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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 16 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
64° anno |
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Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2021/C 16/01 |
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2021/C 16/02 |
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2021/C 16/03 |
Relazione finale del consigliere-auditore — Caso AT.40335 - Interconnettori del gas rumeni |
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2021/C 16/04 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Commissione europea |
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2021/C 16/05 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2021/C 16/06 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10084 — ACP/Marubeni/Toho Gas/GGND) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2021/C 16/07 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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15.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 16/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
14 gennaio 2021
(2021/C 16/01)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,2124 |
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JPY |
yen giapponesi |
126,21 |
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DKK |
corone danesi |
7,4393 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,88943 |
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SEK |
corone svedesi |
10,1059 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,0805 |
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ISK |
corone islandesi |
156,60 |
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NOK |
corone norvegesi |
10,3108 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
26,190 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
359,57 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,5379 |
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RON |
leu rumeni |
4,8738 |
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TRY |
lire turche |
8,9492 |
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AUD |
dollari australiani |
1,5642 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,5381 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
9,4005 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,6853 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,6090 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 330,37 |
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ZAR |
rand sudafricani |
18,4147 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,8409 |
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HRK |
kuna croata |
7,5690 |
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IDR |
rupia indonesiana |
17 026,94 |
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MYR |
ringgit malese |
4,8932 |
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PHP |
peso filippino |
58,232 |
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RUB |
rublo russo |
89,0900 |
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THB |
baht thailandese |
36,396 |
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BRL |
real brasiliano |
6,3888 |
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MXN |
peso messicano |
24,0418 |
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INR |
rupia indiana |
88,6625 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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15.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 16/2 |
Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 19 febbraio 2020 in merito a un progetto di decisione relativa al caso AT.40335 - Interconnettori del gas rumeni
Relatore: Italia
(2021/C 16/02)
(1)
Il comitato consultivo (nove Stati membri) condivide le preoccupazioni espresse dalla Commissione nel progetto di decisione a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(2)
Il comitato consultivo (nove Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che il procedimento può essere concluso mediante una decisione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, come descritto nel progetto di decisione.
(3)
Il comitato consultivo (nove Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che gli impegni proposti sono adeguati, necessari e proporzionati e dovrebbero essere resi giuridicamente vincolanti, come indicato nel progetto di decisione.
(4)
Il comitato consultivo (nove Stati membri) concorda con il progetto di decisione della Commissione, nel ritenere che, alla luce degli impegni offerti, non sussistano più motivi di intervento da parte della Commissione, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio.
(5)
Il comitato consultivo (nove Stati membri) raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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15.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 16/3 |
Relazione finale del consigliere-auditore (1)
Caso AT.40335 - Interconnettori del gas rumeni
(2021/C 16/03)
(1)
Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. («Transgaz») è destinataria del progetto di decisione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (2). Il progetto riguarda l’accusa di un comportamento anticoncorrenziale ai sensi dell’articolo 102 del TFUE secondo cui Transgaz avrebbe ostacolato le esportazioni di gas naturale dalla Romania verso altri Stati membri.
(2)
Il 30 maggio 2017 la Commissione ha avviato un procedimento al fine di adottare una decisione a norma del capitolo III del regolamento (CE) n. 1/2003.
(3)
Il 10 settembre 2018 la Commissione ha adottato e notificato a Transgaz, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, una valutazione preliminare che esprimeva riserve sotto il profilo della concorrenza ai sensi dell’articolo 102 del TFUE («valutazione preliminare»).
(4)
Il 14 settembre 2018 Transgaz ha presentato alla Commissione una proposta di impegni («impegni iniziali») in risposta alla valutazione preliminare.
(5)
Il 25 settembre 2018 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, a norma dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, una comunicazione di consultazione degli operatori di mercato che sintetizzava il caso e gli impegni iniziali e invitava i terzi interessati a presentare osservazioni su tali impegni entro un mese.
(6)
Undici parti hanno trasmesso alla Commissione le loro osservazioni sugli impegni iniziali, riguardo alle quali Transgaz è stata informata il 7 novembre 2018.
(7)
Il 31 gennaio 2020 Transgaz ha presentato una proposta modificata degli impegni («impegni definitivi»).
(8)
Il progetto di decisione rende gli impegni definitivi vincolanti per Transgaz fino al 31 dicembre 2026 e conclude che non vi sono più motivi per intervenire in questo caso.
(9)
Il consigliere-auditore non ha ricevuto alcuna richiesta o denuncia in relazione al caso in questione e,
(10)
alla luce di quanto sopra, ritiene che l’esercizio effettivo dei diritti procedurali sia stato rispettato.
Bruxelles, 19 febbraio 2020
Wouter WILS
(1) Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza, GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29 («decisione 2011/695/UE»).
(2) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1) («regolamento (CE) n. 1/2003»).
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15.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 16/4 |
Sintesi della decisione della Commissione
del 6 marzo 2020
relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(Caso AT.40335 — Interconnettori del gas rumeni)
[notificata con il numero C(2020)1232]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2021/C 16/04)
Il 6 marzo 2020 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1) , la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.
(1)
Il caso riguarda la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. («Transgaz»), gestore e operatore unico della rete di trasporto del gas naturale in Romania.
(2)
La Commissione teme che Transgaz possa aver abusato della sua posizione dominante sul mercato del trasporto del gas naturale in Romania, creando o mantenendo ostacoli al flusso transfrontaliero di gas naturale dalla Romania verso altri Stati membri, in particolare Ungheria e Bulgaria. Tale comportamento potrebbe portare alla compartimentazione del mercato interno lungo i confini nazionali e alla discriminazione tra clienti in Romania e clienti di altri Stati membri.
(3)
La Commissione ritiene che gli impegni offerti da Transgaz a seguito della valutazione preliminare e delle osservazioni presentate dai terzi interessati siano sufficienti per risolvere i problemi di concorrenza individuati. In primo luogo, gli impegni prevedono che Transgaz metterà a disposizione maggiori capacità per le esportazioni di gas naturale verso l’Ungheria e la Bulgaria. In secondo luogo, gli impegni prevedono che Transgaz garantirà che le proposte tariffarie presentate all’autorità rumena di regolamentazione dell’energia non comportino discriminazioni rispetto alle esportazioni. Infine, gli impegni prevedono che Transgaz non impedisca, ostacoli discrimini, direttamente o indirettamente, le esportazioni di gas con qualsiasi altro mezzo.
(4)
Tenuto conto degli impegni proposti, si conclude che l’intervento della Commissione non è più giustificato. La presente decisione è vincolante fino al 31 dicembre 2026.
(5)
Il 19 febbraio 2020 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha espresso parere favorevole.
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione europea
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15.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 16/5 |
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE
Sostegno a misure di informazione riguardanti la politica agricola comune per il 2021
(2021/C 16/05)
Sommario
Pag.
