ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 411

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
27 novembre 2020


Sommario

pagina

 

 

PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2018-2019
Sedute dal 14 al 17 gennaio 2019
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 337 del 9.10.2020 .
Il testo approvato del 16 gennaio 2019 concernente i discarichi relativi all’esercizio 2016 è stato pubblicato nella GU L 160 del 18.6.2019 .
TESTI APPROVATI
Sedute del 30 e 31 gennaio 2019
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 356 del 23.10.2020 .
TESTI APPROVATI

1


 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Martedì 15 gennaio 2019

2020/C 411/01

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2019 sulla guida autonoma nei trasporti europei (2018/2089(INI))

2

2020/C 411/02

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2019 sull'integrazione della dimensione di genere al Parlamento europeo (2018/2162(INI))

13

2020/C 411/03

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2019 sull'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (2018/2222(INI))

24

2020/C 411/04

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2019 sulla valutazione delle modalità di utilizzo del bilancio dell'Unione europea per la riforma del settore pubblico (2018/2086(INI))

27

2020/C 411/05

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2019 sugli orientamenti dell'UE e il mandato dell'inviato speciale dell'UE per la promozione della libertà di religione o di credo al di fuori dell'Unione europea (2018/2155(INI))

30

2020/C 411/06

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2019 sulla parità di genere e le politiche fiscali nell'Unione europea (2018/2095(INI))

38

 

Mercoledì 16 gennaio 2019

2020/C 411/07

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione (2018/2153(INI))

48

2020/C 411/08

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sull'attuazione del pilastro commerciale dell'accordo di associazione con l'America centrale (2018/2106(INI))

68

2020/C 411/09

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sul rapporto annuale della BCE per il 2017 (2018/2101(INI))

74

2020/C 411/10

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sull'Unione bancaria — relazione annuale 2018 (2018/2100(INI))

82

2020/C 411/11

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sull'attuazione dell'accordo commerciale tra l'Unione europea, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (2018/2010(INI))

88

2020/C 411/12

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2017 (2018/2103(INI))

94

 

Giovedì 17 gennaio 2019

2020/C 411/13

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2019 sull'Azerbaigian, in particolare il caso di Mehman Huseynov (2019/2511(RSP))

107

2020/C 411/14

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2019 sul Sudan (2019/2512(RSP))

110

2020/C 411/15

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2019 sulla relazione annuale sul controllo delle attività finanziarie della BEI per il 2017 (2018/2151(INI))

114

2020/C 411/16

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2019 sulle domande di restituzione transfrontaliere delle opere d'arte e dei beni culturali saccheggiati durante conflitti armati e guerre (2017/2023(INI))

125

2020/C 411/17

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2019 sull'attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (2018/2056(INI))

131

2020/C 411/18

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2019 sulla relazione annuale sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti (2018/2161(INI))

137

2020/C 411/19

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2019 sull'integrazione differenziata (2018/2093(INI))

145

2020/C 411/20

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2019 sull'indagine strategica OI/2/2017 del Mediatore europeo sulla trasparenza delle discussioni legislative negli organi preparatori del Consiglio UE (2018/2096(INI))

149

 

Giovedì 31 gennaio 2019

2020/C 411/21

Risoluzione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sulla relazione annuale 2017 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea — Lotta contro la frode (2018/2152(INI))

153

2020/C 411/22

Risoluzione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che modifica la decisione di esecuzione 2013/327/UE per quanto riguarda il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di mangimi contenenti o costituiti da colza geneticamente modificata Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D059688/02 — 2019/2521(RSP))

163

2020/C 411/23

Risoluzione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (D059689/02 — 2019/2522(RSP))

168

2020/C 411/24

Risoluzione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87403 (MON-874Ø3-1), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D059691/02 — 2019/2523(RSP))

173

2020/C 411/25

Risoluzione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ((D059692/022019/2524(RSP))

178

2020/C 411/26

Risoluzione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sulla situazione in Venezuela (2019/2543(RSP))

185

2020/C 411/27

Risoluzione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza (2018/2102(INI))

187

 

RACCOMANDAZIONI

 

Parlamento europeo

 

Martedì 15 gennaio 2019

2020/C 411/28

Raccomandazione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2019 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sull'accordo globale tra l'Unione europea e la Repubblica del Kirghizistan (2018/2118(INI))

199


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

 

Giovedì 31 gennaio 2019

2020/C 411/29

Decisione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sulla modifica del regolamento del Parlamento europeo: titolo I, capitoli 1 e 4, titolo V, capitolo 3, titolo VII, capitoli 4 e 5, titolo VIII, capitolo 1, titolo XII, titolo XIV e allegato II (2018/2170(REG))

204


 

III   Atti preparatori

 

Parlamento europeo

 

Martedì 15 gennaio 2019

2020/C 411/30

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 15 gennaio 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale (COM(2018)0474 — C8-0273/2018 — 2018/0258(COD))

230

2020/C 411/31

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania (10302/2018 — C8-0433/2018 — 2018/0241(NLE))

256

2020/C 411/32

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e degli Stati membri, del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (12564/2017 — C8-0033/2018 — 2017/0185(NLE))

257

2020/C 411/33

P8_TA(2019)0006
Utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/1/CE, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (COM(2017)0282 — C8-0172/2017 — 2017/0113(COD))
P8_TC1-COD(2017)0113
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 gennaio 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/1/CE relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada
(Testo rilevante ai fini del SEE)

258

2020/C 411/34

P8_TA(2019)0007
Revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi conclusi tra l'Unione europea e alcuni paesi terzi ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante attuazione delle clausole di salvaguardia e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi conclusi tra l'Unione europea e alcuni paesi terzi (COM(2018)0206 — C8-0158/2018 — 2018/0101(COD))
P8_TC1-COD(2018)0101
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 gennaio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali conclusi tra l'Unione europea e paesi terzi

263

2020/C 411/35

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 15 gennaio 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale (COM(2018)0442 — C8-0261/2018 — 2018/0232(COD))

265

2020/C 411/36

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2019 sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica lo statuto della Banca europea per gli investimenti (13166/2018 — C8-0464/2018 — 2018/0811(CNS))

291

 

Mercoledì 16 gennaio 2019

2020/C 411/37

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (10593/2018 — C8-0463/2018 — 2018/0256M(NLE))

292

2020/C 411/38

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (10593/2018 — C8-0463/2018 — 2018/0256(NLE))

298

2020/C 411/39

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione e la Repubblica popolare cinese nel quadro del procedimento DS492 Unione europea — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame (10882/2018 — C8-0496/2018 — 2018/0281(NLE))

299

2020/C 411/40

P8_TA(2019)0019
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) ([OM(2018)0380 — C8-0231/2018 — 2018/0202(COD)]
P8_TC1-COD(2018)0202
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 gennaio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)

300

2020/C 411/41

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 16 gennaio 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) (COM(2018)0382 — C8-0232/2018 — 2018/0206(COD))

324

2020/C 411/42

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 16 gennaio 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per l'obiettivo Cooperazione territoriale europea (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (COM(2018)0374 — C8-0229/2018 — 2018/0199(COD))

425

2020/C 411/43

P8_TA(2019)0022
Suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione, a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio (COM(2018)0312 — C8-0202/2018 — 2018/0158(COD))
P8_TC1-COD(2018)0158
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 gennaio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio

492

2020/C 411/44

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un programma di finanziamento specifico per la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi, e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1368/2013 del Consiglio (COM(2018)0467 — C8-0314/2018 — 2018/0252(NLE))

494

2020/C 411/45

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 16 gennaio 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU (COM(2018)0439 — C8-0257/2018 — 2018/0229(COD))

500

2020/C 411/46

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sulla proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE e abroga la decisione 96/409/PESC (COM(2018)0358 — C8-0386/2018 — 2018/0186(CNS))

548

2020/C 411/47

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2021-2025) che integra Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione (COM(2018)0437 — C8-0380/2018 — 2018/0226(NLE))

552

 

Giovedì 17 gennaio 2019

2020/C 411/48

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 gennaio 2019 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale nucleare di Ignalina in Lituania (programma Ignalina) e che abroga il regolamento (UE) n. 1369/2013 del Consiglio (COM(2018)0466 — C8-0394/2018 — 2018/0251(NLE))

565

2020/C 411/49

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 gennaio 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri (COM(2018)0324 — C8-0178/2018 — 2018/0136(COD))

574

2020/C 411/50

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 gennaio 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Fiscalis per la cooperazione nel settore fiscale (COM(2018)0443 — C8-0260/2018 — 2018/0233(COD))

603

2020/C 411/51

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 gennaio 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Diritti e valori (COM(2018)0383 — C8-0234/2018 — 2018/0207(COD))

618

2020/C 411/52

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 gennaio 2019 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la sicurezza nucleare volto ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale sulla base del trattato Euratom (COM(2018)0462 — C8-0315/2018 — 2018/0245(NLE))

671

 

Giovedì 31 gennaio 2019

2020/C 411/53

P8_TA(2019)0047
Codice doganale dell'Unione: inclusione del comune di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nello spazio doganale dell'Unione ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (COM(2018)0259 — C8-0180/2018 — 2018/0123(COD))
P8_TC1-COD(2018)0123
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 31 gennaio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione

692

2020/C 411/54

P8_TA(2019)0048
Alcune norme sui pagamenti diretti e sul sostegno allo sviluppo rurale per gli anni 2019 e 2020 ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda alcune norme sui pagamenti diretti e sul sostegno allo sviluppo rurale per gli anni 2019 e 2020 (COM(2018)0817 — C8-0506/2018 — 2018/0414(COD))
P8_TC1-COD(2018)0414
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 31 gennaio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda alcune norme sui pagamenti diretti e sul sostegno allo sviluppo rurale per gli anni 2019 e 2020

693

2020/C 411/55

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza l'Austria, Cipro, la Croazia, il Lussemburgo, il Portogallo, la Romania e il Regno Unito ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione della Repubblica Dominicana alla convenzione del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (COM(2018)0526 — C8-0376/2018 — 2018/0276(NLE))

694

2020/C 411/56

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza l'Austria ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione dell'Ecuador e dell'Ucraina alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (COM(2018)0527 — C8-0375/2018 — 2018/0277(NLE))

695

2020/C 411/57

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza l'Austria e la Romania ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione dell'Honduras alla convenzione del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (COM(2018)0528 — C8-0377/2018 — 2018/0278(NLE))

696

2020/C 411/58

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza l'Austria, il Lussemburgo e la Romania ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione della Bielorussia e dell'Uzbekistan alla convenzione del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (COM(2018)0530 — C8-0378/2018 — 2018/0279(NLE))

697

2020/C 411/59

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro (Decisione sull'associazione d'oltremare) (COM(2018)0461 — C8-0379/2018 — 2018/0244(CNS))

698

2020/C 411/60

P8_TA-(2019)0055
Attuazione e funzionamento del nome di dominio di primo livello .eu ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa in opera e al funzionamento del nome di dominio di primo livello .eu e che abroga il regolamento (CE) n. 733/2002 e il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione (COM(2018)0231 — C8-0170/2018 — 2018/0110(COD))
P8_TC1-COD(2018)0110
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 31 gennaio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa in opera e al funzionamento del nome di dominio di primo livello .eu, che modifica e abroga il regolamento (CE) n. 733/2002 e abroga il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione

737

2020/C 411/61

P8_TA(2019)0056
Armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (RNL) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (regolamento RNL) che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (COM(2017)0329 — C8-0192/2017 — 2017/0134(COD))
P8_TC1-COD(2017)0134
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 31 gennaio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (regolamento RNL)

738


Significato dei simboli utilizzati

*

Procedura di consultazione

***

Procedura di approvazione

***I

Procedura legislativa ordinaria, prima lettura

***II

Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura

***III

Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

IT

 


27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/1


PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2018-2019

Sedute dal 14 al 17 gennaio 2019

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 337 del 9.10.2020.

Il testo approvato del 16 gennaio 2019 concernente i discarichi relativi all’esercizio 2016 è stato pubblicato nella GU L 160 del 18.6.2019.

TESTI APPROVATI

Sedute del 30 e 31 gennaio 2019

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 356 del 23.10.2020.

TESTI APPROVATI

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Martedì 15 gennaio 2019

27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/2


P8_TA(2019)0005

Guida autonoma nei trasporti europei

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2019 sulla guida autonoma nei trasporti europei (2018/2089(INI))

(2020/C 411/01)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione del 17 maggio 2018, dal titolo «Verso la mobilità automatizzata: una strategia dell'UE per la mobilità del futuro» (COM(2018)0283),

vista la comunicazione della Commissione del 30 novembre 2016, dal titolo «Una strategia europea per i sistemi di trasporto intelligenti cooperativi, prima tappa verso una mobilità cooperativa, connessa e automatizzata» (COM(2016)0766),

vista la sua risoluzione del 1o giugno 2017 sulla connettività Internet per la crescita, la competitività e la coesione: la società europea dei gigabit e del 5G (1),

vista la sua risoluzione del 13 marzo 2018 su una strategia europea per i sistemi di trasporto intelligenti cooperativi (2),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione giuridica e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0425/2018),

A.

considerando che la strategia dell'UE su una mobilità connessa e automatizzata è strettamente collegata alle priorità politiche della Commissione, in particolare quelle relative alla sua agenda per l'occupazione, la crescita e gli investimenti, la ricerca e l'innovazione, l'ambiente e i cambiamenti climatici, la mobilità e i trasporti puliti e sicuri, la sicurezza stradale e il decongestionamento del traffico, nonché il mercato unico digitale e l'Unione dell'energia;

B.

considerando che il rapido sviluppo tecnologico, sia nel settore dei trasporti che in quello della robotica e dell'intelligenza artificiale, ha un impatto significativo sull'economia e sulla società; che i veicoli autonomi modificheranno notevolmente la nostra vita quotidiana, determineranno il futuro del trasporto su strada a livello mondiale, ridurranno i costi di trasporto, miglioreranno la sicurezza stradale, aumenteranno la mobilità e ridurranno gli impatti ambientali; che il settore del trasporto su strada potrebbe agevolare l'avvento di nuovi servizi e nuove modalità di trasporto per rispondere alla crescente domanda di mobilità di persone e merci, contribuendo altresì a rivoluzionare la pianificazione urbana;

C.

considerando che la Commissione mira a dimezzare, entro il 2020, il numero annuale di morti per incidenti stradali nell'Unione europea rispetto al 2010, in linea con gli obiettivi dell'iniziativa «Vision Zero»; che i progressi in termini di riduzione del numero totale di vittime e feriti sembrano di recente essere rimasti stazionari, tenuto conto che nel 2016 più di 25 000 persone hanno perso la vita sulle strade dell'UE e altre 135 000 hanno riportato lesioni gravi; che le nostre città sono confrontate a seri problemi di mobilità, aggravati dall'inquinamento e dai cambiamenti climatici;

D.

considerando che i sistemi avanzati di assistenza alla guida, quali l'avviso di deviazione dalla corsia e la frenata d'emergenza automatica, hanno già dimostrato di contribuire alla sicurezza stradale e alla riduzione del numero di incidenti gravi;

E.

considerando che la stragrande maggioranza degli incidenti stradali è causata da errori umani e che, pertanto, è essenziale ridurre le probabilità che si verifichino tali incidenti rendendo obbligatorio l'uso di sistemi di assistenza alla guida rilevanti ai fini della sicurezza, mantenendo nel contempo la mobilità personale;

F.

considerando che la tendenza positiva nell'ambito della sicurezza stradale che si è registrata nell'UE negli ultimi dieci anni ha subito un rallentamento; che il trasporto su strada continua a essere il principale responsabile delle emissioni nel settore dei trasporti per quanto riguarda i gas a effetto serra e gli inquinanti atmosferici;

G.

considerando che le esigenze legate ai trasporti, sia di passeggeri che di merci, sono in aumento in tutto il mondo, in un contesto di presa di coscienza dei limiti delle risorse del nostro pianeta, e che, di conseguenza, l'efficienza dei trasporti sarà una sfida sempre più centrale;

H.

considerando che l'UE dovrebbe incoraggiare e sviluppare ulteriormente le tecnologie digitali per la mobilità automatizzata al fine di compensare l'errore umano e ridurre gli incidenti stradali e i decessi dovuti a tali incidenti;

I.

considerando che l'automazione e la diffusione delle nuove tecnologie aumenteranno la sicurezza dei trasporti e dei sistemi di trasporto ed elimineranno alcuni dei fattori umani in gioco; che, parallelamente all'automazione, occorre tenere conto della diversità e dello stato dei sistemi di trasporto nei diversi Stati membri; che è necessario costruire nuovi sistemi di trasporto e dotare i sistemi di trasporto nuovi ed esistenti delle adeguate caratteristiche di sicurezza prima che si possa procedere all'automazione;

J.

considerando che, tra i livelli di automazione esistenti, i livelli 1 e 2 sono già presenti sul mercato, mentre i livelli di automazione condizionale, elevata e totale (guida autonoma) non sono previsti prima del 2020-2030, e che i sistemi di assistenza alla guida sono dunque importanti quale tecnologia abilitante nel percorso verso l'automazione totale;

K.

considerando che è necessario prevedere investimenti sia in fase di ricerca che di successivo sviluppo al fine di migliorare le tecnologie disponibili e realizzare un'infrastruttura di trasporto sicura e intelligente;

L.

considerando che in vari paesi del mondo (ad esempio Stati Uniti, Australia, Giappone, Corea e Cina) si sta passando rapidamente alla diffusione sul mercato della mobilità connessa e automatizzata; che è necessario che l'Europa risponda in maniera molto più proattiva ai rapidi sviluppi in tale settore, incoraggi l'avvio di iniziative e promuova norme rigorose in materia di sicurezza per tutti gli utenti del traffico che ricorrono al trasporto marittimo, fluviale, su strada, aereo o ferroviario e che utilizzano il trasporto multimodale;

M.

considerando che la Commissione prevede che il nuovo mercato dei veicoli automatizzati e connessi crescerà in modo esponenziale, generando entrate stimate a oltre 620 miliardi di EUR entro il 2025 per l'industria automobilistica dell'Unione e a 180 miliardi di EUR per il suo settore elettronico;

N.

considerando che la dichiarazione di Amsterdam (2016) definisce la cooperazione tra gli Stati membri, la Commissione e l'industria nel campo della guida connessa e automatizzata;

O.

considerando che la nozione di trasporto autonomo include tutte le forme a pilotaggio remoto, automatizzate e autonome di trasporto su strada, ferroviario, aereo, marittimo e per vie navigabili interne;

P.

considerando che la comunicazione della Commissione dal titolo «Verso la mobilità automatizzata» costituisce un'importante pietra miliare della strategia dell'UE per la mobilità connessa e automatizzata;

Q.

considerando che occorre porre l'accento sulla mobilità autonoma, dal momento che i veicoli totalmente autonomi apporteranno evidenti benefici in termini di sicurezza stradale e saranno in grado di operare senza funzionalità connesse; che le capacità e i servizi accessori potrebbero ancora necessitare della comunicazione digitale;

R.

considerando che l'introduzione dei veicoli autonomi, prevista già nel 2020, apporterà notevoli vantaggi, ma anche una serie di nuovi rischi, segnatamente in termini di sicurezza stradale, responsabilità civile e assicurazione, cibersicurezza, diritti di proprietà intellettuale, protezione dei dati e accesso agli stessi, infrastrutture tecniche, standardizzazione e occupazione; che l'effetto a lungo termine della mobilità autonoma sull'occupazione e sull'ambiente non è ancora del tutto prevedibile; che è di fondamentale importanza garantire che il quadro giuridico dell'UE sia in grado di rispondere in modo adeguato a tali sfide, nonché accrescere la conoscenza e l'accettazione dei veicoli autonomi da parte dei cittadini;

S.

considerando che, date le implicazioni etiche dell'uso di dette tecnologie, è necessario elaborare orientamenti per la diffusione dell'intelligenza artificiale, unitamente a sistemi atti a garantire che tali questioni etiche siano affrontate coerentemente;

Principi generali

1.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione dal titolo «Verso la mobilità automatizzata», che definisce un approccio volto a rendere l'Unione europea il leader mondiale nell'impiego di sistemi sicuri per la mobilità automatizzata, incrementando la sicurezza e l'efficienza stradali, contrastando la congestione del traffico, riducendo il consumo di energia e le emissioni prodotte dal settore dei trasporti ed eliminando gradualmente i combustibili fossili;

2.

riconosce le misure iniziali adottate dalla Commissione e dagli Stati membri sulla mobilità automatizzata del futuro e prende atto delle iniziative legislative relative alla direttiva ITS (3) e le proposte di revisione della direttiva sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (4) e del regolamento sulla sicurezza generale dei veicoli a motore (5);

3.

sottolinea l'importante ruolo dei sistemi di trasporto intelligenti cooperativi (C-ITS) nella fornitura di connettività ai veicoli automatizzati/autonomi di livello 2, 3 e possibilmente 4 della Società di ingegneri dell'automobile (SAE); incoraggia gli Stati membri e il settore a continuare ad attuare i C-ITS e invita la Commissione a sostenere gli Stati membri e l'industria nella diffusione di tali servizi, in particolare attraverso il meccanismo per collegare l'Europa, i fondi strutturali e di investimento europei e il programma InvestEU;

4.

pone in evidenza il potenziale di innovazione di tutti i mezzi autonomi di trasporto su strada, ferroviario, aereo e per vie navigabili; sottolinea la necessità che gli attori europei uniscano le loro forze per raggiungere e mantenere una posizione di leader globale nel trasporto autonomo; osserva che i progressi in materia di mobilità autonoma, in particolare nel campo del trasporto su strada, richiedono una cooperazione sinergica tra diversi settori economici europei, inclusi l'industria automobilistica e il settore digitale;

5.

riconosce che la mobilità automatizzata presenta un notevole potenziale per diversi settori, in quanto offre nuove opportunità commerciali alle start-up, alle piccole e medie imprese (PMI) nonché all'industria e alle aziende nel loro complesso, in particolare in termini di creazione di nuovi servizi di mobilità e di possibilità di occupazione;

6.

sottolinea l'esigenza di sviluppare veicoli autonomi che siano accessibili alle persone con disabilità o mobilità ridotta;

7.

esorta la Commissione a presentare una strategia, in particolare in materia di dati, accesso ai dati e sicurezza informatica, come illustrato nella risoluzione del Parlamento del 13 marzo 2018 su una strategia europea per i sistemi di trasporto intelligenti cooperativi, garantendo un approccio tecnologicamente neutro e pronto per il mercato; riconosce le opportunità offerte dalle prossime raccomandazioni della Commissione sull'accesso ai dati e alle risorse di bordo dei veicoli;

8.

evidenzia che occorre valutare azioni legislative volte a garantire un accesso equo, sicuro, in tempo reale e tecnologicamente neutro ai dati di bordo dei veicoli per taluni soggetti terzi; ritiene che tale accesso dovrebbe consentire agli utenti finali e a terzi di beneficiare dei vantaggi della digitalizzazione, come pure promuovere condizioni di parità e sicurezza per quanto riguarda l'archiviazione dei dati di bordo dei veicoli;

9.

osserva che questioni analoghe inerenti ai diritti di proprietà intellettuale e ai relativi diritti di utilizzo emergeranno anche per quanto riguarda l'intelligenza artificiale ai fini della mobilità autonoma e in altri ambiti, tra cui i diritti di proprietà o di utilizzo su codici, dati e invenzioni creati dall'intelligenza artificiale stessa; ritiene, tuttavia, che si debbano trovare soluzioni quanto più generali possibile a tali questioni;

10.

richiama l'attenzione sulla necessità di garantire, in sede di elaborazione del nuovo quadro legislativo per la regolamentazione della mobilità autonoma, che eventuali ostacoli all'avanzamento del progresso tecnologico, della ricerca e dell'innovazione possano essere superati;

11.

osserva che la comunicazione della Commissione dal titolo «Verso la mobilità automatizzata» non include analisi e proposte in materia di veicoli autonomi per tutte le modalità di trasporto; invita la Commissione a garantire analisi e strategie specifiche per ciascuna modalità di trasporto, anche per quanto riguarda il trasporto e la mobilità multimodali;

12.

invita la Commissione e gli Stati membri ad ampliare le loro politiche in materia di guida autonoma al fine di includere anche i trasporti collettivi, nonché ad estendere la loro visione a tutte le modalità di trasporto;

13.

plaude al lavoro svolto nell'ambito delle riunioni ad alto livello del Consiglio in materia di guida autonoma e auspica che tale lavoro sia esteso anche ad altre modalità di trasporto diverse dal trasporto su strada;

14.

sottolinea che le norme tecniche per i veicoli e le infrastrutture (ad es. la segnaletica orizzontale e verticale, i sistemi di segnalazione e i C-ITS) dovrebbero essere sviluppate e armonizzate a livello internazionale, dell'UE e nazionale, partendo da quanto già realizzato e dai forum esistenti per evitare duplicazioni, sulla base dei principi di un approccio aperto, trasparente e tecnologicamente neutro, migliorando la sicurezza stradale e garantendo un'interoperabilità transfrontaliera continua;

15.

osserva che è indispensabile disporre di dati di bordo e di percorso affidabili al fine di conseguire la guida autonoma e connessa in uno spazio unico europeo dei trasporti e allo scopo di offrire servizi competitivi agli utenti finali; esorta dunque la Commissione a garantire che siano eliminati gli ostacoli all'uso di tali dati e che sia predisposto un solido sistema normativo al riguardo entro il 1o gennaio 2020, assicurando la stessa qualità e disponibilità dei dati in tutti gli Stati membri;

16.

prende atto che occorre fornire urgentemente certezza giuridica agli utenti e alle parti interessate per quanto riguarda la conformità dei veicoli autonomi alla principale legislazione in vigore, con particolare riferimento alla normativa sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche e al regolamento generale sulla protezione dei dati (6); invita la Commissione a specificare quali categorie di informazioni generate dai veicoli autonomi devono essere trattate come dati aperti e rese disponibili in tempo reale e quali devono essere trattate come riservate;

17.

evidenzia l'importanza di garantire che gli utenti abbiano il controllo dei dati e abbiano accesso a questi ultimi, per quanto riguarda sia i dati personali, sia i dati di bordo del veicolo che vengono prodotti, raccolti e trasmessi dai veicoli autonomi; sottolinea la necessità di offrire ai consumatori il massimo livello di protezione informatica;

18.

pone l'accento sull'enorme incremento atteso in termini di quantità di dati prodotti, raccolti e trasmessi dai veicoli autonomi e sottolinea la necessità di usare tali dati, in particolare i dati a carattere non personale e anonimi, per agevolare la diffusione dei veicoli autonomi e per sviluppare ulteriormente l'innovazione nel quadro di nuove soluzioni di mobilità; osserva che la tutela della vita privata e dei dati sensibili generati dai veicoli autonomi deve costituire una priorità assoluta;

19.

sottolinea che i veicoli totalmente autonomi o altamente automatizzati saranno disponibili in commercio nei prossimi anni e che occorre predisporre al più presto quadri normativi appropriati, che ne garantiscano il funzionamento sicuro e prevedano un regime chiaro in materia di responsabilità, in modo da affrontare i cambiamenti che ne deriveranno, ivi compresa l'interazione tra i veicoli autonomi e l'infrastruttura nonché gli altri utenti;

20.

osserva che le norme vigenti in materia di responsabilità, come la direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (7) (direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi) e la direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (8) (direttiva sull'assicurazione autoveicoli), non sono state concepite per far fronte alle sfide poste dall'utilizzo di veicoli autonomi e sottolinea che appare sempre più evidente che l'attuale quadro normativo, in particolare in tema di responsabilità, assicurazione, registrazione e protezione dei dati personali, non sarà più sufficiente o adeguato a fronte dei nuovi rischi derivanti dall'aumento dell'automazione, della connettività e della complessità dei veicoli;

21.

ritiene che, alla luce della rapida evoluzione tecnologica del settore, sia necessario chiarire chi debba farsi carico dei danni in caso di incidenti causati da veicoli completamente autonomi e, quando il livello di autonomia è tale da consentire al veicolo di operare autonomamente o di essere guidato da un conducente, occorre determinare in maniera inequivocabile la parte responsabile in ciascuno scenario specifico; sottolinea, in particolare, la necessità di esaminare se il fatto che finora una percentuale molto limitata di tutti gli incidenti sia riconducibile a cause tecniche possa giustificare il trasferimento di responsabilità al costruttore, dal momento che, trattandosi di un fattore di rischio indipendente dal concetto di negligenza, può essere semplicemente associato al rischio derivante dall'immissione in commercio di un veicolo autonomo; evidenzia altresì che è necessario verificare se tale trasferimento di responsabilità possa essere opportunamente compensato dall'imposizione al proprietario del veicolo di obblighi precisi in fatto di sicurezza stradale e da istruzioni da impartire al conducente; invita pertanto la Commissione a effettuare una valutazione approfondita, ad adeguare l'attuale quadro giuridico dell'UE e a introdurre, se necessario, nuove norme che disciplinino l'attribuzione della responsabilità; invita inoltre la Commissione a valutare e a monitorare la possibilità di introdurre strumenti aggiuntivi dell'UE per tenere il passo con i progressi dell'intelligenza artificiale;

22.

sottolinea l'importanza delle tecnologie che si basano sul sistema globale di navigazione via satellite (GNSS) e del progetto Galileo ai fini del miglioramento dell'interazione e dell'interoperabilità dei sistemi digitali di bordo e di rete; chiede che i restanti satelliti siano finalizzati e lanciati quanto prima affinché il sistema di posizionamento europeo Galileo possa essere impiegato come sistema di posizionamento predefinito nei veicoli automatizzati;

23.

osserva che un accesso universale alle tecnologie della mobilità automatizzata non sarà possibile senza garantire l'accesso a Internet ad alta velocità e alle reti 5G; deplora il fatto che vi siano regioni in cui la diffusione della generazione attuale di reti 4G sia ancora in ritardo rispetto alle attese, in particolare nelle zone rurali;

Trasporto su strada

24.

rammenta le nuove norme di sicurezza contenute nei principi guida in materia di interfaccia uomo-macchina proposte nella relazione finale del GEAR 2030;

25.

evidenzia che occorre che la legislazione in materia di sicurezza stradale a livello della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), dell'UE e nazionale sia definita in modo da sostenere l'innovazione tecnologica e la guida autonoma, il prima possibile, così da ridurre l'errore umano, gli incidenti stradali e le vittime della strada;

26.

sottolinea l'importanza di adottare un nuovo e ambizioso regolamento generale sulla sicurezza dei veicoli a motore, in considerazione del potenziale a breve termine di salvare vite umane legato all'installazione obbligatoria di nuove tecnologie per la sicurezza dei veicoli, che saranno inoltre utilizzate in futuro per la diffusione di veicoli connessi e automatizzati;

27.

ricorda che lo sviluppo dei veicoli connessi e automatizzati è stato principalmente determinato dalla spinta tecnologica; evidenzia che occorre studiare e riconoscere gli aspetti umani e sociali dello sviluppo di tali veicoli e garantire che la loro diffusione rispetti appieno i valori e gli obiettivi sociali, umani e ambientali;

28.

esorta la Commissione e gli Stati membri, tenendo conto dell'importanza della mobilità nell'UE, a raggiungere una posizione comune e a cooperare affinché l'UE possa assumere e mantenere un ruolo guida nell'armonizzazione tecnica a livello internazionale dei veicoli automatizzati nel quadro dell'UNECE e della convenzione di Vienna, in particolare in tutte le discussioni del Forum mondiale dell'UNECE per l'armonizzazione delle regolamentazioni sui veicoli (gruppo di lavoro 29) e del gruppo di lavoro sui veicoli automatizzati/autonomi e connessi;

29.

evidenzia che le procedure di vigilanza del mercato relative ai veicoli automatizzati nel corso del loro intero ciclo di vita dovrebbero essere quanto più standardizzate, trasparenti e verificabili possibile e dovrebbero comprendere controlli transfrontalieri effettuati su strade aperte e in condizioni di guida reali, nonché controlli tecnici periodici;

30.

sottolinea che è necessaria una legislazione chiara e armonizzata, regolarmente rivista e aggiornata ove necessario, che imponga l'installazione di registratori di dati relativi ad eventi conformemente al regolamento rivisto sulla sicurezza generale, al fine di migliorare le indagini sugli incidenti nonché di chiarire e consentire di affrontare quanto prima le questioni in materia di responsabilità; rileva che tali registratori di dati relativi ad eventi sono necessari per determinare le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti in caso di incedente;

31.

sottolinea la necessità di integrare sistemi di salvaguardia fin dalla fase di transizione, che vedrà la coesistenza di veicoli automatizzati con veicoli privi di connettività e automazione; insiste sull'importanza dei sistemi di assistenza alla guida quale passo avanti verso una guida completamente automatizzata, al fine di prevenire fin da subito gli incidenti stradali tramite sistemi di sicurezza attiva o di ridurre la portata degli incidenti mediante sistemi di sicurezza passiva;

32.

invita gli Stati membri a predisporre infrastrutture stradali sicure e di elevata qualità, che faciliteranno l'uso di veicoli automatizzati e autonomi;

33.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'interoperabilità di tutti i sistemi che contengono informazioni sul traffico stradale comunicate a livello digitale;

34.

sottolinea le preoccupazioni emergenti circa un eccessivo senso di sicurezza da parte degli utenti nell'uso di veicoli che richiedono un certo grado di intervento da parte del conducente; chiede una maggiore chiarezza sulla definizione e differenziazione, nella legislazione in materia di sicurezza stradale, dei requisiti relativi ai «veicoli dotati di sistemi avanzati di assistenza alla guida» (livelli da 1 a 3 della SAE) rispetto ai «veicoli automatizzati» (livelli 4 e 5 della SAE) e che siano condotti ulteriori studi sulla fattibilità e sulla sicurezza dei veicoli automatizzati di livello 3, soprattutto in merito alla segnalazione della necessità di intervento al conducente nonché ai pericoli che possono derivare da un intervento tardivo;

35.

invita la Commissione a definire chiari orientamenti etici per l'intelligenza artificiale;

36.

invita la Commissione ad elaborare adeguati parametri di responsabilità così come sistemi di salvaguardia e tutela delle persone al fine di fornire un approccio coerente alle questioni etiche connesse ai sistemi autonomi per i veicoli automatizzati;

37.

sottolinea che gli aspetti etici dei veicoli autonomi devono essere affrontati e risolti dal legislatore prima che tali veicoli siano pienamente accettati e resi disponibili in situazioni di traffico; sottolinea pertanto che i veicoli automatizzati devono essere sottoposti a una valutazione preventiva per affrontare detti aspetti etici;

38.

evidenzia le sfide previste per la mobilità urbana, in termini di congestione del traffico, derivanti dalla diffusione dei veicoli autonomi; ritiene che i veicoli autonomi e soluzioni quali car sharing e ride hailing (servizi di trasporto a chiamata) dovrebbero contribuire ad affrontare tali sfide; invita le autorità a definire politiche atte a garantire che i veicoli autonomi offrano migliori opportunità di viaggio per tutti i cittadini, compresi i trasporti pubblici e altre soluzioni;

39.

sottolinea che la guida in convoglio (platooning) ha un futuro promettente, in quanto determina risparmi di carburante ed energia e migliora la sicurezza stradale, e invita pertanto gli Stati membri, la Commissione e l'industria del settore ad attuare le misure figuranti nella dichiarazione di Amsterdam; invita la Commissione a proporre un quadro normativo volto a promuovere la connettività vehicle-to-everything (tra veicoli e qualsiasi altra cosa, V2X) per i veicoli altamente e pienamente automatizzati (ad esempio i convogli di veicoli), specialmente nel trasporto su strada a lunga distanza;

40.

sostiene che le caratteristiche di sicurezza sia attiva che passiva dei veicoli autonomi svolgono un ruolo importante nella riduzione del numero delle collisioni nonché degli infortuni e dei decessi che ne conseguono, in quanto sussiste la possibilità che si verifichino collisioni, in particolare nella fase intermedia caratterizzata da traffico misto; invita la Commissione e gli Stati membri a incrementare la sicurezza stradale;

41.

mette in evidenza i rischi derivanti dalla crescente tendenza di traffico misto, con la compresenza di veicoli tradizionali e autonomi, e chiede pertanto che sia condotto un numero maggiore di prove in loco al fine di promuovere una ricerca e uno sviluppo adeguati alle esigenze del futuro da parte di imprese e organismi pubblici e privati, ma anche di fornire dati concreti che contribuiscano ad adeguare opportunamente le norme in materia di responsabilità civile;

42.

sottolinea che una possibile soluzione per colmare le lacune e le carenze esistenti potrebbe consistere nella creazione di un regime assicurativo «no fault» (a prescindere dalla colpa) in caso di danni causati da veicoli autonomi;

43.

sottolinea che, come affermato nella sua risoluzione del 16 febbraio 2017 relativa alle norme di diritto civile sulla robotica (9), onde assicurare una tutela adeguata alle vittime, non dovrebbero esserci limitazioni di responsabilità per quanto riguarda la natura e l'entità del danno da risarcire;

Trasporto aereo

44.

richiama l'attenzione sul regolamento AESA (10) di recente adozione concernente norme aggiornate in materia di sicurezza aerea, recanti, tra l'altro, disposizioni che costituiscono una solida base giuridica per il primo insieme di norme complete dell'UE per tutti i tipi di droni civili; ricorda quanto fosse necessaria l'adozione del regolamento AESA, dato che le nuove tecnologie, come i velivoli senza pilota (UAV), stanno facendo la loro comparsa anche nei cieli europei e che ciò ha richiesto l'adeguamento dell'attuale quadro normativo dell'UE e delle norme nazionali divergenti;

45.

esorta inoltre la Commissione a presentare senza indugio norme dettagliate per i velivoli automatizzati, che richiedono apposite specifiche personalizzate, dal momento che un unico approccio operativo ai velivoli senza pilota non è consono a garantire l'integrazione sicura dell'aeromobile automatizzato nello spazio aereo condiviso con gli aeromobili con equipaggio; ricorda che i velivoli senza pilota necessitano di sistemi di intelligenza sicuri e, ove del caso, certificati nonché di un ambiente di gestione specifico dello spazio aereo; sottolinea che tali norme applicabili ai velivoli senza pilota dovrebbero tenere conto della natura e del rischio dell'operazione o dell'attività, delle caratteristiche operative del velivolo senza pilota interessato e delle caratteristiche della zona delle operazioni, quali la densità della popolazione, le caratteristiche della superficie e la presenza di edifici e di altre infrastrutture sensibili;

46.

ribadisce l'importanza della tutela dei dati personali nel caso di impiego di mezzi a guida automatica nel settore aereo;

47.

rammenta la dichiarazione di Varsavia del 2016 sui droni come leva per l'occupazione e nuove opportunità commerciali; ribadisce l'importanza delle azioni previste volte a sviluppare l'ecosistema dell'UE per i droni, che dovrebbero essere attuate entro il 2019 e basarsi sui principi guida della dichiarazione di Riga;

48.

evidenzia l'importanza di sviluppare in maniera coordinata le tecnologie e i concetti operativi che permetteranno l'integrazione sicura dei velivoli in termini di servizi di gestione del traffico aereo in linea con gli obiettivi dello U-Space, un programma gestito dall'impresa comune SESAR (SESAR JU); riconosce le attività svolte fino ad oggi da SESAR JU che dovranno continuare ad essere supportate;

49.

ricorda che i finanziamenti degli attuali programmi di ricerca e di sperimentazione sui velivoli senza pilota, quali U-Space, dovranno essere aumentati nei futuri esercizi finanziari; osserva che tali esperimenti, che hanno reso possibile testare in condizioni reali l'impiego di una flotta numerosa di velivoli senza pilota, garantendo al tempo stesso la massima sicurezza nella gestione del traffico aereo e delle sue condizioni di sicurezza, potranno fungere da esempio per gli esperimenti sui veicoli autonomi di terra;

50.

rileva la necessità di creare adeguate zone di prova per le tecnologie dei velivoli autonomi, inclusi i droni, al fine di garantire condizioni di sicurezza per la simulazione di nuove soluzioni tecnologiche prima della loro attuazione definitiva;

Il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

51.

sottolinea il potenziale e il valore aggiunto delle navi autonome, soprattutto nelle vie navigabili interne e nel trasporto marittimo a corto raggio, che possono ridurre il numero di incidenti in mare e sulle vie navigabili, la maggior parte dei quali è dovuta all'errore umano;

52.

sottolinea il potenziale dell'automazione di eliminare parte degli errori umani e di concedere al personale sul ponte più tempo per l'osservazione ottica, specialmente negli stretti corridoi marittimi e nelle aree portuali; evidenzia tuttavia che lo scambio di informazioni e la comunicazione sono fondamentali per la sicurezza, in particolare nelle immediate vicinanze di altre navi, e che pertanto i ponti devono continuare a disporre di personale;

53.

accoglie con favore l'operato del gruppo di lavoro PIANC (associazione internazionale di navigazione) sulla navigazione intelligente e della rete internazionale per le navi autonome;

54.

invita la Commissione a illustrare e definire i livelli di automazione per la navigazione sia interna che marittima nonché norme comuni, anche per i porti, volte ad armonizzare e incoraggiare l'utilizzo delle imbarcazioni autonome in interazione con gli utenti e le infrastrutture automatizzati e non automatizzati;

55.

sottolinea l'importanza di sviluppare ed estendere poli digitali e corridoi delle reti di trasporto transeuropee (TEN-T) interconnessi attraverso terminali aggiornati e sistemi elettronici efficienti di gestione del traffico, quali i servizi d'informazione fluviale e il Rhine Ports Information System (sistema d'informazione dei porti sul Reno), al fine di realizzare un sistema di trasporto pienamente multimodale e autonomo;

56.

invita la Commissione a elaborare, nella definizione della Digital Inland Waterway Area (spazio digitale delle vie navigabili interne, DINA), una strategia globale finalizzata a stimolare ulteriormente l'automazione della navigazione interna e delle sue infrastrutture, dei tratti navigabili e della gestione del traffico, nonché lo sviluppo di porti automatizzati, tenendo conto della posizione dei porti interni quali poli multimodali;

57.

chiede maggiore sostegno e promozione delle zone di prova transfrontaliere e maggiori progetti come il NOVIMAR e il Maritime Unmanned Navigation through Intelligence in Networks (navigazione marittima senza equipaggio mediante l'intelligenza nelle reti, MUNIN), cofinanziato dall'UE nell'ambito del settimo programma quadro e di Orizzonte 2020, per sviluppare ulteriormente la tecnologia di navigazione autonoma e di infrastrutture automatizzate nell'UE;

58.

sottolinea che le norme applicabili alle imbarcazioni devono essere elaborate e allineate con l'Organizzazione marittima internazionale, in modo da definire un quadro giuridico internazionale per un sicuro funzionamento delle navi;

Trasporto ferroviario

59.

invita la Commissione a definire, in consultazione e coordinamento con l'industria e altre parti interessate, protocolli e norme comuni che rendano possibili sistemi ferroviari e di trasporto leggero su rotaia autonomi;

60.

invita a migliorare le condizioni quadro per i veicoli autonomi nel trasporto ferroviario e ad accelerare la transizione verso un settore ferroviario digitale; osserva che il sistema europeo di controllo dei treni (ETCS) funge da base per l'automazione del settore ferroviario, realizzata collegando l'ETCS al controllo automatico del movimento dei treni (ATO); invita la Commissione ad accelerare la diffusione dell'ETCS, dandole priorità, all'interno degli attuali e futuri regimi di finanziamento dell'UE;

61.

sottolinea l'importanza dei collegamenti di sicurezza (interlocking) digitali, quali nuovi importanti capisaldi per promuovere la digitalizzazione dell'infrastruttura ferroviaria e invita la Commissione e gli Stati membri a sostenerne la diffusione;

62.

invita la Commissione a proseguire il programma Shitf2Rail allo scopo di prevedere ulteriori sviluppi verso una rete ferroviaria digitale e un funzionamento pienamente automatizzato dei treni, compreso lo sviluppo di una norma ATO per il sistema ETCS e della sicurezza informatica;

63.

sottolinea le crescenti sfide alla mobilità urbana connesse alla congestione del traffico nonché le opportunità offerte dai sistemi di trasporto pubblico ferroviario automatizzati per affrontare tali sfide; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere e sostenere progetti che affrontino tali sfide mediante innovazioni nel settore dei trasporti pubblici ferroviari automatizzati;

Diritti del consumatore e condizioni di concorrenza

64.

invita la Commissione a elaborare norme esaustive che definiscano le responsabilità e i diritti del costruttore, del conducente o dell'operatore a ciascun livello di automazione in tutte le modalità di trasporto; sottolinea che tali responsabilità devono essere comunicate ai conducenti o agli operatori in modo chiaro ed evidente mediante l'etichettatura commerciale o altre forme di comunicazione; ritiene essenziale garantire la sicurezza dei veicoli e la regolare manutenzione durante tutto il loro ciclo di vita e sottolinea, a tale proposito, il ruolo determinante di un equo accesso di mercato ai dati e alle risorse a bordo dei veicoli per le parti interessate;

65.

esorta la Commissione a garantire che tutti i sistemi di bordo installati su veicoli autonomi siano progettati in modo tale da consentire ai proprietari o agli utenti del veicolo una libera scelta tra fornitori di servizi concorrenziali, senza doversi affidare esclusivamente ai servizi offerti dal costruttore del veicolo;

66.

sottolinea la necessità di garantire un accesso equo al mercato per i fornitori indipendenti di servizi automobilistici nel settore della manutenzione e riparazione di veicoli autonomi; ricorda che questo tipo di operatori, inclusi in particolare i produttori di pezzi di ricambio, le piccole officine e i centri di manutenzione, rappresentano un elemento di concorrenza importante per il mercato automobilistico e incidono positivamente sulla disponibilità e sui prezzi di tali servizi;

67.

osserva che sul mercato digitalizzato dei servizi automobilistici un accesso rapido e diretto ai dati e ai comandi del veicolo sarà decisivo per improntare alla leale concorrenza il mercato dei servizi per la mobilità automatizzata e combinata; ricorda che gli operatori indipendenti svolgono un ruolo essenziale in tutta la filiera automobilistica;

68.

rileva rischi potenziali per la concorrenza sul mercato unico nel settore della manutenzione dei veicoli autonomi in quanto i costruttori potrebbero ostacolare l'accesso dei riparatori indipendenti ai sistemi di bordo; sottolinea che questo segmento di mercato dovrebbe essere disciplinato dal regolamento (UE) n. 461/2010 della Commissione (11);

69.

sottolinea che i consumatori dovrebbero essere informati preventivamente in merito al veicolo che intendono acquistare nonché ai servizi di riparazione cui possono accedere;

70.

ritiene che il passaggio ai veicoli automatizzati, oltre ad avere un impatto positivo per la sicurezza stradale, il consumo di carburante, l'ambiente e la creazione di nuovi impieghi nei settori delle telecomunicazioni e automobilistico, potrebbe anche determinare una perdita di posti di lavoro nel settore dei trasporti e ripercuotersi sul comparto assicurativo, questioni che devono essere affrontate al più presto per garantire una transizione agevole;

Esigenze di ricerca e istruzione

71.

sottolinea la necessità di sviluppare tecnologie autonome fondamentali (quali formalizzazione e simulazioni del cervello umano e dei processi cognitivi durante la guida, sistemi di percezione dell'ambiente e intelligenza artificiale) nell'UE per tenere il passo con la concorrenza mondiale e creare nuovi posti di lavoro;

72.

sottolinea che, una volta disponibili sul mercato, i veicoli automatizzati avranno un impatto profondo sulla distribuzione e sul consumo di beni; ritiene pertanto che vi sia un'urgente necessità di valutare tale impatto e di garantire misure volte a sostenere i mercati e le persone interessate;

73.

chiede iniziative volte a individuare e affrontare i problemi connessi all'evoluzione della domanda e dell'offerta di lavoro alla luce della necessità di nuove e specializzate competenze sia nella produzione che nell'utilizzo professionale di veicoli attraverso la riconversione nell'ambito dell'istruzione (ad esempio corsi e formazioni), allo scopo di agevolare la transizione verso le nuove forme di mobilità;

74.

invita la Commissione a proporre, insieme agli Stati membri, iniziative volte a promuovere le competenze, l'istruzione e la formazione necessarie per mantenere l'UE all'avanguardia nel settore del trasporto autonomo; sottolinea l'importanza che gli Stati membri tengano conto di queste nuove tendenze nei loro programmi di istruzione, al fine di soddisfare l'esigenza di una forza lavoro altamente qualificata e competente nei diversi settori dei trasporti;

75.

ricorda la dotazione di 300 milioni di EUR stanziata, nell'ambito di Orizzonte 2020, a favore di programmi di ricerca e innovazione sui veicoli automatizzati tra il 2014 e il 2020 e raccomanda che tali programmi siano mantenuti ed estesi a tutte le modalità di trasporto nel prossimo periodo finanziario pluriennale 2021-2027 (Orizzonte Europa);

76.

sottolinea l'importante ruolo svolto dalla ricerca collaborativa nel garantire un rapido avanzamento dell'automazione dei trasporti mediante il coinvolgimento dell'intero ecosistema dell'innovazione;

77.

invita la Commissione a istituire un'impresa comune sulla falsariga di Shift2Rail per il trasporto ferroviario e di Clean Sky per l'industria aeronautica, in modo da creare un'iniziativa strategica sul trasporto autonomo guidata dall'industria, che dovrebbe coinvolgere i cittadini europei, avere una chiara logica commerciale, sfruttare il potenziale di ricerca e innovazione dell'UE sulla base di un'ampia collaborazione tra le sfere industriale, pubblica e accademica, nonché promuovere lo sviluppo e la diffusione di tecnologie in modo armonizzato e interoperabile, al fine di creare un sistema di trasporto multimodale scalabile a livello globale per il trasporto autonomo;

78.

sottolinea la necessità di siti di prova in condizioni reali in tutta l'UE al fine di testare approfonditamente e sviluppare nuove tecnologie; esorta ciascuno Stato membro a designare, entro il 2020, le zone urbane ed extraurbane in cui i veicoli autonomi sperimentali possono essere testati in condizioni di traffico reali, salvaguardando nel contempo la sicurezza stradale in tali zone, e a garantire la creazione di quadri di prova transfrontalieri e interoperabili a livello dell'UE;

79.

sottolinea che alcuni cittadini dell'UE hanno espresso sfiducia nei confronti della mobilità automatizzata; sottolinea pertanto che i legislatori devono affrontare la dimensione etica al fine di migliorare l'accettazione da parte del pubblico a tale riguardo; chiede investimenti a favore di ricerche approfondite sull'intelligenza artificiale e su altre dimensioni della mobilità automatizzata;

80.

chiede che siano condotte approfondite ricerche sugli effetti a lungo termine del trasporto autonomo, in merito a questioni come l'adattamento dei consumatori, l'accettazione sociale, le reazioni fisiologiche, le risposte fisiche e la mobilità sociale, la riduzione degli incidenti e il miglioramento dei trasporti in generale;

81.

esorta tutte le parti interessate, compresi i costruttori di veicoli, i fornitori di componenti e software e i servizi di progettazione, nonché gli Stati membri e le autorità coinvolte, a cooperare per stimolare l'innovazione, a garantire investimenti in infrastrutture adatte alla mobilità automatizzata, sia sulle autostrade che sulle strade urbane, e ad agevolare i controlli transfrontalieri; sottolinea la necessità di aumentare gli investimenti per adeguare le infrastrutture esistenti, costruire nuove infrastrutture e migliorare la connettività delle strade europee; prende atto della sfiducia dei cittadini dell'Unione nei confronti della guida automatizzata e ritiene che sia pertanto opportuno promuovere campagne di sensibilizzazione volte a rafforzare la fiducia dei cittadini; chiede investimenti a favore di ricerche approfondite sull'intelligenza artificiale e sulla dimensione etica dei trasporti automatizzati e connessi;

o

o o

82.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU C 307 del 30.8.2018, pag. 144.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2018)0063.

(3)  GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1.

(4)  COM(2018)0274.

(5)  COM(2018)0286.

(6)  GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

(7)  GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29.

(8)  GU L 263 del 7.10.2009, pag. 11.

(9)  GU C 252 del 18.7.2018, pag. 239.

(10)  GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(11)  GU L 129 del 28.5.2010, pag. 52.


27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/13


P8_TA(2019)0010

L'integrazione della dimensione di genere al Parlamento europeo

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2019 sull'integrazione della dimensione di genere al Parlamento europeo (2018/2162(INI))

(2020/C 411/02)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) che stabiliscono il principio dell'uguaglianza di genere come valore fondamentale dell'Unione,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 8 e 19,

visti l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che prevede disposizioni specifiche sul principio orizzontale dell'uguaglianza di genere, e l'articolo 6 TUE, che riconosce alla Carta il medesimo valore giuridico dei trattati,

vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) del 1979,

vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul) dell'11 maggio 2011,

vista la sua risoluzione del 24 novembre 2016 sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne (1),

visti la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate alla quarta Conferenza mondiale sulle donne il 15 settembre 1995, i successivi documenti finali adottati in occasione delle sessioni speciali delle Nazioni Unite di Pechino + 5 (2000), Pechino + 10 (2005) e Pechino + 15 (2010) e il documento finale della conferenza di revisione di Pechino + 20,

viste le sue risoluzioni del 10 febbraio 2010 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea — 2009 (2), dell'8 marzo 2011 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea — 2010 (3), del 13 marzo 2012 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea — 2011 (4), del 10 marzo 2015 sui progressi concernenti la parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2013 (5), nonché del 14 marzo 2017 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2014-2015 (6),

vista la sua risoluzione del 13 marzo 2003 sul mainstreaming (integrazione della dimensione di genere) al Parlamento europeo (7),

vista la sua risoluzione del 18 gennaio 2007 sull'integrazione della dimensione di genere nell'ambito dei lavori delle commissioni (8),

vista la sua risoluzione del 22 aprile 2009 sull'integrazione della dimensione di genere nell'ambito dei lavori delle commissioni e delle delegazioni (9),

vista la sua risoluzione del 7 maggio 2009 sull'integrazione della dimensione di genere nelle relazioni esterne dell'Unione europea nonché nel consolidamento della pace/dello Stato (10),

vista la sua risoluzione del 13 marzo 2012 sulla partecipazione delle donne al processo decisionale politico (11),

vista la sua risoluzione del 9 giugno 2015 sulla strategia dell'Unione europea per la parità tra donne e uomini dopo il 2015 (12),

vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2016 su una nuova strategia per l'uguaglianza di genere e i diritti della donna in Europa dopo il 2015 (13),

vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2016 sull'integrazione della dimensione di genere nei lavori del Parlamento europeo (14),

vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2017 sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE (15),

vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2018 sulle misure per prevenire e contrastare il mobbing e le molestie sessuali sul posto di lavoro, nei luoghi pubblici e nella vita politica nell'UE (16),

visti lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (17), e in particolare gli articoli 1 quater e 1 quinquies,

visto l'opuscolo dal titolo «Le donne al Parlamento europeo» del 2018,

vista la relazione annuale 2017 sulle risorse umane del Parlamento europeo, pubblicata nell'agosto 2018,

visti gli orientamenti su un linguaggio neutro dal punto di vista del genere al Parlamento europeo,

vista la relazione di Dimitrios Papadimoulis, vicepresidente del Parlamento europeo e presidente del gruppo di alto livello sull'uguaglianza di genere e la diversità, destinata all'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo e intitolata «Uguaglianza di genere in seno al segretariato del Parlamento europeo — Situazione attuale e via da seguire 2017-2019», approvata in occasione della riunione dell'Ufficio di presidenza del 16 gennaio 2017,

vista la tabella di marcia 2017-2019 per l'attuazione della relazione dal titolo «Uguaglianza di genere in seno al segretariato del Parlamento europeo — Situazione attuale e via da seguire 2017-2019»,

visto il piano d'azione per la promozione dell'uguaglianza di genere e la diversità in seno al segretariato del Parlamento europeo per il periodo 2014-2019,

visto il mandato del gruppo di alto livello sull'uguaglianza di genere e la diversità,

visti i suoi orientamenti in materia di parità destinati ai membri dei comitati di selezione,

viste la comunicazione della Commissione del 19 luglio 2017, dal titolo «A better workplace for all: from equal opportunities towards diversity and inclusion» (C(2017)5300) (18) (Un posto di lavoro migliore per tutti: dalla parità di opportunità verso la diversità e l'inclusione) e la relativa Carta per la diversità e l'inclusione (19),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 3 dicembre 2015, dal titolo «Strategic engagement for gender equality 2016-2019» (Impegno strategico per l'uguaglianza di genere 2016-2019) (SWD(2015)0278) (20),

vista la strategia sull'uguaglianza di genere 2018-2023 del Consiglio d'Europa (21),

vista la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 novembre 2013, sull'integrazione della dimensione di genere, allegata alla risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020 allegata al QFP (22),

vista la relazione dell'Unione interparlamentare dal titolo «Gender-sensitive Parliaments: A Global Review for Good Practice» (Parlamenti sensibili alla prospettiva di genere: un'analisi globale delle buone prassi), pubblicata nel 2011,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0429/2018),

A.

considerando che il principio dell'uguaglianza di genere è un valore cardine dell'Unione ed è riconosciuto dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali; che l'articolo 8 TFUE stabilisce che l'Unione europea, nelle sue azioni, mira ad eliminare le ineguaglianze, a promuovere la parità tra uomini e donne e a combattere le discriminazioni nella definizione e attuazione delle sue politiche e azioni;

B.

considerando che l'uguaglianza di genere, a livello generale, rappresenta un elemento centrale della protezione dei diritti umani, del funzionamento della democrazia, del rispetto dello Stato di diritto, della crescita economica, dell'inclusione sociale e della sostenibilità e che l'integrazione di una dimensione di genere è pertinente per tutti i settori d'intervento che rientrano nelle competenze dell'UE;

C.

considerando che il diritto all'uguaglianza e la garanzia della non discriminazione sono i principi fondamentali su cui si basa l'integrazione della dimensione di genere; che integrare la dimensione di genere significa tener conto dei diritti, delle prospettive e del benessere delle donne, delle ragazze, delle persone LGBTIQ e delle persone di qualsiasi identità di genere;

D.

considerando che i progressi verso il raggiungimento dell'uguaglianza di genere nell'UE non solo sono in fase di stallo in tutta l'Unione, ma in alcuni Stati membri hanno anche registrato notevoli passi indietro;

E.

considerando che la convenzione di Istanbul sottolinea l'importanza di cambiare mentalità e atteggiamento per spezzare la continuità di tutte le forme di violenza di genere; che risulta pertanto indispensabile a tale riguardo l'educazione a tutti i livelli e per tutte le età sulla parità tra uomini e donne, su ruoli di genere non stereotipati e sul rispetto dell'integrità della persona;

F.

considerando che i fondi e le risorse umane stanziati per garantire progressi reali nell'integrazione della dimensione di genere nelle politiche, nei programmi, nelle iniziative e nelle azioni dell'UE risultano insufficienti;

G.

considerando che la popolazione dell'Unione europea è costituita per metà da donne e per metà da uomini, ma che la composizione del Parlamento europeo riflette una grave sottorappresentanza delle donne poiché solo il 36,1 % dei deputati è composto da donne; che tale divario è ulteriormente evidenziato dalla composizione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento, che è composto da 7 donne e 13 uomini; che la rappresentanza equilibrata sotto il profilo di genere e la diversità in seno agli organi del Parlamento contribuiscono a combattere gli stereotipi, riducono la discriminazione e migliorano il livello di rappresentanza democratica dei cittadini dell'Unione e la legittimità delle decisioni del Parlamento;

H.

considerando che le donne nominate a posizioni di alta dirigenza in seno al Parlamento europeo (direttori generali e direttori) nel 2016 e nel 2017 hanno rappresentato rispettivamente l'11 e il 33 per cento;

I.

considerando che l'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) n. 5 mira a raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze entro il 2030, oltre a essere un obiettivo trasversale a tutti i diciassette OSS; che l'integrazione della dimensione di genere è uno strumento che contribuisce a uno sviluppo equo efficace, duraturo e sostenibile, con ricadute positive in termini di conseguimento degli obiettivi di riduzione della povertà; che, tuttavia, in molti paesi del mondo (23), Europa compresa, si registrano soltanto progressi molto lenti e cambiamenti minimi in materia di uguaglianza di genere; che l'attuazione dell'OSS n. 5 ha prodotto risultati diversi all'interno degli Stati membri dell'UE e tra questi ultimi e che il numero di donne nei parlamenti nazionali e in posizioni decisionali continua a essere tutt'altro che pari a quello degli uomini (24);

J.

considerando che le valutazioni d'impatto di genere sono necessarie per valutare e identificare le probabilità che qualsiasi determinata decisione abbia ripercussioni negative sulla situazione della parità di genere; che è pertanto essenziale analizzare i bilanci da una prospettiva di genere, in modo da fornire informazioni sui diversi effetti che qualsiasi stanziamento e ripartizione di bilancio possono produrre in termini di parità di genere, oltre che per accrescere la trasparenza e la responsabilità;

K.

considerando che l'integrazione della dimensione di genere è considerata una strategia efficace e globalmente accettata per conseguire l'uguaglianza di genere e combattere le discriminazioni mediante la riorganizzazione, il miglioramento, lo sviluppo e la valutazione dei processi strategici, in modo che i soggetti coinvolti nell'elaborazione delle politiche possano includere la dimensione di genere in tutti i programmi di spesa, le politiche e le misure normative, a tutti i livelli e in tutte le fasi; che l'integrazione della dimensione di genere fornisce strumenti essenziali ai fini della valutazione sistematica delle differenze tra le condizioni, le situazioni e le esigenze di tutte le persone nell'ambito di politiche e azioni, nonché ai fini della realizzazione di progressi in termini di uguaglianza di genere e promozione di pari diritti e di una rappresentanza equilibrata sotto il profilo del genere a diversi livelli amministrativi, politici, sociali ed economici nonché a livello decisionale;

L.

considerando che è necessaria una maggiore cooperazione interistituzionale tra Parlamento, Consiglio e Commissione in materia di integrazione della dimensione di genere, onde garantire la possibilità di introdurre prospettive di genere in tutte le fasi del bilancio, delle politiche, dei programmi e delle iniziative dell'Unione, il che agevolerebbe il lavoro dello stesso Parlamento in materia;

M.

considerando che gli emendamenti per l'integrazione della dimensione di genere approvati dalla commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e sottoposti ad approvazione in altre commissioni rappresentano uno strumento efficace per garantire la giusta considerazione dell'uguaglianza di genere nelle relazioni e nelle risoluzioni del Parlamento europeo;

N.

considerando che il bilancio di genere, che si concretizza nella pianificazione e nella programmazione, contribuisce al rafforzamento dell'uguaglianza di genere e alla realizzazione dei diritti della donna, oltre a essere uno dei principali strumenti utilizzati dai responsabili politici per promuovere l'uguaglianza di genere, ma nessuna istituzione dell'UE lo applica ancora in maniera sistematica;

O.

considerando che, secondo gli ultimi dati disponibili (25), le donne rappresentano il 59 % del personale del Parlamento, ma sono ancora sottorappresentate a tutti i livelli dirigenziali; che il numero di donne che ricoprono ruoli dirigenziali di alto livello è addirittura diminuito dal giugno 2017, mentre il numero di donne in ruoli dirigenziali di medio livello è aumentato solo in misura lieve;

P.

considerando che la relazione 2017 sull'uguaglianza di genere, a cura del vicepresidente del Parlamento Dimitrios Papadimoulis, ha fissato tre obiettivi per la rappresentanza femminile nella dirigenza di medio e alto livello, da raggiungere entro il 2019: 30 % a livello di direttori generali, 35 % a livello di direttori e 40 % a livello di capi unità; che la tabella di marcia successivamente approvata illustra come conseguire questi obiettivi;

Q.

considerando che al fine di promuovere l'integrazione della dimensione di genere nel lavoro delle commissioni e delle delegazioni del Parlamento, in seno a ogni commissione e alla Conferenza dei presidenti di delegazione viene nominato un membro responsabile dell'integrazione della dimensione di genere, il quale condivide esperienze e buone pratiche all'interno della rete per l'integrazione della dimensione di genere;

R.

considerando che la coerenza tra le politiche interne in materia di risorse umane e le azioni esterne nel campo della promozione dell'uguaglianza di genere e dei diritti delle persone LGBTIQ è essenziale per la credibilità del Parlamento e delle altre istituzioni dell'UE;

S.

considerando che, a partire dal 2014, il regolamento del Parlamento europeo ha stabilito che la diversità del Parlamento deve riflettersi nella composizione dell'ufficio di presidenza di ciascuna commissione parlamentare e che non potrà essere ammesso un ufficio di presidenza a composizione interamente maschile o femminile;

T.

considerando che i posti di alta dirigenza in seno al Parlamento sono attribuiti esclusivamente dall'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo;

U.

considerando che l'integrazione della dimensione di genere al Parlamento europeo deve prestare attenzione ai diritti, alle prospettive e al benessere delle persone LGBTIQ e delle persone di qualsiasi identità di genere; che, sebbene il Parlamento attribuisca un'importanza crescente alle questioni LGBTIQ, la visibilità e la risonanza degli attivisti LGBTIQ sono relativamente scarse;

V.

considerando che è necessario riconoscere il valore sociale e politico delle organizzazioni e degli spazi femminili, della loro storia e del loro lavoro, nonché del ruolo essenziale che svolgono nel prevenire la violenza di genere e nel promuovere l'uguaglianza di genere, l'autodeterminazione femminile e il dialogo interculturale; che non è possibile conseguire un'integrazione consapevole della dimensione di genere in assenza di luoghi in grado di favorire l'autodeterminazione e l'autorità delle donne nonché di lottare contro la violenza nei confronti delle donne;

W.

considerando che la legittimità delle donne nella sfera politica è ancora talvolta messa in discussione e che le donne sono vittime di stereotipi che le scoraggiano dal partecipare alla politica, un fenomeno che è particolarmente evidente ovunque le donne siano meno rappresentate nella vita politica;

X.

considerando che nell'UE le donne hanno gli stessi diritti politici e civili degli uomini, eppure spesso non godono della stessa situazione sociale o economica;

Y.

considerando che l'uguaglianza di genere contribuisce a favorire un dibattito più esaustivo e un miglior processo decisionale, poiché consente di tener conto di tutti i punti di vista;

Z.

considerando che le istituzioni devono essere responsabili di evitare la segregazione di genere di tipo verticale e orizzontale;

AA.

considerando che il Parlamento è impegnato da molti anni a promuovere l'uguaglianza di genere e che la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere è responsabile di attuare e sviluppare ulteriormente l'integrazione della dimensione di genere in tutti i settori d'intervento;

AB.

considerando che il Parlamento deve continuare a lottare contro le molestie sessuali e applicare le misure concordate;

AC.

considerando che il Parlamento dispone di diversi organi incaricati dello sviluppo e dell'attuazione dell'integrazione della dimensione di genere e della promozione dell'uguaglianza di genere e della diversità, sia a livello politico che amministrativo, ad esempio il gruppo di alto livello sull'uguaglianza di genere e la diversità, la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, la rete per l'integrazione della dimensione di genere, l'unità Uguaglianza e diversità, il comitato per le pari opportunità e la diversità (COPEC), Egalité — l'associazione del personale LGBTI+ delle istituzioni dell'UE, il comitato consultivo per la prevenzione e la protezione sul luogo di lavoro nonché il gruppo di coordinatori per l'uguaglianza e la diversità; che tuttavia non esiste un coordinamento o una coerenza chiari tra tali organi;

AD.

considerando che l'integrazione della dimensione di genere è un processo che richiede, oltre all'impegno, abilità e conoscenze specifiche, e che risulta pertanto efficace solo se accompagnata da attività di sensibilizzazione e di rafforzamento delle capacità organizzate in seno alle istituzioni e rivolte al personale;

AE.

considerando che il Parlamento si è impegnato già nel 2003 ad adottare e attuare un piano politico per l'integrazione della dimensione di genere, con l'obiettivo prioritario di integrare la prospettiva di genere nelle attività delle commissioni e delle delegazioni attraverso strumenti concreti per promuovere e attuare il principio dell'integrazione della dimensione di genere nelle loro attività quotidiane nonché per accrescere la consapevolezza al riguardo;

Osservazioni generali

1.

ribadisce il suo forte impegno a favore dell'uguaglianza di genere sia nel contenuto delle politiche, delle iniziative e dei programmi dell'UE sia a tutti i livelli politici, di bilancio, amministrativi ed esecutivi dell'Unione;

2.

chiede che, come avvenuto nel caso dell'ultimo quadro finanziario pluriennale, il nuovo QFP sia accompagnato da una dichiarazione congiunta del Parlamento, della Commissione e del Consiglio in cui le tre istituzioni esprimano il loro impegno affinché le procedure di bilancio annuali applicate al QFP integrino, ove opportuno, elementi sensibili alla dimensione di genere, tenendo conto delle modalità con cui il quadro finanziario globale dell'Unione contribuisce all'obiettivo di realizzare l'uguaglianza di genere e garantisce l'integrazione della dimensione di genere;

3.

invita nuovamente la Commissione a presentare un'autentica strategia europea per l'uguaglianza sotto forma di una comunicazione che contenga obiettivi chiari e, per quanto possibile, quantificabili e che sia tradotta in tutte le lingue ufficiali dell'UE, al fine di garantire ai cittadini e agli attori sociali ed economici una diffusione e una comprensione maggiori;

4.

ritiene che il Parlamento dovrebbe creare e promuovere una cultura della diversità e dell'inclusione nonché un ambiente di lavoro sicuro per tutti e che le misure trasversali volte a garantire il benessere di tutto il personale e dei deputati al Parlamento europeo dovrebbero andare di pari passo con misure mirate per conseguire una rappresentanza equilibrata dal punto di vista del genere, a livello sia amministrativo che politico;

5.

ribadisce che l'integrazione della dimensione di genere può anche significare introdurre azioni specifiche destinate alle donne o agli uomini per contrastare le disuguaglianze persistenti o modificare le politiche per l'integrazione al fine di tenere conto dell'eterogeneità delle circostanze che interessano individui o gruppi;

6.

plaude ai modelli di riferimento maschili e femminili in materia di uguaglianza di genere, così come alle iniziative, sia nell'amministrazione del Parlamento che a livello politico, che contribuiscono attivamente all'uguaglianza di genere e alle pari opportunità; incoraggia inoltre la promozione di diversi modelli di riferimento al fine di superare qualsiasi tipo di stereotipo di genere;

7.

sottolinea che il conseguimento dell'uguaglianza di genere non riguarda esclusivamente le donne, ma dovrebbe coinvolgere la società intera;

8.

lamenta che la comunicazione visiva del Parlamento faccia talvolta ricorso a stereotipi di genere nonché a stereotipi basati sull'orientamento sessuale e l'identità di genere; ricorda, in tal senso, l'importanza di rappresentare e promuovere l'uguaglianza di genere nel materiale di comunicazione utilizzato in tutti i settori d'intervento;

9.

rammenta che l'integrazione della dimensione di genere include le decisioni politiche, il processo decisionale, le procedure e le pratiche, come pure l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione; sottolinea pertanto che, al fine di valutare in modo esaustivo lo stato di avanzamento dell'integrazione della dimensione di genere al Parlamento, dovrebbero essere presi in considerazione non soltanto i contenuti politici, ma anche la rappresentanza di genere a livello amministrativo e decisionale;

10.

osserva con preoccupazione che la rappresentanza femminile nelle posizioni decisionali chiave del Parlamento a livello politico e amministrativo continua a essere scarsa e che il Parlamento deve assicurare che l'attribuzione dei posti con responsabilità decisionali sia equamente suddivisa tra uomini e donne;

11.

deplora la mancanza di coerenza e coordinamento tra i diversi organismi che operano nell'ambito dell'uguaglianza di genere e della diversità in seno al Parlamento; ribadisce il suo invito a migliorare il coordinamento interno in modo da conseguire un più elevato grado di integrazione della dimensione di genere, anche per quanto riguarda l'assunzione del personale, l'organizzazione del lavoro, le decisioni lavorative e le procedure;

12.

accoglie con favore la decisione del Parlamento di rendere omaggio a Simone Veil, primo presidente donna di un'istituzione dell'UE e devota promotrice dei diritti delle donne, in particolare del diritto all'aborto legale e dei diritti riproduttivi, attribuendo il suo nome al premio per l'uguaglianza e la diversità, quale strumento per mettere in luce e riconoscere le buone pratiche e i modelli di riferimento nel campo delle pari opportunità in seno al segretariato del Parlamento europeo; raccomanda di aumentare la visibilità e di far conoscere meglio questo importante premio;

13.

sottolinea l'importanza del dialogo con i portatori di interessi esterni, ad esempio le organizzazioni femminili della società civile, le organizzazioni di base per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere, i movimenti femminili, le istituzioni internazionali, il mondo accademico e i parlamenti nazionali, nello sviluppo degli strumenti e nella raccolta di dati; ricorda che la loro mobilitazione è importante per migliorare i processi di integrazione della dimensione di genere nell'UE e per promuovere scambi reciproci che incentivino le migliori pratiche;

Strumenti per l'integrazione della dimensione di genere

14.

chiede misure efficaci per garantire un'effettiva parità tra uomini e donne all'interno del Parlamento europeo; sottolinea, a tale riguardo, che le misure contro le molestie sessuali rivestono un'importanza assoluta; evidenzia, in particolare, la necessità di misure di sensibilizzazione e di formazione;

15.

accoglie con favore gli orientamenti riveduti su un linguaggio neutro dal punto di vista del genere nel Parlamento europeo, pubblicati nel luglio 2018, che ora riflettono meglio le evoluzioni linguistiche e culturali e forniscono consigli pratici in tutte le lingue ufficiali dell'UE sull'uso di una lingua inclusiva ed equa dal punto di vista del genere; ricorda che il Parlamento, nel 2008, è stato una delle prime organizzazioni internazionali ad adottare orientamenti multilingue relativi a una lingua neutra dal punto di vista del genere; rammenta l'importanza di creare un'ampia accettazione da parte dell'opinione pubblica in merito a tali orientamenti e invita tutti i deputati al Parlamento europeo, nonché i funzionari, a promuovere e ad applicare tali orientamenti in modo coerente nel loro lavoro;

16.

riconosce il lavoro svolto dalla rete per l'integrazione della dimensione di genere e accoglie con favore l'inclusione di rappresentanti della Conferenza dei presidenti di delegazione in tale rete, esortando affinché quest'ultima sia ulteriormente sviluppata;

17.

accoglie con favore il fatto che la maggior parte delle commissioni parlamentari abbia adottato piani d'azione in materia di integrazione della dimensione di genere in relazione alle loro attività e che molte di esse abbiano già presentato i suddetti piani alla rete per l'integrazione della dimensione di genere; invita pertanto le commissioni che non lo abbiano ancora fatto ad agire in tal senso; osserva, tuttavia, che tali piani sono eterogenei e presentano carenze in termini di attuazione; chiede l'adozione di un piano d'azione comune in materia di genere per il Parlamento europeo, che dovrebbe contenere almeno disposizioni riguardanti la rappresentanza paritaria di genere in tutte le attività e in tutti gli organi parlamentari, l'introduzione di una prospettiva di genere in tutte le sue attività strategiche e nella sua organizzazione del lavoro nonché l'utilizzo di un linguaggio neutro dal punto di vista del genere in tutti i suoi documenti; chiede che il regolamento interno sia modificato di conseguenza;

18.

lamenta che nell'ultima riforma del regolamento del Parlamento non siano state incluse procedure per attuare il principio dell'integrazione della dimensione di genere;

19.

accoglie con favore i progressi compiuti negli ultimi anni per quanto riguarda l'adozione di piani d'azione in materia di genere nella maggior parte delle commissioni parlamentari;

20.

chiede una maggiore cooperazione tra le commissioni parlamentari al fine di includere una vera e propria dimensione di genere nelle rispettive relazioni e sottolinea che è importante che tutte le suddette commissioni rispettino le competenze della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, sia accogliendo gli emendamenti per l'integrazione della prospettiva di genere da essa presentati, sia lavorando insieme per evitare conflitti di competenze;

21.

ribadisce l'importanza di applicare il bilancio di genere a tutti i livelli della procedura di bilancio; deplora l'assenza di meccanismi in materia di bilancio di genere in seno alle istituzioni dell'UE, nonostante il forte impegno dimostrato a favore di tali meccanismi; esorta gli organi responsabili del Parlamento europeo a includere la prospettiva di genere e a utilizzare indicatori di genere nell'elaborazione e dell'adozione dello stato di previsione del Parlamento, come pure durante l'intera procedura di discarico;

22.

accoglie con favore la risoluzione del Parlamento del 26 ottobre 2017 sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE; sottolinea che le molestie sessuali costituiscono un grave atto criminale che spesso non viene sufficientemente denunciato, una forma estrema di discriminazione di genere nonché uno dei maggiori ostacoli all'uguaglianza di genere; accoglie positivamente la decisione dell'Ufficio di presidenza del 2 luglio 2018 di procedere a una revisione del funzionamento del Comitato consultivo competente per le denunce di molestie riguardanti deputati al Parlamento europeo e delle sue procedure per il trattamento delle denunce, e approva con forza l'articolo 6, che prevede la nomina di due consulenti esperti (un funzionario medico del Servizio medico e un membro del Servizio giuridico) da parte del segretario generale, nonché l'inserimento, tra le misure di applicazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo, dell'articolo 34 bis relativo alle conseguenze finanziarie dei casi accertati di molestie nei confronti di un assistente parlamentare accreditato (APA);

23.

si compiace delle nuove misure adottate dal Parlamento in materia di lotta alle molestie, in linea con quanto auspicato nella risoluzione del Parlamento del 26 ottobre 2017, ed entrate in vigore il 1o settembre 2018, quali:

a)

dotare il Comitato consultivo di un'apposita segreteria permanente, collegata alla segreteria dell'Ufficio di presidenza e dei Questori, con più personale specializzato che segua formazioni periodiche e che si occupi esclusivamente di questioni legate alle molestie morali;

b)

consentire a un secondo rappresentante degli APA di partecipare alle riunioni del Comitato, come membro a pieno titolo, in modo da affrontare problemi quali il quorum restrittivo e il carico di lavoro affidato al rappresentante degli APA;

c)

garantire che il regolamento del Parlamento europeo (articoli 11 e 166) includa nuove sanzioni per i casi di molestie nonché un codice di condotta appropriata per i deputati al Parlamento europeo nell'esercizio delle loro funzioni, che ciascun deputato, al momento dell'insediamento, rediga e sottoscriva una dichiarazione, che sarà trasmessa al Presidente, che ciascun deputato legga il codice e confermi di volersi attenere ai suoi principi e che tutte le dichiarazioni (firmate e non) siano pubblicate sul sito web del Parlamento;

d)

informare in modo più esaustivo gli assistenti parlamentari accreditati circa la possibilità che il Parlamento si faccia carico di tutte le loro spese legali e che siano sostenuti durante tutto il processo;

24.

esprime tuttavia forte rammarico per la lentezza e l'inadeguatezza dei progressi compiuti nell'attuazione di altre raccomandazioni cruciali contenute nella risoluzione del Parlamento; chiede che il Presidente e l'amministrazione del Parlamento prestino piena e assoluta attenzione all'attuazione completa di tutte le misure richieste, in particolare mediante la tabella di marcia 2017-2019 relativa a «misure preventive e di sostegno preliminari per trattare i casi di conflitto e molestie tra i deputati e gli assistenti parlamentari accreditati, i tirocinanti o altro personale», che dovrebbe essere riveduta quanto prima onde includere in misura adeguata almeno le seguenti richieste della risoluzione, con chiare scadenze per la loro attuazione:

a)

una formazione obbligatoria per tutti i deputati e il personale;

b)

l'istituzione di una task force di esperti indipendenti ed esterni incaricata di esaminare la situazione delle molestie sessuali al Parlamento europeo e il funzionamento dei suoi due comitati competenti per i casi di molestie;

c)

il rafforzamento dei comitati responsabili della lotta alle molestie attraverso il loro accorpamento in un unico comitato, con una composizione variabile a seconda del caso trattato e con l'inclusione di esperti, come ad esempio avvocati e dottori, tra i membri permanenti del comitato;

25.

invita la Commissione, in tale contesto, a continuare a vigilare sulla corretta applicazione ed esecuzione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (26), che prevede l'inversione dell'onere della prova nei casi di discriminazione di genere;

26.

ribadisce il suo invito al Servizio ricerca del Parlamento europeo a svolgere periodiche ricerche qualitative e quantitative approfondite sui progressi compiuti nell'integrazione della dimensione di genere al Parlamento e sul funzionamento della struttura organizzativa ad essa preposta, nonché a elaborare valutazioni d'impatto in termini di genere e analisi fondate sul genere; chiede una raccolta più ampia, sistematica e periodica di dati e statistiche disaggregati per genere in sede di valutazione dell'impatto delle politiche e dei programmi così come nel quadro del processo di definizione degli stessi, al fine di analizzare i progressi compiuti in termini di uguaglianza di genere, fornire una mappa accurata dei divari di genere, valutare il livello di progresso o regresso e contribuire a un processo decisionale basato su fatti comprovati;

27.

ribadisce il suo invito a organizzare attività di formazione obbligatoria sul rispetto e la dignità per tutti i deputati al Parlamento europeo e il personale, in ogni caso all'inizio di ogni nuovo mandato;

28.

ricorda l'importanza di rafforzare la capacità di integrazione della dimensione di genere di tutte le istituzioni dell'UE, provvedendo affinché la formazione impartita sia sensibile alla dimensione di genere e prevedendo programmi di formazione specifici in materia di uguaglianza di genere in tutti i settori d'intervento; manifesta il suo pieno sostegno allo sviluppo di attività di formazione regolari e mirate in materia di integrazione della dimensione di genere, in particolare programmi di formazione per le donne con potenziale dirigenziale; incoraggia la Direzione generale del Personale a prevedere attività di formazione in materia di integrazione della dimensione di genere per i deputati, gli assistenti e il personale del Parlamento europeo, e invita i gruppi politici a offrire programmi di formazione in materia per il loro personale;

29.

accoglie con favore lo strumento per parlamenti sensibili alla dimensione di genere sviluppato dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) per assistere il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali e regionali a valutare e migliorare la loro sensibilità di genere; invita l'amministrazione e i gruppi politici del Parlamento a garantire un seguito adeguato ai risultati delle valutazioni;

30.

invita l'EIGE a presentare periodicamente informazioni alle commissioni parlamentari e alla Commissione per mettere in luce la prospettiva di genere in tutti gli ambiti dell'elaborazione delle politiche e a mettere a disposizione i dati e gli strumenti che ha sviluppato, anche in materia di bilancio di genere, così come immessi nella piattaforma per l'integrazione della dimensione di genere, nel quadro delle attività più ampie di rafforzamento delle capacità, rivolte anche al personale e agli assistenti parlamentari;

Livello politico

31.

plaude alla nomina nel 2016 del relatore permanente sull'integrazione della dimensione di genere nel Parlamento europeo e alla sua partecipazione attiva alle attività del gruppo di alto livello sull'uguaglianza di genere e la diversità; consiglia pertanto al Parlamento di mantenere tale figura per la legislatura 2019-2024;

32.

ritiene che un rafforzamento delle relazioni interistituzionali nel campo dell'integrazione della dimensione di genere possa contribuire a sviluppare politiche dell'UE sensibili alla dimensione di genere; lamenta che non sia ancora stata istituita una cooperazione strutturata in materia con altri partner istituzionali come la Commissione, il Consiglio e l'EIGE;

33.

sottolinea l'importanza di aumentare la presenza del genere meno rappresentato, spesso le donne, nelle liste elettorali; esorta vivamente i partiti politici europei e i loro membri a garantire una rappresentanza equilibrata dal punto di vista di genere dei loro candidati alle elezioni del Parlamento europeo del 2019, mediante liste chiuse o altri metodi come le liste paritarie; si impegna a garantire un giusto equilibrio tra uomini e donne a tutti i livelli;

34.

invita i gruppi politici del Parlamento della legislatura 2019-2024 a garantire una composizione equilibrata dal punto di vista di genere degli organi direttivi del Parlamento europeo, e raccomanda di candidare deputati sia uomini che donne alle cariche di Presidente, vicepresidente e membro dell'Ufficio di presidenza, nonché come presidenti delle commissioni e delle delegazioni, allo scopo di conseguire tale obiettivo;

35.

raccomanda che i gruppi politici del Parlamento della legislatura 2019-2024 eleggano due deputati, un uomo e una donna, come copresidenti dei loro gruppi;

36.

incoraggia i gruppi politici del Parlamento della legislatura 2019-2024 a tenere conto dell'obiettivo di conseguire una rappresentanza paritaria di genere al momento della nomina dei membri delle commissioni e delle delegazioni e, in particolare, a nominare un numero di deputati equo sotto il profilo del genere come membri titolari e supplenti della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, in modo da incoraggiare la partecipazione degli uomini alle politiche in materia di uguaglianza di genere;

37.

suggerisce di vagliare possibili soluzioni per istituire una rete di donne in seno al Parlamento, integrando le reti nazionali, dal momento che le reti formali o informali non solo migliorano i processi di lavoro ma sono anche un elemento chiave per fornire informazioni, sostegno reciproco, accompagnamento nonché sviluppare modelli di comportamento;

38.

incoraggia i gruppi politici del Parlamento ad adottare una strategia di integrazione della dimensione di genere in modo da garantire che le loro proposte tengano conto del relativo impatto in termini di uguaglianza di genere;

39.

invita il Segretario generale e l'Ufficio di presidenza ad applicare, per l'attribuzione di posizioni dirigenziali di alto livello, lo stesso principio impiegato per la nomina dei capi unità, vale a dire rendendo obbligatoria l'inclusione di tre candidati idonei nelle rose finali, tra cui almeno un candidato per genere, osservando che, a parità di profilo (ad es. qualifiche ed esperienza), è opportuno privilegiare il genere meno rappresentato; rileva che, qualora tali condizioni non venissero soddisfatte, il posto vacante dovrebbe essere ripubblicato;

40.

condanna con la massima fermezza il linguaggio misogino utilizzato in Aula in diverse occasioni; accoglie con favore le sanzioni imposte dal Presidente del Parlamento europeo e confermate dall'Ufficio di presidenza nei confronti di un deputato per aver formulato osservazioni lesive della dignità della donna in data 1o marzo 2017 durante la tornata; esprime preoccupazione per la decisione del Tribunale dell'Unione europea del 31 maggio 2018 di annullare la decisione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza sulla base dell'interpretazione delle pertinenti disposizioni del regolamento del Parlamento europeo nonché della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa all'articolo 10 della CEDU (libertà di espressione); esorta la commissione competente per le questioni concernenti il regolamento a rivedere le norme applicabili al fine di garantire che in Aula siano sempre assicurati rispetto e dignità, in particolare affinché aggiunga una clausola che imponga ai deputati, durante il dibattito parlamentare, di non utilizzare un linguaggio che inciti all'odio o alla discriminazione per motivi di sesso, razza, colore, nazionalità, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni politiche o di altro tipo, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, età o orientamento sessuale, e stabilisca sanzioni esemplari in caso di mancato rispetto di tale clausola;

41.

si compiace della disponibilità di corsi di formazione professionale in materia di pregiudizi inconsci e molestie, e sottolinea che tali corsi dovrebbero essere incentrati in particolare sull'uguaglianza di genere e le questioni LGBTIQ ed essere resi obbligatori per i dirigenti e i membri delle giurie, nonché fortemente consigliati per tutto il resto del personale;

42.

si compiace della strategia della Commissione a favore della diversità e dell'inclusione, pubblicata nel 2017; esorta il Parlamento a seguire questo esempio positivo, ad adottare senza riserve la gestione della diversità e a riconoscere, stimare e includere i membri del personale con orientamenti sessuali o identità di genere diversi;

Livello amministrativo

43.

accoglie con favore la relazione a cura di Dimitrios Papadimoulis, dal titolo «Uguaglianza di genere in seno al segretariato del Parlamento europeo — Situazione attuale e via da seguire 2017-2019», e la tabella di marcia per la sua attuazione; plaude ai progressi compiuti nell'attuazione delle misure concrete previste dalla tabella di marcia e al suo calendario ben definito per le misure specifiche riguardanti le posizioni dirigenziali, la formazione professionale, la sensibilizzazione all'uguaglianza di genere, le misure per conciliare vita professionale e vita privata e il monitoraggio periodico dell'equilibrio di genere mediante statistiche; chiede progressi più celeri al fine di conseguire gli obiettivi in materia di uguaglianza di genere stabiliti per il 2019;

44.

esorta il gruppo di alto livello sull'uguaglianza di genere e la diversità a svolgere con cadenza biennale una valutazione strutturale dell'attuazione di ciascun punto della tabella di marcia per l'uguaglianza di genere, sulla base di una presentazione a cura della DG PERS;

45.

si dice preoccupato per il fatto che, nonostante le forti dichiarazioni istituzionali e politiche, gli obiettivi in materia di uguaglianza di genere non figurino esplicitamente nei documenti di bilancio del Parlamento e non siano tenuti in considerazione in tutte le fasi della procedura di bilancio;

46.

suggerisce alla DG PERS di elaborare un questionario volontario rivolto alle donne, in particolare alle donne che occupano posizioni dirigenziali di grado intermedio, interpellandole in merito alla motivazione, agli ostacoli professionali e alle opportunità, così da giungere a una migliore comprensione delle barriere che impediscono loro di aspirare a posizioni di grado superiore;

47.

plaude alla relazione annuale sulle risorse umane elaborata dal Parlamento;

48.

rammenta che, per quanto concerne il ricorso a misure volte a migliorare l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, sarebbe opportuno incoraggiare in modo specifico l'accettazione di tali misure da parte della dirigenza e, ove opportuno, l'equa fruizione delle stesse da parte di entrambi i partner; osserva che la consapevolezza pubblica in merito all'equilibrio tra vita professionale e vita privata al Parlamento europeo dovrebbe essere ulteriormente rafforzata mediante seminari, corsi di formazione e pubblicazioni; ritiene che i deputati al Parlamento europeo e il personale debbano essere adeguatamente informati del fatto che le misure che servono a migliorare l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, ad esempio il congedo di maternità/paternità, il congedo parentale, il congedo per i prestatori di assistenza e gli accordi in materia di lavoro flessibile, contribuirebbero a conseguire l'uguaglianza di genere in seno al Parlamento, incoraggerebbero una migliore condivisione delle responsabilità di assistenza tra donne e uomini, migliorerebbero la qualità dell'occupazione delle donne e il loro benessere e avrebbero ricadute positive di lungo termine sullo sviluppo sociale ed economico;

49.

raccomanda alla Direzione generale della Comunicazione del Parlamento di includere una prospettiva di genere più accentuata e attiva nelle sue relazioni sull'elaborazione delle politiche da parte del Parlamento europeo, segnatamente nella preparazione della campagna per le elezioni europee del 2019;

50.

si compiace dei progressi compiuti in seno al segretariato del Parlamento nel migliorare l'uguaglianza di genere in relazione alle posizioni dirigenziali di grado intermedio e superiore, ma rileva che, nonostante la maggioranza dei funzionari del Parlamento sia costituita da donne, il livello di rappresentanza di queste ultime nelle suddette posizioni è ancora molto basso: alla fine del 2017 le donne rappresentavano il 15,4 % dei direttori generali, il 30,4 % dei direttori e il 36,2 % dei capi unità del segretariato del Parlamento; rammenta pertanto che, a parità di profilo (esperienza, qualifiche ecc.), è opportuno prediligere i candidati che appartengono al genere meno rappresentato;

51.

chiede che le conoscenze o le esperienze in materia di integrazione della dimensione di genere siano considerate una risorsa negli inviti a presentare candidature e nella selezione del personale;

52.

invita le segreterie delle commissioni ad aiutare i loro membri a garantire una composizione equilibrata dal punto di vista del genere nelle audizioni delle commissioni, proponendo una lista di esperti equilibrata sotto il profilo del genere;

53.

sottolinea che, perché si possano compiere progressi reali nel migliorare l'uguaglianza di genere in seno al segretariato e ai gruppi politici del Parlamento, è necessario un mutamento culturale che cambi le tendenze concettuali e comportamentali, sviluppando in misura maggiore una cultura paritaria all'interno del segretariato;

o

o o

54.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU C 224 del 27.6.2018, pag. 96.

(2)  GU C 341 E del 16.12.2010, pag. 35.

(3)  GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 65.

(4)  GU C 251 E del 31.8.2013, pag. 1.

(5)  GU C 316 del 30.8.2016, pag. 2.

(6)  GU C 263 del 25.7.2018, pag. 49.

(7)  GU C 61 E del 10.3.2004, pag. 384.

(8)  GU C 244 E del 18.10.2007, pag. 225.

(9)  GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 18.

(10)  GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 32.

(11)  GU C 251 E del 31.8.2013, pag. 11.

(12)  GU C 407 del 4.11.2016, pag. 2.

(13)  GU C 35 del 31.1.2018, pag. 35.

(14)  GU C 50 del 9.2.2018, pag. 15.

(15)  GU C 346 del 27.9.2018, pag. 192.

(16)  Testi approvati, P8_TA(2018)0331.

(17)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(18)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-equal-opportunities-diversity-inclusion-2017.pdf

(19)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/diversity-inclusion-charter-2017-07-19-en.pdf

(20)  https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/151203_strategic_engagement_en.pdf

(21)  https://rm.coe.int/prems-093618-gbr-gender-equality-strategy-2023-web-a5/16808b47e1

(22)  Testi approvati, P7_TA(2013)0455.

(23)  «The Global Gender Gap Report 2016» (Relazione mondiale sul divario di genere 2016), Forum economico mondiale, 2016, https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2016

(24)  «Sustainable development in the European Union — Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context» (Lo sviluppo sostenibile nell'Unione europea — Relazione di monitoraggio dei progressi verso la realizzazione degli SDG nel contesto dell'UE), Eurostat, 2018, https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9237449/KS-01-18-656-EN-N.pdf/2b2a096b-3bd6-4939-8ef3-11cfc14b9329

(25)  Relazione dal titolo «Le donne al Parlamento europeo», Parlamento europeo, 8 marzo 2018, http://www.europarl.europa.eu/RegData/publications/2018/0001/P8_PUB(2018)0001_IT.pdf

(26)  GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.


27.11.2020   

IT

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C 411/24


P8_TA(2019)0011

Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2019 sull'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (2018/2222(INI))

(2020/C 411/03)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione di una decisione del Consiglio che modifica la decisione 2007/198/Euratom che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (COM(2018)0445),

vista la decisione del Consiglio 2007/198/Euratom che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (1),

vista la relazione della Corte dei conti europea del 13 novembre 2017 sui conti annuali dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione relativi all'esercizio finanziario 2016, corredata della risposta dell'impresa comune,

vista la comunicazione della Commissione del 14 giugno 2017 sul contributo dell'UE al progetto ITER riformato (COM(2017)0319),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0393/2018),

A.

considerando che la fusione potrebbe svolgere un ruolo chiave nel futuro panorama europeo e mondiale dell'energia, in quanto fonte di energia potenzialmente inesauribile, sicura, rispettosa del clima, responsabile sotto il profilo ambientale ed economicamente competitiva;

B.

considerando che la fusione sta già offrendo opportunità concrete per l'industria e ha un effetto positivo sull'occupazione, la crescita economica e l'innovazione, con un impatto positivo oltre i settori della fusione e dell'energia;

C.

considerando che l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione coordina le attività di ricerca e sviluppo scientifico e tecnologico nel campo della fusione;

D.

considerando che l'Europa ha fin dall'inizio svolto un ruolo di primo piano nel progetto ITER, sviluppato in stretta collaborazione con i paesi non europei firmatari dell'accordo ITER (Stati Uniti, Russia, Giappone, Cina, Corea del Sud e India) e che il contributo europeo, erogato attraverso l'impresa comune, rappresenta il 45 % dei costi di costruzione del progetto,

E.

considerando che la proposta della Commissione di modificare la decisione n. 2007/198/Euratom del Consiglio punta a garantire il finanziamento del proseguimento della partecipazione europea al progetto ITER per l'intera durata del prossimo quadro finanziario pluriennale, al fine di garantire la continuità del progetto a favore delle principali scoperte scientifiche nello sviluppo della fusione per l'uso civile, che in ultima analisi dovrebbe agevolare la produzione di energia sicura e vitale, che soddisfi gli obiettivi dell'accordo di Parigi;

1.

accoglie con favore la proposta della Commissione di una proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2007/198/Euratom che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi, al fine di fornire la base per il finanziamento delle attività dell'Impresa comune per il periodo 2021-2027 nell'ambito del trattato Euratom;

2.

deplora il fatto che il Consiglio non abbia consultato il Parlamento in merito a detta proposta e accoglie con favore l'intenzione dichiarata della Commissione, quale parte dello stato dell'Unione 2018, di prendere in considerazione «opzioni per rafforzare il voto a maggioranza qualificata e una possibile riforma del trattato Euratom»; si attende che una tale riforma si tradurrà necessariamente in poteri legislativi per il Parlamento europeo;

3.

ricorda il ritardo nella costruzione del reattore sperimentale, dato che originariamente si prevedeva che ITER avrebbe dovuto essere costruito entro il 2020, ma nel 2016 il Consiglio ITER ha approvato un nuovo calendario per raggiungere lo stadio del primo plasma nel dicembre 2025, la prima data tecnicamente possibile per la costruzione di ITER;

4.

sottolinea che il contributo di Euratom all'impresa comune per il periodo 2021-2027 non deve essere superato;

5.

sottolinea che, al fine di evitare successive revisioni al rialzo dei costi previsti del progetto, di evitare ritardi nelle date previste delle fasi operative e di assicurare il massimo livello possibile di affidabilità del calendario, l'Organizzazione ITER dovrebbe prevedere disposizioni ragionevoli per imprevisti in qualsiasi programma riveduto; sostiene, a tale proposito, le disposizioni per imprevisti di un massimo di 24 mesi in termini di programmazione e del 10-20 % in termini di bilancio proposto dalla Commissione;

6.

accoglie con favore il nuovo approccio alla gestione dei rischi adottato dall'Organizzazione ITER e incoraggia il Consiglio ITER a ridurre ulteriormente il numero di sottocomitati, a razionalizzarne le funzioni e a eliminare le sovrapposizioni;

7.

invita il Consiglio ad approvare la proposta della Commissione introducendo nel contempo le seguenti modifiche:

indicare il contributo dell'Euratom all'impresa comune, a prezzi costanti e correnti,

per motivi di chiarezza, utilizzare la parola «Euratom», anziché la parola «Comunità», in tutto il testo;

includere disposizioni chiare sui comitati che assistono il consiglio di direzione dell'impresa comune, in particolare il comitato di amministrazione e di gestione, il comitato per gli appalti e i contratti e il gruppo consultivo tecnico, per quanto riguarda la loro composizione, lo status permanente o temporaneo, il numero di riunioni e il metodo di retribuzione dei loro membri,

valutare ed eliminare la sovrapposizione di responsabilità tra il comitato di amministrazione e di gestione e il gruppo consultivo tecnico in materia di piani di progetto e di programmi di lavoro;

introdurre disposizioni relative ai contributi dello Stato ospitante di ITER,

inserire nell'allegato III («regolamento finanziario: principi generali») il requisito di stabilire, nel regolamento finanziario dell'impresa comune, norme e procedure per la valutazione dei contributi in natura,

inserire disposizioni nell'articolo 5 e nell'allegato III che consentano all'impresa comune di ricevere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari in relazione alle operazioni di miscelazione realizzate in conformità al futuro programma InvestEU,

chiarire il ruolo e il contributo del Regno Unito alla luce del suo status rispetto a Euratom, in particolare per quanto riguarda la partecipazione potenziale a ITER,

includere disposizioni relative alle sinergie e alla cooperazione tra il programma ITER e il programma Euratom di ricerca e formazione per il periodo 2021-2025,

prendere in considerazione la cooperazione con operatori privati piccoli e medi, come le start-up che sperimentano nuovi approcci e tecnologie, nel programma di ricerca e nella rete di organizzazioni designate nel settore della ricerca scientifica e tecnologica sulla fusione,

chiarire le disposizioni riguardanti le relazioni annuali e le valutazioni effettuate dall'impresa comune;

inserire nella proposta una raccomandazione a esaminare l'eventuale uso ulteriore dei materiali attualmente utilizzati nel progetto ITER

8.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58.


27.11.2020   

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C 411/27


P8_TA(2019)0012

Valutazione delle modalità di utilizzo del bilancio dell'Unione europea per la riforma del settore pubblico

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2019 sulla valutazione delle modalità di utilizzo del bilancio dell'Unione europea per la riforma del settore pubblico (2018/2086(INI))

(2020/C 411/04)

Il Parlamento europeo,

visto lo studio «Riforma del settore pubblico: Come viene utilizzato il bilancio dell'UE per promuoverla», pubblicato dalla Direzione generale delle politiche interne nel 2016 (1),

vista la strategia Europa 2020,

visto l'attuale periodo di finanziamento dell'UE (2014-2020) e la proposta della Commissione per il nuovo quadro finanziario pluriennale (2021-2028),

visto l'accordo raggiunto dai colegislatori nel luglio 2018 per aumentare la dotazione del programma di sostegno alle riforme strutturali (SRSP),

visto l'articolo 197 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0378/2018),

A.

considerando che negli Stati membri la pubblica amministrazione ha un ruolo fondamentale nell'attuazione del bilancio dell'UE e che il suo efficace funzionamento può contribuire a creare sistemi moderni atti a migliorare la prosperità e il benessere nell'UE;

B.

considerando che la nuova proposta di quadro finanziario pluriennale non prevede un obiettivo specifico per la pubblica amministrazione;

1.

osserva che le competenze relative alla pubblica amministrazione sono ripartite tra vari servizi della Commissione e che ciò complica l'efficace coordinamento dei servizi competenti, dei programmi e delle iniziative finanziati dall'UE; auspica un maggior coordinamento di tutti i programmi di assistenza tecnica, al fine di evitare la duplicazione e la scarsa efficacia delle misure rendendo vani tutti gli sforzi della Commissione per promuovere l'utilizzo combinato dei fondi in vista dello sfruttamento delle sinergie; invita la Commissione a migliorare i sistemi per lo scambio di buone pratiche al fine di aiutare gli Stati membri a mettere in atto pratiche virtuose, ma senza imporre politiche orientate verso la svalutazione salariale e riforme socialmente insostenibili;

2.

invita il prossimo presidente della Commissione ad attribuire a un commissario la responsabilità delle questioni relative a un'amministrazione pubblica e una governance migliori;

3.

ritiene che una riforma efficace del settore pubblico sia essenziale per aiutare gli Stati membri ad adattarsi all'evoluzione delle circostanze, per aumentare la resilienza al fine di prevenire crisi future, per ampliare l'eGovernment e per migliorare l'erogazione dei servizi in tutta l'Unione, soprattutto per quanto riguarda le nuove tecnologie e i sistemi informatici, e che essa contribuirebbe notevolmente alla riduzione dello spreco, dell'esposizione ad esso nonché della perdita o dell'uso fraudolento dei fondi dell'Unione; chiede quindi che anche nei futuri periodi di programmazione venga previsto il finanziamento di interventi per la diffusione dell'eGovernment in coerenza con i principi e le priorità enunciati nel piano d'azione dell'UE per l'eGovernment;

4.

nota come spesso, soprattutto per le regioni in ritardo di sviluppo, vi sia difficoltà nell'accesso ai finanziamenti o nel loro utilizzo, soprattutto a causa di problematiche burocratiche, problemi di capacità amministrativa o irregolarità; auspica a tal fine che vengano promosse all'interno degli Stati membri riforme che rendano più concreta l'applicazione del principio di buona amministrazione e favoriscano la rapidità dei procedimenti giudiziari;

5.

osserva che il bilancio dell'UE fornisce circa 9 miliardi di euro di sostegno agli Stati membri dell'UE per la riforma della pubblica amministrazione; incoraggia la Commissione a combinare questo sostegno finanziario con la condivisione mirata di conoscenze, esperienze e buone prassi tra gli Stati membri;

6.

invita la Commissione a rafforzare la cooperazione con gli Stati membri al fine di sostenere le regioni in ritardo di sviluppo, migliorando le capacità e la governance amministrativa;

7.

ritiene utile favorire l'attuazione di programmi che promuovano lo sviluppo e l'attuazione di strategie politiche per le risorse umane anche attraverso lo scambio di best practice tra gli Stati membri che coinvolga anche dirigenti e figure apicali;

8.

sottolinea che spesso sono state riscontrate sovrapposizioni, con riferimento a vari aspetti, tra programmi operativi specifici e altre risorse finanziarie dell'UE e chiede che siano presentate proposte al riguardo; auspica a tal fine un miglioramento dell'assistenza, in modo da ottenere il coordinamento, la complementarietà e la semplificazione;

9.

sottolinea l'importanza di garantire che i programmi operativi siano attuati nel modo più efficace e facile possibile; reputa essenziale che gli Stati membri si astengano dall'aggiungere regole che complicano l'utilizzo dei fondi per il beneficiario;

10.

osserva che la Commissione non dispone di un quadro di valutazione standardizzato e condiviso per la pubblica amministrazione né di un metodo di raccolta sistematica dei dati; rileva con preoccupazione che, a causa della mancanza di tali strumenti, la Commissione elabora analisi incomplete delle questioni in tutti gli Stati membri; propone la reintroduzione di un capitolo dedicato alla pubblica amministrazione e alla governance nell'analisi annuale della crescita;

11.

invita la Commissione a valutare preventivamente la capacità amministrativa delle strutture responsabili dell'attuazione delle politiche di sviluppo promuovendo, per i progetti di particolare strategicità, il ricorso a strutture e agenzie nazionali in grado di qualificare e accelerare la realizzazione dei programmi e dei singoli interventi;

12.

ritiene che il QFP debba essere utilizzato per incentivare programmi volti a migliorare la pubblica amministrazione e la governance, in particolare per aiutare gli Stati membri in una fase di recessione economica, riconoscendo che in tali circostanze le riforme nel settore dei sistemi di pubblica amministrazione possono aiutare gli Stati membri colpiti;

13.

si compiace del fatto che siano state avanzate proposte nell'ambito del prossimo QFP allo scopo di evitare sovrapposizioni di programmi e favorire una maggiore semplificazione;

14.

incoraggia la Commissione a mettere a punto, cooperando con gli Stati Membri, un apposito quadro di valutazione che rispecchi gli aspetti quantitativi e qualitativi della pubblica amministrazione di alta qualità e a sviluppare la propria capacità di analisi; sottolinea la necessità di valutare le criticità per ciascuno Stato membro e, nell'ambito delle risorse previste, promuovere misure per superare le criticità rafforzando il criterio della condizionalità ex ante e stabilendo obiettivi;

15.

propone che la Commissione migliori il dialogo politico con gli Stati membri garantendo l'istituzione di un forum apposito;

16.

propone di concedere tempo, nel calendario parlamentare, per un dialogo strutturato con i parlamenti nazionali sulle questioni connesse con il miglioramento della pubblica amministrazione in tutta l'UE; chiede all'UE di migliorare il monitoraggio e la valutazione dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) a norma dell'obiettivo tematico 11, includendo indicatori specifici al fine di valutare i progressi verso il conseguimento degli obiettivi e delle priorità dell'Unione per le riforme della pubblica amministrazione;

17.

accoglie con favore lo sviluppo di un parametro di riferimento che consenta di valutare la capacità dei paesi candidati all'adesione all'UE di assumersi le responsabilità dell'adesione; auspica che vengano promosse all'interno degli Stati membri riforme che rendano ancora più concreta l'applicazione del principio di buona amministrazione;

18.

osserva che il premio europeo per il settore pubblico (European Public Sector Award, EPSA) è cofinanziato dalla Commissione e da alcuni Stati membri, e riunisce i paesi che hanno conseguito i risultati migliori, più innovativi e più efficaci nel settore pubblico europeo; è del parere che la Commissione dovrebbe garantire un maggiore scambio di informazioni e di apprendimento e mirare a una copertura più ampia in tutta l'Europa;

19.

ritiene necessario promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, processi innovativi che favoriscano una migliore connettività e digitalizzazione, nonché servizi digitali di qualità per i cittadini, le imprese e gli enti pubblici, tenendosi nel contempo costantemente al passo con il rapido sviluppo di nuove tecnologie nei settori interessati; si compiace del fatto che la nuova proposta di regolamento sulle disposizioni comuni (CPR) fornisca ai futuri beneficiari le informazioni necessarie per consentire loro di utilizzare i sistemi il più rapidamente possibile;

20.

riconosce che l'impegno dell'amministrazione locale è un prerequisito per il raggiungimento degli obiettivi a livello di UE in questo settore; richiama l'attenzione sulla proposta della dichiarazione di Tallinn di «rafforzare le strutture comuni di governance con le autorità locali e regionali» a livello nazionale (2);

21.

si compiace delle reti esistenti (3) che riuniscono i rappresentanti degli Stati membri, in particolare quelli che ricevono finanziamenti dell'UE, al fine di migliorare la pubblica amministrazione mediante la condivisione delle migliori pratiche e l'apprendimento reciproco;

22.

ritiene che le reti esistenti potrebbero migliorare sensibilmente il proprio rendimento fissando obiettivi più ambiziosi e sviluppando approcci più proattivi, come l'apprendimento comparativo, che combina l'autovalutazione degli Stati membri con un sistema avanzato di valutazione inter pares;

23.

reputa che una pubblica amministrazione di alta qualità sia un presupposto essenziale per il conseguimento degli obiettivi politici dell'UE nell'ambito del QFP e altrove; sottolinea l'importanza di una buona comunicazione e sensibilizzazione politica per creare un clima di fiducia e stimolare azioni e programmi di riforma positiva;

24.

reputa necessario valutare costantemente il rispetto del principio di addizionalità e di complementarietà delle politiche di coesione relativamente agli interventi finanziati con le risorse ordinarie, anche al fine di evitare che le politiche di coesione diventino sostitutive delle politiche ordinarie nazionali;

25.

rileva che, nonostante le risorse dei fondi SIE per il piano di attuazione regionale (PAR) siano aumentate dal punto di vista quantitativo nell'ultimo periodo di programmazione, il monitoraggio potrebbe essere migliorato ai fini della valutazione dell'impatto di questo finanziamento sul PAR;

26.

chiede il proseguimento delle attività dei gruppi di lavoro della Commissione incaricati di assistere le autorità nazionali degli Stati membri ai fini di una migliore esecuzione dei fondi della politica di coesione negli Stati membri che presentano un ritardo in termini di assorbimento delle risorse a titolo dei fondi SIE;

27.

sottolinea l'importanza del programma di sostegno alla riforma e auspica che esso venga rafforzato nel prossimo periodo di programmazione, definendo bene il suo ruolo di facilitatore più che di assistenza tecnica, e migliorato dal punto di vista dell'efficacia e dell'efficienza, senza nel contempo applicare al bilancio della coesione i tagli proposti dalla Commissione nel QFP 2021-2027.

28.

osserva che l'UE, pur non avendo competenze giuridiche dirette nel settore amministrativo, esercita un impatto positivo sulle amministrazioni pubbliche degli Stati membri e, in particolare, svolge un ruolo indiretto attraverso la definizione di standard amministrativi nell'acquis comunitario, lo scambio di migliori pratiche in tutta l'Unione, nonché attraverso strumenti di bilancio aventi il fine di sostenere e incentivare la riforma della pubblica amministrazione rafforzando la capacità amministrativa, l'efficienza delle amministrazioni e incoraggiando l'innovazione del settore pubblico;

29.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  Studio — «La riforma del settore pubblico: come viene utilizzato il bilancio dell'UE per promuoverla», Parlamento europeo, Direzione generale per le politiche interne, il dipartimento politico D — Affari di bilancio, 2016.

(2)  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ministerial-declaration-egovernment-tallinn-declaration

(3)  La rete dell'amministrazione pubblica europea (EUPAN); la rete tematica per la pubblica amministrazione e la governance (PAG), nonché altre piattaforme e reti, con particolare attenzione alla giustizia, alla corruzione, alla digitalizzazione, agli appalti pubblici, ecc.


27.11.2020   

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C 411/30


P8_TA(2019)0013

Orientamenti dell'Unione europea e mandato dell'inviato speciale dell'Unione per la promozione della libertà di religione o di credo al di fuori dell'Unione europea

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2019 sugli orientamenti dell'UE e il mandato dell'inviato speciale dell'UE per la promozione della libertà di religione o di credo al di fuori dell'Unione europea (2018/2155(INI))

(2020/C 411/05)

Il Parlamento europeo,

vista la tutela legale internazionale della libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo garantita dall'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, dall'articolo 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, dalla Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme d'intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o sul credo del 1981, dall'articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dagli articoli 10, 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

viste l'osservazione n. 22 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, del 30 luglio 1993, sull'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e la sua risoluzione 16/18, del 12 aprile 2011, sulla lotta all'intolleranza, agli stereotipi negativi e alla stigmatizzazione, alla discriminazione, all'istigazione alla violenza e alla violenza contro le persone fondata sulla religione o sul credo,

visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 2 e 21,

visto l'articolo 17 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

viste le conclusioni del Consiglio del 21 febbraio 2011 relative all'intolleranza, alla discriminazione e alla violenza fondate sulla religione o sul credo,

visti il quadro strategico e il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia, adottati dal Consiglio il 25 giugno 2012, e il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2015-2019,

visti gli orientamenti dell'UE del 24 giugno 2013 sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo,

vista la sua raccomandazione del 13 giugno 2013 sulla bozza di orientamenti dell'UE in materia di promozione e protezione della libertà di religione o di credo (1),

viste le sue risoluzioni del 20 gennaio 2011 sulla situazione dei cristiani nel contesto della libertà religiosa (2), del 4 febbraio 2016 sullo sterminio sistematico delle minoranze religiose da parte del cosiddetto «ISIS/Daesh» (3) e del 14 dicembre 2017 sulla situazione dei rohingya (4),

vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sul nuovo approccio dell'UE nei confronti dei diritti umani e della democrazia — valutazione delle attività svolte dal Fondo europeo per la democrazia (EED) fin dalla sua istituzione (5), in particolare i paragrafi 27 e 28,

viste le sue risoluzioni del 14 dicembre 2016 (6) e del 23 novembre 2017 (7) sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo rispettivamente nel 2015 e nel 2016 e sulla politica dell'Unione europea in materia, in particolare il paragrafo 14 della risoluzione del 2016 per quanto concerne il 2015 e il paragrafo 8 della risoluzione del 2017 per quanto concerne il 2016,

visto il piano d'azione di Rabat, pubblicato il 5 ottobre 2012 dall'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) sul divieto di istigazione all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza,

visto il mandato dell'inviato speciale per la promozione della libertà di pensiero, di coscienza e di religione al di fuori dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (8),

visti le conclusioni del Consiglio del 19 maggio 2014 su un approccio alla cooperazione allo sviluppo basato sui diritti che includa tutti i diritti umani e il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 30 aprile 2014 dal titolo «Tool-box — A rights-based approach encompassing all human rights for EU development cooperation» (Strumenti per la promozione di un approccio basato sui diritti che includa tutti i diritti umani nella cooperazione allo sviluppo dell'UE) (SWD(2014)0152),

visto il conferimento del premio Sacharov per la libertà di pensiero del Parlamento europeo, nel 2015, al blogger e attivista saudita Raif Badawi, per i suoi notevoli sforzi volti a promuovere un dibattito aperto in materia di religione e politica nel suo paese; visto il suo continuo stato di detenzione in seguito alla condanna a 10 anni di carcere, mille frustate e un'ingente sanzione per aver presumibilmente «insultato l'Islam»,

visto il caso di Asia Bibi, cristiana pakistana che è stata incarcerata e condannata a morte per blasfemia, e vista la sua recente assoluzione,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0449/2018),

A.

considerando che la libertà di pensiero, di coscienza, di religione e di credo, indicata comunemente nel quadro dell'UE e della presente risoluzione come diritto alla libertà di religione o di credo, rappresenta un diritto umano inerente a tutti gli esseri umani e un diritto fondamentale di tutte le persone in egual misura, che non dovrebbe essere oggetto di alcun tipo di discriminazione, come sancito dai testi fondanti europei e internazionali, ivi comprese la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; che tutti hanno diritto al rispetto di tutti i diritti umani riconosciuti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nella Carta europea dei diritti fondamentali, senza discriminazioni fondate sulla razza, l'etnia, le capacità, il genere, l'orientamento sessuale, il credo religioso o la mancanza di tale credo; che, a norma dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, l'azione esterna dell'Unione si basa sui principi che ne hanno informato la creazione; che, ai sensi dell'articolo 2 del trattato, l'Unione è fondata su società caratterizzate dal pluralismo e dalla tolleranza;

B.

considerando che la separazione tra Stato e Chiesa rappresenta un principio cardine dell'ordinamento pubblico in Europa e nel resto del mondo;

C.

considerando che il Parlamento europeo ha definito il laicismo come rigorosa separazione tra le autorità religiose e quelle politiche, che implica il rifiuto di qualsiasi interferenza religiosa nel funzionamento delle istituzioni pubbliche e di qualsiasi interferenza pubblica negli affari religiosi, salvo ai fini del rispetto delle norme di sicurezza e ordine pubblico (compreso il rispetto della libertà altrui), e per garantire a tutti, siano essi credenti, agnostici o atei, la stessa libertà di coscienza;

D.

considerando che la libertà di religione o di credo implica il diritto della persona di scegliere cosa credere o il diritto di non credere, il diritto di cambiare o abbandonare la propria religione o convinzione senza alcuna limitazione e il diritto di praticare e manifestare la propria opinione, coscienza e religione e il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato; che la manifestazione del pensiero, della coscienza, della religione o del credo può essere espressa mediante il culto, l'osservanza, le pratiche e l'insegnamento; che la libertà di religione o di credo implica il diritto delle comunità di credenti e di non credenti di preservare o abbandonare la propria etica e di agire secondo quest'ultima, nonché il diritto delle organizzazioni religiose, laiche e non confessionali di vedersi riconoscere personalità giuridica; che proteggere le persone che professano una religione, ovvero non ne professano nessuna, e affrontare efficacemente le violazioni della libertà di religione o di credo, come le discriminazioni o le restrizioni legali fondate sulla religione o sul credo, rappresentano condizioni fondamentali per assicurare che le persone possano godere della libertà di religione o di credo su un piano di parità;

E.

considerando che le convinzioni teiste, non teiste e ateiste e il diritto a non professare alcuna religione o credo sono tutelati dall'articolo 18 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici; che l'adesione o la non adesione a una religione o a un credo costituisce un diritto assoluto che non può essere limitato in alcuna circostanza;

F.

considerando che tutti i diritti umani e le libertà fondamentali sono indivisibili, interdipendenti e interconnessi; che la libertà di religione o di credo comprende componenti di numerosi altri diritti umani e libertà fondamentali, dai quali dipende, come ad esempio la libertà di espressione e la libertà di riunione e di associazione, e insieme svolgono un ruolo importante nella lotta contro tutte le forme di intolleranza e discriminazione fondate sulla religione o sul credo;

G.

considerando che la libertà di religione finisce laddove il suo esercizio viola i diritti e le libertà degli altri; che la pratica della religione o delle convinzioni personali non può mai, per nessun motivo, giustificare estremismi violenti o mutilazioni, e neppure autorizzare nessuno ad agire in modo tale da compromettere la dignità intrinseca della persona;

H.

considerando che il rispetto della libertà di religione o di credo contribuisce direttamente alla democrazia, allo sviluppo, allo Stato di diritto, alla pace e alla stabilità; che le violazioni della libertà di religione o di credo sono diffuse, interessano persone in tutte le regioni del mondo, ledono la dignità della vita umana e causano o aggravano l'intolleranza, rappresentando spesso i primi indicatori di potenziali violenze e conflitti; che gli Stati hanno il dovere di esercitare la dovuta diligenza per prevenire, indagare e punire gli atti o le minacce di violenza nei confronti delle persone sulla base della loro religione o del loro credo, nonché di garantire l'assunzione di responsabilità nel caso si verifichino tali violazioni;

I.

considerando che, conformemente all'articolo 21 TUE, l'UE promuove e difende l'universalità e l'indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e il rispetto della dignità umana, quali principi che ne orientano la politica estera;

J.

considerando che in molti paesi ancora permangono le restrizioni e gli antagonismi religiosi, generati da governi o società; che alcune minoranze religiose sono state oggetto di minacce e persecuzioni crescenti da parte di attori statali e non; che i difensori dei diritti umani nel mondo impegnati nella lotta a favore della libertà di religione o di credo sono sempre più spesso minacciati e attaccati;

K.

considerando che, nel perseguire l'obiettivo di promuovere la libertà di pensiero, di coscienza e di religione mediante la politica estera dell'UE, nel giugno 2013 il Consiglio ha adottato gli orientamenti dell'UE sulla promozione e la protezione della libertà di pensiero, di coscienza e di religione e nel maggio 2016 la Commissione ha nominato il primo inviato speciale per la promozione della libertà di pensiero, di coscienza e di religione al di fuori dell'Unione europea, con un mandato di un anno che è stato poi rinnovato due volte su base annuale;

L.

considerando che l'UE promuove la libertà di religione o di credo a livello internazionale e attraverso istanze multilaterali, in particolare assumendo un ruolo guida in merito alle risoluzioni tematiche sulla libertà di religione o di credo presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGA) e il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite (UNHRC) e sostenendo il mandato del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione o di credo, nonché il suo impegno, ma anche collaborando con i paesi terzi che condividono gli stessi principi;

M.

considerando che la promozione della libertà di pensiero, di coscienza e di religione, tra l'altro mediante il sostegno alla società civile per la protezione dei diritti dei credenti e dei non credenti e dei diritti delle persone che appartengono in particolare a minoranze religiose o di credo, il sostegno ai difensori dei diritti umani e la lotta alla discriminazione fondata sulla religione e sul credo, nonché la promozione del dialogo interculturale e interreligioso, rappresenta una priorità per i finanziamenti a titolo dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) per il periodo 2014-2020; che il Fondo europeo di sviluppo (FES) e altri strumenti di finanziamento dell'UE, come lo strumento per la cooperazione allo sviluppo (DCI), lo strumento europeo di vicinato (ENI), lo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP) e lo strumento di assistenza preadesione (IPA), hanno anche sostenuto progetti che contribuiscono a migliorare il contesto per la libertà di pensiero, di coscienza e di religione;

1.

sottolinea che la libertà di pensiero, di coscienza, di religione e di credo, indicata comunemente nel quadro dell'UE e della presente risoluzione come diritto alla libertà di religione o di credo, è un diritto umano universale, un valore dell'UE e un pilastro fondamentale e innegabile della dignità, con forti implicazioni per tutte le persone, la loro identità personale e il loro sviluppo nonché per le società; evidenzia che ciascun individuo deve essere libero di organizzare la propria vita personale in base alle proprie convinzioni; sottolinea che il diritto alla libertà di religione o di credo comprende il diritto a non credere, ad aderire a convinzioni teiste, non teiste e ateiste nonché all'apostasia; afferma che la libertà di religione o di credo deve essere debitamente tutelata, promossa e salvaguardata da tutti gli attori nonché potenziata tramite il dialogo interreligioso e interculturale, in linea con l'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e con i valori dell'Unione europea sanciti dal TUE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; sottolinea il dovere degli Stati di garantire la libertà di religione o di credo e di trattare tutti gli individui ugualmente, senza alcuna discriminazione basata sulla religione o il credo, onde mantenere società pacifiche, democratiche e pluralistiche che rispettino la diversità e i credi;

2.

esprime la propria profonda preoccupazione per il drammatico aumento delle violazioni della libertà di religione o di credo e delle persecuzioni di credenti e non credenti osservato nel mondo negli ultimi anni; condanna la strumentalizzazione delle questioni religiose a fini politici e la violenza, le vessazioni o le pressioni sociali nei confronti di qualsiasi individuo o gruppo di persone sulla base del pensiero, della coscienza, della religione o del credo; condanna le persecuzioni e gli attacchi contro gruppi etnici e religiosi, non credenti, atei e qualsiasi altra minoranza, nonché la persecuzione di donne e ragazze e di qualsiasi individuo sulla base del suo orientamento sessuale; condanna le conversioni forzate e le pratiche pericolose quali la mutilazione genitale femminile, i matrimoni forzati e determinate altre pratiche associate a religioni o a credi o percepite quali loro manifestazione, e chiede l'immediata assunzione di responsabilità per tali violazioni; sottolinea che le violazioni della libertà di religione o di credo sono spesso all'origine di guerre o altre forme di conflitti armati, oppure sempre più di frequente le aggravano, traducendosi in violazioni del diritto umanitario, tra cui massacri o genocidi; mette in evidenza che le violazioni della libertà di religione o di credo pregiudicano la democrazia, ostacolano lo sviluppo e si ripercuotono negativamente sulla possibilità di godere di altre libertà e altri diritti fondamentali; mette in rilievo che tale circostanza impone alla comunità internazionale, all'UE e agli Stati membri di ribadire la propria determinazione e di rafforzare le proprie azioni nel promuovere la libertà di religione o di credo per tutti;

3.

sottolinea che, conformemente all'articolo 21 TUE, l'UE e gli Stati membri si impegnano a promuovere il rispetto dei diritti umani, quale principio che orienta la politica estera dell'UE; accoglie con grande favore il fatto che gli orientamenti dell'UE del 2013 integrino la promozione e la tutela della libertà di religione o di credo nella politica estera e nelle azioni esterne dell'UE e chiede, in tale contesto, che siano ulteriormente rafforzate le attività volte alla sensibilizzazione e all'attuazione degli orientamenti;

4.

sottolinea che, conformemente all'articolo 17 TFUE, l'UE si impegna a mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con le chiese e le organizzazioni religiose, filosofiche e non confessionali; evidenzia gli effetti di tale dialogo per quanto concerne il rispetto di altri diritti umani; mette in evidenza che spesso il dialogo interreligioso e interculturale è accolto con maggiore apertura da parte di alcuni dei partner internazionali dell'UE e rappresenta un punto di partenza per conseguire progressi in altri ambiti;

5.

sottolinea l'importanza di instaurare contatti con i non credenti nei paesi in cui non possono organizzarsi né godere della libertà di associazione;

Strategia dell'UE per promuovere e proteggere la libertà di religione o di credo nelle relazioni e nella cooperazione internazionali

6.

plaude al rafforzamento della promozione della libertà di religione o di credo nella politica estera e nelle azioni esterne dell'UE nel corso degli ultimi anni, in particolare grazie alla strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea e al piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia per il periodo 2015-2019; accoglie altresì con favore il fatto che molti paesi partner stiano rispondendo a tale rafforzamento impegnandosi maggiormente a osservare i rispettivi articoli 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del Patto internazionale sui diritti civili e politici;

7.

prende atto dell'istituzione da parte del presidente della Commissione, nel 2016, della carica di inviato speciale per la promozione della libertà di religione o di credo al di fuori dell'Unione europea, in risposta alla risoluzione del Parlamento del 4 febbraio 2016; ritiene la nomina dell'inviato speciale un importante passo avanti e un chiaro riconoscimento della libertà di religione o di credo quale parte degli obiettivi in materia di diritti umani perseguiti nel quadro della politica estera e delle azioni esterne dell'UE, sia bilaterali che multilaterali, nonché nel contesto della cooperazione allo sviluppo; incoraggia l'inviato speciale a portare avanti il suo impegno e la cooperazione e la complementarietà delle azioni intraprese con il rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani in tale ambito, ivi compresa la promozione degli orientamenti dell'UE; prende atto con favore del sostegno attivo prestato dal commissario per la cooperazione internazionale e lo sviluppo e dalla DG DEVCO all'inviato speciale;

8.

sottolinea l'importanza di ricollegare gli sforzi profusi per promuovere la libertà di religione o di credo e i dialoghi interreligioso e intrareligioso, interconfessionale, interculturale e interfilosofico con la prevenzione dell'estremismo violento, in una prospettiva di complementarietà e di rafforzamento reciproco, quale modalità per promuovere la libertà di religione e di credo nel mondo, in particolare nei paesi limitrofi e in altri paesi con cui l'UE intrattiene relazioni speciali; sottolinea che anche le organizzazioni non confessionali, umanistiche e laiche svolgono un ruolo fondamentale nella prevenzione dell'estremismo violento;

9.

invita a una maggiore cooperazione al fine di impedire la persecuzione delle minoranze sulla base del pensiero, della coscienza, della religione o del credo, di creare le condizioni per una convivenza pacifica in società caratterizzate dalla diversità e di garantire un dialogo continuo tra capi e soggetti religiosi, accademici, chiese e altre organizzazioni confessionali, gruppi di non credenti, istituzioni nazionali per i diritti umani, difensori dei diritti umani, organizzazioni per i diritti delle donne e per i giovani, rappresentanti della società civile e media; chiede al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e alle delegazioni dell'UE di individuare, assieme ai vari interlocutori, una serie di obiettivi comuni volti a promuovere la libertà di religione o di credo tramite il dialogo sui diritti umani;

10.

ritiene che l'analfabetismo religioso, così come la mancanza di conoscenza e di riconoscimento del ruolo svolto dalle religioni per gran parte dell'umanità, alimenti pregiudizi e stereotipi che contribuiscono a un aumento di tensioni, incomprensioni, mancanza di rispetto e trattamento ingiusto verso attitudini e comportamenti di grandi parti della popolazione; sottolinea l'importanza dell'istruzione per preservare e costruire la libertà di religione o di credo nel mondo e per combattere l'intolleranza; chiede a coloro che rivestono ruoli di responsabilità nell'ambito della comunicazione mediatica e dei social media di contribuire positivamente e con rispetto ai dibattiti pubblici, evitando pregiudizi e stereotipi negativi sulle religioni e sui credenti, e di esercitare la loro libertà di espressione in maniera responsabile, come previsto dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

11.

deplora che taluni paesi abbiano approvato, applichino o intendano introdurre norme penali volte a punire la blasfemia, la conversione o l'apostasia, anche con la pena di morte; deplora che tali leggi, in genere, intendano limitare la libertà di religione o di credo e la libertà di espressione e siano spesso utilizzate come forma di oppressione delle minoranze, nonché di oppressione politica; richiama inoltre l'attenzione sulla situazione di alcuni altri paesi che vivono, o rischiano di vivere, conflitti in cui le questioni religiose sono un fattore determinante o sono strumentalizzate; invita l'UE ad aumentare il proprio impegno politico per accordare la priorità, nel quadro della propria politica estera, alle azioni rivolte a tutti i paesi interessati da simili situazioni, onde far abrogare tali leggi discriminatorie e porre fine alla repressione nei confronti dei difensori dei diritti umani e alla riduzione dello spazio della società civile per motivazioni religiose; esorta l'UE a includere un dialogo in materia di diritti umani che comprenda il rispetto della libertà di religione o di credo in tutti i negoziati intrapresi nell'ottica di concludere accordi con paesi terzi;

12.

condanna la continua detenzione di Raif Badawi, vincitore del premio Sacharov, in seguito a un processo illegale ed esorta le autorità saudite a procedere al suo rilascio immediato e incondizionato;

13.

chiede alle autorità pakistane di garantire la sicurezza di Asia Bibi e della sua famiglia;

Inviato speciale per la promozione della libertà di religione o di credo al di fuori dell'Unione europea

14.

plaude al fatto che l'inviato speciale ha sviluppato relazioni di lavoro efficaci all'interno della Commissione, nonché con il Consiglio, il Parlamento europeo e altri soggetti interessati; chiede all'inviato speciale di riferire annualmente in merito ai paesi visitati e alle sue priorità tematiche;

15.

invita il Consiglio e la Commissione a svolgere una valutazione trasparente ed esaustiva dell'efficacia e del valore aggiunto della posizione dell'inviato speciale, nell'ambito del processo di rinnovo del suo mandato; invita il Consiglio e la Commissione, sulla base di tale valutazione, a sostenere adeguatamente il mandato istituzionale dell'inviato speciale, le sue capacità e i suoi compiti, valutando la possibilità di un mandato pluriennale soggetto a riesame ogni anno e sviluppando reti di lavoro all'interno di tutte le istituzioni pertinenti dell'UE;

16.

sottolinea che i compiti dell'inviato speciale dovrebbero incentrarsi sulla promozione della libertà di pensiero, di coscienza, di religione e di credo e del diritto all'apostasia e a professare l'ateismo, prestando altresì attenzione alla situazione dei non credenti a rischio; raccomanda che il ruolo dell'inviato speciale comprenda competenze quali: il miglioramento della visibilità, dell'efficacia, della coerenza e della responsabilità della politica dell'UE nel campo della libertà di religione o di credo al di fuori dell'UE; la presentazione, al termine del proprio mandato, al Parlamento europeo, al Consiglio, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e alla Commissione, di una relazione annuale sui progressi compiuti e una relazione esaustiva relativamente al mandato; e la stretta collaborazione con il gruppo di lavoro del Consiglio sui diritti umani (COHOM);

17.

plaude al lavoro svolto dal rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, anche in materia di libertà di religione o di credo; sottolinea che, in sede di sviluppo dei mandati istituzionali, è importante evitare la duplicazione delle funzioni e delle competenze tra l'inviato speciale e il rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani;

18.

osserva che vari Stati membri hanno istituito di recente nuovi incarichi di responsabilità per la libertà di religione o di credo, analoghi al ruolo dell'inviato speciale; sottolinea la necessità di un approccio coerente che comprenda i diritti di tutte le comunità religiose e dei non credenti; incoraggia la cooperazione fra l'inviato speciale e i funzionari nazionali competenti per la libertà di religione o di credo al di fuori del proprio paese, nonché il gruppo di lavoro del Consiglio sui diritti umani e il Parlamento; chiede il rafforzamento della cooperazione e degli sforzi congiunti e reciproci fra le delegazioni dell'UE e le ambasciate degli Stati membri al fine di assicurare in modo coerente e unito la promozione della libertà di religione o di credo al di fuori dell'UE e di sostenere le comunità e gli individui che subiscono violazioni di tale libertà;

19.

raccomanda di valutare la possibilità di istituire un gruppo di lavoro consultivo informale che riunisca rappresentanti delle istituzioni degli Stati membri responsabili della libertà di religione o di credo e di altre istituzioni, nonché rappresentanti ed esperti del Parlamento europeo, accademici e rappresentanti della società civile, comprese le chiese e altre organizzazioni confessionali e non confessionali;

20.

raccomanda che l'inviato speciale sviluppi ulteriormente la cooperazione con le controparti al di fuori dell'UE, in particolare collaborando strettamente con il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani e i vari relatori speciali delle Nazioni Unite, in particolare il relatore sulla libertà di religione o di credo, e sostenendo il loro operato, nonché vagliando l'opportunità di realizzare iniziative congiunte UE-ONU sulla discriminazione nei confronti di gruppi e minoranze religiosi nonché dei non credenti e delle persone che cambiano religione o che criticano o abbandonano una religione, formulando anche proposte comuni per mettere fine a tali discriminazioni; prende atto della proposta di istituire una giornata internazionale annuale ufficiale, col patrocinio delle Nazioni Unite, per commemorare le vittime e i sopravvissuti delle persecuzioni religiose;

Orientamenti dell'UE in materia di promozione e tutela della libertà di religione o di credo

21.

ritiene che gli orientamenti dell'UE presentino un chiaro insieme di linee politiche, principi, norme e tematiche utili a definire le azioni prioritarie, nonché uno strumentario a disposizione dei rappresentanti dell'UE nei paesi terzi per monitorare, valutare, informare e intraprendere iniziative, definendo quindi una solida impostazione strategica che consente all'UE e agli Stati membri di svolgere un ruolo efficace nel promuovere la libertà di pensiero, di coscienza e di religione al di fuori dell'UE;

22.

chiede con urgenza l'efficace attuazione degli orientamenti dell'UE sulla libertà di religione o di credo onde accrescere l'influenza dell'UE nel promuovere la libertà di religione o di credo nel mondo; sottolinea che capire come le società possano essere definite e influenzate da idee, religioni e forme di cultura e credo, compreso il non credo, aiuta a integrare meglio la promozione della libertà di religione o di credo nella politica estera e nella cooperazione internazionale dell'UE; chiede che si presti lo stesso livello di attenzione alla situazione dei non credenti, degli atei e degli apostati sottoposti a persecuzione, discriminazione e violenza;

23.

invita a rafforzare la conoscenza della libertà di religione o di credo e si compiace, in tal contesto, degli sforzi profusi finora dal SEAE e dalla Commissione per offrire ai funzionari dell'UE e ai diplomatici nazionali formazioni sulle conoscenze e la storia relative alla religione e al credo nonché sulla situazione delle minoranze religiose e dei non credenti, nel rispetto dei principi di pluralismo e neutralità; sottolinea, tuttavia, la necessità di prevedere programmi di formazione di più ampia portata e più sistematici, che sensibilizzino i funzionari e i diplomatici dell'UE e degli Stati membri rispetto agli orientamenti dell'UE e li incoraggino a farne uso e che rafforzino la cooperazione con l'inviato speciale; chiede che il mondo accademico, le chiese e le comunità e le associazioni religiose, in tutta la loro diversità, nonché le organizzazioni non confessionali e le organizzazioni per i diritti umani e della società civile, siano coinvolte in tale processo di formazione; invita la Commissione e il Consiglio a fornire risorse adeguate per tali programmi di formazione;

24.

invita la Commissione e il SEAE ad assicurare la presenza di un capitolo dedicato alla libertà di religione o di credo nella relazione annuale dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel mondo, nonché l'elaborazione di relazioni sui progressi compiuti nell'attuazione degli orientamenti dell'UE, da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio; osserva che gli orientamenti dell'UE prevedono che, dopo tre anni, il gruppo di lavoro del Consiglio sui diritti umani ne valuti l'attuazione, ma che al momento non è stata comunicata o resa pubblica alcuna valutazione; chiede che tale valutazione sia resa pubblica senza indugio; ritiene che la valutazione debba mettere in luce le migliori prassi, individuare gli ambiti perfettibili e formulare raccomandazioni concrete sull'attuazione degli orientamenti secondo un calendario e traguardi precisi e in funzione di una valutazione annuale da condursi regolarmente; invita a integrare la valutazione nelle relazioni annuali dell'UE sui diritti umani e sulla democrazia nel mondo;

25.

mette in evidenza le funzioni assolte dai punti focali per i diritti umani, anche in relazione alla libertà di religione o di credo, in tutte le delegazioni dell'UE e le missioni condotte nel quadro della PSDC; invita a stanziare risorse adeguate per tali delegazioni e missioni, onde consentire loro di svolgere il proprio compito di monitoraggio, valutazione e segnalazione di situazioni preoccupanti relativamente ai diritti umani, ivi incluse quelle relative alla libertà di religione o di credo;

26.

ricorda l'importanza delle strategie per paese in materia di diritti umani e democrazia, che consentono di adeguare le azioni dell'UE alla situazione e alle esigenze specifiche di ciascun paese; invita a prestare debita attenzione alle problematiche legate alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, definendo linee che orientino le azioni dell'UE in modo tale da affrontare tali questioni nel quadro delle strategie per paese in materia di diritti umani e democrazia in tutti quei paesi in cui la libertà di pensiero, di coscienza e di religione è minacciata; chiede nuovamente che i deputati al Parlamento europeo possano prendere visione del contenuto di tali strategie;

Azioni dell'UE per la libertà di pensiero, di coscienza e di religione nelle istanze multilaterali

27.

accoglie con favore l'impegno dell'UE a promuovere la libertà di religione o di credo nelle istanze multilaterali, in particolare presso le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa, l'OSCE e l'Organizzazione per la cooperazione islamica (OCI); appoggia, in tale contesto, la cooperazione dell'UE con il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione o di credo e con l'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani; raccomanda di portare avanti la prassi dell'UE di assumere un ruolo guida per le risoluzioni sulla libertà di religione o di credo presentate all'Assemblea generale delle Nazioni Unite e al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, nonché di cercare di stringere alleanze e difendere posizioni comuni con paesi terzi e organizzazioni internazionali; invita l'UE e l'Organizzazione per la cooperazione islamica a valutare la preparazione di una risoluzione congiunta sulla libertà di religione o di credo nel quadro delle Nazioni Unite;

Strumenti di finanziamento dell'UE

28.

esprime la propria soddisfazione per il fatto che la libertà di religione o di credo sia considerata una priorità nello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR); rileva il considerevole aumento, dall'adozione degli orientamenti dell'UE, dei fondi stanziati a titolo dell'EIDHR destinati a progetti legati alla libertà di religione o di credo; invita la Commissione e il SEAE ad assicurare che l'attività diplomatica dell'UE volta a promuovere i diritti umani, inclusa la libertà di religione o di credo, e i progetti finanziati dall'EIDHR si rafforzino vicendevolmente, e a rispettare i principi di pluralismo, neutralità ed equità nell'assegnazione dei fondi; sottolinea che la libertà di religione o di credo può essere promossa anche mediante strumenti diversi dai fondi orientati ai diritti umani, tra l'altro, quelli dedicati alla dimensione della prevenzione dei conflitti o all'istruzione e alla cultura; chiede che, nel quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027, la Commissione e il Consiglio continuino a stanziare risorse sufficienti per i progetti legati alla libertà di religione o di credo nell'ambito degli strumenti di finanziamento esterni dell'UE; chiede che l'EIDHR sia in grado di finanziare la protezione o l'esfiltrazione di liberi pensatori e difensori dei diritti umani che sono minacciati o perseguitati nel loro paese di origine;

29.

chiede uno sforzo di trasparenza nell'assegnazione dei finanziamenti e di controllo dell'uso dei fondi da parte dei gruppi religiosi e delle loro attività;

30.

sottolinea che le politiche condotte dall'UE nel campo della pace, della sicurezza, della prevenzione dei conflitti, dello sviluppo e della cooperazione si trovano ad affrontare sfide cui è possibile trovare risposta con la partecipazione, tra l'altro, di chiese, leader religiosi, accademici, comunità e associazioni religiose o di credo o organizzazioni confessionali e non confessionali, che rappresentano tutti una parte importante della società civile; riconosce l'importanza di tenere conto della diversità delle chiese, delle comunità e associazioni religiose e di credo e delle organizzazioni confessionali e non confessionali che svolgono concretamente attività umanitarie e a favore dello sviluppo per le comunità e insieme a queste ultime; invita il Consiglio e la Commissione a integrare, se del caso, obiettivi e attività legati alla promozione e alla tutela della libertà di religione o di credo nella programmazione degli strumenti di finanziamento che interessano tali politiche, segnatamente il FES, il DCI, l'ENI, l'IcSP e l'IPA, nonché di eventuali altri strumenti che possano essere introdotti negli ambiti pertinenti dopo il 2020;

o

o o

31.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al SEAE, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'UE nonché alle Nazioni Unite.

(1)  GU C 65 del 19.2.2016, pag. 174.

(2)  GU C 136 E dell'11.5.2012, pag. 53.

(3)  GU C 35 del 31.1.2018, pag. 77.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2017)0500.

(5)  GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 130.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2016)0502.

(7)  Testi approvati, P8_TA(2017)0494.

(8)  GU L 77 del 15.3.2014, pag. 85.


