ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 424

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
8 dicembre 2020


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2020/C 424/01

Comunicazione della Commissione, Orientamenti sulla trasparenza del posizionamento a norma del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio

1

2020/C 424/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.10007 — Telefónica/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/Movistar Money Colombia JV) ( 1 )

27


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2020/C 424/03

Tassi di cambio dell'euro — 7 dicembre 2020

28

2020/C 424/04

Avviso concernente la conclusione delle azioni avviate nei confronti di un paese terzo cui è stata notificata, il 21 aprile 2016, la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

29

2020/C 424/05

Comunicazione della Commissione che modifica gli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 per quanto riguarda il periodo di applicazione e che apporta adeguamenti temporanei per tenere conto dell’impatto della pandemia di COVID-19 ( 1 )

30


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2020/C 424/06

Avviso di scadenza di alcune misure antidumping

32

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2020/C 424/07

Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.10089 — Phillips 66/Fortress Investment Group/Pester Marketing), Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

33

2020/C 424/08

Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9982 — Ford/GFT), Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

35

2020/C 424/09

Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.10083 — China Baowu/Taiyuan Iron & Steel Group), Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

36

2020/C 424/10

Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9983 — Magna/GFT Bordeaux), Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

37

2020/C 424/11

Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.10055 — MIRA/Romanian assets of CEZ), Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

38

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2020/C 424/12

Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

39

2020/C 424/13

Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

43


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

8.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 424/1


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti sulla trasparenza del posizionamento a norma del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio

(2020/C 424/01)

Indice

1.

INTRODUZIONE 3

1.1.

Scopo degli orientamenti 3

1.2.

Trasparenza sul posizionamento — Contesto 4

1.3.

Obiettivi e considerazioni generali 4

1.3.1.

Approccio orientato agli utenti 4

1.3.2.

Valutazione individuale e approccio tecnologicamente neutrale 5

1.3.3.

Il giusto livello di dettaglio 5

2.

NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REQUISITI DI CUI ALL’ARTICOLO 5 6

2.1.

Servizi integrati 6

2.1.1.

Posizionamento a pagamento 6

2.1.2.

Descrizione di «posizionamento» 7

2.1.2.1.

Approccio generale 7

3.

QUALI SONO I PARAMETRI PRINCIPALI E COME SELEZIONARLI? 8

3.1.

Esempi di parametri di posizionamento 8

3.2.

Selezione dei parametri principali 8

3.3.

Considerazioni specifiche per l’identificazione dei parametri principali 9

3.3.1.

Personalizzazione 9

3.3.2.

Il comportamento e le intenzioni di ricerca dei consumatori 10

3.3.3.

Cronologia dell’utente 10

3.3.4.

Impostazioni predefinite, meccanismi di ordinamento e filtraggio 10

3.3.5.

Presenza multipiattaforma 11

3.3.6.

Altri fattori esterni 11

3.3.7.

Segnalazioni di terzi 11

3.3.8.

Randomizzazione 11

3.3.9.

Lavori di riordino/gestione interna 12

3.3.10.

Rapporto con i servizi accessori 12

3.3.11.

Utilizzo degli strumenti tecnici dei fornitori 12

3.3.12.

Effetti dell’apprendimento automatico 12

3.3.13.

Valutazione dei siti web 13

3.3.14.

Misure adottate per evitare la manipolazione in mala fede dei risultati di posizionamento da parte di terzi 13

3.3.15.

Recensioni degli utenti 13

3.3.16.

Misure dei fornitori contro i contenuti illeciti 13

4.

COME SELEZIONARE I PARAMETRI PRINCIPALI E PREVENIRE COMUNQUE LA MANIPOLAZIONE IN CATTIVA FEDE DEL POSIZIONAMENTO 13

5.

DESCRIZIONI SPECIFICHE RICHIESTE — CORRISPETTIVI DIRETTI E INDIRETTI 14

5.1.

Approccio generale 14

5.2.

Corrispettivo diretto 15

5.3.

Corrispettivo indiretto 15

6.

COME DESCRIVERE I PARAMETRI PRINCIPALI 15

6.1.

Approccio generale 16

6.2.

Livello di dettaglio 16

6.3.

Livello di dettaglio per i corrispettivi diretti e indiretti 16

6.4.

Obbligo di redigere la descrizione in un linguaggio semplice e comprensibile 17

6.5.

Strumenti di presentazione 17

7.

DOVE INDICARE I PARAMETRI PRINCIPALI 17

7.1.

Servizi di intermediazione online 17

7.2.

Motori di ricerca 18

8.

QUANDO MODIFICARE LA DESCRIZIONE DEI PARAMETRI PRINCIPALI 18

8.1.

Tenere aggiornate le descrizioni 18

8.2.

Modifiche temporanee 19

8.3.

Sperimentazioni 19

9.

MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI AGGIORNAMENTO DELLA DESCRIZIONE DEI PARAMETRI PRINCIPALI 20

9.1.

Obbligo per i servizi di intermediazione online di comunicare le modifiche proposte 20

9.2.

Obbligo per i motori di ricerca online di tenere aggiornata la descrizione 20

10.

OBBLIGHI SPECIFICI IN CAPO AI MOTORI DI RICERCA PER CONSENTIRE AGLI UTENTI TITOLARI DI SITI WEB AZIENDALI DI PRENDERE VISIONE DEL CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI DI TERZI 20

1.   INTRODUZIONE

1.1.   Scopo degli orientamenti

1.

I presenti orientamenti mirano ad agevolare il rispetto e l’applicazione, da parte dei fornitori di servizi di intermediazione online (1) e dei fornitori di motori di ricerca online (2), dei requisiti di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (3) (di seguito «il regolamento»). Conformemente all’articolo 5, paragrafo 7, e al considerando 28 del regolamento, i presenti orientamenti mirano anche ad aiutare i fornitori ad applicare i requisiti e a ottimizzare il modo in cui i principali parametri che determinano il posizionamento sono identificati e presentati agli utenti commerciali e agli utenti titolari di siti web aziendali (4).

2.

L’articolo 5, paragrafi 1 e 2, prescrive in sostanza ai fornitori di stabilire i principali parametri che determinano il posizionamento e i motivi dell’importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri parametri.

3.

L’articolo 2, punto 8), definisce il «posizionamento» come «la rilevanza relativa attribuita ai beni o ai servizi offerti mediante i servizi di intermediazione online, o l’importanza attribuita ai risultati della ricerca da motori di ricerca online, come illustrato, organizzato o comunicato, rispettivamente, dai fornitori di servizi di intermediazione online o dai fornitori di motori di ricerca online a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione».

4.

A norma dell’articolo 5, paragrafo 5, ciascun fornitore deve offrire una descrizione che consenta agli utenti di comprendere chiaramente se, come e in quale misura, il meccanismo di posizionamento tiene conto a) delle caratteristiche dei beni o dei servizi offerti tramite i servizi del fornitore, b) della pertinenza di tali caratteristiche per i consumatori che utilizzano tale servizio, e c), unicamente per quanto riguarda i fornitori di motori di ricerca online, delle caratteristiche grafiche del sito web utilizzato dagli utenti titolari di un sito web aziendale.

5.

Come spiegato ai considerando 24 e 26, la descrizione che deve essere offerta dai fornitori punta a migliorare la prevedibilità e aiutare gli utenti a migliorare la presentazione dei loro beni e servizi o di una caratteristica di tali beni e servizi.

6.

Al tempo stesso il regolamento persegue tale obiettivo senza imporre ai fornitori di rivelare algoritmi o informazioni che, con ragionevole certezza, si tradurrebbero nella possibilità di trarre in inganno i consumatori o di arrecare loro danno attraverso la manipolazione dei risultati di ricerca (articolo 5, paragrafo 6). I fornitori non sono pertanto tenuti a divulgare il funzionamento dettagliato dei loro meccanismi di posizionamento, inclusi gli algoritmi, né dovrebbe essere compromessa la loro capacità di agire contro la manipolazione in mala fede del posizionamento (considerando 27).

7.

Tenuto conto dei requisiti giuridici parzialmente divergenti per i fornitori di servizi di intermediazione online, da un lato, e per i fornitori di motori di ricerca online, dall’altro, come stabilito all’articolo 5, e della diversa natura dei servizi interessati, il contenuto della descrizione dei principali parametri di posizionamento richiesta dovrà necessariamente variare tra i due tipi di servizi. Inoltre, come riconosciuto nel considerando 25, il contenuto, inclusi il numero e il tipo dei parametri principali, può variare fortemente anche tra gli stessi fornitori di servizi di intermediazione online.

8.

Le indicazioni contenute nei presenti orientamenti non dovrebbero essere applicate meccanicamente, bensì tenendo in debita considerazione i fatti e le circostanze pertinenti a ogni singolo caso. Gli esempi indicati sono forniti a titolo illustrativo per facilitare la comprensione. Ove descrivano situazioni specifiche, tali esempi non dovrebbero essere interpretati come intesi a limitare la portata dell’obbligo in questione alla particolare situazione descritta. Gli esempi possono inoltre riguardare un determinato settore, ma i concetti possono essere trasferibili ed essere considerati applicabili a metodi o situazioni simili riscontrabili in altri settori.

9.

I presenti orientamenti non sono giuridicamente vincolanti. Sono fatte salve le responsabilità dei fornitori di garantire il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 5 e i poteri e le responsabilità delle autorità competenti e degli organi giurisdizionali degli Stati membri per quanto riguarda l’applicazione di tali requisiti in conformità delle disposizioni del regolamento e di altre disposizioni del diritto dell’Unione. In definitiva, spetta esclusivamente alla Corte di giustizia dell’UE interpretare i requisiti.

10.

La Commissione continuerà a monitorare le modalità di applicazione dei requisiti di cui all’articolo 5, secondo quanto chiarito dai presenti orientamenti, e può decidere di rivedere i presenti orientamenti, ove necessario, alla luce degli sviluppi futuri e dell’evoluzione delle conoscenze.

1.2.   Trasparenza sul posizionamento — Contesto

11.

Il posizionamento è definito all’articolo 2, punto 8), citato in precedenza, e può essere essenzialmente concepito come una forma di processo decisionale algoritmico e basato su dati. Nel momento in cui presentano, organizzano o comunicano informazioni su beni o servizi per i consumatori oppure risultati di ricerca, i fornitori «posizionano» i risultati sulla base di determinati parametri.

12.

Come spiegato ai considerando 24 e 26, il posizionamento dei beni e dei servizi da parte del fornitore ha un impatto importante sulla scelta del consumatore e, di conseguenza, sul successo commerciale degli utenti che offrono tali beni e servizi ai consumatori. La transizione dell’economia verso il mondo online attualmente in corso rende il posizionamento nei servizi di ricerca e di intermediazione online sempre più centrale per l’imprenditorialità, e il successo commerciale delle imprese dell’UE dipenderà sempre più dalla loro visibilità e reperibilità online.

13.

I fornitori definiscono i metodi di posizionamento, compresi gli algoritmi proprietari, in modi diversi. Tali metodi di posizionamento sono spesso oggetto di adeguamenti e, generalmente, non vengono divulgati. Dal punto di vista dei consumatori, la qualità dei risultati di ricerca può differenziare i servizi e, di conseguenza, il funzionamento dettagliato dei metodi di posizionamento può costituire un vantaggio competitivo o un segreto commerciale per un fornitore. Le imprese che commerciano online pertanto non sempre sono a conoscenza dei motivi all’origine del loro posizionamento o sanno se e come potrebbero migliorarlo, eventualmente con l’aiuto di servizi di posizionamento a pagamento, nonostante la loro capacità di raggiungere i clienti dipenda in misura decisiva da tali conoscenze.

14.

Pertanto, sebbene il regolamento non limiti la scelta dei parametri di posizionamento utilizzabili dai fornitori, l’articolo 5 punta a migliorare la prevedibilità per gli utenti.

1.3.   Obiettivi e considerazioni generali

15.

Come spiegato ai considerando 24 e 26, la descrizione che deve essere offerta dai fornitori a norma dell’articolo 5 punta a migliorare la prevedibilità e aiutare gli utenti a ottimizzare la presentazione dei loro beni e servizi o di una caratteristica di tali beni e servizi. Il considerando 24 spiega che la prevedibilità fa sì che i fornitori stabiliscano il posizionamento in modo non arbitrario.

16.

Da questa norma di prevedibilità si possono trarre alcune «considerazioni generali», che possono aiutare i fornitori ad applicare i requisiti di cui all’articolo 5 e ad agevolarne il rispetto.

1.3.1.   Approccio orientato agli utenti

17.

Considerato il summenzionato obiettivo di migliorare la prevedibilità e proteggere gli interessi legittimi degli utenti, nonché il requisito di consentire agli utenti di ottenere una «adeguata comprensione» (considerando 27), i fornitori dovrebbero offrire spiegazioni significative dei loro meccanismi di posizionamento e, in particolare, dei principali parametri utilizzati. Le spiegazioni, per essere significative per gli utenti, dovrebbero tenere conto della natura, della capacità tecnica e delle esigenze degli utenti «medi» di un determinato servizio, che possono variare considerevolmente tra i diversi tipi di servizi.

18.

Per i fornitori di servizi di intermediazione online, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, le informazioni richieste devono far parte dei termini e delle condizioni. L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), stabilisce che i termini e le condizioni devono essere redatti in un linguaggio semplice e comprensibile.

19.

Analogamente, per quanto riguarda i fornitori di motori di ricerca online, l’articolo 5, paragrafo 2, prevede che le informazioni sui principali parametri siano redatte in un linguaggio semplice e comprensibile.

1.3.2.   Valutazione individuale e approccio tecnologicamente neutrale

20.

I fornitori dovrebbero stabilire individualmente le misure che devono adottare per conformarsi ai requisiti di cui all’articolo 5. Qualora forniscano più servizi, in linea di principio dovrebbero stabilire tali misure separatamente per ciascun servizio contemplato dal regolamento. Analogamente, gli utenti, le autorità competenti e gli organi giurisdizionali dovrebbero basarsi su una valutazione individuale, volta ad accertare caso per caso se tali requisiti siano rispettati o meno. Questo approccio individuale è particolarmente importante dato che alcuni fornitori prestano più servizi (servizi di intermediazione e/o di ricerca online) nel quadro di un’unica struttura aziendale, o anche di un’unica interfaccia utente, mentre la descrizione necessaria affinché gli utenti comprendano adeguatamente i meccanismi di posizionamento utilizzati può variare a seconda del servizio in questione.

21.

Inoltre l’articolo 2, punto 8), che definisce il termine «posizionamento», indica che i mezzi tecnologici usati dai fornitori per illustrare, organizzare o comunicare i beni o i servizi offerti dagli utenti attraverso i servizi in questione sono irrilevanti. La valutazione individuale dovrebbe pertanto essere condotta in modo tecnologicamente neutrale, nel senso che la particolare tecnologia utilizzata nel processo di posizionamento non è determinante.

1.3.3.   Il giusto livello di dettaglio

22.

Le descrizioni fornite dai fornitori a norma dell’articolo 5 dovrebbero garantire un vero valore aggiunto agli utenti interessati. L’articolo 5, paragrafi 1 e 2, prevede che i fornitori comunichino informazioni non solo sui parametri principali, ma anche sui motivi dell’importanza relativa di tali parametri principali rispetto ad altri parametri. Inoltre, a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, gli utenti dovrebbero poter «comprendere chiaramente» se, come e in quale misura si tenga conto di tre elementi specifici (5). Ciò significa che la descrizione da fornire deve andare oltre la semplice enumerazione dei parametri principali e fornire almeno un «secondo livello» di informazioni esplicative (6). I fornitori potrebbero ad esempio valutare la possibilità di descrivere il «metodo concettuale» che è stato adottato internamente all’impresa per identificare i «parametri principali», in modo da ricavare anche i «motivi della loro importanza relativa».

23.

Il considerando 27 chiarisce che la descrizione richiesta può essere generale, ma dovrebbe fornire agli utenti un’adeguata comprensione ed essere perlomeno basata, inoltre, sui «dati effettivi relativi alla rilevanza dei parametri di posizionamento utilizzati». Tale considerando chiarisce inoltre che, seppure non sia richiesto di divulgare il funzionamento dettagliato dei meccanismi di posizionamento, inclusi gli algoritmi, gli interessi commerciali dei fornitori non possono giustificare il rifiuto di divulgare i parametri principali che determinano il posizionamento a norma dell’articolo 5.

24.

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, la descrizione che deve essere fornita dai fornitori deve riguardare tutti i principali parametri che, rispettivamente, determinano o sono i più significativi per determinare il posizionamento. Tale obbligo si applica pertanto anche a fattori quali le modifiche temporanee, la casualità o la personalizzazione, nella misura in cui tali fattori costituiscono parametri principali.

25.

Tuttavia, una quantità eccessiva di informazioni può far sì che, di fatto, non venga fornita agli utenti alcuna informazione significativa. I fornitori dovrebbero pertanto, da un lato, identificare e spiegare adeguatamente i principali parametri di posizionamento, e, dall’altro, evitare di sovraccaricare gli utenti con descrizioni eccessivamente lunghe o complicate, oppure con descrizioni di parametri diversi da quelli principali. Come indicato all’articolo 5, paragrafo 6, il fatto di non fornire troppi dettagli dovrebbe inoltre contribuire a evitare il rischio di trarre in inganno i consumatori o di arrecare loro danno.

2.   NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REQUISITI DI CUI ALL’ARTICOLO 5

2.1.   Servizi integrati

26.

I requisiti di cui all’articolo 5 si applicano ai fornitori di servizi di intermediazione online e di motori di ricerca online. Se i fornitori di motori di ricerca online sono integrati (verticalmente od orizzontalmente), la gamma dei servizi da loro offerti può includere anche i servizi di intermediazione online. Analogamente, i fornitori di servizi di intermediazione online «conglomerati» possono integrare diversi servizi di intermediazione online in un’unica struttura aziendale. Come spiegato in precedenza, in tali casi gli obblighi di cui all’articolo 5 saranno in linea di principio applicati separatamente per ciascun motore di ricerca online e per ciascun servizio di intermediazione online fornito, poiché altrimenti sarà di norma impossibile offrire spiegazioni significative agli utenti interessati. A tale riguardo potrebbero insorgere le questioni seguenti.

