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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 423 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
63° anno |
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Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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2020/C 423/01 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia |
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2020/C 423/02 |
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2020/C 423/39 |
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2020/C 423/46 |
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2020/C 423/47 |
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2020/C 423/48 |
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Tribunale |
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2020/C 423/49 |
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2020/C 423/50 |
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2020/C 423/51 |
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2020/C 423/52 |
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2020/C 423/53 |
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2020/C 423/54 |
Causa T-472/20: Ricorso proposto il 15 ottobre 2020 — LC / Commissione |
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2020/C 423/55 |
Causa T-563/20: Ricorso proposto il 9 settembre 2020 — Satabank / BCE |
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2020/C 423/56 |
Causa T-599/20: Ricorso proposto il 22 settembre 2020 — YG / Commissione |
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2020/C 423/57 |
Causa T-631/20: Ricorso proposto il 19 ottobre 2020 — MZ/Commissione |
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2020/C 423/58 |
Causa T-643/20: Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — Ryanair/Commissione |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
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7.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 423/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2020/C 423/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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7.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 423/2 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Brescia — Italia) — JH / KG
(Causa C-681/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2008/104/CE - Lavoro tramite agenzia interinale - Articolo 5, paragrafo 5 - Parità di trattamento - Misure necessarie per evitare il ricorso abusivo al lavoro tramite agenzia interinale - Obbligo, per gli Stati membri, di prevenire missioni successive - Assenza di previsione di limiti nella normativa nazionale - Obbligo di interpretazione conforme)
(2020/C 423/02)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale ordinario di Brescia
Parti
Ricorrente: JH
Convenuta: KG
Dispositivo
L’articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che non limita il numero di missioni successive che un medesimo lavoratore tramite agenzia interinale può svolgere presso la stessa impresa utilizzatrice e che non subordina la legittimità del ricorso al lavoro tramite agenzia interinale all’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustifichino tale ricorso. Per contro, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che essa osta a che uno Stato membro non adotti alcuna misura al fine di preservare la natura temporanea del lavoro tramite agenzia interinale, nonché ad una normativa nazionale che non preveda alcuna misura al fine di evitare l’assegnazione ad un medesimo lavoratore tramite agenzia interinale di missioni successive presso la stessa impresa utilizzatrice con lo scopo di eludere le disposizioni della direttiva 2008/104 nel suo insieme.
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7.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 423/3 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 17 settembre 2020 — PAO Rosneft Oil Company, già NK Rosneft OAO, RN-Shelf-Arctic OOO, AO RN-Shelf-Far East, già RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO, RN-Exploration OOO, Tagulskoe OOO / Consiglio dell’Unione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Commissione europea
(Causa C-732/18 P) (1)
(Impugnazione - Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Federazione russa che destabilizzano la situazione in Ucraina - Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche - Inserimento del nome delle ricorrenti nell’elenco delle entità alle quali si applicano misure restrittive)
(2020/C 423/03)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: PAO Rosneft Oil Company, già NK Rosneft OAO, RN-Shelf-Arctic OOO, AO RN-Shelf-Far East, già RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO, RN-Exploration OOO, Tagulskoe OOO (rappresentante: L. Van den Hende, advocaat)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M.-M. Joséphidès e B. Driessen, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Commissione europea (rappresentanti: inizialmente L. Havas, J. Norris e A. Tizzano, e successivamente L. Havas e J. Norris, agenti)
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
La Rosneft Oil Company PAO, la RN-Shelf-Arctic OOO, la RN-Shelf-Far East AO, la RN-Exploration OOO e la Tagulskoe OOO sono condannate a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
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3) |
La Commissione europea si fa carico delle proprie spese. |
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7.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 423/3 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Association française des usagers de banques / Ministre de l'Économie et des Finances
(Causa C-778/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Servizi di pagamento nel mercato interno - Direttiva 2007/64/CE - Articolo 45 - Direttiva (UE) 2015/2366 - Articolo 55 - Recesso da un contratto quadro - Direttiva 2014/17/UE - Contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali - Articolo 12, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3 - Pratiche di commercializzazione abbinata - Pratiche di commercializzazione aggregata - Direttiva 2014/92/UE - Conti di pagamento - Articoli da 9 a 14 - Trasferimento del conto di pagamento - Obbligo di accreditare i propri redditi su un conto di pagamento presso il creditore durante un periodo fissato dal contratto di prestito come contropartita di un vantaggio personalizzato - Durata dell’obbligo - Perdita del vantaggio personalizzato in caso di chiusura anticipata del conto)
(2020/C 423/04)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Association française des usagers de banques
Convenuto: Ministre de l'Économie et des Finances
Dispositivo
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1) |
L’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che autorizza il creditore ad imporre al mutuatario, nell’ambito della conclusione di un contratto di credito concernente beni immobili residenziali, in cambio di un vantaggio personalizzato, l’accredito di tutti i suoi redditi salariali o assimilati su un conto di pagamento aperto presso il medesimo creditore, indipendentemente dall’importo, dalle scadenze e dalla durata del prestito. Per contro, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale secondo la quale la durata dell’accredito imposto, qualora quest’ultimo non riguardi tutti i redditi salariali del mutuatario, può raggiungere dieci anni o, se inferiore, la durata del contratto di credito di cui trattasi. |
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2) |
La nozione di «spese», ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, dell’articolo 55, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché dell’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, deve essere interpretata nel senso che essa non include la perdita di un vantaggio personalizzato offerto dal creditore al mutuatario in cambio dell’apertura di un conto presso il medesimo creditore per accreditarvi i suoi redditi nell’ambito di un contratto di credito, causata dalla chiusura di tale conto. |
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7.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 423/4 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 17 settembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Stichting Schoonzicht / Staatssecretaris van Financiën
(Causa C-791/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Beni d’investimento immobiliari - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Rettifica della detrazione operata inizialmente - Rettifica in un’unica soluzione dell’integralità di tale detrazione in seguito alla prima utilizzazione del bene di cui trattasi - Periodo di rettifica)
(2020/C 423/05)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: Stichting Schoonzicht
Convenuto: Staatssecretaris van Financiën
Dispositivo
Gli articoli da 184 a 187 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale contenente un regime di rettifica applicabile ai beni d’investimento che prevede uno scaglionamento della rettifica su più anni, in forza del quale, nel corso dell’anno della prima utilizzazione del bene interessato, corrispondente altresì al primo anno di rettifica, l’integralità della detrazione operata inizialmente per tale bene è oggetto di una rettifica in un’unica soluzione, qualora, al momento di tale prima utilizzazione, risulti che tale detrazione non corrisponde a quella che il soggetto passivo aveva diritto di operare sulla base dell’effettivo utilizzo di tale bene.
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7.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 423/5 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 15 ottobre 2020 — Deza, a.s. / Commissione europea, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia, Agenzia europea per le sostanze chimiche
(Causa C-813/18 P) (1)
(Impugnazione - Ambiente - Regolamento (CE) n. 1272/2008 - Classificazione, etichettatura e imballaggio di talune sostanze e miscele - Regolamento (UE) 2017/776 - Classificazione dell’antrachinone - Sostanza ritenuta potenzialmente cancerogena per l’uomo - Errori d’interpretazione e di applicazione del regolamento n. 1272/2008 e del principio di certezza del diritto - Snaturamento dei fatti e degli elementi di prova - Portata del sindacato)
(2020/C 423/06)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Deza, a.s. (rappresentante: P. Dejl, advokát)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: R. Lindenthal, K. Mifsud-Bonnici e Z. Malůšková, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentanti:: S. Hartikainen, agente), Regno di Svezia (rappresentanti:: inizialmente H. Eklinder, H. Shev, C. Meyer-Seitz, J. Lundberg e A. Falk, successivamente H. Eklinder, H. Shev e C. Meyer-Seitz, agenti), Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti:: A. Hautamäki e M. Heikkilä, agenti)
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
La Deza a.s. è condannata a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione europea. |
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3) |
La Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sopporteranno le proprie spese. |
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7.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 423/5 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 17 settembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Burgo Group SpA / Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE
(Causa C-92/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Promozione della cogenerazione - Normativa nazionale che prevede un regime di sostegno - Regime di sostegno a favore di impianti di cogenerazione non ad alto rendimento esteso oltre il 31 dicembre 2010)
(2020/C 423/07)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Burgo Group SpA
Convenuto: Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE
Con l’intervento di: Ministero dello Sviluppo economico, Autorità per l’Energia elettrica e il Gas
Dispositivo
L’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, la quale permetta ad impianti di cogenerazione che non presentano la caratteristica di essere impianti ad alto rendimento, ai sensi di tale direttiva, di continuare a beneficiare, anche dopo il 31 dicembre 2010, di un regime di sostegno alla cogenerazione, in virtù del quale detti impianti siano così, segnatamente, esentati dall’obbligo di acquistare certificati verdi.
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7.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 423/6 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 15 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės — Lituania) — «Linas Agro» AB / Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
(Causa C-117/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 - Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso - Definizione - Regolamento (CE) n. 945/2005 - Determinazione del titolo di nitrato di ammonio - Presunzione secondo cui un prodotto con un titolo di azoto superiore al 28 % in peso abbia un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso)
(2020/C 423/08)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės
Parti
Ricorrente:«Linas Agro» AB
Convenuto: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Dispositivo
L’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 della Commissione, del 23 settembre 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, letto alla luce dei considerando da 20 a 23 del regolamento (CE) n. 945/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 658/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e il regolamento (CE) n. 132/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l’altro, dell’Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, deve essere interpretato nel senso che si può presumere che un concime a base di nitrato di ammonio (AN) con un titolo di azoto (N) superiore al 28 % in peso, un rapporto tra azoto nitrico e azoto ammoniacale all’incirca di 1:1, e un tenore complessivo di fosforo e di potassio non superiore al 12 % in peso, abbia, fino a prova contraria, un titolo di nitrato di ammonio (AN) superiore all’80 % in peso ai fini dell’imposizione del dazio antidumping definitivo da esso istituito, senza che sia necessario procedere a un test di laboratorio per determinare l’esatto titolo di nitrato di ammonio.