27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/38


P8_TA(2019)0014

Uguaglianza di genere e politiche fiscali nell'Unione europea

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2019 sulla parità di genere e le politiche fiscali nell'Unione europea (2018/2095(INI))

(2020/C 411/06)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE),

visti gli articoli 8, 10, 11, 153 e 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visti gli articoli 23 e 33 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visto il piano d'azione dell'Unione europea per i diritti umani e la democrazia 2015,

viste le conclusioni del Consiglio del 16 giugno 2016 sull'uguaglianza di genere (00337/2016),

visto il patto europeo per la parità di genere per il periodo 2011-2020, allegato alle conclusioni del Consiglio del 7 marzo 2011 (07166/2011),

vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), in particolare l'articolo 14, che proibisce la discriminazione,

visti il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e la relazione delle Nazioni Unite del 15 gennaio 2016 dal titolo «Final study on illicit financial flows, human rights and the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Studio conclusivo sui flussi finanziari illeciti, i diritti umani e l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), elaborata dall'esperto indipendente sugli effetti del debito estero e degli altri obblighi finanziari internazionali correlati degli Stati sul pieno godimento di tutti i diritti umani, in particolare i diritti economici, sociali e culturali,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) del 18 dicembre 1979,

visti la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate il 15 settembre 1995 alla quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, e i successivi documenti finali adottati alle sessioni speciali delle Nazioni Unite di Pechino + 5 (2000), Pechino + 10 (2005), Pechino + 15 (2010) e Pechino + 20 (2015),

visti la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul) e il relativo articolo 3 che definisce il «genere» come i «ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini», nonché la Convenzione interamericana sulla prevenzione, la repressione e l'eliminazione della violenza contro le donne (Convenzione di Belém do Parà) del 1994,

vista la risoluzione 70/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015, dal titolo «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile),

viste le principali convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sulla parità di genere, tra cui la Convenzione sulla parità di retribuzione (n. 100), la Convenzione sulla discriminazione (in materia di impiego e di professione) (n. 111), la Convenzione sui lavoratori con responsabilità familiari (n. 156) e la Convenzione sulla protezione della maternità (n. 183),

vista la relazione congiunta presentata al Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW) da parte del Centro per i diritti economici e sociali (CESR), Alliance Sud, la Global Justice Clinic presso la New York University School of Law, Public Eye e la Tax Justice Network intitolata «Swiss Responsibility for the Extraterritorial Impacts of Tax Abuse on Women's Rights» (Responsabilità della Svizzera relativa agli effetti extraterritoriali degli abusi fiscali sui diritti delle donne), che evidenzia gli oneri fiscali sproporzionati a carico delle donne, segnatamente delle donne che percepiscono un basso reddito e delle donne nei paesi in via di sviluppo, derivanti dalla perdita in termini di entrate pubbliche dovuta agli abusi fiscali transfrontalieri,

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 3 dicembre 2015, dal titolo «Impegno strategico per la parità di genere 2016-2019» (SWD(2015)0278),

vista la strategia Europa 2020 della Commissione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva,

viste le relazioni per paese 2018 elaborate dalla Commissione nel quadro del semestre europeo,

vista la relazione 2017 della Commissione sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea,

vista la relazione della Commissione intitolata «Taxation Trends in the European Union — Data for the EU Member States, Iceland and Norway, 2018 Edition» (Tendenze in materia fiscale nell'Unione europea — Dati relativi agli Stati membri dell'UE, all'Islanda e alla Norvegia, edizione 2018),

vista la relazione della Commissione dell'8 maggio 2018 sullo sviluppo dei servizi di assistenza alla prima infanzia al fine di incrementare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, di promuovere l'equilibrio tra vita professionale e vita familiare per i genitori che lavorano e di favorire una crescita sostenibile e inclusiva in Europa (gli «obiettivi di Barcellona») (COM(2018)0273),

vista la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura,

vista la proposta di direttiva del Consiglio del 18 gennaio 2018 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (COM(2018)0020),

visto l'indice sull'uguaglianza di genere dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE),

vista la relazione 2015 delle Nazioni Unite sulle donne, dal titolo «Progress of the world's women 2015-2016. Transforming economies, realising rights» («Progresso delle donne nel mondo 2015-2016. Trasformare le economie, realizzare i diritti»),

vista la relazione finale 2005 del gruppo di esperti del Consiglio d'Europa sul bilancio di genere («gender budgeting»), che definisce il bilancio di genere come «una valutazione dei bilanci basata sul genere che integra una prospettiva di genere a tutti i livelli del processo di bilancio e che ristruttura entrate e spese al fine di promuovere la parità di genere»,

visto lo studio elaborato nel 2015 dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo dal titolo «Bringing transparency, coordination and convergence to corporate tax policies in the European Union — I — Assessment of the magnitude of aggressive corporate tax planning» (Portare trasparenza, coordinamento e convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell'UE — I — Valutazione della portata di una pianificazione fiscale aggressiva delle imprese),

viste le osservazioni conclusive del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne sugli obblighi extraterritoriali relativi all'impatto di genere dei flussi finanziari illeciti e dell'elusione dell'imposta sulle società della Svizzera nel 2016 e del Lussemburgo nel 2018 (1),

vista la nota informativa dell'Institute of Development Studies del 2016 dal titolo «Redistributing Unpaid Care Work — Why Tax Matters for Women's Rights» (Ridistribuire il lavoro di assistenza non retribuito — Perché la fiscalità è importante per i diritti delle donne),

visto lo studio svolto nell'aprile 2017 dal dipartimento tematico C (Diritti dei cittadini e affari costituzionali) del Parlamento europeo dal titolo «Gender equality and taxation in the European Union» (Parità di genere e fiscalità nell'Unione europea),

vista la relazione delle Nazioni Unite sulle donne dell'aprile 2018 intitolata «Gender, taxation and equality in developing countries» (Genere, fiscalità e uguaglianza nei paesi in via di sviluppo),

vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2012 sul ruolo delle donne nell'economia verde (2),

vista la relazione dell'OCSE sull'attuazione della raccomandazione dell'OCSE sul genere (giugno 2017) e sulle imposte e i modelli di prestazioni sociali (2015),

vista la sua risoluzione del 9 giugno 2015 su una strategia dell'Unione europea per la parità tra donne e uomini dopo il 2015 (3),

vista la sua risoluzione del 28 aprile 2016 sulle collaboratrici domestiche e prestatrici di assistenza nell'UE (4),

vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sulla povertà: una prospettiva di genere (5),

vista la sua risoluzione del 14 marzo 2017 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2014-2015 (6),

vista la sua raccomandazione del 13 dicembre 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale (7),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

viste le deliberazioni congiunte della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere a norma dell'articolo 55 del regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0416/2018),

A.

considerando che gli articoli 2 e 3 TUE riconoscono la non discriminazione e la parità tra donne e uomini come due dei valori e degli obiettivi fondanti dell'Unione; che gli articoli 8 e 10 TFUE obbligano l'Unione europea a puntare all'eliminazione delle ineguaglianze, alla promozione della parità di genere e alla lotta alle discriminazioni in sede di definizione e attuazione delle sue politiche e delle sue attività; che la Carta dei diritti fondamentali stabilisce diritti e principi relativi al divieto di discriminazioni dirette e indirette (articolo 21, paragrafo 1) e alla parità tra donne e uomini (articolo 23); che i diritti sanciti dalla Carta sono direttamente pertinenti per gli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione (articolo 51);

B.

considerando che nell'Unione europea le donne continuano ad essere sottorappresentate sul mercato del lavoro e che il tasso di occupazione complessivo delle donne è tuttora inferiore a quello degli uomini di quasi il 12 %; che nell'Unione il 31,5 % delle donne lavoratrici lavora a tempo parziale, a fronte dell'8,2 % degli uomini lavoratori;

C.

considerando che è della massima importanza far fronte al divario di genere nei livelli di occupazione e attenuare il divario pensionistico di genere, che è pari quasi al 40 % in media nell'Unione e deriva dalle disparità accumulate durante tutto il corso della vita delle donne e dai periodi di loro assenza dal mercato del lavoro;

D.

considerando che nell'Unione il divario retributivo di genere si attesta al 16 %, il che significa che nell'Unione le donne, nei vari settori economici, guadagnano in media il 16 % in meno all'ora rispetto agli uomini;

E.

considerando che l'effetto cumulativo dei molteplici divari che interessano le donne (divario retributivo e occupazionale di genere, interruzioni nella carriera e dovute alla cura dei figli, lavoro a tempo pieno contro lavoro a tempo parziale) contribuisce sostanzialmente al divario retributivo e al divario pensionistico di genere, con un conseguente aumento del rischio di esposizione delle donne alla povertà e all'esclusione sociale, i cui impatti negativi si estendono anche ai loro figli e alle loro famiglie;

F.

considerando che la piattaforma d'azione di Pechino sottolinea la necessità di analizzare da una prospettiva di genere diverse politiche e diversi programmi, compresi quelli relativi alla fiscalità, e di adeguarli ove necessario, al fine di promuovere una distribuzione più equilibrata delle attività produttive, della ricchezza, delle opportunità, del reddito e dei servizi;

G.

considerando che la CEDAW richiede che le famiglie siano fondate sull'uguaglianza, la giustizia e la realizzazione personale di ciascun membro e tratta le donne al pari degli uomini — anche nell'ambito della legislazione fiscale — in quanto individui e cittadini autonomi, piuttosto che persone dipendenti dagli uomini;

H.

considerando che gli Stati membri, quali firmatari del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, si sono impegnati a rispettare l'obbligo di mobilitare le massime risorse disponibili in modo da disporre di fondi per realizzare progressivamente i diritti economici, sociali e culturali;

I.

considerando che le norme sull'imposta sul reddito delle persone fisiche, che implicitamente sfavoriscono le donne in termini di accesso all'occupazione e di condizioni lavorative e pensionistiche offerte da un datore di lavoro, possono violare l'articolo 14 della direttiva 2006/54/CE (8) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (9);

J.

considerando che il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo «Strategic Engagement for Gender Equality (2016-2019)» (Impegno strategico per l'uguaglianza di genere per il periodo 2016-2019) identifica ambiti chiave per promuovere la parità tra donne e uomini, incluse le politiche fiscali, ma manca di disposizioni vincolanti o di un invito a impegnarsi per l'integrazione delle tematiche di genere a livello degli Stati membri;

K.

considerando che le politiche fiscali possono configurare discriminazioni di genere esplicite o implicite; che si ha discriminazione esplicita quando una disposizione fiscale si applica direttamente agli uomini o alle donne in modo diverso, mentre nel caso di una discriminazione implicita la disposizione si applica nominalmente a tutti in modo paritario, ma in realtà vi è discriminazione in quanto la norma interagisce con modelli di comportamento o di reddito che hanno un impatto diverso in base al genere; che la maggior parte degli Stati membri ha abolito le norme fiscali che operano una differenziazione esplicita tra uomini e donne, ma che le discriminazioni fiscali implicite sono ancora prevalenti in tutta l'Unione, in quanto le norme fiscali interagiscono con le realtà socioeconomiche;

L.

considerando che le scelte politiche in materia di innalzamento e di ridistribuzione dei redditi possono avere ripercussioni sproporzionate sulle entrate e sulla sicurezza economica delle donne e ridurre il loro accesso a servizi pubblici di qualità, minando la loro capacità di far valere i propri diritti economici e sociali e di progredire verso la parità di genere;

M.

considerando che l'assenza di una prospettiva di genere nelle politiche fiscali dell'Unione e nazionali esacerba gli attuali divari di genere (occupazione, reddito, lavoro non retribuito, pensioni, povertà, ricchezza ecc.), crea disincentivi per le donne a entrare e a rimanere nel mercato del lavoro e riproduce i tradizionali ruoli e stereotipi di genere;

N.

considerando che la progettazione delle politiche fiscali è uno degli aspetti essenziali della strategia Europa 2020; che la principale priorità del semestre europeo rimane quella di garantire la conformità al patto di stabilità e di crescita e che gli aspetti legati al genere tendono a essere trascurati nelle priorità e nelle raccomandazioni, in particolare quelle relative alla fiscalità;

O.

considerando che i cambiamenti regressivi nella tassazione del lavoro, delle società, dei consumi e della ricchezza che hanno interessato gli Stati membri negli ultimi decenni hanno comportato un indebolimento del potere redistributivo dei sistemi fiscali e contribuito alla tendenza delle crescenti disparità di reddito; che tale cambiamento strutturale nella tassazione ha portato a uno spostamento dell'onere fiscale sui gruppi a basso reddito, e quindi soprattutto sulle donne, a causa dell'iniqua distribuzione del reddito tra donne e uomini, della scarsa presenza femminile tra i percettori dei redditi più alti, degli indici di consumo al di sopra della media per le donne per quanto riguarda i beni e i servizi di base e della quota relativamente elevata di redditi da lavoro, nonché della ridotta percentuale di redditi da capitale, nel reddito complessivo delle donne (10);

P.

considerando che le donne, in particolare, possono subire disparità economiche dovute a una distribuzione iniqua del reddito tra donne e uomini, alla scarsa presenza femminile tra i percettori dei redditi più alti e alla quota relativamente elevata di redditi da lavoro, nonché alla ridotta percentuale di redditi da capitale, nel reddito complessivo delle donne (11);

Q.

considerando che, mediamente, le aliquote d'imposta sulle società si sono ridotte drasticamente a partire dagli anni Ottanta, passando da oltre il 40 % al 21,9 % nel 2018, mentre invece le aliquote relative ai consumi (costituite in gran parte dall'IVA) sono aumentate dal 2009, attestandosi al 20,6 % nel 2016 (12);

R.

considerando che le attuali politiche macroeconomiche dovrebbero rispecchiare meglio l'importanza del lavoro domestico e di assistenza non retribuito e che, in base ai dati, l'80 % dei servizi di assistenza nell'Unione è fornito da prestatori di assistenza informali non retribuiti, il 75 % dei quali sono donne; che talune politiche fiscali, il finanziamento insufficiente dei servizi pubblici e l'accesso ai servizi sociali hanno un impatto sproporzionato sulle categorie a basso reddito, e in particolare sulle donne, le quali spesso colmano i divari esistenti per quanto riguarda l'assistenza, l'istruzione e altre forme di sostegno alle famiglie, generalmente senza essere remunerate, il che perpetua le eccessive responsabilità di assistenza delle donne; che, in tutti i paesi dell'Unione, sono le donne più povere e più vulnerabili ad accollarsi il doppio onere del lavoro di assistenza informale e del lavoro precario sottopagato (13);

S.

considerando che quasi tutti gli Stati membri hanno reso duplice il sistema di imposizione basato sul reddito applicando un'aliquota fiscale marginale più alta sul reddito del percettore di reddito secondario e introducendo aliquote fiscali uniformi per la maggior parte dei redditi da capitale; che un onere fiscale eccessivamente elevato per i percettori di reddito secondario nella maggior parte degli Stati membri, derivante da un'imposizione fiscale progressiva sui redditi da lavoro, costituisce uno dei principali disincentivi alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro (14), oltre ad altre disposizioni fiscali e previdenziali congiunte, nonché ai costi e all'assenza di servizi universali per l'infanzia;

T.

considerando che i livelli della «trappola dell'inattività» (attualmente al 40 %) e della spirale del basso salario, che si ripercuotono in modo sproporzionato sulle donne e le scoraggiano dalla piena partecipazione all'occupazione, sono determinati in misura significativa dalle disposizioni in materia di imposte dirette, oltre che dal venir meno delle prestazioni sociali;

U.

considerando che in alcuni Stati membri le famiglie possono tuttora beneficiare di sgravi fiscali per il coniuge a carico, indennità per le coppie sposate e/o crediti d'imposta per le coppie con un unico percettore di reddito, il che perpetua le asimmetrie rispetto alle famiglie monoparentali, costituite soprattutto da donne, e non riconosce la diversità delle situazioni familiari esistenti nell'Unione; che tali vantaggi fiscali solitamente disincentivano le donne coniugate dall'accedere al mercato del lavoro e portano direttamente o indirettamente le donne a riassegnare il proprio tempo dal lavoro retribuito al lavoro non retribuito;

V.

considerando che l'impatto della tassazione sui divari di genere in termini di ricchezza aziendale, ricchezza personale e patrimonio costituisce un ambito della ricerca non abbastanza sviluppato e che vi è urgente bisogno di garantire che siano resi disponibili dati disaggregati per genere in questi settori;

1.

invita la Commissione a sostenere l'uguaglianza di genere in tutte le politiche fiscali e a emanare linee guida e raccomandazioni specifiche destinate agli Stati membri al fine di eliminare le discriminazioni di genere in ambito fiscale e garantire che non si introducano nuove imposte, nuove leggi di spesa, nuovi programmi o nuove pratiche che aggravino il divario di genere relativo al reddito di mercato o al reddito al netto delle imposte;

2.

sottolinea che, conformemente al principio di sussidiarietà quale definito all'articolo 5, paragrafo 3, TUE, gli Stati membri sono liberi di adottare le proprie regole riguardo alle politiche fiscali, purché esse rispettino le norme dell'Unione; sottolinea, inoltre, che le decisioni dell'Unione in materia fiscale richiedono un accordo unanime da parte di tutti gli Stati membri;

3.

invita la Commissione a promuovere la ratifica, da parte dell'Unione, della CEDAW, come ha fatto per la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e per la Convenzione di Istanbul;

4.

incoraggia la Commissione a rafforzare lo status dell'impegno strategico per l'uguaglianza di genere adottandolo come comunicazione (15) e a includere obiettivi chiari e azioni chiave per migliorare la parità tra donne e uomini tramite un'analisi settoriale, comprensiva degli aspetti fiscali, di tutte le azioni dell'Unione; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che la legislazione dell'Unione sulla discriminazione di genere diretta e indiretta sia attuata correttamente e che i suoi progressi siano monitorati sistematicamente, al fine di garantire che uomini e donne siano attori paritari;

Imposizione diretta

Imposta sul reddito delle persone fisiche

5.

rileva che le politiche fiscali hanno un impatto variabile su diversi tipi di nuclei familiari (ad esempio nuclei familiari con due percettori di reddito, nuclei familiari con un singolo percettore di reddito, donna o uomo, ecc.); sottolinea le conseguenze negative della mancata incentivazione dell'occupazione femminile e dell'indipendenza economica delle donne e richiama l'attenzione sull'ampio divario pensionistico di genere derivante dalla tassazione congiunta; sottolinea che i sistemi di tassazione non dovrebbero più essere basati sul presupposto che le famiglie mettano in comune e condividano equamente i loro fondi, e che per raggiungere l'equità fiscale per le donne occorre adottare un sistema impositivo individuale; reputa essenziale che uomini e donne diventino percettori di reddito e prestatori di assistenza su un piano paritario; esorta tutti gli Stati membri a introdurre gradualmente la tassazione individuale, garantendo al tempo stesso il pieno mantenimento di tutti i benefici finanziari e di altro tipo legati alla genitorialità negli attuali sistemi di tassazione congiunta; riconosce che potrebbero essere necessari, in alcuni Stati membri, periodi di transizione verso un simile sistema di tassazione individuale; sollecita, durante tali periodi di transizione, l'eliminazione di tutte le spese fiscali basate sul reddito congiunto e constata la necessità di garantire che tutte le agevolazioni fiscali, le prestazioni in denaro e i servizi pubblici in natura siano riconosciuti alle persone su base individuale, in modo da garantire la loro autonomia finanziaria e sociale;

6.

prende atto della comunicazione della Commissione del 20 novembre 2017 intitolata «Piano d'azione dell'UE per il 2017-2019 — Affrontare il problema del divario retributivo di genere» (COM(2017)0678), che riconosce otto settori di intervento e invita gli Stati membri a intensificare i propri sforzi per affrontare in modo efficace il divario retributivo di genere, al fine di migliorare la situazione economica delle donne e tutelare la loro indipendenza economica;

7.

rileva che nel 2014 le aliquote medie nette delle imposte personali per i percettori di reddito secondario con due figli erano in media del 31 % per gli Stati membri dell'UE facenti parte dell'OCSE e del 28 % per tutti i paesi OCSE; invita la Commissione a monitorare continuamente e a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra donne e uomini per un lavoro identico o di pari valore negli Stati membri, al fine di garantire che le disuguaglianze siano eliminate sia dal mercato del lavoro che dalla tassazione; invita la Commissione e gli Stati membri a far fronte alla segregazione orizzontale e verticale sul mercato del lavoro eliminando le disparità di genere e la discriminazione nell'ambito dell'occupazione, in particolare tramite l'istruzione e la sensibilizzazione e incoraggiando donne e ragazze a intraprendere studi, lavori e carriere in settori innovativi in crescita, tra i quali gli ambiti TIC e STEM;

8.

invita gli Stati membri a garantire che gli incentivi fiscali connessi all'occupazione e al lavoro autonomo non operino discriminazioni in base al genere e a prendere in considerazione incentivi fiscali e altre agevolazioni e servizi fiscali per i percettori di reddito secondario e per le famiglie monoparentali; invita gli Stati membri inoltre a prendere in esame diverse strade per far fronte alla questione della sottorappresentanza femminile sul mercato del lavoro e a trattare i potenziali disincentivi economici per i percettori di reddito secondario che accedono al mercato del lavoro; osserva che le discriminazioni di genere possono verificarsi anche nelle detrazioni e nelle esenzioni fiscali legate al lavoro, come il trattamento fiscale favorevole per gli orari di lavoro supplementari, a vantaggio soprattutto delle professioni attualmente occupate da uomini;

9.

invita gli Stati membri a non ridurre la natura progressiva dei rispettivi sistemi d'imposta sul reddito delle persone fisiche, ad esempio nel tentativo di semplificare la tassazione del reddito delle persone fisiche;

10.

chiede che l'imposta sul reddito delle persone fisiche (struttura delle aliquote, esenzioni, deduzioni, prestazioni, crediti ecc.) sia progettata in modo tale da promuovere attivamente una distribuzione paritaria del lavoro retribuito e non retribuito, del reddito e dei diritti pensionistici tra donne e uomini, e da eliminare gli incentivi che perpetuano ruoli di genere iniqui;

11.

ritiene che, a causa delle disuguaglianze sul mercato del lavoro, determinate politiche fiscali possano ripercuotersi in modo sproporzionato sulle donne; ritiene che il modo adeguato per affrontare tale problema consista nel riformare gli strumenti del mercato del lavoro in modo da affrontare la problematica dell'indipendenza economica delle donne; invita gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione a promuovere studi sugli effetti del divario di genere sulle pensioni e sull'indipendenza economica delle donne, tenendo conto di questioni quali l'invecchiamento della popolazione, le differenze di genere concernenti le condizioni di salute e l'aspettativa di vita, il cambiamento delle strutture familiari e l'aumento del numero di famiglie unipersonali, nonché le diverse situazioni personali delle donne;

Tassazione delle persone giuridiche

12.

chiede che gli Stati membri identificati nel semestre europeo per le loro disposizioni in materia di pianificazione fiscale aggressiva modifichino le rispettive legislazioni e abroghino tali disposizioni quanto prima (16); esprime preoccupazione per il rischio che, pur adoperandosi per il coordinamento delle rispettive basi imponibili per le imprese, gli Stati membri possano addivenire a nuove disposizioni per facilitare una pianificazione fiscale aggressiva da parte delle società, lasciando agli Stati membri l'onere di trovare nuove fonti di tassazione (comprese le imposte sui consumi) che hanno un effetto sproporzionato sulle donne;

13.

invita gli Stati membri a razionalizzare gli incentivi o le agevolazioni fiscali che concedono alle società, così da assicurare che tali incentivi e agevolazioni avvantaggino soprattutto le piccole imprese e favoriscano una reale innovazione, nonché a valutare ex ante e a posteriori l'impatto potenziale di tali incentivi sull'uguaglianza di genere;

Tassazione del capitale e del patrimonio

14.

constata che la tassazione delle società e del patrimonio svolge un ruolo cruciale nella riduzione delle disuguaglianze grazie alla ridistribuzione in seno al sistema fiscale e al gettito risultante, che serve a finanziare le prestazioni e i trasferimenti sociali;

15.

rileva che l'indisponibilità, i costi proibitivi e la mancanza di infrastrutture sufficienti che offrano servizi di assistenza all'infanzia di qualità rimangono un ostacolo significativo, in primo luogo, alla pari partecipazione delle donne a tutti gli aspetti della società, compresa l'occupazione; invita gli Stati membri a potenziare le politiche fiscali per migliorare la disponibilità e l'accessibilità di servizi di assistenza all'infanzia di alta qualità e a prezzi accessibili, attraverso incentivi fiscali, al fine di ridurre gli ostacoli che impediscono alle donne di accedere al lavoro retribuito e contribuire a una più equa distribuzione del lavoro retribuito e non retribuito all'interno dei nuclei familiari, riducendo così al minimo i divari retributivi e pensionistici di genere; sottolinea che tali politiche dovrebbero consentire l'integrazione delle donne nel mercato del lavoro e concentrarsi in particolare sulle famiglie a basso reddito, sulle famiglie monoparentali e su altri gruppi svantaggiati;

16.

invita gli Stati membri ad attuare pienamente la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, la quale, tra l'altro, affronta e vieta le discriminazioni basate sul sesso nella fornitura di beni e servizi finanziari nel campo dell'assicurazione e altri settori connessi; chiede che siano raccolti dati al fine di ottenere informazioni precise sulle eventuali lacune nel processo di attuazione; sottolinea che la proprietà immobiliare è soggetta al principio di sussidiarietà e che non esiste alcuna legge in materia di proprietà immobiliare nell'Unione che discrimini le donne o gli uomini, in quanto il diritto di proprietà ricade sul proprietario;

17.

deplora che, complessivamente, il contributo delle imposte sulla ricchezza al totale delle entrate fiscali sia rimasto piuttosto limitato, raggiungendo il 5,8 % del gettito complessivo nell'UE-15 e il 4,3 % nell'UE-28 (17);

18.

deplora che la quota delle tasse sul capitale evidenzi una tendenza al ribasso dal 2002 in conseguenza, tra l'altro, di una tendenza generale osservabile in molti Stati membri a non applicare più l'imposta regolare sul reddito delle persone fisiche ai redditi da capitale, ma piuttosto a tassarli con aliquote fisse relativamente moderate (18);

Tassazione indiretta

19.

constata che, dal 2009 al 2016, la quota delle tasse sui consumi nell'Unione è aumentata; rileva altresì che, generalmente, l'IVA rappresenta tra i due terzi e i tre quarti delle imposte sui consumi negli Stati membri e che l'IVA corrisponde attualmente in media a circa un quinto delle entrate fiscali complessive nell'UE (19);

20.

rileva che la discriminazione di genere si verifica ove la normativa fiscale si interseca con le relazioni di genere, le norme e il comportamento economico; constata che l'IVA è responsabile di una discriminazione di genere in ragione dei diversi modelli di consumo delle donne, diversi da quelli degli uomini, poiché esse acquistano più beni e servizi allo scopo di promuovere la salute, l'istruzione e la nutrizione (20); teme che ciò, unitamente al più basso reddito femminile, porti le donne a dover sopportare un onere dell'IVA maggiore; invita gli Stati membri a prevedere esenzioni IVA, aliquote ridotte e aliquote zero per i prodotti e i servizi che hanno effetti positivi sulla società, sulla salute e sull'ambiente, in conformità all'attuale revisione della direttiva sull'IVA dell'Unione europea;

21.

ritiene che la povertà legata al ciclo mestruale sia un problema costante nell'UE, in relazione al quale Plan International UK stima che una ragazza su dieci non possa permettersi prodotti sanitari; lamenta che i prodotti per l'igiene femminile e i prodotti e i servizi per la cura dei bambini, degli anziani e delle persone con disabilità non siano ancora considerati beni essenziali in tutti gli Stati membri; invita tutti gli Stati membri a eliminare la cosiddetta tassa sui prodotti per l'igiene femminile («tampon tax»), avvalendosi della flessibilità introdotta dalla direttiva sull'IVA e applicando esenzioni o aliquote IVA allo 0 % a questi beni essenziali; riconosce che una riduzione dei prezzi dovuta all'esenzione IVA su questi prodotti costituirebbe un beneficio incommensurabile per le giovani donne; sostiene le azioni intraprese per sostenere un'ampia disponibilità di prodotti sanitari e incoraggia gli Stati membri a fornire gratuitamente prodotti per l'igiene femminile in determinati luoghi (pubblici), quali scuole, università e rifugi per i senzatetto, nonché per le donne provenienti da ambienti a basso reddito, al fine di eliminare completamente la povertà legata al ciclo mestruale in tutti i bagni pubblici dell'UE;

Impatto dell'evasione fiscale e dell'elusione fiscale sull'uguaglianza di genere

22.

constata che l'evasione e l'elusione fiscali sono tra i fattori che contribuiscono maggiormente alle disuguaglianze di genere nell'Unione e a livello mondiale, poiché limitano le risorse che i governi hanno a disposizione per rafforzare l'uguaglianza a livello nazionale e internazionale (21);

23.

ricorda la sua raccomandazione del 13 dicembre 2017 a seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale (22), e le raccomandazioni delle precedenti commissioni speciali (TAX e TAX2) elaborate per contrastare l'evasione e l'elusione fiscali nell'UE; invita gli Stati membri ad adottare quanto prima una comunicazione pubblica paese per paese, una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società nell'Unione europea e una direttiva rivista sugli interessi e i canoni;

24.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere riforme fiscali basate sulla parità tra donne e uomini in tutte le sedi internazionali, comprese l'OCSE e l'ONU, e a sostenere la creazione di un organismo fiscale intergovernativo dell'ONU con adesione universale, uguali diritti di voto e partecipazione paritaria di donne e uomini; sottolinea che tale organismo dovrebbe disporre dei mezzi adeguati per sviluppare competenze specifiche in materia di fiscalità di genere;

25.

constata che i trattati volti a evitare la doppia imposizione fiscale tra gli Stati membri e i paesi in via di sviluppo, generalmente, non promuovono la tassazione alla fonte e pertanto avvantaggiano le multinazionali a spese della mobilitazione delle risorse nazionali da parte dei paesi in via di sviluppo; constata che l'assenza di mobilitazione di risorse nazionali impedisce il pieno finanziamento di servizi pubblici quali la sanità o l'istruzione in questi paesi, il che ha un impatto sproporzionato su donne e ragazze; esorta gli Stati membri a incaricare la Commissione di rivedere i trattati in materia di doppia imposizione attualmente in vigore, onde esaminare e risolvere tali criticità, e garantire che i futuri trattati in materia includano disposizioni sull'uguaglianza di genere oltre alle generali disposizioni di lotta agli abusi;

26.

invita la commissione speciale TAX3 a includere una prospettiva di genere nella formulazione delle sue raccomandazioni;

Integrazione delle tematiche di genere nelle politiche fiscali

27.

invita la Commissione e gli Stati membri a effettuare valutazioni dell'impatto di genere delle politiche fiscali in una prospettiva di parità di genere, concentrandosi sull'effetto moltiplicatore e sui pregiudizi impliciti per garantire che nelle politiche fiscali dell'UE non sia presente nessuna discriminazione né diretta né indiretta;

28.

invita gli Stati membri a condividere le migliori pratiche sulla progettazione dei propri mercati del lavoro e regimi fiscali al fine di contribuire a ridurre i divari di genere relativi a retribuzione e pensioni, il che potrebbe promuovere una maggiore equità e uguaglianza tra uomini e donne nel trattamento fiscale;

29.

rammenta alla Commissione che, da quando il trattato di Lisbona ha integrato la Carta dei diritti fondamentali nel diritto primario, essa ha l'obbligo giuridicamente vincolante di promuovere la parità di genere nelle sue politiche e nelle sue azioni;

30.

riconosce che molti gruppi di sostegno e della società civile si sentono messi ai margini nelle discussioni sulle politiche fiscali a causa di una mancanza di competenze specialistiche e che in molti Stati membri i gruppi industriali e finanziari sono quindi sovrarappresentati nei processi consultivi relativi al bilancio; invita gli Stati membri ad affrontare tale questione offrendo attività formative sui processi di bilancio oltre a opportunità per un'autentica consultazione della società civile;

31.

invita la Commissione a rispettare il proprio obbligo giuridico di promuovere la parità di genere, anche nell'ambito delle sue valutazioni relative alla progettazione delle politiche fiscali fondamentali; sottolinea che le revisioni dei sistemi fiscali degli Stati membri nel quadro del semestre europeo, nonché le raccomandazioni specifiche per paese, richiedono un'analisi approfondita a questo riguardo;

32.

invita la Commissione ad avvalersi delle priorità della strategia Europa 2020 per far fronte alle debolezze strutturali dell'economia europea, affrontare il divario di genere relativo a retribuzione e pensioni, migliorare la competitività e la produttività dell'UE e sostenere un'economia sociale di mercato che porti vantaggi a tutti gli uomini e le donne;

33.

ricorda la sua posizione sulla proposta di direttiva sulla comunicazione pubblica paese per paese (23), che propone misure ambiziose per migliorare la trasparenza fiscale e il controllo pubblico delle imprese multinazionali, in quanto ciò consentirebbe al grande pubblico di avere accesso alle informazioni sugli utili realizzati, sulle sovvenzioni ricevute e sulle imposte pagate nelle giurisdizioni in cui operano; raccomanda di porre un'ampia analisi di genere al centro di tutti i livelli esistenti e futuri della ricerca e delle politiche in materia di giustizia fiscale, al fine di conseguire maggiori trasparenza e responsabilità fiscali; esorta il Consiglio a giungere a un accordo comune sulla proposta di avviare negoziati con le altre istituzioni, al fine di adottare una comunicazione pubblica paese per paese, che rappresenta una delle misure chiave per assicurare una maggiore trasparenza sull'informazione fiscale delle imprese per tutti i cittadini; ricorda la necessità che gli Stati membri effettuino regolarmente analisi dell'impatto concreto di tali misure, comprese analisi dei pregiudizi di genere nelle politiche fiscali, della loro capacità di aumentare le entrate interne per finanziare i diritti delle donne, su altri Stati membri e sui paesi in via di sviluppo, pur riconoscendo che sono stati effettuati lavori al riguardo nel quadro della Piattaforma per la buona governance fiscale;

34.

rileva che l'uguaglianza di genere non è solamente un diritto umano fondamentale, ma che il suo conseguimento contribuirebbe a una crescita più inclusiva e sostenibile; sottolinea che l'analisi di bilancio fondata sul genere permetterebbe informazioni migliori sull'impatto distributivo degli investimenti pubblici su uomini e donne; invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare il bilancio di genere in modo tale da identificare esplicitamente la quota di fondi pubblici destinati alle donne e garantire che tutte le politiche per la mobilitazione delle risorse e l'assegnazione della spesa promuovano l'uguaglianza di genere;

35.

invita la Commissione a promuovere le migliori pratiche in materia di politiche fiscali che tengano conto dell'impatto di genere e promuovano la parità di genere, in particolare in termini di tassazione del reddito familiare e di IVA; invita la Commissione a includere un'analisi di genere nella sua relazione annuale intitolata «Taxation Trends in the European Union» (Tendenze in materia fiscale nell'Unione europea);

36.

ricorda che, nonostante la dichiarazione congiunta sull'integrazione della dimensione di genere allegata al regolamento sul QFP 2014-2020, non sono stati conseguiti progressi rilevanti in tale ambito e che la Commissione non ha tenuto conto della sua attuazione in sede di riesame intermedio del QFP; chiede che le procedure di bilancio annuali valutino e integrino l'impatto globale delle politiche dell'Unione sulla parità di genere (bilancio di genere); si attende un rinnovato impegno da parte del Parlamento, del Consiglio e della Commissione per l'integrazione della dimensione di genere nel prossimo QFP e un suo efficace monitoraggio, anche durante la revisione intermedia del QFP, tenendo debitamente conto del principio della parità tra donne e uomini sancito dall'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

37.

invita gli Stati membri a rispettare il loro obbligo giuridico, previsto dalla Carta dei diritti fondamentali, di promuovere la parità di genere nell'attuazione delle norme dell'UE e nell'esecuzione delle politiche nazionali disciplinate dal diritto dell'UE;

38.

sottolinea la necessità di realizzare ulteriori ricerche e garantire una migliore raccolta di dati disaggregati in base al genere riguardo agli effetti distributivi e allocativi del sistema di tassazione differenziati in base al genere; invita, in particolare, gli Stati membri a raccogliere dati fiscali su base individuale e non solamente sulla base del nucleo familiare, nonché a colmare i divari nei dati di genere concernenti i modelli di consumo e l'impiego di aliquote ridotte, la distribuzione dei redditi da impresa e i relativi pagamenti di imposta e la distribuzione della ricchezza netta, del reddito da capitale e dei relativi pagamenti di imposta;

39.

si rammarica del fatto che la maggioranza degli Stati membri non raccolga o valuti dati individualizzati relativi all'imposta sul reddito e che molti Stati membri raccolgano tuttora dati a livello di nuclei familiari esclusivamente tramite dichiarazioni fiscali congiunte;

40.

incoraggia gli Stati membri a definire una struttura di incentivi in materia fiscale e a livello di prestazioni sociali nelle diverse misure politiche che incoraggi le donne migranti a intraprendere (o riprendere) una formazione o ad assumere un impiego;

o

o o

41.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  CEDAW/C/CHE/CO/4-5, paragrafi 40-43 (Svizzera 2016); CEDAW/C/LUX/CO/6-7, paragrafi 10, 15 e 16 (Lussemburgo 2018).

(2)  GU C 353 E del 3.12.2013, pag. 38.

(3)  GU C 407 del 4.11.2016, pag. 2.

(4)  GU C 66 del 21.2.2018, pag. 30.

(5)  GU C 76 del 28.2.2018, pag. 93.

(6)  GU C 263 del 25.7.2018, pag. 49.

(7)  GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 132.

(8)  GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.

(9)  Dipartimento tematico C del Parlamento europeo, Gender equality and taxation in the European Union (Parità di genere e fiscalità nell'Unione europea), 2017.

(10)  Dipartimento tematico C del Parlamento europeo, Gender equality and taxation in the European Union (Parità di genere e fiscalità nell'Unione europea), 2017.

(11)  Dipartimento tematico C del Parlamento europeo, Gender equality and taxation in the European Union (Parità di genere e fiscalità nell'Unione europea), 2017.

(12)  DG Fiscalità e unione doganale della Commissione europea, Taxation Trends in the European Union — Data for the EU Member States, Iceland and Norway — 2018 Edition (Tendenze in materia fiscale nell'Unione europea — Dati relativi agli Stati membri dell'UE, all'Islanda e alla Norvegia, edizione 2018),

(13)  Institute of Development Studies, Redistributing Unpaid Care Work — Why Tax Matters for Women's Rights (Ridistribuire il lavoro di cura non retribuito — Perché la fiscalità è importante per i diritti delle donne), nota informativa, numero 109, gennaio 2016.

(14)  Dipartimento tematico C del Parlamento europeo, Gender equality and taxation in the European Union (Parità di genere e fiscalità nell'Unione europea), 2017.

(15)  Come richiesto nelle conclusioni del Consiglio sull'uguaglianza di genere del 16 giugno 2016,

(16)  Commissione europea, Semestre europeo: relazioni annuali per paese, 7 marzo 2018.

(17)  Parlamento europeo, dipartimento tematico C, Gender equality and taxation in the European Union (Parità di genere e fiscalità nell'Unione europea), 2017.

(18)  Parlamento europeo, dipartimento tematico C, Gender equality and taxation in the European Union (Parità di genere e fiscalità nell'Unione europea), 2017.

(19)  Parlamento europeo, dipartimento tematico C, Gender equality and taxation in the European Union (Parità di genere e fiscalità nell'Unione europea), 2017.

(20)  La Fiscalidad en España desde una perspectiva de género (La fiscalità in Spagna da una prospettiva di genere), 2016, Institut per a l'estudi i la transformació de la vida quotidiana / Ekona Consultoría.

(21)  Studio finale delle Nazioni Unite sui flussi finanziari illeciti, i diritti umani e l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (Final study on illicit financial flows, human rights and the 2030 Agenda for Sustainable Development), elaborato dal gruppo di esperti indipendenti sugli effetti del debito estero e di altri obblighi finanziari internazionali analoghi degli Stati sul pieno godimento di tutti i diritti umani, in particolare dei diritti economici, sociali e culturali, 2016.

(22)  GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 132.

(23)  Testi approvati, P8_TA(2017)0284.


Mercoledì 16 gennaio 2019

27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/48


P8_TA(2019)0023

Procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione (2018/2153(INI))

(2020/C 411/07)

Il Parlamento europeo,

vista la sua decisione, del 6 febbraio 2018, sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione (1),

visto l'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto il 7o programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 (2),

vista la Convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale («convenzione di Århus»),

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (3) («il regolamento»),

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (4),

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (5),

vista la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (6),

visto il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (7),

visto il regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari (8),

visto il regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione, del 1o marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive (9),

visto il regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione, del 1o marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari (10),

visti il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1056 della Commissione, del 29 giugno 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva glifosato (11) e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione, del 1o agosto 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva glifosato (12),

visto il progetto di regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (13),

viste le sue risoluzioni del 13 aprile 2016 (14) e del 24 ottobre 2017 (15) sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011,

vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2017 sui pesticidi a basso rischio di origine biologica (16),

vista la sua risoluzione del 7 giugno 2016 sulla promozione dell'innovazione e dello sviluppo economico nella futura gestione delle aziende agricole europee (17),

vista la sua risoluzione del 7 giugno 2016 su soluzioni tecnologiche per un'agricoltura sostenibile nell'UE (18),

vista la sua risoluzione del 13 settembre 2018 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari (19),

visti la valutazione dell'attuazione a livello europeo del regolamento (CE) n. 1107/2009, pubblicata dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS) nell'aprile 2018, e i pertinenti allegati,

vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 23 novembre 2016 nella causa C-442/14 Bayer CropScience SA-NV e Stichting De Bijenstichting / College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (20),

vista la decisione del Mediatore europeo del 18 febbraio 2016 relativa al caso 12/2013/MDC sulle pratiche della Commissione concernenti l'autorizzazione e l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (pesticidi),

visto lo studio «IARC Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides» (Monografie IARC Volume 112: Valutazione di 5 insetticidi ed erbicidi organofosfati), pubblicato il 20 marzo 2015,

viste le conclusioni dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva glifosato come antiparassitario (21), pubblicate il 12 novembre 2015, e le sue conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio delle potenziali proprietà di interferenza endocrina del glifosato come antiparassitario (22), pubblicate il 7 settembre 2017,

visto il parere del comitato di valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sulla classificazione del glifosato, del 15 marzo 2017;

visto il parere scientifico 5/2018 del meccanismo di consulenza scientifica (SAM) sui processi di autorizzazione dei prodotti fitosanitari a livello di UE, del giugno 2018 (23),

vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi (COM(2017)0109),

visto il piano di attuazione messo a punto dal gruppo di esperti sulla protezione fitosanitaria sostenibile e approvato dal Consiglio il 28 giugno 2016, volto ad accrescere la disponibilità di prodotti fitosanitari a basso rischio e ad accelerare l'attuazione della difesa integrata negli Stati membri,

vista la relazione del relatore speciale sul diritto all'alimentazione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, del 24 gennaio 2017, concernente l'uso dei pesticidi in agricoltura a livello mondiale e il suo impatto sui diritti umani;

visto l'articolo 13 TFUE che stabilisce che nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione, in particolare per quanto riguarda il mercato interno, si tenga pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti,

vista la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (24),

vista l'indagine speciale Eurobarometro n. 442 del marzo 2016 secondo cui l'89 % dei cittadini dell'UE concorda nel ritenere che l'Unione dovrebbe fare di più per promuovere una maggiore consapevolezza dell'importanza del benessere degli animali a livello internazionale e il 90 % dei cittadini dell'Unione concorda nel ritenere che è importante fissare norme elevate di benessere degli animali,

visto che il Parlamento riceve numerose petizioni di cittadini preoccupati che esercitano i loro diritti sanciti agli articoli 24 e 227 TFUE e all'articolo 44 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea per chiedere la fine della sperimentazione sugli animali in Europa e nel mondo e la formulazione di norme internazionali sul benessere animale,

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, presentata dalla Commissione (COM(2018)0179) (25),

vista la valutazione REFIT del regolamento (CE) n. 1107/2009, in corso di esecuzione da parte della Commissione,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione speciale sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi da parte dell'Unione (A8-0475/2018),

Considerazioni di ordine generale

A.

considerando che lo scopo del regolamento (CE) n. 1107/2009 («il regolamento») è di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente e di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l'armonizzazione delle norme relative all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, stimolando nel contempo la produzione agricola;

B.

considerando che la procedura di autorizzazione dell'UE per i prodotti fitosanitari è una delle più rigorose al mondo; che, alla luce delle preoccupazioni sollevate da diverse parti interessate in merito alla valutazione del glifosato, la commissione speciale sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi (PEST) da parte dell'Unione mira a individuare i settori che possono essere ulteriormente migliorati per quanto riguarda la procedura di autorizzazione dell'Unione europea per i prodotti fitosanitari, formulando le raccomandazioni che ritiene necessarie per garantire il raggiungimento di un elevato livello di tutela della salute umana e animale e dell'ambiente;

C.

considerando che il principio di precauzione è un principio globale della politica dell'Unione, sancito dall'articolo 191 TFUE; che il regolamento, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 4, si fonda sul principio di precauzione; che la decisione sulla gestione del rischio di cui al suo articolo 13, paragrafo 2, deve rispettare le condizioni del principio di precauzione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002; che l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede che le misure adottate sulla base del principio di precauzione siano proporzionate;

D.

considerando che diversi portatori d'interesse hanno sollevato preoccupazioni in merito alla valutazione del glifosato, in particolare se sia stata effettuata una valutazione indipendente, oggettiva e trasparente, se i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 siano stati adeguatamente applicati, se i documenti di orientamento pertinenti siano stati opportunamente utilizzati e se i criteri di approvazione e il principio di precauzione siano stati correttamente applicati;

E.

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento, un prodotto fitosanitario, in condizioni d'uso conformi alle buone pratiche fitosanitarie e tenuto conto di condizioni realistiche d'impiego non deve avere alcun effetto nocivo, immediato o ritardato, sulla salute umana, compresa quella dei gruppi vulnerabili, e non deve avere alcun effetto inaccettabile sull'ambiente;

F.

considerando che la valutazione dell'attuazione del regolamento ha rivelato che gli obiettivi della protezione della salute umana e animale e dell'ambiente non sono conseguiti pienamente e che potrebbero essere apportati miglioramenti per realizzare tutti gli obiettivi del regolamento;

G.

considerando che è di fondamentale importanza attuare pienamente il regolamento in tutti gli Stati membri;

H.

considerando che il lavoro delle autorità competenti nazionali coinvolte nel processo di approvazione e di autorizzazione presenta spesso ritardi; che si è constatato che le autorità competenti nazionali coinvolte nel processo di approvazione e di autorizzazione presentano, in alcuni casi, carenze di organico e di finanziamenti; che, oltre ai ritardi nel lavoro di valutazione, la mancanza di risorse rischia di incidere sulla qualità delle valutazioni, sia per le sostanze attive che per i prodotti fitosanitari;

I.

considerando che l'indipendenza della valutazione del rischio è alla base della fiducia nella legislazione alimentare dell'UE;

J.

considerando che il processo decisionale è risultato insufficientemente trasparente nel corso dell'intera procedura, dalla mancanza di accesso del pubblico agli studi completi e ai dati grezzi fino alla fase di gestione del rischio;

K.

considerando che il diritto di accesso ai documenti detenuti dalle istituzioni dell'UE, comprese le sue agenzie, è un diritto importante, le cui eccezioni devono essere interpretate in modo restrittivo; pone in rilievo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo cui la trasparenza e l'accesso ai documenti contribuiscono a conferire alle agenzie dell'UE maggiore legittimità agli occhi dei cittadini e ad accrescere la responsabilità delle agenzie dell'UE verso i cittadini in un sistema democratico (26);

L.

considerando che il regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione che stabilisce i requisiti in materia di dati applicabili alle sostanze attive dovrebbe essere regolarmente aggiornato per tenere conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche; considerando che la comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione, del 1o marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive (27) rimane la fonte più completa dei documenti di orientamento e delle linee guida relative ai metodi di prova, sebbene vari documenti elencati potrebbero essere stati sostituiti e dovrebbero essere aggiornati; considerando che le metodologie utilizzate per la valutazione scientifica delle sostanze attive, sotto forma di linee guida utilizzate dall'EFSA e dagli Stati membri, non sempre riflettono lo stato attuale delle conoscenze scientifiche e tecniche, come richiesto dall'articolo 4 del regolamento; che la valutazione del rischio non comprende alcuni test chiave o mancano metodi scientifici recenti (come nel caso dei test ecotossicologici aggiornati per gli organismi del suolo e della valutazione della concentrazione ambientale e dei residui nella polvere, nel vento, nell'aria e nell'acqua);

M.

considerando che le linee guida aggiornate sulle api, utilizzate dall'EFSA nella sua recente revisione di tre neonicotinoidi, non sono state ancora formalmente adottate; che le linee guida sugli organismi del suolo utilizzate dall'EFSA risalgono al 2002;

N.

considerando che gli orientamenti traducono le prescrizioni della legislazione in passi concreti, spiegando cosa deve essere fatto, mentre le linee guida relative ai metodi di prova specificano i protocolli di prova che devono essere seguiti per la creazione di dati, illustrando come devono essere effettuati i test;

O.

considerando che l'uso diffuso e l'uso profilattico inappropriato dei prodotti fitosanitari è preoccupante;

P.

considerando che l'impiego di prodotti fitosanitari a fini di disseccamento (ossia il trattamento della coltura stessa prima del raccolto, in modo da accelerarne la maturazione e facilitarne la raccolta) è inappropriato;

Q.

considerando che l'uso di prodotti fitosanitari in aree utilizzate dal grande pubblico o da gruppi vulnerabili è inappropriato;

R.

considerando che, secondo i dati elaborati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), nel 2016, l'UE ha utilizzato 368 588 tonnellate di pesticidi, pari all'11,8 % del consumo globale;

S.

considerando che, secondo la FAO, l'uso di pesticidi nell'UE è in aumento dal 2009; che la tendenza è tuttavia molto diversa da uno Stato membro all'altro, poiché va da un forte aumento in alcuni di essi a un forte calo in altri; che il volume totale delle sostanze attive dei pesticidi vendute in 16 Stati membri dell'UE è aumentato dell'1,6 % tra il 2011 e il 2016;

T.

considerando che fino al 2018 sono state approvate 493 sostanze attive e di base;

U.

considerando che la relazione della Commissione sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1185/2009 evidenzia le carenze delle statistiche sull'uso dei pesticidi e la mancanza di conoscenze sull'uso di specifiche sostanze attive;

V.

considerando che, secondo la relazione dell'Unione europea per il 2016 sui residui di antiparassitari negli alimenti (28), pubblicata dall'EFSA nel 2018, il 96,2 % dei campioni rientrava nei limiti consentiti dalla legislazione dell'UE;

W.

considerando che manca una conoscenza pubblica in merito al pericolo e al rischio e ai rischi accettabili e inaccettabili, nonché al livello di conformità ai valori relativi al livello massimo di residui (LMR) in tutta Europa;

X.

considerando che le decisioni di autorizzazione sulle sostanze attive recentemente sviluppate e sui prodotti fitosanitari sono invariabilmente adottate in un contesto di incertezza per quanto riguarda l'impatto reale; che manca un monitoraggio post-autorizzazione; che mancano dati sui quantitativi esatti di ciascun prodotto fitosanitario applicato, sull'attuazione e sull'efficacia delle misure di mitigazione e sui potenziali effetti nocivi per la salute umana e animale e per l'ambiente;

Y.

considerando che la mancanza di dati riguarda gli effetti reali delle sostanze attive, degli antidoti agronomici, dei sinergizzanti e dei coformulanti e loro metaboliti, nonché delle formulazioni e delle miscele di prodotti; che, pertanto, non si conosce con esattezza l'impatto totale dei pesticidi sulla salute umana e animale e sull'ambiente;

Z.

considerando che il progetto pilota per il monitoraggio ambientale dell'uso dei pesticidi attraverso le api mellifere non è stato ancora attuato, nonostante il suo inserimento nel bilancio dell'Unione per gli esercizi finanziari 2017 e 2018;

AA.

considerando che uno degli obiettivi del 7o programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 è che le sostanze chimiche siano prodotte e utilizzate in modo da condurre alla riduzione al minimo di significativi effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, e che permangono incertezze in merito alle ripercussioni complessive per la salute umana e l'ambiente degli effetti combinati di diverse sostanze chimiche;

AB.

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento prescrive che un prodotto fitosanitario «non ha alcun effetto […] immediato o ritardato, sulla salute umana, […] prendendo in considerazione gli effetti cumulativi e sinergici noti, quando siano disponibili i metodi scientifici accettati dall'Autorità per valutarli»; che il regolamento (CE) n. 396/2005 stabilisce che gli «effetti cumulativi e sinergici conosciuti» devono essere presi in considerazione «quando sono disponibili metodi per valutare tali effetti»;

AC.

considerando che tali metodologie sono ora disponibili e che entro la fine del 2019 l'EFSA dovrebbe completare una valutazione pilota, che prenda in esame gli effetti cumulativi dell'esposizione ai pesticidi contenuti negli alimenti sul sistema nervoso e sul sistema tiroideo umani;

AD.

considerando che, allo stato attuale, non esiste alcun obbligo giuridico di sottoporre a test le sostanze attive per determinarne la neurotossicità per lo sviluppo, con effetti quali l'autismo, il disturbo da deficit d'attenzione e iperattività (ADHD) e la dislessia; che gli studi di tossicità e neurotossicità per lo sviluppo sono necessari e possono dar luogo a studi strutturati appositamente per rispondere a preoccupazioni specifiche; che, in tale contesto, l'EFSA sta attualmente lavorando a un progetto inteso a sviluppare alternative non animali per vagliare gli effetti di neurotossicità per lo sviluppo;

AE.

considerando che si teme che l'attuazione del regolamento, per quanto riguarda l'uso di animali nelle prove di individuazione dei pericoli e di valutazione del rischio non sia in linea con i requisiti relativi ai principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento, di cui alla direttiva 2010/63/UE sugli esperimenti sugli animali, in quanto i regolamenti (UE) n. 283/2013 e (UE) n. 284/2013 della Commissione, e i relativi orientamenti, non sono stati aggiornati dopo la loro adozione, nonostante la disponibilità di test e tecnologie alternative convalidate;

AF.

considerando che la sperimentazione degli effetti sulla salute umana comporta l'uso di animali e pertanto non prevede necessariamente con precisione le reazioni umane;

AG.

considerando che è necessario accelerare lo sviluppo e la convalida di nuove metodologie non animali che forniscano informazioni sui meccanismi sottostanti di tossicità umana, ivi compresi i percorsi che portano a risultati nocivi per l'uomo;

AH.

considerando che molti prodotti agricoli di paesi terzi presentano un livello inferiore di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente per quanto riguarda l'autorizzazione e l'uso di prodotti fitosanitari; e che è necessario garantire che il livello di protezione dell'UE non sia compromesso dalle importazioni di prodotti agricoli da paesi terzi;

AI.

considerando che sul territorio dell'UE circolano e sono utilizzati prodotti fitosanitari importati illegalmente, che rappresentano una potenziale minaccia per la salute pubblica e una concorrenza sleale per i prodotti fitosanitari soggetti a una procedura di approvazione in conformità della legislazione europea vigente;

Domanda di approvazione delle sostanze attive

AJ.

considerando che diverse parti interessate hanno espresso preoccupazioni in termini di trasparenza e conflitti di interesse circa il diritto dei richiedenti di scegliere lo Stato membro relatore (RMS) al momento della prima domanda di approvazione di una sostanza attiva;

AK.

considerando che sono anche state sollevate preoccupazioni in termini di trasparenza e conflitti di interesse da parte di numerosi portatori d'interesse sul fatto che lo Stato membro relatore cui la Commissione affida la responsabilità del rinnovo di una relazione di valutazione può essere lo stesso che ha elaborato il progetto iniziale di relazione di valutazione;

AL.

considerando che, dall'entrata in vigore del regolamento, soltanto 11 dei 28 Stati membri sono stati scelti dai richiedenti come Stati membri relatori per le nuove sostanze attive, il che mostra l'esistenza di differenze significative riguardo alle competenze e al personale;

AM.

considerando che Francia, Paesi Bassi, Germania e Regno Unito hanno trattato circa l'80 % di tutti i fascicoli; che la Brexit avrà un impatto significativo sul carico di lavoro di altri Stati membri;

AN.

considerando che l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento impone al richiedente di fornire un fascicolo sintetico, che dovrebbe comprendere tra l'altro le sintesi e i risultati dei test e degli studi per ciascun punto dei requisiti relativi ai dati, compresa una valutazione di tutte le informazioni presentate;

AO.

considerando che numerosi portatori d'interesse hanno sollevato preoccupazioni in merito all'approccio basato sulle valutazioni stabilito per legge, e in particolare riguardo a chi debba produrre le prove e gli studi scientifici per la valutazione delle sostanze attive, a chi debba fornire una letteratura scientifica revisionata e a chi debba valutare gli studi;

AP.

considerando che l'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento impone al richiedente di aggiungere al fascicolo la letteratura scientifica revisionata riguardante la sostanza attiva e i relativi metaboliti;

AQ.

considerando che, per le nuove sostanze attive, normalmente sono disponibili soltanto dati provenienti da studi regolamentari prodotti dal richiedente;

AR.

considerando che la valutazione del rischio deve basarsi su tutti i pertinenti elementi scientifici a disposizione; che la letteratura scientifica revisionata fornisce importanti informazioni complementari agli studi basati sulle buone pratiche di laboratorio (BPL) fornite dai richiedenti, e può comprendere risultati che allertano i valutatori in merito ad effetti negativi non rilevati con i test standard;

AS.

considerando che i principi delle BPL sono stati sviluppati dall'OCSE per garantire che uno studio si svolga come prescritto da uno specifico metodo di prova, al fine di prevenire pratiche fraudolente; che l'UE ha adottato tali principi mediante la direttiva 2004/10/CE, che impone agli Stati membri di garantire che i laboratori che svolgono studi di sicurezza sui prodotti chimici rispettino i principi delle BPL dell'OCSE e la direttiva 2004/9/CE, la quale stabilisce l'obbligo degli Stati membri di designare le autorità responsabili delle ispezioni sulle BPL nel proprio territorio;

AT.

considerando che, come riferito dalla Commissione nel 2015, tutti gli Stati membri hanno recepito le direttive sulle BPL e hanno istituito programmi nazionali funzionanti di monitoraggio della conformità alle BPL;

AU.

considerando che le linee guida dell'OCSE relative ai metodi di prova garantiscono che la ricerca sia riproducibile, coerente e uniforme e consentono alle autorità di regolamentazione di valutare la qualità e la pertinenza dello studio, di assicurare la validità metodologica di uno studio e di agevolare il reciproco riconoscimento dei dati tra Stati membri;

Progetto di valutazione da parte dello Stato membro relatore

AV.

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento, «lo Stato membro relatore esegue una valutazione indipendente, obiettiva e trasparente alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali»;

AW.

considerando che è stato accertato che Stati membri diversi, quando agiscono in qualità di Stati membri relatori, utilizzano pratiche diverse per quanto riguarda il riferimento alle sintesi della letteratura scientifica revisionata; che una regola fondamentale per qualsiasi lavoro scientifico è che le dichiarazioni rese da altri dovrebbero essere indicate chiaramente utilizzando le virgolette;

AX.

considerando che il Parlamento riconosce il dibattito sull'esame della letteratura scientifica nella relazione sulla valutazione del rischio riguardante il glifosato, elaborata dall'Istituto federale tedesco per la valutazione del rischio (BfR); che diversi portatori di interessi hanno sollevato preoccupazioni in merito al fatto che importanti elementi di valutazione presenti nel progetto di relazione di valutazione del rischio sul glifosato sono stati ripresi dalla domanda senza essere chiaramente indicati come riferimenti;

Parere dell'EFSA sui progetti di rapporto di valutazione e classificazione dell'ECHA delle sostanze attive

AY.

considerando che la credibilità del sistema di autorizzazione dell'Unione per i prodotti fitosanitari dipende fortemente dalla fiducia del pubblico nei confronti dell'EFSA, che formula i pareri scientifici su cui si fondano le decisioni riguardanti la sicurezza alimentare in Europa; che il calo della fiducia del pubblico nell'EFSA è motivo di preoccupazione;

AZ.

considerando che circa due terzi degli esperti nazionali che lavorano per l'EFSA provengono da soli sei Stati membri;

BA.

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento, la valutazione della sostanza attiva deve accertare, in primo luogo, se siano soddisfatti i criteri di approvazione di cui ai punti da 3.6.2 a 3.6.4 e al punto 3.7 dell'allegato II (i «criteri di esclusione»); che uno di tali criteri di esclusione riguarda la classificazione di una sostanza come cancerogena (categoria 1A o 1B) conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008;

BB.

considerando che l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato il glifosato come probabilmente cancerogeno per l'uomo (gruppo 2A) in base alla propria nomenclatura (equivalente alla categoria 1B di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008); che, dopo aver esaminato tutte le informazioni disponibili, ivi compresa la valutazione dell'IARC, le agenzie europee incaricate di fornire valutazioni scientifiche alla base delle decisioni dell'UE sulla gestione del rischio, l'EFSA e l'ECHA, hanno concluso che una classificazione come cancerogeno non era giustificata a norma delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008;

BC.

considerando che, mentre l'IARC ha fondato la sua conclusione su letteratura pubblicata conformemente ai propri principi di lavoro, l'EFSA e l'ECHA hanno anche utilizzato studi non pubblicati presentati dal richiedente conformemente all'articolo 8 del regolamento come base fondamentale della loro valutazione e hanno inoltre avuto accesso ai pertinenti dati grezzi;

BD.

considerando che diverse altre autorità competenti nel resto del mondo, comprese quelle degli Stati Uniti, del Canada, della Nuova Zelanda, dell'Australia e del Giappone, hanno successivamente completato nuove valutazioni del glifosato e hanno concluso che non è cancerogeno; che il glifosato è tuttora in fase di revisione da parte dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti, il cui progetto di valutazione del rischio ecologico indica chiaramente la possibilità di effetti su uccelli, mammiferi e piante terrestri e acquatiche;

BE.

considerando che, come mostrato da un confronto realizzato dall'EFSA nel 2017 tra 54 pesticidi valutati nell'ambito dei sistemi sia dell'UE che dell'IARC, in 14 casi la classificazione dell'UE era più prudente (e quindi più rigorosa) di quella dell'IARC, in 11 casi (glifosato e altre 10 sostanze attive) meno rigorosa e in 29 casi equivalente;

BF.

considerando che sono state sollevate e continuano ad essere sollevate preoccupazioni da diversi portatori di interessi in merito ai pareri dell'EFSA e dell'ECHA, nei quali esse concludevano di essere favorevoli a non classificare il glifosato come cancerogeno;

BG.

considerando che, sfortunatamente, non è stato possibile risolvere tale controversia in sede di commissione speciale;

BH.

considerando che nell'ottobre 2017 la Commissione ha dichiarato ricevibile l'iniziativa dei cittadini europei «Vietare il glifosato e proteggere le persone e l'ambiente dai pesticidi tossici»; che oltre un milione di cittadini ha invitato la Commissione a proporre agli Stati membri l'introduzione di un divieto sull'utilizzo del glifosato, a riformare la procedura di approvazione per i pesticidi e a fissare obiettivi di riduzione obbligatori a livello dell'UE per l'uso di pesticidi;

BI.

considerando che i cosiddetti Monsanto Papers, la recente sentenza della Corte superiore dello Stato della California nella causa Dewayne Johnson / Monsanto (causa n. CGC-16-550128) e il successivo ricorso hanno sollevato preoccupazioni in merito all'indipendenza e ai conflitti di interessi nel processo di valutazione del glifosato;

Approvazione di sostanze attive da parte della Commissione

BJ.

considerando che il regolamento fissa per la Commissione un termine di sei mesi, dalle conclusioni dell'EFSA alla presentazione di un progetto di regolamento;

BK.

considerando che la decisione di rinnovare l'approvazione del glifosato non conteneva misure giuridicamente vincolanti di mitigazione del rischio a livello di Unione; che la Commissione ha deciso di adottare una raccomandazione specifica nelle condizioni di approvazione secondo cui gli Stati membri, nel rilasciare le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti glifosato, dovrebbero prestare particolare attenzione al rischio per i vertebrati terrestri; che in quasi tutti gli usi del glifosato è stato rilevato un elevato rischio a lungo termine per i vertebrati terrestri non bersaglio, compresi mammiferi e uccelli;

BL.

considerando che l'ECHA ha concluso che il glifosato causa gravi danni agli occhi ed è tossico per gli organismi acquatici, con effetti di lunga durata;

BM.

considerando che non è chiaro in quali condizioni la Commissione e gli Stati membri ritengano che un rischio sia inaccettabile per l'ambiente;

BN.

considerando che il fatto che la Commissione, con il sostegno degli Stati membri, approvi sostanze attive che secondo l'EFSA presentano rischi elevati per l'ambiente e la biodiversità desta preoccupazione, dato che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera e), del regolamento, un prodotto fitosanitario non deve avere effetti inaccettabili sull'ambiente;

BO.

considerando che, nella sua decisione relativa al caso 12/2013/MDC del 18 febbraio 2016, il Mediatore europeo ha affermato che la presentazione di informazioni di conferma non dovrebbe riferirsi ai requisiti in materia di dati esistenti al momento della presentazione della domanda in relazione alla valutazione dei rischi per la salute e per i quali era disponibile un'adeguata documentazione orientativa;

BP.

considerando che i dati di conferma non sono generalmente soggetti allo stesso esame o alla stessa valutazione scientifica dei dati presentati nella domanda originaria, in quanto non sono sistematicamente sottoposti a una valutazione inter pares dell'EFSA; considerando che, nella sua decisione del 2016, il Mediatore europeo ha invitato la Commissione a valutare se, d'ora in poi, tutte le informazioni di conferma debbano essere sistematicamente oggetto di una valutazione inter pares dell'EFSA e se i documenti orientativi debbano essere modificati di conseguenza;

BQ.

considerando che, sulla base della relazione di follow-up presentata dalla Commissione nel febbraio 2018 riguardo a dieci sostanze attive esaminate nel contesto dell'indagine del Mediatore, la procedura delle informazioni di conferma ha portato al mantenimento sul mercato, per un periodo di tempo prolungato, di due sostanze attive, alossifop-P e malation, che sarebbero state altrimenti soggette a restrizioni;

BR.

che le carenze di dati in caso di pesticidi biologici a basso rischio si verificano principalmente perché i requisiti relativi ai dati sono concepiti per prodotti fitosanitari chimici e sono pertanto inadatti a quelli biologici a basso rischio;

BS.

considerando che, nonostante i rischi individuati dall'EFSA nelle sue conclusioni sulle sostanze attive, la Commissione affida spesso agli Stati membri l'adozione di misure di mitigazione del rischio, nonostante la facoltà conferitale dal regolamento di imporre tali misure a livello dell'UE; che tale approccio è stato condannato dal Mediatore europeo nella sua decisione relativa al caso 12/2013/MDC;

BT.

considerando che è opportuno che gli Stati membri stabiliscano misure di gestione del rischio riguardo alle preoccupazioni specifiche per la loro situazione;

BU.

considerando che vi è una scarsa disponibilità di prodotti fitosanitari a basso rischio; che, su un totale di quasi 500 sostanze disponibili sul mercato dell'UE, soltanto dieci sono approvate come sostanze attive a basso rischio; che la scarsa disponibilità di prodotti fitosanitari a basso rischio rende più difficili l'attuazione e lo sviluppo della difesa integrata; che tale scarsa disponibilità è causata dal lungo processo di valutazione, autorizzazione e registrazione;

BV.

considerando che al giorno d'oggi è possibile avvalersi di tecniche avanzate, come l'agricoltura di precisione e la robotica, ai fini di un puntuale monitoraggio e dell'eliminazione di piante infestanti e insetti nocivi in fase iniziale; che tali tecniche avanzate sono ancora poco sviluppate all'interno dell'UE e necessitano del sostegno dell'Unione europea e degli Stati membri;

Autorizzazione dei prodotti fitosanitari da parte degli Stati membri

BW.

considerando che i prodotti fitosanitari dovrebbero essere sottoposti a una valutazione approfondita in conformità delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche prima della loro autorizzazione; che la carenza di personale e/o di finanziamenti può comportare un eccessivo affidamento sulla valutazione effettuata per l'approvazione delle sostanze attive nel contesto delle decisioni relative ai prodotti fitosanitari;

BX.

considerando che la procedura di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, e in particolare i requisiti in materia di dati per la valutazione del rischio, dovrebbe tenere conto dell'uso effettivo dei prodotti fitosanitari;

BY.

considerando che, nel rilasciare l'autorizzazione per prodotti fitosanitari, è opportuno attribuire un'attenzione particolare al rischio per i «gruppi vulnerabili»; che il regolamento definisce i gruppi vulnerabili come persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute; che tale categoria comprende le donne incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, gli anziani, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai pesticidi sul lungo periodo;

BZ.

considerando che l'articolo 25 del regolamento prevede che gli antidoti agronomici e i sinergizzanti siano soggetti alla stessa procedura di approvazione delle sostanze attive, ai fini della loro inclusione in un elenco positivo; che la Commissione non ha ancora approvato alcun antidoto agronomico o sinergizzante;

CA.

considerando che l'articolo 27 del regolamento impone alla Commissione di includere nell'allegato III un elenco negativo di coformulanti inaccettabili; che la Commissione non ha ancora adottato l'elenco negativo dei coformulanti, ma ha dichiarato la sua intenzione di farlo entro la fine del 2018; che questo ritardo è inaccettabile, considerato l'impatto di tali sostanze; che, in mancanza di un tale elenco a livello dell'Unione, alcuni Stati membri hanno elaborato i propri elenchi negativi di coformulanti;

CB.

considerando che l'assenza di tali elenchi dell'UE rende più difficile una valutazione approfondita dei rischi dei prodotti fitosanitari;

CC.

considerando che sono state espresse preoccupazioni per quanto riguarda il sistema zonale, e in particolare i ritardi nella procedura e le frequenti rivalutazioni, totali o parziali, delle domande nel quadro del riconoscimento reciproco, derivanti dalle diversità dei requisiti nazionali relativi ai modelli di valutazione da parte di Stati membri della stessa zona; che la procedura di riconoscimento reciproco da parte degli Stati membri aveva l'obiettivo di semplificare le procedure e di accrescere la fiducia tra gli Stati membri; che l'applicazione della procedura di riconoscimento reciproco è considerata un importante strumento per accrescere la ripartizione del lavoro e garantire il rispetto delle scadenze, assicurando al contempo una protezione ottimale, ed è importante per il funzionamento del mercato interno;

CD.

considerando che la Commissione sta lavorando ad un sistema informatico, il sistema di gestione delle domande per i prodotti fitosanitari (PPPAMS), che sarà accessibile al pubblico e faciliterà il sistema di riconoscimento reciproco;

CE.

considerando che attualmente non è possibile avere una visione d'insieme di tutti i prodotti fitosanitari autorizzati nell'UE, in quanto gli Stati membri non sono tenuti a informare sistematicamente la Commissione in merito alle loro decisioni di autorizzazione;

CF.

considerando che il regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione richiede l'esecuzione di studi sulla tossicità a lungo termine; che il regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione richiede attualmente studi di tossicità sull'esposizione di operatori, astanti, residenti e lavoratori, vari studi di tossicità a lungo termine e cronica per gli animali e sul destino e sul comportamento nel suolo, nell'acqua e nell'aria, ivi comprese via e degradazione nell'aria e propagazione atmosferica, ma non sulla tossicità a lungo termine dei prodotti fitosanitari;

CG.

considerando che gli Stati membri stanno lavorando all'istituzione di una valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari con possibili sostituti; che l'obiettivo è di rimpiazzare tali prodotti con prodotti fitosanitari più sicuri e metodi non chimici come quelli definiti nella direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (29);

CH.

considerando che recenti relazioni hanno sottolineato importanti riduzioni della biodiversità per quanto riguarda gli uccelli e gli insetti, in particolare le api e altri impollinatori; che negli ultimi 27 anni è stata osservata una diminuzione di oltre il 75 % della biomassa di insetti volanti totale nelle aree protette (30); che l'intensificazione agricola (per esempio l'uso di pesticidi, la lavorazione del terreno durante tutto l'anno, l'aumento dell'uso di concimi e la frequenza degli interventi agronomici), che non è stata inclusa in tale analisi, potrebbe costituire una causa plausibile; che l'intensificazione agricola è stata associata a un declino complessivo della biodiversità nelle piante, negli insetti, negli uccelli e in altre specie; che la biodiversità e gli ecosistemi solidi rivestono un'importanza fondamentale, in particolare le api e altri insetti impollinatori, per garantire un settore agricolo sano e sostenibile;

CI.

considerando che il divieto di tutti gli utilizzi esterni di tre neonicotinoidi (imidacloprid, clotianidin e tiametoxam) è positivo; che tali divieti non dovrebbero essere compromessi da indebite deroghe all'articolo 53;

CJ.

considerando che altri prodotti fitosanitari sistemici dovrebbero essere quanto più possibile limitati, anche per il trattamento dei semi, se costituiscono un pericolo per la salute umana e per l'ambiente;

CK.

che l'utilizzo e i casi individuati di autorizzazioni di emergenza rilasciate ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento sono in aumento nell'UE; che alcuni Stati membri ricorrono all'articolo 53 molto più di altri; che dalla recente valutazione dell'EFSA sulle autorizzazioni d'emergenza di tre neonicotinoidi è emerso che, mentre in alcuni casi tali autorizzazioni erano conformi alle disposizioni legislative, in altri casi non lo erano;

CL.

considerando che ritardi sistematici nei processi di autorizzazione potrebbero anche determinare un maggiore utilizzo delle autorizzazioni di emergenza; che il ricorso alle deroghe all'articolo 53 per gli usi minori al fine di affrontare situazioni speciali diverse dalle effettive emergenze non è né realizzabile né opportuno; che l'EFSA dovrebbe esaminare l'effetto dei sostituti nonché la disponibilità di metodi non chimici;

CM.

considerando che è opportuno prestare particolare attenzione ai prodotti fitosanitari per usi minori, in quanto attualmente vi sono pochi incentivi economici per le imprese a sviluppare questi prodotti;

CN.

considerando che dall'entrata in vigore del regolamento la Commissione si è avvalsa una sola volta della possibilità di chiedere un parere all'EFSA ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2;

Osservazioni di carattere generale

1.

ritiene che, sebbene l'UE disponga di uno dei sistemi più rigorosi al mondo, sia il regolamento in quanto tale che la sua applicazione debbano essere migliorati per conseguire il suo obiettivo;

2.

prende atto della valutazione REFIT del regolamento, in corso di esecuzione da parte della Commissione;

3.

sottolinea l'importanza di garantire una valutazione scientifica indipendente, obiettiva e trasparente delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari;

4.

invita la Commissione e gli Stati membri a destinare risorse sufficienti e competenze adeguate alla valutazione delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari e a garantire una valutazione indipendente, obiettiva e trasparente alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche;

5.

invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare un'applicazione piena e uniforme dei criteri di esclusione basati sul pericolo per le sostanze attive che sono mutagene, cancerogene o tossiche per la riproduzione o che presentano caratteristiche di interferenza endocrina;

6.

invita la Commissione e gli Stati membri, nel loro ruolo di gestori del rischio, ad applicare debitamente il principio di precauzione qualora, a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione di incertezza sul piano scientifico, adottando misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire un livello elevato di tutela della salute umana;

7.

esorta la Commissione a comunicare sistematicamente in che modo sia stato preso in considerazione tale principio e in che modo sia stata adottata la decisione sulla gestione del rischio;

8.

accoglie con favore la raccomandazione, formulata dal meccanismo di consulenza scientifica alla Commissione, di promuovere un dibattito più ampio in tutta la società al fine di sviluppare una visione condivisa a livello dell'UE per la produzione alimentare sostenibile, anche per quanto riguarda il ruolo dei prodotti fitosanitari in questo settore; è dell'avviso che tali considerazioni dovrebbero tenere conto, tra gli altri fattori, della qualità, della sicurezza, della disponibilità e dell'accessibilità economica dei prodotti alimentari per i consumatori, del reddito equo per la produzione agricola e della sua sostenibilità a lungo termine, dei cambiamenti climatici, nonché dei rischi e dei benefici a breve e lungo termine per la salute umana e animale e per l'ambiente associati ai diversi scenari di utilizzo dei prodotti fitosanitari, compresi la difesa integrata e uno scenario di utilizzo zero;

9.

ritiene che, all'interno del sistema dell'UE, si debba prestare maggiore attenzione all'uso diffuso e all'uso profilattico inappropriato dei prodotti fitosanitari e ai relativi effetti sulla salute umana e animale e sull'ambiente, nonché allo sviluppo di resistenza nell'organismo bersaglio;

10.

sottolinea l'importanza della piena attuazione della direttiva 2009/128/CE, tenuto conto del suo legame con il sistema di autorizzazione, in particolare delle disposizioni della stessa riguardanti la difesa integrata e una formazione adeguata per gli agricoltori; evidenzia che è possibile fare riferimento ai lavori in corso del Parlamento sul tema per maggiori dettagli;

11.

invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare la coerenza tra la finalità dell'approvazione delle sostanze attive e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari a norma del presente regolamento e la finalità della direttiva 2009/128/CE;

12.

invita la Commissione e gli Stati membri a non approvare più sostanze attive o prodotti fitosanitari per il disseccamento;

13.

invita la Commissione e gli Stati membri a non consentire più l'uso di prodotti fitosanitari in aree utilizzate dal grande pubblico o da gruppi vulnerabili, secondo la definizione di cui all'articolo 12, lettera a), della direttiva 2009/128/CE;

14.

invita la Commissione a introdurre nel regolamento misure specifiche per la protezione effettiva dei gruppi vulnerabili, allo scopo di porre fine, senza indugi o deroghe, all'impiego dei pesticidi su lunghe distanze in prossimità di scuole, strutture per l'infanzia, parchi giochi, ospedali, maternità e ospizi;

15.

invita la Commissione ad adottare le misure necessarie per garantire che le statistiche relative alle vendite di pesticidi siano messe a disposizione del pubblico per sostanza attiva e per Stato membro e che le statistiche sull'utilizzo dei pesticidi siano ulteriormente migliorate in modo da fornire informazioni complete per la valutazione del rischio ambientale nonché la valutazione comparativa a norma del regolamento;

16.

chiede la creazione di un efficace sistema di vigilanza successiva all'immissione sul mercato per monitorare sistematicamente l'impatto reale dell'uso dei prodotti fitosanitari sulla salute umana e animale e sull'ambiente nel suo complesso, anche nel lungo periodo; sottolinea che la vigilanza successiva all'immissione sul mercato per i prodotti fitosanitari dovrebbe garantire una raccolta e comunicazione dei dati efficaci tra tutti i portatori di interessi ed essere trasparente e pubblicamente accessibile; invita l'EFSA e l'ECHA a elaborare orientamenti armonizzati per un'efficace vigilanza successiva all'immissione sul mercato in questo settore;

17.

invita la Commissione ad elaborare una piattaforma o una banca dati informatica standardizzata a livello di UE per sostenere lo scambio di dati sul monitoraggio successivo all'immissione sul mercato e ritiene che i dati sul monitoraggio successivo all'immissione sul mercato e altri dati disponibili sul monitoraggio dovrebbero essere utilizzati nelle decisioni di autorizzazione;

18.

invita la Commissione ad accelerare l'attuazione del progetto pilota per il monitoraggio ambientale dell'uso dei pesticidi attraverso le api mellifere, che consentirà, tra l'altro, di valutare l'attuazione della legislazione dell'UE in termini di applicazione e autorizzazione di pesticidi;

19.

invita la Commissione a svolgere uno studio epidemiologico sull'impatto reale dei prodotti fitosanitari sulla salute umana;

20.

invita la Commissione a elaborare ulteriormente e attuare approcci volti ad affrontare gli effetti della combinazione di sostanze chimiche promuovendo una valutazione integrata e coordinata in tutte le normative pertinenti dell'UE;

21.

accoglie con favore il progetto in corso dell'EFSA di modellizzare gli effetti di neurotossicità per lo sviluppo (DNT), anche se ritiene che ciò sia insufficiente fintantoché non vi sia un obbligo giuridico di valutare gli effetti di DNT delle sostanze attive e di altri componenti dei pesticidi nell'ambito del processo di autorizzazione; invita pertanto la Commissione a valutare le opzioni per garantire che le sostanze attive e gli altri componenti dei prodotti fitosanitari siano valutati per quanto riguarda gli effetti di DNT, tenendo pienamente conto di metodi meccanici affidabili incentrati sugli esseri umani e che non prevedano l'impiego di animali per la valutazione del pericolo di DNT;

22.

ritiene essenziale che nell'Unione la ricerca e l'innovazione continuino a essere sviluppate e, pertanto, invita Orizzonte Europa, altri strumenti finanziari dell'Unione e gli Stati membri a mettere a disposizione finanziamenti sufficienti per promuovere:

a)

una ricerca indipendente sugli effetti dei prodotti fitosanitari per la salute umana e animale, l'ambiente e la produzione agricola;

b)

una ricerca sulle alternative ai prodotti fitosanitari, compresi i metodi non chimici, e sui pesticidi a basso rischio, al fine di presentare agli agricoltori nuove soluzioni per l'agricoltura sostenibile, e una ricerca sulle tecniche agroecologiche e tecniche agricole di precisione al fine di ridurre al minimo i fattori produttivi esterni e ottimizzare il controllo degli organismi nocivi in modo mirato e sostenibile;

23.

invita la Commissione a prendere in considerazione l'importanza di un quadro normativo che incoraggi la l'innovazione e la ricerca al fine di sviluppare prodotti fitosanitari e alternative migliori e più sicuri;

24.

ricorda che l'accesso a una protezione fitosanitaria sicura ed efficiente è essenziale per consentire agli agricoltori di prevenire contaminanti alimentari presenti in natura come micotossine cancerogene, che mettono a rischio la sicurezza dei nostri alimenti;

25.

ricorda che le colture e le condizioni pedoclimatiche degli Stati membri e, in particolare, delle regioni ultraperiferiche dell'UE, sono molto varie e specifiche; chiede di tenere conto di tale diversità nell'ambito del processo di autorizzazione;

26.

invita l'EFSA e la Commissione a migliorare la loro comunicazione dei rischi al fine di informare il pubblico in modo adeguato, comprensibile e facilmente accessibile; ritiene importante migliorare la conoscenza pubblica in merito al pericolo e al rischio e ai pericoli e rischi accettabili e inaccettabili, sensibilizzare circa il livello di conformità ai valori relativi all'LMR in tutta Europa e informare gli utenti delle possibili misure di mitigazione del rischio;

27.

chiede la piena attuazione dei principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento;

28.

chiede l'applicazione di test e tecnologie che non prevedano l'uso di animali nella sperimentazione di sostanze attive, antidoti agronomici, sinergizzanti, altri coformulanti e formulazioni di prodotti, nonché la valutazione degli effetti cumulativi e degli effetti miscela delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari, laddove tali test e tecnologie siano disponibili;

29.

chiede l'aggiornamento dei regolamenti (UE) n. 283/2013 e (UE) n. 284/2013 non appena siano disponibili tecnologie e test alternativi convalidati;

30.

invita la Commissione a includere sviluppi scientifici e tecnologici per nuove modalità di approccio nella scienza normativa al fine di migliorare la prevedibilità della sperimentazione a norma di legge e sostituire l'utilizzo degli animali;

31.

invita la Commissione a esaminare le possibilità per richiedere la presentazione di dati umani pertinenti, ad esempio quelli generati nelle prove cliniche condotte durante la sperimentazione di prodotti medici, alla banca dati di libero accesso prevista nel bando di gara ECHA/EFSA, affinché possano essere utilizzati dati umani per convalidare le metodologie non animali in fase di sviluppo;

32.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire controlli efficaci dei prodotti agricoli importati da paesi terzi al fine di assicurare un elevato livello di protezione e parità di condizioni per la produzione alimentare europea;

33.

invita gli Stati membri e la Commissione a intraprendere maggiori sforzi per arrestare il commercio di prodotti fitosanitari illegali poiché questi compromettono gli obiettivi della legislazione dell'Unione in questo settore;

Domanda di approvazione delle sostanze attive

34.

invita la Commissione a proporre una modifica del regolamento affinché possa adottare un programma di lavoro relativo alla designazione dello Stato membro relatore (SMR) per le domande di approvazione, sulla base di criteri per una valutazione indipendente, obiettiva e trasparente: competenze, risorse, assenza di conflitto di interessi, pertinenza per il prodotto, capacità tecnica e capacità di ottenere risultati scientificamente solidi e affidabili nei termini prestabiliti, unitamente a un processo globale di valutazione inter pares e a una consultazione dei portatori di interessi, analogamente a quanto avviene per il sistema di riapprovazione delle sostanze attive;

35.

invita la Commissione ad assegnare la valutazione delle domande di rinnovo a uno Stato membro diverso da quello responsabile delle precedenti valutazioni, a condizione che sia possibile garantire il necessario livello di competenza e di risorse;

36.

invita la Commissione a garantire che solo gli Stati membri che possono assicurare l'elevata qualità delle valutazioni e che dispongono di procedure efficaci per valutare i conflitti di interesse diventino SMR;

37.

invita la Commissione, con il sostegno dell'EFSA, a effettuare una valutazione dei laboratori nazionali di riferimento collegati alle autorità competenti dello SMR interessato, al fine di garantire lo stesso livello di competenza per il progetto di rapporto di valutazione (DAR) dello SMR;

38.

invita inoltre gli Stati membri a procedere in maniera responsabile ai loro controlli dei laboratori certificati BPL e chiede alla Commissione di creare, a livello di Unione, un sistema di verifica dei controlli degli Stati membri da essa condotto;

39.

prende atto della proposta della Commissione sulla trasparenza e la sostenibilità della valutazione del rischio a livello di UE nella filiera alimentare e si compiace pertanto dell'opportunità di migliorare la situazione attuale al riguardo;

40.

ritiene importante che i richiedenti siano tenuti a registrare tutti gli studi regolamentari che saranno eseguiti in un registro pubblico e consentire un periodo per le osservazioni durante il quale i portatori di interessi siano in grado di fornire i dati esistenti per assicurare che si tenga conto di tutte le informazioni pertinenti; sottolinea che le disposizioni relative al registro pubblico comprendono anche la registrazione, da parte del laboratorio certificato, delle date di inizio e di conclusione dello studio nonché la pubblicazione dei dati di controllo da inserire in un registro dei controlli storici, compresa la metodologia delle prove che saranno effettuate, nel rispetto della protezione dei dati personali; è del parere che possano essere presentati insieme alla domanda soltanto gli studi regolamentari che sono stati registrati;

41.

sottolinea la necessità di chiedere ai richiedenti di fornire tutti gli studi allo SMR, compresi i dati grezzi, in un formato leggibile meccanicamente;

42.

chiede che sia garantito l'accesso pubblico ai suddetti studi, ivi compresi tutti i dati e le informazioni a sostegno riguardanti le domande di autorizzazione, in un formato leggibile meccanicamente e nella loro integralità, al fine di garantire la trasparenza e consentire in tal modo un controllo indipendente e tempestivo, proteggendo nel contempo i dati personali e garantendo che coloro che hanno richiesto gli studi possano utilizzarli soltanto per scopi non commerciali, in modo da salvaguardare i pertinenti diritti di proprietà intellettuale;

43.

invita la Commissione a valutare se sia opportuno smettere di esigere che il richiedente fornisca la letteratura scientifica revisionata sulla sostanza attiva e le relative formulazioni, assegnando invece questo compito allo SMR, che dovrà essere assistito dall'EFSA;

44.

sottolinea che alla valutazione della letteratura scientifica revisionata, qualora sia disponibile, dovrebbe essere attribuito un peso equivalente agli studi basati sulle BPL; ritiene che entrambi siano validi come contributi alla valutazione e che dovrebbero essere ponderati in base alla qualità relativa degli studi e alla loro pertinenza per la domanda in esame;

45.

invita la Commissione a valutare se sia opportuno smettere di esigere che il richiedente valuti i dati da fornire nell'ambito della domanda, assegnando invece questo compito allo SMR;

46.

chiede un riesame indipendente delle norme attuali in materia di esame della letteratura, in modo da garantire che tutti gli studi pertinenti siano presi in considerazione;

Progetto di valutazione da parte dello SMR

47.

insiste affinché lo SMR applichi rigorosamente l'articolo 9 del regolamento, in modo tale da garantire che le domande siano complete prima di essere considerate ammissibili;

48.

sottolinea che la valutazione dovrebbe comprendere una valutazione approfondita dei dati grezzi, nonché dei dati relativi alle formulazioni finali dei prodotti disponibili in detta fase della valutazione; chiede allo SMR di dimostrare chiaramente, nel progetto di rapporto di valutazione, che tutti gli studi siano stati adeguatamente controllati in relazione alla loro pertinenza, qualità e validità scientifiche e, se del caso, di includere ulteriori studi considerati non pertinenti dal richiedente; rileva che l'esclusione dei dati che segnalano effetti negativi dovrebbe basarsi solo su una motivazione fondata su prove scientifiche, ad esempio la corretta applicazione dei pertinenti documenti di orientamento dell'OCSE;

49.

invita la Commissione a esaminare il modo migliore per garantire la valutazione di sostante attive sulla base degli usi più frequenti, delle formulazioni utilizzate più frequentemente, del loro dosaggio e dei pertinenti scenari di esposizione;

50.

chiede che tutte le valutazioni siano basate su un riesame sistematico di tutte le prove disponibili e sulla totale trasparenza riguardo all'impiego della «forza probante»;

51.

raccomanda allo SMR di limitare al minimo la riproduzione di paragrafi e solo in casi giustificati e debitamente segnalati; insiste affinché, nella misura in cui il richiedente si occupi della valutazione, ove si riprendano frammenti dal fascicolo del richiedente, si proceda a una chiara distinzione tra la valutazione dell'autorità e la valutazione del richiedente;

Parere dell'EFSA sui progetti di rapporto di valutazione e classificazione dell'ECHA delle sostanze attive

52.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che, nella valutazione dei rischi, siano inseriti prove fondamentali (ad esempio, prove ecotossicologiche aggiornate per gli organismi del suolo, valutazione della concentrazione ambientale e dei residui nella polvere, nel vento, nell'aria e nell'acqua, nonché test relativi agli effetti tossici a lungo termine, in particolare per i gruppi vulnerabili) e i recenti sviluppi scientifici e tecnologici della metodologia;

53.

invita la Commissione ad aggiornare debitamente la sua panoramica dei documenti di orientamento e delle linee guida relative ai metodi di prova aggiornati;

54.

invita la Commissione ad agevolare e rafforzare il completamento del processo di armonizzazione in merito alle metodologie e ai requisiti relativi ai dati, in particolare nel quadro dei documenti di orientamento sugli studi ecotossicologici e sul destino e comportamento nell'ambiente;

55.

invita la Commissione a fissare livelli massimi di residui per i suoli e le acque superficiali, utilizzando, tra l'altro, i dati raccolti tramite un monitoraggio ambientale successivo all'immissione sul mercato;

56.

chiede una definizione più rapida ed efficace degli LMR per gli alimenti e i mangimi, nonché una maggiore coerenza grazie all'armonizzazione dei periodi di valutazione tra gli LMR e l'approvazione o il rinnovo dell'approvazione;

57.

chiede che i dati raccolti attraverso il monitoraggio ambientale successivo all'immissione sul mercato siano utilizzati per verificare la precisione delle concentrazioni ambientali previste (PEC) nei modelli di destino ambientale;

58.

invita la Commissione a proporre una modifica del regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione al fine di includervi requisiti in materia di dati sulla tossicità a lungo termine del prodotto fitosanitario e ulteriori vie di esposizione, in particolare l'erosione del suolo a causa del vento e dell'acqua, utilizzando modelli aggiornati;

59.

invita l'EFSA ad aggiornare regolarmente i propri documenti di orientamento in linea con gli sviluppi più recenti in tutti i settori interessati, al fine di valutare gli effetti a breve e a lungo termine dei livelli di residui di sostanze attive, formulazioni e miscele presenti nelle acque superficiali, nel suolo, nel vento e nella polvere;

60.

ritiene che i documenti di orientamento dovrebbero fornire orientamenti sufficientemente chiari ai valutatori del rischio, al fine di garantire una valutazione di elevata qualità e assicurare la prevedibilità e la coerenza per i richiedenti;

61.

invita la Commissione e gli Stati membri, in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (comitato PAFF), ad adottare senza indugio eventuali linee guida in sospeso, compresa la guida aggiornata sulle api utilizzata dall'EFSA nella sua recente revisione di tre neonicotinoidi;

62.

invita l'EFSA ad aggiornare ulteriormente le linee guida sulle api, indipendentemente dall'adozione degli orientamenti in sospeso, al fine di tener conto di altre specie impollinatrici, nonché degli effetti delle miscele e della fattibilità tecnica;

63.

accoglie con favore la valutazione pilota sugli effetti cumulativi e chiede che sia completata come previsto entro la fine del 2018 e che, successivamente, si applichino velocemente le valutazioni del rischio cumulativo nel quadro del processo di autorizzazione; chiede che venga privilegiata e accelerata la ricerca sulle altre vie di esposizione, nonché sui sistemi nervoso e tiroideo;

64.

invita l'EFSA, la Commissione e gli Stati membri ad applicare un fattore di sicurezza supplementare nel calcolo delle dosi di esposizione «sicure», al fine di far fronte alla potenziale tossicità delle miscele nei casi di elevata incertezza residua che non potrebbe essere ridotta mediante prove supplementari sulle miscele;

65.

invita l'EFSA e l'ECHA a migliorare la facilità di consultazione delle informazioni fornite sui loro siti web e a favorire l'estrazione di dati;

66.

invita gli Stati membri a garantire di essere adeguatamente rappresentati all'interno dell'EFSA da esperti nazionali indipendenti; raccomanda che gli Stati membri interagiscano con l'EFSA in maniera costruttiva;

67.

raccomanda che le conoscenze e la capacità scientifiche siano garantite sostenendo, ampliando e rafforzando la rete di esperti delle agenzie dell'UE, degli organismi, degli istituti e dei gruppi di ricerca universitari degli Stati membri che partecipano alle valutazioni dei rischi;

68.

raccomanda, inoltre, la cooperazione nelle reti scientifiche internazionali con esperti internazionali, al fine di sostenere la discussione e il contributo sotto il profilo scientifico per rafforzare la cooperazione internazionale del sistema di valutazione inter pares, che porti a risultati di alta qualità riconosciuti a livello internazionale;

69.

raccomanda all'EFSA di pubblicare i propri pareri in riviste specializzate al fine di intensificare i dibattiti costruttivi e di incentivare e incoraggiare un maggior numero di esperti nazionali e di altri scienziati a partecipare ai suoi lavori;

70.

chiede che all'EFSA e all'ECHA vengano attribuiti fondi sufficienti per svolgere i propri compiti in modo indipendente, obiettivo e trasparente, in modo da garantire un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente, nonché in vista del carico di lavoro supplementare previsto per tali agenzie;

71.

sottolinea che la credibilità del sistema di autorizzazione per i prodotti fitosanitari dipende fortemente dalla fiducia del pubblico nei confronti delle agenzie europee; sottolinea che la trasparenza nel processo di valutazione scientifica è importante per mantenere la fiducia del pubblico; plaude inoltre ai continui sforzi profusi dall'EFSA per migliorare il proprio sistema e l'ultimo aggiornamento della sua politica di indipendenza, del giugno 2017, volto a garantire l'indipendenza e la gestione di eventuali conflitti di interesse;

72.

invita l'EFSA a garantire che tutti gli esperti che partecipano alla valutazione elaborino una dichiarazione di interessi pubblicamente disponibile e a escludere la partecipazione degli esperti con conflitti di interessi da tutte le fasi del processo di revisione inter pares;

73.

propone l'istituzione di un comitato di sorveglianza indipendente in seno all'EFSA, incaricato di valutare i potenziali conflitti di interessi;

74.

chiede l'assegnazione di risorse sufficienti per portare a termine il monitoraggio e l'analisi ambientale su scala paesaggistica successivi all'immissione sul mercato, compreso il monitoraggio dei residui di pesticidi nel suolo e nelle polveri, i cui risultati dovrebbero essere condivisi con l'EFSA;

75.

invita l'EFSA ad assicurarsi di disporre delle competenze necessarie per valutare pienamente la disponibilità e l'applicazione di metodi non chimici;

76.

invita il meccanismo di consulenza scientifica della Commissione ad agire su richiesta quale mediatore in controversie scientifiche riguardanti le sostanze attive;

77.

invita il meccanismo di consulenza scientifica ad avviare un riesame sistematico di tutti gli studi disponibili sulla cancerogenicità del glifosato e delle formulazioni a base di glifosato, al fine di valutare se sia giustificato riesaminare l'approvazione di tale sostanza a norma dell'articolo 21 del regolamento;

Approvazione di sostanze attive da parte della Commissione

78.

deplora fortemente i numerosi ritardi a livello di Commissione e di Stati membri prima e dopo le valutazioni inter pares effettuate dall'EFSA, in particolare i ritardi nella valutazione delle sostanze che soddisfano i criteri di esclusione, ed esorta gli SMR e la Commissione a rispettare i termini stabiliti nel regolamento;

79.

sottolinea la necessità di garantire la responsabilità politica dell'adozione degli atti di esecuzione nell'ambito della comitatologia; esprime preoccupazione per la mancanza di trasparenza nel comitato PAFF; invita la Commissione e gli Stati membri ad accrescere la trasparenza generale delle procedure, anche fornendo resoconti dettagliati delle discussioni nell'ambito della comitatologia e delle rispettive posizioni, in particolare spiegando e motivando le decisioni del comitato PAFF e rendendo pubblici i voti degli Stati membri;

80.

invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere una politica di indipendenza e a garantire che i membri del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non abbiano alcun conflitto di interessi;

81.

invita la Commissione e gli Stati membri ad applicare rigorosamente l'articolo 4 del regolamento e ad adottare criteri chiari e scientificamente fondati per definire gli effetti inaccettabili sull'ambiente, tenendo conto dell'esposizione reale (acuta e cronica) a molteplici prodotti fitosanitari;

82.

invita la Commissione a limitare rigorosamente il ricorso alla procedura delle informazioni di conferma al suo scopo come previsto all'articolo 6, lettera f), del regolamento, ossia qualora, durante il processo di valutazione, si stabiliscano nuovi requisiti o a seguito di nuove conoscenze scientifiche e tecniche; ritiene che la protezione della salute pubblica e dell'ambiente debbano assumere la massima priorità, fornendo al contempo ai richiedenti tempi affidabili per l'autorizzazione; sottolinea che la completezza dei fascicoli è essenziale ai fini dell'approvazione delle sostanze attive; si rammarica che le deroghe concesse in base alla procedura delle informazioni di conferma abbiano consentito di protrarre il mantenimento sul mercato di almeno due sostanze attive che sarebbero state altrimenti soggette a restrizioni;

83.

invita la Commissione a modificare il documento di orientamento pertinente in modo tale che le informazioni di conferma siano sistematicamente sottoposte a una valutazione inter pares completa dell'EFSA, come nel caso dei dati originali relativi alla domanda;

84.

invita la Commissione a inserire nell'approvazione delle sostanze attive misure di mitigazione del rischio giuridicamente vincolanti, al fine di far fronte ai rischi noti posti dai prodotti fitosanitari, sostenendo nel contempo gli Stati membri nell'individuazione di misure di mitigazione del rischio pertinenti alla situazione specifica del paese, tenendo conto delle condizioni agronomiche, climatiche e ambientali dei loro territori;

85.

invita altresì la Commissione a garantire che il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato valuti l'efficacia e l'efficienza delle misure di mitigazione attuate;

86.

invita la Commissione a garantire la piena applicazione dell'articolo 25 del regolamento, in modo tale che gli antidoti agronomici e i sinergizzanti possano essere utilizzati solo dopo la loro approvazione; sottolinea che i requisiti in materia di dati per l'approvazione degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti devono corrispondere a quelli previsti per le sostanze attive e chiede che sia adottato un atto di esecuzione a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento;

87.

invita la Commissione ad adottare, entro la fine del 2018, il primo elenco negativo di coformulanti a norma dell'articolo 27 del regolamento, congiuntamente ai criteri e a una procedura per identificarne altri; chiede, a tal fine, l'integrazione dei dati richiesti a norma del regolamento REACH, del regolamento CLP e del regolamento sui biocidi, e dei dati raccolti dagli Stati membri durante la formulazione dei propri elenchi negativi di coformulanti;

88.

esorta la Commissione a presentare, in linea con la sua risoluzione del 15 febbraio 2017 sui pesticidi a basso rischio di origine biologica e con la sua risoluzione del 13 settembre 2018 sull'attuazione del regolamento, una proposta legislativa specifica recante modifica del regolamento, al di fuori della procedura REFIT in corso, al fine di istituire una rigorosa procedura accelerata per la valutazione, l'autorizzazione e la registrazione;

89.

invita la Commissione a migliorare la trasparenza istituendo un sito web che indichi la tempistica e le fasi dell'approvazione di ciascuna sostanza attiva, indicando le decisioni degli SMR, dell'EFSA e dell'ECHA, le decisioni del comitato PAFF, la durata della licenza e altri dettagli pertinenti;

Autorizzazione dei prodotti fitosanitari da parte degli Stati membri

90.

invita la Commissione a effettuare una valutazione approfondita del sistema zonale, al fine di valutare il modo migliore per garantire la corretta valutazione scientifica armonizzata dei prodotti fitosanitari, salvaguardando nel contempo le competenze degli Stati membri per la loro autorizzazione, nonché limitazione o rifiuto della stessa, e a rivedere le limitazioni al rifiuto dell'autorizzazione;

91.

ritiene che la procedura del riconoscimento reciproco sia fondamentale per ripartire il carico di lavoro e facilitare il rispetto delle scadenze; deplora i ritardi nelle valutazioni da parte degli Stati membri che esaminano le domande di autorizzazione e i problemi di attuazione connessi al principio del riconoscimento reciproco; invita la Commissione a collaborare con gli Stati membri per migliorare il funzionamento del sistema zonale; sottolinea che la piena attuazione della legislazione esistente dovrebbe avere l'obiettivo di evitare la duplicazione del lavoro e mettere a disposizione degli agricoltori nuove sostanze senza inutili ritardi;

92.

sollecita gli Stati membri a rispettare le scadenze per la valutazione dei prodotti fitosanitari e le disposizioni relative al riconoscimento reciproco, come previsto dal regolamento;

93.

invita l'EFSA a definire linee guida armonizzate per la valutazione dei prodotti fitosanitari e la Commissione ad adottarle successivamente;

94.

invita gli Stati membri a garantire che tutti i prodotti fitosanitari siano soggetti a valutazioni adeguate, compresi gli scenari di esposizione, sulla base dei dati ottenuti per il prodotto fitosanitario stesso e ritiene che l'estrapolazione dei dati relativi ai prodotti fitosanitari non dovrebbe essere effettuata sulla base dei dati ottenuti sulle sostanze attive, a meno che ciò non sia scientificamente giustificato e confermato come affidabile dal monitoraggio successivo all'immissione sul mercato;

95.

invita la Commissione a presentare al Parlamento europeo, entro due anni, una relazione dettagliata sulle pratiche nazionali di valutazione e gestione del rischio dei prodotti fitosanitari;

96.

invita gli Stati membri a garantire che qualsiasi decisione sull'autorizzazione dei prodotti fitosanitari si basi su una valutazione adeguata del rischio dell'esposizione reale, acuta e cronica, dei residenti delle zone rurali, e che i rispettivi orientamenti dell'EFSA siano modificati di conseguenza;

97.

sottolinea la necessità di imporre ai richiedenti di fornire tutti gli studi allo Stato membro che esamina la domanda di autorizzazione, compresi i dati grezzi, in un formato leggibile meccanicamente;

98.

chiede che sia garantito l'accesso pubblico ai suddetti studi, ivi compresi tutti i dati e le informazioni a sostegno riguardanti le domande di autorizzazione, in un formato leggibile meccanicamente e nella loro integralità, al fine di garantire la trasparenza e consentire in tal modo un controllo indipendente e tempestivo, proteggendo nel contempo i dati personali e garantendo che coloro che hanno richiesto gli studi possano utilizzarli soltanto per scopi non commerciali, in modo da salvaguardare i pertinenti diritti di proprietà intellettuale;

99.

invita la Commissione a valutare se sia opportuno rendere l'EFSA responsabile della valutazione del rischio dei prodotti fitosanitari, sostenendo al contempo che la decisione effettiva sull'autorizzazione dei prodotti fitosanitari dovrebbe essere presa a livello nazionale, per tener conto di situazioni specifiche per paese;

100.

sollecita gli Stati membri ad aumentare l'efficienza attraverso un maggior coordinamento zonale e interzonale, al fine di ripartire meglio il carico di lavoro e di utilizzare in modo ottimale le risorse di ciascuno Stato membro, nonché a concedere deroghe a norma dell'articolo 53 del regolamento soltanto quando i requisiti esistenti sono rigorosamente rispettati;

101.

ritiene che il sistema di riconoscimento reciproco interzonale debba essere migliorato;

102.

invita gli Stati membri ad attuare in maniera più efficace le procedure di autorizzazione a livello nazionale, al fine di limitare le deroghe e le proroghe concesse a norma dell'articolo 53 del regolamento alle effettive situazioni di emergenza; invita gli Stati membri ad applicare rigorosamente l'articolo 53 del regolamento, ad accettare ed esaminare esclusivamente le domande di deroga complete e a trasmettere soltanto le notifiche complete delle deroghe alla Commissione e agli altri Stati membri;

103.

invita la Commissione ad utilizzare pienamente i propri diritti di controllo di cui all'articolo 53, paragrafi 2 e 3, al fine di limitare le deroghe e le proroghe concesse a norma dell'articolo 53 alle situazioni di emergenza giustificate;

104.

invita gli Stati membri a garantire che, prima di concedere un'eventuale autorizzazione d'emergenza a norma dell'articolo 53, venga effettuata una consultazione pubblica dei pertinenti portatori di interessi, senza creare inutili ritardi nel rilascio delle autorizzazioni di emergenza e garantendo che tutti i portatori di interessi siano tempestivamente informati in merito all'eventuale rilascio o rifiuto dell'autorizzazione d'emergenza;

105.

invita tutti gli Stati membri a pubblicare i moduli di domanda compilati che ricevono chiedendo un'autorizzazione d'emergenza a norma dell'articolo 53, a prescindere dal fatto che l'autorizzazione sia concessa o rifiutata;

106.

invita la Commissione a definire metodi per stabilire se e quando determinate deroghe debbano essere applicate, in particolare per quanto riguarda l'«esposizione trascurabile» o la «grave emergenza fitosanitaria»;

107.

invita gli Stati membri ad informare gli altri Stati membri, la Commissione e l'opinione pubblica circa l'autorizzazione e il ritiro di prodotti fitosanitari, nonché le misure di mitigazione, al fine di garantire una visione generale a livello di UE dei prodotti fitosanitari esistenti sul mercato e della gestione del rischio ad essi inerente;

108.

invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare lo scambio di dati sui prodotti fitosanitari che potrebbero sostituire prodotti contenenti sostanze candidate alla sostituzione, al fine di agevolare la valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari;

109.

osserva che la ricerca sull'utilizzo del rame nelle zone in cui è impiegato nell'ambito della pratica usuale mostra la presenza di effetti sulla microbiologia del suolo; concorda sul fatto che il rame dovrebbe essere considerato un materiale transitorio utilizzato per scopi fitosanitari e che il suo utilizzo dovrebbe essere gradualmente eliminato non appena si rendano disponibili alternative migliori;

110.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere lo sviluppo e l'utilizzo di alternative sostenibili ed ecologiche per la protezione fitosanitaria, misure di difesa integrata e pesticidi a basso rischio, come importante misura per ridurre gli effetti negativi della gestione delle specie nocive; riconosce la necessità di intensificare la ricerca e lo sviluppo di questi prodotti; invita pertanto la Commissione a valutare le possibilità di stimolare l'innovazione in questo campo;

111.

invita la Commissione a proporre una modifica del regolamento in modo che l'utilizzo, ma anche l'immissione sul mercato, di prodotti fitosanitari a basso rischio sia più semplice per gli operatori a livello procedurale; ritiene che sia necessario un chiarimento, in particolare, in merito all'immissione sul mercato di sostanze di base;

112.

chiede un accesso trasparente ed equo alle sostanze attive per i responsabili della formulazione di prodotti fitosanitari del settore delle PMI;

113.

invita la Commissione a svolgere un'analisi dell'impatto dei requisiti della legislazione vigente che disciplina l'autorizzazione e il commercio di prodotti fitosanitari e biocidi in termini di risorse umane e capacità economiche messe a disposizione dei produttori delle PMI e ogniqualvolta siano apportate modifiche ai regolamenti esistenti; sottolinea che i risultati di tali analisi devono essere resi disponibili per la consultazione pubblica;

114.

chiede una definizione armonizzata di «uso minore» al fine di promuovere parità di condizioni e raccomanda la creazione di un elenco unico dell'UE delle principali colture;

115.

invita la Commissione, l'EFSA e gli Stati membri a garantire che tutti i pertinenti portatori di interessi, compreso il pubblico, siano inclusi in eventuali attività dei portatori di interessi sui pesticidi, secondo quanto previsto dalla direttiva 2003/35/CE e dalla convenzione di Århus;

116.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i requisiti del regolamento per l'attribuzione di priorità a metodi non chimici siano adeguatamente attuati;

o

o o

117.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU C 463 del 21.12.2018, pag. 73.

(2)  Come disposto dalla decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).

(3)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(4)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(5)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(6)  GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.

(7)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(8)  GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 127.

(9)  GU L 93 del 3.4.2013, pag. 1.

(10)  GU L 93 del 3.4.2013, pag. 85.

(11)  GU L 173 del 30.6.2016, pag. 52.

(12)  GU L 208 del 2.8.2016, pag. 1.

(13)  GU L 333 del 15.12.2017, pag. 10.

(14)  GU C 58 del 15.2.2018, pag. 102.

(15)  GU C 346 del 27.9.2018, pag. 117.

(16)  GU C 252 del 18.7.2018, pag. 184.

(17)  GU C 86 del 6.3.2018, pag. 62.

(18)  GU C 86 del 6.3.2018, pag. 51.

(19)  Testi approvati, P8_TA(2018)0356.

(20)  Sentenza della Corte di giustizia (Quinta Sezione) del 23 novembre 2016, Bayer CropScience SA-NV e Stichting De Bijenstichting / College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, causa C-442/14, ECLI:EU:C:2016:890.

(21)  EFSA journal 2015; 13(11): 4302.

(22)  EFSA journal 2017; 15(9): 4979.

(23)  https://ec.europa.eu/research/sam/pdf/sam_ppp_report.pdf

(24)  GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33.

(25)  Proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 [sulla legislazione alimentare generale], la direttiva 2001/18/CE [sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati], il regolamento (CE) n. 1829/2003 [sugli alimenti e mangimi geneticamente modificati], il regolamento (CE) n. 1831/2003 [sugli additivi per mangimi], il regolamento (CE) n. 2065/2003 [sugli aromatizzanti di affumicatura], il regolamento (CE) n. 1935/2004 [sui materiali a contatto con gli alimenti], il regolamento (CE) n. 1331/2008 [sulla procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari], il regolamento (CE) n. 1107/2009 [sui prodotti fitosanitari] e il regolamento (UE) 2015/2283 [sui nuovi alimenti].

(26)  Cfr. causa T-235/15, Pari Pharma GmbH / Agenzia europea per i medicinali; cfr. anche causa T-729/15, MSD Animal Health Innovation GmbH e Intervet International BV / Agenzia europea per i medicinali; e causa T-718/15, PTC Therapeutics International / Agenzia europea per i medicinali.

(27)  GU C 95 del 3.4.2013, pag. 1.

(28)  https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5348

(29)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.

(30)  Cfr. Hallmann, C.A, Sorg, M., Jongejans, E., Siepel, H., Hofland, N., Schwan, H. et al. (2017) «More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas» (Diminuzione di oltre il 75 % della biomassa di insetti volanti totale nelle aree protette in 27 anni). PLoS ONE 12(10): e0185809. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809


27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/68


P8_TA(2019)0025

Relazione sull'attuazione del pilastro commerciale dell'accordo di associazione con l'America centrale

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sull'attuazione del pilastro commerciale dell'accordo di associazione con l'America centrale (2018/2106(INI))

(2020/C 411/08)

Il Parlamento europeo,

vista la parte IV dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (1),

viste la sua risoluzione dell'11 dicembre 2012 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (2), nonché la relazione interlocutoria che la accompagna (3),

viste le relazioni annuali della Commissione del 18 marzo 2015, del 18 febbraio 2016 e del 5 aprile 2017 sull'attuazione della parte IV dell'accordo di associazione UE-America centrale (COM(2015)0131, COM(2016)0073 e COM(2017)0160, rispettivamente),

viste la sua risoluzione del 31 maggio 2018 sulla situazione in Nicaragua (4) e la dichiarazione, a nome dell'UE, del Vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulla situazione in Nicaragua del 2 ottobre 2018,

viste le risoluzioni dell'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana sulla governance della globalizzazione e sulla responsabilità sociale delle imprese nell'UE e nei paesi dell'America Latina e dei Caraibi (ALC), adottate entrambe il 20 settembre 2018 a Vienna,

vista la relazione della Commissione del 9 novembre 2017 sull'attuazione degli accordi di libero scambio 1o gennaio 2016 — 31 dicembre 2016 (SWD(2017)0364),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 14 febbraio 2018, dal titolo «Capitoli sul commercio e sullo sviluppo sostenibile (CSS) negli accordi di libero scambio (ALS) dell'UE» (5),

viste le sue risoluzioni del 30 maggio 2018 sulla relazione annuale sull'attuazione della politica commerciale comune (6) e del 25 ottobre 2018 sulla gestione corretta della globalizzazione: aspetti commerciali (7),

vista la relazione del 14 giugno 2018 sulla quarta riunione del comitato di associazione;

vista la relazione, del 13 giugno 2018, al Forum della società civile della quarta riunione della commissione per il commercio e lo sviluppo sostenibile sull'accordo di associazione tra l'Unione europea e l'America centrale (8),

vista la sintesi della discussione tenutasi il 16 giugno 2016 in occasione della riunione congiunta dei gruppi consultivi della società civile europea e centroamericana (9),

viste le audizioni pubbliche organizzate in seno alla commissione per il commercio internazionale (INTA) in data 20 giugno 2018, 15 marzo 2016 e 27 marzo 2012,

vista la sua raccomandazione del 13 dicembre 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale (10),

vista la dichiarazione comune sul commercio e sull'emancipazione economica delle donne in occasione della conferenza ministeriale dell'OMC tenutasi a Buenos Aires nel dicembre 2017,

visti l'articolo 52 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa,

vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0459/2018),

A.

considerando che l'accordo di associazione (di seguito «l'accordo») tra l'UE e l'America centrale è stato il primo accordo di associazione interregionale concluso dall'UE; che si basa su tre pilastri complementari, ovvero il dialogo politico, la cooperazione e il commercio; che il pilastro commerciale dell'accordo (parte IV) era piuttosto esteso e ambizioso in fase di negoziato, ma che, a posteriori, manca di disposizioni aggiornate relative, tra l'altro, al genere e al commercio, al commercio digitale ed elettronico, agli appalti, agli investimenti, alla lotta alla corruzione o alle piccole e medie imprese (PMI);

B.

considerando che il pilastro commerciale dell'accordo è stato applicato in via provvisoria per un periodo di cinque anni: dal 1o agosto 2013 con Honduras, Nicaragua e Panama, dal 1o ottobre 2013 con Costa Rica e El Salvador e dal 1o dicembre 2013 con il Guatemala;

C.

considerando che i pilastri del dialogo politico e della cooperazione non sono stati ancora applicati, in quanto non tutti gli Stati membri hanno ratificato l'accordo; che la mancata applicazione dei suddetti due pilastri comporta uno squilibrio tra le questioni legate al commercio e le questioni politiche, ovvero i valori fondamentali dell'UE quali la promozione della democrazia e dei diritti umani;

D.

considerando che l'America centrale costituisce un mercato relativamente ridotto con quasi 43 milioni di abitanti e rappresenta lo 0,25 % del PIL mondiale;

E.

considerando che negli ultimi 15 anni i paesi dell'America centrale sono stati più aperti al commercio rispetto ad altri paesi aventi lo stesso livello di reddito; che tuttavia le importazioni continuano a rappresentare la fonte primaria del commercio con altri paesi;

F.

considerando che il mercato più importante per l'America centrale è la regione stessa e che il mercato comune centroamericano è il secondo partner commerciale più importante per la maggior parte dei paesi della regione, con una quota del 26 % di tutte le esportazioni;

G.

considerando che l'attuazione degli accordi commerciali dell'UE costituisce una priorità fondamentale per il Parlamento, il Consiglio e la Commissione al fine di monitorare, valutare e calibrare la politica commerciale comune (PCC) dell'UE; che la presentazione di relazioni sull'attuazione dell'accordo con l'America centrale rappresenta un contributo utile e tempestivo alla riflessione sulla sua possibile modernizzazione;

H.

considerando che ora vi sono esperienze, dati e informazioni statistiche sufficienti per valutare l'attuazione del pilastro commerciale dell'accordo; che la risoluzione adottata dal Parlamento l'11 dicembre 2012 parallelamente alla sua approvazione dell'accordo ha delineato gli obiettivi del pilastro commerciale e ha incluso suggerimenti sul seguito da dare alla sua attuazione (11), che sono pertinenti per l'analisi in corso;

I.

considerando il parere 2/15 della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 maggio 2017 (12) ha affermato che la politica commerciale comune è una politica basata sui valori e che la promozione dello sviluppo sostenibile costituisce parte integrante della stessa;

J.

considerando la preoccupante situazione dei diritti umani in diversi paesi dell'America centrale;

Principali conclusioni e raccomandazioni

1.

è del parere che l'accordo miri a conseguire uno dei suoi obiettivi chiave iniziali poiché intende rafforzare il processo di integrazione regionale tra i paesi dell'America centrale fornendo un sostegno alle istituzioni intraregionali, alla cooperazione e al dialogo, contribuendo al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e, nell'ambito del principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo di cui all'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), alla complementarità dei loro settori produttivi, facilitando equi scambi transfrontalieri e promuovendo la crescita economica sostenibile a livello regionale; ribadisce che l'accordo contribuisce al consolidamento della più ampia dimensione strategica del partenariato tra l'UE e i paesi dell'America latina e dei Caraibi (ALC); ritiene essenziale garantire la piena entrata in vigore dell'accordo, che è in attesa della ratifica interna da parte di alcuni Stati membri dell'UE (13), nonché l'attuazione efficace e adeguata di tutte le disposizioni del pilastro commerciale ad opera di entrambe le parti;

2.

rammenta l'importanza di intensificare la cooperazione bi-regionale per preservare e rafforzare il sistema degli scambi multilaterali, in quanto pilastro fondamentale per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile e garantire una governance economica basata su regole, che possa assicurare un commercio più equo, inclusivo e sostenibile; ricorda, in particolare, il suo sostegno all'OMC, sottolineando il ruolo che essa svolge nel generare stabilità economica e sostenere la crescita e lo sviluppo; invita le parti a servirsi del dialogo promosso dall'accordo al fine di individuare e sviluppare strategie comuni volte alla necessaria modernizzazione dell'OMC;

3.

sottolinea che l'America centrale è una delle regioni maggiormente interessate dai cambiamenti climatici e dalle calamità naturali ed esorta pertanto a un'attenta indagine sul rapporto tra il cambiamento della destinazione dei suoli, conseguente alla liberalizzazione degli investimenti e dell'accesso alla proprietà, e la diffusione delle monocolture, sulla tutela e l'accesso alle risorse idriche e all'acqua dolce e l'esigenza di mantenere e/o sviluppare i rispettivi servizi pubblici, nonché sulla cooperazione per lo sviluppo di un trasporto pubblico e di sistemi energetici non inquinanti;

4.

evidenzia che l'accordo si fonda su una relazione prevedibile, equa e basata su regole, il che promuove un contesto economico più sicuro tra i partner commerciali fondato sui principi dello sviluppo sostenibile e del rispetto dei diritti umani e delle norme ambientali e del lavoro, nel rispetto dello Stato di diritto e della buona governance, e sottolinea la necessità di presentare misure anticorruzione efficaci; è del parere che tale prevedibilità favorisca la crescita economica, lo scambio di merci, la fornitura di servizi, la partecipazione ad appalti pubblici, l'attrattiva degli investimenti, la qualità dell'occupazione e il miglioramento delle condizioni di lavoro e del tenore di vita, anche se i flussi commerciali non sempre evolvono in maniera lineare;

5.

invita la Commissione a presentare relazioni annuali aggiornate e complete sull'attuazione dell'accordo, secondo quanto richiesto nei pertinenti regolamenti di esecuzione; è del parere che le informazioni contenute nella relazione sull'attuazione degli ALS non siano sufficienti (SWD(2017)0364); osserva che i dati sulle importazioni provenienti dall'America centrale presentano forti fluttuazioni, in quanto le esportazioni si concentrano sui prodotti di base, i cui prezzi sono fondati sul mercato mondiale, o sulle componenti dei prodotti nelle catene globali del valore; incoraggia vivamente le parti, al fine di valutare adeguatamente l'attuazione dell'accordo, ad adottare misure adeguate per migliorare la raccolta e la fornitura di dati statistici regolari, aggiornati, comparabili e attendibili in merito ai settori pertinenti, compresi gli scambi di beni e servizi, gli investimenti e i cambiamenti climatici, nonché al grado di consolidamento delle attività delle PMI, ed eseguire valutazioni sulla base di dati disaggregati per genere; incoraggia inoltre entrambe le parti a monitorare l'attuazione di norme concordate a livello internazionale per la lotta al riciclaggio, così come all'evasione e all'elusione fiscali; rinnova il proprio invito alla Commissione a creare e aggiornare una metodologia comune per la valutazione dell'attuazione degli accordi commerciali in maniera più coerente;

6.

si compiace del fatto che i flussi commerciali tra le parti si siano generalmente dimostrati resilienti, nonostante un contesto economico internazionale sfavorevole; constata che: le esportazioni dell'UE sono aumentate del 22 %, mentre le importazioni da cinque paesi dell'America centrale sono aumentate del 18,3 %; che la destinazione principale delle esportazioni dell'UE verso l'America centrale è il Costa Rica, seguito da Panama e dal Guatemala; e che il principale esportatore di merci verso l'UE è il Costa Rica, seguito dall'Honduras e dal Guatemala; osserva con preoccupazione il significativo calo del 40,4 %, nel 2015, delle esportazioni dal Costa Rica verso l'UE dovuto al trasferimento nel Sud-Est asiatico di uno dei più importanti produttori di attrezzature informatiche, il che ha comportato una riduzione complessiva delle importazioni dall'America centrale pari al 16,8 %;

7.

si rammarica del fatto che né l'America centrale né l'UE si avvalgono pienamente dei contingenti tariffari loro concessi e pertanto chiede che siano identificati i potenziali settori in cui è opportuno incoraggiare ulteriori scambi; si rammarica che le cifre relative ai tassi di utilizzo delle preferenze siano solo disponibili per il Costa Rica; esprime preoccupazione per il fatto che solo il 16,6 % delle esportazioni ammissibili dell'UE verso il Costa Rica abbiano tratto beneficio dall'accordo di libero scambio, mentre la percentuale relativa alle esportazioni dal Costa Rica all'UE si è attestata sul 92 % (14); rammenta l'importanza cruciale di rendere gli scambi commerciali più inclusivi e di agevolare un'adeguata integrazione delle PMI, e in particolare dei piccoli coltivatori agricoli, nelle catene del valore; chiede alla Commissione, a tale riguardo, di adottare misure attive volte ad aumentare le conoscenze e agevolare lo sfruttamento delle opportunità create dall'accordo tra i produttori europei, in particolare le PMI, nell'ottica di incrementare i tassi di utilizzo delle preferenze e l'uso dei contingenti tariffari esistenti;

8.

osserva che i principali prodotti esportati dall'America centrale all'UE sono ancora fortemente concentrati nel settore primario e nei prodotti con un valore aggiunto relativamente basso, ad esempio tessili, caffè, zucchero, parti di ricambio per auto o gamberi, mentre le esportazioni dall'UE all'America centrale sono costituite principalmente da macchinari e apparecchi, prodotti dell'industria chimica o delle industrie connesse e attrezzature di trasporto; rileva tuttavia che l'accordo sta cominciando a contribuire alla modernizzazione e alla diversificazione delle esportazioni con un maggiore valore aggiunto provenienti dall'America centrale, ad esempio aghi, protesi e dispositivi medici, nonché a un aumento delle esportazioni di prodotti del commercio equo e solidale e di prodotti biologici certificati;

9.

si rammarica che né la terza relazione annuale né la relazione sull'attuazione degli accordi di libero scambio dell'UE per l'anno 2016 includano dati pertinenti per la valutazione dei flussi di investimenti; invita la Commissione a includere tali dati nelle relazioni future;

10.

rileva che gli scambi di servizi complessivi dell'UE con l'America centrale sono diminuiti in modo marginale e sembrano concentrarsi a Panama e in Costa Rica, e invita la Commissione a fornire ulteriori analisi specifiche per paese e per settore;

11.

riconosce i progressi compiuti in materia di norme sanitarie e fitosanitarie, regole di origine e ostacoli tecnici agli scambi e invita le parti a rafforzare il sistema di allarme rapido, ad aumentare la trasparenza e a migliorare lo scambio di informazioni sulle procedure e la legislazione interne; osserva che l'America centrale è preoccupata per il nuovo quadro giuridico dell'UE che potrebbe potenzialmente ostacolare le esportazioni di olio di palma; ribadisce la necessità di informazioni tempestive e di maggiori scambi ex ante allo scopo di consentire alle parti di anticipare i cambiamenti e adattarvisi nonché di soddisfare i requisiti giuridici interni;

12.

sottolinea che è necessario compiere ulteriori progressi, ad esempio sulla questione delle imposte discriminatorie sulle importazioni di bevande alcoliche applicate del Costa Rica; è altresì preoccupato per le questioni in sospeso riguardanti un'efficace protezione delle indicazioni geografiche (IG), ad esempio in Costa Rica (Manchego), Guatemala (Parmigiano) o Honduras (elenco delle denominazioni generiche) e raccomanda che siano compiuti ulteriori sforzi per quanto riguarda la conformità;

13.

si rammarica della mancanza di un capitolo specifico sulle PMI nell'attuale accordo e invita la Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), gli Stati membri e l'America centrale a includere tale capitolo in una futura revisione dell'accordo; invita le parti a mettere a disposizione delle PMI il supporto giuridico e amministrativo, nonché tutti gli strumenti giuridici e amministrativi, necessari a tali imprese per effettuare scambi commerciali e investimenti nell'ambito dell'accordo, a promuovere maggiori scambi e a migliorare la partecipazione al fine di cogliere i benefici dell'accordo, anche attraverso misure attive finalizzate a promuovere l'internazionalizzazione delle PMI e l'istituzione di punti di contatto e di un sito web specializzato per le PMI; rinnova il proprio invito ad agire per sensibilizzare le parti interessate, in particolare le PMI, riguardo all'accordo e al sostegno disponibile in entrambe le regioni; invita nuovamente ad agire per promuovere la cooperazione per mezzo di risorse tecniche e finanziarie adeguate nei settori strategici in entrambe le regioni;

14.

sottolinea che l'equa e trasparente apertura dei mercati degli appalti pubblici nell'America centrale è cruciale per garantire condizioni di parità alle imprese; è preoccupato che i mercati degli appalti nell'America centrale potrebbero essere aperti anche a livello di governo centrale e regionale;

15.

ritiene che le misure non tariffarie intra-regionali rappresentino un notevole impedimento agli investimenti nell'America centrale; esorta la Commissione ad assicurare che i paesi dell'America centrale agevolino migliori condizioni di investimento e un migliore contesto imprenditoriale locale per gli investitori europei che migliori l'occupazione e le infrastrutture e risponda alle significative esigenze di sviluppo della regione;

16.

insiste su un'efficace attuazione degli impegni specifici riguardanti le disposizioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile, che sono parte integrante dell'accordo e fondamentali per il conseguimento degli obiettivi fissati; prende atto del fatto che la Commissione, nel 2019, effettuerà una valutazione ex post dell'accordo, compreso il suo capitolo sul commercio e sullo sviluppo sostenibile, con la partecipazione di esperti indipendenti, e che dovrebbe effettuare tale valutazione anche in futuro; rammenta che il capitolo sul commercio e sullo sviluppo sostenibile prevede l'istituzione di gruppi consultivi interni (GCI) o comitati competenti per le questioni relative al lavoro, all'ambiente e allo sviluppo sostenibile; si compiace in particolare del fatto che i meccanismi consultivi della società civile sono ormai istituiti in tutti i paesi dell'America centrale; osserva che sono state sollevate gravi preoccupazioni in merito all'indipendenza di tali gruppi consultivi e alla loro capacità di partecipazione in taluni paesi dell'America centrale; deplora, a tal proposito, che le riunioni del comitato di associazione e dei sottocomitati nonché del Forum di dialogo con la società civile non si siano svolte nel 2017 e insiste che le riunioni si svolgano almeno su base annuale; invita le parti dell'accordo a istituire rapidamente i meccanismi e i mezzi finanziari necessari per rafforzare i gruppi consultivi interni, garantendo alle organizzazioni rappresentative della società civile indipendenti una rappresentanza equilibrata delle parti interessate al fine di partecipare in modo adeguato; invita, inoltre, le parti dell'accordo a mettere in atto meccanismi di dialogo efficaci con i gruppi consultivi, nonché con i membri dei diversi sottocomitati, e a includerli nei processi di valutazione ex post, previsti per il 2019; accoglie con favore le raccomandazioni espresse durante la 3a riunione congiunta dell'UE e dei gruppi consultivi interni dell'America centrale il 16 giugno 2016 e invita le parti ad attuarle; rammenta che il capitolo sul commercio e sullo sviluppo sostenibile include disposizioni giuridicamente vincolanti volte all'effettiva attuazione delle norme di protezione sociale e di tutela ambientale, nonché in materia di lavoro; si compiace del fatto che l'accordo abbia segnato il percorso verso un dialogo regolare sull'attuazione degli impegni condivisi; osserva che il Parlamento ha incoraggiato la Commissione a rafforzare i meccanismi di monitoraggio, attuazione e applicazione dei capitoli sul commercio e sullo sviluppo sostenibile; si compiace, pertanto, del piano in 15 punti della Commissione per dare maggiore efficacia ai capitoli sul commercio e sullo sviluppo sostenibile dell'UE e rammenta la necessità di proseguire il dialogo con i diversi soggetti coinvolti, incluso il Parlamento, in merito a un efficace meccanismo di attuazione degli impegni in materia di lavoro e di tutela ambientale inclusi negli accordi commerciali;

17.

invita le parti a riesaminare l'accordo, al fine di introdurre un meccanismo di risoluzione delle controversie appropriato ed efficace, che tenga in considerazione, tra i vari metodi di esecuzione, l'utilizzo di sanzioni in quanto deterrente, come ultima risorsa, in caso di gravi violazioni, e che consenta l'adeguata partecipazione delle parti sociali e della società civile;

18.

esorta l'UE e tutti i paesi dell'America centrale a ratificare e attuare pienamente gli accordi ambientali multilaterali sulla lotta ai cambiamenti climatici, in particolare la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'accordo di Parigi; sottolinea la necessità che, a tale riguardo, l'UE e l'America centrale intensifichino la loro cooperazione;

19.

prende atto delle diverse relazioni per paese elaborate dall'OIL e delle sfide che ancora permangono; invita i paesi dell'America centrale in cui si registra il fenomeno della violenza nei confronti dei sindacalisti e dei popoli indigeni ad eliminare tali atti di violenza e ad adottare misure legislative per attuare in modo efficace le convenzioni fondamentali dell'OIL sulla libertà di associazione, sulla contrattazione collettiva, sulla non discriminazione e sul lavoro minorile; sottolinea l'importanza di rafforzare le ispezioni del lavoro e migliorare il dialogo sociale;

20.

chiede alla Commissione di assicurare che le merci o parti delle merci prodotte nelle zone di trasformazione per l'esportazione non rientrino tra le tariffe preferenziali dell'accordo, in quanto tali zone sono svincolate dal rispetto delle norme internazionali del diritto del lavoro e delle norme nazionali in materia di ambiente; chiede alla Commissione informazioni concrete sulle disposizioni doganali o di altro tipo applicate per distinguere i prodotti provenienti dalle zone di trasformazione per l'esportazione, e dunque non soggetti all'eliminazione del dazio;

21.

rammenta che le soglie stabilite nel quadro del meccanismo di stabilizzazione per le banane, allegato all'accordo e applicabile fino al 2020, non dovrebbero essere superate e che le parti dovrebbero continuare a fornire statistiche, comprese quelle sul commercio equo e solidale e sui prodotti biologici, anche dopo la scadenza di tale meccanismo; osserva che nel settembre 2018 il Nicaragua e il Guatemala hanno superato le loro soglie (rispettivamente 349 % e 102 %) ed esprime preoccupazione poiché ciò potrebbe avere conseguenze per i produttori europei di banane; ricorda l'impegno assunto dalla Commissione di procedere alla valutazione della situazione dei produttori di banane dell'UE entro il 1o gennaio 2019, al più tardi, e che in caso di deterioramento grave del mercato o della situazione dei produttori di banane dell'UE, può essere presa in considerazione una proroga della validità del meccanismo; rammenta che, alla luce del meccanismo di stabilizzazione e della clausola di salvaguardia introdotti nell'accordo, la Commissione dovrebbe rendere disponibili informazioni più complete e con cadenza regolare in merito a tali sviluppi di mercato, sia al Parlamento europeo che ai settori industriali interessati;

22.

evidenzia che i recenti sviluppi di natura politica ed economica che comportano episodi di violenza, impunità, corruzione, un fragile sistema giudiziario e uno Stato di diritto carente in alcuni paesi dell'America centrale possono anche avere implicazioni economiche che incidono negativamente sulla regione nel suo complesso e potrebbero portare alla destabilizzazione della stessa; è particolarmente preoccupato per l'attuale situazione in Nicaragua e la condanna con fermezza; invita la Commissione e il SEAE a continuare a monitorare attentamente la situazione in Nicaragua e, se necessario, valutare le potenziali misure da adottare alla luce dell'accordo di associazione; rammenta che la clausola democratica è un elemento essenziale di tutti gli accordi dell'Unione con i paesi terzi;

23.

rammenta l'obbligo dell'UE, sancito dall'articolo 8 TFUE, nonché l'impegno da parte dell'UE e degli altri firmatari della dichiarazione di Buenos Aires in materia di commercio e genere, di integrare la parità di genere nella politica commerciale; invita le parti a rafforzare la prospettiva di genere dell'accordo e a promuovere e sostenere l'inclusione, in una futura revisione, di un capitolo specifico in materia di genere;

24.

esorta l'Austria, il Belgio e la Grecia a ratificare l'accordo e ribadisce l'importanza di applicare pienamente le parti rimanenti di tale accordo, compresa la cooperazione in materia di sviluppo commerciale ed economico (articolo 52 e altri);

25.

plaude al fatto che le parti stiano perlomeno avviando le procedure amministrative e istituzionali allo scopo di adottare il pertinente protocollo per l'inclusione della Croazia nell'accordo;

o

o o

26.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al SEAE, agli Stati membri, ai governi dei paesi dell'America centrale, nonché all'Assemblea EuroLat.

(1)  GU L 346 del 15.12.2012, pag. 3.

(2)  GU C 434 del 23.12.2015, pag. 181.

(3)  Relazione interlocutoria dell'8 novembre 2012 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2018)0238.

(5)  GU C 227 del 28.6.2018, pag. 27.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2018)0230.

(7)  Testi approvati, P8_TA(2018)0439.

(8)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/july/tradoc_157150.pdf

(9)  https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/en_joint-document_advisory-groups_16-june-2016_final.pdf

(10)  GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 132.

(11)  Parere della commissione per il commercio internazionale, del 19 settembre 2012, sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra,

(12)  ECLI:EU:C:2017:376.

(13)  Al 10 settembre 2018, l'accordo è ancora in attesa di ratifica da parte dell'Austria, del Belgio, del Regno Unito e della Grecia. http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2012001

(14)  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, «Terza relazione annuale sull'attuazione della parte IV dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra», (COM(2017)0160).


27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/74


P8_TA(2019)0029

Relazione annuale 2017 della BCE

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sul rapporto annuale della BCE per il 2017 (2018/2101(INI))

(2020/C 411/09)

Il Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione del 6 febbraio 2018 sulla relazione annuale della Banca centrale europea per il 2016 (1),

visto il rapporto annuale della Banca centrale europea (BCE) per il 2017,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 2, 3, 7, 10.2, 15, 21, 32.5 e 33.1,

visti gli articoli 129, paragrafo 3, 130, 138, paragrafo 2, 282, paragrafi 2 e 3, 283, paragrafo 2, e 284, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto il discorso pronunciato il 19 giugno 2018 a Sintra dal Presidente della BCE Mario Draghi,

visto il numero 5/2018 del Bollettino economico della BCE,

visto l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro (2),

visto l'articolo 128, paragrafo 1, TFUE, sul corso legale dell'euro,

visto il riscontro ai contributi forniti dal Parlamento nell'ambito della sua risoluzione sulla relazione annuale della BCE per il 2016,

vista la relazione economica annuale 2017 della Banca dei regolamenti internazionali (BRI),

viste la relazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) dal titolo «Vulnerabilities in the EU residential real estate sector» (Vulnerabilità nell'UE nel settore immobiliare residenziale), del novembre 2016, e le accluse avvertenze specifiche per paese formulate per otto Stati membri,

visto l'articolo 132, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0424/2018),

A.

considerando che l'euro resta saldamente la seconda valuta più importante nel sistema monetario internazionale; che nel 2017 l'euro ha avuto un forte sostegno popolare, con quasi tre quarti degli interpellati nella zona euro a favore della moneta unica (73 %), che è il punteggio più alto mai raggiunto dall'autunno del 2004;

B.

considerando che, secondo le previsioni di estate 2018 della Commissione, il PIL dell'UE e della zona euro è cresciuto del 2,4 % nel 2017, superando gli Stati Uniti; che, secondo le stesse previsioni, nel 2018 e nel 2019 il PIL dovrebbe aumentare rispettivamente del 2,1 % e del 2,0 %;

C.

considerando che nel 2018 i più recenti dati economici riflettono un certo rallentamento rispetto ai livelli elevati del 2017, in seguito a una moderazione degli scambi con l'estero e all'aumento dei prezzi petroliferi;

D.

considerando che secondo i dati Eurostat del maggio 2018 la disoccupazione nell'UE e nella zona euro è ormai quasi interamente ritornata ai livelli pre-crisi, attestandosi rispettivamente al 7,0 % e all'8,4 %; che il numero degli occupati e la partecipazione della forza lavoro nella zona euro hanno raggiunto i livelli più elevati dall'avvio dell'Unione economica e monetaria nel 1999;

E.

considerando che, nonostante una qualche convergenza, i tassi di crescita e di disoccupazione rimangono notevolmente disomogenei dal punto di vista geografico, causando una fragilità pericolosa per l'economia e compromettendo uno sviluppo sano ed equilibrato; che il tasso di disoccupazione giovanile è ancora più del doppio del tasso medio, attestandosi al 16,8 % nell'UE e al 18,8 % nella zona euro alla fine del 2017;

F.

considerando che l'attuale espansione economica generalizzata è determinata principalmente dalle esportazioni e dai consumi interni negli Stati membri; che l'anno scorso gli investimenti sono cresciuti al ritmo più rapido dal 2007, sostenuti dalla ripresa globale e dal piano di investimenti per l'Europa; che il ruolo del FEIS consiste nel colmare il divario degli investimenti nell'UE, mobilitando un investimento totale di 256,9 miliardi di EUR e fornendo finanziamenti a circa 550 000 PMI che beneficiano dei finanziamenti FEI;

G.

considerando che gli Stati membri non facenti parte della moneta unica e che godono di un tasso di cambio flessibile della propria valuta hanno mostrato disomogeneità nella loro performance economica; che gli Stati membri che hanno adottato la moneta unica negli ultimi dieci anni hanno mostrato una performance economica migliore dei paesi con tassi di cambio flessibili;

H.

considerando che, secondo le proiezioni macroeconomiche del giugno 2018 formulate dagli esperti dell'Eurosistema, l'inflazione annua dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IAPC) per la zona euro dovrebbe raggiungere l'1,7 % nel 2018, nel 2019 e nel 2020, recuperando dai livelli minimi passati e avvicinandosi all'obiettivo a medio termine della BCE di un'inflazione prossima ma inferiore al 2 %, ma non riuscendo ancora a raggiungere tale obiettivo e con un'ampia varianza dei tassi d'inflazione nella zona euro; che l'aumento dell'inflazione complessiva è determinato principalmente dall'aumento dei prezzi dell'energia, mentre l'inflazione di fondo ha registrato solo un incremento marginale dallo 0,9 % all'1 % nel 2016, non dando segni di tendenze durature all'aumento nel 2017; che la crescita dei salari in linea con la crescita della produttività resta un presupposto importante per un incremento duraturo dell'inflazione di fondo;

I.

considerando che, secondo le previsioni di primavera 2018 della Commissione, il disavanzo pubblico aggregato nella zona euro dovrebbe scendere dallo 0,9 % allo 0,7 % del PIL nel 2018, con un ulteriore calo allo 0,6 % previsto per il 2019, rispetto ai previsti disavanzi del 5,9 % del PIL negli Stati Uniti e del 2,7 % in Giappone;

J.

considerando che la BCE prevede un rialzo graduale dell'inflazione nel medio periodo, sostenuto dall'impatto dell'attuale orientamento della politica monetaria, dal protrarsi dell'espansione economica, dall'aumento dei salari e dall'assorbimento della capacità produttiva inutilizzata;

K.

considerando che le banche della zona euro hanno accelerato la loro riduzione del numero di crediti deteriorati, passando dall'8 % dei prestiti totali nel 2014 al 4,9 % nel quarto trimestre del 2017; che il volume totale dei crediti deteriorati nell'UE ammonta ancora a 950 miliardi di EUR; che i crediti deteriorati devono essere venduti, cancellati (parzialmente) o coperti in modo appropriato da accantonamenti per garantire la stabilità finanziaria ed evitare conseguenze negative per i correntisti, i risparmiatori e gli investitori; che vi sono differenze significative tra gli Stati membri per quanto concerne il numero dei crediti deteriorati; che le quote di crediti deteriorati in otto Stati membri sono ancora ben al di sopra del 10 % e che in due di essi superano il 40 %;

L.

considerando che vi è la necessità di un mercato secondario rafforzato per i crediti deteriorati, allo scopo di migliorare la liquidità del mercato a livello europeo ed evitare un'eventuale opacità del mercato; che deve essere stabilito l'obbligo per gli enti finanziari attivi sul mercato secondario di tener conto degli interessi dei consumatori e di rispettare tutte le pertinenti prescrizioni nazionali e unionali in materia di protezione dei consumatori;

M.

considerando che nella sua riunione dell'ottobre 2017 il Consiglio direttivo della BCE ha deciso di proseguire i suoi acquisti netti nell'ambito del programma di acquisto di attività (PAA) al ritmo mensile di 30 miliardi di EUR fino al settembre 2018; che nella sua riunione del giugno 2018 ha deciso di prorogare gli acquisti mensili per un importo ridotto di 15 miliardi di EUR fino alla fine del 2018 e, successivamente, di terminare gli acquisti, fatti salvi i dati in entrata a conferma delle sue prospettive di inflazione a medio termine, confermando questa decisione nella sua riunione del settembre 2018;

N.

considerando che il Consiglio direttivo della BCE ha confermato le sue aspettative di mantenere inalterati rispettivamente allo 0,00 %, 0,25 % e 0,40 % il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali e i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sulle operazioni di deposito, almeno fino alla fine dell'estate 2019 e, in ogni caso, fino a quando non vi sarà un aggiustamento durevole nel percorso dell'inflazione in misura coerente con l'obiettivo a medio termine della BCE;

O.

considerando che l'ultimo utilizzo delle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT) nel 2017 ha mostrato una domanda crescente da parte delle banche nella zona euro; che l'obiettivo delle OMRLT è incentivare i prestiti bancari all'economia reale;

P.

considerando che alla fine del 2017 il bilancio dell'Eurosistema ha raggiunto il massimo storico di oltre 4 500 miliardi di EUR, registrando una crescita di 800 miliardi rispetto alla fine del 2016, che costituisce il 41 % del PIL totale della zona euro; che la BCE si è assunta notevoli rischi di bilancio con il programma di acquisto titoli;

Q.

considerando che nel 2017 il numero e il valore delle banconote in euro in circolazione è cresciuto rispettivamente di circa il 5,9 % e il 4,0 % mentre il numero e il valore delle monete in euro è cresciuto rispettivamente del 4,2 % e del 4,0 %;

R.

considerando che nel 2017 l'utile netto della BCE ammontava a 1 275 miliardi di EUR rispetto a 1 193 miliardi di EUR nel 2016; che tale aumento può essere attribuito principalmente all'aumento dei proventi da interessi netti;

S.

considerando che i membri del Comitato esecutivo della BCE hanno costantemente sottolineato l'importanza di attuare riforme strutturali che consentano di accrescere la produttività nella zona euro, nonché politiche di bilancio favorevoli alla crescita nel quadro del Patto di stabilità e crescita;

T.

considerando che l'articolo 123 TFUE e l'articolo 21 dello statuto del SEBC e della BCE stabiliscono il divieto di finanziamento monetario ai governi;

U.

considerando che finora la BCE non ha sempre tenuto sufficientemente conto del principio di proporzionalità nel quadro della sua attività di vigilanza;

Quadro generale

1.

accoglie con favore il fatto che nel 2017 il sostegno popolare nei confronti dell'euro è cresciuto di 8 punti percentuali rispetto al 2016, con quasi due terzi degli interpellati (64 %) che considerano la moneta unica un bene per il loro paese;

2.

evidenzia che l'euro è un progetto politico, prima che economico; sottolinea l'irreversibilità della moneta unica;

3.

richiama l'attenzione sull'obbligo per ogni Stato membro, fatta eccezione per il Regno Unito e la Danimarca, di adottare la moneta unica, dopo aver soddisfatto i criteri di convergenza di Maastricht; è dell'avviso che la partecipazione all'Unione bancaria debba essere considerata un criterio chiave per quei paesi che desiderano entrare a far parte della zona euro;

4.

sottolinea che l'indipendenza statutaria della BCE, come stabilito nei trattati, è fondamentale per adempiere al suo mandato della stabilità dei prezzi e proteggere l'istituzione nel suo complesso da interferenze politiche;

5.

sottolinea che la BCE è responsabile della politica monetaria della zona euro nel suo complesso; ricorda che le norme della BCE stabiliscono che i membri del Comitato esecutivo non rappresentano il loro Stato membro, non hanno potere di veto e non devono ricevere istruzioni da parte di istituzioni, governi o altri organi, il che le consente di agire con fermezza;

6.

constata che la politica monetaria ha contribuito a salvaguardare la moneta unica e la stabilità dell'Unione economica e monetaria;

7.

ribadisce che l'indipendenza della BCE dà ai membri del Comitato esecutivo la libertà di decidere, responsabilmente e sulla base di una rendicontabilità appropriata, riguardo alla partecipazione o meno ai consessi, compresi quelli non aperti al pubblico, se ritengono sia necessario per garantire la migliore condotta della politica monetaria della BCE; prende atto del parere espresso dal Mediatore il 5 luglio 2018;

8.

invita la BCE a concentrarsi sul suo obiettivo primario della stabilità dei prezzi; ricorda che, a norma delle disposizioni dell'articolo 2 del suo statuto e dell'articolo 127 TFUE e di quanto ulteriormente specificato all'articolo 282 TFUE, la BCE, fatto salvo l'obiettivo primario della stabilità dei prezzi, deve sostenere «le politiche economiche generali dell'Unione» al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione definiti nell'articolo 3 TUE;

9.

osserva che nel 2017 l'economia dell'UE è cresciuta al taso più elevato in 10 anni e che tutti gli Stati membri hanno registrato un'espansione delle loro economie; constata che la disoccupazione nell'UE è al livello più basso dal 2008, anche se continua a colpire in modo drammatico i giovani; accoglie con favore il ruolo della BCE nell'ambito delle riforme strutturali volte a produrre una crescita sostenibile e inclusiva intraprese in alcuni Stati membri nel quadro della ripresa in corso; ricorda l'importanza di valutare le conseguenze economiche e sociali di tali riforme;

10.

mette in guardia, tuttavia, dall'aumento delle incertezze dovute a fattori comprendenti: la minaccia di un maggiore protezionismo; i negoziati sulla Brexit; le potenziali bolle speculative; la crisi dei mercati emergenti; i livelli storici del debito privato e pubblico; la volatilità generale sui mercati finanziari, legata in particolare ai rischi politici in alcuni Stati membri, il che compromette le prospettive di crescita della zona euro; il crescente populismo, isolazionismo ed etnocentrismo all'interno dello spettro politico; il malcontento contro la globalizzazione; e l'aumento delle divergenze tra gli Stati membri sul futuro dell'integrazione europea;

11.

avverte che, secondo la relazione economica annuale 2018 della Banca dei regolamenti internazionali (BRI), si sono registrati segni di una crescita graduale degli squilibri finanziari, soprattutto nei paesi in gran parte risparmiati dalla crisi finanziaria globale, poiché, al contrario dei paesi nel pieno del dissesto, non ha avuto luogo una riduzione dell'indebitamento del settore privato; osserva che gli squilibri assumono la forma di forti aumenti nel credito al settore privato;

12.

sottolinea la grande importanza, in questa fase, di mantenere un ambiente favorevole agli investimenti pubblici e privati, che sono tuttora in ritardo rispetto ai livelli pre-crisi; incoraggia la BCE a perseguire misure in linea con il suo mandato, al fine di contribuire al conseguimento di tale obiettivo; ricorda, tuttavia, che un'espansione trainata dal credito può condurre a una allocazione inadeguata delle risorse reali;

Riforme strutturali

13.

ritiene che la sola politica monetaria non sia sufficiente a conseguire una ripresa economica sostenibile; ricorda l'impatto anticiclico della politica monetaria nel quadro della ripresa post-crisi, ma ritiene che il contributo strutturale apportato dalla politica monetaria alla crescita sostenibile sia limitato; esorta pertanto i responsabili politici a mantenere l'attuale ripresa economica al di là del breve termine attuando una combinazione di riforme strutturali e politiche di bilancio equilibrate dal punto di vista sociale, ambiziose, favorevoli alla crescita e in grado di migliorare la produttività, nel quadro del patto di stabilità e crescita, comprese le sue disposizioni in materia di flessibilità; fa eco alle parole del presidente del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche, rivolte dinanzi alla commissione per i problemi economici e monetari il 5 novembre 2018, secondo cui «la flessibilità delle norme deve essere una pratica che dipende dalla situazione economica in cui ci troviamo», nonché all'opinione espressa nella relazione del giugno 2018 secondo cui «per salvaguardare la credibilità del patto, le sue disposizioni in materia di flessibilità dovrebbero essere applicate in modo simmetrico, non solo quando l'economia va male o è debole»;

14.

sottolinea che, al fine di garantire la piena efficacia della politica monetaria, gli squilibri macroeconomici eccessivi devono essere corretti con adeguate politiche di bilancio ed economiche e riforme in grado di migliorare la produttività; che la politica monetaria della BCE non può sostituire le riforme strutturali sostenibili, che sono di competenza degli Stati membri;

15.

rileva con preoccupazione che la quota UE dei flussi di investimenti diretti esteri mondiali è diminuita notevolmente dall'inizio della crisi;

16.

prende atto del parere della BCE che chiede l'istituzione del sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS) quale terzo pilastro dell'Unione bancaria; sottolinea il ruolo fondamentale dell'assicurazione dei depositi nel consolidare la fiducia e garantire la sicurezza di tutti i depositi all'interno dell'Unione bancaria; sottolinea che l'EDIS potrebbe contribuire ulteriormente a migliorare e a salvaguardare la stabilità finanziaria; riconosce che la condivisione dei rischi e la riduzione dei rischi dovrebbero andare di pari passo;

Programma di acquisto di attività

17.

sottolinea che le misure non convenzionali di politica monetaria della BCE hanno contribuito alla prevenzione dei rischi di deflazione che erano ancora presenti all'inizio del 2016 e all'avvio di una ripresa del credito al settore privato, la cui crescita annuale è stata di circa il 3 % a metà del 2018 rispetto allo 0 % del 2015;

18.

concorda con la BCE che per raggiungere l'obiettivo di inflazione saranno necessarie politiche di bilancio sostenibili improntate al sostegno e riforme atte a migliorare la competitività, la produttività e la crescita nonché l'aumento dei salari in linea con la crescita della produttività; invita, pertanto, gli Stati membri a raddoppiare i loro sforzi seguendo i principi del «triangolo virtuoso» volti a rilanciare gli investimenti, a perseguire riforme strutturali favorevoli alla crescita e socialmente equilibrate e a garantire politiche di bilancio responsabili;

19.

esprime preoccupazione per la crescita rapida dei prezzi degli immobili in alcuni Stati membri; chiede, pertanto, di non abbassare la guardia rispetto al rischio di una ripresa delle bolle immobiliari e dell'indebitamento eccessivo delle famiglie e del settore privato in alcuni Stati membri;

20.

prende atto delle osservazioni del Presidente del CERS Mario Draghi (3), secondo cui la fonte principale della vulnerabilità che provoca il surriscaldamento dei mercati immobiliari nell'UE è la ricerca di rendimenti da parte degli investitori internazionali — principalmente nell'ambito dei finanziamenti transfrontalieri e dei soggetti non bancari — mentre i responsabili politici dovrebbero verificare se debbano essere introdotti nuovi strumenti macroprudenziali per i soggetti non bancari, soprattutto in relazione alle loro esposizioni immobiliari commerciali;

21.

concorda, fatta salva l'indipendenza della BCE, con la sua decisione di porre fine al PAA in maniera sostenibile, a condizione che i dati in entrata confermino le sue prospettive di inflazione a medio termine, e ritiene che tale strumento debba essere utilizzato solo su base temporanea, in quanto crea nuovi rischi per la stabilità finanziaria e riduce gli incentivi per il consolidamento delle finanze pubbliche e per l'attuazione delle riforme strutturali; riconosce che il ricorso alla politica monetaria per sostenere la ripresa post-crisi abbia avuto anche conseguenze indesiderate;

22.

sottolinea in particolare che le misure politiche non convenzionali prolungate possono avere effetti distributivi negativi; invita, pertanto, la BCE a includere nel suo prossimo rapporto annuale un'analisi completa e dettagliata degli effetti collaterali delle sue misure di politica monetaria, compresi i potenziali rischi per il settore assicurativo e pensionistico;

23.

osserva che, con una partecipazione di 1 900 miliardi di EUR alla fine del 2017, il programma di acquisto di attività del settore pubblico (PSPP) ha rappresentato la quota maggiore del PAA; sottolinea l'importanza di seguire il limite dell'emittente del 33 % per gli acquisti nel settore pubblico;

24.

osserva che di tutti i programmi di acquisto di titoli del settore privato, il contributo maggiore al PAA nel 2017 è stato fornito dal programma di acquisto per il settore societario (CSPP), con un ammontare di acquisti netti pari a 82 miliardi di EUR; accoglie con favore il fatto che dal 2017 la BCE pubblica l'elenco completo di tutti i titoli detenuti nel quadro del CSPP, compresi i nomi degli emittenti, nonché i dati aggregati sui titoli suddivisi per paese, rischio, rating e settore; invita la BCE ad applicare una politica di trasparenza analoga per tutti i programmi di acquisto di attività, compresi l'ABSPP e il CBPP3, e chiede inoltre ulteriori misure per divulgare le procedure operative utilizzate nella scelta dei titoli acquistati dalle banche centrali nazionali (BCN); sottolinea che il CSPP non deve in alcun caso condurre a distorsioni della concorrenza nel mercato interno;

25.

ricorda che la BCE, in quanto istituzione dell'UE, è vincolata dall'accordo di Parigi; invita la BCE, nel pieno rispetto del suo mandato, della sua indipendenza e del quadro di gestione del rischio, a integrare nelle sue politiche l'impegno a favore dell'accordo di Parigi e dei principi economici, sociali e di governance (principi ESG);

26.

accoglie con favore la trasparenza fornita dalla BCE attraverso le sue indicazioni prospettiche; riconosce la decisione della BCE di mantenere bassi i tassi di interesse, alla luce delle incertezze che caratterizzano attualmente il contesto globale;

27.

sottolinea che una corretta successione e condotta dell'eliminazione graduale delle misure eccezionali di politica monetaria saranno fondamentali per evitare perturbazioni del mercato; ricorda che è possibile procedere ad aumenti dei tassi di interesse mantenendo, al contempo, una dimensione stabile del bilancio per l'Eurosistema se le condizioni economiche lo richiedono;

28.

sottolinea l'importanza della comunicazione e di indicazioni prospettiche per una riuscita normalizzazione della politica monetaria;

29.

è consapevole del diverso impatto che la normalizzazione della politica monetaria potrebbe avere negli Stati membri, a seconda del livello e del profilo di scadenza del loro debito;

30.

sottolinea la portata dei cambiamenti normativi e strutturali che si sono verificati dall'ultima crisi economica e la loro pertinenza per molte aree relative alla politica monetaria; evidenzia l'importanza della ricerca e degli studi per comprendere meglio il nuovo contesto risultante dagli sviluppi verificatisi nel corso degli ultimi decenni e le loro conseguenze per la condotta della politica monetaria;

31.

rileva l'impatto del valore negativo del tasso di interesse sui depositi imposto alle banche dal giugno 2014; ritiene che questa misura, se venisse ancora perseguita, potrebbe incidere sulla redditività del settore bancario e che dovrebbe essere gradualmente eliminata nel corso della normalizzazione della politica monetaria in linea con l'attuale ripresa;

32.

