ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 23

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
21 gennaio 2021


Sommario

pagina

 

 

PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2018-2019
Seduta dell’11 marzo 2019
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 420 del 4.12.2020 .
SESSIONE 2019-2020
Sedute dal 12 al 14 marzo 2019
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 420 del 4.12.2020 .
TESTI APPROVATI

1


 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Martedì 12 marzo 2019

2021/C 23/01

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sulle minacce per la sicurezza connesse all'aumento della presenza tecnologica cinese nell'Unione e sulla possibile azione a livello di Unione per ridurre tali minacce (2019/2575(RSP))

2

2021/C 23/02

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sullo stato delle relazioni politiche tra l'Unione europea e la Russia (2018/2158(INI))

7

2021/C 23/03

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sul tema Costruire una capacità dell'Unione in materia di prevenzione dei conflitti e di mediazione (2018/2159(INI))

16

 

Mercoledì 13 marzo 2019

2021/C 23/04

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 su un'Europa che protegge: aria pulita per tutti (2018/2792(RSP))

23

2021/C 23/05

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sul progetto di regolamento della Commissione che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clothianidin, ciclossidim, epossiconazolo, flonicamid, alossifop, mandestrobin, mepiquat, Metschnikowia fructicola ceppo NRRL Y-27328 e proesadione in o su determinati prodotti (D059754/02 — 2019/2520(RPS))

33

2021/C 23/06

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 4114 (DP-ØØ4114-3), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D060242/03 — 2019/2551(RSP))

36

2021/C 23/07

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87411 (MON-87411-9), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D060243/03 — 2019/2552(RSP))

42

2021/C 23/08

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 e dalle sottocombinazioni Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 e MIR162 × 1507 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D060244/03 — 2019/2553(RSP))

48

2021/C 23/09

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive abamectina, Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai, Bacillus thuringiensis sottospecie israeliensis, Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, clodinafop, clopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, epossiconazolo, fenpirossimato, fluazinam, flutolanil, fosetil, Lecanicillium muscarium, mepanipyrim, mepiquat, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, metconazolo, metrafenone, Phlebiopsis gigantea, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, pirimetanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, thiacloprid, tolclofos-metile, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triclopir, trinexapac, triticonazolo, Verticillium albo-atrum e ziram (D060042/02 — 2019/2541(RSP))

54

2021/C 23/10

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla relazione 2018 della Commissione concernente la Turchia (2018/2150(INI))

58

2021/C 23/11

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della crescita 2019 (2018/2119(INI))

67

2021/C 23/12

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti occupazionali e sociali nell'analisi annuale della crescita 2019 (2018/2120(INI))

73

 

Giovedì 14 marzo 2019

2021/C 23/13

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 sulla situazione dei diritti umani in Kazakhstan (2019/2610(RSP))

83

2021/C 23/14

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 sull'Iran, in particolare il caso dei difensori dei diritti umani (2019/2611(RSP))

88

2021/C 23/15

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 sulla situazione dei diritti umani in Guatemala (2019/2618(RSP))

92

2021/C 23/16

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 sull'attuazione del regolamento (UE) n. 978/2012 sul sistema di preferenze generalizzate (SPG) (2018/2107(INI))

98

2021/C 23/17

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 sull'equilibrio di genere nelle nomine di candidati a incarichi nel settore degli affari economici e monetari a livello dell'Unione europea (2019/2614(RSP))

105

2021/C 23/18

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 su un regime europeo di sanzioni per le violazioni dei diritti umani (2019/2580(RSP))

108

2021/C 23/19

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 sull'urgenza di una lista nera UE di paesi terzi a norma della direttiva antiriciclaggio (2019/2612(RSP))

113

2021/C 23/20

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 sul cambiamento climatico: visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra in conformità dell'accordo di Parigi (2019/2582(RSP))

116

2021/C 23/21

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 sulla situazione in Nicaragua (2019/2615(RSP))

126

2021/C 23/22

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 Relazione strategica annuale sull'attuazione e la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) (2018/2279(INI))

130

 

RACCOMANDAZIONI

 

Parlamento europeo

 

Mercoledì 13 marzo 2019

2021/C 23/23

Raccomandazione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente la portata e il mandato dei rappresentanti speciali dell'Unione europea (2018/2116(INI))

146

2021/C 23/24

Raccomandazione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sul bilancio del seguito dato dal SEAE a due anni dalla relazione del PE sulla comunicazione strategica dell'UE per contrastare la propaganda nei suoi confronti da parte di terzi (2018/2115(INI))

152

2021/C 23/25

Raccomandazione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente l'accordo di associazione tra l'Unione europea e Monaco, Andorra e San Marino (2018/2246(INI))

159


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

 

Martedì 12 marzo 2019

2021/C 23/26

Decisione del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Monika Hohlmeier (2019/2002(IMM))

164

2021/C 23/27

Decisione del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Jean-Marie Le Pen (2018/2247(IMM))

166

2021/C 23/28

Decisione del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Dominique Bilde (2018/2267(IMM))

168

 

Mercoledì 13 marzo 2019

2021/C 23/29

Decisione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 relativa al mancato raggiungimento della maggioranza in commissione su una proposta di atto giuridico vincolante (interpretazione dell'articolo 171, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento) (2019/2011(REG))

170


 

III   Atti preparatori

 

Parlamento europeo

 

Martedì 12 marzo 2019

2021/C 23/30

Decisione del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sulla proroga dell'applicabilità dell'articolo 159 del regolamento del Parlamento fino al termine della nona legislatura (2019/2545(RSO))

171

2021/C 23/31

P8_TA(2019)0139
Informazioni elettroniche sul trasporto merci ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (COM(2018)0279 — C8-0191/2018 — 2018/0140(COD))
P8_TC1-COD(2018)0140
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci
(Testo rilevante ai fini del SEE)

173

2021/C 23/32

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale (10861/2018 — C8-0445/2018 — 2018/0272(NLE))

200

2021/C 23/33

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale (10861/2018 — C8-0445/2018 — 2018/0272M(NLE))

201

2021/C 23/34

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il protocollo che modifica la convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale (10923/2018 — C8-0440/2018 — 2018/0238(NLE))

207

2021/C 23/35

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri ad aderire, nell'interesse dell'Unione europea, alla Convenzione del Consiglio d'Europa concernente un approccio integrato in materia di sicurezza e di servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive (STCE n. 218) (12527/2018 — C8-0436/2018 — 2018/0116(NLE))

208

2021/C 23/36

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e degli Stati membri, del protocollo recante modifica dell'accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (05083/2015 — C8-0022/2019 — 2014/0327(NLE))

209

2021/C 23/37

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (10219/2016 — C8-0135/2017 — 2016/0121(NLE))

210

2021/C 23/38

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sul progetto di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione, da parte dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra (12183/1/2011 — C8-0059/2015 — 1998/0031R(NLE))

211

2021/C 23/39

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'avvio nel Regno Unito dello scambio automatizzato di dati sul DNA (13123/2018 — C8-0474/2018 — 2018/0812(CNS))

215

2021/C 23/40

P8_TA(2019)0148
Scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio (COM(2016)0007 — C8-0012/2016 — 2016/0002(COD))
P8_TC1-COD(2016)0002
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio

216

2021/C 23/41

P8_TA(2019)0149
Sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (sistema ECRIS-TCN), e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 (COM(2017)0344 — C8-0217/2017 — 2017/0144(COD))
P8_TC1-COD(2017)0144
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726

217

2021/C 23/42

P8_TA(2019)0150
Programma corpo europeo di solidarietà ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma corpo europeo di solidarietà e abroga i regolamenti [regolamento sul corpo europeo di solidarietà e (UE) n. 375/2014 (COM(2018)0440 — C8-0264/2018 — 2018/0230(COD))
P8_TC1-COD(2018)0230
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019 /… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma corpo europeo di solidarietà e abroga i regolamenti [regolamento sul corpo europeo di solidarietà] e (UE) n. 375/2014
(Testo rilevante ai fini del SEE)

218

2021/C 23/43

P8_TA(2019)0151
Regolamento UE sulla cibersicurezza ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'ENISA, l'agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013, e relativo alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (regolamento sulla cibersicurezza) (COM(2017)0477 — C8-0310/2017 — 2017/0225(COD))
P8_TC1-COD(2017)0225
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’ENISA, l’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (regolamento sulla cibersicurezza)

252

2021/C 23/44

P8_TA(2019)0152
Pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare (COM(2018)0173 — C8-0139/2018 — 2018/0082(COD))
P8_TC1-COD(2018)0082
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare

254

2021/C 23/45

P8_TA(2019)0153
Iniziativa dei cittadini europei ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (COM(2017)0482 — C8-0308/2017 — 2017/0220(COD))
P8_TC1-COD(2017)0220
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini europei

257

2021/C 23/46

P8_TA(2019)0154
Importazione di beni culturali ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali (COM(2017)0375 — C8-0227/2017 — 2017/0158(COD))
P8_TC1-COD(2017)0158
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali

258

2021/C 23/47

P8_TA(2019)0155
Protezione dei dati personali nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 per quanto riguarda la procedura di verifica relativa alle violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo (COM(2018)0636 — C8-0413/2018 — 2018/0336(COD))
P8_TC1-COD(2018)0336
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE, Euratom) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 per quanto riguarda la procedura di verifica relativa alle violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo

259

 

Mercoledì 13 marzo 2019

2021/C 23/48

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 30 gennaio 2019 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione per quanto riguarda l'esenzione della Banca d'Inghilterra dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 (C(2019)00793 — 2019/2546(DEA))

260

2021/C 23/49

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 30 gennaio 2019 che modifica il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco degli enti esonerati (C(2019)00794 — 2019/2547(DEA))

261

2021/C 23/50

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 30 gennaio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco degli enti esonerati (C(2019)00791 — 2019/2549(DEA))

262

2021/C 23/51

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 30 gennaio 2019 che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/522 per quanto riguarda l'esenzione della Banca d'Inghilterra e dell'Ufficio per la gestione del debito del Regno Unito dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 (C(2019)00792 — 2019/2550(DEA))

263

2021/C 23/52

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 13 febbraio 2019 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/588 per quanto riguarda la possibilità di adeguare il numero medio giornaliero di operazioni relativo a un'azione quando la sede di negoziazione con il maggior volume di scambi dell'azione è situata al di fuori dell'Unione (C(2019)00904 — 2019/2579(DEA))

264

2021/C 23/53

P8_TA(2019)0165
Autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso dall'Unione verso il Regno Unito ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio mediante il rilascio di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso dall'Unione verso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (COM(2018)0891 — C8-0513/2018 — 2018/0435(COD))
P8_TC1-COD(2018)0435
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio mediante il rilascio di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso dall'Unione verso il Regno Unito

266

2021/C 23/54

P8_TA(2019)0166
Continuazione dei programmi di cooperazione territoriale PEACE IV (Irlanda-Regno Unito) e Regno Unito-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia) nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio inteso a consentire la continuazione dei programmi di cooperazione territoriale PEACE IV (Irlanda-Regno Unito) e Regno Unito-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia) nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (COM(2018)0892 — C8-0512/2018 — 2018/0432(COD))
P8_TC1-COD(2018)0432
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio inteso a consentire la continuazione dei programmi di cooperazione territoriale PEACE IV (Irlanda-Regno Unito) e Regno Unito-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia) nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione

267

2021/C 23/55

P8_TA(2019)0167
Proseguimento delle attività di mobilità in corso ai fini dell'apprendimento a titolo del programma Erasmus+ nel quadro del recesso del Regno Unito dall'Unione europea ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per il proseguimento delle attività di mobilità in corso ai fini dell'apprendimento a titolo del programma Erasmus+ nel quadro del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Regno Unito) dall'Unione europea (COM(2019)0065 — C8-0040/2019 — 2019/0030(COD))
P8_TC1-COD(2019)0030
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per il proseguimento delle attività di mobilità in corso ai fini dell'apprendimento a titolo del programma Erasmus+ istituito dal regolamento (UE) n. 1288/2013, nel quadro del recesso del Regno Unito dall'Unione

268

2021/C 23/56

P8_TA(2019)0168
Sicurezza aerea in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinati aspetti della sicurezza aerea in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (COM(2018)0894 — C8-0514/2018 — 2018/0434(COD))
P8_TC1-COD(2018)0434
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinati aspetti della sicurezza aerea in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione

269

2021/C 23/57

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra (15093/2016 — C8-0107/2018 — 2015/0302(NLE))

270

2021/C 23/58

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra (15093/2016 — C8-0107/2018 — 2015/0302M(NLE))

271

2021/C 23/59

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, sulla partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (15832/2018 — C8-0035/2019 — 2018/0316(NLE))

284

2021/C 23/60

P8_TA(2019)0173
Requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (COM(2015)0615 — C8-0387/2015 — 2015/0278(COD))
P8_TC1-COD(2015)0278
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi

285

2021/C 23/61

P8_TA(2019)0174
Sistema di informazione visti ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008, il regolamento (CE) n. 810/2009, il regolamento (UE) 2017/2226, il regolamento (UE) 2016/399, il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento sull'interoperabilità] e la decisione 2004/512/CE, e che abroga la decisione 2008/633/GAI del Consiglio (COM(2018)0302 — C8-0185/2018 — 2018/0152(COD))
P8_TC1-COD(2018)0152
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che riforma il sistema di informazione visti mediante modifica del regolamento (CE) n. 767/2008, del regolamento (CE) n. 810/2009, del regolamento (UE) 2017/2226, del regolamento (UE) 2016/399 e del regolamento (UE) 2018/XX [regolamento sull’interoperabilità] e che abroga la decisione 2004/512/CE, e la decisione 2008/633/GAI del Consiglio [Em. 1]

286

2021/C 23/62

P8_TA(2019)0175
Istituzione del Fondo Asilo e migrazione ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (COM(2018)0471 — C8-0271/2018 — 2018/0248(COD))
P8_TC1-COD(2018)0248
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione [Em. 1]

356

2021/C 23/63

P8_TA(2019)0176
Istituzione, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, dello Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti (COM(2018)0473 — C8-0272/2018 — 2018/0249(COD))
P8_TC1-COD(2018)0249
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti

406

2021/C 23/64

P8_TA(2019)0177
Istituzione del Fondo Sicurezza interna ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Sicurezza interna (COM(2018)0472 — C8-0267/2018 — 2018/0250(COD))
P8_TC1-COD(2018)0250
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Sicurezza interna

451

2021/C 23/65

P8_TA(2019)0178
Definizione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (COM(2016)0750 — C8-0496/2016 — 2016/0392(COD))
P8_TC1-COD(2016)0392
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008

492

2021/C 23/66

P8_TA(2019)0179
Proposta di modifica del Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sul progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (02360/2018 — C8-0132/2018 — 2018/0900(COD))
P8_TC1-COD(2018)0900
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE, Euratom) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea

494

2021/C 23/67

P8_TA(2019)0180
Istituzione di misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea (COM(2019)0053 — C8-0039/2019 — 2019/0019(COD))
P8_TC1-COD(2019)0019
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione

495

2021/C 23/68

P8_TA(2019)0181
Norme comuni che garantiscono i collegamenti di base per il trasporto di merci su strada in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni che garantiscono i collegamenti di base per il trasporto di merci su strada in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (COM(2018)0895 — C8-0511/2018 — 2018/0436(COD))
P8_TC1-COD(2018)0436
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni che garantiscono i collegamenti di base per il trasporto di merci su strada e di passeggeri su strada in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione

497

2021/C 23/69

P8_TA(2019)0182
Norme comuni per garantire una connettività di base del trasporto aereo in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a norme comuni per garantire una connettività di base del trasporto aereo in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (COM(2018)0893 — C8-0510/2018 — 2018/0433(COD))
P8_TC1-COD(2018)0433
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a norme comuni per garantire una connettività di base del trasporto aereo in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione

498

2021/C 23/70

P8_TA(2019)0183
Norme relative al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda alcune norme relative al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca a causa del recesso del Regno Unito dall'Unione (COM(2019)0048 — C8-0037/2019 — 2019/0009(COD))
P8_TC1-COD(2019)0009
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda alcune norme relative al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione

499

2021/C 23/71

P8_TA(2019)0184
Autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito e operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione (COM(2019)0049 — C8-0036/2019 — 2019/0010(COD))
P8_TC1-COD(2019)0010
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione

500

2021/C 23/72

P8_TA(2019)0185
Determinati aspetti della sicurezza e della connettività delle ferrovie in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinati aspetti della sicurezza e della connettività delle ferrovie in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (COM(2019)0088 — C8-0046/2019 — 2019/0040(COD))
P8_TC1-COD(2019)0040
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinati aspetti della sicurezza e della connettività delle ferrovie in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione

501

2021/C 23/73

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 marzo 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e la rete dei centri nazionali di coordinamento (COM(2018)0630 — C8-0404/2018 — 2018/0328(COD))

502

2021/C 23/74

P8_TA(2019)0190
Modifica del regolamento (CE) n. 391/2009 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 391/2009 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (COM(2018)0567 — C8-0384/2018 — 2018/0298(COD))
P8_TC1-COD(2018)0298
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 391/2009 per quanto riguarda il recesso del Regno Unito dall'Unione

570

2021/C 23/75

P8_TA(2019)0191
Modifica del regolamento (UE) n. 1316/2013 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1316/2013 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (COM(2018)0568 — C8-0385/2018 — 2018/0299(COD))
P8_TC1-COD(2018)0299
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1316/2013, per quanto riguarda il recesso del Regno Unito dall'Unione

571

2021/C 23/76

P8_TA(2019)0192
Impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che abroga la direttiva 2000/59/CE e modifica la direttiva 2009/16/CE e la direttiva 2010/65/UE (COM(2018)0033 — C8-0014/2018 — 2018/0012(COD))
P8_TC1-COD(2018)0012
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (EU) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE

572

2021/C 23/77

P8_TA(2019)0193
Proroga dell'uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal codice doganale dell'Unione ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 al fine di prorogare l'uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal codice doganale dell'Unione (COM(2018)0085 — C8-0097/2018 — 2018/0040(COD))
P8_TC1-COD(2018)0040
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 al fine di prorogare l'uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal codice doganale dell'Unione

573

2021/C 23/78

P8_TA(2019)0194
Lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che abroga la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (COM(2017)0489 — C8-0311/2017 — 2017/0226(COD))
P8_TC1-COD(2017)0226
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio

575

 

Giovedì 14 marzo 2019

2021/C 23/79

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 sul progetto di regolamento del Consiglio concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e la sottrazione internazionale di minori (rifusione) (15401/2018 — C8-0023/2019 — 2016/0190(CNS))

576

2021/C 23/80

P8_TA(2019)0208
Copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (COM(2018)0134 — C8-0117/2018 — 2018/0060(COD))
P8_TC1-COD(2018)0060
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate

577

2021/C 23/81

P8_TA(2019)0209
Tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo, che abroga il regolamento (CE) n. 868/2004 (COM(2017)0289 — C8-0183/2017 — 2017/0116(COD))
P8_TC1-COD(2017)0116
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo e che abroga il regolamento (CE) n. 868/2004

578

2021/C 23/82

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 sugli orientamenti generali per l'elaborazione del bilancio 2020, sezione III — Commissione (2019/2001(BUD))

579

2021/C 23/83

Decisione del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 sulla proposta della Commissione relativa alla nomina di un membro del Comitato di risoluzione unico (N8-0021/2019 — C8-0042/2019 — 2019/0901(NLE))

585

2021/C 23/84

Decisione del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 sulla raccomandazione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea (05940/2019 — C8-0050/2019 — 2019/0801(NLE))

587

2021/C 23/85

Decisione del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 sulla nomina del presidente dell'Autorità bancaria europea (N8-0028/2019 — C8-0052/2019 — 2019/0902(NLE))

588

2021/C 23/86

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Consiglio sull'istituzione del Fondo monetario europeo (COM(2017)0827 — 2017/0333R(APP))

590


Significato dei simboli utilizzati

*

Procedura di consultazione

***

Procedura di approvazione

***I

Procedura legislativa ordinaria, prima lettura

***II

Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura

***III

Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

IT

 


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/1


PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2018-2019

Seduta dell’11 marzo 2019

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 420 del 4.12.2020.

SESSIONE 2019-2020

Sedute dal 12 al 14 marzo 2019

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 420 del 4.12.2020.

TESTI APPROVATI

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Martedì 12 marzo 2019

21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/2


P8_TA(2019)0156

Minacce per la sicurezza connesse all'aumento della presenza tecnologica cinese nell'UE e possibile azione a livello di UE per ridurre tali minacce

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sulle minacce per la sicurezza connesse all'aumento della presenza tecnologica cinese nell'Unione e sulla possibile azione a livello di Unione per ridurre tali minacce (2019/2575(RSP))

(2021/C 23/01)

Il Parlamento europeo,

vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (1),

vista la direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (2),

vista la direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (3),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'ENISA, l'agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013, e relativo alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione («regolamento sulla cibersicurezza»), presentata dalla Commissione il 13 settembre 2017 (COM(2017)0477),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e la rete dei centri nazionali di coordinamento, presentata dalla Commissione il 12 settembre 2018 (COM(2018)0630),

vista l'adozione della nuova legge sull'intelligence nazionale da parte dell'Assemblea nazionale del popolo cinese, il 28 giugno 2017,

viste le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione, in data 13 febbraio 2019, sulle minacce alla sicurezza connesse all'aumento della presenza tecnologica cinese nell'UE e sulla possibile azione a livello di UE per ridurre tali minacce,

vista l'adozione, da parte del governo australiano, di misure di riforma concernenti la sicurezza del settore delle telecomunicazioni, entrate in vigore il 18 settembre 2018,

vista la sua posizione approvata in prima lettura il 14 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea (4),

viste le sue precedenti risoluzioni sullo stato delle relazioni UE-Cina, in particolare quella del 12 settembre 2018 (5),

vista la comunicazione della Commissione del 14 settembre 2016 dal titolo «Il 5G per l'Europa: un piano d'azione» (COM(2016)0588),

vista la sua risoluzione del 1o giugno 2017 sulla connettività Internet per la crescita, la competitività e la coesione: la società europea dei gigabit e del 5G (6),

visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (7),

visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (8),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027, presentata dalla Commissione il 6 giugno 2018 (COM(2018)0434),

visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che l'Unione europea deve portare avanti la sua agenda per la cibersicurezza affinché possa dispiegare il proprio potenziale e divenire un attore di primo piano nella cibersicurezza e lo utilizzi a vantaggio della sua industria;

B.

considerando che le vulnerabilità delle reti 5G potrebbero essere sfruttate per compromettere i sistemi informatici, causando potenzialmente danni molto gravi all'economia, a livello europeo e nazionale; che per minimizzare i rischi è necessario un approccio basato sull'analisi del rischio in tutta la catena del valore;

C.

considerando che la rete 5G sarà la struttura portante della nostra infrastruttura digitale, in quanto estenderà la possibilità di connettere diversi dispositivi alle reti (internet delle cose, ecc.), e apporterà nuovi vantaggi e nuove opportunità alla società e alle aziende in molti settori, tra cui alcuni settori chiave dell'economia, quali i trasporti, l'energia, la sanità, la finanza, le telecomunicazioni, la difesa, il comparto spaziale e quello della sicurezza;

D.

considerando che l'istituzione di un meccanismo adeguato per far fronte alle sfide in materia di sicurezza darebbe all'Unione la possibilità di prendere attivamente delle misure per definire le norme per il 5G;

E.

considerando che sono state espresse preoccupazioni in merito ai fornitori di apparecchiature di paesi terzi che potrebbero presentare un rischio per la sicurezza dell'Unione a causa della legislazione del loro paese di origine, in particolare dopo l'entrata in vigore delle leggi cinesi sulla sicurezza dello Stato, che prevedono l'obbligo per tutti i cittadini, le imprese e altri soggetti di cooperare con lo Stato per la salvaguardia della sicurezza dello Stato, in relazione a una nozione estremamente ampia di sicurezza nazionale; che nulla garantisce che tali obblighi non abbiano un'applicazione extraterritoriale e che le reazioni degli altri paesi alle leggi cinesi sono state variegate e vanno da valutazioni della sicurezza a un divieto assoluto;

F.

considerando che, nel dicembre 2018, l'autorità nazionale ceca per la cibersicurezza ha lanciato un'allerta contro le minacce alla sicurezza poste dalle tecnologie fornite dalle società cinesi Huawei e ZTE; che successivamente, nel gennaio 2019, le autorità tributarie ceche hanno escluso Huawei da una gara d'appalto per la creazione di un portale del fisco;

G.

considerando che è necessaria un'indagine approfondita per chiarire se i dispositivi in questione, o qualsiasi altro dispositivo o fornitore, presentano rischi per la sicurezza dovuti a caratteristiche come le backdoor ai sistemi;

H.

considerando che le soluzioni dovrebbero essere coordinate e affrontate a livello dell'Unione europea al fine di evitare livelli diversi di sicurezza e potenziali disparità in materia di cibersicurezza, mentre è necessario un coordinamento a livello mondiale per garantire una risposta incisiva;

I.

considerando che i benefici del mercato unico si accompagnano all'obbligo di rispettare le norme e il quadro giuridico dell'Unione e che i fornitori non dovrebbero ricevere un trattamento differenziato in funzione del loro paese di origine;

J.

considerando che il regolamento sul controllo degli investimenti esteri diretti, che dovrebbe entrare in vigore entro la fine del 2020, rafforza la capacità degli Stati membri di controllare gli investimenti esteri sulla base di criteri di sicurezza e ordine pubblico, istituisce un meccanismo di cooperazione grazie al quale la Commissione e gli Stati membri possono collaborare nella valutazione dei rischi per la sicurezza derivanti dagli investimenti esteri sensibili, tra cui i rischi per la cibersicurezza, e comprende anche progetti e programmi di interesse per l'Unione europea, quali le reti transeuropee di telecomunicazioni e Orizzonte 2020;

1.

ritiene che l'Unione debba assumere un ruolo guida in materia di cibersicurezza, adottando un approccio comune basato su un utilizzo efficiente ed efficace delle competenze dell'Unione, degli Stati membri e dell'industria, dato che un mosaico di decisioni nazionali divergenti nuocerebbe al mercato unico digitale;

2.

esprime profonda preoccupazione per le recenti affermazioni secondo cui le apparecchiature 5G sviluppate da società cinesi potrebbero essere dotate di backdoor integrate che consentirebbero ai fabbricanti e alle autorità un accesso non autorizzato ai dati e alle telecomunicazioni dei cittadini e delle imprese dell'Unione;

3.

è ugualmente preoccupato per le grandi vulnerabilità che potrebbero emergere nelle apparecchiature 5G sviluppate dai fabbricanti in questione, qualora fossero installate in occasione del dispiegamento delle reti 5G nei prossimi anni;

4.

sottolinea che le implicazioni per la sicurezza delle reti e delle apparecchiature sono simili in tutto il mondo e invita l'UE a trarre lezioni dalle esperienze disponibili, in modo da poter garantire i più elevati standard in materia di cibersicurezza; invita la Commissione a sviluppare una strategia che ponga l'Europa all'avanguardia nel settore delle tecnologie di cibersicurezza, onde ridurre la dipendenza dell'Europa dalla tecnologia straniera in tale campo; è del parere che, ogniqualvolta non sia possibile garantire la conformità con i requisiti di sicurezza, si debbano applicare misure adeguate;

5.

invita gli Stati membri a informare la Commissione in merito a qualsiasi misura nazionale intendano adottare al fine di coordinare la risposta dell'Unione, onde garantire le più elevate norme di cibersicurezza in tutta l'Unione, e ribadisce l'importanza che essi si astengano dall'introdurre misure unilaterali sproporzionate che frammenterebbero il mercato unico;

6.

ribadisce che qualsiasi entità che fornisce apparecchiature o servizi nell'UE, a prescindere dal suo paese di origine, deve rispettare gli obblighi in materia di diritti fondamentali e conformarsi alla legislazione dell'Unione e degli Stati membri, incluso il quadro giuridico per quanto riguarda vita privata, protezione dei dati e cibersicurezza;

7.

invita la Commissione a valutare la solidità del quadro giuridico dell'Unione, al fine di rispondere alle preoccupazioni in merito alla presenza di apparecchiature vulnerabili in settori strategici e nell'infrastruttura portante; esorta la Commissione a presentare iniziative, incluse se del caso proposte legislative, per affrontare a tempo debito le carenze rilevate nel corso del processo costante avviato dall'Unione, che consiste nell'identificare e affrontare le sfide in materia di cibersicurezza e rafforzare la resilienza dell'UE in tale ambito;

8.

esorta gli Stati membri che non hanno ancora recepito appieno la direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione (direttiva NIS) a farlo senza indugio, e chiede alla Commissione di monitorare da vicino tale recepimento, al fine di garantire che le disposizioni della direttiva siano applicate e attuate in modo adeguato e che i cittadini europei siano meglio protetti dalle minacce esterne e interne alla sicurezza;

9.

esorta la Commissione e gli Stati membri a garantire che i meccanismi di segnalazione introdotti dalla direttiva NIS siano applicati in modo adeguato; nota che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero dare un seguito pieno a eventuali incidenti di sicurezza o reazioni inadeguate dei fornitori, al fine di far fronte alle carenze rilevate;

10.

invita la Commissione a valutare la necessità di estendere ulteriormente l'ambito di applicazione della direttiva NIS ad altri settori e servizi critici, che non sono coperti da una legislazione settoriale;

11.

accoglie con favore e sostiene l'accordo conseguito sul regolamento sulla cibersicurezza e il rafforzamento del mandato dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA), al fine di sostenere meglio gli Stati membri nel far fronte alle minacce e agli attacchi nel settore della cibersicurezza;

12.

esorta la Commissione a incaricare l'ENISA di dare priorità ai lavori su un sistema di certificazione per le apparecchiature 5G, al fine di garantire che la diffusione della tecnologia 5G nell'Unione soddisfi le più elevate norme di sicurezza e sia resiliente alle backdoor o ad altre importanti vulnerabilità, che metterebbero a repentaglio la sicurezza delle reti di telecomunicazione dell'Unione e dei servizi che ne dipendono; raccomanda di prestare particolare attenzione ai processi, prodotti e software comunemente utilizzati che, solo per la loro portata, hanno un impatto significativo sulla vita quotidiana dei cittadini e sull'economia;

13.

accoglie con favore le proposte relative ai centri di competenza sulla cibersicurezza e a una rete di centri nazionali di coordinamento, concepiti per aiutare l'UE a mantenere e sviluppare le capacità tecnologiche e industriali nel settore della cibersicurezza, che sono necessarie a tutelare il suo mercato unico digitale; ricorda, tuttavia, che la certificazione non dovrebbe esimere le autorità competenti e gli operatori dal controllare la catena di approvvigionamento, al fine di garantire l'integrità e la sicurezza delle loro apparecchiature che operano in ambienti critici e nelle reti di telecomunicazione;

14.

ricorda che la cibersicurezza necessita di requisiti di sicurezza elevati; chiede una rete che sia sicura fin dalla progettazione e per impostazione predefinita; esorta gli Stati membri, insieme alla Commissione, ad esplorare tutti gli strumenti disponibili per garantire un livello di sicurezza elevato;

15.

invita la Commissione e gli Stati membri, in cooperazione con l'ENISA, a fornire linee guida su come affrontare le minacce e le vulnerabilità cibernetiche negli appalti relativi alle apparecchiature 5G, per esempio diversificando le apparecchiature dei vari fornitori o introducendo procedure multifase;

16.

ribadisce la sua posizione sul programma Europa digitale, che impone requisiti in materia di sicurezza e il controllo della Commissione sulle entità stabilite nell'UE ma controllate da paesi terzi, in particolare per le azioni correlate alla cibersicurezza;

17.

invita gli Stati membri a garantire che le istituzioni pubbliche e le imprese private, impegnate nel garantire il corretto funzionamento di reti di infrastrutture critiche quali telecomunicazioni, energia, sistemi sanitari e sociali, eseguano pertinenti valutazioni dei rischi, che tengano conto delle minacce di sicurezza specificamente legate alle caratteristiche tecniche dei rispettivi sistemi o alla dipendenza da fornitori esterni di tecnologie hardware e software;

18.

ricorda che l'attuale quadro giuridico in materia di telecomunicazioni impone agli Stati membri di garantire che gli operatori delle telecomunicazioni rispettino l'integrità e la disponibilità delle reti pubbliche di comunicazioni elettroniche, inclusa se del caso la cifratura da punto a punto; sottolinea che, in base al codice europeo delle comunicazioni elettroniche, gli Stati membri dispongono di ampi poteri per indagare su prodotti presenti sul mercato UE e applicare un'ampia gamma di misure correttive in caso di non conformità;

19.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di rendere la sicurezza un elemento obbligatorio in tutte le procedure di appalto pubblico per le pertinenti infrastrutture a livello unionale e nazionale;

20.

ricorda agli Stati membri il loro obbligo ai sensi del quadro giuridico dell'UE, in particolare la direttiva 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, di imporre sanzioni nei confronti delle persone giuridiche che hanno commesso reati quali attacchi contro tali sistemi; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero altresì fare ricorso alla possibilità di imporre altre sanzioni nei confronti di tali soggetti giuridici, tra cui l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di attività commerciali;

21.

invita gli Stati membri, le agenzie di cibersicurezza, gli operatori del settore delle telecomunicazioni, i produttori e i fornitori di servizi di infrastruttura critici a segnalare alla Commissione e all'ENISA qualsiasi elemento indicante l'esistenza di backdoor o di altre importanti vulnerabilità, che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti di telecomunicazioni o violare il diritto dell'Unione e i diritti fondamentali; auspica che le autorità nazionali di protezione dei dati e il Garante europeo della protezione dei dati indaghino in modo approfondito su eventuali presunte violazioni dei dati personali da parte di fornitori esterni, e impongano ammende e sanzioni in linea con la legislazione europea in materia di protezione dei dati;

22.

plaude alla prossima entrata in vigore di un regolamento che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza e ordine pubblico, e sottolinea che tale regolamento stabilisce per la prima volta un elenco di aree e fattori, incluse le telecomunicazioni e la cibersicurezza, che sono pertinenti per la sicurezza e l'ordine pubblico a livello dell'Unione europea;

23.

invita il Consiglio ad accelerare i lavori sulla proposta di regolamento sull'e-privacy;

24.

ribadisce che l'UE deve sostenere la cibersicurezza lungo l'intera catena del valore, dalla ricerca, alla diffusione e all'adozione di tecnologie chiave, diffondere informazioni pertinenti e promuovere l'igiene informatica e programmi di formazione, anche sulla cibersicurezza, e ritiene che, tra le altre misure, il programma Europa digitale sia uno strumento efficace a tal fine;

25.

esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure necessarie, inclusi solidi programmi di investimento, per creare un contesto favorevole all'innovazione all'interno dell'Unione, che dovrebbe essere accessibile a tutte le imprese dell'economia digitale dell'UE, incluse le piccole e medie imprese (PMI); ritiene inoltre che tale contesto dovrebbe consentire ai fornitori europei di sviluppare nuovi prodotti, servizi e tecnologie, che consentirebbero loro di essere competitivi;

26.

invita la Commissione e gli Stati membri a tenere conto delle richieste di cui sopra nel quadro delle prossime discussioni su una futura strategia UE-Cina, quali precondizioni necessarie per consentire all'UE di restare competitiva e al fine di garantire la sicurezza della sua infrastruttura digitale;

27.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36.

(2)  GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1.

(3)  GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2019)0121.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2018)0343.

(6)  GU C 307 del 30.8.2018, pag. 144.

(7)  GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

(8)  GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129.


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/7


P8_TA(2019)0157

Stato delle relazioni politiche tra l'Unione europea e la Russia

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sullo stato delle relazioni politiche tra l'Unione europea e la Russia (2018/2158(INI))

(2021/C 23/02)

Il Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione del 10 giugno 2015 sullo stato delle relazioni UE-Russia (1),

visti gli accordi raggiunti a Minsk il 5 e il 19 settembre 2014 e il 12 febbraio 2015 (2),

viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare quella del 14 giugno 2018 sui territori georgiani occupati a 10 anni dall'invasione russa (3), e del 4 febbraio 2016 sulla situazione dei diritti umani in Crimea, in particolare dei tatari di Crimea (4),

vista la sua raccomandazione al Consiglio del 2 aprile 2014 concernente l'applicazione di restrizioni comuni in materia di visti ai funzionari russi coinvolti nel caso Sergei Magnitsky (5),

viste le conclusioni del Consiglio «Affari esteri» del 14 marzo 2016 sulla Russia,

visto il premio Sacharov per la libertà di pensiero 2018 conferito al regista ucraino Oleg Sentsov,

vista la sua risoluzione del 14 giugno 2018 sulla Russia, in particolare il caso del prigioniero politico ucraino Oleg Sentsov (6),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2018 sulla situazione nel Mar d'Azov (7),

vista la relazione finale dell'Ufficio dell'OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) del 18 marzo 2018 sulle elezioni presidenziali nella Federazione russa,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0073/2019),

A.

considerando che l'Unione europea è una comunità basata su un insieme comune di valori, tra cui pace, libertà, democrazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti fondamentali e umani;

B.

considerando che riconosce che i principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, dall'atto finale di Helsinki del 1975 e dalla Carta di Parigi dell'OSCE del 1990 rappresentano i capisaldi di un continente europeo pacifico;

C.

considerando che tali valori costituiscono la base delle relazioni dell'Unione europea con le terze parti;

D.

considerando che le relazioni dell'Unione europea con la Russia devono basarsi sui principi di diritto internazionale, rispetto dei diritti umani, democrazia e risoluzione pacifica dei conflitti e che, a causa dell'inosservanza di tali principi da parte della Russia, le relazioni dell'UE con la Russia si basano attualmente sulla cooperazione in alcuni settori selezionati di interesse comune, quali definiti nelle conclusioni del Consiglio «Affari esteri» del 14 marzo 2016 e sulla dissuasione credibile;

E.

considerando che l'Unione europea continua ad essere disponibile ad un partenariato rafforzato e al dialogo che a esso conduce, e auspica una ripresa di relazioni di cooperazione con la Russia, dopo che le autorità russe si siano conformate ai loro obblighi internazionali e giuridici ed abbiano dimostrato il reale impegno della Russia a ricostituire la fiducia perduta; che relazioni costruttive e prevedibili sarebbero reciprocamente vantaggiose e, idealmente, nell'interesse di entrambe le parti;

F.

considerando che la Federazione russa, in quanto membro a pieno titolo del Consiglio d'Europa e dell'OSCE, si è impegnata a osservare i principi della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani; che le continue e gravi violazioni dello Stato di diritto e l'adozione di leggi restrittive negli ultimi anni stanno mettendo sempre più in dubbio il rispetto degli obblighi nazionali e internazionali da parte della Russia; che la Russia non ha attuato oltre un migliaio di sentenze della Corte europea per i diritti dell'uomo (CEDU);

G.

considerando che diverse relazioni governative mostrano il forte aumento, negli ultimi anni, dell'attività di spionaggio ostile da parte della Russia, che ha raggiunto livelli mai visti dalla Guerra fredda;

H.

considerando che la piena attuazione degli accordi di Minsk e il generale rispetto del diritto internazionale rimangono un requisito essenziale per una più stretta cooperazione con la Russia; che, in risposta all'annessione illegale della Crimea e alla guerra ibrida condotta dalla Russia contro l'Ucraina, l'UE ha adottato una serie di misure restrittive che dovrebbero rimanere in vigore finché gli accordi di Minsk non saranno rispettati;

I.

considerando che, dal 2015, sono emerse nuove aree di tensione tra l'Unione europea e la Russia, tra cui: l'intervento della Russia in Siria e l'ingerenza in paesi come la Libia e la Repubblica centrafricana; esercizi militari su larga scala (Zapad 2017); l'ingerenza russa volta a influenzare le elezioni e i referendum e ad alimentare le tensioni nelle società europee; il sostegno del Cremlino ai partiti antieuropeisti e ai movimenti di estrema destra; restrizioni alle libertà fondamentali ed estese violazioni dei diritti umani in Russia e il diffondersi di un sentimento anti LGBTI; la repressione dell'opposizione politica; azioni dirette e sistematiche contro i difensori dei diritti umani, i giornalisti e la società civile russa, tra cui la detenzione arbitraria di Oyub Titiev, direttore dell'ufficio in Cecenia del Centro per i diritti umani Memorial (HRC Memorial) o il caso di Yuri Dmitriev della filiale careliana di «Memorial»; la stigmatizzazione di attivisti della società civile, etichettati come «agenti stranieri»; gravi violazioni dei diritti umani nel Caucaso settentrionale, in particolare nella Repubblica cecena (sequestri, torture, esecuzioni extragiudiziali, cause penali pretestuose ecc.); la discriminazione della minoranza tatara nella Crimea occupata e la persecuzione politica di Aleksej Naval'nyj e molti altri, nonché uccisioni, come quelle di Boris Nemtsov e Sergei Magnitsky tra i casi più noti; attacchi informatici e ibridi e uccisioni sul territorio europeo eseguite da agenti dei servizi segreti russi utilizzando armi chimiche; intimidazioni, arresti e detenzioni di cittadini stranieri in Russia, tra cui il vincitore del premio Sacharov 2018 Oleg Sentsov e molti altri, in violazione del diritto internazionale; l'organizzazione di elezioni illegali e illegittime nel Donbas; l'organizzazione di elezioni presidenziali non democratiche e prive di qualsiasi scelta reale e con restrizioni alle libertà fondamentali; campagne di disinformazione; la costruzione illegale del ponte di Kerch; la militarizzazione su vasta scala della Crimea occupata e annessa illegalmente, nonché di parti del Mar Nero e del Mar d'Azov; restrizioni alla navigazione internazionale nel Mar d'Azov e attraverso lo stretto di Kerch, anche per le navi battenti bandiere degli Stati membri dell'UE; l'attacco e il sequestro illegali di navi della marina ucraina e l'arresto di militari ucraini nello stretto di Kerch; violazioni degli accordi sul controllo delle armi; il clima oppressivo per i giornalisti e i media indipendenti, con le continue detenzioni di giornalisti e blogger; e la posizione occupata dalla Russia (148o posto su 180) nell'indice mondiale della libertà di stampa 2018;

J.

considerando che, dal 1o marzo 2018, il Centro per i diritti umani Memorial ha registrato 143 casi di prigionieri politici, 97 dei quali perseguitati per motivi religiosi; che, da un'analisi dell'elenco dei prigionieri politici stilato dal Centro per i diritti umani Memorial nel 2017, emerge che vi sono stati 23 casi di persone processate per reati connessi a eventi pubblici (sommosse e azioni violente contro un'autorità pubblica) e 21 casi, per lo più connessi alla pubblicazione di post su Internet, di procedimenti giudiziari che sono stati avviati in base agli articoli del codice penale in materia di «anti-estremismo»;

K.

considerando che la Russia partecipa direttamente o indirettamente a una serie di conflitti che si protraggono nel vicinato comune — Transnistria, Ossezia del Sud, Abkhazia, Donbas e Nagorno Karabakh — che ostacolano seriamente lo sviluppo e la stabilità dei paesi vicini interessati, ne compromettono l'indipendenza e ne limitano le scelte libere e sovrane;

L.

considerando che il conflitto nell'Ucraina orientale è durato più di quattro anni causando oltre 10 000 vittime, quasi un terzo delle quali civili, e migliaia di feriti tra la popolazione civile;

M.

considerando che le tensioni e lo scontro attualmente persistenti tra l'UE e la Russia non sono nell'interesse di nessuna delle due parti; che i canali di comunicazione dovrebbero restare aperti nonostante i risultati deludenti; che la nuova divisione del continente mette a rischio la sicurezza tanto dell'UE quanto della Russia;

N.

considerando che attualmente la Russia è il principale fornitore esterno di gas naturale dell'UE; considerando che l'energia continua a svolgere un ruolo centrale e strategico nelle relazioni UE-Russia; che la Russia utilizza l'energia come mezzo per difendere e promuovere i propri interessi di politica estera; che la dipendenza dell'Unione europea dall'approvvigionamento di gas russo è aumentata dal 2015; che la resilienza dell'Unione europea alle pressioni esterne può essere costruita attraverso la diversificazione dell'approvvigionamento energetico e la diminuzione della dipendenza dalla Russia; che, per quanto riguarda la sua sicurezza energetica, l'Unione europea deve esprimersi all'unisono e mostrare una forte solidarietà interna; che la forte dipendenza dell'UE dai combustibili fossili nuoce allo sviluppo di un'impostazione europea nei confronti della Russia che sia equilibrata, coerente e fondata su valori; che vi è la necessità di un'infrastruttura energetica più affidabile e strategica nell'UE, negli Stati membri e nei paesi del partenariato orientale (PO), al fine di aumentare la resilienza all'azione ibrida russa;

O.

considerando che le azioni irresponsabili di aviogetti da combattimento russi nei pressi dello spazio aereo di Stati membri dell'Unione europea e della NATO pregiudicano la sicurezza dei voli civili e potrebbero costituire una minaccia per la sicurezza dello spazio aereo europeo; che la Russia ha condotto manovre militari provocatorie su larga scala nelle immediate vicinanze dell'UE;

P.

considerando che la Russia continua a ignorare le sentenze della Corte europea per i diritti dell'uomo nonché le sentenze vincolanti della Corte internazionale di arbitrato, come nel caso di Naftogaz, mettendo a rischio i meccanismi internazionali di composizione delle controversie commerciali;

Q.

considerando che la visione russa policentrica del concerto di potenze contrasta con quella dell'Unione europea di multilateralismo e di un ordine internazionale basato sulle norme; che l'adesione e il sostegno della Russia all'ordine multilaterale basato sulle norme creerebbero le condizioni per relazioni più strette con l'UE;

R.

considerando che le autorità russe continuano a trattare le regioni occupate illegalmente come se fossero parte integrante del territorio russo, consentendo la partecipazione di rappresentanti di detti territori agli organi legislativi ed esecutivi della Federazione russa, in violazione del diritto internazionale;

S.

considerando che il 21 dicembre 2018 il Consiglio, dopo aver valutato l'attuazione degli accordi di Minsk, ha prorogato le sanzioni economiche riguardanti settori specifici dell'economia russa fino al 31 luglio 2019;

T.

considerando che le azioni della Russia violano il diritto internazionale, gli impegni internazionali e le buone relazioni di vicinato;

U.

considerando che, nei documenti strategici della Federazione russa, l'UE e la NATO sono rappresentate come i principali avversari della Russia;

Sfide e interessi comuni

1.

sottolinea che l'occupazione e l'annessione illegali della Crimea, regione dell'Ucraina, da parte della Russia nonché il coinvolgimento diretto e indiretto di quest'ultima in conflitti armati nella parte orientale dell'Ucraina e la violazione continua dell'integrità territoriale della Georgia e della Moldova costituiscono una deliberata violazione del diritto internazionale, dei principi democratici e dei valori fondamentali; condanna fortemente le violazioni dei diritti umani perpetrate dai rappresentanti russi nei territori occupati;

2.

sottolinea che l'UE non può considerare un graduale ritorno a uno scenario del «non è successo niente» fino a quando la Russia non attui pienamente gli accordi di Minsk e non ripristini l'integrità territoriale dell'Ucraina; invita l'UE, a tale riguardo, a effettuare una completa rivalutazione critica delle proprie relazioni con la Federazione russa;

3.

sottolinea che, nelle circostanze attuali, la Russia non può più essere considerata un «partner strategico»; è del parere che i principi di cui all'articolo 2 dell'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) non siano più rispettati, e che l'APC andrebbe pertanto riconsiderato; ritiene che qualsiasi quadro per le relazioni tra l'Unione europea e la Russia dovrebbe basarsi sul pieno rispetto del diritto internazionale, dei principi di Helsinki dell'OSCE, dei principi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto, e consentire un dialogo sulla gestione delle sfide globali e sul rafforzamento della governance globale nonché garantire l'applicazione delle norme internazionali, in particolare in vista di assicurare l'assetto di pace europeo e la sicurezza nel vicinato dell'UE e nei Balcani occidentali;

4.

è del parere che l'attuazione degli accordi di Minsk dimostrerebbe la buona volontà della Russia di contribuire alla risoluzione del conflitto nell'Ucraina orientale e la sua capacità di garantire la sicurezza europea; sottolinea la necessità di portare avanti consultazioni nel processo formato Normandia, incluso un ruolo più forte dell'UE; ribadisce il proprio sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina;

5.

crede nell'importanza di smorzare le tensioni attuali e avviare consultazioni con la Russia, al fine di ridurre il rischio di malintesi, errate interpretazioni e fraintendimenti; riconosce, tuttavia, che l'UE deve essere risoluta in merito alle sue aspettative sulla Russia; sottolinea l'importanza della cooperazione tra UE e Russia nell'assetto internazionale basato sulle norme e di un positivo impegno in seno alle organizzazioni internazionali e multilaterali di cui la Russia è membro, in particolare nel quadro dell'OSCE, in relazione alle questioni controverse e alle crisi;

6.

condanna con forza il coinvolgimento della Russia nel caso Skripal e le campagne di disinformazione e gli attacchi informatici attuati dai servizi segreti russi, volti a destabilizzare l'infrastruttura di comunicazione pubblica e privata e ad accrescere le tensioni all'interno dell'UE e dei suoi Stati membri;

7.

è fortemente preoccupato per i legami tra il governo russo e i partiti e governi di estrema destra e nazional-populisti nell'UE che mettono a rischio i valori fondamentali dell'Unione sanciti all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tra cui il rispetto della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani;

8.

deplora, inoltre, i tentativi della Russia di destabilizzare i paesi candidati all'adesione nell'UE, in particolare, a titolo di esempio, il sostegno fornito da Mosca alle organizzazioni e alle forze politiche che si oppongono all'accordo di Prespa, che dovrebbe porre fine all'annosa disputa tra la Grecia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in merito alla denominazione di quest'ultima;

9.

ritiene che gli attori statali russi abbiano interferito con la campagna del referendum sulla Brexit con mezzi manifesti e occulti, anche sui media sociali e con finanziamenti potenzialmente illeciti, sui quali le autorità britanniche stanno attualmente indagando;

10.

sottolinea che una maggiore trasparenza reciproca nelle attività militari e nelle attività delle guardie di frontiera è importante per evitare ulteriori tensioni; denuncia con forza la violazione da parte della Russia dello spazio aereo degli Stati membri dell'UE; chiede un codice di condotta chiaro in relazione allo spazio aereo utilizzato dagli aerei militari e civili; condanna fortemente, in tale contesto, le reiterate violazioni delle acque territoriali e dello spazio aereo dei paesi della regione del Mar Baltico da parte della Russia; condanna la Federazione russa per la sua responsabilità nell'abbattimento del volo MH17 sull'Ucraina orientale nel 2014, come dimostrato dalla squadra internazionale di investigatori e chiede che i responsabili siano consegnati alla giustizia;

11.

deplora il notevole peggioramento della situazione dei diritti umani e le restrizioni diffuse e indebite della libertà di espressione, associazione e riunione pacifica in Russia ed esprime profonda preoccupazione per le continue repressioni, vessazioni e persecuzioni nei confronti di difensori dei diritti umani, attivisti e altri oppositori;

12.

è profondamente preoccupato per il fatto che la Russia dimostri così apertamente il suo potere militare, rivolga minacce ad altri paesi e manifesti attraverso azioni concrete la sua volontà e prontezza ad usare la forza militare contro altre nazioni, comprese le armi nucleari avanzate, come ribadito in diverse occasioni nel 2018 dal presidente Putin;

13.

condanna la continua repressione ad opera del governo russo nei confronti del dissenso e della libertà dei media nonché degli attivisti, degli oppositori politici e di quanti dissentono apertamente con il governo;

14.

esprime preoccupazione per le relazioni sui casi di detenzione e tortura di uomini ritenuti omosessuali in Cecenia e condanna le dichiarazioni del governo ceceno, che negano l'esistenza di omosessuali nel paese e incitano alla violenza nei confronti delle persone LGBTI;

15.

pone l'accento sul fatto che le sfide globali del cambiamento climatico, dell'ambiente, della sicurezza energetica, della digitalizzazione, dell'impiego di algoritmi nel processo decisionale e dell'intelligenza artificiale, nonché delle questioni di politica estera e di sicurezza, della non proliferazione di armi di distruzione di massa e della lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata e gli sviluppi nel delicato ambiente della regione artica richiedano un impegno selettivo con la Russia;

16.

esprime preoccupazione per il possibile riciclaggio di miliardi di euro l'anno attraverso l'UE da parte di società e individui russi, nel tentativo di legalizzare i proventi della corruzione, e chiede che siano condotte indagini su tali reati;

17.

sottolinea che il riciclaggio di denaro e le attività finanziarie della criminalità organizzata da parte della Russia sono utilizzate per finalità politiche sovversive e rappresentano una minaccia per la sicurezza e la stabilità europee; ritiene che un riciclaggio di denaro di tale portata rientri nelle attività ostili finalizzate a minare, disinformare e destabilizzare, e nel contempo a sostenere le attività criminali e la corruzione; osserva che le attività russe di riciclaggio di denaro nell'UE mettono a rischio la sovranità e lo Stato di diritto di tutti gli Stati membri in cui la Russia svolge tali attività; afferma che ciò rappresenta una minaccia per la sicurezza e la stabilità europee nonché una delle principali sfide per la politica estera e di sicurezza comune dell'UE;

18.

condanna le attività di riciclaggio di denaro, i finanziamenti illeciti e altri mezzi impiegati nella guerra economica della Russia; invita le autorità finanziarie competenti dell'UE a intensificare la cooperazione reciproca e con i pertinenti servizi di intelligence e di sicurezza, al fine di contrastare le attività di riciclaggio di denaro russe;

19.

ribadisce che, nonostante la posizione dell'Unione europea sia ferma, coerente e concertata riguardo alle sanzioni dell'UE nei confronti della Russia, che saranno prorogate fintantoché quest'ultima continuerà a violare il diritto internazionale, l'approccio in materia di politica estera e di sicurezza dell'UE nei confronti della Russia richiede maggiore coordinamento e coerenza; invita, in tale contesto, gli Stati membri a cessare i programmi «golden visa», di cui beneficia l'oligarchia russa che spesso sostiene il Cremlino, e che possono compromettere l'efficacia delle sanzioni internazionali; reitera i suoi appelli precedenti per un atto Magnitsky europeo (il regime di sanzioni dell'UE per le violazioni dei diritti umani), ed invita il Consiglio a proseguire senza indugio i suoi lavori in materia; invita gli Stati membri a cooperare appieno a livello europeo per quanto riguarda la loro politica nei confronti della Russia;

20.

sottolinea che le misure restrittive mirate nei confronti dell'Ucraina orientale e della Crimea occupata non sono volte a colpire i cittadini russi, ma taluni individui e imprese connessi alla leadership russa;

21.

sottolinea, a tale proposito, che la coerenza fra le sue politiche interne ed esterne, unita ad un migliore coordinamento di queste ultime è la chiave per la riuscita di una politica estera e di sicurezza dell'Unione europea più coerente ed efficace anche nei confronti della Russia; ricorda che ciò si applica in particolare nell'ambito di politiche quali l'Unione europea della difesa, l'Unione europea dell'energia e gli strumenti di difesa informatica e di comunicazione strategica;

22.

condanna le violazioni da parte della Russia dell'integrità territoriale dei paesi confinanti, avvenute con mezzi tra cui il rapimento illegale di cittadini di questi paesi, al fine di processarli davanti a un tribunale russo; condanna inoltre l'abuso di Interpol da parte della Russia mediante l'emissione di avvisi di «persone ricercate» (i cosiddetti «avvisi rossi»), per perseguire gli oppositori politici;

23.

condanna le azioni della Russia nel Mar d'Azov, in quanto violano il diritto marittimo internazionale e gli impegni internazionali assunti dalla Russia, nonché la costruzione del ponte di Kerch e la posa di cavi sotterranei verso la penisola illegalmente annessa della Crimea senza il consenso dell'Ucraina; rimane profondamente preoccupato per la militarizzazione del Mar d'Azov, della regione del Mar Nero e della regione di Kaliningrad, nonché per il sistematico ricorso della Russia alla violazione delle acque territoriali dei paesi europei nel Mar Baltico;

24.

ribadisce il proprio sostegno inequivocabile alla sovranità e all'integrità territoriale della Georgia; chiede che la Federazione russa cessi di occupare i territori dell'Abkhazia e di Tskhinvali/Ossezia meridionale in Georgia, e rispetti pienamente la sovranità e l'integrità territoriale della Georgia; sottolinea la necessità che la Federazione russa adempia incondizionatamente a tutte le disposizioni dell'accordo di cessate il fuoco del 12 agosto 2008, in particolare l'impegno a ritirare tutte le sue forze militari dal territorio della Georgia;

25.

sottolinea che il mancato rispetto delle norme internazionali da parte della Russia — in questo caso la libertà dei mari, gli accordi bilaterali e l'annessione illegale della Crimea — rappresenta una minaccia per i paesi vicini della Russia in tutta Europa, non soltanto nella regione del Mar Nero, ma anche nella regione del Mar Baltico e nel Mediterraneo; sottolinea l'importanza di elaborare una politica decisa nei confronti della Russia su tutti questi aspetti;

26.

osserva che le elezioni presidenziali del 18 marzo 2018 sono state poste sotto l'osservazione della missione internazionale di osservazione elettorale (IEOM) dell'ODIHR e dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE; sottolinea che, secondo la relazione finale della missione di osservazione elettorale dell'ODIHR, le elezioni si sono svolte in un contesto giuridico e politico eccessivamente controllato, caratterizzato da continue pressioni nei confronti delle voci critiche e da limitazioni delle libertà fondamentali di riunione, associazione ed espressione, nonché della registrazione dei candidati, e che pertanto è mancata una reale concorrenza;

27.

è preoccupato per il continuo sostegno della Russia a regimi e paesi autoritari come la Corea del Nord, l'Iran, il Venezuela, la Siria, Cuba, il Nicaragua e altri, e per la sua pratica costante di bloccare qualsiasi azione internazionale esercitando il diritto di veto in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

Aree di interesse comune

28.

ribadisce il suo sostegno ai cinque principi che guidano la politica dell'UE nei confronti della Russia, e chiede una maggiore definizione del principio di dialogo selettivo; raccomanda di porre l'accento sulle questioni concernenti la regione MENA e la regione nordica e artica, il terrorismo, l'estremismo violento, la non proliferazione, il controllo delle armi, la stabilità strategica nel ciberspazio, la criminalità organizzata, la migrazione e il cambiamento climatico, inclusi sforzi congiunti volti a salvaguardare il Piano d'azione globale congiunto (JCPOA) con l'Iran, approvato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e a porre fine alla guerra in Siria; ribadisce che le consultazioni tra l'UE e la Russia sul ciberterrorismo e la criminalità organizzata devono proseguire, e le sistematiche minacce ibride da parte della Russia richiedono un forte deterrente; chiede, in tale contesto, un dialogo UE-Russia-Cina-Asia centrale sulla connettività;

29.

sottolinea che l'UE è attualmente il principale partner commerciale della Russia e manterrà la sua posizione di partner economico chiave nel prossimo futuro, ma che il progetto Nord Stream 2 rafforza la dipendenza dell'UE dall'approvvigionamento di gas russo, minaccia il mercato interno dell'UE e non è in linea con la politica energetica dell'UE o con i suoi interessi strategici, e va pertanto fermato; sottolinea che l'UE resta impegnata a completare l'Unione europea dell'energia e a diversificare le sue fonti di approvvigionamento energetico; sottolinea che nessun nuovo progetto dovrebbe essere attuato senza la preventiva valutazione di conformità giuridica con il diritto dell'UE e con le priorità politiche concordate; deplora la politica russa di utilizzare le sue fonti energetiche come strumento politico per esercitare, mantenere ed aumentare la sua influenza e pressione politica su quella che considera essere la sua sfera d'influenza e sui consumatori finali;

30.

sottolinea che i programmi di cooperazione transfrontaliera UE-Russia e la cooperazione costruttiva nell'ambito dei partenariati per la dimensione nordica e della regione euroartica del Mare di Barents offrono vantaggi tangibili ai cittadini delle aree transfrontaliere e sostengono lo sviluppo sostenibile di tali aree; raccomanda, in tale contesto, di continuare a promuovere tutti questi ambiti positivi di cooperazione costruttiva;

31.

osserva l'importanza dei contatti interpersonali, per esempio tramite l'istruzione e la cultura;

32.

invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per giungere a una soluzione dei cosiddetti «conflitti congelati» nel vicinato orientale, al fine di garantire maggiore sicurezza e stabilità ai partner orientali dell'UE;

Raccomandazioni

33.

sottolinea l'importanza di continuare a fornire sostegno politico e finanziario per favorire i contatti interpersonali in generale e, in particolare, agli attivisti, ai difensori dei diritti umani, ai blogger, ai media indipendenti, agli accademici apertamente critici e alle personalità pubbliche e alle ONG; invita la Commissione a programmare un'assistenza finanziaria, istituzionale e di sviluppo delle capacità più ambiziosa e a lungo termine per la società civile russa, a titolo degli strumenti finanziari esterni esistenti, e invita gli Stati membri dell'UE a contribuire maggiormente a tale assistenza; incoraggia gli Stati membri ad applicare attivamente gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, fornendo un sostegno e una protezione efficaci e tempestivi ai difensori dei diritti umani, ai giornalisti ed altri attivisti; invita in particolare gli Stati membri a rilasciare visti a lungo termine ai difensori a rischio e ai loro familiari; è favorevole all'aumento dei finanziamenti per la formazione dei giornalisti e gli scambi con i giornalisti europei, nonché per strumenti finalizzati all'avanzamento dei diritti umani e della democrazia, quali lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) e il Fondo europeo per la democrazia (FED);

34.

auspica maggiori contatti interpersonali, ponendo l'accento soprattutto sui giovani, su un dialogo e su una cooperazione più intensi tra esperti, ricercatori, società civile e autorità locali dell'UE e russi, e maggiori scambi di studenti, tirocinanti e giovani, in particolare nel quadro di Erasmus+; è a favore, in tale contesto, di maggiori finanziamenti per i nuovi programmi Erasmus+ nel periodo 2021-2027; osserva che l'Unione europea offre il più alto numero di opportunità di mobilità universitaria in Russia, rispetto ad altri paesi partner internazionali;

35.

chiede il rilascio incondizionato di tutti i difensori dei diritti umani e altri soggetti detenuti per aver pacificamente esercitato il loro diritto alla libertà di espressione, riunione e associazione, tra cui il direttore del Centro per i diritti umani Memorial nella Repubblica cecena, Oyub Titiev, processato sulla base di accuse pretestuose di possesso di stupefacenti; esorta le autorità russe a garantire il pieno rispetto dei loro diritti umani e giuridici, compresi l'accesso a un difensore e alle cure mediche, l'integrità fisica e la dignità nonché la protezione dalle vessazioni giudiziarie, dalla criminalizzazione e dall'arresto arbitrario;

36.

osserva che le organizzazioni della società civile spesso sono troppo deboli per incidere in maniera sostanziale sulla lotta contro la corruzione in Russia, mentre le ONG sono sistematicamente scoraggiate dal partecipare attivamente alle azioni anticorruzione o dal promuovere l'integrità pubblica; sottolinea che è necessario coinvolgere la società civile nel monitoraggio indipendente dell'efficacia delle politiche anticorruzione; invita la Russia ad attuare correttamente le norme internazionali anticorruzione formulate, per esempio, nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e nella Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Convenzione sulla lotta alla corruzione);

37.

sottolinea che la promozione dei diritti umani e dello Stato di diritto deve essere il fulcro delle relazioni dell'UE con la Russia; invita pertanto l'UE e gli Stati membri a continuare a sollevare la questione dei diritti umani in tutti i contatti con i funzionari russi; incoraggia l'UE a fare continuamente appello alla Russia affinché abroghi o modifichi tutte le leggi e le regolamentazioni incompatibili con le norme internazionali in materia di diritti umani, incluse le disposizioni che limitano la libertà di espressione, riunione e associazione;

38.

esprime la convinzione che l'adesione della Russia al Consiglio d'Europa sia un elemento importante dell'attuale panorama delle relazioni istituzionali in Europa; auspica che si possano trovare soluzioni per convincere la Russia a non rinunciare all'adesione al Consiglio d'Europa;

39.

condanna i tentativi del governo russo di bloccare i servizi di messaggistica via Internet e i siti web; invita il governo russo a sostenere i diritti fondamentali alla libertà di espressione e alla vita privata sia online sia offline;

40.

invita le istituzioni e gli Stati membri dell'UE ad impegnarsi di più per costruire la resilienza, in particolare nei settori informatico e dei media, compresi i meccanismi per individuare e contrastare le interferenze elettorali; chiede l'aumento della resilienza contro gli attacchi informatici; esprime profonda preoccupazione per il fatto che la reazione dell'UE alle campagne di propaganda e agli attacchi diretti di disinformazione di massa della Russia sia stata insufficiente e ritiene che debba essere ulteriormente rafforzata, soprattutto in vista delle prossime elezioni europee del maggio 2019; sottolinea, in tale contesto, la necessità di incrementare notevolmente i finanziamenti e le risorse umane dell'UE a favore della Task Force East StratCom; chiede un sostegno a livello di UE per il settore europeo della sicurezza informatica e per un mercato interno del digitale funzionante, e un maggiore impegno nella ricerca; incoraggia, in tale contesto, la promozione dei valori europei in Russia da parte di East StratCom; accoglie con favore l'adozione del piano d'azione dell'UE contro la disinformazione e invita gli Stati membri e tutti i pertinenti attori dell'UE ad attuarne le azioni e le misure, soprattutto in vista delle prossime elezioni europee del maggio 2019;

41.

invita l'UE a valutare la creazione di un quadro giuridico vincolante, sia a livello UE sia internazionale, per affrontare la guerra ibrida, che consenta all'UE di rispondere in maniera incisiva alle campagne che minacciano la democrazia o lo Stato di diritto, comprese sanzioni mirate contro i responsabili dell'organizzazione e attuazione di tali campagne;

42.

ritiene che, ai fini di un dialogo significativo, sia necessaria una maggiore unità fra gli Stati membri e una comunicazione più chiara dei limiti invalicabili per l'UE; sottolinea pertanto che l'Unione europea dovrebbe prepararsi ad adottare ulteriori sanzioni, incluse sanzioni personali mirate, e a limitare l'accesso ai finanziamenti e alla tecnologia, nel caso in cui la Russia continui a violare il diritto internazionale; sottolinea, tuttavia, che tali sanzioni non sono dirette al popolo russo, bensì mirate a determinati individui; invita il Consiglio ad eseguire un'analisi approfondita dell'efficacia e del rigore del regime di sanzioni in atto; accoglie con favore la decisione del Consiglio di imporre misure restrittive alle società europee coinvolte nella costruzione illegale del ponte di Kerch; ribadisce la sua preoccupazione per il coinvolgimento di queste società, che consapevolmente o inconsapevolmente hanno compromesso il regime di sanzioni dell'UE; invita la Commissione, in tale contesto, a valutare e verificare l'applicazione delle misure restrittive dell'Unione in vigore, ed esorta gli Stati membri a condividere le informazioni in loro possesso per quanto concerne le indagini nazionali in materia doganale o penale su casi di possibili violazioni;

43.

chiede un meccanismo a livello di UE che consenta di esaminare i finanziamenti ai partiti politici e la conseguente adozione di misure al fine di evitare che alcuni partiti e movimenti siano usati per destabilizzare dall'interno il progetto europeo;

44.

condanna la crescente portata e il numero delle esercitazioni militari russe, durante le quali le forze russe simulano scenari offensivi con l'uso di armi nucleari;

45.

invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) ad elaborare senza indugio una proposta legislativa per una versione europea della legge Magnitsky, che consentirebbe di imporre divieti di rilascio del visto e sanzioni mirate, quali il congelamento dei beni immobili e degli interessi sui medesimi all'interno della giurisdizione dell'UE, nei confronti di singoli funzionari pubblici o di persone che svolgono una funzione pubblica, responsabili di atti di corruzione o gravi violazioni dei diritti umani; sottolinea l'importanza di elaborare nell'immediato una lista di sanzioni per garantire un'efficace applicazione della versione europea della legge Magnitsky;

46.

invita l'UE a verificare l'applicazione delle misure restrittive in vigore nonché la condivisione di informazioni fra Stati membri, al fine di garantire che il regime di sanzioni dell'UE contro le azioni della Russia non sia compromesso, ma applicato proporzionatamente alle minacce poste dalla Russia; sottolinea il rischio di un allentamento delle sanzioni senza che la Russia dimostri, con azioni concrete e non solo a parole, di rispettare i confini dell'Europa, la sovranità dei paesi vicini e delle altre nazioni, nonché le norme e gli accordi internazionali; ribadisce che uno scenario del «non è successo niente» sarà possibile soltanto quando la Russia rispetterà appieno le norme e si limiterà ad agire pacificamente;

47.

ribadisce che la Russia non ha diritto di veto in merito alle aspirazioni euro-atlantiche delle nazioni europee;

48.

invita la Commissione a monitorare attentamente le conseguenze delle controsanzioni russe nei confronti di operatori economici e, se necessario, a valutare l'adozione di misure risarcitorie;

49.

sottolinea che esistono solo soluzioni politiche per il conflitto nell'Ucraina orientale; promuove misure per rafforzare la fiducia nella regione del Donbas; è a favore di un mandato per l'invio di una forza di mantenimento della pace delle Nazioni Unite in questa regione dell'Ucraina orientale; rinnova l'appello a favore della nomina di un inviato speciale dell'UE per la Crimea e la regione del Donbas;

50.

condanna l'arbitrario provvedimento che impedisce l'accesso di politici dell'UE, tra cui deputati ed ex deputati al Parlamento europeo e funzionari UE, al territorio della Russia; chiede la revoca reciproca, immediata e senza condizioni, del divieto di accesso;

51.

invita la Russia a rilasciare immediatamente i prigionieri politici, tra cui cittadini stranieri, e i giornalisti;

52.

invita la Russia a cooperare appieno in relazione all'indagine internazionale sull'abbattimento del volo MH17, che potrebbe configurarsi come un crimine di guerra; condanna qualsiasi tentativo o decisione di concedere l'amnistia o di rinviare il procedimento di coloro che sono stati identificati come i responsabili, poiché gli autori dovrebbero essere chiamati a rispondere delle loro azioni;

53.

invita il governo russo ad astenersi dal bloccare le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione in Siria, volte ad affrontare le continue violenze contro i civili anche mediante l'uso di armi chimiche, le gravi inosservanze delle Convenzioni di Ginevra e le violazioni dei diritti umani universali;

54.

sostiene il celere completamento di un'Unione europea dell'energia integrata che, in futuro, includerebbe i partner orientali; pone l'accento sul ruolo che una politica ambiziosa in materia di efficienza energetica e fonti rinnovabili può svolgere in questo ambito; condanna con la massima fermezza le pressioni russe sulla Bielorussia volte a spingere questo Stato a rinunciare, de facto, alla sua indipendenza; sottolinea che, a prescindere dall'avanzamento di una strategia UE-Russia, l'UE deve rafforzare il suo impegno e sostegno a favore dei partner orientali e sostenere le riforme volte a rafforzare la sicurezza e la stabilità, la governance democratica e lo Stato di diritto;

55.

è a favore di un aumento dei finanziamenti per il Fondo europeo per la democrazia (FED), il Russian Language News Exchange (RLNE) e altri strumenti che promuovono la democrazia e i diritti umani in Russia e altrove;

56.

esorta le autorità russe a condannare il comunismo e il regime sovietico nonché a punire i responsabili dei crimini commessi sotto tale regime;

o

o o

57.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

(1)  GU C 407 del 4.11.2016, pag. 35.

(2)  «Protocollo sui risultati delle consultazioni del gruppo di contatto tripartito», firmato il 5 settembre 2014, e «Pacchetto di misure per l'attuazione degli accordi di Minsk», adottato il 12 febbraio 2015.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2018)0266.

(4)  GU C 35 del 31.1.2018, pag. 38.

(5)  GU C 408 del 30.11.2017, pag. 43.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2018)0259.

(7)  Testi approvati, P8_TA(2018)0435.


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/16


P8_TA(2019)0158

Costruire una capacità dell'Unione in materia di prevenzione dei conflitti e di mediazione

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sul tema Costruire una capacità dell'Unione in materia di prevenzione dei conflitti e di mediazione (2018/2159(INI))

(2021/C 23/03)

Il Parlamento europeo,

visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e gli altri trattati e strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani,

visti i principi e gli obiettivi della Carta delle Nazioni Unite,

vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

visti l'Atto finale di Helsinki del 1975 dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e tutti i suoi principi, in quanto documento fondamentale per l'assetto della sicurezza europea e regionale più in generale,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visti il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite e l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,

viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla prevenzione dei conflitti e la mediazione, nonché sulle donne, la pace e la sicurezza e sui giovani, la pace e la sicurezza,

visto il concetto di potenziamento delle capacità di dialogo e di mediazione dell'UE, adottato dal Consiglio il 10 novembre 2009 (15779/09),

viste la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, presentata il 28 giugno 2016 da Federica Mogherini, vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), e la prima relazione sulla sua attuazione, pubblicata il 18 giugno 2017, dal titolo: «From Shared Vision to Common Action: Implementing the EU Global Strategy» (Da una visione condivisa a un'azione comune: attuazione della strategia globale dell'UE),

vista la sua raccomandazione del 15 novembre 2017 al Consiglio, alla Commissione e al SEAE sul partenariato orientale nella fase preparatoria del vertice di novembre 2017 (1),

vista la sua raccomandazione del 5 luglio 2018 al Consiglio concernente la 73a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (2),

visto il regolamento (UE) 2017/2306 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 230/2014 che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (3),

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, con l'appoggio della Commissione, al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la pace (HR(2018) 94), del 13 giugno 2018,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0075/2019),

A.

considerando che la promozione della pace e della sicurezza internazionali è parte integrante della ragion d'essere dell'Unione, come riconosciuto dal conferimento del premio Nobel per la pace nel 2012, ed è fondamentale per il trattato di Lisbona;

B.

considerando che l'UE si è impegnata ad attuare l'agenda in materia di donne, pace e sicurezza in linea con la risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e i successivi aggiornamenti, nonché l'agenda in materia di giovani, pace e sicurezza in linea con la risoluzione 2250 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e i successivi aggiornamenti;

C.

considerando che l'UE, attraverso i suoi strumenti di assistenza esterna, è uno dei maggiori donatori a sostegno della prevenzione dei conflitti e della costruzione della pace;

D.

considerando che l'UE, in ragione del suo contributo fondamentale alle organizzazioni internazionali e in quanto importante donatore di aiuti e principale partner commerciale al mondo, dovrebbe assumere un ruolo guida nella costruzione della pace, nella prevenzione dei conflitti e nel rafforzamento della sicurezza internazionale; che la prevenzione dei conflitti e la mediazione dovrebbero essere inquadrate in un approccio globale che coniughi sicurezza, diplomazia e sviluppo;

E.

considerando che è necessaria la cooperazione con organizzazioni regionali quali l'OSCE, la quale, nel suo Atto finale di Helsinki del 1975 stabilisce, tra l'altro, i principi di non ricorso all'uso della forza, integrità territoriale degli Stati, eguaglianza dei diritti e autodeterminazione dei popoli; che tali organizzazioni svolgono un ruolo fondamentale nella prevenzione dei conflitti e nella mediazione;

F.

considerando che la prevenzione dei conflitti violenti è fondamentale per affrontare le sfide in materia di sicurezza cui devono far fronte l'Europa e il suo vicinato, nonché per compiere passi avanti sul piano politico e sociale; che essa è un elemento essenziale per un multilateralismo efficace ed è determinante per conseguire gli OSS, in particolare l'obiettivo 16 sulla promozione di società pacifiche e inclusive, l'accesso alla giustizia per tutti e la costruzione di istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli;

G.

considerando che il sostegno continuo dell'UE agli attori civili e militari nei paesi terzi è un fattore importante per la prevenzione dei conflitti violenti ricorrenti; che la pace e la sicurezza sostenibili e durature sono inscindibili dallo sviluppo sostenibile;

H.

considerando che la prevenzione dei conflitti e la mediazione dovrebbero garantire il mantenimento della stabilità e lo sviluppo negli Stati e nelle aree geografiche la cui situazione rappresenti una sfida diretta alla sicurezza dell'Unione;

I.

considerando che la prevenzione è una funzione strategica che mira a garantire un'azione efficace in anticipo rispetto alle crisi; che la mediazione è un altro strumento della diplomazia che può essere utilizzato al fine di prevenire, contenere o risolvere un conflitto;

J.

considerando che la sicurezza interna ed esterna sono sempre più indissolubilmente legate e che la natura complessa delle sfide globali esige un approccio globale e integrato dell'UE alle crisi e ai conflitti esterni;

K.

considerando che è necessario un approccio interistituzionale più forte onde garantire che l'Unione sia in grado di sviluppare e attuare appieno le proprie capacità;

L.

considerando che la strategia globale, le dichiarazioni politiche e gli sviluppi istituzionali dell'UE sono un segnale positivo dell'impegno del VP/AR di dare priorità alla prevenzione dei conflitti e alla mediazione;

M.

considerando che gli strumenti di finanziamento esterno forniscono un contributo significativo a sostegno della prevenzione dei conflitti e della costruzione della pace;

N.

considerando che la giustizia di transizione comprende un'importante serie di meccanismi giudiziari e non giudiziari che si incentrano sulla responsabilità delle violazioni perpetrate in passato, nonché sulla costruzione di un futuro sostenibile, giusto e pacifico;

O.

considerando che il Parlamento ha assunto un ruolo di primo piano nella diplomazia parlamentare, compresi i processi di mediazione e di dialogo, attingendo alla sua radicata cultura del dialogo e della creazione di consenso;

P.

considerando che i conflitti violenti e la guerra hanno un impatto sproporzionato sui civili, in particolare donne e bambini, e che espongono le donne, in maggior misura rispetto agli uomini, al rischio di sfruttamento economico e sessuale, lavoro forzato, sfollamento, detenzione e violenze sessuali come lo stupro, che è utilizzato come tattica di guerra; che la partecipazione attiva delle donne e dei giovani è importante per la prevenzione dei conflitti, la costruzione della pace e la prevenzione di tutte le forme di violenza, comprese le violenze sessuali e di genere;

Q.

considerando che nel promuovere e agevolare la creazione di capacità e fiducia nella mediazione, nel dialogo e nella riconciliazione è essenziale includere e sostenere la partecipazione attiva e significativa della società civile e degli attori locali, sia civili che militari, comprese le donne, le minoranze, le popolazioni indigene e i giovani;

R.

considerando che, nonostante gli impegni politici assunti a livello dell'UE, gli sforzi volti alla prevenzione dei conflitti, alla costruzione e al mantenimento della pace sono spesso sottofinanziati, con conseguenti ripercussioni sulla capacità di promuovere e facilitare le azioni in questi settori;

1.

incoraggia l'Unione ad accordare ulteriore priorità alla prevenzione dei conflitti e alla mediazione, nell'ambito o a sostegno dei formati e dei principi negoziali concordati esistenti; sottolinea che tale approccio assicura un cospicuo valore aggiunto dell'UE in termini politici, sociali, economici e di sicurezza umana a livello globale; rammenta che le azioni di prevenzione dei conflitti e di mediazione contribuiscono ad affermare la presenza e la credibilità dell'Unione sulla scena internazionale;

2.

riconosce il ruolo svolto dalle missioni civili e militari della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) nel mantenimento della pace, nella prevenzione dei conflitti e nel rafforzamento della sicurezza internazionale;

3.

invita il VP/AR, il Presidente della Commissione e il Presidente del Parlamento europeo a fissare priorità congiunte a lungo termine nel campo della prevenzione dei conflitti e della mediazione, che dovrebbero diventare parte di un regolare esercizio di programmazione strategica;

4.

chiede una costruzione della pace duratura che affronti le cause profonde dei conflitti;

5.

sollecita il miglioramento dell'architettura attuale a sostegno delle priorità dell'UE, come descritto di seguito;

6.

chiede approcci che tengano conto delle situazioni di conflitto e incentrati sulle persone, che pongano la sicurezza umana al centro dell'impegno dell'UE al fine di ottenere risultati positivi e sostenibili sul campo;

7.

invita il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i servizi della Commissione responsabili dell'azione esterna a presentare una relazione annuale al Parlamento sui progressi compiuti nell'attuazione degli impegni politici dell'UE in materia di prevenzione dei conflitti e di mediazione;

Potenziamento delle capacità istituzionali dell'Unione europea per la prevenzione dei conflitti e la mediazione

8.

sostiene un impegno dell'UE più coerente e olistico alle crisi e ai conflitti esterni; ritiene che l'approccio integrato alle crisi e ai conflitti esterni costituisca il valore aggiunto dell'azione esterna dell'Unione e che sia necessario utilizzare quanto prima tutti i mezzi al fine di chiarire le risposte dell'UE in ogni fase del conflitto e di rendere tale approccio più operativo ed efficace; ricorda, in tale contesto, le norme e i principi del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite ed esprime sostegno per i quadri negoziali, gli approcci e i principi esistenti; ribadisce che ciascun conflitto andrebbe considerato in maniera indipendente;

9.

sottolinea che tale potenziamento delle capacità dovrebbe permettere agli Stati membri di individuare aree geografiche prioritarie per le azioni di prevenzione dei conflitti e di mediazione nonché facilitare le cooperazioni bilaterali tra i paesi europei;

10.

chiede la creazione, sotto l'autorità del VP/AR, di un comitato consultivo di alto livello dell'UE sulla prevenzione dei conflitti e la mediazione, allo scopo di istituire un ampio gruppo di mediatori politici senior di comprovata esperienza e di esperti in materia di prevenzione dei conflitti, che metta a disposizione in tempi brevi competenze politiche e tecniche; ritiene che sia altresì necessario istituire un gruppo di esperti che si occupi di riconciliazione e giustizia di transizione; sollecita la promozione sistematica, in tutte le zone post-belliche, dell'istituzione di meccanismi di riconciliazione e responsabilità onde garantire l'assunzione di responsabilità per i crimini commessi, nonché la prevenzione e la dissuasione per il futuro;

11.

caldeggia la nomina di un inviato speciale dell'UE per la pace che presieda il comitato consultivo di alto livello dell'UE, nell'ottica di promuovere la coerenza e il coordinamento tra le istituzioni, anche in termini di impegno verso la società civile, migliorare lo scambio di informazioni e assicurare un intervento più incisivo e tempestivo;

12.

chiede la creazione di altri meccanismi interistituzionali, come le task force, per casi specifici di prevenzione dei conflitti;

13.

sollecita l'istituzione di un apposito gruppo di lavoro del Consiglio sulla prevenzione dei conflitti e la mediazione che valorizzi il forte impegno dell'UE a favore della pace e della stabilità nelle regioni vicine;

Servizio europeo per l'azione esterna

14.

valuta positivamente la creazione di un'apposita «Divisione per gli strumenti di prevenzione dei conflitti, costruzione della pace e mediazione» del SEAE nonché lo sviluppo di strumenti quali il sistema di allarme rapido e la prospezione temporale; chiede investimenti volti a sviluppare ulteriormente tali strumenti;

15.

invita a procedere a una raccolta, gestione e divulgazione più sistematiche delle pertinenti conoscenze, in formati accessibili, pratici e utili sul piano operativo per il personale di tutte le istituzioni dell'Unione;

16.

chiede un ulteriore sviluppo delle capacità in materia di analisi dei conflitti sensibile alle specificità di genere, di allarme rapido, di riconciliazione e di prevenzione dei conflitti per il personale interno, i mediatori e altri esperti, nonché per le parti terze, impegnandosi con il SEAE e includendo le organizzazioni della società civile;

Commissione europea

17.

ricorda che la prevenzione dei conflitti è un elemento sempre più necessario per affrontare le cause profonde dei conflitti e conseguire gli OSS, con particolare attenzione alla democrazia e ai diritti umani, allo Stato di diritto, alla riforma giudiziaria e al sostegno alla società civile;

18.

sottolinea che tutti gli interventi dell'UE nelle zone violente e colpite da conflitti devono tenere conto delle singole situazioni di conflitto e della dimensione di genere; chiede un'azione immediata finalizzata a integrare detti aspetti in tutte le politiche, le strategie, le azioni e le operazioni del caso, puntando maggiormente a evitare di recare danno e massimizzando al tempo stesso il contributo dell'UE al raggiungimento degli obiettivi a lungo termine di prevenzione dei conflitti e di costruzione della pace;

Parlamento europeo

19.

pone l'accento sul ruolo ricoperto dal Gruppo per il sostegno alla democrazia e il coordinamento elettorale e dai suoi deputati principali, che fungono da organo operativo per il coordinamento delle iniziative di mediazione e dialogo; accoglie con favore le nuove iniziative quali il dialogo Jean Monnet per la pace e la democrazia (che avviene presso la storica Casa di Jean Monnet a Bazoches, in Francia), le attività contro la violenza legata alle elezioni, il dialogo tra le parti e la creazione del consenso, nonché il programma dei giovani dirigenti politici, e raccomanda di sviluppare ulteriormente tali iniziative in quanto strumenti fondamentali del Parlamento europeo nell'ambito della mediazione, della facilitazione e del dialogo; accoglie con favore la decisione del Gruppo per il sostegno alla democrazia e il coordinamento elettorale di sfruttare il successo ottenuto dal processo del dialogo Jean Monnet con la Sobranie macedone, estendendo la metodologia di tale dialogo ai paesi dei Balcani occidentali;

20.

plaude al partenariato concluso con la Verkhovna Rada (parlamento ucraino) nel formato dei dialoghi Jean Monnet, finalizzato a creare consenso tra le fazioni politiche della Verkhovna Rada e, soprattutto, orientare la cultura politica verso un approccio parlamentare europeo moderno, basato sul dialogo democratico e la creazione del consenso;

21.

valuta positivamente le conclusioni del quinto dialogo Jean Monnet, tenutosi dall'11 al 13 ottobre 2018, che ha registrato progressi nel sostegno all'attuazione dell'accordo di associazione; prende atto della richiesta di collaborazione tra il Parlamento europeo e la Commissione volta a facilitare un dialogo con i principali soggetti interessati della Verkhovna Rada e del governo ucraino sul miglioramento dell'efficacia della Verkhovna Rada nel suo ruolo relativo all'attuazione dell'accordo di associazione;

22.

accoglie con favore la nuova iniziativa tripartita dei presidenti dei parlamenti dell'Ucraina, della Moldova e della Georgia di creare un'assemblea parlamentare regionale quale piattaforma importante per il dialogo regionale su questioni strategiche, compresa l'attuazione dell'accordo di associazione e la risposta alle sfide fondamentali in materia di sicurezza, come la guerra ibrida e la disinformazione; ritiene che il sostegno del Parlamento a tale dialogo parlamentare regionale sia un segno importante del suo impegno nei confronti della regione di fronte alle sfide comuni in materia di sicurezza regionale;

23.

riconosce il suo ruolo crescente nei processi di mediazione politica; pone in rilievo, a tal proposito, l'iniziativa congiunta del commissario per la Politica europea di vicinato e i negoziati di allargamento e di tre mediatori del Parlamento europeo, gli onn. Kukan, Vajgl e Fleckenstein, volta a sostenere i leader dei partiti dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel superamento della crisi politica attraverso l'adozione dell'accordo di Pržino del 2015; conferma la sua disponibilità a basarsi su tale esempio di stretta cooperazione interistituzionale con la Commissione e il SEAE intensificando il suo impegno a rafforzare i dialoghi politici e la riconciliazione in tutti i Balcani occidentali e nel vicinato dell'Unione in senso più ampio;

24.

chiede di sviluppare ulteriormente il programma dei giovani dirigenti politici nell'ambito dell'agenda in materia di giovani, pace e sicurezza, basata sulla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2250, nonché di continuare l'eccellente cooperazione con l'iniziativa regionale del VP/AR per il Mediterraneo nell'ambito del programma Young Med Voices;

25.

ritiene che il dialogo ad alto livello con i giovani «Bridging the gap» (Colmare il divario) offra uno spazio per il dialogo tra i rappresentanti della gioventù e i giovani deputati ai parlamenti dei Balcani occidentali, il che è importante al fine di sostenere una cultura del dialogo tra i partiti e di riconciliazione, nonché per promuovere una prospettiva europea nei paesi della regione;

26.

raccomanda di sviluppare ulteriormente i programmi esistenti di formazione e di coaching in ambito parlamentare destinati ai deputati al Parlamento europeo, in particolare quelli nominati mediatori o osservatori capo, nonché i programmi di formazione destinati ai deputati, ai partiti politici e al personale di paesi terzi, compresi i programmi concernenti gli aspetti di genere e della gioventù, anche in collaborazione con le strutture degli Stati membri che hanno sviluppato competenze in tale ambito;

27.

ritiene che sia possibile potenziare ulteriormente le capacità del Parlamento attraverso la nomina di un Vicepresidente incaricato di coordinare la mediazione e agevolare le attività di dialogo, che agirebbe in stretta collaborazione con il Gruppo per il sostegno alla democrazia e il coordinamento elettorale; chiede l'istituzione di un gruppo che includa deputati ed ex deputati al Parlamento europeo;

28.

sottolinea il ruolo del premio Sacharov del Parlamento europeo nella sensibilizzazione riguardo ai conflitti nel mondo; sollecita un aumento dell'importo del premio assegnato nella prossima legislatura;

29.

riconosce la necessità che il Parlamento istituzionalizzi, a sostegno degli sforzi globali dell'UE, le proprie procedure in materia di mediazione; sollecita un rafforzamento della diplomazia parlamentare e delle attività di scambio, anche attraverso il lavoro delle delegazioni parlamentari;

30.

sottolinea la stretta cooperazione di lunga data tra il Parlamento e l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell'OSCE per quanto riguarda le elezioni e il sostegno alla democrazia; chiede di estendere tale cooperazione al settore della mediazione e del dialogo;

Donne, pace e sicurezza — rafforzamento delle capacità in materia di genere nel quadro delle attività dell'UE di prevenzione dei conflitti e di mediazione

31.

invita l'Unione europea ad assumere un ruolo di primo piano nell'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza, e a includere i principi ivi contenuti in tutte le fasi delle attività dell'UE di prevenzione dei conflitti e di mediazione;

32.

invita ad assicurare la piena parità di genere e ad adoperarsi in modo particolare al fine di garantire la partecipazione delle donne, delle ragazze e dei giovani e la protezione dei loro diritti durante l'intero ciclo del conflitto, dalla prevenzione dei conflitti alla ricostruzione postbellica, nel contesto delle attività di prevenzione dei conflitti e di mediazione dell'UE;

33.

chiede che tutte le attività nei settori di cooperazione, formazione e intervento siano sensibili alle specificità di genere; accoglie con favore le iniziative dell'UE in tal senso, nonché il suo contributo attivo al prossimo piano d'azione sulla parità di genere e il suo nuovo approccio strategico in materia di donne, pace e sicurezza;

34.

invita a includere competenze in materia di genere, compresa la violenza di genere e la violenza sessuale connessa ai conflitti, in tutte le fasi della prevenzione dei conflitti e del processo di mediazione e di costruzione della pace;

35.

invita l'UE ad assumere un ruolo di primo piano nell'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sui giovani, la pace e la sicurezza, e a integrare i principi ivi sanciti nelle attività dell'UE di prevenzione dei conflitti e di mediazione;

36.

chiede che tutte le attività di cooperazione e di formazione e tutti gli interventi tengano conto delle necessità e delle aspirazioni di giovani donne e uomini e siano modellati in base a queste, tenendo conto dei diversi modi in cui i conflitti violenti si ripercuotono sulla loro vita e il loro futuro e dei contributi validi che possono apportare alla prevenzione e risoluzione dei conflitti violenti;

Rafforzamento del ruolo e delle capacità delle organizzazioni della società civile nell'ambito dell'approccio dell'UE per la prevenzione dei conflitti e la mediazione

37.

ritiene che il ruolo delle organizzazioni della società civile dovrebbe essere preso in considerazione nell'approccio globale dell'UE e nelle sue priorità ai fini dello sviluppo delle capacità;

38.

sottolinea l'importanza delle misure di rafforzamento della fiducia e dei contatti interpersonali nella prevenzione e risoluzione dei conflitti;

39.

chiede di prevedere consultazioni delle organizzazioni della società civile, in particolare quelle specializzate nei diritti delle donne e nei diritti umani delle minoranze, in sede di definizione e attuazione dei programmi e delle politiche dell'Unione in materia di pace, sicurezza e mediazione;

Risorse finanziarie e di bilancio disponibili per le attività dell'UE di prevenzione dei conflitti e di mediazione

40.

è del parere che l'aumento delle sfide da affrontare renda necessari maggiori stanziamenti per la prevenzione dei conflitti e la garanzia di un'apposita capacità del personale;

41.

sottolinea la necessità di mettere a disposizione, per le azioni dell'UE di prevenzione dei conflitti e di mediazione, sufficienti risorse finanziarie con destinazione specifica nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

42.

invita il VP/AR a fornire al Parlamento un aggiornamento sulla linea di bilancio del SEAE dedicata all'analisi dei conflitti, alle situazioni di conflitto, all'allarme rapido, al sostegno alla mediazione e alle future priorità in tale ambito;

o

o o

43.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione ai Presidenti della Commissione e del Consiglio, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, al SEAE, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, alla Commissione, all'OSCE, al Segretario generale delle Nazioni Unite nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU C 356 del 4.10.2018, pag. 130.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2018)0312.

(3)  GU L 335 del 15.12.2017, pag. 6.


Mercoledì 13 marzo 2019

21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/23


P8_TA(2019)0186

Un'Europa che protegge: aria pulita per tutti

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 su un'Europa che protegge: aria pulita per tutti (2018/2792(RSP))

(2021/C 23/04)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (1),

vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (2),

visti la direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia nonché la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (3) e i relativi requisiti per la creazione di un ambiente interno salubre,

vista la sua raccomandazione del 4 aprile 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico (4),

vista la sua risoluzione del 6 luglio 2017 sull'azione dell'UE a favore della sostenibilità (5),

vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2017 su una strategia europea per una mobilità a basse emissioni (6),

vista la sua risoluzione del 2 dicembre 2015 sulla mobilità urbana sostenibile (7),

vista la sua risoluzione del 17 aprile 2018 sull'attuazione del 7o programma d'azione per l'ambiente (8),

vista la relazione 2017 dell'Agenzia europea dell'ambiente sulla qualità dell'aria in Europa,

vista la relazione speciale della Corte dei conti europea intitolata «Inquinamento atmosferico: la nostra salute non è ancora sufficientemente protetta» (9), pubblicata l'11 settembre 2018,

visto l'aggiornamento del 2018 della banca dati dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) relativa alla qualità dell'aria ambiente nel mondo,

visti gli orientamenti dell'OMS in materia di qualità dell'aria in ambienti confinati,

visto il suo studio del settembre 2018 intitolato «Air Quality and urban traffic in the EU: best practices and possible solutions» (Qualità dell'aria e traffico urbano nell'UE: migliori pratiche e possibili soluzioni) (10),

vista la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 13 dicembre 2018 nelle cause T-339/16 (Ville de Paris/Commissione), T-352/16 (Ville de Bruxelles/Commissione) e T-391/16 (Ayuntamiento de Madrid /Commissione),

visto il documento informativo della Corte dei conti europea del 7 febbraio 2019 sulla risposta dell'UE allo scandalo dieselgate (11),

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

vista l'interrogazione alla Commissione su Un'Europa che protegge: aria pulita per tutti (O-000138/2018 — B8-0009/2019),

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che i limiti legali di emissione dell'UE sono ancora superiori a quanto raccomandato dall'OMS e che l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) stima che ogni anno nell'UE si registrano oltre 400 000 decessi prematuri imputabili all'inquinamento atmosferico; che il 98 % della popolazione urbana dell'UE è esposto a livelli di ozono superiori a quelli indicati negli orientamenti dell'OMS;

B.

considerando che la qualità dell'aria in Europa ha registrato un lento ma costante miglioramento negli ultimi decenni e che la legislazione europea è stata il principale motore di questo sviluppo positivo;

C.

considerando che le stime più recenti dell'AEA relative agli impatti sulla salute attribuibili all'esposizione all'inquinamento atmosferico indicano che le concentrazioni di particolato 2,5 (PM2,5) nel 2014 sono state responsabili di circa 399 000 decessi prematuri causati dall'esposizione a lungo termine nell'UE-28; che nell'UE l'impatto stimato dell'esposizione alle concentrazioni di NO2 e O3 nel 2014 era rispettivamente di circa 75 000 e 13 600 decessi prematuri all'anno;

D.

considerando che la cattiva qualità dell'aria incide pesantemente sulla salute, soprattutto di categorie vulnerabili quali donne in stato di gravidanza, bambini e anziani;

E.

considerando che circa il 90 % degli europei che vivono nelle città sono esposti a livelli di inquinamento atmosferico ritenuti dannosi per la salute umana;

F.

considerando che il traffico stradale è responsabile di circa il 40 % delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) nell'UE e che circa l'80 % delle emissioni totali di NOx prodotte dal traffico è generato da veicoli a motore diesel; che le emissioni prodotte dalle autovetture a motore diesel che hanno superato i limiti di inquinamento stradale dell'UE sono state responsabili della morte prematura di 6 800 europei nel 2015;

G.

considerando che le conseguenze economiche dell'impatto sulla salute di una cattiva qualità dell'aria sono stimate in una perdita di PIL dell'UE che va dal 3 al 9 %;

H.

considerando che la mancata attuazione della legislazione sulla qualità dell'aria nelle aree urbane e l'incapacità di affrontare il problema dell'inquinamento dell'aria in ambienti confinati sono fonte di particolare preoccupazione e ostacolano il conseguimento dell'obiettivo prioritario 3 del 7o programma di azione per l'ambiente, che è quello di proteggere i cittadini dell'Unione da pressioni legate all'ambiente e da rischi per la salute e il benessere;

I.

considerando che gli attuali sistemi alimentari e agricoli sono responsabili di emissioni eccessive di ammoniaca, protossido di azoto e metano; che il 94 % delle emissioni di ammoniaca e il 40 % delle emissioni di metano provengono da attività agricole; che su scala globale l'allevamento intensivo produce più emissioni di gas serra dei trasporti;

J.

considerando che la scarsa qualità dell'aria rappresenta una sfida crescente nel contesto dello sviluppo sostenibile e che il contrasto all'inquinamento atmosferico è di fondamentale importanza per garantire l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per il 2030 in Europa e al di fuori di essa;

K.

considerando che nel 2000 l'OMS ha adottato una serie di principi che stabiliscono il diritto all'aria salubre negli ambienti confinati, osservando che, in base ai principi del diritto umano alla salute, ogni individuo ha il diritto di respirare aria salubre negli ambienti interni;

L.

considerando che l'Unione dovrebbe adoperarsi per promuovere un'azione a livello mondiale per contenere l'inquinamento atmosferico;

M.

considerando che il nero di carbonio, un prodotto risultante dalla combustione incompleta del carbonio organico emesso dal traffico, dai combustibili fossili e dalla combustione e dall'industria della biomassa, è uno degli elementi costitutivi del particolato fine e ha un effetto di riscaldamento globale;

Osservazioni generali

1.

rileva che nel 2018 sei Stati membri sono stati deferiti alla Corte di giustizia dell'Unione europea per mancato rispetto delle norme UE in materia di qualità dell'aria; ricorda inoltre che al momento sono in corso 29 procedure di infrazione in 20 Stati membri per inosservanza dei valori limite dell'UE per la qualità dell'aria, che attualmente circa due terzi degli Stati membri non rispettano i valori limite di PM10 e NO2 e che uno su cinque supera il valore-obiettivo per il PM2,5;

2.

esorta la Commissione ad agire senza indugio riguardo al PM2,5 proponendo l'introduzione di valori di conformità più rigorosi per tale particolato nella legislazione dell'UE sulla qualità dell'aria, come raccomandato dall'OMS;

3.

esorta la Commissione e gli Stati membri a valutare e rivedere le politiche in materia di qualità dell'aria solo sulla base di prove scientifiche solide, aggiornate, indipendenti e sottoposte a valutazione inter pares;

4.

esorta gli Stati membri a dare priorità all'attuazione di azioni e politiche coordinate a tutti i livelli e in tutti i settori mirate a migliorare la qualità dell'aria nelle città e nelle aree urbane, al fine di raggiungere gli obiettivi dell'UE in materia di qualità dell'aria, tenendo conto dell'impatto degli inquinanti sul clima e sugli ecosistemi; ricorda che l'inquinamento atmosferico e le malattie e i decessi ad esso associati comportano notevoli costi sociali e sanitari e rappresentano un onere significativo per i bilanci pubblici in tutta l'Unione; esorta gli Stati membri a garantire che le misure volte a migliorare la qualità dell'aria nelle aree urbane non abbiano un impatto negativo sulla qualità dell'aria nelle zone circostanti, quali aree suburbane e agglomerati più ampi;

5.

sottolinea ancora una volta che l'inquinamento atmosferico ha una dimensione locale, regionale, nazionale e transfrontaliera e richiede interventi a tutti i livelli di governance; chiede pertanto un rafforzamento dell'approccio di governance multilivello, in cui tutti gli attori si assumano la responsabilità delle misure che possono e che dovrebbero essere adottate al loro rispettivo livello; ritiene, analogamente, che l'elaborazione delle politiche in seno alla Commissione dovrebbe essere più concertata, con la partecipazione di tutte le direzioni generali interessate; deplora che gli obiettivi della DG Ambiente, pur essendo quest'ultima competente in materia di inquinamento atmosferico, siano spesso indeboliti dalle politiche e dagli interessi provenienti da altri dipartimenti;

6.

invita le autorità competenti degli Stati membri ad adottare un approccio globale e onnicomprensivo nei confronti dell'inquinamento atmosferico, compreso l'inquinamento atmosferico in ambiente confinato, tenendo conto dei vari settori coinvolti e interessati, quali i sistemi agricoli e di produzione alimentare, la conservazione della natura, il cambiamento climatico, l'efficienza energetica, la mobilità e la pianificazione urbana, e a dare priorità agli approcci di mitigazione dell'inquinamento che presentano benefici complementari in altri settori; esorta le autorità competenti a sviluppare piani d'azione per un'aria pulita articolati in misure credibili, che affrontino tutte le fonti di inquinamento atmosferico e tutti i settori dell'economia; incoraggia le città e le autorità competenti a iniziare a lavorare a tutti i livelli su un patto per un'aria pulita per tutti;

7.

sostiene il proseguimento dei cosiddetti dialoghi sull'aria pulita tra la Commissione e gli Stati membri, che dovrebbero affrontare tutti i divari di attuazione sulla base di un approccio olistico;

8.

ritiene che i piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati in cui la qualità dell'aria è scarsa a causa di livelli di inquinanti persistentemente superiori ai valori limite fissati a livello di UE dovrebbero eliminare quanto prima i superamenti, come prescritto per legge dalla direttiva 2008/50/CE e chiaramente confermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (12)(13);

9.

sottolinea la necessità di un approccio olistico all'inquinamento dell'aria nelle città europee, che tenga conto delle diverse fonti di inquinamento atmosferico; invita la Commissione a procedere a un ambizioso aggiornamento della direttiva relativa alla qualità dell'aria ambiente, adeguandosi agli ultimi valori limite e obiettivi dell'OMS per PM, SO2 e O3 e fissando un valore a breve termine per il PM2,5, a proporre misure efficaci che consentano agli Stati membri di conformarsi alla direttiva 2008/50/CE, a dare priorità alla valutazione delle misure adottate dagli Stati membri al fine di migliorare la qualità dell'aria nell'ambito delle procedure di infrazione, e a intensificare gli sforzi per verificare la conformità a livello nazionale, compresi gli standard relativi alla procedura di prova delle emissioni misurate in condizioni di guida reali (RDE) ai sensi del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione relativo all'omologazione dei veicoli (14);

10.

deplora il meccanismo di flessibilità introdotto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/2284; sottolinea che nel 2018, undici Stati membri hanno chiesto adeguamenti dei rispettivi limiti-obiettivo di emissione nazionali; invita la Commissione a limitare al minimo indispensabile il ricorso all'adeguamento degli inventari nazionali di emissione e a valutare se gli Stati membri abbiano adottato misure per compensare eventuali emissioni impreviste in determinati settori prima di chiedere un adeguamento degli inventari di emissione;

11.

si rammarica del fatto che i criteri per individuare i punti di campionamento per misurare gli inquinanti secondo la direttiva 2008/50/CE lascino agli Stati membri un certo margine di manovra, rischiando così di non raggiungere l'obiettivo della rappresentatività; invita la Commissione ad analizzare in che modo questo margine di manovra influisca sulla comparabilità dei campioni e le sue conseguenze dirette;

12.

invita la Commissione a tenere conto, nelle politiche e nei programmi di cooperazione con i paesi terzi alle frontiere esterne, dell'inquinamento atmosferico transfrontaliero proveniente da tali paesi e del fatto che le politiche e i programmi di cooperazione dell'UE con tali paesi possono avere un impatto sul miglioramento della qualità dell'aria, e a incentrare i propri programmi di assistenza in via prioritaria sull'eliminazione delle cause di tale inquinamento;

13.

sottolinea che, secondo l'OMS, una cattiva qualità dell'aria incide sui fattori sociali e ambientali che determinano la salute, come l'acqua potabile e la disponibilità di cibo sufficiente;

14.

ricorda il nesso tra inquinamento atmosferico e disuguaglianza, poiché l'esposizione è generalmente più elevata per i segmenti più vulnerabili della società; incoraggia gli Stati membri a compiere sforzi per prevenire l'accumulo di svantaggi ambientali, sociodemografici ed economici, anche adottando misure per limitare l'inquinamento nei punti critici di vulnerabilità che comprendono le strutture sanitarie, educative e sociali, nonché i centri urbani e le città;

15.

esprime preoccupazione per il crescente numero di prove scientifiche sull'impatto dell'inquinamento atmosferico legato al traffico sullo sviluppo e le prestazioni cognitive nei bambini e in altri segmenti della popolazione;

16.

ricorda che l'applicazione uniforme e l'aggiornamento delle migliori tecniche disponibili per contenere l'emissione nell'aria di inquinanti atmosferici rivestono un'importanza fondamentale per garantire il mantenimento di un adeguato livello di protezione ambientale in tutta l'UE;

17.

sottolinea l'importanza di garantire un livello elevato e uniforme di protezione dei consumatori nel mercato unico in relazione a qualsiasi futuro scandalo in materia di emissioni e invita i colegislatori a sviluppare procedure di ricorso collettivo sulla base del «New Deal per i consumatori» proposto dalla Commissione nell'aprile 2018;

Trasporti

18.

ricorda che la riduzione dell'inquinamento atmosferico e la riduzione delle emissioni di CO2 nel settore dei trasporti rappresentano una duplice sfida nelle aree urbane, che le automobili, i furgoni e gli autobus a zero e a basse emissioni sono essenziali per garantire una mobilità pulita, efficiente sotto il profilo energetico e a prezzi accessibili a tutti i cittadini e che accelerare lo sviluppo di un mercato di massa per questi veicoli aumentando la loro offerta nell'Unione è fondamentale per abbassare i prezzi a vantaggio dei consumatori, dei gestori di parchi veicoli, delle autorità responsabili degli appalti pubblici e della società europea nel suo complesso;

19.

sottolinea che è fondamentale incentivare il mercato dei veicoli elettrici e fornire agli Stati membri raccomandazioni di orientamento per incoraggiarli ad attuare incentivi fiscali per i veicoli a emissioni zero e a basse emissioni; sottolinea che la disponibilità e l'accessibilità delle infrastrutture di ricarica e rifornimento, anche negli edifici pubblici e privati conformemente alla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (direttiva EPBD) (15), e la competitività dei veicoli elettrici sono essenziali per aumentarne l'accettazione da parte dei consumatori; sottolinea l'importanza di garantire che l'elettricità generata per i veicoli elettrici provenga da fonti energetiche sostenibili; chiede al riguardo un'iniziativa europea a lungo termine sulle batterie di prossima generazione;

20.

ricorda i risultati positivi segnalati delle varie misure attuate negli Stati membri per ridurre l'accesso delle autovetture private ai centri urbani e investire nel trasporto pubblico e facilitare l'accesso ad altre forme di trasporto come le biciclette;

21.

sottolinea che la promozione di modi di trasporto attivi, come gli spostamenti in bicicletta e a piedi, è di fondamentale importanza per migliorare la qualità dell'aria riducendo la forte dipendenza dalle autovetture nelle città e nelle aree urbane; ritiene che i modi di trasporto attivi debbano pertanto essere sostenuti da un'infrastruttura ampia e di alta qualità, completata da un trasporto pubblico affidabile a livello cittadino e regionale e incoraggiata dalla pianificazione territoriale;

22.

precisa inoltre che, poiché i tragitti quotidiani avvengono in genere su distanze molto brevi, è essenziale disporre di infrastrutture destinate a valorizzare la mobilità dolce (spostamenti a piedi, in bicicletta ecc.) al fine di offrire ai cittadini un'alternativa al trasporto su strada;

23.

ricorda che per ridurre l'inquinamento atmosferico è fondamentale incentivare i camion a basse emissioni e a zero emissioni e stimolarne il mercato e l'utilizzo;

24.

sottolinea ancora una volta l'importanza dei piani di mobilità urbana sostenibile (PMUS) a lungo termine e incoraggia gli Stati membri a elaborare PMUS che diano priorità ai modi di trasporto pubblico a emissioni zero e a basse emissioni, al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico, le emissioni di gas a effetto serra e il consumo energetico; è favorevole alla creazione di zone a traffico limitato e di piattaforme intermodali in cui sia privilegiato l'utilizzo dei mezzi pubblici; sottolinea la necessità di informazioni chiare e facilmente accessibili sui regimi di regolamentazione dell'accesso urbano e regionale dei veicoli e invita la Commissione a sostenere lo sviluppo di uno strumento europeo di informazione digitale;

25.

invita la Commissione a rafforzare la cooperazione multilivello in corso con gli Stati membri e le città europee nel contesto dell'agenda urbana per l'UE, per completarne il piano d'azione per la mobilità urbana 2018 (16), che dovrebbe identificare chiaramente soluzioni per affrontare l'inquinamento atmosferico a livello comunale e continuare a sostenere l'Osservatorio sulla mobilità urbana (ELTIS) (17), che diffonde informazioni utili su opportunità di finanziamento, casi di studio e migliori pratiche per migliorare la qualità dell'aria attraverso l'adozione di soluzioni di mobilità urbana migliori;

26.

sostiene un maggiore utilizzo delle tecnologie digitali nell'attuazione del principio «chi inquina paga», come il telepedaggio e la biglietteria elettronica (e-ticketing) basati sulle prestazioni ambientali dei veicoli; sottolinea che è opportuno che un quadro armonizzato per i sistemi di pedaggio tenga conto sia dei gas a effetto serra che delle emissioni inquinanti in relazione alle prestazioni ambientali, al fine di inviare segnali chiari ed equilibrati per lo sviluppo di nuovi veicoli; evidenzia tuttavia che tali norme devono essere chiare e trasparenti per gli utenti della strada; sottolinea gli effetti benefici per l'ambiente e la sicurezza delle soluzioni di mobilità connessa e trasporto automatizzato nelle zone urbane, quali l'ottimizzazione dei flussi di traffico e la riduzione del traffico generato dalle autovetture in cerca di un parcheggio; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a sostenere le città nell'adozione delle tecnologie necessarie;

27.

sottolinea che gli appalti pubblici verdi attraverso l'acquisto, da parte delle autorità pubbliche, di veicoli a basse e a zero emissioni per il proprio parco veicoli o per programmi di car sharing a partecipazione (semi-)pubblica sono un elemento chiave per la decarbonizzazione del trasporto stradale e per il miglioramento della qualità dell'aria in tutta l'Europa;

28.

si compiace degli impegni assunti da varie città europee per la bonifica delle loro flotte di trasporto pubblico, fissando requisiti per l'aggiudicazione di appalti pubblici di autobus elettrici, e invita più città a seguire l'esempio di alcuni membri europei (18) della rete di città C40 che hanno firmato la dichiarazione sulle strade libere dai combustibili fossili (19), impegnandosi ad acquistare esclusivamente bus elettrici a partire dal 2025 e a garantire la creazione di importanti aree urbane a zero emissioni entro il 2030;

29.

sottolinea che le discrepanze tra i dati ufficiali delle emissioni registrati in sede di omologazione e il reale livello mondiale delle emissioni di NOx provenienti dalle autovetture Euro 3-6 sono la causa principale dei ritardi nel miglioramento della qualità dell'aria nelle città e nelle aree urbane, compromettendo gravemente i sistemi e le misure locali volti a limitare i veicoli più inquinanti;

30.

osserva che esiste attualmente la tecnologia che consente di rispettare le norme Euro 6 in materia di NOx per i veicoli diesel, anche per quanto riguarda le condizioni reali di guida e senza che ciò abbia un impatto negativo sulle emissioni di CO2;

31.

invita gli Stati membri e le case automobilistiche a coordinare gli ammodernamenti obbligatori dell'hardware, compreso quello per la riduzione catalitica selettiva (SCR), per i veicoli diesel non conformi al fine di limitare le emissioni di biossido di azoto (NO2) e ripulire il parco auto esistente, evitando così i divieti di circolazione dei veicoli diesel; ritiene che il costo di tali adeguamenti debba essere sostenuto dal costruttore automobilistico responsabile;

32.

invita la Commissione a continuare a ridurre le emissioni di NOx del parco auto dell'UE rivedendo il fattore di conformità, come previsto dal secondo pacchetto sulle emissioni reali di guida (RDE), a cadenza annuale e in linea con gli sviluppi tecnologici, in modo da ridurlo a 1 quanto prima possibile e al più tardi entro il 2021;

33.

invita la Commissione ad avvalersi dei propri poteri delegati di cui alla direttiva 2014/45/UE relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (20) per aggiornare la procedura di prova in modo che tutti gli Stati membri debbano verificare che le automobili in servizio siano conformi alle norme sulle emissioni di NOx durante le ispezioni tecniche periodiche;

34.

invita la Commissione a proporre una norma post-Euro 6 per le automobili che sia neutrale in termini di carburante, tecnologia e attuazione e si allinei, come minimo, alle norme in materia di NOx vigenti in California/negli Stati Uniti (norme Tier 3 e LEV III) e ai requisiti di conformità e durabilità in servizio;

35.

invita la Commissione a proseguire la sua opera di miglioramento delle prestazioni del sistema portatile di misura delle emissioni (PEMS) onde migliorarne la precisione e ridurre il margine di errore; ritiene che, per quanto concerne il particolato, la tecnologia PEMS debba essere in grado di rilevare particelle di dimensioni inferiori a 23 nanometri, che sono le particelle più pericolose per la salute pubblica;

36.

condanna fermamente gli esperimenti commissionati dal Gruppo europeo di ricerca sull'ambiente e la salute nel settore dei trasporti (EUGT) e condotti tra il 2014 e il 2015 su esseri umani e scimmie nel tentativo di dimostrare che i gas di scarico dei motori diesel dei nuovi veicoli non rappresentano una minaccia per la salute;

37.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di assicurare che esperimenti di questo tipo, che sono riprovevoli da un punto di vista etico e ingiustificabili sotto ogni aspetto, non si ripetano mai più sul territorio dell'Unione;

38.

invita la Commissione a vagliare l'introduzione di norme per affrontare la questione delle emissioni non di scarico dei veicoli;

39.

invita la Commissione ad affrontare la questione delle emissioni prodotte dai macchinari da cantiere al di là del regolamento relativo alle macchine mobili non stradali (21), effettuando una valutazione d'impatto sul potenziale che le macchine per l'edilizia a emissioni zero racchiudono per la riduzione dei livelli di inquinamento atmosferico e acustico e, inoltre, la loro eventuale inclusione nelle future revisioni della pertinente normativa dell'UE;

40.

ritiene che le zone di controllo delle emissioni (ECA) possano contribuire a migliorare la qualità dell'aria nelle città costiere e nelle città colpite da elevati livelli di inquinamento da ossidi di zolfo e di azoto provenienti dalla navigazione; incoraggia pertanto gli Stati membri interessati a impegnarsi nel contesto dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) al fine di promuovere l'attuazione delle zone di controllo delle emissioni nelle acque dell'UE e invita la Commissione a sostenere qualsiasi sforzo in tal senso;

Agricoltura

41.

riconosce che gli attuali sistemi alimentari e agricoli sono responsabili di emissioni eccessive di ammoniaca (NH3), protossido di azoto (N2O) e metano(CH4) e che il 94 % delle emissioni di ammoniaca e il 40 % delle emissioni di metano provengono da attività agricole;

42.

sottolinea che l'agricoltura è la terza fonte più importante di emissioni primarie di PM10 nell'UE, come evidenziato dall'Agenzia europea dell'ambiente;

43.

ricorda quanto riscontrato dall'Agenzia europea dell'ambiente, che nel 2017 ha affermato che le emissioni di NH3 (ammoniaca) provenienti dall'agricoltura contribuiscono agli episodi di elevate concentrazioni di particolato (PM) sperimentate in tutta Europa ogni primavera, concludendo che le emissioni di NH3 contribuiscono a impatti negativi sulla salute sia a breve che a lungo termine;

44.

sottolinea che, nelle aree urbane, le emissioni di ammoniaca rappresentano circa il 50 % dell'impatto dell'inquinamento atmosferico sulla salute, in quanto l'ammoniaca è un precursore fondamentale del particolato; invita la Commissione e gli Stati membri a sfruttare la riforma della politica agricola comune dell'UE (PAC) come un'opportunità per combattere l'inquinamento atmosferico proveniente dal settore agricolo;

45.

sottolinea che esistono misure tecniche per limitare le emissioni di ammoniaca, ma finora sono state utilizzate solo da pochi Stati membri; ricorda che tali misure comprendono: gestione dell'azoto, tenendo conto dell'intero ciclo dell'azoto; strategie di alimentazione del bestiame per ridurre l'escrezione di azoto da bovini, suini e pollame; applicazione sul terreno di effluenti di allevamento e fertilizzanti a basse emissioni; sistemi di stoccaggio degli effluenti di allevamento a basse emissioni; sistemi di trattamento e compostaggio degli effluenti di allevamento a basse emissioni; sistemi di stabulazione a basse emissioni; approcci a emissioni ridotte per l'applicazione di fertilizzanti minerali;

46.

invita i colegislatori a includere nella futura PAC misure volte a consentire agli agricoltori di ridurre le emissioni complessive di inquinanti atmosferici del settore agricolo a beneficio di tutti i cittadini dell'Unione;

47.

sottolinea che aumentano sempre più le prove scientifiche degli effetti dannosi sulla salute e sull'ambiente dell'allevamento intensivo di bestiame, sia in Europa che a livello mondiale;

48.

ricorda che le emissioni di metano provenienti dall'agricoltura sono un importante precursore dell'ozono troposferico, che ha effetti negativi sulla salute umana, e che il 98 % della popolazione urbana dell'UE è esposta a livelli di ozono superiori alle linee guida dell'OMS;

49.

sottolinea che le emissioni di metano non sono disciplinate dalla legislazione dell'UE sull'inquinamento atmosferico e non sono specificamente disciplinate dalla politica climatica dell'UE;

50.

evidenzia le diverse modalità economicamente efficaci di affrontare le emissioni di metano senza incidere sul consumo di carne e latte; ritiene che la gestione degli effluenti di allevamento offra un potenziale di riduzione delle emissioni, attraverso l'adozione di misure semplici ed efficaci sotto il profilo dei costi, dallo stoccaggio alle tecniche di spargimento; ritiene inoltre che una modifica delle strategie di alimentazione (ad esempio l'aggiunta di elementi leguminosi come erba medica e lino) ridurrebbe in modo significativo le emissioni enteriche di metano; ricorda che il materiale che rimane dopo la digestione anaerobica, in cui il materiale di scarto organico è decomposto da microrganismi e convertito in biogas, è ricco di sostanze nutritive e può essere utilizzato come fertilizzante naturale;

51.

sottolinea che i costi per il controllo dell'inquinamento atmosferico in Europa sono notevolmente inferiori nel settore agricolo rispetto ad altri settori in cui sono già stati attuati controlli delle emissioni più rigorosi;

52.

ritiene che i futuri finanziamenti della PAC debbano essere collegati a misure obbligatorie per la riduzione dell'inquinamento atmosferico;

Energia

53.

ricorda che il settore della produzione e della distribuzione dell'energia è responsabile di oltre la metà delle emissioni di ossidi di zolfo (SOx) e di un quinto delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) nei 33 paesi membri dell'Agenzia europea dell'ambiente;

54.

sottolinea che le centrali a carbone e a lignite contribuiscono in maniera considerevole alle emissioni di mercurio nell'UE e che il 62 % di tali emissioni prodotte dal settore industriale dell'Unione provengono da centrali elettriche a carbone;

55.

ricorda che il mercurio è una neurotossina pericolosa, dannosa per il sistema nervoso anche a livelli di esposizione relativamente bassi;

56.

si compiace degli impegni assunti da almeno dieci Stati membri dell'UE al fine di eliminare gradualmente il carbone; invita gli altri Stati membri dell'UE a eliminare gradualmente l'impiego del carbone come fonte energetica al più tardi entro il 2030;

57.

riconosce l'importante ruolo del teleriscaldamento nella riduzione delle emissioni e sottolinea che impianti di teleriscaldamento ben sviluppati sono uno dei fattori chiave che possono limitare l'inquinamento atmosferico; invita gli Stati privi di una rete di teleriscaldamento sviluppata a valutare i vantaggi della sua introduzione;

58.

invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare l'adozione di soluzioni di riscaldamento domestico efficienti e basate sulle energie rinnovabili al fine di contribuire a limitare il rilascio di inquinanti atmosferici dalle abitazioni in tutta l'Unione;

Inquinamento atmosferico in ambienti chiusi

59.

sottolinea che le persone trascorrono quasi il 90 % del loro tempo in ambienti chiusi, dove l'aria può essere notevolmente più inquinata rispetto all'esterno;

60.

ricorda che la scarsa qualità dell'aria negli ambienti chiusi è responsabile del 10 % delle malattie non trasmissibili a livello mondiale e che la scarsa qualità dell'aria negli uffici è anche legata al calo della produttività; esorta la Commissione a definire norme armonizzate per le prove per la misurazione delle emissioni negli ambienti interni;

61.

ritiene che il rilascio obbligatorio di un certificato di qualità dell'aria interna debba applicarsi a tutti gli edifici nuovi e ristrutturati dell'Unione e debba tener conto degli indicatori di prestazione e dei metodi di prova esistenti, basati sulla norma EN 16798-1, nonché degli orientamenti dell'OMS in materia di qualità dell'aria negli ambienti chiusi;

62.

esorta gli Stati membri e la Commissione ad adottare e attuare misure per combattere l'inquinamento atmosferico alla fonte, tenendo conto delle differenze tra le fonti di inquinamento dell'aria interna ed esterna;

Scienza, monitoraggio e ricerca sull'inquinamento atmosferico

63.

riconosce la complessità e le incertezze inerenti alla scienza dell'inquinamento atmosferico e pertanto promuove il ricorso a diverse forme di conoscenza, compresa la scienza dei cittadini (22), nel monitoraggio della qualità dell'aria e nella valutazione delle politiche; sottolinea l'importanza di migliorare la sensibilizzazione e l'informazione dei cittadini, coinvolgendoli nelle questioni relative alla qualità dell'aria;

64.

invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere la ricerca, lo sviluppo e la certificazione a livello UE di sistemi multisensore intelligenti innovativi per il monitoraggio della qualità dell'aria interna ed esterna; sottolinea che i sistemi intelligenti di monitoraggio della qualità dell'aria possono essere uno strumento valido per la scienza dei cittadini nonché di particolare utilità per le persone affette da asma e malattie cardiovascolari;

65.

invita gli Stati membri a garantire misurazioni e controlli adeguati, rappresentativi, accurati e continui della qualità dell'aria; ricorda l'importanza dell'ubicazione delle stazioni utilizzate nei principali agglomerati urbani con problemi di qualità dell'aria, tenendo presente che un'ubicazione inadeguata non consente di monitorare in maniera adeguata i rischi per la salute pubblica;

66.

invita gli Stati membri a istituire comitati indipendenti per la qualità dell'aria incaricati di effettuare analisi delle prestazioni in materia di qualità dell'aria e di valutare l'adeguatezza delle misure adottate; ritiene che tali analisi debbano essere prodotte a livello locale con cadenza mensile e debbano essere pubblicate;

67.

ritiene siano necessarie ulteriori ricerche sugli effetti sulla salute provocati dal particolato di dimensioni minori, compreso il particolato PM1 e ultrafine;

Considerazioni finanziarie

68.

esorta gli Stati membri a eliminare qualsiasi incentivo o agevolazione fiscale o storno di bilancio che, direttamente o indirettamente, favorisca mezzi di trasporto ad alte emissioni, in linea con il principio della parità di condizioni di concorrenza;

69.

ricorda il principio dell'«uso delle entrate» per quanto riguarda la tariffazione stradale e chiede, se del caso, che una parte delle entrate derivanti dall'uso delle infrastrutture stradali sia destinata a misure a sostegno del miglioramento della qualità dell'aria nelle città;

70.

segnala la necessità di aiutare le regioni interessate dalla trasformazione energetica, con particolare riferimento a quelle minerarie, in quanto tali regioni tendono a essere povere e sono spesso caratterizzate da elevate concentrazioni di sostanze nocive nell'aria;

71.

chiede la graduale eliminazione delle sovvenzioni ai combustibili fossili;

72.

invita gli Stati membri ad aumentare i finanziamenti a favore della ricerca sull'impatto della qualità dell'aria sulla salute pubblica, sulla società e sull'economia, compresa una stima delle esternalità correlate, nonché per la ricerca su strategie di misurazione più complete, che riescano a catturare l'esposizione all'inquinamento atmosferico tenendo conto delle traiettorie spaziali e temporali dei singoli individui; invita la Commissione e gli Stati membri a fornire alle città e ai comuni strumenti sufficienti per combattere l'inquinamento atmosferico;

o

o o

73.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1.

(2)  GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1.

(3)  GU L 156 del 19.6.2018, pag. 75.

(4)  GU C 298 del 23.8.2018, pag. 140.

(5)  GU C 334 del 19.9.2018, pag. 151.

(6)  GU C 369 del 11.10.2018, pag. 114.

(7)  GU C 399 del 24.11.2017, pag. 10.

(8)  Testi approvati, P8_TA(2018)0100.

(9)  Relazione speciale n. 23/2018 della Corte dei conti europea, https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_23/SR_AIR_QUALITY_IT.pdf

(10)  https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604988/IPOL_STU(2018)604988_EN.pdf

(11)  https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Vehicle_emissions/ BRP_Vehicle_emissions_IT.pdf

(12)  Sentenza del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria, C-488/15, ECLI:EU:C:2017:267.

(13)  Sentenza del 22 febbraio 2018, Commissione/Polonia, C-336/16, ECLI:EU:C:2018:94.

(14)  Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione del 1o giugno 2017 che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).

(15)  Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

(16)  https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/pum_draft_action_plan.pdf

(17)  http://www.eltis.org

(18)  Parigi, Londra, Barcellona, Heidelberg, Milano, Roma, Rotterdam, Varsavia, Birmingham, Oxford e Manchester (alla data dell'8 ottobre 2018).

(19)  https://c40-production-images.s3.amazonaws.com/other_uploads/images/1579_3_FFFS_declaration_FINAL.original.pdf?1535129747

(20)  GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51.

(21)  Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53).

(22)  http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/multimedia /citizen_science_en.htm


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/33


P8_TA(2019)0195

Obiezione a un atto di esecuzione: livelli massimi di residui di diverse sostanze, tra cui il clothianidin

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sul progetto di regolamento della Commissione che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clothianidin, ciclossidim, epossiconazolo, flonicamid, alossifop, mandestrobin, mepiquat, Metschnikowia fructicola ceppo NRRL Y-27328 e proesadione in o su determinati prodotti (D059754/02 — 2019/2520(RPS))

(2021/C 23/05)

Il Parlamento europeo,

vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (1),

visto il progetto di regolamento della Commissione che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clothianidin, ciclossidim, epossiconazolo, flonicamid, alossifop, mandestrobin, mepiquat, Metschnikowia fructicola ceppo NRRL Y-27328 e proesadione in o su determinati prodotti (D059754/02,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) (2),

visto il parere motivato del 25 novembre 2014 dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) esistenti per le sostanze clothianidin e tiametoxam conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, pubblicato il 4 dicembre 2014 (3),

visto il parere motivato dell'EFSA del 30 agosto 2018 sulla modifica dell'attuale livello massimo di residui di clothianidin nelle patate, pubblicato il 20 settembre 2018 (4),

visto il parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, reso il 27 novembre 2018,

visti l'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera b) e l'articolo 5 bis, paragrafo 5, della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5),

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

visto l'articolo 106, paragrafi 2, 3 e 4, lettera c), del suo regolamento,

A.

considerando che il clothianidin è un insetticida neonicotinoide e un importante metabolita di un altro neonicotinoide, il tiametoxam, che attacca una serie di insetti, compresi gli impollinatori;

B.

considerando che il 21 settembre 2017 l'EFSA ha adottato un parere sulla tossicità dei neonicotinoidi;

C.

considerando che il 28 febbraio 2018 l'EFSA ha pubblicato aggiornamenti delle valutazioni dei rischi per tre neonicotinoidi (clothianidin, imidacloprid e thiamethoxam), confermando che la maggior parte degli impeghi di antiparassitari neonicotinoidi comporta dei rischi per le api selvatiche e le api mellifere (6);

D.

considerando che il clothianidin è uno dei tre neonicotinoidi vietati nell'Unione;

E.

considerando che diversi studi indicano che il clothianidin ha un impatto sul metabolismo epatico e renale ed ha effetti immunotossici sui mammiferi (7);

F.

considerando che l'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sancisce il principio di precauzione, definendolo come uno dei principi fondamentali dell'Unione;

G.

considerando che l'articolo 168, paragrafo 1, TFUE, stabilisce che «nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana»;

H.

considerando che la direttiva n. 2009/128/CE mira a conseguire un uso sostenibile degli antiparassitari nell'Unione, riducendo i rischi e gli effetti dell'impiego di tali sostanze sulla salute umana e animale e sull'ambiente e promuovendo il ricorso alla difesa fitosanitaria integrata e l'adozione di approcci o tecniche diversi, quali le alternative di natura non chimica agli antiparassitari;

I.

considerando nel progetto di regolamento della Commissione, sulla base delle domande di tolleranza all'importazione presentate per il clothianidin utilizzato negli Stati Uniti sulle patate, si considerano necessari LMR più elevati per evitare ostacoli commerciali all'importazione di tali colture;

J.

considerando che la proposta della Commissione di aumentare gli LMR per il clothianidin ha sollevato dubbi in base al principio di precauzione, date le lacune nei dati e la persistente incertezza riguardo agli effetti del clothianidin sulla salute pubblica, sui giovani mammiferi e sull'ambiente;

K.

considerando che, in relazione alla domanda di aumento degli LMR, l'EFSA ha dichiarato che gli Stati membri, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2018/784 della Commissione (8), devono modificare o revocare le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti il clothianidin come sostanza attiva entro e non oltre il 19 settembre 2018; che tali restrizioni alle condizioni di approvazione del clothianidin non sono pertinenti, dal momento che la domanda di LMR riguarda una coltura importata;

L.

considerando che nel parere del 30 agosto 2018 l'EFSA ha rilevato che: «La società Bayer CropScience AG, a norma all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 396/2005, ha presentato una domanda all'autorità nazionale competente della Germania (Stato membro responsabile della valutazione (EMS)) per stabilire una tolleranza all'importazione per la sostanza attiva clothianidin nelle patate importate dal Canada. L'EMS ha elaborato una relazione di valutazione in conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, che è stata presentata alla Commissione europea e trasmessa all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 26 aprile 2018. L'EMS ha proposto di fissare una tolleranza all'importazione per le patate importate dal Canada a un livello pari a 0,3 mg/kg.»;

M.

considerando che le conclusioni tratte dall'EFSA nel suo parere del 30 agosto 2018 giustificano l'aumento dell'LMR del clothianidin solo sulla base della necessità di rispettare i valori normativi canadesi, trascurando completamente l'analisi dell'impatto ambientale cumulativo dei neonicotinoidi e del loro utilizzo;

N.

considerando che le conclusioni dell'EFSA sono state formulate sulla base di considerazioni teoriche, segnatamente a riguardo della stima dell'assunzione massima giornaliera in relazione al rischio a breve termine; che la natura teorica di taluni aspetti dell'analisi dell'EFSA suscita dubbi sulla capacità dell'Agenzia di basarsi su fatti empirici e, di conseguenza, di rappresentare la realtà nei suoi risultati;

O.

considerando che, stando alle conclusioni dell'EFSA, un aumento degli LMR per il clothianid comporta un rischio «improbabile» per la salute pubblica; che, tuttavia, in tale giudizio è insito un certo grado di probabilità che lascia pertanto qualche dubbio circa l'effettiva sicurezza dei nuovi valori degli LMR;

1.

si oppone all'adozione del progetto di regolamento della Commissione;

2.

ritiene che il progetto di regolamento della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste nel regolamento (CE) n. 396/2005;

3.

ritiene che il progetto di regolamento della Commissione non sia compatibile con la finalità e il contenuto del regolamento (CE) n. 396/2005;

4.

osserva che, in base alla proposta di regolamento, l'attuale LMR del clothianidin aumenterebbe da 0,03 a 0,3 mg/kg;

5.

propone di mantenere l'LMR per il clothianidin allo 0,03 mg/kg;

6.

ritiene che la decisione di registrare il clothianidin non sia giustificata, dal momento che non esistono prove sufficienti che indichino che saranno evitati rischi inaccettabili per gli animali, la sicurezza alimentare e gli impollinatori;

7.

osserva che, sebbene la procedura abbia seguito la vigente direttiva 2009/128/CE sui pesticidi, il fatto che la società richiedente tedesca abbia scelto come Stato di valutazione nazionale l'autorità nazionale tedesca competente rispecchia le preoccupazioni circa la procedura di valutazione dei pesticidi sollevate da diverse parti interessate, come indicato ai considerando AJ e AK della risoluzione del Parlamento del 16 gennaio 2019 sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione (9);

8.

ricorda che l'uso del clothianidin come pesticida ha un impatto sugli impollinatori a livello mondiale (10);

9.

ritiene che il parere dell'EFSA non abbia tenuto conto del rischio cumulativo per la salute umana e per le api; è d'avviso che nel valutare gli LMR occorra tenere conto degli effetti sugli impollinatori e sull'ambiente; invita gli Stati membri e l'EFSA ad esercitare una maggiore vigilanza riguardo alla salute del pubblico e degli impollinatori al momento di valutare le domande di LMR;

10.

chiede alla Commissione di ritirare il progetto di regolamento della Commissione;

11.

chiede alla Commissione di presentare, sulla base del TFUE, un nuovo atto che rispetti il principio di precauzione;

12.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.

(2)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(3)  DOI: 10.2903/j.efsa.2014.3918, EFSA Journal 2014; 12(12):3918.

(4)  DOI: 10.2903/j.efsa.2018.5413, EFSA Journal 2018; 16(9):5413.

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(6)  DOI: 10.2903/sp.efsa.2018.EN-1378.

(7)  Bal R. et al., «Effects of clothianidin exposure on sperm quality, testicular apoptosis and fatty acid composition in developing male rats», Cell Biol Toxicol, Vol. 28, No 3, 2012, pp. 187-200; Tokumoto J. et al., «Effects of exposure to clothianidin on the reproductive system of male quails», J. Vet. Med. Sci., Vol. 75, No 6, 2013, pp. 755–760; Wang Y. et al., 'Metabolism distribution and effect of thiamethoxam after oral exposure in Mongolian racerunner (Eremias argus)", J. Agric. Food Chem., Vol. 66, No 28, 2018, pp. 7376–7383; Wang X. et al., «Mechanism of neonicotinoid toxicity: Impact on oxidative stress and metabolism», Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol., Vol. 58, No 1, 2018, pp. 471-507.

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/784 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva clothianidin (GU L 132 del 30.5.2018, pag. 35).

(9)  Testi approvati, P8_TA(2019)0023.

(10)  El Hassani, A. K., Dacher, M., Gary, V., Lambin, M., Gauthier, M. e Armengaud, C., «Effets sublétaux de l'Acétamipride et du Thiamethoxam sur le comportement de l'abeille (Apis mellifera)», 23 maggio 2014, https://www.researchgate.net/publication/255636607_Effets_subletaux_de_l%27Acetamipride_et_du_Thiamethoxam_sur_le_comportement_de_l%27abeille_Apis_mellifera


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/36


P8_TA(2019)0196

Mais geneticamente modificato 4114 (DP-ØØ4114-3)

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 4114 (DP-ØØ4114-3), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D060242/03 — 2019/2551(RSP))

(2021/C 23/06)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 4114 (DP-ØØ4114-3), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D060242/03,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,

visto il fatto che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato il 14 gennaio 2019 senza esprimere parere,

visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2),

visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 19 aprile 2018, pubblicato il 24 maggio 2018 e modificato il 5 luglio 2018 (3),

viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati (4),

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.

considerando che il 27 novembre 2014 la società Pioneer Overseas Corporation ha presentato all'autorità nazionale competente dei Paesi Bassi, per conto della società Pioneer Hi-Bred International Inc. con sede negli Stati Uniti, una domanda relativa all'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato (GM) 4114 (in appresso «la domanda»), a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, e che la domanda riguardava anche l'immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato 4114 per usi diversi da alimenti o mangimi, ad eccezione della coltivazione;

B.

considerando che il 19 aprile 2018 l'EFSA ha adottato un parere favorevole relativamente alla domanda;

C.

considerando che il granturco geneticamente modificato 4114 è stato sviluppato per esprimere tre proteine insetticide (Cry1F, Cry34Ab1 e Cry35Ab1), ai fini della protezione da specifici parassiti dell'ordine dei lepidotteri e dei coleotteri, e la proteina PAT, che conferisce tolleranza all'ingrediente attivo erbicida glufosinato-ammonio;

Residui e componenti degli erbicidi complementari

D.

considerando che l'applicazione di erbicidi complementari, in questo caso il glufosinato, rientra tra le normali pratiche agricole della coltivazione di piante resistenti agli erbicidi e che, pertanto, è prevedibile che tali piante siano esposte a dosi più elevate e ripetute, le quali non solo comporteranno una maggiore quantità di residui nel raccolto, e di conseguenza nel prodotto importato, ma possono anche influenzare la composizione della pianta geneticamente modificata e le sue caratteristiche agronomiche;

E.

considerando che l'uso di glufosinato non è più consentito all'interno dell'Unione dal 1o agosto 2018, in quanto è stato classificato come tossico per la riproduzione e rientra quindi fra i criteri di esclusione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

F.

considerando che le informazioni sui livelli di residui di erbicidi e dei loro metaboliti sono essenziali per una valutazione esaustiva dei rischi derivanti dalle piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi; che si ritiene che i residui dell'irrorazione di erbicidi esulino dall'ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati; che le conseguenze dell'irrorazione di erbicidi sul granturco geneticamente modificato non sono state valutate;

G.

considerando che, nell'ambito del programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2019, il 2020 e il 2021, gli Stati membri non sono obbligati a misurare i residui di glufosinato nelle importazioni di granturco al fine di garantire il rispetto dei livelli massimi di residui (6); che non è possibile garantire che i residui di glufosinato nel granturco geneticamente modificato 4114 rispettino i livelli massimi di residui dell'Unione europea;

Tossine Bt

H.

considerando che il granturco geneticamente modificato 4114 esprime tre tossine Bt (le proteine Cry1F, Cry34Ab1 e Cry35Ab1), che conferiscono protezione da alcune specie di parassiti dell'ordine dei lepidotteri e dei coleotteri;

I.

considerando che, sebbene sia stato riconosciuto che le proteine Cry1 hanno proprietà coadiuvanti, ovvero possono rafforzare le proprietà allergeniche di altri prodotti alimentari, tale aspetto non è stato analizzato dall'EFSA; che ciò è problematico poiché le tossine Bt possono essere mescolate con gli allergeni negli alimenti e nei mangimi, ad esempio la soia;

J.

considerando che, secondo uno studio scientifico del 2017 concernente i possibili effetti sulla salute delle tossine Bt e dei residui dell'irrorazione con erbicidi complementari, occorre prestare particolare attenzione ai residui di erbicidi e alla loro interazione con le tossine Bt (7); che l'EFSA non ha esaminato tali questioni;

Mancanza di legittimità democratica

K.

considerando che il 14 gennaio 2019 il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato senza esprimere un parere e che pertanto l'autorizzazione non è sostenuta da una maggioranza qualificata di Stati membri;

L.

considerando che sia nella relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio, sia nella relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 14 febbraio 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione ha lamentato il fatto che, dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, essa abbia dovuto adottare le decisioni di autorizzazione senza il sostegno dei pareri dei comitati degli Stati membri e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, sia ormai divenuto la norma nel processo decisionale in materia di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati; che questa prassi è stata in più occasioni deplorata dal presidente Juncker in quanto non democratica (8);

M.

considerando che il 28 ottobre 2015 il Parlamento ha respinto in prima lettura (9) la proposta legislativa del 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003, invitando la Commissione a ritirarla e a presentarne una nuova;

1.

ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;

2.

è del parere che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, assicurando nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

3.

chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

4.

invita la Commissione a non autorizzare l'importazione, destinata all'alimentazione umana o animale, di alcuna pianta geneticamente modificata che sia stata resa resistente a un erbicida il cui utilizzo non è autorizzato nell'Unione, nella fattispecie il glufosinato;

5.

invita la Commissione a non autorizzare alcuna pianta geneticamente modificata resistente agli erbicidi senza una valutazione completa dei residui di irrorazione con erbicidi complementari, dei loro metaboliti e dei formulati commerciali impiegati nei paesi di coltivazione;

6.

invita la Commissione a integrare pienamente la valutazione del rischio dell'impiego di erbicidi complementari e dei loro residui in quella relativa alle piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, a prescindere dal fatto che la pianta geneticamente modificata in questione sia destinata alla coltivazione o all'importazione nell'UE per alimenti e mangimi;

7.

riafferma il proprio impegno a far progredire i lavori sulla proposta della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011; invita il Consiglio a portare avanti con urgenza i suoi lavori relativi a tale proposta della Commissione;

8.

invita la Commissione a sospendere qualsiasi decisione di esecuzione riguardante le domande di autorizzazione di organismi geneticamente modificati finché la procedura di autorizzazione non sarà stata rivista in modo da affrontare le carenze dell'attuale procedura, che si è dimostrata inadeguata;

9.

invita la Commissione a ritirare le proposte relative alle autorizzazioni di organismi geneticamente modificati qualora il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non presenti alcun parere, sia ai fini della coltivazione che per la produzione di alimenti e mangimi;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(3)  Parere scientifico sulla valutazione del granturco geneticamente modificato 4114 destinato all'alimentazione umana e animale nel quadro del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-NL-2014-123), EFSA Journal 2018; 16(5):5280, pag. 25 https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5280

(4)  

Risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri (GU C 482 del 23.12.2016, pag. 110).

Risoluzione del 16 dicembre 2015 sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (GU C 399 del 24.11.2017, pag. 71).

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 19).

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 17).

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 15).

Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due o tre di tali eventi (GU C 86 del 6.3.2018, pag. 108).

Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione per quanto concerne l'immissione in commercio di un garofano geneticamente modificato (Dianthus caryophyllus L., linea shd-27531-4) (GU C 86 del 6.3.2018, pag. 111).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione per l'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco geneticamente modificato MON 810 (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 76).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810 (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 80).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco Bt11 geneticamente modificato (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 70).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco 1507 geneticamente modificato (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 73).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 83).

Risoluzione del 5 aprile 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro degli eventi Bt11, 59122, MIR604, 1507 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 298 del 23.8.2018, pag. 34).

Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 307 del 30.8.2018, pag. 71).

Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB119 (BCS-GHØØ5-8) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 307 del 30.8.2018, pag. 67).

Risoluzione del 13 settembre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-68416-4, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 337 del 20.9.2018, pag. 54).

Risoluzione del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 × A5547-127, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 55).

Risoluzione del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-44406-6, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 60).

Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco 1507 geneticamente modificato (DAS-Ø15Ø7-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 122).

Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 127).

Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da colza geneticamente modificata MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) e MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 133).

Risoluzione del 1o marzo 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 59122 (DAS-59122-7) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2018)0051).

Risoluzione del 1o marzo 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) e da granturchi geneticamente modificati che combinano due degli eventi MON 87427, MON 89034 e NK603, e che abroga la decisione 2010/420/UE (Testi approvati, P8_TA(2018)0052).

Risoluzione del 3 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di alimenti e mangimi ottenuti a partire da barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1 (KM-ØØØH71-4) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2018)0197).

Risoluzione del 30 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato della linea GA21 (MON-ØØØ21-9) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2018)0221).

Risoluzione del 30 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1507, 59122, MON 810 e NK603, e che abroga le decisioni 2009/815/CE, 2010/428/UE e 2010/432/UE a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi adottati, P8_TA(2018)0222).

Risoluzione del 24 ottobre 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2018)0416).

Risoluzione del 24 ottobre 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 e 59122, e che abroga la decisione 2011/366/UE (Testi approvati, P8_TA(2018)0417).

Risoluzione del 31 gennaio 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che modifica la decisione di esecuzione 2013/327/UE per quanto riguarda il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di mangimi contenenti o costituiti da colza geneticamente modificata Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2019)0057).

Risoluzione del 31 gennaio 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2019)0058).

Risoluzione del 31 gennaio 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87403 (MON-874Ø3-1), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2019)0059).

Risoluzione del 31 gennaio 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2019)0060).

(5)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/555 della Commissione, del 9 aprile 2018 (GU L 92 del 10.4.2018, pag. 6).

(7)  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/

(8)  Si veda per esempio il discorso di apertura della sessione plenaria del Parlamento europeo, incluso negli orientamenti politici per la prossima Commissione europea (Strasburgo, 15 luglio 2014), o il discorso sullo stato dell'Unione del 2016 (Strasburgo, 14 settembre 2016).

(9)  GU C 355 del 20.10.2017, pag. 165.

(10)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/42


P8_TA(2019)0197

Mais geneticamente modificato MON 87411 (MON-87411-9)

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87411 (MON-87411-9), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D060243/03 — 2019/2552(RSP))

(2021/C 23/07)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87411 (MON-87411-9), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D060243/03,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,

visto che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato il 14 gennaio 2019 senza esprimere parere,

visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2),

visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 31 maggio 2018 e pubblicato il 28 giugno 2018 (3),

viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati (4),

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.

considerando che il 5 febbraio 2015 la società Monsanto Europe N.V. ha presentato, per conto della società Monsanto, Stati Uniti, all'autorità nazionale competente dei Paesi Bassi, una domanda relativa all'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco MON 87411 (in appresso «la domanda»), a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003 e che la domanda riguardava anche l'immissione in commercio di prodotti costituiti da granturco geneticamente modificato (GM) MON 87411 per usi diversi da alimenti o mangimi, come per ogni altro tipo di granturco, ad eccezione della coltivazione;

B.

considerando che, il 31 maggio 2018, l'EFSA ha adottato un parere favorevole relativamente a detta domanda;

C.

considerando che il granturco geneticamente modificato MON 87411 è stato sviluppato per conferire resistenza alla diabrotica del mais attraverso l'espressione di una versione modificata del gene Bt Cry3Bb1 e una cassetta d'espressione DvSnf7 dsRNA, nonché per conferire tolleranza agli erbicidi che contengono glifosato;

D.

considerando che, a causa della resistenza della diabrotica del mais alle proteine Bt, compresa la Cry3Bb1 in alcune regioni di coltivazione degli Stati Uniti, il granturco geneticamente modificato MON 87411 è stato progettato per produrre anche un RNA insetticida a doppio filamento, il dsRNA;

E.

considerando che l'effetto desiderato del dsRNA è quello di essere assimilato nell'intestino dell'organismo bersaglio, in questo caso le larve di diabrotica del mais, e di interferire con la regolazione genetica dei processi biologici essenziali, provocando in tal modo la morte della diabrotica;

F.

considerando che, secondo quanto disposto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 della Commissione (5), quando nelle piante geneticamente modificate si utilizzano metodi di silenziamento indotto da RNAi, è necessario condurre un'analisi bioinformatica al fine di individuare i potenziali geni off-target; che, in tale contesto, è necessario effettuare un'analisi approfondita per confrontare la struttura del dsRNA con le regioni genomiche negli organismi che potrebbero entrare in contatto con le molecole, compresi gli organismi non bersaglio;

G.

considerando, tuttavia, che l'EFSA ha limitato le sue considerazioni e la sua valutazione del rischio ai potenziali effetti fuori bersaglio nelle piante, senza considerare gli effetti sull'uomo e sul bestiame e i relativi microbiomi intestinali che sono esposti al granturco attraverso la catena alimentare umana e animale; che una valutazione del parere dell'EFSA da parte di un istituto indipendente la descrive quale esempio perfetto di una strategia del «non cercare per non trovare», incompatibile con la normativa vigente (6);

H.

considerando che la valutazione conclude che, tra l'altro, per il motivo di cui sopra, la valutazione del rischio delle caratteristiche molecolari effettuata dall'EFSA non è conclusiva né sufficiente a dimostrare la sicurezza degli alimenti e dei mangimi;

I.

considerando che lo studio di tossicità a 90 giorni presentato dal richiedente ha evidenziato una riduzione del peso statisticamente significativa nei ratti nutriti con il granturco geneticamente modificato MON 87411; che, sebbene tale conclusione sia stata respinta dall'EFSA perché non accompagnata da segni clinici e alterazioni istopatologiche del tratto digestivo connessi alla dieta sperimentale, è plausibile che il dsRNA prodotto nel granturco geneticamente modificato MON 87411 possa interagire direttamente con il microbioma intestinale senza assorbimento diretto dall'intestino, il che potrebbe spiegare i risultati conseguiti da studi sull'alimentazione animale che mostrano differenze di peso senza effetti patologici; che l'EFSA avrebbe dovuto esaminare ulteriormente tali questioni;

Mancanza di valutazione e di controlli sugli erbicidi complementari e sui loro residui

J.

considerando che l'applicazione di erbicidi complementari, in questo caso glifosato, rientra tra le normali pratiche agricole della coltivazione di piante resistenti agli erbicidi e che, pertanto, è prevedibile che tali piante saranno esposte a dosi più elevate e ripetute, le quali non solo comporteranno una maggiore quantità di residui nel raccolto, e di conseguenza nel prodotto importato, ma possono anche influenzare la composizione della pianta geneticamente modificata e le sue caratteristiche agronomiche;

K.

considerando che le questioni legate alla cancerogenicità del glifosato rimangono aperte; che nel novembre 2015 l'EFSA ha concluso che è improbabile che il glifosato sia cancerogeno e che nel marzo 2017 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha concluso che nulla ne giustificava la classificazione; che, al contrario, nel 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell'Organizzazione mondiale della sanità ha classificato il glifosato come «probabilmente cancerogeno per l'uomo»;

L.

considerando che in generale, secondo il gruppo di esperti dell'EFSA sui prodotti fitosanitari e i loro residui, non è possibile trarre conclusioni quanto alla sicurezza dei residui dell'irrorazione di colture geneticamente modificate con formulazioni di glifosato (7); che gli additivi e le loro miscele utilizzati nelle formulazioni commerciali per l'irrorazione con glifosato possono evidenziare una tossicità maggiore di quella del semplice principio attivo (8);

M.

considerando che l'Unione ha già ritirato dal mercato un additivo del glifosato chiamato ammina di sego polietossilata a causa di timori sulla sua tossicità; che, tuttavia, additivi e miscele problematici possono ancora essere autorizzati nei paesi in cui è coltivato questo granturco geneticamente modificato (attualmente Argentina, Brasile, Canada e Stati Uniti);

N.

considerando che le informazioni sui livelli di residui di erbicidi e dei loro metaboliti sono essenziali per una valutazione approfondita dei rischi che comportano le piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi; che si ritiene che i residui dell'irrorazione di erbicidi esulino dall'ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati; che le conseguenze dell'irrorazione di erbicidi sul granturco geneticamente modificato MON 87411 non sono state valutate;

O.

considerando che, nell'ambito del programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2019, il 2020 e il 2021, gli Stati membri non sono obbligati a misurare i residui di glifosato sulle importazioni di granturco per verificare la conformità ai livelli massimi di residui (LMR) (9); che non si può garantire che i residui di glifosato nel granturco geneticamente modificato MON 87411 siano conformi agli LMR dell'Unione;

Mancanza di legittimità democratica

P.

considerando che, il 14 gennaio 2019, il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato senza esprimere parere e che pertanto l'autorizzazione non è sostenuta da una maggioranza qualificata di Stati membri;

Q.

considerando che sia nella relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio, sia nella relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 14 febbraio 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione ha deplorato che, dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, essa abbia dovuto adottare le decisioni di autorizzazione senza il sostegno dei pareri dei comitati degli Stati membri e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, sia ormai divenuto la norma nel processo decisionale in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati; che questa prassi è stata in più occasioni deplorata dal presidente Juncker in quanto non democratica (10);

R.

considerando che il 28 ottobre 2015 il Parlamento ha respinto in prima lettura (11) la proposta legislativa del 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003, invitando la Commissione a ritirarla e a presentarne una nuova;

1.

ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;

2.

reputa che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

3.

chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

4.

invita la Commissione a non autorizzare alcuna pianta geneticamente modificata resistente agli erbicidi senza una valutazione completa dei residui di irrorazione con erbicidi complementari e i loro metaboliti e formulati commerciali applicati nei paesi di coltivazione;

5.

invita la Commissione a integrare pienamente la valutazione del rischio dell'impiego di erbicidi complementari e dei loro residui in quella delle piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, a prescindere dal fatto che la pianta geneticamente modificata interessata sia destinata alla coltivazione o all'importazione nell'UE per alimenti e mangimi;

6.

ribadisce il proprio impegno a far progredire i lavori sulla proposta della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011; invita il Consiglio a portare avanti con urgenza i suoi lavori relativi a tale proposta della Commissione;

7.

invita la Commissione a sospendere qualsiasi decisione di esecuzione riguardante le domande di autorizzazione di organismi geneticamente modificati (OGM) finché la procedura di autorizzazione non sarà stata rivista in modo da affrontare le carenze dell'attuale procedura che si è rivelata inadeguata;

8.

invita la Commissione a ritirare le proposte relative alle autorizzazioni di OGM, qualora il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non presenti alcun parere, sia ai fini della coltivazione che per la produzione di alimenti e mangimi;

9.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(3)  Parere scientifico sulla valutazione del granturco geneticamente modificato MON 87411 destinato all'alimentazione umana e animale, all'importazione e alla trasformazione industriale nel quadro del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-NL-2015-124), EFSA Journal 2018; 16(6):5310, pag. 29, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5310

(4)  

Risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri (GU C 482 del 23.12.2016, pag. 110).

Risoluzione del 16 dicembre 2015 sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (GU C 399 del 24.11.2017, pag. 71).

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 19).

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 17).

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 15).

Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due o tre di tali eventi (GU C 86 del 6.3.2018, pag. 108).

Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione per quanto concerne l'immissione in commercio di un garofano geneticamente modificato (Dianthus caryophyllus L., linea shd-27531-4) (GU C 86 del 6.3.2018, pag. 111).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione per l'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco geneticamente modificato MON 810 (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 76).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810 (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 80).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco Bt11 geneticamente modificato (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 70).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco 1507 geneticamente modificato (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 73).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 83).

Risoluzione del 5 aprile 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro degli eventi Bt11, 59122, MIR604, 1507 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 298 del 23.8.2018, pag. 34).

Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 307 del 30.8.2018, pag. 71).

Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB119 (BCS-GHØØ5-8) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 307 del 30.8.2018, pag. 67).

Risoluzione del 13 settembre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-68416-4, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 337 del 20.9.2018, pag. 54).

Risoluzione del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 × A5547-127, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 55).

Risoluzione del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-44406-6, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 60).

Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco 1507 geneticamente modificato (DAS-Ø15Ø7-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 122).

Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 127).

Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da colza geneticamente modificata MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) e MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 133).

Risoluzione del 1o marzo 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 59122 (DAS-59122-7) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2018)0051).

Risoluzione del 1o marzo 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) e da granturchi geneticamente modificati che combinano due degli eventi MON 87427, MON 89034 e NK603, e che abroga la decisione 2010/420/UE (Testi approvati, P8_TA(2018)0052).

Risoluzione del 3 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di alimenti e mangimi ottenuti a partire da barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1 (KM-ØØØH71-4) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2018)0197).

Risoluzione del 30 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato della linea GA21 (MON-ØØØ21-9) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2018)0221).

Risoluzione del 30 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1507, 59122, MON 810 e NK603, e che abroga le decisioni 2009/815/CE, 2010/428/UE e 2010/432/UE a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi adottati, P8_TA(2018)0222).

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2018)0416).

Risoluzione del 24 ottobre 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 e 59122, e che abroga la decisione 2011/366/UE (Testi approvati, P8_TA(2018)0417).

Risoluzione del 31 gennaio 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che modifica la decisione di esecuzione 2013/327/UE per quanto riguarda il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di mangimi contenenti o costituiti da colza geneticamente modificata Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2019)0057).

Risoluzione del 31 gennaio 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2019)0058).

Risoluzione del 31 gennaio 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87403 (MON-874Ø3-1), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2019)0059).

Risoluzione del 31 gennaio 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2019)0060).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 della Commissione, del 3 aprile 2013, relativo alle domande di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 641/2004 e (CE) n. 1981/2006 (GU L 157 dell'8.6.2013, pag. 1).

(6)  https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20Mon87411.pdf

(7)  Conclusioni EFSA sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva glifosato come antiparassitario, EFSA Journal 2015; 13(11):4302, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf

(8)  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666

(9)  GU L 92 del 10.4.2018, pag. 6.

(10)  Si veda, ad esempio, il discorso di apertura della sessione plenaria del Parlamento europeo, incluso negli orientamenti politici per la prossima Commissione europea (Strasburgo, 15 luglio 2014), o il discorso sullo stato dell'Unione 2016 (Strasburgo, 14 settembre 2016).

(11)  GU C 355 del 20.10.2017, pag. 165.

(12)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/48


P8_TA(2019)0198

Mais geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 e sottocombinazioni Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 e MIR162 × 1507

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 e dalle sottocombinazioni Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 e MIR162 × 1507 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D060244/03 — 2019/2553(RSP))

(2021/C 23/08)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 e dalle sottocombinazioni Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 e MIR162 × 1507 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D060244/03,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,

visto che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato il 14 gennaio 2019 senza esprimere parere,

visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2),

visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 31 maggio 2018 e pubblicato l'11 luglio 2018 (3),

viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati (4),

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.

considerando che il 10 agosto 2010 la società Syngenta Crop Protection AG ha presentato, per conto della consociata Syngenta Crop Protection NV/SA, all'autorità nazionale competente della Germania, una domanda relativa all'immissione in commercio di prodotti alimentari, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (in appresso «la domanda»), a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003 e che la domanda riguardava anche l'immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 per usi diversi da alimenti o mangimi, ad eccezione della coltivazione;

B.

considerando che l'ambito di applicazione della domanda, che al momento della presentazione comprendeva tutte le sottocombinazioni del granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21, è stato successivamente limitato per includere le tre sottocombinazioni Bt11 x MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 e MIR162 × 1507, indipendentemente dalla loro origine, a fini di alimentazione umana e animale, importazione e trasformazione;

C.

considerando che il granturco contenente quattro eventi combinati Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 è stato prodotto mediante incroci convenzionali per combinare quattro singoli eventi di granturco che portano all'espressione, tra l'altro, di due diverse proteine Cry (note anche come «proteine Bt») per la protezione da determinati lepidotteri, e a espressioni di proteine per la tolleranza contro il glifosato e il glufosinato;

D.

considerando che l'EFSA ha adottato un parere favorevole relativamente alla domanda; che, tuttavia, un membro del gruppo di esperti dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati (OGM) ha espresso un parere di minoranza;

Mancanza di dati sulle tre sottocombinazioni

E.

considerando che il richiedente non ha fornito dati relativi a nessuna delle tre sottocombinazioni e non ha giustificato il motivo per cui non lo ritiene necessario ai fini della valutazione del rischio; che l'EFSA non ha richiesto dati sulle tre sottocombinazioni; che non è noto se tali sottocombinazioni siano già state prodotte;

Parere di minoranza dell'EFSA

F.

considerando che, secondo il parere di minoranza di un membro del gruppo di esperti dell'EFSA sugli OGM, è inaccettabile che le «valutazioni» delle colture geneticamente modificate (ossia le tre sottocombinazioni) per le quali non sono stati forniti dati abbiano lo stesso peso e la stessa affidabilità delle valutazioni delle colture geneticamente modificate per le quali i dati sono stati forniti e valutati;

G.

considerando che, come indicato nel parere di minoranza, gli studi dimostrano che sono stati osservati effetti indesiderati che possono incidere sul sistema immunitario a seguito di determinate condizioni di esposizione alle proteine Bt e che alcune proteine Bt possono avere proprietà adiuvanti, il che significa che possono aumentare l'allergenicità di altre proteine che entrano in contatto con esse;

H.

considerando che il parere di minoranza ritiene che, sebbene non siano mai stati identificati effetti indesiderati in nessuna applicazione in cui siano espresse le proteine Bt, essi «non hanno potuto essere riscontrati dagli studi tossicologici […] attualmente raccomandati ed eseguiti per la valutazione della sicurezza delle piante geneticamente modificate presso l'EFSA in quanto tali studi non prevedono i test atti a tale scopo (5)»;

I.

considerando che il parere di minoranza afferma inoltre che, a causa della mancanza di dati sulle tre sottocombinazioni, «non può essere escluso il rischio di una maggiore espressione delle nuove proteine Bt espresse e di un possibile effetto cumulativo della loro combinazione sul sistema immunitario (ad esempio, un'attività adiuvante)» e che non è possibile chiarire il ruolo degli OGM nell'aumento del rischio allergenico e quindi proteggere pienamente i consumatori potenzialmente a rischio;

Mancanza di valutazione e di controlli sugli erbicidi complementari e sui loro residui

J.

considerando che l'applicazione di erbicidi complementari, in questo caso glufosinato e glifosato, rientra tra le normali pratiche agricole della coltivazione di piante resistenti agli erbicidi e che, pertanto, è prevedibile che tali piante saranno esposte a dosi maggiori e ripetute, le quali non solo porteranno a una maggiore quantità di residui nel raccolto, e di conseguenza nel prodotto importato, ma possono anche influenzare la composizione della pianta geneticamente modificata e le sue caratteristiche agronomiche;

K.

considerando che l'uso di glufosinato non è permesso nell'Unione in quanto è stato classificato come tossico per la riproduzione e rientra quindi fra i criteri di esclusione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6);

L.

considerando che le questioni legate alla cancerogenicità del glifosato rimangono aperte; che nel novembre 2015 l'EFSA ha concluso che è improbabile che il glifosato sia cancerogeno e che nel marzo 2017 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha concluso che nulla ne giustificava la classificazione; che, invece, nel 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell'Organizzazione mondiale della sanità ha classificato il glifosato come «probabilmente cancerogeno per l'uomo»;

M.

considerando che in generale, secondo il gruppo di esperti dell'EFSA sui prodotti fitosanitari e i loro residui, non è possibile trarre conclusioni in merito alla sicurezza dei residui dell'irrorazione di colture geneticamente modificate con formulazioni di glifosato (7); che gli additivi e le loro miscele utilizzati nelle formulazioni commerciali per l'irrorazione con glifosato possono evidenziare una tossicità maggiore di quella del semplice principio attivo (8);

N.

considerando che l'Unione ha già ritirato dal mercato un additivo del glifosato chiamato ammina di sego polietossilata a causa di timori sulla sua tossicità; che, tuttavia, additivi e miscele problematici possono ancora essere autorizzati nei paesi in cui è coltivato questo granturco geneticamente modificato (attualmente Argentina, Canada e Giappone);

O.

considerando che le informazioni sui livelli di residui di erbicidi e dei loro metaboliti sono essenziali per una valutazione approfondita dei rischi che comportano le piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi; che si ritiene che i residui di irrorazione degli erbicidi esulino dalle competenze del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli OGM; che i residui dell'irrorazione del granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 o delle tre sottocombinazioni con erbicidi non sono stati valutati;

P.

considerando che, inoltre, i metaboliti di erbicidi complementari presenti nelle piante che risultano da eventi combinati possono differire da quelli presenti nella pianta parentale, che l'EFSA non ha considerato nella sua valutazione;

Q.

considerando che, secondo uno studio indipendente (9), l'EFSA avrebbe dovuto chiedere al richiedente di fornire dati provenienti da studi sul campo con il dosaggio massimo di erbicidi tollerabile dalle piante; che i materiali provenienti da tali piante avrebbero dovuto essere valutati per quanto riguarda la tossicità organica, le reazioni del sistema immunitario e la tossicità riproduttiva, tenendo conto anche degli effetti combinatori con altri composti vegetali e tossine Bt;

R.

considerando che, nell'ambito del programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2019, il 2020 e il 2021, gli Stati membri non sono obbligati a misurare il glufosinato o i residui di glifosato sulle importazioni di granturco per verificare la conformità ai livelli massimi di residui (LMR) (10); che non si può garantire che i residui di glifosato e di glufosinato nel granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 o nelle tre sottocombinazioni siano conformi agli LMR dell'Unione;

Mancanza di legittimità democratica

S.

considerando che, il 14 gennaio 2019, il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato senza esprimere parere e che pertanto l'autorizzazione non è sostenuta da una maggioranza qualificata di Stati membri;

T.

considerando che sia nella relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio, sia nella relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 14 febbraio 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione ha deplorato che, dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, essa abbia dovuto adottare le decisioni di autorizzazione senza il sostegno dei pareri dei comitati degli Stati membri e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, sia ormai divenuto la norma nel processo decisionale in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati; che questa prassi è stata in più occasioni deplorata dal presidente Juncker in quanto non democratica (11);

U.

considerando che il 28 ottobre 2015 il Parlamento ha respinto in prima lettura (12) la proposta legislativa del 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003, invitando la Commissione a ritirarla e a presentarne una nuova;

1.

ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;

2.

è d'avviso che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

3.

chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

4.

invita la Commissione a non autorizzare l'importazione, destinata all'alimentazione umana o animale, di alcuna pianta geneticamente modificata che sia stata resa resistente a un erbicida il cui utilizzo non è autorizzato nell'Unione, nella fattispecie il glufosinato;

5.

invita la Commissione a non autorizzare alcuna pianta geneticamente modificata resistente agli erbicidi senza una valutazione completa dei residui di irrorazione con erbicidi complementari e i loro metaboliti e formulati commerciali applicati nei paesi di coltivazione;

6.

invita la Commissione a integrare pienamente la valutazione del rischio dell'impiego di erbicidi complementari e dei loro residui in quella delle piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, a prescindere dal fatto che la pianta geneticamente modificata interessata sia destinata alla coltivazione o all'importazione nell'UE a fini di alimentazione umana e animale;

7.

invita la Commissione a non autorizzare sottocombinazioni di eventi combinati a meno che non siano state valutate in modo approfondito dall'EFSA sulla base di dati esaurienti presentati dal richiedente;

8.

invita l'EFSA a sviluppare ulteriormente e a utilizzare sistematicamente metodi che consentano di individuare gli effetti indesiderati di eventi combinati che sono noti e previsti, ad esempio in relazione alle proprietà adiuvanti delle tossine Bt;

9.

ribadisce il proprio impegno a portare avanti i lavori sulla proposta della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011; invita il Consiglio a portare avanti con urgenza i suoi lavori relativi a tale proposta della Commissione;

10.

chiede alla Commissione di sospendere qualsiasi decisione di esecuzione riguardo alle domande di autorizzazione di organismi geneticamente modificati fintantoché la procedura di autorizzazione non sarà stata rivista in modo da ovviare alle carenze dell'attuale procedura, rivelatasi inadeguata;

11.

invita la Commissione a ritirare le proposte relative alle autorizzazioni di organismi geneticamente modificati, qualora il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non presenti alcun parere, sia ai fini di coltivazione che di alimentazione umana e animale;

12.

incarica il Suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(3)  Parere scientifico sulla valutazione del granturco geneticamente modificato Bt11 x MIR162 x 1507 x GA21 e delle tre sottocombinazioni indipendentemente dalla loro origine, per alimenti e mangimi ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-DE-2010-86), EFSA Journal 2018; 16 (7): 5309, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5309

(4)  Risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri (GU C 482 del 23.12.2016, pag. 110).

Risoluzione del 16 dicembre 2015 sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (GU C 399 del 24.11.2017, pag. 71).

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 19).

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 17).

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 15).

Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due o tre di tali eventi (GU C 86 del 6.3.2018, pag. 108).

Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione per quanto concerne l'immissione in commercio di un garofano geneticamente modificato (Dianthus caryophyllus L., linea SHD-27531-4) (GU C 86 del 6.3.2018, pag. 111).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione per l'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco geneticamente modificato MON 810 (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 76).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810 (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 80).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco Bt11 geneticamente modificato (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 70).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco 1507 geneticamente modificato (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 73).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 83).

Risoluzione del 5 aprile 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro degli eventi Bt11, 59122, MIR604, 1507 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 298 del 23.8.2018, pag. 34).

Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 307 del 30.8.2018, pag. 71).

Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB119 (BCS-GHØØ5-8) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 307 del 30.8.2018, pag. 67).

Risoluzione del 13 settembre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-68416-4, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 337 del 20.9.2018, pag. 54).

Risoluzione del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 × A5547-127, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 55).

Risoluzione del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-44406-6, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 60).

Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco 1507 geneticamente modificato (DAS-Ø15Ø7-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 122).

Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 127).

Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da colza geneticamente modificata MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) e MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 133).

Risoluzione del 1o marzo 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 59122 (DAS-59122-7) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2018)0051).

Risoluzione del 1o marzo 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) e da granturchi geneticamente modificati che combinano due degli eventi MON 87427, MON 89034 e NK603, e che abroga la decisione 2010/420/UE (Testi approvati, P8_TA(2018)0052).

Risoluzione del 3 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di alimenti e mangimi ottenuti a partire da barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1 (KM-ØØØH71-4) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2018)0197).

Risoluzione del 30 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato della linea GA21 (MON-ØØØ21-9) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2018)0221).

Risoluzione del 30 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1507, 59122, MON 810 e NK603, e che abroga le decisioni 2009/815/CE, 2010/428/UE e 2010/432/UE a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi adottati, P8_TA(2018)0222).

Risoluzione del 24 ottobre 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2018)0416).

Risoluzione del 24 ottobre 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 e 59122, e che abroga la decisione 2011/366/UE (Testi approvati, P8_TA(2018)0417).

Risoluzione del 31 gennaio 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che modifica la decisione di esecuzione 2013/327/UE per quanto riguarda il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di mangimi contenenti o costituiti da colza geneticamente modificata Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2019)0057).

Risoluzione del 31 gennaio 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato SYN-Ø53Ø7-1 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2019)0058).

Risoluzione del 31 gennaio 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB119 (MON-874Ø3-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2019)0059).

Risoluzione del 31 gennaio 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 (LLCotton25) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2019)0060).

(5)  https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309, pag. 34.

(6)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(7)  Conclusioni EFSA sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva glifosato come antiparassitario. EFSA Journal 2015; 13(11):4302, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf

(8)  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666

(9)  https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize %20Bt11xMIR162x1507xGA21_fin.pdf, pag. 6.

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/555 della Commissione, del 9 aprile 2018 (GU L 92 del 10.4.2018, pag. 6).

(11)  Si veda, ad esempio, il discorso di apertura della sessione plenaria del Parlamento europeo, incluso negli orientamenti politici per la prossima Commissione europea (Strasburgo, 15 luglio 2014), o il discorso sullo stato dell'Unione 2016 (Strasburgo, 14 settembre 2016).

(12)  GU C 355 del 20.10.2017, pag. 165.

(13)  GU L 31 del 1.2.2002, pag. 1.


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/54


P8_TA(2019)0199

Obiezione a un atto di esecuzione: sostanze attive, compreso il thiacloprid

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive abamectina, Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai, Bacillus thuringiensis sottospecie israeliensis, Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, clodinafop, clopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, epossiconazolo, fenpirossimato, fluazinam, flutolanil, fosetil, Lecanicillium muscarium, mepanipyrim, mepiquat, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, metconazolo, metrafenone, Phlebiopsis gigantea, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, pirimetanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, thiacloprid, tolclofos-metile, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triclopir, trinexapac, triticonazolo, Verticillium albo-atrum e ziram (D060042/02 — 2019/2541(RSP))

(2021/C 23/09)

Il Parlamento europeo,

vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (1),

visto il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive abamectina, Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai, Bacillus thuringiensis sottospecie israeliensis, Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, clodinafop, clopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, epossiconazolo, fenpirossimato, fluazinam, flutolanil, fosetil, Lecanicillium muscarium, mepanipyrim, mepiquat, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, metconazolo, metrafenone, Phlebiopsis gigantea, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, pirimetanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, thiacloprid, tolclofos-metile, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triclopir, trinexapac, triticonazolo, Verticillium albo-atrum e ziram (D060042/02,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (2), in particolare l'articolo 17, primo comma,

vista la relazione di valutazione del rinnovo dell'ottobre 2017 elaborata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 della Commissione per quanto concerne il thiacloprid (3),

visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (4),

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

Introduzione al contesto

A.

considerando che il thiacloprid è approvato come insetticida dal 1o gennaio 2005;

B.

considerando che dal 2015 è in corso una procedura per il rinnovo dell'approvazione del thiacloprid a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5), la quale comprende il preavviso di tre anni richiesto; che l'attuale periodo di approvazione scade il 30 aprile 2019;

C.

considerando che il periodo di approvazione della sostanza attiva thiacloprid è già stato prorogato attraverso il regolamento di esecuzione (UE) 2018/524 della Commissione (6);

D.

considerando che la Commissione non spiega le ragioni di una seconda proroga, a parte il fatto di indicare: «Dato che la valutazione di tali sostanze [incluso il thiacloprid] è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo»;

E.

considerando che il regolamento (CE) n. 1107/2009 mira a garantire un livello elevato di protezione sia della salute umana e animale sia dell'ambiente, salvaguardando nel contempo la competitività dell'agricoltura dell'Unione; che un'attenzione particolare dovrebbe essere prestata alla tutela dei gruppi vulnerabili della popolazione, tra cui donne in gravidanza, neonati e bambini;

F.

considerando che dovrebbe applicarsi il principio di precauzione e che il regolamento (CE) n. 1107/2009 specifica che le sostanze dovrebbero essere incluse nei prodotti fitosanitari soltanto qualora sia stato dimostrato che presentano un chiaro beneficio per la produzione vegetale e si prevede che non avranno alcun effetto nocivo sulla salute umana o degli animali, o alcun impatto inaccettabile sull'ambiente;

G.

considerando che il regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilisce che, per accelerare l'approvazione delle sostanze attive, si dovrebbero stabilire scadenze rigorose per le diverse fasi procedurali, cosa che chiaramente non è avvenuta;

H.

considerando che il regolamento (CE) n. 1107/2009 indica che, ai fini della sicurezza, il periodo di approvazione delle sostanze attive dovrebbe essere limitato nel tempo; che il periodo di approvazione dovrebbe essere proporzionato ai possibili rischi inerenti all'uso di tali sostanze, ma che tale proporzionalità è ovviamente carente;

I.

considerando che la sostanza attiva thiacloprid è un neonicotinoide ciano-sostituto ampiamente utilizzato in sostituzione di clothianidin, imidacloprid e thiamethoxam, che sono vietati nell'Unione ad eccezione dell'uso nelle serre;

J.

considerando che le formulazioni basate sul thiacloprid sono irrorate nei campi a un tasso molto più elevato rispetto alle sostanze precedentemente utilizzate clothianidin, imidacloprid e thiamethoxam;

K.

considerando che le formulazioni di thiacloprid possono essere utilizzate durante la fioritura, in quanto si prevedono minori danni per gli impollinatori;

Proprietà di interferenza endocrina

L.

considerando che diversi studi recenti indicano che il thiacloprid ha effetti nocivi sul sistema endocrino (7), effetti genotossici e citotossici (8)(9), nonché un impatto sullo sviluppo neurologico, ed è neurotossico (10) e immunotossico (11);

M.

considerando che la sostanza attiva thiacloprid si ritiene presenti «proprietà di interferente endocrino» nella banca dati dei pesticidi dell'UE (12) e che è candidata alla sostituzione;

N.

considerando che l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha istituito la seguente classificazione ed etichettatura per la sostanza attiva thiacloprid: «sospetto cancerogeno umano e presunto tossico per la riproduzione umana»;

O.

considerando che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha pubblicato conclusioni allarmanti e irrevocabili circa la pericolosità del thiacloprid per la salute umana nella relazione sulla valutazione del rinnovo dell'ottobre 2017 concernente il thiacloprid, che è stata pubblicata per una consultazione pubblica (13);

P.

considerando che nel corso di una riunione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del 16 giugno 2016, il commissario Andriukaitis ha spiegato che in caso di dubbio prevale il principio di precauzione per quanto riguarda i criteri relativi agli interferenti endocrini;

Q.

considerando che ANSES, l'agenzia francese per l'ambiente, nella sua relazione sui neonicotinoidi del maggio 2018 (14)(15)(16), ha emesso un parere negativo in merito alla sostanza attiva thiacloprid;

R.

considerando che la Francia ha vietato, dal settembre 2018, l'uso del thiacloprid a causa della sua sospetta cancerogenicità;

Minaccia per la biodiversità

S.

considerando che per le api mellifere il thiacloprid può essere tanto tossico quanto l'imidacloprid e il thiamethoxam (17);

T.

considerando che il thiacloprid può incidere sulla capacità dell'apprendimento e della memoria delle api mellifere e quindi sulla vitalità delle loro colonie (18); considerando che recenti dati scientifici (19) dimostrano che l'esposizione cronica delle api da miele nei campi, a bassa concentrazione, al principio attivo thiacloprid provoca importanti effetti subletali, come l'alterazione del comportamento nella ricerca di cibo, della comunicazione e dell'orientamento di tali animali, il che significa che è possibile sollevare la questione se l'uso della sostanza attiva thiacloprid sia effettivamente conforme al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (20);

U.

considerando che, oltre agli effetti collaterali già noti dei neonicotinoidi sugli impollinatori, recenti pubblicazioni scientifiche (21) hanno dimostrato che la sostanza attiva thiacloprid influisce sull'immunocompetenza delle api mellifere, che è già notevolmente indebolita;

V.

considerando che l'aumento della tossicità per gli impollinatori è il risultato di un effetto cocktail (22) dovuto all'uso di più antiparassitari e insetticidi, compreso il thiacloprid;

1.

ritiene che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste nel regolamento (CE) n. 1107/2009;

2.

ritiene che la decisione di registrare il thiacloprid non sia giustificata, dal momento che non esistono prove sufficienti che indichino che saranno evitati rischi inaccettabili per gli animali, la sicurezza alimentare e gli impollinatori;

3.

ritiene che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione non si basi su una necessità urgente della sostanza attiva thiacloprid ai fini dell'agricoltura nell'Unione;

4.

ritiene che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione non rispetti il principio di precauzione;

5.

ritiene opportuno che la Commissione proponga invece uno status speciale per le api mellifere, che tenga conto del fatto che gli impollinatori sono indispensabili per un'agricoltura sostenibile, per la produzione vegetale e contemporaneamente per altri animali selvatici e da produzione alimentare, e che proponga di modificare, armonizzare e rafforzare la coerenza dei pertinenti regolamenti alla luce di ciò, al fine di garantire un elevato livello di protezione per le api mellifere e gli altri impollinatori;

6.

invita la Commissione a ritirare il suo progetto di regolamento di esecuzione e a presentare un nuovo progetto alla commissione, il quale tenga conto dell'effetto cronico della sostanza attiva thiacloprid sulle api mellifere, sulla salute umana e animale e sull'ambiente;

7.

invita la Commissione a vietare senza indugio le sostanze attive della classe dei neonicotinoidi o le sostanze che agiscono nello stesso modo, compreso il thiacloprid;

8.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.

(2)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(3)  Relazione di valutazione del rinnovo elaborata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 della Commissione, thiacloprid, volume 1, ottobre 2017, https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180123.

(4)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/524 della Commissione, del 28 marzo 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, identico al ceppo AQ 713, clodinafop, clopiralid, ciprodinil, diclorprop-P, fosetil, mepanipyrim, metconazolo, metrafenone, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, pirimetanil, quinoxifen, rimsulfuron, spinosad, thiacloprid, tiametoxam, tiram, tolclofos-metile, triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram (GU L 88 del 4.4.2018, pag. 4).

(7)  Effects of commercial formulations of deltamethrin and/or thiacloprid on thyroid hormone levels in rat serum. Sekeroglu, V., 2014, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22677783.

(8)  In vitro investigation of the genotoxic and cytotoxic effects of thiacloprid in cultured human peripheral blood lymphocytes. Kocaman, A.Y., 2014, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22730181.

(9)  Investigation of the genotoxic and cytotoxic effects of widely used neonicotinoid insecticides in HepG2 and SH-SY5Y cells. Şenyildiz, M., 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29591886.

(10)  A critical review of neonicotinoid insecticides for developmental neurotoxicity. Sheets, L.P., 2015, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4732412/.

(11)  Effects of thiacloprid, deltamethrin and their combination on oxidative stress in lymphoid organs, polymorphonuclear leukocytes and plasma of rats. Birsen Aydin, 2011, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048357511000617.

(12)  https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=as.details&as_id=841.

(13)  https://www.efsa.europa.eu/it/consultations/call/180123.

(14)  Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes, Tome 1 — Rapport du groupe de travail Identification des alternatives aux usages autorisés des néonicotinoïdes. Rapport d’expertise collective, maggio 2018, https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2016SA0057Ra-Tome1.pdf.

(15)  Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes, Tome 2 — Rapport sur les indicateurs de risque. Rapport d’expertise collective, maggio 2018, https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2016SA0057Ra-Tome2.pdf.

(16)  Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes, Tome 3 — Rapport d’appui scientifique et technique sur l’impact agricole. Rapport d’expertise collective, maggio 2018, https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2016SA0057Ra-Tome3.pdf.

(17)  https://www.farmlandbirds.net/en/content/acetamiprid-and-thiacloprid-can-be-toxic-honey-bees-imidacloprid-and-thiamethoxam?page=1.

(18)  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28819056.

(19)  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.6b02658?journalCode=esthag.

(20)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

(21)  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022191016300014.

(22)  Traynor, K.S., Pettis, J.S., Tarpy, D.R., Mullin, C.A., Frazier, J.L., Frazier, M., van Engeldsorp, D., «In-hive Pesticide Exposome: Assessing risks to migratory honey bees from in-hive pesticide contamination in the Eastern United States», Scientific Reports 6, 15 settembre 2016, http://www.nature.com/articles/srep33207.


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/58


P8_TA(2019)0200

Relazione 2018 concernente la Turchia

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla relazione 2018 della Commissione concernente la Turchia (2018/2150(INI))

(2021/C 23/10)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Turchia, in particolare quelle del 24 novembre 2016 sulle relazioni UE-Turchia (1), del 27 ottobre 2016 sulla situazione dei giornalisti in Turchia (2), e dell'8 febbraio 2018 sulla situazione attuale dei diritti umani in Turchia (3),

visti la comunicazione della Commissione del 17 aprile 2018 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla politica di allargamento dell'UE (COM(2018)0450), la relazione 2018 concernente la Turchia (SWD(2018)0153) e il documento di strategia indicativo riveduto per la Turchia (2014-2020), adottato nell'agosto 2018,

viste le conclusioni della Presidenza del 13 dicembre 2016 e del Consiglio del 26 giugno 2018 e le precedenti conclusioni in materia del Consiglio e del Consiglio europeo,

visto il quadro di negoziazione per la Turchia del 3 ottobre 2005 e il fatto che l'adesione della Turchia all'UE, come accade per tutti i paesi candidati, dipende dal pieno rispetto dei criteri di Copenaghen,

viste la decisione 2008/157/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato per l'adesione con la Repubblica di Turchia («partenariato per l'adesione») (4), nonché le precedenti decisioni del Consiglio, del 2001, 2003 e 2006, sul partenariato per l'adesione,

visti la dichiarazione congiunta rilasciata in seguito al vertice UE-Turchia del 29 novembre 2015 e il piano d'azione UE-Turchia,

visti la dichiarazione della Comunità europea e dei suoi Stati membri del 21 settembre 2005, che prevede che il riconoscimento da parte di tutti gli Stati membri sia una componente necessaria dei negoziati ed evidenzia la necessità che la Turchia attui pienamente il protocollo aggiuntivo all'accordo di Ankara, relativamente alla totalità degli Stati membri, eliminando tutti gli ostacoli alla libera circolazione delle merci, senza pregiudizi né discriminazioni,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visto l'articolo 46 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in cui si afferma che le parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) sulle controversie nelle quali sono parti, e l'obbligo della Turchia di attuare tutte le sentenze della CEDU,

visto il fatto che la Turchia si colloca al 157o posto su 180 paesi nell'indice sulla libertà di stampa nel mondo, pubblicato nel 2018 da Reporter senza frontiere,

vista la risoluzione 1625(2008) del Consiglio d'Europa relativa ai diritti di proprietà e di eredità della popolazione greco-ortodossa e le sue fondazioni sulle isole di Gökçeada (Imbros) e Bozcaada (Tenedos),

viste la sua risoluzione del 13 novembre 2014 sulle azioni della Turchia che creano tensioni nella zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro (5) e la sua risoluzione del 15 aprile 2015 sul centenario del genocidio armeno (6),

visti i pareri della commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, in particolare quelli del 10 e 11 marzo 2017 sugli emendamenti alla Costituzione da sottoporre a referendum nazionale, sulle misure previste dal recente decreto legge di emergenza in materia di libertà dei media e sui doveri, le competenze e il funzionamento degli uffici di giudice di pace a titolo penale, del 6 e 7 ottobre 2017 sulle disposizioni del decreto legge n. 674 relativo all'esercizio della democrazia locale, del 9 e 10 dicembre 2016 sui decreti legge n. 667-676, adottati a seguito del fallito colpo di Stato del 15 luglio 2016, e quelli del 14 e 15 ottobre 2016 sulla sospensione dell'articolo 83, secondo comma, della Costituzione, incentrati sull'inviolabilità parlamentare,

vista la dichiarazione rilasciata il 26 luglio 2016 dal Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa riguardo alle misure adottate nel contesto dello stato di emergenza in Turchia,

visti i risultati e le conclusioni della missione di valutazione delle esigenze dell'OSCE/ODIHR sulle elezioni presidenziali e parlamentari anticipate del 24 giugno 2018,

vista la risoluzione n. 2156 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (APCE), del 25 aprile 2017, sul «Funzionamento delle istituzioni democratiche in Turchia», che ha comportato la riapertura della procedura di monitoraggio,

vista la dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016,

viste la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 2 marzo 2017, sulla prima relazione annuale sullo strumento per i rifugiati in Turchia (COM(2017)0130), la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 14 marzo 2018, relativa alla seconda relazione annuale sullo strumento per i rifugiati in Turchia (COM(2018)0091) e la quinta relazione della Commissione, del 2 marzo 2017, al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sui progressi compiuti nell'attuazione della dichiarazione UE-Turchia (COM(2017)0204),

visti la raccomandazione della Commissione, del 21 dicembre 2016, relativa a una decisione del Consiglio che autorizzi l'avvio di negoziati con la Turchia in merito a un accordo sull'ampliamento del campo di applicazione delle relazioni commerciali preferenziali bilaterali e alla modernizzazione dell'unione doganale, e le conclusioni del Consiglio del 26 giugno 2018, nelle quali si afferma che non sono previsti ulteriori lavori intesi alla modernizzazione dell'unione doganale UE-Turchia,

vista la relazione speciale della Corte dei conti europea del 14 marzo 2018 dal titolo «L'assistenza preadesione dell'UE alla Turchia: finora sono stati ottenuti solo risultati limitati»,

visto il bilancio 2019 che prevede un taglio pari a 146,7 milioni di EUR dei fondi dell'IPA II destinati alla Turchia in ragione della situazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto in Turchia;

vista la relazione dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, del marzo 2018, sull'incidenza dello stato di emergenza sui diritti umani in Turchia, con particolare riferimento alla parte sud-est del paese,

visto l'accordo di riammissione UE-Turchia,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0091/2019),

A.

considerando che la commissione parlamentare mista (CPM) UE-Turchia ha tenuto la sua 77a riunione, attesa da lungo tempo, a Bruxelles il 28 aprile 2018, dopo tre anni di stasi nelle relazioni interparlamentari;

B.

considerando che, secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), la Turchia ospita la più grande popolazione di rifugiati al mondo, con oltre 3 milioni di rifugiati registrati provenienti dalla Siria, dall'Iraq e dall'Afghanistan;

C.

considerando che nell'ambito del processo di negoziazione è attribuita un'importanza cruciale al rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, compresi la separazione dei poteri, la democrazia, la libertà di espressione e dei media, i diritti umani, i diritti delle minoranze e la libertà di religione, la libertà di associazione e il diritto di manifestazione pacifica, la lotta alla corruzione e la lotta contro il razzismo e la discriminazione a scapito dei gruppi più vulnerabili;

D.

considerando che, nel novembre 2016, il Parlamento ha invitato la Commissione e gli Stati membri ad avviare un blocco temporaneo dei negoziati di adesione in corso con la Turchia e che essi si sono impegnati a rivedere la propria posizione quando saranno revocate le misure sproporzionate adottate nel quadro dello stato di emergenza in Turchia;

E.

considerando che nel luglio 2017 il Parlamento ha invitato la Commissione e gli Stati membri, conformemente al quadro di negoziazione, a sospendere formalmente e senza indugio i negoziati di adesione con la Turchia qualora il pacchetto di riforma costituzionale fosse attuato senza modifiche;

1.

sottolinea che lo stato di emergenza, introdotto dopo il tentativo di colpo di Stato del 2016, è stato prolungato sette volte; si compiace della decisione del 19 luglio 2018 di revocare lo stato di emergenza; si rammarica tuttavia del fatto che le nuove leggi introdotte nel luglio 2018, segnatamente la legge n. 7145, consentano al presidente e all'esecutivo di mantenere i poteri conferiti loro nel quadro dello stato di emergenza, che pertanto di fatto prosegue con tutte le limitazioni che ciò comporta per la libertà e diritti umani fondamentali; sottolinea che ciò annulla tutti gli effetti positivi legati alla sua sospensione; rileva che il prolungamento dello stato di emergenza ha portato a un grave deterioramento della situazione dello Stato di diritto e dei diritti umani in Turchia, il che potrebbe avere implicazioni a lungo termine sul tessuto istituzionale e socio-economico del paese; esprime preoccupazione per il fatto che molte delle procedure in vigore durante lo stato di emergenza siano ancora applicate dalle forze di polizia e dai funzionari locali; è altrettanto preoccupato per i gravi regressi registrati negli ambiti della libertà di espressione, della libertà di riunione, della libertà di associazione e dei diritti procedurali e di proprietà;

2.

esprime profonda preoccupazione per il fatto che oltre 150 000 persone sono state poste in custodia cautelare nel corso della repressione successiva al colpo di Stato e 78 000 sono state arrestate sulla base di accuse di terrorismo, mentre oltre 50 000 persone continuano a essere in carcere, nella maggior parte dei casi in assenza di prove definitive; esprime preoccupazione per la durata eccessivamente lunga della custodia cautelare e dei procedimenti giudiziari, per il fatto che in diversi casi non sia ancora stato emesso alcun rinvio a giudizio e per la severità delle condizioni di detenzione; esprime altresì preoccupazione per la pratica diffusa di annullare i passaporti dei parenti dei detenuti e degli indagati e sottolinea la necessità di un giusto processo e di un ricorso amministrativo qualora l'annullamento non sia debitamente giustificato; è particolarmente preoccupato per il fatto che tali arresti sembrano interessare anche le legittime voci del dissenso, tra cui i difensori dei diritti umani, i giornalisti o i membri dell'opposizione; è molto preoccupato per le denunce di maltrattamenti e torture dei detenuti, come segnalato da diverse organizzazioni per i diritti umani e dall'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite; esprime profonda preoccupazione per il fatto che da alcune relazioni emerge che la reclusione in isolamento di lungo termine è una pratica ampiamente diffusa, impiegata come una seconda forma di punizione per i detenuti; mette in guardia dall'abuso di misure antiterrorismo per legittimare la repressione dei diritti umani; esorta la Turchia a osservare il principio di proporzionalità nelle misure di lotta al terrorismo, nonché ad adeguare la propria legislazione anti terrorismo alle norme internazionali sui diritti umani;

3.

si rammarica delle azioni intraprese dal governo turco contro i cittadini turchi nei paesi terzi, tra cui le molestie, i rapimenti, le operazioni di sorveglianza discreta e la creazione di linee telefoniche dirette attraverso cui i cittadini sono invogliati a denunciare al governo altri cittadini; è profondamente preoccupato per il rapimento e l'estradizione di 101 cittadini turchi, avvenuti in 18 paesi come confermato dalla dichiarazione rilasciata delle autorità turche il 16 luglio 2018; esorta gli Stati membri dell'UE a trattare qualsiasi richiesta di estradizione in modo trasparente, seguendo procedure giudiziarie pienamente conformi alle norme internazionali in materia di diritti umani; ribadisce che i mandati d'arresto dell'Interpol non possono essere utilizzati in modo improprio per colpire dissidenti turchi, difensori dei diritti umani, giornalisti e coloro che criticano il governo, come l'ex finalista del premio Sacharov Can Dündar;

4.

osserva che, da quando è stato dichiarato lo stato di emergenza, sono stati licenziati più di 152 000 funzionari pubblici, tra cui insegnanti, medici, accademici (di pace), giudici e pubblici ministeri; rileva che 125 000 persone hanno presentato domanda alla commissione d'inchiesta sullo stato delle misure di emergenza (COSEM), che ha il compito di esaminare le denunce presentate contro le misure adottate per lo stato di emergenza e i relativi decreti e dispone di due anni per emanare una decisione, che non è stata ancora presa per 81 000 di esse; prende atto del tasso molto basso (7 %) degli esiti positivi che hanno condotto al reintegro dei richiedenti nelle loro posizioni; è preoccupato per la portata limitata del mandato della suddetta commissione, per la sua mancanza di indipendenza e per il fatto che le indagini siano effettuate unicamente sulla base dei documenti del fascicolo, senza la partecipazione della persona interessata; osserva che tali licenziamenti hanno avuto un impatto estremamente pesante sulle persone interessate e sulle loro famiglie, anche dal punto di vista finanziario, e comportano una lunga stigmatizzazione sociale e professionale; invita il governo turco a garantire che tutti gli individui abbiano il diritto a un giusto processo e a far riesaminare i propri casi da un tribunale indipendente conformemente alle norme internazionali, che possa garantire una compensazione per i danni materiali e morali causati loro dal licenziamento arbitrario; invita la Turchia ad assicurare l'indipendenza operativa, strutturale e finanziaria dell'istituzione nazionale per i diritti umani e l'uguaglianza e dell'istituzione del mediatore, al fine di garantire la loro capacità di fornire reali possibilità di riesame e ricorso;

5.