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0. |
Introduzione | 6 |
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1. |
Contesto | 6 |
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2. |
Obiettivi — temi e priorità — pubblico destinatario | 6 |
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3. |
Calendario e bilancio disponibile | 6 |
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4. |
Condizioni di ammissibilità | 8 |
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5. |
Condizioni di idoneità | 8 |
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6. |
Criteri di attribuzione | 10 |
|
7. |
Altre condizioni | 10 |
|
8. |
Procedura di valutazione e di attribuzione | 13 |
|
9. |
Assetto giuridico e finanziario delle sovvenzioni | 14 |
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10. |
Modalità di presentazione della domanda | 15 |
0. Introduzione
Con il presente invito l’UE sollecita proposte di sovvenzioni nel settore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale nell’ambito del programma di misure di informazione riguardanti la politica agricola comune.
Si prega di leggere attentamente la documentazione, ossia il presente invito a presentare proposte e la Guida per i richiedenti. Questi documenti danno chiarimenti e risposte ai quesiti che potrebbero porsi nella preparazione della domanda:
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L’invito a presentare proposte spiega:
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La Guida per i richiedenti contiene:
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1. Contesto
La politica agricola comune (PAC) è una delle principali politiche dell’UE. È un partenariato tra agricoltura e società e tra l’Europa e i suoi agricoltori e una politica comune per tutti gli Stati membri e i cittadini dell’UE cui conferisce vantaggi in vari modi.
La PAC sostiene gli agricoltori e migliora la produzione agricola, preserva le zone e i paesaggi rurali, mantiene viva l’economia rurale e contribuisce alla lotta ai cambiamenti climatici e alla gestione sostenibile delle risorse naturali.
Il programma di misure di informazione riguardanti la politica agricola comune sostiene la PAC finanziando le misure che diffondono informazioni in merito.
2. Obiettivi — temi e priorità — pubblico destinatario
Obiettivi
L’obiettivo generale dell’invito a presentare proposte è creare una relazione di fiducia all’interno dell’UE e tra tutti i cittadini, agricoltori o meno. La politica agricola comune (PAC) è rivolta a tutti i cittadini dell’UE e i benefici che offre devono potersi dimostrare chiaramente.
Le questioni e i messaggi fondamentali dovrebbero essere pienamente coerenti con l’obbligo legale della Commissione di mettere in atto misure di informazione sulla PAC ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Le proposte presentate devono informare in modo coerente, obiettivo ed esauriente, sia all’interno che all’esterno dell’Unione, al fine di delineare un quadro generale accurato della PAC.
L’obiettivo deve essere contrastare le percezioni errate e la disinformazione sull’agricoltura europea e la PAC con fatti e dati, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della PAC a sostegno dell’agricoltura e dello sviluppo rurale.
Temi
La PAC svolge un ruolo essenziale nel sostenere il settore agricolo e le zone rurali dell’UE. Il suo scopo è garantire un’agricoltura sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale.
Le proposte di misure di informazione devono illustrare in che modo la futura PAC definita in particolare nella proposta dei piani strategici della PAC (1) contribuirà alla realizzazione delle priorità politiche della Commissione, segnatamente il Green Deal europeo (2). Nel quadro di quest’ultimo la Commissione ha adottato la strategia «Dal produttore al consumatore» (3) e la strategia sulla biodiversità (4)per il 2030. Entrambe affrontano questioni pertinenti all’agricoltura e alle zone rurali.
La strategia «Dal produttore al consumatore» consentirà la transizione verso un sistema alimentare dell’UE sostenibile che salvaguardi la sicurezza alimentare, riduca l’impronta ambientale e climatica del sistema alimentare dell’UE e ne rafforzi la resilienza, proteggendo la salute dei cittadini e garantendo il sostentamento degli operatori economici. La strategia fissa obiettivi concreti per trasformare il sistema alimentare dell’UE e propone misure ambiziose volte a far sì che l’opzione più sana sia quella più facile per i cittadini dell’UE, anche rendendo l’etichettatura più rispondente alle esigenze dei consumatori in termini di informazioni sugli alimenti sani e sostenibili. Nel settore dell’agricoltura la strategia sulla biodiversità promuove la diffusione delle pratiche agroecologiche e cerca di aumentare i terreni agricoli destinati all’agricoltura biologica.
La futura PAC sarà uno strumento importante per gestire la transizione verso sistemi di produzione alimentare sostenibili e potenziare gli sforzi degli agricoltori europei volti a contribuire agli obiettivi climatici dell’UE, a proteggere l’ambiente e a conseguire gli obiettivi fissati nelle strategie «Dal produttore al consumatore» e sulla biodiversità.
Pubblico destinatario
I destinatari dei temi sono il pubblico in generale (in particolare i giovani nelle aree urbane) e/o gli agricoltori e altri soggetti attivi nel mondo rurale.
Più nello specifico:
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per gli allievi delle scuole, gli insegnanti e gli studenti universitari: vanno ricercate nuove strategie di dialogo con i giovani per sensibilizzarli alla PAC e al suo contributo in molti settori come la lotta contro i cambiamenti climatici, la produzione alimentare, un’alimentazione sana e di qualità come stile di vita, nel contesto anche del programma dell’UE per la distribuzione di latte, frutta e verdura nelle scuole (5) e dell’appello di Tartu (6); |
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per i portatori di interessi: i portatori di interessi dovrebbero essere più consapevoli del contributo della PAC al sostegno della sostenibilità dell’agricoltura. |
3. Calendario e bilancio disponibile
Calendario
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Tempi (previsti) |
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Pubblicazione |
30.10.2020 |
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Termine iniziale di presentazione |
3.11.2020 |
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Termine ultimo di presentazione |
21.1.2021 – 17:00 CET |
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Valutazione |
dal 3.2.2021 al 22.3.2021 |
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Informazioni sul risultato della valutazione |
aprile 2021 |
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Firma della convenzione di sovvenzione |
giugno/luglio 2021 |
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Data di inizio |
giugno/luglio 2021 |
Bilancio
Il bilancio totale dell’invito a presentare proposte è di 4 000 000 EUR.
Le sovvenzioni dovrebbero variare dai 75 000 EUR ai 500 000 EUR.
Il bilancio del presente invito sarà disponibile solo quando e se l’autorità di bilancio avrà adottato il bilancio generale 2021.
La Commissione si riserva il diritto di non attribuire tutti i fondi disponibili, a seconda delle domande pervenute e dei risultati della valutazione.
4. Condizioni di ammissibilità
Ammissibilità
Le domande devono essere presentate entro il termine ultimo di presentazione di cui alla sezione 3 (cfr. calendario).
Le domande vanno presentate per via elettronica attraverso il sistema elettronico del portale (accessibile dalla pagina dell’invito, sezione Search Funding & Tenders). Non è più possibile presentare le domande in forma cartacea.