è consapevole dell'eventuale proseguimento delle OMRLT, che forniscono alle banche finanziamenti a medio termine a condizioni favorevoli a patto che questi vengano effettivamente utilizzati per concedere nuovi crediti all'economia reale; osserva che nel 2017 l'ultima OMRLT ha evidenziato una domanda crescente da parte delle banche nella zona euro, il che potrebbe essere dovuto alle aspettative di un aumento nei tassi sui depositi e alla possibilità di profitti convenienti; invita la BCE a monitorare attentamente tale sviluppo per garantire che le OMRLT siano effettivamente utilizzate per stimolare i prestiti bancari all'economia reale;

33.

prende atto dell'aumento dei saldi TARGET2 che suggerisce un deflusso continuo di capitali dalla periferia della zona euro; constata che, secondo la BCE, i cambiamenti nei saldi TARGET riflettono principalmente i flussi di liquidità nell'ambito del PAA e non sono un sintomo di nuovi stress nei mercati finanziari; invita la BCE a chiarire i fattori di fondo e i potenziali rischi connessi agli squilibri che ne potrebbero derivare;

Altri aspetti

34.

accoglie con favore l'adozione dell'accordo sull'assistenza di liquidità di emergenza (ELA), che chiarisce l'attribuzione delle responsabilità, i costi e i rischi; osserva che tale accordo dovrà essere riesaminato al più tardi nel 2019; ritiene che la concessione dell'ELA dovrebbe essere decisa a livello dell'UE;

35.

invita la BCE a divulgare l'importo totale degli utili realizzati dall'Eurosistema attraverso l'accordo relativo alle attività finanziarie nette (ANFA) e il programma per il mercato dei titoli finanziari (SMP) dal 2010 fino alla sua scadenza, con una ripartizione specifica per paese per gli Stati membri che sono stati soggetti agli acquisti dell'ambito dell'SMP (Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna e Italia);

36.

accoglie con favore l'emendamento dell'articolo 22 dello statuto del SEBC e della BCE, al fine di fornire una base giuridica chiara per consentire all'Eurosistema di svolgere il suo ruolo di banca centrale di emissione per le controparti centrali (CCP), conferendo così alla BCE la competenza per regolamentare l'attività dei sistemi di compensazione, comprese le CCP, con l'obiettivo di contrastare efficacemente i rischi posti da tali sistemi nei confronti del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento e dell'attuazione della politica monetaria unica;

37.

invita la BCE a seguire le raccomandazioni di Transparency International, in particolare per quanto riguarda il suo ruolo all'interno della troika;

38.

invita la BCE a proseguire gli sforzi per garantire che le banche siano ben preparate per ogni possibile evenienza relativa alla Brexit; chiede inoltre alla BCE di intraprendere tutti i preparativi necessari per garantire la stabilità dei mercati finanziari dell'UE, anche nel caso di una Brexit senza accordo;

39.

sottolinea la necessità, per gli Stati membri nella zona euro, di perseguire una strategia normativa comune per il settore finanziario alla luce della Brexit, anziché ricorrere a una concorrenza dannosa al ribasso;

40.

concorda sul fatto che un mercato dei capitali ben funzionante, diversificato e integrato favorisce la trasmissione della politica monetaria unica; sollecita un'accelerazione del progetto riguardante l'Unione dei mercati dei capitali al fine di approfondire l'integrazione finanziaria, nell'ottica di contribuire a consolidare la resilienza agli shock e rendere più efficace la trasmissione della politica monetaria all'interno dell'Unione monetaria, favorendo la condivisione dei rischi privati all'interno dell'Unione bancaria e dell'Unione nel suo complesso; evidenzia che il CSPP potrebbe aver contribuito ad agevolare le condizioni di finanziamento delle imprese, in particolare nel settore non finanziario (ovvero nei confronti delle società non finanziarie);

41.

ritiene che mercati dei capitali europei più solidi e più connessi, che risulteranno dal passaggio a una Unione dei mercati dei capitali dell'UE e dal completamento graduale dell'Unione bancaria, contribuiranno allo spessore e alla liquidità dei mercati finanziari della zona euro, promuovendo nel contempo la posizione internazionale dell'euro;

42.

invita la BCE a continuare a prestare attenzione all'accesso al credito per le PMI, in particolare alla luce del lento miglioramento della loro situazione finanziaria, evidenziato nell'indagine sull'accesso al finanziamento delle imprese (SAFE) condotta a giugno 2018; sottolinea che un'Unione dei mercati dei capitali pienamente funzionante può, in una prospettiva di lungo periodo, offrire finanziamenti alternativi alle PMI, integrando quelli del settore bancario;

43.

ritiene che il modo più rapido per conseguire un'Unione dei mercati dei capitali ben funzionante sia affrontare le normative nazionali che impediscono a mercati dei capitali ben funzionanti di avere un impatto più ampio in tutta l'Unione e di ridurre l'onere delle nuove regolamentazioni;

44.

invita la BCE ad aumentare il suo monitoraggio nei confronti dello sviluppo della tecnologia di registro distribuito e dei maggiori rischi in termini di cibersicurezza per quanto concerne la tecnologia finanziaria;

45.

constata che la BCE concorda sul fatto che è importante studiare la rilevanza e le implicazioni dell'emissione di valuta digitale (o base monetaria digitale) da parte della banca centrale per i cittadini; incoraggia la BCE a svolgere e a pubblicare uno studio di questo tipo;

46.

sottolinea l'importanza della sicurezza informatica per il settore finanziario e per il sistema dei pagamenti; invita la BCE a continuare a prestare particolare attenzione in materia, a sottolineare la sua importanza nei consessi internazionali, e a proseguire la cooperazione con il Garante europeo per la protezione dei dati;

47.

concorda con la BCE sull'importanza del denaro fisico quale moneta a corso legale, dato che l'euro è l'unica moneta avente corso legale all'interno della zona euro, e ricorda a tutti gli Stati membri della zona euro che l'accettazione delle monete e delle banconote in euro dovrebbe costituire la norma nelle operazioni al dettaglio, fatto salvo il diritto di tali Stati membri a introdurre limiti massimi per i pagamenti in contanti allo scopo di contrastare il riciclaggio di denaro, la frode fiscale e il finanziamento del terrorismo e della criminalità organizzata;

48.

fa eco alle posizioni espresse dai membri del Comitato esecutivo riguardo all'importanza di sviluppare sistemi di pagamento veramente europei che siano immuni da perturbazioni esterne quali quelle di natura politica;

49.

richiama l'attenzione sull'invito formulato dal Presidente Juncker, nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 2018, ad affrontare il ruolo internazionale dell'euro e la necessità che esso svolga appieno il suo ruolo sulla scena internazionale;

50.

sottolinea l'importanza della responsabilità della BCE nei confronti del Parlamento; si compiace, a tale riguardo, del dialogo permanente tra la BCE e il Parlamento e della presenza regolare del Presidente della BCE e, se del caso, di altri membri del Comitato esecutivo, dinanzi alla commissione per i problemi economici e monetari e in Aula; incoraggia la BCE a proseguire tale dialogo; sottolinea che la BCE ha migliorato la sua comunicazione; ritiene che dovrebbe portare avanti il proprio impegno a rendere le sue decisioni disponibili e comprensibili per tutti i cittadini, così come le sue azioni volte a mantenere la stabilità dei prezzi nella zona euro e, di conseguenza, a salvaguardare il potere di acquisto della valuta comune;

51.

si congratula con la BCE per gli sforzi compiuti finora intesi a migliorare la trasparenza e la responsabilità democratica nei confronti dei cittadini europei e del Parlamento europeo;

52.

chiede alla commissione per i problemi economici e monetari di adoperarsi per migliorare l'impostazione del dialogo monetario con il Presidente della BCE;

53.

accoglie con favore il riscontro migliorato, sezione per sezione e sostanziale, fornito dalla BCE ai contributi del Parlamento riguardo al rapporto annuale della BCE per il 2016; invita la BCE a proseguire tale impegno nei confronti dell'assunzione di responsabilità e a continuare a pubblicare ogni anno il suo riscontro scritto nei confronti della risoluzione del Parlamento sul rapporto annuale della BCE;

54.

ricorda che nei prossimi mesi si assisterà a importanti cambiamenti in seno al Consiglio direttivo della BCE, in cui vari membri del Comitato esecutivo, compreso il Presidente, giungono alla fine del loro mandato; ritiene che tali cambiamenti dovrebbero essere preparati con attenzione e in piena trasparenza insieme al Parlamento e in linea con i trattati; sollecita il Consiglio a elaborare una lista ristretta equilibrata di almeno tre candidati per tutti i posti vacanti futuri, così da consentire al Parlamento di svolgere un ruolo consultivo più significativo nella procedura di nomina; ribadisce la propria posizione circa la necessità di un miglioramento dell'equilibrio di genere, sia nel Comitato esecutivo sia, più in generale, tra il personale della BCE; sottolinea che i membri del Comitato esecutivo devono essere selezionati esclusivamente sulla base della loro riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario;

55.

concorda con la tesi avanzata dal Presidente Draghi nel suo intervento del 13 settembre 2018 secondo cui il numero eccessivo di dichiarazioni discordanti cui non è stato dato seguito negli ultimi mesi hanno condotto in Italia a un aumento dei rendimenti sui titoli pubblici e a un innalzamento dello spread con conseguenze negative per le imprese e le famiglie;

o

o o

56.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2018)0025.

(2)  GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

(3)  Audizione del CERS dinanzi alla commissione per i problemi economici e monetari in data 9 luglio 2018.


27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/82


P8_TA(2019)0030

Unione bancaria — relazione annuale 2018

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sull'Unione bancaria — relazione annuale 2018 (2018/2100(INI))

(2020/C 411/10)

Il Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione del 1o marzo 2018 sull'Unione bancaria — relazione annuale 2017 (1),

visto il riscontro della Commissione e della Banca centrale europea (BCE) sulla risoluzione del Parlamento del 1o marzo 2018 sull'Unione bancaria — relazione annuale 2017,

vista la dichiarazione approvata dal Vertice euro nella riunione del 29 giugno 2018,

vista la relazione speciale della Corte dei conti europea, del 16 gennaio 2018, sull'efficienza operativa della gestione delle crisi da parte della BCE (2),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai titoli garantiti da obbligazioni sovrane, presentata dalla Commissione il 24 maggio 2018 (COM(2018)0339),

viste le conclusioni del 23 febbraio 2018 della BCE, secondo cui ABLV Bank e ABLV Bank Luxembourg erano in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico (3),

visto l'avvio, in data 31 gennaio 2018, della prova di stress a livello di Unione europea per il 2018 da parte dell'Autorità bancaria europea (ABE) (4),

vista la comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1o agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («La comunicazione sul settore bancario») (5),

vista la relazione statistica annuale dell'ESMA sui mercati unionali dei derivati, del 18 ottobre 2018,

visti gli annunci della BCE del 15 marzo 2018 sulle aspettative di vigilanza per i nuovi crediti deteriorati (6) e, dell'11 luglio 2018, sulle ulteriori fasi del suo approccio di vigilanza per le consistenze di crediti deteriorati (7),

vista la relazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), del settembre 2018, dal titolo «Approaching non-performing loans from a macroprudential angle» (Approccio ai crediti deteriorati da una prospettiva macroprudenziale),

vista la relazione del CERS del settembre 2018, dal titolo «Terza relazione di monitoraggio del sistema bancario ombra nell'UE»,

visto l'avviso di posto vacante di presidente del consiglio di vigilanza della BCE dal 1o gennaio 2019 (8),

vista la relazione la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, dell'11 ottobre 2017, sul meccanismo di vigilanza unico istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 (COM(2017)0591),

viste le proposte di modifica del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti di vigilanza prudenziale per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (CRR) (COM(2016)0850), e della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (CRD IV) (COM(2016)0854),

visto il parere della Banca centrale europea dell'8 novembre 2017 sulle modifiche al quadro dell'Unione per i requisiti patrimoniali degli enti creditizi e delle imprese di investimento (CON/2017/46),

vista la relazione del CERS, del luglio 2017, sulle implicazioni dei principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS) per la stabilità finanziaria,

viste le conclusioni del Consiglio, dell'11 luglio 2017, sul piano d'azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati in Europa,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0419/2018),

A.

considerando che l'attribuzione alla BCE della responsabilità di vigilanza degli istituti finanziari di importanza sistemica ha dato esito positivo;

B.

considerando che la vigilanza prudenziale e la vigilanza antiriciclaggio non possono essere trattate separatamente;

C.

considerando che occorre potenziare notevolmente il ruolo dell'ABE al fine di attuare e controllare efficacemente le misure contro il riciclaggio;

D.

considerando che è importante chiarire il trattamento degli aiuti di Stato nelle azioni dei sistemi di garanzia dei depositi (9);

E.

considerando che il livello delle consistenze dei crediti deteriorati e le esposizioni di livello 2 e 3 nei sistemi bancari di taluni Stati membri sono tuttora elevati, il che desta preoccupazione;

F.

considerando che il numero e le quote dei crediti deteriorati tra gli Stati membri continuano a variare considerevolmente;

G.

considerando che la partecipazione all'Unione bancaria è aperta agli Stati membri che non hanno ancora adottato l'euro; che finora nessuno Stato membro ha deciso di partecipare su tale base; che diversi Stati membri stanno discutendo la possibilità di aderire all'Unione bancaria; che diversi istituti finanziari ritengono che l'appartenenza all'Unione bancaria costituisca un vantaggio;

1.

prende atto con soddisfazione dei risultati conseguiti dall'Unione bancaria nel contribuire alla promozione di un vero mercato unico, della parità di condizioni, della stabilità finanziaria e di una maggiore prevedibilità per gli operatori del mercato; sottolinea l'importanza dell'impegno a favore del processo di completamento dell'Unione bancaria e la necessità di garantire apertura e parità di trattamento a tutti gli Stati membri che vi partecipano; ricorda che è necessario proseguire con il completamento dell'Unione bancaria, che comprende un sistema europeo di assicurazione dei depositi e un sostegno fiscale per il Fondo di risoluzione unico, nonché con l'adozione di misure volte a ridurre i rischi, il che contribuirà ad accrescere ulteriormente la stabilità finanziaria e le prospettive di crescita;

2.

sottolinea l'importanza di impegnarsi a favore del processo di completamento dell'Unione dei mercati dei capitali, il che contribuirà a creare nell'UE un autentico mercato unico dei capitali, a convogliare il credito verso l'economia reale, a consentire ulteriormente la condivisione del rischio privato, ridurre la necessità di una condivisione del rischio pubblico e integrare i finanziamenti attraverso le banche;

3.

ricorda che l'Unione bancaria è aperta a tutti gli Stati membri che desiderano aderirvi; accoglie con favore tutte le misure adottate dagli Stati membri non appartenenti alla zona euro per aderire all'Unione bancaria, in quanto la loro adesione contribuirà ad allineare quest'ultima al mercato interno;

4.

ritiene che uno degli obiettivi dell'Unione bancaria, oltre quello di garantire la stabilità finanziaria, debba essere anche di preservare, nel rispetto del principio di proporzionalità, la diversità dei modelli bancari sostenibili dell'UE e di evitare di condurre il sistema bancario europeo verso un modello unico o che penalizzi in modo eccessivo le banche di piccole dimensioni, in quanto tale diversità consente di soddisfare le richieste dei cittadini e dei loro progetti e funge da strumento di diversificazione, il che costituisce una caratteristica fondamentale per affrontare i potenziali shock;

5.

sottolinea che le proposte avanzate nell'ambito di consessi internazionali dovrebbero essere recepite nel diritto europeo in modo tale da tenere debitamente conto delle peculiarità del settore bancario europeo;

6.

sottolinea, in particolare, che le disposizioni del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) non dovrebbero essere recepite in blocco nel diritto europeo senza tenere debitamente conto delle caratteristiche specifiche del sistema bancario europeo e del principio di proporzionalità;

7.

ricorda la necessità di una serie coerente e concisa di norme per il corretto funzionamento dell'Unione bancaria, tenendo presente l'importanza della proporzionalità; invita la Commissione, ove necessario, a privilegiare i regolamenti, anziché le direttive, come strumento legislativo per l'Unione bancaria e ad attribuire priorità alla piena e corretta attuazione di tutta la legislazione pertinente in tutti gli Stati membri; invita la Commissione, in collaborazione con le autorità europee di vigilanza, a individuare e a eliminare gli ostacoli al mercato interno;

8.

ritiene che le decisioni delle autorità di vigilanza e di risoluzione debbano essere coerenti, adeguatamente spiegate, trasparenti e rese pubbliche; esorta le autorità di vigilanza e di risoluzione a essere il più possibile restrittive nell'applicazione delle disposizioni che consentono loro di rifiutare l'accesso ai documenti;

Sorveglianza

9.

prende atto delle recenti valutazioni della BCE sugli enti in dissesto o a rischio di dissesto effettuate nel 2018; sottolinea la necessità di migliorare i tempi di risposta della vigilanza bancaria europea; è profondamente preoccupato per il fatto che alcuni di questi casi abbiano sollevato questioni relative all'applicazione delle norme antiriciclaggio nell'Unione bancaria; sottolinea l'urgente necessità di un approccio comune dell'UE al riguardo, con competenze assegnate in modo chiaro; accoglie con favore, a tal proposito, la proposta della Commissione di rafforzare l'azione dell'Autorità bancaria europea nel settore del riciclaggio di denaro;

10.

prende atto dei risultati della prova di stress dell'ABE a livello di UE; accoglie con favore l'inclusione degli strumenti di livello 2 e livello 3 nell'ambito di applicazione delle prove di stress del 2018; ritiene che le prove di stress debbano essere interpretate in modo combinato con altre attività di vigilanza in corso; invita il meccanismo di vigilanza unico (MVU), l'ABE e il CERS ad avvalersi di metodologie coerenti nel definire le prove di stress, al fine di garantire un elevato livello di trasparenza di tale procedura e di evitare eventuali distorsioni;

11.

ricorda che esistono rischi associati al debito sovrano; prende atto dei lavori in corso del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria sul rischio sovrano; è altresì preoccupato per il fatto che alcuni istituti finanziari abbiano esposizioni eccessivamente elevate al debito sovrano emesse dai loro stessi governi; sottolinea che il quadro normativo dell'UE sul trattamento prudenziale del debito sovrano dovrebbe essere coerente con le norme internazionali;

12.

accoglie con favore la proposta della Commissione di rafforzare il ruolo dell'ABE nelle azioni di contrasto al riciclaggio di denaro nel settore finanziario; invita i colegislatori ad adottare la proposta senza indebito ritardo; insiste sulla necessità di rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali di vigilanza sulla base di norme comuni all'interno dell'UE e subordinatamente al coordinamento e al sostegno a livello dell'UE qualora le autorità nazionali siano sopraffatte;

13.

continua a nutrire preoccupazione per i recenti casi di riciclaggio di denaro nelle banche europee e per il fatto che tali casi rischiano di esporre l'economia dell'Unione a un'instabilità finanziaria e politica; rileva che talune giurisdizioni extra UE hanno segnalato diversi casi del genere; chiede un approccio unificato in materia di vigilanza prudenziale e antiriciclaggio di denaro; rileva altresì che sono stati rilevati problemi relativi all'applicazione della legislazione antiriciclaggio anche al di fuori dell'Unione bancaria e che l'adesione all'Unione bancaria potrebbe giovare agli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro nell'affrontare tali questioni;

14.

sottolinea il fatto che i mercati finanziari sono fortemente interconnessi; evidenzia che è importante che le autorità di vigilanza bancaria siano preparate a tutti i possibili scenari risultanti dei negoziati sulla Brexit tra l'UE a 27 e il Regno Unito, tenendo presente che tali predisposizioni non sostituiscono la preparazione attesa dagli operatori privati; invita la Commissione e le autorità di vigilanza a eseguire un'analisi esaustiva delle conseguenze della Brexit; invita l'UE-27 ad approfondire la regolamentazione e la vigilanza comuni migliorando al contempo la profondità e l'ampiezza dei mercati dei capitali nell'UE-27;

15.

esorta tutti i negoziatori a lavorare per l'adozione di un pacchetto legislativo equilibrato e sostenibile onde ridurre i rischi nel sistema bancario, prima delle elezioni europee del 2019; esorta in particolare il Consiglio a negoziare in buona fede, tenendo in opportuna considerazione la diversità dei modelli bancari nell'UE, il principio di proporzionalità e il pacchetto bilanciato adottato dal Parlamento europeo; invita la Commissione ad affrontare con efficacia il problema delle banche «troppo grandi per fallire» e il rischio derivante dalla presenza di diversi modelli bancari dell'UE, tenendo in considerazione le loro dimensioni nei mercati pertinenti;

16.

prende atto dei negoziati in corso sul pacchetto dei crediti deteriorati, nonché dell'addendum della BCE sui crediti deteriorati e del lavoro dell'ABE sugli orientamenti in materia di gestione delle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di tolleranza; si compiace della riduzione, negli ultimi anni, del volume dei crediti deteriorati; ribadisce la sua preoccupazione per il fatto che in alcuni Stati membri il volume totale e la quota dei crediti deteriorati e degli strumenti di livello 2 e livello 3 rimangano ben al di sopra della media; sottolinea che, rispetto ad alcuni anni fa, i crediti deteriorati comportano un rischio tuttora significativo, seppur inferiore, per la stabilità finanziaria; concorda con la Commissione sul fatto che la responsabilità di ridurre i crediti deteriorati ricada principalmente sugli Stati membri, in particolare mediante efficaci procedure di insolvenza, e sulle banche stesse, pur sottolineando l'interesse dell'UE a ridurre le quote dei crediti deteriorati;

17.

è preoccupato per l'ampio uso dei modelli interni da parte degli istituti bancari; invita l'MVU e l'ABE a proseguire i lavori sull'adeguatezza dell'uso dei modelli interni al fine di stabilirne la credibilità e di raggiungere condizioni di parità tra gli istituti;

18.

prende atto dei negoziati in corso sul Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF); ritiene che un mercato unico necessiti di adeguati poteri di vigilanza a livello di UE; sottolinea che il compito principale del SEVIF è garantire un'azione di vigilanza efficace;

19.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione sulle tecnologie finanziarie (FinTech); riconosce il grande potenziale della tecnologia finanziaria e la necessità di incoraggiare l'innovazione in tale ambito; rileva tuttavia la necessità di una regolamentazione chiara e di un'adeguata vigilanza che protegga i consumatori e assicuri la stabilità finanziaria e parità di condizioni per gli operatori del mercato finanziario; è del parere che le società di tecnologia finanziaria che svolgono le stesse attività degli altri partecipanti al sistema finanziario debbano essere soggette alle stesse regole commerciali; sottolinea la necessità di migliorare costantemente la ciberresilienza del settore finanziario dell'UE;

20.

è preoccupato per la diffusione del sistema bancario ombra nell'UE; ricorda che alla fine del 2017 esso rappresentava circa il 40 % del sistema finanziario unionale; incoraggia le autorità a livello di UE, nazionale e globale a continuare a monitorare con attenzione i rischi posti da queste attività e ad affrontarli rapidamente per garantire una concorrenza leale, la trasparenza e la stabilità finanziaria; invita la Commissione a individuare con urgenza le lacune ancora esistenti nei regolamenti in vigore;

21.

ricorda il dibattito iniziale sul ruolo della BCE in quanto autorità monetaria e di vigilanza; ritiene che, nel complesso, la BCE sia riuscita a mantenere separati i due ruoli; è tuttavia del parere che sia necessario un ulteriore dibattito per evitare il rischio di un conflitto di interessi tra i due compiti; sottolinea l'importanza della cooperazione, nell'ambito dell'Unione bancaria, tra l'ABE in quanto autorità di regolamentazione e l'MVU in quanto autorità di vigilanza, nel rispetto della ripartizione delle competenze;

22.

ritiene che un'ulteriore armonizzazione delle prassi relative alla valutazione della possibilità che una banca sia in dissesto o a rischio di dissesto, nonché una distinzione più chiara tra poteri di vigilanza e poteri di intervento precoce possono contribuire a rendere più efficace la gestione delle crisi da parte delle autorità competenti, prima della risoluzione delle crisi;

Risoluzione

23.

prende atto dell'accordo raggiunto in occasione della riunione del Vertice euro del 29 giugno 2018, secondo cui il meccanismo europeo di stabilità (MES) fornirà il sostegno comune al Fondo di risoluzione unico (SRF) e il MES sarà riformato in modo tale da fornire un effettivo sostegno alla stabilità basato su rigorose condizioni che assicurano la responsabilità, la rendicontabilità, che sia evitato l'azzardo morale, e che tutelano il principio secondo cui i contribuenti non devono rispondere dei rischi bancari; ricorda la posizione del Parlamento secondo cui detto meccanismo dovrebbe essere pienamente integrato nel quadro istituzionale dell'Unione e sottolinea la necessità di un adeguato controllo democratico;

24.

ricorda che nei casi in cui l'azione di risoluzione delle crisi non è considerata essere di pubblico interesse occorre applicare le procedure ordinarie di insolvenza; è consapevole del fatto che le divergenze nella legislazione in materia di insolvenza rispecchiano procedure nazionali ben consolidate; ritiene che la legislazione in materia di insolvenza possa beneficiare di un'ulteriore armonizzazione in tutta l'Unione volta a garantire norme comuni e condizioni di parità per tutte le banche, gli investitori e i creditori;

25.

riafferma la propria posizione secondo cui è necessario chiarire le norme in materia di ricapitalizzazione precauzionale; osserva che la ricapitalizzazione precauzionale può costituire uno strumento per la gestione delle crisi, ma ritiene che il suo impiego debba essere rigorosamente limitato ai casi eccezionali in cui la banca rispetta i livelli minimi armonizzati di capitale regolamentare, ed è pertanto solvibile, nonché nei casi in cui è garantita la conformità alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato; ricorda che il regime dell'UE di risoluzione delle crisi mira a garantire che i contribuenti siano tutelati, che il costo dei fallimenti della gestione bancaria sia a carico dei suoi azionisti e creditori e che sia preservata la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso; sottolinea la necessità di una migliore applicazione delle norme che disciplinano la liquidazione degli enti creditizi;

26.

invita la Commissione a esaminare il risanamento e la risoluzione degli enti creditizi alla luce delle norme sugli aiuti di Stato; invita la Commissione a esaminare il regolamento alla luce della direttiva sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi; invita la Commissione a fornire un'applicazione trasparente delle norme sugli aiuti di Stato in relazione alla direttiva sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi;

27.

sottolinea l'importanza dell'accesso alla liquidità per le banche in risoluzione, durante e immediatamente dopo le procedure di risoluzione; segue con interesse le discussioni in corso su un possibile strumento per la fornitura di liquidità nelle procedure di risoluzione;

28.

invita la Commissione a valutare periodicamente se il settore bancario abbia beneficiato di sovvenzioni implicite e di aiuti di Stato dall'inizio della crisi a oggi, anche mediante misure di sostegno alla liquidità non convenzionale, e a pubblicare una relazione al riguardo; sottolinea l'effetto distorsivo che gli aiuti di Stato possono avere sul funzionamento del mercato interno; rammenta i rigorosi requisiti per l'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e invita nuovamente la Commissione a riesaminare ogni anno l'effettivo rispetto di tali requisiti.

29.

si compiace della conclusione cui è giunta la Corte dei conti europea nella sua relazione sull'efficienza operativa della gestione delle crisi da parte della BCE, secondo cui l'assetto organizzativo della BCE e le sue risorse per la valutazione dei piani di risanamento e la vigilanza delle banche in situazione di crisi sono soddisfacenti, e che ha altresì rilevato che vi sono ancora questioni in sospeso in materia di condivisione delle informazioni e di efficienza del coordinamento; sottolinea che la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità sono essenziali per un'agevole attuazione delle misure di risoluzione delle crisi;

30.

accoglie con favore il nuovo protocollo d'intesa tra la BCE e il Comitato di risoluzione unico (SRB); sottolinea che uno scambio semplificato, e in taluni casi automatico, di informazioni aumenta l'efficienza e aiuta a garantire che, per le banche, l'onere di segnalazione sia ridotto al minimo;

Assicurazione dei depositi

31.

prende atto dell'accordo raggiunto in occasione della riunione del Vertice euro del 29 giugno 2018 sul sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS), nonché della comunicazione della Commissione dell'11 ottobre 2017 su detto sistema; sottolinea che il processo di istituzione dell'EDIS dovrebbe continuare ai fini del completamento dell'Unione bancaria; riconosce i vantaggi della condivisione dei rischi finanziari e dell'ulteriore riduzione dei rischi;

o

o o

32.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Autorità bancaria europea, alla Banca centrale europea, al Comitato di risoluzione unico, ai parlamenti nazionali e alle autorità competenti quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2018)0058.

(2)  «Relazione speciale n. 02/2018: L'efficienza operativa nella gestione delle crisi bancarie da parte della BCE», Corte dei conti europea, 16 gennaio 2018, https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=44556

(3)  Comunicato stampa, «Secondo le stime della BCE, la banca ABLV è in dissesto o a rischio di dissesto», Banca centrale europea, 24 febbraio 2018, https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ssm.pr180224.en.html

(4)  Comunicato stampa, «L'ABE dà il via alla prova di stress a livello di UE per il 2018», Autorità bancaria europea, 31 gennaio 2018, http://www.eba.europa.eu/-/eba-launches-2018-eu-wide-stress-test-exercise

(5)  GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1.

(6)  Comunicato stampa, «La BCE definisce le aspettative di vigilanza per i nuovi NPL», Banca centrale europea, 15 marzo 2018, https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ssm.pr180315.it.html

(7)  Comunicato stampa, «La BCE annuncia ulteriori passi nella definizione dell'approccio di vigilanza per le consistenze di NPL», Banca centrale europea, 11 luglio 2018, https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ssm.pr180711.it.html

(8)  GU C 248 A del 16.7.2018, pag. 1.

(9)  Causa T-98/16: Ricorso proposto il 4 marzo 2016 — Italia/Commissione (GU C 145 del 25.4.2016, pag. 34).


27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/88


P8_TA(2019)0031

Attuazione dell'accordo commerciale UE-Colombia e Perù

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sull'attuazione dell'accordo commerciale tra l'Unione europea, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (2018/2010(INI))

(2020/C 411/11)

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (1),

vista la tabella di marcia concordata nel 2012 tra il Parlamento europeo e i governi di Colombia e Perù,

vista la sua risoluzione del 13 giugno 2012 sull'accordo commerciale tra l'Unione europea e la Colombia e il Perù (2),

vista la sua risoluzione sull'adesione dell'Ecuador all'accordo commerciale concluso tra l'UE e i suoi Stati membri e la Colombia e il Perù (3),

viste le sue raccomandazioni del 13 dicembre 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta sul riciclaggio di denaro, sull'elusione fiscale e sull'evasione fiscale (4),

visti le statistiche commerciali e i dati forniti, tra gli altri, da Eurostat (5), l'indice globale dei diritti della Confederazione sindacale internazionale per il 2018 (6) e le relazioni della Scuola nazionale sindacale (ENS) della Colombia (7),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0446/2018),

A.

considerando che l'accordo commerciale con la Colombia e il Perù («l'accordo») costituisce una relazione basata su norme, fondata su valori comuni e norme internazionali in materia di diritti umani e del lavoro, ambiente e sviluppo sostenibile; che potrebbe incidere in maniera significativamente positiva sullo sviluppo socioeconomico delle parti dell'accordo, sull'integrazione economica, sullo sviluppo sostenibile, sulla situazione dei diritti umani, sull'ulteriore cooperazione per questioni regionali e globali, nonché contribuire ad avvicinare i paesi ai loro cittadini;

B.

considerando che l'economia del Perù è tra le più aperte e in più rapida espansione della regione e il commercio rappresenta il 44 % del PIL del paese; che la Colombia è la terza economia più grande dell'America latina, con una previsione di crescita economica accelerata nel biennio 2019-2020;

C.

considerando che l'attuazione degli accordi commerciali, compreso il loro impatto sociale e ambientale, è un pilastro fondamentale dell'attività di monitoraggio del Parlamento europeo;

D.

considerando che l'accordo deve essere valutato alla luce della grave crisi economica e umanitaria in Venezuela che provoca una migrazione su larga scala verso la Colombia e il Perù; che entrambi i paesi hanno accolto un gran numero di migranti venezuelani;

1.

sottolinea che il valore strategico dell'accordo va oltre l'ambito del commercio, in quanto fornisce solide basi per una relazione più profonda e caratterizzata da un impegno a lungo termine sul rispetto dei diritti umani, dei diritti sociali e dei diritti delle popolazioni indigene e degli agricoltori nonché dell'ambiente e contribuisce alla creazione di un partenariato strategico tra l'UE e l'America latina;

2.

rammenta l'importanza di rafforzare la cooperazione per preservare e rinsaldare il sistema commerciale multilaterale quale pilastro essenziale per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile e garantire una governance economica basata su regole e un commercio più equo, inclusivo e sostenibile; ricorda, in particolare, il suo sostegno all'OMC, sottolineando il ruolo che essa svolge nel generare stabilità economica e sostenere la crescita e lo sviluppo; invita le parti a servirsi del dialogo promosso dall'accordo al fine di individuare e sviluppare strategie comuni volte alla necessaria modernizzazione dell'OMC;

3.

pone l'accento sul fatto che l'accordo offra la possibilità di rinsaldare la cooperazione e gli scambi non solo interregionali, ma anche intraregionali tra la Colombia, il Perù e l'Ecuador;

4.

si compiace che l'Ecuador sia stato incluso nell'accordo, quale ulteriore elemento per contribuire al rafforzamento dell'integrazione regionale, e mette in evidenza il ruolo costruttivo svolto da tutte le parti per garantire il successo di tale processo; ricorda che l'accordo è ancora aperto ad altre adesioni;

5.

sostiene fermamente l'accordo di pace in Colombia e ricorda i potenziali vantaggi e la necessità di fare il miglior uso possibile dell'accordo onde contribuire all'attuazione dell'accordo di pace, alla riforma fondiaria integrata e al processo di riconciliazione nel paese; ritiene che l'accordo offra notevoli opportunità di crescita e occupazione, anche affrontando sfide specifiche quali la diversificazione dell'economia, lo sviluppo produttivo e l'attuazione della pianificazione territoriale, in particolare nelle regioni più povere profondamente colpite dal persistente conflitto interno; insiste sulla necessità di promuovere l'accordo di pace in Colombia, sfruttando l'intero potenziale dell'accordo e ritiene che esso genererà presto «dividendi della pace» che si realizzeranno sotto forma di sviluppo economico e sociale, in linea con l'Agenda per lo sviluppo sostenibile del 2030; ricorda che il sostegno continuo e strutturato alla società civile e il dialogo con quest'ultima costituiscono fattori chiave per la sostenibilità della pace sviluppata dal basso, in particolare nelle zone rurali;

6.

si compiace del fatto che l'accordo apra i mercati, tra l'altro, a beni, servizi, appalti pubblici e investimenti che, se basati sui principi dello sviluppo sostenibile, possono creare opportunità occupazionali di qualità, migliorare le condizioni di lavoro e del tenore di vita liberalizzando ed espandendo il commercio e gli investimenti;

7.

riconosce che, dall'entra in vigore dell'accordo, gli scambi commerciali tra l'UE, la Colombia e il Perù hanno subito una diminuzione; è tuttavia del parere che l'accordo abbia parzialmente compensato l'andamento negativo in termini di flussi commerciali internazionali, calo dei prezzi delle materie prime e rallentamento economico in America Latina e abbia avuto indubbiamente un effetto stabilizzante;

8.

si compiace del fatto che gli investimenti dell'UE siano aumentati in Colombia e in Perù e sottolinea che l'Unione è il principale investitore straniero in entrambi i paesi;

9.

si compiace del fatto che l'accordo aiuti anche le società del settore dei servizi promuovendo le buone pratiche di regolamentazione, migliorando la regolamentazione e la trasparenza interne e potenziando la certezza del diritto, nonché del fatto che esso possa fungere da incubatore per promuovere l'imprenditorialità digitale nella regione contribuendo alla riduzione della povertà e alla creazione di posti di lavoro;

10.

sostiene la creazione di un gruppo di lavoro specifico, come menzionato all'articolo 109 dell'accordo, che discuta questioni di regolamentazione relative al commercio nei servizi e al commercio elettronico, al fine di garantire la promozione di un ambiente equilibrato e caratterizzato da una concorrenza leale nell'ecosistema digitale;

11.

prende atto del fatto che la Commissione ritiene che l'accordo abbia contribuito alla modernizzazione e alla diversificazione delle esportazioni dalla Colombia e dal Perù e abbia avuto un impatto positivo sulle PMI colombiane e peruviane, ma osserva che le cifre relative ai volumi e alla creazione di posti di lavoro sono alquanto esigue e ricorda che progressi analoghi sono stati compiuti nei periodi precedenti; invita la Commissione a includere nella sua futura analisi la situazione delle industrie locali e la diversificazione economica; sottolinea che l'accordo può potenzialmente apportare grandi contributi allo sviluppo del contesto delle start-up colombiane e peruviane, segnatamente in relazione alle comunità imprenditoriali della regione in centri urbani quali Bogotá, Medellín e Lima; sottolinea tuttavia che occorre profondere maggiori sforzi in termini di diversificazione delle esportazioni, puntando sui prodotti trasformati e con un valore aggiunto più elevato anziché sui prodotti minerali, petroliferi e agricoli tradizionalmente esportati, che rappresentano fino al 70 % delle esportazioni in termini di volume, nonché per sostenere lo sviluppo economico e la creazione di posti di lavoro, nel pieno rispetto delle norme ambientali e dei diritti umani;

12.

sottolinea che dall'entrata in vigore provvisoria dell'accordo, 1 155 imprese colombiane, di cui 328 PMI, e 2 328 nuove imprese peruviane, di cui il 90 % è composto da PMI, hanno iniziato ad esportare verso l'UE; chiede alle parti di sostenere ulteriormente il processo di internazionalizzazione delle PMI e del loro reciproco accesso al mercato, nonché di fornire dati regolari e accurati sui settori e sul grado di consolidamento delle attività delle PMI al riguardo;

13.

esorta entrambe le parti ad accrescere il tasso di esecuzione dell'accordo e la sua conoscenza; ritiene che molte PMI dell'UE, della Colombia e del Perù non siano consapevoli delle opportunità offerte dall'accordo; invita pertanto le parti a esaminare, in particolare, il tasso di utilizzo delle preferenze delle PMI e a intraprendere azioni efficaci volte a comunicare meglio le opportunità derivanti dall'accordo, anche attraverso l'istituzione di punti di contatto e la creazione di un sito web specializzato per le PMI;

14.

si compiace del fatto che le esportazioni di prodotti agricoli dell'UE verso entrambi i paesi sono aumentate notevolmente dall'applicazione provvisoria dell'accordo; chiede tuttavia alla Commissione di monitorare da vicino la situazione e riferire al Parlamento europeo circa gli effetti dell'accordo sulla produzione alimentare per il mercato locale; ricorda l'importanza di rendere il mercato più inclusivo e di agevolare un'integrazione adeguata dei piccoli agricoltori nelle catene di valore in Colombia, Perù ed Ecuador;

15.

rammenta che le clausole di salvaguardia sono state istituite per i settori agricoli sensibili e che, in tale contesto, la Commissione, il Parlamento europeo e i settori industriali interessati dovrebbero rendere disponibili con maggiore regolarità informazioni più esaustive relativamente agli sviluppi del mercato;

16.

riconosce che le parti hanno compiuto progressi nella rimozione degli ostacoli agli scambi e nell'attuazione della maggior parte degli aspetti contemplati dall'accordo, in particolare per quanto riguarda le questioni sanitarie e fitosanitarie, le norme d'origine e gli ostacoli tecnici agli scambi; ricorda, tuttavia, che i procedimenti antidumping non dovrebbero violare le norme essenziali dell'accordo antidumping dell'OMC;

17.

sottolinea che occorre conseguire ulteriori progressi, fra l'altro, sui seguenti aspetti:

a)

i requisiti di certificazione per le carni e i prodotti lattiero-caseari;

b)

la contraffazione, la pirateria, l'usurpazione delle denominazioni di indicazione geografica dell'UE e delle registrazioni di queste ultime ancora in sospeso;

c)

le imposte discriminatorie sulle bevande spiritose importate;

d)

l'attuazione efficace degli impegni sociali e ambientali

e)

la mancanza di trasparenza nelle procedure amministrative;

18.

ritiene che le parti debbano avvalersi della clausola di revisione dell'accordo per includervi, tra l'altro:

a)

un capitolo esaustivo sulle microimprese e le PMI che preveda progressi sostanziali in termini di agevolazione degli scambi, eliminazione degli ostacoli agli scambi e degli oneri amministrativi superflui;

b)

un capitolo specifico sulle questioni di genere, conformemente all'obbligo dell'UE, quale sancito dall'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di promuovere l'integrazione della dimensione di genere; si compiace, a tale riguardo, del fatto che l'UE, il Perù e la Colombia abbiano firmato una dichiarazione congiunta sul commercio e sull'emancipazione economica delle donne;

c)

un capitolo sulla lotta alla corruzione, al riciclaggio di denaro e all'evasione fiscale;

d)

un consono meccanismo di risoluzione delle controversie per il capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile che contempli, tra i vari metodi di applicazione, la possibilità di considerare le sanzioni come misura deterrente a cui ricorrere, in ultima istanza, in caso di violazioni gravi e persistenti, tenendo debitamente conto delle parti sociali nonché delle organizzazioni e dei rappresentanti della società civile;

e)

disposizioni commerciali specifiche per l'impegno in strumenti internazionali al fine di promuovere l'attuazione di accordi ambientali multilaterali, in particolare l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici;

19.

ribadisce che la corruzione costituisce una delle barriere non commerciali più importanti che ostacolano il clima imprenditoriale e aumentano le difficoltà operative affrontate dalle aziende; chiede alla Commissione di servirsi dell'accordo per sorvegliare le riforme interne dei paesi partner in relazione allo Stato di diritto e alla buona governance e di presentare misure anticorruzione concrete;

20.

prende atto dell'atteggiamento positivo dimostrato dalle autorità di entrambi i paesi nel cooperare alla ricerca di rapide soluzioni per gli ostacoli agli scambi tuttora esistenti;

21.

rileva che entrambi i paesi hanno espresso preoccupazioni specifiche circa la propria capacità di soddisfare determinate norme di sicurezza alimentare obbligatorie per il mercato dell'UE, segnatamente per quanto riguarda le recenti proposte legislative dell'UE sui livelli di cadmio nel cacao, sugli interferenti endocrini, sui nuovi prodotti alimentari e sull'olio di palma, che rischiano di avere un impatto sociale in alcune delle zone più vulnerabili dei paesi ove tendono a concentrarsi dette produzioni; chiede alle parti di potenziare e sfruttare in modo ottimale la cooperazione tecnica e finanziaria, nonché di migliorare i meccanismi di allarme rapido, la trasparenza e lo scambio di informazioni sulla legislazione e sulle procedure interne per consentire alle parti di anticipare i cambiamenti e adattarvisi, e di soddisfare i requisiti giuridici interni; chiede alla Commissione di prevedere misure di accompagnamento e sostegno per aiutare i produttori locali a soddisfare i requisiti sanitari dell'UE, in linea con il principio di precauzione;

22.

insiste sulla necessità di attuare, in modo efficace e attraverso piani d'azione concreti, le disposizioni specifiche relative alla tabella di marcia sui diritti umani, ambientali e del lavoro, come auspicato nella sua risoluzione del 13 giugno 2012 sull'accordo commerciale dell'UE con la Colombia e il Perù; rammenta, in particolare, l'impegno delle parti ad applicare le norme sulla libertà di associazione, sul diritto di contrattazione collettiva e di svolgimento di rigorose ed efficaci ispezioni del lavoro, sulla violenza nei confronti di leader sociali ed etnici e sulla tutela dell'ambiente attraverso adeguati meccanismi di protezione, controllo ed esecuzione; accoglie con favore, in questo contesto, gli sforzi profusi dalla Colombia per combattere l'impunità nei casi di reati, anche attraverso il miglioramento delle indagini, ma insiste affinché si compiano ulteriori sforzi per intraprendere azioni più efficaci volte a sradicare la violenza contro i difensori dei diritti umani, gli ambientalisti, i sindacalisti, i leader etnici e delle comunità e a porre fine ai gravi e persistenti reati contro le donne;

23.

constata l'ambizione dei governi colombiano e peruviano di creare per le popolazioni rurali alternative alla coltivazione della coca, la quale è trasformata da organizzazioni criminali; invita la Commissione a cooperare con i due governi per trovare soluzioni più ecocompatibili dell'olio di palma;

24.

riconosce che un accordo concluso nel 2017 tra il governo colombiano e i sindacati del settore pubblico ha apportato miglioramenti per oltre un milione di lavoratori; evidenzia il livello di partecipazione particolarmente ridotto alle associazioni sindacali e l'accresciuto ricorso a piani retributivi e regimi previdenziali («pactos colectivos») determinati in maniera unilaterale piuttosto che mediante una contrattazione collettiva;

25.

si compiace del fatto che in Colombia, secondo la Commissione sindacale consultiva presso l'OCSE, sia stato registrato un incremento del numero di ispettori; sottolinea la necessità di aumentare le risorse al fine di garantire l'efficacia delle ispezioni sul lavoro; invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a sostenere la Colombia nei suoi sforzi tesi a rafforzare le ispezioni del lavoro, che costituiscono chiaramente una sfida enorme per il governo colombiano, dato che lo Stato ha perso il controllo di alcune parti del paese durante il lungo conflitto armato, e che devono ciononostante essere eseguite; si attende che vengano effettuati controlli aggiuntivi ed efficaci, soprattutto nelle zone rurali; chiede alla Commissione di fornire informazioni dettagliate sul numero di ispettori e di ispezioni, nonché sulle irregolarità scoperte; rammenta le raccomandazioni della Commissione sindacale consultiva presso l'OCSE, secondo cui è necessario incrementare ulteriormente il numero di ispettori del lavoro fino ad allinearsi agli standard internazionali;

26.

accoglie con favore gli sforzi compiuti dal Perù e gli impegni da esso assunti per rafforzare l'attuazione degli obblighi contratti nell'ambito del capitolo sul commercio e sullo sviluppo sostenibile dell'accordo, ma insiste sulla necessità di profondere ulteriori sforzi per combattere la violenza contro i difensori dei diritti umani, i leader sociali e delle comunità etniche e, in particolare, contro le donne; accoglie con favore le recenti misure adottate in Perù per migliorare le ispezioni sul lavoro e incoraggia il paese a proseguire gli sforzi di rinsaldamento, in linea con le raccomandazioni dell'OIL; si compiace altresì del fatto che nel 2018 il Perù abbia assunto la presidenza del Consiglio amministrativo dell'OIL, il che impegna maggiormente il paese ad agire in maniera esemplare quanto al rispetto delle leggi sul lavoro; sottolinea allo stesso modo che il 6 agosto 2018 il Perù ha ratificato un accordo quadro con l'OIL sulla promozione del lavoro dignitoso per il periodo 2018-2021; sottolinea tuttavia che le convenzioni nn. 87 e 98 dell'OIL non sono state attuate con efficacia ed esprime preoccupazione per le recenti modifiche legislative che possono condurre a un indebolimento della protezione dell'ambiente; invita la Commissione a informare debitamente il Parlamento europeo circa il modo in cui intende trattare in maniera indipendente la denuncia ufficiale presentata dalle organizzazioni della società civile peruviana contro il governo del paese a riguardo del rispetto delle norme in materia di ambiente e lavoro;

27.

ritiene che il dialogo tra i rappresentanti della società civile dell'UE, della Colombia e del Perù sulle disposizioni dell'accordo relative al commercio e allo sviluppo sostenibile sia utile per individuare i problemi tuttora irrisolti e incoraggiare i governi a compiere ulteriori progressi per rispettare importanti norme internazionali in ambito sociale, di lavoro e ambientale;

28.

sottolinea pertanto che i meccanismi di consultazione trasparenti e inclusivi sono uno strumento fondamentale per garantire che tutte le parti rispettino le norme riconosciute in materia di protezione del lavoro e dell'ambiente;

29.

ricorda che il capitolo relativo al commercio e allo sviluppo sostenibile dell'accordo prevede che ogni parte stabilisca gruppi consultivi nazionali o comitati competenti per le questioni relative al lavoro, all'ambiente e allo sviluppo sostenibile, che comprendano le organizzazioni indipendenti che rappresentano la società civile, con una rappresentanza equilibrata di parti interessate del settore economico, sociale e ambientale; accoglie con favore la creazione in Colombia di un gruppo consultivo indipendente dal governo; ritiene che il Perù debba seguire l'esempio della Colombia, al fine di garantire indipendenza e trasparenza maggiori; accoglie con favore la decisione dei rappresentanti dell'UE e dei gruppi consultivi della Comunità andina di tenere riunioni congiunte su base annuale che consentiranno un migliore scambio di informazioni e di buone pratiche e l'elaborazione di raccomandazioni congiunte da presentare alle parti;

30.

invita la Commissione a profondere maggiori sforzi per la piena attuazione del suo piano in 15 punti al fine di rendere vincolanti i capitoli relativi al commercio e allo sviluppo sostenibile e rammenta la necessità di proseguire il dialogo con i vari soggetti interessati, compreso il Parlamento europeo, al fine di garantire l'effettiva applicazione dei diritti umani e degli impegni assunti in materia di lavoro e ambiente;

31.

ricorda che le modifiche legislative che potrebbero condurre a un abbassamento del livello di protezione ambientale finalizzato a promuovere gli investimenti esteri diretti non sono conformi all'accordo;

32.

osserva con preoccupazione la cospicua quota di lavoratori assunti nell'economia informale sia in Perù che in Colombia, composta soprattutto da donne; sottolinea la necessità di sviluppare politiche efficaci al fine di ridurre tale quota e ritiene che l'accordo possa aiutare in tal senso, contribuendo alla creazione di posti di lavoro formali e rafforzando, fra l'altro, le misure di agevolazione delle attività economiche delle PMI;

33.

ricorda che occorre rispettare la soglia prevista dal meccanismo di stabilizzazione per le banane, allegato all'accordo e applicabile fino al 2020, e sottolinea la necessità di continuare a sorvegliare le importazioni di banane dopo la scadenza del meccanismo e che le parti dovrebbero continuare a fornire statistiche a tal riguardo; è preoccupato per il fatto che il Perù abbia superato la soglia prevista dal meccanismo di stabilizzazione per le banane stabilito dall'accordo e chiede un'analisi degli effetti che ciò comporta per i mercati nell'UE; ricorda che la Commissione si è impegnata a valutare la situazione dei produttori di banane dell'UE entro il 1o gennaio 2019 e che, qualora constati un grave deterioramento della situazione del mercato o di quella dei produttori di banane dell'UE, può essere presa in considerazione una proroga del periodo di validità del meccanismo, previo consenso delle parti dell'accordo;

34.

accoglie con favore l'adesione della Colombia all'OCSE, avvenuta il 30 maggio 2018, in quanto rappresenta un riconoscimento delle importanti riforme intraprese dal paese, quali la riforma del sistema giudiziario, il miglioramento della governance delle imprese statali e il rispetto della Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione; rammenta che, come deliberato dal Consiglio OCSE, la Colombia deve presentare, in seguito all'adesione, relazioni sui progressi agli organismi dell'OCSE, nonché valutazioni di controllo delle raccomandazioni elencate nel parere formale del comitato per il commercio; incoraggia il Perù a portare avanti le riforme nell'ambito dell'accordo di programma nazionale con l'OCSE;

35.

sottolinea l'importanza di rafforzare ulteriormente la cooperazione internazionale nel contesto multilaterale, plurilaterale, regionale e internazionale nel quadro dell'OMC, per esempio in relazione ai negoziati sull'Accordo sui beni ambientali (EGA) e sull'Accordo sugli scambi di servizi (TiSA);

36.

riconosce l'importante lavoro svolto dai parlamenti nazionali nel processo di ratifica dell'accordo e li invita a proseguirlo; invita altresì gli Stati membri che non lo abbiano ancora fatto ad avviare il processo di esame della ratifica dell'adesione dell'Ecuador all'accordo;

37.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, al SEAE, alla Commissione e ai governi di Colombia e Perù, nonché al Segretario generale dell'OCSE.

(1)  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14764-2011-INIT/it/pdf

(2)  GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 52.

(3)  GU C 366 del 27.10.2017, pag. 144.

(4)  GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 132.

(5)  http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/statistics/

(6)  «Indice globale dei diritti della Confederazione sindacale internazionale per il 2018: i paesi peggiori al mondo per i lavoratori», Confederazione sindacale internazionale, 2018 https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2018

(7)  http://www.ens.org.co/lee-y-aprende/lee-y-descarga-nuestras-publicaciones/informes-sislab/


27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/94


P8_TA(2019)0032

Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2017

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2017 (2018/2103(INI))

(2020/C 411/12)

Il Parlamento europeo,

visti il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), entrata in vigore nell'UE il 21 gennaio 2011 in conformità della decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (1),

vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (2),

vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (3),

vista la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (4),

vista la relazione annuale 2017 della Commissione sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (5),

vista la relazione della Commissione dal titolo «Relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione» (COM(2014)0038),

vista la comunicazione della Commissione del 6 giugno 2011 dal titolo «La lotta contro la corruzione nell'UE» (COM(2011)0308),

visto il pilastro europeo dei diritti sociali,

vista la seconda indagine sulle minoranze e la discriminazione nell'Unione europea (EU-MIDIS II),

vista la comunicazione della Commissione del 30 agosto 2017 dal titolo «Revisione intermedia del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom» (COM(2017)0458),

visti i riferimenti fatti nelle precedenti relazioni sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea,

viste le precedenti risoluzioni del Parlamento europeo e delle altre istituzioni e agenzie europee e internazionali,

viste le relazioni delle ONG nazionali, europee e internazionali,

visti i lavori dell'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA), del Consiglio d'Europa e della Commissione di Venezia,

vista la relazione 2017 sui diritti fondamentali dell'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali (FRA) (6),

vista la relazione della FRA intitolata «Antisemitism — Overview of data available in the European Union 2006-2016» (Antisemitismo, una panoramica dei dati disponibili nell'Unione europea per il 2006-2016),

vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo,

vista la sua risoluzione del 15 aprile 2015, in occasione della Giornata internazionale dei rom — antiziganismo in Europa e riconoscimento, da parte dell'UE, della giornata commemorativa del genocidio dei rom durante la Seconda guerra mondiale (7),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2017 sugli aspetti relativi ai diritti fondamentali nell'integrazione dei rom nell'Unione europea: lotta all'antiziganismo (8),

vista la sua risoluzione del 1o giugno 2017 sulla lotta contro l'antisemitismo (9),

vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE in materia di immigrazione (10),

vista la sua risoluzione del 7 febbraio 2018 sulla protezione e la non discriminazione delle minoranze negli Stati membri dell'UE (11),

visti i lavori della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per gli affari costituzionali, della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per le petizioni,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0466/2018),

A.

considerando che il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto per la protezione dei diritti fondamentali e che gli Stati membri detengono la responsabilità primaria di salvaguardare i diritti umani di tutti i cittadini attraverso l'attuazione e l'applicazione dei trattati e delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani; che lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti fondamentali richiedono un consolidamento continuo; che mettendoli in discussione si crea un danno non soltanto allo Stato membro interessato, ma anche all'Unione nel suo insieme; che la corruzione rappresenta una grave minaccia per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali e danneggia tutti gli Stati membri e l'UE nel suo insieme; che l'attuazione del quadro legislativo anti-corruzione rimane disomogenea tra gli Stati membri;

B.

considerando i numerosi inviti rivolti dal Parlamento agli Stati membri, attraverso le sue risoluzioni e relazioni, affinché attuino politiche appropriate per garantire il rispetto dei diritti sociali, politici ed economici delle persone con disabilità, degli anziani e delle persone più vulnerabili; che vi è un forte legame tra i diritti delle minoranze e il principio dello Stato di diritto; che l'articolo 2 TUE menziona esplicitamente i diritti delle persone appartenenti a minoranze e che a tali diritti deve essere accordato lo stesso trattamento riservato agli altri diritti sanciti nei trattati;

C.

considerando che l'afflusso di migranti e di richiedenti asilo in Europa è continuato nel 2017, ma i confini e i porti sono sempre più chiusi; che questo stato di cose impone la realizzazione di un'autentica solidarietà europea ai fini dell'istituzione di adeguate strutture di accoglienza per le persone più bisognose e più vulnerabili; che molti migranti e i richiedenti asilo cercano di raggiungere l'UE affidando la loro vita a trafficanti e criminali e sono vulnerabili alle violazioni che ledono i loro diritti, tra cui violenze, abusi e sfruttamento; che le donne e i bambini sono esposti a un maggiore rischio di essere vittime di tratta e abuso sessuale da parte dei trafficanti e che pertanto è necessario creare e rafforzare i sistemi per la protezione dei minori, onde opporsi alla violenza, all'abuso, all'incuria e allo sfruttamento subiti dai minori, nonché prevenirli, in linea con gli impegni del piano d'azione di La Valletta e della risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2018 sulla protezione dei minori migranti (12);

D.

considerando che, secondo la relazione del relatore speciale del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite sulla promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella lotta contro il terrorismo, gli Stati hanno l'obbligo di proteggere la propria popolazione da atti di terrorismo, tuttavia le misure di sicurezza, comprese le misure antiterrorismo, devono essere perseguite attraverso lo Stato di diritto e devono rispettare i diritti fondamentali;

E.

considerando che la relazione dalla FRA dal titolo «Violence against women: an EU-wide survey» (Violenza nei confronti delle donne: un'indagine a livello dell'Unione europea) indica che un terzo di tutte le donne in Europa ha subito atti di violenza fisica o sessuale almeno una volta durante la vita adulta, il 20 % è stato vittima di molestie online, una donna su venti è stata stuprata e oltre una donna su dieci ha subito violenze sessuali che comportano l'uso della forza e sottolinea che la violenza contro le donne deve essere affrontata in tutti gli Stati membri dell'UE, compresi quelli che non hanno ancora provveduto alla ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), tenuto conto della portata del problema, delle gravi conseguenze della violenza e del suo impatto sulla vita delle donne e sulla società nel suo complesso; che le donne con disabilità hanno più probabilità di subire violenza domestica e violenza sessuale rispetto alle donne senza disabilità;

F.

considerando che le donne e le ragazze nell'UE subiscono una disuguaglianza strutturale di genere sotto svariate forme e in una molteplicità di contesti — comprese la discriminazione di genere, le molestie sessuali, la violenza di genere e l'istigazione all'odio verso le donne — con forti limitazioni della capacità delle stesse di godere dei propri diritti e di partecipare alla società in condizioni di parità; che nel 2017 il movimento #MeToo ha sensibilizzato l'opinione pubblica in merito alla portata e all'intensità delle molestie sessuali e della violenza sessuale e di genere a cui sono esposte le donne; che il movimento #MeToo ha dato un impulso positivo all'uguaglianza di genere, ma i casi di molestie sessuali e di violenza sessuale e di genere sono ancora molto diffusi; che negli ultimi anni diverse relazioni hanno evidenziato sempre maggiori reazioni violente contro i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere nell'UE; che il diritto delle donne all'aborto non è omogeneo nell'Unione, a causa della diversità di politiche e legislazioni nei vari Stati membri;

G.

considerando che, nelle società democratiche, la libertà di parola e la libertà di riunione rientrano tra gli strumenti che consentono alle persone di partecipare al dibattito pubblico e di produrre un cambiamento sociale; che la libertà, il pluralismo e l'indipendenza dei mezzi d'informazione sono componenti essenziali del diritto alla libertà di espressione e sono cruciali per il funzionamento democratico dell'UE e dei suoi Stati membri; che giornalisti e altri operatori dei mezzi d'informazione nell'UE sono a rischio di molteplici attacchi, minacce, pressioni e perfino assassinii da parte di attori statali e non statali; che la giornalista Daphne Caruana Galizia, specializzata nell'indagine di scandali relativi all'evasione fiscale, alla frode fiscale, alla corruzione e al riciclaggio di denaro, è stata assassinata a Malta dopo aver segnalato diverse minacce e che sono necessarie indagini indipendenti per consentire la completa identificazione dei responsabili al fine di consegnarli alla giustizia; che la stampa e le organizzazioni della società civile svolgono un ruolo fondamentale in una democrazia;

H.

considerando che l'articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali stabilisce che è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, la disabilità, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la religione o le convinzioni personali, la lingua, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, l'età o l'orientamento sessuale; che la libertà di opinione, di coscienza e di religione è sancita dall'articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali e dall'articolo 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; che atteggiamenti razzisti e xenofobi persistenti stanno iniziando ad essere considerati normali negli Stati membri e sono assunti da leader di opinione e politici in tutta l'UE, favorendo un clima sociale fertile per la proliferazione del razzismo, delle discriminazioni e dei reati generati dall'odio; che queste posizioni sono contrarie ai valori europei comuni a cui tutti gli Stati membri hanno aderito;

I.

considerando che migranti, discendenti di migranti e membri di minoranze socio-culturali continuano ad essere oggetto di diffuse discriminazioni in tutta l'UE e in tutti gli ambiti della vita; che gli studi della FRA sottolineano che le vittime in condizioni di soggiorno irregolare sono restie a denunciare gli abusi alle autorità pubbliche e la loro condizione di migranti aumenta il rischio di diventare vittime di reati penali; che, nonostante i molteplici appelli rivolti alla Commissione, sono stati mossi solo pochi passi per garantire l'effettiva protezione delle minoranze;

J.

considerando che la FRA è divenuta un centro di eccellenza nel fornire alle istituzioni e agli Stati membri dell'UE elementi fattuali sui diritti fondamentali;

Stato di diritto, democrazia e diritti fondamentali

1.

afferma che la separazione dei poteri e l'indipendenza del potere giudiziario sono essenziali per garantire un funzionamento efficace dello Stato di diritto in qualsiasi società; ricorda che questo concetto è sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e in particolare dai principi di uguaglianza davanti alla legge e di presunzione di innocenza nonché dal diritto a un'udienza equa e pubblica da parte di un tribunale competente, indipendente e imparziale, costituito per legge; osserva che tali valori fondamentali hanno ispirato gli articoli introduttivi dei trattati europei che tutti gli Stati membri hanno volontariamente sottoscritto impegnandosi a rispettarli; dichiara che né la sovranità nazionale né la sussidiarietà possono giustificare il fatto che uno Stato membro si sottragga sistematicamente al rispetto dei valori fondamentali dell'Unione europea e dei trattati;

2.

ricorda che lo Stato di diritto fa parte dei valori di cui all'articolo 2 TUE ed è condizione necessaria per la loro tutela; invita tutti gli attori competenti a livello nazionale e dell'UE, compresi i governi, i parlamenti e il sistema giudiziario, a intensificare gli sforzi tesi a difendere e rafforzare lo Stato di diritto; ricorda che spetta a tali attori il compito di affrontare le criticità relative allo Stato di diritto e che questi soggetti svolgono un ruolo importante nell'impedire ogni erosione dello Stato di diritto, che non è un'applicazione incondizionata della leggi, bensì la nostra accettazione democratica del fatto di essere regolamentati dalla legge, nel rigoroso rispetto delle convenzioni internazionali nonché, in particolare, dei diritti dell'opposizione democratica e delle minoranze;

3.

condanna con fermezza gli sforzi dei governi di taluni Stati membri volti a indebolire la separazione dei poteri e l'indipendenza della magistratura; esprime preoccupazione per il fatto che, nonostante la maggioranza degli Stati membri abbia adottato legislazioni volte ad assicurare l'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario, nel rispetto delle norme del Consiglio d'Europa, permangono problemi nel modo in cui tali norme sono applicate, lasciando le magistrature nazionali esposte all'influenza politica e alimentando la percezione pubblica di interferenze nei procedimenti giudiziari e pregiudizi tra i singoli giudici; ricorda che la Commissione, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, TUE e quale custode dei trattati, dispone della legittimità e dell'autorità per assicurare l'applicazione dei Trattati e delle misure adottate dalle istituzioni a norma dei trattati, vigilando sul rispetto da parte di tutti gli Stati membri dei principi dello Stato di diritto e degli altri valori sanciti dall'articolo 2 TUE;

4.

prende atto degli sforzi intrapresi dalla Commissione e dal Consiglio al fine di assicurare che tutti gli Stati membri rispettino pienamente lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti fondamentali, ma anche del limitato impatto finora ottenuto tramite le procedure avviate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE; è del parere che l'UE dovrebbe poter avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che non rispettano i valori di cui all'articolo 2 TUE e che l'articolo 7 TUE dovrebbe essere attivato in caso di fallimento di tutti gli altri mezzi; ritiene che l'incapacità dell'UE di porre fine alle gravi e persistenti violazioni dei valori di cui all'articolo 2 TUE in alcuni Stati membri comprometta sia la fiducia tra gli Stati membri sia la credibilità dell'UE; sottolinea, inoltre, che il persistere dell'impunità dinanzi a queste derive ha incoraggiato altri Stati membri a seguire la stessa strada; invita il Consiglio a esaminare e dare seguito a eventuali proposte della Commissione e del Parlamento relativamente alle procedure di infrazione e alla possibili sanzioni;

5.

ricorda la necessità di una valutazione imparziale e regolare della situazione dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti fondamentali in tutti gli Stati membri; sottolinea che tale valutazione deve basarsi su criteri obiettivi; ricorda a tal proposito che il Consiglio ha altresì un ruolo fondamentale da svolgere nella salvaguardia dello Stato di diritto e degli altri valori di cui all'articolo 2 TUE e plaude agli sforzi compiuti da alcuni Stati membri per assicurare che in seno al Consiglio venga svolta una valutazione periodica della situazione in relazione allo Stato di diritto in ciascuno Stato membro; invita il Consiglio a compiere rapidi progressi in tal senso; ricorda inoltre la risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (13); rinnova il suo invito alla Commissione affinché presenti, sulla base dell'articolo 295 TFUE, una proposta per la conclusione di un Patto dell'Unione sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali («Patto DSD») sotto forma di un accordo interistituzionale che stabilisca le modalità atte a facilitare la cooperazione delle istituzioni dell'Unione e degli Stati membri nell'ambito dell'articolo 7 TUE; ritiene che ciò costituirebbe un meccanismo equo, equilibrato, regolare e preventivo per la gestione di possibili violazioni dei valori di cui all'articolo 2 TUE, che potrebbe funzionare in modo analogo al semestre europeo per la politica economica; ricorda il legame intrinseco esistente tra lo Stato di diritto e i diritti fondamentali e la necessità di sensibilizzare maggiormente tutti i cittadini europei sui valori comuni dell'UE e sulla Carta; sottolinea l'importanza dell'invio da parte del Parlamento europeo di delegazioni ad hoc negli Stati membri dove vi siano chiare prove di violazioni gravi della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali;

6.

condivide l'opinione secondo cui ogni valutazione dello Stato di diritto dovrebbe basarsi su analisi e dati solidi, oggettivi e comparabili; rammenta che i diritti fondamentali dovrebbero essere inseriti nella valutazione d'impatto per tutte le proposte legislative; accoglie con favore, a tale proposito, il nuovo sistema di informazione europeo sui diritti fondamentali (EFRIS) della FRA, che raggrupperà tutte le informazioni attinenti ai diritti fondamentali fornite nell'ambito dei diversi meccanismi a livello dell'ONU, del Consiglio d'Europa e dell'UE;

7.

rileva che il rafforzamento della qualità, dell'indipendenza e dell'efficienza dei sistemi giudiziari nazionali, in particolare in relazione a giudici, procuratori e avvocati, rimane una priorità fondamentale dell'Unione europea; sottolinea che vi è l'urgente necessità di introdurre una prospettiva di genere negli ordinamenti giuridici e giudiziari degli Stati membri, ivi compresi lo sviluppo e l'istituzionalizzazione della componente di genere tramite programmi di formazione rivolti a tutto il personale giudiziario;

8.

sottolinea che la corruzione non costituisce soltanto un grave ostacolo sistemico alla realizzazione della democrazia e al rispetto dello Stato di diritto, ma potrebbe anche causare numerose violazioni dei diritti umani, costituendo pertanto una grave minaccia al principio di equo trattamento per tutti i cittadini; esprime preoccupazione per le nuove iniziative legislative presentate in taluni Stati membri che potrebbero compromettere le riforme precedentemente attuate per rafforzare la prevenzione della corruzione; invita a tale proposito tutti gli Stati membri e le istituzioni europee a combattere risolutamente la corruzione sistemica e a elaborare strumenti efficaci per prevenire, combattere e sanzionare la corruzione e per contrastare le frodi, nonché per monitorare regolarmente l'utilizzo dei fondi pubblici; invita a tal fine gli Stati membri e le istituzioni dell'UE ad agevolare l'istituzione, in tempi rapidi, della Procura europea (EPPO); invita gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto ad annunciare la propria intenzione di aderire all'EPPO; si rammarica a tale riguardo, della decisione della Commissione di non pubblicare la seconda relazione semestrale sullo stato della corruzione nell'UE e la esorta a continuare a pubblicare le sue relazioni sulla lotta alla corruzione; sottolinea che disporre di schede informative sulla lotta alla corruzione nel quadro del semestre europeo non rappresenta un modo sufficientemente efficace per assicurare che la corruzione sia inserita in modo inequivocabile nel programma; accoglie con favore la dichiarazione della Commissione nella sua comunicazione dal titolo «La lotta contro la corruzione nell'UE» relativa all'approvazione a partecipare al GRECO, la rete contro la corruzione istituita dal Consiglio d'Europa;

9.

sottolinea l'importanza della libertà di circolazione e di soggiorno come uno dei principali diritti fondamentali garantiti dall'UE; sottolinea che la Brexit ha un impatto diretto sulla vita di milioni di cittadini europei, in particolare dei cittadini dell'UE residenti nel Regno Unito e dei cittadini del Regno Unito che vivono nell'UE a 27, e sottolinea che la salvaguardia dei diritti fondamentali delle persone dovrebbe avere la stessa importanza accordata ad altri aspetti; chiede che i diritti fondamentali dei cittadini dell'UE e delle loro famiglie che si sono trasferiti all'interno dell'Unione nel quadro della libertà di circolazione siano tutelati dopo la Brexit;

10.

sottolinea che qualsiasi azione o misura contro il terrorismo o la criminalità organizzata deve rispettare la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali nell'UE; osserva con preoccupazione il fatto che le autorità pubbliche ricorrano sempre più a misure amministrative incompatibili con i principi dello Stato di diritto e che le politiche condotte in questo settore siano estese a un numero crescente di reati e di crimini, segnatamente nel quadro delle misure adottate in nome dello stato di emergenza; invita gli Stati membri a garantire che qualsiasi legislazione di emergenza rispetti il principio di proporzionalità e necessità e che le misure adottate in questo contesto siano chiaramente limitate nel tempo e controllate democraticamente e regolarmente; si oppone a qualsiasi confusione tra l'immigrazione e il terrorismo e al ricorso a misure di lotta al terrorismo al fine di controllare determinati movimenti migratori;

Migrazione

11.

condanna gli abusi e le violazioni dei diritti umani che colpiscono alcuni migranti e rifugiati per quanto concerne in particolare l'accesso al territorio, le condizioni di accoglienza, le procedure d'asilo, il trattenimento degli immigrati e la tutela delle persone vulnerabili e sottolinea l'importanza che gli Stati membri rispettino e recepiscano completamente il pacchetto di misure comuni in materia di asilo adottate dall'Unione; ricorda che i minori rappresentano quasi un terzo dei richiedenti asilo e sono particolarmente vulnerabili; invita l'UE e i suoi Stati membri a intensificare i loro sforzi per impedire la scomparsa dei minori non accompagnati; ricorda che il diritto di asilo è espressamente tutelato dall'articolo 18 della Carta; osserva con preoccupazione che le procedure accelerate, gli elenchi di paesi sicuri ma anche la procedure di rimpatrio quadro delle procedure di Dublino espongono i richiedenti asilo LGBTI ad un rischio maggiore di essere espulsi prima di poter motivare la loro domanda di asilo verso paesi terzi o altri Stati membri, nei casi in cui temono di essere perseguiti sulla base del loro orientamento sessuale, identità di genere, espressione di genere o caratteristiche sessuali;

12.

invita gli Stati membri a chiedere alle rispettive autorità di esaminare se i loro obiettivi legittimi possano essere conseguiti con misure meno coercitive rispetto alla detenzione e a giustificare pienamente sulla base di fatti e ragionamenti giuridici qualora la detenzione sia scelta in caso di richiedenti asilo, rifugiati e migranti; ricorda che tutti gli Stati membri sono firmatari delle convenzioni di Ginevra e sono pertanto obbligati ad assicurare l'ottemperanza a tutte le disposizioni, indipendentemente dalle circostanze; sottolinea la duplice discriminazione che subiscono le donne migranti, sia come migranti sia come donne, e le circostanze particolari che possono affrontare durante il loro percorso di migrazione e, segnatamente, nei centri di detenzione o di accoglienza, in particolare le molestie e gli attentati alla loro sicurezza e integrità fisica e alla loro privacy, nonché la loro necessità di accedere ai servizi di igiene femminile e alle cure che riguardano specificamente la tutela della salute riproduttiva femminile; chiede l'istituzione e il rafforzamento dei sistemi di protezione delle donne al fine di prevenire e combattere la violenza, gli abusi, la negligenza e lo sfruttamento di cui sono vittime conformemente agli impegni di cui al piano d'azione di La Valletta;

13.

ricorda che l'UNICEF ha sottolineato ripetutamente che la detenzione non può in alcun modo rispettare l'interesse superiore del bambino e che è necessario sviluppare alternative alla detenzione, indipendentemente dal fatto che questi bambini siano accompagnati o meno dalla loro famiglia; chiede l'elaborazione e la messa in atto di procedure specifiche per garantire la protezione di tutti i minori, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo; sottolinea che la separazione dai familiari, anche in caso di trattenimento, espone le donne e i minori a rischi maggiori; sottolinea inoltre la preminenza del principio dell'interesse superiore del bambino in tutti gli aspetti che riguardano i minori nonché dell'attuazione pratica del diritto di essere ascoltato; rammenta che l'articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali e l'articolo 28 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo garantiscono il diritto all'istruzione a tutti i minori, compresi migranti e rifugiati, indipendentemente dal loro status, accompagnati e non accompagnati, e l'eliminazione della scolarizzazione separata e della segregazione; invita pertanto gli Stati membri ad assicurare che ai minori migranti e rifugiati sia garantito l'accesso all'istruzione formale e informale tempestivamente dopo il loro arrivo; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero fare in modo che i minori migranti e rifugiati siano assistiti in modo efficace tramite un sostegno linguistico, sociale e psicologico basato sulla valutazione individuale delle loro esigenze; manifesta preoccupazione in merito alle esigenze e vulnerabilità specifiche dei richiedenti asilo provenienti da gruppi emarginati e invita gli Stati membri ad assicurare che siano soddisfatte le loro esigenze specifiche in materia di sicurezza, sanità e riconoscimento giuridico;

14.

ricorda che la solidarietà deve essere il principio su cui si basa l'azione dell'Unione in materia di migrazione e condanna gli Stati membri che agiscono in palese violazione di tale principio; invita il Consiglio ad accelerare la riforma del regolamento di Dublino che sta attualmente bloccando, impedendo in tal modo al sistema europeo comune di asilo di funzionare correttamente; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero procedere all'istituzione di una combinazione di programmi di protezione, come il reinsediamento e l'ammissione per motivi umanitari, che possono fornire alle persone che necessitano di protezione internazionale la possibilità di entrare nell'UE per richiedere asilo; incoraggia gli Stati membri ad agevolare la concessione di visti umanitari e programmi di mobilità regolari per promuovere percorsi legali e sicuri verso l'UE, in particolare per le persone bisognose di protezione, e a garantire il loro accesso ai servizi e i loro diritti fondamentali, indipendentemente dal loro status; sottolinea che gli Stati membri devono assumersi la responsabilità dell'esternalizzazione delle politiche dell'UE in materia di migrazione, compresa la cooperazione con i paesi terzi, nel cui ambito l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ha segnalato frequenti gravi violazioni e abusi dei diritti umani; ritiene che l'Unione dovrebbe svolgere un ruolo chiave negli sforzi di reinsediamento a livello mondiale; ricorda che ogni azione intrapresa da uno Stato membro, allorché agisce nel quadro del diritto dell'UE, deve rispettare i diritti e i principi della Carta dei diritti fondamentali; invita gli Stati membri a garantire efficacemente il diritto di asilo individuale e ad accettare la ricollocazione dei rifugiati provenienti dagli Stati membri più colpiti da un numero elevato di arrivi; chiede inoltre agli Stati membri di rispettare il principio di non respingimento e di introdurre adeguate salvaguardie procedurali nelle rispettive procedure di asilo e di frontiera; denuncia con fermezza il fatto che taluni Stati membri non rispettano la legislazione dell'UE in materia di asilo e rimpatrio e violano i diritti dei migranti e dei richiedenti asilo, ad esempio non fornendo un accesso effettivo alle procedure di asilo, non fornendo informazioni chiare sui mezzi di ricorso a seguito di una decisione di rimpatrio, privando i migranti e i richiedenti asilo del cibo o ricorrendo al trattenimento automatico e sistematico;

15.

riconosce il lavoro svolto da diverse ONG operanti nel Mediterraneo e i loro sforzi per salvare vite umane e prestare assistenza umanitaria a coloro che ne hanno bisogno; ricorda che il salvataggio in mare è un obbligo giuridico ai sensi del diritto internazionale, in particolare dell'articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (ratificata dall'Unione e da tutti i suoi Stati membri), che impone di prestare soccorso a qualsiasi persona in pericolo in mare; ricorda la sua risoluzione del 5 luglio 2018 su orientamenti destinati agli Stati membri per prevenire la configurazione come reato dell'assistenza umanitaria (14); invita gli Stati membri a sostenere le ONG invece di ostacolare il loro lavoro ed esorta la Commissione e gli Stati membri a studiare e assicurare operazioni di ricerca e salvataggio; invita l'UE e gli Stati membri a garantire che vengano stanziati fondi sufficienti per le operazioni di ricerca e di salvataggio nel contesto di un'operazione umanitaria di portata europea; invita gli Stati membri a recepire la deroga per motivi di assistenza umanitaria prevista nella direttiva sul favoreggiamento, allo scopo di ridurre le conseguenze indesiderate del «pacchetto dei favoreggiatori» per i cittadini e le organizzazioni che prestano assistenza umanitaria ai migranti e per la coesione sociale nella società di accoglienza;

16.

sottolinea che il fatto di far fronte alle vulnerabilità e alle esigenze specifiche di tutti i migranti dovrebbe costituire parte integrante del processo di integrazione; ricorda che la valutazione delle esigenze dei migranti dovrebbe essere effettuata periodicamente e per tutto il tempo necessario, giacché la situazione dei e le necessità dei migranti potrebbero conoscere un'evoluzione e variare in modo significativo in base al loro paese di origine; sottolinea che il ricongiungimento familiare rappresenta un potente strumento per rendere autonomi i migranti e procurare loro la sensazione di poter iniziare a sistemarsi e a integrarsi nella nuova società che li ospita; sottolinea che, da sola, la politica di accoglienza non è sufficiente e che la sfida dinanzi all'UE consiste nel definire un'efficace politica di integrazione basata sullo scambio di buone pratiche tra Stati membri; chiede, a tale riguardo, che sia rafforzato lo scambio delle buone pratiche di integrazione tra gli Stati membri;

17.

prende atto della creazione di diversi nuovi sistemi d'informazione su vasta scala e dell'obiettivo di migliorare la loro interoperabilità, preservando nel contempo le salvaguardie necessarie, anche per quanto riguarda la protezione dei dati e la tutela della vita privata; invita gli Stati membri a introdurre salvaguardie specifiche onde garantire che l'interoperabilità tra sistemi informatici su larga scala rispetti i diritti fondamentali di tutti i cittadini, prestando particolare attenzione ai diritti dei minori e alle persone vulnerabili, come i richiedenti protezione internazionale e i beneficiari di tale protezione, nonché alla profilazione; invita gli Stati membri a garantire che l'attuazione dell'interoperabilità consegua anche obiettivi di tutela dei minori, come l'identificazione di minori scomparsi e l'agevolazione dei ricongiungimenti familiari;

Diritti delle donne

18.

osserva con preoccupazione che il documento pubblicato nel 2017 dalla FRA dal titolo «Challenges to women's human rights in the EU» (Sfide ai diritti umani delle donne nell'UE) conferma che le donne e le ragazze nell'UE sono ancora vittime di discriminazione di genere, retorica dell'odio in chiave sessista e violenza di genere e che ciò limita in misura significativa la loro capacità di godere dei propri diritti e di partecipare alla società in condizioni di parità;

19.

osserva con preoccupazione che la relazione del Forum europeo delle persone disabili intitolata «Ending forced sterilisation of women and girls with disabilities» (Porre fine alla sterilizzazione forzata delle donne e delle ragazze con disabilità) afferma che le donne con disabilità continuano a subire decisioni arbitrarie che portano alla sterilizzazione a loro insaputa, senza il loro consenso o la loro autorizzazione;

20.

invita a tal proposito gli Stati membri a valutare sei settori primari d'intervento per intensificare l'impegno per la salvaguardia della dignità e dei diritti delle donne e delle ragazze, come proposto nella relazione della FRA, vale a dire: mettere gli enti per le pari opportunità nelle condizioni di gestire l'intero ventaglio di aspetti aventi un'incidenza sui diritti delle donne, dalla parità di genere alla violenza nei confronti delle donne; migliorare la sicurezza online; promuovere più efficacemente la parità di genere nell'istruzione e nell'apprendimento permanente; introdurre le quote di genere muovendo così un passo coraggioso verso le azioni positive; integrare la parità di genere nel coordinamento delle politiche economiche in tutta l'UE attraverso il semestre europeo; migliorare la raccolta dei dati e la divulgazione delle conoscenze in merito a tutte le forme di discriminazione e di violenza nei confronti delle donne e delle ragazze;

21.

condanna fermamente tutte le forme di violenza contro le donne e chiede quindi alla Commissione di proporre un atto giuridico volto a sostenere gli Stati membri nella prevenzione e nell'eliminazione di tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze e di violenza di genere; chiede al Consiglio di attivare la «clausola passerella», mediante l'adozione di una decisione unanime che inserisca la violenza contro le donne e le ragazze (e altre forme di violenza di genere) fra i reati a norma dell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE; accoglie con favore l'adesione dell'UE alla Convenzione di Istanbul del 13 giugno 2017 poiché si tratta del primo strumento globale giuridicamente vincolante per la prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza di genere, compresa la violenza domestica, a livello internazionale, nonostante il limite a soli due mandati; deplora che ad oggi solo 20 Stati membri abbiano ratificato la Convenzione; deplora che in alcuni Stati membri le discussioni sulla ratifica della Convenzione di Istanbul siano state accompagnate da interpretazioni fuorvianti sulla definizione della violenza di genere e del genere stesso; incoraggia i rimanenti Stati membri e il Consiglio a concludere senza indugio il processo di adesione dell'UE alla Convenzione e ad approvare l'allegato codice di condotta al fine di garantire l'attuazione della Convenzione da parte dell'UE; sollecita la Commissione e gli Stati membri a sostenere le organizzazioni della società civile che lavorano con le vittime di violenza di genere in ogni modo possibile, compreso un sostegno finanziario regolare;

22.

sottolinea che il sessismo e gli stereotipi di genere, che hanno portato al dominio sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti, hanno un grave impatto sui diritti fondamentali delle donne in tutti gli ambiti della vita; ricorda che le donne sono spesso vittime di discriminazioni molteplici derivanti, tra l'altro, dalla loro appartenenza a una minoranza etnica, dall'orientamento sessuale, dalla disabilità o dalla condizione di migrante; sottolinea che una formazione a tutti i livelli e a tutte le età sulla parità tra donne e uomini, su ruoli di genere non stereotipati e sul rispetto dell'integrità personale è necessaria al fine di risolvere tutte le forme di discriminazione; incoraggia gli Stati membri ad affrontare correttamente questo aspetto nei programmi scolastici; deplora che le donne risentano ancora di disuguaglianze nei luoghi di lavoro, tra cui tassi di partecipazione più bassi in materia di occupazione, il divario salariale, la maggiore incidenza del lavoro a tempo parziale, minori diritti pensionistici, segregazione nella carriera e livelli di avanzamento inferiori; invita gli Stati membri ad affrontare gli ostacoli strutturali più importanti all'emancipazione economica delle donne e alla sottorappresentazione delle donne nel mondo del lavoro e nella politica, che sono il risultato di forme molteplici e interdipendenti di ineguaglianze, stereotipi e discriminazioni nella sfera pubblica e privata; invita gli Stati membri a proporre misure per affrontare efficacemente le molestie sessuali e la violenza negli spazi pubblici, sul posto di lavoro, offline e online e a fornire alle vittime di violenza di genere un numero adeguato di centri di accoglienza e servizi di sostegno mirati e integrati che comprendano il supporto e la consulenza per le vittime di traumi; invita gli Stati membri a procedere allo scambio di migliori pratiche e a offrire programmi regolari di formazione al personale di polizia e giudiziario su tutte le forme di violenza contro le donne;

23.

esprime il proprio sostegno a favore delle dimostrazioni che hanno avuto luogo in numerosi Stati membri nel 2017, in seguito a regressioni relative ai diritti della salute riproduttiva e sessuale e a casi di molestie sessuali che hanno avuto un'ampia copertura mediatica; afferma risolutamente che il negare servizi nel campo della salute riproduttiva e sessuale, compreso l'aborto sicuro e legale, è una forma di violenza contro donne e ragazze; ribadisce che le donne e le ragazze devono avere controllo del proprio corpo e della propria sessualità; incoraggia gli Stati membri dell'UE ad adoperarsi in maniera efficace al fine di rispettare e proteggere i diritti riproduttivi e sessuali delle donne, in relazione a una serie di diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, compresi il diritto all'integrità fisica, il diritto alla salute, il diritto a non subire tortura e maltrattamenti, il diritto alla riservatezza, all'uguaglianza e alla non discriminazione; sottolinea, a tale riguardo, che le persone con disabilità hanno il diritto di esercitare i loro diritti fondamentali su un piano di parità con gli altri; invita gli Stati membri a garantire un'educazione completa alla sessualità e un facile accesso delle donne alla pianificazione familiare e l'intera gamma di servizi per la salute sessuale e riproduttiva, compresi metodi contraccettivi moderni e l'aborto sicuro e legale; osserva che tale obbligo dovrebbe comprendere l'eliminazione di leggi, politiche e pratiche lesive di questi diritti e la prevenzione del restringimento delle tutele esistenti; insiste sul fatto che l'Unione deve svolgere un ruolo nel sensibilizzare su queste problematiche e nel promuovere le migliori pratiche;

Libertà dei mezzi d'informazione, libertà di espressione e libertà di riunione

24.

ricorda che l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali sancisce il diritto di ogni individuo a non essere molestato per la propria opinione, il diritto alla libertà di espressione e il diritto di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso i mezzi di comunicazione senza limiti di frontiere;

25.

sottolinea che la deliberazione e il dibattito pubblici sono essenziali per il funzionamento delle società democratiche e, a tale proposito, incoraggia l'UE e gli Stati membri ad adottare ulteriori misure per salvaguardare e proteggere la libertà di parola e di riunione intesi come diritti fondamentali e principi essenziali dei processi democratici; ricorda che, secondo il rapporto 2017 del Segretario generale del Consiglio d'Europa sullo stato della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto, le opportunità di protesta pacifica sono limitate quando la libertà di riunione è soggetta a indebite restrizioni indebite; condanna con fermezza, a tale riguardo, le crescenti restrizioni alla libertà di riunione, che in alcuni casi le autorità hanno imposto con un uso sproporzionato della forza nei confronti di dimostranti pacifici; ricorda che, nell'esercizio dei loro doveri, i funzionari delle forze dell'ordine devono rispettare e proteggere la dignità umana e mantenere e sostenere i diritti umani di tutte le persone; sottolinea che il compito primario delle forze dell'ordine è di garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini e che qualsiasi uso eccessivo e ingiustificato della forza da parte delle forze dell'ordine deve essere sottoposto a indagini imparziali ed esaurienti da parte delle autorità competenti di ciascuno Stato membro;

26.

invita gli Stati membri ad adottare misure adeguate che salvaguardino e promuovano l'esistenza di mezzi d'informazione pluralisti, indipendenti e liberi; condanna fermamente le tendenze in atto in alcuni Stati membri a concentrare i mezzi di comunicazione nelle mani di imprenditori vicini al governo e ad abusare dei mezzi di informazione pubblici per divulgare esclusivamente i messaggi del governo; rileva che il ruolo dei media è quello di incoraggiare una sana deliberazione e che i media sono pertanto un pilastro della democrazia;

27.

esprime la sua preoccupazione per il fatto che in alcuni Stati membri dell'UE si riscontrano, a livello nazionale, ben pochi quadri giuridici o politici specifici a tutela dei giornalisti e degli operatori dei mezzi d'informazione da atti di violenza, minacce e intimidazione; ricorda che, secondo il Consiglio d'Europa, gli abusi e i crimini commessi contro i giornalisti potrebbero avere l'effetto di incoraggiare un potenziale grado elevato di autocensura, che di per sé ha un grave effetto sulla libertà di espressione e compromette i diritti dei cittadini all'informazione e alla partecipazione; esprime profonda preoccupazione per gli assassinii di giornalisti tuttora commessi negli Stati membri; esorta le autorità nazionali di contrasto a prendere tutte le possibili misure per prevenire tali violenze, intensificare la cooperazione con EUROPOL e accelerare le indagini sugli omicidi di giornalisti nell'UE; esprime inoltre preoccupazione per le condizioni di lavoro precarie di numerosi giornalisti e operatori dei mezzi di informazione e per il livello di violenze fisiche e psicologiche a cui sono soggetti, il che potrebbe ostacolare la loro capacità di svolgere il loro lavoro, compromettendo il giornalismo di qualità e l'espressione della diversità dell'informazione; sottolinea l'importanza di progetti a livello di tutta l'UE, come quello sul monitoraggio del pluralismo dei media e sulla mappatura della libertà dei mezzi di informazione, che valutano i rischi per il pluralismo dei media in tutta Europa, mappano le restrizioni, le minacce e le violazioni che incidono sulla libertà dei media, conducono campagne di sensibilizzazione e forniscono sostegno ai giornalisti minacciati e al giornalismo investigativo transfrontaliero; sottolinea che il finanziamento relativo a tali e simili questioni dovrebbe essere garantito nell'ambito del nuovo QFP;

28.

sottolinea il ruolo chiave degli informatori nel salvaguardare l'interesse pubblico e nel promuovere una cultura della responsabilità pubblica e dell'integrità nelle istituzioni pubbliche e private; sottolinea il fatto che la denuncia delle irregolarità rappresenta un aspetto fondamentale del giornalismo d'inchiesta e della libertà dei media; denuncia le minacce, le rappresaglie e le condanne a cui sono ancora oggi soggetti gli informatori nell'UE; ricorda, a tale proposito, la sua risoluzione del 24 ottobre 2017 sulle misure legittime per proteggere gli informatori che agiscono nell'interesse pubblico, quando divulgano informazioni riservate di imprese e organismi pubblici (15); sottolinea che, secondo la comunicazione della Commissione del 23 aprile 2018«Rafforzare la protezione degli informatori a livello di Unione europea» (16), solo dieci Stati membri hanno introdotto una legislazione completa per proteggere gli informatori; accoglie con favore la proposta della Commissione del 23 aprile 2018 relativa a una direttiva orizzontale sulla tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (17) e sottolinea l'importanza di un rapido seguito da parte dei colegislatori, in modo tale che la proposta possa essere adottata prima della fine di questa legislatura;

29.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione del 26 aprile 2018«Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo» (18) e le azioni che contiene, che mirano a creare un ecosistema online più trasparente, affidabile e responsabile, migliorare la sicurezza e la resilienza dei processi elettorali, promuovere l'educazione e l'alfabetizzazione mediatica, aumentare il sostegno al giornalismo di qualità e rafforzare le capacità di comunicazione strategica dell'Unione; manifesta preoccupazione per la potenziale minaccia che può derivare dal concetto di «notizie false» per la libertà di parola e di espressione e per l'indipendenza dei mezzi di informazione, sottolineando nel contempo gli effetti negativi che la diffusione di notizie false potrebbe avere sulla qualità del dibattito politico e sulla partecipazione informata dei cittadini alla società democratica; ritiene che sia possibile formarsi una propria opinione soprattutto attraverso lo sviluppo dell'istruzione e dello spirito critico; sottolinea che la profilazione politica, la disinformazione e la manipolazione delle informazioni possono essere utilizzate da partiti politici ed enti privati o pubblici all'interno e all'esterno dell'UE e possono rappresentare una minaccia per i valori democratici dell'UE, come nel caso dello scandalo Facebook-Cambridge Analytica; invita la Commissione a proseguire le sue azioni volte a prevenire tali pratiche e a garantire la protezione dei dati, la trasparenza e la sicurezza informatica;

30.

esprime la sua preoccupazione riguardo agli ostacoli esistenti al lavoro dei difensori dei diritti umani, comprese le organizzazioni della società civile attive nel campo dei diritti fondamentali e della democrazia, incluse le gravi restrizioni della libertà di associazione e della libertà di parola per le organizzazioni e i cittadini interessati nonché le restrizioni ai finanziamenti; riconosce che queste ultime svolgono un ruolo cruciale nel rendere i valori e i diritti fondamentali una realtà per tutti e sottolinea che tali organizzazioni dovrebbero poter svolgere il loro lavoro in un contesto sicuro e adeguatamente supportato; è preoccupato per la chiusura di spazi della società civile in alcuni Stati membri; invita l'UE e gli Stati membri ad affrontare in maniera proattiva le cause profonde del restringimento degli spazi della società civile e a difendere i diritti fondamentali; reitera il suo appello per un finanziamento adeguato, come delineato nella risoluzione del Parlamento europeo del 19 aprile 2018 sulla creazione di uno strumento a sostegno dei Valori Europei (EVI) (19), per fornire sostegno alle organizzazioni della società civile impegnate nella promozione dei valori fondamentali nell'Unione europea e per evitare qualsiasi uso improprio di tali finanziamenti;

Razzismo, xenofobia, discriminazione, retorica dell'odio e altre forme d'intolleranza

31.

osserva che l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero affrontare e combattere efficacemente il fenomeno degli incidenti di natura discriminatoria e violenta nei confronti della scolarizzazione di bambini migranti o rifugiati, di bambini Rom e di bambini appartenenti a minoranze, sia attraverso risposte legali sia promuovendo la comprensione reciproca e la coesione sociale; incoraggia gli Stati membri a garantire che i normali programmi scolastici includano misure efficaci volte ad assicurare e promuovere il rispetto della diversità, la comprensione interculturale e i diritti umani; a tal fine, incoraggia gli Stati membri a promuovere un'istruzione inclusiva nelle scuole fin dall'infanzia;

32.

osserva che la violenza e i reati fondati sul razzismo, la xenofobia, l'intolleranza religiosa o i pregiudizi nei confronti delle persone per le loro disabilità, il loro orientamento sessuale o la loro identità di genere sono tutti esempi di reati generati dall'odio; condanna tutti i tipi di reati generati dall'odio e di incitamento all'odio che si verificano quotidianamente nell'UE e vengono ormai visti come normali in alcuni Stati membri; condanna con la massima fermezza il sorgere di movimenti di estrema destra ed è preoccupato per la banalizzazione dell'incitamento all'odio, che può essere attribuita ad alcune personalità politiche; chiede un approccio di intransigenza totale nei confronti della discriminazione basata su qualsiasi motivo; invita il Consiglio a sbloccare e concludere immediatamente i negoziati sulla direttiva per la parità di trattamento; ricorda che la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio del 28 novembre 2008 sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, che avrebbe dovuto essere attuata dagli Stati membri entro il 28 novembre 2010, fornisce una base giuridica per l'imposizione di sanzioni alle persone giuridiche che incitano pubblicamente alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di minoranza;

33.

ricorda che gli Stati membri che registrano, raccolgono e pubblicano sistematicamente ogni anno dati disaggregati su tutte le forme di discriminazione e sui reati generati dall'odio lo fanno per il solo scopo di individuare le radici delle discriminazioni e combatterle e che questi dati dovrebbero essere totalmente anonimi per escludere qualsiasi profilazione o statistica in chiave etnica, permettendo nel contempo agli Stati membri, insieme ad altri soggetti interessati chiave, di predisporre risposte politiche e giuridiche efficaci a tali fenomeni, basate su dati oggettivi; ricorda che tutti i dati dovrebbero essere raccolti in conformità dei quadri giuridici nazionali e alla normativa dell'UE in materia di protezione dei dati; accoglie con favore l'elaborazione, da parte del gruppo ad alto livello sul razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza, di principi guida sui crimini motivati dall'odio per le autorità di contrasto e penali e sull'accesso alla giustizia, la protezione e il sostegno alle vittime dei crimini motivati dall'odio; ribadisce che l'adescamento e il bullismo online e la pubblicazione di immagini intime per vendetta («revenge porn») sono nuove forme di reati online e possono avere conseguenze estremamente gravi, soprattutto tra i giovani e i bambini; ricorda, a tale proposito, la necessità di un'alfabetizzazione mediatica e informatica, in particolare per i bambini, al fine di garantire un utilizzo responsabile di Internet; esprime preoccupazione per il fatto che le vittime di reati generati dall'odio omettono di denunciare tali reati alla luce delle garanzie insufficienti e dell'incapacità delle autorità di condurre indagini adeguate e pronunciare condanne per i reati generati dall'odio negli Stati membri; sottolinea, pertanto, la necessità di incoraggiare le vittime a denunciare i reati generati dall'odio o le discriminazioni e di fornire loro un'adeguata protezione e sostegno;

34.

chiede agli Stati membri di proseguire gli sforzi volti ad assicurare un'applicazione concreta efficace della direttiva 2000/43/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (direttiva sull'uguaglianza razziale) (20) e a garantire un'applicazione efficace della decisione quadro sul razzismo e la xenofobia al fine di combattere le persistenti discriminazioni nei confronti dei rom, l'antisemitismo, l'islamofobia, l'afrofobia, l'antiziganismo e l'aporofobia; ricorda che gli Stati membri dovrebbero proporre o rivedere e modificare, se del caso, le proprie strategie d'integrazione a livello nazionale affinché tutte le persone siano davvero messe in condizione di partecipare effettivamente al processo di inclusione, promuovendo e tutelando i loro diritti fondamentali;

35.

esprime preoccupazione per il fatto che il 2017 non ha registrato alcun importante miglioramento in termini di conseguimento degli obiettivi delle strategie nazionali d'integrazione dei rom; rileva che le risorse dei fondi SIE non sono connesse alle strategie nazionali d'integrazione dei rom e spesso non vanno a vantaggio di questi ultimi; condanna i casi di discriminazione, segregazione, incitamento all'odio, reati generati dall'odio ed esclusione sociale di cui sono vittime i rom; condanna la continua discriminazione nei confronti dei rom per quanto riguarda l'accesso agli alloggi (in particolare gli sgomberi forzati), l'accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione, al mercato del lavoro, alla giustizia e all'uguaglianza dinanzi alla legge; segnala che i minori e le donne rom sono particolarmente vulnerabili;

36.

deplora il fatto che nel 2017 le persone LGBTI fossero ancora vittime di bullismo, molestie e violenza e dovessero affrontare varie discriminazioni e odio in vari settori, tra cui l'istruzione, la sanità, gli alloggi e l'occupazione; è preoccupato per le continue stigmatizzazioni, violenze e discriminazioni basate sul genere che subiscono le persone LGBTI e la mancanza di conoscenze e di interventi da parte delle autorità di polizia in particolare nei confronti delle persone transessuali e delle persone LGBTI emarginate e incoraggia gli Stati membri ad adottare leggi e politiche atte a combattere l'omofobia e la transfobia; condanna fermamente la promozione e la pratica delle terapie di conversione LGBTI e incoraggia gli Stati membri a configurare tali pratiche come reato; condanna altresì fermamente la patologizzazione delle identità transgender e intersessuali; ricorda che la lotta alla violenza connessa all'identità di genere, all'espressione di genere, alle caratteristiche sessuali o all'orientamento sessuale di una persona rientra nelle competenze dell'UE in materia di violenza di genere; invita la Commissione a integrare la prospettiva dell'identità di genere nell'ambito delle sue competenze; esorta tutti gli Stati membri ad adottare misure che, analogamente, rispettino e difendano il diritto all'identità di genere, all'espressione di genere, all'integrità fisica e all'autodeterminazione; invita gli Stati membri ad aggiornare i loro codici penali conformemente alla direttiva sull'uguaglianza razziale; ritiene che sia l'orientamento sessuale che le disabilità dovrebbero essere inserite in ogni elenco di caratteristiche protette contro la discriminazione; accoglie con favore l'attuazione di certi aspetti contenuti nell'elenco di azioni elaborate dalla Commissione per promuovere l'uguaglianza della comunità LGBTI (2014-2019); invita la Commissione a mantenere la sua ambiziosa programmazione pluriennale in questo campo, in stretta collaborazione con le organizzazioni della società civile che operano in tale settore;

37.

sottolinea la necessità di combattere la discriminazione nei confronti delle minoranze religiose; manifesta preoccupazione per il crescente antisemitismo e islamofobia; sottolinea che i reati generati dall'odio e l'incitamento all'odio devono essere contrastati per combattere l'ascesa e la radicalizzazione di razzisti e xenofobi; ricorda che il razzismo e la xenofobia sono reati e non opinioni;

38.

ricorda che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) è un trattato internazionale giuridicamente vincolante, firmato e ratificato dall'UE e attualmente attuato attraverso la strategia europea sulla disabilità 2010-2020, il cui obiettivo è di assicurare pari opportunità in materia di accessibilità, partecipazione, uguaglianza, occupazione, istruzione e formazione, protezione sociale, salute e azioni esterne dell'UE; sottolinea che, nella sua relazione sull'attuazione della strategia europea sulla disabilità pubblicata nel febbraio 2017, la Commissione ha osservato che nonostante i progressi compiuti, in particolare con l'atto europeo sull'accessibilità proposto nel 2015, le persone con disabilità sono ancora sfavorite e discriminate per quanto riguarda l'occupazione, l'istruzione e l'inclusione sociale; sottolinea, a tale proposito, che gli obiettivi della strategia rimangono validi, che devono essere intraprese azioni specifiche nel periodo 2017-2020 e che la risoluzione del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sull'implementazione della Strategia europea sulla disabilità (21) raccomandava l'introduzione di requisiti obbligatori sull'accessibilità degli spazi pubblici, l'istituzione di percentuali minime di assunzione di persone con disabilità, garanzie per un'istruzione inclusiva, incluso l'accesso a iniziative quali Erasmus + e una particolare attenzione alle donne e ai minori con disabilità;

39.

invita gli Stati membri a elaborare un piano nazionale per combattere ogni forma di violenza contro i minori; ribadisce il suo invito alla Commissione a rinnovare il proprio impegno a definire una nuova agenda dell'UE per i diritti dei minori, nonché una nuova strategia per i diritti dei minori, e a mirare a integrare i diritti dei minori nelle politiche, nella legislazione e nelle decisioni finanziarie dell'UE, nonché a tenerne conto nella programmazione e nell'attuazione delle politiche regionali e di coesione;

40.

deplora le discriminazioni molteplici e intersettoriali subite dagli anziani in una società europea che invecchia; chiede alle autorità di governo a tutti i livelli di integrare meglio tale dimensione nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche, compresa l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;

41.

ritiene che il ritmo incalzante dei cambiamenti nel mondo digitale richieda una protezione più efficace dei dati personali e della privacy; sottolinea che mentre Internet e i social media e altri mezzi d'informazione sono strumenti di comunicazione notevoli, soprattutto come fonti di informazione per il pubblico, nello stesso tempo possono essere utilizzati come strumenti tecnologici che consentono di controllare la società civile, minacciare la popolazione vulnerabile, in particolare i bambini, ma anche umiliare le donne, in particolare nei casi di stalking, molestie, pubblicazione di fotografie a contenuto sessuale o che presentano la nudità del soggetto senza il suo consenso; chiede che gli Stati membri garantiscano effettivamente il diritto di ricevere e diffondere informazioni conformemente all'articolo 11 del Carta, attraverso un approccio equilibrato nella regolamentazione dei contenuti su Internet; prende atto della proposta di regolamento atta prevenire la diffusione di contenuti terroristici online e invita il Consiglio e il Parlamento a lavorare al testo per garantire un sindacato giurisdizionale sulle decisioni di rimozione di contenuti online;

Ruolo e mandato della FRA

42.

accoglie con favore le conclusioni positive della seconda valutazione esterna indipendente della FRA per il periodo 2013-2017 (ottobre 2017) e le relative raccomandazioni del consiglio di amministrazione dell'Agenzia;

43.

plaude al lavoro operativo della FRA in diversi settori, come ad esempio nei punti di crisi destinati ai migranti in Grecia e in Italia nonché alle attività di sensibilizzazione e formazione in materia di diritti umani; chiede che la missione statutaria globale dell'Agenzia sia estesa in modo da includervi il compito operativo di fornire assistenza tecnica, formazione e rafforzamento delle capacità in materia di diritti fondamentali alle istituzioni, agli organi e alle agenzie dell'UE, nonché agli Stati membri nell'attuazione della legislazione dell'UE;

44.

prende atto dei pareri della FRA e incoraggia vivamente gli Stati membri a tenere presenti e ad attuare le sue raccomandazioni al fine di garantire un rigoroso rispetto dei diritti fondamentali all'interno dell'UE;

45.

rinnova il suo appello ad allineare il mandato della FRA con il trattato di Lisbona, anche esplicitando il fatto che il regolamento istitutivo include la cooperazione giudiziaria e di polizia;

46.

accoglie con favore i pareri della FRA in merito ai progetti legislativi dell'UE e concorda con la posizione del suo consiglio di amministrazione, il quale asserisce che, quando il legislatore dell'UE tratta fascicoli legislativi che sollevano questioni inerenti ai diritti fondamentali, l'Agenzia dovrebbe poter prestare assistenza e consulenza dove e quando necessario e non solo a fronte di una richiesta formale e che per sfruttare appieno le competenze dell'Agenzia nel processo legislativo, il regolamento istitutivo dovrebbe autorizzare l'Agenzia a presentare di propria iniziativa pareri non vincolanti sui progetti legislativi dell'UE;

47.

è del parere che le istituzioni dell'UE dovrebbero offrire forme migliori di consulenza, valutazione d'impatto e controllo giuridico, anche chiedendo il parere di esperti indipendenti appropriati, come la FRA, ogniqualvolta che un fascicolo legislativo può promuovere o influire negativamente sui diritti fondamentali; ritiene, in tal senso, che la versione riveduta dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» potrebbe prevedere una consultazione più regolare della FRA;

48.

raccomanda che i legislatori dell'UE chiedano alla FRA una consulenza indipendente ed esterna sui diritti umani ogniqualvolta un fascicolo legislativo desti gravi problemi sul piano dei diritti fondamentali; invita la Commissione a garantire che l'Agenzia disponga dei meccanismi adeguati per adempiere il proprio mandato;

o

o o

49.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.

(2)  GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

(3)  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

(4)  GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55.

(5)  Commissione europea, relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0396&qid=1536223593046&from=IT

(6)  Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), Fundamental Rights Report 2017, http://fra.europa.eu/en/publication/2017/fundamental-rights-report-2017

(7)  Testi approvati, P8_TA(2015)0095.

(8)  GU C 346 del 27.9.2018, pag. 171.

(9)  GU C 307 del 30.8.2018, pag. 183.

(10)  GU C 58 del 15.2.2018, pag. 9.

(11)  GU C 463 del 21.12.2018, pag. 21.

(12)  Testi approvati, P8_TA(2018)0201.

(13)  GU C 215 del 19.6.2018, pag. 162.

(14)  Testi approvati, P8_TA(2018)0314.

(15)  GU C 346 del 27.9.2018, pag. 143.

(16)  COM(2018)0214.

(17)  COM(2018)0218.

(18)  COM(2018)0236.

(19)  Testi approvati, P8_TA(2018)0184.

(20)  GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

(21)  GU C 356 del 4.10.2018, pag. 110.


Giovedì 17 gennaio 2019

27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/107


P8_TA(2019)0033

Azerbaigian, in particolare il caso di Mehman Huseynov

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2019 sull'Azerbaigian, in particolare il caso di Mehman Huseynov (2019/2511(RSP))

(2020/C 411/13)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Azerbaigian, in particolare quelle del 15 giugno 2017 sul caso del giornalista azero Afgan Mukhtarli (1), del 10 settembre 2015 sull'Azerbaigian (2) e del 18 settembre 2014 sulla persecuzione dei difensori dei diritti umani in Azerbaigian (3),

vista la sua raccomandazione del 4 luglio 2018 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) sui negoziati relativi all'accordo globale tra l'UE e l'Azerbaigian (4),

viste le sue precedenti risoluzioni sulla politica europea di vicinato, in particolare la sua raccomandazione del 15 novembre 2017 al Consiglio, alla Commissione e al SEAE sul partenariato orientale nella fase preparatoria del vertice di novembre 2017 (5),

vista la sua risoluzione del 13 settembre 2017 sulla corruzione e i diritti umani nei paesi terzi (6),

vista la 15a riunione della commissione di cooperazione parlamentare (CCP) UE-Azerbaigian, tenutasi a Baku dal 7 all'8 maggio 2018,

visti l'accordo di partenariato e di cooperazione UE-Azerbaigian del 1996 e l'adozione, il 14 novembre 2016, da parte del Consiglio di un mandato che autorizza la Commissione e il VP/AR a negoziare un accordo globale con l'Azerbaigian nonché l'avvio dei negoziati su suddetto accordo il 7 febbraio 2017,

vista la dichiarazione rilasciata il 7 marzo 2017 dal VP/AR sulla condanna pronunciata in Azerbaigian nei confronti di Mehman Huseynov,

visti gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani per la libertà di espressione online e offline,

vista l'ultima relazione presentata al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani dal Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria sulla sua missione in Azerbaigian (7),

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che Mehman Huseynov, blogger impegnato nella lotta alla corruzione e direttore dell'Istituto per la libertà e la sicurezza dei giornalisti (IRFS), sta scontando una pena detentiva di due anni dopo essere stato condannato, il 3 marzo 2017, per aver denunciato pubblicamente i maltrattamenti e le torture subiti dalla polizia e per aver criticato i funzionari governativi e avere reso pubblici i loro patrimoni ingiustificati;

B.

considerando che Mehman Huseynov, il cui rilascio è previsto nel mese di marzo 2019, è passibile di una pena detentiva aggiuntiva da cinque a sette anni, con l'accusa di «violenza non dannosa per la vita o la salute di dipendenti dell'autorità esecutiva o penale o di inquirenti», a norma dell'articolo 317, paragrafo 2;

C.

considerando che Mehman Huseynov è accusato di aver aggredito una guardia carceraria per evitare di sottoporsi a un controllo di routine il 26 dicembre 2018; che, a seguito della presunta aggressione, è stato costretto all'isolamento e gli è stato negato il diritto a vedere il proprio avvocato; che il 28 dicembre Mehman Huseynov ha iniziato uno sciopero della fame in segno di protesta contro detti tentativi di estendere la sua condanna e contro le nuove eventuali accuse; che il 30 dicembre lo stato di salute del blogger si è aggravato e lo stesso ha perso conoscenza; che, su insistenza dei suoi parenti, ha interrotto lo sciopero della fame e della sete e ha iniziato a ingerire liquidi; che l'11 gennaio 2019 la delegazione dell'UE in Azerbaigian è stata in grado di incontrarlo e ha confermato che egli sta ricevendo assistenza medica;

D.

considerando che questo non è un caso isolato in quanto si registrano altri casi in cui le autorità formulano nuove accuse nei confronti di prigionieri politici le cui pene detentive giungono al termine; che, stando ai numeri forniti dal Forum della società civile del partenariato orientale, si tratta del quinto caso del genere negli ultimi mesi;

E.

considerando che il 4 gennaio 2019 il Tribunale distrettuale di Nizami, a Baku, ha irrogato una sanzione amministrativa per coloro che hanno partecipato alla protesta contro le nuove accuse formulate a carico di Mehman Huseynov, segnatamente Mete Turksoy, Afghan Sadigov, Nurlan Gahramanli, Elimkhan Aghayev, Sakhavat Nabiyev, Ismayil Islamoghlu, Goshgar Ahmadov, Yashar Khaspoladov, Farid Abdinov, Elchin Rahimzade, Orkhan Mammadov, Bakhtiyar Mammadli, Fatima Movlamli, Matanat Mahmurzayeva e Parvin Abishova; che tutti gli imputati sono stati giudicati colpevoli a norma dell'articolo 513, paragrafo 2, (violazione delle norme relative ai raduni, ai picchetti e alle manifestazioni) del Codice dei reati amministrativi;

F.

considerando che la situazione del contesto dei media e della libertà di espressione in Azerbaigian non ha registrato alcun sostanziale progresso; che l'Azerbaigian si colloca al 163o posto su 180 paesi nella classifica 2018 sulla libertà di stampa nel mondo pubblicata da Reporter senza frontiere; che dieci giornalisti stanno attualmente scontando una pena detentiva nel paese;

G.

considerando che diversi siti e portali mediatici indipendenti restano bloccati e inaccessibili all'interno del paese, tra cui Azadliq Radio (Radio Free Europe/Radio Liberty Azerbaijan Service) e il suo servizio internazionale, Radio Free Europe Radio Liberty, il quotidiano Azadliq (non collegato ad Azadliq Radio), Meydan TV e Azerbaijan Saadi; che alla fine del 2017 e all'inizio del 2018 numerosi cittadini azeri sono stati sottoposti a interrogatorio per aver pubblicato su Facebook commenti contenenti critiche, o semplicemente per aver messo «mi piace» a uno status su un social media, o per aver cliccato su «parteciperò» ai raduni politici;

H.

considerando che nel dicembre 2018 il tribunale economico e amministrativo di Baku ha comminato alla giornalista d'inchiesta Khadija Ismayilova un'ammenda pari a oltre 23 000 EUR per un presunto caso di evasione dell'imposta sul reddito riguardante Radio Free Europe, ove lavorava in qualità di redattore senza aver mai ricoperto l'incarico di rappresentante legale; che il suo avvocato, Yalchin Imanov, figura tra i legali che sono stati radiati dall'ordine degli avvocati azero; che il 10 gennaio 2019 la Corte europea dei diritti dell'uomo si è pronunciata sulla denuncia presentata da Khadija Ismayilova contro il governo azero in merito alla diffusione di video riguardanti la sua vita privata, stabilendo che i suoi diritti erano stati violati a norma dell'articolo 8 (rispetto della vita privata e familiare) e dell'articolo 10 (libertà di espressione) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

I.

considerando che le modifiche introdotte nel codice di procedura civile e amministrativa e nella legge sull'avvocatura nel 2017 vietano agli avvocati che esercitano la professione senza essere membri dell'ordine degli avvocati di comparire in aula e di rappresentare i loro clienti; che questa nuova norma colpisce numerosi avvocati di esponenti dell'opposizione e di attivisti dei diritti umani, i quali sono stati radiati dall'ordine o sono oggetto di misure disciplinari;

J.

considerando che l'Azerbaigian è membro del Consiglio d'Europa e si è pertanto impegnato a rispettare i principi democratici, i diritti umani e lo Stato di diritto; che i due correlatori dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (APCE) per l'Azerbaigian e il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa hanno espresso profonda preoccupazione per le nuove accuse rivolte a Mehman Huseynov; che le medesime preoccupazioni sono state espresse dal Rappresentante per la libertà dei mezzi d'informazione dell'OSCE;

K.

considerando che l'11 luglio 2018 l'UE e l'Azerbaigian hanno messo a punto le loro priorità per il partenariato, fissando le priorità politiche comuni per guidare e rafforzare il partenariato UE-Azerbaigian negli anni a venire;

1.

chiede il rilascio immediato e incondizionato di Mehman Huseynov ed esorta le autorità azere a far cadere tutte le nuove imputazioni a suo carico; esprime preoccupazione per la sua salute, per la quale le autorità devono fornire tutta l'assistenza medica professionale necessaria, consentendo altresì un accesso regolare alla sua famiglia e al consulente legale di sua scelta;

2.

invita a porre fine alla repressione del dissenso da parte dell'Azerbaigian, chiede la scarcerazione immediata e incondizionata di tutti i prigionieri politici, tra cui giornalisti, difensori dei diritti umani e altri attivisti della società civile, compresi, ma non a titolo esaustivo, Afgan Mukhtarli, Ilkin Rustamzadeh, Rashad Ramazanov, Seymur Hazi, Giyas Ibrahimov, Mehman Huseynov, Bayram Mammadov, Araz Guliyev, Tofig Hasanli, Ilgiz Qahramanov e Afgan Sadygov, e chiede che siano ritirate tutte le accuse a loro carico e siano pienamente ripristinati i loro diritti politici e civili;

3.

si compiace del fatto che negli ultimi anni in Azerbaigian sono stati rilasciati diversi difensori dei diritti umani, giornalisti, esponenti dell'opposizione e attivisti di alto profilo; invita le autorità azere ad assicurare la libera circolazione di coloro che sono soggetti a restrizioni, tra cui Ilgar Mammadov, Intigam Alyiev, Khadija Ismaiylova e altri giornalisti, e a consentire loro di lavorare liberamente; esprime preoccupazione per le nuove accuse penali mosse contro Khadija Ismaiylova e chiede che siano ritirate;

4.

ricorda all'Azerbaigian i suoi obblighi derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e invita le autorità azere a rispettare e applicare pienamente le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo;

5.

esorta il governo dell'Azerbaigian a collaborare pienamente con la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, il commissario per i diritti umani e gli esperti delle procedure speciali delle Nazioni Unite e a dare attuazione alle loro raccomandazioni in materia di difensori dei diritti umani, nonché a garantire che i gruppi e gli attivisti indipendenti della società civile possano operare liberamente e senza restrizioni, ad esempio modificando le leggi che limitano fortemente i finanziamenti alla società civile;

6.

invita le autorità azere a garantire pienamente la libertà di stampa e dei media, nella legislazione e nella pratica, sia online che offline, per garantire la libertà di espressione in linea con le norme internazionali;

7.

esorta le autorità azere ad assicurare l'indipendenza de facto dell'ordine degli avvocati dall'esecutivo; insiste affinché gli avvocati che esercitano la professione in forma indipendente siano autorizzati a continuare a esercitarla e a rappresentare i propri clienti nell'ambito della procura notarile e chiede di porre fine alla pratica della radiazione arbitraria dall'ordine a danno di avvocati che rappresentano esponenti dell'opposizione e attivisti per i diritti umani;

8.

esprime preoccupazione per le accuse riguardanti diversi membri dell'APCE e per i presunti tentativi di influenzare i responsabili politici europei con mezzi illeciti, volti a impedire le critiche relative a gravi violazioni dei diritti umani in Azerbaigian;

9.

esprime preoccupazione per la situazione delle persone LGBTI in Azerbaigian e invita il governo azero ad astenersi dall'ostacolare e intimidire i difensori dei diritti umani che promuovono e tutelano i diritti delle persone LGBTI;

10.

evidenzia l'importanza del nuovo accordo tra l'UE e l'Azerbaigian; sottolinea che le riforme democratiche, lo Stato di diritto, la buona governance e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali devono essere elementi centrali del nuovo accordo; sottolinea che, prima di adottare una decisione sull'approvazione di un nuovo accordo, il Parlamento europeo monitorerà la situazione da vicino nel corso dei relativi negoziati;

11.

invita il Consiglio, la Commissione e il VP/AR ad assicurare che il rilascio di Mehman Huseynov e di tutti gli altri prigionieri politici in Azerbaigian continui ad essere una priorità nelle relazioni bilaterali UE-Azerbaigian;

12.

esorta l'UE e le delegazioni degli Stati membri in Azerbaigian a raddoppiare gli sforzi per sostenere e assistere i prigionieri politici, i giornalisti e i blogger, gli attivisti impegnati nella lotta contro la corruzione, i difensori dei diritti umani e i membri della società civile;

13.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, al Servizio europeo per l'azione esterna, alla Commissione, al presidente, al governo e al parlamento della Repubblica dell'Azerbaigian, al Consiglio d'Europa e all'OSCE.

(1)  GU C 331 del 18.9.2018, pag. 105.

(2)  GU C 316 del 22.9.2017, pag. 207.

(3)  GU C 234 del 28.6.2016, pag. 2.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2018)0294.

(5)  GU C 356 del 4.10.2018, pag. 130.

(6)  GU C 337 del 20.9.2018, pag. 82.

(7)  Relazione A/HRC/36/37/Add.1 del 2.8.2017.


27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/110


P8_TA(2019)0034

Sudan

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2019 sul Sudan (2019/2512(RSP))

(2020/C 411/14)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Sudan, in particolare quelle del 31 maggio 2018 (1), del 15 marzo 2018 (2), del 16 novembre 2017 (3) e del 6 ottobre 2016 (4),

visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, di cui la Repubblica del Sudan è parte contraente dal 1986,

vista l'assegnazione del premio Sacharov del Parlamento europeo per la libertà di pensiero al difensore dei diritti umani Salih Mahmoud Osman nel 2007,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

viste le conclusioni del Consiglio sul Sudan del 19 novembre 2018,

vista la dichiarazione della Troika (Stati Uniti, Norvegia e Regno Unito) e del Canada, dell'8 gennaio 2019, sulla risposta alla prosecuzione delle proteste in Sudan,

viste le dichiarazioni del portavoce per la politica estera e di sicurezza comune sulle proteste in corso in Sudan, rilasciate il 24 dicembre 2018 e l'11 gennaio 2019,

vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli,

vista la Costituzione del Sudan del 2005,

visto l'accordo di Cotonou firmato dal governo sudanese nel 2005,

vista l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,

visti i dialoghi interattivi sulla situazione dei diritti umani in Sudan organizzati dal Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo l'11 dicembre 2018,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che a metà dicembre il governo del Sudan ha annunciato che avrebbe messo fine alle sovvenzioni a favore dei beni di prima necessità in risposta al vertiginoso aumento dell'inflazione; che l'inflazione nel paese è pari a circa il 122 % ed è attualmente la seconda più elevata a livello mondiale (5);

B.

considerando che, a partire dal 19 dicembre 2018, in tutto il Sudan si sono svolte manifestazioni di protesta contro l'aumento dei prezzi, il taglio delle sovvenzioni ai prodotti di base e la carenza di carburante; che le proteste si sono propagate da città e villaggi alla capitale, Khartoum;

C.

considerando che le manifestazioni si sono ampliate e altre decine di migliaia di persone sono scese in piazza, a testimonianza del fatto che un'ampia parte trasversale della società sudanese è contraria al regime autoritario e chiede le dimissioni del presidente Omar al-Bashir, al potere da 29 anni;

D.

considerando che 22 partiti politici si sono ritirati dal governo per dimostrare solidarietà ai manifestanti; che le proteste sono appoggiate da alcuni ex alleati del presidente e membri del partito al potere, i quali rappresentano una grave sfida per il presidente al-Bashir, che vuole modificare l'articolo 57 della Costituzione per ottenere un mandato a vita;

E.

considerando che, il 1o gennaio 2019, 22 partiti e gruppi politici dell'opposizione hanno chiesto un trasferimento di poteri dal presidente al-Bashir a un «consiglio sovrano» e un governo di transizione che stabilisca una data «adeguata» per lo svolgimento di elezioni democratiche; che in Sudan le prossime elezioni presidenziali sono previste per il 2020; che, secondo la Costituzione del Sudan, al presidente al-Bashir non è consentito candidarsi nuovamente al termine dell'attuale mandato; che alcuni legislatori sudanesi hanno annunciato l'intenzione di modificare la Costituzione per estendere i limiti del mandato presidenziale, consentendo così al presidente al-Bashir di ripresentarsi alle elezioni del 2020;

F.

considerando che le autorità sudanesi hanno dispiegato le forze di sicurezza nazionali, la polizia e forze paramilitari, che hanno fatto un uso eccessivo della forza per disperdere i manifestanti disarmati, picchiandoli con bastoni e utilizzando munizioni attive, proiettili di gomma e gas lacrimogeni;

G.

considerando che il presidente al-Bashir è l'unico capo di Stato in carica ricercato per crimini contro l'umanità, crimini di guerra e genocidio commessi durante la campagna di pulizia etnica in Darfur e che la Corte penale internazionale (CPI) ha emesso nei suoi confronti due mandati di arresto, il 4 marzo 2009 e il 12 luglio 2010, che sono tuttora pendenti; che, sebbene il Sudan non sia uno Stato parte dello statuto di Roma, la risoluzione 1593 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite impone al paese di cooperare con la CPI; che, nonostante il mandato d'arresto nei suoi confronti, il presidente al-Bashir ha continuato impunemente a commettere crimini, perpetrando bombardamenti e attacchi contro i civili non solo in Darfur, ma anche negli Stati sudanesi del Nilo Azzurro e del Kordofan Meridionale;

H.

considerando che, secondo le organizzazioni internazionali per i diritti umani, al 1o gennaio 2019 il numero delle vittime sarebbe salito a 45; che stando al governo sudanese le vittime sarebbero solo 24; che il 9 gennaio 2019 in Sudan sono stati uccisi altri tre manifestanti che protestavano contro il governo; che lo stesso giorno si è tenuto a Khartoum il primo raduno a sostegno del presidente al-Bashir;

I.

considerando che, secondo il governo sudanese, la polizia avrebbe arrestato 816 persone in tre settimane di proteste, ma stando alla società civile il numero effettivo sarebbe molto più elevato; che vari membri del corpo accademico dell'università di Khartoum sono stati arrestati dopo essersi uniti alle proteste; che alcuni leader dell'opposizione, giornalisti, difensori dei diritti umani, professori universitari e studenti, anche gravemente feriti, continuano a essere detenuti senza poter ricevere visite da familiari, avvocati o medici;

J.

considerando che l'8 gennaio 2019 Salih Mahmoud Osman, avvocato sudanese per i diritti umani e vincitore del premio Sacharov 2007, è stato arrestato mentre si trovava nel suo studio legale; che le autorità hanno confermato che è in custodia cautelare, ma non hanno rivelato dove viene detenuto; che la famiglia di Salih Mahmoud Osman è estremamente preoccupata per la sua detenzione, dal momento che soffre di ipertensione e diabete e necessita quindi di cure mediche;

K.

considerando che l'ondata di arresti ha colpito molti difensori dei diritti umani e alcuni membri dell'opposizione;

L.

considerando che l'8 gennaio 2019 l'ex vicepresidente Ali Osman Taha ha messo in guardia gli oppositori del governo dichiarando che «brigate» di miliziani avrebbero difeso il paese;

M.

considerando che media liberi, indipendenti e imparziali costituiscono uno dei fondamenti essenziali di una società democratica; che il governo ha bloccato l'accesso ai siti dei media sociali e diversi giornali non sono andati in stampa a seguito dell'introduzione, da parte del Servizio nazionale sudanese di intelligence e sicurezza (NISS), di restrizioni sulla pubblicazione di informazioni legate alle proteste; che l'utilizzo diffuso delle reti virtuali private (VPN) ha consentito ai cittadini di condividere immagini e video di manifestanti feriti o uccisi; che nel 2018 il Sudan occupava il 174o posto su 180 paesi nell'indice sulla libertà di stampa nel mondo di Reporter senza frontiere; che il 13 gennaio 2019 l'Associazione dei professionisti sudanesi, che include tra l'altro medici, professori e ingegneri, ha pubblicato un invito a manifestare nella capitale, Khartoum, e in altre città quali Madani (a est), Kosti (a sud) e Dongola (a nord) in occasione di una «settimana di insurrezione»; che per la prima volta è stato lanciato un invito a manifestare anche a Nyala e Al-Fasher, in una regione in conflitto come il Darfur;

N.

considerando che, secondo i difensori dei diritti umani, le persone originarie della regione del Darfur sono state in particolare vittime di molestie e arresti in tutto il paese, anche coloro che non hanno preso parte a manifestazioni;

O.

considerando che il Sudan non ha ancora ratificato altri trattati fondamentali in materia di diritti umani, tra cui la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna;

P.

considerando che la Troika costituita da Stati Uniti, Norvegia e Regno Unito e sostenuta dal Canada ha condannato pubblicamente la brutale repressione delle manifestazioni in Sudan;

Q.

considerando che l'UE mantiene contatti di alto livello con il governo sudanese, anche mediante visite di commissari in Sudan;

R.

considerando che il Sudan si posiziona al quarto posto nella classifica «World Watch List» 2018, redatta da Open Doors International, relativa ai peggiori paesi in cui essere cristiani; che la situazione per le altre minoranze religiose o per i non credenti è altrettanto difficile;

1.

condanna fermamente l'uso eccessivo della forza da parte del NISS durante le proteste popolari in corso e la repressione attualmente posta in essere dalle autorità del Sudan, che continuano a prendere di mira attivisti e difensori dei diritti umani, come pure avvocati, insegnanti, studenti e medici;

2.

invita il governo del Sudan a porre fine all'uso letale della forza, agli arresti arbitrari e alla detenzione di manifestanti pacifici nonché a evitare ulteriori spargimenti di sangue e l'uso della tortura; sottolinea che tutti gli organismi preposti all'applicazione della legge e gli organismi preposti alla sicurezza dovrebbero agire sotto il suo controllo diretto e nel rispetto degli impegni costituzionali e internazionali del Sudan;

3.

esprime il proprio cordoglio alle vittime delle violenze, il cui inizio ha conciso con l'avvio delle proteste popolari, e alle loro famiglie;

4.

chiede il rilascio immediato e incondizionato del vincitore del premio Sacharov Salih Mahmoud Osman ed esorta le autorità sudanesi a garantirgli le cure mediche urgenti nonché l'accesso senza impedimenti al suo avvocato e alla sua famiglia;

5.

chiede al governo del Sudan di rispettare il diritto delle persone di esprimere le proprie preoccupazioni e di consentire ai difensori dei diritti umani in Sudan di svolgere il loro legittimo operato in difesa dei diritti umani senza alcuna restrizione o rappresaglia;

6.

manifesta particolare preoccupazione per il destino dei 32 studenti universitari originari del Darfur, arrestati il 23 dicembre 2018 dalle autorità sudanesi ed esibiti di fronte ai media, che sarebbero accusati di aver seguito addestramenti in Israele e di essere responsabili delle proteste in corso;

7.

chiede al governo del Sudan di rilasciare immediatamente e senza condizioni tutti i difensori dei diritti umani, giornalisti, leader politici dell'opposizione e altri manifestanti attualmente detenuti senza accuse o processo e di consentire a coloro che stanno affrontando un processo di poter accedere pienamente alla rappresentanza legale; invita il governo del Sudan a rendere noto il loro luogo di detenzione;

8.

invita il governo del Sudan a indagare tempestivamente su tutte le accuse di tortura, maltrattamenti, detenzioni arbitrarie e ricorso eccessivo alla forza contro le persone detenute dalla polizia e dal NISS, compresa la negazione delle cure mediche necessarie, e ad assicurare che i responsabili rendano conto delle loro azioni in processi equi, con l'obiettivo di rendere pubblici i risultati e di assicurare i responsabili alla giustizia conformemente alle norme internazionali;

9.

ritiene che mezzi di comunicazione liberi, indipendenti e imparziali costituiscano uno dei capisaldi fondamentali di una società democratica, nella quale il dibattito pubblico svolge un ruolo cruciale; invita l'UE a intensificare gli sforzi volti a promuovere la libertà di espressione attraverso le sue politiche e i suoi strumenti esterni, anche in Sudan;

10.

chiede la cessazione immediata delle restrizioni imposte all'accesso a internet e della limitazione della libertà di espressione tramite la censura dei giornali ed esorta il Sudan a intraprendere riforme volte a garantire la libertà di espressione, conformemente ai suoi obblighi costituzionali e agli impegni internazionali, compreso l'accordo di Cotonou modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005;

11.

deplora la persecuzione sostenuta dallo Stato nei confronti dei cristiani, delle altre religioni e dei non credenti come pure la chiusura e la demolizione delle chiese; ribadisce che la libertà di religione, di coscienza e di credo è un diritto umano universale che deve essere protetto ovunque e per tutti;

12.

sottolinea l'importanza di rispettare il calendario elettorale, osservando tuttavia con preoccupazione che è iniziato il processo di modifica della Costituzione del Sudan al fine di consentire al presidente al-Bashir di candidarsi nuovamente alle elezioni presidenziali;

13.

ribadisce la sua richiesta che il presidente al-Bashir rispetti il diritto internazionale conformemente alle convenzioni e ai trattati di cui il suo governo è parte; sostiene, inoltre, il ruolo svolto dalla CPI nel perseguirlo per crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio;

14.

ricorda la dichiarazione rilasciata il 31 maggio 2018 dal commissario Stylianides al Parlamento europeo, in cui ha affermato che l'UE continuerà a utilizzare i diversi mezzi a sua disposizione per promuovere e tutelare i diritti umani di donne e bambine in Sudan, non da ultimo migliorando il loro accesso a un'istruzione di qualità e ai servizi sanitari e sensibilizzando le comunità in merito ai loro diritti, in particolare al fine di ridurre le pratiche dannose, quali la mutilazione genitale femminile;

15.

esorta il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) e gli Stati membri ad assicurare che la «gestione della migrazione» e le misure di lotta al terrorismo non compromettano la tutela dei diritti umani; esprime preoccupazione per il fatto che la cooperazione dell'UE e dei singoli Stati membri con il Sudan in materia di migrazione sia utilizzata dal regime come espediente per consolidare la sua capacità di controllo e oppressione nei confronti dei cittadini, ad esempio mediante il rafforzamento delle capacità di sorveglianza, anche alle frontiere, e la fornitura di attrezzature, quali le apparecchiature biometriche; chiede all'UE e ai suoi Stati membri, pertanto, di assicurare la totale trasparenza in relazione ai progetti che coinvolgono il Sudan nel settore della sicurezza, anche per quanto riguarda tutte le attività previste e i beneficiari di finanziamenti nazionali e dell'UE;

16.

ribadisce la sua richiesta di vietare in tutta l'UE l'esportazione, la vendita, l'aggiornamento e la manutenzione di tutti i tipi di dispositivi di sicurezza che siano o possano essere utilizzati per la repressione interna, compresa la tecnologia di sorveglianza di Internet, a favore degli Stati con una situazione deplorevole dei diritti umani, come il Sudan;

17.

prende atto delle dichiarazioni rese dal portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna nell'ambito delle proteste in corso; invita il VP/AR a condannare pubblicamente l'allarmante situazione in Sudan e ad utilizzare tutti i mezzi di persuasione a sua disposizione per fare pressione sulle autorità sudanesi affinché pongano fine alla violenza e alla repressione in corso, agli arresti di massa e alle uccisioni e per incoraggiarle a rispettare i loro impegni in relazione al diritto e alle norme internazionali;

18.

sottolinea l'impegno dell'UE a fornire aiuti umanitari e a sostenere le organizzazioni della società civile in Sudan e incoraggia l'UE e i suoi Stati membri a continuare i loro sforzi in tali ambiti; esorta la Commissione a rafforzare ulteriormente il sostegno finanziario fornito ai difensori dei diritti umani e alle organizzazioni della società civile in Sudan nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo;

19.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al governo del Sudan, all'Unione Africana, al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE e al parlamento panafricano.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2018)0233.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2018)0080.

(3)  GU C 356 del 4.10.2018, pag. 50.

(4)  GU C 215 del 19.6.2018, pag. 33.

