ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 414

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
30 novembre 2020


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2020/C 414/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2020/C 414/02

Causa C-66/18: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2020 — Commissione europea / Ungheria (Inadempimento di uno Stato – Ricevibilità – Competenza della Corte – Accordo generale sugli scambi di servizi – Articolo XVI – Accesso al mercato – Elenco di impegni specifici – Condizione relativa all’esistenza di un’autorizzazione – Articolo XX, paragrafo 2 – Articolo XVII – Trattamento nazionale – Prestatore di servizi con sede in uno Stato terzo – Normativa nazionale di uno Stato membro che impone condizioni per la fornitura di servizi di insegnamento superiore nel proprio territorio – Requisito relativo alla conclusione di un accordo internazionale con lo Stato in cui ha sede il prestatore – Requisito relativo all’offerta di una formazione nello Stato in cui ha sede il prestatore – Modifica delle condizioni di concorrenza a favore dei prestatori nazionali – Giustificazione – Ordine pubblico – Prevenzione delle pratiche ingannevoli – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Direttiva 2006/123/CE – Servizi nel mercato interno – Articolo 16 – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Esistenza di una restrizione – Giustificazione – Motivi imperativi di interesse generale – Ordine pubblico – Prevenzione delle pratiche ingannevoli – Livello elevato di qualità dell’insegnamento – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 13 – Libertà accademica – Articolo 14, paragrafo 3 – Libertà di creare istituti di insegnamento – Articolo 16 – Libertà d’impresa – Articolo 52, paragrafo 1)

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2020/C 414/03

Causa C-134/19 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2020 — Bank Refah Kargaran / Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea [Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune (PESC) – Articolo 29 TUE – Articolo 215 TFUE – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran – Danno asseritamente subito dalla ricorrente a seguito dell’inserimento e del mantenimento del suo nome nell’elenco delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento di capitali e di risorse economiche – Ricorso per risarcimento danni – Competenza della Corte a statuire sulla domanda di risarcimento del danno asseritamente subito a causa delle misure restrittive previste da decisioni rientranti nell’ambito della PESC – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli – Insufficienza di motivazione di atti che istituiscono misure restrittive]

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2020/C 414/04

Causa C-181/19: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen — Germania) — Jobcenter Krefeld — Widerspruchsstelle / JD [Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7, paragrafo 2 – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Articolo 10 – Figli scolarizzati – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 24 – Prestazioni di assistenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 4 – Articolo 70 – Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo – Lavoratore migrante con figli a carico scolarizzati nello Stato membro ospitante]

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2020/C 414/05

Causa C-235/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal — Regno Unito) — United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited / Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs [Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 135, paragrafo 1, lettera a) – Esenzione delle operazioni di assicurazione – Fornitura di servizi di gestione dei fondi pensione al fiduciario da parte dei gestori di investimenti – Esclusione di qualsiasi indennizzo del rischio – Regime pensionistico professionale – Prassi tributaria nazionale – Esercizio di un’attività di assicurazione – Enti in possesso di un’autorizzazione – Enti che non sono in possesso di una siffatta autorizzazione – Nozione di operazioni di assicurazione]

5

2020/C 414/06

Cause riunite C-245/19 e C-246/19: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2020 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Cour administrative — Lussemburgo) — État luxembourgeois / B (C-245/19), e État luxembourgeois / B, C, D, F. C. (C-246/19) (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/16/UE – Cooperazione amministrativa nel settore fiscale – Articoli 1 e 5 – Ingiunzione di comunicare informazioni all’autorità competente di uno Stato membro, che agisce a seguito di una richiesta di scambio di informazioni dell’autorità competente di un altro Stato membro – Persona detentrice delle informazioni di cui l’autorità competente del primo Stato membro ingiunge la comunicazione – Contribuente oggetto dell’indagine da cui trae origine la richiesta dell’autorità competente del secondo Stato membro – Soggetti terzi con i quali detto contribuente intrattiene rapporti giuridici, bancari, finanziari o, più in generale, economici – Tutela giurisdizionale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto a un ricorso effettivo – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazione – Base giuridica – Rispetto del contenuto essenziale del diritto ad un ricorso effettivo – Sussistenza di un rimedio giurisdizionale che consenta ai soggetti di cui trattasi di ottenere un controllo effettivo di tutte le questioni materiali e giuridiche rilevanti nonché una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti loro conferiti dal diritto dell’Unione – Obiettivo di interesse generale riconosciuto dal diritto dell’Unione – Lotta all’evasione e all’elusione fiscali internazionali – Proporzionalità – Carattere prevedibilmente pertinente delle informazioni su cui verte l’ingiunzione di comunicazione – Sindacato giurisdizionale – Portata – Elementi personali, temporali e materiali da prendere in considerazione)

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2020/C 414/07

Causa C-330/19: Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’8 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën / Exter BV [Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Articolo 121, paragrafo 1 – Regime di perfezionamento attivo – Immissione in libera pratica – Nascita di un’obbligazione doganale – Determinazione dell’obbligazione – Nozione di elementi di tassazione – Presa in considerazione di una misura tariffaria preferenziale]

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2020/C 414/08

Causa C-360/19: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’8 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven — Paesi Bassi) — Crown Van Gelder BV / Autoriteit Consument en Markt (Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell’energia elettrica – Direttiva 2009/72/CE – Articolo 37 – Compiti e competenze dell’autorità di regolamentazione – Risoluzione extragiudiziale delle controversie – Nozione di parte che intenda sporgere reclamo – Reclamo presentato da un cliente finale contro il gestore di un sistema di trasmissione al quale l’impianto di tale cliente non è direttamente connesso – Guasto verificatosi in tale sistema – Assenza di rapporto contrattuale tra detto cliente e il gestore del sistema in questione – Ricevibilità del reclamo)

8

2020/C 414/09

Causa C-443/19: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 6 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia del País Vasco — Spagna) — Vodafone España SAU / Diputación Foral de Gipuzkoa (Rinvio pregiudiziale – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/20/CE – Articolo 13 – Contributo per i diritti d’uso delle frequenze radio – Normativa nazionale settoriale che assoggetta ad una tassa la riserva di frequenze dello spettro radioelettrico pubblico – Normativa nazionale che assoggetta ad un’imposta sui trasferimenti patrimoniali l’assegnazione di concessioni amministrative sui beni del demanio pubblico)

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2020/C 414/10

Causa C-456/19: Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell’8 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen — Svezia) — Aktiebolaget Östgötatrafiken / Patent-och registreringsverket (Rinvio pregiudiziale – Marchi – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) – Segni idonei a costituire un marchio – Carattere distintivo – Domanda di registrazione come marchio relativo ad un servizio di un segno, composto da motivi colorati e destinato ad essere apposto sui beni utilizzati per la fornitura del servizio – Valutazione del carattere distintivo di tale segno – Criteri)

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2020/C 414/11

Causa C-476/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Göteborg — Svezia) — Allmänna ombudet hos Tullverket / Combinova AB (Rinvio pregiudiziale – Codice doganale dell’Unione – Articolo 124, paragrafo 1, lettera k) – Estinzione dell’obbligazione doganale in caso di mancato utilizzo delle merci – Nozione di merci utilizzate – Regime di perfezionamento attivo – Obbligazione doganale sorta a causa dell’inosservanza di regole previste nell’ambito del regime di perfezionamento attivo – Mancata presentazione del conto di appuramento nel termine prescritto)

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2020/C 414/12

Causa C-514/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Union des industries de la protection des plantes / Premier ministre, Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail [Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Misure di emergenza – Informazione ufficiale della Commissione europea – Direttiva (UE) 2015/1535 – Procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche – Neonicotinoidi – Protezione delle api – Principio di leale cooperazione]

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2020/C 414/13

Causa C-558/19: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell’8 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Cluj — Roumania) — Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Rinvio pregiudiziale – Articoli 49 e 63 TFUE – Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei capitali – Determinazione del reddito imponibile delle società – Soggetti che si trovano in una situazione di interdipendenza – Beneficio straordinario concesso da una succursale residente ad una società non residente – Rettifica dei redditi imponibili della succursale di una società non residente – Mancata rettifica dei redditi imponibili in caso di beneficio identico concesso dalla sua succursale ad una società residente – Principio di libera concorrenza – Restrizione alla libertà di stabilimento – Giustificazione – Ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri – Proporzionalità)

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2020/C 414/14

Causa C-568/19: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell’8 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Spagna) — MO / Subdelegación del Gobierno en Toledo [Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Norme e procedure comuni in materia di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 8, paragrafo 1 – Soggiorno irregolare – Normativa nazionale che prevede l’imposizione, a seconda delle circostanze, o di una sanzione pecuniaria o dell’allontanamento – Conseguenze della sentenza del 23 aprile 2015, Zaizoune (C-38/14, EU:C:2015:260) – Legislazione nazionale più favorevole per l’interessato – Effetto diretto delle direttive – Limiti]

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2020/C 414/15

Causa C-602/19: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'8 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln — Germania) — kohlpharma GmbH / Bundesrepublik Deutschland (Rinvio pregiudiziale – Articoli 34 e 36 TFUE – Libera circolazione delle merci – Restrizioni quantitative – Misure di effetto equivalente – Diniego di approvazione di una modifica delle informazioni e dei documenti relativi a un medicinale che beneficia di un’autorizzazione all’importazione parallela – Tutela della salute e della vita delle persone – Direttiva 2001/83/CE)

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2020/C 414/16

Causa C-641/19: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell’8 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg — Germania) — EU / PE Digital GmbH (Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Articolo 2, punto 11, articolo 14, paragrafo 3, e articolo 16, lettera m) – Contratto a distanza – Fornitura di contenuti digitali e di servizi digitali – Diritto di recesso – Obblighi del consumatore in caso di recesso – Determinazione dell’importo che il consumatore deve pagare per le prestazioni fornite prima dell’esercizio del diritto di recesso – Eccezione al diritto di recesso in caso di fornitura di un contenuto digitale)

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2020/C 414/17

Causa C-644/19: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell’8 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia — Romania) — FT / Universitatea Lucian Blaga Sibiu, GS e a., HS, Ministerul Educaţiei Naţionale (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articoli 1, 2 e 3 – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Misura adottata da un istituto universitario in applicazione del diritto nazionale – Conservazione della qualifica di docente di ruolo al di là dell’età pensionabile prevista dalla legge – Possibilità riservata ai docenti che possiedono la qualifica di supervisore di tesi di dottorato – Docenti che non possiedono tale qualifica – Contratti a tempo determinato – Retribuzione inferiore a quella concessa ai docenti di ruolo)

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2020/C 414/18

Causa C-657/19: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell’8 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt D / E [Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Esenzioni – Articolo 132, paragrafo 1, lettera g) – Prestazioni di servizi strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale – Stesura di perizie di valutazione dello stato di non autosufficienza – Soggetto passivo incaricato dal servizio medico dell’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza – Organismi riconosciuti come aventi carattere sociale]

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2020/C 414/19

Causa C-711/19: Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell’8 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Admiral Sportwetten GmbH, Novomatic AG, AKO Gastronomiebetriebs GmbH / Magistrat der Stadt Wien [Rinvio pregiudiziale – Direttiva (UE) 2015/1535 – Articolo 1 – Procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione – Nozione di regola tecnica – Giochi d’azzardo – Imposta locale sulla gestione dei terminali per l’accettazione delle scommesse – Normativa fiscale – Omessa notifica alla Commissione europea – Opponibilità al contribuente]

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2020/C 414/20

Causa C-320/18 P: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 10 settembre 2020 — Crocs, Inc. / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Gifi Diffusion (Impugnazione – Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Dichiarazione di nullità – Impugnazione divenuta priva di oggetto – Non luogo a statuire – Spese)

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2020/C 414/21

Causa C-610/19: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 3 settembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Vikingo Fővállalkozó Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 168, 178, 220 e 226 – Principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità – Diritto alla detrazione dell’IVA – Diniego – Requisiti attinenti all’esistenza di una cessione di beni – Evasione – Prova – Sanzione – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo]

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2020/C 414/22

Causa C-611/19: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 3 settembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Crewprint Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità – Diritto a detrazione dell’IVA – Diniego – Frode – Prova – Catena di subappaltatori]

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2020/C 414/23

Causa C-837/19: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 17 settembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) — Super Bock Bebidas SA / Autoridade Tributária e Aduaneira (Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 17, paragrafo 6 – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 168 e 176 – Esclusione del diritto a detrazione – Acquisto di servizi di alloggio, ristorazione, bevande, locazione di autoveicoli, carburante e pedaggi – Clausola di standstill – Adesione all’Unione europea)

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2020/C 414/24

Causa C-98/20: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 3 settembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obvodní soud pro Prahu 8 — Repubblica ceca) — mBank S.A. / PA [Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Competenza giurisdizionale in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore – Articolo 18, paragrafo 2 – Azione promossa contro il consumatore dal professionista – Nozione di domicilio del consumatore – Momento rilevante per determinare il domicilio del consumatore – Trasferimento del domicilio del consumatore dopo la conclusione del contratto e prima della proposizione del ricorso]

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2020/C 414/25

Causa C-135/20: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 30 settembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — JS / Câmara Municipal de Gondomar (Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 5 – Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico – Successione di contratti – Divieto di trasformare i contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato – Ammissibilità)

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2020/C 414/26

Causa C-137/20: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 3 settembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca dos Açores — Portugal) — MV / SATA International — Serviços e Transportes Aéreos SA [Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 3 – Indennizzo dei passeggeri in caso di negato imbarco e di cancellazione o di ritardo prolungato di un volo – Portata – Esenzione dall’obbligo di indennizzo – Nozione di circostanze straordinarie – Assenza di sufficienti precisazioni riguardanti il contesto in fatto e in diritto della controversia principale, nonché le motivazioni che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali – Manifesta irricevibilità]

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2020/C 414/27

Causa C-690/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spagna) il 19 settembre 2019 — XC / Subdelegación del Gobierno en Toledo

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2020/C 414/28

Causa C-284/20 P: Impugnazione proposta il 29 giugno 2020 dal Bergslagernas Järnvaruaktiebolag avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 29 aprile 2020, causa T-73/19, Bergslagernas Järnvaruaktiebolag / EUIPO — Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen (Utensile per spaccare il legno)

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2020/C 414/29

Causa C-313/20 P: Impugnazione proposta il 10 luglio 2020 dalla Abarca — Companhia de Seguros SA avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 29 aprile 2020, causa T-106/19, Abarca/EUIPO — Abanca Corporación Bancaria (ABARCA SEGUROS)

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2020/C 414/30

Causa C-417/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgio) il 3 settembre 2020 — Viasat UK Ltd, Viasat Inc. / Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), État belge, Inmarsat Ventures SE

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2020/C 414/31

Causa C-419/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) l'8 settembre 2020 — F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG gegen Hauptzollamt Hamburg

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2020/C 414/32

Causa C-427/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 10 settembre 2020 — Flexi Montagetechnik GmbH & Co. KG gegen Hauptzollamt Kiel

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2020/C 414/33

Causa C-433/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Wien (Austria) il 15 settembre 2020 — Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH / Strato AG

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2020/C 414/34

Causa C-461/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen (Svezia) il 24 settembre 2020 — Advania Sverige AB, Kammarkollegiet / Dustin Sverige AB

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2020/C 414/35

Causa C-486/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Ustavno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il 1o ottobre 2020 — Varuh človekovih pravic Republike Slovenije

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2020/C 414/36

Causa C-354/19: Ordinanza del presidente della Corte del 25 settembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea Hovrätt — Svezia) — Novartis AG / Patent-och registreringsverket

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2020/C 414/37

Causa C-663/19: Ordinanza del presidente della Corte del 24 agosto 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Gera — Germania) — MM / Volkswagen AG

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2020/C 414/38

Causa C-810/19: Ordinanza del presidente della Corte del 3 settembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main — Germania) — flightright GmbH / Qatar Airways

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2020/C 414/39

Causa C-827/19: Ordinanza del presidente della Grande Sezione della Corte del 4 settembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Pontevedra — Spagna) — D.A.T.A., L.F.A., A.M.A.G., L.F.A., J.G.C., S.C.C., A.C.V., A.A.G., A.C.A., L.C.A., N.P.B., P.C.A. / Ryanair DAC

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2020/C 414/40

Causa C-904/19: Ordinanza del presidente della Corte del 28 agosto 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie — Polonia) — E. Sp. z o.o / K.S.

