ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 428

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
11 dicembre 2020


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2020/C 428/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.10031 — FSI/WTI/MEL) ( 1 )

1

2020/C 428/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9449 — VAG/Varta (Consumer battery, chargers and portable power and lighting business)) ( 1 )

2

2020/C 428/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9963 — Iliad/Play Communications) ( 1 )

3

2020/C 428/04

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9835 — Bertelsmann/Schweizerische Post/Cinfoni) ( 1 )

4

2020/C 428/05

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.10027 — Lone Star/McCarthy & Stone) ( 1 )

5

2020/C 428/06

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9735 — Amex/GBT) ( 1 )

6


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2020/C 428/07

Avviso all’attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2010/788/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2020/2033 del Consiglio, e dal regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, attuato dal regolamento (UE) 2020/2021 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

7

2020/C 428/08

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/788/PESC del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

9

 

Commissione europea

2020/C 428/09

Tassi di cambio dell'euro — 10 dicembre 2020

11

2020/C 428/10

Attualizzazione annuale del 2020 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati

12

2020/C 428/11

Attualizzazione annuale dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione europea che prestano servizio in paesi terzi

18

2020/C 428/12

Attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alleretribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattualidell’Unione europea che prestano servizio in paesi terzi

23

2020/C 428/13

Attualizzazione dell'aliquota del contributo al regime delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2020

26


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2020/C 428/14

Avviso che modifica l’avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia

27

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2020/C 428/15

Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9934 — Kingspan/TeraSteel-Wetterbest) ( 1 )

29


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

11.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 428/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10031 — FSI/WTI/MEL)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 428/01)

Il 3 dicembre 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M10031. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


11.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 428/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9449 — VAG/Varta (Consumer battery, chargers and portable power and lighting business))

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 428/02)

Il 3 dicembre 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9449. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


11.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 428/3


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9963 — Iliad/Play Communications)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 428/03)

Il 26 ottobre 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9963. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


11.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 428/4


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9835 — Bertelsmann/Schweizerische Post/Cinfoni)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 428/04)

Il 11 novembre 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesca e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9835. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


11.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 428/5


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10027 — Lone Star/McCarthy & Stone)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 428/05)

Il 7 dicembre 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M10027. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


11.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 428/6


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9735 — Amex/GBT)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 428/06)

Il 9 marzo 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9735. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

11.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 428/7


Avviso all’attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2010/788/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2020/2033 del Consiglio, e dal regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, attuato dal regolamento (UE) 2020/2021 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

(2020/C 428/07)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone che figurano nell’allegato II della decisione 2010/788/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2020/2033 del Consiglio (2), e nell’allegato I, lettera a), del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio (3), attuato dal regolamento (UE) 2020/2021 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo.

Il Consiglio dell’Unione europea ha deciso che le persone figuranti nei summenzionati allegati dovrebbero continuare a essere incluse nell’elenco delle persone ed entità soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2010/788/PESC e dal regolamento (CE) n. 1183/2005 concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo. I motivi della designazione di tali persone sono indicati alle corrispondenti voci dei suddetti allegati.

Si richiama l’attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1183/2005, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 3 del regolamento).

Le persone interessate possono, entro il 1o settembre 2021, presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles

BELGIO/BELGIË

indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del prossimo riesame, da parte del Consiglio, in conformità dell’articolo 9 della decisione 2010/788/PESC.

Si richiama inoltre l’attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


(1)  GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30.

(2)  GU L 419 dell’11.12.2020, pag. 30.

(3)  GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1.

(4)  GU L 419 dell’11.12.2020, pag. 5.


11.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 428/9


Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/788/PESC del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

(2020/C 428/08)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione 2010/788/PESC del Consiglio (2), modificata dalla decisione (PESC) 2020/2033 del Consiglio (3), e il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio (4), attuato dal regolamento (UE) 2020/2021 del Consiglio (5), concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo.

Il titolare del trattamento dei dati è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della RELEX (Relazioni esterne) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità RELEX.1.C, che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il responsabile della protezione dei dati dell'SGC può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica:

Responsabile della protezione dei dati

data.protection@consilium.europa.eu

Il trattamento dei dati è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone soggette a misure restrittive a norma della decisione 2010/788/PESC, modificata dalla decisione (PESC) 2020/2033, e del regolamento (CE) n. 1183/2005, attuato dal regolamento (UE) 2020/2021.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati nella decisione 2010/788/PESC e nel regolamento (CE) n. 1183/2005.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste relative all'esercizio dei diritti degli interessati, quali il diritto di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, devono ricevere risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone soggette alle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)  GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30.

(3)  GU L 419 dell'11.12.2020, pag. 30.

(4)  GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1.

(5)  GU L 419 dell'11.12.2020, pag. 5.