(5)  Secondo i calcoli del prof. Steve H. Hanke, Johns Hopkins University. https://allafrica.com/stories/201807230267.html


27.11.2020   

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C 411/114


P8_TA(2019)0036

Relazione annuale sul controllo della attività finanziarie della BEI per il 2017

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2019 sulla relazione annuale sul controllo delle attività finanziarie della BEI per il 2017 (2018/2151(INI))

(2020/C 411/15)

Il Parlamento europeo,

vista la relazione di attività 2017 della Banca europea per gli investimenti (BEI),

viste la relazione finanziaria per il 2017 e la relazione statistica per il 2017 della BEI,

viste la relazione sulla sostenibilità 2017, la relazione sulla valutazione col metodo dei tre pilastri (3 Pillar Assessment) per le operazioni della BEI all'interno dell'UE nel 2017 e la relazione sui risultati delle operazioni al di fuori dell'UE della Banca europea per gli investimenti nel 2017,

viste le relazioni annuali del Comitato di verifica per l'esercizio 2017,

viste la relazione sull'attuazione della politica di trasparenza della BEI nel 2017 e la relazione 2017 sul governo societario,

vista la decisione del Mediatore nel caso 1316/2016/TN su presunte lacune nella politica di trasparenza della Banca europea per gli investimenti (1),

vista la revisione del Meccanismo per il trattamento delle denunce (divisione CM) derivante dalla decisione del Mediatore nel caso 1316/2016/TN su presunte lacune nella politica di trasparenza della Banca europea per gli investimenti,

viste la relazione sull'attività 2017 dell'Ufficio del responsabile capo del controllo di conformità (Chief Compliance Officer) della BEI e la relazione 2017 sull'attività antifrode del gruppo BEI,

visto il piano operativo del gruppo BEI per il 2017-2019,

visti gli articoli 3 e 9 del trattato sull'Unione europea (TUE),

visti gli articoli 15, 126, 174, 175, 208, 209, 271, 308 e 309 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e il protocollo n. 5, a esso allegato, sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, nonché il suo protocollo n. 28 sulla coesione economica, sociale e territoriale,

visto il regolamento della Banca europea per gli investimenti,

viste le sue risoluzioni del 27 aprile 2017 sulla relazione annuale sul controllo delle attività finanziarie della BEI per il 2015 (2) e del 3 maggio 2018 sulla relazione annuale sul controllo delle attività finanziarie della BEI per il 2016 (3),

viste la decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sul mandato esterno della BEI 2007-2013 (4) e la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (5),

visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (6),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 14 settembre 2016 sulla proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti (COM(2016)0597, SWD(2016)0297 e SWD(2016)0298),

visto l'audit ad hoc di Ernst & Young dell'8 novembre 2016 dell'applicazione del regolamento (UE) 2015/1017 («regolamento FEIS»),

vista la relazione della Commissione del 28 maggio 2018 sulla gestione del fondo di garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici nel 2017 (COM (2018)345 final),

vista la relazione di valutazione delle operazioni della BEI sul funzionamento del FEIS del giugno 2018,

vista la relazione della Commissione del 29 giugno 2018 — Relazione completa al Parlamento europeo e al Consiglio sull'impiego della garanzia dell'Unione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e sul funzionamento del fondo di garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) (COM(2018)0497),

visto l'accordo tripartito del settembre 2016 tra la Commissione europea, la Corte dei conti europea e la Banca europea per gli investimenti,

visti i documenti di riflessione della Corte dei conti europea "Future of EU finances: reforming how the EU budget operates (Il futuro delle finanze dell'UE: riformare il funzionamento del bilancio dell'UE), del febbraio 2018, e «The Commission's proposal for the 2021-2027 Multiannual Financial Framework» (La proposta della Commissione per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027), del luglio 2018,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per il commercio internazionale (A8-0479/2018),

A.

considerando che la missione della BEI è di contribuire all'integrazione, allo sviluppo equilibrato e alla coesione economica e sociale degli Stati membri raccogliendo sui mercati dei capitali un considerevole volume di fondi e accordando tali fondi in prestito a condizioni favorevoli per progetti idonei a promuovere gli obiettivi strategici dell'UE;

B.

considerando che la BEI è al centro degli sforzi di ripresa economica a livello dell'Unione, con due consecutivi aumenti di capitale e attraverso il suo ruolo cruciale nell'attuazione del piano di investimenti per l'Europa attraverso la gestione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS);

C.

considerando che la BEI dovrebbe contribuire alla crescita inclusiva, all'occupazione sostenibile e di qualità e alla riduzione delle disuguaglianze;

D.

considerando che una valutazione periodica e approfondita delle esigenze in vari settori è fondamentale per rilevare lacune e ostacoli negli investimenti in diverse regioni, ma anche per individuare un insieme di opportunità con potenziale di crescita e creazione di posti di lavoro, per contribuire ulteriormente agli obiettivi dell'accordo di Parigi del 2015 e calibrare adeguatamente la natura e le dimensioni dei fallimenti del mercato a seconda delle esternalità esistenti e delle esigenze di sviluppo a livello settoriale e territoriale;

E.

considerando che il ruolo della BEI nel far leva sul denaro pubblico è essenziale per la capacità dell'Unione di rispondere e adattarsi alle nuove tendenze e ai nuovi rischi economici e ambientali e alle incertezze geopolitiche, migliorando e rafforzando nel contempo il controllo del rischio e la gestione prudenziale del rischio del gruppo BEI;

F.

considerando che negli ultimi anni il gruppo BEI ha visto cambiare in modo significativo la natura, il volume, il profilo di rischio e la complessità delle sue attività nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), con una tendenza verso un numero crescente di operazioni minori sostenute dalla garanzia dell'UE nell'ambito del FEIS, nonché un aumento significativo dei mandati di gestione a nome della Commissione europea e nella fornitura di servizi di consulenza;

G.

considerando che la Brexit avrà un impatto sulla base di capitale, sull'adeguatezza e sulla futura capacità di prestito della BEI;

H.

considerando che la BEI dovrebbe fornire valore aggiunto con il massimo livello di integrità, buona governance e, in particolare, alla luce delle conclusioni del Mediatore nella decisione nel caso 1316/2016/TN su presunte lacune nella politica di trasparenza della Banca europea per gli investimenti (7), il massimo livello di trasparenza e responsabilità, nonché la conformità alle migliori pratiche bancarie applicabili;

I.

considerando che la lotta a tutte le forme di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e pratiche fiscali dannose dovrebbe rimanere una priorità costante della BEI;

J.

considerando che al 31 dicembre 2017 gli azionisti del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) comprendevano la BEI (58,5 %), l'Unione rappresentata dalla Commissione europea (29,7 %) e 32 istituti finanziari (11,8 %); che la maggior parte delle operazioni del FEI sono attualmente finanziate nell'ambito di specifici accordi di mandato con terzi;

Il ruolo della BEI nell'assicurare investimenti pubblici strategici a valore aggiunto

1.

evidenzia che gli investimenti pubblici sono ancora necessari per colmare le lacune negli investimenti in vari settori che permangono al di sotto dei livelli precedenti la crisi negli Stati membri più vulnerabili e nei paesi beneficiari della politica di coesione per riprendersi ulteriormente dall'impatto della crisi e promuovere la crescita, l'occupazione e la coesione sostenibili e a lungo termine nell'Unione;

2.

osserva che il capitale aggregato sottoscritto della BEI è di 243 miliardi di EUR; constata che tutti gli Stati membri sono azionisti della BEI e che oltre al capitale versato gli Stati membri stessi si impegnano anche a fornire capitale addizionale su richiesta; rileva che i quattro azionisti principali sono la Germania, la Francia, l'Italia e il Regno Unito, ciascuno dei quali con una quota di 39,14 miliardi di EUR e il 16,11 % del totale;

3.

constata che in base alla sua strategia operativa, la BEI mira a sostenere gli obiettivi strategici europei, quali il ripristino della competitività dell'UE e della crescita economica e la creazione di posti di lavoro nel lungo periodo, facilitare l'accesso ai finanziamenti per le PMI, proteggere l'ambiente e promuovere la transizione energetica finanziando progetti sulla mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, contrastare la crisi dell'occupazione che si trovano ad affrontare le giovani generazioni dell'UE, sostenere i progetti infrastrutturali e contribuire alla mitigazione delle cause della migrazione;

4.

ritiene che la BEI abbia un ruolo finanziario importante, che può portare notevoli risultati nell'ambito della riduzione delle disparità nell'Unione e invita la BEI a concentrarsi sugli investimenti che contribuiscono agli obiettivi dell'accordo di Parigi del 2015 e rafforzano la competitività e le pari opportunità e sostengono la politica di coesione nelle regioni meno sviluppate;

5.

invita la BEI a continuare a colmare le frequenti lacune in materia di investimenti e i costanti fallimenti strutturali del mercato attraverso la progettazione di spese globali e di medio-lungo termine, facilitando il cofinanziamento a livello nazionale e piani di investimento, tra l'altro, a favore delle regioni e località dell'Unione caratterizzate da un reddito basso e con maggiori ostacoli agli investimenti;

6.

sottolinea che le priorità della BEI definite nel piano d'azione per il 2017-2019 dovrebbero concentrarsi su un'efficace attuazione degli obiettivi della strategia «Europa 2020» per uno sviluppo intelligente e sostenibile;

7.

sottolinea il fatto che le condizioni di prestito della BEI dovrebbero facilitare lo sviluppo delle regioni periferiche dell'UE promuovendo la crescita e l'occupazione; invita la BEI a rafforzare notevolmente le modalità intese a fornire assistenza tecnica e consulenza finanziaria agli enti locali e regionali prima dell'approvazione dei progetti, al fine di migliorare l'accessibilità e garantire il coinvolgimento di tutti gli Stati membri, in particolare quelli con un basso tasso di successo in termini di progetti approvati;

8.

incoraggia la BEI a definire opzioni finanziarie o di finanziamento sostenibili e un ambiente favorevole agli investimenti che rispecchino gli impegni e gli obiettivi delle politiche dell'Unione, al fine di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale all'interno dell'Unione, nonché di rafforzare la dimensione sociale e ambientale degli investimenti della BEI, colmando le lacune in materia di investimenti nel settore sociale e nel settore della sicurezza infrastrutturale; invita la BEI a tenere conto, nel caso di progetti infrastrutturali su vasta scala, di tutti i relativi rischi di impatto sull'ambiente e a finanziare solo quei progetti che hanno dimostrato un reale valore aggiunto per la popolazione locale e dal punto di vista ambientale, sociale ed economico; sottolinea l'importanza di un rigoroso monitoraggio dei possibili rischi di corruzione e di frode in tale contesto, nonché di svolgere accurate valutazioni ex-ante ed ex-post in merito ai progetti da finanziare;

9.

incoraggia la BEI a informare continuamente le parti interessate sulle potenzialità finanziarie e a fornire servizi di consulenza adeguati, se necessario, anche se gli strumenti della BEI sono basati dalla domanda;

10.

sottolinea che nel quadro dei negoziati in corso sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea occorre elaborare disposizioni dettagliate in riferimento a tutti gli obblighi del Regno Unito nei confronti della BEI, onde garantire che non sia pregiudicata la capacità della BEI di conseguire i propri obiettivi;

Orientare gli investimenti verso aree strategiche chiave

11.

osserva che, secondo la relazione finanziaria della BEI per il 2017, le assegnazioni di prestiti della Banca per il 2017 sono ammontate a 69,9 miliardi di EUR (62,6 miliardi di EUR all'interno dell'UE e 7,3 miliardi di EUR fuori dall'UE), un importo inferiore rispetto agli ultimi 5 anni (2013-2016) al di sotto dei 70 miliardi di EUR, pur essendo nel margine di flessibilità del 10 % previsto dal piano operativo della BEI; rileva inoltre la stabilità e la qualità del portafoglio prestiti complessivo con uno 0,3 % dei contratti di credito deteriorati analogo rispetto al 2016;

12.

osserva che l'Unione europea fornisce una garanzia alla BEI, una soluzione standard per gli enti finanziari incaricati dagli Stati membri per contribuire a soddisfare gli obiettivi pubblici; nota che la situazione, tuttavia, esige che la politica creditizia sia condotta nel modo più responsabile possibile affinché le risorse finanziarie siano effettivamente erogate a beneficio dell'Unione, dei suoi Stati membri e dell'interesse pubblico; chiede alla BEI, che opera nel quadro di un mandato di sviluppo, di garantire un'aderenza più efficace agli obiettivi delle sua politica ambientale e sociale nonché agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, anche nel caso di progetti cofinanziati o di contributi ai fondi di investimento e ai fondi di private equity;

13.

ribadisce la propria preoccupazione per il fatto che metà degli Stati membri hanno ricevuto l'80 % degli investimenti totali della BEI all'interno dell'UE, mentre gli altri 14 Stati membri hanno percepito solo il 10 % di tale investimento; ribadisce inoltre che tre Stati membri singolarmente hanno ricevuto, rispettivamente, il 16 %, il 15 % e l'11 %; chiede alla Banca di includere nella sua relazione informazioni sulla ripartizione dei suoi investimenti nelle regioni a basso e ad alto reddito in base alla propria indagine sugli investimenti (EIBIS) e tenendo conto dell'effetto potenziale per superare le lacune e gli ostacoli agli investimenti nelle regioni meno favorite dell'UE;

14.

invita la BEI a riesaminare le sue stime degli investimenti pro capite e la graduatoria degli Stati membri di conseguenza, poiché i dati aggiornati sembrano indicare una graduatoria che in generale corrisponde a quella basata sugli importi assoluti percepiti dagli Stati membri;

15.

rileva inoltre che, secondo la relazione annuale del FEI per il 2017, il FEI ha firmato nel 2017 operazioni per un totale di 9,3 miliardi di EUR, rispetto ai 9,45 miliardi di EUR nel 2016, facendo ricorso a 35,4 miliardi di EUR di finanziamenti per sostenere le PMI e le imprese a media capitalizzazione in Europa;

16.

prende atto del finanziamento del gruppo BEI sia all'interno che all'esterno dell'UE nel 2017 a sostegno dei suoi obiettivi di politica pubblica, pari rispettivamente a i) 13,8 miliardi di EUR per l'innovazione e le competenze, ii) 18 miliardi di EUR per le infrastrutture, iii) 16,7 miliardi di EUR per progetti relativi all'ambiente e iv) 29,6 miliardi di EUR per le PMI e le imprese a media capitalizzazione; sottolinea che, dati il loro impatto e la loro rilevanza per le economie sia locali che nazionali, gli investimenti nelle PMI, nelle start-up, nella ricerca, nell'innovazione, nell'economia digitale e nell'efficienza energetica rappresentano il fattore più importante per trainare la ripresa economica nell'Unione e promuovere la creazione di posti di lavoro di qualità;

17.

rileva che all'interno dell'Unione nel 2017 il volume di prestiti della BEI è ammontato a 18,24 miliardi di EUR per l'obiettivo orizzontale della coesione economica e sociale e che la Banca ha raggiunto il 29,6 % rispetto al 30 % degli investimenti previsti per questo obiettivo;

18.

constata che la BEI ha impegnato il 25 % del totale dei suoi finanziamenti a favore di progetti in materia di cambiamenti climatici, che aumenta al 35 % entro il 2020; rileva che questa tendenza dovrebbe essere valutata positivamente e osserva che i progetti sostenuti dovrebbero essere efficaci non solo nella lotta ai cambiamenti climatici, ma anche sotto il profilo finanziario;

19.

prende atto che all'interno dell'Unione sono stati stanziati 16,58 miliardi di EUR per l'obiettivo orizzontale relativo all'azione per il clima, con cui la BEI ha contribuito all'allineamento all'accordo di Parigi del 2015 e allo sviluppo globale sostenibile; incoraggia la BEI a mantenere un elevato livello di ambizione in tale settore;

20.

accoglie con favore l'impegno della BEI ad allineare le sue operazioni all'accordo di Parigi del 2015 entro il 2020; invita la BEI, alla luce della recente relazione dell'IPCC, a rivedere la sua strategia sul clima al fine di allinearla a una traiettoria del riscaldamento globale di 1,5 oC;

21.

incoraggia la BEI a rafforzare la sua presenza e la sua attività nei paesi dei Balcani occidentali; ritiene che, alla luce dell'importanza strategica che i paesi di questa regione rivestono per l'Unione europea, l'intensificazione dei prestiti e delle attività di investimento costituisca un elemento chiave;

22.

prende atto dell'attuale revisione dei criteri per la concessione di prestiti nel settore dell'energia della BEI; si aspetta che tale revisione sia in linea con l'accordo di Parigi del 2015; ribadisce il suo invito alla BEI a dare priorità ai prestiti a favore di fonti energetiche rinnovabili decentralizzate, efficienti e su piccola scala e a presentare un piano ambizioso per smettere di finanziare i progetti relativi ai combustibili fossili; invita la BEI a mirare a diventare leader nell'ambito dell'azione a favore del clima e ad aumentare gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, nonché a considerare come priorità tale obiettivo nella revisione dei propri criteri di prestito in ambito energetico;

23.

si compiace, in tale contesto, del ruolo della BEI nell'emissione di obbligazioni climaticamente responsabili (ovvero 4,29 miliardi di EUR rispetto ai 3,8 miliardi di EUR del 2016), che rispecchia il coinvolgimento della Banca nell'azione per il clima intensificando gli investimenti nell'efficienza energetica e nelle risorse rinnovabili su piccola scala, con maggiori ripercussioni a livello locale e regionale;

24.

ritiene che la BEI dovrebbe continuare a rafforzare il suo ruolo nel contribuire al conseguimento di uno sviluppo sostenibile e che l'azione a favore del clima dovrebbe concentrarsi principalmente sui trasporti e la produzione di energia puliti, la riduzione dei consumi energetici (per il riscaldamento, i trasporti e la produzione), la produzione industriale pulita e l'agricoltura sostenibile, il trattamento e la fornitura dell'acqua nonché la transizione ecologica in generale;

25.

ricorda che le PMI rappresentano la colonna portante dell'economia europea e invita pertanto la BEI a colmare le loro lacune per quanto riguarda l'accesso al credito rafforzando i programmi esistenti, come lo strumento europeo Progress di microfinanza, e assegnando loro maggiori fondi; chiede che siano istituiti maggiori requisiti strategici proattivi riguardanti le PMI e le microimprese per le banche intermediarie che erogano i finanziamenti della BEI;

26.

sottolinea che la BEI, nel fornire sostegno alle imprese europee all'estero, dovrebbe tenere debitamente conto della strategia commerciale dell'UE, compresi gli accordi in essere e futuri in materia di libero scambio, servizi e investimenti; osserva che, in tale contesto, la BEI dovrebbe prestare particolare attenzione alle esigenze di internazionalizzazione delle PMI europee;

27.

rileva che una parte dell'attività generale di concessione di prestiti della BEI riguarda operazioni al di fuori dell'Unione; osserva che occorre garantire uno stretto coordinamento e la complementarità tra le attività riguardanti i prestiti esterni della BEI e il piano per gli investimenti esterni dell'UE;

28.

riconosce gli sforzi della BEI per contribuire agli obiettivi di sviluppo sostenibile e ad affrontare le sfide globali legate alla migrazione, anche con l'avvio di obbligazioni responsabili dal punto di vista della sostenibilità per finanziare i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

Prestazione delle operazioni finanziarie della BEI

29.

rileva con soddisfazione la conclusione del Comitato di verifica secondo cui i rendiconti finanziari adottati dal consiglio di amministrazione della BEI forniscono una rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria della Banca al 31 dicembre 2017 e dei risultati delle sue operazioni e dei suoi flussi di cassa per il 2017, in conformità del quadro contabile di riferimento;

30.

ribadisce, tuttavia, la sua richiesta in merito alla relazione annuale della BEI e chiede a quest'ultima di presentare una relazione annuale di attività più completa, dettagliata e armonizzata e di migliorare in modo significativo la presentazione delle informazioni, includendovi una ripartizione dettagliata e attendibile degli investimenti approvati, firmati ed erogati per l'anno in questione e l'indicazione delle fonti di finanziamento impegnate (risorse proprie, FEIS, programmi UE gestiti a livello centrale ecc.), nonché informazioni relative ai beneficiari (Stati membri, settore pubblico o privato, intermediari o beneficiari diretti) e ai settori sostenuti, così come i risultati delle valutazioni ex post;

31.

prende atto del volume di nuove attività speciali sottoscritte dalla Banca nel 2017, corrispondenti a progetti con un profilo di rischio più elevato, pari a 18,0 miliardi di EUR (2016: 13,1 miliardi di EUR), di cui 2,7 miliardi di EUR a rischio della BEI stessa e i rimanenti 15,3 miliardi di EUR coperti dall'attenuazione del rischio di credito di portafoglio;

32.

prende atto dei risultati riportati di 26 progetti completati nel 2017 al di fuori dell'UE, la cui valutazione attraverso il quadro di misurazione dei risultati (quadro REM) per gli interventi esterni è consentita non solo come valutazione dei risultati attesi, ma anche di risultati conseguiti; osserva, tuttavia, che, per quanto riguarda le attività all'interno dell'UE, sono presentate esclusivamente informazioni sull'impatto potenziale e sui risultati attesi delle nuove operazioni firmate nel 2017, sulla base dello strumento di valutazione col metodo dei tre pilastri (3PA); ribadisce il suo invito alla Banca a includere informazioni sui risultati conseguiti dai progetti completati all'interno dell'UE e ad adeguare il metodo 3PA a tal fine, se necessario;

33.

ritiene necessario approfondire i criteri di verifica del livello di addizionalità della BEI per orientare meglio i suoi finanziamenti, evitare duplicazioni e cercare tutte le possibili sinergie ove possibile;

34.

incoraggia la promozione della cultura della prestazione all'interno della BEI attraverso un graduale miglioramento, in particolare, nella riduzione degli indicatori di prestazione trasversali sull'impatto delle operazioni fondamentali della BEI;

35.

invita la BEI a presentare regolarmente prove di sostenibilità degli effetti, degli impatti e dei risultati con indicatori pertinenti e aggiornati; ritiene che il miglioramento dell'idoneità e pertinenza degli indicatori nel quadro di valutazione sia fondamentale non solo per dare un'idea della portata dei risultati e dell'impatto, ma anche per trovare modi di intervento che siano sempre più efficaci;

36.

ritiene che, al di là del livello effettivo di investimento, vi sia la necessità di lavorare sulla durabilità, ovvero sulla capacità di un progetto di mantenere i suoi benefici a lungo termine in una forma ambientale, finanziaria, economica o sociale (diretta o meno) dopo il completamento del progetto;

37.

accoglie con favore l'adozione da parte della BEI della politica di esclusione approvata a dicembre 2017 e chiede un uso rigoroso di tale strumento al fine di escludere dai finanziamenti BEI quei clienti coinvolti in pratiche di corruzione o di frode;

Sviluppo del FEIS

38.

prende atto che alla fine del 2017 il gruppo BEI (BEI e FEI) aveva sottoscritto 606 operazioni nell'ambito del FEIS per un finanziamento totale di 37,4 miliardi di EUR e che tali operazioni dovrebbero mobilitare investimenti per 207,3 miliardi di EUR in tutti i 28 Stati membri e nel quadro di tutti gli obiettivi stabiliti nel regolamento FEIS con la seguente ripartizione per i principali settori: 30 % per le PMI, 24 % per RSI, 21 % per il settore energetico, 10 % per l'area digitale, 8 % per i trasporti, 4 % per le infrastrutture sociali e 4 % per l'ambiente e l'efficienza delle risorse; esorta la BEI a ridurre i suoi investimenti in progetti e settori a elevata intensità di carbonio e ad aumentare la sua quota di investimenti a favore del miglioramento ambientale e dell'efficienza delle risorse;

39.

rileva che al 31 dicembre 2017, nell'ambito dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione (IIW), la BEI aveva sottoscritto 278 operazioni per un finanziamento totale di 27,4 miliardi di EUR, che dovrebbero mobilitare investimenti per 131,4 miliardi di EUR in 27 Stati membri, mentre nell'ambito dello sportello PMI (SMEW), il FEI aveva firmato operazioni con 305 intermediari finanziari per un finanziamento complessivo del FEI di quasi 10 miliardi di EUR, che dovrebbero mobilitare investimenti per 76 miliardi di EUR in tutti i 28 Stati membri dell'UE; osserva che entro la fine del 2017, un totale di 135 785 imprese aveva già ricevuto finanziamenti sostenuti dal FEIS nell'ambito dello sportello PMI ed erano stati creati o sostenuti 1,5 milioni di posti di lavoro;

40.

ribadisce che l'investimento reale mobilizzato dal FEIS può essere misurato solo alla fine del periodo di investimento tenendo conto che l'effetto moltiplicatore globale stimato delle 606 operazioni approvate e firmate nell'ambito del FEIS alla fine del 2017 è pari a 13,53x, leggermente inferiore all'ipotesi e all'obiettivo iniziali di 15x al momento del lancio del FEIS; rileva che le informazioni relative alle modalità con cui si ricavano i moltiplicatori di riferimento sono attualmente disseminate tra i vari servizi della BEI e raccomanda che tutte queste informazioni siano raccolte in un documento autonomo;

41.

osserva che non vi sono state attivazioni della garanzia sul bilancio dell'Unione a causa di operazioni non andate a buon fine;

42.

rileva che i limiti di concentrazione geografica indicativi stabiliti dal comitato direttivo del FEIS, che richiedono che alla fine del periodo di investimento la quota di investimenti IIW (in termini di operazioni firmate) in tre Stati membri qualsiasi, in totale, non superi il 45 % del portafoglio totale del FEIS, non sono stati rispettati in quanto entro il 31 dicembre 2017 i tre Stati membri con il più alto volume di operazioni firmate (Francia, Italia e Spagna) rappresentavano circa il 47 % del volume firmato; evidenzia che vi sono ancora margini di miglioramento per ampliare la distribuzione territoriale di fondi del FEIS, diffondendo al contempo più ampiamente le sue opportunità di investimento;

43.

prende atto della valutazione del FEIS e delle sue conclusioni secondo cui le operazioni per attività speciali del FEIS e non del FEIS hanno un profilo di rischio simile e che la combinazione tra FEIS e sovvenzioni SIE e MCE rimane limitata, mentre esiste il rischio che il FEIS escluda gli strumenti finanziari dei fondi SIE; si attende che le carenze e i rischi identificati dalla valutazione del FEIS siano eliminati nell'attuazione del FEIS 2.0;

44.

si compiace del miglioramento della trasparenza con la pubblicazione delle decisioni del comitato di investimento del FEIS e dei documenti adottati dal comitato direttivo, unitamente ai processi verbali delle riunioni;

45.

incoraggia una migliore sinergia tra il FEIS e le banche di promozione nazionali, poiché il coordinamento con le BPN è uno sforzo ricorrente che potrebbe contribuire all'efficacia del FEIS;

Diritti umani

46.

invita la BEI a elaborare una strategia per i diritti umani e a migliorare la sua dovuta diligenza a livello di progetti per individuare e affrontare i rischi in materia di diritti umani in tutte le sue attività e nel corso di tutta la durata dei suoi progetti; invita inoltre la BEI a predisporre un meccanismo efficace mediante il quale i difensori dei diritti umani possano avvertire in sicurezza la banca in merito al deterioramento della situazione o ai rischi di conflitti e rappresaglie;

Migliorare la trasparenza e la responsabilità nel governo societario e nelle attività della BEI

47.

prende atto delle osservazioni del Comitato di verifica nella sua relazione annuale al consiglio dei governatori per l'esercizio 2017 in merito a:

a)

l'importanza di garantire la solidità finanziaria e la sostenibilità a lungo termine della BEI e il mantenimento del rating AAA in un contesto di sviluppi incerti sul piano geopolitico, normativo, macroeconomico e di politica economica;

b)

la necessità di rivedere e migliorare le condizioni di controllo interno e di gestione dei rischi del gruppo BEI in considerazione del cambiamento delle dimensioni e dell'evoluzione della complessità delle attività del gruppo BEI;

c)

la necessità di raggiungere la piena attuazione delle migliori pratiche bancarie anche in aree in cui permangono diffuse lacune di conformità;

d)

la necessità di effettuare una revisione completa e quindi di rinnovare il processo di concessione del credito e il relativo processo decisionale presso la BEI, dal momento che il processo di valutazione e concessione del prestito e il rispettivo contesto di controllo non sembrano essere in grado di far fronte alle attuali esigenze aziendali e sono la prova di pressioni esercitate sui servizi;

48.

condivide fortemente il rammarico del Comitato di verifica per il fatto che la BEI non abbia ancora compiuto progressi per affrontare le preoccupazioni espresse in tre anni consecutivi (2015, 2016 e 2017) sull'attuale combinazione di responsabilità tra alcuni membri del comitato direttivo; concorda pienamente e sostiene la raccomandazione del Comitato di verifica secondo cui tutti i membri del comitato direttivo della BEI dovrebbero essere in grado di agire obiettivamente, in modo critico e indipendente e le combinazioni non ortodosse di responsabilità, come la responsabilità della vigilanza sia della prima che della seconda linea di attività di difesa, dovrebbero cessare;

49.

chiede alla BEI, a tale riguardo, di prendere seriamente in considerazione questa raccomandazione e di garantire una chiara divisione delle responsabilità a livello del comitato direttivo; accoglie con favore la riforma avviata per modificare la struttura di governance della BEI;

50.

invita la BEI a colmare le lacune esistenti nel quadro delle migliori pratiche bancarie applicabili e si attende che questo quadro sia diventato pienamente operativo nel 2018, poiché la sua attuazione è considerata una condizione preliminare per preservare la solidità finanziaria e la stabilità della BEI;

51.

esprime preoccupazione per la conclusione del Comitato di verifica secondo cui la rapida espansione delle attività e capacità della BEI connesse all'attuazione del FEIS, dei mandati di gestione per conto di terzi e la fornitura di servizi di consulenza non è stata necessariamente accompagnata da adattamenti pertinenti nella struttura o nei processi aziendali; rileva che nel 2017 il Comitato di verifica mantiene cinque delle sue raccomandazioni per il 2015 e il 2016 relative al controllo interno e al contesto di rischio; invita la BEI ad attuare tali raccomandazioni in via prioritaria e ad assicurare che i processi interni, la sicurezza informatica e la gestione dei rischi soddisfino le nuove e crescenti richieste e sfide per il gruppo BEI;

52.

ritiene che la BEI dovrebbe aumentare la sua trasparenza, non soltanto nei confronti del Parlamento europeo, ma anche nei confronti delle autorità degli Stati membri; ritiene giusto che i rappresentanti democratici debbano disporre di maggiori informazioni circa le attività della BEI;

53.

ritiene che sia possibile migliorare la trasparenza sia a livello di organi direttivi che a livello operativo; ribadisce la necessità di pubblicare sistematicamente le relazioni elaborate in base al metodo 3PA e al quadro REM; chiede che anche le informazioni non riservate contenute nei verbali delle riunioni del comitato direttivo e del consiglio dei governatori siano rese pubbliche; rileva con soddisfazione che nel 2017 la BEI ha avviato la pubblicazione dei processi verbali del proprio consiglio di amministrazione, della dichiarazione di conflitto di interessi dei direttori e di alcune informazioni sui progetti, in particolare le valutazioni d'impatto ambientale;

54.

ribadisce che la trasparenza, la dovuta diligenza rigorosa e il controllo dell'attuazione delle politiche dell'UE non solo portano al rafforzamento della rendicontabilità e della responsabilità complessive della BEI, con una chiara visione del tipo di intermediari finanziari e dei beneficiari finali basata su un'attenta diligenza e sulla politica «conosci il tuo cliente», ma contribuiscono anche a migliorare l'efficacia e la sostenibilità complessive dei progetti finanziati;

55.

ribadisce il suo invito alla BEI di ampliare le informazioni pubblicate sui progetti attuati attraverso intermediari, includendo informazioni sui progetti finali che potrebbero consentire di valutare l'impatto economico e sociale dei suoi investimenti;

56.

ricorda che il processo di governance dovrebbe tenere maggiormente conto dei risultati del dialogo o della consultazione con le organizzazioni della società civile o degli interessi o preoccupazioni specifici degli attori locali e regionali, al fine di consentire un processo decisionale democratico più informato e legittimo;

57.

esprime preoccupazione per il fatto che, in base alle osservazioni riportate nella relazione annuale della Corte dei conti europea, sono state rilevate gravi carenze in relazione al Fondo europeo per gli investimenti; ricorda che la Corte evidenzia una contraddizione regolamentare, secondo la quale le autorità di audit degli Stati membri avevano l'obbligo di controllo per quanto riguarda l'iniziativa per le PMI, ma ai sensi della legislazione non erano autorizzate a effettuare verifiche in loco;

58.

ricorda che, nei 30 investimenti esaminati dalla Corte, gli intermediari finanziari avevano approvato prestiti a cinque destinatari senza confermarne lo status di PMI; nota che questi progetti sono stati considerati inammissibili dalla Corte dei conti europea e che altri quattro prestiti sono stati usati dai destinatari, in parte o integralmente, per attività non ammissibili;

59.

esprime soddisfazione per il fatto che i problemi rilevati dalla Corte in teoria sono stati risolti con la modifica del regolamento finanziario; invita la BEI a prendere in considerazione nella sua prossima relazione annuale le questioni relative alle lacune regolamentari, e se il regolamento finanziario modificato consentirà gli audit da parte dei revisori degli Stati membri anche a livello di destinatario finale;

60.

si compiace dell'adozione di un approccio intermedio alla politica della BEI nei confronti di giurisdizioni poco regolamentate, non trasparenti e non collaborative, adottato dal consiglio di amministrazione nel gennaio 2017, ma si aspetta che ciò porti alla revisione di tale politica al fine di migliorare la dovuta diligenza fiscale della BEI nei suoi prestiti esterni, nonché il quadro rivisto in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo del gruppo BEI;

61.

invita la BEI ad applicare la dovuta diligenza aziendale e di integrità nell'individuare i proprietari beneficiari effettivi di tutti i suoi clienti e delle sue operazioni nonché le società partecipate finali quando sono interessati investimenti della BEI in fondi di private equity; invita la BEI a divulgare sul proprio sito i dati relativi alla titolarità effettiva dei propri clienti al fine di aumentare la visibilità delle sue operazioni e di contribuire a impedire casi di corruzione e di conflitto di interesse;

62.

invita la BEI, in linea con le conclusioni del Consiglio adottate il 25 maggio 2018 sulla disposizione standard dell'UE relativa alla buona governance in materia fiscale negli accordi con paesi terzi, a rafforzare il legame tra i finanziamenti della BEI e la buona governance fiscale; ritiene che la BEI dovrebbe contribuire ulteriormente allo sviluppo delle migliori pratiche per una tassazione equa contrastando l'evasione e l'elusione fiscali; invita la BEI ad adottare una politica fiscale responsabile, assicurandosi di non finanziare i clienti coinvolti in sistemi di elusione e di evasione fiscale o operanti attraverso paradisi fiscali; chiede che la BEI includa disposizioni e clausole tipo sulla buona governance nei suoi contratti con tutti gli intermediari finanziari selezionati;

63.

sottolinea che il mandato rivisto per i prestiti esterni della BEI chiarisce che la lista nera dell'UE è vincolante per la Banca e che le operazioni della BEI non sostengono progetti che contribuiscono al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo, all'elusione fiscale, alla frode fiscale e all'evasione fiscale;

64.

osserva che alla fine del 2017, 136 casi di frode della BEI erano oggetto di indagine, i cui principali tipi di accusa erano la frode, per il 53,7 %, la corruzione, per il 25,5 % e la collusione, per il 10,7 %;

65.

osserva che i fondi della BEI sono stati utilizzati da società coinvolte nello scandalo delle emissioni, segnatamente Volkswagen, e che pertanto potrebbero essere stati utilizzati per finanziare attività contrarie all'etica e illegali;

66.

rileva che il numero di nuovi reclami ammissibili è salito da 84 nel 2016 a un nuovo massimo storico di 102 nel 2017 e che in quello stesso anno sono state gestite 173 denunce; prende atto del fatto che 38 delle denunce ricevute nel 2017 riguardavano solo due progetti di investimento della BEI: quello relativo al gasdotto transadriatico (Trans-Adriatic Pipeline) e quello relativo alla strada di accesso al porto di Mombasa (Port Access Road) in Kenya;

67.

accoglie con favore la revisione della politica relativa al Meccanismo per il trattamento delle denunce della BEI e l'inclusione degli esempi forniti dal Mediatore europeo per la definizione di cattiva amministrazione, la quale comprende forme di amministrazione scarsa o assente come irregolarità amministrative, discriminazioni illegittime, rifiuto ingiustificato di fornire informazioni, abuso di potere e indebiti ritardi; esprime tuttavia preoccupazione per i restanti esiti della revisione;

68.

deplora il fatto che la BEI non abbia preso in considerazione la preoccupazione del Parlamento riguardo alla revisione del Meccanismo per il trattamento delle denunce della BEI espresse al paragrafo 86 della sua risoluzione del 3 maggio 2018 sulla relazione annuale sul controllo delle attività finanziarie della BEI per il 2016; esprime profonda preoccupazione per il fatto che il Meccanismo per il trattamento delle denunce rivisto e approvato metta a serio rischio la sua indipendenza e la trasparenza delle sue indagini e conclusioni; invita la BEI a garantire che il capo della divisione CM della BEI sia in grado di prendere tutte le decisioni in merito all'ammissibilità e all'idoneità delle denunce in modo indipendente dagli altri servizi della BEI e che le procedure di assunzione del capo della divisione CM diventino più trasparenti;

69.

prende atto della decisione del Mediatore nel caso 1316/2016 TN su presunte lacune nella politica di trasparenza della Banca europea per gli investimenti, del 23 maggio 2018, e invita la Banca ad attuare i miglioramenti suggeriti dal Mediatore in merito alla soppressione della presunzione di non divulgazione relativa ai documenti raccolti e generati durante le ispezioni, le indagini e le verifiche, nonché la riformulazione delle disposizioni pertinenti della sua politica di trasparenza relative all'intermediazione dei prestiti e alle scadenze per la gestione delle richieste di informazioni;

70.

ricorda la necessità di prevedere regole più severe sui conflitti di interesse e criteri chiari, rigorosi e trasparenti per prevenire qualsiasi forma di influenza o mancanza di obiettività nel meccanismo di attribuzione dei prestiti; ribadisce che la BEI deve rivedere il proprio codice di condotta il più presto possibile al fine di garantire che i suoi vicepresidenti non siano responsabili di operazioni nei rispettivi Stati membri d'origine, dato che ciò mette a rischio l'indipendenza dell'istituzione; invita la BEI, al fine di prevenire meglio i conflitti di interesse nei suoi organi direttivi così come potenziali problemi di «porte girevoli», a tener conto delle raccomandazioni del Mediatore e a rivedere il suo codice di condotta;

71.

si attende che la politica della BEI per la tutela degli informatori attualmente in revisione sia ambiziosa e preveda standard elevati; esorta la BEI a includere in tale revisione sia gli informatori interni sia esterni e a stabilire procedure, tempistiche e linee-guida chiare e definite al fine di orientare al meglio gli informatori e di proteggerli da eventuali ritorsioni;

Controllo del Parlamento europeo

72.

sostiene la posizione della Corte dei conti europea secondo cui la Corte stessa dovrebbe essere incaricata di sottoporre a verifica tutte le operazioni della BEI, comprese quelle in cui la BEI ricorre a fondi di bilancio non UE;

73.

invita la commissione per il controllo dei bilanci a organizzare un seminario/audizione annuale sulle attività e sul monitoraggio delle operazioni della BEI che fornirebbe al Parlamento informazioni aggiuntive pertinenti atte a sostenere il suo lavoro di controllo della BEI e delle sue operazioni;

Seguito dato alle raccomandazioni del Parlamento

74.

invita nuovamente la BEI a riferire in merito allo stato di avanzamento e allo stato delle raccomandazioni precedenti formulate dal Parlamento nelle sue risoluzioni annuali, in particolare con riferimento:

a)

all'impatto delle sue attività di prestito e ai risultati conseguiti;

b)

alla prevenzione dei conflitti di interessi, in particolare dei membri del comitato per gli investimenti del FEIS e del consiglio di amministrazione della BEI, e alle disposizioni di norme più severe sui conflitti di interessi nel pertinente codice di condotta, in particolare in quello del comitato direttivo e del consiglio di amministrazione;

c)

alla trasparenza e divulgazione di informazioni sui sistemi di appalto e subappalto riguardanti gli intermediari e i destinatari finali in relazione alla prevenzione dell'elusione fiscale, della frode e della corruzione;

o

o o

75.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/95520

(2)  GU C 298 del 23.8.2018, pag. 80.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2018)0198.

(4)  GU L 280 del 27.10.2011, pag. 1.

(5)  GU L 135 dell'8.5.2014, pag. 1.

(6)  GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1.

(7)  https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/95520


27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/125


P8_TA(2019)0037

Domande di restituzione transfrontaliere delle opere d'arte e dei beni culturali saccheggiati durante conflitti armati e guerre

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2019 sulle domande di restituzione transfrontaliere delle opere d'arte e dei beni culturali saccheggiati durante conflitti armati e guerre (2017/2023(INI))

(2020/C 411/16)

Il Parlamento europeo,

visti la Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e il suo secondo protocollo del marzo 1999,

viste le sue risoluzioni del 14 dicembre 1995 sulla restituzione alla comunità ebraica dei beni depredati (1) e del 16 luglio 1998 sulla restituzione dei beni appartenenti alle vittime dell'Olocausto (2),

visti il pacchetto di misure adottato nel dicembre 2016 per rafforzare la capacità dell'UE di lottare contro il finanziamento del terrorismo e della criminalità organizzata, onorando gli impegni assunti nel quadro del piano d'azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo, del 2 febbraio 2016 (COM(2016)0050), e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali del 13 luglio 2017 (COM(2017)0375),

vista la sua risoluzione del 30 aprile 2015 sulla distruzione di siti culturali ad opera dell'ISIS/Daesh (3),

vista la Convenzione dell'UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, del 24 giugno 1995,

vista la direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (4),

visto l'articolo 1 del primo protocollo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

visto l'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali (5),

visto il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (6), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2003 su un quadro giuridico per la libera circolazione nel mercato interno di beni la cui proprietà è suscettibile di essere contestata (7),

visto lo studio pubblicato nel 2016 dalla sua direzione generale delle Politiche interne, dal titolo «Cross-border restitution claims of art looted in armed conflicts and wars and alternatives to court litigation» (Domande di restituzione transfrontaliere delle opere d'arte saccheggiate durante conflitti armati e guerre e alternative al contenzioso giudiziale),

visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (8),

vista la Convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali, del 14 novembre 1970,

vista la risoluzione 14232/12 del Consiglio, del 4 ottobre 2012, relativa alla creazione di una rete informale di autorità incaricate dell'applicazione della legge ed esperti competenti nel settore dei beni culturali (EU CULTNET),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0465/2018),

A.

considerando che, secondo Interpol, il mercato nero delle opere d'arte sta divenendo altrettanto lucrativo quanto quello della droga, delle armi e della merce contraffatta;

B.

considerando che, in base alla valutazione d'impatto della proposta della Commissione di regolamento relativo all'importazione di beni culturali, le merci di provenienza illecita rappresentano una percentuale compresa tra l'80 e il 90 % degli oggetti di antiquariato venduti a livello mondiale;

C.

considerando che il patrimonio culturale è uno degli elementi fondamentali della civiltà, ad esempio in ragione del suo valore simbolico e della sua funzione di memoria culturale dell'umanità che unisce i popoli; che, negli ultimi anni, sono stati perpetrati numerosi crimini contro il patrimonio culturale mondiale da fazioni in guerra e gruppi terroristici in tutto il mondo, che opere d'arte, sculture e reperti archeologici di valore sono stati venduti e importati nell'UE da alcuni paesi terzi e che i profitti di tali transazioni potrebbero essere utilizzati per finanziare attività terroristiche; che è essenziale impegnarsi in maniera risoluta a contrastare il traffico illecito di beni culturali, come nel caso delle opere d'arte depredate durante i conflitti armati e le guerre in Libia, in Siria e in Iraq; che i beni culturali rivestono grande importanza culturale, artistica, storica e scientifica e devono essere protetti dalle appropriazioni illecite e dai saccheggi;

D.

considerando che subito dopo la seconda guerra mondiale sono stati compiuti tentativi per ritrovare e restituire beni saccheggiati al rispettivo paese d'origine;

E.

considerando che la restituzione di oggetti commercializzati e/o reperiti in scavi od ottenuti illecitamente deve essere garantita nel rispetto dell'impegno dell'UE a favore di processi equi e del risarcimento delle vittime, nonché in linea con la Convenzione relativa alla costituzione dell'UNESCO e le convenzioni in materia di protezione del patrimonio;

F.

considerando che i principi della conferenza di Washington sulle opere d'arte confiscate dai nazisti, il forum di Vilnius e la dichiarazione di Terezin sui beni dell'epoca dell'Olocausto e le questioni correlate hanno tutti sottolineato l'importanza di provvedere alla restituzione dei beni immobili individuali; che il numero di opere d'arte restituite in seguito alla conferenza di Washington si attesta, secondo le stime, tra 1 000 e 2 000 (9); che non esiste un elenco completo delle opere d'arte restituite negli ultimi anni;

G.

considerando che alcune opere d'arte risultano ancora introvabili e attendono di essere restituite ai loro legittimi proprietari o ai rispettivi eredi; che, in occasione della conferenza di Washington del 1998, Jonathan Petropoulos ha stimato che in tutta Europa sarebbero state rubate circa 650 000 opere d'arte, mentre Ronald Lauder ha affermato che 11 000 opere, per un valore compreso tra 10 e 30 miliardi di dollari all'epoca (1998), risultavano ancora disperse; che generalmente Claims Conference e la WJRO affermano che non vi sono stime precise; che, delle circa 650 000 opere d'arte rubate, 100 000 potrebbero ancora essere disperse;

H.

considerando che le parti ricorrenti continuano a incontrare problemi giuridici dovuti, da un lato, alla natura spesso molto specifica delle loro richieste e, dall'altro, alla desuetudine delle leggi postbelliche sulle restituzioni, all'irretroattività delle norme convenzionali, alla mancanza di una definizione di «opera d'arte saccheggiata», ai termini di prescrizione delle domande o alle disposizioni in materia di usucapione e buona fede;

I.

considerando che le domande di restituzione di opere d'arte e beni culturali saccheggiati sono principalmente trattate attraverso gli strumenti del diritto internazionale pubblico; che occorre integrare tali dispositivi normativi con norme più rigorose di diritto internazionale privato;

J.

considerando che la dimensione del diritto privato, sviluppata in maniera insufficiente sia a livello internazionale, sia a livello europeo, contribuisce all'incertezza giuridica nei casi di restituzione transfrontaliera di opere d'arte e beni culturali saccheggiati, non solo in relazione alle transazioni completate concernenti le opere d'arte saccheggiate dai nazisti, ma anche per quanto riguarda casi futuri;

K.

considerando che vigono normative dell'UE che disciplinano in maniera esplicita e completa le domande di restituzione delle opere d'arte e dei beni culturali saccheggiati durante i conflitti armati da soggetti privati;

L.

considerando che l'UNESCO, in collaborazione con grandi case d'aste, musei e collezionisti rinomati di tutta Europa, conduce ricerche approfondite sulla provenienza di tali opere in modo da poterle restituire ai proprietari;

M.

considerando che, al fine di completare la banca dati di Interpol sui beni rubati, il Consiglio internazionale dei musei (ICOM) pubblica da oltre dieci anni liste rosse che elencano le categorie di oggetti vulnerabili al traffico illecito;

1.

si rammarica che ad oggi non sia stato dato praticamente alcun seguito alla sua risoluzione su un quadro giuridico per la libera circolazione nel mercato interno di beni la cui proprietà è suscettibile di essere contestata, nella quale il Parlamento ha chiesto alla Commissione di lavorare a uno studio avente per oggetto una serie di aspetti connessi alle norme di diritto civile e processuale, alla ricerca della provenienza, ai sistemi di catalogazione, a meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie e all'opportunità di creare un'autorità amministrativa transfrontaliera di coordinamento; ritiene che l'articolo 81, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) potrebbe fungere da base giuridica per conferire all'Unione la competenza ad agire in tale ambito;

2.

sottolinea che il saccheggio di opere d'arte e altri beni culturali durante conflitti armati e guerre, nonché in tempo di pace, è motivo di grande preoccupazione comune e deve essere affrontato in termini sia di prevenzione che di restituzione dei beni culturali trafugati, al fine di tutelare e garantire l'integrità del patrimonio e dell'identità culturali delle società, delle comunità, dei gruppi e dei singoli individui;

3.

rileva che, a livello dell'UE, non è stata prestata sufficiente attenzione alla restituzione delle opere d'arte e dei beni culturali saccheggiati, rubati od ottenuti illecitamente, ad esempio durante conflitti armati, in particolare nell'ambito del diritto privato, del diritto internazionale privato e del diritto processuale civile; invita la Commissione a tutelare, sostenere e incentivare le domande di restituzione transfrontaliere dei beni culturali dispersi e sottratti a seguito di atti di razzia puniti dallo Stato o saccheggiati durante conflitti armati; invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare raccomandazioni e orientamenti per accrescere la consapevolezza sulla necessità di sostenere le istituzioni nazionali degli Stati membri per quanto riguarda le domande di restituzione;

4.

sottolinea che istituzioni come l'UNESCO e Interpol chiedono un rafforzamento della tutela del patrimonio culturale e una responsabilizzazione degli Stati in vista dell'introduzione di disposizioni che agevolino le restituzioni;

5.

deplora la mancanza di statistiche affidabili sulla portata esatta del saccheggio e del commercio illecito di beni culturali; invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare statistiche affidabili al riguardo;

6.

esprime preoccupazione per il fatto che la maggior parte delle iniziative politiche e legislative in corso si concentrino esclusivamente sul diritto pubblico, amministrativo e/o penale; sottolinea che, al fine di istituire un quadro normativo esaustivo, occorre prendere maggiormente in considerazione il diritto privato; invita le autorità competenti ad adottare tutte le misure e le iniziative necessarie al raggiungimento di tale obiettivo;

7.

ritiene che sia necessaria un'indagine più approfondita al fine di far luce sulle zone d'ombra del commercio illecito di beni culturali e di ottenere migliori informazioni sulla sua portata, sulla sua struttura e sulle sue dimensioni, come ad esempio nel caso del progetto ILLICID in fase di svolgimento in Germania;

8.

si compiace che alcuni Stati membri abbiano riconosciuto che è necessario affrontare i problemi specifici associati alle domande di restituzione delle opere d'arte e dei beni culturali saccheggiati, rubati od ottenuti illecitamente durante conflitti armati e guerre al fine di giungere a soluzioni giuridiche che salvaguardino i diritti di proprietà di soggetti privati, istituzioni statali e locali e associazioni religiose che sono stati ingiustamente privati delle loro opere d'arte durante conflitti armati o guerre;

9.

insiste sull'importanza di promuovere una consapevolezza collettiva per denunciare tali pratiche illegali e ricorda che ciascun oggetto sottratto al proprietario rappresenta un valore storico e scientifico perso per sempre;

10.

osserva che il modo più efficiente per contrastare il traffico illecito di beni culturali e l'espansione del mercato illegale di opere d'arte, nonché per contribuire alla restituzione di tali oggetti, consiste nel promuovere lo sviluppo di pratiche eque nel commercio di opere d'arte e nella restituzione delle stesse in una prospettiva transnazionale e mondiale, con un impatto in termini sia di prevenzione, sia di coercizione o punizione;

11.

ritiene che, al fine di disporre di norme realmente in grado di impedire il saccheggio e il contrabbando di opere d'arte e beni culturali, nonché di conseguire un mercato globale delle opere d'arte pienamente trasparente, responsabile ed etico, la Commissione dovrebbe tentare di collaborare con i paesi terzi nell'ottica di istituire partenariati proficui, tenendo conto, a tale scopo, dei principi sanciti dalla Convenzione dell'UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati;

12.

ritiene che l'azione legislativa dell'UE, compresa la dimensione del diritto internazionale privato, sarà adeguata soltanto per le transazioni future;

13.

è dell'opinione che, al fine di istituire un mercato europeo delle opere d'arte che sia responsabile ed etico, sia giunto il momento di porre fine ad anni di circonvoluzioni e sfumature; invita a tale proposito la Commissione a individuare misure di diritto civile che aiutino a superare i complessi problemi incontrati dai soggetti privati che chiedono la restituzione delle opere d'arte di cui sono i legittimi proprietari; invita nel contempo la Commissione a sviluppare un nuovo quadro di discussione al fine di individuare le migliori prassi e soluzioni per il presente e il futuro;

14.

accoglie con favore la proposta della Commissione di regolamento relativo all'importazione di beni culturali, come pure gli emendamenti alla proposta approvati dal Parlamento in data 25 ottobre 2018 (10); ribadisce, in considerazione della portata globale del mercato delle opere d'arte e della quantità di oggetti detenuti da privati, la necessità di incrementare gli sforzi concernenti la restituzione transfrontaliera di opere d'arte e beni culturali trafugati durante conflitti armati e guerre; sottolinea che la ricerca della provenienza dei beni e la cooperazione europea si sono dimostrate utili ai fini dell'identificazione degli oggetti trafugati e della loro conseguente restituzione e, in alcuni casi, hanno contribuito a impedire il finanziamento di gruppi terroristici o guerre;

15.

si rammarica che, a causa dell'assenza o del lassismo delle norme in materia di ricerca della provenienza e di dovuta diligenza, o delle differenze esistenti tra gli Stati membri, numerose domande di restituzione transfrontaliere non possano essere espletate in maniera efficiente e coordinata, il che può di conseguenza alimentare i saccheggi e il traffico illecito nonché incentivare il contrabbando; osserva che, in ragione della carenza di norme comuni, la procedura applicabile spesso non è chiara a nessuna delle parti interessate, inclusi musei, mercanti d'arte, collezionisti, turisti e viaggiatori; chiede pertanto alla Commissione di armonizzare le norme in materia di ricerca della provenienza e di integrare alcuni dei principi fondamentali della Convenzione dell'UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati;

16.

sottolinea l'urgenza di promuovere attivamente il ricorso sistematico a ricerche della provenienza indipendenti e di qualità per identificare le opere d'arte trafugate, agevolarne la restituzione ai legittimi proprietari, conseguire un mercato dell'arte pienamente trasparente, responsabile ed etico, nonché prevenire e scoraggiare in maniera efficace i saccheggi e il traffico di opere d'arte e beni culturali sottratti durante conflitti armati e guerre; constata le possibilità offerte in tal senso dagli strumenti finanziari europei; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere e sostenere, a livello unionale e nazionale, programmi speciali di formazione in materia di ricerca della provenienza, così da permettere soprattutto alle parti impegnate nella lotta al commercio illecito di beni culturali di sviluppare e migliorare le proprie competenze, anche mediante progetti transfrontalieri;

17.

ritiene che la ricerca della provenienza sia strettamente legata all'obbligo di dovuta diligenza applicabile al momento dell'acquisizione di un'opera d'arte e costituisca un'importante preoccupazione per tutti gli attori del mercato dell'arte in quanto l'acquisizione, intenzionale o per negligenza, di opere d'arte rubate è punibile a norma di determinate leggi nazionali;

18.

è dell'opinione che occorra ovviamente adoperarsi per stilare un elenco completo di tutti i beni culturali, compresi quelli di proprietà di ebrei, che sono stati saccheggiati dai nazisti e dai loro alleati, dalla data del loro saccheggio ad oggi; esorta la Commissione a sostenere l'istituzione di un sistema di catalogazione, utilizzabile anche dagli enti pubblici e dai collezionisti privati, per raccogliere dati sulla situazione dei beni culturali depredati, rubati od ottenuti illecitamente e sull'esatto stato di avanzamento delle domande di restituzione esistenti; esorta la Commissione a sostenere progetti di digitalizzazione che istituiscano banche dati digitali o che creino collegamenti tra quelle esistenti al fine di agevolare lo scambio di tali dati e la ricerca della provenienza;

19.

ritiene che, al fine di consentire un'adeguata ricerca della provenienza, sia necessario procedere alla creazione di un archivio documentale o di un registro delle transazioni quanto più dettagliato possibile; chiede alla Commissione di sostenere attivamente l'elaborazione di orientamenti comuni per tali registri e di adottare tutte le misure del caso per incoraggiare gli Stati membri a imporre ai professionisti del mercato dell'arte l'obbligo generale di mantenere un registro delle transazioni e, più in generale, di aderire alla Convenzione dell'UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati;

20.

esorta la Commissione a incoraggiare e sostenere finanziariamente le attività di ricerca della provenienza in tutta l'Unione; suggerisce che la Commissione organizzi uno spazio di discussione dedicato allo scambio delle migliori prassi e alla ricerca delle soluzioni più efficaci per il presente e il futuro;

21.

invita la Commissione, al fine di superare gli ostacoli giuridici esistenti, a considerare l'istituzione di uno specifico meccanismo di risoluzione delle controversie per trattare i casi di domande di restituzione di opere d'arte e beni culturali saccheggiati, come ad esempio una forma ibrida di arbitrato e mediazione; sottolinea l'importanza di stabilire norme chiare e procedure trasparenti e imparziali;

22.

osserva che i termini di prescrizione spesso mettono in difficoltà le parti ricorrenti nelle questioni riguardanti le restituzioni; invita la Commissione a valutare la questione e a trovare il giusto equilibrio per quanto riguarda i termini di prescrizione applicabili alle domande di restituzione delle opere d'arte trafugate, comprese quelle saccheggiate dai nazisti, tenendo in considerazione la tutela degli interessi delle vittime di razzia e furto come pure degli interessi del mercato; ritiene che la legge statunitense sul recupero delle opere d'arte espropriate durante l'Olocausto potrebbe fungere da esempio;

23.

invita la Commissione a considerare l'adozione di misure legislative atte a rafforzare il sistema giuridico per le domande di restituzione transfrontaliere delle opere d'arte e dei beni culturali saccheggiati durante conflitti armati e guerre sulla base degli strumenti del diritto internazionale privato;

24.

invita le istituzioni dell'UE competenti a incoraggiare gli Stati membri a condividere le informazioni sulle prassi esistenti per quanto riguarda il controllo della provenienza dei beni culturali, nonché a intensificare la loro cooperazione in modo da armonizzare le misure di controllo e le procedure amministrative intese a determinare la provenienza dei beni culturali;

25.

pone in evidenza la mancanza di coordinamento a livello degli Stati membri per quanto concerne l'interpretazione del concetto di «dovuta diligenza»; invita la Commissione a precisare il concetto di dovuta diligenza in relazione alla buona fede; segnala, a titolo di esempio, l'articolo 16 della legge federale svizzera sul trasferimento internazionale di beni culturali, che vieta ai commercianti e ai venditori all'asta di effettuare una transazione relativa a un'opera d'arte nel caso in cui abbiano dubbi sulla provenienza dell'oggetto; osserva che tale legge trasferisce in parte l'onere della prova al venditore; sottolinea tuttavia che il possessore di un'opera d'arte non può appellarsi al principio della buona fede se non è in grado di dimostrare di aver prestato la dovuta attenzione al momento dell'acquisizione; invita la Commissione ad adottare misure volte a sensibilizzare il mercato dell'arte nonché i potenziali acquirenti di artefatti circa l'importanza della ricerca della provenienza, dal momento che tale ricerca è legata all'obbligo di dovuta diligenza;

26.

esorta la Commissione a sviluppare principi comuni in materia di accesso ad archivi pubblici o privati contenenti informazioni che consentano di identificare o localizzare un bene, nonché a stilare un inventario minuzioso delle banche dati esistenti relative ai beni culturali e a prevedere la creazione di una banca di metadati centrale che tenga conto delle informazioni disponibili, che sia regolarmente aggiornata e che sia accessibile a tutti i soggetti interessati; ritiene che, sulla base di tale banca di metadati centrale, sia opportuno introdurre un sistema comune di catalogazione che potrebbe utilizzare identificativi standardizzati delle opere; chiede pertanto alla Commissione di incoraggiare l'introduzione degli identificativi delle opere sviluppati e promossi dall'ICOM e da altre organizzazioni quali standard per l'intero mercato comune; rileva che tale banca dati dovrebbe essere collegata alla banca dati di Interpol riguardante le opere d'arte rubate («Stolen Works of Art Database») ed essere aggiornata regolarmente;

27.

ritiene che la creazione di un registro documentale o di un registro delle transazioni dei beni culturali volta a consentire una ricerca della provenienza più approfondita e accurata potrebbe costituire un ulteriore strumento utile a integrazione della suddetta banca dati; chiede alla Commissione di adottare tutte le misure del caso per incoraggiare gli Stati membri a imporre agli operatori del mercato dell'arte l'obbligo generale di mantenere tale archivio documentale o registro delle transazioni e, più in generale, di aderire alla Convenzione dell'UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati;

28.

sostiene che la banca dati centrale dovrebbe funzionare sulla base di un sistema comune di catalogazione in cui gli oggetti siano identificati in maniera standardizzata (tenendo in considerazione caratteristiche quali i materiali, le tecniche, le dimensioni, le iscrizioni, il titolo, il soggetto, la data o il periodo ecc.);

29.

invita la Commissione a individuare principi comuni sulle modalità di costituzione della proprietà o del titolo di proprietà nonché norme sulla prescrizione, sui requisiti di prova e sui concetti di saccheggio e opera d'arte, tenendo conto delle pertinenti regolamentazioni vigenti negli Stati membri;

30.

invita gli Stati membri e i paesi candidati ad adoperarsi in ogni modo per adottare misure volte a garantire la creazione di meccanismi che facilitino la restituzione dei beni oggetto della presente risoluzione, e a tenere bene a mente che la restituzione ai legittimi richiedenti di oggetti d'arte depredati, rubati od ottenuti illecitamente nel contesto di un crimine contro l'umanità è una questione d'interesse generale a norma dell'articolo 1 del primo protocollo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

31.

evidenzia che, al fine di disporre di una serie di norme in grado di prevenire in maniera efficace il saccheggio e il contrabbando di opere d'arte e beni culturali, nonché di conseguire un mercato globale delle opere d'arte pienamente trasparente, responsabile, ed etico, la Commissione dovrebbe cercare di cooperare con i paesi terzi e stabilire partenariati proficui che favoriscano la restituzione dei beni oggetto della presente risoluzione, tenendo conto al contempo sia dei principi di cui alla Convenzione dell'UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, sia dell'articolo 1 del primo protocollo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

32.

rammenta che l'istruzione promuove il rispetto e l'apprezzamento delle opere d'arte e dei beni culturali di altro tipo quali simboli del patrimonio culturale e, pertanto, svolge un ruolo importante nel prevenire e nello scoraggiare il saccheggio e il commercio illecito di beni culturali; invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare e sostenere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e istruzione in tal senso, in particolare in contesti non formali e informali;

33.

invita la Commissione e tutte le autorità competenti ad adottare misure volte a sensibilizzare il mercato dell'arte e i potenziali acquirenti di artefatti circa l'importanza della ricerca della provenienza, dal momento che tale ricerca è legata all'obbligo di dovuta diligenza;

34.

ricorda che una stretta collaborazione tra i servizi di polizia e le dogane a livello europeo e internazionale è essenziale per combattere il traffico illecito di opere del patrimonio culturale;

35.

sostiene l'idea secondo cui le procedure transfrontaliere di restituzione concernenti opere d'arte e beni culturali saccheggiati, rubati od ottenuti illecitamente, così come la promozione attiva della ricerca della provenienza, dovrebbero essere trattate nell'ambito dell'iniziativa dell'anno europeo del patrimonio culturale 2018; invita pertanto la Commissione e il gruppo di lavoro da essa istituito a iscrivere tale punto nel programma di lavoro che descrive le attività per l'anno europeo del patrimonio culturale 2018;

36.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU C 17 del 22.1.1996, pag. 199.

(2)  GU C 292 del 21.9.1998, pag. 166.

(3)  GU C 346 del 21.9.2016, pag. 55.

(4)  GU L 159 del 28.5.2014, pag. 1.

(5)  GU L 39 del 10.2.2009, pag. 1.

(6)  GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1.

(7)  GU C 91 E del 15.4.2004, pag. 500.

(8)  GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

(9)  Secondo i dati dell'iniziativa sulle opere d'arte e i beni culturali saccheggiati, posta in essere dalla Conferenza sulle rivendicazioni materiali degli ebrei nei confronti della Germania (Claims Conference) e dall'Organizzazione ebraica mondiale per le restituzioni (WJRO).

(10)  Testi approvati, P8_TA(2018)0418.


27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/131


P8_TA(2019)0042

Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2019 sull'attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (2018/2056(INI))

(2020/C 411/17)

Il Parlamento europeo,

vista la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (1),

visti la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva 2011/7/UE (COM(2016)0534) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2016)0278),

vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sulla strategia per il mercato unico (2),

vista la sua risoluzione del 15 settembre 2016 sull'accesso al credito per le PMI e il rafforzamento della diversità del finanziamento alle PMI nell'Unione dei mercati dei capitali (3),

vista l'analisi approfondita dal titolo «Directive 2011/7/EU on late payments in commercial transactions: European Implementation Assessment» (Direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali: valutazione dell'attuazione a livello europeo), pubblicata dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo nel luglio 2018,

viste le relazioni sui pagamenti in Europa («European Payment Reports») pubblicate da Intrum,

visti l'articolo 52 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa,

vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0456/2018),

A.

considerando che i pagamenti sono la linfa vitale delle imprese e che, in un ambiente imprenditoriale vitale ed efficiente, la rapidità dei pagamenti fa sì che le imprese siano in grado di rimborsare tempestivamente le proprie passività nonché di espandersi, investire, creare occupazione, generare una crescita economica più ampia e apportare benefici all'economia europea in generale;

B.

considerando che nel mercato interno la fornitura di beni e servizi tra operatori economici oppure tra operatori economici e pubbliche amministrazioni avviene per la maggior parte sulla base di pagamenti differiti, in un sistema in cui il fornitore concede al cliente un termine per il pagamento della fattura secondo quanto concordato tra le parti o quanto stabilito dalla fattura del fornitore o dalle pertinenti disposizioni giuridiche;

C.

considerando che il ritardo nei pagamenti è una pratica dannosa persistente che ha un effetto negativo sullo sviluppo delle imprese europee, in particolare delle PMI, che non dispongono di flussi di liquidità prevedibili allorché si verificano ritardi di pagamento;

D.

considerando che le piccole e medie imprese sono particolarmente colpite dall'insolvenza, che influisce negativamente sulla loro liquidità, complicando la loro gestione finanziaria e incidendo sulla loro competitività e redditività;

E.

considerando che le grandi imprese dispongono di maggiori risorse rispetto alle PMI per tutelarsi dai ritardi di pagamento, ad esempio attraverso pagamenti anticipati, controlli del credito, recupero crediti, garanzie bancarie o assicurazioni contro i rischi di credito, e potrebbero inoltre essere in una posizione migliore per sfruttare il contesto globale caratterizzato da bassi tassi di interesse per aumentare i loro investimenti e il loro potere negoziale;

F.

considerando che, a norma della direttiva 2011//7/UE (direttiva sui ritardi di pagamento), alle pubbliche amministrazioni spetta una «particolare responsabilità» (4) nel promuovere un contesto economico che favorisca la puntualità dei pagamenti;

G.

considerando che la direttiva sui ritardi di pagamento prevede, tra l'altro, termini di pagamento per le transazioni tra imprese (B2B) e tra pubblica amministrazione e imprese (PA2B), il diritto automatico agli interessi di mora, un minimo di 40 EUR a titolo di compensazione per i costi di recupero e interessi legali superiori di almeno l'8 % al tasso di riferimento della Banca centrale europea;

H.

considerando che, nonostante la generale riduzione della durata media dei periodi di pagamento determinata dalla direttiva sui ritardi di pagamento, nell'UE sei imprese su dieci sono ancora pagate in ritardo nelle transazioni tra imprese rispetto a quanto concordato nel contratto;

I.

considerando che, fra le diverse categorie di imprese in termini di dimensioni, le PMI hanno le probabilità più elevate di accettare o di vedersi imporre da imprese più grandi termini di pagamento più lunghi o iniqui a causa dello squilibrio di potere negoziale e del timore di danneggiare le relazioni commerciali e di perdere un futuro contratto;

J.

considerando che, secondo il barometro Atradius relativo alle pratiche di pagamento, in Europa il 95 % delle PMI dichiara di essere pagata in ritardo, una percentuale più elevata rispetto alle grandi imprese, il che consente di concludere che le PMI tendono a pagare più rapidamente delle grandi imprese ma vengono pagate più tardi;

K.

considerando che i ritardi di pagamento interessano tutti i settori economici, ma sono particolarmente diffusi in quelli con una prevalenza di PMI nella relativa catena di valore (ad esempio l'edilizia, i servizi di pubblica utilità e i trasporti, i servizi professionali, l'industria manifatturiera, l'industria alimentare e delle bevande, nonché l'informatica/le telecomunicazioni);

L.

considerando che i ritardi di pagamento continuano a essere la causa di un fallimento su quattro nell'Unione;

M.

considerando che i ritardi di pagamento comportano costi aggiuntivi per le imprese, che devono utilizzare risorse per sollecitare i pagamenti o devono pagare gli interessi sul credito contratto per continuare l'attività commerciale;

N.

considerando che i ritardi di pagamento o il timore di essere pagati in ritardo rientrano tuttora tra i principali ostacoli alla partecipazione delle PMI agli appalti pubblici;

O.

considerando che, per ogni giorno di riduzione dei ritardi di pagamento, si potrebbero risparmiare 158 milioni di EUR in costi finanziari e il flusso di cassa supplementare potrebbe sostenere 6,5 milioni di posti di lavoro aggiuntivi in Europa;

P.

considerando che la Commissione ha avviato procedure di infrazione contro quattro Stati membri (Grecia, Slovacchia, Spagna e Italia) per l'inadeguata applicazione della direttiva sui ritardi di pagamento e ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia;

Q.

considerando che alcuni Stati membri hanno avviato iniziative per diffondere una cultura dei pagamenti rapidi, attraverso la creazione di codici di pagamento rapido, un impegno volontario a livello settoriale o maggiori sinergie con le norme in materia di appalti pubblici;

R.

considerando che la relazione della Commissione sull'attuazione della direttiva sui ritardi di pagamento pubblicata nel 2016 concludeva che il fatto che le imprese fossero consapevoli dei loro diritti a norma della direttiva non significava, tuttavia, che esse si avvalessero di tali diritti e che la mancanza di un sistema comune per il monitoraggio dei periodi medi di pagamento, la mancanza di chiarezza su alcuni concetti chiave della direttiva e lo squilibrio del mercato tra imprese più grandi e imprese più piccole sembravano essere i principali fattori che ostacolavano l'effettiva applicazione della direttiva;

S.

considerando che i ritardi di pagamento rappresentano un problema complesso e pluriforme causato da fattori orizzontali comuni a tutti i settori e a tutti i tipi di transazioni (quali problemi di flusso di cassa, squilibri di potere e di dimensione fra le imprese, struttura della catena di approvvigionamento, inefficienza amministrativa, limitato accesso al credito, scarse conoscenze in materia di gestione delle fatture e del credito) e dall'influenza di fattori esterni (ovvero la situazione economica e la cultura imprenditoriale nazionale) e non è pertanto possibile individuare una soluzione che risolva tutti i problemi;

T.

considerando che la proposta di direttiva in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare (COM(2018)0173) contiene disposizioni relative ai ritardi di pagamento dei prodotti deperibili e alla designazione da parte degli Stati membri di un'autorità di contrasto che verifichi il rispetto delle norme;

U.

considerando che i problemi che portano ai ritardi di pagamento devono essere affrontati attraverso una combinazione di misure giuridiche e volontarie, con interventi mirati che coinvolgano la Commissione, gli Stati membri e le associazioni imprenditoriali; che tale combinazione comprenderebbe misure preventive, focalizzate sui problemi che sorgono prima che una transazione abbia luogo, e soluzioni correttive, intese ad affrontare i problemi dopo che la transazione è stata completata; che qualsiasi intervento, sia esso normativo o volontario, dovrebbe tener conto delle specificità del settore economico interessato;

Migliorare il comportamento in materia di pagamenti nell'UE attraverso una combinazione di misure giuridiche e volontarie

1.

ritiene che occorra applicare meglio, in modo tempestivo ed efficace, sia la direttiva sui ritardi di pagamento che la legislazione nazionale in materia, attraverso il rispetto dei limiti massimi stabiliti per saldare le fatture e attraverso misure volte a migliorare le norme sulle condizioni di pagamento e a scoraggiare le pratiche sleali; osserva che tali misure possono essere classificate in base alla loro natura (giuridica o volontaria), al loro campo di applicazione (orizzontale o settoriale) e al loro obiettivo (preventive, correttive o intese a produrre un cambiamento della cultura imprenditoriale); ritiene che la legislazione in vigore e i provvedimenti presi parallelamente in alcuni Stati membri riguardo alle violazioni abbiano iniziato a produrre un cambiamento culturale nelle pubbliche amministrazioni di tutta l'UE, determinando un generale calo dei ritardi di pagamento;

2.

afferma che non esiste un approccio universale per affrontare la questione dei ritardi di pagamento, in quanto in alcuni settori B2B i termini di pagamento più lunghi, che in ogni caso rispettino le disposizioni della direttiva 2011/7/UE, possono talvolta rispondere alle esigenze delle imprese, tenendo conto delle specificità di ciascun settore; sottolinea tuttavia la necessità di compiere sforzi verso termini di pagamento di 30 giorni e rileva che i termini di pagamento superiori ai 60 giorni, consentiti dalla direttiva 2011/7/UE, rappresentano una lacuna che può far sì che siano concordati termini di pagamento lunghi suscettibili di danneggiare le imprese stesse, in particolare le PMI, pur rispettando la libertà contrattuale fra le imprese sul mercato; pone l'accento sull'importanza di garantire sempre condizioni di parità tra imprese in posizione dominante e piccoli operatori;

Misure preventive

3.

ritiene che gli Stati membri dovrebbero fissare termini di pagamento più rigorosi; osserva che alcuni Stati membri hanno limitato i termini di pagamento standard a 30 giorni, mentre solo qualche Stato membro ha introdotto termini massimi di pagamento dai quali le parti non possono deviare; rileva inoltre che, a livello settoriale, l'introduzione di termini massimi di pagamento è più comune; ritiene che una legislazione che stabilisca termini di pagamento più rigorosi sarebbe efficace nel ridurre, in una certa misura, la loro durata e, purché sia applicata, creerebbe condizioni di parità tra le grandi e le piccole imprese; sottolinea in questo contesto che una serie di norme più uniformi e semplificate potrebbe contribuire a chiarire le aspettative dei creditori e dei debitori in caso di ritardi di pagamento, migliorando in tal modo la prevedibilità delle loro attività economiche;

4.

ritiene che una maggiore trasparenza circa il comportamento in materia di pagamenti potrebbe scoraggiare i ritardi di pagamento; reputa che l'accesso alle informazioni al riguardo potrebbe incentivare gli enti pubblici e le imprese a migliorare le loro pratiche di pagamento e ad adempiere ai loro obblighi pecuniari; incoraggia gli Stati membri a considerare diverse possibilità circa le forme di pubblicazione obbligatoria delle informazioni relative al comportamento in materia di pagamenti, quali banche dati o registri, sia per il settore privato che per il settore pubblico;

5.

invita gli Stati membri a considerare la possibilità di istituire sistemi obbligatori per la pubblicazione delle informazioni relative ai comportamenti di pagamento corretti («name and fame», encomio pubblico di chi adempie ai propri obblighi) e a promuovere una cultura dei pagamenti rapidi nei rapporti commerciali, dato che, tra l'altro, è stato dimostrato che la puntualità dei pagamenti è una strategia aziendale intelligente dal momento che i pagatori responsabili possono negoziare accordi migliori e contare su fornitori affidabili; invita la Commissione a condurre uno studio sui sistemi nazionali esistenti per la pubblicazione delle informazioni relative ai comportamenti di pagamento corretti («name and fame») sia per le imprese che per le pubbliche amministrazioni e a valutare la possibilità di istituire criteri comuni per detti sistemi a livello dell'UE;

6.

sottolinea l'importanza di fornire maggiori informazioni e formazioni agli imprenditori, in particolare alle PMI, in materia di gestione del credito e delle fatture; ricorda che la gestione efficace del credito consente di ridurre il periodo di riscossione medio e pertanto di mantenere un flusso di cassa ottimale, diminuendo così il rischio di inadempimento e aumentando il potenziale di crescita; ritiene che anche i funzionari della pubblica amministrazione debbano seguire formazioni e che l'educazione e il sostegno possano altresì aumentare le possibilità delle PMI di avvalersi dei rimedi previsti dalla direttiva sui ritardi di pagamento; rileva che spesso, purtroppo, le PMI non dispongono della capacità di investire nella formazione e che attualmente non esistono programmi, a livello dell'UE o nazionale, volti a migliorare le conoscenze delle imprese in materia di gestione del credito e delle fatture; ritiene che, ove possibile, sia auspicabile destinare più fondi dell'UE all'educazione finanziaria delle PMI ed esorta pertanto le autorità degli Stati membri a intensificare gli sforzi per offrire alle PMI ulteriore formazione in materia di gestione del credito; reputa inoltre che la formazione e il sostegno dovrebbero comprendere anche orientamenti per il recupero dei pagamenti in ritardo nelle operazioni transfrontaliere e invita pertanto la Commissione a continuare a includere nel portale d'informazione «La tua Europa» tali orientamenti e altre informazioni utili, quali i diritti e gli strumenti a disposizione degli imprenditori nelle controversie giudiziarie con i debitori, nonché a garantire sostegno alle imprese attraverso la rete Enterprise Europe;

Misure correttive

7.

invita gli Stati membri e le associazioni di imprese a considerare la possibilità di istituire, a livello nazionale e regionale, servizi di mediazione gratuiti e confidenziali (mediazione, conciliazione, arbitrato e composizione delle controversie) accessibili a tutte le imprese, quale alternativa ai procedimenti giudiziari, per risolvere le controversie relative ai pagamenti e mantenere i rapporti commerciali, nonché per far conoscere alle imprese i loro diritti e i rimedi ai ritardi di pagamento; sottolinea che tali servizi di mediazione risulterebbero particolarmente utili per le PMI, che spesso non dispongono di mezzi finanziari adeguati per affrontare controversie giudiziarie e per questo rinunciano a far valere i propri diritti; invita inoltre gli Stati membri a prendere in debita considerazione la possibilità di fornire finanziamenti pubblici a difensori civici indipendenti incaricati di indagare sulle controversie relative ai ritardi di pagamento o ai mancati pagamenti, assistere le piccole imprese nella risoluzione delle suddette controversie, fornire consulenza sulle modalità di intervento in caso di pagamenti in sospeso e raccomandare soluzioni, in particolare alle PMI; invita gli Stati membri e la Commissione a garantire l'accesso effettivo alla giustizia nelle questioni riguardanti il recupero dei debiti nelle transazioni transfrontaliere;

8.

sollecita gli Stati membri a garantire l'applicazione della legislazione nazionale nonché a promuovere e migliorare lo svolgimento di controlli più rigorosi, ad esempio nei confronti delle grandi imprese, come pure il ricorso a sanzioni amministrative che siano effettive, proporzionate e dissuasive, contribuendo così a migliorare il comportamento in materia di pagamenti; ritiene che un intervento diretto da parte delle pubbliche amministrazioni, che sono responsabili dell'applicazione delle sanzioni amministrative, potrebbe aiutare a superare il «fattore paura» e sollevare i creditori dalla responsabilità di agire contro i debitori, in quanto le autorità provvederebbero direttamente a far rispettare la legge e a prendere provvedimenti discrezionali contro le imprese responsabili di cattive pratiche di pagamento; ritiene che il valore delle sanzioni amministrative e il loro carattere cumulativo potrebbero disincentivare i ritardi di pagamento e sottolinea che tale regime dovrebbe essere applicato progressivamente, a seconda del livello di conformità dell'impresa;

9.

rileva che, sebbene la direttiva sui ritardi di pagamento sia stata adottata nel febbraio 2011 e nonostante il nuovo meccanismo di tutela degli imprenditori recentemente istituito dal alcuni Stati membri, migliaia di PMI e start-up falliscono ogni anno in tutta Europa a causa dei ritardi nel pagamento delle rispettive fatture, anche da parte delle pubbliche amministrazioni nazionali; esorta la Commissione e gli Stati membri a considerare l'introduzione di forme obbligatorie e adeguate di compensazione, tra cui il risarcimento, e altre misure di sostegno, ad esempio fondi di garanzia per le PMI e factoring per le imprese che vantano crediti nei confronti di una pubblica amministrazione, affinché esse non siano costrette a fallire per tale ragione;

10.

sottolinea che i debiti tributari, fiscali e previdenziali delle imprese dovrebbero essere portati a compensazione con gli eventuali crediti vantati verso le autorità pubbliche;

11.

sollecita gli Stati membri a creare fondi di garanzia per le PMI che garantiscano i debiti bancari delle PMI che vantano crediti verso le autorità pubbliche;

12.

prende atto con grande preoccupazione della situazione in alcuni Stati membri, in cui la pubblica amministrazione è in grande ritardo con i pagamenti delle merci e/o dei servizi a essa forniti dalle imprese (in particolare nel settore sanitario, che è uno dei più colpiti), ha incluso clausole di non assegnazione nei contratti di fornitura ed ha impedito (per legge) ai fornitori di far valere i loro diritti in tribunale, riducendo le imprese in questione in una situazione di estrema difficoltà finanziaria se non addirittura in bancarotta; ritiene che gli Stati membri dovrebbero introdurre procedure di rimborso dell'IVA e di recupero crediti più rapide ed efficienti, in particolare per le PMI, al fine di aiutare le imprese che incontrano difficoltà nella gestione finanziaria a causa di ritardi di pagamento da parte della pubblica amministrazione;

13.

rileva che le carte e i codici di pagamento rapido come pure le misure in materia di responsabilità sociale delle imprese, unitamente agli audit interni e a criteri di applicazione interni, possono contribuire a creare una cultura del pagamento responsabile nonché a garantire rapporti equi e la fiducia tra le imprese;

14.

ritiene che alcuni aspetti della direttiva, tra cui il concetto di «gravemente iniquo» riferito ai termini di pagamento negli accordi contrattuali e nelle pratiche commerciali e il momento di inizio e di fine dei termini di pagamento previsti dai contratti, dovrebbero essere chiariti per mezzo di orientamenti della Commissione; prende altresì atto della recente giurisprudenza della Corte di giustizia relativa all'interpretazione di alcune nozioni contenute nella direttiva (segnatamente «impresa», «transazione commerciale» e «gravemente iniquo», cause C-256/15 e C-555/14);

15.

ritiene importante evitare che il settore pubblico deroghi alle norme sui termini di pagamento previste dalla direttiva; invita pertanto gli Stati membri e la Commissione, alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia (causa C-555/14), a prendere i necessari provvedimenti per garantire che le pubbliche amministrazioni assicurino la puntualità dei pagamenti nei confronti dei propri fornitori e che, in caso di ritardi nei pagamenti, i creditori ricevano automaticamente il pagamento degli interessi di mora previsti per legge e un risarcimento, senza che sia necessario avviare procedure per i ritardi di pagamento, e invita la Commissione a proporre un calcolo automatico degli interessi;

16.

sottolinea che la rapidità di pagamento è estremamente importante per la sopravvivenza e la crescita delle imprese, in particolare le PMI; rileva che la tecnologia finanziaria e le tecnologie digitali stanno rivoluzionando i mezzi di pagamento e la velocità dei pagamenti; si attende pertanto un deciso incremento della fatturazione elettronica e il graduale passaggio dai tipi di pagamento tradizionali a quelli innovativi (ad esempio finanziamento esteso alla filiera, factoring, ecc.) in modo che il creditore possa essere pagato in tempo reale non appena viene emessa la fattura;

17.

prende atto con grande interesse delle procedure applicate da alcuni Stati membri in caso di ritardo di pagamento da parte della pubblica amministrazione, in base alle quali l'amministrazione centrale può rivolgere un avvertimento a un ente locale che non abbia pagato i propri fornitori entro i termini previsti e, se il ritardo di pagamento persiste, può pagare direttamente i fornitori per le merci o i servizi forniti sospendendo gli stanziamenti di pagamento a favore del bilancio dell'ente locale inadempiente; rileva che tale sistema, che coniuga il monitoraggio affidabile del comportamento di pagamento degli enti pubblici con un efficace piano di attivazione dei livelli successivi («escalation»), che sarà ampiamente comunicato al momento della sua attivazione, sembra aver prodotto risultati che meritano di essere approfonditi e dovrebbe essere presentato agli Stati membri come esempio di buona prassi;

18.

prende atto con preoccupazione delle conclusioni della relazione della Commissione, secondo cui la ragione principale per cui le imprese creditrici non esercitano i diritti loro riconosciuti dalla direttiva sui ritardi di pagamento è il timore di danneggiare buoni rapporti commerciali; ritiene, a tale riguardo, che sia necessario prendere provvedimenti per consentire alle PMI di esercitare più facilmente i diritti conferiti dalla direttiva sui ritardi di pagamento; chiede, in tale contesto, di considerare in modo più approfondito la possibilità, prevista dall'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva sui ritardi di pagamento, che le organizzazioni ufficialmente riconosciute per la rappresentanza delle imprese agiscano dinanzi alle autorità giurisdizionali degli Stati membri qualora le clausole contrattuali o le prassi siano gravemente inique;

19.

plaude alle iniziative settoriali attuate in alcuni Stati membri, in virtù delle quali le società partecipanti si sono impegnate a garantire che i loro fornitori di piccole dimensioni siano pagati più rapidamente per i prodotti o i servizi forniti, specificando i passi concreti che intendono compiere a tal fine; osserva che l'encomio pubblico di chi adempie ai propri obblighi («name and fame») potrebbe produrre i risultati attesi attraverso l'autoregolamentazione a livello settoriale e fornire un sostegno sostanziale alle PMI;

20.

sottolinea l'importanza degli appalti pubblici quale strumento per migliorare il funzionamento del mercato unico; chiede che sia presa in considerazione la possibilità di rafforzare le sinergie tra la direttiva sui ritardi di pagamento e le norme in materia di appalti pubblici, in particolare la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di prendere provvedimenti per consentire l'esclusione dei contraenti inadempienti dagli appalti futuri se i loro subappaltatori non vengono pagati puntualmente dal contraente principale conformemente agli obblighi che gli incombono (direttiva sugli appalti pubblici (5)), di applicare in modo più ampio l'articolo 71, paragrafo 3, della direttiva sugli appalti pubblici, che consente il pagamento diretto al subappaltatore a talune condizioni, e di rendere il comportamento di pagamento verso i subappaltatori uno dei criteri per la valutazione della capacità finanziaria dei potenziali contraenti nel quadro degli appalti pubblici; invita gli Stati membri a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione nei confronti di contraenti e subappaltatori come pure dei pagamenti effettuati dal contraente nei confronti dei suoi subappaltatori o fornitori;

Conclusioni e raccomandazioni

21.

esorta gli Stati membri ad assumere piena responsabilità per quanto concerne l'esercizio dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione e a migliorare la legislazione nazionale assicurando la piena e corretta attuazione della direttiva sui ritardi di pagamento, tra l'altro eliminando qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare nazionale o pratica contrattuale utilizzata dal settore pubblico che sia in conflitto con gli obiettivi della direttiva, ad esempio divieti di esecuzione o assegnazione per i crediti del settore pubblico; ribadisce inoltre che la Commissione dovrebbe adoperarsi al massimo per cercare di garantire la piena e adeguata attuazione degli obblighi esistenti;

22.

invita gli Stati membri e la Commissione a promuovere «un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi» (6) adottando le misure più adeguate, tra cui l'elaborazione di orientamenti in materia di migliori prassi e, ove necessario e opportuno, iniziative legislative, tenendo conto delle summenzionate proposte, con l'obiettivo di creare un contesto imprenditoriale affidabile per le imprese e una cultura dei pagamenti puntuale;

23.

esorta gli Stati membri a rendere più efficienti le procedure di pagamento e sottolinea in particolare che le procedure di verifica per il controllo delle fatture o della conformità delle merci e dei servizi con le disposizioni contrattuali non dovrebbero essere utilizzate per estendere artificialmente i periodi di pagamento oltre i limiti previsti dalla direttiva;

24.

ricorda agli Stati membri e alla Commissione che il pagamento rapido costituisce un requisito generale per l'instaurazione di un ambiente imprenditoriale vitale e che, pertanto, dovrebbe essere integrato in tutte le iniziative politiche e legislative riguardanti le imprese (ad esempio responsabilità sociale delle imprese, start-up e rapporti tra piattaforme e imprese);

25.

invita gli Stati membri e la Commissione a utilizzare pubblicazioni specialistiche, campagne promozionali o qualsiasi altro strumento per incrementare tra le imprese la consapevolezza dei rimedi ai ritardi di pagamento;

26.

invita la Commissione ad agevolare e promuovere l'accesso a linee di finanziamento adeguate per gli imprenditori europei;

o

o o

27.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.

(1)  GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1.

(2)  GU C 76 del 28.2.2018, pag. 112.

(3)  GU C 204 del 13.6.2018, pag. 153.

(4)  Considerando 6 della direttiva 2011/7/UE.

(5)  Articolo 57, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.

(6)  Considerando 12 della direttiva 2011/7/UE.


27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/137


P8_TA(2019)0043

Relazione annuale sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2019 sulla relazione annuale sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti (2018/2161(INI))

(2020/C 411/18)

Il Parlamento europeo,

vista la relazione di attività 2017 della Banca europea per gli investimenti (BEI) dal titolo «Impatto sul futuro»,

viste la relazione finanziaria per il 2017 e la relazione statistica per il 2017 della BEI,

vista la relazione della BEI del 2018 intitolata «Le operazioni della BEI all'interno dell'Unione europea nel 2017: Risultati e impatto»,

vista la relazione della BEI del 2018 intitolata «La BEI al di fuori dell'Unione europea — 2017: Finanziamenti con un impatto globale»,

vista la relazione 2017 sulla sostenibilità del gruppo BEI,

visti gli articoli 15, 126, 175, 177, 208, 209, 271, 308 e 309 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e il protocollo n. 5 sullo statuto della BEI figurante in allegato,

vista la comunicazione della Commissione del 26 novembre 2014 dal titolo «Un piano di investimenti per l'Europa» (COM(2014)0903),

visti la politica della BEI nei confronti delle giurisdizioni con una regolamentazione insufficiente, non trasparenti e non cooperative, pubblicata il 15 dicembre 2010, e il relativo addendum pubblicato l'8 aprile 2014,

visto l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per il commercio internazionale (A8-0415/2018),

A.

considerando che l'obiettivo primario della BEI è quello di fornire finanziamenti a lungo termine e competenze per progetti e di mobilitare investimenti supplementari per contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'UE;

B.

considerando che la BEI è l'unica banca di proprietà degli Stati membri dell'UE e l'unica a rappresentarne gli interessi;

C.

considerando che la BEI è ritenuta il braccio finanziario dell'UE e l'istituzione chiave per sostenere gli investimenti pubblici e privati in essa, con oltre il 90 % dei prestiti concessi all'interno dell'Unione;

D.

considerando che le attività di concessione di prestiti della BEI sono finanziate prevalentemente attraverso l'emissione di obbligazioni sui mercati internazionali dei capitali;

E.

considerando che il programma annuale di finanziamento della BEI ammonta a circa 60 miliardi di EUR;

F.

che il 33 % e il 37 % delle obbligazioni della BEI emesse rispettivamente nel 2017 e nel 2016 sono state emesse in dollari statunitensi;

G.

considerando che le obbligazioni della BEI sono della più elevata qualità creditizia e che la BEI è valutata con la tripla A dalle tre principali agenzie di rating del credito, dato, tra l'altro, che è di proprietà degli Stati membri e che adotta una gestione dei rischi conservativa, che si traduce in un solido portafoglio prestiti, in cui i crediti deteriorati ammontano solo allo 0,3 %;

H.

considerando che gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio potrebbero accrescere l'impatto del bilancio dell'UE;

I.

considerando che la BEI è il partner naturale dell'UE nell'attuazione degli strumenti finanziari, in stretta cooperazione con gli istituti finanziari nazionali, regionali o multilaterali;

J.

considerando che la BEI svolge un ruolo importante anche al di fuori dell'UE attraverso le sue attività di concessione di prestiti esterni, in qualità di principale mutuatario e prestatore del mondo;

K.

considerando che la BEI continua a rafforzare l'integrazione europea e che il ruolo da essa svolto si è rivelato ancora più essenziale fin dall'inizio della crisi finanziaria del 2008;

L.

considerando che le priorità della BEI indicate nel piano di attività per il periodo 2017-2019 si concentrano sugli obiettivi di Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nei settori dell'energia, dei trasporti e della mobilità, della sanità, dello sviluppo delle infrastrutture rurali e del sostegno alle aziende agricole, delle piccole e medie imprese (PMI) e delle imprese a media capitalizzazione, dell'ambiente e dell'innovazione;

M.

considerando che il gruppo BEI dovrebbe mantenere un elevato merito di credito quale risorsa fondamentale del suo modello aziendale e un solido portafoglio di attività di alta qualità con validi progetti di investimento nel quadro del Fondo europeo per investimenti strategici (FEIS) e di tutti gli strumenti finanziari in portafoglio;

Risultati della BEI negli ultimi 60 anni

1.

si congratula con la BEI per 60 anni di operazioni riuscite, durante i quali ha investito 1 100 miliardi di EUR e ha finanziato 11 800 progetti in 160 paesi, in qualità di principale mutuatario e prestatore del mondo;

2.

accoglie con favore il fatto che i prestiti del gruppo BEI all'interno dell'UE approvati nel periodo 2015-2016 sosterranno investimenti per 544 miliardi di EUR, aggiungeranno il 2,3 % al PIL e creeranno 2,25 milioni di posti di lavoro entro il 2020; esorta la BEI a rafforzare ulteriormente le sue attività volte a contribuire alla crescita sostenibile e a lungo termine;

3.

sottolinea le opportunità a disposizione della BEI di plasmare i mercati in linea con gli obiettivi strategici dell'UE; riconosce la capacità della BEI di effettuare investimenti anticiclici per far fronte al sottosviluppo e alla recessione derivanti dalla crisi finanziaria e dalle difficoltà di accesso ai finanziamenti per le PMI e i progetti innovativi;

4.

sottolinea l'importante ruolo svolto dalla BEI in qualità di banca dell'UE, essendo l'unica istituzione finanziaria internazionale interamente di proprietà degli Stati membri dell'UE e interamente guidata dalle politiche e dalle norme dell'UE;

5.

chiede che siano rafforzate le attività di consulenza della BEI e che, insieme alla Commissione, agli Stati membri e agli istituti finanziari nazionali e ufficiali di promozione, siano affrontate le carenze sistemiche che impediscono ad alcune regioni o ad alcuni paesi di trarre pienamente vantaggio dalle attività finanziarie della BEI;

6.

sottolinea che 700 000 PMI trarranno beneficio da un migliore accesso ai finanziamenti e osserva che il dipartimento affari economici della BEI e il Centro comune di ricerca della Commissione stimano che le operazioni del FEIS hanno già sostenuto oltre 750 000 posti di lavoro, destinati a salire a 1,4 milioni entro il 2020, e che il piano Juncker ha già aumentato dello 0,6 % il PIL dell'UE che è destinato ad incrementare di un ulteriore 1,3 % entro il 2020;

7.

plaude al lancio, da parte della BEI, dell'iniziativa per la resilienza economica volta ad aiutare i paesi dei Balcani occidentali e del vicinato meridionale dell'UE ad affrontare le sfide poste dalla migrazione irregolare e dagli sfollamenti forzati; invita ad aumentare i finanziamenti a favore di tale iniziativa e chiede un maggiore coinvolgimento della BEI in tali regioni, al fine di sostenere le azioni umanitarie, la creazione di posti di lavoro, la crescita economica e il miglioramento delle infrastrutture; plaude, a tale proposito, all'approvazione dei primi progetti del piano europeo per gli investimenti esterni (PIE) in Africa e auspica un rafforzamento del ruolo della BEI;

8.

sottolinea il fatto che, nel solo 2017, è stato approvato un numero record di 901 progetti, compresi oltre 78 miliardi di EUR a favore dell'innovazione, dell'ambiente, delle infrastrutture e delle PMI;

9.

sottolinea le attività della BEI a sostegno della coesione economica e sociale, che hanno comportato un finanziamento di oltre 200 miliardi di EUR a favore delle regioni negli ultimi 10 anni;

Osservazioni generali

10.

si compiace delle misure adottate dalla BEI per misurare meglio l'impatto dei suoi investimenti rispetto alla mera fornitura di dati sui volumi quantitativi dei finanziamenti;

11.

ricorda che la BEI ha risposto alla crisi ampliando significativamente le proprie attività; ritiene che abbia svolto un ruolo positivo nel ridurre la carenza di investimenti; esorta la BEI a prestare ulteriore attenzione al rischio di spiazzamento degli investimenti privati ora che le condizioni economiche si stanno normalizzando;

12.

sottolinea che le attività della BEI sono state essenziali per affrontare la ripresa e i livelli di investimento post-crisi, che sono ancora disomogenei tra gli Stati membri e le regioni nonché tra i settori; invita la BEI a investire ulteriormente negli Stati membri dell'UE al fine di contribuire alla loro ripresa economica; sottolinea che occorre prestare particolare attenzione a finanziare gli ambiti dell'innovazione e delle infrastrutture, dove la carenza di investimenti è particolarmente grave;

13.

rileva che quasi un terzo dei finanziamenti della BEI è denominato in dollari, esponendo la banca a potenziali sanzioni degli Stati Uniti; chiede alla BEI di iniziare a ridurre progressivamente i suoi finanziamenti in dollari;

14.

osserva che la BEI è sottoposta annualmente a controllo da parte della Corte dei conti europea; prende atto del dibattito sulla possibilità che la BCE assuma la supervisione delle sue operazioni di prestito; avverte che ciò potrebbe avere un impatto importante sulla natura, il funzionamento e la governance della BEI;

Innovazione e competenze

15.

riconosce che la BEI attribuisce la priorità all'innovazione e alle competenze per stimolare la crescita e garantire la competitività dell'Europa a lungo termine, con prestiti per 13,9 miliardi di EUR nel 2017 per, tra l'altro, 7,4 milioni di connessioni digitali ad alta velocità e l'installazione di 36,8 milioni di contatori intelligenti;

Ambiente e sostenibilità

16.

accoglie con favore il fatto che nel 2017 la BEI abbia prestato 16,6 miliardi di EUR a favore di progetti a sostegno dei suoi obiettivi della politica ambientale, finanziando progetti nel settore della protezione dell'ambiente, delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica, della biodiversità, della salubrità dell'aria e dell'acqua, della gestione delle risorse idriche e dei rifiuti e dei trasporti sostenibili, e abbia impegnato a favore del clima oltre il 25 % dei prestiti totali in tutti i suoi ambiti relativi alle politiche pubbliche superando del 3,2 % il suo impegno iniziale;

17.

sottolinea il ruolo esemplare che le istituzioni dell'UE dovrebbero svolgere per rendere la finanza sostenibile; riconosce lo status della BEI quale principale emittente al mondo di obbligazioni verdi e che le sue obbligazioni climaticamente responsabili offrono agli investitori un collegamento trasparente con i progetti sulle energie rinnovabili e sull'efficienza energetica che beneficiano dei proventi delle emissioni di obbligazioni verdi della BEI, basandosi sul sistema della BEI per la comunicazione dei benefici dei progetti per il clima, che comprende indicatori di impatto come le emissioni di gas a effetto serra evitate, i livelli assoluti di emissione, il consumo energetico risparmiato e gli impianti supplementari per la produzione di energia installati;

18.

si compiace, a tale riguardo, che la BEI abbia emesso le prime obbligazioni responsabili dal punto di vista della sostenibilità, che ammontano a 500 milioni di EUR e saranno dedicate a progetti a impatto elevato a sostegno degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, garantendo nel contempo la fiducia degli investitori socialmente responsabili attraverso rigorose norme di trasparenza e di mercato;

19.

accoglie con favore il fatto che la BEI abbia conseguito il suo obiettivo del 25 % in materia di finanziamenti per il clima; osserva con preoccupazione che, al contrario, la Commissione non ha raggiunto l'obiettivo del 20 %;

20.

si compiace della creazione dell'iniziativa «Finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti», il cui obiettivo è rendere gli investimenti nei progetti di efficienza energetica negli edifici residenziali più attraenti per gli investitori privati attraverso un utilizzo intelligente delle sovvenzioni dell'UE come garanzia; accoglie con favore il fatto che la BEI abbia di recente iniziato a investire negli alloggi sociali;

21.

raccomanda alla BEI di adottare una strategia energetica pienamente compatibile con gli obiettivi dell'accordo di Parigi, tenendo conto delle prove prodotte dalla ricerca e delle raccomandazioni della relazione del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC) sugli effetti del riscaldamento globale di 1,5 oC in più rispetto ai livelli preindustriali e sulle relative tabelle di marcia riguardanti le emissioni mondiali di gas a effetto serra, nel contesto del rafforzamento della risposta mondiale alla minaccia dei cambiamenti climatici, dello sviluppo sostenibile e degli sforzi per eliminare la povertà;

22.

invita la BEI a continuare a prevedere prestiti a sostegno degli obiettivi della politica energetica europea;

23.

invita la BEI ad attuare ulteriormente progetti connessi ai cambiamenti climatici e alla tutela dell'ambiente, dato che l'UE è uno dei firmatari dell'accordo di Parigi, rammentando l'impegno assunto dall'UE di ridurre le sue emissioni almeno del 40 % entro il 2030;

24.

sottolinea l'importanza dei finanziamenti della BEI nello sviluppo della capacità di energia rinnovabile e nel miglioramento dell'efficienza energetica in settori quali l'industria e i trasporti;

25.

invita la BEI a collaborare con i piccoli attori del mercato e le cooperative delle comunità per intraprendere il raggruppamento di progetti in materia di energie rinnovabili su piccola scala, affinché siano ammissibili ai finanziamenti della BEI;

Infrastrutture

26.

evidenzia il sostegno della BEI a favore di infrastrutture sicure ed efficienti per l'approvvigionamento energetico, i trasporti e le aree urbane, come espresso attraverso la firma di prestiti per un valore di 18 miliardi di EUR per sostenere il suo obiettivo di politica infrastrutturale e la fornitura di oltre 22 miliardi di EUR di prestiti urbani nel 2017;

27.

invita la BEI a continuare a prevedere prestiti a sostegno degli obiettivi della politica energetica europea;

PMI e imprese a media capitalizzazione

28.

accoglie con favore il forte sostegno del gruppo BEI per le PMI e le imprese a media capitalizzazione, con un investimento complessivo di 29,6 miliardi di EUR, che ha avuto un impatto positivo su 287 000 imprese, che danno lavoro a 3,9 milioni di persone;

29.

ricorda che, secondo la BEI, le grandi imprese hanno il doppio delle probabilità di essere innovative rispetto alle PMI e che le giovani imprese innovative hanno il 50 % in più delle probabilità rispetto alle altre imprese di essere soggette a vincoli di credito; esorta la BEI a sostenere le piccole imprese con piccoli prestiti, al fine di avere un impatto maggiore su una più ampia sezione trasversale dell'economia europea;

30.

ritiene che, dato il ruolo chiave delle PMI, la strategia della BEI in materia di PMI dovrebbe includere il rafforzamento delle sue capacità amministrative e di consulenza nel fornire informazioni e assistenza tecnica alle PMI per quanto concerne lo sviluppo e la presentazione delle domande di finanziamento;

31.

accoglie con favore le dieci norme definite nel Manuale ambientale e sociale della BEI, che costituiscono un prerequisito per la partecipazione alle operazioni di prestito della BEI, compreso in settori quali la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, la biodiversità e gli ecosistemi, le norme in materia di clima, il patrimonio culturale, il reinsediamento involontario, i diritti e gli interessi dei gruppi vulnerabili, le norme sul lavoro, la salute pubblica e sul luogo di lavoro, la sicurezza e la protezione e l'impegno delle parti interessate;

Responsabilità, trasparenza e comunicazione

32.

esorta la BEI e le sue parti interessate a riflettere sulle riforme necessarie per garantire la democratizzazione della sua governance, una maggiore trasparenza e la sostenibilità delle sue operazioni;

33.

invita la BEI a intensificare i propri sforzi in termini di comunicazione; reputa essenziale l'avvio un dialogo con i cittadini dell'UE al fine di spiegare meglio lo scopo delle sue politiche; ritiene, a tale proposito, che dovrebbe essere avviata una riflessione per rafforzare le capacità di finanziamento della BEI, tra l'altro quale mezzo per illustrare concretamente il contributo dell'UE alla vita quotidiana dei suoi cittadini;

34.

rileva con preoccupazione il continuo aumento delle spese amministrative generali, dovuto principalmente all'aumento dei costi relativi al personale; segnala i rischi di un'ulteriore crescita del rapporto costi-entrate per la base patrimoniale della BEI; invita la BEI a mantenere la disciplina dei costi, a portare avanti la struttura di gestione snella ed efficiente e a garantire che non evolva verso una struttura di gestione sbilanciata al vertice;

35.

prende atto dei recenti miglioramenti della BEI in materia di trasparenza, come la pubblicazione dei processi verbali del suo consiglio di amministrazione e la pubblicazione del quadro di indicatori per i progetti sostenuti dalla garanzia FEIS e della motivazione della decisione adottata dal comitato indipendente per gli investimenti, in linea con il regolamento riveduto del FEIS; riconosce che una banca non può divulgare informazioni sensibili sul piano commerciale;

36.

ricorda che la politica di trasparenza del gruppo BEI si basa sulla presunzione di divulgazione e che tutti possono accedere ai suoi documenti e alle sue informazioni; invita la BEI a migliorare ulteriormente la trasparenza, ad esempio pubblicando processi verbali dettagliati e assicurando l'accesso alle informazioni sia internamente, al Parlamento europeo e alle altre istituzioni, sia ai cittadini, in particolare per quanto concerne il sistema di appalti e subappalti, i risultati delle indagini interne nonché la selezione, il monitoraggio e la valutazione delle attività e dei programmi;

37.

ritiene che, tra le sfide cui è confrontata la BEI, sia essenziale una vigilanza appropriata; ritiene che, dati il ruolo e l'assetto istituzionale della banca, sia necessaria una struttura di vigilanza;

38.

prende atto della revisione della politica e delle procedure del meccanismo della BEI per il trattamento delle denunce; ricorda la sua posizione sul meccanismo della BEI per il trattamento delle denunce, espressa nella sua risoluzione del 3 maggio 2018 sulla relazione annuale sul controllo delle attività finanziarie della BEI per il 2016 (1); esorta la BEI ad assicurare l'indipendenza e l'efficienza del meccanismo per il trattamento delle denunce e ad adottare ulteriori misure per ridurre la burocrazia, aumentare la sua capacità di analisi macroeconomica e migliorare la rappresentanza di genere nelle sue posizioni di alto livello;

39.

accoglie con favore il fatto che la documentazione relativa alla misurazione dei risultati per i progetti di investimento coperti dalla garanzia dell'UE debba ora essere trasmessa previa richiesta al Parlamento;

40.

sottolinea la necessità di un elevato livello di trasparenza da parte degli intermediari finanziari utilizzati dalla BEI (segnatamente le banche commerciali, ma anche gli istituti di microfinanza e le cooperative), onde garantire che i prestiti intermediati siano soggetti agli stessi requisiti di trasparenza degli altri tipi di prestiti;

41.

accoglie con favore l'iniziativa della BEI sulla resilienza economica nell'ambito della risposta congiunta dell'UE alla crisi migratoria e dei rifugiati, con un'attenzione particolare per affrontare le cause profonde della migrazione; insiste su uno stretto coordinamento e una stretta complementarità con il piano dell'UE per gli investimenti esterni; osserva che finora, secondo le attese, i 26 progetti sulla resilienza economica e i 2,8 miliardi di EUR di investimenti andranno a beneficio di oltre 1 500 imprese di minori dimensioni e a media capitalizzazione, contribuendo a mantenere più di 100 000 posti di lavoro;

42.

invita la BEI ad adottare tutte le misure necessarie, sulla base degli insegnamenti appresi dall'esperienza con il FEIS, e a massimizzare i risultati del futuro programma InvestEU, prestando particolare attenzione alle disparità regionali e sociali e agli Stati membri che sono stati maggiormente colpiti dalla crisi economica;

43.

accoglie con favore l'aumento dei finanziamenti a favore dell'iniziativa sulla resilienza economica per i paesi del vicinato meridionale e dei Balcani occidentali, pari a 6 miliardi di EUR su un periodo di cinque anni con inizio a ottobre 2016, in aggiunta ai 7,5 miliardi di EUR già previsti, così come l'accento posto su un'infrastruttura sostenibile e vitale;

44.

sottolinea l'importanza di sviluppare la resilienza economica nei paesi ospitanti e di transito, sostenendo la creazione di posti di lavoro e la costruzione di infrastrutture necessarie alla popolazione locale, nonché agli sfollati; si compiace del fatto che le comunità di rifugiati possano beneficiare anche di opportunità per sviluppare la propria autonomia e vivere dignitosamente; sottolinea che gli investimenti in materia di resilienza economica dovrebbero contribuire a migliorare la preparazione delle regioni ai futuri shock esterni e a rafforzare la stabilità nei paesi fragili;

45.

prende atto del terzo anniversario del FEIS e ne riconosce i risultati, accogliendo con favore i 335 miliardi di EUR di investimenti mobilitati in tutta l'Unione dall'approvazione del regolamento sul FEIS (regolamento (UE) n. 2015/1017) (2) da parte dei colegislatori, in base al quale 898 operazioni sono state approvate nei 28 Stati membri, di cui due terzi raccolti da risorse private, superando l'obiettivo originario di 315 miliardi di EUR fissato nel 2015; richiama l'attenzione sulla decisione del Consiglio europeo e del Parlamento europeo di estenderne la durata e la capacità del FEIS a 500 miliardi di EUR entro la fine del 2020;

46.

sottolinea la necessità di accelerare il lavoro sulla creazione di un'Unione dei mercati dei capitali, consentendo così alla BEI di concentrarsi effettivamente sulle lacune da colmare nei casi in cui si verifichino fallimenti del mercato e di finanziare progetti ad alto rischio;

47.

ricorda che è stata riconosciuta la necessità di provvedere alla continuità del sostegno dei meccanismi guidati dal mercato, come il FEIS, che sostengono gli investimenti a lungo termine nell'economia reale, mobilitano investimenti privati e producono un sostanziale impatto macroeconomico e posti di lavoro in settori importanti per il futuro dell'Unione oltre l'attuale quadro finanziario pluriennale;

48.

incoraggia, al fine di offrire tale continuità, la tempestiva adozione di un'iniziativa di seguito per il periodo successivo al 2020, che dovrebbe integrare gli insegnamenti appresi dal FEIS e mantenere i fattori chiave del successo;

49.

ritiene che il gruppo BEI sia fondamentale per il successo del FEIS in qualità di interlocutore unico per i beneficiari, gli intermediari e i partner di attuazione esclusivi; reputa che, al fine di evitare duplicazioni, nell'eventuale futuro programma InvestEU la BEI sia il partner naturale dell'UE per lo svolgimento di mansioni bancarie (tesoreria, gestione degli attivi, valutazione del rischio) in relazione all'attuazione degli strumenti finanziari;

50.

chiede una maggiore cooperazione da parte del gruppo BEI con le banche e gli istituti di promozione nazionali e invita la BEI a continuare a intensificare tale suo lavoro al fine di garantire attività di sensibilizzazione e di sviluppare ulteriormente le attività di consulenza e l'assistenza tecnica al fine di sostenere un equilibrio geografico a lungo termine; prende atto dell'ampia gamma di esperienze esistenti in termini di progetti del FEIS; sostiene e incoraggia l'ulteriore scambio delle migliori pratiche tra la BEI e gli Stati membri al fine di garantire una maggiore efficienza economica;

Erogazione di prestiti al di fuori dell'UE

51.

si compiace dell'importante ruolo svolto della BEI per quanto riguarda i finanziamenti al di fuori dell'UE attraverso le sue attività di concessione di prestiti esterni; sottolinea l'efficiente gestione del mandato per i prestiti esterni da parte della BEI, come confermato da una valutazione indipendente del giugno 2018, che ne riconosce la rilevanza e l'efficacia nell'erogare finanziamenti dell'UE a paesi terzi a un costo minimo per il bilancio dell'Unione; chiede che la Corte dei conti europea elabori una relazione speciale sulla performance delle attività di concessione di prestiti esterni della BEI e sulla loro conformità con le politiche dell'UE;

52.

ritiene che la BEI debba continuare a svolgere un ruolo guida nella creazione dei futuri meccanismi di finanziamento dell'UE a favore dei paesi terzi, garantendo nel contempo che ciò sia nell'interesse degli imprenditori locali che desiderano creare imprese locali, spesso micro e piccole imprese, con l'obiettivo di contribuire in primo luogo all'economia locale, che costituiscono una priorità nelle decisioni della BEI in materia di prestiti;

53.

ritiene che la BEI dovrebbe proseguire le proprie attività di politica esterna esistenti, anche attraverso strumenti come i mandati di prestito riguardo ai paesi terzi; si compiace della gestione dello strumento per gli investimenti ACP da parte della BEI, che contempla principalmente progetti che promuovono lo sviluppo del settore privato; sottolinea, a tale proposito, che è essenziale che il ruolo centrale della BEI in qualità di braccio finanziario bilaterale dell'UE sia solidamente rispecchiato nell'architettura post 2020 per il finanziamento al di fuori dell'Unione;

54.

ritiene che le attività della BEI debbano essere pienamente coerenti con le altre politiche e attività dell'Unione europea, in linea con l'articolo 7 del TFUE e con la Carta dei diritti fondamentali;

55.

sottolinea l'importanza della presentazione, da parte della BEI, di relazioni annuali sulle sue operazioni al di fuori dell'Unione, per quanto concerne la conformità al principio guida della coerenza politica dell'azione esterna dell'Unione, in particolare l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'accordo di Parigi sul clima;

56.

ricorda alla BEI che deve agire conformemente al suo mandato per lo sviluppo nell'ambito del mandato per i prestiti esterni al fine di garantire che gli investimenti nei paesi in via di sviluppo producano il dovuto gettito fiscale per le autorità tributarie locali;

57.

prende atto del fatto che la metà di tutte le operazioni di prestito della BEI nel quadro del mandato di prestiti esterni va agli intermediari finanziari locali, allo scopo di stimolare i microcrediti, e chiede alla BEI di fornire informazioni più complete e sistematiche riguardo ai prestiti concessi dai suoi intermediari finanziari;

58.

ricorda che le attività della BEI devono rispecchiare le politiche interne ed esterne dell'Unione; sottolinea che le sue condizioni di prestito dovrebbero facilitare il conseguimento degli obiettivi strategici interessati e in particolare lo sviluppo delle regioni periferiche dell'Unione, promuovendo la crescita e l'occupazione; invita la BEI a rafforzare notevolmente le disposizioni relative alla fornitura di assistenza tecnica e consulenza finanziaria alle autorità locali e regionali prima dell'approvazione dei progetti, al fine di migliorare l'accessibilità e coinvolgere tutti gli Stati membri, in particolare quelli con il più basso tasso di successo in termini di progetti approvati;

59.

invita la BEI a investire in misura significativa nella transizione ecologica nei paesi del vicinato orientale;

60.

invita la BEI a intensificare i suoi sforzi di finanziamento su scala mondiale al fine di diversificare i suoi investimenti nell'efficienza energetica, nell'energia rinnovabile e nell'economia circolare, che necessitano di interventi di portata più ampia rispetto a quelli nazionali, includendo le regioni, le amministrazioni locali e le piccole imprese, e chiede di rinunciare a investire in progetti che pongano a grave rischio l'ambiente e le risorse naturali;

61.

sottolinea l'importanza delle attività di finanziamento della BEI nel vicinato orientale; chiede alla BEI di aumentare i prestiti destinati al vicinato orientale al fine di sostenere gli investimenti nei paesi che stanno dando attuazione agli accordi di associazione con l'UE;

Adempimento degli obblighi fiscali

62.

accoglie con favore il quadro in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo, adottato dalla BEI nel gennaio 2018, che stabilisce i principi fondamentali che disciplinano la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e i relativi aspetti di integrità nelle attività del gruppo BEI;

63.

accoglie con favore i progressi realizzati dalla BEI nell'adozione delle più rigorose norme volte a prevenire le frodi fiscali, l'evasione fiscale, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, nonché l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, attraverso la piena applicazione delle politiche e delle norme dell'UE, ad esempio la lista dell'UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali; chiede alla BEI, a tale proposito, di cessare la cooperazione con gli intermediari, i paesi e le giurisdizioni presenti su tale lista; sottolinea l'assoluta necessità che la BEI rimanga costantemente vigile e adatti le sue azioni alla realtà in continua evoluzione per quanto riguarda tali pratiche;

64.

incoraggia la BEI a continuare a esercitare la dovuta diligenza rafforzata in ogni operazione in cui si individuano fattori di maggiore rischio, come ad esempio un collegamento con una giurisdizione non conforme, indicatori di rischio fiscale e operazioni con strutture multigiurisdizionali complesse, a prescindere dall'esistenza di collegamenti con giurisdizioni non conformi;

65.

sottolinea l'importanza di garantire un'elevata qualità delle informazioni sui beneficiari finali e di prevenire efficacemente transazioni con intermediari finanziari quali le banche commerciali e società di investimento aventi precedenti negativi in termini di trasparenza, frode, corruzione, criminalità organizzata e riciclaggio di denaro;

66.

si compiace che la BEI tenga conto dell'impatto sulla fiscalità nei paesi in cui vengono effettuati investimenti e delle modalità con cui tali investimenti contribuiscono allo sviluppo economico, alla creazione di occupazione e alla riduzione delle disuguaglianze;

67.

invita la BEI a intensificare i propri sforzi in termini di comunicazione; ritiene fondamentale che essa si impegni con i cittadini dell'UE per meglio spiegare gli obiettivi delle sue politiche e illustrare pertanto concretamente il contributo dell'UE alla vita quotidiana dei suoi cittadini;

68.

si attende che la BEI allinei le sue politiche interne onde riflettere il contesto giuridico recentemente adottato al fine di combattere l'elusione fiscale, oltre all'evasione fiscale, come indicato in dettaglio nella comunicazione della Commissione del 21 marzo 2018 sui nuovi requisiti contro l'elusione fiscale nella legislazione dell'UE che disciplina in particolare le operazioni di finanziamento e d'investimento (C(2018)1756);

69.

incoraggia la BEI a cooperare con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e le autorità nazionali al fine di prevenire le frodi e il riciclaggio di denaro;

Brexit

70.

sollecita i negoziatori della Brexit a giungere a un accordo riguardo al recesso graduale del Regno Unito dal portafoglio della BEI costruito con la partecipazione del Regno Unito, al rimborso del capitale versato dal Regno Unito, alla continuazione delle tutele accordate alla BEI e ai suoi attivi nel Regno Unito; sottolinea che il rating tripla A della BEI non deve essere influenzato dal recesso del Regno Unito dall'UE;

71.

chiede una soluzione equa per i membri del personale britannico della BEI;

72.

plaude allo sviluppo di piattaforme regionali d'investimento per far fronte alle lacune del mercato e alle esigenze specifiche per paese;

73.

pone nuovamente l'accento sulla necessità di ridurre la disomogeneità nella distribuzione geografica dei finanziamenti della BEI, dato che nel 2017 il 70 % di essi è stato assegnato a sei Stati membri, malgrado la coesione economica e sociale nell'Unione figuri tra gli obiettivi della BEI; chiede dunque una distribuzione geografica dinamica, equa e trasparente dei progetti e degli investimenti tra gli Stati membri, con particolare attenzione alle regioni meno sviluppate;

o

o o

74.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2018)0198.

(2)  GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1.


27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/145


P8_TA(2019)0044

Integrazione differenziata

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2019 sull'integrazione differenziata (2018/2093(INI))

(2020/C 411/19)

Il Parlamento europeo,

visti il Libro bianco della Commissione, del 1o marzo 2017, sul futuro dell'Europa — Riflessioni e scenari per l'UE a 27 verso il 2025 (COM(2017)2025), e i documenti di riflessione presentati a corredo sul futuro delle finanze dell'UE, sul futuro della difesa europea, sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria, sulla gestione della globalizzazione, nonché sulla dimensione sociale dell'Europa,

vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona (1),

vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sulle evoluzioni e gli adeguamenti possibili dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione europea (2),

vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2013 sui problemi costituzionali di una governance a più livelli nell'Unione europea (3),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per i bilanci (A8-0402/2018),

A.

considerando che l'integrazione differenziata è un concetto polisemico che può definire vari fenomeni da un punto di vista sia politico sia tecnico;

B.

considerando che i processi di integrazione nell'UE sono caratterizzati da un rapido aumento del numero e della varietà di situazioni di integrazione differenziata, nell'ambito del diritto primario e del diritto derivato;

C.

considerando che la percezione politica dell'integrazione differenziata varia notevolmente a seconda del contesto nazionale; che in alcuni paesi che sono membri dell'Unione da più tempo essa può avere connotazioni positive ed essere associata all'idea di creazione di un «gruppo pioniere», finalizzato al conseguimento di progressi più rapidi nell'approfondimento dell'integrazione, mentre negli Stati che hanno aderito più di recente all'Unione viene spesso percepita come un percorso verso la creazione di Stati membri di prima e di seconda classe;

D.

considerando che l'integrazione differenziata si riferisce anche a un ampio ventaglio di meccanismi dissimili, che possono avere effetti molto diversi sull'integrazione europea; che è possibile operare una distinzione tra la differenziazione temporale, o un'Europa a più velocità, dove gli obiettivi sono gli stessi ma i tempi necessari per raggiungerli sono diversi, la differenziazione delle modalità, o Europa à la carte, e la differenziazione spaziale, spesso definita «geometria variabile»;

E.

considerando che la differenziazione è una caratteristica stabile dell'integrazione europea, non solo nei settori di competenza dell'UE, ma anche in altri campi, e che talvolta ha consentito di perseguire contemporaneamente l'approfondimento e l'allargamento dell'UE; che, di conseguenza, non ci si può opporre alla differenziazione e all'integrazione né presentare la differenziazione come un percorso innovativo per il futuro dell'Unione;

F.

considerando che, sebbene l'integrazione differenziata possa essere una soluzione pragmatica per portare avanti l'integrazione europea, essa dovrebbe essere sfruttata con parsimonia ed entro limiti strettamente definiti, in considerazione del rischio di frammentazione dell'Unione e del suo quadro istituzionale; che il fine ultimo dell'integrazione differenziata dovrebbe essere quello di promuovere l'inclusione e non l'esclusione degli Stati membri;

G.

considerando che l'esperienza dimostra che, se da un lato l'interdipendenza costituisce un fattore alla base dell'integrazione, dall'altro la politicizzazione funge spesso da ostacolo; che, di conseguenza, i settori strategici dell'Unione con il maggior grado di integrazione, quali l'armonizzazione e la regolamentazione del mercato interno, sono prevalentemente quelli meno politicizzati, mentre l'integrazione differenziata sembra interessare maggiormente i settori strategici caratterizzati da una profonda polarizzazione politica, come la politica monetaria, la difesa, il controllo delle frontiere, i diritti fondamentali o la fiscalità;

H.

considerando che l'instaurazione di legami politici e di relazioni d'interdipendenza fra Stati membri contribuisce in modo decisivo alla loro integrazione in seno all'Unione;

I.

considerando che i trattati prevedono la possibilità per gli Stati membri di adottare percorsi di integrazione diversi, segnatamente attraverso una cooperazione rafforzata (articolo 20 del trattato sull'Unione europea — TUE) e una cooperazione strutturata permanente (articolo 46 TUE), ma non contengono disposizioni relative a una flessibilità permanente o a un'integrazione differenziata quale obiettivo o principio a lungo termine dell'integrazione europea; che detti percorsi di integrazione diversi andrebbero applicati solo a un numero limitato di politiche, dovrebbero essere inclusivi, in modo da consentire la partecipazione di tutti gli Stati membri, e non dovrebbero pregiudicare il processo di creazione di un'Unione sempre più stretta ai sensi dell'articolo 1 TUE; che, inoltre, la cooperazione rafforzata nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune è oggi una realtà e contribuisce alla costruzione di una vera Unione europea della difesa;

J.

considerando che, ad eccezione dell'imposta sulle transazioni finanziarie, tutte le forme esistenti di integrazione differenziata avrebbero potuto essere adottate dal Consiglio a maggioranza qualificata, se ciò fosse stato previsto dall'articolo 329, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), invece dell'unanimità;

K.

considerando che alcune forme di integrazione differenziata potrebbero avere effetti centripeti, inducendo più Stati membri ad aderire all'iniziativa in una fase successiva;

L.

considerando che il processo di differenziazione ha portato alla creazione di iniziative nell'ambito del quadro giuridico dell'Unione, ma anche a disposizioni giuridiche intergovernative più flessibili, che hanno comportato la creazione di un sistema complesso e di difficile comprensione per i cittadini;

M.

considerando che gli Stati membri non sono gli unici attori potenziali dell'integrazione differenziata; che il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (4) consente già la cooperazione transnazionale sulla base di un interesse comune;

1.

insiste sul fatto che il dibattito riguardo all'integrazione differenziata non dovrebbe vertere sugli argomenti a favore della differenziazione e quelli contro, bensì sulle modalità più adeguate per rendere operativa l'integrazione differenziata, che è già una realtà politica, all'interno del quadro istituzionale dell'UE, nel migliore interesse dell'Unione e dei suoi cittadini;

2.

ricorda le sue conclusioni secondo cui le strutture e i processi decisionali intergovernativi accrescono la complessità della responsabilità istituzionale e riducono la trasparenza e la responsabilità democratica, mentre il metodo comunitario è il migliore per il funzionamento dell'Unione;

3.

ritiene che l'integrazione differenziata debba riflettere l'idea che l'Europa non opera in base a un'impostazione unica per tutti e debba adattarsi alle esigenze e ai desideri dei suoi cittadini; reputa che talvolta la differenziazione sia necessaria per avviare nuovi progetti europei e superare lo stallo derivante da circostanze politiche nazionali estranee al progetto comune; è inoltre dell'avviso che la differenziazione andrebbe impiegata in maniera pragmatica come strumento costituzionale per garantire flessibilità, senza compromettere l'interesse generale dell'Unione e la parità di diritti e opportunità dei suoi cittadini; ribadisce che la differenziazione dovrebbe essere concepita soltanto come una fase temporanea in vista di un processo decisionale più efficace e integrato;

4.

ritiene che il Consiglio europeo debba prendersi il tempo necessario per stabilire l'agenda europea, dimostrando i vantaggi delle azioni comuni e cercando di convincere tutti gli Stati membri a prendervi parte; sottolinea che qualsiasi tipo di integrazione differenziata oggetto di un accordo rappresenta pertanto la seconda migliore opzione e non una priorità strategica;

5.

ribadisce la propria convinzione secondo cui l'integrazione differenziata deve rimanere aperta a tutti gli Stati membri, come stabilito agli articoli 20 e 46 TUE, e continuare a essere un esempio di integrazione europea più profonda che non escluda nessuno Stato membro da una politica nel lungo termine, e non andrebbe considerata un modo per facilitare soluzioni «à la carte» che minacciano di pregiudicare il metodo unionale e il sistema istituzionale dell'UE;

6.

afferma che qualsiasi forma di iniziativa di differenziazione che porti alla creazione o alla percezione della creazione di Stati membri di prima e di seconda classe rappresenterebbe un grave fallimento politico, con conseguenze negative per il progetto dell'Unione europea;

7.

chiede che qualsiasi modello futuro di integrazione differenziata sia concepito in modo da incentivare e sostenere pienamente gli Stati membri che aspirano a una partecipazione volontaria nei loro sforzi di sviluppo economico e di riconversione volti a soddisfare i criteri necessari in un lasso di tempo ragionevole;

8.

ritiene che per rispondere in maniera adeguata all'esigenza di strumenti flessibili occorra affrontare una delle cause alla radice del problema; chiede pertanto un'ulteriore modifica delle procedure di voto in seno al Consiglio, passando dall'unanimità alla maggioranza qualificata, attraverso l'attivazione della «clausola passerella» (articolo 48, paragrafo 7, TUE);

9.

ritiene che l'integrazione differenziata dovrebbe sempre avvenire nel rispetto delle disposizioni del trattato, mantenere l'unità delle istituzioni dell'UE ed evitare di portare alla creazione di accordi istituzionali paralleli o accordi che siano indirettamente in contrasto con lo spirito e i principi fondamentali del diritto dell'Unione, e dovrebbe invece permettere l'istituzione di eventuali organi specifici, senza pregiudicare le competenze e il ruolo delle istituzioni dell'UE; ricorda che la flessibilità e l'adeguamento alle specificità nazionali, regionali o locali potrebbero essere garantiti anche mediante disposizioni di diritto derivato;

10.

sottolinea che l'integrazione differenziata non dovrebbe portare a processi decisionali più complessi, che rischiano di compromettere la responsabilità democratica delle istituzioni dell'Unione;

11.

considera la Brexit un'opportunità per abbandonare i modelli di autoesclusione (opting out) a favore di modelli non discriminatori e solidali di partecipazione volontaria (opting in); sottolinea che siffatti modelli di partecipazione volontaria non limiterebbero i progressi verso «un'unione sempre più stretta» al minimo comun denominatore di una soluzione unica per tutti, ma consentirebbero la flessibilità necessaria per progredire, lasciando la porta aperta agli Stati membri che sono al tempo stesso disposti a soddisfare i criteri necessari e in grado di farlo;

12.

chiede che la prossima revisione dei trattati porti ordine nell'attuale processo di differenziazione ponendo fine alla pratica delle deroghe e delle eccezioni permanenti al diritto primario dell'UE per i singoli Stati membri, in quanto comportano una differenziazione negativa nel diritto primario dell'UE, alterano in generale l'omogeneità del diritto dell'Unione e compromettono la coesione sociale dell'UE;

13.

riconosce tuttavia che alcuni periodi transitori possono risultare necessari per i nuovi membri, in via rigorosamente eccezionale e temporanea e caso per caso; insiste sulla necessità di introdurre disposizioni giuridiche chiare e applicabili, al fine di evitare il perpetuarsi; di tali periodi;

14.

ribadisce pertanto che l'adesione all'UE dovrebbe esigere il pieno rispetto del diritto primario dell'Unione in tutti i settori politici; osserva invece che ai paesi che intendono instaurare relazioni strette con l'UE ma che non sono disposti a impegnarsi a rispettare pienamente il diritto primario e che non intendono o non possono aderire all'UE andrebbe proposta qualche forma di partenariato; ritiene che tale rapporto vada accompagnato da obblighi corrispondenti ai diritti connessi, per esempio un contributo al bilancio dell'UE, e dovrebbe essere subordinato al rispetto dei valori fondamentali dell'Unione, dello Stato di diritto e, in caso di partecipazione al mercato interno, delle quattro libertà;

15.

sottolinea che il rispetto e la salvaguardia dei valori fondamentali dell'UE sono la pietra angolare dell'Unione europea — una comunità basata sui valori — e tengono uniti gli Stati membri europei; reputa pertanto che la differenziazione non andrebbe consentita in ambiti quali il rispetto dei diritti fondamentali e dei valori esistenti sanciti all'articolo 2 TUE; insiste inoltre sul fatto che la differenziazione non andrebbe consentita nei settori strategici, in cui gli Stati membri non partecipanti potrebbero creare esternalità negative, come il dumping economico e sociale; chiede alla Commissione di esaminare attentamente i potenziali effetti centrifughi, anche nel lungo termine, in occasione della presentazione di una proposta di cooperazione rafforzata;

16.

ricorda la sua raccomandazione di sviluppare un partenariato al fine di creare un cerchio di partner intorno all'UE per i paesi che non possono o non intendono aderire all'Unione ma che desiderano comunque intrattenere relazioni strette con la stessa (5);

17.

suggerisce di istituire una procedura speciale che, dopo un certo numero di anni e in caso di avvio di una cooperazione rafforzata da parte di una serie di Stati che rappresentano la maggioranza qualificata in seno al Consiglio, nonché previa approvazione del Parlamento europeo, consenta l'integrazione delle disposizioni in materia di cooperazione rafforzata nell'acquis dell'UE;

18.

sottolinea che la flessibilità e la differenziazione dovrebbero andare di pari passo con un rafforzamento delle norme comuni in settori chiave, al fine di garantire che la differenziazione non comporti una frammentazione politica; ritiene pertanto che un futuro quadro istituzionale europeo debba includere gli imprescindibili pilastri europei dei diritti politici, economici, sociali e ambientali;

19.

riconosce che la cooperazione regionale svolge un ruolo importante nel rafforzamento dell'integrazione europea e ritiene che il suo ulteriore sviluppo offra un forte potenziale di consolidamento e di approfondimento dell'integrazione, adattandola alle specificità locali e alla volontà di cooperare;

20.

suggerisce di sviluppare strumenti adeguati nell'ambito del diritto e del bilancio dell'Unione volti a testare le iniziative transfrontaliere all'interno dell'UE incentrate su questioni di interesse a livello unionale e che potrebbero in ultima analisi trasformarsi in proposte legislative o forme di cooperazione rafforzata;

21.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU C 252 del 18.7.2018, pag. 215.

(2)  GU C 252 del 18.7.2018, pag. 201.

(3)  GU C 468 del 15.12.2016, pag. 176.

(4)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19.

(5)  GU C 252 del 18.7.2018, pag. 207.


27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/149


P8_TA(2019)0045

Indagine strategica OI/2/2017 del Mediatore europeo sulla trasparenza delle discussioni legislative negli organi preparatori del Consiglio UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2019 sull'indagine strategica OI/2/2017 del Mediatore europeo sulla trasparenza delle discussioni legislative negli organi preparatori del Consiglio UE (2018/2096(INI))

(2020/C 411/20)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 15, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e le sue disposizioni riguardanti l'accesso ai documenti delle istituzioni dell'Unione,

visto l'articolo 228 TFUE,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 11,

visto l'articolo 3, paragrafo 7, dello statuto del Mediatore europeo,

visto il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (1),

vista la sua risoluzione del 28 aprile 2016 sull'accesso del pubblico ai documenti (articolo 116, paragrafo 7, del regolamento) per gli anni 2014-2015 (2),

vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona (3),

vista la sua risoluzione del 14 settembre 2017 sulla trasparenza, la responsabilità e l'integrità nelle istituzioni dell'UE (4),

vista la sua risoluzione del 30 maggio 2018 sull'interpretazione e l'applicazione dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (5),

visti gli articoli 2.6 e 2.7 del contributo della LIX COSAC, adottato durante la sua riunione plenaria tenutasi a Sofia dal 17 al 19 giugno 2018,

vista la relazione speciale del Mediatore al Parlamento europeo in seguito all'indagine strategica OI/2/2017/TE sulla trasparenza dei processi legislativi del Consiglio,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

viste le deliberazioni congiunte della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per le petizioni a norma dell'articolo 55 del regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per le petizioni (A8-0420/2018),

A.

considerando che l'articolo 228 TFUE e l'articolo 3 dello statuto del Mediatore consentono al Mediatore di procedere alle indagini che ritiene giustificate, di propria iniziativa o in base alle denunce che gli sono state presentate;

B.

considerando che l'articolo 1 e l'articolo 10, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) stabiliscono che, a livello di Unione, le decisioni debbano essere prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini;

C.

considerando che il Parlamento europeo, quale istituzione che rappresenta direttamente i cittadini, e il Consiglio dell'Unione europea, che rappresenta gli Stati membri, sono i due colegislatori europei e costituiscono la duplice fonte di legittimità dell'Unione;

D.

considerando che il Parlamento europeo opera con un elevato livello di trasparenza nella sua procedura legislativa, anche nella fase dell'esame in commissione, consentendo ai cittadini, ai media e alle parti interessate di individuare chiaramente le diverse posizioni all'interno del Parlamento e l'origine di determinate proposte, nonché di seguire l'adozione delle decisioni definitive;

E.

considerando che, conformemente all'articolo 16, paragrafo 8, TUE, il Consiglio deve riunirsi in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto legislativo;

F.

considerando che il Consiglio prende per consenso e senza una votazione formale la maggior parte delle decisioni che possono essere adottate mediante voto a maggioranza qualificata (VMQ);

G.

considerando che il Mediatore ha avviato un'indagine sulla trasparenza delle discussioni legislative in seno agli organi preparatori del Consiglio, rivolgendo, il 10 marzo 2017, 14 domande al Consiglio e avviando una consultazione pubblica;

H.

considerando che, a seguito dell'indagine, il Mediatore ha constatato che la mancanza di trasparenza del Consiglio per quanto riguarda l'accesso del pubblico ai suoi documenti legislativi nonché le sue attuali prassi in materia di trasparenza del processo decisionale, in particolare durante la fase preparatoria a livello di Coreper e di gruppo di lavoro, costituiscono un caso di cattiva amministrazione;

I.

considerando che il 9 febbraio 2018 il Mediatore ha presentato al Consiglio sei proposte di miglioramento e tre raccomandazioni specifiche relative alla trasparenza dei suoi organi preparatori e ha invitato il Consiglio a rispondere;

J.

considerando che il Consiglio non ha risposto alle raccomandazioni contenute nella relazione del Mediatore entro il termine di tre mesi prescritto per legge e che, data l'importanza della questione della trasparenza legislativa, il Mediatore ha deciso di non concedere al Consiglio alcuna proroga oltre tale scadenza e ha presentato la relazione al Parlamento;

1.

esprime profonda preoccupazione per il fatto che una critica comunemente mossa all'Unione europea sia di essere manchevole dal punto di vista democratico; sottolinea pertanto che il fatto che una delle sue tre principali istituzioni assuma decisioni senza la trasparenza che si esige a un'istituzione democratica va a scapito di un progetto ambizioso quale quello europeo;

2.

è fermamente convinto che un processo decisionale pienamente democratico e altamente trasparente a livello europeo sia indispensabile al fine di accrescere la fiducia dei cittadini nel progetto europeo e nelle istituzioni dell'UE, in particolare in vista delle elezioni europee del maggio 2019, ed è pertanto determinato a rafforzare la responsabilità democratica di tutte le istituzioni dell'UE;

3.

condivide il parere espresso dal Mediatore secondo cui garantire che i cittadini siano in grado di comprendere e seguire nel dettaglio i progressi della legislazione e di prendervi parte è un obbligo giuridico sancito dai trattati nonché un requisito fondamentale della democrazia moderna;

4.

sottolinea che un livello elevato di trasparenza del processo legislativo è essenziale per consentire ai cittadini, ai media e alle parti interessate di riconoscere la responsabilità dei rappresentanti e dei governi eletti;

5.

ritiene che un elevato livello di trasparenza funga da garanzia contro il diffondersi di speculazioni, di notizie false e di teorie cospiratorie, poiché assicura una base fattuale per confutare pubblicamente tali accuse;

6.

ricorda che il Parlamento europeo rappresenta gli interessi dei cittadini europei in modo pienamente aperto e trasparente, come confermato dal Mediatore, e prende atto dei progressi compiuti dalla Commissione nel migliorare le sue norme di trasparenza; deplora che il Consiglio non rispetti ancora norme comparabili;

7.

sottolinea che il lavoro degli organi preparatori del Consiglio, vale a dire i comitati dei rappresentanti permanenti (Coreper I + II) e oltre 150 gruppi di lavoro, è parte integrante della procedura decisionale del Consiglio;

8.

deplora che, a differenza delle riunioni delle commissioni in seno al Parlamento, le riunioni degli organi preparatori del Consiglio così come la maggior parte delle discussioni in sede di Consiglio si tengano a porte chiuse; ritiene che i cittadini, i media e le parti interessate debbano avere accesso con mezzi appropriati alle riunioni del Consiglio e dei suoi organi preparatori, anche mediante lo streaming in diretta e in differita sul web, pubblicando altresì i processi verbali di tali riunioni, al fine di garantire un elevato livello di trasparenza del processo legislativo in entrambi i colegislatori europei; sottolinea che, in base al principio di legittimità democratica, i cittadini devono poter chiedere conto a entrambi i colegislatori delle loro azioni;

9.

deplora che il Consiglio non pubblichi proattivamente la maggior parte dei documenti relativi ai fascicoli legislativi, impedendo ai cittadini di sapere quali documenti esistano realmente e di esercitare il loro diritto di richiedere l'accesso ai documenti; si rammarica del fatto che le informazioni disponibili sui documenti legislativi siano presentate dal Consiglio in un registro incompleto e di difficile fruizione per gli utenti; invita il Consiglio ad elencare nel suo registro pubblico tutti i documenti relativi ai fascicoli legislativi, indipendentemente dal loro formato e dalla loro classificazione; prende atto, a tale riguardo, degli sforzi compiuti dalla Commissione, dal Parlamento e dal Consiglio nella creazione di una banca dati comune per i fascicoli legislativi e sottolinea che tutte e tre le istituzioni hanno la responsabilità di portare rapidamente a termine i lavori;

10.

ritiene che la prassi del Consiglio di classificare sistematicamente con il codice «LIMITE» documenti relativi ai fascicoli legislativi distribuiti nei suoi organi preparatori costituisca una violazione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) (6) e dell'obbligo giuridico secondo cui vi deve essere il più ampio accesso possibile del pubblico ai documenti legislativi; invita il Consiglio ad attuare pienamente le sentenze della CGUE e a eliminare le incoerenze e le pratiche divergenti che ancora sussistono; ricorda che il codice «LIMITE» non ha una solida base giuridica e ritiene necessario un riesame degli orientamenti interni del Consiglio al fine di garantire che i documenti possano recare tale dicitura solo in casi debitamente giustificati e conformemente alla giurisprudenza della CGUE;

11.

si rammarica del fatto che, a seguito della sentenza della CGUE relativa alla causa Access Info Europe del 2013, il Coreper abbia deciso che, come regola generale, la persona incaricata di redigere il documento dovrebbe registrare le identità degli Stati membri nei documenti relativi alle procedure legislative in corso «laddove opportuno»; considera inaccettabile che le posizioni assunte dai singoli Stati membri in seno agli organi preparatori del Consiglio non siano né pubblicate né sistematicamente registrate, rendendo impossibile per cittadini, i media e le parti interessate controllare efficacemente il comportamento dei loro governi eletti;

12.

sottolinea che tale mancanza di informazioni ostacola inoltre la capacità dei parlamenti nazionali di controllare le azioni operate dai governi nazionali in seno al Consiglio, che è la loro funzione primaria nella procedura legislativa dell'UE, e permette ai membri di tali governi di prendere le distanze, nella sfera nazionale, dalle decisioni assunte a livello europeo che essi stessi hanno elaborato e adottato; ritiene che tale pratica contravvenga allo spirito dei trattati e che sia irresponsabile da parte dei membri dei governi nazionali mettere a repentaglio la fiducia nell'Unione europea «incolpando Bruxelles» per decisioni alle quali essi stessi hanno partecipato; ritiene che l'istituzione di un registro sistematico delle posizioni degli Stati membri negli organi preparatori del Consiglio fungerebbe da disincentivo a questa pratica, che deve cessare immediatamente; constata che tale pratica fa il gioco dei politici populisti, che mirano a delegittimare l'UE agli occhi del pubblico;

13.

considera incompatibile con i principi democratici che, nei negoziati interistituzionali tra i colegislatori, la mancanza di trasparenza da parte del Consiglio comporti uno squilibrio nelle informazioni disponibili e quindi un vantaggio strutturale del Consiglio rispetto al Parlamento europeo; ribadisce il suo invito a migliorare lo scambio di documenti e informazioni tra il Parlamento e il Consiglio e a concedere l'accesso ai rappresentanti del Parlamento, in qualità di osservatori, alle riunioni del Consiglio e dei suoi organi, in particolare nel caso di procedure legislative, così come il Parlamento europeo concede al Consiglio l'accesso alle sue riunioni;

14.

rammenta che, a seguito dell'indagine strategica del Mediatore sulla trasparenza dei triloghi, le raccomandazioni non sono state accolte, per lo più a causa della riluttanza del Consiglio; ritiene che, poiché i triloghi sono diventati la prassi comune per raggiungere accordi sui fascicoli legislativi, si dovrebbe applicare loro un elevato livello di trasparenza; considera che ciò dovrebbe includere la pubblicazione proattiva dei documenti pertinenti, la definizione di un calendario interistituzionale e l'adozione di una norma generale secondo cui i negoziati possono iniziare solo in seguito all'adozione di mandati pubblici, conformemente ai principi di pubblicità e trasparenza inerenti al processo legislativo dell'Unione europea;

15.

chiede che il Consiglio, in qualità di uno dei due colegislatori europei, allinei i propri metodi di lavoro alle norme di una democrazia parlamentare e partecipativa, come richiesto dai trattati, anziché agire quale forum diplomatico, un ruolo che non gli è destinato;

16.

è del parere che i governi degli Stati membri privino i cittadini del loro diritto all'informazione e che eludano le norme sulla trasparenza oltre che un adeguato controllo democratico, preparando o prestabilendo decisioni economiche e finanziarie di ampia portata in formazioni informali come l'Eurogruppo o il Vertice euro; insiste sulla necessità di applicare senza indugio la legislazione dell'Unione sulla trasparenza e l'accesso ai documenti agli organi informali e agli organi preparatori del Consiglio, in particolare all'Eurogruppo, il gruppo di lavoro «Eurogruppo», il comitato per i servizi finanziari e il comitato economico e finanziario; chiede di formalizzare pienamente l'Eurogruppo nella prossima revisione dei trattati, così da garantire un adeguato accesso del pubblico e un opportuno controllo parlamentare;

17.

ribadisce il suo invito a trasformare il Consiglio in una vera e propria camera legislativa, creando così un autentico sistema legislativo bicamerale che coinvolga il Consiglio e il Parlamento europeo, con la Commissione che funge da organo esecutivo; suggerisce di coinvolgere le attuali configurazioni legislative specializzate del Consiglio in qualità di organi preparatori di un unico Consiglio legislativo, che si riuniscano pubblicamente e funzionino in modo analogo alle commissioni del Parlamento europeo, e di assumere tutte le decisioni legislative definitive del Consiglio in seno all'unico Consiglio legislativo;

18.

ritiene che la votazione pubblica sia una caratteristica fondamentale del processo decisionale democratico; esorta il Consiglio ad avvalersi della possibilità di VMQ e ad astenersi, ove possibile, dalla prassi di adottare decisioni per consenso e quindi senza una votazione formale pubblica;

19.

condivide appieno le raccomandazioni rivolte dal Mediatore europeo al Consiglio ed esorta quest'ultimo ad adottare, come minimo, tutte le misure necessarie ad attuare quanto prima le raccomandazioni del Mediatore, vale a dire:

a)

registrare sistematicamente l'identità dei governi degli Stati membri ogniqualvolta prendano posizione in seno agli organi preparatori del Consiglio;

b)

elaborare criteri chiari e pubblicamente accessibili circa la designazione dei documenti come «LIMITE», in linea con il diritto dell'UE;

c)

rivedere sistematicamente lo status «LIMITE» dei documenti in fase iniziale, prima dell'adozione definitiva di un atto legislativo e prima di negoziati informali nell'ambito di triloghi, momento in cui il Consiglio avrà raggiunto una posizione iniziale sulla proposta legislativa;

20.

ritiene che non sia possibile invocare il segreto professionale per impedire sistematicamente che i documenti vengano registrati e divulgati;

21.

prende atto della dichiarazione della Presidenza austriaca destinata alla commissione per gli affari costituzionali e alla commissione per le petizioni, in cui indica la necessità di tenere aggiornato il Parlamento europeo in merito ai progressi delle riflessioni in corso al Consiglio su come migliorare le sue norme e procedure in materia di trasparenza legislativa, ed esprime la disponibilità ad avviare con il Parlamento, al livello appropriato, una riflessione comune sulle questioni che richiedono un coordinamento interistituzionale; lamenta che, ad oggi, il Parlamento europeo non abbia ricevuto alcuna informazione al riguardo;

22.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, al Mediatore europeo, al Consiglio europeo, alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

(1)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(2)  GU C 66 del 21.2.2018, pag. 23.

(3)  GU C 252 del 18.7.2018, pag. 215.

(4)  GU C 337 del 20.9.2018, pag. 120.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2018)0225.

(6)  Per il principio del più ampio accesso possibile del pubblico, si veda: cause riunite C-39/05 P e C-52/05 P, Svezia e Turco/Consiglio [2008]. ECLI:EU:C:2008:374, punto 34; causa C-280/11 P, Consiglio / Access Info Europe [2013] ECLI:EU:C:2013:671, punto 27 e causa T-540/15 De Capitani / Parlamento [2018] ECLI:EU:T:2018:167, punto 80.


Giovedì 31 gennaio 2019

27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/153


P8_TA(2019)0054

Relazione annuale 2017 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea — Lotta contro la frode

Risoluzione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sulla relazione annuale 2017 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea — Lotta contro la frode (2018/2152(INI))

(2020/C 411/21)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 310, paragrafo 6, e l'articolo 325, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

viste le sue risoluzioni sulle precedenti relazioni annuali della Commissione e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF),

visti la relazione del 3 settembre 2018 della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ventinovesima relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e sulla lotta contro la frode (2017)» (COM(2018)0553), e i relativi documenti di lavoro dei servizi della Commissione che l'accompagnano ((SWD(2018)0381), (SWD(2018)0382), (SWD(2018)0383), (SWD(2018)0384), (SWD(2018)0385), e (SWD(2018)0386)),

viste la relazione 2017 dell'OLAF (1) e la relazione di attività 2017 del comitato di vigilanza dell'OLAF,

visto il parere n. 8/2018 della Corte dei conti europea, del 22 novembre 2018, sulla proposta della Commissione, del 23 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l’efficacia delle indagini dell’OLAF,

vista la relazione annuale della Corte dei conti europea sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017, corredata delle risposte delle istituzioni,

visti il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) il suo riesame intermedio, pubblicato dalla Commissione il 2 ottobre 2017 (COM(2017)0589)

vista la direttiva (UE) 2017/1371 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale («direttiva PIF»),

visti il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (4), del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»),

visti il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002,

viste la relazione 2015 richiesta dalla Commissione dal titolo «Studio finalizzato a quantificare e analizzare il divario dell'IVA negli Stati membri dell'UE», e la comunicazione della Commissione del 7 aprile 2016 su un piano d'azione sull'IVA «Verso uno spazio unico europeo dell'IVA — Il momento delle scelte» (COM(2016)0148),

vista la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-105/14 (6), procedimento penale a carico di Ivo Taricco e a.,

vista la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-42/17 (7), procedimento penale a carico di M.A.S. e M.B.,

vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2017 sul ruolo degli informatori nella protezione degli interessi finanziari dell'UE (8),

vista la relazione, presentata il 12 maggio 2017, sullo stato dei lavori relativi all'attuazione della comunicazione della Commissione dal titolo «Intensificare la lotta contro il contrabbando di sigarette e altre forme di commercio illecito dei prodotti del tabacco — Una strategia globale dell'UE (COM(2013)0324 del 6.6.2013)», (COM(2017)0235),

vista la comunicazione della Commissione del 6 giugno 2011 dal titolo «La lotta contro la corruzione nell'UE» (COM(2011)0308),

visti la relazione coordinata dall'OLAF dal titolo «La frode negli appalti pubblici — Una raccolta di indicatori di rischio e migliori prassi», pubblicata il 20 dicembre 2017, e il manuale dell'OLAF del 2017 sulla segnalazione delle irregolarità in regime di gestione concorrente,

vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (9),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2018 sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE — Recupero di denaro e beni da paesi terzi nei casi di frode (10),

vista la relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione, elaborata dalla Commissione, del 3 febbraio 2014 (COM(2014)0038),

vista la relazione speciale n. 19/2017 della Corte dei conti europea intitolata «Procedure di importazione: carenze nel quadro giuridico e un'attuazione inefficace incidono sugli interessi finanziari dell'UE»,

visto il parere n. 9/2018 della Corte dei conti europea sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma antifrode dell'UE,

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende. Quadro finanziario pluriennale 2021-2027» (COM(2018)0321),

vista la sua risoluzione del 4 ottobre 2018 sulla lotta alla frode doganale e la protezione delle risorse proprie dell'Unione europea (11),

vista la relazione speciale n. 26/2018 della Corte dei conti europea, del 10 ottobre 2018, intitolata «Una serie di ritardi nei sistemi informatici doganali: cosa non ha funzionato?»,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0003/2019),

A.

considerando che, di diritto, gli Stati membri e la Commissione hanno una responsabilità condivisa per quanto riguarda l'esecuzione del 74 % del bilancio dell'Unione per l'esercizio 2017, ma che, di fatto, gli Stati membri spendono tali risorse e la Commissione è responsabile della vigilanza attraverso i suoi meccanismi di controllo;

B.

considerando che una buona gestione della spesa pubblica e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere elementi fondamentali della politica dell'Unione europea, al fine di aumentare la fiducia dei cittadini garantendo che il loro denaro venga utilizzato in modo corretto ed efficace;

C.

considerando che l'articolo 310, paragrafo 6, TFUE sancisce che «l'Unione e gli Stati membri, conformemente all'articolo 325, combattono la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione»;

D.

considerando che il conseguimento di risultati positivi mediante processi di semplificazione comporta una valutazione periodica di contributi, esiti, realizzazioni e impatti tramite controlli di rendimento;

E.

considerando che è necessario tenere adeguatamente conto della diversità dei sistemi giuridici e amministrativi degli Stati membri per contrastare le irregolarità e combattere le frodi; che la Commissione dovrebbe pertanto intensificare gli sforzi volti a garantire che la lotta contro la frode venga attuata efficacemente e produca risultati più concreti e più soddisfacenti;

F.

considerando che l'articolo 325, paragrafo 2, TFUE stabilisce che «gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari»;

G.

considerando che l'UE ha un diritto generale di intervento in materia di politiche anticorruzione entro i limiti stabiliti dal TFUE; che, ai sensi dell'articolo 67 dello stesso trattato, l'Unione è tenuta a garantire un livello elevato di sicurezza, anche attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità, nonché il ravvicinamento delle legislazioni penali; che l'articolo 83 TFUE inserisce la corruzione tra i reati particolarmente gravi che presentano una dimensione transnazionale;

H.

considerando che l'articolo 325, paragrafo 3, TFUE sancisce che «gli Stati membri coordinano l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione contro la frode» e che «essi organizzano, assieme alla Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti»;

I.

considerando che la corruzione è diffusa nei vari Stati membri e rappresenta una grave minaccia per gli interessi finanziari dell'Unione, il che a sua volta rischia di minare la fiducia nella pubblica amministrazione;

J.

considerando che l'IVA è un'importante fonte di entrate per i bilanci nazionali e che nel 2017 le risorse proprie basate sull'IVA costituivano il 12,1 % del bilancio complessivo dell'UE;

K.

considerando che la risoluzione del Consiglio n. 6902/05 del 14 aprile 2005 su una politica globale dell'UE contro la corruzione ha invitato la Commissione a considerare tutte le opzioni disponibili, tra cui la partecipazione al gruppo GRECO o un meccanismo per valutare e monitorare gli strumenti dell'UE in relazione alla messa a punto di un meccanismo di valutazione e monitoraggio reciproci;

L.

considerando che i casi sistematici e istituzionalizzati di corruzione in taluni Stati membri ledono gravemente gli interessi finanziari dell'UE, rappresentando nel contempo una minaccia per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali;

M.

considerando che, secondo la relazione speciale Eurobarometro 470 sulla corruzione, pubblicata nel dicembre 2017, in generale le percezioni e gli atteggiamenti nei confronti della corruzione sono rimasti pressoché invariati rispetto al 2013, il che indica che non sono stati raggiunti risultati concreti in termini di miglioramento della fiducia dei cittadini europei nelle loro istituzioni;

Individuazione e notifica delle irregolarità

1.

rileva con soddisfazione che le irregolarità fraudolente e non fraudolente segnalate in totale nel 2017 (15 213 casi) sono diminuite del 20,8 % rispetto al 2016 (19 080 casi) e che il loro valore si è ridotto dell'13 % (da 2,97 miliardi di EUR nel 2016 a 2,58 miliardi di EUR nel 2017);

2.

sottolinea che non tutte le irregolarità sono fraudolente e che occorre operare una chiara distinzione tra gli errori commessi;

3.

prende atto del notevole calo del 19,3 %, rispetto all'anno precedente, del numero di irregolarità segnalate come fraudolente, che conferma la tendenza al ribasso iniziata nel 2014; si augura che tale calo sia indicativo di una reale riduzione delle frodi e non di carenze nella loro individuazione;

4.

ritiene opportuna una più stretta collaborazione tra gli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni, al fine di migliorare la raccolta dei dati e di rafforzare l'efficacia dei controlli;

5.

deplora che più della metà degli Stati membri non abbia adottato strategie nazionali antifrode (NAFS); invita la Commissione a incoraggiare i restanti Stati membri a procedere all'adozione di NAFS;

6.

invita nuovamente la Commissione a creare un sistema uniforme di raccolta di dati comparabili sui casi di irregolarità e di frode negli Stati membri, al fine di uniformare il processo di segnalazione e di garantire la qualità e la comparabilità dei dati forniti;

7.

ricorda come in molti Stati membri manchi una legislazione specifica contro la criminalità organizzata, coinvolta sempre più in attività transfrontaliere e in settori che coinvolgono gli interessi finanziari dell'Unione, quali il contrabbando e la falsificazione di moneta;

8.

esprime preoccupazione per quanto riguarda i controlli relativi agli strumenti finanziari gestiti da intermediari e le debolezze dimostrate nel controllo delle sedi legali dei beneficiari; ribadisce la necessità di subordinare l'erogazione dei prestiti diretti e indiretti alla pubblicazione di dati fiscali e contabili paese per paese e alla divulgazione dei dati sulla proprietà effettiva da parte dei soggetti beneficiari e degli intermediari finanziari coinvolti nelle operazioni di finanziamento;

Entrate — risorse proprie

9.

esprime la propria preoccupazione per il fatto che, secondo le statistiche della Commissione, nel 2016 il divario dell'IVA ammontava a 147 miliardi di EUR, pari a più del 12 % delle entrate IVA totali attese e che, secondo le stime della Commissione, i casi di frode nel campo dell'IVA intracomunitaria costano all'Unione circa 50 miliardi di EUR l'anno;

10.

accoglie con favore il piano d'azione sull'IVA della Commissione, del 7 aprile 2016, volto alla riforma del quadro dell'IVA, e le 13 proposte legislative adottate dalla Commissione da dicembre 2016 per affrontare la transizione verso il regime definitivo dell'IVA, eliminare gli ostacoli posti dall'IVA al commercio elettronico, rivedere il regime dell'IVA per le PMI, ammodernare la politica relativa alle aliquote IVA e colmare il divario dell'IVA; osserva che la proposta di un «sistema definitivo» potrebbe eliminare le frodi intracomunitarie dell'operatore inadempiente (MTIC), ma non entrerebbe in vigore prima del 2022; invita gli Stati membri ad attuare rapidamente la riforma del regime dell'IVA e, nel frattempo, ad adottare misure più immediate per limitare i danni, anche nell'ambito di Eurofisc, dell'OLAF, di EUROPOL e della futura EPPO;

11.

accoglie con favore la sentenza della Corte di giustizia nella causa M.A.S. (C-42/17), che impone agli Stati membri di assicurarsi che, nei casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione in materia di IVA, siano adottate sanzioni penali dotate di carattere effettivo e dissuasivo, conformemente ai loro obblighi di cui all'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE;

12.

si rammarica che l'indagine dell'OLAF in materia di frode doganale nel Regno Unito, conclusasi nel 2017, abbia riscontrato una notevole evasione IVA in relazione alle importazioni nel paese mediante l'abuso della sospensione del pagamento dell'IVA, o il cosiddetto regime doganale 42 (CP42); accoglie con favore la procedura di pre-infrazione avviata dalla Commissione nel maggio 2018 contro il Regno Unito; ricorda che dette perdite sono stimate complessivamente a 3,2 miliardi di EUR per il periodo 2013-2016, causando anche una perdita per il bilancio dell'UE; esprime preoccupazione per il fatto che le modifiche al regolamento del Consiglio (UE) n. 904/2010 del 7 ottobre 2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto (12), adottate di recente in merito alle misure per rafforzare la cooperazione amministrativa in materia di IVA potrebbero non essere sufficienti a contrastare la frode del regime doganale 42 e invita la Commissione a valutare nuove strategie per tracciare le merci afferenti al suddetto regime all'interno dell'UE;

13.

accoglie con favore la modifica del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, adottata il 2 ottobre 2018, e auspica che una maggiore cooperazione consentirà di affrontare in modo efficace i principali aspetti delle frodi transfrontaliere in seno al mercato unico, come ad esempio la frode intracomunitaria dell'operatore inadempiente;

14.

si compiace dell'adozione della direttiva PIF, che chiarisce le questioni legate alla cooperazione transfrontaliera e all'assistenza giudiziaria reciproca tra gli Stati membri, Eurojust, l'EPPO e la Commissione nella lotta contro la frode in materia di IVA;

15.

sottolinea, in tale contesto, la gravità della situazione attuale concernente le frodi realizzate tramite l'omesso versamento dell'IVA, in particolare le cosiddette «frodi carosello»; invita tutti gli Stati membri a partecipare a tutti gli ambiti di attività di Eurofisc onde agevolare lo scambio di informazioni ai fini della lotta contro le frodi;

16.

rammenta che la Corte di giustizia ha più volte confermato che l'IVA è un interesse finanziario dell'Unione, da ultimo nella causa a carico di Taricco (C-105/14); osserva tuttavia che l'OLAF svolge molto raramente indagini su irregolarità riguardanti l'IVA a causa della mancanza di strumenti; invita gli Stati membri a sostenere la proposta della Commissione di fornire nuovi strumenti all'OLAF per affrontare i casi in materia di IVA, quali l'accesso alle informazioni di Eurofisc, del sistema VIES o dei conti bancari;

17.

prende atto dell'andamento stabile del numero di segnalazioni di casi fraudolenti e non fraudolenti legati alle risorse proprie tradizionali (4 647 nel 2016 e 4 636 nel 2017), nonché degli importi in questione (537 milioni di EUR nel 2016 e 502 milioni di EUR nel 2017); constata tuttavia una disomogenea distribuzione delle irregolarità nei vari Stati membri, con la Grecia (7,17 %), la Spagna (4,31 %) e l'Ungheria (3,35 %) nettamente al di sopra della media UE dell'1,96 % relativa alle risorse proprie tradizionali non riscosse;

18.

osserva con forte preoccupazione che il contrabbando di tabacco verso l'UE si è intensificato negli ultimi anni e che, secondo le stime, rappresenta una perdita annua di 10 miliardi di EUR in termini di entrate pubbliche dei bilanci dell'UE e degli Stati membri ed è allo stesso tempo una fonte significativa di criminalità organizzata, ivi compreso il terrorismo; ritiene necessario che gli Stati membri intensifichino i loro sforzi volti a contrastare queste attività illegali, anche attraverso un rafforzamento delle procedure di cooperazione e scambio di informazioni a livello di Stati membri;

19.

ritiene che una combinazione di diversi metodi di individuazione (controlli allo sdoganamento, controlli a posteriori, ispezioni effettuate dai servizi antifrode e altro) sia lo strumento più efficace per individuare le frodi e che l'efficienza di ciascun metodo dipenda dallo Stato membro interessato, dal coordinamento efficace della sua amministrazione e dalla capacità dei servizi competenti degli Stati membri di comunicare tra loro;

20.

trova preoccupante il fatto che alcuni Stati membri non segnalino regolarmente nessun caso di frode; invita la Commissione a indagare sulla situazione, in quanto reputa piuttosto bassa la probabilità che tali Stati membri siano paradisi esenti da frodi; invita la Commissione a effettuare controlli a campione sul posto in tali paesi;

21.

rileva con costernazione che il tasso medio di recupero nei casi segnalati come fraudolenti nel periodo compreso tra il 1989 e il 2017 ammonta soltanto al 37 %; invita la Commissione a cercare soluzioni per migliorare questa situazione drammatica;

22.

ribadisce il suo appello alla Commissione affinché riferisca su base annua in merito all'importo delle risorse proprie dell'Unione recuperate a seguito delle raccomandazioni dell'OLAF e comunichi gli importi che devono ancora essere recuperati;

Programma antifrode dell'UE

23.

si compiace dell'istituzione del programma antifrode dell'UE, che sarà attuato dall'OLAF in regime di gestione diretta (COM(2018)0386), e chiede che le sovvenzioni siano gestite in formato elettronico mediante il sistema di gestione eGrants della Commissione, a partire da giugno 2019;

EPPO e futuri rapporti con l'OLAF

24.

valuta positivamente la decisione di 22 Stati membri di procedere all'istituzione dell'EPPO nel quadro di una cooperazione rafforzata; invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri tuttora restii affinché prendano parte all'EPPO;

25.

ricorda che gli accordi di cooperazione tra OLAF ed EPPO dovrebbero garantire una chiara distinzione di competenze, al fine di evitare doppie strutture, conflitti di competenze e lacune giuridiche imputabili alla mancanza di competenze;

26.

si compiace che il progetto di bilancio dell'UE per il 2019 includa, per la prima volta, stanziamenti destinati all'EPPO (4,9 milioni di EUR) e insiste sull'importanza di garantire un livello adeguato di organico e dotazioni per l'EPPO; rileva che sono previsti solo 37 posti in organico, con la conseguenza che, una volta detratti i 23 posti di procuratore europeo, resteranno solo 14 posti per i compiti amministrativi; ritiene che tale situazione non sia realistica, in particolare in considerazione del fatto che altri due Stati membri hanno recentemente deciso di aderire all'EPPO; chiede pertanto di anticipare il potenziamento del personale previsto per il 2020 al fine di aiutare l'EPPO a essere pienamente operativa entro la fine del 2020, come previsto dal regolamento;

27.

accoglie con favore la proposta mirata della Commissione di revisione del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, principalmente alla luce dell'istituzione dell'EPPO; sottolinea che i futuri rapporti tra l'OLAF e l'EPPO dovrebbero essere basati su una stretta cooperazione, sull'efficiente scambio di informazioni e sulla complementarietà, evitando duplicazioni o conflitti di competenze;

Lotta alla corruzione

28.

accoglie con favore la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, presentata dalla Commissione; sottolinea che ai fini di una valutazione obiettiva e sistematica, la Commissione dovrebbe pubblicare periodicamente una valutazione delle minacce allo Stato di diritto, inclusi i rischi di corruzione sistemica, in ciascuno Stato membro, sulla base di una serie di indicatori e relazioni indipendenti;

29.

sottolinea che dopo l'istituzione dell'EPPO l'OLAF resterà l'unico ufficio responsabile di tutelare gli interessi finanziari dell'UE negli Stati membri che hanno deciso di non aderire all'EPPO; sottolinea inoltre che, secondo il parere n. 8/2018 della Corte dei conti europea, la proposta della Commissione che modifica il regolamento relativo all'OLAF non risolve la questione della scarsa efficacia delle indagini amministrative dell'Ufficio; sottolinea l'importanza di garantire che l'OLAF resti un partner forte e pienamente operativo dell'EPPO;

30.

deplora che la Commissione non reputi più necessaria la pubblicazione della relazione sulla lotta alla corruzione; deplora la decisione della Commissione di includere il monitoraggio anticorruzione nel processo di governance economica del semestre europeo; è del parere che ciò abbia ulteriormente ridotto il monitoraggio da parte della Commissione, poiché sono disponibili informazioni soltanto per pochissimi paesi; deplora altresì che questo nuovo approccio sia per lo più incentrato sull'impatto economico della corruzione e trascuri quasi completamente gli altri aspetti che la corruzione può intaccare, quali la fiducia dei cittadini nella pubblica amministrazione e perfino le strutture democratiche degli Stati membri; sollecita pertanto la Commissione a continuare a pubblicare le sue relazioni sulla lotta alla corruzione; ribadisce il suo invito alla Commissione a impegnarsi a favore di una politica anticorruzione dell'UE più completa e coerente, che includa una valutazione approfondita delle politiche anticorruzione in ciascuno Stato membro;

31.

ribadisce che l'effetto «porta girevole» può essere deleterio per le relazioni tra le istituzioni e i rappresentanti di interessi; invita le istituzioni dell'UE a sviluppare un approccio sistematico e proporzionato a tale sfida;

32.

deplora il fatto che la Commissione non abbia promosso la partecipazione dell'UE al Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d'Europa; invita la Commissione a riprendere quanto prima i negoziati con GRECO al fine di valutare tempestivamente la sua conformità alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC) e istituire un meccanismo di valutazione interna per le istituzioni dell'Unione;

33.

ribadisce l'invito rivolto alla Commissione affinché sviluppi un sistema di indicatori rigorosi e criteri uniformi di facile applicazione in base ai requisiti fissati nel programma di Stoccolma per misurare il livello di corruzione negli Stati membri e valutare le loro politiche anticorruzione; invita la Commissione a elaborare un indice della corruzione per classificare gli Stati membri; ritiene che l'indice della corruzione possa fornire una solida base su cui la Commissione potrebbe fondare il meccanismo di controllo per paese al momento di controllare la spesa relativa alle risorse dell'UE;

34.

rammenta che la Commissione non ha accesso alle informazioni scambiate tra gli Stati membri per prevenire e combattere le frodi intracomunitarie dell'operatore inadempiente, dette comunemente «frodi carosello»; ritiene che la Commissione dovrebbe avere accesso a Eurofisc, al fine di controllare e valutare meglio nonché di migliorare lo scambio di dati tra gli Stati membri; invita tutti gli Stati membri a partecipare a tutti gli ambiti di attività di Eurofisc per agevolare e accelerare lo scambio di informazioni con le autorità giudiziarie e le autorità preposte all'applicazione della legge, quali Europol e l'OLAF, come raccomandato dalla Corte dei conti europea; chiede agli Stati membri e al Consiglio di consentire alla Commissione di accedere a tali dati onde promuovere la cooperazione, rafforzare l'affidabilità dei dati e lottare contro la criminalità transfrontaliera;

Appalti pubblici

Digitalizzazione

35.

osserva che parte considerevole degli investimenti pubblici è spesa mediante appalti pubblici (2 000 miliardi di EUR l'anno); pone l'accento sui vantaggi degli appalti elettronici nella lotta contro la frode, come ad esempio i risparmi per tutte le parti, la maggiore trasparenza e le procedure semplificate e abbreviate;

36.

invita la Commissione a elaborare un quadro per la digitalizzazione di tutti i processi di attuazione delle politiche UE (inviti a presentare proposte, presentazione delle domande, valutazione, attuazione, pagamenti), quadro che dovrà essere applicato da tutti gli Stati membri;

37.

si rammarica che solo pochi Stati membri si avvalgano delle nuove tecnologie per tutte le fasi salienti della procedura di appalto (notifica elettronica, accesso elettronico ai documenti di gara, presentazione elettronica, valutazione elettronica, aggiudicazione elettronica, ordinazione elettronica, fatturazione elettronica e pagamento elettronico); invita gli Stati membri a mettere a disposizione online in un formato leggibile meccanicamente, entro luglio 2019, tutte le forme di procedura di appalto pubblico nonché i registri dei contratti accessibili al pubblico;

38.

invita la Commissione a sviluppare incentivi volti a creare un profilo elettronico delle amministrazioni aggiudicatrici per gli Stati membri in cui tali profili non sono disponibili;

39.

accoglie con favore il calendario della Commissione per l'introduzione degli appalti elettronici nell'UE e invita la Commissione a darvi seguito;

Prevenzione e fasi iniziali della procedura di gara

40.