Le domande (compresi gli allegati e i documenti giustificativi) vanno presentate usando i moduli forniti dal sistema elettronico di presentazione (e non i documenti di riferimento disponibili sulla pagina dell’invito che hanno solo scopo informativo).
La candidatura deve essere leggibile, accessibile e stampabile, e deve contenere tutte le informazioni richieste e tutti gli allegati e i documenti giustificativi necessari (cfr. sezione 10).
5. Condizioni di idoneità
Partecipanti
Le azioni sostenute nell’ambito del presente invito sono azioni con beneficiario unico, ossia il richiedente è un soggetto giuridico unico.
I richiedenti devono essere soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro dell’UE (compresi i paesi e territori d’oltremare - PTOM).
I soggetti che non hanno personalità giuridica a norma del diritto nazionale applicabile possono partecipare all’invito a condizione che i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in loro nome e offrano garanzie di tutela degli interessi finanziari dell’UE equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche.
Non sono ammesse le persone fisiche.
Per dimostrare l’idoneità, tutti i richiedenti devono iscriversi nel registro dei partecipanti prima del termine ultimo di presentazione e dovranno caricare successivamente i documenti necessari che ne attestino lo status giuridico e l’origine.
I terzi collegati (entità affiliate (7)) sono autorizzati alle condizioni seguenti.
I soggetti giuridici aventi con i richiedenti un rapporto giuridico o di capitale che non è limitato alla misura di informazione né instaurato al solo scopo della sua attuazione (ad es. aderenti a reti, federazioni, sindacati) possono partecipare alla misura in qualità di entità affiliate e possono dichiarare costi ammissibili.
Il rapporto giuridico e di capitale che definisce l’affiliazione comprende tre concetti:
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i) |
il controllo, quale definito nella direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio. |
Le entità affiliate a un beneficiario possono quindi essere:
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— |
entità controllate direttamente o indirettamente dal beneficiario (società figlie o controllate di primo livello). Possono anche essere entità controllate da un’entità controllata dal beneficiario (società «nipoti» o controllate di secondo livello) e lo stesso dicasi per ulteriori livelli di controllo; |
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— |
entità che, direttamente o indirettamente, controllano il beneficiario (società madri). Analogamente, possono essere entità che controllano un’entità che controlla il beneficiario; |
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— |
entità sotto lo stesso controllo diretto o indiretto cui è soggetto il beneficiario (società «sorelle»). |
Il controllo dovrebbe essere fondato sul possesso di una maggioranza dei diritti di voto, ma può essere fondato anche su accordi con azionisti o soci. In certe circostanze il controllo può essere effettivamente esercitato da un’impresa madre che detiene una partecipazione di minoranza o nessuna azione o quota nell’impresa figlia. Gli Stati membri possono imporre l’obbligo di includere nei bilanci consolidati le imprese che non sono soggette a controllo, ma che sono sottoposte a una direzione unica o hanno un organo comune di amministrazione, direzione o controllo;
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ii) |
la partecipazione, ossia il beneficiario è giuridicamente definito come ad esempio una rete, una federazione, un’associazione cui partecipano anche le entità affiliate proposte, oppure il beneficiario partecipa alla stessa entità (ad es. rete, federazione, associazione) delle entità affiliate proposte; |
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iii) |
il caso specifico degli organismi pubblici e degli enti pubblici. |
Gli enti pubblici e gli organismi pubblici (enti istituiti a norma del diritto nazionale, europeo o internazionale) non sono sempre considerati entità affiliate (ad es. università o centri di ricerca pubblici).
La nozione di affiliazione nella sfera pubblica copre:
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— |
i diversi livelli della struttura amministrativa in caso di gestione decentrata, ad esempio possono essere considerati affiliati allo Stato i ministeri nazionali, regionali o locali (nel caso di soggetti giuridici distinti); |
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— |
un organismo pubblico istituito da un’autorità pubblica per fini amministrativi e che è soggetto al controllo dell’autorità pubblica. Questa condizione deve essere verificata sulla base degli statuti o altri atti che istituiscono l’organismo pubblico. Non significa necessariamente che l’organismo pubblico sia finanziato, in tutto o in parte, mediante il bilancio statale (ad es. scuole nazionali affiliate allo Stato). |
Le seguenti non sono entità affiliate a un beneficiario:
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— |
entità che hanno stipulato un contratto o un subcontratto (di appalto) con il beneficiario o agiscono in qualità di concessionari o delegati per i servizi pubblici per il beneficiario, |
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entità che ricevono sostegno finanziario dal beneficiario, |
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— |
entità che cooperano regolarmente con il beneficiario sulla base di un memorandum d’intesa o condividono alcuni attivi, |
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entità che hanno firmato un accordo consortile ai sensi della convenzione di sovvenzione, |
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entità che hanno firmato un accordo di franchising che non instaura un rapporto di capitale o giuridico, |
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entità che hanno firmato un accordo di cooperazione per progetti di gemellaggio. |
Nell’eventualità che alla misura di informazione partecipino entità affiliate, la domanda deve:
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identificarle nel modulo di domanda, |
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— |
contenere il loro accordo scritto, |
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essere corredata dei documenti giustificativi che consentono la verifica della loro conformità ai criteri di ammissibilità e di non esclusione. |
Le entità composte da più membri possono partecipare come «beneficiari unici» o «beneficiari non aventi personalità giuridica» (8). Se l’azione è effettivamente attuata dai membri, è opportuno che anche questi partecipino (come terzi collegati, altrimenti i loro costi non saranno ammissibili).
Attività
Le attività ammissibili sono elencate nella sezione 2.
Le misure di informazione devono comprendere una o più attività quali:
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produzione e distribuzione di materiale multimediale o audiovisivo, |
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— |
attività di sensibilizzazione su internet e sui social media, |
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— |
eventi mediatici, |
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— |
conferenze, seminari, gruppi di lavoro e studi su questioni inerenti alla PAC. |
Non sono ammissibili le seguenti attività:
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— |
le misure previste per legge, |
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— |
le assemblee generali o le riunioni statutarie, |
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— |
il sostegno finanziario a terzi. |
Ambito di applicazione geografico
Le misure di informazione devono essere attuate:
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— |
in uno Stato membro dell’UE (a livello multiregionale o nazionale) oppure |
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— |
in due o più Stati membri (a livello dell’UE). |
Durata
I progetti non possono superare i 12 mesi.
6. Criteri di attribuzione
Le domande ammissibili e ricevibili saranno valutate tenendo conto dei criteri di aggiudicazione seguenti:
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1. |
pertinenza: analisi ex ante delle necessità e degli obiettivi specifici, misurabili, conseguibili e pertinenti, e del carattere innovativo (20 punti; punteggio minimo richiesto: 10 punti); |
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2. |
efficacia: temi, messaggi e pubblico destinatario, grado di dettaglio del programma, calendario e metodologia della valutazione ex post (35 punti; punteggio minimo richiesto: 17,5 punti); |
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3. |
efficienza: analisi costi/benefici in termini di risorse proposte (25 punti; punteggio minimo richiesto: 12,5 punti); |
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4. |
qualità della gestione del progetto: qualità delle procedure, assegnazione dei compiti per l’attuazione delle varie attività della misura proposta (20 punti; punteggio minimo richiesto: 10 punti).