27.

Servizi offerti attraverso dispositivi diversi. Se offrono servizi attraverso dispositivi diversi, i fornitori dovrebbero valutare se possono essere necessarie spiegazioni distinte per ciascun dispositivo. Se il servizio funziona allo stesso modo su tutti i dispositivi e se gli stessi parametri principali si applicano a un unico meccanismo di posizionamento, in linea generale non sembra necessaria alcuna spiegazione distinta a norma dell’articolo 5. Tuttavia, se il servizio funziona in modo indipendente e diverso su dispositivi diversi, implicando l’utilizzo di parametri principali diversi, in linea di principio appare necessaria una spiegazione distinta.

28.

Servizi che funzionano a livello transfrontaliero e attraverso interfacce per consumatori senza soluzione di continuità. Possono verificarsi situazioni in cui un fornitore gestisce un ambiente commerciale integrato in un mercato virtuale (un tipo di servizi di intermediazione online) e in cui i servizi di intermediazione online o i motori di ricerca online operano in territori diversi utilizzando nomi di dominio differenti o persino multipli. Se i servizi da loro offerti includono tale ambiente commerciale integrato nel loro mercato virtuale, i fornitori dovrebbero valutare se si tratta di un servizio connesso a tale mercato virtuale o di un’attività distinta. Ciò è importante per determinare se e in che modo il funzionamento dell’ambiente commerciale debba essere incluso in una descrizione ai sensi dell’articolo 5. A seconda della situazione, possono essere richieste una o più descrizioni e può essere necessario descrivere la presenza di tali ambienti commerciali in modi diversi. Lo stesso vale per l’uso di nomi di dominio diversi o multipli.

29.

Sindacazione o sottosindacazione dei risultati di ricerca. Un’altra situazione che potrebbe insorgere è quella in cui un fornitore di motori di ricerca online ricorre alla sindacazione o alla sottosindacazione dei risultati di ricerca, compresa l’»esternalizzazione» delle attività pertinenti a motori di ricerca online di terzi (7). Il fatto che i risultati di ricerca provengano effettivamente da fornitori terzi di motori di ricerca online non dovrebbe sollevare i fornitori dei motori di ricerca online in questione dall’obbligo di rispettare quanto stabilito all’articolo 5, nella misura in cui l’attività in questione rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione.

30.

Integrazione delle offerte degli utenti commerciali nei servizi di intermediazione online di terzi. Un’altra situazione che potrebbe verificarsi nella pratica è quella in cui un fornitore di servizi di intermediazione online integra le offerte degli utenti commerciali nei servizi di intermediazione online di terzi, ad esempio i «metamotori di ricerca» che integrano collegamenti alle offerte degli utenti commerciali per le «agenzie di viaggio online». In tale circostanza, i fornitori dovrebbero valutare se e in che modo la presenza di tali offerte debba essere inclusa in una descrizione a norma dell’articolo 5. A seconda della situazione possono essere richieste una o più descrizioni e può essere necessario descrivere la presenza di tali offerte in modi diversi.

31.

L’uso di «pulsanti di acquisto» sui social media. I cosiddetti «pulsanti di acquisto» utilizzati dai professionisti possono essere integrati nei servizi online dei social media. In tal caso, i fornitori dovrebbero valutare se tali «pulsanti di acquisto» fanno parte di servizi di intermediazione online più ampi o di un’attività distinta che può costituire un servizio di intermediazione online in sé e per sé. Ciò è importante per determinare se e in che modo il funzionamento dei pulsanti di acquisto debba essere incluso in una descrizione ai sensi dell’articolo 5. A seconda della situazione possono essere richieste una o più descrizioni e può essere necessario descrivere la presenza di tali pulsanti di acquisto in modi diversi.

2.1.1.   Posizionamento a pagamento

32.

Per quanto riguarda la possibilità che il versamento diretto o indiretto di un corrispettivo costituisca uno dei parametri principali che determinano il posizionamento («posizionamento a pagamento»), l’articolo 5, paragrafo 3, prevede espressamente l’obbligo di illustrare tali possibilità di posizionamento a pagamento e gli effetti di detto corrispettivo sul posizionamento, laddove tali possibilità siano tra i principali parametri che determinano il posizionamento.

33.

A norma dell’articolo 2, punto 8), il posizionamento dipende dalla «rilevanza relativa attribuita ai beni o ai servizi offerti mediante i servizi di intermediazione online» (8). In alcuni casi un banner o un messaggio pubblicitario può influenzare attivamente la «rilevanza relativa» dei beni o servizi offerti dagli utenti. Ove ciò risulti vero e siano soddisfatti anche gli altri requisiti di cui all’articolo 2, punto 8), e la rilevanza di tale parametro sia inoltre tale da renderlo un parametro «principale», si applica l’articolo 5, paragrafo 3. In altri casi, l’articolo 5, paragrafo 3, non si applica a tale pubblicità. Il fatto che gli stessi strumenti dedicati alla pubblicità online o scambi pubblicitari online, che sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento (9), possano essere utilizzati per agevolare la pubblicità all’interno e all’esterno della piattaforma non dovrebbe essere considerato, in generale, un fattore decisivo.

Esempio illustrativo

Un fornitore di applicazioni mobili paga un unico fornitore di servizi di pubblicità online (reti pubblicitarie, servizi di collocamento di inserti e scambi) per migliorare la rilevanza relativa della sua applicazione in un negozio di applicazioni mobili attraverso il «posizionamento a pagamento» e, nel contempo, promuovere la stessa applicazione mediante un banner pubblicato su una serie di siti web di terzi che fanno parte della rete pubblicitaria del medesimo fornitore di servizi di pubblicità online. Il semplice fatto che la stessa tecnologia pubblicitaria utilizzata per la pubblicazione del suddetto banner sui siti web di terzi possa essere utilizzata per promuovere l’applicazione direttamente all’interno dei servizi di intermediazione online o del motore di ricerca online interessato non esclude la «pubblicità» dell’applicazione effettuata all’interno di tali servizi dall’ambito di applicazione dell’articolo 5. La promozione dell’applicazione nell’ambito dei servizi di intermediazione online o dei motori di ricerca online del fornitore in questione potrebbe, in linea di principio, costituire un «posizionamento a pagamento».

34.

Dato che l’articolo 5, paragrafo 3, si applica a tutti i fornitori interessati, lo stesso vale per i fornitori di motori di ricerca online, nel cui caso il «posizionamento a pagamento» può riguardare le opportunità pubblicitarie che implicano il versamento di un corrispettivo a fronte della maggiore rilevanza dei siti web o delle applicazioni digitali di utenti titolari di siti web aziendali sul motore di ricerca in questione.

2.1.2.   Descrizione di «posizionamento»

2.1.2.1.   Approccio generale

35.

Dall’articolo 2, punto 8), si evince che il concetto di «rilevanza relativa» riguarda il modo in cui i beni e i servizi sono offerti attraverso i servizi di intermediazione online in circostanze diverse (10). Ciò trova conferma nel considerando 24, il quale precisa che «[i]l posizionamento si riferisce alla rilevanza relativa delle offerte degli utenti commerciali o alla rilevanza attribuita ai risultati della ricerca come presentati, organizzati o comunicati dai fornitori di servizi di intermediazione online [...] risultante dall’utilizzo di meccanismi algoritmici di ordinamento in sequenza, valutazione o recensione, dalla messa in evidenza visiva o da altri strumenti di messa in rilievo, o da una combinazione tra questi».

36.

L’ordinamento in sequenza algoritmica dei risultati restituiti in risposta a una ricerca è pertanto solo un esempio di come i beni o i servizi possono essere presentati, organizzati o comunicati nell’ambito di un meccanismo di posizionamento di cui all’articolo 5. Infatti, a tale proposito, i beni e i servizi possono essere presentati, organizzati o comunicati ai consumatori in numerosi modi. Tra questi figurano l’ordinamento «predefinito» dei beni e dei servizi cui i consumatori possono accedere senza ricorrere a domande di ricerca, attraverso l’uso ininterrotto di diversi servizi di intermediazione online mediante «pulsanti di acquisto» (cfr. sopra), l’esposizione visiva (anche nei servizi di intermediazione online che assumono la forma di mappe o directory), la messa in evidenza, la lead generation, gli interventi redazionali, ecc.

37.

A seconda di ciò che viene visualizzato dai consumatori quando cercano beni e servizi su un determinato servizio contemplato dal regolamento, le informazioni presentate, organizzate o comunicate possono essere informazioni di base o complesse. Un esempio di informazioni di base può essere un elenco di beni senza ulteriori caratteristiche. Per altri servizi la questione può essere più ampia e il consumatore può visualizzare una serie di beni o servizi presentati o raggruppati in vari modi quando accede a una determinata pagina sul servizio o quando applica diversi «filtri». I fornitori di servizi di intermediazione online possono ad esempio combinare elenchi ordinati di risultati di ricerca con risultati derivanti dal posizionamento a pagamento e contenuti redazionali quali raccomandazioni, tutti in un’unica interfaccia senza soluzione di continuità. Oppure possono differenziare gli elenchi ordinati, ad esempio utilizzando contrassegni, annotazioni o intestazioni diversi, collocandoli in posizioni differenti della pagina (ossia indipendentemente dalla «posizione» dei prodotti o servizi interessati nell’elenco).

38.

Alla luce dei diversi gradi di complessità del posizionamento e della portata potenzialmente ampia del concetto tecnologicamente neutrale di «rilevanza relativa», i fornitori dovrebbero tenere conto di tutte le caratteristiche pertinenti del posizionamento al momento di determinare quali siano i «parametri principali» del loro specifico servizio.

3.   QUALI SONO I PARAMETRI PRINCIPALI E COME SELEZIONARLI?

3.1.   Esempi di parametri di posizionamento

39.

Una volta effettuata la valutazione caso per caso dei parametri che determinano il «posizionamento», di cui all’articolo 2, punto 8), i fornitori dovranno identificare i parametri principali quali definiti all’articolo 5, paragrafi 1 e 2. Nell’allegato A sono riportati esempi di tipi di parametri di posizionamento.

3.2.   Selezione dei parametri principali

40.

Per alcuni servizi il numero dei parametri di posizionamento può essere elevato, per altri più limitato. Il fornitore dovrà selezionare quelli più rilevanti (cfr. considerando 24), soprattutto in presenza di un’ampia serie di parametri. Più specificamente, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, i fornitori di servizi di intermediazione online devono stabilire i «principali parametri che determinano il posizionamento» e i «motivi dell’importanza relativa di tali parametri principali». A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, i fornitori di motori di ricerca online devono indicare i «principali parametri che, individualmente o collettivamente, sono i più significativi per determinare il posizionamento» e specificare «l’importanza relativa di tali parametri principali».

41.

Al fine di stabilire quali parametri «determinano» (articolo 5, paragrafo 1) o «sono i più significativi per determinare» (articolo 5, paragrafo 2) il posizionamento e devono essere considerati «principali», i fornitori potrebbero tenere conto degli elementi che hanno ispirato l’elaborazione iniziale dell’algoritmo, ad esempio il desiderio di permettere ai consumatori di trovare beni o servizi locali, economici, di alta qualità, ecc. Questo approccio riflette uno degli obiettivi dell’articolo 5, come spiegato al considerando 24: «aiutare gli utenti a migliorare la presentazione dei loro beni e servizi, o di talune caratteristiche inerenti a tali beni e servizi». Una migliore prassi in tal senso potrebbe essere la combinazione di questa riflessione interna all’impresa con la ponderazione di ciò che il fornitore considera il principale tipo di risultato per il suo servizio. Analogamente, il fornitore potrebbe prendere in considerazione gli elementi che soddisfano maggiormente i consumatori dei servizi. Ciò può riguardare le azioni intraprese dal fornitore sul suo servizio per rispondere agli interessi dei consumatori, ad esempio considerando i motivi per cui ha scelto i filtri che sono offerti ai consumatori per ordinare i risultati sul suo servizio o altre tecniche analoghe.

42.

Nel caso in cui un fornitore identifichi un ampio numero di parametri di posizionamento, potrebbe valutare la possibilità di dividerli in diverse categorie generali per poi considerare quali sono le sottocategorie o gli elementi particolari che rientrano all’interno di esse. Nel caso in cui vi sia un numero elevato di categorie di parametri diverse, i fornitori potrebbero considerare la possibilità di procedere a ritroso per eliminare quelle che hanno solo un ruolo marginale nel determinare il posizionamento e arrivare ad avere soltanto i parametri principali, che devono successivamente essere ordinati in categorie e sottocategorie in funzione delle necessità. Ciò potrebbe consentire al fornitore di determinare e spiegare quale sia l’»importanza relativa» dei «parametri principali» identificati.

43.

Una delle migliori prassi che può aiutare gli utenti a capire come funziona il posizionamento è esaminare gli elementi più imprevisti che determinano il posizionamento. Tali elementi potrebbero anche essere fattori che un utente può considerare irrilevanti in quanto non legati alla qualità del bene o del servizio offerto attraverso il servizio.

44.

Un’altra delle migliori prassi per favorire la comprensione degli utenti è quella di includere una descrizione ad alto livello del processo interno all’impresa che il fornitore interessato ha messo in atto per definire i parametri «principali». Ciò potrebbe anche aiutare i fornitori a soddisfare il requisito, di cui all’articolo 5, paragrafo 5, di consentire agli utenti di «comprendere chiaramente» determinati fattori specifici relativi al posizionamento (cfr. la sezione 6.2).

45.

Analogamente, per decidere quali siano i parametri principali, i fornitori potrebbero considerare quali siano le conoscenze più utili per gli utenti interessati. Per gli utenti commerciali, la trasparenza sul posizionamento serve a migliorare la prevedibilità e ad aiutarli a migliorare la presentazione dei loro beni e servizi o talune caratteristiche inerenti a tali beni o servizi. Per gli utenti titolari di siti web aziendali è necessaria per comprendere se, e in tal caso, come e in quale misura, vengono prese in considerazione determinate caratteristiche grafiche del sito web utilizzato, ad esempio l’ottimizzazione per la visualizzazione sui dispositivi di telecomunicazione mobile.

46.

È importante sottolineare che l’»importanza relativa non richiede la divulgazione dell’esatta ponderazione dei parametri principali o degli algoritmi dei fornitori (cfr. articolo 5, paragrafo 6, e considerando 27). Tuttavia, i fornitori dovrebbero cogliere in certa misura la natura intrinsecamente dinamica del posizionamento (generalmente basato su algoritmi) in una descrizione più statica. In linea di principio, le modifiche temporanee potenzialmente prevedibili e regolari, quali le promozioni commerciali o l’influsso meteorologico, potrebbero dunque essere descritte in modo generico, senza che sia necessario adattare la descrizione del posizionamento ogni volta che si verifica tale modifica temporanea. Le alterazioni più significative dei meccanismi di posizionamento, che determinano il cambiamento dei «parametri principali», tra cui le modifiche «evolutive», apportate nel tempo in conseguenza di un certo livello di apprendimento profondo, comporterebbero invece la necessità di adattare la descrizione fornita (11).

47.

A livello più generale, i principali parametri identificati dovrebbero riflettere fedelmente gli elementi che determinano il posizionamento nel meccanismo in questione. I parametri principali descritti dovrebbero essere quelli più importanti per determinare il posizionamento. È pertanto irrilevante che i parametri siano o meno fattori che possono essere influenzati dagli utenti. Analogamente, i fornitori non possono limitarsi a indicare che il posizionamento è determinato da algoritmi che utilizzano l’intelligenza artificiale. Per comprendere meglio il rapporto tra l’apprendimento automatico e l’obbligo di divulgare i parametri principali, cfr. la sezione 3.3.12.

3.3.   Considerazioni specifiche per l’identificazione dei parametri principali

48.

Nel condurre la valutazione necessaria per identificare i principali parametri di posizionamento, conformemente ai principi generali sopra esposti, i fornitori e le altre parti potrebbero tenere conto in particolare delle considerazioni seguenti.

3.3.1.   Personalizzazione

49.

Il posizionamento personalizzato delle offerte è una caratteristica ampiamente utilizzata. Sebbene i risultati del posizionamento possano ipoteticamente essere diversi per ogni consumatore, i parametri utilizzati per personalizzare i risultati (che possono essere molteplici) si applicano di norma allo stesso modo a tutte le offerte di beni o servizi pubblicate dagli utenti sui servizi interessati. In altre parole, i parametri che personalizzano i risultati sono precedentemente stabiliti in modo oggettivo, anche se la loro applicazione comporta che il posizionamento visualizzato da un utente sia diverso da quello di un altro consumatore che utilizza lo stesso servizio di intermediazione online o motore di ricerca online.

50.

Come esposto al considerando 24, la prevedibilità fa sì che i fornitori stabiliscano il posizionamento in modo non arbitrario. Laddove si tratti di un parametro principale, una spiegazione dell’uso della personalizzazione, delle sue caratteristiche principali e del suo impatto sul posizionamento, compresa la volatilità (ossia l’entità della differenza in termini di posizionamento per i diversi consumatori) (12), potrebbe contribuire a migliorare la prevedibilità ed evitare il rischio di un posizionamento arbitrario. È pertanto possibile che i fornitori debbano riflettere sulle modalità ed eventualmente sulla misura in cui la personalizzazione influenza il posizionamento nel caso dei loro specifici servizi di intermediazione online o motori di ricerca online.

51.

I fornitori potrebbero pertanto dover analizzare l’elenco potenzialmente molto lungo di fattori utilizzati per la personalizzazione, quali i profili personali, gli interessi, il comportamento di ricerca dei consumatori e la loro effettiva ubicazione geografica, l’orario in cui viene effettuata la ricerca, l’uso di blocchi per cookie o altri strumenti tecnici e, più in generale, la mole dei dati conservati sul consumatore specifico nonché l’uso da parte di quest’ultimo delle impostazioni predefinite (ossia la sua capacità di annullare le impostazioni predefinite o di applicare meccanismi di filtraggio — cfr. la sezione 3.3.4).