è del parere che le attività di prevenzione siano molto importanti per ridurre il livello di frode nell'impiego dei fondi dell'UE e che il passaggio agli appalti elettronici rappresenti un passo importante ai fini della prevenzione delle frodi e della promozione dell'integrità e della trasparenza;

41.

si compiace della creazione del sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) e ritiene che una combinazione di diversi metodi di individuazione (controlli) nelle fasi iniziali della gara di appalto costituisca lo strumento più efficace per la prevenzione delle frodi, in quanto consente di riorientare i fondi verso altri progetti;

42.

accoglie con favore gli orientamenti elaborati dal Comitato consultivo per il coordinamento nel settore della lotta contro le frodi (COCOLAF) sugli indicatori di rischio e le migliori prassi in materia di appalti pubblici e segnalazione delle irregolarità;

43.

accoglie con favore la semplificazione delle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'UE e ritiene che un'ulteriore semplificazione ne aumenterà l'efficacia; auspica che altri beneficiari di fondi dell'Unione possano beneficiare di opzioni semplificate in materia di costi;

Procedure di importazione

44.

osserva che i dazi doganali corrispondono al 14 % del bilancio dell'UE e ritiene che la loro applicazione inefficace così come la mancanza di norme armonizzate incidano negativamente sugli interessi finanziari dell'UE;

45.

rileva che i servizi doganali di vari Stati membri scambiano informazioni sui casi sospetti di frode, al fine di garantire il rispetto della normativa doganale (assistenza reciproca); crede che tale comunicazione sia più semplice nei casi in cui è obbligatorio indicare lo speditore nella dichiarazione doganale d'importazione (DAU) e invita la Commissione a rendere obbligatoria tale indicazione in tutti gli Stati membri entro luglio 2019;

46.

esprime preoccupazione per quanto riguarda i controlli doganali e la relativa riscossione delle imposte che costituiscono una risorsa propria del bilancio dell'Unione; ricorda che sono le autorità doganali degli Stati membri a effettuare i controlli per appurare se gli importatori rispettino la normativa su tariffe e importazioni e invita la Commissione ad assicurare un controllo adeguato e armonizzato alle frontiere dell'UE, in modo da garantire la sicurezza dell'Unione e la tutela dei suoi interessi economici, adoperandosi in particolare per la lotta al commercio di prodotti illeciti e contraffatti;

47.

deplora che l'attuazione dei nuovi sistemi informatici per l'unione doganale abbia subito una serie di ritardi, a causa dei quali alcuni dei principali sistemi non saranno disponibili entro il termine del 2020 stabilito nel codice doganale dell'Unione; sottolinea che il rapido passaggio a un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane è essenziale per garantire che le amministrazioni doganali operino come se fossero un'unica entità; invita la Commissione e gli Stati membri a contribuire alla realizzazione e alla sostenibilità finanziaria dei sistemi di informazione doganale dell'UE;

48.

plaude alle 11 operazioni doganali congiunte che sono state efficacemente indirizzate contro varie minacce come le frodi a danno delle entrate, i movimenti illeciti di denaro contante, le contraffazioni, il contrabbando di sigarette e gli stupefacenti; plaude altresì all'individuazione di irregolarità a seguito della pubblicazione, da parte dell'OLAF, di comunicazioni di mutua assistenza, in particolare per quanto riguarda le frodi relative ai pannelli solari;

49.

sottolinea che sono necessari controlli doganali armonizzati e normalizzati a tutti i punti di entrata, poiché uno svolgimento non equilibrato dei controlli doganali da parte degli Stati membri ostacola il funzionamento efficace dell'unione doganale;

Spese

50.

accoglie favorevolmente la significativa diminuzione del numero di casi (da 272 nel 2016 a 133 nel 2017) segnalati come fraudolenti nel quadro dello sviluppo rurale, e il conseguente calo del valore delle frodi, che è passato da 47 milioni di EUR a 20 milioni di EUR; rileva tuttavia la tendenza opposta in atto nell'ambito degli aiuti diretti all'agricoltura, dove il valore delle irregolarità segnalate come fraudolente è aumentato fortemente, passando da 11 milioni di EUR a 39 milioni di EUR, e il valore finanziario medio per ciascun caso è aumentato del 227 %; si augura che ciò non rappresenti una tendenza negativa;

51.

si attende che la semplificazione delle norme amministrative invocata nelle disposizioni comuni relative al periodo 2014-2020 consenta di ridurre il numero di irregolarità non fraudolente, di identificare i casi fraudolenti e di rendere i fondi dell'UE maggiormente accessibili ai beneficiari;

52.

invita la Commissione a proseguire gli sforzi per uniformare la nomenclatura degli errori legati alle spese, dal momento che, in base a quanto emerge dai dati, vari Stati membri dichiarano gli stessi errori in categorie diverse (SWD(2018)0386);

53.

sottolinea che la capacità di individuazione rappresenta un elemento chiave nel contesto del ciclo di lotta contro la frode, che contribuisce all'efficacia e all'efficienza del sistema a tutela del bilancio dell'UE; si compiace pertanto che gli Stati membri più attivi nell'individuazione e nella segnalazione di irregolarità potenzialmente fraudolente siano la Polonia, la Romania, l'Ungheria, l'Italia e la Bulgaria, dai quali proviene il 73 % delle irregolarità segnalate come fraudolente nella politica agricola comune negli anni compresi tra il 2013 e il 2017; sottolinea, in questo contesto, che una sola valutazione numerica delle segnalazioni effettuate può comportare un'errata percezione dell'efficacia dei controlli; invita perciò la Commissione a continuare a sostenere gli Stati membri per far sì che vengano migliorati sia la qualità sia il numero dei controlli, e a condividere le migliori pratiche nella lotta alle frodi;

54.

osserva che il numero di irregolarità non segnalate come fraudolente nell'ambito della politica di coesione e della pesca (5 129 casi nel 2017) è tornato ai livelli del 2013 e del 2014 (rispettivamente 4 695 e 4 825 casi), dopo un picco durato due anni;

55.

ricorda come la piena trasparenza della rendicontazione delle spese sia fondamentale soprattutto per quanto riguarda le opere infrastrutturali finanziate direttamente tramite fondi o strumenti finanziari dell'Unione; invita la Commissione a prevedere il pieno accesso alle informazioni da parte dei cittadini europei ai progetti cofinanziati;

56.

constata che il numero di irregolarità segnalate nel quadro dell'assistenza preadesione è ulteriormente diminuito nel 2017 e che, con l'eliminazione graduale dei programmi di preadesione, il numero di irregolarità segnalate come fraudolente si è avvicinato allo zero;

Problemi individuati e misure necessarie

Migliori controlli

57.

sostiene il programma Hercule III, che costituisce un buon esempio dell'approccio dell'«uso ottimale di ogni euro»; si attende che il programma che gli succederà dopo il 2020 sia ancora più efficiente;

58.

auspica che il nuovo atteso regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale, migliorerà ulteriormente il coordinamento e potenzierà la cooperazione tra le autorità doganali e le altre autorità di contrasto in materia di finanziamenti mediante un migliore partenariato a livello dell'UE;

Frodi transnazionali

59.

sottolinea come un sistema di scambio di informazioni tra le autorità competenti permetterebbe un controllo incrociato delle registrazioni contabili concernenti le transazioni tra due o più Stati membri al fine di evitare frodi transnazionali nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento, assicurando in tal modo un approccio orizzontale e completo alla protezione degli interessi finanziari degli Stati membri; ribadisce la sua richiesta alla Commissione di presentare una proposta legislativa in materia di mutua assistenza amministrativa nei settori di spesa dei fondi europei che non prevedono finora tale pratica;

60.

è preoccupato per la crescente minaccia e l'aumento dei casi di frode transnazionale rilevati dall'OLAF; si compiace per l'approvazione della relazione del Parlamento europeo, del 25 ottobre 2018, sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE — Recupero di denaro e beni da paesi terzi nei casi di frode, nonché per la riuscita integrazione della clausola antifrode nell'accordo di libero scambio con il Giappone; invita la Commissione a generalizzare la prassi di inserire clausole antifrode negli accordi conclusi tra l'UE e i paesi terzi;

Informatori

61.

valuta positivamente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (COM(2018)0218); auspica che tale proposta rafforzi considerevolmente la sicurezza degli informatori nell'Unione e che porti di conseguenza a un notevole miglioramento della protezione finanziaria e dello Stato di diritto nell'Unione europea; auspica altresì che la direttiva entri in vigore nell'immediato futuro; invita le istituzioni dell'UE ad applicare al più presto le norme stabilite dalla direttiva nelle loro politiche interne per garantire il massimo livello di protezione degli interessi finanziari nell'Unione; incoraggia gli Stati membri a recepire la direttiva nei propri ordinamenti giuridici nazionali e ad ampliarne il più possibile l'ambito di applicazione;

62.

sottolinea l'importante ruolo degli informatori nella prevenzione, individuazione e segnalazione delle frodi nonché la necessità di proteggerli;

Giornalismo investigativo

63.

ritiene che il giornalismo investigativo svolga un ruolo fondamentale nella promozione del necessario livello di trasparenza nell'UE e negli Stati membri e che vada incoraggiato e sostenuto sia dagli Stati membri sia dall'Unione;

Tabacco

64.

osserva con preoccupazione che, secondo le stime dell'OLAF, il commercio illegale di sigarette rappresenta una perdita finanziaria di 10 miliardi di EUR l'anno per i bilanci dell'UE e dei suoi Stati membri;

65.

accoglie con favore l'entrata in vigore, il 25 settembre 2018, del protocollo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per eliminare il commercio illecito dei prodotti del tabacco, a seguito della quarantunesima ratifica, il 27 giugno 2018; si compiace altresì che dall'8 al 10 ottobre 2018 si sia tenuta la prima riunione dei firmatari del protocollo; esorta tuttavia gli Stati membri che non hanno ancora ratificato il protocollo a farlo quanto prima; invita la Commissione a svolgere un ruolo attivo al fine di stilare una relazione completa sulle buone pratiche e le esperienze di attuazione dei sistemi di monitoraggio e di tracciabilità nei paesi firmatari; invita gli Stati membri che hanno firmato, ma non ancora ratificato, il protocollo a provvedere in tal senso;

66.

rammenta la decisione della Commissione di non rinnovare l'accordo con PMI, scaduto il 9 luglio 2016; ricorda che il 9 marzo 2016 il Parlamento europeo aveva chiesto alla Commissione di non rinnovarlo, prorogarlo o rinegoziarlo dopo la sua data di scadenza; ritiene che neppure gli altri tre accordi con le imprese del settore del tabacco (BAT, JTI, ITL) debbano essere rinnovati, prorogati o rinegoziati; invita la Commissione a presentare entro la fine del 2018 una relazione sulla fattibilità di porre fine ai restanti tre accordi;

67.

invita la Commissione a elaborare rapidamente il nuovo piano d'azione e la strategia completa dell'UE per la lotta al traffico illecito di tabacco previsti per la fine dell'estate 2018;

68.

invita la Commissione a garantire che il sistema di tracciabilità e i dispositivi di sicurezza che gli Stati membri dovranno attuare entro il 20 maggio 2019, per le sigarette e il tabacco da arrotolare, ed entro il 20 maggio 2024, per gli altri prodotti del tabacco (quali sigari, sigaretti e prodotti del tabacco non da fumo), siano conformi agli orientamenti in materia di indipendenza contenuti nel protocollo dell'OMS per eliminare il commercio illecito dei prodotti del tabacco che l'Unione europea ha ratificato il 24 giugno 2016;

69.

invita la Commissione a prevedere i rischi della clonazione dissimulata delle singole marcature operata dall'industria del tabacco allo scopo di alimentare il mercato parallelo;

70.

rileva con preoccupazione che le raccomandazioni dell'OLAF in materia di azione giudiziaria sono state applicate dagli Stati membri solo in misura limitata; ritiene che questa situazione sia intollerabile e invita la Commissione a esortare gli Stati membri ad assicurare la piena attuazione delle raccomandazioni dell'OLAF e a stabilire regole per facilitare l'ammissibilità delle prove trovate dall'OLAF;

Indagini e ruolo dell'OLAF

71.

accoglie con favore la proposta della Commissione di conferire all'OLAF il potere di indagare su questioni relative all'imposta sul valore aggiunto; invita la Commissione a garantire un certo livello di trasparenza delle relazioni e raccomandazioni dell'OLAF una volta concluse tutte le procedure europee e nazionali; è del parere che dopo l'adozione delle necessarie modifiche al regolamento relativo all'OLAF per quanto riguarda l'istituzione dell'EPPO, la Commissione debba provvedere a un ammodernamento più approfondito e completo del quadro dell'OLAF;

72.

deplora le incoerenze terminologiche nelle relazioni dell'OLAF, quali ad esempio, indagini «chiuse» e «concluse»; invita la Commissione e l'OLAF a utilizzare una terminologia coerente, al fine di garantire nel corso degli anni la comparabilità delle relazioni e dei ricorsi nei casi di frode;

73.

prende atto dei problemi esistenti in relazione alla nuova banca dati per la gestione dei contenuti (OCM) dell'OLAF; deplora in particolare la perdita di alcuni casi nella nuova banca dati; si compiace che al problema sia stata accordata la massima priorità; invita la Commissione a fornire al Parlamento una valutazione approfondita del progetto informatico OCM, soprattutto per quanto concerne la progettazione, i costi complessivi, l'attuazione, l'esperienza degli utenti e un elenco dei problemi riscontrati, secondo quanto indicato nelle raccomandazioni emesse dal comitato di vigilanza dell'OLAF (13);

74.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire congiuntamente che le indagini dell'OLAF e degli Stati membri si integrino a vicenda, che l'OLAF abbia gli stessi poteri d'indagine in ciascuno Stato membro, incluso l'accesso alle informazioni sui conti bancari, e che le prove raccolte dall'OLAF siano considerate ammissibili nei procedimenti penali dalle magistrature di tutti gli Stati membri, poiché ciò è essenziale per dare un seguito efficace alle indagini dell'Ufficio;

o

o o

75.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti europea, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e al comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode.

(1)  OLAF, «Diciottesima relazione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, 1o gennaio-31 dicembre 2017», 5.10.2018.

(2)  GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1.

(3)  GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29.

(4)  GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.

(5)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(6)  Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 settembre 2015, procedimento penale a carico di Ivo Taricco e a., 105/14, ECLI:EU:C:2015:555.

(7)  Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 dicembre 2017, procedimento penale a carico di M.A.S. e M.B., 42/17, ECLI:EU:C:2017:936.

(8)  GU C 252 del 18.7.2018, pag. 56.

(9)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.

(10)  Testi approvati, P8_TA(2018)0419.

(11)  Testi approvati, P8_TA(2018)0384.

(12)  GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1.

(13)  Parere n. 1/2018 del comitato di vigilanza dell'OLAF sul progetto preliminare di bilancio dell'OLAF per il 2019.


27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/163


P8_TA(2019)0057

Colza geneticamente modificata Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3

Risoluzione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che modifica la decisione di esecuzione 2013/327/UE per quanto riguarda il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di mangimi contenenti o costituiti da colza geneticamente modificata Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D059688/02 — 2019/2521(RSP))

(2020/C 411/22)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che modifica la decisione di esecuzione 2013/327/UE per quanto riguarda il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di mangimi contenenti o costituiti da colza geneticamente modificata Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D059688/02

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 3,

visto che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato il 3 dicembre 2018 senza esprimere parere,

visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2),

visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 25 ottobre 2017 e pubblicato il 28 novembre 2017 (3),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 febbraio 2017 recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (COM(2017)0085, 2017/0035(COD)),

viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati (4),

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.

considerando che il 20 maggio 2016 Bayer CropScience AG ha presentato alla Commissione, a norma degli articoli 11 e 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio relativa a prodotti di cui alla decisione 2007/232/CE della Commissione (5) (in appresso «la domanda di rinnovo»);

B.

considerando che la decisione 2007/232/CE ha autorizzato l'immissione in commercio di mangimi contenenti o costituiti da colza geneticamente modificata Ms8, Rf3 e Ms8 x Rf3 e che l'ambito di tale autorizzazione contemplava altresì prodotti contenenti e costituiti da colza Ms8, Rf3 e Ms8 x Rf3 per usi diversi da alimenti o mangimi, ad eccezione della coltivazione.

C.

considerando che il 25 ottobre 2017 l'EFSA ha adottato un parere favorevole in relazione alla domanda di rinnovo, a norma degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003,

D.

considerando che la Commissione, su richiesta del richiedente, ha deciso di modificare la precedente decisione di esecuzione 2013/327/UE della Commissione (6) in modo da farvi rientrare i prodotti contemplati dalla decisione 2007/232/CE; che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione modifica quindi la decisione di esecuzione 2013/327/UE e abroga la decisione 2007/232/CE; che la legittimità di tale approccio è discutibile;

E.

considerando che durante il trimestre di consultazione le autorità competenti hanno presentato diverse osservazioni critiche (7); che, tra l'altro, gli Stati membri hanno criticato il fatto che l'approccio al monitoraggio adottato dal richiedente non fosse conforme ai requisiti di cui all'allegato VII della direttiva n. 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) o ai documenti di orientamento dell'EFSA, che le relazioni di monitoraggio ambientale successive all'immissione in commercio presentate dal richiedente presentassero gravi carenze e non contenessero dati attendibili a sostegno della conclusione che non vi sono stati effetti nocivi per la salute o l'ambiente associati all'importazione o all'uso di colza geneticamente modificata Ms8, Rf3 e Ms8 x Rf3;

F.

considerando che la colza geneticamente modificata Ms8, Rf3 e Ms8 x Rf3 è stata progettata per essere resistente all'applicazione dell'erbicida glufosinato;

G.

considerando che l'applicazione di un erbicida complementare rientra tra le normali pratiche agricole della coltivazione di piante resistenti agli erbicidi e che, pertanto, è prevedibile che tali piante saranno esposte a dosi maggiori e ripetute, le quali non solo porteranno a una maggiore quantità di residui nel raccolto, e di conseguenza nel prodotto importato, ma possono anche influenzare la composizione della pianta geneticamente modificata e le sue caratteristiche agronomiche;

H.

considerando che l'uso di glufosinato non è più permesso nell'Unione in quanto è stato classificato come tossico per la riproduzione e rientra quindi fra i criteri di esclusione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (9);

I.

considerando che i residui dell'irrorazione sono considerati al di fuori del mandato del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati; che non è stato valutato l'impatto dell'irrorazione con glufosinato della colza geneticamente modificata Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3; che le informazioni sui livelli di residui di erbicidi e dei loro metaboliti sono essenziali per una valutazione approfondita dei rischi che comportano le piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi;

J.

considerando che gli Stati membri non sono obbligati a misurare i residui di glifosinato sulle importazioni di colza per garantire la conformità con i livelli massimi di residui nell'ambito del programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2019, il 2020 e il 2021 (10);

K.

considerando che, oltre alla possibilità che animali e persone nell'Unione continuino a essere esposti a livelli elevati di residui di glufosinato presenti in questa colza geniticamente modificata, un esperto dell'autorità competente ha anche sollevato preoccupazioni in merito al metabolita N-acetilglufosinato, prodotto nella colza geneticamente modificata Ms8×Rf3, ma non nella sua controparte non geneticamente modificata (11); che, sebbene uno studio del 2013 indichi che l'N-Ac-GLF può avere effetti neurotossici, ciò non è stato valutato nell'ambito della valutazione dell'EFSA;

L.

considerando che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato il 3 dicembre 2018 senza esprimere parere e che pertanto l'autorizzazione non è sostenuta da una maggioranza qualificata di Stati membri;

M.

considerando che in entrambe le relazioni che accompagnano la sua proposta legislativa presentata il 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio e la sua proposta legislativa presentata il 14 febbraio 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione ha deplorato il fatto che, dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, essa abbia adottato le decisioni di autorizzazione senza il sostegno dei pareri dei comitati degli Stati membri e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, che costituisce decisamente l'eccezione per la procedura nel suo insieme, sia ormai divenuto la norma nel processo decisionale in materia di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati; considerando che questa prassi è stata in più occasioni deplorata dal Presidente Juncker in quanto non democratica (12);

N.

considerando che il 28 ottobre 2015 il Parlamento ha respinto in prima lettura (13) la proposta legislativa del 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003, invitando la Commissione a ritirarla e a presentarne una nuova;

1.

ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;

2.

ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con uno degli obiettivi del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

3.

chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

4.

invita la Commissione a non autorizzare l'importazione, destinata all'alimentazione umana o animale, di alcuna pianta geneticamente modificata che sia stata resa resistente a un erbicida il cui utilizzo non è autorizzato nell'Unione, nella fattispecie il glufosinato;

5.

invita la Commissione a non autorizzare alcuna pianta geneticamente modificata resistente agli erbicidi senza una valutazione completa dei residui di irrorazione con erbicidi complementari e i loro metaboliti e formulati commerciali applicati nei paesi di coltivazione;

6.

invita la Commissione a integrare pienamente la valutazione del rischio dell'impiego di erbicidi complementari e dei loro residui in quella delle piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, a prescindere dal fatto che la pianta geneticamente modificata interessata sia destinata alla coltivazione o all'importazione nell'UE per alimenti e mangimi;

7.

ribadisce il proprio impegno a portare avanti i lavori relativi alla proposta della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011; invita il Consiglio a portare avanti con urgenza i suoi lavori relativi a tale proposta della Commissione;

8.

invita la Commissione a sospendere qualsiasi decisione di esecuzione riguardo alle domande di autorizzazione di organismi geneticamente modificati fintantoché la procedura di autorizzazione non sarà stata rivista in modo da ovviare alle carenze dell'attuale procedura, rivelatasi inadeguata;

9.

invita la Commissione a ritirare le proposte relative alle autorizzazioni di organismi geneticamente modificati, qualora il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non presenti alcun parere, sia ai fini della coltivazione che per la produzione di alimenti e mangimi;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(3)  Valutazione della colza geneticamente modificata MS8 × RF3 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-RX-004) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2017.5067

(4)  Risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri (GU C 482 del 23.12.2016, pag. 110).

Risoluzione del 16 dicembre 2015 sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (GU C 399 del 24.11.2017, pag. 71).

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 19).

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 17).

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 15).

Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due o tre di tali eventi (GU C 86 del 6.3.2018, pag. 108).

Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione per quanto concerne l'immissione in commercio di un garofano geneticamente modificato (Dianthus caryophyllus L., linea shd-27531-4) (GU C 86 del 6.3.2018, pag. 111).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione per l'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco geneticamente modificato MON 810 (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 76).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810 (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 80).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco Bt11 geneticamente modificato (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 70).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco 1507 geneticamente modificato (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 73).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 83).

Risoluzione del 5 aprile 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro degli eventi Bt11, 59122, MIR604, 1507 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 298 del 23.8.2018, pag. 34).

Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 307 del 30.8.2018, pag. 71).

Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB119 (BCS-GHØØ5-8) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 307 del 30.8.2018, pag. 67).

Risoluzione del 13 settembre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-68416-4, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 337 del 20.9.2018, pag. 54).

Risoluzione del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 × A5547-127, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 55).

Risoluzione del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-44406-6, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 60).

Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco 1507 geneticamente modificato (DAS-Ø15Ø7-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 122).

Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 127).

Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da colza geneticamente modificata MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) e MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 133).

Risoluzione del 1o marzo 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 59122 (DAS-59122-7) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2018)0051).

Risoluzione del 1o marzo 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) e da granturchi geneticamente modificati che combinano due degli eventi MON 87427, MON 89034 e NK603, e che abroga la decisione 2010/420/UE (Testi approvati, P8_TA(2018)0052).

Risoluzione del 3 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di alimenti e mangimi ottenuti a partire da barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1 (KM-ØØØH71-4) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2018)0197).

Risoluzione del 30 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato della linea GA21 (MON-ØØØ21-9) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2018)0221).

Risoluzione del 30 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1507, 59122, MON 810 e NK603, e che abroga le decisioni 2009/815/CE, 2010/428/UE e 2010/432/UE a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi adottati, P8_TA(2018)0222).

Risoluzione del 24 ottobre 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2018)0416).

Risoluzione del 24 ottobre 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 e 59122, e che abroga la decisione 2011/366/UE (Testi approvati, P8_TA(2018)0417).

(5)  Decisione 2007/232/CE della Commissione, del 26 marzo 2007, relativa all'immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di prodotti geneticamente modificati della colza (Brassica napus L., linee Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3) tolleranti all'erbicida glufosinato ammonio (GU L 100 del 17.4.2007, pag. 20).

(6)  Decisione di esecuzione 2013/327/UE della Commissione, del 25 giugno 2013, che autorizza la commercializzazione di alimenti contenenti o costituiti da colza geneticamente modificata Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3, o alimenti e mangimi prodotti a partire da organismi geneticamente modificati di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 57).

(7)  Osservazioni dello Stato membro, allegato G, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00569

(8)  Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/555 della Commissione, del 9 aprile 2018, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2019, il 2020 e il 2021, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 92 del 10.4.2018, pag. 6).

(11)  Osservazioni dello Stato membro, allegato G, pag. 18 http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00569

(12)  Si veda ad esempio il suo discorso di apertura della sessione plenaria del Parlamento europeo il 15 luglio 2014, successivamente incluso negli orientamenti politici per la prossima Commissione europea o il discorso sullo Stato dell'Unione pronunciato il 14 settembre 2016.

(13)  GU C 355 del 20.10.2017, pag. 165.

(14)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).


27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/168


P8_TA(2019)0058

Granturco geneticamente modificato 5307 (SYN-Ø53Ø53Ø7-1)

Risoluzione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (D059689/02 — 2019/2522(RSP))

(2020/C 411/23)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (D059689/02,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,

visto che, il 3 dicembre 2018, il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato senza esprimere parere,

visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2),

visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 16 aprile 2015 e pubblicato il 5 maggio 2015 (3) e la dichiarazione complementare al parere scientifico dell'EFSA sulla domanda (EFSA-GMO-DE-2011-95) relativa all'immissione in commercio del granturco geneticamente modificato 5307 per l'alimentazione umana e animale, l'importazione e la trasformazione a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, presentata da Syngenta Crop Protection AG, che prende in considerazione uno studio tossicologico supplementare adottato dall'EFSA il 7 marzo 2018 e pubblicato l'11 aprile 2018 (4),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 febbraio 2017 recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (COM(2017)0085, 2017/0035(COD)),

viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati (5),

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.

considerando che il 7 aprile 2011 la società Syngenta Crop Protection AG ha presentato, tramite la società collegata Syngenta Crop Protection NV/SA, all'autorità nazionale competente della Germania, una domanda relativa all'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti da od ottenuti da granturco geneticamente modificato 5307 (in appresso «la domanda»), a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003; che la domanda riguardava anche l'immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato 5307, per usi diversi da alimenti o mangimi, ad eccezione della coltivazione;

B.

considerando che il granturco GM 5307 produce una nuova proteina insetticida, l'eCry3.1Ab, che è tossica per taluni coleotteri e punteruoli ed è derivata da una fusione e riorganizzazione di tossine che si trovano naturalmente nel batterio del Bacillus thuringiensis (Bt); che il granturco geneticamente modificato 5307 esprime altresì la proteina fosfomannosio isomerasi (PMI), che è utilizzata come marcatore di selezione;

C.

considerando che, nel suo parere del 2015, l'EFSA ha concluso di non essere in grado di completare la sua valutazione del rischio per gli alimenti/mangimi a causa di carenze nello studio di tossicità a 28 giorni fornito dal richiedente, in particolare perché le serie di dati sono state ricavate da due esperimenti separati e perché sono stati utilizzati un numero insufficiente di animali (6);

D.

considerando che successivamente il richiedente ha fornito un nuovo studio sulla tossicità a 28 giorni; che, tuttavia, il secondo studio non ha soddisfatto tutti i requisiti stabiliti dalle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sugli studi di tossicità orale a dose ripetuta per 28 giorni nei roditori (7), secondo quanto richiesto dall'EFSA;

E.

considerando che, nella sua dichiarazione del 2018, l'EFSA ha adottato un parere favorevole in merito a tale domanda;

F.

considerando che, sebbene le proteine Cry (tossine Bt) siano state riconosciute come aventi proprietà adiuvanti, il che significa che possono rafforzare le proprietà allergeniche di altri prodotti alimentari, tale elemento non è stato analizzato dall'EFSA; che ciò è problematico poiché le tossine Bt possono essere mescolate con gli allergeni negli alimenti e nei mangimi, ad esempio la soia;

G.

considerando che nello studio sulla tossicità a 28 giorni approvato dall'EFSA sono stati condotti test solo in relazione alla proteina isolata; che è stato tuttavia dimostrato che la tossicità delle tossine Bt può essere migliorata attraverso le interazioni con altri composti, quali gli enzimi vegetali, altre tossine Bt e i residui di irrorazione degli erbicidi; che i test relativi alla sola tossina Bt in forma isolata non consentono, pertanto, di trarre conclusioni sul suo impatto sulla salute dopo il consumo (8);

H.

considerando che l'EFSA ha osservato che il richiedente ha individuato le somiglianze pertinenti tra la sequenza degli amminoacidi di eCry3.1Ab e le parasporine, che potrebbero fungere da proteine citotossiche su cellule di mammifero (9); che l'EFSA non ha indagato ulteriormente tale questione;

I.

considerando che durante il trimestre di consultazione le autorità competenti degli Stati membri hanno presentato diverse osservazioni critiche (10);

J.

considerando che, secondo un'autorità competente (11), i livelli di espressione della eCry3.1Ab nei semi di granturco 5307 geneticamente modificati superano il livello massimo di residui predefinito consentito, pari a 0,01 mg/kg, come stabilito nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (12);

K.

considerando che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato il 3 dicembre 2018 senza esprimere parere e che pertanto l'autorizzazione non è sostenuta da una maggioranza qualificata di Stati membri;

L.

considerando che sia nella relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio, sia nella relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 14 febbraio 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione ha deplorato che, dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, essa abbia dovuto adottare le decisioni di autorizzazione senza il sostegno dei pareri dei comitati degli Stati membri e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, sia ormai divenuto la norma nel processo decisionale in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati; considerando che questa prassi è stata in più occasioni deplorata dal Presidente Juncker in quanto non democratica (13);

M.

considerando che il 28 ottobre 2015 il Parlamento ha respinto in prima lettura (14) la proposta legislativa del 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003, invitando la Commissione a ritirarla e a presentarne una nuova;

1.

ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;

2.

ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia conforme al diritto dell'Unione e non sia compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 (15), nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

3.

chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

4.

ribadisce il proprio impegno a portare avanti i lavori relativi alla proposta della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011; invita il Consiglio a portare avanti con urgenza i suoi lavori relativi a tale proposta della Commissione;

5.

invita la Commissione a sospendere qualsiasi decisione di esecuzione riguardo alle domande di autorizzazione di organismi geneticamente modificati fintantoché la procedura di autorizzazione non sarà stata rivista in modo da ovviare alle carenze dell'attuale procedura, rivelatasi inadeguata;

6.

invita la Commissione a ritirare le proposte relative alle autorizzazioni di organismi geneticamente modificati, qualora il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non presenti alcun parere, sia ai fini della coltivazione che per la produzione di alimenti e mangimi;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(3)  Parere scientifico sulla domanda (EFSA-GMO-DE-2011-95) concernente l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato 5307 per l'alimentazione umana e animale, l'importazione e la trasformazione a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 presentata da Syngenta Crop Protection AG, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4083

(4)  Dichiarazione complementare al parere scientifico dell'EFSA sulla domanda (EFSA-GMO-DE-2011-95) concernente l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato 5307 per l'alimentazione umana e animale, l'importazione e la trasformazione a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 presentata da Syngenta Crop Protection AG, prendendo in considerazione uno studio tossicologico aggiuntivo, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5233

(5)  

Risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri (GU C 482 del 23.12.2016, pag. 110).

Risoluzione del 16 dicembre 2015 sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (GU C 399 del 24.11.2017, pag. 71).

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 19).

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 17).

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 15).

Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due o tre di tali eventi (GU C 86 del 6.3.2018, pag. 108).

Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione per quanto concerne l'immissione in commercio di un garofano geneticamente modificato (Dianthus caryophyllus L., linea shd-27531-4) (GU C 86 del 6.3.2018, pag. 111).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione per l'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco geneticamente modificato MON 810 (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 76).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810 (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 80).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco Bt11 geneticamente modificato (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 70).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco 1507 geneticamente modificato (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 73).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 83).

Risoluzione del 5 aprile 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro degli eventi Bt11, 59122, MIR604, 1507 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 298 del 23.8.2018, pag. 34).

Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 307 del 30.8.2018, pag. 71).

Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB119 (BCS-GHØØ5-8) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 307 del 30.8.2018, pag. 67).

Risoluzione del 13 settembre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-68416-4, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 337 del 20.9.2018, pag. 54).

Risoluzione del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 × A5547-127, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 55).

Risoluzione del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-44406-6, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 60).

Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco 1507 geneticamente modificato (DAS-Ø15Ø7-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 122).

Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 127).

Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da colza geneticamente modificata MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) e MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 133).

Risoluzione del 1o marzo 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 59122 (DAS-59122-7) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2018)0051).

Risoluzione del 1o marzo 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) e da granturchi geneticamente modificati che combinano due degli eventi MON 87427, MON 89034 e NK603, e che abroga la decisione 2010/420/UE (Testi approvati, P8_TA(2018)0052).

Risoluzione del 3 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di alimenti e mangimi ottenuti a partire da barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1 (KM-ØØØH71-4) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2018)0197).

Risoluzione del 30 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato della linea GA21 (MON-ØØØ21-9) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2018)0221).

Risoluzione del 30 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1507, 59122, MON 810 e NK603, e che abroga le decisioni 2009/815/CE, 2010/428/UE e 2010/432/UE a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi adottati, P8_TA(2018)0222).

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2018)0416).

Risoluzione del 24 ottobre 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 e 59122, e che abroga la decisione 2011/366/UE (Testi approvati, P8_TA(2018)0417).

(6)  Parere dell'EFSA del 2015, pag. 15, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4083

(7)  Dichiarazione dell'EFSA del 2018, pag. 4,https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5233

(8)  Per ulteriori dettagli cfr. l'analisi dell'Istituto per la valutazione d'impatto indipendente nella biotecnologia, TESTBIOTECH, pag. 3: https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%205307.pdf

(9)  Parere dell'EFSA del 2015, pag. 9, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4083

(10)  cfr. Allegato G, Osservazioni degli Stati membri, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2011-00310

(11)  Osservazioni degli Stati membri, pag. 95

(12)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

(13)  Si veda ad esempio il discorso di apertura della sessione plenaria del Parlamento europeo, incluso negli orientamenti politici per la prossima Commissione europea (Strasburgo, 15 luglio 2014), o il discorso sullo stato dell'Unione 2016 (Strasburgo, 14 settembre 2016).

(14)  GU C 355 del 20.10.2017, pag. 165.

(15)  GU L 31 del 1.2.2002, pag. 1.


27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/173


P8_TA(2019)0059

Granturco geneticamente modificato MON 87403 (MON-874Ø3-1)

Risoluzione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87403 (MON-874Ø3-1), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D059691/02 — 2019/2523(RSP))

(2020/C 411/24)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87403 (MON-874Ø3-1), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D059691/02,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,

visto che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato il 3 dicembre 2018 senza esprimere parere,

visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2),

visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) l'8 marzo 2018 e pubblicato il 28 marzo 2018 (3),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (COM(2017)0085, 2017/0035(COD)),

viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati (4),

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, e paragrafo 4, lettera c), del suo regolamento,

A.

considerando che il 26 giugno 2015 la società Monsanto Europe S.A./N.V. ha presentato, per conto della società Monsanto, Stati Uniti, all'autorità nazionale competente del Belgio, una domanda relativa all'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato (GM) MON 87403 (in appresso «la domanda»), a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003 e che la domanda riguardava anche l'immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 87403 per usi diversi da alimenti o mangimi, ad eccezione della coltivazione;

B.

considerando che il granturco MON 87403 è geneticamente modificato per aumentare la biomassa e la resa delle spighe (che diventano la pannocchia di granturco per la raccolta) mediante l'inserimento di una sequenza di geni troncata derivata da un'altra specie vegetale (Arabidopsis thaliana); che ciò determina l'espressione di una proteina (ATH17Δ113) destinata ad agire in concorrenza con una proteina naturale simile che controlla la regolazione genetica e la crescita delle piante;

C.

considerando che durante il trimestre di consultazione le autorità competenti hanno presentato diverse osservazioni critiche (5); che i commenti comprendevano, tra l'altro, l'osservazione che i dati sperimentali non confermavano l'asserzione di un aumento della resa per il granturco geneticamente modificato MON 87403; che non è possibile concludere in merito alla sicurezza degli effetti a lungo termine in materia di riproduzione o sviluppo dell'intero alimento e/o mangime; che la proposta del richiedente di un piano di monitoraggio ambientale non soddisfa gli obiettivi di cui all'allegato VII della direttiva n. 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e, soprattutto, che le prove fornite non sono state ritenute sufficienti a rassicurare i consumatori circa la sicurezza del granturco geneticamente modificato MON 87403;

D.

considerando che, nonostante l'EFSA abbia dato il via libera per quanto riguarda la sicurezza del granturco geneticamente modificato MON 87403, un'analisi indipendente della valutazione dell'EFSA indica che i meccanismi molecolari esatti che intervengono nell'espressione del gruppo ATH17Δ113, nonché le modalità di conseguimento degli effetti auspicati e di eventuali effetti collaterali, rimangono poco conosciuti e richiedono ulteriori ricerche (7); che senza una comprensione completa della modificazione genetica non è possibile valutare appieno i rischi associati;

E.

considerando che l'esito delle prove sul campo effettuate dal richiedente dimostra che gli effetti osservati del tratto voluto, vale a dire l'aumento della biomassa e del rendimento delle spighe, non erano solo decisamente esigui, ma anche incoerenti; che il gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati (gruppo di esperti scientifici GMO dell'EFSA) ha riconosciuto che «la modifica dovuta al tratto previsto è notoriamente di ampiezza limitata … il che suggerisce che la manifestazione del tratto può dipendere dalle condizioni ambientali nelle prove sul campo» (8);

F.

considerando che le prove sul campo sono state effettuate solo negli Stati Uniti; che, se la sua importazione nell'Unione viene autorizzata, il granturco geneticamente modificato MON 87403 può essere coltivato in un'ampia gamma di paesi produttori di mais, con condizioni climatiche e agronomiche molto diverse e con ulteriori fattori di stress come la limitazione idrica o la siccità; che l'impatto di questi fattori di stress e di queste condizioni, che il gruppo di esperti scientifici GMO dell'EFSA riconosce, può incidere sulla manifestazione del tratto (e quindi anche su eventuali effetti indesiderati), e non è quindi stato affrontato in modo adeguato;

G.

considerando che, paradossalmente, mentre il gruppo di esperti scientifici GMO dell'EFSA ha concluso che l'analisi della composizione (confronto della composizione del granturco geneticamente modificato MON 87403 con un comparatore non geneticamente modificato sulla base dei risultati delle prove sul campo) «non ha individuato problemi che richiedono un'ulteriore valutazione della sicurezza degli alimenti e dei mangimi e del suo impatto ambientale», il gruppo di esperti scientifici ha anche messo in dubbio «se i dati sulla composizione ottenuti dalle prove sul campo consentissero una valutazione approfondita del rischio»;

H.

considerando che il gruppo di esperti scientifici GMO dell'EFSA non ha esaminato adeguatamente i rischi potenziali che questo granturco geneticamente modificato comporta per la salute umana e animale e per l'ambiente; che è inaccettabile che la Commissione proponga di autorizzare questo granturco geneticamente modificato sulla base del parere dell'EFSA;

I.

considerando che uno degli studi citati nel parere dell'EFSA era uno studio redatto congiuntamente da un membro del gruppo di esperti scientifici GMO dell'EFSA e da uno scienziato che lavora per Syngenta (9); che è stato rilevato che i riferimenti a tale studio sono stati successivamente rimossi dal parere dell'EFSA, e che quest'ultima ha osservato che la loro rimozione «non incide materialmente sul contenuto né sull'esito» (10);

J.

considerando che il Parlamento si compiace del fatto che il direttore esecutivo dell'EFSA si sia impegnato a garantire che, in futuro, i membri del personale dell'EFSA non siano più co-autori di pubblicazioni scientifiche insieme agli scienziati legati all'industria, al fine di evitare la percezione di una vicinanza inopportuna all'industria e di accrescere la fiducia dei consumatori nel sistema di sicurezza alimentare dell'Unione europea (11); che è della massima importanza che tutti gli studi utilizzati dall'EFSA nei suoi lavori siano chiaramente menzionati;

K.

considerando che, il 3 dicembre 2018, il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato senza esprimere parere e che pertanto l'autorizzazione non è sostenuta da una maggioranza qualificata di Stati membri;

L.

considerando che sia nella relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio, sia nella relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 14 febbraio 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione ha deplorato che, dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, essa abbia dovuto adottare le decisioni di autorizzazione senza il sostegno dei pareri dei comitati degli Stati membri e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, sia ormai divenuto la norma nel processo decisionale in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati; che questa prassi è stata in più occasioni deplorata dal Presidente Juncker in quanto non democratica (12);

M.

considerando che il 28 ottobre 2015 il Parlamento ha respinto in prima lettura (13) la proposta legislativa del 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003, invitando la Commissione a ritirarla e a presentarne una nuova;

1.

ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;

2.

è d'avviso che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

3.

chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

4.

ribadisce il proprio impegno a portare avanti i lavori sulla proposta della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011; invita il Consiglio a portare avanti con urgenza i suoi lavori relativi a tale proposta della Commissione;

5.

chiede alla Commissione di sospendere qualsiasi decisione di esecuzione riguardo alle domande di autorizzazione di organismi geneticamente modificati fintantoché la procedura di autorizzazione non sarà stata rivista in modo da ovviare alle carenze dell'attuale procedura, rivelatasi inadeguata;

6.

invita la Commissione a ritirare le proposte relative alle autorizzazioni di organismi geneticamente modificati, qualora il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non presenti alcun parere, sia ai fini della coltivazione che per la produzione di alimenti e mangimi;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(3)  Valutazione del granturco geneticamente modificato MON 87403 destinato all'alimentazione umana e animale, all'importazione e alla trasformazione industriale nel quadro del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-BE-2015-125), https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225

(4)  

Risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri (GU C 482 del 23.12.2016, pag. 110).

Risoluzione del 16 dicembre 2015 sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (GU C 399 del 24.11.2017, pag. 71).

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 19).

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 17).

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 15).

Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due o tre di tali eventi (GU C 86 del 6.3.2018, pag. 108).

Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione per quanto concerne l'immissione in commercio di un garofano geneticamente modificato (Dianthus caryophyllus L., linea shd-27531-4) (GU C 86 del 6.3.2018, pag. 111).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione per l'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco geneticamente modificato MON 810 (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 76).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810 (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 80).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco Bt11 geneticamente modificato (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 70).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco 1507 geneticamente modificato (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 73).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 83).

Risoluzione del 5 aprile 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro degli eventi Bt11, 59122, MIR604, 1507 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 298 del 23.8.2018, pag. 34).

Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 307 del 30.8.2018, pag. 71).

Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB119 (BCS-GHØØ5-8) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 307 del 30.8.2018, pag. 67).

Risoluzione del 13 settembre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-68416-4, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 337 del 20.9.2018, pag. 54).

Risoluzione del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 × A5547-127, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 55).

Risoluzione del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-44406-6, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 60).

Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco 1507 geneticamente modificato (DAS-Ø15Ø7-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 122).

Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 127).

Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da colza geneticamente modificata MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) e MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 133).

Risoluzione del 1o marzo 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 59122 (DAS-59122-7) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2018)0051).

Risoluzione del 1o marzo 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) e da granturchi geneticamente modificati che combinano due degli eventi MON 87427, MON 89034 e NK603, e che abroga la decisione 2010/420/UE (Testi approvati, P8_TA(2018)0052).

Risoluzione del 3 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di alimenti e mangimi ottenuti a partire da barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1 (KM-ØØØH71-4) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2018)0197).

Risoluzione del 30 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato della linea GA21 (MON-ØØØ21-9) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2018)0221).

Risoluzione del 30 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1507, 59122, MON 810 e NK603, e che abroga le decisioni 2009/815/CE, 2010/428/UE e 2010/432/UE a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi adottati, P8_TA(2018)0222).

Risoluzione del 24 ottobre 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2018)0416).

Risoluzione del 24 ottobre 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 e 59122, e che abroga la decisione 2011/366/UE (Testi approvati, P8_TA(2018)0417).

(5)  Commenti degli Stati membri: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2018-00222

(6)  Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

(7)  Commenti di Testbiotech al parere scientifico del gruppo di esperti dell'EFSA sugli OGM del 2018 sulla valutazione del granturco geneticamente modificato MON 87403 destinato all'alimentazione umana e animale, all'importazione e alla trasformazione industriale, della Monsanto: https://www.testbiotech.org/node/2210

(8)  Parere dell'EFSA, pag. 3: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225

(9)  Per ulteriori dettagli si vedano i commenti di Testbiotech al parere scientifico del gruppo di esperti dell'EFSA sugli OGM del 2018 sulla valutazione del granturco geneticamente modificato MON 87403 destinato all'alimentazione umana e animale, all'importazione e alla trasformazione industriale, della Monsanto: https://www.testbiotech.org/node/2210

(10)  Cfr. parere dell'EFSA, pag. 2: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225

(11)  Lettera dell'EFSA a Testbiotech del luglio 2018: http://www.testbiotech.org/sites/default/files/EFSA_letter_Testbiotech_July_2018%20.pdf

(12)  Si veda ad esempio il discorso di apertura della sessione plenaria del Parlamento europeo, incluso negli orientamenti politici per la prossima Commissione europea (Strasburgo, 15 luglio 2014), o il discorso sullo stato dell'Unione 2016 (Strasburgo, 14 settembre 2016).

(13)  GU C 355 del 20.10.2017, pag. 165.

(14)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.


27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/178


P8_TA(2019)0060

Cotone geneticamente modificato GHB614 × LLCotton25 × MON 15985

Risoluzione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ((D059692/022019/2524(RSP))

(2020/C 411/25)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D059692/02,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,

visto che, il 3 dicembre 2018, il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato senza esprimere parere,

visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2),

visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 7 marzo 2018 e pubblicato il 20 aprile 2018 (3);

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (COM(2017)0085, 2017/0035(COD)),

viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati (4),

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.

considerando che, l'11 febbraio 2011, Bayer CropScience AG ha presentato, a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda di immissione in commercio relativa ad alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 e dalla sottocombinazione LLCotton25 × MON 15985 («la domanda») all'autorità competente nazionale dei Paesi Bassi; che la domanda riguardava anche l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato (GM) GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 e dalla sottocombinazione LLCotton25 × MON 15985, per usi diversi da alimenti o mangimi, ad eccezione della coltivazione;

B.

considerando che, il 7 marzo 2018, l'EFSA ha adottato un parere favorevole relativamente alla domanda;

C.

considerando che il cotone GM GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 esprime la proteina 2mEPSPS, che conferisce tolleranza agli erbicidi contenenti glifosato, la proteina PAT, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glufosinato-ammonio e le proteine Cry1Ac e Cry1Ab2, che conferiscono protezione contro alcuni parassiti dell'ordine dei lepidotteri; che, inoltre, la pianta produce proteine (NPTII e AAD) che conferiscono resistenza agli antibiotici;

D.

considerando che, sebbene il consumo umano di olio di semi di cotone possa essere relativamente limitato in Europa, esso si può trovare in un'ampia varietà di prodotti alimentari, tra cui condimenti, maionese, prodotti di panetteria fine, pasta di cacao e patatine (5);

E.

considerando che il cotone viene somministrato agli animali principalmente sotto forma di panelli di semi di cotone e farina di semi di cotone o come semi di cotone interi (6);

Residui e componenti degli erbicidi complementari

F.

considerando che l'applicazione di erbicidi complementari, in questo caso glifosato e glufosinato, rientra tra le normali pratiche agricole della coltivazione di piante resistenti agli erbicidi e che, pertanto, è prevedibile che tali piante saranno esposte a dosi maggiori e ripetute, le quali non solo porteranno a una maggiore quantità di residui nel raccolto, e di conseguenza nel prodotto importato, ma possono anche influenzare la composizione della pianta geneticamente modificata e le sue caratteristiche agronomiche;

G.

considerando che l'uso di glufosinato non è più permesso nell'Unione dal 1 agosto 2018, in quanto è stato classificato come tossico per la riproduzione e rientra quindi fra i criteri di esclusione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7);

H.

considerando che le questioni legate alla cancerogenicità del glifosato rimangono aperte; che nel novembre 2015 l'EFSA ha concluso che è improbabile che il glifosato sia cancerogeno e che nel marzo 2017 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha concluso che nulla ne giustificava la classificazione; che, al contrario, nel 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell'Organizzazione mondiale della sanità ha classificato il glifosato come «probabilmente cancerogeno per l'uomo»;

I.

considerando che in generale, secondo il gruppo di esperti dell'EFSA sui prodotti fitosanitari e i loro residui, non è possibile trarre conclusioni in merito alla sicurezza dei residui dell'irrorazione di colture geneticamente modificate con formulazioni di glifosato (8); che gli additivi e le loro miscele utilizzati nelle formulazioni commerciali per l'irrorazione con glifosato possono evidenziare una tossicità maggiore di quella del semplice principio attivo (9);

J.

considerando che l'Unione ha già ritirato dal mercato un additivo del glifosato chiamato ammina di sego polietossilata a causa di timori sulla sua tossicità; che, tuttavia, additivi e miscele problematici possono ancora essere autorizzati nei paesi in cui è coltivato questo cotone geneticamente modificato (attualmente il Giappone);

K.

considerando che le informazioni sui livelli di residui di erbicidi e dei loro metaboliti sono essenziali per una valutazione approfondita dei rischi che comportano le piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi; che i residui dell'irrorazione sono considerati al di fuori del mandato del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati (Gruppo di esperti dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati); che le conseguenze dell'irrorazione degli erbicidi sul cotone geneticamente modificato, così come gli effetti cumulativi dell'irrorazione sia di glifosato che di glufosinato, non sono stati valutati;

L.

considerando che gli Stati membri non sono giuridicamente obbligati a misurare i residui di glifosato o glufosinato sulle importazioni di cotone per garantire la conformità con i livelli massimi di residui nell'ambito del programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2019, il 2020 e il 2021 (10); che, nell'ultima relazione dell'Unione europea sui residui di antiparassitari negli alimenti, elaborata dall'EFSA e basata sui risultati del programma coordinato di controllo pluriennale e dei singoli programmi degli Stati membri, non vi sono informazioni sulla conformità del cotone ai livelli massimi di residui per qualsiasi tipo di antiparassitario (11); che, secondo gli ultimi dati, non è pertanto noto se i residui di glifosato o glufosinato sulle importazioni di cotone geneticamente modificato GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 rispettino i limiti massimi di residui fissati dall'Unione;

Presenza della sostanza tossica gossipolo

M.

considerando che il gossipolo è un elemento tossico contenuto naturalmente nel cotone; che la presenza della proteina EPSPS può portare a livelli più elevati di gossipolo in piante GM contenenti questa proteina (12); che il gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati ha osservato che il gossipolo libero in semi di cotone grezzo di cotone geneticamente modificato GHB614 x LLcotton25 x MON15985 era superiore a quello del suo comparatore non geneticamente modificato (rispettivamente 7 200 mg/kg e 6 000 mg/kg) (13), entrambi più elevati del limite legale di 5 000 stabilito dalla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per i mangimi per animali (14);

N.

considerando che, secondo uno studio del 2014 sulla «Tossicità del gossipolo da prodotti a base di semi di cotone», l'effetto tossico più comune negli animali è la compromissione della riproduzione maschile e femminile, che causa gravi perdite economiche all'industria del bestiame, nonché la sua interferenza con la funzione immunitaria, che riduce la resistenza di un animale alle infezioni e compromette l'efficienza dei vaccini (15); che il gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare ha descritto il gossipolo come sostanza indesiderabile nei mangimi per animali (16);

O.

considerando che il gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati afferma che il tenore più elevato di gossipolo nei semi di cotone da cotone geneticamente modificato GHB614 x LLcotton25 x MON15985 rispetto al comparatore non geneticamente modificato non presenta alcun problema di sicurezza per gli animali e gli esseri umani nella pratica perché (i) il contenuto massimo di gossipolo libero è regolato dalla legislazione europea e (ii) l'olio di semi di cotone imbianchito e raffinato, nonché la farina prodotta dai semi di cotone, che possono essere consumati direttamente dall'uomo, sono essenzialmente privi di gossipolo (17); che l'EFSA non ha valutato l'olio di cotone (per il consumo umano) né la farina di cotone (per mangimi) come raccomandato dal vigente documento di consenso dell'OCSE sulle considerazioni circa la composizione delle nuove varietà di cotone; che la dichiarazione secondo cui il gossipolo è soggetto a limiti legali ai sensi della legislazione dell'Unione non fornisce sufficienti garanzie che il cotone geneticamente modificato GHB614 x LLcotton25 x MON15985 sia sicuro per il consumo;

Proteine Cry e collegamenti a reazioni allergiche

P.

considerando che il GHB614 x LLcotton25 x MON15985 esprime due tossine Bt (le proteine Cry1Ac e Cry1Ab2), che conferiscono protezione da alcune specie di lepidotteri nocivi; che, sebbene le proteine Cry siano state riconosciute come aventi proprietà adiuvanti, il che significa che possono rafforzare le proprietà allergeniche di altri prodotti alimentari, tale elemento non è stato analizzato dall'EFSA;

Q.

che, secondo uno studio scientifico del 2017 concernente i possibili impatti sulla salute delle tossine Bt e dei residui dell'irrorazione con erbicidi complementari, occorre prestare particolare attenzione ai residui di erbicidi e alla loro interazione con le tossine Bt (18); che l'EFSA non ha esaminato tali questioni;

Resistenza agli antibiotici

R.

considerando che il GHB614 x LLcotton25 x MON15985 produce proteine (NPTII e AAD) che conferiscono resistenza agli antibiotici; che la NPT11 conferisce resistenza a neomicina e kanamicina; che la AAD conferisce resistenza alla streptomicina; che tutti questi antimicrobici sono classificati come «di importanza critica» dall'OMS (19);

S.

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20) stabilisce che gli organismi geneticamente modificati (OGM) che contengono geni che esprimono una resistenza agli antibiotici utilizzati per trattamenti medici o veterinari siano presi in particolare considerazione al momento della valutazione del rischio ambientale e che l'obiettivo generale sia di individuare ed eliminare gradualmente negli OGM i marcatori di resistenza agli antibiotici che possono avere effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente;

T.

considerando che il gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati ha esaminato, in un parere del 2004, l'impiego dei marcatori di resistenza agli antibiotici nella selezione degli eventi transgenici nelle piante a causa dei timori che l'uso di tali marcatori potesse potenzialmente determinare una maggiore resistenza agli antibiotici negli esseri umani e negli animali a seguito di un trasferimento genico da piante GM a batteri;

U.

considerando che, secondo questo parere del 2004, il gene AAD appartiene al gruppo II dei geni di resistenza agli antibiotici che dovrebbero limitarsi alle prove sul campo e non essere presenti nelle piante geneticamente modificate da immettere sul mercato (21);

Commenti delle autorità competenti degli Stati membri

V.

considerando che, durante il periodo di consultazione di tre mesi, le autorità competenti hanno presentato numerose osservazioni critiche, che riguardano, tra l'altro, le questioni di cui sopra (22);

Mancanza di democrazia nel processo decisionale

W.

considerando che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato il 3 dicembre 2018 senza esprimere parere e che pertanto l'autorizzazione non è sostenuta da una maggioranza qualificata di Stati membri;

X.

considerando che sia nella relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio, sia nella relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 14 febbraio 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione ha deplorato che, dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, essa abbia dovuto adottare le decisioni di autorizzazione senza il sostegno del parere dei comitati dello Stato membro e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, sia ormai divenuto la norma nel processo decisionale in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati; considerando che questa prassi è stata in più occasioni deplorata dal Presidente Juncker in quanto non democratica (23);

Y.

considerando che il 28 ottobre 2015 il Parlamento ha respinto in prima lettura (24) la proposta legislativa del 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003, invitando la Commissione a ritirarla e a presentarne una nuova;

1.

ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;

2.

chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

3.

invita la Commissione a non autorizzare l'importazione, destinata all'alimentazione umana o animale, di alcuna pianta geneticamente modificata che sia stata resa resistente a un erbicida il cui utilizzo non è autorizzato nell'Unione, nella fattispecie il glufosinato;

4.

invita la Commissione a non autorizzare alcuna pianta geneticamente modificata resistente agli erbicidi senza una valutazione completa dei residui di irrorazione degli erbicidi complementari e dei loro metaboliti e formulati commerciali applicati nei paesi di coltivazione;

5.

invita la Commissione a integrare pienamente la valutazione del rischio dell'impiego di erbicidi complementari e dei loro residui in quella delle piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, a prescindere dal fatto che la pianta geneticamente modificata interessata sia destinata alla coltivazione o all'importazione nell'UE per alimenti e mangimi;

6.

invita la Commissione a non autorizzare alcuna pianta geneticamente modificata che contenga geni resistenti agli antimicrobici;

7.

ribadisce il proprio impegno a portare avanti i lavori relativi alla proposta della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011; invita il Consiglio a portare avanti con urgenza i suoi lavori relativi a tale proposta della Commissione;

8.

invita la Commissione a sospendere qualsiasi decisione di esecuzione riguardo alle domande di autorizzazione di organismi geneticamente modificati fintantoché la procedura di autorizzazione non sarà stata rivista in modo da ovviare alle carenze dell'attuale procedura, rivelatasi inadeguata;

9.

invita la Commissione a ritirare le proposte relative alle autorizzazioni di OGM, qualora il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non presenti alcun parere, ai fini di coltivazione che per la produzione di alimenti e mangimi;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(3)  Valutazione del cotone geneticamente modificato GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 per la produzione di alimenti e mangimi a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-NL-2011-94) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213

(4)  

Risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri (GU C 482 del 23.12.2016, pag. 110).

Risoluzione del 16 dicembre 2015 sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (GU C 399 del 24.11.2017, pag. 71).

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 19).

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 17).

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 15).

Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due o tre di tali eventi (GU C 86 del 6.3.2018, pag. 108).

Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione per quanto concerne l'immissione in commercio di un garofano geneticamente modificato (Dianthus caryophyllus L., linea shd-27531-4) (GU C 86 del 6.3.2018, pag. 111).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione per l'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco geneticamente modificato MON 810 (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 76).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810 (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 80).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco Bt11 geneticamente modificato (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 70).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco 1507 geneticamente modificato (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 73).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 83).

Risoluzione del 5 aprile 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro degli eventi Bt11, 59122, MIR604, 1507 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 298 del 23.8.2018, pag. 34).

Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 307 del 30.8.2018, pag. 71).

Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB119 (BCS-GHØØ5-8) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 307 del 30.8.2018, pag. 67).

Risoluzione del 13 settembre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-68416-4, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 337 del 20.9.2018, pag. 54).

Risoluzione del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 × A5547-127, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 55).

Risoluzione del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-44406-6, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 60).

Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco 1507 geneticamente modificato (DAS-Ø15Ø7-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 122).

Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 127).

Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da colza geneticamente modificata MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) e MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 133).

Risoluzione del 1o marzo 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 59122 (DAS-59122-7) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2018)0051).

Risoluzione del 1o marzo 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) e da granturchi geneticamente modificati che combinano due degli eventi MON 87427, MON 89034 e NK603, e che abroga la decisione 2010/420/UE (Testi approvati, P8_TA(2018)0052).

Risoluzione del 3 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di alimenti e mangimi ottenuti a partire da barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1 (KM-ØØØH71-4) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2018)0197).

Risoluzione del 30 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato della linea GA21 (MON-ØØØ21-9) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2018)0221).

Risoluzione del 30 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1507, 59122, MON 810 e NK603, e che abroga le decisioni 2009/815/CE, 2010/428/UE e 2010/432/UE a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi adottati, P8_TA(2018)0222).

Risoluzione del 24 ottobre 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2018)0416).

Risoluzione del 24 ottobre 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 e 59122, e che abroga la decisione 2011/366/UE (Testi approvati, P8_TA(2018)0417).

(5)  EFSA opinion, p. 17 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213

(6)  Parere dell'EFSA pag. 18 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213

(7)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(8)  Conclusioni EFSA sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva glifosato come antiparassitario. EFSA Journal 2015, 13 (11):4302 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf

(9)  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/555 della Commissione, del 9 aprile 2018, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2019, il 2020 e il 2021, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 92 del 10.4.2018, pag. 6).

(11)  Relazione dell'Unione europea per il 2016 sui residui di antiparassitari negli alimenti https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5348

(12)  https://www.testbiotech.org/node/2209 p. 2.

(13)  Parere dell'EFSA, pag. 14, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213

(14)  La direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10) stabilisce un livello massimo di gossipolo nei semi di cotone (come materia prima per mangimi) di 5 000 mg/kg

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0032-20131227&from=ES

(15)  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4033412/

(16)  Parere dell'EFSA, pag. 15, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213

(17)  Parere dell'EFSA, pag. 15, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213

(18)  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/

(19)  http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255027/9789241512220-eng.pdf;jsessionid=11933F77EEEE4D6E7BD574889996C4E6?sequence=1

(20)  Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

(21)  https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2004.48

(22)  cf. Annex G, Member States comments http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2018-00147

(23)  si veda ad esempio il discorso di apertura della sessione plenaria del Parlamento europeo, incluso negli orientamenti politici per la prossima Commissione europea (Strasburgo, 15 luglio 2014), o il discorso sullo stato dell'Unione 2016 (Strasburgo, 14 settembre 2016).

(24)  GU C 355 del 20.10.2017, pag. 165.


27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/185


P8_TA(2019)0061

Situazione in Venezuela

Risoluzione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sulla situazione in Venezuela (2019/2543(RSP))

(2020/C 411/26)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Venezuela, in particolare quelle del 3 maggio 2018 sulle elezioni in Venezuela (1), del 5 luglio 2018 sulla crisi migratoria e la situazione umanitaria in Venezuela e lungo i suoi confini terrestri con la Colombia e il Brasile (2), e del 25 ottobre 2018 sulla situazione in Venezuela (3),

vista la dichiarazione rilasciata il 26 gennaio 2019 dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), a nome dell'UE, sulla situazione in Venezuela,

vista la dichiarazione rilasciata il 10 gennaio 2019 dal VP/AR a nome dell'UE,

visto lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI),

vista la Costituzione venezuelana, in particolare l'articolo 233,

visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che le elezioni tenutesi il 20 maggio 2018 si sono svolte senza soddisfare le norme minime internazionali per un processo credibile e senza rispettare il pluralismo politico, la democrazia, la trasparenza e lo Stato di diritto; che l'UE, unitamente ad altre organizzazioni regionali e ad altri paesi democratici, non ha riconosciuto né le elezioni né le autorità insediatesi mediante tale processo illegittimo;

B.

considerando che il 10 gennaio 2019 Nicolás Maduro ha illegittimamente usurpato il potere presidenziale dinanzi alla Corte suprema, violando l'ordine costituzionale;

C.

considerando che il 23 gennaio 2019 il presidente legittimamente e democraticamente eletto dell'Assemblea nazionale, Juan Guaidó, ha prestato giuramento come presidente ad interim del Venezuela, conformemente all'articolo 233 della Costituzione venezuelana;

D.

considerando che negli ultimi giorni si sono svolte in Venezuela proteste e manifestazioni di massa; che si segnalano decine di vittime e varie centinaia di feriti nel quadro delle manifestazioni e dei disordini; che continuano a registrarsi feriti e gravi violazioni dei diritti umani derivanti da atti di violenza e di repressione nei confronti delle proteste sociali, incursioni illegali, arresti arbitrari, tra cui quelli di oltre 70 minori, stigmatizzazione e persecuzione degli attivisti dell'opposizione; che nuove proteste sono state indette per la settimana ormai trascorsa;

E.

considerando che l'UE ha ripetutamente chiesto «il ripristino della democrazia e dello Stato di diritto in Venezuela attraverso un processo politico credibile»;

F.

considerando che nel 2017 il Parlamento europeo ha conferito il suo premio Sacharov per la libertà di pensiero all'opposizione democratica e ai prigionieri politici in Venezuela;

G.

considerando che la popolazione venezuelana deve far fronte a una crisi sociale, economica e democratica senza precedenti, con oltre 3 milioni di persone migrate e un tasso di inflazione superiore al 1 650 000 %;

H.

considerando che i partner internazionali e regionali, inclusa l'UE, si sono impegnati a contribuire alla creazione delle condizioni necessarie per un processo politico pacifico, credibile e inclusivo tra tutti gli attori venezuelani pertinenti; che l'UE ha ribadito la volontà di mantenere aperti i canali di comunicazione;

I.

considerando che, in risposta alla richiesta avanzata dal VP/AR a nome dell'UE di indire con urgenza elezioni presidenziali libere, trasparenti e credibili, Nicolás Maduro ha pubblicamente respinto la possibilità di tenere nuove elezioni presidenziali;

1.

riconosce Juan Guaidó come legittimo presidente ad interim della Repubblica bolivariana del Venezuela, conformemente al disposto dell'articolo 233 della Costituzione venezuelana, e sostiene appieno la sua tabella di marcia;

2.

chiede che il VP/AR e gli Stati membri assumano una posizione ferma e unita e riconoscano Juan Guaidó come unico e legittimo presidente ad interim del paese fino a quando non sarà possibile indire nuove elezioni presidenziali libere, trasparenti e credibili per ripristinare la democrazia; si compiace del fatto che molti Stati democratici abbiano già riconosciuto la nuova presidenza ad interim;

3.

invita l'UE e i suoi Stati membri, in caso di approvazione di tale decisione, ad agire in tal senso e ad accreditare i rappresentanti che dovranno essere nominati dalle autorità legittime;

4.

condanna fermamente i feroci atti di repressione e violenza che hanno causato morti e feriti; manifesta solidarietà al popolo del Venezuela ed esprime il suo sincero cordoglio ai familiari e agli amici delle vittime; esorta le autorità venezuelane di fatto a cessare tutte le violazioni dei diritti umani, a far sì che i responsabili siano chiamati a renderne conto e a garantire il pieno rispetto di tutte le libertà fondamentali e di tutti i diritti umani;

5.

condanna la detenzione di numerosi giornalisti che si occupano della situazione in Venezuela e ne chiede l'immediato rilascio;

6.

respinge qualsiasi proposta o tentativo di risolvere la crisi ricorrendo alla violenza;

7.

reitera il proprio pieno sostegno all'Assemblea nazionale, che è l'unico organismo democratico legittimo del Venezuela e i cui poteri devono essere ripristinati e rispettati, ivi comprese le prerogative e la sicurezza dei suoi membri;

8.

sostiene fermamente l'appello del Segretario generale delle Nazioni Unite a favore di un'indagine indipendente e completa sulle uccisioni perpetrate, conformemente alle sue precedenti risoluzioni;

9.

invita il VP/AR a collaborare con i paesi della regione e con altri attori chiave al fine di creare un gruppo di contatto, come indicato nelle conclusioni del Consiglio del 15 ottobre 2018, che possa assumere un ruolo di mediazione al fine di trovare un accordo per quanto concerne l'indizione di elezioni presidenziali libere, trasparenti e credibili sulla base di un calendario comune, di condizioni eque per tutti gli attori coinvolti, della trasparenza e del monitoraggio internazionale;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al legittimo presidente ad interim della Repubblica e dell'Assemblea nazionale della Repubblica bolivariana del Venezuela, ai governi e ai parlamenti dei paesi del gruppo di Lima, all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana e al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2018)0199.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2018)0313.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2018)0436.


27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/187


P8_TA(2019)0062

Relazione annuale sulla politica di concorrenza

Risoluzione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza (2018/2102(INI))

(2020/C 411/27)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 7, 8, 9, 11, 12, 39, 42, da 101 a 109 e 174,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 35, 37 e 38,

visti la relazione della Commissione del 18 giugno 2018 sulla politica di concorrenza 2017 (COM(2018)0482) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione pubblicato come documento giustificativo in pari data,

visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (1),

visto il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (2) (Regolamento UE sulle concentrazioni),

visto il Libro bianco del 9 luglio 2014 dal titolo «Verso un controllo più efficace delle concentrazioni nell'UE» (COM(2014)0449),

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 marzo 2017, presentata dalla Commissione, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficaci e assicura il corretto funzionamento del mercato interno (COM(2017)0142) (direttiva REC+),

vista la comunicazione della Commissione, del 19 luglio 2016, sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C(2016)2946),

vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2014 sugli accordi di cooperazione dell'UE sull'applicazione della politica di concorrenza: prospettive future (3),

viste le pertinenti norme, linee guida, decisioni, risoluzioni, comunicazioni e pubblicazioni della Commissione in materia di concorrenza,

viste le sue risoluzioni del 19 aprile 2018 (4) e del 14 febbraio 2017 (5), relative rispettivamente alle relazioni annuali 2017 e 2016 sulla politica di concorrenza dell'UE,

visto il suo studio dal titolo «Competition issues in the Area of Financial Technology (Fin Tech)» [aspetti concorrenziali nell'ambito della tecnologia finanziaria (Fin Tech)] commissionato dal gruppo di lavoro sulla concorrenza della commissione per i problemi economici e monetari,

viste le risposte della Commissione europea alle interrogazioni scritte E-000344-16, E-002666-16 e E-002112-16,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2018 sulla relazione della Commissione del 18 giugno 2018 sulla politica di concorrenza 2017,

vista la relazione finale della Commissione relativa all'indagine settoriale sul commercio elettronico, pubblicata il 10 maggio 2017 (COM(2017)0229),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0474/2018),

A.

considerando che la politica della concorrenza è in vigore da oltre sessant'anni e che una solida ed efficace politica dell'UE in materia di concorrenza è da sempre la pietra angolare del progetto europeo;

B.

considerando che l'evasione fiscale e l'elusione fiscale creano concorrenza sleale, ripercotendosi in particolare sulle piccole e medie imprese (PMI);

C.

considerando che il riciclaggio di denaro, l'elusione fiscale e l'evasione fiscale pregiudicano l'equanime distribuzione del gettito fiscale negli Stati membri, falsando di conseguenza la concorrenza nel mercato interno;

D.

considerando che la massiccia elusione fiscale da parte di individui e imprese con ampie disponibilità patrimoniali non penalizza soltanto i contribuenti ordinari, le finanze pubbliche e la spesa sociale, ma minaccia anche il buongoverno, la stabilità macroeconomica, la coesione sociale e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni dell'Unione e degli Stati membri;

E.

considerando che taluni governi e giurisdizioni, anche all'interno dell'UE, si sono specializzati o attivi nella creazione di regimi fiscali preferenziali che falsano la concorrenza a vantaggio di società multinazionali e individui con ampie disponibilità patrimoniali, che di fatto sono privi di una reale sostanza economica all'interno di tali giurisdizioni, ma sono semplicemente rappresentati da società di comodo;

1.

ritiene che una politica della concorrenza intesa ad assicurare condizioni di parità in tutti i settori costituisca una delle pietre miliari dell'economia sociale di mercato dell'UE, nonché un fattore chiave per garantire il corretto funzionamento del mercato interno; plaude alla relazione 2017 sulla politica di concorrenza della Commissione, come pure agli sforzi e alle attività della stessa per garantire l'efficace applicazione delle norme sulla concorrenza nell'Unione a vantaggio di tutti i cittadini dell'UE, in particolare dei consumatori in una posizione vulnerabile; invita inoltre la Commissione a continuare a garantire la piena applicazione delle norme dell'UE in materia di concorrenza, prestando particolare attenzione alle difficoltà incontrate dalle PMI, e ad evitarne un'applicazione disomogenea negli Stati membri;

2.

accoglie con favore e incoraggia ulteriormente il dialogo strutturato con il Commissario alla concorrenza e gli sforzi profusi dalla Commissione per mantenere una stretta cooperazione con i membri della commissione competente del Parlamento e del relativo gruppo di lavoro sulla politica di concorrenza; ritiene che la relazione annuale della Commissione sulla politica di concorrenza rappresenti un esercizio indispensabile in termini di controllo democratico; ricorda di aver partecipato, nel corso degli ultimi anni, attraverso la procedura legislativa ordinaria, alla definizione del quadro per le norme in materia di concorrenza, ad esempio nella proposta di direttiva REC+; rileva che dovrebbero essergli conferiti poteri codecisionali per definire il quadro delle regole di concorrenza e deplora che la dimensione democratica di tale settore della politica dell'Unione non sia stata rafforzata nell'ambito delle recenti modifiche dei trattati;

3.

accoglie con favore e continua a sostenere l'ambizioso programma e le priorità della DG Concorrenza della Commissione, pur constatando che permangono a tutt'oggi sfide rilevanti, ad esempio nel settore del controllo delle concentrazioni, il cui elevato numero rappresenta di per sé una sfida; osserva che le decisioni della Commissione in materia di concentrazioni, antitrust e aiuti di Stato sono spesso oggetto di dibattito politico e sottolinea che, mentre alcuni esempi di recenti decisioni figurano nella presente relazione, il quadro generale è più ampio e che il Parlamento non intende prendere posizione sui singoli casi, dal momento che spetta alla Commissione decidere in merito al mancato rispetto del diritto della concorrenza;

4.

invita la Commissione ad analizzare attentamente le notevoli ricadute negative che la proposta fusione tra Siemens e Alstom potrebbe avere sulla competitività del mercato ferroviario europeo e le relative incidenze pregiudizievoli per gli utenti ferroviari;

5.

constata che nel 2018 la Commissione ha presentato una proposta legislativa per la creazione di un prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP), che costituirebbe un fondo pensionistico privato;

6.

sottolinea che i consumatori sono i principali beneficiari di una concorrenza ben funzionante sul mercato unico europeo;

7.

accoglie con favore l'indagine sul cartello dei costruttori di autocarri; si compiace del fatto che la Commissione non si è limitata a esaminare l'impatto del cartello tra grandi costruttori di autocarri sui prezzi di questi ultimi ma li ha anche sanzionati per aver collaborato a ritardare l'introduzione di camion più puliti;

8.

sottolinea il fatto che le norme sulla concorrenza si fondano sui trattati e, come sancito dall'articolo 7 TFUE, dovrebbero essere interpretate nel contesto dei più ampi valori europei su cui poggia la legislazione dell'Unione in materia di questioni sociali, economia sociale di mercato, norme ambientali, politica climatica e tutela dei consumatori; è del parere che l'applicazione del diritto della concorrenza dell'UE dovrebbe ovviare a tutte le distorsioni del mercato, tra cui quelle derivanti da esternalità negative sul piano sociale e ambientale;

9.

ritiene che la politica della concorrenza debba contribuire a favorire la transizione energetica in tutta l'UE, stimolare l'integrazione economica e sociale in Europa, sostenere le attività agricole ecologicamente sostenibili e limitare la possibilità delle grandi imprese energetiche di aumentare i prezzi delle forniture energetiche;

10.

sottolinea che, anche quando i prodotti o i servizi sono forniti gratuitamente, in particolare nell'ambito dell'economia digitale, i consumatori potrebbero comunque continuare ad essere vittime di comportamenti scorretti, come il deterioramento della qualità, della scelta e dell'innovazione, nonché di episodi di estorsione; ritiene che le norme dell'UE in materia di concorrenza dovrebbero riguardare anche una serie di aspetti che vanno oltre gli approcci incentrati sui prezzi e tener conto di considerazioni più ampie, come la qualità dei prodotti o dei servizi, anche tenendo conto della vita privata dei cittadini;

11.

richiama l'attenzione sui radicali mutamenti intervenuti sui mercati derivanti dal continuo sviluppo della tecnologia, che comportano sia opportunità che sfide; evidenzia, al riguardo, il ruolo cruciale della politica della concorrenza per l'ulteriore sviluppo del mercato unico digitale; insiste sull'urgente necessità di un quadro che, pur promuovendo l'innovazione dei dati e nuovi modelli di business, affronti in modo efficace le sfide rappresentate dall'economia basata sui dati e l'economia degli algoritmi; sottolinea, in particolare, che diverse piattaforme digitali in grado di accedere ai sempre maggiori flussi di dati e di controllarli possono generare economie di scala e notevoli esternalità di rete, oltre a provocare carenze di mercato imputabili a un'eccessiva concentrazione e a rendite ottenute mediante un eccessivo potere di mercato; accoglie con favore, in tale contesto, la nomina di consiglieri speciali per il Commissario, che si concentreranno sulle sfide future della digitalizzazione nell'ambito della politica di concorrenza e attende con interesse le loro constatazioni e raccomandazioni di intervento; sottolinea la necessità di un approccio comune a livello di Unione su tali questioni;

12.

sottolinea che spesso gli utenti non sono consapevoli della misura in cui i loro dati vengono utilizzati e trasferiti a terzi a fini commerciali o di marketing; invita la Commissione, in linea con l'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (6) (la direttiva sulla vita privata elettronica) a garantire che le imprese digitali utilizzino i dati personali soltanto previo consenso esplicito dell'abbonato o dell'utente e che in assenza di tale consenso i dati non possano essere trasferiti a terzi con cui l'impresa o la piattaforma ha siglato un accordo; ritiene pertanto che i mercati digitali debbano essere valutati da una prospettiva multidisciplinare, visto che un comportamento anticoncorrenziale può determinare la violazione di altri ambiti del diritto, come ad esempio la normativa sulla protezione dei dati e sui consumatori; sottolinea che una risposta efficace di attuazione richiederebbe che diverse autorità competenti collaborino, in particolare le autorità garanti della concorrenza e quelle competenti per i consumatori e la protezione dei dati, come proposto dall'iniziativa del Garante europeo della protezione dei dati relativa a una struttura di coordinamento (clearing house(7);

13.

invita la Commissione a organizzare un'audizione con le imprese tecnologiche invitando gli amministratori delegati di Google, Facebook e Apple per discutere in particolare delle modalità di raccolta e di utilizzo dei dati personali dei consumatori da parte di paesi terzi; teme che gli utenti, le autorità di regolamentazione e talvolta persino gli sviluppatori di applicativi e i pubblicitari non siano consapevoli dell'entità del flusso di dati dagli smartphone ai gruppi della pubblicità digitale e ad altri terzi; rileva che tra i dati raccolti da terzi tramite applicativi per smartphone può rientrare qualsiasi dato, dalle informazioni sul profilo dell'utente, quali l'età e il genere, ai dettagli sulla posizione geografica, tra cui i dati relativi a ripetitori per telefoni cellulari o router wifi nelle vicinanze, fino alle informazioni su ogni altro applicativo del telefono; ritiene che l'UE debba permettere ai singoli individui di comprendere i problemi di monopolio e concentrazione che circondano tali imprese di raccolta dati;

14.

invita la Commissione, a tale proposito, ad adeguare il controllo dei dati necessari per la creazione e la fornitura di servizi, come indicatore dell'esistenza di un potere di mercato, anche nel quadro dei suoi orientamenti sull'articolo 102 TFUE, e di esigere l'interoperabilità tra le piattaforme online e i fornitori di reti sociali; richiama l'attenzione altresì sull'evoluzione degli algoritmi di autoapprendimento e all'intelligenza artificiale, in particolare se forniti alle imprese da terzi, e ai loro effetti sulla natura dell'attività dei cartelli; chiede alla Commissione di fornire informazioni dettagliate su tali questioni nella sua prossima relazione annuale sulla politica della concorrenza;

15.

reputa importante garantire il corretto funzionamento dei meccanismi di ricorso collettivo nell'Unione intesi ad assicurare che i consumatori danneggiati da pratiche anticoncorrenziali siano adeguatamente risarciti;

16.

ritiene necessario garantire il diritto di portabilità transfrontaliera affinché le limitazioni esistenti a tale diritto non si affermino come pratiche legittime di mercato; reputa inoltre importante porre fine ai vincoli abusivi e ingiustificati imposti per motivi geografici, la cui presunta tutela dei diritti di proprietà intellettuale è priva di fondamento;

17.

ritiene che le soglie giurisdizionali che determinano l'avviso di una verifica delle concentrazioni da parte dell'UE, basate sul fatturato delle entità destinatarie e di quelle acquirenti, non siano sempre adeguate per l'economia digitale, in cui il valore è spesso, per fini pubblicitari, rappresentato dal numero di visitatori di un sito web; propone che tali soglie siano riviste e adattate in modo da includere anche fattori quali il numero di consumatori interessati dalle fusioni e il valore delle relative operazioni;

18.

sottolinea il fatto che gli ostacoli all'accesso ad alcuni settori dell'economia digitale sono sempre più insormontabili, giacché tanto più si perpetua un comportamento ingiusto quanto più è difficile invertirne gli effetti anticoncorrenziali; ritiene che le misure provvisorie possono costituire un utile strumento per garantire che la concorrenza non sia compromessa nel corso di un'indagine; afferma, a tale proposito, che la Commissione debba fare un uso efficace delle misure provvisorie, garantendo nel contempo un giusto processo e il diritto di difesa delle imprese sotto inchiesta; plaude all'impegno della Commissione a svolgere un'analisi di eventuali strumenti volti a semplificare l'adozione di misure provvisorie entro due anni dalla data di recepimento della direttiva REC+; raccomanda al riguardo che la Commissione apprenda dalle migliori pratiche in altre giurisdizioni;

19.

invita la Commissione ad adottare misure più ambiziose per eliminare gli ostacoli illegittimi alla concorrenza online, onde garantire acquisti online senza barriere all'interno dell'UE, controllare i massimali tariffari in settori quali le piattaforme online per l'alloggio e il turismo e garantire che i consumatori possano accedere, a livello transfrontaliero, a un'ampia gamma di beni e servizi online a prezzi competitivi; chiede alla Commissione di condurre un'indagine settoriale nel mercato pubblicitario ai fini di una migliore comprensione delle dinamiche della pubblicità online e di individuare le pratiche anticoncorrenziali che devono essere affrontate nell'applicazione del diritto della concorrenza, come già effettuato da alcune autorità nazionali;

20.

sottolinea che la digitalizzazione dell'economia moderna comporta cambiamenti nella logica economica tradizionale; insiste, pertanto, sulla necessità che qualsiasi sistema impositivo tenga conto del fatto che la digitalizzazione costituisce la nuova normalità per tutti i settori della nostra economia; prende atto della proposta della Commissione relativa alla fissazione di norme sulla fiscalità dell'economia digitale (8); evidenzia la necessità che la fiscalità digitale faccia fronte alle asimmetrie tra l'economia tradizionale e le nuove pratiche economiche digitali, evitando di ostacolare la digitalizzazione e l'innovazione o creare frontiere artificiali all'interno dell'economia; sottolinea l'importanza di trovare soluzioni internazionali e approcci comuni alla fiscalità nell'economia digitale; invita la Commissione a proseguire gli sforzi in seno ai consessi internazionali, segnatamente l'OCSE, per trovare un siffatto accordo;

21.

plaude alla proposta della Commissione sull'imposizione dei servizi digitali (COM(2018)0148), quale misura fondamentale per garantire che il settore digitale paghi la sua giusta quota di tasse fintantoché non sarà adottata una soluzione permanente che consentirà di tassare gli utili nel luogo in cui è creato il valore;

22.

ribadisce che la concorrenza nel settore delle telecomunicazioni è essenziale per stimolare l'innovazione e gli investimenti nelle reti e che andrebbero incoraggiati prezzi accessibili e un'ampia scelta di servizi per i consumatori; ritiene che le chiamate intraunionali rappresentino a tutt'oggi un ingente onere per imprese e clienti e che le misure adottate ai fini dell'eliminazione delle tariffe di roaming nell'UE siano insufficienti nella prospettiva di un ulteriore approfondimento del mercato unico; riconosce la necessità di mettere in atto incentivi affinché le chiamate intraunionali siano allo stesso livello delle chiamate locali, agevolando gli investimenti nelle reti integralmente europee o condivise; ritiene che le politiche adottate debbano favorire investimenti efficienti in nuove reti e tenere conto dell'impatto sui consumatori e, così facendo, evitare nel contempo nuovi divari digitali tra le famiglie ad alto e a basso reddito; invita la Commissione a incoraggiare la diffusione della banda larga promuovendo un elevato grado di concorrenza e a garantire un alto livello di connettività e una diffusione rapida della rete 5G nell'intera Unione, onde assicurare la competitività globale della stessa e attirare investimenti; ritiene che, nello svolgimento dei suddetti compiti, sia importante che la politica di concorrenza tenga conto delle specificità della diffusione della banda larga nelle zone rurali, e ciò nell'interesse pubblico e al fine di invertire la tendenza verso una crescente asimmetria delle disponibilità tecnologiche di accesso tra zone rurali e zone urbane;

23.

ritiene che i conti correnti e di risparmio non debbano comportare oneri a carico degli utenti, a meno che non siano legati a servizi specifici;

24.

si compiace della decisione antitrust della Commissione di comminare a Google una sanzione pecuniaria di 4,34 miliardi EUR per pratiche illecite concernenti i dispositivi mobili Android volte a rafforzare il predominio del suo motore di ricerca; invita la Commissione a concludere nel 2019 il procedimento antitrust contro Google Shopping, avviato nel novembre 2010, ovvero otto anni fa; le ricorda di concludere l'indagine relativa al trattamento da parte di Google, nei suoi risultati di ricerca, di altri servizi di ricerca specializzati dell'azienda stessa, comprese le questioni relative alle ricerche locali sollevate da Yelp in una recente denuncia; raccomanda alla Direzione generale della Concorrenza di riflettere sulla durata dei procedimenti di antitrust digitale e sugli strumenti più adatti per trattarli; invita in particolare la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di fissare scadenze per i procedimenti antitrust, ad esempio di quelli relativi alle fusioni;

25.

ribadisce l'esigenza che la Commissione esamini altresì la piena separazione strutturale dei monopoli della tecnologia digitale, quale possibile soluzione per consentire il ripristino della concorrenza e di condizioni paritarie all'interno del mercato digitale europeo;

26.

sottolinea che l'efficacia dell'applicazione del diritto della concorrenza dipende dall'ideazione e dalla sperimentazione adeguate dei rimedi; insiste sull'importanza di rimedi mirati ai consumatori per ripristinare la concorrenza in un mercato, aiutando i consumatori ad adottare decisioni informate e far fronte alla tendenza all'inerzia; è del parere che, nel definire rimedi comportamentali, la Commissione debba integrare l'economia comportamentale, quale disciplina di supporto, seguendo l'esempio di alcune autorità nazionali negli ultimi anni;

27.

rileva che il Presidente della Commissione si è impegnato a presentare proposte intese a intensificare la cooperazione fiscale tra gli Stati membri mediante l'obbligo di rispondere alle richieste di gruppo su questioni fiscali, in modo che uno Stato membro possa fornire tutte le informazioni di cui gli altri necessitano per perseguire gli evasori transfrontalieri; rileva che allorché gli interventi di uno Stato membro falsano la concorrenza sul mercato interno, il Parlamento e il Consiglio, in determinate circostanze e come indicato all'articolo 116 TFUE, possono emanare direttive volte a eliminare le distorsioni;

28.

prende atto della conclusione della Commissione secondo cui il Lussemburgo ha concesso vantaggi fiscali indebiti a Engie per circa 120 milioni di EUR e che la procedura di recupero è ancora in corso; si rammarica del fatto che il governo lussemburghese abbia deciso di impugnare la decisione della Commissione;

29.

prende atto della decisione del Commissario alla concorrenza, Margrethe Vestager, sull'indagine relativa agli aiuti di Stato a favore di McDonald's, in base alla quale la mancata imposizione di determinati utili della società in Lussemburgo non costituisce aiuto di Stato illecito; ritiene che l'attuale regolamentazione dell'UE non sia adatta a contrastare efficacemente la doppia non imposizione e porre fine alla corsa al ribasso per le imposte sulle società;

30.

sottolinea che in due casi recenti, nonostante le conclusioni del Comitato unico di risoluzione secondo cui la risoluzione non poteva essere giustificata da motivi di interesse pubblico, la Commissione ha approvato gli aiuti di Stato, ritenendo che avrebbero alleviato le perturbazioni economiche a livello regionale, dimostrando in tal modo due interpretazioni distinte della nozione di interesse pubblico; invita la Commissione a esaminare le discrepanze tra le norme sugli aiuti di Stato nel settore degli aiuti alla liquidazione e il regime di risoluzione ai sensi della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD), e a rivedere di conseguenza la propria comunicazione del 2013 sul settore bancario, compreso l'ambito degli aiuti alla liquidazione;

31.

osserva che alcuni studi (9) hanno dimostrato i costi sociali nascosti e la ridotta concorrenza tra prodotti in caso di livelli più alti di concentrazione orizzontale della proprietà; invita pertanto la Commissione a prendere in esame una revisione in tal senso del regolamento sulle concentrazioni e a fornire orientamenti sull'interpretazione degli articoli 101 e 102 del TFUE in tali casi;

32.

constata che gli aiuti di Stato temporanei al settore finanziario destinati alla stabilizzazione del sistema finanziario globale avrebbero potuto essere necessari in assenza di strumenti di risoluzione ma che è ormai necessario verificarli e abolirli; deplora la natura insufficiente di tale verifica; rinnova pertanto la propria richiesta alla Commissione di esaminare se, dall'inizio della crisi, gli istituti bancari abbiano beneficiato di sovvenzioni implicite e di aiuti di Stato tramite il sostegno alla liquidità fornito dalle banche centrali; ricorda l'impegno assunto dal Commissario Vestager, nell'ambito del dialogo strutturato con la commissione ECON del novembre 2017, di esaminare le eventuali distorsioni della concorrenza imputabili al programma di acquisto per il settore societario della BCE e di riferire in merito con una risposta qualitativa; sottolinea a tal proposito che la nozione di selettività in materia di aiuti di Stato rappresenta un criterio essenziale che va esaminato in modo approfondito e richiama l'attenzione sull'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, in cui si fa riferimento al cosiddetto principio di leale cooperazione;

33.

ritiene che sia prioritario assicurare il rigoroso e imparziale rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato nella gestione delle future crisi bancarie, affinché i contribuenti siano protetti dagli oneri dei piani di salvataggio bancari;

34.

si compiace del fatto che la Commissione abbia introdotto uno strumento anonimo per gli informatori, che consente di segnalare cartelli o altri tipi di pratiche anticoncorrenziali illecite, aumentando in tal modo la probabilità della loro individuazione e del loro perseguimento; prende atto delle cifre positive dopo i primi mesi di utilizzo;

35.

esprime preoccupazione per il fatto che la crescente concentrazione nel settore finanziario possa abbassarne il livello di concorrenza, così come per l'assenza di un vero e proprio mercato interno bancario, dal momento che persiste la frammentazione in alcuni mercati nazionali;

36.

insiste sulla necessità per l'Europa di un quadro solido e armonizzato sulla rendicontazione e sull'imposizione societaria delle multinazionali, con relazioni pubbliche paese per paese, e di una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società; ricorda che, oltre a ridurre i costi per le imprese e le amministrazioni tributarie degli Stati membri, l'adozione di tali misure risolverebbe la questione dei prezzi di trasferimento e garantirebbe una concorrenza più leale nel mercato unico;

37.

invita la Commissione a portare avanti la valutazione di misure fiscali dannose negli Stati membri nell'ambito del semestre europeo e a esaminare nel dettaglio le distorsioni della concorrenza e le ricadute su altre giurisdizioni;

38.

invita la Commissione a proseguire e addirittura intensificare gli sforzi riguardo alle indagini sull'abuso di posizioni di mercato dominanti a svantaggio dei consumatori dell'UE; chiede alla Commissione di monitorare i monopoli pubblici esistenti e, contemporaneamente, la legittimità delle gare per le concessioni al fine di prevenire qualsiasi distorsione eccessiva della concorrenza;

39.

sottolinea l'effetto distorsivo che possono avere gli aiuti di Stato sul funzionamento del mercato interno; rammenta i requisiti rigorosi per l'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) TFUE; rileva che la maggior parte delle decisioni in materia di antitrust e aiuti di Stato sono adottate a livello nazionale; ritiene pertanto che la Commissione debba monitorare e adottare provvedimenti volti a garantire una politica coerente nel mercato interno; invita la Commissione ad avviare una tabella di marcia per aiuti di Stato più mirati; si compiace dell'impegno costante della Commissione per chiarire i diversi aspetti della definizione degli aiuti di Stato, come dimostrato nella sua comunicazione sulla nozione di aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1 TFUE; constata in particolare gli sforzi intesi a chiarire le nozioni di «impresa» e «attività economica»; osserva tuttavia che permane difficile operare una distinzione netta tra attività economiche e non economiche; osserva inoltre che compete alla Corte di giustizia dell'Unione europea garantire la corretta interpretazione del trattato; invita la Commissione a continuare a prestare particolare attenzione alla fornitura di servizi d'interesse economico generale, tra cui energia, trasporti e telecomunicazioni, in sede di applicazione delle norme UE in materia di aiuti di Stato, segnatamente nel contesto del sostegno pubblico alle regioni isolate, remote o periferiche dell'Unione; sottolinea che l'applicazione di aiuti di Stato per promuovere servizi di interesse generale dovrebbe perseguire l'obiettivo di apportare benefici a consumatori e cittadini, piuttosto che rafforzare interessi costituiti;

40.

sottolinea che la fiscalità resta per lo più di competenza nazionale data la soglia dell'unanimità in seno al Consiglio e che la scelta di una politica dipende pertanto dalle opinioni e dagli orientamenti politici dei rispettivi governi e parlamenti degli Stati membri; rileva tuttavia che lo strumento fiscale può essere utilizzato per concedere aiuti di Stato impliciti alle imprese, il che può determinare condizioni di disparità sul mercato interno; sottolinea pertanto la necessità di garantire che le politiche fiscali nazionali non falsino la concorrenza leale e che, di conseguenza, la politica fiscale e concorrenziale siano applicate in maniera coerente nel mercato interno; si compiace del fatto che la task force sugli aiuti di Stato sotto forma di vantaggi fiscali sia diventata un organismo permanente; invita a dotarla di risorse umane e strumenti investigativi sufficienti; chiede che si faccia chiarezza sulla situazione delle indagini sugli aiuti di Stato, anche per quanto riguarda il numero di casi indagati; sottolinea che nel mercato interno sono penalizzati i nuovi operatori e le imprese, tra cui le PMI, che non ricorrono a una pianificazione fiscale aggressiva; plaude alle indagini approfondite condotte dalla Commissione sulle prassi anticoncorrenziali come vantaggi fiscali selettivi o regimi di concordati fiscali preventivi sugli utili in eccesso; si compiace in particolare degli orientamenti forniti nella comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuti di Stato che copre in particolare gli accordi fiscali preventivi (tax ruling); invita gli Stati membri ad abbandonare le pratiche concorrenziali sleali basate su incentivi fiscali ingiustificati; invita il Consiglio ad adottare la proposta relativa alla CCCTB; esprime rammarico per il fatto che, ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato, le imposte evase recuperate dai beneficiari di aiuti fiscali illeciti siano restituite al paese che ha concesso gli aiuti, chiede alla Commissione di correggere tale anomalia; sottolinea che i successivi negoziati con il Regno Unito dovrebbero comprendere il rispetto della concorrenza leale e garantire che il paese non possa concedere aiuti di Stato sotto forma di accordi fiscali favorevoli;

41.

sottolinea la concentrazione di ampia portata della filiera alimentare, in cui un paio di imprese formano un oligopolio sul mercato globale delle sementi e dei pesticidi, a scapito dei consumatori, degli agricoltori, dell'ambiente e della biodiversità; evidenzia che una siffatta struttura renderà gli agricoltori ancora più dipendenti dal punto di vista tecnologico ed economico da alcune piattaforme uniche di vendita integrate a livello globale, causerà una limitata varietà delle sementi, allontanerà le attività di innovazione dall'adozione di un modello di produzione rispettoso dell'ambiente e della biodiversità e infine, in conseguenza di una minore concorrenza, ridurrà l'innovazione e abbasserà la qualità dei prodotti finali; chiede alla Commissione, alla luce della diminuzione dei redditi agricoli in particolare tra i piccoli agricoltori, di orientare i suoi sforzi per assicurare agli agricoltori, specialmente alle attività economiche di piccole e medie dimensioni, entrate dignitose;

42.

ritiene imprescindibile un controllo più esaustivo da parte della Commissione sull'uso dei brevetti nel settore agricolo;

43.

accoglie con favore iniziative quali il quadro relativo ai piccoli comuni intelligenti che incoraggia gli insediamenti a diventare più agili, a utilizzare meglio le proprie risorse e a partecipare più attivamente alla concorrenza nel mercato unico, nonché a migliorare la loro attrattiva e la qualità di vita dei residenti delle zone rurali;

44.

riconosce il potenziale della tecnologia blockchain per i servizi finanziari; avverte tuttavia che l'utilizzo di tale tecnologia per la raccolta fondi deve essere regolamentato al fine di evitare un dumping eccessivo nei confronti dei mercati finanziari regolamentati, rischi per gli investitori e per quanto concerne il riciclaggio di denaro; invita la Commissione, a tale riguardo, a proporre un quadro normativo per le offerte iniziali di moneta (ICO);

45.

esprime preoccupazione per la recente approvazione della fusione tra Bayer e Monsanto da parte della Commissione, che ha riconosciuto di non avere tenuto conto, nel prendere la propria decisione, di alcuni obiettivi sanciti dal TFUE, segnatamente la sicurezza alimentare, la protezione dei consumatori, l'ambiente e il clima;

46.

ritiene importante l'adozione di misure contro le imprese che intervengono nelle fasi di commercializzazione e di distribuzione della filiera agricola e che creano una distorsione dei mercati agricoli lesiva dei redditi agricoli e dei prezzi al consumo;

47.

accoglie con favore l'approccio adottato dalla Commissione nel valutare le fusioni orizzontali al fine di concentrarsi in misura crescente sulla concorrenza in materia di innovazione, in particolare nelle fusioni che coinvolgono i mercati a forte intensità di R&S, e osserva che le fusioni dovrebbero essere valutate dal punto di vista dell'intero mercato interno; chiede inoltre alla Commissione di presentare un riesame del regolamento UE sulle concentrazioni e ad analizzare in che misura dovrebbe essere investita dei poteri, come lo sono attualmente alcuni Stati membri, di adottare provvedimenti per proteggere l'ordine pubblico europeo e i diritti e i principi sanciti dal TFUE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, compresa la protezione dell'ambiente;

48.

ribadisce la conclusione preliminare della Commissione in base alla quale Google ha abusato della sua posizione dominante come motore di ricerca dando un vantaggio illecito ai propri prodotti; sottolinea la necessità di una completa separazione strutturale tra i servizi di ricerca generali e specializzati della società per porre fine a tali abusi;

49.

rileva che la Corte di giustizia dell'Unione europea interpreta l'articolo 101 del TFUE tenendo conto dei diversi obiettivi dei trattati; sottolinea, tuttavia, che l'interpretazione restrittiva dell'articolo 101 del TFUE da parte degli orientamenti orizzontali della Commissione è stata sempre più considerata un ostacolo alla collaborazione dei piccoli attori di mercato per l'adozione di standard ambientali e sociali più elevati; ritiene che la Commissione debba creare certezza giuridica in merito alle condizioni in base alle quali gli accordi collettivi delle organizzazioni dei produttori, comprese le cooperative, le loro associazioni e le organizzazioni interprofessionali che sono realizzate lungo tutta la filiera alimentare ai fini della sostenibilità e delle norme eque in materia di lavoro, verrebbero valutati a norma del diritto in materia di concorrenza, e incoraggia tali iniziative nell'ambito della politica di concorrenza; sottolinea che un siffatto approccio non dovrebbe impedire la produzione di beni a prezzi inferiori, segnatamente nei settori i cui i consumatori sono più sensibili ai prezzi; sottolinea anche l'importanza del principio di proporzionalità, nel senso che la limitazione della concorrenza non può spingersi oltre quanto necessario per conseguire l'interesse generale;

50.

sottolinea gli obiettivi e i traguardi concordati congiuntamente nell'ambito dell'Unione dell'energia e fa riferimento nello specifico alla dimensione della sicurezza, della decarbonizzazione dell'economia, della solidarietà e della fiducia; evidenzia l'importanza di garantire che i mercati europei dell'energia si basino su Stato di diritto, concorrenza, diversità delle fonti e dei fornitori di energia, prevedibilità e trasparenza e di impedire a qualsiasi operatore di mercato, stabilito nell'Unione o in un paese terzo, di utilizzare una posizione dominante a scapito dei concorrenti e dei consumatori; invita al riguardo a un maggiore controllo di tali operatori di mercato e, ove necessario, delle misure e degli obblighi imposti nei loro confronti; osserva, in particolare, che è necessario affrontare in modo adeguato la strategia impiegata da alcune società energetiche per suddividere il mercato del gas dell'UE e, per estensione, la potenziale violazione delle norme antitrust dell'UE; riconosce inoltre che gli impegni giuridicamente vincolanti assunti dagli Stati membri nel quadro dell'accordo di Parigi sul clima non saranno realizzati senza misure statali concrete volte a promuovere, a creare incentivi e a consentire la produzione e l'utilizzo dell'energia rinnovabile; prende atto della prossima revisione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato e di energia, che non escludono più due dei settori che beneficiano maggiormente delle sovvenzioni statali, ovvero quello dell'energia nucleare e quello dell'estrazione di combustibili fossili, e che prevedono una maggiore flessibilità per l'energia rinnovabile generata dai consumatori; sottolinea l'importanza di completare l'Unione dell'energia tramite l'integrazione dei mercati, in particolare mediante investimenti negli interconnettori, ove necessario e in base alle condizioni di mercato e al potenziale commerciale, e attraverso l'aumento della capacità negoziabile delle attuali interconnessioni; evidenzia, pertanto, che qualsiasi approvazione di un aiuto di Stato per i meccanismi di regolazione della capacità deve essere sottoposta a una rigorosa verifica della necessità, compreso un esame delle misure alternative, in particolare per quanto concerne un uso più efficiente degli interconnettori esistenti; sottolinea che i meccanismi di regolazione della capacità rappresentano spesso costi considerevoli per i consumatori e fungono da «sovvenzioni occulte», sostenendo le centrali elettriche non redditizie e inquinanti, il che rende necessario garantire che tali sistemi non siano aperti alle strutture più inquinanti al momento dell'approvazione degli aiuti di Stato loro concessi;

51.

sottolinea la necessità di una maggiore trasparenza nell'ambito della previsione di partenariati pubblico-privati, al fine di ridurre la possibilità che essi siano utilizzati dai partner del settore privato per assicurarsi vantaggi competitivi sui loro concorrenti;

52.

accoglie con favore l'indagine della Commissione relativa alle pratiche di fissazione dei prezzi dei farmaci salvavita, in particolare nel caso relativo ad Aspen;

53.

sottolinea l'importanza di garantire gli stessi diritti a tutti i vettori aerei che effettuano voli con partenza o destinazione nell'UE; riconosce con rammarico che ciò non sempre avviene per le compagnie aeree dell'UE al di fuori dell'Unione, le quali sono soggette a pratiche sleali che compromettono la concorrenza; invita la Commissione ad affrontare le pratiche anticoncorrenziali che minano anche la legislazione in materia di protezione dei consumatori; ribadisce inoltre l'importanza di garantire una concorrenza leale tra i vettori aerei europei e quelli di paesi terzi;

54.

sottolinea l'importanza di un settore dei trasporti competitivo; rileva che il mercato unico dei trasporti è ancora incompleto e che il settore ferroviario è il più frammentato; si compiace delle misure adottate dalla Commissione per promuovere il completamento e un migliore funzionamento nel mercato interno del trasporto su strada di passeggeri;

55.

ribadisce che i nuovi progetti infrastrutturali, compresi quelli che collegano uno Stato membro a un paese terzo, devono essere oggetto della legislazione dell'Unione, segnatamente per quanto concerne le norme relative alla separazione e alla fissazione dei prezzi di mercato;

56.

sottolinea l'importanza e la necessità di risorse finanziarie e umane adeguate per quanto concerne la direzione generale della Concorrenza della Commissione e le autorità nazionali competenti, nonché delle competenze informatiche e digitali necessarie per affrontare le sfide poste da un'economia basata su dati e algoritmi; sostiene, a questo proposito, la componente di concorrenza proposta nel programma del mercato unico nel quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (QFP);

57.

sottolinea che la Commissione, quando adotta decisioni in materia di concorrenza, deve considerare il mercato interno come un unico mercato, non come una serie di mercati locali o nazionali indipendenti;

58.

sottolinea che la cooperazione internazionale è essenziale per un'efficace attuazione dei principi del diritto in materia di concorrenza ed evitare incongruenze nei rimedi e negli esiti delle azioni di attuazione; ritiene a tale proposito che il modo ideale per migliorare le norme e le prassi in materia di concorrenza a livello mondiale sia quello di intraprendere discussioni leali e trasparenti; sostiene una partecipazione attiva della Commissione e delle autorità garanti della concorrenza nazionali, e se del caso regionali, nella rete internazionale della concorrenza;

59.

accoglie con favore la direttiva REC+, che migliorerà significativamente l'efficacia e l'applicazione coerente del diritto UE in materia di concorrenza in tutta l'Unione, assicurando che le autorità nazionali garanti della concorrenza dispongano di strumenti, risorse e garanzie adeguate ai fini dell'indipendenza, ivi incluso un processo trasparente per l'elezione o la nomina della rispettiva dirigenza, consentendo loro di imporre sanzioni dissuasive per le violazioni in materia di concorrenza; apprezza l'assistenza preliminare fornita dalla Commissione agli Stati membri relativamente all'attuazione della direttiva;

60.

invita la Commissione a garantire che tutti gli accordi commerciali futuri assicurino condizioni di parità, in particolare nell'ambito della concorrenza e degli aiuti di Stato; sottolinea che gli aiuti di Stato dovrebbero essere ammissibili solo in casi eccezionali e giustificati, previsti per legge, onde evitare distorsioni della concorrenza sul mercato, e prevedere nel contempo eccezioni e giustificazioni connesse al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici; ricorda che «se le imprese assumono una dimensione globale, lo devono fare anche le autorità di tutela della concorrenza,» non da ultimo perché la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e lo sviluppo dell'economia digitale hanno causato un'eccessiva concentrazione di mercati e di potere in alcuni settori; ritiene che lo sviluppo di un commercio mondiale equo passi necessariamente da norme globali in materia di concorrenza e dal massimo livello di coordinamento tra le autorità garanti della concorrenza, anche per quanto riguarda lo scambio di informazioni nei procedimenti relativi alla concorrenza;

61.

ricorda che gli accordi sul commercio internazionale e gli investimenti dovrebbero prevedere una sezione specifica e solida sulla concorrenza;

62.

invita la Commissione a intensificare gli sforzi volti a conseguire un'apertura ambiziosa dei mercati internazionali degli appalti pubblici e ad aumentare l'accesso delle imprese europee ai partenariati pubblico-privati nei paesi terzi; ritiene necessario ridurre l'asimmetria nell'accesso agli appalti pubblici tra l'Unione e i paesi terzi, ovvero gli Stati Uniti e la Cina; invita tutti i partner commerciali dell'UE a consentire alle imprese e ai lavoratori europei un accesso non discriminatorio ai loro mercati degli appalti pubblici; accoglie con favore la rinnovata discussione sullo Strumento per gli appalti internazionali che stabilisce la necessaria reciprocità nei casi in cui i partner commerciali limitino l'accesso ai propri mercati degli appalti, e chiede al Consiglio europeo di adottarlo quanto prima; sostiene gli sforzi della Commissione volti ad aprire i mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi per mezzo di partenariati commerciali bilaterali; rammenta che le società che operano a condizioni non di mercato e sono guidate da considerazioni geopolitiche potrebbero battere virtualmente ogni concorrente nelle gare europee di appalti pubblici; invita la Commissione a monitorare i bandi di gara per gli appalti pubblici e a impedire che le imprese e i lavoratori europei paghino le conseguenze della concorrenza sleale da parte di società orchestrate dallo stato;

63.

sottolinea che la lotta contro le pratiche commerciali sleali, anche per mezzo della politica di concorrenza, è necessaria per garantire condizioni di parità a livello mondiale, che apportino benefici ai lavoratori, ai consumatori e alle imprese, oltre ad essere una delle priorità della strategia commerciale dell'UE; evidenzia che il documento di riflessione sulla gestione della globalizzazione indica che l'Unione deve adottare delle misure per ripristinare condizioni di concorrenza eque; accoglie con favore l'inclusione delle disposizioni sulle politiche di concorrenza nell'accordo di partenariato economico con il Giappone e nell'accordo economico e commerciale globale con il Canada; deplora tuttavia che tali disposizioni abbiano un ambito di applicazione limitato e non prevedano meccanismi efficaci di applicazione e di risoluzione delle controversie; richiama l'attenzione sull'importanza di inserire disposizioni ambiziose in materia di concorrenza in tutti gli accordi commerciali e di attuarne l'applicazione nella prospettiva di garantire norme eque;

64.

si compiace della proposta di istituire un quadro europeo per il controllo degli investimenti esteri diretti; considera tale proposta uno strumento utile per proteggere le imprese europee di interesse strategico da pratiche commerciali sleali che potrebbero danneggiare la sicurezza e l'ordine pubblico, nonché per salvaguardare il rispetto dei principi di concorrenza leale nell'UE;

65.

sottolinea l'importanza dello strumento antisovvenzioni per contrastare la concorrenza globale sleale e creare condizioni di parità attraverso le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato; deplora, in tale contesto, il fatto che nel 2017 la Repubblica popolare cinese abbia ancora una volta creato il maggior numero di barriere commerciali di nuova costituzione per le imprese e i lavoratori europei e che sia stata coinvolta nella maggior parte dei procedimenti antisovvenzioni europei;

66.

esprime preoccupazione riguardo alla politica doganale degli Stati Uniti e al suo impatto sulla competitività delle imprese europee; sottolinea che gli sforzi intrapresi dalla Commissione per ristabilire l'equilibrio commerciale con gli Stati Uniti dovrebbero essere incisivi, ma equilibrati, proporzionati e conformi ai principi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC);

67.

invita la Commissione a intensificare gli sforzi volti a promuovere la concorrenza leale, anche attraverso il contrasto all'uso ingiustificato di barriere tariffarie e sovvenzioni, nel mercato mondiale per mezzo di una cooperazione più solida con gli altri paesi, anche nei consessi dell'OMC, dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), del G20 e della Banca mondiale; ricorda i lavori intrapresi all'OMC tra il 1996 e il 2004 sull'interazione fra il commercio e la politica di concorrenza e deplora che da allora la questione non sia più rientrata nel programma di lavoro dell'OMC; sottolinea che le disposizioni contenute negli accordi dell'OMC, come l'articolo IX dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), rappresentano una base per un'ulteriore cooperazione tra i membri dell'OMC sulle questioni riguardanti la concorrenza; chiede pertanto che, in occasione della 12a conferenza ministeriale dell'OMC, vengano compiuti nuovi progressi per garantire un'equa concorrenza internazionale;

68.

esprime preoccupazione per la presunta incapacità dell'OMC di affrontare la questione delle economie non di mercato, nonché le distorsioni della concorrenza provocate da sovvenzioni e interventi statali, pur credendo fermamente nel ruolo fondamentale dell'OMC; accoglie con favore l'azione tripartita USA-Giappone-UE per riformarla di conseguenza;

69.

invita la Commissione ad aumentare il sostegno a favore delle PMI nell'UE per consentire loro di proteggere ed esercitare i loro diritti in caso di pratiche commerciali sleali, come il dumping e le sovvenzioni, da parte di paesi non UE; riconosce in tale contesto gli sforzi compiuti dalla Commissione per lottare contro la concorrenza sleale in casi di grande risonanza, nei confronti di società molto note, ma sottolinea che anche nel caso delle PMI il rispetto della concorrenza leale è di primaria importanza;

70.

sottolinea che un'efficace attuazione delle disposizioni in materia di sviluppo sostenibile negli accordi commerciali è importante per il miglioramento delle condizioni di vita nei paesi partner e per la tutela delle imprese europee contro la concorrenza sleale; si compiace dell'introduzione di criteri ambientali e sociali nella riforma delle misure antisovvenzioni e antidumping;

71.

rileva che la politica dell'UE in materia di concorrenza non ottiene i risultati auspicati poiché, pur essendo applicata con l'obiettivo di difendere la concorrenza leale tra tutti gli operatori del mercato interno, rivolgendo particolare attenzione agli interessi dei consumatori, in realtà i produttori agricoli affrontano un'inaccettabile pressione dovuta alle disuguaglianze all'interno della filiera alimentare; ritiene che gli interessi dei consumatori e dei produttori agricoli dovrebbero essere messi sullo stesso piano;

72.

ritiene che le caratteristiche specifiche delle attività agricole rendano fondamentali le organizzazioni collettive per rafforzare la posizione dei produttori primari nella filiera alimentare e poter conseguire gli obiettivi della PAC, così come definito all'articolo 39 del TFUE, e che le attività collettive condotte dalle organizzazioni di produttori e dalle relative associazioni, ivi comprese la pianificazione della produzione, la negoziazione delle vendite e le disposizioni contrattuali, debbano essere quindi ritenute compatibili con l'articolo 101 del TFUE; sottolinea che unire gli agricoltori nelle organizzazioni di produttori rafforza la loro posizione all'interno della catena di approvvigionamento;

73.

ritiene che il modello delle organizzazioni interprofessionali rappresenti una forma di gestione settoriale riuscita, poiché fornisce una struttura per tutti gli operatori del settore, equamente rappresentati al suo interno, e organizza scambi tra questi ultimi, consentendo la trasmissione di informazioni economiche e tecniche, una maggiore trasparenza del mercato e una migliore ripartizione dei rischi e dei benefici; ritiene che modelli diversi e adeguatamente strutturati di cooperazione, come quello in esame, dovrebbero essere agevolati dalla PAC al fine di facilitare la creazione di organizzazioni interprofessionali a livello europeo;

74.

ritiene che, in linea con l'attuale tendenza, le competenze del produttore e delle organizzazioni interprofessionali debbano essere ulteriormente rafforzate in modo che il potere contrattuale degli agricoltori possa essere equilibrato rispetto al potere negoziale dei rivenditori nella filiera alimentare; ritiene che sia opportuno aumentare il cofinanziamento dell'UE per l'istituzione e il funzionamento di tali organizzazioni;

75.

chiede alla Commissione di facilitare l'applicazione degli strumenti collettivi di gestione del mercato in caso di crisi, mediante strumenti che non richiedano l'uso di fondi pubblici come il ritiro del prodotto attraverso accordi tra gli operatori della filiera alimentare; nota che le stesse organizzazioni interprofessionali potrebbero applicare una tale misura;

76.

ritiene che l'ingresso sul mercato europeo di prodotti provenienti da paesi terzi che non sono conformi alle medesime norme sociali, sanitarie e ambientali crei una situazione di concorrenza sleale per i produttori europei; chiede pertanto che i settori vulnerabili siano tutelati e che siano applicati in modo sistematico i principi di reciprocità e di conformità per ciò che riguarda i prodotti agricoli nel quadro degli attuali e futuri negoziati commerciali; invita la Commissione a integrare tale aspetto nei negoziati sulla Brexit;

77.

sottolinea che l'accesso al mercato interno dell'UE dovrebbe essere subordinato al rispetto delle norme sanitarie, fitosanitarie e ambientali; chiede alla Commissione, al fine di garantire una concorrenza leale, di promuovere l'equivalenza delle misure e dei controlli tra i paesi terzi e l'UE nell'ambito delle norme in materia di sicurezza alimentare e ambientale; osserva che i più elevati standard in materia di ambiente e di benessere degli animali possono comportare costi più elevati e che di conseguenza l'abbassamento degli standard può condurre a un comportamento anticoncorrenziale;

78.

sottolinea che le catastrofi climatiche di cui sono vittime gli agricoltori si ripercuotono sul mercato e indeboliscono la loro posizione nella filiera alimentare; ricorda che secondo le norme antidumping dell'UE (10) che si applicano, tra l'altro, al settore agricolo, il dumping ambientale crea una concorrenza sleale; chiede che gli interessi dei cittadini europei che sollecitano una società sostenibile e rispettosa dell'ambiente siano tenuti in considerazione; invita pertanto la Commissione, tenendo conto del funzionamento del mercato unico e dei benefici per la società nel suo insieme, a consentire deroghe alle regole di concorrenza al fine di facilitare la cooperazione, sia orizzontale che verticale, nell'ambito delle iniziative sostenibili;

79.

sottolinea che la nozione di «prezzo equo» non dovrebbe essere considerata come il prezzo più basso possibile per il consumatore, ma deve invece essere ragionevole e permettere la giusta remunerazione di ciascun attore lungo la filiera alimentare; sottolinea che i consumatori hanno altri interessi oltre ai soli prezzi bassi, tra cui il benessere degli animali, la sostenibilità ambientale, lo sviluppo rurale e le iniziative atte a ridurre l'uso di antibiotici e a prevenire la resistenza antimicrobica, ecc.;

80.

si compiace del fatto che il regolamento Omnibus (11) istituisce una procedura mediante la quale un gruppo di agricoltori può chiedere un parere non vincolante alla Commissione sulla compatibilità di un'azione collettiva con la deroga generale alle norme in materia di concorrenza di cui all'articolo 209 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (OCM); invita la Commissione, alla luce della raccomandazione del gruppo di lavoro sui mercati agricoli, a chiarire l'ambito di applicazione della deroga generale agricola, la sua sovrapposizione con le deroghe di cui agli articoli 149 e 152 e a definire così più precisamente le eccezioni, in modo tale che qualora sia necessaria la sospensione dell'articolo 101 del TFUE, essa sia applicabile e realizzabile;

81.

rileva che il massimale individuale degli aiuti de minimis nel settore agricolo è stato raddoppiato nel 2013 (da 7 500 EUR a 15 000 EUR) per contribuire a far fronte alla recrudescenza di crisi climatiche, sanitarie ed economiche; sottolinea che, al contempo, il massimale nazionale de minimis è stato solo marginalmente adeguato (dallo 0,75 % all'1 % del valore della produzione agricola nazionale), il che ha ridotto il margine di manovra degli Stati per sostenere le imprese agricole in difficoltà; sostiene, pertanto, la proposta della Commissione volta a concedere maggiore flessibilità agli Stati membri e alle regioni nel quadro delle norme de minimis nel settore agricolo;

82.

accoglie con favore gli sviluppi apportati dal regolamento omnibus finalizzati ad agevolare l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 222 del regolamento unico OCM, il che consente di ottenere una deroga temporanea al diritto della concorrenza; chiede tuttavia alla Commissione di fornire chiarimenti in merito all'applicazione degli articoli 219 e 222 del regolamento unico OCM per quanto concerne l'attuazione di misure in caso di turbative del mercato e gravi squilibri sul mercato, poiché l'incertezza giuridica che esiste attualmente riguardo a entrambi gli articoli fa sì che nessuno li applichi per il timore del mancato rispetto delle norme stabilite dalle autorità garanti della concorrenza negli Stati membri;

83.

ricorda che è avvenuta una significativa ristrutturazione orizzontale e verticale che ha condotto a un ulteriore consolidamento nei settori, già concentrati, delle sementi, dell'agrochimica, dei fertilizzanti, della genetica animale e delle macchine agricole, nonché nei settori della trasformazione e del dettaglio; invita la Commissione ad assicurare che in tale contesto, e a seguito dell'acquisizione dell'azienda Monsanto da parte del gruppo Bayer, che insieme controllano approssimativamente il 24 % del mercato mondiale dei pesticidi e il 29 % del mercato mondiale delle sementi, siano protetti gli interessi degli agricoltori dell'UE, dei cittadini e dell'ambiente;

84.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alle autorità garanti della concorrenza nazionali e, ove del caso, regionali degli Stati membri e ai parlamenti nazionali degli Stati membri.

(1)  GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1.

(2)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(3)  GU C 93 del 24.3.2017, pag. 71.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2018)0187.

(5)  GU C 252 del 18.7.2018, pag. 78.

(6)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

(7)  «Privacy and competitiveness in the age of big data: The interplay between data protection, competition law and consumer protection in the Digital Economy» (privacy e competitività nell'era della raccolta dei big data: interazione tra diritto alla protezione dei dati, il diritto della concorrenza e la tutela dei consumatori nell'economia digitale), parere preliminare del Garante europeo della protezione dei dati, marzo 2014, https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/14-03-26_competitition_law_big_data_en.pdf

(8)  COM(2018)0147, COM(2018)0148 e C(2018)1650.

(9)  Common Ownership by Institutional Investors and its Impact on Competition (Proprietà comune degli investitori istituzionali e relativo impatto sulla concorrenza), OCSE, 5 e 6 dicembre 2017.

(10)  COM(2013)0192.

(11)  Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15).


RACCOMANDAZIONI

Parlamento europeo

Martedì 15 gennaio 2019

27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/199


P8_TA(2019)0004

Accordo globale UE-Kirghizistan

Raccomandazione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2019 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sull'accordo globale tra l'Unione europea e la Repubblica del Kirghizistan (2018/2118(INI))

(2020/C 411/28)

Il Parlamento europeo,

vista la decisione (UE) 2017/… del Consiglio, del 9 ottobre 2017, che autorizza la Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati e a negoziare, a nome dell'Unione europea, le disposizioni che rientrano nella competenza dell'Unione di un accordo globale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra (11436/1/17 REV 1),

vista la decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 9 ottobre 2017, che autorizza la Commissione europea ad avviare negoziati e a negoziare, a nome degli Stati membri, le disposizioni che rientrano nelle competenze degli Stati membri di un accordo globale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra (11438/1/17 REV 1),

viste le basi giuridiche proposte per il nuovo accordo globale, vale a dire l'articolo 37 del trattato sull'Unione europea e l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e gli articoli 207 e 209 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto l'esistente accordo di partenariato e cooperazione (APC) tra l'UE e la Repubblica del Kirghizistan, in vigore dal 1999,

viste le sue risoluzioni del 15 dicembre 2011 sullo stato di attuazione della strategia dell'UE per l'Asia centrale (1) e del 13 aprile 2016 sull'attuazione e revisione della strategia UE-Asia centrale (2),

viste le sue precedenti risoluzioni sul Kirghizistan, in particolare quelle del 15 gennaio 2015 (3), dell'8 luglio 2010 (4) e del 6 maggio 2010 (5),

vista la dichiarazione sulle elezioni presidenziali nella Repubblica del Kirghizistan, rilasciata il 16 ottobre 2017 dal VP/AR,

viste le conclusioni del Parlamento europeo, della missione di osservazione elettorale internazionale e dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE/ODIHR) sulle elezioni presidenziali,

vista la dichiarazione approvata dalla 13a commissione parlamentare di cooperazione UE-Kirghizistan il 3 maggio 2018,

vista la decisione dell'Unione europea, del 2 febbraio 2016, di concedere lo status SPG+ alla Repubblica del Kirghizistan,

vista la sua posizione del 22 ottobre 2013 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macro-finanziaria alla Repubblica del Kirghizistan (6),

visto l'articolo 113 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0450/2018),

A.

considerando che, nel dicembre 2017, l'UE e il Kirghizistan hanno avviato negoziati su un accordo globale che sostituirà l'attuale APC UE-Kirghizistan, allo scopo di rafforzare e approfondire la cooperazione in settori di reciproco interesse, sulla base dei valori comuni di democrazia, Stato di diritto e buona governance, all'interno di un nuovo quadro giuridico;

B.

considerando che, per entrare in vigore, l'accordo globale richiederà l'approvazione del Parlamento;

1.

raccomanda al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza:

Principi generali

a)

di negoziare e concludere un accordo ambizioso, globale ed equilibrato tra l'UE e il Kirghizistan che sostituirà l'APC del 1999 e che costituirà la base per relazioni forti e durature, nonché per uno sviluppo stabile, sicuro e sostenibile di entrambe le parti;

b)

di individuare prospettive strategiche a breve e lungo termine nell'accordo globale e stabilire una serie di obiettivi chiaramente identificati e strutturati per la cooperazione con il Kirghizistan; di compiere ulteriori sforzi e approfondire la relazione per rendere l'UE più visibile e più efficace nel paese e nella regione;

c)

di favorire l'economia di mercato apportando benefici sociali ed economici tangibili per i cittadini di entrambe le parti; di difendere le norme sulla concorrenza e la certezza del diritto, anche rafforzando istituzioni indipendenti e trasparenti;

d)

di garantire un fermo impegno di entrambe le parti a rispettare e promuovere i principi democratici, i diritti umani e lo Stato di diritto nel pieno rispetto dei criteri richiesti per lo status SPG+ concesso alla Repubblica del Kirghizistan, ivi compresa la ratifica delle convenzioni internazionali pertinenti e l'effettiva attuazione delle conclusioni e delle raccomandazioni degli organismi di monitoraggio competenti istituiti nel quadro di tali convenzioni; di facilitare e condurre un dialogo periodico e orientato ai risultati su questioni relative ai diritti umani di interesse per entrambe le parti, nel quale siano coinvolte le autorità e la società civile, con l'obiettivo di rafforzare il quadro istituzionale e le politiche pubbliche; di porre in evidenza la partecipazione costruttiva del Kirghizistan in qualità di membro del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite nel periodo 2016-2018 e di incoraggiarne l'ulteriore coinvolgimento a livello internazionale;

e)

di contribuire a rafforzare il multilateralismo e la cooperazione internazionale e di sviluppare approcci comuni alla cooperazione con i partner kirghisi per promuovere la sicurezza internazionale, affrontare efficacemente insieme sfide globali quali il terrorismo, i cambiamenti climatici, la migrazione e la criminalità organizzata, e contribuire all'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e della nuova strategia nazionale di sviluppo 2018-2040; più in generale, di contribuire alla stabilizzazione e alla crescita dell'Asia centrale;

Dialogo politico e cooperazione internazionale

f)

di rafforzare il dialogo politico e la cooperazione settoriale; di assicurare un dialogo periodico significativo su tutte le questioni pertinenti, basandosi sui formati esistenti;

g)

di intensificare la cooperazione nella gestione delle crisi, nella prevenzione dei conflitti, nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e ai reati informatici, nella prevenzione della radicalizzazione violenta e della criminalità transfrontaliera e nella gestione integrata delle frontiere, nel pieno rispetto della tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali e in linea con le modifiche del codice penale; di garantire che la legge nazionale n. 150 del 2005 in materia di contrasto alle attività estremiste sia pienamente in linea con le norme internazionali;

h)

di rafforzare le disposizioni connesse alle relazioni commerciali ed economiche, migliorando il clima degli investimenti e contribuendo alla diversificazione dell'economia del Kirghizistan, operando nell'interesse reciproco e rafforzando la certezza del diritto e la trasparenza normativa; di sostenere la buona governance, il buon funzionamento della magistratura e la riduzione della burocrazia, nonché l'utilizzo di tutte le misure disponibili per promuovere lo sviluppo economico sostenibile al fine di consolidare e sviluppare il sistema commerciale multilaterale basato su regole; di contribuire al sostegno della creazione e dello sviluppo delle piccole e medie imprese; di intensificare ulteriormente le relazioni economiche e commerciali tra l'UE e il Kirghizistan per quanto riguarda lo status SPG+ e di invitare il Kirghizistan ad assolvere gli impegni internazionali derivanti da tale status allo scopo di favorire lo sviluppo economico del paese;

i)

di migliorare la cooperazione nella lotta contro la corruzione, il riciclaggio e l'evasione fiscale; di prevedere specifiche sezioni che delineino impegni e provvedimenti chiari e decisi a favore della lotta alla corruzione in tutte le sue forme e dell'attuazione di norme internazionali e convenzioni multilaterali anticorruzione; di prevedere disposizioni in materia di buona governance fiscale e norme sulla trasparenza che riaffermino l'impegno delle parti ad attuare le norme internazionali nella lotta contro l'elusione e l'evasione fiscali;

j)

di contribuire a rafforzare l'adesione del Kirghizistan all'Organizzazione mondiale del commercio mediante riforme adeguate in materia di investimenti esteri, autorità doganali e accesso ai mercati internazionali;

k)

di migliorare il coordinamento tra le posizioni dell'UE e del Kirghizistan nelle sedi internazionali;

l)

di rafforzare il dialogo interparlamentare fra il Kirghizistan e il Parlamento europeo;

m)

di garantire che l'accordo sia fortemente incentrato sui cambiamenti climatici, la gestione delle risorse idriche e la prevenzione e la preparazione ai rischi di catastrofi, a causa dell'elevato rischio di calamità naturali, compresi i terremoti; di fornire sostegno al Kirghizistan nei suoi sforzi intesi a proteggere l'ambiente e la biodiversità e nel suo notevole impegno per lo sviluppo sostenibile;

Disposizioni istituzionali

n)

di assicurare la trasmissione delle direttive di negoziato al Parlamento europeo, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, per consentire al Parlamento un controllo adeguato del processo negoziale e per adempiere in modo costante agli obblighi interistituzionali derivanti dall'articolo 218, paragrafo 10, TFUE, in base al quale il Parlamento deve essere immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura;

o)

di condividere tutti i documenti connessi ai negoziati, quali i processi verbali, e i progetti di testi negoziati, nonché di informare periodicamente il Parlamento;

p)

di assicurare a tutti i livelli il rispetto della prassi consolidata di non applicare provvisoriamente il nuovo accordo fino a quando il Parlamento non ha dato la sua approvazione;

q)

di rafforzare ed espandere la cooperazione esistente sancita nell'attuale APC, che ha già istituito i seguenti organi per la cooperazione e il dialogo:

il consiglio di cooperazione a livello ministeriale;

il comitato di cooperazione a livello di alti funzionari e i sottocomitati per il commercio e gli investimenti e per la cooperazione allo sviluppo;

la commissione parlamentare di cooperazione;

r)

di rafforzare il controllo interparlamentare nell'ambito di una commissione parlamentare di cooperazione potenziata che sarà elaborata nel nuovo accordo, in particolare nei settori della democrazia, dello Stato di diritto e della lotta alla corruzione;

s)

di garantire il coinvolgimento della società civile sia durante i negoziati che nella fase di attuazione dell'accordo;

t)

di assicurare l'inclusione di termini relativi alla potenziale sospensione della cooperazione qualora una delle due parti violi elementi essenziali, prevedendo la consultazione del Parlamento in tali casi;

u)

di stanziare, sia a livello dell'UE che degli Stati membri, adeguate risorse per l'attuazione dell'accordo globale, in modo da garantire il conseguimento di tutti gli ambiziosi obiettivi stabiliti durante i negoziati;

Preoccupazioni e interessi comuni connessi ai settori della cooperazione contemplati dall'accordo

v)

di tenere conto del ruolo del Kirghizistan come uno dei pochi paesi democratici emergenti della regione, che richiede il sostegno politico, diplomatico, finanziario e tecnico dell'UE a lungo termine;

w)

di proseguire gli sforzi per consolidare una democrazia parlamentare ben funzionante con un reale sistema multipartitico e un sistema costituzionale di bilanciamento dei poteri, oltre che garantire il controllo parlamentare dell'esecutivo, essendo il Kirghizistan uno dei paesi pilota per il sostegno dell'UE alla democrazia; di esporre le preoccupazioni del Parlamento in merito alle modifiche costituzionali del 2016, in particolare il rafforzamento sostanziale dei poteri del primo ministro, il primato delle sentenze dei tribunali nazionali sui trattati internazionali in materia di diritti umani e la perdita dell'indipendenza della camera costituzionale della Corte suprema; di incoraggiare il coinvolgimento delle ONG all'atto di elaborare e riesaminare la legislazione e le politiche del paese, in particolare per quanto riguarda gli strumenti o i meccanismi che incidono direttamente sull'azione delle organizzazioni della società civile;

x)

di ribadire l'importanza della collaborazione sistematica al fine di promuovere i valori della democrazia e dei diritti umani, comprese la libertà di espressione, di associazione e di riunione e l'indipendenza della magistratura;

y)

di incoraggiare un contesto favorevole per i giornalisti e i media indipendenti; di fare in modo che il Kirghizistan consenta ai difensori dei diritti umani e giornalisti stranieri soggetti a un divieto di ingresso nel paese di entrarvi e di proseguire il loro lavoro senza interferenze;

z)

di riconoscere i progressi compiuti in relazione allo svolgimento pacifico delle elezioni parlamentari e presidenziali e alla loro maggiore trasparenza, e di esortare a proseguire l'attuazione delle raccomandazioni formulate dalle missioni di osservazione elettorale internazionali;

aa)

di esortare il Kirghizistan a invertire qualsiasi tendenza autoritaria negativa, come la strumentalizzazione politica dell'amministrazione della giustizia, le pene giudiziarie inique, i processi iniqui e non trasparenti, le ingerenze nella libertà dei media, l'impunità delle forze dell'ordine e i presunti maltrattamenti e torture nei confronti dei detenuti, le estradizioni in paesi in cui le persone rischiano di subire torture o maltrattamenti, nonché la discriminazione contro le minoranze e le restrizioni imposte alla libertà di riunione e di espressione, e di esortare il Kirghizistan a indagare a fondo su tutte le accuse di falsificazione delle prove, estorsione, torture e maltrattamenti; di esprimere preoccupazione per il fatto che leader politici e potenziali candidati alla presidenza sono stati incarcerati sulla base di presunti atti di corruzione;

ab)

di esprimere insoddisfazione, a tale proposito, riguardo alla conferma dell'ergastolo comminato all'attivista per i diritti umani Azimjon Askarov, che ha documentato le violenze interetniche nel 2010, e di richiedere la sua immediata scarcerazione, l'annullamento della sua condanna, la sua riabilitazione e il riconoscimento di un risarcimento a suo favore;

ac)

di ricordare che la corruzione arreca pregiudizio ai diritti umani, all'uguaglianza, agli scambi e alla concorrenza leale e scoraggia gli investimenti esteri, impedendo così la crescita economica e indebolendo al contempo la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni dello Stato;

ad)

di incoraggiare un forte impegno per il progresso sociale, la buona governance, la democrazia e buone relazioni interetniche e interreligiose, l'istruzione e l'educazione, anche come mezzo per rafforzare le basi della stabilità e della sicurezza; di continuare a sostenere le misure per il consolidamento della pace e per la sicurezza, oltre a potenziare gli sforzi per la piena integrazione delle minoranze, a seguito degli scontri etnici avvenuti in Kirghizistan nel 2010, al fine di prevenire futuri conflitti;

ae)

di contribuire al superamento dei problemi socioeconomici e degli ostacoli del tipo cui fa riferimento la raccomandazione 202 dell'OIL; di rivolgere, in tale contesto, particolare attenzione ai giovani, promuovendo scambi accademici, giovanili e culturali; di prestare un'attenzione particolare allo sviluppo regionale, con specifico riguardo alle disparità tra nord e sud;

af)

di sostenere, promuovere e facilitare l'ulteriore cooperazione regionale in Asia centrale, una delle regioni meno integrate al mondo, dando seguito alle attuali dinamiche positive, anche per accrescere la stabilità e lo sviluppo di tutta l'Asia centrale; di riconoscere la partecipazione del paese a programmi dell'UE che vanno in tale direzione nonché all'attuazione della strategia UE-Asia centrale nei settori dell'energia, della gestione delle risorse idriche e delle sfide ambientali e a dialoghi politici e sui diritti umani condotti periodicamente con l'UE;

ag)

di fornire rassicurazioni in merito al fatto che l'adesione del Kirghizistan all'Unione economica eurasiatica (UEE) non influisce sul rafforzamento delle sue relazioni con l'UE, come dimostrato dall'APC rafforzato tra l'UE e il Kazakhstan ratificato di recente;

ah)

di tenere conto dell'evoluzione delle relazioni del Kirghizistan con la Cina e la Russia; di incoraggiare il Kirghizistan a diversificare la sua economia nell'ottica di ridurre la significativa dipendenza politica da tali due attori esterni; di tenere conto dell'evoluzione di tali relazioni nel contesto dell'attuazione della strategia cinese «One Belt, One Road» (OBOR); di garantire che sia notevolmente rafforzata l'azione di contrasto alla propaganda diffusa nel paese dai media russi;

ai)

di contribuire a perseguire l'allentamento delle recenti tensioni diplomatiche ed economiche nella regione, anche tra il Kazakhstan e il Kirghizistan;

aj)

di sostenere il costante miglioramento delle relazioni diplomatiche con l'Uzbekistan, nonché un dialogo costruttivo sulla gestione delle scarse risorse idriche della regione;

ak)

di riconoscere le preoccupazioni del Kirghizistan in materia di sicurezza legate al peggioramento della situazione della sicurezza in Afghanistan e in risposta all'aumento della radicalizzazione nella regione dell'Asia centrale; di fornire assistenza per il rimpatrio di combattenti stranieri islamisti e loro familiari dall'estero; di rafforzare la cooperazione regionale con i paesi dell'Asia centrale in relazione alla lotta contro i movimenti jihadisti e la criminalità transnazionale valendosi dell'attuazione di misure giuridiche, istituzionali e pratiche di controllo alle frontiere in funzione antiterroristica e misure preventive contro la crescente radicalizzazione religiosa violenta;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nonché al presidente, al governo e al parlamento della Repubblica del Kirghizistan.

(1)  GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 91.

(2)  GU C 58 del 15.2.2018, pag. 119.

(3)  GU C 300 del 18.2.2016, pag. 10.

(4)  GU C 351 E del 2.12.2011, pag. 92.

(5)  GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 80.

(6)  GU C 208 del 10.6.2016, pag. 177.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Giovedì 31 gennaio 2019

27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/204


P8_TA(2019)0046

Modifiche del regolamento del Parlamento

Decisione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sulla modifica del regolamento del Parlamento europeo: titolo I, capitoli 1 e 4, titolo V, capitolo 3, titolo VII, capitoli 4 e 5, titolo VIII, capitolo 1, titolo XII, titolo XIV e allegato II (2018/2170(REG))

(2020/C 411/29)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 226 e 227 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A8-0462/2018),

1.

decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;

2.

decide che tali modifiche entreranno in vigore il primo giorno della prossima tornata, ad eccezione delle modifiche relative all'inserimento del secondo comma del paragrafo 3 sexies dell'articolo 11 e dei punti 6 e 7 del Codice di condotta appropriata per i deputati al Parlamento europeo nell'esercizio delle loro funzioni come pure delle modifiche agli articoli 196 e 204, che entreranno in vigore all'apertura della prima tornata dopo le prossime elezioni del Parlamento europeo, che si terranno nel 2019;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 11 — titolo

Testo in vigore

Emendamento

Interessi finanziari dei deputati e norme di comportamento

Norme di comportamento

Emendamento 2

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 11 — paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

1.     Il Parlamento stabilisce norme di trasparenza relative agli interessi finanziari dei propri membri, sotto forma di un codice di condotta approvato a maggioranza dei suoi membri e allegato al presente regolamento  (4) .

soppresso

Esse non possono in altro modo perturbare o limitare l'esercizio del mandato e dell'attività politica o di altra natura comunque a esso connessa.

 

 

Emendamento 3

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 11 — paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

2.     I deputati dovrebbero adottare la pratica sistematica di incontrare esclusivamente i rappresentanti di interessi iscritti nel registro per la trasparenza introdotto dall'accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sul registro per la trasparenza  (5) .

soppresso

Emendamento 4

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 11 — paragrafo 3 — comma 1

Testo in vigore

Emendamento

Il comportamento dei deputati è improntato al rispetto reciproco, si basa sui valori e i principi definiti nei trattati, e in particolare nella Carta dei diritti fondamentali , e salvaguarda la dignità del Parlamento . Inoltre, non deve compromettere il regolare svolgimento dei lavori parlamentari, il mantenimento della sicurezza e dell'ordine negli edifici del Parlamento o il corretto funzionamento delle sue attrezzature.

Il comportamento dei deputati è improntato al rispetto reciproco e si basa sui valori e i principi definiti nei trattati, e in particolare nella Carta dei diritti fondamentali . I deputati rispettano la dignità del Parlamento e  non ne danneggiano la reputazione .

Emendamento 5

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 11 — paragrafo 3 — comma 2

Testo in vigore

Emendamento

Durante le discussioni parlamentari, i deputati si astengono dall'utilizzare un linguaggio o dal tenere un comportamento diffamatorio, razzista o xenofobo e dall'esporre striscioni.

soppresso

Emendamento 6

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 11 — paragrafo 3 — comma 3

Testo in vigore

Emendamento

I deputati rispettano le norme del Parlamento sul trattamento delle informazioni riservate.

soppresso

Emendamento 7

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 11 — paragrafo 3 — comma 4

Testo in vigore

Emendamento

Il mancato rispetto di tali elementi e norme può comportare l'applicazione di misure conformemente agli articoli 165, 166 e 167.

soppresso

Emendamento 8

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 11 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

3 bis.     I deputati non compromettono il regolare svolgimento dei lavori parlamentari, il mantenimento della sicurezza e dell'ordine negli edifici del Parlamento o il corretto funzionamento delle sue attrezzature.

Emendamento 9

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 11 — paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

3 ter.     I deputati non turbano l'ordine in Aula e non adottano comportamenti inappropriati. È vietato esporre striscioni.

Emendamento 10

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 11 — paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

3 quater.     Durante le discussioni parlamentari in Aula, i deputati si astengono dall'utilizzare un linguaggio offensivo.

Emendamento 11

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 11 — paragrafo 3 quater (nuovo) — interpretazione

Testo in vigore

Emendamento

 

Nel valutare se il linguaggio utilizzato da un deputato durante una discussione in Aula è offensivo o meno occorre tener conto, tra l'altro, delle intenzioni identificabili dell'oratore, della percezione della sua dichiarazione da parte del pubblico, della misura in cui essa danneggia la dignità e la reputazione del Parlamento, nonché della libertà di parola del deputato interessato. A titolo di esempio, il linguaggio diffamatorio, l'incitamento all'odio e l'incitamento alla discriminazione basata, in particolare, su un motivo indicato all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, costituirebbero di norma casi di «linguaggio offensivo» ai sensi del presente articolo.

Emendamento 12

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 11 — paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

3 quinquies.     I deputati rispettano le norme del Parlamento sul trattamento delle informazioni riservate.

Emendamento 13

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 11 — paragrafo 3 sexies (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

3 sexies.     I deputati si astengono da qualsiasi forma di molestia psicologica o sessuale e rispettano il Codice di condotta appropriata per i deputati al Parlamento europeo nell'esercizio delle loro funzioni, allegato al presente regolamento  (1 bis) .

 

Un deputato non può essere eletto ad una carica in seno al Parlamento o ai suoi organi, essere designato in qualità di relatore, far parte di una delegazione ufficiale o partecipare a negoziati interistituzionali se non ha firmato la dichiarazione relativa al Codice.

 

Emendamento 14

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 11 — paragrafo 4

Testo in vigore

Emendamento

4.     L'applicazione del presente articolo non ostacola in altro modo la vivacità delle discussioni parlamentari né la libertà di parola dei deputati.

soppresso

Essa si fonda sul pieno rispetto delle prerogative dei deputati quali definite nel diritto primario dell'Unione e nello statuto loro applicabile.

 

Essa si basa altresì sul principio di trasparenza e garantisce che ogni disposizione in materia sia portata a conoscenza dei deputati, che vengono informati individualmente dei loro diritti e doveri.

 

Emendamento 15

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 11 — paragrafo 5

Testo in vigore

Emendamento

5.   Qualora una persona impiegata da un deputato o un'altra persona alla quale il deputato ha facilitato l'accesso agli edifici o alle attrezzature del Parlamento non rispetti le norme di comportamento di cui al paragrafo 3 , al deputato in questione possono essere applicate , se del caso, le sanzioni di cui all'articolo 166 .

5.   Qualora una persona che lavora per un deputato o un'altra persona alla quale il deputato ha facilitato l'accesso agli edifici o alle attrezzature del Parlamento non rispetti le norme di comportamento di cui al presente articolo , tale condotta può , se del caso, essere imputata al deputato in questione .

Emendamento 16

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 11 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

5 bis.     L'applicazione del presente articolo non ostacola in altro modo la vivacità delle discussioni parlamentari né la libertà di parola dei deputati.

Emendamento 17

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 11 — paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

5 ter.     Il presente articolo si applica mutatis mutandis agli organi, alle commissioni e alle delegazioni del Parlamento.

Emendamento 18

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 11 — paragrafo 6

Testo in vigore

Emendamento

6.     I questori stabiliscono il numero massimo di assistenti che ciascun deputato può accreditare.

soppresso

Emendamento 19

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 11 — paragrafo 7

Testo in vigore

Emendamento

7.     Le norme di comportamento, i diritti e i privilegi degli ex deputati sono stabiliti con decisione dell'Ufficio di presidenza. Non si effettua alcuna distinzione nel trattamento degli ex deputati.

soppresso

Emendamenti 20 e 75

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 11 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

Articolo 11 bis

 

Interessi finanziari dei deputati e registro per la trasparenza

 

1.     Il Parlamento stabilisce norme di trasparenza relative agli interessi finanziari dei propri membri, sotto forma di un codice di condotta approvato a maggioranza dei suoi membri e allegato al presente regolamento  (1 bis) .

 

Esse non possono in altro modo perturbare o limitare l'esercizio del mandato e dell'attività politica o di altra natura comunque a esso connessa.

 

2.     I deputati dovrebbero adottare la pratica sistematica di incontrare esclusivamente i rappresentanti di interessi iscritti nel registro per la trasparenza introdotto dall'accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sul registro per la trasparenza  (1 ter) .

 

3.     I deputati dovrebbero pubblicare online tutte le riunioni programmate con i rappresentanti di interessi rientranti nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 6 dell'allegato I, i relatori, i relatori ombra e i presidenti di commissione devono pubblicare online, per ciascuna relazione, tutte le riunioni programmate con i rappresentanti di interessi rientranti nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza. L'Ufficio di presidenza mette a disposizione l'infrastruttura necessaria sul sito web del Parlamento.