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7.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 423/7 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 17 settembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation / Compagnie des pêches de Saint-Malo
(Causa C-212/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Aiuti di Stato - Nozione - Naufragio della petroliera Erika - Regime di aiuti a favore di imprese di acquacoltura e di pesca - Decisione che dichiara il regime di aiuti parzialmente incompatibile con il mercato comune e che ordina il recupero degli aiuti versati - Sindacato di validità - Esame d’ufficio - Ricevibilità - Mancata proposizione di un ricorso di annullamento da parte della resistente nel procedimento principale - Riduzione di oneri sociali - Contributi dei dipendenti - Vantaggio - Determinazione del soggetto su cui grava l’obbligo di restituzione)
(2020/C 423/09)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation
Resistente: Compagnie des pêches de Saint-Malo
Dispositivo
La decisione 2005/239/CE della Commissione, del 14 luglio 2004, riguardante certe misure di aiuto attuate dalla Francia a favore degli acquacoltori e dei pescatori, è invalida nella misura in cui qualifica come aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune la riduzione dei contributi dei dipendenti disposta dalla Repubblica francese a favore dei pescatori per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre 2000.
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7.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 423/7 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — E. Sp. z o.o. Sp. k. / Minister Finansów
(Causa C-335/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 90 - Riduzione della base imponibile dell’IVA - Mancato pagamento totale o parziale del prezzo - Condizioni imposte da una normativa nazionale ai fini dell’esercizio del diritto alla riduzione - Condizione secondo cui il debitore non deve essere sottoposto a procedura di insolvenza o di liquidazione - Condizione secondo cui creditore e debitore devono essere entrambi soggetti passivi dell’IVA)
(2020/C 423/10)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti
Ricorrente: E. Sp. z o.o. Sp. k.
Convenuto: Minister Finansów
Dispositivo
L’articolo 90 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che subordina la riduzione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) alla condizione che, alla data della cessione del bene o della prestazione di servizi nonché al giorno precedente la data di presentazione della rettifica della dichiarazione fiscale volta a beneficiare di tale riduzione, il debitore sia registrato quale soggetto passivo dell’IVA e non sia sottoposto a procedura di insolvenza o di liquidazione e che, al giorno precedente la data di presentazione della rettifica della dichiarazione fiscale, il creditore sia anch’esso ancora registrato quale soggetto passivo dell’IVA.
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7.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 423/8 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 21 ottobre 2020 — Banca centrale europea / Estate of Espírito Santo Financial Group SA, in liquidazione
(Causa C-396/19 P) (1)
(Impugnazione - Decisione 2004/258/CE - Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) - Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (BCE) - Articolo 10, paragrafo 4 - Accesso ai documenti della BCE - Decisione del consiglio direttivo - Riservatezza delle riunioni e delle delibere degli organi della BCE - Risultato delle delibere - Diniego parziale di accesso - Pregiudizio alla tutela dell’interesse pubblico - Obbligo di motivazione)
(2020/C 423/11)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Banca centrale europea (rappresentanti: F. Malfrère e M. Ioannidis, agenti, assistiti da H.-G. Kamann, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Estate of Espírito Santo Financial Group SA, in liquidazione (rappresentanti: D. Duarte de Campos e S. Estima Martins, advogados)
Dispositivo
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1) |
Il punto 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 marzo 2019, Espírito Santo Financial Group/BCE (T-730/16, non pubblicata, EU:T:2019:161), è annullato nei limiti in cui il Tribunale ha annullato la decisione della Banca centrale europea (BCE) del 31 agosto 2016 recante diniego parziale di accesso a taluni documenti relativi alla sua decisione del 1o agosto 2014 concernente la Banco Espírito Santo SA, nella parte in cui, con tale decisione, la BCE ha negato ad essa l’accesso all’importo del credito indicato negli estratti del verbale contenente la decisione del consiglio direttivo della BCE del 28 luglio 2014. |
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2) |
Il punto 3 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 marzo 2019, Espírito Santo Financial Group/BCE (T-730/16, non pubblicata, EU:T:2019:161), è annullato nella parte in cui ha statuito sulle spese. |
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3) |
L’impugnazione è respinta quanto al resto. |
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4) |
Il ricorso di annullamento proposto dall’Espírito Santo Financial Group SA, in liquidazione, è respinto nei limiti in cui è diretto all’annullamento della decisione della Banca centrale europea (BCE) del 31 agosto 2016, recante diniego parziale di accesso a taluni documenti relativi alla sua decisione del 1o agosto 2014 concernente la Banco Espírito Santo SA, nella parte in cui, con tale decisione, la BCE ha negato ad essa l’accesso all’importo del credito indicato negli estratti del verbale contenente la decisione del consiglio direttivo della BCE del 28 luglio 2014. |
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5) |
L’Espírito Santo Financial Group SA, in liquidazione, sopporta, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dalla Banca centrale europea nell’ambito sia del procedimento di primo grado sia della presente impugnazione. |
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6) |
La Banca centrale europea sopporta la metà delle proprie spese sostenute nell’ambito sia del procedimento di primo grado sia della presente impugnazione. |
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7.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 423/9 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 14 ottobre 2020 — Close SA, Cegelec SA / Parlamento europeo
(Causa C-447/19 P) (1)
(Impugnazione - Ricorso di annullamento - Appalti pubblici di lavori - Procedura di gara d’appalto - Progetto di ampliamento e adeguamento dell’edificio Konrad Adenauer a Lussemburgo - Obbligo per l’amministrazione aggiudicatrice di informare l’offerente che non ha ottenuto l’appalto - Motivazione)
(2020/C 423/12)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Close SA, Cegelec SA (rappresentanti: M. Rikkers e J.-L. Teheux, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: E. Paladini e B. Schäfer, agenti)
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
La Close SA e la Cegelec SA sono condannate alle spese. |
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7.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 423/9 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 21 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Potsdam — Germania) — Möbel Kraft GmbH & Co. KG / ML
(Causa C-529/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 2011/83/UE - Articolo 16, lettera c) - Diritto di recesso - Eccezioni - Beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati - Beni la cui fabbricazione è stata iniziata dal professionista)
(2020/C 423/13)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Potsdam
Parti
Ricorrente: Möbel Kraft GmbH & Co. KG
Convenuto: ML
Dispositivo
L’articolo 16, lettera c), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che l’eccezione al diritto di recesso prevista da tale disposizione è opponibile al consumatore che ha concluso un contratto negoziato fuori dei locali commerciali relativo alla vendita di un bene che dovrà essere confezionato secondo le sue specifiche, indipendentemente dal fatto che il professionista abbia iniziato la produzione di detto bene.
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7.12.2020 |
IT |
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C 423/10 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 settembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — WV / Landkreis Harburg
(Causa C-540/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza in materia di obbligazioni alimentari - Regolamento (CE) n. 4/2009 - Articolo 3, lettera b) - Autorità giurisdizionale del luogo di residenza abituale del creditore di alimenti - Azione di regresso proposta da un ente pubblico surrogato nei diritti del creditore di alimenti)
(2020/C 423/14)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: WV
Convenuto: Landkreis Harburg
Dispositivo
Un ente pubblico che intende recuperare, mediante un’azione di regresso, somme versate in luogo di alimenti a un creditore di alimenti, nei cui diritti esso è surrogato nei confronti del debitore di alimenti, è legittimato ad avvalersi della competenza dell’autorità giurisdizionale del luogo in cui detto creditore risiede abitualmente, prevista dall’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009 (CE) del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.
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7.12.2020 |
IT |
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C 423/10 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG / Hauptzollamt Hamburg
(Causa C-543/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Articolo 78 - Articolo 236, paragrafo 1 - Procedura d’importazione - Revisione della dichiarazione in dogana - Politica commerciale - Antidumping - Regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 - Dazio antidumping definitivo - Impegni su prezzi - Esenzione - Articolo 2, paragrafo 1 - Condizione di presentazione di una fattura corrispondente all’impegno - Omessa menzione di un elemento elencato nell’allegato del regolamento di esecuzione 2015/82)
(2020/C 423/15)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Hamburg
Parti
Ricorrente: Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG
Convenuto: Hauptzollamt Hamburg
Dispositivo
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1) |
L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio e ai riesami intermedi parziali a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, deve essere interpretato nel senso che importazioni di merci non possono essere esentate dal dazio antidumping istituito dall’articolo 1 di tale regolamento di esecuzione qualora la fattura necessaria per ottenere tale esenzione menzioni, nella dichiarazione di cui al punto 9 dell’elenco contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione di cui trattasi, non la decisione di esecuzione (UE) 2015/87 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, bensì la decisione 2008/899/CE della Commissione, del 2 dicembre 2008, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese. |
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2) |
Una fattura corrispondente all’impegno, contenente tutte le informazioni elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione 2015/82, non può essere presentata, ai fini dell’ottenimento dell’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento di esecuzione, nell’ambito del procedimento istituito dall’articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, avviato ai fini del rimborso dei dazi antidumping. |
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7.12.2020 |
IT |
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C 423/11 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — Société Eco TLC / Ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de l’Économie et des Finances
(Causa C-556/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Aiuti di Stato - Articolo 107, paragrafo 1, TFUE - Nozione di «risorse statali» - Responsabilità estesa dei produttori - Eco-organismo autorizzato dalle autorità pubbliche a riscuotere contributi finanziari presso soggetti che immettono sul mercato determinati prodotti, al fine di provvedere, per conto dei medesimi, all’obbligo giuridico loro incombente di trattare i rifiuti derivanti da tali prodotti - Sostegni finanziari versati dall’eco-organismo agli operatori di raccolta differenziata convenzionati)
(2020/C 423/16)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d’État
Parti
Ricorrente: Société Eco TLC
Convenuti: Ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de l’Économie et des Finances
con l’intervento di: Fédération des entreprises du recyclage
Dispositivo
L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che un dispositivo mediante il quale un eco organismo privato senza scopo di lucro, titolare di un’autorizzazione rilasciata dalle autorità pubbliche, riscuote presso i soggetti che immettono sul mercato una particolare categoria di prodotti — i quali stipulino con il medesimo organismo una convenzione a tal fine — contributi a fronte del servizio di provvedere per loro conto al trattamento dei rifiuti derivanti da tali prodotti, e riversa poi a operatori incaricati della raccolta differenziata e del recupero di tali rifiuti sovvenzioni d’importo fissato nella stessa autorizzazione sulla base di obiettivi ambientali e sociali, non costituisce un intervento effettuato mediante risorse statali ai sensi della disposizione in parola, purché tali sovvenzioni non restino costantemente sotto il controllo pubblico, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
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7.12.2020 |
IT |
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C 423/12 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 settembre 2020 — Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda / Commissione europea
(Causa C-623/19 P) (1)
(Impugnazione - Ricorso di annullamento - Decisione di recupero di un debito - Titolo esecutivo - Autorità di cosa giudicata - Adozione di una decisione che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 299 TFUE ai fini del recupero di sovvenzioni concesse per via contrattuale - Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del programma quadro per l’innovazione e la competitività (CIP) (2007 — 2013))
(2020/C 423/17)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda (rappresentanti: G. Gentil Anastácio, D. Pirra Xarepe e M. Stock da Cunha, advogados)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: B. Rechena e J. Estrada de Solà, agenti)
Dispositivo
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1) |
L’ impugnazione è respinta. |
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2) |
L’Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda è condannata alle spese. |
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7.12.2020 |
IT |
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C 423/12 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark — Austria) — Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG, Wasserverband «Region Gratkorn-Gratwein» / Landeshauptmann von Steiermark
(Causa C-629/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Rifiuti - Direttiva 2008/98/CE - Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), articolo 3, punto 1, e articolo 6, paragrafo 1 - Acque reflue - Fanghi di depurazione - Ambito di applicazione - Nozione di «rifiuto» - Cessazione della qualifica di rifiuto - Operazione di recupero o di riciclaggio)
(2020/C 423/18)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesverwaltungsgericht Steiermark
Parti
Ricorrenti: Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG, Wasserverband «Region Gratkorn-Gratwein»
Convenuto: Landeshauptmann von Steiermark
Dispositivo
L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), l’articolo 3, punto 1, e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, devono essere interpretati nel senso che i fanghi di depurazione prodotti durante il trattamento congiunto, in un impianto di depurazione, di acque reflue di origine industriale e domestica o urbana e inceneriti in un impianto di incenerimento di materiali residui ai fini del recupero di energia mediante produzione di vapore non devono essere considerati rifiuti se le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva 2008/98 sono già soddisfatte prima del loro incenerimento. Spetta al giudice del rinvio accertare se ciò si verifichi nel procedimento principale.