52.

Dato che alcuni fornitori possono cercare di carpire l’attenzione di segmenti di pubblico unici per scopi specifici, al fine di differenziare i rispettivi modelli imprenditoriali (13), essi potrebbero anche tenere conto della composizione dei consumatori che utilizzano i servizi specifici al momento di considerare l’impatto della personalizzazione sul posizionamento.

53.

I fornitori dovrebbero valutare se ed eventualmente in che modo i consumatori possono utilizzare e utilizzano le impostazioni di tutela della vita privata sui loro servizi, dato che l’utilizzo di tali impostazioni può limitare la possibilità di personalizzare il posizionamento.

Esempio illustrativo

Un mercato virtuale «personalizza» il posizionamento attribuendo fino a 10 000«caratteristiche» predefinite ai singoli consumatori. Il fornitore ritiene che ciò possa essere molto efficace al fine di ordinare le offerte degli utenti commerciali (ossia ai fini del posizionamento), anche se l’efficacia del suo meccanismo di personalizzazione è fortemente influenzata dalle impostazioni relative alla protezione della vita privata utilizzate dai suoi consumatori. I risultati del posizionamento possono quindi variare considerevolmente a seconda del numero, dell’eterogeneità e delle preferenze relative alla protezione della vita privata dei consumatori attivi sul servizio in questione. Il fornitore può inoltre avere configurato il suo meccanismo di posizionamento affinché tenga conto di altri fattori, quale un maggiore ricorso al posizionamento a pagamento nei casi o nei momenti in cui la personalizzazione è meno efficace. In tale situazione il fornitore potrebbe dover includere queste indicazioni fattuali nella descrizione dei suoi principali parametri che determinano il posizionamento e nei motivi della loro importanza relativa, in modo da consentire agli utenti commerciali di comprendere correttamente il meccanismo di posizionamento senza tuttavia sovraccaricare o confondere gli utenti commerciali elencando migliaia di caratteristiche individuali del meccanismo utilizzato.

3.3.2.   Il comportamento e le intenzioni di ricerca dei consumatori

54.

Ove pertinente ai fini del rispetto dei requisiti di cui all’articolo 5, in particolare per quanto riguarda la descrizione richiesta dei parametri principali, i fornitori potrebbero considerare in che modo e, se del caso, in quale misura il comportamento di ricerca dei consumatori incida sul posizionamento, eventualmente come elemento del posizionamento personalizzato (cfr. la sezione 3.3.1).

3.3.3.   Cronologia dell’utente

55.

Ove pertinente per soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5, in particolare per quanto riguarda la descrizione richiesta dei parametri principali, i fornitori potrebbero considerare in che modo e, se del caso, in che misura determinati fattori non direttamente correlati ai beni o servizi offerti da un utente tramite i servizi in questione, quali la cronologia o le interazioni passate dell’utente, incidano sul posizionamento.

Esempio illustrativo

Nel caso dei negozi online di applicazioni mobili, gli sviluppatori o i responsabili della pubblicazione possono essere valutati separatamente dalle loro applicazioni, in modo che, ad esempio, un’applicazione recentemente pubblicata da uno sviluppatore esperto con un’offerta esistente in un particolare negozio possa ottenere risultati migliori, in termini di posizionamento, rispetto all’applicazione di un nuovo sviluppatore. In tal caso, nella misura in cui tali fattori costituiscono i principali parametri che determinano il posizionamento, il fornitore in questione dovrà assicurarsi che gli utenti commerciali comprendano ciò che sta avvenendo. Il fornitore, se del caso, può anche informare gli utenti commerciali di eventuali meccanismi di «correzione», quali la promozione temporanea delle applicazioni dei nuovi operatori.

3.3.4.   Impostazioni predefinite, meccanismi di ordinamento e filtraggio

56.

In quanto tipo di personalizzazione, le impostazioni predefinite che possono essere modificate, annullate o «sovrascritte» dai consumatori utilizzando strumenti di ordinamento o filtraggio possono avere un impatto importante sul posizionamento delle offerte di beni e servizi degli utenti commerciali. Questi meccanismi potrebbero essere di per sé «parametri principali», ad esempio nei casi in cui sono frequentemente utilizzati dai consumatori e sono particolarmente rilevanti ai fini del posizionamento. In tal caso, per gli utenti commerciali può essere importante comprendere, ad esempio, se il posizionamento dopo l’applicazione del filtro sia basato su tutte le offerte oppure se dipenda dal fatto che nell’offerta sono inclusi solo i beni o i servizi che rispondono a determinati criteri, quale ad esempio un numero minimo di recensioni affinché i prodotti o servizi visualizzati con le impostazioni predefinite compaiano dopo l’applicazione del filtro «di qualità». Lo stesso vale per l’entità del possibile impatto dei diversi filtri sul posizionamento.

57.

Inoltre, dato l’aumento logico dell’importanza del parametro utilizzato (vale a dire il filtro) in meccanismi specifici di filtraggio (ad esempio il punteggio in base al prezzo o alle recensioni), anche altri parametri, al di là del filtro, potrebbero acquisire un’importanza maggiore in relazione alla ponderazione ad essi applicata, rispetto a una situazione in cui non viene applicato alcun filtro. Questa maggiore importanza può infatti essere necessaria per consentire il posizionamento efficace di un gran numero di offerte che possono non differire significativamente per elementi quali il prezzo o il punteggio ottenuto in base alle recensioni (vale a dire il filtro). Tali altri parametri possono quindi, a seconda dei casi, costituire «parametri principali» a norma dell’articolo 5. Al di là di tali situazioni, può essere importante per gli utenti commerciali comprendere le possibili implicazioni dell’utilizzo dei filtri per il peso relativo di parametri diversi dal filtro applicato.

3.3.5.   Presenza multipiattaforma

58.

Spesso gli utenti commerciali tendono a offrire i loro beni o servizi contemporaneamente su diversi servizi di intermediazione online, al fine di massimizzare le vendite («multi-homing»). Esistono inoltre fornitori terzi indipendenti che raccolgono le recensioni sulle imprese lasciate dagli utenti. Nella pratica alcuni fornitori possono considerare le attività o la presenza di utenti commerciali sui servizi di terzi come un indicatore della qualità o della rilevanza degli utenti commerciali presenti sui servizi di intermediazione online in questione. In tal caso, e se la rilevanza di tale fattore per il posizionamento è tale da renderlo un «parametro principale», tali fornitori dovrebbero informare gli utenti del fatto che il predetto fattore è preso in considerazione ai fini del posizionamento e delle modalità in cui ciò avviene.

3.3.6.   Altri fattori esterni

59.

Gli utenti e i beni e servizi da essi offerti possono anche essere valutati sulla base di altri fattori esterni ai servizi di intermediazione online o ai motori di ricerca online. Fattori quali il sistema di valutazione a cinque stelle, l’»attrattiva del marchio» misurata attraverso indagini rivolte ai professionisti della moda, l’assegnazione di marchi di qualità di terzi al negozio al dettaglio virtuale di un utente commerciale (ad esempio «negozio accreditato») o di riconoscimenti del settore (ad esempio «miglior bar di x») o l’inclusione in media di terzi (ad esempio notizie sui giornali o articoli di riviste) potrebbero essere «parametri principali» rilevanti ai fini del posizionamento. In tal caso anche tali fattori devono essere descritti.

60.

Viceversa, non si può escludere che in taluni casi possa risultare «sorprendente» per alcuni utenti commerciali o utenti titolari di siti web aziendali che per determinare il posizionamento non si tenga conto di alcuni fattori esterni che sarebbero di grande importanza in considerazione della natura del servizio. Ad esempio, gli utenti potrebbero trovare sorprendente il fatto di non considerare la valutazione del sistema di tutela della vita privata attribuita ai siti web su un motore di ricerca online incentrato sulla privacy o di non tenere conto delle etichette alimentari in un mercato virtuale alimentare orientato alla salute. La descrizione dei motivi dell’importanza relativa dei parametri principali, o dei parametri principali collettivamente più significativi per determinare il posizionamento, e dell’importanza relativa di tali parametri principali dovrebbe essere sufficientemente chiara da consentire agli utenti di comprendere che il posizionamento non tiene conto degli altri fattori summenzionati.

61.

I fornitori di servizi di intermediazione online e di motori di ricerca online dovrebbero inoltre valutare, quale migliore prassi, se la descrizione debba fare riferimento alle norme settoriali, che possono avere un impatto diretto o indiretto sulla determinazione dei parametri di posizionamento. Tali norme comprendono le disposizioni del diritto dell’UE e del diritto nazionale atte a perseguire vari obiettivi di interesse pubblico in vari settori.

3.3.7.   Segnalazioni di terzi

62.

Qualora le segnalazioni di terzi riguardanti offerte di beni e servizi siano «parametri principali» ai fini del posizionamento, le descrizioni offerte dai fornitori interessati devono tenere conto anche di questo fattore. Tale rilevanza potrebbe essere descritta in termini della sua potenziale importanza nei singoli casi nonché degli effetti continui che potrebbero derivare ad esempio da un elevato volume di segnalazioni o dalle politiche adottate dai fornitori in relazione ai tipi di contenuti illeciti cui le segnalazioni di terzi possono riferirsi. Per quanto riguarda l’obbligo distinto per i motori di ricerca online di consentire che si prenda visione del contenuto delle segnalazioni ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, si veda la sezione 10.

3.3.8.   Randomizzazione

63.

Nella pratica alcuni fornitori possono utilizzare tecniche per riorganizzare la rilevanza relativa delle offerte di beni e servizi (in parte) in modo casuale, ad esempio al fine di aggiornare l’aspetto della pagina di destinazione. La randomizzazione può anche essere applicata, ad esempio, per rendere il posizionamento più dinamico e per distinguere i servizi di intermediazione online o il motore di ricerca online interessati da altri. Se tali fattori costituiscono «parametri principali», i fornitori in questione devono tenerne conto nelle loro descrizioni. Potrebbero ad esempio spiegare in che modo sono applicate tali tecniche (con riferimento al momento in cui vengono utilizzate, alla durata e alla rilevanza del loro utilizzo ecc.) nonché il loro impatto. Tali spiegazioni potrebbero fornire un’indicazione basata sui fatti della «misura», ossia la portata del potenziale impatto della randomizzazione sul posizionamento, che aiuterebbe anche gli utenti a comprendere l’importanza di adottare tecniche di ottimizzazione del posizionamento per i diversi servizi di intermediazione online e motori di ricerca online su cui possono essere presenti.

3.3.9.   Lavori di riordino/gestione interna

64.

Alcuni fornitori possono modificare o «riordinare» il modo in cui le offerte di beni e servizi degli utenti sono presentate, organizzate o comunicate sui loro servizi. Ad esempio, possono «trattare» o considerare le offerte di beni disponibili sui loro servizi di intermediazione online per il commercio elettronico che non vengono acquistati da molto tempo come «vecchie» e quindi farle arretrare in termini di posizionamento. Se tali fattori costituiscono «parametri principali», occorre fornire una descrizione delle pratiche pertinenti. Ciò potrebbe essere importante ai fini della prevedibilità, anche in considerazione dell’impatto potenzialmente notevole di tali pratiche sul posizionamento e quindi sul successo commerciale degli utenti.

3.3.10.   Rapporto con i servizi accessori

65.

In alcuni casi i fornitori di servizi progettano il loro meccanismo di posizionamento in modo che l’utilizzo di servizi accessori dello stesso fornitore (offerti unitamente ai pertinenti servizi di intermediazione online o motori di ricerca online, oppure quelli offerti separatamente) da parte degli utenti possa influire sul posizionamento di questi utenti. Tale situazione può essere un esempio di corrispettivo indiretto, che richiede una descrizione aggiuntiva ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3. Tuttavia, a prescindere da ciò, anche il ricorso a servizi accessori può essere uno dei parametri principali utilizzati per determinare il posizionamento di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2. In questo caso i fornitori devono spiegare, con un adeguato livello di dettaglio, che ciò avviene, in modo che gli utenti possano decidere se utilizzare tali servizi accessori, consapevoli che questi servizi accessori, ad esempio, non solo garantiscono comodità (ossia sono tutti disponibili presso lo stesso fornitore in uno «sportello unico») ma che il loro utilizzo può essere importante per ottimizzare le vendite. Ad esempio, ciò può verificarsi quando i servizi di evasione dell’ordine offerti dal fornitore in questione sono più efficienti, in termini di velocità, dei tradizionali corrieri o servizi postali e la velocità di consegna è un «parametro principale» che determina il posizionamento. La comprensione dell’importanza dell’uso e degli effetti dei servizi accessori come «parametri principali» può pertanto essere importante per migliorare la prevedibilità per gli utenti.

3.3.11.   Utilizzo degli strumenti tecnici dei fornitori

66.

Come nel caso dei servizi accessori, alcuni fornitori possono mettere a disposizione degli utenti strumenti tecnici, eventualmente dietro compenso, e pertanto rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 3. L’uso o l’effetto di tali strumenti può avere anche un impatto sul posizionamento e, se la rilevanza è tale che il fattore in questione costituisce un «parametro principale» ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, richiedere pertanto lo stesso approccio esposto nella sezione precedente.

67.

Ad esempio, in determinate circostanze l’uso di uno strumento di analisi dei dati disponibile su un servizio di intermediazione online o su un motore di ricerca online può consentire agli utenti di migliorare considerevolmente il loro posizionamento. In tal caso, nella misura in cui questo fattore costituisce un «parametro principale», è importante che i fornitori spieghino se l’effetto sul posizionamento è semplicemente dovuto alle conoscenze acquisite e successivamente applicate dagli utenti, oppure se il semplice fatto di utilizzare lo strumento di analisi è a sua volta preso in considerazione. In quest’ultimo caso, l’uso dello strumento di analisi potrebbe costituire una forma di corrispettivo indiretto, nel qual caso si applicano anche i requisiti specifici di cui all’articolo 5, paragrafo 3. L’importanza di tale strumento di analisi può derivare ad esempio dal fatto che le conoscenze offerte sarebbero uniche e consentirebbero agli utenti di migliorare i loro beni o servizi più di quanto non potrebbero fare sulla base di ricerche proprie o di altre soluzioni di mercato, oppure dal fatto che lo strumento potrebbe contribuire a ottimizzare la loro presenza online sia all’interno che all’esterno della piattaforma.

3.3.12.   Effetti dell’apprendimento automatico

68.

I fornitori dovranno stabilire se l’apprendimento automatico è un «parametro principale». In tal caso, anche se dinamico, il suo funzionamento può essere inserito in una descrizione più «statica». In linea con i principi guida per adottare un approccio orientato agli utenti che fornisca il giusto livello di dettaglio, i fornitori potrebbero concentrare la spiegazione sulla «misura» attesa, ossia la portata dell’impatto dell’apprendimento automatico sul posizionamento. La spiegazione può chiarire se esso influisce allo stesso modo su tutti i principali parametri e indicare ad esempio i tempi e la frequenza con cui l’apprendimento automatico può provocare la modifica dei «parametri principali». Se i parametri principali subiscono una modifica in virtù dell’apprendimento automatico, i fornitori devono adeguare la descrizione richiesta ai sensi dell’articolo 5.

3.3.13.   Valutazione dei siti web

69.

Un fornitore di un motore di ricerca online può tenere conto di determinate caratteristiche dei siti web al fine di valutarle sulla base della fiducia di cui godono tra gli utenti o in termini di sicurezza, autenticità, popolarità o funzionalità tecnologiche. In tal caso il fornitore dovrebbe considerare e spiegare in che misura la sua valutazione delle caratteristiche del sito web incide sul posizionamento, nella misura in cui tali fattori costituiscono «parametri principali».

70.

Ciò implica che i fornitori esaminino separatamente ciascuno degli elementi da loro utilizzati per valutare i siti web e il modo in cui tale valutazione incide sul posizionamento. Ad esempio, può rientrare in questo esercizio il modo in cui i fornitori sviluppano punteggi specifici dei siti web calcolati sulla base di diverse variabili, ad esempio se un sito web gode della fiducia degli utenti e se la sua storia è fatta di collegamenti condivisi o disinformazione. La qualità dei contenuti o l’autorevolezza del sito web può pertanto essere pertinente ai fini del suo posizionamento. In alternativa, l’attenzione può essere concentrata sulla popolarità del sito web, misurata ad esempio in base al numero di singoli visitatori e di visualizzazioni della pagina in un determinato periodo. Analogamente si possono prendere in considerazione alcuni aspetti tecnici, quali ad esempio la velocità di caricamento, la compatibilità con i dispositivi mobili, l’età o la sicurezza del dominio e l’accessibilità del sito web.

71.

Se alcune caratteristiche dei siti web sono più importanti di altre e la valutazione di tali aspetti si riflette sul posizionamento in una misura tale da renderla un «parametro principale», è importante che gli utenti ne siano consapevoli. Ciò dovrebbe riflettersi anche sul livello di dettaglio delle informazioni fornite nella descrizione, per garantire che siano presentate agli utenti con sufficiente chiarezza.

3.3.14.   Misure adottate per evitare la manipolazione in mala fede dei risultati di posizionamento da parte di terzi

72.

I fornitori tendono a utilizzare meccanismi sofisticati di prevenzione delle frodi, che possono costituire «parametri principali» ai sensi dell’articolo 5.

73.

I fornitori dovrebbero pertanto valutare attentamente la necessità di descrivere gli elementi costitutivi dei loro meccanismi di lotta alla frode. Se per definizione tali meccanismi non possono essere rivelati in modo dettagliato senza che ciò possa comprometterne la finalità ed efficacia, i fornitori dovrebbero quanto meno informare della loro esistenza e fornire informazioni di alto livello su come tali meccanismi, laddove siano considerati «parametri principali», possono influire sul posizionamento.