è estremamente preoccupato per le segnalazioni secondo le quali la Diyanet (Direzione per gli affari religiosi) è sfruttata dai servizi segreti turchi per perseguire i leader dell'opposizione del movimento Gülen o altri oppositori ed esorta le istituzioni responsabili della sicurezza a livello europeo e degli Stati membri a indagare su questa grave violazione della sovranità e dell'ordine pubblico;

6.

condanna l'incremento del controllo esecutivo sul lavoro dei giudici e dei pubblici ministeri e l'aumento della pressione politica esercitata; sottolinea la necessità di una profonda riforma del ramo legislativo e giudiziario del potere, affinché la Turchia migliori l'accesso al sistema giudiziario, ne aumenti l'efficacia e fornisca una migliore protezione per quanto riguarda il diritto a un processo entro un tempo ragionevole; sottolinea che tali riforme sono indispensabili affinché la Turchia rispetti i propri obblighi derivanti dal diritto internazionale in materia di diritti umani; esprime preoccupazione per l'avvenuto licenziamento di oltre 4 000 giudici e pubblici ministeri, che costituisce una minaccia per l'indipendenza e l'imparzialità della magistratura; ritiene altresì che l'arresto di oltre 570 avvocati rappresenti un ostacolo al diritto di difesa e costituisca una violazione del diritto a un processo equo; condanna inoltre la detenzione e le vessazioni giudiziarie perpetrate a danno degli avvocati per i diritti umani; invita il gruppo di azione per le riforme a rivedere la strategia di riforma giudiziaria e ad allinearla con le norme richieste dall'UE e dal Consiglio d'Europa; invita la Turchia a garantire, durante l'intero processo di riforma, la partecipazione di tutti gli attori pertinenti e in particolare le organizzazioni della società civile; invita la Commissione a monitorare che fondi dell'UE destinati alla formazione dei magistrati e degli agenti delle autorità di contrasto siano correttamente impiegati per tali scopi e non per legittimare comportamenti repressivi;

7.

rileva con preoccupazione che, secondo l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, a seguito dell'introduzione dello stato di emergenza le domande di asilo di cittadini turchi sono aumentate drasticamente, collocando così la Turchia al quinto posto per numero di domande di asilo presentate negli Stati membri dell'UE; sottolinea che nel settembre 2018 più di 16 000 domande erano ancora in attesa di una decisione in prima istanza;

8.

ribadisce l'importanza della libertà e dell'indipendenza dei mezzi di informazione come uno dei valori principali dell'UE e pietra angolare di qualunque democrazia; esprime seria preoccupazione per le misure sproporzionate e arbitrarie che limitano la libertà di espressione, la libertà dei media e l'accesso alle informazioni; condanna la chiusura di oltre 160 mezzi di informazione, l'elevato numero di arresti di giornalisti e di professionisti dell'informazione all'indomani del tentativo di colpo di Stato, le condanne infondate e sproporzionate inflitte, nonché il blocco di oltre 114 000 siti web nel paese fino allo scorso anno, tra cui il sito di Wikipedia; richiama l'attenzione sulle restrizioni applicate ai diritti dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani che si occupano della questione curda; esorta la Turchia a garantire la libertà dei mezzi d'informazione in via prioritaria e a rilasciare immediatamente e a prosciogliere dalle accuse tutti i giornalisti detenuti illegalmente; invita le autorità turche a dimostrare tolleranza zero nei confronti di tutti gli episodi di abusi fisici e verbali o minacce contro i giornalisti, nonché a consentire la riapertura dei mezzi di informazioni costretti a chiudere in maniera arbitraria;

9.

esprime profonda preoccupazione per la riduzione dello spazio per la società civile e la promozione dei diritti e delle libertà fondamentali; sottolinea che numerosi attivisti, tra cui i difensori dei diritti umani, sono stati arrestati e che durante lo stato di emergenza le manifestazioni sono state ripetutamente vietate; invita la Turchia a rilasciare tutti i difensori dei diritti umani, i giornalisti e altri soggetti detenuti sulla base di accuse infondate, a ritirare tali accuse e a consentire loro di svolgere il proprio lavoro senza minacce o impedimenti in qualsiasi circostanza; invita la Turchia a tutelare i diritti fondamentali di tutti i cittadini, compresi quelli delle minoranze etniche, religiose e sessuali; ricorda che la legislazione sull'incitamento all'odio non è in linea con la giurisprudenza della CEDU; esorta il governo e il parlamento della Turchia ad adottare una legge sui crimini d'odio in grado di proteggere le minoranze da attacchi fisici e verbali e a soddisfare i criteri di Copenaghen per i paesi candidati all'adesione all'UE relativamente al rispetto e alla protezione delle minoranze; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la protezione e il sostegno offerti ai difensori dei diritti umani a rischio in Turchia, anche attraverso sovvenzioni di emergenza;

10.

condanna la detenzione arbitraria di Osman Kavala, personalità di spicco e rispettata della società civile turca, che è attualmente detenuto da oltre un anno e mezzo; è costernato per la recente accusa nei confronti di Osman Kavala e di altre 15 persone, che rischiano una condanna all'ergastolo aggravato per «tentativo di rovesciare il governo» per il loro presunto ruolo durante le proteste di Gezi del 2013; chiede il loro rilascio immediato e incondizionato e invita la delegazione dell'Unione in Turchia a seguire attentamente il loro caso; chiede inoltre che una delegazione del Parlamento europeo segua lo svolgimento del processo; deplora il fermo, avvenuto il 16 novembre 2018, di 13 accademici e attivisti in relazione al caso di Osman Kavala; osserva che 12 di loro sono stati rilasciati dopo aver fornito una deposizione e che uno è ancora in stato di fermo; chiede la liberazione di quest'ultimo in attesa del procedimento e la revoca del divieto di viaggio imposto agli altri;

11.

è seriamente preoccupato per il mancato rispetto della libertà di religione, per le continue discriminazioni nei confronti delle minoranze religiose, tra cui cristiani e aleviti, e per gli atti di violenza perpetrati per motivi religiosi; sottolinea che le chiese in Turchia continuano ad avere seri problemi ad avviare o proseguire l'uso dei luoghi di culto; invita le autorità turche a promuovere riforme positive ed efficaci in materia di libertà di pensiero, coscienza e religione, consentendo alle comunità religiose di ottenere la personalità giuridica e alle fondazioni di pubblica utilità di eleggere i propri organi direttivi, eliminando tutte le restrizioni alla formazione, alla nomina e alla successione del clero, rispettando le pertinenti sentenze della CEDU e le raccomandazioni della commissione di Venezia nonché eliminando ogni forma di discriminazione o ostacolo basato sulla religione; invita la Turchia a rispettare la specificità e l'importanza del Patriarcato ecumenico e a riconoscerne la personalità giuridica; ribadisce la necessità di consentire la riapertura del seminario di Halki e di rimuovere tutti gli ostacoli al suo corretto funzionamento; chiede la pubblicazione delle leggi elettorali per le fondazioni non musulmane; si compiace della restituzione, da parte del governo turco, di 50 chiese, monasteri e cimiteri aramei a Mardin e invita le autorità turche a restituire inoltre i rispettivi terreni ai legittimi proprietari; richiama l'attenzione sull'impatto delle misure di sicurezza sulla popolazione di Tur Abdin e invita la Turchia a garantire l'accesso degli abitanti all'istruzione, alle attività economiche e ai siti religiosi; esorta la Turchia ad adoperarsi al massimo per evitare che i lavori preparatori in corso per il progetto della diga di Ilisiu causino la distruzione del patrimonio culturale arameo; invita le autorità turche a prendere seri provvedimenti per contrastare le manifestazioni di antisemitismo nella società;

12.

esprime preoccupazione per le violazioni dei diritti umani delle persone LGBTI, in particolare per i ripetuti divieti di marce dell'orgoglio e di eventi LGBTI in tutto il paese, che vengono ancora imposti nonostante la revoca dello stato di emergenza, e chiede che tali divieti discriminatori siano immediatamente revocati; invita la Turchia ad adottare misure adeguate per prevenire e perseguire i discorsi di incitamento all'odio e gli atti criminali nei confronti dei gruppi svantaggiati, come i rom o i rifugiati e i richiedenti asilo siriani, e chiede che siano compiuti sforzi sostenuti per migliorare la situazione; invita la Turchia a dare piena attuazione al piano strategico di integrazione dei rom 2016-2021, prestando particolare attenzione alla lotta contro l'antiziganismo, a garantire l'accesso dei rom ad alloggi di qualità a prezzi accessibili, a tutelare il loro accesso all'istruzione e ad adottare misure volte a prevenire l'abbandono scolastico, contrastare la segregazione e accrescere il tasso di occupazione dei rom; prende atto con preoccupazione dell'aumento dei cosiddetti «delitti d'onore»; chiede alla Turchia di armonizzare la legislazione nazionale con la convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne; invita la Turchia a garantire la piena uguaglianza per tutti i cittadini e ad affrontare i problemi con cui si misurano i membri delle minoranze, in particolare per quanto concerne l'istruzione e i diritti di proprietà; ricorda l'importanza di attuare pienamente la risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulle isole di Imbros e Tenedos e invita la Turchia a prestare assistenza al rimpatrio delle famiglie appartenenti a minoranze che intendano fare ritorno su tali isole; accoglie con favore l'apertura di una scuola per la minoranza greca a Imbros quale importante passo avanti;

13.

esprime preoccupazione per il prevalere e la gravità delle violenze contro le donne nella società turca, inclusi i delitti d'onore, i matrimoni illegali di minori e gli abusi sessuali, nonché per la riluttanza delle autorità turche nel punire gli autori di violenze basate sul genere; sottolinea che la violenza domestica ha portato al decesso di 440 donne nel 2018, ossia un aumento rispetto agli anni precedenti, e che i procedimenti penali sono spesso lunghi e soggetti a ritardi; invita il governo turco ad adottare e attuare una politica di tolleranza zero su tale questione;

14.

invita il governo turco a rispettare e ad attuare integralmente gli obblighi giuridici che ha assunto in materia di salvaguardia del patrimonio culturale e, in particolare, a elaborare in buona fede un inventario integrato del patrimonio culturale greco, armeno, assiro e di altre culture che è stato distrutto o rovinato durante il secolo scorso; si oppone, in tale contesto, a qualsiasi posizione estrema volta a promuovere l'alterazione dell'aspetto del monumento storico-religioso di Hagia Sophia e la sua conversione in moschea; esorta la Turchia a ratificare la Convenzione dell'Unesco del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali; invita la Turchia a cooperare con le pertinenti organizzazioni internazionali, in modo particolare con il Consiglio d'Europa, per prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione intenzionale di patrimonio culturale;

15.

manifesta profonda preoccupazione per la situazione nella Turchia sudorientale e per le gravi denunce concernenti abusi dei diritti umani, uso eccessivo della forza e tortura, e per la grave limitazione del diritto alla libertà di opinione e di espressione nonché della partecipazione politica nel sud-est del paese, segnatamente in seguito al fallimento del processo di risoluzione della questione curda nel 2015, come documentato dall'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e dai difensori dei diritti umani in Turchia; ribadisce la sua ferma condanna del ritorno alla violenza da parte del Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK), che dal 2002 figura nell'elenco dell'UE delle organizzazioni terroristiche; sottolinea che occorre riprendere urgentemente un processo politico credibile che conduca a una soluzione pacifica della questione curda; invita la Turchia a indagare tempestivamente su tutte le gravi accuse di abusi dei diritti umani e di uccisioni, nonché a consentire agli osservatori internazionali di condurre attività di monitoraggio indipendenti; è preoccupato per la distruzione di siti appartenenti al patrimonio storico nel sud-est del paese, tra cui l'antico distretto di Sur a Diyarbakir, che era stato dichiarato patrimonio mondiale dell'Unesco, in quanto si tratta di un atto che mette a repentaglio la conservazione dell'identità e della cultura curda in Turchia;

16.

osserva con preoccupazione che, durante lo stato di emergenza, moltissimi sindaci e vicesindaci nella regione sudorientale sono stati licenziati e/o arrestati e che il governo ha proceduto alla nomina di amministratori fiduciari per sostituirli; sottolinea che, di conseguenza, un'ampia parte della popolazione turca non è rappresentata democraticamente a livello locale; ritiene che le elezioni comunali in programma a marzo del 2019 debbano essere considerate come un'importante opportunità per ripristinare appieno il principio del mandato democratico diretto;

17.

rileva con preoccupazione che lo stato di emergenza e determinate disposizioni del pacchetto di riforma costituzionale hanno ulteriormente limitato la capacità della Grande assemblea nazionale di assolvere la sua funzione fondamentale di garantire il controllo democratico e la rendicontabilità; prende atto con grande preoccupazione dell'arresto di due membri del Partito popolare repubblicano (CHP) e del modo in cui il Partito democratico popolare (HDP) è stato particolarmente emarginato, ad esempio mediante l'arresto di molti legislatori di tale partito per presunto sostegno ad attività terroristiche; chiede il rilascio di tutti i membri della Grande assemblea nazionale detenuti sulla base di discorsi pronunciati durante la loro attività parlamentare o di azioni intraprese in tale contesto; evidenzia che la Grande assemblea nazionale dovrebbe costituire l'istruzione centrale della democrazia turca e rappresentare tutti i cittadini in modo paritetico; deplora l'elevata soglia elettorale, che limita l'effettiva rappresentanza politica e non rispecchia la società pluralistica della Turchia;

18.

condanna il fatto che Selahattin Demirtaş, leader dell'opposizione e candidato alla presidenza, continui a trovarsi in stato detentivo; accoglie con favore la sentenza della CEDU al riguardo, nella quale si invitano le autorità turche a rilasciarlo immediatamente; sottolinea che la CEDU ha altresì stabilito che la detenzione di Selahattin Demirtaş perseguiva il secondo fine predominante di reprimere il pluralismo e limitare la libertà del dibattito politico; condanna l'atteggiamento di opposizione alla sentenza assunto dalle autorità turche; si attende che la Commissione e gli Stati membri seguano con molta attenzione questo caso e chiede il rilascio immediato e incondizionato di Selahattin Demirtaş;

19.

sottolinea l'importanza della lotta contro la corruzione e richiama l'attenzione su quanto emerso dalla relazione del 2018 sulla Turchia, in particolare il fatto che la corruzione persiste in numerosi settori e continua a costituire un problema grave; esprime preoccupazione per il fatto che il bilancio in termini di indagini, azioni penali e condanne nei casi di corruzione continua a essere insoddisfacente, segnatamente nei casi di maggior rilievo;

20.

ricorda che la commissione di Venezia ha valutato le modifiche costituzionali relative all'introduzione di un sistema presidenziale, ritenendo che non presentino un adeguato sistema di pesi e contrappesi, oltre a mettere a repentaglio la separazione tra il potere esecutivo e quello giudiziario; rammenta inoltre che il Parlamento europeo ha invitato il governo turco ad attuare le modifiche e le riforme costituzionali e giudiziarie in cooperazione con la commissione di Venezia e, lo scorso anno, ha altresì chiesto la sospensione formale dei negoziati di adesione nel caso in cui la riforma costituzionale venga attuata senza modifiche, in quanto ciò sarebbe incompatibile con i criteri di Copenaghen;

21.

raccomanda alla Commissione e al Consiglio dell'Unione europea, in considerazione di quanto precede e conformemente al quadro di negoziazione, di sospendere formalmente i negoziati di adesione con la Turchia; mantiene tuttavia l'impegno a favore del dialogo democratico e politico con la Turchia; chiede alla Commissione di utilizzare i fondi attualmente stanziati nel quadro dello Strumento di assistenza preadesione (IPA II e il futuro IPA III) per sostenere, attraverso una dotazione dedicata gestita direttamente dall'UE, la società civile, i difensori dei diritti umani e i giornalisti turchi, nonché per offrire maggiori opportunità in termini di contatti interpersonali, dialogo accademico, accesso degli studenti turchi alle università europee e dei giornalisti alle piattaforme mediatiche, con l'obiettivo di proteggere e promuovere i valori e i principi democratici, i diritti umani e lo Stato di diritto; si attende, fatto salvo l'articolo 49 del trattato sull'Unione europea, che le relazioni tra la Turchia e l'UE siano ridefinite in termini di partenariato efficace; sottolinea che qualsiasi impegno politico tra l'UE e la Turchia dovrebbe basarsi su norme di condizionalità concernenti il rispetto della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali;

22.

osserva che, sebbene il processo di adesione all'UE sia stato in un primo periodo un elemento di forte motivazione per l'attuazione di riforme in Turchia, negli ultimi anni si è registrato un netto regresso nei settori dello Stato di diritto e dei diritti umani

23.

sottolinea che la modernizzazione dell'unione doganale consoliderà ulteriormente i forti legami già esistenti tra la Turchia e l'UE e manterrà la Turchia economicamente ancorata all'UE; ritiene pertanto che si debba lasciare aperta la possibilità di modernizzare e potenziare l'unione doganale del 1995 tra l'UE e la Turchia, includendo importanti settori attualmente non coperti, quali l'agricoltura, i servizi e gli appalti pubblici; ricorda che la Turchia è il quinto partner commerciale dell'UE, mentre l'UE è il secondo partner commerciale della Turchia, che due terzi degli investimenti diretti esteri (IDE) in Turchia provengono dagli Stati membri dell'UE e che la Turchia rappresenta un importante mercato in crescita per l'UE; ritiene che il potenziamento dell'unione doganale rappresenterebbe una preziosa opportunità in termini di condizionalità democratica, un effetto leva positivo e la possibilità di definire una tabella di marcia nell'ambito della quale il potenziamento dell'unione doganale sarebbe accompagnato da miglioramenti concreti, da parte della Turchia, in materia di riforme democratiche nei settori della democrazia, dei diritti umani, delle libertà fondamentali nonché dello Stato di diritto, concorrendo alla creazione di un vero spazio aperto per la società civile e il pluralismo; è inoltre dell'opinione che il potenziamento dell'unione doganale rappresenterebbe un'importante opportunità di dialogo politico sullo sviluppo economico sostenibile in termini sociali e ambientali e sui cambiamenti climatici, nonché sui diritti dei lavoratori in Turchia; invita la Commissione ad avviare i lavori preparatori per il potenziamento dell'unione doganale non appena il governo turco dimostri di essere pronto ad attuare riforme serie; esorta la Commissione a integrare una clausola che renda i diritti umani e le libertà fondamentali uno dei presupposti essenziali nel quadro del potenziamento dell'unione doganale; rammenta che le potenzialità dell'attuale unione doganale potranno realizzarsi appieno solo quando la Turchia avrà dato piena attuazione al protocollo aggiuntivo nei confronti di tutti gli Stati membri;

24.

sottolinea che la libertà dei sindacati e il dialogo sociale sono essenziali per lo sviluppo di una società pluralistica; si rammarica delle carenze legislative in materia di diritto del lavoro e diritti sindacali e sottolinea che il diritto di organizzazione, il diritto di contrattazione collettiva e il diritto di sciopero sono diritti fondamentali dei lavoratori; esprime profondo rammarico per il fatto che l'adesione a un sindacato sia spesso stata considerata un prova penale nei procedimenti giudiziari; ritiene che tale atteggiamento potrebbe mettere ulteriormente a repentaglio la situazione dei sindacati nel paese; è seriamente preoccupato per le condizioni di lavoro di quanti sono impiegati nella costruzione del nuovo aeroporto di Istanbul, dato che, stando a quanto riferito, 38 lavoratori sono morti in incidenti connessi al lavoro dall'inizio del cantiere nel maggio 2015, mentre 31 persone, tra cui un leader sindacale, sono attualmente detenute per aver protestato contro le condizioni di lavoro precarie e i salari bassi e versati in modo irregolare; invita le autorità turche a procedere a strette consultazioni con i sindacati pertinenti sulla questione delle garanzie necessarie per i lavoratori in loco, a svolgere un'indagine approfondita sugli incidenti in cui hanno perso la vita o sono rimaste ferite persone e a concedere ai sindacati pieno accesso ai lavoratori interessati; esprime preoccupazione per la questione del lavoro minorile, in particolare in settori quali l'agricoltura e il lavoro stagionale; prende atto degli sforzi profusi dal governo turco per garantire ai rifugiati beneficiari di protezione temporanea in Turchia il diritto di lavorare, previa debita autorizzazione; rileva che sono stati rilasciati oltre 20 000 permessi di lavoro a cittadini siriani e che tali permessi prevedono condizioni specifiche in materia di livelli salariali minimi e sicurezza sociale; evidenzia che, malgrado tali sforzi, molti cittadini siriani continuano a lavorare senza autorizzazione in numerosi settori e in diverse province turche; sottolinea che la lingua continua a rappresentare il principale ostacolo per i lavoratori siriani;

25.

invita il governo turco a sospendere i piani di costruzione della centrale nucleare di Akkuyu; si appella alla Turchia affinché aderisca alla convenzione di Espoo; chiede al governo turco di coinvolgere o almeno consultare i governi dei paesi limitrofi, quali Grecia e Cipro, in relazione a eventuali nuovi sviluppi del progetto di Akkuyu;

26.

osserva che la liberalizzazione dei visti è di grande importanza per i cittadini turchi, in particolare per studenti, accademici, rappresentanti di imprese e persone con legami familiari negli Stati membri dell'UE; incoraggia il governo turco a rispettare appieno i 72 criteri definiti nella tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti; sottolinea che la revisione della legislazione turca in materia di lotta al terrorismo è una condizione essenziale per garantire i diritti e le libertà fondamentali; esorta la Turchia a compiere gli sforzi necessari per soddisfare i parametri di riferimento rimanenti; evidenzia che la liberalizzazione dei visti sarà possibile una volta che tutti i criteri saranno compiutamente ed efficacemente soddisfatti in modo non discriminatorio;

27.

ricorda l'importante ruolo svolto dalla Turchia nel rispondere alla crisi migratoria provocata dalla guerra in Siria; ritiene che la Turchia e il popolo turco abbiano dato prova di grande ospitalità, offrendo rifugio a più di 3,5 milioni di rifugiati siriani; sottolinea che i bambini siriani in età scolare presenti in Turchia sono circa un milione e, di questi, il 60 % è iscritto a scuole turche; prende atto della dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016; esorta la Turchia a rispettare il principio di non respingimento; deplora il fatto che, nel quadro del programma IPA 2011/2012, l'UE abbia finanziato l'acquisizione di veicoli corazzati di sorveglianza Cobra II, e invita la Commissione a monitorare da vicino l'uso delle attrezzature (co)finanziate da programmi dell'UE e l'effettiva applicazione del principio di non respingimento, in particolare lungo il confine siriano; invita l'UE e i suoi Stati membri a mantenere le loro promesse in termini di reinsediamento su larga scala e a garantire risorse finanziarie adeguate per il sostegno a lungo termine dei rifugiati siriani in Turchia; prende atto della relazione speciale del 2018 della Corte dei conti europea, nella quale si chiedono una migliore efficienza e una maggiore trasparenza nell'assegnazione e nella distribuzione dei finanziamenti; segnala che le prospettive dei rifugiati siriani per quanto concerne la loro protezione temporanea in Turchia sono sempre più incerte e chiede alla Turchia di valutare strategie volte a garantire una maggiore coesione sociale nelle zone in cui sono presenti grandi comunità di rifugiati siriani, l'inclusione socioeconomica e culturale sul lungo periodo e un accesso adeguato ed effettivo all'istruzione e alla formazione professionale; invita la Commissione a restare vigile e a garantire che, quando sono impiegati fondi dell'UE, siano adeguatamente rispettati i diritti dei rifugiati e siano adottate misure per prevenire il lavoro minorile, lo sfruttamento sessuale dei minori e altri abusi dei diritti umani;

28.

sottolinea l'importanza, sia per l'UE e i suoi Stati membri che per la Turchia, di mantenere un dialogo e una cooperazione intensi in materia di politica estera e sicurezza; incoraggia la cooperazione e l'ulteriore allineamento negli ambiti della politica estera, della difesa e della sicurezza, inclusa la cooperazione in materia di lotta al terrorismo; rammenta che la Turchia è inoltre un membro di lunga data della NATO e si trova in una posizione strategica dal punto di vista geografico per il mantenimento della sicurezza regionale ed europea; rileva che l'UE e la Turchia continuano a collaborare su questioni di importanza strategica (militare) nel quadro della NATO; invita pertanto la Turchia a riprendere la cooperazione con i paesi dell'UE che sono membri della NATO nel quadro del programma modulato di cooperazione della NATO con i paesi terzi;

29.

si congratula con la Turchia per la negoziazione del memorandum di Idlib; si rammarica del fatto che, apparentemente, i gruppi armati dell'esercito libero siriano sostenuti dalla Turchia abbiano sequestrato, saccheggiato e distrutto proprietà di civili curdi nel distretto di Afrin, nella Siria settentrionale; ribadisce che la Turchia e i gruppi dell'esercito libero siriano presenti ad Afrin dovrebbero compensare gli sfollati locali le cui proprietà sono state sequestrate, distrutte o saccheggiate, e non dovrebbero privare in modo permanente i residenti delle loro proprietà; è preoccupato per le segnalazioni in base alle quali ad Afrin sarebbero commesse violazioni di varia natura, perlopiù da parte di gruppi armati siriani, equipaggiati e armati dalla Turchia, nonché da parte delle forza armate turche, che avrebbero occupato diverse scuole, interrompendo l'istruzione dei bambini; esprime preoccupazione per il fatto che la Turchia stia inoltre cercando modificare l'equilibrio demografico nel distretto di Afrin attraverso il reinsediamento di rifugiati arabi siriani sunniti dalla Turchia in questa regione abitata dai curdi; chiede inoltre al governo turco di ritirare le accuse nei confronti di tutti i cittadini che hanno criticato gli interventi militari turchi in Siria, rispettando in tal modo il diritto alla libertà di parola;

30.

ribadisce l'importanza di intrattenere relazioni di buon vicinato; invita la Turchia, in tale contesto, a intensificare gli sforzi intesi a risolvere le questioni bilaterali in sospeso, tra cui gli obblighi giuridici irrisolti e le insolute vertenze frontaliere terrestri e marittime nonché in materia di spazio aereo con i paesi limitrofi, conformemente alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite e al diritto internazionale; esorta nuovamente il governo turco a firmare e ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS); sollecita il governo turco a porre fine alle ripetute violazioni dello spazio aereo e delle acque territoriali della Grecia nonché a rispettare l'integrità e la sovranità territoriale di tutti i paesi limitrofi; si rammarica che la minaccia di casus belli formulata dalla Grande assemblea nazionale turca nei confronti della Grecia non sia ancora stata ritirata;

31.

accoglie con favore gli sforzi portati avanti sotto l'egida del Segretario generale delle Nazioni Unite per riprendere i negoziati sulla riunificazione di Cipro; ribadisce il suo sostegno a una risoluzione giusta, globale e praticabile, basata su una federazione composta da due comunità e due zone con un'unica personalità giuridica internazionale, un'unica sovranità e un'unica cittadinanza che garantisca l'uguaglianza politica tra le due comunità, come definito nelle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, conformemente al diritto internazionale e all'acquis dell'UE e nel rispetto dei principi su cui si fonda l'Unione; richiama l'attenzione sul quadro presentato dal Segretario generale delle Nazioni Unite e sull'appello lanciato da quest'ultimo affinché siano ripresi i negoziati, sulla base degli accordi già conclusi nel processo Crans-Montana del 2017; invita l'UE e i suoi Stati membri a svolgere un ruolo più attivo nel portare a buon fine i negoziati; ribadisce il suo invito affinché tutte le parti interessate, in particolare la Turchia, si impegnino e contribuiscano a una soluzione globale; invita la Turchia a iniziare a ritirare le sue truppe da Cipro, a trasferire l'enclave di Famagosta alle Nazioni Unite, conformemente alla risoluzione 550 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e ad astenersi dall'intraprendere azioni in grado di alterare l'equilibrio demografico presente sull'isola attraverso una politica d'insediamento illegale; sottolinea la necessità di attuare l'acquis dell'UE su tutta l'isola; prende atto, a tale riguardo, del proseguimento dei lavori della commissione ad-hoc bicomunitaria in preparazione all'integrazione nell'UE; si impegna ad adoperarsi maggiormente per coinvolgere la comunità turco-cipriota nei preparativi per la sua piena integrazione nell'UE una volta risolta la questione cipriota e invita la Commissione a fare lo stesso; elogia l'importante lavoro svolto dal comitato bicomunitario per le persone scomparse (CMP), che si occupa sia dei turco-ciprioti che dei greco-ciprioti scomparsi, e plaude al fatto che sia stato garantito un migliore accesso a tutti i luoghi interessati, incluse le zone militari; invita la Turchia ad assistere il CMP condividendo le informazioni dei suoi archivi militari; riconosce il diritto della Repubblica di Cipro di concludere accordi bilaterali riguardanti la sua zona economica esclusiva; ribadisce il proprio invito alla Turchia affinché rispetti appieno i diritti sovrani di tutti gli Stati membri, compresi quelli relativi alla prospezione e allo sfruttamento delle risorse naturali, nel rispetto dell'acquis dell'UE e del diritto internazionale; esorta la Turchia ad adoperarsi per una risoluzione pacifica delle controversie e ad astenersi da minacce o azioni che potrebbero incidere negativamente sulle relazioni di buon vicinato;

32.

invita la Turchia e l'Armenia a perseguire una normalizzazione delle loro relazioni; sottolinea che l'apertura delle frontiere tra i due paesi potrebbe indurre un miglioramento delle relazioni, in particolare nell'ambito della cooperazione transfrontaliera e dell'integrazione economica;

33.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, agli Stati membri, nonché al governo e alla Grande assemblea nazionale della Turchia, e chiede che la presente relazione sia tradotta in turco.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2016)0450.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2016)0423.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2018)0040.

(4)  GU L 51 del 26.2.2008, pag. 4.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2014)0052.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2015)0094.


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/67


P8_TA(2019)0201

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della crescita 2019

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della crescita 2019 (2018/2119(INI))

(2021/C 23/11)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e, in particolare, l'articolo 121, paragrafo 2, gli articoli 126 e 136 e il protocollo n. 12,

visto il protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

visto il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

visto il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria,

visto il regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (1),

vista la direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (2),

visto il regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro (3),

visto il regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio, dell'8 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (4),

visto il regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (5),

visto il regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro (6),

visto il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (7),

visto il regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (8),

vista la comunicazione della Commissione, del 21 novembre 2018 intitolata «Analisi annuale della crescita 2019: per un'Europa più forte di fronte all'incertezza globale» (COM(2018)0770), e la «Relazione 2019 sul meccanismo di allerta» (COM(2018)0758),

vista la relazione annuale del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche del 10 ottobre 2018,

viste le previsioni economiche europee elaborate dalla Commissione (autunno 2018 e inverno 2019),

visto il regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (9),

vista la relazione sull'invecchiamento del 2018, pubblicata dalla Commissione il 25 maggio 2018,

vista la raccomandazione di raccomandazione del Consiglio del 21 novembre 2018 sulla politica economica della zona euro (COM(2018)0759),

vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona (10),

visti la relazione dei cinque presidenti del 22 giugno 2015, dal titolo «Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa», il Libro bianco della Commissione, del 1o marzo 2017, sul futuro dell'Europa e il documento di riflessione della Commissione, del 31 maggio 2017, sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria,

vista la relazione dell'Eurogruppo, destinata ai leader, sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria (UEM), del 4 dicembre 2018,

vista la dichiarazione del Vertice euro del 14 dicembre 2018,

viste la risoluzione del Comitato europeo delle regioni del 10 ottobre 2018 sulle politiche economiche per la zona euro e l'analisi annuale della crescita 2019 (11),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari, i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per lo sviluppo regionale, nonché la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0159/2019),

A.

considerando che l'economia europea è ormai entrata nel settimo anno di crescita ininterrotta; che i tassi di crescita del PIL della zona euro e dell'UE sono stati adeguati al ribasso con una crescita rispettivamente pari all'1,3 % e all'1,5 % nel 2019 e all'1,6 % e all'1,8 % (UE-27) nel 2020; che il tasso di crescita dovrebbe ridursi ulteriormente, anche a causa delle crescenti preoccupazioni circa le prospettive di crescita globale; che persistono divergenze tra gli Stati membri sotto il profilo economico e dell'occupazione;

B.

considerando che il tasso di disoccupazione nella zona euro e nell'UE nel dicembre 2018 era pari, rispettivamente, al 7,9 % e al 6,6 %; che in molti Stati membri detto tasso rimane al di sopra dei livelli precedenti la crisi, in particolare nel caso della disoccupazione di lunga durata, mentre la disoccupazione giovanile rimane elevata in diversi Stati membri;

C.

considerando che il tasso di occupazione nell'UE è in crescita, anche se in modo disomogeneo tra gli Stati membri; che il numero di persone che lavorano ha raggiunto il livello più alto mai registrato nella zona euro, attestandosi a 146 milioni nel terzo trimestre del 2018; che molti, tra i nuovi posti di lavoro creati, sono a tempo parziale;

D.

considerando che la crescita economica rimane vulnerabile e varia tra gli Stati membri in un contesto di continue tensioni geopolitiche, che influiscono sul commercio globale, e di persistenti incertezze legate alle future relazioni dell'Unione con il Regno Unito;

E.

considerando che l'Europa si trova ancora ad affrontare una carenza di investimenti, anche se per anni ha beneficiato di tassi di interesse eccezionalmente bassi e che le condizioni di finanziamento restano favorevoli;

F.

considerando che, secondo Eurostat, si prevede che entro il 2080, nell'UE, l'indice di dipendenza degli anziani aumenterà passando dal 29,3 % del 2016 al 52,3 %, il che corrisponde a meno di due persone in età lavorativa per ogni anziano; che, a tale riguardo, esistono notevoli differenze tra gli Stati membri;

G.

considerando che negli ultimi due decenni la produttività totale dei fattori nella zona euro è rimasta indietro rispetto a quella delle principali economie globali;

H.

considerando che il rapporto tra debito pubblico e PIL della zona euro dovrebbe mantenere la tendenza discendente degli ultimi anni, passando dall'87 % circa nel 2018 all'85 % circa nel 2019; che, tuttavia, in base alle stime della Commissione, dieci Stati membri dovrebbero avere un rapporto tra debito pubblico e PIL superiore al 60 % nel 2019 e che in sette Stati membri il rapporto rimarrà superiore al 90 %; che in alcuni Stati membri le misure per la riduzione del debito sono state attuate lentamente; che cinque Stati membri della zona euro con elevati rapporti tra debito pubblico e PIL hanno previsto di registrare un notevole disavanzo strutturale nel 2019;

I.

considerando che, nel 2019, non sono previsti disavanzi superiori alla soglia del 3 % del PIL per nessuno Stato membro della zona euro e che, nel 2018, il disavanzo nominale aggregato della zona euro dovrebbe aver subito un calo, giungendo allo 0,6 % del PIL, per poi registrare un lieve incremento nel 2019 e attestarsi allo 0,8 %;

J.

considerando che la sostenibilità di lungo termine delle finanze pubbliche degli Stati membri è fonte di preoccupazione per l'equità intergenerazionale;

K.

considerando che gli avanzi delle partite correnti hanno raggiunto il culmine nel 2017 e dovrebbero ridursi leggermente per attestarsi intorno al 3,6 % del PIL nella zona euro e al 2,3 % del PIL nell'UE, rispettivamente nel 2019 e nel 2020, risultando quindi tra i più elevati al mondo;

1.

accoglie con favore l'analisi annuale della crescita 2019, che ribadisce l'importanza di:

a)

aumentare gli investimenti di elevata qualità;

b)

attuare riforme che accrescano la produttività, l'inclusività e la qualità istituzionale; e

c)

garantire stabilità macrofinanziaria e l'equilibrio delle finanze pubbliche;

2.

esorta l'UE e i suoi Stati membri ad agire in maniera risoluta e concertata per conseguire l'obiettivo di una crescita inclusiva e sostenibile, ad assumersi le proprie responsabilità nei confronti delle generazioni future e ad assicurare l'equità intergenerazionale attraverso la sostenibilità e l'adeguatezza delle finanze pubbliche e dei nostri sistemi di sicurezza sociale, e in tal modo il futuro del nostro stato sociale;

3.

rileva che la relazione sull'invecchiamento 2018 della Commissione indica che, nel caso in cui le politiche rimangano inalterate, si prevede un aumento del costo di bilancio correlato alle pensioni, all'assistenza sanitaria e all'assistenza di lungo periodo nei prossimi decenni, dal momento che la popolazione europea continua a invecchiare in misura significativa;

4.

sollecita gli Stati membri a prepararsi a tali sviluppi demografici:

a)

attuando riforme strutturali equilibrate da un punto di vista sociale per ridurre tali costi;

a)

rafforzando la crescita della produttività, che è essenziale per garantire una crescita economica forte e sostenibile in futuro; e

c)

creando adeguate riserve di bilancio per far fronte all'aumento dei costi di bilancio;

5.

si compiace del fatto che il tasso di occupazione nell'UE sia in crescita, anche se in modo disomogeneo tra gli Stati membri; osserva che in alcuni Stati membri la disoccupazione di lunga durata e la disoccupazione giovanile rimangono elevate, il che rende necessario proseguire con le riforme e gli investimenti per agevolare l'ingresso dei giovani e dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro;

6.

esorta la Commissione a promuovere ulteriormente l'approfondimento dell'Unione economica e monetaria (UEM), conformemente alla tabella di marcia concordata;

7.

invita la Commissione ad attribuire nella sua agenda massima priorità al completamento del mercato unico;

Realizzare investimenti di elevata qualità

8.

sottolinea che per assicurare equità tra le generazioni sul lungo termine, gli Stati membri devono aumentare la produttività mediante investimenti produttivi, ad esempio in progetti infrastrutturali sostenibili che migliorano la crescita, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), al fine di stimolare la tanto necessaria crescita economica potenziale;

9.

accoglie con favore il contributo positivo apportato dal piano di investimenti per l'Europa alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro; sottolinea che il Parlamento ha già adottato la sua posizione negoziale sul programma InvestEU e chiede che venga raggiunto quanto prima un accordo politico a livello interistituzionale; prende atto della proposta della Corte dei conti europea di migliorare la distribuzione geografica degli investimenti sostenuti dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS);

10.

rileva che, nonostante i risultati positivi conseguiti dal piano d'investimento per l'Europa, nella zona euro permane un divario negli investimenti; sottolinea che, nell'attuale contesto di segnali di rallentamento dell'economia e di aumento dei rischi e delle sfide esterne, gli investimenti pubblici e privati rivestono un ruolo importante nell'agevolare la crescita e la convergenza a livello europeo;

11.

ricorda che, nell'utilizzare il margine di bilancio, gli Stati membri sono tenuti a operare una distinzione tra investimenti pubblici produttivi di lungo termine e spesa corrente;

12.

sottolinea che l'aumento della crescita della produttività richiede investimenti in competenze, innovazione, automazione, digitalizzazione, ricerca e sviluppo, mobilità e infrastrutture sostenibili, in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020; mette in risalto la necessità di investire nel capitale sia fisico che umano e invita pertanto gli Stati membri a garantire la parità di accesso all'istruzione permanente, al miglioramento delle competenze e alla riconversione professionale;

13.

è dell'avviso che l'attuazione di riforme volte ad eliminare gli oneri burocratici sproporzionati per gli investimenti faciliterebbe l'attività economica e creerebbe condizioni favorevoli alla crescita a lungo termine;

14.

sottolinea che gli investimenti esteri diretti intraeuropei possono portare a un incremento della produttività sia per le imprese che investono sia per le imprese locali delle regioni ospitanti e contribuiscono inoltre a generare convergenza economica in Europa; ritiene che norme chiare e prevedibili, condizioni di parità e costi ridotti di adeguamento alla normativa siano fattori fondamentali per attrarre gli investimenti;

15.

pone l'accento sull'urgenza di un'unione dei mercati di capitali a pieno titolo, visto che una migliore integrazione dei mercati finanziari potrebbe condurre a meccanismi di condivisione del rischio tra privati e di riduzione dei rischi, facilitare l'accesso ai finanziamenti per l'economia reale e incentivare investimenti privati sostenibili;

Concentrare gli sforzi di riforma sulla crescita della produttività, l'inclusività e la qualità istituzionale

16.

ricorda che, a parità di condizioni, l'invecchiamento della forza lavoro può costituire un ostacolo per la crescita della produttività europea nei prossimi decenni; continua a nutrire preoccupazioni per la scarsa competitività e la scarsa crescita della produttività dell'UE ed esorta pertanto gli Stati membri ad attuare riforme strutturali che migliorino la produttività e siano equilibrate da un punto di vista sociale;

17.

sottolinea l'urgenza di rivedere sia l'adeguatezza che la sostenibilità finanziaria di lungo periodo dei regimi pensionistici pubblici nazionali; pone l'accento sulla necessità di riformare detti regimi negli Stati membri interessati al fine di garantire una sostenibilità di lungo termine;

18.

condivide il parere della Commissione secondo cui una maggiore crescita della produttività e l'inclusività dovrebbero essere un obiettivo fondamentale delle riforme nazionali;

19.

sottolinea l'importanza di aumentare il tasso di partecipazione della forza lavoro, anche al fine di contribuire al mantenimento della sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale, in particolare alla luce del crescente tasso di dipendenza; invita pertanto gli Stati membri ad adottare misure per incentivare l'integrazione dei giovani che non studiano, non frequentano corsi di formazione e non lavorano (NEET) e dei rifugiati nel mercato del lavoro;

20.

osserva che un'imposizione fiscale elevata può rappresentare un ostacolo agli investimenti e all'occupazione; invita a una spostamento del carico fiscale per ridurre gli elevati oneri che gravano sul lavoro in Europa; ritiene altresì che la riduzione degli oneri fiscali per i redditi bassi e medi possa condurre a un aumento della domanda e stimolare la crescita; sottolinea la necessità di migliorare la riscossione delle imposte e di coordinare più efficacemente le pratiche amministrative nel settore fiscale e si compiace degli sforzi profusi dagli Stati membri nell'attuare riforme in tale direzione;

21.

rileva che la digitalizzazione, la globalizzazione, l'intelligenza artificiale, l'automazione e i cambiamenti tecnologici offrono un grande potenziale di crescita, stanno trasformando radicalmente i nostri mercati del lavoro e incidono sulle dinamiche di crescita delle economie europee;

22.

sottolinea che per mobilitare una popolazione in età lavorativa in calo occorreranno lavoratori più versatili e qualificati, unitamente a mercati del lavoro più dinamici, apprendimento e formazione permanenti, miglioramento delle competenze e riconversione professionale della forza lavoro, legami più forti tra i sistemi di istruzione e formazione e le imprese, nonché sistemi di sicurezza sociale accessibili; insiste sulla necessità di tenere debitamente conto di tali principi al fine di sostenere mercati del lavoro inclusivi e ben funzionanti e promuovere l'occupazione di qualità, come indicato dal pilastro europeo dei diritti sociali;

23.

pone l'accento sul fatto che le piccole e medie imprese (PMI), motore importante dell'occupazione, non sono in grado di sfruttare appieno il potenziale del mercato unico europeo a causa di barriere legislative e amministrative; esorta la Commissione a ridurre tali ostacoli e a far fronte alla concorrenza e alla tassazione sleali tra PMI e multinazionali; sottolinea l'importanza di proseguire la lotta contro la frode, l'evasione e l'elusione fiscale;

24.

ricorda l'importanza di un contesto normativo e amministrativo favorevole alle imprese, che tenga debitamente conto della tutela ei consumatori, al fine di agevolare il loro accesso ai finanziamenti e la raccolta di fondi a livello transfrontaliero; accoglie con favore l'attenzione attribuita dall'analisi annuale della crescita alla necessità di migliorare l'efficacia della pubblica amministrazione, che dovrebbe interessare tutti i livelli di governo; esorta gli Stati membri a rimuovere gli ostacoli superflui per gli investimenti privati e pubblici a livello locale e regionale;

25.

sottolinea che per far fronte a potenziali shock futuri è necessario compiere progressi nell'approfondimento dell'UEM; ricorda che l'approfondimento dell'UEM necessiterà di un forte impegno politico, una governance efficace e una responsabilità democratica; rammenta l'importanza di un settore bancario resiliente e di una regolamentazione efficiente e adeguata per salvaguardare la stabilità finanziaria; chiede che l'unione bancaria sia gradualmente completata con un sistema europeo di assicurazione dei depositi credibile e che siano compiuti sforzi costanti per ridurre i crediti deteriorati; prende atto dell'incarico conferito dal Vertice euro all'Eurogruppo di lavorare all'elaborazione di uno strumento di bilancio per la convergenza e la competitività;

Garantire la stabilità macroeconomica e la solidità delle finanze pubbliche

26.

evidenzia che la stabilità macrofinanziaria e la solidità delle finanze pubbliche continuano a essere il presupposto per una crescita sostenibile;

27.

rileva che una percentuale più elevata di anziani implica una spesa maggiore per l'assistenza sanitaria, l'assistenza agli anziani e le pensioni; constata altresì che, in una società che invecchia, a parità di condizioni, la percentuale delle persone in età lavorativa è in calo rispetto alla percentuale di anziani, il che significa che vi sono meno contribuenti in età lavorativa per ogni anziano; sottolinea che ciò grava pesantemente sulle finanze pubbliche degli Stati membri che non hanno attuato le riforme necessarie, minandone la sostenibilità;

28.

chiede agli Stati membri che presentano elevati livelli di disavanzo e di debito pubblico di profondere continui sforzi per ridurli; riconosce gli sforzi compiuti da taluni Stati membri per risanare le loro finanze pubbliche, ma deplora che alcuni di essi abbiano perso l'occasione di attuare le riforme necessarie; sottolinea che alcuni Stati membri con buoni margini di bilancio hanno provveduto a un ulteriore consolidamento, contribuendo in tal modo a un avanzo delle partite correnti nella zona euro;

29.

si compiace degli sforzi della Commissione volti, da un lato, a incoraggiare gli Stati membri che presentano un disavanzo delle partite correnti o un elevato debito estero a migliorare la propria competitività e, dall'altro, a incentivare gli Stati membri con ampio avanzo delle partite correnti a promuovere la domanda incrementando la crescita delle retribuzioni in linea con la crescita della produttività, e a stimolare quest'ultima promuovendo gli investimenti;

30.

esorta gli Stati membri a creare congrue riserve di bilancio per le generazioni presenti e future; chiede che il Patto di stabilità e crescita (PSC) sia rispettato e attuato in maniera coerente, comprese le sue clausole di flessibilità, al fine di salvaguardare le finanze pubbliche responsabili; ricorda l'importanza dell'applicazione coerente delle norme di bilancio onde garantire la fiducia dei mercati finanziari, fondamentale per attrarre investimenti;

31.

accoglie con favore la proposta del Comitato consultivo europeo di semplificare nettamente le regole di bilancio al fine di migliorare ulteriormente l'attuale quadro fiscale dell'UE; sottolinea che la flessibilità, come stabilito dalle regole del Patto di stabilità e crescita, consente agli Stati membri di determinare un buon equilibrio tra l'obiettivo di garantire una politica fiscale prudente e responsabile e quello di incentivare investimenti produttivi; invita la Commissione a tener conto di tutti i fattori specifici per paese ai fini delle sue analisi di sostenibilità del debito;

Titolarità nazionale

32.

ricorda che il grado di attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese è troppo basso; ritiene che il semestre europeo debba concentrarsi sulla titolarità nazionale; esorta i parlamenti nazionali e regionali a discutere delle relazioni per paese e delle raccomandazioni specifiche per paese e a dialogare con gli attori interessati; evidenzia che un semestre europeo più efficiente e più mirato potrebbe aumentare la titolarità;

o

o o

33.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 12.

(2)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41.

(3)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 8.

(4)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 33.

(5)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25.

(6)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 1.

(7)  GU L 140 del 27.5.2013, pag. 11.

(8)  GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1.

(9)  GU L 129 del 19.5.2017, pag. 1.

(10)  GU C 252 del 18.7.2018, pag. 215.

(11)  GU C 461 del 21.12.2018, pag. 1.


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/73


P8_TA(2019)0202

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti occupazionali e sociali nell'analisi annuale della crescita 2019

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti occupazionali e sociali nell'analisi annuale della crescita 2019 (2018/2120(INI))

(2021/C 23/12)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione del 21 novembre 2018 dal titolo «Analisi annuale della crescita 2019: per un'Europa più forte di fronte all'incertezza globale» (COM(2018)0770),

visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dai leader mondiali nel settembre 2015 e approvati dal Consiglio, che ha espresso il suo impegno a favore della loro attuazione,

visto il pilastro europeo dei diritti sociali proclamato dal Consiglio europeo, dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea nel novembre 2017,

visto il progetto di relazione comune sull'occupazione della Commissione e del Consiglio, del 21 novembre 2018, che accompagna la comunicazione della Commissione sull'analisi annuale della crescita 2019 (COM(2018)0761),

vista la raccomandazione della Commissione del 21 novembre 2018 relativa a una raccomandazione del Consiglio sulla politica economica della zona euro (COM(2018)0759),

vista la relazione della Commissione del 21 novembre 2018 dal titolo «Relazione 2019 sul meccanismo di allerta» (COM(2018)0758),

vista la comunicazione della Commissione del 21 novembre 2018 dal titolo «Documenti programmatici di bilancio 2019: valutazione globale» (COM(2018)0807),

vista la sua risoluzione del 29 novembre 2018 sulla situazione delle donne con disabilità (1),

vista la sua risoluzione del 15 novembre 2018 sui servizi di assistenza nell'UE per una migliore parità di genere (2),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2018 sulle politiche occupazionali e sociali della zona euro (3),

vista la sua risoluzione del 14 marzo 2018 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti occupazionali e sociali nell'analisi annuale della crescita 2018 (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sul divario digitale di genere,

vista la discussione con i rappresentanti dei parlamenti nazionali sulle priorità del semestre europeo 2018,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0162/2019),

A.

considerando che il tasso di occupazione per le persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni si attestava al 73,2 % nel 2017, il che indica che l'UE è sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo di un tasso di occupazione del 75 % indicato nella strategia Europa 2020;

B.

considerando che i posti di lavoro dignitosi che garantiscono la sicurezza del lavoro sono un fattore importante nella lotta contro l'esclusione sociale e che dovrebbero essere promossi per contribuire a contrastare la disoccupazione in tutta l'UE, nonché per incrementare la domanda interna e stimolare la crescita; che, rispetto al numero totale di lavoratori, la percentuale di lavoratori a tempo parziale è aumentata dal 16,8 % nel 2008 al 18,7 % nel 2017, con livelli più elevati e con un maggiore incremento nel caso dei più giovani;

C.

considerando che esistono notevoli disparità nei tassi di occupazione in tutta l'UE tra gli Stati membri come pure al loro interno, nonché disparità in termini di qualità dei posti di lavoro;

D.

considerando che, sebbene in calo a livello di UE, i tassi di disoccupazione di lunga durata e di disoccupazione giovanile rimangono elevati in diversi Stati membri;

E.

considerando che il tasso di disoccupazione giovanile a livello di UE si attesta al 18,6 % e che resta più elevato rispetto al 2008; che, secondo la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), si stima che i giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET) costino all'UE 153 miliardi di EUR all'anno, mentre i costi totali stimati per l'istituzione della garanzia per i giovani ammontano a 21 miliardi di EUR all'anno; che un importo di 2 miliardi di EUR è attualmente destinato alla garanzia per i giovani per il periodo 2017-2020;

F.

considerando che con l'emergere e lo sviluppo di nuove forme di lavoro, compreso il lavoro su piattaforma digitale e il lavoro autonomo, sarà necessario modernizzare e adeguare la protezione sociale tradizionalmente orientata a tutelare i lavoratori a tempo pieno con contratti a tempo indeterminato;

G.

considerando che l'aumento del tasso di occupazione negli Stati membri è stato accompagnato dalla crescita di forme di occupazione atipiche, precarie e non formali, compresi i contratti a zero ore, dall'indebolimento del dialogo sociale, e, in alcuni Stati membri, dal decentramento della consultazione collettiva, con conseguenti ripercussioni negative sui diritti dei lavoratori;

H.

considerando che i lavori più precari sono quelli in cui le persone non sono in grado di far valere i propri diritti, in cui la tutela previdenziale è assente, in cui la salute e la sicurezza sono a rischio e in cui il lavoro non garantisce un reddito sufficiente per poter vivere in maniera dignitosa; che l'insicurezza è un altro elemento fondamentale della precarietà e comprende l'incertezza del lavoro, l'inadeguatezza del reddito, la mancanza di protezione contro il licenziamento nonché l'incertezza riguardo alla durata dell'occupazione e alle prospettive di lavoro future;

I.

considerando che, sebbene le disparità di reddito nell'UE siano leggermente diminuite nel 2017, la povertà lavorativa rimane a livelli inaccettabilmente elevati, toccando il 9,6 % della popolazione attiva, e riguarda principalmente le donne;

J.

considerando che il numero totale di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale (AROPE) è pari al 22,5 % e che, sebbene tale percentuale sia inferiore ai livelli precedenti alla crisi, l'obiettivo principale della strategia Europa 2020 di ridurre di 20 milioni il numero di tali persone è ancora ben lontano dall'essere raggiunto; che il tasso AROPE per i bambini continua a diminuire, ma è ancora inaccettabilmente elevato; che il tasso AROPE per i bambini che vivono in nuclei familiari monoparentali è pari al doppio del tasso medio per i bambini nel loro complesso; che elevati livelli di disuguaglianza riducono sia la produzione economica sia il potenziale di crescita sostenibile;

K.

considerando che la globalizzazione ha contribuito a stimolare la crescita economica, ma che i suoi benefici non sono equamente distribuiti né tra gli Stati membri né al loro interno; che l'inclusività del modello di crescita europeo dovrebbe essere riesaminata e deve essere rafforzata, in particolare in termini di sostenibilità sociale e ambientale;

L.

considerando che la relazione del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) sottolinea l'urgenza di interventi volti a contrastare il cambiamento climatico, che può diventare irreversibile nell'arco di tre anni; che dovrebbero essere messi a disposizione stanziamenti a tutti i livelli di governance (investimenti sia pubblici che privati) per modernizzare e decarbonizzare i settori dell'industria, dei trasporti e dell'energia;

M.

considerando che l'economia dell'UE sta entrando nel sesto anno di crescita continua, di ripresa degli investimenti, di aumento della domanda dei consumatori, di aumento della creazione di posti di lavoro, mentre la dispersione dei tassi di crescita nella zona euro è al livello più basso nella storia dell'UEM; che è tuttavia deplorevole che i benefici della crescita non siano equamente condivisi;

N.

considerando che i redditi delle famiglie sono cresciuti più lentamente del PIL, suscitando interrogativi circa l'inclusività della crescita recente;

O.

considerando che il cambiamento demografico e l'aumento dell'aspettativa di vita pongono sfide molto significative in materia di sostenibilità e adeguatezza ai sistemi pensionistici, sanitari e di assistenza a lungo termine;

P.

considerando che il buon funzionamento del dialogo sociale è un elemento chiave dell'economia sociale di mercato europea, che rafforza la coesione sociale e riduce i conflitti nella società, a reciproco vantaggio dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei governi;

Q.

considerando che, a partire dal 2018, l'integrazione del pilastro europeo dei diritti sociali nel semestre europeo ha contribuito a promuovere la crescita e l'occupazione inclusive e a ridurre gli squilibri macroeconomici;

R.

considerando che il semestre europeo dovrebbe contribuire al completamento del pilastro europeo dei diritti sociali per garantire un trattamento equo e pari opportunità per donne e uomini, nonché per sostenere il diritto alla parità di retribuzione a parità di lavoro per donne e uomini e il diritto di accesso a un'assistenza sanitaria di buona qualità e a prezzi abbordabili;

S.

considerando che gli 80 milioni di europei con disabilità, nonché diversi gruppi specifici tra cui i giovani e le comunità emarginati, le persone affette da malattie croniche e i membri delle comunità minoritarie incontrano ostacoli specifici nell'accesso all'occupazione e sono maggiormente esposti al rischio di povertà ed esclusione sociale; che le organizzazioni della società civile apportano un contributo essenziale fornendo servizi a favore dell'inclusione e garantendo la rappresentazione nell'elaborazione delle politiche;

T.

considerando che le persistenti disuguaglianze sanitarie e il crescente onere delle malattie croniche stanno portando a livelli elevati di mortalità prematura in tutta l'UE e, al contempo, influiscono sulla forza lavoro, sulla produttività e sui sistemi di protezione sociale;

U.

considerando che il principio della parità di genere è un valore fondamentale dell'UE, sancito dagli articoli 8 e 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che stabiliscono l'obbligo di eliminare le ineguaglianze, promuovere la parità di genere e combattere le discriminazioni fondate sul sesso, nonché di garantire l'integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche e le attività dell'UE;

V.

considerando che nel 2017 il tasso di occupazione femminile era pari al 66,5 %, ma che il divario occupazionale tra i generi, pari al 12 %, rimane considerevole, così come il divario retributivo di genere e, di conseguenza, il divario pensionistico di genere; che più donne che uomini versano in condizioni di povertà e che le donne sono esposte a un maggiore rischio di esclusione sociale nella vecchiaia, con un reddito pensionistico inferiore di quasi il 40 % a causa dell'accumulo di disuguaglianze di genere nel corso della loro vita, e che ciò rappresenta una sfida per molte donne e per la società; che la parità di partecipazione al mercato del lavoro sia per gli uomini che per le donne può essere agevolata dalla disponibilità di servizi di assistenza di qualità ed economicamente accessibili;

W.

considerando che l'incremento del numero di donne che rivestono ruoli decisionali rafforzerebbe la parità di genere;

X.

considerando che i prestatori di assistenza informale o in ambito familiare sono maggiormente esposti al rischio di povertà, sia durante il periodo in cui prestano assistenza che in sede di accesso ai diritti pensionistici; che i prestatori di assistenza in ambito familiare sono prevalentemente donne; che l'80 % dei servizi di assistenza all'interno dell'UE è fornito da prestatori di assistenza informale non retribuiti, il 75 % dei quali è costituito da donne;

Y.

considerando che la qualità dei servizi assistenziali varia notevolmente all'interno degli Stati membri e tra di essi, nonché tra le strutture pubbliche e private, tra le zone urbane e rurali e tra le diverse fasce d'età; che le donne sono colpite dai tagli ai servizi pubblici, come la sanità, l'istruzione e gli alloggi, sia direttamente in qualità di utenti dei servizi e dipendenti, sia indirettamente attraverso il loro sostegno ai familiari che dipendono da servizi pubblici essenziali;

Z.

considerando che è più probabile che le donne interrompano la propria carriera per via del loro ruolo in famiglia, e che sono le donne, con maggiore frequenza, a smettere di lavorare per prendersi cura di un figlio o di un familiare malato; che tale ruolo svolto dalle donne può costituire un freno alla loro carriera; che sono in corso discussioni sull'equilibrio tra vita professionale e vita privata;

AA.

considerando che sono stati compiuti progressi significativi verso il conseguimento dell'obiettivo principale della strategia Europa 2020 di un tasso di abbandono scolastico del 10 % e verso il raggiungimento dell'obiettivo di un tasso di istruzione terziaria del 40 %, ma che persistono ampie disparità tra gli Stati membri; che gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad aumentare l'accessibilità e l'accettazione pubblica della formazione professionale, garantendo nel contempo che la qualità dell'istruzione terziaria rimanga una priorità nel conseguimento degli obiettivi principali per il 2020;

AB.

considerando che, nell'era digitale, nonostante le competenze digitali siano essenziali per tutti i compiti personali o professionali, oltre il 40 % degli adulti nell'UE non dispone di competenze digitali di base; che 60 milioni di adulti non dispongono di competenze alfabetiche e matematiche di base; che il divario di genere nella misurazione delle competenze digitali al di sopra del livello di base si attesta al 12,9 %;

AC.

considerando che per i lavoratori più anziani e scarsamente qualificati è molto meno probabile partecipare a programmi di formazione e riqualificazione; che alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) mancano spesso le risorse per organizzare le attività di formazione e riqualificazione dei loro dipendenti;

AD.

considerando che l'esclusione abitativa, la mancanza di fissa dimora e l'accessibilità economica delle abitazioni rappresentano una sfida importante in molti Stati membri e che in almeno dieci di essi si registrano tassi di sovraffollamento superiori alla media europea; che l'alloggio costituisce il capitolo di spesa più oneroso per gli europei e che i prezzi delle abitazioni stanno aumentando più rapidamente dei redditi nella maggior parte degli Stati membri; che le disuguaglianze e l'esclusione abitativa si rafforzano a vicenda e che le donne, i bambini e le persone provenienti da un contesto migratorio sono particolarmente vulnerabili all'esclusione abitativa e alla mancanza di fissa dimora;

AE.

considerando che restano pressanti sfide a lungo termine come l'invecchiamento della popolazione, la digitalizzazione e il suo impatto sul mondo del lavoro, il cambiamento climatico e l'uso non sostenibile delle risorse naturali;

1.

riconosce i progressi compiuti per quanto riguarda il quadro di valutazione della situazione sociale, ma osserva che la maggior parte degli Stati membri incontra difficoltà per quanto riguarda almeno un indicatore chiave e che il 10 % di tutte le valutazioni è classificato come «situazione critica»;

2.

sottolinea che gli obiettivi e gli impegni dell'UE a livello sociale sono tanto importanti quanto i suoi obiettivi economici; evidenzia che la necessità di investire nello sviluppo sociale non è soltanto un mezzo atto a garantire il conseguimento di crescita e convergenza economica, ma deve essere anche un obiettivo specifico di per sé; accoglie con favore il riconoscimento dell'importanza del pilastro sociale e la necessità di rafforzare la dimensione sociale dell'UE nonché di rispondere alle disuguaglianze all'interno delle regioni e tra di esse; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare i diritti sociali attuando il pilastro europeo dei diritti sociali (EPSR) in modo tale da costruire una reale dimensione sociale per l'UE, anche prendendo atto degli studi recenti (5) e migliorando la visibilità e l'impatto politici del quadro di valutazione degli indicatori sociali e occupazionali chiave, fornendo nel contempo per tutti gli indicatori raccomandazioni specifiche per paese, comprese quelle volte a promuovere azioni trasformative verso un'Unione più sostenibile sul piano sociale, economico e ambientale; invita la Commissione a utilizzare i 20 principi dell'EPSR come marcatori per valutare in che misura i paesi siano riusciti a integrare il loro impegno a livello di EPSR nelle rispettive politiche economiche, nonché per rafforzare la sua capacità di monitoraggio delle condizioni sociali;

3.

chiede che il semestre europeo aderisca pienamente all'EPSR, ponendo l'accento sulla parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini, sul diritto alla parità di retribuzione per un lavoro di pari valore e sul diritto a servizi di assistenza di elevata qualità ed economicamente accessibili;

4.

sottolinea che gli Stati membri affrontano problemi strutturali nel mercato del lavoro come la scarsa partecipazione, la sua segmentazione nonché l'asimmetria tra competenze e qualifiche; rileva la maggiore necessità di misure efficaci per l'inserimento o il reinserimento della forza lavoro inattiva, compresi i migranti, nel mercato del lavoro;

5.

sollecita una maggiore coerenza in seno al semestre europeo, anche garantendo che le questioni messe in evidenza nella relazione comune sull'occupazione siano adeguatamente prese in considerazione nell'analisi annuale della crescita e nelle raccomandazioni specifiche per paese e che le priorità siano sostenute anno dopo anno, a meno che non vengano considerate risolte;

6.

osserva che, in base alle previsioni, tutti gli Stati membri continueranno a registrare una crescita economica, ma a un ritmo più lento; sottolinea la necessità di colmare il divario di investimenti in ricerca e innovazione per quanto riguarda le infrastrutture, compresi i servizi sociali, sanitari e di assistenza nonché la promozione della salute, la prevenzione delle malattie e le abitazioni dignitose ed efficienti dal punto di vista energetico, come pure nel capitale umano; invita la Commissione e gli Stati membri a massimizzare i loro sforzi in termini di investimenti in un'istruzione e una formazione abbordabili, accessibili, mirate e di elevata qualità, rafforzando le misure volte al miglioramento delle competenze e alla riqualificazione, comprese le competenze digitali e trasferibili, e a promuovere l'apprendimento permanente e lo sviluppo delle competenze; sottolinea l'importanza di prevedere misure particolari per le donne e le ragazze, che sono ancora sottorappresentate nei settori digitale, scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico, nonché di rafforzare la formazione iniziale e lo sviluppo professionale continuo di insegnanti e formatori; invita gli Stati membri a rafforzare i loro sistemi di istruzione, tirocinio e formazione professionale nonché di apprendimento basato su situazioni reali, allineandoli maggiormente alle esigenze attuali e previste del mercato del lavoro; rileva inoltre l'importanza delle abilità e delle competenze acquisite in contesti di apprendimento informale e invita gli Stati membri a creare sistemi di convalida delle competenze informali, in particolare di quelle acquisite attraverso attività di volontariato;

7.

condivide il parere della Commissione secondo cui l'attuale crescita economica dovrebbe tradursi in un'attuazione anticipata degli investimenti a favore della decarbonizzazione dei sistemi industriali, energetici e di trasporto dell'UE; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi al fine di fornire una formazione appropriata e accessibile per sviluppare la giusta serie di competenze, compreso il sostegno alle aziende per quanto riguarda la formazione, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze della forza lavoro come pure il riadattamento dei sistemi di formazione e di istruzione;

8.

osserva che, in alcuni Stati membri la disoccupazione rimane elevata a causa dell'assenza di crescita e di debolezze strutturali che derivano in misura considerevole da quadri normativi per il mercato del lavoro inefficaci e in molti casi rigidi;

9.

osserva che nonostante i miglioramenti, sussistono differenze sostanziali tra gli Stati membri e tra le diverse regioni in termini di sviluppo e ripresa economici a causa della debolezza strutturale preesistente in vari Stati membri, in particolare nel settore dell'occupazione e della produttività; ritiene a tale proposito che la graduale convergenza in tutta l'UE debba altresì far fronte alla divergenza in seno agli Stati membri, in quanto le disparità a livello regionale si ripercuotono sul potenziale di crescita europeo, poiché molti servizi e politiche sono attuati a livello regionale;

10.

ritiene che, oltre a essere utilizzato come guida per le raccomandazioni strategiche, il quadro di valutazione allegato al pilastro sociale dovrebbe essere utilizzato anche come esempio per analisi analoghe delle prestazioni dei singoli paesi in rapporto alle politiche ambientali e in materia di cambiamenti climatici, affinché possano essere valutate in base a un livello di rigore analogo;

11.

invita la Commissione e gli Stati membri a esaminare attentamente la questione della povertà in situazione lavorativa e a proporre soluzioni sia a livello di UE che a livello nazionale per contrastare tale problema particolarmente insidioso; ritiene che sia necessario agire immediatamente e in modo coordinato per invertire questa tendenza, che rischia di spezzare la coesione sociale e la solidarietà tra le generazioni; ribadisce la sua preoccupazione per l'elevato numero di persone a rischio di povertà e di esclusione sociale, nonostante la tendenza al ribasso; è particolarmente preoccupato per gli elevati tassi di povertà infantile, povertà nelle zone rurali e povertà in età avanzata, che colpiscono soprattutto le donne; chiede alla Commissione e agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie a ridurre in modo significativo la povertà, in particolare la povertà infantile; chiede alla Commissione e agli Stati membri di riconoscere maggiormente il lavoro e le competenze delle ONG, delle organizzazioni impegnate nella lotta contro la povertà e l'esclusione sociale e delle stesse persone in condizioni di povertà, promuovendone la partecipazione allo scambio di buone pratiche; sottolinea che livelli elevati di disuguaglianza riducono sia la produzione economica che il potenziale di crescita sostenibile e inclusiva;

12.

ricorda che salari dignitosi sono importanti non solo per la coesione sociale, ma anche per mantenere un'economia forte e una forza lavoro produttiva; invita gli Stati membri ad attuare misure volte a migliorare la qualità del lavoro e a ridurre la dispersione salariale, compresa la possibilità di aumentare le soglie retributive anche sotto forma, ove applicabile, di minimi salariali fissati a livelli dignitosi; invita, in tale contesto, a elaborare politiche che rispettino, promuovano e rafforzino le contrattazioni collettive e la posizione dei lavoratori nei sistemi di fissazione dei salari, poiché ciò svolge un ruolo cruciale nel conseguimento di standard elevati in materia di condizioni lavorative; ritiene che la finalità di tutto ciò dovrebbe essere quella di sostenere la domanda aggregata e la ripresa economica, ridurre le disuguaglianze salariali e combattere la povertà in situazione lavorativa; sottolinea, in questo contesto, che la normativa e le politiche europee devono rispettare i diritti e le libertà sindacali, attenersi agli accordi collettivi e difendere il trattamento paritario dei lavoratori;

13.

sottolinea che, sebbene i tassi di disoccupazione nell'UE siano al livello più basso mai registrato, nel 2018 il tasso di posti di lavoro vacanti nell'Unione era pari al 2,2 %, in aumento rispetto all'1,9 % del 2017; osserva con preoccupazione che gli squilibri tra domanda e offerta di competenze sono considerevoli; ricorda che il ruolo degli Stati membri è di garantire l'accesso a un'istruzione e a una formazione di qualità; invita gli Stati membri a dare priorità agli investimenti pubblici al fine di garantire che tutti possano godere del proprio diritto a un'istruzione e a una formazione inclusive e di qualità; ritiene che le consulenze in materia di orientamento professionale e le formazioni possano fungere da motore di una crescita sostenibile e inclusiva; sottolinea che la convergenza tra le qualifiche e le competenze da un lato e le opportunità di lavoro dall'altro è una condizione preliminare per la creazione di un mercato del lavoro competitivo nell'UE e dovrebbe essere affrontata agevolando una più stretta cooperazione tra i sistemi di istruzione da un lato e le imprese e i sindacati dall'altro, ad esempio promuovendo l'istruzione duale, l'apprendistato, l'apprendimento basato sul lavoro e l'apprendimento basato su situazioni reali in tutte le forme e a tutti i livelli di istruzione, compresa l'istruzione superiore;

14.

invita la Commissione a fornire ulteriore sostegno al portale della mobilità professionale EURES e ad altri programmi che agevolano la mobilità ai fini dell'apprendimento e della formazione; osserva che il reciproco riconoscimento delle qualifiche migliora le prospettive lavorative, particolarmente in paesi caratterizzati da un elevato tasso di posti di lavoro vacanti;

15.

sottolinea che l'integrazione dei disoccupati di lunga durata per mezzo di misure individuali mirate rappresenta un fattore chiave nella lotta alle disuguaglianze, alla povertà e all'esclusione sociale e contribuirà nel lungo periodo alla sostenibilità dei sistemi nazionali di sicurezza sociale; invita, a questo proposito, a mettere in atto ulteriori sforzi volti a coltivare competenze orientate al mercato del lavoro, nonché ad aumentare considerevolmente l'incidenza della formazione orientata alla pratica per conseguire l'obiettivo dell'occupabilità; ritiene necessario tenere conto della situazione sociale di questi cittadini e delle loro esigenze, soprattutto in termini di reddito sufficiente, alloggio adeguato, trasporto pubblico, salute e assistenza all'infanzia, oltre a garantire un miglior monitoraggio a livello europeo delle politiche attuate a livello nazionale;

16.

invita gli Stati membri a garantire che i NEET, compresi i giovani affetti da disabilità e quelli con esigenze complesse, possano avvalersi e beneficiare della garanzia per i giovani in modo reale e significativo, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea e della Corte dei conti europea; evidenzia l'importanza di far fronte alle attuali carenze in termini di qualità delle offerte e di portata del programma; ritiene necessari ulteriori sforzi tesi a definire standard qualitativi, a fornire un sostegno finanziario continuo e di maggiore entità sia attraverso gli strumenti di finanziamento dell'UE che attraverso i bilanci nazionali e a garantire la partecipazione significativa dei giovani e delle organizzazioni giovanili alla progettazione, all'attuazione e al monitoraggio delle misure nel quadro della garanzia per i giovani; sottolinea la necessità di riconoscere che, in ragione di criteri basati sull'età, diversi soggetti disoccupati o sottoccupati da giovani non sono stati presi in considerazione da misure appositamente rivolte ai lavoratori più giovani e necessitano pertanto dell'opportunità di migliorare le loro competenze; sottolinea che l'istruzione è il modo principale per evitare la povertà; è del parere che negli istituti di istruzione sia indispensabile dare più spazio all'insegnamento delle competenze digitali di base, come l'uso dei media digitali, nonché delle nozioni di base in materia di programmazione; sottolinea, a questo proposito, la necessità di una dotazione tecnica adeguata e di un'infrastruttura digitale appropriata negli istituti di istruzione; invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare senza ulteriore indugio il sistema formativo duale, considerato come modello da seguire nell'UE, riconoscendo al contempo il bisogno di adattarlo ai sistemi in vigore nei singoli Stati membri;

17.

sottolinea l'importanza di monitorare la percentuale della popolazione totale tra i 15 e i 24 anni considerata NEET, nonché altri indicatori ausiliari, e di concentrarsi in particolare sulle giovani donne e le ragazze, in quanto esiste una notevole differenza tra i sessi per quanto riguarda la percentuale di giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo;

18.

osserva che l'UE continua a risentire di problemi strutturali che vanno affrontati; sottolinea la necessità cruciale di stimolare la domanda interna promuovendo investimenti pubblici e privati e riforme strutturali equilibrate dal punto di vista sociale ed economico, che riducano le disuguaglianze e promuovano posti di lavoro di qualità e inclusivi, una crescita sostenibile, investimenti sociali e un risanamento di bilancio responsabile, contribuendo in tal modo a spianare la strada verso una maggiore coesione e un ambiente caratterizzato da una convergenza sociale verso l'alto per le aziende e per i servizi pubblici, al fine di creare più posti di lavoro di qualità, trovando nel contempo un equilibrio tra la dimensione sociale e quella economica; sottolinea che tali priorità saranno raggiunte soltanto se gli investimenti nel capitale umano verranno considerati una strategia comune prioritaria;

19.

evidenzia che riforme socialmente responsabili devono basarsi sulla solidarietà, sull'integrazione, sulla giustizia sociale e su un'equa distribuzione della ricchezza, creando così un modello atto a garantire uguaglianza e tutela sociale, proteggendo i gruppi vulnerabili e innalzando il tenore di vita di tutti i cittadini; sottolinea anche la necessità di riorientare le politiche economiche dell'Unione verso un'economia sociale di mercato;

20.

invita la Commissione a effettuare una valutazione di impatto di genere delle riforme strutturali;

21.

invita la Commissione e tutti gli Stati membri ad avviare e/o rafforzare la regolamentazione di nuove forme di lavoro; esprime preoccupazione, in tale contesto, per la copertura dei lavoratori atipici e dei lavoratori autonomi, che spesso non hanno pieno accesso al sistema di protezione sociale; invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare e a promuovere misure di provata efficacia nel ridurre il lavoro sommerso, nel consentire il riconoscimento dei diritti del lavoro dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza nonché nel migliorare le condizioni lavorative; invita gli Stati membri e la Commissione a vietare i contratti a zero ore;

22.

invita gli Stati membri ad aumentare la copertura e l'efficacia delle politiche attive del mercato del lavoro, anche orientandole maggiormente ai risultati e lavorando in stretta collaborazione con i servizi pubblici per l'impiego, le parti sociali e altre parti interessate, compresa, se del caso, la società civile;

23.

evidenzia l'importanza della dimensione di stabilizzazione automatica dei sistemi di previdenza sociale nell'assorbire le onde d'urto generate a livello sociale da fattori esterni quali le recessioni; invita pertanto gli Stati membri a introdurre politiche finalizzate al ristabilimento della sicurezza occupazionale fornendo una protezione proattiva, anche in caso di licenziamento; invita inoltre gli Stati membri, nel quadro della raccomandazione n. 202 dell'ILO che definisce i livelli di protezione sociale di base, ad assicurare e ad aumentare gli investimenti nei sistemi di protezione sociale per garantire che siano in grado di affrontare e prevenire la povertà e le diseguaglianze, assicurandone nel contempo la sostenibilità;

24.

invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi tesi a una maggiore integrazione delle persone disabili nel mercato del lavoro, eliminando gli ostacoli legislativi alla creazione di incentivi per la loro occupazione e garantendo l'accessibilità dei posti di lavoro attraverso un maggiore utilizzo delle nuove tecnologie assistive per rendere possibili, ad esempio, la comunicazione e la mobilità delle persone disabili; invita la Commissione e gli Stati membri, in aggiunta, a intensificare gli sforzi a favore di una maggiore inclusione nel mercato del lavoro dei gruppi più distanti da esso, quali i genitori soli, i prestatori di assistenza a titolo informale, le persone affette da malattie a lungo decorso, disabilità, problemi di salute o malattie croniche complesse, i migranti e i rifugiati nonché le persone appartenenti a minoranze etniche e religiose; invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi tesi a migliorare le competenze dei lavoratori e a promuovere posti di lavoro dignitosi che si traducano in un'occupazione di qualità;

25.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che tutti gli interventi atti a favorire l'inclusione dei rom siano in linea con i principi generali delle strategie nazionali di integrazione dei rom concordate;

26.

osserva che le MPMI svolgono un ruolo di estrema importanza nello sviluppo sostenibile e inclusivo, nella crescita economica e nella creazione di posti di lavoro in Europa; chiede un ulteriore sostegno per consentire alle MPMI di organizzare formazioni pertinenti per i loro dipendenti; invita la Commissione e gli Stati membri a dedicare un'attenzione maggiore e più mirata agli interessi delle MPMI nel processo di elaborazione delle politiche, creando il giusto quadro normativo per le imprese, comprese le piccole imprese e le microimprese, al fine di creare posti di lavoro, ad esempio attraverso l'attuazione di una regolamentazione intelligente;

27.

invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi tesi a garantire una tassazione più equa, anche nel settore dell'economia digitale, poiché si tratta di una condizione necessaria per la promozione di un'inclusione più favorevole;

28.

esprime preoccupazione per il fatto che sia stata prestata così poca attenzione all'equilibrio tra vita professionale e vita privata nell'analisi annuale della crescita; invita gli Stati membri e la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie a migliorare l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, nonché a promuovere la parità di genere; chiede lo sviluppo di servizi di assistenza di alta qualità, accessibili e a prezzi abbordabili durante l'intero ciclo di vita, nonché di servizi di assistenza all'infanzia e di istruzione precoce, continuando nel contempo a perseguire il conseguimento degli obiettivi in materia di assistenza all'infanzia fissati a Barcellona nel 2002 e a garantire norme che promuovano soluzioni di lavoro flessibili; chiede il riconoscimento dei prestatori di assistenza informale, nonché il miglioramento delle condizioni lavorative e forme adeguate di sostegno e riconoscimento dell'importante lavoro svolto dai prestatori di assistenza familiare, che forniscono la maggior parte dell'assistenza nell'UE, ad esempio offrendo copertura pensionistica e di sicurezza sociale nonché il riconoscimento della formazione e delle competenze informali; chiede la promozione di modalità di lavoro flessibili e l'utilizzo di vantaggiosi congedi parentali, di maternità, di paternità e per prestatori di assistenza; riconosce che la questione richiede una risposta articolata e invita gli Stati membri ad affrontarla con urgenza; è fermamente convinto che l'adozione della direttiva sull'equilibrio tra vita professionale e vita privata per genitori e prestatori di assistenza sia un passo necessario per migliorare questo aspetto;

29.

invita gli Stati membri a migliorare la parità di genere nei settori pertinenti e nelle imprese, prestando nel contempo un'attenzione particolare alle donne affette da disabilità, che sono particolarmente vulnerabili sul mercato del lavoro;

30.

esprime preoccupazione per la segregazione verticale e orizzontale del mercato del lavoro in tutta l'UE, per i divari retributivi e pensionistici tra donne e uomini e per l'esiguo numero di donne coinvolte nel processo decisionale; insiste sul fatto che il tasso di occupazione delle donne continua a essere inferiore a quello degli uomini; sottolinea inoltre che questo divario riguardante il tasso di occupazione è particolarmente marcato per le madri e le donne con responsabilità di assistenza;

31.

invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare una maggiore integrazione della prospettiva di genere in sede di sviluppo delle raccomandazioni specifiche per paese, dei programmi di stabilità e convergenza e dei programmi di riforma nazionali, introducendo misure e traguardi qualitativi volti a colmare i persistenti divari di genere, come pure ad applicare in maniera sistematica il principio del bilancio di genere;

32.

invita gli Stati membri a fissare, nei rispettivi programmi nazionali di riforma (PNR), specifici obiettivi quantitativi riguardanti l'occupazione femminile in generale;

33.

invita la Commissione e il Consiglio a introdurre nella strategia Europa 2020 un pilastro relativo alla parità di genere e un obiettivo generale in materia di parità di genere;

34.

invita la Commissione a includere l'indice sull'uguaglianza di genere tra gli strumenti del semestre europeo per il monitoraggio dei progressi compiuti rispetto agli obiettivi sociali e occupazionali;

35.

invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro; invita inoltre gli Stati membri a sbloccare la direttiva «Più donne alla guida delle imprese europee»;

36.

invita gli Stati membri e la Commissione a rimuovere tutti i vincoli che gravano sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a eliminare tutte le discriminazioni di genere in ambito fiscale e altri incentivi che perpetuano la disparità dei ruoli legata al genere;

37.

chiede politiche che sostengano l'imprenditoria femminile, assicurando l'accesso delle donne ai finanziamenti e alle opportunità commerciali, offrendo loro formazioni su misura e introducendo provvedimenti volti a conciliare vita professionale e vita privata;

38.

sottolinea il fatto che la discriminazione basata sul genere è ancora un problema persistente, come dimostrato dal divario retributivo di genere (con retribuzioni medie lorde orarie dei dipendenti di sesso maschile superiori di circa il 16 % rispetto a quelle dei dipendenti di sesso femminile) e dal divario pensionistico pari al 37 %; sottolinea che il divario pensionistico, che rappresenta l'indicatore più importante della disuguaglianza di genere, è dovuto alla sottorappresentazione delle donne nei settori in cui il lavoro è ben retribuito, alla discriminazione sul mercato del lavoro e all'elevata percentuale di donne che svolgono un lavoro a tempo parziale nonché alla mancanza di adeguati meccanismi di suddivisione delle incombenze familiari e professionali tra uomini e donne;

39.

ricorda che il cambiamento nella composizione anagrafica e il relativo aumento dell'aspettativa di vita della popolazione richiede l'adattamento dei sistemi pensionistici e, in alcuni Stati membri, l'attuazione di riforme appropriate atte a garantire pensioni sostenibili e adeguate nel futuro; ribadisce la sua richiesta affinché siano introdotti crediti di assistenza nei sistemi pensionistici per compensare la perdita di contributi subita dalle donne e dagli uomini a causa delle responsabilità genitoriali e assistenziali di lungo corso, quale strumento per ridurre il divario retributivo e pensionistico di genere e salvaguardare l'equità intergenerazionale; invita l'UE e gli Stati membri, in collaborazione con le parti sociali e con le organizzazioni che si occupano della parità tra i sessi, a elaborare e attuare politiche per colmare questo divario; invita gli Stati membri a svolgere periodicamente analisi comparative degli stipendi per integrare i suddetti sforzi; ricorda al Consiglio europeo di prendere in considerazione la possibilità di avvalersi della relazione annuale sull'uguaglianza di genere nel contesto del semestre europeo per migliorare l'integrazione della dimensione di genere;

40.

sottolinea che l'accesso universale a pensioni di anzianità e di vecchiaia pubbliche, solidali e adeguate deve essere garantito a tutti; riconosce le sfide con cui devono misurarsi gli Stati membri per rafforzare la sostenibilità dei sistemi pensionistici, ma sottolinea l'importanza di salvaguardare la solidarietà al loro interno; ritiene che il modo migliore per garantire pensioni idonee, sostenibili e sicure per donne e uomini consista nell'incrementare il tasso complessivo di occupazione e nel creare posti di lavoro di qualità in tutte le fasce d'età, migliorando le condizioni lavorative e occupazionali e impegnando la necessaria spesa pubblica supplementare; ritiene che le riforme dei sistemi pensionistici debbano concentrarsi, fra l'altro, sull'età pensionabile effettiva e rispecchiare le tendenze del mercato del lavoro, i tassi di natalità, la situazione sanitaria e patrimoniale, le condizioni di lavoro e l'indice di dipendenza economica; ritiene che tali riforme debbano tener conto anche della situazione di milioni di lavoratori in Europa, in particolare le donne, i giovani e i lavoratori autonomi, che sono interessati da situazioni lavorative precarie e atipiche, da periodi di disoccupazione involontaria o da orari di lavoro ridotti;

41.

osserva che i servizi di assistenza sanitaria e sociale sono fondamentali per sostenere la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale e invita la Commissione e gli Stati membri a fornire investimenti e margine di bilancio al fine di sviluppare tali servizi in modo da garantirne l'abbordabilità, l'accessibilità e l'elevata qualità;

42.

deplora la mancata inclusione della crisi degli alloggi tra le principali priorità politiche per il 2019 e invita la Commissione e gli Stati membri a utilizzare meglio il semestre europeo per monitorare e sostenere i progressi in materia di accessibilità economica delle abitazioni e mancanza di fissa dimora in quanto questioni fondamentali che destano preoccupazione; invita la Commissione, come primo passo, a inserire l'indicatore relativo all'eccessiva onerosità dei costi abitativi, facente parte delle statistiche dell'Unione europea sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC), nel quadro di valutazione, in linea con il principio n. 19 dell'EPSR; sottolinea che i tassi elevati di sovraffollamento giovanile (15-29 anni) si ripercuotono negativamente sull'istruzione, sullo sviluppo personale e professionale e sulla qualità della vita; ritiene necessario dare la priorità ai finanziamenti pubblici per i giovani che vivono in alloggi inadeguati;

43.

è del parere che la politica di coesione, in quanto una delle principali politiche di investimento dell'Unione europea, abbia dimostrato la sua efficacia nel rafforzare la coesione sociale e nel ridurre le disuguaglianze; incoraggia gli Stati membri a utilizzare appieno i finanziamenti disponibili per l'attuazione dell'EPSR;

44.

invita nuovamente la Commissione a sostenere gli Stati membri affinché si avvalgano maggiormente dei fondi strutturali per investire in strutture di assistenza pubblica e servizi per l'infanzia, gli anziani e le altre persone non indipendenti, in modo da agevolare il reinserimento delle donne nel mercato del lavoro e garantire un equilibrio tra attività professionale e vita privata;

45.

ricorda che l'analisi annuale della crescita accorda preferenza a diversi settori di investimento in campo sociale, tra cui la sanità, i sistemi di assistenza a lungo termine e l'edilizia popolare; sottolinea che il Comitato economico e sociale europeo ha argomentato a favore dei numerosi effetti positivi degli investimenti in campo sociale orientati al futuro, efficienti, efficaci e ben pianificati;

46.

invita gli Stati membri, la Commissione e il Parlamento europeo a dare maggiore riconoscimento alle competenze delle ONG in campo sociale adoperandosi a favore di un dialogo civile, come previsto dall'articolo 11 del trattato sull'Unione europea, nel quadro del processo del semestre europeo;

47.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2018)0484.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2018)0464.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2018)0432.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2018)0078.

(5)  Cfr. le relazioni dell'OCSE («Tutti coinvolti: perché meno diseguaglianza è meglio per tutti», 2015) e dell'FMI (Causes and consequences of income inequality, «Cause e conseguenze della disuguaglianza di reddito», giugno 2015).


Giovedì 14 marzo 2019

21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/83


P8_TA(2019)0203

Situazione dei diritti umani in Kazakhstan

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 sulla situazione dei diritti umani in Kazakhstan (2019/2610(RSP))

(2021/C 23/13)

Il Parlamento europeo,

viste la sua risoluzione del 12 dicembre 2017 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra (1), e la sua risoluzione del 10 marzo 2016 sulla libertà di espressione in Kazakhstan (2),

vista la sua risoluzione legislativa del 12 dicembre 2017 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra (3),

viste le sue precedenti risoluzioni sul Kazakhstan, tra cui quelle del 18 aprile 2013 (4) e del 15 marzo 2012 (5) nonché quella del 17 settembre 2009 sul caso di Yevgeny Zhovtis in Kazakhstan (6),

visto l'accordo rafforzato di partenariato e cooperazione, sottoscritto ad Astana il 21 dicembre 2015,

viste le sue risoluzioni del 15 dicembre 2011 sullo stato di attuazione della strategia dell'UE per l'Asia centrale (7) e del 13 aprile 2016 sull'attuazione e revisione della strategia UE-Asia centrale (8),

viste le conclusioni del Consiglio, del 22 giugno 2015 e del 19 giugno 2017, sulla strategia dell'UE per l'Asia centrale,

visti i dialoghi annuali UE-Kazakhstan in materia di diritti umani,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il 21 dicembre 2015 l'Unione europea e il Kazakhstan hanno firmato un accordo rafforzato di partenariato e cooperazione, destinato a fornire un ampio quadro per il rafforzamento del dialogo politico e della cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, così come in molti altri ambiti; che tale accordo pone un forte accento sulla democrazia e lo Stato di diritto, sui diritti umani e le libertà fondamentali, sui principi dell'economia di mercato e dello sviluppo sostenibile e sulla cooperazione con la società civile, anche per quanto riguarda la partecipazione della società civile al processo di elaborazione delle politiche pubbliche;

B.

considerando che il Kazakhstan ha aderito alla Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia) nel marzo 2012;

C.

considerando che il governo del Kazakhstan non risulta aver adottato alcun provvedimento per rivedere le disposizioni degli articoli 174 e 274 del codice penale, che, formulati in termini generici, vietano rispettivamente «l'istigazione» alla discordia sociale, nazionale o di altro tipo e «la diffusione deliberata di informazioni false»; che il governo continua invece ad avvalersi di tali disposizioni come base per accusare e incarcerare attivisti della società civile e giornalisti;

D.

considerando che il numero di prigionieri politici in Kazakhstan è aumentato; che nel 2016 in diverse regioni del Kazakhstan si sono tenute proteste pacifiche contro le modifiche al codice fondiario e in seguito a tali proteste sono stati trattenuti oltre 1 000 partecipanti (tra cui 55 giornalisti), di cui più di 30 sono stati successivamente arrestati; che il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria ha riconosciuto il carattere arbitrario di tale detenzione, la mancanza di un processo equo nonché la violazione grave dei diritti in alcuni casi; che l'attivista della società civile Maks Bokayev sta scontando una pena detentiva per avere legittimamente partecipato a tali proteste pacifiche di massa;

E.

considerando che il governo del Kazakhstan ha cooperato con la missione ad alto livello dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e si è impegnato a porre in atto una tabella di marcia per affrontare le preoccupazioni espresse dall'OIL, ma non ha adottato provvedimenti significativi per attuare quanto disposto dalla tabella di marcia, ad esempio la modifica della normativa sui sindacati; che, analogamente, non ha attuato le precedenti raccomandazioni del comitato per l'applicazione delle norme dell'OIL, che sollecitavano un riesame della normativa sui sindacati e del codice del lavoro nonché l'adozione di tutte le misure necessarie per garantire che la confederazione dei sindacati indipendenti del Kazakhstan (CITUK) e i suoi affiliati fossero in grado di esercitare pienamente i propri diritti sindacali;

F.

considerando che gli attivisti sindacali Nurbek Kushakbaev e Amin Eleusinov sono stati rilasciati in libertà condizionale nel maggio 2018, ma rimangono esclusi dalle attività sindacali; che l'attivista Larisa Kharkova si trova a far fronte a restrizioni analoghe, come pure a continue vessazioni giudiziarie, e che Erlan Baltabay, attivista sindacale di Shymkent, è oggetto di un'indagine penale sulla base di accuse discutibili;

G.

considerando che la nuova legge sulle ONG ha imposto norme contabili più severe alle organizzazioni della società civile; che le organizzazioni per i diritti umani sono sottoposte a una pressione fiscale in relazione alle sovvenzioni che ricevono da donatori internazionali;

H.

considerando che la libertà di religione e di credo è stata gravemente compromessa; che le autorità utilizzano le convinzioni religiose come pretesto per la detenzione arbitraria; che Saken Tulbayev è stato incarcerato con l'accusa di «incitamento all'odio religioso»;

I.

considerando che il 13 marzo 2018 le autorità hanno vietato il movimento pacifico di opposizione Scelta democratica del Kazakhstan (DCK) e hanno proibito a oltre 500 persone di manifestare il proprio sostegno a tale movimento; che l'attivista civile Almat Zhumagulov e il poeta Kenzhebek Abishev sono divenuti vittime della lotta delle autorità kazake contro il DCK e sono stati condannati rispettivamente a 8 e 7 anni di carcere; che Ablovas Dzhumayev è stato condannato a tre anni di carcere e Aset Abishev a quattro, per aver criticato le autorità online e aver sostenuto il DCK;

J.

considerando che il diritto alla libertà di associazione, pur essendo tutelato dalla costituzione del Kazakhstan, rimane fortemente limitato nel paese, e che la legge sull'associazione pubblica impone ancora a tutte le associazioni pubbliche di registrarsi presso il ministero della Giustizia; che nel dicembre 2015 sono state introdotte nuove modifiche a tale legge, che hanno imposto onerosi obblighi di rendicontazione e una regolamentazione statale dei finanziamenti attraverso un organismo nominato dal governo; che le persone che partecipano ad attività nell'ambito di organizzazioni non registrate possono essere oggetto di sanzioni amministrative e penali;

K.

considerando che gli attivisti della società civile e dei diritti umani continuano a far fronte a rappresaglie e restrizioni delle loro attività, come nei casi dell'attivista dei diritti umani Elena Semenova, cui è stato imposto un divieto di viaggio per aver «diffuso deliberatamente informazioni false», e di Ardak Ashim, attivista di Shymkent, accusata di aver «incitato alla discordia» attraverso post critici sui social media e sottoposta a detenzione psichiatrica forzata; che il 10 maggio 2018, durante una visita di una delegazione del Parlamento europeo in Kazakhstan, la polizia ha fatto ricorso a un uso eccessivo della forza contro manifestanti pacifici che tentavano di incontrare i deputati al Parlamento europeo; che oltre 150 persone sono state detenute dalla polizia e oltre 30 manifestanti sono stati sottoposti a detenzione amministrativa; che il 17 e il 18 settembre 2018 la polizia kazaka ha detenuto diversi attivisti che volevano incontrare la delegazione del Parlamento europeo;

L.

che nell'aprile 2018 sono entrate in vigore nuove modifiche restrittive alla normativa sui media e l'informazione, che l'accesso alle informazioni sui media sociali rimane bloccato e che Forbes Kazakhstan e Ratel.kz sono oggetto di un'indagine penale per «diffusione deliberata di informazioni false»; che l'uso delle reti sociali è controllato e limitato dalle autorità; che diversi blogger e utenti dei social network sono stati condannati a pene detentive, tra cui Ruslan Ginatullin, Igor Chupina e Igor Sychev; che il blogger Muratbek Tungishbayev è stato estradato dal Kirghizistan al Kazakhstan, in palese violazione della legge, ed è stato oggetto di maltrattamenti in Kazakhstan;

M.

considerando che l'impunità per la tortura e il maltrattamento dei prigionieri sono tuttora la norma, sebbene il governo si sia impegnato ad adottare un approccio di tolleranza zero in materia di tortura; che le autorità non hanno condotto un'indagine credibile sulle torture che sarebbero state commesse nel 2011 durante il lungo sciopero dei lavoratori del settore petrolifero a Zhanaozen;

N.

considerando che la procura di Almaty non ha riscontrato prove credibili a sostegno delle accuse di tortura a carico dell'imprenditore Iskander Yerimbetov, condannato a sette anni di carcere per frode su vasta scala nell'ottobre 2018; che il gruppo delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria ha concluso nel 2018 che il suo arresto e la sua detenzione erano arbitrari, ha chiesto il suo rilascio e ha espresso preoccupazioni quanto alle accuse di torture nel corso della custodia cautelare;

O.

considerando che gli elevati livelli di violenza contro le donne e le norme e gli stereotipi patriarcali tradizionali ostacolano notevolmente la parità di genere in Kazakhstan; che secondo le ONG la violenza contro le donne è sottostimata e il tasso di azioni penali nei casi di violenza contro le donne e di molestie sessuali è ridotto;

P.

considerando che le persone LGBTI in Kazakhstan si trovano ad affrontare sfide di natura giuridica e subiscono discriminazioni; che le relazioni tra persone dello stesso sesso, siano essi uomini o donne, sono legali in Kazakhstan, ma che le coppie e le famiglie composte da persone dello stesso sesso non hanno diritto alle stesse tutele giuridiche di cui godono le coppie di sesso opposto sposate;

Q.

considerando che il Kazakhstan si colloca al 143o posto su 167 nell'indice mondiale di democrazia e si classifica pertanto come un regime autoritario;

1.

esorta il Kazakhstan ad adempiere agli obblighi internazionali assunti e a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali; invita le autorità kazake a porre fine alle violazioni dei diritti umani e a tutte le forme di repressione politica, in conformità dei principi sanciti dagli articoli 1, 4, 5 e 235 dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione;

2.

sottolinea che il rafforzamento delle relazioni politiche, economiche e culturali tra l'UE e il Kazakhstan deve basarsi su un impegno condiviso a favore di valori universali, in particolare la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti umani; si attende che l'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione promuova il consolidamento dello Stato di diritto e della partecipazione democratica di tutti i cittadini, un panorama politico più eterogeneo, una magistratura più efficiente, indipendente e imparziale, maggiore trasparenza e responsabilità del governo e miglioramenti del diritto del lavoro;

3.

si compiace del rilascio di diversi prigionieri politici, in particolare: Vladimir Kozlov, Gyuzyal Baydalinova, Seytkazy Matayev, Edige Batyrov, Yerzhan Orazalinov, Sayat Ibrayev, Aset Matayev, Zinaida Mukhortova, Talgat Ayan e dei lavoratori petroliferi di Zhanaozen, nonché dei sindacalisti Amin Eleusinov e Nurbek Kushakbayev, la cui libertà rimane ciononostante soggetta a restrizioni; accoglie con favore la decisione di rilasciare Ardak Ashim, trattenuto in una clinica psichiatrica; condanna l'uso di pratiche brutali quali la psichiatria punitiva e chiede l'interruzione del trattamento psichiatrico ambulatoriale imposto ad Ashim e di tutte le misure mediche obbligatorie nei confronti dell'attivista Natalia Ulasik;

4.

chiede la piena riabilitazione e l'immediato rilascio di tutti gli attivisti e prigionieri politici attualmente detenuti, segnatamente Mukhtar Dzhakishev, Maks Bokayev, Iskander Yerimbetov, Aron Atabek, Sanat Bukenov, Makhambet Abzhan e Saken Tulbayev, nonché la revoca delle restrizioni imposte sugli spostamenti di altri;

5.

esorta il governo kazako a modificare l'articolo 174 del codice penale sull'«istigazione alla discordia sociale, nazionale, di clan, razziale, di classe o religiosa» restringendone il campo di applicazione per impedire azioni penali arbitrarie che violino le norme in materia di diritti umani, nonché l'articolo 274 del codice penale che proibisce in termini generali di «diffondere deliberatamente informazioni false», e a rilasciare gli attivisti, i giornalisti e altri personaggi chiave attualmente detenuti in virtù dei summenzionati articoli;

6.

esorta il governo kazako a porre fine alla repressione operata sui sindacati indipendenti e a revocare le restrizioni imposte sulle loro attività, a cessare le azioni penali mosse contro leader di sindacati per motivi politici, ad annullare le condanne emesse nei confronti di Larissa Kharkova, Nurbek Kushakbaev e Amin Eleusinov e a consentire loro di riprendere le loro attività sindacali senza interferenze o vessazioni; esorta altresì il governo a rispondere alle preoccupazioni del Parlamento europeo relative all'indagine penale condotta su Erlan Baltabay e a rivedere la legge sui sindacati del 2014 e il codice del lavoro del 2015 onde allinearli alle norme dell'OIL;

7.

chiede al governo del Kazakhstan di attuare le raccomandazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione e di rivedere la legge sull'associazione pubblica e le condizioni di accesso ai finanziamenti;

8.

esorta il governo kazako a porre fine a qualsiasi forma di detenzione arbitraria, rappresaglia e molestia contro gli attivisti per i diritti umani, le organizzazioni della società civile e i movimenti di opposizione politica, nonché contro i sostenitori effettivi o presunti del DVK;

9.

esorta il governo kazako a rivedere le modifiche alla legge in materia di media e informazione che è entrata in vigore quest'anno, ad applicare una moratoria sul reato di calunnia, ad adottare tutte le misure del caso per abrogare tutti i pertinenti articoli del nuovo codice penale relativi alla calunnia, a stabilire un limite per le sanzioni per diffamazione comminate nell'ambito dei processi civili, a porre fine alle molestie e alle rappresaglie nei confronti dei giornalisti che criticano il governo e a eliminare il blocco dell'accesso alle informazioni sia online che offline;

10.

chiede che sia dato seguito alle comunicazioni del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani, del gruppo di lavoro dell'ONU sulla detenzione arbitraria e del Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura; chiede che le vittime di tortura siano protette, che vengano fornite loro cure mediche adeguate e siano svolte indagini adeguate sugli episodi di tortura; chiede di porre fine agli abusi delle procedure di estradizione di Interpol e di fermare i maltrattamenti contro gli oppositori politici; esorta il governo del Kazakhstan a rispettare gli impegni di tolleranza zero nei confronti della tortura e a garantire che le accuse di tortura, comprese quelle formulate nel contesto degli eventi di Zhanaozen, siano oggetto di indagini approfondite; sollecita il governo a riesaminare il caso di Iskander Yerimbetov alla luce delle conclusioni del gruppo di lavoro dell'ONU sulla detenzione arbitraria e ad assicurare che le accuse di tortura siano oggetto di debite indagini;

11.

prende atto del carattere multietnico e multireligioso del Kazakhstan e sottolinea la necessità di tutelare le minoranze e i loro diritti, segnatamente per quanto riguarda l'uso delle lingue, la libertà di religione o di credo, la non discriminazione e le pari opportunità; plaude alla pacifica coesistenza di diverse comunità nel paese; esorta il Kazakhstan a porre fine alle persecuzioni degli individui che esercitano il loro legittimo diritto alla libertà di coscienza e di religione; chiede il rilascio immediato delle persone condannate per il loro credo;

12.

chiede alle autorità di combattere tutte le forme di violenza contro le donne; invita inoltre ad agire per garantire canali di comunicazione efficaci e accessibili e misure di protezione che tengano conto delle esigenze delle vittime e della riservatezza; esorta a porre fine all'impunità e a garantire l'applicazione di sanzioni penali adeguate nei confronti degli autori di tali atti;

13.

insiste sul fatto che i diritti della comunità LGBTI debbano essere pienamente rispettati; chiede al governo kazako di garantire che la comunità LGBTI non sia oggetto di discriminazioni;

14.

invita il Kazakhstan ad attuare pienamente le raccomandazioni formulate a seguito della missione di osservazione elettorale dell'OSCE/ODIHR delle elezioni del 20 marzo 2016, secondo le quali il paese deve ancora compiere considerevoli progressi per ottemperare agli impegni assunti in seno all'OSCE nel campo delle elezioni democratiche; esorta le autorità kazake a evitare di limitare l'attività dei candidati indipendenti; sollecita altresì il rispetto dei diritti elettorali dei cittadini;

15.

ribadisce l'importanza della cooperazione tra l'UE e l'OSCE per migliorare le buone pratiche di governo democratico nel paese, segnatamente nel campo dei diritti umani e dello Stato di diritto; esorta pertanto le autorità kazake ad ampliare il mandato dell'OSCE nel paese e, in particolare, a ripristinare il mandato del centro OSCE di Astana, quale requisito chiave per l'ulteriore sviluppo della cooperazione tra l'UE e il Kazakhstan;

16.

invita l'Unione europea, e in particolare il Servizio europeo per l'azione esterna, a seguire attentamente gli sviluppi in Kazakhstan, a manifestare le preoccupazioni alle autorità kazake ove necessario, a offrire assistenza e a riferire periodicamente al Parlamento; chiede alla delegazione dell'UE ad Astana di continuare a svolgere un ruolo attivo nel monitoraggio della situazione e a sollevare le questioni relative alla libertà di espressione in tutte le pertinenti riunioni bilaterali; esorta il SEAE a partecipare attivamente alle missioni di osservazione dei processi, al fine di monitorare i procedimenti delicati da un punto di vista politico e quelli celebrati per motivi politici, verificando che sia sempre applicato il diritto a un equo processo;

17.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'UE per l'Asia centrale, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento del Kazakhstan.

(1)  GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 2.

(2)  GU C 50 del 9.2.2018, pag. 38.

(3)  GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 179.

(4)  GU C 45 del 5.2.2016, pag. 85.

(5)  GU C 251 E del 31.8.2013, pag. 93.

(6)  GU C 224 E del 19.8.2010, pag. 30.

(7)  GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 91.

(8)  GU C 58 del 15.2.2018, pag. 119.


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/88


P8_TA(2019)0204

Iran, in particolare il caso dei difensori dei diritti umani

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 sull'Iran, in particolare il caso dei difensori dei diritti umani (2019/2611(RSP))

(2021/C 23/14)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sull'Iran, in particolare quelle del 13 dicembre 2018 sull'Iran, in particolare il caso di Nasrin Sotoudeh (1), e del 25 ottobre 2016 sulla strategia dell'UE nei confronti dell'Iran dopo l'accordo nucleare (2),

viste le conclusioni del Consiglio sull'Iran del 4 febbraio 2019,

viste la relazione del 30 gennaio 2019 e la dichiarazione del 29 novembre 2018 del relatore speciale sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran,

vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 17 dicembre 2018 sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, di cui l'Iran è parte,

vista la Carta dei diritti dei cittadini del Presidente iraniano,

visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani,

vista la dichiarazione del 29 novembre 2018 a cura di esperti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, dal titolo «Iran must protect women's rights advocates» (L'Iran deve proteggere i difensori dei diritti delle donne),

visti gli orientamenti dell'UE sulla pena di morte, gli orientamenti dell'UE in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, e gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani per la libertà di espressione online e offline,

vista la decisione del Consiglio, del 12 aprile 2018, di prorogare le misure restrittive per altri 12 mesi in risposta a gravi violazioni dei diritti umani in Iran,

vista la dichiarazione rilasciata il 12 marzo 2019 dal portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sulla condanna dell'avvocatessa iraniana per i diritti umani Nasrin Sotoudeh,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che, in Iran, i difensori dei diritti umani, i giornalisti, gli avvocati e gli attivisti online sono continuamente soggetti a vessazioni, arresti arbitrari, detenzione e persecuzione per via del loro lavoro; che il ministro iraniano dell'Intelligence e altre forze hanno attuato una forte repressione nei confronti della società civile negli ultimi mesi;

B.

considerando che nella sua risoluzione del 25 ottobre 2016 sulla strategia dell'UE nei confronti dell'Iran dopo l'accordo nucleare si evidenzia l'importanza di difendere gli orientamenti sui diritti umani dell'UE, anche per quando riguarda i difensori dei diritti umani, nell'ambito delle relazioni UE-Iran;

C.

considerando che la nota avvocatessa per i diritti umani Nasrin Sotoudeh è stata recentemente condannata a una pena detentiva minima di sette anni; che, nel corso dei due processi a suo carico, è stato riferito che la pena detentiva combinata potrebbe essere sensibilmente più lunga, nonostante la durata esatta della sua reclusione resti incerta; che il vero motivo della sua incarcerazione sembrerebbe risiedere nel fatto di aver difeso pacificamente i diritti umani in Iran; che i processi nei quali è stata coinvolta non sono stati celebrati nel rispetto delle norme internazionali fondamentali in materia di giusto processo;

D.

considerando che Reza Khandan, marito di Nasrin Sotoudeh, è stato arrestato per aver sostenuto le donne che hanno manifestato pacificamente contro l'obbligo di indossare l'hijab e a favore della scarcerazione di sua moglie; che nel gennaio 2019 il Tribunale rivoluzionario di Teheran lo ha condannato a sei anni di prigione;

E.

considerando che gli attivisti ambientali Taher Ghadirian, Niloufar Bayani, Amirhossein Khaleghi, Houman Jokar, Sam Rajabi, Sepideh Kashani, Abdolreza Kouhpayeh e Morad Tahbaz, in rappresentanza della Persian Wildlife Heritage Foundation, sono stati arrestati tra il gennaio e il febbraio del 2018, sono stati detenuti senza avere accesso a un avvocato e, nelle ultime settimane, sono stati sottoposti a processo nell'ambito di procedimenti giudiziari non conformi alle norme in materia di equo processo; che un altro membro del gruppo, il professore universitario iraniano-canadese Kavous Seyed-Emami, è deceduto lo scorso anno in circostanze misteriose mentre si trovava in stato di detenzione;

F.

considerando che gli attivisti sindacali Esmaeil Bakhshi, Sepideh Gholian e Mohammad Habibi sono stati arrestati nel 2018 e nel 2019 dopo essere stati alla guida di proteste a favore dei diritti dei lavoratori e degli insegnanti; che Maryam Akbari Monfared, difensore dei diritti umani, è stata condannata a 15 anni di prigione nel 2010 per presunta «ribellione contro Dio» e, pur soffrendo di diverse malattie, si è vista negare l'accesso a cure mediche;

G.

considerando che gli attivisti Arash Sadeghi, Narges Mohammadi e Farhad Meysami sono stati tutti condannati a lunghe pene detentive per le loro campagne a favore dei diritti delle donne, dei diritti umani e dell'abolizione della pena di morte;

H.

considerando che è prassi regolare che i tribunali iraniani non assicurino il diritto a un equo processo e utilizzino come prove in aula le confessioni ottenute sotto tortura; che le autorità continuano a criminalizzare l'attivismo a difesa dei diritti umani e ricorrono all'articolo 48 del codice di procedura penale iraniano per limitare l'accesso dei detenuti all'assistenza legale; che non esistono meccanismi indipendenti per garantire la rendicontabilità in seno alla magistratura;

I.

considerando che i continui arresti di cittadini con doppia cittadinanza dell'UE e iraniana, incluso l'iraniano-britannico Nazanin Zaghari-Ratcliffe, sono accompagnati da lunghi periodi di isolamento e interrogatori, dalla mancata garanzia di un giusto processo e da sentenze di condanna a lunghe pene detentive fondate su accuse vaghe o non precisate che adducono motivi di «sicurezza nazionale» e «spionaggio», nonché da campagne denigratorie promosse dallo Stato nei confronti delle persone incarcerate;

J.

considerando che sono stati segnalati numerosi casi relativi a condizioni disumane e degradanti nelle carceri e alla mancanza di un accesso adeguato alle cure mediche durante la detenzione in Iran, in violazione delle norme minime standard delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti;

K.

considerando che, secondo una relazione dell'ONG Iran Human Rights, si stima che nel 2018 l'Iran abbia proceduto all'esecuzione di 273 persone, divenendo il secondo paese al mondo per numero di esecuzioni in quell'anno;

L.

considerando che nel 2018 migliaia di persone hanno partecipato a dimostrazioni e scioperi pacifici per protestare contro il mancato pagamento dei salari, la precarietà delle condizioni di lavoro, la corruzione, la repressione politica e altri atti ingiusti; che le autorità hanno arrestato centinaia di manifestanti, condannando molti di loro a pene detentive e flagellazioni;

M.

considerando che la magistratura iraniana continua a reprimere gli atti pacifici di resistenza da parte dei difensori dei diritti delle donne che protestano contro l'obbligo di indossare l'hijab; che nel 2018 almeno 39 donne sono state arrestate in relazione alle proteste e altre 55 donne sono state detenute per la loro attività di difesa dei diritti delle donne;

N.

considerando che la libertà di stampa, sia online che offline, la libertà di associazione e la libertà di pensiero sono soggette a repressione in Iran;

O.

considerando che le autorità iraniane prendono sistematicamente di mira i giornalisti, inclusi quanti lavorano per l'emittente BBC Persian, nonché i loro familiari, attraverso il ricorso a strumenti quali indagini penali, congelamento dei beni, arresti arbitrari, detenzione, sorveglianza, vessazioni e divulgazione di informazioni false, calunniose e diffamatorie; che almeno otto giornalisti si trovano attualmente in stato di detenzione in Iran;

P.

considerando che nel dicembre 2016 il Presidente iraniano Hassan Rouhani ha lanciato la Carta dei diritti dei cittadini; che tale documento non è giuridicamente vincolante;

Q.

considerando che i membri delle minoranze religiose ed etniche, tra cui coloro che professano la fede Bahá'i e i membri della comunità azera, curda, araba e beluci, i musulmani sunniti, i cristiani e gli aconfessionali sono vittime di discriminazione in termini di occupazione, istruzione, libertà di culto e attività politiche in Iran;

1.

invita le autorità iraniane a rilasciare immediatamente e senza condizioni tutti i difensori dei diritti umani, i prigionieri di coscienza e i giornalisti detenuti e condannati per aver semplicemente esercitato il proprio diritto alla libertà di espressione e di riunione pacifica; evidenzia che le autorità iraniane devono garantire in qualsiasi circostanza che i difensori dei diritti umani, gli avvocati e i giornalisti siano nelle condizioni di svolgere la loro attività senza subire minacce né intimidazioni e senza impedimenti;

2.

ribadisce il suo invito al governo dell'Iran affinché rilasci immediatamente e senza condizioni Nasrin Sotoudeh, vincitrice del premio Sakharov, e plaude al coraggio di quest'ultima e al suo impegno a favore dei diritti umani e dei diritti delle donne in Iran; ritiene che il processo a carico di Nasrin Sotoudeh e la condanna pronunciata nei suoi confronti siano profondamente ingiusti e rappresentino un grave errore giudiziario; accoglie con favore la dichiarazione rilasciata il 12 marzo 2019 dal portavoce del SEAE a tale proposito;

3.

invita le autorità iraniane a modificare l'articolo 48 del codice di procedura penale del paese, al fine di garantire che tutti gli imputati abbiano il diritto di essere rappresentati da un avvocato di loro scelta e abbiano diritto a un processo equo, in linea con gli impegni assunti dall'Iran rispetto al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;

4.

esorta le autorità iraniane a garantire la sicurezza e il benessere di tutti i detenuti, ivi compreso l'accesso ad adeguate cure mediche; chiede pertanto che sia condotta un'indagine indipendente sulla morte di Kavous Seyed-Emami, intervenuta mentre si trovava in stato di detenzione, e sui presunti casi di tortura di altri attivisti detenuti, e condanna la pratica consistente nel negare deliberatamente le cure mediche ai prigionieri politici;

5.

invita le autorità iraniane a porre urgentemente fine alla sorveglianza, all'arresto, alle vessazioni e al perseguimento cui sono soggetti i giornalisti, gli attivisti online e i loro familiari, nonché a cessare la censura online; chiede che siano create condizioni di tolleranza per la libertà di espressione e la libertà dei media, sia online che offline;

6.

si appella al governo dell'Iran affinché collabori con il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Iran, autorizzandolo a fare ingresso nel paese;

7.

chiede che gli Stati membri e le istituzioni dell'UE continuino a sollevare i casi di arresto di difensori dei diritti umani presso le controparti iraniane, nonché in occasione della prossima riunione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra;

8.

invita il SEAE a continuare a includere i diritti umani, segnatamente la situazione dei difensori dei diritti umani, nel quadro del dialogo ad alto livello tra l'UE e l'Iran; invita inoltre il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) a ribadire pubblicamente che il rispetto dei diritti umani è una componente essenziale dello sviluppo delle relazioni tra l'UE e l'Iran;

9.

esorta il VP/AR e il Consiglio a valutare la possibilità di istituire un dialogo formale in materia di diritti umani con l'Iran, in linea con le linee direttrici dell'UE per i dialoghi con i paesi terzi in materia di diritti umani;

10.

sollecita i funzionari dell'UE a rivolgere alle autorità iraniane l'invito a garantire la sicurezza e il benessere degli attivisti per i diritti umani che si trovano in stato di detenzione e a perseguire indagini esaustive sulle denunce concernenti casi di tortura;

11.

esorta tutti gli Stati membri che dispongono di una rappresentanza diplomatica a Teheran ad avvalersi dei meccanismi previsti dagli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, tra cui dichiarazioni pubbliche, iniziative diplomatiche, monitoraggio dei processi e visite presso le carceri, al fine di sostenere e proteggere tali persone;

12.

incoraggia l'Iran a porre fine alla criminalizzazione delle attività dei difensori dei diritti delle donne, inclusi coloro che protestano pacificamente contro l'obbligo di indossare l'hijab, e chiede l'abolizione di questa pratica discriminatoria e umiliante;

13.

invita il governo dell'Iran a tutelare i diritti di tutte le persone appartenenti a minoranze religiose ed etniche e a contrastare tutte le forme di discriminazione nei loro confronti;

14.

accoglie con favore le modifiche apportate alla legislazione in materia di traffico di stupefacenti, che hanno portato a una riduzione del numero di condanne alla pena capitale, e chiede che tutte le condanne a morte siano riesaminate onde garantire che i rispettivi processi siano stati celebrati in conformità delle norme internazionali; invita le autorità iraniane a introdurre una moratoria immediata sul ricorso alla pena di morte quale passo verso la sua abolizione;

15.

raccomanda l'invio di una delegazione ad hoc della sottocommissione per i diritti umani in Iran entro il termine dell'attuale legislatura, affinché renda visita ai difensori dei diritti umani che si trovano in prigione e tenga i necessari incontri con le autorità iraniane;

16.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alla guida suprema della Repubblica islamica dell'Iran, nonché al Presidente della Repubblica islamica dell'Iran e ai membri del Majlis iraniano.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2018)0525.

(2)  GU C 215 del 19.6.2018, pag. 86.


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/92


P8_TA(2019)0205

Situazione dei diritti umani in Guatemala

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 sulla situazione dei diritti umani in Guatemala (2019/2618(RSP))

(2021/C 23/15)

Il Parlamento europeo,

viste le sue risoluzioni del 15 marzo 2007 sul Guatemala (1), dell'11 dicembre 2012 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (2), e del 16 febbraio 2017 sul Guatemala, in particolare sulla situazione dei difensori dei diritti umani (3),

vista la visita della sua sottocommissione per i diritti umani in Messico e in Guatemala nel febbraio 2016 e la relativa relazione finale,

vista la relazione della sua delegazione per le relazioni con i paesi dell'America centrale sulla visita in Guatemala e Honduras dal 16 al 20 febbraio 2015,

vista la visita in Guatemala della sua delegazione per le relazioni con i paesi dell'America centrale dal 28 ottobre al 1o novembre 2018,

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 sulla responsabilità delle imprese per gravi violazioni dei diritti umani nei paesi terzi (4),

visti il programma indicativo pluriennale 2014-2020 per il Guatemala e il suo impegno a contribuire alla risoluzione dei conflitti, alla pace e alla sicurezza,

visti i programmi dell'Unione europea a sostegno del settore della giustizia in Guatemala, in particolare SEJUST,

visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani e il quadro strategico dell'UE sui diritti umani, che impegnano l'UE a sostenere i difensori dei diritti umani,

visto il programma d'azione annuale 2018 dell'UE a favore del Guatemala per una crescita economica sostenibile e inclusiva nella zona frontaliera guatemalteca e nel suo vicinato e per il sostegno alla proroga del mandato della Commissione internazionale contro l'impunità in Guatemala (CICIG),

vista la firma di un accordo di consulenza tra la CICIG e la Corte suprema del Guatemala nell'agosto 2017,

vista la dichiarazione del portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) del 2 settembre 2018 sulla decisione del governo guatemalteco di non rinnovare il mandato della CIGIC,

vista la lettera congiunta, in data 6 aprile 2018, inviata al Presidente del Guatemala dal Presidente del gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate o involontarie e dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione della verità, della giustizia, della riparazione e delle garanzie di non ripetizione,

vista la dichiarazione del 10 settembre 2018 dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, sulla decisione del governo guatemalteco di non prorogare il mandato della CICIG,

vista la dichiarazione del 6 marzo 2019 dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, sulla legge guatemalteca sulle organizzazioni non governative per lo sviluppo,

vista la più recente relazione di Human Rights Watch sul Guatemala,

vista la Costituzione del Guatemala,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che, in gran parte grazie alla collaborazione tra l'ufficio del Procuratore generale del Guatemala e la Commissione internazionale contro l'impunità in Guatemala (CICIG), sostenuta dall'ONU e istituita nel 2007 per indagare sulla criminalità organizzata e sostenere gli sforzi locali a favore del rafforzamento dello Stato di diritto, il Guatemala ha continuato a registrare alcuni progressi nel perseguire casi riguardanti i diritti umani e la corruzione;

B.

considerando che negli ultimi anni in Guatemala è aumentato il numero di uccisioni e attacchi contro difensori, organizzazioni e comunità che si occupano di diritti economici, sociali, culturali e ambientali; che, secondo una relazione dell'Unità per la protezione dei difensori dei diritti umani in Guatemala (UDEFEGUA), nel 2018 il numero complessivo di attacchi contro i difensori dei diritti umani e le popolazioni indigene, in particolare ai danni dei difensori del diritto alla terra e al territorio, è stato di 391, compresi 147 casi di criminalizzazione e 26 omicidi, con un aumento del 136 % rispetto al 2017;

C.

considerando che i difensori dei diritti umani sono altresì esposti a minacce, intimidazioni, stigmatizzazioni e campagne diffamatorie da parte di attori privati e delle autorità guatemalteche, e sono vittime di persecuzione giudiziaria; che l'uso improprio di procedimenti penali contro i difensori dei diritti umani al fine di impedire o sanzionare il loro lavoro continua a essere fonte di preoccupazione;

D.

considerando che anche il numero di attacchi contro i giornalisti è molto preoccupante, con 93 attacchi, comprese quattro uccisioni, registrati nel 2017; che, data l'attuale concentrazione della proprietà dei mezzi di comunicazione nelle mani di poche società, i mezzi di comunicazione indipendenti e i giornalisti continuano a essere oggetto di attacchi e minacce;

E.

considerando che la violenza contro le donne rimane un grave problema in Guatemala, come dimostra il fatto che le morti violente di donne sono aumentate dell'8 %, raggiungendo 662 casi; che nel 2017, in occasione della Giornata internazionale della donna, 41 ragazze sono morte in un incendio scoppiato in una casa per minori gestita dallo Stato dopo esservi state rinchiuse a seguito della loro protesta contro gli abusi perpetrati dai guardiani; che il tasso di impunità per crimini in Guatemala è del 97 %;

F.

considerando che dal 2007, su invito del governo guatemalteco e in stretta collaborazione con le istituzioni nazionali del paese, la CICIG combatte la corruzione e l'impunità, al fine di individuare le istituzioni parastatali e contribuire al loro smantellamento, e concorre al rafforzamento delle capacità delle istituzioni giudiziarie e di sicurezza del paese;

G.

considerando che, dopo quattro proroghe di mandati biennali consecutivi della CICIG, il governo guatemalteco ha chiesto al Segretario generale delle Nazioni Unite di rinnovarne ancora una volta il mandato fino al settembre 2019, rafforzando così ulteriormente la governance attraverso le indagini ad alto impatto della CICIG e il sostegno di quest'ultima allo Stato di diritto in Guatemala, e consolidando i risultati da essa conseguiti in termini di riduzione significativa della corruzione e contrasto all'impunità delle attività non statali aventi legami con lo Stato (CIACS — corpi illegali e apparati clandestini di sicurezza);

H.

considerando che nell'aprile 2018 la CICIG e il Pubblico ministero hanno presentato i risultati di nuove indagini sul finanziamento illegale del partito al potere FCN durante la sua campagna elettorale; che nel luglio 2018 la Corte suprema di giustizia ha programmato un'indagine sulle attività del presidente Jimmy Morales per quanto riguarda il finanziamento illegale della sua campagna elettorale;

I.

considerando che alla fine di agosto 2018 il governo guatemalteco ha annunciato la cancellazione del mandato della CICIG a partire dal settembre 2019; che, poco dopo, il governo ha inoltre vietato il ritorno nel paese del direttore della CICIG Iván Velásquez e successivamente ha revocato i visti di 11 dipendenti della CICIG che avevano indagato su casi di corruzione ad alto livello; che nel gennaio 2019 il governo ha unilateralmente annullato con effetto immediato l'accordo con le Nazioni Unite sulla CICIG chiedendo che questa lasci il paese; che Iván Velásquez è altresì oggetto di accuse e campagne diffamatorie in atto;

J.

considerando che tali misure sono state contestate e annullate dalla Corte costituzionale del Guatemala; che la Corte costituzionale ha ordinato al governo, con voto unanime, di permettere a Iván Velasquez di entrare nel paese; che queste sentenze sono state ignorate dal governo; che il Congresso ha predisposto un'azione contro la Corte costituzionale e i suoi membri, in flagrante conflitto con lo Stato di diritto;

K.

considerando che il progetto di legge di riforma 5377 che modifica la legge sulla riconciliazione nazionale, approvato dal Congresso all'inizio di marzo 2019 nella seconda delle tre letture previste, estenderebbe l'amnistia per tutti i crimini commessi dalle forze di sicurezza nazionali e dalle persone che hanno agito per conto del governo, compresi i crimini contro l'umanità, come la tortura, la sparizione forzata e il genocidio; che l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e la Commissione interamericana dei diritti umani (CIDH) hanno espresso preoccupazione in merito al progetto di legge e hanno chiesto che la legge esistente non venga modificata;

L.

considerando che, secondo la Commissione interamericana dei diritti umani, il progetto di legge di riforma 5377 non rispetta gli impegni internazionali del Guatemala, è in violazione del diritto internazionale e contravviene all'articolo 171, lettera g), della Costituzione guatemalteca, in quanto tutte le persone in carcere giudicate colpevoli di crimini politici e crimini contro l'umanità commessi durante il conflitto armato e per i quali sono state condannate verrebbero liberate nel giro di poche ore;

M.

considerando che la popolazione del Guatemala è costretta a sopportare un livello estremamente elevato di insicurezza e che negli ultimi anni la polizia nazionale civile (PNC) è stata gravemente indebolita; che vi sono state denunce di intimidazioni e minacce nei confronti di magistrati, giudici, pubblici ministeri e attori giudiziari che hanno cooperato con la CICIG;

N.

considerando che l'accesso alla giustizia, le condizioni di detenzione, la condotta della polizia e le accuse di tortura, problemi esacerbati dalla corruzione diffusa, dalla collusione e dall'impunità, continuano a destare serie preoccupazioni;

O.

considerando che il difensore civico per i diritti umani del Guatemala, il cui bilancio ha subito tagli, il Pubblico ministero e la magistratura hanno preso importanti provvedimenti per combattere l'impunità e favorire il riconoscimento dei diritti umani; che le autorità guatemalteche hanno manifestamente tentato di compromettere la lotta alla corruzione e all'impunità e lo Stato di diritto;

P.

considerando che, secondo l'Unità per la protezione dei difensori dei diritti umani in Guatemala, le vittime degli attacchi sono stati soprattutto leader indigeni che difendono il diritto alla terra e al territorio; che il relatore speciale delle Nazioni Unite ha espresso preoccupazione per i diritti delle popolazioni indigene a seguito di denunce relative a progetti idroelettrici, minerari e agroindustriali, le cui licenze e operazioni hanno dato luogo a violazioni dei diritti delle popolazioni indigene; che il relatore speciale delle Nazioni Unite ha altresì giudicato preoccupante che le proteste pacifiche delle comunità siano trattate dallo Stato e da terze parti interessate come situazioni di conflitto criminale che compromettono la sicurezza pubblica; che Aura Lolita Chávez, militante guatemalteca autoctona impegnata nella difesa dell'ambiente e finalista al premio Sakharov del Parlamento europeo nel 2017, ha lasciato il suo paese dopo gravi attacchi, minacce di omicidio e atti diffamatori, e qualora ritornasse dovrebbe affrontare vari processi giudiziari;

Q.

considerando che il 9 ottobre 2018 i membri del movimento di resistenza pacifica della micro-regione di Ixquisis, fra gli altri, sono stati attaccati da agenti antisommossa della polizia nazionale civile, causando il ferimento di sei manifestanti;

R.

considerando che l'ambasciatore svedese in Guatemala è stato dichiarato persona non grata (dichiarazione successivamente annullata dalla Corte costituzionale) con l'accusa di aver sostenuto le attività della CICIG nel paese;

S.

considerando che le elezioni legislative e presidenziali in Guatemala sono previste per il 16 giugno e l'11 agosto 2019;

T.

considerando che lo sviluppo e il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali devono essere parte integrante delle politiche esterne dell'UE, compreso l'accordo di associazione concluso nel 2012 tra l'Unione europea e i paesi dell'America centrale; che tale accordo comprende una clausola democratica, che ne costituisce un elemento essenziale; che il Guatemala è il terzo paese dell'America centrale che più beneficia dell'assistenza bilaterale allo sviluppo dell'UE, con un importo pari a 167 milioni di EUR per il periodo 2014-2020, destinato in particolare a settori quali la sicurezza alimentare, la risoluzione dei conflitti, la pace, la sicurezza e la competitività;

1.

esprime profonda preoccupazione in merito all'aumento del numero di omicidi e atti di violenza e alla mancanza di sicurezza per tutti i cittadini e, più specificamente, per le donne e i difensori dei diritti umani; ricorda l'importanza di un sistema giudiziario indipendente ed efficace e la necessità di porre fine all'impunità; deplora il fatto che il governo guatemalteco continui a violare lo Stato di diritto e la separazione dei poteri; rammenta che la separazione dei poteri e il rispetto dello Stato di diritto sono principi fondamentali delle democrazie liberali;

2.

invita le autorità del Guatemala a porre fine a tutti gli atti intimidatori contro la società civile guatemalteca, in particolare le organizzazioni per i diritti umani, a rispettare l'ordine costituzionale e a garantire i diritti fondamentali di tutti i cittadini del paese; sottolinea che una società civile attiva è essenziale per rendere lo Stato più responsabile, reattivo, inclusivo, efficiente e, di conseguenza, più legittimo a tutti i livelli; ribadisce che tutte le istituzioni che difendono la democrazia costituzionale e i diritti umani in Guatemala devono essere sostenute e rafforzate; ricorda che è fondamentale garantire e rispettare l'indipendenza del potere giudiziario, nonché garantire un ordinamento giuridico imparziale; pone in evidenza che si tratta di elementi chiave per consolidare gli sforzi intesi a contrastare la corruzione e l'impunità; ritiene che le accuse di intimidazione e le minacce contro i magistrati, i giudici e i procuratori debbano condurre ad azioni immediate volte a tutelare le istituzioni giudiziarie del paese e i loro rappresentanti; esorta l'organo esecutivo del Guatemala ad assicurare l'indipendenza immediata del sistema giudiziario e a garantire la libertà della stampa e dei media;

3.

è convinto che la CICIG rivesta un ruolo fondamentale in Guatemala e che il suo lavoro, finalizzato a contrastare l'impunità e la corruzione e a preparare le indagini per i processi che le istituzioni guatemalteche dovranno condurre, sia essenziale per difendere lo Stato di diritto; esprime profonda preoccupazione per la situazione a cui la CICIG deve attualmente far fronte nel paese e invita il governo guatemalteco a porre fine agli attacchi illegali contro la CICIG e il suo personale nazionale e internazionale;

4.

plaude, in tale contesto, alla decisione di esecuzione della Commissione, del settembre 2018, volta a sostenere l'ampliamento del mandato della CICIG con una dotazione supplementare di 5 milioni di EUR a titolo dello strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) per il programma d'azione annuale 2018 dell'UE a favore del Guatemala; invita la Commissione a procedere con urgenza all'erogazione dei 5 milioni di EUR, come concordato, e a far progredire tutti i programmi approvati con la CICIG; chiede alla Commissione di essere pronta a proseguire la sua cooperazione con la CICIG e il relativo finanziamento dopo settembre 2019 e sostiene attivamente tale proroga;

5.

ritiene che la modifica proposta della legge di riconciliazione nazionale costituisca una grave minaccia allo Stato di diritto in Guatemala e che comprometterebbe drasticamente i significativi progressi conseguiti nella lotta all'impunità attraverso il lavoro dei tribunali nazionali; condivide l'opinione dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite secondo cui l'amnistia per i responsabili di violazioni dei diritti umani e di crimini contro l'umanità e per i criminali di guerra, prevista dal progetto di legge, fomenterebbe ulteriormente la violenza nel paese; osserva che tale azione potrebbe includere rappresaglie da parte dei prigionieri liberati, che condurrebbero potenzialmente a una destabilizzazione sociale; esorta pertanto il Congresso guatemalteco a non adottare il progetto di legge;

6.

chiede che sia condotto uno studio indipendente sotto l'egida delle Nazioni Unite, il quale dovrebbe riflettere l'impatto finale del lavoro della CICIG sul sistema giudiziario del Guatemala e il suo contributo alla stabilità politica del paese, nonché l'esito dell'accordo concluso fra la CICIG e il Tribunale supremo elettorale;

7.

esprime preoccupazione in merito alla proposta di legge sulle organizzazioni non governative per lo sviluppo; chiede al Congresso guatemalteco, in linea con la consulenza tecnica fornita dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, di non approvare tale progetto di legge che, se adottato, potrebbe limitare la libertà di espressione e di riunione delle ONG, ridurre il loro accesso ai finanziamenti e restringere la loro definizione, limitandone di conseguenza il raggio d'azione e ostacolandone le attività, e potrebbe altresì facilitare l'imposizione di un arbitrario divieto nei loro confronti; ricorda alle autorità e alle istituzioni del Guatemala la necessità di creare e mantenere un ambiente sicuro e favorevole per le ONG, affinché possano esprimere liberamente le proprie opinioni e svolgere il proprio lavoro a beneficio della società in generale;

8.

esprime preoccupazione per le denunce relative all'assenza di consultazioni preliminari libere e informate (Convenzione ILO 169); rammenta le raccomandazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite, secondo cui i diritti dei popoli indigeni dovrebbero essere pienamente rispettati conformemente alle norme internazionali, che includono il diritto a una consultazione preliminare libera e informata; ricorda che le società nazionali e internazionali sono direttamente vincolate dai trattati e da altre norme nazionali e internazionali in materia di diritti umani e ambientali lungo tutte le loro catene di valore e che, qualora si riscontrasse che le società hanno causato o contribuito a causare danni, queste ultime sono tenute a fornire o a partecipare a procedimenti di ricorso effettivi per gli individui e le comunità colpiti; osserva che tali procedimenti includono restituzione, risarcimento, riabilitazione e garanzie di non reiterazione; ricorda che ai governi incombe la responsabilità di tutelare i diritti umani e assicurare alla giustizia quanti violano i suddetti diritti;

9.

ribadisce la sua richiesta di protezione dei difensori dei diritti umani, in particolare le donne impegnate nella difesa dei diritti umani; accoglie con favore e sostiene le misure finora intraprese dalle ambasciate europee e dalla delegazione dell'UE in Guatemala; chiede che l'Unione europea mantenga e, se necessario, ampli i progetti finalizzati al sostegno delle attività delle organizzazioni nazionali e internazionali in Guatemala;

10.

insiste affinché le autorità guatemalteche dichiarino e garantiscano la sicurezza giuridica e fisica della finalista del premio Sakharov Lolita Chávez, qualora decidesse di fare ritorno al proprio paese d'origine;

11.

chiede che le elezioni in Guatemala si svolgano in modo pacifico e trasparente e che sia garantita la sicurezza di tutti i candidati; sottolinea che il Tribunale supremo elettorale deve agire in maniera indipendente e senza ingerenze da parte di istituzioni o attori statali; propone l'invio di una missione di esperti elettorali dall'UE;

12.

deplora il fatto che, dopo oltre vent'anni, gli accordi di pace guatemaltechi non siano ancora stati attuati e che corrano infatti il rischio di essere revocati; incoraggia vivamente tutti gli attori nazionali e internazionali a fare tutto il possibile per accelerarne la completa attuazione; invita il governo del Guatemala, a tal fine, a garantire il controllo democratico e politico e la professionalizzazione della polizia nazionale civile e di altre istituzioni quali CONRED, l'ente nazionale di coordinamento per la prevenzione delle catastrofi, allo scopo di impedire che tali istituzioni siano militarizzate e che i fondi umanitari siano convogliati attraverso l'esercito, poiché ciò non è coerente con gli obiettivi degli accordi di pace;

13.

ricorda al governo guatemalteco che l'accordo di associazione UE-America centrale include una clausola relativa ai diritti umani, che ne costituisce un elemento essenziale, e che l'adesione può essere sospesa in caso di violazione; chiede all'Unione europea e agli Stati membri di avvalersi dei meccanismi stabiliti nell'accordo di associazione e nell'accordo di dialogo politico e di cooperazione al fine di incoraggiare con forza il Guatemala a perseguire un'agenda ambiziosa in materia di diritti umani e a proseguire la lotta all'impunità;

14.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al presidente, al governo e al Parlamento della Repubblica del Guatemala, alla Commissione internazionale contro l'impunità in Guatemala (CICIG), al Segretario permanente del trattato generale di integrazione economica centramericana (SIECA), al Parlamento centroamericano e ai copresidenti dell'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana.

(1)  GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 257.

(2)  GU C 434 del 23.12.2015, pag. 181.

(3)  GU C 252 del 18.7.2018, pag. 196.

(4)  GU C 215 del 19.6.2018, pag. 125.


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/98


P8_TA(2019)0207

Attuazione del regolamento sul sistema di preferenze generalizzate (SPG)

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 sull'attuazione del regolamento (UE) n. 978/2012 sul sistema di preferenze generalizzate (SPG) (2018/2107(INI))

(2021/C 23/16)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (1),

visti il regolamento (UE) n. 607/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio che revoca temporaneamente l'accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per il Myanmar/Birmania (2), e la sua risoluzione del 23 maggio 2013 sul ripristino dell'accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per il Myanmar/Birmania (3),

viste la valutazione intermedia dell'attuale regolamento SPG del luglio 2018 (4) e la relazione della Commissione sull'applicazione del regolamento (UE) n. 978/2012 (5) accompagnata dal documento dei servizi della Commissione del 4 ottobre 2018 (6),

viste le relazioni della Commissione, del 28 gennaio 2016 e del 19 gennaio 2018, sul sistema di preferenze generalizzate (SPG) relative rispettivamente ai periodi 2014-2015 (7) e 2016-2017 (8), che valutano gli effetti dell'SPG concentrando l'attenzione sulle performance dei beneficiari dell'SPG+,

visti l'audizione pubblica sull'SPG organizzata dalla commissione per il commercio internazionale (INTA) il 16 febbraio 2016, lo scambio di opinioni sulla concessione dell'SPG+ allo Sri Lanka del 21 marzo 2017 e lo scambio di opinioni sull'attuazione del regolamento SPG del 19 febbraio 2018,

visti gli articoli 5 e 21 del trattato sull'Unione europea (TUE),

visto l'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la decisione del Mediatore europeo nel caso 1409/2014/MHZ sulla mancata esecuzione da parte della Commissione europea di una valutazione d'impatto preventiva sui diritti umani relativa all'accordo di libero scambio UE-Vietnam (9),

vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 sull'attuazione delle raccomandazioni 2010 del Parlamento sulle norme sociali e ambientali, i diritti umani e la responsabilità delle imprese (10),

vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2018 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2017 e sulla politica dell'Unione europea in materia (11),

vista la sua risoluzione del 27 aprile 2017 sull'iniziativa faro dell'UE nel settore dell'abbigliamento (12),

vista la risoluzione del 14 giugno 2017 sullo stato di attuazione del Patto di sostenibilità in Bangladesh (13),

visti i partenariati specifici per paese volontari come il patto di sostenibilità con il Bangladesh e l'iniziativa sui diritti del lavoro in Myanmar/Birmania,

vista la strategia congiunta del 2007 dell'UE e dei suoi Stati membri in materia di aiuti al commercio: rafforzare il sostegno dell'UE alle esigenze in materia commerciale nei paesi in via di sviluppo,

visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazioni Unite (OSS),

viste le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sul lavoro minorile, sul lavoro forzato, sulla discriminazione, sulla libertà di associazione e la contrattazione collettiva,

viste le conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2016 sull'UE e le catene globali del valore responsabili,

vista la sua risoluzione, del 12 settembre 2017, sull'impatto del commercio internazionale e delle politiche commerciali dell'Unione europea sulle catene globali del valore (14),

visti l'articolo 52 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa (15),

visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per lo sviluppo (A8-0090/2019),

A.

considerando che l'UE è stata la prima ad attuare un sistema di preferenze generalizzate (SPG) nel 1971 in seguito alla raccomandazione della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) ai sensi della quale i paesi industrializzati avrebbero concesso preferenze commerciali generalizzate, non reciproche e non discriminatorie ai paesi in via di sviluppo, aiutandoli in tal modo a ottenere entrate aggiuntive attraverso il commercio internazionale, nel tentativo di ridurre la povertà, favorire il buon governo e promuovere lo sviluppo sostenibile;

B.

considerando che l'articolo 207 TFUE stabilisce che la politica commerciale deve basarsi sui principi e sugli obiettivi della politica esterna dell'UE e promuovere i valori che l'Unione difende, quali enunciati all'articolo 2 TUE, nonché contribuire alla realizzazione degli obiettivi definiti all'articolo 21, fra cui il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani, delle libertà e dei diritti fondamentali, l'uguaglianza, il rispetto della dignità umana e la tutela dell'ambiente e dei diritti sociali;

C.

considerando che nelle sue conclusioni il Mediatore europeo ha dichiarato quanto segue: per buona amministrazione si intende l'osservanza e il rispetto dei diritti fondamentali; non vi può essere buona amministrazione laddove i diritti fondamentali non sono rispettati; le istituzioni e gli organi dell'UE devono sempre considerare la conformità delle loro azioni con i diritti fondamentali e dovrebbero altresì mirare a promuovere la causa dei diritti umani nei paesi partner;

D.

considerando che l'attuale sistema SPG è stato istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 978/2012, il quale è stato adottato sulla base dell'articolo 207 TFUE nel quadro della procedura legislativa ordinaria in cui il Parlamento europeo ha assunto per la prima volta la funzione di colegislatore per un regolamento SPG;

E.

considerando che ai sensi dell'articolo 40 del regolamento SPG, la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del regolamento SPG cinque anni dopo l'adozione, relazione che dovrebbe definire il prossimo regolamento SPG che sarà adottato entro il 2022; che tale regolamento è entrato in vigore il 1o gennaio 2014; che è stata condotta una valutazione indipendente approfondita del funzionamento dell'attuale regolamento nel tentativo di fornire informazioni per l'esercizio di revisione della Commissione, e che è stato elaborato un elenco di raccomandazioni concrete;

F.

considerando che il sistema prevede tre regimi: il regime SPG generale, il regime di incentivazione SPG+ e il regime «Tutto tranne le armi — Everything But Arms» (EBA); che i beneficiari del regime SPG standard (attualmente 18 paesi) beneficiano di dazi doganali ridotti sul 66 % di tutte le categorie di prodotti dell'UE; che gli otto beneficiari SPG+ esportano circa il 66 % di tutte le categorie di prodotti in esenzione dai dazi in cambio del loro impegno a un'attuazione effettiva di 27 convenzioni internazionali essenziali relative ai diritti del lavoro, ai diritti umani, al buon governo e all'ambiente; che ai 49 paesi meno sviluppati soggetti al regime EBA dell'SPG è concesso un accesso all'UE in esenzione dai dazi per tutti i prodotti, tranne le armi e le munizioni; che ai sensi del regolamento SPG, tutti i paesi beneficiari sono tenuti a rispettare le convenzioni internazionali in materia di diritti umani e del lavoro, mentre i paesi SPG+ sono tenuti a rispettare anche le convenzioni internazionali in materia di ambiente e buona governance; che il regime SPG+ prevede un dialogo strutturato per valutare l'effettiva applicazione di dette convenzioni da parte dei paesi beneficiari; che i paesi beneficiari dell'SPG devono essere anche in grado di applicare standard e norme internazionali, tra cui l'elaborazione, il recepimento e l'attuazione di una legislazione adeguata, soprattutto in termini di creazione di uno Stato di diritto e di lotta alla corruzione;

G.

considerando che i principali obiettivi della riforma dell'SPG del 2012 sono stati una maggiore attenzione ai paesi in difficoltà, quali i paesi meno sviluppati e gli altri paesi a basso reddito e a reddito medio-basso, l'ulteriore promozione dei principi fondamentali dello sviluppo sostenibile e del buon governo, il rafforzamento della stabilità e della prevedibilità e una maggiore certezza per gli operatori commerciali;

H.

considerando che varie convenzioni, linee guida e norme internazionali sono volte a prevenire le violazioni dei diritti umani; che i paesi beneficiari dell'SPG in particolare hanno l'obbligo di applicare tali linee guida e di creare adeguate condizioni giuridiche ed economiche per il funzionamento delle imprese e per la loro partecipazione alle catene di approvvigionamento globali;

I.

considerando che l'UE dovrebbe rispondere in modo ancora più efficace al dumping sociale e ambientale, alle pratiche commerciali e alla concorrenza sleali, oltre ad assicurare la parità di condizioni;

J.

considerando che in diversi paesi le zone di trasformazione per l'esportazione (ZTE) sono esentate dal rispetto della legislazione nazionale sul lavoro, impedendo in tal modo il pieno diritto di esercitare attività sindacali o di chiedere riparazione attraverso le vie legali; che il primo aspetto costituisce una violazione delle norme fondamentali dell'OIL e potrebbe comportare ulteriori impatti negativi sui diritti umani;

K.

considerando che l'articolo 8 TFUE stabilisce fermamente la parità di genere in tutte le politiche dell'UE; che gli accordi commerciali e di investimento tendono ad avere conseguenze diverse sulle donne e sugli uomini a causa delle disparità strutturali tra i generi; che, secondo l'OIL, nel 2012 le vittime del lavoro forzato a livello mondiale sono state 21 milioni (di cui il 55 % donne e bambine) e che il 90 % di esse riguarda l'ambito del settore dell'economia privata;

L.

considerando che ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento SPG, la Commissione tiene conto di «tutte le informazioni pertinenti», comprese quelle fornite dalla società civile, nel determinare se i paesi beneficiari dell'SPG rispettano debitamente i loro obblighi in materia di diritti umani; che il coinvolgimento della società civile e delle parti sociali nell'attuazione del regime SPG può rafforzare la legittimità e l'efficacia della politica commerciale comune dell'UE;

M.

considerando che il regolamento SPG consente all'UE di sospendere le preferenze nei casi più gravi di violazione dei diritti umani sulla base del capo V, articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento SPG, che prevede la revoca temporanea del trattamento preferenziale per una serie di motivi, comprese le violazioni sistematiche dei principi contenuti nelle convenzioni elencate nell'allegato VIII, parte A;

N.

considerando che la Commissione ha avviato il processo nel caso della Cambogia, e sta per avviare indagini sulla violazione dei diritti umani nel caso del Myanmar/Birmania nel quadro della possibile revoca degli accordi «Tutto tranne le armi»;

Principali conclusioni e raccomandazioni

1.

accoglie con favore la valutazione intermedia sull'applicazione dell'attuale regolamento SPG, che valuta se gli obiettivi che ha fissato saranno probabilmente raggiunti; si compiace del fatto che il nuovo regolamento abbia registrato un aumento delle esportazioni dei beneficiari dell'iniziativa «Tutto tranne le armi» (Everything But Arms — EBA) e del regime SPG +, il che rappresenta un importante fattore che contribuisce all'eliminazione della povertà;

2.

rileva con soddisfazione che nel 2016 sono entrate nell'UE a titolo dell'SPG importazioni per 62,6 miliardi di EUR (tendenza in aumento), ripartite come segue: 31,6 miliardi di EUR da beneficiari standard dell'SPG, circa 7,5 miliardi di EUR da beneficiari dell'SPG + e 23,5 miliardi di EUR da beneficiari dell'EBA (dati Eurostat di settembre 2017);

3.

ricorda che l'SPG aiuta le industrie dei paesi in via di sviluppo a superare le difficoltà che esse incontrano sui mercati di esportazione a causa di costi iniziali elevati; ricorda che, secondo l'UNCTAD, l'SPG mira ad aumentare i proventi delle esportazioni, a promuovere l'industrializzazione dei paesi in via di sviluppo, e quindi dei paesi meno sviluppati, e ad accelerare la crescita di tali paesi al fine di eliminare la povertà;

4.

sottolinea che il sistema SPG+ è uno strumento essenziale della politica commerciale UE, che fornisce un migliore accesso al mercato ed è accompagnato da un meccanismo di monitoraggio rigoroso per promuovere i diritti umani e del lavoro, la protezione ambientale e il buon governo nei paesi in via di sviluppo vulnerabili;

5.

osserva che l'attuale regolamento SPG è in vigore da tre anni, dall'inizio del processo di valutazione intermedia, un aspetto che ha già evidenziato elementi da considerare nell'ambito della riforma del prossimo regolamento SPG; accoglie con favore le raccomandazioni contenute nella relazione finale della valutazione intermedia;

6.

evidenzia che l'SGP, nel quadro della politica commerciale dell'UE, deve fondarsi sui principi della politica esterna dell'UE (efficacia, trasparenza e valori) secondo quanto stabilito nell'articolo 21 TUE; sottolinea che l'articolo 208 TFUE stabilisce il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e pone l'eliminazione della povertà come obiettivo principale; che la comunicazione della Commissione «Commercio per tutti» ribadisce tali principi;

7.

riconosce che l'SPG + riveste un ruolo importante nella promozione delle norme internazionali in materia di diritti del lavoro, diritti umani, buona governance e tutela dell'ambiente nei paesi beneficiari, non solo incentivando il rispetto di tali norme, ma anche predisponendo una piattaforma per un dialogo regolare in relazione agli ambiti contemplati dalle convenzioni e promuovendo l'attuazione di riforme sostanziali;

8.

riconosce che il sistema SPG ha apportato vantaggi economici ai paesi beneficiari e all'UE, con un aumento delle esportazioni verso l'UE e migliori percentuali di utilizzo delle preferenze da parte dei beneficiari EBA e SPG+; esorta l'UE ad adoperarsi per sensibilizzare sulle norme SPG nei paesi beneficiari, al fine di promuovere una partecipazione ancora superiore al sistema; chiede alla Commissione di valutare la distribuzione dei proventi per quanto riguarda il sistema SPG, ove possibile, sulla base della disponibilità di dati; prende atto del fatto che, in alcuni casi, anche l'aumento delle esportazioni e delle opportunità economiche ha avuto ripercussioni indirette negative e indesiderate sui diritti fondamentali e sullo sviluppo sociale, come ad esempio l'accaparramento dei terreni o il mancato rispetto dei diritti in materia di lavoro; sottolinea, pertanto, che le preferenze commerciali devono essere seguite dall'attuazione delle convenzioni e delle riforme internazionali, in modo da impedire che i programmi SPG possano condurre potenzialmente a un aumento dei livelli di dumping ambientale e sociale;

9.

accoglie con favore il meccanismo semplificato di ingresso nell'SPG+ al fine renderlo più attraente per i paesi beneficiari dell'SPG standard; sottolinea il fatto che molti dei paesi candidati all'SPG+ hanno ratificato varie convenzioni internazionali necessarie ai fini dell'ammissione all'SPG+; sottolinea che il monitoraggio migliorato, costante e sistematico del processo di attuazione è di fondamentale importanza e può essere conseguito intensificando la cooperazione tra tutti gli attori al fine di migliorare la raccolta di informazioni e l'analisi approfondita utilizzando tutte le informazioni e le risorse disponibili, come le relazioni degli organismi internazionali di controllo, tra cui le Nazioni Unite, l'OIL, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), compreso il coinvolgimento diretto della società civile e delle parti sociali nel processo; ricorda che ciò è necessario per garantire che il regime SPG + possa sviluppare appieno il potenziale di migliorare la situazione concernente i diritti dei lavoratori, la promozione della parità di genere e l'abolizione del lavoro minorile e del lavoro forzato attraverso l'effettiva attuazione delle 27 convenzioni;

10.

esorta la Commissione ad affrontare le questioni relative alla riduzione dello spazio per la società civile e alla protezione dei difensori dei diritti umani a rischio quando si impegna con i paesi beneficiari dell'SPG + e attraverso l'impegno rafforzato in materia di EBA, in quanto tali questioni sono direttamente collegate agli obblighi derivanti dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e alle pertinenti disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'OIL, in linea con la comunicazione della Commissione relativa al commercio per tutti; chiede inoltre alla Commissione di esaminare ulteriori opzioni per la partecipazione strutturata, formale e indipendente della società civile, dei rappresentanti dei sindacati e del settore privato, che potrebbe fungere come potenziale mezzo per rafforzare il processo di monitoraggio;

11.

evidenzia che, nel complesso, il sistema SPG sembra avere creato incentivi alla ratifica delle convenzioni internazionali e ha pertanto definito un quadro migliore per il progresso; sottolinea l'importanza di un'ulteriore attuazione mediante misure atte a garantire che l'SPG rafforzi uno sviluppo ambientale positivo; raccomanda l'aggiunta dell'accordo di Parigi all'elenco delle 27 convenzioni internazionali essenziali che i paesi beneficiari dell'SPG+ devono rispettare; sottolinea che occorre realizzare ancora molti progressi nei paesi beneficiari per raggiungere un modello di sviluppo sostenibile;

12.

prende atto dei progressi compiuti verso un'efficace attuazione, conseguiti attraverso un rafforzamento del monitoraggio e del dialogo tra l'UE e i paesi beneficiari, in particolare per quanto concerne il monitoraggio dell'attuazione delle 27 convenzioni fondamentali; sottolinea la necessità di un ulteriore coordinamento tra il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), le delegazioni dell'Unione, le missioni diplomatiche degli Stati membri, i governi dei paesi beneficiari, le organizzazioni internazionali, le imprese, le parti sociali e la società civile, al fine di migliorare la raccolta delle informazioni e approfondire l'analisi dell'esercizio di monitoraggio; raccomanda, nella misura del possibile, una maggiore trasparenza e comunicazione tra i colegislatori e i portatori di interessi nell'ambito delle procedure di revoca dell'SPG, in particolare durante la procedura di indagine della Commissione;

13.

riconosce che la ratifica e lo stato di avanzamento dell'effettiva attuazione delle convenzioni pertinenti sono parametri di riferimento importanti per ottenere i progressi necessari nell'ambito del sistema; chiede alla Commissione di garantire che le azioni intraprese per monitorare l'effettiva attuazione delle convenzioni da parte dei paesi beneficiari siano pienamente in linea con i documenti di strategia nazionali, al fine di garantire la coerenza delle politiche, la continuità e l'integrazione dei diritti umani nella politica commerciale;

14.

sottolinea la necessità di un impegno continuo e di un ulteriore miglioramento della trasparenza nel monitoraggio dell'SPG +, garantendo nel contempo che l'UE possa mantenere la sua piena influenza sui paesi beneficiari in tale dialogo, in particolare nell'ambito dell'esercizio relativo alle schede di valutazione; invita la Commissione a prendere in considerazione ulteriori misure in tale ambito e nel quadro del dialogo con i paesi beneficiari al fine di aumentare la trasparenza, la sorveglianza e l'efficacia del sistema;

15.

ritiene che qualsiasi decisione di sospendere le preferenze debba essere del tutto coerente con l'obiettivo generale di alleviare la povertà e sottolinea che gli atti del diritto derivato dell'UE devono essere progettati e interpretati in conformità del diritto primario dell'UE e dei principi generali del diritto dell'UE in materia; sottolinea pertanto la necessità di mantenere l'attuale approccio mirato per la revoca delle preferenze e di garantire che la revoca sia limitata a settori specifici e concepita in modo tale da ridurre al minimo gli effetti negativi per la popolazione locale; invita la Commissione a utilizzare la revoca graduale delle preferenze commerciali o altre misure di revoca temporalmente definite ove appropriato; sottolinea, infine, che la revoca delle preferenze commerciali dovrebbe essere considerata una misura di ultima istanza che si applica solo in caso di gravi carenze nell'efficace attuazione delle convenzioni internazionali e di una chiara mancanza di volontà e di impegno da parte del paese beneficiario a rimediarvi; sottolinea, nel contempo, la natura condizionale dei regimi e che tale condizionalità dovrebbe essere utilizzata per preservare la credibilità di ciascun regime e garantire l'intervento in caso di violazioni gravi e sistematiche delle convenzioni;

16.

si compiace delle recenti decisioni della Commissione di avviare la procedura di revoca delle preferenze dell'EBA nei confronti della Cambogia e di inviare una missione UE di emergenza di alto livello in Myanmar/Birmania, in risposta alla situazione dei diritti umani nei due paesi; si attende che la Commissione tenga il Parlamento opportunamente informato e lo renda partecipe nelle successive fasi, anche in relazione alla sospensione delle preferenze;

17.

osserva che il numero dei paesi beneficiari si è notevolmente ridotto in seguito alla riforma dei criteri di ammissibilità che, insieme alla graduazione dei prodotti, ha determinato un calo generale del volume delle importazioni dell'UE dai paesi SPG; riconosce che tali riforme permettono di concentrare le preferenze sui paesi maggiormente in difficoltà; chiede alla Commissione di assicurare la coerenza tra i regimi SPG e ALS nell'ambito della valutazione d'impatto per il prossimo regolamento, al fine di garantire il ruolo centrale svolto dall'SPG per i paesi in via di sviluppo nella politica commerciale dell'UE; osserva, a tale proposito, che i paesi beneficiari dell'EBA devono far fronte a una crescente pressione concorrenziale da parte dei paesi che hanno stabilito accordi di libero scambio con l'UE constata, inoltre, che alcuni paesi precedentemente soggetti al monitoraggio dell'SPG + sono ora coperti da accordi di libero scambio che includono capitoli sul commercio e sullo sviluppo sostenibile, che dovrebbero essere efficaci e applicabili;

18.

si rammarica del fatto che il regime SPG, in particolare nel caso di 29 paesi EBA, non abbia condotto a nessun cambiamento, pervenendo in alcuni casi a un deterioramento dei loro profili di diversificazione delle esportazioni a livello di prodotto; deplora inoltre il fatto che non abbia sufficientemente contribuito alla diversificazione economica; chiede l'adozione di ulteriori misure per migliorare la diversificazione delle esportazioni dai paesi SPG; deplora il fatto che la diversificazione tra i beneficiari sembra essere stata ostacolata dall'eliminazione della possibilità di cumulo con i paesi che sono stati esclusi dall'SPG, dato che questi non possono più beneficiare delle norme di origine per i beneficiari SPG; chiede fermamente la reintroduzione di tale possibilità, soprattutto per i paesi più vulnerabili; prende nota della notevole diminuzione della diversificazione delle esportazioni a livello di tutti i settori per i beneficiari dell'SPG standard; invita inoltre la Commissione a considerare la revisione e l'ampliamento dell'elenco di prodotti inclusi nel regolamento, in particolare per quanto concerne i prodotti lavorati e semilavorati, e, ove necessario, ad allentare le norme di origine per i paesi più vulnerabili; incoraggia altresì i paesi beneficiari dell'SPG a introdurre misure efficaci ai fini della diversificazione dei prodotti; sottolinea, in tal senso, la necessità di consentire l'accesso alla conoscenza e alla tecnologia per diversificare i prodotti, affinché le esportazioni possano autosostenersi nell'ambito della concorrenza globale, in particolare in Europa;

19.

invita i paesi beneficiari dell'SPG ad adottare e attuare efficacemente provvedimenti giuridici per proteggere la proprietà intellettuale;

20.

si compiace del fatto che il tasso di utilizzo delle preferenze per i beneficiari dell'EBA sia elevato; sottolinea l'importanza del consolidamento delle capacità nei paesi beneficiari, al fine di aiutarli a beneficiare al massimo dal regime; chiede che le misure riguardanti l'iniziativa degli aiuti per il commercio siano utilizzate in modo più efficace a tale scopo; è del parere che sia opportuno valutare l'inserimento dei servizi nel prossimo regolamento SPG, al fine di promuovere ulteriormente una maggiore diversificazione; sottolinea inoltre a tal proposito l'importanza di un approccio business-to-business; chiede la creazione di piattaforme e strumenti online settoriali e multilaterali, che riuniscano società esportatrici dei paesi beneficiari dell'SPG, società importatrici dell'UE e potenziali nuovi operatori da entrambe le parti che attualmente non esportano né importano, al fine di attuare uno scambio di migliori prassi e sensibilizzare in merito alle norme e alle condizioni dell'SPG e alle prospettive economiche che offre;

21.

accoglie con favore la conclusione della prima indagine di salvaguardia ai sensi del regolamento e ritiene che tale clausola debba garantire la tutela degli interessi finanziari, economici, sociali e ambientali dell'UE; sottolinea che, al momento di offrire preferenze per i prodotti sensibili, è necessario consentire loro di ricevere un trattamento speciale per evitare di mettere a repentaglio determinati settori;

22.

sottolinea che ogni parte del territorio dei paesi beneficiari, comprese le ZTE, sono interessate dal regime e dagli obblighi derivanti dalla ratifica delle pertinenti convenzioni; esorta i paesi beneficiari ad attuare efficacemente le norme in materia di lavoro, e sollecita la Commissione ad affrontare le violazioni delle norme dell'OIL, compresa la contrattazione collettiva e la libertà di associazione nelle ZTE situate negli attuali o nei potenziali paesi beneficiari, e a garantire l'abolizione di eventuali deroghe; invita la Commissione a esaminare i mezzi per garantire che i prodotti delle ZTE non rientrino nel regime di preferenze, nella misura in cui sono esenti dalla legislazione nazionale e in violazione delle pertinenti convenzioni internazionali;

23.

sottolinea che l'SPG ha reso più dinamico il settore delle imprese, ha contribuito in una certa misura all'emancipazione economica delle donne e ha favorito la loro partecipazione alla forza lavoro, in particolare nelle industrie dei paesi esportatori che commerciano con l'UE; sottolinea, in tal senso, l'importanza di creare ambienti imprenditoriali adeguati per le donne, affinché possano mettere a frutto queste nuove competenze ed esperienze ed essere in grado di avanzare di posizione all'interno delle strutture societarie o di creare una propria nuova impresa; osserva tuttavia che le donne continuano a essere discriminate ed esprime preoccupazione per le condizioni di lavoro delle donne, in particolare nel settore dei prodotti tessili e dell'abbigliamento; ribadisce la risoluzione del Parlamento del 27 aprile 2017 sull'iniziativa faro dell'UE nel settore dell'abbigliamento e invita la Commissione a darvi seguito;

24.

accoglie con favore l'effetto che l'SPG ha avuto sull'adozione di tecnologie più pulite e più sicure e su iniziative volontarie di responsabilità sociale delle imprese, che hanno avuto un impatto positivo diretto sui lavoratori e sull'ambiente; è del parere che debbano essere previste misure volte a incoraggiare ulteriormente e a valutare in maniera attendibile tale sviluppo; riconosce la necessità di conseguire il giusto equilibrio tra l'azione normativa e l'azione volontaria in materia di dovere di diligenza delle imprese a tale riguardo e invita la Commissione a esaminare le modalità per stabilire gli obblighi in materia di dovere di diligenza;

25.

ritiene che l'UE dovrebbe garantire la coerenza delle politiche incoraggiando altri attori internazionali, come le multinazionali, a partecipare pienamente al miglioramento dei diritti umani, dei diritti sociali e delle norme ambientali a livello mondiale, non da ultimo obbligando gli operatori economici a mettere in atto pratiche di dovuta diligenza in linea con i principi guida delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani; invita la Commissione a dar prova di leadership al fine di garantire il rispetto dei diritti umani e dei diritti del lavoro nelle catene globali del valore e a riferire in merito all'attuazione della risoluzione del Parlamento del 2016 sull'attuazione delle sue raccomandazioni in materia di norme sociali e ambientali, diritti umani e responsabilità delle imprese, compreso l'invito a includere la responsabilità sociale delle imprese nel regolamento e a riformare le norme dell'OMC per istituire obblighi di dovuta diligenza e di trasparenza nella catena di approvvigionamento, basandosi sui principi guida delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani;

26.

ricorda che l'UE, ai fini della coerenza delle politiche di altri attori internazionali, come le multinazionali, deve incoraggiare a partecipare appieno al miglioramento del rispetto dei diritti umani, dei diritti dei minori, dei diritti sociali, dei diritti ambientali e della salute pubblica nel mondo; chiede che l'UE garantisca che siano rispettati i diritti umani in materia di lavoro nelle catene del valore globali, vale a dire lungo l'intera catena di approvvigionamento;

27.

invita la Commissione, per quanto riguarda il prossimo regolamento SPG, a valutare la possibilità di introdurre preferenze tariffarie supplementari per i prodotti per cui è dimostrato che sono stati realizzati in modo sostenibile; ritiene, a tale proposito, che le merci dovrebbero essere sottoposte a una certificazione volontaria che attesti la sostenibilità dei processi produttivi e che le relative prove documentali dovrebbero essere presentate al momento dell'importazione nell'UE;

o

o o

28.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.

(2)  GU L 181 del 29.6.2013, pag. 13.

(3)  GU C 55 del 12.2.2016, pag. 112.

(4)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157434.pdf

(5)  COM(2018)0665.

(6)  SWD(2018)0430.

(7)  COM(2016)0029.

(8)  COM(2018)0036.

(9)  https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308

(10)  GU C 101 del 16.3.2018, pag. 19.

(11)  Testi approvati, P8_TA(2018)0515.

(12)  GU C 298 del 23.8.2018, pag. 100.

(13)  GU C 331 del 18.9.2018, pag. 100.

(14)  GU C 337 del 20.9.2018, pag. 33.

(15)  http://www.europarl.europa.eu/RegData/organes/conf_pres_groupes/proces _verbal/2002/12-12/CPG_PV(2002)12-12(ANN01)_IT.doc


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/105


P8_TA(2019)0211

Equilibrio di genere nelle nomine nel settore degli affari economici e monetari dell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 sull'equilibrio di genere nelle nomine di candidati a incarichi nel settore degli affari economici e monetari a livello dell'Unione europea (2019/2614(RSP))

(2021/C 23/17)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE), nonché l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visto l'impegno strategico della Commissione per la parità di genere 2016-2019,

vista la raccomandazione del Consiglio, dell'11 febbraio 2019, relativa alla nomina di un membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE),

visto l'articolo 283, paragrafo 2, secondo comma, TFUE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio,

visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.2,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0144/2019),

vista la scelta operata dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità bancaria europea in data 19 febbraio 2019, di nominare José Manuel Campa a presidente dell'Autorità bancaria europea,

visto l'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (1),

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0146/2019),

vista la proposta della Commissione del 30 gennaio 2019 relativa alla nomina di Sebastiano Laviola a membro del Comitato di risoluzione unico,

visto l'articolo 56, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (2),

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0148/2019),

viste le lettere inviate in data 5 marzo 2019 dal Presidente del Parlamento europeo al Presidente della Commissione e al Presidente in carica del Consiglio dell'Unione europea,

vista la lettera inviata in data 5 marzo 2019 dal Presidente del Parlamento europeo al Presidente della Commissione e la risposta di quest'ultimo in data 11 marzo 2019,

vista la lettera inviata in data 23 marzo 2018 dal Presidente del Parlamento europeo al Presidente del Consiglio,

vista la lettera inviata in data 8 marzo 2018 dal presidente della commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo al presidente dell'Eurogruppo,

visto l'indice sull'uguaglianza di genere per il 2017 dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE),

visti l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, e l'articolo 228 bis del suo regolamento,

A.

considerando che l'articolo 8 TFUE fissa l'integrazione della dimensione di genere come un principio orizzontale e l'articolo 2 TUE stabilisce che il principio dell'uguaglianza di genere è un valore dell'Unione;

B.

considerando che le pari opportunità e la lotta alla discriminazione sono valori fondamentali dell'Unione europea;

C.

considerando che il 7 marzo 2011 il Consiglio ha adottato il Patto europeo per la parità di genere per il periodo 2011-2020;

D.

considerando che il Parlamento deplora che le donne continuino a essere sottorappresentate nelle posizioni dirigenziali nel settore dei servizi bancari e finanziari; che tutte le istituzioni e gli organismi dell'Unione e nazionali dovrebbero attuare misure concrete per garantire l'equilibrio di genere;

E.

considerando che i presidenti della sua commissione per i problemi economici e monetari, a nome dei gruppi politici, nel corso degli anni hanno informato in diverse occasioni i Presidenti del Consiglio, dell'Eurogruppo e della Commissione, nonché i Presidenti in carica del Consiglio dell'Unione europea, circa la mancanza di diversità di genere in seno alla Banca centrale europea e ad altre istituzioni economiche, monetarie e finanziarie dell'Unione;

F.

considerando che l'indice sull'uguaglianza di genere per il 2017 elaborato dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) ha sottolineato che il processo decisionale in campo economico continua ad essere l'ambito in cui l'Unione ottiene i punteggi più bassi in termini di uguaglianza di genere e rappresentanza delle donne;

G.

considerando che solo uno dei sei membri del comitato esecutivo della BCE è una donna; che solo due dei 25 membri del Consiglio direttivo della BCE sono donne;

H.

considerando che i presidenti dell'Autorità bancaria europea (ABE), dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPA) e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) sono uomini;

I.

considerando che il presidente del meccanismo di vigilanza unico è stato da poco sostituito da un uomo, rendendo così il Comitato di risoluzione unico il solo organismo dell'Unione, nell'ampio settore delle istituzioni economiche e finanziarie, a essere guidato da una donna;

J.

considerando che, nonostante le numerose richieste formulate dal Parlamento al Consiglio di risolvere la questione della mancanza di equilibrio di genere in seno al Comitato esecutivo della BCE, il Consiglio non ha trattato seriamente tale richiesta;

K.

considerando che, nonostante i numerosi appelli del Parlamento in occasione di precedenti nomine a rispettare l'equilibrio di genere all'atto della presentazione di un elenco di candidati, tutti i candidati alla carica di presidente dell'Autorità bancaria europea erano uomini;

L.

considerando che, anche se le procedure di selezione per le posizioni di presidente e di vicepresidente e per i membri del Comitato di risoluzione unico hanno finora tenuto conto del principio dell'equilibrio di genere in generale, in questo caso l'elenco ristretto presentato al Parlamento era composto unicamente da uomini, nonostante gli obblighi di cui all'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014;

M.

considerando che, sebbene non si possa escludere che in una singola procedura di selezione basata su candidature individuali non vi siano candidati qualificati di entrambi i generi, il principio generale dell'equilibrio di genere dovrebbe essere rispettato nella composizione degli organi esecutivi della BCE e delle autorità di vigilanza;

N.

considerando che la commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento ha ritenuto che i candidati attuali alle cariche di capo economista della BCE, presidente dell'ABE e membro del Comitato unico di risoluzione sono tutti esperti e qualificati e che la loro candidatura è stata approvata con una maggioranza significativa in votazioni a scrutinio segreto;

O.

considerando che il conseguimento dell'uguaglianza di genere non riguarda esclusivamente le donne, ma dovrebbe interessare la società nel suo complesso;

1.

sottolinea che l'equilibrio di genere nell'ambito dei consigli esecutivi e dei governi assicura una più ampia competenza e prospettive a più largo raggio, e che l'assenza di tale equilibrio implica che le istituzioni corrono il rischio di trascurare candidati potenzialmente eccellenti;

2.

si rammarica del fatto che la Commissione e l'ampia maggioranza dei governi dell'Unione non siano stati finora in grado di promuovere un maggiore equilibrio di genere in seno agli organismi e alle istituzioni dell'Unione, segnatamente per quanto riguarda le nomine di alto livello nei settori attinenti alle questioni economiche, finanziarie e monetarie; si attende che gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione si adoperino senza indugio per migliorare l'equilibrio di genere nelle posizioni di maggior rilievo;

3.

invita i governi degli Stati membri, il Consiglio europeo, il Consiglio, l'Eurogruppo e la Commissione ad adoperarsi attivamente a favore dell'equilibrio di genere nelle loro prossime proposte di elenchi ristretti e di nomina, cercando di includere almeno una candidata donna e un candidato di sesso maschile per ciascuna procedura di nomina;

4.

sottolinea che il Parlamento si impegna a non tenere conto in futuro di elenchi di candidati nei quali non sia rispettato il principio dell'equilibrio di genere oltre ai requisiti relativi alle qualifiche e all'esperienza nel processo di selezione;

5.

suggerisce che nel futuro piano d'azione per la parità di genere del Parlamento, previsto dall'articolo 228 bis del suo regolamento, sia inserito il requisito di non approvare le nomine nei consigli di amministrazione e in altri organismi delle agenzie dell'UE nel caso in cui l'elenco ristretto di candidati proposto dall'istituzione o dall'organismo in questione non rispetti l'equilibrio di genere;

6.

riconosce che il Parlamento stesso non è stato in grado di rispettare tali standard e si impegna a migliorare i propri risultati nella promozione dell'equilibrio di genere nel settore degli affari economici e monetari;

7.

riconosce che per assicurare l'equilibrio di genere a livello esecutivo nelle istituzioni e negli organismi dell'Unione è necessario che gli Stati membri dispongano di candidati qualificati; chiede pertanto a questi ultimi di agire concretamente per migliorare l'equilibrio di genere nelle istituzioni nazionali e di conseguenza gettare le basi per far sì che vi siano candidati di elevato profilo di entrambi i sessi per ricoprire posizioni dirigenziali nel settore dei servizi bancari e finanziari a livello dell'Unione;

8.

invita la Commissione e il Consiglio a incrementare la trasparenza delle procedure di reclutamento e nomina dei direttori esecutivi delle agenzie dell'UE pubblicando l'elenco dei candidati e l'elenco di quelli preselezionati, nonché i motivi alla base di detta preselezione, al fine di consentire il controllo pubblico dell'apertura e della competitività di tali processi e dell'attenzione attribuita al genere in seno a essi;

9.

chiede una più stretta cooperazione tra le istituzioni dell'Unione al fine di garantire l'efficacia di tali misure;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, alla Banca centrale europea, al meccanismo di vigilanza unico, al Comitato di risoluzione unico, all'Autorità bancaria europea, all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e alle autorità nazionali competenti degli Stati membri.

(1)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(2)  GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1.


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/108


P8_TA(2019)0215

Un regime europeo di sanzioni per le violazioni dei diritti umani

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 su un regime europeo di sanzioni per le violazioni dei diritti umani (2019/2580(RSP))

(2021/C 23/18)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni in cui chiede un meccanismo a livello di UE per l'imposizione di sanzioni mirate nei confronti di persone coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani, ivi compresa la risoluzione del 16 dicembre 2010 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel 2009 e la politica dell'Unione europea al riguardo (1) nonché la risoluzione dell'11 marzo 2014 sull'eliminazione della tortura nel mondo (2),

viste le sue precedenti risoluzioni a norma dell'articolo 135 del regolamento, in cui chiede l'imposizione di sanzioni mirate nei confronti di persone coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani, tra cui quelle del 19 gennaio 2017 sulla situazione in Burundi (3), del 5 luglio 2018 sul Burundi (4), del 18 maggio 2017 sul Sud Sudan (5), del 14 giugno 2017 sulla situazione nella Repubblica democratica del Congo (6), del 18 gennaio 2018 sulla Repubblica democratica del Congo (7), del 14 settembre 2017 sul Gabon: repressione dell'opposizione (8), del 5 ottobre 2017 sulla situazione alle Maldive (9), del 5 ottobre 2017 sui casi dei leader tatari Akhtem Chiygoz e Ilmi Umerov e del giornalista Mykola Semena in Crimea (10), del 30 novembre 2017 (11) e del 4 ottobre 2018 (12) sulla situazione nello Yemen, del 14 dicembre 2017 sulla Cambogia: in particolare lo scioglimento del Partito per la salvezza nazionale della Cambogia (13), del 14 dicembre 2017 sulla situazione dei rohingya (14), del 15 marzo 2018 sulla situazione in Siria (15), del 25 ottobre 2018 sulla situazione in Venezuela (16), del 13 settembre 2018 sul Myanmar/Birmania, in particolare il caso dei giornalisti Wa Lone e Kyaw Soe Oo (17), del 25 ottobre 2018 sulla situazione nel Mar d'Azov (18), del 25 ottobre 2018 sull'uccisione del giornalista Jamal Kashoggi nel consolato saudita a Istanbul (19), e del 14 febbraio 2019 sulla situazione in Cecenia e il caso di Ojub Titiev (20),

vista la sua raccomandazione al Consiglio del 2 aprile 2014 concernente l'applicazione di restrizioni comuni in materia di visti ai funzionari russi coinvolti nel caso Sergej Magnitskij (21),

vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2018 sulla relazione annuale e la democrazia nel mondo nel 2017 e sulla politica dell'Unione europea in materia (22),

vista la sua risoluzione del 13 settembre 2017 sulla corruzione e i diritti umani nei paesi terzi (23),

vista la sua risoluzione del 12 marzo 2019 sullo stato delle relazioni politiche tra l'Unione europea e la Russia (24),

vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2016 sullo sterminio sistematico delle minoranze religiose da parte del cosiddetto «ISIS/Daesh» (25),

visto il titolo V, capo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE), relativo all'adozione di sanzioni nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC),

visto l'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo all'adozione di sanzioni nei confronti di paesi terzi nonché di singoli individui, di gruppi e di entità non statali,

vista la dichiarazione n. 25 del trattato di Lisbona sulla necessità di garantire i diritti procedurali delle persone o delle entità interessate da misure restrittive dell'UE o da misure dell'UE nell'ambito della lotta al terrorismo,

vista la Convenzione europea sui diritti dell'uomo e i relativi protocolli,

visti il quadro strategico e il piano d'azione dell'UE in materia di diritti umani e di democrazia (2015-2019),

vista la dichiarazione in occasione del discorso sullo stato dell'Unione pronunciato dal presidente Jean-Claude Juncker il 12 settembre 2018, in cui propone che gli Stati membri si avvalgano delle vigenti norme dell'UE per passare dall'unanimità al voto a maggioranza qualificata in alcuni settori della PESC dell'UE, come la risposta collettiva alle violazioni dei diritti umani e l'applicazione di sanzioni efficaci,

vista la dichiarazione del 10 dicembre 2018 del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) a seguito del Consiglio «Affari esteri» del dicembre 2018,

vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, del 22 gennaio 2019, intitolata «Sergei Magnitsky and beyond — fighting impunity by targeted sanctions» («Lotta contro l'impunità mediante sanzioni mirate nel caso Sergej Magnitskij e in casi analoghi»),

visto il suo studio dell'aprile 2018 dal titolo «Sanzioni mirate nei confronti di individui responsabili di per gravi violazioni dei diritti umani — impatto, tendenze e prospettive a livello di UE»,

vista la proposta del 14 novembre 2018 di una commissione europea per il divieto di ingresso per violazione dei diritti umani,

visto l'incontro sul regime globale di sanzioni in materia di diritti umani dell'UE, svoltosi nei Paesi Bassi il 20 novembre 2018,

visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che l'articolo 21 TUE stipula che l'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sulla democrazia, lo Stato di diritto, l'universalità e indivisibilità dei diritti umani e delle libertà fondamentali, il rispetto della dignità umana, i principi di uguaglianza e di solidarietà e il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale;

B.

considerando che l'Unione europea si impegna ad applicare sistematicamente le sanzioni decise dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, e nel contempo impone autonomamente sanzioni in assenza di un mandato del Consiglio di sicurezza dell'ONU nei casi in cui quest'ultimo non sia legittimato ad agire o non possa farlo a causa di una mancanza di consenso tra i suoi membri;

C.

considerando che negli ultimi due decenni le sanzioni dell'UE (note anche come misure restrittive) sono diventate parte integrante dello strumentario dell'UE in materia di relazioni esterne, con oltre 40 diverse misure restrittive attualmente in vigore nei confronti di 34 paesi; che, secondo le stime, due terzi delle sanzioni specifiche per paese dell'UE sono state imposte a sostegno di obiettivi in materia di diritti umani e democrazia;

D.

considerando che le sanzioni mirate alla singola persona sono progettate per ridurre al minimo le conseguenze sfavorevoli per coloro che non sono responsabili delle politiche o di azioni che ne hanno determinato l'adozione, in particolare per quanto riguarda le popolazioni civili locali e le attività legittime svolte nel paese interessato o con tale paese; che tali sanzioni si applicano direttamente alle persone responsabili delle violazioni, fungendo da deterrente;

E.

considerando che tutte le sanzioni adottate dall'UE sono pienamente conformi agli obblighi derivanti dal diritto internazionale, anche in materia di diritti umani e libertà fondamentali; che le sanzioni dovrebbero essere periodicamente riesaminate per garantire che contribuiscano agli obiettivi dichiarati;

F.

considerando che, oltre alle sanzioni specifiche per paese, che mirano a conseguire un cambiamento nella condotta degli Stati, l'UE ha recentemente introdotto misure restrittive contro la proliferazione e l'uso di armi chimiche e gli attacchi informatici, nonché misure specifiche di lotta al terrorismo;

G.

considerando che le attuali sanzioni dell'UE colpiscono sia attori statali che attori non statali, quali i terroristi e i gruppi terroristici;

H.

considerando che negli ultimi mesi si sono verificati numerosi casi di violazione delle sanzioni dell'Unione da parte di imprese europee o addirittura di Stati membri dell'UE; che questi esempi illustrano la necessità di chiarire ulteriormente l'ambito di applicazione e la portata delle sanzioni attualmente in vigore, nonché di chiarire in che misura i paesi e le imprese sono responsabili di garantire che l'uso finale o la destinazione dei loro beni e servizi non siano sottoposti a sanzioni;

I.

considerando che le autorità competenti degli Stati membri dell'UE sono responsabili dell'applicazione delle sanzioni, mentre tali misure sono decise a livello europeo;

J.

considerando che nel 2016 il Congresso degli Stati Uniti ha adottato il Global Magnitsky Act, a seguito del Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act del 2012, volto a sanzionare le persone responsabili della morte dell'attivista anticorruzione e avvocato Sergej Magnitskij mentre era in custodia cautelare in un carcere russo, dopo aver subito condizioni disumane, essere stato oggetto di negligenza deliberata e vittima di tortura;

K.

considerando che l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, il Regno Unito, il Canada e gli Stati Uniti hanno adottato leggi relative a un regime di sanzioni per violazioni dei diritti umani, ovvero leggi di tipo Magnitskij; che il Parlamento ha chiesto a più riprese l'istituzione di un analogo regime unionale globale di sanzioni in materia di diritti umani che garantisca la coerenza e l'efficacia del congelamento dei beni, dei divieti di visto e di altre sanzioni imposte a persone ed entità dagli Stati membri e a livello di UE;

L.

considerando che nel novembre 2018 il governo dei Paesi Bassi ha avviato una discussione tra gli Stati membri dell'UE sull'opportunità politica di un regime di sanzioni mirate in materia di diritti umani a livello dell'UE; che proseguono le discussioni preliminari a livello di gruppo di lavoro del Consiglio;

1.

condanna fermamente tutte le violazioni dei diritti umani nel mondo; invita il Consiglio a istituire tempestivamente un regime di sanzioni autonomo, flessibile e reattivo a livello di UE, che consenta di individuare gli individui, gli attori statali e non statali e altre entità responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o in esse coinvolti;

2.

sottolinea che un regime di sanzioni dell'UE per le violazioni dei diritti umani dovrebbe sviluppare ulteriormente le proposte di risoluzioni precedenti, nelle quali si chiedeva un meccanismo a livello di UE per l'imposizione di sanzioni mirate; è dell'avviso che un regime di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani rivolto alle persone coinvolte in violazioni dei diritti umani in qualsiasi parte del mondo dovrebbe portare simbolicamente il nome di Sergej Magnitskij; accoglie con favore il fatto che in diversi paesi sia stata attuata una legislazione analoga contro i responsabili di violazioni dei diritti umani in tutto il mondo; pone l'accento sulla necessità di una cooperazione transatlantica che chiami i responsabili delle violazioni dei diritti umani a rispondere delle loro azioni; esorta altri Stati a sviluppare strumenti analoghi;

3.

crede fermamente che tale regime rappresenti una parte essenziale degli attuali strumenti dell'UE in materia di diritti umani e politica estera e che esso rafforzerebbe il ruolo dell'UE di attore globale nel campo dei diritti umani, in particolare per quanto riguarda la lotta contro l'impunità e il sostegno alle vittime di abusi e ai difensori dei diritti umani in tutto il mondo;

4.

sottolinea che tale regime dovrebbe consentire l'imposizione di misure restrittive, in particolare il congelamento dei beni e i divieti d'ingresso nell'UE, nei confronti di una persona o di un'entità che sia responsabile della pianificazione, della direzione o dell'esecuzione di gravi violazioni dei diritti umani, abusi e atti di corruzione sistemica connessi a gravi violazioni dei diritti umani o che sia coinvolta in tali atti, vi abbia prestato assistenza, li abbia finanziati o vi abbia contribuito; evidenzia la necessità di definire chiaramente la portata delle violazioni nonché di istituire adeguate vie legali attraverso le quali sia possibile impugnare un inserimento in elenco;

5.