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7.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 423/13 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 14 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Vâlcea — Romania) — SC Valoris SRL / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea, Administraţia Fondului pentru Mediu
(Causa C-677/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Principi del diritto dell’Unione - Principio di leale cooperazione - Principi di equivalenza e di effettività - Restituzione dei tributi riscossi da uno Stato membro in violazione del diritto dell’Unione - Termine previsto per presentare le domande di rimborso di tali tributi - Mancanza di un termine analogo per il rimborso di somme incassate da tale Stato membro in violazione del diritto nazionale)
(2020/C 423/19)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Tribunalul Vâlcea
Parti
Ricorrente: SC Valoris SRL
Convenute: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea, Administraţia Fondului pentru Mediu
Dispositivo
Il principio di effettività, in combinato disposto con il principio di leale cooperazione, deve essere interpretato nel senso che non osta a che una normativa di uno Stato membro fissi, a pena di decadenza, un termine per presentare le domande di rimborso di tributi dichiarati incompatibili con il diritto dell’Unione che ha una durata di circa un anno e che decorre dall’entrata in vigore di tale normativa volta a rimediare alla violazione di detto diritto.
Il principio di equivalenza, in combinato disposto con il principio di leale cooperazione, deve essere interpretato nel senso che osta a che una normativa di uno Stato membro fissi, a pena di decadenza, un termine di circa un anno per presentare le domande di rimborso di tributi dichiarati incompatibili con il diritto dell’Unione, qualora tale termine non sia stato previsto da tale Stato membro per quanto riguarda domande di rimborso analoghe fondate su una violazione del diritto interno.
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7.12.2020 |
IT |
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C 423/13 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 21 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Düsseldorf — Germania) — GR / Stadt Duisburg
(Causa C-720/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Accordo di associazione CEE-Turchia - Decisione n. 1/80 - Articolo 7, primo comma - Diritto di soggiorno dei familiari di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro - Naturalizzazione del familiare interessato nello Stato membro ospitante - Mantenimento del diritto di soggiorno - Diritti acquisiti)
(2020/C 423/20)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: GR
Convenuta: Stadt Duisburg
Dispositivo
L’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, deve essere interpretato nel senso che un familiare di un lavoratore turco che abbia acquisito i diritti previsti da tale disposizione non perde il godimento di tali diritti quando acquisisce la cittadinanza dello Stato membro ospitante pur perdendo la sua cittadinanza anteriore.
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7.12.2020 |
IT |
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C 423/14 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 1o ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg — Austria) — FP Passenger Service GmbH / Austrian Airlines AG
(Causa C-654/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Trasporti aerei - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Compensazione pecuniaria dei passeggeri del trasporto aereo in caso di ritardo prolungato di un volo - Diritto a compensazione pecuniaria in caso di ritardo - Durata del ritardo - Orario di apertura del portellone dell’aeromobile a destinazione - Orario di arrivo effettivo - Orario di arrivo previsto - Questione sulla quale la Corte ha già statuito o risposta a una questione che può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza)
(2020/C 423/21)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesgericht Korneuburg
Parti
Ricorrente: FP Passenger Service GmbH
Convenuta: Austrian Airlines AG
Dispositivo
Il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione pecuniaria e di assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, letto alla luce della sentenza del 4 settembre 2014, Germanwings (C 452/13, EU:C:2014:2141), deve essere interpretato nel senso che, ai fini della quantificazione del ritardo subìto dai passeggeri di un volo al suo arrivo, si deve calcolare il lasso di tempo trascorso tra l’orario di arrivo previsto e l’orario di arrivo effettivo, ossia il momento in cui si apre almeno uno dei portelloni dell’aeromobile, tenuto conto del fatto che, in tale momento, i passeggeri sono autorizzati a lasciarlo.
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7.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 423/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Veszprémi Törvényszék (Ungheria) il 23 luglio 2020 — Amper Metal Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Causa C-334/20)
(2020/C 423/22)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Veszprémi Törvényszék
Parti
Ricorrente: Amper Metal Kft.
Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Questioni pregiudiziali
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1. |
Se l’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA») (1) debba o possa essere interpretato nel senso che, ai sensi di tale disposizione — a motivo dell’espressione «sono impiegati» in essa contenuta –, la detrazione dell’IVA di un’operazione che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva IVA non può essere negata poiché, secondo la valutazione dell’amministrazione finanziaria, il servizio reso dall’emittente della fattura nel contesto di un’operazione realizzata tra parti indipendenti non è «proficuo» per le attività soggette a imposta del destinatario della fattura, in quanto:
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2. |
Se l’articolo 168, lettera a), della direttiva IVA debba o possa essere interpretato nel senso che, ai sensi di tale disposizione, la detrazione dell’IVA di un’operazione che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva IVA può essere negata poiché, secondo la valutazione dell’amministrazione finanziaria, il servizio reso dall’emittente della fattura nel contesto di un’operazione realizzata tra parti indipendenti ha un valore sproporzionato, in quanto il servizio (servizio pubblicitario) è costoso e il suo prezzo è eccessivo rispetto a uno o più altri servizi presi a titolo di confronto. |
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7.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 423/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Ravensburg (Germania) il 24 luglio 2020 — QY / Bank 11 für Privatkunden und Handel GmbH
(Causa C-336/20)
(2020/C 423/23)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Ravensburg
Parti
Ricorrente: QY
Resistente: Bank 11 für Privatkunden und Handel GmbH
Questioni pregiudiziali
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1) |
In merito alla fictio legis di cui all’articolo 247, paragrafi 6, secondo comma, terza frase, e 12, primo comma, terza frase, dello Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (Disposizioni preliminari al codice civile tedesco; in prosieguo: l’«EGBGB»)
In caso di risposta negativa alla questione sub II.1.b): |
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2) |
In merito alle informazioni obbligatorie di cui all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE
Nel caso di risposta affermativa alle precedenti questioni sub II.1.a) e/o a una delle questioni sub II.2 da a) a c): |
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3) |
In merito alla decadenza dal diritto di recesso ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/48/CE
Indipendentemente dalla risposta alle questioni sub II. da 1. a 3.: |
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4) |
In merito alla legittimazione al rinvio pregiudiziale di un giudice monocratico ai sensi dell’articolo 267, paragrafo 2, TFUE Se l’articolo 348 a, paragrafo 2, punto 1, della ZPO, nella parte in cui si riferisce alla pronuncia di ordinanze di rinvio ai sensi dell’articolo 267, paragrafo 2, TFUE, sia incompatibile con la legittimazione al rinvio pregiudiziale dei giudici nazionali previsto da quest’ultima norma e sia pertanto inapplicabile alla pronuncia di ordinanze di rinvio. |
(1) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU 2008, L 133, pag. 66).
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7.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 423/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 31 luglio 2020 — HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zrt. / Magyar Nemzeti Bank
(Causa C-352/20)
(2020/C 423/24)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Kúria
Parti
Ricorrente: HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zrt.
Resistente: Magyar Nemzeti Bank
Questione pregiudiziale
Se rientrino nell’ambito di applicazione delle politiche di remunerazione delle società di gestione di fondi di investimento i dividendi distribuiti ai dirigenti interessati:
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a) |
direttamente, in quanto titolari di azioni a dividendo privilegiato (cd. azioni di priorità) detenute nella società di gestione di fondi di investimento, o |
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b) |
o mediante società per azioni di tipo unipersonale il cui capitale è detenuto dai dirigenti interessati, titolari di azioni di priorità in tale società di gestione di fondi. |
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7.12.2020 |
IT |
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C 423/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 5 agosto 2020 — MARCAS MC Szolgáltató Zrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Causa C-363/20)
(2020/C 423/25)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Törvényszék
Parti
Ricorrente: MARCAS MC Szolgáltató Zrt.
Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se sia conforme al diritto a un processo equo, riconosciuto quale principio generale del diritto dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), e ai principi generali della certezza del diritto, di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento, una prassi dell’autorità tributaria di uno Stato membro in virtù della quale, nell’ambito del controllo a posteriori della dichiarazione del contribuente — senza che sia stata accertata la violazione da parte del contribuente di una specifica disposizione contabile o di una norma giuridica sostanziale relativa all’imposta oggetto dell’ispezione e senza che sia stata modificata l’aliquota dell’imposta applicata rispetto a quanto risulta nella dichiarazione degli anni cui si riferisce l’attività economica — l’autorità tributaria accerti, senza motivare, la sussistenza di una differenza fiscale a carico del contribuente per il solo fatto che quest’ultimo non ha redatto la propria dichiarazione tenendo conto, fra i vari principi contabili contenuti nella legge in materia di contabilità dello Stato membro, di due principi fiscali come richiesto dall’autorità tributaria, ma che, avvalendosi della sua discrezionalità, l’abbia redatta basandosi su altri principi che, a suo parere, regolavano la contabilità della sua attività economica. |
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2) |
Se gli articoli 2, paragrafo 3, e 31 della direttiva 78/660/CEE (1) (Quarta direttiva) possano essere interpretati, alla luce del diritto ad un processo equo riconosciuto dall’articolo 47 della Carta e dei principi generali della certezza del diritto, di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento, sanciti come principi generali del diritto dell’Unione, nel senso che, nel caso di un’attività economica che si riferisce a più periodi d’imposta, qualora l’autorità tributaria sostituisca i principi contabili scelti dal contribuente con altri principi contabili e, di conseguenza, effettui una modifica di scrittura contabile che riguarda anche le dichiarazioni dei redditi degli anni contigui, sia obbligatoria l’estensione della sua ispezione anche ai periodi d’imposta cui si riferisce l’attività economica e a quelli che incidono, pertanto, sulle conclusioni dell’autorità tributaria relative al periodo oggetto dell’ispezione. Se, nell’effettuare il controllo a posteriori della dichiarazione del contribuente, l’autorità tributaria debba tenere conto, nel periodo contabile in esame, delle voci modificate tramite una dichiarazione integrativa relativa all’anno precedente, con la conseguenza che risulta un pagamento in eccesso da parte del contribuente per aver pagato l’imposta prima della data di scadenza, o se sia conforme ai principi indicati e al divieto di abuso di diritto dell’articolo 54 della Carta un atto in virtù del quale l’autorità tributaria dichiara la sussistenza di un debito tributario a carico del contribuente, nonostante vi fosse un pagamento in eccesso. |
|
3) |
Se sia proporzionato sanzionare la scelta di un metodo contabile eventualmente errato dichiarando l’esistenza di una differenza fiscale qualificata come debito, tenuto conto inoltre che viene imposto il pagamento di una sanzione — sebbene solo del 10 % — e di una penalità di mora, qualora l’imposta oggetto della controversia sia stata pagata prima della scadenza e nel corso del procedimento fino alla fine figurava sul conto corrente fiscale della ricorrente come pagamento in eccesso, ragion per cui l’Erario non ha subito alcuna perdita di entrate e non vi sono indizi di abuso. |
|
4) |
Se il principio di (tutela del) legittimo affidamento possa essere interpretato nel senso che il suo fondamento oggettivo, vale a dire l’aspettativa del contribuente per quanto riguarda il trattamento contabile, sia fondato qualora l’autorità tributaria abbia precedentemente effettuato un’ispezione presso la sede del contribuente nel corso della quale abbia accertato, anche in assenza di una dichiarazione specifica, o lo si deduca solo implicitamente dal suo comportamento, che la presentazione e la tenuta di documenti giustificativi, libri contabili e registri erano conformi alle disposizioni, o se il contribuente può far valere il principio del legittimo affidamento soltanto se l’autorità tributaria esegue il suo controllo a posteriori sulle dichiarazioni dei redditi che danno luogo a periodi chiusi estendendolo a ogni genere di imposta e si pronuncia favorevolmente in modo espresso nei confronti della prassi contabile del contribuente. Se l’autorità tributaria agisca nel rispetto dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento se in successive decisioni attribuisce conseguenze giuridico-fiscali alle irregolarità contabili in modo tale che, adducendo il carattere formale o incompleto della precedente ispezione o la mancanza di una espressa dichiarazione in senso favorevole, non riconosce che la ricorrente avesse fondatamente confidato sulla correttezza della sua precedente prassi contabile. |
(1) Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU 1978, L 222, pag. 11).
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7.12.2020 |
IT |
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C 423/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (Polonia) il 6 agosto 2020 — A. M. / Dyrektor Z. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(Causa C-373/20)
(2020/C 423/26)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Parti
Ricorrente: A. M.
Resistente: Dyrektor Z. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Questione pregiudiziale
Se sia corretta l’interpretazione della nozione di «pascoli permanenti» di cui all’articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (1), adottata da autorità nazionali, nel senso che i periodici allagamenti e inondazioni naturali di prati e di pascoli siti in una zona di protezione speciale della natura (zona Natura 2000, Parco paesaggistico di Insk, Polonia), configurino un assoggettamento di tali terreni al cosiddetto «avvicendamento delle colture» e comportino l’interruzione del periodo quinquennale (o maggiore) di non assoggettamento a tale «avvicendamento», e che, conseguentemente, questo costituisca anche un motivo per escludere o limitare i pagamenti agroambientali a favore di un agricoltore, nonché le ulteriori conseguenze finanziare connesse con l’interruzione della continuità del periodo quinquennale di realizzazione di un programma agroambientale.
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7.12.2020 |
IT |
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C 423/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 12 agosto 2020 — BQ / Deutsche Lufthansa AG
(Causa C-380/20)
(2020/C 423/27)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Köln
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: BQ
Resistente: Deutsche Lufthansa AG
Questione pregiudiziale
Se lo sciopero dei lavoratori di un vettore aereo, indetto dal sindacato, rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1).
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).
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7.12.2020 |
IT |
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C 423/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 12 agosto 2020 — VR / Deutsche Lufthansa AG
(Causa C-381/20)
(2020/C 423/28)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Köln
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: VR
Resistente: Deutsche Lufthansa AG
Questione pregiudiziale
Se lo sciopero dei lavoratori di un vettore aereo, indetto dal sindacato, rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1).
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).
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7.12.2020 |
IT |
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C 423/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 12 agosto 2020 — AL / Deutsche Lufthansa AG
(Causa C-382/20)
(2020/C 423/29)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Köln
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: AL
Resistente: Deutsche Lufthansa AG
Questione pregiudiziale
Se lo sciopero dei lavoratori di un vettore aereo, indetto dal sindacato, rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1).
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).
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7.12.2020 |
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C 423/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 12 agosto 2020 — LK / Deutsche Lufthansa AG
(Causa C-383/20)
(2020/C 423/30)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Köln
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: LK
Resistente: Deutsche Lufthansa AG
Questione pregiudiziale
Se lo sciopero dei lavoratori di un vettore aereo, indetto dal sindacato, rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1).
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).
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7.12.2020 |
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C 423/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 12 agosto 2020 — DP / Deutsche Lufthansa AG
(Causa C-384/20)
(2020/C 423/31)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Köln
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: DP
Resistente: Deutsche Lufthansa AG
Questione pregiudiziale
Se lo sciopero dei lavoratori di un vettore aereo, indetto dal sindacato, rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1).
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).
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7.12.2020 |
IT |
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C 423/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia no 49 de Barcelona (Spagna) il 12 agosto 2020 — EL, TP / Caixabank SA
(Causa C-385/20)
(2020/C 423/32)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de Primera Instancia no 49 de Barcelona
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: EL, TP
Resistente: Caixabank SA
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’interpretazione giurisprudenziale degli articoli 251, 394, paragrafo 3, e 411 della [ley de enjuiciamiento civil (codice di procedura civile)] adottata nel decreto del 1o ottobre 2019, che assimila il valore della causa all’interesse economico della controversia e che, di conseguenza, conduce a una riduzione degli onorari pagati dal consumatore al suo avvocato, sulla base di una somma fissa (EUR 18 000) stabilita legalmente solo per le cause di valore indeterminabile e non per quelle di valore indeterminato, sia contraria agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva [93/13/CEE] (1), poiché essa non consente di ripristinare, per il consumatore, la situazione di fatto e di diritto in cui egli si sarebbe trovato in mancanza di tale clausola, sebbene esista una statuizione giudiziale in suo favore sul carattere abusivo della clausola, e poiché essa non rimuove un irragionevole requisito processuale relativo ad una limitazione delle spese, rimozione che garantirebbe al consumatore i mezzi più opportuni ed efficaci per esercitare legittimamente i suoi diritti. |
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2) |
Se l’articolo 394, paragrafo 3, della [ley de enjuiciamiento civil] sia contrario, di per sé, agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva e renda impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio giurisdizionale dei diritti che tale direttiva conferisce ai consumatori, poiché la limitazione imposta da tale articolo al consumatore, consistente nel dover sopportare una parte delle proprie spese processuali, comporta l’impossibilità di ripristinare, per il consumatore, la situazione di fatto e di diritto in cui egli si sarebbe trovato in mancanza di tale clausola, sebbene esista una statuizione giudiziale in suo favore sul carattere abusivo della stessa, e poiché non rimuove un irragionevole requisito processuale relativo ad una limitazione delle spese, rimozione che garantirebbe al consumatore i mezzi più opportuni ed efficaci per esercitare legittimamente i suoi diritti. |
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).
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7.12.2020 |
IT |
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C 423/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2 de Vigo (Spagna) il 14 agosto 2020 — CJ / Tesorería General de la Seguridad Social
(Causa C-389/20)
(2020/C 423/33)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2 de Vigo
Parti
Ricorrente: CJ
Resistente: Tesorería General de la Seguridad Social
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (1), sulla parità di trattamento che vieta qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in relazione all’obbligo di partecipare al versamento dei contributi previdenziali, e l’articolo 5, lettera b), della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (2), che prevede un identico divieto di discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso, quanto all’ambito di applicazione dei regimi sociali e alle condizioni di accesso agli stessi, nonché all’obbligo di versamento dei contributi e al calcolo dei medesimi, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale quale l’articolo 251, lettera d), della Ley General de la Seguridad Social (legge generale sulla previdenza sociale) [a norma del quale]: «d) La tutela conferita dal regime speciale dei collaboratori domestici non comprende la tutela contro la disoccupazione». |
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2) |
In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se si debba ritenere che la menzionata norma giuridica contenga un esempio di discriminazione vietata, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettere e) e/o k), della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, in quanto le destinatarie quasi esclusive della disposizione in questione, ossia l’articolo 251, lettera d), della legge generale sulla previdenza sociale, sono donne. |
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7.12.2020 |
IT |
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C 423/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie (Polonia) il 12 agosto 2020 — Agenzia europea per le sostanze chimiche / Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
(Causa C-392/20)
(2020/C 423/34)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Parti
Ricorrente: Agenzia europea per le sostanze chimiche
Resistente: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 299 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso si applica esclusivamente alle decisioni emesse dal Consiglio, dalla Commissione o dalla Banca centrale europea o anche alle decisioni dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche emesse al fine di imporre un’ulteriore tassa amministrativa. |
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2) |
Se il disposto dell’articolo 299 TFUE, che prevede che la formula esecutiva è apposta con la sola verificazione dell’autenticità del titolo, debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale, che decide in materia di apposizione di una formula esecutiva e che applica le norme di procedura civile nazionali, non è competente a esaminare se il credito accertato con il titolo esecutivo sia prescritto. |
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7.12.2020 |
IT |
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C 423/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie (Polonia) il 18 agosto 2020 — T.B., D. sp. z. o. o. / G. I. A/S
(Causa C-393/20)
(2020/C 423/35)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Parti
Parti attrici: T.B., D. sp. z. o. o.