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Sarà attribuito un massimo di 100 punti per la qualità della proposta. È richiesto un punteggio minimo totale di 50 punti e un punteggio minimo del 50 % per ciascun criterio.
Saranno prese in considerazione per il finanziamento le domande che superano la soglia minima individuale e la soglia complessiva, entro i limiti del bilancio disponibile per l’invito a presentare proposte.
Le altre domande saranno respinte.
La procedura di valutazione è illustrata più in dettaglio nella sezione 8.
7. Altre condizioni
Capacità finanziaria
I richiedenti devono disporre di risorse stabili e sufficienti nella propria struttura per attuare con successo il progetto e poter apportare il proprio contributo. Le organizzazioni che partecipano a più progetti devono avere una capacità operativa interna sufficiente per realizzarli. La capacità finanziaria sarà verificata sulla base dei documenti che il richiedente caricherà nel registro dei partecipanti (conto profitti e perdite e stato patrimoniale per gli ultimi due esercizi per i quali sono stati chiusi i conti oppure, per le entità di nuova costituzione, l’eventuale piano aziendale. Per i richiedenti che presentano domanda per un importo superiore a 100 000 EUR: una relazione di revisione contabile, elaborata da un revisore dei conti esterno autorizzato, che certifichi i conti dell’ultimo esercizio finanziario chiuso).
Se necessario, lo stesso vale anche per i terzi collegati.
L’analisi terrà conto di elementi quali la dipendenza dai finanziamenti dell’UE, il disavanzo e le entrate degli anni precedenti.
L’analisi sarà normalmente effettuata per tutti i richiedenti, tranne:
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gli organismi pubblici (soggetti costituiti come organismi pubblici ai sensi del diritto nazionale, comprese le autorità locali, regionali o nazionali) o le organizzazioni internazionali; |
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— |
se l’importo della sovvenzione individuale richiesta non supera i 60 000 EUR (sovvenzione di valore modesto). |
Se la capacità finanziaria del richiedente non è ritenuta soddisfacente, potranno essere chieste ulteriori informazioni e se anche queste risultano insoddisfacenti sarà respinta l’intera domanda.
Per maggiori informazioni, cfr. Norme per la convalida del soggetto giuridico, la nomina del LEAR e la valutazione della capacità finanziaria.
Capacità operativa
I richiedenti devono possedere personale interno sufficiente (9), il know-how e le qualifiche necessarie per attuare con successo il progetto (compresa una sufficiente esperienza nell’ambito di progetti UE/transnazionali di dimensione comparabile).
Tale capacità sarà valutata in base all’esperienza dei richiedenti e del loro personale interno.
Il richiedente dovrà dimostrare tale capacità con le informazioni seguenti del modello di proposta (Parte B):
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— |
profili generali (qualifiche ed esperienze) del personale interno incaricato della gestione e dell’attuazione del progetto; |
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— |
relazioni sulle attività dell’organizzazione dell’anno precedente; |
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elenco di azioni/progetti finanziati dall’UE per gli ultimi quattro anni. |
Potranno essere richiesti altri documenti giustificativi, se necessari per confermare la capacità operativa di un richiedente.
Gli organismi pubblici, le organizzazioni degli Stati membri e le organizzazioni internazionali sono esentati dal controllo della capacità operativa.
Esclusione (10)
Sono esclusi dal beneficio di sovvenzioni dell’UE e non possono pertanto partecipare i richiedenti soggetti a sanzione amministrativa dell’UE (ovvero decisione di esclusione o di sanzione pecuniaria) (11) o che si trovano in una delle situazioni seguenti (12):
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sono in stato di fallimento, oggetto di liquidazione, amministrazione controllata, hanno stipulato un concordato preventivo, hanno cessato l’attività o sono in situazione analoga derivante da altre procedure (comprese le procedure per le persone con responsabilità illimitata dei debiti del richiedente); |
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non hanno ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali e assistenziali (anche se persone con responsabilità illimitata dei debiti del richiedente); |
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sono colpevoli di gravi illeciti professionali (13) (anche se persone con poteri di rappresentanza, decisione o controllo, se titolari effettivi o persone fisiche essenziali per l’attribuzione/attuazione della sovvenzione); |
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frode, corruzione, comportamenti connessi con un’organizzazione criminale, riciclaggio di denaro, reati connessi ad attività terroristiche (compreso il finanziamento del terrorismo), lavoro minorile o tratta di esseri umani (anche se commessi da persone con poteri di rappresentanza, decisione o controllo, titolari effettivi o persone fisiche che sono essenziali per l’attribuzione/attuazione della sovvenzione); |
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significative carenze nell’adempiere ai principali obblighi nell’ambito di un contratto di appalto, una convenzione di sovvenzione o una decisione di sovvenzione dell’UE (anche se commesse da persone con poteri di rappresentanza, decisione o controllo, titolari effettivi o persone fisiche essenziali per l’attribuzione/attuazione della sovvenzione); |
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commissione di irregolarità ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 (anche se a opera di persone con poteri di rappresentanza, decisione o controllo, titolari effettivi o persone fisiche essenziali per l’attribuzione/attuazione della sovvenzione); |
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costituzione di un’entità in una giurisdizione diversa con l’intento di eludere obblighi fiscali, sociali o di altro tipo nel paese d’origine, o di altra entità a tal fine (anche se a opera di persone con poteri di rappresentanza, decisione o controllo, titolari effettivi o persone fisiche essenziali per l’attribuzione/attuazione della sovvenzione). |
Saranno inoltre esclusi i richiedenti che, nel corso della procedura di attribuzione delle sovvenzioni (14):
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abbiano reso false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della partecipazione alla procedura di attribuzione della sovvenzione o non abbiano fornito tali informazioni; |
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abbiano precedentemente partecipato alla preparazione dei documenti utilizzati nella procedura di attribuzione della sovvenzione, se ciò comporta una distorsione della concorrenza non altrimenti risolvibile (conflitto di interessi). |
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8. Procedura di valutazione e di attribuzione
Il presente invito è soggetto alla procedura standard per la presentazione e la valutazione (presentazione + valutazione in un’unica fase).
Le domande saranno verificate sui requisiti formali (ammissibilità e idoneità), valutate da un comitato di valutazione rispetto alla capacità operativa e ai criteri di attribuzione e quindi inserite in una graduatoria in base al punteggio per la qualità.
Se la domanda è respinta. i richiedenti saranno informati del risultato della valutazione (cfr. calendario, sezione 3).