Commissione europea

11.12.2020   

IT

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C 428/11


Tassi di cambio dell'euro (1)

10 dicembre 2020

(2020/C 428/09)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2115

JPY

yen giapponesi

126,53

DKK

corone danesi

7,4423

GBP

sterline inglesi

0,91100

SEK

corone svedesi

10,2395

CHF

franchi svizzeri

1,0757

ISK

corone islandesi

154,30

NOK

corone norvegesi

10,7000

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,307

HUF

fiorini ungheresi

355,24

PLN

zloty polacchi

4,4268

RON

leu rumeni

4,8695

TRY

lire turche

9,5260

AUD

dollari australiani

1,6161

CAD

dollari canadesi

1,5456

HKD

dollari di Hong Kong

9,3908

NZD

dollari neozelandesi

1,7184

SGD

dollari di Singapore

1,6202

KRW

won sudcoreani

1 318,52

ZAR

rand sudafricani

18,1755

CNY

renminbi Yuan cinese

7,9254

HRK

kuna croata

7,5455

IDR

rupia indonesiana

17 088,21

MYR

ringgit malese

4,9199

PHP

peso filippino

58,302

RUB

rublo russo

88,8661

THB

baht thailandese

36,418

BRL

real brasiliano

6,1606

MXN

peso messicano

24,0863

INR

rupia indiana

89,2515


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


11.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 428/12


Attualizzazione annuale del 2020 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati

(2020/C 428/10)

1.1.   

Tabella degli importi degli stipendi base mensili per ogni grado e scatto dei gruppi di funzioni AD e AST di cui all'articolo 66 dello statuto, applicabili dal 1° luglio 2020:

1-7-2020

SCATTI

GRADI

1

2

3

4

5

16

19 127,29

19 931,05

20 768,57

20 768,57

20 768,57

15

16 905,33

17 615,72

18 355,95

18 866,64

19 127,29

14

14 941,46

15 569,34

16 223,58

16 674,95

16 905,33

13

13 205,78

13 760,70

14 338,93

14 737,88

14 941,46

12

11 671,70

12 162,15

12 673,23

13 025,81

13 205,78

11

10 315,83

10 749,30

11 201,00

11 512,64

11 671,70

10

9 117,48

9 500,59

9 899,84

10 175,25

10 315,83

9

8 058,32

8 396,94

8 749,80

8 993,22

9 117,48

8

7 122,21

7 421,49

7 733,35

7 948,51

8 058,32

7

6 294,84

6 559,36

6 834,99

7 025,15

7 122,21

6

5 563,58

5 797,38

6 040,98

6 209,06

6 294,84

5

4 917,29

5 123,92

5 339,22

5 487,78

5 563,58

4

4 346,06

4 528,68

4 718,98

4 850,27

4 917,29

3

3 841,17

4 002,60

4 170,80

4 286,82

4 346,06

2

3 394,97

3 537,62

3 686,28

3 788,84

3 841,17

1

3 000,59

3 126,66

3 258,05

3 348,71

3 394,97

2.   

Tabella degli importi degli stipendi base mensili per ogni grado e scatto del gruppo di funzioni AST/SC di cui all'articolo 66 dello statuto, applicabili dal 1° luglio 2020:

01-07-2020

SCATTI

GRADI

1

2

3

4

5

6

4 878,26

5 083,26

5 296,86

5 444,21

5 519,44

5

4 311,57

4 492,75

4 682,20

4 811,78

4 878,26

4

3 810,72

3 970,83

4 137,70

4 252,82

4 311,57

3

3 368,02

3 509,55

3 657,05

3 758,77

3 810,72

2

2 976,76

3 101,86

3 232,22

3 322,13

3 368,02

1

2 630,97

2 741,53

2 856,74

2 936,19

2 976,76

3.   

Tabella dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea di cui all'articolo 64 dello statuto contenente quanto segue:

i coefficienti correttori applicabili dal 1° luglio 2020 alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti di cui all'articolo 64 dello statuto (seconda colonna della tabella riportata qui di seguito);

i coefficienti correttori applicabili dal 1° gennaio 2021 ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto (terza colonna della tabella riportata qui di seguito);

i coefficienti correttori applicabili dal 1° luglio 2020 alle pensioni ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto (quarta colonna della tabella riportata qui di seguito).