è convinto dell'effetto positivo che questo nuovo regime avrà sul comportamento delle singole persone e delle entità interessate, nonché del suo effetto deterrente; sottolinea, a tal fine, la necessità che tutti gli Stati membri dell'UE interpretino, spieghino e applichino le sanzioni nella stessa maniera coerente; esorta gli Stati membri e la Commissione a rafforzare la cooperazione e la condivisione di informazioni e a mettere a punto un meccanismo europeo di vigilanza e di applicazione;

6.

si compiace della proposta del presidente della Commissione di superare l'unanimità nel processo decisionale del Consiglio nei settori relativi alla PESC ed esorta il Consiglio ad adottare questo nuovo strumento sanzionatorio in modo tale che l'imposizione di sanzioni in materia di diritti umani possa essere adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata;

7.

appoggia le discussioni preliminari a livello di Consiglio sull'istituzione di tale strumento sanzionatorio; esorta il VP/AR e i suoi servizi ad adottare un approccio costruttivo e proattivo per garantire l'esito positivo di queste discussioni prima della fine dell'attuale legislatura e si attende che il VP/AR riferisca al Parlamento; sottolinea l'importanza del ruolo di controllo del Parlamento su questo futuro regime, in particolare per quanto riguarda la portata e la definizione dei criteri di inserimento negli elenchi nonché le possibilità di ricorso giurisdizionale;

8.

invita tutti gli Stati membri a garantire che le loro autorità, le loro imprese e altri attori registrati sul loro territorio siano pienamente conformi alle decisioni del Consiglio relative a misure restrittive nei confronti di persone ed entità, in particolare il congelamento dei beni delle persone che figurano negli elenchi e le restrizioni all'ammissione nei loro rispettivi territori a seguito di violazioni dei diritti umani; esprime preoccupazione per le violazioni di tali decisioni segnalate di recente e rammenta agli Stati membri l'obbligo che incombe loro, in virtù del diritto internazionale, di assicurare l'arresto e il perseguimento di quanti, presenti sul loro territorio, sono sospettati di aver commesso reati comportanti atrocità;

9.

sottolinea che una maggiore cooperazione e una maggiore condivisione delle informazioni tra queste autorità, nonché un meccanismo europeo di applicazione, sono essenziali per garantire che le misure restrittive dell'UE in vigore siano applicate e interpretate in modo uniforme e che le imprese europee possano operare in condizioni di parità;

10.

insiste sull'importanza che il futuro regime di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani sia coerente con le attuali politiche dell'UE e con le attuali misure restrittive orizzontali e specifiche per paese, e ad esse complementare; insiste, a tale proposito, affinché il nuovo regime non sostituisca l'ambito di applicazione in materia di diritti umani delle attuali misure specifiche per paese; ritiene, inoltre, che qualsiasi regime futuro debba essere pienamente complementare e coerente con il quadro internazionale vigente in materia di sanzioni, in particolare in relazione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

11.

sottolinea che la credibilità e la legittimità di tale regime dipendono dalla sua piena conformità alle norme più rigorose possibili in materia di protezione e rispetto dei diritti procedurali delle persone o delle entità interessate; insiste, a tale riguardo, affinché le decisioni di includere persone o entità negli elenchi o di cancellarle dagli stessi siano basate su criteri chiari, trasparenti e distinti e in diretta correlazione con il reato commesso, al fine di garantire un controllo giurisdizionale approfondito e i diritti di ricorso giurisdizionale; chiede l'inclusione sistematica di parametri di riferimento chiari e specifici e di una metodologia per la revoca delle sanzioni e la cancellazione dagli elenchi;

12.

sottolinea che il perseguimento penale dei responsabili di gravi violazioni dei diritti umani e atrocità attraverso le giurisdizioni nazionali o internazionali dovrebbe rimanere l'obiettivo principale di tutti gli sforzi intrapresi dall'UE e dagli Stati membri per combattere l'impunità; ribadisce, al riguardo, il principio della giurisdizione universale; invita il Consiglio a includere le violazioni transfrontaliere nell'ambito di applicazione di tale regime; sottolinea la necessità di una cooperazione multilaterale coordinata al fine di prevenire l'elusione delle sanzioni;

13.

invita la Commissione a destinare risorse e competenze adeguate all'applicazione e al monitoraggio di tale regime, una volta in vigore, nonché a dedicare particolare attenzione alla comunicazione pubblica degli elenchi, sia nell'UE che nei paesi interessati;

14.

rende omaggio agli sforzi indefessi degli attivisti della società civile a sostegno di tale regime; incoraggia l'istituzione di un comitato consultivo a livello di UE;

15.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite e al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

(1)  GU C 169 E del 15.6.2012, pag. 81.

(2)  GU C 378 del 9.11.2017, pag. 52.

(3)  GU C 242 del 10.7.2018, pag. 10.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2018)0305.

(5)  GU C 307 del 30.8.2018, pag. 92.

(6)  GU C 331 del 18.9.2018, pag. 97.

(7)  GU C 458 del 19.12.2018, pag. 52.

(8)  GU C 337 del 20.9.2018, pag. 102.

(9)  GU C 346 del 27.9.2018, pag. 90.

(10)  GU C 346 del 27.9.2018, pag. 86.

(11)  GU C 356 del 4.10.2018, pag. 104.

(12)  Testi approvati, P8_TA(2018)0383.

(13)  GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 76.

(14)  GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 91.

(15)  Testi approvati, P8_TA(2018)0090.

(16)  Testi approvati, P8_TA(2018)0436.

(17)  Testi approvati, P8_TA(2018)0345.

(18)  Testi approvati, P8_TA(2018)0435.

(19)  Testi approvati, P8_TA(2018)0434.

(20)  Testi approvati, P8_TA(2019)0115.

(21)  GU C 408 del 30.11.2017, pag. 43.

(22)  Testi approvati, P8_TA(2018)0515.

(23)  GU C 337 del 20.9.2018, pag. 82.

(24)  Testi approvati, P8_TA(2019)0157.

(25)  GU C 35 del 31.1.2018, pag. 77.


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/113


P8_TA(2019)0216

Urgenza di una lista nera di paesi terzi adottata dall'UE in linea con la direttiva antiriciclaggio

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 sull'urgenza di una lista nera UE di paesi terzi a norma della direttiva antiriciclaggio (2019/2612(RSP))

(2021/C 23/19)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento delegato (UE) …/… della Commissione, del 13 febbraio 2019, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche,

visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (quarta direttiva antiriciclaggio), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 64, paragrafo 5 (1), quale modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (quinta direttiva antiriciclaggio), in particolare l'articolo 1, paragrafo 5 (2),

vista la tabella di marcia della Commissione «Verso una nuova metodologia di valutazione dei paesi terzi ad alto rischio da parte dell'UE a norma della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo» (3),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 22 giugno 2018 dal titolo «Metodologia per l'individuazione dei paesi terzi ad alto rischio a norma della direttiva (UE) 2015/849» (SWD(2018)0362), che definisce tra l'altro i paesi terzi con priorità 1 e priorità 2,

vista la lettera in data 25 febbraio 2019 del presidente della commissione speciale sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale (TAX3) al Commissario Jourova sull'atto delegato in materia di paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nei loro regimi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo,

vista la lettera del presidente della commissione TAX3 in data 5 marzo 2019 sulla posizione del Consiglio relativa all'elenco dei paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze per quanto riguarda il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (AML/CTF),

visto lo scambio di opinioni tenuto il 6 marzo 2019 tra il commissario Jourova e la commissione per i problemi economici e monetari (ECON) e la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE),

vista la dichiarazione del Consiglio 6964/1/19 sul regolamento delegato (UE) della Commissione, del 13 febbraio 2019, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (C(2019)1326),

visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il regolamento delegato, il suo allegato e i regolamenti delegati di modifica sono intesi a individuare i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CTF), che rappresentano una minaccia per il sistema finanziario dell'UE e richiedono misure rafforzate di adeguata verifica della clientela per i soggetti obbligati dell'UE a norma della quarta direttiva antiriciclaggio;

B.

considerando che l'atto delegato, adottato ai sensi dell'articolo 9 della quarta direttiva antiriciclaggio, entrerà in vigore soltanto se né il Parlamento europeo né il Consiglio solleveranno obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio informeranno la Commissione che non intendono sollevare obiezioni;

C.

considerando che il Parlamento ha respinto due dei cinque precedenti regolamenti delegati di modifica C(2016)07495 e C(2017)01951) con la motivazione che la procedura della Commissione per l'individuazione dei paesi terzi ad alto rischio non è stata sufficientemente autonoma;

D.

considerando che il Parlamento sostiene l'istituzione da parte della Commissione di una nuova metodologia che non si basi esclusivamente su fonti d'informazione esterne per individuare le giurisdizioni che presentano carenze strategiche nel trattamento delle problematiche di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;

E.

considerando che l'obiettivo dell'elenco è tutelare l'integrità del sistema finanziario e del mercato interno dell'Unione; che l'inclusione di un paese nell'elenco dei paesi terzi ad alto rischio non comporta l'imposizione di sanzioni economiche o diplomatiche, ma impone piuttosto ai soggetti obbligati come le banche, i casinò e le agenzie immobiliari di applicare misure rafforzate di adeguata verifica delle operazioni che coinvolgono tali paesi e di garantire che il sistema finanziario dell'UE sia in grado di prevenire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo provenienti da paesi terzi;

F.

considerando che i paesi potrebbero essere rimossi dall'elenco qualora pongano rimedio alle loro carenze AML/CTF;

G.

considerando che il 13 febbraio 2019 la Commissione ha adottato il suo atto delegato, comprendente un elenco di 23 paesi e territori: Afghanistan, Arabia Saudita, Bahamas, Botswana, Etiopia, Ghana, Guam, Iran, Iraq, Isole Vergini americane, Libia, Nigeria, Panama, Pakistan, Puerto Rico, Repubblica popolare democratica di Corea, Samoa, Samoa americane, Siria, Sri Lanka, Trinidad e Tobago, Tunisia e Yemen;

H.

considerando che il Consiglio, nella sua dichiarazione del 7 marzo 2019, ha sollevato obiezioni all'atto delegato in quanto la proposta non è stata elaborata mediante un processo trasparente e resiliente tale da incentivare attivamente i paesi interessati ad agire con risolutezza, rispettando al tempo stesso il loro diritto di essere ascoltati;

I.

considerando che la nuova metodologia è stata definita in un documento di lavoro dei servizi della Commissione pubblicato il 22 giugno 2018, che applica criteri rivisti per l'identificazione dei paesi terzi ad alto rischio;

J.

considerando che la Commissione ha avviato le consultazioni con i paesi terzi elencati nell'atto delegato a partire dal 23 gennaio 2019 e ha incontrato tutti i paesi che hanno chiesto maggiori informazioni sui motivi dell'inserimento nell'elenco;

K.

considerando che il 7 marzo 2019 il Consiglio ha respinto l'atto delegato in sede di Consiglio «Giustizia e affari interni»;

1.

si compiace del fatto che il 13 febbraio 2019 la Commissione abbia adottato un nuovo elenco di paesi terzi che presentano carenze strategiche nei loro regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;

2.

si rammarica che il Consiglio abbia sollevato obiezioni all'atto delegato proposto dalla Commissione;

3.

incoraggia la Commissione a tener conto di tutte le preoccupazioni espresse e a presentare quanto prima un nuovo atto delegato;

4.

elogia il lavoro svolto dalla Commissione ai fini dell'adozione di un elenco autonomo basato su criteri rigorosi concordati dai colegislatori; sottolinea l'importanza per l'Unione di disporre di un elenco autonomo di paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze AML/CTF e accoglie con favore la nuova metodologia della Commissione per l'individuazione dei paesi ad alto rischio a norma della quarta e della quinta direttiva antiriciclaggio;

5.

ricorda che l'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849, modificata dalla quinta direttiva antiriciclaggio, impone alla Commissione di valutare autonomamente le carenze strategiche in diversi settori;

6.

ritiene che, al fine di salvaguardare l'integrità dell'elenco dei paesi ad alto rischio, il processo di monitoraggio e decisionale debba essere condotto unicamente sulla base della metodologia e non debba essere influenzato da considerazioni che vadano oltre l'ambito delle carenze AML/CTF;

7.

osserva che il lobbismo e la pressione diplomatica da parte dei paesi figuranti nell'elenco sono stati e saranno parte del processo di individuazione dei paesi ad alto rischio; sottolinea che tale pressione non dovrebbe compromettere la capacità delle istituzioni dell'UE di affrontare il riciclaggio di denaro e di contrastare il finanziamento del terrorismo legati all'UE in modo efficace e autonomo;

8.

invita la Commissione a pubblicare le sue valutazioni sui paesi figuranti nell'elenco al fine di garantire un controllo pubblico in grado di evitare che essi possano essere oggetto di abusi;

9.

invita la Commissione a garantire un processo trasparente con parametri chiari e concreti per i paesi che si impegnano a intraprendere riforme in modo da evitare di essere inseriti nell'elenco;

10.

osserva che la valutazione della Federazione russa è ancora in corso; si attende che la Commissione includa nella sua valutazione le più recenti rivelazioni sulla «troika Laundromat»; ricorda che il lavoro delle commissioni ECON, LIBE e TAX3 durante l'attuale legislatura ha sollevato preoccupazioni in merito ai regimi contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo della Federazione russa;

11.

invita la Commissione a impegnarsi con gli Stati membri per incrementare la responsabilità del Consiglio rispetto alla metodologia proposta dalla Commissione;

12.

invita gli Stati membri che ancora non lo hanno fatto a recepire nel loro ordinamento legislativo nazionale la quarta e la quinta direttiva antiriciclaggio;

13.

chiede che siano destinate maggiori risorse umane e finanziarie alla rispettiva unità della Direzione generale competente della Commissione, vale a dire la DG Giustizia e consumatori (DG JUST);

14.

invita la Commissione a fare progressi sostanziali con la fase di valutazione dei paesi terzi con priorità 2;

15.

ricorda che l'atto delegato dell'UE è un processo separato dalla lista del GAFI e dovrebbe rimanere esclusivamente una questione UE;

16.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.

(2)  GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43.

(3)  Cfr.: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11189-2017-INIT/en/pdf


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/116


P8_TA(2019)0217

Cambiamenti climatici

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 sul cambiamento climatico: visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra in conformità dell'accordo di Parigi (2019/2582(RSP))

(2021/C 23/20)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione del 28 novembre 2018 dal titolo «Un pianeta pulito per tutti — Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra» (COM(2018)0773),

vista l'analisi approfondita a sostegno della comunicazione della Commissione (1),

visti la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e il relativo protocollo di Kyoto,

visti l'accordo di Parigi e la decisione 1/CP.21, nonché la ventunesima conferenza delle Parti (COP21) dell'UNFCCC e l'undicesima conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del protocollo di Kyoto (CMP11), tenutesi a Parigi (Francia) dal 30 novembre all'11 dicembre 2015,

viste la ventiquattresima conferenza delle Parti (COP24) nell'ambito dell'UNFCCC, la quattordicesima sessione della riunione delle Parti al protocollo di Kyoto (CMP14), nonché la terza parte della prima sessione della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti dell'accordo di Parigi (CMA1.3), tenutesi a Katowice (Polonia) dal 2 al 14 dicembre 2018,

visti l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite,

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2018 sulla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP24) tenutasi a Katowice (Polonia) (2),

viste le conclusioni del Consiglio del 22 marzo 2018,

viste la relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) dal titolo «Global Warming of 1.5 oC» (riscaldamento globale di 1,5o C), la sua quinta relazione di valutazione (AR5) e la relativa relazione di sintesi,

vista la nona edizione dell'Environment Emissions Gap Report, la relazione sul divario delle emissioni a cura del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), adottata il 27 novembre 2018,

visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

1.

accoglie con favore la pubblicazione della comunicazione della Commissione dal titolo «Un pianeta pulito per tutti — Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra», che illustra le opportunità e le sfide, per i cittadini europei e l'economia dell'Europa, del passaggio a un'economia a zero emissioni nette di gas a effetto serra (GES), e getta le basi di un ampio dibattito che coinvolge le istituzioni dell'UE, i parlamenti nazionali, il settore imprenditoriale, le organizzazioni non governative, le città e le comunità nonché i cittadini; sostiene l'obiettivo dell'azzeramento delle emissioni nette di GES entro il 2050 ed esorta gli Stati membri a fare altrettanto nel quadro del dibattito sul Futuro dell'Europa, in occasione del vertice speciale dell'Unione europea che si terrà a Sibiu nel maggio 2019; invita gli Stati membri a impegnarsi con l'ambizione richiesta al fine di conseguire tale obiettivo;

2.

riconosce che i gravi rischi rappresentati dal cambiamento climatico sono al centro delle preoccupazioni dei nostri cittadini; si compiace del fatto che i cittadini di tutta Europa, in particolare le giovani generazioni, siano sempre più attivi nel manifestare a favore della giustizia climatica; accoglie con soddisfazione le richieste di tali attivisti, che sollecitano un maggiore livello di ambizione e interventi celeri per evitare lo sforamento della soglia climatica di 1,5o C; ritiene che i governi nazionali, regionali e locali nonché l'Unione debbano prestare ascolto a tali richieste;

3.

evidenzia il fatto che i cittadini europei sono già confrontati alle conseguenze dirette del cambiamento climatico; sottolinea che, secondo l'Agenzia europea dell'ambiente, tra il 2010 e il 2016 le perdite medie annuali nell'Unione dovute a condizioni meteorologiche e climatiche estreme si sono attestate intorno ai 12,8 miliardi di EUR e che, se non verranno prese altre misure, entro il 2080 i danni climatici nell'Unione potrebbero ammontare come minimo a 190 miliardi di EUR, pari a una perdita netta di benessere equivalente all'1,8 % dell'attuale PIL dell'Unione; evidenzia che, in uno scenario a elevate emissioni, i costi annuali delle inondazioni nell'UE potrebbero aumentare fino a raggiungere 1 000 miliardi di EUR entro il 2100 e che, sempre entro la stessa data, le catastrofi dovute alle condizioni meteorologiche potrebbero colpire circa due terzi dei cittadini europei, rispetto all'attuale 5 %; sottolinea inoltre che, secondo l'Agenzia europea dell'ambiente, entro il 2030 il 50 % delle zone popolate dell'UE risentirà di una grave carenza idrica;

4.

sottolinea che la relazione speciale dell'IPCC sul riscaldamento globale di 1,5o C costituisce la valutazione scientifica più esaustiva e aggiornata dei percorsi di attenuazione in linea con l'accordo di Parigi;

5.

pone in evidenza che, secondo la relazione speciale dell'IPCC sul riscaldamento di 1,5o C, il contenimento del riscaldamento globale entro 1,5o C senza alcuno sforamento o con uno sforamento limitato implica l'azzeramento delle emissioni nette di GES a livello globale entro e non oltre il 2067 e la riduzione su base annua delle emissioni mondiali di GES a un massimo di 27,4 gigatonnellate di CO2 equivalente (GtCO2eq) entro il 2030; insiste, alla luce di tali risultanze, sulla necessità che l'Unione, in quanto leader mondiale e per avere una buona possibilità di contenere l'aumento della temperatura globale al di sotto di 1,5o C entro il 2100, si adoperi per conseguire quanto prima, e al più tardi entro il 2050, l'azzeramento delle emissioni nette di GES;

6.

esprime preoccupazione per la relazione 2018 delle Nazioni Unite sul divario delle emissioni, secondo la quale gli attuali contributi incondizionati determinati a livello nazionale (NDC) superano di gran lunga la soglia di riscaldamento fissata ben al di sotto dei 2 oC dall'accordo di Parigi e comporteranno invece a un riscaldamento stimato di 3,2o C (3) entro il 2100; sottolinea l'urgente necessità che tutte le Parti dell'UNFCCC aggiornino le proprie ambizioni in materia climatica entro il 2020;

Percorsi per una strategia europea di azzeramento delle emissioni entro la metà del secolo

7.

ritiene che l'Europa possa essere d'esempio nel perseguimento della neutralità climatica investendo in soluzioni tecnologiche innovative, responsabilizzando i cittadini e coordinando l'azione in settori chiave quali l'energia, la politica industriale e la ricerca, e garantendo nel contempo l'equità sociale per una transizione giusta;

8.

osserva che la strategia in questione presenta otto percorsi per la trasformazione economica, tecnologica e sociale necessaria affinché l'Unione rispetti l'obiettivo a lungo termine dell'accordo di Parigi relativo alla temperatura; rileva che solo due dei percorsi permetterebbero all'UE di conseguire l'azzeramento delle emissioni nette di GES entro e non oltre il 2050; sottolinea che ciò richiede un'azione rapida e un notevole impegno a livello locale, regionale, nazionale e dell'UE, che veda coinvolti anche tutti gli attori non governativi; ricorda l'obbligo, per gli Stati membri, di adottare strategie nazionali a lungo termine come stabilito nel regolamento sulla governance; invita pertanto gli Stati membri a definire chiari obiettivi a breve e lungo termine e politiche coerenti con gli obiettivi dell'accordo di Parigi, nonché a sostenere tramite investimenti i percorsi verso l'azzeramento delle emissioni nette;

9.

evidenzia che la prima categoria di percorsi figuranti nella strategia mira a ridurre di appena l'80 % circa le emissioni di GES entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990; rileva con preoccupazione che tale ambizione rappresenta il livello minimo necessario per contenere il riscaldamento globale al di sotto dei 2 oC e non è pertanto in linea con l'obiettivo di Parigi di limitarlo ben al di sotto di 2 oC, né con l'ulteriore obiettivo di contenerlo al di sotto di 1,5 oC;

10.

richiama l'attenzione sul fatto che, secondo le stime della Commissione, il PIL dell'Unione dovrebbe crescere maggiormente in uno scenario di emissioni zero rispetto ad altri scenari contraddistinti da riduzione inferiori delle emissioni, e che in entrambi i casi gli effetti non sarebbero distribuiti in maniera omogenea nell'Unione a causa delle differenze esistenti tra gli Stati membri, anche in termini di PIL pro capite e di intensità di carbonio del mix energetico; ritiene che l'inazione rappresenterebbe in assoluto l'ipotesi più onerosa e comporterebbe non solo un notevole calo del PIL in Europa ma anche la crescita delle disparità economiche tra gli Stati membri e le regioni nonché al loro interno, in quanto alcuni di essi risentirebbero più di altri delle conseguenze dell'inazione;

11.

constata con preoccupazione che la dipendenza dell'Unione dalle importazioni energetiche si attesta attualmente interno al 55 %; sottolinea che, in uno scenario di zero emissioni nette, tale dipendenza scenderebbe al 20 % entro il 2050, con effetti positivi sulla bilancia commerciale e sulla posizione geopolitica dell'UE; osserva che il risparmio cumulativo sui costi delle importazioni di combustibili fossili tra il 2031 e il 2050 sarebbe dell'ordine di 2 000-3 000 miliardi di EUR, che potrebbero essere spesi per altre priorità dei cittadini europei;

12.

plaude all'inclusione di due percorsi il cui obiettivo è l'azzeramento delle emissioni nette di GES entro il 2050 e al sostegno della Commissione agli stessi, e ritiene che tale obiettivo da raggiungere entro la metà del secolo sia l'unico compatibile con gli impegni dell'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi; deplora il fatto che nella strategia non siano stati presi in considerazione percorsi di azzeramento delle emissioni nette di GES prima del 2050;

13.

rileva che i percorsi proposti comportano il ricorso a una serie di tecnologie di assorbimento del carbonio, tra cui le tecniche di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) o di cattura e utilizzo del carbonio (CCU) e le tecniche DAC (cattura direttamente dall'atmosfera), che non trovano a tutt'oggi una diffusione su larga scala; ritiene tuttavia che la strategia UE di azzeramento delle emissioni nette debba privilegiare la riduzione diretta delle emissioni e gli interventi volti a conservare e potenziare i pozzi di assorbimento e le riserve naturali dell'UE, mentre dovrebbe puntare sul ricorso a tecnologie di rimozione del carbonio soltanto qualora non siano disponibili opzioni di riduzione diretta delle emissioni; è del parere che occorrano ulteriori interventi entro il 2030 per evitare che l'Unione si affidi a tecnologie di assorbimento del carbonio che comporterebbero notevoli rischi per gli ecosistemi, la biodiversità e la sicurezza alimentare, come confermato dalla relazione speciale dell'IPCC sul riscaldamento di 1,5o C;

Aspetti sociali del cambiamento climatico e una transizione giusta

14.

si compiace della valutazione della Commissione, secondo la quale è possibile azzerare le emissioni nette senza perdite nette di posti di lavoro, e prende atto con soddisfazione della valutazione dettagliata della transizione nelle industrie ad alta intensità energetica; pone in evidenza la constatazione secondo cui, se gestita correttamente con un adeguato sostegno per le regioni, i settori e i cittadini più vulnerabili, la giusta transizione verso l'azzeramento delle emissioni nette di GES può tradursi in un a crescita netta di posti di lavoro nell'Unione, dal momento che, considerando tutti i comparti economici, i posti di lavoro cresceranno di 2,1 milioni di unità aggiuntive entro il 2050 nell'ipotesi di zero missioni nette, rispetto a una crescita di 1,3 milioni di posti di lavoro aggiuntivi nell'ipotesi di una di riduzione delle emissioni dell'80 %; ritiene pertanto che la Commissione debba mettere a punto un nuovo audit delle competenze nell'ambito della panoramica europea delle competenze, con dati regionali sulle competenze necessarie per un'Europa climaticamente neutra, onde aiutare le regioni, i settori e le persone più vulnerabili a riqualificarsi per posti di lavoro di qualità adeguati alle esigenze del futuro nelle stesse regioni;

15.

insiste sui numerosi vantaggi collaterali di una società a impatto climatico neutro per la sanità pubblica, anche in termini di risparmi sulla spesa sanitaria e di pressione sui sistemi assicurativi e sanitari pubblici, nonché per il benessere generale dei cittadini europei grazie all'aumento della biodiversità, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e all'attenuazione dell'esposizione agli inquinanti; rileva che, in tale scenario, i costi generati dai danni alla salute si ridurrebbero di circa 200 miliardi di EUR all'anno;

16.

sottolinea l'importanza di creare un fondo per una transizione giusta, soprattutto per le regioni maggiormente colpite dalla decarbonizzazione, come le regioni carbonifere, associata a una generale considerazione delle incidenze sociali degli attuali finanziamenti per il clima; sottolinea, a tale riguardo, la necessità di un'ampia accettazione da parte dell'opinione pubblica della strategia a lungo termine, viste le trasformazioni che sono necessarie in alcuni settori;

17.

evidenzia che in determinate regioni dell'UE, come le regioni carbonifere, sarebbero necessari maggiori azioni e sforzi per una transizione all'energia pulita; ribadisce in tale contesto il proprio appello a introdurre nel quadro finanziario pluriennale 2021-2027 una dotazione specifica di 4,8 miliardi di EUR per un nuovo Fondo per una transizione energetica equa, a sostegno dei lavoratori e delle comunità nelle regioni su cui tale transizione incide negativamente;

18.

sottolinea la necessità di un approccio preventivo volto a garantire una giusta transizione per i cittadini dell'UE e a sostenere le regioni più colpite dalla decarbonizzazione; ritiene che la transizione climatica dell'Europa debba essere sostenibile da un punto di vista ecologico, economico e sociale; insiste sul fatto che, per garantire l'accettazione politica di tutti i cittadini, è importante tener conto degli effetti distributivi delle politiche climatiche e di decarbonizzazione, in particolare per le persone a basso reddito; ritiene pertanto necessario tenere pienamente conto delle incidenze sociali in tutte le strategie climatiche nazionali e dell'Unione, al fine di garantire una trasformazione sociale ed ecologica in Europa; evidenzia, a tale proposito, la necessità di elaborare in futuro strategie su misura, dotate di sufficienti risorse finanziarie, a tutti i livelli, sulla base di processi inclusivi e in stretta collaborazione con le autorità pubbliche locali e regionali, i sindacati, gli istituti di istruzione, le organizzazioni della società civile e il settore privato, onde garantire che tutti i cittadini europei beneficino di pari opportunità nel quadro di tale transizione;

19.

ricorda che i cittadini europei attualmente a rischio di povertà energetica sono tra i 50 e i 125 milioni (4); sottolinea che la transizione energetica può avere ripercussioni sproporzionate per le persone con redditi bassi e aumentare ulteriormente la povertà energetica; invita gli Stati membri a valutare, nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima, il numero di nuclei familiari che versano in condizioni di povertà energetica, e ad adottare, se necessario, azioni di follow-up, come richiesto dal regolamento sulla governance; invita gli Stati membri a prendere misure lungimiranti per garantire una transizione energetica giusta e assicurare a tutti i cittadini dell'Unione l'accesso all'energia;

20.

ritiene che i giovani abbiano una coscienza sociale e ambientale sempre più acuta, che ha il potere di trasformare le nostre società in vista di una futura resilienza ai cambiamenti climatici, e che l'istruzione dei giovani rappresenti uno degli strumenti più efficaci per combattere i cambiamenti climatici; sottolinea la necessità di coinvolgere attivamente le generazioni più giovani nello sviluppo di relazioni internazionali, interculturali e intergenerazionali, che sono alla base del cambiamento culturale che sosterrà gli sforzi globali per un futuro più sostenibile;

Obiettivi intermedi

21.

riconosce che il decennio 2020-2030 rivestirà un'importanza cruciale se l'Unione vuole conseguire l'obiettivo dell'azzeramento delle emissioni nette entro il 2050; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere un solido obiettivo a medio termine per il 2030, necessario per garantire al mercato una sufficiente stabilità degli investimenti e sfruttare appieno il potenziale dell'innovazione tecnologica, nonché rafforzare le possibilità per le imprese europee di diventare leader sul mercato mondiale in termini di produzione a basse emissioni;

22.

sottolinea che, per conseguire zero emissioni nette di GES nel 2050 nel modo economicamente più efficiente sotto il profilo dei costi, occorrerà innalzare il livello di ambizione per il 2030 e allinearlo agli scenari di zero emissioni nette per il 2050; ritiene essenziale che l'Unione affermi in modo chiaro, al più tardi in occasione del vertice delle Nazioni Unite sul clima che si terrà a New York nel settembre 2019, di essere pronta a rivedere il proprio contributo nel quadro dell'accordo di Parigi;

23.

è favorevole a un aggiornamento dell'NDC dell'Unione con un obiettivo di riduzione interna delle emissioni di GES del 55 % entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, applicabile all'intera economia; invita pertanto i leader dell'Unione europea ad appoggiare il corrispondente innalzamento del livello di ambizione dell'NDC dell'Unione europea in occasione del vertice speciale dell'UE che si terrà a Sibiu nel maggio 2019, in vista del vertice delle Nazioni Unite sul clima del settembre 2019;

24.

ritiene che, al più tardi in occasione del riesame 2022-2024 del pacchetto sul clima all'orizzonte 2030 e di altre normative pertinenti, la Commissione debba presentare proposte legislative intese a innalzare il livello di ambizione in linea con l'NDC aggiornato e l'obiettivo di azzeramento delle emissioni nette; è dell'avviso che uno scarso livello di ambizione per il 2030 limiterebbe le opzioni future, con il rischio di ridurre la disponibilità di alcune opzioni per una decarbonizzazione efficiente in termini di costi; reputa che tali riesami siano scadenze importanti per garantire il rispetto degli impegni climatici dell'Unione;

25.

ritiene che, ai fini di una maggiore stabilità dei mercati, sarà altresì utile per l'Unione definire un ulteriore obiettivo intermedio di riduzione delle emissioni entro il 2040, in grado di garantire ulteriore stabilità nonché il conseguimento dell'obiettivo a lungo termine per il 2050;

26.

ritiene che la strategia dell'UE di azzeramento delle emissioni nette debba fondarsi sul bilancio globale quinquennale indicato nell'accordo di Parigi e tenere conto degli sviluppi in campo tecnologico e sociale, nonché del contributo degli attori non statali e del Parlamento europeo;

Contributi settoriali

27.

sottolinea che le emissioni nette dovranno essere pressoché azzerate in tutti i comparti economici, i quali dovrebbero contribuire, senza eccezioni, agli sforzi congiunti di riduzione delle emissioni; invita pertanto la Commissione a elaborare soluzioni per la neutralità climatica di tutti i settori; insiste sull'importanza, a tale proposito, del principio «chi inquina paga»;

28.

insiste altresì sull'importanza delle diverse misure e atti normativi sul clima adottati in diversi ambiti di intervento, ma mette in guardia dal fatto che un approccio frammentato potrebbe comportare incongruenze e impedire all'UE di conseguire un'economia a zero emissioni nette di GES entro il 2050; reputa che si debba adottare un approccio di ampio respiro;

29.

chiede alla Commissione di valutare la possibilità di armonizzare la fissazione del prezzo del carbonio e dell'energia nell'Unione, a sostegno della transizione verso un'economia a zero emissioni nette, in particolare nei settori non interessati dal sistema di scambio di quote di emissione dell'UE; chiede alla Commissione di esaminare il modo migliore per evitare casi di disagio e insiste sul fatto che l'onore complessivo per i cittadini non dovrebbe aumentare;

30.

prende atto del ruolo attribuito alla CCS nella maggior parte delle ipotesi a 1,5 oC dalla relazione speciale dell'IPCC sul riscaldamento globale di 1,5 oC; insiste sulla necessità che l'UE dia prova di una maggiore ambizione in questo ambito; prende inoltre atto degli obiettivi fissati dagli Stati membri nel quadro del Piano strategico per le tecnologie energetiche (piano SET) al fine di attuare la CCS su scala commerciale nel settore energetico e industriale europeo negli anni 2020; ritiene necessario un maggiore ricorso, nei processi industriali, a sistemi CCU e CCS sicuri sotto il profilo ambientale, che garantiscano una riduzione netta delle emissioni attraverso la prevenzione di emissioni o lo stoccaggio permanente di CO2; constata con preoccupazione che, al momento, molte tecnologie CCU non consentono una riduzione permanente delle emissioni; invita pertanto la Commissione a elaborare criteri tecnici che garantiscano il sostegno soltanto alle tecnologie che producono risultati verificabili;

31.

osserva che la strategia conferma che le emissioni di gas serra del settore dei trasporti continuano a crescere e che le politiche attuali non saranno sufficienti a decarbonizzare il settore dei trasporti entro il 2050; sottolinea l'importanza di garantire un trasferimento modale dal trasporto aereo a quello ferroviario, anche attraverso la celere realizzazione di una rete ferroviaria interoperabile all'interno dell'UE e mobilitando maggiori investimenti, e verso i trasporti pubblici e la mobilità condivisa; constata che il trasporto su strada contribuisce a circa un quinto delle emissioni totali di CO2 dell'UE; invita pertanto gli Stati membri e la Commissione ad adottare misure decisive per consentire ai consumatori in tutti gli Stati membri di accedere ai veicoli a zero e a basse emissioni, evitando nel contempo una maggiore diffusione dei veicoli vecchi e altamente inquinanti negli Stati membri a minore reddito; sottolinea inoltre il ruolo delle tecnologie intelligenti quali le infrastrutture di ricarica intelligente, per stabilire sinergie tra l'elettrificazione dei trasporti e la diffusione di fonti energetiche rinnovabili;

32.

sottolinea che, per conseguire la neutralità climatica per l'economia dell'UE nel suo complesso, è necessario il contributo di tutti i settori, compresi il trasporto aereo e marittimo internazionale; osserva che dall'analisi della Commissione emerge che gli attuali obiettivi e provvedimenti globali previsti, rispettivamente, dall'Organizzazione marittima internazionale e dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale, anche se pienamente attuati, non permettono comunque di conseguire le necessarie riduzioni delle emissioni, e che occorrono ulteriori interventi significativi, coerenti con l'obiettivo di azzeramento delle emissioni nette di tutti i settori dell'economia; sottolinea la necessità di investimenti nelle tecnologie e nei combustibili a zero e a basse emissioni di carbonio in tali settori; invita la Commissione ad applicare il principio «chi inquina paga» in questi settori; ricorda che si prevede un aumento del 250 % delle emissioni di gas a effetto sera del trasporto marittimo internazionale entro il 2050; plaude al fatto che il settore del trasporto marittimo internazionale si sia dato un obiettivo assoluto di riduzione delle emissioni di GES; constata con preoccupazione la mancanza di progressi nel tradurre tale obiettivo in misure a breve e medio termine e in altre azioni concrete; prende atto del diverso onere che ricade sui diversi modi di trasporto; chiede che l'aumento degli introiti dell'ETS debba essere utilizzato per promuovere modalità di trasporto ecocompatibili quali autobus o ferrovie;

33.

osserva che circa il 60 % del metano a livello mondiale è emesso da fonti quali l'agricoltura, le discariche e le acque reflue, nonché dalla produzione e dal trasporto di combustibili fossili mediante condotte; ricorda che il metano è un potente GES con un potenziale di riscaldamento 28 volte superiore a quello della CO2 nell'arco di cento anni (5); invita nuovamente la Commissione a esaminare quanto prima opzioni politiche volte ad affrontare rapidamente le emissioni di metano, nel quadro di un piano strategico dell'Unione per il metano, e a presentare a tal fine proposte legislative al Parlamento e al Consiglio;

34.

sottolinea che, nel 2050, l'agricoltura sarà una delle principali fonti di emissioni di gas serra rimaste nell'UE, in particolare a causa delle emissioni di metano e protossido di azoto; mette in evidenza il potenziale del settore agricolo per affrontare le sfide dei cambiamenti climatici, ad esempio attraverso le innovazioni ecologiche e tecnologiche, come pure la cattura del carbonio nel suolo; chiede l'adozione di una politica agricola comune, che contribuisca a ridurre le emissioni di GES in linea con il passaggio a un'economia climaticamente neutra; invita la Commissione a garantire che le politiche agricole, in particolare i fondi nazionali e dell'UE, siano in linea con gli obiettivi e le finalità dell'accordo di Parigi;

35.

sottolinea la necessità di integrare l'ambizione climatica in tutte le politiche dell'UE, compresa la politica commerciale; esorta la Commissione a garantire che tutti gli accordi commerciali firmati dall'UE siano pienamente compatibili con l'accordo di Parigi, dal momento che ciò non solo migliorerebbe l'azione globale contro il cambiamento climatico, ma garantisce anche condizioni di parità per i settori interessati;

36.

sostiene una gestione attiva e sostenibile delle foreste a livello nazionale, unitamente a strumenti concreti volti a incentivare una bioeconomia dell'UE efficiente e sostenibile, tenuto conto della notevole misura in cui le foreste possono contribuire a intensificare gli sforzi europei a favore del clima (attraverso la cattura, lo stoccaggio e la sostituzione) e a raggiungere l'obiettivo dell'azzeramento delle emissioni entro il 2050; riconosce la necessità di adattarsi ai cambiamenti climatici e di arrestare la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici nell'UE entro il 2020, nonché la necessità di elaborare politiche basate su dati concreti, che contribuiscano ad attuare e a finanziare le misure di conservazione della biodiversità nell'UE;

37.

evidenzia che il carbonio stoccato nel suolo supera quello presente nella biosfera e nell'atmosfera messe insieme; sottolinea pertanto l'importanza di arrestare il degrado del suolo nell'UE e di garantire un'azione comune dell'UE per preservare e migliorare la qualità dei suoli e la loro capacità di stoccare il carbonio;

Politica energetica

38.

evidenzia il contributo dell'efficienza energetica alla sicurezza dell'approvvigionamento, alla competitività economica, alla protezione dell'ambiente, alla riduzione delle bollette energetiche e al miglioramento della qualità delle abitazioni; conferma l'importante ruolo dell'efficienza energetica nel creare opportunità economiche e occupazione, come pure i vantaggi che essa comporta a livello globale e regionale; ricorda, al riguardo, l'introduzione del principio dell'efficienza energetica al primo posto nell'ambito del regolamento sulla governance, e che la sua applicazione dovrebbe essere sfruttata appieno e in modo efficiente sotto il profilo dei costi lungo l'intera catena energetica ed essere considerata come base per qualsiasi percorso verso l'obiettivo di azzeramento delle emissioni nette per il 2050;

39.

sottolinea il ruolo centrale dell'energia nella transizione verso un'economia a zero emissioni nette di gas a effetto serra; ricorda che l'Unione è riuscita a scindere con successo le emissioni di GES e la crescita economica negli ultimi decenni, come pure a ridurre le emissioni, in particolare attraverso l'efficienza energetica e la diffusione delle energie rinnovabili; insiste sulla necessità che la transizione verso l'energia pulita continui a promuovere l'ammodernamento dell'economia europea, a stimolare la crescita economica sostenibile e ad apportare vantaggi sociali ed economici ai cittadini europei;

40.

ritiene che la leadership dell'UE in materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica dimostri ad altre parti del mondo che la transizione verso un'energia pulita è possibile e vantaggiosa, al di là della lotta ai cambiamenti climatici;

41.

richiama l'attenzione sul fatto che il conseguimento di un'economia a zero emissioni nette di gas a effetto serra richiederà ingenti investimenti aggiuntivi nel sistema energetico dell'UE e nella relativa infrastruttura, rispetto allo scenario di riferimento attuale, per un importo annuo che potrebbe oscillare tra i 175 e 290 miliardi di EUR;

42.

sottolinea che, dati i diversi punti di partenza della transizione energetica, gli sforzi di riduzione dei gas a effetto serra, onde conseguire la neutralità climatica a livello dell'UE, potrebbero essere ripartiti in maniera non uniforme nell'UE;

43.

chiede agli Stati membri di attuare senza indugio il pacchetto «Energia pulita»; ricorda la competenza degli Stati membri nel decidere il proprio mix energetico nel quadro dell'UE per il clima e l'energia;

44.

chiede di introdurre un sistema energetico ad alta efficienza e basato su fonti rinnovabili e invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie a tale proposito, poiché esso avrà effetti di ricaduta su tutti i settori economici; sottolinea che tutti i percorsi presentati dalla Commissione prevedono una drastica riduzione dei combustibili fossili e un forte aumento delle energie rinnovabili;

45.

sottolinea che la direttiva sulla progettazione ecocompatibile (6) ha contribuito in maniera significativa al conseguimento degli obiettivi climatici dell'UE, riducendo le emissioni di gas a effetto serra di 320 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti all'anno, e che si stima che, grazie alla direttiva, entro il 2020 i consumatori dell'UE risparmieranno complessivamente fino a 112 miliardi di EUR o circa 490 EUR all'anno per nucleo familiare; chiede che nel quadro della direttiva sulla progettazione ecocompatibile siano regolamentati anche altri prodotti, tra cui tablet e smartphone, e che le norme esistenti siano aggiornate per tenere conto dei progressi tecnologici;

46.

insiste sulla necessità di garantire un'ulteriore integrazione del mercato europeo dell'energia, al fine di decarbonizzare il settore energetico nel modo più efficace possibile, agevolare gli investimenti nei settori in cui è possibile produrre la maggior parte delle energie rinnovabili e incoraggiare la partecipazione attiva dei cittadini al fine di accelerare la transizione energetica verso un'economia sostenibile e neutra in termini di emissioni di carbonio; considera indispensabile accrescere il grado di interconnettività tra gli Stati membri e promuovere un maggior numero di regimi di sostegno transfrontalieri;

47.

rileva che il settore edilizio dell'UE rappresenta attualmente il 40 % del consumo finale di energia in Europa e il 36 % delle emissioni di CO2 (7); invita a sfruttare il potenziale di risparmio energetico e a ridurre l'impronta di carbonio di tale settore, coerentemente con l'obiettivo della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (8) di conseguire, entro il 2050, un parco immobiliare a elevata efficienza energetica e decarbonizzato; sottolinea che garantire una maggiore efficienza del consumo energetico degli edifici presenta un elevato potenziale per un'ulteriore riduzione delle emissioni di GES in Europa; ritiene inoltre che la realizzazione di edifici a basso consumo energetico, totalmente alimentati da energie rinnovabili, sia una condizione imprescindibile per l'accordo di Parigi e per un'agenda dell'UE per la crescita, posti di lavoro locali e migliori condizioni di vita per i cittadini di tutta l'Europa;

48.

invita tutti i livelli di governo, siano essi nazionali, regionali o locali, a porre in essere misure che incoraggino la partecipazione dei cittadini alla transizione energetica e promuovano lo scambio delle migliori prassi; sottolinea che la partecipazione dei cittadini al sistema energetico, mediante l'autoproduzione decentrata di energia rinnovabile, lo stoccaggio dell'energia e la partecipazione a meccanismi di gestione della domanda e di efficienza energetica, sarà fondamentale per la transizione verso zero emissioni nette di GES; chiede, pertanto, la piena integrazione dell'impegno attivo dei cittadini in tali percorsi, in particolare sul versante della domanda;

Politica industriale

49.

ritiene che la prosperità economica, la competitività industriale globale e la politica climatica si rafforzino reciprocamente; ribadisce che la transizione verso un'economia a zero emissioni nette di GES presenta sfide e opportunità per l'UE e che occorreranno investimenti nell'innovazione industriale, incluse le tecnologie digitali, e le tecnologie pulite, per stimolare la crescita, rafforzare la competitività, promuovere le competenze future e creare milioni di posti di lavoro, per esempio nell'ambito di un'economia circolare e una bioeconomia in espansione;

50.

sottolinea che un quadro stabile e prevedibile per la politica climatica ed energetica è fondamentale per costruire la fiducia degli investitori, che è estremamente necessaria, e per consentire alle industrie europee di prendere decisioni di investimento a lungo termine in Europa, dato che la durata di vita della maggior parte degli impianti industriali supera i vent'anni;

51.

evidenzia il ruolo delle industrie ad alta intensità energetica nel conseguire riduzioni a lungo termine di gas a effetto serra nell'UE; ritiene che, per mantenere la leadership industriale dell'Unione a basse emissioni di carbonio e la produzione industriale dell'Unione, salvaguardare la competitività delle industrie europee, ridurre al minimo la dipendenza dai combustibili fossili e l'esposizione alla volatilità e all'aumento dei prezzi all'importazione di tali combustibili, nonché evitare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, siano necessari quadri strategici intelligenti e mirati; invita la Commissione a presentare in materia di clima una nuova strategia industriale integrata dell'UE per le industrie ad alta intensità energetica, a sostegno di una transizione competitiva verso un'industria pesante a zero emissioni nette;

52.

invita la Commissione a mettere a punto una strategia industriale comprendente misure che consentano all'industria europea di competere a livello mondiale in condizioni di parità; ritiene che, nell'ambito di tale strategia, la Commissione dovrebbe esaminare l'efficacia e la compatibilità con le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio di misure supplementari, volte a tutelare le industrie a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in relazione all'importazione di prodotti e che sostituirebbero, modificherebbero o integrerebbero le eventuali misure esistenti in materia di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;

53.

osserva che una serie di mercati emergenti si sta posizionando in modo da svolgere un ruolo importante nel rispondere alle esigenze del mercato globale durante la transizione verso un'economia a zero emissioni nette, ad esempio per quanto riguarda i trasporti a zero emissioni e le energie rinnovabili; sottolinea che l'UE deve rimanere l'economia di punta nell'ecoinnovazione e negli investimenti nella tecnologia verde;

54.

osserva che la relazione sui costi e i prezzi dell'energia in Europa (COM(2019)0001) (9), pubblicata dalla Commissione nel 2018, mette in luce l'attuale esposizione elevata dell'Unione alla volatilità e all'aumento dei prezzi dei combustibili fossili e sottolinea come i futuri costi di produzione dell'energia elettrica dovrebbero aumentare per l'elettricità generata dai combustibili fossili e diminuire per le energie rinnovabili; sottolinea che nel 2017 le importazioni energetiche dell'UE sono rincarate del 26 % raggiungendo i 266 miliardi di EUR, principalmente a causa dell'aumento dei prezzi del petrolio; osserva inoltre che, secondo le stime della relazione, l'aumento dei prezzi del petrolio ha avuto ricadute negative sulla crescita nell'Unione (-0,4 % del PIL nel 2017) e sull'inflazione (+0,6);

Ricerca e innovazione

55.

sottolinea che i programmi di ricerca e innovazione dell'UE e nazionali sono indispensabili per sostenere il ruolo chiave dell'Unione nella lotta al cambiamento climatico e ritiene che l'integrazione delle questioni climatiche debba essere adeguatamente presa in considerazione in sede di preparazione e attuazione dei programmi di ricerca e innovazione;

56.

ritiene che saranno necessari sforzi sostanziali in materia di ricerca e innovazione nei prossimi vent'anni per mettere a disposizione di tutti soluzioni a basse e zero emissioni, rendendole socialmente ed economicamente sostenibili, e proporre nuove soluzioni per conseguire un'economia a zero emissioni nette di gas a effetto serra;

57.

sottolinea la sua posizione secondo la quale Orizzonte Europa deve contribuire, con una quota minima del 35 % delle sue spese, agli obiettivi climatici, se del caso e nell'ambito dell'obiettivo generale dell'Unione di integrare le azioni a favore del clima;

Finanziamento

58.

chiede la rapida attuazione del Fondo per l'innovazione del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (UE ETS) e la pubblicazione del primo invito a presentare proposte nel 2019, al fine di stimolare gli investimenti nella dimostrazione di tecnologie industriali innovative a basse emissioni di carbonio in un'ampia gamma di settori, non solo per quanto riguarda la produzione di energia elettrica, ma anche per il teleriscaldamento e i processi industriali; chiede che il Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e i relativi programmi siano pienamente coerenti con l'accordo di Parigi;

59.

ritiene che, per consentire all'Unione di conseguire l'obiettivo dell'azzeramento delle emissioni nette al più tardi entro il 2050, sia necessario mobilitare ingenti investimenti privati; è del parere che ciò richiederà una pianificazione a lungo termine e una normativa stabile e prevedibile per gli investitori e implicherà, di conseguenza, la necessità che la futura legislazione dell'UE ne tenga conto; insiste, pertanto, sulla necessità di privilegiare l'attuazione del Piano d'azione sulla finanza sostenibile approvato nel marzo 2018;

60.

ritiene che, prima di essere adottato, il QFP 2021-2027 debba essere valutato alla luce dell'obiettivo di raggiungere un'economia climaticamente neutra entro il 2050 e che occorra concepire un test standard per garantire la «resilienza al clima» delle spese a titolo del bilancio dell'Unione;

61.

deplora che le sovvenzioni a favore dei combustibili fossili continuino a crescere e ammontino a circa 55 miliardi di EUR l'anno (10); invita l'UE e gli Stati membri a procedere immediatamente alla soppressione graduale di tutte le sovvenzioni europee e nazionali a favore dei combustibili fossili;

62.

sottolinea l'importanza di una transizione giusta verso un'economia neutra in termini di emissioni di carbonio e invita gli Stati membri a porre in essere politiche e finanziamenti adeguati a tal fine; sottolinea che la spesa dell'UE a titolo dei pertinenti fondi potrebbe fornire un sostegno aggiuntivo, se del caso;

Il ruolo dei consumatori e l'economia circolare

63.

evidenzia l'impatto significativo del cambiamento dei comportamenti sul conseguimento delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra; invita la Commissione a valutare quanto prima possibile opzioni politiche, anche in materia di tassazione ambientale, per incoraggiare il mutamento comportamentale; sottolinea l'importanza di iniziative dal basso verso l'alto, come il Patto dei sindaci, per la promozione del cambiamento dei comportamenti;

64.

sottolinea che una parte molto consistente dell'utilizzo di energia e pertanto delle emissioni di GES è direttamente legata all'acquisizione, alla lavorazione, al trasporto, alla conversione, all'impiego e allo smaltimento delle risorse; mette in rilievo che è possibile realizzare risparmi molto significativi in ogni fase della catena di gestione delle risorse; evidenzia di conseguenza il fatto che incrementare la produttività delle risorse grazie a una maggiore efficienza e alla riduzione dello spreco di risorse attraverso misure quali il riutilizzo, il riciclaggio e la rigenerazione può ridurre sensibilmente sia il consumo di risorse che le emissioni di GES, migliorando nel contempo la competitività e creando opportunità di business e posti di lavoro; evidenzia l'efficienza delle misure a favore dell'economia circolare in termini di costi; sottolinea il fatto che il miglioramento dell'efficienza delle risorse e degli approcci all'economia circolare, nonché la progettazione circolare dei prodotti, contribuiranno a un cambiamento dei modelli di produzione e di consumo e alla riduzione della quantità di rifiuti;

65.

sottolinea l'importanza di una politica dei prodotti, ad esempio gli appalti pubblici verdi e la progettazione ecocompatibile, che possa contribuire in maniera significativa al risparmio energetico e alla riduzione dell'impronta di carbonio dei prodotti, migliorando al contempo l'impronta dei materiali utilizzati e l'impatto ambientale generale; sottolinea la necessità di stabilire requisiti per l'economia circolare nell'ambito delle norme dell'UE in materia di progettazione ecocompatibile e di espandere l'attuale metodologia di progettazione ecocompatibile ad altre categorie di prodotti, oltre ai prodotti connessi all'energia;

66.

ritiene opportuno proseguire il lavoro su un modello affidabile per misurare le incidenze climatiche basate sul consumo; prende atto della conclusione, contenuta nell'analisi approfondita della Commissione, secondo cui gli sforzi dell'UE per ridurre le emissioni della sua produzione sono in una certa misura diluiti dalle importazioni di beni con un'impronta di carbonio più elevata, sebbene l'UE abbia comunque contribuito in modo significativo alla riduzione delle emissioni in altri paesi, grazie alla crescita dei flussi di scambi e del miglioramento dell'efficienza delle sue esportazioni in termini di emissioni di carbonio;

L'UE e l'azione globale per il clima

67.

sottolinea l'importanza di maggiori iniziative e di un dialogo costante nelle pertinenti sedi internazionali, nonché di un'efficace diplomazia climatica, allo scopo di promuovere decisioni politiche analoghe che rafforzino le ambizioni climatiche in altre regioni e nei paesi terzi; invita l'UE a incrementare i propri finanziamenti per il clima e ad adoperarsi attivamente per incoraggiare gli Stati membri ad aumentare i propri aiuti climatici (aiuti allo sviluppo piuttosto che prestiti) a favore dei paesi terzi, che dovrebbero aggiungersi all'assistenza internazionale allo sviluppo e non dovrebbero essere conteggiati doppiamente come aiuti allo sviluppo e come aiuti di finanziamento per il clima;

68.

sottolinea che il vertice delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico del settembre 2019 sarà l'occasione giusta per i leader di annunciare un maggiore livello di ambizione per quanto riguarda gli NDC; ritiene che l'UE dovrebbe adottare una posizione sull'aggiornamento dei suoi NDC con largo anticipo, al fine di arrivare al vertice ben preparata e in stretta cooperazione con una coalizione internazionale di parti a sostegno di una maggiore ambizione in materia di clima;

69.

sottolinea i vantaggi di una maggiore interoperabilità tra gli strumenti politici dell'UE e quelli equivalenti dei paesi terzi, in particolare i meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio; invita la Commissione a continuare ad intensificare la cooperazione e il sostegno allo sviluppo di meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio al di fuori dell'Europa, ai fini di una maggiore riduzione delle emissioni e di una migliore parità di condizioni a livello mondiale; sottolinea l'importanza di creare garanzie ambientali onde assicurare un'effettiva riduzione supplementare dei GES; invita pertanto la Commissione a sostenere rigorose e solide norme internazionali al fine di evitare scappatoie contabili o il doppio computo della riduzione delle emissioni;

o

o o

70.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis _in_support_en_0.pdf

(2)  Testi approvati, P8_TA(2018)0430.

(3)  Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, «The Emissions Gap Report 2018», pag. 10.

(4)  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563472/IPOL_ STU(2015)563472_EN.pdf

(5)  Van Dingenen, R., Crippa, M., Maenhout, G., Guizzardi, D., Dentener, F., «Global trends of methane emissions and their impacts on ozone concentrations» (Tendenze globali delle emissioni di metano e relativi effetti sulle concentrazioni di ozono), EUR 29394 EN, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2018, ISBN 978-92-79-96550-0, doi:10.2760/820175, JRC113210.

(6)  Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

(7)  https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings

(8)  Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 75).

(9)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1548155579433&uri=CELEX:52019DC0001

(10)  Prezzi e costi dell'energia in Europa, pagg. 10-11.


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/126


P8_TA(2019)0219

Situazione in Nicaragua

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 sulla situazione in Nicaragua (2019/2615(RSP))

(2021/C 23/21)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Nicaragua, in particolare quelle del 18 dicembre 2008 (1), del 26 novembre 2009 (2), del 16 febbraio 2017 (3) e del 31 maggio 2018 (4),

visto l'accordo di associazione del 2012 tra l'UE e l'America centrale,

visti il documento di strategia nazionale dell'UE e il programma indicativo pluriennale 2014-2020 sul Nicaragua,

visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani del giugno 2004,

vista la Costituzione del Nicaragua,

viste le conclusioni del Consiglio «Affari esteri» del 21 gennaio 2019 sul Nicaragua,

viste le dichiarazioni rilasciate, a nome dell'UE, dall'alto rappresentante sulla situazione in Nicaragua il 2 ottobre 2018, il 15 maggio 2018, il 22 aprile 2018 e il 15 dicembre 2018, nonché la dichiarazione del 1o marzo 2019 sulla ripresa del dialogo nazionale,

viste le conclusioni del Consiglio adottate il 18 febbraio 2019 sulle priorità dell'UE nelle sedi delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani nel 2019,

vista la relazione approvata il 21 giugno 2018 dalla Commissione interamericana dei diritti umani, dal titolo «Gross Human Rights Violations in the Context of Social Protests in Nicaragua» (Gravi violazioni dei diritti umani nell'ambito delle proteste sociali in Nicaragua),

vista la relazione dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani sulle violazioni dei diritti umani e gli abusi commessi nell'ambito delle proteste in Nicaragua, relativa al periodo 18 aprile — 18 agosto 2018,

vista la relazione del gruppo interdisciplinare di esperti indipendenti (GIEI), del 20 dicembre 2018, sui fatti di violenza verificatisi in Nicaragua tra il 18 aprile e il 30 maggio 2018,

vista la dichiarazione rilasciata il 22 febbraio 2019 dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, sulla criminalizzazione del dissenso in Nicaragua,

visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il 31 maggio 2018 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione in cui condanna fermamente la crisi in Nicaragua; che, a seguito di tale risoluzione, una sua delegazione di 11 deputati ha visitato il paese, dal 23 al 26 gennaio 2019, per valutare la situazione sul campo;

B.

considerando che la delegazione è stata in grado di svolgere il suo programma e che il governo nicaraguense ha consentito l'accesso a tutte le strutture richieste dai deputati, inclusi due penitenziari; che il governo nicaraguense ha fornito garanzie quanto al fatto che non vi sarebbero state ritorsioni contro coloro che hanno denunciato la situazione attuale; che, attraverso uno scambio di opinioni, la delegazione ha potuto essere testimone della campagna di molestie, diffamazione e intimidazioni che i difensori dei diritti umani e le organizzazioni della società civile hanno dovuto affrontare; che molte organizzazioni hanno declinato l'invito a incontrare la delegazione in ragione delle intimidazioni e delle minacce ricevute dal governo; che, dopo la visita della delegazione nel paese, la repressione si è intensificata;

C.

considerando che la delegazione ha respinto pubblicamente la posizione ufficiale del governo nicaraguense, secondo cui quest'ultimo sarebbe stato vittima di un colpo di Stato condotto dagli Stati Uniti nonché di campagne di disinformazione; che il motore principale delle manifestazioni è stata la profonda crisi democratica, istituzionale e politica che, nell'ultimo decennio, ha colpito lo Stato di diritto e limitato libertà fondamentali quali la libertà di associazione, di manifestazione e di riunione nel paese;

D.

considerando che la libertà di espressione, di riunione e di manifestazione, compreso l'uso dell'inno nazionale, è seriamente limitata per molte persone; che un numero significativo di prigionieri politici si trova in stato di detenzione solo per aver esercitato i propri diritti; che vi sono state varie segnalazioni preoccupanti riguardo al peggioramento della situazione dei detenuti, che sarebbero sottoposti anche a trattamenti inumani;

E.

considerando che i procedimenti giudiziari nei confronti dei detenuti violano le norme internazionali, in particolare le garanzie procedurali e penali del diritto a un processo equo; che nemmeno le condizioni detentive soddisfano in modo adeguato le norme internazionali; che in Nicaragua vi è una chiara mancanza di separazione dei poteri;

F.

considerando che il diritto all'informazione è seriamente minacciato; che vi sono giornalisti detenuti, esiliati e minacciati; che si assiste alla chiusura o alla perquisizione di media audiovisivi senza autorizzazione preventiva da parte dell'autorità giudiziaria; che la pubblicazione di giornali è minacciata dalla mancanza di carta e inchiostro, posti sotto sequestro dal governo nicaraguense;

G.

considerando che il governo del Nicaragua ha espulso dal paese organizzazioni internazionali come il GIEI e il meccanismo speciale di monitoraggio per il Nicaragua (MESENI), i quali ricercavano una soluzione pacifica del conflitto e la riconciliazione nazionale; che la repressione nei confronti delle organizzazioni della società civile si è intensificata privando tali organizzazioni del loro status giuridico in un paese dotato di un quadro istituzionale carente, sottoponendo così le vittime della repressione a una duplice punizione;

H.

considerando che anche la libertà accademica è minacciata; che quasi 200 studenti universitari sono stati espulsi dalle università per aver partecipato a manifestazioni a favore della democrazia, di una maggiore libertà e dei diritti umani;

I.

considerando che lo sviluppo e il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali devono essere parte integrante delle politiche esterne dell'UE, incluso l'accordo di associazione firmato nel 2012 tra l'Unione europea e i paesi dell'America centrale; che tale accordo comprende una clausola democratica, che ne costituisce un elemento essenziale;

J.

considerando che il dialogo nazionale avviato il 16 maggio 2018 tra il Presidente Ortega e l'opposizione e i gruppi civici nicaraguensi, con la mediazione della Chiesa cattolica, non ha portato a una soluzione della crisi; che il 27 febbraio 2019 sono ripresi i colloqui esplorativi per un dialogo nazionale tra il governo del Nicaragua e Alianza Cívica; che Alianza Cívica ha fissato i seguenti tre obiettivi principali da raggiungere nel corso dei negoziati: il rilascio dei prigionieri politici e il rispetto delle libertà individuali, le necessarie riforme elettorali, che devono culminare nello svolgimento delle elezioni, e la giustizia; che il governo nicaraguense ha rilasciato 100 prigionieri politici accettando di commutare la loro condanna di reclusione in condanna alla detenzione domiciliare; che la maggior parte di essi subisce vessazioni, mentre gli arresti proseguono; che un gran numero di detti prigionieri (più di 600) si trova ancora in carcere; che un dialogo nazionale è stato interrotto il 10 marzo 2019 dopo che Alianza Cívica si è ritirata dai negoziati;

1.

sottolinea che il Nicaragua è afflitto da una grave violazione della democrazia, del rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, come conseguenza degli eventi che hanno avuto luogo nell'aprile e nel maggio 2018; ribadisce l'importanza della sua risoluzione approvata il 31 maggio 2018;

2.

condanna tutte le azioni repressive del governo nicaraguense; afferma che la visita effettuata dalla sua delegazione è servita per avere un quadro fedele della situazione attuale; dichiara altresì che negli ultimi mesi, e in particolare successivamente a tale visita, si è senza dubbio registrato un aumento della repressione nei confronti dell'opposizione e delle limitazioni imposte alle libertà fondamentali; condanna, a tale proposito, la repressione generalizzata e la restrizione della libertà di espressione, di riunione e di manifestazione, la messa fuori legge di organizzazioni non governative e della società civile, l'espulsione di organizzazioni internazionali dal paese, la chiusura di mezzi di informazione e gli attacchi contro di essi, le limitazioni al diritto all'informazione, l'espulsione di studenti dalle università, come anche il peggioramento della situazione nelle carceri e i trattamenti inumani;

3.

ritiene che tali azioni del governo, delle sue istituzioni e delle sue organizzazioni parapolitiche rientrino in una strategia pianificata per distruggere l'opposizione politica che ha guidato le proteste lo scorso anno; è dell'opinione che tale strategia sia applicata in modo metodico, sistematico e selettivo contro tutti i leader, le ONG, i media e i movimenti sociali che cercano di esprimere le loro legittime richieste di libertà e democrazia;

4.

esprime preoccupazione dinanzi agli enormi rischi democratici, politici ed economici che la popolazione e il paese stanno affrontando e che aumenteranno se non si interviene con urgenza, tenendo conto degli attuali confronti interni, della frattura sociale e del declino economico; chiede con urgenza un dialogo interno significativo in vista di una soluzione sostenibile e pacifica che consenta a tutti gli attori della società di avere spazio per operare ed esprimersi liberamente, e che ripristini i loro diritti civili, come il diritto di manifestare pacificamente; ribadisce che qualsiasi soluzione dovrebbe rendere responsabili tutti coloro che hanno commesso le violazioni; chiede a tutti i partiti politici, i movimenti sociali, i leader, gli studenti e le organizzazioni della società civile di mantenere e rinnovare il loro fermo impegno a ricorrere a mezzi pacifici per risolvere la crisi; ribadisce il suo pieno sostegno alla riforma del sistema giudiziario e della legge elettorale, e chiede che il VP/AR agisca di conseguenza; chiede inoltre al VP/AR e alla delegazione dell'UE di monitorare da vicino i negoziati in corso nel paese tra il governo e Alianza Cívica, e di continuare ad affrontare i problemi umani derivanti dalla situazione che si è creata nel paese e che interessa detenuti, studenti, manifestanti, giornalisti, ecc.;

5.

si rammarica della sospensione del MESENI e della cessazione del mandato del GIEI della Commissione interamericana di diritti umani; condanna fermamente la persecuzione, l'arresto e le intimidazioni di cui sono vittime coloro che cooperano con le Nazioni Unite e altri organismi internazionali;

6.

invita il governo nicaraguense ad attuare tre misure urgenti, come segno della sua buona volontà nel quadro del dialogo in corso: il rilascio immediato e incondizionato dei prigionieri politici, l'immediata cessazione di tutte le forme di repressione nei confronti dei cittadini nicaraguensi, fra cui le molestie, le intimidazioni e gli atti di spionaggio e persecuzione nei confronti di leader dell'opposizione, e la conseguente eliminazione di tutte le restrizioni alle summenzionate libertà, e il ripristino della personalità giuridica e la restituzione dei beni delle organizzazioni per la difesa dei diritti umani, e il ritorno delle organizzazioni internazionali nel paese;

7.

sottolinea che, alle suddette condizioni, il processo deve condurre all'annullamento delle procedure giudiziarie a carico dei prigionieri politici e a garanzie riguardanti la loro integrità fisica e morale, la loro privacy e un giusto processo, al ritorno degli esiliati, compresi giornalisti e studenti, alla demilitarizzazione delle strade e al disarmo dei gruppi paramilitari, nonché alla definizione di una chiara tabella di marcia per elezioni libere, eque e trasparenti da organizzare nel prossimo futuro, con la presenza di osservatori internazionali;

8.

chiede l'immediata estradizione in Italia di Alessio Casimirri, che oggi vive a Managua protetto dal governo nicaraguense, condannato in Italia in via definitiva a sei ergastoli per il sequestro di Aldo Moro, ex presidente della Democrazia Cristiana nonché Presidente del Consiglio dei Ministri e del Consiglio europeo, e per l'assassinio degli agenti della scorta, fatto accaduto il 16 marzo 1978 a Roma;

9.

chiede che il Servizio europeo per l'azione esterna e gli Stati membri attuino, senza danneggiare la popolazione nazionale, un processo graduale di sanzioni mirate e individuali — ad esempio il divieto di rilascio dei visti e il congelamento dei beni — nei confronti del governo del Nicaragua e di quanti sono responsabili delle violazioni dei diritti umani, in linea con le conclusioni del Consiglio del 21 gennaio 2019, fino a quando il pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali non sarà stato pienamente sostenuto e ripristinato nel paese, come richiesto nel dialogo; chiede vivamente, pertanto, in tale contesto, l'attivazione della clausola democratica dell'accordo di associazione tra l'UE e i paesi dell'America centrale, di cui il Nicaragua è firmatario, con la sospensione del Nicaragua dall'accordo;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani, all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana, al Parlamento centroamericano, al gruppo di Lima e al governo e al parlamento della Repubblica di Nicaragua.

(1)  GU C 45 E del 23.2.2010, pag. 89.

(2)  GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 74.

(3)  GU C 252 del 18.7.2018, pag. 189.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2018)0238.


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/130


P8_TA(2019)0220

Relazione strategica annuale sull'attuazione e la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 Relazione strategica annuale sull'attuazione e la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) (2018/2279(INI))

(2021/C 23/22)

Il Parlamento europeo,

vista la risoluzione delle Nazioni Unite dal titolo «Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development» (Trasformare il nostro mondo. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), adottata in occasione del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile il 25 settembre 2015 a New York,

visti la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), l'accordo di Parigi, adottato in occasione della 21a Conferenza delle parti (COP21) a Parigi il 12 dicembre 2015), e i contributi previsti stabiliti a livello nazionale (INDC) relativi all'UE e ai suoi Stati membri, presentati all'UNFCCC dalla Lettonia e dalla Commissione europea il 6 marzo 2015,

vista la terza conferenza internazionale sul finanziamento allo sviluppo, tenutasi dal 13 al 16 luglio 2015 ad Addis Abeba,

visto l'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto l'articolo 7 TFUE, il quale ribadisce che l'UE «assicura la coerenza tra le sue varie politiche e azioni, tenendo conto dell'insieme dei suoi obiettivi»,

vista la dichiarazione comune del 7 giugno 2017 del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea relativa a un nuovo consenso europeo in materia di sviluppo — Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro (1),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 22 novembre 2016«Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe — L'azione europea a favore della sostenibilità» (COM(2016)0739),

visto il documento di riflessione della Commissione dal titolo «Verso un'Europa sostenibile entro il 2030», pubblicato il 30 gennaio 2019,

vista la piattaforma multilaterale ad alto livello sull'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU e il suo contributo congiunto dell'11 ottobre 2018, in cui raccomanda che l'UE elabori e attui una strategia globale, lungimirante e trasformativa per un'Europa sostenibile 2030, che guidi tutte le politiche e i programmi dell'UE e che comprenda obiettivi intermedi e a lungo termine, e definisca una visione per un'UE sostenibile al di là dell'Agenda 2030,

vista la relazione dell'UE sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo 2019, pubblicata il 28 gennaio 2019,

visto il programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (2),

vista la sua risoluzione del 19 maggio 2015 sul finanziamento dello sviluppo (3),

vista la sua risoluzione del 12 maggio 2016 sul seguito e sul riesame dell'Agenda 2030 (4),

vista la sua risoluzione del 7 giugno 2016 sulla relazione 2015 dell'UE sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo (5),

vista la sua risoluzione del 22 novembre 2016 sul miglioramento dell'efficacia della cooperazione allo sviluppo (6),

vista la sua risoluzione del 6 luglio 2017 sull'azione dell'UE a favore della sostenibilità (7),

vista la sua risoluzione del 14 marzo 2018 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della crescita 2018 (8),

vista la sua risoluzione del 3 luglio 2018 sulla violazione dei diritti dei popoli indigeni nel mondo, compreso l'accaparramento dei terreni (9),

viste le conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2017 sulla risposta dell'UE all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (10502/17),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) presentata dalla Commissione il 30 maggio 2018 (COM(2018)0382),

visto il pilastro europeo dei diritti sociali,

vista la dichiarazione congiunta del 20 novembre 2018 resa dall'Organizzazione mondiale della sanità e dal Parlamento europeo dal titolo «Uniti per accelerare i progressi verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile relativi alla salute — senza lasciare indietro nessuno»,

vista la relazione di Eurostat del 2018 sul monitoraggio dei progressi verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile in un contesto UE,

vista la strategia Europa 2020,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 19 settembre 2018, dal titolo «Indicatori più appropriati per valutare gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS): il contributo della società civile»,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 18 ottobre 2018 (EUCO13/18), in cui si afferma che l'UE e gli Stati membri sono pienamente impegnati a favore dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e della sua attuazione e in cui il Consiglio europeo si compiace dell'intenzione della Commissione di pubblicare nel 2018 il suo documento di riflessione che dovrebbe preparare il terreno a una strategia globale di attuazione nel 2019,

viste le priorità dell'UE nel contesto delle Nazioni Unite e della 73a Assemblea generale delle Nazioni Unite (settembre 2018 — settembre 2019) adottate dal Consiglio il 25 giugno 2018,

visto il contributo della piattaforma multilaterale sugli obiettivi di sviluppo sostenibile al documento di riflessione della Commissione dal titolo «Verso un'Europa sostenibile per il 2030», pubblicato il 12 ottobre 2018,

visti il patto globale sulla migrazione e il patto globale sui rifugiati del 2018,

visto il quadro di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030, adottato il 18 marzo 2015 dagli Stati membri delle Nazioni Unite in occasione della terza conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulla riduzione del rischio di catastrofi,

visto il comunicato congiunto tra l'Unione europea e le Nazioni Unite, del 27 settembre 2018, su un partenariato rinnovato in materia di sviluppo (10),

visto il comunicato congiunto pubblicato a seguito della terza riunione trilaterale tra Unione africana — Unione europea — Nazioni Unite, tenutasi a New York il 23 settembre 2018 (11),

visto il comunicato stampa congiunto UE — Nazioni Unite del 23 settembre 2018 (12),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

viste le deliberazioni congiunte della commissione per lo sviluppo e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 55 del regolamento,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo e della commissione per l'ambiente la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0160/2019),

A.

considerando che l'Agenda 2030 ha il potenziale di essere trasformativa e stabilisce obiettivi universali, ambiziosi, globali, indivisibili e interconnessi che mirano a eradicare la povertà, lottare contro le crescenti disparità e la discriminazione, promuovere la prosperità, la sostenibilità, la responsabilità ambientale, l'inclusione sociale, l'uguaglianza di genere e il rispetto dei diritti umani, garantendo la coesione economica, sociale e territoriale e rafforzando la pace e la sicurezza; che un'azione immediata, a tutti i livelli, unita a una strategia efficace di attuazione a livello europeo, e un meccanismo di monitoraggio e riesame sono essenziali per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

B.

considerando che l'Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile rappresentano una visione ambiziosa per un mondo più prospero, inclusivo e resiliente; che l'Agenda 2030 si basa sui valori fondamentali dell'Unione concernenti la democrazia, la partecipazione, il buon governo, la giustizia sociale, la solidarietà, la sostenibilità, il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti umani, all'interno dell'UE, nei suoi Stati membri e in tutto il mondo; che l'impegno a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile segue quindi naturalmente i piani dell'Unione volti a creare un futuro migliore, più sano e più sostenibile per l'Europa, il che dovrebbe figurare tra le priorità strategiche dell'UE;

C.

considerando che l'Agenda 2030 e il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile rappresentano una sfida; che i 17 obiettivi e i 169 traguardi richiedono il coordinamento tra l'UE e i suoi Stati membri, il Parlamento europeo, i parlamenti nazionali e le autorità regionali e locali, nonché un approccio di governance multilivello, anche sulla base di un impegno attivo e diffuso da parte del pubblico, della società civile e del settore privato;

D.

considerando che il coinvolgimento delle parti sociali è stato fondamentale per l'Agenda 2030 e per gli obiettivi di sviluppo sostenibile fin dall'inizio, al fine di promuovere l'inclusione delle priorità quali il lavoro dignitoso, la lotta contro le disuguaglianze e la partecipazione della società civile; che la loro partecipazione attiva nel processo di revisione dei progressi compiuti e dell'attuazione dell'Agenda 2030 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile è essenziale;

E.

considerando che la Commissione non ha ancora definito una strategia globale per l'attuazione dell'Agenda 2030 che includa i settori strategici interni ed esterni dell'UE con scadenze dettagliate fino al 2030, obiettivi e misure concrete come richiesto dal Parlamento, dal Consiglio e dal Consiglio europeo, né ha incluso gli obiettivi di sviluppo sostenibile come quadro generale negli orientamenti riveduti per legiferare meglio pubblicati nel 2017; che sono necessari indicatori e parametri di riferimento comuni per misurare e monitorare sistematicamente l'attuazione di tale strategia e per individuare le carenze, sia ora che in futuro;

F.

considerando che la sostenibilità e la transizione verso un'economia a impatto climatico neutro, circolare e socialmente inclusiva sono fondamentali per garantire la crescita e la competitività a lungo termine dell'UE, che saranno possibili soltanto se i limiti del pianeta sono pienamente rispettati;

G.

considerando che il consenso europeo in materia di sviluppo riconosce che la coerenza delle politiche per lo sviluppo è un elemento fondamentale del contributo dell'UE al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e che lo sviluppo sostenibile richiede un approccio strategico globale e trasversale, essendo in ultima analisi una questione di governance che deve essere perseguita in collaborazione con tutti i portatori di interessi e a tutti i livelli; che l'effettiva attuazione della coerenza delle politiche per lo sviluppo è fondamentale per il conseguimento dell'Agenda 2030;

H.

considerando che il quadro politico e di governance dell'UE comprende già un certo numero di obiettivi politici vincolanti e non vincolanti, parametri di riferimento e indicatori in settori quali il bilancio, gli affari sociali, l'energia e il clima, senza che vi sia una strategia politica globale, coerente e coesa;

I.

considerando che l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile richiede una maggiore sensibilizzazione tra i cittadini;

J.

considerando che le valutazioni ex-ante ed ex-post sono strumenti essenziali per garantire che le politiche dell'UE non abbiano impatti negativi sullo sviluppo sostenibile, in particolare sui paesi in via di sviluppo, e per massimizzare i loro effetti positivi; che le valutazioni dovrebbero essere pubblicate onde garantire la massima trasparenza e responsabilità;

K.

considerando che l'Agenda 2030 è un'agenda universale che andrebbe attuata in ogni paese; che il principio di universalità impone a ogni paese di considerare gli effetti delle proprie azioni sugli altri, onde assicurare la coerenza delle politiche per lo sviluppo che, alla luce della complessità e frammentazione delle politiche dell'UE, rappresenta una grande sfida per l'Unione;

L.

considerando che la Commissione ha l'obbligo, ai sensi del 7o programma d'azione per l'ambiente (PAA), di valutare l'impatto ambientale, in un contesto globale, del consumo di cibo e beni non alimentari nell'Unione;

M.

considerando che il partenariato globale per un'efficace cooperazione allo sviluppo (GPEDC) potrebbe svolgere un ruolo importante per quanto riguarda gli aspetti del monitoraggio e della responsabilità fondati su fatti comprovati in merito ai principi di efficacia per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e per sostenere un'attuazione più completa da parte di tutti gli attori a livello nazionale; che il GPEDC dovrebbe fornire canali di cooperazione chiaramente definiti per determinati attori dello sviluppo oltre ai donatori OCSE, fra cui i donatori emergenti, le organizzazioni della società civile, i filantropi privati, gli istituti finanziari e le imprese del settore privato;

N.

considerando che il finanziamento degli obiettivi di sviluppo sostenibile pone un'enorme sfida che richiede non soltanto un deciso impegno politico da parte dell'UE e dei suoi Stati membri, ma anche un partenariato forte e globale nonché l'impiego di tutte le forme di finanziamento (provenienti da fonti nazionali, internazionali, pubbliche, private e innovative); che i finanziamenti privati sono essenziali ma non dovrebbero sostituire i finanziamenti pubblici;

O.

considerando che il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile non dipende unicamente da risorse adeguate, ma anche da azioni non finanziarie, come riconosciuto nell'Agenda 2030;

P.

considerando che l'efficace mobilitazione di risorse nazionali è un fattore indispensabile per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030; che i paesi in via di sviluppo sono colpiti in modo particolare dall'evasione fiscale e dall'elusione fiscale delle imprese;

Q.

considerando che l'articolo 208 TFUE sancisce che l'obiettivo principale della politica di cooperazione allo sviluppo è la riduzione e, a lungo termine, l'eliminazione della povertà;

R.

considerando che il Forum politico di alto livello sullo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (HLPF) si riunirà a livello di vertice, nel settembre 2019, sotto l'egida dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, per fare il punto sull'attuazione dell'Agenda 2030 nel suo complesso ed esaminare in modo approfondito i progressi compiuti in merito a tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile e, a livello ministeriale, nel luglio 2019, per esaminare i progressi compiuti in merito agli obiettivi di sviluppo sostenibile n. 4 (istruzione di qualità), n. 8 (lavoro dignitoso e crescita economica), n. 10 (riduzione delle disuguaglianze), n. 13 (azione per il clima), n. 16 (pace, giustizia e istituzioni forti) e n. 17 (partenariati per gli obiettivi), e successivamente ogni anno, al fine di effettuare revisioni dei progressi compiuti rispetto agli obiettivi non rivisti nell'ambito del riesame tematico relativo al 2019;

S.

considerando che il vertice dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sugli obiettivi di sviluppo sostenibile offre all'UE e ai suoi Stati membri l'opportunità di evidenziare i progressi compiuti nel portare avanti l'Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile in modo organico;

T.

considerando che durante il processo del seguito dato e di revisione dell'Agenda 2030 presso le Nazioni Unite, l'UE non è stata sempre coesa nelle sue abitudini di voto, in particolare nell'ambito della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti;

U.

considerando che l'HLPF fornisce uno spazio appropriato consentendo all'UE e ai suoi Stati membri di esaminare i progressi compiuti nel portare avanti l'Agenda 2030 mediante revisioni nazionali volontarie (RNV) e di svolgere un ruolo di primo piano quale principale dispensatore di aiuti pubblici allo sviluppo (APS) e forza trainante per la sostenibilità e le politiche ambientali; che le RNV completate servono a valutare i progressi in materia di obiettivi di sviluppo sostenibile e a segnalare le lacune e le sfide presenti;

V.

considerando che l'aiuto pubblico allo sviluppo svolgerà un ruolo cruciale nella realizzazione degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, in particolare nei paesi a basso reddito e per quanto concerne la lotta alla povertà estrema e alla disuguaglianza, purché rispetti i principi dell'efficacia dello sviluppo, vale a dire la titolarità dei paesi, la trasparenza, la responsabilità, l'attenzione ai risultati e l'inclusività;

W.

considerando che il principio del «non lasciare indietro nessuno» costituisce il fulcro dell'Agenda 2030; considerando che nel 2017 circa il 22,5 % della popolazione dell'UE era ancora a rischio di povertà o di esclusione sociale e che il 6,9 % della sua popolazione versava ancora in stato di grave indigenza (13); che le disuguaglianze hanno molteplici conseguenze sociali, tra cui notevoli differenze nel benessere e nella qualità della vita, anche per quanto riguarda le opportunità professionali e l'assistenza sanitaria;

X.

considerando che la povertà infantile e l'esclusione sociale nell'Unione restano a un livello persistentemente elevato (26,4 % nel 2017); che il pilastro europeo dei diritti sociali dispone che i minori hanno diritto alla protezione dalla povertà e che i bambini provenienti da contesti svantaggiati hanno diritto a misure specifiche per migliorare le pari opportunità; che investire tempestivamente nei bambini comporta vantaggi significativi per i minori e la società nel suo complesso ed è essenziale per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio nei primi anni di vita;

Y.

considerando che negli ultimi cinque anni, l'UE ha compiuto progressi verso quasi tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile, con sette Stati membri dell'UE-27 tra i primi 10 nella classifica dell'indice globale SDG, e che tutti gli Stati membri dell'UE-27 sono tra i primi 50 (su 156) (14); che alcuni Stati membri occupano già i primi posti nell'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile; che l'UE è ancora priva di una strategia di attuazione riguardo agli obiettivi di sviluppo sostenibile;

Z.

considerando che l'elevata e crescente disparità tra i paesi e all'interno di essi può avere costi sociali ed economici significativi; che la disuguaglianza costituisce un'evidente contraddizione rispetto all'obiettivo di sviluppo sostenibile;

AA.

considerando che la strategia per legiferare meglio è stata esplicitamente menzionata in una comunicazione della Commissione come un altro modo per garantire l'ulteriore integrazione dello sviluppo sostenibile nelle politiche dell'UE (15);

AB.

considerando che il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 19 luglio 2018 sulla lotta contro l'HIV/AIDS, l'epatite virale e la tubercolosi nell'Unione europea e nei paesi vicini (SWD(2018)0387) evidenzia le lacune e i limiti dei dati di sorveglianza per l'epatite virale, che rendono difficile valutare la distanza che gli Stati membri dell'UE devono percorrere per raggiungere l'obiettivo di sviluppo sostenibile;

AC.

considerando che il Libro bianco della Commissione del 1o marzo 2017 sul futuro dell'Europa (COM(2017)2025) non includeva lo sviluppo sostenibile o l'Agenda 2030 come visione o narrazione del futuro dell'UE;

AD.

considerando che la relazione dell'UNICEF dal titolo «Progress for Every Child in the SDG Era», pubblicata nel marzo 2018, ha rilevato un'allarmante mancanza di dati in 64 paesi, nonché progressi insufficienti verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile in altri 37 paesi; che oltre mezzo miliardo di bambini vive in paesi in cui non è possibile valutare i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

AE.

considerando che il lavoro dignitoso costituisce la base per una crescita equa e inclusiva e un fattore trainante per lo sviluppo e il progresso sociale; che, oltre alla protezione sociale per coloro che non riescono a trovare un lavoro o non sono in grado di lavorare, essa affronta le disuguaglianze ed esercita un forte impatto sul progresso sociale ed economico;

Leadership europea per i valori universali in un contesto multilaterale per le persone, il pianeta e la prosperità

1.

sottolinea che le complesse sfide globali richiedono una risposta organica e integrata che l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile potrebbe offrire;

2.

sottolinea che l'obiettivo dell'Agenda 2030 è quello di raggiungere un maggiore benessere per tutti, entro i limiti del pianeta, e un mondo equo, senza lasciare nessuno indietro, e che i quattro pilastri essenziali dello sviluppo sostenibile (l'ambito sociale, ambientale, economico e della governance) devono essere affrontati in modo globale per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile; sottolinea il fatto che lo sviluppo sostenibile è un obiettivo fondamentale dell'Unione, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), e che dovrebbe svolgere un ruolo centrale nel dibattito e nella narrativa sul futuro dell'Europa; sottolinea inoltre che l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dovrebbe portare a un cambiamento di paradigma e diventare il modello economico generale a lungo termine dell'UE per riuscire a portare a termine l'attuale strategia Europa 2020;

3.

sottolinea che l'attuazione dell'Agenda 2030 è strettamente correlata ai valori e agli interessi europei e costituisce un'innovazione significativa che potrebbe rafforzare l'ordine globale, sulla base del multilateralismo e della cooperazione internazionale;

4.

ribadisce l'esigenza di disaggregare sistematicamente i dati su tutti gli indicatori pertinenti riguardanti tutti gli obiettivi e traguardi, sulla base del genere e di altre caratteristiche;

5.

evidenzia che l'Unione dovrebbe rinnovare il proprio impegno ad assumere un ruolo di leader mondiale nell'attuazione dell'Agenda 2030 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile, insieme ai suoi Stati membri e alle relative autorità locali e regionali, in linea con il principio di sussidiarietà e in stretta collaborazione con i suoi partner internazionali; ricorda che l'impegno politico dell'UE dovrebbe rispecchiarsi nel quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027; sottolinea che l'Agenda 2030 deve catalizzare ulteriormente un approccio coordinato tra l'azione interna ed esterna dell'UE e le sue altre politiche e la coerenza nell'ambito degli strumenti di finanziamento dell'Unione per una risposta e un impegno globali a favore di una crescita e di uno sviluppo sostenibili;

6.

insiste sul fatto che l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile richiede un'efficace cooperazione a livello di UE, nazionale, regionale e locale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità; sottolinea l'importante ruolo dei consigli consultivi per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile in tale cooperazione e ritiene che il loro coinvolgimento a tutti i livelli di governance dovrebbe essere rafforzato;

7.

accoglie con favore il fatto che molti Stati membri e paesi partner al di fuori dell'UE abbiano compiuto notevoli sforzi per mettere a punto meccanismi e strategie per attuare gli obiettivi di sviluppo sostenibile e integrarli nelle loro politiche e nei loro quadri di governance; esorta gli Stati membri che non hanno ancora messo a punto tali meccanismi ad agire in tal senso; sottolinea che l'UE, aiutando e incoraggiando i paesi terzi ad adottare azioni simili, contribuisce a creare condizioni di parità; riconosce che sono tuttavia necessari ulteriori progressi a livello di UE;

8.

invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare un approccio orizzontale agli obiettivi di sviluppo sostenibile nelle proprie politiche;

9.

riconosce che nel 2015 tutti i paesi europei, sia quelli UE che non-UE, hanno assunto impegni a favore dell'Agenda 2030; ritiene che, nel contesto del dibattito sul futuro dell'Europa, sia opportuno valutare lo sviluppo di un quadro paneuropeo per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile tra gli Stati membri dell'UE, il SEE, i firmatari degli accordi di associazione dell'UE, i paesi candidati all'UE e, dopo il recesso, il Regno Unito; sottolinea l'importanza di promuovere dibattiti parlamentari a tutti i livelli;

10.

accoglie con favore il documento di riflessione della Commissione «Verso un'Europa sostenibile entro il 2030», che illustra tre scenari su come l'UE può compiere progressi per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile; è favorevole al primo scenario in cui si propone una strategia generale per l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile da parte dell'UE e degli Stati membri; ritiene che, nel contesto del futuro dell'Europa, un'Europa sostenibile sia la via da seguire per garantire il benessere e la prosperità dei suoi cittadini e del pianeta;

11.

deplora che la Commissione non abbia ancora elaborato una strategia organica e integrata di attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

12.

sottolinea l'importanza dell'APS quale strumento fondamentale per eliminare la povertà e ricorda i rispettivi impegni in materia di APS dell'UE e degli Stati membri, compreso l'impegno per l'obiettivo di destinare lo 0,7 % del reddito nazionale lordo (RNL) all'APS, e di assegnare tra lo 0,15 % e lo 0,20 % dell'APS/RNI ai paesi meno sviluppati; invita l'UE e i suoi Stati membri a ripristinare senza indugio l'obiettivo dello 0,7 % di APS/RNL e ad aumentare gradualmente l'APS per raggiungere tale obiettivo entro un calendario preciso; invita gli Stati membri a elaborare piani d'azione annuali verificabili per il conseguimento dei singoli obiettivi dell'APS; sottolinea che, data la responsabilità sia dell'UE che degli Stati membri nel conseguimento dell'obiettivo dello 0,7 % in materia di APS/RNL, gli Stati membri sono responsabili nei confronti dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo;

13.

riconosce che i vantaggi in ambito sanitario devono essere salvaguardati e ulteriormente promossi per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile; sostiene che, sebbene il mondo abbia compiuto notevoli progressi su diversi fronti in materia di salute, rimangono molte sfide, tra cui quella di affrontare le disparità sanitarie tra le popolazioni dei paesi stabili e quelle che vivono in ambienti fragili e vulnerabili, nonché le disparità sanitarie all'interno dei paesi stessi;

14.

riconosce che l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ha ribadito che la salute globale è una priorità politica; sostiene che popolazioni sane sono essenziali per lo sviluppo sostenibile, per eliminare la povertà, promuovere società pacifiche e inclusive e proteggere l'ambiente; ribadisce che la salute è anche un risultato e un indicatore di progresso che riflette il successo ottenuto nel conseguimento di molti obiettivi e dell'Agenda 2030 nel suo complesso;

15.

sottolinea che, nel complesso, l'UE è riuscita a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e a svincolarle dalla crescita economica, offrendo in tal modo un contributo significativo agli sforzi globali, anche tenendo conto delle emissioni associate alle importazioni ed esportazioni dell'UE (16); osserva tuttavia che sono necessari ulteriori sforzi a livello di UE e globale;

Migliorare l'azione strategica e comune dell'UE verso il conseguimento degli obiettivi globali

16.

invita la Commissione a effettuare un'analisi approfondita delle lacune delle politiche esistenti e della loro attuazione, al fine di individuare le aree critiche relative alle sinergie e le incoerenze; invita la Commissione a individuare chiaramente, senza ulteriori indugi, le misure da adottare entro il 2030 in termini di politiche e legislazione, dati statistici e raccolta di dati disaggregati, governance e attuazione, al fine di definire, entro la fine del 2019, una strategia globale per la realizzazione dell'Agenda 2030;

17.

esorta la Commissione a elaborare una strategia ambiziosa, generale e onnicomprensiva per l'attuazione dell'Agenda 2030, che integri appieno gli obiettivi di sviluppo sostenibile nelle politiche e nella governance dell'UE, fornendo un orientamento alle istituzioni dell'UE e agli Stati membri per l'attuazione, il monitoraggio e il riesame dell'Agenda 2030 e definendo tabelle di marcia dettagliate con scadenze e obiettivi concreti; chiede alla Commissione di assicurare che tale strategia affronti le correlazioni tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

18.

invita la Commissione a rafforzare la sua collaborazione con le Nazioni Unite e gli Stati membri dell'UE a sostenere la riforma in corso, rendendola idonea all'attuazione dell'Agenda 2030;

19.

ricorda che tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono rilevanti per il rispetto dei diritti dei minori; sottolinea l'importanza dell'attuazione degli orientamenti UE in materia di promozione e tutela dei diritti del minore, nel contesto delle relazioni esterne dell'UE; chiede alla Commissione di monitorare e riferire in merito ai progressi compiuti in materia di diritti dei minori nei programmi esterni dell'UE;

20.

invita la Commissione, quale base fondamentale per la costruzione di un'Europa sostenibile, a guidare lo sviluppo di un modello di produzione e consumo alimentare sostenibile che protegga ed elimini la pressione dei sistemi alimentari sulla salute e sull'ambiente e apporti benefici economici agli agricoltori, alle imprese e ai cittadini;

21.

invita la Commissione a operare, in collaborazione con i principali portatori di interessi a tutti i livelli, per garantire vite sane e promuovere il benessere per tutti e a tutte le età, in particolare al fine di rendere l'assistenza sanitaria più accessibile, a costi contenuti, efficace e sostenibile, affrontando i fattori di rischio delle malattie non trasmissibili in modo più organico, scambiando le migliori pratiche e rafforzando la capacità di prevenire e gestire le minacce sanitarie globali, quali la resistenza antimicrobica;

22.

invita la Commissione ad allineare le politiche programmatiche, finanziarie e operative, gli approcci e le metodologie in cui può migliorare l'efficienza e l'efficacia, con quelli delle Nazioni Unite e dei suoi partner, al fine di migliorare l'efficacia riguardo a una serie di priorità comuni, quali l'uguaglianza di genere, la salute riproduttiva, materna, neonatale, infantile e degli adolescenti, i cambiamenti climatici e l'ambiente, l'eliminazione delle disuguaglianze e della povertà;

23.

sottolinea quanto sia importante assicurare la giustizia e la trasparenza fiscale, contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, eliminare i flussi finanziari illeciti e i paradisi fiscali e rafforzare la mobilitazione delle risorse interne al fine di finanziare l'Agenda 2030; ribadisce il suo invito a valutare gli effetti di ricaduta delle politiche fiscali nazionali e dell'UE sui paesi in via di sviluppo, assicurando la coerenza delle politiche per lo sviluppo;

24.

sottolinea l'importanza di eliminare le disuguaglianze sociali ed economiche e promuovere la parità di genere nell'UE e in tutto il mondo; ricorda il principio alla base dell'Agenda 2030 di «non lasciare nessuno indietro»; invita pertanto la Commissione a prestare particolare attenzione ai più emarginati e vulnerabili della società al fine di garantire la massima inclusività;

25.

invita la Commissione a promuovere catene di valore globali sostenibili, con l'introduzione di sistemi di dovuta diligenza nelle imprese applicati alle loro intere catene di approvvigionamento, il che incoraggerebbe le imprese a investire in modo più responsabile e a stimolare un'attuazione più efficace dei capitoli relativi alla sostenibilità negli accordi di libero scambio, tra cui la lotta alla corruzione, la trasparenza, il contrasto all'elusione fiscale e il comportamento responsabile delle imprese;

26.

ritiene che gli obiettivi di sviluppo sostenibile dovrebbero essere al centro della strategia dell'UE per lo sviluppo sostenibile e la crescita inclusiva; sottolinea la necessità di definire chiaramente indicatori, parametri di riferimento e obiettivi comuni, nonché un'analisi della distanza dai traguardi e dagli obiettivi, delle azioni necessarie per raggiungerli e dei mezzi con cui saranno attuati; sottolinea che la strategia 2030 dell'UE dovrebbe inoltre definire quando e in che modo l'Unione svolgerà valutazioni d'impatto in materia di sostenibilità per colmare le lacune esistenti, riorientare le politiche esistenti e per elaborare nuove proposte legislative o revisioni della legislazione dell'Unione, assicurando al contempo la coerenza e azioni di coordinamento a livello UE e di Stati membri; invita pertanto la Commissione e il Consiglio, in tutte le sue formazioni, ad adoperarsi in tal senso senza indugi;

27.

ritiene che il semestre europeo dovrebbe coinvolgere il Parlamento ed essere allineato con l'Agenda 2030 e che nel processo dovrebbe essere inclusa una verifica della sostenibilità; invita pertanto la Commissione ad adeguare ulteriormente l'attuale processo del semestre europeo; sottolinea che ciò richiederebbe in particolare che il semestre europeo tenga conto in maniera globale di tutte le dimensioni degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

28.

sollecita la Commissione a elaborare una strategia globale a sostegno degli investimenti che migliori la sostenibilità ambientale, nonché a garantire un adeguato legame tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile e il semestre europeo;

29.

sottolinea la necessità di una netta individuazione delle azioni da intraprendere a ciascun livello di governance per l'attuazione degli obiettivi e dei traguardi, seguendo nel contempo il principio di sussidiarietà; chiede la definizione di percorsi di sviluppo sostenibile chiari e coerenti al livello appropriato (nazionale, subnazionale, subnazionale, locale) negli Stati membri che non li hanno ancora stabiliti; sottolinea che la Commissione dovrebbe fornire indicazioni per tale processo, al fine di garantire un approccio coerente; invita ad adottare un approccio multilivello per assicurare una migliore comprensione, un maggiore coinvolgimento e la condivisione delle responsabilità in merito all'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

30.

accoglie con favore la pubblicazione della seconda relazione di controllo Eurostat sullo sviluppo sostenibile nell'UE, che costituisce un passo avanti verso la creazione di un meccanismo completo di monitoraggio a livello UE;

31.

sottolinea la necessità che la Commissione metta a punto un quadro integrato, efficace e partecipativo di monitoraggio, responsabilità e revisione per l'attuazione e l'integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e dell'Agenda 2030, che sia coerente con il quadro degli indicatori globali delle Nazioni Unite e che raccolga informazioni e dati disaggregati pertinenti a livello nazionale e subnazionale, pur riconoscendo che Eurostat da solo non è in grado di cogliere appieno tutte le dimensioni dei progressi degli obiettivi di sviluppo sostenibile; sottolinea la necessità di tenere conto degli effetti di ricaduta e della natura interconnessa e indivisibile degli obiettivi e chiede che Eurostat sia incaricato anche di riferire sistematicamente in merito alle prestazioni degli obiettivi di sviluppo sostenibile per ciascuno Stato membro, sulla base di una serie uniforme di indicatori;

32.

sottolinea la necessità di un'ampia gamma di indicatori che non sono di natura puramente economica e che tengono conto della natura trasformativa degli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare per quanto riguarda la lotta alla povertà in tutte le sue forme, e che dovrebbero essere misurati mediante dati disaggregati pertinenti per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile; sottolinea la necessità che Eurostat stabilisca una serie di indicatori specifici di progresso per l'applicazione interna degli obiettivi di sviluppo sostenibile nell'UE ai rispettivi livelli di governance;

33.

ricorda il ruolo fondamentale dell'UE nel migliorare la trasparenza, la responsabilità e la sostenibilità delle catene di valore globali; ricorda che l'UE è una potenza economica e legislativa e deve pertanto posizionarsi come leader per quanto riguarda le buone pratiche e la definizione di norme globali; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere i negoziati per un trattato ONU vincolante sulle società transnazionali e i diritti umani;

34.

invita gli Stati membri dell'UE a fornire dati per un monitoraggio efficace dell'epatite virale, in linea con gli indicatori definiti dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e invita la Commissione a monitorare attentamente questo processo, in linea con l'impegno assunto nella sua comunicazione del novembre 2016 «Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe»;

35.

sottolinea l'importanza di sensibilizzare in merito al potenziale trasformativo dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e dei suoi obiettivi; ribadisce la necessità di coinvolgere i cittadini e le organizzazioni della società civile nel corso dei processi di attuazione e monitoraggio; sottolinea l'importante ruolo svolto dal Parlamento europeo e dai parlamenti nazionali;

36.

evidenzia l'importanza della trasparenza e della responsabilità democratica durante il monitoraggio dei progressi dell'UE concernenti l'Agenda 2030 e sottolinea pertanto il ruolo dei colegislatori in tale processo; ritiene che la conclusione di un accordo interistituzionale vincolante ai sensi dell'articolo 295 TFUE fornirebbe un quadro adeguato per la cooperazione in tale ambito;

37.

invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare ulteriormente le informazioni disponibili e la sensibilizzazione dei cittadini circa la necessità di completare l'Agenda 2030;

38.

sottolinea che il QFP deve essere orientato verso l'Agenda 2030 e garantire una maggiore integrazione dello sviluppo sostenibile in tutti i meccanismi di finanziamento e in tutte le linee di bilancio; invita pertanto la Commissione a rafforzare la responsabilità per il conseguimento dei risultati collettivi attraverso il QFP; ribadisce la sua posizione sul futuro QFP, che richiede una revisione intermedia obbligatoria, a seguito di un riesame del funzionamento del QFP e tenendo conto di una valutazione dei progressi compiuti per quanto riguarda gli obiettivi di sviluppo sostenibile; sottolinea la necessità di verificare le dotazioni finanziarie programmate per le politiche esistenti, al fine di garantire la coerenza con lo sviluppo sostenibile;

39.

ritiene necessaria una significativa accelerazione degli investimenti verdi, dell'innovazione e della crescita nell'UE al fine di garantire un'attuazione puntuale e positiva dell'Agenda 2030 e sottolinea l'importanza di utilizzare in modo più ampio gli strumenti finanziari innovativi ed esistenti, quali gli appalti pubblici verdi, e l'urgenza di adottare approcci diversi rispetto all'attuale politica in materia di investimenti, in particolare la graduale eliminazione delle sovvenzioni dannose per l'ambiente;

40.

accoglie con favore l'aumento di capitali istituzionali e privati destinati al finanziamento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e sottolinea l'importanza di un solido quadro finanziario sostenibile, ivi compresi una calibrazione dei requisiti patrimoniali delle banche e un trattamento prudenziale degli attivi ad alto tenore di carbonio, norme prudenziali per le compagnie di assicurazione e un aggiornamento dei doveri degli investitori istituzionali e dei gestori di patrimoni;

Coerenza politica, coordinamento e integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile

41.

sottolinea l'importanza di migliorare il coordinamento e la cooperazione tra gli organi decisionali, le varie organizzazioni e le parti interessate, comprese le autorità locali e le organizzazioni della società civile, e al loro interno, al fine di attuare l'Agenda 2030 e conseguire una maggiore coerenza politica riguardo allo sviluppo sostenibile (PCSD);

42.

accoglie con favore l'adozione della relazione 2019 della Commissione sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS) e il tentativo di integrare al meglio la CPS nell'approccio UE relativo all'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile; ricorda che la CPS è un principio sancito nell'articolo 208 TFUE oltre ad essere fondamentale per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

43.

riconosce i progressi compiuti dagli strumenti della CPS nell'influenzare l'elaborazione delle politiche dell'UE; invita a compiere ulteriori sforzi per far sì che le politiche che non riguardano lo sviluppo tengano conto degli obiettivi di sviluppo derivanti dai meccanismi della CPS;

44.

sottolinea che la CPS costituisce altresì un elemento fondamentale della PCSD oltre a contribuirvi; raccomanda fermamente di applicare le migliori pratiche e gli insegnamenti tratti dalla CPS ai fini dell'ulteriore sviluppo e operatività in materia di PCSD;

45.

invita la Commissione e gli Stati membri a ribadire il loro impegno nei confronti della CPS come contributo importante al conseguimento di una più ampia PCSD nelle sue azioni per attuare l'Agenda 2030; sottolinea la necessità di migliorare i meccanismi per la coerenza delle politiche all'interno di tutte le istituzioni e dei processi decisionali dell'UE e di garantire che il principio sia adeguatamente rispettato nelle valutazioni ex ante periodiche e attraverso l'introduzione di adeguati meccanismi di rendicontazione e mitigazione;

46.

è del parere che la PCSD significhi che tutte le politiche pertinenti e tutti gli strumenti finanziari e non finanziari a livello UE in futuro debbano essere definiti, attuati e monitorati nell'ottica di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e che la Commissione dovrebbe, pertanto, sviluppare rapidamente le necessarie capacità politiche a tutti i livelli;

47.

esorta la Commissione ad adottare un piano d'azione sul seguito da dare in linea con le raccomandazioni della valutazione esterna della CPS che invitava ad adottare una serie di norme chiare per l'attuazione del concetto; ribadisce il proprio invito a definire separatamente le responsabilità di ciascuna istituzione dell'UE nell'adempiere agli impegni assunti in relazione alla CPS;

48.

ribadisce il proprio invito a discutere della CPS a livello di Consiglio europeo, al fine di dare slancio all'attuazione dei suoi meccanismi nel perseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; ritiene che, come è stato sottolineato nella valutazione esterna della CPS, solo con la volontà politica dell'UE vi sarà un impatto significativo sulla promozione e l'efficacia dell'approccio CPS;

49.

sottolinea la necessità, visto l'impegno giuridico a promuovere la CPS, espresso all'articolo 208 TFUE, che l'UE avvii un dialogo proattivo con i paesi e le regioni in via di sviluppo al fine di discutere e prendere in considerazione le principali iniziative politiche che possono avere ripercussioni su di essi;

50.

sottolinea che l'UE è dotata di alcune delle norme più stringenti al mondo in ambito ambientale e che le sue imprese si trovano in una posizione migliore rispetto ai concorrenti globali, motivo per cui l'UE è anche considerata un baluardo della libertà e della democrazia, con istituzioni stabili fondate sullo Stato di diritto e una società civile dinamica; ritiene che l'UE potrebbe pertanto decidere di promuovere con maggiore vigore i propri standard ambientali, sociali e di governance attuali;

51.

accoglie con favore l'istituzione di un gruppo di lavoro sull'Agenda 2030 nell'ambito del Consiglio «Affari generali»; chiede l'istituzione di meccanismi di coordinamento e cooperazione in materia di sviluppo sostenibile tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione e al loro interno, al fine di garantire la coerenza delle politiche; sottolinea che tali meccanismi dovrebbero essere chiaramente inquadrati e determinati nell'ambito di un accordo interistituzionale per un'Europa sostenibile entro il 2030, in quanto processi politici coerenti tra le tre istituzioni saranno fondamentali per la riuscita attuazione dell'agenda 2030; invita a coinvolgere tutte e tre le istituzioni nei futuri lavori della piattaforma multilaterale sugli obiettivi di sviluppo sostenibile e sottolinea l'importanza di coinvolgere in tale piattaforma tutti i soggetti pertinenti, comprese le organizzazioni della società civile;

52.

ritiene che, in linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 17 sul partenariato, il ruolo dell'attuale piattaforma multilaterale sugli obiettivi di sviluppo sostenibile dovrebbe essere rafforzato e inserito in un quadro di consultazione formale e interistituzionale;

53.

sottolinea il ruolo della cooperazione allo sviluppo nel sostenere l'attuazione dell'Agenda 2030 nei paesi in via di sviluppo; plaude all'integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel nuovo consenso europeo in materia di sviluppo; ricorda che l'eliminazione della povertà (SDG n. 1) deve rimanere l'obiettivo principale della cooperazione allo sviluppo dell'UE; sottolinea che l'SDG n. 1 e l'SDG n. 2 sono intrinsecamente correlati; ribadisce che, nonostante i progressi compiuti, il ritmo e la portata attuali dell'attuazione difficilmente potrà promuovere il cambiamento necessario per conseguire gli obiettivi dell'SDG n. 2; chiede l'intensificazione degli sforzi per dare seguito alle raccomandazioni della revisione tematica dell'SDG n. 2 in sede di HLPF 2017;

54.

ribadisce l'invito a integrare l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile in tutti gli ambiti di intervento; si compiace dell'impegno della Commissione a favore dell'integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile nella sua agenda «Legiferare meglio» e sottolinea il potenziale insito nell'utilizzo strategico degli strumenti per legiferare meglio nelle valutazioni indipendenti della Commissione in merito alla coerenza politica dell'UE per l'Agenda 2030 e alla sua politica di cooperazione allo sviluppo; invita la Commissione a rivedere rapidamente gli orientamenti sull'agenda «Legiferare meglio» e a rafforzare ulteriormente e monitorare le proprie valutazioni ex ante periodiche per garantire la piena coerenza delle politiche nell'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, promuovendo nel contempo le sinergie, conseguendo benefici complementari ed evitando i compromessi, sia a livello di Unione che di Stati membri;

55.

chiede il coordinamento tra le commissioni in seno al Parlamento, al fine di monitorare e seguire l'attuazione da parte dell'UE degli impegni assunti nell'ambito dell'Agenda 2030;

56.

invita la Conferenza dei presidenti e la Conferenza dei presidenti di commissione del Parlamento europeo a valutare l'adeguatezza dell'attuale struttura del Parlamento al fine di garantirne la capacità di condurre, in tutti gli ambiti di intervento, un monitoraggio efficace e completo del lavoro svolto per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel quadro delle politiche interne ed esterne dell'UE;

57.

invita il Parlamento, la Commissione e il Consiglio a lavorare a una dichiarazione comune sulla sostenibilità che vincoli gli obiettivi di sviluppo sostenibile alle priorità interistituzionali pluriennali della prossima legislatura;

58.

sottolinea il ruolo delle regolari e adeguate valutazioni d'impatto ex ante ed ex post per garantire una migliore integrazione dell'Agenda 2030 e il conseguimento di risultati; sottolinea l'importanza di valutare le conseguenze a breve e a lungo termine delle politiche e il loro potenziale contributo allo sviluppo sostenibile; ricorda l'obbligo sancito dal trattato di tenere conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo in tutte le politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo;

59.

ricorda l'importanza vitale della mobilitazione delle risorse interne per i paesi in via di sviluppo al fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile; sottolinea che, secondo le stime della relazione della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) dal titolo «World Investment Report 2015 — Reforming International Investment Governance» (17), i paesi in via di sviluppo perdono almeno 100 miliardi di dollari l'anno in entrate fiscali societarie a causa dell'elusione fiscale da parte delle grandi imprese; accoglie con favore, a questo proposito, il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 15 ottobre 2015 intitolato «Collect More — Spend Better: Achieving Development in an Inclusive and Sustainable Way» (SWD(2015)0198), che mira ad affrontare la questione; deplora tuttavia che non siano state intraprese azioni concrete per garantire l'attuazione della summenzionata strategia della Commissione; invita la Commissione a proporre un programma faro sulla mobilitazione delle risorse interne al fine di garantire una maggiore riscossione delle entrate fiscali che consenta di finanziare gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

60.

insiste sulla necessità di rafforzare gli attori locali quali agenti per lo sviluppo sostenibile e invita a una maggiore partecipazione da parte dei parlamenti nazionali e delle autorità regionali e locali in tutte le fasi dell'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, dalla pianificazione e programmazione alla valutazione e monitoraggio; invita altresì la Commissione a rinsaldare il proprio sostegno alle città e alle autorità locali affinché elaborino, attuino e monitorino iniziative e strategie politiche efficaci per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

61.

plaude al crescente coinvolgimento del settore privato nel contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile; sottolinea l'importanza di creare un ambiente che agevoli nuove iniziative e partenariati tra il settore pubblico e il settore privato e che incoraggi le imprese ad allineare le proprie strategie aziendali agli obiettivi di sviluppo sostenibile;

62.

ricorda che secondo le stime delle Nazioni Unite sono necessari 5-7 miliardi di dollari di investimenti all'anno per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile; insiste pertanto sulla necessità di mobilitare gli investimenti e accoglie con favore il potenziale del piano di investimenti esterni dell'UE a tale riguardo;

Revisioni nazionali volontarie e relazioni dell'UE concernenti l'HLPF 2019 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite

63.

incoraggia gli Stati membri a effettuare revisioni periodiche e inclusive dei progressi compiuti e incoraggia gli Stati membri che non si sono ancora impegnati a completare una RNV ad adoperarsi in tal senso in conformità dell'Agenda 2030 e gli Stati membri che hanno già presentato una RNV a definire un calendario per le future RNV periodiche;

64.

invita la Commissione a effettuare un'analisi periodica delle RNV degli Stati membri al fine di valutare i progressi e le buone pratiche; chiede inoltre che siano analizzate le RNV dei paesi meno sviluppati per individuare le esigenze, colmare le lacune e rafforzare il sostegno e la cooperazione, e invita a cooperare strettamente in seno all'OCSE riguardo allo sviluppo di meccanismi di valutazione inter pares per le strategie e le azioni di successo nell'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile nelle politiche interne ed esterne e a promuovere lo scambio di pratiche migliori, monitorando gli effetti di ricaduta esterni e negativi;

65.

esorta la Commissione e gli Stati membri ad ampliare la programmazione comune e l'attuazione comune della cooperazione allo sviluppo, sulla base di dialoghi politici sugli obiettivi di sviluppo sostenibile con i paesi partner, di piani di sviluppo nazionali e RNV, tenendo debitamente conto della titolarità dei paesi e di altri principi di efficacia dello sviluppo;

66.

sottolinea il ruolo dell'HLPF nel seguito da dare e nelle revisioni degli obiettivi di sviluppo sostenibile; sostiene fermamente l'impegno dell'Unione a completare una revisione volontaria in sede di HLPF; invita la Commissione a onorare il ruolo di guida dell'UE nel definire e attuare l'Agenda 2030 e a presentare una relazione comune globale in merito a tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile; sottolinea che le relazioni dell'UE, compresa la prossima relazione di sintesi congiunta sul sostegno dell'UE ai paesi in via di sviluppo, dovrebbe includere un'analisi della situazione e delle carenze e lacune attuali;

67.

invita la Commissione a porsi come modello nel processo dell'HLPF; invita la Commissione a collaborare con i paesi terzi per compiere progressi verso il conseguimento dell'Agenda 2030, anche attraverso la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite;

68.

invita a organizzare un forum europeo annuale sugli obiettivi di sviluppo sostenibile, in preparazione all'HLPF, al fine di consentire la partecipazione e il dialogo tra i portatori di interessi esterni e le organizzazioni della società civile, oltre che con i parlamentari, sull'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

69.

accoglie con favore l'incontro dell'HLPF a livello di vertice, sotto l'egida dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, a settembre 2019, e i successivi incontri al vertice volti a stilare un bilancio in merito all'attuazione di tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile nel quadro dell'Agenda 2030 nel suo complesso e si attende che l'Unione svolga un ruolo di primo piano nel vertice; osserva che i progressi compiuti dagli Stati membri variano a seconda, tra l'altro, degli obiettivi di sviluppo sostenibile in questione e degli obiettivi nazionali prioritari; sottolinea che gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono fortemente interconnessi e che occorre perseguire un approccio sistemico integrato e globale rispetto alla loro attuazione;

Attenzione rivolta agli obiettivi di sviluppo sostenibile nel quadro della prossima revisione approfondita in sede di HLPF 2019

70.

accoglie con favore la prossima revisione approfondita degli obiettivi di sviluppo sostenibile n. 4 (istruzione di qualità), n. 8 (lavoro dignitoso e crescita economica), n. 10 (riduzione delle disuguaglianze), n. 13 (azione per il clima), n. 16 (pace, giustizia e istituzioni forti) e n. 17 (partenariati per gli obiettivi) e si attende che l'Unione contribuisca appieno alla revisione approfondita; attende con interesse i futuri riesami approfonditi di tutti gli altri obiettivi di sviluppo sostenibile nei prossimi anni, sottolineando nel contempo l'indivisibilità dell'Agenda 2030 e l'interconnessione degli obiettivi;

71.

ribadisce che l'istruzione di qualità e l'accesso all'istruzione primaria per tutti (SDG n. 4) sono essenziali per il conseguimento dello sviluppo sostenibile, di società autosufficienti e per garantire la responsabilizzazione e l'occupabilità dei giovani; riconosce che l'istruzione di qualità è un aspetto di notevole importanza in molti Stati membri e sottolinea che la formazione tecnica e professionale è essenziale per l'occupabilità dei giovani e per l'accesso a posti di lavoro qualificati; deplora tuttavia che esistano ancora disparità nell'istruzione tra aree urbane e zone rurali e tra i generi, sia all'interno che all'esterno dell'UE; invita pertanto ad aumentare gli investimenti per migliorare la qualità dell'istruzione e le relative infrastrutture, prestando particolare attenzione internamente alle regioni meno sviluppate ed esternamente ai paesi meno sviluppati;

72.

esorta la Commissione e gli Stati membri ad affrontare in modo più sistematico gli obiettivi dell'SDG n. 8 (lavoro dignitoso e crescita economica) nel quadro delle rispettive politiche di cooperazione allo sviluppo e della programmazione (comune); invita a dare ulteriori contributi al conseguimento dell'obiettivo n. 8, anche attraverso il miglioramento delle capacità produttive, la generazione di entrate, l'industrializzazione, modelli sostenibili di consumo e produzione, il commercio, lo sviluppo del settore privato, dei contesti economici, delle infrastrutture e del turismo;

73.

riconosce il ruolo di motori della crescita, dell'occupazione e dell'innovazione locale svolto dalle micro-imprese, dalle piccole e medie imprese e dalle cooperative, compresi i modelli imprenditoriali e gli istituti di ricerca; chiede la promozione di condizioni di parità per gli investimenti sostenibili, l'industrializzazione, l'attività imprenditoriale, compresa la condotta responsabile delle imprese, la finanza e la fiscalità, la scienza, la tecnologia, la ricerca e l'innovazione, al fine di stimolare e accelerare lo sviluppo economico e umano interno e di contribuire a una crescita sostenibile a lungo termine in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e con l'accordo di Parigi; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la creazione di nuovi modelli commerciali e a sfruttare le nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale;

74.

sottolinea il ruolo fondamentale del settore privato nel compiere progressi nel conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare per quanto concerne gli investimenti responsabili e sostenibili, la promozione di una crescita inclusiva e l'adozione e attuazione di codici di condotta aziendale responsabile; sottolinea, in tale contesto, la necessità di quadri strategici favorevoli agli investimenti, compresi indicatori di performance in materia di sostenibilità e requisiti che consentano l'integrazione dei rischi per la sostenibilità nel processo decisionale concernente gli investimenti e dello Stato di diritto;

75.

riconosce che i poli e gli incubatori UE di ricerca, sviluppo e innovazione sono fattori importanti per la promozione delle strutture dello sviluppo sostenibile; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a promuovere legami più stretti tra la ricerca e le imprese per consentire lo scambio delle migliori pratiche e stimolare l'innovazione; sottolinea che il finanziamento della ricerca e dell'innovazione si deve accompagnare a un approccio strategico agli investimenti, che consenta di immettere sul mercato soluzioni innovative, dato che spesso richiedono ingenti capitali e investimenti ad alto rischio;

76.

invita il Consiglio a tenere conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile nell'elaborare la propria posizione sul futuro FSE+ e sull'assegnazione delle dotazioni finanziarie necessarie; sottolinea che il successo degli obiettivi di sviluppo sostenibile nell'Unione dipende da politiche ambiziose sostenute da risorse adeguate;

77.

deplora che esistano ancora notevoli differenze nei progressi compiuti dagli Stati membri verso il raggiungimento dell'SDG n. 10, in termini di riduzione delle disuguaglianze di reddito e di quelle basate su età, sesso, disabilità, etnia, origine, religione, status economico e altri fattori che possono migliorare la coesione sociale, e che le disparità persistono e aumentano all'interno dei paesi tra questi ultimi, all'interno e all'esterno dell'UE; chiede di dare slancio ai progressi verso la riduzione delle disparità crescenti e di promuovere la parità di opportunità per tutti, fornendo assistenza diretta ai gruppi vulnerabili e ai bisognosi, al fine di generare una crescita più inclusiva e sostenibile e lo sviluppo umano; invita la Commissione a includere, tra l'altro, criteri più rigorosi in materia di disuguaglianza economica nella sua revisione dell'SDG n. 10;

78.

riconosce che l'UE e gli Stati membri hanno firmato e ratificato l'accordo di Parigi e che la maggioranza degli Stati membri menziona l'accordo di Parigi quale pilastro fondamentale delle proprie politiche di cooperazione internazionale accanto all'Agenda 2030, mentre altri hanno dato la priorità alla lotta ai cambiamenti climatici e ai suoi effetti (SDG n. 13); invita la Commissione e gli Stati membri a utilizzare strategie di comunicazione e attività volte a rafforzare il sostegno pubblico e politico all'azione per il clima e a sensibilizzare in merito ai benefici complementari della lotta ai cambiamenti climatici, quali una qualità dell'aria e una salute pubblica migliori, la conservazione delle risorse naturali, la crescita economica e un tasso di occupazione più elevato, una maggiore sicurezza energetica e la riduzione dei costi per l'importazione di energia;

79.

chiede che l'agenda 2030 sia attuata nel suo complesso e in modo coordinato e coerente con l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, tra l'altro per quanto concerne l'esigenza di colmare urgentemente il divario tra ciò che è necessario al fine di limitare il riscaldamento globale e di aumentare l'attività e il finanziamento per l'adattamento; ricorda l'impegno dell'UE a destinare il 20 % del suo bilancio 2014-2020 (circa 180 miliardi di EUR) alla lotta contro il cambiamento climatico, ivi incluso nelle sue politiche esterne e di cooperazione allo sviluppo;

80.

deplora il fatto che, nonostante le prove scientifiche chiare ed esaurienti presentate nella relazione speciale dell'IPCC sul riscaldamento globale di 1,5 oC, che illustra dettagliatamente gli effetti dannosi di un tale aumento della temperatura e la notevole differenza in termini di gravità di quelli associati a un aumento di 2 oC, alcuni firmatari dell'accordo di Parigi non hanno ancora fissato obiettivi più ambiziosi in relazione al clima; accoglie con favore la collaborazione internazionale sullo scambio di emissioni e il collegamento dei mercati del carbonio regionali e di paesi terzi; invita l'Unione a promuovere l'elaborazione di regimi di riduzione delle emissioni basati sul mercato nelle economie emergenti e nei paesi in via di sviluppo; osserva che ciò consentirà di ridurre le emissioni globali, di ottenere risparmi sui costi e una maggiore efficienza operativa e di ridurre il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio creando condizioni di parità;

81.

sottolinea la necessità di mitigare il cambiamento climatico globale e di adattarvisi e pone l'accento sul ruolo fondamentale svolto dai paesi in via di sviluppo per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi, dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e del programma d'azione di Addis Abeba, nonché l'urgente necessità di aiutare tali paesi a conseguire i contributi stabiliti a livello nazionale; accoglie con favore, a questo proposito, il fatto che la lotta ai cambiamenti climatici è una priorità nel quadro del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), recentemente istituito, volto a mobilitare gli investimenti del settore pubblico e del settore privato nei paesi partner in Africa e nel vicinato dell'UE;

82.

sottolinea che l'UE dovrebbe proseguire il suo percorso, passando a un'economia a basse emissioni di carbonio, neutrale dal punto di vista climatico, efficiente sotto il profilo delle risorse e ricca di biodiversità, nel pieno rispetto dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dei 17 SDG, al fine di ridurre le tendenze insostenibili che si basano sull'eccessivo sfruttamento delle risorse naturali e la perdita di biodiversità causata da modelli di consumo e produzione non sostenibili; sottolinea l'importanza che l'UE acceleri le sue iniziative volte a promuovere un consumo e una produzione responsabili e sostenibili, svolgendo nel contempo un ruolo di primo piano nella promozione di un'economia circolare;

83.

ribadisce i valori universali di democrazia, buona governance, Stato di diritto e diritti umani, quali requisiti necessari per lo sviluppo sostenibile a norma di quanto stabilito dall'SDG n. 16 (società pacifiche e inclusive); si rammarica tuttavia profondamente del fatto che a livello globale siano ancora diffusi i conflitti armati e la violenza; esprime preoccupazione per i mancati progressi nella promozione dello Stato di diritto e nell'accesso alla giustizia in numerosi paesi; ribadisce l'impegno dell'UE e degli Stati membri, espresso nel consenso europeo in materia di sviluppo, in relazione a un approccio comune rispetto ai conflitti e alle crisi, incentrato sulla vulnerabilità e sulla sicurezza dell'uomo, riconoscendo al contempo il nesso tra sviluppo sostenibile, azione umanitaria, pace e sicurezza e prestando particolare attenzione agli Stati più fragili e interessati da conflitti; sottolinea che l'obiettivo in materia di società pacifiche e inclusive, compreso l'accesso alla giustizia per tutti, dovrebbe essere integrato nell'azione esterna dell'UE che, sostenendo i portatori di interessi locali, può contribuire a costruire la resilienza, promuovere la sicurezza umana, rafforzare lo Stato di diritto e affrontare le complesse sfide dell'insicurezza, della fragilità e della transizione democratica;

84.

sottolinea che la lotta alle disuguaglianze all'interno dei paesi e tra di essi, alla discriminazione, la promozione della pace, la democrazia partecipativa, la buona governance, lo Stato di diritto e i diritti umani devono essere obiettivi trasversali alla politica di sviluppo dell'UE;

85.

plaude agli sforzi dell'UE volti a massimizzare la coerenza e creare sinergie tra le diverse politiche, al fine di rafforzare gli strumenti per attuare e rinvigorire il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile;

86.

sottolinea che l'istruzione, la scienza, la tecnologia, la ricerca e l'innovazione inclusive ed eque sono strumenti particolarmente importanti per l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e riconosce l'esigenza di migliorare la governance in questo settore; si rammarica che finora non sia stato sfruttato appieno il potenziale contributo della comunità scientifica; evidenzia la necessità, per Orizzonte 2020 e i futuri programmi quadro di ricerca, di integrare meglio il concetto di sviluppo sostenibile e le sfide sociali; ricorda la necessità di agevolare i meccanismi per il trasferimento significativo di tecnologia ai paesi in via di sviluppo;

87.

invita la Commissione ad aggiungere dati relativi agli obiettivi di sviluppo sostenibile alle serie di dati di elevato valore, quali definite dalla direttiva sui dati aperti e le informazioni del settore pubblico e a incoraggiare gli Stati membri a pubblicare tutte le relazioni sugli obiettivi di sviluppo sostenibile sotto una licenza libera;

88.

sottolinea l'importanza di utilizzare appieno i programmi e gli strumenti UE esistenti e futuri, quali i programmi Orizzonte e LIFE, che consentono la partecipazione di paesi terzi nei settori energetico, dei cambiamenti climatici e dello sviluppo sostenibile;

89.

chiede un bilancio dell'UE che conferisca allo sviluppo sostenibile lo status di obiettivo primario; ricorda che la lotta alle frodi e all'evasione fiscale è una questione concernente lo sviluppo solidale;

90.

evidenzia che la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile nei settori dell'alimentazione, dell'agricoltura, dell'energia, dei materiali, delle città, della salute e del benessere potrebbe aprire opportunità di mercato per un valore superiore a 10 000 miliardi di EUR (18); sottolinea, tuttavia, che per realizzare l'ambizione dell'UE di un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse, l'UE e i suoi Stati membri devono essere all'avanguardia nel campo della scienza, della tecnologia e delle infrastrutture moderne;

91.

sottolinea che, alla luce della crescente complessità e globalizzazione delle catene di approvvigionamento, è importante promuovere l'attuazione di norme stringenti in materia di sostenibilità anche nei paesi terzi;

o

o o

92.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'OCSE nonché alle Nazioni Unite.

(1)  GU C 210 del 30.6.2017, pag. 1.

(2)  Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).

(3)  GU C 353 del 27.9.2016, pag. 2.

(4)  GU C 76 del 28.2.2018, pag. 45.

(5)  GU C 86 del 6.3.2018, pag. 2.

(6)  GU C 224 del 27.6.2018, pag. 36.

(7)  GU C 334 del 19.9.2018, pag. 151.

(8)  Testi approvati, P8_TA(2018)0077.

(9)  Testi approvati, P8_TA(2018)0279.

(10)  http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-5927_en.htm

(11)  http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-5882_en.htm

(12)  http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-5870_en.htm

(13)  Dati Eurostat 2017 del 16 ottobre 2018.

(14)  Documento di riflessione «Verso un'Europa sostenibile entro il 2030», pag. 7, (https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp_sustainable_europe_30-01_en_web.pdf).

(15)  Comunicazione della Commissione sul futuro sostenibile dell’Europa: prossime tappe — L'azione europea a favore della sostenibilità (COM(2016)0739).

(16)  Analisi approfondita a sostegno della comunicazione della Commissione intitolata «Un pianeta pulito per tutti — Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra» (COM(2018)0773).

(17)  http://unctad.org/en/PublicationChapters/wir2015ch0_KeyMessage_en.pdf

(18)  Business and Sustainable Development Commission report, Better Business, Better World, gennaio 2017.


RACCOMANDAZIONI

Parlamento europeo

Mercoledì 13 marzo 2019

21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/146


P8_TA(2019)0172

Portata e mandato dei rappresentanti speciali dell'UE

Raccomandazione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente la portata e il mandato dei rappresentanti speciali dell'Unione europea (2018/2116(INI))

(2021/C 23/23)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 2, 3, 6, 21, 33 e 36 del trattato sull'Unione europea,

vista la decisione del Consiglio del 26 luglio 2010 che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (1),

vista la dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) sulla responsabilità politica (2),

viste le relazioni annuali dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune,

viste le relazioni annuali dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel mondo,

visto l'Accordo interistituzionale del 20 novembre 2002 tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo all'accesso da parte del Parlamento europeo alle informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa,

viste le istruzioni per la nomina, il mandato e il finanziamento dei rappresentanti speciali dell'UE, del 9 luglio 2007, nonché la nota del Consiglio (7510/14) dell'11 marzo 2014,

vista la sua risoluzione, dell'8 luglio 2010, sulla proposta di decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (3),

viste la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea presentata dal VP/AR il 28 giugno 2016 e le successive relazioni sulla sua attuazione,

visti gli orientamenti dell'UE per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI), adottati dal Consiglio nel 2013,

visti l'Atto finale di Helsinki del 1975 dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e tutti i suoi principi, in quanto documento fondamentale per l'assetto della sicurezza europea e regionale più in generale,

viste le sue risoluzioni sulle relazioni annuali dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune,

viste le sue risoluzioni sulle relazioni annuali dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel mondo,

vista la sua raccomandazione del 15 novembre 2017 al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sul partenariato orientale nella fase preparatoria del vertice di novembre 2017 (4),

vista la sua risoluzione del 4 luglio 2017 sulla lotta alle violazioni dei diritti umani nel contesto di crimini di guerra e crimini contro l'umanità, incluso il genocidio (5),

viste le sue risoluzioni sull'Ucraina, nelle quali chiede la nomina di un rappresentante speciale dell'UE per la Crimea e la regione del Donbass,

vista la sua raccomandazione al Consiglio, del 13 giugno 2012, sul rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani (6),

visti gli articoli 110 e 113 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0171/2019),

A.

considerando che l'UE ambisce a rivestire un ruolo di maggior rilievo a livello globale, non solo sotto il profilo economico ma anche sotto quello politico, e che, con le sue azioni e politiche, si adopera per contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, nonché di un ordine mondiale basato su regole;

B.

considerando che i rappresentanti speciali dell'UE (RSUE) sono nominati dal Consiglio su proposta del VP/AR, con il mandato di promuovere obiettivi concreti di natura politica o di sicurezza concernenti un tema o un'area geografica specifici; che si sono dimostrati uno strumento prezioso e flessibile per la diplomazia dell'UE, poiché possono personificare e rappresentare l'Unione in luoghi e situazioni cruciali, con il sostegno di tutti gli Stati membri; che la flessibilità dei mandati dei RSUE rende tali rappresentanti strumenti operativi che possono essere utilizzati rapidamente quando affiorano timori relativi a determinati paesi o tematiche;

C.

considerando che, grazie alla loro frequente presenza sul campo, i RSUE si trovano in una posizione privilegiata per avviare un dialogo con la società civile e gli attori locali, nonché per svolgere attività di ricerca sul campo; che tale esperienza diretta consente loro di contribuire in modo costruttivo all'elaborazione di strategie e politiche;

D.

considerando che vi sono attualmente cinque RSUE regionali (per il Corno d'Africa, il Sahel, l'Asia centrale, il processo di pace in Medio Oriente e per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia), due rappresentanti per paesi specifici (Kosovo e Bosnia-Erzegovina) e uno tematico, responsabile dei diritti umani;

E.

considerando che, attualmente, soltanto due rappresentanti speciali dell'UE sono donne;

F.

considerando che, nel caso dei RSUE nominati con mandati per specifici paesi, la doppia funzione in virtù della quale un rappresentante speciale è al contempo il capo della delegazione dell'UE nel paese in questione ha contribuito alla coerenza e all'efficienza della presenza dell'Unione nel mondo; che la nomina di ulteriori rappresentanti speciali dell'UE con mandati specifici per paese dev'essere coerente con le strategie in materia di azione esterna dell'Unione, alla luce del rafforzamento delle delegazioni dell'UE in virtù del trattato di Lisbona, attraverso il quale hanno acquisito la responsabilità del coordinamento di tutte le azioni dell'Unione sul campo, comprese le politiche PESC;

G.

considerando l'esistenza di altri conflitti e aree altamente prioritari, anche nell'immediato vicinato dell'UE, che richiedono un'attenzione particolare nonché maggiore impegno e visibilità dell'UE, come nel caso dell'aggressione russa in Ucraina e dell'occupazione illegale della Crimea;

H.

considerando che i RSUE hanno dimostrato la propria utilità, soprattutto nella conduzione di dialoghi politici ad alto livello e grazie alla loro capacità di raggiungere partner di alto livello in contesti politici estremamente delicati;

I.

considerando che i rappresentanti speciali dell'UE sono finanziati a titolo del bilancio della PESC, come stabilito dal Parlamento in codecisione, e sono responsabili dell'attuazione del bilancio nei confronti della Commissione;

J.

considerando che il VP/AR si è impegnato a rispondere positivamente alle richieste del Parlamento europeo di ascoltare i neodesignati RSUE prima che assumano le proprie funzioni e ad agevolare la presentazione di resoconti periodici al Parlamento da parte dei rappresentanti speciali dell'UE;

K.

considerando che i RSUE sono selezionati fra candidati che hanno precedentemente rivestito cariche diplomatiche o politiche di alto livello nel proprio paese o in seno a organizzazioni internazionali; che i rappresentanti speciali dell'UE godono di un notevole grado di flessibilità e discrezionalità in merito alle modalità di esecuzione del proprio mandato, aspetto che può contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti, all'attuazione di strategie e all'apporto di valore aggiunto per l'UE;

L.

considerando che il ruolo fondamentale dei RSUE è contribuire all'unità, alla coerenza, alla coesione e all'efficacia dell'azione esterna e della rappresentanza dell'UE; che i RSUE dimostrano l'interesse dell'UE per un paese, una regione o un'area tematica particolari, ne rafforzano la visibilità e contribuiscono all'attuazione di determinate strategie o politiche dell'UE riguardanti il paese, la regione o l'area tematica oggetto del mandato;

1.

raccomanda al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza:

a)

di presentare una riflessione strategica sull'uso, il ruolo, i mandati e il contributo dei rappresentanti speciali dell'UE alla luce dell'attuazione della strategia globale dell'UE;

b)

di garantire che i RSUE vengano nominati solamente qualora l'utilizzo di tale strumento determini un chiaro valore aggiunto, ovvero qualora i loro compiti non possano essere svolti in modo efficiente mediante le strutture esistenti in seno al SEAE, comprese le delegazioni dell'UE, o in seno alla Commissione;

c)

di garantire che i rappresentanti speciali siano uno strumento principalmente finalizzato a potenziare gli sforzi dell'Unione in materia di prevenzione e risoluzione dei conflitti e di attuazione delle strategie dell'UE, segnatamente attraverso la mediazione e la facilitazione del dialogo, e a promuovere gli obiettivi delle politiche dell'Unione in specifici settori tematici nell'ambito delle relazioni esterne e rispettando il diritto internazionale;

d)

di evitare il moltiplicarsi dei RSUE e la frammentazione dei rispettivi mandati, elementi che comporterebbero la sovrapposizione con altre istituzioni dell'UE e l'incremento dei costi di coordinamento;

e)

di garantire che i mandati e le azioni dei rappresentanti speciali dell'UE a favore della sicurezza regionale e della prevenzione, mediazione e risoluzione dei conflitti siano guidati dai principi del diritto internazionale, così come enunciati nell'Atto finale di Helsinki del 1975 e in altre norme fondamentali del diritto internazionale, e dalla composizione pacifica delle controversie, in quanto elemento chiave dell'assetto della sicurezza europea, come sottolineato nella strategia globale dell'UE; di rispettare tutte le regole e le politiche adottate dall'UE nei confronti delle regioni o dei conflitti che rientrano nell'ambito dei mandati dei RSUE;

f)

di valutare tutti i possibili mezzi per rafforzare il ruolo dei rappresentanti speciali dell'UE in quanto strumento efficace della politica esterna dell'Unione, capace di sviluppare e far progredire le iniziative di politica estera dell'UE e di promuovere le sinergie, in particolare assicurando che i RSUE possano spostarsi liberamente all'interno delle regioni oggetto dei rispettivi mandati, comprese le zone di conflitto, ai fini dell'efficace espletamento delle loro mansioni;

g)

di garantire maggiore trasparenza e visibilità all'operato dei RSUE, anche attraverso relazioni pubbliche sulle visite ai paesi, sui programmi di lavoro e sulle priorità, nonché tramite la creazione di pagine web specifiche per consentire al pubblico di controllarne l'attività;

h)

di consolidare le risorse che rappresentano il valore aggiunto dei RSUE, nello specifico la legittimità basata sul sostegno del VP/AR e degli Stati membri, le responsabilità regionali/tematiche/relative a un paese specifico, il peso politico, la flessibilità e l'incremento della visibilità e della presenza dell'UE nei paesi partner, rafforzando così l'immagine dell'UE come attore internazionale efficace;

In merito al mandato

i)

di prevedere un'adeguata durata del mandato, tale da creare una prospettiva che permetta l'assunzione di personale qualificato di grado elevato e che consenta di attuare il mandato nonché di rafforzare la fiducia reciproca con i partner, istituendo reti e influenzando i procedimenti; di garantire riesami periodici in linea con gli sviluppi della regione, del paese o dell'ambito interessati e consentire un prolungamento del mandato qualora le circostanze lo richiedano;

j)

di contribuire all'attuazione di una strategia o di una politica dell'UE riguardante l'area oggetto del mandato e all'elaborazione o al riesame di strategie o politiche;

k)

di assicurare che la prevenzione e la risoluzione dei conflitti, la mediazione e la facilitazione del dialogo, nonché le libertà fondamentali, i diritti umani, la democrazia, lo Stato di diritto e la parità di genere siano considerate priorità orizzontali e, pertanto, elementi fondamentali dell'oggetto dei mandati dei RSUE e di garantire resoconti adeguati in merito alle azioni intraprese in tali ambiti;

l)

di richiedere procedure di valutazione e monitoraggio che includano i risultati conseguiti, gli ostacoli incontrati, un'indicazione delle principali sfide, i contributi all'elaborazione delle politiche e una valutazione del coordinamento delle attività dei RSUE con altri attori dell'UE, al fine di favorire gli scambi delle migliori prassi tra i RSUE nonché di valutare i risultati e considerare il rinnovo e il riesame dei mandati;

m)

di garantire la coerenza del mandato per l'Asia centrale con la strategia dell'UE per l'Asia centrale del 2007, riesaminata nel 2015 al fine di potenziare l'efficacia e la visibilità dell'Unione nella regione;

n)

di introdurre un ampio «periodo di incompatibilità» per i RSUE, con l'obiettivo di garantire l'applicazione del più elevato livello possibile di norme etiche nei casi di conflitto di interessi;

o)

di garantire che la commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo partecipi all'elaborazione dei mandati, nuovi e ampliati, dei RSUE;

In merito agli strumenti

p)

di mantenere la flessibilità e l'autonomia di cui godono attualmente i rappresentanti speciali dell'UE in qualità di strumento distintivo della PESC con una fonte di finanziamento distinta e una relazione privilegiata con il Consiglio; di rafforzare al tempo stesso, tuttavia, il coordinamento e la comunicazione con le pertinenti direzioni gestionali del SEAE (regionale, tematica, PSDC e risposta alle crisi) e con le pertinenti direzioni generali della Commissione; di garantire un processo di nomina e conferma rapido e trasparente;

q)

di affrontare le carenze nel mantenimento della memoria istituzionale e della continuità fra i RSUE uscenti ed entranti mediante il potenziamento del supporto logistico e amministrativo da parte del SEAE, compresa l'archiviazione, e principalmente attraverso il distacco di consulenti politici dal SEAE e da altre istituzioni dell'UE, se del caso, affinché si uniscano alle squadre dei rappresentanti speciali;

In merito al profilo personale

r)

di nominare rappresentanti speciali dell'UE candidati con vaste competenze diplomatiche e politiche e un profilo adeguato, garantendo in particolare che abbiano l'influenza politica necessaria a instaurare legami e fiducia reciproca con gli interlocutori di alto livello; di servirsi, a tale riguardo, del bacino di risorse esistente che comprende persone con esperienza politica e diplomatica in tutta l'UE; di rispettare un equilibrio di genere e geografico; di garantire che la decisione di nominare un determinato candidato sia operata in modo trasparente e avvenga solo dopo la conferma dell'ammissibilità di quest'ultimo, in particolare per quanto concerne qualsiasi possibile conflitto di interessi, e che i candidati soddisfino i requisiti in materia di condotta etica;

s)

di garantire che la nomina di un RSUE possa essere confermata solo in seguito a una valutazione positiva da parte della commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo;

t)

di facilitare maggiormente l'accesso alle informazioni e alle motivazioni riguardanti i candidati selezionati;

In merito agli ambiti affrontati

u)

di orientare i mandati dei rappresentanti speciali dell'UE verso il rafforzamento della sicurezza regionale e la prevenzione e risoluzione dei conflitti, segnatamente attraverso la facilitazione del dialogo e la mediazione, ambiti in cui l'impegno dell'UE può determinare un valore aggiunto; di garantire che, nel caso di un approccio tematico, la nomina di un RSUE non duplichi o comprometta il ruolo della Commissione e del SEAE;

v)

di incoraggiare i rappresentanti speciali dell'UE, tenendo conto del loro ruolo come strumento diplomatico specifico dell'azione esterna dell'Unione e riconoscendo l'importanza della stabilità del vicinato europeo, a sviluppare relazioni sempre più solide con i paesi colpiti da conflitti di lunga durata, dedicando particolare attenzione alla marcata necessità che i RSUE contribuiscano alla risoluzione pacifica dei conflitti nei paesi del vicinato dell'Unione;

w)

di accogliere con favore la nomina del nuovo rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani e riconoscere il lavoro svolto dal precedente RSUE, il quale ha egregiamente portato a termine il compito di potenziare l'efficacia e la visibilità delle politiche dell'UE in materia di diritti umani; constata che le responsabilità che incombono al RSUE sono state ampliate al fine di includere la promozione del rispetto del diritto umanitario internazionale e la promozione del sostegno alla giustizia penale internazionale;

x)

di rafforzare la capacità e il ruolo del RSUE per i diritti umani, tenendo conto del fatto che tale ruolo ha un mandato di portata mondiale che, di conseguenza, richiede e implica un dialogo politico con i paesi terzi, i partner pertinenti, le imprese, la società civile e le organizzazioni internazionali e regionali, nonché azioni nei consessi internazionali pertinenti;

y)

di eliminare gradualmente i mandati degli attuali RSUE per paesi specifici e, in attesa della ripartizione complessiva delle responsabilità nella prossima Commissione e in seno al SEAE, di considerare la nomina di RSUE regionali, tenendo in considerazione l'importanza di non aumentare notevolmente il numero di RSUE al fine di non inficiare la natura speciale del loro incarico; di valutare la nomina di RSUE tematici per il coordinamento internazionale della lotta ai cambiamenti climatici, per il diritto umanitario internazionale e la giustizia internazionale e per il disarmo e la non proliferazione, facendo subentrare un RSUE, in quest'ultimo caso, all'attuale inviato speciale dell'UE per tale ambito;

z)

di nominare un nuovo RSUE per l'Ucraina che dedichi particolare attenzione alla Crimea e al Donbass e che sia responsabile del monitoraggio della situazione dei diritti umani nei territori occupati, dell'attuazione degli accordi di Minsk, dell'allentamento della tensione nel Mar d'Azov e della difesa dei diritti degli sfollati interni, conformemente a quanto precedentemente chiesto dal Parlamento europeo nelle sue risoluzioni;

In merito all'interazione e alla cooperazione

aa)

di rafforzare l'interazione e il coordinamento dei rappresentanti speciali dell'UE con le diverse istituzioni dell'Unione, la società civile e gli Stati membri, al fine di garantire la massima sinergia e un impegno coerente di tutti gli attori; di potenziare la partecipazione dei RSUE al sistema di allerta rapida di prevenzione dei conflitti dell'UE; di garantire che non vi siano sovrapposizioni con altre cariche diplomatiche di alto livello quali gli inviati speciali dell'UE; di assicurare la cooperazione con altri partner e inviati che condividono gli stessi principi, compresi quelli designati dalle Nazioni Unite, dalla NATO e dagli Stati Uniti;

ab)

di rafforzare il controllo del Parlamento sulle attività dei RSUE, considerando che il Parlamento europeo è colegislatore per la parte civile del bilancio della PESC, il quale è amministrato dal servizio degli strumenti di politica estera (FPI), e di aumentare il loro livello di rendicontabilità e la trasparenza del loro operato, ricordando che tale obiettivo può essere conseguito mediante la condivisione periodica di informazioni sull'attuazione del mandato, il lavoro, i risultati dei RSUE e le sfide cui devono far fronte, attraverso incontri regolari con cadenza perlomeno annuale e contestuali scambi di opinioni tra i RSUE e i pertinenti organi del PE, in particolare la sua commissione per gli affari esteri e le sue sottocommissioni per i diritti dell'uomo e per la sicurezza e la difesa, nonché mediante la sistematica condivisione con il Parlamento delle relazioni e delle strategie per paese inviate dai RSUE al comitato politico e di sicurezza in seno al Consiglio e al SEAE; di insistere, in tal senso, affinché i suddetti documenti siano inclusi nell'accordo interistituzionale relativo al settore della PESC;

ac)

di promuovere l'interazione e facilitare il dialogo con la società civile e i cittadini, nelle regioni d'interesse dei RSUE, come componente dei processi di diplomazia preventiva e mediazione, nonché nell'interesse della visibilità dell'UE; di garantire in particolare che i RSUE si impegnino in modo proattivo nei confronti degli attori della società civile, dei difensori dei diritti umani o di coloro che esprimono voci di dissenso, i quali potrebbero essere minacciati o presi di mira dalle autorità locali;

2.

raccomanda al prossimo Parlamento europeo di richiedere al nuovo VP/AR l'impegno a elaborare, entro i primi sei mesi del suo mandato, una riflessione strategica sul ricorso ai rappresentanti speciali dell'UE, nel contesto dell'attuazione della strategia globale e in linea con i principi e le raccomandazioni di cui sopra;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché ai rappresentanti speciali dell'UE.

(1)  GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30.

(2)  GU C 210 del 3.8.2010, pag. 1.

(3)  GU C 351 E del 2.12.2011, pag. 454.

(4)  GU C 356 del 4.10.2018, pag. 130.

(5)  GU C 334 del 19.9.2018, pag. 69.

(6)  GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 114.


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/152


P8_TA(2019)0187

Seguito dato dal SEAE a due anni dalla relazione del PE sulla comunicazione strategica dell'UE per contrastare la propaganda nei suoi confronti da parte di terzi

Raccomandazione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sul bilancio del seguito dato dal SEAE a due anni dalla relazione del PE sulla comunicazione strategica dell'UE per contrastare la propaganda nei suoi confronti da parte di terzi (2018/2115(INI))

(2021/C 23/24)

Il Parlamento europeo,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno e del 18 ottobre 2018,

vista la comunicazione della Commissione del 26 aprile 2018, dal titolo «Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo» (COM(2018)0236),

visto il codice di buone pratiche dell'UE sulla disinformazione, pubblicato il 26 settembre 2018,

vista la sua risoluzione del 23 novembre 2016 sulla comunicazione strategica dell'UE per contrastare la propaganda nei suoi confronti da parte di terzi (1),

vista la comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione, del 6 aprile 2016, dal titolo «Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride: la risposta dell'Unione europea» (JOIN(2016)0018),

vista la comunicazione della Commissione del 20 aprile 2016, dal titolo «Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'Unione della sicurezza» (COM(2016)0230),

visto lo studio di fattibilità del Fondo europeo per la democrazia sulle iniziative dei media in lingua russa nell'ambito del partenariato orientale e oltre, dal titolo «Bringing Plurality and Balance to the Russian Language Media Space» (Portare pluralismo ed equilibrio nello spazio mediatico di lingua russa),

visti la relazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) del 18 maggio 2015, dal titolo «L'UE in un contesto globale in evoluzione — Un mondo maggiormente connesso, contestato e complesso», e il lavoro in corso su una nuova strategia dell'UE per la sicurezza globale,

vista la sua raccomandazione del 15 novembre 2017 al Consiglio, alla Commissione e al SEAE sul partenariato orientale nella fase preparatoria del vertice di novembre 2017 (2),

vista la comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 13 settembre 2017, dal titolo «Resilienza, deterrenza e difesa: verso una cibersicurezza forte per l'UE» (JOIN(2017)0450),

vista la comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 7 giugno 2017, dal titolo «Un approccio strategico alla resilienza nell'azione esterna dell'UE» (JOIN(2017)0021),

visto l'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che tutela il diritto di ogni individuo alla libertà di opinione e a non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere,

vista la dichiarazione congiunta del 10 luglio 2018 sulla cooperazione UE-NATO,

vista la dichiarazione congiunta sulla libertà di espressione e su «fake news», disinformazione e propaganda, resa il 3 marzo 2017 dal relatore speciale delle Nazioni Unite per la libertà di opinione e di espressione, dal rappresentante per la libertà dei media dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), dal relatore speciale per la libertà di espressione dell'Organizzazione degli Stati americani (OSA) e dal relatore speciale per la libertà di espressione e l'accesso all'informazione della Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli,

vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite del 6 aprile 2018 sulla promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione,

vista la sua raccomandazione del 29 novembre 2018 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulla difesa della libertà accademica nell'azione esterna dell'UE (3),

vista l'ultima relazione di Europol, dal titolo «European Union Terrorism Situation and Trend Report» (Situazione e tendenze del terrorismo nell'Unione europea), pubblicata nel 2018, che ha messo in evidenza l'aumento delle attività dei gruppi terroristici nel ciberspazio e la loro possibile convergenza con altri gruppi criminali,

viste la comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, del 5 dicembre 2018, dal titolo «Piano d'azione contro la disinformazione» (JOIN(2018)0036) e la relazione della Commissione sull'attuazione della comunicazione «Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo» (COM(2018)0794), recante la stessa data,

visto il lavoro svolto dalla commissione transatlantica sull'integrità delle elezioni,

visti i principi di Santa Clara sulla trasparenza e la rendicontabilità delle pratiche di moderazione dei contenuti,

visto il piano d'azione dell'UE del 22 giugno 2015 in materia di comunicazione strategica,

visto l'articolo 113 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0031/2019),

1.

raccomanda al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza:

Stato dei lavori 2018 — Contrastare la guerra ibrida

a)

di sottolineare che la libertà di parola e di espressione, nonché il pluralismo dei media, costituiscono il fulcro di società democratiche resilienti e offrono le migliori garanzie contro le campagne di disinformazione e la propaganda ostile; esprime preoccupazione per il deterioramento delle libertà dei media e per i casi di persecuzione di giornalisti; osserva che è opportuno adottare ulteriori misure, in collaborazione con tutte le parti interessate pertinenti, al fine di garantire la trasparenza della proprietà dei media e il pluralismo di questi ultimi senza imporre un regime di censura e di tutelare un contesto in grado di favorire un'ampia varietà di informazioni e di idee nonché la diversità dei media e della società civile; rileva che è altresì opportuno compiere sforzi volti a individuare i casi di disinformazione e propaganda e a sensibilizzare al riguardo; di coinvolgere in tali processi tutte le pertinenti parti interessate, incluse la stampa principale e le associazioni dei giornalisti e dei media; sottolinea l'importanza di un sistema di radiodiffusione pubblica efficiente, che definisca norme riguardanti le modalità di fornitura di un'informazione imparziale e obiettiva in conformità delle migliori prassi e dell'etica del giornalismo;

b)

di prendere in considerazione la possibilità di elaborare, sia a livello dell'UE, sia a livello internazionale, un quadro giuridico per la lotta alle minacce ibride, in particolare la guerra informatica e quella dell'informazione, che consenta all'Unione di fornire una risposta vigorosa e che contempli altresì sanzioni mirate nei confronti delle persone responsabili dell'ideazione e della realizzazione di tali campagne, trattandosi di una necessità già dimostrata, in particolare, dalle azioni ostili intraprese da attori statali e non statali in tali ambiti;

c)

di tenere conto del fatto che Daesh sta cambiando tattica, abbandonando l'uso di siti web a favore di servizi di messaggistica criptata, molto diffusi tra i gruppi islamici;

d)

di sostenere non solo il crescente numero di istituzioni statali, gruppi di riflessione e ONG che si occupano di propaganda e disinformazione, ma anche le attività informatiche di base; invita il VP/AR e la Commissione a intensificare il proprio coinvolgimento in tale ambito mediante la preparazione di una valutazione approfondita delle nuove normative, incluso il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e l'imminente regolamento relativo alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, quale garanzia contro l'uso illecito delle piattaforme sociali; di assicurare che la comunicazione strategica dell'UE assuma carattere prioritario nell'agenda europea e che le istituzioni e gli Stati membri dell'UE lavorino di concerto per prevenire tali fenomeni, tenendo presente che la disinformazione e la propaganda prosperano in contesti polarizzati in cui si registra un calo dei livelli di fiducia nei media;

e)

di esortare gli Stati membri che continuano a negare l'esistenza della disinformazione e della propaganda ostile, delle principali fonti di disinformazione in Europa e dell'impatto che la disinformazione e la propaganda generano sull'opinione pubblica a riconoscere tali fenomeni, nonché di incoraggiare detti Stati membri ad adottare misure proattive al fine di contrastare e smascherare questo tipo di propaganda, anche nei casi accertati di spionaggio da parte di paesi terzi; di invitare tutti gli Stati membri a valutare la situazione sul loro territorio e a realizzare investimenti pertinenti, secondo le rispettive capacità, per contrastare la comunicazione strategica da parte di soggetti terzi ostili e per migliorare la capacità dei cittadini di riconoscere la disinformazione, nonché di incoraggiare gli Stati membri a garantire un efficace scambio di informazioni al riguardo; di invitare i leader europei che non hanno ancora prestato sufficiente attenzione a questa minaccia a riconoscere l'impellente necessità di una presa di coscienza strategica per contrastare la guerra dell'informazione ostile;

f)

di esortare gli Stati membri a investire in maniera proattiva in interventi educativi volti a illustrare le diverse modalità di produzione e diffusione della disinformazione, al fine di migliorare la capacità dei cittadini di individuare tale fenomeno e di rispondervi;

g)

di incoraggiare gli Stati membri a garantire un efficace scambio di informazioni tra tutte le loro autorità competenti in modo da contrastare la propaganda, la manipolazione e la disinformazione, compresa la guerra informatica e dell'informazione;

h)

di creare maggiore consapevolezza in merito alle campagne di disinformazione condotte dalla Russia, che costituiscono la principale fonte di disinformazione in Europa;

Tipologie di cattiva informazione, disinformazione e propaganda nei confronti dell'UE e dei suoi vicini

i)

di riconoscere il lavoro svolto a vari livelli per identificare i tipi di influenza e di strumenti utilizzati nei confronti dell'UE e dei suoi vicini; di sensibilizzare in merito alle campagne di disinformazione in corso e di spostare l'attenzione sulle analisi e gli studi approfonditi relativi all'impatto e all'efficacia di tali campagne, in modo da sviluppare misure volte a contrastarle celermente e in maniera proattiva; di incoraggiare gli Stati membri a istituire strutture permanenti per individuare, prevenire e contrastare la disinformazione; sottolinea che le campagne di disinformazione si inseriscono in una strategia di più ampio respiro e spesso prevedono altre attività ostili, ed evidenzia che occorre prendere sul serio, nonché contrastare, la guerra dell'informazione che accompagna le offensive militari, facendo prova di determinazione, unità e forza;

j)

di mettere in guardia contro l'impatto dell'intelligenza artificiale e i suoi rapidi progressi nella diffusione di notizie false; osserva con preoccupazione che l'intelligenza artificiale sarà presto in grado di sviluppare in maniera indipendente ulteriori capacità di intelligenza artificiale; di impegnare pertanto ingenti fondi a favore della ricerca e dello sviluppo nel punto di intersezione tra l'intelligenza artificiale e la guerra dell'informazione, in considerazione delle capacità in rapida crescita dell'intelligenza artificiale di diffondere propaganda e disinformazione anche attraverso l'utilizzo, tra l'altro, di video falsi realistici (deepfake);

k)

di concentrarsi sull'attuale ricorso alla disinformazione da parte di attori autoritari come l'Iran, la cui divulgazione di notizie false istiga e fomenta ulteriormente le tensioni nelle zone di conflitto instabili prendendo nel contempo di mira le popolazioni europee per celare i propri intenti nefasti; di esortare gli Stati membri a contrastare tali azioni rafforzando la cooperazione e mettendo in pratica gli insegnamenti offerti dai paesi che condividono gli stessi principi e dalle ONG;

l)

di adeguare la risposta dell'UE e degli Stati membri al livello di sofisticatezza in continua crescita degli strumenti usati per creare e divulgare disinformazione, concentrandosi su questo aspetto, incluse le nuove modalità di propaganda che prevedono il ricorso a numerosi siti web di basso livello, applicazioni di messaggistica privata, motori di ricerca ottimizzati, suoni, immagini o video manipolati, intelligenza artificiale nonché portali di notizie e canali televisivi online per divulgare le narrazioni principali, in particolare quelle degli opinionisti e delle istituzioni controllate o finanziate dallo Stato, che diffondono messaggi e narrative che catturano l'interesse degli attori autoritari; condanna fermamente le azioni sempre più aggressive intraprese in tale contesto da Russia, Cina, Iran, Corea del Nord e altri paesi al fine di minare o sospendere i fondamenti e i principi normativi delle democrazie europee e la sovranità di tutti i paesi del partenariato orientale, nonché di influenzare le elezioni e sostenere i movimenti estremisti, tenuto conto dell'entità sempre maggiore degli attacchi informatici;

m)

di prestare particolare attenzione ai messaggi e ai contenuti che mirano esplicitamente a incoraggiare la violenza, il razzismo, gli attentati suicidi, il reclutamento di combattenti stranieri o reati di vario tipo, nonché alle forme manifeste di istigazione a compiere una o più delle suddette attività;

Industria e social media

n)

riconoscendo che le imprese dei media sociali stanno compiendo sforzi rinnovati per contrastare la disinformazione, di prestare particolare attenzione all'effettiva attuazione del codice di buone pratiche dell'UE sulla disinformazione, invitando nel contempo i paesi vicini e i paesi partner dell'UE a sottoscrivere il suddetto codice, nonché di prestare particolare attenzione alla nuova tattica consistente nell'utilizzare servizi di messaggistica criptata e i social media, che, nonostante gli sforzi profusi per contrastarli, sono considerati lo strumento più diffuso per divulgare disinformazione, propaganda ostile e contenuti che incitano all'odio e alla violenza;

o)

di regolamentare, insieme agli Stati membri, le azioni delle società operanti nel settore dei social media, i servizi di messaggistica e i fornitori di motori di ricerca e garantire la completa trasparenza e, in particolare, responsabilità di tali attori, adottando un approccio a livello dell'UE e facendo in modo che sia possibile risalire all'identità e all'ubicazione non solo degli autori, ma anche dei promotori dei contenuti politici pubblicati; di chiamare le suddette società a rispondere dell'impatto sociale dei sistemi di raccomandazione automatica che favoriscono la disinformazione, sottolineando che le società hanno la responsabilità di eliminare rapidamente le notizie false sistemiche; esorta gli Stati membri, i paesi candidati e i paesi associati ad adottare una legislazione chiara ed efficace che garantisca la trasparenza della proprietà dei media; di prestare particolare attenzione ai finanziamenti, alla trasparenza e agli obiettivi delle ONG che presentano legami con Stati autoritari e che operano nell'UE e nei suoi paesi partner;

p)

di provvedere affinché l'industria e le piattaforme online rispettino gli impegni assunti contestualmente alla sottoscrizione del codice di buone pratiche sulla disinformazione e affrontino efficacemente il problema della disinformazione nel seguente modo: i) garantendo la trasparenza della pubblicità politica mediante efficaci controlli di dovuta diligenza per quanto riguarda l'identità dei promotori; ii) adottando misure incisive contro gli account falsi attivi sui loro servizi; iii) individuando l'uso scorretto di bot automatizzati; e iv) cooperando efficacemente con controllori indipendenti;

q)

di esortare le società operanti nel settore dei social media e i fornitori di servizi di messaggistica a garantire il pieno rispetto del diritto dell'UE in materia di protezione dei dati e di altre regolamentazioni, nonché a reagire in tempo reale e a stabilire una stretta cooperazione con le autorità competenti nell'ambito di tutte le indagini relative al presunto utilizzo delle loro piattaforme a fini ostili; di effettuare controlli trasparenti delle entità sospettate di divulgare cattiva informazione; invita le società tecnologiche a investire maggiormente negli strumenti di individuazione della propaganda, a rafforzare la responsabilità online e a garantire migliori controlli dell'identità degli utenti prima che questi si iscrivano alle rispettive piattaforme, in modo da eliminare le botnet, nonché a ridurre gli incentivi finanziari per coloro che traggono profitto dalla disinformazione; di esortare le società operanti nel settore dei social media a reagire con urgenza ogniqualvolta vengono diffusi contenuti sospetti di natura politica, soprattutto se incitano all'odio o a commettere reati;

r)

di tenere presente che il blocco degli account sospetti potrebbe essere considerato una forma di censura e di assicurarsi pertanto che le misure in questione siano motivate, se previste dalla legge, e applicate in maniera trasparente, in collaborazione con le autorità competenti e la società civile degli Stati membri e dei paesi partner, illustrando in maniera esaustiva le ragioni che hanno condotto a tali azioni e, in particolare, esortando le società operanti nel settore dei social media a informare in modo chiaro tutti gli utenti sulle tipologie di contenuti vietati, nonché a informare chiaramente ciascun utente interessato dei motivi che hanno determinato la rimozione di un suo contenuto o la sospensione del suo account; chiede che i social media allineino il regolamento interno applicabile agli utenti all'ordinamento giuridico del paese in cui operano;

Migliori prassi

s)

di continuare a sviluppare una maggiore resilienza, sulla base di approcci estesi a tutti i livelli di governo e della società, e la capacità di rispondere alle minacce in tempo reale, di sviluppare misure preventive e proattive nonché di giocare d'anticipo anziché semplicemente reagire agli attacchi che si sono già verificati nell'ambito informatico e dell'informazione e analizzarli; di attirare l'attenzione sui progressi tecnici in questo settore e di condividere esempi di migliori prassi, come ad esempio le misure già adottate da singoli Stati membri, anche attraverso una revisione del funzionamento degli approcci nazionali introdotti dagli Stati membri, sviluppando nel contempo nuovi modi per promuovere una stretta collaborazione con il Regno Unito in seguito alla Brexit, e di cooperare con la comunità di intelligence e con alleati come gli Stati Uniti e il Canada, la NATO e il Centro UE di situazione e di intelligence (Intcen);

t)

di prestare particolare attenzione al potenziamento degli sforzi investigativi per quanto concerne il processo in corso di esternalizzazione della propaganda e di utilizzo da parte di soggetti terzi ostili di una serie di strumenti di moltiplicazione della forza, nonché all'importanza non solo di smascherare, esporre e rafforzare le capacità di attribuzione, ma anche di garantire che tali attacchi siano chiaramente attribuiti ai loro responsabili, in particolare rendendo pubblici i nomi di tali persone, quelli dei loro promotori e gli obiettivi da essi perseguiti, nonché analizzando gli effetti di tali attacchi sul pubblico destinatario; di pubblicare tutti i casi smascherati di propaganda ostile, accompagnati da una scheda dettagliata, allo scopo di allertare i cittadini e far sì che il pubblico destinatario interessato da un determinato caso di propaganda ostile ne venga a conoscenza;

u)

di sostenere la società civile, la comunità di esperti, le istituzioni private, il mondo accademico, gli attivisti informatici di base, la stampa principale, le associazione dei giornalisti e dei media nonché il crescente numero di destinatari interessati e di coinvolgerli in un ulteriore miglioramento delle misure finalizzate alla verifica dei fatti e allo smascheramento della disinformazione, al potenziamento della ricerca, in particolare studi approfonditi e ricerche in ambito sociologico, e ad un'analisi più efficace della manipolazione dell'informazione; di sostenere il giornalismo professionale, le inchieste investigative e i progetti volti a smascherare la disinformazione, come pure le start-up tecnologiche che creano strumenti digitali per consentire al pubblico di difendersi dagli attacchi della disinformazione; di evidenziare che è importante e necessario prevedere finanziamenti e attività di istruzione, ivi compresi seminari e corsi di formazione organizzati di concerto con gli Stati membri e la società civile, ad esempio creando una biblioteca e un centro di apprendimento online per l'alfabetizzazione mediatica, in modo da creare maggiore consapevolezza, contrastare la disinformazione e accrescere i livelli di alfabetizzazione mediatica;

v)

di accogliere con favore la serie di misure adottate dalla NATO per contrastare le nuove tipologie di minacce ibride, nonché la comunicazione congiunta sulla cooperazione UE-NATO in tale ambito; di invitare l'UE a garantire la rapida ed effettiva attuazione delle presenti raccomandazioni, anche nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC);

L'approccio europeo

w)

di accogliere con favore la creazione delle nuove task force di comunicazione strategica del SEAE, composte da esperti con adeguate competenze linguistiche e conoscenze, segnatamente la task force per i Balcani occidentali e la task force South per i paesi del Medio Oriente, dell'Africa settentrionale e della regione del Golfo, incaricate di garantire il coordinamento e la coerenza delle comunicazioni dell'UE in tali regioni e di contrastare la disinformazione e la propaganda nei confronti dell'Unione;

x)

di prendere atto dei risultati tangibili conseguiti dalla task force East StratCom, inclusa la creazione del sito web euvsdisinfo.eu e dell'account Twitter @EUmythbuster; sottolinea che, da quando è stata creata, la task force ha smascherato più di 4 000 casi di campagne di disinformazione riguardanti un'ampia varietà di argomenti; di continuare a sostenere gli sforzi congiunti della Commissione, del SEAE e della task force East StratCom dell'UE, previa analisi dei suoi punti di forza, delle sue debolezze e delle migliorie necessarie, tra cui migliorare la capacità di individuare, analizzare e smascherare la disinformazione dotando le task force di comunicazione strategica del SEAE e le delegazioni dell'UE nei paesi del vicinato di personale, strumenti e competenze aggiuntivi, inclusi nuovi strumenti di analisi dei dati, assumendo nuovi esperti in materia di dati e disinformazione, e coprendo una gamma più ampia di fonti e lingue in considerazione della portata e dell'impatto della disinformazione;

y)

di trasformare con urgenza la task force East StratCom in un'unità a pieno titolo o in una struttura ancora più ampia in seno al SEAE e di sostenere le tre task force di comunicazione strategica del SEAE, attraverso i prossimi fondi stanziati dal Parlamento europeo, fornendo loro in misura adeguata risorse finanziarie e personale, tuttora necessari, con l'obiettivo di incrementare significativamente il loro potenziale, la loro efficacia, la loro professionalità, la loro continuità istituzionale e la qualità del loro lavoro, tutelandoli dall'ingerenza politica di funzionari e paesi che sostengono la disinformazione russa;

z)

di affrontare le attuali carenze della task force East StratCom, in particolare la mancanza di competenze a livello regionale, il significativo avvicendamento in termini di organico e l'assenza di continuità istituzionale, e di garantirle risorse finanziarie sufficienti e una struttura organizzativa adeguata, in quanto unico modo per assicurare il massimo livello possibile in termini di professionalità, efficacia e risultati;

aa)

di invitare gli Stati membri che non lo abbiano ancora fatto a designare i propri esperti nazionali distaccati presso le tre task force StratCom, garantendo che gli esperti ingaggiati dall'UE per contrastare la disinformazione siano politicamente imparziali e non partecipino attivamente alle dispute politiche interne del paese in questione; di invitare altresì i paesi partner con i quali esistono forti legami a fornire consulenza alla task force sulle tattiche impiegate dagli avversari statali e non statali comuni, e di riconoscere l'importanza e la necessità di un migliore coordinamento all'interno dell'UE;

ab)

di intensificare la cooperazione tra la task force East StratCom e tutte le istituzioni dell'UE, gli Stati membri e i partner che condividono gli stessi principi; di incoraggiare le rappresentanze dell'UE all'interno dell'Unione e le delegazioni dell'UE al di fuori dell'Unione a sostenere il lavoro della task force East StratCom, della task force South e della task force per i Balcani occidentali, in particolare condividendo le esperienze maturate sulla scena internazionale e le migliori prassi e provvedendo a tradurre le loro pubblicazioni nelle lingue locali; chiede di aumentare il personale preposto alla comunicazione strategica, in particolare per quanto riguarda le delegazioni dell'UE nei paesi del vicinato orientale e meridionale e nei Balcani occidentali;

ac)

di concentrarsi sui paesi candidati e sui partner del vicinato dell'UE affiancandoli nei loro sforzi volti a contrastare la propaganda ostile e le attività di disinformazione e coinvolgendo esperti provenienti da paesi terzi del vicinato dell'UE che sono esposti alle stesse minacce, nonché conferendo priorità allo sviluppo di un approccio e di attività di sensibilizzazione strategici a lungo termine in particolare nei confronti dei paesi del partenariato orientale; di rafforzare le capacità delle delegazioni dell'UE all'estero, delle rappresentanze della Commissione e degli uffici di collegamento del Parlamento europeo negli Stati membri, in modo da sviluppare le capacità locali di individuare e smascherare la disinformazione e di trasmettere efficacemente i valori e le politiche dell'UE, nonché di estendere la comunicazione basata su campagne e migliorare il coordinamento e la risonanza delle narrative positive in tutti gli Stati membri e le istituzioni dell'UE; di tenere conto dell'attuale proliferazione e delle minacce future in materia di disinformazione volte a minare l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale di tutti i paesi del partenariato orientale all'interno dei loro confini riconosciuti a livello internazionale; di accordare priorità, in particolare, all'elaborazione di un approccio e di attività di sensibilizzazione strategici a lungo termine nei confronti dei paesi del partenariato orientale, incentrando l'attenzione sugli scambi interpersonali e lavorando con le reti esistenti della società civile che rappresentano già una fonte di resilienza a livello di comunità;

ad)

di accordare priorità alla comunicazione strategica e di procedere periodicamente a una revisione della politica dell'UE in materia; di continuare a sostenere il lavoro del Fondo europeo per la democrazia al fine di trovare soluzioni pratiche per sostenere e rafforzare i media democratici, indipendenti e diversificati in lingua russa nei paesi del partenariato orientale e altrove; di invitare la Commissione e tutti gli Stati membri e i paesi che condividono gli stessi principi a partecipare attivamente a questo progetto e a sostenerlo; di prestare attenzione a qualsiasi attore internazionale che al momento agisce in modo simile;

ae)

di proporre al Consiglio europeo di attribuire priorità, nonché risorse e strumenti adeguati, alla lotta contro la disinformazione e la propaganda ostile, in modo da tutelare l'imparzialità dell'informazione e della sua divulgazione;

af)

di mettere in collegamento i centri specializzati esistenti a livello locale e nazionale, i nuovi media, i gruppi di riflessione, le ONG e gli altri attori e istituzioni che si occupano di guerra ibrida, in particolare la NATO, all'interno di una rete a livello dell'UE che contribuisca al coordinamento delle loro azioni e alla raccolta dei risultati ottenuti; di assegnare risorse adeguate a tale iniziativa; sottolinea che tale rete dovrebbe essere aperta ai partner dell'UE che condividono gli stessi principi, i quali potrebbero procedere allo scambio delle esperienze maturate sia come destinatari della disinformazione e della propaganda ostile, sia come oppositori di tali fenomeni; di garantire un'attuazione rapida ed effettiva delle raccomandazioni UE-NATO sulla lotta alle nuove tipologie di minacce ibride, anche a livello di PSDC, e di integrare il tema della lotta alla propaganda strategica nel percorso formativo dell'Accademia europea per la sicurezza e la difesa e della sua rete;

Tutelare le elezioni dalla propaganda ostile

ag)

di condannare fermamente l'interferenza di soggetti terzi di qualsiasi tipo, incluse le società private, nelle elezioni e nei referendum, come pure l'uso illecito di bot, algoritmi, intelligenza artificiale, troll, video deepfake e account falsi durante le campagne politiche; di invitare gli Stati membri interessati a condurre urgentemente indagini approfondite su tali campagne ostili; esprime preoccupazione per i recenti sviluppi che hanno interessato gli algoritmi di reti sociali di grandi dimensioni e per il ruolo potenzialmente dannoso che potrebbero svolgere ponendo in evidenza contenuti che includono informazioni false o incitamento all'odio; di evidenziare la capacità delle società democratiche indipendenti di compiere legittimamente le proprie scelte politiche sovrane;

ah)

di invitare gli Stati membri e i paesi che condividono gli stessi principi a condividere i dati relativi a qualsiasi ingerenza estera o interna nei processi elettorali e a procedere allo scambio delle migliori prassi per contrastare tale fenomeno in modo da incrementare la resilienza alle ingerenze;

ai)

di invitare gli Stati membri a garantire che le leggi elettorali tengano conto delle possibili minacce derivanti dalle campagne di disinformazione, dagli attacchi informatici, dai reati informatici e dalle violazioni della libertà di espressione in sede elettorale; evidenzia che tali leggi dovrebbero essere opportunamente modificate per consentire agli Stati membri di contrastare efficacemente e proattivamente tali minacce; plaude, a tale proposito, a iniziative quali l'agenzia svedese per le emergenze civili; di sostenere i paesi associati all'UE e i Balcani occidentali fornendo loro le migliori prassi nonché risorse umane e tecnologiche onde garantire una solida difesa dei loro processi elettorali dalle attività informatiche malevole, dalla disinformazione e dalle attività di propaganda a opera della Russia e di altri attori ostili;

aj)

di invitare gli Stati membri ad adeguare le rispettive norme elettorali alle campagne online, nonché a monitorare e valutare le funzionalità di trasparenza previste in relazione ai contenuti pubblicitari politici;

ak)

di proporre, a seguito dell'uso improprio dei dati da parte di Cambridge Analytica durante la campagna referendaria del 2016 nel Regno Unito, una normativa che disciplini l'utilizzo dei dati nelle campagne elettorali al fine di tutelare maggiormente le campagne elettorali future da influenze indebite;

al)

di fare il punto su iniziative quali la commissione transatlantica bipartitica sull'integrità delle elezioni, che riunisce rappresentanti della politica, dell'industria tecnologica, dei media e delle imprese con l'obiettivo di tutelare i processi elettorali da ingerenze esterne;

o

o o

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nonché, per conoscenza, al SEAE, alla NATO e al presidente, al governo e al parlamento della Russia.

(1)  GU C 224 del 27.6.2018, pag. 58.

(2)  GU C 356 del 4.10.2018, pag. 130.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2018)0483.


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/159


P8_TA(2019)0188

Accordo di associazione fra l'UE e Monaco, Andorra e San Marino

Raccomandazione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente l'accordo di associazione tra l'Unione europea e Monaco, Andorra e San Marino (2018/2246(INI))

(2021/C 23/25)

Il Parlamento europeo,

vista la decisione (UE) 2014/… del Consiglio, del 22 dicembre 2014, che autorizza la Commissione a negoziare, a nome degli Stati membri, le disposizioni che rientrano nelle competenze degli Stati membri di uno o più accordi di associazione con il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino,

visto l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti l'articolo 8 del trattato sull'Unione europea e la dichiarazione ad esso relativa, in cui si afferma che l'Unione terrà conto della situazione particolare dei paesi di piccole dimensioni territoriali che intrattengono con l'Unione specifiche relazioni di prossimità,

vista la comunicazione della Commissione del 20 novembre 2012 dal titolo «Le relazioni dell'Unione europea con il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino — Opzioni per una maggiore integrazione nell'Unione» (COM(2012)0680),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 20 novembre 2012 dal titolo «Barriere all'accesso di Andorra, Monaco e San Marino al mercato interno dell'UE e cooperazione in altri settori» (SWD(2012)0388),

vista la relazione della Commissione del 18 novembre 2013 dal titolo «Le relazioni dell'Unione europea con il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino — Opzioni per la loro partecipazione al mercato interno» (COM(2013)0793),

viste le conclusioni del Consiglio dell'11 dicembre 2018 su un mercato unico esteso omogeneo e sulle relazioni dell'UE con i paesi dell'Europa occidentale non appartenenti all'UE,

visto l'articolo 113 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0074/2019),

A.

considerando che il Principato di Andorra (Andorra), il Principato di Monaco (Monaco) e la Repubblica di San Marino (San Marino) hanno una lunga storia di statualità; che sono sempre stati al centro della storia europea e che intrattengono relazioni politiche, economiche, sociali e culturali profonde e di lunga data con gli Stati membri nelle loro immediate vicinanze e con l'UE nel suo complesso; che il partenariato dell'UE con tali paesi si basa su un complesso di valori politici e culturali comuni;

B.

considerando che Andorra, Monaco e San Marino hanno dimostrato una forte vocazione politica, economica e culturale europea nonché una forte volontà di approfondire le relazioni politiche, economiche e culturali con l'Unione europea; che nell'interesse di Andorra, Monaco e San Marino, da un lato, e dell'UE, dall'altro, è importante rispondere in modo positivo e tempestivo a tale vocazione e facilitare la rapida conclusione dei negoziati del nuovo accordo di associazione, che costituirà il nuovo quadro di riferimento per le relazioni tra l'UE e questi paesi;

C.

considerando che è anche nell'interesse degli Stati membri che tradizionalmente hanno stretti legami storici, politici ed economici con Andorra, Monaco e San Marino promuovere l'approfondimento e la specializzazione delle relazioni di questi Stati con l'Unione europea in generale; che è essenziale, al riguardo, tenere conto delle relazioni bilaterali speciali che questi Stati membri intrattengono fin d'ora con Andorra, Monaco e San Marino, in particolare per motivi di certezza del diritto;

D.

considerando che Andorra, Monaco e San Marino hanno una prassi consolidata di sostegno all'orientamento politico dell'Unione europea nelle Nazioni Unite;

E.

considerando che Andorra, Monaco e San Marino sono, ciascuno per proprio conto, partner economici importanti degli Stati membri nelle loro immediate vicinanze e che offrono opportunità di lavoro a un numero considerevole di cittadini dell'UE; che un'interfaccia più stretta tra Andorra, Monaco e San Marino e l'UE fornirebbe a tutte le parti un'importante opportunità di ulteriore sviluppo economico, con un effetto positivo di ricaduta economica sulle regioni degli Stati membri nelle immediate vicinanze, anche grazie a ulteriori opportunità di lavoro e al miglioramento delle capacità professionali internazionali;

F.

considerando che è importante, nel condurre i negoziati sull'accordo di associazione, tenere pienamente conto delle specificità di Andorra, Monaco e San Marino quali paesi di piccole dimensioni territoriali, in linea con la dichiarazione n. 3 relativa all'articolo 8 del trattato sull'Unione europea; che è pertanto importante prendere atto delle piccole dimensioni di Andorra, Monaco e San Marino, sia in termini territoriali che di abitanti, e delle relative implicazioni in termini di mantenimento di un accesso e un'inclusione socioeconomici adeguati per i cittadini di tali Stati; che tale accesso e tale inclusione sono essenziali per preservare la cultura, le tradizioni e i valori specifici delle tre comunità; che in assenza di tali specifici meccanismi di accesso e inclusione, ad alcuni cittadini può risultare difficile trovare i mezzi necessari per vivere nel proprio paese di origine; che è pertanto essenziale preservare, anche mediante adeguate disposizioni dell'accordo di associazione, il tessuto politico, socioeconomico, culturale e identitario di Andorra, Monaco e San Marino, adattandolo alle realtà dell'integrazione europea;

G.

considerando che Andorra, Monaco e San Marino hanno accordi bilaterali di lunga data con i loro rispettivi paesi limitrofi, che affrontano questioni d'interesse reciproco, tengono conto delle specificità e dei punti sensibili dei tre paesi e rispondono alla necessità di preservare la vitalità di tali Stati; che tali specificità e punti sensibili sono stati riconosciuti dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa;

H.

considerando che Andorra, Monaco e San Marino hanno, ciascuno per proprio conto, portato avanti importanti riforme nonché una convergenza normativa con l'UE, con particolare riguardo alla regolamentazione del settore bancario e finanziario;

I.

considerando che, nella sua riunione del 4 dicembre 2018, il Consiglio ha deciso di rimuovere Andorra e San Marino dall'allegato II delle conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017, confermando in tal modo che questi paesi hanno rispettato tutti gli altri impegni relativi alla trasparenza, all'equità fiscale e alle misure anti-BEPS (erosione della base imponibile e trasferimento degli utili); che Monaco non è mai stato incluso in questo allegato e che già il 5 dicembre 2017 il Consiglio ha rilevato la piena ottemperanza di Monaco a tali impegni; che nelle sue riunioni di aprile e luglio 2018 il forum globale sulla trasparenza e lo scambio d'informazioni a fini fiscali dell'OCSE ha dichiarato Andorra, Monaco e San Marino conformi alle norme internazionali in materia di scambio di informazioni su richiesta;

J.

considerando che le importanti riforme e il progressivo allineamento con la legislazione dell'UE da parte di Andorra per quanto concerne la regolamentazione finanziaria dovrebbero essere elogiati; che l'UE e Andorra hanno raggiunto un valido accordo sul tabacco e che Andorra sarà ora in grado di intensificare ulteriormente la propria transizione verso un'economia maggiormente diversificata; che questo processo a lungo termine presenterà sfide importanti e sarà pertanto necessaria una protezione adeguata dei lavoratori di Andorra nel passaggio verso un'economia maggiormente diversificata; che un accesso più ampio al mercato interno sosterrà lo sviluppo economico sul lungo periodo e creerà nuove opportunità economiche e occupazionali ad Andorra;

K.

considerando che San Marino incontra attualmente difficoltà nell'esportare verso Stati membri dell'UE diversi dall'Italia a causa della documentazione IVA aggiuntiva richiesta (T2); che l'accordo di associazione dovrebbe offrire la possibilità di condizioni di parità in tutta l'UE, molto preziose per gli esportatori di San Marino; che l'accordo di associazione dovrebbe consentire alle banche di Andorra e di San Marino di avere pieno accesso al sistema di «passporting» dell'UE per banche e società di servizi finanziari;

L.

considerando che i cittadini di Monaco sono una minoranza nel loro paese e che i mercati immobiliari e occupazionali sono tali che un sostegno attivo nei loro confronti è essenziale per preservare la loro capacità di mantenere la residenza nel paese; che le disposizioni in materia di accesso facilitato all'occupazione si applicano allo stesso modo ai cittadini di Monaco e ai residenti delle città nelle sue immediate vicinanze; che il 92 % dei lavoratori di Monaco sono cittadini dell'UE;

M.

considerando che l'accordo di associazione con l'UE offre la possibilità di sviluppare la cooperazione in settori di interesse comune e di partecipare ad alcune delle politiche orizzontali dell'UE su questioni quali la ricerca, l'ambiente e l'istruzione (Erasmus+);

N.

considerando che, per entrare in vigore, l'accordo di associazione richiederà l'approvazione del Parlamento;

1.

raccomanda al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza:

a)

di cogliere l'opportunità offerta dai negoziati sull'accordo di associazione per dimostrare il valore di un rafforzamento delle relazioni e dell'integrazione con l'UE, sondando l'opinione pubblica sia ad Andorra, Monaco e San Marino che nell'UE, e per ribadire ulteriormente l'importanza che l'inclusione negli organi e nelle politiche dell'UE può avere per tali paesi a lungo termine;

b)

di prevenire il rischio di rifiuto dell'accordo di associazione una volta conclusi i negoziati, mediante un rinnovato impegno a raggiungere i cittadini che si sentono più vulnerabili ad Andorra, Monaco e San Marino, fornendo loro informazioni in merito all'accordo di associazione e spiegando loro, nella massima trasparenza e in collaborazione con le autorità dei tre Stati, la portata, i meriti e i possibili punti deboli dell'accordo, in un'ottica di unità politica e di sostegno pubblico il più ampio possibile in ciascuno dei tre Stati; di incoraggiare Andorra, Monaco e San Marino a fare altrettanto e di sostenerli in tal senso;

c)

di tenere pienamente in considerazione le piccole dimensioni territoriali e le limitate risorse amministrative, in termini relativi, di Andorra, Monaco e San Marino e, nel processo negoziale, di adeguare di conseguenza l'adozione e l'attuazione necessarie dell'acquis comunitario al fine di ridurre al minimo la pressione di bilancio eccessiva, che a sua volta avrebbe ripercussioni negative sull'opinione pubblica e sulle disponibilità di bilancio; di fornire assistenza, se necessario, ad Andorra, Monaco e San Marino nel predisporre la capacità amministrativa necessaria a garantire una trasposizione rapida, dinamica e uniforme dell'acquis comunitario;

d)

di sollecitare la creazione, in ciascuno dei tre Stati, di un quadro istituzionale coerente, efficiente ed efficace mediante il quale attuare l'accordo di associazione al fine di garantire la trasposizione dinamica dell'acquis comunitario dell'UE da parte dei tre paesi, nonché un'applicazione uniforme e un'interpretazione coerente delle disposizioni dell'accordo, che deve includere un forum di consultazione e un meccanismo di composizione delle controversie;

e)

di sottolineare ad Andorra, Monaco e San Marino l'importanza dell'integrità e dell'omogeneità globali del mercato interno e del rispetto degli aspetti fondamentali di tutte e quattro le libertà del mercato interno; di ricordare i meriti e i vantaggi economici del pieno accesso — anche per quanto riguarda prodotti e servizi — al mercato interno e la necessità di preservare al suo interno condizioni di parità e basi istituzionali solide, resilienti ed efficaci a vantaggio di tutti;

f)

di fornire un adeguato sostegno dell'UE ad Andorra, Monaco e San Marino, per quanto riguarda la loro capacità di adottare e attuare pienamente l'acquis comunitario nel più lungo periodo, anche attraverso una più stretta cooperazione istituzionale con gli Stati membri nelle immediate vicinanze; di permettere l'accesso a finanziamenti dell'UE per progetti mirati e la possibilità di basarsi sugli organi amministrativi degli Stati membri preposti all'attuazione dell'acquis comunitario;

g)

di promuovere una maggiore capacità di adozione e attuazione dell'acquis comunitario mediante il distacco di funzionari delle amministrazioni pubbliche di Andorra, Monaco e San Marino presso le istituzioni e gli organi pertinenti dell'UE, nonché quelli dei suoi Stati membri;

h)

di valutare, alla luce della necessità di conciliare la libertà di stabilimento prevista dall'accordo di associazione con le disposizioni nazionali di Andorra, Monaco e San Marino volte a tutelare l'inclusione socioeconomica dei loro cittadini, la possibilità di deroghe temporanee, basate su una valutazione dei reali bisogni dei tre Stati, soggette a clausole di revisione, ancorate a specifici criteri socioeconomici per ogni Stato che partecipa ai negoziati e adeguate all'intervallo di tempo necessario per garantire in ciascuno Stato, attraverso un approccio graduale, una reale parità di condizioni e un'adeguata capacità concorrenziale per i lavoratori e per le imprese; di prendere atto del fatto che le dimensioni molto ridotte di questi paesi sono tali che l'incidenza sull'acquis comunitario delle deroghe temporanee negoziate sarebbe trascurabile;

i)

di sfruttare l'opportunità offerta dall'accordo di associazione per promuovere la cooperazione con Andorra, Monaco e San Marino nel quadro della direttiva (UE) 2015/849, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (1);

j)

di adattare i requisiti relativi alla fornitura di dati statistici nell'ambito dell'accordo di associazione alle dimensioni di Andorra, Monaco e San Marino;

k)

di esaminare la possibilità e la fattibilità, in parallelo con i negoziati sull'accordo di associazione, di garantire ad Andorra e San Marino un accesso adeguato alla liquidità dell'Eurosistema, al fine di promuovere la capacità di resilienza e la stabilità dei rispettivi sistemi bancari nazionali in caso di shock sistemico interno o esterno, garantendo al tempo stesso una corretta supervisione da parte della Banca centrale europea; di incoraggiare Andorra e Monaco a diventare membri del Fondo monetario internazionale fornendo loro, se necessario, assistenza tecnica in tal senso; di incoraggiare Andorra, Monaco e San Marino a portare avanti i loro proficui sforzi per quanto riguarda la convergenza con l'UE in materia di regolamentazione finanziaria, governance fiscale e lotta contro il riciclaggio di denaro;

l)

di far progredire i negoziati sull'accordo di associazione con Andorra, Monaco e San Marino, fornendo tempestivamente alle parti negoziali tutto il necessario sostegno istituzionale e politico, comprese le valutazioni e l'esperienza delle direzioni generali competenti della Commissione, affinché i negoziati possano concludersi quanto prima e comunque entro i prossimi due anni;

m)

di concludere, prima della fine dell'attuale mandato, una dichiarazione politica congiunta con Andorra, Monaco e San Marino nel quadro dell'accordo di associazione, al fine di riesaminare e mantenere i progressi fatti fino a quel momento in sede di negoziati, in modo che la nuova Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna possano fare il punto della situazione su questa intesa comune, sviluppandola ulteriormente e facendo progredire i negoziati;

n)

di considerare i negoziati sull'accordo di associazione quale opportunità di adottare misure per investimenti congiunti in infrastrutture di interesse comune, nonché misure volte a promuovere la ricerca accademica congiunta tra Andorra, Monaco, San Marino e gli Stati membri dell'UE;

2.

ritiene che la prossima legislatura del Parlamento europeo potrebbe rappresentare una preziosa opportunità per istituire una nuova delegazione interparlamentare dedicata al dialogo interparlamentare e alla cooperazione con Andorra, Monaco e San Marino; ritiene inoltre che il Parlamento dovrebbe perseguire una stretta cooperazione tra i suoi servizi e i servizi competenti dei parlamenti di Andorra, Monaco e San Marino, invitando regolarmente giovani leader politici, commerciali e della società civile di questi tre paesi al fine di rafforzare l'immagine positiva di una più stretta interazione politica, economica e strategica con l'UE nel quadro dei negoziati sull'accordo di associazione; ritiene che il Parlamento dovrebbe promuovere periodici scambi di opinioni con le delegazioni parlamentari nazionali di Andorra, Monaco e San Marino durante i negoziati; ritiene che il Parlamento europeo dovrebbe intrattenere scambi di opinioni con le delegazioni parlamentari nazionali di Andorra, Monaco e San Marino anche sulle questioni di sua competenza che potrebbero incidere direttamente sull'economia di questi paesi, sul loro rapporto con l'UE o sull'efficacia dell'accordo di associazione;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai coprincipi, al governo e al Consiglio generale di Andorra, al principe, al Ministro di Stato e al Consiglio nazionale di Monaco nonché ai capitani reggenti, al Congresso di Stato e al Consiglio grande e generale di San Marino.