Se la domanda è accolta, i richiedenti saranno invitati a preparare la sovvenzione.
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9. Assetto giuridico e finanziario delle sovvenzioni
Se il progetto è selezionato per il finanziamento, il richiedente sarà invitato a firmare una convenzione di sovvenzione (disponibile sul portale sotto Documenti di riferimento) attraverso uno strumento informatico istituzionale della Commissione europea.
La convenzione di sovvenzione definirà il quadro per la sovvenzione e i relativi termini e condizioni, in particolare le disposizioni sui deliverable, sulle relazioni e sui pagamenti.
Data di inizio e durata del progetto
La data di inizio e la durata del progetto saranno stabilite nella convenzione di sovvenzione (articolo 3). Di norma la data di inizio sarà successiva alla firma della sovvenzione. Per motivi debitamente giustificati può essere disposta in via eccezionale una data di inizio retroattiva, ma mai prima della data di presentazione della proposta.
Durata del progetto: 12 mesi.
Importo massimo della sovvenzione, rimborso dei costi ammissibili e tasso di finanziamento
Tutti i parametri della sovvenzione (importo massimo, tasso di finanziamento, costi ammissibili totali ecc.) saranno stabiliti nella convenzione di sovvenzione (articolo 5).
Sovvenzione: tra 75 000 e 500 000 EUR per proposta (cfr. sezione 3).
La sovvenzione consisterà in un rimborso dei costi effettivi. In altri termini saranno rimborsati SOLTANTO alcuni tipi di costi (costi ammissibili) e SOLTANTO i costi effettivamente sostenuti per il progetto (NON i costi iscritti a bilancio).
I costi saranno rimborsati al tasso di finanziamento fissato nella convenzione di sovvenzione (60 %).
Le sovvenzioni dell’UE NON possono produrre profitti. In caso di profitto (ossia eccedenze di entrate + sovvenzione UE superiori ai costi), la Commissione lo dedurrà dall’importo finale della sovvenzione.
L’importo definitivo della sovvenzione assegnata al richiedente dipenderà pertanto da una serie di criteri (costi effettivi sostenuti e proventi del progetto, ammissibilità, rispetto di tutte le norme previste dalla convenzione di sovvenzione ecc.).
Norme di ammissibilità dei costi
Si veda il modello di convenzione di sovvenzione (articolo 6) e la Guida per i richiedenti.
Norme di ammissibilità dei costi specifiche per questo invito:
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tasso fisso forfettario del 7 % per i costi indiretti; |
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costi di ammortamento delle attrezzature; |
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le attività del progetto devono svolgersi in uno dei paesi ammissibili; |
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il sostegno finanziario a terzi non è consentito; |
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il subappalto di prestazioni relative all’azione è soggetto a norme speciali e deve essere approvato (nell’ambito della proposta o nella relazione finale); |
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sono consentiti contributi in natura a titolo oneroso (i contributi in natura a titolo gratuito non sono vietati ma sono neutri sotto il profilo dei costi, ossia non possono essere dichiarati come costi e non saranno conteggiati come entrate); |
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IVA — dal 2013 sono in vigore nuove norme per gli enti pubblici (NON è ammissibile l’IVA pagata da organismi pubblici beneficiari che agiscono in qualità di autorità pubblica); |
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i costi della riunione introduttiva (cfr. sezione 10) saranno ammissibili come spese di viaggio (due persone, biglietto di andata e ritorno per Bruxelles, alloggio per una notte) se la riunione si svolge dopo la data di inizio del progetto indicata nella convenzione di sovvenzione. |
Rendicontazione e modalità di pagamento
Le disposizioni saranno fissate nella convenzione di sovvenzione (articoli 15 e 16).
Non sono previsti prefinanziamenti né pagamenti intermedi.
Al termine del progetto il richiedente sarà invitato a presentare una relazione tecnica e finanziaria che servirà per calcolare l’importo definitivo della sovvenzione.
Deliverable
I deliverable standard saranno elencati nella convenzione di sovvenzione (articolo 14). I deliverable specifici del progetto saranno elencati nell’allegato 1 della convenzione di sovvenzione.
Deliverable standard per il presente invito: relazioni mensili sulle attività.
Garanzia di prefinanziamento
Non pertinente
Disposizioni speciali
Norme sui diritti di proprietà intellettuale: cfr. modello di convenzione di sovvenzione (articolo 19)
Promozione e visibilità dei finanziamenti dell’UE: cfr. modello di convenzione di sovvenzione (articolo 22)
Esclusione dei costi, riduzione della sovvenzione, recupero, sospensione e risoluzione
La convenzione di sovvenzione (capitolo 6) prevede le misure da adottare in caso di inadempimento contrattuale (e di altre violazioni della legge).
Regime di responsabilità per i recuperi
Non applicabile (azione con beneficiario unico).
10. Modalità di presentazione della domanda
Tutte le domande vanno presentate per via elettronica attraverso il sistema elettronico del portale (accessibile dalla pagina dell’invito, sezione Search Funding & Tenders). Non è più possibile presentare le domande in forma cartacea.
La domanda consta di 3 parti:
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Parte A (da compilare direttamente online) — contiene informazioni amministrative sulle organizzazioni richiedenti e la sintesi di bilancio per la proposta; |
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Parte B (da compilare come modello Word e caricare in formato PDF) — contiene la descrizione dell’azione con il contenuto tecnico della proposta; |
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allegati e documenti giustificativi (da caricare come file PDF). |
Allegati e documenti giustificativi obbligatori (direttamente disponibili nel sistema elettronico di presentazione) per il presente invito:
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tabella di bilancio dettagliata; |
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curriculum vitae dei membri del team del progetto; |
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relazione sulle attività dello scorso anno. |
Il processo di presentazione è illustrato nel manuale online (insieme a istruzioni dettagliate sullo strumento informatico).
Contatti
Per quesiti sul sistema elettronico del portale, contattare l’help-desk informatico.
I quesiti che non riguardano l’informatica vanno inviati al seguente indirizzo email: agri-grants@ec.europa.eu
Indicare chiaramente il riferimento dell’invito (cfr. pagina di copertina del documento di invito) e l’oggetto del quesito.
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(1) COM(2018) 392 final; scheda informativa: Come la futura PAC contribuirà al Green Deal europeo, SWD(2020) 93 final.
(2) COM(2019) 640 final.
(3) COM(2020) 381 final.
(4) COM(2020) 380 final.
(5) Regolamento (UE) 2016/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici.
(6) Scopo dell’appello di Tartu è promuovere e sostenere stili di vita più sani per i cittadini europei di tutte le età, in particolare le giovani generazioni in quanto i bambini che imparano abitudini sane hanno maggiori probabilità di mantenerle crescendo.
(7) Cfr. articolo 187 del regolamento (UE) 2018/1046 (regolamento finanziario).