1

2

3

4

Stato/Sede

Retribuzione

Trasferimento

Pensione

 

1.7.2020

1.1.2021

1.7.2020

Bulgaria

59,1

56,6

 

Cechia

85,2

71,8

 

Danimarca

131,3

132,8

132,8

Germania

101,9

101,2

101,2

Bonn

95,8

 

 

Karlsruhe

98

 

 

Monaco

113,9

 

 

Estonia

82,3

85,1

 

Irlanda

129

120,7

120,7

Grecia

81,4

79,1

 

Spagna

94,2

90,7

 

Francia

120,5

110,3

110,3

Croazia

75,8

66,8

 

Italia

95

96,2

 

Varese

90,7

 

 

Cipro

78,2

81,2

 

Lettonia

77,5

72,3

 

Lituania

76,6

68,7

 

Ungheria

71,9

60,0

 

Malta

94,7

97,9

 

Paesi Bassi

113,9

111,6

111,6

Austria

107,9

109,9

109,9

Polonia

70,9

61,1

 

Portogallo

91,1

87,2

 

Romania

66,6

57,0

 

Slovenia

86,1

82,2

 

Slovacchia

80,6

74,3

 

Finlandia

118,4

120,3

120,3

Svezia

124,3

113,2

113,2

Regno Unito

 

119,2

119,2

 

 

 

 

4.1.   

Importo dell'indennità per congedo parentale di cui all'articolo 42 bis, secondo comma, dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2020: 1 030,72 EUR.

4.2.   

Importo dell'indennità per congedo parentale di cui all'articolo 42 bis, terzo comma, dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2020: 1 374,30 EUR.

5.1.   

Importo di base dell'assegno di famiglia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2020: 192,78 EUR.

5.2.   

Importo dell'assegno per figlio a carico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2020: 421,24 EUR.

5.3.   

Importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2020: 285,81 EUR.

5.4.   

Importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2020: 102,90 EUR.

5.5.   

Importo minimo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 69 dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o luglio 2020: 571,35 EUR.

5.6.   

Importo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 134 del regime applicabile agli altri agenti, applicabile dal 1° luglio 2020: 410,74 EUR.

6.1.   

Importo dell'indennità chilometrica di cui all'articolo 7, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2020:

0 EUR/km per una distanza compresa tra

0 e 200 km

0,2125 EUR/km per una distanza compresa tra

201 e 1 000 km

0,3543 EUR/km per una distanza compresa tra

1 001 e 2 000 km

0,2125 EUR/km per una distanza compresa tra

2 001 e 3 000 km

0,0708 EUR/km per una distanza compresa tra

3 001 e 4 000 km

0,0342 EUR/km per una distanza compresa tra

4 001 e 10 000 km

0 EUR/km per la distanza superiore a

10 000 km

6.2.   

Importo forfettario supplementare aggiunto all'indennità chilometrica di cui all'articolo 7, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2020:

106,25 EUR se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è compresa tra 600 km e 1 200 km,

212,50 EUR se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è superiore a 1 200 km.

7.1.   

Importo dell'indennità chilometrica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° gennaio 2021:

0 EUR/km per una distanza compresa tra

0 e 200 km

0,4285 EUR/km per una distanza compresa tra

201 e 1 000 km

0,7141 EUR/km per una distanza compresa tra

1 001 e 2 000 km

0,4285 EUR/km per una distanza compresa tra

2 001 e 3 000 km

0,1427 EUR/km per una distanza compresa tra

3 001 e 4 000 km

0,0689 EUR/km per una distanza compresa tra

4 001 e 10 000 km

0 EUR/km per la distanza superiore a

10 000 km

7.2.   

Importo forfettario supplementare aggiunto all'indennità chilometrica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° gennaio 2021:

214,21 EUR se la distanza geografica che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è compresa tra 600 km e 1 200 km,

428,39 EUR se la distanza geografica che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è superiore a 1 200 km.

8.   

Importo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto applicabile dal 1° luglio 2020:

44,28 EUR per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia;

35,71 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

9.   

Con effetto dal 1° luglio 2020 il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

1 260,50 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia;

749,49 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

10.1.   

Con effetto dal 1° luglio 2020 il limite inferiore e quello superiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti sono fissati a:

1 511,73 EUR (limite inferiore);

3 023,45 EUR (limite superiore).

10.2.   

Importo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti, applicabile dal 1° luglio 2020: 1 374,30 EUR.

11.   

Tabella relativa agli stipendi base di cui all'articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti, applicabili dal 1° luglio 2020:

GRUPPO DI FUNZIONI

01-07-2020

SCATTI

 

GRADI

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

6 593,66

6 730,78

6 870,74

7 013,62

7 159,49

7 308,37

7 460,34

 

17

5 827,65

5 948,83

6 072,54

6 198,83

6 327,74

6 459,32

6 593,66

 

16

5 150,62

5 257,72

5 367,07

5 478,68

5 592,63

5 708,93

5 827,65

 

15

4 552,24

4 646,91

4 743,55

4 842,20

4 942,90

5 045,68

5 150,62

 

14

4 023,40

4 107,07

4 192,48

4 279,67

4 368,69

4 459,50

4 552,24

 

13

3 555,98

3 629,93

3 705,41

3 782,48

3 861,13

3 941,43

4 023,40

III

12

4 552,18

4 646,84

4 743,48

4 842,11

4 942,80

5 045,58

5 150,51

 