 

4.     L'Ufficio di presidenza mette a disposizione l'infrastruttura necessaria sulla pagina online dei deputati sul sito web del Parlamento per i deputati che intendono pubblicare un audit volontario o una conferma, secondo quanto previsto dalle disposizioni applicabili dello statuto dei deputati e dalle relative misure di attuazione, del fatto che il loro utilizzo dell'indennità per spese generali è conforme alle norme applicabili dello statuto dei deputati e delle relative misure di attuazione.

 

5.     Tali norme non possono perturbare o limitare l'esercizio del mandato, dell'attività politica o di un'attività di altra natura a esso connessa.

 

6.     Le norme di comportamento, i diritti e i privilegi degli ex deputati sono stabiliti con decisione dell'Ufficio di presidenza. Non si effettua alcuna distinzione nel trattamento degli ex deputati.

 

Emendamento 88

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 32 — paragrafo 5

Testo in vigore

Emendamento

5.   La costituzione di un gruppo politico deve essere dichiarata al Presidente. Tale dichiarazione deve indicare la denominazione del gruppo, il nome dei suoi membri e la composizione del suo ufficio di presidenza. La dichiarazione è firmata da tutti i membri del gruppo.

5.   La costituzione di un gruppo politico deve essere dichiarata al Presidente. Tale dichiarazione deve includere:

 

la denominazione del gruppo;

 

una dichiarazione politica in cui viene definito l'obiettivo del gruppo;

 

il nome dei suoi membri e la composizione del suo ufficio di presidenza.

 

Tutti i membri del gruppo dichiarano per iscritto, in un allegato alla dichiarazione, di condividere la stessa affinità politica .

Emendamento 21

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 34 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

1 bis.     Gli intergruppi come pure gli altri raggruppamenti non ufficiali devono agire in modo pienamente trasparente e non devono svolgere attività suscettibili di dare adito a confusione con le attività ufficiali del Parlamento o dei suoi organi. Essi non possono organizzare eventi in paesi terzi che coincidono con una missione di un organo ufficiale del Parlamento, inclusa una missione ufficiale di osservazione elettorale.

Emendamento 22

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 34 — paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

2.    Tali raggruppamenti devono agire in modo pienamente trasparente e non devono svolgere attività suscettibili di dare adito a confusione con le attività ufficiali del Parlamento o dei suoi organi. Nel rispetto delle condizioni fissate dalle norme a disciplina della loro costituzione adottate dall'Ufficio di presidenza , i gruppi politici possono agevolarne le attività fornendo loro supporto logistico.

2.   Nel rispetto delle condizioni fissate dalle norme interne del Parlamento a disciplina della costituzione di tali raggruppamenti , un gruppo politico può agevolare le attività degli stessi fornendo loro supporto logistico.

Emendamento 23

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 34 — paragrafo 3 — comma 1 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

Gli altri raggruppamenti non ufficiali sono altresì tenuti a dichiarare, entro la fine del mese successivo, ogni sostegno, in contanti o in natura, che i deputati non hanno dichiarato a titolo individuale conformemente agli obblighi di cui all'allegato I.

Emendamento 24

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 34 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

3 bis.     Solo i rappresentanti di interessi che sono iscritti nel registro per la trasparenza possono partecipare ad attività di intergruppi o di altri raggruppamenti non ufficiali organizzate presso i locali del Parlamento, ad esempio partecipando a riunioni o eventi di un intergruppo o di un altro raggruppamento non ufficiale, offrendo ad essi il proprio sostegno, o co-organizzando i suoi eventi.

Emendamento 25

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 34 — paragrafo 4

Testo in vigore

Emendamento

4.   I questori tengono un registro delle dichiarazioni di cui al paragrafo 3. Il registro è pubblicato nel sito internet del Parlamento. I questori stabiliscono le modalità relative a dette dichiarazioni e  assicurano l'effettiva applicazione del presente articolo .

4.   I questori tengono un registro delle dichiarazioni di cui al paragrafo 3. I questori stabiliscono le modalità relative a dette dichiarazioni e  alla loro pubblicazione sul sito internet del Parlamento .

Emendamento 26

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 34 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

4 bis.     I questori assicurano l'effettiva applicazione del presente articolo.

Emendamento 27

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 128 — paragrafo 4

Testo in vigore

Emendamento

4.    Uno degli autori dell'interrogazione può illustrare l'interrogazione in Aula. Il destinatario deve rispondere.

4.    Un deputato precedentemente designato dagli autori dell'interrogazione illustra l'interrogazione in Aula . Se tale deputato non è presente, l'interrogazione decade. Il destinatario deve rispondere.

Emendamento 28

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 130 — paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

1.   Ciascun deputato può rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza in base ai criteri stabiliti in un allegato al regolamento (27). Il contenuto delle interrogazioni è di esclusiva responsabilità dell'autore.

1.   Ciascun deputato , gruppo politico o commissione può rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza in base ai criteri stabiliti in un allegato al regolamento (27). Il contenuto delle interrogazioni è di esclusiva responsabilità dell'autore.

Emendamento 29

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 130 — paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

2.   Le interrogazioni sono presentate al Presidente. Il Presidente dirime le questioni concernenti la ricevibilità di un'interrogazione. La decisione del Presidente si fonda non solo sulle disposizioni dell'allegato di cui al paragrafo 1, ma sulle disposizioni del presente regolamento, in generale. La decisione motivata del Presidente è comunicata all'interrogante.

2.   Le interrogazioni sono presentate in formato elettronico al Presidente. Il Presidente dirime le questioni concernenti la ricevibilità di un'interrogazione. La decisione del Presidente si fonda non solo sulle disposizioni dell'allegato di cui al paragrafo 1, ma sulle disposizioni del presente regolamento, in generale. La decisione motivata del Presidente è comunicata all'interrogante.

Emendamento 30

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 130 — paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

3.    Le interrogazioni sono presentate in formato elettronico. Ciascun deputato può presentare al massimo venti interrogazioni su un periodo continuativo di tre mesi.

3.   Ciascun deputato , gruppo politico o commissione può presentare al massimo venti interrogazioni su un periodo continuativo di tre mesi. Come regola generale, il destinatario deve rispondere all'interrogazione entro sei settimane dal momento in cui l'interrogazione gli è stata trasmessa. Tuttavia ogni mese ciascun deputato, gruppo politico o commissione può designare una delle proprie interrogazioni come «prioritaria»; in tal caso il destinatario deve rispondere entro tre settimane dal momento in cui l'interrogazione gli è stata trasmessa.

Emendamento 31

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 130 — paragrafo 5

Testo in vigore

Emendamento

5.   Qualora a un'interrogazione non possa essere data risposta da parte del destinatario entro tre settimane (interrogazione prioritaria) o sei settimane (interrogazione non prioritaria) dal momento in cui gli è stata trasmessa, essa può venire iscritta, su richiesta dell'interrogante, all'ordine del giorno della riunione successiva della commissione competente .

5.   Qualora a un'interrogazione non sia data risposta da parte del destinatario entro il termine di cui al paragrafo 3 , la commissione competente può decidere di iscriverla all'ordine del giorno della sua riunione successiva.

Emendamento 32

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 130 — paragrafo 6

Testo in vigore

Emendamento

6.     Ciascun deputato può presentare una sola interrogazione prioritaria al mese.

soppresso

Emendamento 33

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 130 — paragrafo 7

Testo in vigore

Emendamento

7.   Le interrogazioni e le relative risposte, compresi gli eventuali allegati, sono pubblicate sul sito internet del Parlamento.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 34

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 130 bis

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 130 bis

soppresso

Interpellanze minori con richiesta di risposta scritta

 

1.     Una commissione, un gruppo politico o almeno il cinque per cento dei membri che compongono il Parlamento possono rivolgere un'interpellanza minore, che consiste in un'interrogazione con richiesta di risposta scritta, al Consiglio, alla Commissione o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza affinché essi forniscano al Parlamento informazioni in merito a questioni specifiche.

 

Le interpellanze sono presentate al Presidente, il quale, a condizione che siano conformi al regolamento in generale e ai criteri stabiliti in un allegato dello stesso  (28) , chiede al destinatario di rispondere entro un termine di due settimane. Il Presidente può prorogare tale termine previa consultazione degli autori delle interpellanze.

 

2.     Le interpellanze e le relative risposte sono pubblicate sul sito internet del Parlamento.

 

 

Emendamento 35

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 130 ter — titolo

Testo in vigore

Emendamento

Interpellanze principali con richiesta di risposta scritta seguite da discussione

Interpellanze principali con richiesta di risposta scritta

Emendamento 36

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 130 ter — paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

1.    Una commissione, un gruppo politico o almeno il cinque per cento dei membri che compongono il Parlamento possono rivolgere un'interpellanza principale , che consiste in un'interrogazione con richiesta di risposta scritta seguita da discussione, al Consiglio, alla Commissione o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Le interpellanze possono includere una breve motivazione.

1.   Un'interpellanza principale consiste in un'interrogazione con richiesta di risposta scritta rivolta da un gruppo politico al Consiglio, alla Commissione o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Le interpellanze sono presentate per iscritto al Presidente, il quale, a condizione che esse siano conformi al regolamento in generale e ai criteri stabiliti in un allegato dello stesso  (29) , informa immediatamente il destinatario dell'interpellanza e gli chiede di dichiarare se e quando intende rispondere.

 

Emendamento 37

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 130 ter — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

1 bis.     Le interpellanze principali sono di interesse generale e sono presentate per iscritto al Presidente. Esse non superano le 500 parole. A condizione che le interpellanze principali siano conformi alle disposizioni del regolamento in generale, il Presidente le trasmette immediatamente al destinatario affinché vi risponda per iscritto.

Emendamento 38

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 130 ter — paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

1 ter.     Ogni anno possono essere presentate al massimo 30 interpellanze principali. La Conferenza dei presidenti garantisce un'equa distribuzione delle interpellanze tra i gruppi politici e assicura che nessun gruppo politico presenti più di un'interpellanza al mese.

Emendamento 39

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 130 ter — paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

1 quater.     Se il destinatario non risponde all'interpellanza principale entro sei settimane dal momento in cui essa gli è stata trasmessa, l'interpellanza è iscritta, su richiesta dell'autore, nel progetto definitivo di ordine del giorno del Parlamento secondo la procedura di cui all'articolo 149 e in conformità del paragrafo 3 bis.

Emendamento 40

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 130 ter — paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

2.   Al ricevimento della risposta scritta, l'interpellanza principale è iscritta nel progetto di ordine del giorno del Parlamento secondo la procedura di cui all'articolo 149. Se una commissione, un gruppo politico o almeno il cinque per cento dei membri che compongono il Parlamento ne fanno richiesta, deve aver luogo una discussione.

2.   Al ricevimento della risposta scritta, se un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia media ne fanno richiesta, l'interpellanza principale è iscritta nel progetto definitivo di ordine del giorno del Parlamento secondo la procedura di cui all'articolo 149 e in conformità del paragrafo 3 bis .

Emendamento 41

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 130 ter — paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

3.     Se il destinatario rifiuta di rispondere all'interpellanza o non provvede in tal senso entro tre settimane, l'interpellanza è iscritta nel progetto di ordine del giorno. Se una commissione, un gruppo politico o almeno il cinque per cento dei membri che compongono il Parlamento ne fanno richiesta, deve aver luogo una discussione. Prima della discussione, uno degli autori può essere autorizzato a motivare ulteriormente l'interpellanza.

soppresso

Emendamento 42

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 130 ter — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

3 bis.     In ogni tornata possono essere oggetto di discussione al massimo tre interpellanze principali. Se viene richiesta una discussione per più di tre interpellanze principali nella stessa tornata, la Conferenza dei presidenti le iscrive nel progetto definitivo di ordine del giorno nell'ordine in cui sono pervenute le richieste di discussione.

Emendamento 43

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 130 ter — paragrafo 4

Testo in vigore

Emendamento

4.    Uno degli autori può illustrare l'interpellanza in Aula. Un membro dell'istituzione interessata risponde.

4.    Un deputato precedentemente designato dall'autore o da coloro i quali hanno richiesto la discussione in conformità del paragrafo 2 illustra l'interpellanza principale in Aula. Se tale deputato non è presente, l'interpellanza principale decade. Il destinatario deve rispondere .

L'articolo 123, paragrafi da 2 a  5 , concernente la presentazione e la votazione di proposte di risoluzione, si applica mutatis mutandis.

L'articolo 123, paragrafi da 2 a  8 , concernente la presentazione e la votazione di proposte di risoluzione, si applica mutatis mutandis.

Emendamento 44

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 130 ter — paragrafo 5

Testo in vigore

Emendamento

5.   Le interpellanze e le relative risposte sono pubblicate sul sito internet del Parlamento.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 45

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 165 — paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

1.   Il Presidente richiama all'ordine il deputato che turbi il regolare svolgimento della seduta o il cui comportamento non sia compatibile con le pertinenti disposizioni dell'articolo 11 .

1.   Il Presidente richiama all'ordine il deputato che violi le norme di comportamento di cui all'articolo 11, paragrafi 3 ter o 3 quater .

Emendamento 46

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 165 — paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

2.   In caso di recidiva, il Presidente lo richiama nuovamente all'ordine con iscrizione nel processo verbale.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 47

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 165 — paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

3.   Qualora la turbativa continui o in caso di nuova recidiva, il Presidente può togliere la parola al deputato ed espellerlo dall'Aula per il resto della seduta. In caso di gravità eccezionale il Presidente può espellere il deputato dall'Aula per il resto della seduta immediatamente e senza un secondo richiamo all'ordine. Il Segretario generale vigila immediatamente sull'esecuzione di un siffatto provvedimento, con l'assistenza degli uscieri e, se necessario, del personale di sicurezza del Parlamento.

3.   Qualora la violazione delle norme continui o in caso di nuova recidiva, il Presidente può togliere la parola al deputato ed espellerlo dall'Aula per il resto della seduta. In caso di gravità eccezionale il Presidente può espellere il deputato dall'Aula per il resto della seduta immediatamente e senza un secondo richiamo all'ordine. Il Segretario generale vigila immediatamente sull'esecuzione di un siffatto provvedimento, con l'assistenza degli uscieri e, se necessario, del personale di sicurezza del Parlamento.

Emendamento 48

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 165 — paragrafo 5

Testo in vigore

Emendamento

5.   Il Presidente può decidere di interrompere la trasmissione in diretta della seduta in caso di linguaggio o comportamento diffamatorio, razzista xenofobo da parte di un deputato.

5.   Il Presidente può decidere di interrompere la trasmissione in diretta della seduta in caso di violazione dell'articolo 11, paragrafi 3 ter 3 quater, da parte di un deputato.

Emendamento 49

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 165 — paragrafo 6 — comma 1

Testo in vigore

Emendamento

Il Presidente può ordinare di eliminare dalla registrazione audiovisiva delle discussioni le parti di un intervento di un deputato che contengono un linguaggio diffamatorio, razzista o xenofobo .

Il Presidente può ordinare di eliminare dalla registrazione audiovisiva delle discussioni le parti di un intervento di un deputato che violano l'articolo 11, paragrafi 3 ter o 3 quater .

Emendamento 50

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 166 — paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

1.   In gravi casi di infrazioni all'ordine o di turbativa dell'attività del Parlamento in violazione dei principi definiti all'articolo 11 , il Presidente adotta una decisione motivata che irroga la sanzione adeguata.

1.   In gravi casi di violazione dell'articolo 11, paragrafi da 3 bis a 5 ter , il Presidente adotta una decisione motivata che irroga la sanzione adeguata nei confronti del deputato interessato in conformità del presente articolo .

 

In relazione all'articolo 11, paragrafi 3 ter o 3 quater, il Presidente può adottare una decisione motivata a norma del presente articolo a prescindere dal fatto che una misura immediata ai sensi dell'articolo 165 sia stata precedentemente imposta o meno nei confronti del deputato interessato.

 

In relazione all'articolo 11, paragrafo 3 sexies, il Presidente può adottare una decisione motivata a norma del presente articolo unicamente una volta stabilito che è stata commessa una molestia, conformemente alla procedura amministrativa interna applicabile in materia di molestie e relativa prevenzione.

 

Il Presidente può irrogare una sanzione nei confronti di un deputato nei casi in cui l'applicazione del presente articolo è prevista dal regolamento del Parlamento o da una decisione adottata dall'Ufficio di presidenza a norma dell'articolo 25.

Il deputato interessato è invitato dal Presidente a presentare osservazioni per iscritto prima che la decisione sia adottata. In casi eccezionali, il Presidente può convocare il deputato interessato per un'audizione orale.

 

La decisione è notificata al deputato interessato tramite lettera raccomandata o, in caso di urgenza, tramite gli uscieri.

 

Qualsiasi sanzione irrogata a un deputato, dopo essere stata notificata a quest'ultimo, è annunciata dal Presidente in Aula e comunicata ai presidenti degli organi, delle commissioni e delle delegazioni cui partecipa il deputato. Ne sono informati anche i presidenti degli organi, delle commissioni e delle delegazioni di cui è membro il deputato.

 

Una volta divenuta definitiva, la sanzione è pubblicata in modo visibile sul sito internet del Parlamento per il resto della legislatura.

 

Emendamento 51

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 166 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

1 bis.     Il deputato interessato è invitato dal Presidente a presentare osservazioni per iscritto prima che la decisione sia adottata. In alternativa, il Presidente può decidere di organizzare un'audizione orale, qualora ciò sia più opportuno.

 

La decisione che irroga la sanzione è notificata al deputato interessato tramite lettera raccomandata o, in caso di urgenza, tramite gli uscieri.

 

Qualsiasi sanzione irrogata a un deputato, dopo essere stata notificata a quest'ultimo, è annunciata dal Presidente in Aula e comunicata ai presidenti degli organi, delle commissioni e delle delegazioni cui partecipa il deputato. Ne sono informati anche i presidenti degli organi, delle commissioni e delle delegazioni di cui è membro il deputato.

 

Una volta divenuta definitiva, la sanzione è pubblicata in modo visibile sul sito internet del Parlamento per il resto della legislatura.

Emendamento 52

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 166 — paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

2.   La valutazione dei comportamenti osservati deve tener conto del loro carattere puntuale, ricorrente o permanente nonché del loro grado di gravità.

2.   La valutazione dei comportamenti osservati deve tener conto del loro carattere puntuale, ricorrente o permanente nonché del loro grado di gravità. Si deve inoltre tenere conto, se del caso, dell'eventuale danno arrecato alla dignità e alla reputazione del Parlamento.

È opportuno distinguere i comportamenti di natura visiva, che possono essere tollerati nella misura in cui non siano ingiuriosi, diffamatori, razzisti o xenofobi e rimangano entro limiti ragionevoli, da quelli che comportano una turbativa attiva dell'attività parlamentare.

 

Emendamento 53

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 166 — paragrafo 4

Testo in vigore

Emendamento

4.   Le misure di cui al paragrafo 3, lettere da b) a e), possono essere raddoppiate in caso di recidiva o se il deputato rifiuta di conformarsi a una misura adottata in virtù dell'articolo 165, paragrafo 3.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 54

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 174 — paragrafo 7

Testo in vigore

Emendamento

7.   Il Presidente può porre in votazione altri emendamenti in blocco qualora essi siano complementari, a meno che un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa non abbiano chiesto una votazione distinta o per parti separate. Anche gli autori di emendamenti complementari possono proporne la votazione in blocco.

7.   Il Presidente può porre in votazione altri emendamenti in blocco qualora essi siano complementari, a meno che un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa non abbiano chiesto una votazione distinta o per parti separate. Anche gli autori degli emendamenti possono proporne la votazione in blocco.

Emendamento 55

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 174 — paragrafo 10

Testo in vigore

Emendamento

10.   Sugli emendamenti per i quali è richiesta la votazione per appello nominale si vota singolarmente .

10.   Sugli emendamenti per i quali è richiesta la votazione per appello nominale si vota distintamente dagli altri emendamenti .

Emendamento 56

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 177 — interpretazione

Testo in vigore

Emendamento

Ogni infrazione del presente articolo è considerata come grave turbativa della seduta, ai sensi dell'articolo 166 , paragrafo 1, e comporta le conseguenze giuridiche di cui è fatta menzione in detto articolo .

Ogni infrazione del presente articolo è considerata una grave violazione dell'articolo  11 , paragrafo  3 ter .

Emendamento 57

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 196

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 196

Articolo 196

Costituzione delle commissioni permanenti

Costituzione delle commissioni permanenti

Su proposta della Conferenza dei presidenti, il Parlamento costituisce commissioni permanenti. Le loro attribuzioni sono stabilite in un allegato al presente regolamento (52), adottato a maggioranza dei voti espressi. L'elezione dei membri delle commissioni ha luogo nel corso della prima tornata del Parlamento neoeletto e, di nuovo, dopo due anni e mezzo .

Su proposta della Conferenza dei presidenti, il Parlamento costituisce commissioni permanenti. Le loro attribuzioni sono stabilite in un allegato al presente regolamento (52), adottato a maggioranza dei voti espressi. L'elezione dei membri delle commissioni ha luogo nel corso della prima tornata del Parlamento neoeletto.

Le attribuzioni delle commissioni permanenti possono essere stabilite in un momento diverso da quello della loro costituzione.

Le attribuzioni delle commissioni permanenti possono essere anche ridefinite in un momento diverso da quello della loro costituzione.

Emendamento 58

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 204 — paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

1.   Nella prima riunione di una commissione successiva alla nomina dei suoi membri in conformità dell'articolo 199 la commissione elegge tra i suoi membri titolari un presidente e, in scrutini separati, i vicepresidenti, che insieme costituiscono l'ufficio di presidenza della commissione. Il numero di vicepresidenti da eleggere è determinato dal Parlamento su proposta della Conferenza dei presidenti. La diversità del Parlamento deve riflettersi nella composizione dell'ufficio di presidenza di ciascuna commissione; non è ammesso che l'ufficio di presidenza sia esclusivamente maschile o femminile né che tutti i vicepresidenti siano originari dello stesso Stato membro.

1.   Nella prima riunione di una commissione successiva alla nomina dei suoi membri in conformità dell'articolo 199 e, di nuovo, dopo due anni e mezzo, la commissione elegge tra i suoi membri titolari un presidente e, in scrutini separati, i vicepresidenti, che insieme costituiscono l'ufficio di presidenza della commissione. Il numero di vicepresidenti da eleggere è determinato dal Parlamento su proposta della Conferenza dei presidenti. La diversità del Parlamento deve riflettersi nella composizione dell'ufficio di presidenza di ciascuna commissione; non è ammesso che l'ufficio di presidenza sia esclusivamente maschile o femminile né che tutti i vicepresidenti siano originari dello stesso Stato membro.

Emendamento 59

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 210 bis — titolo

Testo in vigore

Emendamento

Procedura da applicare per la consultazione da parte di una commissione delle informazioni confidenziali ricevute dal Parlamento

Procedura da applicare per la consultazione da parte di una commissione di informazioni confidenziali nel quadro di una riunione di commissione a porte chiuse

Emendamento 60

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 210 bis — paragrafo 3 — comma 1

Testo in vigore

Emendamento

Una volta che il presidente della commissione abbia disposto l'applicazione della procedura di trattamento confidenziale, assistono alla riunione soltanto i membri della commissione nonché i funzionari e gli esperti precedentemente designati dal presidente , limitati allo stretto necessario .

Una volta che il presidente della commissione abbia disposto l'applicazione della procedura di trattamento confidenziale, la riunione si svolge a porte chiuse e possono assistervi soltanto i membri della commissione , inclusi i membri supplenti . La commissione può decidere, in conformità del quadro giuridico interistituzionale applicabile, che possono assistere alla riunione altri deputati a norma dell'articolo 206, paragrafo 3. Possono altresì assistere alla riunione altre persone precedentemente designate dal presidente come aventi «necessità di sapere», tenendo debitamente conto di eventuali restrizioni stabilite dalla regolamentazione relativa al trattamento delle informazioni riservate da parte del Parlamento. Per quanto concerne la consultazione delle informazioni classificate di livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» o superiore, oppure qualora il quadro giuridico interistituzionale preveda specifiche limitazioni all'accesso, possono applicarsi ulteriori restrizioni.

Emendamento 61

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 210 bis — paragrafo 4

Testo in vigore

Emendamento

4.   L'esame di casi di violazione del segreto può essere richiesto da un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia media nella commissione che ha avviato la procedura di trattamento confidenziale. Tale richiesta può essere iscritta all'ordine del giorno della riunione di commissione successiva. A maggioranza dei suoi membri, la commissione può decidere di sottoporre la questione al Presidente per un ulteriore esame a norma degli articoli 11 e 166.

4.    Fatte salve le norme applicabili in materia di violazione degli obblighi di riservatezza in generale, l'esame di casi di violazione degli obblighi di riservatezza può essere richiesto da un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia media nella commissione che ha avviato la procedura di trattamento confidenziale. Tale richiesta può essere iscritta all'ordine del giorno della riunione di commissione successiva. A maggioranza dei suoi membri, la commissione può decidere di sottoporre la questione al Presidente per un ulteriore esame a norma degli articoli 11 e 166.

Emendamento 62

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 211 — titolo

Testo in vigore

Emendamento

Audizioni pubbliche relative alle iniziative dei cittadini

Audizioni pubbliche e discussioni relative alle iniziative dei cittadini

Emendamento 63

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 211 — paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

7 bis.     Il Parlamento tiene una discussione su un'iniziativa dei cittadini pubblicata nel registro previsto a tal fine a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 211/2011, in una tornata successiva all'audizione pubblica e, al momento di iscrivere la discussione all'ordine del giorno, decide se concludere o meno la discussione con una risoluzione. Non può procedere in tal senso se una relazione sullo stesso argomento è prevista nel corso della stessa tornata o di quella successiva, a meno che il Presidente non disponga diversamente per motivi eccezionali. Se il Parlamento decide di concludere la discussione con una risoluzione, la commissione competente, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa possono presentare una proposta di risoluzione. L'articolo 123, paragrafi da 3 a 8, concernente la presentazione e la votazione di proposte di risoluzione, si applica mutatis mutandis.

Emendamento 76

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 211 — paragrafo 8

Testo in vigore

Emendamento

8.   Qualora la Commissione non dovesse presentare una proposta di atto legislativo su un'iniziativa dei cittadini che le era stata correttamente presentata a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 211/2011 entro un periodo di dodici mesi dalla formulazione di un parere favorevole all'iniziativa e dall'indicazione in una comunicazione dell'azione che intende intraprendere , la commissione competente per il merito può organizzare un'audizione in consultazione con gli organizzatori dell'iniziativa dei cittadini e, ove necessario, avviare la procedura di cui all'articolo 46 allo scopo di esercitare il diritto del Parlamento di chiedere alla Commissione di presentare una proposta adeguata .

8.    A seguito della comunicazione della Commissione che espone le sue conclusioni giuridiche e politiche su una specifica iniziativa dei cittadini, il Parlamento valuta le azioni intraprese dalla Commissione sulla scorta di detta comunicazione. Qualora la Commissione non dovesse presentare una proposta adeguata su un'iniziativa dei cittadini, la commissione competente per il merito può organizzare un'audizione in consultazione con gli organizzatori dell'iniziativa dei cittadini . Inoltre, il Parlamento può decidere se tenere una discussione in Aula e se concludere o meno la discussione con una risoluzione. La procedura di cui al paragrafo 211, paragrafo 7 bis, si applica mutatis mutandis. Il Parlamento può altresì decidere di esercitare il diritto conferitogli dall'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, avviando quindi la procedura di cui all'articolo 46.

Emendamento 64

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 223 bis — titolo — nota a piè di pagina

Testo in vigore

Emendamento

61

L'articolo 223 bis si applica unicamente ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche a livello europeo ai sensi dell'articolo 2, punti 3 e 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Cfr. anche le note a piè di pagina relative agli articoli 224 e 225.

61

L'articolo 223 bis si applica unicamente ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche a livello europeo ai sensi dell'articolo 2, punti 3 e 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

Emendamento 65

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 223 bis — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

2 bis.     Sulla base dell'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, un gruppo di almeno cinquanta cittadini può presentare una richiesta motivata nella quale invita il Parlamento a chiedere la verifica di cui al paragrafo 2. Tale richiesta motivata non è promossa o firmata da deputati. Essa include prove sostanziali che dimostrano che il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2.

 

Il Presidente trasmette le richieste ammissibili presentate da gruppi di cittadini alla commissione competente affinché le sottoponga a un ulteriore esame.

 

A seguito di tale esame, che dovrebbe essere effettuato entro quattro mesi dalla trasmissione della richiesta da parte del Presidente, la commissione competente può decidere, a maggioranza dei suoi membri in rappresentanza di almeno tre gruppi politici, di presentare una proposta per dare seguito alla richiesta e ne informa il Presidente.

 

Il gruppo di cittadini viene informato dell'esito dell'esame in commissione.

 

Dopo aver ricevuto la proposta della commissione, il Presidente comunica la richiesta al Parlamento.

 

A seguito di tale comunicazione, il Parlamento, a maggioranza dei voti espressi, decide se presentare tale richiesta all'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee.

 

La commissione adotta orientamenti sul trattamento di tali richieste presentate da gruppi di cittadini.

Emendamento 89/rev

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 228 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

 

Articolo 228 bis

Integrazione della dimensione di genere

L'Ufficio di presidenza adotta un piano d'azione per la parità di genere volto a integrare una prospettiva di genere in tutte le attività del Parlamento, a tutti i livelli e in tutte le fasi. Il piano d'azione è oggetto di monitoraggio due volte all'anno ed è rivisto almeno ogni cinque anni.

Emendamento 66

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 229 — paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

Queste disposizioni non si applicano alle petizioni e ai testi che non richiedono una deliberazione.

Queste disposizioni non si applicano alle petizioni , alle iniziative dei cittadini europei e ai testi che non richiedono una deliberazione.

Emendamento 67

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato II — titolo

Testo in vigore

Emendamento

CRITERI CONCERNENTI LE INTERROGAZIONI E LE INTERPELLANZE CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA A NORMA DEGLI ARTICOLI 130, 130 BIS, 130 TER, 131 E 131 BIS

CRITERI CONCERNENTI LE INTERROGAZIONI E LE INTERPELLANZE CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA A NORMA DEGLI ARTICOLI 130, 131 E 131 BIS


(4)   Cfr. allegato I.

(5)   Accordo del 16 aprile 2014 tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sul registro per la trasparenza delle organizzazioni e dei liberi professionisti che svolgono attività di concorso all'elaborazione e attuazione delle politiche dell'Unione europea (GU L 277 del 19.9.2014, pag. 11).

(1 bis)   Il Codice di condotta appropriata per i deputati al Parlamento europeo nell'esercizio delle loro funzioni, adottato dall'Ufficio di presidenza il 2 luglio 2018, figura in allegato al presente regolamento.

(1 bis)   Cfr. allegato I.

(1 ter)   Accordo del 16 aprile 2014 tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sul registro per la trasparenza delle organizzazioni e dei liberi professionisti che svolgono attività di concorso all'elaborazione e attuazione delle politiche dell'Unione europea (GU L 277 del 19.9.2014, pag. 11).

(27)  Cfr. allegato II.

(27)  Cfr. allegato II.

(28)   Cfr. allegato II.

(29)   Cfr. allegato II.

(52)  Cfr. allegato V.

(52)  Cfr. allegato V.


III Atti preparatori

Parlamento europeo

Martedì 15 gennaio 2019

27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/230


P8_TA(2019)0001

Istituzione dello Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 15 gennaio 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale (COM(2018)0474 — C8-0273/2018 — 2018/0258(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 411/30)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

I 2 140 uffici doganali (2) esistenti alle frontiere esterne dell'Unione europea devono essere adeguatamente attrezzati per assicurare il funzionamento dell'unione doganale. La necessità di controlli doganali adeguati ed equivalenti è sempre più urgente non solo a causa del ruolo tradizionale delle dogane nella riscossione delle entrate, ma anche, in misura crescente, della necessità di rafforzare significativamente il controllo delle merci che entrano ed escono dalle frontiere esterne dell'Unione al fine di garantire la sicurezza. Nel contempo, tuttavia, tali controlli sulla circolazione delle merci attraverso le frontiere esterne non dovrebbero ostacolare, ma agevolare il commercio legittimo con i paesi terzi.

(1)

I 2 140 uffici doganali (2) esistenti alle frontiere esterne dell'Unione europea devono essere adeguatamente attrezzati per assicurare il funzionamento efficiente ed efficace dell'unione doganale. La necessità di controlli doganali adeguati ed equivalenti è sempre più urgente non solo a causa del ruolo tradizionale delle dogane nella riscossione delle entrate, ma anche, in misura crescente, della necessità di rafforzare significativamente il controllo delle merci che entrano ed escono dalle frontiere esterne dell'Unione al fine di garantire la sicurezza. Nel contempo, tuttavia, tali controlli sulla circolazione delle merci attraverso le frontiere esterne non dovrebbero ostacolare, ma agevolare il commercio legittimo con i paesi terzi , nel rispetto delle condizioni di protezione e di sicurezza .

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)

L'unione doganale costituisce un pilastro fondamentale dell'Unione europea, uno dei principali blocchi commerciali al mondo, ed è essenziale per il corretto funzionamento del mercato unico, a beneficio sia delle imprese, sia dei cittadini dell'UE. Nella risoluzione del 14 marzo 2018  (2bis) , il Parlamento europeo ha espresso particolare preoccupazione per quanto riguarda la frode doganale, che ha causato una notevole perdita di entrate per il bilancio dell'Unione. Il Parlamento ha ribadito che sarà possibile realizzare un'Europa più forte e più ambiziosa soltanto dotandola di maggiori risorse finanziarie, e ha quindi chiesto che si continuino a sostenere le politiche esistenti, che si aumentino le risorse destinate ai programmi faro dell'Unione e che alle nuove responsabilità corrispondano risorse finanziarie ulteriori.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

Esiste attualmente uno squilibrio nell'esecuzione dei controlli doganali da parte degli Stati membri. Tale squilibrio è dovuto a differenze geografiche tra gli Stati membri e a divari nelle rispettive capacità e risorse. La capacità degli Stati membri di reagire alle sfide generate dalla costante evoluzione, a livello mondiale, dei modelli operativi e delle catene di approvvigionamento dipende non solo dalla componente umana, ma anche dalla disponibilità di attrezzature per il controllo doganale moderne e affidabili. La fornitura di attrezzature per il controllo doganale equivalenti è pertanto un elemento importante per rimediare allo squilibrio esistente. Essa migliorerà l'equivalenza nell'esecuzione dei controlli doganali in tutti gli Stati membri ed eviterà quindi la diversione dei flussi di merci verso i punti più deboli.

(2)

Esiste attualmente uno squilibrio nell'esecuzione dei controlli doganali da parte degli Stati membri. Tale squilibrio è dovuto a differenze geografiche tra gli Stati membri e a divari nelle rispettive capacità e risorse nonché a una mancanza di controlli doganali standardizzati . La capacità degli Stati membri di reagire alle sfide generate dalla costante evoluzione, a livello mondiale, dei modelli operativi e delle catene di approvvigionamento dipende non solo dalla componente umana, ma anche dalla disponibilità e dal corretto funzionamento di attrezzature per il controllo doganale moderne e affidabili. Altre sfide, quali l'impennata del commercio elettronico, la digitalizzazione dei dati relativi ai controlli e alle ispezioni, la resilienza agli attacchi informatici, il sabotaggio, la manipolazione di dati o lo spionaggio industriale, contribuiranno ad aumentare la domanda di un migliore funzionamento delle procedure doganali. La fornitura di attrezzature per il controllo doganale equivalenti è pertanto un elemento importante per rimediare allo squilibrio esistente. Essa migliorerà l'equivalenza nell'esecuzione dei controlli doganali in tutti gli Stati membri ed eviterà quindi la diversione dei flussi di merci verso i punti più deboli. Tutte le merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione dovrebbero essere sottoposte a controlli approfonditi al fine di evitare la caccia ai porti più convenienti (il cosiddetto «port-shopping») da parte dei truffatori. Per rafforzare la solidità d'insieme del sistema e garantire la convergenza nell'esecuzione dei controlli doganali da parte degli Stati membri, è necessaria una chiara strategia per quanto riguarda i punti più deboli.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

Gli Stati membri hanno ripetutamente espresso la necessità di sostegno finanziario e chiesto un'analisi approfondita delle attrezzature necessarie. Nelle sue conclusioni (3) sul finanziamento delle dogane del 23 marzo 2017, il Consiglio ha invitato la Commissione ad «esaminare la possibilità di finanziare il fabbisogno di attrezzature tecniche con programmi finanziari futuri della Commissione» e a «migliorare il coordinamento e (…) la cooperazione tra le autorità doganali e le altre autorità di contrasto in materia di finanziamenti».

(3)

Alcuni Stati membri hanno ripetutamente espresso la necessità di sostegno finanziario e chiesto un'analisi approfondita delle attrezzature necessarie. Nelle sue conclusioni (3) sul finanziamento delle dogane del 23 marzo 2017, il Consiglio ha invitato la Commissione ad «esaminare la possibilità di finanziare il fabbisogno di attrezzature tecniche con programmi finanziari futuri della Commissione» e a «migliorare il coordinamento e (…) la cooperazione tra le autorità doganali e le altre autorità di contrasto in materia di finanziamenti».

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

È pertanto opportuno istituire un nuovo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale.

(6)

È pertanto opportuno istituire un nuovo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale che possa garantire l'individuazione di prassi quali ad esempio la contraffazione di merci e altre prassi commerciali illecite. Si dovrebbero prendere in considerazione le formule già esistenti di sostegno finanziario.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

Dato che alle autorità doganali degli Stati membri è affidato un numero crescente di responsabilità, che spesso si estendono al settore della sicurezza e riguardano compiti da espletare alla frontiera esterna, l'equivalenza dei controlli di frontiera e dei controlli doganali alle frontiere esterne deve essere garantita mediante un adeguato sostegno finanziario dell'Unione agli Stati membri. È altrettanto importante promuovere la cooperazione inter-agenzia alle frontiere dell'Unione per quanto riguarda i controlli delle merci e delle persone tra le autorità nazionali di ciascuno Stato membro responsabili del controllo di frontiera o di altri compiti svolti alle frontiere.

(7)

Dato che alle autorità doganali degli Stati membri è affidato un numero crescente di responsabilità, che spesso si estendono al settore della sicurezza e riguardano compiti da espletare alla frontiera esterna, l'equivalenza dei controlli di frontiera e dei controlli doganali alle frontiere esterne deve essere garantita mediante un adeguato sostegno finanziario dell'Unione agli Stati membri. È altrettanto importante promuovere la cooperazione inter-agenzia , tenendo conto della cibersicurezza, alle frontiere dell'Unione per quanto riguarda i controlli delle merci e delle persone tra le autorità nazionali di ciascuno Stato membro responsabili del controllo di frontiera o di altri compiti svolti alle frontiere.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per lo Strumento che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (6).

(11)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per lo Strumento che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (6). Onde garantire la disciplina di bilancio, le condizioni per la definizione delle priorità delle sovvenzioni dovrebbero essere chiare, definite e basate su esigenze identificate per i compiti svolti dai punti doganali.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)

Le attrezzature per il controllo doganale finanziate a titolo del presente strumento dovrebbero rispettare standard ottimali in materia di sicurezza, sicurezza informatica, ambientali e sanitari.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 ter)

I dati prodotti dalle attrezzature di controllo doganale finanziate a titolo del presente Strumento dovrebbero essere accessibili solo al personale debitamente autorizzato delle autorità, e trattati dallo stesso, e adeguatamente protetti contro l'accesso o la comunicazione non autorizzati. Gli Stati membri dovrebbero avere pieno controllo su tali dati.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 13 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 quater)

Le attrezzature per il controllo doganale finanziate a titolo del presente strumento dovrebbero contribuire a fornire una gestione ottimale dei rischi doganali.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 13 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 quinquies)

Nel sostituire vecchie attrezzature per il controllo doganale mediante il presente strumento, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad eliminarle nel rispetto dell'ambiente.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)

La maggior parte delle attrezzature per il controllo doganale può essere ugualmente o puntualmente utilizzata per i controlli di conformità con altre normative, come ad esempio le disposizioni relative alla gestione delle frontiere, ai visti o alla cooperazione in materia di polizia. Il Fondo per la gestione integrata delle frontiere è stato quindi concepito come due strumenti complementari con ambiti di applicazione distinti ma coerenti con riguardo all'acquisto di attrezzature. Da un lato lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti, istituito dal regolamento [2018/XXX] (10), escluderà le attrezzature che possono essere utilizzate sia per la gestione delle frontiere che per il controllo doganale. Dall'altro, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale, istituito dal presente regolamento, non solo sosterrà finanziariamente le attrezzature che hanno come finalità principale i controlli doganali, ma ne consentirà l'uso anche per altri scopi, come ad esempio i controlli alle frontiere e la sicurezza. Questa suddivisione di ruoli promuoverà la cooperazione inter-agenzia quale componente dell'approccio europeo di gestione integrata delle frontiere, di cui all'articolo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2016/1624 (11), consentendo in tal modo alle autorità di frontiera e alle autorità doganali di collaborare e di ottimizzare l'incidenza del bilancio dell'Unione attraverso la condivisione e l'interoperabilità delle attrezzature di controllo.

(15)

La maggior parte delle attrezzature per il controllo doganale può essere ugualmente o puntualmente utilizzata per i controlli di conformità con altre normative, come ad esempio le disposizioni relative alla gestione delle frontiere, ai visti o alla cooperazione in materia di polizia. Il Fondo per la gestione integrata delle frontiere è stato quindi concepito come due strumenti complementari con ambiti di applicazione distinti ma coerenti con riguardo all'acquisto di attrezzature. Da un lato lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti, istituito dal regolamento [2018/XXX] (10), escluderà le attrezzature che possono essere utilizzate sia per la gestione delle frontiere che per il controllo doganale. Dall'altro, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale, istituito dal presente regolamento, non solo sosterrà finanziariamente le attrezzature che hanno come finalità principale i controlli doganali, ma ne consentirà l'uso anche per altri scopi correlati , come ad esempio i controlli alle frontiere , la protezione e la sicurezza. Questa suddivisione di ruoli promuoverà la cooperazione inter-agenzia quale componente dell'approccio europeo di gestione integrata delle frontiere, di cui all'articolo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2016/1624 (11), consentendo in tal modo alle autorità di frontiera e alle autorità doganali di collaborare e di ottimizzare l'incidenza del bilancio dell'Unione attraverso la condivisione e l'interoperabilità delle attrezzature di controllo. Onde garantire che tutti gli strumenti o attrezzature finanziate a titolo del Fondo siano custoditi su base permanente dal punto doganale designato cui appartengono, occorre definire la condivisione e l'interoperabilità tra le autorità doganali e di frontiera quali eventi non sistematici né regolari.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)

In deroga al regolamento finanziario, il finanziamento di un'azione da parte di diversi programmi o strumenti dell'Unione dovrebbe essere possibile al fine di permettere e sostenere, se del caso, la cooperazione e l'interoperabilità in tutti i settori. In tali casi, tuttavia, i contributi non possono coprire gli stessi costi in conformità al principio del divieto di doppio finanziamento stabilito dal regolamento finanziario.

(16)

In deroga al regolamento finanziario, il finanziamento di un'azione da parte di diversi programmi o strumenti dell'Unione dovrebbe essere possibile al fine di permettere e sostenere, se del caso, la cooperazione e l'interoperabilità in tutti i settori. In tali casi, tuttavia, i contributi non possono coprire gli stessi costi in conformità al principio del divieto di doppio finanziamento stabilito dal regolamento finanziario. Se ad uno Stato membro è stato già riconosciuto o erogato un contributo a titolo di un altro programma dell'Unione ovvero il sostegno di un fondo dell'Unione per l'acquisizione della stessa attrezzatura, tale contributo o sostegno dovrebbe essere indicato nella domanda.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis)

La Commissione dovrebbe incentivare gli appalti e i test congiunti delle attrezzature per il controllo doganale tra Stati membri.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)

In considerazione della rapida evoluzione delle priorità doganali, delle minacce e delle tecnologie, i programmi di lavoro non dovrebbero riguardare lunghi periodi di tempo. Allo stesso tempo, la necessità di elaborare programmi di lavoro annuali aumenta l'onere amministrativo sia per la Commissione che per gli Stati membri, senza che ciò sia necessario per l'attuazione dello Strumento. Pertanto i programmi di lavoro dovrebbero, in linea di principio, riguardare più di un esercizio finanziario.

(17)

In considerazione della rapida evoluzione delle priorità doganali, delle minacce e delle tecnologie, i programmi di lavoro non dovrebbero riguardare lunghi periodi di tempo. Allo stesso tempo, la necessità di elaborare programmi di lavoro annuali aumenta l'onere amministrativo sia per la Commissione che per gli Stati membri, senza che ciò sia necessario per l'attuazione dello Strumento. Pertanto i programmi di lavoro dovrebbero, in linea di principio, riguardare più di un esercizio finanziario. Inoltre, per garantire che sia preservata l'integrità degli interessi strategici dell'Unione, quando bandiscono appalti per nuove attrezzature di controllo doganale gli Stati membri sono incoraggiati a considerare attentamente la cibersicurezza e i rischi di potenziale divulgazione di dati sensibili al di fuori dell'Unione.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del programma di lavoro a titolo del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio  (12) .

soppresso

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)

Nonostante l'attuazione a livello centrale sia indispensabile per il conseguimento dell'obiettivo specifico di garantire controlli doganali equivalenti, data la natura tecnica del presente Strumento sono necessari lavori preparatori a livello tecnico. Pertanto l'attuazione dovrebbe essere sostenuta da valutazioni delle necessità, che dipendono dalle competenze ed esperienze nazionali acquisite mediante la partecipazione delle amministrazioni doganali degli Stati membri. Tali valutazioni dovrebbero basarsi su una metodologia chiara, che comprenda un numero minimo di misure volte a garantire la raccolta delle informazioni richieste.

(19)

Nonostante l'attuazione a livello centrale sia indispensabile per il conseguimento dell'obiettivo specifico di garantire controlli doganali equivalenti, data la natura tecnica del presente Strumento sono necessari lavori preparatori a livello tecnico. Pertanto l'attuazione dovrebbe essere sostenuta da valutazioni individuali delle necessità, che dipendono dalle competenze ed esperienze nazionali acquisite mediante la partecipazione delle amministrazioni doganali degli Stati membri. Tali valutazioni dovrebbero basarsi su una metodologia chiara, che comprenda un numero minimo di misure volte a garantire la raccolta delle pertinenti informazioni richieste.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)

Per garantire una sorveglianza e una rendicontazione costanti è opportuno porre in atto un quadro adeguato per la sorveglianza dei risultati conseguiti dallo Strumento e delle azioni ad esso correlate. Tale sorveglianza e rendicontazione dovrebbero basarsi su indicatori che misurino gli effetti delle azioni dello Strumento. Le prescrizioni di rendicontazione dovrebbero comprendere alcune informazioni sulle attrezzature per il controllo doganale che superano una certa soglia di costo.

(20)

Per garantire una sorveglianza e una rendicontazione costanti è opportuno porre in atto un quadro adeguato per la sorveglianza dei risultati conseguiti dallo Strumento e delle azioni ad esso correlate. Tale sorveglianza e rendicontazione dovrebbero basarsi su indicatori quantitativi e qualitativi che misurino gli effetti delle azioni dello Strumento . Gli Stati membri dovrebbero garantire una procedura trasparente e chiara. Le prescrizioni di rendicontazione dovrebbero comprendere informazioni dettagliate sulle attrezzature per il controllo doganale e le procedure di appalto che superano una certa soglia di costo , e una giustificazione delle spese .

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)

Al fine di rispondere adeguatamente alle priorità strategiche, alle minacce e alle tecnologie in continua evoluzione, dovrebbe essere delegato alla Commissione, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di adottare atti riguardo alla modifica delle finalità dei controlli doganali per le azioni ammissibili a titolo dello Strumento e  alla modifica dell'elenco degli indicatori destinati a misurare il conseguimento degli obiettivi specifici. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni , anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(22)

Al fine di rispondere adeguatamente alle priorità strategiche, alle minacce e alle tecnologie in continua evoluzione, dovrebbe essere delegato alla Commissione, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di modificare il presente regolamento al fine di adottare programmi di lavoro, modificare le finalità dei controlli doganali per le azioni ammissibili a titolo dello Strumento e  modificare l'elenco degli indicatori destinati a misurare il conseguimento degli obiettivi specifici. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate e pienamente trasparenti , anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)

Le disposizioni finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si applicano al presente regolamento. Tali norme sono stabilite dal regolamento finanziario e determinano in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta e prevedono il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le norme adottate sulla base dell'articolo 322 del TFUE riguardano anche la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana ed efficace dei fondi UE.

(24)

Le disposizioni finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si applicano al presente regolamento. Tali norme sono stabilite dal regolamento finanziario e determinano in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta e prevedono il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le norme adottate sulla base dell'articolo 322 del TFUE riguardano anche la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana ed efficace dei fondi UE. Il finanziamento a titolo del presente Strumento dovrebbe rispettare i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)

Le tipologie di finanziamento nonché i metodi di attuazione di cui al presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire l'obiettivo specifico delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Si dovrebbe prendere in considerazione il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari e a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

(25)

Le tipologie di finanziamento nonché i metodi di attuazione di cui al presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire l'obiettivo specifico delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Si dovrebbe prendere in considerazione il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari e a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Il miglioramento dell'esecuzione e della qualità della spesa dovrebbe rappresentare il principio guida per conseguire gli obiettivi dello Strumento e garantire nel contempo un utilizzo ottimale delle risorse finanziarie.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento ha l'obiettivo generale di sostenere l'unione doganale e le autorità doganali per tutelare gli interessi finanziari ed economici dell'Unione e dei suoi Stati membri, garantire la sicurezza all'interno dell'Unione e tutelare l'Unione dal commercio sleale e illegale, facilitando nel contempo le attività commerciali legittime.

1.   Nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere e nell'ottica del traguardo a lungo termine di standardizzare tutti i controlli doganali nell'Unione , lo Strumento ha l'obiettivo generale di sostenere l'unione doganale e le autorità doganali per tutelare gli interessi finanziari ed economici dell'Unione e dei suoi Stati membri, promuovere la cooperazione inter-agenzia alle frontiere dell'Unione per quanto concerne il controllo delle merci e delle persone, garantire la sicurezza all'interno dell'Unione e tutelare l'Unione dal commercio illegale, facilitando nel contempo le attività commerciali legittime.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Lo Strumento ha l'obiettivo specifico di contribuire a fornire controlli doganali adeguati ed equivalenti mediante l'acquisto, la manutenzione e l'aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale pertinenti, affidabili e all'avanguardia .

2.   Lo Strumento ha l'obiettivo specifico di contribuire a fornire controlli doganali adeguati ed equivalenti mediante l'acquisto in condizioni di assoluta trasparenza , la manutenzione e l'aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale pertinenti, all'avanguardia, sicure, resilienti agli attacchi informatici, protette, rispettose dell'ambiente e affidabili . Un ulteriore obiettivo consiste nel migliorare la qualità dei controlli doganali in tutti gli Stati membri al fine di evitare la diversione dei flussi di merci verso i punti più deboli nell'Unione.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Lo Strumento contribuisce all'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere sostenendo la cooperazione inter-agenzia, la condivisione e l'interoperabilità delle nuove attrezzature acquisite attraverso lo Strumento.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione dello Strumento per il periodo 2021 — 2027 è fissata a 1 300 000 000 EUR a prezzi correnti.

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione dello Strumento per il periodo 2021 — 2027 è fissata a  1 149 175 000 EUR a prezzi del 2018 ( 1 300 000 000 EUR a prezzi correnti).

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare anche le spese di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e altre attività di gestione dello Strumento e di valutazione del conseguimento degli obiettivi. Tale importo può inoltre coprire i costi relativi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi dello Strumento, nonché le spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, agli strumenti informatici istituzionali e ad altra assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la gestione dello Strumento.

2.   L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare anche le spese , legittime e verificate, di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e altre attività di gestione dello Strumento e di valutazione delle sue prestazioni e del conseguimento degli obiettivi. Tale importo può inoltre coprire i costi , anch'essi legittimi e verificati, relativi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, scambio di dati tra gli Stati membri interessati nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi specifici dello Strumento a sostegno dell'obiettivo generale , nonché le spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, agli strumenti informatici istituzionali e ad altra assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la gestione dello Strumento.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Quando le azioni sovvenzionate comportano l'acquisto o l'aggiornamento di attrezzature, la Commissione stabilisce garanzie adeguate e misure di emergenza volte a garantire che tutte le attrezzature acquistate con il sostegno di programmi e strumenti dell'Unione siano utilizzate dalle pertinenti autorità doganali in tutti i casi pertinenti.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Quando le azioni sovvenzionate comportano l'acquisto o l'aggiornamento di attrezzature, la Commissione istituisce un meccanismo di coordinamento volto a garantire l'efficienza di tutte le attrezzature acquistate con il sostegno di programmi e strumenti dell'Unione e la loro interoperabilità.

3.   Quando le azioni sovvenzionate comportano l'acquisto o l'aggiornamento di attrezzature, la Commissione istituisce un meccanismo di coordinamento volto a garantire l'efficienza di tutte le attrezzature acquistate con il sostegno di programmi e strumenti dell'Unione e la loro interoperabilità , che consente la consultazione e la partecipazione delle pertinenti agenzie dell'Unione, in particolare dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera . Il meccanismo di coordinamento comprende la partecipazione e la consultazione dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera al fine di massimizzare il valore aggiunto dell'Unione nel settore della gestione delle frontiere.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Quando le azioni sovvenzionate comportano l'acquisto o l'aggiornamento di attrezzature, la Commissione stabilisce garanzie adeguate e misure di emergenza volte a garantire che tutte le attrezzature acquistate con il sostegno di programmi e strumenti dell'Unione siano conformi alle norme convenute sulla manutenzione regolare.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   In deroga al paragrafo 1, in casi debitamente giustificati le azioni possono riguardare anche l'acquisto, la manutenzione e l'aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale allo scopo di sperimentare nuovi elementi o nuove funzionalità in condizioni operative.

2.   In deroga al paragrafo 1, in casi debitamente giustificati le azioni possono riguardare anche l'acquisto in condizioni di assoluta trasparenza , la manutenzione e l'aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale allo scopo di sperimentare nuovi elementi o nuove funzionalità in condizioni operative.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 al fine di modificare le finalità di controllo doganale cui al paragrafo 1, lettera b), e all'allegato 1, ove tale revisione sia ritenuta necessaria.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 al fine di modificare le finalità di controllo doganale cui al paragrafo 1, lettera b), e all'allegato 1, ove tale revisione sia ritenuta necessaria e al fine di restare al passo con gli sviluppi tecnologici, con l'evoluzione del contrabbando di merci e con soluzioni nuove, intelligenti e innovative ai fini dei controlli doganali .

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Le attrezzature per il controllo doganale finanziate in virtù del presente Strumento possono essere utilizzate anche per altre finalità rispetto ai controlli doganali, fra cui il controllo di persone a sostegno delle autorità nazionali in caricate della gestione delle frontiere e indagini.

4.   Le attrezzature per il controllo doganale finanziate in virtù del presente Strumento dovrebbero essere utilizzate principalmente a fini di controllo doganale, ma possono essere utilizzate anche per altre finalità rispetto ai controlli doganali, fra cui il controllo di persone a sostegno delle autorità nazionali incaricate della gestione delle frontiere e indagini , per soddisfare gli obiettivi generali e specifici dello Strumento di cui all'articolo 3 .

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     La Commissione incentiva lo svolgimento congiunto di appalti e di test delle attrezzature per il controllo doganale tra Stati membri.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Finanziamenti superiori a tale limite possono essere concessi in caso di svolgimento congiunto di appalti e di test delle attrezzature per il controllo doganale tra Stati membri.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.     Le circostanze eccezionali di cui al paragrafo 2 possono includere l'acquisto di nuove attrezzature per il controllo doganale e la loro consegna al parco attrezzature tecniche della guardia di frontiera e costiera europea. L'ammissibilità delle attrezzature per il controllo doganale destinate al parco attrezzature tecniche è accertata in conformità con l'articolo 5, paragrafo 3.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 9 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

I seguenti costi non sono ammissibili a finanziamenti nell'ambito dello Strumento:

Tutti costi relativi alle azioni di cui all'articolo 6 sono ammissibili a finanziamenti nell'ambito dello Strumento , a eccezione dei costi seguenti :

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 9 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)

costi relativi alla formazione o all'aggiornamento delle competenze necessarie per l'utilizzo dell'attrezzatura;

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 9 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

costi associati a sistemi elettronici, ad eccezione del software direttamente necessario per l'uso delle attrezzature di controllo doganale;

(c)

costi associati a sistemi elettronici, ad eccezione del software e degli aggiornamenti di software direttamente necessari per l'uso delle attrezzature di controllo doganale e ad eccezione del software elettronico e della programmazione necessari per collegare software esistenti con le attrezzature di controllo doganale ;

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 9 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

costi di reti, quali canali di comunicazione sicuri o non sicuri, o di abbonamenti;

(d)

costi di reti, quali canali di comunicazione sicuri o non sicuri, o di abbonamenti , ad eccezione delle reti o degli abbonamenti direttamente necessari per utilizzare l'attrezzatura di controllo doganale ;

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15.

2.    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14, al fine di modificare l'allegato 2 bis per stabilire programmi di lavoro.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 3 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

L'elaborazione dei programmi di lavoro di cui al paragrafo 1 è accompagnata da una valutazione delle necessità, che comprende almeno :

L'elaborazione dei programmi di lavoro di cui al paragrafo 1 è accompagnata da una valutazione individuale delle necessità, che comprende:

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

un inventario esauriente delle attrezzature per il controllo doganale disponibili;

(b)

un inventario esauriente delle attrezzature per il controllo doganale disponibili e funzionali ;

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

una definizione comune di uno standard minimo e di uno standard ottimale delle attrezzature per il controllo doganale in riferimento alla categoria di valico di frontiera e

(c)

una definizione comune di uno standard tecnico minimo delle attrezzature per il controllo doganale in riferimento alla categoria di valico di frontiera;

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)

una valutazione di un livello ottimale delle attrezzature per il controllo doganale in riferimento alla categoria di punto di frontiera, nonché

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

una stima dettagliata del fabbisogno finanziario.

(d)

una stima dettagliata del fabbisogno finanziario , a seconda delle dimensioni delle operazioni doganali e del rispettivo carico di lavoro .

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.    Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi dello Strumento nel conseguire gli obiettivi generali specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato 2 .

1.    Conformemente agli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 38, paragrafo 3, lettera e), punto i) del regolamento finanziario, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sulla performance del programma. La rendicontazione della Commissione sulla performance include informazioni sui progressi e sulle lacune .

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    Per garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti dallo Strumento nel conseguire i propri obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per modificare l'allegato 2 allo scopo di rivedere o integrare gli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione.

2.    Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi dello Strumento nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato 2. Per garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti dallo Strumento nel conseguire i propri obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per modificare l'allegato 2 allo scopo di rivedere o integrare gli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione , al fine di fornire al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni qualitative e quantitative aggiornate sulla performance del programma .

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati dello Strumento. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione.

3.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati , che sono comparabili ed esaustivi, per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati dello Strumento. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione. La Commissione fornisce al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni affidabili sulla qualità dei dati relativi alla performance utilizzati.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 4 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)

la presenza e le condizioni delle attrezzature finanziate a titolo del bilancio dell'Unione, cinque anni dopo la messa in servizio;

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 4 — lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c ter)

informazioni sulla manutenzione dell'attrezzatura per il controllo doganale;

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 4 — lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c quater)

informazioni sulla procedura di appalto;

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 4 — lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c quinquies)

giustificazione delle spese.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.

1.   Le valutazioni delle azioni di cui all'articolo 6 finanziate nell'ambito dello Strumento valutano i risultati, l'impatto e l'efficacia dello Strumento stesso, e si svolgono con tempestività per garantirne un utilizzo efficace nel processo decisionale.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La valutazione intermedia dello Strumento è effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione.

2.   La valutazione intermedia dello Strumento è effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre tre anni dall'inizio della sua attuazione.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 2 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La valutazione intermedia illustra i riscontri necessari per prendere una decisione sul seguito da dare al programma e ai suoi obiettivi dopo il 2027.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Al termine dell'attuazione dello Strumento e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale dello Strumento.

3.   Al termine dell'attuazione dello Strumento e comunque non oltre tre anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale dello Strumento.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

4.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni e degli insegnamenti tratti , al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     La Commissione include le valutazioni parziali annuali nella sua relazione sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea — Lotta contro la frode.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 12, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 12, paragrafo 2, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 2, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 12, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 12, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 15

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15

soppresso

Procedura di comitato

 

1.    La Commissione è assistita dal «comitato del programma Dogana» di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) [2018/XXX] (23).

 

2.     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

 

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

1.   I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico , mostrando in tal modo il valore aggiunto unionale e contribuendo alle attività della Commissione in materia di raccolta di dati allo scopo di accrescere la trasparenza di bilancio .

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sullo Strumento , sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate allo Strumento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3 .

2.    Al fine di garantire la trasparenza , la Commissione fornisce periodicamente informazioni al pubblico sullo Strumento , sulle sue azioni e i suoi risultati, con riferimento, tra l'altro, ai programmi di lavoro di cui all'articolo 11 .

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Allegato I — colonna 3 — riga 1

Testo della Commissione

Emendamento

Container, autocarri, vagoni ferroviari

Container, autocarri, vagoni ferroviari e veicoli

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Allegato 1 — colonna 3 — riga 3 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Veicoli

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Allegato 1 — colonna 2 — riga 5

Testo della Commissione

Emendamento

Portale a retrodiffusione di raggi X

Portale a retrodiffusione basato su raggi X

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Allegato 2 — colonna 2 — riga 6 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Scanner di sicurezza a onde millimetriche

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Allegato 2 — punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.

Sicurezza e protezione

a)

Grado di conformità con le norme di sicurezza delle attrezzature per il controllo doganale a tutti i valichi di frontiera, inclusa la cibersicurezza

b)

Grado di conformità con gli standard di sicurezza delle attrezzature per il controllo doganale a tutti i valichi di frontiera

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Allegato 2 — punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.

Salute e ambiente

a)

Grado di conformità con gli standard sanitari delle attrezzature per il controllo doganale a tutti i valichi di frontiera

b)

Grado di conformità con gli standard ambientali delle attrezzature per il controllo doganale a tutti i valichi di frontiera

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Allegato 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Allegato 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0460/2018).

(2)  Allegato della relazione annuale 2016 sulle prestazioni dell'unione doganale, consultabile al seguente link: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.

(2)  Allegato della relazione annuale 2016 sulle prestazioni dell'unione doganale, consultabile al seguente link: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.

(2bis)   P8_TA(2018)0075: Il prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 2020.

(3)  https://www.consilium.europa.eu/media/22301/st09581en17-vf.pdf e http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7586-2017-INIT/en/pdf.

(3)  https://www.consilium.europa.eu/media/22301/st09581en17-vf.pdf e http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7586-2017-INIT/en/pdf.

(6)  Accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1).

(6)  Accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1).

(10)  COM(2018)0473.

(11)  Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

(10)  COM(2018)0473.

(11)  Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

(12)   Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(23)   COM(2018)0442.


27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/256


P8_TA(2019)0002

Conclusione dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania (10302/2018 — C8-0433/2018 — 2018/0241(NLE))

(Approvazione)

(2020/C 411/31)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (10302/2018),

visto il progetto di accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania (10290/2018),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), dell'articolo 79, paragrafo 2, lettera c) e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0433/2018),

visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0463/2018),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Albania.

27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/257


P8_TA(2019)0003

Protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione UE-Kirghizistan (adesione della Croazia) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e degli Stati membri, del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (12564/2017 — C8-0033/2018 — 2017/0185(NLE))

(Approvazione)

(2020/C 411/32)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (12564/2017),

visto il progetto di protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (12659/2017),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 91, dell'articolo 100, paragrafo 2, degli articoli 207 e 209 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0033/2018),

visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A8-0443/2018),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla Repubblica del Kirghizistan.

27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/258


P8_TA(2019)0006

Utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/1/CE, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (COM(2017)0282 — C8-0172/2017 — 2017/0113(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 411/33)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0282),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0172/2017),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 6 dicembre 2017 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0193/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (2);

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 129 dell'11.4.2018, pag. 71.

(2)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 14 giugno 2018 (Testi approvati, P8_TA(2018)0264).


P8_TC1-COD(2017)0113

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 gennaio 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/1/CE relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce un livello minimo di apertura del mercato per l'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada.

(2)

L' Tale impiego di veicoli noleggiati può ridurre i costi per le imprese che trasportano merci per conto proprio o per conto terzi e allo stesso tempo accrescerne la flessibilità operativa. Ciò può pertanto contribuire ad aumentare la produttività e la competitività delle imprese interessate. Poiché i veicoli noleggiati tendono a essere più nuovi rispetto alla flotta media, essi sono anche possono spesso risultare più sicuri e meno inquinanti. [Em. 1]

(3)

La direttiva 2006/1/CE non consente alle imprese di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall'uso di veicoli presi a noleggio. Essa consente infatti agli Stati membri di limitare, da parte delle per le proprie imprese stabilite nel loro territorio, l'uso di veicoli noleggiati con peso massimo ammissibile a pieno carico superiore a sei tonnellate per i trasporti per conto proprio. Gli Stati membri non sono inoltre obbligati a permettere l'uso sul proprio territorio di un veicolo preso a noleggio se tale veicolo è stato immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita l'impresa che lo ha preso a noleggio. [Em. 2]

(4)

Al fine di consentire alle imprese di beneficiare maggiormente dei vantaggi derivanti dall'impiego di veicoli noleggiati, dovrebbe essere reso loro possibile l'impiego di veicoli noleggiati in qualsiasi Stato membro, non solo in quello in cui sono stabilite. Ciò consentirebbe loro di far fronte con maggiore facilità a particolari picchi di domanda improvvisi, temporanei o stagionali, oppure di sostituire i veicoli difettosi o guasti.

(4 bis)

Gli Stati membri non dovrebbero essere autorizzati a limitare l'utilizzo, nei rispettivi territori, di un veicolo noleggiato da un'impresa debitamente stabilita sul territorio di un altro Stato membro, se il veicolo è immatricolato e rispetta le norme di esercizio e i requisiti di sicurezza, o se è stato messo in circolazione conformemente alla legislazione di un qualsiasi Stato membro e autorizzato a essere gestito dallo Stato membro in cui è stabilita l'impresa responsabile. [Em. 3]

(5)

Il livello di tassazione del trasporto stradale varia ancora notevolmente all'interno dell'Unione. Certe restrizioni, che incidono inoltre indirettamente sulla libera prestazione di servizi di noleggio di veicoli, rimangono pertanto giustificate al fine di evitare distorsioni fiscali. Gli Stati membri dovrebbero quindi avere la facoltà di limitare , alle condizioni stabilite dalla presente direttiva e nei loro rispettivi territori, la durata del periodo in cui un'impresa stabilita può utilizzare un veicolo noleggiato immatricolato o messo in circolazione in un altro in uno Stato membro. diverso da quello in cui è stabilita l'impresa che lo ha preso a noleggio può essere usato sul rispettivo Essi dovrebbero altresì avere la facoltà di limitare il numero di tali veicoli che un'impresa stabilita nel loro territorio può prendere a noleggio. [Em. 4]

(5 bis)

Ai fini dell'applicazione di tali misure, le informazioni relative al numero di immatricolazione del veicolo noleggiato dovrebbero figurare nei registri elettronici nazionali degli Stati membri istituiti dal regolamento (CE) n. 1071/2009  (4) . Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento che sono informate dell'uso di un veicolo noleggiato dall'operatore e che è immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di un altro Stato membro dovrebbero informarne le autorità competenti di quest'ultimo. A tal fine gli Stati membri dovrebbero avvalersi del sistema di informazione del mercato interno (IMI). [Em. 5]

(6)

Affinché le operazioni di trasporto per conto proprio siano effettuate con maggiore efficienza, gli Stati membri non dovrebbero più essere autorizzati a limitare la possibilità di utilizzare veicoli noleggiati per tali operazioni.

(6 bis)

Al fine di mantenere gli standard operativi, rispettare i requisiti di sicurezza e garantire condizioni di lavoro dignitose ai conducenti, è importante che i vettori abbiano accesso garantito ai mezzi e alle infrastrutture di supporto diretto nel paese in cui svolgono le loro attività. [Em. 6]

(7)

L'attuazione e gli effetti della presente direttiva dovrebbero essere monitorati dalla Commissione e da essa documentati in una relazione entro tre anni dalla data di recepimento della presente direttiva . La relazione dovrebbe tenere debitamente conto dell'impatto sulla sicurezza stradale, sul gettito fiscale e sull'ambiente. La relazione dovrebbe inoltre valutare tutte le violazioni della presente direttiva, comprese quelle transfrontaliere. La necessità di misure future Qualsiasi misura futura in questo settore dovrebbe essere considerata alla luce di tale relazione. [Em. 7]

(8)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri e possono piuttosto, a motivo della natura transfrontaliera del trasporto su strada e delle questioni che la presente direttiva intende affrontare, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In linea con il principio di proporzionalità, la direttiva si limita a quanto è necessario per il raggiungimento dei suddetti obiettivi.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/1/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/1/CE è così modificata:

1)

L'articolo 2 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Ogni Stato membro consente l'utilizzazione nel suo territorio di veicoli presi a noleggio da imprese stabilite nel territorio di un altro Stato membro, a condizione che:»

ii)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

il veicolo sia immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di uno un qualsiasi Stato membro, ivi compresi le norme di esercizio e i requisiti di sicurezza ;»; [Em. 8]

b)

è inserito il seguente paragrafo 1  bis :

«1  bis    . Se il veicolo non è stato immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro in cui è stabilita l'impresa che lo ha noleggiato, gli Stati membri possono limitare nel tempo l'utilizzo del veicolo noleggiato sul rispettivo territorio. In tal caso gli Stati membri ne consentono tuttavia l'utilizzo per almeno quattro mesi dell'anno in questione.» [Em. 9]

2)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per far sì che, per il trasporto di merci su strada, le imprese nazionali stabilite nel loro territorio possano utilizzare i veicoli noleggiati alle stesse condizioni dei veicoli di loro appartenenza, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2."; [Em. 10]

1 bis.     Se il veicolo è immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di un altro Stato membro, lo Stato membro in cui è stabilita l'impresa può:

a)

limitare il periodo di utilizzo del veicolo noleggiato nel proprio rispettivo territorio, a condizione che autorizzi l'uso del veicolo noleggiato per almeno quattro mesi consecutivi in un determinato anno civile; in questo caso può esigere che il contratto di noleggio non vada oltre il termine stabilito dallo Stato membro;

b)

limitare il numero di veicoli noleggiati che può essere utilizzato da un'impresa, purché consenta l'uso di un numero di veicoli almeno pari al 25 % del parco complessivo di veicoli commerciali di proprietà dell'impresa al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta di autorizzazione; in questo caso un'impresa che dispone di un parco complessivo di più di uno e meno di quattro veicoli, è autorizzata a utilizzare almeno uno di tali veicoli presi a noleggio." [Em. 11]

1 ter.     Gli Stati membri possono escludere dalle disposizioni del paragrafo 1 il trasporto per conto proprio effettuato con veicoli il cui peso totale a pieno carico autorizzato sia superiore a 6 tonnellate.»; [Emm. 28 e 34]

2 bis)

è inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

1.     Le informazioni relative al numero di immatricolazione di un veicolo noleggiato sono inserite nel registro elettronico nazionale quale definito all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009  (*1) .

2.     Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento di un operatore che sono informate dell'uso di un veicolo da lui noleggiato, e che è immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di un altro Stato membro, ne informano le autorità competenti di questo altro Stato membro.

3.     La cooperazione amministrativa di cui al paragrafo 2 si svolge tramite il sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012  (*2) .

(*1)   Con riferimento all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009, tenendo conto dell'estensione delle informazioni da registrare come proposto dalla Commissione. "

(*2)   GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1.»; [Em. 12]"

3)

è inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

Entro il [OP: please insert the date calculated 5 years after the deadline for transposition of the Directive] [3 anni dal termine per il recepimento della presente direttiva di modifica] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e sugli effetti della presente direttiva. La relazione contiene informazioni sull'utilizzo di veicoli noleggiati in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita l'impresa che li prende a noleggio. La relazione presta particolare attenzione all'impatto sulla sicurezza stradale e sul gettito fiscale, comprese le distorsioni fiscali, nonché sull'applicazione delle norme in materia di cabotaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 1072/2009  (*3). Sulla base di tale relazione la Commissione valuta se sia necessario proporre misure supplementari.». [Em. 13]

(*3)   Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72). "

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro … [20 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] il [OP:. please insert the date calculated 18 months following the entry into force]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. [Em. 14]

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 129 dell’11.4.2018, pag. 71.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2019.

(3)  Direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (versione codificata) (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 82).

(4)   Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).


27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/263


P8_TA(2019)0007

Revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi conclusi tra l'Unione europea e alcuni paesi terzi ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante attuazione delle clausole di salvaguardia e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi conclusi tra l'Unione europea e alcuni paesi terzi (COM(2018)0206 — C8-0158/2018 — 2018/0101(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 411/34)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0206),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0158/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 5 dicembre 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0330/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

approva la dichiarazione comune del Parlamento e della Commissione allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella serie L della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea unitamente all'atto legislativo finale;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2018)0101

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 gennaio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali conclusi tra l'Unione europea e paesi terzi

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/287)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE COMUNE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DELLA COMMISSIONE

Il Parlamento europeo e la Commissione concordano sull'importanza di una stretta collaborazione nell'attuazione degli accordi elencati nell'allegato al regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 febbraio 2019 (1), recante attuazione delle clausole di salvaguardia e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi conclusi tra l'Unione europea e alcuni paesi terzi. A tal fine convengono che, qualora il Parlamento europeo adotti una raccomandazione ai fini dell'avvio di un'inchiesta di salvaguardia, la Commissione esaminerà attentamente il rispetto delle condizioni a norma del regolamento per l'avvio d'ufficio dell'inchiesta. Qualora la Commissione ritenga che le condizioni non siano soddisfatte, essa presenterà una relazione alla competente commissione del Parlamento europeo comprendente tutti i fattori rilevanti per l'avvio di tale inchiesta.


(1)  GU L 53 del 22.2.2019, pag. 1.


27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/265


P8_TA(2019)0008

Istituzione del programma «Dogana» per la cooperazione nel settore doganale ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 15 gennaio 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «Dogana» per la cooperazione nel settore doganale (COM(2018)0442 — C8-0261/2018 — 2018/0232(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 411/35)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

Il programma Dogana 2020, istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 1294/2013 (18), e i suoi predecessori hanno contribuito in misura significativa ad agevolare e  potenziare la cooperazione doganale. Numerose attività nel settore doganale hanno carattere transfrontaliero, coinvolgono e riguardano tutti gli Stati membri e pertanto non possono essere attuate in maniera efficace ed efficiente dai singoli Stati membri . Un programma doganale a livello dell'Unione , attuato dalla Commissione, offre agli Stati membri un quadro unionale per sviluppare tali attività di cooperazione che è più efficiente sotto il profilo dei costi rispetto ai quadri di cooperazione individuali che i singoli Stati membri istituirebbero su base bilaterale o multilaterale. È pertanto opportuno garantire la continuità del finanziamento unionale di attività nel settore della cooperazione doganale attraverso l'istituzione di un nuovo programma nel medesimo settore, il programma Dogana.

(1)

Il programma Dogana 2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1294/2013 (18), e i suoi predecessori hanno contribuito in misura significativa ad agevolare e  rafforzare la cooperazione doganale. Numerose attività doganali hanno carattere transfrontaliero, coinvolgono e riguardano tutti gli Stati membri, e pertanto non possono essere attuate individualmente in maniera efficace ed efficiente dal singolo Stato membro . Un programma doganale dell'Unione , attuato dalla Commissione, fornisce agli Stati membri un quadro a livello dell'Unione per sviluppare tali attività di cooperazione, che è più efficiente sotto il profilo dei costi rispetto a un quadro di cooperazione individuale che i singoli Stati membri istituiscono a livello bilaterale o multilaterale. Il programma doganale svolge altresì un ruolo essenziale nel garantire gli interessi finanziari dell'Unione e degli Stati membri, assicurando l'efficace riscossione dei dazi doganali e rappresentando pertanto un'importante fonte di entrate per i bilanci dell'Unione e nazionali, anche concentrandosi sullo sviluppo delle capacità informatiche e una maggiore cooperazione in ambito doganale. Inoltre, sono necessari controlli armonizzati e standardizzati per seguire i flussi transfrontalieri illeciti di merci e combattere le frodi. È pertanto opportuno e nell'interesse dell'efficienza garantire la continuità del finanziamento unionale di attività nel settore della cooperazione doganale attraverso l'istituzione di un nuovo programma nel medesimo settore, il programma Dogana.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)

Per 50 anni l'unione doganale, attuata dalle autorità doganali nazionali, ha rappresentato uno dei pilastri dell'Unione, uno dei principali blocchi commerciali al mondo. L'unione doganale è un esempio significativo di integrazione riuscita dell'Unione ed è essenziale per il corretto funzionamento del mercato unico, a vantaggio delle imprese e dei cittadini. Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 14 marzo 2018 sul prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 2020, ha espresso particolare preoccupazione per le frodi doganali. Un'Unione più forte e più ambiziosa può essere realizzata soltanto se dotata di maggiori mezzi finanziari, di un sostegno continuo alle politiche esistenti e di maggiori risorse.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

L'unione doganale si è evoluta considerevolmente nel corso degli ultimi cinquant'anni e le amministrazioni doganali svolgono ora in modo ottimale un'ampia gamma di compiti alle frontiere. Agendo insieme, esse lavorano per facilitare gli scambi e ridurre la burocrazia, riscuotere entrate per i bilanci nazionali e dell'Unione e proteggere i cittadini da minacce terroristiche, sanitarie, ambientali e di altra natura. In particolare con l'introduzione , a livello unionale, di un quadro comune di gestione del rischio (19) e del controllo doganale sui movimenti di ingenti somme di denaro contante per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, le dogane assumono una posizione di prima linea nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata. Considerata l'ampiezza di tale mandato, le dogane sono ora a tutti gli effetti l'autorità capofila per il controllo delle merci alle frontiere esterne dell'Unione. In tale contesto il programma Dogana dovrebbe non solo vertere sulla cooperazione doganale, ma estendere il suo sostegno al ruolo generale delle autorità doganali quale stabilito all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 952/2013, vale a dire la supervisione degli scambi internazionali dell'Unione, l'attuazione degli aspetti esterni del mercato interno, della politica commerciale comune e delle altre politiche dell'Unione comuni riguardanti il commercio , nonché la sicurezza della catena logistica. La base giuridica comprenderà pertanto la cooperazione doganale (articolo 33 del TFUE), il mercato interno (articolo 114 del TFUE) e la politica commerciale (articolo 207 del TFUE).

(2)

L'unione doganale si è evoluta considerevolmente nel corso degli ultimi 50 anni e le amministrazioni doganali svolgono ora in modo ottimale un'ampia gamma di compiti relativi alle frontiere. Collaborando , esse si adoperano per facilitare scambi etici ed equi e ridurre la burocrazia, riscuotere entrate per i bilanci nazionali e dell'Unione e  contribuire a proteggere la popolazione da minacce terroristiche, sanitarie, ambientali e di altra natura. In particolare, introducendo un quadro comune (19) per la gestione del rischio doganale a livello di Unione e controllando i flussi di ingenti somme di denaro contante per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, le autorità doganali assumono un ruolo di primo piano nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla concorrenza sleale . Considerata l'ampiezza del loro mandato, le autorità doganali sono ora in realtà le autorità principali per il controllo delle merci alle frontiere esterne dell'Unione. In tale contesto il programma Dogana dovrebbe non solo vertere sulla cooperazione doganale, ma anche sostenere il ruolo più generale delle dogane quale stabilito all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 952/2013, vale a dire la supervisione degli scambi internazionali dell'Unione, l'attuazione degli aspetti esterni del mercato interno, della politica commerciale comune e delle altre politiche dell'Unione comuni che incidono sul commercio e sulla sicurezza della catena logistica. La base giuridica del presente regolamento dovrebbe pertanto comprendere la cooperazione doganale (articolo 33 TFUE), il mercato interno (articolo 114 TFUE) e la politica commerciale (articolo 207 TFUE).

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

Dal momento che fornisce un quadro d'azione mirante a sostenere l'unione doganale e le autorità doganali , il programma dovrebbe contribuire a tutelare gli interessi finanziari ed economici dell'Unione e dei suoi Stati membri; a tutelare l'Unione dal commercio sleale illegale sostenendo nel contempo le attività commerciali legittime ; a garantire la sicurezza dell'Unione e dei suoi residenti e  ad agevolare gli scambi legittimi, in modo che le imprese e i cittadini possano beneficiare appieno del potenziale del mercato interno e del commercio globale .

(3)

Il programma dovrebbe coadiuvare gli Stati membri e la Commissione fornendo un quadro d'azione mirante a sostenere l'unione doganale e le autorità doganali in vista dell'obiettivo a lungo termine che tutte le amministrazioni doganali dell'Unione collaborino quanto più strettamente possibile; contribuire a tutelare gli interessi finanziari ed economici dell'Unione e dei suoi Stati membri; tutelare l'Unione da pratiche commerciali sleali illecite, incoraggiando nel contempo le attività commerciali legittime , garantendo la sicurezza dell'Unione e dei suoi residenti , migliorando in tal modo la protezione dei consumatori e agevolare gli scambi legittimi, in modo che le imprese e i cittadini possano beneficiare appieno del potenziale del mercato interno e del commercio mondiale .

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)

Poiché risulta ormai evidente che alcuni dei sistemi di cui all'articolo 278 del codice doganale dell'Unione possono essere introdotti solo in parte entro il 31 dicembre 2020, il che implica che i sistemi non elettronici continueranno ad essere utilizzati oltre tale data, e in assenza di modifiche legislative che proroghino tale termine, le imprese e le autorità doganali non saranno in grado di adempiere ai propri doveri e obblighi giuridici in materia di operazioni doganali, uno degli obiettivi primari specifici del programma dovrebbe essere quello di aiutare gli Stati membri e la Commissione a predisporre tali sistemi elettronici.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter)

La gestione e il controllo doganali sono un settore politico dinamico, confrontato a nuove sfide generate da modelli di business e catene logistiche globali in costante evoluzione, nonché da cambiamenti nelle modalità di consumo e dalla digitalizzazione, come il commercio elettronico, compreso l'Internet degli oggetti, l'analisi dei dati, l'intelligenza artificiale e la tecnologia blockchain. Il programma dovrebbe sostenere la gestione doganale in tali situazioni e consentire l'uso di soluzioni innovative. Tali sfide sottolineano ulteriormente la necessità di garantire la cooperazione tra le autorità doganali e la necessità di un'interpretazione e un'attuazione uniformi della normativa doganale. Quando le finanze pubbliche sono sotto pressione, il volume degli scambi mondiali aumenta e la frode e il contrabbando sono fonte di crescente preoccupazione; il programma dovrebbe contribuire ad affrontare tali sfide.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 quater)

Per garantire la massima efficienza ed evitare sovrapposizioni, è opportuno che la Commissione coordini l'attuazione del programma con i programmi e fondi dell'Unione a esso correlati. Fra questi ultimi rientrano, in particolare, il programma Fiscalis, il programma antifrode dell'UE e il programma per il mercato unico, nonché il Fondo sicurezza interna e il Fondo per la gestione integrata delle frontiere, il programma di sostegno alle riforme, il programma Europa digitale, il meccanismo per collegare l'Europa e la decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, nonché i regolamenti e le misure di esecuzione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 quinquies)

Con riferimento al potenziale recesso del Regno Unito dall'Unione, la dotazione finanziaria del programma non tiene conto dei costi derivanti dalla firma dell'accordo di recesso e dalle potenziali relazioni future tra il Regno Unito e l'Unione. La firma di tale accordo e il disimpegno del Regno Unito da tutti gli attuali sistemi doganali esistenti e da qualsiasi forma di cooperazione in materia, nonché la decadenza dei suoi obblighi giuridici in questo settore, potrebbero generare costi aggiuntivi che al momento dell'istituzione del presente programma non è possibile stimare con esattezza. La Commissione dovrebbe pertanto valutare l'opportunità di riservare risorse sufficienti per prepararsi a tali costi potenziali. Tuttavia, i costi in questione non dovrebbero essere coperti dalla dotazione del programma Dogana, poiché le risorse previste nel programma saranno soltanto sufficienti a coprire i costi che era realisticamente possibile prevedere al momento della sua istituzione.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

Per sostenere il processo di adesione e associazione da parte di paesi terzi è opportuno che il programma sia aperto alla partecipazione dei paesi in via di adesione e dei paesi candidati nonché di potenziali candidati e paesi partner della politica europea di vicinato, se sono rispettate alcune condizioni. Esso può inoltre essere aperto ad altri paesi terzi conformemente alle condizioni stabilite in accordi specifici tra l'Unione e  tali paesi riguardanti la loro partecipazione a programmi dell'Unione.

(5)

Per sostenere il processo di adesione e associazione di paesi terzi è opportuno che il programma sia aperto alla partecipazione dei paesi in via di adesione e dei paesi candidati nonché di potenziali candidati e paesi partner della politica europea di vicinato, se sussistono tutte le condizioni. Esso può inoltre essere aperto ad altri paesi terzi alle condizioni previste dagli accordi specifici tra l'Unione e  i paesi interessati riguardanti la partecipazione di detti paesi a programmi dell'Unione , se tale partecipazione è nell'interesse dell'Unione e se ha effetti positivi sul mercato interno, senza incidere sulla protezione dei consumatori .

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

A tale programma si applica il regolamento (UE, Euratom) [2018/ XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio (21) ( «regolamento finanziario» ). Esso stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti e al rimborso di esperti esterni.

(6)

Il programma dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2018/ 1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) ( in appresso, «il regolamento finanziario» ). Il regolamento finanziario contempla le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti e al rimborso di esperti esterni.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

Le azioni applicate nel quadro del programma Dogana 2020 si sono rivelate adeguate e dovrebbero pertanto essere mantenute. Al fine di conferire maggiore semplicità e flessibilità all'esecuzione del programma, e quindi di migliorare la realizzazione dei suoi obiettivi, le azioni dovrebbero essere definite solo in termini di categorie generali, con un elenco di esempi illustrativi di attività concrete. Attraverso la cooperazione e lo sviluppo di capacità il programma Dogana dovrebbe inoltre promuovere e sostenere l'adozione di innovazioni e il relativo effetto leva per migliorare ulteriormente le capacità di realizzare le priorità fondamentali delle dogane.

(7)

Le azioni applicate nel quadro del programma Dogana 2020 e che si sono rivelate adeguate dovrebbero pertanto essere mantenute , mentre è opportuno terminarne altre che si sono dimostrate inadeguate . Al fine di conferire maggiore semplicità e flessibilità all'esecuzione del programma, e quindi di migliorare la realizzazione dei suoi obiettivi, le azioni dovrebbero essere definite solo in termini di categorie generali, con un elenco di esempi illustrativi di attività concrete. Attraverso la cooperazione e lo sviluppo di capacità il programma Dogana dovrebbe inoltre promuovere e sostenere l'adozione di innovazioni e il relativo effetto leva per migliorare ulteriormente le capacità di realizzare le priorità fondamentali delle dogane.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

Il regolamento [2018/XXX] istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale (22) («strumento CCE»). Al fine di preservare la coerenza e il coordinamento orizzontale di tutte le azioni di cooperazione inerenti al settore doganale e alle attrezzature per il controllo doganale, è opportuno attuare tali azioni nell'ambito di un unico atto giuridico e di un'unica serie di norme, corrispondenti al presente regolamento. Pertanto lo strumento CCE dovrebbe finanziare unicamente l'acquisto, la manutenzione e l'aggiornamento delle attrezzature ammissibili, mentre il presente programma dovrebbe sostenere tutte le altre azioni correlate, come le azioni di cooperazione per valutare la necessità di attrezzature o, se del caso, la formazione in relazione alle attrezzature acquistate.

(8)

Il regolamento [2018/XXX] istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale (22) («strumento CCE»). Al fine di preservare la coerenza e il coordinamento orizzontale di tutte le azioni di cooperazione inerenti al settore doganale e alle attrezzature per il controllo doganale, è opportuno attuare tali azioni nell'ambito di un unico atto giuridico e di un'unica serie di norme, vale a dire il presente regolamento. Pertanto lo strumento CCE dovrebbe finanziare unicamente l'acquisto, la manutenzione e l'aggiornamento delle attrezzature ammissibili, mentre il presente programma dovrebbe sostenere tutte le altre azioni correlate, come le azioni di cooperazione per valutare la necessità di attrezzature o, se del caso, la formazione in relazione alle attrezzature acquistate.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

Considerata l'importanza della globalizzazione, il programma dovrebbe continuare a prevedere la possibilità di coinvolgere esperti esterni ai sensi dell'articolo 238 del regolamento finanziario. Tali esperti esterni dovrebbero essere principalmente rappresentanti di autorità governative, incluse quelle di paesi terzi non associati, nonché rappresentanti di organizzazioni internazionali, operatori economici o della società civile.

(10)

Considerata l'importanza della globalizzazione, il programma dovrebbe continuare a prevedere la possibilità di coinvolgere esperti esterni ai sensi dell'articolo 238 del regolamento finanziario. Tali esperti esterni dovrebbero essere principalmente rappresentanti di autorità governative, incluse quelle di paesi terzi non associati, nonché professori universitari, rappresentanti di organizzazioni internazionali, operatori economici o della società civile.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

In linea con l'impegno della Commissione, delineato nella comunicazione del 19 ottobre 2010 dal titolo «Revisione del bilancio dell'Unione europea» (23), di mirare alla coerenza e alla semplificazione dei programmi di finanziamento, le risorse dovrebbero essere condivise con altri strumenti di finanziamento dell'Unione se le azioni previste nell'ambito del programma perseguono obiettivi comuni a diversi strumenti di finanziamento, escludendo tuttavia il doppio finanziamento. Le azioni nell'ambito del programma dovrebbero garantire la coerenza nell'impiego delle risorse dell'Unione che sostengono l'unione doganale e le autorità doganali.

(11)

In linea con l'impegno della Commissione, delineato nella comunicazione del 19 ottobre 2010 dal titolo «Revisione del bilancio dell'Unione europea» (23), di mirare alla coerenza e alla semplificazione dei programmi di finanziamento, le risorse dovrebbero essere condivise con altri strumenti di finanziamento dell'Unione se le azioni previste nell'ambito del programma perseguono obiettivi comuni a diversi strumenti di finanziamento , tenendo conto del fatto che la dotazione del programma è calcolata senza prendere in considerazione le spese impreviste , escludendo tuttavia il doppio finanziamento. Le azioni nell'ambito del programma dovrebbero garantire la coerenza nell'impiego delle risorse dell'Unione che sostengono l'unione doganale e le autorità doganali.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)

L'acquisto del software necessario per l'esecuzione di controlli serrati alle frontiere dovrebbe essere ammissibile al finanziamento previsto per il programma. Inoltre, è opportuno incoraggiare l'acquisto di software che possono essere utilizzati in tutti gli Stati membri per agevolare lo scambio di dati.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

Si prevede che le azioni di sviluppo di capacità nel settore delle tecnologie informatiche assorbiranno la maggior parte della dotazione finanziaria del programma. Disposizioni specifiche dovrebbero descrivere, rispettivamente, le componenti comuni e le componenti nazionali dei sistemi elettronici europei. Inoltre dovrebbero essere chiaramente definite la portata delle azioni e le responsabilità della Commissione e degli Stati membri.

(12)

Si prevede che le azioni di sviluppo di capacità nel settore delle tecnologie informatiche assorbiranno gran parte della dotazione finanziaria del programma. Disposizioni specifiche dovrebbero descrivere, rispettivamente, le componenti comuni e le componenti nazionali dei sistemi elettronici europei. Inoltre dovrebbero essere chiaramente definite la portata delle azioni e le responsabilità della Commissione e degli Stati membri. Al fine di garantire coerenza e coordinamento tra le azioni di sviluppo delle capacità informatiche, il programma dovrebbe prevedere che la Commissione elabori e aggiorni un piano strategico pluriennale per le dogane allo scopo di creare un contesto elettronico che assicuri coerenza e interoperabilità tra i sistemi doganali dell'Unione.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis)

In linea con le constatazioni contenute in due relazioni speciali adottate recentemente dalla Corte dei conti europea in materia di dogane, ovvero la relazione speciale n. 19/2017, del 5 dicembre 2017, dal titolo «Procedure di importazione: le carenze del quadro normativo e un'applicazione inefficace pregiudicano gli interessi finanziari dell'UE» e la relazione speciale n. 26/2018, del 10 ottobre 2018, dal titolo «Una serie di ritardi nei sistemi informatici doganali: cosa non ha funzionato?», le azioni avviate nell'ambito del programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale dovrebbe mirare ad affrontare le carenze segnalate.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 ter)

Il 4 ottobre 2018 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla lotta alle frodi doganali e la protezione delle risorse proprie dell'Unione. Delle conclusioni contenute in tale risoluzione si dovrebbe tenere conto durante gli interventi intrapresi nel quadro del programma.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)

Le tipologie di finanziamento nonché i metodi di attuazione di cui al presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Si dovrebbe prendere in considerazione il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari e a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

(20)

Le tipologie di finanziamento nonché i metodi di attuazione di cui al presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre i migliori risultati tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Si dovrebbe prendere in considerazione il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari e a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.    Il programma ha l'obiettivo generale di sostenere l'unione doganale e le autorità doganali per tutelare gli interessi finanziari ed economici dell'Unione e dei suoi Stati membri, garantire la sicurezza all'interno dell'Unione e tutelare l'Unione dal commercio sleale e illegale, facilitando nel contempo le attività commerciali legittime .

1.    Al fine di conseguire l'obiettivo a lungo termine che tutte le amministrazioni doganali nell'Unione collaborino il più strettamente possibile, garantire la sicurezza attiva e passiva degli Stati membri e tutelare l'Unione dalle frodi e da prassi commerciali sleali e illecite, promuovendo nel contempo le attività commerciali legittime e un elevato livello di tutela dei consumatori, l'obiettivo generale del programma è quello di sostenere l'unione doganale e le autorità doganali a tutelare gli interessi finanziari ed economici dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il programma ha l'obiettivo specifico di sostenere l'elaborazione e l'attuazione uniforme della normativa e della politica doganale nonché la cooperazione doganale e lo sviluppo della capacità amministrativa , anche per quanto riguarda le competenze umane e lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei .

2.   Il programma ha i seguenti obiettivi specifici :

 

(1)

sostenere l'elaborazione e l'attuazione uniforme della normativa e della politica doganale nonché la cooperazione doganale;

 

(2)

assistere lo sviluppo di capacità informatiche, che consiste nello sviluppo, nella manutenzione e nell'esercizio dei sistemi elettronici di cui all'articolo 278 del codice doganale dell'Unione, relativi a esportazioni, e permettere una transizione agevole verso un contesto e scambi commerciali privi di supporti cartacei in linea con l'articolo 12 del presente regolamento;

 

(3)

finanziare azioni congiunte, che consistono in meccanismi di cooperazione che consentano ai funzionari di svolgere attività operative comuni nell'ambito delle loro competenze principali, di condividere le esperienze in ambito doganale e unire i propri sforzi ai fini dell'attuazione della politica doganale;

 

(4)

rafforzare le competenze umane, a supporto delle competenze professionali dei funzionari doganali e consentendo loro di svolgere il loro ruolo su base uniforme;

 

(5)

sostenere l'innovazione nel settore della politica doganale.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Il programma è coerente con gli altri programmi d'azione e gli altri fondi dell'Unione che perseguono obiettivi analoghi in settori correlati e sfrutta tutte le sinergie con essi.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.     L'attuazione del programma rispetta i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 quater.     Il programma sostiene altresì la valutazione e il monitoraggio continui della cooperazione tra le autorità doganali, al fine di identificare eventuali punti deboli e possibili miglioramenti.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 950 000 000 EUR a prezzi correnti.

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 842 844 000 EUR a prezzi 2018 ( 950 000 000 EUR a prezzi correnti).

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare anche le spese di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e altre attività di gestione del programma e di valutazione del conseguimento degli obiettivi. Tale importo può inoltre coprire i costi relativi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del programma, nonché le spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, agli strumenti informatici istituzionali e ad altra assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la gestione del programma.

2.    Ove necessario e debitamente giustificato, l'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare anche le spese di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e altre attività di gestione del programma e di valutazione della sua performance e del conseguimento degli obiettivi. Tale importo può inoltre coprire i costi relativi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione della Commissione rivolte agli Stati membri e agli operatori economici , nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del programma, nonché le spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, agli strumenti informatici istituzionali e ad altre forme di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per la gestione del programma, nella misura in cui tali azioni sono richieste per il conseguimento degli obiettivi del programma.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Il programma non è utilizzato per coprire i costi connessi al recesso del Regno Unito dall'Unione La Commissione accantona risorse, in base alla sua propria valutazione, per coprire i costi relativi al disimpegno del Regno Unito da tutti i sistemi doganali e da tutte le forme di cooperazione doganale dell'Unione, nonché al venir meno dei suoi obblighi giuridici in tale ambito.

 

Prima di accantonare le risorse, la Commissione procede a una stima di tali costi potenziali e informa il Parlamento europeo non appena siano disponibili i dati pertinenti per tale stima.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 5 — lettera c — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico riguardante la partecipazione del paese terzo a programmi dell'Unione, purché tale accordo:

(c)

altri paesi terzi, alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la partecipazione di un paese terzo a programmi dell'Unione, purché tale accordo:

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 5 — lettera c — trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

stabilisca le condizioni di partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i relativi costi amministrativi. Tali contributi costituiscono entrate con destinazione specifica conformemente all'articolo [21, paragrafo 5,] del regolamento [2018/XXX] [nuovo regolamento finanziario];

stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i relativi costi amministrativi. Tali contributi costituiscono entrate con destinazione specifica conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario;

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Sono ammissibili al finanziamento nell'ambito del presente programma anche azioni finalizzate a integrare o sostenere le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) [2018/XXX] [strumento CCE].

2.   Sono ammissibili al finanziamento nell'ambito del presente programma anche azioni finalizzate a integrare o sostenere le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) [2018/XXX] [strumento CCE] e/o a integrare o sostenere le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) [2018/XXX] [programma antifrode] .

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

collaborazione strutturata sulla base di progetti;

(b)

collaborazione strutturata sulla base di progetti , quali lo sviluppo collaborativo di TI da parte di un gruppo di Stati membri ;

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

azioni per lo sviluppo delle capacità e delle competenze umane;

(d)

azioni per lo sviluppo delle capacità e delle competenze umane , compresi la formazione e lo scambio delle migliori pratiche ;

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera e — punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)

attività di monitoraggio;

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Azioni consistenti nello sviluppo e nel funzionamento di adeguamenti o estensioni delle componenti comuni dei sistemi elettronici europei per la cooperazione con paesi terzi non associati al programma o con organizzazioni internazionali sono ammissibili al finanziamento se sono di interesse per l'Unione. La Commissione adotta le necessarie disposizioni amministrative, che possono prevedere un contributo finanziario a tali azioni da parte dei terzi interessati.

4.   Azioni consistenti nello sviluppo , nell'attuazione, nella manutenzione e nel funzionamento di adeguamenti o estensioni delle componenti comuni dei sistemi elettronici europei per la cooperazione con paesi terzi non associati al programma o con organizzazioni internazionali sono ammissibili al finanziamento se sono di interesse per l'Unione. La Commissione adotta le necessarie disposizioni amministrative, che possono prevedere un contributo finanziario a tali azioni da parte dei terzi interessati.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Ove ciò sia utile per la realizzazione delle azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3, i rappresentanti di autorità governative, incluse quelle di paesi terzi non associati al programma a norma dell'articolo 5, i rappresentanti di organizzazioni internazionali o di altre organizzazioni interessate, di operatori economici e di organizzazioni di rappresentanza degli operatori economici e della società civile possono partecipare in qualità di esperti esterni alle azioni organizzate nell'ambito del programma.

1.   Ove ciò sia utile per la realizzazione delle azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3, i rappresentanti di autorità governative, incluse quelle di paesi terzi non associati al programma a norma dell'articolo 5, i docenti universitari e i rappresentanti di organizzazioni internazionali o di altre organizzazioni interessate, di operatori economici e di organizzazioni di rappresentanza degli operatori economici e della società civile possono partecipare in qualità di esperti esterni alle azioni organizzate nell'ambito del programma.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Gli esperti esterni sono selezionati dalla Commissione in base alle loro competenze, esperienze e conoscenze pertinenti all'azione specifica, evitando potenziali conflitti di interesse.

3.   Gli esperti esterni sono selezionati dalla Commissione sulla base della loro competenza, dell'esperienza nell'ambito di applicazione del presente regolamento e della loro pertinente conoscenza dell'azione specifica da realizzare, evitando potenziali conflitti di interesse. La selezione trova un punto di un equilibrio tra rappresentanti delle imprese e altri esperti della società civile e tiene altresì conto del principio della parità di genere. L'elenco degli esperti esterni è regolarmente aggiornato e reso accessibile al pubblico.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le sovvenzioni nell'ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

1.   Le sovvenzioni nell'ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario , e nello specifico ai principi di sana gestione finanziaria, trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento .

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   In deroga all'articolo 190 del regolamento finanziario, il programma può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili di un'azione.

1.   In deroga all'articolo 190 del regolamento finanziario, il programma può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili di un'azione , in funzione della rilevanza dell'azione e dell'impatto previsto .

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione e gli Stati membri garantiscono congiuntamente lo sviluppo e il funzionamento, compresi progettazione, specifica, verifica della conformità, utilizzazione, manutenzione, evoluzione, sicurezza, garanzia della qualità e controllo della qualità , dei sistemi elettronici europei elencati nel piano strategico pluriennale per le dogane di cui all'articolo 12 .

1.   La Commissione e gli Stati membri garantiscono congiuntamente lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei elencati nel piano strategico pluriennale per le dogane di cui all'articolo 12 , compresi la loro progettazione, specifica, verifica della conformità, utilizzazione, manutenzione, evoluzione, ammodernamento, sicurezza, garanzia della qualità e controllo della qualità.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

il coordinamento generale dello sviluppo e del funzionamento dei sistemi elettronici europei ai fini della loro operabilità e interconnettività, del loro miglioramento continuo e della loro attuazione sincronizzata;

(b)

il coordinamento generale dello sviluppo e del funzionamento dei sistemi elettronici europei ai fini della loro operabilità , resilienza informatica, interconnettività, del loro miglioramento continuo e della loro attuazione sincronizzata;

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 2 — lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis)

una comunicazione celere ed efficiente con gli Stati membri e tra di essi, al fine di semplificare la governance dei sistemi elettronici dell'Unione;

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 2 — lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e ter)

una comunicazione tempestiva e trasparente con i soggetti interessati all'implementazione dei sistemi informatici a livello dell'Unione e degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda ritardi nell'attuazione e nella spesa concernenti le componenti dell'Unione e nazionali.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 3 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

la trasmissione periodica alla Commissione di informazioni sulle misure adottate per consentire alle rispettive autorità o  ai rispettivi operatori economici di utilizzare pienamente i sistemi elettronici europei;

(d)

la trasmissione alla Commissione di informazioni periodiche sulle misure adottate per consentire alle autorità o  agli operatori economici interessati di utilizzare pienamente ed efficacemente i sistemi elettronici europei;

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione elabora e  tiene aggiornato un piano strategico pluriennale per le dogane che elenca tutti i compiti relativi allo sviluppo e al funzionamento dei sistemi elettronici europei e classifica ciascun sistema, o  parti dello stesso , nelle categorie seguenti:

1.   La Commissione elabora e  aggiorna un piano strategico pluriennale per il settore delle dogane che elenca tutti i compiti relativi allo sviluppo e al funzionamento dei sistemi elettronici europei e classifica ciascun sistema, o  parte di un sistema , nelle categorie seguenti:

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

componente comune: una componente dei sistemi elettronici europei sviluppata a livello dell'Unione, che è disponibile per tutti gli Stati membri o che è stata individuata come comune dalla Commissione per motivi di efficienza, sicurezza e razionalizzazione;

a)

componente comune: una componente dei sistemi elettronici europei sviluppata a livello dell'Unione, che è disponibile per tutti gli Stati membri o che è stata individuata come comune dalla Commissione per motivi di efficienza, sicurezza della razionalizzazione e affidabilità ;

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

componente nazionale: una componente dei sistemi elettronici europei sviluppata a livello nazionale, disponibile nello Stato membro che ha elaborato tale componente o contribuito alla sua elaborazione congiunta;

(b)

componente nazionale: una componente dei sistemi elettronici europei sviluppata a livello nazionale, disponibile nello Stato membro che ha elaborato tale componente o contribuito alla sua elaborazione congiunta , ad esempio nell'ambito di un progetto collaborativo di sviluppo informatico da parte di un gruppo di Stati membri ;

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'avvenuto espletamento dei compiti loro assegnati nell'ambito del piano strategico pluriennale per le dogane di cui al paragrafo 1. Inoltre essi riferiscono periodicamente alla Commissione in merito ai progressi compiuti in relazione ai rispettivi compiti.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'avvenuto espletamento dei compiti loro assegnati nell'ambito del piano strategico pluriennale per le dogane di cui al paragrafo 1. Inoltre essi riferiscono periodicamente alla Commissione in merito ai progressi compiuti in relazione ai rispettivi compiti e, se del caso, in merito a ritardi prevedibili nella loro attuazione .

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Entro il 31 ottobre di ogni anno la Commissione, sulla base delle relazioni annuali di cui al paragrafo 4, elabora una relazione consolidata che valuta i progressi compiuti dagli Stati membri e dalla Commissione stessa nell'attuazione del piano di cui al paragrafo 1 e rende pubblica tale relazione.

5.   Entro il 31 ottobre di ogni anno la Commissione, sulla base delle relazioni annuali di cui al paragrafo 4, elabora una relazione consolidata che valuta i progressi compiuti dagli Stati membri e dalla Commissione stessa nell'attuazione del piano di cui al paragrafo 1 , comprese le informazioni su adeguamenti necessari del piano o ritardi nell'avanzamento dello stesso, e rende pubblica tale relazione.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro pluriennali di cui all'articolo 108 del regolamento finanziario.

1.   Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro pluriennali di cui all'articolo 108 del regolamento finanziario. I programmi di lavoro pluriennali enunciano in particolare gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, il metodo di attuazione e l'importo complessivo del piano di finanziamento. Essi contengono inoltre una descrizione dettagliata delle azioni da finanziare, l'indicazione degli importi stanziati per ciascuna azione e un calendario di attuazione orientativo. I programmi di lavoro pluriennali sono notificati, se del caso, al Parlamento europeo.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La Commissione adotta i programmi di lavoro pluriennali mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

2.   La Commissione adotta i programmi di lavoro pluriennali mediante atti di esecuzione e li trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio . Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     I programmi di lavoro pluriennali si basano sugli insegnamenti tratti dai programmi precedenti.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.    Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato 2 .

1.    Conformemente agli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 41, paragrafo 3, lettera h), del regolamento finanziario, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sulla performance del programma . Tale rendicontazione sulla performance include informazioni sui progressi e sulle carenze .

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Al fine di garantire un'efficace valutazione dei progressi compiuti dal programma per il conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 al fine di modificare l'allegato 2 per rivedere o integrare gli indicatori, se ritenuto necessario, e per integrare il presente regolamento con le disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione.

2.    Gli indicatori da utilizzare per riferire sulla performance del programma nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato 2. Al fine di garantire un'efficace valutazione dei progressi compiuti dal programma per il conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 al fine di modificare l'allegato 2 per rivedere o integrare gli indicatori, se ritenuto necessario, e per integrare il presente regolamento con le disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione allo scopo di fornire al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni qualitativamente e quantitativamente aggiornate sulla performance del programma .

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione.

3.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce che i dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma siano comparabili ed esaustivi, nonché raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo . A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati e pertinenti ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione. La Commissione fornisce al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni affidabili sulla qualità dei dati utilizzati per misurare la performance.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione.

2.   La valutazione intermedia del programma è effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre tre anni dall'inizio della sua attuazione.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     La valutazione intermedia illustra i riscontri necessari per assumere una decisione sul seguito da dare al programma e ai suoi obiettivi dopo il 2027.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

3.   Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre tre anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

4.   La Commissione illustra e comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni e dagli insegnamenti tratti , al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il paese terzo che partecipa al programma mediante una decisione nell'ambito di un accordo internazionale o in forza di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Il paese terzo che partecipa al programma mediante una decisione nell'ambito di un accordo internazionale o in forza di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), la Corte dei conti europea e la Procura europea (EPPO) per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF e dell'EPPO tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1 bis) e al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio  (1 ter) .

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

1.   I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la massima visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

2.   La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle azioni finanziate a titolo del programma e sui risultati conseguiti dalle azioni finanziate . Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui esse sono collegate agli obiettivi di cui all'articolo 3.


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0464/2018).

(18)  Regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma d'azione doganale nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 209).

(18)  Regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma d'azione doganale nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 209).

(19)  https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en

(19)  https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en

(21)   COM(2016)0605 final

(21)   Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(22)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale.

(22)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale.

(23)  COM(2010)0700 final

(23)  COM(2010)0700 final

(1 bis)   Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(1 ter)   Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).


27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/291


P8_TA(2019)0009

Modifica dello statuto della Banca europea per gli investimenti *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2019 sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica lo statuto della Banca europea per gli investimenti (13166/2018 — C8-0464/2018 — 2018/0811(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2020/C 411/36)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Banca europea per gli investimenti al Consiglio di modificare lo statuto della Banca europea per gli investimenti (13166/2018),

visto l'articolo 308 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0464/2018),

visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione per i bilanci (A8-0476/2018),

1.

approva la proposta;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione, alla Banca europea per gli investimenti nonché ai parlamenti nazionali.

Mercoledì 16 gennaio 2019

27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/292


P8_TA(2019)0016

Accordo UE-Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo (risoluzione)

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (10593/2018 — C8-0463/2018 — 2018/0256M(NLE))

(2020/C 411/37)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (10593/2018),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a) punto i), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0463/2018),

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra,

visto l'accordo tra l'UE e il Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli e i prodotti della pesca, denominato anche accordo di liberalizzazione, ed entrato in vigore il 1o settembre 2013,

vista la sentenza del Tribunale del 10 dicembre 2015 nella causa T-512/12,

vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 21 dicembre 2016 nella causa C-104/16 P,

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2018)0346, dell'11 giugno 2018, che accompagna la proposta di decisione del Consiglio,

vista la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, del 23 maggio 1969, in particolare i suoi articoli 34 e 36,

vista la relazione del Segretario generale sulla situazione relativa al Sahara occidentale, davanti al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/2018/277),

vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2414 (2018) sulla situazione relativa al Sahara occidentale (S/RES/2414 (2018)),

vista la Carta delle Nazioni Unite, in particolare l'articolo 73 del capitolo XI relativo ai territori non autonomi,

visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare il titolo V, capo 1, articolo 21,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la sua risoluzione legislativa del 16 gennaio 2019 (1) sul progetto di decisione del Consiglio,

visto l'articolo 99, paragrafo 2, del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il commercio internazionale, i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per la pesca (A8-0478/2018),

A.

considerando che l'Unione europea e il Regno del Marocco intrattengono relazioni storiche e mantengono una stretta cooperazione sviluppata nell'ambito di un ampio partenariato che comprende aspetti politici, economici e sociali, rafforzato dallo status avanzato e dalla volontà delle parti di svilupparlo ulteriormente;

B.

considerando che l'accordo di liberalizzazione tra l'Unione europea e il Marocco è entrato in vigore il 1o settembre 2013; che il Fronte Polisario ha sottoposto l'accordo alla Corte di giustizia dell'Unione europea, il 19 novembre 2012, per violazione del diritto internazionale in quanto tale accordo si applica al territorio del Sahara occidentale;

C.

considerando che il 10 dicembre 2015 il Tribunale ha annullato, in prima istanza, la decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di liberalizzazione; che il Consiglio ha presentato ricorso all'unanimità contro tale sentenza il 19 febbraio 2016;

D.

considerando che la Corte, nella sua sentenza del 21 dicembre 2016, ha stabilito che l'accordo di liberalizzazione non forniva un fondamento giuridico per l'inclusione del Sahara occidentale e, pertanto, non poteva essere applicato a tale territorio;

E.

considerando che il punto 106 della sentenza afferma che il popolo del Sahara occidentale deve essere considerato come «terzo» dell'accordo — ai sensi del principio dell'effetto relativo dei trattati — il cui consenso è necessario per l'applicazione dell'accordo a tale territorio; che, pertanto, l'applicazione del presente accordo non potrebbe estendersi al territorio del Sahara occidentale in assenza di un ulteriore accordo;

F.

considerando che gli operatori possono ancora esportare dal Sahara occidentale all'Unione europea, ma che dal 21 dicembre 2016 le preferenze tariffarie non si applicano ai prodotti originari di tale territorio;

G.

considerando che le informazioni disponibili sono insufficienti per consentire alle autorità doganali dell'UE di stabilire se i prodotti esportati dal Marocco hanno origine nel Sahara occidentale, impedendo in tal modo il rispetto della sentenza della Corte di giustizia;

H.

considerando che, a seguito della sentenza della Corte, il Consiglio ha dato mandato alla Commissione di modificare i protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo di associazione al fine di consentire l'inclusione dei prodotti provenienti dal Sahara occidentale; che tale inclusione necessita, per definizione, di una forma di tracciabilità per identificare suddetti prodotti;

I.

considerando che è indispensabile garantire la conformità dell'accordo con la sentenza della CGUE del 21 dicembre 2016 nella causa C-104/16P;

J.

considerando che la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) hanno consultato, a Bruxelles e a Rabat, funzionari eletti e diversi rappresentanti e associazioni della società civile provenienti dal territorio non autonomo del Sahara occidentale;

K.

considerando che il Parlamento ritiene necessario procedere alla valutazione in loco e comprendere i diversi punti di vista della popolazione; che ha rammentato le conclusioni della missione di informazione della commissione per il commercio internazionale (INTA) in tale territorio, svoltasi il 2 e il 3 settembre 2018;

L.

considerando che la modifica dell'accordo di liberalizzazione avviene in un contesto politico e geopolitico più ampio;

M.

considerando che in seguito alla fine della colonizzazione spagnola del Sahara occidentale, tale zona ha subito oltre quarant'anni di conflitto;

N.

considerando che il Sahara occidentale è ritenuto come un territorio non decolonizzato dalle Nazioni Unite;

O.

considerando che la risoluzione 2440 (2018) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha prorogato il mandato della MINURSO di altri sei mesi;

P.

considerando che l'UE e i suoi Stati membri non riconoscono la sovranità del Marocco sul territorio del Sahara occidentale; che le Nazioni Unite e l'Unione africana riconoscono il Fronte Polisario come rappresentante del popolo del Sahara occidentale;

Q.

considerando che il Sahara occidentale figura nell'elenco dei territori non autonomi ai fini dell'articolo 73 della Carta delle Nazioni Unite;

1.

ricorda che il Marocco è un partner privilegiato dell'UE nel vicinato meridionale, con cui l'UE ha costruito un partenariato solido, strategico e duraturo che comprende aspetti sociali, economici e politici, ma anche sicurezza e migrazione; evidenzia che al Marocco è stato riconosciuto lo status avanzato nell'ambito della politica europea di vicinato (PEV);

2.

sottolinea che è importante che il presente accordo fornisca garanzie in materia di rispetto del diritto internazionale, compresi i diritti umani, e rispetti la pertinente sentenza della CGUE;

3.

ricorda l'obbligo, ai sensi dell'articolo 21 TUE, per l'Unione europea e i suoi Stati membri, di rispettare i principi della Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale; sottolinea a tale proposito che l'articolo 1, paragrafo 2, della Carta delle Nazioni Unite prevede il rispetto del principio di autodeterminazione dei popoli;

4.

ricorda che, ai sensi dell'articolo 21 TUE, l'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi della democrazia, dello Stato di diritto, dell'universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e sul rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale;

5.

sottolinea che tale accordo non comporta alcuna forma di riconoscimento della sovranità del Marocco sul Sahara occidentale, attualmente inserito nell'elenco delle Nazioni Unite come territorio non autonomo, in gran parte amministrato dal Regno del Marocco, e insiste sul fatto che la posizione dell'UE resta quella di sostenere gli sforzi delle Nazioni Unite volti ad assicurare una soluzione giusta, duratura e reciprocamente accettabile al conflitto nel Sahara occidentale, che sfoci nell'autodeterminazione del popolo del Sahara occidentale, conformemente al diritto internazionale, alla Carta delle Nazioni Unite e alle pertinenti risoluzioni dell'ONU; ribadisce pertanto il suo pieno sostegno all'inviato personale del Segretario generale delle Nazioni Unite per il Sahara occidentale, Horst Köhler, per i suoi sforzi volti a riportare le parti al tavolo negoziale delle Nazioni Unite al fine di giungere alla soluzione del conflitto; invita le parti a riprendere i negoziati senza precondizioni e in buona fede; sottolinea che la ratifica dell'accordo di liberalizzazione modificato tra l'UE e il Marocco non deve in alcun modo pregiudicare l'esito del processo di pace sul Sahara occidentale;

6.

si augura che la riunione a Ginevra delle parti coinvolte nel conflitto, tenutasi all'inizio di dicembre, su iniziativa delle Nazioni Unite e con la partecipazione dell'Algeria e della Mauritania, contribuisca alla ripresa del processo di pace;

7.

riconosce le due condizioni stabilite nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, vale a dire menzionare esplicitamente il Sahara occidentale nel testo dell'accordo e ottenere il consenso del popolo, nonché il terzo criterio aggiunto dal Consiglio, cioè la necessità di garantire che tale accordo porti benefici alla popolazione locale;

8.

sottolinea che, come indicato nella relazione della Commissione, sono state prese tutte le misure ragionevoli e praticabili per accertare, attraverso consultazioni inclusive, il consenso della popolazione interessata;

9.

sottolinea che, durante l'intero processo di consultazione, la Commissione e il SEAE hanno mantenuto contatti regolari con la squadra dell'inviato personale del Segretario generale delle Nazioni Unite per il Sahara occidentale;

10.

prende atto degli interessi legittimi della popolazione in tale territorio e ritiene che sia necessaria una soluzione al conflitto in corso che sia accettata e rispettata al fine di conseguire lo sviluppo economico del territorio; esprime, allo stesso tempo, la convinzione che il popolo saharawi abbia il diritto allo sviluppo mentre attende una soluzione politica;

11.

osserva che, durante i colloqui organizzati con vari attori locali, nonché con i rappresentanti della società civile, alcuni esprimono il loro sostegno all'accordo difendendo il loro diritto allo sviluppo economico, mentre altri ritengono che la risoluzione del conflitto politico dovrebbe precedere la concessione delle preferenze commerciali; rileva che durante le consultazioni inclusive condotte dalla Commissione e dal SEAE con una serie di organizzazioni del Sahara occidentale e di altre organizzazioni e organismi, la maggior parte dei soggetti partecipanti ha espresso sostegno per i vantaggi socioeconomici che le preferenze tariffarie proposte comporterebbero;

12.

ricorda che, nella sua sentenza, la CGUE non ha specificato in che modo il popolo dovrebbe esprimere il proprio consenso e ritiene pertanto che sussistano incertezze per quanto riguarda tale criterio;

13.

riconosce che l'accordo può portare alla promozione dello sviluppo sociale e sostenibile che fornisce un contributo essenziale all'attuale sviluppo economico, sociale e ambientale e alla possibile creazione di opportunità occupazionali a livello locale, sia scarsamente che altamente qualificate; osserva che, secondo le stime, circa 59 000 posti di lavoro dipendono dalle esportazioni, il che corrisponde a circa il 10 % della popolazione che vive nel territorio;

14.

ritiene che le preferenze tariffarie dell'UE abbiano avuto un impatto positivo sui settori dell'agricoltura e dei prodotti della pesca e sui loro livelli di esportazione nel territorio non autonomo del Sahara occidentale; invita, tuttavia, alla cautela nel verificare che esse producano valore aggiunto locale, che ciò comporti reinvestimenti sul posto e si forniscano opportunità di lavoro dignitose alla popolazione locale;

15.

è convinto che, indipendentemente dai risultati del processo di pace, la popolazione locale trarrà beneficio dallo sviluppo economico e dagli effetti di ricaduta generati in termini di investimenti nelle infrastrutture, nel lavoro, nella sanità e nell'istruzione;

16.

riconosce gli investimenti esistenti in diversi settori e gli sforzi compiuti per sviluppare le tecnologie verdi, come le energie rinnovabili e l'impianto di dissalazione dell'acqua marina, ma insiste sul fatto che sono necessari sforzi aggiuntivi per garantire una maggiore inclusione in tutti i settori dell'economia locale;

17.

riconosce le iniziative commerciali dei saharawi, in particolare quelle dei giovani, tra cui molte donne, e sottolinea la loro necessità di maggiori opportunità di esportazione e di certezza giuridica al fine di consentire ulteriori investimenti in settori a forte domanda di occupazione, come l'agricoltura, la pesca e le infrastrutture;

18.

riconosce il potenziale strategico del Sahara occidentale come polo di investimento per il resto del continente africano;

19.

mette in guardia dagli effetti negativi della mancata applicazione delle preferenze tariffarie sui prodotti provenienti dal territorio non autonomo del Sahara occidentale e dal significato che ciò avrebbe per le giovani generazioni che investono o che sono disposte a investire nel territorio e la loro capacità di svilupparlo; sottolinea il rischio che le attività siano trasferite in regioni in cui beneficerebbero delle preferenze; osserva che, secondo la Commissione, la mancata applicazione delle preferenze tariffarie potrebbe peggiorare la situazione economica e sociale della popolazione locale nei territori interessati;

20.

è convinto che la presenza dell'UE attraverso, tra l'altro, il presente accordo sia preferibile al suo ritiro per ciò che riguarda l'impegno nei confronti dei diritti umani e delle libertà individuali e il loro monitoraggio e chiede una valutazione e un dialogo rigorosi con il Marocco su tali questioni;

21.

ricorda che altre parti del mondo, che presentano un approccio meno ambizioso in materia di sviluppo sostenibile, norme sociali e del lavoro elevate e diritti umani, si fanno avanti per cogliere nuove opportunità commerciali e acquisiranno maggior influenza in caso di ritiro dell'UE;

22.

sottolinea che l'impegno costante dell'UE nel territorio avrà un effetto leva positivo per ciò che riguarda lo sviluppo sostenibile in tale area;

23.

sottolinea che la certezza giuridica è essenziale per attrarre investimenti sostenibili e a lungo termine sul territorio e quindi per il dinamismo e la diversificazione dell'economia locale;

24.

ricorda che, a seguito della sentenza della CGUE, gli Stati membri non possono applicare, dal punto di vista giuridico, preferenze commerciali ai prodotti provenienti dal territorio non autonomo del Sahara occidentale e che si deve porre un termine all'incertezza giuridica che colpisce gli operatori economici;

25.

è consapevole ed esprime profonda preoccupazione per il fatto che finora sia stato estremamente difficile identificare i prodotti esportati dal territorio non autonomo del Sahara occidentale;

26.

sottolinea che un criterio fondamentale per il Parlamento, prima di dare la sua approvazione all'accordo, è garantire la predisposizione di un meccanismo che consenta alle autorità doganali degli Stati membri di avere accesso a informazioni affidabili in merito ai prodotti provenienti dal Sahara occidentale e importati nell'UE, nel pieno rispetto della legislazione doganale dell'UE; evidenzia che un tale meccanismo renderà disponibili dati statistici dettagliati e disaggregati forniti tempestivamente e relativi a tali esportazioni; si rammarica del fatto che la Commissione e il Marocco hanno impiegato molto tempo per trovare un accordo in merito a tale meccanismo e invita la Commissione a impiegare tutte le misure correttive disponibili, qualora l'attuazione dell'accordo non fosse soddisfacente; esorta la Commissione a presentare al Parlamento una valutazione annuale della conformità di tale meccanismo alla legislazione dell'UE in materia doganale;

27.

sottolinea che in assenza di tale accordo, compreso il meccanismo che consente l'identificazione dei prodotti, sarà impossibile sapere se e quanti prodotti provenienti dal territorio non autonomo del Sahara occidentale arrivano sul mercato europeo;

28.

sottolinea che è necessario applicare la disposizione concordata fra l'UE e il Marocco in merito allo scambio annuale reciproco di informazioni e statistiche sui prodotti oggetto dello scambio di lettere, al fine di valutare l'ambito di applicazione dell'accordo e il suo impatto sullo sviluppo e sulle popolazioni locali;

29.

invita la Commissione e il SEAE a seguire da vicino l'attuazione e il risultato dell'accordo e a riferirne con regolarità i risultati al Parlamento;

30.

invita la Commissione a esaminare in che modo le preferenze commerciali possano essere effettivamente concesse in futuro a tutte le persone che vivono nel Sahara occidentale;

31.

sottolinea che l'Unione e il Marocco hanno negoziato, come previsto dall'accordo iniziale del 2012, un accordo ambizioso e globale sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, del pesce e dei prodotti della pesca, che prevede la tutela, da parte del Marocco, dell'intero elenco delle indicazioni geografiche dell'Unione; sottolinea inoltre che la procedura di conclusione di tale accordo, iniziata nel 2015, è stata sospesa in seguito alla sentenza della Corte del 21 dicembre 2016; invita l'UE e il Marocco a riavviare tale procedura immediatamente e a riprendere rapidamente i negoziati relativi all'accordo di libero scambio globale e approfondito;

32.

evidenzia che il settore orticolo europeo è particolarmente sensibile a determinate esportazioni di prodotti ortofrutticoli del Marocco verso l'Unione, che beneficiano delle preferenze previste dall'accordo dell'8 marzo 2012 relativo a misure di liberalizzazione reciproca dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, del pesce e dei prodotti della pesca;

33.

sottolinea che l'accesso al mercato interno dell'UE, da parte di tutti i paesi terzi, dovrebbe essere subordinato al rispetto delle norme sanitarie, fitosanitarie, di tracciabilità e ambientali dell'Unione;

34.

invita la Commissione a promuovere l'equivalenza delle misure e dei controlli tra il Marocco e l'Unione europea per quanto concerne le norme sanitarie, fitosanitarie, di tracciabilità e ambientali nonché di etichettatura del luogo di provenienza, in modo da garantire una concorrenza leale tra i due mercati;

35.

ricorda che la presente versione aggiornata dell'accordo non altera i contingenti tariffari e il regime preferenziale di importazione stabilito in precedenza, e solamente fornisce ai produttori europei chiarimenti in merito alla copertura geografica dell'accordo;

36.

desidera richiamare l'attenzione sul fatto che una parte della produzione di ortofrutticoli esportati nell'Unione nell'ambito dell'accordo in questione (in particolare i pomodori e i meloni) proviene dal territorio del Sahara occidentale e sottolinea che esistono progetti ambiziosi per sviluppare ulteriormente tale produzione e le sue esportazioni;

37.

prende tuttavia atto del chiarimento apportato da questo nuovo accordo e si augura che esso sia in grado di fornire, d'ora in poi, un quadro stabile e chiaro tra le parti dell'accordo e per gli operatori economici interessati, su entrambe le sponde del Mediterraneo;

38.

osserva che il monitoraggio dei prodotti agricoli sensibili e la rigorosa applicazione dei contingenti sono condizioni indispensabili per il funzionamento equilibrato dell'accordo; rammenta l'esistenza, all'articolo 7 del protocollo n. 1 dell'accordo del 2012, di una clausola di salvaguardia che consente di adottare misure appropriate nei casi in cui le importazioni di quantitativi aumentati di prodotti agricoli sensibili, oggetto dell'accordo, provochino gravi turbative del mercato e/o un grave pregiudizio al ramo di produzione interessato; auspica che le importazioni nell'Unione, che beneficiano delle preferenze, di prodotti agricoli sensibili provenienti dal Marocco e dal Sahara occidentale, saranno oggetto di un'adeguata e ampia sorveglianza da parte della Commissione, che deve tenersi pronta ad attivare immediatamente tale clausola in caso di necessità accertata;

39.

prende atto del fatto che i pescherecci dell'UE che operano nelle acque in questione sono giuridicamente obbligati a essere dotati di un sistema di controllo dei pescherecci (VMS) e che è obbligatorio trasmettere la posizione del peschereccio alle autorità marocchine, rendendo così pienamente possibile localizzare i pescherecci e registrare i luoghi in cui essi svolgono le attività di pesca;

40.

invita l'Unione europea a intensificare gli sforzi per promuovere la cooperazione regionale tra i paesi del Maghreb, che non può che avere enormi effetti positivi per la regione, e non solo per essa;

41.

richiama l'attenzione sulla necessità strategica per l'UE di impegnarsi più strettamente con i paesi della regione del Maghreb e di sviluppare i suoi legami con essi; ritiene, in tale contesto, che l'estensione dell'accordo di associazione sia una componente logica di tale strategia;

42.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2019)0017.


27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/298


P8_TA(2019)0017

Accordo UE-Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (10593/2018 — C8-0463/2018 — 2018/0256(NLE))

(Approvazione)

(2020/C 411/38)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (10593/2018),

visto il progetto di accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra (10597/2018),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a) punto i), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0463/2018),

vista la sua risoluzione non legislativa del 16 gennaio 2019 (1) sulla proposta di decisione,

visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0471/2018),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Marocco.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2019)0016.


27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/299


P8_TA(2019)0018

Accordo UE-Cina nel quadro del procedimento di risoluzione delle controversie dell’OMC DS492 — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione e la Repubblica popolare cinese nel quadro del procedimento DS492 Unione europea — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame (10882/2018 — C8-0496/2018 — 2018/0281(NLE))

(Approvazione)

(2020/C 411/39)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (10882/2018),

visto il progetto di accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Cina in relazione alla controversia DS492 Unione europea — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame (10883/2018),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0496/2018),

visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0472/2018),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica popolare cinese.

27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/300


P8_TA(2019)0019

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) (COM(2018)0380 — C8-0231/2018 — 2018/0202(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 411/40)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0380),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0231/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 5 dicembre 2018 (2),

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per lo sviluppo regionale, nonché la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0445/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


P8_TC1-COD(2018)0202

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 gennaio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per la transizione (FET) [Em. 1. Tale emendamento si applica a tutto il testo]

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

I principi orizzontali enunciati all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e all'articolo agli articoli 9 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ( TFUE), tra cui i principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 5 del TUE dovrebbero essere rispettati nell'attuazione dei fondi, tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. A norma dell'articolo 8 TFUE, gli Stati membri e la Commissione devono mirare a eliminare le disuguaglianze, promuovere la parità tra uomini e donne e integrare la prospettiva di genere nonché a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, una disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Le finalità dei fondi dovrebbero essere perseguite nell'ambito dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, a norma dell'articolo 11 e dell'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto del principio «chi inquina paga». [Em. 2]

(2)

Il pilastro europeo dei diritti sociali (4) è stato proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017 in risposta alle sfide sociali che investono l'Europa. Tenendo conto delle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro, l'Unione deve essere messa in condizione di raccogliere le sfide presenti e future della globalizzazione e della digitalizzazione rendendo la crescita più inclusiva e migliorando le politiche occupazionali e sociali. I venti principi fondamentali del pilastro si articolano in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro; condizioni di lavoro eque; protezione sociale e inclusione. Il pilastro europeo dei diritti sociali fungerà da quadro di orientamento generale per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per la transizione (FEG FET ), consentendo all'Unione di metterne in pratica i principi pertinenti negli importanti eventi di ristrutturazione.

(3)

Il 20 giugno 2017 il Consiglio ha approvato la risposta dell'Unione (5) all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile (6) — il futuro sostenibile dell'Europa. Il Consiglio ha sottolineato l'importanza di conseguire lo sviluppo sostenibile in tutte e tre le dimensioni (economica, sociale e ambientale) in modo equilibrato e integrato. È essenziale che lo sviluppo sostenibile sia integrato nel quadro strategico europeo e che l'Unione sia ambiziosa nelle politiche che persegue per affrontare le sfide globali. Il Consiglio ha accolto con favore la comunicazione della Commissione dal titolo «Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe» del 22 novembre 2016 come un primo passo per l'integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'applicazione dello sviluppo sostenibile quale principio guida di tutte le politiche dell'Unione, anche attraverso i suoi strumenti finanziari.

(4)

Nel febbraio 2018 la Commissione ha adottato una comunicazione intitolata «Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un'Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020» (7). Tale comunicazione sottolinea che il bilancio dell'Unione sosterrà l'economia sociale di mercato europea, che è unica nel suo genere. Sarà perciò fondamentale migliorare le opportunità occupazionali e far fronte alle sfide in materia di competenze, in special modo quelle relative alla digitalizzazione , all'automazione e alla transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse, nel pieno rispetto dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del 2015 approvato in occasione della 21a conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici . La flessibilità di bilancio sarà un altro dei principi fondamentali del prossimo quadro finanziario pluriennale. Verranno mantenuti i meccanismi di flessibilità per consentire all'Unione di far fronte in modo più tempestivo a circostanze impreviste e far sì che le risorse di bilancio siano utilizzate dove ce n'è urgente bisogno. [Em. 3]

(5)

Nel suo Libro bianco sul futuro dell'Europa (8) la Commissione ha espresso timori in merito ai movimenti isolazionisti, che seminano dubbi riguardo ai benefici del commercio aperto e all'economia sociale di mercato dell'Unione in generale.

(6)

Nel suo documento di riflessione sulla gestione della globalizzazione (9) la Commissione individua nell'effetto combinato della globalizzazione legata al commercio e dell'evoluzione tecnologica i principali motori dell'aumento della domanda di manodopera qualificata e della riduzione dei posti di lavoro che richiedono qualifiche inferiori. Nonostante gli enormi vantaggi complessivi di un commercio più aperto e di un'ulteriore integrazione delle economie mondiali, questi Pur riconoscendo i vantaggi legati a un commercio più aperto, sono necessari strumenti più adeguati per affrontare i relativi effetti collaterali negativi devono essere affrontati. Poiché gli attuali vantaggi della globalizzazione non sono equamente distribuiti fra le diverse popolazioni e regioni, causando un impatto rilevante su coloro che ne subiscono le ripercussioni, esiste il pericolo che un'evoluzione ancora più rapida dei progressi i cambiamenti tecnologici alimenti e ambientali alimentino ulteriormente tali effetti. Di conseguenza, in linea con i principi di solidarietà e di sostenibilità sarà necessario garantire che i vantaggi della globalizzazione siano ripartiti in modo più equo . Gli eventuali effetti negativi cumulativi della globalizzazione e delle transizioni tecnologica e ambientale dovrebbero essere maggiormente anticipati dai pertinenti fondi strutturali dell'Unione, come il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al fine di adeguare meglio il mondo delle imprese e dei lavoratori conciliando l'apertura la crescita economica e lo sviluppo tecnologico con la una protezione sociale adeguata e un sostegno attivo all'accesso all'occupazione e alle opportunità di lavoro autonomo . [Em. 4]

(7)

Nel suo documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE (10) la Commissione sottolinea l'esigenza di ridurre le divergenze economiche e sociali tra gli Stati membri e all'interno dei medesimi. Investire nello sviluppo sostenibile, nell'uguaglianza, nell'inclusione sociale, nell'istruzione, nella formazione e nella sanità rappresenta pertanto una priorità essenziale. [Em. 5]

(8)

È probabile che i cambiamenti climatici, la globalizzazione e l'evoluzione tecnologica determinino un ulteriore aumento dell'interconnessione e dell'interdipendenza delle economie mondiali. La riallocazione della forza lavoro è, inevitabilmente, parte integrante di tali mutamenti economici. Offrire assistenza ai lavoratori espulsi e a quelli minacciati di espulsione dal lavoro è di vitale importanza affinché i vantaggi dei mutamenti in atto possano essere ripartiti in modo equo. I principali strumenti dell'Unione per assistere i lavoratori in tali circostanze sono il FSE+, concepito per offrire un'assistenza di carattere preventivo, e il FET, concepito per aiutare i lavoratori a reagire in caso di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione. Il quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni (11) è lo strumento strategico unionale che delinea le migliori prassi per anticipare le ristrutturazioni aziendali e per affrontarle. Esso offre un quadro d'insieme sul modo di affrontare con strumenti programmatici adeguati le sfide poste dal processo di aggiustamento economico e dalle ristrutturazioni e il relativo impatto occupazionale e sociale. Esso invita inoltre gli Stati membri a utilizzare i finanziamenti nazionali e dell'Unione in modo da garantire che l'impatto sociale delle ristrutturazioni (e in special modo gli effetti negativi sull'occupazione) possa essere attenuato più efficacemente. I principali strumenti dell'Unione per assistere i lavoratori in tali circostanze sono il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), concepito per offrire un'assistenza di carattere preventivo, e il FEG, concepito per aiutare i lavoratori a reagire in caso di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione. [Em. 6]

(9)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ( FEG) è stato istituito dal regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) per la durata del quadro finanziario pluriennale che andava dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. È stato creato per permettere all'Unione di testimoniare la propria solidarietà nei confronti dei lavoratori che avevano perso il lavoro a seguito di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione.

(10)

L'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1927/2006 è stato ampliato nel 2009 dal regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) nel quadro del piano europeo di ripresa economica, al fine di includere i lavoratori che avevano perso il lavoro come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica mondiale.

(11)

Per la durata del quadro finanziario pluriennale che va dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) ha esteso la portata del FEG ai casi di espulsione dal lavoro dovuti non solo al grave deterioramento della situazione economica derivante dal persistere della crisi finanziaria ed economica mondiale oggetto del regolamento (CE) n. 546/2009, ma anche a qualsiasi nuova crisi finanziaria ed economica mondiale.

(11 bis)

Il programma FET dovrebbe essere visibile e richiedere maggiori e migliori dati per consentire un'adeguata valutazione scientifica del FET ed evitare vincoli amministrativi nell'attuazione del programma per l'assistenza all'adeguamento commerciale. [Em. 7]

(12)

La Commissione ha svolto una valutazione intermedia del FEG per stabilire come e in quale misura esso realizzi i suoi obiettivi. Il FEG si è rivelato efficace, raggiungendo un tasso di reinserimento dei lavoratori più elevato di quello del periodo di programmazione precedente. La valutazione ha inoltre riscontrato che il FEG ha generato valore aggiunto europeo. Ciò è particolarmente vero in termini di effetti di volume, vale a dire che l'assistenza del FEG non solo aumenta il numero e la varietà dei servizi offerti, ma anche il loro livello di intensità. Inoltre, gli interventi del FEG hanno un'elevata visibilità e dimostrano direttamente al grande pubblico il valore aggiunto unionale dell'intervento. Sono state tuttavia individuate varie sfide. Da un lato, la procedura di mobilitazione è stata considerata troppo lunga. Inoltre, molti Stati membri hanno riferito di avere incontrato problemi nell'elaborare l'analisi approfondita delle circostanze in cui si è svolto l'evento che ha provocato gli esuberi. Il motivo principale che impedisce di presentare domanda agli Stati membri che pure avrebbero i requisiti per un potenziale caso di intervento del FEG è dato da problemi di capacità finanziaria e istituzionale. In alcuni casi può trattarsi semplicemente di una mancanza di manodopera: al momento gli Stati membri possono richiedere assistenza tecnica solo se attuano un caso di intervento del FEG. Poiché gli esuberi possono verificarsi in maniera inattesa, sarebbe importante che gli Stati membri fossero pronti a reagire immediatamente e in grado di presentare una domanda senza indugio. Inoltre, in alcuni Stati membri sembrano necessari interventi più approfonditi di rafforzamento delle capacità istituzionali al fine di assicurare un'attuazione efficiente ed efficace dei casi di intervento del FEG. La soglia dei 500 posti di lavoro persi è stata criticata perché ritenuta troppo elevata, soprattutto nelle regioni scarsamente popolate (15).

(13)

La Commissione sottolinea il ruolo del FEG FET in quanto strumento flessibile per sostenere i lavoratori che perdono il lavoro in eventi di ristrutturazione su vasta scala e per aiutarli a trovare il più rapidamente possibile una nuova occupazione. È opportuno che l'Unione continui a fornire un sostegno specifico una tantum volto ad agevolare il reinserimento professionale in un'attività lavorativa di qualità e sostenibile dei lavoratori espulsi dal lavoro in aree, settori, territori o mercati del lavoro sconvolti da un grave deterioramento della situazione economica. Considerate l'interazione e l'influenza reciproca tra il commercio aperto, i mutamenti tecnologici , la digitalizzazione e l'automazione e altri fattori quali il recesso del Regno Unito dall'Unione europea o il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, il che rende sempre più difficile individuare una causa specifica delle espulsioni dal lavoro, in futuro la mobilitazione del FEG FET si baserà dovrebbe basare esclusivamente sulla rilevanza dell'impatto provocato dall'evento di ristrutturazione considerato. Data la sua finalità di offrire un sostegno in situazioni di emergenza e in circostanze impreviste, a integrazione dell'assistenza di carattere più preventivo fornita dal FSE+, il FEG deve FET dovrebbe rimanere uno strumento speciale e flessibile, al di fuori dei massimali di bilancio del quadro finanziario pluriennale, come sottolineato nella comunicazione della Commissione «Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende — Quadro finanziario pluriennale 2021-2027» e nel relativo allegato (16). [Emm. 8 e 97]

(13 bis)

Nella sua risoluzione del 30 maggio 2018 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie, il Parlamento europeo ha ribadito la propria ferma posizione riguardo al livello di finanziamento necessario per le politiche chiave dell'Unione nell'ambito del QFP 2021-2027, affinché queste possano rispondere alla loro funzione e conseguire i loro obiettivi. Ha insistito, in particolare, sull'invito a raddoppiare i finanziamenti specifici del QFP destinati alle PMI e ad affrontare il problema della disoccupazione giovanile, ha accolto con favore diverse proposte intese a migliorare le attuali disposizioni, segnatamente l'aumento delle dotazioni degli strumenti speciali, e ha dichiarato che intende negoziare ulteriori miglioramenti ove necessario. [Em. 9]

(14)

Come già ricordato, al fine di preservare la dimensione europea del FEG FET , una domanda di sostegno dovrebbe essere presentata se un importante evento di ristrutturazione ha un impatto rilevante sull'economia locale o regionale. Tale impatto deve essere definito sulla base di un numero minimo di casi di espulsione dal lavoro in un periodo di riferimento specifico. Tenendo conto delle risultanze della valutazione intermedia, la soglia sarà fissata a 250 200 posti di lavoro persi nell'arco di un periodo dei rispettivi periodi di riferimento di quattro mesi (o di sei mesi in determinati settori). Tenuto conto del fatto che ondate di licenziamenti nella stessa regione, anche se in settori diversi, hanno un impatto altrettanto rilevante sul mercato del lavoro locale, saranno possibili anche domande a livello regionale. Nel caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte, come i piccoli Stati membri o le regioni isolate, comprese le regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 del TFUE, oppure in circostanze eccezionali, dovrebbe essere possibile presentare le domande potrebbero essere presentate anche in presenza di un numero inferiore di casi di espulsione dal lavoro. [Em. 10]

(14 bis)

Il FET dovrebbe essere inteso a dimostrare solidarietà ai lavoratori licenziati da qualsiasi tipo di impresa, indipendentemente dalle dimensioni, rispettando al contempo il principio di sussidiarietà e tenendo conto della necessità di un impatto significativo dell'evento di ristrutturazione come soglia per la presentazione di una domanda di sostegno del FET. [Em. 11]

(14 ter)

Il FET dovrebbe rimanere uno strumento speciale dell'Unione per reagire a situazioni che provocano importanti eventi di ristrutturazione nel mercato del lavoro europeo. È tuttavia opportuno che l'Unione continui a compiere sforzi per trovare modi più sostenibili di affrontare le sfide e i cambiamenti strutturali che incidono sui mercati del lavoro e conducono a tali eventi negli Stati membri. [Em. 12]

(15)

Al fine di esprimere la solidarietà dell'Unione nei riguardi dei lavoratori espulsi dal lavoro e dei lavoratori autonomi la cui attività sia cessata, è opportuno che il tasso di cofinanziamento relativo al costo e all'attuazione del pacchetto di servizi personalizzati sia pari a quello del FSE+ nel rispettivo Stato membro interessato.

(16)

La parte del bilancio dell'Unione destinata al FEG FET dovrebbe essere eseguita dalla Commissione in regime di gestione concorrente con gli Stati membri ai sensi del regolamento (UE, Euratom) [numero del nuovo regolamento finanziario] del Parlamento europeo e del Consiglio (17) («il regolamento finanziario»). Pertanto, nel dare attuazione al FEG FET in regime di gestione concorrente, la Commissione e gli Stati membri sono tenuti a rispettare i principi enunciati nel regolamento finanziario, quali quelli di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione.

(17)

L'Osservatorio europeo del cambiamento, che ha sede presso la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofund) di Dublino, assiste la Commissione e gli Stati membri con analisi qualitative e quantitative ai fini della valutazione delle tendenze in fatto di , ad esempio per quanto riguarda la globalizzazione, i cambiamenti tecnologici e ambientali, le ristrutturazioni e  l' utilizzo del FEG FET . Tali analisi dovrebbero includere sufficienti dati disaggregati, in particolare da una prospettiva di genere, al fine di contrastare in modo più efficace le disuguaglianze di genere. [Em. 13]

(17 bis)

L'Osservatorio sulla ristrutturazione in Europa (ERM) di Eurofound monitora in tempo reale la segnalazione di eventi di ristrutturazione su vasta scala in tutta l'Unione, sulla base di una rete di corrispondenti nazionali. L'ERM è molto importante per il FET e dovrebbe prestare assistenza al Fondo, in particolare contribuendo a identificare in una fase precoce i potenziali casi in cui intervenire. [Em. 14]

(18)

I lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata dovrebbero avere pari accesso al FEG FET , indipendentemente dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro. È pertanto opportuno considerare i lavoratori espulsi dal lavoro , indipendentemente dal tipo e dalla durata del loro rapporto di lavoro, nonché i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata come possibili beneficiari del FEG FET ai fini del presente regolamento. [Em. 15]

(19)

I contributi finanziari del FEG FET dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure attive per il mercato del lavoro volte e servizi personalizzati volti a reinserire rapidamente i beneficiari in un'attività lavorativa di qualità e sostenibile in un settore orientato al futuro , nel loro settore di attività iniziale o in uno diverso , ma dovrebbero anche mirare a promuovere il lavoro autonomo e la creazione di imprese, anche attraverso la creazione di cooperative . Le misure dovrebbero rispecchiare le potenziali esigenze previste del mercato del lavoro locale o regionale. Tuttavia, ove pertinente, dovrebbe essere sostenuta anche la mobilità dei lavoratori espulsi dal lavoro al fine di aiutarli a trovare una nuova occupazione altrove. Verrà riservata Si dovrebbe riservare un'attenzione particolare alla diffusione delle competenze richieste nell'era digitale e, se del caso, al superamento degli stereotipi di genere nell'occupazione . L'inclusione di indennità pecuniarie in un pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe essere limitata. I contributi finanziari dovrebbero integrare e non sostituire le misure che rientrano nella sfera di responsabilità degli Stati membri e/o delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi. Le imprese potrebbero dovrebbero essere incoraggiate a partecipare al cofinanziamento nazionale per le misure sostenute dal FEG FET . [Em. 16]

(19 bis)

Nell'attuare e nel definire il pacchetto coordinato di servizi personalizzati, inteso a facilitare il reinserimento professionale dei beneficiari interessati, gli Stati membri dovrebbero sfruttare e perseguire meglio gli obiettivi dell'agenda digitale e della strategia per il mercato unico digitale, al fine di affrontare il grave divario di genere nei settori delle TIC e della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica (STEM), promuovendo la riconversione e la riqualificazione delle donne nei settori delle TIC e delle STEM. Nell'attuare e nel definire il pacchetto coordinato di servizi personalizzati, gli Stati membri dovrebbero inoltre evitare di perpetuare il dominio di un genere nelle industrie e nei settori dove ciò avviene tradizionalmente. Il rafforzamento della rappresentanza del genere meno rappresentato in diversi settori, come la finanza, le TIC e le STEM, contribuirebbe a ridurre il divario retributivo e pensionistico di genere. [Em. 17]

(20)

Nel definire il pacchetto coordinato di misure attive per il mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri favoriscano le misure in grado di contribuire in modo rilevante all'occupabilità dei beneficiari. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere il reinserimento in un'attività lavorativa di qualità e sostenibile per il maggior numero possibile di tutti i beneficiari coinvolti nelle misure in questione quanto prima, e comunque entro il periodo di sei sette mesi previsto per la trasmissione della relazione finale sull'attuazione del contributo finanziario. Il pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tener conto dei motivi all'origine degli esuberi, se del caso, e anticipare le prospettive future del mercato del lavoro e le competenze richieste. Il pacchetto coordinato dovrebbe essere compatibile con il passaggio a un'economia rispettosa del clima ed efficiente sotto il profilo delle risorse. [Em. 18]

(21)

Nel definire il pacchetto coordinato di misure attive per il mercato del lavoro gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione ai beneficiari svantaggiati, ad esempio le persone con disabilità, le persone con familiari a carico, i disoccupati giovani e anziani , le persone scarsamente qualificate, le persone provenienti da un contesto migratorio nonché le persone a rischio di povertà, in quanto gruppi che incontrano particolari problemi di reinserimento nel mercato del lavoro. Nondimeno, nell'ambito dell'attuazione del FEG FET occorre rispettare e promuovere i principi di parità di genere e non discriminazione in quanto valori fondamentali dell'Unione altresì sanciti dal pilastro europeo dei diritti sociali. [Em. 19]

(21 bis)

Nel periodo compreso tra marzo 2007 e marzo 2017 la Commissione ha ricevuto 148 domande di cofinanziamento a titolo del FEG da 21 Stati membri, per un totale pari a quasi 600 milioni di EUR, a sostegno di 138 888 lavoratori espulsi dal lavoro e 2 944 persone non occupate né inserite in un percorso di istruzione o formazione (NEET). [Em. 20]

(22)

Al fine di sostenere in modo efficace e rapido i beneficiari, gli Stati membri dovrebbero impegnarsi al massimo onde presentare urgentemente domande complete per il contributo finanziario del FEG FET e le istituzioni dell'Unione dovrebbero impegnarsi al massimo per valutarle in tempi rapidi . Qualora la Commissione avesse bisogno di ulteriori informazioni per valutare una domanda, dovrebbero essere previsti limiti di tempo per la trasmissione di ulteriori informazioni. [Em. 21]

(22 bis)

Per facilitare l'attuazione del presente regolamento e la realizzazione dei suoi obiettivi, è opportuno dare maggiore risalto al FET e alle sue possibilità, in particolare al livello delle autorità competenti degli Stati membri. [Em. 22]

(22 ter)

La Commissione dovrebbe agevolare l'accesso delle autorità nazionali e regionali attraverso un helpdesk dedicato, che fornisca informazioni generali e chiarimenti sulle procedure e sulle modalità di presentazione delle domande. L'helpdesk dovrebbe mettere a disposizione formulari standard a fini statistici e di successiva analisi. [Em. 23]

(23)

Nell'interesse dei beneficiari e degli organismi responsabili dell'attuazione delle misure, lo Stato membro richiedente dovrebbe tenere informati tutti gli attori interessati dalla procedura di domanda in merito ai relativi sviluppi e coinvolgerli costantemente nel processo di attuazione . [Em. 24]

(24)

Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, i contributi finanziari del FEG FET non dovrebbero possono sostituire ma dovrebbero invece , ove possibile, integrare le misure di sostegno disponibili per i beneficiari nell'ambito dei fondi dell'Unione o di altre politiche o programmi unionali. Il contributo finanziario del FET non può neppure sostituire misure nazionali o misure che, in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi, rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese che licenziano, e dovrebbe invece creare un reale valore aggiunto europeo. [Em. 25]

(25)

Alla luce del principio di uguaglianza, gli Stati membri dovrebbero garantire un accesso effettivo alle informazioni sul FET in tutto il loro territorio, comprese le zone rurali. La Commissione dovrebbe, in particolare, promuovere la diffusione delle buone pratiche esistenti, rendere noti i criteri di ammissibilità al FET e le relative procedure per la presentazione delle domande e far conoscere maggiormente il FET tra i cittadini dell'Unione, in particolare i lavoratori. È opportuno inserire disposizioni particolari riguardo alle attività di informazione e di comunicazione relative ai casi di intervento del FEG FET e ai risultati ottenuti. [Em. 26]

(26)

Per facilitare l'applicazione del presente regolamento è opportuno che le spese siano ammissibili a decorrere dalla data in cui uno Stato membro inizia a fornire i servizi personalizzati o dalla data in cui uno Stato membro sostiene spese amministrative per l'attuazione del FEG FET .