(1)  GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Martedì 12 marzo 2019

21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/164


P8_TA(2019)0135

Richiesta di revoca dell'immunità di Monika Hohlmeier

Decisione del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Monika Hohlmeier (2019/2002(IMM))

(2021/C 23/26)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di Monika Hohlmeier, trasmessa il 27 novembre 2018 dal Procuratore generale di Coburg, nel quadro di un procedimento d'indagine preliminare, comunicata in Aula il 14 gennaio 2019,

visto che Monika Hohlmeier ha rinunciato al suo diritto di essere ascoltata a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento,

visti l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013 (1),

visto l'articolo 46 della Legge fondamentale della Repubblica federale tedesca,

visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0165/2019),

A.

considerando che il Procuratore generale di Coburg ha trasmesso una richiesta di revoca dell'immunità di Monika Hohlmeier, deputata al Parlamento europeo eletta per la Repubblica federale di Germania, in relazione a un reato ai sensi dell'articolo 142 del codice penale tedesco; che, in particolare, l'azione giudiziaria attiene a un reato di fuga;

B.

considerando che il 4 settembre 2018, verso le 15, Monika Hohlmeier ha cercato di parcheggiare la sua auto in un posto macchina a Lichtenfels (Germania); che la parte anteriore del veicolo ha urtato il retro di un'altra auto parcheggiata, causando danni stimati a 287,84 euro; che Monika Hohlmeier si è poi allontanata dal luogo dell'incidente, senza preoccuparsi di pagare i danni derivanti dal sinistro;

C.

considerando che, in virtù dell'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

D.

considerando che l'articolo 46 della Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania prevede che, per un atto passibile di sanzione, un deputato può essere chiamato a rispondere o arrestato solo con l'approvazione del Bundestag, a meno che non sia stato arrestato in flagrante delitto o il giorno successivo al giorno in cui ha commesso il fatto;

E.

considerando che spetta unicamente al Parlamento decidere se revocare o meno l'immunità in un determinato caso; che il Parlamento può ragionevolmente tener conto della posizione del deputato per adottare la decisione di revocarne o meno l'immunità (2);

F.

considerando che il presunto reato non ha alcun nesso diretto o palese con l'esercizio delle funzioni di deputata al Parlamento europeo da parte di Monika Hohlmeier, né costituisce un'opinione o un voto espressi nell'esercizio delle sue funzioni di deputata al Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

G.

considerando che, nella fattispecie, il Parlamento non ha rilevato prova di fumus persecutionis, cioè un sospetto sufficientemente fondato e preciso del fatto che la procedura sia stata avviata con l'intento di nuocere all'attività politica della deputata;

1.

decide di revocare l'immunità di Monika Hohlmeier;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alla competente autorità della Repubblica federale di Germania e a Monika Hohlmeier.

(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)  Sentenza del 15 ottobre 2008, Mota/Parlamento, T-345/05 P, EU:C:2008:440, punto 28.


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/166


P8_TA(2019)0136

Richiesta di revoca dell'immunità di Jean-Marie Le Pen

Decisione del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Jean-Marie Le Pen (2018/2247(IMM))

(2021/C 23/27)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di Jean-Marie Le Pen, trasmessa il 5 settembre 2018 dal ministero della giustizia della Repubblica francese, sulla base della richiesta del Procuratore generale della Corte d'appello di Parigi, e comunicata in Aula il 22 ottobre 2018, in relazione ad un procedimento pendente dinanzi ai giudici inquirenti relativo a un'indagine su presunti reati di appropriazione indebita, occultamento di appropriazione indebita, associazione a delinquere finalizzata alla truffa, falso e uso di documenti falsi e omessa dichiarazione di dipendenti, in relazione alle condizioni di impiego di assistenti parlamentari,

avendo ascoltato Jean-François Jalkh, in sostituzione di Jean-Marie Le Pen, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

visti l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013 (1),

visto l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese,

visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0167/2019),

A.

considerando che i giudici inquirenti del Tribunal de Grande Instance di Parigi hanno chiesto la revoca dell'immunità parlamentare di Jean-Marie Le Pen per ascoltarlo in relazione a presunti reati;

B.

considerando che la richiesta di revoca dell'immunità di Jean-Marie Le Pen si riferisce ai presunti reati di appropriazione indebita, occultamento di appropriazione indebita, associazione a delinquere finalizzata alla truffa, falso e uso di documenti falsi e omessa dichiarazione di dipendenti, in relazione alle condizioni di impiego di assistenti a DPE aderenti al Front National;

C.

considerando che il 5 dicembre 2016 è stata avviata un'indagine giudiziaria a seguito della denuncia dell'allora Presidente del Parlamento europeo in data 9 marzo 2015 in merito ad alcuni assistenti parlamentari di deputati al Parlamento europeo affiliati al Front National;

D.

considerando che, in occasione di una perquisizione condotta nel febbraio 2016 presso la sede del Front National, sono stati sequestrati alcuni documenti nell'ufficio del tesoriere del Front National da cui emerge la volontà del partito di realizzare «risparmi» sfruttando il rimborso della retribuzione dei dipendenti del partito a carico del Parlamento europeo in virtù della loro qualifica di assistenti parlamentari;

E.

considerando che l'organigramma del Front National, pubblicato nel febbraio 2015, elencava solo 15 DPE (su un totale di 23), 21 assistenti parlamentari locali e 5 assistenti parlamentari accreditati (su un totale di 54 assistenti); che alcuni assistenti parlamentari hanno dichiarato come luogo di lavoro, precisando in taluni casi che vi lavoravano a tempo pieno, la sede del Front National a Nanterre, pur risiedendo tra 120 e 945 km dal luogo dichiarato di lavoro; che, in questa fase dell'inchiesta, è emerso che 8 assistenti parlamentari non hanno esercitato pressoché alcuna attività di assistenza parlamentare, o lo hanno fatto solo in misura molto limitata rispetto alle mansioni complessive;

F.

considerando che le indagini hanno inoltre messo in luce circostanze che portano a dubitare del fatto che gli assistenti parlamentari interessati abbiano effettivamente esercitato attività legate al Parlamento europeo, in particolare:

contratti di lavoro di assistenti parlamentari europei intercalati tra due contratti di lavoro per il Front National;

cumulo di contratti di lavoro come assistenti parlamentari europei e di contratti di lavoro con il Front National;

contratti di lavoro per il Front National conclusi per periodi immediatamente successivi ai periodi coperti dai contratti di lavoro come assistenti parlamentari europei;

G.

considerando che dall'inchiesta è emerso che, in qualità di deputato al Parlamento europeo, Jean-Marie Le Pen impiegava nel 2011 un assistente parlamentare, ma l'assistente parlamentare in questione ha riferito agli inquirenti di aver lavorato per la campagna elettorale di un altro deputato durante il periodo in questione; che Jean-Marie Le Pen ha disposto il pagamento delle retribuzioni di assistenti parlamentari ad altre tre persone, pur non avendo queste ultime esercitato virtualmente alcuna attività in tale veste;

H.

considerando che dall'inchiesta è inoltre emerso che, in quanto presidente del Front National all'epoca dei presunti reati, egli ha messo in atto un sistema, denunciato dal Parlamento europeo, consistente nel pagare parte dei dipendenti del Front National con i fondi europei, attraverso la firma di contratti parlamentari con persone che in realtà lavoravano per il partito, in violazione quindi della normativa UE in vigore;

I.

considerando che i giudici inquirenti reputano necessario ascoltare la versione dei fatti di Jean-Marie Le Pen;

J.

considerando che Jean-Marie Le Pen si è rifiutato di comparire in risposta alla citazione trasmessagli dagli inquirenti il 21 giugno 2018 e lo stesso ha fatto quando gli è stata trasmessa una citazione dai magistrati inquirenti nel mese di luglio 2018, invocando l'immunità parlamentare;

K.

considerando che, al fine di poter interrogare Jean-Marie Le Pen sulle accuse mosse a suo carico, l'autorità competente ha presentato una richiesta di revoca della sua immunità;

L.

considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

M.

considerando che l'articolo 26 della Costituzione francese sancisce che «Nessun membro del Parlamento può essere soggetto, in materia penale o correzionale, ad arresto o a qualsiasi altra misura di privazione o di restrizione della libertà senza l'autorizzazione dell'Ufficio di presidenza dell'assemblea di cui fa parte. Tale autorizzazione non è richiesta in caso di crimine, di delitto flagrante o di condanna definitiva»;

N.

considerando che non vi è prova o motivo di sospettare fumus persecutionis;

1.

decide di revocare l'immunità di Jean-Marie Le Pen;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente al Guardasigilli della Repubblica francese e a Jean-Marie Le Pen.

(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/168


P8_TA(2019)0137

Richiesta di revoca dell'immunità di Dominique Bilde

Decisione del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Dominique Bilde (2018/2267(IMM))

(2021/C 23/28)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di Dominique Bilde, trasmessa il 19 ottobre 2018 dal ministero della giustizia della Repubblica francese, sulla base della richiesta del Procuratore generale della Corte d'appello di Parigi, e comunicata in Aula il 12 novembre 2018, in relazione ad un procedimento pendente dinanzi ai giudici inquirenti relativo a un'indagine su presunti reati di appropriazione indebita, occultamento di appropriazione indebita, associazione a delinquere finalizzata alla truffa, falso e uso di documenti falsi e omessa dichiarazione di dipendenti, in relazione alle condizioni di impiego di assistenti,

avendo ascoltato Jean-François Jalkh, in sostituzione di Dominique Bilde, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

visti l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013 (1),

visto l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese,

visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0166/2019),

A.

considerando che i giudici inquirenti del Tribunal de Grande Instance di Parigi hanno chiesto la revoca dell'immunità parlamentare di Dominique Bilde per ascoltarla in relazione a presunti reati;

B.

considerando che la richiesta di revoca dell'immunità di Dominique Bilde si riferisce ai presunti reati di appropriazione indebita, occultamento di appropriazione indebita, associazione a delinquere finalizzata alla truffa, falso e uso di documenti falsi e omessa dichiarazione di dipendenti, in relazione alle condizioni di impiego di assistenti a deputati al Parlamento europeo aderenti al Front National;

C.

considerando che il 5 dicembre 2016 è stata avviata un'indagine giudiziaria a seguito della denuncia dell'allora Presidente del Parlamento europeo in data 9 marzo 2015 in merito ad alcuni assistenti parlamentari di deputati al Parlamento europeo aderenti al Front National;

D.

considerando che, in occasione di una perquisizione condotta nel febbraio 2016 presso la sede del Front National, sono stati sequestrati alcuni documenti nell'ufficio del tesoriere del Front National da cui emerge la volontà del partito di realizzare «risparmi» sfruttando il rimborso della retribuzione dei dipendenti del partito a carico del Parlamento europeo in virtù della loro qualifica di assistenti parlamentari; che, in questa fase dell'indagine, è emerso che otto assistenti parlamentari non svolgevano praticamente nessuna attività di assistenza parlamentare o lo facevano solo in minima parte rispetto alle loro mansioni complessive;

E.

considerando che è emerso che l'assistente parlamentare a tempo pieno di Dominique Bilde dal 1o ottobre 2014 al 31 luglio 2015 era uno degli assistenti che non hanno svolto praticamente nessuna attività di assistenza parlamentare; che nell'organigramma del Front National, pubblicato nel febbraio 2015, la descrizione delle mansioni dell'assistente parlamentare di Dominique Bilde era «Responsabile della pianificazione nazionale» e che egli lavorava nel «Polo Veglia e prospettiva» sotto la responsabilità di un altro deputato al Parlamento europeo; che al suo contratto di assistente parlamentare hanno fatto seguito due contratti in relazione alle attività del Front National per il periodo dall'agosto 2015 al 31 dicembre 2016; che, durante il periodo coperto dal suo contratto di assistente parlamentare, egli ha anche svolto le seguenti funzioni: Segretario generale del Collectif Marianne, segretario generale del Collectif Mer et Francophonie e candidato alle elezioni dipartimentali nel dipartimento del Doubs nel marzo 2015;

F.

considerando che il Parlamento europeo ha sospeso il pagamento delle spese di assistenza parlamentare relative al contratto dell'assistente parlamentare di Dominique Bilde;

G.

considerando che i giudici inquirenti reputano necessario ascoltare la versione dei fatti di Dominique Bilde;

H.

considerando che Dominique Bilde ha rifiutato di rispondere alle domande degli inquirenti quando è stata ascoltata dagli stessi nell'agosto 2017 e ha rifiutato di comparire dinanzi ai giudici inquirenti in un'udienza preliminare alla sua imputazione per appropriazione indebita, prevista per il 24 novembre 2017, invocando la sua immunità parlamentare;

I.

considerando che, al fine di poter procedere all'udienza di Dominique Bilde sugli addebiti formulati a suo carico, le autorità competenti hanno presentato la richiesta di revoca della sua immunità;

J.

considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

K.

considerando che l'articolo 26 della Costituzione francese sancisce che «Nessun membro del Parlamento può essere soggetto, in materia penale o correzionale, ad arresto o a qualsiasi altra misura di privazione o di restrizione della libertà senza l'autorizzazione dell'Ufficio di presidenza dell'assemblea di cui fa parte. Tale autorizzazione non è richiesta in caso di crimine, di delitto flagrante o di condanna definitiva»;

L.

considerando che non vi è prova o motivo di sospettare fumus persecutionis;

1.

decide di revocare l'immunità di Dominique Bilde;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente al Ministro della giustizia della Repubblica francese e a Dominique Bilde.

(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Mercoledì 13 marzo 2019

21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/170


P8_TA(2019)0164

Mancato raggiungimento della maggioranza in commissione su una proposta di atto giuridico vincolante (interpretazione dell'articolo 171, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento)

Decisione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 relativa al mancato raggiungimento della maggioranza in commissione su una proposta di atto giuridico vincolante (interpretazione dell'articolo 171, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento) (2019/2011(REG))

(2021/C 23/29)

Il Parlamento europeo,

vista la lettera del 7 marzo 2019 del presidente della commissione per gli affari costituzionali,

visto l'articolo 226 del suo regolamento,

1.

decide di pubblicare la seguente interpretazione dell'articolo 171, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento:

«Se la proposta di un atto giuridico vincolante, modificata o meno, non ottiene la maggioranza dei voti espressi in commissione, la commissione propone all'aula di respingere l'atto.».

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

III Atti preparatori

Parlamento europeo

Martedì 12 marzo 2019

21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/171


P8_TA(2019)0138

Proroga dell'articolo 159 del regolamento del Parlamento europeo fino al termine della nona legislatura

Decisione del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sulla proroga dell'applicabilità dell'articolo 159 del regolamento del Parlamento fino al termine della nona legislatura (2019/2545(RSO))

(2021/C 23/30)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 342 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (1),

visti il regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio (2) e il regolamento (UE, Euratom) 2015/2264 del Consiglio (3),

visto il codice di condotta sul multilinguismo approvato dall'Ufficio di presidenza il 16 giugno 2014,

viste la sua decisione del 26 febbraio 2014 (4) sulla proroga dell'applicabilità dell'articolo 159 del regolamento del Parlamento fino al termine dell'ottava legislatura e le successive decisioni dell'Ufficio di presidenza che prorogano la deroga all'articolo 158 fino al termine dell'attuale legislatura,

visti l'articolo 158 e 159 del suo regolamento,

A.

considerando che, a norma dell'articolo 158 del regolamento, tutti i documenti del Parlamento sono redatti nelle lingue ufficiali e tutti i deputati hanno il diritto di esprimersi in Parlamento nella lingua ufficiale di loro scelta, con l'interpretazione simultanea degli interventi verso le altre lingue ufficiali;

B.

considerando che, a norma dell'articolo 159 del regolamento, fino al termine dell'ottava legislatura sono consentite deroghe alle disposizioni dell'articolo 158 se, malgrado l'adozione delle adeguate precauzioni, non è possibile disporre di un numero sufficiente di interpreti e traduttori in una determinata lingua ufficiale; che, per ciascuna delle lingue ufficiali per cui si considera necessaria una deroga, l'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale e tenendo debitamente conto delle deroghe temporanee decise dal Consiglio in conformità dei trattati riguardo alla redazione degli atti normativi, è tenuto a determinare se le condizioni sono rispettate e a riesaminare la propria decisione ogni sei mesi;

C.

considerando che il regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio e il regolamento (UE, Euratom) 2015/2264 del Consiglio prevedono una graduale restrizione della deroga per l'irlandese e che, in assenza di un altro regolamento del Consiglio che disponga altrimenti, la deroga cessa di applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2022;

D.

considerando che, malgrado l'adozione di tutte le misure necessarie, si prevede che la capacità per il croato, l'irlandese e il maltese non sarà tale da consentire la prestazione di un servizio di interpretazione completo in tali lingue a partire dalla nona legislatura;

E.

considerando che, nonostante gli intensi sforzi profusi a livello interistituzionale e i considerevoli progressi conseguiti, si stima che per l'irlandese il numero di traduttori qualificati sarà ancora così limitato da non poter assicurare, in un futuro prevedibile, una copertura completa per tale lingua in conformità dell'articolo 158; che, a norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio e del regolamento (UE, Euratom) 2015/2264 del Consiglio, un crescente numero di atti normativi dovrà essere tradotto in irlandese, il che riduce la possibilità di tradurre altri documenti parlamentari in tale lingua;

F.

considerando che l'articolo 159, paragrafo 4, prevede che il Parlamento, su raccomandazione motivata dell'Ufficio di presidenza, possa decidere la proroga dell'applicabilità di detto articolo al termine della legislatura;

G.

considerando che, alla luce di quanto precede, l'Ufficio di presidenza ha raccomandato che l'articolo 159 sia prorogato fino al termine della nona legislatura;

1.

decide di prorogare l'applicabilità dell'articolo 159 del regolamento del Parlamento fino al termine della nona legislatura;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU 17 del 6.10.1958, pag. 385.

(2)  Regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, del 13 giugno 2005, che modifica il regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea e il regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell'energia atomica e che introduce misure di deroga temporanea a tali regolamenti (GU L 156 del 18.6.2005, pag. 3).

(3)  Regolamento (UE, Euratom) 2015/2264 del Consiglio, del 3 dicembre 2015, che proroga ed elimina gradualmente le misure di deroga temporanea al regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea e al regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell'energia atomica introdotte dal regolamento (CE) n. 920/2005 (GU L 322 dell'8.12.2015, pag. 1).

(4)  GU C 285 del 29.8.2017, pag. 164.


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/173


P8_TA(2019)0139

Informazioni elettroniche sul trasporto merci ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (COM(2018)0279 — C8-0191/2018 — 2018/0140(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 23/31)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0279),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0191/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0060/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 265.


P8_TC1-COD(2018)0140

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L'efficienza del trasporto merci e della relativa logistica è di vitale importanza per la crescita e la competitività dell'economia dell'Unione, per il funzionamento del mercato interno e per la coesione sociale ed economica di tutte le regioni dell'Unione. [Em. 1]

(1 bis)

La finalità del presente regolamento è ridurre i costi del trattamento delle informazioni sul trasporto tra le autorità e gli operatori economici, migliorare le capacità di applicazione delle autorità e incoraggiare la digitalizzazione del trasporto merci e della relativa logistica. [Em. 2]

(2)

Lo spostamento delle merci è accompagnato da un flusso di informazioni scambiate ancora in formato cartaceo tra imprese e tra imprese e autorità pubbliche. L'impiego di documenti cartacei rappresenta un notevole onere amministrativo e un costo supplementare per gli operatori logistici e i relativi settori (quali ad esempio il commercio e l'industria manifatturiera), in particolare per le PMI, e ha un impatto negativo sull'ambiente . [Em. 3]

(2 bis)

L'effettiva ed efficace applicazione delle norme costituisce una condizione necessaria per una concorrenza leale nel mercato interno. Un'ulteriore digitalizzazione degli strumenti di applicazione è essenziale al fine di rendere disponibili maggiori capacità di applicazione, ridurre gli oneri amministrativi inutili per gli operatori del trasporto internazionale, e in particolare le PMI, concentrarsi meglio sui trasportatori ad alto rischio e individuare le pratiche fraudolente. Questa applicazione digitale e «intelligente» richiede che tutte le informazioni pertinenti diventino prive di supporto cartaceo e siano disponibili per le autorità competenti in forma elettronica. Pertanto, in futuro l'uso di documenti di trasporto elettronici dovrebbe diventare la norma. Inoltre, affinché i funzionari preposti all'applicazione della normativa, compresi quelli che effettuano i controlli su strada, dispongano di un quadro chiaro e completo degli operatori dei trasporti sottoposti a controllo, essi dovrebbero avere un accesso diretto e in tempo reale a tutte le informazioni pertinenti, in modo da poter individuare le infrazioni e le anomalie in modo più rapido ed efficiente. [Em. 4]

(3)

L'assenza di un quadro giuridico uniforme a livello di Unione che imponga alle autorità pubbliche di accettare le pertinenti informazioni sul trasporto merci previste dalla normativa in formato elettronico è considerata il motivo principale dell'assenza di progressi verso la semplificazione delle procedure e una maggiore efficienza resa possibile dai mezzi elettronici disponibili. Il rifiuto da parte delle autorità pubbliche delle informazioni in formato elettronico incide non solo sulla facilità delle comunicazioni tra loro e gli operatori, ma ostacola anche, indirettamente, lo sviluppo di una comunicazione elettronica semplificata tra imprese nell'Unione e comporterà un incremento dei costi amministrativi, in particolare a carico delle PMI . [Em. 5]

(4)

Alcuni settori del diritto dei trasporti dell'Unione impongono alle autorità competenti di accettare informazioni digitalizzate, sebbene ciò non riguardi ancora tutta la normativa pertinente dell'Unione. Sarebbe Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, rendere più efficienti i controlli e contrastare meglio le violazioni, dovrebbe essere possibile utilizzare mezzi elettronici per mettere le informazioni regolamentari sul trasporto merci a disposizione delle autorità in tutto il territorio dell'Unione e in tutte le fasi pertinenti delle operazioni di trasporto condotte all'interno dell'Unione. Inoltre tale possibilità dovrebbe riguardare tutte le informazioni regolamentari e tutti i modi di trasporto. Gli Stati membri dovrebbero accettare i documenti di trasporto elettronici in generale, nonché ratificare e applicare il protocollo e-CMR senza ritardo. Pertanto, le autorità dovrebbero comunicare per via elettronica con gli operatori economici interessati per quanto riguarda le informazioni regolamentari e rendere disponibili i propri dati in formato digitale, conformemente alla normativa applicabile. [Em. 6]

(5)

Le autorità degli Stati membri dovrebbero dunque essere tenute ad accettare informazioni rese disponibili elettronicamente ogni qualvolta gli operatori economici sono obbligati a mettere a disposizione tali informazioni per dimostrarne la conformità alle prescrizioni stabilite negli atti dell'Unione adottati conformemente alla parte terza, titolo VI, del trattato o, data la somiglianza di tali situazioni, alla normativa dell'Unione relativa alle spedizioni di rifiuti. Lo stesso dovrebbe valere quando la legislazione nazionale di uno Stato membro riguardante materie disciplinate dalla parte terza, titolo VI, del trattato prevede informazioni regolamentari identiche, in tutto o in parte, alle informazioni da fornire nel quadro di tale normativa dell'Unione.

(5 bis)

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e di rendere maggiormente disponibili le limitate capacità di applicazione, gli operatori economici dovrebbero essere tenuti a fornire per via elettronica le informazioni regolamentari alle autorità competenti degli Stati membri e le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero comunicare per via elettronica con gli operatori economici interessati per quanto riguarda la fornitura di informazioni regolamentari. [Em. 7]

(6)

Poiché tale regolamento è inteso esclusivamente ad agevolare e incoraggiare la comunicazione di informazioni tra gli operatori economici e gli enti amministrativi , in modo specifico, tramite mezzi elettronici, non dovrebbe influenzare le disposizioni del diritto nazionale e dell'Unione che determinano il contenuto delle informazioni regolamentari e, in particolare, non dovrebbe imporre alcuna prescrizione supplementare in materia di informazioni regolamentari. Poiché tale regolamento intende consentire il rispetto delle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari tramite mezzi elettronici piuttosto che tramite documenti cartacei, dovrebbe consentire lo sviluppo di piattaforme europee finalizzate allo scambio e all'agevole condivisione di informazioni. Non dovrebbe influenzare le pertinenti prescrizioni dell'Unione sui documenti da utilizzare per la presentazione strutturata delle informazioni in questione. Allo stesso modo, tale regolamento non dovrebbe pregiudicare le disposizioni della normativa dell'Unione relativa alle spedizioni dei rifiuti contenenti le prescrizioni procedurali per le spedizioni. Tale regolamento non dovrebbe inoltre pregiudicare le disposizioni in materia di obblighi di rendicontazione definite nel regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o negli atti di esecuzione o delegati adottati a norma di detto regolamento. Tuttavia, la Commissione dovrebbe valutare se le disposizioni riguardanti il contenuto delle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari in materia di trasporto di merci sul territorio dell'Unione debbano essere adattate in modo da migliorare le capacità di applicazione delle autorità competenti. [Em. 8]

(7)

L'impiego di mezzi elettronici per lo scambio di informazioni conformemente a tale regolamento dovrebbe essere organizzato in modo da garantire la sicurezza e il rispetto della riservatezza delle informazioni commerciali sensibili.

(8)

Per permettere agli operatori di comunicare informazioni pertinenti in formato elettronico in modo uniforme in tutti gli Stati membri è necessario avvalersi di specifiche comuni che dovrebbero essere adottate dalla Commissione. Tali specifiche dovrebbero assicurare l'interoperabilità dei dati appartenenti a diversi insiemi e sottoinsiemi di dati riguardanti le informazioni regolamentari pertinenti e determinare procedure comuni e norme dettagliate per l'accesso e il trattamento di tali informazioni da parte delle autorità competenti.

(9)

Nel definire tali specifiche, si dovrebbe tenere conto delle specifiche sullo scambio di dati pertinenti definite nel diritto pertinente dell'Unione e nelle norme europee e internazionali pertinenti sullo scambio multimodale di dati, tra cui le disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Dovrebbero essere presi in considerazione anche gli investimenti effettuati dagli operatori economici e quindi i modelli di dati specifici per modalità già esistenti, nonché delle le raccomandazioni e dei i principi definiti nel quadro europeo di interoperabilità (4), che fornisce un approccio riguardante l'erogazione dei servizi pubblici digitali europei concordato dagli Stati membri. Inoltre, l'adeguato coinvolgimento di tutti i soggetti interessati è importante nello sviluppo e nell'elaborazione di tali specifiche. Bisognerebbe inoltre fare in modo che tali specifiche garantiscano il principio della neutralità tecnologica e che siano aperte alle tecnologie innovative. [Em. 9]

(10)

Tale regolamento dovrebbe stabilire le prescrizioni funzionali applicabili alle piattaforme basate sulla tecnologia dell'informazione e della comunicazione che potrebbero essere utilizzate dagli operatori economici per far sì che le autorità competenti possano accedere alle informazioni regolamentari sul trasporto merci in formato elettronico (piattaforme eFTI). È inoltre opportuno stabilire condizioni per i terzi che forniscono servizi di piattaforme eFTI (fornitori di servizi eFTI).

(11)

Per rafforzare la fiducia delle autorità degli Stati membri e degli operatori economici riguardo alla conformità delle piattaforme eFTI e dei fornitori di servizi eFTI a tali prescrizioni, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero mettere in atto un sistema di certificazione sostenuto dall'accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). A causa del periodo di attuazione relativamente lungo, la Commissione dovrebbe valutare se tecnologie come la tecnologia blockchain possano garantire un risultato analogo a quello del sistema di certificazione, riducendo sostanzialmente i costi per gli operatori economici e gli Stati membri. [Em. 10]

(12)

Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione dell'obbligo di accettare le informazioni regolamentari rese disponibili in formato elettronico ai sensi del presente regolamento, si dovrebbero attribuire competenze di attuazione alla Commissione. Tali competenze andrebbero esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). [Em. 11]

(13)

In particolare, si dovrebbero attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per definire un insieme e sottoinsiemi di dati comuni in relazione alle rispettive prescrizioni relative alle informazioni regolamentari disciplinate dal presente regolamento, nonché procedure comuni e norme dettagliate, tra cui figurano anche le specifiche tecniche, rivolte alle autorità competenti per l'accesso e il trattamento di tali informazioni nel caso in cui gli operatori economici rendano disponibili le informazioni menzionate in formato elettronico. [Em. 12]

(14)

Si dovrebbero inoltre attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per definire norme dettagliate per l'attuazione delle prescrizioni relative alle piattaforme eFTI e ai fornitori di servizi eFTI. [Em. 13]

(15)

Al fine di garantire la corretta attuazione del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

al fine di modificare l'allegato I, parte B, in modo da integrare l'elenco delle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari nella legislazione degli Stati membri notificata alla Commissione da parte degli Stati membri conformemente al presente regolamento;

al fine di modificare l'allegato I, parte A, in modo da tenere conto di ogni atto delegato o di esecuzione adottato dalla Commissione che stabilisca nuove prescrizioni nel quadro dell'Unione in materia di informazioni regolamentari riguardanti il trasporto merci;

al fine di modificare l'allegato I, parte B, per integrare eventuali norme nazionali pertinenti che modificano le prescrizioni nazionali in materia di informazioni regolamentari o che stabiliscono nuove prescrizioni in materia di informazioni regolamentari che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento e sono notificate alla Commissione dagli Stati membri conformemente al presente regolamento;

al fine di integrare alcuni aspetti tecnici del regolamento, segnatamente nel quadro delle norme di certificazione delle piattaforme eFTI e dei fornitori di servizi eFTI;

al fine di stabilire procedure comuni, specifiche tecniche e norme dettagliate per le autorità competenti in materia di accesso e di trattamento riguardo alle prescrizioni relative alle informazioni contemplate dal presente regolamento, nonché norme dettagliate per l'attuazione delle prescrizioni relative alle piattaforme eFTI e ai prestatori di servizi eFTI. [Em. 14]

(16)

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (7). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(17)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire garantire un approccio uniforme per l'accettazione da parte delle autorità degli Stati membri delle informazioni sul trasporto merci rese disponibili elettronicamente, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, data la necessità di stabilire prescrizioni comuni, essere raggiunti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(18)

Il trattamento dei dati personali tramite mezzi elettronici, considerato come parte integrante dei processi che riguardano le informazioni regolamentari sul trasporto merci, dovrebbe essere svolto conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(19)

La Commissione dovrebbe procedere alla valutazione del presente regolamento. Le informazioni dovrebbero essere raccolte al fine di corroborare tale valutazione e di valutare l'efficacia della normativa rispetto agli obiettivi perseguiti.

(20)

Tale regolamento non può essere applicato in modo efficace finché gli atti delegati e di esecuzione ivi contemplati non saranno entrati in vigore. Tale regolamento dovrebbe dunque essere applicato a partire dal … [inserire la data], al fine di permettere alla Commissione di adottare gli atti menzionati.

(20 bis)

La Commissione dovrebbe iniziare immediatamente a lavorare agli atti delegati necessari per evitare ulteriori ritardi e garantire che gli operatori economici e gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per prepararsi. [Em. 15]

(21)

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e ha espresso un parere il … [inserire la data] (10),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce un quadro giuridico per la comunicazione elettronica delle informazioni regolamentari sul trasporto merci nel territorio dell'Unione , compresa l'interoperabilità di tali informazioni . A tal fine, il presente regolamento: [Em. 16]

a)

fissa le condizioni in base alle quali le autorità competenti degli Stati membri devono accettare le informazioni regolamentari trasmesse fornite elettronicamente dagli operatori economici interessati; [Em. 17]

a bis)

fissa le condizioni in base alle quali gli operatori economici interessati sono tenuti a mettere le informazioni regolamentari a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri per via elettronica; [Em. 18]

a ter)

fissa le condizioni in base alle quali le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a comunicare per via elettronica con gli operatori economici interessati per quanto riguarda la fornitura di informazioni regolamentari. [Em. 19]

b)

stabilisce le norme relative alla prestazione di servizi finalizzati a veicolare in formato elettronico le informazioni regolamentari degli operatori economici interessati.

2.   Il presente regolamento si applica alle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari definiti negli atti dell'Unione che stabiliscono le condizioni relative al trasporto di merci nel territorio dell'Unione, conformemente alla parte terza, titolo VI, del trattato, o che stabiliscono le condizioni relative alle spedizioni di rifiuti e le prescrizioni relative alle informazioni regolamentari riguardo al trasporto di merci definite nelle convenzioni internazionali applicabili nel territorio dell'Unione . Per quanto riguarda la spedizione di rifiuti, il presente regolamento non si applica ai controlli eseguiti dagli uffici doganali, come previsto nelle disposizioni dell'Unione applicabili. Gli atti dell'Unione a cui si applica il presente regolamento e le prescrizioni relative alle informazioni regolamentari corrispondenti sono elencati nell'allegato I, parte A. [Em. 20]

Il presente regolamento si applica inoltre alle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari stabiliti dal diritto degli Stati membri riguardante materie disciplinate dalla parte terza, titolo VI, del trattato e che prevede informazioni identiche, in tutto o in parte, alle informazioni da fornire ai sensi delle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari di cui al primo comma.

La legislazione nazionale e le prescrizioni corrispondenti in materia di informazioni regolamentari di cui al secondo comma sono elencati nell'allegato I, parte B, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 2, lettera b).

3.   Entro … [un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni della legislazione nazionale e le prescrizioni relative alle informazioni regolamentari corrispondenti di cui al paragrafo 2, secondo comma, che dovranno essere inclusi nell'allegato I, parte B. Gli Stati membri notificano inoltre alla Commissione qualsiasi nuova disposizione della legislazione nazionale adottata successivamente, disciplinata dal paragrafo 2, secondo comma, e che modifica le prescrizioni relative alle informazioni regolamentari o stabilisce nuove prescrizioni pertinenti, entro un mese dall'adozione di detta disposizione.

Articolo 2

Adeguamento dell'allegato I

Conformemente all'articolo 13, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati relativi alla modifica dell'allegato I al fine di:

a)

includere un riferimento a ogni atto delegato o di esecuzione adottato dalla Commissione che stabilisce nuove prescrizioni relative alle informazioni regolamentari in merito ad atti giuridici dell'Unione che disciplinano il trasporto merci conformemente alla parte terza, titolo VI, del trattato;

b)

inserire i riferimenti alla legislazione nazionale e alle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari notificati dagli Stati membri conformemente all'articolo 1, paragrafo 3.

b bis)

inserire i riferimenti ad altri atti giuridici dell'Unione che disciplinano il trasporto merci e che stabiliscono prescrizioni relative alle informazioni regolamentari; [Em. 21]

b ter)

inserire i riferimenti alle convenzioni internazionali applicabili nell'Unione che stabiliscono prescrizioni relative alle informazioni regolamentari direttamente o indirettamente legate al trasporto merci. [Em. 22]

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«informazioni regolamentari» qualsiasi informazione, anche presentata sotto forma di documento, relativa al trasporto merci nel territorio dell'Unione, compresa la modalità di transito, che un operatore economico interessato deve mettere a disposizione conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, al fine di attestare la conformità alle prescrizioni pertinenti di cui agli atti in questione;

2)

«prescrizione relativa alle informazioni regolamentari» l'obbligo di fornire informazioni regolamentari;

3)

«informazioni elettroniche sul trasporto merci (eFTI)» qualsiasi insieme di dati trattati da un supporto elettronico per lo scambio di informazioni regolamentari tra gli operatori economici interessati e con le autorità pubbliche competenti;

4)

«trattamento» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate alle eFTI, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

5)

«piattaforma eFTI» qualsiasi soluzione basata sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) come, ad esempio, un sistema operativo, un ambiente operativo o una banca dati destinati ad essere utilizzati per il trattamento delle eFTI;

6)

«programmatore di piattaforma eFTI» qualsiasi persona fisica o giuridica che ha sviluppato o acquisito una piattaforma eFTI con l'intento di trattare informazioni regolamentari relative alla propria attività economica o di immettere tale piattaforma sul mercato;

7)

«servizio eFTI» un servizio che consiste nel trattamento delle eFTI tramite una piattaforma eFTI con il solo impiego della piattaforma o in combinazione con altre soluzioni TIC, tra cui altre piattaforme eFTI;

8)

«prestatore di servizi eFTI» ogni persona fisica o giuridica che presta un servizio eFTI agli operatori economici interessati sulla base di un contratto;

9)

«operatore economico interessato» ogni trasportatore o operatore logistico, o ogni altra persona fisica o giuridica responsabile di mettere a disposizioni delle autorità competenti le informazioni regolamentari conformemente alle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari;

10)

«formato leggibile dall'uomo» la rappresentazione dei dati in una forma elettronica che non richiede ulteriori trattamenti dei dati prima del loro utilizzo;

11)

«formato leggibile da dispositivo automatico» la modalità di rappresentazione dei dati in forma elettronica che può essere utilizzata per l'elaborazione automatica da parte di una macchina;

12)

«organismo di valutazione della conformità» un organismo ai sensi dell'articolo 2, punto 13, del regolamento (CE) n. 765/2008, che è accreditato a norma di detto regolamento per effettuare la valutazione della conformità di una piattaforma eFTI o di un prestatore di servizi eFTI.

CAPO II

Informazioni regolamentari messe a disposizione in formato elettronico

Articolo 4

Prescrizioni per gli operatori economici interessati [Emendamento che non concerne la versione italiana]

1.   Nel caso in cui Gli operatori economici interessati mettano mettono a disposizione le informazioni regolamentari in formato elettronico,. Essi si avvalgono di dati trattati in una piattaforma eFTI certificata conformemente all'articolo 8 e, se del caso, da un prestatore di servizi eFTI certificato , conformemente all'articolo 9 . Le informazioni regolamentari sono accessibili in formato leggibile dalla macchina e, su richiesta dell'autorità competente, in formato leggibile dall'uomo. [Em. 24]

Le informazioni in formato leggibile dalla macchina sono accessibili tramite una connessione autenticata , interoperabile e sicura alla fonte di dati di una piattaforma eFTI. Gli operatori economici interessati comunicano l'indirizzo internet tramite cui accedere alle informazioni, insieme a qualsiasi altro elemento necessario che permetta all'autorità competente di identificare in modo esclusivo le informazioni regolamentari. [Em. 25]

Le informazioni in formato leggibile dall'uomo sono accessibili in loco, sullo schermo dei dispositivi elettronici appartenenti all'operatore economico interessato o alle autorità competenti.

2.   Gli Stati membri provvedono a consentire alle autorità competenti di trattare le informazioni regolamentari rese disponibili dagli operatori economici interessati in formato leggibile da un dispositivo automatico ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, conformemente alle disposizioni stabilite dalla Commissione a norma dell'articolo 7.

Articolo 5

Accettazione e fornitura di informazioni regolamentari da parte delle autorità competenti [Em. 26]

Le autorità competenti degli Stati membri accettano le informazioni regolamentari rese disponibili elettronicamente dagli operatori economici interessati conformemente all'articolo 4.

Le autorità competenti degli Stati membri comunicano per via elettronica con gli operatori economici interessati per quanto riguarda le informazioni regolamentari. [Em. 27]

Articolo 6

Informazione commerciale confidenziale

Le autorità competenti, i fornitori di servizi eFTI e gli operatori economici interessati provvedono a garantire la riservatezza delle informazioni commerciali trattate e scambiate conformemente al presente regolamento.

Articolo 7

Insieme di dati eFTI, procedure e norme comuni di accesso

La Alla Commissione stabilisce mediante è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 al fine di esecuzione stabilire : [Em. 28]

a)

un insieme e sottoinsiemi comuni di dati eFTI in relazione alle rispettive prescrizioni relative alle informazioni regolamentari, tra cui le definizioni corrispondenti di ogni tipo di dato incluso nell'insieme o nei sottoinsiemi comuni di dati;

b)

le procedure comuni e le norme dettagliate, tra cui le specifiche tecniche comuni, per l'accesso delle autorità competenti alle piattaforme eFTI, comprese le procedure per il trattamento delle informazioni regolamentari rese disponibili elettronicamente dagli operatori economici interessati.

b bis)

le procedure comuni e le norme dettagliate per la convalida dell'identità di qualsiasi persona fisica o giuridica che rilasci dichiarazioni giuridicamente vincolanti a norma della presente disposizione. [Em. 29]

I modelli e gli insiemi di dati standardizzati esistenti che sono identificati nelle convenzioni internazionali applicabili nell'Unione sono utilizzati come riferimento per la definizione di tali dati eFTI, procedure e norme di accesso comuni. [Em. 30]

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2. [Em. 31]

CAPO III

Piattaforme e servizi eFTI

Sezione 1

Prescrizioni per le piattaforme e i servizi eFTI

Articolo 8

Prescrizioni funzionali per le piattaforme eFTI

1.    Le piattaforme eFTI sono disciplinate dai principi generali della neutralità tecnologica e dell'interoperabilità. Le piattaforme eFTI utilizzate per il trattamento delle informazioni regolamentari forniscono funzionalità atte a garantire che: [Em. 32]

a)

i dati personali siano trattati in conformità al regolamento (UE) n. 2016/679; [Emendamento che non concerne la versione italiana]

b)

i dati commerciali siano trattati a norma dell'articolo 6; [Emendamento che non concerne la versione italiana]

b bis)

le piattaforme eFTI e i dati ivi contenuti siano interoperabili; [Em. 35]

c)

possa essere stabilito un unico collegamento elettronico di identificazione tra i dati trattati e la spedizione fisica di una determinata serie di merci a cui si riferiscono tali dati, dall'origine fino alla destinazione, ai sensi di un unico contratto di trasporto, indipendentemente dalla quantitàdal numero di contenitori, colli o pezzi di un'unica lettera di vettura ; [Em. 36]

d)

i dati possano essere trattati esclusivamente sulla base di un accesso autorizzato e autenticato;

e)

tutte le attività di trattamento siano debitamente registrate in modo da consentire, come minimo, l'identificazione di ogni singola operazione, della persona fisica o giuridica che ha effettuato l'operazione e della sequenza di operazioni su ogni singolo tipo di dati; se un'operazione comporta la modifica o l'eliminazione di un dato esistente, il dato originale sia conservato;

e bis)

le autorità competenti dispongano di un accesso immediato a tutte le informazioni pertinenti, nei termini previsti dalla legislazione nazionale o dell'Unione, al fine di garantire l'ordine pubblico e il rispetto degli atti giuridici dell'Unione che disciplinano il trasporto merci conformemente alla parte terza, titolo VI, del trattato; [Em. 37]

f)

i dati possano essere archiviati e restino accessibili per un congruo periodo di tempo, conformemente alle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari;

g)

i dati siano protetti da danneggiamenti e furto;

h)

i dati trattati corrispondano all'insieme e ai sottoinsiemi comuni di dati eFTI, e possano essere trattati in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione o in qualsiasi lingua co-ufficiale di uno Stato membro . [Em. 38]

1 bis.     È istituito un formato eFTI standardizzato che comprende tutte le prescrizioni relative alle informazioni regolamentari elencate nella parte A dell'allegato I e tutte le prescrizioni relative alle informazioni regolamentari elencate nella parte B dell'allegato I in una sezione specifica e distinta del formato eFTI degli Stati membri. [Em. 39]

2.   La Alla Commissione adotta, mediante atti è conferito il potere di esecuzione, adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 al fine di stabilire norme dettagliate riguardanti le prescrizioni di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2. [Em. 40]

Articolo 9

Prescrizioni per i prestatori di servizi eFTI

1.   I prestatori di servizi eFTI garantiscono che:

a)

i dati siano trattati esclusivamente dagli utenti autorizzati e secondo il ruolo chiaramente definito dell'utente e i diritti in materia di trattamento dei dati nel quadro della piattaforma eFTI, conformemente alle pertinenti prescrizioni relative alle informazioni regolamentari;

a bis)

i dati siano interoperabili; [Em. 41]

b)

i dati siano archiviati e restino accessibili per un congruo periodo di tempo quattro anni , conformemente alle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari; [Em. 42]

c)

le autorità competenti abbiano accesso immediato alle informazioni regolamentari riguardanti un'operazione di trasporto merci trattate mediante le loro piattaforme eFTI, quando tale accesso viene fornito alle autorità competenti da un operatore economico interessato; [Em. 43]

d)

i dati siano adeguatamente protetti, tra l'altro, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

2.   La Alla Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 al fine di stabilire norme dettagliate riguardanti le prescrizioni di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2. [Em. 44]

SEZIONE 3

CERTIFICAZIONE

Articolo 10

Organismi di valutazione della conformità

1.   Gli organismi di valutazione della conformità vengono accreditati a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 per la certificazione delle piattaforme e dei prestatori di servizi eFTI conformemente agli articoli 11 e 12 del presente regolamento.

2.   Ai fini dell'accreditamento, un organismo di valutazione della conformità rispetta le prescrizioni di cui all'allegato II.

3.   Gli Stati membri detengono un elenco aggiornato di organismi di valutazione della conformità accreditati, nonché delle piattaforme e dei prestatori di servizi eFTI certificati da tali organismi conformemente agli articoli 11 e 12. Gli Stati membri mettono tale elenco a disposizione del pubblico su un sito ufficiale del governo. L'elenco viene aggiornato regolarmente senza indugio ogni volta che ha luogo una modifica delle informazioni ivi contenute e, al più tardi, entro il 31 marzo maggio di ogni anno. [Em. 45]

4.   Entro il 31 marzo maggio di ogni anno gli Stati membri presentano gli elenchi di cui al paragrafo 3 alla Commissione, insieme all'indirizzo del sito web su cui sono state pubblicate tali liste. Il link a tali indirizzi viene pubblicato sulla pagina web ufficiale della Commissione. [Em. 46]

Articolo 11

Certificazione delle piattaforme eFTI

1.   Su richiesta di un programmatore di piattaforma eFTI, gli organismi di valutazione della conformità valutano la conformità della piattaforma eFTI alle prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1. Se la valutazione è positiva, viene rilasciato un certificato di conformità. Se la valutazione è negativa, l'organismo di valutazione della conformità comunica al richiedente le ragioni per cui la piattaforma non è conforme alle prescrizioni.

1 bis.     La certificazione è svolta in modo indipendente per evitare distorsioni della concorrenza. È garantita la conformità con le esistenti piattaforme standardizzate identificate nelle convenzioni internazionali applicabili nell'Unione. [Em. 47]

1 ter.     I sistemi informatici esistenti che sono attualmente utilizzati dagli operatori economici nel settore dei trasporti per fornire le informazioni regolamentari e che soddisfano le prescrizioni funzionali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, sono certificati come piattaforme eFTI. [Em. 48]

2.   Gli organismi di valutazione della conformità detengono un elenco aggiornato delle piattaforme eFTI certificate e di quelle che hanno ricevuto una valutazione negativa. L'elenco aggiornato è trasmesso alle autorità competenti interessate ogni volta che viene rilasciato un certificato o pubblicata una valutazione negativa.

3.   Le informazioni messe a disposizione delle autorità competenti mediante una piattaforma eFTI certificata sono accompagnate da un marchio di certificazione.

4.   Il programmatore della piattaforma eFTI richiede una rivalutazione della certificazione in caso di revisione delle specifiche tecniche adottate negli atti di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 13, per integrare tale regolamento con norme relative alla certificazione, all'impiego del marchio di certificazione e al rinnovo della certificazione delle piattaforme eFTI.

Articolo 12

Certificazione dei prestatori di servizi eFTI

1.   Su richiesta di un prestatore di servizi eFTI, un organismo di valutazione della conformità valuta la conformità del prestatore di servizi eFTI alla prescrizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1. Se la valutazione è positiva, viene rilasciato un certificato di conformità. Se la valutazione è negativa, l'organismo di valutazione della conformità comunica al richiedente le ragioni per cui il prestatore non è conforme a tali prescrizioni.

2.   Gli organismi di valutazione della conformità detengono un elenco aggiornato dei prestatori di servizi eFTI certificati e di quelli che hanno ricevuto una valutazione negativa. L'elenco aggiornato viene messo a disposizione delle autorità competenti interessate ogni volta che viene rilasciato un certificato o pubblicata una valutazione negativa.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 13, per integrare tale regolamento con norme relative alla certificazione dei prestatori di servizi eFTI.

CAPO IV

Delega di potere e disposizioni di esecuzione

Articolo 13

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, all'articolo 7, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 5, e all'articolo 12, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal … [data di entrata in vigore del presente regolamento]. [Em. 49]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 2, all'articolo 7, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 5, e all'articolo 12, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 50]

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. Gli atti delegati adottati conformemente all'articolo 2 si applicano una volta decorso un anno dalla loro entrata in vigore . [Em. 51]

4 bis.     Prima di adottare un atto delegato, la Commissione provvede alla consultazione delle parti interessate e dei loro organismi rappresentativi nelle opportune sedi, vale a dire attraverso il gruppo di esperti istituito dalla decisione della Commissione C(2018)5921 del 13.9.2018 («Forum per la logistica e il trasporto digitale»). [Em. 52]

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, dell'articolo 10, paragrafo 5, e dell'articolo 11, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 14

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 53]

CAPO V

Disposizioni finali

Articolo 15

Riesame

1.   Entro al più tardi [cinque il … [tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento], la Commissione procede alla valutazione del regolamento e presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Tale valutazione esamina, in particolare, la possibilità di estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento a talune informazioni da impresa a impresa che sono necessarie per dimostrare il rispetto delle pertinenti prescrizioni contenute negli atti giuridici dell'Unione che disciplinano il trasporto merci conformemente alla parte terza, titolo VI, del trattato. [Em. 54]

2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione.

Articolo 16

Monitoraggio

Gli Stati membri forniscono alla Commissione ogni due anni e, per la prima volta, entro il … [due anni dalla data di applicazione del presente regolamento] le seguenti informazioni:

1.

il numero di autorità competenti che hanno attuato misure per l'accesso e il trattamento delle informazioni rese disponibili dagli operatori economici interessati conformemente all'articolo 4, paragrafo 2;

2.

il numero di operatori economici interessati che hanno messo a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri informazioni regolamentari in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, ripartite per modo di trasporto.

Le informazioni vengono fornite per ciascuno degli anni del periodo di monitoraggio.

Articolo 17

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal [UP: inserire quattro … [tre anni dopo la sua l' entrata in vigore del presente regolamento ]. [Em. 55]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a …,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 265.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2019.

(3)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(4)  Quadro europeo di interoperabilità — Strategia di attuazione, Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni (COM(2017)0134).

(5)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(7)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(8)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(10)  GU C …

ALLEGATO I

INFORMAZIONI REGOLAMENTARI CHE RIENTRANO NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Prescrizioni relative alle informazioni regolamentari stabilite nel diritto dell'Unione

La tabella sottostante riporta le prescrizioni relative alle informazioni regolamentari stabilite negli atti dell'Unione che fissano le condizioni del trasporto merci nel territorio dell'Unione, conformemente alla parte terza, titolo VI, del trattato, nonché le condizioni delle spedizioni di rifiuti:

Normativa dell'UE

Informazione

Regolamento n. 11 del Consiglio riguardante l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto

(GU 052 del 16.08.1960, pag. 1121)

Direttiva 92/106/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri

(GU L 368 del 17.12.1992, pag. 38)

[Proposta COM(2017) 648 final — 2017/0290 (COD) che modifica la direttiva 92/106/CEE]

Regolamento (CE) n. 1072/2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada

(GU L 300/72 del 14.11.2009, pag. 72)

[Proposta COM(2017) 0281 final — 2017/0123 (COD) che modifica il regolamento (CE) n. 1071/2009 e il regolamento (CE) n 1072/2009]

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea

(GU L 299/1 del 14.11.2015, pag. 1)

Direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose

(GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13)

Riferimenti all'ADR, al RID e all'ADN (1)

Regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti

(GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1)

Nome e indirizzo dello speditore

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 3 (riferimento all'articolo 6 del regolamento n. 11 del Consiglio)

 

 

 

 

 

 

Natura e peso della merce

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 3 (riferimento all'articolo 6 del regolamento n. 11 del Consiglio)

 

 

 

 

 

 

Località e data di accettazione delle merci da trasportare

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 3 (riferimento all'articolo 6 del regolamento n. 11 del Consiglio)

 

 

 

 

 

 

Località prevista per la riconsegna

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 3 (riferimento all'articolo 6 del regolamento n. 11 del Consiglio)

 

 

 

 

 

 

Instradamento o la distanza, in quanto tali elementi servano a giustificare un prezzo di trasporto diverso da quello normalmente applicabile

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 3 (riferimento all'articolo 6 del regolamento n. 11 del Consiglio)

 

 

 

 

 

 

Se del caso, punti di transito di frontiera

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 3 (riferimento all'articolo 6 del regolamento n. 11 del Consiglio del 27 giugno 1960)

 

 

 

 

 

 

Stazioni ferroviarie di carico e di scarico

 

Articolo 3

 

 

 

 

 

 

Porti fluviali di imbarco o di sbarco relativi al percorso per via navigabile

 

Articolo 3

 

 

 

 

 

 

Porti marittimi di imbarco o di sbarco relativi al percorso marittimo

 

Articolo 3

 

 

 

 

 

 

Timbro delle amministrazioni ferroviarie o portuali nelle stazioni ferroviarie o nei porti fluviali o marittimi di cui trattasi, al termine della parte di trasporto effettuata per ferrovia, per via navigabile o per mare

 

Articolo 3

 

 

 

 

 

 

[Nome, indirizzo, recapiti e firma dello speditore]

 

 

[Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) (che sostituisce l'articolo 3 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio)]

 

 

 

 

 

[Luogo e data in cui l'operazione di trasporto combinato ha inizio nell'Unione]

 

 

[Articolo 3, paragrafo 2, lettera b) (che sostituisce l'articolo 3 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio)]

 

 

 

 

 

[Nome, indirizzo e recapiti del destinatario]

 

 

[Articolo 3, paragrafo 2, lettera c) (che sostituisce l'articolo 3 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio)]

 

 

 

 

 

[Luogo e data in cui le operazioni di trasporto combinato si concludono nell'Unione]

 

 

[Articolo 3, paragrafo 2, lettera d) (che sostituisce l'articolo 3 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio)]

 

 

 

 

 

[Distanza in linea d'aria tra il luogo in cui l'operazione di trasporto combinato ha inizio e il luogo in cui si conclude nell'Unione]

 

 

[Articolo 3, paragrafo 2, lettera e) (che sostituisce l'articolo 3 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio)]

 

 

 

 

 

[Una descrizione, firmata dallo speditore, del percorso effettuato nell'operazione di trasporto combinato, comprendente almeno le seguenti informazioni per ciascun tragitto, e per ogni modo di trasporto utilizzato nei tragitti non stradali dell'operazione all'interno del territorio dell'Unione:

i)

ordine dei tragitti (vale a dire primo tragitto, tragitto non stradale o tragitto finale);

ii)

nome, indirizzo e recapiti del trasportatore;

iii)

modo di trasporto e sua collocazione nell'operazione.]

 

 

[Articolo 3, paragrafo 2, lettera f) (che sostituisce l'articolo 3 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio)]

 

 

 

 

 

[Identificazione delle unità di carico intermodali trasportate]

 

 

[Articolo 3, paragrafo 2, lettera g) (che sostituisce l'articolo 3 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio)]

 

 

 

 

 

[Per il tragitto stradale iniziale:

i)

luogo di trasbordo verso il tragitto non stradale;

ii)

distanza in linea d'aria, percorsa nel tragitto stradale iniziale, tra il luogo di carico e il primo terminale di trasbordo;

iii)

se il tragitto stradale iniziale è stato completato, firma del trasportatore attestante che l'operazione di trasporto sul tragitto stradale è stata effettuata]

 

 

[Articolo 3, paragrafo 2, lettera h) (che sostituisce l'articolo 3 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio)]

 

 

 

 

 

[Per il tragitto stradale finale:

i)

luogo in cui le merci sono trasbordate verso il tragitto non stradale (ferrovia, vie navigabili interne o trasporto marittimo);

ii)

distanza in linea d'aria, percorsa nel tragitto stradale finale, tra il luogo di trasbordo e il luogo in cui l'operazione di trasporto combinato si conclude nell'Unione);]

 

 

[Articolo 3, paragrafo 2, lettera i) (che sostituisce l'articolo 3 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio)]

 

 

 

 

 

[Per il tragitto non stradale:

i)

se il tragitto non stradale è stato completato, firma del trasportatore (o dei trasportatori in caso di due o più tragitti non stradali dell'operazione) attestante che l'operazione di trasporto sul tragitto non stradale è stata effettuata;

ii)

se disponibile, firma o timbro dell'autorità ferroviaria o portuale competente nei terminali pertinenti (stazione ferroviaria o porto) lungo il tragitto non stradale dell'operazione, attestante che la parte pertinente del tragitto non stradale è stata effettuata.]

 

 

[Articolo 3, paragrafo 2, lettera j) (che sostituisce l'articolo 3 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio)]

 

 

 

 

 

Nome, indirizzo e firma del mittente

 

 

 

Articolo 8, paragrafo 3, lettera a)

[Articolo 8, paragrafo 3, lettera a) (nessun cambiamento proposto]

 

 

 

Nome, indirizzo e firma del trasportatore

 

 

 

Articolo 8, paragrafo 3, lettera b)

[Articolo 8, paragrafo 3, lettera b) (nessun cambiamento proposto]

 

 

 

Il nome e l'indirizzo del destinatario, nonché la sua firma e la data di consegna una volta che le merci sono state consegnate

 

 

 

Articolo 8, paragrafo 3, lettera c)

[Articolo 8, paragrafo 3, lettera c) (nessun cambiamento proposto]

 

 

 

Il luogo e la data del passaggio di consegna delle merci e il luogo di consegna previsto

 

 

 

Articolo 8, paragrafo 3, lettera d)

[Articolo 8, paragrafo 3, lettera d) (nessun cambiamento proposto]

 

 

 

La denominazione corrente della natura delle merci e la modalità d'imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta nonché il numero di colli, i contrassegni speciali e i numeri riportati su di essi

 

 

 

Articolo 8, paragrafo 3, lettera e)

[Articolo 8, paragrafo 3, lettera e) (nessun cambiamento proposto]

 

 

 

La massa lorda o la quantità altrimenti espressa delle merci

 

 

 

Articolo 8, paragrafo 3, lettera f)

[Articolo 8, paragrafo 3, lettera f) (nessun cambiamento proposto]

 

 

 

Il numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio

 

 

 

Articolo 8, paragrafo 3, lettera g)

[Articolo 8, paragrafo 3, lettera g) (nessun cambiamento proposto]

 

 

 

Il codice alfanumerico identificativo unico dell'agente regolamentato, quale assegnato dall'autorità competente

 

 

 

 

 

Punto 6.3.2.6, lettera a), dell'allegato

 

 

Il codice identificativo unico della spedizione, ad esempio il numero della lettera di trasporto aereo (house o master)

 

 

 

 

 

Punto 6.3.2.6, lettera b), dell'allegato

 

 

Il contenuto della spedizione (**)

 

 

 

 

 

Punto 6.3.2.6, lettera c), dell'allegato

 

 

Lo status di sicurezza della spedizione, attestato dalla menzione:

«SPX», indicante che la spedizione è sicura ai fini del trasporto con aeromobili passeggeri, cargo o postali, oppure

«SCO», indicante che la spedizione è sicura solo ai fini del trasporto con aeromobili cargo o postali, oppure

«SHR», indicante che la spedizione è sicura ai fini del trasporto con aeromobili passeggeri, cargo o postali, per quanto riguarda le prescrizioni relative all'alto rischio

 

 

 

 

 

Punto 6.3.2.6, lettera d), dell'allegato

 

 

La ragione per la quale è stato rilasciato lo status di sicurezza, specificando:

«KC», che significa ricevuto da un mittente conosciuto (known consignor), oppure

«AC», che significa ricevuto da un mittente responsabile (account consignor), oppure

«RA», che significa selezionato da un agente regolamentato (regulated agent), oppure

Gli strumenti o le modalità di screening utilizzati, oppure

I motivi per applicare alla spedizione l'esenzione dallo screening

 

 

 

 

 

Punto 6.3.2.6, lettera e), dell'allegato

 

 

Il nome della persona che ha rilasciato lo status di sicurezza o un elemento di identificazione equivalente, nonché la data e l'ora del rilascio

 

 

 

 

 

Punto 6.3.2.6, lettera f), dell'allegato

 

 

Il codice identificativo unico ricevuto dall'autorità competente, di ogni agente regolamentato che ha riconosciuto lo status di sicurezza attribuito ad una spedizione da un altro agente regolamentato

 

 

 

 

 

Punto 6.3.2.6, lettera g), dell'allegato

 

 

Informazioni generali necessarie nel documento di trasporto

 

 

 

 

 

 

5.4.1.1.1

 

Informazioni generali richieste per il trasporto in navi cisterna

 

 

 

 

 

 

5.4.1.1.2 — solo ADN

 

Informazioni specifiche necessarie da includere per alcuni tipi di merci pericolose, o alcuni container, o nel caso di un trasporto in una catena di trasporti comprendente diverse modalità di trasporto, conformemente a disposizioni speciali contenute nel capitolo 5.4. dei rispettivi allegati dell'ADR, del RID e dell'ADN.

 

 

 

 

 

 

5.4.1.1.3 a 5.4.1.1.21 — ADR e RID

5.4.1.1.3 a 5.4.1.1.22 –ADN

 

Informazioni supplementari e speciali richieste per alcune classi di merci pericolose

 

 

 

 

 

 

5.4.1.2

 

Merci non pericolose

 

 

 

 

 

 

5.4.1.5

 

Certificato di carico di un contenitore

 

 

 

 

 

 

5.4.2

 

Istruzioni scritte

 

 

 

 

 

 

5.4.3

 

Informazioni contenute nel documento di notifica per spedizioni di rifiuti soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1013/2006

 

 

 

 

 

 

 

Allegato IA

Informazioni contenute nel documento di movimento per spedizioni di rifiuti soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1013/2006

 

 

 

 

 

 

 

Allegato IB

Informazioni contenute nel documento che accompagna le spedizioni di rifiuti soggette agli obblighi generali d'informazione di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1013/2006

 

 

 

 

 

 

 

Allegato VII

Legislazione degli Stati membri

La tabella seguente indica la legislazione nazionale pertinente degli Stati membri riguardante materie disciplinate dalla parte terza, titolo VI, del trattato e che prevede informazioni identiche, in tutto o in parte, alle informazioni specificate nel punto A del presente allegato.

[Stato membro]

Legislazione

Informazione

[Riferimento legislativo]

[Riferimento legislativo]

[…]

[Riferimento legislativo]

[Informazione come specificata nel rispettivo articolo dell'atto giuridico]

[Riferimento all'articolo]

[Riferimento all'articolo]

 

[Riferimento all'articolo]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[Informazione come specificata nel rispettivo articolo dell'atto giuridico]

[Riferimento all'articolo]

[Riferimento all'articolo]

[…]

[Riferimento all'articolo]

[Stato membro]

Legislazione

Informazione

[Riferimento legislativo]

[Riferimento legislativo]

[…]

[Riferimento legislativo]

[Informazione come specificata nel rispettivo articolo dell'atto giuridico]

[Riferimento all'articolo]

[Riferimento all'articolo]

 

[Riferimento all'articolo]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[Informazione come specificata nel rispettivo articolo dell'atto giuridico]

[Riferimento all'articolo]

[Riferimento all'articolo]

[…]

[Riferimento all'articolo]


(1)  I riferimenti all'ADR, al RID e all'ADN devono essere intesi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2008/68/CE. I numeri a cui si fa riferimento corrispondono a quelli dei rispettivi allegati all'ADR, al RID e all'ADN.

ALLEGATO II

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI ORGANI NOTIFICATI

1.

Ai fini della notifica, un organismo di valutazione della conformità deve soddisfare le prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 11.

2.

L'organismo di valutazione della conformità è istituito a norma della legge nazionale di uno Stato membro e ha personalità giuridica.

3.

L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dalla piattaforma eFTI o dal prestatore di servizi della piattaforma eFTI che valuta.

Un organismo appartenente a un'associazione d'imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di una piattaforma eFTI o un prestatore di servizi della piattaforma eFTI che esso valuta può essere ritenuto un organismo del genere, a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.

4.

L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utente o il responsabile della manutenzione della piattaforma eFTI o il prestatore di servizi della piattaforma eFTI sottoposti alla valutazione, né il rappresentante autorizzato di uno di questi soggetti.

L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di tale piattaforma eFTI o del prestatore di servizi della piattaforma eFTI, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.

Gli organismi di valutazione della conformità garantiscono che le attività delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettività o sull'imparzialità delle loro attività di valutazione della conformità.

5.

Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale eseguono le operazioni di valutazione della conformità con il massimo dell'integrità professionale e competenza tecnica e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.

6.

L'organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità assegnatigli in base agli articoli 12 e 13 e in relazione ai quali è stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità.

In ogni momento e per ogni procedura di certificazione per la quale è stato notificato, l'organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione:

a)

personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;

b)

le necessarie descrizioni delle procedure in conformità delle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure. Predispone una politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività;

c)

procedure per svolgere le attività che tengono debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura e del grado di complessità della tecnologia in questione.

L'organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità.

7.

Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione della conformità dispone di quanto segue:

a)

una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione della conformità in relazione alle quali l'organismo di valutazione della conformità è stato notificato;

b)

soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;

c)

una conoscenza e una comprensione adeguate delle prescrizioni di cui all'articolo 9;

d)

la capacità di elaborare certificati di conformità, registri e relazioni atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.

8.

È garantita l'imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità.

La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.

9.

Gli organismi di valutazione della conformità stipulano un'assicurazione di responsabilità civile, se tale forma assicurativa non è direttamente coperta dallo Stato ai sensi della normativa nazionale o se lo Stato membro stesso non effettua direttamente la valutazione di conformità.

10.

Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma degli articoli 12 e 13 o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne nei confronti delle autorità competenti dello Stato membro in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.

11.

Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività normative pertinenti, o garantiscono che il loro personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione della conformità ne sia informato.

21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/200


P8_TA(2019)0140

Accordo di partenariato volontario UE-Vietnam sull’applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale (10861/2018 — C8-0445/2018 — 2018/0272(NLE))

(Approvazione)

(2021/C 23/32)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale (10861/2018)

visto il progetto dell'accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale (10877/2018);

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 3, primo comma e dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettere a) e (v) e con l'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0445/2018),

vista la sua risoluzione legislativa del 12 marzo 2019 (1) sul progetto di decisione,

visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per lo sviluppo (A8-0083/2019),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica socialista del Vietnam.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2019)0141.


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/201


P8_TA(2019)0141

Accordo di partenariato volontario UE-Vietnam sull’applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale (10861/2018 — C8-0445/2018 — 2018/0272M(NLE))

(2021/C 23/33)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale (10861/2018),

visto il progetto di accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale, del 9 ottobre 2018 (10877/2018),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0445/2018),

visto l'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra (1),

visto il progetto di accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam,

visto il progetto di accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra,

visto il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (2) (regolamento FLEGT),

vista la proposta della Commissione relativa a un piano d'azione per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (COM(2003)0251),

viste le conclusioni del Consiglio del 28 giugno 2016 sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale (10721/2016),

visto il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (3) (regolamento dell'UE sul legname),

viste le relazioni dell'Agenzia per le indagini in campo ambientale, del 31 maggio 2018, dal titolo «Serial Offender: Vietnam's continued imports of illegal Cambodian timber» (Trasgressore recidivo: le ripetute importazioni, da parte del Vietnam, di legname cambogiano di provenienza illecita) (4) e del 25 settembre 2018, dal titolo «Vietnam in Violation: Action required on fake CITES permits for rosewood trade» (Le violazioni del Vietnam: interventi necessari per contrastare le licenze CITES abusive per il commercio del legno di palissandro) (5),

visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite per il periodo 2015-2030,

visto l'accordo di Parigi raggiunto il 12 dicembre 2015 in occasione della 21a Conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP21),

vista la Bonn Challenge (Sfida di Bonn), lanciata nel 2011, che rappresenta uno sforzo globale volto a rigenerare, a livello mondiale, 150 milioni di ettari di territorio deforestato e degradato entro il 2020 e 350 milioni di ettari entro il 2030,

vista la relazione del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) del 2012 intitolata «Green carbon, black trade: illegal logging, tax fraud and laundering in the world’s tropical forests» (Carbonio verde, commercio in nero: disboscamento illegale, frode fiscale e riciclaggio nelle foreste tropicali mondiali) (6),

viste le convenzioni delle Nazioni Unite volte a combattere la criminalità e la corruzione, compresa la Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale e la Convenzione contro la corruzione,

vista la sua risoluzione legislativa del 12 marzo 2019 (7) sul progetto di decisione del Consiglio,

visto l'articolo 99, paragrafo 2, del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per lo sviluppo (A8-0093/2019),

A.

considerando che il Vietnam è diventato il terzo paese dell'Asia ad avviare negoziati per un accordo di partenariato volontario (VPA) sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale (FLEGT) nel 2010, dopo l'Indonesia e la Malaysia; che i negoziati si sono conclusi nel maggio 2017 e che l'accordo è stato firmato il 19 ottobre 2018;

B.

considerando che l'obiettivo del VPA è fornire un quadro giuridico volto a garantire che tutte le importazioni di legname e dei suoi derivati dal Vietnam nell'UE, oggetto del VPA, siano di origine legale; che i VPA sono generalmente intesi a incoraggiare cambiamenti sistemici nel settore forestale, allo scopo di rendere sostenibile la gestione delle foreste, porre fine al disboscamento illegale e sostenere gli sforzi intrapresi a livello mondiale per arrestare la deforestazione e la degradazione forestale;

C.

considerando che il Vietnam è un paese importante nel quadro del commercio di legname e che a livello mondiale rappresenta il quarto settore di trasformazione del legno destinato all'esportazione, con l'ambizione di diventare il primo; che, in quanto polo di trasformazione, il Vietnam è uno dei principali esportatori di derivati del legno non solo verso l'UE, ma anche verso i paesi di quella regione, in particolare la Cina e il Giappone;

D.

considerando che il Vietnam è un grande importatore di legname e suoi derivati e che nel 2017 le sue fabbriche hanno assorbito circa 34 milioni di metri cubi di legname e suoi derivati, di cui il 25 % importato e il 75 % proveniente da piantagioni nazionali, molte delle quali appartenenti a piccoli proprietari e da essi gestite; che nel periodo 2011-2017 le importazioni sono aumentate in valore del 68 %; che negli ultimi anni il Vietnam ha compiuto progressi considerevoli nella riduzione della deforestazione nazionale e che tra il 2005 e il 2018 la sua superficie forestale è cresciuta dal 37 % al 41,65 %, comprese le piantagioni industriali; che in Vietnam vige il divieto di disboscamento delle foreste naturali nazionali dal 2016;

E.

considerando che nel 2017 i principali paesi di origine dei tronchi e del legname segato erano il Camerun, gli Stati Uniti e la Cambogia, insieme alla Repubblica democratica del Congo quale fornitore importante; che dal 2015 la Cambogia è il secondo fornitore di legname tropicale del Vietnam, nonostante un divieto segnalato (8) sulle esportazioni in Vietnam; che tra il 2016 e il 2017 si è registrato un aumento di volume del 43 % e un aumento di valore del 40 % delle importazioni provenienti da paesi africani; che, secondo le ONG competenti in materia, il legname esportato dalla Cambogia e dalla Repubblica democratica del Congo dovrebbe essere considerato «ad alto rischio», mentre il legname grezzo proviene spesso da paesi caratterizzati da una governance debole e da elevati livelli di corruzione o di conflitto, con un rischio diffuso di illegalità nella raccolta del legname;

F.

considerando che la Cambogia è il quinto paese al mondo per tasso di deforestazione e, secondo le statistiche delle Nazioni Unite, la superficie forestale della Cambogia è diminuita dal 73 % al 57 % tra il 1990 e il 2010;

G.

considerando che, sulla base dell'articolo 3 del decreto n. 131 del 28 novembre 2006, la Cambogia proibisce le esportazioni di legname rotondo e di legname segato grezzo, a eccezione di quello proveniente dalle piantagioni, e del legname quadrato e rettangolare di spessore e larghezza superiori ai 25 cm (9); che si ritiene che, in linea di principio, tutte le esportazioni di prodotti derivati del legname proveniente da foreste naturali della Cambogia violino le leggi cambogiane; che, nel quadro del VPA, il Vietnam si impegna a importare unicamente legname raccolto in modo legale ai sensi della legislazione nazionale del paese di origine;

H.

considerando che, nel quadro di un VPA, un paese si impegna a elaborare una politica volta a garantire che solo il legname e i suoi derivati di cui sia stata verificata la legalità saranno esportati nell'UE (10); che il Vietnam dovrà adottare una legislazione che istituisca il sistema di verifica della legalità (SVL) del legname, nonché creare le strutture e le capacità amministrative necessarie per attuare e far rispettare i propri impegni nel quadro del VPA; che tale VPA si applicherà al legname e ai suoi derivati destinati sia al mercato interno che ai mercati di esportazione, tranne che per la fase finale del sistema di licenze FLEGT, riservata per il momento alle sole esportazioni verso l'UE;

I.

considerando che il Vietnam si è impegnato ad adottare una legislazione che garantisca l'importazione nel suo mercato solo di legname prodotto legalmente (11), sulla base degli obblighi in materia di dovere di diligenza degli importatori di legname e prodotti derivati; che il Vietnam si è altresì impegnato a riconoscere le leggi pertinenti dei paesi di produzione nell'ambito della definizione di legalità di cui al VPA;

J.

considerando che la promozione di tale VPA nella regione sarebbe un importante motore per l'integrazione economica e il raggiungimento degli obiettivi internazionali in materia di sviluppo sostenibile; che la conclusione di nuovi VPA, in particolare con la Cina, paese al confine con il Vietnam e attore imprescindibile nella filiera della trasformazione del legno, permetterebbe di ottenere garanzie in merito alla legalità e alla sostenibilità del commercio del legname e dei suoi derivati nella regione;

K.

considerando che l'adesione del Vietnam al sistema di licenze FLEGT dell'UE è subordinata all'aver dimostrato la piena attuazione di tutti gli impegni assunti nell'ambito del VPA (12) e all'aver creato la capacità di far rispettare la legislazione nazionale pertinente; che il legname importato in conformità a una licenza FLEGT è considerato legale a norma del regolamento dell'UE sul legname; che l'adesione del Vietnam al sistema di licenze FLEGT è approvata mediante un atto delegato;

L.

considerando che l'ALS tra l'UE e il Vietnam liberalizzerà gli scambi commerciali di legname e suoi derivati a partire dalla sua entrata in vigore e che le importazioni dal Vietnam saranno soggette agli obblighi generali in materia di dovere di diligenza di cui al regolamento dell'UE sul legname fino all'entrata in vigore delle licenze FLEGT (13);

1.

ricorda che la gestione e la governance sostenibili e inclusive delle foreste sono essenziali per raggiungere gli obiettivi fissati nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e nell'accordo di Parigi;

2.

invita l'UE a garantire la coerenza del VPA con tutte le sue politiche, comprese quelle relative ai settori dello sviluppo, dell'ambiente, dell'agricoltura e del commercio;

3.

sostiene fermamente il processo FLEGT con il Vietnam, dato il ruolo che il paese svolge nel settore di trasformazione del legname; accoglie con favore la firma del VPA, un accordo volto a realizzare progressivamente una completa riforma delle politiche di questo paese, allo scopo di eliminare il legname di origine illegale dalle filiere di approvvigionamento degli operatori vietnamiti; accoglie con favore l'impegno del Vietnam e i progressi compiuti finora ed è consapevole del fatto che la piena attuazione del VPA rappresenterà un processo a lungo termine, che comporterà non solo l'approvazione di un insieme di norme (SVL del legname), ma che garantirà anche adeguate capacità e competenze amministrative per l'attuazione e l'applicazione del VPA; ricorda che la concessione delle licenze FLEGT potrà iniziare soltanto una volta che il Vietnam avrà dimostrato di aver approntato un SVL del legname; prende atto delle sfide rappresentate dal coordinamento tra il livello nazionale e quello provinciale, necessario per un'applicazione efficace e coerente del VPA in tutto il paese, e invita il governo del Vietnam a garantire tale coordinamento;

4.

ricorda che l'attuazione del VPA deve integrare gli impegni assunti dall'UE in materia di tutela ambientale e garantire la coerenza con gli impegni tesi a prevenire la deforestazione massiccia;

5.

invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a stanziare risorse umane adeguate per l'attuazione di tale VPA, comprese risorse adeguate alla delegazione UE ad Hanoi e risorse finanziarie a beneficio del Vietnam nel quadro degli strumenti attuali e futuri di cooperazione allo sviluppo, da destinare nello specifico all'attuazione del VPA; incoraggia la Commissione e il SEAE a sostenere le autorità vietnamite e la società civile, anche fornendo loro immagini satellitari; chiede all'UE di concentrare i suoi sforzi sul potenziamento del quadro giuridico e della capacità istituzionale del Vietnam affrontando le sfide tecniche ed economiche che ostacolano l'attuazione e l'applicazione efficaci della normativa nazionale e internazionale esistente;

6.

prende atto degli impegni assunti dall'industria del legno del Vietnam per eliminare il legname illegale dalle filiere di approvvigionamento e sensibilizzare in merito a questo tema; sottolinea, tuttavia, che un cambiamento di mentalità all'interno del settore e un'applicazione rigorosa della legge sono cruciali; ricorda che la presenza di legname illegale nelle filiere di approvvigionamento rischia di compromettere la reputazione dell'industria della trasformazione vietnamita;

7.

è tuttavia consapevole del fatto che in passato il Vietnam ha dovuto affrontare una sfida importante nel contrastare il commercio illegale di legname proveniente dal Laos e, negli ultimi anni, dalla Cambogia; ritiene che in tali casi il Vietnam e i paesi fornitori siano responsabili congiuntamente di alimentare questo commercio illegale, poiché le autorità vietnamite, in particolare a livello provinciale, hanno adottato decisioni formali che violano la legislazione del paese di produzione, come l'introduzione di quote di importazione formali;

8.

accoglie con favore l'impegno del Vietnam ad adottare norme che garantiscano l'importazione nel suo mercato di solo legname prodotto legalmente, sulla base del dovere di diligenza obbligatorio spettante agli importatori, considerandolo uno dei principali risultati del VPA; ricorda che gli obblighi in materia di dovere di diligenza non dovrebbero essere ridotti a un mero esercizio burocratico, ma dovrebbero includere tutti i provvedimenti necessari, quali la raccolta di informazioni, la valutazione dei rischi e l'adozione di misure aggiuntive per attenuare i rischi individuati, al fine di ridurne il livello a «trascurabile», provvedimenti la cui applicazione dev'essere garantita dalle autorità nazionali competenti mediante controlli rigorosi e sistematici sulle singole imprese; sottolinea la sfida rappresentata dal far rispettare gli obblighi di dovuta diligenza per mezzo delle autorità doganali, cosa che richiederà una formazione adeguata; ricorda che le autorità vietnamite dovrebbero adottare un sistema di dovuta diligenza corrispondente a quello descritto in dettaglio nel regolamento UE sul legno e sottolinea la necessità di includere la presentazione di materiale elaborato da terzi indipendenti nella legislazione nazionale in materia di dovuta diligenza; incoraggia le autorità vietnamite a considerare l'audit da parte di terzi e la rendicontazione pubblica delle imprese come requisiti previsti dal sistema di dovuta diligenza, nonché a fornire un adeguato sostegno alle imprese nell'adempiere ai loro obblighi e a non imporre oneri sproporzionati ai fornitori domestici di legname, evitando al contempo di creare scappatoie;

9.

invita il governo del Vietnam a prevedere sanzioni adeguate, dissuasive e proporzionate in caso di violazione della legislazione di attuazione dell'SVL del legname, che, nel caso delle importazioni, includerebbero il divieto assoluto di immissione di legname illegale sul mercato vietnamita, insieme al sequestro di tale legname;

10.

accoglie con favore i meccanismi di valutazione indipendente, presentazione di reclami e feedback e invita le autorità vietnamite a garantire che tali meccanismi ricevano una risposta adeguata, anche attraverso misure di applicazione effettive e dissuasive, se necessario; ritiene che tali meccanismi debbano operare in totale trasparenza, favorendo la condivisione di informazioni tra la società civile e le autorità incaricate di far applicare la legislazione; accoglie con favore l'impegno assunto dal Vietnam di garantire il monitoraggio indipendente dell'attuazione del VPA da parte delle organizzazioni della società civile, delle associazioni forestali, delle imprese, dei sindacati, delle comunità locali e degli abitanti delle aree forestali; sottolinea l'importanza cruciale del loro coinvolgimento e del loro accesso a informazioni pertinenti e aggiornate nel consentire loro di svolgere il proprio ruolo in questo processo, contribuendo ulteriormente alla credibilità dell'SVL del legname e al suo continuo rafforzamento; accoglie con favore l'impegno del Vietnam di consentire l'accesso della società civile alla banca dati nazionale sulla silvicoltura; incoraggia il governo a sottoporre a consultazione pubblica la legislazione di attuazione dell'SVL e a tenere conto dei riscontri ricevuti;

11.

accoglie con favore il coinvolgimento delle organizzazioni della società civile durante e dopo i negoziati sul VPA ed esorta il governo del Vietnam a garantire una vera e propria inclusione durante l'intera fase di attuazione e oltre, comprendendo l'intero ambito d'applicazione del VPA, inclusi i controlli sulle importazioni, gli obblighi di dovuta diligenza, il sistema di classificazione delle organizzazioni, la verifica in base al rischio delle imprese e delle licenze FLEGT; sottolinea l'importanza di coinvolgere le comunità locali sia per motivi socioeconomici che per garantire l'attuazione adeguata della nuova legge sulla silvicoltura e gli impegni del VPA;

12.

condanna fermamente il commercio illegale di legname attraverso la frontiera cambogiana e invita le autorità di entrambi i paesi a porre termine, immediatamente e completamente, ai flussi illegali, una necessità imprescindibile per il buon proseguimento del processo del VPA; esorta le autorità vietnamite a indagare, a destituire e ad assicurare alla giustizia le persone responsabili di aver autorizzato e gestito il commercio illegale dalla Cambogia e da altri paesi; accoglie con favore la decisione adottata di recente dalle autorità vietnamite di consentire il commercio di legname unicamente attraverso i principali punti di accesso internazionali, nonché di rafforzare le capacità di contrasto al commercio illegale; esorta le autorità vietnamite a classificare immediatamente il legname proveniente dalla Cambogia come «ad alto rischio» e ad assicurarsi che la legislazione cambogiana sulla raccolta e l'esportazione di legname sia rispettata, conformemente agli impegni del VPA; invita i due paesi a promuovere e a migliorare il dialogo, la cooperazione transfrontaliera e la condivisione di dati e informazioni commerciali sui rischi legati al commercio illegale di legname e sulla rispettiva legislazione in vigore, e li incoraggia a coinvolgere l'UE per facilitare tale dialogo; incoraggia il Vietnam e la Cambogia a richiedere il sostegno dell'Interpol e a collaborare per definire misure efficaci e a lungo termine per combattere il disboscamento illegale incontrollato e il traffico transfrontaliero di legname verso il Vietnam; invita le autorità vietnamite ad applicare le stesse misure alle importazioni da altri paesi fornitori in cui esistono o possano sorgere preoccupazioni simili, in particolare quelli in Africa, come la Repubblica democratica del Congo;

13.

sottolinea la necessità di affrontare la dimensione regionale del disboscamento illegale e del trasporto, della trasformazione e del commercio di legname illegale lungo l'intera filiera di approvvigionamento; chiede l'inclusione di tale dimensione regionale nel processo di valutazione del VPA, sotto forma di valutazione del legame che intercorre tra l'esistenza di meccanismi di applicazione più deboli in altri paesi della regione e l'aumento delle esportazioni provenienti da tali paesi verso l'UE;

14.

sottolinea che la cattiva governance e la corruzione nel settore forestale accelerano il disboscamento illegale e il degrado delle foreste ed evidenzia che il successo dell'iniziativa FLEGT dipende anche dalla lotta contro la frode e la corruzione in tutta la filiera di approvvigionamento del legname; esorta il governo del Vietnam ad adoperarsi per porre fine alla corruzione diffusa e affrontare altri fattori che alimentano questo commercio, in particolare in relazione alle autorità doganali e ad altre autorità che svolgeranno un ruolo fondamentale nell'attuazione e nell'applicazione del VPA, in quanto segnale concreto che il Vietnam si è pienamente impegnato nel processo del VPA; sottolinea la necessità di porre fine all'impunità nel settore forestale garantendo che le infrazioni siano perseguite;

15.

accoglie con favore la recente adozione da parte del governo vietnamita di un piano d'azione per l'attuazione del VPA e invita il governo ad adottare un approccio concreto, misurabile e con scadenze precise; accoglie con favore l'entrata in vigore, avvenuta il 1o gennaio 2019, della nuova legge sulla silvicoltura, che prevede il divieto di importare in Vietnam legname prodotto illegalmente ed esorta le autorità vietnamite a far rispettare tale divieto, nonché ad adottare rapidamente misure di esecuzione, ove necessario, con l'intento di sopperire alla lacuna esistente fino all'entrata in funzione dell'SVL del legname;

16.

accoglie con favore l'inclusione di disposizioni sulla gestione sostenibile delle foreste nell'ALS tra l'UE e il Vietnam, che si collegano inoltre al VPA; invita la Commissione a prestare particolare attenzione al commercio di legname e dei suoi derivati in sede di attuazione dell'ALS e a monitorare attentamente i flussi commerciali, per garantire che l'ulteriore liberalizzazione commerciale non comporti rischi aggiuntivi di commercio illegale;

17.

chiede alla Commissione di presentare al Parlamento relazioni annuali circa i progressi compiuti dal Vietnam nell'attuazione del VPA, compresi quelli in relazione agli obblighi della presente risoluzione, nonché le attività del comitato congiunto per l'attuazione, al fine di consentire una decisione ponderata dopo la proposta di atto delegato che autorizza l'accettazione delle licenze FLEGT; invita la Commissione a valutare la possibilità di migliorare il regolamento sul rilascio delle licenze FLEGT nel corso del prossimo esercizio di riesame, al fine di consentire una risposta rapida in caso di violazione grave degli impegni assunti nel quadro del VPA;

18.

invita la Commissione a favorire il dialogo e a promuovere il regolamento UE sul legname con i principali paesi importatori della regione e con i più importanti partner commerciali dell'UE, quali la Cina e il Giappone, e a continuare a dare la priorità, nelle relazioni bilaterali con questi paesi, comprese in quelle commerciali, a soluzioni concrete per porre fine al commercio illegale di legname, allo scopo di creare condizioni di concorrenza eque a livello mondiale per affrontare la questione; sostiene la Commissione nell'avvio dei negoziati sul VPA con i paesi vicini del Vietnam non appena le condizioni necessarie saranno soddisfatte e sottolinea l'importanza dei VPA FLEGT nei futuri strumenti di sviluppo e di cooperazione; invita la Commissione a mettere in atto strumenti per facilitare gli scambi di migliori pratiche tra il Vietnam e altri paesi che hanno già concluso VPA con l'UE;

19.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, della Repubblica socialista del Vietnam e del Regno di Cambogia.

(1)  GU L 329 del 3.12.2016, pag. 8.

(2)  GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.

(3)  GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23.

(4)  https://eia-international.org/wp-content/uploads/eia-serial-offender-web.pdf

(5)  https://eia-international.org/report/vietnam-violation-action-required-fake-cites-permits-rosewood-trade/

(6)  Nellemann, C., INTERPOL Environmental Crime Programme (eds). 2012. Green Carbon, Black Trade: Illegal Logging, Tax Fraud and Laundering in the Worlds Tropical Forests. A Rapid Response Assessment. Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, GRIDArendal, http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8030/Green%20carbon%20Black%20Trade_%20Illegal %20logging.pdf?sequence=5&isAllowed=y

(7)  Testi approvati, P8_TA(2019)0140.

(8)  https://www.phnompenhpost.com/national/despite-ban-timber-exports-vietnam-nearing-2016-total

(9)  https://eia-international.org/wp-content/uploads/eia-serial-offender-web.pdf, pag. 6.

(10)  Il VPA riguarda tutti i principali prodotti esportati nell'UE, in particolare i cinque derivati del legno obbligatori, definiti nel regolamento FLEGT del 2005 (tronchi, legname segato, traversine per strade ferrate, legno compensato e impiallacciato) e comprende anche una serie di altri prodotti derivati come il cippato, le tavole da parquet, i pannelli di particelle e i mobili in legno. Il VPA copre le esportazioni verso tutti i paesi terzi, anche se, almeno inizialmente, il sistema di licenze si applica solo alle esportazioni dell'UE.

(11)  Ai sensi dell'articolo 2, lettera j), del VPA, per «legname prodotto legalmente» (in appresso denominato «legname legale») si intendono legname e suoi derivati raccolti o importati e prodotti conformemente alla legislazione del Vietnam di cui all'allegato II e ad altre disposizioni pertinenti del presente accordo; nel caso del legname importato, si intendono il legname e i suoi derivati raccolti, prodotti ed esportati conformemente alla legislazione applicabile del paese di raccolta e alle procedure descritte nell'allegato V.

(12)  L'adeguatezza dell'SVL al sistema di licenze FLEGT sarà prima oggetto di una valutazione congiunta da parte dell'UE e del Vietnam. Solo se entrambe le parti concordano sulla solidità del sistema sarà possibile avviare la procedura per l'ottenimento della licenza.

(13)  Articolo 13.8, paragrafo 2, lettera a): «[Ciascuna Parte] incoraggia la promozione del commercio di prodotti forestali provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e ottenuti conformemente alla legislazione interna del paese di produzione; ciò può comprendere la conclusione di un accordo volontario di partenariato sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale (FLEGT)».


21.1.2021   

IT

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C 23/207


P8_TA(2019)0142

Protocollo che modifica la convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il protocollo che modifica la convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale (10923/2018 — C8-0440/2018 — 2018/0238(NLE))

(Approvazione)

(2021/C 23/34)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (10923/2018),

visto il protocollo che modifica la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, (ETS N. 108) (CETS N. 223),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 16 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0440/2018),

visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0070/2019),

1.

dà la sua approvazione al progetto di decisione del Consiglio;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Consiglio d'Europa.

21.1.2021   

IT

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C 23/208


P8_TA(2019)0143

Autorizzazione agli Stati membri ad aderire alla convenzione del Consiglio d’Europa concernente un approccio integrato in materia di sicurezza e di servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri ad aderire, nell'interesse dell'Unione europea, alla Convenzione del Consiglio d'Europa concernente un approccio integrato in materia di sicurezza e di servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive (STCE n. 218) (12527/2018 — C8-0436/2018 — 2018/0116(NLE))

(Approvazione)

(2021/C 23/35)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (12527/2018),

vista la Convenzione del Consiglio d'Europa concernente un approccio integrato in materia di sicurezza, security e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive (STCE n. 218),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 87, paragrafo 1, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e dell'articolo 218, paragrafo 8, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0436/2018),

vista la decisione 2002/348/GAI del Consiglio, del 25 aprile 2002, concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali (1),

vista la risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2017 su un approccio integrato alla politica dello sport: buona governance, accessibilità e integrità (2),

visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

visti la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0080/2019),

1.

dà la sua approvazione al progetto di decisione del Consiglio;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Consiglio d'Europa.

(1)  GU L 121 dell'8.5.2002, pag. 1.

(2)  GU C 252 del 18.7.2018, pag. 2.


21.1.2021   

IT

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C 23/209


P8_TA(2019)0144

Protocollo recante modifica dell'accordo UE-Cina sul trasporto marittimo (adesione della Croazia) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e degli Stati membri, del protocollo recante modifica dell'accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (05083/2015 — C8-0022/2019 — 2014/0327(NLE))

(Approvazione)

(2021/C 23/36)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (05083/2015),

visto il progetto di Protocollo recante modifica dell'accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro (05880/2015),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0022/2019),

visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0168/2019),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica popolare cinese.

21.1.2021   

IT

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C 23/210


P8_TA(2019)0145

Accordo euromediterraneo UE-Egitto (adesione della Croazia) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (10219/2016 — C8-0135/2017 — 2016/0121(NLE))

(Approvazione)

(2021/C 23/37)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (10219/2016),

visto il progetto di protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (10221/2016),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 217 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0135/2017),

visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A8-0025/2019),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica araba d'Egitto.

21.1.2021   

IT

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C 23/211


P8_TA(2019)0146

Accordo di partenariato e di cooperazione UE-Turkmenistan

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sul progetto di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione, da parte dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra (12183/1/2011 — C8-0059/2015 — 1998/0031R(NLE))

(2021/C 23/38)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio e della Commissione (12183/1/2011),

visto il progetto di accordo di partenariato e cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e il Turkmenistan, dall'altro (12288/2011),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 91, dell'articolo 100, paragrafo 2, degli articoli 207 e 209 e dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e a norma dell'articolo 101, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (C8-0059/2015),

viste le sue precedenti risoluzioni sulla regione dell'Asia centrale, in particolare quelle del 20 febbraio 2008 su una strategia comunitaria per l'Asia centrale (1), del 15 dicembre 2011 sullo stato di attuazione della strategia dell'UE per l'Asia centrale (2), del 13 aprile 2016 sull'attuazione e revisione della strategia UE-Asia centrale (3), del 22 aprile 2009 sull'accordo commerciale interinale con il Turkmenistan (4) e del 14 febbraio 2006 sulla clausola relativa ai diritti dell'uomo e alla democrazia negli accordi dell'Unione europea (5),

visti l'accordo interinale del 1999 sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, concluso dal Consiglio il 27 luglio 2009 (5144/1999), e le riunioni periodiche del comitato misto istituito a norma dello stesso,

visto il memorandum d'intesa in materia di cooperazione energetica tra l'Unione europea e il Turkmenistan, firmato nel maggio 2008,

visti il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) e il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (ICESCR), di cui il Turkmenistan è firmatario,

visto il dialogo annuale UE-Turkmenistan sui diritti umani,

visto l'impegno assunto dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) nella sua lettera alla commissione per gli affari esteri in data 16 dicembre 2015, recante gli aspetti di cui al paragrafo 3 in appresso,

vista la lettera del VP/AR al presidente della commissione per gli affari esteri, del 5 luglio 2018, nella quale ha espresso il suo sostegno all'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) con il Turkmenistan,

visto l'articolo 99, paragrafo 5, del suo regolamento,

vista la relazione interlocutoria della commissione per gli affari esteri (A8-0072/2019),

A.

considerando che l'Asia centrale è una regione in cui l'Unione europea è sempre più impegnata;

B.

considerando che un accordo di partenariato e di cooperazione (APC) con il Turkmenistan è stato varato nel 1997 e sottoscritto nel 1998; che da allora 14 Stati membri dei 15 firmatari iniziali hanno ratificato l'APC (l'ultimo a non averlo ancora fatto è il Regno Unito); che il Turkmenistan ha ratificato l'APC nel 2004; che l'adesione all'APC da parte degli Stati membri che hanno aderito all'UE dopo la firma dell'accordo è soggetta a un protocollo e a una procedura di ratifica separati;

C.

considerando che l'APC, una volta pienamente ratificato, verrebbe concluso per un periodo iniziale di dieci anni e quindi rinnovato annualmente, consentendo in tal modo all'Unione europea di recedere dall'accordo ove dovessero insorgere seri dubbi circa il rispetto dei diritti umani o altre gravi violazioni; che le parti possono modificare l'APC al fine di tener conto dei nuovi sviluppi;

D.

considerando che nell'aprile 2009 il Parlamento europeo è stato consultato dal Consiglio in merito all'accordo commerciale interinale con il Turkmenistan, nell'ambito di una procedura facoltativa e giuridicamente non vincolante;

E.

considerando che l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) hanno definito parametri di riferimento rispetto ai quali poter misurare i progressi conseguiti in Turkmenistan, nonché criteri che consentono di proseguire la cooperazione, conformemente alle norme internazionalmente riconosciute in materia di Stato di diritto, buona governance e diritti umani;

F.

considerando che il rispetto della democrazia, dei diritti fondamentali e dei diritti umani, nonché dei principi dell'economia di mercato, che costituiscono elementi essenziali dell'accordo commerciale interinale (secondo quanto previsto dall'articolo 1 dello stesso e dall'articolo 2 dell'APC), dovrebbero rimanere obiettivi a lungo termine per il Turkmenistan; che la sospensione unilaterale dell'applicazione è una possibilità in caso di violazione di tali elementi ad opera di una delle parti;

G.

considerando che, a seguito delle considerazioni esposte nel progetto di raccomandazione per l'approvazione, da parte del Parlamento, alla conclusione dell'APC e nel progetto di relazione che l'accompagna dell'8 maggio 2015, contenente una proposta di risoluzione, la commissione per gli affari esteri ha deciso di sospendere temporaneamente la procedura il 24 maggio 2016 fino a quando non ritenga che siano stati compiuti progressi sufficienti in materia di rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto e ha deciso di avviare l'attuale procedura transitoria;

H.

considerando che è essenziale mantenere la validità dei parametri di riferimento per valutare i progressi compiuti dal Turkmenistan in materia di diritti umani, come espresso dal Parlamento in risoluzioni precedenti, ai fini di una politica dell'UE in materia di relazioni con il paese che sia coerente e basata su principi;

I.

considerando che nel 2015 il Turkmenistan ha adottato un Piano di azione nazionale sui diritti umani (NAPHR) per il periodo 2016-2020, elaborato con il sostegno del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo nel 2013;

J.

considerando che il Turkmenistan ha concluso accordi internazionali, quali l'ICCPR, l'ICESCR e convenzioni dell'OIL;

1.

chiede al Consiglio, alla Commissione e al VP/AR di definire con urgenza i seguenti parametri di riferimento a breve termine rispetto ai quali poter misurare i progressi sostenibili conseguiti dalle autorità del Turkmenistan, sulla base delle raccomandazioni formulate dalle Nazioni Unite, dall'OSCE e della BERS, e prima di aver dato la sua approvazione all'APC:

Il sistema politico, lo Stato di diritto e la buona governance

i)

una chiara divisione tra i poteri esecutivo, legislativo e giudiziario e, in particolare, la possibilità e la garanzia di un'effettiva partecipazione pubblica ai processi decisionali dello Stato, comprese consultazioni con gli esperti internazionali, quali la commissione di Venezia del Consiglio d'Europa e l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell'OSCE sulla conformità della costituzione del Turkmenistan con i principi democratici, nonché un tangibile impegno da parte del paese a prendere in considerazione le raccomandazioni di riforma proposte da tali organizzazioni;

ii)

l'eliminazione delle restrizioni alla registrazione e al funzionamento delle organizzazioni non governative;

Diritti umani e libertà fondamentali

iii)

l'attuazione degli impegni assunti dal governo turkmeno nel suo Piano di azione nazionale sui diritti umani per il periodo 2016-2020;

iv)

la cessazione delle detenzioni segrete, delle sparizioni forzate, del lavoro forzato e delle torture, la divulgazione di informazioni circa il destino e il luogo in cui si trovano le persone scomparse, la possibilità dei familiari di avere contatti diretti con le persone detenute; il riconoscimento da parte delle autorità del paese dell'esistenza di prigionieri politici e l'accesso senza ostacoli al paese da parte di organizzazioni internazionali e osservatori indipendenti, compreso il Comitato internazionale della Croce Rossa;

v)

garantire un accesso senza ostacoli a varie fonti di informazione e, in particolare, consentire alle persone di accedere a fonti di informazioni alternative, tra cui sistemi di comunicazione internazionali, e mantenere dispositivi di telecomunicazione quali antenne paraboliche private o connessioni a Internet a prezzi accessibili;

vi)

porre fine alla persecuzione e alle intimidazioni di giornalisti indipendenti e di attivisti della società civile e dei diritti umani con sede nel paese e all'estero e dei loro familiari; garantire la libertà di espressione e di riunione;

vii)

consentire le visite da parte delle Nazioni Unite e delle organizzazioni per la difesa dei diritti dell'uomo internazionali e regionali che ne hanno fatto richiesta e che sono ancora in attesa di risposte;

viii)

porre fine al sistema informale e arbitrario dei divieti di viaggio e garantire che le persone cui è stato negato il permesso di lasciare il paese siano in grado di viaggiare liberamente;

2.

chiede al Consiglio, alla Commissione e al VP/AR di tenere conto delle seguenti raccomandazioni a lungo termine per un progresso credibile e sostenibile:

Il sistema politico, lo Stato di diritto e la buona governance

i)

il rispetto dei principi del pluralismo politico e della responsabilità democratica, con partiti politici e altre organizzazioni che operino correttamente, liberi da interferenze;

ii)

il proseguimento dell'attuazione delle riforme a tutti i livelli in conformità degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e in tutti i settori dell'amministrazione, specialmente nella magistratura e nelle forze di contrasto;

iii)

tutele rigorose ed efficaci contro la corruzione ad alto livello, il riciclaggio, la criminalità organizzata e il traffico di droga;

iv)

piena attuazione della legge che vieta il lavoro minorile;

Diritti umani e libertà fondamentali

v)

il rispetto generale dell'esercizio pacifico e legittimo del diritto di libertà di espressione, libertà di associazione e libertà di religione o credo;

vi)

la libertà generale di circolazione sia all'interno che all'esterno del paese;

3.

sottolinea la necessità che il Parlamento europeo segua e controlli da vicino gli sviluppi in Turkmenistan e l'attuazione di tutte le parti dell'APC, una volta entrato in vigore; invita il VP/AR, in tale contesto, ad attuare il meccanismo di monitoraggio dei diritti umani e a impegnarsi pubblicamente a favore dello stesso, consentendo al Parlamento di essere adeguatamente informato dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) in merito all'attuazione dell'APC, una volta entrato in vigore, e, in particolare, dei suoi obiettivi e della conformità con l'articolo 2, affinché possa far fronte agli sviluppi sul campo in caso di gravi violazione dei diritti umani documentate e comprovate; pone l'accento sulla possibilità di un meccanismo di sospensione dell'APC in tali casi e accoglie con favore, a tale proposito, la lettera inviata dal VP/AR alla commissione per gli affari esteri il 16 dicembre 2015, recante i seguenti obiettivi:

i)

garantire che il Parlamento europeo sia adeguatamente informato sull'attuazione delle disposizioni dell'APC in materia di diritti umani e democratizzazione, incluso l'accesso a informazioni pertinenti sull'evoluzione della situazione in termini di diritti umani, democrazia e Stato di diritto e che sia informato, su richiesta, prima e dopo gli incontri del consiglio di cooperazione in modo tempestivo, nel rispetto delle norme applicabili in materia di riservatezza;

ii)

una più stretta interazione con il Parlamento europeo e la società civile nella preparazione e nei resoconti dei dialoghi annuali sui diritti umani;

iii)

consultazione con il Parlamento europeo in sede di elaborazione degli aggiornamenti della strategia nazionale dell'UE sui diritti umani per il Turkmenistan;

4.

accoglie con favore l'annuncio del VP/AR del novembre 2018 relativo all'istituzione di una delegazione dell'UE a pieno titolo ad Ashgabat; sottolinea che la nuova delegazione dovrebbe sviluppare una strategia di cooperazione reciprocamente vantaggiosa, in funzione delle condizioni e delle esigenze di sviluppo del Turkmenistan, dovrebbe monitorare la situazione nel paese, comprese le violazioni dei diritti umani e i singoli casi che destano preoccupazione, dovrebbe avviare un dialogo con i vari interlocutori politici, sociali ed economici, consentire un'azione diplomatica in loco e migliorare la gestione e il controllo dei progetti finanziati a titolo degli strumenti di finanziamento esterno dell'UE;

5.

conclude che considererà la possibilità di concedere l'approvazione quando riterrà che le raccomandazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 siano state debitamente recepite dalla Commissione, dal Consiglio, dal VP/AR e dalle autorità del Turkmenistan;

6.

incarica il suo Presidente di chiedere che il Consiglio, la Commissione e il VP/AR forniscano regolarmente al Parlamento informazioni sostanziali sulla situazione in Turkmenistan;

o

o o

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nonché al governo e al parlamento del Turkmenistan.

(1)  GU C 184 E del 6.8.2009, pag. 49.

(2)  GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 91.

(3)  GU C 58 del 15.2.2018, pag. 119.

(4)  GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 20.

(5)  GU C 290 E del 29.11.2006, pag. 107.


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/215


P8_TA(2019)0147

Decisione di esecuzione relativa all'avvio nel Regno Unito dello scambio automatizzato di dati sul DNA *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'avvio nel Regno Unito dello scambio automatizzato di dati sul DNA (13123/2018 — C8-0474/2018 — 2018/0812(CNS))

(Consultazione)

(2021/C 23/39)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto del Consiglio (13123/2018),

visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0164/2018),

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l'articolo 33,

visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0092/2019),

1.

approva il progetto del Consiglio quale emendato;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

(1)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/216


P8_TA(2019)0148

Scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio (COM(2016)0007 — C8-0012/2016 — 2016/0002(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 23/40)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0007),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0012/2016),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 dicembre 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0219/2016),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2016)0002

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2019/884.)


21.1.2021   

IT

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C 23/217


P8_TA(2019)0149

Sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (sistema ECRIS-TCN), e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 (COM(2017)0344 — C8-0217/2017 — 2017/0144(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 23/41)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0344),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0217/2017),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 dicembre 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A8-0018/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2017)0144

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/816.)


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/218


P8_TA(2019)0150

Programma «corpo europeo di solidarietà» ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà» e abroga i regolamenti [regolamento sul corpo europeo di solidarietà e (UE) n. 375/2014 (COM(2018)0440 — C8-0264/2018 — 2018/0230(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 23/42)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0440),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 165, paragrafo 4, 166, paragrafo 4 e 214, paragrafo 5 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0264/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 6 dicembre 2018 (2),

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e il parere della commissione per lo sviluppo nonché il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0079/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 201.

(2)  GU C 86 del 7.3.2019, pag. 282.


P8_TC1-COD(2018)0230

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019 /… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà» e abroga i regolamenti [regolamento sul corpo europeo di solidarietà] e (UE) n. 375/2014

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 165, paragrafo 4, l'articolo 166, paragrafo 4, e l'articolo 214, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione europea si fonda sulla solidarietà tra i cittadini e tra gli Stati membri. Questo valore comune , sancito dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, guida le sue azioni e conferisce l'unità necessaria per far fronte alle sfide sociali attuali e future, che i giovani europei desiderano contribuire ad affrontare esprimendo concretamente la loro solidarietà. [Em. 1]

(1 bis)

Considerando il significativo aumento delle crisi umanitarie e delle emergenze nel mondo, è necessario sviluppare la solidarietà tra gli Stati membri e con i paesi terzi colpiti da crisi provocate dall'uomo o da calamità naturali, anche al fine di rafforzare la promozione di un atteggiamento di solidarietà e la visibilità dell'aiuto umanitario tra i cittadini dell'Unione. [Em. 2]

(1 ter)

L'aiuto umanitario si basa sui princìpi dell'imparzialità, della neutralità e della non discriminazione, che sono sanciti dal diritto internazionale umanitario e dal diritto dell'Unione. L'aiuto umanitario fornisce una risposta d'emergenza fondata sulle esigenze volta a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza delle persone, a mantenere la dignità umana e a offrire protezione ai gruppi vulnerabili colpiti da calamità naturali o causate dall'uomo. La riduzione del rischio di calamità e la preparazione a tale rischio mediante attività di rafforzamento delle capacità e della resilienza sono anch'esse elementi essenziali dell'aiuto umanitario. [Em. 3]

(2)

Il discorso sullo stato dell'Unione del 14 settembre 2016 ha messo in evidenza la necessità di investire nei giovani e ha annunciato l'istituzione di un corpo europeo di solidarietà (il «programma») allo scopo di creare occasioni per i giovani in tutta l'Unione di dare un contributo significativo alla società, dare prova di solidarietà e sviluppare le loro competenze, facendo un'esperienza non solo lavorativa ma anche umana senza pari.

(3)

Nella sua comunicazione «Un corpo europeo di solidarietà», del 7 dicembre 2016 (4), la Commissione ha sottolineato la necessità di rafforzare le basi del lavoro solidale in Europa, fornire ai giovani maggiori e migliori opportunità di attività di solidarietà riguardanti una vasta gamma di settori e sostenere gli attori nazionali , regionali e locali negli sforzi volti ad affrontare diverse sfide e crisi. La comunicazione ha varato la prima fase del corpo europeo di solidarietà, durante la quale sono stati attivati diversi programmi dell'Unione per offrire ai giovani dell'Unione europea occasioni di volontariato, tirocinio o lavoro. [Em. 4]

(4)

L'articolo 2 del trattato sull'Unione europea sottolinea che la solidarietà è uno dei princìpi fondamentali dell'Unione europea. L'articolo 21, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea indica inoltre che detto principio è uno dei pilastri dell'azione esterna dell'UE.

(4 bis)

Nel quadro del presente regolamento, per solidarietà si intende il senso di responsabilità, da parte di tutti nei confronti di tutti, a impegnarsi per il bene comune, che si esprime attraverso azioni concrete senza aspettarsi nulla in cambio. [Em. 5]

(4 ter)

Fornire assistenza alle persone e alle comunità al di fuori dell'Unione che si trovano a far fronte a calamità o che sono particolarmente vulnerabili a queste ultime e bisognose di aiuto umanitario, prestata sulla base dei princìpi fondamentali di neutralità, umanità, indipendenza e imparzialità, è un'importante espressione di solidarietà. [Em. 6]

(4 quater)

I volontari e le organizzazioni partecipanti che svolgono azioni nel quadro del corpo volontario europeo di aiuto umanitario dovrebbero osservare i princìpi stabiliti nel consenso europeo sull'aiuto umanitario. [Em. 7]

(4 quinquies)

È necessario rafforzare ulteriormente la solidarietà nei confronti delle vittime colpite da crisi e catastrofi nei paesi terzi e accrescere la conoscenza e la visibilità dell'aiuto umanitario e del volontariato in generale come attività permanente tra i cittadini dell'Unione. [Em. 8]

(4 sexies)

L'Unione e gli Stati membri si sono impegnati ad attuare l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (ONU) per lo sviluppo sostenibile e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile, sia internamente che mediante le loro azioni esterne. [Em. 9]

(4 septies)

Nelle sue conclusioni del 19 maggio 2017 dal titolo «Rendere operativa la connessione tra azione umanitaria e sviluppo», il Consiglio riconosce la necessità di rafforzare la resilienza attraverso un migliore collegamento tra assistenza umanitaria e cooperazione allo sviluppo e di rafforzare i nessi operativi tra gli approcci complementari dell'assistenza umanitaria, della cooperazione allo sviluppo e della prevenzione dei conflitti. [Em. 10]

(5)

Ai giovani dovrebbero essere fornite occasioni facilmente accessibili , inclusive e significative di impegnarsi in attività di solidarietà, che possano consentire loro di esprimere l'impegno a vantaggio delle comunità e acquisire al contempo esperienza , conoscenza , abilità e competenze utili per lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale, migliorando in questo modo la loro occupabilità. Tali attività dovrebbero inoltre sostenere la mobilità dei giovani volontari, tirocinanti e lavoratori e uno scambio multiculturale . [Em. 11]

(6)

Le attività di solidarietà rivolte ai giovani dovrebbero essere di elevata qualità,. Dovrebbero cioè rispondere a puntare ad affrontare le esigenze sociali insoddisfatte, migliorare la solidarietà e contribuire a rafforzare le comunità, offrire ai giovani la possibilità di acquisire conoscenze e competenze competenze di conoscenza capacità preziose, . Dovrebbero essere finanziariamente accessibili ai giovani ed essere attuate in condizioni di sicurezza , inclusività e igiene. È opportuno incoraggiare il dialogo con le autorità locali e regionali e le reti europee specializzate in problemi sociali urgenti al fine di determinare al meglio le esigenze sociali insoddisfatte e garantire un programma orientato alle esigenze. Le attività di solidarietà non dovrebbero avere un impatto negativo sui posti di lavoro esistenti, né sui tirocini e dovrebbero contribuire a rafforzare gli impegni di responsabilità sociale delle imprese, senza tuttavia sostituirli. [Em. 12]

(7)

Il corpo europeo di solidarietà costituisce un punto di accesso unico per le attività di solidarietà all'interno e al di fuori dell'Unione. Dovrebbero essere garantite la coerenza e la complementarità con altre politiche e programmi pertinenti dell'Unione. Il corpo europeo di solidarietà è basato sui punti di forza e sulle sinergie dei programmi precedenti e attuali, in particolare del servizio volontario europeo (5) e dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario (6). Esso inoltre integra gli sforzi compiuti dagli Stati membri per sostenere i giovani e agevolarne il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro nel quadro della di programmi quali la garanzia per i giovani, offrendo loro ulteriori occasioni per entrare nel mercato del lavoro mediante tirocini o esperienze di lavoro in settori connessi alla solidarietà nei rispettivi Stati membri o a livello transfrontaliero. È garantita anche la complementarità con le reti esistenti a livello dell'Unione pertinenti alle attività del corpo europeo di solidarietà, come la rete europea dei servizi pubblici per l'impiego, EURES e la rete Eurodesk e organizzazioni pertinenti della società civile, incluse le parti sociali e le reti che rappresentano i giovani e i volontari . Dovrebbe altresì essere garantita la complementarità tra i sistemi connessi esistenti, in particolare i sistemi nazionali di solidarietà , come il volontariato, il servizio civile e sistemi di mobilità per i giovani, e il corpo europeo di solidarietà, basandosi, ove opportuno, sulle buone pratiche. Il corpo europeo di solidarietà non dovrebbe sostituire i sistemi nazionali. Dovrebbe essere garantito a tutti i giovani un accesso equo alle attività di solidarietà nazionali. La Commissione dovrebbe elaborare orientamenti pratici sulla complementarità del programma con altri programmi e fonti di finanziamento dell'Unione e sulle sinergie tra di essi. [Em. 13]

(8)

Per quanto riguarda l'interpretazione della normativa pertinente a livello di Unione, sia le attività di volontariato transfrontaliere nell'ambito del corpo europeo di solidarietà sia le attività di volontariato che continuano a essere sostenute a norma del regolamento (UE) n. 1288/2013 dovrebbero essere considerate equivalenti a quelle svolte nell'ambito del servizio volontario europeo.

(8 bis)

La certificazione delle organizzazioni di accoglienza e di invio effettuata a norma del regolamento (UE) n. 375/2014 non dovrebbe essere duplicata nel quadro del programma e dovrebbe essere riconosciuta l'equipollenza nell'ambito dell'attuazione del presente regolamento a partire dal 2021. [Em. 14]

(9)

Il corpo europeo di solidarietà offre ai giovani nuove occasioni di apprendimento formale e informale per svolgere attività di volontariato, tirocinio o lavoro in settori connessi alla solidarietà e per elaborare e sviluppare progetti di solidarietà di propria iniziativa. Tali opportunità contribuiscono a migliorare il loro sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale. Il corpo europeo di solidarietà sostiene inoltre attività di rete per le organizzazioni e i partecipanti all'iniziativa, nonché misure atte a garantire la qualità delle attività sostenute e migliorare la convalida dei risultati dell'apprendimento. Contribuirà pertanto anche alla cooperazione europea pertinente per i giovani e a sensibilizzare in merito ai suoi effetti positivi. Esso dovrebbe inoltre contribuire a rafforzare e sostenere le organizzazioni esistenti che realizzano iniziative di solidarietà. [Em. 15]

(10)

Tali attività dovrebbero avere un chiaro valore aggiunto europeo e andare a beneficio delle comunità e promuovere al contempo lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale della persona; esse possono assumere . Dovrebbe essere possibile che tali attività assumano la forma di attività di volontariato, tirocini, lavori, progetti o attività di rete in relazione a diversi settori, quali l'istruzione e la formazione, l'occupazione, la parità di genere, l'imprenditorialità — in particolare l'imprenditorialità sociale — la cittadinanza e la partecipazione democratica, il dialogo interculturale ed interreligioso, l’inclusione sociale, l’inclusione di persone con disabilità, l'ambiente e la protezione della natura, l'azione per il clima, la prevenzione delle calamità, la preparazione a esse e la ricostruzione, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la fornitura di generi alimentari e non alimentari, la salute e il benessere, la creatività e cultura, compreso il patrimonio culturale, la cultura creatività , l'educazione fisica e lo sport, l'assistenza e la previdenza sociali, l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, , con particolare attenzione al superamento delle sfide affrontate dai migranti, la cooperazione e la coesione territoriali e la cooperazione transfrontaliera. Tali attività di solidarietà dovrebbero comprendere una solida dimensione di apprendimento e formazione mediante attività pertinenti che possono essere offerte ai partecipanti prima, durante e dopo le attività di solidarietà. [Em. 16]

(11)

Le attività di volontariato (all'interno e al di fuori dell'Unione) costituiscono una ricca esperienza in un contesto di apprendimento non formale e informale che potenzia lo sviluppo personale, socioeducativo e professionale, la cittadinanza attiva , la partecipazione democratica e l'occupabilità dei giovani. Il volontariato dovrebbe basarsi su un accordo scritto e le attività di volontariato non dovrebbero incidere negativamente sulle occupazioni retribuite, potenziali o esistenti, né sostituirsi ad esse. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero cooperare in materia di politiche di volontariato relative ai giovani mediante il metodo di coordinamento aperto. [Em. 17]

(12)

I tirocini e le esperienze di lavoro in settori connessi alla solidarietà possono offrire ai giovani nuove occasioni di entrare nel mercato del lavoro, contribuendo nel contempo ad affrontare sfide fondamentali per la società. Ciò può contribuire a promuovere l'occupabilità e la produttività dei giovani, facilitando nel contempo la transizione dall'istruzione al lavoro, cosa fondamentale per migliorare le loro possibilità sul mercato del lavoro. Le attività di tirocinio offerte nell'ambito del corpo europeo di solidarietà seguono i princìpi di qualità indicati nella raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di un quadro di qualità per i tirocini (7) facilmente accessibili dovrebbero essere nettamente distinti dal volontariato, sotto il profilo sia finanziario che organizzativo. I tirocini non dovrebbero mai sfociare nella sostituzione di posti di lavoro. Tuttavia, i tirocini remunerati e i lavori possono costituire un incentivo per incoraggiare i giovani svantaggiati e quelli con minori opportunità a partecipare ad attività connesse al mondo della solidarietà a cui non potrebbero accedere in altro modo, fornendo nel contempo un chiaro valore aggiunto contribuendo ad affrontare problemi sociali irrisolti e rafforzando le comunità locali. I tirocini possono facilitare la transizione dei giovani dall'istruzione al lavoro e possono contribuire a promuovere l'occupabilità dei giovani, cosa fondamentale ai fini della loro integrazione sostenibile nel mercato del lavoro . I tirocini e le esperienze di lavoro offerti costituiscono un punto di partenza per permettere ai giovani di entrare nel mercato del lavoro . I tirocini sono accompagnati da un adeguato sostegno successivo all'attività. Le attività le esperienze di lavoro offerti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà dovrebbero sempre essere remunerati dall'organizzazione partecipante che ospita o assume il soggetto partecipante . I tirocini dovrebbero essere basati su un contratto scritto di tirocinio in conformità del diritto applicabile nel paese in cui ha luogo il tirocinio, a seconda dei casi, di lavoro sono facilitate da pertinenti attori dovrebbero seguire i principi indicati nella raccomandazione del mercato Consiglio del lavoro, in particolare i servizi per l'impiego pubblici e privati, le parti sociali e le camere di commercio e sono retribuite dall'organizzazione partecipante. In quanto 10 marzo 2014 su un quadro di qualità per i tirocini. Le esperienze di lavoro dovrebbero essere basate su un contratto di lavoro conforme al diritto nazionale o ai contratti collettivi applicabili, o entrambi, del paese partecipante in cui il lavoro è svolto. Il sostegno finanziario alle organizzazioni partecipanti, che offrono esperienze di lavoro non dovrebbe avere una durata superiore a dodici mesi. Le organizzazioni partecipanti dovrebbero richiedere un finanziamento tramite il competente organismo di attuazione del corpo europeo di solidarietà al fine di servire da intermediarie tra i giovani partecipanti e i datori di lavoro che offrono attività di tirocinio e lavoro in settori connessi alla solidarietà. I tirocini e le esperienze di lavoro dovrebbero essere accompagnati da una preparazione, una formazione sul lavoro e un sostegno post-collocamento adeguati, collegati al coinvolgimento del partecipante. I tirocini e le esperienze di lavoro potrebbero essere facilitati da pertinenti attori del mercato del lavoro, in particolare i servizi per l'impiego pubblici e privati, le parti sociali e le camere di commercio, come anche dalle organizzazioni membri di EURES a norma del regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio  (8) in caso di attività transfrontaliere. [Em. 18]

(12 bis)

È opportuno prodigarsi per assicurare che i tirocini e le esperienze di lavoro siano aperti alla partecipazione di tutti i giovani, in particolare ai giovani con minori opportunità, compresi i giovani con disabilità, i giovani svantaggiati sul piano sociale o culturale, i giovani migranti o i giovani residenti in zone rurali isolate e nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione. [Em. 19]

(13)

Lo spirito d'iniziativa dei giovani è una risorsa importante per la società e per il mercato del lavoro. Il corpo europeo di solidarietà contribuisce a promuovere questo aspetto offrendo ai giovani l'opportunità di elaborare e attuare progetti propri volti ad affrontare sfide specifiche a beneficio della comunità locale. Tali progetti costituiscono un'occasione per sperimentare idee per sviluppare soluzioni innovative alle sfide comuni attraverso un approccio dal basso verso l'alto e sostenere i giovani a essere promotori di iniziative di solidarietà. Essi servono anche da trampolino di lancio per un ulteriore impegno in attività di solidarietà e costituiscono un primo passo per incoraggiare i partecipanti al corpo europeo di solidarietà a intraprendere un lavoro autonomo o e continuare dedicarsi alla fondazione di essere cittadini attivi come volontari, tirocinanti o lavoratori in associazioni, organizzazioni non governative o altri organismi attivi nei settori della solidarietà, del non profit e dei giovani. Il corpo europeo di solidarietà dovrebbe essenzialmente creare un'atmosfera in cui i giovani siano sempre più motivati a impegnarsi in attività di solidarietà e a servire l'interesse pubblico. [Em. 20]

(13 bis)

I volontari possono contribuire a rafforzare la capacità dell'Unione di fornire un aiuto umanitario basato sulle esigenze e fondato sui princìpi nonché a migliorare l'efficacia del settore umanitario ove siano adeguatamente selezionati, formati e preparati alla mobilitazione, in modo da garantire che possiedano le necessarie capacità e competenze per aiutare nel modo più efficace le persone in stato di necessità, e a condizione che possano contare su un sostegno e una supervisione adeguati nel luogo di intervento. Pertanto i formatori o i tutori altamente qualificati, formati ed esperti sul terreno, svolgono un ruolo importante nel contribuire all'efficacia della risposta umanitaria e al sostegno dei volontari. [Em. 21]

(14)

I giovani e le organizzazioni che partecipano al corpo europeo di solidarietà dovrebbero sentirsi parte di una comunità di persone e soggetti impegnati a promuovere la solidarietà in Europa. Allo stesso tempo le organizzazioni partecipanti hanno bisogno di sostegno per rafforzare la loro capacità di offrire attività di buona qualità a un numero crescente di partecipanti. Il corpo europeo di solidarietà sostiene le attività di rete mirate a rafforzare l'impegno dei giovani e delle organizzazioni partecipanti nei confronti di questa comunità, a promuovere uno spirito del corpo europeo di solidarietà e a incoraggiare lo scambio di delle migliori pratiche ed esperienze utili. Tali attività contribuiscono anche a informare gli attori pubblici e privati in merito al corpo europeo di solidarietà e a raccogliere pareri dettagliati e significativi di giovani e organizzazioni partecipanti sull'attuazione sulle varie fasi dell'attuazione dell'iniziativa. I pareri dovrebbero includere domande relative agli obiettivi del programma, in modo da valutarne meglio il conseguimento. [Em. 22]

(14 bis)

Per garantire la riuscita attuazione del programma è necessario aumentare la visibilità e la sensibilizzazione e promuovere ulteriormente le opportunità di finanziamento disponibili, mediante campagne d'informazione, compresa una giornata informativa a cadenza annuale sul corpo europeo di solidarietà, e mezzi di comunicazione dinamici, con grande attenzione ai social media, che garantiscano la massima sensibilizzazione possibile tra i gruppi destinatari, sia singoli individui che organizzazioni. [Em. 23]

(15)

È opportuno prestare particolare attenzione a garantire la qualità delle attività e delle altre opportunità offerte nell'ambito del corpo europeo di solidarietà, nonché l’obiettivo di inclusività da realizzare attraverso di esse, in particolare offrendo ai partecipanti formazione adeguata online e offline , sostegno linguistico , sistemazione adeguata , un'assicurazione, procedure amministrative semplificate e sostegno amministrativo pre- e post-attività, così come la convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite grazie all'esperienza nel corpo europeo di solidarietà. Le misure di sostegno dovrebbero essere sviluppate e fornite in collaborazione con le organizzazioni giovanili e altre organizzazioni della società civile e senza scopo di lucro, onde trarre vantaggio dalla loro esperienza in questo settore. La sicurezza e l'incolumità dei volontari partecipanti, nonché dei beneficiari previsti restano di fondamentale importanza e . Tutte le attività dovrebbero rispettare il principio del «non nuocere». volontari partecipanti non dovrebbero essere impiegati in operazioni condotte nell'ambito di conflitti armati internazionali e non internazionali , né in strutture che contravvengono alle norme internazionali in materia di diritti umani. Le attività che implicano un contatto diretto con i bambini dovrebbero basarsi sul principio dell'«interesse superiore del minore» e dovrebbero comportare, all'occorrenza, l’effettuazione di controlli dei precedenti personali dei partecipanti o l'adozione di altre misure volte a garantire la tutela dei minori . [Em. 24]

(15 bis)

In linea con gli Orientamenti dell'UE sui diritti del bambino (2017)" e l'articolo 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, l'Unione e gli Stati membri devono promuovere e sostenere la deistituzionalizzazione delle persone vulnerabili, quali le persone con disabilità e i bambini, e il loro collocamento presso famiglie o comunità. In tale contesto, il programma non dovrebbe sostenere misure o iniziative che ostacolano l'impegno a porre fine all'istituzionalizzazione o a qualsiasi altro collocamento che risulterebbe dannoso per i minori o le persone con disabilità. [Em. 25]

(15 ter)

I princìpi dell'Unione di pari opportunità e non discriminazione dovrebbero essere pienamente osservati in tutte le fasi dell'attuazione del programma, anche nell'individuazione e nella selezione dei partecipanti e delle organizzazioni. [Em. 26]

(16)

Per garantire l'incidenza delle attività del corpo europeo di solidarietà sullo sviluppo personale, formativo, sociale, culturale, civico e professionale dei partecipanti, le conoscenze, le capacità e le competenze che costituiscono i risultati dell'apprendimento relativi a tali attività dovrebbero essere adeguatamente individuate e documentate, in conformità delle circostanze e delle specificità nazionali, come indicato nella raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (9). Al fine di garantire che ai candidati registrati siano offerte opportune attività di solidarietà, i risultati delle attività di solidarietà in termini di apprendimento dovrebbero essere messi a loro disposizione prima che essi decidano di partecipare. A tal fine, dovrebbe essere incoraggiato ove opportuno l'utilizzo di strumenti efficaci a livello di Unione e nazionale per il riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale, quali lo Youthpass ed Europass. [Em. 27]

(16 bis)

Le agenzie nazionali dovrebbero inoltre incoraggiare i giovani volontari a diventare ambasciatori del programma al fine di condividere le loro esperienze attraverso reti giovanili, istituti di istruzione nonché laboratori. Gli ex volontari o ambasciatori potrebbero inoltre contribuire alla formazione dei futuri candidati. [Em. 28]

(17)

Un marchio di qualità dovrebbe garantire la conformità delle organizzazioni partecipanti ai valori, ai principi e agli obiettivi dell'Unione, nonché ai princìpi e agli obblighi del corpo europeo di solidarietà per quanto riguarda i loro diritti e doveri nonché gli standard di sicurezza in tutte le fasi dell'esperienza di solidarietà , comprese le fasi di pre-attività e post-attività . L'ottenimento di un marchio di qualità è un prerequisito per la partecipazione, ma non dovrebbe comportare automaticamente finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà. I marchi di qualità dovrebbero essere differenziati in base al tipo di attività di solidarietà. [Em. 29]

(18)

I soggetti che desiderano partecipare al corpo europeo di solidarietà dovrebbero ottenere un marchio di qualità a condizione di soddisfare le opportune condizioni. Per garantire l'effettiva conformità delle organizzazioni partecipanti ai principi e ai requisiti del corpo europeo di solidarietà per quanto riguarda i loro diritti e doveri, è opportuno creare marchi di qualità distinti per il volontariato in attività di solidarietà, il volontariato a sostegno delle operazioni di aiuto umanitario nonché per i tirocini e i posti di lavoro, che dovrebbero essere diversi anche in base alla funzione dell'organizzazione partecipante. Il processo che porta all'attribuzione di un marchio di qualità dovrebbe essere attuato in modo continuo dagli organismi di attuazione del corpo europeo di solidarietà. Il marchio di qualità attribuito dovrebbero dovrebbe essere rivalutato periodicamente regolarmente potrebbe dovrebbe essere revocato se, nel contesto dei controlli previsti, si riscontra che le condizioni che ne hanno motivato l'attribuzione non sono più soddisfatte. Il procedimento amministrativo dovrebbe essere ridotto al minimo per evitare di scoraggiare le organizzazioni più piccole. [Em. 30]

(19)

Un soggetto che intenda chiedere un finanziamento per offrire attività nell'ambito del corpo europeo di solidarietà dovrebbe avere prima ottenuto un marchio di qualità come prerequisito. Tale obbligo non si applica alle persone fisiche che richiedono un sostegno finanziario a nome di un gruppo informale di partecipanti al corpo europeo di solidarietà per i loro progetti di solidarietà.

(19 bis)

Di norma, le richieste di finanziamento dovrebbero essere presentate all'agenzia nazionale del paese in cui ha sede l'organizzazione. Le richieste di finanziamento per attività di solidarietà organizzate da organizzazioni europee o internazionali, attività di solidarietà di gruppi di volontariato in ambiti prioritari identificati a livello europeo e attività di solidarietà a sostegno di operazioni di aiuto umanitario in paesi terzi dovrebbero essere presentate all'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura della Commissione europea (EACEA), stabilita con decisione di esecuzione n. 2013/776/UE della Commissione  (10) . [Em. 31]

(20)

Le organizzazioni partecipanti possono svolgere più funzioni nel quadro del corpo europeo di solidarietà. In qualità di ospiti svolgeranno attività connesse all'accoglienza dei partecipanti, tra cui organizzare attività e fornire orientamento e sostegno ai partecipanti durante le attività di solidarietà nonché fornire un riscontro dopo l'attività , a seconda dei casi. In una funzione di sostegno svolgeranno attività relative all'invio e alla preparazione dei partecipanti prima della partenza, durante e dopo l'attività di solidarietà, comprese attività di formazione e l'orientamento dei partecipanti verso organizzazioni locali dopo l'attività , al fine di incrementare le opportunità di ulteriori esperienze di solidarietà. Le agenzie nazionali dovrebbero inoltre incoraggiare i volontari a diventare ambasciatori del programma e a condividere esperienze personali attraverso reti giovanili e istituti di istruzione, contribuendo in tal modo alla promozione del programma. A tal fine, le agenzie nazionali dovrebbero fornire sostegno ai volontari. [Em. 32]

(20 bis)

Al fine di sostenere le attività di solidarietà tra i giovani, le organizzazioni partecipanti dovrebbero essere enti pubblici o privati od organizzazioni internazionali, con o senza scopo di lucro, e possono includere organizzazioni giovanili, enti religiosi e associazioni di beneficenza, organizzazioni umanistiche laiche, ONG o altri attori della società civile. Il programma dovrebbe fornire finanziamenti per coprire esclusivamente la quota senza scopo di lucro delle attività delle organizzazioni partecipanti. [Em. 33]

(21)

Dovrebbe essere agevolata l'espansione dei progetti del corpo europeo di solidarietà. È, inoltre, opportuno fornire informazioni corrette e costanti ai potenziali beneficiari in relazione a tali opportunità. Dovrebbero essere poste in essere misure specifiche per aiutare i promotori di progetti del corpo europeo di solidarietà a presentare domanda di sovvenzione o sviluppare sinergie tramite il sostegno dei Fondi strutturali e d'investimento europei e dei programmi relativi a migrazione, sicurezza, giustizia e cittadinanza, salute e cultura. [Em. 34]

(22)

Gli organismi di attuazione, le organizzazioni partecipanti e i giovani che partecipano all'iniziativa dovrebbero essere aiutati dai centri risorse del corpo europeo di solidarietà a incrementare la qualità dell'attuazione delle attività del corpo europeo di solidarietà e a migliorare l'individuazione e la convalida delle competenze acquisite grazie a tali attività, anche rilasciando certificati Youthpass.

(23)

Il portale del corpo europeo di solidarietà dovrebbe essere costantemente aggiornato al fine di garantire un accesso agevole , senza barriere e conviviale all'iniziativa e , in base alle norme di cui alla direttiva 2016/2102/UE del Parlamento europeo del Consiglio  (11) . Il portale del corpo europeo di solidarietà fornire fornisce alle persone fisiche e alle organizzazioni interessate uno sportello unico per quanto riguarda, tra l'altro, la registrazione, l'individuazione e l'abbinamento dei profili e delle opportunità, le attività di rete e gli scambi virtuali, la formazione online, il sostegno linguistico nonché il sostengo pre-attività e post-attività, meccanismi di riscontro e valutazione così come altre funzioni utili che potranno emergere in futuro. Benché lo sportello unico presenti il vantaggio di un accesso integrato a diverse attività, le persone potrebbero incontrare ostacoli fisici, sociali e di altra natura nell'accesso al portale del corpo europeo di solidarietà. Per superare tali ostacoli, le organizzazioni partecipanti dovrebbero fornire ai partecipanti assistenza alla registrazione. [Em. 35]

(24)

Il portale del corpo europeo di solidarietà dovrebbe essere ulteriormente sviluppato tenendo conto del quadro europeo di interoperabilità (12), che fornisce orientamenti specifici sulle modalità per istituire servizi pubblici digitali interoperabili ed è attuato negli Stati membri e negli altri membri dello Spazio economico europeo mediante quadri nazionali di interoperabilità. Il quadro fornisce alle pubbliche amministrazioni 47 raccomandazioni concrete su come migliorare la governance delle loro attività di interoperabilità, stabilire relazioni tra le varie organizzazioni, razionalizzare i processi volti a sostenere i servizi digitali da punto a punto e assicurare che le norme esistenti e quelle nuove non pregiudichino gli sforzi di interoperabilità. Inoltre, il portale dovrebbe essere istituito in base alle norme di cui alla direttiva 2016/2102/UE. [Em. 36]

(24 bis)

Per migliorare la trasparenza del processo di attuazione e incrementare l’efficacia del programma, la Commissione dovrebbe consultare periodicamente i principali portatori d'interessi, comprese le organizzazioni partecipanti, in merito all’attuazione del programma. [Em. 37]

(24 ter)

Per assicurare il corretto funzionamento del programma e la tempestiva attuazione delle azioni del programma, è essenziale mettere a punto meccanismi nell'ambito dei programmi di lavoro del programma, onde garantire che siano presentate ai candidati registrati offerte entro tempi ragionevoli e relativamente prevedibili. È opportuno quindi trasmettere ai candidati registrati informazioni e aggiornamenti periodici sulla disponibilità di collocamenti e sulle organizzazioni partecipanti attivamente coinvolte, al fine di incentivare la loro partecipazione al programma dopo la registrazione, offrendo loro nel contempo la possibilità di entrare direttamente in contatto con gli attori coinvolti nel settore della solidarietà, sia a livello nazionale che a livello europeo. [Em. 38]

(25)

Al presente programma si applica il regolamento [nuovo regolamento finanziario] (13) (il «regolamento finanziario»). Esso stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.

(26)

In particolare, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (15), l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (16) la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (17). In conformità del regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(27)

Il corpo europeo di solidarietà è rivolto ai giovani di età compresa tra 18 e 30 anni e la partecipazione alle attività offerte dovrebbe richiedere la previa registrazione nel portale del corpo europeo di solidarietà.

(27 bis)

In base ai principi dell'Unione in materia di pari opportunità e non discriminazione, dovrebbero essere in grado di impegnarsi come cittadini attivi i cittadini dell'Unione e i residenti di lunga data, a prescindere dall'età e dall'estrazione sociale. In considerazione delle sfide specifiche del contesto umanitario, i partecipanti all'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario dovrebbero avere almeno 18 anni e poter rappresentare un'ampia varietà di profili e generazioni le cui competenze siano pertinenti al successo di tali operazioni umanitarie. [Em. 39]

(28)

Particolare attenzione dovrebbe essere prestata affinché le attività sostenute dal corpo europeo di solidarietà siano accessibili a tutti i giovani, in particolare quelli più svantaggiati soprattutto quelli con minori opportunità, come ulteriormente specificato nella strategia per l'inclusione e la diversità messa a punto e applicata nel quadro del programma Erasmus+ . Dovrebbero essere poste in essere misure speciali , come ad esempio modelli adeguati di attività di solidarietà e orientamenti personalizzati, per promuovere l'inclusione sociale e la partecipazione dei giovani con minori opportunità e per tenere conto dei vincoli imposti dalla lontananza di una serie di aree rurali, delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e dei paesi e territori d'oltremare. A tal fine, i giovani con minori opportunità dovrebbero, fatta salva la possibilità di partecipare a tempo pieno e in un paese diverso dal paese di residenza, avere anche la possibilità di partecipare a tempo parziale o nel paese di residenza e beneficiare di altre misure volte ad agevolarne la partecipazione al programma. Analogamente, i paesi partecipanti dovrebbero adoperarsi per adottare tutte le misure adeguate per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del corpo europeo di solidarietà. Ciò dovrebbe comprendere la risoluzione, ove possibile e fatto salvo l'acquis di Schengen e la normativa dell'Unione in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle questioni amministrative che generano difficoltà in relazione all'ottenimento di visti e permessi di soggiorno e il rilascio di una tessera europea di assicurazione sanitaria in caso di attività transfrontaliere all'interno dell'Unione europea. [Em. 40]

(28 bis)

È opportuno prestare particolare attenzione e sostegno alla capacità di accoglienza delle organizzazioni partner nei paesi terzi e alla necessità di inserire le attività dei volontari nel contesto locale e di facilitare l'interazione dei volontari con gli attori umanitari locali, la comunità di accoglienza e la società civile. [Em. 41]

(29)

Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare l'azione per il clima e a raggiungere l'obiettivo generale di dedicare almeno il 25 % della spesa di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi in materia di clima nel periodo 2021-2027 del quadro finanziario pluriennale e un obiettivo annuale del 30 % non appena possibile e comunque non oltre il 2027 . Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto dei relativi processi di valutazione e revisione. [Em. 42]

(30)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il periodo 2021-2027 che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (18).

(30 bis)

Una parte adeguata del bilancio dovrebbe essere dedicata allo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri e allo sviluppo di reti per la gioventù. [Em. 43]

(31)

Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inosservanza. Nel caso delle sovvenzioni, è preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e tabelle di costi unitari.

(32)

I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare al programma nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), che prevede l'attuazione dei programmi dell'Unione sulla base di una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. Il presente regolamento dovrebbe concedere i diritti necessari e l'accesso all'ordinatore responsabile, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e alla Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. La piena partecipazione dei paesi terzi al programma dovrebbe essere soggetta alle condizioni stabilite in accordi specifici per la partecipazione del paese terzo in questione al programma. La piena partecipazione comporta inoltre l'obbligo di istituire un'agenzia nazionale e di gestire alcune delle azioni del programma a livello decentrato. Le persone fisiche e i soggetti di paesi terzi che non sono associati al programma dovrebbero poter partecipare ad alcune delle azioni del programma, quali definite nel programma di lavoro e negli inviti a presentare proposte pubblicati dalla Commissione.

(33)

Per massimizzare l'incidenza del corpo europeo di solidarietà, dovrebbero essere elaborate disposizioni per consentire ai paesi partecipanti e ad altri programmi dell'Unione di rendere disponibili finanziamenti aggiuntivi conformemente alle norme del corpo europeo di solidarietà.

(34)

A norma dell'[articolo 88 della nuova decisione del Consiglio relativa all'associazione degli PTOM] (19) le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese o territorio d'oltremare è connesso.

(35)

In linea con la comunicazione della Commissione «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE» (20), il programma dovrebbe tenere conto della situazione specifica di tali regioni. Saranno adottate misure per incrementare la partecipazione delle regioni ultraperiferiche a tutte le azioni , compresa una rafforzata pubblicità . Tali misure saranno monitorate regolarmente e valutate. [Em. 44]

(36)

In conformità del Dato che il programma è attuato nell'arco di un periodo di sette anni, è necessario prevedere un'opportuna flessibilità per consentire al programma di adeguarsi alle mutevoli realtà e priorità politiche per la realizzazione delle attività di solidarietà. Pertanto, il presente regolamento non definisce nel dettaglio le modalità di progettazione delle azioni, né pregiudica le priorità politiche o le rispettive priorità di bilancio per i prossimi sette anni. Al contrario, le scelte politiche e le priorità secondarie, inclusi i dettagli delle iniziative specifiche da attuarsi mediante le diverse attività , dovrebbero essere stabilite mediante un programma di lavoro annuale in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio  (21) (il regolamento finanziario,) la Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro e informarne il Parlamento europeo e il Consiglio. I programmi di lavoro dovrebbero inoltre definire le misure necessarie per la loro attuazione, in linea con gli obiettivi generali e specifici del programma, i criteri di selezione e attribuzione delle sovvenzioni e tutti gli altri elementi necessari. I programmi di lavoro e le loro eventuali modifiche dovrebbero essere adottati mediante atti di esecuzione in conformità della procedura d'esame un atto delegato. Per garantire un'equa partecipazione alla preparazione degli atti delegati, la Commissione, nella preparazione e nell'elaborazione degli stessi, dovrebbe svolgere adeguate consultazioni, durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti e provvedere alla contestuale, tempestiva e opportuna trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio . [Em. 45]

(37)

Conformemente ai punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, è necessario valutare il programma sulla base di informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni dovrebbero includere indicatori specifici, realistici e misurabili nel tempo che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno.

(38)

A livello europeo, nazionale e locale dovrebbero essere garantite una divulgazione, una pubblicità e una diffusione appropriate delle opportunità e dei risultati delle azioni sostenute dal programma. Il programma dovrebbe essere promosso attraverso strumenti dinamici di comunicazione, con particolare attenzione ai social media, onde raggiungere un numero elevato di potenziali candidati. È opportuno prestare particolare attenzione alle imprese dell'economia sociale, incoraggiandole a sostenere le attività del corpo europeo di solidarietà. Le attività di divulgazione, pubblicità e diffusione dovrebbero fare affidamento su tutti gli organismi di attuazione del programma, anche sui siti web dell'Unione, sui programmi dell'Unione associati al corpo europeo di solidarietà, e dovrebbero , se del caso, con il sostegno di altri portatori di interessi chiave. [Em. 46]

(39)

Al fine di conseguire meglio gli obiettivi del programma, la Commissione, gli Stati membri e le agenzie nazionali dovrebbero di preferenza collaborare strettamente in partenariato con le organizzazioni non governative, le imprese sociali, le organizzazioni giovanili , le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e i portatori di interessi locali con esperienza nelle azioni di solidarietà , comprese le infrastrutture di volontariato e le agenzie di sostegno, come i centri per il volontariato . [Em. 47]

(40)

Per garantire una maggiore efficienza nelle comunicazioni al pubblico e più forti sinergie tra le attività di comunicazione intraprese su iniziativa della Commissione, le risorse assegnate alla comunicazione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero contribuire anche a coprire la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione senza ostacoli , a condizione che siano correlate agli obiettivi generali del presente regolamento. [Em. 48]

(41)

Al fine di garantire un'attuazione efficace ed efficiente del presente regolamento, il programma dovrebbe sfruttare al massimo i meccanismi di gestione esistenti già in vigore. L'attuazione del programma dovrebbe pertanto essere affidata a strutture esistenti, vale a dire la Commissione e le agenzie nazionali designate per la gestione delle azioni di cui al capo III del [nuovo regolamento Erasmus]. La Commissione dovrebbe consultare regolarmente i principali portatori di interessi, tra cui le organizzazioni partecipanti, in merito all'attuazione del corpo europeo di solidarietà.

(42)

Al fine di garantire la sana gestione finanziaria , l'ottimizzazione dei costi e la certezza del diritto in ciascun paese partecipante, ogni autorità nazionale dovrebbe designare un organismo di audit indipendente. Ove possibile e al fine di massimizzare l'efficienza, l'organismo di audit indipendente può essere lo stesso designato per le azioni di cui al capo III del [nuovo regolamento Erasmus]. [Em. 49]

(43)

Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per adottare tutte le misure atte a eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del programma. Ciò include la risoluzione, ove possibile e fatta salva la normativa dell'Unione in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle questioni che generano difficoltà in relazione all'ottenimento di visti e permessi di soggiorno e altre difficoltà giuridiche che potrebbero ostacolare l'accesso dei giovani al programma . In linea con la direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio (22), gli Stati membri sono incoraggiati a istituire procedure di ammissione accelerate. [Em. 50]

(44)

Il sistema di rendicontazione sulla performance dovrebbe garantire una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e la valutazione del programma, al livello adeguato di granularità. Tali dati dovrebbero essere comunicati alla Commissione in modo conforme alle pertinenti norme in materia di protezione dei dati personali.

(45)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (23). [Em. 51]

(46)

Al fine di semplificare gli obblighi applicabili ai beneficiari, dovrebbero essere utilizzate nella massima misura possibile sovvenzioni semplificate sotto forma di somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso. Le sovvenzioni semplificate a sostegno delle azioni di mobilità del programma, quali definite dalla Commissione, dovrebbero tenere conto dei costi della vita e di sostentamento nel paese ospitante. In conformità del diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere inoltre incoraggiati a garantire che tali sovvenzioni siano esenti da imposte e oneri sociali. La stessa esenzione dovrebbe applicarsi ai soggetti pubblici o privati che erogano il sostegno finanziario alle persone fisiche interessate.

(47)

In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (24), (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE) 2017/1939 del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. Al fine di rivedere e/o integrare gli indicatori di performance del programma, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei princìpi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(48)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i princìpi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (25). In particolare, il presente regolamento si propone di garantire il pieno rispetto del diritto alla parità tra uomini e donne e del diritto alla non discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale e il contesto socio- economico , e di promuovere l'applicazione degli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. [Em. 52]

(49)

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura per la formazione e l'esecuzione del bilancio tramite sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardano inoltre la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate concernenti lo Stato di diritto negli Stati membri, poiché il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una sana gestione finanziaria e per finanziamenti dell'Unione efficaci.

(50)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare la partecipazione dei giovani e delle organizzazioni ad attività di solidarietà accessibili e di elevata qualità, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(51)

Il [regolamento sul corpo europeo di solidarietà] dovrebbero essere abrogato con effetto dal 1o gennaio 2021.

(52)

Al fine di garantire la continuità del finanziamento fornito a norma del programma, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il corpo europeo di solidarietà (il «programma»).

Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«attività di solidarietà»: un'attività temporanea di elevata qualità inclusiva e adeguatamente finanziata che affronta importanti sfide sociali a beneficio di una comunità o della società nel suo insieme e che contribuisce al conseguimento degli obiettivi del corpo europeo di solidarietà, che può assumere la forma di attività di volontariato, tirocini, lavori, progetti di solidarietà e attività di rete in vari settori, compresi quelli di cui al paragrafo 13, garantendo il valore aggiunto europeo e il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza e degli standard internazionali in materia di diritti umani ; [Em. 53]

2)

«candidato registrato»: una persona di età compresa tra 17 e 30 anni , legalmente residente in un paese partecipante, che si è registrata nel portale del corpo europeo di solidarietà per esprimere l'interesse a impegnarsi in un'attività di solidarietà, ma che non partecipa ancora a tale attività; [Em. 54]

3)

«partecipante»: una persona di età compresa tra 18 e 30 anni che risiede legalmente in un paese partecipante, si è registrata nel portale del corpo europeo di solidarietà e prende parte a un'attività di solidarietà nell'ambito del corpo europeo di solidarietà; [Em. 55]

4)

«giovani con minori opportunità»: giovani che si trovano ad affrontare ostacoli che impediscono loro di godere di un accesso effettivo alle opportunità offerte nell'ambito del programma per motivi economici, sociali, culturali, geografici, di salute o a causa di disabilità e persone che necessitano di un sostegno supplementare a motivo di vari ostacoli derivanti, ad esempio, da disabilità, problemi di salute, difficoltà scolastiche , provenienza da un contesto migratorio, differenze culturali, situazione economica, sociale e geografica, incluse le persone appartenenti a comunità emarginate o a rischio di discriminazioni basate su uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ; [Em. 56]

5)

«organizzazione partecipante»: qualsiasi soggetto pubblico o privato , con o senza scopo di lucro, (locale, regionale, nazionale o internazionale) che abbia ricevuto il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà in una funzione di ospite, in una funzione di sostegno, o in entrambe le funzioni, a garanzia che il soggetto è in grado di svolgere attività di solidarietà di alta qualità conformemente agli obiettivi del programma ; [Em. 57]

6)

«attività di volontariato»: un'attività facoltativa di solidarietà che si consiste nello svolgimento di un'attività di pubblica utilità che contribuisce al benessere sociale, che un partecipante svolge come attività volontaria non retribuita nel proprio tempo libero e di sua spontanea volontà, senza aver diritto a una retribuzione, per un periodo massimo di 12 mesi; [Em. 58]

7)

«tirocinio»: un'attività di solidarietà retribuita sotto forma di esperienza professionale all'interno di un'organizzazione partecipante, che si svolge per un periodo da due tre a sei mesi, rinnovabile una sola volta e per una durata massima di 12 mesi, offerta e retribuita dall'organizzazione partecipante che ospita il partecipante al corpo europeo di solidarietà , e che prevede una componente di apprendimento al fine di acquisire competenze ed esperienze pertinenti ; [Em. 59]

8)

«lavoro»: un'attività di solidarietà dignitosamente retribuita che si svolge per un periodo da due tre a 12 mesi, che prevede una componente formativa e di apprendimento, che si basa su un contratto scritto e che viene offerta e retribuita dall'organizzazione partecipante che impiega il partecipante al corpo europeo di solidarietà , senza sostituire un'esistente opportunità di occupazione ; [Em. 60]

9)

«progetto di solidarietà»: un'attività di solidarietà nazionale o transfrontaliera non retribuita che si svolge per un periodo massimo di 12 mesi, effettuata da gruppi di almeno cinque partecipanti al corpo europeo di solidarietà, con lo scopo di affrontare difficoltà cruciali delle loro comunità e con un chiaro valore aggiunto europeo; [Em. 61]

10)

«marchio di qualità»: una certificazione attribuita , sulla base di vari requisiti specifici a seconda del tipo di attività di solidarietà offerta, a un'organizzazione partecipante che intende offrire attività di solidarietà nell'ambito del corpo europeo di solidarietà, in qualità di ospite e/o con una funzione di sostegno , che attesta che l'organizzazione è in grado di garantire la qualità delle attività di solidarietà, durante tutte le fasi dell'esperienza di solidarietà, secondo i principi e gli obiettivi del programma ; [Em. 62]

11)

«centri risorse del corpo europeo di solidarietà»: le ulteriori funzioni svolte dalle agenzie nazionali designate per sostenere lo sviluppo, l'attuazione e la qualità delle attività condotte nell'ambito del corpo europeo di solidarietà e l'individuazione delle competenze acquisite dai partecipanti grazie alle attività di solidarietà;

12)

«strumenti dell'Unione per la trasparenza e il riconoscimento»: strumenti che consentono ai portatori di interessi di comprendere, valutare e, se del caso, riconoscere i risultati dell'apprendimento non formale e informale in tutta l'Unione. Tutti i partecipanti riceveranno, dopo aver completato l'attività, un certificato attestante i risultati dell'apprendimento e le competenze sviluppate durante l'attività, come Europass o Youthpass;

13)

«attività di aiuto umanitario»: un'attività di sostegno ad operazioni di aiuto umanitario in paesi terzi destinate a fornire un'assistenza d'emergenza fondata sulle esigenze e volta a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana in situazioni di crisi provocate dall'uomo o di calamità naturali, comprese le operazioni di assistenza, soccorso e protezione durante le crisi umanitarie o immediatamente dopo, misure di sostegno che garantiscano l'accesso alle popolazioni in stato di necessità e che facilitino il libero transito dell'aiuto, nonché azioni volte a migliorare il grado di preparazione alle calamità e la riduzione del loro rischio di insorgenza, a collegare aiuto, risanamento e sviluppo e a contribuire al rafforzamento della resilienza e della capacità di affrontare le crisi e di portare avanti un processo di recupero;

14)

«paese terzo»: un paese che non è membro dell'Unione;

15)

«paese terzo associato al programma»: un paese terzo che è parte di un accordo con l'Unione per partecipare al programma e che soddisfa tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento per gli Stati membri;

16)

«paese terzo non associato al programma»: un paese terzo che non partecipa pienamente al programma, ma i cui soggetti giuridici possono eccezionalmente beneficiare del programma, in casi debitamente giustificati di interesse dell'Unione.

Articolo 3

Obiettivi del programma

1.   L'obiettivo generale del programma è promuovere la solidarietà come valore, principalmente attraverso il volontariato, rafforzare la partecipazione dei di una generazione di giovani più inclini a impegnarsi in attività di solidarietà e delle organizzazioni ad attività di solidarietà accessibili e di elevata qualità, quale mezzo per contribuire a rafforzare la coesione sociale , la solidarietà e la democrazia , l'identità europea e la cittadinanza attiva nell'Unione e all'estero, affrontando sostenere le comunità e affrontare sul campo sfide sociali e umanitarie, con uno sforzo particolare per promuovere l'inclusione sociale e le pari opportunità . [Em. 63]

2.   L'obiettivo specifico del programma è offrire ai giovani, compresi quelli con minori opportunità, occasioni facilmente accessibili e inclusive di impegnarsi in attività di solidarietà che inducano cambiamenti sociali positivi in Europa e all'estero, migliorandone e convalidandone adeguatamente le competenze per lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale e facilitandone l'impegno continuo in quanto cittadini attivi, l'occupabilità e la transizione al mercato del lavoro. [Em. 64]

2 bis.     Le osservazioni dei partecipanti e delle organizzazioni partecipanti includono anche una valutazione del conseguimento degli obiettivi del programma. [Em. 65]

3.   Gli obiettivi del programma sono attuati nell'ambito delle seguenti sezioni di attività:

a)

la partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà rivolte alle sfide sociali, di cui all'articolo 6 e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile ; [Em. 66]

b)

la partecipazione dei giovani e delle persone che hanno già acquisito esperienza ad attività di solidarietà connesse agli aiuti umanitari (corpo volontario europeo di aiuto umanitario), di cui all'articolo 10 , e alle attività all'interno e all'esterno dell'Unione volte a costruire le capacità di aiuto umanitario delle organizzazioni di accoglienza nei paesi terzi, come indicato all'articolo 11 . [Em. 67]

3 bis.     Gli obiettivi operativi e le corrispondenti priorità politiche delle azioni realizzate attraverso le attività previste dalle sezioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono dettagliate nei programmi di lavoro annuali adottati a norma dell'articolo 18. [Em. 68]

CAPO II

AZIONI DEL CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ

Articolo 4

Azioni del corpo europeo di solidarietà

1.   Il programma persegue gli obiettivi di cui all'Articolo 3 mediante i seguenti tipi di azioni:

a)

attività di volontariato, di cui agli articoli 7 e 11;

b)

tirocini e lavori di cui all'articolo 8 , di elevata qualità ; [Em. 69]

c)

progetti di solidarietà, di cui all'articolo 9;

d)

attività di rete, di cui all'articolo 5;

e)

misure di qualità e di sostegno, di cui all'articolo 5.

2.   Il programma sostiene le attività di solidarietà che presentano un chiaro valore aggiunto europeo, ad esempio grazie alle seguenti caratteristiche:

a)

il carattere transnazionale, soprattutto per quanto riguarda la mobilità ai fini dell'apprendimento e la cooperazione;

b)

la capacità di integrare altri programmi e politiche a livello locale, regionale, nazionale, unionale e internazionale;

c)

la dimensione europea di tematiche, obiettivi, metodi, risultati attesi e altri aspetti delle attività di solidarietà;

d)

l'impostazione volta a l'inclusività e l'effettiva capacità di coinvolgere giovani provenienti da contesti diversi , compresi i giovani con disabilità ; [Em. 70]

e)

il contributo a un uso efficace degli strumenti dell'Unione per la trasparenza e il riconoscimento.

2 bis.     I programmi di lavoro annuali adottati in conformità dell'articolo 18 includono un elenco di attività potenzialmente dannose per i partecipanti, i beneficiari e la società, o inappropriate per i partecipanti, che non devono essere svolte nel quadro del programma o che sono soggette a una formazione speciale, a controlli dei precedenti personali o ad altre misure. [Em. 71]

3.   Le attività di solidarietà sono attuate conformemente alle prescrizioni specifiche stabilite per ciascun tipo di attività svolta nel quadro del programma di cui agli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, come pure ai quadri normativi applicabili nei paesi partecipanti.

4.   I riferimenti al servizio volontario europeo nella legislazione dell'Unione si intendono come comprendenti le attività di volontariato a norma sia del regolamento (UE) n. 1288/2013 sia del presente regolamento.

Articolo 5

Azioni comuni a entrambe le sezioni

1.   Le attività di rete, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), mirano a:

a)

rafforzare le capacità delle organizzazioni partecipanti di offrire progetti di buona elevata qualità , facilmente accessibili e adeguatamente finanziati a un numero crescente di partecipanti al corpo europeo di solidarietà; [Em. 72]

b)

attrarre nuovi giovani e nuove persone con esperienza nel quadro dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, nonché nuove organizzazioni partecipanti; [Em. 73]

b bis)

facilitare l'accesso delle persone con disabilità a tutte le attività offerte; [Em. 74]

c)

dare la possibilità di fornire un feedback sulle attività di solidarietà e di promuovere il programma in qualità di ambasciatori ; e [Em. 75]

d)

contribuire allo scambio di esperienze e rafforzare il senso di appartenenza tra le persone fisiche e i soggetti che partecipano al corpo europeo di solidarietà e sostenerne così effetti positivi più ampi.

2.   Le misure di qualità e di sostegno, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), comprendono:

a)

misure volte a garantire la qualità delle attività di volontariato, dei tirocini o dei lavori, tra cui la formazione, il sostegno linguistico, l'assicurazione complementare, il sostegno prima o dopo l'attività di solidarietà, l'ulteriore uso di Youthpass per individuare e documentare le competenze acquisite durante le attività di solidarietà per i partecipanti, lo sviluppo delle capacità e il sostegno amministrativo per le organizzazioni partecipanti;

a bis)

misure volte a tutelare i beneficiari delle attività di solidarietà, tra cui la formazione mirata dei partecipanti che intraprendono attività di solidarietà a vantaggio di gruppi vulnerabili, tra cui i minori, nonché i controlli dei precedenti personali dei partecipanti che lavorano con minori; [Em. 76]

a ter)

misure volte a promuovere l'inclusione sociale e le pari opportunità, in particolare per la partecipazione dei giovani con minori opportunità, come formati appropriati per le attività di solidarietà e sostegno personalizzato; [Em. 77]

a quater)

misure volte a garantire lo sviluppo di capacità e il sostegno amministrativo per le organizzazioni partecipanti; [Em. 78]

b)

lo sviluppo e la gestione di un marchio dei marchi di qualità per i soggetti che intendono offrire attività di solidarietà per il corpo europeo di solidarietà; [Em. 79]

c)

le attività dei centri risorse del corpo europeo di solidarietà per sostenere e migliorare la qualità dell'attuazione delle azioni del corpo europeo di solidarietà e la convalida dei risultati;

d)

la creazione, la manutenzione e l'aggiornamento del di un portale accessibile del corpo europeo di solidarietà almeno in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e di altri servizi online pertinenti, nonché i necessari sistemi di supporto informatico e strumenti basati sul web , che rispettano i requisiti di accessibilità di cui alla direttiva (UE) 2016/2102 ; [Em. 80]

d bis)

misure volte a incoraggiare le imprese sociali a sostenere le attività del programma o a consentire ai loro dipendenti di impegnarsi in attività di volontariato nel quadro del programma; [Em. 81]

d ter)

l'elaborazione di una procedura chiara e dettagliata destinata ai partecipanti e alle organizzazioni partecipanti, che definisca le azioni e le tempistiche di tutte le fasi delle attività di solidarietà. [Em. 82]

CAPO III

PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI AD ATTIVITÀ DI SOLIDARIETÀ RIVOLTE ALLE SFIDE SOCIALI

Articolo 6

Obiettivo e tipi di azioni

1.   Le azioni attuate nell'ambito della sezione «Partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà rivolte alle sfide sociali» contribuiscono in particolare ad accrescere la coesione, la solidarietà , la cittadinanza e la democrazia nell'Unione e all'estero, rispondendo anche alle sfide sociali con uno sforzo particolare volto a promuovere l'inclusione sociale e le pari opportunità . [Em. 83]

2.   La sezione sostiene le attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), nei seguenti modi:

a)

attività di volontariato, di cui all'articolo 7;

b)

tirocini e lavori, di cui all'articolo 8 , di elevata qualità ; [Em. 84]

c)

progetti di solidarietà, di cui all'articolo 9;

d)

attività di rete per persone fisiche e organizzazioni che partecipano a questa sezione conformemente all'articolo 5;

e)

misure di qualità e di sostegno conformemente all'articolo 5.

Articolo 7

Attività di volontariato nell'ambito di attività di solidarietà

1.   Le attività di volontariato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), includono una componente solida dimensione di istruzione e apprendimento e , nonché una formazione online e offline adeguata all'attività in questione, da svolgersi prima e nel corso dell'attività, mirano a esercitare un chiaro impatto in relazione alle esigenze specifiche della comunità , non si sostituiscono ai tirocini o ai lavori, non sono equiparate al lavoro e si basano su un accordo scritto di volontariato , in conformità del diritto nazionale pertinente . Detto accordo garantisce l'adeguata protezione giuridica, sociale e finanziaria del partecipante . [Em. 85]

2.   Le attività di volontariato possono avvenire avvengono di norma in un paese diverso dal paese di residenza del partecipante (transfrontaliere) o . Le attività di volontariato possono avvenire nel paese di residenza del partecipante (nazionali) , ma sono aperte soltanto alla partecipazione dei giovani con minori opportunità e prevedono la partecipazione di partecipanti che risiedono in un paese diverso da quello in cui si svolge l'attività . [Em. 86]

Articolo 8

Tirocini e lavori

1.   Un tirocinio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), è è retribuito e basato su un contratto scritto di tirocinio conforme concluso all'inizio del tirocinio conformemente al quadro normativo applicabile del paese in cui si svolge, come opportuno, . Il contratto di tirocinio indica gli obiettivi formativi , le condizioni di lavoro, la durata del tirocinio, la remunerazione del partecipante e i diritti e gli obblighi delle parti e tiene conto dei princìpi del quadro di qualità per i tirocini (2014/C 88/01). I tirocini non sostituiscono i lavori. [Em. 87]

2.   Un lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), è basato su un contratto di lavoro scritto conforme al quadro normativo a tutte le condizioni di lavoro stabilite dal diritto nazionale , dai contratti collettivi applicabili, o entrambi, del paese partecipante in cui è svolto il lavoro . Il sostegno finanziario alle organizzazioni partecipanti che offrono lavori non supera i 12 dodici mesi nei casi in cui la durata del contratto di lavoro superi i 12 dodici mesi. [Em. 88]

3.   I tirocini e i lavori includono una solida componente di istruzione e apprendimento e formazione prima e nel corso dell'attività, volta ad aiutare i partecipanti ad acquisire un'esperienza pertinente, al fine di sviluppare competenze utili al loro sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale . [Em. 89]

4.   I tirocini e i lavori possono svolgersi si svolgono di norma in un paese diverso dal paese di residenza del partecipante (transfrontalieri) o . I tirocini e i lavori possono svolgersi nel paese di residenza del partecipante (nazionali) , ma sono aperti soltanto alla partecipazione dei giovani con minori opportunità e prevedono la partecipazione di partecipanti che risiedono in un paese diverso da quello in cui si svolge l'attività . [Em. 90]

4 bis.     Un bilancio adeguato è stanziato per finanziare soluzioni ragionevoli che consentano l'effettiva partecipazione delle persone con disabilità su base di parità con gli altri, in conformità dell'articolo 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e della direttiva 2000/78/CE  (26) . [Em. 91]

Articolo 9

Progetti di solidarietà

Un progetto di solidarietà di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), non sostituisce i tirocini e/o i lavori.

CAPO IV

CORPO VOLONTARIO EUROPEO DI AIUTO UMANITARIO

Articolo 10

Obiettivo e tipi di azioni

1.   Le azioni attuate nell'ambito della sezione «Corpo volontario europeo di aiuto umanitario» contribuiscono in particolare a fornire aiuti umanitari basati sulle esigenze e volti a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana nel contesto di calamità naturali o causate dall'uomo , nonché a consolidare le capacità e la resilienza di comunità vulnerabili , fragili o colpite da calamità naturali o causate dall'uomo, e a facilitare la transizione dalla risposta umanitaria a uno sviluppo sostenibile e inclusivo nel lungo termine . [Em. 92]

2.   Le azioni di cui al presente capo si effettuano nel rispetto dei del consenso europeo sull'aiuto umanitario, promuovendo i princìpi di aiuto fondamentali dell'aiuto umanitario di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza , ribadendo nel contempo il fermo impegno dell'Unione a favore di un approccio basato sulle esigenze, senza discriminazioni tra le popolazioni colpite, o all'interno delle stesse, e nel rispetto del diritto internazionale . [Em. 93]

2 bis.     L'aiuto umanitario dell'Unione è fornito in situazioni in cui potrebbero intervenire altri strumenti connessi alla cooperazione allo sviluppo, alla gestione delle crisi e alla protezione civile. Il corpo volontario europeo di aiuto umanitario opera in modo coerente e complementare alle politiche e agli strumenti pertinenti dell'Unione, in particolare la politica dell'Unione in materia di aiuto umanitario, la politica di cooperazione allo sviluppo e il meccanismo di protezione civile dell'Unione, ed evita la duplicazione di tali politiche e strumenti. [Em. 94]

2 ter.     Nel promuovere una risposta internazionale coerente alle crisi umanitarie, le azioni di cui al presente capo sono conformi a quelle coordinate dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari. [Em. 95]

2 quater.     Il corpo europeo di aiuto umanitario contribuisce a rafforzare la prospettiva di genere nell'aiuto umanitario dell'Unione, promuovendo risposte umanitarie adeguate alle necessità specifiche delle donne. È prestata particolare attenzione alla cooperazione con le reti e i gruppi di donne, al fine di favorire la partecipazione e la leadership delle donne nel settore dell'aiuto umanitario e di metterne a frutto le capacità e l'esperienza ai fini della ripresa, del consolidamento della pace, della riduzione del rischio di calamità e della resilienza delle comunità colpite. [Em. 96]

2 quinquies.     Le condizioni specifiche della mobilitazione sono stabilite, in stretta cooperazione con le organizzazioni di accoglienza, in un accordo tra l'organizzazione di invio e il corpo volontario europeo di aiuto umanitario, in cui sono specificati i diritti e gli obblighi, la durata e il luogo della mobilitazione e i compiti da svolgere. [Em. 97]

3.   La sezione sostiene le attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), d) ed e), nei seguenti modi:

a)

attività di volontariato, di cui all'articolo 11;

a bis)

progetti di solidarietà; [Em. 98]

b)

attività di rete per persone fisiche e organizzazioni che partecipano a questa sezione conformemente all'articolo 5;

c)

misure di qualità e di sostegno conformemente all'articolo 5 con particolare attenzione alle misure volte a garantire l'incolumità e la sicurezza dei partecipanti.

3 bis.     Sulla base di una valutazione preliminare delle esigenze dei paesi terzi, il presente regolamento sostiene azioni volte a rafforzare la capacità di prestare aiuto umanitario, al fine di migliorare la preparazione e la risposta alle crisi umanitarie a livello locale e garantire un impatto efficace e sostenibile dell'opera dei volontari sul campo, tra cui:

a)

gestione del rischio legato a calamità, preparazione e reazione, tutoraggio, formazione in materia di gestione dei volontari e altri settori pertinenti per il personale e i volontari delle organizzazioni d'accoglienza;

b)

scambio di migliori prassi, assistenza tecnica, programmi di gemellaggio e scambio di personale e volontari, creazione di reti e altre azioni pertinenti. [Em. 99]

3 ter.     La Commissione porta avanti, gestisce e aggiorna la banca dati dei volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, ne disciplina l'utilizzo e l'accesso, anche relativamente alla disponibilità e alla compatibilità dei volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, consentendo così la partecipazione continua dei volontari dopo il loro ritorno. Il trattamento dei dati personali raccolti in tale banca dati o ai fini della stessa è effettuato, se del caso, in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  (27) e del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio  (28) . [Em. 100]

Articolo 11

Attività di volontariato a sostegno di operazioni di aiuto umanitario

1.   Le attività di volontariato a sostegno di operazioni di aiuto umanitario di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), includono una componente di un apprendimento e  una formazione adeguati, anche prima del collocamento, relativi ai progetti in cui saranno coinvolti i giovani volontari, con un'enfasi adeguata sui principi di aiuto umanitario di cui all'articolo 10, paragrafo 2 e sul principio del «non nuocere» , non si sostituiscono ai tirocini o ai lavori e si basano su un accordo scritto di volontariato. [Em. 101]

1 bis.     L'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario promuove la partecipazione di volontari locali dei paesi terzi. [Em. 102]

2.   Le attività di volontariato nell'ambito di questa sezione possono essere effettuate solo in paesi terzi contesti : [Em. 103]

a)

in cui si svolgono attività e operazioni di aiuto umanitario; e

b)

in cui non sono in corso conflitti armati internazionali o non internazionali.

2 bis.     Previa valutazione delle necessità nei paesi terzi da parte delle organizzazioni di invio e di accoglienza e degli altri attori pertinenti, il corpo volontario europeo di aiuto umanitario sostiene le azioni volte a:

a)

rafforzare le capacità di aiuto umanitario delle organizzazioni di accoglienza nei paesi terzi al fine di potenziare la preparazione e la risposta alle crisi umanitarie a livello locale e garantire l'efficacia e la sostenibilità dell'impatto dell'intervento sul terreno del corpo volontario europeo di aiuto umanitario mediante la gestione del rischio di calamità, la preparazione e la risposta alle stesse, la transizione dalla risposta umanitaria allo sviluppo sostenibile locale, il tutoraggio e la formazione nella gestione di volontari;

b)

garantire lo scambio delle migliori pratiche, l'assistenza tecnica, i programmi di gemellaggio e lo scambio di personale e volontari. [Em. 104]

2 ter.     La valutazione del livello di rischio per la sicurezza e l'incolumità dei volontari è una priorità, in particolare in paesi o aree considerati instabili o in cui vi sono rischi imminenti. [Em. 105]

2 quater.     Le campagne di comunicazione relative al corpo europeo di solidarietà che riguardano l'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario si svolgono principalmente sul territorio dell'Unione e si incentrano sul lavoro eseguito dai volontari e dagli operatori umanitari sulla base dei principi dell'aiuto umanitario di umanità, indipendenza, neutralità e imparzialità che guidano le loro azioni. [Em. 106]

2 quinquies.     Il volontariato risponde alle reali esigenze e alle lacune individuate a livello locale dalle organizzazioni di accoglienza. [Em. 107]

Articolo 11 bis

Individuazione e selezione dei candidati volontari

1.     Sulla base di una valutazione preliminare delle esigenze dei paesi terzi, la Commissione individua e seleziona i candidati volontari per la partecipazione ad attività di formazione, in collaborazione con le agenzie nazionali e le organizzazioni di accoglienza.

2.     L'individuazione e la selezione dei candidati volontari avviene in conformità dell'articolo 14, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di genere e pari opportunità.

3.     I limiti di età di cui agli articoli 2 e 15 non si applicano alle attività di volontariato a sostegno di operazioni di aiuto umanitario nel quadro del presente articolo. [Em. 108]

Articolo 11 ter

Formazione dei candidati volontari

1.     Sulla base dei programmi e delle procedure esistenti, la Commissione istituisce un programma di formazione per preparare i candidati volontari a sostenere e integrare le attività di aiuto umanitario.

2.     I candidati volontari individuati e selezionati in base alla procedura di domanda sono ammessi a partecipare a un programma di formazione realizzato da organizzazioni qualificate. L'ambito individuale e i contenuti della formazione che ciascun candidato volontario è tenuto a completare sono stabiliti in consultazione con l'organizzazione di accoglienza certificata in funzione delle necessità, tenendo conto dell'esperienza precedente del candidato e del luogo di volontariato previsto.

3.     Il programma di formazione comprende una valutazione del grado di preparazione dei candidati volontari che saranno mobilitati a sostenere e integrare le attività di aiuto umanitario nei paesi terzi, nonché a rispondere alle esigenze locali. [Em. 109]

CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 12

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 1 112 988 000 a prezzi del 2018 [ 1 260 000 000 EUR a prezzi correnti]. [Em. 110]

2.   L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali. Un importo adeguato del bilancio è inoltre dedicato allo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri e allo sviluppo di reti per la gioventù. [Em. 111]

2 bis.     La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 29 al fine di modificare il presente regolamento e consentire di rendere flessibile e adattare la ripartizione di bilancio indicativa per le attività di cui all'articolo 12 bis. Gli atti delegati adottati a norma del presente articolo rispecchiano le nuove priorità politiche mediante la revisione della ripartizione entro un margine massimo del 20 %. [Em. 112]

3.   Fatto salvo il regolamento finanziario, le spese per azioni nell'ambito di progetti inclusi nel primo programma di lavoro possono essere ammesse a decorrere dal 1o gennaio 2021.

4.   Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità dell'[articolo 62, paragrafo 1, lettera a)], del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della [lettera c) del medesimo articolo]. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

Articolo 12 bis

Ripartizione del bilancio destinato alle attività di cui agli articoli 7, 8, 9 e 11

La ripartizione indicativa del bilancio destinato alle attività di cui agli articoli 7, 8, 9 e 11 è la seguente:

a)

per il volontariato in attività di solidarietà e in progetti di solidarietà, come specificato agli articoli 7 e 9: 86 %;

b)

per tirocini e lavori, come specificato all'articolo 8: 8 %; e

c)

per attività di volontariato a sostegno di operazioni di aiuto umanitario, come specificato all'articolo 11: 6 %. [Em. 113]

Articolo 13

Forme di finanziamento dell'UE e metodi di attuazione

1.   Il programma è attuato coerentemente in regime di gestione diretta in conformità del regolamento finanziario e di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo [62, paragrafo 1, lettera c),] del regolamento finanziario.

2.   Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti. Al fine di semplificare i requisiti applicabili ai beneficiari, si utilizzano nella massima misura possibile somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso. [Em. 114]

3.   I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni di cui all'[articolo X del] regolamento XXX [successore del regolamento sul fondo di garanzia].

4.   Per le selezioni nell'ambito della gestione diretta e indiretta, il comitato di valutazione può essere composto da esperti esterni.

CAPO VI

PARTECIPAZIONE AL CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ

Articolo 14

Paesi partecipanti

1.   Gli Stati membri e i paesi e territori d'oltremare possono partecipare alle attività di volontariato, ai tirocini, ai lavori, ai progetti di solidarietà, alle attività di rete e alle misure di qualità e di sostegno di cui agli articoli 5, 7, 8, 9 e 11.

2.   Possono partecipare alle attività di volontariato, alle attività di rete e alle misure di qualità e di sostegno di cui agli articoli 5 e 7 anche:

a)

i membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;

b)

i paesi in via di adesione, i candidati e potenziali candidati conformemente ai princìpi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

c)

i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai princìpi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

d)

altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione, purché tale accordo

garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;

stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi. Detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 5], del regolamento finanziario;

non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo al programma;

garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.

3.   I paesi di cui al paragrafo 2 partecipano pienamente al programma solo nella misura in cui soddisfano tutti gli obblighi imposti agli Stati membri dal presente regolamento.

3 bis.     I contributi finanziari al programma forniti o attesi da paesi terzi sono comunicati, non appena sono disponibili informazioni sufficienti, ai due rami dell'autorità di bilancio nell'ambito della relazione annuale o intermedia del programma. [Em. 115]

4.   Qualsiasi paese terzo non associato al programma, in particolare i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, può partecipare alle attività di volontariato e di rete di cui agli articoli 5 e 7.

Articolo 15

Partecipazione delle persone fisiche

1.    I giovani di età compresa tra 17 e 30 anni che intendono partecipare al corpo europeo di solidarietà si registrano nel portale del corpo europeo di solidarietà. Al momento di iniziare un'attività di volontariato, un tirocinio, un lavoro o un progetto di solidarietà un giovane ha tuttavia almeno 18 anni e non più di 30.

1 bis.     Ai partecipanti che si recano in un altro paese è garantita la piena assistenza sanitaria di cui beneficiano nello Stato membro di residenza e non soltanto le cure d'urgenza. L'assistenza sanitaria è prestata sia attraverso il servizio pubblico dello Stato membro in cui viene svolta l'attività che, in assenza di detto servizio o in presenza di una palese non conformità con gli standard qualitativi dello Stato membro di residenza, mediante i servizi sanitari privati dello Stato membro in cui viene svolta l'attività. [Em. 116]

1 ter.     In sede di attuazione del presente regolamento, la Commissione, gli Stati membri e gli altri paesi partecipanti promuovono l'inclusione sociale e pari condizioni di accesso, anche per quanto riguarda la partecipazione dei giovani con minori opportunità. [Em. 117]

Articolo 16

Organizzazioni partecipanti

1.   Il corpo europeo di solidarietà è aperto alla partecipazione di soggetti pubblici o privati , senza o con scopo di lucro, e di organizzazioni internazionali, tra cui organizzazioni giovanili, istituzioni religiose, associazioni caritatevoli, organizzazioni umanitarie laiche, ONG o altri attori della società civile, a condizione che offrano attività di solidarietà, siano dotati di una personalità giuridica conformemente alla legislazione del paese in cui sono registrati e abbiano ricevuto il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà. Il marchio di qualità certifica che le attività possono realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 3 e le azioni di cui all'articolo 4. [Em. 118]

2.   Una domanda presentata da un soggetto per diventare un'organizzazione partecipante al corpo europeo di solidarietà è valutata dal competente organismo di attuazione di quest'ultimo in base ai princìpi seguenti: parità di trattamento; pari opportunità e non discriminazione; non sostituzione al lavoro; offerta di attività di elevata qualità , facilmente accessibili e inclusive, con un chiaro valore aggiunto per le esigenze identificate della comunità e una dimensione di apprendimento incentrata sullo sviluppo personale, socioeducativo e professionale; adeguate modalità di formazione, lavoro e volontariato; ambiente e condizioni sicuri e dignitosi; e «principio del divieto del fine di lucro» in conformità del regolamento finanziario. I princìpi di cui sopra permettono di stabilire se le attività di detta entità siano conformi alle prescrizioni e agli obiettivi del corpo europeo di solidarietà. Il marchio di qualità è attribuito unicamente alle organizzazioni che si impegnano a rispettare tali principi. [Em. 119]

3.   In seguito alla valutazione, al soggetto può essere attribuito il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà. I requisiti specifici da soddisfare per ottenere un marchio di qualità variano a seconda del tipo di attività di solidarietà e della funzione del soggetto. Il marchio è rivalutato periodicamente e può essere ed è revocato in caso di uso scorretto dello stesso o di mancato rispetto dei principi di cui al paragrafo 2. Il soggetto giuridico che modifichi in maniera sostanziale le proprie attività ne informa il competente organismo di attuazione ai fini di una nuova valutazione . [Em. 120]

4.   I soggetti che hanno ottenuto il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà hanno accesso al portale del corpo europeo di solidarietà in qualità di ospite, con una funzione di sostegno o entrambi e possono presentare offerte di attività di solidarietà ai candidati registrati.

4 bis.     Le organizzazioni partecipanti che hanno ottenuto un marchio di qualità hanno accesso a una piattaforma dove possono cercare facilmente candidati idonei, al fine di semplificare il processo di partecipazione ad attività di solidarietà sia per gli interessati sia per le organizzazioni partecipanti. [Em. 121]

4 ter.     Le organizzazioni partecipanti facilitano la promozione del programma offrendo agli ex partecipanti la possibilità di condividere le loro esperienze e di fungere da ambasciatori per la potenziale prossima generazione di partecipanti al programma grazie a un'azione di rete. [Em. 122]

5.   Il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà non comporta automaticamente finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà.

5 bis.     Le organizzazioni partecipanti svolgono più funzioni nel quadro del corpo europeo di solidarietà. In qualità di ospiti svolgono attività connesse alla formulazione di offerte di attività di solidarietà ai partecipanti registrati, alla selezione e all'accoglienza dei partecipanti, tra cui l'organizzazione di attività e la fornitura di orientamento e sostegno ai partecipanti durante le fasi dell'attività di solidarietà, provvedendo a che questi dispongano di un ambiente di lavoro sicuro e confortevole, nonché la resa di un riscontro ai partecipanti ad attività conclusa, laddove opportuno. In una funzione di sostegno svolgono attività relative all'invio, alla preparazione e al sostegno dei partecipanti prima della partenza, durante e dopo l'attività di solidarietà, comprese attività di formazione e orientamento dei partecipanti verso organizzazioni locali dopo l'attività. Le organizzazioni che svolgono una funzione di sostegno possono altresì fornire ai partecipanti ai progetti di solidarietà assistenza da un punto di vista amministrativo e logistico. [Em. 123]

6.   Le attività di solidarietà e le relative misure di qualità e di sostegno offerte da un'organizzazione partecipante possono ricevere finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà o da altre fonti di finanziamento che non dipendono dal bilancio dell'Unione.

7.   Per le organizzazioni che partecipano nell'ambito di attività di cui all'articolo 11 l'incolumità e la sicurezza dei volontari sono una priorità.

Articolo 17

Accesso al finanziamento del corpo europeo di solidarietà

I soggetti pubblici o privati stabiliti in uno dei paesi partecipanti e le organizzazioni internazionali possono richiedere finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà. Nel caso delle attività di cui agli articoli 7, 8 e 11, il marchio di qualità è ottenuto dall'organizzazione partecipante come prerequisito per ricevere finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà. Nel caso dei progetti di solidarietà di cui all'articolo 9, anche le persone fisiche possono richiedere un finanziamento a nome di gruppi informali di partecipanti al corpo europeo di solidarietà. Di norma, la richiesta di finanziamento è presentata all'agenzia nazionale del paese in cui ha sede l'organizzazione. Le richieste di finanziamento per attività organizzate da organizzazioni europee o internazionali, attività di gruppi di volontariato in ambiti prioritari identificati a livello europeo e attività a sostegno di operazioni di aiuto umanitario in paesi terzi sono presentate all'EACEA. [Em. 124]

CAPO VII

PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Articolo 18

Programma di lavoro annuale [Em. 125]

Le scelte politiche e le priorità secondarie, inclusi i dettagli delle azioni specifiche di cui agli articoli da 4 a 11, sono stabilite annualmente mediante il programma di lavoro di cui all'articolo [110] del regolamento finanziario. Il programma di lavoro annuale definisce altresì i dettagli relativi all'attuazione del programma. Fornisce inoltre un'indicazione dell'importo assegnato a ogni azione e della distribuzione dei fondi tra gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma per le azioni che devono essere gestite mediante l'agenzia nazionale. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 29 al fine di integrare il presente regolamento adottando i programmi di lavoro annuali. [Em. 126]

Il programma è attuato mediante il programma di lavoro di cui all'[articolo 110] del regolamento finanziario. Il programma di lavoro dà inoltre un'indicazione dell'importo assegnato a ogni azione e della distribuzione dei fondi tra gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma per le azioni che devono essere gestite mediante l'agenzia nazionale. La Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30.

Articolo 19

Monitoraggio e relazioni

1.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato.

2.   Al fine di assicurare la valutazione efficace del programma in termini di conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 per modificare l'allegato al fine di rivedere o integrare gli indicatori, se necessario, e per completare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione.

3.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e la valutazione del programma, al livello appropriato di dettaglio, da parte dei beneficiari dei fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo [2, paragrafo 5], del regolamento finanziario. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai beneficiari dei fondi dell'Unione e agli Stati membri.

Articolo 20

Valutazione

1.   Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.

2.   La valutazione revisione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione . La Commissione presenta la revisione intermedia al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico comunque sociale europeo e al Comitato delle regioni non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione il 30 giugno 2024 . Essa è inoltre accompagnata da una valutazione finale del programma precedente. [Em. 127]

3.   Fatte salve le prescrizioni di cui al capo IX e gli obblighi delle agenzie nazionali di cui all'articolo 23, gli Stati membri sottopongono alla Commissione, entro il 30 aprile 2024, una relazione sull'attuazione e sull'impatto del programma nei rispettivi territori.

3 bis.     La Commissione presenta, se del caso e sulla base della revisione intermedia e delle relazioni sull'attuazione presentate dagli Stati membri, proposte legislative per modificare il presente regolamento. La Commissione riferisce dinanzi alle commissioni competente del Parlamento europeo in merito alla revisione intermedia nonché alla propria decisione sull'eventuale necessità di modificare il presente regolamento. [Em. 128]

4.   Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

5.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

CAPO VIII

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

Articolo 21

Informazione, comunicazione e diffusione

1.   I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi delle fonti di finanziamento e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo tempestivamente informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. [Em. 129]

2.   La Commissione , in cooperazione con le autorità nazionali e le agenzie nazionali nei paesi partecipanti e le pertinenti reti a livello unionale, conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3. [Em. 130]

3.   Le agenzie nazionali di cui all'articolo 23 sviluppano una strategia coerente per quanto riguarda l'informazione e la divulgazione, la diffusione a tutti i potenziali beneficiari e l'impiego efficaci dei risultati delle attività sostenute nel quadro delle azioni che gestiscono nell'ambito del programma, assistono la Commissione nel compito più generale di diffondere informazioni sul programma, comprese quelle su azioni e attività gestite a livello nazionale e di Unione, e sui relativi risultati, e informano i pertinenti gruppi destinatari riguardo alle azioni e alle attività intraprese nel loro paese. [Em. 131]

3 bis.     Le organizzazioni partecipanti utilizzano il marchio «corpo europeo di solidarietà» ai fini della comunicazione e della divulgazione di informazioni connesse al programma. [Em. 132]

CAPO IX

SISTEMA DI GESTIONE E AUDIT

Articolo 22

Autorità nazionale

In ciascun paese partecipante al corpo europeo di solidarietà le autorità nazionali designate per la gestione delle azioni di cui al capo III del [nuovo regolamento Erasmus] agiscono anche in qualità di autorità nazionali nel quadro del corpo europeo di solidarietà. L'articolo 23, paragrafi 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, del [nuovo regolamento Erasmus] si applica per analogia al corpo europeo di solidarietà.

Articolo 23

Agenzia nazionale

1.   In ciascun paese partecipante al corpo europeo di solidarietà le agenzie nazionali designate per la gestione delle azioni di cui al capo III del [nuovo regolamento Erasmus] nei rispettivi paesi agiscono anche in qualità di agenzie nazionali nel quadro del corpo europeo di solidarietà.

L'articolo 24, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del [nuovo regolamento Erasmus] si applica per analogia al corpo europeo di solidarietà.

2.   Fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 2, del [nuovo regolamento Erasmus], l'agenzia nazionale è responsabile anche della gestione di tutte le fasi del ciclo di vita del progetto delle azioni del corpo europeo di solidarietà che figurano negli atti di esecuzione di cui all'articolo 18, in conformità dell'articolo [62, paragrafo 1, lettera c), punti v) e vi)], del regolamento finanziario.

3.   Per i paesi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento, se per un dato paese non è designata un'agenzia nazionale, questa è istituita in conformità dell'articolo 24, paragrafi 1, 3, 4, 5 e 6, del [nuovo regolamento Erasmus].

3 bis.     L'agenzia nazionale consulta periodicamente i beneficiari del programma (individui e organizzazioni) al fine di raccogliere i loro riscontri relativi al programma, valutare la qualità dell'attività e il modo in cui essa si evolve sulla base degli orientamenti della Commissione e fornisce sostegno ai partecipanti in caso di difficoltà e allo scopo di migliorare l'attuazione del programma a livello nazionale basandosi sui riscontri da essi forniti e sulle loro competenze. [Em. 133]

Articolo 24

Commissione europea

1.   Le norme che si applicano al rapporto tra la Commissione e un'agenzia nazionale sono definite, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 24 del [nuovo regolamento Erasmus], in un documento scritto che:

a)

stabilisce i criteri di controllo interno e le norme per la gestione, da parte delle agenzie nazionali interessate, dei finanziamenti dell'Unione destinati alle sovvenzioni , prendendo in considerazione le esigenze di semplificazione e senza imporre oneri ulteriori ai partecipanti e alle organizzazioni partecipanti ; [Em. 134]

b)

comprende il programma di lavoro dell'agenzia nazionale, ivi inclusi i compiti di gestione dell'agenzia nazionale cui viene erogato il sostegno dell'Unione;

b bis)

prevede il requisito di organizzare riunioni e formazioni periodiche con e per la rete di agenzie nazionali, onde garantire una coerente attuazione del programma in tutti i paesi partecipanti; [Em. 135]

c)

specifica gli obblighi di rendicontazione dell'agenzia nazionale.