(8) Per le definizioni cfr. gli articoli 187, paragrafo 2, e 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1046.
(9) Solo personale dipendente o consulenti interni.
(10) Cfr. articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1046.
(11) Cfr. articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1046.
(12) Cfr. articolo 136, paragrafo 1, e articolo 141, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1046.
(13) Gli illeciti professionali includono: violazione dei principi deontologici, condotta illecita che incide sulla credibilità professionale, false informazioni rese in modo fraudolento, partecipazione a un cartello o altro accordo per provocare distorsioni della concorrenza, violazione dei diritti di proprietà intellettuale, tentativo di influenzare l’iter decisionale o di ottenere informazioni riservate da autorità pubbliche per farsi conferire vantaggi indebiti.
(14) Cfr. articolo 141, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1046.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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15.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 16/17 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10084 — ACP/Marubeni/Toho Gas/GGND)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 16/06)
1.
In data 8 gennaio 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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Allianz Capital Partners GmbH («ACP», Germania), appartenente al gruppo Allianz, |
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— |
Marubeni Corporation («Marubeni», Giappone), |
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— |
Toho Gas Co. Ltd. («Toho Gas», Giappone), |
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— |
Galp Gás Natural Distribuição, S.A. («GGND», Portogallo). |
ACP, Marubeni e Toho Gas acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di GGND.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
ACP: opera principalmente nel settore degli investimenti in private equity, nelle infrastrutture e nelle energie rinnovabili, |
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— |
Marubeni: opera su scala mondiale in diversi settori, tra cui l’energia e i progetti connessi all’energia, |
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— |
Toho Gas: opera essenzialmente nella fornitura di gas naturale e di servizi connessi in Giappone, |
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GGND: opera principalmente nella distribuzione e nella vendita al dettaglio di gas naturale in Portogallo. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10084 — ACP/Marubeni/Toho Gas/GGND
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
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Commissione europea |
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Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
|
15.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 16/19 |
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(2021/C 16/07)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1)
COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO
«LEÓN»
PDO-ES-A0882-AM03
Data della comunicazione: 6 novembre 2020
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Modifiche alla descrizione dei vini bianchi e rosati
DESCRIZIONE:
La modifica è volta a ridurre l’acidità totale dei vini bianchi e rosati e a specificare che tali vini possono anche essere invecchiati.
Il punto 2.a del disciplinare di produzione e la sezione 4 del documento unico sono pertanto modificati.
La modifica è da considerarsi ordinaria, dal momento che non implica una modifica sostanziale del prodotto, il quale continua a mantenere le caratteristiche descritte nel disciplinare di produzione, che sono il risultato dell’interazione tra fattori naturali e umani, come illustrato nella sezione relativa al legame. Tale modifica non rientra in nessuno dei tipi di modifica che richiedono un’approvazione da parte dell’UE conformemente all’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/33.
MOTIVAZIONE:
Le nuove tendenze di vinificazione, rese possibili grazie alla disponibilità di una tecnologia più sicura, così come l’aumento stesso delle temperature medie a seguito dei cambiamenti climatici, rendono necessario un riadeguamento dei parametri fisico-chimici, oltre a un adattamento delle produzioni alle nuove richieste del mercato.
Quanto all’invecchiamento dei vini bianchi e rosati, tale processo non rappresenta una novità, in quanto già previsto dal disciplinare di produzione, ma è semplicemente segnalato con maggiore chiarezza.
2. Modifica delle pratiche colturali
DESCRIZIONE:
La modifica introduce un limite massimo di gemme produttive per ettaro.
Il punto 3.a del disciplinare di produzione e il punto 5.a del documento unico sono pertanto modificati.
La modifica è da considerarsi ordinaria, dal momento che non implica una modifica sostanziale del prodotto, il quale continua a mantenere le caratteristiche descritte nel disciplinare di produzione, che sono il risultato dell’interazione tra fattori naturali e umani, come illustrato nella sezione relativa al legame. Tale modifica non rientra in nessuno dei tipi di modifica che richiedono un’approvazione da parte dell’UE conformemente all’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/33.
MOTIVAZIONE:
L’esperienza degli ultimi anni ha mostrato che tale misura si presta molto bene per mantenere l’equilibrio produttivo delle viti e, quindi, ottenere una materia prima di migliore qualità e, di conseguenza, un prodotto finale pure di qualità superiore.
3. Modifica delle pratiche enologiche specifiche di invecchiamento
DESCRIZIONE:
La modifica è intesa a sopprimere la capacità massima di 330 litri prevista per le botti in legno di rovere utilizzate per l’invecchiamento dei vini protetti dalla DOP «León» e a esplicitare, per quanto già consentito, che i vini bianchi e rosati possono fermentare o affinare in botti di rovere.
Il punto 3.b.3 del disciplinare di produzione e il punto 5.a del documento unico sono pertanto modificati.
La modifica è da considerarsi ordinaria, dal momento che non implica una modifica sostanziale del prodotto, il quale continua a mantenere le caratteristiche descritte nel disciplinare di produzione, che sono il risultato dall’interazione tra fattori naturali e umani, come illustrato nella sezione relativa al legame. Tale modifica non rientra in nessuno dei tipi di modifica che richiedono un’approvazione da parte dell’UE conformemente all’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/33.
MOTIVAZIONE:
Al giorno d’oggi, l’enologia si è molto evoluta, con la comparsa di botti di diversa capacità.
Il ricorso a botti di capacità superiore, vale a dire 400, 500 e persino 600 litri, si traduce in un’evoluzione dei vini molto più lenta, che ne favorisce la qualità finale. Inoltre è stato constatato che le caratteristiche specifiche della varietà rossa, «Prieto Picudo», sono adatte per l’impiego di tali botti.
La legge 6/2015, infine, che disciplina l’uso delle menzioni tradizionali «CRIANZA», «RESERVA» e «GRAN RESERVA», già impone un limite alla capacità massima delle botti. Pertanto si ritiene necessario adattare la produzione dei vini della DOP «León» a tale cambiamento importante.
4. Modifica delle restrizioni riguardanti la vinificazione
DESCRIZIONE:
Le varietà bianche autorizzate per la produzione di vino bianco e rosato sono eliminate dalle restrizioni riguardanti la vinificazione come conseguenza della modifica relativa alle varietà descritta di seguito.
Per i vini rosati è introdotta la varietà Mencía, onde allinearsi a quanto indicato nel disciplinare di produzione.
Il punto 3.c del disciplinare di produzione e il punto 5.a del documento unico sono pertanto modificati.
Tale modifica non rientra in nessuno dei tipi di modifica che richiedono un’approvazione da parte dell’UE conformemente all’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/33.
MOTIVAZIONE:
La modifica è da considerarsi una modifica ordinaria volta ad adeguare la formulazione del paragrafo in questione all’eliminazione delle varietà bianche autorizzate.