(27)

Per rispondere alle esigenze che si manifestano soprattutto nel corso dei primi mesi di ogni anno, quando le possibilità di storno da altre linee di bilancio sono particolarmente ridotte, occorre rendere disponibile, nell'ambito della procedura di bilancio annuale, un importo adeguato di stanziamenti di pagamento per la linea di bilancio relativa al FEG FET .

(27 bis)

Per rispondere alle esigenze che si manifestano soprattutto nel corso dei primi mesi di ogni anno, quando le possibilità di storno da altre linee di bilancio sono particolarmente ridotte, occorre rendere disponibile, nell'ambito della procedura di bilancio annuale, un importo adeguato di stanziamenti di pagamento per la linea di bilancio relativa al FET. [Em. 27]

(28)

[Il quadro finanziario pluriennale e l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del [data futura], sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (18) (l'«accordo interistituzionale») determinano il quadro di bilancio del FEG FET ].

(29)

Nell'interesse dei beneficiari, l'assistenza dovrebbe essere messa a disposizione nel modo più rapido ed efficiente possibile. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione che partecipano ai processi decisionali del FEG FET dovrebbero impegnarsi al massimo per ridurre i tempi di trattamento e semplificare le procedure onde garantire l'agevole e rapida adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG FET . Pertanto l'autorità di bilancio deciderà in futuro in merito alle richieste di storno presentate dalla Commissione senza che ci sia più bisogno di una proposta della Commissione per la mobilitazione del FEG. [votazione distinta]

(30)

In caso di chiusura di un'impresa, i lavoratori espulsi dal lavoro possono essere aiutati a rilevarne in tutto o in parte le attività e lo Stato membro in cui l'impresa è situata può anticipare i fondi che si rendano necessari con urgenza a tale scopo . [Em. 29]

(31)

Per consentire al Parlamento europeo di esercitare il proprio controllo politico e alla Commissione di effettuare una sorveglianza continua dei risultati ottenuti grazie all'assistenza del FEG FET , gli Stati membri dovrebbero presentare una relazione finale sull'attuazione del FEG FET, che dovrebbe rispondere a precisi requisiti di monitoraggio e contenere un follow-up sui beneficiari e una valutazione d'impatto sull'uguaglianza di genere . [Em. 30]

(32)

Gli Stati membri dovrebbero rimanere responsabili dell'attuazione del contributo finanziario nonché della gestione e del controllo delle azioni sostenute da finanziamenti dell'Unione, conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio («il regolamento finanziario») (19) o a quelle del regolamento che gli subentrerà. È opportuno che gli Stati membri rendano conto dell'uso fatto del contributo finanziario ricevuto dal FEG FET . Vista la brevità del periodo di attuazione degli interventi del FEG FET , è opportuno che la particolare natura degli interventi del FEG FET trovi riscontro negli obblighi in materia di rendicontazione.

(32 bis)

Gli Stati membri dovrebbero realizzare attività di comunicazione efficaci per promuovere i contributi finanziari del FET, mettere in evidenza che i finanziamenti provengono dall'Unione e migliorare la visibilità delle attività finanziate dall'Unione nell'ambito del FET. [Em. 31]

(33)

Gli Stati membri dovrebbero inoltre prevenire, individuare e correggere ogni irregolarità commessa dai beneficiari, comprese le frodi. Inoltre, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 (20) e ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (21) e (Euratom, CE) n. 2185/96 (22), l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 (23) la Procura europea può indagare e perseguire le frodi e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (24). Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie affinché ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), alla Procura europea (EPPO) e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione le irregolarità riscontrate, comprese le frodi, e il seguito a esse dato, nonché il seguito dato alle indagini dell'OLAF.

(34)

In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95, (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE) 2017/1939 del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371. In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(35)

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura di formazione ed esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, attuazione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 del TFUE riguardano anche la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è precondizione essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell'Unione.

(36)

A norma dei paragrafi 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (25), vi è l'esigenza di valutare il presente programma sulla base di informazioni raccolte secondo prescrizioni specifiche in materia di sorveglianza, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul campo.

(37)

Nel riflettere l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente Fondo contribuirà a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e a conseguire un obiettivo complessivo del 25 % della spesa del bilancio dell'Unione a sostegno di obiettivi in materia di clima durante il periodo del QFP2021-2027 e un obiettivo annuale del 30 % quanto prima e comunque al più tardi entro il 2027 . Durante la preparazione e l'attuazione del Fondo saranno individuate azioni pertinenti che saranno riesaminate nel contesto della sua valutazione. [Em. 32]

(38)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(39)

Poiché la trasformazione digitale dell'economia richiede un certo livello di competenze digitali della forza lavoro, la diffusione delle competenze richieste nell'era digitale dovrebbe essere un elemento orizzontale obbligatorio di ogni pacchetto coordinato di servizi personalizzati offerto e dovrebbe integrare l'obiettivo di accrescere la partecipazione delle donne alle professioni STEM , [Em. 33]

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per la transizione (FEG FET ).

Esso stabilisce gli obiettivi del FEG FET , le forme di finanziamento dell'Unione e le regole e i criteri di erogazione dei finanziamenti, comprese le domande di contributi finanziari del FEG FET presentate dagli Stati membri per misure a favore dei beneficiari di cui all'articolo 7. [Em. 34]

Articolo 2

Missione

Il FEG contribuisce a una migliore distribuzione dei vantaggi della globalizzazione e del progresso tecnologico L'obiettivo del FET è di accompagnare le trasformazioni socioeconomiche derivanti dalla globalizzazione nonché dai cambiamenti tecnologici e ambientali aiutando i lavoratori espulsi dal lavoro ad adattarsi ai mutamenti strutturali attraverso la promozione di attività lavorative alternative e sostenibili . Il FET è un fondo di emergenza che opera in modo reattivo e contribuisce a una transizione equa . Esso Il FET contribuisce pertanto ad attuare i principi definiti nell'ambito del pilastro europeo dei diritti sociali e ad accrescere la coesione economica e sociale tra le regioni e gli Stati membri. [Em. 35]

Articolo 3

Obiettivi

1.   L'obiettivo generale del programma è dimostrare solidarietà e offrire sostegno ai finanziario per le misure di reinserimento a favore dei lavoratori espulsi dal lavoro , indipendentemente dal tipo e dalla durata del loro rapporto di lavoro, e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata nell'ambito di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione di cui all'articolo 5 , paragrafi 1, 2 e 3 . [Em. 36]

2.   L'obiettivo specifico del FEG FET è offrire assistenza e sostegno ai lavoratori ai fini del loro reinserimento nel mercato del lavoro in caso di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione, in particolare quelli provocati dalle sfide poste dalla globalizzazione, quali trasformazioni dei flussi commerciali mondiali, controversie commerciali, crisi economiche o finanziarie, il recesso del Regno Unito dall'Unione europea, il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, oppure quelli dovuti alla digitalizzazione, o all'automazione e al cambiamento tecnologico . Viene dato particolare rilievo alle misure atte ad aiutare i gruppi più svantaggiati e alla promozione dell'uguaglianza di genere . [Emm. 37 e 98]

Articolo 4

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«lavoratore espulso dal lavoro»: un lavoratore , indipendentemente dal tipo e dalla durata del suo rapporto di lavoro, il cui impiego si conclude prematuramente per collocamento in esubero o il cui contratto di lavoro non è rinnovato per motivi economici; [Em. 38]

b)

«lavoratore autonomo»: una persona che ha impiegato meno di 10 lavoratori;

c)

«beneficiario»: una persona che partecipa a misure cofinanziate dal FEG FET ;

d)

«irregolarità»: qualsiasi violazione del diritto applicabile, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione del FEG FET , che ha o può avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione imputando a quest'ultimo una spesa indebita.

Articolo 5

Criteri di intervento

1.   Gli Stati membri possono presentare domanda di contributi finanziari del FEG FET per misure a favore dei lavoratori espulsi dal lavoro e dei lavoratori autonomi in conformità alle disposizioni del presente articolo.

2.   È fornito un contributo finanziario del FEG FET nell'ambito di importanti eventi di ristrutturazione che determinino:

a)

la cessazione dell'attività di oltre 250 almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro sei mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i casi in cui la cessazione riguardi imprese di fornitori o di produttori a valle dell'impresa in questione; [Em. 39]

b)

la cessazione dell'attività di oltre 250 almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di sei nove mesi, in particolare in PMI tutte operanti nello stesso settore economico definito a livello delle divisioni della NACE revisione 2 e situate in una regione o in due regioni contigue di livello NUTS 2 oppure in più di due regioni contigue di livello NUTS 2, a condizione che il numero complessivo dei lavoratori interessati, ivi compresi i lavoratori autonomi, sia superiore a 250 almeno pari a 200 in due delle regioni combinate; [Em. 40]

c)

la cessazione dell'attività di oltre 250 almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro nove mesi, in particolare in PMI operanti nello stesso settore economico o in settori economici diversi definiti a livello delle divisioni della NACE revisione 2 e situate nella stessa regione di livello NUTS 2. [Em. 41]

3.   Nei mercati del lavoro di dimensioni ridotte o in circostanze eccezionali debitamente giustificate dallo Stato membro richiedente, in particolare per quanto concerne tra cui le domande che coinvolgono le PMI, una domanda di contributo finanziario a titolo del presente articolo può essere considerata ricevibile anche se i criteri fissati al paragrafo 1, lettere a), b) o c), non sono interamente soddisfatti, laddove i licenziamenti abbiano un grave impatto sull' sui livelli di occupazione e sull'economia locale o regionale o nazionale . Lo Stato membro richiedente precisa quali dei criteri di intervento stabiliti al paragrafo 1, lettere a), b) o c), non sono interamente soddisfatti. L'importo cumulato dei contributi in circostanze eccezionali non può superare il 15 % del massimale annuo del FEG FET . [Em. 42]

4.   Il FEG FET non può essere mobilitato se i lavoratori sono licenziati in seguito a tagli di bilancio operati da uno Stato membro che colpiscono settori dipendenti principalmente da finanziamenti pubblici. [Em. 43]

Articolo 6

Calcolo dei casi di espulsione dal lavoro e di cessazione dell'attività

1.   Lo Stato membro richiedente precisa il metodo seguito per calcolare, ai fini dell'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, il numero di lavoratori espulsi dal lavoro e di lavoratori autonomi come definiti all'articolo 4. [Em. 44]

2.   Lo Stato membro richiedente calcola il numero di cui al paragrafo 1 in riferimento a una delle seguenti date:

a)

la data in cui il datore di lavoro, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE del Consiglio (26), notifica per iscritto all'autorità pubblica competente il piano di collocamento in esubero collettivo;

b)

la data in cui il datore di lavoro notifica il preavviso di licenziamento o di risoluzione del contratto di lavoro del lavoratore;

c)

la data della risoluzione di fatto del contratto di lavoro o della sua scadenza;

d)

la fine dell'incarico presso l'impresa utilizzatrice; oppure

e)

per i lavoratori autonomi, la data di cessazione delle attività, determinata conformemente alle disposizioni legislative o amministrative nazionali.

Nei casi di cui alla lettera a), lo Stato membro richiedente fornisce alla Commissione ulteriori informazioni sul numero effettivo di lavoratori collocati in esubero conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento prima del completamento della valutazione da parte della Commissione.

Articolo 7

Beneficiari ammissibili

Lo Stato membro richiedente può offrire un pacchetto coordinato di servizi personalizzati conformemente all'articolo 8, cofinanziati dal FEG FET , ai beneficiari ammissibili, che possono comprendere:

a)

i lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi, calcolati conformemente all'articolo 6, la cui attività sia cessata durante i periodi di riferimento previsti all'articolo 5 , paragrafi 1, 2 e 3 ; [Em. 45]

b)

i lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi, calcolati conformemente all'articolo 6, la cui attività sia cessata al di fuori del periodo di riferimento previsto all'articolo 5, vale a dire 6 mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento o tra la fine del periodo di riferimento e l'ultimo giorno che precede la data del completamento della valutazione da parte della Commissione.

I lavoratori e i lavoratori autonomi di cui al primo comma, lettera b), sono considerati ammissibili purché possa essere stabilito un chiaro nesso causale con l'evento che ha provocato gli esuberi durante il periodo di riferimento.

In deroga all'articolo 5, gli Stati membri richiedenti possono fornire servizi personalizzati cofinanziati dal FET per un numero di NEET (giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo) di età inferiore ai 25 anni o, qualora gli Stati membri lo decidano, di età inferiore ai 30 anni, alla data di presentazione della domanda, uguale al numero dei beneficiari interessati, dando la priorità alle persone collocate in esubero o la cui attività sia cessata, a condizione che almeno una parte degli esuberi si verifichi in regioni di livello NUTS 2. [Em. 46]

Articolo 8

Misure ammissibili

1.   Può essere concesso un contributo finanziario del FEG FET per misure attive per il mercato del lavoro che si iscrivono in un pacchetto coordinato di servizi personalizzati, cui partecipano le organizzazioni sindacali e/o i rappresentanti dei lavoratori, volti a facilitare la reintegrazione nel lavoro dipendente o autonomo , sostenibile e di qualità, dei beneficiari interessati, in particolare i più svantaggiati tra i lavoratori espulsi dal lavoro. [Em. 47]

La diffusione delle competenze richieste nell'era industriale digitale e in un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse è un elemento orizzontale obbligatorio di ogni pacchetto personalizzato di formazione e/o di servizi personalizzati offerto. Il livello di formazione è adattato alle qualifiche , alle competenze e alle esigenze specifiche del beneficiario. [Em. 48]

Il pacchetto coordinato di servizi personalizzati può comprendere in particolare:

a)

la formazione e la riqualificazione su misura, anche per quanto riguarda le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e le altre competenze richieste nell'era digitale, la certificazione dell'esperienza acquisita, l'assistenza personalizzata nella ricerca di un lavoro, l'orientamento professionale, servizi di consulenza, il tutoraggio, l'assistenza al ricollocamento, la promozione dell'imprenditorialità, l'aiuto al lavoro autonomo, alla creazione di imprese e al loro rilevamento da parte dei dipendenti nonché le attività di cooperazione; [Em. 49]

b)

misure speciali di durata limitata quali le indennità per la ricerca di un lavoro, gli incentivi all'assunzione destinati ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le prestazioni per figli a carico , le indennità di formazione o di soggiorno, comprese le indennità di assistenza e gli incentivi all'assunzione destinati ai datori di lavoro, inclusi gli incentivi finalizzati a offrire modalità di lavoro flessibili ai lavoratori espulsi dal lavoro. [Em. 50]

I costi delle misure di cui alla lettera b) non possono superare superano il 35 % dei costi totali per il pacchetto coordinato di servizi personalizzati elencati nel presente paragrafo. [Em. 51]

Gli investimenti per il lavoro autonomo, per la creazione di imprese , incluse le cooperative, o per il loro rilevamento da parte dei dipendenti non possono superare i 20 000  superano 25 000  EUR per lavoratore espulso dal lavoro. [Em. 52]

Il pacchetto coordinato di servizi personalizzati tiene conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste. Il pacchetto coordinato è compatibile con il passaggio a un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile, si concentra sulla diffusione delle competenze richieste nell'era industriale digitale e tiene conto della domanda sul mercato del lavoro locale nonché della possibilità di reinserire i lavoratori nel settore occupazionale della loro precedente occupazione, qualora un importante evento di ristrutturazione abbia creato un fabbisogno di competenze nuove o supplementari e le competenze esistenti possano essere utilizzate nel modo più efficiente . [Em. 53]

2.   Le seguenti misure non sono ammissibili a un contributo finanziario del FEG FET :

a)

le misure speciali di durata limitata di cui al paragrafo 1, lettera b), che non sono condizionali alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di ricerca di lavoro o di formazione;

b)

le misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi;

b bis)

le misure volte a incentivare in particolare i lavoratori svantaggiati, quelli a rischio più elevato di povertà o i lavoratori in età più avanzata a rimanere o a ritornare nel mercato del lavoro; [Em. 54]

b ter)

le misure che rientrano nella sfera di responsabilità degli Stati membri in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi. [Em. 55]

Le misure sostenute dal FEG FET non sostituiscono in alcun caso le misure passive di protezione sociale. [Em. 56]

3.   Il pacchetto coordinato di servizi è elaborato in consultazione con i beneficiari interessati, i loro rappresentanti o e/o le parti sociali. [Em. 57]

4.   Su iniziativa dello Stato membro richiedente può essere concesso un contributo finanziario del FEG FET per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione.

Articolo 9

Domande

1.   Lo Stato membro richiedente presenta una domanda alla Commissione entro 12 settimane dalla data in cui sono soddisfatti i criteri stabiliti all'articolo 5, paragrafo 2 o paragrafo 3.

2.   Entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda o, se del caso, dalla data in cui la Commissione dispone della traduzione della stessa, se posteriore, la Commissione notifica la ricezione della domanda e comunica allo Stato membro quali eventuali ulteriori informazioni siano richieste per la valutazione della domanda. [Em. 58]

3.    Su richiesta dello Stato membro, la Commissione fornisce assistenza tecnica nelle prime fasi della procedura. In caso di richiesta di ulteriori informazioni da parte della Commissione, lo Stato membro risponde entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta. La Commissione proroga detto termine di 10 giorni lavorativi su richiesta debitamente motivata dello Stato membro interessato. [Em. 59]

4.   Sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro, la Commissione conclude la valutazione della conformità della domanda alle condizioni per la concessione del contributo finanziario entro 60 40 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa o, se del caso, della traduzione della stessa. In via eccezionale, in caso di impossibilità per la Commissione di rispettare attenervisi, detto termine, essa ne fornisce può essere prorogato di altri 20 giorni lavorativi, a condizione che la Commissione fornisca preventivamente una spiegazione per iscritto, indicando le motivazioni del ritardo , e che la trasmetta allo Stato membro interessato . [Em. 60]

5.   La domanda contiene le seguenti informazioni:

a)

una valutazione del numero di lavoratori collocati in esubero ai sensi dell'articolo 6, compreso il metodo di calcolo;

b)

qualora l'impresa che ha proceduto al licenziamento abbia proseguito le attività anche successivamente a tale provvedimento, la conferma che detta impresa ha adempiuto agli a tutti gli obblighi di legge in materia di esuberi e che ha provveduto ai suoi lavoratori in conformità a tali obblighi ; [Em. 61]

b bis)

una chiara indicazione delle iniziative già adottate dagli Stati membri per assistere i lavoratori espulsi dal lavoro, nonché della natura complementare dei fondi richiesti a titolo del FET a causa della mancanza di risorse a disposizione delle autorità nazionali o regionali; [Em. 62]

b ter)

una panoramica dei fondi dell'Unione di cui l'impresa che ha proceduto al licenziamento ha già beneficiato nei cinque anni precedenti agli esuberi collettivi; [Em. 63]

c)

una breve descrizione delle circostanze che hanno portato ai casi di espulsione dal lavoro;

d)

l'identificazione, se del caso, delle imprese, dei fornitori o dei produttori a valle e dei settori in cui si sono verificati i licenziamenti, nonché delle categorie di beneficiari interessati, disaggregati per genere, fascia di età e livello di istruzione;

e)

gli effetti previsti degli esuberi sull'economia e sull'occupazione a livello locale, regionale, nazionale o, se del caso, transfrontaliero ; [Em. 64]

f)

una descrizione dettagliata del pacchetto coordinato di servizi personalizzati e delle relative spese, comprese in particolare le eventuali misure a sostegno di iniziative per l'occupazione dei beneficiari svantaggiati, scarsamente qualificati, giovani e meno giovani e provenienti da regioni svantaggiate ; [Em. 65]

g)

una spiegazione della considerazione data alle raccomandazioni formulate nel quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni e in merito alla complementarità del pacchetto coordinato di servizi personalizzati rispetto alle azioni finanziate da altri fondi nazionali o dell'Unione, comprese informazioni sulle misure che, per le imprese interessate che hanno proceduto ai licenziamenti, rivestono un carattere obbligatorio in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi;

h)

una stima dei costi per ciascuna delle componenti del pacchetto coordinato di servizi personalizzati a sostegno dei beneficiari interessati e per qualunque attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione;

i)

ai fini della valutazione, gli obiettivi indicativi definiti dallo Stato membro per il caso specifico in merito al tasso di ricollocamento dei beneficiari a 6 mesi dal termine del periodo di attuazione;

j)

le date di avvio, effettive o previste, dei servizi personalizzati rivolti ai beneficiari interessati e delle attività per l'attuazione del FEG FET di cui all'articolo 8;

k)

le procedure seguite per la consultazione dei beneficiari interessati, dei loro rappresentanti o delle parti sociali nonché delle autorità locali e regionali o eventualmente di altri portatori di interessi;

l)

una dichiarazione che attesti la conformità del sostegno del FEG FET richiesto alle norme procedurali e sostanziali dell'Unione in materia di aiuti di Stato, nonché una dichiarazione che spieghi i motivi per cui il pacchetto coordinato di servizi personalizzati non si sostituisce alle misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi;

m)

le fonti nazionali di prefinanziamento o cofinanziamento e, se del caso, altri tipi di cofinanziamento;

m bis)

una dichiarazione attestante che le azioni proposte saranno complementari a quelle finanziate tramite i fondi strutturali e che si eviterà ogni forma di doppio finanziamento. [Em. 66]

Articolo 10

Complementarità, conformità e coordinamento

1.   Il contributo finanziario del FEG FET non sostituisce le misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi.

2.   Il sostegno ai beneficiari interessati integra le misure adottate dagli Stati membri a livello nazionale, regionale, locale e, se del caso, transfrontaliero , comprese quelle cofinanziate da fondi e  programmi dell'Unione, in linea con le raccomandazioni formulate nel quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni. [Em. 67]

3.   Il contributo finanziario del FEG FET è limitato al minimo necessario per mostrare solidarietà ai beneficiari interessati e garantire loro un sostegno temporaneo una tantum ai beneficiari interessati. Le misure sostenute dal FEG FET sono conformi al diritto dell'Unione e al diritto nazionale, comprese le norme sugli aiuti di Stato. [Em. 68]

4.   Conformemente alle loro rispettive responsabilità, la Commissione e lo Stato membro richiedente garantiscono il coordinamento dell'assistenza fornita dai fondi e programmi dell'Unione. [Em. 69]

5.   Lo Stato membro richiedente garantisce che le misure specifiche che ricevono un contributo finanziario del FEG FET non ricevano assistenza da altri strumenti finanziari dell'Unione.

Articolo 11

Uguaglianza tra uomini e donne e non discriminazione

La Commissione e gli Stati membri garantiscono che tanto l'uguaglianza tra uomini e donne quanto l'integrazione della prospettiva di genere rappresentino un elemento costitutivo delle varie di tutte le opportune tappe di attuazione del contributo finanziario del FEG FET , promosso in ognuna di esse. [Em. 70]

La Commissione e gli Stati membri adottano tutte le opportune misure per prevenire qualunque discriminazione basata sul genere, l'identità di genere, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, una disabilità, l'età o l'orientamento sessuale nelle varie tappe dell'attuazione del contributo finanziario e nell'accesso al FEG FET .

Articolo 12

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1.   Su iniziativa della Commissione, una percentuale non superiore allo 0,5 % del massimale annuo del FEG FET può essere utilizzata per finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del FEG FET , segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, raccolta dati, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali, le attività di comunicazione e quelle che aumentano la visibilità del FEG FET nonché le altre misure di assistenza tecnica e amministrativa. Sono rafforzate le sinergie con i sistemi consolidati di monitoraggio dei cambiamenti strutturali, come l'osservatorio della ristrutturazione in Europa (ERM). Tali misure possono estendersi su periodi di programmazione successivi e precedenti. [Em. 71]

2.   Entro i limiti del massimale fissato al paragrafo 1, la Commissione presenta una richiesta di storno di stanziamenti per l'assistenza tecnica verso le pertinenti linee di bilancio conformemente all'articolo 31 del regolamento finanziario.

3.   La Commissione attua l'assistenza tecnica di propria iniziativa in regime di gestione diretta in conformità all'articolo [62, paragrafo 1, lettera a),] del regolamento finanziario, o di gestione indiretta, in conformità al [paragrafo 1, lettera c)] del medesimo articolo.

Qualora attui l'assistenza tecnica in regime di gestione indiretta, la Commissione provvede a garantire la trasparenza della procedura di selezione del soggetto terzo responsabile dell'esecuzione dei compiti che le incombono; la Commissione provvede altresì a informare tutti i portatori di interessi nell'ambito del FET, incluso il Parlamento europeo, in merito al subappaltatore selezionato a tal fine. [Em. 72]

4.   L'assistenza tecnica della Commissione comprende la trasmissione di informazioni e di orientamenti agli Stati membri per l'utilizzo, la sorveglianza e la valutazione del FEG FET, inclusa la creazione di un help desk . La Commissione fornisce inoltre alle parti sociali europee e nazionali informazioni e orientamenti chiari sul ricorso al FEG FET . Può rientrare tra le misure di orientamento anche la creazione di task force in caso di forte deterioramento della situazione economica in uno Stato membro. [Em. 73]

Articolo 13

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.   Gli Stati membri rendono nota l'origine unionale dei fondi e ne garantiscono la visibilità diffondendo informazioni coerenti, efficaci e specifiche a pubblici diversi, con informazioni mirate ai beneficiari, alle autorità locali e regionali, alle parti sociali, ai media e al grande pubblico. Gli Stati membri garantiscono che il valore aggiunto unionale dei finanziamenti sia messo in evidenza e assistono la Commissione negli sforzi di raccolta dati da essa esplicati al fine di migliorare la trasparenza di bilancio. [Em. 74]

Gli Stati membri usano l'emblema dell'Unione in conformità [all'allegato VIII del regolamento sulle disposizioni comuni] insieme a una semplice dichiarazione sui finanziamenti («finanziato/cofinanziato dall'Unione europea»).

2.   La Commissione gestisce e aggiorna regolarmente una presenza online, accessibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione, per fornire informazioni aggiornate sul FEG FET , orientamenti per la presentazione delle domande e informazioni sulle domande e sulle azioni ammissibili, un elenco dei contatti negli Stati membri periodicamente aggiornato e accettate e respinte nonché sul ruolo del Parlamento europeo e del Consiglio nell'ambito della procedura di bilancio. [Em. 75]

3.   La Commissione favorisce la diffusione delle buone pratiche esistenti in materia di comunicazione e realizza attività di informazione e comunicazione , sulla base della sua esperienza, sui casi di intervento del FEG FET e sui risultati ottenuti in base alla sua esperienza, allo scopo di migliorare l'efficacia la visibilità del FEG FET, far conoscere i suoi criteri di ammissibilità e le procedure per la presentazione delle domande, migliorare la sua efficacia di assicurare che i cittadini e i lavoratori dell'Unione siano al corrente della sua esistenza , compresi i cittadini e i lavoratori nelle zone rurali con difficoltà di accesso alle informazioni . [Em. 76]

Gli Stati membri assicurano che tutto il materiale per la comunicazione e la visibilità sia messo a disposizione delle istituzioni, degli organismi o delle agenzie dell'Unione su richiesta e che sia concessa all'Unione una licenza gratuita, non esclusiva e irrevocabile di utilizzare tale materiale e tutti i diritti preesistenti a esso collegati. La licenza conferisce all'Unione i seguenti diritti:

l'uso interno, ossia il diritto di riprodurre, copiare e mettere il materiale per la comunicazione e la visibilità a disposizione delle istituzioni e agenzie dell'Unione e dei suoi Stati membri, nonché del relativo personale;

la riproduzione del materiale per la comunicazione e la visibilità con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, in tutto o in parte;

la comunicazione al pubblico, con qualsiasi mezzo, del materiale per la comunicazione e la visibilità;

la distribuzione al pubblico, sotto qualsiasi forma, del materiale per la comunicazione e la visibilità (o copie di esso);

lo stoccaggio e l'archiviazione del materiale per la comunicazione e la visibilità;

la concessione in sublicenza a terzi dei diritti sul materiale per la comunicazione e la visibilità.

Possono essere concessi all'Unione ulteriori diritti.

4.   Le risorse destinate alle azioni di comunicazione previste dal presente regolamento contribuiscono a coprire anche la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui abbiano un rapporto con gli obiettivi generali di cui all'articolo 3.

Articolo 14

Determinazione del contributo finanziario

1.   Sulla base della valutazione svolta a norma dell'articolo 9 e tenuto conto in particolare del numero di beneficiari interessati, delle misure proposte e dei costi previsti, la Commissione stima e propone il più rapidamente possibile , entro il termine fissato all'articolo 9, paragrafo 4, l'importo del contributo finanziario del FEG FET che è eventualmente possibile concedere nei limiti delle risorse disponibili. [Em. 77]

2.   Il tasso di cofinanziamento del FEG FET per le misure proposte è allineato al tasso di cofinanziamento più elevato previsto dal FSE+ nello Stato membro in questione.

3.   Se, sulla base della valutazione svolta a norma dell'articolo 9, la Commissione giunge alla conclusione che sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario in forza del presente regolamento, essa avvia immediatamente la procedura di cui all'articolo 16 e ne informa lo Stato membro richiedente . [Em. 78]

4.   Se, sulla base della valutazione svolta a norma dell'articolo 9, la Commissione giunge alla conclusione che non sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario in forza del presente regolamento, essa ne informa immediatamente lo Stato membro richiedente , nonché gli altri portatori di interessi, tra cui il Parlamento europeo . [Em. 79]

Articolo 15

Periodo di ammissibilità

1.   Sono ammissibili a un contributo finanziario del FEG FET le spese sostenute a decorrere dalle date, riportate nella domanda a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, lettera j), in cui lo Stato membro interessato inizia o dovrebbe iniziare a fornire i servizi personalizzati ai beneficiari interessati o a sostenere le spese amministrative per l'attuazione del FEG FET , a norma dell'articolo 8, paragrafi 1 e 4.

2.   Lo Stato membro realizza le misure ammissibili di cui all'articolo 8 il prima possibile e comunque . Tali misure sono in ogni caso avviate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione sul contributo finanziario e realizzate entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della decisione di concessione del contributo finanziario. [Em. 80]

3.   Il periodo di attuazione decorre dalle date, riportate nella domanda a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, lettera j), in cui lo Stato membro inizia a fornire i servizi personalizzati ai beneficiari interessati e avvia le attività per l'attuazione del FEG FET di cui all'articolo 8 e si conclude 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di concessione del contributo finanziario.

4.   Nel caso in cui un beneficiario acceda a un corso di istruzione o formazione di durata uguale o superiore a due anni, le spese sostenute per tale corso sono ammissibili a un cofinanziamento del FEG FET fino allo scadere del termine per la presentazione della relazione finale di cui all'articolo 20, paragrafo 1, purché dette spese siano state sostenute prima di tale data.

5.   Le spese di cui all'articolo 8, paragrafo 4, sono ammissibili fino allo scadere del termine per la presentazione della relazione finale di cui all'articolo 20, paragrafo 1.

Articolo 16

Procedura ed esecuzione del bilancio

1.   Se ha concluso che sono soddisfatte le condizioni per concedere un contributo finanziario del FEG FET , la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una richiesta proposta di mobilitazione del Fondo. La decisione di mobilitare il FET è adottata congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro un mese dalla data in cui la proposta è stata loro presentata. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei suoi membri e dei tre quinti dei voti espressi.

Contemporaneamente alla presentazione della sua proposta di decisione di mobilitazione del FET, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno verso le pertinenti linee di bilancio . In caso di disaccordo, è avviata una procedura di trilogo.

Gli storni relativi al FEG sono effettuati conformemente all'articolo 31 del regolamento finanziario. [Em. 81]

2.   La richiesta di storno deve essere accompagnata da una sintesi dell'esame di ammissibilità della domanda. [Em. 82]

3.   La Commissione adotta una decisione di concessione di un contributo finanziario mediante un atto di esecuzione, che entra in vigore alla data alla quale la Commissione riceve notifica dell'approvazione dello storno di bilancio da parte del il Parlamento europeo e del il Consiglio. Tale adottano la decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110 del regolamento finanziario di mobilitare il FET . [Em. 83]

3 bis.     La proposta di decisione di mobilitazione del FET conforme al paragrafo 1 comprende quanto segue:

a)

la valutazione realizzata conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, accompagnata da una sintesi delle informazioni sulle quali si basa;

b)

elementi comprovanti il rispetto dei criteri stabiliti agli articoli 5 e 10; e

c)

le ragioni che giustificano gli importi proposti. [Em. 84]

Articolo 16 bis

Casi eccezionali

In casi eccezionali, se le residue risorse finanziarie del Fondo disponibili per l'esercizio in cui si verifica l'importante evento di ristrutturazione non sono sufficienti a coprire l'importo dell'intervento ritenuto necessario dall'autorità di bilancio, la Commissione può proporre di finanziare la differenza attingendo dal Fondo per l'esercizio successivo. Il massimale annuo di bilancio del Fondo è in ogni caso rispettato sia nell'esercizio in cui si verifica l'importante evento di ristrutturazione, sia nell'esercizio successivo. [Em. 85]

Articolo 17

Pagamento e utilizzo del contributo finanziario

1.   In seguito all'entrata in vigore della decisione di concessione di un contributo finanziario a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, la Commissione versa, in linea di principio entro 15 giorni lavorativi, il contributo finanziario allo Stato membro interessato in un unico pagamento di prefinanziamento pari al 100 %. Il prefinanziamento è oggetto di liquidazione contabile quando lo Stato membro presenta lo stato delle spese certificato a norma dell'articolo 20, paragrafo 1. L'importo non speso è rimborsato alla Commissione.

2.   Il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è attuato nell'ambito della gestione concorrente, conformemente all'articolo 63 del regolamento finanziario.

3.   Le condizioni dettagliate di finanziamento a livello tecnico sono definite dalla Commissione nella decisione di concessione del contributo finanziario di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

4.   Al momento dell'esecuzione delle misure comprese nel pacchetto coordinato di servizi personalizzati, lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione una proposta di modifica del pacchetto aggiungendo altre misure ammissibili di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), a condizione che tali modifiche siano debitamente giustificate e che il totale non superi il contributo finanziario di cui all'articolo 16, paragrafo 3. La Commissione valuta le modifiche proposte e, in caso di accordo, modifica di conseguenza la decisione di concessione del contributo finanziario.

5.   Lo Stato membro interessato ha la flessibilità di riassegnare importi tra le diverse voci di bilancio contenute nella decisione di concessione del contributo finanziario di cui all'articolo 16, paragrafo 3. Se una riassegnazione comporta un aumento di oltre il 20 % dell'importo relativo a una o più delle voci in questione, lo Stato membro ne dà comunicazione anticipata alla Commissione.

Articolo 18

Uso dell'euro

Nelle domande, nelle decisioni di concessione di contributi finanziari e nelle relazioni previsti dal presente regolamento, e in qualunque altro documento afferente, tutti gli importi sono espressi in euro.

Articolo 19

Indicatori

1.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato.

2.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti agli Stati membri obblighi di rendicontazione proporzionati.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 per modificare gli indicatori dell'allegato se ciò è ritenuto necessario per garantire una valutazione efficace dell'uso del Fondo.

Articolo 19 bis

Modello per l'indagine presso i beneficiari

L'indagine da condurre presso i beneficiari di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera d), si basa sul modello stabilito dalla Commissione attraverso un atto di esecuzione. La Commissione adotta tale atto di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 26, paragrafo 2, al fine di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente articolo. [Em. 86]

Articolo 20

Relazione finale e chiusura

1.   Entro la fine del settimo mese dallo scadere del periodo di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una relazione finale sull'attuazione del contributo finanziario comprendente informazioni:

a)

sul tipo di misure e sui principali risultati ottenuti , con una spiegazione delle sfide, degli insegnamenti tratti, delle sinergie e della complementarità con altri fondi dell'Unione , in particolare il FSE+, e con l'indicazione, ove possibile, della complementarità delle misure con quelle finanziate da altri programmi nazionali o dell'Unione in linea con il quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni; [Em. 87]

b)

sui nomi degli organismi responsabili dell'esecuzione del pacchetto di misure nello Stato membro;

c)

sugli indicatori di cui all'articolo 19;

d)

sui risultati di un'indagine condotta presso i beneficiari entro sei mesi dopo la dalla fine del periodo di attuazione, che renda conto dell'evoluzione percepita dell'occupabilità dei beneficiari o, per coloro che hanno già trovato un impiego, fornisca maggiori informazioni sulla qualità e sulla tipologia dell'impiego trovato, quali i cambiamenti dell'orario di lavoro, il livello di responsabilità o il mutamento del livello delle retribuzioni rispetto all'impiego precedente nonché il settore in cui la persona ha trovato lavoro, con una disaggregazione di tali informazioni per genere, fascia di età e livello di istruzione; [Em. 88]

e)

sul fatto che l'impresa che ha proceduto ai licenziamenti, salvo che si tratti di start-up, microimpresa o PMI, abbia beneficiato di aiuti di Stato o di precedenti finanziamenti a valere sul Fondo di coesione o sui fondi strutturali dell'Unione nei cinque anni precedenti; [Em. 89]

f)

su una dichiarazione giustificativa delle spese.

2.   Entro la fine del diciannovesimo mese dallo scadere del periodo di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lo Stato membro interessato presenta l'insieme di dati semplice , completo e debitamente verificato che contiene informazioni sull'indicatore di risultato a lungo termine previsto al punto 3 dell'allegato. [Em. 90]

3.   Entro sei mesi dalla ricezione da parte della Commissione di tutte le informazioni richieste conformemente al paragrafo 1, la Commissione procede alla chiusura del contributo finanziario del FEG FET determinandone l'importo finale ed eventualmente il saldo dovuto dallo Stato membro interessato in conformità all'articolo 24. Tale chiusura è condizionata alla trasmissione dell'indicatore di risultato a lungo termine di cui al paragrafo 2

Articolo 21

Relazione biennale

1.   Entro il 1o agosto 2021 e ogni due anni da tale data, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione quantitativa e qualitativa completa sulle attività svolte nell'ambito del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1309/2013 nel corso dei due anni precedenti. Tale relazione verte principalmente sui risultati ottenuti dal FEG FET e contiene in particolare informazioni sulle domande presentate, la rapidità con cui sono state trattate e le potenziali lacune nelle norme esistenti, le decisioni adottate, le misure finanziate, compresi i dati statistici sugli indicatori di cui all'allegato, e la complementarità di tali misure con le misure finanziate da altri fondi dell'Unione, in particolare il FSE+, e informazioni sulla chiusura dei contributi finanziari concessi; essa comprende inoltre informazioni sulle domande che sono state respinte o ridotte per mancanza di stanziamenti sufficienti o in quanto non ammissibili. [Em. 91]

2.   La relazione è trasmessa per informazione agli Stati membri, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alle parti sociali. [Em. 92]

Articolo 22

Valutazione

1.   Ogni quattro anni la Commissione esegue, di propria iniziativa e in stretta collaborazione con gli Stati membri, una valutazione dei contributi finanziari del FEG FET, nonché una successiva valutazione d'impatto relativa alla sua applicazione a livello nazionale, regionale e locale .

Ai fini della valutazione di cui al primo comma, gli Stati membri raccolgono tutti i dati disponibili sui casi FET e sui lavoratori assistiti. [Em. 93]

2.   I risultati delle valutazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmessi per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alle parti sociali. Le raccomandazioni contenute nelle valutazioni sono prese in considerazione per l'elaborazione di nuovi programmi nel settore dell'occupazione e degli affari sociali o per lo sviluppo dei programmi esistenti.

3.   Le valutazioni di cui al paragrafo 1 comprendono i dati statistici pertinenti sui contributi finanziari, disaggregati per settore e Stato membro. [Em. 94]

4.   Per garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti dal FEG FET nel conseguire i propri obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 per modificare l'allegato allo scopo di rivedere o integrare gli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione.

Articolo 23

Gestione e controllo finanziario

1.   Fatta salva la responsabilità della Commissione in materia di esecuzione del bilancio generale dell'Unione, gli Stati membri sono responsabili della gestione delle misure che beneficiano del sostegno del FEG FET nonché del controllo finanziario di tali misure. A tal fine essi provvedono tra l'altro a:

a)

verificare che i meccanismi di gestione e di controllo siano posti in essere e applicati in modo tale da garantire un utilizzo efficace e corretto dei fondi dell'Unione, conformemente al principio della sana gestione finanziaria;

b)

garantire che la trasmissione dei dati di sorveglianza sia un requisito obbligatorio nei contratti con gli organismi responsabili dell'esecuzione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati;

c)

verificare la corretta esecuzione delle misure finanziate;

d)

garantire che le spese finanziate si basino su documenti giustificativi verificabili e siano legittime e regolari;

e)

prevenire, individuare e correggere le irregolarità, comprese le frodi, e recuperare le somme indebitamente versate, eventualmente aumentate degli interessi di mora. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le irregolarità, comprese le frodi.

2.   Ai fini dell'articolo [63, paragrafo 3?,] del regolamento finanziario, gli Stati membri individuano gli organismi responsabili della gestione e del controllo delle misure sostenute dal FEG FET . Al momento della presentazione della relazione finale di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del presente regolamento, tali organismi comunicano alla Commissione le informazioni di cui [all'articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7?,] del regolamento finanziario relative all'attuazione del contributo finanziario.

Qualora le autorità designate a norma del regolamento (UE) n. 1309/2013 abbiano fornito sufficienti garanzie in ordine alla legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti, lo Stato membro interessato può notificare alla Commissione che tali autorità sono confermate nell'ambito del presente regolamento. In tal caso lo Stato membro interessato indica le autorità confermate e le relative funzioni.

3.   Qualora sia accertata un'irregolarità, gli Stati membri apportano le necessarie rettifiche finanziarie. Tali rettifiche consistono nell'annullare in tutto o in parte il contributo finanziario. Gli Stati membri recuperano le somme indebitamente versate in seguito all'individuazione di un'irregolarità e le rimborsano alla Commissione; se la somma non è rimborsata dallo Stato membro interessato entro il termine stabilito, si applicano interessi di mora.

4.   Nell'esercizio della sua responsabilità in materia di esecuzione del bilancio generale dell'Unione, la Commissione adotta ogni misura necessaria per verificare che le azioni finanziate siano realizzate nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria. Spetta allo Stato membro richiedente garantire l'esistenza e il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e controllo. La Commissione verifica l'esistenza di tali sistemi.

A tale scopo, fatte salve le competenze della Corte dei conti o i controlli effettuati dallo Stato membro conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, possono essere effettuati da funzionari o agenti della Commissione controlli in loco, anche a campione, sulle misure finanziate dal FEG FET , con un preavviso minimo di un giorno lavorativo. La Commissione ne informa lo Stato membro richiedente in modo da ottenere tutta l'assistenza necessaria. Possono partecipare a tali controlli anche funzionari o agenti dello Stato membro interessato.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 per integrare il paragrafo 1, lettera e), stabilendo i criteri per la definizione dei casi di irregolarità da segnalare e i dati da fornire.

6.   La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il formato da usare per la segnalazione delle irregolarità secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 26, paragrafo 2, al fine di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente articolo.

7.   Gli Stati membri garantiscono che tutti i documenti giustificativi riguardanti le spese sostenute siano mantenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per un periodo di tre anni dalla chiusura del contributo finanziario ricevuto dal FEG FET .

Articolo 24

Recupero del contributo finanziario

1.   Nei casi in cui il costo effettivo del pacchetto coordinato di servizi personalizzati sia inferiore all'importo del contributo finanziario di cui all'articolo 16, la Commissione recupera l'importo corrispondente dopo avere dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

2.   Se, dopo avere svolto le necessarie verifiche, la Commissione giunge alla conclusione che lo Stato membro è venuto meno agli obblighi enunciati nella decisione di concessione del contributo finanziario o non si è conformato agli obblighi a esso incombenti in virtù dell'articolo 23, paragrafo 1, essa dà allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni. Laddove non sia stato raggiunto un accordo, la Commissione adotta mediante atto di esecuzione una decisione di procedere alle necessarie rettifiche finanziarie, annullando in tutto o in parte il contributo del FEG FET alla misura in questione. Tale decisione è adottata entro 12 mesi dalla ricezione delle osservazioni dello Stato membro. Lo Stato membro interessato recupera le somme indebitamente versate in seguito a irregolarità; se la somma non è rimborsata dallo Stato membro richiedente entro il termine stabilito si applicano interessi di mora.

Articolo 25

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e all'articolo 23, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e all'articolo 23, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, e dell'articolo 23, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 26

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (27).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 27

Disposizione transitoria

Il regolamento (UE) n. 1309/2013 continua ad applicarsi alle domande presentate fino al 31 dicembre 2020. Esso si applica fino alla chiusura dei casi rispettivi.

Articolo 28

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica alle domande presentate a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C …

(2)  GU C …

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019.

(4)  https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_it.

(5)  http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.

(6)  https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

(7)  https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf

(8)  https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_it.

(9)  https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_it.

(10)  https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_it.

(11)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni (COM(2013)0882 del 13.12.2013).

(12)  Regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1).

(13)  Regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26).

(14)  Regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (OJ L 347, 20.12.2013, p. 855).

(15)  COM(2018)0297, accompagnata da SWD(2018)0192.

(16)  SWD(2018)0171 e relativo allegato COM(2018)0321.

(17)  GU L […] del […], pag. […].

(18)  Riferimento da aggiornare.

(19)  Riferimento da aggiornare.

(20)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(21)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(22)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(23)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(24)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(25)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(26)  Riferimento da controllare/aggiornare: Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16).

(27)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

ALLEGATO

Indicatori comuni di output e di risultato per le domande per il FEG FET

Tutti i dati personali (1) devono essere disaggregati per genere (femminile, maschile, non binario).

1)

Indicatori comuni di output per i beneficiari:

disoccupati*;

inattivi*;

lavoratori dipendenti*;

lavoratori autonomi*;

persone di età inferiore a 30 anni*;

persone di età superiore a 54 anni*;

titolari di un diploma di istruzione secondaria inferiore o più basso (ISCED 0-2)*;

titolari di un diploma di istruzione secondaria superiore (ISCED 3) o di istruzione post secondaria (ISCED 4)*;

titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED 5-8)*;

persone con un'esperienza professionale inferiore a 2 anni;

persone con un'esperienza professionale compresa tra 2 e 10 anni;

persone con un'esperienza professionale superiore a 10 anni. [Em. 95]

Il numero totale dei beneficiari deve essere calcolato automaticamente sulla base degli indicatori comuni di output relativi alla posizione lavorativa (2).

Questi dati sui beneficiari che partecipano a misure cofinanziate dal FEG FET devono essere comunicati nella relazione finale a norma dell'articolo 20, paragrafo 1.

2)

Indicatori comuni di risultato per i beneficiari:

percentuale di beneficiari del FEG FET aventi un lavoro dipendente (disaggregati per tipo di contratto di lavoro: a tempo pieno/a tempo parziale, con contratto a tempo determinato/a tempo indeterminato) e di lavoratori autonomi, sei mesi dopo la fine del periodo di attuazione*;

percentuale di beneficiari del FEG FET che ottengono una qualifica sei mesi dopo la fine del periodo di attuazione*;

percentuale di beneficiari del FEG FET in un percorso di istruzione o di formazione sei mesi dopo la fine del periodo di attuazione*.

Questi dati devono essere comunicati nella relazione finale a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, ed essere rilevati mediante dati forniti dalle autorità competenti dello Stato membro e attraverso indagini condotte presso i beneficiari (come disposto all'articolo 20, paragrafo 1, lettera d)). I dati devono interessare il numero totale dei beneficiari calcolato automaticamente e comunicato nell'ambito degli indicatori comuni di output 1). Anche le percentuali si riferiscono pertanto al totale così calcolato.

3)

Indicatore comune di risultato a lungo termine per i beneficiari:

percentuale di beneficiari del FEG FET con un impiego, ivi comprese le attività lavorative autonome, 18 mesi dopo la fine del periodo di attuazione indicato nella decisione di finanziamento*.

Questi dati devono essere messi a disposizione entro la fine del diciannovesimo mese dallo scadere del periodo di attuazione. I dati dovrebbero interessare il numero totale dei beneficiari calcolato automaticamente e comunicato nell'ambito degli indicatori comuni di output 1). Anche le percentuali si riferiscono pertanto al totale così calcolato. In alternativa, per i casi di maggiore entità (con oltre 1 000 beneficiari) i dati possono essere rilevati sulla base di un campione rappresentativo del numero totale dei beneficiari comunicato tra gli indicatori di output 1).


(1)  Le autorità di gestione sono tenute a predisporre un sistema che registra e memorizza in formato elettronico i dati sui singoli partecipanti. Le modalità di trattamento dei dati adottate dagli Stati membri devono essere conformi alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1), in particolare gli articoli 4, 6 e 9. I dati comunicati per gli indicatori contrassegnati dal simbolo «*» sono dati personali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679. Il loro trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679).

(2)  Disoccupato, inattivo, lavoratore dipendente, lavoratore autonomo.


27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/324


P8_TA(2019)0020

Fondo sociale europeo Plus (FSE+) ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 16 gennaio 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) (COM(2018)0382 — C8-0232/2018 — 2018/0206(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 411/41)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando - 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1)

A norma dell'articolo 3 TUE, nell'instaurare un mercato interno l'Unione si adopera per un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, mirante alla piena occupazione e al progresso sociale, promuove la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore, nonché combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni. In conformità dell'articolo 9 TFUE, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni l'Unione tiene conto delle esigenze connesse, tra l'altro, con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

Il 17 novembre 2017 il pilastro europeo dei diritti sociali è stato proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione quale risposta alle sfide sociali che investono l'Europa. I venti principi fondamentali del pilastro si articolano in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro; condizioni di lavoro eque; protezione sociale e inclusione. I venti principi del pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbero orientare le azioni nell'ambito del Fondo sociale europeo Plus (FSE+). Per contribuire all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, il FSE+ dovrebbe sostenere gli investimenti in persone e sistemi nei settori di intervento dell'occupazione, dell'istruzione e dell'inclusione sociale supportando in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale conformemente all'articolo 174 del TFUE.

(1)

Il 17 novembre 2017 il pilastro europeo dei diritti sociali è stato proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione quale risposta alle sfide sociali che investono l'Europa. I venti principi fondamentali del pilastro si articolano in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro; condizioni di lavoro eque; protezione sociale e inclusione. I venti principi del pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbero orientare le azioni nell'ambito del Fondo sociale europeo Plus (FSE+). Per contribuire all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, il FSE+ dovrebbe sostenere gli investimenti in persone e sistemi nei settori di intervento dell'occupazione, dei servizi pubblici, della salute, dell'istruzione e dell'inclusione sociale supportando in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale conformemente agli articoli 174 e 175 TFUE. Tutte le azioni nell'ambito del FSE+ dovrebbero rispettare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta) e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché tener conto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui l'Unione europea e tutti i suoi Stati membri sono parti.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

A livello di Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche costituisce il quadro per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l'attuazione. Gli Stati membri elaborano le proprie strategie di investimento pluriennali nazionali a sostegno di tali priorità di riforma. Tali strategie dovrebbero essere presentate insieme ai programmi nazionali di riforma annuali in modo da poter definire e coordinare i progetti di investimento prioritari da sostenere con i finanziamenti nazionali e/o dell'Unione. Tali strategie dovrebbero inoltre servire a impiegare i finanziamenti dell'Unione in modo coerente e a massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario che viene ricevuto in particolare dai programmi finanziati dall'Unione a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione, del Fondo sociale europeo Plus, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, della Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti e  da InvestEU, ove pertinente.

(2)

A livello di Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche costituisce il quadro per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l'attuazione. Gli Stati membri elaborano le proprie strategie di investimento pluriennali nazionali a sostegno di tali priorità di riforma. Dette strategie dovrebbero essere elaborate in partenariato dalle autorità nazionali, regionali e locali, comprendere una prospettiva di genere ed essere presentate insieme ai programmi nazionali di riforma annuali, in modo da poter definire e coordinare i progetti di investimento prioritari da sostenere con i finanziamenti nazionali e/o dell'Unione. Tali strategie dovrebbero inoltre servire a impiegare i finanziamenti dell'Unione in modo coerente e a massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario che viene ricevuto in particolare tramite i programmi finanziati dall'Unione a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione, del Fondo sociale europeo Plus, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, della Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti e  di InvestEU, ove pertinente.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

Il Consiglio di […] ha adottato orientamenti riveduti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione per allineare il testo ai principi del pilastro europeo dei diritti sociali, al fine di migliorare la competitività dell'Europa e  renderla un luogo più propizio agli investimenti, creare posti di lavoro e rafforzare la coesione sociale . Per garantire che il FSE+ si allinei appieno con gli obiettivi di tali orientamenti , in particolare per quanto riguarda l' occupazione, l'istruzione, la formazione e la lotta all'esclusione sociale, alla povertà e alla discriminazione, il FSE+ dovrebbe sostenere gli Stati membri tenendo conto dei pertinenti orientamenti integrati e delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate conformemente all'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e all'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE nonché , ove appropriato , a livello nazionale, dei programmi nazionali di riforma che si basano su strategie nazionali. Il FSE+ dovrebbe inoltre contribuire ai pertinenti aspetti dell'attuazione di iniziative e attività chiave dell'Unione, in particolare la «Nuova agenda per le competenze per l'Europa», lo spazio europeo dell'istruzione, le raccomandazioni pertinenti del Consiglio e altre iniziative, come la garanzia per i giovani, i percorsi di miglioramento del livello delle competenze e l'integrazione dei disoccupati di lungo periodo.

(3)

Gli orientamenti per le politiche degli Stati membri in materia di occupazione, adottati dal Consiglio in conformità dell'articolo 148, paragrafo 2, TFUE — vale a dire rilanciare la domanda di manodopera, potenziare l'offerta di manodopera, garantire l'accesso ad occupazione, abilità e competenze, migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro e l'efficacia del dialogo sociale e promuovere pari opportunità per tutti, favorire l'inclusione sociale e combattere la povertà, incluso il miglioramento dei servizi pubblici nel settore sanitario e in altri settori — fanno parte, unitamente agli indirizzi di massima per le politiche economiche, adottati in conformità dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE degli orientamenti integrati alla base della strategia Europa 2020. Il Consiglio di […] ha adottato orientamenti riveduti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione per allinearle ai principi del pilastro europeo dei diritti sociali, al fine di incentivare la creazione di posti di lavoro e di promuovere la coesione sociale, migliorando quindi la competitività dell'Europa e  rendendo l'Unione un luogo più propizio agli investimenti. Per garantire che il FSE+ si allinei appieno con gli obiettivi degli orientamenti per le politiche in materia di occupazione, gli Stati membri dovrebbero programmare il sostegno a titolo del FSE+ ad essi relativo tenendo conto di detti orientamenti e delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate conformemente all'articolo 148, paragrafo 4, TFUE e dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE, nonché, a livello nazionale, degli aspetti occupazionali e sociali dei programmi nazionali di riforma che si basano su strategie nazionali. Il FSE+ dovrebbe inoltre contribuire ai pertinenti aspetti dell'attuazione di iniziative e attività chiave dell'Unione, in particolare la «Nuova agenda per le competenze per l'Europa», lo spazio europeo dell'istruzione, la garanzia per i giovani nonché altre raccomandazioni pertinenti del Consiglio e altre iniziative, come la raccomandazione «Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale» , i percorsi di miglioramento del livello delle competenze, l'integrazione dei disoccupati di lungo periodo , un quadro di qualità per i tirocini e gli apprendistati e il piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi .

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

Il 20 giugno 2017 il Consiglio ha approvato la risposta dell'Unione all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile — Il futuro sostenibile dell'Europa. Il Consiglio ha sottolineato l'importanza di conseguire lo sviluppo sostenibile in tutte e tre le dimensioni (economica, sociale e ambientale) in modo equilibrato e integrato. È essenziale che lo sviluppo sostenibile sia integrato in tutti i settori di intervento dell'Unione, interni ed esterni, e che l'Unione sia ambiziosa nelle politiche che persegue per affrontare le sfide globali. Il Consiglio ha accolto con favore la comunicazione della Commissione dal titolo «Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe» del 22 novembre 2016 come un primo passo per l'integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'applicazione dello sviluppo sostenibile quale principio guida di tutte le politiche dell'Unione, anche attraverso i suoi strumenti finanziari.

(4)

Il 20 giugno 2017 il Consiglio ha approvato la risposta dell'Unione all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile — Il futuro sostenibile dell'Europa. Il Consiglio ha sottolineato l'importanza di conseguire lo sviluppo sostenibile in tutte e tre le dimensioni (economica, sociale e ambientale) in modo equilibrato e integrato. È essenziale che lo sviluppo sostenibile sia integrato in tutti i settori di intervento dell'Unione, interni ed esterni, e che l'Unione sia ambiziosa nelle politiche che persegue per affrontare le sfide globali. Il Consiglio ha accolto con favore la comunicazione della Commissione dal titolo «Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe», del 22 novembre 2016, come un primo passo per l'integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'applicazione dello sviluppo sostenibile quale principio guida di tutte le politiche dell'Unione, anche attraverso i suoi strumenti finanziari. Il FSE+ dovrebbe contribuire ad attuare gli obiettivi di sviluppo sostenibile, segnatamente eliminando le forme estreme di povertà (obiettivo 1); promuovendo un'istruzione inclusiva e di qualità (obiettivo 4), promuovendo la parità di genere (obiettivo 5); promuovendo una crescita economica sostenuta, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti (obiettivo 8) e riducendo le disuguaglianze (obiettivo 10).

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)

L'Unione e gli Stati membri, tenuto conto della Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961, dovrebbero porsi come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro al fine di consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione, conformemente all'articolo 151 TFUE.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter)

In seno alla società europea permangono numerose sfide sociali. Più di 100 milioni di persone sono a rischio di povertà o di esclusione sociale, il tasso di disoccupazione giovanile è ancora il doppio del tasso di disoccupazione generale ed è necessaria una migliore integrazione dei cittadini di paesi terzi. Tali sfide non solo mettono a repentaglio il benessere dei cittadini direttamente interessati, ma esercitano anche una pressione economica e sociale sulla società europea nel suo complesso.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

L'Unione si trova ad affrontare sfide strutturali che hanno come origine la globalizzazione dell'economia, la gestione dei flussi migratori e  la maggiore minaccia per la sicurezza , la transizione all'energia pulita, i cambiamenti tecnologici, il sempre maggiore invecchiamento della forza lavoro e le crescenti carenze di competenze e di manodopera in alcuni settori e regioni, di cui risentono soprattutto le PMI. Tenendo conto delle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro, l'Unione dovrebbe prepararsi per le sfide presenti e future investendo in competenze pertinenti, rendendo la crescita più inclusiva e migliorando le politiche occupazionali e sociali, anche in considerazione della mobilità professionale.

(5)

L'Unione si trova ad affrontare sfide strutturali che hanno come origine la globalizzazione dell'economia, le disuguaglianze sociali, la gestione dei flussi migratori e le relative problematiche in materia di integrazione , la transizione equa all'energia pulita, i cambiamenti tecnologici, il calo demografico, la disoccupazione in generale e la disoccupazione giovanile, l'invecchiamento della società e della forza lavoro e le crescenti carenze di competenze e di manodopera in alcuni settori e regioni, di cui risentono soprattutto le PMI. Tenendo conto delle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro, l'Unione dovrebbe prepararsi per le sfide presenti e future investendo in competenze pertinenti, nell'istruzione, nella formazione e nell'apprendimento permanente, rendendo la crescita più inclusiva e migliorando le competenze e conoscenze e le politiche occupazionali e sociali, anche in considerazione della mobilità professionale dei cittadini dell'Unione, nonché affrontando le crescenti disuguaglianze sanitarie tra gli Stati membri così come all'interno dei medesimi .

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

Il regolamento (UE) n. […] stabilisce il quadro d'azione per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), il Fondo di coesione, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), il Fondo Asilo e migrazione (AMIF), il Fondo sicurezza interna (ISF) e lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (IMC) come parte del Fondo per la gestione integrata delle frontiere (BMVI) e fissa, in particolare, gli obiettivi tematici e le regole di programmazione, di sorveglianza e di valutazione, di gestione e di controllo dei fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente. È pertanto necessario precisare gli obiettivi generali del FSE+ e stabilire disposizioni specifiche per quanto riguarda i tipi di attività che possono essere finanziate dal FSE+.

(6)

Il regolamento (UE) n. […] stabilisce il quadro d'azione per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), il Fondo di coesione, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), il Fondo Asilo e migrazione (AMIF), il Fondo sicurezza interna (ISF) e lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (IMC) come parte del Fondo per la gestione integrata delle frontiere (BMVI) e fissa, in particolare, gli obiettivi tematici e le regole di programmazione, di sorveglianza e di valutazione, di gestione e di controllo dei fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente. È pertanto necessario precisare gli obiettivi generali del FSE+ e il suo coordinamento con gli altri fondi e stabilire disposizioni specifiche per quanto riguarda i tipi di attività che possono essere finanziate dal FSE+.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

Il regolamento (UE, Euratom) [il nuovo RF] (il «regolamento finanziario») stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio. Al fine di garantire la coerenza nell'attuazione dei programmi di finanziamento dell'Unione, il regolamento finanziario si applica alle azioni da attuare in gestione diretta o indiretta nell'ambito del FSE+.

(7)

Il regolamento (UE, Euratom) [il nuovo RF] (il «regolamento finanziario») stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio, nonché alle sinergie tra strumenti finanziari . Al fine di garantire la coerenza nell'attuazione dei programmi di finanziamento dell'Unione, il regolamento finanziario si applica alle azioni da attuare in gestione diretta o indiretta nell'ambito del FSE+. Il presente regolamento dovrebbe specificare gli obiettivi operativi e stabilire le disposizioni specifiche riguardanti le azioni ammissibili che possono essere finanziate dal FSE+ in gestione diretta e indiretta.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

I tipi di finanziamento e i metodi di attuazione ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del previsto rischio di inottemperanza. Per le sovvenzioni è opportuno prendere in considerazione l'impiego di somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, come pure di finanziamenti non collegati ai costi, come previsto all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Per attuare misure intese a favorire l' integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, e in conformità all'articolo 88 del regolamento sulle disposizioni comuni, la Commissione può rimborsare gli Stati membri utilizzando le opzioni semplificate in materia di costi, incluso l'uso di somme forfettarie.

(8)

I tipi di finanziamento e i metodi di attuazione ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del previsto rischio di inottemperanza. Per le sovvenzioni è opportuno prendere in considerazione l'impiego di somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, come pure di finanziamenti non collegati ai costi, come previsto all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Per attuare misure intese a favorire l'inclusione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, e in conformità all'articolo 88 del regolamento sulle disposizioni comuni, la Commissione può rimborsare gli Stati membri utilizzando le opzioni semplificate in materia di costi, incluso l'uso di somme forfettarie.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

Al fine di razionalizzare e semplificare il panorama dei finanziamenti e di creare ulteriori opportunità di sinergie attraverso metodi di finanziamento integrato, le azioni che sono state sostenute dal Fondo di aiuti europei agli indigenti («FEAD»), dal programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale e dal programma d'azione dell'Unione per la salute dovrebbero essere integrate in un unico FSE+. Il FSE+ dovrebbe pertanto articolarsi in tre componenti: la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, la componente Occupazione e innovazione sociale e la componente Salute. Ciò dovrebbe contribuire a ridurre l'onere amministrativo connesso alla gestione di vari tipi di fondi, in particolare per gli Stati membri, mantenendo nel contempo norme più semplici per le operazioni più semplici, come la distribuzione di prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base.

(9)

Al fine di razionalizzare e semplificare il panorama dei finanziamenti e di creare ulteriori opportunità di sinergie attraverso metodi di finanziamento integrato, le azioni che sono state sostenute dal Fondo di aiuti europei agli indigenti («FEAD»), dal programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale e dal programma d'azione dell'Unione per la salute dovrebbero essere integrate in un unico FSE+. Il FSE+ dovrebbe pertanto articolarsi in tre componenti: la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, la componente Occupazione e innovazione sociale e la componente Salute in regime di gestione diretta e indiretta . Ciò dovrebbe contribuire a ridurre l'onere amministrativo connesso alla gestione di vari tipi di fondi, in particolare per gli Stati membri e i beneficiari , mantenendo nel contempo norme più semplici per le operazioni più semplici, come la distribuzione di prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

Alla luce di questo ampliamento dell'ambito di applicazione del FSE+, è opportuno prevedere che obiettivi quali aumentare l'efficacia dei mercati del lavoro, promuovere l'accesso all'occupazione di qualità, migliorare l'accesso all'istruzione e alla formazione e accrescerne la qualità, promuovere l'inclusione sociale e la salute e  ridurre la povertà non siano attuati solo in regime di gestione concorrente, ma anche in regime di gestione diretta e indiretta nell'ambito delle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute, per le azioni che sono necessarie a livello di Unione.

(10)

L'Unione dovrebbe contribuire alle politiche occupazionali degli Stati membri incoraggiando la cooperazione e integrando le loro azioni. Alla luce di questo ampliamento dell'ambito di applicazione del FSE+, è opportuno prevedere che obiettivi quali aumentare l'efficacia di mercati del lavoro inclusivi, aperti ed equi per tutti i generi , promuovere l'accesso all'occupazione di qualità, migliorare l'accesso all'istruzione e alla formazione e accrescerne la qualità, favorire il reinserimento nei sistemi di istruzione e promuovere l'apprendimento permanente, nonché promuovere l'inclusione sociale e la salute ed eliminare la povertà , continueranno a essere attuati principalmente in regime di gestione concorrente , con integrazioni, se del caso, in regime di gestione diretta e indiretta nell'ambito delle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute, per le azioni che sono necessarie a livello di Unione.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

Integrando il programma d'azione dell'Unione per la salute nel FSE+ si creeranno sinergie tra l'elaborazione e la sperimentazione di iniziative e di politiche volte a migliorare l'efficienza, la resilienza e la sostenibilità dei sistemi sanitari sviluppati dalla componente Salute del programma FSE+ e la loro attuazione negli Stati membri mediante gli strumenti forniti dalle altre componenti del regolamento FSE+.

(11)

Integrando il programma d'azione dell'Unione per la salute nel FSE+ si creeranno sinergie tra l'elaborazione e la sperimentazione di iniziative e di politiche volte a migliorare l'efficienza, l'accessibilità, la resilienza e la sostenibilità dei sistemi sanitari sviluppati dalla componente Salute del programma FSE+ e la loro attuazione negli Stati membri , a livello nazionale, regionale e locale, mediante gli strumenti forniti dalle altre componenti del regolamento FSE+.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il FSE+. Una parte di tale dotazione finanziaria dovrebbe essere utilizzata per le azioni da realizzare in gestione diretta e indiretta nel quadro delle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute .

(12)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il FSE+. È opportuno che esso specifichi le risorse per le attività da realizzare in gestione concorrente e le risorse per le azioni da realizzare in gestione diretta e indiretta.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

Il FSE+ dovrebbe puntare a promuovere l'occupazione tramite interventi attivi che consentano la (re)integrazione nel mercato del lavoro, in particolare dei giovani, i disoccupati di lungo periodo e  le persone inattive, nonché tramite la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale. Il FSE+ dovrebbe puntare a migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro sostenendo la modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro come i servizi pubblici per l'impiego, al fine di migliorare la loro capacità di fornire maggiore consulenza e orientamento mirati durante le fasi di ricerca di un lavoro e di transizione verso l'occupazione, e  migliorare la mobilità dei lavoratori. Il FSE+ dovrebbe promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso misure volte a garantire, tra l'altro, un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata e  l' accesso all' assistenza all'infanzia. Il FSE+ dovrebbe altresì puntare ad assicurare un ambiente di lavoro sano e adeguato, per poter contrastare i rischi per la salute correlati all'evoluzione delle forme di lavoro e soddisfare le esigenze di una forza lavoro in costante invecchiamento.

(13)

Il FSE+ , in stretta collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe puntare a promuovere l'occupazione tramite interventi attivi che consentano l'integrazione e la reintegrazione nel mercato del lavoro, in particolare dei giovani, dei disoccupati di lungo periodo, dei prestatori di assistenza, delle categorie economicamente inattive e svantaggiate , nonché tramite la promozione del lavoro autonomo , dell'imprenditorialità e dell'economia sociale. Il FSE+ dovrebbe puntare a migliorare le politiche a favore dell'occupazione e il funzionamento dei mercati del lavoro sostenendo la modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro come i servizi pubblici per l'impiego, al fine di migliorare la loro capacità di fornire maggiore consulenza e orientamento mirati e personalizzati, ove opportuno, durante le fasi di ricerca di un lavoro e di transizione verso l'occupazione , con un'attenzione particolare per le categorie svantaggiate, di favorire la mobilità dei lavoratori , nonché di far sì che tali servizi siano forniti in modo non discriminatorio . Il FSE+ dovrebbe promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso misure volte a garantire, tra l'altro, un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata e  un agevole accesso a servizi di qualità, abbordabili o gratuiti, in materia di assistenza all'infanzia e agli anziani, così come ad altri servizi di assistenza o sostegno di qualità . Il FSE+ dovrebbe altresì puntare ad assicurare un ambiente di lavoro sicuro, sano e adeguato, per poter contrastare i rischi per la salute correlati al lavoro e all'evoluzione delle forme di lavoro e soddisfare le esigenze di una forza lavoro in costante invecchiamento. Il FSE+ dovrebbe, inoltre, sostenere misure volte ad agevolare la transizione dei giovani dall'istruzione al lavoro.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)

Al fine di sostenere e sfruttare il potenziale di creazione di posti di lavoro esistente nell'economia sociale, il FSE+ dovrebbe contribuire a migliorare l'integrazione delle imprese dell'economia sociale nei piani nazionali per l'occupazione e l'innovazione sociale, nonché nei programmi nazionali di riforma. La definizione di impresa dell'economia sociale dovrebbe essere allineata alle definizioni contenute nelle leggi in materia di economia sociale degli Stati membri, nonché nelle conclusioni del Consiglio del 7 dicembre 2015 sulla promozione dell'economia sociale quale fattore essenziale dello sviluppo economico e sociale in Europa.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)

Il FSE+ dovrebbe fornire sostegno per migliorare la qualità, l'efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione al fine di facilitare l'acquisizione delle competenze chiave, soprattutto nel settore del digitale, di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, l'occupazione, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva. Il FSE+ dovrebbe contribuire alla progressione nell'istruzione e nella formazione e al passaggio al mondo del lavoro, sostenere l'apprendimento e l'occupabilità lungo tutto l'arco della vita e contribuire alla competitività e all'innovazione economica e sociale supportando iniziative scalabili e sostenibili in questi settori. Ciò potrebbe essere realizzato ad esempio attraverso l' apprendimento basato sul lavoro e l'apprendistato, l'orientamento permanente, l'anticipazione delle competenze in collaborazione con l'industria , l'aggiornamento del materiale didattico, la previsione e il monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati, la formazione degli educatori, la convalida dei risultati dell'apprendimento e il riconoscimento delle qualifiche.

(14)

Dal momento che il FSE+ è il principale strumento dell'Unione dedicato all'occupazione, alle competenze e all'inclusione sociale, è fondamentale che esso possa contribuire in tutta l'Unione alla coesione sociale, economica e territoriale. A tal fine, il FSE+ dovrebbe fornire sostegno per migliorare la qualità, la natura non discriminatoria, l'accessibilità, l'inclusività, l'efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione al fine di facilitare l'acquisizione delle competenze chiave, soprattutto nel settore linguistico, imprenditoriale e del digitale, incluse competenze in materia di protezione dei dati e governance delle informazioni, di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, l'occupazione, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva. È opportuno prestare particolare attenzione a rendere autonomi i disoccupati di lungo periodo e le persone provenienti da contesti sociali svantaggiati. Il FSE+ dovrebbe contribuire alla progressione nell'istruzione e nella formazione, al passaggio al mondo del lavoro e alla reintegrazione nel mondo del lavoro , sostenere l'apprendimento e l'occupabilità di tutti lungo tutto l'arco della vita e contribuire all'inclusione, alla competitività , alla riduzione della segregazione orizzontale e verticale e all'innovazione economica e sociale supportando iniziative scalabili e sostenibili in questi settori. Ciò potrebbe essere realizzato ad esempio attraverso investimenti nell'istruzione professionale, nell' apprendimento basato sul lavoro e  nell' apprendistato, con un'attenzione particolare per il collaudato modello della formazione duale, che combina insegnamento ed esperienza lavorativa, per l'orientamento permanente, l'anticipazione delle competenze in collaborazione con le parti sociali , l'aggiornamento del materiale didattico, la previsione e il monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati, la formazione degli educatori, il sostegno all'apprendimento informale e non formale, la convalida dei risultati dell'apprendimento e il riconoscimento delle qualifiche. Il FSE+ dovrebbe altresì promuovere l'accesso delle minoranze all'insegnamento, mirando a una migliore integrazione delle comunità emarginate come i rom, le minoranze e i migranti.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis)

Il FSE+ dovrebbe fornire sostegno alle misure incluse nei piani nazionali degli Stati membri miranti all'eliminazione della povertà energetica e alla promozione dell'efficienza energetica degli edifici per quanto riguarda le famiglie vulnerabili, incluse quelle in condizioni di povertà energetica, e, ove opportuno, negli alloggi popolari, in linea con la comunicazione della Commissione dal titolo «La Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale», nonché in conformità del regolamento (XX/XX) del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia e della direttiva (XX/XX) del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 ter)

In futuro l'assegnazione di finanziamenti a titolo del FSE+ agli Stati membri dovrebbe essere subordinata alla dimostrazione di un'effettiva partecipazione a progetti volti a introdurre o rafforzare la formazione duale nell'ambito della garanzia per i giovani.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)

Il sostegno erogato mediante il FSE+ dovrebbe essere impiegato per promuovere la parità di accesso per tutti, in particolare per i gruppi svantaggiati, a un'istruzione e a una formazione inclusive e non segregate, dall'educazione e dall'assistenza prescolare, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento in età adulta, promuovendo in tal modo la permeabilità tra i settori dell'istruzione e della formazione, prevenendo l'abbandono scolastico precoce, migliorando l'alfabetizzazione sanitaria, rafforzando i legami con l'apprendimento non formale e informale e facilitando la mobilità a fini di apprendimento per tutti. In questo contesto dovrebbero essere sostenute le sinergie con il programma Erasmus , in particolare per agevolare la partecipazione di discenti svantaggiati alla mobilità a fini di apprendimento.

(15)

Il sostegno erogato mediante il FSE+ dovrebbe essere impiegato per promuovere la parità di accesso per tutti, in particolare per i gruppi svantaggiati, a un'istruzione e a una formazione inclusive e non segregate, dall'educazione e dall'assistenza prescolare, prestando particolare attenzione ai bambini provenienti da contesti sociali svantaggiati, come i bambini affidati a istituti e i bambini senza fissa dimora, passando per l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e  al reinserimento nel sistema di istruzione, nonché all'istruzione e all'apprendimento in età adulta, evitando in tal modo che la povertà si trasmetta da una generazione all'altra, promuovendo la permeabilità tra i settori dell'istruzione e della formazione, riducendo e prevenendo l'abbandono scolastico precoce e l'esclusione sociale , migliorando l'alfabetizzazione sanitaria, rafforzando i legami con l'apprendimento non formale e informale e facilitando la mobilità a fini di apprendimento per tutti. Tali forme di apprendimento informale non dovrebbero sostituirsi all'accesso all'istruzione regolare, in particolare nel caso dell'istruzione prescolare e primaria. In questo contesto dovrebbero essere realizzate sinergie con il programma Erasmus, per raggiungere e preparare in modo adeguato e attivo a esperienze di mobilità all'estero i discenti svantaggiati e rafforzare la loro partecipazione alla mobilità transfrontaliera a fini di apprendimento.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis)

Il sostegno a titolo della priorità di investimento «sviluppo locale di tipo partecipativo» contribuisce agli obiettivi definiti nel presente regolamento. Le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo supportate dal FSE+ dovrebbero essere inclusive nei confronti delle persone svantaggiate presenti sul territorio, sia in termini di governance dei gruppi di azione locali sia in termini di contenuto delle strategie. Il FSE dovrebbe poter sostenere strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo nelle zone urbane e rurali, nonché gli investimenti territoriali integrati (ITI).

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 ter)

Il valore aggiunto della politica di coesione dell'Unione consiste in particolare in un approccio territoriale di tipo locale, nella governance multilivello, nella pianificazione pluriennale e in obiettivi condivisi e misurabili, nonché in un approccio di sviluppo integrato e nella convergenza verso norme europee in materia di capacità amministrative.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Considerando 15 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 quater)

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire che la parità di genere e l'integrazione della prospettiva di genere siano un principio vincolante in tutte le fasi della programmazione, dalla definizione delle priorità dei programmi operativi all'attuazione, alla sorveglianza e alla valutazione, e che le azioni fondamentali per l'integrazione della dimensione di genere ricevano sostegno.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Considerando 15 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 quinquies)

Il FSE+ dovrebbe sostenere programmi d'istruzione che offrano agli adulti con un basso grado di competenze la possibilità di acquisire un livello minimo di competenze alfabetiche, matematiche e digitali, in linea con la raccomandazione del Consiglio del 19 dicembre 2016 sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunità per gli adulti  (1 bis) .

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)

Il FSE+ dovrebbe promuovere le opportunità di perfezionamento e di riqualificazione flessibili per tutti, in particolare per quanto riguarda le competenze digitali e le tecnologie abilitanti fondamentali, al fine di fornire alle persone competenze adeguate per la digitalizzazione, il cambiamento tecnologico, l'innovazione e il cambiamento sociale ed economico, facilitando il riorientamento e la mobilità professionale e supportando in particolare gli adulti con competenze limitate e/o scarsamente qualificati, in linea con l'agenda per le competenze per l'Europa.

(16)

Il FSE+ dovrebbe promuovere le opportunità di perfezionamento e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle difficoltà dei vari gruppi sociali svantaggiati, in particolare per quanto riguarda le competenze imprenditoriali e digitali e le tecnologie abilitanti fondamentali, al fine di fornire alle persone e alle comunità locali abilità, competenze e conoscenze adeguate per la digitalizzazione, il cambiamento tecnologico, l'innovazione e il cambiamento sociale ed economico, ad esempio i cambiamenti indotti dalla transizione a un'economia a basse emissioni di carbonio, facilitando il passaggio dall'istruzione all'occupazione e la mobilità professionale e supportando in particolare le persone con competenze limitate , le persone con disabilità e/o gli adulti scarsamente qualificati, in linea con l'agenda per le competenze per l'Europa e in coordinamento e complementarità con il programma Europa digitale .

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)

Le sinergie con il programma Orizzonte Europa dovrebbero garantire che il FSE+ possa riprendere e applicare su larga scala i programmi innovativi sostenuti da Orizzonte Europa, così da fornire alle persone le capacità e le competenze necessarie per il lavoro del futuro.

(17)

Le sinergie con il programma Orizzonte Europa dovrebbero garantire che il FSE+ possa riprendere e applicare su larga scala i programmi innovativi sostenuti da Orizzonte Europa, così da fornire alle persone le capacità e le competenze necessarie per il loro sviluppo personale e professionale e per il lavoro del futuro e far fronte alle sfide sociali attuali e future . La Commissione dovrebbe garantire sinergie tra la componente Salute e il programma Orizzonte Europa al fine di rafforzare i risultati conseguiti nel settore della protezione della salute e della prevenzione delle malattie.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis)

Le sinergie con il programma «Diritti e valori» dovrebbero garantire che il FSE+ possa integrare e ampliare le azioni volte a impedire e combattere discriminazione, razzismo, xenofobia, antisemitismo, islamofobia e altre forme di intolleranza, nonché dedicare azioni specifiche alla prevenzione dell'odio, della segregazione e della stigmatizzazione, compresi il bullismo, le molestie e i trattamenti intolleranti.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 ter)

Le sinergie create grazie alla cooperazione territoriale europea a livello regionale e transfrontaliero si sono tradotte anche in progetti di cooperazione concernenti il miglioramento dell'occupazione, l'inclusione delle fasce più vulnerabili della popolazione, le sfide demografiche, la salute e l'istruzione, non solo nell'Unione, ma anche con i paesi in fase di preadesione e i paesi vicini, dove la cooperazione con l'Unione offre un valore aggiunto. Il FSE+ dovrebbe migliorare il finanziamento di questo tipo di progetti e assicurare il trasferimento di conoscenze tra i progetti medesimi e il processo legislativo, al fine di migliorare il quadro normativo europeo e di promuovere la condivisione delle buone pratiche tra i territori dell'Unione.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)

Il FSE+ dovrebbe sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a  combattere la povertà così da spezzare il circolo vizioso dello svantaggio attraverso le generazioni e promuovere l'inclusione sociale, garantendo pari opportunità per tutti, contrastando la discriminazione e affrontando le disuguaglianze sanitarie. Per questo è necessario mobilitare una serie di politiche rivolte alle persone più svantaggiate indipendentemente dalla loro età, inclusi i bambini, le comunità emarginate come i rom, e i lavoratori poveri. Il FSE+ dovrebbe promuovere l'inclusione attiva delle persone ai margini del mercato del lavoro per garantirne l'integrazione socio-economica. Il FSE+ dovrebbe inoltre essere utilizzato per migliorare la tempestività e la parità di accesso a servizi abbordabili, sostenibili e di qualità, quali i servizi sanitari e l'assistenza di lunga durata, in particolare i servizi di assistenza alle famiglie e di tipo partecipativo. Il FSE+ dovrebbe contribuire alla modernizzazione dei sistemi di protezione sociale, in particolare al fine di promuoverne l'accessibilità.

(18)

Il FSE+ dovrebbe sostenere gli sforzi degli Stati membri a tutti i livelli di governo, compreso il livello regionale e locale, volti a  eliminare la povertà, inclusa la povertà energetica, come previsto nella normativa recentemente adottata sulla governance dell'Unione dell'energia [inserire il numero del regolamento una volta pubblicato] , così da spezzare il circolo vizioso dello svantaggio attraverso le generazioni e promuovere l'inclusione sociale, garantendo pari opportunità per tutti, riducendo le barriere, combattendo la discriminazione e affrontando le disuguaglianze sociali e sanitarie. Per questo è necessario anche, ma non solo, mobilitare una serie di politiche e strategie proattive e reattive rivolte alle persone più svantaggiate indipendentemente dalla loro età, inclusi i bambini, le comunità emarginate come i rom, le persone con disabilità, le persone senza fissa dimora, i cittadini di paesi terzi, inclusi i migranti, e i lavoratori poveri. Il FSE+ dovrebbe promuovere l'inclusione attiva delle persone ai margini del mercato del lavoro per garantirne l'integrazione socio-economica , anche mediante il sostegno mirato all'economia sociale . Gli Stati membri dovrebbero promuovere le azioni FSE+ che integrano le misure nazionali, in linea con la raccomandazione della Commissione del 3 ottobre 2008 relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro  (1 bis) , comprese misure di adeguato sostegno al reddito. Il FSE+ dovrebbe inoltre essere utilizzato per migliorare la tempestività e la parità di accesso a servizi gratuiti o abbordabili, sostenibili e di qualità, quali i servizi sanitari incentrati sulla persona, l'assistenza connessa e l'assistenza di lunga durata, in particolare i servizi di assistenza alle famiglie e di tipo partecipativo e i servizi per l'accesso ad alloggi sociali dignitosi e ad abitazioni a prezzi accessibili . Vi rientrano i servizi di promozione della salute e di prevenzione delle malattie nell'ambito dei servizi sanitari primari. Il FSE+ dovrebbe contribuire alla modernizzazione dei sistemi di protezione sociale, in particolare al fine di promuoverne l'accessibilità , l'inclusività e l'efficacia nel rispondere alle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro . Il FSE dovrebbe inoltre affrontare la povertà rurale derivante dagli svantaggi specifici delle zone rurali, quali una situazione demografica sfavorevole, un debole mercato del lavoro, un accesso limitato ai servizi di istruzione e formazione o all'assistenza sanitaria e ai servizi sociali.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)

Il FSE+ dovrebbe contribuire alla riduzione della povertà sostenendo i programmi nazionali volti ad alleviare la deprivazione alimentare e materiale e a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale e delle persone indigenti. Prevedendo che a livello dell'UE almeno il 4 % delle risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente vada a sostegno degli indigenti, gli Stati membri dovrebbero assegnare almeno il 2 % delle proprie risorse nazionali della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente alla gestione delle forme di povertà estrema con il maggiore impatto in termini di esclusione sociale, come la mancanza di una fissa dimora, la povertà infantile e la deprivazione alimentare. A causa della natura delle operazioni e della tipologia di destinatari finali è necessario che si applichino norme più semplici al sostegno destinato alle misure di contrasto alla deprivazione materiale degli indigenti.

(19)

Il FSE+ dovrebbe contribuire all'eradicazione della povertà sostenendo i programmi nazionali volti ad alleviare la deprivazione alimentare e materiale e a promuovere l'integrazione sociale delle persone in situazione o a rischio di povertà o di esclusione sociale e delle persone indigenti. Gli Stati membri dovrebbero assegnare almeno il 3 % delle proprie risorse nazionali della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente al contrasto delle forme di povertà estrema con il maggiore impatto in termini di esclusione sociale, come la mancanza di una fissa dimora, la povertà infantile e in età avanzata e la deprivazione alimentare. A causa della natura delle operazioni e della tipologia di destinatari finali è necessario che si applichino norme quanto più semplici possibile al sostegno destinato alle misure di contrasto alla deprivazione materiale degli indigenti.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis)

Il FSE+ dovrebbe puntare ad affrontare il problema della povertà tra le donne anziane in tutta l'Unione, tenendo conto che il divario pensionistico di genere, pari al 40 %, costituisce un rischio acuto di peggioramento dei livelli di povertà tra le donne anziane, in particolare le donne sole, dando seguito in tal modo agli impegni assunti nel 2015 nelle conclusioni del Consiglio «Pari opportunità retributive per donne e uomini: colmare il divario pensionistico di genere»  (1a) . La povertà tra le donne anziane è altresì aggravata dall'aumento dei costi sostenuti direttamente dai pazienti anziani per l'assistenza sanitaria e i farmaci, in particolare dalle donne, che rispetto agli uomini trascorrono una parte maggiore della propria vita in cattive condizioni di salute, soprattutto per effetto della loro maggiore speranza di vita.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 ter)

Per eliminare la povertà e garantire una migliore inclusione sociale, il FSE+ dovrebbe promuovere la partecipazione attiva delle ONG specializzate e delle organizzazioni di persone che vivono in condizioni di povertà alla messa a punto e all'attuazione dei programmi specifici.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)

Alla luce della persistente necessità di intensificare gli sforzi per la gestione dei flussi migratori nell'Unione nel suo complesso, e al fine di garantire un sostegno coerente, forte e costante agli sforzi di condivisione della solidarietà e della responsabilità, il FSE+ dovrebbe offrire un supporto alla promozione dell'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi a complemento delle azioni finanziate nel quadro del Fondo Asilo e migrazione.

(20)

Alla luce della persistente necessità di intensificare gli sforzi per la gestione dei flussi migratori nell'Unione nel suo complesso, e al fine di garantire un sostegno coerente, forte e costante agli sforzi di solidarietà e di equa condivisione della responsabilità, il FSE+ dovrebbe offrire un supporto alla promozione dell'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, ivi compresi i migranti, il che può includere iniziative a livello locale, a complemento delle azioni finanziate nel quadro del Fondo Asilo e migrazione , del Fondo europeo di sviluppo regionale e dei fondi che possono avere un effetto positivo sull'inclusione dei cittadini di paesi terzi .

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis)

Le autorità degli Stati membri responsabili della pianificazione e dell'attuazione del FSE+ dovrebbero coordinarsi con le autorità designate dagli Stati membri per la gestione degli interventi del Fondo Asilo e migrazione, al fine di promuovere nel miglior modo possibile l'integrazione dei cittadini di paesi terzi a tutti i livelli, attraverso strategie realizzate principalmente dalle autorità locali e regionali e da organizzazioni non governative e ricorrendo alle misure più adatte alla situazione specifica dei cittadini di paesi terzi. Le misure di integrazione dovrebbero incentrarsi sui cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro o, se del caso, che sono in procinto di ottenere il permesso di soggiorno in uno Stato membro, ivi compresi i beneficiari di protezione internazionale.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)

Il FSE+ dovrebbe sostenere le riforme dei sistemi e delle politiche in materia di occupazione, inclusione sociale, servizi sanitari e assistenza di lunga durata e istruzione e formazione. Al fine di rafforzare l'allineamento con il semestre europeo, gli Stati membri dovrebbero destinare un importo adeguato delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente all'attuazione di pertinenti raccomandazioni specifiche per paese relative a quelle sfide strutturali che è opportuno affrontare tramite gli investimenti pluriennali che rientrano nell'ambito di applicazione del FSE+. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire la coerenza, il coordinamento e la complementarità tra la componente in regime di gestione concorrente e la componente Salute del FSE+, da un lato, e il programma di sostegno alle riforme, dall'altro, compresi lo strumento per la realizzazione delle riforme e lo strumento di assistenza tecnica. In particolare la Commissione e lo Stato membro dovrebbero assicurare, in tutte le fasi del processo, un coordinamento efficace, per salvaguardare la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento, compresa l'assistenza tecnica.

(21)

Il FSE+ dovrebbe sostenere le riforme dei sistemi e delle politiche in materia di occupazione, inclusione sociale, eradicazione della povertà, servizi sanitari e assistenza di lunga durata e istruzione e formazione. Al fine di rafforzare l'allineamento con il semestre europeo, gli Stati membri dovrebbero destinare un importo adeguato delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente all'attuazione di pertinenti raccomandazioni specifiche per paese relative a quelle sfide strutturali che è opportuno affrontare tramite gli investimenti pluriennali che rientrano nell'ambito di applicazione del FSE+. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero coinvolgere le autorità locali e regionali per garantire la coerenza, il coordinamento e la complementarità tra la componente in regime di gestione concorrente e la componente Salute del FSE+, da un lato, e il programma di sostegno alle riforme, dall'altro, compresi lo strumento per la realizzazione delle riforme e lo strumento di assistenza tecnica. In particolare la Commissione e lo Stato membro dovrebbero assicurare, in tutte le fasi del processo, un coordinamento efficace, per salvaguardare la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento, compresa l'assistenza tecnica , tenendo conto dei principi e dei diritti enunciati nel pilastro europeo dei diritti sociali, del quadro di valutazione della situazione sociale nel contesto del semestre europeo, dell'agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso e delle specificità regionali, contribuendo in tal modo agli obiettivi dell'Unione a norma dell'articolo 174 TFUE in materia di rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale .

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis)

In considerazione del diverso livello di sviluppo delle regioni e delle varie realtà sociali all'interno dell'Unione, il grado di flessibilità del FSE+ dovrebbe essere tale da permettere di tener conto delle specificità regionali e territoriali.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)

Per garantire che la dimensione sociale dell'Europa, come indicato nel pilastro europeo dei diritti sociali, sia debitamente sostenuta e che un importo minimo di risorse sia destinato alle persone più bisognose, gli Stati membri dovrebbero destinare almeno il 25 % delle proprie risorse nazionali FSE+ della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente alla promozione dell'inclusione sociale.

(22)

Per garantire che la dimensione sociale dell'Europa, come indicato nel pilastro europeo dei diritti sociali, sia debitamente sostenuta e che un importo minimo di risorse sia destinato alle persone più bisognose, gli Stati membri dovrebbero destinare almeno il 27 % delle proprie risorse nazionali FSE+ della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente alla promozione dell'inclusione sociale e all'eliminazione della povertà . Tale percentuale dovrebbe essere complementare alle risorse nazionali destinate a contrastare la povertà estrema.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 bis)

Tutti gli Stati membri hanno ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), che costituisce lo standard nella promozione e nella tutela dei diritti del minore. La promozione dei diritti dell'infanzia costituisce un obiettivo esplicito delle politiche dell'Unione (articolo 3 del trattato di Lisbona) e la Carta impone che l'interesse superiore del minore sia considerato preminente in tutte le azioni dell'Unione. L'Unione e gli Stati membri dovrebbero utilizzare in maniera adeguata il FSE+ per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio per i minori che vivono in condizioni di povertà e di esclusione sociale, quali definite nella raccomandazione della Commissione del 2013 dal titolo «Investire nell'infanzia». Il FSE+ dovrebbe sostenere azioni intese a promuovere interventi efficaci che contribuiscano alla realizzazione dei diritti dei minori.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Considerando 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 ter)

Alla luce del persistere di un livello elevato di povertà e di esclusione sociale infantili nell'UE (26,4  % nel 2017) e del pilastro europeo dei diritti sociali, secondo cui i minori hanno il diritto di essere protetti dalla povertà e i minori provenienti da contesti svantaggiati hanno diritto a misure specifiche tese a migliorare le pari opportunità, gli Stati membri dovrebbero assegnare almeno il 5 % delle risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente al sistema di garanzia europea per l'infanzia per contribuire a garantire ai minori parità di accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'assistenza all'infanzia gratuite, ad alloggi dignitosi e a un'alimentazione adeguata, al fine di eliminare la povertà infantile e l'esclusione sociale. Investire precocemente nell'infanzia apporta vantaggi significativi per i minori e la società nel complesso ed è fondamentale per spezzare sin dalla prima infanzia il circolo vizioso dello svantaggio. Il sostegno ai minori affinché acquisiscano competenze e capacità consente loro di sviluppare appieno le loro potenzialità, garantisce loro i migliori risultati in termini di istruzione e salute e li aiuta a divenire membri attivi della società e ad aumentare le loro opportunità nel mercato del lavoro in età giovanile.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)

In considerazione del persistere di livelli elevati di disoccupazione e inattività giovanile in alcuni Stati membri e regioni, che interessano in particolare i giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione, è necessario che tali Stati membri continuino ad investire risorse sufficienti della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente in azioni per promuovere l'occupazione giovanile, anche attraverso l'attuazione dei programmi della garanzia per i giovani. Sulla scia delle azioni sostenute dall'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile nel periodo di programmazione 2014-2020 e destinate a singole persone, gli Stati membri dovrebbero promuovere maggiormente i percorsi che consentono di reintegrarsi nel lavoro e nell'istruzione e le misure di sensibilizzazione per i giovani, dando priorità, ove opportuno, ai giovani disoccupati di lungo periodo, inattivi e svantaggiati, anche attraverso l'animazione socioeducativa. Gli Stati membri dovrebbero inoltre investire in misure volte ad agevolare la transizione dalla scuola al lavoro, come pure riformare e adeguare i servizi per l'impiego, per poter fornire un sostegno su misura ai giovani. Gli Stati membri in questione dovrebbero pertanto assegnare almeno il 10 % delle proprie risorse nazionali della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente al sostegno dell'occupabilità dei giovani.

(23)

In considerazione del persistere di livelli elevati di disoccupazione e inattività giovanile in alcuni Stati membri e regioni, che interessano in particolare i giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET), livelli che sono ancora più elevati nel caso dei giovani provenienti da contesti sociali svantaggiati , è necessario che gli Stati membri continuino ad investire risorse adeguate della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente in azioni per promuovere l'occupazione giovanile, in particolare attraverso l'attuazione dei programmi della garanzia per i giovani. Sulla scia delle azioni sostenute dall'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile nel periodo di programmazione 2014-2020 e destinate a singole persone, gli Stati membri dovrebbero promuovere maggiormente i percorsi che consentono di reintegrarsi nel lavoro e nell'istruzione di qualità ed efficaci misure di sensibilizzazione per i giovani, dando priorità, ove opportuno, ai giovani disoccupati di lungo periodo, inattivi e svantaggiati, ai giovani più difficili da raggiungere e a quelli in situazioni vulnerabili, anche attraverso l'animazione socioeducativa. Gli Stati membri dovrebbero inoltre investire in misure volte ad agevolare la transizione dalla scuola al lavoro, come pure riformare e adeguare i servizi per l'impiego, per poter fornire un sostegno su misura ai giovani e prestare i loro servizi in modo assolutamente non discriminatorio . Gli Stati membri dovrebbero assegnare almeno il 3 % delle proprie risorse nazionali della componente del FSE+ al sostegno di politiche nel settore dell'occupabilità dei giovani , della formazione permanente, del lavoro di qualità, degli apprendistati e dei tirocini . Gli Stati membri con un livello di NEET superiore alla media dell'Unione o superiore al 15 % dovrebbero assegnare almeno il 15 % delle proprie risorse nazionali FSE+ per sostenere politiche in tale ambito, agendo al livello territoriale appropriato.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 bis)

All'interno delle regioni le disparità stanno aumentando, anche nelle regioni più prospere, che contengono sacche di povertà.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 ter)

Data l'estensione dell'ambito di applicazione dell'FSE+, i compiti supplementari dovrebbero andare di pari passo con una maggiore dotazione di bilancio al fine di conseguire gli obiettivi del programma. Sono necessari ulteriori finanziamenti per combattere la disoccupazione, in particolare la disoccupazione giovanile, e la povertà e per sostenere lo sviluppo e la formazione professionali, in particolare sul posto di lavoro digitale, in linea con i principi stabiliti nel pilastro europeo dei diritti sociali.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Considerando 23 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 quater)

È opportuno potenziare EURES a lungo termine, in particolare sviluppando in modo significativo la piattaforma online e prevedendo la partecipazione attiva degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare in modo più efficiente il modello esistente e pubblicare nel sistema EURES informazioni dettagliate su tutti i posti vacanti.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)

È opportuno che gli Stati membri garantiscano il coordinamento e la complementarità tra le azioni sostenute da questi finanziamenti .

(24)

È opportuno che gli Stati membri e la Commissione garantiscano il coordinamento e la complementarità e sfruttino le sinergie tra le azioni sostenute dal FSE+ e dagli altri programmi e strumenti dell'Unione quali il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, il programma Erasmus, il Fondo Asilo e migrazione, il programma Orizzonte Europa, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il programma Europa digitale, InvestEU, il programma Europa creativa o il Corpo europeo di solidarietà .

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)

In conformità all'articolo  349 del TFUE e dell'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994, le regioni ultraperiferiche e le regioni nordiche scarsamente popolate hanno diritto a misure specifiche nell'ambito delle politiche comuni e dei programmi dell'UE. A causa di vincoli permanenti , tali regioni necessitano di un sostegno specifico.

(25)

In conformità agli articoli 349 e 174 TFUE e all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994, le regioni ultraperiferiche, le regioni nordiche scarsamente popolate e le isole hanno diritto a misure specifiche nell'ambito delle politiche comuni e dei programmi dell'UE. Essendo soggette a gravi e permanenti svantaggi naturali , tali regioni necessitano di un sostegno specifico.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 bis)

Conformemente all'articolo 174 TFUE, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che il FSE+ contribuisca alla definizione e all'attuazione di politiche specifiche per tener conto dei vincoli e delle difficoltà delle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni spopolate o quelle con bassa densità demografica.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26)

L'attuazione efficiente ed efficace delle azioni sostenute dal FSE+ dipende dalla qualità della governance e del partenariato tra tutti gli attori ai livelli territoriali pertinenti e gli attori socioeconomici, in particolare le parti sociali e la società civile. È pertanto fondamentale che gli Stati membri incoraggino la partecipazione delle parti sociali e della società civile all'attuazione del FSE+ in regime di gestione concorrente .

(26)

L'attuazione efficiente ed efficace delle azioni sostenute dal FSE+ dipende dalla qualità della governance e del partenariato tra le istituzioni dell'Unione e le autorità nazionali, regionali e locali e gli attori socioeconomici, in particolare le parti sociali e la società civile. È pertanto fondamentale che gli Stati membri , in collaborazione con le autorità regionali e locali, garantiscano la partecipazione significativa delle parti sociali e  delle organizzazioni della società civile , degli enti per la parità, delle istituzioni nazionali per i diritti umani e di altre organizzazioni pertinenti o rappresentative alla programmazione e alla realizzazione del FSE+ , dalla definizione delle priorità dei programmi operativi all'attuazione, alla sorveglianza e alla valutazione dei risultati e dell'impatto, conformemente al codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei, istituito dal regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione  (1 bis) . Inoltre, al fine di garantire la non discriminazione e le pari opportunità, è auspicabile che in ogni fase siano coinvolti altresì gli enti per la parità e le istituzioni nazionali per i diritti umani.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 bis)

La buona governance e il partenariato tra le autorità di gestione e le parti richiedono l'utilizzo efficace ed efficiente del rafforzamento delle capacità per i portatori di interessi, cui gli Stati membri dovrebbero destinare una quota adeguata di risorse del FSE+. Dal momento che gli investimenti nella capacità istituzionale e nell'efficienza dell'amministrazione pubblica e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance non sono più inclusi come obiettivo operativo del FSE+ in regime di gestione concorrente, ma figurano ormai nel programma di sostegno alle riforme strutturali, è necessario che la Commissione e gli Stati membri garantiscano un efficace coordinamento tra i due strumenti.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27)

Al fine di adeguare ulteriormente le politiche ai cambiamenti sociali ed incoraggiare e sostenere le soluzioni innovative, è essenziale sostenere l'innovazione sociale. In particolare, la sperimentazione e la valutazione di soluzioni innovative prima di una loro applicazione su larga scala contribuiscono a migliorare l'efficienza delle politiche e giustificano quindi il sostegno specifico da parte del FSE+.

(27)

Al fine di adeguare ulteriormente le politiche ai cambiamenti sociali ed incoraggiare e sostenere le soluzioni innovative, anche a livello locale, è essenziale sostenere l'innovazione sociale e l'economia sociale. In particolare, la sperimentazione e la valutazione di soluzioni innovative prima di una loro applicazione su larga scala contribuiscono a migliorare l'efficienza delle politiche e giustificano quindi il sostegno specifico da parte del FSE+.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(27 bis)

Per sfruttare appieno il potenziale della cooperazione intersettoriale e migliorare le sinergie e la coerenza con altri ambiti strategici onde conseguire i suoi obiettivi generali, il FSE+ dovrebbe sostenere azioni innovative che si avvalgano dello sport, dell'attività fisica e della cultura per incentivare l'inclusione sociale, combattere la disoccupazione giovanile, in particolare dei gruppi svantaggiati, migliorare l'inclusione sociale dei gruppi emarginati e promuovere la salute e la prevenzione delle malattie.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che il FSE+ contribuisca alla promozione della parità tra uomini e donne, conformemente all'articolo 8 del TFUE, per promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra uomini e donne in tutti i settori, anche per quanto riguarda la partecipazione al mercato del lavoro, i termini e le condizioni di lavoro e l'avanzamento di carriera. Essi dovrebbero altresì garantire che il FSE+ promuova le pari opportunità per tutti senza discriminazioni , in conformità all'articolo 10 del TFUE , e che promuova l'inclusione nella società delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, contribuendo all'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Questi principi dovrebbero rientrare in tutte le dimensioni e in tutte le fasi di preparazione, sorveglianza, attuazione e valutazione dei programmi, in modo tempestivo e coerente, garantendo altresì che siano realizzate azioni specifiche volte a promuovere la parità di genere e le pari opportunità. Il FSE+ dovrebbe inoltre promuovere il passaggio dall'assistenza in residenze/ istituti all'assistenza nell'ambito della famiglia e in comunità, in particolare per quanti sono oggetto di discriminazioni multiple. Il FSE+ non dovrebbe sostenere azioni che contribuiscono alla segregazione o all'esclusione sociale. Il regolamento (UE) n. [futuro regolamento sulle disposizioni comuni] prevede che le regole concernenti l'ammissibilità delle spese siano stabilite a livello nazionale, con alcune eccezioni per le quali è necessario stabilire regole specifiche relative alla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.

(28)

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che il FSE+ contribuisca alla promozione della parità tra uomini e donne, conformemente all'articolo 8 del TFUE, per promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra uomini e donne in tutti i settori, anche per quanto riguarda la partecipazione al mercato del lavoro, i termini e le condizioni di lavoro e l'avanzamento di carriera. Si dovrebbe tener conto degli aspetti di genere in tutti i programmi attuati, nel corso dell'intero processo di preparazione, attuazione, monitoraggio e valutazione. Inoltre, il FSE+ dovrebbe in particolare rispettare l'articolo 21 della Carta che stabilisce il divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età e l'orientamento sessuale. Dovrebbe essere proibita altresì qualsiasi discriminazione fondata sulle caratteristiche sessuali o sull'identità di genere e sulla nazionalità. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero altresì garantire che il FSE+ promuova l'inclusione nella società delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, contribuendo all'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità , anche per quanto riguarda l'istruzione, il lavoro, l'occupazione e l'accessibilità universale . Questi principi dovrebbero rientrare in tutte le dimensioni e in tutte le fasi di preparazione, sorveglianza, attuazione e valutazione dei programmi, in modo tempestivo e coerente, garantendo altresì che siano realizzate azioni specifiche volte a promuovere la parità di genere e le pari opportunità. Il FSE+ dovrebbe inoltre promuovere il passaggio dall'assistenza in istituti all'assistenza nell'ambito della famiglia e in comunità, in particolare per quanti sono oggetto di discriminazioni multiple e intersettoriali . Il FSE+ non dovrebbe sostenere azioni che contribuiscono alla segregazione o all'esclusione sociale. Il regolamento (UE) n. [futuro regolamento sulle disposizioni comuni] prevede che le regole concernenti l'ammissibilità delle spese siano conformi con la Carta e siano stabilite a livello nazionale, con alcune eccezioni per le quali è necessario stabilire regole specifiche relative alla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 bis)

È opportuno prendere in considerazione l'utilizzo di indicatori regionali al fine di tenere meglio conto delle disparità subregionali.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Considerando 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 ter)

Il FSE+ dovrebbe sostenere lo studio delle lingue, onde promuovere la comprensione reciproca e costruire una società inclusiva, anche mediante una più vasta adozione da parte degli Stati membri del kit di supporto linguistico per i rifugiati, sviluppato dal Consiglio d'Europa.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29)

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi relativi alla raccolta dei dati, gli Stati membri dovrebbero, ove tali informazioni siano disponibili in registri, consentire alle autorità di gestione di recuperarli dai registri.

(29)

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi relativi alla raccolta dei dati, possibilmente disaggregati per genere, gli Stati membri dovrebbero, ove tali informazioni siano disponibili in registri, consentire alle autorità di gestione di recuperarli dai registri nel rispetto della protezione dei dati personali a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 bis) . È consigliabile incentivare la prosecuzione della trasmissione elettronica dei dati, in quanto contribuisce a ridurre gli oneri amministrativi.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31)

La sperimentazione sociale consiste nel testare i progetti su scala ridotta in modo da disporre di dati oggettivi sulla fattibilità delle innovazioni sociali. Dovrebbe essere possibile applicare le idee fattibili su scala più ampia o  in altri contesti con il sostegno finanziario del FSE+ e di altre fonti.

(31)

La sperimentazione sociale consiste nel testare i progetti su scala ridotta in modo da disporre di dati oggettivi sulla fattibilità delle innovazioni sociali. Dovrebbe essere possibile testare a livello locale idee – e tale pratica dovrebbe essere incoraggiata — e applicare quelle fattibili su scala più ampia , se del caso, trasferirle ad altri contesti in altre regioni o altri Stati membri con il sostegno finanziario del FSE+ o in combinazione con altre fonti.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32)

Il regolamento relativo al FSE+ stabilisce disposizioni intese a garantire la libera circolazione dei lavoratori su base non discriminatoria, grazie a una stretta cooperazione tra i servizi centrali per l'impiego degli Stati membri e con la Commissione . La rete dei servizi europei per l'impiego dovrebbe promuovere un migliore funzionamento dei mercati del lavoro, facilitando la mobilità transfrontaliera dei lavoratori e accrescendo la trasparenza delle informazioni sul mercato del lavoro. L'ambito di applicazione del FSE+ include anche lo sviluppo e il sostegno dei programmi mirati di mobilità per rispondere all'offerta di lavoro là dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro.

(32)

Il regolamento relativo al FSE+ stabilisce disposizioni intese a garantire la libera circolazione dei lavoratori su base non discriminatoria, grazie a una stretta cooperazione tra i servizi pubblici per l'impiego degli Stati membri , con la Commissione e con le parti sociali . La rete dei servizi europei per l'impiego dovrebbe promuovere , con il coinvolgimento delle parti sociali, un migliore funzionamento dei mercati del lavoro, facilitando la mobilità transfrontaliera dei lavoratori e accrescendo la trasparenza delle informazioni sul mercato del lavoro. L'ambito di applicazione del FSE+ include anche lo sviluppo e il sostegno dei programmi mirati di mobilità per rispondere all'offerta di lavoro là dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro. Il FSE+ copre i partenariati transfrontalieri tra i servizi pubblici per l'impiego regionali e le parti sociali nonché le loro attività a favore della mobilità, come pure la trasparenza e l'integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri mediante informazioni, consulenza e servizi di collocamento. In molte regioni di frontiera svolgono un ruolo importante nello sviluppo di un autentico mercato del lavoro europeo.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33)

La mancanza di accesso ai finanziamenti per le microimprese, l'economia sociale e le imprese sociali è uno dei principali ostacoli alla creazione di imprese, in particolare per le persone più lontane dal mercato del lavoro. Il regolamento relativo al FSE+ stabilisce disposizioni per l'istituzione di un ecosistema di mercato volto ad aumentare l'offerta di finanziamenti e l'accesso agli stessi a favore delle imprese sociali per far fronte alla domanda di chi più ne ha bisogno, in particolare i disoccupati, le donne e  le persone vulnerabili che intendono creare o sviluppare una microimpresa. Tale obiettivo sarà perseguito anche mediante gli strumenti finanziari e la garanzia di bilancio nel quadro della componente di intervento Investimenti sociali e competenze del Fondo InvestEU.

(33)

La mancanza di accesso ai finanziamenti per le microimprese, l'economia sociale e le imprese dell'economia sociale è uno dei principali ostacoli alla creazione di imprese, in particolare per le persone più lontane dal mercato del lavoro. Il regolamento relativo al FSE+ stabilisce disposizioni per l'istituzione di un ecosistema di mercato volto ad aumentare l'offerta di finanziamenti e l'accesso agli stessi , nonché i servizi di supporto a favore delle imprese dell'economia sociale, anche nei settori culturali e creativi, per far fronte alla domanda di chi più ne ha bisogno, in particolare i disoccupati, le donne e  i gruppi svantaggiati che intendono creare o sviluppare una microimpresa. Tale obiettivo sarà perseguito anche mediante gli strumenti finanziari e la garanzia di bilancio nel quadro della componente di intervento Investimenti sociali e competenze del Fondo InvestEU.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(33 bis)

È opportuno che la Commissione introduca a livello di Unione una «etichetta dell'economia sociale europea» da assegnare alle imprese sociali e solidali, basata su chiari criteri concepiti per mettere in risalto le caratteristiche specifiche di tali imprese e il loro impatto sociale, accrescerne la visibilità, incoraggiare gli investimenti, facilitare l'accesso ai finanziamenti e al mercato unico per i soggetti che intendano espandersi a livello nazionale o in altri Stati membri, rispettando al contempo le diverse forme e i diversi quadri giuridici del settore e degli Stati membri.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34)

Gli operatori del mercato degli investimenti sociali, compresi gli attori filantropici, possono svolgere un ruolo chiave nel conseguimento di vari obiettivi del FSE+, in quanto offrono finanziamenti e approcci complementari e innovativi alla lotta contro l'esclusione sociale e la povertà, riducendo la disoccupazione e contribuendo agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Gli attori filantropici quali le fondazioni e i donatori dovrebbero pertanto essere coinvolti, come opportuno, nelle azioni del FSE+, in particolare quelle volte a sviluppare l'ecosistema di mercato degli investimenti sociali.

(34)

Gli operatori del mercato degli investimenti sociali, compresi gli attori filantropici, possono svolgere un ruolo chiave nel conseguimento di vari obiettivi del FSE+, in quanto offrono finanziamenti e approcci complementari e innovativi alla lotta contro l'esclusione sociale e la povertà, riducendo la disoccupazione e contribuendo agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Gli attori filantropici quali le fondazioni e i donatori dovrebbero pertanto essere coinvolti, come opportuno e a condizione che essi non abbiano un programma politico o sociale in conflitto con gli ideali dell'Unione , nelle azioni del FSE+, in particolare quelle volte a sviluppare l'ecosistema di mercato degli investimenti sociali.

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(34 bis)

La cooperazione transnazionale apporta un notevole valore aggiunto e dovrebbe pertanto essere sostenuta da tutti gli Stati membri salvo in casi debitamente giustificati, tenendo conto del principio di proporzionalità. È inoltre necessario rafforzare il ruolo della Commissione nel facilitare gli scambi di esperienze e coordinare l'attuazione delle relative iniziative.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(35 bis)

La Commissione dovrebbe accrescere la partecipazione degli Stati membri e delle organizzazioni sottorappresentate, riducendo il più possibile gli ostacoli alla partecipazione, tra cui l'onere amministrativo di chiedere e ricevere finanziamenti.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Considerando 35 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(35 ter)

Uno dei principali obiettivi dell'Unione consiste nel rafforzare i sistemi sanitari attraverso il sostegno alla trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza ai pazienti, sviluppando un sistema di informazione sanitaria sostenibile, nonché il sostegno ai processi nazionali di riforma per rendere i sistemi sanitari più efficaci, accessibili e resilienti.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36)

Il mantenimento delle persone in buona salute e attive più a lungo e un loro maggiore coinvolgimento affinché svolgano un ruolo attivo nella gestione della propria salute avranno effetti positivi sulla salute, sulle disuguaglianze sanitarie, sulla qualità della vita, sulla produttività, sulla competitività e sull'inclusività e ridurranno nel contempo le pressioni sui bilanci nazionali. La Commissione si è impegnata ad aiutare gli Stati membri a raggiungere i loro obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare il n. 3 «Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età» (17).

(36)

Occorre un impegno costante per rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 168 TFUE. Il mantenimento di tutte le persone in buona salute e attive in maniera non discriminatoria e un loro maggiore coinvolgimento affinché svolgano un ruolo attivo nella gestione della propria salute avranno effetti positivi sulla salute, sulle disuguaglianze sanitarie, sulla qualità della vita, sulla produttività, sulla competitività e sull'inclusività e ridurranno nel contempo le pressioni sui bilanci nazionali. Il sostegno all'innovazione, compresa l'innovazione sociale che ha un impatto sulla salute, e il suo riconoscimento contribuiscono ad affrontare la sfida della sostenibilità del settore sanitario nel contesto della risposta alle sfide del cambiamento demografico. Inoltre, l'azione intesa a ridurre le disuguaglianze nella sanità è importante ai fini del conseguimento di una «crescita inclusiva». La Commissione si è impegnata ad aiutare gli Stati membri a raggiungere i loro obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare il n. 3 «Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età» (17).

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(36 bis)

Secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), «la salute è uno stato di totale benessere fisico, psichico e sociale e non semplicemente l'assenza di malattia o infermità». Al fine di migliorare la salute della popolazione nell'Unione, è essenziale non concentrarsi unicamente sulla salute fisica e sul benessere sociale. Secondo l'OMS, i problemi di salute mentale sono la causa di quasi il 40 % degli anni di vita vissuti con una disabilità. I problemi di salute mentale sono inoltre molto vari, di lunga durata e fonte di discriminazione e contribuiscono in misura significativa a generare disuguaglianze in termini di salute. Inoltre, la crisi economica incide sui fattori che determinano la salute mentale, dal momento che i fattori di protezione sono indeboliti mentre aumentano i fattori di rischio.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37)

Dati fattuali e i valori e i principi comuni dei sistemi sanitari dell'Unione europea definiti nelle conclusioni del Consiglio del 2 giugno 2006 dovrebbero ispirare i processi decisionali per la pianificazione e la gestione di sistemi sanitari innovativi, efficienti e resilienti, promuovendo strumenti atti a garantire l'accesso universale all'assistenza sanitaria di qualità e l'attuazione volontaria su più ampia scala delle migliori pratiche.

(37)

Dati fattuali e i valori e i principi comuni dei sistemi sanitari dell'Unione europea definiti nelle conclusioni del Consiglio del 2 giugno 2006 dovrebbero ispirare i processi decisionali per la pianificazione e la gestione di sistemi sanitari innovativi, efficienti e resilienti, promuovendo strumenti atti a garantire l'accesso universale all'assistenza sanitaria di qualità incentrata sulla persona e all'assistenza connessa e l'attuazione volontaria su più ampia scala delle migliori pratiche. Sono compresi i servizi di promozione della salute e di prevenzione delle malattie nell'ambito dei servizi sanitari primari.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(37 bis)

I precedenti programmi d'azione dell'Unione nel campo della sanità pubblica (2003-2008) e in materia di salute (2008-2013 e 2014-2020), istituiti rispettivamente con le decisioni n. 1786/2002/CE  (1 bis) e n. 1350/2007/EC  (1 ter) del Parlamento europeo e del Consiglio e con il regolamento (UE) n. 282/2014  (1 quater) (in appresso i «precedenti programmi nel campo della sanità») sono stati valutati positivamente e hanno comportato una serie di importanti sviluppi e miglioramenti. La componente Salute del FSE+ dovrebbe basarsi sui precedenti programmi nel campo della sanità.

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Considerando 37 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(37 ter)

La componente Salute del FSE+ dovrebbe essere uno strumento per promuovere iniziative nei settori in cui è possibile dimostrare un valore aggiunto dell'Unione sulla base di quanto segue: lo scambio delle buone prassi tra gli Stati membri e tra le regioni; il sostegno alle reti per la condivisione delle conoscenze o l'apprendimento reciproco; il sostegno alla qualificazione dei professionisti sanitari; il contrasto alle minacce transfrontaliere per ridurne i rischi e attenuarne le conseguenze; la considerazione di determinate questioni relative al mercato interno qualora l'Unione sia sostanzialmente legittimata a garantire soluzioni di qualità elevata in tutti gli Stati membri; la possibilità di liberare il potenziale d'innovazione in materia di salute; le iniziative che possano portare a un sistema di valutazione comparativa per consentire un processo decisionale informato a livello di Unione; il miglioramento dell'efficienza evitando gli sprechi di risorse dovuti alle duplicazioni e ottimizzando l'impiego delle risorse finanziarie.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Considerando 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38)

La componente Salute del FSE+ dovrebbe contribuire alla prevenzione delle malattie per l'intero ciclo di vita dei cittadini dell'Unione nonché alla promozione della salute tramite la gestione di fattori di rischio — come il tabagismo e il fumo passivo, l'abuso di alcol, il consumo di droghe illecite e la riduzione degli effetti nocivi per la salute derivanti dall'uso di stupefacenti, le cattive abitudini alimentari e l'inattività fisica — e incoraggiando ambienti favorevoli a stili di vita sani per integrare l'azione degli Stati membri, conformemente alle pertinenti strategie. La componente Salute del FSE+ dovrebbe diffondere efficaci modelli di prevenzione, tecnologie innovative e nuovi modelli di business e soluzioni per contribuire a sistemi sanitari innovativi, efficienti e sostenibili negli Stati membri e agevolare l'accesso a un'assistenza sanitaria migliore e più sicura per i cittadini europei .

(38)

La componente Salute del FSE+ dovrebbe contribuire alla prevenzione delle malattie e alla diagnosi precoce per l'intero ciclo di vita delle persone che vivono nell'Unione nonché alla promozione della salute tramite la gestione di fattori di rischio — come il tabagismo , il fumo e il fumo passivo, l'abuso di alcol, i fattori di rischio ambientali, il consumo di droghe illecite e la riduzione degli effetti nocivi per la salute derivanti dall'uso di stupefacenti , l'obesità , le cattive abitudini alimentari , anche legate alla povertà, e l'inattività fisica — e incoraggiando ambienti favorevoli a stili di vita sani , una maggiore sensibilizzazione dell'opinione pubblica in merito ai fattori di rischio, interventi nell'ambito della sanità pubblica correttamente progettati per ridurre gli oneri e l'impatto delle infezioni e delle malattie infettive prevenibili, anche attraverso le vaccinazioni, nella sanità generale per l'intero ciclo di vita, per integrare l'azione degli Stati membri, conformemente alle pertinenti strategie. In tale contesto, è opportuno prestare particolare attenzione all'educazione sanitaria dal momento che essa aiuta i singoli e le comunità a migliorare la loro salute, ad accrescere la loro conoscenza e a influenzare i loro atteggiamenti. Le attuali sfide sanitarie possono essere affrontate efficacemente solo attraverso una collaborazione a livello di Unione e un'azione costante dell'Unione in materia di salute. La componente Salute del FSE+ dovrebbe sostenere l'attuazione della pertinente normativa dell'Unione, diffondere efficaci modelli di prevenzione e sensibilizzazione che coinvolgano tutti , tecnologie innovative e nuovi modelli di business e soluzioni per contribuire a sistemi sanitari accessibili, innovativi, efficienti e sostenibili negli Stati membri e agevolare l'accesso a un'assistenza sanitaria migliore e più sicura per le persone che vivono nell'Unione sia nelle zone urbane che in quelle rurali .

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(38 bis)

Al fine di attuare le azioni nell'ambito della componente Salute, la Commissione dovrebbe sostenere la creazione di un Comitato direttivo per la sanità. Inoltre, dovrebbe proporre le modalità e la metodologia per allineare le attività connesse alla salute al processo del Semestre europeo, cui è ora conferito il potere di raccomandare riforme dei sistemi sanitari (e, di fatto, di altri determinanti sociali della salute) a favore di una maggiore accessibilità e sostenibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria e protezione sociale negli Stati membri.

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Considerando 39

Testo della Commissione

Emendamento

(39)

Le malattie non trasmissibili sono responsabili di oltre l'80 % dei casi di morte prematura nell'Unione, e una prevenzione efficace implica molteplici dimensioni transfrontaliere. Parallelamente, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno sottolineato la necessità di ridurre al minimo le conseguenze sulla salute pubblica di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, come le malattie trasmissibili e altre minacce di natura biologica, chimica, ambientale e ignota, sostenendo il rafforzamento delle capacità di preparazione e di risposta.

(39)

Le malattie non trasmissibili sono responsabili di oltre l'80 % dei casi di morte prematura nell'Unione, e una prevenzione efficace implica molteplici azioni intersettoriali e dimensioni transfrontaliere. Parallelamente, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno sottolineato la necessità di ridurre al minimo le conseguenze sulla salute pubblica di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, come le emissioni e l'inquinamento ambientali improvvisi e cumulativi, le malattie trasmissibili e altre minacce di natura biologica, chimica, ambientale e ignota, sostenendo il rafforzamento delle capacità di preparazione e di risposta.

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(39 bis)

Continui investimenti in approcci innovativi di tipo partecipativo per affrontare malattie transfrontaliere quali le epidemie di HIV/AIDS, la tubercolosi e l'epatite virale sono fondamentali poiché la dimensione sociale delle malattie rappresenta un fattore importante che incide sulla capacità di farvi fronte, come epidemie nell'Unione e nei paesi vicini. Una leadership politica più ambiziosa e mezzi tecnici e finanziari adeguati intesi a fornire una risposta regionale sostenibile alla lotta all'HIV/AIDS, alla tubercolosi e all'epatite in Europa contribuiranno a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile in merito a tali malattie.

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Considerando 40

Testo della Commissione

Emendamento

(40)

Ridurre l'incidenza delle infezioni resistenti e delle infezioni associate all'assistenza sanitaria e garantire la disponibilità di antimicrobici efficaci è essenziale per l'efficienza dei sistemi sanitari e per la salute dei cittadini.

(40)

Ridurre l'incidenza delle infezioni resistenti e delle infezioni associate all'assistenza sanitaria e garantire la disponibilità di antimicrobici efficaci , riducendone però, al contempo, l'utilizzo al fine di contribuire ad affrontare il problema della resistenza antimicrobica, è essenziale per l'efficienza dei sistemi sanitari e per la salute dei cittadini.

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Considerando 42

Testo della Commissione

Emendamento

(42)

Data la natura specifica di alcuni degli obiettivi rientranti nella componente Salute del FSE+ e nel tipo di azioni nell'ambito di tale componente, le rispettive autorità competenti degli Stati membri sono nella posizione migliore per realizzare le attività correlate. Tali autorità, designate dagli stessi Stati membri, dovrebbero pertanto essere considerate i beneficiari individuati ai fini dell'articolo [195] del [nuovo regolamento finanziario] e le sovvenzioni dovrebbero essere accordate a tali autorità senza previa pubblicazione di un invito a presentare proposte.

(42)

Data la natura specifica di alcuni degli obiettivi rientranti nella componente Salute del FSE+ e nel tipo di azioni nell'ambito di tale componente, le rispettive autorità competenti degli Stati membri sono nella posizione migliore per realizzare le attività correlate con il sostegno attivo della società civile . Tali autorità, designate dagli stessi Stati membri, e, in via sussidiaria, se del caso, le organizzazioni della società civile dovrebbero pertanto essere considerate i beneficiari individuati ai fini dell'articolo [195] del [nuovo regolamento finanziario] e le sovvenzioni dovrebbero essere accordate a tali autorità senza previa pubblicazione di un invito a presentare proposte.

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(42 bis)

Al fine di migliorare le prestazioni del programma monitorando le inefficienze e le inadeguatezze, la Commissione dovrebbe attuare e utilizzare indicatori di sorveglianza programmatici e specifici per azione onde garantire il conseguimento degli obiettivi del programma.

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Considerando 42 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(42 ter)

Il programma FSE+ dovrebbe affrontare gli ostacoli esistenti alla partecipazione della società civile, ad esempio attraverso la semplificazione delle procedure di domanda, l'attenuazione dei criteri finanziari revocando, in alcuni casi, la percentuale di cofinanziamento, ma anche attraverso il rafforzamento della capacità dei pazienti, delle loro organizzazioni e di altri portatori di interessi mediante la formazione e l'istruzione. Il programma dovrebbe altresì mirare a consentire il funzionamento delle reti della società civile e delle organizzazioni a livello di Unione che contribuiscono al conseguimento dei relativi obiettivi, ivi comprese le organizzazioni a livello di Unione.

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Considerando 42 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(42 quater)

L'attuazione della componente Salute del FSE+ dovrebbe avvenire in modo tale da rispettare le responsabilità degli Stati membri per la definizione della rispettiva politica sanitaria, come pure per l'organizzazione e la prestazione di servizi sanitari e di assistenza medica. Pur rispettando gli obblighi derivanti dai trattati e il ruolo degli Stati membri quali interlocutori primari nel processo decisionale dell'Unione, le autorità competenti a livello subnazionale dovrebbero impegnarsi a garantire un impatto efficace e duraturo della politica sanitaria dell'Unione attraverso la loro integrazione con le politiche sociali sul campo.

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Considerando 44

Testo della Commissione

Emendamento

(44)

La legislazione dell'UE in materia di salute ha un impatto immediato sulla vita dei cittadini, sull'efficienza e sulla resilienza dei sistemi sanitari e sul buon funzionamento del mercato interno. Il quadro normativo per le forniture e le tecnologie mediche (medicinali e sostanze di origine umana) e per la legislazione in materia di tabacco, diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera e gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero è essenziale per la protezione della salute nell'UE. Il regolamento , la sua attuazione e la sua applicazione devono tenere il passo con i progressi nel campo dell'innovazione della ricerca e con i cambiamenti sociali in questo settore nel conseguire gli obiettivi sanitari. È quindi necessario continuare a sviluppare la base di conoscenze richieste per attuare una legislazione di tipo prettamente scientifico .

(44)

La legislazione dell'UE in materia di salute ha un impatto immediato sulla vita dei cittadini, sull'efficienza e sulla resilienza dei sistemi sanitari e sul buon funzionamento del mercato interno. Il quadro normativo per le forniture e le tecnologie mediche (medicinali e sostanze di origine umana) e per la legislazione in materia di tabacco, diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera e gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero è essenziale per la protezione della salute nell'UE. Inoltre , molti altri atti giuridici dell'Unione incidono in maniera significativa sulla salute, ad esempio quelli relativi ai prodotti alimentari alla relativa etichettatura, all'inquinamento atmosferico, agli interferenti endocrini e ai pesticidi. In alcuni casi, gli impatti cumulativi dei fattori di rischio ambientali non sono chiaramente compresi, con conseguenti rischi potenziali inaccettabili per la salute dei cittadini .

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(44 bis)

La regolamentazione con incidenze sulla salute, come pure la sua attuazione e la sua applicazione, dovrebbe tenere il passo con i progressi nel campo dell'innovazione e della ricerca e con il cambiamento sociale in questo settore, pur continuando a poggiarsi sul principio di precauzione, sancito nei trattati. È pertanto auspicabile continuare a sviluppare la base di conoscenze richieste per attuare una legislazione di tipo prettamente scientifico e per garantire la possibilità di un controllo indipendente, ripristinando in tal modo la fiducia del pubblico nei processi dell'Unione e perché, per sua stessa natura, la condivisione di tali conoscenze è nell'interesse pubblico, occorre garantire il più elevato livello di trasparenza.

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Considerando 44 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(44 ter)

Il settore sanitario non può affrontare da solo le sfide sanitarie, poiché la salute è determinata da molteplici fattori esogeni. Pertanto, come affermato nel trattato di Maastricht e nel trattato di Amsterdam, la salute in tutte le politiche è importante per la capacità dell'Unione di affrontare le sfide future. Tuttavia, sensibilizzare altri settori in merito agli impatti sanitari delle loro decisioni e integrare la salute nelle loro politiche rappresenta una delle maggiori sfide cui si confronta attualmente il settore sanitario europeo. Finora si sono registrati importanti progressi nel campo della salute mediante politiche in settori come l'istruzione, il traffico, l'alimentazione, l'agricoltura, il lavoro o la pianificazione. Ad esempio, la salute del cuore ha registrato miglioramenti significativi attraverso cambiamenti in termini di politiche e regolamentazioni concernenti la qualità degli alimenti, l'aumento dell'attività fisica e la riduzione del fumo.

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Considerando 46

Testo della Commissione

Emendamento

(46)

Nel riflettere l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente regolamento contribuirà a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e al conseguimento di un obiettivo totale del 25 % della spesa del bilancio dell'UE a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Durante la preparazione e l'attuazione saranno individuate azioni pertinenti che saranno riesaminate nel contesto della valutazione intermedia.

(46)

Nel riflettere l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente regolamento contribuirà a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e al conseguimento di un obiettivo totale del 25 % della spesa del bilancio dell'UE a sostegno degli obiettivi in materia di clima nel periodo del QFP 2021-2027, e un obiettivo annuale del 30 % non appena possibile e al più tardi entro il 2027 . Durante la preparazione e l'attuazione saranno individuate azioni pertinenti che saranno riesaminate nel contesto della valutazione intermedia.

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Considerando 47

Testo della Commissione

Emendamento

(47)

A norma dell'articolo [94 della decisione 2013/755/UE (19) del Consiglio] le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità delle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.

(47)

A norma dell'articolo [94 della decisione 2013/755/UE (19) del Consiglio] le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità delle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso. Il programma dovrà prendere in considerazione le particolari difficoltà che devono affrontare le persone fisiche e giuridiche stabilite in questi territori, onde permettere loro un accesso effettivo alle suddette componenti.

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Considerando 48

Testo della Commissione

Emendamento

(48)

I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi in virtù di una decisione nel quadro di tale accordo. È opportuno introdurre una disposizione specifica nel presente regolamento al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso all'ordinatore responsabile, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Corte dei conti europea, per esercitare integralmente le rispettive competenze.

(48)

Nel rispetto di tutte le norme e dei regolamenti pertinenti, i paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi in virtù di una decisione nel quadro di tale accordo. È opportuno introdurre una disposizione specifica nel presente regolamento al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso all'ordinatore responsabile, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Corte dei conti europea, per esercitare integralmente le rispettive competenze.

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Considerando 50 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(50 bis)

È importante garantire una sana e corretta gestione finanziaria del fondo per assicurarne l'attuazione nel modo più chiaro, efficiente e agevole possibile, garantendo nel contempo la certezza del diritto e la sua accessibilità per tutti i partecipanti. Dato che le attività del FSE+ sono realizzate in gestione concorrente, gli Stati membri non dovrebbero aggiungere regole supplementari o modificare le regole esistenti strada facendo, poiché ciò complicherebbe l'utilizzo dei fondi per i beneficiari e potrebbe comportare un ritardo nel pagamento delle fatture.

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Considerando 51

Testo della Commissione

Emendamento

(51)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento — ossia aumentare l'efficacia dei mercati del lavoro e promuovere l'accesso a un'occupazione di qualità, migliorare l'accesso all'istruzione e alla formazione e il loro livello qualitativo, promuovere l'inclusione sociale e la salute e  ridurre la povertà — come pure le azioni nell'ambito delle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(51)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento — ossia aumentare l'efficacia e l'equità dei mercati del lavoro e promuovere l'accesso a un'occupazione di qualità, migliorare l'accesso all'istruzione, alla formazione e  all'assistenza e il loro livello qualitativo, promuovere l'inclusione sociale , le pari opportunità e la salute e  debellare la povertà — come pure le azioni nell'ambito delle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 1

Articolo 1

Oggetto

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+).

Il presente regolamento istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) . Il FSE+ consta di 3 moduli: la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, la componente Occupazione e innovazione sociale e la componente Salute .

Esso stabilisce gli obiettivi del FSE+, il bilancio per il periodo 2021-2027, i metodi di attuazione, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del FSE+, il bilancio per il periodo 2021-2027, i metodi di attuazione, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti , che integrano le disposizioni generali applicabili al FSE+ nel quadro del regolamento (UE) n. [regolamento sulle disposizioni comuni] .

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2

Articolo 2

Definizioni

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1.   Ai fini del presente regolamento s'intende per:

1)

«misure di accompagnamento»: le attività realizzate in aggiunta alla distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base con l'obiettivo di contrastare l'esclusione sociale, come reindirizzare a servizi sociali o consulenza sulla gestione del bilancio familiare o fornire tali servizi sociali o consulenza;

1)

«misure di accompagnamento»: le attività realizzate in aggiunta alla distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base con l'obiettivo di contrastare l'esclusione sociale e debellare la povertà , come reindirizzare a servizi sociali o fornire tali servizi e sostegno psicologico e dare informazioni pertinenti sui servizi pubblici od offrire consulenza sulla gestione del bilancio familiare;

2)

«paese associato»: un paese terzo che è parte di un accordo con l'Unione in base al quale è autorizzato a partecipare alle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute del FSE+ conformemente all'articolo 30;:

2)

«paese associato»: un paese terzo che è parte di un accordo con l'Unione in base al quale è autorizzato a partecipare alle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute del FSE+ conformemente all'articolo 30;:

3)

«assistenza materiale di base» i beni che soddisfano le esigenze fondamentali di una persona per una vita dignitosa, quali abbigliamento, prodotti per l'igiene e materiale scolastico;

3)

«assistenza materiale di base» i beni che soddisfano le esigenze fondamentali di una persona per una vita dignitosa, quali abbigliamento, prodotti per l'igiene , tra cui prodotti per l'igiene femminile, e materiale scolastico;

4)

«operazione di finanziamento misto»: le azioni sostenute dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;

4)

«operazione di finanziamento misto»: le azioni sostenute dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;

5)

«indicatori comuni di risultato immediato»: gli indicatori comuni di risultato che colgono gli effetti entro quattro settimane dal giorno in cui il partecipante abbandona l'operazione (data di uscita);

5)

«indicatori comuni di risultato immediato»: gli indicatori comuni di risultato che colgono gli effetti entro quattro settimane dal giorno in cui il partecipante abbandona l'operazione (data di uscita);

6)

«indicatori comuni di risultato a lungo termine»: gli indicatori comuni di risultato che colgono gli effetti sei mesi dopo che il partecipante ha abbandonato l'operazione;

6)

«indicatori comuni di risultato a lungo termine»: gli indicatori comuni di risultato che colgono gli effetti sei e dodici mesi dopo che il partecipante ha abbandonato l'operazione;

7)

«costi per l'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base»: i costi effettivi connessi all'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base da parte del beneficiario e non limitati al prezzo dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base;

7)

«costi per l'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base»: i costi effettivi connessi all'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base da parte del beneficiario e non limitati al prezzo dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base;

 

7 bis)

«partenariati transfrontalieri»: nella componente Occupazione e innovazione sociale, strutture permanenti di cooperazione tra servizi pubblici per l'impiego, società civile o parti sociali situate in almeno due Stati membri;

8)

«destinatario finale»: la persona o le persone indigenti che ricevono il sostegno di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto xi), del presente regolamento;

8)

«destinatario finale»: la persona o le persone indigenti che ricevono il sostegno di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto xi), del presente regolamento;

9)

«crisi sanitaria»: qualsiasi crisi comunemente percepita come una minaccia, con una dimensione sanitaria e che richiede un intervento urgente da parte delle autorità in condizioni di incertezza;

9)

«crisi sanitaria»: qualsiasi crisi comunemente percepita come una minaccia, con una dimensione sanitaria e che richiede un intervento urgente da parte delle autorità in condizioni di incertezza;

10)

«soggetto giuridico»: la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi;

10)

«soggetto giuridico»: la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi;

11)

«microfinanza»: comprende le garanzie, il microcredito, l'equity e il quasi-equity, abbinati a servizi di accompagnamento per lo sviluppo delle imprese, ad esempio sotto forma di consulenza, formazione e mentoring individuali, estesi a persone e a microimprese che hanno difficoltà di accesso al credito per attività professionali e/o generatrici di reddito;

11)

«microfinanza»: comprende le garanzie, il microcredito, l'equity e il quasi-equity, abbinati a servizi di accompagnamento per lo sviluppo delle imprese, ad esempio sotto forma di consulenza, formazione e mentoring individuali, estesi a persone e a microimprese che hanno difficoltà di accesso al credito per attività professionali e/o generatrici di reddito;

12)

«microimpresa»: un'impresa con meno di 10 dipendenti e con un fatturato annuo o bilancio annuo totale inferiore a 2 000 000  EUR;

12)

«microimpresa»: un'impresa con meno di 10 dipendenti e con un fatturato annuo o bilancio annuo totale inferiore a 2 000 000  EUR;

13)

«persone indigenti»: le persone fisiche, i singoli, le famiglie e i nuclei familiari o i gruppi composti da tali persone, la cui necessità di assistenza è stata riconosciuta in base ai criteri oggettivi fissati dalle competenti autorità nazionali in consultazione con le parti interessate pertinenti, evitando conflitti di interessi, e approvati da dette autorità nazionali competenti, che possono includere elementi tali da consentire di indirizzare il sostegno verso le persone indigenti in determinate aree geografiche;

13)

«persone indigenti»: le persone fisiche, i singoli, le famiglie e i nuclei familiari o i gruppi composti da tali persone , compresi i minori e i senzatetto , la cui necessità di assistenza è stata riconosciuta in base ai criteri oggettivi fissati dalle competenti autorità nazionali in consultazione con le parti interessate pertinenti, evitando conflitti di interessi, e approvati da dette autorità nazionali competenti, che possono includere elementi tali da consentire di indirizzare il sostegno verso le persone indigenti in determinate aree geografiche;

14)

«valore di riferimento»: un valore per la determinazione dei valori obiettivo relativi agli indicatori di risultato comuni e specifici per ciascun programma, basato su interventi simili in corso o passati;

14)

«valore di riferimento»: un valore per la determinazione dei valori obiettivo relativi agli indicatori di risultato comuni e specifici per ciascun programma, basato su interventi simili in corso o passati;

15)

«impresa sociale»: un'impresa, qualunque sia la sua forma giuridica, o una persona fisica che:

15)

«impresa sociale»: un'impresa dell'economia sociale , qualunque sia la sua forma giuridica, o una persona fisica che:

 

a)

conformemente al suo atto costitutivo, al suo statuto o a qualsiasi altro documento giuridico atto a far sorgere una responsabilità in base alle norme dello Stato membro in cui è ubicata, ha come obiettivo sociale primario la realizzazione di un impatto sociale positivo e misurabile anziché finalità lucrative per altri scopi, fornisce beni o servizi che producono un rendimento sociale e/o impiega metodi di produzione di beni o servizi che incorporano obiettivi sociali;

 

a)

conformemente al suo atto costitutivo, al suo statuto o a qualsiasi altro documento giuridico atto a far sorgere una responsabilità in base alle norme dello Stato membro in cui è ubicata, ha come obiettivo sociale primario la realizzazione di un impatto sociale , anche ambientale, positivo e misurabile anziché finalità lucrative per altri scopi, fornisce beni o servizi sociali che producono un rendimento sociale e/o impiega metodi di produzione di beni o servizi che incorporano obiettivi sociali;

 

b)

utilizza i profitti in primo luogo per raggiungere il proprio obiettivo sociale primario e ha procedure e regole predefinite riguardanti qualsiasi distribuzione dei profitti che garantiscono che tale distribuzione non pregiudichi l'obiettivo sociale primario;

 

b)

reinveste la maggior parte dei profitti in primo luogo per raggiungere il proprio obiettivo sociale primario e ha procedure e regole predefinite riguardanti qualsiasi distribuzione dei profitti che garantiscono che tale distribuzione non pregiudichi l'obiettivo sociale primario;

 

c)

è gestita in modo imprenditoriale, responsabile e trasparente, in particolare rendendo partecipi i lavoratori, i pertinenti portatori di interessi e i clienti coinvolti dalle sue attività;

 

c)

è gestita in modo imprenditoriale, democratico, partecipativo , responsabile e trasparente, in particolare rendendo partecipi i lavoratori, i pertinenti portatori di interessi e i clienti coinvolti dalle sue attività;

 

15 bis)

«impresa dell'economia sociale»: tipologie diverse di imprese e soggetti giuridici che vengono inglobati nell'economia sociale come le cooperative, le mutue, le associazioni, le fondazioni, le imprese sociali e altre forme di imprese disciplinate dalle leggi dei diversi Stati membri e che si fondano sulla centralità della persona e dell'obiettivo sociale rispetto al capitale, sulla governance democratica, sulla solidarietà e sul reinvestimento della maggior parte degli utili e delle eccedenze;

16)

«innovazioni sociali»: le attività che hanno sia finalità sia mezzi sociali, e in particolare quelle che fanno riferimento allo sviluppo e all'attuazione di nuove idee (riguardanti prodotti, servizi e modelli) che rispondono a esigenze sociali e, contemporaneamente, creano nuovi rapporti o collaborazioni sociali, fornendo un beneficio alla società e promuovendo la capacità di agire della stessa;

16)

«innovazioni sociali»: le attività , tra cui quelle a carattere collettivo, che hanno sia finalità sia mezzi sociali, e in particolare quelle che fanno riferimento allo sviluppo e all'attuazione di nuove idee (riguardanti prodotti, servizi , prassi e modelli) che rispondono a esigenze sociali e, contemporaneamente, creano nuovi rapporti o collaborazioni sociali, anche tra organizzazioni pubbliche e del terzo settore come le organizzazioni del volontariato e quelle socialmente utili, nonché le imprese dell'economia sociale, fornendo un beneficio alla società e promuovendo la capacità di agire della stessa;

17)

«sperimentazioni sociali»: gli interventi programmatici che offrono una risposta innovativa alle esigenze sociali, attuati su piccola scala e in condizioni che garantiscono la possibilità di misurare tale impatto, prima che siano attuati in altri contesti o su scala più ampia in caso di risultati convincenti;

17)

«sperimentazioni sociali»: gli interventi programmatici che offrono una risposta innovativa alle esigenze sociali, attuati su piccola scala e in condizioni che garantiscono la possibilità di misurare tale impatto, prima che siano attuati in altri contesti, anche geografici e settoriali, o su scala più ampia in caso di risultati convincenti;

18)

«competenze chiave»: le conoscenze, le abilità e le competenze di cui tutti hanno bisogno, in qualsiasi momento della vita, per lo sviluppo e la realizzazione personale, l'occupazione, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva; le competenze chiave sono: l'alfabetizzazione, il multilinguismo, la matematica, le scienze, la tecnologia e l'ingegneria; il digitale, le competenze personali e sociali e imparare a imparare, le competenze civiche, l'imprenditorialità, la consapevolezza e l'espressione culturale.

18)

«competenze chiave»: le conoscenze, le abilità e le competenze di cui tutti hanno bisogno, in qualsiasi momento della vita, per lo sviluppo e la realizzazione personale, l'occupazione, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva; le competenze chiave sono: l'alfabetizzazione, il multilinguismo, la matematica, le scienze, la tecnologia , le arti e l'ingegneria, il digitale, i media, le competenze personali e sociali e imparare a imparare, le competenze civiche, l'imprenditorialità, la consapevolezza e l'espressione (inter) culturale e il pensiero critico.

19)

«paese terzo»: un paese che non è membro dell'Unione.

19)

«paese terzo»: un paese che non è membro dell'Unione;

 

19 bis)

«gruppi svantaggiati»: gruppi mirati con un elevato numero di individui in situazione o a rischio di povertà, discriminazione o esclusione sociale, tra cui, ma non solo, minoranze etniche quali i rom, i cittadini di paesi terzi, compresi i migranti, gli anziani, i minori, i genitori soli, le persone con disabilità o le persone con malattie croniche;

 

19 ter)

«apprendimento permanente»: l'apprendimento in tutte le sue forme (formale, non formale e informale) e in tutte le fasi della vita, tra cui educazione e cura della prima infanzia, istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione superiore e istruzione degli adulti, che dà luogo a un miglioramento delle conoscenze, abilità, competenze e possibilità di partecipazione alla società.

2.   Le definizioni di cui all'articolo [2] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni] si applicano anche alla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.

2.   Le definizioni di cui all'articolo [2] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni] si applicano anche alla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.

 

2 bis.     Le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione  (1 bis) si applicano anche alla componente Occupazione e innovazione sociale e alla componente Salute in regime di gestione diretta e indiretta.

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3

Articolo 3

Obiettivi generali e metodi di attuazione

Obiettivi generali e metodi di attuazione

Il FSE+ mira a sostenere gli Stati membri nel conseguire livelli elevati di occupazione, una protezione sociale equa e una forza lavoro qualificata e resiliente, pronta per il mondo del lavoro del futuro, coerentemente con i principi enunciati nel pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017.

Il FSE+ sostiene gli Stati membri , a livello nazionale, regionale e locale, e l'Unione nel realizzare l'obiettivo di una società inclusiva, livelli elevati di occupazione di qualità, creazione di posti di lavoro, istruzione e formazione di qualità e inclusive, pari opportunità, eliminazione della povertà, tra cui quella dei minori, inclusione e integrazione sociale, coesione sociale, protezione sociale e una forza lavoro qualificata e resiliente, pronta per il mondo del lavoro del futuro.

 

Il FSE + deve essere conforme ai trattati dell'Unione europea e alla Carta, facendo valere i principi enunciati nel pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione per quanto riguarda il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale a norma dell'articolo 174 TFUE e l'impegno dell'Unione e dei suoi Stati membri a conseguire gli Obiettivi di sviluppo sostenibile e a tener fede agli impegni assunti nell'ambito dell'accordo di Parigi.

Il FSE+ sostiene, integra e dota di valore aggiunto le politiche degli Stati membri al fine di garantire pari opportunità, accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque , protezione sociale e inclusione e un livello elevato di protezione della salute umana.

Il FSE+ sostiene, integra e dota di valore aggiunto le politiche degli Stati membri al fine di garantire pari opportunità, parità di accesso al mercato del lavoro , apprendimento permanente, condizioni di lavoro di elevata qualità, protezione , integrazione e inclusione sociale , eliminazione della povertà, tra cui quella dei minori, investimenti a favore dei minori e dei giovani, non discriminazione, uguaglianza di genere, accesso ai servizi di base e un livello elevato di protezione della salute umana.

È attuato:

È attuato:

a)

in regime di gestione concorrente, per la parte dell'assistenza che corrisponde agli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, (la «componente del FSE+ in regime di gestione concorrente»), e

a)

in regime di gestione concorrente, per la parte dell'assistenza che corrisponde agli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, (la «componente del FSE+ in regime di gestione concorrente»), e

b)

in regime di gestione diretta e indiretta per la parte dell'assistenza che corrisponde agli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 23 (la «componente Occupazione e innovazione sociale») e per la parte dell'assistenza che corrisponde agli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 26 (la «componente Salute»).

b)

in regime di gestione diretta e indiretta per la parte dell'assistenza che corrisponde agli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 23 (la «componente Occupazione e innovazione sociale») e per la parte dell'assistenza che corrisponde agli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 26 (la «componente Salute»).