1 bis.     La Commissione organizza riunioni periodiche sull'attuazione del programma con un campione rappresentativo per numero e tipologia delle reti che rappresentano i giovani e i volontari e con altre pertinenti organizzazioni della società civile, comprese le parti sociali e le reti pertinenti alle attività del programma. [Em. 136]

2.   Ogni anno la Commissione mette a disposizione dell'agenzia nazionale i seguenti finanziamenti:

a)

finanziamenti per le sovvenzioni, nel paese partecipante interessato, delle azioni del corpo europeo di solidarietà la cui gestione è affidata all'agenzia nazionale;

b)

un contributo finanziario per il sostegno ai compiti di gestione dell'agenzia nazionale, definito secondo le modalità di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera b), del [nuovo regolamento Erasmus].

3.   La Commissione stabilisce i requisiti del programma di lavoro dell'agenzia nazionale. La Commissione non mette a disposizione dell'agenzia nazionale i fondi del corpo europeo di solidarietà prima di avere formalmente approvato il programma di lavoro dell'agenzia nazionale.

4.   Sulla base delle prescrizioni di conformità previste per le agenzie nazionali di cui all'articolo 23, paragrafo 3, del [nuovo regolamento Erasmus], la Commissione sottopone a revisione i sistemi nazionali di gestione e controllo, la dichiarazione di gestione dell'agenzia nazionale e il parere dell'organismo di audit indipendente al riguardo, tenendo debitamente conto delle informazioni fornite dall'autorità nazionale in merito alle proprie attività di monitoraggio e supervisione relative al corpo europeo di solidarietà.

5.   Dopo avere valutato la dichiarazione di gestione annuale e il parere dell'organismo di audit indipendente al riguardo, la Commissione comunica all'agenzia nazionale e all'autorità nazionale il proprio parere e le proprie osservazioni.

5 bis.     Qualora la Commissione non possa accettare la dichiarazione della gestione annuale o il parere dell'organismo indipendente di revisione contabile, oppure nel caso di insoddisfacente esecuzione da parte dell'agenzia nazionale delle osservazioni della Commissione, quest'ultima può adottare qualsivoglia misura precauzionale e correttiva necessaria al fine di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione a norma dell'articolo 131, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario. [Em. 137]

Articolo 24 bis

Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura

A livello dell'Unione, l'EACEA è responsabile della gestione di tutte le fasi della sovvenzione per azioni nell'ambito di progetti correlati al programma, elencati all'articolo 7, presentati da organizzazioni europee o della piattaforma, per le attività dei gruppi di volontariato in settori prioritari identificati a livello europeo e le attività a sostegno delle operazioni di aiuto umanitario nei paesi terzi.

L'EACEA è inoltre responsabile dell'accreditamento (marchio di qualità) e del monitoraggio delle organizzazioni europee o della piattaforma, delle organizzazioni incaricate di attuare i programmi nazionali o i fondi dell'UE a gestione concorrente, nonché delle organizzazioni che intendono svolgere attività a sostegno delle operazioni di aiuto umanitario. [Em. 138]

Articolo 25

Audit

1.   Gli audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'[articolo 127] del regolamento finanziario e devono essere realizzati utilizzando gli stessi criteri in tutti i Stati membri . [Em. 139]

2.   Le agenzie nazionali sono responsabili dei controlli primari sui beneficiari di sovvenzioni per le azioni del corpo europeo di solidarietà che sono loro affidate. Tali controlli offrono ragionevoli garanzie del fatto che le sovvenzioni concesse sono usate per i fini stabiliti e nel rispetto delle norme dell'Unione applicabili.

3.   L'organismo di audit indipendente:

a)

dispone delle competenze professionali necessarie per effettuare audit nel settore pubblico;

b)

garantisce che i propri audit rispettino i princìpi di audit accettati a livello internazionale; e

c)

non si trova in posizione di conflitto di interessi rispetto al soggetto giuridico di cui è parte l'agenzia nazionale di cui all'articolo 23 ed è indipendente, per quanto riguarda le proprie funzioni, rispetto al soggetto giuridico di cui è parte l'agenzia nazionale.

4.   L'organismo di audit indipendente assicura alla Commissione e ai suoi rappresentanti, nonché alla Corte dei conti, pieno accesso a tutti i documenti e relazioni a sostegno del parere di audit da esso formulato sulla dichiarazione di gestione dell'agenzia nazionale.

CAPO X

SISTEMA DI CONTROLLO

Articolo 26

Princìpi del sistema di controllo

1.   La Commissione è responsabile dei controlli di supervisione per le azioni del corpo europeo di solidarietà gestite dalle agenzie nazionali. Essa fissa le prescrizioni minime per i controlli effettuati dall'agenzia nazionale e dall'organismo di audit indipendente.

2.   Le agenzie nazionali sono responsabili dei controlli primari sui beneficiari di sovvenzioni per le azioni del corpo europeo di solidarietà che sono loro affidate. Tali controlli sono proporzionati e adeguati e offrono ragionevoli garanzie del fatto che le sovvenzioni concesse sono usate per i fini stabiliti e nel rispetto delle norme dell'Unione applicabili. [Em. 140]

3.   Per quanto riguarda i fondi trasferiti alle agenzie nazionali, la Commissione garantisce un adeguato coordinamento dei propri controlli con le autorità nazionali e le agenzie nazionali, in base al principio dell'audit unico e secondo un'analisi basata sui rischi. Tale disposizione non si applica alle indagini condotte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode («OLAF»).

Articolo 27

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Un paese terzo che partecipi al programma in base a una decisione presa nel quadro di un accordo internazionale o in virtù di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, previsto dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

CAPO XI

COMPLEMENTARITÀ

Articolo 28

Complementarità dell'azione dell'Unione

1.   Le azioni del corpo europeo di solidarietà sono coerenti e complementari alle politiche, agli strumenti e ai programmi pertinenti a livello dell'Unione, in particolare il programma Erasmus, i fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) e il programma Diritti e valori, come pure alle reti esistenti a livello dell'Unione pertinenti alle attività del corpo europeo di solidarietà. [Em. 141]

2.   Le azioni del corpo europeo di solidarietà sono coerenti e complementari anche non si sostituiscono alle politiche, ai programmi e agli strumenti pertinenti a livello nazionale , regionale e locale nei paesi partecipanti , ma sono ad essi complementari e coerenti . A tal fine la Commissione, le autorità nazionali e le agenzie nazionali si scambiano informazioni sui sistemi e sulle priorità esistenti a livello nazionale in materia di solidarietà e gioventù, da un lato, e sulle azioni nell'ambito del corpo europeo di solidarietà, dall'altro, allo scopo di basarsi sulle buone pratiche pertinenti e conseguire un'azione efficiente ed efficace. [Em. 142]

2 bis.     Al fine di conseguire la massima efficacia dei finanziamenti dell'Unione e degli effetti del programma, le autorità competenti a tutti i livelli si adoperano per creare sinergie tra tutti i programmi interessati in maniera coerente. Tali sinergie non conducono a situazioni in cui i fondi sono utilizzati per perseguire obiettivi diversi da quelli stabiliti nel presente regolamento. Qualsivoglia sinergia o complementarità si traduce in procedure di applicazione semplificate a livello di attuazione ed è integrata dai pertinenti orientamenti per l'attuazione. [Em. 143]

3.   Le azioni del corpo europeo di solidarietà nei paesi terzi di cui all'articolo 11 sono in particolare coerenti e complementari ad altri settori dell'azione esterna dell'Unione, in particolare la politica di aiuto umanitario, la politica di cooperazione allo sviluppo, la politica di sicurezza, la politica di allargamento, la politica di vicinato e il meccanismo di protezione civile dell'Unione. [Em. 144]

4.   Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro del programma può anche essere finanziata da un altro programma dell'Unione, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. A ciascun contributo a un'azione si applicano le norme del rispettivo programma dell'Unione contribuente. Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione e il sostegno dei vari programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale conformemente ai documenti che specificano le condizioni per il sostegno.

5.   Se il programma e i Fondi strutturali e d'investimento europei (SIE) di cui all'articolo 1 del [regolamento (UE) XX CPR] forniscono congiuntamente il sostegno finanziario a una singola azione, tale azione è attuata in conformità delle norme stabilite nel presente regolamento, comprese le norme in materia di recupero delle somme indebitamente versate.

6.   Le azioni ammissibili nel quadro del programma che sono state valutate in un invito a presentare proposte nell'ambito del programma e soddisfano i requisiti minimi di qualità di detto invito a presentare proposte, ma non sono finanziate a causa di vincoli di bilancio, possono ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo Plus o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, in conformità dell'articolo [65], paragrafo 7, del regolamento (UE) XX [regolamento recante disposizioni comuni] e dell'articolo [8] del regolamento (UE) XX [sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune], purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma in questione. Si applicano le norme del fondo che fornisce il sostegno.

CAPO XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo agli articoli 12, 18 e 19 è conferito alla Commissione per la durata del programma. [Em. 145]

3.   La delega di potere di cui all'articolo agli articoli 12, 18 e 19 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 146]

4.   Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei princìpi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo degli articoli 12, 18 e 19 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 147]

Articolo 30

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 31

Abrogazione

I regolamenti (UE) [regolamento sul corpo europeo di solidarietà] e (UE) n. 375/2014 sono abrogati con effetto dal 1o gennaio 2021.

Articolo 32

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate a norma del [regolamento sul corpo europeo di solidarietà] o del regolamento (UE) n. 375/2014. Detti regolamenti continuano pertanto ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura.

2.   La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito del [regolamento sul corpo europeo di solidarietà] o del regolamento (UE) n. 375/2014.

3.   Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 12, paragrafo 2, al fine di consentire la gestione delle azioni e delle attività non completate entro il 31 dicembre 2027.

4.   Gli Stati membri garantiscono, a livello nazionale, una transizione senza ostacoli dalle azioni svolte nel contesto del programma «corpo europeo di solidarietà (2018-2020)» a quelle da attuare nell'ambito del presente programma.

Articolo 33

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 201.

(2)  GU C 86 del 7.3.2019, pag. 282.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2019.

(4)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un corpo europeo di solidarietà (COM(2016)0942).

(5)  Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

(6)  Regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario («iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario») (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 1).

(7)  Raccomandazione del Consiglio, del 15 marzo 2018, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1). Raccomandazione del Consiglio, del 10 marzo 2014, su un quadro di qualità per i tirocini (GU C 88 del 27.3.2014, pag. 1).

(8)   Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1).

(9)  Raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1).

(10)   Decisione di esecuzione n. 2013/776/UE della Commissione del 18 dicembre 2013 che istituisce l'«Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura» e abroga la decisione 2009/336/CE (GU L 343 del 19.12.2013, pag. 46).

(11)   Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).

(12)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Quadro europeo di interoperabilità — Strategia di attuazione (COM(2017)0134).

(13)  [In attesa di riferimento al regolamento finanziario].

(14)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(15)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(16)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(17)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(18)  Accordo interistituzionale «Legiferare meglio», del 13 aprile 2016, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

(19)  [In attesa del riferimento alla nuova decisione del Consiglio relativa all'associazione degli PTOM].

(20)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti — Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE (COM(2017)0623).

(21)   Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(22)  Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).

(23)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i princìpi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(24)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(25)  Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391).

(26)   Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).

(27)   Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(28)   Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

ALLEGATO

Indicatori per il monitoraggio e la rendicontazione Il programma è monitorato strettamente al fine di valutare la misura in cui sono stati raggiunti l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici e di monitorarne gli esiti, i risultati e gli effetti. A tal fine è definito un quadro minimo di indicatori che fungano da base per un futuro programma dettagliato per il monitoraggio di esiti, risultati ed effetti del programma, ivi compreso un ampio insieme di indicatori qualitativi e quantitativi : [Em. 148]

a)

il numero di partecipanti ad attività di solidarietà;

b)

la percentuale di partecipanti provenienti da un contesto di minori opportunità; e [Em. 149]

c)

il numero di organizzazioni titolari del marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà.; [Em. 150]

c bis)

il numero di partecipanti a lavori (nazionali e transfrontalieri), suddivisi per paese, età, genere, esperienze professionali e livello di istruzione; [Em. 151]

c ter)

il numero di partecipanti a progetti di solidarietà, suddivisi per paese, età, genere, esperienze professionali e livello di istruzione; [Em. 152]

c quater)

il numero di organizzazioni il cui marchio di qualità è stato revocato; [Em. 153]

c quinquies)

il numero di organizzazioni titolari di un marchio di qualità, suddivise per paese e finanziamenti ricevuti; [Em. 154]

c sexies)

il numero di giovani partecipanti con minori opportunità; [Em. 155]

c septies)

il numero di partecipanti che ha indicato risultati di apprendimento positivi; [Em. 156]

c octies)

la percentuale di partecipanti i cui risultati di apprendimento sono stati riconosciuti mediante un certificato, come lo Youthpass, o un altro tipo di riconoscimento formale della loro partecipazione al corpo europeo di solidarietà; [Em. 157]

c nonies)

il grado di soddisfazione generale dei partecipanti per quanto riguarda la qualità delle attività; e [Em. 158]

c decies)

il numero di persone sostenute direttamente o indirettamente mediante le attività di solidarietà. [Em. 159]


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/252


P8_TA(2019)0151

Regolamento UE sulla cibersicurezza ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'ENISA, l'agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013, e relativo alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione («regolamento sulla cibersicurezza») (COM(2017)0477 — C8-0310/2017 — 2017/0225(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 23/43)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0477),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0310/2017),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere motivato presentato, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Senato francese, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 febbraio 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 31 gennaio 2018 (2),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 dicembre 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori nonché il parere della commissione per i bilanci e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0264/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 227 del 28.6.2018, pag. 86.

(2)  GU C 176 del 23.5.2018, pag. 29.


P8_TC1-COD(2017)0225

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’ENISA, l’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza»)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/881.)


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/254


P8_TA(2019)0152

Pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare (COM(2018)0173 — C8-0139/2018 — 2018/0082(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 23/44)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0173),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0139/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 settembre 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 4 luglio 2018 (2),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 14 gennaio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per lo sviluppo e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0309/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

approva la sua dichiarazione allegata alla presente risoluzione;

3.

approva la dichiarazione congiunta del Parlamento, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;

4.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 440 del 6.12.2018, pag. 165.

(2)  GU C 387 del 25.10.2018, pag. 48.


P8_TC1-COD(2018)0082

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2019/633.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione del Parlamento europeo sulle alleanze di acquisto

Il Parlamento europeo, pur riconoscendo il possibile ruolo svolto dalle alleanze di acquirenti nella creazione di efficienze economiche nella filiera agricola e alimentare, sottolinea che l'attuale mancanza di informazioni non consente una valutazione degli effetti economici di tali alleanze di acquirenti sul funzionamento della catena di approvvigionamento.

A tale riguardo, il Parlamento europeo invita la Commissione ad avviare senza indugio un'analisi approfondita riguardante la portata e gli effetti di tali alleanze di acquisto nazionali e internazionali sul funzionamento economico della filiera agricola e alimentare.

Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla trasparenza dei mercati agricoli e alimentari

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sottolineano che la trasparenza dei mercati agricoli e alimentari è un elemento fondamentale del buon funzionamento della filiera agricola e alimentare, al fine di meglio orientare le scelte degli operatori economici e delle pubbliche autorità, nonché di agevolare la comprensione degli sviluppi del mercato da parte degli operatori. La Commissione è incoraggiata a proseguire i lavori in corso per migliorare la trasparenza del mercato al livello dell'UE. Ciò può includere il rafforzamento dell'attività degli osservatori del mercato dell'UE e il miglioramento della raccolta dei dati statistici necessari per l'analisi dei meccanismi di formazione dei prezzi lungo l'intera filiera agricola e alimentare.


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/257


P8_TA(2019)0153

Iniziativa dei cittadini europei ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (COM(2017)0482 — C8-0308/2017 — 2017/0220(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 23/45)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0482),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 24 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0308/2017),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 marzo 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 23 marzo 2018 (2),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 dicembre 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per le petizioni (A8-0226/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 237 del 6.7.2018, pag. 74.

(2)  GU C 247 del 13.7.2018, pag. 62.


P8_TC1-COD(2017)0220

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini europei

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/788.)


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/258


P8_TA(2019)0154

Importazione di beni culturali ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali (COM(2017)0375 — C8-0227/2017 — 2017/0158(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 23/46)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0375),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0227/2017),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 dicembre 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

viste le deliberazioni congiunte della commissione per il commercio internazionale e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori a norma dell'articolo 55 del regolamento,

visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0308/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (1);

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 25 ottobre 2018 (Testi approvati, P8_TA(2018)0418).


P8_TC1-COD(2017)0158

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/880.)


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/259


P8_TA(2019)0155

Protezione dei dati personali nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 per quanto riguarda la procedura di verifica relativa alle violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo (COM(2018)0636 — C8-0413/2018 — 2018/0336(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 23/47)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0636),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 224 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0413/2018),

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2018 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 25 gennaio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0435/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 110 del 22.3.2019, pag. 72.


P8_TC1-COD(2018)0336

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE, Euratom) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 per quanto riguarda la procedura di verifica relativa alle violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE, Euratom) 2019/493.)


Mercoledì 13 marzo 2019

21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/260


P8_TA(2019)0159

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: esenzione della Banca d'Inghilterra dagli obblighi di trasparenza pre- e post-negoziazione di cui al regolamento (UE) n. 600/2014

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 30 gennaio 2019 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione per quanto riguarda l'esenzione della Banca d'Inghilterra dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 (C(2019)00793 — 2019/2546(DEA))

(2021/C 23/48)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento delegato della Commissione (C(2019)00793),

vista la lettera in data 30 gennaio 2019 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

vista la lettera in data 21 febbraio 2019 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare gli articoli 1, paragrafo 9, e 50, paragrafo 5,

vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,

A.

considerando che l'atto delegato modificativo contiene modifiche importanti intese a garantire che la Banca d'Inghilterra continui a beneficiare dell'attuale esenzione in conformità dell'articolo 1, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 600/2014, dopo che il Regno Unito avrà acquisito lo status di paese terzo;

B.

considerando che il Parlamento riconosce l'importanza di una rapida adozione di tale atto, al fine di garantire che l'Unione europea sia pronta a far fronte all'eventualità di un recesso del Regno Unito dall'Unione senza un accordo;

1.

dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/261


P8_TA(2019)0160

Decisione di non sollevare obiezioni al regolamento che modifica il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco degli enti esonerati

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 30 gennaio 2019 che modifica il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco degli enti esonerati (C(2019)00794 — 2019/2547(DEA))

(2021/C 23/49)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento delegato della Commissione (C(2019)00794),

vista la lettera in data 30 gennaio 2019 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

vista la lettera in data 21 febbraio 2019 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo, in particolare gli articoli 2, paragrafo 4, e 30, paragrafo 5 (1),

vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,

A.

considerando che l'atto delegato contiene modifiche importanti intese a garantire che la banca centrale del Regno Unito e gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima saranno esonerati dall'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 4 e dagli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2015/2365;

B.

considerando che il Parlamento riconosce l'importanza di una rapida adozione di tale atto, al fine di garantire che l'Unione europea sia pronta a far fronte all'eventualità di un recesso del Regno Unito dall'Unione senza un accordo;

1.

dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1.


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/262


P8_TA(2019)0161

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco degli enti esonerati

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 30 gennaio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco degli enti esonerati (C(2019)00791 — 2019/2549(DEA))

(2021/C 23/50)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento delegato della Commissione (C(2019)00791),

vista la lettera in data 30 gennaio 2019 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

vista la lettera in data 21 febbraio 2019 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare gli articoli 1, paragrafo 6, e 82, paragrafo 6;

vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,

A.

considerando che l'atto delegato modificativo contiene modifiche importanti intese a garantire che la banca centrale del Regno Unito e gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima saranno esonerati dagli obblighi di compensazione e di segnalazione e dall'obbligo di applicare le tecniche di attenuazione del rischio per le operazioni non compensate stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012;

B.

considerando che il Parlamento riconosce l'importanza di una rapida adozione di tale atto, al fine di garantire che l'Unione europea sia pronta a far fronte all'eventualità di un recesso del Regno Unito dall'Unione senza un accordo;

1.

dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/263


P8_TA(2019)0162

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: esenzione della Banca d'Inghilterra e dell'Ufficio per la gestione del debito del Regno Unito dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 30 gennaio 2019 che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/522 per quanto riguarda l'esenzione della Banca d'Inghilterra e dell'Ufficio per la gestione del debito del Regno Unito dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 (C(2019)00792 — 2019/2550(DEA))

(2021/C 23/51)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento delegato della Commissione (C(2019)00792),

vista la lettera in data 30 gennaio 2019 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

vista la lettera in data 21 febbraio 2019 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE (1) della Commissione, in particolare gli articoli 6, paragrafo 5, e 35, paragrafo 5,

vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,

A.

considerando che l'atto delegato modificativo contiene modifiche importanti intese a garantire che la Banca d'Inghilterra e l'Ufficio per la gestione del debito del Regno Unito continuino a beneficiare dell'attuale esenzione in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dopo che il Regno Unito avrà acquisito lo status di paese terzo;

B.

considerando che il Parlamento riconosce l'importanza di una rapida adozione di tale atto, al fine di garantire che l'Unione europea sia pronta a far fronte all'eventualità di un recesso del Regno Unito dall'Unione senza un accordo;

1.

dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1.


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/264


P8_TA(2019)0163

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: possibilità di adeguare il numero medio giornaliero di operazioni relativo a un'azione quando la sede di negoziazione con il maggior volume di scambi dell'azione è situata al di fuori dell'Unione

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 13 febbraio 2019 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/588 per quanto riguarda la possibilità di adeguare il numero medio giornaliero di operazioni relativo a un'azione quando la sede di negoziazione con il maggior volume di scambi dell'azione è situata al di fuori dell'Unione (C(2019)00904 — 2019/2579(DEA))

(2021/C 23/52)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento delegato della Commissione (C(2019)00904),

vista la lettera in data 21 febbraio 2019 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

vista la lettera in data 4 marzo 2019 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 49, paragrafo 3,

visti l'articolo 10, paragrafo 1, e l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (2),

visto il progetto di norme tecniche di regolamentazione sulla «modifica del regolamento delegato (UE) 2017/588 della Commissione (RTS 11)» presentato dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati l'8 novembre 2018 a norma dell'articolo 49, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE,

vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,

A.

considerando che l'atto delegato contiene importanti modifiche volte a preservare la competitività delle sedi di negoziazione dell'UE che offrono servizi di negoziazione di azioni ammesse alla negoziazione o negoziate contemporaneamente nell'Unione e in un paese terzo, quando la sede di negoziazione con il maggior volume di scambi di tali azioni è situata al di fuori dell'Unione;

B.

considerando che il Parlamento riconosce l'importanza di una rapida adozione di tale atto al fine di garantire che l'Unione europea sia pronta a far fronte all'eventualità di un recesso del Regno Unito dall'Unione senza un accordo;

C.

considerando che il Parlamento ritiene che le norme tecniche di regolamentazione adottate non siano «identiche» ai progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, in ragione delle modifiche introdotte dalla Commissione nel presente progetto, e ritiene di disporre di tre mesi per opporsi alle norme tecniche di regolamentazione (periodo di controllo); che il Parlamento esorta la Commissione a indicare un periodo di controllo di un mese solo nei casi in cui essa abbia adottato i progetti delle autorità europee di vigilanza senza modifiche, ossia qualora il progetto e le norme tecniche di regolamentazione adottate siano «identici»;

1.

dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

(2)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/266


P8_TA(2019)0165

Autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso dall'Unione verso il Regno Unito ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio mediante il rilascio di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso dall'Unione verso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (COM(2018)0891 — C8-0513/2018 — 2018/0435(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 23/53)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0891),

visto l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0513/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 6 marzo 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per gli affari esteri (A8-0071/2019),

1.

adotta la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il Suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2018)0435

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio mediante il rilascio di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso dall'Unione verso il Regno Unito

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/496.)


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/267


P8_TA(2019)0166

Continuazione dei programmi di cooperazione territoriale PEACE IV (Irlanda-Regno Unito) e Regno Unito-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia) nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio inteso a consentire la continuazione dei programmi di cooperazione territoriale PEACE IV (Irlanda-Regno Unito) e Regno Unito-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia) nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (COM(2018)0892 — C8-0512/2018 — 2018/0432(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 23/54)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0892),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 178 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0512/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 febbraio 2019 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0021/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il Suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


P8_TC1-COD(2018)0432

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio inteso a consentire la continuazione dei programmi di cooperazione territoriale PEACE IV (Irlanda-Regno Unito) e Regno Unito-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia) nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/491.)


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/268


P8_TA(2019)0167

Proseguimento delle attività di mobilità in corso ai fini dell'apprendimento a titolo del programma Erasmus+ nel quadro del recesso del Regno Unito dall'Unione europea ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per il proseguimento delle attività di mobilità in corso ai fini dell'apprendimento a titolo del programma Erasmus+ nel quadro del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») dall'Unione europea (COM(2019)0065 — C8-0040/2019 — 2019/0030(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 23/55)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2019)0065),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 165, paragrafo 4, e l'articolo 166, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0040/2019),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 febbraio 2019 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0082/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


P8_TC1-COD(2019)0030

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per il proseguimento delle attività di mobilità in corso ai fini dell'apprendimento a titolo del programma Erasmus+ istituito dal regolamento (UE) n. 1288/2013, nel quadro del recesso del Regno Unito dall'Unione

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/499.)


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/269


P8_TA(2019)0168

Sicurezza aerea in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinati aspetti della sicurezza aerea in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (COM(2018)0894 — C8-0514/2018 — 2018/0434(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 23/56)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0894),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0514/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 febbraio 2019 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 22 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0061/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


P8_TC1-COD(2018)0434

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinati aspetti della sicurezza aerea in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/494.)


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/270


P8_TA(2019)0169

Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo UE-Afghanistan ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra (15093/2016 — C8-0107/2018 — 2015/0302(NLE))

(Approvazione)

(2021/C 23/57)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (15093/2016),

visto il progetto di accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra (05385/2015),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 207, 209, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0107/2018),

vista la sua risoluzione non legislativa del 13 marzo 2019 (1) sul progetto di decisione,

visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per lo sviluppo (A8-0026/2019),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla Repubblica islamica di Afghanistan.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2019)0170.


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/271


P8_TA(2019)0170

Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo UE-Afghanistan

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 recante una proposta di risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra (15093/2016 — C8-0107/2018 — 2015/0302M(NLE))

(2021/C 23/58)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (15093/2016),

visto l'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra (1), firmato il 18 febbraio 2017 dal vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/HR) Federica Mogherini,

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio il 6 febbraio 2018 a norma dell'articolo 37 del trattato sull'Unione europea (TUE) e degli articoli 207, 209, 218, paragrafo 6, lettera a), secondo comma, e paragrafo 8, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (C8-0107/2018),

vista la sua risoluzione legislativa del 13 marzo 2019 sulla proposta di decisione del Consiglio (2),

vista l'applicazione provvisoria delle parti dell'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo (CAPD) di competenza esclusiva dell'UE dal 1o dicembre 2017,

vista la sua risoluzione del 13 giugno 2013 sui negoziati in vista di un accordo di cooperazione UE-Afghanistan sul partenariato e lo sviluppo (3),

viste le sue precedenti relazioni e risoluzioni sull'Afghanistan, in particolare le sue risoluzioni del 16 dicembre 2010 su una nuova strategia per l'Afghanistan (4), del 15 dicembre 2011 sul controllo di bilancio dell'assistenza finanziaria dell'UE all'Afghanistan (5), del 12 marzo 2014 sul ruolo regionale e le relazioni politiche del Pakistan con l'UE (6), dell'8 ottobre 2015 sulla pena di morte (7), del 26 novembre 2015 sull'Afghanistan, in particolare le uccisioni avvenute nella provincia di Zabul (8), del 28 aprile 2016 sugli attacchi contro ospedali e scuole quali violazioni del diritto internazionale umanitario (9), del 5 aprile 2017 su come far fronte ai movimenti di rifugiati e migranti: ruolo dell'azione esterna dell'UE (10), del 13 settembre 2017 sulle relazioni politiche dell'UE con l'India (11), del 14 dicembre 2017 sulla situazione in Afghanistan (12),

viste le conclusioni del Consiglio del 19 novembre 2018 e del 16 ottobre 2017 sull'Afghanistan,

vista la comunicazione congiunta del VP/HR e della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 24 luglio 2017, dal titolo «Elementi per una strategia dell'UE sull'Afghanistan» (JOIN(2017)0031),

visto il programma indicativo pluriennale 2014-2020 per l'Afghanistan, nell'ambito dello strumento di cooperazione allo sviluppo dell'Unione,

vista la tabella di marcia dell'UE per paese per il dialogo con la società civile in Afghanistan per il periodo 2018-2020,

vista la chiusura della Missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL Afghanistan) nel 2016,

vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite, del 10 settembre 2018, sulla situazione in Afghanistan e le sue implicazioni per la pace e la sicurezza internazionale,

visto il documento dal titolo «Azione congiunta UE-Afghanistan per il futuro in materia di questioni migratorie», del 2 ottobre 2016,

visti le risoluzioni 2210 (2015) e 2344 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e il mandato della Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA),

vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani degli sfollati interni, del 12 aprile 2017, sulla sua missione in Afghanistan,

vista la richiesta del procuratore della Corte penale internazionale, Fatou Bensouda, del 3 novembre 2017 di avviare un'indagine sui crimini di guerra e sui crimini contro l'umanità presumibilmente commessi in Afghanistan dal 1 maggio 2003,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,

vista la Conferenza ministeriale sull'Afghanistan di Ginevra del 27-28 novembre 2018,

visti i risultati della Conferenza internazionale di Bruxelles sull'Afghanistan del 5 ottobre 2016, copresieduta dall'Unione europea, e gli impegni reciproci assunti in occasione delle conferenze internazionali sull’Afghanistan svoltesi a Bonn il 5 dicembre 2011, a Tokyo l'8 luglio 2012 e a Londra il 4 dicembre 2014,

vista la conferenza di Tashkent sull'Afghanistan del 26-27 marzo 2018,

visto il processo «Heart of Asia» avviato a Istanbul il 2 novembre 2011,

vista la dichiarazione di Kabul del 22 dicembre 2002 sulle relazioni di buon vicinato,

vista la forza internazionale di assistenza alla sicurezza (FIAS) (2003-2014), guidata dalla NATO sotto l’egida delle Nazioni Unite, e le conclusioni del vertice della NATO tenutosi a Bruxelles il 24-25 maggio 2017, concernente la prosecuzione della missione «Resolute support» di formazione, consulenza e assistenza (dal 2014 ad oggi),

visto il piano di risposta umanitaria 2018-2021 per l'Afghanistan,

visto il quadro per l'autosufficienza attraverso la responsabilità reciproca adottato in occasione della conferenza di Bruxelles sull'Afghanistan il 4-5 ottobre 2016,

visto l'articolo 99, paragrafo 2, del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri, il parere della commissione per lo sviluppo e la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per il commercio internazionale (A8-0058/2019),

A.

considerando che il 10 novembre 2011 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione a negoziare un CAPD tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Afghanistan (13); che il CAPD è stato applicato in via provvisoria e parziale dal 1o dicembre 2017, prima dell’approvazione da parte del Parlamento europeo;

B.

considerando che il 13 gennaio 2016 il VP-HR e la Commissione hanno presentato al Consiglio le proposte congiunte di decisioni del Consiglio relative alla firma e alla conclusione dell'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo quale accordo tra l'Unione europea e l'Afghanistan (riguardante «la sola UE»);

C.

considerando che, pur concordando sulla sostanza dell'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo, gli Stati membri hanno espresso la propria preferenza per un accordo «misto» con applicazione provvisoria, e hanno pertanto invitato la Commissione e il VP-HR a rivedere le proposte per tener conto dell'applicazione mista e provvisoria;

D.

considerando che il CAPD è stato firmato il 18 febbraio 2017;

E.

considerando che il CAPD costituirà la base delle relazioni tra l'UE e l'Afghanistan per il prossimo decennio e potrà essere automaticamente prorogato per periodi di cinque anni;

F.

considerando che il Parlamento ha ricevuto informazioni parziali ma non complete durante l'intero processo negoziale; che il Parlamento ha ricevuto le direttive di negoziato del Consiglio per il Servizio europeo per l’azione esterna solo il 16 marzo 2018 anziché nel novembre 2011 quando il Parlamento è stato informato in merito alla decisione di avviare i negoziati;

G.

considerando che questo quadro giuridico si basa sull'attuale strategia dell'UE sull'Afghanistan nonché sull'ampia assistenza finanziaria esterna dell'Unione;

H.

considerando che il CAPD costituirà la prima relazione contrattuale tra l'UE e l'Afghanistan, confermando l'impegno dell'UE a favore dello sviluppo futuro dell'Afghanistan nel corso del «decennio di trasformazione» (2014-2024) e rafforzando i legami storici, politici ed economici tra le due parti;

I.

considerando che il CAPD rispecchia i principi e le condizioni su cui poggerà il futuro partenariato UE-Afghanistan (titoli I e II), ivi comprese le clausole sugli elementi essenziali in materia di diritti umani e non proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM); che il CAPD prevede la possibilità di cooperare in un'ampia gamma di settori, ivi compresi lo sviluppo (titolo III), il commercio e gli investimenti (titolo IV), la giustizia e lo Stato di diritto (titolo V), tra cui la lotta contro la criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro e il narcotraffico, la cooperazione in materia di migrazione, e un potenziale accordo di riammissione futuro, nonché la cooperazione settoriale (titolo VI);

J.

considerando che il CAPD permetterà inoltre all'UE e all'Afghanistan di affrontare congiuntamente le sfide mondiali, come la sicurezza nucleare, la non proliferazione e i cambiamenti climatici;

K.

considerando che l'Afghanistan ha raggiunto un momento cruciale: se non si intraprenderanno ulteriori sforzi, tutti gli sforzi, i progressi e i sacrifici effettuati finora nello sviluppo dell'Afghanistan rischiano di andare persi;

L.

considerando che l'emergere della minaccia terroristica dal gruppo collegato al Daesh conosciuto come Stato islamico-provincia di Khorasan (IS-KP) ha contribuito in maniera significativa all'ulteriore peggioramento della situazione della sicurezza; considerando che, nel maggio 2018, il governo afghano aveva il controllo del 56 % dei distretti dell'Afghanistan e del 58 % del territorio, contenente il 65 % della popolazione, con il 32 % dei distretti conteso e il 12 % soggetto al controllo di insorti (14)(15);

M.

considerando che, dal 2002, l’Unione europea e i suoi Stati membri, collettivamente, sono stati il principale donatore internazionale all’Afghanistan e ai suoi cittadini, fornendo oltre 3,66 miliardi di EUR in aiuti umanitari e allo sviluppo; che, secondo il programma indicativo pluriennale 2014-2020 per l'Afghanistan, è assegnato un nuovo finanziamento per lo sviluppo pari a 1,4 miliardi di EUR per il periodo 2014-2020; considerando che il PIL dell'Afghanistan è attualmente pari a 20 miliardi di USD e che il suo tasso di crescita è diminuito dal 2014; che l'economia afghana affronta tuttora una serie di sfide, tra cui corruzione, scarsa riscossione delle entrate, infrastrutture carenti e debole creazione di posti di lavoro;

N.

considerando che dal 2001 molti Stati membri dell’UE, partner della NATO e paesi alleati hanno contribuito alla stabilizzazione e allo sviluppo dell'Afghanistan con risorse civili e militari, riportando pesanti vittime e perdite; considerando che un Afghanistan stabile e indipendente in grado di provvedere a se stesso e negare l'asilo a gruppi terroristici rientra tuttora tra gli interessi essenziali di sicurezza della NATO, dell'UE e dei suoi Stati membri; considerando che gli Stati membri dell'UE dispongono tuttora di oltre 3 000 unità di personale militare in Afghanistan che partecipano alla missione «Resolute support» della NATO;

O.

considerando che ci sono 2,5 milioni di rifugiati registrati e tra i 2 e i 3 milioni di afghani privi di documenti in Iran e Pakistan; considerando che in Afghanistan ci sono oltre 2 milioni di sfollati interni, di cui più di 300 000 erano sfollati nel 2018; considerando che molte di queste persone soffrono di insicurezza alimentare, di alloggi inadeguati, di accesso insufficiente alle strutture igienico-sanitarie e di mancanza di protezione, e che molti sono bambini classificati come particolarmente vulnerabili al rischio di lavoro minorile, abuso sessuale o potenziale reclutamento di gruppi criminali; considerando che dall'inizio del 2018 oltre 450 000 afghani sono rientrati in Afghanistan o sono stati espulsi dall'Iran; che il governo del Pakistan ha annunciato che 1,7 milioni di rifugiati afghani registrati nel paese dovranno rimpatriare in modo forzato verso l'Afghanistan;

P.

considerando che, secondo le Nazioni Unite, la corruzione in Afghanistan compromette la legittimità dello Stato e pone una seria minaccia alla buona governance e allo sviluppo sostenibile impedendo l'emergere di un'economia reale;

Q.

considerando che l'Afghanistan rappresenta un paese a basso reddito, in situazione post-conflitto e senza sbocco sul mare e pone particolari sfide per la comunità internazionale e le sue istituzioni;

R.

considerando che, secondo l'indice di adattamento globale, l'Afghanistan rappresenta uno dei paesi più vulnerabili ai cambiamenti climatici a livello mondiale;

S.

considerando che sono in aumento nuove minacce e crisi internazionali, determinando una perdita di attenzione, sostegno e interesse da parte del pubblico per la situazione in Afghanistan;

T.

considerando che si stima che l'87 % delle donne afghane sia vittima di violenza di genere; che nell'indice di disuguaglianza di genere delle Nazioni Unite per il 2017 l'Afghanistan si colloca al 154oposto su 160 paesi;

U.

considerando che nel 2017 la coltivazione di oppio in Afghanistan ha raggiunto un livello record, con un aumento del 63 % rispetto al 2016; che il traffico illecito di oppiacei alimenta ulteriormente l'instabilità e le insurrezioni e aumenta il finanziamento a gruppi terroristici in Afghanistan;

V.

considerando che per la prima volta il bilancio afghano del 2018 rispetta le norme internazionali in materia di proiezioni e contabilità;

W.

considerando che la missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan si è conclusa nel 2016 dopo nove anni di progressi;

Aspetti politico-strategici

1.

mantiene il proprio impegno a sostenere il governo afghano nei suoi sforzi per costruire un futuro sicuro e stabile per il popolo dell'Afghanistan avviando riforme fondamentali al fine di migliorare la governance e lo Stato di diritto, combattere il terrorismo e l'estremismo, raggiungere una pace e uno sviluppo sostenibili, costruire istituzioni legittime e democratiche, promuovere la resilienza in vista delle sfide nazionali e regionali per la sicurezza, garantire il rispetto per i diritti umani, compresi i diritti delle donne, dei minori, delle minoranze etniche e religiose, combattere la corruzione, contrastare gli stupefacenti, migliorare la sostenibilità fiscale e promuovere una crescita economica e uno sviluppo sociale e rurale inclusivi e sostenibili, offrendo ai giovani, che rappresentano i due terzi della popolazione, un futuro migliore; sottolinea che è necessaria una risoluzione pacifica del conflitto in Afghanistan e che tutti gli sforzi dovrebbero essere destinati a tale obiettivo più urgente;

2.

sottolinea che lo sviluppo a lungo termine dell’Afghanistan dipenderà dalla responsabilità, dalla buona governance, dalla fornitura sostenibile di sicurezza umana, compresa la riduzione della povertà e la creazione di opportunità di lavoro, dall’accesso ai servizi sociali e sanitari, dall’istruzione e dalla tutela delle libertà fondamentali e dei diritti umani, compresi i diritti delle donne e delle minoranze; sottolinea la necessità di gestire gli affari in modo tale da garantire una crescita economica inclusiva e condizioni favorevoli per investimenti esteri sostenibili a beneficio della popolazione dell'Afghanistan, nel pieno rispetto delle norme sociali, ambientali e del lavoro;

3.

è preoccupato per la fragilità e l'instabilità del governo centrale e la mancanza di controllo che esercita in gran parte del paese, esacerbando l’impatto del conflitto sulla popolazione civile; invita l'UE e la comunità internazionale ad agevolare la mediazione in casi quali le questioni post-elettorali irrisolte;

4.

invita l'UE a prestare assistenza negli sforzi contro la tendenza a lungo termine delle tensioni interetniche che contribuisce alla disintegrazione del potere centrale e a sostenere il ricco tessuto multietnico della società afghana;

5.

sottolinea il proprio sostegno a lungo termine a favore di elezioni credibili, libere, regolari e trasparenti, in linea con gli standard internazionali, ed esprime il proprio sostegno a favore dell'osservazione delle elezioni nel paese da parte dell'UE, compresa l'osservazione delle elezioni presidenziali del 2019; sottolinea che a causa delle croniche rivalità politiche il risultato delle elezioni avrà un enorme impatto sulla futura stabilità del governo afghano;

6.

sottolinea il notevole potenziale economico del paese derivante dalla sua posizione geografica e dalle sue risorse umane e naturali;

7.

sottolinea il notevole sostegno finanziario e politico dell'UE a favore dello sviluppo sociale ed economico, degli aiuti umanitari e della connettività regionale dell'Afghanistan; esorta a mettere in atto ulteriori interventi nella programmazione congiunta tra l'UE e i suoi Stati membri;

8.

sottolinea, in tal senso, la necessità di potenziare il coordinamento e il dialogo UE-USA a livello politico sull'Afghanistan e sui temi regionali;

9.

accoglie con favore la comunicazione congiunta adottata in occasione della Conferenza ministeriale di Ginevra sull'Afghanistan, ospitata dalle Nazioni Unite il 27-28 novembre 2018, in considerazione degli impegni assunti in occasione della conferenza di Bruxelles del 2016 sull'Afghanistan;

Ruolo e responsabilità degli attori regionali

10.

ricorda che l'Afghanistan è un paese senza sbocco sul mare situato al crocevia tra Asia e Medio Oriente e riconosce che il sostegno e la cooperazione positiva dei paesi limitrofi e delle potenze regionali, in particolare Cina, Iran, India, Russia e Pakistan, sono essenziali per la stabilizzazione, lo sviluppo e la redditività economica dell'Afghanistan; si rammarica del fatto che un Afghanistan stabile e prospero non sia sempre l’obiettivo finale di questi attori regionali e sottolinea il ruolo cruciale di tali paesi nel processo di stabilizzazione e di pace; chiede ai paesi vicini di astenersi in futuro dal bloccare le esportazioni afgane, come si è verificato in passato;

11.

sottolinea che la mobilità e l'attività sostenuta delle reti terroristiche che operano in Afghanistan e in Pakistan contribuiscono all'instabilità della situazione nell'intera regione;

12.

sottolinea che l'Afghanistan è spesso soggetto a obiettivi conflittuali di potenze regionali; le esorta a sostenere pienamente gli sforzi di pace in Afghanistan; sostiene i forum di cooperazione regionale, ma esprime preoccupazione per la partecipazione parallela al conflitto di taluni vicini dell'Afghanistan per mezzo di intermediari, che mina gli sforzi di pace; invita i paesi vicini ad astenersi dal coinvolgere i delegati nelle loro rivalità in Afghanistan ed esorta le potenze vicine e regionali a cooperare pienamente al fine di conseguire una pace duratura e sostenibile in Afghanistan;

13.

esorta l'UE ad intensificare gli sforzi per instaurare un dialogo e una cooperazione con i partner regionali al fine di combattere il traffico di droga, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il traffico di esseri umani;

14.

sottolinea l'importanza fondamentale delle infrastrutture e dello sviluppo regionale dell'Afghanistan per migliorare il commercio e la connettività tra i paesi dell'Asia centrale e dell'Asia meridionale, generando così anche un fattore stabilizzante nella regione;

15.

invita l'Unione europea a inserire nelle sue strategie per l'Asia centrale e meridionale considerazioni in merito alla cooperazione tra l'UE e l'Afghanistan;

Sicurezza e costruzione della pace

16.

resta profondamente preoccupato per il continuo deterioramento della situazione della sicurezza in Afghanistan e per le continue conquiste territoriali dei militanti talebani e di vari gruppi terroristici quali l'IS-KP, che sembra essere fortemente rafforzato dalla presenza di combattenti stranieri; condanna con forza gli attacchi da loro commessi contro civili, forze di sicurezza, istituzioni e società civile in Afghanistan; ribadisce il suo pieno impegno a combattere contro tutte le forme di terrorismo e rende omaggio a tutti i membri delle forze di coalizione e afghane e a tutti i civili che hanno pagato il prezzo più grande per un Afghanistan democratico, inclusivo, prospero sicuro e stabile; osserva che nel 2018 oltre metà degli attacchi contro il governo era attribuita all'IS-KP, il cui obiettivo consiste nel destabilizzare e ostacolare il processo di riconciliazione e di pace; osserva con preoccupazione che le attuali organizzazioni jihadiste, IS-KP, Al Qaeda e le loro varie affiliate, sono riuscite ad adattarsi e attecchire, rappresentando un'importante sfida di sicurezza per l'Afghanistan, la regione e l'Europa;

17.

sottolinea il costante sostegno dell'UE al processo di pace e riconciliazione condotto dall'Afghanistan inclusivo e di cui tale paese si fa carico, ivi compresa l'attuazione dell'accordo di pace concordato con Hezb-e-Islami; è pronto a contribuirvi con tutti gli adeguati strumenti dell'UE non appena vi sarà un processo di pace significativo; invita i talebani a denunciare la violenza, ad aderire al processo di pace e ad accettare la Costituzione afghana; sottolinea il suo sostegno a favore di una pace globale che il governo ha ripetutamente proposto ai talebani; invita la società civile a partecipare pienamente a tali negoziati; riconosce che sarà necessario affrontare la questione di una presenza di sicurezza internazionale combinata a lungo termine per assistere le forze di sicurezza afghane nella stabilizzazione del paese e nell'evitare che questo diventi nuovamente un porto sicuro per gruppi terroristici e una fonte di instabilità regionale; invita tutte le parti del conflitto a rispettare il diritto umanitario internazionale;

18.

accoglie con favore il primo cessate il fuoco dal 2001, Eid al-Fitr, che ha dimostrato un desiderio diffuso di pace tra gli afghani; chiede ai talebani di rispettare gli inviti del presidente afghano a un nuovo cessate il fuoco;

19.

sottolinea che quarant'anni di guerra e conflitto, a partire dall'invasione sovietica dell'Afghanistan nel 1979, hanno prodotto molti dei problemi irrisolti cui il paese deve attualmente far fronte; riconosce, a tale riguardo, il ruolo dei giovani e della diaspora afghana nel processo di costruzione di un futuro sicuro e migliore per il paese; invita l'UE a sostenere la giustizia di transizione per le vittime di violenza;

20.

osserva che, a seguito della conclusione nel dicembre 2016 della missione della politica di sicurezza e di difesa comune EUPOL Afghanistan, che ha fornito formazione e consulenza specializzate alla Polizia nazionale afghana e al ministero dell'Interno, l'Unione ha proseguito la sua cooperazione con la polizia afghana attraverso gli strumenti esterni dell'UE, ad esempio lo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP), che finanzia anche azioni di riconciliazione;

21.

osserva che la missione dell'ISAF ha costituito con successo, partendo da zero, le forze di sicurezza nazionali afghane, composte da 352 000 soldati e agenti di polizia con fanteria, polizia militare, intelligence, bonifica di itinerari, supporto al combattimento, capacità mediche, aviatorie e logistiche, contrastando quindi l'influenza degli insorti all'interno del paese;

22.

osserva che l'ISAF ha creato un ambiente sicuro per il miglioramento della governance e dello sviluppo economico determinando il più elevato guadagno in termini percentuali di qualsiasi paese nell'ambito degli indicatori sanitari di base e di altri indicatori di sviluppo; osserva che il successo dell'ISAF ha altresì determinato l'emergere di mezzi di informazione dinamici e l'esercizio del diritto di voto per milioni di afghani;

23.

incoraggia ulteriormente la missione «Resolute support» della NATO a continuare la sua formazione e supervisione dell'esercito afghano; incoraggia gli Stati membri a offrire una formazione di gestione civile delle crisi ai governi nazionali e locali dell'Afghanistan;

24.

incoraggia la NATO e l'UE a collaborare per raccogliere informazioni sui gruppi ribelli che minacciano l'Afghanistan e coordinare congiuntamente le raccomandazioni politiche rivolte alle forze di sicurezza afghane;

25.

deplora vivamente che i talebani e altri gruppi ribelli sfruttino la presenza dell'UE e della comunità internazionale in Afghanistan e gli sviluppi che hanno realizzato, a fini propagandistici, per promuovere la narrativa secondo cui gli occupanti stranieri stanno ostacolando il paese e lo stile di vita afghani; incoraggia l'UE e il governo afghano a contrastare tale propaganda;

26.

sottolinea il fatto che la lotta al finanziamento del terrorismo e al suo finanziamento è fondamentale per la creazione di un ambiente propizio alla sicurezza in Afghanistan; esorta tutti i partner pertinenti a intensificare i loro sforzi intesi a smantellare tutte le reti di finanziamento al terrorismo, compreso l’abuso delle reti hawala e delle donazioni internazionali a tal fine, nell'intento di combattere la radicalizzazione, l’estremismo e gli strumenti di reclutamento su cui continuano a basarsi le organizzazioni terroristiche afghane;

27.

esorta il governo afghano ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che la prevenzione e il contrasto della diffusione delle ideologie estremiste siano tra le sue principali priorità;

28.

sostiene il programma afghano di pace e reintegrazione, che reintegra nella società i membri dei talebani che si arrendono e rinunciano alla violenza; plaude al Regno Unito per aver già contributo con oltre 9 milioni di GBP;

29.

invita il governo dell'Afghanistan ad attuare pienamente la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza e a garantire la partecipazione, la protezione e i diritti delle donne durante tutto il ciclo dei conflitti, dalla prevenzione degli stessi alla ricostruzione postbellica;

30.

incoraggia il governo afghano a elaborare efficaci contromisure chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari (CBRN); esorta l'UE a fornire sostegno operativo, tecnico e finanziario per lo sviluppo delle capacità CBRN;

31.

incoraggia il governo afghano a migliorare i propri sistemi di controllo nazionali per contrastare l'ampia circolazione di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) in linea con le norme internazionali vigenti;

Costruzione dello Stato

32.

sottolinea la necessità che il governo dell'Afghanistan e la comunità internazionale intensifichino gli sforzi per eliminare la corruzione nel paese, nonché per rafforzare istituzioni efficienti e inclusive e migliorare la governance locale quali passi essenziali per creare uno Stato stabile e legittimo in grado di prevenire conflitti e insurrezioni; invita il governo afghano a rafforzare la capacità nazionale di recuperare i beni rubati attraverso programmi come l'iniziativa per il recupero dei beni rubati condotta dal Gruppo della Banca mondiale e dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC);

33.

invita il governo dell'Afghanistan ad aumentare l'inclusività politica, a consolidare la responsabilità e a contrastare attivamente la corruzione;

34.

sottolinea che occorre colmare il divario tra i governi nazionale e locali dell’Afghanistan; riconosce che tale problema potrebbe essere potenzialmente attenuato se il governo afghano applicasse lo statuto che impone la presenza dei governatori regionali nei territori che rappresentano;

35.

invita l'UE a garantire che i suoi finanziamenti siano investiti in progetti che aiutano la popolazione afghana e che venga fornito sostegno adeguato ai comuni per l'erogazione dei servizi essenziali e lo sviluppo della governance a livello locale, in modo da garantire alla popolazione condizioni di vita minime, garantire il coordinamento fra le autorità centrali e gli enti locali, al fine di individuare le priorità nelle quali investire, aumentare il sostegno alla società civile, segnatamente ai difensori dei diritti umani, dare la priorità, in particolare, ai finanziamenti per progetti che sostengono gli attori che promuovono la responsabilità, i diritti umani e i principi democratici e che incoraggiano meccanismi di dialogo e di risoluzione delle controversie integrati a livello locale;

36.

chiede all'UE di continuare il suo piano di ritiro progressivo al termine della missione EUPOL, che prevede la garanzia di una transizione sostenibile delle attività verso i partner locali e internazionali dell'EUPOL; esorta tutte le parti a proseguire i loro sforzi per trasformare la polizia nazionale afgana in una forza professionale per la sicurezza e la protezione, rafforzare tutti gli enti di contrasto, con particolare attenzione all'indipendenza del sistema giudiziario e della polizia, al miglioramento dello stato delle carceri afgane nonché al rispetto dei diritti dei detenuti;

37.

deplora che le campagne di lotta al narcotraffico in Afghanistan non abbiano avuto successo e che siano stati compiuti sforzi insufficienti per colpire i laboratori per la produzione di droga dei talebani e le reti internazionali della criminalità organizzata, che sono al centro del traffico di sostanze stupefacenti e forniscono finanziamenti alle operazioni terroristiche e dei talebani; sostiene e sancisce la nuova strategia antinarcotici del governo dell'Afghanistan, sostenuta dall'UNODC; esprime preoccupazione per l'aumento della coltivazione di oppio in Afghanistan (16) e invita il governo del paese ad attuare politiche mirate per invertire tale tendenza; osserva che è fondamentale generare alternative tangibili e sostenibili alla produzione di papavero e metterle a disposizione dei produttori;

38.

sottolinea che le principali fonti di reddito dei talebani sono rappresentate dalle attività minerarie illecite e dalla produzione di oppio; osserva che, secondo le stime attuali, i talebani generano da attività minerarie illecite proventi pari a 200-300 milioni di euro l'anno;

39.

chiede che si aggiunga un adeguato sistema di pesi e contrappesi e una maggiore trasparenza per garantire l'efficacia della pubblica amministrazione, anche in termini di gestione finanziaria, nonché la prevenzione di ogni abuso in materia di aiuti esteri o aiuti allo sviluppo, in linea con la dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti;

40.

si compiace del fatto che l'EU abbia firmato nel 2016 un contratto di potenziamento istituzionale (SBC) con l'Afghanistan, stanziando 200 milioni di EUR su due anni per incrementare le risorse delle istituzioni governative destinate a priorità di sviluppo come lo stimolo della crescita economica, la riduzione della povertà e la lotta alla corruzione; sottolinea che le risorse devono essere utilizzate in modo efficace;

41.

osserva che tale contratto si basa su una verifica complessivamente positiva dei progressi compiuti dall'Afghanistan in settori chiave di riforma; riconosce l'importanza di definire gli obiettivi che l'SBC ha proposto e le condizioni di finanziamento; evidenzia inoltre l'importanza del controllo e del monitoraggio sistematico per prevenire gli abusi; sottolinea l'importanza di concentrarsi sullo sviluppo e la stabilità da parte del governo afghano; invita la Commissione a tenere il Parlamento regolarmente informato sull'attuazione dell'SBC ed evidenzia che tali risultati dovrebbero essere utilizzati per preparare il proseguimento dell'operazione di sostegno al bilancio per il periodo 2018-2021;

Società civile e diritti umani

42.

si compiace del fatto che il CAPD UE-Afghanistan sottolinei il dialogo sulle questioni relative ai diritti umani, in particolare i diritti delle donne, dei minori e delle minoranze etniche e religiose, al fine di garantire l'accesso alle risorse e sostenere il pieno esercizio dei loro diritti fondamentali, anche attraverso l'assunzione di un maggior numero di donne nelle strutture governative dell'Afghanistan, come pure nei sistemi di sicurezza e giudiziari; invita l'Afghanistan ad adoperarsi per l'eliminazione di tutte le forme di violenza e discriminazione nei confronti delle donne e delle ragazze; sottolinea la necessità di intensificare gli sforzi per l'attuazione delle disposizioni del CAPD sancite ai titoli I e II;

43.

insiste affinché l'UE mantenga una posizione ferma riguardo all'attuazione dei diritti umani e sottolinea che i principi democratici, i diritti umani, segnatamente i diritti delle donne e delle minoranze, e lo Stato di diritto sono elementi essenziali dell'accordo; insiste affinché l'UE adotti misure specifiche qualora il governo afgano violi elementi essenziali dell'accordo;

44.

ricorda che l'UE è particolarmente attenta al miglioramento delle condizioni delle donne, dei bambini, delle persone disabili e delle persone che vivono in condizioni di povertà e che questi gruppi hanno un particolare bisogno di assistenza, anche nei settori della sanità e dell'istruzione;

45.

si compiace della posizione preminente che l'accordo riserva all'uguaglianza di genere e alle politiche correlate nonché della forte viva attenzione allo sviluppo della società civile; invita l'UE a promuovere ulteriormente l'uguaglianza tra donne e uomini e l'emancipazione femminile attraverso i suoi sforzi in materia di sviluppo, tenendo presente che il cambiamento dell'atteggiamento della società nei confronti del ruolo socioeconomico delle donne richiede misure analoghe in materia di sensibilizzazione, istruzione e riforma del quadro normativo;

46.

sottolinea la necessità di tutelare le minoranze etniche e religiose che sono minacciate o sotto attacco; osserva che il gruppo etnico degli Hazara sciiti è più spesso vittima di attacchi rispetto ad altri gruppi e merita pertanto particolare attenzione;

47.

chiede di rafforzare e sostenere le istituzioni nazionali e subnazionali connesse ai diritti umani in Afghanistan, le organizzazioni della società civile e il mondo accademico; esorta le controparti internazionali a incoraggiare una cooperazione e un impegno più stretti con i partner afgani;

48.

sostiene gli sforzi della Corte penale internazionale intesi a garantire che si risponda dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità presumibilmente commessi dal maggio 2003;

49.

è preoccupato per il numero crescente di attacchi più violenti e deliberati a strutture sanitarie e a operatori sanitari e per gli attacchi contro le infrastrutture civili; esorta tutte le parti a rispettare i loro obblighi previsti dal diritto internazionale in materia di diritti umani e dal diritto umanitario internazionale per prevenire attacchi contro civili e infrastrutture civili;

50.

invita il governo afgano a introdurre una moratoria immediata sul ricorso alla pena di morte quale passo verso la sua abolizione;

Sviluppo e scambi commerciali

51.

riconosce che l'obiettivo finale dell'assistenza dell'UE all'Afghanistan è quello di aiutare il governo e l'economia del paese ad eliminare la povertà e a mettere a punto una situazione di indipendenza e crescita grazie allo sviluppo interno e alla cooperazione regionale, nonché al commercio e ad investimenti esterni sostenibili, al fine di ridurre l'eccessiva dipendenza dagli aiuti esteri, contribuendo allo sviluppo sociale, economico e ambientale dell'Afghanistan;

52.

osserva che l'Afghanistan è uno dei principali beneficiari dell'aiuto allo sviluppo e che le istituzioni dell'UE hanno impegnato 3,6 miliardi di EUR in aiuti a favore di tale paese tra il 2002 e il 2016; deplora che la percentuale di afgani che vivono in condizioni di povertà sia passata dal 38 % (2012) al 55 % (2017) e sottolinea che il paese ha registrato un rallentamento della crescita dal 2014 con il ritiro delle forze di sicurezza internazionali e la conseguente riduzione delle sovvenzioni internazionali, oltre ad un deterioramento della situazione in termini di sicurezza;

53.

sottolinea la necessità di far fronte all'elevato tasso di disoccupazione e di combattere la povertà al fine di adoperarsi a favore del conseguimento della pace e della stabilità nel paese;

54.

sottolinea che sono necessarie maggiori opportunità lavorative al di là di attività nel settore agricolo e di incarichi governativi, al fine di evitare che i giovani siano reclutati dai talebani e da altre reti di ribelli;

55.

accoglie con favore il quadro nazionale di pace e sviluppo dell'Afghanistan del 2016 e il quadro per l'autosufficienza attraverso la responsabilità reciproca adottati dal governo afgano; invita l'UE e gli Stati membri a continuare a sostenere, attraverso il CAPD, le priorità di sviluppo a titolarità afgana, conformemente ai principi di efficacia dello sviluppo;

56.

invita il VP/AR e la Commissione a valutare periodicamente tutte le misure UE in Afghanistan, facendo ricorso a indicatori qualitativi e quantitativi espliciti, in particolare per quanto riguarda gli aiuti allo sviluppo, il buon governo, tra cui il settore della giustizia, il rispetto dei diritti umani e la sicurezza; chiede, in tale contesto, che si effettui altresì una valutazione dell'impatto relativo delle misure UE sulla situazione generale del paese e del livello di coordinamento e cooperazione tra gli attori dell'UE e le altre missioni e misure internazionali, che siano pubblicati i risultati e le raccomandazioni riferendo al Parlamento europeo al riguardo;

57.

deplora lo scarso impatto ottenuto nonostante le cospicue iniezioni di aiuti stranieri; invita la Corte dei conti europea ad elaborare una relazione speciale sull'efficacia dell'assistenza dell'UE all'Afghanistan nell'ultimo decennio;

58.

incoraggia l'Unione europea e altre agenzie internazionali coinvolte nello sviluppo dell'Afghanistan a collaborare con i mezzi di informazione afgani per garantire alla popolazione afgana una comunicazione strategica degli sforzi di sviluppo, delle loro fonti e finalità, nonché del loro impatto;

59.

ricorda l'attuale carenza di esperti civili in Afghanistan; incoraggia l'UE e i suoi Stati membri a impiegare e formare adeguatamente esperti civili nei settori chiave, essenziali per lo sviluppo economico e la lotta al narcotraffico, che assistano e formino la popolazione e i funzionari afgani;

60.

sottolinea la necessità di sostenere il sistema di istruzione dell'Afghanistan per incrementare il numero dei bambini che frequentano corsi scolastici a tutti i livelli;

61.

si compiace del fatto che l'iscrizione scolastica sia decuplicata rispetto al 2001 e che le femmine rappresentino il 39 % degli alunni;

62.

esorta a prestare particolare attenzione ai giovani e chiede di utilizzare appieno programmi come Erasmus+ e Orizzonte 2020 per stabilire legami tra istituti di istruzione, mondo accademico, settori della ricerca e piccole e medie imprese (PMI);

63.

sostiene le azioni dell'UE e degli Stati membri che contribuiscono al Fondo fiduciario per la ricostruzione dell'Afghanistan, cogestito dalla Banca mondiale e dal ministero delle Finanze afgano, che opera per fornire servizi essenziali di base con un'attenzione specifica alla sanità e all'istruzione;

64.

accoglie con favore l'adesione dell'Afghanistan all'OMC nel 2016 e riconosce il valore aggiunto che il commercio e gli investimenti diretti esteri porteranno al futuro dell'Afghanistan; riconosce il ruolo positivo che l'adesione all'OMC potrebbe avere sull'integrazione dell'Afghanistan nell'economia mondiale;

65.

osserva che, a seguito dell'adesione del paese all'OMC nel 2016, che ha rafforzato i legami dell'Afghanistan con l'economia mondiale, l'UE ha concesso a tale paese l'accesso in franchigia doganale e senza limiti quantitativi al mercato dell'Unione, ma riconosce che sono necessarie altre misure concrete, al fine di consentire al settore privato di usufruire di tale regime e, in quanto tale, di aumentare il suo sviluppo interno;

66.

sottolinea che le autorità afgane dovrebbero mettere a punto un modello economico sostenibile basato sul principio della ridistribuzione; invita l'UE a sostenere l'Afghanistan nel suo sviluppo ambientale e nella sua transizione energetica, poiché le disposizioni in materia di energia pulita e sostenibile sono essenziali per accelerare l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

67.

sottolinea che sono necessari ulteriori sforzi per incrementare la capacità delle istituzioni governative di formulare e attuare strategie e politiche commerciali, migliorare la circolazione transfrontaliera delle merci e rafforzare la qualità dei prodotti per soddisfare norme internazionali;

68.

chiede di intensificare le relazioni tra imprese con sede nell'Unione europea e il settore privato afgano; incoraggia l'attuazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo delle PMI;

69.

sostiene e accoglie con favore ogni programma di sviluppo lanciato dall'UE, dai singoli Stati membri o da qualsiasi membro della comunità internazionale, che abbia l'obiettivo di assistere i titolari e gli imprenditori di piccole imprese a gestire i costi legali, le regolamentazioni e altri ostacoli alla produzione che altrimenti funzionerebbero come disincentivo per l'ingresso nel mercato e/o la crescita delle imprese all'interno del mercato;

70.

riconosce che le riserve di minerali in Afghanistan offrono un'opportunità economica per consentire al paese di generare reddito e posti di lavoro; osserva che la Cina ha mostrato interesse per tali riserve di minerali, con particolare enfasi sulle terre rare;

Migrazione

71.

riconosce che la migrazione costituisce una sfida costante per l'Afghanistan che pone problemi per i paesi confinanti e gli Stati membri dell'UE; è preoccupato per i numeri senza precedenti di migranti che rientrano principalmente dal Pakistan e dall'Iran e, in misura inferiore, dall'Europa; riconosce che le questioni relative agli sfollati interni e ai rifugiati sono il risultato della minaccia di violenza da parte dei gruppi di ribelli in Afghanistan nonché di fattori economici e ambientali; sottolinea che gli sforzi dell'UE e della comunità internazionale dovrebbero concentrarsi sulla prevenzione delle cause profonde della migrazione di massa; accoglie con favore la strategia afgana di gestione dei rimpatri; esprime tuttavia preoccupazione per l'assenza di politiche di integrazione permanenti da parte delle autorità afgane volte a gestire gli attuali rimpatriati; è convinto che un adeguato reinserimento dei rimpatriati, in particolare dei minori, ai quali deve essere garantito l'accesso all'istruzione primaria e secondaria, sia fondamentale per garantire la stabilità nel paese e che le persone rientrate in patria non siano state oggetto di violenza o di coercizione durante le procedure di rimpatrio;

72.

sottolinea che, secondo l'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite (OCHA), 5,5 milioni di persone necessitano di aiuti umanitari in Afghanistan, comprese le persone sfollate a causa di conflitti o siccità, e insiste sul fatto che la siccità ha portato allo sfollamento forzato di oltre 250 000 persone dalle regioni a nord e ovest del paese; osserva che il piano di risposta umanitaria è finanziato solo al 33,5 % ed esorta, pertanto, l'UE e i suoi Stati membri a intensificare gli sforzi per affrontare le principali sfide umanitarie e le esigenze umane e a prestare particolare attenzione alle persone vulnerabili, comprese le persone situate in zone difficili da raggiungere;

73.

deplora che, a dispetto dell'articolo 28, paragrafo 4, del CAPD, secondo il quale le parti dovrebbero concludere un accordo di riammissione, non sia stato raggiunto un accordo formale, bensì un accordo informale denominato «azione congiunta per il futuro»; ritiene importante che ogni accordo in materia di riammissione debba essere formalizzato per garantire la responsabilità democratica; deplora la mancanza di supervisione parlamentare e controllo democratico rispetto alla conclusione dell'azione congiunta per il futuro e sottolinea l'importanza di condurre un dialogo costante con gli attori interessati al fine di trovare una soluzione sostenibile alla dimensione regionale della questione dei profughi afgani;

74.

deplora l'ondata migratoria dall'Afghanistan verso Ovest, in particolare di persone istruite e giovani, dovuta all'assenza di prospettive nel paese; evidenzia l'assistenza dell'UE per il miglioramento della vita degli emigranti afgani sparsi in Pakistan e Iran; invita tali paesi a non espellere queste persone, poiché la loro espulsione potrebbe avere un effetto profondamente negativo sulla stabilità e sull'economia dell'Afghanistan; chiede che il ritorno dei rifugiati alle loro case sia organizzato in maniera sicura, ordinata e volontaria;

75.

plaude all'elaborazione di un importante progetto da parte della Commissione nel 2016 destinato a migliorare la reintegrazione dei migranti che rimpatriano in Afghanistan, Bangladesh e Pakistan, con lo stanziamento, nello specifico, di 72 milioni di euro per l'Afghanistan tra il 2016 e il 2020;

76.

sottolinea che l'assistenza allo sviluppo prestata dall'UE all'Afghanistan non dovrebbe essere vista unicamente nel quadro della migrazione e degli obiettivi di gestione delle frontiere e ritiene che l'aiuto allo sviluppo debba affrontare efficacemente le cause profonde della migrazione;

Cooperazione settoriale

77.

esorta la Commissione a presentare strategie globali per ciascun settore con l'obiettivo di garantire un ampio sviluppo in tutti gli ambiti della cooperazione con l'Afghanistan;

78.

chiede che si effettuino sforzi per mettere a frutto l'esperienza dell'UE in materia di sviluppo delle capacità e di riforma dell'amministrazione e della funzione pubblica; sottolinea l'urgente necessità di migliorare la governance nel settore fiscale; sollecita un sostegno alle organizzazioni della società civile, nel pieno rispetto del loro diverso contesto etnico, religioso, sociale o politico;

79.

sottolinea che l'agricoltura rappresenta il 50 % del reddito della popolazione dell'Afghanistan e un quarto del suo PIL; osserva che l'UE ha impegnata 1,4 miliardi di euro tra il 2014 e il 2020 per progetti di sviluppo nelle zone rurali; rileva inoltre che tali progetti sono fondamentali per garantire che gli agricoltori non muovano verso l'economia sommersa;

80.

osserva che l'80 % della popolazione afgana è occupata nell'agricoltura di sussistenza in un ambiente ostile all'agricoltura con inadeguati metodi di irrigazione; sostiene l'intensificazione degli sforzi per garantire la sicurezza alimentare;

81.

prende atto con preoccupazione dell'attuale siccità in Afghanistan, la peggiore da decenni, che rappresenta una minaccia per persone, bestiame e agricoltura; è inoltre preoccupato per le frequenti calamità naturali quali inondazioni improvvise, terremoti, smottamenti e inverni rigidi;

82.

osserva con preoccupazione che il danno a prodotti agricoli come il frumento può condurre a sfollamento, povertà, fame e, in alcuni casi, passaggi al mercato nero e che tre milioni di persone sono a rischio estremamente elevato di insicurezza alimentare e perdita di mezzi di sussistenza;

83.

riconosce che il rientro di un maggior volume della catena del valore dell'industria alimentare in Afghanistan potrebbe aumentare il reddito delle famiglie, accrescere la sicurezza alimentare, ridurre i costi degli alimenti e fornire maggiori opportunità occupazionali;

84.

incoraggia l'UE a proseguire i suoi sforzi per migliorare l'assistenza sanitaria in Afghanistan e sottolinea l'importanza della vaccinazione per tutti, ma soprattutto per chi è particolarmente vulnerabile alle malattie, come i minori;

85.

si compiace del fatto che l'accesso primario all'assistenza sanitaria sia aumentato dal 9 % ad oltre il 57 %, che l'aspettativa di vita sia aumentata da 44 a 60 anni e che tali miglioramenti siano stati resi possibili dai contributi dell'UE, dei singoli Stati membri e della comunità internazionale; riconosce, alla luce di tali progressi, che occorre sforzarsi maggiormente per continuare ad aumentare l'aspettativa di vita e ridurre il tasso di mortalità delle partorienti nonché dei neonati;

86.

condanna vivamente le pratiche di corruzione nel sistema sanitario afgano, ad esempio l'importazione di prodotti farmaceutici illegali, ed esorta l'UE a continuare a esercitare pressione sul governo afgano affinché si adoperi maggiormente per evitare tali pratiche di corruzione;

87.

ribadisce la necessità di professionisti formati del settore medico all'interno dell'Afghanistan e incoraggia l'UE e i suoi Stati membri a continuare ad attirare tali professionisti per formare medici e paramedici locali;

88.

rileva che la tratta di esseri umani e il traffico di migranti provocano danni in ogni parte, in particolare alla società afgana; sollecita una rapida attuazione degli accordi esistenti, anche in materia di scambio di informazioni, per smantellare le reti criminali transnazionali che traggono vantaggio dall'instabilità e dalla debolezza delle istituzioni;

Attuazione del CAPD

89.

accoglie con favore il CAPD in quanto prima relazione contrattuale tra l'UE e l'Afghanistan;

90.

osserva che il CAPD costituisce la base per sviluppare relazioni in vari ambiti, quali lo Stato di diritto, la sanità, lo sviluppo rurale, l'istruzione, la scienza e la tecnologia, la lotta alla corruzione, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico di stupefacenti, la migrazione, la sicurezza nucleare, la non proliferazione di armi di distruzione di massa e i cambiamenti climatici;

91.

si compiace dell'istituzione di organismi di cooperazione congiunti a livello esecutivo, ponendo l'accento in particolare sullo svolgimento di dialoghi regolari sulle questioni politiche, compresi i diritti umani, in particolare i diritti delle donne e dei minori, che sono elementi essenziali di questo accordo nonché sulla risposta alle sfide e sulla creazione di opportunità per un partenariato più forte;

92.

esprime preoccupazione in quanto il CAPD manca di disposizioni sul controllo parlamentare congiunto sulla sua attuazione; promuove il ruolo del Parlamento europeo, dei parlamenti degli Stati membri e del parlamento afgano nel monitorare l'attuazione del CAPD;

93.

prende atto della sostituzione del rappresentante speciale dell'UE per l'Afghanistan con un inviato speciale a partire dal settembre 2017, integrato nel quadro della struttura del SEAE;

94.

deplora che il Consiglio abbia adottato una decisione sull'applicazione provvisoria in settori che sono soggetti all'approvazione del Parlamento, in particolare il capitolo sulla cooperazione in materia di commercio e investimenti, che è di esclusiva competenza dell'UE, anziché richiedere la ratifica all'inizio del processo, prima di compiere questo passo; ritiene che tale decisione sia contraria al principio di leale cooperazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3 TUE e pregiudichi i diritti e le responsabilità giuridici del Parlamento;

o

o o

95.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, all'inviato speciale dell'UE per l'Afghanistan, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché e al governo e al parlamento della Repubblica islamica di Afghanistan.

(1)  GU L 67 del 14.3.2017, pag. 3.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2019)0169.

(3)  GU C 65 del 19.2.2016, pag. 133.

(4)  GU C 169 E del 15.6.2012, pag. 108.

(5)  GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 55.

(6)  GU C 378 del 9.11.2017, pag. 73.

(7)  GU C 349 del 17.10.2017, pag. 41.

(8)  GU C 366 del 27.10.2017, pag. 129.

(9)  GU C 66 del 21.2.2018, pag. 17.

(10)  GU C 298 del 23.8.2018, pag. 39.

(11)  GU C 337 del 20.9.2018, pag. 48.

(12)  GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 85.

(13)  Decisioni del Consiglio del 10 novembre 2011 (16146/11 e 16147/11).

(14)  Relazione informativa sul paese d'origine dell'EASO, Situazione della sicurezza in Afghanistan — Aggiornamento, maggio 2018, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan-security_situation_2018.pdf

(15)  Rappresentante speciale degli Stati Uniti per la ricostruzione dell'Afghanistan (SIGAR), relazione trimestrale destinata al Congresso degli Stati Uniti, 30 ottobre 2018, https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2018-10-30qr.pdf

(16)  https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2018/May/last-years-record-opium-production-in-afghanistan-threatens-sustainable-development--latest-survey-reveals.html


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/284


P8_TA(2019)0171

Partecipazione della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein ad eu-LISA ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, sulla partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (15832/2018 — C8-0035/2019 — 2018/0316(NLE))

(Approvazione)

(2021/C 23/59)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (15832/2018),

visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein (12367/2018),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 74, dell'articolo 77, paragrafo 2, lettere a) e b), dell'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), dell'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), dell'articolo 85, paragrafo 2, lettera a) e dell'articolo 88, paragrafo 2 nonché dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0035/2018),

visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0081/2019),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Islanda, della Confederazione svizzera e del Principato del Liechtenstein.

21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/285


P8_TA(2019)0173

Requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (COM(2015)0615 — C8-0387/2015 — 2015/0278(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 23/60)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0615),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0387/2015),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 maggio 2016 (1),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 dicembre 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e della commissione per le petizioni (A8-0188/2017),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (2);

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 303 del 19.8.2016, pag. 103.

(2)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 14 settembre 2017 (Testi approvati, P8_TA(2017)0347).


P8_TC1-COD(2015)0278

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/882.)


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/286


P8_TA(2019)0174

Sistema di informazione visti ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008, il regolamento (CE) n. 810/2009, il regolamento (UE) 2017/2226, il regolamento (UE) 2016/399, il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento sull'interoperabilità] e la decisione 2004/512/CE, e che abroga la decisione 2008/633/GAI del Consiglio (COM(2018)0302 — C8-0185/2018 — 2018/0152(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 23/61)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0302),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 77, paragrafo 2, lettere a), b), d) ed e), l'articolo 78, paragrafo 2, lettere d), e) e g), l'articolo 79, paragrafo 2, lettere c) e d), l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 88, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0185/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A8-0078/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2018)0152

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica riforma il sistema di informazione visti mediante modifica del regolamento (CE) n. 767/2008, il del regolamento (CE) n. 810/2009, il del regolamento (UE) 2017/2226, il del regolamento (UE) 2016/399, il e del regolamento (UE) 2018/XX [regolamento sull’interoperabilità] e che abroga la decisione 2004/512/CE, e che abroga la decisione 2008/633/GAI del Consiglio [Em. 1]

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, l’articolo 77, paragrafo 2, lettere a), b), d) e e), l’articolo 78, paragrafo 2, lettere d), e) e g), l’articolo 79, paragrafo 2, lettere c) e d), l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 88, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il sistema di informazione visti (VIS) è stato istituito con decisione 2004/512/CE del Consiglio (4) per fungere da soluzione tecnologica allo scambio di dati sui visti tra gli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) fissa lo scopo, le funzionalità e le responsabilità del VIS e definisce le condizioni e le procedure per lo scambio di dati tra Stati membri in ordine alle domande di visto per soggiorni di breve durata e alle decisioni adottate al riguardo. Il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) stabilisce norme per la registrazione degli identificatori biometrici nel VIS. La decisione 2008/633/GAI del Consiglio (7) stabilisce a quali condizioni le autorità designate degli Stati membri e Europol possono ottenere l’accesso per la consultazione al VIS ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi. Il VIS è entrato in funzione l'11 ottobre 2011  (8) ed è stato gradualmente introdotto nei consolati di tutti gli Stati membri nel mondo tra l'ottobre 2011 e il febbraio 2016. [Em. 2]

(2)

Gli obiettivi globali del VIS sono migliorare l’attuazione della politica comune in materia di visti, la cooperazione consolare e la consultazione tra le autorità centrali competenti per i visti, agevolando lo scambio di dati tra Stati membri in ordine alle domande di visto e alle relative decisioni, al fine di agevolare la procedura relativa alla domanda di visto; prevenire la caccia al visto più vantaggioso (il cosiddetto «visa shopping»); agevolare la lotta contro la frode d’identità; agevolare le verifiche ai valichi di frontiera esterni e all’interno del territorio degli Stati membri; contribuire all’identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d’ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri; agevolare l’applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9); contribuire a prevenire minacce alla sicurezza interna degli Stati membri.

(3)

La comunicazione della Commissione del 6 aprile 2016 dal titolo «Sistemi d’informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza» (10) evidenza la necessità che l’UE rafforzi e migliori i suoi sistemi di informazione, l'architettura dei dati e lo scambio di informazioni nel settore della gestione delle frontiere, del contrasto e dell’antiterrorismo, e ne migliori l’interoperabilità. La comunicazione individua altresì la necessità di colmare il vuoto informativo anche in relazione ai cittadini di paesi terzi titolari di visto per soggiorni di lunga durata , dato che l'articolo 21 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen prevede il diritto di libera circolazione nel territorio degli Stati parti contraenti dell’accordo per un periodo non superiore a 90 giorni su 180, istituendo così il riconoscimento reciproco dei permessi di soggiorno e dei visti per soggiorni di lunga durata rilasciati dagli Stati membri. La Commissione ha condotto due studi: stando alle conclusioni del primo studio di fattibilità  (11) è tecnicamente fattibile sviluppare un registro e la migliore soluzione tecnica sarebbe riutilizzare la struttura del VIS; stando a quelle del secondo studio  (12) basato su un’analisi della necessità e della proporzionalità, sarebbe necessario e proporzionato estendere l’ambito di applicazione del VIS per ricomprendere i documenti di cui sopra . [Em. 3]

(4)

Il 10 giugno 2016 il Consiglio ha approvato una tabella di marcia per rafforzare lo scambio e la gestione di informazioni (13) Per colmare l’attuale carenza di informazioni nei documenti rilasciati ai cittadini di paesi terzi, il Consiglio ha invitato la Commissione a prendere in considerazione l’istituzione di un registro centrale dei permessi di soggiorno e dei visti per soggiorni di lunga durata rilasciati dagli Stati membri, al fine di memorizzare le informazioni su tali documenti (comprese le date di scadenza e il loro eventuale ritiro). L’articolo 21 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen prevede il diritto di libera circolazione nel territorio degli Stati parti contraenti dell’accordo per un periodo non superiore a 90 giorni su 180, istituendo così il riconoscimento reciproco dei permessi di soggiorno e dei visti per soggiorni di lunga durata rilasciati dagli Stati membri. [Em. 4]

(5)

Nelle conclusioni del Consiglio del 9 giugno 2017 sulla via da seguire per migliorare lo scambio di informazioni e garantire l’interoperabilità dei sistemi d’informazione dell’UE (14) , il Consiglio ha riconosciuto che al fine di colmare le attuali lacune di informazione per la gestione delle frontiere e il contrasto, come ad esempio in relazione all’attraversamento delle frontiere da parte di titolari di visti per soggiorni di lunga durata e permessi di soggiorno, potrebbero essere necessarie nuove misure. Il Consiglio ha invitato la Commissione a effettuare, in via prioritaria, uno studio di fattibilità per l’istituzione di un registro centrale dell’UE contenente informazioni sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno. Su questa base la Commissione ha condotto due studi: stando alle conclusioni del primo studio di fattibilità (15) è tecnicamente fattibile sviluppare un registro e la migliore soluzione tecnica sarebbe riutilizzare la struttura del VIS; stando a quelle del secondo studio (16) basato su un’analisi della necessità e della proporzionalità, sarebbe necessario e proporzionato estendere l’ambito di applicazione del VIS per ricomprendere i documenti di cui sopra. [Em. 5]

(6)

La comunicazione della Commissione del 27 settembre 2017 sull’attuazione dell’agenda europea sulla migrazione (17) afferma che la politica comune dell’UE in materia di visti non solo è uno strumento essenziale per facilitare il turismo e gli affari ma è anche uno strumento fondamentale per prevenire rischi per la sicurezza o rischi di migrazione irregolare verso l’UE. La comunicazione riconosce che occorre adattare ulteriormente la politica comune in materia di visti alle sfide attuali, tenendo conto delle nuove soluzioni IT e trovando un giusto equilibrio fra un regime di agevolazione del visto e una migliore gestione della migrazione, della sicurezza e delle frontiere. La comunicazione afferma che il quadro giuridico del VIS sarà riveduto per migliorare ulteriormente il trattamento dei visti, compresi gli aspetti legati alla protezione dei dati e l’accesso delle autorità di contrasto, per diffondere ancora di più l’uso del VIS per nuove categorie e utilizzi dei dati, e per fare pieno uso degli strumenti di interoperabilità.

(7)

La comunicazione della Commissione del 14 marzo 2018 dal titolo «Adattare la politica comune in materia di visti alle nuove sfide» (18) ribadisce che il quadro giuridico del VIS sarà oggetto di revisione nel quadro di in un più ampio processo di riflessione sull’interoperabilità dei sistemi di informazione.

(8)

Quando è stato adottato il regolamento (CE) n. 810/2009, è stato convenuto che sarebbero stati affrontati in una fase successiva il problema della sufficiente affidabilità ai fini dell’identificazione e verifica delle impronte digitali di bambini di età inferiore a 12 anni e, in particolare, il modo in cui le impronte digitali evolvono con l’età, in base ai risultati di una ricerca effettuata sotto la responsabilità della Commissione. Le conclusioni di uno studio (19) svolto nel 2013 dal Centro comune di ricerca confermano che, a determinate condizioni, è possibile realizzare con un sufficiente livello di precisione il riconoscimento delle impronte digitali dei minori di età compresa tra 6 e 12 anni. Un secondo studio (20) ha confermato tali conclusioni nel dicembre 2017 fornendo un’analisi più profonda degli effetti dell’età sulla qualità delle impronte digitali. Su tali basi la Commissione ha condotto nel 2017 un ulteriore studio sulla necessità e proporzionalità di abbassare a 6 anni l’età per il rilevamento delle impronte digitali dei minori nell’ambito della procedura di rilascio dei visti. Da questo studio (21) è emerso che abbassando tale età si contribuirebbe a un migliore conseguimento degli obiettivi del VIS, in particolare per quanto riguarda la facilitazione della lotta contro la frode d’identità e delle verifiche ai valichi di frontiera esterni, e che potrebbero derivarne altri benefici in quanto si rafforzerebbe la prevenzione e lotta contro la violazione dei diritti dei minori, diventando possibile identificare o verificare l’identità di un minore cittadino di paese terzo che si trovi nello spazio Schengen in una situazione di abuso potenziale o effettivo dei suoi diritti (ad es. minori vittime della tratta degli esseri umani, minori scomparsi e minori non accompagnati che presentano domanda di asilo). Nel contempo, dato che i minori sono un gruppo particolarmente vulnerabile, la raccolta di categorie speciali di dati, come il rilevamento delle impronte digitali dei minori, dovrebbe essere soggetta a tutele più rigorose e le finalità di utilizzo di tali dati dovrebbero essere limitate agli usi che vanno nel migliore interesse del minore, anche limitando il periodo di conservazione dei dati. Il secondo studio ha inoltre individuato una scarsa qualità e un'esattezza media delle impronte digitali degli ultrasettantenni. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero collaborare nello scambio delle migliori prassi e affrontare tali carenze. [Em. 6]

(9)

L’interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente per gli Stati membri in tutte le procedure previste dal presente regolamento. È opportuno che si tenga conto del suo benessere, della sua sicurezza e incolumità e del suo parere e che tale attenzione sia commisurata all’età e al grado di maturità del minore. Il VIS è in particolare rilevante se sussiste il rischio che il minore sia vittima di tratta.

(10)

Il VIS dovrebbe trattare i dati personali forniti dal richiedente un visto per soggiorni di breve durata allo scopo di valutare se il suo ingresso nell’Unione possa rappresentare un rischio per la pubblica sicurezza o per la salute pubblica nell’Unione e anche di valutare il rischio di migrazione irregolare del richiedente. Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno, queste verifiche dovrebbero limitarsi a contribuire ad accertare l’identità del titolare del documento, l’autenticità e la validità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno, e a valutare se l’ingresso del cittadino di paese terzo nell’Unione possa rappresentare una minaccia alla pubblica sicurezza o alla salute pubblica nell’Unione. Esse non dovrebbero interferire con le decisioni sui visti per soggiorni di lunga durata o sui permessi di soggiorno. [Em. 7]

(11)

Detti rischi non possono essere valutati senza il trattamento dei dati personali relativi all’identità, al documento di viaggio e, se del caso, al garante o, se il richiedente è minore, all’identità della persona responsabile. Ogni dato personale che figura nella domanda dovrebbe essere confrontato con i dati contenuti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati in un sistema d’informazione (sistema d’informazione Schengen (SIS), sistema di informazione visti (VIS), dati Europol, banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti (SLTD), sistema di ingressi/uscite (EES), Eurodac, sistema ECRIS-TCN per le condanne relative ai reati di terrorismo o altri reati gravi, e/o banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN)), oppure con elenchi l'elenco di controllo ETIAS o indicatori di rischio specifici. È opportuno che le categorie di dati personali da usare per il confronto siano limitate alle categorie di dati presenti nei sistemi d’informazione interrogati, negli elenchi di controllo o negli indicatori di rischio specifici. [Em. 8]

(12)

L’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE è stata istituita con [regolamento (UE) XX sull’interoperabilità ( frontiere e visti )] affinché tali sistemi e i relativi dati si integrino reciprocamente per migliorare la gestione delle frontiere esterne, contribuire a prevenire e contrastare la migrazione irregolare e concorrere a assicurare un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione, inclusi il mantenimento della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli Stati membri. [Em. 9. Tale emendamento si applica a tutto il testo]

(13)

L’interoperabilità consente ai sistemi di informazione dell’UE di integrarsi reciprocamente al fine di facilitare la corretta identificazione delle persone, contribuire alla lotta contro la frode d’identità, migliorare e uniformare i requisiti in materia di qualità dei dati dei rispettivi sistemi di informazione dell’UE, agevolare l’attuazione tecnica e operativa dei sistemi di informazione dell’UE attuali e futuri da parte degli Stati membri, rafforzare , armonizzare e semplificare le garanzie in materia di sicurezza e protezione dei dati che presiedono ai rispettivi sistemi di informazione dell’UE, razionalizzare l’accesso controllato all’EES, al VIS, all’[ETIAS] e all’Eurodac a fini di contrasto e sostenere le finalità dell’EES, del VIS, dell’[ETIAS], dell’Eurodac, del SIS e del [sistema ECRIS-TCN]. [Em. 10]

(14)

Le componenti dell’interoperabilità dovrebbero includere l’EES, il VIS, l’[ETIAS], l’Eurodac, il SIS, il [sistema ECRIS-TCN] e i dati Europol e rendere possibile la consultazione simultanea di questi sistemi di informazione dell’UE; pertanto è opportuno usare tali componenti per eseguire le verifiche automatizzate e quando si accede al VIS a fini di contrasto. Il portale di ricerca europeo (ESP) andrebbe utilizzato a questo scopo per accedere in modo rapido, continuato, efficace, sistematico e controllato ai sistemi di informazione dell’UE, ai dati Europol e alle banche dati Interpol necessari per svolgere i compiti assegnati, conformemente ai rispettivi diritti di accesso, e per sostenere gli obiettivi del VIS. [Em. 11]

(15)

Il confronto con altre banche dati dovrebbe essere automatizzato. Se da tale confronto emerge una corrispondenza (riscontro positivo) con uno dei dati personali o una combinazione dei dati personali contenuti nelle domande e in una cartella, un fascicolo o una segnalazione presente nei suddetti sistemi di informazione, o con i dati personali dell’elenco di controllo, se il riscontro positivo non può essere confermato automaticamente dal VIS, è opportuno che la domanda sia trattata manualmente da un operatore dell’autorità responsabile . A seconda del tipo di dati per i quali è emerso un riscontro positivo, quest'ultimo dovrebbe essere valutato dai consolati o da un unico punto di contatto nazionale, laddove quest'ultimo sia responsabile per i riscontri positivi generati in particolare da banche dati o sistemi delle autorità di contrasto . La valutazione svolta dall’autorità responsabile dovrebbe condurre alla decisione di rilasciare o meno il visto per soggiorno di breve durata. [Em. 12]

(16)

Il visto per soggiorno di breve durata non dovrebbe mai essere rifiutato esclusivamente sulla base del trattamento automatizzato dei dati personali contenuti nella domanda.

(17)

È opportuno che i richiedenti le cui domande di visto per soggiorno di breve durata sono state rifiutate sulla base di un’informazione risultante da un trattamento nel VIS abbiano il diritto di presentare ricorso. I ricorsi dovrebbero essere proposti nello Stato membro che ha adottato la decisione in merito alla domanda e disciplinati conformemente alla legislazione nazionale di tale Stato membro. Dovrebbero applicarsi le garanzie esistenti e le norme sui mezzi di ricorso del regolamento (CE) n. 767/2008.

(18)

All’esame di una domanda di visto per soggiorno di breve durata dovrebbero applicarsi indicatori di rischio specifici corrispondenti al rischio già individuato per la sicurezza, di migrazione irregolare o per la salute pubblica alti rischi epidemici . I criteri usati per definire gli indicatori di rischio specifici non dovrebbero in alcun caso essere basati solamente sul sesso o sull’età di una persona. Non dovrebbero in alcun caso essere basati su informazioni che rivelino la razza, il colore della pelle, l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, la religione o le convinzioni filosofiche, l’appartenenza sindacale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità o l’orientamento sessuale di una persona. [Em. 13]

(19)

Il continuo emergere di nuove forme di minacce rischi alla sicurezza, di nuovi modelli di migrazione irregolare e di minacce alla salute pubblica alti rischi epidemici richiede risposte efficaci e dev’essere contrastato con mezzi moderni. Poiché tali mezzi comportano il trattamento di importanti quantitativi di dati personali, è opportuno introdurre garanzie adeguate per limitare l’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e alla protezione dei dati di carattere personale a quanto necessario e proporzionato in una società democratica. [Em. 14]

(20)

È opportuno assicurare che ai richiedenti il visto per soggiorni di breve durata, o ai cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto un visto per soggiorni di lunga durata o un permesso di soggiorno e ai cittadini di paesi terzi esenti dal visto si applichi quanto meno un livello di verifiche equivalente. A tal fine è altresì redatto un elenco di controllo con informazioni relative a persone sospettate di aver commesso un reato di terrorismo o altro reato grave o riguardo alle quali vi sono indicazioni concrete o fondati motivi per ritenere che possano commettere un reato di terrorismo o altri reati gravi, che dovrebbe essere utilizzato anche per le verifiche rispetto a queste categorie di cittadini di paesi terzi.

(21)

Per onorare i loro obblighi a norma della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, i vettori internazionali dovrebbero poter verificare se i cittadini di paesi terzi titolari di visto per soggiorno di breve durata, visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno siano o meno in possesso dei necessari documenti di viaggio validi inviando un'interrogazione al VIS . Tale verifica dovrebbe essere resa possibile dall’estrazione quotidiana di dati dal VIS in una banca dati distinta a sola lettura, che consenta di estrarre il sottoinsieme minimo necessario di dati per lanciare una ricerca la cui risposta sia «OK/NON OK». I vettori non dovrebbero avere accesso al fascicolo di domanda. Le specifiche tecniche per l’accesso al VIS attraverso il portale dei vettori dovrebbero limitare per quanto possibile l’impatto sul traffico di viaggiatori e sui vettori. A tal fine, dovrebbe essere presa in considerazione un’integrazione con l’EES e l'ETIAS. [Em. 15]

(21 bis)

Al fine di limitare l’impatto degli obblighi di cui al presente regolamento sui vettori stradali internazionali che effettuano trasporti di gruppo con autopullman, dovrebbero essere messe a disposizione soluzioni mobili semplici. [Em. 16]

(21 ter)

Entro due anni dall'avvio dell'applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe valutare l'adeguatezza, la compatibilità e la coerenza delle disposizioni di cui all'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni ai fini delle disposizioni del VIS in materia di trasporto con autopullman. Si dovrebbe tenere conto della recente evoluzione del trasporto con autopullman. È opportuno tenere conto della recente evoluzione del trasporto con autopullman e considerare la necessità di modificare le disposizioni concernenti il trasporto con autopullman di cui all’articolo 26 di tale convenzione o al presente regolamento. [Em. 17]

(22)

È opportuno che il presente regolamento specifichi quali autorità degli Stati membri possano essere autorizzate ad accedere al VIS per inserire, modificare, cancellare o consultare dati sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno ai fini specifici del VIS per questa categoria di documenti e i relativi titolari, e nella misura necessaria all’assolvimento dei loro compiti.

(23)

Ogni trattamento dei dati del VIS sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno dovrebbe essere proporzionato agli obiettivi perseguiti e necessario all’assolvimento dei compiti delle autorità competenti. Nell’utilizzare il VIS le autorità competenti dovrebbero assicurare il rispetto della dignità umana e dell’integrità delle persone i cui dati sono richiesti, senza alcuna discriminazione basata su motivi quali sesso, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di altro tipo, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale.

(23 bis)

I dati biometrici, che nel contesto del presente regolamento comprendono impronte digitali e immagini del volto, sono univoci e pertanto molto più affidabili rispetto ai dati alfanumerici ai fini dell'identificazione di una persona. I dati biometrici, tuttavia, sono dati personali sensibili. Il presente regolamento stabilisce pertanto le basi e le garanzie per il trattamento di tali dati allo scopo di identificare in modo univoco le persone interessate. [Em. 18]

(24)

È necessario che le autorità di contrasto dispongano delle informazioni più aggiornate possibili per poter svolgere i loro compiti nella lotta ai reati di terrorismo e altri reati gravi. Disciplina l’accesso al VIS delle autorità di contrasto degli Stati membri e di Europol la decisione 2008/633/GAI del Consiglio. Il contenuto di questa decisione dovrebbe essere integrato nel regolamento VIS per essere allineato all’attuale quadro del trattato.

(25)

L’accesso ai dati del VIS per finalità di contrasto ha già dimostrato la propria utilità per identificare le persone che hanno subito una morte violenta o aiutare gli investigatori a compiere progressi sostanziali nei casi relativi alla tratta di esseri umani, a reati di terrorismo o al traffico di droga. Pertanto è opportuno che siano a disposizione delle autorità designate degli Stati membri e dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto («Europol») anche i dati del VIS relativi ai soggiorni di lunga durata, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento.

(26)

Poiché Europol svolge un ruolo fondamentale nell’ambito della cooperazione tra le autorità degli Stati membri nel settore dell’investigazione di reati transfrontalieri contribuendo alla prevenzione, all’analisi e all’investigazione di attività criminali su scala europea, è opportuno che l’accesso attuale di Europol al VIS nel quadro delle sue funzioni sia codificato e semplificato, visto anche i recenti sviluppi del quadro giuridico, in particolare il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (22).

(27)

L’accesso al VIS a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi costituisce un’ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e della vita familiare e alla protezione dei dati personali di coloro i cui dati personali sono trattati nel VIS. Ogni ingerenza di questo tipo deve essere prevista dalla legge, che deve essere formulata con precisione sufficiente da consentire alla persona di adeguare il proprio comportamento, e deve tutelare la persona dall’arbitrarietà e indicare con sufficiente chiarezza la portata del potere discrezionale conferito alle autorità competenti e le modalità del suo esercizio. In una società democratica qualunque ingerenza deve essere necessaria per proteggere un interesse legittimo e proporzionato e commisurata all’obiettivo legittimo da perseguire.

(28)

Il [regolamento 2018/XX sull'interoperabilità (frontiere e visti) ] prevede la possibilità per l'autorità di polizia di uno Stato membro appositamente autorizzata da una misura legislativa nazionale di identificare una persona con i dati biometrici acquisiti durante una verifica d'identità. Esistono tuttavia circostanze specifiche in cui può essere necessario identificare una persona nel suo stesso interesse. È quanto accade al ritrovamento di una persona scomparsa, rapita o identificata come vittima della tratta. Solo in questi casi alle autorità di contrasto dovrebbe essere dato accesso ai dati del VIS per un'identificazione rapida e affidabile della persona, senza obbligo di soddisfare tutti i requisiti e le garanzie aggiuntive previste per tale accesso. [Em. 19]

(29)

Il confronto di dati sulla base di un’impronta digitale latente, ossia di una traccia dattiloscopica che può essere rinvenuta sul luogo del reato, è di fondamentale importanza nell’ambito della cooperazione di polizia. La possibilità di confrontare un'impronta digitale latente con i dati relativi alle impronte digitali conservati nel VIS, nei casi in cui si può ragionevolmente ritenere che l'autore o la vittima di un reato possano essere registrati nel VIS e dopo una precedente interrogazione ai sensi della decisione 2008/615/GAI del Consiglio  (23), dovrebbe rappresentare per le autorità di contrasto degli Stati membri uno strumento utilissimo per la prevenzione, l'accertamento o l'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, quando per esempio l'unica prova sul luogo del reato consiste nelle impronte digitali latenti. [Em. 20]

(30)

È necessario designare le autorità competenti degli Stati membri e il punto di accesso centrale attraverso cui sono inoltrate le richieste di accesso ai dati del VIS, e conservare un elenco delle unità operative in seno alle autorità designate autorizzate a chiedere tale accesso ai fini specifici della prevenzione, dell’accertamento o dell’indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi.

(31)

Le richieste di accesso ai dati conservati nel sistema centrale dovrebbero essere presentate dalle unità operative in seno alle autorità designate al punto di accesso centrale e dovrebbero essere motivate. Le unità operative in seno alle autorità designate che sono autorizzate a chiedere accesso ai dati del VIS non dovrebbero agire in qualità di autorità di verifica. I punti di accesso centrale dovrebbero agire in piena indipendenza dalle autorità designate e dovrebbero assicurare, in modo indipendente, l’assoluta conformità alle condizioni di accesso previste nel presente regolamento. In casi eccezionali di urgenza in cui sia necessario un accesso tempestivo per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o altri reati gravi, il punto di accesso centrale dovrebbe poter trattare la richiesta immediatamente ed effettuare la verifica a posteriori.

(32)

Onde proteggere i dati personali ed escludere le interrogazioni sistematiche ad opera delle autorità di contrasto, il trattamento dei dati del VIS dovrebbe avvenire solo in casi specifici e quando necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi. Le autorità designate ed Europol dovrebbero chiedere l’accesso al VIS soltanto quando hanno fondati motivi per ritenere che tale accesso fornisca informazioni che contribuiranno in modo sostanziale alla prevenzione, all’accertamento o all’indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi e dopo previa ricerca ai sensi della decisione 2008/615/GAI . [Em. 21]

(32 bis)

Come prassi generale, gli utenti finali degli Stati membri eseguono ricerche nelle banche dati nazionali pertinenti prima o parallelamente alle interrogazioni alle banche dati europee. [Em. 22]

(33)

I dati personali dei titolari di documenti visti di soggiorno di lunga durata registrati nel VIS non dovrebbero essere conservati più di quanto necessario agli scopi del VIS. È opportuno conservare i dati relativi ai cittadini di paesi terzi per un periodo di cinque anni così da poterli considerare ai fini della valutazione delle domande di visto per soggiorno di breve durata e dell’individuazione dei soggiorni fuori termine una volta scaduto il periodo di validità, e in modo da effettuare valutazioni di sicurezza dei cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto il soggiorno. I dati sui precedenti usi di un documento potrebbero facilitare il rilascio di futuri visti per soggiorni di breve durata. Un periodo di conservazione più breve non sarebbe sufficiente al raggiungimento degli obiettivi voluti. I dati dovrebbero essere cancellati allo scadere dei cinque anni purché non sussistano motivi per cancellarli prima. [Em. 23]

(34)

Al trattamento di dati personali da parte degli Stati membri in applicazione del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (24). Al trattamento dei dati personali da parte delle autorità di contrasto a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali si applica la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (25).

(35)

Il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio autorizza i membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea, al pari del personale coinvolto nelle attività correlate ai rimpatri, a consultare le banche dati europee se tale consultazione è necessaria a conseguire gli obiettivi operativi specificati nel piano operativo per i controlli di frontiera, la sorveglianza di frontiera e i rimpatri, sotto l’autorità dello Stato membro ospitante Al fine di agevolare la consultazione e permettere alle squadre un accesso effettivo ai dati inseriti nel VIS, è opportuno conferire l’accesso al VIS all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Tale accesso dovrebbe essere subordinato alle condizioni e limitazioni di accesso applicabili alle autorità competenti degli Stati membri per ciascuna finalità specifica per cui possono essere consultati i dati del VIS. [Em. 24]

(36)

Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza in uno Stato membro è, ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26), un elemento essenziale dello sforzo globale per contrastare la migrazione irregolare e costituisce un importante motivo di interesse pubblico rilevante.

(37)

Spesso i paesi terzi di rimpatrio non sono subordinati alla decisione di adeguatezza che la Commissione adotta I dati personali ottenuti da uno Stato membro a norma dell’articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679 o delle disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 36 della direttiva (UE) 2016/680. presente regolamento non dovrebbero essere trasferiti o resi disponibili ciò si aggiunga che gli intensi sforzi prodigati dall’Unione per cooperare con i principali paesi di origine dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare colpiti da provvedimento di rimpatrio non sono bastati ad assicurare il rispetto sistematico, da parte di tali paesi terzi, dell’obbligo stabilito dal diritto internazionale di riammettere i loro stessi cittadini. Gli accordi qualsiasi paese terzo, organizzazione internazionale o ente privato stabiliti all’interno o all’esterno dell’Unione. In deroga a tale norma, tuttavia, dovrebbe essere possibile trasferire tali dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale , qualora tale trasferimento sia soggetto a condizioni rigorose e qualora sia necessario in singoli casi per contribuire all’identificazione di riammissione conclusi o negoziati dall’Unione o dagli Stati membri, che assoggettano a garanzie adeguate il trasferimento di dati verso un cittadino di paese terzo in relazione al suo rimpatrio. In mancanza di una decisione di adeguatezza mediante un paese terzo a norma dell’articolo 46 atto di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 o delle disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 37 della direttiva (UE) 2016/680, riguardano un numero limitato di tali paesi terzi e resta incerta la conclusione di nuovi accordi. Date queste premesse, i dati personali potrebbero garanzie adeguate a cui sono soggetti i trasferimenti ai sensi di tale regolamento , dovrebbe essere trattati a norma del presente regolamento con le autorità dei paesi terzi possibile trasferire eccezionalmente ai fini dell’attuazione della politica di del rimpatrio dell’Unione, purché ricorrano le condizioni di cui all’articolo 49, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/679 o alle disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 38 o dell’articolo 39 della direttiva (UE) 2016/680 i dati del VIS a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, soltanto se necessario per importanti motivi di interesse pubblico ai sensi di tale regolamento . [Em. 25]

(38)

Gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione dell’[Agenzia dell’Unione europea per l’asilo] e di organismi internazionali competenti quali l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, l’Organizzazione internazionale per la migrazione e il Comitato internazionale della Croce rossa, i dati personali trattati nel VIS in conformità delle norme applicabili in materia di protezione dei dati e se richiesto in singoli casi per lo svolgimento dei compiti a norma del regolamento (UE) …/… [regolamento sul quadro dell’Unione per il reinsediamento] (27) , per le operazioni di reinsediamento dei rifugiati in relazione ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi trasferiti da quegli organismi agli Stati membri nell’attuazione del richiamato regolamento. [Em. 26]

(39)

Alle attività delle istituzioni e degli organismi dell’Unione nell’espletamento dei propri compiti in qualità di responsabili della gestione operativa del VIS si applica il regolamento (CE UE ) n. 45/2001 2018 / 1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (28). [Em. 27]

(40)

Conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il … 12 dicembre 2018 . [Em. 28]

(41)

Onde migliorare la cooperazione con i paesi terzi in materia di riammissione dei migranti irregolari e facilitare il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare i cui dati potrebbero figurare nel VIS, è opportuno conservare nel VIS copia del documento di viaggio dei richiedenti un visto per soggiorno di breve durata. Contrariamente alle informazioni estratte dal VIS, la copia del documento di viaggio è una prova della cittadinanza largamente riconosciuta dai paesi terzi.

(42)

La consultazione dell’elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto, istituito con decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (29), è un passaggio obbligato della procedura d’esame del visto. Le autorità competenti per i visti dovrebbero sistematicamente adempiere tale obbligo; l’elenco dovrebbe pertanto essere inserito nel VIS in modo da permettere di verificare automaticamente se il documento di viaggio del richiedente è riconosciuto.

(43)

Fatta salva la responsabilità degli Stati membri riguardo all’esattezza dei dati inseriti nel VIS, eu-LISA dovrebbe assumere la competenza di migliorare la qualità dei dati introducendo , gestendo e aggiornando costantemente uno strumento di monitoraggio centrale della qualità dei dati, e di riferire agli Stati membri a intervalli regolari. [Em. 29]

(44)

Per consentire di monitorare meglio l’uso del VIS nell’analisi delle tendenze relative alla pressione migratoria e alla gestione delle frontiere, eu-LISA dovrebbe essere in grado di sviluppare la capacità di fornire statistiche agli Stati membri, alla Commissione e all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, senza compromettere l’integrità dei dati. È opportuno pertanto istituire un archivio statistico Pertanto, eu-LISA dovrebbe conservare determinati dati statistici nell'archivio centrale ai fini delle relazioni e fornire statistiche ai sensi del [regolamento 2018/XX sull'interoperabilità (frontiere e visti)] . Nessuna delle statistiche prodotte dovrebbe contenere dati personali. [Em. 30]

(45)

Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (30).

(46)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della necessità di assicurare l’attuazione della politica comune in materia di visti, un elevato livello di sicurezza nello spazio senza controlli alle frontiere interne e l’istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(47)

Il presente regolamento fissa norme rigorose sull’accesso al VIS e le necessarie salvaguardie. Prevede inoltre i diritti individuali di accesso, rettifica, cancellazione e ricorso, in particolare il diritto a un ricorso giurisdizionale, e il controllo del trattamento dei dati da parte di autorità pubbliche indipendenti. Il presente regolamento introduce ulteriori salvaguardie per tutelare le esigenze specifiche delle nuove categorie di dati che saranno trattate dal VIS. Il presente regolamento rispetta pertanto i diritti fondamentali ed è conforme ai principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente il diritto alla dignità umana, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e della vita familiare, la protezione dei dati di carattere personale, il diritto di asilo e il principio di non-refoulement (non respingimento), la protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione, la non discriminazione, i diritti del minore e il diritto a un ricorso effettivo.

(47 bis)

Il presente regolamento fa salvi gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Ginevra, del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e l'insieme degli impegni internazionali assunti dall'Unione e dai suoi Stati membri. [Em. 31]

(48)

Ai cittadini di paesi terzi soggetti a obbligo di visto che sono familiari di un cittadino dell’Unione cui si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione a norma del diritto dell’Unione e che non sono titolari della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE dovrebbero applicarsi disposizioni specifiche. In virtù dell’articolo 21, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. Le rispettive limitazioni e condizioni sono definite nella direttiva 2004/38/CE.

(49)

Come confermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, detti familiari non solo hanno il diritto di entrare nel territorio degli Stati membri ma hanno anche il diritto di ottenere un visto d’ingresso a tal fine. Gli Stati membri devono concedere loro ogni agevolazione affinché ottengano i visti necessari che devono essere rilasciati gratuitamente, il più presto possibile e in base a una procedura accelerata.

(50)

Il diritto di ottenere un visto non è incondizionato, poiché può essere negato a familiari che rappresentano un rischio per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica ai sensi della direttiva 2004/38/CE. In tale contesto i dati personali dei familiari possono essere verificati soltanto in quanto riguardano la loro identificazione e il loro status e in quanto pertinenti per la valutazione della minaccia che potrebbero rappresentare per la sicurezza. L’esame delle loro domande di visto dovrebbe infatti essere effettuato esclusivamente con riferimento a motivi di sicurezza e non già a motivi attinenti ai rischi di migrazione.

(51)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca deve decidere, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(52)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (31); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(53)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (32); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(54)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (33), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (34).

(55)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (35), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (36) e con l’articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio (37).

(56)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (38), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (39) e con l’articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio (40).

(57)

Il presente regolamento, ad eccezione dell’articolo 22 novodecies, costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003, dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005 e dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2011, salvo per le disposizioni che la decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio (41) rende applicabili alla Bulgaria e alla Romania,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 767/2008 è così modificato:

-1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di informazioni tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno (regolamento VIS)»; [Em. 32]

1)

all’articolo 1 sono aggiunti i commi seguenti:

«Il presente regolamento definisce inoltre le procedure per lo scambio di informazioni tra Stati membri in ordine ai visti per soggiorni di lunga durata e ai permessi di soggiorno, comprese certe decisioni adottate al riguardo.

Conservando i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici nell’archivio comune di dati di identità (CIR) istituito dall’articolo 17 del regolamento (UE) 2018/XX del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) [regolamento 2018/XX sull’interoperabilità (frontiere e visti) ], il VIS agevola e contribuisce alla corretta identificazione delle persone registrate nel VIS.

(*1)  Regolamento (UE) 2018/XX del Parlamento europeo e del Consiglio* [regolamento 2018/XX sull’interoperabilità (frontiere e visti) ] (GU L …).»;"

2)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Scopo del VIS

1.   Il VIS ha lo scopo di migliorare l'attuazione della politica comune in materia di visti per soggiorni di breve durata , la cooperazione consolare e la consultazione tra le autorità centrali competenti per i visti, agevolando lo scambio di dati tra Stati membri in ordine alle domande di visto e alle relative decisioni, al fine di: [Em. 33]

a)

agevolare e accelerare la procedura relativa alla domanda di visto; [Em. 34]

b)

evitare l’elusione dei criteri di determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda;

c)

agevolare la lotta contro la frode;

d)

agevolare le verifiche ai valichi di frontiera esterni e all’interno del territorio degli Stati membri;

e)

contribuire all’identificazione e al rimpatrio di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d’ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri;

f)

contribuire all'identificazione delle persone scomparse di cui all'articolo 22 sexdecies ; [Em. 35]

g)

agevolare l’applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) e della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3);

h)

contribuire a prevenire le minacce alla sicurezza interna degli Stati membri, vale a dire attraverso la prevenzione, all’accertamento l'accertamento all’indagine l'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi , in circostanze appropriate e rigorosamente definite ; [Em. 36]

i)

contribuire a prevenire le minacce alla sicurezza interna degli Stati membri; [Em. 37]

j)

garantire la corretta identificazione delle persone;

k)

sostenere gli obiettivi del sistema d’informazione Schengen (SIS) relativi alle segnalazioni di cittadini di paesi terzi ai fini del rifiuto d’ingresso, di persone ricercate per l’arresto o a fini di consegna o di estradizione, di persone scomparse, di persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario e di persone da sottoporre a controllo discreto o controllo specifico.

2.   Per quanto riguarda i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno, il VIS ha lo scopo di agevolare lo scambio di dati tra gli Stati membri sulle relative decisioni, al fine di:

a)

sostenere un elevato livello di sicurezza in tutti gli Stati membri contribuendo a valutare se il richiedente o il titolare di un documento è considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica prima del suo arrivo ai valichi di frontiera esterni; [Em. 38]

b)

rafforzare agevolare le verifiche ai valichi di frontiera esterni e rafforzare l’efficacia delle verifiche di frontiera e dei controlli nel territorio degli Stati membri ; [Em. 39]

c)

contribuire a prevenire le minacce alla sicurezza interna degli Stati membri, vale a dire attraverso la prevenzione, all’accertamento l'accertamento all’indagine l'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi , in circostanze appropriate e rigorosamente definite ; [Em. 40]

d)

garantire la corretta identificazione delle persone;

d bis)

contribuire all'identificazione delle persone scomparse di cui all'articolo 22 sexdecies; [Em. 41]

e)

agevolare l’applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 e della direttiva 2013/32/UE;

f)

sostenere gli obiettivi del sistema d’informazione Schengen (SIS) relativi alle segnalazioni di cittadini di paesi terzi ai fini del rifiuto d’ingresso, di persone ricercate per l’arresto o a fini di consegna o di estradizione, di persone scomparse, di persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario e di persone da sottoporre a controllo discreto o controllo specifico.

(*2)  Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31)."

(*3)  Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).»;"

2 bis)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 2 bis

Architettura

1.     Il VIS è basato su un'architettura centralizzata e consta dei seguenti elementi:

a)

l'archivio comune di dati di identità di cui [all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2018/XX sull'interoperabilità (frontiere e visti)];

b)

un sistema d'informazione centrale (il “sistema centrale del VIS”);

c)

un'interfaccia in ciascuno Stato membro (“interfaccia nazionale” o “NI-VIS”), che assicura il collegamento con la competente autorità centrale nazionale del rispettivo Stato membro, o con un'interfaccia uniforme nazionale (NUI) in ciascuno Stato membro, basata su specifiche tecniche comuni e identica in tutti gli Stati membri, che consenta la connessione tra il sistema centrale del VIS e le infrastrutture nazionali negli Stati membri;

d)

un'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale del VIS e le interfacce nazionali;

e)

un canale di comunicazione sicuro fra il sistema centrale del VIS e il sistema centrale dell'EES;

f)

un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il sistema centrale del VIS e le infrastrutture centrali del portale di ricerca europeo istituito [dall'articolo 6 del regolamento 2018/XX sull'interoperabilità (frontiere e visti)], del servizio comune di confronto biometrico istituito [dall'articolo 12 del regolamento 2018/XX sull'interoperabilità (frontiere e visti)], dell'archivio comune di dati di identità istituito [dall'articolo 17 del regolamento 2018/XX sull'interoperabilità (frontiere e visti)], del rilevatore di identità multiple istituito [dall'articolo 25 del regolamento 2018/XX sull'interoperabilità (frontiere e visti)];

g)

un meccanismo di consultazione in merito alle domande e di scambio di informazioni fra le autorità centrali competenti per i visti (“VIS Mail”);

h)

un portale per i vettori;

i)

un servizio web sicuro che permette la comunicazione tra il sistema centrale del VIS, da un lato, e il portale per i vettori e i sistemi internazionali, dall'altro;

j)

un archivio di dati ai fini dell’elaborazione di relazioni e statistiche;

k)

uno strumento che permette ai richiedenti di prestare o revocare il consenso a un ulteriore periodo di conservazione del loro fascicolo di domanda.

Il sistema centrale del VIS, le interfacce uniformi nazionali, il servizio web, il portale per i vettori e l'infrastruttura di comunicazione del VIS condividono e riutilizzano nella massima misura tecnicamente possibile i componenti hardware e software, rispettivamente, del sistema centrale dell'EES, delle interfacce uniformi nazionali dell'EES, del portale per i vettori dell'ETIAS, del servizio web dell'EES e dell'infrastruttura di comunicazione dell'EES.

2.     Il NI-VIS consta:

a)

di un'interfaccia nazionale locale (LNI) per ciascuno Stato membro, che connette fisicamente lo Stato membro con la rete di comunicazione sicura e contiene i dispositivi crittografici dedicati al VIS. L'LNI è situata nello Stato membro;

b)

una LNI di riserva (BLNI) che presenta lo stesso contenuto e la stessa funzione dell'LNI.

3.     L'LNI e la BLNI sono destinate ai soli usi previsti dalla normativa dell'Unione sul VIS.

4.     I servizi centralizzati sono duplicati in due sedi distinte: Strasburgo, Francia, e Sankt Johann im Pongau, Austria, dove si trovano rispettivamente il sistema centrale del VIS principale, unità centrale (CU), e il sistema centrale del VIS di riserva, unità centrale di riserva (BCU). Il collegamento tra il sistema centrale del VIS principale e il sistema centrale del VIS di riserva consente la sincronizzazione continua tra la CU e la BCU. L'infrastruttura di comunicazione sostiene e contribuisce a garantire la disponibilità ininterrotta del VIS. Essa comprende percorsi ridondanti e separati per i collegamenti tra il sistema centrale del VIS e il sistema centrale del VIS di riserva, oltre che percorsi ridondanti e separati per i collegamenti tra ciascuna interfaccia nazionale e il sistema centrale del VIS e il sistema centrale del VIS di riserva. L'infrastruttura di comunicazione fornisce una rete privata virtuale e cifrata dedicata ai dati del VIS e alla comunicazione tra gli Stati membri e tra questi ultimi e l'autorità responsabile della gestione operativa del sistema centrale del VIS.»; [Em. 42]

3)

l’articolo 3 è soppresso;

4)

all l' ’articolo 4 è così modificato :

a)

è inserito il punto seguente:

3 bis)

«autorità centrale», l'autorità istituita da uno Stato membro ai fini del regolamento (CE) n. 810/2009; [Em. 43]

b)

sono aggiunti i punti seguenti:

12)

«dati VIS» o «dati del VIS», tutti i dati conservati nel sistema centrale del VIS e nel CIR a norma degli articoli da 9 a 14 e degli articoli da 22 quater a 22 septies;

13)

«dati di identità», i dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettere a) e bis);

14)

«dati relativi alle impronte digitali», i dati sulle impronte digitali conservati in un fascicolo del VIS;

15)

«immagine del volto», l'immagine digitalizzata del volto caratterizzata da sufficiente risoluzione e qualità dell'immagine per essere utilizzata in un raffronto biometrico automatizzato ; [Em. 44]

16)

«dati Europol», i dati personali trattati da Europol per la finalità di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4);

17)

«permesso di soggiorno», tutti i permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri secondo il modello uniforme istituito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio (*5), e qualsiasi altro documento di cui all’articolo 2, punto 16, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399;

18)

«visto per soggiorno di lunga durata», l’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 18 della convenzione di Schengen;

19)

«autorità nazionale di controllo», ai fini del contrasto, l’autorità le autorità di controllo istituita a norma dell’articolo 41 di cui all'articolo 51, paragrafo 1 , del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  (*6) e le autorità di controllo di cui all'articolo 41, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7); [Em. 45]

19 bis)

«riscontro positivo», la corrispondenza constatata confrontando i dati pertinenti del fascicolo di domanda registrati nel VIS con i dati pertinenti presenti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati nel VIS, nel sistema d'informazione Schengen, nell'EES, nell'ETIAS, nell'Eurodac, nei dati Europol o nella banca dati Interpol SLTD; [Em. 46]

20)

«contrasto», la prevenzione, l'accertamento o l'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi in un quadro definito rigorosamente ; [Em. 47]

21)

«reati di terrorismo», i reati che ai sensi del previsti dal diritto nazionale corrispondono o sono equivalenti a quelli di cui alla di cui agli articoli da 3 a 14 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8) o equivalenti a uno di tali reati per gli Stati membri che non sono vincolati da detta direttiva ; [Em. 48]

22)

«reati gravi», i reati che corrispondono o sono equivalenti a quelli di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (*9), se punibili conformemente al diritto nazionale con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni.

(*4)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53)."

(*5)  Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1)."

(*6)   Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). "

(*7)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89)."

(*8)  Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6)."

(*9)  Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1)";"

5)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Categorie di dati

1.   Solo le seguenti categorie di dati sono registrate nel VIS:

a)

i dati alfanumerici sul richiedente il visto per soggiorno di breve durata e sui visti richiesti, rilasciati, rifiutati, annullati, revocati o prorogati di cui all’articolo 9, punti da 1 a 4, e agli articoli da 10 a 14; i dati alfanumerici sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno rilasciati, ritirati, rifiutati, annullati, revocati o prorogati di cui agli articoli 22 quater, 22 quinquies, 22 sexies e 22 septies; le informazioni sui riscontri positivi di cui agli articoli 9 bis e 22 ter, e i risultati delle verifiche di cui all’articolo 9 quater, paragrafo 6;

b)

le immagini del volto di cui all’articolo 9, punto 5, e all’articolo 22 quater, punto 2, lettera f);

c)

i dati relativi alle impronte digitali di cui all’articolo 9, punto 6, e all’articolo 22 quater, punto 2, lettera g) , e all'articolo 22 quinquies, lettera g) ; [Em. 50]

c bis)

l'immagine scannerizzata della pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio di cui all'articolo 9, punto 7; [Em. 51]

d)

i collegamenti con altre domande di cui all’articolo 8, paragrafi 3 e 4, e all’articolo 22 bis, paragrafo 3.

2.   I messaggi trasmessi dal VIS di cui all’articolo 16, all’articolo 24, paragrafo 2, e all’articolo 25, paragrafo 2, non sono registrati nel VIS, fatta salva la registrazione delle operazioni di trattamento dei dati a norma dell’articolo 34.

3.   Il CIR contiene i dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettere da a) a c bis), e punti 5 e 6, all’articolo 22 quater, punto 2, lettere da a) a c bis), f) e g), e all’articolo 22 quinquies, lettere da a) a c bis c ), f) e g). I restanti dati del VIS sono conservati nel sistema centrale del VIS.»; [Em. 52]

6)

è inserito l’articolo 5 bis seguente:

«Articolo 5 bis

Elenco dei documenti di viaggio riconosciuti

1).

L’elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto, istituito con decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*10), è integrato nel VIS. [Em. 53]

2).

Il VIS prevede la funzionalità per la gestione centralizzata dell’elenco dei documenti di viaggio riconosciuti e della comunicazione del riconoscimento o del non riconoscimento dei documenti di viaggio figuranti nell’elenco, di cui all’articolo 4 della decisione n. 1105/2011/UE. [Em. 54]

3).

Norme dettagliate sulla gestione della funzionalità di cui al paragrafo 2 sono stabilite con atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2. [Em. 55]

(*10)  Decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa all’elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto e relativa alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 9).»;"

7)

l’articolo 6 è così modificato:

-a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.     Fatto salvo l'articolo 22 bis, l'accesso al VIS per inserire, modificare o cancellare i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, conformemente al presente regolamento è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità competenti per i visti. Il numero dei membri del personale debitamente autorizzati è strettamente limitato dalle effettive esigenze di servizio.»; [Em. 56]

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’accesso al VIS per la consultazione dei dati è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e degli organismi dell’UE competenti per gli scopi definiti agli articoli da 15 a 22, e da 22 quater a 22 septies e da 22 octies a 22 undecies terdecies , e per gli scopi definiti agli articoli 20 e 21 del [regolamento 2018/XX sull’interoperabilità (frontiere e visti) ].

Le autorità autorizzate a consultare o ad accedere al VIS al fine di prevenire, accertare e indagare reati di terrorismo o altri reati gravi sono designate conformemente al capo III ter.

Tale accesso è concesso nella misura in cui i dati sono necessari all’assolvimento dei compiti di tale personale, conformemente a detti scopi, e sono proporzionati agli obiettivi perseguiti.»; [Em. 57]

a bis)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.     Ogni Stato membro designa le autorità competenti il cui personale debitamente autorizzato ha accesso al VIS ai fini dell'inserimento, della modifica, della cancellazione e della consultazione dei dati. Ogni Stato membro comunica senza indugio a eu-LISA l'elenco di tali autorità, ivi comprese quelle di cui all'articolo 29, paragrafo 3 bis, e qualsiasi conseguente modifica. L'elenco precisa per cui ciascuna autorità quali dati è autorizzata a trattare e per quali scopi.

eu-LISA assicura la pubblicazione annuale dell'elenco e degli elenchi delle autorità designate di cui all'articolo 22 duodecies, paragrafo 2, e dei punti di accesso centrale di cui all'articolo 22 duodecies, paragrafo 4, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. eu-LISA mantiene sul proprio sito web un elenco sempre aggiornato contenente le modifiche trasmesse dagli Stati membri tra una pubblicazione annuale e l'altra.»; [Em. 58]

b)

è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

«4.   Il VIS prevede la funzionalità per la gestione centralizzata di questo elenco.»;

c)

è aggiunto il paragrafo 5 seguente:

«5.    La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 48 bis riguardo alle norme dettagliate sulla gestione della funzionalità per la gestione centralizzata dell’elenco di cui al paragrafo 3 sono stabilite con atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2.»; [Em. 59]

7 bis)

all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     Il trattamento dei dati personali nell'ambito del VIS da parte di ogni autorità competente non dà luogo a discriminazioni nei confronti dei richiedenti e dei titolari di un visto o dei richiedenti e dei titolari di visti per soggiorni di lunga durata e di permessi di soggiorno per motivi legati al sesso, alla razza, al colore della pelle, all'origine etnica o sociale, alle caratteristiche genetiche, alla lingua, alla religione o alle convinzioni personali, alle opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, all'appartenenza a una minoranza nazionale, al patrimonio, alla nascita, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale. Nel trattamento dei dati si rispettano pienamente la dignità umana e l'integrità nonché i diritti fondamentali e si osservano i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, incluso il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. È prestata particolare attenzione ai minori, alle persone anziane, alle persone con disabilità e alle persone che necessitano di protezione internazionale. L'interesse superiore del minore è considerato preminente.»; [Em. 60]

8)

all’articolo 7 è inserito un nuovo paragrafo 3 sono aggiunti i paragrafi seguenti :

«3.   L’interesse superiore del minore costituisce una prevale su qualsiasi altra considerazione preminente per gli Stati membri in tutte le procedure previste dal presente regolamento , nel pieno rispetto della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo . È tenuto conto del benessere del minore, della sua sicurezza e incolumità, in particolare se sussiste il rischio che sia vittima della tratta di esseri umani, e del suo parere, e tale attenzione deve essere commisurata alla sua età e al suo grado di maturità. [Em. 61]

3 bis.     Gli Stati membri applicano il presente regolamento in piena conformità con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto alla dignità umana, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e della vita familiare, la protezione dei dati di carattere personale, il diritto di asilo e il principio di non-refoulement (non respingimento), la protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione, la non discriminazione, i diritti del minore e il diritto a un ricorso effettivo.»; [Em. 62]

8 bis)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 7 bis

Dati relativi alle impronte digitali dei minori

1.     In deroga all'articolo 22 quater, paragrafo 2, lettera g), nel VIS non vengono inserite le impronte digitali dei minori di età inferiore ai sei anni.

2.     Il rilevamento dei dati biometrici dei minori di età superiore ai sei anni è effettuato, con modalità adatte ai minori e che tengano conto delle loro sensibilità, da funzionari specificamente formati per il rilevamento dei dati biometrici dei minori e nel pieno rispetto dell'interesse superiore del minore e delle tutele previste dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

I minori sono accompagnati da un familiare adulto, se presente, al momento del rilevamento dei dati biometrici. I minori non accompagnati sono accompagnati da un tutore o un rappresentante o, se non è stato designato un rappresentante, da una persona formata per tutelare l'interesse superiore del minore e il suo benessere generale, al momento del rilevamento dei dati biometrici. Questa persona non è il responsabile ufficiale per il rilevamento dei dati biometrici, agisce in modo indipendente e non riceve ordini né dal funzionario né dal servizio competente per il rilevamento dei dati biometrici. Non deve essere usata nessuna forma di forza contro i minori per garantire il rispetto dell'obbligo di fornire dati biometrici.

3.     In deroga all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 810/2009, i consolati non esigono che i minori di età compresa tra i sei e i dodici anni compaiano di persona presso il consolato per il rilevamento degli identificatori biometrici qualora ciò possa costituire un onere e costi eccessivi per le famiglie. In tali casi, gli identificatori biometrici sono rilevati alle frontiere esterne prestando un'attenzione particolare ad evitare la tratta di minori.

4.     In deroga alle disposizioni sull'uso dei dati di cui ai capi II, III, III bis e III ter, è possibile accedere alle impronte digitali dei minori solamente per i seguenti scopi:

a)

verificare l'identità del minore nella procedura di domanda di visto in conformità dell'articolo 15 e alle frontiere esterne in conformità degli articoli 18 e 22 octies, e

b)

in conformità del capo III ter per contribuire alla prevenzione e alla lotta contro le violazioni dei diritti dei minori, in subordine al soddisfacimento di tutte le seguenti condizioni:

i)

l'accesso deve essere necessario ai fini della prevenzione, dell'individuazione o dell'investigazione della tratta di minori;

ii)

l'accesso è necessario in un caso specifico;

iii)

l'identificazione è nell'interesse superiore del minore.»; [Em. 63]

9)

Il titolo del capo II è sostituito dal seguente:

«INSERIMENTO E USO DEI DATI SUI VISTI PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI PER I VISTI»[Emendamento non concernente la versione italiana]

10)

l’articolo 8 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Quando la domanda è ricevibile a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 810/2009, l’autorità competente per i visti crea il relativo fascicolo entro due giorni lavorativi, inserendo nel VIS i dati di cui all’articolo 9, nella misura in cui il richiedente sia tenuto a fornirli.»;

b)

è inserito il paragrafo 1 bis seguente:

«1 bis   . Non appena creato il fascicolo relativo alla domanda, il VIS avvia automaticamente l’interrogazione di cui all’articolo 9 bis e restituisce i risultati.»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Qualora per motivi giuridici non sia obbligatorio fornire determinati dati o qualora questi non possano essere forniti per ragioni di fatto, il campo o i campi specifici riservati a tali dati riportano l’indicazione “non pertinente”. L’assenza di impronte digitali è indicata con “VIS0”; il sistema permette inoltre una distinzione tra i casi di cui all’articolo 13, paragrafo 7, lettere da a) a d), del regolamento (CE) n. 810/2009.»;

11)

l’articolo 9 è così modificato:

a)

al punto 4, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

cognome; nome o nomi; data di nascita; cittadinanza o cittadinanze; sesso;

a bis)

cognome alla nascita (precedente/i cognome/i); luogo e paese di nascita; cittadinanza alla nascita;

b)

tipo e numero del documento o dei documenti di viaggio e codice a tre lettere del paese di rilascio del documento o dei documenti di viaggio;

c)

data di scadenza del documento o dei documenti di viaggio;

c bis)

autorità che ha rilasciato il documento di viaggio e data di rilascio;»;

b)

il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5.

immagine del volto del richiedente conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 810/2009;»; [Em. 65]

b bis)

il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6.

impronte digitali del richiedente, conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 810/2009.»; [Em. 66]

c)

è aggiunto il punto 7 seguente:

«7.

immagine scannerizzata della pagina dei dati anagrafici.»;

d)

sono aggiunti i due commi seguenti:

«8.

L’immagine del volto dei cittadini di paesi terzi di cui al primo comma, punto 5, è caratterizzata da sufficiente risoluzione di immagine e qualità per essere utilizzata nel confronto biometrico automatizzato. Se non è caratterizzata da qualità sufficiente, l'immagine del volto non è utilizzata per il confronto automatizzato. [Em. 67]

In deroga al secondo primo comma, in casi eccezionali, qualora non possano essere rispettate le specifiche in termini di qualità e risoluzione stabilite per l’inserimento nel VIS dell’immagine del volto rilevata sul posto, l’immagine del volto può essere estratta in formato elettronico dal chip degli eMRTD (Machine Readable Travel Document — documenti di viaggio elettronici a lettura ottica). In tali casi l’immagine del volto è inserita nel fascicolo individuale unicamente previa verifica elettronica che l’immagine del volto registrata nel chip dell’e-MRTD corrisponde all’immagine del volto rilevata sul posto del cittadino di paese terzo interessato.»; [Em. 68]

12)

sono inseriti i nuovi articoli da 9 bis a 9 quinquies seguenti:

«Articolo 9 bis

Interrogazione di altri sistemi

1.   Il VIS tratta i fascicoli relativi alla domanda automaticamente, alla ricerca di eventuali riscontri positivi. Il VIS esamina ciascun fascicolo individualmente.

2.   Quando viene creata una domanda o rilasciato un visto, il VIS verifica se il documento di viaggio relativo alla domanda è riconosciuto ai sensi della decisione n. 1105/2011/UE avviando una ricerca automatica nell’elenco dei documenti di viaggio riconosciuti di cui all’articolo 5 bis, e restituisce i risultati. [Em. 69]

3.   Ai fini delle verifiche di cui all’articolo 21, paragrafo 1, e paragrafo 3, lettere a), c) e d), del regolamento (CE) n. 810/2009, il VIS avvia un’interrogazione utilizzando il portale di ricerca europeo definito all’articolo 6, paragrafo 1 [del regolamento sull’interoperabilità (frontiere e visti) ] per confrontare i dati pertinenti di cui all’articolo 9, punto punti 4, 5 e 6, del presente regolamento con i dati presenti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati nel VIS, nel sistema d'informazione Schengen (SIS), nel sistema di ingressi/uscite (EES), nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), compreso l' elenco di controllo di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2018/XX che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi], nell'Eurodac, [nel sistema ECRIS-TCN per le condanne relative a reati di terrorismo e altri reati gravi], nei dati Europol, nella banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti (SLTD) e nella banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN). Il VIS verifica:

a)

se il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato nel SIS;

b)

se il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato o invalidato nella banca dati SLTD;

c)

se il richiedente è oggetto di una segnalazione ai fini del rifiuto d'ingresso e di soggiorno nel SIS;

d)

se il richiedente è oggetto di una segnalazione come persona ricercata per l'arresto a fini di consegna sulla base di un mandato d'arresto europeo o ricercata per l'arresto a fini di estradizione nel SIS;

e)

se il richiedente e il documento di viaggio corrispondono a un'autorizzazione ai viaggi rifiutata, revocata o annullata nel sistema centrale ETIAS e al suo titolare;

f)

se il richiedente e il documento di viaggio sono inclusi nell' elenco di controllo di cui all’articolo 29 34 del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio  (*11) ;

g)

se i dati relativi al richiedente sono già registrati nel VIS;

h)

se i dati forniti nella domanda relativi al documento di viaggio corrispondono a un'altra domanda di visto associata a dati di identità diversi;

i)

se il richiedente è attualmente segnalato come soggiornante fuori termine, o se lo è stato in passato, nell'EES;

j)

se il richiedente è registrato nell'EES per essere stato oggetto di un rifiuto di ingresso;

k)

se il richiedente è stato oggetto di una decisione di rifiuto, annullamento o revoca di un visto per soggiorno di breve durata registrata nel VIS;

l)

se il richiedente è stato oggetto di una decisione di rifiuto, annullamento o revoca di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno registrata nel VIS;

m)

se i dati specifici all'identità del richiedente sono registrati nei dati di Europol;

n)

se il richiedente di un visto per soggiorno di breve durata è registrato nell'Eurodac;

o)

nei casi in cui il richiedente sia un minore, se il titolare della responsabilità genitoriale o il tutore legale:

i)

è oggetto di una segnalazione come persona ricercata per l'arresto a fini di consegna sulla base di un mandato d'arresto europeo o ricercata per l'arresto a fini di estradizione nel SIS;

ii)

è oggetto di una segnalazione ai fini del rifiuto d'ingresso e di soggiorno registrata nel SIS;

iii)

è in possesso di un documento di viaggio contenuto nell'elenco di controllo di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1240. [Em. 70]

3 bis.     Quando è interrogata la banca dati SLTD, i dati utilizzati a tal fine dall'utente dell'ESP non sono condivisi con i proprietari dei dati Interpol. [Em. 71]

4.   Il VIS inserisce nel fascicolo relativo alla domanda un riferimento a eventuali riscontri positivi emersi conformemente al paragrafo 3. Inoltre il VIS individua, se del caso, lo Stato membro o gli Stati membri che hanno inserito o fornito i dati per i quali è emerso il riscontro positivo o Europol, e lo registra nel fascicolo relativo alla domanda. Non sono registrate informazioni diverse dal riferimento a un riscontro positivo e all'originatore dei dati. [Em. 72]

5.   Ai fini dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera k), le interrogazioni avviate a norma del paragrafo 3 del presente articolo confrontano i dati pertinenti di cui all’articolo 15, paragrafo 2, con i dati presenti nel SIS per stabilire se il richiedente sia oggetto di una delle seguenti segnalazioni:

a)

una segnalazione di persone ricercate per l’arresto a fini di consegna o di estradizione;

b)

una segnalazione di persona scomparsa;

c)

una segnalazione di persona ricercata nell’ambito di un procedimento giudiziario;

d)

una segnalazione di persone e oggetti ai fini di un controllo discreto, di un controllo specifico o di un controllo di indagine . [Em. 73]

5 bis.     Eventuali riscontri positivi emersi dalle interrogazioni in conformità dell'articolo 9 bis, paragrafo 3, lettere a), b), c), e), g), h), i), j), k), l) e n), sono esaminati, se necessario dopo una verifica da parte dell'autorità centrale in conformità dell'articolo 9 quater, dal consolato presso il quale è stata presentata la domanda di visto. [Em. 74]

5 ter.     Eventuali riscontri positivi emersi dalle interrogazioni in conformità dell'articolo 9 bis, paragrafo 3, lettere d), f), m) e o), sono verificati e, se necessario, esaminati dal punto di contatto unico degli Stati membri che hanno inserito o fornito i dati per i quali sono emersi i riscontri positivi, in conformità dell'articolo 9 quater bis. [Em. 75]

5 quater.     Eventuali riscontri positivi rispetto al SIS sono altresì automaticamente comunicati all'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha creato la segnalazione per la quale sono emersi i riscontri. [Em. 76]

5 quinquies.     La comunicazione all'ufficio SIRENE dello Stato membro o del punto di contatto unico che ha inserito la segnalazione contiene i seguenti dati:

a)

cognome, nome o nomi ed eventuali pseudonimi;

b)

luogo e data di nascita;

c)

sesso;

d)

cittadinanza ed eventuali altre cittadinanze;

e)

Stato membro di primo soggiorno previsto e, se disponibile, indirizzo del primo soggiorno previsto;

f)

domicilio del richiedente o, in mancanza, città e paese di residenza;

g)

un riferimento a eventuali riscontri positivi emersi, comprese data e ora del riscontro. [Em. 77]

5 sexies.     Il presente articolo non ostacola la presentazione, per qualsiasi motivo, di una domanda di asilo. Nel caso di una domanda di visto presentata da una vittima di reati violenti, come la violenza domestica o la tratta di esseri umani, commessi dal suo garante, il fascicolo trasmesso al VIS deve essere separato da quello del garante, al fine di proteggere le vittime da ulteriori pericoli. [Em. 78]

Articolo 9 ter

Norme specifiche applicabili all’interrogazione di altri sistemi per i familiari di cittadini UE o altri cittadini di paesi terzi che godono del diritto di libera circolazione a norma del diritto dell’Unione

1.   Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi che sono familiari di un cittadino dell’Unione a cui si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra, le verifiche automatizzare di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 3, sono effettuate al fine esclusivo di controllare che non esistono indicazioni concrete né fondati motivi basati su indicazioni concrete per concludere che la presenza della persona nel territorio degli Stati membri comporta un rischio per la sicurezza o un alto rischio epidemico in conformità della direttiva 2004/38/CE. [Em. 79]

2.   Il VIS non verifica:

a)

se il richiedente è attualmente segnalato come soggiornante fuoritermine o se lo è stato in passato, tramite consultazione dell’EES;

b)

se il richiedente corrisponde a una persona i cui dati sono registrati nell’Eurodac.

3.   Laddove dal trattamento automatizzato della domanda di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 3, emerga un riscontro positivo in relazione a una segnalazione ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1987/2006 (UE) 2018/1861 , l’autorità competente per i visti verifica il motivo della decisione a seguito della quale tale segnalazione è stata inserita nel SIS. Se tale motivo è connesso a un rischio di immigrazione irregolare, la segnalazione non è presa in considerazione ai fini della valutazione della domanda. L’autorità competente per i visti procede conformemente all’articolo 25 26 , paragrafo 2, del regolamento SIS II (UE) 2018/1861 . [Em. 80]

Articolo 9 quater

Verifica a cura delle autorità centrali e del punto di contatto unico nazionale [Em. 81]

1.   L’autorità centrale dello Stato membro che tratta la domanda Il punto di contatto unico nazionale, in conformità dell'articolo 9 quater bis, verifica manualmente ogni eventuale riscontro positivo di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 5 ter, emerso dalle interrogazioni ai sensi dell’articolo 9 bis, paragrafo 3 , che non può essere confermato automaticamente dal VIS . L'autorità centrale dello Stato membro che tratta la domanda viene informata . [Em. 82]

2.    L'autorità centrale verifica manualmente ogni eventuale riscontro positivo di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 5 bis, emerso dalle interrogazioni ai sensi dell'articolo 9 bis, paragrafo 3, che non può essere confermato automaticamente dal VIS. Nel verificare manualmente i riscontri positivi, l'autorità centrale ha accesso al fascicolo relativo alla domanda e a tutti i fascicoli collegati, come a tutti i riscontri positivi emersi dal trattamento automatizzato di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 3 5 bis . [Em. 83]

3.   L’autorità centrale verifica se l’identità del richiedente registrata nel fascicolo relativo alla domanda corrisponde ai dati presenti nel VIS o in una delle banche dati consultate.

4.   Qualora i dati personali non corrispondano e non siano emersi altri riscontri positivi dal trattamento automatizzato di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 3, l’autorità centrale cancella il falso riscontro positivo dal fascicolo relativo alla domanda.

5.   Qualora i dati corrispondano o persistano dubbi sull'identità del richiedente, in casi giustificati l'autorità centrale competente per i visti che tratta la domanda informa l'autorità centrale dell'altro Stato membro o degli altri Stati membri che risultano aver inserito o fornito i dati per i quali è emerso il riscontro positivo a norma dell'articolo 9 bis, paragrafo 3. Qualora si accerti che i dati per i quali è emerso il riscontro positivo sono stati inseriti o forniti da uno o più Stati membri, l'autorità centrale consulta le autorità centrali dell'altro Stato membro o degli altri Stati membri seguendo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2. In caso di dubbi, il dubbio è considerato a vantaggio del richiedente. [Em. 84]

6.   Il risultato delle verifiche effettuate dalle autorità centrali degli altri Stati membri viene aggiunto al fascicolo relativo alla domanda.

7.   In deroga al paragrafo 1, ove dal confronto di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 5, risultino uno o più riscontri positivi, il VIS lo comunica automaticamente all’autorità centrale dello Stato membro che ha avviato l’interrogazione perché adotti adeguate misure di follow-up. [Em. 85]

8.   Qualora si accerti che i dati per i quali è emerso un riscontro positivo conformemente all’articolo 9 bis, paragrafo 3, sono stati forniti da Europol, l’autorità centrale dello Stato membro competente consulta l’unità nazionale Europol per il follow-up conformemente al regolamento (UE) 2016/794, in particolare il capo IV. [Em. 86]

Articolo 9 quater bis

Verifica ed esame da parte del punto di contatto unico nazionale

1.     Ciascuno Stato membro designa un'autorità nazionale, pienamente operativa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, competente per le pertinenti verifiche manuali e l'esame dei riscontri positivi ai fini del presente regolamento (“il punto di contatto unico”). Il punto di contatto unico è composto da funzionari di collegamento dell'ufficio SIRENE, degli uffici centrali nazionali di Interpol, del punto centrale nazionale di Europol, dell'unità nazionale ETIAS e di tutte le autorità di contrasto nazionali competenti. Gli Stati membri assicurano personale sufficiente che consenta al punto di contatto unico di verificare i riscontri positivi comunicati allo stesso in conformità del presente regolamento e tenendo conto dei termini previsti all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 810/2009.

2.     Il punto di contatto unico verifica manualmente i riscontri positivi comunicatigli. Si applicano le procedure previste all'articolo 9 quater, paragrafi da 2 a 6.

3.     Laddove, a seguito della verifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo, i dati corrispondano e un riscontro positivo sia confermato, il punto di contatto unico contatta, se necessario, le autorità competenti, tra cui Europol, che hanno fornito i dati per i quali è emerso il riscontro. Esso valuta quindi il riscontro. Il punto di contatto unico esprime un parere motivato in vista della decisione sulla domanda da adottare in conformità dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 810/2009. Il parere motivato è incluso nel fascicolo relativo alla domanda. [Em. 87]

Articolo 9 quater ter

Manuale

La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 48 bis per stabilire in un manuale i dati da raffrontare nelle interrogazioni di altri sistemi in conformità dell'articolo 9 bis, paragrafo 3, come pure le procedure e le norme necessarie per tali interrogazioni, le verifiche e le valutazioni di cui agli articoli da 9 bis a 9 quater bis. L'atto delegato include la combinazione di categorie di dati per l'interrogazione di ciascun sistema in conformità dell'articolo 9 bis. [Em. 88]

Articolo 9 quinquies

Responsabilità di Europol

Europol adegua il proprio sistema di informazione al fine di garantire il trattamento automatico delle interrogazioni di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 3, e all’articolo 22 ter, paragrafo 2.»;

(*11)   Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1). "

13)

all’articolo 13, è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

«4.   Quando viene aggiornato il fascicolo relativo alla domanda ai sensi dei paragrafi 1 e 2, il VIS invia una comunicazione allo Stato membro che ha rilasciato il visto informandolo della decisione motivata di annullamento o di revoca del visto. Tale comunicazione è generata automaticamente dal sistema centrale e trasmessa tramite il meccanismo di cui all'articolo 16.»; [Em. 89]

14)

l’articolo 15 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, è inserita la lettera e bis) seguente:

«e bis)

immagine del volto;»;

b)

è inserito il paragrafo 2 bis seguente:

«2 bis.   L’immagine del volto di cui al paragrafo 2, lettera e bis), non è il solo criterio di ricerca.»;

15)

all’articolo 16, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Quando viene creato nel VIS un fascicolo relativo alla domanda di un cittadino di un determinato paese terzo o appartenente a una specifica categoria di tali cittadini per i quali è richiesta la consultazione preliminare di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 810/2009, il VIS trasmette automaticamente la richiesta di consultazione allo Stato membro o agli Stati membri indicati.

Lo Stato membro o gli Stati membri consultati inviano la risposta al VIS che la ritrasmette allo Stato membro che ha creato il fascicolo di domanda.

Ai soli fini della procedura di consultazione è integrato nel VIS l’elenco degli Stati membri che chiedono che le autorità centrali degli altri Stati membri consultino le loro autorità centrali nel corso dell’esame di domande di visto uniforme presentate da cittadini di determinati paesi terzi o da specifiche categorie di tali cittadini, a norma dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 810/2009, e dei cittadini di paesi terzi in questione. [Em. 90]

3.   La procedura definita al paragrafo 2 si applica altresì:

a)

alla trasmissione di informazioni a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, sulla modifica dei dati del presente regolamento e dell'articolo 25, paragrafo 4, sul rilascio di visti con validità territoriale limitata del presente regolamento e dell'articolo 31 sulle notifiche ex post del regolamento (CE) n. 810/2009; [Em. 91]

b)

a tutti gli altri messaggi connessi alla cooperazione consolare che implichino la trasmissione di dati personali registrati nel VIS o a questi collegati, alla trasmissione di richieste all’autorità competente per i visti affinché inoltri copie di documenti di viaggio ai sensi dell’articolo 9, punto 7, e altri dei documenti giustificativi relativi alla domanda, alla trasmissione di copie elettroniche di tali documenti, come pure alle richieste ai sensi dell’articolo 9 quater e dell’articolo 38, paragrafo 3. Le autorità competenti per i visti rispondono alle richieste entro due giorni lavorativi.»; [Em. 92]

16)

l’articolo 17 è soppresso;

17)

il titolo del capo III è sostituito dal seguente:

«ACCESSO DI ALTRE AUTORITÀ AI DATI SUI VISTI PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA»;

18)

all’articolo 18, paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le autorità competenti a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l’EES è operativo verificano le impronte digitali del titolare del visto confrontandole con quelle registrate nel VIS. Per i titolari di visto le cui impronte digitali non possono essere utilizzate, l’interrogazione di cui al paragrafo 1 è eseguita soltanto con i dati alfanumerici previsti al richiamato paragrafo in combinazione con l’immagine del volto.»;

18 bis)

l'articolo 18 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 18 bis

Estrazione di dati VIS per la creazione o l'aggiornamento di una cartella di ingresso/uscita o di una cartella relativa al respingimento di un titolare di visto nell'EES

Unicamente ai fini della creazione o dell'aggiornamento nell'EES di una cartella di ingresso/uscita o di una cartella relativa al respingimento di un titolare di visto conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, e agli articoli 16 e 18 del regolamento (UE) 2017/2226, l'autorità competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l'EES è operativo è abilitata ad estrarre dal VIS e importare nell'EES i dati conservati nel VIS e indicati all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 16, paragrafo 2, lettere da c) a f) di tale regolamento.»; [Em. 93]

19)

è inserito l’articolo 20 bis seguente:

«Articolo 20 bis

Uso dei dati del VIS per l'inserimento nel SIS di segnalazioni di persone scomparse o persone vulnerabili a cui deve essere impedito di viaggiare e successivo accesso a tali dati [Em. 94]

1.   I dati relativi alle impronte digitali e alle immagini del volto conservati nel VIS possono essere utilizzati ai fini dell’inserimento di una segnalazione di persone scomparse , minori a rischio di sottrazione o persone vulnerabili a cui deve essere impedito di viaggiare, in conformità all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) … del Parlamento europeo e del Consiglio (*12) [regolamento (UE) sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale]. In questi casi lo scambio di dati relativi alle impronte digitali e alle immagini del volto deve avvenire tramite mezzi sicuri presso l’ufficio SIRENE dello Stato membro che detiene i dati. [Em. 95]

2.   Ove emerga un riscontro positivo rispetto a una segnalazione nel SIS attraverso l'uso di dati relativi alle impronte digitali e alle immagini del volto registrati nel VIS di cui al paragrafo 1, le autorità incaricate della protezione dei minori e le autorità giudiziarie nazionali, comprese quelle competenti per l’avvio dell’azione penale e per le indagini giudiziarie prima dell’imputazione e le relative autorità di coordinamento, di cui all’articolo 43 44 del regolamento (UE) n… [COM(2016)0883 — SIS LE (cooperazione di polizia) ], possono chiedere a un'autorità con accesso al VIS , nell’assolvimento delle loro funzioni, di accedere ai dati inseriti nel VIS. Si applicano le condizioni previste dalla legislazione nazionale e dell’Unione. Gli Stati membri garantiscono che i dati siano trasmessi con modalità sicure. [Em. 96]

(*12)  Regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio del … (GU L … del …, pag. …).»;"

20)

all'articolo 22, il paragrafo i paragrafi 1 e 2 è sostituito sono sostituiti dal seguente dai seguenti:

«1.     Unicamente ai fini dell'esame di una domanda di asilo, le autorità competenti in materia di asilo sono abilitate, a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 343/2003, a eseguire interrogazioni con impronte digitali del richiedente asilo. Qualora le impronte digitali di detta persona non possano essere utilizzate ovvero l'interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l'interrogazione è eseguita con i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a) e/o da b) a c quater); l'interrogazione può essere eseguita in combinazione con i dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettera a bis). [Em. 97]

2.   Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che il richiedente protezione internazionale è registrato nel VIS, l’autorità competente per l’asilo ha accesso alla consultazione dei seguenti dati del richiedente e di tutti i fascicoli relativi alla domanda a quello collegati in conformità dell’articolo 8, paragrafo 3, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:

a)

numero di domanda;

b)

dati ricavati dal modulo o dai moduli di domanda di cui all’articolo 9, punti 4, 5 e 7;

c)

fotografie immagini del volto ; [Em. 98]

d)

dati inseriti, di cui agli articoli 10, 13 e 14, riguardo ai visti rilasciati, annullati, revocati o la cui validità è prorogata;

e)

dati di cui all’articolo 9, punti punto 4 e 5, dei fascicoli collegati in conformità dell’articolo 8, paragrafo 4.»; [Em. 99]

21)

l’articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Articolo 23

Periodo di conservazione dei dati

1.   Ciascun fascicolo relativo a una domanda è conservato nel VIS per un periodo massimo di cinque anni, fatta salva la cancellazione di cui agli articoli 24 e 25 e la registrazione di cui all'articolo 34. [Em. 100]

Tale periodo decorre:

a)

dalla data di scadenza del visto, o del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno qualora sia stato rilasciato un visto, o un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno;

b)

dalla nuova data di scadenza del visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno qualora sia stato prorogato un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno; [Em. 101]

c)

dalla data di creazione nel VIS del fascicolo relativo alla domanda, qualora la domanda sia stata ritirata, chiusa o interrotta;

d)

dalla data della decisione dell’autorità responsabile qualora sia stato rifiutato, annullato, ridotto, ritirato o revocato, a seconda dei casi, un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno.

2.   Alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 1, il VIS cancella automaticamente il fascicolo e i collegamenti fatti verso il medesimo conformemente all’articolo 8, paragrafi 3 e 4, e all’articolo 22 bis, paragrafi paragrafo 3 e 5.»; [Em. 102]

2 bis.     In deroga al paragrafo 1:

a)

i fascicoli relativi a una domanda per un permesso di soggiorno sono cancellati dopo un periodo massimo di 10 giorni;

b)

i fascicoli relativi a una domanda riguardante minori di età inferiore ai dodici anni sono cancellati non appena il minore esce dallo spazio Schengen. [Em. 103]

2 ter.     In deroga al paragrafo 1, per facilitare una nuova domanda il relativo fascicolo può essere conservato per un periodo supplementare massimo di tre anni dopo la fine del periodo di validità del visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno e solo qualora, a seguito di una richiesta di consenso, il richiedente acconsenta liberamente e in modo esplicito mediante una dichiarazione firmata. Le richieste di consenso sono presentate in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile e utilizzando un linguaggio semplice e chiaro conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/679. Il richiedente può revocare il proprio consenso in qualsiasi momento in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679. Se il richiedente revoca il proprio consenso, il fascicolo relativo alla domanda è automaticamente cancellato dal VIS

eu-LISA sviluppa uno strumento per consentire ai richiedenti di prestare e revocare il loro consenso.

La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 48 bis per definire ulteriormente lo strumento che i richiedenti devono utilizzare per prestare e revocare il loro consenso."; [Em. 104]

22)

all’articolo 24, il paragrafo i paragrafi 2 e 3 è sostituito dal seguente sono sostituiti dai seguenti :

«2.   Lo Stato membro che disponga di prove indicanti che i dati trattati nel VIS sono inesatti o che sono stati trattati nel VIS in violazione del presente regolamento ne informa immediatamente lo Stato membro competente. Tale messaggio è trasmesso secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 3.

Qualora i dati inesatti riguardino collegamenti fatti conformemente all’articolo 8, paragrafi 3 e 4, e all’articolo 22 bis, paragrafo 3, lo Stato membro competente provvede alle necessarie verifiche e risponde entro 48 ore e, nel caso, rettifica il collegamento. Se non perviene risposta nel termine stabilito, lo Stato membro richiedente rettifica il collegamento e ne informa lo Stato membro competente tramite VIS Mail.

3.     Lo Stato membro competente controlla, quanto prima, i dati in questione e, se necessario, li corregge o li cancella immediatamente.»; [Em. 105]

23)

l’articolo 25 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Qualora, prima della scadenza del periodo di cui all’articolo 23, paragrafo 1, un richiedente abbia acquisito la cittadinanza di uno Stato membro, i fascicoli relativi alla domanda, i fascicoli e i collegamenti di cui all’articolo 8, paragrafi 3 e 4, e all’articolo 22 bis, paragrafo 3, che lo riguardano sono cancellati dal VIS senza indugio dallo Stato membro che ha creato i fascicoli e i collegamenti in questione.»; [Emendamento non concernente la versione italiana]

b)

al paragrafo 2, i termini «l’infrastruttura del VIS» sono sostituiti dai termini «VIS Mail»;

23 bis)

l'articolo 26 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.     eu-LISA è responsabile della gestione operativa del VIS e delle sue componenti di cui all'articolo 2 bis. In cooperazione con gli Stati membri, essa provvede a che in qualsiasi momento siano utilizzate, previa analisi costi/benefici, le migliori tecnologie disponibili per tali componenti. [Em. 107]

2.     La gestione operativa del VIS consiste nell'insieme dei compiti necessari a garantire un funzionamento del VIS 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, in conformità del presente regolamento, e comprende, in particolare, la manutenzione e gli adeguamenti tecnici necessari a garantire che il VIS funzioni a un livello di qualità operativa soddisfacente, in particolare per quanto riguarda i tempi di risposta alle interrogazioni del sistema centrale del VIS da parte di uffici consolari e autorità di frontiera. Tali tempi di risposta sono il più brevi possibile.»; [Em. 108]

b)

i paragrafi da 3 a 8 sono soppressi; [Em. 109]

24)

all’articolo 26 è inserito il paragrafo 8 bis seguente:

«8 bis.   eu-LISA è autorizzata a utilizzare dati personali reali anonimizzati provenienti dal sistema di produzione del VIS a fini di prova nei seguenti casi:

a)

per stabilire la diagnosi ed effettuare la riparazione in caso di guasti rilevati nel sistema centrale;

b)

per sperimentare nuove tecnologie e tecniche pertinenti intese a migliorare le prestazioni del sistema centrale o la trasmissione dei dati al sistema.

In tal caso le misure di sicurezza, il controllo dell’accesso e le registrazioni effettuate nell’ambiente di prova sono identici a quelli previsti per il sistema di produzione del VIS. I dati personali reali adottati per la sperimentazione sono resi anonimi in modo tale che le persone titolari di tali dati non siano più identificabili.»; [Em. 110]

c)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«9 bis.     Se collabora con contraenti esterni per un qualsiasi compito relativo al VIS, eu-LISA monitora attentamente le attività del contraente per garantire il rispetto del presente regolamento, in particolare per quanto concerne la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati.

9 ter.     La gestione operativa del sistema centrale del VIS non può essere affidata a imprese o organizzazioni private.»; [Em. 111]

25)

l’articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27

Sede del sistema centrale d’informazione visti

Il VIS centrale principale, che svolge funzioni di controllo e gestione tecnici, ha sede a Strasburgo (Francia), mentre il VIS centrale di riserva, in grado di assicurare tutte le funzioni del VIS centrale principale, si trova a Sankt Johann im Pongau (Austria).

Entrambi i siti possono essere usati simultaneamente per far funzionare in modalità attiva il eu-LISA attua soluzioni tecniche per garantire la disponibilità ininterrotta del VIS attraverso il funzionamento simultaneo del sistema centrale del VIS e del sistema centrale del VIS di riserva, purché il secondo sito sistema centrale del VIS di riserva resti in grado di assicurarne assicurare il funzionamento del VIS in caso di guasto del sistema centrale del VIS o attraverso la duplicazione del sistema o delle sue componenti .»; [Em. 112]

26)

l’articolo 29 è così modificato:

a)

la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Responsabilità per quanto riguarda l’uso e la qualità dei dati»;

b)

al il paragrafo 1 è così modificato :

i)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

l’esattezza, l’attualità e un livello sufficiente di qualità e completezza dei dati trasmessi al VIS.»;

ii)

è aggiunto il comma seguente:

«A tal fine, gli Stati membri garantiscono che il personale consolare e il personale di qualsiasi prestatore di servizi esterno con cui cooperano secondo quanto indicato all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 810/2009 ricevano una formazione periodica sulla qualità dei dati.»; [Em. 113]

c)

al paragrafo 2, lettera a), i termini «del VIS centrale» sono sostituiti dai termini «del VIS centrale o del CIR» e i termini «il VIS centrale» sono sostituiti dai termini «il VIS centrale o il CIR»;

d)

è inserito sono inseriti il paragrafo 2 bis seguente i paragrafi seguenti :

«2 bis.   L’Autorità di gestione eu-LISA insieme alla Commissione sviluppa e, gestisce e aggiorna costantemente meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati e procedure per lo svolgimento dei controlli di qualità sui dati contenuti nel VIS e riferisce periodicamente agli Stati membri. L’Autorità di gestione eu-LISA garantisce livelli adeguati di personale professionalmente formato per attuare le innovazioni tecniche e gli aggiornamenti necessari per il funzionamento dei meccanismi di controllo della qualità dei dati. eu-LISA riferisce periodicamente agli Stati membri e alla Commissione sui controlli della qualità dei dati. La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai problemi di qualità dei dati incontrati e al modo in cui essi sono stati affrontati. [Em. 114]

Il meccanismo, le procedure e l’interpretazione relativi alla conformità qualitativa dei dati sono stabiliti mediante misure di esecuzione secondo la procedura di cui all’articolo 49, paragrafo 2.";

2 ter.     La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla fattibilità, la disponibilità, la preparazione e l'affidabilità della tecnologia richiesta per utilizzare le immagini del volto al fine di identificare una persona.»; [Em. 115]

d bis)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3 bis.     Per quanto concerne il trattamento dei dati personali nel VIS, ciascuno Stato membro designa un'autorità quale responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679, dotata di responsabilità centrale per il trattamento dei dati da parte di tale Stato membro. Ciascuno Stato membro informa la Commissione della designazione.»; [Em. 116]

27)

è inserito l’articolo 29 bis seguente:

«Articolo 29 bis

Norme specifiche per l’inserimento dei dati

1.   L’inserimento nel VIS dei dati di cui agli articoli 9, 22 quater e 22 quinquies è subordinato alle seguenti condizioni preliminari:

a)

i dati di cui agli articoli 9, 22 quater e 22 quinquies e all’articolo 6, paragrafo 4, possono essere trasmessi al immessi nel VIS solo previo controllo di qualità eseguito dalle autorità nazionali competenti; [Em. 117]

b)

i dati di cui agli articoli 9, 22 quater e 22 quinquies e all’articolo 6, paragrafo 4, sono trattati dal VIS previo controllo di qualità eseguito dal VIS conformemente al paragrafo 2.

2.   Il VIS esegue controlli di qualità come segue:

a)

nel creare il fascicolo relativo alla domanda o il fascicolo di un cittadino di paese terzo nel VIS, sono eseguiti controlli di qualità sui dati di cui agli articoli 9, 22 quater e 22 quinquies; se i controlli non rispettano i criteri di qualità prescritti, la o le autorità responsabili ne sono informate automaticamente tramite il VIS;

b)

il VIS può attivare le procedure automatizzate di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 3, e all’articolo 22 ter, paragrafo 2, solo previo controllo di qualità eseguito dal VIS a norma del presente articolo; se i controlli non rispettano i criteri di qualità prescritti, la o le autorità responsabili ne sono informate automaticamente tramite il VIS; [Emendamento non concernente la versione italiana]

c)

nel creare il fascicolo relativo alla domanda o il fascicolo di un cittadino di paese terzo nel VIS, sono eseguiti controlli di qualità sulle immagini del volto e sui dati dattiloscopici al fine di accertare il rispetto di norme minime di qualità dei dati per consentire il confronto biometrico; [Emendamento non concernente la versione italiana]

d)

nel conservare nel VIS le informazioni sulle autorità nazionali designate sono eseguiti controlli di qualità sui dati di cui all’articolo 6, paragrafo 4.

3.   Per la conservazione dei dati di cui ai paragrafi 1 e 2 sono stabilite norme di qualità. Tali norme sono specificate con atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2.»; [Emendamento non concernente la versione italiana]

28)

all’articolo 31, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, i dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettere a), b), c), k) e m), e punti 6 e 7, possono essere trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale figurante nell’allegato, o messi a loro disposizione, soltanto se necessario in casi specifici al fine di provare l’identità di cittadini di paesi terzi e soltanto ai fini del rimpatrio conformamene alla direttiva 2008/115/CE o del reinsediamento conformemente al regolamento … [regolamento sul quadro per il reinsediamento], a condizione che lo Stato membro che ha inserito i dati nel VIS abbia dato il suo assenso.»; [Em. 121]

28 bis)

l'articolo 31 è così modificato:

a)

i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.     In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a), a bis), b), c), c bis), k) e m), e punti 6 e 7, possono essere trasmessi dalle autorità di frontiera o dalle autorità competenti per l'immigrazione a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale figurante nell'allegato al presente regolamento in casi specifici, se necessario al fine di provare l'identità di cittadini di paesi terzi, unicamente ai fini del rimpatrio, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

la Commissione ha adottato una decisione sull'adeguata protezione dei dati personali in tale paese terzo in conformità dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679;

b)

sono state previste garanzie adeguate in conformità dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2016/679, attraverso, ad esempio, un accordo di riammissione in vigore tra l'Unione o uno Stato membro e il paese terzo in questione; oppure

c)

si applica l'articolo 49, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/679. [Em. 122]

3.     I dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a), b), c), k) e m), e punti 6 e 7, possono essere trasmessi in conformità del paragrafo 2 del presente articolo solamente se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

il trasferimento dei dati è effettuato in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione, in particolare delle disposizioni in materia di protezione dei dati, compreso il capo V del regolamento (UE) 2016/679, e gli accordi di riammissione, e il diritto nazionale dello Stato membro che trasferisce i dati;

b)

lo Stato membro che ha inserito i dati nel VIS ha dato il suo assenso;

c)

il paese terzo o l'organizzazione internazionale ha concordato di trattare i dati limitatamente ai fini per i quali sono stati trasmessi; e

d)

una decisione di rimpatrio adottata in conformità della direttiva 2008/115/CE è stata emessa nei confronti del cittadino di paese terzo interessato, purché l'esecuzione di tale decisione di rimpatrio non sia sospesa e non sia stato presentato alcun ricorso che possa portare alla sospensione della sua esecuzione.»; [Em. 123]

b)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3 bis.     I trasferimenti di dati personali a paesi terzi o a organizzazioni internazionali ai sensi del paragrafo 2 non pregiudicano i diritti dei richiedenti o dei beneficiari di protezione internazionale, in particolare in materia di non respingimento.

3 ter.     I dati personali ottenuti dal VIS da uno Stato membro o da Europol a fini di contrasto non sono trasferiti a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato stabiliti all'interno o all'esterno dell'Unione, né sono messi a loro disposizione. Il divieto si applica inoltre nei casi in cui il trattamento ulteriore di tali dati sia effettuato a livello nazionale o tra Stati membri a norma della direttiva (UE) 2016/680.»; [Em. 124]

28 ter)

all'articolo 32, il paragrafo 2 è così modificato:

a)

è inserita la lettera seguente:

«e bis)

impedire che persone non autorizzate usino sistemi di trattamento automatizzato di dati servendosi di attrezzature per la comunicazione di dati;»; [Em. 125]

b)

sono inserite le lettere seguenti:

«j bis)

garantire che, in caso di interruzione, i sistemi installati possano essere ripristinati;

j ter)

garantire l'affidabilità, accertandosi che eventuali anomalie nel funzionamento del VIS siano adeguatamente segnalate e che siano adottate le misure tecniche necessarie per assicurare che i dati personali possano essere recuperati in caso di danneggiamento a causa di un malfunzionamento del VIS;»; [Em. 126]

28 quater)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 32 bis

Incidenti di sicurezza

1.     È considerato incidente di sicurezza l'evento che ha o può avere ripercussioni sulla sicurezza del VIS o può causare danni o perdite ai dati VIS, in particolare quando possono essere stati consultati dati illecitamente o quando sono state o possono essere state compromesse la disponibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati.

2.     Gli incidenti di sicurezza sono gestiti in modo tale da garantire una risposta rapida, efficace e adeguata.

3.     Fatte salve la notifica e la comunicazione di una violazione dei dati personali a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 30 della direttiva (UE) 2016/680, gli Stati membri, Europol e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera comunicano senza indugio gli incidenti di sicurezza alla Commissione, a eu-LISA, all'autorità di controllo competente e al garante europeo della protezione dei dati. eu-LISA comunica senza indugio qualsiasi incidente di sicurezza relativo al sistema centrale del VIS alla Commissione e al garante europeo della protezione dei dati.

4.     Le informazioni su un incidente di sicurezza che ha o può avere ripercussioni sul funzionamento del VIS in uno Stato membro o, all'interno di eu-LISA, sulla disponibilità, integrità e riservatezza dei dati inseriti o inviati da altri Stati membri, sono fornite senza indugio a tutti gli Stati membri e registrate secondo il piano di gestione degli incidenti stabilito da eu-LISA.

5.     Gli Stati membri ed eu-LISA collaborano qualora si verifichino incidenti di sicurezza.

6.     La Commissione segnala immediatamente al Parlamento europeo e al Consiglio gli incidenti gravi. Tali segnalazioni sono classificate EU RESTRICTED/RESTREINT UE conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza.

7.     Qualora un incidente di sicurezza sia causato da un uso improprio dei dati, gli Stati membri, Europol e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera garantiscono l'imposizione di sanzioni in conformità dell'articolo 36.»; [Em. 127]

28 quinquies)

l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Articolo 33

Responsabilità

1.     Fatti salvi il diritto al risarcimento e la responsabilità da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, della direttiva (UE) 2016/680 e del regolamento (UE) 2018/1726:

a)

qualsiasi persona o Stato membro che abbia subito un danno in esito ad un'operazione illegale di trattamento di dati o a qualsiasi altro atto incompatibile con il presente regolamento compiuti da uno Stato membro ha diritto a un indennizzo per il danno subito da parte di tale Stato membro;

b)

qualsiasi persona o Stato membro che abbia subito un danno materiale o immateriale in esito a qualsiasi atto incompatibile con il presente regolamento compiuto da Europol, dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera o da eu-LISA ha diritto al risarcimento da parte dell'agenzia in questione.

Lo Stato membro interessato, Europol, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera o eu-LISA sono esonerati, in tutto o in parte, dalla loro responsabilità ai sensi del primo comma se provano che l'evento dannoso non è loro imputabile.

2.     Uno Stato membro è ritenuto responsabile di ogni eventuale danno arrecato al sistema centrale del VIS conseguente all'inosservanza degli obblighi del presente regolamento, fatto salvo il caso e nella misura in cui eu-LISA o un altro Stato membro che partecipa al sistema centrale del VIS abbiano omesso di adottare provvedimenti ragionevolmente idonei a prevenire il danno o ridurne al minimo l'impatto.

3.     Le azioni proposte contro uno Stato membro per il risarcimento del danno di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dal diritto nazionale di tale Stato membro. Le azioni proposte contro il responsabile del trattamento, Europol, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera o eu-LISA per il risarcimento del danno di cui ai paragrafi 1 e 2 sono soggette alle condizioni previste dai trattati.»; [Em. 128]

29)

l’articolo 34 è sostituito dal seguente:

«Articolo 34

Registrazioni

1.   Ciascuno Stato membro, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l’Autorità di gestione ed eu-LISA conservano le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati nell’ambito del VIS. Tali registrazioni indicano la finalità dell’accesso di cui all’articolo 6, paragrafo 1, all’articolo 20 bis, paragrafo 1, all’articolo 22 duodecies, paragrafo 1, e agli articoli da 15 a 22 e da 22 octies a 22 undecies, la data e l’ora, il tipo di dati trasmessi di cui agli articoli da 9 a 14 e da 22 quater a 22 septies , il tipo di dati utilizzati ai fini dell’interrogazione di cui all’articolo 15, paragrafo 2, all’articolo 18, all’articolo 19, paragrafo 1, all’articolo 20, paragrafo 1, all’articolo 21, paragrafo 1, all’articolo 22, paragrafo 1, all’articolo 22 octies, all’articolo 22 nonies, all’articolo 22 decies, all’articolo 22 undecies, all’articolo 45 bis e all’articolo 45 quinquies, e il nome dell’autorità che inserisce o estrae i dati. Ciascuno Stato membro conserva altresì le registrazioni del personale debitamente autorizzato ad inserire e ad estrarre i dati. [Em. 129]

2.   Per le operazioni di cui all’articolo 45 ter, è conservata una registrazione di tutte le operazioni di trattamento di dati eseguite nel VIS e nell’EES in conformità del presente di detto articolo e dell’articolo 41 46 del regolamento (UE) 2017/2226 che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES). Per le operazioni di cui all'articolo 17 bis, è conservato un registro di tutte le operazioni di trattamento di dati eseguite nel VIS e nell'EES in conformità del presente articolo e dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2017/2226. [Em. 130]

3.   Tali registrazioni possono essere utilizzate unicamente per il monitoraggio, a fini della protezione dei dati, dell’ammissibilità del trattamento dei dati e per garantire la sicurezza degli stessi. Tali registrazioni sono protette dall’accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate dopo un anno dalla scadenza del periodo di conservazione di cui all’articolo 23, paragrafo 1, sempreché non siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate.»;

29 bis)

l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Articolo 35

Verifica interna

Gli Stati membri provvedono affinché ogni autorità con diritto di accesso ai dati VIS adotti le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento e cooperi con l'autorità nazionale di controllo.»; [Em. 131]

29 ter)

l'articolo 36 è sostituito dal seguente:

«Articolo 36

Sanzioni

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ogni abuso o trattamento di dati inseriti nel VIS contrario al presente regolamento sia passibile di sanzioni, anche a carattere amministrativo e/o penale in conformità della legislazione nazionale, che siano efficaci, proporzionate e dissuasive.»; [Em. 132]

30)

l’articolo 37 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 e così modificato :

i)

la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.     Fatto salvo il diritto di informazione di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725, agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 13 della direttiva (UE) 2016/680, lo Stato membro competente informa i cittadini di paesi terzi e le persone di cui all'articolo 9, punto 4, lettera f), all'articolo 22 quater, punto 2, lettera e), o all'articolo 22 quinquies, lettera e), in merito a quanto segue:»; [Em. 133]

ii)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

l'esistenza del diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di chiedere che i dati inesatti che li riguardano siano rettificati o che i dati che li riguardano trattati illecitamente siano cancellati, nonché il diritto di ottenere informazioni sulle procedure da seguire per esercitare tali diritti e gli estremi del garante europeo della protezione dei dati e dell'autorità nazionale di controllo dello Stato membro responsabile della raccolta dei dati di cui all'articolo 41, paragrafo 1, che sono adite in materia di tutela dei dati personali.»; [Em. 134]

iii)

è aggiunta la lettera seguente:

«f bis)

il fatto che il VIS può essere consultato dagli Stati membri e da Europol a fini di contrasto.»; [Em. 135]

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite per iscritto in modo chiaro, conciso e preciso al cittadino di paese terzo all’atto dell’acquisizione dei dati, della fotografia dell'immagine del volto e delle impronte digitali di cui all’articolo 9, punti 4, 5 e 6, all’articolo 22 quater, punto 2, e all’articolo 22 quinquies, lettere da a) a g), e se necessario oralmente, in una lingua e maniera che l’interessato comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. I minori devono essere informati in modo consono alla loro età mediante opuscoli e/o infografiche e/o dimostrazioni concepite in modo specifico per spiegare la procedura di rilevamento delle impronte digitali.»; [Em. 136]

c)

al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In mancanza di moduli a firma di dette persone, tali informazioni sono fornite ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2016/679.»;

31)

all’articolo 38, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Qualora la richiesta di cui al paragrafo 2 sia presentata ad uno Stato membro diverso da quello competente, le autorità di quest’ultimo sono contattate dalle autorità dello Stato membro al quale è stata presentata la richiesta entro un termine di sette giorni. Lo Stato membro competente verifica l’esattezza dei dati e la legittimità del loro trattamento nel VIS entro il termine di un mese.»; [Em. 137]

31 bis)

l'articolo 38 è sostituito dal seguente:

«Articolo 38

Diritto di accesso ai dati personali, di rettifica , integrazione cancellazione degli stessi e di limitazione del loro trattamento

1.     Fatto salvo il diritto d'informazione di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725, i richiedenti o i titolari di visti per soggiorni di lunga durata o di permessi di soggiorno i cui dati sono conservati nel VIS sono informati, nel momento in cui i loro dati sono raccolti, delle procedure per esercitare i diritti di cui agli articoli da 17 a 20 del regolamento (UE) 2018/1725 e agli articoli da 15 a 18 del regolamento (UE) 2016/679 e, allo stesso tempo, dei dati di contatto del garante europeo della protezione dei dati.

2.     Per esercitare i diritti di cui agli articoli da 17 a 20 del regolamento (UE) 2018/1725 e agli articoli da 15 a 18 del regolamento (UE) 2016/679, le persone di cui al paragrafo 1 hanno il diritto di rivolgersi allo Stato membro che ha inserito i loro dati nel VIS. Lo Stato membro che riceve la richiesta la esamina e risponde quanto prima e, in ogni caso, al più tardi entro 30 giorni. Qualora, in risposta a una richiesta, emerga che i dati conservati nel VIS sono di fatto inesatti o sono stati registrati illecitamente, lo Stato membro competente rettifica o cancella tali dati nel VIS senza indugio e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta, in linea con l'articolo 12, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679. Qualora la richiesta sia presentata ad uno Stato membro diverso da quello competente, le autorità di quest'ultimo sono contattate dalle autorità dello Stato membro al quale la richiesta è stata presentata entro un termine di sette giorni. Lo Stato membro competente verifica l'esattezza dei dati e la legittimità del loro trattamento nel VIS entro il termine di un mese. L'interessato è informato dallo Stato membro che ha contattato l'autorità dello Stato membro competente in merito alla trasmissione della sua richiesta, al destinatario e al prosieguo della procedura.

3.     Qualora lo Stato membro competente non concordi con l'affermazione secondo cui i dati conservati nel VIS sono di fatto inesatti o sono stati registrati illecitamente, adotta senza indugio una decisione amministrativa con la quale illustra per iscritto all'interessato la ragione per cui non intende rettificare o cancellare i dati che lo riguardano .

4.     Tale decisione fornisce inoltre all'interessato informazioni sulla possibilità di impugnare la decisione adottata sulla richiesta di cui al paragrafo 2 e, se del caso, informazioni su come intentare un'azione o presentare un reclamo dinanzi alle autorità competenti o alle autorità giurisdizionali competenti e su qualunque tipo di assistenza disponibile, anche da parte delle autorità nazionali di controllo competenti.

5.     Qualsiasi richiesta presentata a norma del paragrafo 2 contiene le informazioni necessarie per identificare l'interessato. Tali informazioni sono utilizzate unicamente per consentire l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 2.

6.     Lo Stato membro competente conserva una registrazione, sotto forma di documento scritto, della presentazione di una richiesta ai sensi del paragrafo 2 e di come è stata trattata. Mette tale documento a disposizione delle autorità nazionali di controllo competenti per la protezione dei dati senza indugio e, in ogni caso, non oltre sette giorni dalla decisione di rettificare o cancellare i dati di cui, rispettivamente, al paragrafo 2, secondo comma, o in seguito alla decisione di cui al paragrafo 3 .»; [Em. 138]

31 ter)

l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Articolo 39

Cooperazione volta a garantire i diritti relativi alla protezione dei dati

1.     Le autorità competenti degli Stati membri cooperano attivamente per far rispettare i diritti sanciti dall'articolo 38.

2.     In ciascuno Stato membro l'autorità di controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 fornisce, su richiesta, assistenza e consulenza agli interessati nell'esercizio del loro diritto di rettifica, integrazione o cancellazione dei dati personali che li riguardano ovvero di limitazione del trattamento di tali dati, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679.

L'autorità di controllo dello Stato membro competente che ha trasmesso i dati e l'autorità di controllo dello Stato membro al quale è stata presentata la richiesta cooperano per raggiungere gli obiettivi di cui al primo comma.» [Em. 139]

31 quater)

l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

«Articolo 40

Mezzi di ricorso

1.     Fatti salvi gli articoli 77 e 79 del regolamento (UE) 2016/679, in ciascuno Stato membro chiunque ha il diritto di intentare un'azione o presentare un reclamo alle autorità o ai giudici competenti dello Stato membro che abbia negato il diritto, sancito dall'articolo 38 del presente regolamento, ad ottenere l'accesso ai dati che lo riguardino ovvero il diritto di rettifica, di integrazione o di cancellazione degli stessi. Il diritto di intentare un'azione o presentare un reclamo di tal genere si applica inoltre nei casi in cui le richieste di accesso, rettifica, integrazione o cancellazione non abbiano ricevuto risposta entro i termini sanciti dall'articolo 38, oppure non siano mai state trattate dal responsabile del trattamento.

2.     L'assistenza dell'autorità di controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 rimane disponibile durante l'intero procedimento.»; [Em. 140]

31 quinquies)

l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

«Articolo 41

Vigilanza delle autorità di controllo nazionali

1.     Ciascuno Stato membro assicura che l'autorità di controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 controlli autonomamente la legittimità del trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento da parte dello Stato membro interessato.

2.     L'autorità o le autorità di controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 provvedono affinché, almeno ogni tre anni, sia svolto un controllo delle operazioni di trattamento dei dati da parte delle autorità nazionali competenti, conformemente alle pertinenti norme di revisione internazionali. I risultati dell'audit possono essere presi in considerazione nelle valutazioni effettuate nel quadro del meccanismo istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio. L'autorità di controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 pubblica ogni anno il numero delle richieste di rettifica, integrazione, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati, le conseguenti azioni intraprese e il numero delle rettifiche, integrazioni, cancellazioni e limitazioni del trattamento effettuate in seguito alla richiesta degli interessati.

3.     Gli Stati membri provvedono affinché la loro autorità di controllo disponga delle risorse sufficienti per assolvere i compiti ad essa affidati dal presente regolamento e abbia accesso alla consulenza di persone in possesso di adeguate conoscenze in materia di dati biometrici.

4.     Gli Stati membri forniscono all'autorità di controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 le informazioni da questa richieste, in particolare le informazioni sulle attività svolte conformemente alle loro responsabilità previste dal presente regolamento. Gli Stati membri permettono all'autorità di controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 di consultare le loro registrazioni e di accedere in qualsiasi momento a tutti i loro locali utilizzati per l'interoperabilità.»; [Em. 141]

31 sexies)

l'articolo 42 è sostituito dal seguente:

«Articolo 42

Vigilanza del Garante europeo della protezione dei dati

1.     Il Garante europeo della protezione dei dati ha il compito di monitorare le attività di trattamento dei dati personali da parte di eu-LISA, di Europol e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera previste dal presente regolamento e di assicurare che tali attività siano effettuate in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 e del presente regolamento.

2.     Il Garante europeo della protezione dei dati provvede affinché almeno ogni tre anni sia svolto un controllo delle attività di trattamento dei dati personali effettuate da eu-LISA conformemente alle pertinenti norme di revisione internazionali. Una relazione su tale controllo è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, a eu-LISA, alla Commissione e agli Stati membri. A eu-LISA è data la possibilità di presentare osservazioni prima dell'adozione delle relazioni.

3.     eu-LISA fornisce al garante europeo della protezione dei dati le informazioni da questo richieste, gli permette di consultare tutti i documenti e le registrazioni di cui agli articoli 22 novodecies, 34 e 45 ter, nonché di aver accesso, in qualsiasi momento, a tutti i suoi locali.»; [Em. 142]

32)

all’articolo 43, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Il garante europeo della protezione dei dati agisce in stretta cooperazione con le autorità nazionali di controllo riguardo a temi specifici che richiedono un contributo nazionale, in particolare se il garante europeo della protezione dei dati o un’autorità nazionale di controllo constata notevoli differenze tra le pratiche degli Stati membri o trasferimenti potenzialmente illeciti nell’uso dei canali di comunicazione delle componenti dell’interoperabilità, o in relazione a questioni sollevate da una o più autorità nazionali di controllo sull’attuazione e interpretazione del presente regolamento.

2.   Nei casi di cui al paragrafo 1 è assicurato il controllo coordinato a norma dell’articolo 62 del regolamento (UE) 2018/XXXX [revisione del regolamento (CE) n. 45/2001].»; [Em. 143]

32 bis)

l'articolo 43 è sostituito dal seguente:

«Articolo 43

Cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati

1.     Le autorità di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, cooperano attivamente nell'ambito delle rispettive responsabilità per assicurare il controllo coordinato delle componenti dell'interoperabilità e delle altre disposizioni del presente regolamento.

2.     Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo si scambiano informazioni pertinenti, si assistono vicendevolmente nello svolgimento di revisioni e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, valutano problemi inerenti all'esercizio di un controllo indipendente o all'esercizio dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono, elaborano proposte armonizzate per soluzioni congiunte di eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di protezione dei dati.

3.     Ai fini del paragrafo 2, le autorità di controllo e il garante europeo della protezione dei dati si riuniscono almeno due volte l'anno nell'ambito del comitato europeo per la protezione dei dati. I costi di tali riunioni e l'organizzazione delle stesse sono a carico del comitato europeo per la protezione dei dati. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente a seconda delle necessità.

4.     Una relazione congiunta sulle attività svolte è trasmessa ogni due anni dal comitato europeo per la protezione dei dati al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, a Europol, all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e a eu-LISA. Tale relazione comprende un capitolo su ciascuno Stato membro, redatto dall'autorità di controllo dello Stato membro in questione.»; [Em. 144]

32 ter)

l'articolo 44 è soppresso; [Em. 145]

33)

all’articolo 45, è aggiunto il paragrafo 3 seguente sono aggiunti i paragrafi seguenti :

«2 bis.     Le misure necessarie allo sviluppo del sistema centrale del VIS, dell'interfaccia nazionale in ciascuno Stato membro e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale del VIS e le interfacce nazionali sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2, per quanto riguarda i seguenti aspetti:

a)

la progettazione dell'architettura fisica del sistema, compresa la relativa rete di comunicazione;

b)

gli aspetti tecnici che influiscono sulla protezione dei dati di carattere personale;

c)

gli aspetti tecnici con importanti implicazioni finanziarie per i bilanci degli Stati membri o con implicazioni tecniche di rilievo per i sistemi nazionali degli Stati membri;

d)

lo sviluppo dei requisiti di sicurezza, compresi gli aspetti biometrici. [Em. 146]

3.   Le specifiche tecniche per la qualità, la risoluzione e l’uso delle impronte digitali e dell’immagine del volto ai fini delle verifiche biometriche e dell’identificazione nel VIS sono stabilite con atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2.»;

34)

è inserito l’articolo 45 bis seguente:

«Articolo 45 bis

Uso dei dati per l’elaborazione di relazioni e statistiche

1.   Il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione, di eu-LISA e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera istituita con regolamento (UE) 2016/1624 ha accesso alla consultazione dei seguenti dati, unicamente per elaborare relazioni e statistiche e senza che sia possibile l'identificazione individuale , grazie all'anonimizzazione totale dei dati: [Em. 147]

a)

informazioni sullo status;

b)

autorità competente e relativa sede;

c)

sesso, data anno di nascita e cittadinanza attuale del richiedente; [Em. 148]

d)

Stato membro del primo ingresso, solo per i visti per soggiorni di breve durata;

e)

luogo e data di presentazione della domanda e della decisione concernente la domanda (accolta o respinta);

f)

tipo di documento rilasciato, ad es. VTA, visto uniforme o VTL, visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno;

g)

tipo di documento di viaggio e codice a tre lettere del paese di rilascio, solo per i visti per soggiorni di breve durata;

h)

motivi addotti per una decisione concernente il documento o la domanda, solo per i visti per soggiorni di breve durata; decisione concernente la domanda (se accoglierla rifiuto di un visto per soggiorno di breve durata , tra cui il riferimento a eventuali riscontri positivi dai sistemi di informazione dell'Unione consultati, dai dati Europol respingerla e i motivi addotti) per i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi Interpol, dall'elenco di controllo di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1240 o da indicatori di soggiorno rischio specifici ; [Em. 149]

h bis)

motivi addotti per una decisione concernente il rifiuto di un documento, tra cui il riferimento a eventuali riscontri positivi dai sistemi di informazione dell'Unione consultati, dai dati Europol o Interpol, dall'elenco di controllo di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1240 o da indicatori di rischio specifici; [Em. 150]

i)

autorità competente per i visti che ha respinto la domanda e relativa sede e data del rifiuto, solo per i visti per soggiorni di breve durata;

j)

casi in cui lo stesso richiedente ha chiesto un visto per soggiorno di breve durata a più di un’autorità competente per i visti, con indicazione di tali autorità e relative sedi e delle date del rifiuto, solo per i visti per soggiorni di breve durata;

k)

scopo/i principale/i del viaggio, per i visti per soggiorni di breve durata; finalità della domanda, per i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno; [Em. 151]

l)

dati inseriti riguardo ai documenti di visto ritirati, annullati, revocati o la cui validità è prorogata, a seconda dei casi; [Em. 152]

m)

data di scadenza del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno, a seconda dei casi;

n)

numero di persone esentate dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali conformemente all’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 810/2009;

o)

casi in cui, per ragioni di fatto, i dati di cui all’articolo 9, punto 6, non hanno potuto essere forniti conformemente all’articolo 8, paragrafo 5, seconda frase;

p)

casi in cui, per motivi giuridici, la presentazione dei dati di cui all’articolo 9, punto 6, non è stata richiesta conformemente all’articolo 8, paragrafo 5, seconda frase;

q)

casi in cui è stato rifiutato il visto a una persona impossibilitata per ragioni di fatto a fornire i dati di cui all’articolo 9, punto 6, conformemente all’articolo 8, paragrafo 5, seconda frase.

Il personale debitamente autorizzato dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ha accesso alla consultazione dei dati di cui al primo comma ai fini dell’esecuzione delle analisi del rischio e delle valutazioni delle vulnerabilità di cui agli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) 2016/1624.