3.3.15.   Recensioni degli utenti

74.

Se le recensioni dei consumatori sono un «parametro principale» per un determinato meccanismo di posizionamento, i fornitori interessati dovrebbero includere tale fattore nelle descrizioni richieste ai sensi dell’articolo 5 con un sufficiente livello di dettaglio e chiarezza. Ad esempio, si potrebbe spiegare che le recensioni sono generate sul servizio di intermediazione online o sul motore di ricerca online in questione o possono essere ospitate al di fuori di tali servizi. In tali casi, per gli utenti può essere importante conoscere anche gli eventuali provvedimenti presi per verificare la veridicità di tali recensioni.

3.3.16.   Misure dei fornitori contro i contenuti illeciti

75.

Nel caso in cui adottino provvedimenti per contrastare i contenuti illeciti online, i fornitori devono considerare l’effetto che tali misure possono avere sul posizionamento e quali elementi potrebbero dover essere inclusi nella descrizione dei «principali parametri» di cui all’articolo 5. L’effetto sul posizionamento può essere diverso tra i fornitori, ma in generale sia la presenza (temporanea) che la rimozione di contenuti illeciti possono avere un impatto diretto sulla visibilità delle offerte legittime degli utenti commerciali. Laddove tali misure costituiscano «parametri principali», nel decidere cosa descrivere i fornitori dovrebbero considerare quali informazioni e grado di trasparenza, ad esempio in merito ai tipi e alla rilevanza dei contenuti illegali sul servizio interessato, potrebbero aiutare gli utenti commerciali a comprendere meglio il funzionamento dei meccanismi di posizionamento in questione.

4.   COME SELEZIONARE I PARAMETRI PRINCIPALI E PREVENIRE COMUNQUE LA MANIPOLAZIONE IN CATTIVA FEDE DEL POSIZIONAMENTO

76.

L’articolo 5, paragrafo 6, riconosce che i fornitori «non sono tenuti a rivelare algoritmi o informazioni che, con ragionevole certezza, si tradurrebbero nella possibilità di trarre in inganno i consumatori o di arrecare loro danno attraverso la manipolazione dei risultati di ricerca».

77.

Questa disposizione dovrebbe essere letta in combinato disposto con il considerando 27, in cui si riconosce che «per garantire che l’obiettivo del presente regolamento sia raggiunto, la considerazione degli interessi commerciali dei fornitori di servizi di intermediazione online o di motori di ricerca online non dovrebbe pertanto mai portare ad un rifiuto di divulgare i parametri principali che determinano il posizionamento» (14).

78.

Di conseguenza, vi sono limiti agli obblighi di informazione di cui all’articolo 5 in relazione al posizionamento. Tali limiti non riguardano tuttavia gli interessi commerciali dei fornitori in quanto tali, bensì i potenziali effetti negativi sui consumatori. Nondimeno, i fornitori dispongono di diverse garanzie per i loro «interessi commerciali».

79.

In primo luogo, il requisito di cui all’articolo 5 consiste nel fornire una descrizione dei soli parametri principali (nonché dei motivi della loro importanza relativa), senza che i fornitori siano tenuti a divulgare il funzionamento dettagliato dei loro meccanismi di posizionamento (considerando 27).

80.

In secondo luogo, come indicato all’articolo 1, paragrafo 5, e all’articolo 5, paragrafo 6, il regolamento in generale e l’articolo 5 in particolare lasciano impregiudicata la direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) (la «direttiva sui segreti commerciali»).

81.

Per spiegare questo secondo punto è importante osservare che l’articolo 2, punto 1), della direttiva sui segreti commerciali definisce un «segreto commerciale» come le informazioni che soddisfano tutti i requisiti seguenti: a) sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione; b) hanno valore commerciale in quanto segrete; c) sono state sottoposte a misure ragionevoli, secondo le circostanze, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a mantenerle segrete.

82.

I fornitori non possono pertanto rifiutarsi di divulgare, ad esempio, i parametri principali per l’unico motivo che non hanno mai rivelato alcuno dei loro parametri in passato o che le informazioni in questione sono sensibili sotto il profilo commerciale.

83.

In terzo luogo, i fornitori possono adottare provvedimenti per evitare la manipolazione in mala fede del posizionamento da parte di terzi, compreso il rischio di trarre in inganno i consumatori (cfr. considerando 27).

84.

A tale proposito, va osservato che questa possibilità si riferisce a manipolazioni in mala fede, proprio come l’articolo 5, paragrafo 6, esenta i fornitori dal rivelare informazioni che, «con ragionevole certezza», si tradurrebbero nella possibilità di trarre in inganno i consumatori o di arrecare loro danno. Occorre pertanto trovare un equilibrio tra, da un lato, la lotta alla manipolazione e i comportamenti dannosi e, dall’altro, la trasparenza richiesta dall’articolo 5.

5.   DESCRIZIONI SPECIFICHE RICHIESTE — CORRISPETTIVI DIRETTI E INDIRETTI

85.

L’articolo 5, paragrafo 3, illustrato al considerando 25, impone specificamente ai fornitori di descrivere la possibilità per gli utenti di influire sul posizionamento a fronte di un corrispettivo versato direttamente o indirettamente, laddove tale possibilità costituisca un «parametro principale».

86.

Come precisato all’articolo 5, paragrafo 3, in tali casi i fornitori devono includere nella loro descrizione, in conformità dei requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1 o 2, secondo quanto applicabile al fornitore in questione:

a)

una spiegazione dell’eventuale possibilità che gli utenti commerciali influiscano attivamente sul posizionamento a fronte del versamento di un corrispettivo e

b)

una spiegazione degli effetti relativi di tale corrispettivo sul posizionamento.

5.1.   Approccio generale

87.

Nella valutazione d’impatto effettuata dalla Commissione ai fini della sua proposta di regolamento è stata individuata la mancanza di una responsabilità e di una prevedibilità significative per gli utenti commerciali e gli utenti titolari di siti web aziendali per quanto riguarda i meccanismi di posizionamento utilizzati dai fornitori. Nel caso del posizionamento a pagamento, è stato riconosciuto che le imprese, e in particolare le piccole imprese, potrebbero trarre beneficio dalla comprensione di come funzionano tali opportunità. Potrebbe inoltre permettere loro di scegliere di non partecipare, laddove vi siano poche probabilità che il posizionamento che ne derivi sia soddisfacente, risparmiando loro i costi di partecipazione, oppure di partecipare e acquisire maggiore visibilità (16).

88.

A tale riguardo, il termine «corrispettivo» va inteso in senso lato. Al considerando 25 viene indicato che esso potrebbe riferirsi ai «pagamenti effettuati allo scopo principale o unico di migliorare il posizionamento, nonché al corrispettivo indiretto sotto forma di accettazione, da parte di un utente commerciale, di obblighi aggiuntivi di qualsiasi genere che possono avere questo come effetto pratico, come ad esempio l’utilizzazione di servizi accessori oppure di funzionalità premio». Il considerando 25 fornisce inoltre un esempio di ciò che potrebbe essere incluso nella spiegazione degli effetti relativi del corrispettivo, vale a dire «la misura dell’impatto del corrispettivo sul posizionamento».

89.

Una migliore prassi nel fornire le informazioni richieste a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, potrebbe essere quella di combinare una spiegazione scritta con strumenti tecnologici quali, ad esempio, un simulatore dinamico degli effetti previsti del corrispettivo sul posizionamento.

5.2.   Corrispettivo diretto

90.

Un corrispettivo diretto è definito come i «pagamenti effettuati allo scopo principale o unico di migliorare il posizionamento» (17). I fornitori dovrebbero pertanto tenere conto delle possibilità offerte agli utenti di pagare per migliorare il proprio posizionamento e del modo in cui tali opportunità funzionano. Nell’allegato B sono riportati esempi di tipi possibili di corrispettivi diretti.

5.3.   Corrispettivo indiretto

91.

Con tale termine si intende un corrispettivo «sotto forma di accettazione, da parte di un utente commerciale, di obblighi aggiuntivi di qualsiasi genere che possono avere questo [miglioramento del posizionamento] come effetto pratico» (18). I fornitori dovrebbero pertanto valutare quali sono le opportunità offerte agli utenti che potrebbero avere l’effetto pratico di migliorare il posizionamento a fronte del versamento di un corrispettivo e il modo in cui tali opportunità funzionano.

92.

L’utilizzo di servizi accessori quali pagamento, deposito in garanzia, evasione dell’ordine, ecc. da parte degli utenti potrebbe avere un impatto sul posizionamento dei loro beni o servizi, per una serie di motivi. La descrizione richiesta a norma dell’articolo 5 dovrebbe includere i possibili usi dei servizi accessori laddove comportino il versamento di un corrispettivo diretto ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, e costituiscano «parametri principali». In particolare, qualora uno qualsiasi o tutti gli effetti sul posizionamento derivino dalla semplice partecipazione dell’utente commerciale a un determinato servizio accessorio, indipendentemente da qualsiasi effetto indiretto che il servizio accessorio possa avere sulle prestazioni dell’utente misurate da altri parametri, possono applicarsi gli obblighi supplementari di cui all’articolo 5, paragrafo 3. Nell’allegato B sono riportati altri esempi di tipi possibili di corrispettivi indiretti.

6.   COME DESCRIVERE I PARAMETRI PRINCIPALI

93.

L’articolo 5, paragrafo 5, prevede che le descrizioni dei «parametri principali» di cui all’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, siano «tali da consentire agli utenti commerciali o agli utenti titolari di un sito web aziendale di comprendere chiaramente se, come e in quale misura il meccanismo di posizionamento tiene conto dei seguenti elementi:

a)

le caratteristiche dei beni e dei servizi offerti ai consumatori tramite i servizi di intermediazione online o il motore di ricerca online;

b)

la pertinenza di tali caratteristiche per i suddetti consumatori;

c)

per quanto riguarda i motori di ricerca online, le caratteristiche grafiche del sito web utilizzato da utenti titolari di un sito web aziendale» (19).

94.

In generale, è importante osservare che, acquisendo una comprensione adeguata del modo in cui funziona il posizionamento, gli utenti saranno in grado di competere in modo più paritario nella definizione delle loro strategie di vendita. Tali strategie potrebbero comprendere sia l’ottimizzazione di beni e di servizi, sia gli investimenti nella visibilità online, compresi l’ottimizzazione per i motori di ricerca e il posizionamento a pagamento. Gli utenti dovrebbero poter decidere ragionevolmente se investire di più o di meno in elementi particolari dei loro beni e servizi e valutare meglio se, ed eventualmente come, investire nelle «strategie di posizionamento».

6.1.   Approccio generale

95.

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, i fornitori di servizi di intermediazione online devono stabilire i «motivi dell’importanza relativa di tali parametri principali rispetto ad altri parametri». Analogamente, a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, i fornitori di motori di ricerca online devono specificare l’»importanza relativa di tali parametri principali» (20).

96.

Ciò implica che i fornitori descrivano i motivi per cui quei parametri specifici sono stati scelti come parametri principali (cfr. sezione 3.2). Una migliore prassi potrebbe essere che i fornitori spieghino nella loro valutazione individuale che cosa li abbia indotti a decidere come determinare l’»importanza relativa» per i loro servizi e in che modo ciò sia avvenuto, nonché quali sono i «parametri principali».

6.2.   Livello di dettaglio

97.

I fornitori dovrebbero stabilire il livello di dettaglio appropriato tenendo conto dell’obiettivo dell’obbligo di cui all’articolo 5 e includere quanti più dettagli siano necessari e opportuni per la loro base di utenti professionale specifica, senza sovraccaricarla di informazioni o confonderla. Il livello di dettaglio fornito dovrebbe andare oltre la semplice enumerazione dei parametri principali e fornire almeno un «secondo livello» di informazioni esplicative.

98.

I fornitori non dovrebbero presentare descrizioni troppo sintetiche o che possono risultare fuorvianti. Ad esempio, se un fornitore stabilisce che la «qualità» è un parametro fondamentale e sa che tale «qualità» è costituita da un’analisi complessa di molteplici fattori, la descrizione da lui fornita dovrebbe rispecchiare tale nozione, pur utilizzando un linguaggio semplice e comprensibile. Allo stesso modo, una semplice descrizione del fatto che il parametro principale può essere influenzato dalla «cronologia delle ricerche» potrebbe essere considerata non sufficientemente specifica, in particolare quando il fornitore è a conoscenza del fatto che solo alcuni elementi specifici della cronologia delle ricerche sono tenuti in considerazione.

99.

Nel redigere la descrizione dei parametri principali, compresi i motivi alla base della loro importanza relativa, è importante che i fornitori siano chiari ed evitino di creare confusione. Ad esempio, se uno dei parametri principali è la «qualità», i fornitori dovrebbero considerare la possibilità di descrivere esattamente che cosa significhi «qualità» per i loro meccanismi di posizionamento, in quanto è probabile che venga interpretata e misurata in modo diverso da servizio a servizio. Un altro esempio potrebbe essere quello di un parametro basato su un punteggio ottenuto, nel qual caso i fornitori dovrebbero valutare la possibilità di descrivere i fattori presi in considerazione nell’attribuzione del punteggio. Tali descrizioni dovrebbero, per quanto possibile, fare riferimento a fattori oggettivi, ad esempio le categorie di prodotti o le unità/fasce di prezzo. Analogamente, quando si fa riferimento alle recensioni, il peso dei diversi tipi di recensioni nel punteggio complessivo e nel posizionamento dell’utente può variare a seconda, ad esempio, del prodotto o servizio specifico che il consumatore cerca. Un esempio potrebbe essere rappresentato dai ristoranti che offrono sia servizio al tavolo sia servizio da asporto, servizi per i quali diversi fattori possono essere più o meno importanti. In tale circostanza, ciò dovrebbe essere spiegato per andare oltre l’ovvio. Lo stesso vale per quei casi in cui le recensioni più recenti hanno maggiore peso rispetto a quelle più vecchie.

100.

Se del caso, al fine di soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5, i fornitori potrebbero anche includere spiegazioni basate sul modo in cui una strategia interna all’impresa può incidere su ciò che i consumatori visualizzano sul servizio, ad esempio nel caso in cui i parametri principali possono essere influenzati dalla promozione delle offerte di determinati beni sulla base di quella che secondo i fornitori sarà la prossima grande tendenza dei consumatori. La descrizione fornita dovrebbe trattare in maniera sufficientemente dettagliata gli elementi considerati nell’adozione di tali decisioni, in modo da fornire agli utenti spiegazioni significative dei parametri principali.

6.3.   Livello di dettaglio per i corrispettivi diretti e indiretti

101.

Nel caso in cui i principali parametri utilizzati prevedano la possibilità di influire sul posizionamento a fronte di un corrispettivo, i fornitori interessati dovrebbero tenere conto del modo in cui hanno concepito tali opzioni. In tali casi, una migliore prassi potrebbe consistere nell’accompagnare la descrizione delle opzioni di «posizionamento a pagamento» e della misura del loro impatto con una spiegazione della logica commerciale che sottende tale opzione e del suo potenziale impatto.

102.

Se del caso, una migliore prassi in tal senso potrebbe essere quella di fare in modo che la descrizione delle opzioni di posizionamento a pagamento rimandi alle descrizioni fornite a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, lettere c) e d), sul trattamento differenziato. Il trattamento differenziato può potenzialmente costituire un «parametro principale» ai sensi dell’articolo 5. In aggiunta alla sua descrizione ai sensi di tale disposizione, il rimando indirizzerà gli utenti alle «principali considerazioni di ordine economico, commerciale o giuridico» alla base del trattamento differenziato applicato ai servizi o ai beni dei fornitori, cui i fornitori sono tenuti a fare riferimento ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1.

6.4.   Obbligo di redigere la descrizione in un linguaggio semplice e comprensibile

103.

Come osservato in precedenza, a norma dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, letto in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, le descrizioni dei principali parametri di posizionamento devono essere redatte in un linguaggio semplice e comprensibile.

104.

Ciascun fornitore dovrebbe valutare se la sua descrizione soddisfa tale requisito. Di norma anche riflettere sul modo in cui è presentata contribuirà alla chiarezza e alla leggibilità della descrizione.

105.

Nel redigere la descrizione i fornitori dovrebbero inoltre considerare a chi è rivolta. In alcuni casi possono essere opportune e necessarie descrizioni più tecniche, tenendo presente che le descrizioni sono destinate agli utenti professionali. Fatto salvo l’obbligo di utilizzare un linguaggio semplice e comprensibile, in linea di principio si può presumere che i professionisti esigano e siano in grado di comprendere informazioni più dettagliate e più tecniche rispetto ai consumatori.

6.5.   Strumenti di presentazione

106.

Ciascun fornitore deve decidere autonomamente come adattare al meglio la descrizione dei principali parametri di posizionamento utilizzati sui suoi servizi. Tale decisione può richiedere che siano prese in considerazione tecniche che vanno al di là della descrizione scritta e includono azioni complementari che possano aiutare gli utenti a comprendere chiaramente come funziona il meccanismo di posizionamento in questione. Tali azioni supplementari possono essere adattate alle diverse esigenze dei vari utenti.

107.

Per spiegare l’effetto del «corrispettivo diretto e indiretto» sul posizionamento in situazioni in cui esso costituisce un «parametro principale», si potrebbe ad esempio combinare una spiegazione scritta con strumenti tecnologici quali un simulatore dinamico degli effetti previsti del corrispettivo sul posizionamento e della portata di tali effetti. In linea di principio la spiegazione fornita dovrebbe chiarire quali sono gli effetti dell’uso di questa tecnica a livello individuale o in combinazione con altre o del normale meccanismo di posizionamento, se è così che funzionano le opzioni nel servizio in questione. Può essere utile che i fornitori prendano in considerazione la possibilità di compiere tale esercizio rifacendosi a uno scenario di riferimento.

108.

Le tecniche di base possono aiutare gli utenti a orientarsi tra le informazioni fornite. A tal fine può essere sufficiente usare una struttura chiara, con voci e sottovoci e con collegamenti alle azioni complementari sopra descritte.