Parte convenuta: G. I. A/S
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l'articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), debba essere interpretato nel senso che esso può essere invocato da una persona che, in cambio dei servizi prestati alla persona direttamente lesa in un sinistro stradale in relazione al danno verificatosi, abbia acquisito il diritto al pagamento di un risarcimento, ma che non eserciti un'attività professionale nel settore del recupero dei crediti da risarcimento danni presso le compagnie di assicurazione e che abbia convenuto in giudizio, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui ha sede, l’assicuratore della responsabilità civile dell'autore del sinistro, avente sede in un altro Stato membro. |
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2) |
Se l'articolo 7, punto 2 o l’articolo 12, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, debba essere interpretato nel senso che esso può essere invocato da una persona che in forza di un contratto di cessione abbia acquisito dalla persona lesa in un sinistro stradale il credito di quest’ultima, allo scopo di promuovere davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui l’evento si è verificato un’azione di responsabilità civile nei confronti dell’assicuratore dell’autore di tale sinistro, assicuratore avente sede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui l'evento si è verificato. |
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7.12.2020 |
IT |
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C 423/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 30 luglio 2020 — CHEP Equipment Pooling NV / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Causa C-396/20)
(2020/C 423/36)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Kúria
Parti
Ricorrente: CHEP Equipment Pooling NV
Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Questione pregiudiziale
Se l'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008 (1), che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (direttiva 2008/9/CE), debba essere interpretato nel senso che, anche in caso di evidenti differenze numeriche a svantaggio del soggetto passivo — senza che si ponga la questione del pro rata — tra la richiesta di rimborso e la fattura, lo Stato membro di rimborso può ritenere che non sia necessario chiedere informazioni aggiuntive e che disponga di tutte le informazioni pertinenti ai fini della decisione sul rimborso.
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7.12.2020 |
IT |
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C 423/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln (Germania) il 28 agosto 2020 — Phantasialand / Finanzamt Brühl
(Causa C-406/20)
(2020/C 423/37)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Köln
Parti
Ricorrente: Phantasialand
Resistente: Finanzamt Brühl
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se si possa utilizzare la definizione di fiere e parchi di divertimento, contenuta nell’allegato III, categoria 7, in combinato disposto con l’articolo 98, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE (1), nel senso di una differenziazione ai fini dell’imposizione di un parco di divertimento all’aliquota d’imposta ordinaria, benché la denominazione «parco di divertimento» comprenda sia le attrazioni da fiera localmente stabili sia quelle itineranti. |
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2) |
Se la giurisprudenza della Corte, secondo cui il contesto di prestazioni diverse può far concludere che esse non siano simili, sia applicabile alle prestazioni rese con attrazioni da fiera itineranti e attrazioni localmente stabili sotto forma di parco di divertimento. |
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3) |
In caso di risposta negativa alla seconda questione: Se il «punto di vista del consumatore medio», che secondo la giurisprudenza della Corte costituisce un elemento essenziale del principio di neutralità dell’IVA, rappresenti una «prospettiva mentale» non accessibile all’assunzione di prove mediante perizia. |
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).
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7.12.2020 |
IT |
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C 423/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de La Coruña (Spagna) il 2 settembre 2020 — Banco Santander, S.A. / J.A.C. e M.C.P.R.
(Causa C-410/20)
(2020/C 423/38)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Provincial de La Coruña
Parti nel procedimento principale
Parte appellante: Banco Santander, S.A.
Parte appellata: J.A.C. e M.C.P.R.
Questioni pregiudiziali
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1) |
Qualora, nell’ambito di un procedimento di risoluzione di un’entità finanziaria, sia stato azzerato il valore della totalità delle azioni in cui era suddiviso il capitale sociale, se gli articoli 34, paragrafo 1, lettera a), 53, paragrafi 1 e 3, e 60, paragrafo 2, lettere b) ed e), della direttiva 2014/59/UE del Parlamento e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (1), debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che i soggetti che hanno acquistato le azioni di detta entità alcuni mesi prima dell’inizio del procedimento di risoluzione, in occasione di un aumento di capitale con offerta pubblica di sottoscrizione, possano proporre nei confronti dell’entità emittente o dell’entità risultante da una successiva fusione per incorporazione domande di risarcimento o domande aventi effetto equivalente facendo valere l'inesattezza di informazioni contenute nel prospetto di emissione. |
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2) |
Nello stesso caso cui si riferisce la questione precedente, se gli articoli 34, paragrafo 1, lettera a), 53, paragrafo 3, e 60, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/59/UE del Parlamento e del Consiglio, del 15 maggio 2014, ostino a che vengano giudizialmente imposti all’entità emittente, o all’entità a questa succeduta a titolo universale, obblighi di restituzione del controvalore delle azioni sottoscritte, nonché di pagamento di interessi, come conseguenza della dichiarazione di nullità, con effetti retroattivi (ex tunc), del contratto di sottoscrizione delle azioni, in virtù di domande proposte successivamente alla risoluzione dell’entità suddetta. |
(1) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (GU 2014, L 173, pag. 190).
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7.12.2020 |
IT |
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C 423/26 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Bremen (Germania) il 2 settembre 2020 — S / Familienkasse Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit
(Causa C-411/20)
(2020/C 423/39)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Bremen
Parti
Ricorrente: S
Resistente: Familienkasse Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 24 della direttiva 2004/38/CE (1) e l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004 (2) debbano essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro ai sensi della quale un cittadino di un altro Stato membro, che abbia stabilito un domicilio o la propria residenza abituale nel territorio del primo Stato e non dimostri di percepire, all’interno di detto Stato, redditi da agricoltura e silvicoltura, dall’industria, da lavoro autonomo o subordinato, non ha diritto, nei primi tre mesi dalla data in cui ha ivi stabilito il domicilio o la residenza abituale, a prestazioni familiari ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera j), in combinato disposto con l’articolo 1, lettera z), del regolamento (CE) n. 883/2004, mentre un cittadino dello Stato membro interessato che si trovi nella stessa situazione ha diritto a prestazioni familiari ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera j) in combinato disposto con l’articolo 1, lettera z), del regolamento (CE) n. 883/2004, senza dover dimostrare di percepire, all’interno di detto Stato, redditi da agricoltura e silvicoltura, dall’industria, da lavoro autonomo o subordinato.
(1) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77).
(2) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).
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7.12.2020 |
IT |
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C 423/27 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 7 settembre 2020 — Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions GmbH / Hauptzollamt Hamburg
(Causa C-415/20)
(2020/C 423/40)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Hamburg
Parti
Ricorrente: Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions GmbH
Resistente: Hauptzollamt Hamburg
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’obbligo sancito dal diritto dell’Unione in capo agli Stati membri di rimborsare i dazi riscossi in violazione di esso maggiorati di interessi sussista anche laddove il rimborso non sia dovuto in ragione di una violazione del diritto dell’Unione accertata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, ma a causa di un’interpretazione di una (sotto)voce della nomenclatura combinata da parte di detta Corte. |
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2) |
Se i principi in materia di diritto al riconoscimento di interessi sulla base del diritto dell’Unione elaborati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea possano essere trasposti anche al pagamento di restituzioni all’esportazione che le autorità degli Stati membri hanno negato in violazione del diritto dell’Unione. |
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7.12.2020 |
IT |
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C 423/27 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca de Braga, Juízo do Trabalho de Barcelos (Portogallo) il 10 settembre 2020 — GD, ES / Luso Temp — Empresa de Trabalho Temporário, S.A.
(Causa C-426/20)
(2020/C 423/41)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Judicial da Comarca de Braga, Juízo do Trabalho de Barcelos
Parti
Attori: GD, ES
Convenuta: Luso Temp — Empresa de Trabalho Temporário, S.A.
Questione pregiudiziale
Se gli articoli 3, paragrafo 1, lettera f) e 5, paragrafo 1 della direttiva 2008/104/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, ostino a una norma come quella di cui all’articolo 185, paragrafo 6, del codice del lavoro (approvato con la legge del 12 febbraio 2009, n. 7), che prevede che il lavoratore tramite agenzia interinale abbia sempre e solo diritto alle ferie e alla rispettiva indennità in proporzione al periodo di lavoro prestato per l’impresa utilizzatrice, anche nel caso in cui abbia iniziato a svolgere le proprie funzioni in un dato anno e le abbia cessate due o più anni dopo tale data, mentre a un lavoratore contrattato direttamente dall’impresa utilizzatrice e che eserciti le medesime funzioni e per un periodo di tempo equivalente si applica il regime generale delle ferie, avendo quest’ultimo diritto a un periodo di ferie più lungo e un’indennità per ferie annuali superiore, non venendo questi calcolati in proporzione al periodo di lavoro prestato.