2.   Ai fini del paragrafo 1 eu-LISA conserva i dati ivi previsti nell’archivio centrale di relazioni e statistiche di cui all’articolo 39 del regolamento 2018/XX [sull’interoperabilità (frontiere e visti) ].

3.   Le procedure poste in essere da eu-LISA per monitorare il funzionamento del VIS di cui all’articolo 50, paragrafo 1, comprendono la possibilità di produrre statistiche periodiche per assicurare tale monitoraggio.

4.   Ogni trimestre eu-LISA compila statistiche basate sui dati del VIS sui visti per soggiorni di breve durata che indichino in particolare, per ciascuna località in cui è stata presentata una domanda:

a)

il totale dei visti di transito aeroportuale richiesti, compresi i visti di transito aeroportuale multipli;

b)

il totale dei visti rilasciati, compresi i visti A per ingressi multipli;

c)

il totale dei visti per ingressi multipli rilasciati;

d)

il totale dei visti non rilasciati, compresi i visti A per ingressi multipli;

e)

il totale dei visti uniformi richiesti, compresi i visti per ingressi multipli;

f)

il totale dei visti rilasciati, compresi i visti per ingressi multipli;

g)

il totale dei visti per ingressi multipli rilasciati, divisi per durata di validità (meno di 6 mesi, 1 anno, 2 anni, 3 anni, 4 anni, 5 anni);

h)

il totale dei visti uniformi non rilasciati, compresi i visti per ingressi multipli;

i)

il totale dei visti con validità territoriale limitata rilasciati.

Le statistiche quotidiane sono conservate nell’archivio centrale di relazioni e statistiche.

5.   Ogni trimestre eu-LISA compila statistiche basate sui dati del VIS sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno che indichino in particolare, per ciascuna località:

a)

il totale dei visti per soggiorni di lunga durata richiesti, rilasciati, rifiutati, prorogati o ritirati;

b)

il totale dei permessi di soggiorno richiesti, rilasciati, rifiutati, prorogati o ritirati.

6.   Alla fine di ogni anno i dati statistici sono raccolti sotto forma di statistiche trimestrali per l’anno in una relazione annuale relativa all'anno in questione. Le statistiche presentano dati disaggregati per Stato membro. La relazione è pubblicata e trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, al Garante europeo della protezione dei dati e alle autorità nazionali di controllo. [Em. 153]

7.   Su richiesta della Commissione eu-LISA le fornisce statistiche su aspetti specifici connessi all’attuazione della politica comune in materia di visti o della politica migratoria, compresi aspetti in applicazione del regolamento (UE) n. 1053/2013.»;

35)

sono inseriti gli articoli 45 ter, 45 quater, 45 quinquies e 45 sexies seguenti:

«Articolo 45 ter

Accesso ai dati per verifica da parte dei vettori

1.   Al fine di adempiere al loro obbligo ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, i vettori aerei, marittimi e internazionali stradali che effettuano trasporti di gruppo con autobus interrogano il VIS per verificare se i cittadini di paesi terzi titolari di visto per soggiorno di breve durata, visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno siano in possesso o meno, a seconda dei casi, di un visto per soggiorno di breve durata, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno valido. Per quanto riguarda i visti per soggiorni di breve durata Nei casi in cui ai passeggeri non sia consentito l'imbarco a causa di un'interrogazione nel VIS , i vettori forniscono i dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettere a), b) e c), o all’articolo 22 quater, lettere a), b) e c), a seconda dei casi ai passeggeri tali informazioni e mezzi necessari per esercitare i loro diritti di accesso ai dati personali conservati nel VIS nonché di rettifica e cancellazione degli stessi . [Em. 154]

2.   Ai fini dell’attuazione del paragrafo 1 o al fine di risolvere eventuali controversie derivanti dalla sua applicazione, eu-LISA conserva le registrazioni di tutti i trattamenti di dati effettuati dai vettori nel portale per i vettori. Tali registrazioni riportano la data e l’ora di ciascuna operazione, i dati utilizzati per l’interrogazione, i dati trasmessi dal portale per i vettori e il nome del vettore in questione.

Le registrazioni sono conservate per due anni. Le registrazioni sono protette con misure adeguate dall’accesso non autorizzato.

3.   L’accesso sicuro al portale per i vettori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera h), della decisione 2004/512/CE come modificata dal presente regolamento articolo 2 bis, lettera h), con la possibilità di usare soluzioni tecniche mobili , permette ai vettori di procedere all’interrogazione di cui al paragrafo 1 prima che un passeggero salga a bordo. A tal fine il vettore interroga il VIS usando i dati contenuti nella zona a lettura ottica del documento di viaggio e indica lo Stato membro di ingresso. In deroga a quanto sopra, nel caso di un transito aeroportuale, i vettori non sono tenuti a verificare se i cittadini di paesi terzi siano in possesso o meno, a seconda dei casi, di un visto per soggiorno di breve durata, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno valido . [Em. 155]

4.   Il VIS risponde indicando se la persona è in possesso o meno , a seconda dei casi, di visto valido per soggiorno di breve durata, visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno validi , fornendo ai vettori una risposta “OK/NON OK”. Qualora sia stato rilasciato un visto con validità territoriale limitata a norma dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 810/2009, la risposta fornita dal VIS tiene conto dello Stato membro o degli Stati membri per cui il visto è valido, nonché dello Stato membro di ingresso indicato dal vettore. I vettori possono conservare le informazioni trasmesse e la risposta ricevuta in conformità del diritto applicabile. La risposta “OK/NON OK” non deve essere considerata un provvedimento di autorizzazione d'ingresso o di respingimento ai sensi del regolamento (UE) 2016/399. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate concernenti le condizioni per il funzionamento del portale per i vettori nonché la protezione dei dati e le norme di sicurezza applicabili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2. [Em. 156]

5.   È definito un metodo di autenticazione, riservato esclusivamente ai vettori, che consente a membri debitamente autorizzati del personale dei vettori di accedere al portale per i vettori ai fini del paragrafo 2. Nel definire il metodo di autenticazione, si tiene conto della gestione dei rischi relativi alla sicurezza delle informazioni e dei principi della protezione dei dati sin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Il metodo di autenticazione è adottato dalla Commissione con atti di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2. [Em. 157]

5 bis.     Il portale per i vettori fa uso di una banca dati distinta a sola lettura aggiornata quotidianamente mediante estrazione a senso unico del sottoinsieme minimo necessario di dati conservati nel VIS. eu-LISA è responsabile della sicurezza del portale per i vettori, della sicurezza dei dati personali in esso contenuti e del processo per l'estrazione dei dati personali nella banca dati distinta a sola lettura. [Em. 158]

5 ter.     I vettori di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono passibili delle sanzioni previste a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (“convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen”) e dell'articolo 4 della direttiva 2001/51/CE del Consiglio quando trasportano cittadini di paesi terzi che, sebbene soggetti all'obbligo del visto, non sono in possesso di un visto valido. [Em. 159]

5 quater.     In caso di respingimento di cittadini di paesi terzi, il vettore che li ha condotti alle frontiere esterne per via aerea, marittima e terrestre è tenuto a prenderli immediatamente a proprio carico. Su richiesta delle autorità di frontiera, i vettori sono tenuti a riportare i cittadini di paesi terzi in uno dei paesi terzi da cui li hanno trasportati, nel paese terzo che ha rilasciato il documento di viaggio con il quale hanno viaggiato, o in qualsiasi altro paese terzo in cui la loro ammissione è garantita. [Em. 160]

5 quinquies.     In deroga al paragrafo 1, con riferimento ai vettori che effettuano trasporti di gruppo con autopullman, per i primi tre anni successivi all'entrata in funzione del presente regolamento, la verifica di cui al paragrafo 1 è facoltativa e le disposizioni di cui al paragrafo 5 ter non si applicano a tali vettori. [Em. 161]

Articolo 45 quater

Procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica per i vettori di accedere ai dati

1.   Qualora sia tecnicamente impossibile procedere all’interrogazione di cui all’articolo 45 ter, paragrafo 1, a causa di un guasto di una parte qualsiasi del VIS o per altre ragioni che esulano dal controllo dei vettori, i vettori sono esentati dall’obbligo di verificare il possesso di un visto o di un documento di viaggio valido dal portale per i vettori. Se a rilevare un tale guasto è l’Autorità di gestione eu-LISA , questa ne informa i vettori. Informa altresì i vettori dell’avvenuta riparazione del guasto. Se a rilevare un tale guasto sono i vettori, questi possono informarne l’Autorità di gestione eu-LISA . [Em. 162]

1 bis.     Le sanzioni di cui all'articolo 45 ter, paragrafo 5 ter, non sono irrogate ai vettori nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. [Em. 163]

1 ter.     Qualora sia tecnicamente impossibile, per un vettore, procedere all'interrogazione di cui all'articolo 45 ter, paragrafo 1, a causa di un guasto di una parte qualsiasi del VIS per un periodo prolungato, tale vettore ne informa eu-LISA. [Em. 164]

2.   I dettagli delle procedure sostitutive sono stabiliti con un atto di esecuzione adottato secondo la procedura di esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2.

Articolo 45 quinquies

Accesso ai dati del VIS da parte delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea

1.   Per svolgere i compiti e esercitare le competenze di cui all’articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (*13) e in aggiunta all’accesso di cui al paragrafo 8 del medesimo articolo, i membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea o di squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio hanno, nell’ambito dei rispettivi mandati, il diritto di accedere ai dati inseriti nel VIS e di consultarli. [Em. 165]

2.   Per garantire l’accesso di cui al paragrafo 1, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera designa quale punto di accesso centrale un’unità specializzata composta di funzionari della guardia di frontiera e costiera europea debitamente autorizzati. Il punto di accesso centrale verifica che siano soddisfatte le condizioni per la richiesta di accesso al VIS di cui all’articolo 45 sexies.

Articolo 45 sexies

Condizioni e procedure di accesso ai dati del VIS da parte delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea

1.   In vista dell’accesso di cui all’articolo 45 quinquies, paragrafo 1, una squadra della guardia di frontiera e costiera europea può presentare al punto di accesso centrale della guardia di frontiera e costiera europea di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, una richiesta per la consultazione di tutti i dati o una serie specifica di dati conservati nel VIS. La richiesta deve rimandare al piano operativo per i controlli di frontiera, la sorveglianza di frontiera e/o i rimpatri dello Stato membro in questione su cui si fonda. Quando riceve una richiesta di accesso, il punto di accesso centrale della guardia di frontiera e costiera europea verifica se siano soddisfatte le condizioni di accesso di cui al paragrafo 2. Se sono soddisfatte tutte le condizioni di accesso, il personale debitamente autorizzato del punto di accesso centrale tratta le richieste. I dati del VIS consultati sono trasmessi alla squadra in modo da non compromettere la sicurezza dei dati. [Em. 166]

2.   L’accesso al VIS è subordinato alle seguenti condizioni:

a)

lo Stato membro ospitante autorizza i membri della squadra a consultare il VIS al fine di conseguire gli obiettivi operativi specificati nel piano operativo per i controlli di frontiera, la sorveglianza di frontiera e i rimpatri; e [Em. 167]

b)

la consultazione del VIS è necessaria per lo svolgimento dei compiti specifici affidati alla squadra dallo Stato membro ospitante.

3.   In conformità dell’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1624, i membri delle squadre o di squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio possono intervenire esclusivamente in risposta a informazioni ottenute dal VIS sotto il controllo e di norma in presenza di guardie di frontiera o di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio dello Stato membro ospitante in cui operano. Lo Stato membro ospitante può autorizzare i membri delle squadre ad agire per suo conto. [Em. 168]

4.   In caso di dubbio o qualora la verifica dell’identità del titolare del visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno non dia esito, il membro della squadra della guardia di frontiera e costiera europea indirizza la persona verso una guardia di frontiera dello Stato membro ospitante.

5.   La consultazione dei dati del VIS da parte dei membri delle squadre è subordinata a quanto segue:

a)

nello svolgere i compiti connessi alle verifiche di frontiera a norma del regolamento (UE) 2016/399, i membri delle squadre hanno accesso ai dati del VIS a fini di verifica ai valichi di frontiera esterni conformemente agli articoli 18 o 22 octies del presente regolamento rispettivamente;

b)

nel verificare se sussistono le condizioni di ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, i membri delle squadre hanno accesso ai dati del VIS a fini di verifica dei cittadini di paesi terzi all’interno del territorio conformemente agli articoli 19 o 22 nonies rispettivamente;

c)

nell’identificare le persone che potrebbero non soddisfare, o non soddisfare più, le condizioni di ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, i membri delle squadre hanno accesso ai dati del VIS a fini di identificazione conformemente all’articolo 20.

6.   Lo Stato membro ospitante è informato dell’eventuale riscontro positivo emerso nel VIS a seguito di tale accesso e consultazione.

7.   L’Autorità di gestione conserva, conformemente all’articolo 34, tutte le registrazioni delle operazioni di trattamento dei dati effettuate nell’ambito del VIS da un membro delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea o delle squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio. [Em. 169]

8.   Ogni richiesta di accesso e ogni interrogazione effettuata dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è registrata conformemente all’articolo 34 ed è registrato ogni uso dei dati cui ha hanno avuto accesso la le squadre della richiamata Agenzia. [Em. 170]

9.   Tranne nei casi in cui è necessario per svolgere i compiti ai fini del regolamento che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), Nessuna parte del VIS è collegata a un sistema informatico di raccolta e trattamento di dati gestito da o presso l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, e non è trasferito a tale sistema nessun dato contenuto nel VIS cui ha accesso la richiamata Agenzia. Non può essere scaricata nessuna parte del VIS. La registrazione degli accessi e delle interrogazioni non è considerata scaricamento né duplicazione di dati del VIS. [Em. 171]

10.   L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera adotta e applica le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati di cui all’articolo 32.»;

(*13)  Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1)."

35 bis)

gli articoli 46, 47 e 48 sono soppressi; [Emm. 172, 173 e 174]

35 ter)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 48 bis

Esercizio della delega

1.     Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.     Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 9 quater ter e 23 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.     La delega di potere di cui di cui agli articoli 9 quater ter e 23 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.     Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.

5.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.     L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 9 quater ter e 23 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»; [Em. 175]

36)

l’articolo 49 è sostituito dal seguente:

«Articolo 49

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*14).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(*14)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;"

37)

è inserito l’articolo 49 bis seguente:

«Articolo 49 bis

Gruppo consultivo

eu-LISA istituisce un gruppo consultivo per fornirle consulenza tecnica relativa al VIS, in particolare nel contesto della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di attività.»;

38)

l’articolo 50 è sostituito dal seguente:

«Articolo 50

Monitoraggio e valutazione dell'impatto sui diritti fondamentali [Em. 176]

1.   L’Autorità di gestione eu-LISA provvede affinché siano istituite le procedure volte a monitorare il funzionamento del VIS rispetto agli obiettivi prefissati in termini di risultati, di rapporto costi/benefici, di sicurezza e di qualità del servizio , nonché a monitorare il rispetto dei diritti fondamentali, tra cui il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto alla non discriminazione, i diritti del minore e il diritto a un ricorso effettivo . [Em. 177]

2.   Ai fini della manutenzione tecnica l’Autorità di gestione , eu-LISA ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti le operazioni di trattamento effettuate nel VIS. [Em. 178]

3.   Ogni due anni eu-LISA presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico del VIS, compresa compresi la sua sicurezza e i suoi costi . La relazione include una panoramica dei progressi compiuti nello sviluppo del progetto e dei relativi costi, una valutazione dell'impatto finanziario e informazioni su eventuali problemi tecnici e rischi suscettibili di incidere sul costo complessivo del sistema . [Em. 179]

3 bis.     In caso di ritardi nel processo di sviluppo, eu-LISA informa il prima possibile il Parlamento europeo e il Consiglio dei motivi dei ritardi, nonché del loro impatto finanziario e sul calendario. [Em. 180]

4.   Nel rispetto delle disposizioni del diritto nazionale relative alla pubblicazione di informazioni sensibili, ciascuno Stato membro e Europol predispongono una relazione annuale sull’efficacia dell’accesso ai dati del VIS a fini di contrasto, in cui figurino informazioni e statistiche su quanto segue:

a)

lo scopo esatto della consultazione, compreso compresi il tipo di reato di terrorismo o altro reato grave e gli accessi ai dati sui minori di età inferiore a 12 anni ; [Em. 181]

b)

i fondati motivi addotti per il sospetto fondato che l’autore presunto o effettivo oppure la vittima rientri nel campo di applicazione del presente regolamento;

c)

il numero delle richieste di accesso al VIS a fini di contrasto;

c bis)

il numero e il tipo di casi in cui sono state utilizzate le procedure d'urgenza di cui all'articolo 22 quaterdecies, paragrafo 2, compresi i casi in cui il punto di accesso centrale non ha confermato l'urgenza dopo la verifica a posteriori; [Em. 182]

d)

il numero e il tipo di casi in cui si è giunti a un’identificazione;

d bis)

statistiche sulla tratta di minori, inclusi i casi in cui si è giunti a un’identificazione. [Em. 183]

Le relazioni annuali degli Stati membri e di Europol sono trasmesse alla Commissione entro il 30 giugno dell’anno successivo. La Commissione raccoglie le relazioni annuali in una relazione globale da pubblicare entro il 30 dicembre dello stesso anno. [Em. 184]

5.   Ogni quattro due anni la Commissione effettua una valutazione globale del VIS. Tale valutazione globale comprende un’analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati e ai costi sostenuti , determina se i principi di base permangono validi, esamina l'impatto sui diritti fondamentali e valuta l’applicazione del presente regolamento con riguardo al VIS, la sicurezza del VIS, l’impiego delle disposizioni di cui all’articolo 31 e le eventuali implicazioni per le future attività. La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 185]

6.   Gli Stati membri comunicano all’Autorità di gestione e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.

7.   L’Autorità di gestione comunica alla Commissione le informazioni necessarie per presentare le valutazioni globali di cui al paragrafo 5.»;

39)

il titolo dell’allegato I è sostituito dal seguente:

«Elenco delle organizzazioni internazionali di cui all’articolo 31, paragrafo 1»; [Em. 186]

40)

dopo l’articolo 22, sono inseriti i capi III bis e III ter seguenti:

CAPO III bis

INSERIMENTO E USO DEI DATI SUI VISTI PER SOGGIORNI DI LUNGA DURATA E SUI PERMESSI DI SOGGIORNO

Articolo 22 bis

Procedure per l’inserimento dei dati al momento della decisione relativa a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o a un permesso di soggiorno

1.   Non appena abbia deciso di una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno, l’autorità che ha preso la decisione crea senza indugio il fascicolo individuale inserendo nel VIS i dati di cui all’articolo 22 quater o all’articolo 22 quinquies.

1 bis.     L'autorità competente per la decisione crea il fascicolo individuale prima dell'adozione della decisione. [Em. 187]

2.   Non appena creato il fascicolo individuale, il VIS avvia automaticamente la ricerca di cui all’articolo 22 ter.

3.   Qualora il richiedente abbia presentato domanda in gruppo o con un familiare, l’autorità crea un fascicolo individuale per ogni singola persona e collega i fascicoli delle persone che hanno presentato domanda insieme e cui è stato rilasciato un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno. Le domande dei genitori o dei tutori legali non vengono separate da quelle dei figli. [Em. 188]

4.   Qualora in conformità del diritto dell’Unione o nazionale non sia obbligatorio fornire determinati dati o qualora questi non possano essere forniti per ragioni di fatto, il campo o i campi specifici riservati a tali dati riportano l’indicazione «non pertinente». Per le impronte digitali il sistema consente di distinguere tra i casi in cui non è obbligatorio fornire le impronte digitali in conformità del diritto dell’Unione o nazionale e i casi in cui non possono essere fornite per ragioni di fatto.

Articolo 22 ter

Interrogazione di altri sistemi

1.   Al solo scopo di valutare se la persona possa rappresentare una minaccia per l’ordine pubblico, o la sicurezza interna o la salute pubblica degli Stati membri ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/399, il VIS tratta i fascicoli automaticamente, alla ricerca di eventuali riscontri positivi. Il VIS esamina ciascun fascicolo individualmente. [Em. 189]

2.   Ogniqualvolta, al momento del rilascio o del rifiuto di venga creato un fascicolo individuale a norma dell'articolo 22 quater in relazione a un visto per soggiorno di lunga durata o di a un permesso di soggiorno di cui all’articolo 22 quinquies, venga creato un fascicolo individuale il VIS avvia un’interrogazione utilizzando il portale di ricerca europeo definito all’articolo 6, paragrafo 1 [del regolamento sull’interoperabilità (frontiere e visti) ] per confrontare i dati pertinenti di cui all’articolo 22 quater, punto 2, lettere a), b), c), f) e g), del presente regolamento con i dati pertinenti nel VIS, nel sistema d’informazione Schengen (SIS), nel sistema di ingressi/uscite (EES), . Il VIS verifica:

a)

se il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato nel SIS;

b)

se il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato o invalidato nella banca dati SLTD;

c)

se il richiedente è oggetto di una segnalazione ai fini del rifiuto d'ingresso e di soggiorno registrata nel SIS;

d)

se il richiedente è oggetto di una segnalazione come persona ricercata per l'arresto a fini di consegna sulla base di un mandato d'arresto europeo o ricercata per l'arresto a fini di estradizione nel SIS;

e)

se il richiedente e il documento di viaggio corrispondono a un'autorizzazione ai viaggi rifiutata, revocata o annullata nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi sistema centrale (ETIAS);

f)

se il richiedente e il documento di viaggio sono inclusi nell' elenco di controllo compreso l’elenco di controllo di cui all’articolo 29 34 del regolamento (UE) 2018/XX 1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, [nel sistema ECRIS-TCN per le condanne relative a reati di terrorismo e altri reati gravi], nei dati Europol, nella banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti;

g)

se i dati relativi al richiedente sono già registrati nel VIS per la stessa persona;

h)

se i dati forniti nella domanda relativi al documento di viaggio (SLTD) e nella banca dati Interpol sui documenti di viaggio corrispondono a un'altra domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno associati associata segnalazioni (TDAWN) dati di identità diversi;

i)

se il richiedente è attualmente segnalato come soggiornante fuoritermine o se lo è stato in passato nell'EES;

j)

se il richiedente è registrato nell'EES per essere stato oggetto di un rifiuto di ingresso;

k)

se il richiedente è stato oggetto di una decisione di rifiuto, annullamento o revoca di un visto per soggiorno di breve durata registrata nel VIS;

l)

se il richiedente è stato oggetto di una decisione di rifiuto, annullamento o revoca di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno registrata nel VIS;

m)

se i dati specifici all'identità del richiedente sono registrati nei dati di Europol;

n)

nei casi in cui il richiedente sia un minore, se il titolare della responsabilità genitoriale o il tutore legale:

i)

è oggetto di una segnalazione come persona ricercata per l'arresto a fini di consegna sulla base di un mandato d'arresto europeo o ricercata per l'arresto a fini di estradizione nel SIS;

ii)

è oggetto di una segnalazione ai fini del rifiuto d'ingresso e di soggiorno nel SIS;

iii)

è in possesso di un documento di viaggio incluso nell'elenco di controllo di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1240 .

Il presente paragrafo non ostacola la presentazione, per qualsiasi motivo, di una domanda di asilo. Nel caso di una domanda di visto presentata da una vittima di reati violenti, come la violenza domestica o la tratta di esseri umani, commessi dal suo garante, il fascicolo trasmesso al VIS deve essere separato da quello del garante, al fine di proteggere la vittima da ulteriori pericoli.

Per scongiurare il rischio di falsi riscontri positivi, qualsiasi interrogazione riguardante minori di età inferiore a 14 anni o persone di età superiore a 75 anni eseguita con identificatori biometrici rilevati più di cinque anni prima della corrispondenza e che non conferma l'identità del cittadino di un paese terzo è soggetta a un controllo manuale obbligatorio da parte di esperti in materia di dati biometrici. [Em. 190]

3.   Il VIS inserisce nel fascicolo individuale un riferimento a eventuali riscontri positivi emersi conformemente ai paragrafi 2 e 5. Inoltre il VIS individua, se del caso, lo Stato membro o gli Stati membri che hanno inserito o fornito i dati per i quali è emerso il riscontro positivo o Europol, e lo registra nel fascicolo individuale. Non sono registrate informazioni diverse dal riferimento a un riscontro positivo e all'originatore dei dati. [Em. 191]

3 bis.     Quando è interrogata la banca dati SLTD, i dati utilizzati a tal fine dall'utente dell'ESP non sono condivisi con i proprietari dei dati Interpol. [Em. 192]

4.   Ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), relativamente a un visto per soggiorno di lunga durata rilasciato o prorogato, le interrogazioni avviate a norma del paragrafo 2 del presente articolo confrontano i dati pertinenti di cui all’articolo 22 quater, punto 2, con i dati presenti nel SIS per stabilire se il richiedente sia oggetto di una delle seguenti segnalazioni: [Emendamento non concernente la versione italiana]

a)

una segnalazione di persone ricercate per l’arresto a fini di consegna o di estradizione;

b)

una segnalazione di persona scomparsa;

c)

una segnalazione di persona ricercata nell’ambito di un procedimento giudiziario;

d)

una segnalazione di persone e oggetti ai fini di un controllo discreto, di un controllo specifico o di un controllo di indagine . [Em. 194]

Ove dal confronto di cui al presente paragrafo risultino uno o più riscontri positivi, il VIS lo comunica automaticamente all’autorità centrale dello Stato membro che ha avviato l’interrogazione perché adotti adeguate misure di follow-up L'articolo 9 bis, paragrafi 5 bis, 5 ter, 5 quater e 5 quinquies, e gli articoli 9 quater, 9 quater bis e 9 quater ter si applicano mutatis mutandis alle seguenti disposizioni specifiche . [Em. 195]

5.   Per quanto riguarda la consultazione dei dati dell’EES, dell’ETIAS e del VIS ai sensi del paragrafo 2, i riscontri positivi si limitano a indicare i rifiuti di autorizzazione ai viaggi, i respingimenti e i rifiuti di visto giustificati da motivi di sicurezza.

6.   Se a rilasciare o prorogare il visto per soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno è l’autorità consolare di uno Stato membro, si applica l’articolo 9 bis. [Em. 196]

7.   Se a rilasciare o prorogare il permesso di soggiorno o a prorogare il visto per soggiorno di lunga durata è un’autorità nel territorio di uno Stato membro, si applica quanto segue:

a)

tale autorità verifica se i dati registrati nel fascicolo individuale corrispondono ai dati presenti nel VIS o in uno dei sistemi d’informazione/delle banche dati dell’UE, nei dati Europol o nelle banche dati Interpol consultati ai sensi del paragrafo 2;

b)

se il riscontro positivo ai sensi del paragrafo 2 è connesso ai dati Europol, l’unità nazionale Europol è informata per follow-up;

c)

se i dati non corrispondono e non sono emersi altri riscontri positivi dal trattamento automatizzato ai sensi dei paragrafi 2 e 3, l’autorità cancella il falso riscontro positivo dal fascicolo relativo alla domanda;

d)

se i dati corrispondono o persistono dubbi sull’identità del richiedente, l’autorità prende misure in relazione ai dati per i quali è emerso il riscontro positivo ai sensi del paragrafo 4 attenendosi alle procedure, alle condizioni e ai criteri previsti dalla legislazione nazionale e dell’Unione. [Em. 197]

Articolo 22 quater

Fascicolo individuale da istruire in caso di rilascio di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno

Il fascicolo individuale creato ai sensi dell’articolo 22 bis, paragrafo 1, contiene i seguenti dati:

1)

l’autorità che ha rilasciato il documento e relativa sede;

2)

i seguenti dati del titolare:

a)

cognome; nome o nomi; data anno di nascita; cittadinanza o cittadinanze attuali; sesso; data, luogo e paese di nascita; [Em. 198]

b)

tipo e numero del documento di viaggio e codice a tre lettere del paese di rilascio del documento di viaggio;

c)

data di scadenza del documento di viaggio;

cc)

autorità che ha rilasciato il documento di viaggio;

d)

nel caso dei minori, cognome e nome o nomi del titolare della potestà genitoriale o del tutore legale;

e)

cognome, nome e indirizzo della persona fisica o ragione sociale e indirizzo del datore di lavoro o di altra organizzazione sulla cui base è stata presentata la domanda;

f)

immagine del volto del titolare, se possibile rilevata sul posto; [Em. 199]

g)

due impronte digitali del titolare in conformità della legislazione nazionale e dell’Unione;

3)

i seguenti dati relativi al visto per soggiorno di lunga durata o al permesso di soggiorno rilasciato:

a)

informazioni sullo status da cui risulti che è stato rilasciato un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno;

b)

data e luogo della decisione di rilascio del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno;

c)

tipo di documento rilasciato (visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno);

d)

numero di visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno rilasciato;

e)

data di scadenza del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno.

Articolo 22 quinquies

Fascicolo individuale da istruire in determinati casi di rifiuto di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno

Qualora sia adottata una decisione di rifiuto di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno perché il richiedente è considerato una minaccia per l’ordine pubblico, o la sicurezza interna o la salute pubblica, oppure perché ha presentato documenti ottenuti con la frode, falsificati o manomessi, l’autorità che ha adottato tale decisione crea senza indugio un fascicolo individuale che contiene i seguenti dati: [Em. 200]

a)

cognome, cognome alla nascita (precedente/i cognome/i); nome o nomi; sesso; data, luogo e paese di nascita;

b)

cittadinanza attuale e cittadinanza alla nascita;

c)

tipo e numero di documento di viaggio, autorità che lo ha rilasciato e data di rilascio e di scadenza;

d)

nel caso dei minori, cognome e nome o nomi del titolare della potestà genitoriale o del tutore legale del richiedente;

e)

cognome, nome e indirizzo della persona fisica sulla cui base è presentata la domanda; [Emendamento non concernente la versione italiana]

f)

immagine del volto del richiedente, se possibile rilevata sul posto; [Em. 202]

g)

due impronte digitali del richiedente in conformità della legislazione nazionale e dell’Unione;

h)

informazioni da cui risulti che il visto per soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno è stato rifiutato perché il richiedente è considerato una minaccia per l’ordine pubblico, o la sicurezza interna o la salute pubblica, oppure perché ha presentato documenti ottenuti con la frode, falsificati o manomessi; [Em. 203]

i)

autorità che ha rifiutato il visto per soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno e relativa sede;

j)

data e luogo della decisione di rifiutare il visto per soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno.

Articolo 22 sexies

Dati da aggiungere in caso di ritiro di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno

1.   Qualora sia adottata una decisione di ritiro di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata o di riduzione della validità di un visto per soggiorno di lunga durata, l’autorità che ha adottato tale decisione aggiunge i seguenti dati al fascicolo individuale:

a)

informazioni sullo status da cui risulti che il visto per soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno è stato ritirato o, in caso di visto per soggiorno di lunga durata, che la validità è stata ridotta;

b)

autorità che ha ritirato il visto per soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno o che ha ridotto la validità del visto per soggiorno di lunga durata e relativa sede;

c)

luogo e data della decisione;

d)

nuova data di scadenza della validità del visto per soggiorno di lunga durata, se del caso;

e)

numero di vignetta visto se la validità ridotta del visto assume la forma di una nuova vignetta visto.

2.   Il fascicolo individuale indica inoltre i motivi di ritiro del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno o della riduzione di validità del visto per soggiorno di lunga durata, in conformità dell’articolo 22 quinquies, lettera h).

Articolo 22 septies

Dati da aggiungere in caso di proroga di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno

Qualora sia adottata una decisione di proroga di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata, l’autorità che ha adottato tale decisione aggiunge i seguenti dati al fascicolo individuale:

a)

informazioni sullo status da cui risulti che il visto per soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno è stato prorogato;

b)

autorità che ha prorogato il visto per soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno e relativa sede;

c)

luogo e data della decisione;

d)

nel caso di visto per soggiorno di lunga durata, numero di vignetta visto se la proroga del visto assume la forma di una nuova vignetta visto;

e)

data di scadenza del periodo prorogato.

Articolo 22 octies

Accesso ai dati a fini di verifica dei visti per soggiorni di lunga durata e dei permessi di soggiorno ai valichi di frontiera esterni

1.   Unicamente allo scopo di verificare l’identità del titolare del documento e/o l’autenticità e la validità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno e allo scopo di verificare se la persona non sia considerata una minaccia per l’ordine pubblico, o la sicurezza interna o la salute pubblica di uno degli Stati membri in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/399, le autorità competenti a effettuare verifiche ai valichi di frontiera esterni in conformità di quel regolamento sono abilitate a eseguire interrogazioni con il numero di documento in combinazione con uno o più dati di cui all’articolo 22 quater, punto 2, lettere a), b) e c), del presente regolamento. [Em. 204]

2.   Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che i dati relativi al titolare del documento sono registrati nel VIS, l’autorità competente per i controlli di frontiera è abilitata a consultare i seguenti dati del fascicolo individuale limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:

a)

informazioni sullo status del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno da cui risulti se è stato rilasciato, ritirato o prorogato;

b)

i dati di cui all’articolo 22 quater, punto 3, lettere c), d) e e);

c)

se applicabili, i dati di cui all’articolo 22 sexies, paragrafo 1, lettere d) e e);

d)

se applicabili, i dati di cui all’articolo 22 septies, lettere d) e e);

e)

le fotografie immagini del volto di cui all’articolo 22 quater, punto 2, lettera f). [Em. 205]

Articolo 22 nonies

Accesso ai dati a fini di verifica all’interno del territorio degli Stati membri

1.   Unicamente allo scopo di verificare l’identità del titolare e l’autenticità e la validità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno o allo scopo di verificare che la persona non sia una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica di uno degli Stati membri, le autorità competenti a controllare all’interno degli Stati membri se siano soddisfatte le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri e, a seconda dei casi, le autorità di polizia sono abilitate a eseguire interrogazioni con il numero di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno in combinazione con uno o più dati di cui all’articolo 22 quater, punto 2, lettere a), b) e c). [Em. 206]

2.   Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che i dati relativi al titolare sono registrati nel VIS, l’autorità competente è abilitata a consultare i seguenti dati del fascicolo individuale e, se del caso, dei fascicoli collegati in conformità dell’articolo 22 bis, paragrafo 3, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:

a)

informazioni sullo status del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno da cui risulti se è stato rilasciato, ritirato o prorogato;

b)

i dati di cui all’articolo 22 quater, punto 3, lettere c), d) e e);

c)

se applicabili, i dati di cui all’articolo 22 sexies, paragrafo 1, lettere d) e e);

d)

se applicabili, i dati di cui all’articolo 22 septies, lettere d) e e);

e)

le fotografie immagini del volto di cui all’articolo 22 quater, punto 2, lettera f). [Em. 207]

Articolo 22 decies

Accesso ai dati per la determinazione della competenza per le domande di protezione internazionale

1.   Unicamente ai fini della determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale conformemente all’articolo 12 del regolamento (UE) n. 604/2013, le autorità competenti per l’asilo sono abilitate a eseguire interrogazioni con le impronte digitali del richiedente protezione internazionale.

Qualora le impronte digitali di detta persona non possano essere utilizzate ovvero l’interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l’interrogazione è eseguita con il numero del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno in combinazione con i dati di cui all’articolo 22 quater, punto 2, lettere a), b) e c).

2.   Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che il visto per soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno è registrato nel VIS, l’autorità competente per l’asilo ha accesso alla consultazione dei seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda e, per quanto riguarda i dati di cui alla lettera g), ai fascicoli collegati del coniuge e dei figli in conformità dell’articolo 22 bis, paragrafo 3, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:

a)

autorità che ha rilasciato o prorogato il visto per soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno;

b)

i dati di cui all’articolo 22 quater, punto 2, lettere a) e b);

c)

tipo di documento;

d)

validità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno;

e)

le fotografie di cui all’articolo 22 quater, punto 2, lettera f);

f)

i dati di cui all’articolo 22 quater, punto 2, lettere a) e b), dei fascicoli collegati del coniuge e dei figli.

3.   La consultazione del VIS ai sensi dei paragrafi 1 e 2 è effettuata esclusivamente dalle autorità nazionali designate di cui all’articolo 27 del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*15).

Articolo 22 undecies

Accesso ai dati per l’esame della domanda di protezione internazionale

1.   Unicamente ai fini dell’esame di una domanda di protezione internazionale, le autorità competenti per l’asilo sono abilitate, a norma dell’articolo 27 del regolamento (UE) n. 603/2013, a eseguire interrogazioni con impronte digitali del richiedente protezione internazionale.

Qualora le impronte digitali di detta persona non possano essere utilizzate ovvero l’interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l’interrogazione è eseguita con il numero del visto per soggiorno di lunga durata o del documento di soggiorno in combinazione con i dati di cui all’articolo 22 quater, punto 2, lettere a), b) e c), o in combinazione con i dati di cui all’articolo 22 quinquies, lettere a), b), c) e f).

2.   Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che i dati relativi al richiedente protezione internazionale sono registrati nel VIS, l’autorità competente per l’asilo ha accesso, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1, alla consultazione dei dati inseriti in relazione ai visti per soggiorni di lunga durata o ai permessi di soggiorno rilasciati, rifiutati, ritirati o la cui validità è prorogata, di cui agli articoli 22 quater, 22 quinquies, 22 sexies e 22 septies, del richiedente e dei fascicoli relativi alla domanda a quello collegati in conformità dell’articolo 22 bis, paragrafo 3.

3.   La consultazione del VIS ai sensi dei paragrafi 1 e 2 è effettuata esclusivamente dalle autorità nazionali designate di cui all’articolo 27 del regolamento (UE) n. 603/2013.

CAPO III ter

Procedura e condizioni di accesso al VIS a fini di contrasto

Articolo 22 duodecies

Autorità designate degli Stati membri

1.   Gli Stati membri designano le autorità che sono autorizzate a consultare i dati registrati nel VIS al fine di prevenire, accertare e indagare reati di terrorismo o altri reati gravi in circostanze appropriate e rigorosamente definite conformemente all'articolo 22 quindecies . Tali autorità sono autorizzate a consultare i dati dei minori di età inferiore a 12 anni solo per proteggere i minori scomparsi e i minori vittime di reati gravi. [Em. 208]

2.   Ciascuno Stato membro conserva un elenco rigorosamente limitato delle autorità designate. Ciascuno Stato membro comunica le proprie autorità designate a eu-LISA e alla Commissione e può in qualsiasi momento modificare o sostituire tale comunicazione. [Em. 209]

3.   Ciascuno Stato membro designa un punto di accesso centrale abilitato ad accedere al VIS. Il punto di accesso centrale verifica che siano soddisfatte le condizioni per la richiesta di accesso al VIS di cui all’articolo 22 quindecies.

L’autorità designata e il punto di accesso centrale possono far parte della stessa organizzazione se il diritto nazionale lo consente, ma il punto di accesso centrale agisce in modo del tutto indipendente dalle autorità designate nello svolgimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento. Il punto di accesso centrale è distinto dalle autorità designate e non riceve istruzioni dalle stesse in merito al risultato della verifica che esso effettua in modo indipendente.

Gli Stati membri possono designare più punti di accesso centrale in modo da riflettere le loro strutture organizzative e amministrative in adempimento dei loro obblighi costituzionali o giuridici.

4.   Ciascuno Stato membro comunica a eu-LISA e alla Commissione il proprio punto di accesso centrale e può in qualsiasi momento modificare o sostituire tale comunicazione.

5.   A livello nazionale ciascuno Stato membro conserva un elenco delle unità operative in seno alle autorità designate che sono autorizzate a richiedere l’accesso ai dati conservati nel VIS attraverso il punto o i punti di accesso centrale.

6.   Solo il personale debitamente autorizzato del punto o dei punti di accesso centrale è autorizzato ad accedere al VIS conformemente agli articoli 22 quaterdecies e 22 quindecies.

Articolo 22 terdecies

Europol

1.   Europol designa una delle sue unità operative come «autorità designata di Europol» e l’autorizza a richiedere l’accesso al VIS attraverso il punto di accesso centrale designato per il VIS di cui al paragrafo 2 al fine di sostenere e rafforzare l’azione degli Stati membri in materia di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.

2.   Europol designa come punto di accesso centrale un’unità specializzata composta di funzionari di Europol debitamente autorizzati. Il punto di accesso centrale verifica che siano soddisfatte le condizioni per la richiesta di accesso al VIS di cui all’articolo 22 septdecies.

Il punto d’accesso centrale agisce in modo pienamente indipendente nello svolgimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento e non riceve istruzioni dall’autorità designata di Europol di cui al paragrafo 1 in merito al risultato della verifica. [Em. 210]

Articolo 22 quaterdecies

Procedure di accesso al VIS a fini di contrasto

1.   Le unità operative di cui all’articolo 22 duodecies, paragrafo 5, presentano una richiesta motivata in formato elettronico o cartaceo ai punti di accesso centrale di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo, per l’accesso ai dati conservati nel VIS. Quando ricevono una richiesta di accesso, il punto o i punti di accesso centrale verificano se siano soddisfatte le condizioni di accesso di cui all’articolo 22 quindecies. Se sono soddisfatte le condizioni di accesso, il punto o i punti di accesso centrale trattano le richieste. I dati del VIS consultati sono trasmessi alle unità operative di cui all’articolo 22 duodecies, paragrafo 5, in modo da non compromettere la sicurezza dei dati.

2.   In casi di eccezionale urgenza in cui sia necessario prevenire un pericolo imminente alla vita di una persona associato a un reato di terrorismo o altro reato grave, il punto o i punti di accesso centrale trattano la richiesta immediatamente e verificano solo a posteriori se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 22 quindecies, compresa l’effettiva sussistenza di un caso di urgenza. La verifica a posteriori ha luogo senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre sette giorni lavorativi dal trattamento della richiesta.

3.   Qualora la verifica a posteriori accerti che l'accesso ai dati del VIS non era giustificato, tutte le autorità che hanno avuto accesso a tali dati cancellano immediatamente le informazioni acquisite dal VIS e ne informano i punti di accesso centrale. [Em. 211]

Articolo 22 quindecies

Condizioni per l’accesso delle autorità designate degli Stati membri ai dati del VIS

1.    Fatto salvo l'articolo 22 del regolamento (UE) 2018/XX [sull’interoperabilità (frontiere e visti)], le autorità designate possono accedere al VIS a fini di consultazione qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: [Em. 212]

a)

l’accesso per la consultazione è necessario e proporzionato a fini di prevenzione, accertamento o indagine di un reato di terrorismo o altro reato grave;

b)

l’accesso per la consultazione è necessario e proporzionato in un caso specifico;

c)

esistono fondati motivi per ritenere che la consultazione dei dati del VIS contribuisca in modo sostanziale alla prevenzione, all’accertamento o all’indagine di uno dei reati in questione, in particolare laddove sussista il sospetto fondato che l’autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal presente regolamento;

c bis)

nel caso di interrogazioni con impronte digitali, una precedente interrogazione è stata avviata nel sistema automatizzato d’identificazione dattiloscopica degli altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI, qualora i confronti delle impronte digitali siano tecnicamente disponibili e tale interrogazione sia stata effettuata pienamente oppure non sia stata effettuata pienamente entro 24 ore dal suo avvio; [Em. 213]

d)

qualora sia stato interrogato il CIR conformemente all’articolo 22 del regolamento 2018/XX [sull’interoperabilità (frontiere e visti) ], la risposta ricevuta di cui al all'articolo 22, paragrafo 3 di quell’articolo , del regolamento 2018/XX [sull’interoperabilità (frontiere e visti)] indica che nel VIS sono conservati dati. [Em. 214]

2.   La condizione prevista al paragrafo 1, lettera d), non è d’obbligo qualora sia necessario accedere al VIS come strumento per consultare lo storico dei visti o i periodi di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri di una persona conosciuta che sia l’autore presunto o effettivo oppure la vittima presunta di un reato di terrorismo o altro reato grave.

3.   La consultazione del VIS è limitata all’interrogazione con uno o più dei seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda o el fascicolo individuale: [Em. 215]

a)

cognome, nome o nomi, data anno di nascita, cittadinanza o cittadinanze e/o sesso; [Em. 216]

b)

tipo e numero del documento o dei documenti di viaggio, codice a tre lettere del paese di rilascio e data di scadenza della validità del documento di viaggio;

c)

numero di vignetta visto o numero di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno e data di scadenza del visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno, a seconda dei casi;

d)

impronte digitali, comprese quelle latenti;

e)

immagine del volto.

3 bis.     La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla fattibilità, la disponibilità, lo stato di preparazione e l'affidabilità della tecnologia richiesta per utilizzare le immagini del volto al fine di identificare una persona. [Em. 217]

3 ter.     L'immagine del volto di cui al paragrafo 3, lettera e), non è il solo criterio di ricerca. [Em. 218]

4.   La consultazione del VIS, in caso di riscontro positivo, dà accesso ai dati elencati nel precedente paragrafo paragrafo 3 del presente articolo e a qualsiasi altro dato estratto dal fascicolo relativo alla domanda o dal fascicolo individuale, compresi i dati inseriti riguardo ai documenti rilasciati, rifiutati, annullati, revocati o prorogati. L’accesso ai dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettera l), conservati nel fascicolo relativo alla domanda è permesso solo se la loro consultazione è stata esplicitamente chiesta in una richiesta motivata e approvata dalla verifica indipendente. [Em. 219]

Articolo 22 sexdecies

Accesso al VIS per l’identificazione di persone in circostanze specifiche

In deroga all’articolo 22 quindecies, paragrafo 1, le autorità designate non sono tenute a soddisfare le condizioni di cui a quel paragrafo per accedere al VIS per l’identificazione di persone , in particolare minori, scomparse, rapite o identificate come vittime della tratta di esseri umani nei cui confronti esistono fondati seri motivi per ritenere che la consultazione dei dati del VIS contribuisca alla loro identificazione e/o alle indagini su casi specifici di tratta degli esseri umani. In queste circostanze le autorità designate possono interrogare il VIS con le impronte digitali di tali persone. [Em. 220]

Qualora le impronte digitali di tali persone non possano essere utilizzate ovvero l’interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l’interrogazione è eseguita con i dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettere a) e b) , o all'articolo 22 quater, punto 2, lettere a) e b) . [Em. 221]

La consultazione del VIS, in caso di riscontro positivo, dà accesso a tutti i dati di cui all’articolo agli articoli 9 , 22 quater o 22 quinquies e ai dati di cui all’articolo 8, paragrafi 3 e 4 , o all'articolo 22 bis, paragrafo 3 . [Em. 222]

Articolo 22 septdecies

Procedura e condizioni per l’accesso di Europol ai dati del VIS

1.   Europol ha accesso alla consultazione del VIS se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

la consultazione è necessaria e proporzionata per sostenere e rafforzare l’azione degli Stati membri in materia di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi che sono di competenza di Europol;

b)

la consultazione è necessaria e proporzionata in un caso specifico;

c)

esistono fondati motivi per ritenere che la consultazione dei dati del VIS contribuisca in modo sostanziale alla prevenzione, all’accertamento o all’indagine di uno dei reati in questione, in particolare laddove sussista il sospetto fondato che l’autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal presente regolamento;

d)

qualora sia stato interrogato il CIR conformemente all’articolo 22 del regolamento 2018/XX [sull’interoperabilità (frontiere e visti) ], la risposta ricevuta di cui al paragrafo 3 di quell’articolo indica che nel VIS sono conservati dati.

2.   Le condizioni di cui all’articolo 22 quindecies, paragrafi 2, 3 e 4, si applicano di conseguenza.

3.   L’autorità designata di Europol può presentare una richiesta motivata in formato elettronico per la consultazione di tutti i dati o di una serie specifica di dati conservati nel VIS al punto di accesso centrale di Europol di cui all’articolo 22 duodecies, paragrafo 3 terdecies, paragrafo 2 . Quando riceve una richiesta di accesso, il punto di accesso centrale di Europol verifica se siano soddisfatte le condizioni di accesso di cui ai paragrafi 1 e 2. Se sono soddisfatte tutte le condizioni di accesso, il personale debitamente autorizzato del punto o dei punti di accesso centrale tratta le richieste. I dati del VIS consultati sono trasmessi alle unità operative di cui all’articolo 22 terdecies, paragrafo 1, in modo da non compromettere la sicurezza dei dati. [Em. 223]

4.   Il trattamento delle informazioni ottenute da Europol con la consultazione dei dati del VIS è soggetto all’autorizzazione dello Stato membro d’origine. Tale autorizzazione è ottenuta attraverso l’unità nazionale Europol di detto Stato membro.

Articolo 22 octodecies

Registrazione e documentazione

1.   Gli Stati membri e Europol provvedono affinché tutti i trattamenti di dati derivanti dalle richieste di accesso ai dati del VIS conformemente al capo III ter siano registrati o documentati per verificare monitorare l’ammissibilità della richiesta, monitorare la liceità del trattamento dei dati e l’integrità e la sicurezza dei dati e il possibile impatto sui diritti fondamentali , nonché a fini di verifica interna.

Le registrazioni o la documentazione sono protette dall'accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate due anni dopo la loro creazione, a meno che non siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate. [Em. 224]

2.   La registrazione o la documentazione indicano in ogni caso:

a)

lo scopo esatto della richiesta di accesso ai dati del VIS, compreso il tipo di reato di terrorismo o altro reato grave in questione e, per Europol, lo scopo esatto della richiesta di accesso;

b)

il riferimento del fascicolo nazionale;

c)

la data e l’ora esatta della richiesta di accesso inviata al sistema centrale del VIS dal punto di accesso centrale;

d)

il nome dell’autorità che ha chiesto l’accesso per la consultazione;

e)

se applicabile, la decisione presa in merito alla verifica a posteriori;

f)

i dati usati per la consultazione;

g)

conformemente alle disposizioni nazionali o al regolamento (UE) 2016/794 oppure, se del caso, al regolamento (UE) 2018/1725 , l'identità utente esclusiva del funzionario che ha effettuato l'interrogazione e del funzionario che ha ordinato l'interrogazione. [Em. 225]

3.   Le registrazioni e la documentazione sono usate solo ai fini del monitoraggio della liceità del trattamento dei dati , del monitoraggio dell'impatto sui diritti fondamentali e per garantire l’integrità e la sicurezza dei dati. Soltanto le registrazioni che non contengono dati personali possono essere usate ai fini del monitoraggio e della valutazione di cui all’articolo 50. L’autorità di controllo istituita in virtù dell’articolo 41, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680 che è competente a verificare l’ammissibilità della richiesta e monitorare la liceità del trattamento dei dati e l’integrità e la sicurezza dei dati ha accesso a tali registrazioni, su propria richiesta, per l’adempimento delle proprie funzioni. [Em. 226]

Articolo 22 novodecies

Condizioni per l’accesso ai dati del VIS da parte delle autorità designate di uno Stato membro per il quale il presente regolamento non è ancora in vigore

1.   L’accesso al VIS per consultazione da parte delle autorità designate di uno Stato membro per il quale il presente regolamento non è ancora entrato in vigore è subordinato alle seguenti condizioni:

a)

l’accesso rientra nei limiti delle loro competenze;

b)

l’accesso è subordinato alle medesime condizioni di cui all’articolo 22 quindecies, paragrafo 1;

c)

l’accesso è preceduto da una richiesta debitamente motivata in formato elettronico o cartaceo all’autorità designata di uno Stato membro cui si applica il presente regolamento; detta autorità presenta quindi domanda per la consultazione del VIS al punto o ai punti di accesso nazionale.

2.   Lo Stato membro per il quale il presente regolamento non è ancora entrato in vigore rende disponibili le sue informazioni sui visti agli Stati membri cui esso si applica, su presentazione di una richiesta debitamente motivata in formato elettronico o cartaceo, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 22 quindecies, paragrafo 1.

Articolo 22 novodecies bis

Protezione dei dati personali consultati conformemente al capo III ter

1.     Ciascuno Stato membro provvede affinché le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali adottate ai sensi della direttiva (UE) 2016/680 siano altresì applicabili all'accesso al VIS effettuato dalle proprie autorità nazionali a norma del presente capo, anche per quanto riguarda i diritti delle persone i cui dati sono così consultati.

2.     L'autorità di controllo di cui all'articolo 41, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680 monitora la legittimità dell'accesso ai dati personali effettuato dagli Stati membri a norma del presente capo, nonché la trasmissione di tali dati al VIS e viceversa. Si applica di conseguenza l'articolo 41, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento.

3.     Il trattamento dei dati personali da parte di Europol a norma del presente regolamento è effettuato conformemente al regolamento (UE) 2016/794 ed è sottoposto alla vigilanza del Garante europeo della protezione dei dati.

4.     I dati personali consultati nel VIS conformemente al presente capo sono trattati soltanto a fini di prevenzione, accertamento o indagine nel quadro del caso specifico in relazione al quale i dati sono stati richiesti da uno Stato membro o da Europol.

5.     eu-LISA, le autorità designate, i punti di accesso centrale ed Europol conservano i registri delle interrogazioni di cui all'articolo 22 octodecies al fine di consentire all'autorità di controllo istituita ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680 e al Garante europeo della protezione dei dati di monitorare la conformità del trattamento dei dati alle norme nazionali e dell'Unione sulla protezione dei dati. Ad eccezione dei dati archiviati a tal fine, i dati personali e i registri delle interrogazioni sono cancellati da tutti gli archivi nazionali e da quelli di Europol dopo 30 giorni, salvo se tali dati e registri sono necessari ai fini della specifica indagine penale in corso per la quale i dati sono stati richiesti da uno Stato membro o da Europol.". [Em. 227]

(*15)  Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1)."

Articolo 2

Modifiche Abrogazione della decisione 2004/512/CE [Em. 228]

L’articolo 1, paragrafo 2, della La decisione 2004/512/CE è sostituito dal seguente: abrogata. I riferimenti a detta decisione si intendono fatti al regolamento (CE) n. 767/2008 e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato 2.

«2.   Il sistema d’informazione visti è basato su un’architettura centralizzata e consta dei seguenti elementi:

a)

l’archivio comune di dati di identità [di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2018/XX sull’interoperabilità];

b)

un sistema d’informazione centrale, in seguito denominato “sistema centrale d’informazione visti” (VIS);

c)

un’interfaccia in ciascuno Stato membro, in seguito denominata “interfaccia nazionale” (NI-VIS), che assicura il collegamento con la competente autorità centrale nazionale del rispettivo Stato membro, o con un’interfaccia uniforme nazionale (NUI) in ciascuno Stato membro, basata su specifiche tecniche comuni e identica in tutti gli Stati membri, che consenta la connessione tra il sistema centrale e le infrastrutture nazionali negli Stati membri;

d)

un’infrastruttura di comunicazione tra il VIS e le interfacce nazionali;

e)

un canale di comunicazione sicuro fra il VIS e il sistema centrale dell’EES;

f)

un’infrastruttura di comunicazione sicura tra il sistema centrale del VIS e le infrastrutture centrali del portale di ricerca europeo istituito [dall’articolo 6 del regolamento 2018/XX sull’interoperabilità], del servizio comune di confronto biometrico istituito [dall’articolo 12 del regolamento 2018/XX sull’interoperabilità], dell’archivio comune di dati di identità istituito [dall’articolo 17 del regolamento 2018/XX sull’interoperabilità], del rilevatore di identità multiple istituito [dall’articolo 25 del regolamento 2018/XX sull’interoperabilità];

g)

un meccanismo di consultazione in merito alle domande e di scambio di informazioni fra le autorità centrali competenti per i visti (“VIS Mail”);

h)

un portale per i vettori;

i)

un servizio web sicuro che permette la comunicazione tra il VIS, da un lato, e il portale per i vettori e i sistemi internazionali (sistemi/banche dati di Interpol), dall’altro;

j)

un archivio di dati ai fini dell’elaborazione di relazioni e statistiche.

Il sistema centrale, le interfacce uniformi nazionali, il servizio web, il portale per i vettori e l’infrastruttura di comunicazione del VIS condividono e riutilizzano nella massima misura tecnicamente possibile i componenti hardware e software, rispettivamente, del sistema centrale dell’EES, delle interfacce uniformi nazionali dell’EES, del portale per i vettori dell’ETIAS, del servizio web dell’EES e dell’infrastruttura di comunicazione dell’EES.». [Em. 229]

Articolo 3

Modifiche del regolamento (CE) n. 810/2009

Il regolamento (CE) n. 810/2009 è così modificato:

1)

all’articolo 10, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

presenta una fotografia conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1683/95 oppure, consente il rilevamento sul posto di un'immagine del volto alla prima domanda e successivamente almeno ogni 59 mesi a partire da quella, conformemente alle norme di cui all’articolo 13 del presente regolamento;»; [Em. 230]

2)

l’articolo 13 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

una fotografia un'immagine del volto rilevata sul posto e in formato elettronico al momento della domanda;»; [Em. 231]

b)

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se le impronte digitali e una fotografia di qualità sufficiente sono state rilevate sul posto dal richiedente e inserite nel VIS nell’ambito di una domanda presentata meno di 59 mesi prima della data della nuova domanda, tali [dati] possono essere copiati esse sono copiate nella domanda successiva.»; [Em. 232]

c)

al paragrafo 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

bambini di età inferiore a  12 anni e persone di età superiore a 70 anni;»; [Em. 253]

d)

il paragrafo 8 è soppresso;

3)

l’articolo 21 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per ciascuna domanda viene consultato il VIS conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, e agli articoli 15 e 9 bis del regolamento (CE) n. 767/2008. Gli Stati membri provvedono affinché siano pienamente utilizzati tutti i criteri di ricerca di cui ai richiamati articoli onde evitare respingimenti e identificazioni falsi.»;

b)

sono inseriti i paragrafi 3 bis e 3 ter seguenti:

«3 bis.   Allo scopo di valutare le condizioni di ingresso di cui al paragrafo 3, il consolato tiene conto del risultato delle verifiche effettuate a norma dell’articolo 9 quater del regolamento (CE) n. 767/2008 nelle seguenti banche dati:

a)

nel SIS e nell’SLTD per verificare se il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato o invalidato e se il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio registrato in un file del TDAWN di Interpol; [Em. 233]

b)

nel sistema centrale ETIAS per verificare se il richiedente corrisponde a un’autorizzazione ai viaggi rifiutata, revocata o annullata;

c)

nel VIS per verificare se i dati forniti nella domanda relativi al documento di viaggio corrispondono a un’altra domanda di visto associata a dati di identità diversi e se il richiedente è stato oggetto di una decisione di rifiuto, revoca o annullamento di un visto per soggiorno di breve durata;

d)

nell’EES per verificare se il richiedente è attualmente segnalato come soggiornante fuoritermine o se lo è stato in passato, o se è stato oggetto di respingimento;

e)

nell’Eurodac per verificare se il richiedente è stato oggetto di ritiro o rigetto della domanda di protezione internazionale;

f)

nei dati Europol per verificare se i dati forniti nella domanda corrispondono a informazioni contenute nei dati Europol;

g)

nel sistema ECRIS-TCN per verificare se il richiedente corrisponde a una persona i cui dati sono registrati in quella banca dati per reati di terrorismo e altri reati gravi; [Em. 234]

h)

nel SIS per verificare se il richiedente è oggetto di una segnalazione come persona ricercata per l’arresto a fini di consegna sulla base di un mandato d’arresto europeo o ricercata per l’arresto a fini di estradizione.

Il consolato ha accesso alle pratiche di domanda e alle eventuali pratiche di domanda collegate, nonché a tutti i risultati delle verifiche ai sensi dell’articolo 9 quater del regolamento (CE) n. 767/2008.

3 ter.   L’autorità competente per i visti consulta il rilevatore di identità multiple unitamente all’archivio comune di dati di identità di cui all’articolo 4, punto 35, del regolamento 2018/XX [sull’interoperabilità (frontiere e visti) ] o al SIS, o a entrambi, al fine di valutare le differenze tra le identità oggetto del collegamento, ed effettua le verifiche aggiuntive necessarie per decidere sullo status e sul colore del collegamento nonché sul rilascio o il rifiuto del visto all’interessato.

Conformemente all’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento 2018/XX [sull’interoperabilità (frontiere e visti) ], il presente paragrafo si applica esclusivamente a partire dall’entrata in funzione del rilevatore di identità multiple.»;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Il consolato verifica, sulla base delle informazioni ottenute dall’EES, se il richiedente non superi con il soggiorno previsto la durata massima del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri, indipendentemente da eventuali soggiorni autorizzati in base a un visto nazionale per soggiorno di lunga durata o a un titolo di soggiorno rilasciato da un altro Stato membro.»;

4)

è inserito l’articolo 21 bis seguente:

«Articolo 21 bis

Indicatori di rischio specifici

-1.     Gli indicatori di rischio specifici sono un algoritmo che permette la profilazione ai sensi dell'articolo 4, punto 4, del regolamento (UE) 2016/679 attraverso il confronto tra i dati registrati in un fascicolo relativo alla domanda e indicatori di rischio specifici relativi alla sicurezza, alla migrazione illegale o ad alti rischi epidemici. Gli indicatori di rischio specifici sono registrati nel VIS. [Em. 235]

1.   La valutazione del rischio La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 51 bis al fine di definire ulteriormente i rischi per la sicurezza, o di immigrazione illegale o dell’ l' alto rischio epidemico è basata su in base a quanto segue: [Em. 236]

a)

statistiche generate dall’EES che indicano tassi anormali di soggiornanti fuoritermine e respingimenti per uno specifico gruppo di viaggiatori titolari di visto;

b)

statistiche generate dal VIS in conformità dell’articolo 45 bis del regolamento VIS indicanti tassi anormali di rifiuto di domande di visto dovuto a un rischio di immigrazione illegale, per la sicurezza o per la salute pubblica associato a uno specifico gruppo di viaggiatori un richiedente ; [Em. 237]

c)

statistiche generate dal VIS in conformità dell’articolo 45 bis del regolamento VIS e dall’EES indicanti correlazioni tra informazioni raccolte tramite il modulo di domanda e soggiornanti fuoritermine o respingimenti;

d)

informazioni, suffragate da elementi fattuali e basati su dati concreti, fornite da Stati membri relative a indicatori di rischio specifici o minacce per la sicurezza individuati dagli Stati membri in questione;

e)

informazioni, suffragate da elementi fattuali e basati su dati concreti, fornite da Stati membri relative a tassi anormali di soggiornanti fuoritermine e respingimenti per uno specifico gruppo di viaggiatori in tali Stati membri;

f)

informazioni su alti rischi epidemici specifici fornite da Stati membri e informazioni in materia di sorveglianza epidemiologica e valutazioni del rischio fornite dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) nonché segnalazioni di focolai di malattie da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

2.   La Commissione adotta un atto di esecuzione con cui specifica i rischi di cui al paragrafo 1. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 52, paragrafo 2. [Em. 238]

3.   Sulla base dei rischi specifici rilevati in conformità del presente regolamento e dell'atto delegato di cui al paragrafo 2 1 , sono stabiliti indicatori di rischio specifici consistenti in una combinazione di uno o più dei seguenti dati: [Em. 239]

a)

fascia di età, sesso, cittadinanza;

b)

paese e città di residenza;

c)

Stato membro o Stati membri di destinazione;

d)

Stato membro del primo ingresso;

e)

scopo del viaggio;

f)

occupazione attuale.

4.   Gli indicatori di rischio specifici sono mirati e proporzionati. Essi non sono in alcun caso basati esclusivamente sul sesso o sull’età di una persona. Non sono in alcun caso basati su informazioni che rivelino la razza, il colore della pelle, l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, la religione o le convinzioni filosofiche, l’appartenenza sindacale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità o l’orientamento sessuale di una persona.

5.   La Commissione adotta gli indicatori di rischio specifici con un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 52, paragrafo 2.

6.   Le autorità competenti per i visti utilizzano gli indicatori di rischio specifici nel valutare se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale, un rischio per la sicurezza degli Stati membri o un alto rischio epidemico conformemente all’articolo 21, paragrafo 1. [Em. 240]

7.   La Commissione riesamina e l'Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali riesaminano periodicamente i rischi specifici e gli indicatori di rischio specifici.»; [Em. 241]

4 bis)

l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Articolo 39

Condotta del personale e rispetto dei diritti fondamentali

1.     I consolati degli Stati membri garantiscono che i richiedenti vengano accolti cortesemente. Il personale consolare rispetta pienamente la dignità umana nell’esercizio delle sue funzioni.

2.     Il personale consolare rispetta pienamente i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nell’esercizio delle sue funzioni. Tutti i provvedimenti adottati sono proporzionati agli obiettivi da essi perseguiti.

3.     Nello svolgimento delle sue mansioni il personale consolare non pone in atto discriminazioni nei confronti delle persone per motivi quali sesso, razza od origine etnica, colore della pelle, origine sociale, caratteristiche genetiche, lingua, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, religione o convinzioni personali, disabilità, età o tendenze sessuali. L'interesse superiore del minore è considerato preminente.»; [Em. 242]

4 ter)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 39 bis

Diritti fondamentali

In sede di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri agiscono nel pieno rispetto del pertinente diritto unionale, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del pertinente diritto internazionale, compresa la convenzione relativa allo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non-refoulement (non respingimento), e dei diritti fondamentali. Conformemente ai principi generali del diritto unionale, le decisioni adottate ai sensi del presente regolamento devono essere adottate su base individuale. L'interesse superiore del minore è considerato preminente.»; [Em. 243]

5)

l’articolo 46 è sostituito dal seguente:

«Articolo 46

Compilazione di statistiche

Entro il 1o marzo di ogni anno la Commissione pubblica la compilazione delle seguenti statistiche annuali sui visti, per consolato e valico di frontiera presso cui i singoli Stati membri trattano le domande di visto:

a)

numero di visti di transito aeroportuale richiesti, rilasciati e rifiutati;

b)

numero di visti uniformi per un ingresso e di visti per ingressi multipli richiesti, rilasciati (divisi per la durata di validità: 1, 2, 3, 4 e 5 anni) e rifiutati;

c)

numero di visti con validità territoriale limitata rilasciati.

Tali statistiche sono compilate sulla base dei rapporti generati dall’archivio centrale di dati del VIS conformemente all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 767/2008.»;

5 bis)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 51 bis

Esercizio della delega

1.     Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.     Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 21 bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.     La delega di potere di cui all'articolo 21 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.     Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.

5.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.     L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 21 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»; [Em. 244]

6)

all’articolo 57, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

Articolo 4

Modifiche del regolamento (UE) 2017/2226

Il regolamento (UE) 2017/2226 è così modificato:

1)

all’articolo 9, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«L’EES prevede la funzionalità per la gestione centralizzata di questo elenco. Norme dettagliate sulla gestione di tale funzionalità sono stabilite con atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 68, paragrafo 2.»;

2)

all’articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Al fine di adempiere al loro obbligo ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, i vettori utilizzano il servizio web per verificare se un visto per soggiorno di breve durata è ancora valido, se è già stato utilizzato il numero di ingressi autorizzati o se il titolare ha raggiunto la durata massima del soggiorno autorizzato o, a seconda dei casi, se il visto è valido per il territorio del porto di destinazione del viaggio. I vettori forniscono i dati di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c). Su tale base il servizio web fornisce ai vettori una risposta “OK/non OK”. I vettori possono conservare le informazioni trasmesse e la risposta ricevuta in conformità del diritto applicabile. I vettori istituiscono un sistema di autenticazione per garantire che solo il personale autorizzato possa accedere al servizio web. La risposta “OK/non OK” non può essere considerata un provvedimento di autorizzazione d’ingresso o di respingimento ai sensi del regolamento (UE) 2016/399. Nei casi in cui ai passeggeri non sia consentito l'imbarco a causa di un'interrogazione nel VIS, i vettori forniscono ai passeggeri tali informazioni e i mezzi necessari per esercitare i loro diritti di accesso ai dati personali conservati nel VIS nonché di rettifica e cancellazione degli stessi. »; [Em. 245]

2 bis)

all'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.     Se necessario per inserire o aggiornare i dati della cartella di ingresso/uscita del titolare di visto, le autorità di frontiera possono estrarre dal VIS e importare nell’EES i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2, lettere da c) a f), del presente regolamento conformemente all’articolo 8 del presente regolamento e all’articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 767/2008.»; [Em. 246]

2 ter)

l'articolo 15 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.     Se necessario per creare un fascicolo individuale o per aggiornare l'immagine del volto di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), l'immagine del volto è rilevata sul posto.»; [Em. 247]

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.     L'immagine del volto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), è estratta dal VIS e importata nell'EES.»; [Em. 248]

c)

il paragrafo 5 è soppresso; [Em. 249]

3)

all’articolo 35, paragrafo 4, i termini «mediante l’infrastruttura del VIS» sono soppressi.

Articolo 5

Modifiche del regolamento (UE) 2016/399

Il regolamento (UE) 2016/399 è così modificato:

1)

all’articolo 8, paragrafo 3, è aggiunta la lettera b bis) seguente:

«b bis)

Se il cittadino di paese terzo è in possesso di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno, le verifiche approfondite all’ingresso comprendono anche l’accertamento dell’identità del titolare del visto per soggiorno di lunga durata e del permesso di soggiorno e della loro autenticità, mediante consultazione del sistema di informazione visti (VIS), conformemente all’articolo 22 octies del regolamento (CE) n. 767/2008.

Qualora la verifica del titolare del documento o la verifica del documento, a seconda dei casi, conformemente all’articolo 22 octies del richiamato regolamento non dia esito ovvero sussistano dubbi circa l’identità del titolare, l’autenticità del documento e/o del documento di viaggio, il personale debitamente autorizzato di quelle autorità competenti procede alla verifica del supporto di memorizzazione del documento.»;

2)

all’articolo 8, paragrafo 3, le lettere da c) a f) sono soppresse.

Articolo 7

Modifiche del regolamento (UE) XXX che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE (frontiere e visti) [regolamento sull’interoperabilità]

Il regolamento (UE) XXX che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE (frontiere e visti) [regolamento sull’interoperabilità] è così modificato:

1)

all’articolo 13, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

i dati di cui all’articolo 9, punto 6, all’articolo 22 quater, punto 2, lettere f) e g), e all’articolo 22 quinquies, lettere f) e g), del regolamento (CE) n. 767/2008;»;

2)

all’articolo 18, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

i dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettere  da a), b) e c) a c quater) , e punti 5 e 6, all’articolo 22 quater, punto 2, lettere da a) a c bis), f) e g), e all’articolo 22 quinquies, lettere a), b), c), f) e g), del regolamento (CE) n. 767/2008;»; [Em. 250]

3)

all’articolo 26, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

alle autorità competenti di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 767/2008 quando creano o aggiornano un fascicolo relativo alla domanda o un fascicolo individuale nel VIS conformemente all’articolo 8 o all’articolo 22 bis del regolamento (CE) n. 767/2008;»;

4)

l’articolo 27 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

è creato o aggiornato un fascicolo relativo alla domanda o un fascicolo individuale nel VIS conformemente all’articolo 8 o all’articolo 22 bis del regolamento (CE) n. 767/2008;»;

b)

al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

cognome, nome o nomi, data di nascita, sesso e cittadinanza o cittadinanze conformemente all’articolo 9, punto 4, lettera a), all’articolo 22 quater, punto 2, lettera a), e all’articolo 22 quinquies, lettera a), del regolamento (CE) n. 767/2008;»;

5)

all’articolo 29, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

le autorità competenti di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 767/2008, per i riscontri positivi emersi durante la creazione o l’aggiornamento di un fascicolo relativo alla domanda o di un fascicolo individuale nel VIS conformemente all’articolo 8 o all’articolo 22 bis del regolamento (CE) n. 767/2008;».

Articolo 8

Abrogazione della decisione 2008/633/GAI

La decisione 2008/633/GAI è abrogata. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al regolamento (CE) n. 767/2008 e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato 2.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere da … [due anni dopo la data di entrata in vigore] ad eccezione delle disposizioni relative agli atti delegati e di esecuzione di cui all'articolo 1, punti 6, 7, 26, 27, 33 e 35, all'articolo 3, punto 4, e all'articolo 4, punto 1, che si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Entro … [un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di avanzamento della preparazione della piena attuazione del presente regolamento. La relazione contiene anche informazioni particolareggiate sulle spese sostenute e sugli eventuali rischi che possono incidere sui costi complessivi. [Em. 251]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C […] del […], pag. […].

(2)  GU C […] del […], pag. […].

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019.

(4)  Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell’8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5).

(5)  Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

(6)  Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

(7)  Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129).

(8)   Decisione di esecuzione 2011/636/UE della Commissione, del 21 settembre 2011, che stabilisce la data di inizio delle attività del sistema d'informazione visti (VIS) in una prima regione (GU L 249 del 27.9.2011, pag. 18).

(9)  Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

(10)  COM(2016)0205.

(11)   «Integrated Border Management (IBM) — Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits» (2017).

(12)   «Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents» (2018).

(13)  Tabella di marcia per rafforzare lo scambio e la gestione di informazioni, comprese soluzioni di interoperabilità nel settore «Giustizia e affari interni» (9368/1/16 REV 1).

(14)  Conclusioni del Consiglio sulla via da seguire per migliorare lo scambio di informazioni e garantire l’interoperabilità dei sistemi d’informazione dell’UE (10151/17);

(15)  «Integrated Border Management (IBM) — Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits» (2017).

(16)  «Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents» (2018).

(17)  COM(2017)0558, pag. 15.

(18)  COM(2018)0251.

(19)  Fingerprint Recognition for Children (2013 — EUR 26193).

(20)  «Automatic fingerprint recognition: from children to elderly» (2018 — JRC).

(21)  «Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicant’s travel document in the Visa Information System (VIS)» (2018).

(22)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

(23)   Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

(24)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(25)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

(26)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

(27)  Regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio [titolo completo] (GU L … del …, pag. …).

(28)  Regolamento (CE UE ) n. 45/2001 2018 / 1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000 23 ottobre 2018 , concernente la sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni , degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1) che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39) .

(29)  Decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa all’elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto e relativa alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 9).

(30)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

(31)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43).

(32)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(33)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(34)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(35)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(36)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(37)  Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

(38)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(39)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

(40)  Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1).

(41)  Decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativa all’attuazione di talune disposizioni dell’acquis di Schengen concernenti il sistema d’informazione visti nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 269 del 19.10.2017, pag. 39).

ALLEGATO 2

TAVOLA DI CONCORDANZA

Decisione 2008/633/GAI del Consiglio

Regolamento (CE) n. 767/2008

Articolo 1

Oggetto e ambito d’applicazione

Articolo 1

Oggetto e ambito d’applicazione

Articolo 2

Definizioni

Articolo 4

Definizioni

Articolo 3

Autorità designate e punti di accesso centrale

Articolo 22 duodecies

Autorità designate degli Stati membri

Articolo 22 terdecies

Europol

Articolo 4

Procedura di accesso al VIS

Articolo 22 quaterdecies

Procedure di accesso al VIS a fini di contrasto

Articolo 5

Condizioni per l’accesso ai dati VIS da parte delle autorità designate degli Stati membri

Articolo 22 quindecies

Condizioni per l’accesso ai dati del VIS delle autorità designate degli Stati membri

Articolo 6

Condizioni per l’accesso ai dati VIS da parte delle autorità designate di uno Stato membro per il quale il regolamento (CE) n. 767/2008 non è ancora entrato in vigore

Articolo 22 novodecies

Condizioni per l’accesso ai dati del VIS delle autorità designate di uno Stato membro per il quale il presente regolamento non è ancora in vigore

Articolo 7

Condizioni per l’accesso ai dati VIS da parte dell’Europol

Articolo 22 septdecies

Procedura e condizioni per l’accesso ai dati del VIS di Europol

Articolo 8

Protezione dei dati personali

Capo VI

Diritti e vigilanza sulla protezione dei dati

Articolo 9

Sicurezza dei dati

Articolo 32

Sicurezza dei dati

Articolo 10

Responsabilità

Articolo 33

Responsabilità

Articolo 11

Autocontrollo

Articolo 35

Verifica interna

Articolo 12

Sanzioni

Articolo 36

Sanzioni

Articolo 13

Conservazione dei dati VIS negli archivi nazionali

Articolo 30

Conservazione dei dati VIS in archivi nazionali

Articolo 14

Diritto di accesso, rettifica e cancellazione

Articolo 38

Diritto di accedere, rettificare e cancellare i dati

Articolo 15

Costi

N/A

Articolo 16

Registri

Articolo 22 octodecies

Registrazione e documentazione

Articolo 17

Controllo e valutazione

Articolo 50

Monitoraggio e valutazione


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/356


P8_TA(2019)0175

Istituzione del Fondo Asilo e migrazione ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (COM(2018)0471 — C8-0271/2018 — 2018/0248(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 23/62)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0471),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 78, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafi 2 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0271/2018),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A8-0106/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2018)0248

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e, migrazione e integrazione [Em. 1]

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, l'articolo 79, paragrafi 2 e 4, e l'articolo 80, [Em. 2]

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (*1),

considerando quanto segue:

(1)

Nel contesto delle sfide migratorie in evoluzione, caratterizzate dalla necessità, per gli Stati membri, di sostenere forti sistemi di accoglienza, asilo, integrazione e gestione della migrazione, è cruciale prevenire e gestire adeguatamente e solidalmente le situazioni di pressione e sostituire gli arrivi irregolari e pericolosi con percorsi legali e sicuri, investendo in una gestione efficiente e coordinata della migrazione nell'Unione, per conseguire l'obiettivo dell'Unione di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. [Em. 3]

(2)

L’importanza di un approccio coordinato da parte dell’Unione e degli Stati membri è indicata nell’agenda europea sulla migrazione del maggio 2015, che sottolinea l’esigenza di una politica comune coerente e chiara che ripristini la fiducia nella capacità dell’Unione di riunire gli sforzi europei e nazionali per affrontare la migrazione e collaborare efficacemente, nel rispetto dei principi del principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri sancito dall'articolo 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea , ed è stata confermata nel riesame intermedio del settembre 2017 e nella relazione sui progressi compiuti del marzo e del maggio 2018. [Em. 4]

(3)

Nelle conclusioni del 19 ottobre 2017 il Consiglio europeo ha ribadito l'esigenza di un approccio globale, pragmatico e determinato alla gestione della migrazione, volto a ristabilire il controllo delle frontiere esterne e ridurre gli arrivi irregolari e il numero di vittime in mare, basato su un uso flessibile e coordinato di tutti gli strumenti disponibili dell'Unione e degli Stati membri. Il Consiglio europeo ha inoltre invitato a garantire una sostanziale intensificazione dei rimpatri tramite azioni a livello sia dell'UE che degli Stati membri, quali accordi e intese efficaci in materia di riammissione. Il Consiglio europeo ha inoltre chiesto l'attuazione e lo sviluppo di programmi di reinsediamento volontario. [Em. 5]

(4)

Per sostenere l'impegno a favore di un approccio globale alla gestione della migrazione, basato sulla fiducia reciproca, sulla solidarietà e sulla ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione, allo scopo di realizzare una politica comune sostenibile dell'Unione sull'asilo e sulla migrazione, è opportuno dotare gli Stati membri di risorse finanziarie adeguate istituendo il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (qui di seguito, «il Fondo»). [Em. 6]

(4 bis)

Il Fondo dovrebbe rispettare pienamente i diritti umani, l'Agenda 2030, il principio di coerenza delle politiche per lo sviluppo, come stabilito all'articolo 208 TFUE, e gli impegni assunti a livello internazionale in materia di migrazione e asilo, in particolare il patto globale sui rifugiati e il patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare. [Em. 7]

(4 ter)

La gestione del Fondo in una prospettiva di sviluppo dovrebbe tenere conto delle diverse cause profonde della migrazione, quali i conflitti, la povertà, la mancanza di capacità agricola, l'istruzione e le disuguaglianze. [Em. 8]

(5)

Il Le azioni sostenute dal Fondo dovrebbe dovrebbero essere attuato eseguite nel pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea , compreso il diritto alla protezione dei dati personali, e degli obblighi internazionali dell’Unione e degli Stati membri relativi ai diritti fondamentali , comprese la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e la Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal protocollo del 31 gennaio 1967 . [Em. 9]

(5 bis)

I principi della parità di genere e della non discriminazione, che fanno parte dei valori fondamentali dell'Unione, dovrebbero essere rispettati e promossi nell'ambito dell'attuazione del Fondo. Il Fondo non dovrebbe sostenere nessuna azione che possa contribuire a qualsivoglia forma di segregazione o di esclusione sociale. [Em. 10]

(5 ter)

Nell'attuazione del Fondo è opportuno dare priorità alle azioni che si occupano della situazione dei minori non accompagnati e separati dalla loro famiglia attraverso l'identificazione e la registrazione precoci, nonché alle azioni svolte per tutelare gli interessi preminenti del minore. [Em. 11]

(6)

Il Fondo dovrebbe basarsi sui risultati e sugli investimenti realizzati grazie ai fondi che lo hanno preceduto: il Fondo europeo per i rifugiati istituito con decisione 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini dei paesi terzi istituito con decisione 2007/435/CE del Consiglio e il Fondo europeo per i rimpatri istituito con decisione 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il periodo 2007-2013, e il Fondo Asilo, migrazione e integrazione istituito con regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per il periodo 2014-2020. Dovrebbe al contempo tenere conto di tutti i nuovi sviluppi pertinenti.

(7)

Il Fondo dovrebbe sostenere la solidarietà tra Stati membri e la gestione efficace dei flussi migratori, fra l'altro promuovendo misure comuni nel settore dell'asilo, compresi gli sforzi profusi dagli Stati membri per accogliere le persone che necessitano di protezione internazionale tramite il reinsediamento , l'ammissione umanitaria e il trasferimento di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro all'altro, rafforzando la protezione dei richiedenti asilo vulnerabili come i minori, sostenendo strategie di integrazione e una politica più efficace in materia di migrazione legale, in modo da creando vie d'accesso sicure e legali all'Unione, che dovrebbero altresì contribuire ad assicurare la competitività a lungo termine dell’Unione e il futuro del suo modello sociale e ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare tramite una politica sostenibile in materia di rimpatrio e di riammissione. In qualità di strumento di politica interna dell'Unione e di unico strumento di finanziamento per l'asilo e la migrazione a livello dell'Unione, il Fondo dovrebbe sostenere primariamente azioni riguardanti l'asilo e la migrazione all'interno dell'Unione. Tuttavia, entro limiti definiti e in presenza delle opportune salvaguardie, il Fondo dovrebbe sostenere il potenziamento della cooperazione con i paesi terzi per migliorare la gestione dei flussi di persone che chiedono asilo o altre forme di protezione internazionale , per istituire e i percorsi per la migrazione legale, e per combattere la migrazione irregolare e le reti dedite al traffico e alla tratta di esseri umani e favorire il carattere durevole del rimpatrio sicuro la riammissione effettiva dignitoso e la reintegrazione nei paesi terzi. [Em. 12]

(8)

La crisi migratoria ha e il numero crescente di morti nel Mediterraneo negli ultimi anni hanno evidenziato la necessità di riformare il sistema europeo comune di asilo di stabilire un sistema più equo e più efficace di definizione della competenza degli Stati membri riguardo ai richiedenti protezione internazionale, nonché un quadro per le attività di reinsediamento e di ammissione umanitaria degli Stati membri , al fine di aumentare il numero complessivo dei posti di reinsediamento disponibili a livello mondiale . Al tempo stesso la riforma è necessaria per garantire la presenza e l'accessibilità di procedure di asilo efficaci al fine di prevenire i movimenti secondari, e basate sui diritti e per offrire condizioni di accoglienza uniformi e appropriate ai richiedenti protezione internazionale, definire norme uniformi per la concessione della protezione internazionale e accordare diritti e benefici adeguati ai beneficiari di protezione internazionale , nonché procedure di rimpatrio efficaci ed efficienti per i migranti irregolari . La riforma era altresì necessaria per stabilire un sistema più equo e più efficace di definizione della competenza degli Stati membri riguardo ai richiedenti protezione internazionale e un quadro dell’Unione per le attività di reinsediamento degli Stati membri. È quindi opportuno che il Fondo sostenga di più l’impegno profuso dagli Stati membri per attuare pienamente e correttamente il sistema europeo comune di asilo riformato. [Em. 13]

(9)

Il Fondo dovrebbe inoltre completare e rafforzare le attività intraprese dall’Agenzia dell’Unione europea dall'Ufficio europeo di sostegno per l’asilo istituita con regolamento (UE) […/…] [regolamento relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo] (3) per facilitare e migliorare il funzionamento del sistema europeo comune di asilo, coordinando e potenziando la cooperazione pratica e lo scambio di informazioni sull'asilo, in particolare sulle migliori pratiche, tra gli Stati membri, promuovendo il diritto dell'Unione le il diritto internazionale e contribuendo mediante orientamenti pertinenti, comprese norme operative , a un'attuazione uniforme del diritto dell’Unione sull’asilo per raggiungere un alto livello di uniformità basato su norme elevate in materia di protezione riguardo alle procedure di protezione internazionale, alle condizioni di accoglienza e alla valutazione delle esigenze di protezione in tutta l’Unione, permettendo una distribuzione sostenibile ed equa delle domande di protezione internazionale, agevolando la convergenza nella valutazione di tali domande in tutta l’Unione, sostenendo le attività di reinsediamento degli Stati membri e fornendo agli Stati membri, soprattutto a quelli i cui sistemi di asilo e accoglienza sono sottoposti a una pressione sproporzionata, assistenza operativa e tecnica per la gestione di tali sistemi. [Em. 14]

(9 bis)

Il Fondo dovrebbe sostenere gli sforzi dell'Unione e degli Stati membri volti a rafforzare le capacità di questi ultimi di sviluppare, sorvegliare e valutare le rispettive politiche di asilo nel rispetto degli obblighi loro imposti dal vigente diritto dell'Unione. [Em. 15]

(10)

Il Fondo dovrebbe sostenere gli sforzi dell’ l' Unione e degli gli Stati membri volti a rafforzare le capacità di questi ultimi di sviluppare, sorvegliare e valutare le rispettive politiche di asilo nel rispetto degli obblighi loro imposti dal nell'attuazione del vigente diritto dell’Unione , assicurando il pieno rispetto dei diritti fondamentali, in particolare delle direttive 2013/33/UE  (4) (direttiva sulle condizioni di accoglienza), 2013/32/UE  (5) (direttiva sulle procedure di asilo), 2011/95/UE  (6) (direttiva sulla qualifica di beneficiario) e 2008/115/CE  (7) (direttiva sui rimpatri) del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  (8) (regolamento di Dublino) . [Em. 16]

(11)

I partenariati e la cooperazione con i paesi terzi sono una componente essenziale della politica di asilo dell’Unione volta a garantire una gestione adeguata dei flussi di persone che chiedono asilo o altre forme di protezione internazionale. Per consentire ai cittadini di paesi terzi o apolidi che necessitano di protezione internazionale di arrivare nel territorio degli Stati membri in modo legale e sicuro anziché in modo pericoloso e irregolare, per esprimere solidarietà nei confronti dei paesi che si trovano in regioni verso le quali o nelle quali sono state sfollate numerose persone che necessitano di protezione internazionale contribuendo ad alleviare la pressione che grava su tali paesi, per aiutare a conseguire gli obiettivi della politica migratoria dell’Unione aumentando la sua forza di negoziato nei confronti dei paesi terzi e per contribuire efficacemente a iniziative globali di reinsediamento permettendo all’Unione di parlare con una sola voce nei consessi internazionali e con i paesi terzi, è opportuno che il Fondo fornisca incentivi finanziari all’attuazione del quadro dell’Unione per il reinsediamento [e l’ammissione umanitaria]. [Em. 17]

(11 bis)

Il Fondo dovrebbe sostenere gli sforzi degli Stati membri tesi ad assicurare protezione internazionale e soluzioni durature nei loro territori ai rifugiati e agli sfollati ritenuti ammissibili al reinsediamento o nell'ambito di programmi nazionali di ammissione umanitaria, che dovrebbero tenere conto delle proiezioni delle esigenze globali di reinsediamento dell'UNHCR. Per contribuire in modo ambizioso ed efficace, il Fondo dovrebbe fornire un'assistenza mirata sotto forma di incentivi finanziari per ogni persona ammessa o reinsediata. [Em. 18]

(12)

Considerando i livelli elevati dei flussi migratori diretti nell’Unione negli ultimi anni e l’importanza di mantenere la coesione delle nostre società, è essenziale sostenere le politiche degli Stati membri per un’integrazione precoce dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è regolare, specialmente nei settori prioritari indicati nel piano d’azione sull’integrazione dei cittadini di paesi terzi adottato dalla Commissione nel 2016. [Em. 19]

(13)

Per accrescere l’efficienza, aumentare al massimo il valore aggiunto dell’UE e assicurare che la risposta dell’Unione in materia di promozione dell’integrazione dei cittadini di paesi terzi sia coerente, è opportuno che le azioni finanziate dal Fondo siano specifiche e complementari a quelle finanziate dal Fondo sociale europeo Plus (FES+) e dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) dai fondi strutturali dell'Unione . Le misure finanziate nell’ambito del presente Fondo dovrebbero sostenere azioni specificamente mirate alle esigenze dei cittadini di paesi terzi che sono in genere attuate nella fase iniziale nelle fasi iniziali dell’integrazione, e azioni orizzontali a sostegno delle capacità degli Stati membri nel settore dell’integrazione, mentre gli completate da interventi volti favore promuovere l'inclusione sociale ed economica dei cittadini di paesi terzi con un’incidenza a lungo termine dovrebbero essere finanziati nell’ambito del FESR e del FES+ dei fondi strutturali . [Em. 20]

(13 bis)

Le misure di integrazione dovrebbero estendersi anche ai beneficiari di protezione internazionale, in modo da garantire un approccio globale all'integrazione che tenga conto delle specificità di tale gruppo di riferimento. Qualora le misure di integrazione siano combinate con l'accoglienza, le azioni, se del caso, dovrebbero anche consentire l'inclusione dei richiedenti asilo. [Em. 21]

(14)

In tale contesto, le autorità degli Stati membri competenti per l’attuazione del Fondo dovrebbero essere tenute a cooperare e a stabilire meccanismi di coordinamento con le autorità designate dagli Stati membri ai fini della gestione degli interventi del FES+ e del FESR dei fondi strutturali , e ove necessario con le loro autorità di gestione e con le autorità di gestione di altri fondi dell'Unione che contribuiscono all'integrazione dei cittadini di paesi terzi. Attraverso questi meccanismi di coordinamento, la Commissione dovrebbe valutare la coerenza e la complementarità tra i fondi e la misura in cui le azioni poste in essere attraverso ciascun fondo contribuiscono all'integrazione dei cittadini di paesi terzi. [Em. 22]

(15)

In tale settore il Fondo dovrebbe essere attuato coerentemente con i principi di base comuni dell’Unione sull’integrazione, specificati nell’agenda comune per l’integrazione.

(16)

È opportuno consentire agli Stati membri che lo desiderino di prevedere nei rispettivi programmi che le azioni di integrazione possano contemplare anche i parenti stretti dei cittadini di paesi terzi , favorendo in tal modo l'unità familiare nell'interesse superiore del minore, nella misura necessaria all'efficace esecuzione di tali azioni. Per «parente stretto» si dovrebbero intendere il coniuge, il partner e qualsiasi discendente o ascendente in linea retta del cittadino di paese terzo oggetto delle azioni di integrazione che altrimenti non sarebbero contemplati dal Fondo. [Em. 23]

(17)

Dato il ruolo cruciale svolto dalle autorità locali e regionali e dalle loro associazioni rappresentative, nonché dalle organizzazioni della società civile ai fini nel campo dell’integrazione, e per agevolare l’accesso diretto di tali entità ai finanziamenti a livello dell’Unione, il Fondo dovrebbe facilitarle nell’attuazione di azioni nel settore dell’integrazione, anche con il ricorso allo strumento tematico e accordando un tasso di cofinanziamento più elevato per tali azioni e facendo ricorso a una componente dedicata dello strumento tematico laddove tali autorità locali e regionali dispongono della competenza per attuare misure di integrazione . [Em. 24]

(18)

Considerate le Tenuto conto delle sfide economiche e demografiche a lungo termine a cui deve far fronte l’Unione e del carattere sempre più globalizzato della migrazione , è cruciale stabilire canali efficaci di migrazione legale nell’Unione affinché quest’ultima rimanga una meta attraente per i migranti la migrazione regolare, in linea con le esigenze economiche e sociali degli Stati membri, e per assicurare la sostenibilità dei sistemi di protezione sociale e la crescita dell’economia dell’Unione , proteggendo al tempo stesso i lavoratori migranti dallo sfruttamento della manodopera . [Em. 25]

(19)

È opportuno che il Fondo aiuti gli Stati membri a stabilire strategie per l’organizzazione della e l'ampliamento dei percorsi di migrazione legale e a migliorare le loro capacità di sviluppare, attuare, monitorare e valutare in generale tutte le strategie, le politiche e le misure in materia di immigrazione e integrazione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è regolare, compresi in particolare gli strumenti giuridici dell’Unione dell'Unione per la migrazione legale . Il Fondo dovrebbe anche sostenere lo scambio di informazioni e migliori prassi e la cooperazione tra i vari servizi amministrativi e i vari livelli di governance, nonché tra gli Stati membri. [Em. 26]

(20)

Un’efficace e dignitosa politica di rimpatrio è un fattore integrante dell’approccio globale alla migrazione perseguito dall’Unione e dai suoi Stati membri. Il Fondo dovrebbe sostenere e incoraggiare gli sforzi compiuti dagli Stati membri per attuare efficacemente e sviluppare ulteriormente le norme comuni in materia di rimpatrio , ponendo particolare enfasi sul rimpatrio volontario, stabilite, in particolare, dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), e un approccio integrato e coordinato alla gestione dei rimpatri. Per rendere sostenibili le politiche di rimpatrio, il Fondo dovrebbe inoltre finanziare misure corrispondenti nei paesi terzi, quali la per facilitare e garantire un rimpatrio e una riammissione sicuri e dignitosi , nonché una reintegrazione dei rimpatriati sostenibile, come previsto dal patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare . [Em. 27]

(21)

Gli Stati membri dovrebbero privilegiare il rimpatrio volontario e garantire un rimpatrio efficace, sicuro e dignitoso dei migranti irregolari . Pertanto, il Fondo dovrebbe fornire un sostegno preferenziale alle azioni connesse al Per promuovere il rimpatrio volontario . Per promuovere quest'ultimo , gli Stati membri dovrebbero prevedere incentivi quali il trattamento preferenziale sotto forma di una maggiore assistenza al rimpatrio e un sostegno alla reintegrazione a lungo termine. Questo tipo di rimpatrio volontario è nell’interesse sia dei rimpatriati sia delle autorità sotto il profilo del rapporto costi-efficacia. L'interesse superiore del minore dovrebbe essere una considerazione primaria in tutte le azioni o decisioni riguardanti i minori in migrazione, compresi i rimpatri, tenendo pienamente conto del diritto del minore di esprimere il proprio parere. [Em. 28]

(22)

Benché i rimpatri volontari e debbano prevalere su quelli forzati, tuttavia, essi sono tuttavia interconnessi e si rafforzano reciprocamente. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere incoraggiati ad aumentare la complementarità delle due forme. La possibilità di procedere ad allontanamenti costituisce un elemento importante per l’integrità dei sistemi di asilo e di migrazione legale. Il Fondo dovrebbe pertanto promuovere le azioni degli Stati membri volte ad agevolare ed effettuare gli allontanamenti in conformità delle norme previste dal diritto dell’Unione, ove applicabile, e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità dei rimpatriati. Il Fondo dovrebbe sostenere azioni relative al rimpatrio dei minori solo se tale rimpatrio si basa su una valutazione positiva dell'interesse superiore del minore. [Em. 29]

(23)

Misure specifiche di sostegno ai rimpatriati , con particolare attenzione alle loro esigenze umanitarie e di protezione, negli Stati membri e nei paesi di rimpatrio possono migliorare le condizioni del rimpatrio e favorire la reintegrazione. È opportuno prestare particolare attenzione ai gruppi vulnerabili. Le decisioni di rimpatrio dovrebbero basarsi su una valutazione globale e attenta della situazione nel paese di origine, compresa una valutazione della capacità di assorbimento a livello locale. Misure e azioni specifiche a sostegno dei paesi di origine, in particolare delle persone vulnerabili, contribuiscono a garantire la sostenibilità, la sicurezza e l'efficacia dei rimpatri. Tali misure dovrebbero essere attuate con la partecipazione attiva delle autorità locali, della società civile e delle diaspore. [Em. 30]

(24)

Gli accordi formali di riammissione e altre intese in materia sono parte integrante e cruciale della politica di rimpatrio dell’Unione e sono strumenti fondamentali per una gestione efficace dei flussi migratori in quanto favoriscono il pronto rimpatrio dei migranti irregolari. Tali accordi e intese sono un elemento importante nell’ambito del dialogo e della cooperazione con i paesi terzi di origine e di transito dei migranti irregolari, e ne andrebbe sostenuta il Fondo dovrebbe sostenerne l’attuazione nei paesi terzi per rendere efficaci , sicure e dignitose le strategie di rimpatrio a livello nazionale entro limiti definiti dell’Unione in presenza delle opportune salvaguardie . [Em. 31]

(25)

Oltre a sostenere il rimpatrio delle persone come previsto dal presente regolamento, l'integrazione dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi negli Stati membri, il Fondo dovrebbe sostenere anche altre misure volte a combattere la migrazione irregolare e a ridurre gli incentivi alla migrazione illegale o l’elusione delle tratta dei migranti, per incoraggiare e facilitare l'istituzione di norme vigenti in materia di migrazione legale, così da preservare l’integrità dei sistemi di immigrazione degli Stati membri nei paesi di origine, nel pieno rispetto del principio di coerenza per lo sviluppo sostenibile . [Em. 32]

(26)

L’impiego di migranti irregolari costituisce un fattore di richiamo della migrazione irregolare e compromette lo sviluppo di una politica di mobilità dei lavoratori basata su programmi di migrazione legale e mette in pericolo i diritti dei lavoratori migranti, rendendo questi ultimi vulnerabili alle violazioni e all'abuso dei diritti . Il Fondo dovrebbe pertanto sostenere gli Stati membri, direttamente o indirettamente, nell’attuazione della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), che vieta l’assunzione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare , prevede un meccanismo di denuncia e recupero dei salari per i lavoratori sfruttati e prevede sanzioni contro i datori del lavoro che violano tale divieto. [Em. 33]

(26 bis)

Gli Stati Membri dovrebbero appoggiare le istanze della società civile e delle associazioni dei lavoratori, come la creazione di una rete europea delle lavoratrici e dei lavoratori per l'accoglienza, in modo da mettere in contatto tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori d'Europa che operano nel campo della migrazione per favorire una accoglienza dignitosa e un approccio alla migrazione basato sui diritti umani e lo scambio di buone pratiche in materia di accoglienza e integrazione lavorativa. [Em. 34]

(27)

Il Fondo dovrebbe sostenere gli Stati membri, direttamente o indirettamente, nell’attuazione della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), che prevede disposizioni sull’assistenza, sul sostegno e sulla protezione delle vittime della tratta di esseri umani. Dette misure dovrebbero tenere conto della natura specifica di genere della tratta di esseri umani. Nell'attuazione del Fondo, gli Stati membri dovrebbero tenere in considerazione che le persone che sono obbligate a lasciare le proprie case abituali in ragione di improvvisi o progressivi mutamenti ambientali legati al clima, che influiscono negativamente sulla loro vita o sulle loro condizioni di vita, sono esposte a un rischio elevato di divenire vittime della tratta di esseri umani. [Em. 35]

(27 bis)

Il Fondo dovrebbe sostenere in particolare l'identificazione e le misure volte a soddisfare le esigenze dei richiedenti asilo vulnerabili — quali i minori non accompagnati, le vittime di torture o di altre gravi forme di violenza — come previsto dall'acquis dell'Unione in materia di asilo. [Em. 36]

(27 ter)

Per conseguire una distribuzione equa e trasparente delle risorse tra gli obiettivi del Fondo, andrebbe garantito un livello minimo di spesa per taluni obiettivi, a prescindere dal fatto che si adotti un regime di gestione diretta, indiretta o concorrente. [Em. 37]

(28)

Il Fondo dovrebbe completare e rafforzare le attività intraprese nel settore del rimpatrio dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera istituita con regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), contribuendo in tal modo a un’efficace attuazione della gestione senza che ciò comporti un ulteriore flusso di finanziamenti all'Agenzia europea integrata delle frontiere, quale definita all’articolo 4 di detto regolamento della guardia di frontiera e costiera , cui l'autorità di bilancio assegna un bilancio annuale che dovrebbe consentirle di svolgere tutti i suoi compiti . [Em. 38]

(29)

È opportuno ricercare sinergie e garantire coerenza , complementarità ed efficacia con altri fondi dell'Unione ed evitare sovrapposizioni o contraddizione tra le azioni. [Em. 39]

(30)

È opportuno che le Il Fondo dovrebbe attribuire priorità al finanziamento di azioni all'interno dell'Unione stessa. Il Fondo può finanziare azioni nei paesi terzi, e in relazione a tali paesi, sostenute dal Fondo completino , che dovrebbero essere limitate in termini finanziari ma adeguate per raggiungere gli obiettivi del Fondo come stabilito all'articolo 3 del presente regolamento, e fatte salve le opportune garanzie. Tali misure dovrebbero completare altre azioni esterne all’Unione sostenute dagli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione. In particolare, l’attuazione di tali azioni dovrebbe improntarsi alla piena coerenza e complementarità con i principi e gli obiettivi generali fissati per l’azione esterna e la politica estera dell’Unione nei confronti del paese o della regione in questione, e con gli impegni internazionali dell’Unione. Per quanto attiene alla dimensione esterna, il Fondo dovrebbe orientare il suo sostegno su azioni volte a rafforzare la cooperazione con i paesi terzi e a potenziare aspetti essenziali della gestione della migrazione in settori di interesse per la politica migratoria dell’Unione. È opportuno rispettare il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo stabilito al paragrafo 35 del consenso europeo in materia di sviluppo. Durante l'attuazione dell'assistenza emergenziale andrebbe garantita coerenza con i principi umanitari stabiliti dal consenso europeo sull'aiuto umanitario . [Em. 40]

(31)

È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell’Unione siano concentrati su attività in cui l’intervento dell’Unione può apportare valore aggiunto rispetto all’azione isolata degli Stati membri. Il sostegno finanziario previsto dal presente regolamento dovrebbe contribuire in particolare a rafforzare le alla solidarietà degli Stati membri in materia di asilo e migrazione, conformemente all'articolo 80 TFUE, e al rafforzamento delle capacità nazionali e dell’Unione nei settori dell’asilo e della migrazione. [Em. 41]

(32)

Si può ritenere che uno Stato membro non rispetti il pertinente acquis dell’Unione, anche per quanto riguarda il ricorso al sostegno operativo nell’ambito di questo Fondo, se non ha ottemperato agli obblighi previsti dai trattati nei settori dell’asilo e della migrazione, se esiste un evidente rischio di violazione grave dei valori dell’Unione da parte di tale Stato membro nell’attuazione dell’acquis in materia di asilo e migrazione, o se da una relazione di valutazione nel quadro del meccanismo di valutazione e monitoraggio di Schengen o dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo emergono carenze nel settore in questione.

(33)

Il Fondo dovrebbe rispecchiare la necessità di una maggiore trasparenza, flessibilità e semplificazione, rispettando nel contempo i requisiti in termini di prevedibilità e garantendo una distribuzione equa e trasparente delle risorse per realizzare gli obiettivi generali e specifici stabiliti dal presente regolamento. L'attuazione del Fondo dovrebbe basarsi sui principi dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità della spesa. Inoltre, l'attuazione del Fondo dovrebbe essere quanto più agevole possibile. [Em. 43]

(34)

Il presente regolamento dovrebbe fissare gli importi iniziali da assegnare agli Stati membri, consistenti di un importo fisso e di un importo calcolato in base ai criteri di cui all’allegato I, che rispecchi le esigenze e le pressioni sperimentate dai vari Stati membri nei settori dell’asilo, della migrazione, dell’integrazione e del rimpatrio. Dovrebbe essere prestata un'attenzione particolare alle società insulari che affrontano problemi migratori sproporzionati. [Em. 44]

(35)

Tali importi iniziali dovrebbero costituire la base degli investimenti a lungo termine degli Stati membri. Per tenere conto dei cambiamenti dei flussi migratori e sopperire alle esigenze nella gestione dei sistemi di asilo e di accoglienza e nell'integrazione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è regolare, per sviluppare la migrazione legale e per lottare contro la migrazione irregolare tramite una politica di rimpatrio efficace , rispettosa dei diritti e sostenibile, è opportuno assegnare agli Stati membri un importo aggiuntivo a metà percorso in funzione dei tassi di assorbimento. Tale importo dovrebbe basarsi sui più recenti dati statistici disponibili di cui all'allegato I per rispecchiare i cambiamenti nella situazione di partenza degli Stati membri. [Em. 45]

(36)

Al fine di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo strategico del Fondo, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero assicurare che i loro programmi degli Stati membri comprendano azioni che perseguano gli contribuiscono alla realizzazione di ciascuno degli obiettivi specifici del presente regolamento . Essi dovrebbero inoltre garantire che l'assegnazione dei finanziamenti agli obiettivi specifici risponda nel miglior modo possibile a tali obiettivi e si basi sulle esigenze più aggiornate, che i programmi includano un livello minimo di spesa rispetto a tali obiettivi, che la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi sia in proporzione alle sfide da affrontare , che le priorità prescelte siano coerenti con le misure di attuazione previste all’allegato II e che la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi garantisca il conseguimento dell’obiettivo generale. [Em. 46]

(37)

Poiché le sfide nel settore della migrazione sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l'assegnazione dei finanziamenti ai cambiamenti dei flussi migratori. Per rispondere alle esigenze impellenti e ai cambiamenti delle politiche e delle priorità dell'Unione, e per orientare i finanziamenti verso azioni con un livello elevato di valore aggiunto dell'UE, una parte del finanziamento dovrebbe essere periodicamente destinata ad azioni specifiche, ad azioni dell'Unione, ad azioni delle autorità locali e regionali, all'assistenza emergenziale, al reinsediamento e alla fornitura di sostegno aggiuntivo agli Stati membri che contribuiscono agli sforzi di solidarietà e responsabilità, tramite uno strumento tematico. [Em. 47]

(38)

È opportuno incoraggiare gli Stati membri a usare parte della dotazione assegnata ai loro programmi per finanziare le azioni elencate nell’allegato IV, accordando loro un contributo dell’Unione più elevato.

(38 bis)

Gli sforzi profusi dagli Stati membri per attuare pienamente e correttamente l'acquis dell'Unione in materia di asilo, anche per concedere condizioni di accoglienza adeguate a chi fa richiesta e a chi beneficia di protezione internazionale, per garantire la corretta determinazione dello status, conformemente alla direttiva 2011/95/UE e per applicare procedure di asilo eque ed efficaci, dovrebbero essere sostenuti dal Fondo, in particolare quando tali sforzi sono diretti a minori non accompagnati per i quali i costi sono più elevati. Gli Stati membri dovrebbero pertanto ricevere una somma forfettaria per ogni minore non accompagnato cui è stata concessa la protezione internazionale, ma tale somma forfettaria non dovrebbe essere cumulabile con i finanziamenti supplementari previsti dal presente regolamento per il reinsediamento. [Em. 48]

(39)

Parte delle risorse disponibili nell’ambito del Fondo potrebbe essere assegnata anche a programmi degli Stati membri volti all’attuazione di azioni specifiche, in aggiunta alla dotazione iniziale. Tali azioni specifiche dovrebbero essere identificate a livello di Unione e dovrebbero riguardare azioni che presuppongono uno sforzo di cooperazione o azioni necessarie per far fronte a sviluppi nell’Unione che richiedono finanziamenti aggiuntivi da mettere a disposizione di uno o più Stati membri.

(40)

Il Fondo dovrebbe contribuire a sostenere i costi operativi relativi all’asilo e al rimpatrio all'immigrazione , e consentire agli Stati membri di mantenere capacità che sono determinanti per fornire il servizio in questione all’intera Unione. Tale sostegno consiste nel rimborso integrale di costi specifici relativi agli obiettivi previsti dal Fondo e dovrebbe costituire parte integrante dei programmi degli Stati membri. [Em. 49]

(41)

Per completare l'attuazione dell'obiettivo strategico del Fondo svolta a livello nazionale mediante i programmi degli Stati membri, il Fondo dovrebbe sostenere anche azioni a livello di Unione. Tali azioni dovrebbero essere destinate a scopi strategici generali rientranti nell'ambito di intervento del Fondo, relativi all'analisi politica e all'innovazione, all'apprendimento reciproco a livello transnazionale e ai partenariati, e alla sperimentazione di nuove iniziative e azioni in tutta l'Unione , nel rispetto della necessità di fornire finanziamenti adeguati, in modo equo e trasparente, per raggiungere gli obiettivi del Fondo . Attraverso queste azioni dovrebbe essere garantita la tutela dei diritti fondamentali nell'attuazione del Fondo. [Em. 50]

(42)

Per potenziare la capacità dell’Unione di affrontare immediatamente forti pressioni migratorie impreviste o sproporzionate su uno o più Stati membri, caratterizzate da un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi in uno o più Stati membri, che ne sottopone le capacità di accoglienza e trattenimento e i sistemi e le procedure di asilo e di gestione della migrazione a considerevoli e urgenti sollecitazioni, e forti pressioni o sfide migratorie sui o esigenze significative di reinsediamento in paesi terzi dovute a capovolgimenti politici o, conflitti o catastrofi naturali , dovrebbe essere possibile fornire assistenza emergenziale in conformità del quadro stabilito dal presente regolamento. [Em. 51]

(43)

Il presente regolamento dovrebbe garantire il proseguimento della rete europea sulle migrazioni istituita con decisione 2008/381/CE del Consiglio (13) e prevedere le risorse finanziarie per le sue attività, in conformità dei suoi obiettivi e compiti.

(44)

L’obiettivo strategico del presente Fondo dovrebbe essere perseguito anche tramite strumenti finanziari e garanzie di bilancio mediante le finestre di InvestEU. Il sostegno finanziario dovrebbe essere utilizzato per ovviare alle carenze del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, e le azioni non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi o falsare la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero avere un evidente valore aggiunto dell’UE. [Em. 52]

(45)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l’intero Fondo Asilo e migrazione che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi [riferimento da aggiornare se del caso secondo il nuovo accordo interistituzionale: del punto 17 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (14)].

(46)

Al presente Fondo si applica il regolamento (UE) …/… [regolamento finanziario]. Esso stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, all’assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.

(47)

Ai fini dell'attuazione delle azioni in regime di gestione concorrente, è opportuno che il Fondo si inserisca in un quadro coerente comprendente il presente regolamento, il regolamento finanziario e il regolamento (UE) …/2021 [regolamento recante le disposizioni comuni]. In caso di conflitto tra le disposizioni, il presente regolamento dovrebbe prevalere sul regolamento (UE) n. X [regolamento recante disposizioni comuni]. [Em. 53]

(48)

Il regolamento (UE) …/2021 [regolamento recante le disposizioni comuni] stabilisce il Al di là del quadro entro il quale si iscrive l’azione del FESR, del FES+, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), del che stabilisce norme finanziarie comuni a diversi fondi dell'Unione, compreso il Fondo Asilo e, migrazione (AMF), del Fondo Sicurezza interna (ISF) e dello Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI) nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere (IBMF), e fissa, in particolare, le regole di programmazione, di sorveglianza e valutazione, di gestione e di controllo per i fondi dell’Unione attuati in regime di gestione concorrente e integrazione (AMIF), occorre pertanto specificare gli obiettivi dell’AMIF e stabilire disposizioni specifiche relative alle tipologie di attività che possono essere finanziate dall’AMIF. [Em. 54]

(49)

Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione previsti dal presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla loro capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di raggiungere risultati, tenendo conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inosservanza. Dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché ai finanziamenti non legati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

(50)

In conformità al regolamento finanziario (15), al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95 (17), (Euratom, CE) n. 2185/96 (18) e (UE) 2017/1939 del Consiglio (19), è opportuno che gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l’individuazione, la rettifica e l’indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e/o penali . In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (20). In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, conceda i diritti necessari e l’accesso alla Commissione, all’OLAF e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri devono cooperare pienamente e fornire tutta l'assistenza necessaria alle istituzioni, alle agenzie e agli organi dell'Unione nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione. I risultati delle indagini sulle irregolarità o le frodi connesse al Fondo dovrebbero essere messi a disposizione del Parlamento europeo. [Em. 55]

(51)

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell’articolo 322 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Tali regole sono stabilite dal regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura di formazione ed esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi e attuazione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 del TFUE riguardano anche la protezione del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell’Unione.

(51 bis)

Qualora sia chiaramente dimostrato che la legittimità dei progetti, la legalità e la regolarità del finanziamento o l'esecuzione dei progetti sarebbero messe in dubbio a seguito di un parere motivato della Commissione in merito a una violazione dell'articolo 258 TFUE, la Commissione dovrebbe garantire che non vi siano finanziamenti disponibili per tali progetti. [Em. 56]

(52)

A norma dell’articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio (21) le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d’oltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del Fondo e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.

(53)

In conformità dell’articolo 349 del TFUE e in linea con la comunicazione della Commissione «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell’UE» (22), approvata dal Consiglio nelle sue conclusioni del 12 aprile 2018, gli Stati membri interessati dovrebbero assicurare che le loro strategie e i loro programmi nazionali tengano conto delle sfide specifiche cui devono far fronte le regioni ultraperiferiche nel gestire la migrazione. Il Fondo sostiene detti Stati membri con risorse adeguate per aiutare tali regioni a gestire la migrazione in modo sostenibile e ad affrontare eventuali situazioni di pressione.

(53 bis)

Le organizzazioni della società civile, le autorità locali e regionali e i parlamenti nazionali degli Stati membri e dei paesi terzi dovrebbero essere consultati durante il processo di programmazione, attuazione e valutazione dei programmi finanziati dal Fondo. [Em. 57]

(54)

In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, è necessario che il presente Fondo sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di sorveglianza, evitando al contempo l’eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni possono includere, se del caso, indicatori misurabili , tra i quali indicatori qualitativi e quantitativi, che fungano da base per valutare gli effetti del Fondo sul terreno. Per misurare i risultati raggiunti dal Fondo, è opportuno istituire indicatori comuni e relativi target in relazione a ciascun obiettivo specifico del Fondo. Tramite tali indicatori comuni e la rendicontazione finanziaria, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero sorvegliare l’attuazione del Fondo, in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) …/2021 de . Per assolvere adeguatamente il proprio ruolo di controllo, la Commissione dovrebbe essere in grado di stabilire gli importi effettivamente spesi dal Fondo in un dato anno. Nel comunicare i conti annuali del loro programma nazionale alla Commissione, gli Stati membri dovrebbero pertanto distinguere tra recuperi, pagamenti di prefinanziamento ai beneficiari finali e rimborsi delle spese effettivamente sostenute. Per facilitare l'audit e il monitoraggio dell'attuazione del Fondo, la Commissione dovrebbe includere tali importi nella sua relazione annuale di attuazione del Fondo, nonché i risultati dell'attività di monitoraggio e l'attuazione delle azioni a titolo del Fondo a livello locale, regionale, nazionale e dell'Unione, compresi progetti e partner specifici. Ogni anno, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e del al Consiglio [regolamento recante le disposizioni comuni] e del presente regolamento una sintesi delle relazioni annuali in materia di performance accettate. Dovrebbero essere rese pubblicamente disponibili e presentate al Parlamento europeo relazioni che illustrino i risultati dell'attività di monitoraggio e l'attuazione delle azioni a titolo del Fondo a livello sia di Stati membri che di Unione . [Em. 58]

(55)

Data l'importanza di affrontare i cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente Fondo contribuirà alla presa in considerazione delle azioni per il clima e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 25 % delle spese di bilancio dell'UE al sostegno di obiettivi climatici nel periodo del QFP 2021-2027 nonché di un obiettivo annuale del 30 % quanto prima e al più tardi entro il 2027 . Le relative azioni saranno identificate nel corso della preparazione e dell'attuazione del Fondo e saranno nuovamente valutate nell'ambito dei pertinenti processi di valutazione e riesame. [Em. 59]

(56)

Al fine di integrare e modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del TFUE riguardo all’ per quanto riguarda i programmi di lavoro per lo strumento tematico, l'elenco delle azioni ammissibili al sostegno dello strumento di cui all'allegato III, l' elenco delle azioni ammissibili a un cofinanziamento più elevato che figura nell’allegato IV e al il sostegno operativo previsto all'allegato VII , e per sviluppare ulteriormente il quadro comune di sorveglianza e valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti e con le organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni di migranti e rifugiati , nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio». [Em. 60]

(57)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (23). È opportuno applicare la procedura d’esame per l’adozione di atti di esecuzione che prevedono obblighi comuni agli Stati membri, in particolare per quanto attiene alla trasmissione di informazioni alla Commissione, mentre la procedura consultiva andrebbe applicata per l’adozione di atti di esecuzione relativi alle modalità di trasmissione delle informazioni alla Commissione nel quadro della programmazione e della rendicontazione, vista la loro natura puramente tecnica.

(58)

Poiché l’obiettivo gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare la solidarietà tra Stati membri e contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori nell’Unione conformemente alla e all'attuazione, al rafforzamento e allo sviluppo della politica comune in materia di asilo , protezione sussidiaria e protezione internazionale temporanea alla della politica comune dell’immigrazione, non può possono essere conseguito conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e può possono dunque essere conseguito conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. [Em. 61]

(59)

A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione [del Regno Unito e] dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda [non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione / ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento].

(60)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(61)

È opportuno allineare il periodo di applicazione del presente regolamento a quello del regolamento (UE, Euratom) …/2021 del Consiglio [regolamento sul quadro finanziario pluriennale],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione («Fondo»). [Em. 62]

2.   Esso stabilisce gli obiettivi del Fondo, la dotazione di bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«richiedente protezione internazionale»: il richiedente come definito all’articolo 2, lettera [x c ], del regolamento (UE) …/… [regolamento procedure] (24) della direttiva 2013/32/UE ; [Em. 63]

b)

«beneficiario di protezione internazionale»: la persona di cui all’articolo [2], paragrafo 2 lettera b) , del regolamento (UE) …/.. [regolamento qualifiche] (25) della direttiva 2011 / 95/UE ; [Em. 64]

c)

«operazione di finanziamento misto»: un’azione sostenuta dal bilancio dell’Unione, anche nell’ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combina forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell’Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;

d)

«familiare»: il cittadino di paese terzo come definito dal diritto dell’Unione pertinente al settore di azione sostenuto dal Fondo;

e)

«ammissione umanitaria»: l’ammissione umanitaria ai sensi dell’articolo [2] del regolamento (UE) …/… [quadro dell’Unione per il reinsediamento [e l’ammissione umanitaria]] (26); «programma umanitario» : l'ammissione nel territorio degli Stati membri di cittadini di paesi terzi o di apolidi cui sia concessa protezione internazionale o uno status umanitario in conformità della legislazione nazionale, che prevede diritti e obblighi equivalenti a quelli di cui agli articoli da 20 a 32 e all'articolo 34 della direttiva 2011/95/UE per i beneficiari di protezione sussidiaria, e che provengono da un paese terzo verso il quale sono stati sfollati, a seguito di una segnalazione dell'UNHCR o di un altro organismo internazionale competente, ove richiesto da uno Stato membro ; [Em. 65]

f)

«allontanamento»: l’allontanamento come definito all’articolo 3, punto 5, della direttiva 2008/115/CE;

g)

«reinsediamento»: il reinsediamento come definito all’articolo [2] del regolamento (UE) …/… [quadro dell’Unione per il reinsediamento [e l’ammissione umanitaria]] «reinsediamento» : l'ammissione nel territorio degli Stati membri, a seguito di una segnalazione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ( «UNHCR» ) , di cittadini di paesi terzi o apolidi che provengono da un paese terzo verso il quale sono stati sfollati, e ai quali è stata concessa la protezione internazionale ed è stata offerta una soluzione duratura in conformità del diritto dell'UE e nazionale ; [Em. 66]

h)

«rimpatrio»: il rimpatrio come definito all’articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115/CE;

i)

«cittadino di paese terzo»: chi non è cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del TFUE. È inteso che il riferimento a cittadini di paesi terzi include gli apolidi e le persone di cittadinanza indeterminata;

j)

«persona vulnerabile»: chiunque risponda alla definizione data dal diritto dell’Unione pertinente al settore di azione sostenuto dal Fondo;

j bis)

«minore non accompagnato»: il minore che entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri. [Em. 67]

Articolo 3

Obiettivi del Fondo

1.   L’obiettivo strategico del Fondo è contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori all'attuazione, al rafforzamento e allo sviluppo di tutti gli aspetti della politica comune europea in materia di asilo norma dell'articolo 78 TGUE e della politica comune europea in materia di immigrazione a norma dell'articolo 79 TFUE in conformità del pertinente acquis dell’Unione principio di solidarietà e nel pieno rispetto degli impegni obblighi dell’Unione relativi ai e degli Stati membri stabiliti dal diritto internazionale e dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea . [Em. 68]

2.   Nell’ambito dell’obiettivo strategico di cui al paragrafo 1, il Fondo contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:

a)

rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna;

b)

sostenere la rafforzare e sviluppare le politiche sulla migrazione legale verso gli Stati membri, contribuendo anche all’integrazione dei cittadini di paesi terzi a livello europeo e nazionale conformemente alle esigenze economiche e sociali degli Stati membri ; [Em. 69]

c)

contribuire a combattere la migrazione irregolare e garantire l’efficacia del rimpatrio all'integrazione e all'inclusione sociale efficaci dei cittadini di paesi terzi della riammissione nei paesi terzi promuoverle, integrando altri fondi dell'Unione ; [Em. 70]

c bis)

contribuire a combattere la migrazione irregolare e garantire il rimpatrio, la riammissione e la reintegrazione efficaci, sicuri e dignitosi nei paesi terzi; [Em. 71]

c ter)

garantire la solidarietà e l'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, in particolare nei confronti di quelli più esposti alle sfide nell'ambito dell'immigrazione, anche attraverso una cooperazione pratica. [Em. 72]

3.   Nell’ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 2, il Fondo è attuato mediante le misure di attuazione di cui all’allegato II.

Articolo 3 bis

Partenariato

Ai fini del presente Fondo, i partenariati includono almeno le autorità locali e regionali o le loro associazioni rappresentative, le pertinenti organizzazioni internazionali, le organizzazioni non governative, in particolare le organizzazioni per i migranti e rifugiati, le istituzioni nazionali operanti nell'ambito dei diritti umani e gli organismi per le pari opportunità nonché le parti sociali ed economiche.

I partner sono coinvolti in modo considerevole nella preparazione, nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione dei programmi. [Em. 73]

Articolo 4

Ambito di applicazione del sostegno

1.   Nell’ambito In conformità delle misure di attuazione di cui all'allegato II, il Fondo sostiene le azioni che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 e in linea con le misure di attuazione di cui all’allegato II, il Fondo sostiene in particolare le azioni elencate nell’allegato III ed elencati nell'allegato III. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di modificare l'elenco di azioni ammissibili a beneficiare del sostegno del Fondo di cui all'allegato II . [Em. 74]

2.   Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, il Fondo può sostenere le azioni in linea con le priorità dell’Unione in casi eccezionali, entro limiti definiti e fatte salve adeguate misure di salvaguardia, sostenere le azioni elencate nell’allegato III nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, se del caso, in conformità agli articoli 5 e 6. [Em. 75]

2 bis.     Fatte salve le disposizioni dell'articolo 16, l'importo totale dei finanziamenti per le azioni di sostegno nei paesi terzi o in relazione a tali paesi nell'ambito dello strumento tematico conformemente all'articolo 9 non supera il 5 % dell'importo totale stanziato per lo strumento tematico, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b). [Em. 76]

2 ter.     Fatte salve le disposizioni dell'articolo 16, l'importo totale dei finanziamenti per le azioni di sostegno nei paesi terzi o in relazione a tali paesi nel quadro dei programmi degli Stati membri conformemente all'articolo 13 non supera, per ciascuno Stato membro, il 5 % dell'importo complessivo assegnato allo Stato membro in questione a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 11, paragrafo 1, e all'allegato I. [Em. 77]

2 quater.     Le azioni finanziate a norma del presente paragrafo sono pienamente coerenti con le misure sostenute attraverso gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione e con i principi e gli obiettivi generali dell'azione esterna dell'Unione. [Em. 78]

3.   Gli obiettivi del presente regolamento sostengono azioni incentrate su uno o più gruppi di riferimento che rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 78 e 79 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Articolo 4 bis

Parità di genere e non discriminazione

La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché la parità di genere e l'integrazione della prospettiva di genere formino parte integrante delle varie fasi di esecuzione del Fondo e siano promosse nel corso delle stesse. La Commissione e gli Stati membri adottano tutte le opportune misure per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza, colore, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni, opinione politica o di altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale nell'accesso al Fondo e durante le varie fasi della sua esecuzione. [Em. 79]

Articolo 5

Paesi terzi associati al Fondo

Il Fondo è aperto ai paesi terzi associati Schengen alle condizioni stabilite in un accordo specifico , da adottare in conformità dell'articolo 218 TFUE, relativo alla partecipazione del paese terzo in questione al Fondo Asilo e migrazione, purché tale accordo: [Em. 80]

garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa al Fondo;

stabilisca le condizioni per la partecipazione al Fondo, compreso il calcolo dei contributi finanziari al Fondo e dei relativi costi amministrativi. Detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo [21, paragrafo 5], del regolamento finanziario;

non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo al Fondo;

garantisca all’Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.

Nell'elaborazione dell'accordo specifico di cui al presente articolo, la Commissione consulta l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, in particolare per quanto riguarda gli aspetti dell'accordo inerenti ai diritti fondamentali. [Em. 81]

Articolo 6

Soggetti idonei

1.   Possono essere ammessi i seguenti soggetti:

a)

i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi:

1)

uno Stato membro o un paese o territorio d’oltremare a esso connesso;

2)

un paese terzo associato al Fondo;

3)

un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni ivi specificate , purché tutte le azioni da parte del paese terzo elencato, in tale paese o in relazione a esso rispettino pienamente i diritti e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri; [Em. 82]

b)

i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali pertinenti . [Em. 83]

2.   Non sono ammesse le persone fisiche.

3.   Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione. [Em. 84]

4.   Sono ammessi i soggetti giuridici che partecipano a consorzi costituiti da almeno due soggetti indipendenti, stabiliti in diversi Stati membri o in paesi e territori d’oltremare ad essi connessi, o in paesi terzi qualora ciò contribuisca al conseguimento degli obiettivi del Fondo di cui all'articolo 3 del presente regolamento . [Em. 85]

CAPO II

QUADRO FINANZIARIO E DI ATTUAZIONE

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 7

Principi generali

1.   Il sostegno fornito nel quadro del presente regolamento integra l'intervento nazionale, regionale e locale, e mira ad apportare valore aggiunto dell'Unione agli obiettivi del presente regolamento. [Em. 86]

2.   La Commissione e gli Stati membri garantiscono che il sostegno fornito nel quadro del presente regolamento e dagli Stati membri sia coerente con le pertinenti attività, politiche e priorità dell'Unione e sia complementare e coordinato rispetto agli strumenti nazionali e ad altri strumenti e misure dell'Unione finanziati a titolo di altri fondi dell'Unione, in particolare i fondi strutturali e gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione. [Em. 87]

3.   Il Fondo è attuato in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta in conformità all’articolo [62, paragrafo 1, lettera a), b) o c),] del regolamento finanziario.

Articolo 8

Dotazione di bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo per il periodo 2021-2027 ammonta a  9 204 957 000 EUR a prezzi del 2018 ( 10 415 000 000 EUR a prezzi correnti). [Em. 88]

2.   La dotazione finanziaria è così utilizzata:

a)

5 522 974 200 EUR a prezzi del 2018 ( 6 249 000 000 EUR a prezzi correnti) sono stanziati per i programmi attuati in regime di gestione concorrente; [Em. 89]

b)

3 681 982 800 EUR a prezzi del 2018 ( 4 166 000 000 EUR a prezzi correnti) sono stanziati per lo strumento tematico. [Em. 90]

3.   Fino allo 0,42 % della dotazione finanziaria è destinato all’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) …/… [regolamento recante le disposizioni comuni]. [Em. 91]

Articolo 9

Disposizioni generali di attuazione dello strumento tematico

1.   La dotazione finanziaria di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), è stanziata in maniera flessibile mediante lo strumento tematico in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta, secondo quanto stabilito nei programmi di lavoro. I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per le componenti dello strumento stesso:

a)

azioni specifiche;

b)

azioni dell’Unione;

c)

assistenza emergenziale;

d)

reinsediamento;

e)

sostegno agli Stati membri , anche alle autorità locali e regionali, e alle organizzazioni internazionali e non governative che contribuiscono agli sforzi di solidarietà e responsabilità; [Em. 92]

f)

rete europea sulle migrazioni.

La dotazione finanziaria dello strumento tematico sostiene anche l’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

2.   I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per affrontare priorità con un elevato valore aggiunto per l'Unione o per rispondere a necessità urgenti, in linea con le priorità concordate dell'Unione di cui all'allegato II e tramite le azioni ammissibili di cui all'allegato III.

La Commissione garantisce un impegno regolare con le organizzazioni della società civile nella preparazione, nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione dei programmi di lavoro.

Almeno il 20 % dei finanziamenti a titolo dello strumento tematico è assegnato all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

Almeno il 10 % dei finanziamenti a titolo dello strumento tematico è assegnato all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b).

Almeno il 10 % dei finanziamenti a titolo dello strumento tematico è assegnato all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c).

Almeno il 10 % dei finanziamenti a titolo dello strumento tematico è assegnato all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c ter). [Em. 93]

3.   Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono concessi agli Stati membri in regime di gestione diretta o indiretta, si garantisce che non è disponibile alcun finanziamento per i progetti selezionati non laddove vi siano oggetto prove chiare che la legittimità di un parere motivato della Commissione a norma dell’articolo 258 del TFUE relativo a un’infrazione che metta a rischio la legittimità e la regolarità delle spese o la performance dei progetti tali progetti, la legittimità e la regolarità di tali finanziamenti o la performance di tali progetti sarebbero messe in discussione seguito di un parere motivato della Commissione a norma dell'articolo 258 del TFUE relativo a un'infrazione . [Em. 94]

4.   Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono attuati in regime di gestione concorrente, la Commissione si assicura, ai fini dell’articolo 18 e dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) …/… [regolamento recante le disposizioni comuni], che le azioni previste non siano oggetto di un parere motivato della Commissione a norma dell’articolo 258 del TFUE relativo a un’infrazione che metta a rischio la legittimità e la regolarità delle spese o la performance dei progetti che non sia disponibile alcun finanziamento per i progetti laddove vi siano prove chiare che la legittimità di tali progetti, la legittimità e la regolarità di tali finanziamenti o la performance di tali progetti sarebbero messe in discussione seguito di un parere motivato della Commissione a norma dell'articolo 258 del TFUE relativo a un'infrazione . [Em. 95]

5.   La Commissione stabilisce l’importo totale disponibile per lo strumento tematico nell’ambito degli stanziamenti annuali del bilancio dell’Unione. La Commissione adotta decisioni di finanziamento di cui all’articolo [110] del regolamento finanziario atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di definire i programmi di lavoro riguardanti lo strumento tematico che identificano gli obiettivi e le azioni da sostenere e specificano gli importi di ciascuna componente dello strumento di cui al paragrafo 1. Le decisioni di finanziamento stabiliscono, se del caso, l’importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto. I programmi di lavoro sono messi a disposizione del pubblico . [Em. 96]

6.   Lo strumento tematico sostiene segnatamente azioni di sostegno rientranti nella misura di attuazione di cui all’allegato II, punto 2, lettera b) bis , che sono attuate da autorità locali e regionali o da organizzazioni della società civile. A tale proposito, almeno il 5 % della dotazione finanziaria dello strumento tematico è assegnato, in regime di gestione diretta o indiretta, alle autorità locali e regionali che attuano azioni di integrazione. [Em. 97]

7.   A seguito dell’adozione della decisione dei programmi di finanziamento lavoro di cui al paragrafo 5, la Commissione può modificare di conseguenza i programmi attuati in regime di gestione concorrente. [Em. 98]

8.   Le decisioni I programmi di finanziamento lavoro possono essere annuali o pluriennali e riguardare una o più componenti dello strumento tematico. [Em. 99]

SEZIONE 2

SOSTEGNO E ATTUAZIONE IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE

Articolo 10

Ambito di applicazione

1.   La presente sezione si applica alla parte della dotazione finanziaria di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), e alle risorse addizionali da attuare in regime di gestione concorrente conformemente alla decisione della Commissione riguardante lo strumento tematico di cui all’articolo 9.

2.   Il sostegno nell’ambito della presente sezione è attuato in regime di gestione concorrente a norma dell’articolo [63] del regolamento finanziario e del regolamento (UE) …/… [regolamento recante le disposizioni comuni] quadro che stabilisce norme finanziarie comuni a diversi fondi dell'Unione, compreso il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) . [Em. 100]

Articolo 11

Risorse di bilancio

1.   Le risorse di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), sono stanziate per i programmi nazionali attuati dagli Stati membri in regime di gestione concorrente («programmi») indicativamente come segue:

a)

5 207 500 000 EUR agli Stati membri conformemente ai criteri di cui all’allegato I;

b)

1 041 500 000 EUR agli Stati membri per l’adeguamento delle dotazioni per i programmi di cui all’articolo 14, paragrafo 1.

2.   Qualora l’importo di cui al paragrafo 1, lettera b), non sia stanziato, l’importo residuo può essere aggiunto all’importo di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 12

Tassi di cofinanziamento

1.   Il contributo a carico del bilancio dell'Unione non supera il 75 % del totale delle spese ammissibili di un progetto. Gli Stati membri sono incoraggiati a fornire finanziamenti complementari per le attività sostenute dal Fondo. [Em. 101]

2.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 90 % del totale delle spese ammissibili per i progetti attuati nell’ambito di azioni specifiche.

3.   Il contributo a carico del bilancio dell'Unione è aumentato a un minimo dell'80 % e può essere aumentato fino al 90 % del totale delle spese ammissibili per le azioni elencate all'allegato IV. [Em. 102]

4.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili per il sostegno operativo.

5.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili per l’assistenza emergenziale.

6.   La decisione della Commissione che approva il programma fissa il tasso di cofinanziamento e l’importo massimo del sostegno del Fondo per le tipologie di azione di cui ai paragrafi da 1 a 5.

7.   Per ciascun obiettivo specifico, la decisione della Commissione indica se il relativo tasso di cofinanziamento deve applicarsi:

a)

al contributo totale, che comprende il contributo pubblico e il contributo privato, o

b)

solo al contributo pubblico.

Articolo 13

Programmi

1.   Ciascuno Stato membro garantisce e la Commissione garantiscono che le priorità affrontate nel proprio programma programma nazionale siano coerenti con le priorità e le sfide dell’Unione nel settore nei settori della gestione dell'asilo e della migrazione, rispondano a tali sfide e priorità e siano pienamente in linea con il pertinente acquis dell’Unione e le priorità concordate , nonché con gli obblighi internazionali dell’Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono firmatari, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo . Nel definire le priorità del loro programma gli Stati membri garantiscono che questo tenga conto in modo adeguato delle misure di attuazione di cui all’allegato II. A tale riguardo, gli Stati membri destinano almeno il 20 % dei loro finanziamenti assegnati all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

Gli Stati membri destinano almeno il 10 % dei loro finanziamenti assegnati agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b).

Gli Stati membri destinano almeno il 10 % dei loro finanziamenti assegnati agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c).

Gli Stati membri destinano almeno il 10 % dei loro finanziamenti assegnati agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c ter). [Em. 103]

1 bis.     Gli Stati membri assicurano inoltre che i loro programmi comprendano misure relative a tutti gli obiettivi specifici del Fondo stabiliti all'articolo 3, paragrafo 2, e che la ripartizione delle risorse tra questi obiettivi garantisca il conseguimento degli stessi. Nella valutazione dei programmi degli Stati membri, la Commissione si assicura che non sia disponibile alcun finanziamento per i progetti laddove vi siano prove chiare che la legittimità di tali progetti, la legittimità e la regolarità di tali finanziamenti o la performance di tali progetti sarebbero messe in discussione a seguito di un parere motivato della Commissione in relazione a procedure di infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE. [Em. 104]

2.   La Commissione garantisce che l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo , l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera siano associate allo sviluppo dei programmi in una fase precoce per le materie di loro competenza. La Commissione consulta l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo sui progetti di programmi per garantire la coerenza e la complementarità tra le azioni delle agenzie e quelle degli Stati membri. [Em. 105]

3.   Se del caso, la Commissione può associare l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e i diritti fondamentali, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ai compiti di sorveglianza e valutazione di cui alla sezione 5, in particolare per garantire che le azioni attuate con il sostegno del Fondo siano conformi al pertinente acquis dell’Unione e alle priorità concordate dell’Unione. [Em. 106]

4.   In seguito a un esercizio di sorveglianza svolto in conformità del regolamento (UE) …/.. [regolamento sull’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo] o all’adozione di raccomandazioni in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013 rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, lo Stato membro interessato esamina, insieme alla Commissione e, se del caso, all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo i diritti fondamentali e all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, il modo di tener conto delle conclusioni tratte, comprese eventuali lacune o carenze in termini di capacità e preparazione, e attua le raccomandazioni nel corso del suo programma. [Em. 107]

5.   Se necessario, il programma in questione è modificato per tenere conto delle raccomandazioni di cui al paragrafo 4 e dei progressi compiuti nel conseguimento dei target intermedi e target finali valutati nelle relazioni annuali in materia di performance di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera a) . A seconda dell'incidenza dell'adeguamento, il programma riveduto può essere approvato dalla Commissione. [Em. 108]

6.   In cooperazione e in consultazione con la Commissione e con le agenzie pertinenti in funzione delle loro competenze, le risorse stanziate nell’ambito del programma possono essere riassegnate, se del caso, per tenere conto delle raccomandazioni di cui al paragrafo 4 che hanno implicazioni finanziarie.

7.   Gli Stati membri perseguono in particolare le azioni ammissibili a un cofinanziamento più elevato elencate nell’allegato IV. In caso di circostanze impreviste o nuove o per garantire l’efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 32 per modificare l’elenco delle azioni ammissibili a un cofinanziamento più elevato di cui all’allegato IV.

7 bis.     I programmi nazionali possono consentire l'inclusione nelle azioni di cui al punto 3 bis dell'allegato III di parenti stretti delle persone appartenenti al gruppo di riferimento di cui a tale punto nella misura necessaria all'efficace esecuzione di tali azioni. [Em. 109]

8.    Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lo Stato membro che decida di attuare progetti sostenuti dal Fondo con un paese terzo o in un paese terzo consulta la chiede l'approvazione della Commissione prima dell’avvio del progetto. La Commissione garantisce la complementarità e la coerenza dei progetti previsti con altre azioni dell'Unione e degli Stati membri avviate nel paese terzo interessato o in relazione ad esso e verifica che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto 3. [Em. 110]

9.   La programmazione di cui all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) …/2021 [regolamento recante le disposizioni comuni] è basata sulle tipologie Ogni programma nazionale definisce, per ciascun obiettivo specifico , le tipologie di intervento conformemente alla tabella 1 dell'allegato VI e fornisce una ripartizione indicativa delle risorse programmate secondo la tipologia di intervento indicate nella tabella 1 dell’allegato VI o il settore di sostegno . [Em. 111]

9 bis.     Ciascuno Stato membro pubblica il suo programma su un sito web dedicato e lo trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale sito web precisa le azioni sostenute nell'attuazione del programma e l'elenco dei beneficiari. Esso viene aggiornato periodicamente, almeno in concomitanza con la pubblicazione della relazione annuale in materia di performance di cui all'articolo 30. [Em. 112]

Articolo 14

Riesame intermedio

-1.     I programmi sono soggetti a un riesame e a una valutazione intermedi conformemente all'articolo 29 del presente regolamento. [Em. 113]

1.   Nel Entro la fine de 2024 e previa notifica al Parlamento europeo, la Commissione assegna ai programmi degli Stati membri interessati l’importo aggiuntivo di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), conformemente ai criteri di cui all’allegato I, punti da 1, lettera b), a 5. Il finanziamento ha effetto per il periodo a decorrere dall’anno civile 2025. [Em. 114]

2.   Se almeno il 10 30 % della dotazione iniziale di un programma di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), non è stato oggetto di domande di pagamento intermedio presentate conformemente all’articolo [85] del regolamento (UE) …/2021 [regolamento recante le disposizioni comuni], lo Stato membro interessato non è ammesso a ricevere l’importo aggiuntivo per il programma di cui al paragrafo 1. [Em. 115]

3.   L’assegnazione dei fondi provenienti dallo strumento tematico a decorrere dal 2025 tiene conto, se del caso, dei progressi compiuti nel raggiungimento dei target intermedi del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo [12] del regolamento (UE) …/2021 [regolamento recante le disposizioni comuni] e nell’eliminazione delle lacune individuate in materia di attuazione. [Em. 116]

Articolo 15

Azioni specifiche

1.   Le azioni specifiche sono progetti transnazionali o nazionali che apportano un valore aggiunto dell'Unione in linea con gli obiettivi del presente regolamento, per i quali uno, più o tutti gli Stati membri possono ricevere una dotazione supplementare per il loro programma. [Em. 117]

2.   In aggiunta alla dotazione calcolata conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, gli Stati membri possono ricevere un importo aggiuntivo, purché sia stanziato come tale nel programma e sia usato per contribuire all’attuazione degli obiettivi del presente regolamento.

3.   Il finanziamento non può essere usato per altre azioni del programma, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma.

Articolo 16

Risorse a sostegno del quadro dell’Unione per il reinsediamento [e l’ammissione umanitaria]

1.   In aggiunta alla dotazione calcolata conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono un contributo di 10 000 EUR per ciascuna persona reinsediata in conformità del programma mirato di reinsediamento dell’Unione. Tale contributo assume la forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità dell’articolo [125] del regolamento finanziario.

2.   L’importo di cui al paragrafo 1 è assegnato agli Stati membri mediante modifica del loro programma, a condizione che la persona per la quale è assegnato il contributo sia stata effettivamente reinsediata in conformità del quadro dell’Unione per il reinsediamento [e l’ammissione umanitaria].

3.   Il finanziamento non può essere usato per altre azioni del programma, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma.

4.   Gli Stati membri conservano le informazioni necessarie per la corretta identificazione delle persone reinsediate e della data del loro reinsediamento. [Em. 118]

Articolo 16 bis

Risorse per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria

1.     In aggiunta alla dotazione calcolata conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono ogni due anni un importo aggiuntivo sulla base di una somma forfettaria di 10 000 EUR per ogni persona ammessa tramite il reinsediamento.

2.     In aggiunta alla dotazione calcolata conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono ogni due anni un importo aggiuntivo sulla base di una somma forfettaria di 6 000 EUR per ogni persona ammessa tramite programmi umanitari.

3.     Se del caso, gli Stati membri possono essere ammessi all'assegnazione di somme forfetarie anche per i familiari delle persone di cui al paragrafo 1, per garantire l'unità familiare.

4.     Gli importi aggiuntivi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono assegnati agli Stati membri ogni due anni, la prima volta con decisioni individuali di finanziamento che approvano il rispettivo programma nazionale e in seguito con decisione di finanziamento da allegarsi alle decisioni di approvazione del programma nazionale.

5.     Tenendo conto dei tassi attuali di inflazione, degli sviluppi pertinenti nel settore del reinsediamento, nonché di fattori che possono ottimizzare l'uso dell'incentivo finanziario creato dall'importo forfettario, ed entro i limiti delle risorse disponibili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per adeguare, se ritenuto opportuno, l'importo forfettario di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. [Em. 119]

Articolo 17

Risorse a sostegno dell’attuazione del regolamento …/… [regolamento Dublino]

1.   In aggiunta alla dotazione calcolata conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), uno Stato membro riceve un contributo di [10 000] EUR per ciascun richiedente protezione internazionale per il quale diventa competente, dal momento in cui tale Stato membro si trova nelle circostanze problematiche di cui al regolamento (UE) …/… [regolamento Dublino].

2.   In aggiunta alla dotazione calcolata conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), uno Stato membro riceve un contributo di [10 000] EUR per ciascun richiedente protezione internazionale assegnatogli al di sopra della quota equa dello Stato membro beneficiario.

3.   Lo Stato membro di cui ai paragrafi 1 e 2 riceve un contributo aggiuntivo di [10 000] EUR per ciascun richiedente a cui è stata concessa la protezione internazionale, per l’attuazione di misure di integrazione.

4.   Lo Stato membro di cui ai paragrafi 1 e 2 riceve un contributo aggiuntivo di [10 000] EUR per ciascuna persona per la quale può stabilire, sulla base dei dati aggiornati di cui all’articolo 11, lettera d), del regolamento (UE) …/… [regolamento Eurodac], che essa ha lasciato il suo territorio, su base obbligatoria o volontaria, per effetto di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento.

5.   In aggiunta alla dotazione calcolata conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), uno Stato membro riceve un contributo di [500] EUR per ciascun richiedente protezione internazionale trasferito da uno Stato membro a un altro, per ciascun richiedente trasferito in conformità dell’articolo 34(i), primo comma, lettera c), del regolamento (UE) …/… [regolamento Dublino] e, se del caso, per ciascun richiedente trasferito in conformità dell’articolo 34(j), punto g), del regolamento (UE) …/… [regolamento Dublino].

6.   Gli importi di cui al presente articolo assumono la forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità dell’articolo [125] del regolamento finanziario.

7.   Gli importi aggiuntivi di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono assegnati agli Stati membri nei loro programmi, a condizione che la persona per cui è assegnato il contributo sia stata, a seconda dei casi, effettivamente trasferita in uno Stato membro, effettivamente rimpatriata o registrata come richiedente nello Stato membro competente in conformità del regolamento (UE) …/… [regolamento Dublino].

8.   Tale finanziamento non può essere usato per altre azioni del programma, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma. [Em. 120]

Articolo 17 bis

Risorse a sostegno dell'attuazione del regolamento (UE) n. 604/2013

1.     In aggiunta alla dotazione calcolata conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) del presente regolamento, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione riceve il rimborso dei costi di accoglienza di un richiedente protezione internazionale dal momento in cui la domanda è stata presentata fino al trasferimento del richiedente allo Stato membro competente o fino a quando lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione non si assuma la responsabilità del richiedente a norma del regolamento (UE) n. 604/2013.

2.     In aggiunta alla dotazione calcolata conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), lo Stato membro che provvede al trasferimento riceve il rimborso dei costi necessari a trasferire un richiedente o un'altra persona di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (UE) n. 604/2013.

3.     In aggiunta alla dotazione calcolata conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), ciascuno Stato membro riceve una somma forfettaria di 10 000 EUR per ciascun minore non accompagnato cui è concessa protezione internazionale in tale Stato membro, a condizione che lo Stato membro non possa beneficiare di un pagamento forfettario per tale minore non accompagnato a norma dell'articolo 16, paragrafo 1.

4.     Il rimborso di cui al presente articolo assume la forma di finanziamento in conformità dell'articolo 125 del regolamento finanziario.

5.     Il rimborso di cui al paragrafo 2 è assegnato agli Stati membri nei loro programmi, a condizione che la persona per cui è assegnato il rimborso sia stata effettivamente trasferita in uno Stato membro in conformità del regolamento (UE) n. 604/2013. [Em. 121]

Articolo 17 ter

Risorse per il trasferimento di richiedenti protezione internazionale o di beneficiari di protezione internazionale

1.     Al fine di dare attuazione al principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità, in aggiunta alla dotazione calcolata conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono un importo aggiuntivo sulla base di una somma forfettaria di 10 000 EUR per ciascun richiedente o beneficiario di protezione internazionale trasferito da un altro Stato membro.

2.     Se del caso, gli Stati membri possono essere ammessi all'assegnazione di somme forfetarie anche per i familiari delle persone di cui al paragrafo 1, purché tali familiari siano stati trasferiti in conformità del presente regolamento.

3.     Gli importi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 sono assegnati agli Stati membri la prima volta con decisioni individuali di finanziamento che approvano il rispettivo programma nazionale e in seguito con decisione di finanziamento da allegarsi alla decisione di approvazione del programma nazionale. Tale finanziamento non può essere usato per altre azioni del programma, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma.

4.     Per perseguire con efficacia gli obiettivi di solidarietà e di ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri di cui all'articolo 80 TFUE e tenendo conto dei tassi attuali di inflazione, degli sviluppi pertinenti nel settore del trasferimento di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro e nel settore del reinsediamento e di altre ammissioni umanitarie ad hoc, nonché di fattori che possono ottimizzare l'uso dell'incentivo finanziario creato dall'importo forfettario, ed entro i limiti delle risorse disponibili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per adeguare, se ritenuto opportuno, l'importo forfettario di cui al paragrafo 1 del presente articolo. [Em. 122]

Articolo 18

Sostegno operativo

1.   Il sostegno operativo è la parte della dotazione di uno Stato membro che può essere usata per finanziare il sostegno alle autorità pubbliche responsabili per la realizzazione dei compiti e dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l’Unione.

2.   Uno Stato membro può utilizzare fino al 10 % dell’importo stanziato nell’ambito del Fondo per il suo programma per finanziare il sostegno operativo nell’ambito degli obiettivi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e c). [Em. 123]

3.   Lo Stato membro che beneficia del sostegno operativo si conforma all’acquis dell’Unione in materia di asilo e rimpatrio immigrazione e rispetta pienamente i diritti e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea . [Em. 124]

4.   Gli Stati membri giustificano nel programma e nelle relazioni annuali in materia di performance di cui all’articolo 30 l’uso del sostegno operativo per conseguire gli obiettivi del presente regolamento. Prima dell’approvazione del programma la Commissione, insieme all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo i diritti fondamentali e all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera conformemente all’articolo 13, valuta la situazione di partenza negli Stati membri che hanno espresso l’intenzione di ricorrere al sostegno operativo. La Commissione tiene conto delle informazioni fornite da tali Stati membri e, se del caso, delle informazioni disponibili in seguito agli esercizi di sorveglianza svolti in conformità del regolamento (UE) …/… [regolamento sull’Agenzia dell’Unione europea dall'Ufficio europeo di sostegno per l’asilo] e l'asilo in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013 rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento. [Em. 125]

5.   Il sostegno operativo si concentra sui compiti e servizi specifici stabiliti sulle azioni ammissibile stabilite nell’allegato VII. [Em. 126]

6.   Per far fronte a circostanze impreviste o nuove o per garantire l’efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 32 per modificare l’elenco dei compiti e servizi specifici stabilito delle azioni ammissibili stabilite nell’allegato VII. [Em. 127]

SEZIONE 3

SOSTEGNO E ATTUAZIONE IN REGIME DI GESTIONE DIRETTA E INDIRETTA

Articolo 19

Ambito di applicazione

Il sostegno di cui alla presente sezione è attuato direttamente dalla Commissione in conformità all’articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente in conformità alla lettera c) del medesimo articolo.

Articolo 20

Azioni dell’Unione

1.   Le azioni dell’Unione sono progetti transnazionali o progetti di particolare interesse per l’Unione, in linea con gli obiettivi del presente regolamento.

2.   Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare azioni dell’Unione riguardanti gli obiettivi del presente regolamento di cui all’articolo 3 e conformemente all’allegato III.

3.   Le azioni dell’Unione possono concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti. Esse possono inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell’ambito di operazioni di finanziamento misto.

4.   Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta e indiretta sono concesse e gestite conformemente al [titolo VIII] del regolamento finanziario. [Em. 128]

4 bis.     La Commissione garantisce flessibilità, equità e trasparenza nella distribuzione delle risorse tra gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2. [Em. 129]

5.   Il comitato di valutazione, che valuta le proposte, può essere composto da esperti esterni.

6.   I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al mancato recupero di importi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a titolo del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni di cui al[l’articolo X del] regolamento (UE) …/… [regolamento successivo al regolamento sul fondo di garanzia]. [Em. 130]

Articolo 21

Rete europea sulle migrazioni

1.   Il Fondo sostiene la rete europea sulle migrazioni e fornisce il sostegno finanziario necessario per le sue attività e il suo sviluppo futuro.

2.   L’importo messo a disposizione della rete europea sulle migrazioni nell’ambito degli stanziamenti annuali del Fondo e il programma di lavoro che ne fissa le priorità sono adottati dalla Commissione, previa approvazione da parte del comitato direttivo in conformità dell’articolo 4, paragrafo 5, lettera a), della decisione 2008/381/CE (quale modificata). La decisione della Commissione costituisce una decisione di finanziamento a norma dell’articolo [110] del regolamento finanziario. Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse, la Commissione può adottare il programma di lavoro della rete europea sulle migrazioni con una decisione di finanziamento distinta. [Em. 131]

3.   L’assistenza finanziaria prevista per le attività della rete europea sulle migrazioni assume la forma di sovvenzioni a favore dei punti di contatto nazionali di cui all’articolo 3 della decisione 2008/381/CE o di appalti pubblici, a seconda dei casi, in conformità del regolamento finanziario.

Articolo 21 bis

Modifica della decisione 2008/381/CE

All'articolo 5, paragrafo 5, della decisione 2008/381/CE, è aggiunto il punto seguente:

«(d bis)

fungono da punto di contatto per i potenziali beneficiari di finanziamenti a titolo del regolamento che istituisce il l Fondo Asilo, migrazione e integrazione e fornisce orientamenti imparziali, informazioni pratiche e assistenza in merito a tutti gli aspetti del Fondo, anche in relazione alle domande di finanziamento nell'ambito del pertinente programma nazionale o dello strumento tematico.». [Em. 132]

Articolo 22

Operazioni di finanziamento misto

Le operazioni di finanziamento misto a titolo del presente Fondo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), sono eseguite in conformità al [regolamento InvestEU] e al titolo X del regolamento finanziario. [Em. 133]

Articolo 23

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

Il Fondo può sostenere misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione. Tali misure possono essere finanziate a un tasso del 100 %.

Articolo 24

Audit

Gli audit sull’utilizzo del contributo dell’Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell’Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell’articolo 127 del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione].

Articolo 25

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.   I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci ne garantiscono significative destinate a diversi pubblici pertinenti, tra cui i media e il vasto pubblico nelle lingue pertinenti. Al fine di garantire la visibilità, in particolare dei finanziamenti dell'Unione, i destinatari di tali finanziamenti fanno riferimento alla loro provenienza quando promuovono comunicano informazioni in merito alle azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate in questione. A tale scopo , i destinatari garantiscono che in tutte le comunicazioni destinate a pubblici diversi, tra cui i media ai media e al pubblico figuri l'emblema dell'Unione si menzioni esplicitamente il vasto pubblico sostegno finanziario dell'Unione . [Em. 134]

2.    Al fine di raggiungere un pubblico che sia il più ampio possibile, la Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul Fondo, sulle singole azioni e sui risultati. In particolare, la Commissione pubblica informazioni relative allo sviluppo dei programmi annuali e pluriennali dello strumento tematico. La Commissione rende inoltre noto su un sito web pubblico l'elenco delle operazioni selezionate per il sostegno nell'ambito dello strumento tematico e aggiorna tale elenco almeno ogni tre mesi. Le risorse finanziarie destinate al Fondo contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale dell'attuazione delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento. In particolare, la Commissione può promuovere le migliori pratiche e uno scambio di informazioni relativamente all'attuazione dello strumento. [Em. 135]

2 bis.     La Commissione pubblica le informazioni di cui al paragrafo 2 in formati aperti e leggibili meccanicamente, come stabilito all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (27) , che consentano di ordinare, utilizzare in operazioni di ricerca, estrarre, comparare e riutilizzare i dati. È possibile ordinare i dati per priorità, obiettivo specifico, costo totale ammissibile delle operazioni, costo totale dei progetti, costo totale delle procedure di appalto, nome del beneficiario e nome del contraente. [Em. 136]

SEZIONE 4

SOSTEGNO E ATTUAZIONE IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE, DIRETTA E INDIRETTA

Articolo 26

Assistenza emergenziale

1.   Il Fondo fornisce La Commissione può decidere di fornire sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche, nell’eventualità di una situazione d’emergenza derivante da una o più delle seguenti circostanze: [Em. 137]

a)

forti pressioni migratorie su uno o più Stati membri, caratterizzate da un un imprevisto afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi in uno o più Stati membri che ne sottopone le capacità di accoglienza e trattenimento , i sistemi di protezione dei minori e i sistemi e le procedure di asilo e di gestione della migrazione a considerevoli e urgenti sollecitazioni; [Em. 138]

a bis)

ricollocazione volontaria; [Em. 139]

b)

l’attuazione di meccanismi di protezione temporanea di cui alla direttiva 2001/55/CE (28);

c)

forti pressioni migratorie su un imprevisto afflusso massiccio o sproporzionato di persone in paesi terzi, in particolare qualora persone che necessitano di protezione internazionale rimangano bloccate a seguito di capovolgimenti politici , conflitti conflitti calamità naturali , specialmente se ciò può influire sui flussi migratori in direzione dell’UE. [Em. 140]

1 bis.     Le azioni attuate nei paesi terzi conformemente al presente articolo sono coerenti e se del caso complementari con la politica umanitaria dell'Unione e rispettano i principi umanitari stabiliti nel consenso sull'aiuto umanitario. [Em. 141]

1 ter.     Nei casi descritti al paragrafo 1, lettere a), a bis), b) e c) del presente articolo, la Commissione informa tempestivamente il Parlamento europeo e il Consiglio. [Em. 142]

2.   L’assistenza emergenziale può consistere in sovvenzioni accordate direttamente alle agenzie decentrate all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, all'UNHCR e alle autorità locali e regionali sottoposte a imprevisti afflussi massicci o sproporzionati di cittadini di paesi terzi, e in particolare quelle che hanno la responsabilità di accogliere e integrare i minori migranti non accompagnati . [Em. 143]

3.   L’assistenza emergenziale può essere assegnata ai programmi degli Stati membri in aggiunta alla dotazione calcolata secondo l’articolo 11, paragrafo 1, e l’allegato I, purché sia stanziata come tale nel programma. Tale finanziamento non può essere usato per altre azioni del programma, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma.

4.   Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al [titolo VIII] del regolamento finanziario. [Em. 144]

4 bis.     Qualora necessario per attuare l'azione, l'assistenza emergenziale può coprire spese sostenute prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione o della richiesta di assistenza, ma non anteriormente al 1o gennaio 2021. [Em. 145]

Articolo 27

Finanziamento cumulativo, complementare e combinato

1.   Un’azione Un'operazione che ha beneficiato di un contributo nel quadro del Fondo può essere finanziata anche da un altro programma dell’Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. I programmi presentati dalla Commissione si completano in maniera sinergica e sono strutturati in modo trasparente per evitare qualsiasi duplicazione di attività. Al contributo fornito all’azione all'operazione da un programma dell’Unione si applicano le norme che disciplinano tale programma. Il finanziamento cumulativo non supera i costi ammissibili totali dell’azione dell'operazione e il sostegno dei diversi programmi dell’Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che fissano le condizioni del sostegno. [Em. 146]

2.   Le azioni operazioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza, o che sono conformi alle seguenti condizioni cumulative e comparabili: [Em. 147]

a)

sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell’ambito del Fondo,

b)

sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell’invito a presentare proposte,

c)

non possono essere finanziate nel quadro dell’invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio,

possono ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo Plus o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, in conformità all’articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) …/… [regolamento recante le disposizioni comuni] e all’articolo [8] del regolamento (UE) …/… [regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune], purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma in questione. Si applicano le norme del fondo che fornisce il sostegno.

SEZIONE 5

SORVEGLIANZA, RELAZIONI E VALUTAZIONE

SOTTOSEZIONE 1

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 28

Sorveglianza e relazioni

1.   Conformemente agli obblighi di rendicontazione a norma dell’articolo [41, paragrafo 3, lettera h), punto i), punto ii),] del regolamento finanziario, la Commissione trasmette , almeno una volta all'anno, al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sulla performance in conformità all’allegato V. [Em. 148]

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 32 per modificare l’allegato V allo scopo di apportare le modifiche necessarie alle informazioni sulla performance da fornire al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del Fondo nel conseguire gli obiettivi previsti dal presente regolamento figurano nell'allegato VIII. Per gli indicatori di output, i valori base sono fissati a zero. I target intermedi per il 2024 e i target finali per il 2029 sono cumulativi. Su richiesta, i dati ricevuti dalla Commissione sugli indicatori di output e di risultato sono resi disponibili al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 149]

4.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione e, se del caso, agli Stati membri.

5.   Al fine di garantire una valutazione efficace dei progressi del Fondo nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 32 per modificare l’allegato VIII allo scopo di rivedere e integrare gli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione, anche in relazione alle informazioni sul progetto che gli Stati membri devono fornire.

Articolo 29

Valutazione

1.   La Commissione effettua una valutazione intermedia e una valutazione retrospettiva del presente regolamento, comprese le azioni attuate nell’ambito del presente Fondo.

2.   La valutazione intermedia e la valutazione retrospettiva sono effettuate con tempestività per contribuire al processo decisionale. [Em. 150]

Articolo 29 bis

Valutazione

1.     Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione presenta una valutazione intermedia dell'attuazione del presente regolamento. La valutazione intermedia esamina l'efficacia, l'efficienza, la semplificazione e la flessibilità del Fondo. Più in particolare, essa comprende una valutazione:

a)

dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti disponibili, in particolare delle relazioni annuali in materia di performance trasmesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 30 e degli indicatori di output e di risultato di cui all'allegato VIII;

b)

del valore aggiunto dell'Unione delle azioni e delle operazioni attuate nel quadro del Fondo;

c)

del contributo alla solidarietà dell'Unione in materia di asilo e migrazione;

d)

del sussistere della pertinenza delle misure di attuazione di cui all'allegato II e delle azioni di cui all'allegato III;

e)

della complementarità, del coordinamento e della coerenza tra le azioni sostenute nel quadro del presente Fondo e il sostegno fornito da altri fondi dell'Unione, quali i fondi strutturali, e gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione;

f)

dell'impatto a più lungo termine e della sostenibilità degli effetti del Fondo.

La valutazione intermedia tiene conto dei risultati della valutazione retrospettiva sull'impatto a più lungo termine del fondo predecessore– il Fondo Asilo, migrazione e integrazione 2014-2020 — e, ove opportuno, è corredata di una proposta legislativa di revisione del presente regolamento.

2.     Entro il 31 gennaio 2030, la Commissione effettua una valutazione retrospettiva. Entro la stessa data, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione. La valutazione retrospettiva include una valutazione di tutti gli elementi di cui al paragrafo 1. A tale riguardo, l'impatto a più lungo termine e la sostenibilità degli effetti del Fondo sono valutati nel contesto di un'eventuale decisione di rinnovo o modifica di un successivo fondo.

Le relazioni di valutazione intermedia e di valutazione retrospettiva di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo sono condotte con una partecipazione significativa delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni di migranti e rifugiati, degli organismi per la parità, delle istituzioni nazionali per i diritti umani e di altre organizzazioni pertinenti conformemente al principio di partenariato sancito dall'articolo 3 bis.

3.     Nella sua valutazione intermedia e retrospettiva, la Commissione presta particolare attenzione alla valutazione delle azioni condotte da paesi terzi, in tali paesi o in relazione a essi, conformemente agli articoli 5 e 6 e all'articolo 13, paragrafo 8. [Em. 151]

SOTTOSEZIONE 2

DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE CONCORRENTE

Articolo 30

Relazioni annuali in materia di performance

1.   Entro il 15 febbraio 2023 ed entro la stessa data di ogni anno successivo fino al 2031 compreso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la relazione annuale in materia di performance di cui all’articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (UE) …/2021 [regolamento recante le disposizioni comuni]. La relazione presentata nel 2023 copre l’attuazione del programma nel periodo fino al 30 giugno 2022. Gli Stati membri pubblicano tali relazioni su un sito web dedicato e le trasmettono al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 152]

2.   La relazione annuale in materia di performance contiene in particolare informazioni riguardanti:

a)

i progressi compiuti nell’attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e target finali, tenuto conto dei dati cumulativi più recenti come richiesto dall’articolo [37] del regolamento (UE) …/2021 [regolamento recante le disposizioni comuni] trasmessi alla Commissione ; [Em. 153]

a bis)

una ripartizione dei conti annuali del programma nazionale in recuperi, prefinanziamento ai beneficiari finali e spese effettivamente sostenute; [Em. 154]

b)

tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte , ivi compresi i pareri motivati emessi dalla Commissione in relazione a una procedura di infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE ; [Em. 155]

c)

la complementarità , il coordinamento e la coerenza tra le azioni sostenute dal nel quadro del Fondo e il sostegno fornito da altri fondi dell’Unione, in particolare quelle nei paesi terzi o in relazione a tali paesi , quali i fondi strutturali, e gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione ; [Em. 156]

d)

il contributo del programma all'attuazione dell'acquis e dei piani d'azione dell'Unione pertinenti nonché alla cooperazione e alla solidarietà fra Stati membri in materia di asilo ; [Em. 157]

d bis)

il rispetto dei requisiti in materia di diritti fondamentali; [Em. 158]

e)

l’attuazione delle azioni di comunicazione e visibilità;

f)

il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l’intero periodo di programmazione;

g)

il numero di persone reinsediate o ammesse con il contributo del Fondo in linea con gli importi di cui all’articolo 16, paragrafo paragrafi 1 e 2 ; [Em. 159]

h)

il numero di richiedenti e di beneficiari di protezione internazionale trasferiti da uno Stato membro a un altro in conformità dell’articolo 17 17 ter ; [Em. 160]

h bis)

il numero di persone vulnerabili assistite attraverso il programma, compresi i minori e coloro che hanno ottenuto protezione internazionale. [Em. 161]

3.   La Commissione ha la facoltà di formulare osservazioni sulla relazione annuale in materia di performance entro due mesi dalla data di ricezione. Qualora la Commissione non esprima osservazioni entro tale termine, la relazione s'intende accettata. Una volta che le relazioni sono state accettate, la Commissione mette a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio le sintesi delle relazioni annuali in materia di performance e le pubblica su un sito web dedicato. Se gli Stati membri non trasmettono il testo integrale della relazione annuale in materia di performance a norma del paragrafo 1, esso viene messo a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio su loro richiesta. [Em. 162]

4.   Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello della relazione annuale in materia di performance. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 31

Sorveglianza e relazioni

1.   La sorveglianza e le relazioni di cui al titolo IV del regolamento (UE) …/… [regolamento recante le disposizioni comuni] sono basate sulle tipologie di intervento indicate nelle tabelle 1, 2 e 3 dell’allegato VI. Per far fronte a circostanze impreviste o nuove o per garantire l’efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 32 al fine di modificare le tipologie di intervento.

2.   Gli indicatori sono usati conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, all’articolo 17 e all’articolo 37 del regolamento (UE) …/2021 [regolamento recante le disposizioni comuni].

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 32

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 4, 9, 13, 16, 17 ter, 18, 28 e 31 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028. [Em. 163]

3.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di potere di cui agli articoli 4, 9, 13, 16, 17 ter, 18, 28 e 31 in qualsiasi momento. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 164]

4.   Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 4, 9, 13, 16, 17 ter, 18, 28 e 31 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 165]

Articolo 33

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato di coordinamento del Fondo Asilo e migrazione, del Fondo Sicurezza interna e dello Strumento per la gestione delle frontiere e i visti. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione. Tale disposizione non si applica agli atti di esecuzione di cui all’articolo 30, paragrafo 4.

Articolo 34

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni interessate nell’ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per il periodo 2014-2020 istituito con il regolamento (UE) n. 516/2014, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.

2.   La dotazione finanziaria del Fondo può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il Fondo e le misure adottate nell’ambito del suo predecessore, il Fondo Asilo, migrazione e integrazione istituito con regolamento (UE) n. 516/2014.

Articolo 35

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C del, pag. .

(2)  GU C del, pag. .

(*1)  Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019.

(3)  Regolamento (UE) […/…] del Parlamento europeo e del Consiglio, del […], [regolamento relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo] (GU L […] del […], pag. […]).

(4)   Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96).

(5)   Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).

(6)   Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).

(7)   Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

(8)   Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

(9)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

(10)  Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24).

(11)  Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

(13)  2008/381/CE: Decisione del Consiglio, del 14 maggio 2008, che istituisce una rete europea sulle migrazioni (GU L 131 del 21.5.2008, pag. 7).

(14)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1;

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013Q1220(01)&from=IT

(15)  GU C del, pag. .

(16)  GU C del, pag. .

(17)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(18)  GU C del, pag. .

(19)  Regolamento (UE) 2017/1371 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(20)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(21)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea («Decisione sull’associazione d’oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(22)  COM(2017)0623.

(23)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(24)  GU C del, pag. .

(25)  GU C del, pag. .

(26)  GU C del, pag. .

(27)   Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).

(28)  Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

ALLEGATO I

Criteri per l’assegnazione dei finanziamenti per i programmi in regime di gestione concorrente

1.

Le risorse disponibili di cui all’articolo 11 sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

(a)

ogni Stato membro riceve dal Fondo un importo fisso pari a 5 000 000 10 000 000  EUR solo all’inizio del periodo di programmazione; [Em. 166]

(b)

le rimanenti risorse di cui all’articolo 11 sono ripartite sulla base dei seguenti criteri:

il 30 % per l’asilo;

il 30 % per la migrazione legale e l’integrazione;

il 40 % per la lotta all’immigrazione irregolare, compresi i rimpatri.

2.

Nel settore dell’asilo sono presi in considerazione i seguenti criteri, ponderati nel seguente modo:

(a)

il 30 % in proporzione al numero di persone rientranti in una delle seguenti categorie:

cittadini di paesi terzi o apolidi a cui è stato conferito lo status definito dalla Convenzione di Ginevra;

cittadini di paesi terzi o apolidi che beneficiano di una forma di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE (rifusione) (1);

cittadini di paesi terzi o apolidi che beneficiano della protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE (rifusione) (2);

(b)

il 60 % in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi o apolidi che hanno presentato domanda di protezione internazionale;

(c)

il 10 % in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi o apolidi che stanno per essere reinsediati o sono stati reinsediati in uno Stato membro.

3.

Nel settore della migrazione legale e dell’integrazione sono presi in considerazione i seguenti criteri, ponderati nel seguente modo:

(a)

il 40 % in proporzione al numero totale di cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro;

(b)

il 60 % in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto un primo permesso di soggiorno.

(c)

Tuttavia, ai fini del calcolo di cui al paragrafo 3, lettera b), non sono prese in considerazione le seguenti categorie di persone:

cittadini di paesi terzi ai quali è stato rilasciato un primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro valido per un periodo inferiore a 12 mesi;

cittadini di paesi terzi ammessi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato in conformità della direttiva 2004/114/CE del Consiglio (3) o, se del caso, della direttiva (UE) 2016/801 (4);

cittadini di paesi terzi ammessi a fini di ricerca scientifica in conformità della direttiva 2005/71/CE del Consiglio (5) o, se del caso, della direttiva (UE) 2016/801.

4.

Nel settore della lotta alla migrazione irregolare, compreso il rimpatrio, sono presi è preso in considerazione i seguenti criteri, ponderati nel seguente modo il seguente criterio : [Em. 167]

(a)

il 50 % in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato membro e che sono oggetto di una decisione definitiva di rimpatrio in virtù di norme di diritto nazionale e/o dell’Unione, vale a dire di una decisione o atto amministrativo o giudiziario che dichiari l’illegalità del soggiorno e imponga l’obbligo di rimpatrio; [Em. 168]

(b)

il 50 % in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi che hanno effettivamente lasciato il territorio dello Stato membro in ottemperanza ad un ordine di allontanamento amministrativo o giudiziario. [Em. 169]

5.

Ai fini dell'assegnazione iniziale, le cifre di riferimento sono i più recenti dati statistici annuali relativi ai tre anni civili precedenti, prodotti dalla Commissione (Eurostat) in base ai dati forniti dagli Stati membri alla data di applicazione del presente regolamento in conformità del diritto dell'Unione . I dati, inclusi quelli sui minori, sono disaggregati in base all'età e al sesso, alle vulnerabilità specifiche e allo status di asilo . Ai fini del riesame intermedio, le cifre di riferimento sono i più recenti dati statistici annuali relativi ai tre anni civili precedenti, prodotti dalla Commissione (Eurostat) in base ai dati forniti dagli Stati membri in conformità del diritto dell'Unione, disponibili al momento del riesame intermedio nel 2024. Gli Stati membri che non hanno fornito alla Commissione (Eurostat) i dati statistici in questione comunicano al più presto dati provvisori. [Em. 170]

6.

Prima di accettare detti dati statistici come cifre di riferimento, la Commissione (Eurostat) ne valuta la qualità, la raffrontabilità e la completezza, secondo le consuete procedure operative. Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri le comunicano tutte le informazioni necessarie a tal fine.

(1)  Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).

(2)  Dati da prendere in considerazione solo in caso di attivazione della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

(3)  Direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (GU L 375 del 23.12.2004, pag. 12).

(4)  Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).

(5)  Direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 15).

ALLEGATO II

Misure di attuazione

1.

Il Fondo contribuisce all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), tramite le seguenti misure di attuazione:

(a)

garantire un’applicazione uniforme dell’acquis dell’Unione e delle priorità connesse al sistema europeo comune di asilo;

(b)

sostenere, ove necessario, le capacità dei sistemi di asilo degli Stati membri , anche a livello locale e regionale, per quanto riguarda le infrastrutture , come adeguate condizioni di accoglienza, in particolare per i minori, e i servizi , come servizi di assistenza e rappresentanza legali e servizi di interpretazione ; [Em. 171]

(c)

rafforzare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori, e fornire sostegno agli Stati membri che contribuiscono agli sforzi di solidarietà; [Em. 172]

(d)

rafforzare la solidarietà e la cooperazione con i paesi terzi esposti ai flussi migratori verso i quali sono state sfollate numerose persone che necessitano di protezione internazionale , anche attraverso la promozione della capacità di tali paesi di migliorare le condizioni di accoglienza e di protezione internazionale e tramite il reinsediamento e altre vie di accesso legali alla protezione nell’Unione, in particolare per i gruppi vulnerabili come i bambini e gli adolescenti esposti a rischi in termini di protezione, nonché i partenariati e la cooperazione con i paesi terzi ai fini della gestione della migrazione nel quadro degli sforzi di cooperazione a livello mondiale nel settore della protezione internazionale . [Em. 173]

d bis)

fornire assistenza tecnica e operativa a uno o più altri Stati membri in cooperazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. [Em. 174]

2.

Il Fondo contribuisce all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), tramite le seguenti misure di attuazione:

(a)

sostenere lo sviluppo e l'attuazione di politiche che promuovano la migrazione legale , compreso il ricongiungimento familiare, e l'attuazione dell'acquis dell'Unione in materia di migrazione legale , in particolare degli strumenti relativi alla migrazione legale di manodopera, in linea con le norme internazionali applicabili in materia di migrazione e protezione dei lavoratori migranti ; [Em. 175]

(a bis)

promuovere ed elaborare misure strutturali e di sostegno che agevolino l'ingresso e il soggiorno legali nell'Unione; [Em. 176]

(a ter)

rafforzare i partenariati e la cooperazione con i paesi terzi esposti ai flussi migratori, anche tramite vie di accesso legali all'Unione, allo scopo di compiere sforzi di cooperazione a livello mondiale nel settore della migrazione; [Em. 177]

(b)

promuovere misure di integrazione precoce per l’inclusione sociale ed economica dei cittadini di paesi terzi, che preparino la loro partecipazione attiva alla società di accoglienza e la loro accettazione da parte della stessa, in particolare con il coinvolgimento di autorità locali o regionali e organizzazioni della società civile. [Em. 178]

2 bis.

Il Fondo contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), tramite le seguenti misure di attuazione:

(a)

promuovere misure di integrazione per l'inclusione sociale ed economica dei cittadini di paesi terzi, facilitando il ricongiungimento familiare e preparando la loro partecipazione attiva alla società di accoglienza e la loro accettazione da parte di quest'ultima, in particolare con il coinvolgimento delle autorità locali o regionali, delle organizzazioni non governative, comprese le organizzazioni che si occupano di rifugiati e migranti, e delle parti sociali; e

(b)

promuovere e attuare misure di protezione per le persone vulnerabili nel quadro delle misure di integrazione. [Em. 179]

3.

Il Fondo contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera  c bis ), tramite le seguenti misure di attuazione: [Em. 180]

(a)

garantire un’applicazione uniforme dell’acquis e delle priorità politiche dell’Unione per quanto riguarda le infrastrutture, le procedure e i servizi;

(b)

sostenere un approccio integrato e coordinato alla gestione dei rimpatri a livello dell'Unione e degli Stati membri e lo sviluppo di capacità che consentano rimpatri efficaci , dignitosi e sostenibili, e ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare; [Em. 181]

(c)

sostenere il rimpatrio volontario assistito , la ricerca dei familiari e la reintegrazione , nel rispetto dell'interesse superiore dei minori ; [Em. 182]

(d)

rafforzare la cooperazione con i paesi terzi e le loro capacità di attuare accordi e altre intese in materia di riammissione, e , compresa la reintegrazione, al fine di consentire rimpatri sostenibili. [Em. 183]

3 bis.

Il Fondo contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c ter), tramite le seguenti misure di attuazione:

(a)

promuovere e garantire il rispetto del diritto internazionale e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nelle politiche e nelle misure in materia di asilo e migrazione;

(b)

rafforzare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, in particolare la solidarietà nei confronti degli Stati membri più esposti ai flussi migratori, e fornire sostegno agli Stati membri a livello centrale, regionale o locale, alle organizzazioni internazionali, alle organizzazioni non governative e alle parti sociali nei loro sforzi di solidarietà;

(c)

sostenere il trasferimento dei richiedenti protezione internazionale o dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro all'altro. [Em. 184]

ALLEGATO III

Ambito di applicazione del sostegno Azioni ammissibili al sostegno dello Strumento a norma dell'articolo 3 [Em. 185]

1.

Nell’ambito dell’obiettivo strategico di cui all’articolo 3, paragrafo 1, il Fondo sostiene in particolare quanto segue: [Em. 186]

(a)

l'istituzione e lo sviluppo di strategie nazionali , regionali e locali per l'attuazione dell'acquis dell'Unione in materia di asilo, migrazione legale, integrazione, in particolare strategie locali di integrazione, rimpatrio e migrazione irregolare; [Em. 187]

(b)

la creazione di strutture, sistemi e strumenti amministrativi, e la formazione del personale, comprese le autorità locali e altri soggetti interessati , in cooperazione con le pertinenti agenzie dell'Unione, ove opportuno ; [Em. 188]

(c)

lo sviluppo, la sorveglianza e la valutazione di politiche e procedure, anche sulla comprese l'elaborazione, la raccolta , l'analisi sullo scambio la divulgazione di informazioni dati dati statistiche qualitativi e quantitativi sulla migrazione e sulla protezione internazionale , e lo sviluppo e l’applicazione di strumenti statistici, metodi e indicatori comuni per misurare i progressi conseguiti e valutare gli sviluppi strategici; [Em. 189]

(d)

scambi di informazioni, migliori prassi e strategie, apprendimento reciproco, studi e ricerche, sviluppo e attuazione di azioni e operazioni congiunte e realizzazione di reti di cooperazione transnazionali;

(e)

servizi di assistenza e sostegno sensibili alle specificità di genere e adeguati allo status e alle esigenze delle persone interessate, specialmente dei gruppi delle persone vulnerabili; [Em. 190]

(e bis)

la protezione efficace dei minori migranti, in particolare la conduzione di valutazioni dell'interesse superiore del minore prima che siano adottate decisioni, l'insieme delle misure figuranti nella comunicazione della Commissione del 12 aprile 2017 sulla protezione dei minori migranti, come ad esempio garantire a tutti i minori non accompagnati un alloggio adeguato e la nomina tempestiva di tutori, contributi alla rete europea degli istituti di tutela, e lo sviluppo, il monitoraggio e la valutazione di politiche e procedure di tutela dei minori, incluso un meccanismo di ricorso basato sui diritti dei minori; [Em. 191]

(f)

azioni volte a sensibilizzare i portatori di interessi e il pubblico sulle politiche in materia di asilo, integrazione, migrazione legale e rimpatrio , con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili, compresi i minori . [Em. 192]

2.

Nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), il Fondo sostiene in particolare quanto segue: [Em. 193]

(a)

la fornitura di aiuti materiali, compresa l'assistenza alle frontiere , strutture adatte ai minori e sensibili alle specificità di genere, servizi di emergenza forniti dalle autorità locali, istruzione, formazione, servizi di sostegno, assistenza e rappresentanza legali, cure mediche e psicologiche ; [Em. 194]

(b)

lo svolgimento delle procedure di asilo , incluse la ricerca dei familiari e la garanzia dell'accesso ai servizi di assistenza e rappresentanza legali nonché di interpretazione per i richiedenti asilo in tutte le fasi della procedura ; [Em. 195]

(c)

l'identificazione dei richiedenti con esigenze procedurali o di accoglienza particolari , compresa l'identificazione tempestiva delle vittime di tratta, dei minori e di altre persone vulnerabili come le vittime di tortura e di violenza di genere, e il rinvio a servizi specializzati ; [Em. 196]

(c bis)

la fornitura di servizi psicosociali e di riabilitazione qualificati alle vittime di violenza e tortura, compresa la violenza di genere; [Em. 197]

(d)

la creazione o il miglioramento di infrastrutture destinate all'accoglienza e all'alloggio, come l'alloggio in piccole unità e in infrastrutture su piccola scala che rispondano alle esigenze delle famiglie con minori, inclusi gli alloggi e le infrastrutture resi disponibili dalle autorità locali e regionali e compreso l'eventuale uso comune di tali infrastrutture da parte di più Stati membri; [Em. 198]

(d bis)

la fornitura di forme alternative di assistenza che siano integrate nei vigenti sistemi nazionali di protezione dei minori e che rispondano alle esigenze di tutti i minori, conformemente alle norme internazionali; [Em. 199]

(e)

il rafforzamento delle capacità degli Stati membri di raccolta, analisi e diffusione condivisione tra loro di informazioni sui paesi d’origine; [Em. 200]

(f)

azioni connesse allo svolgimento di procedure per l’attuazione del quadro dell’Unione per il dei piani nazionali di reinsediamento [e l’ o di ammissione umanitaria] o di programmi nazionali di reinsediamento che siano compatibili con il quadro dell’Unione per il reinsediamento di cui al presente regolamento ; [Em. 201]

(g)

trasferimenti di richiedenti e di beneficiari di protezione internazionale; [Em. 202]

(h)

il rafforzamento della capacità dei paesi terzi di migliorare la protezione delle persone che ne necessitano , in particolare sostenendo lo sviluppo di solidi meccanismi di tutela dei minori nei paesi terzi e garantendo che i minori siano protetti in tutti i settori da violenza, abusi e negligenza e abbiano accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria ; [Em. 203]

(i)

la creazione, lo sviluppo e il miglioramento di alternative efficaci al trattenimento e all'assistenza in istituti , in particolare per i minori non accompagnati e le i minori con famiglie , nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo . [Em. 204]

3.

Nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), il Fondo sostiene in particolare quanto segue: [Em. 205]

(a)

pacchetti informativi e campagne di sensibilizzazione sui canali di migrazione legale nell’Unione, riguardanti anche l’acquis dell’Unione in materia di migrazione legale;

(b)

lo sviluppo di programmi di mobilità verso l’Unione, quali inclusi, ma non solo, regimi di migrazione temporanea o circolare, compresa la formazione a professionale e di altra natura atta a migliorare l’occupabilità; [Em. 206]

(c)

la cooperazione tra i paesi terzi e le agenzie di collocamento, i servizi dell’occupazione e i servizi dell’immigrazione degli Stati membri;

(d)

la valutazione e il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche , inclusa l'esperienza professionale, acquisite in un paese terzo, nonché della loro trasparenza e compatibilità con quelle acquisite in uno Stato membro , e l'elaborazione di standard di valutazione comuni ; [Em. 207]

(e)

l’assistenza nel contesto di domande di ricongiungimento familiare ai sensi al fine di garantire un'attuazione armonizzata della direttiva 2003/86/CE del Consiglio (1); [Em. 208]

(f)

l'assistenza , compresa l'assistenza e la rappresentanza legali, in relazione a un cambiamento di status di cittadini di paesi terzi che soggiornano già legalmente in uno Stato membro, specialmente in relazione all'acquisizione di uno status di soggiorno legale definito a livello di Unione; [Em. 209]

(f bis)

l'assistenza in relazione all'esercizio dei diritti dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nell'Unione, in particolare per quanto riguarda la mobilità all'interno dell'Unione e l'accesso all'occupazione; [Em. 210]

(g)

misure di integrazione precoce, quali un sostegno mirato in conformità delle esigenze dei cittadini di paesi terzi e programmi di integrazione incentrati sull’istruzione e sulla formazione linguistica e di altro tipo, ad esempio corsi di educazione civica e orientamento professionale; [Em. 211]

(h)

azioni che promuovono la parità di accesso dei cittadini di paesi terzi ai servizi pubblici e privati e la parità di prestazione dei medesimi, anche adattando tali servizi alle esigenze del gruppo di riferimento; [Em. 212]

(i)

la cooperazione tra organismi governativi e non governativi secondo un metodo integrato, anche tramite centri di assistenza all’integrazione coordinati, quali sportelli unici; [Em. 213]

(j)

azioni volte a consentire e favorire l’inserimento di cittadini di paesi terzi nella società di accoglienza e la loro partecipazione attiva alla medesima, e azioni volte a promuovere la loro accettazione da parte della società di accoglienza; [Em. 214]

(k)

la promozione degli scambi e del dialogo tra i cittadini di paesi terzi, la società di accoglienza e le autorità pubbliche, anche mediante la consultazione dei cittadini di paesi terzi, e del dialogo interculturale e interreligioso. [Em. 215]

3 bis.

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), il Fondo sostiene in particolare quanto segue:

(a)

misure di integrazione, quali un sostegno mirato in conformità delle esigenze dei cittadini di paesi terzi e programmi di integrazione incentrati sull'istruzione e l'assistenza inclusive, sulla lingua, sulla consulenza e sulla formazione professionale e di altro tipo, ad esempio corsi di educazione civica e orientamento professionale;

(b)

lo sviluppo delle capacità dei servizi di integrazione forniti dalle autorità locali;

(c)

azioni che promuovono la parità di accesso dei cittadini di paesi terzi ai servizi pubblici e privati e la parità di prestazione dei medesimi, in particolare l'accesso all'istruzione, all'assistenza sanitaria e al sostegno psicosociale e l'adattamento di tali servizi alle esigenze del gruppo di riferimento;

(d)

la cooperazione tra organismi governativi e non governativi secondo un metodo integrato, anche tramite centri di assistenza all'integrazione coordinati, quali sportelli unici;

(e)

azioni volte a consentire e favorire l'inserimento di cittadini di paesi terzi nella società di accoglienza e la loro partecipazione attiva alla medesima, e azioni volte a promuovere la loro accettazione da parte della società di accoglienza;

(f)

la promozione degli scambi e del dialogo tra i cittadini di paesi terzi, la società di accoglienza e le autorità pubbliche, anche mediante la consultazione dei cittadini di paesi terzi, e del dialogo interculturale e interreligioso. [Em. 216]

4.

Nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c c bis ), il Fondo sostiene in particolare quanto segue: [Em. 217]

(a)

il miglioramento delle infrastrutture destinate all’accoglienza e aperta e il miglioramento delle infrastrutture esistenti destinate all’alloggio, compreso l’eventuale uso comune di tali infrastrutture da parte di più Stati membri; [Em. 218]

(b)

l'introduzione, lo sviluppo , l'attuazione e il miglioramento di alternative efficaci al trattenimento basate sulla gestione dei casi all'interno della comunità , in particolare per i minori non accompagnati e le famiglie; [Em. 219]

(b bis)

l'identificazione e l'accoglienza delle vittime di tratta in conformità della direttiva 2011/36/UE e della direttiva 2004/81/CE del Consiglio  (2) ; [Em. 220]

(c)

l’introduzione e il perfezionamento di sistemi indipendenti ed efficaci per il monitoraggio dei rimpatri forzati di cui all’articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE (3);

(d)

la lotta contro gli riduzione degli incentivi all’immigrazione irregolare, compresa l’assunzione di migranti irregolari, tramite ispezioni efficaci e adeguate basate sulla valutazione dei rischi, la formazione del personale, l’istituzione e l’applicazione di meccanismi tramite i quali i migranti irregolari possano richiedere le retribuzioni arretrate e presentare denuncia nei confronti dei datori di lavoro, o campagne di informazione e di sensibilizzazione volte a informare datori di lavoro e migranti irregolari dei loro diritti e obblighi in virtù della direttiva 2009/52/CE (4); [Em. 221]

(e)

la preparazione del rimpatrio, comprese misure che conducono all’emissione di decisioni di rimpatrio, l’identificazione dei cittadini di paesi terzi, il rilascio di documenti di viaggio e la ricerca di familiari;

(f)

la cooperazione con le autorità consolari e i servizi di immigrazione o altre autorità e servizi competenti dei paesi terzi al fine di ottenere documenti di viaggio, agevolare il rimpatrio e assicurare la riammissione, anche tramite l’impiego di funzionari di collegamento di paesi terzi;-

(g)

l'assistenza al rimpatrio, in particolare il rimpatrio volontario assistito e informazioni sui programmi di rimpatrio volontario assistito , anche fornendo orientamenti specifici per i minori nelle procedure di rimpatrio e garantendo procedure di rimpatrio basate sui diritti dei minori ; [Em. 222]

(h)

le operazioni di allontanamento, comprese le misure ad esse collegate, conformemente alle norme stabilite dal diritto dell’Unione, ad eccezione delle attrezzature coercitive;

(i)

misure a sostegno del rimpatrio sostenibile e della reintegrazione dei rimpatriati;

(j)

strutture e servizi di sostegno nei paesi terzi che garantiscano adeguate condizioni di accoglienza e alloggio temporanei all’arrivo, anche per i minori non accompagnati e altri gruppi vulnerabili, secondo le norme internazionali e una rapida transizione verso alloggi basati sulla comunità ; [Em. 223]

(k)

la cooperazione con paesi terzi per combattere la migrazione irregolare e per rendere efficaci il rimpatrio e la riammissione, anche nel quadro dell’applicazione di accordi e altre intese in materia di riammissione; [Em. 224]

(l)

misure volte a sensibilizzare in merito ai canali legali adeguati per l’immigrazione la migrazione e ai rischi dell’immigrazione irregolare; [Em. 225]

(m)

sostegno a paesi terzi e azioni in paesi terzi, anche per quanto riguarda infrastrutture, attrezzature e altre misure, a condizione che contribuiscano a potenziare una cooperazione efficace tra i paesi terzi e l’Unione e i suoi Stati membri in materia di rimpatrio e riammissione. [Em. 226]

4 bis.