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2020/C 414/41

Causa C-943/19: Ordinanza del presidente della Corte del 7 settembre 2020 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) — Lettonia] — SIA ONDO / Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

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2020/C 414/42

Causa C-944/19: Ordinanza del presidente della Corte del 7 settembre 2020 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) — Lettonia] — AS 4finance / Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

26

2020/C 414/43

Causa C-945/19: Ordinanza del presidente della Corte del 7 settembre 2020 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) — Lettonia] — SIA OC Finance / Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

27

2020/C 414/44

Causa C-946/19: Ordinanza del presidente della Prima Sezione della Corte del 25 settembre 2020 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito] — MG / HH

27

2020/C 414/45

Causa C-252/20: Ordinanza del presidente della Corte del 13 agosto 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg — Germania) — CY / Eurowings GmbH

27

 

Tribunale

2020/C 414/46

Cause riunite T-515/13 RENV e T-719/13 RENV: Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2020 — Spagna e a. / Commissione [Aiuti di Stato – Aiuto concesso dalle autorità spagnole a favore di taluni gruppi di interesse economico (GIE) e dei loro investitori – Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria per l’acquisto di navi (regime spagnolo di tax lease) – Decisione che dichiara l’aiuto in parte incompatibile con il mercato interno e ne dispone il recupero parziale – Carattere selettivo – Obbligo di motivazione – Recupero dell’aiuto – Parità di trattamento – Legittimo affidamento – Certezza del diritto]

28

2020/C 414/47

Causa T-381/15 RENV: Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2020 — IMG / Commissione (Responsabilità extracontrattuale – Cooperazione allo sviluppo – Esecuzione del bilancio dell’Unione in gestione indiretta – Decisione che sospende la possibilità per la ricorrente di concludere con la Commissione nuovi accordi di delega in gestione indiretta – Illecito – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Domanda d’ingiunzione – Tardività – Modifica della natura del risarcimento richiesto – Irricevibilità)

29

2020/C 414/48

Cause riunite T-401/16 e T-443/16: Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2020 — Spagna e Italia / Commissione (Regime linguistico – Bando relativo a concorsi generali per l’assunzione di investigatori e di capi gruppo – Conoscenze linguistiche – Limitazione della scelta della seconda lingua dei concorsi alle sole lingue francese, inglese e tedesca – Test eliminatorio di comprensione linguistica in inglese – Lingua di comunicazione – Regolamento n. 1 – Articolo 1 quinquies, paragrafo 1, articolo 27 e articolo 28, lettera f), dello Statuto – Discriminazione fondata sulla lingua – Giustificazione – Interesse del servizio – Proporzionalità)

29

2020/C 414/49

Causa T-249/17: Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2020 — Casino, Guichard-Perrachon e AMC/Commissione [Concorrenza – Intese – Procedimento amministrativo – Decisione che ordina un accertamento – Eccezione di illegittimità dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2003 – Diritto a un ricorso effettivo – Parità delle armi – Obbligo di motivazione – Diritto all’inviolabilità del domicilio – Indizi sufficientemente seri – Proporzionalità]

30

2020/C 414/50

Causa T-254/17: Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2020 — Intermarché Casino Achats/Commissione [Concorrenza – Intese – Procedimento amministrativo – Decisione che ordina un accertamento – Eccezione di illegittimità dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2003 – Diritto ad un ricorso effettivo – Parità delle armi – Obbligo di motivazione – Diritto all’inviolabilità del domicilio – Indizi sufficientemente seri – Indizi di partecipazione alle presunte infrazioni – Proporzionalità]

31

2020/C 414/51

Causa T-255/17: Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2020 — Les Mousquetaires e ITM Entreprises / Commissione [Concorrenza – Intese – Procedimento amministrativo – Decisioni che dispongono accertamenti – Eccezione di illegittimità dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2003 – Diritto a un ricorso effettivo – Obbligo di motivazione – Diritto all’inviolabilità del domicilio – Elementi sufficientemente concreti – Proporzionalità – Ricorso di annullamento – Censure relative allo svolgimento di un accertamento – Diniego di tutela della riservatezza dei dati attinenti alla vita privata – Irricevibilità]

32

2020/C 414/52

Causa T-380/17: Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2020 — HeidelbergCement et Schwenk Zement / Commissione (Concorrenza – Concentrazioni – Mercato del cemento grigio in Croazia – Decisione che dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE – Imprese interessate – Mercato rilevante – Parte sostanziale del mercato interno – Valutazione degli effetti dell’operazione sulla concorrenza – Impegni – Diritti della difesa – Parziale rinvio alle autorità nazionali)

33

2020/C 414/53

Cause T-77/18 e T-567/18: Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2020 — VE/ESMA (Funzione pubblica – Agenti temporanei – Contratto a tempo indeterminato – Rapporto informativo – Esercizio di valutazione 2016 – Eccezione di illegittimità della guida di valutazione – Errore manifesto di valutazione – Valutazione di attività svolte in qualità di rappresentante del personale – Irregolarità procedurale – Risoluzione del contratto di lavoro – Prestazioni insufficienti nel corso di un periodo di due anni)

33

2020/C 414/54

Causa T-18/19: Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2020 — Brown / Commissione (Funzione pubblica – Funzionari – Funzionario cittadino del Regno Unito al momento della sua entrata in servizio – Recesso del Regno Unito dall’Unione – Acquisizione della cittadinanza del paese della sede di servizio nel corso della carriera – Perdita dell’indennità di dislocazione – Parità di trattamento – Principio di non discriminazione – Articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto)

34

2020/C 414/55

Causa T-264/19: Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2020 — nanoPET Pharma GmbH / EUIPO — Miltenyi Biotec (viscover) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo viscover – Assenza di malafede – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Articolo 53, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 12, lettera c), del regolamento 2017/1001]]

35

2020/C 414/56

Causa T-289/19: Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2020 — Arbuzov/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei fondi – Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Obbligo per il Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva)

35

2020/C 414/57

Causa T-475/20: Ricorso proposto il 9 agosto 2020 — LE / Commissione

36

2020/C 414/58

Causa T-579/20: Ricorso proposto il 21 settembre 2020 — Genekam Biotechnology / Commissione

37

2020/C 414/59

Causa T-580/12: Ricorso proposto il 7 ottobre 2020 — KC / Commissione

38

2020/C 414/60

Causa T-582/20: Ricorso proposto il 17 settembre 2020 — Ighoga Region 10 e a./Commissione

39

2020/C 414/61

Causa T-588/20: Ricorso proposto il 25 settembre 2020 — MP / Commissione

40

2020/C 414/62

Causa T-602/20: Ricorso proposto il 30 settembre 2020 — MS / Commissione

41

2020/C 414/63

Causa T-606/20: Ricorso proposto il 30 settembre 2020 — Austrian Power Grid e a. / ACER

41

2020/C 414/64

Causa T-607/20: Ricorso proposto il 30 settembre 2020 — Austrian Power Grid e a. / ACER

42

2020/C 414/65

Causa T-611/20: Ricorso proposto il 2 ottobre 2020 — Airoldi Metalli / Commissione

43

2020/C 414/66

Causa T-617/20: Ricorso proposto il 5 ottobre 2020 — Standardkessel Baumgarte Holding/EUIPO (Standardkessel)

44

2020/C 414/67

Causa T-623/20: Ricorso proposto il 9 ottobre 2020 — Sun West e a. / Commissione

45

2020/C 414/68

Causa T-626/20: Ricorso proposto il 12 ottobre 2020 — Landwärme GmbH / Commissione

46

2020/C 414/69

Causa T-628/20: Ricorso proposto il 16 ottobre 2020 — Ryanair / Commissione

47


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

30.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 414/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2020/C 414/01)

Ultima pubblicazione

GU C 399 del 23.11.2020

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 390 del 16.11.2020

GU C 378 del 9.11.2020

GU C 371 del 3.11.2020

GU C 359 del 26.10.2020

GU C 348 del 19.10.2020

GU C 339 del 12.10.2020

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

30.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 414/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2020 — Commissione europea / Ungheria

(Causa C-66/18) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Ricevibilità - Competenza della Corte - Accordo generale sugli scambi di servizi - Articolo XVI - Accesso al mercato - Elenco di impegni specifici - Condizione relativa all’esistenza di un’autorizzazione - Articolo XX, paragrafo 2 - Articolo XVII - Trattamento nazionale - Prestatore di servizi con sede in uno Stato terzo - Normativa nazionale di uno Stato membro che impone condizioni per la fornitura di servizi di insegnamento superiore nel proprio territorio - Requisito relativo alla conclusione di un accordo internazionale con lo Stato in cui ha sede il prestatore - Requisito relativo all’offerta di una formazione nello Stato in cui ha sede il prestatore - Modifica delle condizioni di concorrenza a favore dei prestatori nazionali - Giustificazione - Ordine pubblico - Prevenzione delle pratiche ingannevoli - Articolo 49 TFUE - Libertà di stabilimento - Direttiva 2006/123/CE - Servizi nel mercato interno - Articolo 16 - Articolo 56 TFUE - Libera prestazione dei servizi - Esistenza di una restrizione - Giustificazione - Motivi imperativi di interesse generale - Ordine pubblico - Prevenzione delle pratiche ingannevoli - Livello elevato di qualità dell’insegnamento - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 13 - Libertà accademica - Articolo 14, paragrafo 3 - Libertà di creare istituti di insegnamento - Articolo 16 - Libertà d’impresa - Articolo 52, paragrafo 1)

(2020/C 414/02)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, L. Malferrari, B. De Meester e K. Talabér-Ritz, agenti)

Convenuta: Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér e G. Koós, agenti)

Dispositivo

1)

Adottando la misura prevista all’articolo 76, paragrafo 1, lettera a), del Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (legge CCIV del 2011, relativa all’istruzione superiore nazionale), come modificato dal Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXV. törvény (legge XXV del 2017, recante modifica alla legge CCIV del 2011 relativa all’istruzione superiore nazionale), che subordina l’esercizio, in Ungheria, di un’attività di formazione finalizzata al rilascio di una laurea da parte degli istituti di insegnamento superiore esteri situati al di fuori dello Spazio economico europeo alla condizione che il governo ungherese e il governo dello Stato in cui ha sede l’istituto interessato abbiano acconsentito ad essere vincolati da un accordo internazionale, l’Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo XVII dell’Accordo generale sugli scambi di servizi, che figura all’allegato 1 B dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, firmato a Marrakech e approvato dalla decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994).

2)

Adottando la misura prevista all’articolo 76, paragrafo 1, lettera b), del Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (legge CCIV del 2011, relativa all’istruzione superiore nazionale), come modificato dal Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXV. törvény (legge XXV del 2017, recante modifica alla legge CCIV del 2011 relativa all’istruzione superiore nazionale), che subordina l’esercizio, in Ungheria, dell’attività degli istituti di insegnamento superiore esteri alla condizione che essi offrano una formazione di insegnamento superiore nello Stato in cui hanno sede, l’Ungheria è venuta meno, nella parte in cui tale disposizione si applica a istituti di insegnamento superiore che hanno sede in uno Stato terzo membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo XVII dell’Accordo generale sugli scambi di servizi, che figura all’allegato 1 B dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, firmato a Marrakech e approvato dalla decisione 94/800, e, nella parte in cui essa si applica a istituti di insegnamento superiore aventi sede in un altro Stato membro, agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 49 TFUE e dell’articolo 16 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

3)

Adottando le misure previste all’articolo 76, paragrafo 1, lettere a) e b), del Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (legge CCIV del 2011, relativa all’istruzione superiore nazionale), come modificato dal Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXV. törvény (legge XXV del 2017, recante modifica alla legge CCIV del 2011 relativa all’istruzione superiore nazionale), l’Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 13, dell’articolo 14, paragrafo 3, e dell’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

4)

L’Ungheria è condannata alle spese.


(1)  GU C 211 del 18.6.2018.


30.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 414/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2020 — Bank Refah Kargaran / Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

(Causa C-134/19 P) (1)

(Impugnazione - Politica estera e di sicurezza comune (PESC) - Articolo 29 TUE - Articolo 215 TFUE - Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran - Danno asseritamente subito dalla ricorrente a seguito dell’inserimento e del mantenimento del suo nome nell’elenco delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento di capitali e di risorse economiche - Ricorso per risarcimento danni - Competenza della Corte a statuire sulla domanda di risarcimento del danno asseritamente subito a causa delle misure restrittive previste da decisioni rientranti nell’ambito della PESC - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli - Insufficienza di motivazione di atti che istituiscono misure restrittive)

(2020/C 414/03)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bank Refah Kargaran (rappresentanti: J. M. Thouvenin e I. Boubaker, avocats)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e V. Piessevaux, agenti), Commissione europea (rappresentanti: inizialmente da R. Tricot, C. Zadra e A. Tizzano, successivamente da L. Gussetti, A. Bouquet, R. Tricot e J. Roberti di Sarsina, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Bank Refah Kargaran è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 172 del 20.5.2019.


30.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 414/4


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen — Germania) — Jobcenter Krefeld — Widerspruchsstelle / JD

(Causa C-181/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Regolamento (UE) n. 492/2011 - Articolo 7, paragrafo 2 - Parità di trattamento - Vantaggi sociali - Articolo 10 - Figli scolarizzati - Direttiva 2004/38/CE - Articolo 24 - Prestazioni di assistenza sociale - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articolo 4 - Articolo 70 - Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo - Lavoratore migrante con figli a carico scolarizzati nello Stato membro ospitante)

(2020/C 414/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen

Parti

Ricorrente: Jobcenter Krefeld — Widerspruchsstelle

Resistente: JD

Dispositivo

1)

L’articolo 7, paragrafo 2, e l’articolo 10 del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale il cittadino di un altro Stato membro e i suoi figli minorenni, che godono tutti, nel primo Stato membro, di un diritto di soggiorno fondato sull’articolo 10 di tale regolamento, in quanto detti figli frequentano la scuola in questo medesimo Stato, sono in ogni caso e automaticamente esclusi dal diritto alle prestazioni volte a garantire la loro sussistenza. Tale interpretazione non è rimessa in discussione dall’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.