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7.12.2020 |
IT |
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C 423/28 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Spagna) il 16 settembre 2020 — Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE) / Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas
(Causa C-436/20)
(2020/C 423/42)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
Parti
Ricorrente: Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE)
Resistente: Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 49 TFUE e gli articoli 76 e 77 (in combinato disposto con l’articolo 74 e l’allegato XIV) della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 (1), debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che consente alle amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere alla concertazione con enti privati senza scopo di lucro — non solo associazioni di volontariato — ai fini dell’erogazione di ogni tipo di servizi sociali alle persone in cambio del rimborso delle spese, senza attenersi alle procedure previste dalla direttiva sugli appalti e a prescindere dal valore stimato, semplicemente mediante la previa qualificazione di tali figure come non contrattuali. |
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2) |
Nel caso in cui la risposta sia negativa e sussista pertanto tale possibilità: se l’articolo 49 del TFUE e gli articoli 76 e 77 (in combinato disposto con l’articolo 74 e l’allegato XIV) della direttiva sugli appalti debbano essere interpretati nel senso che consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere alla concertazione con enti privati senza scopo di lucro (non solo organizzazioni di volontariato) ai fini dell’erogazione di ogni tipo di servizi sociali alle persone in cambio del rimborso delle spese, senza attenersi alle procedure previste dalla direttiva sugli appalti e a prescindere dal valore stimato, semplicemente previa qualificazione di tali fattispecie come non contrattuali, quando, inoltre, detta normativa nazionale non preveda espressamente le condizioni poste dall’articolo 77 della direttiva, bensì rinvii al riguardo a una successiva attuazione per via regolamentare senza esplicitamente includere tra i criteri cui dovrà informarsi tale attuazione quello secondo cui la medesima deve prevedere espressamente le condizioni poste dall’articolo 77 della menzionata direttiva. |
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3) |
Nel caso in cui anche la risposta a tale questione sia negativa e sussista pertanto la suddetta possibilità: se gli articoli 49 e 56 del TFUE, gli articoli 76 e 77 (in combinato disposto con l’articolo 74 e l’allegato XIV) della direttiva sugli appalti pubblici, nonché l’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (2), debbano essere interpretati nel senso che consentono alle amministrazioni aggiudicatrici, a fini della selezione degli enti senza scopo di lucro (non solo associazioni di volontariato) con i quali concertare la prestazione di ogni tipo di servizi sociali alle persone — oltre a quelli menzionati all’articolo 2, paragrafo 2, lettera j), di detta direttiva –, di includere tra i criteri di selezione lo stabilimento nel luogo in cui sarà erogato il servizio. |
(1) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94, pag. 65).
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7.12.2020 |
IT |
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C 423/29 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 23 settembre 2020 — PJ / Agenzia delle dogane e dei monopoli — Ufficio dei monopoli per la Toscana, Ministero dell'Economia e delle Finanze
(Causa C-452/20)
(2020/C 423/43)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Appellante: PJ
Appellati: Agenzia delle dogane e dei monopoli — Ufficio dei monopoli per la Toscana, Ministero dell'Economia e delle Finanze
Questione pregiudiziale
Se, l’art. 25, comma 2, del r.d. 24 dicembre 1934, n. 2316, come sostituito dall’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 6 del 2016 (Recepimento della direttiva 2014/40/UE (1) sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE) — nella parte in cui stabilisce che «[a] chiunque vende o somministra ai minori di anni diciotto i prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3 000,00 e la sospensione per quindici giorni della licenza all’esercizio dell’attività» — violi o meno i principi comunitari di proporzionalità e di precauzione, quali risultanti dall’art. 5 del TUE, dall’art. 23, comma 3, della direttiva 2014/40/UE, nonché dai considerando 21 e 60 della stessa direttiva, dando prevalenza al principio di precauzione senza mitigarlo con quello di proporzionalità e in tal modo sacrificando in modo sproporzionato gli interessi degli operatori economici a vantaggio della protezione del diritto alla salute, così non garantendo il giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali, per di più mediante una sanzione che, in violazione del considerando 8 della direttiva, non persegue efficacemente l’obiettivo di disincentivare la diffusione del fumo tra i giovani.
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7.12.2020 |
IT |
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C 423/29 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 30 settembre 2020 — Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt. / PN
(Causa C-472/20)
(2020/C 423/44)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Törvényszék
Parti
Attrice: Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt.
Convenuto: PN
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se, qualora la clausola contrattuale abusiva si riferisca all’oggetto principale del contratto (mancata conformità dell’informazione sul tasso di cambio), con la conseguenza che il contratto non può sussistere e non vi è accordo tra le parti, la piena efficacia della direttiva 93/13 (1) sia garantita dal fatto che, in mancanza di una disposizione integrativa del diritto nazionale, una presa di posizione dell’organo giurisdizionale supremo, che tuttavia non vincola i giudici di grado inferiore, fornisca orientamenti per dichiarare il contratto valido o efficace. |
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2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale, se sia possibile ripristinare la situazione originaria qualora il contratto non possa sussistere a causa della clausola abusiva relativa al suo oggetto principale, non vi sia accordo tra le parti e non possa neppure trovare applicazione la suddetta presa di posizione. |
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3) |
In caso di risposta affermativa alla seconda questione pregiudiziale, se, nel caso di una domanda di dichiarazione di invalidità dell’oggetto principale del contratto, in relazione a [tale] tipo di contratti, la legge possa imporre il requisito secondo cui il consumatore debba presentare, unitamente a tale domanda, anche una domanda diretta a far dichiarare la validità o l’efficacia del contratto. |
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4) |
In caso di risposta negativa alla seconda questione pregiudiziale, nel caso in cui non sia possibile ripristinare la situazione originaria, se i contratti possano essere dichiarati validi o efficaci per via legislativa a posteriori, al fine di garantire l’equilibrio tra le parti. |
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).
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7.12.2020 |
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C 423/30 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovni sud Republike Hrvatske (Croazia) il 30 settembre 2020 — I. D. / Z. b. d.d., Z.
(Causa C-474/20)
(2020/C 423/45)
Lingua processuale: il croato
Giudice del rinvio
Vrhovni sud Republike Hrvatske
Parti
Ricorrente: I. D.
Convenuta: Z. b. d.d., Z.
Questioni pregiudiziali
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1) |
1. Se la direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1), debba essere interpretata nel senso che le sue disposizioni sono applicabili ad un contratto di mutuo, concluso prima dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea e modificato, dopo l’adesione all’Unione, in base ad una legge che la Repubblica di Croazia ha adottato dopo l’adesione all’Unione europea, nonché se in relazione a ciò la Corte di giustizia sia competente a rispondere alla seconda questione. In caso di risposta in senso affermativo alla prima questione, la questione successiva è del seguente tenore: |
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2) |
Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla vigenza di una disciplina nazionale, come la legge speciale esaminata nel procedimento principale — ZID ZPK 2015 — Zakon o konverziji (legge di conversione), che, da una parte, in base ad una norma imperativa, obbliga il fornitore di un servizio a proporre al consumatore la conclusione di un addendum al contratto di mutuo, con modalità previste dalla legge stessa, che sostituisca le singole clausole contrattuali che, alla data di entrata in vigore della legge (clausola riguardante una modifica unilaterale del tasso di interesse) o successivamente (clausola di cambio connessa al franco svizzero) siano state dichiarate nulle con un provvedimento dell’autorità giudiziaria, con clausole contrattuali valide, come se tra le parti fossero vigenti fin dall’inizio gli accordi previsti nell’addendum, garantendo così la validità del contratto, e che, dall’altra parte, stabilisce che i versamenti effettuati in base alle clausole contrattuali nulle, da un consumatore che liberamente ha prestato il consenso a stipulare l’addendum, siano imputati a titolo di adempimento delle sue obbligazioni derivanti da valide clausole dell’addendum stesso, tramite un accordo riguardante la gestione della somma versata in eccesso, o la restituzione dei versamenti al consumatore, qualora la somma versata in eccesso superi l’ammontare delle rate dovute in base ad un nuovo piano di rimborso del mutuo, e ciò avvenga con modalità previste da tale legge. |
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).
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7.12.2020 |
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C 423/31 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) il 6 ottobre 2020 — M P A / LC D N M T
(Causa C-501/20)
(2020/C 423/46)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Provincial de Barcelona
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: M P A
Resistente: LC D N M T
Questioni pregiudiziali
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1) |
Come debba essere interpretata la nozione di «residenza abituale», di cui all’articolo 3 del regolamento n. 2201/2003 (1) e all’articolo 3 del regolamento n. 4/2009, dei cittadini di uno Stato membro che soggiornino in uno Stato terzo in ragione delle funzioni loro assegnate in qualità di agenti contrattuali dell’Unione europea e ai quali, nello Stato terzo, sia riconosciuta la condizione di agenti diplomatici dell’Unione europea, quando il loro soggiorno in tale Stato è vincolato all’esercizio delle funzioni da loro esercitate per l’Unione. |
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2) |
Nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 2201/2003 e dell’articolo 3 del regolamento n. 4/2009 (2), la determinazione della residenza abituale dei coniugi dipenda dalla loro condizione di agenti contrattuali dell’Unione europea in uno Stato terzo, in che modo [tale residenza abituale] possa incidere sulla determinazione della residenza abituale dei figli minori ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003. |
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3) |
Se, nell’ipotesi in cui si ritenga che i minori non risiedano abitualmente nello Stato terzo, possa tenersi in considerazione il collegamento costituito dalla cittadinanza della madre, dalla sua residenza in Spagna precedente alla celebrazione del matrimonio, dalla cittadinanza spagnola dei figli minori e dalla loro nascita in Spagna ai fini della determinazione della residenza abituale ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003. |
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4) |
Qualora si stabilisca che la residenza abituale dei genitori e dei minori non si trova in uno Stato membro, tenuto conto del fatto che, ai sensi del regolamento n. 2201/2003, non esiste alcun altro Stato membro competente a decidere sulle domande, se il fatto che il convenuto sia cittadino di uno Stato membro osti all’applicazione della clausola residuale di cui agli articoli 7 e 14 del regolamento n. 2201/2003. |
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5) |
Qualora si stabilisca che la residenza abituale dei genitori e dei minori non si trova in uno Stato membro, ai fini della determinazione degli assegni alimentari per i figli, come debba essere interpretato il forum necessitatis di cui all’articolo 7 del regolamento n. 4/2009 e, in particolare, quali condizioni siano necessarie per ritenere che un procedimento non possa ragionevolmente essere intentato o svolto o si riveli impossibile in uno Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento (nella fattispecie il Togo). Se sia necessario che la parte dimostri di aver promosso o tentato di promuovere il procedimento in tale Stato con esito negativo, e se la cittadinanza di una delle parti in causa costituisca un collegamento sufficiente con lo Stato membro. |
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6) |
Se, in un caso come quello in esame, nel quale i coniugi hanno forti legami con Stati membri (cittadinanza, residenza precedente), il fatto che, in applicazione delle disposizioni dei regolamenti, nessuno Stato membro risulti competente sia in contrasto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. |
(1) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU 2009, L 7, pag. 1).