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c ter), il Fondo sostiene quanto segue:

(a)

l'esecuzione dei trasferimenti di richiedenti protezione internazionale o di beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro, comprese le misure di cui all'articolo 17 ter del presente regolamento;

(b)

la fornitura di sostegno operativo, in termini di personale distaccato o di assistenza finanziaria, da parte di uno Stato membro a un altro Stato membro esposto alle sfide della migrazione;

(c)

azioni connesse allo svolgimento di procedure per l'attuazione di piani nazionali di reinsediamento o di ammissione umanitaria. [Em. 227]


(1)  Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12).

(2)   Direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 19).

(3)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

(4)  Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24).

ALLEGATO IV

Azioni ammissibili a un cofinanziamento più elevato ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, e dell’articolo 13, paragrafo 7

Misure di integrazione attuate da autorità locali e regionali e organizzazioni della società civile , comprese le organizzazioni che si occupano di rifugiati e migranti . [Em. 228]

Azioni volte a sviluppare e attuare alternative efficaci al trattenimento e all'assistenza in istituti . [Em. 229]

Programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione e attività correlate.

Misure a favore di persone vulnerabili e richiedenti protezione internazionale con esigenze di accoglienza e/o procedurali particolari, comprese misure volte a fornire una protezione efficace ai minori migranti, specialmente ai minori non accompagnati. [Em. 230]

ALLEGATO V

Indicatori di performance chiave di cui all’articolo 28, paragrafo 1

Obiettivo specifico 1: rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna:

-1.

Tutti gli indicatori di performance chiave elencati di seguito sono disaggregati in base al sesso e all'età. [Em. 231]

1.

numero di persone reinsediate con il sostegno del Fondo;

1 bis.

numero di persone ammesse mediante programmi di ammissione umanitaria; [Em. 232]

2.

numero di persone nel sistema di accoglienza rispetto al numero di richiedenti asilo;

3.

convergenza dei tassi di riconoscimento della protezione per richiedenti asilo provenienti dallo stesso paese;

3 bis.

numero di richiedenti protezione internazionale trasferiti da uno Stato membro a un altro con il sostegno del Fondo; [Em. 233]

3 ter.

numero di beneficiari di protezione internazionale trasferiti da uno Stato membro a un altro con il sostegno del Fondo. [Em. 234]

Obiettivo specifico 1 bis: sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri:

1.

numero di Carte blu rilasciate con il sostegno del Fondo;

2.

numero di lavoratori trasferiti all'interno di una società che hanno ottenuto tale status con il sostegno del Fondo;

3.

numero di richiedenti ricongiungimento familiare effettivamente ricongiunti con la loro famiglia con il sostegno del Fondo;

4.

numero di cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto un permesso di soggiorno a lungo termine con il sostegno del Fondo. [Em. 235]

Obiettivo specifico 2: sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri, contribuendo anche contribuire all’integrazione dei cittadini di paesi terzi: [Em. 236]

1.

numero di persone che hanno partecipato a misure antecedenti alla partenza sostenute 237dal Fondo;

2.

numero di persone che hanno partecipato a misure di integrazione sostenute dal Fondo e riferiscono che tali misure hanno favorito la loro integrazione precoce, rispetto al numero totale di persone che hanno partecipato alle misure di integrazione sostenute dal Fondo. [Em. 237]

2 bis.

numero di persone che hanno partecipato a misure di integrazione sostenute dal Fondo e che hanno successivamente ottenuto un posto di lavoro; [Em. 238]

2 ter.

numero di persone che hanno partecipato a misure di integrazione sostenute dal Fondo e che hanno assistito al riconoscimento delle loro qualifiche o hanno conseguito un diploma in uno degli Stati membri. [Em. 239]

Obiettivo specifico 3: contribuire a combattere la migrazione irregolare e garantire l’efficacia del rimpatrio e della riammissione nei paesi terzi:

1.

numero di rimpatri eseguiti con il sostegno del Fondo a seguito di un'intimazione a lasciare il territorio, rispetto al numero di cittadini di paesi terzi a cui è stato ordinato di lasciare il territorio; [Em. 240]

2.

numero di rimpatriati che hanno ricevuto un’assistenza alla reintegrazione prima o dopo il rimpatrio cofinanziata dal Fondo, rispetto al numero totale di rimpatri sostenuti dal Fondo.

Obiettivo specifico 3 bis: garantire la solidarietà e l'equa ripartizione delle responsabilità:

1.

numero di trasferimenti di richiedenti protezione internazionale eseguiti a norma dell'articolo 17 ter del presente regolamento;

1 bis.

numero di trasferimenti di beneficiari di protezione internazionale eseguiti a norma dell'articolo 17 ter del presente regolamento;

2.

numero di membri del personale distaccati o entità del sostegno finanziario fornito agli Stati membri esposti alle sfide della migrazione;

3.

numero di persone reinsediate o ammesse mediante programmi di ammissione umanitaria con il sostegno del Fondo. [Em. 241]

ALLEGATO VI

Tipologie di intervento

TABELLA 1: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «CAMPO DI INTERVENTO»

I.

SISTEMA EUROPEO COMUNE DI ASILO

001

Condizioni di accoglienza

002

Procedure di asilo

003

Attuazione dell’acquis dell’Unione

004

Minori migranti

005

Persone con esigenze di accoglienza e procedurali particolari

006

Reinsediamento

007

Sforzi di solidarietà tra Stati membri

008

Sostegno operativo

II.

Migrazione legale e integrazione

001

Sviluppo di strategie di integrazione

002

Vittime della tratta di esseri umani

003

Misure di integrazione — informazione e orientamento, sportelli unici

004

Misure di integrazione — formazione linguistica

005

Misure di integrazione — corsi di educazione civica e altri corsi di formazione

006

Misure di integrazione — Inserimento, partecipazione, scambi con la società di accoglienza

007

Misure di integrazione — esigenze di base

008

Misure antecedenti alla partenza

009

Programmi di mobilità

010

Acquisizione del soggiorno legale

III.

Rimpatrio

001

Alternative al trattenimento

002

Condizioni di accoglienza/trattenimento

003

Procedure di rimpatrio

004

Rimpatrio volontario assistito

005

Assistenza alla reintegrazione

006

Operazioni di allontanamento/rimpatrio

007

Sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati

008

Persone vulnerabili/minori non accompagnati

009

Misure di lotta contro gli incentivi alla migrazione irregolare

010

Sostegno operativo

IV.

Assistenza tecnica

001

Informazione e comunicazione

002

Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo

003

Valutazione e studi, raccolta di dati

004

Sviluppo di capacità


TABELLA 2: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «TIPOLOGIA DI AZIONE»

001

Elaborazione di strategie nazionali

002

Sviluppo di capacità

003

Istruzione e formazione di cittadini di paesi terzi

004

Sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori

005

Scambi di informazioni e migliori prassi

006

Azioni/operazioni congiunte (tra Stati membri)

007

Campagne e informazione

008

Scambio e distacco di esperti

009

Studi, progetti pilota, valutazione dei rischi

010

Attività preparatorie, di sorveglianza, amministrative e tecniche

011

Servizi di assistenza e sostegno a cittadini di paesi terzi

012

Infrastrutture

013

Attrezzature


TABELLA 3: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «MODALITÀ DI ATTUAZIONE»

001

Azioni specifiche

002

Assistenza emergenziale

003

Cooperazione con i paesi terzi

004

Azioni nei paesi terzi

005

Azioni elencate nell’allegato IV

ALLEGATO VII

Azioni ammissibili al sostegno operativo

Nell’ambito dell’obiettivo specifico di rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna, e dell’obiettivo specifico di contribuire a combattere la migrazione irregolare e garantire l’efficacia del rimpatrio e della riammissione nei paesi terzi, il sostegno operativo riguarderà quanto segue:

costi del personale;

costi dei servizi, quali la manutenzione o la sostituzione di attrezzature;

costi dei servizi, quali la manutenzione o la riparazione di attrezzature.

ALLEGATO VIII

Indicatori di output e indicatori di risultato di cui all’articolo 28, paragrafo 3

-1.

Tutti gli indicatori di performance chiave elencati di seguito sono disaggregati in base al sesso e all'età. [Em. 242]

Obiettivo specifico 1: rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna:

1.

numero di persone appartenenti a gruppi di riferimento che ricevono assistenza con il sostegno del Fondo:

(a)

numero di persone appartenenti a gruppi di riferimento che beneficiano di informazioni e assistenza durante l’intera procedura di asilo;

(b)

numero di persone appartenenti a gruppi di riferimento che beneficiano di assistenza e rappresentanza legali;

(c)

numero di persone vulnerabili, vittime della tratta di esseri umani e minori non accompagnati che beneficiano di assistenza specifica;

2.

capacità (numero di posti) delle nuove infrastrutture destinate all’accoglienza e all’alloggio create in risposta ai requisiti comuni per le condizioni di accoglienza previsti nell’acquis dell’Unione, e delle infrastrutture di accoglienza e alloggio esistenti migliorate in conformità dei medesimi requisiti a seguito dei progetti sostenuti dal Fondo, e percentuale rispetto alla capacità totale di accoglienza e alloggio;

3.

numero di posti adattati ai minori non accompagnati con il sostegno del Fondo, rispetto al numero totale di posti adattati ai minori non accompagnati;

4.

numero di persone che hanno ricevuto una formazione su tematiche attinenti all’asilo con l’assistenza del Fondo, e tale numero in percentuale del numero totale di personale formato su dette tematiche;

5.

numero di richiedenti protezione internazionale trasferiti da uno Stato membro a un altro con il sostegno del Fondo;

6.

numero di persone reinsediate con il sostegno del Fondo.

Obiettivo specifico 1 bis: sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri:

1.

numero di Carte blu rilasciate con il sostegno del Fondo;

2.

numero di lavoratori trasferiti all'interno di una società che hanno ottenuto tale status con il sostegno del Fondo;

3.

numero di richiedenti ricongiungimento familiare effettivamente ricongiunti con la loro famiglia con il sostegno del Fondo;

4.

numero di cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto un permesso di soggiorno a lungo termine con il sostegno del Fondo. [Em. 243]

Obiettivo specifico 2: sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri, contribuendo anche contribuire all’integrazione dei cittadini di paesi terzi: [Em. 244]

1.

numero di persone che hanno partecipato a misure antecedenti alla partenza sostenute dal Fondo;

2.

numero di autorità locali e regionali che hanno attuato misure di integrazione con il sostegno del Fondo;

2 bis.

numero di persone che hanno partecipato a misure di integrazione sostenute dal Fondo e che hanno successivamente ottenuto un posto di lavoro; [Em. 245]

2 ter.

numero di persone che hanno partecipato a misure di integrazione sostenute dal Fondo e che hanno successivamente conseguito un diploma in uno degli Stati membri; [Em. 246]

3.

numero di persone che hanno partecipato a misure sostenute dal Fondo incentrate su:

(a)

istruzione e formazione;

(b)

integrazione nel mercato del lavoro;

(c)

accesso a servizi di base; e

(d)

partecipazione attiva e inclusione sociale;

4.

numero di persone che hanno partecipato a misure di integrazione sostenute dal Fondo e riferiscono che tali misure hanno favorito la loro integrazione precoce, rispetto al numero totale di persone che hanno partecipato a misure di integrazione sostenute dal Fondo;

4 bis.

numero di cittadini di paesi terzi che hanno terminato con successo il ciclo di istruzione primaria, secondaria o terziaria nello Stato membro con il sostegno del Fondo. [Em. 247]

Obiettivo specifico 3: contribuire a combattere la migrazione irregolare e garantire l’efficacia del rimpatrio e della riammissione nei paesi terzi:

1.

numero di posti nei centri di trattenimento creati/ristrutturati con il sostegno del Fondo rispetto al numero totale di posti creati/ristrutturati nei centri di trattenimento;

2.

numero di persone che hanno ricevuto una formazione su tematiche attinenti all’asilo con l’assistenza del Fondo;

3.

numero di rimpatriati il cui rimpatrio è stato cofinanziato dal Fondo, rispetto al numero totale di rimpatri a seguito di un’intimazione a lasciare il territorio:

(a)

persone rimpatriate volontariamente;

(b)

persone allontanate;

4.

numero di rimpatriati che hanno ricevuto un’assistenza alla reintegrazione prima o dopo il rimpatrio cofinanziata dal Fondo, rispetto al numero totale di rimpatri sostenuti dal Fondo.:

(a)

persone rimpatriate volontariamente;

(b)

persone allontanate; [Em. 248]

Obiettivo specifico 3 bis: garantire la solidarietà e l'equa ripartizione delle responsabilità:

1.

numero di trasferimenti di richiedenti protezione internazionale eseguiti a norma dell'articolo 17 ter del presente regolamento;

1 bis.

numero di trasferimenti di beneficiari di protezione internazionale eseguiti a norma dell'articolo 17 ter del presente regolamento;

2.

numero di membri del personale distaccati o entità del sostegno finanziario fornito agli Stati membri esposti alle sfide della migrazione;

3.

numero di persone reinsediate con il sostegno del Fondo. [Em. 249]


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/406


P8_TA(2019)0176

Istituzione, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, dello Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti (COM(2018)0473 — C8-0272/2018 — 2018/0249(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 23/63)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0473),

visto l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0272/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 ottobre 2018 (1),

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per i bilanci (A8-0089/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


P8_TC1-COD(2018)0249

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, e l’articolo 79, paragrafo 2, lettera d),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Nel contesto delle sfide migratorie in evoluzione nell’Unione europea, e dei problemi in materia di sicurezza, è di fondamentale importanza conservare un attento equilibrio fra la libera circolazione delle persone, da un lato, e la sicurezza dall’altro. È opportuno che l’obiettivo dell’Unione di garantire un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) sia raggiunto, tra l’altro, attraverso misure comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone e di controllo di frontiera alle frontiere esterne, e tramite una politica comune in materia di visti , conservando nel contempo un attento equilibrio fra la libera circolazione delle persone, da un lato, e la sicurezza, dall'altro . [Em. 1]

(2)

Ai sensi dell’articolo 80 TFUE, queste politiche e la loro attuazione dovrebbero essere governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario.

(3)

Nella dichiarazione di Roma firmata il 25 settembre 2017, i leader dei 27 Stati membri hanno ribadito la propria determinazione a realizzare garantire un’Europa sicura e a costruire un’Unione in cui tutti i cittadini si sentano sicuri e possano spostarsi liberamente, in cui le frontiere esterne siano protette, con una politica migratoria efficace, responsabile e sostenibile, nel rispetto delle norme internazionali, così come un’Europa determinata a combattere il terrorismo e la criminalità organizzata. [Em. 2]

(3 bis)

Le azioni finanziate nell'ambito del presente Strumento dovrebbero essere attuate nel pieno rispetto delle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), del principio di equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi, del diritto di asilo e di protezione internazionale, del principio di non respingimento e degli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono firmatari, quale la Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967. È opportuno prestare particolare attenzione anche all'identificazione, all'assistenza immediata e all'instradamento verso servizi di protezione delle persone vulnerabili, in particolare bambini e minori non accompagnati. [Em. 3]

(4)

L’obiettivo dell’Unione europea in materia di gestione delle frontiere esterne è sviluppare e attuare una il concetto di gestione europea integrata delle frontiere a livello nazionale e dell’Unione, quale prerequisito per in modo da agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l'immigrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera e sostenere la politica comune in materia di visti, il che dovrebbe rafforzare la libera circolazione delle persone all’interno dell’Unione nonché componente essenziale di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. [Em. 4]

(5)

La gestione europea integrata delle frontiere quale attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea istituita dal regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), composta dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e dalle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, è necessaria per dovrebbe contribuire ad armonizzare il controllo delle frontiere, in modo da migliorare la gestione della migrazione – anche attraverso un accesso più agevole alla protezione internazionale per coloro che ne hanno bisogno – la garantire maggiore sicurezza contribuendo alla lotta contro la criminalità transfrontaliera e il terrorismo . [Em. 5]

(6)

Facilitare i viaggi legittimi, prevenendo al tempo stesso la migrazione irregolare e i rischi per la sicurezza, è stato individuato come uno dei principali obiettivi della risposta dell’Unione alle sfide in questi ambiti nella comunicazione della Commissione dal titolo «Agenda europea sulla migrazione» (5). [Em. 6]

(7)

Il Consiglio europeo del 15 dicembre 2016 (6) ha sollecitato il conseguimento di ulteriori risultati sull’interoperabilità dei sistemi di informazione e delle banche dati dell’UE. Il Consiglio europeo del 23 giugno 2017 (7) ha sottolineato la necessità di migliorare l’interoperabilità tra le basi di dati, e il 12 dicembre 2017 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi d’informazione dell’UE (8). [Em. 7]

(8)

Onde Nel tentativo di preservare l’integrità dello spazio Schengen e  di rafforzare il suo funzionamento la sicurezza delle frontiere esterne dell'Unione , dal 6 aprile 2017 gli Stati membri hanno l’obbligo di effettuare verifiche sistematiche nelle banche dati pertinenti sui cittadini dell’Unione che attraversano le frontiere esterne dell’UE , oltre alle verifiche sistematiche già effettuate su tutti i cittadini di paesi terzi che entrano nello spazio Schengen . Presso taluni valichi di frontiera esterni si è tuttavia rivelato necessario ricorrere a verifiche mirate anziché a verifiche sistematiche in ragione dell'impatto sproporzionato di queste ultime sul flusso di traffico transfrontaliero  (9). La Commissione ha inoltre emesso una raccomandazione per gli Stati membri affinché facciano miglior uso dei controlli di polizia e della cooperazione transfrontaliera. [Em. 8]

(8 bis)

La Commissione ha inoltre emesso la raccomandazione (UE) 2017/1804  (10) , destinata agli Stati membri, affinché questi ultimi facciano un miglior uso dei controlli di polizia e della cooperazione transfrontaliera in modo da limitare l'impatto sulla libera circolazione e contrastare la minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna. Nonostante le diverse misure adottate, alcuni Stati membri continuano a mantenere controlli illegittimi alle frontiere interne, minando il principio fondamentale dello spazio Schengen. [Em. 9]

(9)

Il sostegno finanziario del bilancio dell’Unione è indispensabile ai fini dell’attuazione della gestione europea integrata delle frontiere per aiutare gli Stati membri a gestire efficacemente gli attraversamenti delle frontiere esterne e ad affrontare le sfide migratorie e le potenziali sfide future a tali frontiere, contribuendo a lottare contro le forme gravi di criminalità aventi una dimensione transfrontaliera, agendo nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. [Em. 10]

(10)

Per promuovere l’attuazione della gestione europea integrata delle frontiere definita dai suoi elementi conformemente all’articolo 4 del regolamento (UE) 2016/1624 (controllo di frontiera; ricerca e soccorso durante la sorveglianza delle frontiere; analisi dei rischi; cooperazione tra gli Stati membri (sostenuta e coordinata dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera); cooperazione interagenzie (compreso lo scambio regolare di informazioni); cooperazione con i paesi terzi; misure tecniche e operative nello spazio Schengen connesse al controllo di frontiera e destinate ad affrontare meglio l’immigrazione irregolare e a combattere la criminalità transfrontaliera; uso di tecnologie avanzate; meccanismi di controllo della qualità e di solidarietà), e per garantire che essa diventi una realtà operativa, gli Stati membri dovrebbero ricevere un adeguato sostegno finanziario dall’Unione. [Emendamento che non concerne la versione italiana]

(11)

Poiché le autorità doganali degli Stati membri assumono un numero crescente di responsabilità che spesso si estendono al settore della sicurezza e vengono espletate alle frontiere esterne, è importante promuovere la cooperazione interagenzie, ivi compreso lo scambio di informazioni tramite gli strumenti di scambio di informazioni esistenti, quale componente dell'approccio europeo di gestione integrata delle frontiere, di cui all'articolo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2016/1624. Occorre assicurare uniformità complementarità nello svolgimento dei controlli di frontiera e dei controlli doganali alle frontiere esterne attraverso un adeguato sostegno finanziario dell’Unione agli Stati membri. Ciò permetterà non solo di rafforzare i controlli doganali, in modo da contrastare tutte le forme di traffico illecito, non da ultimo il traffico illecito di merci alle frontiere, e il terrorismo, ma anche di agevolare il commercio legittimo e i viaggi legittimi , concorrendo a un’Unione doganale efficiente e sicura. [Em. 12]

(12)

È pertanto necessario istituire il fondo che succederà al Fondo sicurezza interna 2014-2020 istituito dal regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) , in parte creando un Fondo per la gestione integrata delle frontiere (in prosieguo: il «Fondo»). [Em. 13]

(13)

A motivo delle particolarità giuridiche del titolo V del TFUE e delle diverse basi giuridiche applicabili alle politiche in materia di frontiere esterne e di controllo doganale, non è giuridicamente possibile istituire il Fondo come uno strumento unico.

(14)

Il Fondo dovrebbe pertanto essere costituito sotto forma di un quadro generale di sostegno finanziario dell’Unione nei settori della gestione delle frontiere e dei visti, comprendente lo Strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (in prosieguo lo «Strumento») istituito dal presente regolamento, e lo uno strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale, istituito dal regolamento (UE) n. …/… (12) del Parlamento europeo e del Consiglio. Il quadro dovrebbe essere completato dal regolamento (UE) n…/… [regolamento recante le disposizioni comuni] del Parlamento europeo e del Consiglio (13) , al quale il presente regolamento dovrebbe fare riferimento per quanto riguarda le da uno strumento che definisca norme sulla gestione concorrente. [Em. 14]

(15)

Lo Strumento dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli obblighi internazionali dell'Unione relativi ai diritti fondamentali , nonché della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, garantendo in particolare il rispetto dei principi di non respingimento, trasparenza e non discriminazione e del diritto di richiedere protezione internazionale . È opportuno prestare particolare attenzione anche all'identificazione, all'assistenza immediata e all'instradamento verso servizi di protezione delle persone vulnerabili, in particolare bambini e minori non accompagnati. [Em. 15]

(15 bis)

Tali obblighi si applicano anche ai paesi terzi con i quali gli Stati membri e l'Unione cooperano nel quadro del presente Strumento. [Em. 16]

(16)

Lo Strumento dovrebbe basarsi sui risultati e sugli investimenti realizzati grazie ai dei fondi che lo hanno preceduto, segnatamente il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, istituito con la decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14), e lo strumento per le frontiere esterne e i visti nell’ambito del Fondo Sicurezza interna per il periodo 2014-2020, istituito con il regolamento (UE) n. 515/2014, e dovrebbe estenderlo per tenere conto dei nuovi sviluppi. [Em. 17]

(17)

Al fine di assicurare controlli uniformi e di alta qualità alle frontiere esterne e di facilitare gli attraversamenti legittimi delle frontiere esterne, lo Strumento dovrebbe contribuire allo sviluppo di una gestione europea integrata delle frontiere che includa tutte le misure in materia di politica, diritto, cooperazione sistematica, ripartizione degli oneri, valutazione della situazione e dei cambiamenti a livello dei punti di transito dei flussi migratori irregolari, personale, attrezzature e tecnologia, adottate a diversi livelli dalle autorità competenti degli Stati membri e dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, in cooperazione con altri soggetti, quali paesi terzi e altri organi dell’UE, in particolare l’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), Europol e , se del caso, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali. [Em. 18]

(18)

Lo Strumento dovrebbe contribuire al miglioramento dell’efficienza nel trattamento dei visti per quanto riguarda la facilitazione delle procedure di rilascio per i viaggiatori in buona fede e l’individuazione e la valutazione dei rischi legati alla sicurezza e alla migrazione irregolare, nonché la facilitazione delle procedure di rilascio per i viaggiatori in buona fede. In particolare, lo Strumento dovrebbe fornire assistenza finanziaria per sostenere la digitalizzazione del trattamento dei visti, con l’obiettivo di garantire procedure rapide, sicure e consone alle esigenze dei richiedenti, a beneficio sia di questi che dei consolati. Lo Strumento dovrebbe inoltre servire a garantire un’ampia copertura consolare in tutto il mondo. L’attuazione uniforme della politica comune in materia di visti e la sua modernizzazione dovrebbero anch’esse essere coperte dallo Strumento , così come l'assistenza agli Stati membri per l'emissione di visti con validità territoriale limitata rilasciati per motivi umanitari, motivi di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, come anche per i beneficiari di un programma di reinsediamento o ricollocazione dell'Unione, nonché a fini di piena conformità con l'acquis dell'Unione in materia di visti . [Em. 19]

(19)

Lo Strumento dovrebbe inoltre sostenere misure che presentano un chiaro legame con il controllo delle frontiere esterne , nel territorio dei paesi Schengen, legate al controllo di frontiera come parte dello sviluppo di un sistema comune integrato di gestione delle frontiere che rafforzi il funzionamento generale dello spazio Schengen. [Em. 20]

(20)

Al fine di migliorare la gestione delle frontiere esterne, di agevolare i viaggi legittimi, di contribuire a prevenire e a combattere la migrazione irregolare gli attraversamenti irregolari delle frontiere e di contribuire a un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione, lo Strumento dovrebbe sostenere lo sviluppo di dei sistemi IT su larga scala, sulla base di sistemi informatici esistenti o nuovi che sono stati approvati dal Parlamento europeo e dal Consiglio . A tale riguardo, dovrebbe inoltre sostenere la creazione di interoperabilità fra tali sistemi di informazione dell’UE (sistema di ingressi/uscite, EES) (15), il sistema di informazione visti (VIS) (16), il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (17), Eurodac (18), il sistema d’informazione Schengen (SIS) (19) e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali per i cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN)) (20) negli Stati membri, affinché tali sistemi di informazione dell’UE e i loro dati si completino a vicenda. Lo Strumento dovrebbe inoltre contribuire agli sviluppi a livello nazionale necessari a seguito dell’attuazione delle componenti di interoperabilità a livello centrale (il portale di ricerca europeo (ESP), un servizio comune di corrispondenza biometrica (BMS), un registro comune di identità (CIR) e un rivelatore di identità multiple (MID)) (21). [Em. 21]

(21)

Lo Strumento dovrebbe completare e rafforzare le attività volte ad attuare la gestione europea integrata delle frontiere, in linea con la ripartizione delle responsabilità e la solidarietà tra gli Stati membri e l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, che rappresentano i due pilastri della guardia di frontiera e costiera europea. Ciò comporta in particolare che gli Stati membri, nell’elaborare i loro programmi nazionali , dovrebbero tenere conto degli strumenti analitici e degli orientamenti tecnici e operativi elaborati dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, nonché dei programmi di formazione messi a punto da questa, come la base comune per la formazione delle guardie di frontiera comprendente le componenti relative ai diritti fondamentali e all’accesso alla protezione internazionale. Al fine di sviluppare la complementarità fra la sua missione i suoi compiti e le responsabilità degli Stati membri nel controllare le frontiere esterne nonché al fine di garantire coerenza ed evitare inefficienza sotto il profilo dei costi, è opportuno che l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera sia consultata dalla Commissione in merito ai progetti di programmi nazionali presentati dagli Stati membri, nella misura in cui ciò rientri essi rientrino nelle competenze dell’Agenzia, in particolare per quanto concerne le attività finanziate a titolo del sostegno operativo. La Commissione dovrebbe inoltre garantire che eu-LISA, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e qualsiasi altra agenzia o organismo competente dell'Unione siano associati al processo di sviluppo dei programmi nazionali degli Stati membri in una fase precoce, nella misura in cui ciò rientri nelle competenze delle agenzie. [Em. 22]

(22)

Nella misura in cui gli Stati membri interessati lo richiedano, lo Strumento dovrebbe sostenere l’attuazione dell’approccio basato sui punti di crisi (hotspot), quale delineato nella comunicazione della Commissione dal titolo «Agenda europea sulla migrazione» e approvato dal Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 2015 (22). L’approccio basato sui punti di crisi fornisce sostegno operativo agli Stati membri interessati da una pressione migratoria sproporzionata alle frontiere esterne dell’Unione che si trovano in una situazione di emergenza . Esso offre assistenza integrata, globale e mirata in uno spirito di solidarietà e di ripartizione delle responsabilità, consentendo di gestire con efficienza e umanità l'arrivo di un elevato numero di persone alle frontiere esterne dell'Unione, anche al fine di salvaguardare l’integrità dello spazio Schengen. [Em. 23]

(23)

Nell’interesse della solidarietà nello spazio Schengen nel suo complesso e in tutta l'Unione , e in uno spirito di ripartizione della responsabilità per la protezione delle frontiere esterne dell’Unione, nel caso in cui siano individuati carenze o rischi, in particolare a seguito di una valutazione Schengen conformemente al regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio (23), lo Stato membro interessato dovrebbe affrontare in modo adeguato la questione utilizzando le risorse del suo programma per attuare le raccomandazioni adottate ai sensi di detto regolamento e in linea con le valutazioni delle vulnerabilità svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in conformità all’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1624. [Em. 24]

(24)

Lo Strumento dovrebbe esprimere la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità prestando fornire assistenza finanziaria agli Stati membri che applicano integralmente le disposizioni Schengen sulle frontiere esterne e i visti così come ai paesi che si stanno preparando in vista di una piena partecipazione all’acquis di Schengen e dovrebbe essere utilizzato dagli Stati membri nell’interesse della politica comune dell’Unione per la gestione delle frontiere esterne. [Em. 25]

(25)

Conformemente al protocollo n. 5 dell’atto di adesione (24) del 2003 sul transito di persone per via terrestre tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa, è opportuno che lo strumento sostenga i costi supplementari connessi all’attuazione delle disposizioni specifiche dell’acquis che disciplinano detto transito, segnatamente il regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio (25) e il regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio (26) Tuttavia, la necessità di continuare a fornire un sostegno finanziario a compensazione di diritti non riscossi dovrebbe essere subordinata al regime dei visti dell’Unione in vigore con la Federazione russa.

(26)

Al fine di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo strategico dello Strumento, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i loro programmi ne perseguano gli obiettivi specifici, che le priorità scelte siano in linea con quelle concordate a livello UE e con le misure di attuazione previste all’allegato II e che la ripartizione delle di risorse adeguate tra gli obiettivi e le azioni sia proporzionata alle sfide e alle esigenze che essi si trovano a dover affrontare. A tale riguardo, è importante conseguire una distribuzione equa e trasparente delle risorse tra gli obiettivi specifici dello Strumento. È dunque opportuno garantire un livello minimo di spesa per l'obiettivo specifico a sostegno della politica comune in materia di visti, che sia per misure in regime di gestione diretta o indiretta o per misure in regime di gestione concorrente. [Em. 26]

(27)

È opportuno ricercare sinergie e garantire coerenza ed efficacia con altri fondi dell’UE ed evitare sovrapposizioni tra le diverse azioni.

(28)

Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi soggetti a decisioni di rimpatrio adottate da uno Stato membro costituisce una delle componenti della gestione europea integrata delle frontiere quale indicata nel regolamento (UE) 2016/1624. Tuttavia, a motivo della loro natura e finalità, le misure in materia di rimpatrio non rientrano nell’ambito di applicazione del sostegno dello Strumento e sono disciplinate dal regolamento (UE) n…/… [nuovo AMF] (27).

(29)

Al fine di riconoscere l’importanza del ruolo delle autorità doganali degli Stati membri alle frontiere esterne e al fine di garantire che esse dispongano di mezzi sufficienti per l’esecuzione della loro ampia gamma di compiti a tali frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale istituito dal regolamento (UE) n…/… [nuovo Fondo relativo alle attrezzature per il controllo doganale] del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbe fornire a tali autorità nazionali i finanziamenti necessari per investire in attrezzature per lo svolgimento dei controlli doganali, così come in attrezzature che possano servire ad altri scopi oltre che al controllo doganale, ad esempio il controllo di frontiera.

(30)

La maggior parte delle attrezzature per il controllo doganale può essere ugualmente o puntualmente utilizzata per i controlli di conformità con altre normative, come ad esempio le disposizioni in materia di gestione delle frontiere, visti o polizia. Il Fondo per la gestione integrata delle frontiere è stato quindi concepito come due strumenti complementari con ambiti di applicazione distinti ma coerenti con riguardo all’acquisto di attrezzature. Da un lato lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti, istituito dal presente regolamento, escluderà le attrezzature che possono essere utilizzate sia per la gestione delle frontiere che per il controllo doganale. Dall’altro, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale non solo sosterrà finanziariamente le attrezzature che hanno come finalità principale i controlli doganali, ma ne consentirà l’uso anche per altri scopi, come ad esempio i controlli alle frontiere e la sicurezza. Questa suddivisione di ruoli promuoverà la cooperazione interagenzie quale componente dell’approccio europeo di gestione integrata delle frontiere, di cui all’articolo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2016/1624, consentendo in tal modo alle autorità di frontiera e alle autorità doganali di collaborare e di ottimizzare l’incidenza del bilancio dell’Unione attraverso la condivisione e l’interoperabilità delle attrezzature di controllo.

(31)

La sorveglianza delle frontiere marittime è considerata una delle funzioni di guardia costiera svolte nel settore marittimo dell’Unione. Le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera sono anche responsabili di numerosi compiti, che possono includere — senza limitarsi ad essi — i seguenti aspetti: la sicurezza marittima, la sicurezza, la ricerca e il soccorso, il controllo di frontiera, il controllo della pesca, il controllo doganale, l’applicazione della legge in generale e la protezione dell’ambiente. Per la loro ampia portata, le funzioni di guardia costiera rientrano nell’ambito di diverse politiche dell’Unione, che dovrebbero ricercare sinergie al fine di conseguire risultati più efficaci ed efficienti. [Em. 27]

(31 bis)

Nell'attuare le misure finanziate nell'ambito dello Strumento e inerenti alla sorveglianza delle frontiere marittime, gli Stati membri dovrebbero prestano particolare attenzione all'obbligo che incombe loro a norma del diritto internazionale marittimo di fornire assistenza alle persone in difficoltà. A tale riguardo, le apparecchiature e i sistemi supportati nell'ambito dello Strumento dovrebbero essere utilizzati per affrontare situazioni di ricerca e soccorso che possono presentarsi durante un'operazione di sorveglianza di frontiera in mare, contribuendo in tal modo a garantire la protezione e a salvare la vita dei migranti. [Em. 28]

(32)

Oltre alla cooperazione europea relativa alle funzioni di guardia costiera tra l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera istituita dal regolamento (UE) 2016/1624, l’Agenzia europea per la sicurezza marittima istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (28), e l’Agenzia europea di controllo della pesca istituita dal regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio (29), una maggiore coerenza delle attività nel settore marittimo dovrebbe essere conseguita anche a livello nazionale. Le sinergie tra i vari attori del settore marittimo dovrebbero essere in linea con la gestione europea integrata delle frontiere e con le strategie di sicurezza marittima.

(33)

Per rafforzare la complementarità e per consolidare la coerenza delle attività marittime, nonché per evitare una duplicazione di sforzi e ad alleviare i vincoli di bilancio in un settore di attività costose come quello marittimo, lo Strumento dovrebbe sostenere le operazioni marittime di carattere multifunzionale, il cui obiettivo principale è la sorveglianza delle frontiere, ma in cui potrebbero essere perseguiti contemporaneamente anche altri obiettivi collegati all'obiettivo principale, come ad esempio la lotta alla tratta di esseri umani . [Em. 29]

(34)

È opportuno che le Obiettivo primario del presente Strumento dovrebbe essere il sostegno alla gestione integrata delle frontiere presso le frontiere esterne dell'Unione e il sostegno alla politica comune in materia di visti. Tuttavia, entro limiti definiti e fatte salve le opportune garanzie, determinate azioni nei paesi terzi, e in relazione a tali paesi, potrebbero essere sostenute dallo Strumento . È opportuno che tali azioni siano attuate in piena sinergia e coerenza con altre azioni esterne all’Unione sostenute dai suoi strumenti di finanziamento esterno, e completino tali azioni. In particolare, l’attuazione di tali azioni dovrebbe improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l’azione esterna e la politica estera dell’Unione nei confronti del paese o della regione in questione. Per quanto riguarda la dimensione esterna, lo Strumento dovrebbe orientare il suo sostegno su azioni volte a rafforzare la cooperazione con i paesi terzi e a potenziare aspetti essenziali delle loro capacità di sorveglianza e gestione delle frontiere in settori di interesse per la politica migratoria e gli obiettivi di sicurezza dell’Unione. [Em. 30]

(34 bis)

La Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione alla valutazione delle azioni e dei programmi concernenti paesi terzi. [Em. 31]

(35)

È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell’Unione siano concentrati su attività in cui l’intervento dell’Unione può apportare valore aggiunto rispetto all’azione isolata degli Stati membri. Poiché l’Unione è in posizione avvantaggiata rispetto agli Stati membri nel predisporre un quadro che esprima la solidarietà dell’Unione per quanto riguarda i controlli di frontiera, la gestione delle frontiere e la politica comune in materia di visti e la gestione dei flussi migratori, e nel fornire una piattaforma per lo sviluppo di sistemi informatici comuni a sostegno di tali politiche, il sostegno finanziario previsto a norma del presente regolamento contribuirà in particolare a rafforzare le capacità nazionali e dell’Unione in questi settori. [Em. 32]

(36)

Si può ritenere che uno Stato membro non rispetti il pertinente acquis dell'Unione, anche per quanto riguarda il ricorso al sostegno operativo nell'ambito di questo Strumento, se non ha ottemperato agli obblighi previsti dai trattati nei settori della gestione delle frontiere e dei visti, se esiste un evidente rischio di violazione grave dei valori dell'Unione da parte di tale Stato membro nell'attuazione dell'acquis in materia di gestione delle frontiere e visti, se da una relazione di valutazione nel quadro del meccanismo di valutazione e di monitoraggio di Schengen emergono carenze nel settore in questione , o se, nel contesto della cooperazione con un paese terzo, lo Stato membro ha finanziato e intrapreso con tale paese terzo azioni comuni che abbiano provocato violazioni dei diritti fondamentali rilevate dal meccanismo di valutazione e monitoraggio . [Em. 33]

(37)

Lo strumento dovrebbe rispecchiare la necessità di una maggiore flessibilità e semplificazione, rispettando nel contempo i requisiti in termini di prevedibilità e garantendo garantire una distribuzione equa e trasparente delle risorse per realizzare gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento. Dovrebbe trovare un equilibrio tra l'esigenza di prevedibilità nella distribuzione dei finanziamenti e la necessità di una flessibilità e di una semplificazione maggiori. Al fine di soddisfare i requisiti di trasparenza dei finanziamenti, la Commissione, con la collaborazione degli Stati membri, dovrebbe pubblicare le informazioni relative allo sviluppo dei programmi annuali e pluriennali nell'ambito dello strumento tematico. L'attuazione dello Strumento dovrebbe basarsi sui principi dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità della spesa. Inoltre, l'attuazione dello Strumento dovrebbe essere quanto più intuitiva possibile. [Em. 34]

(38)

Il presente regolamento dovrebbe fissare gli importi iniziali per i programmi degli Stati membri calcolati sulla base dei criteri di cui all’allegato I, che rispecchino la lunghezza e i livelli di minaccia impatto, basati su dati recenti e dati storici, delle sezioni delle frontiere terrestri e marittime, il carico di lavoro agli aeroporti e ai consolati così come il numero di consolati. [Em. 35]

(39)

Tali importi iniziali costituiranno la base degli investimenti a lungo termine degli Stati membri. Al fine di tenere conto dei cambiamenti nella situazione di partenza, quali la pressione alle frontiere esterne dell’Unione e il carico di lavoro alle frontiere esterne e presso i consolati, un importo aggiuntivo sarà assegnato agli Stati membri a metà percorso e sarà basato sui più recenti dati statistici disponibili, come definito nel criterio di ripartizione, tenendo conto dello stato di attuazione del programma.

(39 bis)

Il riesame intermedio dovrebbe essere utilizzato per valutare l'efficacia e il valore aggiunto unionale dei programmi, risolvere i problemi emersi durante la prima fase e fornire una visione d'insieme trasparente dell'attuazione. [Em. 36]

(40)

Poiché le sfide nei settori della gestione della migrazione e dei visti sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l’assegnazione dei finanziamenti ai cambiamenti dei flussi migratori, della pressione alle frontiere nelle priorità relative alla politica dei visti alla gestione delle minacce per la sicurezza frontiere, anche in conseguenza di una maggiore pressione alle frontiere , e orientare i finanziamenti verso le priorità con il massimo valore aggiunto per l’Unione. Per rispondere alle esigenze impellenti, ai cambiamenti delle politiche e delle priorità dell’Unione, e per orientare i finanziamenti verso azioni con un livello elevato di valore aggiunto dell’UE, una parte del finanziamento sarà periodicamente destinata ad azioni specifiche, ad azioni dell’Unione e all’assistenza emergenziale, attraverso uno strumento tematico. [Em. 37]

(41)

È opportuno incoraggiare gli Stati membri a usare parte della dotazione assegnata ai loro programmi per finanziare le azioni elencate nell’allegato IV, accordando loro un contributo dell’Unione più elevato.

(42)

Lo strumento dovrebbe , entro limiti definiti, contribuire a sostenere i costi operativi relativi al controllo di frontiera, alla politica comune in materia di visti e ai sistemi informatici su larga scala, e dovrebbe così consentire agli Stati membri di mantenere le capacità che sono determinanti per l'intera Unione. Tale sostegno consiste nel rimborso integrale di costi specifici relativi agli obiettivi previsti dallo strumento e dovrebbe costituire parte integrante dei programmi degli Stati membri. [Em. 38]

(43)

Parte delle risorse disponibili nell’ambito dello strumento potrebbe essere assegnata anche a programmi degli Stati membri volti all’attuazione di azioni specifiche, in aggiunta alla dotazione iniziale. Tali azioni specifiche dovrebbero essere identificate a livello di Unione e dovrebbero riguardare azioni dotate di valore aggiunto dell'Unione che presuppongono uno sforzo di cooperazione tra gli Stati membri o azioni necessarie per far fronte a sviluppi nell’Unione che richiedono finanziamenti aggiuntivi da mettere a disposizione di uno o più Stati membri: si tratta ad esempio dell’acquisto, tramite i programmi nazionali degli Stati membri, delle attrezzature tecniche necessarie all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per svolgere le sue attività operative; della modernizzazione del trattamento delle domande di visto; dello sviluppo di nuovi sistemi IT su larga scala e della creazione di interoperabilità fra tali strumenti. Queste azioni specifiche saranno definite dalla Commissione nei suoi programmi di lavoro , che dovrebbero essere adottati mediante atto delegato . [Em. 39]

(44)

Per completare l’attuazione dell’obiettivo strategico di questo Strumento svolta a livello nazionale mediante i programmi degli Stati membri, lo Strumento dovrebbe sostenere anche azioni a livello di Unione. Tali azioni dovrebbero essere destinate a scopi strategici generali rientranti nell’ambito di intervento dello Strumento, relativi all’analisi politica e all’innovazione, all’apprendimento reciproco a livello transnazionale e ai partenariati, e alla sperimentazione di nuove iniziative e azioni in tutta l’Unione.

(45)

Al fine di rafforzare la capacità dell’Unione di fare immediatamente fronte a pressioni migratorie impreviste o sproporzionate esigenze impreviste, urgenti e specifiche in caso di situazioni di emergenza , in particolare alle sezioni di frontiera dove il livello di impatto è stato individuato, conformemente al regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (30), come tale da compromettere il funzionamento dell’intero spazio Schengen, così come a pressioni sui servizi visti dei consolati degli Stati membri o a rischi per la sicurezza delle frontiere, dovrebbe essere possibile il presente Strumento dovrebbe fornire in via eccezionale assistenza emergenziale finanziaria come misura di ultima istanza, in conformità del quadro stabilito dal presente regolamento. [Em. 40]

(45 bis)

La migrazione e gli attraversamenti delle frontiere esterne da parte di un elevato numero di cittadini di paesi terzi non dovrebbero, di per sé, essere considerati una minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza interna e non dovrebbero, di per sé, determinare il ricorso all'assistenza emergenziale nell'ambito del presente Strumento. [Em. 41]

(46)

L’obiettivo strategico del presente Strumento sarà perseguito anche tramite strumenti finanziari e garanzie di bilancio mediante la/le finestre […] di InvestEU. Il sostegno finanziario dovrebbe essere utilizzato per ovviare alle carenze del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, e le azioni non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi o falsare la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero avere un evidente valore aggiunto dell’UE. [Em. 42]

(47)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l’intero Strumento, che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del [punto 17 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria] (31).

(48)

Al presente Strumento si applica il regolamento (UE, Euratom) n…/… [nuovo regolamento finanziario] (regolamento finanziario) (32). Esso stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, all’assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio. Al fine di garantire coerenza nell’attuazione dei programmi di finanziamento dell’Unione, il regolamento finanziario si applica alle azioni che saranno attuate in gestione diretta o indiretta nell’ambito dello strumento.

(49)

Ai fini dell’attuazione delle azioni in regime di gestione concorrente, è opportuno che lo Strumento si inserisca in un quadro coerente comprendente il presente regolamento, il regolamento finanziario e  uno strumento che definisca disposizioni comuni in materia di gestione concorrente . In caso di conflitto tra le disposizioni, il presente regolamento (UE) …/… [RDC] dovrebbe prevalere sulle disposizioni comuni . [Em. 43]

(50)

Il regolamento (UE) n. …/… [RDC] stabilisce il quadro entro il quale si iscrive l’azione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo Plus (FES+), del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), del Fondo Asilo e migrazione (AMF), del Fondo Sicurezza interna (ISF) e dello Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI), nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere (IBMF), e fissa, in particolare, le regole di programmazione, di sorveglianza e valutazione, di gestione e di controllo per i fondi dell’Unione attuati in regime di gestione concorrente. Occorre inoltre specificare, nel presente regolamento, gli obiettivi dello Strumento per la gestione delle frontiere e i visti e stabilire disposizioni specifiche relative alle attività che esso può finanziare.

(51)

Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione previsti dal presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla loro capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di raggiungere risultati, tenendo conto, in particolare, dei costi del controllo, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inosservanza. Dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché ai finanziamenti non legati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

(52)

In conformità al regolamento (UE) …/… [nuovo regolamento finanziario] (33), al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (34), ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95 (35), (Euratom, CE) n. 2185/96 (36) e (UE) 2017/1939 del Consiglio (37), è opportuno che gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l’individuazione, la rettifica e l’indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (38). In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, conceda i diritti necessari e l’accesso alla Commissione, all’OLAF, all’EPPO e alla Corte dei conti europea (CCE) e garantisca che i terzi coinvolti nell’attuazione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti. I risultati delle indagini sulle irregolarità o sulle frodi connesse allo Strumento dovrebbero essere messi a disposizione del Parlamento europeo. [Em. 44]

(53)

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell’articolo 322 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Tali regole sono stabilite dal regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura di formazione ed esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi e attuazione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 del TFUE riguardano anche la protezione del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell’Unione.

(54)

A norma dell’articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio (39) le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d’oltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità dello Strumento e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.

(55)

In conformità dell’articolo 349 del TFUE e in linea con la comunicazione della Commissione «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell’UE», approvata dal Consiglio nelle sue conclusioni del 12 aprile 2018, gli Stati membri interessati dovrebbero assicurare che i loro programmi nazionali tengano conto delle minacce emergenti cui devono far fronte le regioni ultraperiferiche , come ad esempio la sorveglianza delle frontiere, l'afflusso sproporzionato di persone o la messa in opera di sistemi di informazione dell'UE . Lo Strumento sostiene detti Stati membri con risorse adeguate per aiutare ove occorra le regioni ultraperiferiche alla luce di tali specificità . [Em. 45]

(56)

In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (40), è necessario che lo Strumento sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di sorveglianza, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni possono includere se del caso indicatori misurabili , tra cui indicatori qualitativi e quantitativi, che fungano da base per valutare gli effetti dello Strumento sul terreno. Per misurare i risultati raggiunti dallo Strumento, è opportuno istituire indicatori e relativi target finali in relazione a ciascuno dei suoi obiettivi specifici. [Em. 46]

(57)

Data l’importanza di affrontare i cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell’Unione di attuare l’accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente Strumento contribuirà alla presa in considerazione delle azioni per il clima e al conseguimento dell’obiettivo generale di destinare il 25 % delle spese di bilancio dell’UE al sostegno di obiettivi climatici. Le relative azioni saranno identificate nel corso della preparazione e dell’attuazione dello Strumento e saranno nuovamente valutate nell’ambito dei pertinenti processi di valutazione e riesame.

(58)

Tramite gli indicatori e la rendicontazione finanziaria, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero sorvegliare l’attuazione dello Strumento, in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. …/… [RDC] e del presente regolamento. Ogni anno la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una sintesi delle relazioni annuali in materia di performance accettate. Su richiesta, la Commissione dovrebbe mettere a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio il testo integrale di dette relazioni . [Em. 47]

(58 bis)

È importante garantire la sana gestione finanziaria e la certezza giuridica durante il periodo di transizione e durante tutto il periodo di attuazione dello Strumento. Le azioni intraprese durante il periodo 2014-2020 non dovrebbero essere interrotte durante la transizione. [Em. 48]

(59)

Al fine di integrare e modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del TFUE riguardo all’elenco delle azioni ammissibili a un cofinanziamento più elevato che figura nell’allegato IV e al sostegno operativo, e per sviluppare ulteriormente il quadro comune di sorveglianza e valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (41).

(60)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (42). È opportuno applicare la procedura d’esame per l’adozione di atti di esecuzione che prevedono obblighi comuni agli Stati membri, in particolare per quanto attiene alla trasmissione di informazioni alla Commissione, mentre La procedura consultiva andrebbe applicata per l’adozione di atti di esecuzione relativi alle modalità di trasmissione delle informazioni alla Commissione nel quadro della programmazione e della rendicontazione, vista la loro natura puramente tecnica. [Em. 49]

(61)

La partecipazione di uno Stato membro al presente Strumento non dovrebbe coincidere con la sua partecipazione a uno strumento finanziario temporaneo dell’Unione che contribuisce a finanziare, tra l’altro, negli Stati membri beneficiari, azioni lungo le nuove frontiere esterne dell’Unione per l’attuazione dell’acquis di Schengen in materia di frontiere e visti e di controllo di frontiera alle frontiere esterne.

(62)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (43) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (44).

(63)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (45) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (46).

(64)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (47) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (48).

(65)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento e non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca dovrebbe decidere, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(66)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (49); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(67)

È opportuno allineare il periodo di applicazione del presente regolamento a quello del regolamento (UE, Euratom) n. …/… del Consiglio [regolamento sul quadro finanziario pluriennale] (50),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo1

Oggetto

1.   Il presente regolamento istituisce lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti («Strumento») nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere («Fondo») per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 . [Em. 50]

2.   Unitamente al regolamento (UE) …/… [Fondo relativo alle attrezzature per il controllo doganale] che istituisce, nell’ambito del [Fondo per la gestione integrata delle frontiere] (51) , lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale, il presente regolamento istituisce il Fondo. [Em. 51]

3.   Esso Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi dello Strumento , gli obiettivi specifici e le misure intese ad attuare tali obiettivi specifici , la dotazione di bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti. [Em. 52]

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«operazione di finanziamento misto»: un’azione sostenuta dal bilancio dell’Unione, anche nell’ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combina forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell’Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori; [Em. 53]

2)

«valico di frontiera»: ogni valico autorizzato dalle autorità competenti per il passaggio delle frontiere esterne, quale notificato conformemente all’articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (52);

3)

«gestione europea integrata delle frontiere»: gli elementi elencati all’articolo 4 del regolamento (UE) 2016/1624;

4)

«frontiere esterne»: le frontiere esterne degli Stati membri quali definite all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2016/399, ossia le frontiere terrestri, comprese quelle fluviali e lacustri, le frontiere marittime così come gli aeroporti, i porti fluviali, marittimi e lacustri cui si applica il diritto dell'Unione relativo all'attraversamento delle frontiere esterne, comprese le frontiere interne a cui i controlli non sono ancora stati soppressi; [Em. 54]

5)

«sezione di frontiera esterna»: l’intera frontiera esterna terrestre o marittima di uno Stato membro o parte di essa, come definita dal regolamento (UE) n. 1052/2013;

6)

«punto di crisi» (hotspot): punto di crisi come definito all’articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) 2016/1624;

7)

«frontiere interne a cui i controlli non sono ancora stati soppressi»:

a)

il confine comune fra uno Stato membro che attua integralmente l’acquis di Schengen e uno Stato membro che è tenuto ad applicarlo integralmente in conformità del suo atto di adesione ma per il quale non è entrata in vigore la relativa decisione del Consiglio che lo autorizza a applicare tale acquis in misura integrale;

b)

il confine comune fra due Stati membri tenuti ad applicare integralmente l’acquis di Schengen in conformità dei rispettivi atti di adesione, ma per i quali non è ancora entrata in vigore la relativa decisione del Consiglio che li autorizza a applicare tale acquis in misura integrale.

Articolo 3

Obiettivo dello Strumento

1.   Nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, l’obiettivo strategico dello Strumento è garantire una gestione europea integrata delle frontiere solida ed efficace, tutelando al tempo stesso la libera circolazione delle persone all’interno dell’Unione, nel pieno rispetto degli impegni dell'acquis dell’Unione relativi ai diritti fondamentali, contribuendo in tal modo a garantire un elevato livello di sicurezza nell’Unione e degli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono firmatari . [Em. 55]

2.   Nell’ambito dell’obiettivo strategico di cui al paragrafo 1, lo Strumento contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:

a)

sostenere un’efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell’ambito di una ripartizione delle responsabilità fra l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l’immigrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera e gestire in modo efficace i flussi migratori; [Emendamento che non concerne la versione italiana]

b)

sostenere la politica comune in materia di visti per garantire un approccio più armonizzato tra gli Stati membri nel rilascio dei visti, facilitare i viaggi legittimi e prevenire attenuare i rischi in termini di migrazione e di sicurezza. [Em. 57]

3.   Nell’ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 2, lo Strumento è attuato mediante le misure di attuazione di cui all’allegato II.

Articolo 3 bis

Non discriminazione e rispetto dei diritti fondamentali

Lo Strumento è attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti dall'acquis dell'Unione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e degli obblighi internazionali dell'Unione in materia di diritti fondamentali, garantendo in particolare l'osservanza dei principi di non discriminazione e di non respingimento. [Em. 58]

Articolo 4

Ambito di applicazione del sostegno

1.   Nell’ambito degli obiettivi di cui all’articolo 3 e In linea con le misure di attuazione di cui all’allegato II, lo Strumento sostiene le azioni che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 e, in particolare, le azioni elencate nell’allegato III. [Em. 59]

2.   Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento di cui all'articolo 3 , lo Strumento può , in casi eccezionali, entro limiti definiti e fatte salve le opportune garanzie, sostenere le azioni in linea con le priorità dell’Unione elencate nell’allegato III nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, se del caso, in conformità all’articolo 5. [Em. 60]

2 bis.     L'importo totale dei finanziamenti per le azioni di sostegno nei paesi terzi o in relazione a tali paesi nell'ambito dello strumento tematico di cui all'articolo 8 non supera il 4 % dell'importo totale stanziato per lo strumento tematico, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b). [Em. 61]

2 ter.     L'importo totale dei finanziamenti per le azioni di sostegno nei paesi terzi o in relazione a tali paesi nell'ambito dei programmi degli Stati membri di cui all'articolo 12 non supera, per ciascuno Stato membro, il 4 % dell'importo totale stanziato conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 10, paragrafo 1, e all'allegato I. [Em. 62]

3.   Le seguenti azioni non sono ammissibili:

a)

le azioni di cui al punto 1, lettera a), dell’allegato III alle frontiere interne a cui i controlli non sono ancora stati soppressi;

b)

le azioni relative al ripristino temporaneo ed eccezionale del controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi del regolamento (UE) 2016/399;

c)

per quanto riguarda il controllo delle merci:

1)

le azioni il cui scopo o effetto esclusivo è il controllo delle merci;

2)

l’acquisto, la manutenzione e l’ammodernamento di attrezzature, ad esclusione dei mezzi di trasporto, che hanno fra i loro scopi o effetti il controllo delle merci;

3)

altre azioni ai sensi del presente regolamento il cui scopo o effetto principale è il controllo delle merci.

Nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 23, le azioni non ammissibili di cui al presente paragrafo possono essere considerate ammissibili. [Em. 63]

Articolo 5

Soggetti idonei

1.   Possono essere ammessi i seguenti soggetti:

a)

i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi:

i)

uno Stato membro o un paese o territorio d’oltremare a esso connesso;

ii)

un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni ivi specificate , purché tutte le azioni in tale paese terzo o in relazione a esso rispettino pienamente i diritti e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri ; [Em. 64]

b)

i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione o le organizzazioni internazionali.

2.   Non sono ammesse le persone fisiche.

3.   Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione e laddove ciò sia pienamente conforme all'acquis dell'Unione e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea . [Em. 65]

4.   Sono ammessi i soggetti giuridici che partecipano a consorzi costituiti da almeno due soggetti indipendenti, stabiliti in diversi Stati membri o in paesi e territori d’oltremare ad essi connessi, o in paesi terzi. Se le organizzazioni internazionali che partecipano a consorzi sono stabilite in un paese terzo, si applica l'articolo 6, paragrafo 3. [Em. 66]

CAPO II

QUADRO FINANZIARIO E DI ATTUAZIONE

Sezione 1

Disposizioni comuni

Articolo 6

Principi generali

1.   Il sostegno fornito nel quadro del presente regolamento integra l'intervento nazionale, regionale e locale, e mira ad apportare valore aggiunto dell'Unione agli obiettivi del presente regolamento. [Em. 67]

2.   La Commissione e gli Stati membri garantiscono che il sostegno fornito nel quadro del presente regolamento e dagli Stati membri sia coerente con le pertinenti attività, politiche e priorità dell’Unione e sia complementare rispetto agli altri strumenti dell’Unione.

3.   Lo Strumento è attuato in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta in conformità all’articolo [62, paragrafo 1, lettera a), b) o c),] del regolamento finanziario.

3 ter.     La Commissione e gli Stati membri collaborano all'attuazione dello Strumento. La Commissione crea uno sportello informativo e un punto di contatto al fine di fornire assistenza agli Stati membri e contribuire all'efficace assegnazione dei finanziamenti. [Em. 68]

Articolo 7

Dotazione di bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione dello Strumento per il periodo 2021-2027 ammonta a  7 087 760 000 EUR a prezzi 2018 ( 8 018 000 000 EUR a prezzi correnti). [Em. 69]

2.   La dotazione finanziaria è così utilizzata:

a)

4 252 833 000 EUR a prezzi 2018 ( 4 811 000 000 EUR a prezzi correnti) sono stanziati per i programmi attuati in regime di gestione concorrente, di cui 138 962 000 EUR a prezzi 2018 ( 157 200 000 EUR a prezzi correnti) per il regime di transito speciale di cui all'articolo 16, attuato in regime di gestione concorrente; [Em. 70]

b)

2 834 927 000 EUR a prezzi 2018 ( 3 207 000 000 EUR a prezzi correnti) sono stanziati per lo strumento tematico. [Em. 71]

3.   Fino allo 0,52 % della dotazione finanziaria è destinato all’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione per l’attuazione dello Strumento.

4.   Conformemente alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, vengono presi accordi per specificare la natura e le modalità della partecipazione dei paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. I contributi finanziari provenienti da tali paesi si aggiungono alle risorse complessive stanziate dal bilancio dell’Unione di cui al paragrafo 1.

Articolo 8

Disposizioni generali di attuazione dello strumento tematico

1.   La dotazione finanziaria di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), è stanziata in maniera flessibile mediante lo strumento tematico in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta, secondo quanto stabilito nei programmi di lavoro. I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per le componenti dello strumento stesso:

a)

azioni specifiche;

b)

azioni dell’Unione, e

c)

assistenza emergenziale.

La dotazione finanziaria dello strumento tematico sostiene anche l’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

2.   I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per affrontare priorità con un elevato valore aggiunto per l'Unione o per rispondere a necessità urgenti, in linea con le priorità concordate dell'Unione di cui all'allegato II , o per sostenere misure in conformità dell'articolo 20 . Nell'elaborazione dei programmi di lavoro la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano i partner a livello dell'Unione, compresa la società civile. [Em. 72]

2 bis.     Un livello minimo del 20 % dei finanziamenti dello strumento tematico è stanziato per l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b). [Em. 73]

3.   Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono concessi agli Stati membri in regime di gestione diretta o indiretta, si garantisce che non è disponibile alcun finanziamento per i progetti selezionati non laddove vi siano oggetto prove del fatto che la legittimità di tali progetti, o la legittimità e la regolarità di tali finanziamenti, o la performance di tali progetti sarebbero messe in discussione a seguito di un parere motivato della Commissione a norma dell’articolo 258 del TFUE relativo a un’infrazione che metta a rischio la legittimità e la regolarità delle spese o la performance dei progetti. [Em. 74]

4.   Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono attuati in regime di gestione concorrente, la Commissione si assicura, ai fini dell’articolo 18 e dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. …/… [regolamento recante le disposizioni comuni], che valuta le azioni previste non siano oggetto per garantire che non sia disponibile alcun finanziamento per i progetti laddove vi siano prove del fatto che la legittimità di tali progetti, o la legittimità e la regolarità di tali progetti, o la performance di tali progetti sarebbero messe in discussione a seguito di un parere motivato della Commissione a norma dell’articolo 258 del TFUE relativo a un’infrazione che metta a rischio la legittimità e la regolarità delle spese o la performance dei progetti. [Em. 75]

4 bis.     Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono concessi in regime di gestione diretta o indiretta, la Commissione si assicura che le azioni previste non siano caratterizzate da una carenza generalizzata relativa allo Stato di diritto in uno Stato membro che mina o rischia di minare i principi della sana gestione finanziaria o la protezione degli interessi finanziari dell'Unione in maniera tale da mettere a rischio la legittimità e la regolarità delle spese o la performance dei progetti. [Em. 76]

5.   La Commissione stabilisce l’importo totale disponibile per lo strumento tematico nell’ambito degli stanziamenti annuali del bilancio dell’Unione.

6.   La Alla Commissione adotta decisioni è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo29 al fine di finanziamento stabilire i programmi di lavoro di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario riguardanti lo strumento tematico che identificano gli obiettivi e le azioni da sostenere e specificano gli importi di ciascuna componente dello strumento di cui al paragrafo 1. Le decisioni di finanziamento stabiliscono, se del caso, l’importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto. [Em. 77]

7.   A seguito dell’adozione della decisione di finanziamento del programma di lavoro di cui al paragrafo 3 6 , la Commissione può modificare di conseguenza i programmi attuati in regime di gestione concorrente. [Em. 78]

8.   Le decisioni di finanziamento I programmi di lavoro possono essere annuali o pluriennali e riguardare una o più componenti dello strumento tematico. [Em. 79]

Sezione 2

Sostegno e attuazione in regime di gestione concorrente

Articolo 9

Ambito di applicazione

1.   La presente sezione si applica alla parte della dotazione finanziaria di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e alle risorse addizionali da attuare in regime di gestione concorrente conformemente alla decisione ai programmi di lavoro della Commissione riguardante riguardanti lo strumento tematico di cui all’articolo 8. [Em. 80]

2.   Il sostegno nell’ambito della presente sezione è attuato in regime di gestione concorrente in conformità all’articolo 63 del regolamento finanziario e del regolamento (UE) n. …/… [regolamento recante le disposizioni comuni].

Articolo 10

Risorse di bilancio

1.   Le risorse di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), sono stanziate per i programmi nazionali attuati dagli Stati membri in regime di gestione concorrente («programmi») indicativamente come segue:

a)

3 543 880 000 EUR a prezzi 2018 ( 4 009 000 000 EUR a prezzi correnti) agli Stati membri conformemente ai criteri di cui all'allegato I; [Em. 81]

b)

708 953 000 EUR a prezzi 2018 ( 802 000 000 EUR a prezzi correnti) agli Stati membri per l'adeguamento delle dotazioni per i programmi di cui all'articolo 13, paragrafo 1. [Em. 82]

2.   Qualora l’importo di cui al paragrafo 1, lettera b), non sia stanziato, l’importo residuo può essere aggiunto all’importo di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 11

Tassi di cofinanziamento

1.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione non supera il 75 % l'85  % del totale delle spese ammissibili di un progetto per gli Stati membri con un reddito nazionale lordo (RNL) pro capite inferiore al 90 % della media dell'Unione, mentre per gli altri Stati membri non supera il 75 % del totale delle spese ammissibili . [Em. 83]

2.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 90 % del totale delle spese ammissibili per i progetti attuati nell’ambito di azioni specifiche.

3.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 90 % del totale delle spese ammissibili per le azioni elencate all’allegato IV.

4.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili per il sostegno operativo, compreso il regime di transito speciale.

5.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili per l’assistenza emergenziale.

6.   La decisione della Commissione che approva il programma fissa il tasso di cofinanziamento e l’importo massimo del sostegno dello Strumento per le tipologie di azione di cui ai paragrafi da 1 a 5.

7.   Per ciascun obiettivo specifico, la decisione della Commissione indica se il relativo tasso di cofinanziamento deve applicarsi:

a)

al contributo totale, che comprende il contributo pubblico e il contributo privato, o

b)

solo al contributo pubblico.

Articolo 12

Programmi

1.   Ciascuno Stato membro garantisce e la Commissione garantiscono che le priorità affrontate nel proprio programma nazionale siano coerenti con le priorità e le sfide dell’Unione nei settori della gestione delle frontiere e dei visti, rispondano a tali sfide e priorità e siano pienamente in linea con il pertinente acquis dell’Unione e le priorità concordate dell’Unione , nonché con gli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono firmatari . Nel definire le priorità del loro programma gli Stati membri garantiscono che questo tenga conto in modo adeguato delle misure di attuazione di cui all’allegato II. [Em. 84]

1 bis.     A tale riguardo, gli Stati membri stanziano un livello minimo del 20 % dei finanziamenti ad essi stanziati all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b). [Em. 85]

2.   La Commissione garantisce che , se del caso, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e se del caso eu-LISA , l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e qualsiasi altra agenzia competente dell'Unione siano associate al processo di sviluppo dei programmi degli Stati membri in una fase precoce, nella misura in ciò rientra nelle competenze delle agenzie. [Em. 86]

3.   La Commissione consulta l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera sui progetti di programmi con un’attenzione particolare per le attività rientranti nel sostegno operativo in linea con l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), per garantire la coerenza e la complementarità tra le azioni delle agenzie e quelle degli Stati membri per quanto riguarda la gestione delle frontiere, così come per evitare il doppio finanziamento e garantire efficienza sotto il profilo dei costi. [Emendamento che non concerne la versione italiana]

3 bis.     La Commissione consulta eu-LISA sui progetti di programmi con un'attenzione particolare per le attività rientranti nel sostegno tecnico in linea con l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), per garantire la coerenza e la complementarità tra le azioni di eu-LISA e quelle degli Stati membri. [Em. 88]

4.   La Commissione può associare , se del caso, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e se del caso, eu-LISA , l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e qualsiasi altra agenzia competente ai compiti di sorveglianza e valutazione di cui alla sezione 5, in particolare per garantire che le azioni attuate con il sostegno dello Strumento siano conformi al pertinente acquis dell’Unione e alle priorità concordate dell’Unione. [Em. 89]

5.   A seguito dell’adozione di raccomandazioni nel quadro del presente regolamento conformemente al regolamento (UE) n. 1053/2013, e di raccomandazioni formulate nel quadro dello svolgimento di valutazioni della vulnerabilità a norma del regolamento (UE) 2016/1624, lo Stato membro interessato esamina, di concerto con la Commissione, l’approccio più adeguato per far fronte a queste raccomandazioni con il sostegno del presente Strumento.

6.   La Commissione, se del caso, associa l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera , eu-LISA, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e qualsiasi altra agenzia o organismo competente al processo d'esame dell'approccio più idoneo ad affrontare le raccomandazioni con il sostegno del presente Strumento. [Em. 90]

7.   Nell’attuare il paragrafo 5 lo Stato membro interessato rende prioritaria per il suo programma l’attuazione di misure volte a rimediare alle carenze riscontrate, in particolare quelle volte a rimediare a carenze gravi e a valutazioni di non conformità.

8.   Se necessario, il programma in questione è modificato per tenere conto delle raccomandazioni di cui al paragrafo 5 e dei progressi compiuti nel conseguimento dei target intermedi e finali valutati nelle relazioni annuali in materia di performance di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a) . A seconda dell’incidenza dell’adeguamento, il programma riveduto può essere è approvato dalla Commissione. [Em. 91]

9.   In cooperazione e in consultazione con la Commissione e con l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera conformemente alle competenze dell’Agenzia, lo Stato membro interessato può riassegnare risorse stanziate nell’ambito del suo programma, comprese quelle programmate per il sostegno operativo, per conformarsi alle raccomandazioni di cui al paragrafo 5 che hanno implicazioni finanziarie.

10.   Lo Stato membro che decida Prima di decidere di attuare progetti sostenuti dallo Strumento con un paese terzo , in un paese terzo o in relazione a un paese terzo , lo Stato membro garantisce che tutte le azioni proposte da tale paese terzo, in tale paese terzo o in relazione a esso siano conformi agli obblighi internazionali dell'Unione e dello Stato membro interessato e rispettino pienamente i diritti e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Lo Stato membro interessato consulta la Commissione prima dell’avvio del progetto anche al fine di garantire che siano soddisfatte le condizioni sopra indicate . [Em. 92]

11.   Qualora uno Stato membro decida in via eccezionale di attuare azioni con un paese terzo , in un paese terzo o in relazione a un paese terzo, con il sostegno dello Strumento, in materia di sorveglianza, individuazione, identificazione, localizzazione, prevenzione e intercettazione degli attraversamenti non autorizzati delle frontiere al fine di individuare, prevenire e combattere l'immigrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera o di contribuire alla protezione e a salvare la vita dei migranti, esso garantisce di aver notificato alla Commissione ogni accordo di cooperazione bilaterale o multilaterale con tale paese terzo conformemente all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1052/2013. Gli Stati membri assicurano il pieno rispetto del principio di non respingimento, anche nell'ambito di azioni in alto mare. [Em. 93]

11 bis.     Qualora uno Stato membro decida di avviare progetti con un paese terzo, in un paese terzo o in relazione a un paese terzo nell'ambito del presente Strumento, esso ne dà notifica entro 10 giorni alle organizzazioni che rappresentano i partner a livello nazionale e ai membri del comitato direttivo. [Em. 94]

12.   Per quanto riguarda le attrezzature operative, compresi i mezzi di trasporto e i sistemi di comunicazione necessari per un controllo di frontiera efficace e sicuro e per le operazioni di ricerca e soccorso acquistati con il sostegno del presente Strumento, si applicano le seguenti disposizioni: [Em. 95]

a)

prima di avviare le procedure di acquisto delle attrezzature operative, compresi i mezzi di trasporto, e dei sistemi di comunicazione con il sostegno del presente Strumento, gli Stati membri assicurano che tali attrezzature siano conformi alle norme stabilite dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, qualora norme di questo tipo esistano, e ne verificano con detta Agenzia le specifiche tecniche allo scopo di garantirne l’interoperabilità con le risorse utilizzate dalla guardia di frontiera e costiera europea;

b)

tutte le attrezzature operative su larga scala per la gestione delle frontiere, come i mezzi di trasporto e di sorveglianza aerei e marittimi, acquistate dagli Stati membri, sono registrati nel parco di attrezzature tecniche dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera al fine di rendere tali risorse disponibili conformemente all’articolo 39, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/1624;

c)

gli Stati membri possono decidere di acquistare materiale per operazioni marittime multifunzionali con il sostegno dello Strumento, a condizione che tale materiale, quando usato dalle autorità nazionali competenti, sia utilizzato per operazioni di sorveglianza di frontiera almeno per il 60 % del periodo totale di utilizzo a fini nazionali nel corso di un anno. Tale materiale è registrato nel parco di attrezzature tecniche dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera al fine di rendere tali risorse disponibili conformemente all’articolo 39, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/1624;

d)

onde sostenere una pianificazione coerente di sviluppo delle capacità per la guardia di frontiera e costiera europea e il possibile ricorso ad appalti congiunti, gli Stati membri comunicano alla Commissione, nell’ambito delle relazioni di cui all’articolo 27, la pianificazione pluriennale per le attrezzature di cui è previsto l’acquisto nell’ambito dello Strumento. La Commissione trasmette queste informazioni all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

Nel condurre azioni legate alla sorveglianza delle frontiere marittime nell'ambito del presente Strumento, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai loro obblighi internazionali in materia di ricerca e soccorso in mare e hanno il diritto, a tal fine, di utilizzare le apparecchiature e i sistemi di cui alle lettere da a) a d) del presente paragrafo. [Em. 96]

13.   La formazione in materia di gestione delle frontiere realizzata con il sostegno del presente Strumento si basa sui rilevanti standard comuni europei, armonizzati e di qualità, in materia di formazione e di istruzione per le guardie di frontiera e costiere nonché sulle pertinenti normative internazionali e dell'Unione, anche in materia di diritti fondamentali, accesso alla protezione umanitaria e diritto marittimo pertinente . [Em. 97]

14.   Gli Stati membri perseguono in particolare le azioni elencate nell’allegato IV. Per affrontare circostanze impreviste o nuove o per garantire l’efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 per modificare l’allegato IV

15.   La programmazione di cui all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. …/… [regolamento recante le disposizioni comuni] è basata sulle tipologie di intervento indicate nella Ogni programma definisce, per ciascun obiettivo specifico, le tipologie di intervento conformemente alla tabella 1 dell’allegato VI e una ripartizione indicativa delle risorse programmate secondo la tipologia di intervento o il settore di sostegno . [Em. 98]

Articolo 13

Riesame intermedio

-1.     I programmi sono soggetti a un riesame e a una valutazione intermedi conformemente all'articolo 26. [Em. 99]

1.   Nel Entro la fine del 2024 e previa notifica al Parlamento europeo, la Commissione assegna ai programmi degli Stati membri interessati l'importo aggiuntivo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), conformemente ai criteri di cui al punto 1, lettera c) e ai punti da 2 a 11 dell'allegato I. Tale assegnazione è basata sui più recenti dati statistici disponibili per i criteri di cui al punto 1, lettera c) e ai punti da 2 a 11 dell'allegato I. Il finanziamento ha effetto per il periodo a decorrere dall'anno civile 2025. [Em. 100]

2.   Se almeno il 10 % 30 % della dotazione iniziale di un programma di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), non è stato oggetto di domande di pagamento intermedio presentate conformemente all’articolo 85 del regolamento (UE) n. …/… [regolamento recante le disposizioni comuni], lo Stato membro interessato non è ammesso a ricevere l’importo aggiuntivo per il programma di cui al paragrafo 1. [Em. 101]

2 bis.     Il paragrafo 2 si applica solo se il quadro normativo pertinente e gli atti correlati sono in vigore al 1o gennaio 2022. [Em. 102]

3.   L’assegnazione dei fondi provenienti dallo strumento tematico a decorrere dal 2025 tiene conto, se del caso, dei progressi compiuti nel raggiungimento dei target intermedi del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) n. …/… [regolamento recante le disposizioni comuni] e nell’eliminazione delle lacune individuate in materia di attuazione. [Em. 103]

Articolo 14

Azioni specifiche

1.   Le azioni specifiche sono progetti transnazionali o nazionali che apportano un valore aggiunto dell'Unione in linea con gli obiettivi del presente regolamento, per i quali uno, più o tutti gli Stati membri possono ricevere una dotazione supplementare per il loro programma. [Em. 104]

2.   In aggiunta alla dotazione calcolata conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, agli Stati membri possono essere assegnati finanziamenti per azioni specifiche, purché siano stanziati come tali nel programma e siano usati per contribuire all’attuazione degli obiettivi del presente regolamento.

3.   I finanziamenti non possono essere usati per altre azioni del programma, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma

Articolo 15

Sostegno operativo

1.   Il sostegno operativo è la parte della dotazione di uno Stato membro che può essere usata per finanziare il sostegno alle autorità pubbliche responsabili per la realizzazione dei compiti e dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l’Unione.

2.   Uno Stato membro può utilizzare fino al 30 % dell’importo stanziato nell’ambito dello Strumento per il suo programma per finanziare il sostegno operativo alle autorità pubbliche responsabili dello svolgimento di compiti e servizi che costituiscono un servizio pubblico per l’Unione.

3.   Lo Stato membro che beneficia del sostegno operativo si conforma all’acquis dell’Unione in materia di frontiere e visti. [Em. 105]

4.   Gli Stati membri giustificano nel programma e nelle relazioni annuali in materia di performance di cui all’articolo 27 l’uso del sostegno operativo per conseguire gli obiettivi del presente regolamento. Prima dell’approvazione del programma, e previa consultazione dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per quanto riguarda le competenze dell’Agenzia a norma dell’articolo 12, paragrafo 3, la Commissione valuta la situazione di partenza negli Stati membri che hanno espresso l’intenzione di usare il sostegno operativo, tenendo conto delle informazioni fornite da tali Stati membri e, se del caso, delle informazioni disponibili alla luce delle valutazioni Schengen e delle valutazioni della vulnerabilità, incluse le raccomandazioni a seguito di valutazioni Schengen e di valutazioni della vulnerabilità.

5.   Fermo restando l’articolo 4, paragrafo 3, lettera c), il sostegno operativo si concentra sui compiti e servizi specifici stabiliti sulle azioni ammissibili stabilite nell’allegato VII. [Em. 106]

6.   Per far fronte a circostanze impreviste o nuove o per garantire l’efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 per modificare i compiti e servizi specifici stabiliti le azioni ammissibili stabilite nell’allegato VII. [Em. 107]

Articolo 16

Sostegno operativo per il regime di transito speciale

1.   Lo Strumento prevede un sostegno per compensare i diritti non riscossi per i visti di transito e i costi supplementari sostenuti per l’attuazione dei sistemi di documento di transito agevolato (FTD) e di documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) ai sensi dei regolamenti (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 del Consiglio.

2.   Le risorse assegnate alla Lituania per il regime di transito speciale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), sono rese disponibili come sostegno operativo supplementare per la Lituania, in linea con le azioni ammissibili al sostegno operativo nell’ambito del programma di cui all’allegato VII.

3.   In deroga all’articolo 15, paragrafo 2, la Lituania può utilizzare gli importi ad essa assegnati conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), per finanziare il sostegno operativo in aggiunta all’importo definito all’articolo 15, paragrafo 2.

4.   La Commissione e la Lituania riesaminano l’applicazione del presente articolo qualora subentrino cambiamenti tali da incidere sull’esistenza o sul funzionamento del regime di transito speciale.

Sezione 3

Sostegno e attuazione in regime di gestione diretta e indiretta

Articolo 17

Ambito di applicazione

Il sostegno di cui alla presente sezione è attuato direttamente dalla Commissione in conformità all’articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente in conformità alla lettera c) del medesimo articolo.

Articolo 18

Azioni dell’Unione

1.   Le azioni dell’Unione sono progetti transnazionali o progetti di particolare interesse per l’Unione, in linea con gli obiettivi del presente regolamento.

2.   Su iniziativa della Commissione, lo Strumento può finanziare azioni dell’Unione riguardanti gli obiettivi del presente regolamento di cui all’articolo 3 e conformemente agli allegati II e III.

3.   Le azioni dell’Unione possono concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti. Esse possono inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell’ambito di operazioni di finanziamento misto.

4.   Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al [titolo VIII] del regolamento finanziario.

5.   Il comitato di valutazione, che valuta le proposte, può essere composto da esperti esterni.

6.   I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al mancato recupero di importi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a titolo del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni di cui al[l’articolo X] del regolamento (UE) n. …/… [regolamento successivo al regolamento sul fondo di garanzia].

Articolo 19

Operazioni di finanziamento misto

Le operazioni di finanziamento misto a titolo del presente Strumento sono eseguite in conformità al [regolamento InvestEU] e al [titolo X] del regolamento finanziario. [Em. 108]

Articolo 20

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

Lo Strumento può sostenere misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione. Tali misure , vale a dire misure preparatorie, di sorveglianza, di controllo, di audit, di valutazione e tutte le azioni di assistenza amministrativa e tecnica necessarie per l'attuazione del presente regolamento e, se del caso, con i paesi terzi, possono essere finanziate a un tasso del 100 %. [Em. 109]

Articolo 21

Audit

Gli audit sull’utilizzo del contributo dell’Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell’Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell’articolo 127 del regolamento finanziario.

Articolo 22

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.   I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate significative destinate a pubblici diversi a diversi pubblici pertinenti , tra cui i media e il vasto pubblico nelle lingue pertinenti. Al fine di garantire la visibilità dei finanziamenti dell'Unione, i destinatari di tali finanziamenti fanno riferimento alla loro provenienza quando comunicano informazioni in merito alle azioni in questione. A tale scopo, i destinatari garantiscono che in tutte le comunicazioni destinate ai media e al pubblico figuri l'emblema dell'Unione e si menzioni esplicitamente il sostegno finanziario dell'Unione . [Em. 110]

2.   La Al fine di raggiungere un pubblico che sia il più ampio possibile, la Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul sull'attuazione del presente Strumento, sulle singole azioni e sui risultati. In particolare, la Commissione pubblica informazioni relative allo sviluppo dei programmi annuali e pluriennali dello strumento tematico. La Commissione rende inoltre noto su un sito web pubblico l'elenco delle operazioni selezionate per il sostegno nell'ambito dello strumento tematico e aggiorna tale elenco almeno ogni tre mesi. Le risorse finanziarie destinate al presente Strumento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale relativa all'attuazione delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento. In particolare, la Commissione può promuovere le migliori pratiche e uno scambio di informazioni relativamente all'attuazione dello Strumento. [Em. 111]

2 bis.     La Commissione pubblica le informazioni di cui al paragrafo 2 in formati aperti e leggibili meccanicamente, come stabilito all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (53) , che consentano di ordinare, utilizzare in operazioni di ricerca, estrarre, comparare e riutilizzare i dati. È possibile ordinare i dati per priorità, obiettivo specifico, costo totale ammissibile delle operazioni, costo totale dei progetti, costo totale delle procedure di appalto, nome del beneficiario e nome del contraente. [Em. 112]

2 ter.     Spetta agli Stati membri trasmettere alla Commissione le informazioni sullo sviluppo dei programmi di gestione condivisa, da pubblicare sul suo sito web. [Em. 113]

Sezione 4

Sostegno e attuazione in regime di gestione concorrente, diretta e indiretta

Articolo 23

Assistenza emergenziale

1.   Lo Strumento fornisce La Commissione può decidere, in via eccezionale, di fornire sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell’eventualità di una situazione d’emergenza derivante debitamente giustificata e in ultima istanza. Tali situazioni possono derivare da un’urgente ed eccezionale pressione migratoria in cui si è verificato, si verifica o si potrebbe verificare un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi attraverso le frontiere esterne di uno o più Stati membri, in particolare presso sezioni di frontiera dove il livello di impatto è stato individuato come tale da compromettere il funzionamento dell’intero spazio Schengen, o da qualsiasi altra situazione di pressione emergenza debitamente motivata che richieda un'azione urgente ed eccezionale presso le frontiere esterne rientrante nell’ambito d’applicazione del presente regolamento che richieda un’azione immediata. La Commissione ne informa senza indugio il Parlamento europeo e il Consiglio . [Em. 114]

2.   L’assistenza emergenziale può consistere in sovvenzioni accordate direttamente alle agenzie decentrate.

3.   L’assistenza emergenziale può essere assegnata ai programmi degli Stati membri in aggiunta alla dotazione calcolata secondo l’articolo 10, paragrafo 1, purché sia stanziata come tale nel programma. I finanziamenti non possono essere usati per altre azioni del programma, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma.

4.   Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al [titolo VIII] del regolamento finanziario.

4 bis.     Laddove necessario per condurre le azioni, l'assistenza emergenziale può coprire le spese sostenute prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione o della domanda di assistenza, ma non prima del 1o gennaio 2021. [Em. 115]

4 ter.     L'assistenza emergenziale è fornita nel rigoroso rispetto dell'acquis dell'Unione e degli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono firmatari. [Em. 116]

Articolo 24

Finanziamento cumulativo, complementare e combinato

1.   Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro dello Strumento può essere finanziata anche da un altro programma dell'Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Al contributo fornito all'azione da un programma dell'Unione si applicano le norme che disciplinano tale programma. Il finanziamento cumulativo non supera i costi ammissibili totali dell'azione e il sostegno dei diversi programmi dell'Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che fissano le condizioni del sostegno I contributi di altri programmi dell'Unione alle azioni previste nell'ambito del presente Strumento sono riconosciuti, ove opportuno, nei programmi di lavoro della Commissione o nei programmi nazionali e nelle relazioni annuali in materia di performance. [Em. 117]

2.   Le azioni operazioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza, o che sono conformi alle seguenti condizioni cumulative e comparabili: [Em. 118]

a)

sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell’ambito dello Strumento;

b)

sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell’invito a presentare proposte;

c)

non possono essere finanziate nell’ambito di detto invito a causa di vincoli di bilancio;

possono ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo Plus o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, in conformità all’articolo 67, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. …/… [regolamento recante le disposizioni comuni] e all’articolo 8 del regolamento (UE) n. …/… [regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune], dai fondi strutturali dell'Unione purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma in questione. Si applicano le norme del fondo o dello strumento che fornisce il sostegno. [Em. 119]

SEZIONE 5

SORVEGLIANZA, RELAZIONI E VALUTAZIONE

Sottosezione 1

Disposizioni comuni

Articolo 25

Sorveglianza e relazioni

1.   Conformemente agli obblighi di rendicontazione a norma dell'articolo 41, paragrafo 3, lettera h), punto i), punto ii iii ), del regolamento finanziario, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sulla performance in conformità all'allegato V , almeno una volta all'anno . [Em. 120]

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 per modificare l’allegato V allo scopo di apportare le modifiche necessarie alle informazioni sulla performance da fornire al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi dello Strumento nel conseguire gli obiettivi previsti dal presente regolamento figurano nell'allegato VIII. Per gli indicatori di output, i valori base sono fissati a zero. I target intermedi per il 2024 e i target finali per il 2029 sono cumulativi. Per le risorse in regime di gestione concorrente sono utilizzati gli indicatori comuni. Su richiesta, i dati ricevuti dalla Commissione sugli indicatori di output e di risultato sono resi disponibili al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 121]

4.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione e, se del caso, agli Stati membri

5.   Al fine di garantire una valutazione efficace dei progressi dello Strumento nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 per modificare l’allegato VIII allo scopo di rivedere e integrare gli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione, anche in relazione alle informazioni che gli Stati membri devono fornire.

5 bis.     Per le risorse in regime di gestione concorrente, la sorveglianza e le relazioni sono basate sulle tipologie di intervento indicate nell'allegato VI. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 per far fronte a circostanze impreviste o nuove o per garantire l'efficiente attuazione dei finanziamenti. [Em. 122]

5 ter.     La Commissione presta particolare attenzione alla sorveglianza delle azioni di paesi terzi, in paesi terzi o in relazione a paesi terzi, conformemente all'articolo 5 e all'articolo 12, paragrafi 10 e 11. [Em. 123]

Articolo 26

Valutazione

1.   La Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione effettua presenta una valutazione intermedia e una dell'attuazione del presente regolamento. La valutazione retrospettiva del presente regolamento, comprese le azioni attuate nell’ambito del presente Strumento. intermedia esamina l'efficacia, l'efficienza, la semplificazione e la flessibilità del Fondo . Più in particolare, essa comprende una valutazione: [Em. 124]

a)

dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti disponibili, in particolare delle relazioni annuali in materia di performance trasmesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 30 e degli indicatori di output e di risultato di cui all'allegato VIII; [Em. 125]

b)

del valore aggiunto unionale delle azioni e operazioni attuate nel quadro dello Strumento; [Em. 126]

c)

del contributo apportato dallo Strumento per affrontare le sfide esistenti ed emergenti alle frontiere esterne e per sviluppare la politica comune in materia di visti, nonché dell'utilizzo dello Strumento per colmare le lacune individuate dal meccanismo di valutazione di Schengen e dalla valutazione delle vulnerabilità. [Em. 127]

d)

del sussistere della pertinenza delle misure di attuazione di cui allegato II e delle azioni di cui all'allegato III e della loro adeguatezza; [Em. 128]

e)

della complementarità e della coerenza tra le azioni sostenute a titolo dello Strumento e il sostegno fornito da altri fondi dell'Unione; [Em. 129]

Il riesame intermedio tiene conto dei risultati della valutazione retrospettiva sull'impatto di lungo termine del precedente strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, rientrante nel Fondo Sicurezza interna per il periodo 2014-2020. [Em. 130]

1 bis.     Entro il 31 gennaio 2030, la Commissione effettua una valutazione retrospettiva. Entro la stessa data, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione. La valutazione retrospettiva include una valutazione degli elementi di cui al paragrafo 1. A tale riguardo, l'impatto a più lungo termine dello Strumento è valutato nell'ottica di un'eventuale decisione di rinnovo o modifica di un successivo fondo. [Em. 131]

2.   La valutazione intermedia e la valutazione retrospettiva sono effettuate con tempestività per contribuire al processo decisionale nel rispetto dei termini di cui all’articolo 40 del regolamento (UE) n. …/… [regolamento recante le disposizioni comuni] in conformità dell'articolo 14 del presente regolamento . [Em. 132]

2 bis.     Nel riesame intermedio e nella valutazione retrospettiva, la Commissione presta particolare attenzione alla valutazione delle azioni condotte da paesi terzi, in tali paesi o in relazione a essi, conformemente all'articolo 5 e all'articolo 12, paragrafi 10 e 11. [Em. 133]

Sottosezione 2

Norme sulla gestione concorrente

Articolo 27

Relazioni annuali in materia di performance

1.   Entro il 15 febbraio 2023 ed entro la stessa data di ogni anno successivo fino al 2031 compreso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la relazione annuale in materia di performance di cui all’articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. …/… [regolamento recante le disposizioni comuni]. La relazione presentata nel 2023 copre l’attuazione del programma svolto fino al 30 giugno 2022. Gli Stati membri pubblicano tali relazioni su un sito web dedicato e le trasmettono al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 134]

2.   La relazione annuale in materia di performance contiene in particolare informazioni riguardanti:

a)

i progressi compiuti nell’attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e target finali, tenuto conto dei dati cumulativi più recenti come richiesto dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. …/… [regolamento recante le disposizioni comuni] trasmessi alla Commissione ; [Em. 135]

a bis)

una ripartizione dei conti annuali del programma nazionale in recuperi, prefinanziamento ai beneficiari finali e spese effettivamente sostenute; [Em. 136]

b)

tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte , ivi compresi i pareri motivati emessi dalla Commissione in relazione a una procedura di infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE ; [Em. 137]

c)

la complementarità , il coordinamento e la coerenza tra le azioni sostenute dallo Strumento e il sostegno fornito da altri fondi dell’Unione, in particolare quelle gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione e altri strumenti che apportano finanziamenti nei paesi terzi o in relazione a tali paesi; [Em. 138]

d)

il contributo del programma all’attuazione dell’acquis e dei piani d’azione dell’Unione pertinenti;

d bis)

il rispetto dei requisiti in materia di diritti fondamentali; [Em. 139]

e)

l’attuazione delle azioni di comunicazione e visibilità;

f)

il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l’intero periodo di programmazione.

f bis)

l'attuazione di progetti in un paese terzo o in relazione a un paese terzo. [Em. 140]

3.   La Commissione ha la facoltà di formulare osservazioni in merito alla relazione annuale in materia di performance entro due mesi dalla data di ricezione. Qualora la Commissione non esprima osservazioni entro tale termine, la relazione s'intende accettata. Una volta che le relazioni sono state accettate, la Commissione mette a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio le sintesi delle relazioni annuali in materia di performance e le pubblica su un sito web dedicato. [Em. 141]

4.   Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello della relazione annuale in materia di performance. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 30, paragrafo 2.

Articolo 28

Sorveglianza e relazioni

1.   La sorveglianza e le relazioni di cui al titolo IV del regolamento (UE) n../… [regolamento recante le disposizioni comuni] sono basate sulle tipologie di intervento indicate nelle tabelle 1, 2 e 3 dell’allegato VI. Per far fronte a circostanze impreviste o nuove o per garantire l’efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 per modificare l’allegato VI.

2.   Gli indicatori comuni sono usati conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, all’articolo 17 e all’articolo 37, del regolamento (UE) n. …/… [regolamento recante le disposizioni comuni]. [Em. 142]

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 8, 12, 15, 25 e 28 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028. [Em. 143]

3.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di potere di cui agli articoli 8, 12, 15, 25 e 28 in qualsiasi momento. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 144]

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio

6.   L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 8, 12, 15, 25 e 28 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 145]

Articolo 30

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato di coordinamento del Fondo Asilo e migrazione, del Fondo Sicurezza interna e dello Strumento per la gestione delle frontiere e i visti. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione. Tale disposizione non si applica agli atti di esecuzione di cui all’articolo 27, paragrafo 4. [Em. 146]

Articolo 31

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni interessate nel quadro dello Strumento per la gestione delle frontiere e i visti nell’ambito del Fondo Sicurezza interna per il periodo 2014-2020, istituito con il regolamento (UE) n. 515/2014, che continua pertanto ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura.

2.   La dotazione finanziaria dello Strumento può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra lo Strumento e le misure adottate nell’ambito del suo predecessore, lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti nell’ambito del Fondo Sicurezza interna per il periodo 2014-2020, istituito con il regolamento (UE) n. 515/2014

Articolo 32

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C del, pag. .

(2)  GU C del, pag. .

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019.

(4)  Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

(5)  COM(2015)0240 del 13 maggio 2015.

(6)  http://www.consilium.europa.eu/media/21917/15-euco-conclusions-final-it.pdf

(7)  Conclusioni del Consiglio europeo , 22-23 giugno 2017.

(8)  COM(2017)0794.

(9)   Dichiarazione della Commissione, del 29 aprile 2017, sulla gestione dei flussi di persone alle frontiere tra Slovenia e Croazia.

(10)   Raccomandazione (UE) 2017/1804, del 3 ottobre 2017, relativa all'attuazione delle disposizioni del codice frontiere Schengen sul ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne dello spazio Schengen (GU L 259 del 7.10.2017, pag. 25).

(11)  Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

(12)  GU L […] del […], pag. […].

(13)  GU L […] del […], pag. […].

(14)  GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.

(15)  Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione d’applicazione dell’accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

(16)  Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

(17)  COM(2016)0731 del 16 novembre 2016.

(18)  COM(2016)0272 del 4 maggio 2016.

(19)  COM(2016)0881, 882 e 883 del 21 dicembre 2016.

(20)  COM(2017)0344 del 29 giugno 2017.

(21)  COM(2017)0794 del 12 dicembre 2017.

(22)  EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3.

(23)  Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

(24)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 946.

(25)  Regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l’istruzione consolare comune e il manuale comune (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8).

(26)  Regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che stabilisce modelli uniformi per il documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) di cui al regolamento (CE) n. 693/2003 (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 15).

(27)  GU L […] del […], pag. […].

(28)  Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

(29)  Regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un’Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(30)  Regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur) (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 11).

(31)  GU C del, pag. .

(32)  GU C del, pag. .

(33)  GU C […] del […], pag. […].

(34)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(35)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(36)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(37)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(38)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(39)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea («Decisione sull’associazione d’oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(40)  Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

(41)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(42)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(43)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(44)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(45)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(46)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(47)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(48)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

(49)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(50)  GU L […] del […], pag. […].

(51)  GU L […] del […], pag. […].

(52)  Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

(53)   Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).

ALLEGATO I

Criteri per l'assegnazione dei finanziamenti per i programmi in regime di gestione concorrente

1.

Le risorse disponibili di cui all'articolo 10 sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

(a)

ogni Stato membro riceve dallo Strumento un importo fisso pari a 5 000 000 EUR soltanto all'inizio del periodo di programmazione;

(b)

un importo di 157 200 000 EUR per il regime di transito speciale è da assegnare alla Lituania soltanto all'inizio del periodo di programmazione;

(c)

e le rimanenti risorse di cui all’articolo 10 sono ripartite sulla base dei seguenti criteri:

il 30 % per le frontiere esterne terrestri;

il 35 % per le frontiere esterne marittime;

il 20 % per gli aeroporti;

il 15 % per gli uffici consolari.

2.

Le risorse disponibili di cui al paragrafo 1, lettera c), per le frontiere esterne terrestri e per le frontiere esterne marittime sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

(a)

il 70 % per la lunghezza delle rispettive frontiere esterne terrestri ed esterne marittime, basandosi su fattori di ponderazione per ciascuna sezione specifica come definito nel regolamento (UE) n. 1052/2013, conformemente al paragrafo 11, e

(b)

il 30 % per il carico di lavoro alle rispettive frontiere esterne terrestri e marittime, determinato conformemente al paragrafo 7, lettera a).

3.

La ponderazione di cui al paragrafo 2, lettera a), è determinata dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in conformità col paragrafo 11.

4.

Le risorse disponibili di cui al paragrafo 1, lettera c), per gli aeroporti sono ripartite tra gli Stati membri secondo il carico di lavoro nei rispettivi aeroporti, determinato a norma del paragrafo 7, lettera b).

5.

Le risorse disponibili di cui al paragrafo 1, lettera c), per gli uffici consolari sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

(a)

il 50 % per il numero di uffici consolari (esclusi i consolati onorari) degli Stati membri nei paesi elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (1), e

(b)

il 50 % per il carico di lavoro in relazione alla gestione della politica dei visti presso gli uffici consolari degli Stati membri nei paesi elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001, determinato a norma del paragrafo 7, lettera c), del presente allegato.

6.

Ai fini della ripartizione delle risorse di cui al paragrafo 1, lettera c), con «frontiere esterne marittime» si intende il limite esterno del mare territoriale degli Stati membri ai sensi degli articoli da 4 a 16 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Tuttavia, nei casi in cui siano necessarie operazioni periodiche a lungo raggio per impedire l’immigrazione irregolare o l’ingresso irregolare, con «frontiere esterne marittime» si intende il limite esterno delle zone che presentano una minaccia elevata. La definizione di «frontiere esterne marittime» a tale proposito è determinata tenendo conto dei dati operativi degli ultimi due anni forniti dagli Stati membri interessati. Tale definizione sarà utilizzata esclusivamente ai fini del presente regolamento. [Emendamento che non concerne la versione italiana]

7.

Ai fini dell’assegnazione iniziale del finanziamento, la valutazione del carico di lavoro si basa sulle ultime cifre medie riguardanti i precedenti 36 mesi disponibili alla data di applicazione del presente regolamento. Ai fini del riesame intermedio, la valutazione del carico di lavoro si basa sulle ultime cifre medie riguardanti i precedenti 36 mesi disponibili al momento di tale riesame intermedio nel 2024. La valutazione del carico di lavoro si basa sui seguenti fattori:

(a)

alle frontiere esterne terrestri e alle frontiere esterne marittime:

(1)

il 70 % 60 % per il numero di attraversamenti delle frontiere esterne ai valichi di frontiera autorizzati; [Em. 148]

(2)

il 30 % 20 % per il numero di cittadini di paesi terzi cui è negato l’ingresso alla frontiera esterna; [Em. 149]

(2 bis)

il 20 % per il numero di persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o che sono incluse in tali domande in qualità di familiari e la cui domanda è stata trattata mediante la procedura di frontiera di cui all'articolo 43 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (2) . [Em. 150]

(b)

negli aeroporti:

(1)

il 70 % per il numero di attraversamenti delle frontiere esterne ai valichi di frontiera autorizzati;

(2)

il 30 % per il numero di cittadini di paesi terzi cui è negato l’ingresso alla frontiera esterna;

(c)

presso gli uffici consolari:

il numero delle domande di visto per soggiorni di breve durata o per il transito aeroportuale.

8.

Le cifre di riferimento per il numero di uffici consolari di cui al paragrafo 5, lettera a), sono calcolate in base alle informazioni contenute nell’allegato 28 della decisione C(2010)1620 della Commissione del 19 marzo 2010 che istituisce il manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati.

Nei casi in cui gli Stati membri non abbiano fornito le statistiche rilevanti, sono usati i dati più recenti disponibili per tali Stati membri. Se per un determinato Stato membro non esiste alcun dato disponibile o se uno Stato membro non fornisce tali dati per due anni consecutivi , la cifra di riferimento è pari a zero. [Em. 151]

9.

Le cifre di riferimento per il carico di lavoro di cui:

(a)

al paragrafo 7, lettera a), punto 1), e al paragrafo 7, lettera b), punto 1), sono le ultime statistiche fornite dagli Stati membri in conformità con il diritto dell’Unione;

(b)

al paragrafo 7, lettera a), punto 2), e al paragrafo 7, lettera b), punto 2), sono le ultime statistiche elaborate dalla Commissione (Eurostat) in base ai dati forniti dagli Stati membri in conformità con il diritto dell’Unione;

(c)

al paragrafo 7, lettera c), sono le ultime statistiche sui visti pubblicate dalla Commissione a norma dell’articolo 46 del codice dei visti (3).

(d)

Nei casi in cui gli Stati membri non abbiano fornito le statistiche rilevanti, sono usati i dati più recenti disponibili per tali Stati membri. Se per un determinato Stato membro non esiste alcun dato disponibile o se uno Stato membro non fornisce tali dati per due anni consecutivi , la cifra di riferimento è pari a zero. [Em. 152]

10.

L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera fornisce alla Commissione una relazione sulla ripartizione delle risorse per quanto riguarda le frontiere esterne terrestri, le frontiere esterne marittime e gli aeroporti, a norma del paragrafo 1, lettera c). La Commissione rende pubblica tale relazione. [Em. 153]

11.

Ai fini dell’assegnazione iniziale, la relazione di cui al paragrafo 10 individua il livello medio delle minacce a di impatto su ciascuna sezione di frontiera in base alle ultime cifre medie riguardanti i precedenti 36 mesi alla data di applicazione del presente regolamento. Ai fini del riesame intermedio, la relazione di cui al paragrafo 10 individua il livello medio delle minacce a di impatto su ciascuna sezione di frontiera in base alle ultime cifre medie riguardanti i precedenti 36 mesi disponibili al momento di tale riesame intermedio nel 2024. Essa determina i seguenti specifici fattori di ponderazione per sezione applicando i livelli di minaccia impatto di cui al regolamento (UE) n. 1052/2013: [Em. 154]

(a)

fattore 0,5: minaccia bassa livello di impatto basso ; [Em. 155]

(b)

fattore 3: minaccia media livello di impatto medio ; [Em. 156]

(c)

fattore 5: minaccia elevata livello di impatto alto ; [Em. 157]

(d)

fattore 8: minaccia critica. [Em. 158]


(1)  Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

(2)   Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).

(3)  Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un Codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

ALLEGATO II

Misure di attuazione

1.

Lo Strumento contribuisce all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), tramite le seguenti misure di attuazione:

(a)

miglioramento del controllo delle frontiere in linea con l’articolo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1624, nel seguente modo:

i.

rafforzando la capacità di svolgimento delle verifiche e della sorveglianza alle frontiere esterne, anche con misure volte a prevenire e individuare la ad agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere e, ove opportuno, misure relative alla prevenzione e all'individuazione della criminalità transfrontaliera, come il traffico di migranti, la tratta di esseri umani e il terrorismo , nonché misure di instradamento delle persone bisognose di protezione internazionale o che intendono richiedere tale protezione ; [Em. 159]

ii.

sostenendo la ricerca e il soccorso nell’ambito della sorveglianza di frontiera in mare; [Em. 160]

iii.

applicando misure tecniche e operative connesse al controllo di frontiera nello spazio Schengen , a condizione che tali misure non presentino rischi per la libera circolazione ; [Em. 161]

iv.

effettuando analisi dei rischi per la sicurezza interna e analisi delle minacce che possono pregiudicare il funzionamento o la sicurezza delle frontiere esterne;

v.

sostenendo, nell’ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri che devono affrontare una pressione migratoria sproporzionata, già esistente o potenziale, alle frontiere esterne dell’UE situazione d'emergenza di cui all'articolo 23 , anche tramite un rinforzo tecnico e operativo, così come l’invio di squadre di sostegno per la gestione della migrazione nei punti di crisi (hotspot). [Em. 162]

(b)

ulteriore rafforzamento della guardia di frontiera e costiera europea, attraverso lo rafforzamento dello sviluppo comune di capacità, appalti congiunti, definizione di norme comuni ed eventuali altre misure per razionalizzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri e l'Agenzia nell'ottica di un ulteriore sviluppo della guardia di frontiera e costiera europea; [Em. 163]

(c)

rafforzamento della cooperazione interagenzie a livello nazionale tra le autorità nazionali responsabili del controllo di frontiera o di compiti svolti alle frontiere, e a livello UE tra gli Stati membri o tra gli Stati membri, da un lato, e i pertinenti organismi, uffici e agenzie dell’Unione o paesi terzi , comprese le agenzie competenti per le azioni esterne , dall’altra; [Em. 164]

(d)

garanzia dell’applicazione uniforme dell’acquis dell’Unione in materia di frontiere esterne, anche attraverso l’attuazione delle raccomandazioni provenienti da meccanismi controllo della qualità quali il meccanismo di valutazione di Schengen in linea con il regolamento (UE) n. 1053/2013, le valutazioni delle vulnerabilità, in conformità con il regolamento (UE) 2016/1624, e meccanismi di controllo della qualità a livello nazionale;

(e)

istituzione, esercizio e manutenzione di dei sistemi informatici su larga scala già soggetti al diritto dell'Unione nel settore della gestione delle frontiere, compresa l'interoperabilità di questi sistemi informatici e le loro infrastrutture di comunicazione , e azioni volte a migliorare la qualità dei dati e la trasmissione di informazioni . [Em. 165]

(e bis)

miglioramento della capacità di rendere assistenza alle persone in pericolo in mare, in particolare sostenendo le operazioni di ricerca e soccorso; [Em. 166]

(e ter)

sostegno alla ricerca e al soccorso nell'ambito della sorveglianza di frontiera in mare; [Em. 167]

2.

Lo Strumento contribuisce all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), tramite le seguenti misure di attuazione:

(a)

erogazione di servizi efficienti e consoni alle esigenze dei richiedenti il visto, mantenendo nel contempo la sicurezza e l'integrità della procedura di visto , con particolare riguardo per le persone vulnerabili e i bambini ; [Em. 168]

(a bis)

sostegno agli Stati membri nel rilascio di visti, compresi i visti con validità territoriale limitata rilasciati per motivi umanitari, motivi di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali come anche per i beneficiari di un programma di reinsediamento o ricollocazione dell'Unione, nonché nel pieno adempimento dell'acquis dell'Unione in materia di visti; [Em. 169]

(b)

garanzia dell’applicazione uniforme dell’acquis dell’Unione sui visti, compresi l'ulteriore sviluppo e la modernizzazione della politica comune in materia di visti;

(c)

sviluppo di varie forme di cooperazione tra gli Stati membri nel trattamento dei visti;

(d)

istituzione aggiornamento , esercizio e manutenzione di sistemi informatici su larga scala nel settore della politica comune in materia di visti, compresa l’interoperabilità di questi sistemi IT e le loro infrastrutture di comunicazione. [Em. 170]

ALLEGATO III

Ambito di applicazione del sostegno

1.

Nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), lo strumento sostiene in particolare i seguenti aspetti:

(a)

infrastrutture, edifici, sistemi e servizi necessari ai valichi di frontiera, nei punti di crisi (hotspot) e per la sorveglianza di frontiera tra i valichi di frontiera, per prevenire e contrastare l’attraversamento non autorizzato delle frontiere, l’immigrazione clandestina irregolare e la criminalità transfrontaliera alle frontiere esterne, nonché al fine di garantire un flusso agevole per i viaggiatori in regola e la gestione efficace dei flussi migratori, comprese misure di instradamento delle persone bisognose di protezione internazionale o che intendono richiedere tale protezione, garantendo sempre un trattamento dignitoso delle persone interessate ; [Em. 171]

(b)

attrezzatura operativa, mezzi di trasporto e sistemi di comunicazione necessari per un controllo di frontiera efficace e sicuro, in linea con le norme elaborate dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, qualora norme di questo tipo esistano;

(c)

formazione relativa allo sviluppo della gestione europea integrata delle frontiere, o che ad essa contribuisca, tenendo conto delle necessità operative, delle analisi dei rischi e  delle sfide individuate all'interno delle raccomandazioni specifiche per paese, il tutto nel pieno rispetto dei diritti fondamentali; [Em. 172]

(d)

distacco di funzionari di collegamento in paesi terzi come definito nel regolamento (UE) n. …/… [nuovo regolamento ILO] (1), e distacco di guardie di frontiera o di altri esperti del settore negli Stati membri o da uno Stato membro a un paese terzo, rafforzamento della cooperazione e della capacità operativa delle reti di esperti o di funzionari di collegamento, così come scambio di migliori prassi e miglioramento della capacità delle reti europee di valutare, promuovere, sostenere e sviluppare le politiche dell’Unione; [Em. 173]

(e)

studi, progetti pilota e altre azioni rilevanti per attuare o sviluppare la gestione europea integrata delle frontiere, incluse misure volte allo sviluppo della guardia di frontiera e costiera europea, così come rafforzamento delle capacità comuni, appalti congiunti, elaborazione di norme comuni e di altre misure per razionalizzare la cooperazione e il coordinamento tra l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e gli Stati membri , nonché di misure di instradamento delle persone bisognose di protezione internazionale o che intendono richiedere tale protezione ; [Em. 174]

(f)

azioni volte a sviluppare metodi innovativi o a utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, in particolare mediante l'impiego dei risultati dei progetti di ricerca in materia di sicurezza, qualora l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, agendo ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2016/1624, abbia riconosciuto che tale impiego contribuisce allo sviluppo delle capacità operative della guardia di frontiera e costiera europea . Tali metodi innovativi e nuove tecnologie rispettano pienamente i diritti fondamentali e il diritto alla protezione dei dati personali ; [Em. 175]

(g)

misure preparatorie e attività di sorveglianza, amministrative e tecniche necessarie per attuare le politiche in materia di frontiere esterne, anche per rafforzare la governance dello spazio Schengen tramite lo sviluppo e l'attuazione del meccanismo di valutazione istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e il codice frontiere Schengen, comprese le spese di missione degli esperti della Commissione e degli Stati membri che partecipano a visite in loco, così come misure per attuare le raccomandazioni formulate a seguito di valutazioni della vulnerabilità svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in linea con il regolamento (UE) 2016/1624; [Em. 176]

(g bis)

azioni volte a migliorare la qualità dei dati conservati nei sistemi informatici in materia di visti e frontiere e a migliorare l'esercizio da parte degli interessati del diritto di informazione, accesso, rettifica, cancellazione e restrizione del trattamento dei dati nel contesto delle azioni che rientrano nel campo di applicazione del presente strumento; [Em. 208]

(h)

identificazione, rilevamento delle impronte digitali, registrazione, controlli di sicurezza, debriefing, comunicazione di informazioni, esami medici e screening delle vulnerabilità e, ove necessario, cure mediche così come instradamento dei cittadini di paesi terzi , se del caso, verso la procedura di asilo appropriata alle frontiere esterne, in particolare nei punti di crisi (hotspot); [Em. 177]

(i)

azioni volte a rafforzare la sensibilizzazione in merito alle politiche relative alle frontiere esterne fra le parti interessate e i cittadini, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione;

(j)

sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori , nel rispetto del principio di non discriminazione ; [Em. 178]

(k)

sostegno operativo per l’attuazione della gestione europea integrata delle frontiere.

(k bis)

scambio di buone pratiche ed esperienze, anche riguardo alla protezione dei diritti fondamentali nel contesto delle diverse componenti del controllo delle frontiere, in particolare relativamente all'identificazione, all'assistenza immediata e all'instradamento verso servizi di protezione delle persone vulnerabili; [Em. 179]

(k ter)

misure per lo sviluppo, la sorveglianza e la valutazione delle politiche e delle procedure, compresa l'applicazione di strumenti statistici comuni, metodi e indicatori volti a misurare i progressi e a valutare gli sviluppi strategici. [Em. 180]

2.

Nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), lo strumento sostiene in particolare i seguenti aspetti:

(a)

infrastrutture ed edifici necessari per il trattamento delle domande di visto e la cooperazione consolare, ivi comprese misure di sicurezza, nonché altre azioni volte a migliorare la qualità del servizio ai richiedenti il visto;

(b)

attrezzature operative e sistemi di comunicazione necessari per il trattamento delle domande di visto e la cooperazione consolare,

(c)

formazione del personale consolare e di altro personale che contribuisca alla politica comune in materia di visti e alla cooperazione consolare , anche riguardo al rispetto dei diritti fondamentali, ove opportuno ; [Em. 181]

(d)

scambio di buone pratiche e di esperti, compreso il distacco di esperti, e miglioramento della capacità delle reti di livello europeo di valutare, promuovere, sostenere e sviluppare ulteriormente le politiche dell'Unione e i suoi obiettivi , segnatamente ai fini della protezione dei diritti fondamentali per quanto riguarda l'identificazione, l'assistenza immediata e l'instradamento verso servizi di protezione delle persone vulnerabili ; [Em. 182]

(e)

studi, progetti pilota e altre azioni rilevanti, come le azioni volte a migliorare la conoscenza attraverso analisi, monitoraggio e valutazione;

(f)

azioni volte a sviluppare metodi innovativi o a utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, in particolare progetti volti a verificare e convalidare gli esiti di progetti di ricerca finanziati dall'Unione;

(g)

misure preparatorie, e attività di sorveglianza, amministrative e tecniche, anche per volte a rafforzare la governance dello spazio Schengen tramite lo sviluppo e l'attuazione del meccanismo di valutazione istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, comprese le spese di missione degli esperti della Commissione e degli Stati membri che partecipano a visite in loco; [Em. 183]

(h)

attività di sensibilizzazione sulle politiche dei visti fra le parti interessate e i cittadini, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell’Unione;

(i)

sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori nel rispetto del principio di non discriminazione e del diritto alla protezione dei dati personali ; [Em. 184]

(j)

sostegno operativo per l'attuazione della politica comune in materia di visti , nel rispetto del principio di non discriminazione; [Em. 185]

(j bis)

sostegno agli Stati membri nel rilascio di visti, compresi i visti con validità territoriale limitata rilasciati per motivi umanitari, motivi di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali come anche per i beneficiari di un programma di reinsediamento o ricollocazione dell'Unione, nonché nel pieno adempimento dell'acquis dell'Unione in materia di visti. [Em. 186]

3.

Nell’ambito dell’obiettivo strategico di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lo strumento sostiene in particolare i seguenti aspetti:

(a)

infrastrutture ed edifici necessari per la collocazione di sistemi informatici su larga scala e delle componenti delle infrastrutture di comunicazione associate;

(b)

attrezzature e sistemi di comunicazione necessari per garantire il corretto funzionamento dei sistemi informatici su larga scala;

(c)

attività di formazione e di comunicazione in relazione ai sistemi informatici su larga scala;

(d)

sviluppo e aggiornamento dei sistemi informatici su larga scala;

(e)

sudi, dimostrazioni di concetto, progetti pilota e altre azioni rilevanti legate all'attuazione di sistemi informatici su larga scala, compresa la loro interoperabilità;

(f)

azioni volte a sviluppare metodi innovativi o a utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, in particolare progetti volti a verificare e convalidare gli esiti di progetti finanziati dall'Unione;

(g)

sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori per i sistemi informatici su larga scala nel settore dei visti e delle frontiere , nel rispetto del principio di non discriminazione e del diritto alla protezione dei dati personali ; [Em. 187]

(g bis)

azioni volte a migliorare la qualità dei dati e l'esercizio da parte degli interessati del diritto di informazione, accesso, rettifica, cancellazione e restrizione del trattamento dei propri dati personali. [Em. 188]

(h)

sostegno operativo per l’attuazione di sistemi informatici su larga scala.


(1)  GU L […], del […], pag.[…].

ALLEGATO IV

Azioni ammissibili a un cofinanziamento più elevato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, e dell'articolo 12, paragrafo 14

(1)

Acquisto di attrezzature operative attraverso sistemi di appalti congiunti con l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, da mettere a disposizione di tale Agenzia per le sue attività operative in linea con l’articolo 39, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2016/1624.

(2)

Misure a sostegno della cooperazione interagenzie tra uno Stato membro e un paese terzo confinante con cui l’UE condivide una frontiera terrestre o marittima.

(3)

Ulteriore rafforzamento della guardia di frontiera e costiera europea, attraverso rafforzamento dello sviluppo comune di capacità, appalti congiunti, definizione di norme comuni ed eventuali altre misure per razionalizzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri e l'Agenzia nell'ottica di un ulteriore sviluppo della guardia di frontiera e costiera europea, come indicato al paragrafo 1, lettera b), dell'allegato II.; [Em. 189]

(4)

Invio congiunto di funzionari di collegamento come indicato all'allegato III.

(5)

Misure volte a migliorare l'identificazione e il sostegno delle vittime della tratta di esseri umani e a rafforzare la cooperazione transfrontaliera per individuare i trafficanti nel quadro del controllo di frontiera , anche sviluppando e sostenendo meccanismi di protezione e instradamento . [Em. 190]

(5 bis)

Sviluppo di sistemi integrati per la protezione dei minori presso le frontiere esterne e politiche dedicate ai minori migranti in generale, anche mediante un'adeguata formazione del personale e lo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri. [Em. 191]

(6)

Misure volte a utilizzare, trasferire, verificare e convalidare nuove metodologie o tecnologie, compresi progetti pilota volte a migliorare la qualità dei dati conservati nei sistemi informatici in materia di visti e frontiere e a migliorare l'esercizio da parte degli interessati del diritto di informazione , accesso, rettifica, cancellazione follow-up dei progetti di ricerca nel settore della sicurezza finanziati dall’Unione, come indicato all'allegato III restrizione del trattamento dei dati nel contesto delle azioni che rientrano nel campo di applicazione del presente strumento . [Em. 209]

(6 bis)

Misure relative all'identificazione, all'assistenza immediata e all'instradamento verso servizi di protezione delle persone vulnerabili. [Em. 193]

(7)

Misure per la creazione e la gestione di punti di crisi (hotspot) negli Stati membri che devono affrontare una pressione migratoria eccezionale sproporzionata, già esistente o potenziale.

(8)

Ulteriore sviluppo di forme cooperazione fra Stati membri nel trattamento dei visti, come indicato al paragrafo 2, lettera c), dell'allegato II.

(9)

Aumentare la presenza o la rappresentanza consolare degli Stati membri nei paesi i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto, in particolare nei paesi in cui nessuno Stato membro è attualmente presente.

ALLEGATO V

Indicatori di performance chiave di cui all'articolo 25, paragrafo 1

(a)

Obiettivo specifico 1 — Sostenere un’efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito di una ripartizione delle responsabilità fra l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l’immigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera e gestire in modo efficace i flussi migratori: [Emendamento che non concerne la versione italiana]

(1)

Numero di attraversamenti irregolari rilevati alle frontiere esterne dell'UE: a) tra i valichi di frontiera, e b) ai valichi di frontiera

Fonte dei dati: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

(2)

Numero di persone che utilizzano documenti di viaggio fraudolenti individuate ai valichi di frontiera

Fonte dei dati: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

(2 bis)

Numero di persone che hanno richiesto la protezione internazionale presso i valichi di frontiera

Fonte dei dati: Stati membri [Em. 195]

(2 ter)

Numero di persone cui è negato l'ingresso

Fonte dei dati: Stati membri [Em. 196]

(b)

Obiettivo specifico 2 — Sostenere la politica comune in materia di visti per garantire un approccio più armonizzato tra gli Stati membri nel rilascio dei visti, facilitare i viaggi legittimi e prevenire mitigare i rischi in termini di migrazione e di sicurezza:. [Em. 197]

(1)

Numero di persone che utilizzano documenti di viaggio fraudolenti individuate presso i consolati sostenuti dal Fondo

Fonte dei dati: Stati membri

(1 bis)

Numero di persone che hanno richiesto la protezione internazionale presso i consolati degli Stati membri

Fonte dei dati: Stati membri [Em. 198]

(2)

Tempo medio (e tendenze) delle decisioni adottate nel quadro delle procedure di visto

Fonte dei dati: Stati membri

ALLEGATO VI

Tipologie di intervento

TABELLA 1: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «CAMPO DI INTERVENTO»

I.

Gestione europea integrata delle frontiere

001

Verifiche di frontiera

002

Sorveglianza delle frontiere — Mezzi aerei

003

Sorveglianza delle frontiere — Mezzi terrestri

004

Sorveglianza delle frontiere — Mezzi marittimi

005

Sorveglianza delle frontiere — Sistemi automatizzati di sorveglianza delle frontiere

006

Sorveglianza delle frontiere — Altre misure

007

Misure tecniche e operative nello spazio Schengen connesse al controllo di frontiera

008

Conoscenza situazionale e scambio di informazioni

009

Analisi dei rischi

010

Trattamento di dati e informazioni

011

Punti di crisi (hotspot)

011 bis

Misure relative all'identificazione e all'instradamento delle persone vulnerabili [Em. 199]

011 ter

Misure relative all'identificazione e all'instradamento di persone bisognose di protezione internazionale o che intendono richiedere tale protezione [Em. 200]

012

Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

013

Cooperazione interagenzie — Livello nazionale

014

Cooperazione interagenzie — Livello dell'Unione europea

015

Cooperazione interagenzie — Con paesi terzi

016

Invio di funzionari di collegamento per l'immigrazione

017

Sistemi informatici su larga scala — Eurodac per fini di gestione delle frontiere

018

Sistemi informatici su larga scala — Sistema di ingressi/uscite (EES)

019

Sistemi informatici su larga scala — Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)

020

Sistemi informatici su larga scala — Sistema d'informazione Schengen (SIS II)

021

Sistemi informatici su larga scala — Interoperabilità

022

Sostegno operativo — Gestione integrata delle frontiere

023

Sostegno operativo — Sistemi informatici su larga scala per fini di gestione delle frontiere

024

Sostegno operativo — Regime di transito speciale

II.

Politica comune in materia di visti

001

Miglioramento del trattamento delle domande di visto

002

Maggiore efficienza, ambiente più consono alle esigenze del cliente e maggiore sicurezza nei consolati

003

Sicurezza dei documenti / Consulenti in materia di documenti

004

Cooperazione consolare

005

Copertura consolare

006

Sistemi informatici su larga scala — Sistema di informazione visti

007

Altri sistemi informatici per il trattamento delle domande di visto

008

Sostegno operativo — Politica comune in materia di visti

009

Sostegno operativo — Sistemi informatici su larga scala per il trattamento delle domande di visto

010

Sostegno operativo — Regime di transito speciale

010 bis

Rilascio di visti umanitari [Em. 201]

III.

Assistenza tecnica

001

Informazione e comunicazione

002

Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo

003

Valutazione e studi, raccolta dati

003 bis

Qualità dei dati e diritti degli interessati di informazione, accesso, rettifica, cancellazione e restrizione del trattamento dei propri dati personali [Em. 202]

004

Sviluppo di capacità


TABELLA 2: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «TIPOLOGIA DI AZIONE»

001

Infrastrutture e edifici

002

Mezzi di trasporto

003

Altre attrezzature operative

004

Sistemi di comunicazione

005

Sistemi informatici

006

Formazione

007

Scambio di migliori prassi — Tra gli Stati membri

008

Scambio di migliori prassi — Con paesi terzi

009

Invio di esperti

010

Studi, dimostrazioni di concetto, progetti pilota e azioni analoghe

011

Attività di comunicazione

012

Sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori

013

Realizzazione o altro follow-up di progetti di ricerca


TABELLA 3: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «MODALITÀ D'ATTUAZIONE»

001

Azione specifica

002

Assistenza emergenziale

003

Azioni elencate all'allegato IV

004

Attuazione delle raccomandazioni risultanti dalle valutazioni Schengen

005

Attuazioni delle raccomandazioni risultanti dalle valutazioni delle vulnerabilità

006

Cooperazione con paesi terzi

007

Azioni in paesi terzi

ALLEGATO VII

Azioni ammissibili al sostegno operativo

(a)

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), il sostegno operativo copre i costi seguenti a condizione che non siano coperti dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel contesto delle sue attività operative

(1)

costi del personale;

(2)

manutenzione e riparazione di attrezzature e infrastrutture;

(3)

costi dei servizi, anche nei punti di crisi (hotspot) ai sensi del presente regolamento; [Em. 203]

(4)

spese di funzionamento delle operazioni.

Uno Stato membro ospitante ai sensi dell'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2016/1624 può ricorrere al sostegno operativo per coprire le spese di funzionamento per la sua partecipazione alle attività operative di cui all'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2016/1624 e che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento o ai fini delle sue attività di controllo alle frontiere nazionali.

(b)

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), il sostegno operativo copre i costi seguenti:

(1)

costi del personale, inclusa la formazione;

(2)

costi dei servizi;

(3)

manutenzione e riparazione di attrezzature e infrastrutture;

(4)

costi relativi agli immobili, compresi l'affitto e l'ammortamento.

(c)

Nell'ambito dell'obiettivo strategico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, il sostegno operativo copre i costi seguenti:

(1)

costi del personale, inclusa la formazione;

(2)

gestione operativa e manutenzione dei sistemi informatici su larga scala e delle loro infrastrutture di comunicazione, compresa l'interoperabilità di tali sistemi e l'affitto di locali sicuri.

(d)

Oltre agli elementi che precedono, il sostegno operativo nel quadro del programma per la Lituania fornisce supporto in linea con l'articolo 16, paragrafo 1.

ALLEGATO VIII

Indicatori di output e indicatori di risultato di cui all'articolo 25, paragrafo 3

(a)

Obiettivo specifico 1 — Sostenere un’efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito di una ripartizione delle responsabilità fra l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l’immigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera e gestire in modo efficace i flussi migratori; [Emendamento che non concerne la versione italiana]

(1)

Infrastrutture di controllo di frontiera, mezzi di trasporto e altre attrezzature finanziate con il sostegno dello Strumento:

numero di valichi di frontiera nuovi o modernizzati rispetto al numero totale di valichi di frontiera nuovi o modernizzati nello Stato membro interessato;

numero di porte per il controllo di frontiera automatizzato;

numero di mezzi di trasporto aereo;

numero di mezzi di trasporto marittimo;

numero di mezzi di trasporto terrestre;

numero di attrezzature messe a disposizione dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera;

numero di altre attrezzature, di cui numero delle attrezzature per l'istituzione, il potenziamento o la manutenzione dei punti di crisi (hotspot) ai fini del presente regolamento;

numero di attrezzature multifunzionali sostenute dallo Strumento.

(2)

Numero di posti specializzati in paesi terzi sostenuti dello strumento

funzionari di collegamento, come indicato all'allegato III;

altri posti specializzati relativi alla gestione delle frontiere.

(3)

Numero di progetti di cooperazione o di canali di cooperazione creati negli Stati membri con il supporto dello Strumento fra le autorità nazionali e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera che contribuiscono allo sviluppo della guardia di frontiera e costiera europea.

(4)

Numero di attrezzature utilizzate durante le attività operative dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, acquistate con il sostegno dello Strumento, rispetto al numero totale di attrezzature registrate nel parco di attrezzature tecniche di tale Agenzia.

(5)

Numero di progetti di cooperazione o di canali di cooperazione fra le agenzie nazionali e il Centro nazionale di coordinamento (CNC) Eurosur creati con il sostegno dello Strumento.

(6)

Numero di unità di personale formate con il sostegno dello Strumento su aspetti legati alla gestione integrata delle frontiere.

(7)

Numero di funzionalità informatiche sviluppate, applicate, mantenute o aggiornate con il sostegno dello Strumento, anche a fini di interoperabilità:

SIS II;

ETIAS;

EES;

VIS per fini di gestione delle frontiere;

Eurodac per fini di gestione delle frontiere;

Numero di connessioni di sistemi informatici al portale di ricerca europeo finanziate col sostegno dello strumento;

Qualsiasi altro sistema informatico su larga scala rientrante nell'ambito d'applicazione del presente regolamento.

(8)

Numero di raccomandazioni risultanti da valutazioni Schengen nel settore delle frontiere e numero di raccomandazioni risultanti da valutazioni delle vulnerabilità trattate con il sostegno dello Strumento, rispetto al numero totale di raccomandazioni aventi implicazioni finanziarie.

(b)

Obiettivo specifico 2 — Sostenere la politica comune in materia di visti per garantire un approccio più armonizzato tra gli Stati membri nel rilascio dei visti, facilitare i viaggi legittimi e prevenire mitigare i rischi in termini di migrazione e di sicurezza: [Em. 205]

(1)

Numero di consolati al di fuori dello spazio Schengen istituiti o potenziati con il sostegno dello Strumento, rispetto al numero totale di consolati dello Stato membro al di fuori dello spazio Schengen istituiti o potenziati.

(2)

Numero di unità di personale formate e numero di corsi di formazione organizzati su aspetti legati alla politica comune in materia di visti con il sostegno dello Strumento.

(3)

Numero di funzionalità informatiche sviluppate, applicate, mantenute o aggiornate con il sostegno dello Strumento, anche a fini di interoperabilità:

VIS:

EES;

Qualsiasi altro sistema informatico su larga scala rientrante nell'ambito d'applicazione del presente regolamento.

(4)

Numero di forme di cooperazione tra gli Stati membri nel trattamento dei visti istituite e potenziate con il sostegno dello strumento:

co-ubicazioni,

centri comuni per la presentazione delle domande,

rappresentanze,

altro.

(5)

Numero di raccomandazioni risultanti da valutazioni Schengen nel settore della politica comuna in materia di visti attuate con il sostegno dello Strumento, in proporzione rispetto al numero totale di raccomandazioni aventi implicazioni finanziarie.

(6)

Numero di paesi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto in cui, con il sostegno dello Strumento, è aumentato il numero di Stati membri presenti o rappresentati.


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/451


P8_TA(2019)0177

Istituzione del Fondo Sicurezza interna ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Sicurezza interna (COM(2018)0472 — C8-0267/2018 — 2018/0250(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 23/64)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0472),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 82, paragrafo 1, l'articolo 84 e l'articolo 87, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0267/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A8-0115/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2018)0250

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Sicurezza interna

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 1, l’articolo 84 e l’articolo 87, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Garantire Benché la sicurezza interna è una nazionale resti di esclusiva competenza degli Stati membri nonché , per proteggere tale sicurezza sono necessari una cooperazione e un coordinamento a livello dell'Unione. La sicurezza interna è uno sforzo comune a cui dovrebbero contribuire congiuntamente le istituzioni e le agenzie pertinenti dell’Unione e gli Stati membri , con l'aiuto del settore privato e della società civile . Nel periodo tra il 2015 e il 2020 la Commissione, il Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento europeo hanno definito le priorità comuni fissate nell’agenda europea sulla sicurezza dell’aprile 2015 (2), che sono state ribadite dal Consiglio nella rinnovata strategia di sicurezza interna del giugno 2015 (3) e dal Parlamento europeo nella risoluzione del luglio 2015 (4) . Tale strategia comune ha inteso fornire il quadro strategico per le attività dell’Unione nel settore della sicurezza interna e ha definito le principali priorità di azione per garantire una risposta efficace dell’Unione alle minacce per la sicurezza per il periodo 2015-2020: lotta al terrorismo , vale a dire prevenzione lotta al terrorismo e prevenzione della radicalizzazione , compresa la radicalizzazione online e l'estremismo violento, l'intolleranza , smantellamento della criminalità organizzata e lotta alla criminalità informatica. [Em. 1]

(2)

Nella dichiarazione di Roma firmata il 25 settembre marzo 2017, i leader dei 27 Stati membri , il Consiglio europeo, il Parlamento europeo e la Commissione europea hanno ribadito la propria determinazione a costruire un’Europa sicura e un’Unione in cui tutti i cittadini si sentano sicuri e possano spostarsi liberamente, in cui le frontiere esterne siano protette, con una politica migratoria efficace, responsabile e sostenibile, nel rispetto delle norme internazionali, così come un’Europa determinata a combattere il terrorismo e la criminalità organizzata. [Em. 2]

(3)

Il Consiglio europeo del 15 dicembre 2016 ha sollecitato il conseguimento di ulteriori risultati sull’interoperabilità dei sistemi di informazione e delle banche dati dell’UE. Il Consiglio europeo del 23 giugno 2017 ha sottolineato la necessità di migliorare l’interoperabilità tra le basi di dati, e il 12 dicembre 2017 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi d’informazione dell’UE (cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione) (5).

(4)

È opportuno che l’obiettivo dell’Unione di garantire un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) sia raggiunto, tra l’altro, attraverso misure di prevenzione e lotta contro la criminalità e misure di coordinamento e cooperazione tra autorità di contrasto e altre autorità nazionali degli Stati membri, e anche con le agenzie e gli altri organi dell’Unione pertinenti, nonché con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali pertinenti.

(5)

Per conseguire questo obiettivo è opportuno intraprendere azioni a livello dell’Unione volte a proteggere la popolazione , gli spazi pubblici e le infrastrutture critiche e le merci da minacce di natura sempre più transnazionale e a sostenere il lavoro svolto dalle competenti autorità degli Stati membri. Il terrorismo, i reati gravi e di criminalità organizzata, la criminalità itinerante, il traffico illecito armi e di stupefacenti, la corruzione, il riciclaggio di denaro, la criminalità informatica, la tratta di esseri umani lo sfruttamento sessuale, in particolare dei minori, le minacce ibride il traffico le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, la tratta di armi esseri umani , tra gli altri reati, costituiscono tuttora minacce persistenti alla sicurezza interna dell’Unione. [Em. 3]

(5 bis)

Il Fondo dovrebbe fornire un sostegno finanziario per far fronte alle sfide emergenti poste dal significativo aumento della portata di alcuni tipi di reato, quali la frode nei pagamenti, lo sfruttamento sessuale dei minori e il traffico di armi, commessi su Internet negli ultimi anni («reati favoriti dall'informatica»). [Em. 4]

(6)

È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell'Unione siano concentrati su attività in cui l'intervento dell'Unione può apportare valore aggiunto rispetto all'azione isolata degli Stati membri. In linea con l'articolo 84 e l'articolo 87, paragrafo 2, TFUE, il finanziamento dovrebbe sostenere misure per incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità , della formazione comune e della cooperazione di polizia e giudiziaria che associa tutte le autorità competenti degli Stati membri e le agenzie dell'Unione per quanto riguarda, in particolare, lo scambio di informazioni, una maggiore cooperazione operativa e il sostegno agli sforzi volti a potenziare le capacità di combattere e prevenire la criminalità. Il fondo non dovrebbe sostenere i costi operativi e le attività connesse alle funzioni essenziali degli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna conformemente all'articolo 72 TFUE. [Em. 5]

(7)

Onde preservare l'integrità dello spazio Schengen e  l'intero mercato interno dell'Unione e rafforzare il suo funzionamento, dal 6 aprile 2017 gli Stati membri hanno l'obbligo di effettuare verifiche sistematiche nelle banche dati pertinenti sui cittadini dell'Unione che attraversano le frontiere esterne dell'UE. La Commissione ha inoltre emesso una raccomandazione per gli Stati membri affinché facciano miglior uso dei controlli di polizia e della cooperazione transfrontaliera. I principi fondamentali che dovrebbero presiedere all'azione dell'Unione e degli Stati membri per sviluppare un'autentica ed efficace Unione della sicurezza sono la solidarietà tra gli Stati membri, la trasparenza sulla ripartizione dei compiti, il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto e una particolare attenzione alla prospettiva mondiale e alla necessaria coerenza con la dimensione esterna della sicurezza. [Em. 6]

(8)

Per contribuire allo sviluppo e all’attuazione di un’autentica ed efficace Unione della sicurezza volta a garantire un livello elevato di sicurezza interna in tutta l’Unione europea, gli Stati membri dovrebbero ricevere un adeguato sostegno finanziario dall’Unione attraverso la costituzione e la gestione di un Fondo Sicurezza interna («Fondo»).

(9)

Il Fondo dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto dei valori sanciti all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), dei diritti e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli obblighi internazionali dell'Unione relativi ai diritti umani. In particolare, il presente regolamento mira a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali , come il diritto alla dignità umana, il diritto alla vita, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla protezione dei dati personali, i diritti dei minori e il diritto a un ricorso effettivo. Punta inoltre a promuovere l'applicazione dei principi della non discriminazione. [Em. 7]

(10)

In conformità dell’articolo 3 TUE, il Fondo dovrebbe sostenere attività che garantiscano la protezione dei minori contro la violenza, gli abusi, lo sfruttamento e l’incuria. Occorre che il Fondo sostenga misure di garanzia e assistenza dei minori testimoni e vittime, in particolare dei minori non accompagnati o che per altre ragioni necessitano di tutela.

(10 bis)

La sensibilizzazione del personale di contrasto in merito a questioni relative a tutte le forme di razzismo, compresi l'antisemitismo e l'antiziganismo, rappresenta un fattore chiave per l'efficacia della sicurezza interna. È pertanto opportuno includere nell'ambito di applicazione del fondo misure formative e istruttive di sensibilizzazione destinate ai soggetti preposti all'applicazione della legge, allo scopo di accrescere la capacità di consolidamento della fiducia a livello locale. [Em. 8]

(11)

In linea con le priorità comuni individuate a livello dell'Unione per garantire un livello elevato di sicurezza nell'UE, il Fondo dovrebbe sostenere le azioni volte ad affrontare le principali minacce per la sicurezza, in particolare la prevenzione e la lotta contro il terrorismo e  l'estremismo violento, compresa la radicalizzazione , l'intolleranza e la discriminazione , i reati gravi e di criminalità organizzata e la criminalità informatica e nonché fornendo assistenza e protezione alle vittime di reato e proteggendo le infrastrutture critiche . Il Fondo dovrebbe garantire che l'Unione e i suoi Stati membri siano ben attrezzati anche per affrontare le minacce emergenti e in evoluzione, come i traffici illeciti, anche su internet, le minacce ibride e le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, al fine di attuare un'autentica Unione della sicurezza. Tale obiettivo dovrebbe essere perseguito attraverso un'assistenza finanziaria che contribuisca a migliorare lo scambio di informazioni, rafforzare la cooperazione operativa e potenziare le capacità nazionali e collettive. [Em. 9]

(12)

Nell’ambito del quadro generale del Fondo, l’assistenza finanziaria fornita dal Fondo dovrebbe in particolare sostenere lo scambio di informazioni e l'accesso alle stesse, nonché la cooperazione di polizia e giudiziaria e la prevenzione dei reati gravi e di criminalità organizzata, del traffico illecito di armi, della corruzione, del riciclaggio del denaro, del traffico di droga, della criminalità ambientale, dell’accesso e dello scambio di informazioni, del terrorismo, della tratta di esseri umani, dello sfruttamento dell’immigrazione irregolare dei profughi e degli immigrati irregolari, del grave sfruttamento dei lavoratori , dello sfruttamento sessuale dei e degli abusi sessuali, anche ai danni di minori e di donne , della distribuzione di immagini di abusi sui minori e della pedopornografia e della criminalità informatica. Il Fondo dovrebbe inoltre sostenere la protezione della popolazione, degli spazi pubblici e delle infrastrutture critiche da incidenti di sicurezza e la gestione efficace dei rischi per la sicurezza e delle crisi, anche attraverso la formazione comune, lo sviluppo di politiche comuni (strategie, cicli di politiche, programmi e piani d’azione), della legislazione e della cooperazione pratica. [Em. 10]

(12 bis)

Il Fondo dovrebbe fornire assistenza alle autorità di contrasto indipendentemente dalla loro struttura organizzativa ai sensi del diritto nazionale. Per questo motivo, le azioni che coinvolgono forze militari incaricate della sicurezza interna dovrebbero poter beneficiare del sostegno del Fondo, nella misura in cui tali azioni contribuiscano al conseguimento degli obiettivi specifici del Fondo. Nelle situazioni di emergenza e per affrontare e prevenire gravi rischi per la sicurezza pubblica, anche a seguito di un attacco terroristico, le azioni intraprese dalle forze militari all'interno del territorio dello Stato membro dovrebbero poter beneficiare del sostegno del Fondo. Le operazioni di mantenimento della pace o di difesa al di fuori del territorio dello Stato membro non dovrebbero in alcun caso essere ammissibili al sostegno del Fondo. [Em. 11]

(13)

Il Fondo dovrebbe basarsi sui risultati e sugli investimenti realizzati grazie agli strumenti che lo hanno preceduto, segnatamente il programma «Prevenzione e lotta contro la criminalità» (ISEC) e il programma «Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi per la sicurezza» (CIPS) per il periodo 2007-2013 e lo strumento per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi nell’ambito del Fondo sicurezza interna per il periodo 2014-2020, istituito con regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), e dovrebbe essere esteso per tenere conto dei nuovi sviluppi.

(14)

È necessario ottimizzare l'impatto dei finanziamenti dell'Unione attraverso la mobilitazione, la messa in comune e l'impiego di risorse finanziarie pubbliche e private. In relazione al proprio obiettivo, il Fondo dovrebbe promuovere e incoraggiare la partecipazione e il coinvolgimento attivi e significativi della società civile, comprese le organizzazioni non governative, e del settore industriale europeo nello sviluppo e nell'attuazione della politica di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la cibersicurezza, se del caso coinvolgendo anche altri soggetti pertinenti, le agenzie e altri organi dell'Unione e organizzazioni internazionali. Occorre tuttavia garantire che il sostegno del Fondo non venga utilizzato per delegare compiti pubblici o statutari a soggetti privati. [Em. 12]

(15)

Nel quadro complessivo della strategia antidroga dell’Unione, che sostiene un approccio equilibrato basato sulla riduzione contemporanea dell’offerta e della domanda, l’assistenza finanziaria fornita nell’ambito del Fondo dovrebbe sostenere tutte le azioni volte a prevenire e combattere il traffico di droga (riduzione dell’offerta e della domanda), e in particolare le misure aventi come bersaglio la produzione, la fabbricazione, l’estrazione, la vendita, il trasporto, l’importazione e l’esportazione di stupefacenti, compresi il possesso e l’acquisto finalizzati allo svolgimento di attività di traffico di droga. Il Fondo dovrebbe coprire in particolare gli aspetti preventivi della politica antidroga. Al fine di creare ulteriori sinergie e apportare chiarezza nel settore connesso alla droga, è opportuno che questi elementi degli obiettivi legati alla droga — che nel periodo 2014-2020 rientravano nel programma Giustizia — siano integrati nel Fondo.

(16)

Affinché contribuisca effettivamente ad aumentare il livello di sicurezza interna in tutta l'Unione europea e a sviluppare un'autentica Unione della sicurezza, il Fondo dovrebbe essere utilizzato in modo tale da apportare il massimo valore aggiunto europeo all'azione degli Stati membri. [Em. 13]

(17)

Nell’interesse della solidarietà all’interno dell’Unione e in uno spirito di ripartizione della responsabilità in materia di sicurezza, nel caso in cui siano individuati carenze o rischi, in particolare a seguito di una valutazione Schengen, lo Stato membro interessato dovrebbe affrontare in modo adeguato la questione utilizzando le risorse del suo programma per attuare le raccomandazioni adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio (7).

(18)

Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo, gli Stati membri dovrebbero assicurare che le priorità dei loro programmi perseguano contribuiscano a realizzare gli obiettivi specifici del Fondo e siano in linea con le misure di attuazione previste all’allegato II articolo 3 bis e che la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi sia proporzionata alle sfide e alle necessità e garantisca il conseguimento dell’obiettivo generale. [Em. 14]

(19)

È opportuno ricercare sinergie e garantire coerenza ed efficienza con altri fondi dell’UE ed evitare sovrapposizioni tra le diverse azioni.

(20)

Il Fondo dovrebbe essere coerente e complementare con gli altri programmi finanziari dell’Unione nel settore della sicurezza. È opportuno ricercare garantire sinergie in particolare con il Fondo Asilo e migrazione, il Fondo per la gestione integrata delle frontiere composto dallo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti istituito con regolamento (UE) [X] e dallo Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale istituito con regolamento (UE) [X], nonché con i fondi della politica di coesione rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni], la parte relativa alla ricerca in materia di sicurezza del programma «Orizzonte Europa» istituito con regolamento (UE) [X], il programma «Diritti e valori» istituito con regolamento (UE) [X], il programma «Giustizia» istituito con regolamento (UE) [X], il programma «Europa digitale» istituito con regolamento (UE) [X] e il programma «InvestEU» istituito con regolamento (UE) [X]. Le sinergie dovrebbero essere ricercate soprattutto per quanto riguarda la sicurezza delle infrastrutture e degli spazi pubblici, la sicurezza informatica , la protezione delle vittime e la prevenzione della dell'estremismo violento, compresa la radicalizzazione. Per massimizzare gli effetti del raggiungimento degli obiettivi strategici, sfruttare le economie di scala ed evitare sovrapposizioni tra azioni, sono fondamentali meccanismi di coordinamento efficaci. [Em. 15]

(21)

È opportuno che le azioni nei paesi terzi, e in relazione a tali paesi, sostenute dal Fondo siano attuate in piena sinergia e coerenza con altre azioni esterne all’Unione sostenute dai suoi strumenti di finanziamento esterno, e completino tali azioni. In particolare, l’attuazione di tali azioni dovrebbe improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l’azione esterna e la politica estera dell’Unione e la politica di aiuto allo sviluppo nei confronti del paese o della regione in questione. Per quanto riguarda la dimensione esterna, il Fondo dovrebbe rafforzare la cooperazione con i paesi terzi nei settori di interesse per la sicurezza interna dell’Unione, come la lotta al terrorismo e alla radicalizzazione, la cooperazione con le autorità di contrasto dei paesi terzi nella lotta contro il terrorismo (comprese le pattuglie e le squadre investigative comuni), i  traffici illeciti, in particolare di armi, di stupefacenti, di specie protette e di beni culturali, i reati gravi e di criminalità organizzata, la corruzione, la tratta di esseri umani e, il traffico di migranti. [Em. 16]

(22)

È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell’Unione siano concentrati su attività in cui l’intervento dell’Unione può apportare valore aggiunto rispetto all’azione isolata degli Stati membri. La sicurezza ha una dimensione intrinsecamente transfrontaliera e richiede pertanto una risposta forte e coordinata dell’Unione. Il sostegno finanziario fornito dal presente regolamento dovrebbe contribuire in particolare a rafforzare le capacità nazionali e dell’Unione nel settore della sicurezza.

(23)

Si può ritenere che uno Stato membro non rispetti il pertinente acquis dell’Unione in relazione al ricorso al sostegno operativo nell’ambito del Fondo se non ha ottemperato agli obblighi previsti dai trattati nel settore della sicurezza, se esiste un evidente rischio di violazione grave dei valori dell’Unione da parte di tale Stato membro nell’attuazione dell’acquis in materia di sicurezza, o se da una relazione di valutazione nel quadro del meccanismo di valutazione e monitoraggio di Schengen emergono carenze nel settore in questione.

(23 bis)

A norma del regolamento (UE) [X] del Parlamento europeo e del Consiglio  (8) , l'Unione dovrebbe adottare misure per tutelare il proprio bilancio ogniqualvolta siano riscontrate carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto in uno Stato membro. Al Fondo dovrebbe applicarsi il regolamento (UE) [X]. [Em. 17]

(24)

Lo strumento dovrebbe rispecchiare la necessità di una maggiore flessibilità e semplificazione, rispettando nel contempo i requisiti in termini di prevedibilità e garantendo una distribuzione equa e trasparente delle risorse per realizzare gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento. L'attuazione del Fondo dovrebbe basarsi sui principi dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità della spesa. Inoltre, l'attuazione del Fondo dovrebbe essere quanto più possibile intuitiva. [Em. 18]

(25)

Il presente regolamento dovrebbe fissare gli importi iniziali da assegnare agli Stati membri, calcolati sulla base dei criteri di cui all’allegato I.

(26)

Tali importi iniziali dovrebbero costituire la base di investimenti a lungo termine degli Stati membri in materia di sicurezza. Al fine di tenere conto dei cambiamenti nelle minacce interne ed esterne per la sicurezza o nella situazione di partenza, un importo aggiuntivo dovrebbe essere assegnato agli Stati membri a metà percorso in base ai più recenti dati statistici disponibili, come definito nel criterio di ripartizione, tenendo conto dello stato di attuazione del programma. [Em. 19]

(26 bis)

È opportuno tenere conto delle infrastrutture critiche che gli Stati membri devono proteggere nella ripartizione delle risorse disponibili a titolo del Fondo. [Em. 20]

(27)

Poiché le sfide nel settore della sicurezza sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l'assegnazione dei finanziamenti ai cambiamenti delle minacce interne ed esterne per la sicurezza e orientare i finanziamenti verso le priorità con il massimo valore aggiunto per l'Unione. Per rispondere alle esigenze impellenti, ai cambiamenti delle politiche e delle priorità dell'Unione, e per orientare i finanziamenti verso azioni con un livello elevato di valore aggiunto per l'UE, una parte del finanziamento dovrebbe essere periodicamente destinata ad azioni specifiche, ad azioni dell'Unione e all'assistenza emergenziale, attraverso uno strumento tematico. [Em. 21]

(28)

È opportuno incoraggiare gli Stati membri a usare parte della dotazione assegnata ai loro programmi per finanziare le azioni elencate nell'allegato IV, accordando loro un contributo dell'Unione più elevato , principalmente in virtù del loro considerevole valore aggiunto europeo o del loro carattere prioritario per l'Unione . [Em. 22]

(29)

Parte delle risorse disponibili nell’ambito del Fondo potrebbe essere assegnata anche per l’attuazione di azioni specifiche che presuppongono uno sforzo di cooperazione tra gli Stati membri o azioni necessarie per far fronte a sviluppi nell’Unione che richiedono finanziamenti aggiuntivi da mettere a disposizione di uno o più Stati membri. Queste azioni specifiche dovrebbero essere definite dalla Commissione nei suoi programmi di lavoro.

(30)

Il Fondo dovrebbe contribuire a sostenere i costi operativi relativi alla sicurezza interna e consentire agli Stati membri di mantenere capacità che sono determinanti per l’intera Unione. Tale sostegno consiste nel rimborso integrale di una serie di costi specifici relativi agli obiettivi previsti dal Fondo e dovrebbe costituire parte integrante dei programmi degli Stati membri.

(31)

Per completare l'attuazione dell'obiettivo strategico del Fondo svolta a livello nazionale mediante i programmi degli Stati membri, il Fondo dovrebbe sostenere anche azioni a livello di Unione. Tali azioni dovrebbero essere destinate a scopi strategici generali rientranti nell'ambito di intervento del Fondo, relativi all'analisi politica e all'innovazione, all'apprendimento reciproco a livello transnazionale e ai partenariati, e alla sperimentazione di nuove iniziative e azioni in tutta l'Unione o in alcuni Stati membri. A tale proposito, è opportuno incoraggiare la cooperazione tra i servizi di intelligence degli Stati membri al fine di garantire lo scambio di informazioni necessario per migliorare l'efficacia della lotta al terrorismo e la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità, e contribuire a una migliore comprensione della loro natura transfrontaliera. Il Fondo dovrebbe sostenere gli sforzi degli Stati membri volti allo scambio di buone pratiche e alla promozione della formazione comune per contribuire a sviluppare una cultura della cooperazione e della fiducia reciproca tra i servizi di intelligence e tra i servizi di intelligence ed Europol. [Em. 23]

(32)

Al fine di rafforzare la capacità dell’Unione di reagire immediatamente a incidenti di sicurezza e alle nuove minacce emergenti per l’Unione, dovrebbe essere possibile fornire assistenza emergenziale conformemente al quadro istituito dal presente regolamento. L’assistenza emergenziale non dovrebbe pertanto essere fornita per sostenere misure puramente di emergenza e a lungo termine o per affrontare situazioni in cui l’urgenza di agire risulta da un’inadeguata organizzazione amministrativa e da un’insufficiente pianificazione operativa da parte delle autorità competenti.

(33)

Per garantire la necessaria flessibilità di azione e rispondere alle esigenze emergenti, è opportuno prevedere la possibilità per le agenzie decentrate di ricevere adeguati mezzi finanziari aggiuntivi per svolgere determinati compiti di emergenza. Qualora il compito da eseguire sia così urgente che non è possibile modificare in tempo la dotazione finanziaria, le agenzie decentrate dovrebbero poter beneficiare dell’assistenza emergenziale, anche sotto forma di sovvenzioni, coerentemente con le priorità e le iniziative individuate a livello dell’Unione dalle istituzioni dell’UE.

(33 bis)

Alla luce della natura transnazionale delle azioni dell'Unione e per promuovere un'azione coordinata volta a garantire il massimo livello di sicurezza nell'UE, le agenzie decentrate dovrebbero poter beneficiare dell'azione dell'Unione, anche sotto forma di sovvenzioni. Tale sostegno dovrebbe essere coerente con le priorità e le iniziative individuate a livello dell'Unione dalle istituzioni dell'UE per garantire un valore aggiunto europeo. [Em. 24]

(34)

L’obiettivo strategico del Fondo dovrebbe essere perseguito anche tramite strumenti finanziari e garanzie di bilancio mediante le finestre di InvestEU. Il sostegno finanziario dovrebbe essere utilizzato per ovviare alle carenze del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, e le azioni non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi o falsare la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero avere un evidente valore aggiunto dell’UE.

(35)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il Fondo Sicurezza interna, che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto [X] dell’accordo interistituzionale del [X] tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (9).

(36)

Al Fondo si applica il regolamento (UE, Euratom) [nuovo regolamento finanziario] (10) («regolamento finanziario»). Esso stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, all’assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio. Al fine di garantire coerenza nell’attuazione dei programmi di finanziamento dell’Unione, il regolamento finanziario si applica alle azioni che saranno attuate in gestione diretta o indiretta nell’ambito del Fondo.

(37)

Ai fini dell’attuazione delle azioni in regime di gestione concorrente, è opportuno che lo strumento si inserisca in un quadro coerente comprendente il presente regolamento, il regolamento finanziario e il regolamento (UE) n. X [RDC]  (11). In caso di conflitto tra le disposizioni, il presente regolamento prevale sul regolamento (UE) n. X [RDC]. [Em. 159]

(38)

Il regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni] stabilisce il quadro entro il quale si iscrive l’azione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo Plus (FES+), del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), del Fondo Asilo, e migrazione e integrazione (AMIF), del Fondo Sicurezza interna (ISF) e dello Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI), nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere (IBMF), e fissa, in particolare, le regole di programmazione, di sorveglianza e valutazione, di gestione e di controllo per i fondi dell’Unione attuati in regime di gestione concorrente. Occorre inoltre specificare, nel presente regolamento, gli obiettivi del Fondo Sicurezza interna e stabilire disposizioni specifiche relative alle attività che possono essere finanziate con il sostegno del Fondo. [Em. 26]

(38 bis)

Per garantire che il Fondo sostenga azioni riguardanti tutti gli obiettivi specifici del Fondo e che la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi sia proporzionata alle sfide e alle esigenze, in modo da conseguire gli obiettivi, occorre definire una percentuale minima di dotazione a carico del Fondo per ciascun obiettivo specifico del Fondo, sia per i programmi nazionali che per l'impianto tematico. [Em. 27]

(39)

Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione previsti dal presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla loro capacità di conseguire gli obiettivi delle azioni e di raggiungere risultati, tenendo conto, in particolare, dei costi del controllo, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inosservanza. Dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché ai finanziamenti non legati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

(40)

In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95 (13), (Euratom, CE) n. 2185/96 (14) e (UE) 2017/1939 del Consiglio (15), è opportuno che gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l’individuazione, la rettifica e l’indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e/o penali . In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (16). In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, conceda i diritti necessari e l’accesso alla Commissione, all’OLAF, all’EPPO e alla Corte dei conti europea (CCE) e garantisca che i terzi coinvolti nell’attuazione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri cooperano pienamente e prestano tutta l'assistenza necessaria alle istituzioni, alle agenzie e agli organismi dell'Unione a tutela degli interessi finanziari dell'UE. I risultati delle indagini sulle irregolarità o le frodi connesse al Fondo dovrebbero essere messi a disposizione del Parlamento europeo. [Em. 28]

(41)

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura di formazione ed esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, attuazione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 TFUE riguardano anche la protezione del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell’Unione.

(42)

A norma dell’articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio (17) le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d’oltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del Fondo e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.

(43)

In conformità dell’articolo 349 del TFUE e in linea con la comunicazione della Commissione «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell’UE» (18) , approvata dal Consiglio nelle sue conclusioni del 12 aprile 2018, gli Stati membri interessati dovrebbero assicurare che i loro programmi tengano conto delle sfide specifiche cui devono far fronte le regioni ultraperiferiche. Il Fondo sostiene detti Stati membri con risorse adeguate per aiutare ove occorra tali regioni. [Em. 29]

(44)

In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (19), è necessario che il Fondo sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di sorveglianza, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni possono includere, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del Fondo sul terreno. Per misurare i risultati raggiunti dal Fondo, è opportuno istituire indicatori e relativi target finali in relazione a ciascun obiettivo specifico del Fondo. Tali indicatori dovrebbero includere indicatori qualitativi e quantitativi. [Em. 30]

(45)

Data l’importanza di affrontare i cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell’Unione di attuare l’accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il Fondo contribuirà alla presa in considerazione delle azioni per il clima e al conseguimento dell’obiettivo generale di destinare il 25 % delle spese di bilancio dell’UE al sostegno di obiettivi climatici. Le relative azioni saranno identificate nel corso della preparazione e dell’attuazione del Fondo e saranno nuovamente valutate nell’ambito dei pertinenti processi di valutazione e riesame. nel periodo del QFP 2021-2027 nonché di un obiettivo annuale del 30 % non appena possibile e al più tardi entro il 2027 . [Em. 31]

(46)

Tramite tali indicatori e la rendicontazione finanziaria, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero sorvegliare l'attuazione del Fondo, in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni] e del presente regolamento. Per assolvere adeguatamente il proprio ruolo di controllo, la Commissione dovrebbe essere in grado di stabilire gli importi effettivamente spesi dal Fondo in un dato anno. Quando trasmettono alla Commissione i conti nazionali del rispettivo programma, gli Stati membri dovrebbero pertanto operare una distinzione tra recuperi, versamenti di prefinanziamenti ai beneficiari finali e rimborsi di spese effettivamente sostenute. Per agevolare il controllo e la sorveglianza dell'attuazione del Fondo, la Commissione dovrebbe includere tali importi nella sua relazione annuale sull'esecuzione del Fondo. Ogni anno, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una sintesi delle relazioni annuali in materia di performance accettate. Su richiesta, la Commissione dovrebbe mettere a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio il testo integrale delle relazioni annuali in materia di performance. [Em. 32]

(47)

Al fine di integrare e modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo ai programmi di lavoro per lo strumento tematico, all'elenco delle azioni ammissibili a un cofinanziamento più elevato che figura nell'allegato IV e al sostegno operativo, e per sviluppare ulteriormente il quadro di sorveglianza e valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio». [Em. 33]

(48)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (20). È opportuno applicare la procedura d’esame per l’adozione di atti di esecuzione che prevedono obblighi comuni agli Stati membri, in particolare per quanto attiene alla trasmissione di informazioni alla Commissione, mentre La procedura consultiva andrebbe applicata per l’adozione di atti di esecuzione relativi alle modalità di trasmissione delle informazioni alla Commissione nel quadro della programmazione e della rendicontazione, vista la loro natura puramente tecnica. [Em. 34]

(49)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(50)

A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda [non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione / ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento].

(51)

È opportuno allineare il periodo di applicazione del presente regolamento a quello del regolamento (UE, Euratom) [X] del Consiglio [regolamento sul quadro finanziario pluriennale] (21),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento istituisce il Fondo Sicurezza interna («Fondo») per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 . [Em. 35]

2.   Esso Il presente regolamento stabilisce:

a)

gli obiettivi del Fondo;

b)

gli obiettivi specifici del Fondo e le misure di attuazione di tali obiettivi specifici;

c)

la dotazione di bilancio per il periodo 2021-2027;

d)

le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti. [Em. 36]

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«operazione di finanziamento misto»: un’azione sostenuta dal bilancio dell’Unione, anche nell’ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combina forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell’Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;

b)

«prevenzione della criminalità»: tutte le misure che mirano, o altrimenti concorrono, a contrastare la criminalità e a diminuire il senso di insicurezza dei cittadini, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2009/902/GAI del Consiglio (22);

c)

«infrastruttura critica»: un elemento, una rete, un sistema o parte di questo che è essenziale per il mantenimento di funzioni vitali della società, della salute, dell’incolumità, della sicurezza, del benessere economico o sociale della popolazione, e il cui danneggiamento, rottura o distruzione avrebbe ripercussioni rilevanti in uno Stato membro o nell’Unione a causa del mancato mantenimento di tali funzioni;

d)

«criminalità informatica»: i reati dipendenti dall’informatica, ossia i reati che possono essere commessi soltanto mediante l’uso, come mezzo del reato o obiettivo principale del reato, di dispositivi e sistemi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC); e i reati favoriti dall’informatica, ossia i reati tradizionali, come lo sfruttamento sessuale di minori, le cui dimensioni o la cui portata possono essere aumentati mediante l’uso di computer, reti di computer o altre forme di TIC; [Em. 37]

e)

«azioni EMPACT»: le azioni intraprese nel quadro della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) (23). EMPACT è una piattaforma di cooperazione multidisciplinare strutturata tra i pertinenti Stati membri e istituzioni e agenzie dell’Unione, nonché con paesi terzi, organizzazioni internazionali e altri partner pubblici e privati, per affrontare le minacce prioritarie rappresentate dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità internazionale nell’ambito del ciclo programmatico dell’UE;

f)

«ciclo programmatico dell'UE»: l'iniziativa multidisciplinare basata sull'intelligence e volta ad affrontare le più importanti minacce poste all'Unione dai reati gravi e di criminalità organizzata incoraggiando la cooperazione tra gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e le agenzie dell'Unione nel settore della giustizia e degli affari interni , nonché, se del caso, con i paesi terzi e le specifiche organizzazioni internazionali pertinenti; [Em. 38]

g)

«scambio di informazioni e accesso alle informazioni»: la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio sicuri delle informazioni pertinenti per le autorità di cui all'articolo 87 TFUE e per Europol , Eurojust e la Procura europea nei settori della prevenzione, individuazione, indagine e perseguimento di reati, in particolare quelli di terrorismo e criminalità informatica, nonché di criminalità transfrontaliera grave e organizzata , svolti nel rispetto delle norme dell'Unione applicabili in materia di protezione dei dati ; [Em. 39]

h)

«cooperazione giudiziaria»: la cooperazione giudiziaria in materia penale; [Em. 40]

i)

«LETS»: il programma di formazione europea delle autorità di contrasto, volto a far acquisire ai funzionari delle autorità di contrasto le conoscenze e abilità necessarie per prevenire e combattere efficacemente la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità transfrontaliera e il terrorismo, cooperando proficuamente, come sottolineato nella comunicazione della Commissione del 27 marzo 2013 sull'istituzione di tale programma (24) e ulteriormente ribadito nel regolamento CEPOL (25); [Em. 41]

j)

«reato di criminalità organizzata»: la condotta punibile relativa alla partecipazione a un’organizzazione criminale quale definita nella decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (26);

k)

«preparazione»: qualsiasi misura volta misure specifiche volte a prevenire o ridurre i rischi collegati a possibili attentati terroristici o altri rischi per la sicurezza; [Em. 42]

l)

«meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen»: la verifica della corretta applicazione dell’acquis di Schengen, come stabilita dal regolamento (UE) n. 1053/2013, in particolare nel settore della cooperazione di polizia;

m)

«lotta alla corruzione»: l’attività in tutti i settori indicati nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, in particolare le misure di prevenzione, incriminazione e contrasto, la cooperazione internazionale, il recupero dei beni, l’assistenza tecnica e lo scambio di informazioni;

n)

«terrorismo»: qualsiasi atto intenzionale o reato di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo (27).

Articolo 3

Obiettivi del Fondo

1.   L'obiettivo strategico del Fondo è contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza nell'Unione anche attraverso una maggiore cooperazione , in particolare prevenendo e combattendo il terrorismo e l'estremismo violento, compresa la radicalizzazione, i reati gravi e di criminalità organizzata e la criminalità informatica, e nonché fornendo assistenza e protezione alle vittime di reato. Il Fondo sostiene inoltre la preparazione agli incidenti in materia di sicurezza e la loro gestione. [Em. 43]

2.   Nell’ambito dell’obiettivo strategico di cui al paragrafo 1, il Fondo contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:

a)

intensificare migliorare e agevolare lo scambio di informazioni pertinenti e accurate all’interno e tra le autorità di contrasto e le giudiziarie degli Stati membri, altre autorità competenti dell’Unione degli Stati membri gli altri organi pertinenti dell’Unione, nonché in particolare Europol ed Eurojust e, se del caso, con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali; [Em. 44]

b)

migliorare e intensificare il coordinamento e la cooperazione, comprese le pertinenti operazioni transfrontaliere congiunte, all'interno e tra le autorità di contrasto degli Stati membri e le altre autorità competenti dell’Unione in relazione al terrorismo e ai reati gravi e di criminalità organizzata con dimensione transfrontaliera; [Em. 45]

c)

sostenere gli sforzi volti a potenziare le il necessario potenziamento delle capacità degli Stati membri di combattere e prevenire la criminalità, compreso compresi il terrorismo, la criminalità informatica e l'estremismo violento, inclusa la radicalizzazione, in particolare attraverso una maggiore cooperazione tra le autorità pubbliche, le pertinenti agenzie dell'Unione, la società civile e i partner gli attori privati in tutti gli Stati membri. e all'interno di essi, e la gestione delle crisi civili a seguito di un incidente in materia di sicurezza; [Em. 46]

c bis)

sviluppare una cultura comune di intelligence favorendo i contatti e la fiducia reciproca, la comprensione e l'apprendimento, la diffusione delle competenze tecniche e delle migliori pratiche tra i servizi di intelligence degli Stati membri ed Europol, in particolare attraverso misure di formazione comune e scambi di esperti tra gli Stati membri. [Em. 47]

3.   Nell’ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 2, il Fondo è attuato , tra l'altro, mediante le misure di attuazione di cui all’allegato II all'articolo 3 bis . [Em. 48]

4.   Le azioni operazioni finanziate sono attuate nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana e dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE, e il finanziamento è interrotto e recuperato in caso di prove chiare e fondate del fatto che le azioni contribuiscono alla violazione di tali diritti . In particolare, le azioni operazioni sono conformi alle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del diritto dell’Unione sulla protezione dei dati e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). In particolare, ove possibile, nell’attuare le azioni gli Stati membri dedicano un’attenzione specifica all’assistenza e alla protezione delle Un'attenzione specifica è prestata all'attuazione delle operazioni relative alle persone vulnerabili, specialmente i bambini e i minori non accompagnati. [Em. 49]

Articolo 3 bis

Misure di attuazione

1.     Il Fondo contribuisce al conseguimento dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), tramite le seguenti misure di attuazione:

a)

garantire l'applicazione uniforme dell'acquis dell'Unione in materia di sicurezza, sostenendo lo scambio di informazioni pertinenti, anche tramite l'attuazione delle raccomandazioni risultanti dai meccanismi di controllo della qualità e di valutazione, quali il meccanismo di valutazione Schengen e altri meccanismi di controllo della qualità e di valutazione;

b)

istituire, adattare e mantenere sistemi informatici e reti di comunicazione dell'Unione pertinenti per la sicurezza, anche garantendone l'interoperabilità, e sviluppare strumenti appropriati per colmare le lacune individuate;

c)

potenziare l'uso attivo delle banche dati, dei sistemi e degli strumenti di scambio di informazioni dell'Unione pertinenti per la sicurezza, migliorare l'interconnessione delle banche dati nazionali pertinenti per la sicurezza e la loro connessione alle banche dati dell'Unione laddove previsto nelle pertinenti basi giuridiche, garantire che tali banche dati siano alimentate con dati di qualità elevata; e

d)

sostenere le misure nazionali pertinenti per l'attuazione degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

2.     Il Fondo contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), tramite la seguente misura di attuazione:

a)

aumentare le pertinenti operazioni di contrasto tra Stati membri, anche, se del caso, con altri soggetti pertinenti, in particolare agevolando e migliorando il ricorso a squadre investigative comuni, pattugliamenti e inseguimenti congiunti, sorveglianza discreta e altri meccanismi di cooperazione operativa nel contesto del ciclo programmatico dell'UE (EMPACT), con particolare riguardo alle operazioni transfrontaliere;

b)

potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto e le altre autorità competenti, negli Stati membri e tra gli Stati membri, e con altri soggetti pertinenti, ad esempio mediante reti di unità nazionali specializzate, reti e strutture di cooperazione dell'Unione, centri dell'Unione;

c)

migliorare la cooperazione interagenzie e a livello dell'Unione tra gli Stati membri stessi, o tra gli Stati membri, da un lato, e i pertinenti organi e organismi dell'Unione, dall'altro, nonché a livello nazionale tra le competenti autorità nazionali di ciascuno Stato membro;

3.     Il Fondo contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c bis), tramite le seguenti misure di attuazione:

a)

aumentare la formazione, le esercitazioni e l'apprendimento reciproco delle autorità di contrasto, in particolare dando risalto alla sensibilizzazione su questioni inerenti alla radicalizzazione, l'estremismo violento e il razzismo, i programmi di scambio specializzati tra Stati membri, anche per giovani membri del personale di contrasto, e lo scambio delle migliori prassi anche con paesi terzi e altri soggetti pertinenti;

b)

sfruttare le sinergie mettendo in comune risorse e conoscenze tra gli Stati membri e gli altri soggetti pertinenti, compresa la società civile, ad esempio creando centri di eccellenza comuni o sviluppando valutazioni del rischio comuni, centri di sostegno operativo comuni per le operazioni congiunte o lo scambio delle migliori pratiche nella prevenzione dei reati a livello locale;

c)

promuovere e sviluppare misure, garanzie, meccanismi e migliori prassi per la tempestiva identificazione, la protezione e il sostegno dei testimoni, degli informatori e delle vittime di reato, e sviluppare partenariati tra le autorità pubbliche e gli altri soggetti pertinenti a tale scopo;

d)

acquisire le attrezzature pertinenti e istituire o migliorare le strutture di formazione specializzata e altre infrastrutture di sicurezza essenziali al fine di aumentare la preparazione, la resilienza, la sensibilizzazione del pubblico e la risposta adeguata alle minacce per la sicurezza.

e)

individuare, valutare e correggere le vulnerabilità nelle infrastrutture critiche e nelle attrezzature informatiche con un'elevata penetrazione di mercato, al fine di prevenire attacchi ai danni dei sistemi d'informazione e delle infrastrutture critiche, ad esempio attraverso la revisione dei codici dei software gratuiti e con codice sorgente aperto, la creazione e il sostegno di programmi per la segnalazione di errori di programmazione («bug bounty») o l'esecuzione di test di penetrazione;

4.     Il Fondo contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c bis), tramite le seguenti misure di attuazione:

a)

il miglioramento della cooperazione e del coordinamento tra i servizi di intelligence degli Stati membri e tra tali servizi e le autorità di contrasto attraverso i contatti, il lavoro in rete, la fiducia reciproca, la comprensione e l'apprendimento, lo scambio e la diffusione di competenze tecniche, esperienze e migliori pratiche, in particolare per quanto riguarda il sostegno alle indagini di polizia e la valutazione delle minacce;

b)

lo scambio e la formazione di agenti di intelligence. [Em. 50]

Articolo 4

Ambito di applicazione del sostegno

1.   Nell’ambito degli obiettivi di cui all’articolo 3 e In linea con le misure di attuazione di cui all’allegato II, all'articolo 3 bis, il Fondo sostiene in particolare le azioni che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3. Esse possono includere elencate nell’allegato III. [Em. 51]

2.   Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, il Fondo può in casi eccezionali, entro limiti definiti e fatte salve adeguate misure di salvaguardia, sostenere le azioni in linea con le priorità dell’Unione elencate nell’allegato III nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, se del caso, in conformità all’articolo 5. [Em. 52]

2 bis.     L'importo totale dei finanziamenti per le azioni di sostegno nei paesi terzi o in relazione a tali paesi nell'ambito dello strumento tematico di cui all'articolo 8 non deve superare il 2 % dell'importo totale stanziato per lo strumento tematico, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b). [Em. 53]

2 ter.     L'importo totale dei finanziamenti per le azioni di sostegno nei paesi terzi o in relazione a tali paesi nell'ambito dei programmi degli Stati membri di cui all'articolo 12 non supera, per ogni Stato membro, il 2 % dell'importo totale stanziato conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 10, paragrafo 1 e all'allegato I. [Em. 54]

3.   Le seguenti azioni non sono ammissibili:

a)

le azioni limitate al mantenimento dell'ordine pubblico a livello nazionale o che consistono prevalentemente in tale mantenimento ; [Em. 55]

b)

le azioni riguardanti l’acquisto o la manutenzione di attrezzature, mezzi di trasporto o strutture standard delle autorità di contrasto e delle altre autorità competenti di cui all’articolo 87 TFUE;

c)

le azioni con finalità militari o di difesa;

d)

le attrezzature di cui almeno uno degli scopi lo scopo principale è il controllo doganale; [Em. 56]

e)

le attrezzature coercitive, tra cui armi, munizioni, esplosivi e manganelli antisommossa, tranne se destinate all’addestramento;

f)

le ricompense per gli informatori e il denaro «esca» (28) al di fuori del quadro di un’azione EMPACT.

Nelle situazioni di emergenza le azioni non ammissibili di cui al presente paragrafo primo comma, lettere a) e b), possono essere considerate ammissibili. [Em. 57]

Articolo 5

Soggetti idonei

1.   Possono essere ammessi i seguenti soggetti:

a)

i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi:

i)

uno Stato membro o un paese o territorio d’oltremare a esso connesso;

ii)

un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni ivi specificate; , purché tutte le azioni da parte del paese terzo elencato, in tale paese o in relazione a esso rispettino pienamente i diritti e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri. [Em. 58]

b)

i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali pertinenti . [Em. 59]

2.   Non sono ammesse le persone fisiche.

3.   Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione a seguito dell'approvazione della Commissione . [Em. 60]

4.   Sono ammessi i soggetti giuridici che partecipano a consorzi costituiti da almeno due soggetti indipendenti, stabiliti in diversi Stati membri o in paesi e territori d’oltremare ad essi connessi, o in paesi terzi. [Em. 61]

CAPO II

QUADRO FINANZIARIO E DI ATTUAZIONE

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 6

Principi generali

1.   Il sostegno fornito nel quadro del presente regolamento integra l'intervento nazionale, regionale e locale, e mira ad apportare valore aggiunto europeo agli obiettivi del presente regolamento. [Em. 62]

2.   La Commissione e gli Stati membri garantiscono che il sostegno fornito nel quadro del presente regolamento e dagli Stati membri sia coerente con le pertinenti attività, politiche e priorità dell’Unione e sia complementare rispetto agli altri strumenti dell’Unione nazionali e coordinato con gli altri strumenti dell'Unione, in particolare le azioni intraprese a titolo di altri fondi dell'Unione . [Em. 63]

3.   Il Fondo è attuato in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta in conformità all’articolo 62, paragrafo 1, lettera a), b) o c), del regolamento finanziario.

Articolo 7

Dotazione di bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo per il periodo 2021-2027 ammonta a  2 209 725 000 EUR a prezzi 2018 ( 2 500 000 000 EUR a prezzi correnti). [Em. 64]

2.   La dotazione finanziaria è così utilizzata:

a)

1 325 835 000 EUR a prezzi 2018 ( 1 500 000 000 EUR a prezzi correnti) sono stanziati per i programmi attuati in regime di gestione concorrente; [Em. 65]

b)

883 890 EUR a prezzi 2018 ( 1 000 000 000 EUR a prezzi correnti) sono stanziati per lo strumento tematico. [Em. 66]

3.   Fino allo 0,84 % della dotazione finanziaria è destinato all’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione per l’attuazione del Fondo.

Articolo 8

Disposizioni generali di attuazione dello strumento tematico

1.   La dotazione finanziaria di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), è stanziata in maniera flessibile mediante lo strumento tematico in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta, secondo quanto stabilito nei programmi di lavoro. I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per le componenti dello strumento stesso:

a)

azioni specifiche;

b)

azioni dell’Unione;

c)

assistenza emergenziale.

La dotazione finanziaria dello strumento tematico sostiene anche l’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

2.   I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per affrontare priorità con un elevato valore aggiunto per l’Unione o per rispondere a necessità urgenti, in linea con le priorità concordate dell’Unione di cui all’allegato II all'articolo 3 bis, per misure specifiche come quelle elencate nell'allegato III, o per sostenere misure a norma dell'articolo 19 . La ripartizione delle risorse dello strumento tematico tra le diverse priorità è il più possibile proporzionata alle sfide e alle necessità in modo da garantire che gli obiettivi del Fondo possano essere conseguiti [Em. 67].

2 bis.     I finanziamenti dello strumento tematico sono così ripartiti:

a)

almeno il 10 % all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a);

b)

almeno il 10 % all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);

c)

almeno il 30 % all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c);

d)

almeno il 5 % all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c bis); [Em. 68]

3.   Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono concessi agli Stati membri in regime di gestione diretta o indiretta, si garantisce che non è disponibile alcun finanziamento per i progetti selezionati non siano oggetto laddove vi siano prove chiare che la legittimità di tali progetti, la legittimità e la regolarità di tali finanziamenti o la performance di tali progetti sarebbero messe in discussione a seguito di un parere motivato della espresso dalla Commissione a norma dell’articolo 258 del TFUE relativo a un’ relativo a una procedura di infrazione che metta a rischio la legittimità e la regolarità delle spese o la performance dei progetti. [Em. 69]

4.   Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono attuati in regime di gestione concorrente, la Commissione si assicura, ai fini dell’articolo 18 e dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni], che le azioni previste non siano oggetto non sia disponibile alcun finanziamento per i progetti laddove vi siano prove chiare che la legittimità di tali progetti, la legittimità e la regolarità di tali finanziamenti o la performance di tali progetti sarebbero messe in discussione a seguito di un parere motivato della espresso dalla Commissione a norma dell’articolo 258 del TFUE relativo a un’infrazione che metta a rischio la legittimità e la regolarità delle spese o la performance dei progetti. [Em. 70]

5.   La Commissione stabilisce l’importo totale disponibile per lo strumento tematico nell’ambito degli stanziamenti annuali del bilancio dell’Unione. La Alla Commissione adotta decisioni di finanziamento è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 al fine di integrare il presente regolamento, stabilendo programmi di lavoro di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario riguardanti lo strumento tematico che identificano gli obiettivi e le azioni da sostenere e specificano gli importi di ciascuna componente dello strumento di cui al paragrafo 1. Le decisioni di finanziamento Prima dell'adozione di un programma di lavoro, la Commissione consulta i pertinenti portatori di interessi, comprese le organizzazioni della società civile. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l’importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto. Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse, la Commissione può adottare un programma di lavoro separato per l'assistenza emergenziale. [Em. 71]

6.   A seguito dell’adozione della decisione di finanziamento di cui al paragrafo 3 5 , la Commissione può modificare di conseguenza i programmi attuati in regime di gestione concorrente. [Em. 72]

7.   Le decisioni di finanziamento I programmi di lavoro possono essere annuali o pluriennali e riguardare una o più componenti dello strumento tematico. [Em. 73]

SEZIONE 2

SOSTEGNO E ATTUAZIONE IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE

Articolo 9

Ambito di applicazione

1.   La presente sezione si applica alla parte della dotazione finanziaria di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e alle risorse addizionali da attuare in regime di gestione concorrente conformemente alla decisione della Commissione riguardante lo strumento tematico di cui all’articolo 8.

2.   Il sostegno nell’ambito della presente sezione è attuato in regime di gestione concorrente in conformità all’articolo 63 del regolamento finanziario e del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni].

Articolo 10

Risorse di bilancio

1.   Le risorse di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), sono stanziate per i programmi nazionali attuati dagli Stati membri in regime di gestione concorrente («programmi») indicativamente come segue:

a)

1 250 000 000 EUR agli Stati membri conformemente ai criteri di cui all’allegato I;

b)

250 000 000 EUR agli Stati membri per l’adeguamento delle dotazioni per i programmi di cui all’articolo 13, paragrafo 1.

2.   Qualora l’importo di cui al paragrafo 1, lettera b), non sia stanziato, l’importo residuo può essere aggiunto all’importo di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 11

Tassi di cofinanziamento

1.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione non supera il 75 % del totale delle spese ammissibili di un progetto.

2.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 90 % del totale delle spese ammissibili per i progetti attuati nell’ambito di azioni specifiche.

3.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 90 % del totale delle spese ammissibili per le azioni elencate all’allegato IV.

4.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili per il sostegno operativo.

5.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili per l’assistenza emergenziale.

5 bis.     Il contributo a carico del bilancio dell'Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili per l'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri. [Em. 74]

6.   La decisione della Commissione che approva il programma fissa il tasso di cofinanziamento e l’importo massimo del sostegno del Fondo per le tipologie di azione di cui ai paragrafi da 1 a 5.

7.   Per ciascun obiettivo specifico, la decisione della Commissione indica se il relativo tasso di cofinanziamento deve applicarsi:

a)

al contributo totale, che comprende il contributo pubblico e il contributo privato, o

b)

solo al contributo pubblico.

Articolo 12

Programmi

1.   Ciascuno Stato membro garantisce e la Commissione garantiscono che le priorità affrontate nel proprio programma nei programmi nazionali siano coerenti con le priorità e le sfide dell’Unione nel settore della sicurezza, rispondano a tali sfide e priorità e siano pienamente in linea con il pertinente acquis dell’Unione e le priorità concordate dell’Unione. Nel definire le priorità del loro programma gli Stati membri garantiscono che questo tenga conto in modo adeguato delle misure di attuazione di cui all’allegato II all'articolo 3 bis . [Em. 75]

1 bis.     Nel valutare i programmi nazionali degli Stati membri, la Commissione si assicura che le azioni previste non siano oggetto di un parere motivato da essa pubblicato, a norma dell'articolo 258 TFUE, in merito a un'infrazione relativa alla legittimità e alla regolarità delle spese o all'esecuzione dei progetti. [Em. 76]

1 ter.     Gli Stati membri assegnano le risorse ai rispettivi programmi nazionali come segue:

a)

almeno il 10 % all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a);

b)

almeno il 10 % all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);

c)

almeno il 30 % all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c);

d)

almeno il 5 % all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c bis); [Em. 77]

1 quater.     Gli Stati che intendono derogare alle disposizioni del paragrafo 1 bis informano la Commissione e vagliano insieme ad essa la possibilità di adattare dette percentuali minime in virtù di circostanze specifiche che hanno un impatto sulla sicurezza interna. Tali adattamenti devono essere approvati dalla Commissione. [Em. 78]

2.   La Commissione garantisce che l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol), l’Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) , l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), la Procura europea (EPPO), l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA), l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala (eu-LISA), l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), e l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) siano associati allo coinvolti nello sviluppo dei programmi in una fase precoce sin dall'inizio per le materie di loro competenza. In particolare, gli Stati membri consultano Europol sulla progettazione delle loro azioni, specialmente quando includono nel loro programma azioni del ciclo programmatico dell’UE, azioni EMPACT o azioni coordinate dalla task force di azione congiunta contro la criminalità informatica (J-CAT). Prima di includere nel programma azioni di formazione, gli Stati membri si coordinano con CEPOL per evitare sovrapposizioni. Gli Stati membri consultano anche altri portatori di interessi pertinenti, comprese le organizzazioni della società civile, in merito alla pianificazione delle loro azioni. [Em. 79]

3.   Se del caso, la Commissione può associare Europol le agenzie di cui al paragrafo 2 , CEPOL il comitato europeo per la protezione dei dati l’OEDT il garante europeo della protezione dei dati (GEPD) ai compiti di sorveglianza e valutazione di cui alla sezione 5, in particolare per garantire che le azioni attuate con il sostegno del Fondo che rientrano nel loro mandato siano conformi al pertinente acquis dell’Unione e alle priorità concordate dell’Unione. [Em. 80]

4.   Una percentuale massima del 15 % della dotazione del programma di uno Stato membro può essere usata per l'acquisto di attrezzature e mezzi di trasporto o per la costruzione di strutture di sicurezza. Tale soglia può essere superata solo in casi debitamente giustificati , previa approvazione della Commissione . [Em. 81]

5.   I programmi degli Stati membri affrontano prioritariamente:

a)

le priorità dell’Unione e l’acquis dell’Unione nel settore della sicurezza, in particolare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto e lo scambio delle efficiente di informazioni pertinenti e accurate l'attuazione delle componenti del quadro per l’interoperabilità dei sistemi informatici di informazione dell'UE ; [Em. 82]

b)

le raccomandazioni con implicazioni finanziarie formulate nel quadro del regolamento (UE) n. 1053/2013 sul meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen nel settore della cooperazione di polizia;

c)

le carenze specifiche per paese con implicazioni finanziarie riscontrate nel quadro delle valutazioni delle esigenze quali le raccomandazioni formulate nell’ambito del semestre europeo nel settore della corruzione.

6.   Se necessario, il programma è modificato per tenere conto delle raccomandazioni di cui al paragrafo 5 e dei progressi compiuti nel conseguimento dei target intermedi e target finali valutati nelle relazioni annuali in materia di performance di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera a) . A seconda dell’incidenza dell’adeguamento, il programma riveduto può essere è approvato dalla Commissione in linea con la procedura stabilita all'articolo 19 del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni] . [Em. 83]

7.   Gli Stati membri perseguono in particolare le azioni elencate nell’allegato IV. In caso di circostanze impreviste o nuove o per garantire l’efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 28 per modificare l’allegato IV.

8.   Lo Stato membro che decida di attuare progetti sostenuti dal Fondo con in un paese terzo o in relazione a un paese terzo di cui all'articolo 5 consulta la Commissione prima dell’avvio del progetto. La Commissione valuta la complementarità e la coerenza dei progetti previsti con le altre azioni dell'Unione e degli Stati membri in relazione al paese terzo interessato. La Commissione verifica inoltre la conformità dei progetti proposti con i requisiti in materia di diritti fondamentali di cui all'articolo 3, paragrafo 4. [Em. 84]

9.   La programmazione di cui Conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni] è basata sulle , ogni programma definisce, per ciascun obiettivo specifico, le tipologie di intervento indicate nella conformemente alla tabella 1 dell’allegato VI e una ripartizione indicativa delle risorse programmate secondo la tipologia di intervento o il settore di sostegno . [Em. 85]

Articolo 13

Riesame intermedio

1.   Nel 2024 , previa notifica al Parlamento europeo, la Commissione assegna ai programmi degli Stati membri interessati l'importo aggiuntivo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), conformemente ai criteri di cui all'allegato I, punto 2. Il finanziamento ha effetto per il periodo a decorrere dall'anno civile 2025. [Em. 86]

2.   Se almeno il 10 % 30  % della dotazione iniziale di un programma di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), non è stato oggetto di domande di pagamento intermedio presentate conformemente all’articolo 85 del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni], lo Stato membro interessato non è ammesso a ricevere l’importo aggiuntivo per il programma di cui al paragrafo 1. [Em. 87]

2 bis.     Il paragrafo 2 si applica solo se il quadro normativo pertinente e gli atti correlati sono in vigore al 1o gennaio 2022. [Em. 160]

3.   L’assegnazione dei fondi provenienti dallo strumento tematico a decorrere dal 2025 tiene conto, se del caso, dei progressi compiuti nel raggiungimento dei target intermedi del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni] e nell’eliminazione delle lacune individuate in materia di attuazione. [Em. 88]

Articolo 14

Azioni specifiche

1.   Le azioni specifiche sono progetti transnazionali o nazionali in linea con gli obiettivi del presente regolamento, per i quali uno, più o tutti gli Stati membri possono ricevere una dotazione supplementare per il loro programma.

2.   In aggiunta alla dotazione calcolata conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, agli Stati membri possono essere assegnati finanziamenti per azioni specifiche, purché siano stanziati come tali nel programma e siano usati per contribuire all’attuazione degli obiettivi del presente regolamento, in particolare per far fronte a nuove minacce emergenti.

3.   I finanziamenti non possono essere usati per altre azioni del programma, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma.

Articolo 15

Sostegno operativo

1.   Il sostegno operativo è la parte della dotazione di uno Stato membro che può essere usata per finanziare il sostegno alle autorità pubbliche responsabili per la realizzazione dei compiti e dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l'Unione nella misura in cui contribuiscono a garantire un elevato livello di sicurezza nell'Unione nel suo complesso . [Em. 89]

2.   Uno Stato membro può utilizzare fino al 10 % 20  % dell’importo stanziato nell’ambito del Fondo per il suo programma per finanziare il sostegno operativo alle autorità pubbliche responsabili per la realizzazione dei compiti e dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l’Unione. [Em. 90]

3.   Lo Stato membro che beneficia del sostegno operativo si conforma all’acquis dell’Unione in materia di sicurezza.

4.   Gli Stati membri giustificano nel programma e nelle relazioni annuali in materia di performance di cui all'articolo 26 l'uso del sostegno operativo per conseguire gli obiettivi del presente regolamento. Prima dell'approvazione del programma, la Commissione valuta la situazione di partenza negli Stati membri che hanno espresso l'intenzione di chiedere un sostegno operativo, tenendo conto delle informazioni fornite da tali Stati membri e delle raccomandazioni risultanti dai meccanismi di controllo della qualità e di valutazione, quali: il meccanismo di valutazione Schengen , la valutazione delle vulnerabilità e dei rischi da parte dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (EBCGA) e altri meccanismi di controllo della qualità e di valutazione , ove applicabili . [Em. 91]

5.   Il sostegno operativo si concentra sui compiti e servizi specifici stabiliti sulle azioni stabilite nell’allegato VII. [Em. 92]

6.   Per far fronte a circostanze impreviste o nuove o per garantire l’efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 28 per modificare i compiti e servizi specifici stabiliti nell’allegato VII.

Articolo 15 bis

Visibilità, trasparenza e comunicazione

I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rispettano pienamente i requisiti in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione conformemente al regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni]. [Em. 93]

SEZIONE 3

Sostegno e attuazione in regime di gestione diretta e indiretta

Articolo 16

Ambito di applicazione

Il sostegno di cui alla presente sezione è attuato direttamente dalla Commissione in conformità all’articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente in conformità alla lettera c) del medesimo articolo.