2)

L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, e con l’articolo 70, paragrafo 2, dello stesso regolamento, deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale il cittadino di un altro Stato membro e i suoi figli minorenni, che godono tutti, nel primo Stato membro, di un diritto di soggiorno fondato sull’articolo 10 del regolamento n. 492/2011, in quanto detti figli frequentano la scuola in tale medesimo Stato, e che sono ivi iscritti a un regime previdenziale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, sono in ogni caso e automaticamente esclusi dal diritto alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo.


(1)  GU C 182 del 27.5.2019.


30.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 414/5


Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal — Regno Unito) — United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited / Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(Causa C-235/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 135, paragrafo 1, lettera a) - Esenzione delle operazioni di assicurazione - Fornitura di servizi di gestione dei fondi pensione al fiduciario da parte dei gestori di investimenti - Esclusione di qualsiasi indennizzo del rischio - Regime pensionistico professionale - Prassi tributaria nazionale - Esercizio di un’attività di assicurazione - Enti in possesso di un’autorizzazione - Enti che non sono in possesso di una siffatta autorizzazione - Nozione di «operazioni di assicurazione»)

(2020/C 414/05)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal

Parti

Ricorrenti: United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited

Convenuti: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Dispositivo

L’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che servizi di gestione di investimenti forniti in base a un regime pensionistico professionale, con esclusione di qualsiasi indennizzo del rischio, non possono essere qualificati come «operazioni di assicurazione» ai sensi di tale disposizione e, pertanto, non possono rientrare nell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) prevista da detta disposizione a favore di siffatte operazioni.


(1)  GU C 172 del 20.5.2019.


30.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 414/6


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2020 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Cour administrative — Lussemburgo) — État luxembourgeois / B (C-245/19), e État luxembourgeois / B, C, D, F. C. (C-246/19)

(Cause riunite C-245/19 e C-246/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2011/16/UE - Cooperazione amministrativa nel settore fiscale - Articoli 1 e 5 - Ingiunzione di comunicare informazioni all’autorità competente di uno Stato membro, che agisce a seguito di una richiesta di scambio di informazioni dell’autorità competente di un altro Stato membro - Persona detentrice delle informazioni di cui l’autorità competente del primo Stato membro ingiunge la comunicazione - Contribuente oggetto dell’indagine da cui trae origine la richiesta dell’autorità competente del secondo Stato membro - Soggetti terzi con i quali detto contribuente intrattiene rapporti giuridici, bancari, finanziari o, più in generale, economici - Tutela giurisdizionale - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47 - Diritto a un ricorso effettivo - Articolo 52, paragrafo 1 - Limitazione - Base giuridica - Rispetto del contenuto essenziale del diritto ad un ricorso effettivo - Sussistenza di un rimedio giurisdizionale che consenta ai soggetti di cui trattasi di ottenere un controllo effettivo di tutte le questioni materiali e giuridiche rilevanti nonché una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti loro conferiti dal diritto dell’Unione - Obiettivo di interesse generale riconosciuto dal diritto dell’Unione - Lotta all’evasione e all’elusione fiscali internazionali - Proporzionalità - Carattere «prevedibilmente pertinente» delle informazioni su cui verte l’ingiunzione di comunicazione - Sindacato giurisdizionale - Portata - Elementi personali, temporali e materiali da prendere in considerazione)

(2020/C 414/06)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour administrative

Parti

Ricorrenti: État luxembourgeois (C-245/19), (C-246/19)

Convenuti: B (C-245/19), B, C, D, F. C. (C-246/19)

Con l’intervento di: A (C-246/19)

Dispositivo

1)

L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con gli articoli 7 e 8, nonché con l’articolo 52, paragrafo 1, della stessa, deve essere interpretato nel senso:

che esso osta a che la normativa di uno Stato membro, che attua la procedura di scambio di informazioni su richiesta, istituita dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, come modificata dalla direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, escluda che una decisione con la quale l’autorità competente di tale Stato membro obbliga una persona che detiene talune informazioni a fornirle dette informazioni, al fine di soddisfare una richiesta di scambio di informazioni proveniente dall’autorità competente di un altro Stato membro, possa essere oggetto di un ricorso proposto da una siffatta persona, e

che esso non osta a che una tale normativa escluda che una simile decisione possa essere oggetto di ricorsi proposti dal contribuente a carico del quale si svolge, in tale altro Stato membro, l’indagine da cui trae origine detta richiesta, nonché da terzi interessati dalle informazioni in questione.

2)

L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 5 della direttiva 2011/16, come modificata dalla direttiva 2014/107, devono essere interpretati nel senso che una decisione con la quale l’autorità competente di uno Stato membro obbliga un detentore di informazioni a fornirle tali informazioni, al fine di soddisfare una richiesta di scambio di informazioni proveniente dall’autorità competente di un altro Stato membro, dev’essere considerata, unitamente a tale richiesta, come vertente su informazioni che non appaiono manifestamente prive di qualsiasi prevedibile pertinenza, qualora essa precisi l’identità del detentore delle informazioni di cui trattasi, quella del contribuente oggetto dell’indagine da cui è scaturita la richiesta di scambio di informazioni e il periodo cui l’indagine stessa si riferisce, e qualora essa verta su contratti, fatturazioni e pagamenti che, pur non essendo individuati con precisione, sono definiti mediante criteri attinenti, in primo luogo, al fatto che essi sono stati rispettivamente stipulati o effettuati dal detentore, in secondo luogo, alla circostanza che essi sono intervenuti nel periodo cui si riferisce l’indagine stessa e, in terzo luogo, al loro legame con il contribuente coinvolto.


(1)  GU C 213 del 24.6.2019.


30.11.2020   

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C 414/7


Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’8 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën / Exter BV

(Causa C-330/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Codice doganale comunitario - Articolo 121, paragrafo 1 - Regime di perfezionamento attivo - Immissione in libera pratica - Nascita di un’obbligazione doganale - Determinazione dell’obbligazione - Nozione di «elementi di tassazione» - Presa in considerazione di una misura tariffaria preferenziale)

(2020/C 414/07)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Convenuto: Exter BV

Dispositivo

L’articolo 121, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che osta all’applicazione di una misura tariffaria preferenziale comportante un’aliquota di dazi doganali ridotta, misura che era in vigore al momento dell’accettazione della dichiarazione di vincolo delle merci al regime di perfezionamento attivo, ma che alla data dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica di tali merci era sospesa.


(1)  GU C 238 del 15.7.2019.


30.11.2020   

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C 414/8


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’8 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven — Paesi Bassi) — Crown Van Gelder BV / Autoriteit Consument en Markt

(Causa C-360/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Mercato interno dell’energia elettrica - Direttiva 2009/72/CE - Articolo 37 - Compiti e competenze dell’autorità di regolamentazione - Risoluzione extragiudiziale delle controversie - Nozione di «parte che intenda sporgere reclamo» - Reclamo presentato da un cliente finale contro il gestore di un sistema di trasmissione al quale l’impianto di tale cliente non è direttamente connesso - Guasto verificatosi in tale sistema - Assenza di rapporto contrattuale tra detto cliente e il gestore del sistema in questione - Ricevibilità del reclamo)

(2020/C 414/08)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parti

Ricorrente: Crown Van Gelder BV

Convenuta: Autoriteit Consument en Markt

con l’intervento di: TenneT TSO BV

Dispositivo

L’articolo 37, paragrafo 11, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, deve essere interpretato nel senso che l’autorità di regolamentazione non può respingere un reclamo presentato da un cliente finale contro il gestore di un sistema di trasmissione, in seguito a un guasto verificatosi in tale sistema, per il motivo che l’impianto di tale cliente finale è connesso non direttamente a detto sistema di trasmissione, ma unicamente a un sistema di distribuzione da esso alimentato.


(1)  GU C 270 del 12.8.2019.


30.11.2020   

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C 414/8


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 6 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia del País Vasco — Spagna) — Vodafone España SAU / Diputación Foral de Gipuzkoa

(Causa C-443/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Direttiva 2002/20/CE - Articolo 13 - Contributo per i diritti d’uso delle frequenze radio - Normativa nazionale settoriale che assoggetta ad una tassa la riserva di frequenze dello spettro radioelettrico pubblico - Normativa nazionale che assoggetta ad un’imposta sui trasferimenti patrimoniali l’assegnazione di concessioni amministrative sui beni del demanio pubblico)

(2020/C 414/09)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Parti

Ricorrente: Vodafone España SAU

Convenuta: Diputación Foral de Gipuzkoa

Dispositivo

L’articolo 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro, la cui normativa prevede che il diritto d’uso delle frequenze radio sia assoggettato ad una tassa per riserva dello spettro radioelettrico pubblico, sottoponga inoltre l’assegnazione di concessioni amministrative in tale settore ad un’imposta sui trasferimenti patrimoniali, gravante in via generale sull’assegnazione di concessioni amministrative sui beni del demanio pubblico in forza di una normativa che non è specificamente applicabile al settore delle comunicazioni elettroniche, qualora il fatto generatore di tale imposta sia collegato alla concessione dei diritti d’uso delle frequenze radio, purché detta tassa e detta imposta, insieme considerate, soddisfino le condizioni enunciate al citato articolo, in particolare quella relativa al carattere proporzionato dell’importo percepito a fronte del diritto d’uso delle frequenze radio, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 328 del 30.9.2019.


30.11.2020   

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C 414/9


Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell’8 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen — Svezia) — Aktiebolaget Östgötatrafiken / Patent-och registreringsverket

(Causa C-456/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Marchi - Direttiva 2008/95/CE - Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) - Segni idonei a costituire un marchio - Carattere distintivo - Domanda di registrazione come marchio relativo ad un servizio di un segno, composto da motivi colorati e destinato ad essere apposto sui beni utilizzati per la fornitura del servizio - Valutazione del carattere distintivo di tale segno - Criteri)

(2020/C 414/10)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen

Parti

Ricorrente: Aktiebolaget Östgötatrafiken

Convenuto: Patent-och registreringsverket

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, dev’essere interpretato nel senso che il carattere distintivo di un segno, del quale sia richiesta la registrazione come marchio relativo ad un servizio, composto da motivi colorati e destinato ad essere apposto esclusivamente e sistematicamente in un determinato modo su gran parte dei beni utilizzati ai fini della prestazione del servizio medesimo, dev’essere valutato tenendo conto della percezione da parte del pubblico interessato dell’apposizione sui beni stessi del segno in questione, senza che occorra esaminare se tale segno si discosti in modo significativo dalla norma o dagli usi del settore economico interessato.


(1)  GU C 280 del 19.8.2019.


30.11.2020   

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C 414/10


Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Göteborg — Svezia) — Allmänna ombudet hos Tullverket / Combinova AB

(Causa C-476/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Codice doganale dell’Unione - Articolo 124, paragrafo 1, lettera k) - Estinzione dell’obbligazione doganale in caso di mancato utilizzo delle merci - Nozione di «merci utilizzate» - Regime di perfezionamento attivo - Obbligazione doganale sorta a causa dell’inosservanza di regole previste nell’ambito del regime di perfezionamento attivo - Mancata presentazione del conto di appuramento nel termine prescritto)

(2020/C 414/11)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Kammarrätten i Göteborg

Parti

Ricorrente: Allmänna ombudet hos Tullverket

Convenuta: Combinova AB

Dispositivo

L’articolo 124, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, dev’essere interpretato nel senso che l’uso delle merci cui si riferisce tale disposizione riguarda esclusivamente l’uso eccedente le operazioni di perfezionamento attivo autorizzate dalle autorità doganali nell’ambito del regime di perfezionamento attivo previsto dall’articolo 256 del codice medesimo e non un uso conforme alle operazioni di perfezionamento attivo autorizzate.


(1)  GU C 288 del 26.8.2019.


30.11.2020   

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C 414/10


Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Union des industries de la protection des plantes / Premier ministre, Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

(Causa C-514/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Regolamento (CE) n. 1107/2009 - Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari - Misure di emergenza - Informazione ufficiale della Commissione europea - Direttiva (UE) 2015/1535 - Procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche - Neonicotinoidi - Protezione delle api - Principio di leale cooperazione)

(2020/C 414/12)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Union des industries de la protection des plantes

Convenuti: Premier ministre, Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

Con l’intervento di: Association Générations futures, Union nationale de l’apiculture française (UNAF), Syndicat national de l’apiculture

Dispositivo

1)

L’articolo 5 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, e l’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, devono essere interpretati nel senso che la comunicazione, effettuata ai sensi dell’articolo 5 di tale direttiva, di una misura nazionale che vieti l’uso di determinate sostanze attive rientranti in tale regolamento deve essere considerata un’informazione ufficiale della necessità di adottare misure di emergenza, ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1, di detto regolamento, qualora:

tale comunicazione contenga una chiara presentazione degli elementi che attestano, da un lato, che tali sostanze attive possono costituire un grave rischio per la salute umana o degli animali o per l’ambiente e, dall’altro, che tale rischio non può essere contenuto in modo soddisfacente senza l’adozione, con urgenza, delle misure adottate dallo Stato membro interessato, e che

la Commissione europea abbia omesso di chiedere a tale Stato membro se detta comunicazione dovesse essere considerata un’informazione ufficiale ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

2)

L’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009 deve essere interpretato nel senso che il regolamento di esecuzione (UE) 2018/783 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva imidacloprid, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/784 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva clothianidin, e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/785 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva tiametoxam, non possono essere considerati come misure adottate dalla Commissione europea in risposta alla comunicazione effettuata, il 2 febbraio 2017, dalla Repubblica francese.


(1)  GU C 295 del 2.9.2019.


30.11.2020   

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C 414/11


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell’8 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Cluj — Roumania) — Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Causa C-558/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articoli 49 e 63 TFUE - Libertà di stabilimento - Libera circolazione dei capitali - Determinazione del reddito imponibile delle società - Soggetti che si trovano in una situazione di interdipendenza - Beneficio straordinario concesso da una succursale residente ad una società non residente - Rettifica dei redditi imponibili della succursale di una società non residente - Mancata rettifica dei redditi imponibili in caso di beneficio identico concesso dalla sua succursale ad una società residente - Principio di libera concorrenza - Restrizione alla libertà di stabilimento - Giustificazione - Ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri - Proporzionalità)

(2020/C 414/13)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Cluj

Parti

Ricorrente: Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj

Convenuto: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Dispositivo

L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta, in linea di principio, ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale un trasferimento di risorse finanziarie effettuato da una succursale residente in favore della società madre stabilita in un altro Stato membro può essere riclassificato come «operazione che genera entrate», con la conseguente applicazione obbligatoria delle norme in materia di prezzi di trasferimento, mentre, qualora la medesima operazione fosse stata effettuata tra una succursale e una società madre entrambe stabilite nel medesimo Stato membro, tale operazione non sarebbe stata qualificata allo stesso modo e dette norme non sarebbero state applicate.