109.

I fornitori possono considerare la possibilità di utilizzare gli strumenti disponibili o sperimentare un possibile approccio con un gruppo di utenti al fine di garantire che la descrizione sia compresa nel modo previsto, oppure integrare un meccanismo per ottenere un riscontro dagli utenti in merito all’utilità e all’adeguatezza del livello di dettaglio della descrizione. Un altro modo per ottenere tale riscontro può consistere nel presentare la descrizione a un gruppo rappresentativo di utenti. Sebbene non siano specificamente richieste, tali misure possono contribuire a garantire che i fornitori rispettino i requisiti di cui all’articolo 5.

7.   DOVE INDICARE I PARAMETRI PRINCIPALI

7.1.   Servizi di intermediazione online

110.

L’articolo 5, paragrafo 1, impone ai fornitori di servizi di intermediazione online di stabilire nei loro termini e nelle loro condizioni la descrizione dei parametri principali, compresi i motivi dell’importanza relativa di tali parametri principali.

111.

Si noti che quello di «termini e condizioni» è un concetto ampio. In base alla definizione fornita all’articolo 2, punto 10), esso comprende «i termini e le condizioni o le specificazioni, indipendentemente dal loro titolo o dalla loro forma, determinati unilateralmente dal fornitore di servizi di intermediazione online, che disciplinano il rapporto contrattuale» tra il fornitore di tali servizi e gli utenti. In altre parole, la descrizione può assumere forme diverse ed essere comunque considerata come contenuta nei termini e nelle condizioni del fornitore, conformemente a quanto previsto dall’articolo 5, paragrafo 1.

112.

Sebbene la descrizione dei principali parametri di posizionamento debba essere parte integrante dei termini e delle condizioni, i fornitori di servizi di intermediazione online possono scegliere come comunicare al meglio la descrizione richiesta ai loro utenti commerciali e attribuirvi risalto. Potrebbero ad esempio adottare misure che consentano agli utenti commerciali di localizzare esattamente la descrizione e/o includerla nelle sezioni dedicate a domande e risposte oppure in guide, orientamenti, finestre pop-up, messaggi video o altre forme. Tuttavia, le informazioni ivi contenute non dovrebbero essere incoerenti né distribuite tra più strumenti o mezzi di comunicazione, se ciò ha l’effetto di comprometterne la facilità di accesso o la semplicità e la comprensibilità.

113.

Fatte salve le soluzioni che possono utilizzare caso per caso, i fornitori potrebbero valutare la possibilità di istituire un punto di contatto unico (ad esempio nel pannello di controllo di un utente) che potrebbe richiamare o indicizzare tutti gli strumenti di informazione disponibili per spiegare il posizionamento in maniera trasparente. In alternativa, le informazioni potrebbero essere ripetute su diversi strumenti di informazione, purché siano soddisfatti i requisiti giuridici di cui agli articoli 3 e 5.

114.

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), i termini e le condizioni dei fornitori di servizi di intermediazione online devono essere facilmente reperibili dagli utenti commerciali in tutte le fasi del loro rapporto con tali fornitori, compresa la fase precontrattuale. Tutte queste informazioni dovrebbero pertanto essere disponibili anche per i potenziali utenti commerciali.

7.2.   Motori di ricerca

115.

L’articolo 5, paragrafo 2, impone ai fornitori di motori di ricerca online di fornire «sui loro motori di ricerca online una descrizione facilmente e pubblicamente accessibile».

116.

Ciò implica che la descrizione deve essere collocata in un luogo facilmente accessibile sulla pagina web del motore di ricerca online. Può trattarsi di un’area che permette agli utenti di leggere la descrizione anche senza effettuare l’accesso o registrarsi.

117.

Entro i limiti stabiliti dall’articolo 5, paragrafo 2, spetta al fornitore del motore di ricerca online valutare e decidere il luogo in cui collocare la descrizione richiesta. Nell’adottare tale decisione il fornitore potrebbe considerare il modo in cui si comportano gli utenti del suo servizio, al fine di trovare una soluzione che risponda a tale comportamento. Ad esempio, se gli utenti utilizzano il servizio perché fornisce un risultato con un solo clic, si potrebbe applicare lo stesso principio anche alla descrizione. Ciò potrebbe significare che, se la descrizione è consultabile attraverso un collegamento, il collegamento dovrebbe reindirizzare direttamente alla descrizione senza che siano necessarie ulteriori azioni per trovarla.

118.

Analogamente, il fornitore di un motore di ricerca online potrebbe anche considerare di ricorrere ai metodi utilizzati con successo sul suo servizio per richiamare l’attenzione degli utenti su particolari caratteristiche già esistenti. Si potrebbero utilizzare ad esempio icone, schede o banner. L’utilizzo di un metodo analogo potrebbe dunque garantire che la descrizione sia facilmente reperibile e posizionata in un luogo prevedibile o già conosciuto dagli utenti.

119.

I fornitori di motori di ricerca online potrebbero anche tenere conto del modo in cui gli utenti accedono ai loro servizi. Se ad esempio ciò avviene attraverso assistenti vocali, i fornitori potrebbero prendere in considerazione le soluzioni adottate dagli utenti del loro servizio per accedere ad altre informazioni riguardanti il servizio. Se si dimostrano efficaci, i fornitori possono valutare la possibilità di replicarle in modo da consentire agli utenti titolari di un sito web aziendale di giungere alla descrizione nello stesso modo.

8.   QUANDO MODIFICARE LA DESCRIZIONE DEI PARAMETRI PRINCIPALI

8.1.   Tenere aggiornate le descrizioni

120.

Sebbene solo l’articolo 5, paragrafo 2, preveda espressamente l’obbligo di tenere aggiornata la descrizione dei principali parametri, un obbligo analogo è implicito nell’articolo 5, paragrafo 1. Quest’ultima disposizione richiede, dopo tutto, la descrizione dei principali parametri che determinano il posizionamento, non dei principali parametri che hanno determinato il posizionamento. Inoltre in questa situazione la descrizione deve essere inserita nelle condizioni di servizio, le quali saranno tenute aggiornate dal fornitore. In caso contrario, l’obiettivo di migliorare la prevedibilità non potrebbe essere conseguito e la descrizione non sarebbe basata su dati effettivi, contrariamente a quanto esposto al considerando 27.

121.

Di conseguenza, i fornitori sono tenuti ad aggiornare le descrizioni richieste. A tal fine potrebbe essere necessario esaminare periodicamente se soddisfano ancora questo requisito giuridico o se occorre aggiornare le descrizioni. I fornitori sono liberi di mettere a punto i propri sistemi per stabilire se, quando e come intendono farlo, considerando elementi quali la frequenza delle modifiche, gli effetti di tali modifiche e il momento in cui le sperimentazioni (ad esempio test A/B) e altre tecniche (ad esempio l’apprendimento automatico) utilizzati sui loro servizi possono comportare modifiche ai «principali parametri» che determinano il posizionamento.

122.

Se l’esito della valutazione individuale indica che è necessario un aggiornamento della descrizione dei principali parametri di posizionamento, i fornitori di servizi di intermediazione online devono informare gli utenti commerciali di tali modifiche in anticipo, conformemente all’articolo 3 (cfr. sezione 9.1). Tale obbligo non si applica ai fornitori di motori di ricerca online, in quanto questi ultimi sono tenuti a garantire l’accessibilità pubblica delle loro descrizioni (articolo 5, paragrafo 2).

8.2.   Modifiche temporanee

123.

I fornitori dovrebbero stabilire caso per caso se le modifiche apportate ai loro meccanismi di posizionamento, anche di natura temporanea, comportino una modifica dei «parametri principali» e richiedano una modifica delle relative descrizioni per garantire il rispetto dell’articolo 5.

124.

I fornitori non dovrebbero presupporre che la natura temporanea delle modifiche apportate ai parametri, alla ponderazione o ad altre caratteristiche del posizionamento escluda automaticamente la necessità di modificare la descrizione dei parametri principali. Ad esempio, eventi una tantum, quali quelli sportivi, possono produrre un aumento significativo della domanda da parte dei consumatori, che può comportare una modifica temporanea dei principali parametri che determinano il posizionamento. Lo stesso vale per eventi promozionali quale il «Black Friday», periodi di vacanza o periodi di vendita stagionali come quello precedente il Natale. In questi casi, quando i fornitori modificano i loro metodi di posizionamento «standard», ad esempio attribuendo maggiore peso a determinati parametri (ad esempio «velocità di consegna», «prezzo» o altri concetti quali «attrattiva del marchio» o «qualità», eventualmente combinando diversi fattori), aggiungendone di nuovi o rimuovendone alcuni, e tali modifiche incidono sui parametri principali, i fornitori dovrebbero adattare la relativa descrizione.

125.

Per i fornitori di servizi può anche essere una buona prassi cercare di cogliere, nella descrizione dei principali parametri di posizionamento, le eventuali caratteristiche dinamiche «abituali» dei loro meccanismi di posizionamento. Il fatto che si tratti di caratteristiche «abituali» può significare che si tratta di un «parametro principale» o di un motivo alla base dell’importanza relativa di questo. Ad esempio, il fornitore di un mercato virtuale online potrebbe voler aumentare strutturalmente la ponderazione del parametro «prezzo» durante un determinato evento di vendita ricorrente.

8.3.   Sperimentazioni

126.

Se conducono sperimentazioni, compresi i test A/B delle modifiche o l’aggiornamento dei meccanismi di lotta alle frodi, i fornitori devono valutare caso per caso se e in che modo ciò influisca sul posizionamento sui loro servizi e, in particolare, se sia necessario modificare la descrizione dei principali parametri di posizionamento richiesta a norma dell’articolo 5. Come regola generale, i fornitori potrebbero in tale contesto considerare elementi quali la frequenza e l’impatto delle sperimentazioni, nonché le dimensioni del pubblico di prova o della regione geografica interessata dal test.

127.

Nei casi in cui avvengano «dal vivo» (vale a dire che il «pubblico di prova» non può necessariamente essere distinto dal «resto» della base di utenti), è possibile che le sperimentazioni possano influenzare la rilevanza relativa dei prodotti e dei servizi offerti da tutti gli utenti. Di conseguenza, i fornitori potrebbero anzitutto dover riflettere sul fatto che la loro sperimentazione sia condotta o meno in un ambiente di prova realmente isolato. Se i singoli test non sono isolati, i fornitori potrebbero dover considerare in particolare a) se la sperimentazione in sé ha un impatto sul posizionamento e, in tal caso, se il parametro testato è un «parametro principale» che deve essere descritto e b) se e quando la piena attuazione dell’esperimento significherà che il parametro testato modificherà il meccanismo di posizionamento e diventerà un «parametro principale» che deve essere descritto.

9.   MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI AGGIORNAMENTO DELLA DESCRIZIONE DEI PARAMETRI PRINCIPALI

9.1.   Obbligo per i servizi di intermediazione online di comunicare le modifiche proposte

128.

La descrizione dei principali parametri che determinano il posizionamento deve essere inclusa nei termini e nelle condizioni dei fornitori di servizi di intermediazione online (articolo 5, paragrafo 1). Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, se tali fornitori intendono modificare i loro termini e le loro condizioni, le modifiche proposte devono essere comunicate agli utenti commerciali almeno 15 giorni prima della loro applicazione. È prevista un’unica eccezione all’applicazione del periodo di preavviso quando il fornitore di servizi di intermediazione online a) è tenuto ad adempiere a un obbligo normativo o regolamentare che gli impone di modificare i suoi termini e le sue condizioni in un modo che non consente di rispettare il periodo di preavviso, oppure b) deve modificare in via eccezionale i propri termini e condizioni per far fronte a un pericolo imprevisto e imminente connesso alla difesa dei servizi di intermediazione online, dei suoi consumatori o di altri utenti commerciali da frodi, malware, spam, violazioni dei dati o rischi per la sicurezza informatica. Il termine di preavviso non si applica inoltre alle modifiche di natura puramente redazionale (ossia modifiche che non alterano il contenuto o il significato dei termini e delle condizioni). La nozione di «modifiche redazionali» esclude necessariamente le modifiche ai «parametri principali», in quanto queste ultime alterano il contenuto o il significato dei termini e delle condizioni.

129.

Ciò significa che se la descrizione dei principali parametri viene modificata, in linea di principio devono trascorrere almeno 15 giorni tra la comunicazione della modifica agli utenti commerciali e l’entrata in vigore della modifica stessa. È importante notare che il preavviso di 15 giorni è il requisito minimo di legge. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, sono richiesti periodi di preavviso più lunghi se necessario per consentire agli utenti commerciali di effettuare adeguamenti tecnici o commerciali per conformarsi alle modifiche in questione.

130.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, i fornitori di servizi di intermediazione online devono comunicare su supporto durevole agli utenti commerciali qualunque modifica proposta di questo tipo. Il «supporto durevole» è definito nel regolamento come «ogni strumento che permetta all’utente commerciale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro e per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate» (21).

131.

Al fine di migliorare la chiarezza, è opportuno che i fornitori di servizi di intermediazione online si accertino che le modifiche della descrizione dei parametri principali siano facilmente identificabili. Le migliori prassi al riguardo potrebbero includere il mantenimento di una pagina dedicata che dia accesso alle versioni precedenti delle descrizioni o tenga traccia delle modifiche apportate nel tempo. Un’altra buona prassi in grado di aiutare gli utenti commerciali a ottenere una comprensione adeguata è quella di spiegare le implicazioni pratiche delle modifiche.

9.2.   Obbligo per i motori di ricerca online di tenere aggiornata la descrizione

132.

A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, i fornitori di motori di ricerca online devono accertarsi che la descrizione dei principali parametri di posizionamento sia aggiornata.

133.

Per quanto riguarda gli eventuali aggiornamenti delle descrizioni, si fa riferimento alle migliori prassi illustrate nella sezione 9.1.

10.   OBBLIGHI SPECIFICI IN CAPO AI MOTORI DI RICERCA PER CONSENTIRE AGLI UTENTI TITOLARI DI SITI WEB AZIENDALI DI PRENDERE VISIONE DEL CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI DI TERZI

134.

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, i fornitori di motori di ricerca online che abbiano modificato l’ordine di posizionamento o rimosso un particolare sito web sulla base di segnalazioni di terzi devono offrire agli utenti titolari di siti web aziendali la possibilità di prendere visione di tali segnalazioni.

135.

Il considerando 26 spiega che tale obbligo contribuirà a limitare potenziali abusi sotto forma di notifiche anticoncorrenziali e risponde alle potenziali difficoltà che i fornitori di motori di ricerca online possono incontrare nell’informare tutti gli utenti titolari di siti web aziendali in assenza di rapporti contrattuali.

(1)  Il «fornitore di servizi di intermediazione online» è definito all’articolo 2, punto 3), del regolamento come qualsiasi «persona fisica o giuridica che fornisce, od offre di fornire, servizi di intermediazione online agli utenti commerciali». I «servizi di intermediazione online» sono definiti all’articolo 2, punto 2), come «servizi che soddisfano tutti i seguenti requisiti: a) sono servizi della società dell’informazione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio; b) consentono agli utenti commerciali di offrire beni o servizi ai consumatori, con l’obiettivo di facilitare l’avvio di transazioni dirette tra tali utenti commerciali e i consumatori, a prescindere da dove sono concluse dette transazioni; c) sono forniti agli utenti commerciali in base a rapporti contrattuali tra il fornitore di tali servizi e gli utenti commerciali che offrono beni e servizi ai consumatori».

(2)  I «fornitori di motori di ricerca online» sono definiti all’articolo 2, punto 6), del regolamento come qualsiasi «persona fisica o giuridica che fornisce, od offre di fornire, motori di ricerca online ai consumatori». I «motori di ricerca online» sono definiti all’articolo 2, punto 5), come «un servizio digitale che consente all’utente di formulare domande al fine di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i siti web, o su tutti i siti web in una lingua particolare, sulla base di un’interrogazione su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, richiesta vocale, frase o di altro input, e che restituisce i risultati in qualsiasi formato in cui possono essere trovate le informazioni relative al contenuto richiesto».

(3)  GU L 186 dell’11.7.2019, pag. 57.

(4)  Per ragioni di brevità, salvo diversa indicazione, nei presenti orientamenti il termine «fornitori» è utilizzato per indicare sia i fornitori di servizi di intermediazione online che i fornitori di motori di ricerca online. Allo stesso modo il termine «utenti» si riferisce sia agli utenti commerciali sia agli utenti titolari di siti web aziendali, quali definiti rispettivamente all’articolo 2, punti 1) e 7), del regolamento, sempre salvo diversa indicazione. Se non diversamente specificato, gli articoli e i considerando citati nei presenti orientamenti sono quelli del regolamento.

(5)  Il considerando 25 esplica gli effetti che devono essere conseguiti con il parametro dell’«adeguata comprensione»: «Il contenuto della descrizione, incluso il numero o il tipo dei parametri principali, può pertanto variare fortemente in base agli specifici servizi di intermediazione online, ma dovrebbe fornire agli utenti commerciali un’adeguata comprensione di come il meccanismo di posizionamento tiene conto delle caratteristiche dell’effettiva offerta di beni o servizi da parte dell’utente commerciale, e la loro rilevanza per i consumatori degli specifici servizi di intermediazione online».

(6)  A tal proposito, il considerando 25 elenca diversi esempi di elementi progettuali di un meccanismo di posizionamento che dovrebbero aiutare gli utenti commerciali a ottenere l’adeguata comprensione richiesta, tra cui gli «indicatori utilizzati per misurare la qualità dei beni o servizi degli utenti commerciali», il «ricorso alle tecniche di editing e alla loro capacità di influenzare il posizionamento di tali beni o servizi», la «misura dell’impatto del corrispettivo sul posizionamento» e gli «elementi che non si riferiscono al bene o al servizio stesso o vi si riferiscono soltanto in maniera marginale, come le caratteristiche di presentazione dell’offerta online».