Articolo 17

Azioni dell’Unione

1.   Le azioni dell’Unione sono progetti transnazionali o progetti di particolare interesse per l’Unione, in linea con gli obiettivi del presente regolamento.

2.   Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare azioni dell’Unione riguardanti gli obiettivi del presente regolamento di cui all’articolo 3 e conformemente all’allegato III.

3.   Le azioni dell’Unione possono concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti. Esse possono inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell’ambito di operazioni di finanziamento misto.

3 bis.     Anche le agenzie decentrate possono beneficiare dei finanziamenti disponibili nel quadro delle azioni dell'Unione al fine di sostenere azioni transnazionali che apportano un valore aggiunto europeo. [Em. 94]

4.   Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

5.   Il comitato di valutazione, che valuta le proposte, può essere composto da esperti esterni.

6.   I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al mancato recupero di importi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a titolo del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni di cui al[l’articolo X del] regolamento [regolamento successivo al regolamento sul fondo di garanzia].

Articolo 18

Operazioni di finanziamento misto

Le operazioni di finanziamento misto a titolo del Fondo sono eseguite in conformità al [regolamento InvestEU] (29) e al titolo X del regolamento finanziario.

Articolo 19

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

Il Fondo può sostenere misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione. Tali misure , segnatamente le azioni preparatorie, di sorveglianza, di controllo, di audit, di valutazione, di comunicazione anche istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione nell'ambito della sicurezza e visibilità, nonché tutte le azioni amministrative e di assistenza tecnica necessarie per l'attuazione del presente regolamento e, ove opportuno, con paesi terzi, possono essere finanziate a un tasso del 100 %. [Em. 95]

Articolo 20

Audit

Gli audit sull’utilizzo del contributo dell’Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell’Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell’articolo 127 del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione].

Articolo 21

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.   I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate significative destinate a  diversi pubblici diversi pertinenti, tra cui i media e il vasto pubblico nella lingua pertinente. Al fine di garantire la visibilità del finanziamento dell'Unione, i destinatari di tali finanziamenti fanno riferimento alla loro provenienza quando comunicano l'azione. A tale scopo, i destinatari garantiscono che in tutte le comunicazioni destinate ai media e al grande pubblico figuri l'emblema dell'Unione e si menzioni esplicitamente il sostegno finanziario dell'Unione . [Em. 96]

2.    Al fine di raggiungere un pubblico che sia il più ampio possibile, la Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul Fondo, sulle singole azioni e sui risultati. In particolare, la Commissione pubblica informazioni relative allo sviluppo dei programmi annuali e pluriennali dello strumento tematico. La Commissione rende inoltre noto su un sito web pubblico l'elenco delle operazioni selezionate per il sostegno nell'ambito dello strumento tematico e aggiorna regolarmente tale elenco. Le risorse finanziarie destinate al Fondo contribuiscono anche alla comunicazione , segnatamente la comunicazione istituzionale, delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento. [Em. 97]

2 bis.     La Commissione pubblica le informazioni di cui al paragrafo 2 in formati aperti e leggibili meccanicamente, come stabilito all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (30) , che consentano di ordinare, utilizzare in operazioni di ricerca, estrarre, comparare e riutilizzare i dati. È possibile ordinare i dati per priorità, obiettivo specifico, costo totale ammissibile delle operazioni, costo totale dei progetti, costo totale delle procedure di appalto, nome del beneficiario e nome del contraente. [Em. 98]

SEZIONE 4

SOSTEGNO E ATTUAZIONE IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE, DIRETTA E INDIRETTA

Articolo 22

Assistenza emergenziale

1.   Il Fondo fornisce La Commissione può decidere di fornire sostegno finanziario dal Fondo per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell’eventualità di una situazione d’emergenza derivante debitamente giustificata. Tali situazioni possono derivare da un incidente di sicurezza o una nuova minaccia emergente o una nuova vulnerabilità individuata , rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento, che ha o potrebbe avere gravi ripercussioni negative sulla sicurezza della popolazione , degli spazi pubblici e delle infrastrutture critiche in uno o più Stati membri. In tal caso, essa informa tempestivamente il Parlamento europeo e il Consiglio. [Em. 99]

2.   L’assistenza emergenziale può consistere in sovvenzioni accordate direttamente alle agenzie decentrate.

3.   L’assistenza emergenziale può essere assegnata ai programmi degli Stati membri in aggiunta alla dotazione calcolata secondo l’articolo 10, paragrafo 1, purché sia stanziata come tale nel programma. Tale finanziamento non può essere usato per altre azioni del programma, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma.

4.   Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

4 bis.     Laddove necessario per condurre le azioni, l'assistenza emergenziale può coprire le spese sostenute prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione o della domanda di assistenza, ma non prima del 1o gennaio 2021. [Em. 100]

Articolo 23

Finanziamento cumulativo, complementare e combinato

1.   Un’azione Un'operazione che ha beneficiato di un contributo nel quadro del Fondo può essere finanziata anche da un altro programma dell’Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Al contributo fornito all’azione da un programma dell’Unione si applicano le norme che disciplinano tale programma. Il finanziamento cumulativo non supera i costi ammissibili totali dell’azione dell'operazione e il sostegno dei diversi programmi dell’Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che fissano le condizioni del sostegno. [Em. 101]

2.   Le azioni operazioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza, o che sono conformi alle seguenti condizioni cumulative e comparabili: [Em. 102]

a)

sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell’ambito del Fondo;

b)

sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell’invito a presentare proposte;

c)

non possono essere finanziate nel quadro dell’invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio,

possono ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo Plus o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, in conformità all'articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni] e all'articolo [8] del regolamento (UE) [regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune], purché tali operazioni siano coerenti con gli obiettivi del programma in questione. Si applicano le norme del fondo che fornisce il sostegno. [Em. 103]

SEZIONE 5

Sorveglianza, relazioni e valutazione

SOTTOSEZIONE 1

Disposizioni comuni

Articolo 24

Sorveglianza e relazioni

1.   Conformemente agli obblighi di rendicontazione a norma dell’articolo [41, paragrafo 3, lettera h), punto i), punto ii),] del regolamento finanziario, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sulla performance in conformità all’allegato V.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 28 per modificare l’allegato V allo scopo di apportare le modifiche necessarie alle informazioni sulla performance da fornire al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del Fondo nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato VIII. Per gli indicatori di output, i valori base sono fissati a zero. I target intermedi per il 2024 e i target finali per il 2029 sono cumulativi. Su richiesta, la Commissione mette a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio i dati sugli indicatori di output e di risultato che le sono pervenuti. [Em. 104]

4.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione e, se del caso, agli Stati membri.

5.   Al fine di garantire una valutazione efficace dei progressi del Fondo nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 per modificare l'allegato VIII allo scopo di rivedere e integrare gli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione, anche in relazione alle informazioni sul progetto che gli Stati membri devono fornire. Ai fini della valutazione sono utilizzati anche indicatori qualitativi. [Em. 105]

Articolo 25

Valutazione

1.    Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione effettua una valutazione intermedia e una valutazione retrospettiva del presente regolamento, comprese le . La valutazione intermedia esamina l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza e la coerenza del Fondo. Più in particolare, essa comprende una valutazione:

a)

dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti già disponibili, in particolare le relazioni annuali in materia di performance di cui all'articolo 26 e gli indicatori di output e di risultato di cui all'allegato VIII;

b)

del valore aggiunto europeo delle azioni e operazioni attuate nell’ambito del Fondo;

c)

dell'adeguatezza delle misure di attuazione di cui all'articolo 3 bis volte a far fronte alle sfide esistenti ed emergenti in materia di sicurezza;

d)

dell'impatto a più lungo termine e della sostenibilità degli effetti del Fondo;

e)

della complementarità e della coerenza tra le azioni sostenute a titolo del Fondo e il sostegno fornito da altri fondi dell'Unione .

La valutazione intermedia obbligatoria tiene conto dei risultati della valutazione retrospettiva sull'impatto di lungo termine del precedente strumento di sostegno finanziario per la sicurezza interna per il periodo 2014-2020, il Fondo Sicurezza interna. La valutazione è corredata, ove opportuno, di una proposta legislativa di revisione del presente regolamento. [Em. 106]

1 bis.     Entro il 31 gennaio 2030 la Commissione effettua una valutazione retrospettiva del presente regolamento. Entro la medesima data, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione, che include gli elementi elencati al paragrafo 1. A tale riguardo, l'impatto a più lungo termine dello strumento è valutato nell'ottica di un'eventuale decisione di rinnovo o modifica di un successivo fondo. [Em. 107]

2.   La valutazione intermedia e la valutazione retrospettiva sono effettuate con tempestività per contribuire al processo decisionale nel rispetto dei termini di cui all’articolo 40 del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni] rese pubblicamente disponibili e presentate senza indugio al Parlamento onde garantire la piena trasparenza. La Commissione provvede affinché le valutazioni non comprendano informazioni la cui divulgazione possa comportare un rischio per la sicurezza o la vita privata delle persone o compromettere le operazioni di sicurezza . [Em. 108]

SOTTOSEZIONE 2

Norme sulla gestione concorrente

Articolo 26

Relazioni annuali in materia di performance

1.   Entro il 15 febbraio 2023 ed entro la stessa data di ogni anno successivo fino al 2031 compreso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la relazione annuale in materia di performance di cui all'articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni]. La relazione presentata nel 2023 copre l'attuazione del programma fino al 30 giugno 2022. Gli Stati membri pubblicano tali relazioni su un sito web dedicato e le trasmettono al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 109]

2.   La relazione annuale in materia di performance contiene in particolare informazioni riguardanti:

a)

i progressi compiuti nell’attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e target finali, tenuto conto dei dati più recenti come richiesto dall’articolo 37 del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni];

a bis)

una ripartizione dei conti annuali del programma nazionale in recuperi, prefinanziamento ai beneficiari finali e spese effettivamente sostenute; [Em. 110]

b)

tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte , ivi compresi i pareri motivati emessi dalla Commissione in relazione a una procedura di infrazione a norma dell'articolo 258 ; [Em. 111]

c)

la complementarità , il coordinamento e la coerenza tra le azioni sostenute dal Fondo e il sostegno fornito da altri fondi dell'Unione, in particolare quelle nei paesi terzi o in relazione a tali paesi; [Em. 112]

d)

il contributo del programma all’attuazione dell’acquis e dei piani d’azione dell’Unione pertinenti;

d bis)

il rispetto dei requisiti in materia di diritti fondamentali; [Em. 113]

e)

l’attuazione delle azioni di comunicazione e visibilità;

f)

il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l’intero periodo di programmazione.

3.   La Commissione ha la facoltà di formulare osservazioni in merito alla relazione annuale in materia di performance entro due mesi dalla data di ricezione. Qualora la Commissione non esprima osservazioni entro tale termine, la relazione s’intende accettata.

3 bis.     Una volta che le relazioni sono state accettate, la Commissione mette a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio le sintesi delle relazioni annuali in materia di performance e le pubblica su un sito web dedicato. Se gli Stati membri non trasmettono il testo integrale delle relazioni annuali in materia di performance a norma del paragrafo 1, esso viene messo a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio su loro richiesta. [Em. 114]

4.   Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello della relazione annuale in materia di performance. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 29, paragrafo 2.

Articolo 27

Sorveglianza e relazioni

1.   La sorveglianza e le relazioni di cui al titolo IV del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni] sono basate sulle tipologie di intervento indicate nelle tabelle 1, 2 e 3 dell’allegato VI. Per far fronte a circostanze impreviste o nuove o per garantire l’efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 28 per modificare l’allegato VI.

2.   Gli indicatori sono usati conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, all’articolo 17 e all’articolo 37, del regolamento (UE) [regolamento recante le disposizioni comuni].

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 28

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 8, 12, 15, 24 e 27 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028. [Em. 115]

3.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di potere di cui agli articoli 8, 12, 15, 24 e 27 in qualsiasi momento. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 116]

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 8, 12, 15, 24 e 27 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 117]

Articolo 29

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato di coordinamento del Fondo Asilo e migrazione, del Fondo Sicurezza interna e dello Strumento per la gestione delle frontiere e i visti. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione. Tale disposizione non si applica agli atti di esecuzione di cui all’articolo 26, paragrafo 4.

Articolo 30

Disposizioni transitorie

1.   Il regolamento (UE) n. 513/2014 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2021.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate nell’ambito dello strumento di polizia del Fondo Sicurezza interna, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.

3.   La dotazione finanziaria del Fondo può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il Fondo e le misure adottate nell’ambito del suo predecessore, lo strumento di polizia del Fondo Sicurezza interna istituito con regolamento (UE) n. 513/2014.

Articolo 31

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019.

(2)  COM(2015)0185 del 28 aprile 2015.

(3)  Conclusioni del Consiglio del 16 giugno 2015 sulla rinnovata strategia di sicurezza interna dell’Unione europea 2015-2020.

(4)  Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sull’agenda europea in materia di sicurezza (2015/2697(RSP)).

(5)  COM(2017)0794.

(6)  Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 93).

(7)  Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

(8)   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri (COM(2018)0324).

(9)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013Q1220(01)&from=IT

(10)  Riferimento completo.

(11)  Riferimento completo Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del … recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (COM(2018)0375).

(12)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(13)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(14)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(15)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(16)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(17)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea («Decisione sull’associazione d’oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(18)  COM(2017)0623.

(19)  Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

(20)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(21)  Regolamento (UE, Euratom) [X] del Consiglio.

(22)  Decisione 2009/902/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che istituisce una rete europea di prevenzione della criminalità (REPC) e che abroga la decisione 2001/427/GAI (GU L 321 dell’8.12.2009, pag. 44).

(23)  Conclusioni del Consiglio Giustizia e Affari interni dell’8 e 9 novembre 2010.

(24)  COM(2013)0172 «Istituire un programma di formazione europea delle autorità di contrasto».

(25)  Regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sull’Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e che sostituisce e abroga la decisione 2005/681/GAI del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2015, pag. 1).

(26)  Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42).

(27)  Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

(28)  Il denaro «esca» è vero e proprio contante che viene mostrato (esibito) nel corso di un’indagine penale come prova di liquidità e solvibilità all’indagato o altra persona che dispone di informazioni sulla disponibilità o sulla consegna o che agisce in veste di intermediario, al fine di effettuare un acquisto fittizio volto ad arrestare l’indagato, individuare siti di produzione illegale o smantellare in altro modo un gruppo di criminalità organizzata.

(29)  Riferimento completo.

(30)   Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).

ALLEGATO I

Criteri per l'assegnazione dei finanziamenti per i programmi in regime di gestione concorrente

Le risorse disponibili di cui all'articolo 10 sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

(1)

un importo fisso una tantum di 5 000 000 EUR è assegnato a ciascuno Stato membro all’inizio del periodo di programmazione per garantire una massa critica per ciascun programma e coprire i fabbisogni che non sarebbero direttamente espressi attraverso i criteri indicati in appresso;

(2)

le risorse residue sono ripartite secondo i seguenti criteri:

(a)

45 % in misura inversamente proporzionale al prodotto interno lordo (standard di potere d’acquisto per abitante),

(b)

40 % in proporzione all’entità della popolazione nazionale,

(c)

15 % in proporzione all’estensione del territorio nazionale.

La dotazione iniziale si basa sui più recenti dati statistici annuali prodotti dalla Commissione (Eurostat) relativi all’anno civile precedente. Per il riesame intermedio, fungono da riferimento i più recenti dati statistici annuali prodotti dalla Commissione (Eurostat) relativi all’anno civile precedente disponibili al momento del riesame intermedio nel 2024.

ALLEGATO II

Misure di attuazione

Il Fondo contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), tramite le seguenti misure di attuazione:

(a)

garantire l'applicazione uniforme dell' acquis dell'Unione in materia di sicurezza, sostenendo lo scambio di informazioni, ad esempio nel quadro di Prüm, del PNR dell'UE e del SIS II, anche tramite l'attuazione delle raccomandazioni risultanti dai meccanismi di controllo della qualità e di valutazione, quali il meccanismo di valutazione Schengen e altri meccanismi di controllo della qualità e di valutazione;

(b)

istituire, adattare e mantenere sistemi informatici e reti di comunicazione dell'Unione pertinenti per la sicurezza, compresa la loro interoperabilità, e sviluppare strumenti appropriati per colmare le lacune individuate;

(c)

potenziare l'uso attivo delle banche dati, dei sistemi e degli strumenti di scambio di informazioni dell'Unione pertinenti per la sicurezza garantendo che siano alimentati con dati di qualità elevata;

(d)

sostenere le misure nazionali pertinenti se utili per l'attuazione degli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

Il Fondo contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), tramite le seguenti misure di attuazione:

(a)

aumentare le operazioni di contrasto congiunte tra Stati membri, compreso, se del caso, con altri soggetti pertinenti, in particolare agevolare e migliorare l'uso delle squadre investigative comuni, dei pattugliamenti congiunti, degli inseguimenti, della sorveglianza discreta e degli altri meccanismi di cooperazione operativa nel contesto del ciclo programmatico dell'UE (EMPACT), con particolare riguardo alle operazioni transfrontaliere;

(b)

potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto e le altre autorità competenti, negli Stati membri e tra gli Stati membri, e con altri soggetti pertinenti, ad esempio mediante reti di unità nazionali specializzate, reti e strutture di cooperazione dell'Unione, centri dell'Unione;

(c)

migliorare la cooperazione interagenzie e a livello dell'Unione tra gli Stati membri, o tra gli Stati membri, da un lato, e i pertinenti organi e organismi dell’Unione, dall’altro, nonché a livello nazionale tra le autorità nazionali di ciascuno Stato membro.

Il Fondo contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), tramite le seguenti misure di attuazione:

(a)

in relazione alle autorità di contrasto, aumentare la formazione, le esercitazioni, l'apprendimento reciproco, i programmi di scambio specializzati e lo scambio delle migliori prassi, anche nei paesi terzi e con tali paesi e gli altri soggetti pertinenti;

(b)

sfruttare le sinergie mettendo in comune risorse e conoscenze tra gli Stati membri e gli altri soggetti pertinenti, compresa la società civile, ad esempio creando centri di eccellenza comuni o sviluppando valutazioni del rischio comuni o centri di sostegno operativo comuni per le operazioni congiunte;

(c)

promuovere e sviluppare misure, garanzie, meccanismi e migliori prassi per la tempestiva identificazione, la protezione e il sostegno dei testimoni, degli informatori e delle vittime di reato, e sviluppare partenariati tra le autorità pubbliche e gli altri soggetti pertinenti a tale scopo;

(d)

acquisire le attrezzature pertinenti e istituire o migliorare le strutture di formazione specializzata e altre infrastrutture di sicurezza essenziali al fine di aumentare la preparazione, la resilienza, la sensibilizzazione del pubblico e la risposta adeguata alle minacce per la sicurezza. [Em. 119]

ALLEGATO III

Esempi di azioni ammissibili sostenute dal Fondo ai sensi dell'articolo 4 [Em. 120]

Il sostegno del Fondo Sicurezza interna può, tra l'altro, essere orientato verso le seguenti tipologie di azioni: [Em. 121]

Introduzione di sistemi informatici e reti informatiche che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, formazione sull'uso di tali sistemi, collaudi e miglioramento delle componenti dell'interoperabilità e della qualità di tali sistemi; [Em. 122]

sorveglianza dell'attuazione del diritto dell'Unione e degli obiettivi strategici dell'Unione negli Stati membri nel settore dei sistemi di informazione per la sicurezza , segnatamente della protezione dei dati, del rispetto della vita privata e della sicurezza dei dati ; [Em. 123]

azioni EMPACT che attuano o agevolano l'attuazione del ciclo programmatico dell'UE;

sostegno alle agenzie decentrate nell'ottica di agevolare la cooperazione durante le operazioni transfrontaliere; [Em. 124]

azioni a sostegno di una risposta efficace e coordinata alle crisi e intese a creare un collegamento tra le esistenti capacità, competenze e centri di situazione settoriali, ivi compreso nel settore della salute, della protezione civile, del terrorismo e  della criminalità informatica ; [Em. 125]

azioni volte a sviluppare metodi innovativi o utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, in particolare progetti volti a verificare e convalidare i risultati dei progetti di ricerca finanziati dall’Unione nel settore della sicurezza;

azioni che promuovono la ricerca e lo scambio di competenze atte a migliorare la resilienza alle minacce emergenti, tra cui i traffici illeciti su internet, le minacce ibride e le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari; [Em. 126]

azioni e reti di punti di contatto nazionali che agevolano lo scambio transfrontaliero di dati acquisiti mediante sistemi di sorveglianza, come videocamere e altri sensori, combinati con algoritmi di intelligenza artificiale, soggetti a solide salvaguardie, tra cui la minimizzazione dei dati, la convalida preliminare da parte di un'autorità giudiziaria nonché l'accesso al ricorso giurisdizionale; [Em. 127]

sostegno alle reti tematiche o intertematiche di unità nazionali specializzate inteso a migliorare la fiducia reciproca, lo scambio e la diffusione di know-how, informazioni, esperienze e migliori prassi e la messa in comune di risorse e competenze in centri comuni di eccellenza;

sostegno alle iniziative volte a creare una rete di servizi di intelligence degli Stati membri, al fine di promuovere una cultura comune di intelligence, accrescere la fiducia reciproca, migliorare lo scambio e la diffusione di competenze tecniche, informazioni, esperienze e buone pratiche; [Em. 128]

istruzione e formazione del personale e degli esperti delle pertinenti autorità di contrasto e giudiziarie e delle agenzie amministrative, tenuto conto delle esigenze operative e dell'analisi del rischio, sulla base del programma di formazione europea delle autorità di contrasto e in cooperazione con CEPOL e, se del caso, la rete europea di formazione giudiziaria;

istruzione e formazione del personale e degli esperti delle pertinenti autorità di contrasto e giudiziarie e delle agenzie amministrative in merito alle politiche di prevenzione, rivolgendo un'attenzione particolare alla formazione riguardante i diritti fondamentali, comprese le misure per individuare ed evitare il razzismo, e lo scambio delle migliori pratiche; [Em. 129]

cooperazione con il settore privato , in particolare nell'ambito della cibersicurezza, al fine di instaurare un clima di fiducia e migliorare il coordinamento, la pianificazione di emergenza e lo scambio e la diffusione delle informazioni e delle migliori prassi tra i soggetti pubblici e privati, compreso nel settore della protezione degli spazi pubblici e delle infrastrutture critiche; [Em. 130]

azioni che permettono alle comunità di sviluppare approcci e politiche locali di prevenzione, e attività di sensibilizzazione tra i portatori di interessi e il pubblico generale sulle politiche dell’Unione in materia di sicurezza;

attrezzature, mezzi di trasporto, sistemi di comunicazione e strutture di sicurezza essenziali;

costi relativi al personale che partecipa alle azioni finanziate dal Fondo o alle azioni che richiedono la partecipazione di personale per motivi tecnici o di sicurezza.

ALLEGATO IV

Azioni ammissibili a un cofinanziamento più elevato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 3 , e dell'articolo 12, paragrafo 6 7 [Em. 131]

Progetti volti a prevenire e contrastare l'estremismo violento, ivi comprese la radicalizzazione , l'intolleranza e la discriminazione, in particolare le misure volte ad affrontarne le cause profonde e a prevenire la radicalizzazione all'interno delle carceri, nonché progetti che forniscono una formazione specifica per le autorità di contrasto . [Em. 132]

Progetti volti a migliorare l’interoperabilità dei sistemi informatici e delle reti di comunicazione (1) , nella misura prevista dal diritto dell'Unione e degli Stati membri . [Em. 133]

Progetti volti a lottare contro strutture della criminalità organizzata che, secondo l'EMPACT, sono particolarmente pericolose. [Em. 134]

Progetti volti a prevenire e contrastare la criminalità informatica, in particolare lo sfruttamento sessuale dei minori online, comprese misure atte a prevenire attacchi ai danni dei sistemi d'informazione e delle infrastrutture critiche attraverso l'individuazione e la correzione delle vulnerabilità. [Em. 135]

Progetti volti a contrastare i traffici illeciti su internet. [Em. 136]


(1)  In linea con la comunicazione della Commissione «Sistemi d’informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza», COM(2016)0205.

ALLEGATO V

Indicatori di performance chiave di cui all'articolo 24, paragrafo 1

Obiettivo specifico 1: Migliorare lo scambio di informazioni

(1)

Uso dei meccanismi di scambio di informazioni dell'UE.

Fonte dei dati: Europol, eu-LISA, Consiglio, Stati membri

Obiettivo specifico 2: Potenziare la cooperazione operativa

(1)

Numero di azioni operative congiunte sostenute dal Fondo.

Fonte dei dati: Europol, Eurojust, Stati membri

(2)

Valore stimato dei beni congelati, valore stimato dei beni confiscati con l’aiuto del Fondo.

Fonte dei dati: Stati membri

(3)

Valore dei sequestri di stupefacenti illeciti , di armi, di prodotti di specie selvatiche e di traffico di beni culturali effettuati grazie alla cooperazione transfrontaliera tra autorità di contrasto, realizzata con il sostegno del Fondo . [Em. 137]

Fonte dei dati: Stati membri, beneficiari di sovvenzioni per azioni dell’Unione

(4)

Numero di raccomandazioni risultanti da valutazioni Schengen con un’incidenza finanziaria sul settore della sicurezza trattate con il sostegno del Fondo, rispetto al numero totale di raccomandazioni con un’incidenza finanziaria sul settore della sicurezza.

Fonte dei dati: Stati membri

Obiettivo specifico 3: Rafforzare le capacità di combattere e prevenire la criminalità

(5)

Numero di funzionari delle autorità di contrasto che hanno partecipato a formazioni, esercitazioni, programmi di apprendimento reciproco o programmi di scambio specializzati su tematiche inerenti alla dimensione transfrontaliera organizzati con l’aiuto del Fondo.

Fonte dei dati: Stati membri

(6)

Numero di e di spazi pubblici spazi pubblici e portata delle infrastrutture critiche la cui protezione da incidenti di sicurezza è stata migliorata con l’aiuto del Fondo. [Em. 138]

Fonte dei dati: Stati membri

(7)

Numero di iniziative volte a prevenire la radicalizzazione che porta all’estremismo violento.

Fonte dei dati: RAN

ALLEGATO VI

Tipologie di intervento

TABELLA 1: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «CAMPO DI INTERVENTO»

1

TER-Lotta al finanziamento del terrorismo

2

TER-Prevenzione e contrasto della radicalizzazione

3

TER-Protezione e resilienza degli spazi pubblici e di altri obiettivi non strategici

4

TER-Protezione e resilienza delle infrastrutture critiche

5

TER-Sostanze chimiche, biologiche, radioattive, nucleari

6

TER-Sostanze esplosive

7

TER-Gestione delle crisi

8

TER-Altro

9

OC-Corruzione

10

OC-Criminalità economica e finanziaria

10 bis

OC — Riciclaggio di proventi di reato [Em. 139]

11

OC-Droghe

12

OC-Traffico di armi da fuoco

12 bis

Traffico di beni culturali [Em. 140]

12 ter

Traffico di specie protette [Em. 141]

13

OC-Tratta di esseri umani

14

OC-Traffico di migranti

15

OC-Criminalità ambientale

16

OC-Reati organizzati contro il patrimonio

17

OC-Altro

18

CC-Criminalità informatica — Altro

19

CC-Criminalità informatica — Prevenzione

20

CC-Criminalità informatica — Agevolazione delle indagini

21

CC-Criminalità informatica — Assistenza alle vittime

22

CC-Sfruttamento sessuale di minori — Prevenzione

23

CC-Sfruttamento sessuale di minori — Agevolazione delle indagini

24

CC-Sfruttamento sessuale di minori — Assistenza alle vittime

24 bis

CC — Distribuzione di immagini di abusi sui minori e della pedopornografia [Em. 142]

25

CC-Sfruttamento sessuale di minori — Altro

26

CC-Altro

27

GEN-Scambio di informazioni

28

GEN-Cooperazione di polizia o interforze (dogane, guardie di frontiera, servizi di intelligence)

29

GEN-Scienze forensi

30

GEN-Sostegno alle vittime

31

GEN-Sostegno operativo

32

TA-Assistenza tecnica — Informazione e comunicazione

33

TA-Assistenza tecnica — Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo

34

TA-Assistenza tecnica — Valutazione e studi, raccolta di dati

35

TA-Assistenza tecnica — Sviluppo delle capacità


TABELLA 2: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «TIPOLOGIA DI AZIONE»

1

Sistemi informatici, interoperabilità, qualità dei dati, sistemi di comunicazione (escluse le attrezzature)

2

Reti, centri di eccellenza, strutture di cooperazione, azioni e operazioni congiunte

3

Squadre investigative comuni o altre operazioni congiunte

4

Distacco o invio di esperti

5

Formazione

6

Scambio di migliori prassi, laboratori, conferenze, eventi, campagne di sensibilizzazione, attività di comunicazione

7

Studi, progetti pilota, valutazioni dei rischi

8

Attrezzature (comprese nel calcolo del massimale del 15 %)

9

Mezzi di trasporto (compresi nel calcolo del massimale del 15 %)

10

Edifici, strutture (compresi nel calcolo del massimale del 15 %)

11

Realizzazione o altro follow-up di progetti di ricerca


TABELLA 3: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «MODALITÀ DI ATTUAZIONE»

1

Cooperazione con paesi terzi

2

Azioni in paesi terzi

3

Attuazione delle raccomandazioni risultanti dalle valutazioni Schengen nel settore della cooperazione di polizia

4

Azioni specifiche (non note nella fase di programmazione)

5

Assistenza emergenziale (non nota nella fase di programmazione)

6

Azioni elencate nell'allegato IV

ALLEGATO VII

Azioni ammissibili al sostegno operativo

Nell’ambito dell’obiettivo specifico migliorare lo scambio di informazioni, il sostegno operativo nell’ambito dei programmi copre:

la manutenzione e il servizio di assistenza dei sistemi informatici dell’Unione e, se del caso, nazionali che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento;

i costi del personale che contribuisce al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

Nell’ambito dell’obiettivo specifico potenziare la cooperazione operativa, il sostegno operativo nell’ambito dei programmi nazionali copre:

la manutenzione delle attrezzature tecniche o dei mezzi di trasporto usati per le azioni in materia di prevenzione, individuazione e investigazione dei reati gravi e di criminalità organizzata con dimensione transfrontaliera;

i costi del personale che contribuisce al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

Nell’ambito dell’obiettivo specifico rafforzare le capacità di combattere e prevenire la criminalità, il sostegno operativo nell’ambito dei programmi nazionali copre:

la manutenzione delle attrezzature tecniche o dei mezzi di trasporto usati per le azioni in materia di prevenzione, individuazione e investigazione dei reati gravi e di criminalità organizzata con dimensione transfrontaliera;

i costi del personale che contribuisce al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

Le azioni che non sono ammissibili a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, non sono coperte.

ALLEGATO VIII

Indicatori di output e indicatori di risultato di cui all'articolo 24, paragrafo 3

Obiettivo specifico 1: Migliorare lo scambio di informazioni

(1)

Uso dei meccanismi di scambio di informazioni dell’UE, misurato attraverso:

(a)

il numero di segnalazioni inserite e di interrogazioni del sistema d'informazione Schengen (SIS); [Em. 143]

(b)

il numero di interrogazioni del sistema di scambio transnazionale di dati forensi (DNA, impronte digitali, targhe dei veicoli) tra gli Stati membri (sistema di scambio automatizzato di dati nel quadro di Prüm);

(c)

il numero di messaggi scambiati tramite l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA);

(d)

il numero di interrogazioni del sistema di informazione Europol (EIS);

(e)

il numero totale di passeggeri i cui dati del codice di prenotazione (PNR) sono stati raccolti e scambiati;

(e bis)

il numero di interrogazioni del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS-TCN) riguardanti cittadini di paesi terzi. [Em. 144]

Fonte dei dati: Europol, eu-LISA, Consiglio, Stati membri

(2)

Numero di nuovi collegamenti tra le di autorità competenti alle banche dati pertinenti per la sicurezza effettuati con il sostegno del Fondo: [Em. 145]

(a)

con banche dati dell’UE e, se del caso, internazionali;

(b)

all'interno dello Stato membro;

(c)

con uno o più altri Stati membri;

(d)

con uno o più paesi terzi.

Fonte dei dati: Stati membri

(3)

Numero di utenti attivi di banche dati, sistemi e strumenti di scambio di informazioni dell’UE e, se del caso, nazionali pertinenti per la sicurezza che si sono aggiunti grazie al sostegno del Fondo rispetto al numero totale di utenti.

Fonte dei dati: Stati membri

Obiettivo specifico 2: Potenziare la cooperazione operativa

(4)

Numero di azioni operative congiunte sostenute dal Fondo, con indicazione degli Stati membri e autorità partecipanti, ripartite per settore (lotta al terrorismo, criminalità organizzata generale, criminalità organizzata connessa alle armi da fuoco, criminalità informatica, altro):

(a)

numero di squadre investigative comuni;

(b)

numero di progetti operativi nel quadro della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT);

(c)

altre azioni operative congiunte.

Fonte dei dati: Europol, Eurojust, Stati membri

(5)

Partecipazione a reti transnazionali che operano con il sostegno del Fondo.

Fonte dei dati: Stati membri, beneficiari di sovvenzioni per azioni dell’Unione o assistenza emergenziale

(6)

Valore stimato dei beni congelati, valore stimato dei beni confiscati con l’aiuto del Fondo.

Fonte dei dati: Stati membri

(7)

Valore dei sequestri di stupefacenti illeciti , di armi, di prodotti di specie selvatiche e di traffico di beni culturali effettuati grazie alla cooperazione transfrontaliera tra autorità di contrasto. [Em. 146]

Fonte dei dati: Europol, Stati membri, beneficiari di sovvenzioni per azioni dell’Unione [Em. 147]

(8)

Numero di prodotti, ad esempio manuali sulle migliori prassi, laboratori, esercitazioni comuni, realizzati dalle reti transnazionali esistenti con l’aiuto del Fondo.

Fonte dei dati: Beneficiari di sovvenzioni per azioni dell’Unione

(9)

Numero di raccomandazioni risultanti da valutazioni Schengen con un’incidenza finanziaria sul settore della sicurezza trattate con il sostegno del Fondo, rispetto al numero totale di raccomandazioni con un’incidenza finanziaria sul settore della sicurezza.

Fonte dei dati: Stati membri

Obiettivo specifico 3: Rafforzare le capacità di combattere e prevenire la criminalità

(10)

Numero di funzionari delle autorità di contrasto che hanno partecipato a formazioni, esercitazioni, programmi di apprendimento reciproco o programmi di scambio specializzati su tematiche inerenti alla dimensione transfrontaliera organizzati con l’aiuto del Fondo, ripartiti per i seguenti settori:

(a)

lotta al terrorismo;

(b)

criminalità organizzata;

(c)

criminalità informatica;

(d)

altri settori di cooperazione operativa.

Fonte dei dati: Stati membri , Europol, ENISA [Em. 148]

(11)

Numero di manuali sulle migliori prassi e tecniche investigative, procedure operative standard e altri strumenti messi a punto con il sostegno del Fondo e con l'interazione tra varie organizzazioni provenienti da tutta l’UE.

Fonte dei dati: Stati membri, beneficiari di sovvenzioni per azioni dell’Unione o assistenza emergenziale

(12)

Numero di vittime di reato assistite con il sostegno del Fondo, ripartite per tipo di reato (tratta di esseri umani, traffico di organi, traffico di migranti, terrorismo, reati gravi e di criminalità organizzata, criminalità informatica, sfruttamento sessuale e sfruttamento sessuale di minori , tortura o trattamenti inumani o degradanti ). [Em. 149]

Fonte dei dati: Stati membri

(13)

Numero di spazi pubblici di spazi pubblici portata delle infrastrutture critiche la cui protezione da incidenti di sicurezza è stata migliorata con l’aiuto del Fondo. [Em. 150]

Fonte dei dati: Stati membri

(14)

Numero di iniziative volte a prevenire la radicalizzazione che porta all’estremismo violento:

(a)

numero di visite del sito web della rete di sensibilizzazione al problema della radicalizzazione (RAN); [Em. 151]

(b)

numero di partecipanti alla RAN, ripartiti per tipo di esperti;

(c)

numero di visite di studio, formazioni, laboratori e attività di consulenza organizzati negli Stati membri in stretto coordinamento con le autorità nazionali, ripartiti per beneficiari (autorità di contrasto, altro). [Em. 152]

Fonte dei dati: RAN , Stati membri [Em. 153]

(15)

Numero di partenariati istituiti con il sostegno del Fondo che contribuiscono a migliorare il sostegno offerto ai testimoni, agli informatori e alle vittime di reato:

(a)

con il settore privato;

(b)

con la società civile.

Fonte dei dati: Stati membri, beneficiari di sovvenzioni per azioni dell’Unione o assistenza emergenziale

Obiettivo specifico 3 bis: Sviluppare una cultura comune di intelligence

(15 bis)

Numero di scambi tra Stati membri nel settore dell'intelligence.

(15 ter)

Numero di funzionari delle autorità di contrasto e dei servizi di intelligence che hanno partecipato a formazioni, esercitazioni, programmi di apprendimento reciproco o programmi di scambio specializzati su questioni transfrontaliere, organizzati con l'aiuto del Fondo.

Fonte dei dati: Stati membri [Em. 154]

21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/492


P8_TA(2019)0178

Definizione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (COM(2016)0750 — C8-0496/2016 — 2016/0392(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 23/65)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0750),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 43, paragrafo 2, e 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0496/2016),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere motivato presentato, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Senato italiano, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 marzo 2017 (1),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettere del 10 dicembre 2018 e del 27 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0021/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (2);

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 209 del 30.6.2017, pag. 54.

(2)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 1o marzo 2018 (Testi approvati, P8_TA(2018)0049).


P8_TC1-COD(2016)0392

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/787.)


21.1.2021   

IT

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C 23/494


P8_TA(2019)0179

Proposta di modifica del Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sul progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (02360/2018 — C8-0132/2018 — 2018/0900(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 23/66)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta presentata dalla Corte di giustizia al Parlamento e al Consiglio nella sua versione rivista (02360/2018),

visti l'articolo 256, paragrafo 1, e l'articolo 281, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché l'articolo 106 bis, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata (C8-0132/2018),

visto l'articolo 294, paragrafi 3 e 15, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti i pareri della Commissione europea (COM(2018)0534 e C(2018)7500),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 16 gennaio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 48 e 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per gli affari costituzionali (A8-0439/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2018)0900

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE, Euratom) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE, Euratom) 2019/629.)


21.1.2021   

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C 23/495


P8_TA(2019)0180

Istituzione di misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea (COM(2019)0053 — C8-0039/2019 — 2019/0019(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 23/67)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2019)0053),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 48 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0039/2019),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 25 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0161/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2019)0019

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/500.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione

Il regolamento relativo all'istituzione di misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea si basa sull'articolo 48 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in quanto riguarda misure nel settore del coordinamento della sicurezza sociale. Un'estensione del presente regolamento ai cittadini di paesi terzi nello stesso atto giuridico non è possibile a causa dell'incompatibilità delle basi giuridiche, in quanto tale estensione dovrebbe essere basata sull'articolo 79, paragrafo 2, lettera b), TFUE.

La Commissione ritiene che i cittadini di paesi terzi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, dovrebbero continuare a beneficiare dei principi fondamentali del coordinamento della sicurezza sociale, che dovranno essere codificati nel regolamento relativo all'istituzione di misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale, sulla base delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1231/2010 e dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009, che resteranno in vigore.

Tuttavia, la Commissione esaminerà se, in una fase successiva, sarà necessario estendere i principi enunciati nel presente regolamento ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente in uno Stato membro, i quali, a norma del regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, rientrano o sono rientrati nell'ambito d'applicazione «ratione personae» della legislazione dell'UE sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, al fine di confermare i loro diritti in relazione al periodo in cui il Regno Unito era uno Stato membro dell'Unione.


21.1.2021   

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C 23/497


P8_TA(2019)0181

Norme comuni che garantiscono i collegamenti di base per il trasporto di merci su strada in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni che garantiscono i collegamenti di base per il trasporto di merci su strada in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (COM(2018)0895 — C8-0511/2018 — 2018/0436(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 23/68)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0895),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0511/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 febbraio 2019 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 15 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0063/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


P8_TC1-COD(2018)0436

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni che garantiscono i collegamenti di base per il trasporto di merci su strada e di passeggeri su strada in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/501.)


21.1.2021   

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C 23/498


P8_TA(2019)0182

Norme comuni per garantire una connettività di base del trasporto aereo in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a norme comuni per garantire una connettività di base del trasporto aereo in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (COM(2018)0893 — C8-0510/2018 — 2018/0433(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 23/69)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0893),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0510/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 febbraio 2019 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0062/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


P8_TC1-COD(2018)0433

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a norme comuni per garantire una connettività di base del trasporto aereo in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/502.)


21.1.2021   

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C 23/499


P8_TA(2019)0183

Norme relative al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda alcune norme relative al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca a causa del recesso del Regno Unito dall'Unione (COM(2019)0048 — C8-0037/2019 — 2019/0009(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 23/70)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2019)0048),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 42 e 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0037/2019),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 59 e 154 del suo regolamento,

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

invita la Commissione a deferire nuovamente il Parlamento qualora sostituisca, modifichi sostanzialmente o intenda modificare sostanzialmente la sua proposta;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la sua posizione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2019)0009

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda alcune norme relative al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/497.)


21.1.2021   

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C 23/500


P8_TA(2019)0184

Autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito e operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione (COM(2019)0049 — C8-0036/2019 — 2019/0010(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 23/71)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2019)0049),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0036/2019),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 59 e 154 del suo regolamento,

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

invita la Commissione a deferire nuovamente il Parlamento qualora sostituisca, modifichi sostanzialmente o intenda modificare sostanzialmente la sua proposta;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la sua posizione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2019)0010

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/498.)


21.1.2021   

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C 23/501


P8_TA(2019)0185

Determinati aspetti della sicurezza e della connettività delle ferrovie in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinati aspetti della sicurezza e della connettività delle ferrovie in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (COM(2019)0088 — C8-0046/2019 — 2019/0040(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 23/72)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2019)0088),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0046/2019),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visti gli articoli 59 e 154 del suo regolamento,

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2019)0040

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinati aspetti della sicurezza e della connettività delle ferrovie in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/503.)


21.1.2021   

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C 23/502


P8_TA(2019)0189

Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e rete dei centri nazionali di coordinamento ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 marzo 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e la rete dei centri nazionali di coordinamento (COM(2018)0630 — C8-0404/2018 — 2018/0328(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 23/73)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

la nostra vita quotidiana e le nostre economie dipendono sempre di più dalle tecnologie digitali e i cittadini sono sempre più esposti a gravi incidenti informatici. La sicurezza futura dipende anche dal potenziamento della capacità tecnologica e industriale di proteggere l'Unione europea dalle minacce informatiche, in quanto sia le infrastrutture civili che le capacità militari devono poter fare affidamento su sistemi digitali sicuri.

(1)

Oltre l'80 % della popolazione dell'Unione è collegato a Internet, mentre la nostra vita quotidiana e le nostre economie dipendono sempre di più dalle tecnologie digitali e i cittadini sono sempre più esposti a gravi incidenti informatici. La sicurezza futura dipende anche dal contributo alla resilienza generale e dal potenziamento della capacità tecnologica e industriale di proteggere l'Unione europea dalle minacce informatiche in costante evoluzione , in quanto sia le infrastrutture che le capacità di sicurezza devono poter fare affidamento su sistemi digitali sicuri. Tale sicurezza può essere raggiunta sensibilizzando in merito alle minacce alla cibersicurezza, sviluppando competenze, capacità e abilità in tutta l'Unione, tenendo conto pienamente dell'interazione delle infrastrutture hardware e software, delle reti, dei prodotti e dei processi, e delle implicazioni e preoccupazioni sociali ed etiche.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)

La criminalità informatica costituisce una minaccia in rapida crescita per l'Unione, i suoi cittadini e la sua economia. Nel 2017, l'80 % delle aziende europee ha registrato almeno un incidente informatico. L'attacco WannaCry del maggio 2017 ha colpito oltre 150 paesi e 230 000 sistemi informatici e ha prodotto effetti significativi su infrastrutture critiche, ad esempio gli ospedali. Ciò evidenzia la necessità di norme molto rigorose in materia di cibersicurezza e di soluzioni olistiche in tale ambito, che coinvolgano le persone, i prodotti, i processi e le tecnologie nell'Unione, nonché di una leadership dell'Unione in questo campo e dell'autonomia digitale.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

In occasione del vertice di Tallinn sul digitale del settembre 2017, i capi di Stato e di governo hanno invitato l'Unione a diventare «un leader mondiale della cibersicurezza entro il 2025, al fine di garantire la fiducia, la sicurezza e la tutela dei nostri cittadini, dei nostri consumatori e delle nostre imprese online e di fare sì che Internet sia libero e regolamentato».

(4)

In occasione del vertice di Tallinn sul digitale del settembre 2017, i capi di Stato e di governo hanno invitato l'Unione a diventare un leader mondiale della cibersicurezza entro il 2025, al fine di garantire la fiducia, la sicurezza e la tutela dei nostri cittadini, dei nostri consumatori e delle nostre imprese online e di fare sì che Internet sia libero , più sicuro e regolamentato , e hanno dichiarato di «avvalersi maggiormente di soluzioni open source e/o di standard aperti in caso di (ri)costruzione di sistemi e soluzioni TIC (tra l'altro per evitare di rimanere vincolati ai fornitori), compresi quelli sviluppati e/o promossi dai programmi dell'UE per l'interoperabilità e la normazione, come ISA2» .

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)

Il Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza (il «Centro di competenza») dovrebbe contribuire ad aumentare la resilienza e l'affidabilità delle infrastrutture delle reti e dei sistemi informativi, tra cui Internet e altre infrastrutture critiche per il funzionamento della società, come i trasporti, la sanità e i sistemi bancari.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter)

Il Centro europeo di competenza e le sue azioni dovrebbero tenere conto dell'attuazione del regolamento (UE) 2019/XXX [rifusione del regolamento (CE) n. 428/2009 proposta dal COM(2016)0616]  (1 bis) .

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

Una grave perturbazione delle reti e dei sistemi informativi può ripercuotersi su singoli Stati membri e su tutta l'Unione. La sicurezza delle reti e dei sistemi informativi è quindi essenziale per l'armonioso funzionamento del mercato interno . Al momento l'Unione dipende da fornitori di sicurezza informatica non europei. Tuttavia, è nell'interesse strategico dell'UE garantire il mantenimento e lo sviluppo di capacità tecnologiche essenziali in materia di sicurezza informatica per tutelare il proprio mercato unico digitale, in particolare per proteggere reti e sistemi informativi critici e fornire servizi fondamentali di cibersicurezza.

(5)

Una grave perturbazione delle reti e dei sistemi informativi può ripercuotersi su singoli Stati membri e su tutta l'Unione. La sicurezza delle reti e dei sistemi informativi al massimo livello in tutto l'Unione è quindi essenziale per la società e l'economia . Al momento l'Unione dipende da fornitori di sicurezza informatica non europei. Tuttavia, è nell'interesse strategico dell'UE garantire il mantenimento e lo sviluppo di capacità e abilità tecnologiche essenziali in materia di sicurezza informatica ai fini della protezione dei dati e per proteggere reti e sistemi informativi critici delle aziende dei cittadini europei, comprese infrastrutture critiche per il funzionamento della società, quali sistemi di trasporto, sanitari bancari e il mercato unico digitale per fornire servizi fondamentali di cibersicurezza.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

L'Unione vanta grandi competenze ed esperienza nello sviluppo industriale, nella tecnologia e nella ricerca sulla cibersicurezza, ma gli sforzi delle comunità dell'industria e della ricerca sono frammentati, disallineati e privi di una progettualità comune, il che frena la competitività in questo ambito. Tali sforzi e competenze devono essere aggregati, collegati in rete e impiegati in modo efficiente per consolidare e integrare le attuali capacità tecnologiche, industriali e di ricerca a livello nazionale e di Unione.

(6)

L'Unione vanta grandi competenze ed esperienza nello sviluppo industriale, nella tecnologia e nella ricerca sulla cibersicurezza, ma gli sforzi delle comunità dell'industria e della ricerca sono frammentati, disallineati e privi di una progettualità comune, il che frena la competitività e l'effettiva protezione di dati, reti e sistemi critici in questo ambito. Tali sforzi e competenze devono essere aggregati, collegati in rete e impiegati in modo efficiente per consolidare e integrare le attuali capacità e competenze tecnologiche, industriali e di ricerca a livello nazionale e di Unione. Considerando che il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) si trova ad affrontare sfide importanti, quali il soddisfacimento della domanda di lavoratori qualificati, esso può trarre beneficio dalla rappresentanza della diversità della società in generale e dal raggiungimento di una rappresentanza equilibrata dei generi, della diversità etnica e della non discriminazione nei confronti delle persone disabili, nonché dal facilitare l'accesso alla conoscenza e alla formazione dei futuri esperti di cibersicurezza, compresa la loro istruzione in contesti non formali, ad esempio in progetti di software gratuito e open source, progetti civic tech, start-up e microimprese.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)

Le piccole e medie imprese (PMI) sono attori fondamentali del settore della cibersicurezza dell'Unione, in grado di fornire soluzioni all'avanguardia grazie alla loro agilità. Tuttavia, le PMI che non sono specializzate nella cibersicurezza tendono anche a essere più vulnerabili agli incidenti informatici, dati gli investimenti e le conoscenze di alto livello necessari per realizzare soluzioni efficaci in materia di sicurezza informatica. È pertanto necessario che il Centro di competenza e la rete di competenza per la cibersicurezza (la «rete») forniscano un sostegno particolare alle PMI agevolando il loro accesso a conoscenze e formazione, affinché possano proteggersi in misura sufficiente e in modo da consentire a coloro che operano nel settore della cibersicurezza di contribuire alla leadership dell'Unione in questo campo.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 ter)

Le competenze esistono al di là del contesto industriale e della ricerca. I progetti non commerciali e pre-commerciali, denominati progetti «civic tech», utilizzano standard aperti, dati aperti e software gratuito e open source, nell'interesse della società e del bene pubblico. Essi contribuiscono alla resilienza, alla consapevolezza e allo sviluppo di competenze in materia di sicurezza informatica e svolgono un ruolo importante nella costruzione di capacità per l'industria e la ricerca in questo campo.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 quater)

Il termine «parti interessate», se utilizzato nel contesto del presente regolamento, fa riferimento, tra l'altro, all'industria, agli enti pubblici e ad altre entità che si occupano di questioni operative e tecniche nel settore della cibersicurezza, nonché alla società civile, tra cui i sindacati, le associazioni dei consumatori, la comunità di software gratuito e open source e la comunità accademica e di ricerca.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

Il Centro di competenza dovrebbe costituire il principale strumento dell'Unione per concentrare gli investimenti nello sviluppo industriale, nella tecnologia e nella ricerca sulla cibersicurezza e per attuare progetti e iniziative pertinenti in collaborazione con la rete di competenza per la cibersicurezza . Oltre a fornire il sostegno finanziario legato alla sicurezza informatica e concesso dai programmi Europa digitale e Orizzonte Europa, il Centro dovrebbe essere aperto al Fondo europeo di sviluppo regionale e ad altri programmi, ove opportuno. Questo approccio dovrebbe contribuire alla creazione di sinergie e al coordinamento del sostegno finanziario connesso allo sviluppo industriale, all'innovazione, alla tecnologia e alla ricerca sulla cibersicurezza, evitando le duplicazioni.

(8)

Il Centro di competenza dovrebbe costituire il principale strumento dell'Unione per concentrare gli investimenti nello sviluppo industriale, nella tecnologia e nella ricerca sulla cibersicurezza e per attuare progetti e iniziative pertinenti in collaborazione con la rete. Oltre a fornire il sostegno finanziario legato alla sicurezza informatica e concesso dai programmi Europa digitale e Orizzonte Europa, nonché dal Fondo europeo per la difesa per gli interventi e i costi amministrativi legati al settore della difesa, il Centro dovrebbe essere aperto al Fondo europeo di sviluppo regionale e ad altri programmi, ove opportuno. Questo approccio dovrebbe contribuire alla creazione di sinergie e al coordinamento del sostegno finanziario connesso alle iniziative dell'Unione nel settore della ricerca e sviluppo, allo sviluppo industriale, all'innovazione, alla tecnologia e alla ricerca sulla cibersicurezza, evitando le duplicazioni.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)

Il principio della «sicurezza fin dalla progettazione» stabilito dalla comunicazione congiunta della Commissione del 13 settembre 2017 dal titolo: «Resilienza, deterrenza e difesa: verso una cibersicurezza forte per l'UE», implica metodi all'avanguardia per aumentare la sicurezza in tutte le fasi del ciclo di vita di un prodotto o di un servizio, a partire da metodi di progettazione e sviluppo sicuri, che riducano la superficie di attacco e integrino opportuni test e controlli della sicurezza. Per l'intera durata del funzionamento e del mantenimento, i produttori o i fornitori devono rendere disponibili senza ritardi aggiornamenti che pongano rimedio alle nuove vulnerabilità o minacce, per la durata prevista della vita di un prodotto e oltre. A tal fine è possibile consentire a terzi di creare e fornire tali aggiornamenti. La fornitura di aggiornamenti è necessaria in particolare nel caso di infrastrutture, prodotti e processi comunemente utilizzati.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 ter)

In considerazione della portata della sfida in materia di cibersicurezza e degli investimenti effettuati nelle capacità e abilità di cibersicurezza in altre parti del mondo, l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero incrementare il proprio sostegno finanziario alla ricerca, sviluppo e applicazione in tale settore. Affinché si possano realizzare economie di scala e conseguire un livello di protezione comparabile in tutta l'Unione, gli Stati membri dovrebbero concentrare i propri sforzi in direzione di un quadro europeo, se del caso investendo nel meccanismo del Centro di competenza.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 quater)

Al fine di promuovere la competitività dell'Unione e i più elevati standard di cibersicurezza a livello internazionale, il centro di competenza e la comunità di competenza in materia di cibersicurezza dovrebbero mirare a promuovere lo scambio con la comunità internazionale per quanto concerne i prodotti e i processi in materia di cibersicurezza, gli standard e le norme tecniche. Le norme tecniche comprendono la creazione di implementazioni di riferimento pubblicate sulla base di licenze standard aperte. La sicurezza fin dalla progettazione delle implementazioni di riferimento, in particolare, è essenziale per la generale affidabilità e resilienza delle reti e dell'infrastruttura dei sistemi informativi comunemente utilizzate quali Internet e le infrastrutture critiche.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

Considerando che gli obiettivi di questa iniziativa possono essere conseguiti al meglio se vi aderiscono tutti gli Stati membri o il maggior numero di Stati membri possibile, e al fine di incentivare la loro partecipazione, solo gli Stati membri che contribuiscono finanziariamente ai costi amministrativi e operativi del Centro di competenza dovrebbero detenere il diritto di voto.

(9)

Considerando che gli obiettivi di questa iniziativa possono essere conseguiti al meglio se vi contribuiscono tutti gli Stati membri o il maggior numero di Stati membri possibile, e al fine di incentivare la loro partecipazione, solo gli Stati membri che contribuiscono finanziariamente ai costi amministrativi e operativi del Centro di competenza dovrebbero detenere il diritto di voto.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

I centri nazionali di coordinamento devono essere selezionati dagli Stati membri. Oltre alla capacità amministrativa necessaria, i centri devono disporre di competenze tecnologiche in materia di cibersicurezza o devono potervi accedere direttamente, in particolare in ambiti quali la crittografia, i servizi di sicurezza delle TIC, la rilevazione automatica di intrusioni, la sicurezza dei sistemi, delle reti, del software e delle applicazioni e gli aspetti umani e sociali della sicurezza e della privacy. Inoltre devono essere in grado di interagire e di coordinarsi efficacemente con l'industria, il settore pubblico, fra cui le autorità designate a norma della direttiva 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (23) e la comunità della ricerca.

(12)

I centri nazionali di coordinamento devono essere selezionati dagli Stati membri. Oltre alla capacità amministrativa necessaria, i centri devono disporre di competenze tecnologiche in materia di cibersicurezza o devono potervi accedere direttamente, in particolare in ambiti quali la crittografia, i servizi di sicurezza delle TIC, la rilevazione automatica di intrusioni, la sicurezza dei sistemi, delle reti, del software e delle applicazioni e gli aspetti umani, sociali e  ambientali della sicurezza e della privacy. Inoltre devono essere in grado di interagire e di coordinarsi efficacemente con l'industria, il settore pubblico, fra cui le autorità designate a norma della direttiva 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (23) e la comunità della ricerca , al fine di stabilire un dialogo continuo tra pubblico e privato sulla cibersicurezza . Inoltre, è opportuno sensibilizzare i cittadini sulla cibersicurezza mediante mezzi di comunicazione adeguati.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)

Tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale, l'Internet delle cose, il calcolo ad alte prestazioni (High-Performance Computing — HPC) e l'informatica quantistica, la blockchain e concetti come le identità digitali sicure creano nuove sfide per la cibersicurezza e offrono nel contempo alcune soluzioni . La valutazione e la convalida dell'affidabilità di sistemi TIC esistenti e futuri richiederanno la sperimentazione di soluzioni di sicurezza contro gli attacchi nei confronti di macchine HPC e quantistiche. Il Centro di competenza, la rete e la comunità delle competenze in materia di cibersicurezza dovrebbero contribuire al progresso e alla diffusione delle soluzioni più recenti nel campo della cibersicurezza. Contestualmente, il Centro di competenza e la rete dovrebbero essere al servizio di sviluppatori e operatori in settori critici quali i trasporti, l'energia, la sanità, le finanze, l'amministrazione, le telecomunicazioni, la manifattura, la difesa e lo spazio per aiutarli a risolvere i loro problemi di cibersicurezza.

(14)

Tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale, l'Internet delle cose, il calcolo ad alte prestazioni (High-Performance Computing — HPC) e l'informatica quantistica, e concetti come le identità digitali sicure creano nuove sfide per la cibersicurezza e offrono nel contempo prodotti e processi . La valutazione e la convalida dell'affidabilità di sistemi TIC esistenti e futuri richiederanno la sperimentazione di prodotti e processi di sicurezza contro gli attacchi nei confronti di macchine HPC e quantistiche. Il Centro di competenza, i poli europei dell'innovazione digitale e la rete e la comunità delle competenze in materia di cibersicurezza dovrebbero contribuire al progresso e alla diffusione dei prodotti e processi più recenti nel campo della cibersicurezza , compreso il duplice uso, in particolare quelli che aiutano le organizzazioni a sviluppare in modo costante capacità, a essere resilienti e ad avere una governance adeguata. Il centro di competenza e la rete dovrebbero stimolare l'intero ciclo dell'innovazione e contribuire a colmare la «valle della morte» dell'innovazione delle tecnologie e dei servizi di cibersicurezza . Contestualmente, il Centro di competenza , la rete e la comunità dovrebbero essere al servizio di sviluppatori e operatori in settori critici quali i trasporti, l'energia, la sanità, le finanze, l'amministrazione, le telecomunicazioni, la manifattura, la difesa e lo spazio per aiutarli a risolvere i loro problemi di cibersicurezza, e ricercare le varie motivazioni degli attacchi contro l'integrità delle reti e dei sistemi di informazione, come la criminalità, lo spionaggio industriale, la diffamazione e la disinformazione .

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis)

Data la natura in rapido cambiamento delle minacce informatiche e della cibersicurezza, l'Unione deve potersi adattare velocemente e continuamente ai nuovi sviluppi del settore. Di conseguenza, il Centro di competenza, la rete e la comunità delle competenze in materia di cibersicurezza dovrebbero essere abbastanza flessibili da garantire la reattività necessaria. Dovrebbero facilitare soluzioni che aiutino gli enti a sviluppare costantemente capacità finalizzate a migliorare la loro resilienza e quella dell'Unione.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 ter)

Il Centro di competenza dovrebbe mirare a consolidare la leadership e le competenze dell'Unione in materia di cibersicurezza, e in tal modo a garantire i più elevati standard di sicurezza nell'Unione, assicurare la protezione dei dati, dei sistemi informatici, delle reti e delle infrastrutture critiche nell'Unione, creare nuovi posti di lavoro di alta qualità nel settore, impedire la fuga degli esperti di cibersicurezza europei verso paesi terzi e aggiungere un valore aggiunto europeo alle misure di cibersicurezza nazionali già esistenti.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)

Il Centro di competenza dovrebbe avere diverse funzioni chiave. In primo luogo, dovrebbe agevolare e contribuire a coordinare l'attività della rete europea di competenza per la cibersicurezza e promuovere la comunità delle competenze in materia di cibersicurezza. Il Centro dovrebbe guidare l'agenda tecnologica della cibersicurezza e facilitare l'accesso alle competenze raccolte nella rete e nella comunità delle competenze in materia di cibersicurezza. In secondo luogo, dovrebbe attuare le parti pertinenti dei programmi Europa digitale e Orizzonte Europa assegnando sovvenzioni, in genere in seguito ad un invito a presentare proposte. In terzo luogo, il Centro di competenza dovrebbe agevolare gli investimenti congiunti da parte dell'Unione, degli Stati membri e/o dell'industria.

(15)

Il Centro di competenza dovrebbe avere diverse funzioni chiave. In primo luogo, dovrebbe agevolare e contribuire a coordinare l'attività della rete e promuovere la comunità delle competenze in materia di cibersicurezza. Il Centro dovrebbe guidare l'agenda tecnologica della cibersicurezza e  concentrare, condividere e facilitare l'accesso alle competenze raccolte nella rete e nella comunità delle competenze in materia di cibersicurezza , nonché alle infrastrutture di cibersicurezza . In secondo luogo, dovrebbe attuare le parti pertinenti dei programmi Europa digitale e Orizzonte Europa assegnando sovvenzioni, in genere in seguito ad un invito a presentare proposte. In terzo luogo, il Centro di competenza dovrebbe agevolare gli investimenti congiunti da parte dell'Unione, degli Stati membri e/o dell'industria , nonché le opportunità di formazione e i programmi di sensibilizzazione comuni, in linea con il programma Europa digitale per i cittadini e le imprese, al fine di colmare il deficit di competenze. Dovrebbe prestare particolare attenzione a potenziare il ruolo delle PMI nel settore della cibersicurezza.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)

Il Centro di competenza dovrebbe stimolare e sostenere la cooperazione e il coordinamento delle attività della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza, coinvolgendo un gruppo vasto, aperto e diversificato di operatori impegnati nella tecnologia della cibersicurezza. Tale comunità dovrebbe includere in particolare enti di ricerca, industrie sul versante dell'offerta e su quello della domanda, nonché il settore pubblico. La comunità delle competenze in materia di cibersicurezza dovrebbe fornire il proprio contributo alle attività e al piano di lavoro del Centro di competenza, oltre a beneficiare delle attività di creazione di comunità del Centro di competenza e della rete, ma non dovrebbe essere privilegiata in altro modo per quanto riguarda gli inviti a presentare proposte o gli inviti a presentare offerte.

(16)

Il Centro di competenza dovrebbe stimolare e sostenere la cooperazione strategica di lungo termine e il coordinamento delle attività della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza, coinvolgendo un gruppo vasto, aperto , interdisciplinare e diversificato di operatori europei impegnati nella tecnologia della cibersicurezza. Tale comunità dovrebbe includere in particolare enti di ricerca, inclusi quelli che lavorano sull'etica della cibersicurezza, industrie sul versante dell'offerta e su quello della domanda , comprese le PMI , nonché il settore pubblico. La comunità delle competenze in materia di cibersicurezza dovrebbe fornire il proprio contributo alle attività e al piano di lavoro del Centro di competenza, oltre a beneficiare delle attività di creazione di comunità del Centro di competenza e della rete, ma non dovrebbe essere privilegiata in altro modo per quanto riguarda gli inviti a presentare proposte o gli inviti a presentare offerte.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis)

Il Centro di competenza dovrebbe fornire il supporto adeguato all'ENISA nei suoi compiti definiti dalla direttiva (UE) 2016/1148 («direttiva NIS») e dal regolamento (UE) 2019/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 bis) («regolamento sulla cibersicurezza»). L'ENISA dovrebbe pertanto fornire importanti contributi al Centro di competenza nell'ambito del suo compito di definizione delle priorità di finanziamento.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)

Al fine di rispondere alle esigenze delle industrie tanto sul versante della domanda quanto su quello dell'offerta, per il compito del Centro di competenza, ossia fornire alle imprese conoscenze e assistenza tecnica in tema di cibersicurezza, occorrerebbe tenere conto sia dei prodotti e dei servizi delle TIC sia di tutti gli altri prodotti e  soluzioni industriali e tecnologici in cui deve essere integrata la cibersicurezza.

(17)

Al fine di rispondere alle esigenze del settore pubblico e delle industrie tanto sul versante della domanda quanto su quello dell'offerta, per il compito del Centro di competenza, ossia fornire al settore pubblico e alle imprese conoscenze e assistenza tecnica in tema di cibersicurezza, occorrerebbe tenere conto sia dei prodotti e dei servizi delle TIC sia di tutti gli altri prodotti e  processi industriali e tecnologici in cui deve essere integrata la cibersicurezza. In particolare, il Centro di competenza dovrebbe agevolare la diffusione di soluzioni dinamiche a livello di impresa incentrate sullo sviluppo di capacità di intere organizzazioni, compresi persone, processi e tecnologia, al fine di proteggere efficacemente le organizzazioni dalle minacce informatiche in costante cambiamento.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis)

Il Centro di competenza dovrebbe contribuire a un'ampia implementazione dei prodotti e delle soluzioni all'avanguardia nel settore della cibersicurezza, in particolare quelli riconosciuti a livello internazionale.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)

Considerando che il Centro di competenza e la rete dovrebbero cercare di realizzare sinergie tra la sfera civile e quella relativa alla difesa della cibersicurezza, i progetti finanziati dal programma Orizzonte europea saranno attuati in conformità del regolamento XXX [regolamento su Orizzonte Europa], secondo cui le attività di ricerca e innovazione svolte nell'ambito di tale programma riguardano le applicazioni civili.

(18)

Considerando che il Centro di competenza e la rete dovrebbero cercare di realizzare sinergie e coordinamento tra la sfera civile e quella relativa alla difesa della cibersicurezza, i progetti finanziati dal programma Orizzonte europea saranno attuati in conformità del regolamento XXX [regolamento su Orizzonte Europa], secondo cui le attività di ricerca e innovazione svolte nell'ambito di tale programma riguardano le applicazioni civili.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)

Ai fini di una collaborazione strutturata e sostenibile, il rapporto tra il Centro di competenza e i centri nazionali di coordinamento dovrebbe basarsi su un accordo contrattuale.

(19)

Ai fini di una collaborazione strutturata e sostenibile, il rapporto tra il Centro di competenza e i centri nazionali di coordinamento dovrebbe basarsi su un accordo contrattuale che dovrebbe essere armonizzato a livello di Unione .

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)

Dovrebbero essere adottate disposizioni opportune per garantire la responsabilità e la trasparenza del Centro di competenza.

(20)

Dovrebbero essere adottate disposizioni opportune per garantire la responsabilità e la trasparenza del Centro di competenza e delle imprese che ricevono finanziamenti .

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis)

L'attuazione dei progetti di implementazione, in particolare di quelli collegati alle infrastrutture e alle capacità utilizzate a livello europeo o in appalti congiunti, può essere suddivisa in diverse fasi di realizzazione, quali gare di appalto separate per l'architettura di hardware e software, la loro produzione, il loro funzionamento e la loro manutenzione, mentre ogni impresa potrebbe partecipare solo a una delle fasi e si potrebbe stabilire che i beneficiari in una o più di tali fasi soddisfino determinate condizioni in termini di titolarità o controllo europei.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Considerando 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 ter)

Poiché l'ENISA è l'agenzia dell'Unione preposta alla cibersicurezza, il Centro di competenza dovrebbe cercare le maggiori sinergie possibili con essa e il consiglio di direzione dovrebbe consultare l'ENISA in seguito alla sua esperienza riguardante tutte le questioni in materia di cibersicurezza, in particolare per quanto concerne i progetti correlati alla ricerca.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Considerando 20 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 quater)

Nel processo di nomina del rappresentante al consiglio di direzione, il Parlamento europeo dovrebbe includere informazioni dettagliate sul mandato, compreso l'obbligo di riferire regolarmente al Parlamento europeo o alle commissioni competenti.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)

Alla luce delle rispettive competenze in tema di cibersicurezza, il Centro comune di ricerca della Commissione e l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) dovrebbero svolgere un ruolo attivo nella comunità delle competenze in materia di cibersicurezza e nel consiglio consultivo industriale e scientifico.

(21)

Alla luce delle rispettive competenze in tema di cibersicurezza e per garantire le maggiori sinergie possibili , il Centro comune di ricerca della Commissione e l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) dovrebbero svolgere un ruolo attivo nella comunità delle competenze in materia di cibersicurezza e nel consiglio consultivo industriale e scientifico. L'ENISA dovrebbe continuare a conseguire i propri obiettivi strategici, in particolare nel settore della certificazione della cibersicurezza quale definita nel regolamento (UE) 2019/XXX [regolamento sulla cibersicurezza]  (1 bis) , mentre il Centro di competenza dovrebbe fungere da organo operativo in materia di cibersicurezza.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)

Il consiglio di direzione del Centro di competenza, composto dagli Stati membri e dalla Commissione, dovrebbe definire l'orientamento generale delle operazioni del Centro di competenza e garantire che quest'ultimo svolga i propri compiti conformemente al presente regolamento. Il consiglio di direzione dovrebbe godere dei poteri necessari per formare il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare l'opportuna regolamentazione finanziaria, stabilire procedure operative trasparenti per l'iter decisionale del Centro di competenza, adottare il piano di lavoro e il piano strategico pluriennale del Centro di competenza nel rispetto delle priorità di conseguimento dei suoi obiettivi e delle sue funzioni, adottare il suo regolamento interno, nominare il direttore esecutivo e decidere in merito all'estensione del suo mandato e in merito alla sua conclusione.

(24)

Il consiglio di direzione del Centro di competenza, composto dagli Stati membri e dalla Commissione, dovrebbe definire l'orientamento generale delle operazioni del Centro di competenza e garantire che quest'ultimo svolga i propri compiti conformemente al presente regolamento. Il consiglio di direzione dovrebbe godere dei poteri necessari per formare il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare l'opportuna regolamentazione finanziaria, stabilire procedure operative trasparenti per l'iter decisionale del Centro di competenza, adottare il piano di lavoro e il piano strategico pluriennale del Centro di competenza nel rispetto delle priorità di conseguimento dei suoi obiettivi e delle sue funzioni, adottare il suo regolamento interno, nominare il direttore esecutivo e decidere in merito all'estensione del suo mandato e in merito alla sua conclusione. Al fine di trarre beneficio dalle sinergie, l'ENISA dovrebbe rivestire il ruolo di osservatore permanente all'interno del consiglio di direzione e contribuire all'attività del Centro di competenza, anche offrendo consultazioni sul piano strategico pluriennale, sul piano di lavoro e sull'elenco di azioni selezionate per il finanziamento.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(24 bis)

Il consiglio di direzione dovrebbe mirare a promuove il Centro di competenza a livello globale, in modo da renderlo più attrattivo e da farne un organismo di eccellenza a livello mondiale nel settore della cibersicurezza.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)

Per garantire il funzionamento corretto ed efficace del Centro di competenza, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare che le persone da nominare nel consiglio di direzione dispongano di competenze ed esperienze professionali adeguate nelle aree funzionali. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero inoltre sforzarsi di limitare l'avvicendamento dei loro rispettivi rappresentanti nel consiglio di direzione, per assicurare la continuità dei lavori.

(25)

Per garantire il funzionamento corretto ed efficace del Centro di competenza, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare che le persone da nominare nel consiglio di direzione dispongano di competenze ed esperienze professionali adeguate nelle aree funzionali. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero inoltre sforzarsi di limitare l'avvicendamento dei loro rispettivi rappresentanti nel consiglio di direzione, per assicurare la continuità dei lavori e mirare a conseguire l'equilibrio di genere .

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 bis)

La ponderazione del voto della Commissione nelle decisioni del consiglio di direzione dovrebbe essere conforme al contributo del bilancio dell'Unione al Centro di competenza, in base alla competenza della Commissione di garantire un'adeguata gestione del bilancio dell'Unione nell'interesse dell'Unione, come stabilito nei trattati.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26)

Il corretto funzionamento del Centro di competenza esige che il direttore esecutivo sia nominato in base ai meriti e alla comprovata esperienza amministrativa e manageriale, nonché alla competenza e all'esperienza acquisita in materia di cibersicurezza, e che le sue funzioni siano svolte in completa indipendenza.

(26)

Il corretto funzionamento del Centro di competenza esige che il direttore esecutivo sia nominato in modo trasparente in base ai meriti e alla comprovata esperienza amministrativa e manageriale, nonché alla competenza e all'esperienza acquisita in materia di cibersicurezza, e che le sue funzioni siano svolte in completa indipendenza.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27)

È opportuno che il Centro di competenza disponga di un consiglio consultivo industriale e scientifico come organo consultivo per garantire un dialogo periodico con il settore privato, le organizzazioni dei consumatori e gli altri soggetti interessati. Il consiglio consultivo industriale e scientifico dovrebbe concentrarsi sulle questioni rilevanti per i portatori di interessi e sottoporle all'attenzione del consiglio di direzione del Centro di competenza. La composizione del consiglio consultivo industriale e scientifico e i compiti ad esso assegnati, quali la consulenza in merito al piano di lavoro, dovrebbero garantire un'adeguata rappresentanza dei portatori di interessi nell'ambito del lavoro svolto dal Centro di competenza.

(27)

È opportuno che il Centro di competenza disponga di un consiglio consultivo industriale e scientifico come organo consultivo per garantire un dialogo periodico e adeguatamente trasparente con il settore privato, le organizzazioni dei consumatori e gli altri soggetti interessati . Dovrebbe inoltre fornire pareri indipendenti al direttore esecutivo e al consiglio di direzione in tema di implementazione e appalti . Il consiglio consultivo industriale e scientifico dovrebbe concentrarsi sulle questioni rilevanti per i portatori di interessi e sottoporle all'attenzione del consiglio di direzione del Centro di competenza. La composizione del consiglio consultivo industriale e scientifico e i compiti ad esso assegnati, quali la consulenza in merito al piano di lavoro, dovrebbero garantire un'adeguata rappresentanza dei portatori di interessi nell'ambito del lavoro svolto dal Centro di competenza. A ciascuna categoria dei portatori di interessi del settore industriale dovrebbe essere assegnato un numero minimo di seggi, con particolare attenzione alla rappresentanza delle PMI.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)

Il Centro di competenza dovrebbe beneficiare della particolare esperienza e dell'ampia e significativa rappresentanza dei portatori di interessi, acquisite attraverso il partenariato pubblico-privato contrattuale sulla cibersicurezza nel corso di Orizzonte 2020, tramite il suo consiglio consultivo industriale e scientifico.

(28)

Il Centro di competenza e le sue attività dovrebbero beneficiare della particolare esperienza e dell'ampia e significativa rappresentanza dei portatori di interessi, acquisite attraverso il partenariato pubblico-privato contrattuale sulla cibersicurezza nel corso di Orizzonte 2020 e dei progetti pilota previsti da Orizzonte 2020 sulla rete di competenza per la cibersicurezza , tramite il suo consiglio consultivo industriale e scientifico. Ove del caso, il Centro di competenza e il consiglio consultivo industriale e scientifico dovrebbero valutare l'opportunità di riprodurre le strutture esistenti, ad esempio come gruppi di lavoro.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 bis)

Il Centro di competenza e i suoi organi dovrebbero avvalersi dell'esperienza e dei contributi delle iniziative passate e presenti, quali il partenariato pubblico-privato contrattuale sulla cibersicurezza, l'Organizzazione europea per la cibersicurezza (ECSO), il progetto pilota e l'azione preparatoria sulle verifiche di software liberi e aperti (EU FOSSA).

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29)

Il Centro di competenza dovrebbe disporre di norme relative alla prevenzione e alla gestione dei conflitti di interessi. Dovrebbe inoltre applicare le disposizioni pertinenti dell'Unione in materia di accesso del pubblico ai documenti stabilite dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (24). Il trattamento dei dati personali da parte del Centro di competenza sarà soggetto al regolamento (UE) n. XXX/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio. È opportuno che il Centro di competenza si conformi alle disposizioni applicabili alle istituzioni dell'Unione e alla legislazione nazionale in materia di gestione delle informazioni, in particolare delle informazioni sensibili non classificate e delle informazioni classificate dell'UE.

(29)

Il Centro di competenza dovrebbe disporre di norme relative alla prevenzione , all'identificazione e alla risoluzione dei conflitti di interessi per i membri, gli organismi e il personale che fanno parte del consiglio di direzione, del consiglio consultivo industriale e scientifico e della comunità. Gli Stati membri dovrebbero garantire la prevenzione, l'identificazione e la risoluzione dei conflitti di interessi per i centri nazionali di coordinamento . Dovrebbe inoltre applicare le disposizioni pertinenti dell'Unione in materia di accesso del pubblico ai documenti stabilite dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (24). Il trattamento dei dati personali da parte del Centro di competenza sarà soggetto al regolamento (UE) n. XXX/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio. È opportuno che il Centro di competenza si conformi alle disposizioni applicabili alle istituzioni dell'Unione e alla legislazione nazionale in materia di gestione delle informazioni, in particolare delle informazioni sensibili non classificate e delle informazioni classificate dell'UE.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31)

Il Centro di competenza dovrebbe operare in modo aperto e trasparente fornendo tempestivamente tutte le informazioni pertinenti e promuovendo le proprie attività, incluse le attività di informazione e divulgazione destinate al pubblico. Il regolamento interno degli organi del Centro di competenza dovrebbe essere reso pubblico.

(31)

Il Centro di competenza dovrebbe operare in modo aperto e trasparente fornendo tempestivamente e in maniera esaustiva le informazioni e promuovendo le proprie attività, incluse le attività di informazione e divulgazione destinate al pubblico . Dovrebbe fornire al pubblico e a qualsiasi parte interessata un elenco dei membri della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza e rendere pubbliche le dichiarazioni di interessi rese dagli stessi in conformità dell'articolo 42. Il regolamento interno degli organi del Centro di competenza dovrebbe essere reso pubblico.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(31 bis)

È opportuno che il Centro di competenza e i centri nazionali di coordinamento monitorino e osservino il più possibile le norme internazionali, per incoraggiare lo sviluppo delle buone pratiche a livello globale.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(33 bis)

Il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione in relazione alla definizione degli elementi degli accordi contrattuali tra il Centro di competenza e i centri nazionali di coordinamento, e in relazione alla definizione di criteri per la valutazione e l'accreditamento degli enti in qualità di membri della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016  (1 bis) . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire mantenere e sviluppare le capacità tecnologiche e industriali dell'Unione in materia di cibersicurezza, aumentare la competitività del settore della sicurezza informatica dell'UE e trasformare la cibersicurezza in un vantaggio competitivo per altri settori dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della dispersione delle limitate risorse e delle dimensioni dell'investimento necessario, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione a motivo della necessità di evitare inutili sovrapposizioni, contribuendo al raggiungimento di una massa critica e garantendo l'utilizzo ottimale dei finanziamenti pubblici, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

(34)

Gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare la competitività e le capacità dell'Unione in materia di cibersicurezza, ridurre la sua dipendenza digitale aumentando l'utilizzo di prodotti, processi e servizi di cibersicurezza sviluppati all'interno dell'Unione, mantenere e sviluppare le capacità tecnologiche e industriali dell'Unione in materia di cibersicurezza, aumentare la competitività del settore della sicurezza informatica dell'UE e trasformare la cibersicurezza in un vantaggio competitivo per altri settori dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della dispersione delle limitate risorse e delle dimensioni dell'investimento necessario, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione a motivo della necessità di evitare inutili sovrapposizioni, contribuendo al raggiungimento di una massa critica e garantendo l'utilizzo ottimale dei finanziamenti pubblici . Inoltre, solamente azioni a livello di Unione possono assicurare il massimo livello di cibersicurezza in tutti gli Stati membri e pertanto colmare le lacune in materia di sicurezza esistenti in alcuni Stati membri che creano carenze di sicurezza per tutta l'Unione. L'Unione può pertanto intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il presente regolamento istituisce il Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza (il «Centro di competenza») e la rete dei centri nazionali di coordinamento, oltre a stabilire le modalità di nomina dei centri nazionali di coordinamento e di istituzione della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza.

1.   Il presente regolamento istituisce il Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza (il «Centro di competenza») e la rete dei centri nazionali di coordinamento (la «rete»), oltre a stabilire le modalità di nomina dei centri nazionali di coordinamento e di istituzione della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza (la «comunità»). Il centro di competenza e la rete contribuiscono alla resilienza generale e alla sensibilizzazione nell'Unione nei confronti delle minacce della cibersicurezza, tenendo pienamente conto delle implicazioni sociali.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.     Il Centro di competenza ha sede a [Bruxelles, Belgio].

soppresso

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.     Il Centro di competenza ha personalità giuridica. In ogni Stato membro esso gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione di tale Stato. In particolare, può acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

soppresso

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1)

«cibersicurezza»: protezione della rete e  dei sistemi informativi, dei loro utenti e  di altre persone dalle minacce informatiche;

1)

«cibersicurezza»: l'insieme delle attività necessarie per proteggere la rete e  i sistemi informativi, i loro utenti e  le persone interessate dalle minacce informatiche;

Emendamento 183

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis)

«difesa informatica» e «dimensione di difesa della sicurezza informatica»: una tecnologia di difesa informatica esclusivamente difensiva e reattiva volta a proteggere le infrastrutture critiche, le reti militari e i sistemi di informazione, i loro utenti e le persone interessate, contro le minacce informatiche, tra cui la consapevolezza situazionale, l'individuazione delle minacce e le scienze forensi digitali;

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2)

«prodotti e  soluzioni per la cibersicurezza»: prodotti, servizi o processi TIC con la finalità specifica di proteggere la rete e i sistemi informativi, i loro utenti e  le persone interessate dalle minacce informatiche;

2)

«prodotti e  processi per la cibersicurezza»: prodotti, servizi o processi TIC commerciali e non commerciali con la finalità specifica di proteggere i dati, la rete e i sistemi informativi, i loro utenti e  altre persone dalle minacce informatiche;

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis)

«minaccia informatica»: qualsiasi potenziale circostanza, evento o azione che potrebbe danneggiare, perturbare o avere un impatto negativo di altro tipo sulla rete e sui sistemi informativi, sui loro utenti e sulle persone interessate;

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3)

«autorità pubblica»: ogni governo o altra amministrazione pubblica, compresi gli organi consultivi pubblici a livello nazionale, regionale o locale, oppure ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni pubbliche ai sensi della legislazione nazionale, compresi incarichi specifici;

3)

«autorità pubblica»: ogni governo o altra amministrazione pubblica, compresi gli organi consultivi pubblici a livello nazionale, regionale o locale, oppure ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni pubbliche ai sensi della legislazione nazionale e dell'Unione , compresi incarichi specifici;

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

4)

«Stato membro partecipante» : Stato membro che contribuisce finanziariamente di propria volontà ai costi amministrativi e operativi del Centro di competenza.

4)

«Stato membro contribuente» : Stato membro che contribuisce finanziariamente di propria volontà ai costi amministrativi e operativi del Centro di competenza.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis)

«poli europei dell'innovazione digitale»: soggetto giuridico quale definito a norma del regolamento (UE) 2019/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 bis) .

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

mantenere e sviluppare le capacità tecnologiche e industriali in materia di cibersicurezza necessarie a tutelare il proprio mercato unico digitale;

a)

sviluppare le capacità e le abilità tecnologiche, industriali , sociali, accademiche di ricerca in materia di cibersicurezza necessarie a tutelare il proprio mercato unico digitale e rafforzare la protezione dei dati dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni dell'Unione ;

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

accrescere la resilienza e l'affidabilità delle infrastrutture della rete e dei sistemi informativi, comprese le infrastrutture critiche, di Internet e degli hardware e software comunemente utilizzati nell'Unione;

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

aumentare la competitività nel settore della sicurezza informatica dell'UE e trasformare la cibersicurezza in un vantaggio competitivo per altri settori dell'Unione.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

sensibilizzare in merito alle minacce alla cibersicurezza, alle relative ripercussioni e preoccupazioni sociali ed etiche e ridurre il divario di competenze in materia di cibersicurezza nell'Unione;

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b ter)

sviluppare la leadership dell'Unione nella cibersicurezza e garantire i più elevati standard di cibersicurezza in tutta l'Unione;

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b quater)

rafforzare la competitività e le capacità dell'Unione, riducendone la dipendenza digitale attraverso una maggiore diffusione di prodotti, processi e servizi di cibersicurezza sviluppati all'interno dell'Unione;

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera b quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b quinquies)

rafforzare la fiducia dei cittadini, dei consumatori e delle imprese nel mondo digitale e pertanto contribuire agli obiettivi della strategia per il mercato unico digitale;

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.

agevolare e contribuire a coordinare l'attività della rete dei centri nazionali di coordinamento («la rete») di cui all'articolo 6 e  della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza di cui all'articolo 8;

1.

creare, gestire e agevolare la rete di cui all'articolo 6 e  la comunità di cui all'articolo 8;

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.

contribuire all'attuazione della parte relativa alla cibersicurezza del programma Europa digitale, istituito dal regolamento n. XXX (26) e, in particolare, delle azioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. XXX [programma Europa digitale] e  del programma Orizzonte Europa, istituito dal regolamento n. XXX (27), in particolare dal pilastro II, sezione 2.2.6, dell'allegato I della decisione n. XXX relativa all'istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione [n. di riferimento del programma specifico] e di altri programmi dell'UE [ove previsto dagli atti giuridici dell'Unione];

2.

coordinare l'attuazione della parte relativa alla cibersicurezza del programma Europa digitale, istituito dal regolamento n. XXX (26) e, in particolare, le azioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. XXX [programma Europa digitale] e  il programma Orizzonte Europa, istituito dal regolamento n. XXX (27), in particolare dal pilastro II, sezione 2.2.6, dell'allegato I della decisione n. XXX relativa all'istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione [n. di riferimento del programma specifico] e di altri programmi dell'UE [ove previsto dagli atti giuridici dell'Unione] e contribuire all'attuazione delle azioni finanziate dal Fondo europeo per la difesa istituito dal regolamento (UE) 2019/XXX ;

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 3 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.

rafforzare le capacità, le conoscenze e le infrastrutture in materia di cibersicurezza al servizio delle imprese, del settore pubblico e delle comunità della ricerca, attraverso lo svolgimento delle seguenti funzioni:

3.

rafforzare la resilienza, le capacità, le conoscenze e le infrastrutture in materia di cibersicurezza al servizio della società, delle imprese, del settore pubblico e delle comunità della ricerca, attraverso lo svolgimento delle seguenti funzioni , tenendo conto delle infrastrutture industriali e di ricerca d'avanguardia e dei relativi servizi :

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 3 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

tenendo conto delle infrastrutture industriali di ricerca d'avanguardia e dei relativi servizi nell'ambito della cibersicurezza, acquisire e potenziare tali infrastrutture e servizi e renderli funzionanti e disponibili per un'ampia gamma di utilizzatori del settore in tutta l'Unione, comprese le PMI, il settore pubblico, la comunità scientifica e quella della ricerca;

a)

acquisire, potenziare e  rendere funzionanti e disponibili le strutture del Centro di competenza i servizi connessi in modo equo, aperto trasparente per un'ampia gamma di utilizzatori del settore in tutta l'Unione, in particolare le PMI, il settore pubblico, la comunità scientifica e quella della ricerca;

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 3 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

tenendo conto delle infrastrutture industriali e di ricerca d'avanguardia e dei relativi servizi nell'ambito della cibersicurezza, fornire assistenza ad altri enti, anche a livello finanziario, per acquisire e potenziare tali infrastrutture e servizi e renderli funzionanti e disponibili per un'ampia gamma di utilizzatori del settore in tutta l'Unione, comprese le PMI, il settore pubblico, la comunità scientifica e quella della ricerca;

b)

fornire assistenza ad altri enti, anche a livello finanziario, per acquisire e potenziare tali strutture e servizi e renderli funzionanti e disponibili per un'ampia gamma di utilizzatori del settore in tutta l'Unione, in particolare le PMI, il settore pubblico, la comunità scientifica e quella della ricerca;

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 3 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

fornire sostegno finanziario e assistenza tecnica nel settore della cibersicurezza alle start-up, alle PMI, alle microimprese, alle associazioni, ai singoli esperti e ai progetti civic tech;

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 3 — lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b ter)

finanziare verifiche e i relativi miglioramenti dei codici di sicurezza del software per i progetti di software gratuiti e open source, comunemente utilizzati per le infrastrutture, i prodotti e i processi;

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 3 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

divulgare conoscenze e fornire assistenza tecnica in tema di cibersicurezza all'industria e alle autorità pubbliche, in particolare promuovendo azioni volte ad agevolare l'accesso alle competenze disponibili presso la rete e la comunità delle competenze in materia di cibersicurezza;

c)

facilitare la condivisione delle conoscenze e fornire assistenza tecnica in tema di cibersicurezza , tra gli altri, alla società civile, all'industria, alle autorità pubbliche, alla comunità accademica e della ricerca, in particolare promuovendo azioni volte ad agevolare l'accesso alle competenze disponibili presso la rete e la comunità delle competenze in materia di cibersicurezza con l'obiettivo di migliorare la resilienza informatica all'interno dell'Unione ;

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 3 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

promuovere il principio della «sicurezza fin dalla progettazione» nel processo di sviluppo, mantenimento, gestione e aggiornamento di infrastrutture, prodotti e servizi, sostenendo in particolare metodi di sviluppo sicuro all'avanguardia e opportuni test e controlli della sicurezza, compreso l'impegno del produttore o del fornitore di rendere disponibili aggiornamenti che pongano rimedio alle nuove vulnerabilità o minacce senza ritardi, anche oltre la durata prevista della vita di un prodotto, o di consentire a terzi di creare e fornire tali aggiornamenti;

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 3 — lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c ter)

fornire assistenza nell'ambito delle politiche a favore dei contributi del codice sorgente e il loro sviluppo, in particolare per le autorità pubbliche in cui sono utilizzati progetti di software gratuiti e open source;

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 3 — lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c quater)

riunire i portatori di interessi di industria, sindacati, mondo accademico, organizzazioni di ricerca ed enti pubblici al fine di garantire una cooperazione di lungo termine nello sviluppo e nell'attuazione di prodotti e processi per la cibersicurezza, comprese la messa in comune e la condivisione di risorse e informazioni relative a tali prodotti e processi, ove del caso;

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 4 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

4.

contribuire a un'ampia implementazione dei prodotti e  delle soluzioni all'avanguardia per la sicurezza informatica in tutti i settori economici , svolgendo le seguenti funzioni:

4.

contribuire a un'ampia implementazione dei prodotti e  processi sostenibili e all'avanguardia per la sicurezza informatica in tutta l'Unione , svolgendo le seguenti funzioni:

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 4 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

stimolare la ricerca e lo sviluppo nell'ambito della cibersicurezza e la diffusione di prodotti e  soluzioni per la sicurezza informatica dell'Unione presso le autorità pubbliche e  i settori utilizzatori ;

a)

stimolare la ricerca e lo sviluppo nell'ambito della cibersicurezza e la diffusione di prodotti e  processi olistici per la sicurezza informatica lungo l'intero ciclo dell'innovazione presso , tra l'altro, le autorità pubbliche , l'industria il mercato ;

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 4 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

assistere le autorità pubbliche, le industrie sul versante della domanda e altri utilizzatori nell'adozione nell'integrazione delle soluzioni più recenti nel campo della sicurezza informatica;

b)

assistere le autorità pubbliche, le industrie sul versante della domanda e altri utilizzatori nell'incrementare la resilienza attraverso l'adozione l'integrazione di prodotti e processi all'avanguardia per la sicurezza informatica;

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 4 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

sostenere in particolare le autorità pubbliche nell'organizzazione dei loro appalti pubblici o condurre appalti per l'acquisizione di prodotti e  soluzioni all'avanguardia per la sicurezza informatica a nome di autorità pubbliche;

c)

sostenere in particolare le autorità pubbliche nell'organizzazione dei loro appalti pubblici o condurre appalti per l'acquisizione di prodotti e  processi all'avanguardia per la sicurezza informatica a nome di autorità pubbliche , anche fornendo sostegno agli appalti pubblici, per aumentare la sicurezza e i benefici degli investimenti pubblici ;

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 4 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

fornire assistenza tecnica e finanziaria alle start-up e alle PMI nel settore della cibersicurezza affinché accedano a mercati potenziali e  attraggano investimenti;

d)

fornire assistenza tecnica e finanziaria alle start-up e alle PMI nel settore della cibersicurezza , alle microimprese, agli esperti individuali, ai progetti di software libero e open source di uso comune e ai progetti di civic tech, per migliorare le competenze in materia di sicurezza informatica, accedere a mercati potenziali e  opportunità di sviluppo e attrarre investimenti;

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 5 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

5.

migliorare la comprensione della sicurezza informatica e contribuire a ridurre i divari di competenze presenti nell'Unione in merito a tale settore operando come segue:

5.

migliorare la comprensione della sicurezza informatica, contribuire a ridurre i divari di competenze e innalzare il livello delle competenze presenti nell'Unione in merito a tale settore operando come segue:

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 5 — lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-a)

sostenere, se del caso, la realizzazione dell'obiettivo specifico 4, competenze digitali avanzate, del programma Europa digitale in cooperazione con i centri europei per l'innovazione digitale;

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 5 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

promuovendo l'ulteriore sviluppo delle competenze in materia di cibersicurezza, se del caso insieme ad agenzie e organi competenti dell'UE, tra cui l'ENISA;

a)

promuovendo l'ulteriore sviluppo , la messa in comune e la condivisione delle competenze e delle capacità in materia di cibersicurezza a tutti i livelli di istruzione pertinenti, sostenendo l'obiettivo di raggiungere l'equilibrio di genere, facilitando un livello elevato comune di conoscenze in materia di cibersicurezza e contribuendo alla resilienza degli utenti e delle infrastrutture in tutta l'Unione in cooperazione con la rete e , se del caso , allineandosi alle agenzie e  agli organi competenti dell'UE, tra cui l'ENISA;

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 6 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

la fornitura di assistenza finanziaria a favore delle attività di ricerca nel settore della cibersicurezza seguendo un'agenda strategica pluriennale comune, industriale, tecnologica e di ricerca che sia costantemente sottoposta a valutazioni e a miglioramenti;

a)

la fornitura di assistenza finanziaria a favore delle attività di ricerca nel settore della cibersicurezza seguendo un piano strategico pluriennale comune, industriale, tecnologico e di ricerca , di cui all'articolo 13, che sia costantemente sottoposto a valutazioni e a miglioramenti;

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 6 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

il sostegno alla ricerca su vasta scala e  a progetti dimostrativi riguardanti le capacità tecnologiche di prossima generazione in materia di cibersicurezza, in collaborazione con l'industria e  con la rete;

b)

il sostegno alla ricerca su vasta scala e a progetti dimostrativi riguardanti le capacità tecnologiche di prossima generazione in materia di cibersicurezza, in collaborazione con l'industria , la comunità accademica e della ricerca, il settore pubblico e le autorità, comprese la rete e la comunità ;

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 6 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

la garanzia del rispetto dei diritti fondamentali e della condotta etica nei progetti di ricerca in materia di cibersicurezza sostenuti dal Centro di competenza;

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 6 — lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b ter)

il monitoraggio delle relazioni sulle vulnerabilità individuate dalla comunità e una divulgazione delle vulnerabilità nonché uno sviluppo di patch, correzioni e soluzioni e relativa distribuzione più agevoli;

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 6 — lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b quater)

il monitoraggio dei risultati della ricerca in materia di algoritmi di autoapprendimento utilizzati per le attività informatiche dolose, in collaborazione con l'ENISA e a sostegno dell'attuazione della direttiva (UE) 2016/1148;

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 6 — lettera b quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b quinquies)

il sostegno alla ricerca nel settore della criminalità informatica;

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 6 — lettera b sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b sexies)

il sostegno alla ricerca e allo sviluppo di prodotti e processi che possono essere liberamente studiati, condivisi e sviluppati ulteriormente, in particolare nel settore di hardware e software verificati e verificabili, in stretta cooperazione con l'industria, la rete e la comunità;

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 6 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

il sostegno alla ricerca e all'innovazione per la standardizzazione della tecnologia della cibersicurezza;

c)

il sostegno alla ricerca e all'innovazione per la standardizzazione formale e non formale e la certificazione della tecnologia della cibersicurezza , facendo riferimento ai lavori esistenti e, ove opportuno, in stretta cooperazione con le organizzazioni europee di normazione, gli enti di certificazione e l'ENISA ;

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 6 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

un sostegno particolare alle PMI facilitando il loro accesso a conoscenze e formazione tramite un accesso su misura ai risultati della ricerca e dello sviluppo, rafforzato dal Centro di competenza e dalla rete al fine di aumentare la competitività;

Emendamento 184

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 7 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

7.

potenziare la cooperazione tra la sfera civile e quella relativa alla difesa per quanto concerne tecnologie e applicazioni a duplice uso nel campo della cibersicurezza, operando come segue :

7.

potenziare la cooperazione tra la sfera civile e quella relativa alla difesa per quanto concerne tecnologie e applicazioni a duplice uso nel campo della cibersicurezza , effettuando le seguenti operazioni, che devono consistere nella tecnologia, nelle applicazioni e nei servizi di difesa informatica reattiva e difensiva:

Emendamento 185

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 8 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

8.

potenziare le sinergie tra le dimensioni civile e di difesa della cibersicurezza in relazione al Fondo europeo per la difesa, operando come segue:

8.

potenziare le sinergie tra le dimensioni civile e di difesa della cibersicurezza in relazione al Fondo europeo per la difesa , effettuando le seguenti operazioni, che devono consistere nella tecnologia, nelle applicazioni e nei servizi di difesa informatica reattiva e difensiva:

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 8 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

assistendo la Commissione e fornendole consulenza per quanto concerne l'attuazione del regolamento (UE) 2019/XXX [rifusione del regolamento (CE) n. 428/2009 proposta dal COM(2016)0616].

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 bis.

contribuire agli sforzi dell'Unione intesi a rafforzare la cooperazione internazionale in materia di cibersicurezza nei modi seguenti:

a)

agevolando la partecipazione del Centro di competenza alle conferenze internazionali e alle organizzazioni governative nonché il contributo alle organizzazioni internazionali di normazione;

b)

cooperando con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali nell'ambito dei pertinenti quadri di cooperazione internazionale.

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 5 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Investimenti in infrastrutture, capacità, prodotti o  soluzioni e relativo utilizzo

Investimenti in infrastrutture, capacità, prodotti o  processi e relativo utilizzo

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Qualora il Centro di competenza fornisca finanziamenti per infrastrutture, capacità, prodotti o  soluzioni a norma dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, sotto forma di sovvenzione o di premio, il piano di lavoro del Centro di competenza può specificare in particolare:

1.   Qualora il Centro di competenza fornisca finanziamenti per infrastrutture, capacità, prodotti o  processi a norma dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, sotto forma di appalto, sovvenzione o di premio, il piano di lavoro del Centro di competenza può specificare in particolare:

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

norme per disciplinare la gestione di un'infrastruttura o una capacità, tra cui, ove opportuno, l'affidamento di tale gestione a un soggetto ospitante sulla base di criteri definiti dal Centro di competenza;

a)

norme specifiche per disciplinare la gestione di un'infrastruttura o una capacità, tra cui, ove opportuno, l'affidamento di tale gestione a un soggetto ospitante sulla base di criteri definiti dal Centro di competenza;

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

norme specifiche per disciplinare le diverse fasi dell'attuazione;

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b ter)

che, per effetto del contributo dell'Unione, l'accesso sia il più aperto possibile e limitato nella misura del necessario e che sia possibile il riutilizzo;

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il Centro di competenza può essere responsabile dell'esecuzione generale di azioni congiunte pertinenti in materia di appalti, ivi compresi appalti pre-commerciali a nome di membri della rete , membri della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza o terzi in rappresentanza degli utilizzatori di prodotti e soluzioni per la sicurezza informatica . A tale fine, il Centro di competenza può essere assistito da uno o più centri nazionali di coordinamento o membri della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza.

2.   Il Centro di competenza può essere responsabile dell'esecuzione generale di azioni congiunte pertinenti in materia di appalti, ivi compresi appalti pre-commerciali a nome di membri della rete. A tale fine, il Centro di competenza può essere assistito da uno o più centri nazionali di coordinamento , da membri della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza o dai pertinenti poli europei dell'innovazione digitale .

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo - 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1.     In ogni Stato membro è istituito un centro nazionale di coordinamento unico.

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Il centro nazionale di coordinamento nominato deve essere in grado di sostenere il Centro di competenza e la rete nell'adempimento della loro missione di cui all'articolo 3 del presente regolamento. I centri nazionali di coordinamento devono disporre di competenze tecnologiche in materia di cibersicurezza o devono potervi accedere direttamente, e devono essere in grado di interagire e coordinarsi efficacemente con l'industria, il settore pubblico e la comunità della ricerca.

4.   Il centro nazionale di coordinamento nominato deve essere in grado di sostenere il Centro di competenza e la rete nell'adempimento della loro missione di cui all'articolo 3 del presente regolamento. I centri nazionali di coordinamento devono disporre di competenze tecnologiche in materia di cibersicurezza o devono potervi accedere direttamente, e devono essere in grado di interagire e coordinarsi efficacemente con l'industria, il settore pubblico, la comunità accademica e della ricerca e i cittadini. La Commissione rilascia orientamenti che precisano ulteriormente la procedura di valutazione e illustrano l'applicazione dei criteri.

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Il rapporto tra il Centro di competenza e i centri nazionali di coordinamento si basa su un accordo contrattuale sottoscritto dal Centro di competenza e da ciascuno dei centri nazionali di coordinamento. L'accordo stabilisce le norme che disciplinano il rapporto e la divisione dei compiti tra il Centro di competenza e ciascun centro nazionale di coordinamento.

5.   Il rapporto tra il Centro di competenza e i centri nazionali di coordinamento si basa su un accordo contrattuale standard sottoscritto dal Centro di competenza e da ciascuno dei centri nazionali di coordinamento. L'accordo si compone della stessa serie di condizioni generali armonizzate che stabiliscono le norme che disciplinano il rapporto e la divisione dei compiti tra il Centro di competenza e ciascun centro nazionale di coordinamento , nonché di condizioni speciali indirizzate in particolare al centro nazionale di coordinamento .

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.     La commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 45 bis, al fine di integrare il presente regolamento definendo le condizioni generali armonizzate degli accordi contrattuali di cui al paragrafo 5 del presente articolo, incluso il loro formato.

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

sostenere il Centro di competenza nel conseguimento dei suoi obiettivi e, in particolare, nel coordinamento della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza;

a)

sostenere il Centro di competenza nel conseguimento dei suoi obiettivi e, in particolare, nell'istituzione e nel coordinamento della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza;

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

agevolare la partecipazione ai progetti transfrontalieri dell'industria e di altri attori a livello di Stati membri;

b)

promuovere, incoraggiare e agevolare la partecipazione ai progetti transfrontalieri della società civile, dell'industria , in particolare delle start-up e delle PMI, della comunità accademica e della ricerca, e di altri attori a livello di Stati membri;

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

in cooperazione con altri organismi con compiti analoghi, fungere da sportello unico per i prodotti e i processi di cibersicurezza finanziati da altri programmi dell'Unione, quali InvestEU o il programma per il mercato unico, in particolare per le PMI;

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

contribuire, assieme al Centro di competenza, all'individuazione e al superamento di problemi industriali specifici per settore in materia di cibersicurezza;

c)

contribuire, assieme al Centro di competenza, all'individuazione e al superamento di problemi specifici per settore in materia di cibersicurezza;

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

cooperare strettamente con le organizzazioni nazionali di normazione per promuovere l'adozione delle norme esistenti e coinvolgere tutti i pertinenti portatori di interessi, in particolare le PMI, nell'elaborazione di nuove norme;

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

cercare di creare sinergie con attività pertinenti a livello nazionale e regionale;

e)

cercare di creare sinergie con attività pertinenti a livello nazionale, regionale e  locale ;

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 — lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis)

promuovere e diffondere piani formativi minimi comuni in materia di cibersicurezza, in cooperazione con gli organismi competenti negli Stati membri;

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 — lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g)

promuovere e divulgare i risultati dell'attività della rete, della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza e del Centro di competenza a livello nazionale o regionale;

g)

promuovere e divulgare i risultati dell'attività della rete, della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza e del Centro di competenza a livello nazionale, regionale o  locale ;

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 — lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h)

valutare le richieste di adesione alla comunità delle competenze in materia di cibersicurezza da parte di enti situati nello stesso Stato membro del Centro di coordinamento.

h)

valutare le richieste di adesione alla comunità delle competenze in materia di cibersicurezza da parte di enti e individui situati nello stesso Stato membro del Centro di coordinamento.

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Se del caso, i centri nazionali di coordinamento cooperano mediante la rete al fine di svolgere le funzioni di cui al paragrafo 1 , lettere a), b), c), e) e g) .

4.   Se del caso, i centri nazionali di coordinamento cooperano mediante la rete e con i poli europei dell'innovazione digitale competenti al fine di svolgere le funzioni di cui al paragrafo 1.

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La comunità delle competenze in materia di cibersicurezza contribuisce alla missione del Centro di competenza di cui all'articolo 3, consolidando e divulgando le competenze in tema di sicurezza informatica in tutta l'Unione.

1.   La comunità delle competenze in materia di cibersicurezza contribuisce alla missione del Centro di competenza di cui all'articolo 3, consolidando , mettendo in comune, condividendo e divulgando le competenze in tema di sicurezza informatica in tutta l'Unione e mettendo a disposizione competenze tecniche .

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La comunità delle competenze in materia di cibersicurezza è costituita da organizzazioni di ricerca industriali , accademiche e senza scopo di lucro , nonché da associazioni ed enti pubblici o altri enti che si occupano di questioni operative e tecniche. Riunisce i principali portatori di interessi per quanto concerne le capacità tecnologiche e industriali in materia di cibersicurezza nell'Unione, coinvolgendo i centri nazionali di coordinamento e le istituzioni e gli organismi competenti dell'Unione europea.

2.   La comunità delle competenze in materia di cibersicurezza è costituita dalla società civile, dall'industria, sia sul fronte della domanda che dell'offerta, comprese le PMI, dalla comunità accademica e della ricerca, da associazioni di utenti, esperti individuali , pertinenti organizzazioni europee di normazione , nonché da altre associazioni ed enti pubblici o altri enti che si occupano di questioni operative e tecniche nel settore della cibersicurezza . Riunisce i principali portatori di interessi per quanto concerne le capacità e competenze tecnologiche, industriali , accademiche, di ricerca e sociali in materia di cibersicurezza nell'Unione coinvolgendo i centri nazionali di coordinamento , i poli europei dell'innovazione digitale e le istituzioni e gli organismi competenti dell'Unione europea conformemente all'articolo 10 del presente regolamento .

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 3 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Solo enti istituiti all'interno dell'Unione possono essere accreditati in qualità di membri della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza. Essi sono tenuti a dimostrare di possedere competenze relative alla cibersicurezza in merito ad almeno uno dei seguenti ambiti:

3.   Solo enti istituiti e individui residenti all'interno dell'Unione , dello spazio economico europeo (SEE) o dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) possono essere accreditati in qualità di membri della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza. I richiedenti sono tenuti a dimostrare di poter fornire competenze relative alla cibersicurezza in merito ad almeno uno dei seguenti ambiti:

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 3 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

ricerca;

a)

attività accademica o ricerca;

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 3 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

etica;

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 3 — lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c ter)

normazione e specifiche formali e tecniche.

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Il Centro di competenza accredita enti istituiti a norma del diritto nazionale quali membri della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza dopo una valutazione effettuata dal centro nazionale di coordinamento dello Stato membro in cui l'ente è istituito, con la quale si verifica se l'ente soddisfa o meno i criteri di cui al paragrafo 3. Un accreditamento non è limitato nel tempo, ma può essere revocato in qualsiasi momento dal Centro di competenza se quest'ultimo o il centro nazionale di coordinamento pertinente ritengono che l'ente non soddisfi i criteri di cui al paragrafo 3 o rientri nel campo di applicazione delle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 136 del regolamento XXX [nuovo regolamento finanziario].

4.   il Centro di competenza accredita enti istituiti a norma del diritto nazionale o individui quali membri della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza dopo una valutazione armonizzata effettuata dal Centro di competenza, il centro nazionale di coordinamento dello Stato membro in cui l'ente è istituito o l'individuo è residente , con la quale si verifica se l'ente o l'individuo soddisfa o meno i criteri di cui al paragrafo 3. Un accreditamento non è limitato nel tempo, ma può essere revocato in qualsiasi momento dal Centro di competenza se quest'ultimo o il centro nazionale di coordinamento pertinente ritengono che l'ente o l'individuo non soddisfi i criteri di cui al paragrafo 3 o rientri nel campo di applicazione delle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 136 del regolamento XXX [nuovo regolamento finanziario]. I centri nazionali di coordinamento degli Stati membri mirano a conseguire una rappresentanza equilibrata dei portatori di interessi nella comunità, stimolando attivamente la partecipazione delle categorie, segnatamente le PMI, e dei gruppi di individui sottorappresentati.

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 45 bis, al fine di integrare il presente regolamento specificando ulteriormente i criteri di cui al paragrafo 3 del presente articolo, in base ai quali sono selezionati i richiedenti, e le procedure per la valutazione e l'accreditamento degli enti che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 9 — comma 1 — punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis)

sostengono il Centro di competenza segnalando e divulgando le vulnerabilità, contribuendo a mitigarle e fornendo consulenza su come ridurre tali vulnerabilità, anche attraverso la certificazione nel quadro dei sistemi adottati in conformità del regolamento (UE) 2019/XXX [regolamento sulla cibersicurezza].

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il Centro di competenza coopera con istituzioni, organismi, uffici e agenzie pertinenti dell'Unione, tra cui l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione, la squadra di pronto intervento informatico (CERT-EU), il Servizio europeo per l'azione esterna, il Centro comune di ricerca della Commissione, l'Agenzia esecutiva per la ricerca, l'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti, il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica di Europol e l'Agenzia europea per la difesa.

1.    Al fine di assicurare coerenza e complementarità, il Centro di competenza coopera con istituzioni, organismi, uffici e agenzie pertinenti dell'Unione, tra cui l' ENISA , la squadra di pronto intervento informatico (CERT-EU), il Servizio europeo per l'azione esterna, il Centro comune di ricerca della Commissione, l'Agenzia esecutiva per la ricerca, l'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti, i pertinenti poli europei dell'innovazione digitale, il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica di Europol e l'Agenzia europea per la difesa , per quanto concerne progetti, servizi e competenze a duplice uso .

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Tale cooperazione si svolge nel quadro di accordi di lavoro che vengono sottoposti all' approvazione preventiva della Commissione.

2.   Tale cooperazione si svolge nel quadro di accordi di lavoro che vengono adottati dal consiglio di direzione previa approvazione preventiva della Commissione.

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il consiglio di direzione è composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro e da cinque rappresentanti della Commissione, a nome dell'Unione.

1.   Il consiglio di direzione è composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro , da un rappresentante nominato dal Parlamento europeo in qualità di osservatore e da quattro rappresentanti della Commissione, a nome dell'Unione , al fine di conseguire l'equilibrio di genere tra i membri del consiglio di direzione e i loro supplenti .

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   I membri del consiglio di direzione e i loro supplenti sono nominati in base alle loro conoscenze in campo tecnologico e delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. La Commissione e gli Stati membri si sforzano di limitare l'avvicendamento dei loro rappresentanti nel consiglio di direzione, al fine di assicurarne la continuità dei lavori. La Commissione e gli Stati membri mirano a conseguire una rappresentanza equilibrata tra uomini e donne nel consiglio di direzione.

3.   I membri del consiglio di direzione e i loro supplenti sono nominati in base alle loro conoscenze in materia di cibersicurezza e delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. La Commissione e gli Stati membri si sforzano di limitare l'avvicendamento dei loro rappresentanti nel consiglio di direzione, al fine di assicurarne la continuità dei lavori. La Commissione e gli Stati membri mirano a conseguire una rappresentanza equilibrata tra uomini e donne nel consiglio di direzione.

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.    La Commissione può invitare osservatori, fra cui rappresentanti di organismi, uffici e agenzie dell'Unione, a partecipare alle riunioni del consiglio di direzione.

6.    Il consiglio di direzione può invitare osservatori, fra cui rappresentanti di organismi, uffici e agenzie dell'Unione e membri della comunità , a partecipare alle riunioni del consiglio di direzione.

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.   L'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) è un osservatore permanente nel consiglio di direzione.

7.   L'ENISA e il consiglio consultivo industriale e scientifico sono osservatori permanenti nel consiglio di direzione , con un ruolo consultivo senza diritti di voto. Il consiglio di direzione tiene nella massima considerazione i pareri espressi dagli osservatori permanenti.

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 3 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

adotta un piano strategico pluriennale, in cui sono indicate le principali priorità e iniziative previste dal Centro di competenza, compresa una stima del fabbisogno finanziario e delle fonti di finanziamento;

a)

adotta un piano strategico pluriennale, in cui sono indicate le principali priorità e iniziative previste dal Centro di competenza, compresa una stima del fabbisogno finanziario e delle fonti di finanziamento , tenendo conto della consulenza fornita dall'ENISA ;

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 3 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

adotta il piano di lavoro, i conti e il bilancio annuali, nonché la relazione di attività annuale del Centro di competenza, sulla base di una proposta del direttore esecutivo.

b)

adotta il piano di lavoro, i conti e il bilancio annuali, nonché la relazione di attività annuale del Centro di competenza, sulla base di una proposta del direttore esecutivo , tenendo conto della consulenza fornita dall'ENISA ;

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 3 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

adotta i criteri e le procedure di valutazione e accreditamento degli enti in qualità di membri della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza ;

e)

adotta le procedure di valutazione e accreditamento degli enti in qualità di membri della comunità;

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 3 — lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis)

adotta gli accordi di lavoro di cui all'articolo 10, paragrafo 2;

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 3 — lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis)

adotta norme di trasparenza per il Centro di competenza;

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 3 — lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i)

istituisce gruppi di lavoro comprendenti membri della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza ;

i)

istituisce gruppi di lavoro comprendenti membri della comunità , tenendo conto dei pareri espressi dagli osservatori permanenti ;

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 3 — lettera l

Testo della Commissione

Emendamento

l)

promuove il Centro di competenza su scala mondiale, in modo da renderlo più attrattivo e da farne un organismo di eccellenza a livello mondiale nel settore della cibersicurezza ;

l)

promuove la cooperazione del Centro di competenza con attori globali ;

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 3 — lettera r

Testo della Commissione

Emendamento

r)

adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;

r)

adotta una strategia antifrode e anticorruzione , proporzionata ai rischi di frode e corruzione , tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare, e adotta misure globali per la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione conformemente alla legislazione dell'Unione applicabile ;

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 3 — lettera s

Testo della Commissione

Emendamento

s)

adotta la metodologia per il calcolo del contributo finanziario degli Stati membri;

s)

adotta un'ampia definizione dei contributi finanziari degli Stati membri e una metodologia per il calcolo dell'importo dei contributi volontari degli Stati membri che possono essere ritenuti contributi finanziari in base a tale definizione. Tale calcolo è eseguito alla fine di ogni esercizio finanziario ;

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il consiglio di direzione elegge un presidente e un vicepresidente tra i membri con diritto di voto, per un periodo di due anni. Il mandato del presidente e del vicepresidente può essere prorogato una sola volta, previa decisione del consiglio di direzione. Tuttavia, qualora il presidente o il vicepresidente cessino di far parte del consiglio di direzione in un qualsiasi momento in corso di mandato, questo giunge automaticamente a termine alla stessa data. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente nel caso in cui quest'ultimo non sia in grado di svolgere i propri compiti. Il presidente partecipa al voto.

1.   Il consiglio di direzione elegge un presidente e un vicepresidente tra i membri con diritto di voto, per un periodo di due anni , al fine di conseguire l'equilibrio di genere . Il mandato del presidente e del vicepresidente può essere prorogato una sola volta, previa decisione del consiglio di direzione. Tuttavia, qualora il presidente o il vicepresidente cessino di far parte del consiglio di direzione in un qualsiasi momento in corso di mandato, questo giunge automaticamente a termine alla stessa data. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente nel caso in cui quest'ultimo non sia in grado di svolgere i propri compiti. Il presidente partecipa al voto.

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni, salvo diversa decisione del consiglio di direzione, ma non ha diritto di voto. Il consiglio di direzione può invitare, a sua discrezione, altre persone ad assistere alle proprie riunioni in veste di osservatori.

3.   Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni, salvo diversa decisione del consiglio di direzione, ma non ha diritto di voto.

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.     Su invito del presidente, i membri del consiglio consultivo industriale e scientifico possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di direzione.

soppresso

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Articolo 15

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15

soppresso

Modalità di voto del consiglio di direzione

 

1.     L'Unione detiene il 50 % dei diritti di voto. I diritti di voto dell'Unione sono indivisibili.

 

2.     Ogni Stato membro partecipante dispone di un voto.

 

3.     Il consiglio di direzione delibera a maggioranza di almeno il 75 % dei voti, compresi i voti dei membri assenti, in rappresentanza di almeno il 75 % dei contributi finanziari complessivi al Centro di competenza. Il contributo finanziario sarà calcolato in base alle previsioni di spesa proposte dagli Stati membri di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera c), e alla relazione sul valore dei contributi degli Stati membri partecipanti di cui all'articolo 22, paragrafo 5.

 

4.     Solo i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri partecipanti hanno diritto di voto.

 

5.     Il presidente partecipa al voto.

 

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 15 bis

 

Modalità di voto del consiglio di direzione

 

1.     Le decisioni soggette a votazione possono riguardare:

 

a)

governance e organizzazione del Centro di competenza e della rete;

 

b)

assegnazione del bilancio al Centro di competenza e alla rete;

 

c)

azioni congiunte di più Stati membri, eventualmente integrate dal bilancio dell'Unione a seguito della decisione in conformità della lettera b).

 

2.     Il consiglio di direzione adotta le proprie decisioni sulla base di almeno il 75 % dei voti di tutti i membri. I diritti di voto dell'Unione sono rappresentati dalla Commissione e sono indivisibili.

 

3.     Per le decisioni di cui al paragrafo 1, lettera a), ciascuno Stato membro è rappresentato e gode degli stessi diritti di voto. Per i restanti voti disponibili fino al 100 %, l'Unione dovrebbe detenere almeno il 50 % dei diritti di voto corrispondenti al suo contributo finanziario.

 

4.     Per le decisioni di cui al paragrafo 1, lettere b) o c), o qualsiasi altra decisione che non rientra in un'altra categoria del paragrafo 1, l'Unione detiene almeno il 50 % dei diritti di voto corrispondenti al suo contributo finanziario. Solo gli Stati membri contributori hanno diritto di voto, che corrisponde al loro contributo finanziario.

 

5.     Qualora sia stato eletto tra i rappresentanti degli Stati membri, il presidente partecipa al voto in qualità di rappresentante del suo Stato membro.

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Il consiglio di direzione nomina il direttore esecutivo scegliendolo da una rosa di candidati proposta dalla Commissione, in esito a una procedura di selezione aperta e trasparente.

3.   Il consiglio di direzione nomina il direttore esecutivo scegliendolo da una rosa di candidati proposta dalla Commissione , tra cui figurino le candidature avanzate dagli Stati membri volte a conseguire l'equilibrio di genere , in esito a una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria .

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   La durata del mandato del direttore esecutivo è di quattro anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione esegue una valutazione che tiene conto della prestazione del direttore esecutivo e dei compiti e delle sfide futuri del Centro di competenza.

5.   La durata del mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione esegue una valutazione che tiene conto della prestazione del direttore esecutivo e dei compiti e delle sfide futuri del Centro di competenza.

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 5, il consiglio di direzione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di quattro anni.

6.   Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 5, il consiglio di direzione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di cinque anni.

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.   Il direttore esecutivo è rimosso dall'incarico solo su decisione del consiglio di direzione, che agisce su proposta della Commissione.

8.   Il direttore esecutivo è rimosso dall'incarico solo su decisione del consiglio di direzione, che agisce su proposta dei suoi membri o su proposta della Commissione.

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

dopo essersi consultato con il consiglio di direzione e con la Commissione, prepara il progetto di piano strategico pluriennale e il progetto di piano di lavoro annuale del Centro di competenza e li presenta per l'adozione al consiglio di direzione, specificando l'oggetto degli inviti a presentare proposte, degli inviti a manifestare interesse e dei bandi di gara necessari per attuare il piano di lavoro e le corrispondenti previsioni di spesa proposte dagli Stati membri e dalla Commissione;

c)

dopo essersi consultato con il consiglio di direzione , con il consiglio consultivo industriale e scientifico, con l'ENISA e con la Commissione, prepara il progetto di piano strategico pluriennale e il progetto di piano di lavoro annuale del Centro di competenza e li presenta per l'adozione al consiglio di direzione, specificando l'oggetto degli inviti a presentare proposte, degli inviti a manifestare interesse e dei bandi di gara necessari per attuare il piano di lavoro e le corrispondenti previsioni di spesa proposte dagli Stati membri e dalla Commissione;

Emendamento 145

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 2 — lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h)

predispone un piano d'azione per dare seguito alle conclusioni delle valutazioni retrospettive e per riferire ogni due anni alla Commissione sui progressi compiuti;

h)

predispone un piano d'azione per dare seguito alle conclusioni delle valutazioni retrospettive e per riferire ogni due anni alla Commissione e al Parlamento europeo sui progressi compiuti;

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 2 — lettera l

Testo della Commissione

Emendamento

l)

approva l'elenco delle azioni selezionate per il finanziamento sulla base della graduatoria stilata da un gruppo di esperti indipendenti;

l)

approva , previa consultazione del consiglio consultivo industriale e scientifico e dell'ENISA, l'elenco delle azioni selezionate per il finanziamento sulla base della graduatoria stilata da un gruppo di esperti indipendenti;

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 2 — lettera s

Testo della Commissione

Emendamento

s)

predispone un piano d'azione a seguito delle conclusioni delle relazioni di revisione contabile interne ed esterne e delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e riferisce due volte l'anno sui progressi compiuti alla Commissione e periodicamente al consiglio di direzione;

s)

predispone un piano d'azione a seguito delle conclusioni delle relazioni di revisione contabile interne ed esterne e delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e riferisce due volte l'anno sui progressi compiuti alla Commissione e  al Parlamento europeo e periodicamente al consiglio di direzione;

Emendamento 148

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 2 — lettera v

Testo della Commissione

Emendamento

v)

garantisce un'efficace comunicazione con le istituzioni dell'Unione;

v)

garantisce un'efficace comunicazione con le istituzioni dell'Unione e riferisce su invito del Parlamento europeo e del Consiglio ;

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il consiglio consultivo industriale e scientifico è composto da un massimo di 16 membri. Il consiglio di direzione nomina i membri tra i rappresentanti degli enti della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza .

1.   Il consiglio consultivo industriale e scientifico è composto da un massimo di 25 membri. Il consiglio di direzione nomina i membri tra i rappresentanti degli enti della comunità o i suoi singoli membri. Sono ammissibili soltanto i rappresentanti di entità non controllate da un paese terzo o da un ente di un paese terzo, ad eccezione dei paesi SEE ed EFTA. La nomina avviene in conformità di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria. La composizione del consiglio di amministrazione mira a conseguire l'equilibrio di genere e include una rappresentanza equilibrata dei portatori di interesse dell'industria, della comunità accademica e della società civile .

Emendamento 150

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   I membri del consiglio consultivo industriale e scientifico possiedono competenze nella ricerca, nello sviluppo industriale, nei servizi professionali in materia di cibersicurezza in merito alla loro diffusione . I requisiti inerenti a tali competenze sono ulteriormente specificati dal consiglio di direzione.

2.   I membri del consiglio consultivo industriale e scientifico possiedono competenze nella ricerca, nello sviluppo industriale, nell'offerta, realizzazione o impiego di servizi prodotti professionali in materia di cibersicurezza . I requisiti inerenti a tali competenze sono ulteriormente specificati dal consiglio di direzione.

Emendamento 151

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.    Possono far parte del consiglio consultivo industriale e scientifico, e fornire il loro supporto ai lavori, rappresentanti della Commissione e dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione.

5.    Sono invitati a prendere parte al consiglio consultivo industriale e scientifico, e  a fornire il loro supporto ai lavori, rappresentanti della Commissione e dell'ENISA. Il consiglio può invitare, caso per caso, rappresentanti supplementari della Comunità in qualità di osservatori, consulenti o esperti, a seconda dei casi.

Emendamento 152

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il consiglio consultivo industriale e scientifico si riunisce almeno due volte l'anno.

1.   Il consiglio consultivo industriale e scientifico si riunisce almeno tre volte l'anno.

Emendamento 153

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il consiglio consultivo industriale e scientifico fornisce al consiglio di direzione il proprio parere in merito all'istituzione di gruppi di lavoro su questioni specifiche inerenti all'attività del Centro di competenza, ove necessario con il coordinamento generale di uno o più membri del consiglio consultivo industriale e scientifico.

2.   Il consiglio consultivo industriale e scientifico fornisce al consiglio di direzione suggerimenti in merito all'istituzione di gruppi di lavoro su questioni specifiche inerenti all'attività del Centro di competenza ogniqualvolta tali questioni rientrino tra i compiti e gli ambiti di competenza di cui all'articolo 20 , ove necessario con il coordinamento generale di uno o più membri del consiglio consultivo industriale e scientifico.

Emendamento 154

Proposta di regolamento

Articolo 20 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Il consiglio consultivo industriale e scientifico fornisce consulenza al Centro di competenza relativamente allo svolgimento delle sue attività e:

Il consiglio consultivo industriale e scientifico fornisce regolarmente consulenza al Centro di competenza relativamente allo svolgimento delle sue attività e:

Emendamento 155

Proposta di regolamento

Articolo 20 — punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

fornisce al direttore esecutivo e al consiglio di direzione consulenza strategica e il proprio contributo per la redazione del piano di lavoro e del piano strategico pluriennale entro i termini fissati dal consiglio di direzione;

(1)

fornisce al direttore esecutivo e al consiglio di direzione consulenza strategica e il proprio contributo per l'attuazione da parte del centro di competenza nonché per l'orientamento e il funzionamento dello stesso in ambito industriale e scientifico e per la redazione del piano di lavoro e del piano strategico pluriennale entro i termini fissati dal consiglio di direzione;

Emendamento 156

Proposta di regolamento

Articolo 20 — punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis)

fornisce consulenza al consiglio di direzione in merito all'istituzione di gruppi di lavoro su specifiche questioni pertinenti per l'attività del Centro di competenza;

Emendamento 157

Proposta di regolamento

Articolo 20 — punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

promuove e raccoglie informazioni sul piano di lavoro e sul piano strategico pluriennale del Centro di competenza.

(3)

promuove e raccoglie informazioni sul piano di lavoro e sul piano strategico pluriennale del Centro di competenza e offre consulenza al consiglio di direzione su come migliorare l'orientamento e il funzionamento strategici del Centro di competenza .

Emendamento 158

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

1 981 668 000 EUR dal programma Europa digitale, di cui fino a 23 746 000 EUR per le spese amministrative;

a)

1 780 954 875  EUR a prezzi 2018 (1 981 668 000  EUR a prezzi correnti) dal programma Europa digitale, di cui fino a  21 385 465 EUR a prezzi 2018 ( 23 746 000 EUR a prezzi correnti per le spese amministrative;

Emendamento 159

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

un importo proveniente dal Fondo europeo per la difesa per gli interventi del Centro di competenza legati al settore della difesa, anche per i relativi costi amministrativi, quali i costi che potrebbe sostenere il Centro di competenza nello svolgimento della sua funzione di responsabile di progetto nel quadro del Fondo europeo per la difesa.

Emendamento 160

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il contributo massimo dell'Unione per le spese amministrative è prelevato dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnati al [programma Europa digitale] e al programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa, stabilito dalla decisione XXX.

2.   Il contributo massimo dell'Unione per le spese amministrative è prelevato dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnati al [programma Europa digitale], al programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa, stabilito dalla decisione XXX , al Fondo europeo per la difesa e ad altri programmi e progetti che rientrano nell'ambito di attività del Centro di competenza o della rete .

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Il contributo finanziario dell'Unione non copre le attività di cui all'articolo 4, paragrafo 8, lettera b).

4.   Il contributo finanziario dell'Unione proveniente dal programma Europa digitale e dal programma Orizzonte Europa non copre le attività di cui all'articolo 4, paragrafo 8, lettera b). Esse possono essere coperte dai contributi finanziari provenienti dal Fondo europeo per la difesa.

Emendamento 162

Proposta di regolamento

Articolo 22 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   La Commissione può annullare, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione al Centro di competenza qualora lo Stato membro partecipante non versi i contributi di cui al paragrafo 1, li versi solo parzialmente o li versi in ritardo.

4.   La Commissione può annullare, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione al Centro di competenza qualora lo Stato membro partecipante non versi i contributi di cui al paragrafo 1 o li versi solo parzialmente. L'annullamento, la riduzione o la sospensione del contributo finanziario dell'Unione da parte della Commissione è proporzionato, in termini di importo e di tempi, all'annullamento, alla riduzione o alla sospensione dei contributi degli Stati membri.

Emendamento 163

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 4 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

contributi finanziari degli Stati membri partecipanti a copertura delle spese amministrative;

a)

contributi finanziari dell'Unione e degli Stati membri partecipanti a copertura delle spese amministrative;

Emendamento 164

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 4 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

contributi finanziari degli Stati membri partecipanti a copertura dei costi operativi;

b)

contributi finanziari dell'Unione e degli Stati membri partecipanti a copertura dei costi operativi;

Emendamento 165

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 bis.     Il Centro di competenza coopera strettamente con altre istituzioni, agenzie e organismi dell'Unione per trarre beneficio delle sinergie e, ove del caso, ridurre le spese amministrative.

Emendamento 166

Proposta di regolamento

Articolo 30 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il Centro di competenza adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

1.   Il Centro di competenza adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli regolari ed efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento 167

Proposta di regolamento

Articolo 31 — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.   Il personale del Centro di competenza è costituito da personale temporaneo e a contratto.

7.   Il Centro di competenza mira a conseguire l'equilibrio di genere tra i membri del suo personale. Quest'ultimo è costituito da personale temporaneo e a contratto.

Emendamento 168

Proposta di regolamento

Articolo 34 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

Gli articoli 22 [proprietà dei risultati], 23 [proprietà dei risultati] e 30 [applicazione delle norme relative alle informazioni classificate] del regolamento (UE) 2019/XXX [Fondo europeo per la difesa] si applicano alla partecipazione del Centro di competenza a tutti gli interventi legati al settore della difesa, qualora il piano di lavoro lo preveda, ed è possibile limitare la concessione di licenze non esclusive a terzi stabiliti o considerati stabiliti negli Stati membri e controllati da Stati membri e/o cittadini di Stati membri.

Emendamento 169

Proposta di regolamento

Articolo 35 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il Centro di competenza svolge le proprie attività con un livello elevato di trasparenza.

1.   Il Centro di competenza svolge le proprie attività con il massimo livello di trasparenza.

Emendamento 170

Proposta di regolamento

Articolo 35 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il Centro di competenza provvede affinché il pubblico e  le parti interessate dispongano di informazioni adeguate, obiettive, affidabili e facilmente accessibili, in particolare sui risultati del suo lavoro . Inoltre, rende pubbliche le dichiarazioni di interessi rese a norma dell'articolo 41 .

2.   Il Centro di competenza provvede affinché al pubblico e  alle parti interessate siano fornite in tempo utile informazioni esaustive, adeguate, obiettive, affidabili e facilmente accessibili, in particolare sui risultati del lavoro del Centro di competenza, della rete, del consiglio consultivo industriale e scientifico e della comunità . Inoltre, rende pubbliche le dichiarazioni di interessi rese a norma dell'articolo 42 .

Emendamento 171

Proposta di regolamento

Articolo 38 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La valutazione di cui al paragrafo 2 include un esame dei risultati conseguiti dal Centro di competenza in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e alle sue funzioni. Se ritiene che sia giustificato mantenere il Centro di competenza, tenuto conto degli obiettivi, del mandato e delle funzioni di quest'ultimo, la Commissione può proporre che la durata del mandato del Centro di competenza quale indicata all'articolo 46 sia prorogata.

3.   La valutazione di cui al paragrafo 2 include un esame dei risultati conseguiti dal Centro di competenza in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e alle sue funzioni , all'efficacia e all'efficienza . Se ritiene che sia giustificato mantenere il Centro di competenza, tenuto conto degli obiettivi, del mandato e delle funzioni di quest'ultimo, la Commissione può proporre che la durata del mandato del Centro di competenza quale indicata all'articolo 46 sia prorogata.

Emendamento 172

Proposta di regolamento

Articolo 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 38 bis

Personalità giuridica del Centro di competenza

1.     Il Centro di competenza ha personalità giuridica.

2.     In ogni Stato membro, il Centro di competenza gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione di tale Stato. In particolare, può acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

Emendamento 173

Proposta di regolamento

Articolo 42 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il consiglio di direzione del Centro di competenza adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi che riguardino i suoi membri, i suoi organi e il suo personale . Tali norme contengono disposizioni volte a evitare situazioni di conflitto di interessi per i rappresentanti dei membri che fanno parte del consiglio di direzione e del consiglio consultivo industriale e scientifico , ai sensi del regolamento XXX [nuovo regolamento finanziario] .

Il consiglio di direzione del Centro di competenza adotta norme per la prevenzione , l'identificazione e la risoluzione dei conflitti di interessi che riguardino i suoi membri, i suoi organi e il suo personale , compresi il direttore esecutivo, il consiglio di direzione , il consiglio consultivo industriale e scientifico e la comunità .

Emendamento 174

Proposta di regolamento

Articolo 42 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri garantiscono la prevenzione, l'identificazione e la risoluzione dei conflitti di interessi per i centri nazionali di coordinamento.

Emendamento 175

Proposta di regolamento

Articolo 42 — comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le norme di cui al primo comma sono conformi al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Emendamento 176

Proposta di regolamento

Articolo 44 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Sostegno da parte dello Stato membro ospitante

Sede e sostegno da parte dello Stato membro ospitante

Emendamento 177

Proposta di regolamento

Articolo 44 — comma - 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La sede del Centro di competenza è stabilita secondo una procedura di responsabilità democratica, sulla base di criteri trasparenti e conformemente al diritto dell'Unione.

Emendamento 178

Proposta di regolamento

Articolo 44 — comma - 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Lo Stato membro ospitante fornisce le migliori condizioni possibili al fine di garantire il corretto funzionamento del Centro di competenza, compresa una sede unica, e altre condizioni quali l'accessibilità di strutture scolastiche adeguate per i figli del personale, un accesso adeguato al mercato del lavoro, alla sicurezza sociale e alle cure mediche per i figli e i partner.

Emendamento 179

Proposta di regolamento

Articolo 44 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Tra il Centro di competenza e lo Stato membro [Belgio] in cui esso ha sede può essere concluso un accordo amministrativo concernente i privilegi e le immunità e altre agevolazioni che tale Stato membro è tenuto a concedere al Centro di competenza.

Tra il Centro di competenza e lo Stato membro ospitante in cui esso ha sede si conclude un accordo amministrativo concernente i privilegi e le immunità e altre agevolazioni che tale Stato membro è tenuto a concedere al Centro di competenza.

Emendamento 180

Proposta di regolamento

Articolo 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 45 bis

 

Esercizio della delega

 

1.     Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

 

2.     Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 5 bis, e all'articolo 8, paragrafo 4 ter, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal … [data di entrata in vigore del presente regolamento].

 

3.     La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 5 bis, e all'articolo 8, paragrafo 4 ter, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

4.     Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

 

5.     Non appena adotta l'atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

6.     L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5 bis, e dell'articolo 8, paragrafo 4 ter, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0084/2019).

(1 bis)   Regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio del … che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica e del transito di prodotti a duplice uso (GU L …, …, pag. …).

(23)  Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

(23)  Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

(1 bis)   Regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del…, sull'ENISA (Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza) e sulla certificazione di cibersicurezza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (regolamento sulla cibersicurezza) (GU L…) (2017/0225(COD)).

(1 bis)   Regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del…, sull'ENISA (Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza) e sulla certificazione di cibersicurezza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (regolamento sulla cibersicurezza) (GU L…) (2017/0225(COD)).

(24)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(24)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(1 bis)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(1 bis)   Regolamento (UE) 2019/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio del … che istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027 (GU L …) (2018/0227(COD)).

(26)  [aggiungere il titolo completo e il riferimento alla GU]

(27)  [aggiungere il titolo completo e il riferimento alla GU]

(26)  [aggiungere il titolo completo e il riferimento alla GU]

(27)  [aggiungere il titolo completo e il riferimento alla GU]


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/570


P8_TA(2019)0190

Modifica del regolamento (CE) n. 391/2009 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 391/2009 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (COM(2018)0567 — C8-0384/2018 — 2018/0298(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 23/74)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0567),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0384/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 25 gennaio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0004/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 298.


P8_TC1-COD(2018)0298

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 391/2009 per quanto riguarda il recesso del Regno Unito dall'Unione

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/492.)


21.1.2021   

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C 23/571


P8_TA(2019)0191

Modifica del regolamento (UE) n. 1316/2013 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1316/2013 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (COM(2018)0568 — C8-0385/2018 — 2018/0299(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 23/75)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0568),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 172 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0385/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 10 ottobre 2018 (2),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0009/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 301.

(2)  GU C 461 del 21.12.2018, pag. 173.


P8_TC1-COD(2018)0299

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1316/2013, per quanto riguarda il recesso del Regno Unito dall'Unione

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/495.)


21.1.2021   

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C 23/572


P8_TA(2019)0192

Impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che abroga la direttiva 2000/59/CE e modifica la direttiva 2009/16/CE e la direttiva 2010/65/UE (COM(2018)0033 — C8-0014/2018 — 2018/0012(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 23/76)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0033),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0014/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 10 ottobre 2018 (2),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 dicembre 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per la pesca (A8-0326/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 283 del 10.8.2018, pag. 61.

(2)  GU C 461 del 21.12.2018, pag. 220.


P8_TC1-COD(2018)0012

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (EU) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2019/883.)


21.1.2021   

IT

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C 23/573


P8_TA(2019)0193

Proroga dell'uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal codice doganale dell'Unione ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 al fine di prorogare l'uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal codice doganale dell'Unione (COM(2018)0085 — C8-0097/2018 — 2018/0040(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 23/77)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0085),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 33 e 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0097/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 14 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0342/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

approva la dichiarazione comune del Parlamento e del Consiglio allegata alla presente risoluzione che sarà pubblicata nella serie L della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea unitamente all'atto legislativo finale;

3.

prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella serie L della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea unitamente all'atto legislativo finale;

4.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2018)0040

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 al fine di prorogare l'uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal codice doganale dell'Unione

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/632.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio

Il Parlamento europeo e il Consiglio accolgono con favore la relazione speciale della Corte dei conti europea n. 26/2018, dal titolo «Una serie di ritardi nei sistemi informatici doganali: cosa non ha funzionato?» e altre recenti relazioni pertinenti nel settore delle dogane, che hanno fornito ai co-legislatori una migliore panoramica delle cause dei ritardi nell'attuazione dei sistemi informatici necessari per migliorare le operazioni doganali nell'Unione.

Il Parlamento europeo e il Consiglio ritengono che ogni futuro audit della Corte dei conti europea che valuti le relazioni elaborate dalla Commissione sulla base dell'articolo 278 bis del codice doganale dell'Unione potrebbe contribuire positivamente ad evitare ulteriori ritardi.

Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione e gli Stati membri a tenere pienamente conto di tali audit.

Dichiarazione della Commissione

La Commissione accoglie con favore l'accordo del Parlamento europeo e del Consiglio sulla proposta intesa a prorogare il termine per l'uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal codice doganale dell'Unione.

La Commissione prende atto della dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui si osserva che eventuali attività future della Corte dei conti europea intese a valutare le relazioni elaborate dalla Commissione sulla base dell'articolo 278 bis del codice doganale dell'Unione potrebbero contribuire a evitare ulteriori ritardi.

Qualora la Corte dei conti decida di valutare le relazioni della Commissione, quest'ultima, come disposto dall'articolo 287, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, offrirà piena collaborazione alla Corte dei conti europea e terrà pienamente conto dei rilievi formulati.


21.1.2021   

IT

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C 23/575


P8_TA(2019)0194

Lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che abroga la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (COM(2017)0489 — C8-0311/2017 — 2017/0226(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 23/78)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0489),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0311/2017),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti i contributi inviati dalla Camera dei deputati ceca, dal Senato ceco e dal Parlamento spagnolo sul progetto di atto legislativo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 gennaio 2018 (1),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 dicembre 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0276/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 197 dell'8.6.2018, pag. 24.


P8_TC1-COD(2017)0226

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2019/713)


Giovedì 14 marzo 2019

21.1.2021   

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C 23/576


P8_TA(2019)0206

Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e sottrazione internazionale di minori *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 sul progetto di regolamento del Consiglio concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e la sottrazione internazionale di minori (rifusione) (15401/2018 — C8-0023/2019 — 2016/0190(CNS))

(Procedura legislativa speciale — nuova consultazione)

(2021/C 23/79)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto del Consiglio (15401/2018),

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2016)0411),

vista la sua posizione del 18 gennaio 2018 (1),

visto l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato nuovamente consultato dal Consiglio (C8-0023/2019),

visti gli articoli 78 quater e 78 sexies del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0056/2019),

1.

approva il progetto del Consiglio;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il progetto o sostituirlo con un nuovo testo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2018)0017.


21.1.2021   

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C 23/577


P8_TA(2019)0208

Copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (COM(2018)0134 — C8-0117/2018 — 2018/0060(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 23/80)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0134),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0117/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della Banca centrale europea del 12 luglio 2018 (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2018 (2),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 gennaio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0440/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 79 del 4.3.2019, pag. 1.

(2)  GU C 367 del 10.10.2018, pag. 43.


P8_TC1-COD(2018)0060

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/630).


21.1.2021   

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C 23/578


P8_TA(2019)0209

Tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo, che abroga il regolamento (CE) n. 868/2004 (COM(2017)0289 — C8-0183/2017 — 2017/0116(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 23/81)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0289),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0183/2017),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 gennaio 2018 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 12 dicembre 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0125/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 197 dell'8.6.2018, pag. 58.


P8_TC1-COD(2017)0116

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo e che abroga il regolamento (CE) n. 868/2004

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/712).


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/579


P8_TA(2019)0210

Orientamenti per il bilancio 2020 — Sezione III

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 sugli orientamenti generali per l'elaborazione del bilancio 2020, sezione III — Commissione (2019/2001(BUD))

(2021/C 23/82)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (1) (in appresso «il regolamento finanziario»),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013 , che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2) (in appresso «il regolamento QFP»),

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3),

vista la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (4),

visti il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019 (5) e le dichiarazioni comuni messe a punto da Parlamento, Consiglio e Commissione e figuranti nell'allegato,

vista la risoluzione 70/1, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, intitolata «Trasformare il nostro mondo: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), entrata in vigore il 1o gennaio 2016, e il documento di riflessione intitolato «Verso un'Europa sostenibile entro il 2030», recentemente presentato dalla Commissione,

viste le conclusioni del Consiglio del 12 febbraio 2019 sugli orientamenti per il bilancio 2020 (06323/2019),

visto l'articolo 86 bis del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0172/2019),

A.

considerando che i negoziati sul bilancio 2020 dell'Unione si svolgeranno parallelamente ai negoziati relativi al prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) e alla riforma del sistema delle risorse proprie dell'Unione; che il 2019 sarà il settimo anno del QFP 2014-2020;

B.

considerando che negli ultimi anni il Consiglio si è ripetutamente contraddetto, presentando nuove priorità politiche per l'UE e al tempo stesso rifiutandosi di fornire nuovi stanziamenti per finanziarle; che le nuove priorità politiche e le sfide future per l'UE dovrebbero essere finanziate mediante nuovi stanziamenti e non riducendo gli importi degli stanziamenti per i programmi esistenti;

C.

considerando che, verso la fine dell'attuale periodo di programmazione finanziaria, l'attuazione dei quadri pluriennali richiederà risorse finanziarie adeguate e, quindi, un anticipo dei pagamenti necessari nel 2020 per evitare un'altra crisi dei pagamenti nei primi anni del QFP 2021-2027;

Bilancio 2020: collegamento con il futuro dell'Europa — Investire nell'innovazione, nello sviluppo sostenibile, nella tutela e nella sicurezza dei cittadini

1.

sottolinea che il bilancio dell'Unione per il 2020 funge da ponte verso il prossimo QFP per il periodo 2021-2027 e dovrebbe contribuire a creare una visione comune e a lungo termine sulle future priorità politiche dell'Unione e a fornire un valore aggiunto europeo; si attende che, al momento dell'adozione del bilancio 2020, sia impegnato con il Consiglio in veri e propri negoziati sul QFP, in seguito a un accordo politico in seno al Consiglio europeo; ritiene che un bilancio per il 2020 solido, responsabile e lungimirante agevolerà un accordo e la transizione verso il prossimo QFP; intende pertanto avvalersi appieno dell'attuale flessibilità e di altre disposizioni previste nel regolamento QFP e nel regolamento finanziario per rafforzare i principali programmi dell'UE nel bilancio 2020, tenendo debitamente conto della strategia di bilancio basata sui risultati nel bilancio dell'UE;

2.

chiede che i programmi specifici per l'agricoltura promuovano, da un lato, le filiere corte di commercializzazione, prezzi equi alla produzione, un reddito stabile e dignitoso per gli agricoltori e, dall'altro, la ridistribuzione dei pagamenti in modo da garantire un'equa distribuzione tra paesi, tipi di produzione e produttori, eliminando le disparità esistenti e avvantaggiando, in termini relativi, gli Stati membri con le maggiori lacune produttive, nonché i piccoli e medi produttori;

3.

ritiene, pertanto, che il bilancio dell'UE per il prossimo esercizio dovrebbe definire priorità politiche chiare e consentire all'Unione di generare una crescita economica e posti di lavoro sostenibili e inclusivi, investire ulteriormente nelle capacità di innovazione e ricerca per soluzioni future, stimolare la competitività, garantire la sicurezza e la pace in Europa, rafforzare le condizioni di vita e di lavoro dei cittadini, migliorare la coesione economica, sociale e territoriale, incitare l'Unione nella sua lotta alle sfide ambientali e ai cambiamenti climatici affinché rispetti obblighi emananti dall'accordo di Parigi, contribuire alla piena all'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e realizzare il pilastro europeo dei diritti sociali;

4.

sottolinea, inoltre, che, poiché il 2020 è l'ultimo anno dell'attuale QFP, l'attuazione dei programmi dell'UE, e in particolare quelli in regime di gestione concorrente nella politica di coesione, nella politica agricola comune e nella politica comune della pesca, deve essere ulteriormente accelerata in modo da compensare i precedenti ritardi e raggiungere la fase conclusiva; auspica che ciò si rifletta in un sostanziale aumento delle domande di pagamento e prevede, pertanto, un picco del livello annuale di stanziamenti di pagamento per il 2020; ribadisce l'impegno del Parlamento a garantire i pagamenti necessari nel 2020 ed evitare un'altra crisi dei pagamenti nei primi anni del QFP 2021-2027, come avvenuto nel periodo in corso; sottolinea la necessità di migliorare costantemente i meccanismi di controllo e correzione, in modo da garantire un'attuazione adeguata e rapida dei programmi dell'Unione;

5.

ricorda l'importanza che rivestono le agenzie decentrate nel garantire la realizzazione delle priorità legislative dell'UE e quindi il conseguimento dei suoi obiettivi strategici, ad esempio quelli inerenti alla competitività, alla crescita sostenibile e all'occupazione, nonché alla gestione degli attuali flussi migratori e dei rifugiati; auspica che i negoziati relativi al bilancio 2020 si traducano in adeguati finanziamenti operativi e amministrativi per le agenzie dell'UE che consentano loro di svolgere i loro crescenti compiti e conseguire i migliori risultati possibili; ribadisce la propria posizione secondo cui il 2018 è stato l'ultimo anno di attuazione della riduzione del 5 % del personale e della cosiddetta riserva centrale di reimpiego; si attende che la Commissione e il Consiglio si astengano dal ridurre ulteriormente le risorse destinate alle agenzie nel bilancio 2020;

Innovazione e ricerca per soluzioni future: sostenere una crescita economica sostenibile e inclusiva per anticipare i cambiamenti e rafforzare la competitività

6.

sottolinea l'importanza dell'ambizione dell'Europa ad assumere la leadership nelle tecnologie chiave in settori quali lo spazio, l'assistenza sanitaria, l'ambiente, l'agricoltura, la sicurezza e i trasporti; sottolinea la necessità di garantire che le attività di ricerca e innovazione continuino a fornire soluzioni alle esigenze, alle sfide e alla competitività dell'Europa e ricorda, in tale contesto, l'importante ruolo della ricerca fondamentale; sottolinea che la transizione da Orizzonte 2020 a Orizzonte Europa deve essere regolare per garantire la stabilità per le imprese, gli istituti di ricerca e il mondo accademico; è preoccupato per il notevole sottofinanziamento di Orizzonte 2020 durante l'intero periodo che ha fatto sì che molte domande di livello eccellente non siano state accolte; intende pertanto garantire la massima dotazione annuale possibile per Orizzonte 2020 nel bilancio del prossimo esercizio, sfruttando appieno le vigenti disposizioni in materia di flessibilità previste dal regolamento QFP e dal regolamento finanziario; sottolinea, inoltre, l'importanza di approfondire le sinergie con i Fondi strutturali e d'investimento europei;

7.

sottolinea le potenzialità di crescita economica legate alla trasformazione tecnologica dell'Europa e chiede che il bilancio dell'UE offra un contribuito appropriato al sostegno della digitalizzazione dell'industria europea e alla promozione delle competenze digitali e degli aspetti digitali dell'imprenditorialità; sottolinea l'importanza di investimenti aggiuntivi nelle capacità digitali, tra cui il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale e la sicurezza informatica nell'UE; sottolinea che il programma Europa digitale dovrebbe ottenere una dotazione significativamente più elevata nel QFP 2021-2027 e intende, pertanto, aumentare i finanziamenti in questo settore nel bilancio del prossimo esercizio;

8.

sottolinea il successo del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) nell'innescare investimenti aggiuntivi nell'UE allo scopo di raggiungere un obiettivo di investimento di almeno 500 miliardi di EUR entro il 2020 a seguito della sua proroga; sottolinea, tuttavia, la raccomandazione della Corte dei conti europea di migliorare ulteriormente la sua attuazione per quanto riguarda l'addizionalità dei progetti selezionati; ricorda che il fondo di garanzia del FEIS è stato finanziato in parte mediante riassegnazioni da Orizzonte 2020 e dal meccanismo per collegare l'Europa e ribadisce la posizione che sostiene da tempo secondo cui le nuove iniziative devono essere interamente finanziate da nuovi finanziamenti;

9.

è pienamente convinto che il miglioramento dell'equità e l'offerta di pari opportunità all'interno dell'economia sociale di mercato europea costituiscono un requisito essenziale per lo sviluppo sostenibile dell'Unione; intende garantire finanziamenti sufficienti a programmi quali COSME e le tecnologie future ed emergenti che contribuiscono in modo significativo al successo delle start-up e delle PMI che sono la spina dorsale dell'economia europea e i principali motori della crescita economica, della creazione di posti di lavoro, dell'innovazione e dell'integrazione sociale; sottolinea l'elevato livello di attuazione di tali programmi e ne evidenzia l'ulteriore capacità di assorbimento;

Sicurezza, protezione e pace per i cittadini europei

10.

ritiene che la protezione delle frontiere esterne e la sicurezza interna dell'Unione, con il sostegno di una guardia costiera e di frontiera europea rafforzata e di Europol, un'Unione europea senza frontiere interne e il corretto funzionamento dello spazio Schengen e la libera circolazione all'interno dell'UE siano indissociabili e reciprocamente vantaggiosi; sottolinea, nel contempo, l'importanza di solidi investimenti dell'UE nel settore della sicurezza interna allo scopo, tra l'altro, di rafforzare l'applicazione della legislazione dell'UE e la risposta giudiziaria alle minacce criminali transfrontaliere e promuovere lo scambio di informazioni, con un supporto rafforzato per Eurojust e la Procura europea; ritiene indispensabile garantire finanziamenti adeguati, il personale e la formazione del personale per tutte le agenzie che operano nel settore della sicurezza, della giustizia e dei controlli delle frontiere in quanto l'attuale livello di finanziamento è insufficiente in considerazione del notevole aumento delle loro responsabilità, l'importanza della cooperazione tra di esse, la necessità di innovazioni e adeguamenti tecnologici nonché il loro ruolo essenziale nel rafforzamento della cooperazione e del coordinamento tra gli Stati membri;

11.

sottolinea, in parallelo, la responsabilità umanitaria dell'UE in materia di politica migratoria e riconosce il ruolo fondamentale dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e dell'Agenzia per i diritti fondamentali nello sviluppo e nell'attuazione di prassi comuni in materia di asilo negli Stati membri; ritiene indispensabile garantire un livello adeguato di finanziamento, personale e formazione del personale per tutte le agenzie che operano nel settore della migrazione, dell'asilo e dei diritti umani fornendo loro adeguate risorse finanziarie e umane affinché possano svolgere correttamente il loro ruolo;

12.

accoglie con favore l'impegno assunto dagli Stati membri a favore di un'agenda della difesa europea rinnovata e la loro volontà di instaurare un'ulteriore cooperazione europea in materia di difesa; evidenzia l'importanza di istituire un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (EDIDP) quale prima fase del Fondo europeo per la difesa; chiede un ulteriore aumento del bilancio della difesa dell'Unione, finanziato esclusivamente mediante nuovi stanziamenti, per migliorare la competitività e l'innovazione dell'industria europea della difesa;

13.

sostiene con forza un potenziamento degli sforzi dell'Unione per contrastare le crescenti minacce per la sicurezza, quali la radicalizzazione e l'estremismo violento in Europa e nei paesi vicini, nonché un miglior coordinamento di tali programmi a livello dell'UE;

14.

sottolinea che la sicurezza informatica è fondamentale per la prosperità e la sicurezza dell'Unione, nonché per la vita privata dei cittadini, che gli attacchi informatici e la manipolazione stanno minacciando le società aperte e che lo spionaggio economico ostacola il funzionamento del mercato unico digitale e mette in pericolo la competitività delle imprese europee; chiede risorse finanziarie adeguate per dotare tutte le agenzie competenti di risorse adeguate per svolgere i loro compiti operativi e amministrativi, al fine di contribuire a garantire la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, creare una solida resilienza informatica e combattere la criminalità informatica; sostiene, in tale contesto, la cooperazione strategica tra l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) ed Europol;

15.

ricorda che la pace e la stabilità sono valori fondamentali sostenuti dal bilancio dell'Unione europea e sottolinea, a tale proposito, il significativo contributo fornito dall'Unione alla pace e alla riconciliazione sull'isola d'Irlanda, soprattutto grazie al suo sostegno all'accordo del Venerdì santo e al finanziamento dei programmi PEACE e INTERREG; sottolinea l'importanza di mantenere i finanziamenti per tali programmi dopo la Brexit;

16.

ritiene, con riferimento alla sua risoluzione del 25 ottobre 2018 sull'utilizzo dei dati degli utenti di Facebook da parte di Cambridge Analytica e l'impatto sulla protezione dei dati (6), che la lotta contro la disinformazione, in particolare l'individuazione e la denuncia della disinformazione, e qualsiasi altro tipo di ingerenza straniera sia una priorità per garantire elezioni eque e democratiche, in particolare nell'anno delle elezioni europee; chiede risorse finanziarie aggiuntive per rafforzare il ricorso sistematico a strumenti di comunicazione che consentano una forte risposta coordinata da parte dell'Unione; sostiene gli orientamenti elaborati dalla Commissione su come utilizzare la legislazione vigente dell'Unione per contrastare l'utilizzo dei dati personali finalizzato a una comunicazione mirata ai cittadini sui social media durante le elezioni e garantire l'equità del processo elettorale;

17.

esprime preoccupazione per il fatto che un numero insufficiente cittadini europei ha l'impressione che l'Unione europea si adoperi per loro e offra loro vantaggi sostanziali; chiede risorse finanziarie supplementari affinché la Commissione possa investire in strumenti quali la recente iniziativa «Cosa fa per me l'Europa» e la Citizens' App per informare i cittadini sul lavoro che svolge l'Unione e mettere in evidenza gli sforzi intrapresi per promuovere la pace, la democrazia, lo Stato di diritto e la libertà di parola; ritiene che tali strumenti dovrebbero essere oggetto di una migliore diffusione a livello nazionale;

18.

rileva che la politica agricola comune e la politica comune della pesca sono le colonne portanti dell'integrazione europea che mirano a garantire un approvvigionamento alimentare sicuro e di alta qualità per i cittadini europei, l'adeguato funzionamento del mercato unico agricolo, la sostenibilità delle regioni rurali per molti anni e la gestione sostenibile delle risorse naturali; ricorda che queste politiche contribuiscono alla sopravvivenza e alla stabilità dell'Unione; invita la Commissione a continuare a sostenere i produttori di tutta Europa nel far fronte all'imprevista volatilità del mercato e nel garantire un approvvigionamento alimentare sicuro e di qualità; chiede che sia riservata un'attenzione particolare all'agricoltura e alla pesca su piccola scala;

Rafforzare la solidarietà e la comprensione reciproca

19.

chiede risorse finanziarie supplementari per soddisfare la domanda futura di Erasmus +, il programma primario per l'istruzione e la formazione, in particolare la formazione professionale, la gioventù e lo sport in Europa, tenendo conto anche della sua dimensione esterna; sottolinea che sono necessarie risorse adeguate per «democratizzare» il programma, rendendo i suoi finanziamenti accessibili alle persone di ogni estrazione sociale e lavorando verso il quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità, come mezzo per combattere la disoccupazione giovanile; ricorda che il Parlamento ha chiesto che la dotazione finanziaria per questo programma sia triplicata nel prossimo QFP; chiede un rafforzamento della cooperazione tra istruzione, apprendistati, cultura e ricerca;

20.

ricorda che, in un'epoca in cui il progetto europeo è messo in discussione, è essenziale rinnovare un impegno deciso nei confronti dell'Europa attraverso la cultura, la conoscenza, la creazione e l'innovazione; ritiene pertanto che i programmi Europa creativa e MEDIA dovrebbero essere sostenuti a un livello adeguato;

21.

sottolinea che la lotta alla disoccupazione giovanile richiede notevoli sforzi finanziari supplementari per creare opportunità di istruzione, formazione e occupazione; sottolinea, a tale proposito, l'impatto positivo dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, che aveva sostenuto circa 1,7 milioni di giovani entro la fine del 2017; si compiace del fatto che, su forte richiesta del Parlamento, i negoziati sul bilancio 2019 hanno avuto come risultato l'aumento dell'importo totale destinato all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile a 350 milioni di EUR nel 2019; si attende che il bilancio 2020 dimostri una forte ambizione per questo programma per garantire un'agevole transizione verso il programma FSE + (FSE +) nel prossimo QFP; sottolinea la necessità di accelerare l'attuazione di tale programma e di migliorarne ulteriormente l'efficienza, in modo da garantire un maggiore valore aggiunto europeo per le politiche nazionali in materia di occupazione;

22.

ritiene che la coesione sociale in Europa debba contribuire a soluzioni sostenibili per la lotta contro la povertà, l'esclusione sociale e la discriminazione, per una migliore inclusione delle persone con disabilità e per i cambiamenti demografici strutturali a lungo termine; sottolinea la necessità di risorse finanziarie per i pertinenti programmi dell'UE che contribuiscono a garantire all'invecchiamento della popolazione in Europa un adeguato sostegno in termini di accesso alla mobilità, all'assistenza sanitaria e ai servizi pubblici;

23.

ricorda la necessità di solidarietà e di ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri in materia di migrazione e asilo e invita gli Stati membri a fare buon uso del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) attraverso i programmi nazionali; chiede di destinare un bilancio adeguato a tale fondo nel 2020 onde promuovere un'accoglienza dignitosa dei richiedenti asilo negli Stati membri, efficaci strategie di rimpatrio, programmi di reinsediamento, politiche di migrazione legale e la promozione di un'efficace integrazione dei cittadini di paesi terzi; ritiene che occorra rafforzare il sostegno a favore delle città e dei comuni nel sistema europeo di asilo;

24.

ricorda che la soluzione duratura dell'attuale fenomeno migratorio consiste nello sviluppo politico, economico, sociale e ambientale dei paesi da cui provengono i flussi migratori; chiede che lo strumento europeo di vicinato e lo strumento di cooperazione allo sviluppo siano dotati di risorse finanziarie sufficienti per sostenere tale priorità e promuovere l'ulteriore sviluppo di partenariati sostenibili e reciprocamente vantaggiosi, ad esempio con i paesi africani; ribadisce, in tale contesto, la necessità di fornire alle organizzazioni internazionali, compresi l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA), all'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e all'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), un sostegno finanziario sufficiente e continuo; chiede un maggiore sostegno finanziario e organizzativo per i programmi che contribuiscono agli scambi tra l'UE e i paesi partner in settori quali la formazione professionale, la creazione di start-up, il sostegno alle PMI, l'assistenza sanitaria e l'istruzione nonché alle politiche in materia di acqua pulita, trattamento delle acque reflue e smaltimento dei rifiuti;

25.

ritiene che la discriminazione basata sul genere sia intollerabile e incompatibile con i valori dell'UE; sottolinea che è preoccupante lo scarso numero di domande al programma Daphne e ad altri fondi destinati alla lotta contro la violenza contro le donne e le ragazze che sono state accolte e intende garantire un aumento dei finanziamenti per il programma; ritiene inoltre che l'integrazione della dimensione di genere sia una strategia efficace per raggiungere la parità di genere e combattere la discriminazione e chiede che la prospettiva della parità di genere sia integrata nelle pertinenti politiche e programmi di spesa dell'UE; si aspetta che la Commissione presenti quanto prima possibile un quadro per l'integrazione della dimensione di genere nel bilancio dell'Unione;

26.

ribadisce l'importanza della politica europea di vicinato che consolida le relazioni con i paesi vicini e favorisce i processi di pace, promuove la crescita economica e sociale e la cooperazione transfrontaliera sostenibile; sottolinea che solide relazioni tra l'UE e i Balcani occidentali sono fondamentali per la stabilizzazione della regione e il loro processo di preadesione; ricorda altresì che i finanziamenti a titolo del bilancio dell'Unione devono essere mirati al rafforzamento della capacità dei paesi di portare avanti le necessarie riforme giuridiche, politiche, sociali ed economiche, in particolare garantendo l'adeguato funzionamento delle amministrazioni pubbliche e sostenendo la stabilità e la resilienza delle istituzioni democratiche e l'attuazione dello Stato di diritto;

Affrontare le sfide ambientali e i cambiamenti climatici

27.

sottolinea che il bilancio 2020 deve contribuire ad affrontare le sfide ambientali e i cambiamenti climatici per compensare l'arretrato esistente e realizzare gli impegni dell'UE; ricorda l'impegno dell'Unione ad essere in prima linea nella transizione verso un'economia circolare a basse emissioni di carbonio e neutrale dal punto di vista climatico, ma deplora che l'Unione sia lontana dai suoi obiettivi climatici, in particolare per quanto riguarda l'impegno a destinare il 20 % della spesa dell'Unione ad azioni per il clima nel periodo 2014-2020; ritiene pertanto che un aumento significativo della spesa legata al clima sia essenziale per progredire verso gli obiettivi della politica climatica dell'Unione e dell'accordo di Parigi; ritiene che l'integrazione della dimensione climatica in tutti i settori della politica dell'Unione europea dovrebbe essere ulteriormente promossa e ottimizzata e, se del caso, dovrebbero essere introdotte valutazioni sotto il profilo climatico e della sostenibilità; chiede maggiori risorse da destinare a tutti i pertinenti programmi dell'Unione per sostenere i progetti con un valore aggiunto europeo che contribuiscono alla transizione verso l'energia pulita e l'efficienza delle risorse, la promozione di un'economia sostenibile blu e verde nonché alla conservazione della natura, con particolare attenzione alla biodiversità, agli habitat e alle specie minacciate di estinzione;

28.

sottolinea che, ai fini di un approccio coerente ed efficace alla lotta ai cambiamenti climatici, l'Unione dovrebbe subordinate la conclusione di futuri accordi commerciali alla ratifica e all'attuazione dell'accordo di Parigi; ricorda a questo proposito la sua risoluzione del 3 luglio 2018 sulla diplomazia climatica (7) e il suo invito alla Commissione a procedere a una valutazione globale della coerenza tra gli accordi di libero scambio in vigore e gli impegni assunti con l'accordo di Parigi; ritiene che, ove un partner dell'Unione non rispetti tali impegni, la Commissione potrebbe prevedere una sospensione temporanea degli impegni in materia di liberalizzazione degli scambi commerciali dell'UE con tale paese partner;

Questioni in sospeso per la procedura 2020

29.

si attende che il recesso del Regno Unito dall'Unione nel marzo 2019 non avrà un impatto diretto sul bilancio 2020, in quanto il Regno Unito contribuirà e parteciperà all'esecuzione del bilancio; esorta tuttavia la Commissione a valutare e a prepararsi a tutti gli scenari possibili per garantire una sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione e ad assicurare un piano di emergenza, definendo inoltre impegni e meccanismi chiari, tutelando il bilancio dell'UE qualora il Regno Unito non contribuisca o non partecipi all'attuazione del bilancio 2020 dell'Unione;

30.

ricorda che, a seguito della dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione sul rafforzamento della sottorubrica 1a mediante un bilancio rettificativo, rilasciata nelle conclusioni congiunte relative al bilancio 2019, la Commissione presenterà un bilancio rettificativo innalzando i livelli degli stanziamenti per Erasmus + e Orizzonte 2020 non appena verrà completato l'adeguamento tecnico del QFP per il 2020 nella primavera del 2019, di modo che il Consiglio e il Parlamento possano esaminarlo rapidamente;

31.

sottolinea che l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario consente di mettere nuovamente a disposizione gli importi disimpegnati a seguito della mancata attuazione totale o parziale dei corrispondenti progetti di ricerca per i programmi di ricerca nell'ambito della procedura di bilancio annuale e non fissa ulteriori condizioni preliminari per la sua attuazione; invita la Commissione a riferire in particolare sugli importi disimpegnati per i programmi di ricerca e a fornire tutte le informazioni pertinenti e i dettagli relativi a detto articolo; chiede alla Presidenza del Consiglio di chiarire se tale articolo sia ora pienamente compreso da tutti gli Stati membri; chiede, in ogni caso, che tale disposizione e la procedura corrispondente siano attivate nel contesto della procedura di bilancio 2020, iniziando già con la sua inclusione nel progetto di bilancio;

32.

ritiene che, in quanto ramo dell'autorità di bilancio eletto direttamente dai cittadini, il Parlamento dovrebbe svolgere il proprio ruolo politico e presentare proposte per progetti pilota e azioni preparatorie che esprimano la sua visione politica per il futuro; si impegna, a tale riguardo, a presentare un pacchetto di progetti pilota e azioni preparatorie elaborato in stretta collaborazione con ciascuna delle proprie commissioni, onde trovare il giusto equilibrio tra volontà politica e fattibilità tecnica, conformemente alla valutazione della Commissione;

o

o o

33.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

(1)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(3)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(4)  GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105.

(5)  GU L 67 del 7.3.2019.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2018)0433.

(7)  Testi approvati, P8_TA(2018)0280.


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/585


P8_TA(2019)0212

Nomina di Sebastiano Laviola quale nuovo membro del Comitato di risoluzione unico

Decisione del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 sulla proposta della Commissione relativa alla nomina di un membro del Comitato di risoluzione unico (N8-0021/2019 — C8-0042/2019 — 2019/0901(NLE))

(Approvazione)

(2021/C 23/83)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione del 30 gennaio 2019 relativa alla nomina di Sebastiano Laviola a membro del Comitato di risoluzione unico (N8-0021/2019),

visto l'articolo 56, paragrafo 6 del regolamento (UE) no 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (1),

visto l'articolo 122 bis del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0148/2019),

A.

considerando che l'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014 stabilisce che i membri del Comitato di risoluzione unico di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del regolamento siano designati in base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza delle questioni bancarie e finanziarie, nonché all'esperienza in materia di vigilanza e regolamentazione finanziaria e di risoluzione bancaria;

B.

considerando che, nonostante gli obblighi di cui all'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014 e malgrado i numerosi appelli del Parlamento a rispettare l'equilibrio di genere all'atto della presentazione di un elenco di candidati, il Parlamento deplora che tutti i candidati fossero uomini; che il Parlamento deplora che le donne continuino a essere sottorappresentate nelle posizioni dirigenziali nel settore dei servizi bancari e finanziari e chiede che tale richiesta sia rispettata per la prossima nomina; che tutte le istituzioni e gli organi dell'UE e nazionali dovrebbero attuare misure concrete per garantire l'equilibrio di genere;

C.

considerando che, in conformità dell'articolo 56, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014, la Commissione ha adottato il 7 dicembre 2018 un elenco dei candidati selezionati per la nomina di membro del Comitato di risoluzione unico di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento;

D.

considerando che, a norma dell'articolo 56, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014, l'elenco dei candidati è stato trasmesso al Parlamento europeo;

E.

considerando che il 30 gennaio 2019 la Commissione ha adottato una proposta relativa alla nomina di Sebastiano Laviola in qualità di membro del Comitato e direttore dello sviluppo e coordinamento della politica di risoluzione del Comitato di risoluzione unico e ha trasmesso tale proposta al Parlamento;

F.

considerando che la commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo ha proceduto alla valutazione delle qualifiche del candidato proposto per le funzioni di membro del Comitato di risoluzione unico, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014;

G.

considerando che il 26 febbraio 2019 la commissione per i problemi economici e monetari ha proceduto all'audizione di Sebastiano Laviola, nel corso della quale il candidato ha rilasciato una dichiarazione preliminare e ha risposto alle domande rivoltegli dai membri della commissione;

1.

approva la proposta della Commissione relativa alla nomina di Sebastiano Laviola a membro del Comitato di risoluzione unico per un periodo di cinque anni;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi degli Stati membri.

(1)  GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1.


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/587


P8_TA(2019)0213

Nomina di un membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea

Decisione del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 sulla raccomandazione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea (05940/2019 — C8-0050/2019 — 2019/0801(NLE))

(Consultazione)

(2021/C 23/84)

Il Parlamento europeo,

vista la raccomandazione del Consiglio in data lunedì 11 febbraio 2019 (05940/2019) (1),

visto l'articolo 283, paragrafo 2, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio europeo (C8-0050/2019),

visto il protocollo (n. 4) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.2,

visto l'articolo 122 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0144/2019),

A.

considerando che, con lettera del 14 febbraio 2019, il Consiglio europeo ha consultato il Parlamento sulla nomina di Philip R. Lane come membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea, per un periodo di otto anni, con effetto a decorrere dal 1o giugno 2019;

B.

considerando che la commissione per gli affari economici e monetari ha valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 283, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e all'imperativo di indipendenza totale della BCE quale risultante dall'articolo 130 del trattato; che, nell'ambito di tale valutazione, la commissione ha ricevuto un curriculum vitae nonché le sue risposte al questionario scritto che gli era stato trasmesso;

C.

considerando che la commissione per i problemi economici e monetari ha poi proceduto, il 26 febbraio 2019, a un'audizione del candidato, nel corso della quale egli ha rilasciato una dichiarazione preliminare e ha risposto alle domande rivoltegli dai membri della commissione;

D.

considerando che, nonostante le numerose richieste del Parlamento europeo al Consiglio di affrontare la questione della mancanza di equilibrio di genere in seno al Comitato esecutivo della BCE, il Parlamento deplora che il Consiglio europeo non abbia preso seriamente tale richiesta e chiede che tale richiesta sia rispettata per la prossima nomina; considerando che le donne continuano a essere sottorappresentate nelle posizioni dirigenziali nel settore dei servizi bancari e finanziari; che tutte le istituzioni e gli organi dell'UE e nazionali dovrebbero attuare misure concrete per garantire l'equilibrio di genere;

1.

esprime parere positivo sulla raccomandazione del Consiglio di nominare Philip R. Lane membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio europeo, al Consiglio e ai governi degli Stati membri.

(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


21.1.2021   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/588


P8_TA(2019)0214

Nomina del presidente dell'Autorità bancaria europea

Decisione del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 sulla nomina del presidente dell'Autorità bancaria europea (N8-0028/2019 — C8-0052/2019 — 2019/0902(NLE))

(Approvazione)

(2021/C 23/85)

Il Parlamento europeo,

vista la scelta, da parte del consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità bancaria europea in data 19 febbraio 2019, di José Manuel Campa a presidente dell'Autorità bancaria europea (C8-0052/2019),

visto l'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (1),

visto l'articolo 122 bis del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0146/2019),

A.

considerando che l'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 stabilisce che il presidente dell'Autorità bancaria europea siano designati in base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza delle questioni bancarie e finanziarie, nonché all'esperienza in materia di vigilanza e regolamentazione finanziaria e di risoluzione bancaria sulla base di una procedura di selezione aperta;

B.

considerando che il 12 dicembre 2018 l'Autorità bancaria europea ha pubblicato un avviso di posto vacante per la carica di presidente dell'Autorità; che il termine ultimo per la presentazione delle candidature scadeva l'11 gennaio 2019;

C.

considerando che il 5 febbraio 2019 il consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità bancaria europea ha adottato un elenco ristretto di candidati per la carica di presidente dell'Autorità;

D.

considerando che, in data 19 febbraio 2019, il consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità bancaria europea ha scelto José Manuel Campa come presidente dell'Autorità bancaria europea e ha informato di conseguenza il Parlamento;

E.

considerando che la commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo ha proceduto a valutare le qualifiche del candidato prescelto dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità bancaria europea, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010;

F.

considerando che il 26 febbraio 2019 la commissione per i problemi economici e monetari ha proceduto all'audizione di José Manuel Campa, nel corso della quale il candidato ha rilasciato una dichiarazione preliminare e ha risposto alle domande rivoltegli dai membri della commissione;

G.

considerando che, nonostante i numerosi appelli del Parlamento europeo in occasione di precedenti nomine a rispettare l'equilibrio di genere all'atto della presentazione di un elenco di candidati, il Parlamento deplora che tutti i candidati fossero uomini e chiede che tale richiesta sia rispettata per la prossima nomina; che le donne continuano a essere sottorappresentate nelle posizioni dirigenziali nel settore dei servizi bancari e finanziari; che tutte le istituzioni e gli organi dell'UE e nazionali dovrebbero attuare misure concrete per garantire l'equilibrio di genere;

1.

approva la nomina di José Manuel Campa a presidente dell'Autorità bancaria europea per un periodo di cinque anni;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione, all'Autorità bancaria europea nonché ai governi degli Stati membri.

(1)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.


21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/590


P8_TA(2019)0218

Istituzione del Fondo monetario europeo

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Consiglio sull'istituzione del Fondo monetario europeo (COM(2017)0827 — 2017/0333R(APP))

(2021/C 23/86)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di regolamento del Consiglio sull'istituzione del Fondo monetario europeo (COM(2017)0827),

vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sulle evoluzioni e gli adeguamenti possibili dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione europea (1),

vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona (2),

visto il parere del Comitato europeo delle regioni del 5 luglio 2018 sulle proposte di riforma dell'Unione economica e monetaria (UEM),

viste la lettera del presidente dell'Eurogruppo al presidente del Consiglio europeo, del 25 giugno 2018, sull'ulteriore approfondimento dell'UEM e la dichiarazione del Vertice euro, del 29 giugno 2018, sulla riforma del meccanismo europeo di stabilità,

vista la relazione dell'Eurogruppo ai leader sull'approfondimento dell'UEM, del 4 dicembre 2018,

vista la dichiarazione del Vertice euro del 14 dicembre 2018,

vista la posizione comune sulla futura cooperazione tra la Commissione e il meccanismo europeo di stabilità (MES), del 14 novembre 2018,

visto il parere della Banca centrale europea (BCE), dell'11 aprile 2018, relativo a una proposta di regolamento sull'istituzione del Fondo monetario europeo (3),

visto il parere n. 2/2018 della Corte dei conti europea, del 18 settembre 2018, dal titolo «Considerazioni in materia di audit e rendicontabilità riguardanti la proposta del 6 dicembre 2017 per l'istituzione di un Fondo monetario europeo nell'ambito del quadro giuridico dell'Unione»,

visti la relazione dei cinque presidenti del 22 giugno 2015 dal titolo «Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa», il Libro bianco della Commissione del 1o marzo 2017 sul futuro dell'Europa e il documento di riflessione della Commissione del 31 maggio 2017 sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria,

vista la sua risoluzione del 12 giugno 2013 sul rafforzamento della democrazia europea nell'ambito dell'Unione economica e monetaria (UEM) del futuro (4),

vista la sua risoluzione del 13 marzo 2014 relativa all'indagine sul ruolo e le attività della troika (BCE, Commissione e FMI) relativamente ai paesi dell'area dell'euro oggetto di programmi (5),

vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sulla capacità di bilancio della zona euro (6),

vista la sua risoluzione del 30 maggio 2018 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie (7),

visto l'articolo 99, paragrafo 5, del suo regolamento,

viste le deliberazioni congiunte della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari a norma dell'articolo 55 del regolamento,

visti la relazione interlocutoria della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per gli affari costituzionali (A8-0087/2019),

A.

considerando che l'introduzione dell'euro è uno dei traguardi politici più importanti del progetto europeo, nonché una pietra angolare della costruzione dell'UEM;

B.

considerando che la crisi finanziaria ed economica ha messo in luce le debolezze dell'architettura dell'euro, sottolineando l'urgente necessità di approfondire rapidamente l'UEM e di rafforzarne la responsabilità democratica e la trasparenza;

C.

considerando che l'euro fornisce protezione e opportunità ai cittadini dell'UE; che una zona euro solida e stabile è essenziale per i suoi membri e per l'Unione nel suo complesso;

D.

considerando che l'appartenenza a una zona monetaria comune richiede il rispetto di regole e obblighi condivisi, come quelli stabiliti dal patto di stabilità e crescita, nonché strumenti comuni per rispondere a gravi shock economici e finanziari e per promuovere la responsabilità, la solidarietà e la convergenza socioeconomica al rialzo; che il trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità (trattato MES) prevede un collegamento chiaro con i meccanismi europei di sorveglianza macroeconomica, in particolare il rispetto delle norme del patto di stabilità e crescita, incluse le clausole di flessibilità, e l'attuazione di riforme strutturali sostenibili e inclusive; che la riduzione e la condivisione dei rischi dovrebbero andare di pari passo nel processo di approfondimento dell'UEM;

E.

considerando che la creazione del fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e la sua successiva conversione nel meccanismo europeo di stabilità (MES) hanno rappresentato un considerevole progresso verso l'istituzione di un meccanismo europeo di gestione delle crisi che contribuisca a rafforzare l'UEM e a fornire assistenza finanziaria a diversi paesi europei colpiti dalla crisi;

F.

considerando che il carattere intergovernativo del MES ha un'incidenza sul suo processo decisionale, in particolare sulla sua capacità di rispondere tempestivamente agli shock economici e finanziari;

G.

considerando che la futura integrazione del MES all'interno del quadro giuridico dell'Unione dovrebbe continuare ad essere intesa come parte del progetto di completamento dell'UEM;

H.

considerando che il dibattito in corso sul futuro dell'Europa e sull'UEM ha evidenziato visioni politiche divergenti fra gli Stati membri in relazione alle prospettive a lungo termine del MES, ma rappresenta altresì una solida base per un importante primo passo verso il rafforzamento del suo ruolo, lo sviluppo dei suoi strumenti finanziari e il miglioramento della sua efficienza e responsabilità democratica, nel quadro della riforma del MES; che il dibattito sull'approfondimento dell'UEM dovrebbe sfociare in una soluzione politica per la riforma del MES;

I.

considerando che, in un orizzonte di breve periodo, la riforma del MES dovrebbe contribuire all'unione bancaria, offrendo un adeguato sostegno comune di bilancio al Fondo di risoluzione unico (SRF);

1.

accoglie con favore la proposta di regolamento del Consiglio sull'istituzione del Fondo monetario europeo, presentata dalla Commissione il 6 dicembre 2017, e la ritiene un valido contributo al dibattito in corso sul futuro dell'Europa, l'approfondimento dell'UEM e la riforma del MES; plaude segnatamente alla proposta della Commissione di integrare il MES nell'ordinamento giuridico dell'UE;

2.

osserva che le funzioni che il MES riformato dovrà svolgere rientreranno nell'ambito della politica economica e che il nome «Fondo monetario europeo» potrebbe risultare fuorviante; constata che, nel suo parere dell'11 aprile 2018, la BCE ha suggerito che il successore del MES mantenga il nome «MES»; chiede, alla luce di quanto precede, che le implicazioni della scelta del nome del MES riformato siano oggetto di un'adeguata e accurata valutazione onde garantire il minor impatto possibile sul suo corretto funzionamento; suggerisce che il MES mantenga la sua attuale denominazione riconosciuta sul mercato dei capitali, affinché risulti chiaro che la politica monetaria della zona euro rimarrà di competenza della BCE;

3.

sottolinea che il corretto funzionamento dell'UEM è supportato dall'esistenza di un'istituzione che funga da «prestatore di ultima istanza»; prende atto, in tale contesto, del contributo positivo apportato dal MES nell'affrontare le carenze dell'assetto istituzionale dell'UEM, in particolare fornendo assistenza finanziaria a vari Stati membri colpiti dalla crisi finanziaria globale e dalla crisi del debito sovrano;

4.

ricorda le sue precedenti posizioni a favore dell'integrazione del MES all'interno del quadro giuridico dell'UE, provvedimento che renderebbe il meccanismo di stabilità un vero e proprio organo dell'Unione; insiste sul fatto che la suddetta integrazione dovrebbe altresì tenere conto del ruolo dei parlamenti nazionali e continuare ad essere considerata come parte del progetto di completamento dell'UEM; ritiene che tale integrazione consentirebbe una gestione in linea con il metodo comunitario, garantirebbe la piena coerenza delle norme e degli obblighi fiscali, agevolerebbe il coordinamento delle politiche economiche e fiscali e accrescerebbe la legittimità democratica e l'assunzione di responsabilità attraverso il Parlamento europeo;

5.

sottolinea che, se in futuro saranno coinvolte risorse del bilancio dell'UE, il Parlamento dovrebbe avere il potere politico di esercitare nei confronti del MES tutti i diritti di controllo del bilancio applicabili nel quadro della procedura di discarico; osserva che, in tale evenienza, la Corte dei conti europea dovrebbe essere considerata un revisore esterno indipendente e le dovrebbe essere assegnato un ruolo chiaro e formale nella procedura di discarico;

6.

ricorda le prerogative dei parlamenti nazionali in materia di controllo fiscale e democratico; reputa necessario migliorare ulteriormente il controllo esercitato dai parlamenti nazionali e dal Parlamento europeo nei confronti del MES riformato; ritiene che i parlamenti nazionali debbano avere il diritto di ottenere informazioni sulle attività del MES riformato e di avviare un dialogo con il suo direttore generale;

7.

osserva che la proposta della Commissione ha suscitato un vivace dibattito sulle relative implicazioni politiche, finanziarie e giuridiche; pone in evidenza, tuttavia, che il dibattito concernente la visione a lungo termine dell'assetto istituzionale del MES non dovrebbe ritardare le misure urgentemente necessarie per rafforzare e mettere in atto la responsabilità democratica dell'UEM come pure la sua capacità di promuovere la stabilità e la convergenza finanziaria e di rispondere agli shock economici; chiede, pertanto, una significativa riforma del MES in un orizzonte di breve periodo, per mezzo di una revisione del trattato MES, senza pregiudicare eventuali sviluppi più ambiziosi in futuro;

8.

sottolinea che la missione principale del MES riformato dovrebbe continuare a essere la fornitura di assistenza finanziaria transitoria agli Stati membri che ne necessitano, sulla base delle condizioni specifiche concordate nei programmi di aggiustamento e tenendo conto dell'esperienza maturata nel quadro dei precedenti programmi di assistenza finanziaria gestiti dalla Commissione, dal Fondo monetario internazionale (FMI) e dalla BCE; evidenzia che il MES riformato deve disporre di capacità adeguate allo scopo; si oppone, pertanto, ai tentativi di trasformare il MES riformato in uno strumento esclusivamente destinato alle banche o di ridurre la sua capacità finanziaria di sostenere gli Stati membri;

9.

ricorda che la gamma degli strumenti finanziari a disposizione del MES dovrebbe essere migliorata ed essere disponibile anche per il MES riformato, compresa la possibilità di fornire sufficiente assistenza finanziaria precauzionale per permettere agli Stati membri di accedere all'assistenza prima di trovarsi ad affrontare gravi difficoltà nel raccogliere fondi sul mercato dei capitali; sostiene che l'accesso alla linea di credito condizionale precauzionale (PCCL) dovrebbe essere disponibile sulla base di una lettera di intenti e fatti salvi i criteri applicabili; osserva che tali strumenti finanziari devono essere usati per aiutare gli Stati membri in caso di gravi shock economici e finanziari; ricorda che l'assistenza finanziaria fornita agli Stati membri può essere integrata da un futuro strumento di bilancio per la convergenza e la competitività allo scopo di favorire la stabilizzazione economica e finanziaria, gli investimenti e la convergenza socioeconomica al rialzo nella zona euro;

10.

sottolinea che l'UEM comprende tutti gli Stati membri dell'Unione, i quali, a eccezione della Danimarca e del Regno Unito, sono tutti tenuti ad adottare l'euro e ad aderire alla zona euro, e che pertanto il MES dovrebbe in ogni caso essere aperto alla partecipazione di tutti gli Stati membri dell'UE;

11.

ritiene che il MES riformato debba rivestire un ruolo più importante nella gestione dei programmi di assistenza finanziaria, unitamente alla Commissione e in stretta collaborazione con la BCE, garantendo una maggiore autonomia del quadro istituzionale dell'UE, laddove necessario, fatti salvi i partenariati appropriati con altre istituzioni, in particolare l'FMI;

12.

sottolinea che il MES riformato dovrebbe disporre di competenze proprie per produrre e valutare gli elementi richiesti dal suo statuto; sottolinea tuttavia che la valutazione delle richieste di assistenza finanziaria ad opera del MES, così come il processo decisionale relativo all'elaborazione dei programmi di aggiustamento, in cooperazione con altre istituzioni, non dovrebbero in alcun modo sostituire o duplicare la regolare vigilanza macroeconomica e di bilancio prevista dalle norme e dai regolamenti fiscali dell'UE, che deve rimanere di competenza esclusiva della Commissione, né sovrapporsi ad essa;

13.

ritiene che gli eventuali programmi di aggiustamento futuri debbano tenere conto dell'impatto sociale delle misure proposte, tra l'altro rispetto all'incidenza a lungo termine del mantenimento delle politiche vigenti, alla luce dell'esito di un'attenta valutazione dell'impatto sociale;

14.

sottolinea la necessità di garantire una procedura decisionale efficiente nell'ambito del MES riformato, in particolare nel caso di situazioni urgenti; chiede, in tale contesto, una valutazione dell'attuale assetto di governance;

15.

chiede una rapida riforma del MES che ne ridefinisca altresì il ruolo, le funzioni e gli strumenti finanziari, affinché il MES riformato possa offrire un sostegno di liquidità in caso di risoluzione e fungere da sostegno comune di bilancio per l'SRF; chiede che il sostegno comune sia reso operativo quanto prima, entro il 2020, fatte salve le condizioni stabilite, e in ogni caso entro il 2024;

16.

pone l'accento sul rischio derivante dal ritardo nell'approfondimento dell'unione bancaria; accoglie con favore le conclusioni della relazione dell'Eurogruppo ai leader sull'approfondimento dell'UEM del 4 dicembre 2018, che è stata avallata in tutti i suoi elementi dal Vertice euro del 14 dicembre 2018; valuta positivamente, in particolare, l'anticipazione dell'introduzione del sostegno comune all'SRF, a condizione che siano stati compiuti progressi sufficienti in materia di riduzione dei rischi, che saranno valutati nel 2020, come pure l'approvazione di una lista di condizioni relative alla riforma del MES; ricorda la sua precedente posizione riguardo alla necessità di completare il sistema europeo di assicurazione dei depositi, secondo cui la riduzione e la condivisione dei rischi dovrebbero andare di pari passo; rileva che non è stato raggiunto nessun risultato immediato in relazione al futuro bilancio della zona euro e alla funzione di stabilizzazione, ma prende atto con favore del mandato relativo allo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività; sottolinea che sono stati compiuti progressi significativi dal punto di vista della riduzione del rischio; ricorda il significativo contributo del Parlamento al riguardo, in particolare in relazione al pacchetto per il settore bancario e alla rete di sicurezza prudenziale per i crediti deteriorati;

17.

propone l'istituzione di un protocollo per un memorandum di cooperazione interlocutorio tra il MES e il Parlamento, con effetto immediato, al fine di migliorare il dialogo interistituzionale e potenziare la trasparenza e la responsabilità del MES, in cui siano specificati i diritti del Parlamento e dei suoi membri riguardo alle questioni sottoposte al MES riformato, alle audizioni periodiche, ai diritti di nomina e agli opportuni diritti di controllo del bilancio; ricorda la sua richiesta relativa a un accordo interistituzionale in materia di governance economica; sottolinea che il direttore generale del MES riformato dovrebbe riferire al Parlamento europeo a seguito di una proposta del Consiglio; esorta a garantire l'equilibrio di genere nella composizione degli organi direttivi del MES riformato;

18.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del Consiglio europeo, alla Commissione, al Consiglio, all'Eurogruppo, alla Banca centrale europea, al direttore generale del Meccanismo europeo di stabilità nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU C 252 del 18.7.2018, pag. 201.

(2)  GU C 252 del 18.7.2018, pag. 215.

(3)  GU C 220 del 25.6.2018, pag. 2.

(4)  GU C 65 del 19.2.2016, pag. 96.

(5)  GU C 378 del 9.11.2017, pag. 182.

(6)  GU C 252 del 18.7.2018, pag. 235.

(7)  Testi approvati, P8_TA(2018)0226.