11

4 023,37

4 107,02

4 192,42

4 279,60

4 368,60

4 459,44

4 552,18

 

10

3 555,97

3 629,91

3 705,39

3 782,45

3 861,10

3 941,40

4 023,37

 

9

3 142,88

3 208,23

3 274,95

3 343,06

3 412,58

3 483,53

3 555,97

 

8

2 777,78

2 835,54

2 894,51

2 954,69

3 016,15

3 078,86

3 142,88

II

7

3 142,81

3 208,18

3 274,90

3 343,00

3 412,56

3 483,53

3 555,98

 

6

2 777,65

2 835,41

2 894,39

2 954,59

3 016,04

3 078,77

3 142,81

 

5

2 454,90

2 505,95

2 558,08

2 611,30

2 665,59

2 721,04

2 777,65

 

4

2 169,66

2 214,79

2 260,86

2 307,89

2 355,88

2 404,89

2 454,90

I

3

2 672,85

2 728,32

2 784,96

2 842,75

2 901,74

2 961,96

3 023,45

 

2

2 362,91

2 411,95

2 462,01

2 513,11

2 565,27

2 618,52

2 672,85

 

1

2 088,92

2 132,29

2 176,53

2 221,70

2 267,81

2 314,88

2 362,91

12.   

Con effetto dal 1° luglio 2020, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

948,12 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia;

562,13 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

13.1.   

Con effetto dal 1° luglio 2020, il limite inferiore e quello superiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti sono fissati a:

1 133,79 EUR (limite inferiore);

2 267,56 EUR (limite superiore).

13.2   

La detrazione forfettaria di cui all'articolo 96, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti è fissata dal 1° luglio 2020 a 1 030,72 EUR.

13.3   

L'importo del limite inferiore e del limite superiore per l'indennità di disoccupazione, di cui all'articolo 136 del regime applicabile agli altri agenti, applicabile dal 1° luglio 2020, è fissato a:

997,48 EUR (limite inferiore);

2 347,04 EUR (limite superiore).

14.   

L'importo delle indennità nell'ambito di un servizio continuo o a turni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio (1) è fissato a:

432,05 EUR;

652,12 EUR;

713,01 EUR;

972,07 EUR.

15.   

Con effetto dal 1° luglio 2020, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio (2) si applica il coefficiente di 6,2368.

16.   

Tabella degli importi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato XIII dello statuto applicabile dal 1° luglio 2020:

01-07-2020

SCATTI

GRADI

1

2

3

4

5

6

7

8

16

19 127,29

19 931,05

20 768,57

20 768,57

20 768,57

20 768,57

 

 

15

16 905,33

17 615,72

18 355,95

18 866,64

19 127,29

19 931,05

 

 

14

14 941,46

15 569,34

16 223,58

16 674,95

16 905,33

17 615,72

18 355,95

19 127,29

13

13 205,78

13 760,70

14 338,93

14 737,88

14 941,46

 

 

 

12

11 671,70

12 162,15

12 673,23

13 025,81

13 205,78

13 760,70

14 338,93

14 941,46

11

10 315,83

10 749,30

11 201,00

11 512,64

11 671,70

12 162,15

12 673,23

13 205,78

10

9 117,48

9 500,59

9 899,84

10 175,25

10 315,83

10 749,30

11 201,00

11 671,70

9

8 058,32

8 396,94

8 749,80

8 993,22

9 117,48

 

 

 

8

7 122,21

7 421,49

7 733,35

7 948,51

8 058,32

8 396,94

8 749,80

9 117,48

7

6 294,84

6 559,36

6 834,99

7 025,15

7 122,21

7 421,49

7 733,35

8 058,32

6

5 563,58

5 797,38

6 040,98

6 209,06

6 294,84

6 559,36

6 834,99

7 122,21

5

4 917,29

5 123,92

5 339,22

5 487,78

5 563,58

5 797,38

6 040,98

6 294,84

4

4 346,06

4 528,68

4 718,98

4 850,27

4 917,29

5 123,92

5 339,22

5 563,58

3

3 841,17

4 002,60

4 170,80

4 286,82

4 346,06

4 528,68

4 718,98

4 917,29

2

3 394,97

3 537,62

3 686,28

3 788,84

3 841,17

4 002,60

4 170,80

4 346,06

1

3 000,59

3 126,66

3 258,05

3 348,71

3 394,97

 

 

 

17.   

Importo, applicabile dal 1° luglio 2020, dell'indennità forfettaria di cui all'ex articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto, in vigore prima del 1° maggio 2004, utilizzato per l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto:

149,05 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5;

228,53 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

18.   