5. Soppressione delle varietà di uva bianca autorizzate
DESCRIZIONE:
Per riflettere le pratiche di vinificazione seguite dalle cantine, sono soppresse le varietà bianche autorizzate Palomino e Malvasía.
La modifica interessa la sezione 6 del disciplinare di produzione e non riguarda il documento unico, dal momento che tali varietà erano considerate secondarie.
Tale modifica è da considerarsi ordinaria e non implica una modifica sostanziale del prodotto, considerato che tali varietà non sono al momento utilizzate per la produzione di vini della DOP «León». Tale modifica non rientra in nessuno dei tipi di modifica che richiedono un’approvazione da parte dell’UE conformemente all’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/33.
MOTIVAZIONE:
Le varietà bianche autorizzate Palomino e Malvasía erano state inizialmente previste in quanto presenti nella zona delimitata in modo molto minoritario. Il numero totale di ettari registrati nella DO «León» per le varietà Malvasía e Palomino è pari a 2,88 (0,18 e 2,71 ettari rispettivamente). Negli ultimi dieci anni, tuttavia, tali varietà non sono state utilizzate per la produzione di vini protetti dalla DO «León», ragion per cui è ritenuto più opportuno eliminarle dal disciplinare di produzione.
6. Modifica dei requisiti di condizionamento e imbottigliamento
DESCRIZIONE:
La sezione 8, lettera b.2), del disciplinare di produzione è riformulata per giustificare il condizionamento (imbottigliamento) nella zona delimitata conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del nuovo regolamento (UE) 33/2019.
Il punto 8.b.2 del disciplinare di produzione e la sezione 9 del documento unico sono pertanto modificati.
Poiché la limitazione sopracitata era già prevista, si ritiene che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
MOTIVAZIONE:
Essendo già obbligatoria, questa pratica non comporta l’aggiunta di maggiori restrizioni alla commercializzazione. Si tratta unicamente di una modifica redazionale finalizzata a un migliore adeguamento alla normativa vigente.
7. Modifica dei requisiti di etichettatura
DESCRIZIONE:
La modifica è volta a cambiare il riferimento normativo delle menzioni DENOMINACIÓN DE ORIGEN (DENOMINAZIONE DI ORIGINE) e DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEDIGA (DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA) adeguando il riferimento alla normativa e alla giurisprudenza vigenti e rimandando specificamente al regolamento (CE) n. 1308/2013.
La modifica è altresì intesa a cambiare il riferimento normativo delle menzioni tradizionali «CRIANZA», «RESERVA» e «GRAN RESERVA», sempre adeguando il riferimento alla normativa e alla giurisprudenza vigenti e sopprimendo il regolamento (CEE) n. 1234/2007 derogato.
Al contempo, di recente l’autorità competente ha disciplinato le menzioni legate all’uso di un’unità geografica più piccola, tra cui figura l’espressione «vino de pueblo» per i vini prodotti con una percentuale minima, pari all’85 %, di uve provenienti da appezzamenti ubicati nel comune o in un’unità locale più piccola.
Il punto 8.b.3 del disciplinare di produzione e la sezione 9 del documento unico sono pertanto modificati.
Dette indicazioni facoltative di etichettatura aumentano le informazioni per il consumatore circa l’origine e la modalità di produzione del prodotto, senza comportare in alcun caso una restrizione alla commercializzazione. Pertanto si ritiene che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
MOTIVAZIONE:
Tale modifica è giustificata dalla crescente esigenza di informazioni avvertita dai consumatori sulla provenienza effettiva all’interno dei comuni e delle zone che costituiscono la DOP.
Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/33, per poter fare riferimento nell’etichetta al nome di un’unità geografica più piccola, quest’ultima deve essere definita nel disciplinare di produzione e nel documento unico.
Inoltre, è stata colta l’occasione per riformulare tutta la sezione 8, lettera b.3), del disciplinare di produzione, operando una distinzione tra indicazioni obbligatorie e facoltative di etichettatura. Non sono stati aggiunti nuovi requisiti, ma è stata effettuata solamente una rielaborazione dell’intera sezione ai fini di una migliore comprensione.
8. Adeguamento alla normativa concernente la verifica della conformità al disciplinare di produzione
DESCRIZIONE:
La modifica intende aggiornare i dati relativi all’organismo di controllo e la formulazione relativa ai controlli per la verifica della conformità al disciplinare di produzione.
La modifica interessa la sezione 9 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.
Detta modifica non rientra in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
MOTIVAZIONE:
La modifica è volta all’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, in particolare all’articolo 19 di quest’ultimo, che stabilisce le modalità di attuazione della verifica annuale effettuata dall’autorità competente o dagli organismi di controllo per quanto concerne la conformità al disciplinare di produzione. Tale modifica rientra altresì nel necessario aggiornamento del disciplinare di produzione ai fini della conformità ai criteri della norma UNE-EN-ISO 17065.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
León
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
|
1. |
Vino |
4. Descrizione del vino (dei vini)
VINO - Vini bianchi con e senza invecchiamento
I vini bianchi ottenuti dalle varietà Albarín Blanco, Verdejo e Godello hanno un grande equilibrio del quadro gustativo e aromatico e sono al tempo stesso freschi e complessi.
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* |
Titolo alcolometrico totale minimo: 10,5 % vol. |
|
Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
10,5 |
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Acidità totale minima |
4,3 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
11,67 |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
160 |
VINO - Vini rosati con e senza invecchiamento
I vini rosati ottenuti dalla varietà Prieto Picudo sono molto aromatici, freschi (elevato grado di acidità naturale), e, in bocca, risultano avere molto corpo e molta struttura (equilibrio tra alcol e acidità).
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* |
Titolo alcolometrico totale minimo: 11 % vol. |
|
Caratteristiche analitiche generali |
|
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11 |
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Acidità totale minima |
4,3 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
11,67 |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
160 |
VINO Vini rossi
I vini rossi presentano una marcata intensità di colore e sono aromatici (frutti rossi e frutti neri), pastosi e pieni, lievemente astringenti e persistenti.
