ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 444

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
22 dicembre 2020


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

2020/C 444/01

Decisione dell’ufficio di Presidenza del Parlamento Europeo, del 16 dicembre 2020, recante modifica delle Misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo

1

 

Commissione europea

2020/C 444/02

Tassi di cambio dell'euro — 21 dicembre 2020

3

2020/C 444/03

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), [pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006]  ( 1 )

4

2020/C 444/04

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

5

2020/C 444/05

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

6


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

22.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 444/1


DECISIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 16 dicembre 2020

recante modifica delle Misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo

(2020/C 444/01)

L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 223, paragrafo 2,

visto lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (1),

visto l’articolo 25 del regolamento del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 69, paragrafo 1, delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (2) («misure di attuazione»), gli importi delle spese di viaggio rimborsabili, dell’indennità di soggiorno e dell’indennità per spese generali possono essere indicizzati annualmente dall’Ufficio di presidenza fino a un incremento massimo pari al tasso annuo di inflazione dell’Unione europea corrispondente al mese di ottobre dell’anno precedente e pubblicato da Eurostat.

(2)

Il tasso di inflazione nell’Unione europea per il periodo dall’ottobre 2019 all’ottobre 2020, quale notificato da Eurostat il 18 novembre 2020, è pari allo 0,3 %. I nuovi importi risultanti dall’adeguamento necessario per tener conto di tale tasso di inflazione dovrebbero applicarsi dal 1° gennaio 2021 e le misure di attuazione dovrebbero essere modificate di conseguenza.

(3)

Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, delle misure di attuazione, l’importo massimo delle spese di assistenza parlamentare rimborsabili per tutti i collaboratori di cui all’articolo 33, paragrafo 4, delle misure di attuazione è, se del caso, indicizzato ogni anno sulla base di dati stabiliti a norma dell’articolo 65 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (3).

(4)

A tale riguardo, la Commissione ha fissato il tasso di adeguamento per l’anno 2020 allo 0,7 %. Pertanto, l’importo mensile massimo delle spese di assistenza parlamentare rimborsabili dovrebbe essere aumentato a 25 620 EUR, con effetto dal 1o luglio 2020.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure di attuazione sono così modificate :

(1)

all’articolo 20, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

per la parte di tragitto tra 0 e 50 km: 23,96 EUR;»;

(2)

L’articolo 22 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo massimo del rimborso annuale a titolo delle spese di viaggio sostenute nei casi previsti all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), è fissato a 4 517 EUR.»;

b)

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.   L’importo massimo del rimborso annuale a titolo di spese di viaggio effettivamente sostenute in occasione di viaggi effettuati dai presidenti di commissione o di sottocommissione per partecipare a conferenze o manifestazioni riguardanti una tematica di interesse europeo rientrante nelle competenze della rispettiva commissione o sottocommissione e che hanno una dimensione parlamentare è fissato a 4 517 EUR. Tale partecipazione richiede la previa autorizzazione del Presidente del Parlamento dopo verifica della disponibilità dei fondi nei limiti dell’importo massimo summenzionato.»;

(3)

all’articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Qualora l’attività ufficiale abbia luogo nel territorio dell’Unione, il deputato percepisce un’indennità forfetaria fissata a 324 EUR.»;

(4)

all’articolo 26, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’importo mensile dell’indennità a titolo dell’articolo 25 è fissato a 4 576 EUR.»;

(5)

all’articolo 33, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   L’importo mensile massimo delle spese rimborsabili per tutti i collaboratori di cui all’articolo 34 è fissato a 25 620 EUR con effetto dal 1° luglio 2020.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dell’articolo 1, paragrafo 5, che si applica dal 1° luglio 2020.


(1)  Decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1).

(2)  Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 19 maggio e 9 luglio 2008, recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (GU C 159 del 13.7.2009, pag. 1).

(3)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.