Tabella relativa agli stipendi base di cui all'articolo 133 del regime applicabile agli altri agenti, applicabili dal 1° luglio 2020:

Grado

1

2

3

4

5

6

7

Stipendio base a tempo pieno

1 900,13

2 213,65

2 400,04

2 602,16

2 821,28

3 058,88

3 316,47

Grado

8

9

10

11

12

13

14

Stipendio base a tempo pieno

3 595,78

3 898,57

4 226,86

4 582,80

4 968,73

5 387,14

5 840,80

Grado

15

16

17

18

19

 

 

Stipendio base a tempo pieno

6 332,66

6 865,95

7 444,14

8 070,99

8 750,68

 

 


(1)  Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6).

(2)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).


11.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 428/18


Attualizzazione annuale dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione europea che prestano servizio in paesi terzi (1)

(2020/C 428/11)

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica

Luglio 2020

Tasso di cambio

Luglio 2020  (*1)

Coefficiente correttore

Luglio 2020  (*2)

Afghanistan  (*3)

0

0

0

Albania

66,44

124,140

53,5

Algeria

96,22

145,530

66,1

Angola

486,2

656,011

74,1

Argentina

44,00

79,1685

55,6

Armenia

409,5

542,730

75,5

Australia

1,610

1,64060

98,1

Azerbaigian

1,740

1,91828

90,7

Bangladesh

80,17

95,7447

83,7

Barbados

2,445

2,26889

107,8

Bielorussia

1,932

2,68050

72,1

Belize

1,918

2,25680

85,0

Benin

524,3

655,957

79,9

Bolivia

6,508

7,79724

83,5

Bosnia-Erzegovina (Banja Luka)  (*3)

0

0

0

Bosnia-Erzegovina (Sarajevo)

1,052

1,95583

53,8

Botswana

8,186

13,2802

61,6

Brasile

3,123

6,11050

51,1

Burkina Faso

608,8

655,957

92,8

Burundi

1 781

2 154,29

82,7

Cambogia

3 589

4 608,00

77,9

Camerun

621,3

655,957

94,7

Canada

1,460

1,54090

94,7

Cabo Verde

76,70

110,265

69,6

Repubblica centrafricana

714,2

655,957

108,9

Ciad

615,1

655,957

93,8

Cile

592,0

926,055

63,9

Cina

6,560

7,98410

82,2

Colombia

2 246

4 200,21

53,5

Comore

465,7

491,968

94,7

Repubblica del Congo (Brazzaville)

778,9

655,957

118,7

Costa Rica

526,3

653,676

80,5

Cuba  (*1)

0,9422

1,12840

83,5

Repubblica democratica del Congo (Kinshasa)

2 748

2 139,67

128,4

Gibuti

190,6

201,938

94,4

Repubblica dominicana

35,10

65,6050

53,5

Ecuador  (*1)

0,8213

1,12840

72,8

Egitto

15,48

18,2321

84,9

El Salvador  (*1)

0,7828

1,12840

69,4

Eritrea

19,94

17,1391

116,3

Eswatini

10,35

19,4262

53,3

Etiopia

31,75

38,8541

81,7

Figi

1,788

2,45098

73,0

Gabon

692,4

655,957

105,6

Gambia

42,77

57,3400

74,6

Georgia

2,070

3,45280

60,0

Ghana

5,407

6,37030

84,9

Guatemala

7,336

8,68900

84,4

Guinea (Conakry)

10 001

10 838,40

92,3

Guinea-Bissau

491,7

655,957

75,0

Guyana

165,6

236,270

70,1

Haiti

99,30

127,098

78,1

Honduras

19,80

27,8857

71,0

Hong Kong

9,964

8,74560

113,9

Islanda

179,7

155,400

115,6

India

61,60

85,1920

72,3

Indonesia (Banda Aceh)  (*3)

0

0

0

Indonesia (Giacarta)

12 198

16 213,10

75,2

Iran

55 018

47 392,80

116,1

Iraq  (*3)

0

0

0

Israele

4,352

3,87450

112,3

Costa d'Avorio

589,4

655,957

89,9

Giamaica

122,8

156,254

78,6

Giappone

135,4

121,070

111,8

Giordania

0,7524

0,800040

94,0

Kazakistan

303,6

453,790

66,9

Kenya

97,80

120,044

81,5

Kosovo

0,6817

1,00000

68,2

Kuwait

0,2959

0,347210

85,2

Kirghizistan

61,21

84,7680

72,2

Laos

8 240

10 181,00

80,9

Libano

4 040

1 701,06

237,5

Lesotho

10,50

19,4262

54,1

Liberia

405,2

224,875

180,2

Libia  (*3)