(7)  Per maggiori informazioni cfr. ad esempio: https://en.wikipedia.org/wiki/Search_syndication

(8)  Sottolineatura aggiunta.

(9)  Articolo 1, paragrafo 3, del regolamento.

(10)  L’obbligo di trasparenza sul posizionamento prevede anche che i fornitori siano tenuti a descrivere l’«importanza relativa» dei parametri principali; tale aspetto è trattato nella sezione 6.2.

(11)  Come indicato in precedenza, per i fornitori di servizi di intermediazione online, che devono includere i parametri principali e le relative motivazioni nei loro termini e nelle loro condizioni, i requisiti di cui all’articolo 3 si applicano a qualsiasi modifica dei termini e delle condizioni.

(12)  Essa può spaziare ad esempio da vari prodotti o servizi che subiscono solo una modifica marginale della loro rilevanza relativa soltanto in un numero limitato di occasioni alla visualizzazione regolare di prodotti o servizi completamente diversi per consumatori diversi.

(13)  Cfr. anche il documento di lavoro dei servizi della Commissione recante la valutazione d’impatto che accompagna la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online, SWD(2018)0138 final, sezioni 1.6, 2.2 e 7.1.

(14)  Sottolineatura aggiunta.

(15)  Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

(16)  Ibidem 5.

(17)  Considerando 25 del regolamento.

(18)  Considerando 25 del regolamento, spiegazione aggiunta a fini di chiarezza.

(19)  Sottolineatura aggiunta.

(20)  Sottolineatura aggiunta.

(21)  Articolo 2, punto 13), del regolamento.


ALLEGATO I

Esempi illustrativi di parametri di posizionamento

Qualità della mappa del sito

Velocità di caricamento della pagina

Sicurezza (ad es. HTTPS)

Immagini (ad es. tipo, numero, qualità)

Recensioni dei consumatori (ad es. numero, valutazione, data di pubblicazione)

Interazione tra commerciante e consumatore (ad es. risposte alle domande, reattività)

Storico delle controversie risolte (ad es. numero di reclami dei consumatori, soluzioni trovate)

Vendite realizzate (ad es. numero, data di effettuazione)

Prezzo

Traffico Internet, prestazioni di ricerca

Indicatori di qualità del servizio «offline» (ad es. sistema di valutazione a cinque stelle, prestazioni di consegna, il grado in cui luoghi, marchi ecc. sono noti o ben noti nella società)

Misure riguardanti l’affidabilità (ad es. partecipazione a servizi di deposito in garanzia, identità registrata, sistemi/icone di certificazione del settore, certificazioni/sigilli di protezione dei dati)

«Punteggio» in merito alla protezione dei dati (ad es. sulla base di recensioni delle politiche relative alla protezione della vita privata delle app di un negozio di applicazioni)

Accessibilità del sito web

Adattabilità (multi)dispositivo

Qualità dei contenuti (ad es. in base ai collegamenti, alla ricchezza, alla qualità linguistica, al numero di lingue ecc. del sito web)

Catalogazione delle parole chiave (positive — numero, livello di dettaglio — e negative — uso di parole chiave in eccesso)

Precisione e pertinenza del titolo (ad es. marchio, specifiche tecniche ecc.)

Data di immissione sul mercato

Risposte concise, ad esempio per quanto riguarda i prodotti o i servizi offerti, o in risposta alle domande frequenti

Posizionamento a pagamento (anche da parte di servizi di intermediazione online su motori di ricerca online)

offerta;

qualità della pubblicità, contesto;

affidabilità dell’operatore pubblicitario.

Dimensioni dell’offerta (ad es. ampiezza dell’offerta di prodotti o servizi, acquisti in-app visualizzati separatamente nel posizionamento sul negozio di applicazioni).

Processi redazionali e criteri di selezione specifici (ad es. applicazioni o progetti artistici sottoposti a revisione da parte della piattaforma)

Algoritmi di regolazione (per esempio spam, data di pubblicazione, qualità)

Tassi di disinstallazione dell’applicazione mobile

Frequenza di rimbalzo

Test A/B (l’impatto può essere influenzato da alcuni elementi quali la tempistica — picchi della domanda, durata e dimensioni del campione)

Randomizzazione

Personalizzazione

portata della personalizzazione (numero e tipi di caratteristiche che intervengono), se e come può dipendere dalle impostazioni relative alla vita privata degli utenti ecc.;

ubicazione geografica, tempistica della ricerca;

cronologia delle ricerche degli utenti, storia delle acquisizioni;

annullamento delle impostazioni predefinite;

impatto dei filtri (e parametri rimanenti).

Presenza multipiattaforma (ad es. impatto negativo di prezzi più bassi su una piattaforma concorrente sul posizionamento, «punteggio» dei social media, tasso di riferimento/collegamento del sito, frequenza dei riferimenti, reputazione dei siti o blog che effettuano riferimenti)

«Attrattiva del marchio» dei nuovi utenti commerciali misurata in base a fattori esterni ai servizi di intermediazione online in questione (ad es. indagini presso una comunità specializzata)

Solidità dell’offerta, ad es.:

competitività comparabile (ad es. valutazioni, recensioni dei consumatori);

pertinenza;

disponibilità;

sistema di rilevamento dei rifiuti;

annullamenti;

doppie prenotazioni (specifiche per settore).

Tassi di conversione

Vicinanza geografica

Livello delle commissioni pagate

Mancata partecipazione a un determinato programma (causa di un arretramento nel posizionamento) o partecipazione a un determinato programma/acquisto di servizi supplementari (con conseguente avanzamento nel posizionamento)

Livello delle scorte dell’utente commerciale

Stagionalità e deviazioni temporanee (ad es. un evento di vendita di un giorno)

Approccio nazionale (differenze culturali transfrontaliere)

Metodologia specifica per ponderare le recensioni degli utenti (ad es. ricorso a recensori accreditati)

Sperimentazione (ad es. piattaforme che promuovono in modo proattivo i nuovi utenti commerciali)

Compatibilità di un sito web con i dispositivi mobili

Interventi redazionali («migliori scelte» raccomandate dalla redazione, «offerte del giorno», rettifiche dei risultati di ricerca specifiche per un singolo utente commerciale o utente titolare di un sito web aziendale, indipendentemente dal fatto che siano «manuali/umane» o «algoritmiche» ecc.)

Pratiche di gestione interna (ad es. eliminazione delle vecchie applicazioni)

Percentuale di clic

Regole di accesso

Meccanismi di prevenzione delle frodi

Pacchetti di servizi offerti da utenti commerciali o utenti titolari di siti web aziendali (ad es. spedizione gratuita, condizioni semplici per i resi ecc.)

Qualità della descrizione dell’offerta (descrizione scritta, uso di immagini ecc.)

Utilizzo di opzioni per migliorare (temporaneamente) la visibilità (ad es. uso di tale meccanismo per generare entrate supplementari e/o per facilitare il lancio o l’immissione sul mercato di prodotti/servizi) eventualmente combinate con meccanismi o azioni che riducono l’importanza della rilevanza relativa dei parametri «altrimenti applicabili» oppure sotto forma di tali meccanismi o azioni

Importanza della reputazione/fiducia basata, ad esempio, su recensioni o valutazioni degli utenti

Qualità del contenuto, compreso il regolare aggiornamento del contenuto

Utilizzo di titoli chiari e brevi

Velocità e possibilità d’uso su tutti i dispositivi

Numero di inserzioni corrispondenti alla ricerca dell’acquirente

Età del dominio

Unicità del contenuto

Input dell’utente (parole digitate o pronunciate, sesso, età, cultura, lingua, indirizzo, interazioni precedenti ecc.)

Dati esterni «oggettivi» sulla piattaforma (data, ora, condizioni meteorologiche ecc.)

Dati personali relativi ad altri utenti («Mi piace», parole più ricercate, prodotti più venduti ecc.)

Numero di condivisioni/numero di visualizzazioni/numero di «Salva», «Preferiti»

Mezzi/supporti tecnologici (ossia in che modo il consumatore accede al posizionamento)

Collegamenti multipli

Corrispettivi

Rapporto d’affari con l’utente commerciale (durata del rapporto, rapporto d’affari privilegiato, qualsiasi investimento collegato alla piattaforma ecc.)

Qualità del servizio clienti

Coefficiente degli annullamenti

Caratteristiche legate al mercato (domanda generale, prezzi competitivi, disponibilità concorrenziale ecc.)

Criteri negativi come il tasso d’incidenza dei reclami dei consumatori o le ipotesi che i consumatori non apprezzino determinate caratteristiche

Punteggio per la risoluzione dei problemi sollevati dai consumatori

Parità (ad es. confronto tra i tassi intermedi e i tassi relativi ad altri canali di distribuzione)

Conversione del negozio

Nessuna risposta dall’applicazione (ANR)

Fidelizzazione

Installazioni e collegamenti entranti da siti web esterni

Disponibilità delle scorte

Qualità e caratteristiche del prodotto

Pertinenza del prodotto rispetto alla gamma

Filtri applicati dai consumatori per restringere la ricerca

Fattori di ricerca (contenuto dell’inserzione, attributi dell’inserzione, parole chiave/tag/etichette)

Pertinenza in base alla corrispondenza tra input dell’utente finale e dell’utente commerciale

Popolarità delle offerte

Dimostrazione delle preferenze di ordinamento da parte dell’utente finale (più recenti, più pertinenti, punteggio più elevato ecc.)

Requisiti giuridici (comprese le questioni relative alla frode/lotta alla contraffazione)

Nuove inserzioni

Preferenza per gli utenti commerciali che offrono la possibilità di utilizzare clausole riguardanti la nazione più favorita, ad esempio il fatto che tali clausole non siano imposte a livello generale

Offerte che terminano a breve

Ordinamento delle inserzioni in base alla distanza (prima le più vicine)

Asta/acquista subito

Marchio

Condizione dell’oggetto (nuovo/usato)

Esempi di parametri specifici che possono essere utilizzati nel settore ricettivo:

Disponibilità minima indicata dalla struttura ospitante

Volume realizzato dalla struttura ospitante

Servizi e comodità (ad es. ristorazione, parcheggio, strutture per il fitness, servizi di reception e portineria, WiFi e centri d’affari, prossimità ai servizi di trasporto e alle attrazioni locali)

Numero di prenotazioni in relazione al numero di visite alla pagina della struttura ospitante pertinente sulla piattaforma (tassi di conversione)

Qualità dell’albergo rispetto alla qualità pubblicizzata

Conferma della prenotazione dell’albergo o del ristorante

Distanza del ristorante rispetto al cliente o precedenti modelli di comportamento degli utenti

Condizioni (riguardanti, ad esempio, il check-in anticipato, il check-out tardivo e i diritti di annullamento)

Parametri relativi alla struttura (numero e qualità delle recensioni dei consumatori, livello delle commissioni, puntualità del pagamento delle fatture, promozioni, partecipazione a programmi preferenziali ecc.)

Scopo del viaggio (affari/tempo libero)


ALLEGATO II

Esempi illustrativi di corrispettivi diretti e indiretti

Il pagamento di commissioni di un importo superiore da parte di un utente commerciale per aumentare la rilevanza relativa, ad esempio nelle aste condotte nel quadro di programmi premio/partner

Impegni periodici degli utenti commerciali o dei titolari di siti web aziendali nei confronti di un posizionamento a pagamento o sforzi congiunti di promozione all’interno dei servizi di intermediazione online o dei motori di ricerca online interessati o su di essi

Pagamento diretto a fini di promozione o di posizionamento privilegiato da parte del pertinente fornitore di servizi di intermediazione online o di motori di ricerca online

Pagamento diretto per «migliorare» la visibilità delle pagine aziendali sui social media, sui servizi di directory online o su altri servizi di intermediazione online

Pagamento diretto (una tantum) per acquisire maggiore visibilità in determinati periodi

Pagamento diretto (regolare) per garantire che un prodotto sia posto in evidenza

Programmi premio o di fidelizzazione

Gli utenti commerciali possono acquistare alcune funzionalità premio grazie ai programmi premio o di fidelizzazione offerti dalle piattaforme. Il semplice fatto di aderire a tali programmi, piuttosto che eventuali effetti oggettivi di tale adesione sulle prestazioni misurate in base a diversi parametri principali (ad es. la velocità di consegna nel commercio elettronico), può indirettamente migliorare il posizionamento degli utenti commerciali a causa della configurazione dei meccanismi di posizionamento, che possono favorire le imprese partecipanti al programma.

Acquisti in-app

Gli acquisti in-app sono contenuti o abbonamenti supplementari resi disponibili all’interno di applicazioni per dispositivi mobili o desktop dopo il download iniziale. Non tutte le applicazioni offrono acquisti in-app, ma alcune o tutte le funzionalità di un’applicazione possono richiedere agli utenti di effettuare un acquisto una tantum o di sottoscrivere un abbonamento (a pagamento). Tra gli esempi figurano funzionalità dell’applicazione supplementari, versioni dell’applicazione premio o senza pubblicità ecc.

Solitamente gli utenti commerciali che offrono applicazioni con acquisti in-app pagano alla piattaforma una commissione su tali acquisti. Ciò può migliorare la visibilità delle loro applicazioni nei risultati di ricerca. In alcuni casi gli operatori dei negozi di applicazioni possono persino citare gli acquisti in-app nel posizionamento, separatamente dall’applicazione sottostante e in aggiunta a essa, migliorando parimenti la «rilevanza relativa» complessiva dell’applicazione.

Servizi accessori

Analogamente ai programmi premio o di fidelizzazione, il semplice utilizzo dei servizi accessori offerti dal pertinente fornitore di servizi di intermediazione online, quali pagamento anticipato, deposito in garanzia, evasione dell’ordine, servizi cloud, sconti, logistica, assicurazione ecc., potrebbe incidere sul posizionamento.

Strutture di incentivo/ricompensa

Programmi di ricompensa che concedono crediti per ottenere pubblicità gratuita sulla piattaforma, con un impatto sulla rilevanza relativa, in cambio, ad esempio, dell’ampliamento dell’offerta di prodotti o servizi degli utenti commerciali sui servizi di intermediazione online interessati, in termini di portata e/o scala, o a fronte dell’impegno ad applicare sconti nello specifico periodo in cui l’aumento della rilevanza relativa che ne deriva non è semplicemente dovuto alla differenza di prezzo relativa — in cui il prezzo costituisce un parametro principale.

Marchi di fiducia

Diritti di licenza relativi ai marchi di fiducia, in cui il pertinente fornitore di servizi di intermediazione online o di motori di ricerca online è in qualche modo associato al marchio di fiducia specifico.

Esclusiva

Accordi di esclusiva, laddove possano condurre a un posizionamento migliore. Ciò potrebbe verificarsi nel caso in cui tali accordi sono volontari (e non imposti unilateralmente agli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online) e sono adottati solo da un sottogruppo di utenti commerciali.

Partecipazione agli utili

Una situazione di partecipazione agli utili, in cui il compenso è corrisposto, ad esempio, in base alla percentuale dei collegamenti cliccati sul motore di ricerca online, può prefigurare l’esistenza di un corrispettivo indiretto. Un’impresa può ad esempio essere posizionata più in alto nell’elenco dei risultati di ricerca se acconsente a che il fornitore del motore di ricerca online ne esponga il contenuto in un servizio di aggregazione delle notizie o un servizio di podcasting offerto dal medesimo fornitore.

Accesso ai dati e uso degli stessi

Gli utenti commerciali possono accettare di concedere ai fornitori di servizi di intermediazione online un accesso più ampio ai dati o altri diritti contrattuali/giuridici relativi ai dati generati dall’utilizzo di tali servizi. Un tale impegno contrattuale relativo ai dati, se assunto solo da un sottogruppo di utenti commerciali, potrebbe influire sul posizionamento in modi diversi, anche in conseguenza di suggerimenti/indicazioni preziosi su come ottimizzare il posizionamento offerti in cambio dal fornitore. Tali dati costituiscono informazioni utili che possono offrire ai servizi di intermediazione online un forte vantaggio commerciale o competitivo, anche quando essi stessi effettuano vendite sugli stessi servizi di intermediazione online.

Offerte di pacchetti/rapporti commerciali

Il versamento di corrispettivi nell’ambito di accordi commerciali più ampi con i fornitori di servizi di intermediazione online. In tale situazione il pagamento diretto per un unico servizio, che può anche non essere connesso al servizio di intermediazione online o al motore di ricerca online in questione, potrebbe avere un impatto sull’immagine dell’impresa interessata, ed eventualmente sul suo posizionamento, su più servizi o su tutti i servizi scambiati tra le due entità.


8.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 424/27


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10007 — Telefónica/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/Movistar Money Colombia JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 424/02)

Il 2 dicembre 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua spagnola e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M10007. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

8.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 424/28


Tassi di cambio dell'euro (1)

7 dicembre 2020

(2020/C 424/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2128

JPY

yen giapponesi

126,30

DKK

corone danesi

7,4433

GBP

sterline inglesi

0,91215

SEK

corone svedesi

10,2018

CHF

franchi svizzeri

1,0802

ISK

corone islandesi

152,70

NOK

corone norvegesi

10,6328

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,482

HUF

fiorini ungheresi

359,49

PLN

zloty polacchi

4,4670

RON

leu rumeni

4,8735

TRY

lire turche

9,5053

AUD

dollari australiani

1,6374

CAD

dollari canadesi

1,5537

HKD

dollari di Hong Kong

9,3999

NZD

dollari neozelandesi

1,7252

SGD

dollari di Singapore

1,6212

KRW

won sudcoreani

1 316,88

ZAR

rand sudafricani

18,4244

CNY

renminbi Yuan cinese

7,9310

HRK

kuna croata

7,5400

IDR

rupia indonesiana

17 214,85

MYR

ringgit malese

4,9385

PHP

peso filippino

58,421

RUB

rublo russo

89,7900

THB

baht thailandese

36,669

BRL

real brasiliano

6,2124

MXN

peso messicano

24,0901

INR

rupia indiana

89,6285


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


8.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 424/29


Avviso concernente la conclusione delle azioni avviate nei confronti di un paese terzo cui è stata notificata, il 21 aprile 2016, la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

(2020/C 424/04)

La Commissione europea («la Commissione») ha posto termine alle azioni in materia di lotta alla pesca INN avviate il 21 aprile 2016 nei confronti di Kiribati con la decisione C/2016/2254 della Commissione (1), in cui si notificava a Kiribati la possibilità di essere identificato dalla Commissione come paese terzo non cooperante a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (regolamento INN).