Commissione europea

22.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 444/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

21 dicembre 2020

(2020/C 444/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2173

JPY

yen giapponesi

126,04

DKK

corone danesi

7,4401

GBP

sterline inglesi

0,91610

SEK

corone svedesi

10,1313

CHF

franchi svizzeri

1,0810

ISK

corone islandesi

156,60

NOK

corone norvegesi

10,6518

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,275

HUF

fiorini ungheresi

360,93

PLN

zloty polacchi

4,5111

RON

leu rumeni

4,8603

TRY

lire turche

9,3519

AUD

dollari australiani

1,6200

CAD

dollari canadesi

1,5686

HKD

dollari di Hong Kong

9,4378

NZD

dollari neozelandesi

1,7306

SGD

dollari di Singapore

1,6286

KRW

won sudcoreani

1 350,52

ZAR

rand sudafricani

18,0849

CNY

renminbi Yuan cinese

7,9784

HRK

kuna croata

7,5375

IDR

rupia indonesiana

17 351,52

MYR

ringgit malese

4,9313

PHP

peso filippino

58,833

RUB

rublo russo

91,7285

THB

baht thailandese

36,653

BRL

real brasiliano

6,3144

MXN

peso messicano

24,8514

INR

rupia indiana

90,1338


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


22.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 444/4


Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

[pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1)]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 444/03)

Decisione di rilascio di un'autorizzazione

Riferimento della decisione  (2)

Data della decisione

Denominazione della sostanza

Titolare dell'autorizzazione

Numero dell'autorizzazione

Uso autorizzato

Data di scadenza del periodo di revisione

Motivi della decisione

C(2020)8798

15 dicembre 2020

Triossido di cromo

N. CE: 215-607-8, N. CAS: 1333-82-0

Cromomed S.A., Polígono Ingruinsa C/Forjas 66 A, 46520 Puerto Sagunto, Valencia, Spagna;

REACH/20/19/0

Uso nella cromatura funzionale nei casi in cui la destinazione d'uso rende necessaria una delle seguenti funzionalità o proprietà essenziali: resistenza all'usura, durezza, spessore dello strato, resistenza alla corrosione, coefficiente di attrito ed effetto sulla morfologia della superficie

21 settembre 2024

A norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative.

Cronor S.A., Peña Redonda, Parcela R-15 – Polígono de Silvota, 33192 Llanera, Asturie, Spagna;

REACH/20/19/1

Cromo Europa S.A., Andrés Larrazabal s/n, 48970 Basauri, Bizkaia, Spagna;

REACH/20/19/2

Chromatlantique Industriel S.A., ZA des Rosais, 35550 Sixt sur Aff, Francia;

REACH/20/19/3

Vila Electroquímica S.A., Viérnoles 32, 39315 Torrelavega, Cantabria, Spagna

REACH/20/19/4


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea:http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_en.htm


22.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 444/5


Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2020/C 444/04)

Image 1

Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dal Lussemburgo e destinata alla circolazione

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione: Lussemburgo

Oggetto della commemorazione: 100o anniversario del Granduca Jean

Descrizione del disegno: il disegno raffigura, sul lato sinistro, l’effigie del Granduca Jean e, sul lato destro, l’effigie del Granduca Henri. Accanto alle effigi è specificato il nome di ciascun Granduca e accanto a quella del Granduca Jean anche l’anno di nascita «1921». Sotto le effigi è rappresentata la sagoma della città di Lussemburgo. A sinistra è riportato in forma circolare il testo «GROUSSHERZOGE VU LËTZEBUERG», che designa anche il paese di emissione. L’anno di emissione «2021» figura in basso a destra.

Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.

Tiratura stimata: 500 000

Data di emissione: gennaio 2021


(1)  Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

(2)  Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).


22.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 444/6


Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2020/C 444/05)

Image 2

Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dal Portogallo e destinata alla circolazione

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione: Portogallo

Oggetto della commemorazione: presidenza portoghese del Consiglio dell’Unione europea

Descrizione del disegno: il disegno rappresenta il legame tra la capitale del Portogallo e le altre capitali europee mediante una mappa con la dicitura «PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA PORTUGAL 2021» (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA PORTOGALLO 2021).

Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.

Tiratura stimata: 510 000

Data di emissione: gennaio 2021


(1)  Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

(2)  Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).