0

0

0

Madagascar

3 272

4 317,50

75,8

Malawi

544,5

828,012

65,8

Malaysia

3,056

4,83520

63,2

Mali

486,7

655,957

74,2

Mauritania

31,03

42,1950

73,5

Maurizio

32,57

45,0114

72,4

Messico

13,31

25,9230

51,3

Moldova

14,12

19,6089

72,0

Mongolia

2 157

3 182,73

67,8

Montenegro

0,5378

1,00000

53,8

Marocco

8,854

10,8717

81,4

Mozambico

55,07

78,9800

69,7

Myanmar

1 181

1 586,53

74,4

Namibia

12,70

19,4262

65,4

Nepal

104,4

136,860

76,3

Nuova Caledonia

124,2

119,332

104,1

Nuova Zelanda

1,352

1,75330

77,1

Nicaragua

29,15

38,7482

75,2

Niger

497,5

655,957

75,8

Nigeria

353,7

434,166

81,5

Macedonia del Nord

26,37

61,6950

42,7

Norvegia

12,92

10,9013

118,5

Pakistan

102,5

187,818

54,6

Panama  (*1)

0,9345

1,12840

82,8

Papua Nuova Guinea

3,678

3,90450

94,2

Paraguay

4 095

7 599,74

53,9

Perù

3,258

3,97310

82,0

Filippine

52,09

56,2580

92,6

Russia

73,12

78,9169

92,7

Ruanda

878,1

1 053,30

83,4

Samoa

2,259

3,02309

74,7

Arabia Saudita

3,638

4,23150

86,0

Senegal

573,1

655,957

87,4

Serbia

66,14

117,583

56,2

Sierra Leone

10 430

10 992,30

94,9

Singapore

1,870

1,57080

119,0

Isole Salomone

9,314

9,24916

100,7

Somalia  (*3)

0

0

0

Sud Africa

10,11

19,4262

52,0

Corea del Sud

1 249

1 352,81

92,3

Sud Sudan

461,6

184,629

250,0

Sri Lanka

157,1

209,823

74,9

Sudan

69,51

62,0242

112,1

Suriname

8,306

8,41561

98,7

Svizzera (Berna)

1,378

1,06690

129,2

Svizzera (Ginevra)

1,378

1,06690

129,2

Siria  (*3)

0

0

0

Taiwan

27,69

33,0749

83,7

Tagikistan

7,589

11,6318

65,2

Tanzania

1 992

2 589,76

76,9

Thailandia

26,79

34,8450

76,9

Timor Leste  (*1)

0,8885

1,12840

78,7

Togo

624,4

655,957

95,2

Trinidad e Tobago

5,887

7,88420

74,7

Tunisia

2,360

3,23110

73,0

Turchia

3,737

7,73510

48,3

Turkmenistan

4,785

3,94940

121,2

Uganda

2 742

4 236,49

64,7

Ucraina

24,74

30,0729

82,3

Emirati arabi uniti

3,827

4,11470

93,0

Regno Unito

0,8936

0,915400

97,6

Stati Uniti (New York)

1,144

1,12840

101,4

Stati Uniti (Washington)

1,021

1,12840

90,5

Uruguay

37,06

47,5542

77,9

Uzbekistan

6 962

11 478,90

60,7

Vanuatu

131,3

130,822

100,4

Venezuela  (*3)

0

0

0

Vietnam

18 912

26 190,20

72,2

Cisgiordania — Striscia di Gaza

4,352

3,87450

112,3

Yemen  (*3)

0

0

0

Zambia

10,50

20,2711

51,8

Zimbabwe (*1)

1,297

1,12840

114,9


(1)  Relazione Eurostat del 29 ottobre 2020 sull'attualizzazione annuale del 2020 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'UE conformemente agli articoli 64 e 65 e all'allegato XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea che adegua, con effetto dal 1o luglio 2020, le retribuzioni del personale in attività e le pensioni e attualizza, con effetto dal 1o luglio 2020, i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni del personale che presta servizio in sedi intra UE ed extra UE, alle pensioni in base al paese di residenza e ai trasferimenti pensionistici.

Ulteriori informazioni sulla metodologia sono disponibili sul sito web di Eurostat («Statistics Database» > «Economy and finance» > «Prices» > «Correction coefficients»).

(*1)  1 EUR = x unità di moneta nazionale (USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Panama, Timor Leste e Zimbabwe).

(*2)  Bruxelles e Lussemburgo = 100 %.

(*3)  Non disponibile, per problemi legati all'instabilità locale o all'inaffidabilità dei dati.