1.   Quadro giuridico

L'articolo 32 del regolamento INN dispone che la Commissione notifichi ai paesi terzi interessati la possibilità di essere identificati come paesi terzi non cooperanti. Tale notifica è di natura preliminare. La notifica, trasmessa ai paesi terzi, della possibilità di essere identificati come paesi terzi non cooperanti è basata sui criteri di cui all'articolo 31 del regolamento INN.

La Commissione dovrebbe espletare tutte le azioni previste all'articolo 32 con riguardo a tali paesi. In particolare, essa dovrebbe includere nella notifica le informazioni sui fatti e sulle considerazioni essenziali che motivano tale identificazione, la possibilità per tali paesi di risponderle fornendo prove atte a confutare l'identificazione o, se del caso, un piano d'azione inteso a risanare la situazione nonché i provvedimenti correttivi adottati.

La Commissione dovrebbe accordare ai paesi terzi interessati un periodo di tempo adeguato per rispondere alla notifica, nonché un termine ragionevole per porre rimedio alla situazione.

2.   Procedimento

Il 21 aprile 2016 la Commissione europea ha notificato a Kiribati la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante in materia di lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).

Per evitarne l'identificazione come paese terzo non cooperante, la Commissione ha espressamente invitato Kiribati a collaborare proponendo un piano d'azione inteso a ovviare alle carenze individuate.

La Commissione ha avviato un processo di dialogo con Kiribati. Il paese ha presentato osservazioni orali e scritte che sono state esaminate e prese in considerazione dalla Commissione. La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni giudicate necessarie.

Kiribati ha adottato le misure necessarie per far cessare le attività di pesca INN in questione e per prevenirne l'esercizio futuro, ovviando agli atti o alle omissioni che avevano portato alla notifica della possibilità per tale paese di essere identificato come paese terzo non cooperante in materia di lotta alla pesca INN.

3.   Conclusioni

Tenuto conto delle circostanze e previo esame delle suddette considerazioni, la Commissione considera concluse le azioni avviate nei confronti di Kiribati ai sensi dell'articolo 32 del regolamento INN in relazione all'adempimento degli obblighi imposti a tale paese dal diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione e alle misure da attuare per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. Le autorità competenti sono state ufficialmente informate dalla Commissione.

Tale conclusione non esclude che la Commissione o il Consiglio possano successivamente adottare ulteriori misure, qualora altri elementi fattuali dimostrino che il paese non adempie all'obbligo impostogli dal diritto internazionale, in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN.


(1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0423(01)&from=EN


8.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 424/30


Comunicazione della Commissione che modifica gli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 per quanto riguarda il periodo di applicazione e che apporta adeguamenti temporanei per tenere conto dell’impatto della pandemia di COVID-19

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 424/05)

Contesto

1.

Gli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (1) («gli orientamenti») si applicano fino al 31 dicembre 2020.

2.

L’8 settembre 2018 la Commissione ha avviato un riesame degli orientamenti per sostituirli con nuovi orientamenti per il periodo 2021-2027. L’elaborazione dei nuovi orientamenti dipenderà in larga misura dalle disposizioni applicabili al sostegno allo sviluppo rurale ai sensi della proposta di regolamento sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (PAC) (2). Tuttavia, la procedura legislativa per l’adozione di tale proposta non si è ancora conclusa e il regolamento stesso e i relativi atti delegati e di esecuzione non saranno adottati a breve. Per consentire alla Commissione di continuare a valutare gli aiuti di Stato sulla base degli orientamenti in vigore e di completarne il riesame dopo l’adozione della riforma della PAC, è opportuno prorogare il periodo di applicazione degli orientamenti fino al 31 dicembre 2022.

3.

Tenuto conto delle conseguenze economiche e finanziarie che la pandemia di COVID-19 ha per le imprese, è necessario un adeguamento temporaneo degli orientamenti per quanto riguarda l’ammissibilità delle imprese alle misure di aiuto ai sensi degli orientamenti. Pertanto, le imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019, ma che sono diventate imprese in difficoltà nel periodo tra il 1o gennaio 2020 e il 30 giugno 2021 rimangono ammissibili agli aiuti ai sensi degli orientamenti.

4.

Gli orientamenti vengono quindi così modificati:

5.

Il punto 26 è sostituito dal seguente:

«(26).

Le imprese in difficoltà sono escluse dal campo di applicazione dei presenti orientamenti, fatte salve le eccezioni di cui al presente punto. La Commissione ritiene che se un’impresa si trova in difficoltà finanziarie, dato che la sua stessa sopravvivenza è a rischio, essa non può essere considerata uno strumento idoneo per promuovere gli obiettivi di altre politiche pubbliche fintanto che non ne venga ripristinata la redditività. Pertanto, qualora il beneficiario dell’aiuto si trovi in una situazione di difficoltà finanziaria ai sensi del punto (35)15, gli aiuti verranno valutati in conformità degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, quali modificati o sostituiti. Questo principio non si applica agli aiuti intesi a compensare i danni arrecati da calamità naturali ed eventi eccezionali di cui alla parte II, sezioni 1.2.1.1 e 2.1.3, dei presenti orientamenti, che sono compatibili con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato. Se le difficoltà finanziarie di un’azienda attiva nei settori agricolo e forestale sono state causate dai sinistri di cui alla parte II, sezioni 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.1.5, 2.1.3, 2.8.1 o 2.8.5, dei presenti orientamenti, l’aiuto per indennizzare le perdite o riparare i danni causati da tali sinistri e per coprire i costi dell’eradicazione degli organismi nocivi ai vegetali può essere erogato in conformità ai presenti orientamenti e può ancora risultare compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Inoltre, per motivi di protezione della salute pubblica e tenendo conto della situazione di emergenza, non dovrebbe essere operata alcuna distinzione, a determinate condizioni, per quanto concerne la situazione economica di un’impresa in relazione agli aiuti per la distruzione e la rimozione dei capi morti di cui alla sezione 1.2.1.4 e agli aiuti per le misure di eradicazione in caso di epizoozie di cui alla parte II, sezione 1.2.1.3, punto (375), dei presenti orientamenti. Inoltre, le imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019, ma che sono diventate imprese in difficoltà nel periodo tra il 1o gennaio 2020 e il 30 giugno 2021 rimangono ammissibili agli aiuti ai sensi dei presenti orientamenti.»;

6.

Il punto 737 è sostituito dal seguente:

«(737)

I presenti orientamenti si applicano fino al 31 dicembre 2022. La Commissione può decidere di rivedere o modificare i presenti orientamenti in qualsiasi momento, ove ciò risulti necessario per motivi connessi alla politica di concorrenza o per tener conto di altre politiche dell’Unione, come la politica agricola e di sviluppo rurale o la politica in materia di salute umana e animale e di tutela fitosanitaria o ambientale, o di impegni assunti in sede internazionale, o per qualsiasi altro giustificato motivo.».


(1)  GU C 204 dell’1.7.2014, pag. 1.

(2)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2018)392 final].


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

8.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 424/32


Avviso di scadenza di alcune misure antidumping

(2020/C 424/06)

Poiché in seguito alla pubblicazione dell'avviso d'imminente scadenza (1) non è stata presentata alcuna domanda di riesame debitamente motivata, la Commissione informa che la misura antidumping sottoindicata scadrà.

Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (2).

Prodotto

Paesi di origine o di esportazione

Misure

Riferimento

Data di scadenza  (3)

Tubi senza saldature, di ferro o di acciaio

Repubblica popolare cinese

Dazio antidumping

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione, del 7 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

(GU L 322 dell'8.12.2015, pag. 21).

9.12.2020


(1)  GU C 82 del 12.3.2020, pag. 5

(2)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21

(3)  La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

8.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 424/33


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10089 — Phillips 66/Fortress Investment Group/Pester Marketing)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 424/07)

1.   

In data 1 dicembre 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Phillips 66 Company («Phillips 66», Stati Uniti),

Fortress Investment Group LLC («Fortress», Stati Uniti), controllata da SoftBank Group Corp. («SoftBank», Giappone),

Pester Marketing gas station and convenience store business («Pester Marketing», Stati Uniti).

Phillips 66 e Fortress acquisiscono indirettamente, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Pester Marketing.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di elementi dell’attivo.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Phillips 66: trasformazione, trasporto, stoccaggio e commercializzazione di combustibili e prodotti su scala mondiale attraverso un portafoglio di imprese intermedie integrate attive nei settori dei prodotti chimici, della raffinazione e della commercializzazione,

Fortress: investimenti e gestione patrimoniale a livello mondiale,

Pester Marketing: proprietà e gestione di stazioni di servizio che vendono carburanti e beni di consumo quotidiani nella regione delle Rocky Mountains, nel Southwest e nel Mid-West degli Stati Uniti.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10089 — Phillips 66/Fortress Investment Group/Pester Marketing

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


8.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 424/35


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9982 — Ford/GFT)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 424/08)

1.   

In data 30 novembre 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Ford-Werke GmbH («FWG», Germania), controllata da Ford Motor Company («FMC», Stati Uniti), appartenente al gruppo Ford (USA),

GETRAG FORD Transmissions GmbH («GFT», Germania), controllata congiuntamente da FMC e Magna International Inc. («MAGNA»).

FWG acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di GFT.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

FMC (gruppo Ford): progettazione, produzione, commercializzazione e manutenzione di una linea completa di autovetture, camion, SUV, veicoli elettrici e veicoli di lusso Lincoln, offerta di servizi finanziari tramite Ford Motor Credit Company e sviluppo di elettrificazione, veicoli autonomi e soluzioni di mobilità,

GFT: sviluppo, produzione e vendita di trasmissioni per veicoli leggeri; è anche proprietaria di due stabilimenti di produzione, in Germania e nel Regno Unito.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9982 — Ford/GFT

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


8.12.2020   

IT

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C 424/36


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10083 — China Baowu/Taiyuan Iron & Steel Group)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 424/09)

1.   

In data 30 novembre 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

China Baowu Steel Group Corporation Limited («China Baowu», Cina),

Taiyuan Iron and Steel (Group) Company Ltd. («TISCO», Cina).

China Baowu acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di TISCO.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

China Baowu: opera principalmente nella produzione e nella vendita di prodotti siderurgici;

TISCO: opera principalmente nella produzione e nella vendita di prodotti siderurgici.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10083 — China Baowu/Taiyuan Iron & Steel Group

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

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1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


8.12.2020   

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C 424/37


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9983 — Magna/GFT Bordeaux)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 424/10)

1.   

In data 30 novembre 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Magna International Inc. («MAGNA», Canada),

impianto produttivo di Bordeaux («impresa oggetto dell’operazione», Francia), appartenente a GETRAG FORD Transmissions GmbH («GFT», Germania).

MAGNA acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa oggetto dell’operazione.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di elementi dell’attivo.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

MAGNA: fornitore automobilistico operante a livello mondiale che progetta, sviluppa, fabbrica e fornisce sistemi, assemblaggi, moduli e componenti auto destinati principalmente ai costruttori di apparecchiature originali di autovetture e veicoli commerciali leggeri,

impresa oggetto dell’operazione: stabilimento di produzione di trasmissioni manuali ubicato a Bordeaux, Francia e attualmente gestito da GFT.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione dei seguenti riferimenti:

M.9983 — Magna/GFT Bordeaux

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 222964301

Indirizzo postale:

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(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


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C 424/38


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10055 — MIRA/Romanian assets of CEZ)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 424/11)

1.   

In data 1 dicembre 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited («MIRA», Regno Unito), appartenente a Macquarie Group Limited («Macquarie», Australia),

attività di produzione e distribuzione di energia elettrica e di fornitura al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale in Romania («Romanian assets of CEZ», Romania), attualmente detenute da ČEZ a.s. («CEZ», Repubblica ceca).

MIRA acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di CEZ.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

MIRA: gestione di infrastrutture e di altre attività reali, tra cui beni immobili, energia e attività agricole. MIRA fa parte della divisione Macquarie Infrastructure and Real Assets di Macquarie, un fornitore di servizi finanziari, bancari e di investimento su scala mondiale,

Romanian assets of CEZ: sette società con sede in Romania che insieme gestiscono una rete di distribuzione dell’energia elettrica, un portafoglio di attivi per le energie rinnovabili e un’attività di fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10055 — MIRA/Romanian assets of CEZ

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

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Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

8.12.2020   

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C 424/39


Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2020/C 424/12)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), entro tre mesi dalla data di pubblicazione.

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

«Mozzarella»

n. UE: TSG-IT-0001-AM01 — 11.9.2019

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Nome del gruppo: Latterie Soligo, Fattorie Marchigiane, Alival SpA

Indirizzo: Montemaggiore al Metauro 61030 (PU), Italia

Telefono: + 39 072157961

Indirizzo di posta elettronica: fama@trevalli.cooperlat.it

I produttori sono legittimati a presentare la domanda di modifica ai sensi del decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013 e rappresentano la totalità dei produttori di «Mozzarella» STG.

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Denominazione del prodotto

Descrizione del prodotto

Metodo di produzione

Altro: cambio regime di protezione che cambia da «senza riserva del nome» a «con riserva del nome».

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una STG registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

Denominazione

La modifica riguarda il nome del prodotto e consiste nell’aggiunta della parola «tradizionale» al nome «Mozzarella», pertanto si propone la denominazione «Mozzarella Tradizionale».

Il nome «Mozzarella Tradizionale» consente una immediata identificazione del prodotto e riflette anche nel nome quanto già presente nel disciplinare di produzione circa la tradizionalità del prodotto e del metodo di ottenimento.

Infatti così come ben rappresentato nella parte che descrive gli elementi fondamentali l’oggetto del disciplinare norma la mozzarella nella sua tipologia più tradizionale. Ciò consentirà di allineare il nome a quello usato comunemente dal consumatore per identificare il prodotto.

Altro

Regime di protezione: cambio regime di protezione che cambia da «senza riserva del nome» a «con riserva del nome».

La modifica inoltre viene proposta al fine di salvaguardare la registrazione del prodotto in questione, dato che è stata abolita la possibilità di registrare nomi di prodotti agricoli e alimentari come specialità tradizionali garantite senza riserva d’uso del nome e che, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, i nomi registrati a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006, compresi quelli registrati ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento (specialità tradizionali garantite senza riserva del nome), possono continuare a essere utilizzati alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 509 solo fino al 4 gennaio 2023.

Si propone pertanto di modificare il regime di protezione della specialità tradizionale garantita in oggetto allineandolo a quello di cui godono le STG registrate ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. In tal modo «Mozzarella Tradizionale» STG potrà beneficiare della riserva del nome. La riserva del nome è richiesta unicamente in riferimento alla denominazione nel suo complesso («Mozzarella Tradizionale») e non alle sue componenti.

DISCIPLINARE DI UNA SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA

«Mozzarella Tradizionale»

n. UE: TSG-IT-0001-AM01 — 11.9.2019

Italia

1.   Nome (nomi) da registrare

«Mozzarella Tradizionale»

2.   Tipo di prodotto [cfr. allegato XI]

Classe 1.3.

Formaggi

3.   Motivi della registrazione

3.1.   Specificare se il prodotto

è ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o composizione corrispondente a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento;

è ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.

3.2.   Specificare se il nome

è stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico;

designa il carattere tradizionale o la specificità del prodotto.

4.   Descrizione

4.1.   Descrivere il prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1, comprese le sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche che dimostrano la specificità del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento)

La «Mozzarella Tradizionale» è un formaggio fresco a pasta filata, molle (come da definizione del Codex Alimentarius), a fermentazione lattica. La sua forma può essere sferoidale (con peso da 20 a 250 g), eventualmente con testina, o a treccia (con peso da 125 a 250 g).

La «Mozzarella Tradizionale» viene confezionata in involucro protettivo e commercializzata in contatto con un liquido di governo, costituito da acqua con eventuale aggiunta di sale, a contatto diretto se l’involucro e ermetico, per diffusione se l’involucro è forato o permeabile.

Caratteristiche organolettiche

Aspetto:

crosta assente, presenza di una pelle di consistenza tenera;

superficie liscia e lucente, omogenea, di colore bianco latte;

pasta di struttura tipicamente fibrosa, più pronunciata all’origine, a foglie sovrapposte che rilascia al taglio e per leggera compressione liquido lattiginoso. La pasta può talora presentare dei distacchi in cui si accumula detto liquido;

occhiature assenti;

colore bianco latte, omogeneo, esente da chiazze e striature.

Consistenza: morbida e leggermente elastica.

Sapore: caratteristico, sapido, fresco delicatamente acidulo.

Odore: caratteristico, fragrante, delicato, di latte lievemente acidulo.

Caratteristiche chimiche:

grasso sulla sostanza secca: minimo 44 % (m/m);

umidità: per la forma sferoidale 58-66 % (m/m); per la forma a treccia 56-62 % (m/m);

umidità sul non grasso: 69-80 % (m/m);

attività fosfatasica non maggiore di 12 μg di fenolo per grammo di formaggio;

pH della pasta: 5,1-5,6;

acido L(+) lattico: maggiore di 0,2 % (m/m) su campioni analizzati entro tre giorni dalla data di produzione;

cloruro di sodio (NaCl) su un campione non maggiore dell’1 % (m/m);

furosina: massimo 10 mg su 100 g di sostanza proteica.

Caratteristiche microbiologiche:

microflora caratteristica, resistente alle condizioni di filatura, in quantità non inferiore a 107 ufc/g su campioni analizzati entro tre giorni dalla data di produzione.