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* |
Titolo alcolometrico totale minimo: 11,5 % vol |
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11,5 |
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Acidità totale minima |
4,3 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
11,67 |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
150 |
VINO - Vini rossi invecchiati
I vini rossi invecchiati mantengono le peculiarità del vitigno (P Picudo), ma hanno maggiore complessità, sono meno astringenti, equilibrati e tannici e hanno un finale persistente.
|
* |
Titolo alcolometrico totale minimo: 12 % vol. |
|
* |
Il limite massimo di acido acetico è calcolato come segue: 0,7 grammi per litro fino a 10 % vol più 0,06 gr/l per ogni grado alcolico oltre 10 % vol. |
|
Caratteristiche analitiche generali |
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|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
12 |
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Acidità totale minima |
4,3 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
150 |
5. pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche specifiche
Pratica enologica specifica
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— |
Gradazione minima probabile delle uve: 11,5 % (rosso), 10,5 % (bianco). |
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— |
Resa massima di estrazione: 74 l per 100 kg di uva. |
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— |
Per i vini destinati a utilizzare le menzioni «CRIANZA», «RESERVA» o «GRAN RESERVA» sono utilizzate botti di rovere che abbiano non più di 10 anni. |
Restrizioni pertinenti alla vinificazione
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Il vino bianco è ottenuto da uve a bacca bianca: Verdejo, Albarín blanco e Godello. |
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Il vino rosato è ottenuto per almeno il 60 % da uve delle principali varietà a bacca rossa Prieto Picudo e/o Mencía. Per il 40 % rimanente sono utilizzate le varietà a bacca rossa autorizzate: Tempranillo e Garnacha e/o le varietà bianche. |
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Il vino rosso è ottenuto per almeno il 60 % da uve delle principali varietà a bacca rossa Prieto Picudo e/o Mencía. Il 40 % rimanente può essere ripartito tra le altre varietà di uve rosse sopracitate. |
Pratica colturale
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1. |
La densità di impianto, per le varietà sia rosse sia bianche, è compresa tra 1 100 e 4 000 ceppi per ettaro, sia per l’allevamento ad alberello sia per quello a spalliera, considerando per l’allevamento ad alberello, a spalliera e secondo le relative varianti un limite massimo di 40 000 gemme produttive per ettaro. |
b. Rese massime
Varietà bianche allevate ad alberello
7 000 chilogrammi di uve per ettaro
51,80 ettolitri per ettaro
Varietà bianche allevate a spalliera
10 000 chilogrammi di uve per ettaro
74 ettolitri per ettaro
Varietà rosse allevate ad alberello
6 000 chilogrammi di uve per ettaro
44,44 ettolitri per ettaro
Varietà rosse allevate a spalliera
8 000 chilogrammi di uve per ettaro
59,20 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
Provincia di León:
Algadefe, Alija del Infantado, Antigua (La), Ardón, Armunia (Pd.), Bañeza (La), Bercianos del Páramo, Bercianos del Real Camino, Burgo Ranero (El), Cabreros del Río, Calzada del Coto, Campazas, Campo de Villavidel, Castilfalé, Castrocalbón, Castrotierra de Valmadrigal, Cebrones del Río, Cimanes de la Vega, Corbillos de los Oteros, Cubillas de los Oteros, Chozas de Abajo, Fresno de la Vega, Fuentes de Carvajal, Gordaliza del Pino, Gordoncillo, Grajal de Campos, Gusendos de los Oteros, Izagre, Joarilla de las Matas, Laguna de Negrillos, Matadeón de los Oteros, Matanza, Onzonilla, Pajares de los Oteros, Palacios de la Valduerna, Pobladura de Pelayo García, Pozuelo del Páramo, Quintana del Marco, Quintana y Congosto, Riego de la Vega, Roperuelos del Páramo, Sahagún, San Adrián del Valle, San Esteban de Nogales, San Millán de los Caballeros, Santa Cristina de Valmadrigal, Santa Elena de Jamuz, Santa María del Monte Cea, Santas Martas, Santovenia de la Valdoncina, Toral de los Guzmanes, Valdemora, Valderas, Valdevimbre, Valencia de Don Juan, Valverde Enrique, Vallecillo, Vega de Infanzones, Villabraz, Villademor de la Vega, Villamandos, Villamañán, Villamontán de la Valduerna, Villamoratiel de las Matas, Villanueva de las Manzanas, Villaornate y Castro, Villaquejida, Villaturiel e Zotes del Páramo.
Provincia di Valladolid:
Becilla de Valderaduey, Bustillo de Chaves, Cabezón de Valderaduey, Castrobol, Castroponce, Cuenca de Campos, Mayorga, Melgar de Abajo, Melgar de Arriba, Monasterio de Vega, Quintanilla del Molar, Roales de Campos, Saelices de Mayorga, Santervas de Campos, Unión de Campos (La), Valdunquillo, Villacid de Campos, Villagómez la Nueva e Villalba de la Loma.
7. Varietà principale/i di uve da vino
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ALBARIN BLANCO |
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GODELLO |
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MENCÍA |
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PRIETO PICUDO |
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VERDEJO |
8. Descrizione del legame/dei legami
«VINO»
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1. |
Tra i vini ottenuti dalla varietà Prieto Picudo, è sempre esaltata la freschezza dei vini rosati e la qualità dei vini rossi. Tali attributi sono il frutto delle caratteristiche organolettiche dell’uva che, a loro volta, dipendono dalle condizioni climatiche della zona, dalle caratteristiche dei terreni e dall’influenza dei fattori umani. |
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2. |
Nel descrivere il clima della zona sono stati commentati svariati aspetti che è opportuno mettere in rilievo per comprendere perché la varietà Prieto Picudo, alla base dei vini della DOP «León», è diversa e particolare:
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9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro giuridico di riferimento:
nella normativa nazionale
Tipo di condizione supplementare:
confezionamento nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
la vinificazione comprende l’imbottigliamento e l’invecchiamento dei vini; pertanto, le caratteristiche organolettiche e fisico-chimiche descritte nel disciplinare di produzione in questione possono essere garantite solo se tutte le operazioni di manipolazione del vino si svolgono all’interno della zona di produzione. Di conseguenza, nell’intento di salvaguardare la qualità, garantire l’origine e assicurare il controllo, e tenuto conto del fatto che l’imbottigliamento dei vini protetti dalla DOP «León» è uno dei punti critici per garantire le caratteristiche acquisite durante il processo di vinificazione e di invecchiamento, definite nel disciplinare di produzione in questione, tale operazione sarà effettuata nelle cantine situate nella zona di produzione descritta in detto disciplinare di produzione, segnatamente nei relativi impianti di imbottigliamento.
Quadro giuridico di riferimento:
nella normativa nazionale
Tipo di condizione supplementare:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
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Nell’etichetta è possibile utilizzare la menzione tradizionale «denominación de origen» (denominazione di origine) anziché «denominación de origen protegida» (denominazione di origine protetta). |
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Nell’etichetta è obbligatorio indicare l’annata, anche per i vini non invecchiati. |
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I vini rossi possono riportare in etichetta le seguenti menzioni tradizionali: «crianza», «reserva» e «gran reserva», purché rispettino le condizioni definite dalla legislazione vigente. |
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Sarà possibile utilizzare il nome di un’unità geografica più piccola di quelle elencate alla sezione 4 del disciplinare di produzione in questione (comuni), insieme alla menzione «Vino de Pueblo» purché il vino protetto sia stato prodotto con una percentuale pari all’85 % di uve provenienti da appezzamenti ubicati in tale comune. |
Link al disciplinare del prodotto
http://www.itacyl.es/calidad-diferenciada/dop-e-igp/listado-dop-vinicas