11.12.2020   

IT

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C 428/23


Attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione europea che prestano servizio in paesi terzi (1)

(2020/C 428/12)

FEBBRAIO 2020

Sede di servizio

Parità economica Febbraio 2020

Tasso di cambio Febbraio 2020  (*1)

Coefficiente correttore Febbraio 2020  (*2)

Algeria

94,67

132,242

71,6

Argentina

35,11

66,3615

52,9

Iran

49 760

46 321,8

107,4

Liberia

406,0

214,923

188,9

Malawi

512,8

811,792

63,2

Moldova

13,98

19,4865

71,7

Macedonia del Nord

26,53

61,6433

43,0

Pakistan

94,58

170,282

55,5

Tunisia

2,281

3,11250

73,3

Regno Unito

0,8817

0,841830

104,7

Uzbekistan

5 948

10 547,4

56,4

Zambia

9,688

16,0548

60,3


MARZO 2020

Sede di servizio

Parità economica Marzo 2020

Tasso di cambio Marzo 2020  (*3)

Coefficiente correttore Marzo 2020  (*4)

Comore

432,9

491,968

88,0

Gambia

40,51

55,6700

72,8

Kazakistan

280,8

407,110

69,0

Libano

1 858

1 652,82

112,4

Myanmar

1 149

1 612,80

71,2

Nuova Zelanda

1,444

1,73260

83,3

Sud Sudan

452,8

177,097

255,7

Suriname

6,293

8,17695

77,0

Togo

590,0

655,957

89,9

Vietnam

18 578

25 496,8

72,9


APRILE 2020

Sede di servizio

Parità economica Aprile 2020

Tasso di cambio Aprile 2020  (*5)

Coefficiente correttore Aprile 2020 (*6)

Argentina

39,06

70,6728

55,3

Costa Rica

509,8

638,576

79,8

Repubblica democratica del Congo

2 409

1 846,14

130,5

Gibuti

185,1

196,096

94,4

Repubblica dominicana

34,10

58,2156

58,6

Georgia

2,080

3,73700

55,7

Haiti

97,05

108,141

89,7

Indonesia

11 922

18 088,0

65,9

Libano

2 019

1 663,38

121,4

Maurizio

30,36

42,8152

70,9

Mongolia

2 173

3 061,15

71,0

Nigeria

342,4

421,864

81,2

Ruanda

853,0

1 015,49

84,0

Sud Africa

9,688

19,7286

49,1

Sudan

50,63

61,0830

82,9

Suriname

7,107

8,22916

86,4

Tagikistan

7,058

11,2547

62,7

Emirati arabi uniti

3,878

4,06180

95,5

Uzbekistan

6 404

10 518,4

60,9


MAGGIO 2020

Sede di servizio

Parità economica Maggio 2020

Tasso di cambio Maggio 2020 (*7)

Coefficiente correttore Maggio 2020  (*8)

Albania

68,29

123,820

55,2

Angola

470,6

599,604

78,5

Armenia

409,6

520,200

78,7

Ciad

598,4

655,957

91,2

Repubblica democratica del Congo

2 635

1 870,16

140,9

Eritrea

20,36

16,4821

123,5

Ghana

5,365

6,01270

89,2

Iran

52 387

45 536,4

115,0

Kirghizistan

61,20

86,3755

70,9

Libano

2 750

1 634,43

168,3

Montenegro

0,5493

1,00000

54,9

Marocco

8,677

10,7983

80,4

Senegal

590,2

655,957

90,0

Sierra Leone

10 380

10 528,3

98,6

Sudan

56,67

59,7035

94,9

Suriname

7,707

8,08596

95,3

Togo

619,9

655,957

94,5

Uruguay

37,24

47,1183

79,0

Zambia

10,24

20,2542

50,6


GIUGNO 2020

Sede di servizio

Parità economica Giugno 2020

Tasso di cambio Giugno 2020  (*9)

Coefficiente correttore Giugno 2020  (*10)

Argentina

42,37

75,1071

56,4

Camerun

621,3

655,957

94,7

Comore

455,3

491,968

92,5

Guinea

9 977

10 368,6

96,2

India

62,25

83,4635

74,6

Kazakistan

301,2

451,400

66,7

Libano

3 164

1 660,66

190,5

Malawi

547,3

804,402

68,0

Nepal

107,2

132,435

80,9

Pakistan

100,9

175,943

57,3

Papua Nuova Guinea

3,722

3,79862

98,0

Sudan

61,07

60,3646

101,2

Suriname

8,213

8,21573

100,0

Tagikistan

7,524

11,3118

66,5

Uzbekistan

6 867

11 169,5

61,5


(1)  Relazione Eurostat del 22 ottobre 2020 sull'attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nelle delegazioni nei paesi extra-UE conformemente all'articolo 64 e agli allegati X e XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea [Ares(2020)5750668].

Ulteriori informazioni sulla metodologia sono disponibili sul sito web di Eurostat («Statistics Database» > «Economy and finance» > «Prices» > «Correction coefficients»).

(*1)  1 EUR = × unità di moneta nazionale.

(*2)  Bruxelles e Lussemburgo = 100 %

(*3)  1 EUR = × unità di moneta nazionale.