(1)  GU C 372 del 4.11.2019.


30.11.2020   

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C 414/12


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell’8 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Spagna) — MO / Subdelegación del Gobierno en Toledo

(Causa C-568/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Direttiva 2008/115/CE - Norme e procedure comuni in materia di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 8, paragrafo 1 - Soggiorno irregolare - Normativa nazionale che prevede l’imposizione, a seconda delle circostanze, o di una sanzione pecuniaria o dell’allontanamento - Conseguenze della sentenza del 23 aprile 2015, Zaizoune (C-38/14, EU:C:2015:260) - Legislazione nazionale più favorevole per l’interessato - Effetto diretto delle direttive - Limiti)

(2020/C 414/14)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Parti

Ricorrente: MO

Convenuta: Subdelegación del Gobierno en Toledo

Dispositivo

La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretata nel senso che, qualora una normativa nazionale preveda, in caso di soggiorno irregolare di un cittadino di un paese terzo nel territorio di uno Stato membro, l’imposizione o di una sanzione pecuniaria o dell’allontanamento — misura quest’ultima che può essere adottata soltanto in presenza di circostanze aggravanti riguardanti tale cittadino, che si aggiungono al soggiorno irregolare del medesimo — l’autorità nazionale competente non può basarsi direttamente sulle disposizioni della direttiva in parola per adottare una decisione di rimpatrio ed eseguire tale decisione, anche in assenza di dette circostanze aggravanti.


(1)  GU C 363 del 28.10.2019.


30.11.2020   

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C 414/13


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'8 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln — Germania) — kohlpharma GmbH / Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-602/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articoli 34 e 36 TFUE - Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure di effetto equivalente - Diniego di approvazione di una modifica delle informazioni e dei documenti relativi a un medicinale che beneficia di un’autorizzazione all’importazione parallela - Tutela della salute e della vita delle persone - Direttiva 2001/83/CE)

(2020/C 414/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Köln

Parti

Ricorrente: kohlpharma GmbH

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Dispositivo

Gli articoli 34 e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che l’autorità competente di un primo Stato membro rifiuti di approvare le modifiche delle informazioni e dei documenti relativi ad un medicinale che beneficia di un’autorizzazione all’immissione in commercio in un secondo Stato membro e che è oggetto di un’autorizzazione all’importazione parallela verso il primo Stato membro, per il solo motivo che l’autorizzazione all’immissione in commercio di riferimento nel primo Stato membro è scaduta e che le modifiche proposte si basano, in combinazione con le indicazioni autorizzate nel secondo Stato membro per il medicinale che è stato oggetto di un’importazione parallela, sulle indicazioni relative a un medicinale che ha la stessa indicazione terapeutica, che beneficia di un’autorizzazione all’immissione in commercio in entrambi gli Stati membri interessati e che è prodotto, essenzialmente, con il medesimo principio attivo, ma in una diversa forma farmaceutica, se l’autorizzazione all’importazione parallela di cui trattasi permane valida e se non vi è alcun indizio sufficiente ad attestare l’esistenza di un rischio per la tutela effettiva della vita e della salute delle persone.


(1)  GU C 357 del 21.10.2019.


30.11.2020   

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C 414/13


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell’8 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg — Germania) — EU / PE Digital GmbH

(Causa C-641/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 2011/83/UE - Articolo 2, punto 11, articolo 14, paragrafo 3, e articolo 16, lettera m) - Contratto a distanza - Fornitura di contenuti digitali e di servizi digitali - Diritto di recesso - Obblighi del consumatore in caso di recesso - Determinazione dell’importo che il consumatore deve pagare per le prestazioni fornite prima dell’esercizio del diritto di recesso - Eccezione al diritto di recesso in caso di fornitura di un contenuto digitale)

(2020/C 414/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hamburg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: EU

Convenuta: PE Digital GmbH

Dispositivo

1)

L’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che, per determinare l’importo proporzionale che il consumatore deve pagare al professionista qualora tale consumatore abbia espressamente chiesto che l’esecuzione del contratto concluso inizi durante il periodo di recesso ed egli receda da tale contratto, occorre, in linea di principio, tener conto del prezzo convenuto in detto contratto per tutte le prestazioni oggetto del contratto medesimo e calcolare l’importo dovuto pro rata temporis. Solo nel caso in cui il contratto concluso preveda espressamente che una o più prestazioni siano fornite integralmente sin dall’inizio dell’esecuzione del contratto, in maniera distinta, a un prezzo che deve essere pagato separatamente, occorre tener conto — nel calcolare l’importo dovuto al professionista in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 3, di tale direttiva — dell’intero prezzo previsto per una simile prestazione.

2)

L’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2011/83, letto alla luce del considerando 50 di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che, al fine di valutare se il prezzo totale sia eccessivo, ai sensi di tale disposizione, occorre tener conto del prezzo del servizio offerto dal professionista in questione ad altri consumatori alle stesse condizioni nonché di quello del servizio equivalente fornito da altri professionisti al momento della conclusione del contratto.

3)

L’articolo 16, lettera m), della direttiva 2011/83, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 11, della medesima, deve essere interpretato nel senso che la redazione, da parte un sito Internet di incontri, di un profilo di personalità basato su un test di personalità realizzato da tale sito non costituisce fornitura di un «contenuto digitale», ai sensi di tale disposizione.


(1)  GU C 27 del 27.01.2020.


30.11.2020   

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C 414/14


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell’8 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia — Romania) — FT / Universitatea «Lucian Blaga» Sibiu, GS e a., HS, Ministerul Educaţiei Naţionale

(Causa C-644/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Articoli 1, 2 e 3 - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 4 - Principio di non discriminazione - Misura adottata da un istituto universitario in applicazione del diritto nazionale - Conservazione della qualifica di docente di ruolo al di là dell’età pensionabile prevista dalla legge - Possibilità riservata ai docenti che possiedono la qualifica di supervisore di tesi di dottorato - Docenti che non possiedono tale qualifica - Contratti a tempo determinato - Retribuzione inferiore a quella concessa ai docenti di ruolo)

(2020/C 414/17)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Alba Iulia

Parti

Ricorrente: FT

Convenuti: Universitatea «Lucian Blaga» Sibiu, GS e a., HS, Ministerul Educaţiei Naţionale

Dispositivo

1)

Gli articoli 1 e 2 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che non si applicano a una normativa nazionale in forza della quale, tra i docenti di un istituto universitario che continuano a esercitarvi la propria professione dopo aver raggiunto l’età pensionabile prevista dalla legge, solo i docenti che possiedono la qualifica di supervisore di tesi di dottorato possono conservare lo status di docente di ruolo, mentre i docenti che non hanno la qualifica di supervisore di tesi di dottorato possono stipulare con tale istituto solo contratti di lavoro a tempo determinato, associati a un regime di retribuzioni inferiori a quelle concesse ai docenti di ruolo.

2)

La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato dev’essere interpretata nel senso che essa osta all’applicazione di una normativa nazionale in forza della quale, tra i docenti di un istituto universitario che continuano a esercitarvi la propria professione dopo aver raggiunto l’età pensionabile prevista dalla legge, solo i docenti che possiedono la qualifica di supervisore di tesi di dottorato possono conservare lo status di docente di ruolo, mentre i docenti che non hanno la qualifica di supervisore di tesi di dottorato possono stipulare con tale istituto solo contratti di lavoro a tempo determinato, associati a un regime di retribuzioni inferiori a quelle concesse ai docenti di ruolo, purché la prima categoria di docenti sia formata da lavoratori a tempo indeterminato comparabili a quelli rientranti nella seconda categoria e la disparità di trattamento attinente, segnatamente, a detto regime retributivo non sia giustificata da ragioni oggettive, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 406 del 2.12.2019.


30.11.2020   

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C 414/15


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell’8 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt D / E

(Causa C-657/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Esenzioni - Articolo 132, paragrafo 1, lettera g) - Prestazioni di servizi strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale - Stesura di perizie di valutazione dello stato di non autosufficienza - Soggetto passivo incaricato dal servizio medico dell’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza - Organismi riconosciuti come aventi carattere sociale)

(2020/C 414/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Finanzamt D

Convenuto: E

Dispositivo

L’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che:

la stesura di perizie di valutazione della non autosufficienza ad opera di un esperto indipendente, per conto del servizio medico di una cassa di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza, che sono utilizzate da quest’ultima per valutare la portata dei diritti alle prestazioni di assistenza e di previdenza sociale di cui possono beneficiare i suoi assicurati, rappresenta una prestazione di servizi strettamente connessa con l’assistenza e la previdenza sociale, a condizione che essa sia indispensabile a garantire il corretto espletamento delle operazioni rientranti in tale ambito;

tale disposizione non osta a che a detto esperto sia negato il riconoscimento quale organismo avente carattere sociale, sebbene, in primo luogo, egli fornisca le sue prestazioni relative alla stesura di perizie di valutazione della non autosufficienza in qualità di subappaltatore, su richiesta del citato servizio medico, il quale è stato oggetto di un siffatto riconoscimento; in secondo luogo, i costi di stesura di tali perizie siano sostenuti, in modo indiretto e forfettario, dalla cassa di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza interessata e, in terzo luogo, detto esperto abbia la possibilità, in forza del diritto interno, di stipulare, direttamente con la cassa di cui trattasi, un contratto avente ad oggetto la stesura di tali perizie al fine di beneficiare del riconoscimento stesso, ma non si sia avvalso di tale possibilità.


(1)  GU C 406 del 2.12.2019.


30.11.2020   

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C 414/16


Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell’8 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Admiral Sportwetten GmbH, Novomatic AG, AKO Gastronomiebetriebs GmbH / Magistrat der Stadt Wien

(Causa C-711/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva (UE) 2015/1535 - Articolo 1 - Procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione - Nozione di «regola tecnica» - Giochi d’azzardo - Imposta locale sulla gestione dei terminali per l’accettazione delle scommesse - Normativa fiscale - Omessa notifica alla Commissione europea - Opponibilità al contribuente)

(2020/C 414/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrenti: Admiral Sportwetten GmbH, Novomatic AG, AKO Gastronomiebetriebs GmbH

Resistente: Magistrat der Stadt Wien

Dispositivo

L’articolo 1 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che una disposizione tributaria nazionale che istituisce un’imposta sulla gestione di terminali per l’accettazione delle scommesse non costituisce una «regola tecnica», ai sensi di tale articolo.


(1)  GU C 406 del 2.12.2019.


30.11.2020   

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C 414/16


Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 10 settembre 2020 — Crocs, Inc. / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Gifi Diffusion

(Causa C-320/18 P) (1)

(Impugnazione - Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Dichiarazione di nullità - Impugnazione divenuta priva di oggetto - Non luogo a statuire - Spese)

(2020/C 414/20)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Crocs, Inc. (rappresentanti: J. Guise, D. Knight, Solicitors, H. Haouideg, avocat)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas e H. O’Neill, agenti), Gifi Diffusion (rappresentante: C. de Chassey, avocate)

Dispositivo

1)

Non vi è luogo a statuire sull’impugnazione.

2)

La Crocs Inc. sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) nel presente procedimento d’impugnazione.

3)

La Gifi Diffusion sopporta le proprie spese sostenute in tale procedimento.


(1)  GU C 319 del 10.9.2019.


30.11.2020   

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C 414/17


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 3 settembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Vikingo Fővállalkozó Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-610/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 168, 178, 220 e 226 - Principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità - Diritto alla detrazione dell’IVA - Diniego - Requisiti attinenti all’esistenza di una cessione di beni - Evasione - Prova - Sanzione - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo)

(2020/C 414/21)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Vikingo Fővállalkozó Kft.

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Dispositivo

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con i principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una prassi nazionale in base alla quale l’amministrazione finanziaria nega a un soggetto passivo il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto assolta per acquisti di beni che gli sono stati ceduti adducendo che le fatture relative a tali acquisiti sono inattendibili, poiché, in primo luogo, la fabbricazione di tali beni e la loro cessione, in assenza dei mezzi materiali ed umani necessari, non hanno potuto essere effettuate dall’emittente di tali fatture e detti beni sono stati pertanto acquistati in realtà presso una persona non identificata; in secondo luogo, le norme nazionali in materia di contabilità non sono state rispettate; in terzo luogo, la catena di cessioni sfociata in detti acquisiti non era giustificata sotto il profilo economico e, in quarto luogo, talune irregolarità hanno inficiato determinate operazioni anteriori facenti parte di tale catena di cessioni. A fondamento di un siffatto diniego deve essere dimostrato adeguatamente che il soggetto passivo ha partecipato attivamente a un’evasione o che tale soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che dette operazioni si iscrivevano in un’evasione commessa dall’emittente delle fatture o da qualsiasi altro operatore intervenuto a monte in detta catena di cessioni, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 95 del 23.03.2020.


30.11.2020   

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C 414/18


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 3 settembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Crewprint Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-611/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità - Diritto a detrazione dell’IVA - Diniego - Frode - Prova - Catena di subappaltatori)

(2020/C 414/22)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Crewprint Kft.

Convenuto: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Dispositivo

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con i principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una prassi nazionale con cui l’amministrazione tributaria nega a un soggetto passivo il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte per il motivo che il comportamento di tale soggetto passivo e dell’emittente delle fatture costituisce una frode dal momento che, in primo luogo, i loro contratti non erano necessari al compimento delle operazioni economiche riguardate e potevano ricevere una qualificazione giuridica diversa da quella data da essi, in secondo luogo, tale emittente si è avvalso, senza necessità o razionalità economica, di una catena di subappaltatori, alcuni dei quali non disponevano dei mezzi personali e materiali necessari, e, in terzo luogo, detto soggetto passivo intratteneva legami sotto il profilo personale o organizzativo con detto emittente nonché con uno di tali subappaltatori. Per fondare un siffatto diniego, si deve dimostrare, con mezzi diversi da supposizioni basate su criteri prestabiliti, che tale medesimo soggetto passivo ha partecipato attivamente a una frode o che sapeva o avrebbe dovuto sapere che tali operazioni s’iscrivevano in una frode commessa dall’emittente delle fatture, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 95 del 23.3.2020.


30.11.2020   

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C 414/18


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 17 settembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) — Super Bock Bebidas SA / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-837/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Sesta direttiva 77/388/CEE - Articolo 17, paragrafo 6 - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 168 e 176 - Esclusione del diritto a detrazione - Acquisto di servizi di alloggio, ristorazione, bevande, locazione di autoveicoli, carburante e pedaggi - Clausola di standstill - Adesione all’Unione europea)

(2020/C 414/23)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Super Bock Bebidas SA

Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira

Dispositivo

L’articolo 17, paragrafo 6, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nonché l’articolo 168, lettera a), e l’articolo 176 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativa di uno Stato membro entrata in vigore alla data di adesione di quest’ultimo all’Unione europea, in base alla quale le esclusioni del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle spese, in particolare, di alloggio, ristorazione, bevande, locazione di autoveicoli, carburante e pedaggi, si applicano anche nel caso in cui è accertato che tali spese sono state effettuate per l’acquisto di beni e di servizi utilizzati ai fini delle operazioni soggette a imposta.