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7.12.2020 |
IT |
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C 423/32 |
Impugnazione proposta il 6 novembre 2020 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 23 settembre 2020, causa T-411/17, Landesbank Baden-Württemberg / Comitato di risoluzione unico
(Causa C-584/20 P)
(2020/C 423/47)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou, A. Nijenhuis, A. Steiblytė e V. Di Bucci, agenti)
Altre parti nel procedimento: Landesbank Baden-Württemberg, Comitato di risoluzione unico
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
annullare la sentenza del Tribunale; |
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— |
condannare la Landesbank Baden-Württemberg alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata, con la quale il Tribunale ha annullato la decisione della sessione esecutiva del Comitato di risoluzione unico (CRU) dell’11 aprile 2017, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2017 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2017/05), nella parte in cui riguarda la Landesbank Baden-Württemberg (in prosieguo: la «decisione controversa»), deve essere annullata per i seguenti motivi:
In primo luogo, la qualificazione dell’allegato della decisione controversa è erronea, nei limiti in cui il Tribunale assume che tale allegato «non sia (…) indissolubilmente collegato» a detta decisione. Si tratta di uno snaturamento dei fatti. Inoltre, in tale contesto il Tribunale ha violato il principio del contraddittorio e i diritti della difesa del Comitato di risoluzione unico. L’allegato della decisione controversa rappresenta parte integrante di tale decisione. Esso è stato inviato in formato elettronico alla sessione esecutiva del CRU, che l’ha approvato, congiuntamente al testo della decisione. Sulla scheda di accompagnamento per firma autografa della decisione, l’allegato ne recava lo stesso numero di codice. Il Tribunale non ha preso in considerazione tale circostanza e non ha offerto al Comitato di risoluzione unico alcuna opportunità di provare il collegamento tra i due documenti, sebbene si trattasse di un vizio giuridico che aveva rilevato d’ufficio dallo stesso Tribunale.
In secondo luogo, il Tribunale è incorso in un errore di dritto considerando ammissibile l’eccezione di illegittimità sollevata in primo grado contro il regolamento delegato (UE) 2015/63 (1) senza fornire alcuna motivazione. Il Tribunale non ha riconosciuto che l’asserita illegittimità del regolamento delegato andava ricondotta al regolamento (UE) n. 806/2014 (2) e alla direttiva 2014/59 (3). Poiché la legittimità di questi due ultimi atti giuridici non è stata contestata, il Tribunale non avrebbe dovuto esaminare alcuna violazione giuridica del regolamento delegato, che in ultima analisi si basa su uno dei due atti giuridici sovraordinati. Il Tribunale non spiega neppure in quale misura i vizi di legittimità identificati nel regolamento delegato siano riconducibili alle norme giuridiche sovraordinate.
In terzo luogo, il Tribunale ha interpretato erroneamente l’articolo 69, paragrafo 1, e l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 in relazione al livello-obiettivo e all’importo base annuale. Il Tribunale presuppone che ci si possa discostare per eccesso o per difetto dal livello-obiettivo e dall’importo base annuale. In tal modo, tuttavia, il Tribunale non considera che un’agenzia quale il Comitato di risoluzione unico non può avere la facoltà di determinare siffatti importi. L’importo di riferimento fisso comporta la necessità di una ripartizione proporzionata dell’onere tra tutti gli enti debitori di contributi.
In quarto luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel considerare il regolamento delegato, in particolare i suoi articoli da 4 a 7, l’articolo 9 nonché l’allegato I, come «interdipendenti», operando una qualificazione giuridica errata dell’adattamento dei contributi al profilo di rischio. Il Tribunale fonda la propria tesi dell’«interdipendenza» dei contributi sull’adattamento dei contributi individuali al profilo di rischio degli enti debitori di contributi. Tale adattamento è tuttavia il risultato del confronto tra i singoli enti e i loro concorrenti, e non deve essere confuso con l’«interdipendenza».
In quinto luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto estendendo oltre misura l’obbligo di motivazione cui è tenuta la Commissione europea ai sensi dell’articolo 296 TFUE. Il Tribunale ha qualificato come non trasparente il metodo di calcolo dei contributi in base a una critica generica di diverse disposizioni del regolamento delegato considerate congiuntamente, nonostante abbia ammesso il carattere riservato dei dati di enti concorrenti. Secondo la ricorrente è tuttavia sufficiente che il metodo utilizzato sia illustrato nella decisione corrispondente, con il suo significato e la sua portata, perché ciascun ente debitore di contributi possa correlarlo ai dati rilevanti che lo riguardano. I dati dei suoi numerosi concorrenti sono irrilevanti a tale riguardo. La giurisprudenza conosce diversi esempi in cui viene garantita la riservatezza dei dati di soggetti concorrenti senza che le normative pertinenti siano invalidate. Infine, il Tribunale non ha applicato le proprie norme procedurali relative all’accesso ad informazioni riservate.
(1) Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).
(2) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).
(3) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).
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7.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 423/33 |
Ordinanza del presidente della Corte del 5 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln — Germania) — Interseroh Dienstleistungs GmbH / Land Nordrhein-Westfalen
(Causa C-353/19) (1)
(2020/C 423/48)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale
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7.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 423/34 |
Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2020 — Laboratorios Ern/EUIPO — SBS Bilimsel Bio Çözümler (apiheal)
(Causa T-51/19) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione figurativo apiheal - Marchio nazionale denominativo anteriore APIRETAL - Impedimenti alla registrazione relativi - Assenza di rischio di confusione - Assenza di somiglianza dei prodotti - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Assenza di pregiudizio alla notorietà - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001)»)
(2020/C 423/49)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Laboratorios Ern, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: S. Correa Rodríguez, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Palmero Cabezas e H. O’Neill, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret AŞ (Istambul, Turchia) (rappresentante: M. López Camba, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 novembre 2018 (procedimento R 1725/2017-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Laboratorios Ern e la SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Laboratorios Ern, SA è condannata alle spese. |
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7.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 423/34 |
Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2020 — SBS Bilimsel Bio Çözümler/EUIPO — Laboratorios Ern (apiheal)
(Causa T-53/19) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo apiheal - Marchio nazionale denominativo anteriore APIRETAL - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di rischio di confusione - Assenza di somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2020/C 423/50)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret AŞ (Istanbul, Turchia) (rappresentante: M. López Camba, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Palmero Cabezas e H. O’Neill, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Laboratorios Ern, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: S. Correa Rodríguez, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 novembre 2018 (procedimento R 1725/2017-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Laboratorios Ern e la SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret.
Dispositivo
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1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 19 novembre 2018 (procedimento R 1725/2017-4) è annullata nella parte in cui riguarda «prodotti farmaceutici e veterinari per uso medico; prodotti chimici per uso medico e veterinario, reagenti chimici per uso farmaceutico e veterinario; integratori dietetici per uso farmaceutico e veterinario; integratori dietetici; additivi nutrizionali, preparazioni mediche dimagranti; alimenti per bambini; erbe e bevande alle erbe adattate a fini medici; integratori alle erbe; creme a base di erbe per uso medico; creme alle erbe per uso medico; tisane; integratori liquidi alle erbe; materie per piombare i denti; materie per impronte dentarie, adesivi per uso dentistico e materiali per riparazione di denti; prodotti igienici per scopi medici, assorbenti igienici; tamponi per la mestruazione; cerotti [medicazioni]; materiali per medicazioni; pannolini, ivi compresi quelli in carta e tessuti; fungicidi; disinfettatati; antisettici; detergenti [detersivi] per uso medico» rientranti nella classe 5 e «propoli per il consumo umano, propoli, propoli per il consumo umano» rientranti nella classe 30. |
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2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
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3) |
L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret AŞ. |
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4) |
La Laboratorios Ern, SA sopporterà le proprie spese. |
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7.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 423/35 |
Sentenza del Tribunale 5 ottobre 2020 — Broughton / Eurojust
(Causa T-87/19) (1)
(«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Sospensione dell’avanzamento di scatto per un periodo di sei mesi - Annullamento della riclassificazione nel grado superiore - Capacità di lavorare in una terza lingua - Indagine amministrativa - Dovere di lealtà - Imparzialità - Diritti della difesa - Parità delle armi - Obbligo di motivazione - Articoli 11 e 12 dello Statuto»)
(2020/C 423/51)
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrente: Jon Broughton (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentante D. Coppens avvocato)
Convenuta: Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (rappresentanti: J. Jooma e A. Terstegen-Verhaag, agenti, assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, in sostanza, in primo luogo all’annullamento delle decisioni del 4 maggio 2018 con cui Eurojust ha sospeso l’avanzamento di scatto del ricorrente per un periodo di sei mesi, ha ritenuto che il francese costituisse la sua terza lingua, ha annullato la sua riclassificazione dal grado AD 9 al grado AD 10 avvenuta nel 2012 e ha proceduto al recupero delle somme percepite a partire da tale anno a titolo di tale riclassificazione, in secondo luogo, a che sia dichiarato che il francese deve essere considerato la seconda lingua del ricorrente e il neerlandese la sua terza, in terzo luogo, a che sia dichiarato illegittimo il recupero delle somme percepite dal ricorrente a seguito della sua riclassificazione in grado e a che gli importi recuperati da Eurojust gli vengano restituiti e, in quarto luogo, a che sia dichiarato che Eurojust deve porre di nuovo il ricorrente nella situazione giuridica in cui si trovava precedentemente.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Jon Broughton è condannato a sostenere, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust). |
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7.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 423/36 |
Sentenza del Tribunale 5 ottobre 2020 — CU / Comitato delle Regioni
(Causa T-487/19) (1)
(«Funzione pubblica - Funzionari - Stipendio base mensile dei funzionari assunti anteriormente al 1o maggio 2004 - Applicazione di un fattore di moltiplicazione inferiore all’unità - Riduzione del fattore di moltiplicazione - Errore di diritto - Parità di trattamento - Legittimo affidamento»)
(2020/C 423/52)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: CU (rappresentanti: T. Martin e S. Orlandi, avvocati)
Convenuto: Comitato delle Regioni (rappresentante: B. Rentmeister, agente, assistito da A. Dal Ferro, avvocato)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: T. Bohr, T. Lilamand e B. Mongin, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del Comitato delle Regioni del 18 ottobre 2018 recante la promozione del ricorrente al grado AD 14, scatto 1, nella parte in cui fissa il suo fattore di moltiplicazione a 0,9589951.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
CU e il Comitato delle Regioni sopporteranno le proprie spese. |
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3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |
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7.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 423/37 |
Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2020 — Eugène Perma France/EUIPO — SPI Investments Group (NATURANOVE)
(Causa T-602/19) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo NATURANOVE - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore NATURALIUM - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2020/C 423/53)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Eugène Perma France (Saint-Denis, Francia) (rappresentante: S. Havard Duclos, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Crespo Carrillo e V. Ruzek, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: SPI Investments Group, SL (Sant Just Desvern, Spagna)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 1o luglio 2019 (procedimento R 2161/2018-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la SPI Investments Group e la Eugène Perma France.