Conservazione:

il prodotto va conservato ad una temperatura compresa tra 0 °C e + 4 °C. La temperatura massima di conservazione va indicata in etichetta così come la data di scadenza espressa con la dizione «da consumarsi entro …» completata da giorno e mese.

4.2.   Descrivere il metodo di produzione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1 che i produttori devono rispettare, compresi, se del caso, la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento)

Comprende esclusivamente le seguenti fasi, da realizzarsi in ciclo continuo nello stesso stabilimento:

eventuale prematurazione del latte esclusivamente con lattoinnesto naturale (1);

pastorizzazione del latte con un trattamento minimo di 71,7 °C per 15 s o di effetto equivalente;

inoculo del latte con il lattoinnesto naturale;

aggiunta di caglio bovino liquido, con attività di pepsina compresa tra 20 e 30 %;

coagulazione presamica a 35-39 °C;

taglio, rottura e dissieramento della cagliata;

maturazione lattica della cagliata fino ad un pH 5,0-5,4; taglio in pezzi della pasta matura;

filatura (operazione termomeccanica di riscaldamento della pasta con acqua calda, eventualmente addizionata di sale, con temperatura finale della pasta tra 58 e 65 °C);

formatura a caldo della pasta;

rassodamento in acqua fredda eventualmente addizionata di sale;

confezionamento.

(1)

Preparazione del lattoinnesto naturale:

Primo lattoinnesto

trattamento termico del latte crudo non refrigerato, a temperatura non minore di + 63 °C per un tempo minimo di 15 min (o combinazioni tempo/temperatura di effetto minimo equivalente);

raffreddamento alla temperatura di incubazione (t = 42-50 °C);

incubazione sino ad acidità pari a 14-24 °SH su 100 ml;

raffreddamento ad una temperatura minore di + 8 °C;

conservazione in regime di refrigerazione a temperatura non maggiore di + 4 °C.

Lattoinnesti successivi

inoculo del latte crudo che può essere anche refrigerato con un minimo del 4 % di lattoinnesto precedente;

trattamento termico come per il primo lattinnesto;

raffreddamento alla temperatura di incubazione (t = 42-50 °C);

incubazione sino ad acidità pari a 14-24 °SH su 100 ml;

raffreddamento ad una temperatura minore di + 8° C;

conservazione in regime di refrigerazione a temperatura non maggiore di + 4 °C.

Lattoinnesto pronto per l’uso

Il lattoinnesto pronto per l’uso deve:

avere un’acidità compresa tra 16 e 30 °SH su 100 ml;

avere un contenuto minimo di streptococchi termofili di 108 ufc/ml;

avere un’attività fosfatasica negativa;

essere utilizzato in produzione entro tre giorni dalla sua preparazione.

4.3.   Descrivere i principali elementi fondamentali che attestano il carattere tradizionale del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento)

La «Mozzarella Tradizionale» è un formaggio derivante da una consolidata tecnologia di caseificazione di pasta filata fresca, patrimonio storico della filiera lattiero-casearia italiana.

Nella sua tipologia più tradizionale, oggetto del presente disciplinare, il prodotto deve essere ottenuto a partire da latte intero che arriva crudo allo stabilimento, eventualmente regolato solo per quanto concerne il contenuto di materia grassa; elemento qualificante è il lattoinnesto naturale, che deve essere preparato con latte proveniente dalla zona di raccolta dello stabilimento di produzione del formaggio ed utilizzato in loco. Esso consiste in una coltura di batteri lattici, caratterizzati da termoresistenza, rapidità di sviluppo e di acidificazione, che si ottiene per arricchimento selettivo della microflora lattica naturalmente presente nel latte crudo, di cui rispecchia la qualità microbiologica di partenza.

Un lattoinnesto naturale correttamente preparato è solitamente costituito da una miscela indefinita di ceppi di Streptococcus thermophilus, cui possono accompagnarsi enterococchi e batteri lattici termodurici. L’insieme di questa flora lattica concorre a determinare le caratteristiche finali del prodotto.


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


8.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 424/43


Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2020/C 424/13)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data di pubblicazione.

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

«Rheinisches Zuckerrübenkraut»/«Rheinischer Zuckerrübensirup»/«Rheinisches Rübenkraut»

N. UE: PGI-DE-0717-AM01 - 31.3.2020’

DOP ( ) IGP (X)

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Nome dell’associazione:

Schutzgemeinschaft Rheinischer Zuckerrübensirup / Rheinisches Apfelkraut (Associazione per la protezione del Rheinischer Zuckerrübensirup/Rheinisches Apfelkraut)

Indirizzo:

Wormersdorfer Straße 22-26, 53340 Meckenheim

Paese:

Germania

E-mail:

info@sg-zuckerruebensirup-apfelkraut.de

2.   Stato membro o paese terzo

Germania

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Nome del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Altro [da precisare]

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

Descrizione del prodotto

Modifica

Formulazione attuale: «- ferro: minimo 4 mg/100 g»

Modifica richiesta: è opportuno rimuovere del tutto il riferimento al ferro.

Spiegazione

Dalle analisi effettuate negli ultimi anni è emerso che il valore del ferro indicato nel disciplinare originale era parzialmente dovuto ad aderenze di terra e argilla (che, in seguito ai successivi processi di cottura e filtrazione, non hanno mai danneggiato la qualità del prodotto finito). All’epoca, per ragioni tecniche, non era possibile rimuovere l’argilla e la terra, che quindi entravano nel processo produttivo con le barbabietole da zucchero. Inoltre a causa delle condizioni meteorologiche si sono sempre registrate notevoli variazioni da un anno all’altro.

Oggi però i miglioramenti del processo produttivo consentono di eliminare dalle barbabietole una quantità notevolmente maggiore di argilla e terra, riducendo così il livello di ferro.

L’ulteriore ottimizzazione di questo processo è uno degli obiettivi che si prefiggono i fabbricanti del prodotto. Ciò significa però che non è sempre possibile garantire un valore minimo di 4 mg di ferro per 100 g di prodotto. È pertanto opportuno eliminare il valore del ferro.

Legame

Modifica

Sezione 2) «Specificità del prodotto», primo paragrafo

Formulazione attuale: «L’attento metodo di produzione, frutto di una lunga tradizione saldamente ancorata nella regione, garantisce che il prodotto finito racchiuda minerali preziosi quali il magnesio e il ferro. Inoltre il prodotto contiene potassio e, in quantità variabile e decrescente con l’aumentare del periodo di stoccaggio, acido folico. Lo sciroppo, inoltre, non contiene additivi di nessun tipo».

Modifica richiesta (cancellazione delle parti del testo in cui si menzionano il ferro e l’acido folico):

«L’attento metodo di produzione, frutto di una lunga tradizione saldamente ancorata nella regione, garantisce che il prodotto finito racchiuda minerali preziosi quali il magnesio, oltre al potassio. Lo sciroppo, inoltre, non contiene additivi di nessun tipo».

Spiegazione

Per quanto riguarda il valore del ferro: cfr. la spiegazione alla lettera b).

Per quanto riguarda il riferimento all’acido folico: il valore di acido folico indicato nella descrizione (lettera b)) era già stato cancellato nell’ambito dell’ultima domanda di modifica poiché le misurazioni effettuate dopo la registrazione mostravano che il livello di acido folico si riduce costantemente per cause naturali dopo la produzione. Ciò dipende dal fatto che l’acido folico si decompone.

L’acido folico oggi non viene più misurato, in quanto tali misurazioni sarebbero superflue alla luce dei requisiti del disciplinare. Dal momento che il livello di acido folico si riduce comunque durante il lungo periodo di stoccaggio del prodotto e alla fine la sostanza non è più presente, in generale non è più opportuno farvi riferimento.

DOCUMENTO UNICO

«Rheinisches Zuckerrübenkraut» / «Rheinischer Zuckerrübensirup» / «Rheinisches Rübenkraut»

N. UE: PGI-DE-0717-AM01 -31.3.2020

DOP ( ) IGP (X)

1.   Nome [della dop o igp]

«Rheinisches Zuckerrübenkraut»/«Rheinischer Zuckerrübensirup»/«’Rheinisches Rübenkraut»

2.   Stato membro o paese terzo

Germania

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Si intende il succo puro, concentrato, delle barbabietole appena raccolte, senza le fibre né alcuna aggiunta successiva.

Aspetto: sciroppo di colore marrone scuro, ad alta viscosità

Gusto: dolce-maltato

Odore: dolce-maltato-caramellato

Tenore finale di zuccheri (tolleranza ± 3 %)

Saccarosio: 33 %

Glucosio: 17 %

Fruttosio: 16 %

Grado Brix: almeno 78 °Brix

Valore del pH: da 4,4 a 5,0

Tenore di acqua: massimo 22 %

Magnesio: minimo 60 mg/100 g

Potassio: minimo 50 mg/100 g

Lo sciroppo, inoltre, non contiene additivi di nessun tipo. Il prodotto «Zuckerrübenkraut» viene elaborato durante il periodo del raccolto, dall’estate inoltrata fino alla primavera successiva. Il metodo tradizionale di produzione si basa sulla legislazione alimentare in vigore e si compone delle seguenti fasi:

ricevimento delle merci/qualità: consegna delle barbabietole appena raccolte;

verifica della merce ricevuta: determinazione del tenore di zucchero per definire i necessari parametri operativi (temperatura, durata del processo di cottura, ecc.). Ispezione visiva per accertare l’eventuale presenza di terra e foglie;

stoccaggio: breve periodo di stoccaggio sia nell’azienda sia negli impianti di produzione, coordinamento della raccolta e della consegna;

trattamento prima della trasformazione: pulizia; rimozione di foglie, terra e pietre; ulteriore pulizia nell’apposita macchina;

trasformazione: la fase della trasformazione ha luogo all’interno della zona geografica. La barbabietola viene trasformata intera oppure tagliata a pezzi. La massa è riscaldata per varie ore, quindi sottoposta a lenta cottura. Il periodo di riposo è di grande importanza. La durata della cottura e la temperatura variano da un’azienda all’altra in funzione della ricetta tradizionale. La polpa di barbabietole viene poi spremuta ad alta pressione per ottenere il succo greggio. La rimozione delle particelle solide dal succo greggio è effettuata mediante filtrazione. Il succo, così depurato, è inviato all’evaporatore nel quale si estrae l’acqua sottovuoto. La materia secca del prodotto finito non può essere inferiore a 78 °Brix. Prima dello stoccaggio il prodotto finito viene sottoposto ad analisi in loco per determinarne il pH, il colore, il tenore in saccarosio, in fruttosio, in materia secca. Inoltre il prodotto finale è sottoposto anche ad analisi regolari effettuate da un laboratorio esterno. Lo sciroppo di barbabietola così ottenuto viene conservato in apposite cisterne dalle quali è poi prelevato per essere imbottigliato.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Tutte le barbabietole da zucchero utilizzate come materia prima debbono provenire senza eccezione dalla zona geografica delimitata.

Tradizionalmente le barbabietole da zucchero utilizzate nella preparazione dello sciroppo provengono esclusivamente dai produttori di barbabietola della regione.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

L’intero processo produttivo ha luogo nella zona geografica.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La Renania, ovvero, nella Renania settentrionale-Vestfalia, l’intero distretto amministrativo di Colonia (senza la circoscrizione di Oberberg) e, nel distretto amministrativo di Düsseldorf, le circoscrizioni (Kreis) di Mettmann, la città di Düsseldorf, la circoscrizione di Neuss, la città di Mönchengladbach, la circoscrizione di Viersen, la città di Krefeld, la circoscrizione di Kleve, di Wesele, nonché, nella Renania-Palatinato, le circoscrizioni di Ahrweiler e di Mayen-Koblenz.

5.   Legame con la zona geografica

Specificità della zona geografica:

La centenaria tradizione di elaborazione dello sciroppo si era tradotta, nella Renania, nel perfezionamento del processo di produzione e nel sapore del prodotto finito. Le conoscenze in materia si sono trasmesse di generazione in generazione. La coltivazione della barbabietola da zucchero si è andata consolidando sempre più durante il XIV e il XV secolo. Dal XV secolo in poi, nella Renania la barbabietola da zucchero costituiva uno dei tributi che i contadini dovevano pagare ai signori («Kleiner Zehnte»). Agli albori del secolo XVII la guerra dei trent’anni provocò un periodo di carestia durante il quale la coltivazione della barbabietola si rivelò più facile e più produttiva rispetto a quella dei cereali. In Renania, regione in cui l’instabilità si avvertiva in misura più lieve, ci si poteva permettere di dedicarsi alla coltivazione di questa barbabietola bianca e dal sapore dolce.

Oggi non è più possibile determinare con precisione il momento esatto in cui ebbe inizio la produzione di sciroppo di barbabietola nella Renania ma, con tutta probabilità, la tradizione si è generalizzata a partire dal secolo XVIII. Il centro della produzione di questo sciroppo di barbabietola («Rübenkraut») è la regione del Basso Reno. Delle 309 aziende produttrici di sciroppo di barbabietole presenti in Prussia attorno al 1860, nella sola circoscrizione di Grevenbroich erano registrate 63 presse. Lo sciroppo veniva inizialmente prodotto a partire da barbabietole da foraggio oppure da carote. Nel secolo XIX si andò affermando, nella regione del Basso Reno, la coltivazione della varietà «Lanker Rübe» (un tipo particolare di barbabietola da foraggio). Nella seconda metà del secolo la barbabietola da zucchero divenne la materia prima più popolare. Attorno al 1870 nei registri della Camera di commercio di Colonia si legge che annualmente si producevano 6 000 - 10 000 Zehnter (=300 e 500 tonnellate) di sciroppo di barbabietola.

Lo sciroppo di barbabietola è inoltre un ingrediente tradizionale in molte ricette tipiche della Renania come, ad esempio, l’arrosto marinato («Rheinischer Sauerbraten») oppure il pan di spezie («Aachener Printen»). Questa lunga tradizione di produzione dello sciroppo di barbabietola nella Renania si riflette altresì in modo evidente nella lingua del posto: lo sciroppo di barbabietola da zucchero è, per gli abitanti della Renania, il «Rübenkraut» (anticamente denominato «Rüöwenkrut» oppure «Röbenkraut»). Ancor oggi il termine continua ad essere adoperato e compreso anche oltre i confini della Renania. La barbabietola, ancor prima di essere utilizzata per produrre lo zucchero, veniva adoperata come ortaggio (Kraut). È in analogia all’Apfelkraut, che designa un tipo di sciroppo da spalmare, che il nome «Rübenkraut» è adoperato anche per designare lo sciroppo elaborato a partire dalla barbabietola.

La seconda illustrazione figurante nella pubblicazione di Block intitolata Rübensirup - Seine Herstellung, Beurteilung und Verwendung - («Sciroppo di barbabietola – produzione, valutazione e utilizzo») - Lipsia 1920 - rivela l’esistenza di una concentrazione di fabbriche di sciroppo nella Renania (riconoscibili da cerchi neri tracciati sulla carta). Le raffinerie di zucchero erano disseminate in tutto il territorio del Reich mentre nella Renania erano molto rare, dove era presente invece una concentrazione davvero unica di stabilimenti che fabbricavano lo sciroppo di barbabietola. Ancor oggi la Renania continua a produrre succo di barbabietola in gran quantità.

Specificità del prodotto:

L’attento metodo di produzione, frutto di una lunga tradizione saldamente ancorata nella regione, garantisce che il prodotto finito racchiuda minerali preziosi quali il magnesio, oltre al potassio. Lo sciroppo, inoltre, non contiene additivi di nessun tipo.

Il suo sapore zuccherato e maltato, come pure l’odore, di malto e caramello, grazie all’attento metodo di produzione, ne fanno non soltanto un prodotto che si presta ad essere spalmato ma anche un eccellente ingrediente dell’arte culinaria e della panetteria capace di far risaltare i sapori.

Già da molto tempo ormai il prodotto è notissimo e gode di eccellente reputazione, soprattutto nella Renania ma anche oltre i suoi confini. La fama e la reputazione di questo sciroppo sono da attribuire alla sua lunga storia nella zona geografica.

Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

L’eccellente reputazione del prodotto si fonda sulla sua origine geografica.

Il «Rübenkraut» fu inventato nella Renania dove continua ad essere elaborato; è sempre stato fabbricato a partire dalla barbabietola da zucchero della Renania. Il fatto che le barbabietole provengano dalla zona di produzione è uno dei fattori determinanti della reputazione di cui esse godono. L’origine locale dell’unica materia prima adoperata, la barbabietola da zucchero, è inscindibile dall’autenticità del prodotto.

Lo sciroppo di barbabietola continua ancor oggi ad essere fabbricato esattamente come nei secoli passati. Si utilizzano sempre e solo le barbabietole coltivate nella zona geografica delimitata. È anche per questa ragione che si registra una concentrazione tanto elevata di fabbriche di succo di barbabietola nella Renania. Ancor oggi continuano ad essere coltivate nella Renania grandi quantità di barbabietole da zucchero destinate per lo più all’estrazione di zucchero ma anche, in proporzione rilevante, alla fabbricazione dello sciroppo denominato «Rübenkraut».

Tradizionalmente le barbabietole da zucchero utilizzate nella preparazione dello sciroppo provengono esclusivamente dai produttori di barbabietola della regione. La barbabietola da zucchero viene coltivata in base ad un accordo contrattuale tra i trasformatori e gli agricoltori che consente la messa a disposizione di servizi di consulenza generalizzati tali da interessare tutti gli operatori del settore della produzione agricola. È sorta così tra produttori e trasformatori una cooperazione razionale, trasparente e responsabile. I coltivatori di barbabietola usufruiscono di una garanzia di vendere il loro prodotto che dà loro la sicurezza necessaria per pianificare il futuro. La qualità chimica delle barbabietole da zucchero viene controllata regolarmente mediante processi analitici identici.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

https://register.dpma.de/DPMAregister/blattdownload/marken/2019/44/Teil-7/20191031


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.