(1)  GU C 54 del 17.02.2020.


30.11.2020   

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C 414/19


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 3 settembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obvodní soud pro Prahu 8 — Repubblica ceca) — mBank S.A. / PA

(Causa C-98/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Competenza giurisdizionale in materia civile - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore - Articolo 18, paragrafo 2 - Azione promossa contro il consumatore dal professionista - Nozione di «domicilio del consumatore» - Momento rilevante per determinare il domicilio del consumatore - Trasferimento del domicilio del consumatore dopo la conclusione del contratto e prima della proposizione del ricorso)

(2020/C 414/24)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Obvodní soud pro Prahu 8

Parti

Ricorrente: mBank S.A.

Convenuta: PA

Dispositivo

La nozione di «domicilio del consumatore», di cui all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretata nel senso che essa designa il domicilio del consumatore alla data di proposizione del ricorso giurisdizionale.


(1)  GU C 137 del 27.4.2020.


30.11.2020   

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C 414/20


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 30 settembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — JS / Câmara Municipal de Gondomar

(Causa C-135/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 5 - Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico - Successione di contratti - Divieto di trasformare i contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato - Ammissibilità)

(2020/C 414/25)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: JS

Convenuta: Câmara Municipal de Gondomar

Dispositivo

La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che è allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta alla normativa di uno Stato membro che vieta in modo assoluto, nel settore pubblico, la trasformazione di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, a condizione che tale normativa non contenga, per quanto riguarda detto settore, altre misure effettive per evitare e, se del caso, sanzionare l’utilizzo abusivo di successioni di contratti a tempo determinato.


(1)  GU C 209 del 22.6.2020.


30.11.2020   

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C 414/20


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 3 settembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca dos Açores — Portugal) — MV / SATA International — Serviços e Transportes Aéreos SA

(Causa C-137/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Trasporto aereo - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Articolo 5, paragrafo 3 - Indennizzo dei passeggeri in caso di negato imbarco e di cancellazione o di ritardo prolungato di un volo - Portata - Esenzione dall’obbligo di indennizzo - Nozione di «circostanze straordinarie» - Assenza di sufficienti precisazioni riguardanti il contesto in fatto e in diritto della controversia principale, nonché le motivazioni che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali - Manifesta irricevibilità)

(2020/C 414/26)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores

Parti

Ricorrente: MV

Convenuta: SATA International — Serviços e Transportes Aéreos SA

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Tribunale circondariale delle Azzorre, Portogallo), con decisione del 10 gennaio 2020, è manifestamente irricevibile.


(1)  GU C 209 del 22.6.2020.


30.11.2020   

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C 414/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spagna) il 19 settembre 2019 — XC / Subdelegación del Gobierno en Toledo

(Causa C-690/19)

(2020/C 414/27)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Parti

Ricorrente: XC

Resistente: Subdelegación del Gobierno en Toledo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


30.11.2020   

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C 414/21


Impugnazione proposta il 29 giugno 2020 dal Bergslagernas Järnvaruaktiebolag avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 29 aprile 2020, causa T-73/19, Bergslagernas Järnvaruaktiebolag / EUIPO — Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen (Utensile per spaccare il legno)

(Causa C-284/20 P)

(2020/C 414/28)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Bergslagernas Järnvaruaktiebolag (rappresentanti: S. Kirschstein-Freund e B. Breitinger, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 6 ottobre 2020, la Corte di giustizia (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni) non ha ammesso l’impugnazione e ha condannato il Bergslagernas Järnvaruaktiebolag a sopportare le proprie spese.


30.11.2020   

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C 414/21


Impugnazione proposta il 10 luglio 2020 dalla Abarca — Companhia de Seguros SA avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 29 aprile 2020, causa T-106/19, Abarca/EUIPO — Abanca Corporación Bancaria (ABARCA SEGUROS)

(Causa C-313/20 P)

(2020/C 414/29)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Abarca — Companhia de Seguros SA (rappresentanti: J. M. Pimenta, advogado, Á. Pinho, advogada)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Abanca Corporación Bancaria, SA

Con ordinanza del 13 ottobre 2020, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l’impugnazione non è ammessa e ha condannato la Abarca — Companhia de Seguros SA a farsi carico delle proprie spese.


30.11.2020   

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C 414/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgio) il 3 settembre 2020 — Viasat UK Ltd, Viasat Inc. / Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), État belge, Inmarsat Ventures SE

(Causa C-417/20)

(2020/C 414/30)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Parti

Ricorrenti: Viasat UK Ltd, Viasat Inc.

Convenuti: Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), État belge, Inmarsat Ventures SE

Con ordinanza dell’8 ottobre 2020 il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


30.11.2020   

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C 414/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) l'8 settembre 2020 — F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG gegen Hauptzollamt Hamburg

(Causa C-419/20)

(2020/C 414/31)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG, rappresentata dalla Komplementärin Verwaltungsgesellschaft F. Reyher Nchfg. mbH

Resistente: Hauptzollamt Hamburg

Questione pregiudiziale

Se sussista una violazione del diritto dell’Unione, quale presupposto ai fini del riconoscimento di interessi, quale principio sancito dallo stesso diritto dell’Unione e sviluppato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, anche nel caso in cui un’amministrazione di uno Stato membro proceda alla liquidazione di tributi in violazione di vigenti norme del diritto dell’Unione e un giudice dello Stato membro dichiari successivamente l’insussistenza dei requisiti di fatto per la loro riscossione.


30.11.2020   

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C 414/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 10 settembre 2020 — Flexi Montagetechnik GmbH & Co. KG gegen Hauptzollamt Kiel

(Causa C-427/20)

(2020/C 414/32)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Flexi Montagetechnik GmbH & Co. KG

Resistente: Hauptzollamt Kiel

Questione pregiudiziale

Se sussista una violazione del diritto dell’Unione, quale presupposto ai fini del riconoscimento di interessi, quale principio sancito dallo stesso diritto dell’Unione e sviluppato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, anche nel caso in cui un’amministrazione di uno Stato membro proceda alla liquidazione di tributi in violazione di vigenti norme del diritto dell’Unione e un giudice dello Stato membro dichiari tale violazione.


30.11.2020   

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C 414/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Wien (Austria) il 15 settembre 2020 — Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH / Strato AG

(Causa C-433/20)

(2020/C 414/33)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Wien

Parti

Ricorrente: Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH

Resistente: Strato AG

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione «su qualsiasi supporto» di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (direttiva sulla società dell’informazione), debba essere interpretata nel senso che essa include anche i server di proprietà di terzi, i quali mettono ivi a disposizione di persone fisiche (clienti) a fini privati (e non per scopi di lucro diretti o indiretti) uno spazio di archiviazione, che i clienti utilizzano per effettuare riproduzioni mediante archiviazione («cloud computing»).

2)

in caso di risposta affermativa: se la disposizione citata nella prima questione debba essere interpretata nel senso che essa si applica ad una normativa nazionale in base alla quale l’autore ha diritto ad un equo compenso (compenso per supporto di registrazione)

qualora debba presumersi che di un’opera (trasmessa a mezzo radio, messa a disposizione del pubblico ovvero trasferita su un supporto di registrazione prodotto a fini commerciali), vengano effettuate, in considerazione della sua natura, riproduzioni a fini propri o privati, mediante memorizzazione su un «supporto di registrazione di qualsiasi tipo idoneo a riproduzioni di tal genere e immesso in commercio nel territorio nazionale»,

e nel caso in cui, a tal fine, venga impiegato il metodo di archiviazione descritto nella prima questione.


(1)  Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).


30.11.2020   

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C 414/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen (Svezia) il 24 settembre 2020 — Advania Sverige AB, Kammarkollegiet / Dustin Sverige AB

(Causa C-461/20)

(2020/C 414/34)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta förvaltningsdomstolen

Parti

Ricorrenti: Advania Sverige AB e Kammarkollegiet

Resistente: Dustin Sverige AB

Questione pregiudiziale

Se il fatto che un nuovo contraente è subentrato nei diritti e negli obblighi dell’aggiudicatario iniziale derivanti da un accordo quadro, dopo che il contraente originario è stato dichiarato insolvente e che il curatore fallimentare ha ceduto l'accordo, implichi che il nuovo contraente debba essere considerato succeduto all’aggiudicatario iniziale alle condizioni di cui all'articolo 72, paragrafo 1, lettera d), punto ii), della direttiva sugli appalti pubblici (1).


(1)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).


30.11.2020   

IT

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C 414/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Ustavno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il 1o ottobre 2020 — Varuh človekovih pravic Republike Slovenije

(Causa C-486/20)

(2020/C 414/35)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Ustavno sodišče Republike Slovenije

Parti nel procedimento principale

Richiedente: Varuh človekovih pravic Republike Slovenije

Soggetti partecipanti: Državni zbor Republike Slovenije, Vlada Republike Slovenije

Questioni pregiudiziali

1)

Se il punto 8 dell’allegato I della direttiva (UE) 2016/681 (1) sia compatibile con gli articoli 7 e 8 nonché con l’articolo 52, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in considerazione della circostanza che non risulta chiaramente se esso includa soltanto il dato relativo al fatto che la persona in questione ha lo status di viaggiatore abituale, oppure anche altri dati relativi ai voli e alle prenotazioni di cui al programma del viaggiatore abituale, ciò che potrebbe significare che non viene rispettato il requisito di chiarezza e di precisione delle norme con le quali si incide sul diritto al rispetto della vita privata e sul diritto alla tutela dei dati personali.

2)

Se il punto 12 dell’allegato I della direttiva (UE) 2016/681 sia compatibile con gli articoli 7 e 8 nonché con l’articolo 52, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in considerazione del fatto che i dati richiesti non sono indicati in modo dettagliato e, al tempo stesso, che il succitato punto dell’allegato I non prevede limitazioni riguardo alla natura e alla portata dei dati, ciò che potrebbe significare che non viene rispettato il requisito di chiarezza e di precisione delle norme con le quali si incide sul diritto al rispetto della vita privata e sul diritto alla tutela dei dati personali.


(1)  Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU 2016, L 119, pag. 132).


30.11.2020   

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C 414/25


Ordinanza del presidente della Corte del 25 settembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea Hovrätt — Svezia) — Novartis AG / Patent-och registreringsverket

(Causa C-354/19) (1)

(2020/C 414/36)

Lingua processuale: lo svedese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 230 dell’8.7.2019.


30.11.2020   

IT

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C 414/25


Ordinanza del presidente della Corte del 24 agosto 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Gera — Germania) — MM / Volkswagen AG

(Causa C-663/19) (1)

(2020/C 414/37)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 399 del 25.11.2019.


30.11.2020   

IT

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C 414/25


Ordinanza del presidente della Corte del 3 settembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main — Germania) — flightright GmbH / Qatar Airways

(Causa C-810/19) (1)

(2020/C 414/38)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 77 del 9.3.2020.


30.11.2020   

IT

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C 414/26


Ordinanza del presidente della Grande Sezione della Corte del 4 settembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Pontevedra — Spagna) — D.A.T.A., L.F.A., A.M.A.G., L.F.A., J.G.C., S.C.C., A.C.V., A.A.G., A.C.A., L.C.A., N.P.B., P.C.A. / Ryanair DAC

(Causa C-827/19) (1)

(2020/C 414/39)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Grande Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 45 del 10.2.2020.


30.11.2020   

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C 414/26


Ordinanza del presidente della Corte del 28 agosto 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie — Polonia) — E. Sp. z o.o / K.S.

(Causa C-904/19) (1)

(2020/C 414/40)

Lingua processuale: il polacco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 54 del 17.2.2020.


30.11.2020   

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C 414/26


Ordinanza del presidente della Corte del 7 settembre 2020 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) — Lettonia] — SIA «ONDO» / Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

(Causa C-943/19) (1)

(2020/C 414/41)

Lingua processuale: il lettone

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 137 del 27.4.2020.


30.11.2020   

IT

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C 414/26


Ordinanza del presidente della Corte del 7 settembre 2020 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) — Lettonia] — AS «4finance» / Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

(Causa C-944/19) (1)

(2020/C 414/42)

Lingua processuale: il lettone

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 137 del 27.4.2020.


30.11.2020   

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C 414/27


Ordinanza del presidente della Corte del 7 settembre 2020 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) — Lettonia] — SIA «OC Finance» / Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

(Causa C-945/19) (1)

(2020/C 414/43)

Lingua processuale: il lettone

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 137 del 27.4.2020.


30.11.2020   

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C 414/27


Ordinanza del presidente della Prima Sezione della Corte del 25 settembre 2020 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito] — MG / HH

(Causa C-946/19) (1)

(2020/C 414/44)

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 68 del 2.3.2020.


30.11.2020   

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C 414/27


Ordinanza del presidente della Corte del 13 agosto 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg — Germania) — CY / Eurowings GmbH

(Causa C-252/20) (1)

(2020/C 414/45)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 279 del 24.8.2020.


Tribunale

30.11.2020   

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C 414/28


Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2020 — Spagna e a. / Commissione

(Cause riunite T-515/13 RENV e T-719/13 RENV) (1)

(«Aiuti di Stato - Aiuto concesso dalle autorità spagnole a favore di taluni gruppi di interesse economico (GIE) e dei loro investitori - Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria per l’acquisto di navi (regime spagnolo di tax lease) - Decisione che dichiara l’aiuto in parte incompatibile con il mercato interno e ne dispone il recupero parziale - Carattere selettivo - Obbligo di motivazione - Recupero dell’aiuto - Parità di trattamento - Legittimo affidamento - Certezza del diritto»)

(2020/C 414/46)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente nella causa T-515/13 RENV: Regno di Spagna (rappresentante: S. Centeno Huerta, agente)

Ricorrenti nella causa T-719/13 RENV: Lico Leasing, SA (Madrid, Spagna) Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, SA (Madrid) (rappresentanti: M. Merola e M. Sánchez, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, É. Gippini Fournier e P. Němečková, agenti)

Intervenienti nella causa T-719/13 RENV a sostegno delle ricorrenti: Bankia, SA (Valencia, Spagna) e gli altri 32 intervenienti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentanti: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero e A. Lamadrid de Pablo, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione 2014/200/UE della Commissione, del 17 luglio 2013, relativa al regime di aiuti SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) al quale la Spagna ha dato esecuzione — Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria (GU 2014, L 114, pag. 1), noto anche come «regime spagnolo di tax lease».

Dispositivo

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea dinanzi alla Corte nell’ambito della causa C-128/16 P e dinanzi al Tribunale nell’ambito delle cause T-515/13 e T-515/13 RENV.