Dispositivo
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1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 1o luglio 2019 (procedimento R 2161/2018-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la SPI Investments Group e la Eugène Perma France, è annullata. |
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2) |
L’EUIPO è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, comprese le spese indispensabili sostenute nell’ambito del procedimento di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso. |
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7.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 423/37 |
Ricorso proposto il 15 ottobre 2020 — LC / Commissione
(Causa T-472/20)
(2020/C 423/54)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: LC (rappresentante: L. Bôle-Richard, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della Commissione C(2020) 3503 final del 28 maggio 2020; |
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— |
rinviare il fascicolo alla Commissione; |
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— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla valutazione manifestamente errata che la Commissione europea avrebbe fatto dell’interesse comunitario. Il ricorrente sostiene a tale proposito che la Commissione non ha compreso l’entità e la gravità dell’infrazione alle regole di concorrenza quali criteri di valutazione dell’interesse comunitario. Il ricorrente aggiunge che lo sfruttamento fraudolento del suo portafoglio di brevetti ha consentito agli esercenti di commercio elettronico nonché agli operatori postali e logistici di utilizzare l’invenzione di cui trattasi senza ripartire il suo utilizzo, i suoi vantaggi e i benefici che ne derivano sull’intero mercato interessato. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sul mancato esame da parte della Commissione della denuncia con cura e imparzialità. Il ricorrente contesta alla decisione impugnata di aver presentato la causa e la sua cronologia in modo parziale, fornendogli una consulenza giuridica inadeguata. Inoltre, dalla formulazione della decisione impugnata emergerebbe l’assenza di analisi da parte della Commissione degli elementi di fatto e di diritto portati a sua conoscenza. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sullo sviamento di potere di cui si sarebbe resa colpevole la Commissione che si sarebbe trovata in una posizione di conflitto di interessi e avrebbe usato manovre dilatorie nei confronti del ricorrente e delle sue domande. A sostegno di tale motivo, il ricorrente deduce, in particolare, i legami che unirebbero la Commissione e la società Amazon. |
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4. |
Quarto motivo, vertente su un errore di diritto risultante dal mancato accertamento da parte della Commissione della discriminazione all’accesso al processo di normazione nonché all’esito e ai resoconti di detti processi. Il ricorrente afferma che gli è stato impedito l’accesso al processo di normazione, sia presso la GS1 e l’ISO sia presso gli operatori postali o logistici e le imprese che hanno sviluppato la propria norma settoriale de facto basata sul procedimento da lui brevettato. |
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5. |
Quinto motivo, vertente su un errore di diritto risultante dal mancato accertamento da parte della Commissione della violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Il ricorrente ritiene che nel mercato dell’invio e della tracciatura di pacchi, è dimostrato che i presunti contraffattori hanno posto in essere discussioni anticoncorrenziali, un’esclusione anticoncorrenziale e, inoltre, gli hanno rifiutato l’accesso al processo di normazione. L’esame degli accordi di cooperazione orizzontale alla luce delle presunzioni di compatibilità e di incompatibilità porterebbe incontestabilmente a considerare i summenzionati accordi come incompatibili con l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Infine, il ricorrente ricorda che, in forza dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, non può essere concessa alcuna esenzione agli accordi di cooperazione orizzontale oggetto della controversia. |
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7.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 423/38 |
Ricorso proposto il 9 settembre 2020 — Satabank / BCE
(Causa T-563/20)
(2020/C 423/55)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Satabank plc (St. Julians, Malta) (rappresentante: O. Behrends, avvocato)
Convenuta: Banca centrale europea (BCE)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della BCE del 30 giugno 2020 con la quale essa ha revocato l’autorizzazione della ricorrente come ente creditizio; |
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— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe in sostanza viziata dalle precedenti misure della BCE e della Maltese Financial Services Authority (autorità maltese per i servizi finanziari, MFSA) e sull’assenza di adeguato trattamento di tali misure da parte della BCE nella decisione impugnata. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe affetta da vizi in relazione all’asserita inosservanza delle regole su cui è fondata.
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7.12.2020 |
IT |
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C 423/39 |
Ricorso proposto il 22 settembre 2020 — YG / Commissione
(Causa T-599/20)
(2020/C 423/56)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: YG (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Champetier, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della Commissione europea del 14 novembre 2019 di non includere il nominativo del ricorrente nell’elenco dei funzionari promossi per l’esercizio 2019; |
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annullare la decisione dell’11 giugno 2020, recante rigetto del reclamo del ricorrente avverso la decisione della Commissione europea del 14 novembre 2019 di non include il nominativo del ricorrente nell’elenco dei funzionari promossi, e |
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ingiungere il rimborso delle spese legali del ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 45 dello Statuto dei funzionari — Errori manifesti di valutazione — Omesso scrutinio per merito comparativo:
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 25, secondo comma, dello Statuto dei funzionari (obbligo di motivazione). |
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7.12.2020 |
IT |
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C 423/39 |
Ricorso proposto il 19 ottobre 2020 — MZ/Commissione
(Causa T-631/20)
(2020/C 423/57)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: MZ (rappresentante: M. Velardo, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare:
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Il provvedimento del 17 luglio 2019 di esclusione della lista di riserva del concorso EPSO/AD/363/18 (AD7) — 2, amministratori nel settore della fiscalità; |
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— |
Il provvedimento del 10 dicembre 2019 confermativo della decisione di esclusione della lista di riserva del concorso EPSO/AD/363/18 (AD7) — 2, amministratori nel settore della fiscalità; |
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La Decisione dell’Autorità munita del potere di nomina in data 8 luglio 2020, comunicata per posta elettronica il giorno stesso alla ricorrente, con condanna alla Commissione alle spese del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione delle disposizioni di legge che regolano il regime linguistico delle istituzioni europee, sul divieto di discriminazione sul piano linguistico, sulla violazione del principio di proporzionalità, dell’art. 27 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, del principio di parità di trattamento fra i candidati, nonché dell’art. 22 della Carta dei diritti fondamentali. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di uguaglianza tra i candidati e mancanza di oggettività nelle valutazioni a causa della mancanza di stabilità della Commissione esaminatrice, sulla violazione dell’art. 27 dello Statuto, sulla manifesta illogicità, incoerenza del giudizio ed errore manifesto di apprezzamento dalla Commissione esaminatrice. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del bando di concorso e conseguente violazione dell’art. 27 dello Statuto dei funzionari, nella misura in cui la Commissione non si sarebbe attenuta a quanto disposto nel bando riguardo la valutazione generale e delle competenze richieste per ciascun settore. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 5 dell’Allegato III allo Statuto dei funzionari e sulla commissione di un errore manifesto di apprezzamento. |
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5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione da parte della Commissione esaminatrice in sede di riesame, del diritto ad un ricorso effettivo, nonché del principio di buona amministrazione e del diritto di difesa, nella misura in cui la Commissione esaminatrice avrebbe adottato una formula standard di motivazione, da cui non emergerebbe che le competenze del ricorrente siano state apprezzate o meno e quali criteri siano stati effettivamente adottati a questo riguardo. |
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7.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 423/40 |
Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — Ryanair/Commissione
(Causa T-643/20)
(2020/C 423/58)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ryanair (Swords, Irlanda) (rappresentanti: F. Laprévote, V. Blanc, E. Vahida, S. Rating e I. Metaxas-Maranghidis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione (UE) della Commissione europea del 13 luglio 2020 sull’aiuto di Stato SA.57116 — The Netherlands — COVID-19: State loan guarantee and State loan for KLM, [– Paesi Bassi — COVID-19: Garanzia dello Stato a un prestito e prestito di Stato alla KLM] |
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condannare la Commissione europea alle spese. |
La ricorrente chiede inoltre che il suo ricorso sia trattato secondo il procedimento accelerato di cui all’articolo 23 bis dello Statuto della Corte di Giustizia.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea avrebbe escluso erroneamente l’Air France dall’ambito di applicazione della decisione. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione europea delle specifiche disposizioni del TFUE e dei principi generali del diritto dell’Unione in materia di divieto di discriminazione, di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento alla base della liberalizzazione del trasporto aereo nell’Unione europea dalla fine degli anni ’80. La liberalizzazione del mercato del trasporto aereo nell’Unione europea avrebbe permesso la crescita di compagnie aeree a basso costo veramente paneuropee. Autorizzando i Paesi Bassi a riservare l’aiuto alla KLM, la Commissione europea avrebbe ignorato i danni causati dalla crisi COVID-19 alle compagnie aeree paneuropee e il loro ruolo nella rete dei collegamenti aerei nei Paesi Bassi. L’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE prevedrebbe un’eccezione al divieto di aiuti di Stato in forza dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ma non prevedrebbe alcuna eccezione alle altre norme e principi del TFUE. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea avrebbe applicato in maniera erronea l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e commesso un errore di valutazione considerando che l’aiuto risolva una grave perturbazione dell’economia neerlandese nonché violato il suo obbligo di ponderare gli effetti positivi dell’aiuto e quelli negativi dello stesso sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza priva di distorsioni (vale a dire, il «criterio di ponderazione») e di garantire che l’aiuto sia proporzionato. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea non avrebbe avviato un procedimento di indagine formale nonostante gravi difficoltà incontrate e avrebbe violato i diritti processuali della ricorrente. |
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5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell’obbligo di motivare la propria decisione. |