(*4)  Bruxelles e Lussemburgo = 100 %

(*5)  1 EUR = × unità di moneta nazionale.

(*6)  Bruxelles e Lussemburgo = 100 %

(*7)  1 EUR = × unità di moneta nazionale.

(*8)  Bruxelles e Lussemburgo = 100 %

(*9)  1 EUR = × unità di moneta nazionale.

(*10)  Bruxelles e Lussemburgo = 100 %


11.12.2020   

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C 428/26


Attualizzazione dell'aliquota del contributo al regime delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2020 (1)

(2020/C 428/13)

Con effetto a decorrere dal 1° luglio 2020, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 83, paragrafo 2, dello statuto è fissata al 10,1 %.


(1)  Relazione Eurostat del 1° settembre 2020 sulla valutazione attuariale 2020 del regime delle pensioni dei funzionari europei.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

11.12.2020   

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C 428/27


Avviso che modifica l’avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia

(2020/C 428/14)

Il 14 ottobre 2020, la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia (1) (l’«avviso del 14 ottobre 2020»), nel quale è stata inavvertitamente omessa la parte concernente la procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione. Sebbene tale omissione non pregiudichi il diritto delle parti interessate di presentare osservazioni in merito all’interesse dell’Unione a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (2) (il «regolamento di base»), la Commissione ritiene tuttavia opportuno ovviare a tale omissione per una questione di trasparenza procedurale. Pertanto l’avviso del 14 ottobre 2020 è così modificato:

Al punto 5 dell’avviso del 14 ottobre 2020, dopo il secondo paragrafo, è aggiunto il seguente paragrafo:

«In caso affermativo l’inchiesta valuterà se l’istituzione di misure sia contraria o no all’interesse dell’Unione a norma dell’articolo 21 del regolamento di base.»

Dopo il punto 5.4 è aggiunto il seguente punto:

«5.4   bis. Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venga accertata l’esistenza di pratiche di dumping e di un conseguente pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se l’adozione di misure antidumping sia contraria o no all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull’interesse dell’Unione. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame. Le informazioni concernenti la valutazione dell’interesse dell’Unione devono essere fornite entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto dell’inchiesta, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2486). Le informazioni comunicate in conformità all’articolo 21 saranno prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.»

Altre questioni procedurali

Le informazioni concernenti la valutazione dell’interesse dell’Unione devono essere trasmesse entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso che modifica l’avviso del 14 ottobre 2020. Poiché la valutazione dell’interesse dell’Unione a norma dell’articolo 21 del regolamento di base è distinta dalla determinazione di pratiche di dumping e di un conseguente pregiudizio, tutte le altre norme procedurali menzionate nell’avviso del 14 ottobre 2020 continuano ad applicarsi alla presente inchiesta ove opportuno.


(1)  GU C 342 del 14.10.2020, pag. 2.

(2)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

11.12.2020   

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C 428/29


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9934 — Kingspan/TeraSteel-Wetterbest)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 428/15)

1.   

In data 27 novembre 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Kingspan Holding Netherlands B.V. (Paesi Bassi), controllata da Kingspan Group plc,

TeraSteel SA (Romania), controllata da TeraPlast SA,

TeraSteel d.o.o. Leskovac (Serbia), controllata da TeraPlast SA,

TeraSteel Slovakia s.r.o. (Slovacchia), controllata da TeraPlast SA,

Wetterbest SA (Romania), controllata da TeraPlast SA.

Kingspan Holding Netherlands B.V. acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di TeraSteel SA, TeraSteel d.o.o. Leskovac, TeraSteel Slovakia s.r.o. (congiuntamente denominate: «TeraSteel») e Wetterbest SA.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Kingspan Holding Netherlands B.V.: opera principalmente nella produzione di pannelli sandwich (Insulated panels), sistemi isolanti (Insulation), soluzioni di illuminazione e ventilazione (Light & Air), tecnologie relative all’acqua e all’energia (Water & Energy) e sistemi di pavimentazione per centri elaborazione dati (Data & flooring technology). Kingspan Group svolge attività di produzione e distribuzione in tutta Europa, in Estremo Oriente e nelle Americhe ed è presente attualmente in oltre 70 paesi;

TeraSteel: opera principalmente nella produzione e nella fornitura di i) pannelli sandwich con isolante in schiuma, ii) pannelli sandwich in fibre minerali, iii) pannelli per l’edilizia a pelle singola, iv) arcarecci e v) edifici chiavi in mano. TeraSteel dispone di due impianti di produzione in Romania e uno in Serbia;

Wetterbest SA: opera principalmente nella produzione e nella fornitura di i) pannelli da costruzione a pelle singola e ii) sistemi di drenaggio/grondaie. Wetterbest dispone di due impianti di produzione in Romania.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9934 — Kingspan/TeraSteel-Wetterbest

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).