3)

La Lico Leasing, SA e la Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, SA sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione dinanzi alla Corte nell’ambito della causa C-128/16 P e dinanzi al Tribunale nell’ambito delle cause T-719/13 e T-719/13 RENV.

4)

La Bankia, SA e gli altri intervenienti i cui nomi compaiono in allegato, nonché la Aluminios Cortizo, SAU sopporteranno le proprie spese nel procedimento di rinvio dinanzi al Tribunale.


(1)  GU C 336 del 16.11.2013.


30.11.2020   

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C 414/29


Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2020 — IMG / Commissione

(Causa T-381/15 RENV) (1)

(«Responsabilità extracontrattuale - Cooperazione allo sviluppo - Esecuzione del bilancio dell’Unione in gestione indiretta - Decisione che sospende la possibilità per la ricorrente di concludere con la Commissione nuovi accordi di delega in gestione indiretta - Illecito - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Domanda d’ingiunzione - Tardività - Modifica della natura del risarcimento richiesto - Irricevibilità»)

(2020/C 414/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: International Management Group (IMG) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: L. Levi e J.-Y. De Cara, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e J. Norris, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe subito a causa della decisione della Commissione, contenuta nella sua lettera dell’8 maggio 2015, di non concludere con essa nuovi accordi di delega in gestione indiretta «fino a quando non vi sia una certezza assoluta del [suo] status di organizzazione internazionale».

Dispositivo

1)

Il ricorso per risarcimento danni è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese relative ai procedimenti dinanzi al Tribunale.


(1)  GU C 337 del 12.10.2015.


30.11.2020   

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C 414/29


Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2020 — Spagna e Italia / Commissione

(Cause riunite T-401/16 e T-443/16) (1)

(«Regime linguistico - Bando relativo a concorsi generali per l’assunzione di investigatori e di capi gruppo - Conoscenze linguistiche - Limitazione della scelta della seconda lingua dei concorsi alle sole lingue francese, inglese e tedesca - Test eliminatorio di comprensione linguistica in inglese - Lingua di comunicazione - Regolamento n. 1 - Articolo 1 quinquies, paragrafo 1, articolo 27 e articolo 28, lettera f), dello Statuto - Discriminazione fondata sulla lingua - Giustificazione - Interesse del servizio - Proporzionalità»)

(2020/C 414/48)

Lingue processuali: lo spagnolo e l’italiano

Parti

Ricorrente nella causa T-401/16: Regno di Spagna (rappresentante: S. Centeno Huerta, agente)

Ricorrente nella causa T-443/16: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: nella causa T-401/16, G. Gattinara, D. Milanowska e N. Ruiz García, e, nella causa T-443/16, G. Gattinara e D. Milanowska, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa all’annullamento del bando relativo ai concorsi generali EPSO/AD/323/16, per la costituzione di elenchi di riserva di amministratori incaricati di funzioni di investigatori (AD 7) per i seguenti profili: «1 — Investigatori: spese dell’UE, lotta alla corruzione — 2 — Investigatori: dogane e commercio, tabacco e merci contraffatte», ed EPSO/AD/324/16, per la costituzione di un elenco di riserva di amministratori incaricati delle seguenti funzioni: «Investigatori (AD 9): capi gruppo» (GU 2016, C 187 A, pag. 1)

Dispositivo

1)

Il bando relativo ai concorsi generali EPSO/AD/323/16, per la costituzione di elenchi di riserva di amministratori incaricati di funzioni di investigatori (AD 7) nei seguenti settori: «1 — Investigatori: spese dell’UE, lotta alla corruzione — 2 — Investigatori: dogane e commercio, tabacco e merci contraffatte», ed EPSO/AD/324/16, per la costituzione di un elenco di riserva di amministratori incaricati delle seguenti funzioni: «Investigatori (AD 9): capi gruppo», è annullato.

2)

La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal Regno di Spagna, nella causa T-401/16, e quelle sostenute dalla Repubblica italiana, nella causa T-443/16.


(1)  GU C 383 del 17.10.2016.


30.11.2020   

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C 414/30


Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2020 — Casino, Guichard-Perrachon e AMC/Commissione

(Causa T-249/17) (1)

(«Concorrenza - Intese - Procedimento amministrativo - Decisione che ordina un accertamento - Eccezione di illegittimità dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2003 - Diritto a un ricorso effettivo - Parità delle armi - Obbligo di motivazione - Diritto all’inviolabilità del domicilio - Indizi sufficientemente seri - Proporzionalità»)

(2020/C 414/49)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Casino, Guichard-Perrachon (Saint-Étienne, Francia) e Achats Marchandises Casino SAS (AMC), già EMC Distribution (Vitry-sur-Seine, Francia) (rappresentanti: D. Théophile, I. Simic, O. de Juvigny, T. Reymond, A. Sunderland e G. Aubron, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin, A. Dawes e I. Rogalski, agenti, assistiti da F. Ninane, avvocato)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert, S. Petrova e O. Segnana, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione C(2017) 1054 final della Commissione, del 9 febbraio 2017, che ingiunge alla Casino, Guichard-Perrachon nonché a tutte le società da essa direttamente o indirettamente controllate di sottoporsi ad accertamenti ai sensi dell’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (procedimento AT.40466 — Tute 1).

Dispositivo

1)

L’articolo 1, lettera b), della decisione C(2017) 1054 final della Commissione, del 9 febbraio 2017, che ingiunge alla Casino, Guichard-Perrachon nonché a tutte le società da essa direttamente o indirettamente controllate di sottoporsi ad accertamenti ai sensi dell’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (procedimento AT.40466 — Tute 1), è annullato.

2)

Il ricorso è respinto per la restante parte.

3)

La Casino, Guichard-Perrachon e l’Achats Marchandises Casino SAS (AMC), la Commissione europea ed il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.


(1)  GU C 221 del 10.7.2017.


30.11.2020   

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C 414/31


Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2020 — Intermarché Casino Achats/Commissione

(Causa T-254/17) (1)

(«Concorrenza - Intese - Procedimento amministrativo - Decisione che ordina un accertamento - Eccezione di illegittimità dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2003 - Diritto ad un ricorso effettivo - Parità delle armi - Obbligo di motivazione - Diritto all’inviolabilità del domicilio - Indizi sufficientemente seri - Indizi di partecipazione alle presunte infrazioni - Proporzionalità»)

(2020/C 414/50)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Intermarché Casino Achats (Parigi, Francia) (rappresentanti: Y. Utzschneider e J. Jourdan, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin, A. Dawes e I. Rogalski, agenti, assistiti da F. Ninane, avvocato)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert, S. Petrova e O. Segnana, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2017) 1056 final della Commissione, del 9 febbraio 2017, che ordina alla ricorrente nonché a tutte le società direttamente o indirettamente controllate da essa di sottoporsi ad un accertamento conformemente all’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (procedimento AT.40466 — Tute 1).

Dispositivo

1)

L’articolo 1, lettera b), della decisione C(2017) 1056 final della Commissione, del 9 febbraio 2017, che ordina all’Intermarché Casino Achats nonché a tutte le società direttamente o indirettamente controllate da essa di sottoporsi ad un accertamento conformemente all’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (procedimento AT.40466 — Tute 1), è annullato.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

L’Intermarché Casino Achats, la Commissione europea e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno, ciascuno, le proprie spese.


(1)  GU C 231 del 17.7.2017.


30.11.2020   

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C 414/32


Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2020 — Les Mousquetaires e ITM Entreprises / Commissione

(Causa T-255/17) (1)

(«Concorrenza - Intese - Procedimento amministrativo - Decisioni che dispongono accertamenti - Eccezione di illegittimità dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2003 - Diritto a un ricorso effettivo - Obbligo di motivazione - Diritto all’inviolabilità del domicilio - Elementi sufficientemente concreti - Proporzionalità - Ricorso di annullamento - Censure relative allo svolgimento di un accertamento - Diniego di tutela della riservatezza dei dati attinenti alla vita privata - Irricevibilità»)

(2020/C 414/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Les Mousquetaires (Parigi, Francia) e ITM Entreprises (Parigi) (rappresentanti: N. Jalabert-Doury, B. Chemama e K. Mebarek, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin, A. Dawes e I. Rogalski, agenti, assistiti da F. Ninane, avvocato)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert, S. Petrova e O. Segnana, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta a ottenere l’annullamento, in primo luogo, a titolo principale, della decisione C(2017) 1361 final della Commissione, del 21 febbraio 2017, che ingiunge a Les Mousquetaires, e a ogni società da quest’ultimo direttamente o indirettamente controllata, di assoggettarsi a un accertamento in conformità all’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (caso AT.40466 — Tute 1), nonché della decisione C(2017) 1360 final della Commissione, del 21 febbraio 2017, che ordina a Les Mousquetaires, e ad ogni società da quest’ultimo direttamente o indirettamente controllata, di assoggettarsi a un accertamento in conformità all’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (caso AT.40467 — Tute 2), e, in subordine, della decisione C(2017) 1057 final della Commissione, del 9 febbraio 2017, che ingiunge alla Intermarché e a tutte le società da essa direttamente o indirettamente controllate di assoggettarsi ad un accertamento in conformità all’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (caso AT.40466 — Tute 1) nonché della decisione C(2017) 1061 final della Commissione, del 9 febbraio 2017, che ingiunge alla Intermarché, e a tutte le società da essa direttamente o indirettamente controllate di assoggettarsi ad un accertamento in conformità all’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (caso AT.40467 — Tute 2) e, in secondo luogo, della decisione con cui la Commissione, da una parte, ha sequestrato i dati presenti negli strumenti di comunicazione e di archiviazione contenenti elementi attinenti alla vita privata degli utilizzatori di detti strumenti e ne ha estratto copia e, dall’altra, ha respinto la domanda di restituzione di tali dati presentata dalle ricorrenti.

Dispositivo

1)

L’articolo 1, lettera b), della decisione C(2017) 1057 final della Commissione, del 9 febbraio 2017, che ingiunge alla Intermarché e a tutte le società da essa direttamente o indirettamente controllate di assoggettarsi ad un accertamento in conformità all’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (caso AT.40466 — Tute 1), e l’articolo 1, lettera b), della decisione C(2017) 1361 final della Commissione, del 21 febbraio 2017, che ingiunge a Les Mousquetaires, e ad ogni società da quest’ultimo direttamente o indirettamente controllata, di assoggettarsi a un accertamento in conformità all’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (caso AT.40466 — Tute 1), sono annullati.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Les Mousquetaires e ITM Entreprises, la Commissione europea e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.


(1)  GU C 231 del 17.7.2017.


30.11.2020   

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C 414/33


Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2020 — HeidelbergCement et Schwenk Zement / Commissione

(Causa T-380/17) (1)

(«Concorrenza - Concentrazioni - Mercato del cemento grigio in Croazia - Decisione che dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE - Imprese interessate - Mercato rilevante - Parte sostanziale del mercato interno - Valutazione degli effetti dell’operazione sulla concorrenza - Impegni - Diritti della difesa - Parziale rinvio alle autorità nazionali»)

(2020/C 414/52)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: HeidelbergCement AG (Heidelberg, Germania) e Schwenk Zement KG (Ulm, Germania) (rappresentanti: U. Denzel, C. von Köckritz, P. Pichler, U. Soltész, M. Raible e G. Wecker, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Dawes, H. Leupold e T. Vecchi, agenti)

Interveniente, a sostegno delle ricorrenti: Duna-Dráva Cement Kft. (Vác, Ungheria) (rappresentanti: C. Bán e Á Papp, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2017) 1650 final della Commissione, del 5 aprile 2017, che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE (caso M.7878 — HeidelbergCement/Schwenk/Cemex Hungary/Cemex Croatia)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La HeidelbergCement AG e la Schwenk Zement KG sono condannate a sopportare le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Duna-Dráva Cement Kft. sopporterà le proprie spese relative all’istanza di intervento.


(1)  GU C 249 del 31.7.2017.


30.11.2020   

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C 414/33


Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2020 — VE/ESMA

(Cause T-77/18 e T-567/18) (1)

(«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Contratto a tempo indeterminato - Rapporto informativo - Esercizio di valutazione 2016 - Eccezione di illegittimità della guida di valutazione - Errore manifesto di valutazione - Valutazione di attività svolte in qualità di rappresentante del personale - Irregolarità procedurale - Risoluzione del contratto di lavoro - Prestazioni insufficienti nel corso di un periodo di due anni»)

(2020/C 414/53)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: VE (rappresentanti: L. Levi e N. Flandin, avvocati)

Convenuta: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (rappresentanti: A. Lorenzet e N. Vasse, agenti, assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

Oggetto

Domande fondate sull’articolo 270 TFUE e dirette, da un lato, all’annullamento del rapporto informativo del ricorrente relativo al periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2016, della decisione del 14 novembre 2017 recante risoluzione del suo contratto di agente temporaneo e delle decisioni recanti rigetto dei suoi reclami contro tali atti e, dall’altro, al risarcimento del danno morale che il ricorrente asserisce aver subito.

Dispositivo

1)

Le cause T-77/18 e T-567/18 sono riunite ai fini della sentenza.

2)

Il rapporto informativo di VE relativo al periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2016 è annullato.

3)

La decisione del 14 novembre 2017 recante risoluzione del contratto di agente temporaneo di VE è annullata.

4)

I ricorsi sono respinti quanto al resto.

5)

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) è condannata alle spese.


(1)  GU C 134 del 16.4.2018.


30.11.2020   

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C 414/34


Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2020 — Brown / Commissione

(Causa T-18/19) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Funzionario cittadino del Regno Unito al momento della sua entrata in servizio - Recesso del Regno Unito dall’Unione - Acquisizione della cittadinanza del paese della sede di servizio nel corso della carriera - Perdita dell’indennità di dislocazione - Parità di trattamento - Principio di non discriminazione - Articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto»)

(2020/C 414/54)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Colin Brown (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: I. Van Damme, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Bohr e D. Milanowska, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e R. Meyer, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione dell’Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) della Commissione del 19 marzo 2018, con cui sono revocati al ricorrente i benefici dell’indennità di dislocazione e del rimborso delle spese di viaggio e, dall’altro, al ripristino di tali prestazioni a decorrere dal 1o dicembre 2017.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Colin Brown e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 72 del 25.2.2019.


30.11.2020   

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C 414/35


Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2020 — nanoPET Pharma GmbH / EUIPO — Miltenyi Biotec (viscover)

(Causa T-264/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo viscover - Assenza di malafede - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Articolo 53, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 12, lettera c), del regolamento 2017/1001]»)

(2020/C 414/55)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: nanoPET Pharma GmbH (Berlino, Germania) (rappresentanti: C. Onken e A. Schulz, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Miltenyi Biotec BV & Co. KG, precedentemente Miltenyi Biotec GmbH (Bergisch Gladbach, Germania) (rappresentante: M. Schork, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 gennaio 2019 (procedimento R 1288/2017-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la nanoPET Pharma e la Miltenyi Biotec.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La nanoPET Pharma GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 206 del 17.6.2019.


30.11.2020   

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C 414/35


Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2020 — Arbuzov/Consiglio

(Causa T-289/19) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei fondi - Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche - Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco - Obbligo per il Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»)

(2020/C 414/56)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Sergej Arbuzov (Kiev, Ucraina) (rappresentante: M. Mleziva, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: R. Pekař e P. Mahnič, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2019/354 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2019, L 64, pag. 7), e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/352 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2019, L 64, pag. 1), nella parte in cui i medesimi atti mantengono il nome del ricorrente nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano tali misure restrittive.

Dispositivo

1)

La decisione (PESC) 2019/354 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/352 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui il nome del sig. Sergej Arbuzov è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano dette misure restrittive.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.


(1)  GU C 246 del 22.7.2019.


30.11.2020   

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C 414/36


Ricorso proposto il 9 agosto 2020 — LE / Commissione

(Causa T-475/20)

(2020/C 414/57)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: LE (rappresentante: M. Straus, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione C(2020) 3988 final, del 9 giugno 2020, e la conseguente decisione e le note di addebito ad essa collegate, nonché gli atti di esecuzione e applicazione della decisione da parte della Commissione e dei possibili organismi autorizzati ai sensi dell’articolo 299 TFUE;

statuire o adottare le altre misure che il Tribunale considererà eque e appropriate, e

condannare la Commissione alle spese del procedimento, inclusi gli onorari di avvocato.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Decorso del tempo e omessa valutazione di fatti rilevanti:

la Commissione avrebbe impiegato più di cinque anni, senza essere del tutto trasparente, per le sue verifiche, negando al ricorrente la possibilità di presentare domande aggiuntive e/o omettendo di rispondere alle sue richieste di informazione e motivazione. La rendicontazione della Commissione sarebbe incompleta, imprecisa e non conforme alla normativa sulla valutazione, verifica e controllo delle sovvenzioni.

2.

Parità di trattamento e trasparenza:

la risoluzione della convenzione sarebbe stata priva di ogni valido motivo, e la Commissione ha ignorato che la convenzione non prevedeva una risoluzione.

3.

Principio della buona governance:

la Commissione non avrebbe agito conformemente ai principi della buona governance, ossia di responsabile conduzione degli affari pubblici e gestione delle risorse pubbliche.

4.

Mancanza di motivazione sufficiente e parità di trattamento:

La decisione e la decisione ad essa collegata non presenterebbero una motivazione solida e accurata, e difetterebbero di trasparenza e apertura. Sono state inoltre intraprese azioni in violazione del principio di parità di trattamento.

5.

Principio di buona amministrazione:

la Commissione si sarebbe sempre limitata a fare riferimento alle sue decisioni precedenti, anch’esse prive di motivazione e adottate nell’inosservanza del principio di buona amministrazione e di altri principi menzionati. Di conseguenza, i principi che si applicano al processo decisionale non sono stati sufficientemente rispettati.

6.

Mancata informazione:

la ricorrente non avrebbe ricevuto nessuna relazione o rendiconto, in particolare una copia completa delle relazioni di audit, cosicché non è stata in grado di verificare e valutare i calcoli e gli accertamenti effettuati né la motivazione.


30.11.2020   

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C 414/37


Ricorso proposto il 21 settembre 2020 — Genekam Biotechnology / Commissione

(Causa T-579/20)

(2020/C 414/58)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Genekam Biotechnology AG (Duisburg, Germania) (rappresentante: S. Hertwig, Rechtsanwalt)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta del 7 agosto 2020, C(2020) 5548 def., nella parte in cui chiede un importo superiore a EUR 39 827,83 più gli interessi di mora;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto all’annullamento della decisione della Commissione del 7 agosto 2020, C(2020) 5548 def., sul recupero dell’importo dovuto dalla Genekam Biotechnology AG pari a EUR 119 659,55 più gli interessi di mora.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei Trattati ai sensi dell'articolo 263, secondo comma, TFUE per carenza di legittimazione attiva in capo alla Commissione europea.

La Commissione europea non disporrebbe di legittimazione attiva. Ai sensi della decisione che costituisce titolo esecutivo della Commissione europea, del 7 agosto 2020, C(2020) 5548 def. e dell'allegato II, parte B, sezione 2, II.19.3 della convenzione di sovvenzione, la Commissione ha agito per conto del Fondo di garanzia dei partecipanti o come suo «executive agent». Pertanto, la Commissione europea non è essa stessa proprietaria del credito oggetto del titolo esecutivo e non avrebbe quindi il diritto di ricevere un pagamento.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei Trattati ai sensi dell'articolo 263, secondo comma, TFUE per violazione del principio di legalità dell'azione amministrativa.

Il fondo di garanzia non disponeva di alcuna base giuridica per l'autorizzazione all'emissione della decisione che costituisce titolo esecutivo controversa. L'articolo 299 del TFUE autorizza al massimo la Commissione, ma non il fondo di garanzia, ad agire mediante una decisione esecutiva. Inoltre, l'articolo 299 del TFUE non è di per sé una base giuridica sufficiente per l'adozione di decisioni esecutive. Il potere degli organismi interessati di adottare atti giuridici simili deve derivare da altre disposizioni.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei Trattati ai sensi dell'articolo 263, paragrafo 2, TFUE a causa dell'assenza del diritto alla restituzione ai sensi dell'allegato II, parte B, sezione 2, II.20, della convenzione di sovvenzione.

La convenuta non sarebbe legittimata, in base alle disposizioni della convenzione di sovvenzione, di chiedere il recupero delle spese registrate dalla ricorrente nel primo anno del progetto. Le spese sarebbero infatti ammissibili e andrebbero quindi riconosciute.

Né può essere contestato il fatto che la ricorrente non abbia diritto, a seguito del suo ritiro dal progetto FIBROGELNET, al rimborso delle spese da essa sostenute, in quanto la partecipazione della ricorrente al progetto FIBROGELNET non si era conclusa legittimamente, a causa di numerose violazioni delle norme procedurali per il ritiro di un beneficiario dal consorzio in conformità all'allegato II, parte B, sezione 2, II.35 e segg.. Inoltre, la coordinatrice avrebbe confermato a più riprese, già prima del presunto ritiro dal progetto, l’ammissibilità al rimborso delle spese della ricorrente ai sensi dell'allegato II, parte B, sezione 2, II.14 della convenzione di sovvenzione. La ricorrente avrebbe pertanto fatto affidamento sulla legittimità del rimborso.


30.11.2020   

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C 414/38


Ricorso proposto il 7 ottobre 2020 — KC / Commissione

(Causa T-580/12)

(2020/C 414/59)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: KC (rappresentante: L. Frölich, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare l’Unione europea a versare alla ricorrente il risarcimento del danno materiale (interessi e danni distinti), d’importo pari a EUR 330 000 al giorno a decorrere dal 1o giugno 2020 (incluso) e fino alla data di adozione di una decisione da parte della Commissione europea, nel caso [riservato(1), conforme ai dispositivi e ai principi delle sentenze Dilly’s Wellnesshotel C-493/14 del 21 luglio 2016 e Eesti Pagar AS C-349/17 del 5 marzo 2019;

condannare l’Unione europea a versare alla ricorrente un risarcimento per la perdita di chances, d’importo pari a EUR 680 000 al giorno a decorrere dal 1o giugno 2020 (incluso) e fino alla data di adozione di una decisione da parte della Commissione europea, nel caso [riservato], conforme ai dispositivi e ai principi delle sentenze Dilly’s Wellnesshotel C-493/14 del 21 luglio 2016 e Eesti Pagar AS C-349/17 del 5 marzo 2019;

condannare l’Unione europea a versare alla ricorrente il risarcimento del danno morale d’importo pari a EUR 10 354 869,92;

disporre che i risarcimenti, menzionati in precedenza, siano maggiorati di interessi moratori, a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza e fino a pagamento integrale, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le sue principali operazioni di rifinanziamento, aumentato di due punti percentuali;

condannare l’Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico vertente sulle tre condizioni cumulative previste dalla giurisprudenza, derivanti dalla sentenza dell’8 novembre 2011, Idromacchine e a./Commissione, T-88/09, EU:T:2011:641, per far sorgere la responsabilità dell’Unione europea sulla base dell’articolo 340, secondo comma TFUE. Tale motivo si articola in tre parti.

1.

Nella prima parte, la ricorrente sostiene di aver denunciato, nella sua denuncia alla Commissione europea, interventi non notificati dallo Stato francese sotto forma di capitale di rischio in un fondo gestito da una società di diritto privato che dispone di diritti esclusivi e speciali ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, TFUE. Essa ritiene che la Commissione abbia violato i dispositivi e i principi enunciati nelle sentenze del 21 luglio 2016, Dilly’s Wellnesshotel, C-493/14, EU:C:2016:577 e del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C-349/17, EU:C:2019:172. Secondo la ricorrente, la Commissione viola, in primo luogo, il principio «lex posterior derogat legi priori», in secondo luogo, la gerarchia delle norme dell’articolo 288 TFUE e, in terzo luogo, il principio «lex specialis derogat legi generali». Infine, la Commissione avrebbe violato i diritti procedurali della ricorrente non avviando il procedimento formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, dopo un lasso di tempo ragionevole.

2.

Nella seconda parte, la ricorrente afferma di essere stata privata degli effetti giuridici determinanti e necessari che l’avvio del procedimento formale procura e che le avrebbero consentito di giustificare dinanzi ai giudici nazionali l’esistenza di un obbligo di recupero degli aiuti illegali di cui trattasi. Secondo la ricorrente, ciò le avrebbe consentito di ottenere misure provvisorie dirette segnatamente a far fronte all’urgenza costituita per essa da un’assenza di entrate sufficienti.

3.

Nella terza parte, la ricorrente ritiene che il carattere diretto e certo del danno subito sia dimostrato, per il fatto che il comportamento illegittimo della Commissione le ha impedito di ottenere dalle autorità francesi il versamento delle indennità per garantire il pagamento delle sue rate bancarie, il che comporta un danno materiale, una perdita di chances e un danno morale, risarcibile dall’Unione.


(1)  Dati riservati omessi.


30.11.2020   

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C 414/39


Ricorso proposto il 17 settembre 2020 — Ighoga Region 10 e a./Commissione

(Causa T-582/20)

(2020/C 414/60)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Interessengemeinschaft der Hoteliers und Gastronomen Region 10 e.V. (Ighoga Region 10) (Ingolstadt, Germania), MJ e MK (rappresentante: A. Bartosch, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta del 28 aprile 2020 sugli aiuti di Stato SA.48582 (2017/FC) — Germania — Presunti aiuti di Stato a favore della Maritim-Gruppe e della KHI Immobilien GmbH (Ingolstadt), nonché

condannare la convenuta alle spese sostenute dalle ricorrenti.

Motivi di ricorso e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un unico motivo, con il quale fanno valere la violazione dei loro diritti procedurali quali interessate ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589 (1), perché la convenuta avrebbe rifiutato di avviare il procedimento d’indagine formale nei confronti della Germania ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

Tale unico motivo si articola nelle seguenti quattro parti:

1.

In primo luogo, le ricorrenti lamentano il mancato superamento delle gravi difficoltà concernenti i vantaggi diretti conseguiti dalla Maritim-Gruppe con riguardo alla gestione del centro congressi e dell’hotel di Ingolstadt («CC-IN»), in quanto

la convenuta avrebbe omesso, malgrado la sussistenza di prove specifiche tali da mettere in dubbio la regolarità della procedura di gara indetta per la gestione del centro congressi di Ingolstadt, di effettuare una valutazione indipendente di detta procedura;

la convenuta, nell’esame da essa compiuto in ordine alla conformità al mercato delle condizioni di affitto, avrebbe adottato un criterio giuridicamente illecito;

inoltre, avrebbe indicato un criterio inidoneo ai fini di un siffatto esame; e,

infine, avrebbe rifiutato di applicare un criterio adatto ai fini della valutazione di detta conformità.

2.

In secondo luogo, le ricorrenti lamentano il mancato superamento delle gravi difficoltà concernenti i vantaggi indiretti conseguiti dalla Maritim-Gruppe in quanto la convenuta avrebbe del tutto ignorato l’argomento esposto nella denuncia, incorrendo, di conseguenza, in numerosi errori di valutazione di fatto.

3.

In terzo luogo, le ricorrenti fanno valere che le gravi difficoltà non sono state superate a causa dell’assoluta mancanza di qualsiasi esame dell'oggetto della denuncia, vale a dire dell'asserita sovracompensazione del finanziamento del CC-IN.

4.

In quarto luogo, le ricorrenti sostengono che le gravi difficoltà non sono state superate in ragione di un'erronea valutazione del criterio interstatale degli aiuti di Stato, in quanto

la convenuta avrebbe esaminato detto elemento con riguardo all'attività economica non pertinente;

in tal modo, si sarebbe basata su una premessa giuridicamente errata;

avrebbe del tutto ignorato le prove addotte nella denuncia a sostegno della sua tesi secondo la quale occorre considerare che il criterio interstatale sia soddisfatto; e

avrebbe infine applicato criteri non idonei e sostanzialmente non pertinenti.


(1)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).


30.11.2020   

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C 414/40


Ricorso proposto il 25 settembre 2020 — MP / Commissione

(Causa T-588/20)

(2020/C 414/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: MP (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 9 febbraio 2020 recante rigetto implicito della domanda con cui ella chiede che i suoi diritti a pensione siano fissati in conformità alle norme in vigore prima del 1o gennaio 2014, confermata con decisione del 12 febbraio 2020;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, basato sulla violazione, con la decisione impugnata, degli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea.


30.11.2020   

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C 414/41


Ricorso proposto il 30 settembre 2020 — MS / Commissione

(Causa T-602/20)

(2020/C 414/62)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: MS (rappresentante: M. Medla, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata, come precisata dalla decisione sul reclamo

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso è proposto contro la decisione della Commissione europea PMO 4, TFT IN, 0425863600, PMO — Ufficio per la gestione e il pagamento dei diritti individuali, PMO 4 — Pensioni e rapporti con ex funzionari e altri agenti, del 3 dicembre 2019, come precisata dalla decisione HR.E.2/NX/sb/Ares della Commissione europea, DG HR — Direzione generale Risorse umane e sicurezza, DIR E — Affari giuridici e partenariati, ufficio 2 — Ricorsi e trattamento dei casi, del 30 giugno 2020, che ha respinto il reclamo del ricorrente contro la decisione impugnata.

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un motivo unico, attinente alla violazione dell'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (1), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della decisione del comitato amministrativo della Corte di giustizia del 12 maggio 2004, recante disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII dello Statuto.

La convenuta ha erroneamente basato il calcolo del numero di annualità da prendere in considerazione sul capitale effettivamente trasferito e attualizzato ad un tasso annuo del 3,9 % alla data della richiesta di trasferimento. La convenuta avrebbe dovuto, al contrario, basare tale calcolo sul valore dei diritti a pensione comunicati dall'ente di gestione del regime pensionistico nazionale alla data della richiesta di trasferimento. Ciò avrebbe comportato un numero di annualità di servizio pensionabile da prendere in considerazione superiore di oltre il 20 %.


(1)  Regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica (GU 1962, P 045, pag. 1385).


30.11.2020   

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C 414/41


Ricorso proposto il 30 settembre 2020 — Austrian Power Grid e a. / ACER

(Causa T-606/20)

(2020/C 414/63)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Austrian Power Grid AG (Vienna, Austria) e altri sette ricorrenti (rappresentanti: M. Levitt, lawyer, B. Byrne e D. Jubrail, solicitors)

Convenuta: Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER)

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella misura in cui essa pregiudica i ricorrenti;

annullare l’articolo 1 della decisione n. 02/2020 dell’ACER del 24 gennaio 2020, gli articoli 3, paragrafo 3, 3, paragrafo 4, lettera b), 4, paragrafo 6, 6, 11, paragrafo 1, lettera c) nonché 12 del quadro di attuazione per una piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione automatica;

condannare l’ACER alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, i ricorrenti chiedono l’annullamento della decisione della commissione di ricorso dell’ACER del 16 luglio 2020, procedimento A-001-2020 (consolidata), che respinge i ricorsi proposti contro la decisione n. 02/2020 dell’ACER del 24 gennaio 2020 relativa al quadro di attuazione per una piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione automatica e, per quanto rileva, della decisione n. 02/2020 dell’ACER e il suo allegato I.

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul presunto errore di diritto di cui sarebbe viziata la decisine impugnata, in quanto la commissione di ricorso avrebbe asserito che la convenuta era competente a integrare e modificare le norme di un atto di esecuzione, il regolamento sugli orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico (1) , adottando una decisione che si discostava dalla posizione concordata delle autorità nazionali di regolamentazione, in violazione del principio di attribuzione e del regolamento ACER.

2.

Secondo motivo, vertente sul presunto errore di diritto di cui sarebbe viziata la decisione impugnata, in quanto la commissione di ricorso della convenuta non avrebbe correttamente applicato i requisiti per la progettazione e la gestione della piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione automatica, approvando la modifica operata dall’ACER delle disposizioni di un atto di esecuzione, il regolamento sugli orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata violerebbe il principio di buona amministrazione, i diritti della difesa e l’obbligo di motivazione, e non avrebbe adempiuto alle obbligazioni giuridiche gravanti sulla commissione di ricorso della convenuta in qualità di commissione d’appello.


(1)  Regolamento (UE) 2017/2195, della Commissione, del 23 novembre 2017 che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico (GU 2017, L 312, pag. 6).


30.11.2020   

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C 414/42


Ricorso proposto il 30 settembre 2020 — Austrian Power Grid e a. / ACER

(Causa T-607/20)

(2020/C 414/64)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Austrian Power Grid AG (Vienna, Austria) e altri sette ricorrenti (rappresentanti: Levitt, lawyer, B. Byrne e D. Jubrail, Solicitors)

Convenuta: Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella misura in cui essa pregiudica i ricorrenti;

annullare l’articolo 1 della decisione n. 03/2020 dell’ACER del 24 gennaio 2020, gli articoli 3, paragrafo 3, 3, paragrafo 5, lettera b), 4, paragrafo 6, 6, 11, paragrafo 1, lettera c) nonché 12 del quadro di attuazione per una piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione automatica;

condannare l’ACER alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, i ricorrenti chiedono l’annullamento della decisione della commissione di ricorso dell’ACER del 16 luglio 2020, procedimento A-002-2020 (consolidata), che respinge i ricorsi proposti contro la decisione n. 02/2020 dell’ACER del 24 gennaio 2020 relativa al quadro di attuazione per una piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione automatica e, per quanto rileva, della decisione n. 03/2020 dell’ACER e il suo allegato I.

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul presunto errore di diritto di cui sarebbe viziata la decisine impugnata, in quanto la commissione di ricorso avrebbe asserito che la convenuta era competente a integrare e modificare le norme di un atto di esecuzione, il regolamento sugli orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico (1) , adottando una decisione che si discostava dalla posizione concordata delle autorità nazionali di regolamentazione, in violazione del principio di attribuzione e del regolamento ACER.

2.

Secondo motivo, vertente sul presunto errore di diritto di cui sarebbe viziata la decisione impugnata, in quanto la commissione di ricorso della convenuta non avrebbe correttamente applicato i requisiti per la progettazione e la gestione della piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione automatica, approvando la modifica operata dall’ACER delle disposizioni di un atto di esecuzione, il regolamento sugli orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata violerebbe il principio di buona amministrazione, i diritti della difesa e l’obbligo di motivazione, e non avrebbe adempiuto alle obbligazioni giuridiche gravanti sulla commissione di ricorso della convenuta in qualità di commissione d’appello.


(1)  Regolamento (UE) 2017/2195, della Commissione, del 23 novembre 2017 che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico (GU 2017, L 312, pag. 6).


30.11.2020   

IT

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C 414/43


Ricorso proposto il 2 ottobre 2020 — Airoldi Metalli / Commissione

(Causa T-611/20)

(2020/C 414/65)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Airoldi Metalli SpA (Molteno, Italia) (rappresentanti: M. Campa, D. Rovetta, G. Pandey, V. Villante e M. Pirovano, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1215 della Commissione, del 21 agosto 2020, che dispone la registrazione delle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese;

disporre misure di organizzazione del procedimento e chiedere alla Commissione di produrre i propri documenti e le proprie analisi interne in relazione ai lavori preparatori del regolamento impugnato e alla registrazione delle importazioni pertinente;

condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una violazione degli articoli 10, paragrafo 4 e 14, paragrafo 5 del regolamento antidumping di base dell’Unione europea nonché su un errore manifesto di valutazione nell’esame e nella valutazione delle prove fornite dal denunciante in materia di anti dumping per disporre la registrazione delle importazioni. La ricorrente sostiene che la Commissione ha basato le sue constatazioni relative all’imposizione della registrazione delle importazioni prevista dal regolamento impugnato su prove e dati non affidabili né rappresentativi del mercato dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione dei fatti pertinenti in quanto la Commissione non ha adeguatamente valutato la presenza delle condizioni pertinenti per disporre la registrazione delle importazioni.

3.

Terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del diritto della ricorrente di essere ascoltata, nonché su una violazione dell’obbligo di motivazione e dell’articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La ricorrente sostiene che il suo diritto di essere ascoltata è stato compromesso in quanto ad essa non è stato fornito il metodo pertinente per valutare la presenza di dumping e non ha potuto presentare osservazioni su siffatto metodo. La ricorrente sostiene, inoltre, che il regolamento impugnato è viziato, in quanto contiene una motivazione incompleta nei limiti in cui in esso non si spiega chiaramente il metodo utilizzato per valutare il dumping nonché in che modo e per quale motivo la Commissione ha considerato affidabili le prove presentate dalla denunciante anti dumping, che sono prima facie palesemente inattendibili.


30.11.2020   

IT

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C 414/44


Ricorso proposto il 5 ottobre 2020 — Standardkessel Baumgarte Holding/EUIPO (Standardkessel)

(Causa T-617/20)

(2020/C 414/66)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Standardkessel Baumgarte Holding GmbH (Duisburg, Germania) (rappresentante: J. Vogtmeier, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Standardkessel — Domanda di registrazione n. 18 017 986

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 luglio 2020 nel procedimento R 2665/2019-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


30.11.2020   

IT

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C 414/45


Ricorso proposto il 9 ottobre 2020 — Sun West e a. / Commissione

(Causa T-623/20)

(2020/C 414/67)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Sun West (Saint-Allouestre, Francia), JB Solar (Saint-Allouestre), Azimut56 (Saint-Allouestre) (rappresentante: S. Manna, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione SA.40349 (2020/MI2) B2/AD/MKL/D*2020/091023, del 28 luglio 2020, recante rigetto della loro denuncia del 2 marzo 2020 relativa agli aiuti di Stato concessi ai produttori del settore fotovoltaico dallo Stato francese in forza dei decreti tariffari del 10 luglio 2006, del 12 gennaio e del 31 agosto 2010, per il motivo che:

le ricorrenti dovrebbero essere qualificate come «interessate» ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento UE 2015/1589, e che a tale titolo, conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento UE 2015/1589, esse sarebbero autorizzate a presentare presso la Commissione una denuncia relativa ad aiuti illegali;

la Commissione sarebbe tenuta ad aprire senza indebito ritardo una fase di esame preliminare per qualsiasi denuncia relativa ad aiuti illegali ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento UE 2015/1589;

la Commissione sarebbe tenuta a far applicare le disposizioni del TFUE in materia di aiuti di Stato e non potrebbe restare inerte;

le ricorrenti avrebbero utilizzato il modulo tipo di cui all’articolo 33 del regolamento UE 2015/1589.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 1, lettera h) del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9; in prosieguo: il «regolamento 2015/1589»). A tale proposito, le ricorrenti sostengono di possedere la qualità di «interessate».

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589. Le ricorrenti ritengono che tale denuncia, in quanto presentata da una «parte interessata», rientri nell’ambito di applicazione del summenzionato articolo.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589, per il motivo che la Commissione sarebbe stata tenuta, in forza di tale disposizione, ad aprire senza indebito ritardo una fase di esame preliminare per qualsiasi denuncia relativa ad aiuti illegali.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione degli articoli 107, 108 e 109 TFUE e del regolamento 2015/1589. Le ricorrenti ritengono che la Commissione sia tenuta a far applicare le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea applicabili in materia di aiuti di Stato e non possa restare inerte quanto all’esame di una denuncia relativa ad aiuti illegali.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 33 del regolamento 2015/1589. Le ricorrenti affermano a tale proposito di aver utilizzato il modulo tipo di cui all’articolo 33 del regolamento 2015/1589.


30.11.2020   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 414/46


Ricorso proposto il 12 ottobre 2020 — Landwärme GmbH / Commissione

(Causa T-626/20)

(2020/C 414/68)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Landwärme GmbH (Monaco, Germania) (rappresentanti: J. Bonhage e M. Frank, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni C(2020) 4489 final della convenuta del 29 giugno 2020 sull’aiuto di Stato SA.56125 (2020/N) — «Sweden Prolongation and modification of scheme SA.49893 (2018/N)/Tax exemption for non-food based biogas and bio-propane in heat generation» e SA.56908 (2020/N) — «Sweden Prolongation and modification of biogas scheme for motor fuel in Sweden»; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’illegittimità dell’aiuto.

Gli aiuti concessi dal Regno di Svezia al biogas destinato alla produzione di energia termica e all’utilizzo come combustibile potrebbero essere combinati con aiuti concessi da altri Stati membri dell’Unione. Tale combinazione si tradurrebbe in una sovracompensazione nell’importazione di biogas. L’aiuto sarebbe pertanto illegittimo e le decisioni di approvazione della Commissione nulle.

2.

Secondo motivo, vertente su un abuso del potere di valutazione discrezionale.

In osservazioni presentate nel 2019, la ricorrente avrebbe segnalato alla Commissione la problematica della combinazione degli aiuti accordati dal Regno di Svezia con quelli concessi da altri Stati membri dell’Unione. La Commissione non avrebbe tenuto conto di tali osservazioni nella sua valutazione. Oltre alle osservazioni della ricorrente, la Commissione non avrebbe neppure tenuto conto delle numerose informazioni pubblicamente accessibili su tale questione. Dal momento che la Commissione non avrebbe identificato né valutato il contesto economico degli aiuti concessi dal Regno di Svezia al biogas destinato alla produzione di energia termica e all’utilizzo come combustibile, sarebbe riscontrabile un abuso del potere di valutazione discrezionale. Le decisioni di approvazione della Commissione sarebbero pertanto nulle.

3.

Terzo motivo, vertente su un difetto di motivazione.

Nelle sue decisioni di approvazione, la Commissione non avrebbe analizzato la combinazione degli aiuti concessi dal Regno di Svezia con gli aiuti concessi da altri Stati membri dell’Unione. Ciò integrerebbe un difetto di motivazione e una violazione dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE nonché dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Le decisioni di approvazione della Commissione sarebbero pertanto nulle.

4.

Quarto motivo, vertente sull’obbligo di avviare un procedimento di indagine formale.

A motivo delle condizioni del mercato, che sono mutate in modo sostanziale dopo l’iniziale approvazione, per la Commissione sussisterebbe l’obbligo di verificare la propria decisione circa gli aiuti di Stato nell’ambito di un procedimento di indagine formale avvalendosi delle informazioni sul mercato. Inoltre, essa sarebbe tenuta ad avviare un procedimento di indagine formale, poiché avrebbe incontrato rilevanti difficoltà nel valutare gli aiuti concessi dal Regno di Svezia. Il fatto di non avviare il procedimento formale di indagine configura una violazione dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/1589 (1) del Consiglio. Le decisioni di approvazione della Commissione sarebbero pertanto nulle.


(1)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).


30.11.2020   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 414/47


Ricorso proposto il 16 ottobre 2020 — Ryanair / Commissione

(Causa T-628/20)

(2020/C 414/69)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: F. Laprévote, E. Vahida, V. Blanc, I. Metaxas-Maranghidis e S. Rating, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (UE) della Commissione europea del 31 luglio 2020 relativa all’aiuto di Stato SA. 57659 — Spagna — Recapitalisation fund (1), e

condannare la Commissione europea alle spese.

La ricorrente chiede inoltre che il suo ricorso sia trattato secondo il procedimento accelerato di cui all’articolo 23 bis dello Statuto della Corte di Giustizia.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione europea delle specifiche disposizioni del TFUE e dei principi generali del diritto dell’Unione in materia di divieto di discriminazione, di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento che soggiacciono alla liberalizzazione del trasporto aereo nell’Unione europea fino dalla fine degli anni ’80. La liberalizzazione del mercato del trasporto aereo nell’Unione europea ha permesso la crescita di compagnie aeree a basso costo veramente paneuropee. Autorizzando la Spagna a riservare gli aiuti ad imprese stabilite in Spagna, la Commissione europea avrebbe ignorato i danni causati dalla crisi COVID-19 alle compagnie aeree paneuropee e il loro ruolo nella rete dei collegamenti aerei in Spagna. L’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE prevedrebbe un’eccezione al divieto di aiuti di Stato in forza dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ma non prevedrebbe alcuna eccezione alle altre norme e principi del TFUE.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea avrebbe applicato in maniera erronea l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE violando l’obbligo di ponderare gli effetti positivi dell’aiuto e quelli negativi dello stesso sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza priva di distorsioni (vale a dire, il «criterio di ponderazione»).

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea si sarebbe privata del proprio potere di discrezionalità nel controllo degli aiuti di Stato ed avrebbe commesso un errore di diritto autorizzando la Spagna ad esercitare un potere discrezionale nella selezione dei beneficiari del regime di aiuti.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea non avrebbe avviato un procedimento di indagine formale nonostante gravi difficoltà incontrate e avrebbe violato i diritti processuali della ricorrente.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell’obbligo di motivare la propria decisione.


(1)  GU 2020, C 269, pag. 8.