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4

Articolo 4

Obiettivi specifici

Obiettivi specifici

1.   Il FSE+ sostiene i seguenti obiettivi specifici nei settori di intervento dell'occupazione, dell'istruzione, dell'inclusione sociale e della salute, contribuendo pertanto anche all'obiettivo politico di «Un'Europa più sociale — Attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali» di cui all'articolo [4] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni]:

1.   Il FSE+ sostiene i seguenti obiettivi specifici nei settori di intervento dell'occupazione, dell'istruzione, della mobilità, dell'inclusione sociale , dell'eliminazione della povertà e della salute, contribuendo pertanto anche all'obiettivo politico di «Un'Europa più sociale — Attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali» di cui all'articolo [4] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni]:

i)

migliorare l'accesso all'occupazione di tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani e i disoccupati di lungo periodo, e  delle persone inattive, promuovendo il lavoro autonomo e l'economia sociale;

i)

migliorare l'accesso di tutte le persone in cerca di lavoro a un'occupazione di qualità e alle misure di attivazione , in particolare a misure specifiche per i giovani , soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo, le persone economicamente inattive e  i gruppi svantaggiati , prestando particolare attenzione alle persone più lontane dal mercato del lavoro e promuovendo l'occupazione, il lavoro autonomo , l'imprenditorialità e l'economia sociale;

ii)

modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un'assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro della domanda e dell'offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro;

ii)

modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un'assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro della domanda e dell'offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro;

iii)

promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, compreso l'accesso all' assistenza all'infanzia, un ambiente di lavoro sano e adeguato che tiene conto dei rischi per la salute, l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti e un invecchiamento attivo e sano;

iii)

promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e  l'avanzamento di carriera, promuovere il principio della parità di retribuzione a parità di lavoro svolto, un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, prestando particolare attenzione ai genitori soli, compreso l'accesso a un' assistenza all'infanzia, un'educazione della prima infanzia e un'assistenza agli anziani di qualità, a prezzi accessibili e inclusive nonché ad altri servizi di assistenza e sostegno, un ambiente di lavoro sano e adeguato che tiene conto dei rischi per la salute e di malattie, il riorientamento professionale , l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti e un invecchiamento attivo e sano;

iv)

migliorare la qualità, l'efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, per sostenere l'acquisizione delle competenze chiave, comprese le competenze digitali;

iv)

migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, per sostenere l'acquisizione delle competenze chiave, comprese le competenze imprenditoriali e digitali , riconoscere l'apprendimento non formale e informale e promuovere l'inclusione digitale e agevolare la transizione dall'istruzione al lavoro, al fine di tenere conto dei requisiti economici e sociali ;

v)

promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e dall'assistenza prescolare, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento in età adulta, anche agevolando la mobilità a fini di apprendimento per tutti;

v)

promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive , a prezzi accessibili e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati e i prestatori di assistenza , dall'educazione e dall'assistenza prescolare, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento in età adulta, contrastare l'abbandono scolastico, promuovere l'introduzione di sistemi di formazione duale, gli apprendistati, la mobilità a fini di apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità ;

vi)

promuovere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, in particolare le opportunità di perfezionamento e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale;

vi)

promuovere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, in particolare le opportunità di perfezionamento e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale e la piena partecipazione alla società ;

vii)

incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità;

vii)

incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità , la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità , in particolare dei gruppi svantaggiati ;

viii)

promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi e delle comunità emarginate come i rom ;

viii)

promuovere l'integrazione socioeconomica a lungo termine di cittadini di paesi terzi , compresi i migranti ;

 

viii bis)

combattere le discriminazioni nei confronti delle comunità emarginate, come i rom, e promuovere la loro integrazione socioeconomica;

ix)

migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili ; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale; migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata;

ix)

migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili , accessibili e a prezzi abbordabili, compresi i servizi di accesso agli alloggi e all'assistenza sanitaria incentrata sulla persona e all'assistenza connessa ; modernizzare gli istituti di sicurezza sociale, i servizi pubblici per l'impiego, i sistemi di protezione sociale e di inclusione sociale , anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale equa, prestando particolare attenzione ai bambini, ai gruppi svantaggi e alle persone indigenti ; migliorare l'accessibilità , anche per le persone con disabilità , l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata;

 

ix bis)

migliorare l'accessibilità per le persone con disabilità al fine di accrescerne l'integrazione nell'occupazione, nell'istruzione e nella formazione;

x)

promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini;

x)

promuovere l'integrazione sociale delle persone in condizione di povertà e/ o di esclusione sociale , o che ne sono a rischio , compresi gli indigenti e i bambini;

xi)

contrastare la deprivazione materiale mediante prodotti alimentari e assistenza materiale di base agli indigenti, con misure di accompagnamento.

xi)

contrastare la deprivazione materiale mediante prodotti alimentari e assistenza materiale di base agli indigenti, con misure di accompagnamento , e puntare ad assicurare l'inclusione sociale di tali persone, ponendo l'accento sui bambini in situazioni vulnerabili .

2.   Mediante le azioni attuate nell'ambito della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente per conseguire gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, il FSE+ contribuisce anche agli altri obiettivi politici di cui all'articolo [4] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni], in particolare quelli relativi a:

2.   Mediante le azioni attuate nell'ambito della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente per conseguire gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, il FSE+ mira a contribuire agli altri obiettivi politici di cui all'articolo [4] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni], in particolare quelli relativi a:

1.

un'Europa più intelligente, tramite lo sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente, le competenze per le tecnologie abilitanti fondamentali, la transizione industriale, la cooperazione settoriale sulle competenze e sull'imprenditorialità, la formazione dei ricercatori, le attività di creazione di rete e i partenariati tra istituti di istruzione superiore, istituti di istruzione e formazione professionale (IFP), centri di ricerca e di tecnologia e imprese e cluster, il sostegno alle microimprese, alle piccole e medie imprese e all'economia sociale;

1.

un'Europa più intelligente, tramite lo sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente, le competenze per le tecnologie abilitanti fondamentali, la transizione industriale, la cooperazione settoriale sulle competenze e sull'imprenditorialità, la formazione dei ricercatori, le attività di creazione di rete e i partenariati tra istituti di istruzione superiore, istituti di istruzione e formazione professionale (IFP), centri di ricerca e di tecnologia , strutture mediche e sanitarie e imprese e cluster, il sostegno alle microimprese, alle piccole e medie imprese e all'economia sociale , tenendo conto delle leggi e dei quadri normativi in materia di economia sociale stabiliti negli Stati membri ;

2.

un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio, tramite il miglioramento dei sistemi di istruzione e di formazione necessari per l'adattamento delle competenze e delle qualifiche, il perfezionamento professionale di tutti, compresa la manodopera, la creazione di nuovi posti di lavoro in settori collegati all'ambiente, al clima e all'energia e la bioeconomia.

2.

un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio, tramite il miglioramento dei sistemi di istruzione e di formazione necessari per l'adattamento delle competenze e delle qualifiche, la sensibilizzazione della popolazione in merito allo sviluppo e a stili di vita sostenibili, il perfezionamento professionale di tutti, compresa la manodopera, la creazione di nuovi posti di lavoro in settori collegati all'ambiente, al clima e all'energia , l'economia circolare e la bioeconomia;

 

2 bis.     un'Unione più vicina ai cittadini grazie all'adozione di misure di riduzione della povertà e di inclusione sociale che tengano conto delle specificità delle regioni urbane, rurali e costiere, al fine di affrontare le disparità socioeconomiche di città e regioni;

 

2 ter.     nell'ambito della componente Occupazione e innovazione sociale, il FSE+ sostiene lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione degli strumenti e delle politiche dell'Unione nonché del pertinente diritto dell'Unione e promuove l'elaborazione di politiche, l'innovazione sociale e il progresso sociale basati su elementi concreti, in collaborazione con le parti sociali, le organizzazioni della società civile e gli organismi pubblici e privati (obiettivo specifico 1); esso promuove la mobilità geografica volontaria dei lavoratori su base equa e accresce le possibilità di impiego (obiettivo specifico 2); esso promuove l'occupazione e l'inclusione sociale migliorando la disponibilità e l'accessibilità della microfinanza per le microimprese e le imprese dell'economia sociale, in particolare per le persone vulnerabili (obiettivo specifico 3);

3.   Nell'ambito della componente Salute, il FSE+ sostiene la promozione della salute e della prevenzione delle malattie, contribuisce all'efficacia, all'accessibilità e alla resilienza dei sistemi sanitari, rende più sicura l'assistenza sanitaria, riduce le disuguaglianze sanitarie, protegge i cittadini dalle minacce sanitarie transfrontaliere e supporta la legislazione dell'UE in materia di salute.

3.   Nell'ambito della componente Salute, il FSE+ contribuisce a un elevato livello di protezione della salute umana e della prevenzione delle malattie, anche attraverso la promozione dell'attività fisica e dell'educazione sanitaria, contribuisce all'efficacia, all'accessibilità e alla resilienza dei sistemi sanitari, rende più sicura l'assistenza sanitaria, riduce le disuguaglianze sanitarie, aumenta l'aspettativa di vita alla nascita, protegge i cittadini dalle minacce sanitarie transfrontaliere , promuove la prevenzione delle malattie e la diagnosi precoce, nonché la promozione della salute per l'intero ciclo di vita, rafforza e supporta la legislazione dell'UE in materia di salute , anche nel settore della salute ambientale, e promuove la salute in tutte le politiche dell'Unione. La politica sanitaria dell'Unione è orientata dagli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) al fine di garantire che l'Unione e gli Stati membri conseguano gli obiettivi dell'OSS 3 «Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età».

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5

Articolo 5

Bilancio

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria complessiva per il FSE+ nel periodo 2021-2027 è di 101 174  000 000 EUR a prezzi correnti.

1.   La dotazione finanziaria complessiva per il FSE+ nel periodo 2021-2027 è di 106 781  000 000   EUR a prezzi 2018 (120 457 000 000  EUR a prezzi correnti).

2.   La parte della dotazione finanziaria per la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita è di 100  000 000   000  EUR a prezzi correnti, o 88 646 194 590 EUR a prezzi 2018 , di cui 200 000 000  EUR a prezzi correnti, o 175 000 000 EUR a prezzi 2018, sono stanziati per la cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative di cui all'articolo 23, lettera i), e 400 000 000  EUR a prezzi correnti, o 376 928 934 EUR a prezzi 2018, per i finanziamenti supplementari alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE e alle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.

2.   La parte della dotazione finanziaria per la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita è di 105 686 000 000 EUR a prezzi 2018 (119 222 000 000 EUR a prezzi correnti) , di cui 200 000 000  EUR a prezzi correnti, o 175 000 000 EUR a prezzi 2018, sono stanziati per la cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative di cui all'articolo 23, lettera i), 5 900 000 000 EUR sono stanziati per misure rientranti nella garanzia europea per l'infanzia di cui all'articolo 10 bis, e 400 000 000  EUR a prezzi correnti, o 376 928 934 EUR a prezzi 2018, per i finanziamenti supplementari alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE e alle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.

3.   La dotazione finanziaria per la componente Occupazione e innovazione sociale e per la componente Salute per il periodo 2021-2027 è di 1 174 000 000 EUR a prezzi correnti.

3.   La dotazione finanziaria per la componente Occupazione e innovazione sociale e per la componente Salute per il periodo 2021-2027 è di 1 095 000 000  EUR a prezzi 2018 (1 234 000 000  EUR a prezzi correnti).

4.   La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 3 è la seguente:

4.   La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 3 è la seguente:

a)

761 000 000  EUR per l'attuazione della componente Occupazione e innovazione sociale;

a)

675 000 000 EUR a prezzi 2018 ( 761 000 000  EUR a prezzi correnti) per l'attuazione della componente Occupazione e innovazione sociale;

b)

413  000 000  EUR per l'attuazione della componente Salute.

b)

420 000 000 EUR a prezzi 2018 (473 000 000 EUR a prezzi correnti, o 0,36  % del QFP 2021-2027) per l'attuazione della componente Salute.

5.   Gli importi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono inoltre finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione dei programmi, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

5.   Gli importi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono inoltre finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione dei programmi, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6

Articolo 6

Uguaglianza tra uomini e donne , pari opportunità e non discriminazione

Uguaglianza di genere , pari opportunità e non discriminazione

1.   Tutti i programmi attuati nell'ambito della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, come pure le operazioni sostenute dalle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute, garantiscono l'uguaglianza tra uomini e donne per l'intera durata della relativa preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione. Essi promuovono inoltre le pari opportunità per tutti, senza discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale per l'intera durata della relativa preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione.

1.   Tutti i programmi attuati nell'ambito del FSE+ garantiscono l' uguaglianza di genere per l'intera durata della relativa preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione. Essi sostengono inoltre azioni specifiche volte a rafforzare la partecipazione delle donne alla vita lavorativa e il loro sviluppo professionale, nonché la conciliazione tra la vita professionale la vita privata, promuovono le pari opportunità per tutti, senza discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità o le condizioni di salute , l'età o l'orientamento sessuale , compresa l'accessibilità per le persone con disabilità anche in termini di TIC, per l'intera durata della relativa preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione , rafforzando in tal modo l'inclusione sociale e riducendo le disuguaglianze .

2.   Gli Stati membri e la Commissione sostengono altresì azioni mirate specifiche per promuovere i principi di cui al paragrafo 1 nell'ambito di uno qualsiasi degli obiettivi del FSE+, compreso il passaggio dall'assistenza in residenze/ istituti all'assistenza nell'ambito della famiglia e in comunità.

2.   Gli Stati membri e la Commissione sostengono altresì azioni mirate specifiche per promuovere i principi di cui al paragrafo 1 nell'ambito di uno qualsiasi degli obiettivi del FSE+, compresi il passaggio dall'assistenza in istituti all'assistenza nell'ambito della famiglia e in comunità e il miglioramento dell'accessibilità universale per le persone con disabilità .

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7

Articolo 7

Coerenza e concentrazione tematica

Coerenza e concentrazione tematica

1.   Gli Stati membri concentrano le risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente su interventi volti a far fronte alle sfide individuate nei loro programmi nazionali di riforma, nel semestre europeo e nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità all'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e all'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE, e tengono conto dei principi e dei diritti stabiliti nel pilastro europeo dei diritti sociali.

1.   Gli Stati membri concentrano le risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente su interventi volti a far fronte alle sfide individuate nei loro programmi nazionali di riforma, nel semestre europeo e nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità all'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e all'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE, e tengono conto dei principi e dei diritti stabiliti nel pilastro europeo dei diritti sociali , del quadro di valutazione della situazione sociale nel contesto del semestre europeo e delle specificità regionali, contribuendo in tal modo agli obiettivi dell'Unione di cui all'articolo 174 TFUE in materia di rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, che sono pienamente in linea con l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite .

Gli Stati membri, e ove opportuno la Commissione, promuovono le sinergie e garantiscono il coordinamento, la complementarità e la coerenza tra il FSE+ e altri fondi, programmi e strumenti dell'Unione, quali Erasmus, il Fondo Asilo e migrazione e il programma di sostegno alle riforme, compresi lo strumento per la realizzazione delle riforme e lo strumento di assistenza tecnica, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione. Gli Stati membri, e ove opportuno la Commissione, ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi e garantire una stretta collaborazione con i responsabili dell'attuazione, al fine di realizzare azioni di sostegno coerenti e razionalizzate.

Gli Stati membri, e ove opportuno la Commissione, promuovono le sinergie e garantiscono il coordinamento, la complementarità e la coerenza tra il FSE+ e altri fondi, programmi e strumenti dell'Unione, quali il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, InvestEU, Europa creativa, lo strumento per i diritti e i valori, Erasmus, il Fondo Asilo e migrazione , il quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei rom post-2020 e il programma di sostegno alle riforme, compresi lo strumento per la realizzazione delle riforme e lo strumento di assistenza tecnica, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione. Gli Stati membri, e ove opportuno la Commissione, ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi e garantire una stretta collaborazione con le autorità di gestione responsabili dell'attuazione, al fine di realizzare approcci integrati e azioni di sostegno coerenti e razionalizzate.

2.   Gli Stati membri assegnano un importo adeguato delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente alla gestione delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità all'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e all'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE, e nel semestre europeo, che rientrano nell'ambito del FSE+ come indicato all'articolo 4.

2.   Gli Stati membri assegnano un importo adeguato delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente alla gestione delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità all'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e all'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE, e nel semestre europeo, che rientrano nell'ambito del FSE+ come indicato all'articolo 4.

3.   Gli Stati membri assegnano almeno il 25  % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente agli obiettivi specifici per il settore della politica di inclusione sociale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti da vii) a xi), compresa la promozione dell'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi.

3.   Gli Stati membri assegnano almeno il 27  % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente agli obiettivi specifici per il settore della politica di inclusione sociale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti da vii) a xi), compresa la promozione dell'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi.

 

3 bis.     Nel quadro degli obiettivi specifici per il settore della politica di inclusione sociale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti da vii) a x), gli Stati membri assegnano almeno il 5 % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente alle azioni mirate volte all'attuazione della garanzia europea per l'infanzia, nell'ottica di contribuire a garantire ai bambini parità di accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'assistenza all'infanzia gratuite, ad alloggi dignitosi e a un'alimentazione adeguata.

4.    Gli Stati membri assegnano almeno il 2  % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente all'obiettivo specifico volto a contrastare la deprivazione materiale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto xi).

4.    Oltre all'assegnazione minima di almeno il 27 % delle risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente agli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti da vii) a x), gli Stati membri assegnano almeno il 3 % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente all'obiettivo specifico volto a  promuovere l'inclusione sociale degli indigenti e/o a contrastare la deprivazione materiale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti x) e xi).

In casi debitamente giustificati le risorse assegnate all'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto x), e destinate agli indigenti possono essere prese in considerazione per la verifica del rispetto dell'assegnazione minima di almeno il 2 % di cui al primo comma del presente paragrafo.

 

5.   Gli Stati membri la cui percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione supera la media dell'UE per il 2019 sulla base di dati Eurostat assegnano almeno il 10  % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente per gli anni dal 2021 al 2025 ad azioni mirate e a riforme strutturali volte a sostenere l'occupazione giovanile e la transizione dalla scuola al lavoro, percorsi che consentano di riprendere l'istruzione o la formazione e i corsi di istruzione della seconda opportunità, in particolare nel contesto dell'attuazione dei programmi della garanzia per i giovani.

5.   Gli Stati membri assegnano almeno il 3 % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente ad azioni mirate e a riforme strutturali volte a sostenere l'occupazione giovanile e la transizione dalla scuola al lavoro, percorsi che consentano di riprendere l'istruzione o la formazione e i corsi di istruzione della seconda opportunità, in particolare nel contesto dell'attuazione dei programmi della garanzia per i giovani.

 

Gli Stati membri la cui percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET) supera la media dell'Unione per il 2019, oppure dove il tasso di NEET è superiore al 15 % sulla base di dati Eurostat, assegnano almeno il 15 % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente per gli anni dal 2021 al 2025 alle suddette azioni e misure di riforme strutturali, prestando particolare attenzione alle regioni più colpite e tenendo conto delle divergenze tra tali regioni.

Nel programmare le risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente per il 2026 e il 2027 a medio termine in conformità all'articolo [14] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni], gli Stati membri la cui percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione supera la media dell'UE per il 2024 sulla base di dati Eurostat assegnano almeno il 10  % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente per gli anni dal 2026 al 2027 a tali azioni.

Nel programmare le risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente per il 2026 e il 2027 a medio termine in conformità all'articolo [14] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni], gli Stati membri la cui percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione supera la media dell'UE per il 2024 , o dove il tasso di NEET supera il 15 % sulla base di dati Eurostat, assegnano almeno il 15  % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente per gli anni dal 2026 al 2027 a tali azioni o misure di riforme strutturali .

Le regioni ultraperiferiche che soddisfano le condizioni di cui al primo e al secondo comma assegnano almeno il 15 % delle risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente nei loro programmi alle azioni mirate di cui al primo comma. Tale assegnazione è presa in considerazione per la verifica del rispetto della percentuale minima a livello nazionale di cui al primo e secondo comma.

Le regioni ultraperiferiche che soddisfano le condizioni di cui al secondo e al terzo comma assegnano almeno il 15 % delle risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente nei loro programmi alle azioni mirate di cui al primo comma. Tale assegnazione è presa in considerazione per la verifica del rispetto della percentuale minima a livello nazionale di cui al primo e secondo comma. Tale assegnazione non sostituisce i fondi necessari per le infrastrutture e lo sviluppo delle regioni ultraperiferiche.

Nell'attuare tali azioni gli Stati membri danno la priorità ai giovani inattivi e disoccupati di lungo periodo e pongono in essere misure di sensibilizzazione mirate.

Nell'attuare tali azioni gli Stati membri danno la priorità ai giovani inattivi e disoccupati di lungo periodo e pongono in essere misure di sensibilizzazione mirate.

6.   I paragrafi da 2 a 5 non si applicano alla dotazione aggiuntiva specifica ricevuta dalle regioni ultraperiferiche e dalle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.

6.   I paragrafi da 2 a 5 non si applicano alla dotazione aggiuntiva specifica ricevuta dalle regioni ultraperiferiche e dalle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.

7.   I paragrafi da 1 a 5 non si applicano all'assistenza tecnica.

7.   I paragrafi da 1 a 5 non si applicano all'assistenza tecnica.

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 7 bis

Rispetto dei diritti fondamentali

Nell'attuazione dei fondi, gli Stati membri e la Commissione garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta.

Eventuali costi sostenuti per azioni non in linea con la Carta non sono ammissibili a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento xx/xx recante disposizioni comuni e del regolamento delegato (UE) n. 240/2014.

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 8

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8

Articolo 8

Partenariato

Partenariato

1.    Ciascuno Stato membro garantisce un'adeguata partecipazione delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile alla realizzazione di politiche per l'occupazione, l'istruzione e l'inclusione sociale sostenute dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.

1.    In conformità dell'articolo 6 del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni] e del regolamento delegato (UE) n. 240/2014, ciascuno Stato membro garantisce , in collaborazione con le autorità locali e regionali, una partecipazione significativa delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile , degli enti per le pari opportunità, delle istituzioni nazionali per i diritti umani e di altre organizzazioni pertinenti o rappresentative alla programmazione e alla realizzazione di politiche e iniziative per l'occupazione, l'istruzione , la non discriminazione e l'inclusione sociale sostenute dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente. Tale partecipazione significativa è inclusiva e accessibile alle persone con disabilità.

2.   Gli Stati membri assegnano un'adeguata quantità di risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente in ciascun programma per il rafforzamento delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile.

2.   Gli Stati membri assegnano almeno il 2 % delle risorse del FSE+ per il rafforzamento delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile a livello nazionale e dell'Unione sotto forma di formazioni, misure volte alla creazione di reti e rafforzamento del dialogo sociale e per attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali .

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 9

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9

Articolo 9

Contrasto alla deprivazione materiale

Contrasto alla deprivazione materiale

Le risorse di cui all'articolo 7, paragrafo 4, sono programmate nell'ambito di una priorità dedicata o di un programma.

Le risorse di cui all'articolo 7, paragrafo 4, concernente l'inclusione sociale delle persone indigenti e/o a la deprivazione materiale sono programmate nell'ambito di una priorità dedicata o di un programma. Il tasso di cofinanziamento per tale priorità o programma è fissato, almeno, all'85 %.

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10

Articolo 10

Sostegno all'occupazione giovanile

Sostegno all'occupazione giovanile

Il sostegno a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, è programmato nell'ambito di una priorità dedicata e sostiene l'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto i).

Il sostegno a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, è programmato nell'ambito di una priorità dedicata o di un programma e sostiene l'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto i).

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 10 bis

Sostegno alla garanzia europea per l'infanzia

Il sostegno a norma dell'articolo 7, paragrafo 3 bis, è programmato nell'ambito di una priorità dedicata o di un programma che rispecchia la raccomandazione della Commissione europea del 2013 sugli investimenti nell'infanzia. Tale sostegno è volto a contrastare la povertà infantile e l'esclusione sociale nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti da vii) a x).

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 11

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11

Articolo 11

Sostegno alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese

Sostegno alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese

Le azioni volte ad affrontare le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese e nel semestre europeo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono programmate nell'ambito di una o più priorità dedicate .

Le azioni volte ad affrontare le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese e nel semestre europeo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono programmate nell'ambito di uno qualsiasi degli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1 . Gli Stati membri assicurano la complementarità, la coerenza, il coordinamento nonché sinergie con il pilastro europeo dei diritti sociali.

 

È garantita un'adeguata flessibilità a livello delle autorità di gestione in modo tale da individuare le priorità e i settori degli investimenti a titolo del FSE+ in linea con le specifiche sfide locali o regionali.

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 bis

Sviluppo territoriale integrato

1.     Il FSE+ può sostenere lo sviluppo territoriale integrato nel quadro di programmi attuati nell'ambito dei due obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/xxxx [nuovo regolamento sulle disposizioni comuni] in conformità alle disposizioni del titolo III, capo II, di detto regolamento [nuovo regolamento sulle disposizioni comuni].

2.     L'attuazione da parte degli Stati membri dello sviluppo territoriale integrato con il sostegno del FSE+ può avvenire esclusivamente nelle forme indicate all'articolo [22] del regolamento (UE) 2018/xxxx [nuovo regolamento sulle disposizioni comuni].

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 ter

Cooperazione transnazionale

1.     Gli Stati membri possono sostenere le azioni di cooperazione transnazionale nell'ambito di una priorità dedicata.

2.     Le azioni di cooperazione transnazionale possono essere programmate nell'ambito di uno qualsiasi degli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti da i) a x).

3.     Il tasso massimo di cofinanziamento per tale priorità può essere aumentato fino al 95 % per l'assegnazione di un massimo del 5 % della dotazione nazionale del FSE+ in regime di gestione concorrente a dette priorità.

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12

Articolo 12

Ambito di applicazione

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica al sostegno del FSE+ di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti da i) a x), quando attuato in regime di gestione concorrente (il «sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente»).

Il presente capo si applica al sostegno del FSE+ di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti da i) a x), quando attuato in regime di gestione concorrente (il «sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente»). Inoltre, l'articolo 13 si applica anche al sostegno del FSE+ di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto xi).

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 13

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13

Articolo 13

Azioni innovative

Azioni sociali innovative

1.   Gli Stati membri sostengono azioni di innovazione sociale e sperimentazioni sociali o consolidano approcci dal basso verso l'alto basati su partenariati che coinvolgono le autorità pubbliche, il settore privato e la società civile, come i gruppi di azione locale che progettano attuano strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo .

1.   Gli Stati membri sostengono azioni di innovazione sociale e /o sperimentazioni sociali , anche quelle con una componente socio-culturale, ricorrendo ad approcci dal basso verso l'alto basati su partenariati che coinvolgono le autorità pubbliche, le parti sociali, le imprese dell'economia sociale , il settore privato e la società civile.

 

1 bis.     Gli Stati membri identificano nei loro programmi operativi, o in una fase successiva durante l'attuazione, gli ambiti per l'innovazione sociale e le sperimentazioni sociali che corrispondono alle esigenze specifiche degli Stati membri.

2.   Gli Stati membri possono sostenere l'applicazione su larga scala di approcci innovativi testati su scala ridotta (sperimentazioni sociali) elaborati nell'ambito della componente Occupazione e innovazione sociale e di altri programmi dell'Unione.

2.   Gli Stati membri possono sostenere l'applicazione su larga scala di approcci innovativi testati su scala ridotta ( innovazione sociale e sperimentazioni sociali , comprese quelle con una componente socio-culturale ) elaborati nell'ambito della componente Occupazione e innovazione sociale e di altri programmi dell'Unione.

3.   Le azioni e gli approcci innovativi possono essere programmati nell'ambito di uno qualsiasi degli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1 , punti da i) a x) .

3.   Le azioni e gli approcci innovativi possono essere programmati nell'ambito di uno qualsiasi degli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

4.   Ciascuno Stato membro dedica almeno una priorità all'applicazione dei paragrafi 1 o 2 o di entrambi i paragrafi. Il tasso massimo di cofinanziamento per tali priorità può essere aumentato fino al 95 % per l'assegnazione di un massimo del 5 % della dotazione nazionale del FSE+ in regime di gestione concorrente a dette priorità .

4.   Ciascuno Stato membro dedica almeno una priorità all'applicazione dei paragrafi 1 o 2 o di entrambi i paragrafi. Il tasso massimo di cofinanziamento per tali priorità può essere aumentato fino al 95 % per l'assegnazione di un massimo del 5 % della dotazione nazionale del FSE+ in regime di gestione concorrente.

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 14

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14

Articolo 14

Ammissibilità

Ammissibilità

1.   Oltre ai costi di cui all'articolo [58] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni], i seguenti costi non sono ammissibili nell'ambito del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente:

1.   Oltre ai costi di cui all'articolo [58] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni], i seguenti costi non sono ammissibili nell'ambito del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente:

a)

l'acquisto di terreni e di beni immobili e  la fornitura di infrastrutture, e

a)

l'acquisto di terreni e di beni immobili e  l'acquisto di infrastrutture, e

b)

l'acquisto di mobili, attrezzature e veicoli, tranne qualora l'acquisto sia necessario per raggiungere l'obiettivo dell'operazione, o qualora tali voci siano completamente ammortizzate, o qualora l'acquisto di tali articoli sia l'opzione più economica.

b)

l'acquisto di mobili, attrezzature e veicoli, tranne qualora l'acquisto sia assolutamente necessario per raggiungere l'obiettivo dell'operazione, o qualora tali voci siano completamente ammortizzate, o qualora l'acquisto di tali articoli sia l'opzione più economica.

2.   I contributi in natura sotto forma di indennità o di salari versati da un terzo a vantaggio dei partecipanti a un'operazione possono essere ammessi a un contributo a titolo del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente a condizione che i contributi in natura siano sostenuti conformemente alle regole nazionali, comprese le regole contabili, e non superino i costi sostenuti dai terzi.

2.   I contributi in natura sotto forma di indennità o di salari versati da un terzo a vantaggio dei partecipanti a un'operazione possono essere ammessi a un contributo a titolo del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente a condizione che i contributi in natura siano sostenuti conformemente alle regole nazionali, comprese le regole contabili, e non superino i costi sostenuti dai terzi.

3.   La dotazione aggiuntiva specifica ricevuta dalle regioni ultraperiferiche e dalle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994 è utilizzata per sostenere il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

3.   La dotazione aggiuntiva specifica ricevuta dalle regioni ultraperiferiche e dalle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994 è utilizzata per sostenere il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

4.   I costi diretti per il personale sono ammissibili a un contributo a titolo del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, a condizione che il loro livello non sia superiore al 100 % della consueta retribuzione per la professione in questione nello Stato membro, come dimostrato dai dati di Eurostat.

4.   I costi diretti per il personale sono ammissibili a un contributo a titolo del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente . Se si applica un contratto collettivo, detti costi sono determinati in base al contratto. Qualora non si applichi alcun contratto collettivo, il loro livello non è superiore al 100 % della consueta retribuzione per la professione o la competenza specifica in questione nello Stato membro o nella regione , come dimostrato dai pertinenti documenti giustificativi forniti dalla rispettiva autorità di gestione e/o dai dati di Eurostat.

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 15

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15

Articolo 15

Indicatori e relazioni

Indicatori e relazioni

1.   I programmi che beneficiano del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente si avvalgono di indicatori comuni di output e di risultato, come indicato all'allegato I del presente regolamento, per monitorare i progressi compiuti nell'attuazione. I programmi possono utilizzare anche indicatori specifici per programma.

1.   I programmi che beneficiano del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente si avvalgono di indicatori comuni di output e di risultato, come indicato all'allegato I  o all'allegato II bis per le azioni riguardanti l'inclusione sociale degli indigenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto x), del presente regolamento, per monitorare i progressi compiuti nell'attuazione. I programmi possono utilizzare anche indicatori specifici per programma e indicatori specifici per azione .

2.   Il valore di base per gli indicatori di output comuni e specifici per programma è fissato a zero. Se pertinente per la natura delle operazioni sostenute, i valori intermedi e i valori obiettivo cumulativi quantificati per tali indicatori sono espressi in numeri assoluti. I valori comunicati per gli indicatori di output sono espressi in numeri assoluti.

2.   Il valore di base per gli indicatori di output comuni e specifici per programma è fissato a zero. Se pertinente per la natura delle operazioni sostenute, i valori intermedi e i valori obiettivo cumulativi quantificati per tali indicatori sono espressi in numeri assoluti. I valori comunicati per gli indicatori di output sono espressi in numeri assoluti.

3.   Per gli indicatori di risultato comuni e specifici per programma per i quali sono stati fissati un valore intermedio cumulativo quantificato per il 2024 e un valore obiettivo per il 2029, il valore di riferimento è fissato utilizzando i dati più recenti disponibili o altre fonti di informazione pertinenti. I valori obiettivo degli indicatori comuni di risultato sono espressi in numeri assoluti o in percentuale. Gli indicatori di risultato specifici per programma e i relativi valori obiettivo possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi. I valori comunicati per gli indicatori comuni di risultato sono espressi in numeri assoluti.

3.   Per gli indicatori di risultato comuni e specifici per programma per i quali sono stati fissati un valore intermedio cumulativo quantificato per il 2024 e un valore obiettivo per il 2029, il valore di riferimento è fissato utilizzando i dati più recenti disponibili o altre fonti di informazione pertinenti. I valori obiettivo degli indicatori comuni di risultato sono espressi in numeri assoluti o in percentuale. Gli indicatori di risultato specifici per programma e i relativi valori obiettivo possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi. I valori comunicati per gli indicatori comuni di risultato sono espressi in numeri assoluti.

4.   I dati concernenti gli indicatori per i partecipanti sono trasmessi solo quando sono disponibili tutti i dati richiesti all'allegato 1, punto 1 a), relativi a tale partecipante.

4.   I dati concernenti gli indicatori per i partecipanti sono trasmessi solo quando sono disponibili tutti i dati richiesti all'allegato 1, punto 1 a), relativi a tale partecipante.

 

4 bis.     I dati di cui al paragrafo 3 comprendono una valutazione di impatto di genere al fine di monitorare l'attuazione dei programmi del FSE+ in relazione all'uguaglianza di genere, e sono disaggregati per sesso.

5.   Gli Stati membri, quando sono disponibili dati in registri o fonti assimilate, permettono alle autorità di gestione e ad altri organismi incaricati della raccolta di dati necessari per il monitoraggio e la valutazione del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente di ottenere tali dati dai registri o dalle fonti assimilate, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2016/679.

5.   Gli Stati membri, quando sono disponibili dati in registri o fonti assimilate, possono permettere alle autorità di gestione e ad altri organismi incaricati della raccolta di dati necessari per il monitoraggio e la valutazione del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente di ottenere tali dati dai registri o dalle fonti assimilate, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2016/679.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per modificare gli indicatori dell'allegato I, se ciò è ritenuto necessario per garantire una valutazione efficace dei progressi nell'attuazione dei programmi.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per modificare gli indicatori dell'allegato I  e dell'allegato II bis , se ciò è ritenuto necessario per garantire una valutazione efficace dei progressi nell'attuazione dei programmi.

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 17

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17

Articolo 17

Principi

Principi

1.   Il sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale può essere impiegato solo per sostenere la distribuzione di prodotti alimentari o beni conformi al diritto dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti di consumo.

1.   Il sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale può essere impiegato solo per sostenere la distribuzione di prodotti alimentari o beni conformi al diritto dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti di consumo.

2.   Gli Stati membri e i beneficiari scelgono i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base secondo criteri obiettivi correlati alle esigenze delle persone indigenti. I criteri di selezione dei prodotti alimentari, e se del caso dei beni, tengono inoltre conto degli aspetti climatici e ambientali, in particolare in vista della riduzione degli sprechi alimentari. Ove opportuno, la scelta del tipo di prodotti alimentari da distribuire è effettuata tenendo conto del contributo da essi apportato nel garantire una dieta equilibrata alle persone indigenti.

2.   Gli Stati membri e i beneficiari scelgono i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base secondo criteri obiettivi correlati alle esigenze delle persone indigenti. I criteri di selezione dei prodotti alimentari, e se del caso dei beni, tengono inoltre conto degli aspetti climatici e ambientali, in particolare in vista della riduzione degli sprechi alimentari e della plastica monouso . Ove opportuno, la scelta del tipo di prodotti alimentari da distribuire è effettuata tenendo conto del contributo da essi apportato nel garantire una dieta equilibrata alle persone indigenti.

I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base possono essere forniti direttamente alle persone indigenti o indirettamente attraverso buoni o carte elettronici, a condizione che questi possano essere scambiati unicamente con i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base di cui all'articolo 2, punto 3.

I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base possono essere forniti direttamente alle persone indigenti o indirettamente attraverso buoni o carte elettronici, a condizione che questi possano essere scambiati unicamente con i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base di cui all'articolo 2, punto 3 , e non sostituiscano una qualsivoglia prestazione sociale esistente.

I prodotti alimentari forniti alle persone indigenti possono derivare dall'utilizzo, dal trattamento e dalla vendita di prodotti resi disponibili a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, purché tale opzione sia la più economicamente vantaggiosa e non ritardi indebitamente la consegna dei prodotti alimentari alle persone indigenti.

I prodotti alimentari forniti alle persone indigenti possono derivare dall'utilizzo, dal trattamento e dalla vendita di prodotti resi disponibili a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, purché tale opzione sia la più economicamente vantaggiosa e non ritardi indebitamente la consegna dei prodotti alimentari alle persone indigenti.

Gli importi derivanti da un'operazione riguardante tali scorte sono utilizzati a favore delle persone indigenti, in aggiunta agli importi già a disposizione del programma.

Gli importi derivanti da un'operazione riguardante tali scorte sono utilizzati a favore delle persone indigenti, in aggiunta agli importi già a disposizione del programma.

3.   La Commissione e gli Stati membri assicurano che gli aiuti forniti nel quadro del supporto del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale rispettino la dignità e prevengano la stigmatizzazione delle persone indigenti.

3.   La Commissione e gli Stati membri assicurano che gli aiuti forniti nel quadro del supporto del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale rispettino la dignità e prevengano la stigmatizzazione delle persone indigenti.

4.   La distribuzione dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale può essere integrata dal reindirizzamento ai servizi competenti e da altre misure di accompagnamento che mirano all'inclusione sociale delle persone indigenti.

4.   La distribuzione dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale è integrata dal reindirizzamento ai servizi competenti e da altre misure di accompagnamento che mirano all'inclusione sociale delle persone indigenti.

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 20

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 20

Articolo 20

Ammissibilità delle spese

Ammissibilità delle spese

1.   I costi ammissibili relativi al sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale sono:

1.   I costi ammissibili relativi al sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale sono:

a)

i costi per l'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base, compresi i costi relativi al trasporto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base ai beneficiari che distribuiscono ai destinatari finali tali prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base;

a)

i costi per l'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base, compresi i costi relativi al trasporto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base ai beneficiari che distribuiscono ai destinatari finali tali prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base;

b)

se il trasporto dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base ai beneficiari che li distribuiscono ai destinatari finali non rientra nella lettera a), i costi sostenuti dall'ente acquirente in relazione al trasporto di tali prodotti alimentari o dell'assistenza materiale di base ai depositi e/o ai beneficiari e i costi di magazzinaggio, a una percentuale forfettaria dell'1 % dei costi di cui alla lettera a), o, in casi debitamente giustificati, i costi effettivamente sostenuti e pagati;

b)

se il trasporto dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base ai beneficiari che li distribuiscono ai destinatari finali non rientra nella lettera a), i costi sostenuti dall'ente acquirente in relazione al trasporto di tali prodotti alimentari o dell'assistenza materiale di base ai depositi e/o ai beneficiari e i costi di magazzinaggio, a una percentuale forfettaria dell'1 % dei costi di cui alla lettera a), o, in casi debitamente giustificati, i costi effettivamente sostenuti e pagati;

c)

i costi amministrativi, di trasporto e di magazzinaggio sostenuti dai beneficiari che intervengono nella distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti, a una percentuale forfettaria del 5 % dei costi di cui alla lettera a) o del 5 % del valore dei prodotti alimentari smaltiti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

c)

i costi amministrativi, di trasporto e di magazzinaggio sostenuti dai beneficiari che intervengono nella distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti, a una percentuale forfettaria del 5 % dei costi di cui alla lettera a) o del 5 % del valore dei prodotti alimentari smaltiti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

d)

i costi di raccolta, trasporto, magazzinaggio e distribuzione delle donazioni di prodotti alimentari, nonché delle attività di sensibilizzazione direttamente correlate;

d)

i costi di raccolta, trasporto, magazzinaggio e distribuzione delle donazioni di prodotti alimentari, nonché delle attività di sensibilizzazione direttamente correlate;

e)

i costi delle misure di accompagnamento sostenuti dai beneficiari o per loro conto e dichiarati dai beneficiari che distribuiscono i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base alle persone indigenti, a una percentuale forfettaria del 5 % dei costi di cui alla lettera a).

e)

i costi delle misure di accompagnamento sostenuti dai beneficiari o per loro conto e dichiarati dai beneficiari che distribuiscono i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base alle persone indigenti, a una percentuale forfettaria del 5 ,5 % dei costi di cui alla lettera a).

2.   Una riduzione dei costi ammissibili di cui al paragrafo 1, lettera a), dovuta all'inosservanza del diritto applicabile da parte dell'organismo responsabile dell'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base non determina una riduzione dei costi ammissibili di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e).

2.   Una riduzione dei costi ammissibili di cui al paragrafo 1, lettera a), dovuta all'inosservanza del diritto applicabile da parte dell'organismo responsabile dell'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base non determina una riduzione dei costi ammissibili di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e).

3.   Non sono ammissibili i seguenti costi:

3.   Non sono ammissibili i seguenti costi:

a)

interessi passivi;

a)

interessi passivi;

b)

fornitura di infrastrutture;

b)

acquisto di infrastrutture;

c)

costi di beni di seconda mano.

c)

costi di beni di seconda mano di qualità inferiore .

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 21

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 21

Articolo 21

Indicatori e relazioni

Indicatori e relazioni

1.   Le priorità sostenute dal FSE+ per contrastare la deprivazione materiale si avvalgono di indicatori comuni di output e di risultato, come indicato all'allegato II del presente regolamento, per monitorare i progressi compiuti nell'attuazione. Questi programmi possono utilizzare anche indicatori specifici per programma.

1.   Le priorità sostenute dal FSE+ per contrastare la deprivazione materiale si avvalgono di indicatori comuni di output e di risultato, come indicato all'allegato II del presente regolamento, per monitorare i progressi compiuti nell'attuazione. Questi programmi possono utilizzare anche indicatori specifici per programma.

2.   Sono fissati valori di riferimento per gli indicatori di risultato comuni e specifici per programma.

2.   Sono fissati valori di riferimento per gli indicatori di risultato comuni e specifici per programma. I requisiti di rendicontazione sono mantenuti quanto più semplici possibile.

3.   Entro il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2028 le autorità di gestione trasmettono alla Commissione i risultati di un'indagine strutturata dei destinatari finali svolta durante l'anno precedente. Tale indagine è basata sul modello stabilito dalla Commissione mediante un atto di esecuzione.

3.   Entro il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2028 le autorità di gestione trasmettono alla Commissione i risultati di un'indagine anonima strutturata dei destinatari finali svolta durante l'anno precedente e incentrata anche sulle loro condizioni di vita e sulla natura della loro deprivazione materiale . Tale indagine è basata sul modello stabilito dalla Commissione mediante un atto di esecuzione.

4.   La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello da usare per le indagini strutturate dei destinatari finali secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2, al fine di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente articolo.

4.   La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello da usare per le indagini strutturate dei destinatari finali secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2, al fine di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente articolo.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per modificare gli indicatori dell'allegato II, se ciò è ritenuto necessario per garantire una valutazione efficace dei progressi nell'attuazione dei programmi.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per modificare gli indicatori dell'allegato II, se ciò è ritenuto necessario per garantire una valutazione efficace dei progressi nell'attuazione dei programmi.

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 22 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'audit delle operazioni può riguardare tutte le fasi della loro attuazione e tutti i livelli della catena di distribuzione, con la sola eccezione del controllo dei destinatari finali, a meno che una valutazione dei rischi non indichi un rischio specifico di irregolarità o frodi.

L'audit delle operazioni può riguardare tutte le fasi della loro attuazione e tutti i livelli della catena di distribuzione, con la sola eccezione del controllo dei destinatari finali, a meno che una valutazione dei rischi non indichi un rischio specifico di irregolarità o frodi. L'audit delle operazioni include maggiori controlli nelle prime fasi di attuazione, in modo che, in caso di rischio di frode, i fondi possano essere reindirizzati verso altri progetti.

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 23

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 23

Articolo 23

Obiettivi operativi

Obiettivi operativi

Gli obiettivi operativi della componente Occupazione e innovazione sociale sono i seguenti:

Gli obiettivi operativi della componente Occupazione e innovazione sociale sono i seguenti:

a)

sviluppare conoscenze analitiche comparative di elevata qualità, per garantire che le politiche volte al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 si fondino su dati attendibili e rispondano alle esigenze, alle sfide e alle condizioni dei paesi associati;

a)

sviluppare conoscenze analitiche comparative di elevata qualità, per garantire che le politiche volte al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 si fondino su dati attendibili e rispondano alle esigenze, alle sfide e alle condizioni dei paesi associati;

b)

facilitare uno scambio di informazioni efficiente e inclusivo, l'apprendimento reciproco, l'esame tra pari e il dialogo sulle politiche nei settori di cui all'articolo 4 per assistere i paesi associati nell'adozione di opportune misure politiche;

b)

facilitare uno scambio di informazioni efficiente e inclusivo, l'apprendimento reciproco, l'esame tra pari e il dialogo sulle politiche nei settori di cui all'articolo 4 per assistere i paesi associati nell'adozione di opportune misure politiche;

c)

sostenere sperimentazioni sociali nei settori di cui all'articolo 4 e rafforzare la capacità dei portatori di interessi ad attuare, trasferire o applicare su larga scala le innovazioni testate nel campo della politica sociale;

c)

sostenere sperimentazioni sociali nei settori di cui all'articolo 4 e rafforzare la capacità dei portatori di interessi di preparare, concepire e attuare, trasferire o applicare su larga scala le innovazioni testate nel campo della politica sociale , con un'attenzione particolare alla promozione dell'ampliamento della scala dei progetti locali sviluppati da città, autorità locali e regionali, parti sociali, organizzazioni della società civile e attori socio-economici nel settore dell'accoglienza, dell'inclusione sociale e dell'integrazione dei cittadini di paesi terzi.

d)

fornire specifici servizi di sostegno ai datori di lavoro e alle persone in cerca di lavoro in vista dello sviluppo di mercati del lavoro europei integrati, dalla fase di preparazione precedente l'assunzione all'assistenza successiva al collocamento, per coprire i posti di lavoro vacanti in determinati settori, ambiti professionali, paesi, regioni frontaliere o per gruppi particolari (ad esempio le persone vulnerabili);

d)

sviluppare e fornire specifici servizi di sostegno ai datori di lavoro e alle persone in cerca di lavoro in vista dello sviluppo di mercati del lavoro europei integrati, dalla fase di preparazione precedente l'assunzione all'assistenza successiva al collocamento, per coprire i posti di lavoro vacanti in determinati settori, ambiti professionali, paesi, regioni frontaliere o per gruppi particolari (ad esempio le persone in situazioni vulnerabili);

 

d bis)

sostenere partenariati transfrontalieri tra servizi pubblici per l'impiego, società civile e parti sociali al fine di promuovere un mercato del lavoro transfrontaliero e la mobilità transfrontaliera a condizioni appropriate;

 

d ter)

sostenere la fornitura di servizi EURES per l'assunzione e il collocamento dei lavoratori in posti di lavoro sostenibili e di qualità mediante l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro, anche attraverso partenariati transfrontalieri;

 

d quater)

agevolare la mobilità geografica volontaria dei lavoratori a condizioni sociali adeguate e accrescere le possibilità di impiego sviluppando mercati del lavoro nell'Unione di alta qualità e inclusivi, aperti e accessibili a tutti, rispettando al contempo i diritti dei lavoratori in tutta l'Unione;

e)

sostenere lo sviluppo dell'ecosistema di mercato relativo alla fornitura di microfinanza per le microimprese nelle fasi di avvio e di sviluppo, in particolare quelle che occupano persone vulnerabili ;

e)

sostenere lo sviluppo dell'ecosistema di mercato relativo alla fornitura di microfinanza , nonché la sua disponibilità e accessibilità per le microimprese , le imprese dell'economia sociale e le persone vulnerabili nelle fasi di avvio e di sviluppo, in particolare quelle che occupano persone in situazioni di vulnerabilità, ivi compresi i gruppi svantaggiati ;

f)

sostenere la creazione di reti a livello di Unione e il dialogo con e tra i pertinenti portatori di interessi nei settori di cui all'articolo 4 e contribuire a sviluppare la capacità istituzionale di tali portatori di interessi, compresi i servizi pubblici per l'impiego (SPI), gli istituti di sicurezza sociale, gli istituti di microfinanza e gli enti che forniscono finanziamenti alle imprese sociali e all'economia sociale;

f)

sostenere la creazione di reti a livello di Unione e il dialogo con e tra i pertinenti portatori di interessi nei settori di cui all'articolo 4 e contribuire a sviluppare la capacità istituzionale dei portatori di interessi coinvolti , compresi i servizi pubblici per l'impiego (SPI), gli istituti di sicurezza sociale, la società civile, gli istituti di microfinanza e gli enti che forniscono finanziamenti alle imprese dell'economia sociale e all'economia sociale;

g)

sostenere lo sviluppo di imprese sociali e l'emergere di un mercato degli investimenti sociali, agevolando le interazioni tra pubblico e privato e la partecipazione di fondazioni e attori filantropici in tale mercato;

g)

sostenere lo sviluppo di imprese dell'economia sociale e l'emergere di un mercato degli investimenti sociali, agevolando le interazioni tra pubblico e privato e la partecipazione di fondazioni e attori filantropici in tale mercato;

h)

fornire orientamenti per lo sviluppo delle infrastrutture sociali (compresi alloggi, assistenza all'infanzia, istruzione e formazione, assistenza sanitaria e assistenza di lunga durata), necessarie per l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;

h)

fornire orientamenti per lo sviluppo delle infrastrutture sociali (compresi alloggi, educazione e cura della prima infanzia, assistenza agli anziani, requisiti di accessibilità e transizione da servizi di assistenza istituzionale a servizi di assistenza nell'ambito della famiglia e in comunità, compresi i requisiti di accessibilità per le persone con disabilità, assistenza all'infanzia, istruzione e formazione, assistenza sanitaria e assistenza di lunga durata), necessarie per l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;

i)

sostenere la cooperazione transnazionale al fine di accelerare e facilitare l'applicazione su larga scala di soluzioni innovative, in particolare per i settori dell'occupazione, delle competenze e dell'inclusione sociale, in tutta Europa;

i)

sostenere la cooperazione transnazionale al fine di accelerare e facilitare l'applicazione su larga scala di soluzioni innovative, in particolare per i settori della lotta alla povertà, dell'occupazione, delle competenze e dell'inclusione sociale, in tutta Europa;

j)

sostenere l'attuazione delle pertinenti norme internazionali sociali e del lavoro nel contesto della gestione della globalizzazione e della dimensione esterna delle politiche dell'Unione nei settori di cui all'articolo 4.

j)

sostenere l'attuazione delle pertinenti norme internazionali sociali e del lavoro nel contesto della gestione della globalizzazione e della dimensione esterna delle politiche dell'Unione nei settori di cui all'articolo 4.

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 23 bis

Concentrazione tematica e finanziamento

La parte della dotazione finanziaria del FSE+ per la componente Occupazione e innovazione sociale di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), è assegnata per l'intero periodo agli obiettivi specifici illustrati all'articolo 4, paragrafo 2 ter, in funzione delle seguenti percentuali indicative:

a)

55 % all'obiettivo specifico 1;

b)

18 % all'obiettivo specifico 2;

c)

18 % all'obiettivo specifico 3.

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 24

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 24

Articolo 24

Azioni ammissibili

Azioni ammissibili

1.   Solo le azioni intese a perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4 sono ammissibili al finanziamento.

1.   Solo le azioni intese a perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4 sono ammissibili al finanziamento.

2.   La componente Occupazione e innovazione sociale può sostenere le seguenti azioni:

2.   La componente Occupazione e innovazione sociale può sostenere le seguenti azioni:

a)

attività di analisi, anche in relazione a paesi terzi, in particolare:

a)

attività di analisi, anche in relazione a paesi terzi, in particolare:

 

i)

indagini, studi, dati statistici, metodologie, classificazioni, microsimulazioni, indicatori, supporto a osservatori e valutazioni comparative a livello europeo;

 

i)

indagini, studi, dati statistici, metodologie, classificazioni, microsimulazioni, indicatori, supporto a osservatori e valutazioni comparative a livello europeo;

 

ii)

sperimentazioni sociali che valutano innovazioni sociali;

 

ii)

sperimentazioni sociali che valutano innovazioni sociali;

 

iii)

monitoraggio e valutazione del recepimento e dell'applicazione del diritto dell'Unione;

 

iii)

monitoraggio e valutazione del recepimento e dell'applicazione del diritto dell'Unione;

b)

attuazione delle politiche, in particolare:

b)

attuazione delle politiche, in particolare:

 

i)

partenariati transfrontalieri e servizi di sostegno in regioni transfrontaliere;

 

i)

partenariati transfrontalieri e servizi di sostegno in regioni transfrontaliere;

 

ii)

un programma mirato di mobilità a livello dell'UE per tutto il territorio dell'Unione inteso a riempire posti vacanti là dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro;

 

ii)

un programma mirato di mobilità a livello dell'UE per tutto il territorio dell'Unione inteso a riempire posti vacanti là dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro;

 

iii)

sostegno alla microfinanza e alle imprese sociali , anche attraverso operazioni di finanziamento misto come la ripartizione asimmetrica dei rischi o la riduzione dei costi delle operazioni; sostegno allo sviluppo di infrastrutture e competenze sociali;

 

iii)

sostegno alla microfinanza e alle imprese dell'economia sociale , anche attraverso operazioni di finanziamento misto come la ripartizione asimmetrica dei rischi o la riduzione dei costi delle operazioni; sostegno allo sviluppo di infrastrutture e competenze sociali;

 

iv)

sostegno alla cooperazione e al partenariato transnazionali in vista del trasferimento e dell'applicazione su larga scala delle soluzioni innovative;

 

iv)

sostegno alla cooperazione e al partenariato transnazionali in vista del trasferimento e dell'applicazione su larga scala delle soluzioni innovative;

c)

sviluppo delle capacità, in particolare:

c)

sviluppo delle capacità, in particolare:

 

i)

di reti a livello dell'UE correlate ai settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1;

 

i)

di reti a livello dell'UE correlate ai settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1;

 

ii)

dei punti di contatto nazionali che forniscono orientamento, informazioni e assistenza in relazione all'attuazione della componente;

 

ii)

dei punti di contatto nazionali che forniscono orientamento, informazioni e assistenza in relazione all'attuazione della componente;

 

iii)

delle amministrazioni, delle istituzioni di sicurezza sociale e dei servizi per l'impiego di paesi partecipanti che si occupano della promozione della mobilità professionale, di istituti di microfinanza e di enti che forniscono finanziamenti alle imprese sociali o ad altri attori operanti nel settore dell'investimento sociale, come pure la creazione di reti;

 

iii)

delle amministrazioni, delle istituzioni di sicurezza sociale e dei servizi per l'impiego di paesi partecipanti che si occupano della promozione della mobilità professionale, di istituti di microfinanza e di enti che forniscono finanziamenti alle imprese dell'economia sociale o ad altri attori operanti nel settore dell'investimento sociale, come pure la creazione di reti;

 

iv)

dei portatori di interessi in vista della cooperazione transnazionale;

 

iv)

delle parti sociali e dei portatori di interessi in vista della cooperazione transnazionale;

d)

attività di comunicazione e divulgazione, in particolare:

d)

attività di comunicazione e divulgazione, in particolare:

 

i)

apprendimento reciproco tramite lo scambio di buone pratiche, approcci innovativi, risultati di attività di analisi, esami tra pari e analisi comparativa;

 

i)

apprendimento reciproco tramite lo scambio di buone pratiche, approcci innovativi, risultati di attività di analisi, esami tra pari e analisi comparativa;

 

ii)

guide, rapporti, materiale informativo e copertura mediatica delle iniziative correlate ai settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1;

 

ii)

guide, rapporti, materiale informativo e copertura mediatica delle iniziative correlate ai settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1;

 

iii)

sistemi di informazione per la diffusione di dati oggettivi correlati ai settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1;

 

iii)

sistemi di informazione per la diffusione di dati oggettivi correlati ai settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1;

 

iv)

eventi, conferenze e seminari della presidenza del Consiglio.

 

iv)

assistenza tecnica e amministrativa per l'attuazione del programma di lavoro, quali le attività di preparazione, monitoraggio, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici.

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali.

b)

i pertinenti soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le pertinenti organizzazioni internazionali.

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 25 bis

Governance

1.     La Commissione consulta i portatori di interessi nell'Unione, in particolare le parti sociali e le organizzazioni della società civile, per quanto concerne i programmi di lavoro in materia di occupazione e innovazione sociale, le loro priorità, il loro orientamento strategico e la loro attuazione.

2.     La Commissione stabilisce i rapporti necessari con il comitato per l'occupazione, il comitato per la protezione sociale, il comitato consultivo sulla salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il gruppo di direttori generali per le relazioni industriali e il comitato consultivo sulla libertà di circolazione dei lavoratori per informarli regolarmente e debitamente dei progressi compiuti nell'attuazione di tali programmi. La Commissione informa anche gli altri comitati che si occupano di politiche, strumenti e azioni aventi attinenza con la componente Occupazione e innovazione sociale.

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-a)

promuovere una strategia dell'Unione in materia di sanità pubblica volta a:

i)

sostenere gli Stati membri nei loro sforzi intesi a proteggere e migliorare la sanità pubblica nonché

ii)

portare avanti la missione dell'Unione in materia sanitaria in conformità dell'articolo 168 TFUE, che stabilisce che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera a — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

a)

rafforzare la preparazione, la gestione e la risposta in caso di crisi nell'Unione per proteggere i cittadini da minacce sanitarie transfrontaliere

a)

rafforzare la preparazione, la gestione e la risposta in caso di crisi nell'Unione per affrontare le minacce sanitarie transfrontaliere

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera a — punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

iv bis)

realizzare interventi nell'ambito della sanità pubblica correttamente progettati per ridurre gli oneri e l'impatto delle infezioni e delle malattie infettive prevenibili

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera a — punto iv ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

iv ter)

sostenere lo sviluppo delle competenze e degli strumenti per un'efficace comunicazione del rischio

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera b — punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i)

investire nella promozione della salute e nella prevenzione delle malattie

i)

investire nella promozione della salute e nella prevenzione delle malattie , anche mediante programmi di alfabetizzazione ed educazione sanitaria e la promozione dell'attività fisica

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera b — punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

i bis)

investire nella diagnosi precoce e nello screening

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera b — punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii)

sostenere la trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza

ii)

sostenere la trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza che rispondono alle esigenze e alle preoccupazioni dei pazienti e dei cittadini, in particolare stabilendo collegamenti a programmi che sostengono l'alfabetizzazione mediatica e le competenze digitali

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera b — punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

ii bis)

sostenere lo sviluppo di servizi pubblici digitali in ambiti come quello sanitario

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera b — punto ii ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

ii ter)

rafforzare la sicurezza e la qualità dell'informazione sanitaria

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera b — punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii)

sostenere lo sviluppo di un sistema sostenibile di informazione sanitaria dell'Unione

ii)

sostenere lo sviluppo di un sistema sostenibile , trasparente e accessibile di informazione sanitaria dell'Unione , garantendo al contempo la protezione dei dati privati

(Nella proposta COM la numerazione dell'articolo 26, lettera b, non è corretta, visto che vi sono due punti numerati ii))

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera b — punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii)

sostenere gli Stati membri tramite trasferimenti di conoscenze utili per i processi nazionali di riforma volti a ottenere sistemi sanitari efficaci, accessibili e resilienti e una migliore promozione della salute e prevenzione delle malattie, in particolare per far fronte alle sfide individuate nell'ambito del semestre europeo

iii)

sostenere gli Stati membri tramite trasferimenti di conoscenze e sostegno all'attuazione utili per i processi nazionali di riforma volti a ottenere sistemi sanitari efficaci, accessibili , resilienti, non discriminatori, inclusivi ed equi, che affrontino le disuguaglianze sociali, e una migliore promozione della salute e prevenzione delle malattie, in particolare per far fronte alle sfide individuate nell'ambito del semestre europeo . Ciò comprende anche il sostegno ai registri nazionali di elevata qualità che possano fornire dati comparabili.

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera b — punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

iv bis)

sostenere la transizione verso servizi sociali, sanitari di prossimità e di assistenza incentrati sulla persona, nonché l'assistenza integrata in comunità, in particolare promuovendo modelli organizzativi basati sul lavoro di squadra interprofessionale e sulla creazione di reti a partecipazione multipla

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera b — punto iv ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

iv ter)

garantire il coinvolgimento di tutti i pertinenti portatori di interessi nelle suddette azioni, a livello dell'Unione e/o nazionale, come opportuno

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera b — punto iv quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

iv quater)

sviluppare e attuare strumenti e strategie per prevenire e affrontare le disuguaglianze sanitarie, nonché promuovere l'inclusione sociale, la partecipazione attiva dei cittadini e la partecipazione della comunità

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera c — punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i)

sostenere l'attuazione della legislazione sui prodotti medicinali e sui dispositivi medici

i)

sostenere l'attuazione della legislazione sui prodotti medicinali , sull'accesso a tali prodotti in tutta l'Unione e sui dispositivi medici

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera c — punto vi

Testo della Commissione

Emendamento

vi)

sostenere i  comitati scientifici della «sicurezza dei consumatori» e dei «rischi sanitari, ambientali ed emergenti» della Commissione

vi)

sostenere lo sviluppo della salute in tutte le politiche e istituire processi mediante quali sia possibile considerare le conseguenze per la salute e tenerne conto in tutte le politiche

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

sostenere il monitoraggio, l'attuazione e il rafforzamento di altre normative e politiche dell'Unione con conseguenze per la salute, in modo da contribuire a garantire un livello elevato di protezione della salute umana, comprese, tra l'altro, quelle concernenti:

i)

l'inquinamento atmosferico

ii)

gli interferenti endocrini e altre sostanze chimiche con proprietà nocive

iii)

i residui di antiparassitari negli alimenti, nell'acqua e nell'aria

iv)

i prodotti alimentari e la relativa etichettatura, anche sugli acidi grassi trans, l'etichettatura delle bevande alcoliche, gli additivi e i materiali destinati al contatto con gli alimenti

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera d — punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii)

sostenere lo sviluppo della cooperazione sulla valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA) in preparazione di nuove norme armonizzate

ii)

sostenere lo sviluppo della cooperazione sulla valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA) e il rafforzamento delle capacità al riguardo in preparazione di nuove norme armonizzate

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera d — punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii bis)

sostenere l'attuazione di programmi e migliori pratiche sull'educazione in materia di salute sessuale e riproduttiva e campagne per i giovani

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera d — punto iii ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii ter)

sostenere le organizzazioni della società civile a livello dell'Unione che si occupano degli aspetti della sanità e ad essa attinenti

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera d — punto iii quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii quater)

sostenere la creazione di un Comitato direttivo per la sanità per l'attuazione delle azioni nell'ambito della componente Salute

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Solo le azioni intese a perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 3 e 26 sono ammissibili al finanziamento.

1.   Solo le azioni correlate alla salute, intese a perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 3 , 4 e 26 sono ammissibili al finanziamento.

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 2 — lettera a — punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

i bis)

attività intese a monitorare gli impatti sanitari cumulativi dei fattori di rischio ambientali, ivi compresi quelli derivanti dai contaminanti presenti negli alimenti, nell'acqua, nell'aria e in altre fonti;

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 2 — lettera a — punto i ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

i ter)

attività intese a monitorare gli impatti sanitari del diritto dell'Unione, per esempio la farmacovigilanza e attività analoghe;

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 2 — lettera a — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

i risultati delle attività analitiche, una volta terminate, sono messi a disposizione del pubblico.

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 2 — lettera b — punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i)

collaborazione e partenariati transfrontalieri, anche in regioni transfrontaliere;

i)

collaborazione e partenariati transfrontalieri, anche in regioni transfrontaliere e in relazione all'inquinamento atmosferico e ad altra contaminazione ambientale transfrontaliera ;

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 2 — lettera c — punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i)

mediante il trasferimento, l'adattamento e la diffusione delle migliori pratiche con un consolidato valore aggiunto dell'Unione tra gli Stati membri;

i)

mediante lo scambio, il trasferimento, l'adattamento e la diffusione delle migliori pratiche con un consolidato valore aggiunto dell'Unione tra gli Stati membri;

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 2 — lettera c — punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii)

di reti a livello dell'UE correlate ai settori di cui all'articolo 26;

ii)

di reti a livello dell'UE correlate ai settori di cui all'articolo 26 , in maniera costante e sostenibile, garantendo la presenza di una società civile attiva a livello dell'Unione ;

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 2 — lettera c — punto iv

Testo della Commissione

Emendamento

iv)

dei punti di contatto nazionali che forniscono orientamento, informazioni e assistenza in relazione all'attuazione del programma;

iv)

dei punti di contatto regionali, subnazionali e nazionali che forniscono orientamento, informazioni e assistenza in relazione all'attuazione del programma;

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Articolo 29 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione consulta le autorità sanitarie degli Stati membri in seno al gruppo direttivo per la promozione della salute, la prevenzione e la gestione delle malattie non trasmissibili o in altri pertinenti gruppi di esperti della Commissione o organismi analoghi in merito ai piani di lavoro per la componente Salute e alle priorità, agli orientamenti strategici e all'attuazione di tale componente, nonché in merito all'aspetto riguardante la politica sanitaria di altre politiche e di altri meccanismi di sostegno, aumentandone così il coordinamento generale e il valore aggiunto.

La Commissione consulta le autorità sanitarie degli Stati membri in seno al gruppo direttivo per la promozione della salute, la prevenzione e la gestione delle malattie non trasmissibili o in altri pertinenti gruppi di esperti della Commissione o organismi analoghi quali le organizzazioni professionali del settore sanitario in merito ai piani di lavoro annuali per la componente Salute e alle priorità, agli orientamenti strategici e all'attuazione di tale componente, nonché in merito all'aspetto riguardante la politica sanitaria di altre politiche e di altri meccanismi di sostegno, aumentandone così il coordinamento generale e il valore aggiunto Una forte leadership politica e un'adeguata struttura di governance dedicata alla salute garantiranno la protezione e la promozione della salute in tutti i portafogli della Commissione, ai sensi dell'articolo 168, paragrafo 1, del TFUE.

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Articolo 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 29 bis

 

Comitato direttivo per la sanità

 

1.     La Commissione istituisce un Comitato direttivo per la sanità (in appresso 'il Comitato direttivo') per l'attuazione delle azioni nell'ambito della componente Salute.

 

2.     Il Comitato direttivo si concentra sulla creazione di sinergie tra la componente Salute e altri programmi in cui viene integrata una dimensione relativa alla salute, attraverso il coordinamento e la cooperazione, promuovendo il coinvolgimento dei pazienti e della società, nonché fornendo consulenza scientifica e formulando raccomandazioni. Queste azioni prevedono interventi in campo sanitario orientati al valore, sostenibilità e migliori soluzioni sanitarie, promuovono l'accesso e riducono le disuguaglianze sanitarie.

 

3.     Il Comitato direttivo fornisce una strategia e un orientamento globali per lo sviluppo di piani di lavoro nell'ambito della componente Salute.

 

4.     Il Comitato direttivo è costituito da un gruppo di soggetti interessati indipendenti, composto da attori dei settori pertinenti nel campo della sanità pubblica, del benessere e della protezione sociale, con la partecipazione di rappresentanti delle regioni e autorità sanitarie locali, di rappresentanti dei pazienti e di cittadini.

 

5.     Il Comitato direttivo è composto da 15-20 persone di alto livello provenienti dalle diverse discipline e attività di cui al paragrafo 4. I membri del Comitato sono nominati dalla Commissione, a seguito di un invito pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse, o di entrambi.

 

6.     Il presidente del Comitato direttivo è nominato dalla Commissione tra i suoi membri.

 

7.     Il Comitato direttivo:

 

i)

dà un contributo ai piani di lavoro annuali per la componente Salute, sulla base di una proposta della Commissione;

 

ii)

elabora un progetto per orientare il coordinamento e la cooperazione tra la componente Salute e altri programmi in cui viene integrata una dimensione relativa alla salute.

 

Il progetto facilita la garanzia della visibilità e del coordinamento tra tutti i meccanismi finanziari esistenti relativi alla salute e contribuisce a orientare il coordinamento e la cooperazione.

Emendamento 145

Proposta di regolamento

Articolo 29 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 29 ter

Cooperazione internazionale

Al fine di ottimizzare l'efficacia e l'efficienza delle azioni a livello dell'Unione e su scala internazionale, per l'attuazione della componente Salute, la Commissione sviluppa la cooperazione con i pertinenti organismi internazionali, quali le Nazioni Unite e le relative agenzie specializzate, in particolare l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), nonché il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE).

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Articolo 31

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 31

Articolo 31

Forme di finanziamento dell'UE e modalità di attuazione

Forme di finanziamento dell'UE e modalità di attuazione

1.   Le componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute possono concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi, appalti e pagamenti volontari alle organizzazioni internazionali delle quali l'Unione è membro o ai cui lavori essa partecipa.

1.   Le componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute possono concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi, appalti , contributi e pagamenti volontari alle organizzazioni internazionali delle quali l'Unione è membro o ai cui lavori essa partecipa.

2.   Le sezioni Occupazione e innovazione sociale e Salute sono attuate direttamente, come stabilito dal regolamento finanziario, o indirettamente per il tramite degli organismi di cui all'articolo [61, paragrafo 1, lettera c),] del regolamento finanziario.

2.   Le sezioni Occupazione e innovazione sociale e Salute sono attuate direttamente, come stabilito dal regolamento finanziario, o indirettamente per il tramite degli organismi di cui all'articolo [61, paragrafo 1, lettera c),] del regolamento finanziario.

Nell'aggiudicazione di sovvenzioni il comitato di valutazione di cui all'articolo [150] del regolamento finanziario può essere composto da esperti esterni.

Nell'aggiudicazione di sovvenzioni il comitato di valutazione di cui all'articolo [150] del regolamento finanziario può essere composto da esperti esterni.

3.   Le operazioni di finanziamento misto a titolo della componente Occupazione e innovazione sociale sono attuate in conformità al [regolamento InvestEU] e al titolo X del regolamento finanziario.

3.   Le operazioni di finanziamento misto a titolo della componente Occupazione e innovazione sociale sono attuate in conformità al [regolamento InvestEU] e al titolo X del regolamento finanziario.

4.   Per la componente Salute, possono essere assegnate sovvenzioni dirette senza invito a presentare proposte per finanziare azioni aventi un chiaro valore aggiunto dell'Unione, cofinanziate dalle autorità competenti responsabili in materia di sanità negli Stati membri o nei paesi terzi associati al programma, o da enti del settore pubblico e non governativi, a titolo individuale o riuniti in rete, delegati da dette autorità competenti.

4.   Per la componente Salute, possono essere assegnate sovvenzioni dirette senza invito a presentare proposte per finanziare azioni aventi un chiaro valore aggiunto dell'Unione, cofinanziate dalle autorità competenti responsabili in materia di sanità negli Stati membri o nei paesi terzi associati al programma, o da enti del settore pubblico e non governativi, a titolo individuale o riuniti in rete, delegati da dette autorità competenti.

5.   Per la componente Salute, possono essere assegnate sovvenzioni dirette senza invito a presentare proposte alle reti di riferimento europee approvate come reti dal comitato di Stati membri per le reti di riferimento europee secondo la procedura di approvazione di cui alla decisione di esecuzione n. 2014/287/UE della Commissione, del 10 marzo 2014, che stabilisce criteri per l'istituzione e la valutazione delle reti di riferimento europee e dei loro membri e per agevolare lo scambio di informazioni e competenze in relazione all'istituzione e alla valutazione di tali reti.

5.   Per la componente Salute, possono essere assegnate sovvenzioni dirette senza invito a presentare proposte alle reti di riferimento europee approvate come reti dal comitato di Stati membri per le reti di riferimento europee secondo la procedura di approvazione di cui alla decisione di esecuzione n. 2014/287/UE della Commissione, del 10 marzo 2014, che stabilisce criteri per l'istituzione e la valutazione delle reti di riferimento europee e dei loro membri e per agevolare lo scambio di informazioni e competenze in relazione all'istituzione e alla valutazione di tali reti.

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Articolo 32

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 32

Articolo 32

Programma di lavoro e coordinazione

Programma di lavoro e coordinazione

Le componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute sono attuate mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo [108] del regolamento finanziario. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.

La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 38 al fine integrare le componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute , stabilendo programmi di lavoro quali previsti all'articolo [108] del regolamento finanziario. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.

La Commissione promuove le sinergie e garantisce un coordinamento efficace tra la componente Salute del FSE+ e il programma di sostegno alle riforme, compresi lo strumento per la realizzazione delle riforme e lo strumento di assistenza tecnica.

La Commissione promuove le sinergie e garantisce un coordinamento efficace tra la componente Salute del FSE+ e il programma di sostegno alle riforme, compresi lo strumento per la realizzazione delle riforme e lo strumento di assistenza tecnica.

Emendamento 148

Proposta di regolamento

Articolo 33

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 33

Articolo 33

Sorveglianza e relazioni

Sorveglianza e relazioni

1.   Sono definiti indicatori per monitorare l'attuazione e i progressi delle componenti nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 e gli obiettivi operativi di cui agli articolo 23 e 26.

1.   Sono definiti indicatori per monitorare l'attuazione e i progressi delle componenti nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 e gli obiettivi operativi di cui agli articolo 23 e 26.

2.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione delle componenti e dei risultati. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e se del caso agli Stati membri.

2.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione delle componenti e dei risultati. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e se del caso agli Stati membri.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per integrare o modificare gli indicatori dell'allegato III, se ciò è ritenuto necessario per garantire una valutazione efficace dei progressi nell'attuazione delle componenti.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per integrare o modificare gli indicatori degli allegati II ter e III, se ciò è ritenuto necessario per garantire una valutazione efficace dei progressi nell'attuazione delle componenti.

 

3 bis.     Al fine di monitorare regolarmente le componenti e di adattare secondo le necessità le loro priorità di azione e di finanziamento, la Commissione elabora una prima relazione di monitoraggio qualitativa e quantitativa relativa al primo anno, seguita da tre relazioni relative a bienni consecutivi e le trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. Le relazioni sono trasmesse, per conoscenza, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Le relazioni includono i risultati delle componenti e la misura in cui nelle loro attività sono stati applicati i principi della parità tra uomini e donne e dell'integrazione della prospettiva di genere e si è tenuto conto delle considerazioni sul tema della non discriminazione, comprese le questioni relative all'accessibilità. Le relazioni sono messe a disposizione del pubblico al fine di migliorare la trasparenza delle componenti.

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Articolo 35

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 35

Articolo 35

Valutazione

Valutazione

1.   Le valutazioni si svolgono con tempestività sufficiente per alimentare il processo decisionale.

1.   Le valutazioni si svolgono con tempestività sufficiente per alimentare il processo decisionale.

2.    La valutazione intermedia delle componenti può essere effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla loro attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della loro attuazione.

2.    Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione procede ad una valutazione intermedia delle componenti al fine di:

 

a)

misurare, in termini qualitativi e quantitativi, i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi delle componenti;

 

b)

rispondere al contesto sociale all'interno dell'Unione e alle eventuali modifiche principali introdotte dalla legislazione dell'Unione;

 

c)

stabilire se le risorse delle componenti siano state utilizzate in modo efficiente e stabilire il loro valore aggiunto per l'Unione.

 

I risultati di tale valutazione intermedia sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   Al termine del periodo di attuazione e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 5, la Commissione effettua una valutazione finale delle componenti.

3.   Al termine del periodo di attuazione e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 5, la Commissione effettua una valutazione finale delle componenti.

4.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

4.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Emendamento 150

Proposta di regolamento

Articolo 37

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 37

Articolo 37

Informazione, comunicazione e pubblicità

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.   I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

1.   I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

2.   La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sulle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate alle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui agli articoli 4, 23 e 26.

2.   La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sulle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate alle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute contribuiscono anche alla comunicazione delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui agli articoli 4, 23 e 26.

Emendamento 151

Proposta di regolamento

Articolo 38

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 38

Articolo 38

Esercizio della delega

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 21, paragrafo 5, e all'articolo 33, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 21, paragrafo 5, all'articolo 32 e all'articolo 33, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 21, paragrafo 5, e all'articolo 33, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 21, paragrafo 5, all'articolo 32 e all'articolo 33, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (28).

4.   Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (28).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 6, dell'articolo 21, paragrafo 5, e dell'articolo 33, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6.   Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 6, dell'articolo 21, paragrafo 5, all'articolo 32 e dell'articolo 33, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 152

Proposta di regolamento

Articolo 40

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 40

Articolo 40

Comitato di cui all'articolo 163 del TFUE

Comitato di cui all'articolo 163 del TFUE

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 163 del TFUE (il «comitato FSE+»).

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 163 del TFUE (il «comitato FSE+»).

2.   Ogni Stato membro nomina un rappresentante del governo, un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori, un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro e un supplente per ciascun membro per un periodo massimo di sette anni. In caso di assenza di un membro il supplente ha automaticamente diritto di partecipare ai lavori.

2.   Ogni Stato membro nomina un rappresentante del governo, un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori, un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro , un rappresentante della società civile, un rappresentante degli enti per la parità o di altre istituzioni indipendenti per i diritti umani ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni] e un supplente per ciascun membro per un periodo massimo di sette anni. In caso di assenza di un membro il supplente ha automaticamente diritto di partecipare ai lavori.

3.   Il comitato FSE+ comprende un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni che rappresentano le organizzazioni dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro a livello di Unione.

3.   Il comitato FSE+ comprende un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni che rappresentano le organizzazioni dei lavoratori, le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni della società civile a livello di Unione.

 

3 bis.     Il comitato del FSE+ può invitare i rappresentanti della Banca europea e del Fondo europeo per gli investimenti.

 

3 ter.     In seno al comitato FSE+ sono garantiti l'equilibrio di genere e un'adeguata rappresentanza delle minoranze e di altri gruppi esclusi.

4.   Il comitato FSE+ è consultato sull'uso pianificato dell'assistenza tecnica in caso di contributo della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, nonché su altre questioni che hanno un impatto sull'attuazione delle strategie a livello di Unione che interessano il FSE+.

4.   Il comitato FSE+ è consultato sull'uso pianificato dell'assistenza tecnica in caso di contributo della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, nonché su altre questioni che hanno un impatto sull'attuazione delle strategie a livello di Unione che interessano il FSE+.

5.   Il comitato FSE+ può fornire pareri su:

5.   Il comitato FSE+ può fornire pareri su:

a)

questioni connesse al contributo del FSE+ all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, comprese le raccomandazioni specifiche per paese e le priorità relative al semestre (programmi nazionali di riforma, ecc.);

a)

questioni connesse al contributo del FSE+ all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, comprese le raccomandazioni specifiche per paese e le priorità relative al semestre (programmi nazionali di riforma, ecc.);

b)

questioni relative al [futuro regolamento sulle disposizioni comuni] pertinenti per il FSE+;

b)

questioni relative al [futuro regolamento sulle disposizioni comuni] pertinenti per il FSE+;

c)

questioni connesse al FSE+ a esso riferite dalla Commissione diverse da quelle di cui al paragrafo 4.

c)

questioni connesse al FSE+ a esso riferite dalla Commissione diverse da quelle di cui al paragrafo 4.

I pareri del comitato FSE+ sono adottati a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi e sono comunicati al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni per informazione. La Commissione informa il comitato FSE+ del modo in cui ha tenuto conto dei suoi pareri.

I pareri del comitato FSE+ sono adottati a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi e sono comunicati al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni per informazione. La Commissione informa per iscritto il comitato FSE+ del modo in cui ha tenuto conto dei suoi pareri.

6.   Il comitato FSE+ può istituire gruppi di lavoro per ciascuna delle componenti del FSE+.

6.   Il comitato FSE+ può istituire gruppi di lavoro per ciascuna delle componenti del FSE+.

Emendamento 153

Proposta di regolamento

Allegato I

Testo della Commissione

Emendamento

Indicatori comuni per il sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente

Indicatori comuni per il sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente

Tutti i dati personali devono essere disaggregati per genere (femminile, maschile, «non binario»). Se alcuni risultati non sono possibili , i dati per questi risultati non devono essere rilevati e comunicati.

Tutti i dati personali devono essere disaggregati per genere (femminile, maschile, «non binario»). Se alcuni risultati non sono disponibili , i dati per questi risultati non devono essere rilevati e comunicati. I dati personali sensibili possono essere rilevati in forma anonima.

1)

Indicatori comuni di output relativi alle operazioni rivolte alle persone

1)

Indicatori comuni di output relativi alle operazioni rivolte alle persone

 

1 a)

Indicatori comuni di output per i partecipanti

 

1 a)

Indicatori comuni di output per i partecipanti

 

 

Gli indicatori comuni di output per i partecipanti sono:

 

 

Gli indicatori comuni di output per i partecipanti sono:

 

 

 

disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo*,

 

 

 

disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo*,

 

 

 

disoccupati di lungo periodo*,

 

 

 

disoccupati di lungo periodo*,

 

 

 

inattivi*,

 

 

 

inattivi*,

 

 

 

lavoratori, compresi i lavoratori autonomi*,

 

 

 

lavoratori, compresi i lavoratori autonomi*,

 

 

 

 

non iscritti a corsi di istruzione o di formazione (NEET),

 

 

 

persone di età inferiore a  30 anni*,

 

 

 

minori di età inferiore a  18 anni*,

 

 

 

 

giovani di età compresa tra 18 e 29 anni*,

 

 

 

persone di età superiore a 54 anni*,

 

 

 

persone di età superiore a 54 anni*,

 

 

 

titolari di un diploma di istruzione secondaria inferiore o più basso (ISCED 0-2)*,

 

 

 

titolari di un diploma di istruzione secondaria inferiore o più basso (ISCED 0-2)*,

 

 

 

titolari di un diploma di istruzione secondaria superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4)*,

 

 

 

titolari di un diploma di istruzione secondaria superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4)*,

 

 

 

titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)*.

 

 

 

titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)*.

 

 

Il numero totale dei partecipanti deve essere calcolato automaticamente sulla base degli indicatori comuni di output relativi alla posizione lavorativa.

 

 

Il numero totale dei partecipanti deve essere calcolato automaticamente sulla base degli indicatori comuni di output relativi alla posizione lavorativa.

 

1 b)

Altri indicatori comuni di output

 

1 b)

Altri indicatori comuni di output

 

 

Se i dati per questi indicatori non sono ricavati da registri di dati, i valori per questi indicatori possono essere determinati sulla base di stime informate ottenute dal beneficiario.

 

 

Se i dati per questi indicatori non sono ricavati da registri di dati, i valori per questi indicatori possono essere determinati sulla base di stime informate ottenute dal beneficiario. I partecipanti forniscono i dati sempre su base volontaria.

 

 

partecipanti con disabilità**,

 

 

partecipanti con disabilità**,

 

 

 

partecipanti di età inferiore a 18 anni*,

 

 

cittadini di paesi terzi*,

 

 

cittadini di paesi terzi*,

 

 

partecipanti di origine straniera*,

 

 

partecipanti di origine straniera*,

 

 

minoranze ( comprese le comunità emarginate come i rom)**,

 

 

minoranze ( diverse dalla comunità rom)**,

 

 

 

partecipanti della comunità rom**,

 

 

senzatetto o persone colpite da esclusione abitativa*,

 

 

senzatetto o persone colpite da esclusione abitativa*,

 

 

partecipanti provenienti da zone rurali*.

 

 

partecipanti provenienti da zone rurali*,

 

 

 

partecipanti di aree geografiche con livelli elevati di povertà ed esclusione sociale*,

 

 

 

partecipanti che stanno effettuando la transizione dall'assistenza istituzionale all'assistenza in famiglia o in comunità**.

2)

Gli indicatori comuni di output per gli enti sono:

2)

Gli indicatori comuni di output per gli enti sono:

 

numero di pubbliche amministrazioni o servizi pubblici sostenuti a livello nazionale, regionale o locale,

 

numero di pubbliche amministrazioni o servizi pubblici sostenuti a livello nazionale, regionale o locale,

 

numero di micro, piccole e medie imprese sostenute (comprese le società cooperative e le imprese sociali).

 

numero di micro, piccole e medie imprese sostenute (comprese le società cooperative e le imprese sociali).

3)

Gli indicatori comuni di risultato immediato per i partecipanti sono:

3)

Gli indicatori comuni di risultato immediato per i partecipanti sono:

 

partecipanti che cercano un lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento*,

 

partecipanti che cercano un lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento*,

 

partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento*,

 

partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento*,

 

partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento*,

 

partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento*,

 

partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento*,

 

partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento*,

(4)

Indicatori comuni di risultato a lungo termine per i partecipanti:

(4)

Indicatori comuni di risultato a lungo termine per i partecipanti:

 

partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento*,

 

partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, sei e dodici mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento*,

 

partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento*.

 

partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro sei e dodici mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento*.

Come requisito minimo, questi dati devono essere raccolti sulla base di un campione rappresentativo di partecipanti all'interno di ciascun obiettivo specifico. La validità interna del campione deve essere garantita in un modo tale per cui i dati possano essere generalizzati al livello dell'obiettivo specifico.

Come requisito minimo, questi dati devono essere raccolti sulla base di un campione rappresentativo di partecipanti all'interno di ciascun obiettivo specifico. La validità interna del campione deve essere garantita in un modo tale per cui i dati possano essere generalizzati al livello dell'obiettivo specifico.

Emendamento 154

Proposta di regolamento

Allegato II

Testo della Commissione

Emendamento

Indicatori comuni per il sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale

Indicatori comuni per il sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale

1)

Indicatori di output

1)

Indicatori di output

 

a)

Valore monetario totale dei prodotti alimentari e dei beni distribuiti

 

a)

Valore monetario totale dei prodotti alimentari e dei beni distribuiti

 

 

i)

valore totale del sostegno alimentare;

 

 

i)

valore totale del sostegno alimentare;

 

 

ia)

valore monetario totale dei prodotti alimentari per i bambini;

 

 

ia)

valore monetario totale dei prodotti alimentari per i bambini;

 

 

ib)

valore monetario totale dei prodotti alimentari per i senzatetto;

 

 

ib)

valore monetario totale dei prodotti alimentari per i senzatetto;

 

 

ic)

valore monetario totale dei prodotti alimentari per altri gruppi destinatari.

 

 

ic)

valore monetario totale dei prodotti alimentari per altri gruppi destinatari.

 

 

ii)

valore totale dei beni distribuiti

 

 

ii)

valore totale dei beni distribuiti

 

 

iia)

valore monetario totale dei beni per i bambini;

 

 

iia)

valore monetario totale dei beni per i bambini;

 

 

iib)

valore monetario totale dei beni per i senzatetto;

 

 

iib)

valore monetario totale dei beni per i senzatetto;

 

 

iic)

valore monetario totale dei beni per altri gruppi destinatari.

 

 

iic)

valore monetario totale dei beni per altri gruppi destinatari.

 

b)

Quantità totale di sostegno alimentare distribuito (tonnellate).

 

b)

Quantità totale di sostegno alimentare distribuito (tonnellate).

 

 

Di cui (2):

 

 

Di cui (2):

 

 

(a)

quota di prodotti alimentari per i quali solo il trasporto, la distribuzione e lo stoccaggio sono stati pagati dal programma (in %)

 

 

(a)

quota di prodotti alimentari per i quali solo il trasporto, la distribuzione e lo stoccaggio sono stati pagati dal programma (in %)

 

 

(b)

quota di prodotti alimentari cofinanziati dal FSE+ sul volume totale dei prodotti alimentari distribuiti ai beneficiari (in %)

 

 

(b)

quota di prodotti alimentari cofinanziati dal FSE+ sul volume totale dei prodotti alimentari distribuiti ai beneficiari (in %)

3)

Indicatori comuni di risultato (3)

3)

Indicatori comuni di risultato (3)

 

Numero di destinatari finali che ricevono sostegno alimentare

 

Numero di destinatari finali che ricevono sostegno alimentare

 

Numero di bambini di età inferiore a 18 anni

 

Numero di bambini di età inferiore a 18 anni

 

Numero di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni

 

Numero di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni

 

Numero di destinatari finali di età superiore a 54 anni

 

Numero di destinatari finali di età superiore a 54 anni

 

Numero di destinatari finali con disabilità

 

Numero di destinatari finali con disabilità

 

Numero di cittadini di paesi terzi

 

Numero di cittadini di paesi terzi

 

Numero di destinatari finali di origine straniera e minoranze ( comprese le comunità emarginate come i rom)

 

Numero di destinatari finali di origine straniera e minoranze ( diverse dalla comunità rom)

 

 

partecipanti della comunità rom,

 

Numero di destinatari finali senzatetto o di destinatari finali colpiti da esclusione abitativa.

 

Numero di destinatari finali senzatetto o di destinatari finali colpiti da esclusione abitativa.

 

Numero di destinatari finali che ricevono sostegno materiale

 

Numero di destinatari finali che ricevono sostegno materiale

 

Numero di bambini di età inferiore a 18 anni

 

Numero di bambini di età inferiore a 18 anni

 

Numero di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni

 

Numero di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni

 

Numero di destinatari finali di età superiore a 54 anni

 

Numero di destinatari finali di età superiore a 54 anni

 

Numero di destinatari finali con disabilità

 

Numero di destinatari finali con disabilità

 

Numero di cittadini di paesi terzi

 

Numero di cittadini di paesi terzi

 

Numero di destinatari finali di origine straniera e minoranze ( comprese le comunità emarginate come i rom)

 

Numero di destinatari finali di origine straniera e minoranze ( diverse dalla comunità rom)

 

 

partecipanti della comunità rom

 

Numero di destinatari finali senzatetto o di destinatari finali colpiti da esclusione abitativa.

 

Numero di destinatari finali senzatetto o di destinatari finali colpiti da esclusione abitativa.

Emendamento 155

Proposta di regolamento

Allegato II bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Indicatori di output

(1)

Numero totale di persone che ricevono aiuti a favore dell'inclusione sociale

Di cui:

a)

Numero di bambini di età inferiore a 15 anni

b)

Numero di persone di età pari o superiore a 65 anni

c)

Numero di donne

d)

numero di destinatari finali di origine straniera e minoranze (diverse dalla comunità rom)

e)

partecipanti della comunità rom

f)

numero di senzatetto

Emendamento 156

Proposta di regolamento

Allegato II ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

 

1.

Livello di beneficio dichiarato in termini di miglioramento della comprensione delle politiche e delle normative dell'Unione

(1)

Numero di attività analitiche

(2)

Numero di attività di apprendimento reciproco, sensibilizzazione e diffusione

(3)

Sostegno ai principali operatori

 

2.

Livello di collaborazione attiva e partenariato tra le istituzioni governative dell'Unione, gli Stati membri e i paesi associati

(1)

Numero di attività analitiche

(2)

Numero di attività di apprendimento reciproco, sensibilizzazione e diffusione

(3)

Sostegno ai principali operatori

 

3.

Uso dichiarato dell'innovazione delle politiche sociali nell'attuazione delle raccomandazioni sociali specifiche per paese e dei risultati della sperimentazione nell'ambito delle politiche sociali ai fini del processo decisionale

(1)

Numero di attività analitiche

(2)

Numero di attività di apprendimento reciproco, sensibilizzazione e diffusione

(3)

Sostegno ai principali operatori

 

4.

Numero di visite della piattaforma EURES

 

5.

Numero dei collocamenti professionali conseguiti o sostenuti nel quadro dell'azione preparatoria «Your First EURES Job» (YfEJ) e dei programmi mirati di mobilità

 

6.

Numero di contatti personali individuali dei consulenti EURES con persone in cerca di lavoro, persone che stanno cambiando lavoro e datori di lavoro

 

7.

Numero di imprese create o consolidate che hanno beneficiato del sostegno dell'Unione

 

8.

Quota di beneficiari che hanno creato o sviluppato ulteriormente un'impresa attraverso il microfinanziamento dell'Unione e che sono disoccupati o appartengono a gruppi di indigenti

Emendamento 157

Proposta di regolamento

Allegato III — punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.

Numero di valutazioni cliniche congiunte delle tecnologie sanitarie

2.

Numero di beneficiari (professionisti, cittadini, pazienti) interessati dai risultati del programma

Emendamento 158

Proposta di regolamento

Allegato III — punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.

Numero di migliori pratiche trasferite

3.

Numero di valutazioni cliniche congiunte delle tecnologie sanitarie

Emendamento 159

Proposta di regolamento

Allegato III — punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.

Grado di utilizzo dei risultati del programma nella politica sanitaria nazionale come misurato da un questionario «prima e dopo»

4.

Numero di migliori pratiche trasferite

Emendamento 160

Proposta di regolamento

Allegato III — punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.

Grado di utilizzo dei risultati del programma nelle politiche o negli strumenti sanitari nazionali e regionali come misurato da metodi convalidati

(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0461/2018).

(1 bis)   GU C 484 del 24.12.2016, pag. 1.

(1 bis)   Raccomandazione della Commissione del 3 ottobre 2008 relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro (GU L 307 del 18.11.2008, pag. 11).

(1a)   http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9302-2015-INIT/en/pdf.

(1 bis)   Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).

(1 bis)   Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(17)  COM(2016)0739.

(17)  COM(2016)0739.

(1 bis)   Decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008), (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1).

(1 ter)   Decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che istituisce un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) (GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3).

(1 quater)   Regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sulla istituzione del terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1350/2007/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 1).

(19)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(19)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(1 bis)   Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(28)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 13.

(28)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 13.

(1)  I dati comunicati per gli indicatori contrassegnati dal simbolo «*» sono dati personali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

I dati comunicati per gli indicatori contrassegnati dal simbolo «**» sono una categoria particolare di dati ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679.

(1)  I dati comunicati per gli indicatori contrassegnati dal simbolo «*» sono dati personali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

I dati comunicati per gli indicatori contrassegnati dal simbolo «**» sono una categoria particolare di dati ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679.

(2)  I valori per questi indicatori sono determinati sulla base della stima informata ottenuta dai beneficiari

(2)  I valori per questi indicatori sono determinati sulla base della stima informata ottenuta dai beneficiari

(3)  Ibid

(3)  Ibid


27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/425


P8_TA(2019)0021

Disposizioni specifiche per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea (Interreg) ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 16 gennaio 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (COM(2018)0374 — C8-0229/2018 — 2018/0199(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 411/42)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

A norma dell'articolo 176 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), il Fondo europeo di sviluppo regionale («FESR») è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione. A norma di tale articolo e dell'articolo 174, secondo e terzo comma, del TFUE, il FESR contribuisce a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, nell'ambito delle quali un'attenzione particolare è rivolta ad alcune categorie di regioni, nel cui elenco figurano esplicitamente le regioni transfrontaliere .

(1)

A norma dell'articolo 176 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), il Fondo europeo di sviluppo regionale («FESR») è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione. A norma di tale articolo e dell'articolo 174, secondo e terzo comma, TFUE, il FESR contribuisce a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, delle aree rurali, di quelle interessate da transizione industriale, delle aree con una bassa densità demografica, delle isole e delle regioni di montagna .

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

Il regolamento (UE) [nuovo CPR] del Parlamento europeo e del Consiglio (21) stabilisce disposizioni comuni sul FESR e su taluni altri fondi, mentre il regolamento (UE) [nuovo FESR] del Parlamento europeo e del Consiglio (22) stabilisce disposizioni relative agli specifici obiettivi e all'ambito di applicazione del sostegno del FESR. È ora necessario adottare disposizioni specifiche riguardo all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg), nell'ambito del quale uno o più Stati membri cooperano a livello transfrontaliero, relativamente all'efficacia della programmazione, comprese disposizioni sull'assistenza tecnica, la sorveglianza, la valutazione, la comunicazione, l'ammissibilità, la gestione e il controllo e la gestione finanziaria.

(2)

Il regolamento (UE) [nuovo CPR] del Parlamento europeo e del Consiglio (21) stabilisce disposizioni comuni sul FESR e su taluni altri fondi, mentre il regolamento (UE) [nuovo FESR] del Parlamento europeo e del Consiglio (22) stabilisce disposizioni relative agli specifici obiettivi e all'ambito di applicazione del sostegno del FESR. È ora necessario adottare disposizioni specifiche riguardo all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg), nell'ambito del quale uno o più Stati membri e le loro regioni cooperano a livello transfrontaliero, relativamente all'efficacia della programmazione, comprese disposizioni sull'assistenza tecnica, la sorveglianza, la valutazione, la comunicazione, l'ammissibilità, la gestione e il controllo e la gestione finanziaria.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

Al fine di sostenere lo sviluppo armonioso del territorio dell'Unione a diversi livelli, nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg), il FESR dovrebbe fornire sostegno alla cooperazione transfrontaliera, alla cooperazione transnazionale, alla cooperazione marittima, alla cooperazione delle regioni ultraperiferiche e alla cooperazione interregionale.

(3)

Al fine di sostenere uno sviluppo cooperativo ed armonioso del territorio dell'Unione a diversi livelli e di ridurre le disparità tuttora esistenti , nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg), il FESR dovrebbe fornire sostegno alla cooperazione transfrontaliera, alla cooperazione transnazionale, alla cooperazione marittima, alla cooperazione delle regioni ultraperiferiche e alla cooperazione interregionale. Nel processo, è opportuno tenere conto dei principi di governance e partenariato multilivello e rafforzare gli approcci basati sul territorio.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)

Le diverse componenti di Interreg dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) definiti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata nel settembre 2015.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

La componente della cooperazione transfrontaliera dovrebbe mirare a rispondere alle sfide comuni individuate congiuntamente nelle regioni frontaliere e a sfruttare il potenziale di crescita ancora poco utilizzato in aree frontaliere, come evidenziato dalla comunicazione della Commissione «Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE» (23) («Comunicazione sulle regioni frontaliere»). Di conseguenza , la componente transfrontaliera dovrebbe essere limitata alla cooperazione sulle frontiere terrestri , mentre la cooperazione transfrontaliera alle frontiere marittime dovrebbe essere integrata nella componente transnazionale .

(4)

La componente della cooperazione transfrontaliera dovrebbe mirare a rispondere alle sfide comuni individuate congiuntamente nelle regioni frontaliere e a sfruttare il potenziale di crescita ancora poco utilizzato in aree frontaliere, come evidenziato dalla comunicazione della Commissione "Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE" (23) («Comunicazione sulle regioni frontaliere»). Pertanto , la componente transfrontaliera dovrebbe includere la cooperazione sulle frontiere terrestri o marittime, senza che ciò pregiudichi la nuova componente di cooperazione delle regioni ultraperiferiche .

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

La componente «cooperazione transfrontaliera» dovrebbe anche includere la cooperazione tra uno o più Stati membri e uno o più paesi o altri territori al di fuori dell'Unione. Trattare la cooperazione transfrontaliera interna ed esterna nell'ambito del presente regolamento dovrebbe comportare una notevole semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni applicabili tanto per le autorità responsabili dei programmi negli Stati membri quanto per le autorità partner e i beneficiari al di fuori dell'Unione rispetto al periodo di programmazione 2014-2020.

(5)

La componente «cooperazione transfrontaliera» dovrebbe anche includere la cooperazione tra uno o più Stati membri ovvero tra le loro regioni e uno o più paesi o loro regioni o altri territori al di fuori dell'Unione. Trattare la cooperazione transfrontaliera interna ed esterna nell'ambito del presente regolamento dovrebbe comportare una notevole semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni applicabili tanto per le autorità responsabili dei programmi negli Stati membri quanto per le autorità partner e i beneficiari al di fuori dell'Unione rispetto al periodo di programmazione 2014-2020.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

La componente cooperazione transnazionale e cooperazione marittima dovrebbe puntare a rafforzare la cooperazione tramite azioni che producano uno sviluppo territoriale integrato in relazione alle priorità della politica di coesione dell'Unione e dovrebbe comprendere altresì la cooperazione transfrontaliera marittima . Durante il periodo di programmazione 2014-2020, la cooperazione transnazionale dovrebbe coprire più ampi territori sulla terraferma dell'Unione , mentre la cooperazione marittima dovrebbe coprire i territori attorno ai bacini marittimi ed integrare la cooperazione transfrontaliera alle frontiere marittime. Dovrebbe essere previsto un massimo di flessibilità per continuare ad attuare la precedente cooperazione transfrontaliera marittima entro un più ampio quadro di cooperazione marittima, in particolare definendo il territorio interessato, gli obiettivi specifici per tale cooperazione, i requisiti per un partenariato di progetto e la creazione di sottoprogrammi e di specifici comitati direttivi.

(6)

La componente cooperazione transnazionale e cooperazione marittima dovrebbe puntare a rafforzare la cooperazione tramite azioni che producano uno sviluppo territoriale integrato in relazione alle priorità della politica di coesione dell'Unione , nel pieno rispetto della sussidiarietà . La cooperazione transnazionale dovrebbe coprire più ampi territori transnazionali e , ove opportuno, i territori attorno ai bacini marittimi che in termini geografici si estendono oltre quelli contemplati dai programmi transfrontalieri .

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

Sulla base dell'esperienza maturata nella cooperazione transfrontaliera e transnazionale durante il periodo di programmazione 2014-2020 nelle regioni ultraperiferiche, dove la combinazione delle due componenti in un singolo programma per area di cooperazione non ha portato ad una sufficiente semplificazione per le autorità responsabili dei programmi e per i beneficiari, dovrebbe essere istituita una specifica componente per le regioni ultraperiferiche per consentire alle regioni ultraperiferiche di cooperare con i  loro paesi e territori limitrofi nel modo più efficace e semplice.

(7)

Sulla base dell'esperienza maturata nella cooperazione transfrontaliera e transnazionale durante il periodo di programmazione 2014-2020 nelle regioni ultraperiferiche, dove la combinazione delle due componenti in un singolo programma per area di cooperazione non ha portato ad una sufficiente semplificazione per le autorità responsabili dei programmi e per i beneficiari, dovrebbe essere istituita una specifica componente supplementare per le regioni ultraperiferiche per consentire alle regioni ultraperiferiche di cooperare con i  paesi terzi, i paesi e  i territori d'oltremare (PTOM) o le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali nel modo più efficace e semplice , tenuto conto delle loro specificità .

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

Sulla base dell'esperienza maturata con i programmi di cooperazione interregionale nel quadro dell'Interreg e in considerazione della mancanza di questo tipo di cooperazione nel quadro dei programmi finanziati ai sensi dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» durante il periodo di programmazione 2014-2020, la componente «cooperazione interregionale» dovrebbe concentrarsi più specificamente sul rafforzamento dell'efficacia della politica di coesione. Tale componente dovrebbe quindi essere limitata a due programmi , uno volto a consentire tutti i tipi di esperienza , approccio innovativo e di sviluppo di capacità per i programmi a titolo di entrambi gli obiettivi e a promuovere i gruppi europei di cooperazione territoriale («GECT»), istituiti o che saranno istituiti conformemente al regolamento (CE ) n. 1082/2006 del Parlamento europeo del Consiglio  (24) , e uno volto a migliorare l'analisi delle tendenze di sviluppo. In tutta l'Unione la cooperazione basata su progetti specifici dovrebbe essere integrata nella nuova componente relativa agli investimenti interregionali in materia di innovazione strettamente collegata all'attuazione della Comunicazione della Commissione «Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa: Strategie per una crescita resiliente, inclusiva sostenibile»  (25), in particolare per sostenere piattaforme tematiche di specializzazione intelligente in settori quali l'energia , la modernizzazione industriale o agroalimentari. Infine , lo sviluppo territoriale integrato che rivolge l'attenzione alle zone urbane funzionali o alle zone urbane dovrebbe essere concentrato entro i programmi compresi nel quadro dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» e in uno strumento di accompagnamento: l'«Iniziativa urbana europea». I due programmi compresi nella componente «cooperazione interregionale» dovrebbero coprire l'intera Europa ed essere anche aperti alla partecipazione di paesi terzi.

(8)

Sulla base dell'esperienza positiva maturata con i programmi di cooperazione interregionale nel quadro dell'Interreg da un lato e in considerazione della mancanza di questo tipo di cooperazione nel quadro dei programmi finanziati ai sensi dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» durante il periodo di programmazione 2014-2020 dall'altro , la cooperazione interregionale , attraverso lo scambio di esperienze , lo sviluppo di capacità per programmi nell'ambito di entrambi gli obiettivi (Cooperazione territoriale europea e Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita ) tra città regioni costituisce una componente importante per l'individuazione di soluzioni comuni nell'ambito della politica di coesione per la creazione di parterariati duraturi. I programmi esistenti e, in particolare, la promozione della cooperazione basata su progetti , compresa la promozione di gruppi europei di cooperazione territoriale («GECT»), nonché strategie macro-regionali dovrebbero pertanto proseguire.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)

La nuova iniziativa sugli investimenti interregionali in materia di innovazione dovrebbe essere basata sulla specializzazione intelligente ed utilizzata per sostenere piattaforme tematiche di specializzazione intelligente in settori quali l'energia, la modernizzazione industriale, l’economia circolare, l’innovazione sociale, l’ambiente o i prodotti agroalimentari e aiutare chi è coinvolto in strategie di specializzazione intelligente a formare cluster, in modo da conferire all'innovazione una dimensione maggiore e portare prodotti, processi ed ecosistemi innovativi sul mercato europeo. I dati suggeriscono che, nel processo di dimostrazione di nuove tecnologie (ad esempio le tecnologie abilitanti fondamentali) si registra in fase di sperimentazione e convalida un persistente fallimento sistemico, in particolare quando l'innovazione è il risultato dell'integrazione di specializzazioni regionali complementari che creano catene del valore innovative. Tale fallimento è particolarmente rilevante nella fase tra la sperimentazione pilota e la piena diffusione sul mercato. In alcuni settori tecnologici e industriali strategici, le PMI non possono attualmente fare affidamento su infrastrutture di dimostrazione paneuropee eccellenti, aperte e connesse. I programmi compresi nell’iniziativa «cooperazione interregionale» dovrebbero coprire l'intera Unione europea Europa ed anche essere aperti alla partecipazione dei PTOM, di paesi terzi, di loro regioni e di organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali, comprese le regioni limitrofe ultraperiferiche. Dovrebbero essere incoraggiate le sinergie tra gli investimenti interregionali in materia di innovazione e altri pertinenti programmi dell'UE, come quelli nel quadro dei fondi strutturali e di investimento europei, Orizzonte 2020, Digital Market Europe e il programma per il mercato unico, in quanto amplificheranno l'impatto degli investimenti e forniranno un valore migliore ai cittadini.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

È opportuno stabilire criteri oggettivi per la designazione delle regioni e delle aree ammissibili. A tal fine, l'individuazione delle regioni e delle aree ammissibili a livello dell'Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (26).

(9)

È opportuno stabilire criteri oggettivi comuni per la designazione delle regioni e delle aree ammissibili. A tal fine, l'individuazione delle regioni e delle aree ammissibili a livello dell'Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (26).

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

È necessario continuare a sostenere, o, se del caso, stabilire, una cooperazione in tutte le sue dimensioni con i paesi terzi confinanti dell'Unione, in quanto tale cooperazione rappresenta un importante strumento di politica di sviluppo regionale e dovrebbe andare a beneficio delle regioni degli Stati membri che confinano con paesi terzi. A tal fine, il FESR e gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, IPA (27), NDICI (28) e Programma PTOM (29), dovrebbero sostenere i programmi a titolo della cooperazione transfrontaliera, della cooperazione transnazionale e cooperazione marittima , della cooperazione delle regioni ultraperiferiche e della cooperazione interregionale. Il sostegno del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione dovrebbe essere basato sulla reciprocità e sulla proporzionalità. Comunque, per l'IPA III CBC e l'NDICI CBC, il sostegno del FESR dovrebbe essere integrato da importi almeno equivalenti nel quadro dell'IPA III CBC e dell'NDICI CBC, nei limiti di un importo massimo stabilito nei rispettivi atti giuridici , vale a dire fino al 3 % della dotazione finanziaria nell'ambito dell'IPA III e fino al 4 % della dotazione finanziaria nell'ambito del programma geografico di vicinato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) dell'NDCI .

(10)

È necessario continuare a sostenere, o, se del caso, stabilire, una cooperazione in tutte le sue dimensioni con i paesi terzi confinanti dell'Unione, in quanto tale cooperazione rappresenta un importante strumento di politica di sviluppo regionale e dovrebbe andare a beneficio delle regioni degli Stati membri che confinano con paesi terzi. A tal fine, il FESR e gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, IPA (27), NDICI (28) e Programma PTOM (29), dovrebbero sostenere i programmi a titolo della cooperazione transfrontaliera, della cooperazione transnazionale, della cooperazione delle regioni ultraperiferiche e della cooperazione interregionale. Il sostegno del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione dovrebbe essere basato sulla reciprocità e sulla proporzionalità. Comunque, per l'IPA III CBC e l'NDICI CBC, il sostegno del FESR dovrebbe essere integrato da importi almeno equivalenti nel quadro dell'IPA III CBC e dell'NDICI CBC, nei limiti di un importo massimo stabilito nei rispettivi atti giuridici.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)

È opportuno prestare un'attenzione particolare alle regioni che diventano le nuove frontiere esterne dell'Unione, al fine di garantire un'adeguata continuità dei programmi di cooperazione in atto.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

L'assistenza dell'IPA III dovrebbe essere diretta principalmente ad aiutare i beneficiari dell'IPA a rafforzare le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto, riformare il sistema giudiziario e la pubblica amministrazione, rispettare i diritti fondamentali e promuovere la parità di genere, la tolleranza, l'inclusione sociale e la non discriminazione. L'assistenza dell'IPA dovrebbe continuare a sostenere gli sforzi dei beneficiari dell'IPA per avanzare nella cooperazione regionale, macroregionale e transfrontaliera nonché nello sviluppo territoriale, anche mediante l'attuazione delle strategie macroregionali dell'Unione. Inoltre, l'assistenza IPA dovrebbe interessare la sicurezza, la migrazione e la gestione delle frontiere, la garanzia dell'accesso alla protezione internazionale, la condivisione delle informazioni pertinenti, il potenziamento del controllo alle frontiere e il proseguimento degli sforzi comuni nella lotta alla migrazione irregolare e al traffico di migranti.

(11)

L'assistenza dell'IPA III dovrebbe essere diretta principalmente ad aiutare i beneficiari dell'IPA a rafforzare le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto, riformare il sistema giudiziario e la pubblica amministrazione, rispettare i diritti fondamentali e promuovere la parità di genere, la tolleranza, l'inclusione sociale e la non discriminazione , nonché lo sviluppo regionale e locale . L'assistenza dell'IPA dovrebbe continuare a sostenere gli sforzi dei beneficiari dell'IPA per avanzare nella cooperazione regionale, macroregionale e transfrontaliera nonché nello sviluppo territoriale, anche mediante l'attuazione delle strategie macroregionali dell'Unione. Inoltre, l'assistenza IPA dovrebbe interessare la sicurezza, la migrazione e la gestione delle frontiere, la garanzia dell'accesso alla protezione internazionale, la condivisione delle informazioni pertinenti, il potenziamento del controllo alle frontiere e il proseguimento degli sforzi comuni nella lotta alla migrazione irregolare e al traffico di migranti.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)

Lo sviluppo di sinergie con l'azione esterna e i programmi di sviluppo dell'Unione dovrebbe inoltre contribuire a garantire il massimo impatto, rispettando nel contempo il principio di coerenza delle politiche per lo sviluppo di cui all'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Garantire la coerenza in tutte le politiche dell'Unione è essenziale per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)

In considerazione della specifica situazione delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, è necessario adottare misure relative alle condizioni alle quali tali regioni possono avere accesso ai fondi strutturali. Di conseguenza, talune disposizioni del presente regolamento dovrebbe essere adattate alle specificità delle regioni ultraperiferiche al fine di semplificare e promuovere la loro cooperazione con i  vicini , sempre tenendo conto della Comunicazione della Commissione «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE» (31).

(14)

In considerazione della specifica situazione delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, è necessario adottare misure volte al miglioramento delle condizioni alle quali tali regioni possono avere accesso ai fondi strutturali. Di conseguenza, talune disposizioni del presente regolamento dovrebbe essere adattate alle specificità delle regioni ultraperiferiche al fine di semplificare e promuovere la loro cooperazione con i  paesi terzi e i PTOM , sempre tenendo conto della Comunicazione della Commissione «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE» (31).

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis)

Il presente regolamento sancisce la possibilità per i PTOM di partecipare ai programmi Interreg. È opportuno tener conto delle specificità e delle difficoltà dei PTOM per facilitarne l'accesso e la partecipazione effettivi.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)

È necessario stabilire le risorse stanziate per ciascuna delle diverse componenti dell'Interreg, anche per quanto concerne la quota di ciascuno Stato membro rispetto agli importi globali destinati alla cooperazione transfrontaliera, alla cooperazione transnazionale e cooperazione marittima , alla cooperazione delle regioni ultraperiferiche e alla cooperazione interregionale, e il potenziale a disposizione degli Stati membri in relazione alla flessibilità fra tali componenti. Rispetto al periodo di programmazione 2014-2020, la quota di cooperazione transfrontaliera dovrebbe essere ridotta, mentre la quota per la cooperazione transnazionale cooperazione marittima dovrebbe essere aumentata in considerazione dell'integrazione della cooperazione marittima, e dovrebbe essere creata una nuova componente di cooperazione delle regioni ultraperiferiche .

(15)

È necessario stabilire le risorse stanziate per ciascuna delle diverse componenti dell'Interreg, anche per quanto concerne la quota di ciascuno Stato membro rispetto agli importi globali destinati alla cooperazione transfrontaliera, alla cooperazione transnazionale, alla cooperazione delle regioni ultraperiferiche e alla cooperazione interregionale, e il potenziale a disposizione degli Stati membri in relazione alla flessibilità fra tali componenti. Data la globalizzazione, la cooperazione volta ad aumentare gli investimenti in più posti di lavoro e crescita e investimenti congiunti con altre regioni dovrebbe , tuttavia, essere determinata anche dalle caratteristiche e dalle ambizioni comuni delle regioni non necessariamente dai confini, quindi dovrebbero essere resi disponibili fondi supplementari sufficienti per la nuova iniziativa sugli investimenti interregionali in materia di innovazione per rispondere alla condizione del mercato globale .

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)

Nel contesto delle circostanze uniche e specifiche dell'isola d'Irlanda, e nell'intento di fornire sostegno alla cooperazione Nord-Sud dell'accordo del Venerdì santo, un nuovo programma transfrontaliero «PEACE PLUS» dovrebbe portare avanti l'opera dei precedenti programmi tra le zone di frontiera dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord. Tenuto conto della sua importanza pratica, è necessario garantire che, quando il programma opera a sostegno della pace e della riconciliazione, il FESR contribuisce anche a promuovere la stabilità sociale , economica regionale nelle regioni interessate, in particolare mediante azioni volte a favorire la coesione tra comunità. Date le sue specificità, il programma dovrebbe essere gestito in modo integrato con il contributo del Regno Unito integrato nel programma come entrate con destinazione specifica esterne. Inoltre, alcune regole sulla selezione delle operazioni contenute nel presente regolamento non dovrebbero applicarsi a tale programma relativamente alle operazioni a favore della pace e della riconciliazione.

(18)

Nel contesto delle circostanze uniche e specifiche dell'isola d'Irlanda, e nell'intento di fornire sostegno alla cooperazione Nord-Sud dell'accordo del Venerdì santo, un nuovo programma transfrontaliero «PEACE PLUS» deve continuare e portare avanti l'opera dei precedenti programmi tra le zone di frontiera dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord. Tenuto conto della sua importanza pratica, è necessario garantire che, quando il programma opera a sostegno della pace e della riconciliazione, il FESR contribuisce anche a promuovere la stabilità e la cooperazione sociali , economiche regionali nelle regioni interessate, in particolare mediante azioni volte a favorire la coesione tra comunità. Date le sue specificità, il programma dovrebbe essere gestito in modo integrato con il contributo del Regno Unito integrato nel programma come entrate con destinazione specifica esterne. Inoltre, alcune regole sulla selezione delle operazioni contenute nel presente regolamento non dovrebbero applicarsi a tale programma relativamente alle operazioni a favore della pace e della riconciliazione.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)

La maggior parte del sostegno dell'Unione dovrebbe concentrarsi su un numero limitato di obiettivi strategici, al fine di massimizzare l'impatto dell'Interreg.

(20)

La maggior parte del sostegno dell'Unione dovrebbe concentrarsi su un numero limitato di obiettivi strategici, al fine di massimizzare l'impatto dell'Interreg. Dovrebbero essere rafforzate le sinergie e le complementarità tra le componenti di Interreg.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)

Le disposizioni relative alla preparazione, all'approvazione e alla modifica dei programmi Interreg, come anche allo sviluppo territoriale, alla selezione delle operazioni, alla sorveglianza e alla valutazione, alle autorità dei programmi, alle operazioni di audit e alla trasparenza e comunicazione, dovrebbero essere adattate alle specificità dei programmi Interreg rispetto alle disposizioni contenute nel regolamento (UE) [nuovo CPR].

(21)

Le disposizioni relative alla preparazione, all'approvazione e alla modifica dei programmi Interreg, come anche allo sviluppo territoriale, alla selezione delle operazioni, alla sorveglianza e alla valutazione, alle autorità dei programmi, alle operazioni di audit e alla trasparenza e comunicazione, dovrebbero essere adattate alle specificità dei programmi Interreg rispetto alle disposizioni contenute nel regolamento (UE) [nuovo CPR]. Tali disposizioni specifiche dovrebbero rimanere semplici e chiare per evitare una regolamentazione eccessiva e oneri amministrativi supplementari per gli Stati membri e i beneficiari.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)

Dovrebbero esser mantenute le disposizioni stabilite durante il periodo di programmazione 2014-2020 relativamente ai criteri secondo cui le operazioni possono essere considerate comuni e di cooperazione, al partenariato nell'ambito di un'operazione Interreg e agli obblighi del partner capofila. Tuttavia i partner Interreg dovrebbero cooperare in tutte quattro le dimensioni (sviluppo, attuazione, dotazione di organico e finanziamento) e, nel quadro della cooperazione delle regioni ultraperiferiche, in tre delle quattro, poiché dovrebbe essere più semplice combinare il sostegno del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione a livello sia dei programmi sia delle operazioni.

(22)

Dovrebbero esser mantenute le disposizioni stabilite durante il periodo di programmazione 2014-2020 relativamente ai criteri secondo cui le operazioni possono essere considerate comuni e di cooperazione, al partenariato nell'ambito di un'operazione Interreg e agli obblighi del partner capofila. I partner Interreg dovrebbero cooperare allo sviluppo all’attuazione nonché alla dotazione di organico o al finanziamento o a entrambi, e, nel quadro della cooperazione delle regioni ultraperiferiche, in tre delle quattro dimensioni , poiché dovrebbe essere più semplice combinare il sostegno del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione a livello sia dei programmi sia delle operazioni.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 bis)

Uno strumento importante ed efficace nel quadro dei programmi di cooperazione transfrontaliera sono i progetti interpersonali (people-to-people, P2P) e su piccola scala, che contribuiscono ad eliminare gli ostacoli connessi alle frontiere e transfrontalieri, a promuovere localmente i contatti tra le popolazioni, avvicinando in tal modo tra loro le regioni frontaliere e i loro cittadini. I progetti P2P e su piccola scala sono attuati in molti settori, tra cui cultura, sport, turismo, istruzione e formazione professionale, economia, scienza, tutela dell'ambiente ed ecologia, sanità, trasporti e piccoli progetti infrastrutturali, cooperazione amministrativa, comunicazione. Come evidenziato anche nel parere del Comitato delle regioni «Progetti people-to-people e su piccola scala nei programmi di cooperazione transfrontaliera», tali progetti hanno un grande valore aggiunto europeo e contribuiscono fortemente alla realizzazione dell'obiettivo globale dei programmi di cooperazione transfrontaliera  (32) .

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)

È necessario chiarire le norme che disciplinano i fondi per piccoli progetti, che sono stati attuati sin da quando esiste l'Interreg , ma che non sono mai stati oggetto si specifiche disposizioni. Come evidenziato anche nel Parere del Comitato europeo delle regioni «Progetti people-to-people e su piccola scala nei programmi di cooperazione transfrontaliera»  (32) , questi fondi per piccoli progetti hanno un ruolo importante nell'instaurazione di un clima di fiducia tra cittadini e istituzioni, offrono un grande valore aggiunto europeo contribuiscono fortemente alla realizzazione dell'obiettivo globale dei programmi di cooperazione transfrontaliera , mediante il superamento degli ostacoli alle frontiere l'integrazione delle zone di frontiera dei loro cittadini. Affinché la gestione del finanziamento dei piccoli progetti sia semplificata per i destinatari finali, che spesso non sono abituati a presentare domande per i fondi dell'Unione, sotto una certa soglia dovrebbe essere obbligatorio l'uso di opzioni semplificate in materia di costi.

(23)

Dall'introduzione di Interreg, i progetti people-to-people e su piccola scala sono principalmente sostenuti attraverso i fondi per piccoli progetti o strumenti analoghi , per i quali non sono state mai adottate disposizioni specifiche ed è pertanto necessario chiarire le norme che disciplinano i fondi per piccoli progetti . Al fine di preservare il valore aggiunto e  i vantaggi dei progetti people-to-people e su piccola scala , anche per quanto riguarda lo sviluppo locale regionale, per semplificare la gestione del finanziamento dei piccoli progetti per i destinatari finali, che spesso non sono abituati a presentare domande per i fondi dell'Unione, sotto una certa soglia dovrebbe essere obbligatorio l'uso di opzioni semplificate in materia di costi.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)

Considerati il coinvolgimento di più di uno Stato membro e i maggiori costi amministrativi che ne derivano, in particolare rispetto ai controlli e alla traduzione, il massimale per le spese legate all'assistenza tecnica dovrebbe essere maggiore di quello a titolo dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita». Al fine di compensare tali maggiori costi amministrativi, è opportuno incoraggiare gli Stati membri a ridurre gli oneri amministrativi per quanto attiene all'attuazione dei progetti comuni. Inoltre, i programmi Interreg che ricevono un sostegno limitato a titolo del sostegno dell'Unione o i programmi di cooperazione transfrontaliera esterna dovrebbero ricevere un dato importo minimo per l'assistenza tecnica onde assicurare un finanziamento sufficiente allo svolgimento effettivo delle attività di assistenza tecnica.

(24)

Considerati il coinvolgimento di più di uno Stato membro e i maggiori costi amministrativi che ne derivano, anche per i punti di contatto regionali (o «antenne»), che sono importanti punti di contatto per coloro che propongono e attuano progetti, e dunque agiscono da collegamento diretto con i segretariati congiunti o le rispettive autorità, ma in particolare rispetto ai controlli e alla traduzione, il massimale per le spese legate all'assistenza tecnica dovrebbe essere maggiore di quello a titolo dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita». Al fine di compensare tali maggiori costi amministrativi, è opportuno incoraggiare gli Stati membri a ridurre gli oneri amministrativi per quanto attiene all'attuazione dei progetti comuni. Inoltre, i programmi Interreg che ricevono un sostegno limitato a titolo del sostegno dell'Unione o i programmi di cooperazione transfrontaliera esterna dovrebbero ricevere un dato importo minimo per l'assistenza tecnica onde assicurare un finanziamento sufficiente allo svolgimento effettivo delle attività di assistenza tecnica.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 bis)

Nel quadro della riduzione degli oneri amministrativi, la Commissione, gli Stati membri e le regioni dovrebbero collaborare strettamente per trarre vantaggio dal miglioramento delle appropriate modalità di gestione e controllo di un programma Interreg, di cui agli articoli 77 del regolamento (UE) …/… [nuovo CPR].

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27)

È opportuno che gli Stati membri siano incoraggiati ad assegnare le funzioni dell'autorità di gestione a un GECT ovvero a rendere tale gruppo, come altre entità giuridiche transfrontaliere, responsabile della gestione di un sottoprogramma, di un investimento territoriale integrato o di uno o più fondi per piccoli progetti, o a farlo agire come partner unico .

(27)

È opportuno che gli Stati membri , se del caso, deleghino le funzioni dell'autorità di gestione a un GECT nuovo o, se del caso, esistente ovvero rendano tale gruppo, come altre entità giuridiche transfrontaliere, responsabile della gestione di un sottoprogramma o di un investimento territoriale integrato, o  lo facciano agire come partner unico. Gli Stati membri dovrebbero consentire alle autorità regionali e locali e ad altri enti pubblici di Stati membri differenti di istituire tali gruppi di cooperazione dotati di personalità giuridica e dovrebbero coinvolgere le autorità locali e regionali nel loro funzionamento.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)

Al fine di continuare la catena di pagamento stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020, cioè dalla Commissione al partner capofila passando dall'autorità di certificazione, tale catena di pagamento dovrebbe essere mantenuta nel quadro della funzione contabile. Il sostegno dell'Unione dovrebbe essere versato al partner capofila, tranne se ciò comportasse doppie commissioni per la conversione in euro e poi di nuovo in un'altra valuta o viceversa tra il partner capofila e gli altri partner.

(28)

Al fine di continuare la catena di pagamento stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020, cioè dalla Commissione al partner capofila passando dall'autorità di certificazione, tale catena di pagamento dovrebbe essere mantenuta nel quadro della funzione contabile. Il sostegno dell'Unione dovrebbe essere versato al partner capofila, tranne se ciò comportasse doppie commissioni per la conversione in euro e poi di nuovo in un'altra valuta o viceversa tra il partner capofila e gli altri partner. Salvo altrimenti specificato, il partner capofila dovrebbe garantire che gli altri partner ricevano in toto l'importo complessivo del contributo del fondo dell'Unione interessato nei tempi concordati tra tutti i partner e seguendo la stessa procedura applicata rispetto al partner capofila.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29)

Ai sensi dell'articolo [63, paragrafo 9,] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus], le norme specifiche di settore devono tenere conto delle esigenze dei programmi di cooperazione territoriale europea (Interreg), in particolare relativamente alla funzione di audit. Le disposizioni relative al parere di audit annuale, alla relazione di controllo annuale e alle operazioni di audit dovrebbero quindi essere semplificate e adattate ai programmi che coinvolgono più di uno Stato membro.

(29)

Ai sensi dell'articolo [63, paragrafo 9,] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus], le norme specifiche di settore devono tenere conto delle esigenze dei programmi di cooperazione territoriale europea (Interreg), in particolare relativamente alla funzione di audit. Le disposizioni sul parere di audit annuale, alla relazione di controllo annuale e alle operazioni di audit dovrebbero quindi essere semplificate e adattate ai programmi che coinvolgono più di uno Stato membro.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30)

Per quanto riguarda il recupero in caso di irregolarità, dovrebbe essere stabilita una chiara catena di responsabilità finanziaria, che vada dal partner unico o altri partner, attraverso il partner capofila e l'autorità di gestione fino alla Commissione. Occorre stabilire disposizioni per la responsabilità degli Stati membri, paesi terzi, paesi partner o paesi e territori d'oltremare (PTOM) nel caso in cui non vada a buon fine il recupero dal partner unico o altro partner o partner capofila, il che significa che lo Stato membro rimborsa l'autorità di gestione. Di conseguenza, nell'ambito dei programmi Interreg non sono previsti importi irrecuperabili a livello dei beneficiari. È tuttavia necessario chiarire le regole nel caso in cui uno Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM non rimborsasse l'autorità di gestione. Occorre anche chiarire gli obblighi del partner capofila per il recupero. In particolare , all'autorità di gestione non dovrebbe essere consentito di obbligare il partner capofila a lanciare una procedura giudiziaria in un paese diverso.

(30)

Per quanto riguarda il recupero in caso di irregolarità, dovrebbe essere stabilita una chiara catena di responsabilità finanziaria, che vada dal partner unico o altri partner, attraverso il partner capofila e l'autorità di gestione fino alla Commissione. Occorre stabilire disposizioni per la responsabilità degli Stati membri, paesi terzi, paesi partner o paesi e territori d'oltremare (PTOM) nel caso in cui non vada a buon fine il recupero dal partner unico o altro partner o partner capofila, il che significa che lo Stato membro rimborsa l'autorità di gestione. Di conseguenza, nell'ambito dei programmi Interreg non sono previsti importi irrecuperabili a livello dei beneficiari. È tuttavia necessario chiarire le regole nel caso in cui uno Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM non rimborsasse l'autorità di gestione. Occorre anche chiarire gli obblighi del partner capofila per il recupero. Inoltre, il comitato di sorveglianza dovrebbe istituire e approvare le procedure relative ai recuperi. Tuttavia , all'autorità di gestione non dovrebbe essere consentito di obbligare il partner capofila a lanciare una procedura giudiziaria in un paese diverso.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 bis)

È opportuno incoraggiare la disciplina finanziaria. Nel contempo, le disposizioni per il disimpegno degli impegni di bilancio dovrebbero tenere conto della complessità dei programmi Interreg e della loro attuazione.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32)

Benché i programmi Interreg cui partecipano paesi terzi, paesi partner o PTOM debbano essere attuati in regime di gestione concorrente, la cooperazione delle regioni ultraperiferiche può essere attuata in regime di gestione indiretta. Occorre stabilire regole specifiche per l'attuazione di tali programmi integralmente o parzialmente in regime di gestione indiretta.

(32)

Benché i programmi Interreg cui partecipano paesi terzi, paesi partner o PTOM debbano essere attuati in regime di gestione concorrente, la cooperazione delle regioni ultraperiferiche può essere attuata in regime di gestione indiretta. Occorre stabilire regole specifiche sulle modalità di attuazione di tali programmi integralmente o parzialmente in regime di gestione indiretta.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di adozione o modifica dei programmi Interreg. Tuttavia, ove applicabile, i programmi di cooperazione transfrontaliera esterna dovrebbero rispettare le procedure di comitato stabilite nel quadro dei regolamenti (UE) [IPA III]e [NDICI] relativamente alla prima decisione di approvazione di tali programmi.

(35)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di adozione o modifica dei programmi Interreg. Tuttavia, ove applicabile, i programmi di cooperazione transfrontaliera esterna dovrebbero rispettare le procedure di comitato stabilite nel quadro dei regolamenti (UE) [IPA III]e [NDICI] relativamente alla prima decisione di approvazione di tali programmi.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(36 bis)

La promozione della cooperazione territoriale europea (CTE) è una priorità importante della politica di coesione dell'Unione. Il sostegno alle PMI per i costi sostenuti nell'ambito dei progetti CTE è già esente per categoria ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014  (1 bis) della Commissione (regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC)). Anche gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020  (2 bis) e la sezione sugli aiuti a finalità regionale del regolamento generale di esenzione per categoria contengono disposizioni specifiche per gli aiuti a finalità regionale agli investimenti da parte di imprese di tutte le dimensioni. Alla luce dell'esperienza acquisita, gli aiuti ai progetti di cooperazione territoriale europea dovrebbero avere solo effetti limitati sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri e quindi la Commissione dovrebbe essere in grado di dichiarare che tali aiuti sono compatibili con il mercato interno e che i finanziamenti forniti a sostegno dei progetti CTE può essere esentato per categoria.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il presente regolamento stabilisce le regole per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) al fine di promuovere la cooperazione tra Stati membri all'interno dell'Unione e tra Stati membri e, rispettivamente, paesi terzi limitrofi , paesi partner, altri territori o paesi e territori d'oltremare («PTOM»).

1.   Il presente regolamento stabilisce le regole per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) al fine di promuovere la cooperazione tra Stati membri e le loro regioni all'interno dell'Unione e tra Stati membri e, rispettivamente, loro regioni e paesi terzi, paesi partner, altri territori o paesi e territori d'oltremare («PTOM») o organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali, o gruppi di paesi terzi facenti parte di un'organizzazione regionale .

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

«entità giuridica transfrontaliera»: entità giuridica costituita a norma delle leggi di uno dei paesi partecipanti ad un programma Interreg e creata dalle autorità territoriali o da altri organismi di almeno due paesi partecipanti.

(4)

«entità giuridica transfrontaliera»: entità giuridica , compresa una euroregione, costituita a norma delle leggi di uno dei paesi partecipanti ad un programma Interreg e creata dalle autorità territoriali o da altri organismi di almeno due paesi partecipanti.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)

«organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali»: raggruppamento di Stati membri o regioni siti nella stessa zona geografica intenzionati a cooperare strettamente su tematiche di interesse comune.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 3 — comma 1 — punto 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

la cooperazione transfrontaliera fra regioni limitrofe per promuovere lo sviluppo regionale integrato (componente 1):

(1)

la cooperazione transfrontaliera fra regioni limitrofe per promuovere lo sviluppo regionale integrato e armonioso (componente 1):

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 3 — comma 1 — punto 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

cooperazione transfrontaliera interna tra regioni frontaliere terrestri limitrofe di due o più Stati membri o tra regioni frontaliere terrestri limitrofe di almeno uno Stato membro e uno o più paesi terzi tra quelli elencati all'articolo 4, paragrafo 3; o

a)

cooperazione transfrontaliera interna tra regioni frontaliere terrestri o marittime limitrofe di due o più Stati membri o tra regioni frontaliere terrestri o marittime limitrofe di almeno uno Stato membro e uno o più paesi terzi tra quelli elencati all'articolo 4, paragrafo 3; o

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 3 — comma 1 — punto 1 — lettera b — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

b)

cooperazione transfrontaliera esterna tra regioni frontaliere terrestri limitrofe di almeno uno Stato membro e di uno o più dei seguenti:

b)

cooperazione transfrontaliera esterna tra regioni frontaliere terrestri o marittime limitrofe di almeno uno Stato membro e di uno o più dei seguenti:

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 3 — comma 1 — punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

la cooperazione transnazionale e cooperazione marittima su più ampi territori transnazionali o territori attorno a bacini marittimi, che coinvolge partner dei programmi negli Stati membri, nei paesi terzi e paesi partner e  in Groenlandia di livello nazionale, regionale e locale, per raggiungere un più elevato grado di integrazione territoriale («componente 2» ; se riferita alla sola cooperazione transnazionale: «componente 2A»; se riferita alla sola cooperazione marittima: «componente 2B» );

(2)

la cooperazione transnazionale su più ampi territori transnazionali o territori attorno a bacini marittimi, che coinvolge partner dei programmi negli Stati membri, nei paesi terzi e paesi partner e  PTOM di livello nazionale, regionale e locale, per raggiungere un più elevato grado di integrazione territoriale («componente 2»);

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 3 — comma 1 — punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

la cooperazione delle regioni ultraperiferiche tra loro e con i paesi terzi o partner loro vicini o con i PTOM o con più di questi soggetti, per facilitarne l'integrazione regionale nel loro vicinato («componente 3»);

(3)

la cooperazione delle regioni ultraperiferiche tra loro e con i paesi terzi o partner loro vicini o con i PTOM o  le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali o con più di questi soggetti, per facilitarne l'integrazione regionale e lo sviluppo armonioso nel loro vicinato («componente 3»);

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 3 — comma 1 — punto 4 — lettera a — punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

i bis)

l'attuazione dei progetti di sviluppo comuni tra le regioni;

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 3 — comma 1 — punto 4 — lettera a — punto i ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

i ter)

lo sviluppo di capacità tra partner di tutta l'Unione, in relazione a:

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 3 — comma 1 — punto 4 — lettera a — punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

ii bis)

all'individuazione e alla diffusione delle migliori pratiche e al loro trasferimento principalmente ai programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita»;

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 3 — comma 1 — punto 4 — lettera a — punto ii ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

ii ter)

allo scambio di esperienze in merito all'individuazione, al trasferimento e alla diffusione delle migliori pratiche sullo sviluppo urbano sostenibile, inclusi i collegamenti tra aree urbane e rurali;

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 3 — comma 1 — punto 4 — lettera a — punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii bis)

l'istituzione, il funzionamento e l'uso del meccanismo transfrontaliero europeo di cui al regolamento (UE) …/… [sul nuovo meccanismo transfrontaliero europeo];

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 3 — comma 1 — punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

gli investimenti interregionali in materia di innovazione, mediante la commercializzazione e l'espansione dei progetti interregionali nel settore dell'innovazione che potrebbero incentivare lo sviluppo delle catene di valore europee («componente 5»).

soppresso

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera, le regioni dell'Unione ammesse al sostegno del FESR sono le regioni del livello NUTS 3 situate lungo le frontiere terrestri interne ed esterne con paesi terzi o paesi partner.

1.   Per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera, le regioni dell'Unione ammesse al sostegno del FESR sono le regioni del livello NUTS 3 situate lungo le frontiere terrestri o marittime interne ed esterne con paesi terzi o paesi partner , fatti salvi potenziali adeguamenti volti a garantire la coerenza e la continuità degli ambiti del programma di cooperazione stabiliti per il periodo di programmazione 2014-2020 .

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.     Sono ammesse al sostegno nel quadro della cooperazione transfrontaliera anche le regioni sulle frontiere marittime collegate sul mare da un collegamento permanente.

soppresso

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   I programmi Interreg di cooperazione transfrontaliera interna possono interessare regioni della Norvegia, della Svizzera e del Regno Unito, che sono equivalenti a regioni di livello NUTS 3, e il Liechtenstein, Andorra e Monaco.

3.   I programmi Interreg di cooperazione transfrontaliera interna possono interessare regioni della Norvegia, della Svizzera e del Regno Unito, che sono equivalenti a regioni di livello NUTS 3, e il Liechtenstein, Andorra, Monaco e San Marino .

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera esterna, le regioni ammesse al sostegno dell'IPA III o dell'NDICI sono le regioni del livello NUTS 3 dei rispettivi paesi partner o, in assenza di classificazione NUTS, aree equivalenti lungo tutte le frontiere terrestri tra gli Stati membri e i paesi partner ammissibili nel quadro dell'IPA III o dell'NDICI.

4.   Per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera esterna, le regioni ammesse al sostegno dell'IPA III o dell'NDICI sono le regioni del livello NUTS 3 dei rispettivi paesi partner o, in assenza di classificazione NUTS, aree equivalenti lungo tutte le frontiere terrestri e marittime tra gli Stati membri e i paesi partner ammissibili nel quadro dell'IPA III o dell'NDICI.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 5 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

5 Copertura geografica per la cooperazione transnazionale e cooperazione marittima

Copertura geografica per la cooperazione transnazionale

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Per quanto concerne la cooperazione transnazionale e cooperazione marittima , le regioni dell'Unione ammesse al sostegno del FESR sono le regioni del livello NUTS 2 che coprono zone funzionali contigue, tenendo conto, ove applicabile, delle strategie macroregionali o delle strategie per i bacini marittimi.

1.   Per quanto concerne la cooperazione transnazionale, le regioni dell'Unione ammesse al sostegno del FESR sono le regioni del livello NUTS 2 che coprono zone funzionali contigue, fatti salvi potenziali adeguamenti volti a garantire la coerenza e la continuità di tale cooperazione in ambiti coerenti più ampi basati sul periodo di programmazione 2014-2020 e tenendo conto, ove applicabile, delle strategie macroregionali o delle strategie per i bacini marittimi.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 2 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

I programmi Interreg nel settore della cooperazione transnazionale e cooperazione marittima possono interessare:

I programmi Interreg nel settore della cooperazione transnazionale possono interessare:

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

la Groenlandia;

b)

i PTOM che beneficiano del sostegno del Programma PTOM.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Le regioni, i paesi terzio o i paesi partner elencati al paragrafo 2 sono regioni di livello NUTS 2 o, in assenza di classificazione NUTS, aree equivalenti.

3.   Le regioni, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM elencati al paragrafo 2 sono regioni di livello NUTS 2 o, in assenza di classificazione NUTS, aree equivalenti.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   I programmi Interreg delle regioni ultraperiferiche possono interessare i paesi partner vicini sostenuti dall'NDICI o i PTOM sostenuti dal Programma PTOM o  entrambi .

2.   I programmi Interreg delle regioni ultraperiferiche possono interessare i paesi partner sostenuti dall'NDICI, i PTOM sostenuti dal Programma PTOM o  le organizzazioni di cooperazione regionale, o tutti e tre i soggetti .

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 7 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Copertura geografica per la cooperazione interregionale e investimenti interregionali in materia di innovazione

Copertura geografica per la cooperazione interregionale

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Per qualunque programma Interreg della componente 4 o per gli investimenti interregionali in materia di innovazione della componente 5 , è ammesso al sostegno del FESR l'intero territorio dell'Unione.

1.   Per qualunque programma Interreg della componente 4, è ammesso al sostegno del FESR l'intero territorio dell'Unione , comprese le regioni ultraperiferiche .

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   I programmi Interreg della componente 4 possono interessare interamente o parzialmente i paesi terzi, i paesi partner, gli altri territori o i PTOM di cui agli articoli 4, 5 e 6, siano essi sostenuti o meno dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione.

2.   I programmi Interreg della componente 4 possono interessare interamente o parzialmente i paesi terzi, i paesi partner, gli altri territori o i PTOM di cui agli articoli 4, 5 e 6, siano essi sostenuti o meno dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione. I paesi terzi possono aderire a tali programmi a condizione che contribuiscano al finanziamento sotto forma di entrate con destinazione esterna.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 deve anche contenere un elenco che specifichi le regioni di livello NUTS 3 dell'Unione prese in considerazione per la dotazione del FESR a favore della cooperazione transfrontaliera su tutti i confini interni e sui confini esterni che sono oggetto degli strumenti finanziari esterni dell'Unione e un elenco che specifichi le regioni di livello NUTS 3 prese in considerazione per una dotazione nel quadro della componente 2B di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a) .

2.   L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 deve anche contenere un elenco che specifichi le regioni di livello NUTS 3 dell'Unione prese in considerazione per la dotazione del FESR a favore della cooperazione transfrontaliera su tutti i confini interni e sui confini esterni che sono oggetto degli strumenti finanziari esterni dell'Unione.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   L'elenco di cui al paragrafo 1 cita anche le regioni dei paesi o territori terzi o partner al di fuori dell'Unione che non ricevono sostegno dal FESR o da uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le risorse del FESR a favore dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) ammontano a 8 430 000 000  EUR delle risorse totali disponibili per gli impegni di bilancio del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, come stabilito all'articolo [ 102 , paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo CPR].

1.   Le risorse dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) ammontano a 11 165 910 000  EUR (prezzi del 2018) delle risorse totali disponibili , a prezzi del 2018, per gli impegni di bilancio del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, come stabilito all'articolo [ 103 , paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo CPR].

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.    Le risorse di cui al paragrafo 1 sono assegnate come segue:

2.    EUR 10 195 910 000 (91,31  %) delle risorse di cui al paragrafo 1 sono assegnati come segue:

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

52, 7 % ( vale a dire , un totale di 4 440 000 000 EUR ) per la cooperazione transfrontaliera (componente 1);

a)

500 000 000  EUR ( 67 , 16 % ) per la cooperazione transfrontaliera (componente 1);

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

31,4  % (vale a dire, un totale di 2 649 900 000  EUR) per la cooperazione transnazionale e cooperazione marittima (componente 2);

b)

1 973 600 880  EUR (17,68  % ) per la cooperazione transnazionale (componente 2);

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

3.2 3,2  % (vale a dire, un totale di 270 100 000  EUR ) per la cooperazione delle regioni ultraperiferiche (componente 3);

c)

357 309 120  EUR ( 3,2  %) per la cooperazione delle regioni ultraperiferiche (componente 3);

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

1.2 2,2  % (vale a dire, un totale di 100 000 000  EUR) per la cooperazione interregionale (componente 4);

d)

365 000 000  EUR (3,27  % ) per la cooperazione interregionale (componente 4);

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

11,5  % (vale a dire, un totale di 970 000 000  EUR) per gli investimenti interregionali in materia di innovazione (componente 5);

soppresso

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 3 — comma 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

le regioni di livello NUTS 3 per la componente 1 e quelle regioni di livello NUTS 3 per la componente 2B elencate nell'atto di esecuzione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2;

a)

le regioni di livello NUTS 3 per la componente 1 elencate nell'atto di esecuzione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2;

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 3 — comma 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

le regioni di livello NUTS 2 per le componenti 2 A e 3 .

b)

le regioni di livello NUTS 2 per la componente 2.

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 3 — comma 2 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

le regioni di livello NUTS 2 e 3 per la componente 3.

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.     970 000 000 EUR (8,69  %) delle risorse di cui al paragrafo 1 sono assegnati alla nuova iniziativa sugli investimenti interregionali in materia di innovazione di cui all'articolo 15 bis (nuovo).

Ove, entro il 31 dicembre 2026, la Commissione non abbia impegnato tutte le risorse disponibili di cui al paragrafo 1 sui progetti selezionati nell'ambito di tale iniziativa, i saldi rimanenti non impegnati saranno riassegnati proporzionalmente tra le componenti 1-4.

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 3 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il sostegno del FESR è concesso a singoli programmi Interreg transfrontalieri esterni a condizione che importi equivalenti siano forniti dall'IPA III CBC e dall'NDICI CBC nel quadro del pertinente documento di programmazione strategica. Tale equivalenza è soggetta all'importo massimo stabilito nell'atto legislativo dell'IPA III o dell'NDICI.

Il sostegno del FESR è concesso a singoli programmi Interreg transfrontalieri esterni a condizione che importi almeno equivalenti siano forniti dall'IPA III CBC e dall'NDICI CBC nel quadro del pertinente documento di programmazione strategica. Tale contributo è soggetto all'importo massimo stabilito nell'atto legislativo dell'IPA III o dell'NDICI.

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

il programma Interreg non può essere attuato secondo quanto previsto a causa di problemi nelle relazioni fra i paesi partecipanti.

b)

in casi debitamente motivati, il programma Interreg non può essere attuato secondo quanto previsto a causa di problemi nelle relazioni fra i paesi partecipanti.

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 4 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Per quanto attiene ai programmi Interreg della componente 2 già approvati dalla Commissione, la partecipazione di un paese partner o  della Groenlandia è sospesa nel caso in cui si verifichi una delle situazioni di cui al paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b).

Per quanto attiene ai programmi Interreg della componente 2 già approvati dalla Commissione, la partecipazione di un paese partner o  di un PTOM è sospesa nel caso in cui si verifichi una delle situazioni di cui al paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b).

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 4 — comma 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

che il programma Interreg sia integralmente sospeso, in particolare nel caso in cui sia impossibile raggiungere risultati positivi rispetto alle principali sfide di sviluppo comuni senza la partecipazione di quel paese partner o  della Groenlandia ;

a)

che il programma Interreg sia integralmente sospeso, in particolare nel caso in cui sia impossibile raggiungere risultati positivi rispetto alle principali sfide di sviluppo comuni senza la partecipazione di quel paese partner o  PTOM ;

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 4 — comma 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

che il programma Interreg prosegua senza la partecipazione di quel paese partner o  della Groenlandia .

c)

che il programma Interreg prosegua senza la partecipazione di quel paese partner o  di un PTOM .

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Se un paese terzo o paese partner che contribuisce ad un programma Interreg con risorse nazionali che non costituiscono il cofinanziamento nazionale del sostegno del FESR o di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione riduce il proprio contributo durante l'attuazione del programma Interreg, globalmente o relativamente alle operazioni comuni già selezionate e per le quali è stato rilasciato il documento previsto all'articolo 22, paragrafo 6, lo Stato membro o gli Stati membri partecipanti fanno richiesta per una delle opzioni di cui al secondo comma del paragrafo 4.

6.   Se un paese terzo , un paese partner o un PTOM che contribuisce ad un programma Interreg con risorse nazionali che non costituiscono il cofinanziamento nazionale del sostegno del FESR o di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione riduce il proprio contributo durante l'attuazione del programma Interreg, globalmente o relativamente alle operazioni comuni già selezionate e per le quali è stato rilasciato il documento previsto all'articolo 22, paragrafo 6, lo Stato membro o gli Stati membri partecipanti fanno richiesta per una delle opzioni di cui al secondo comma del paragrafo 4 di questo articolo .

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 13 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun programma Interreg non è più elevato del 70 %, tranne nel caso in cui, in relazione ai programmi Interreg transfrontalieri esterni o della componente 3, sia stabilita una percentuale più elevata rispettivamente nel regolamento (UE) [IPA III], nel regolamento (UE) [NDICI] o nella decisione (UE) del Consiglio [OCTP] o in qualsiasi atto adottato in applicazione degli stessi.

Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun programma Interreg non è più elevato del 80 %, tranne nel caso in cui, in relazione ai programmi Interreg transfrontalieri esterni o della componente 3, sia stabilita una percentuale più elevata rispettivamente nel regolamento (UE) [IPA III], nel regolamento (UE) [NDICI] o nella decisione (UE) del Consiglio [OCTP] o in qualsiasi atto adottato in applicazione degli stessi.

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 3 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Oltre agli obiettivi specifici per il FESR stabiliti all'articolo [2] del regolamento (UE) [nuovo FESR], il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione possono anche contribuire agli obiettivi specifici dell'obiettivo strategico 4 nei modi seguenti:

3.   Oltre agli obiettivi specifici per il FESR stabiliti all'articolo [2] del regolamento (UE) [nuovo FESR], il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione contribuiscono anche agli obiettivi specifici dell'obiettivo strategico 4 nei modi seguenti:

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 4 — lettera a — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

a)

nel quadro dei programmi Interreg delle componenti 1 e 2 B :

a)

nel quadro dei programmi Interreg delle componenti 1 e 2:

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 4 — lettera a — punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii)

il potenziamento di una amministrazione pubblica efficiente mediante la promozione della cooperazione giuridica e amministrativa e della cooperazione fra cittadini e istituzioni, in particolare con l'intento di eliminare gli ostacoli di tipo giuridico e di altro tipo nelle regioni frontaliere;

ii)

il potenziamento di una amministrazione pubblica efficiente mediante la promozione della cooperazione giuridica e amministrativa e della cooperazione fra cittadini , compresi progetti people to people, attori della società civile e istituzioni, in particolare con l'intento di eliminare gli ostacoli di tipo giuridico e di altro tipo nelle regioni frontaliere;

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Nel quadro dei programmi Interreg transfrontalieri esterni e delle componenti 2 e 3, il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione contribuiscono anche all'obiettivo specifico esterno dell'Interreg «Un'Europa più sicura», in particolare mediante azioni nei settori della gestione dei valichi di frontiera, della mobilità e della gestione della migrazione, compresa la protezione dei migranti.

5.   Nel quadro dei programmi Interreg delle componenti 1, 2 e 3, il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione possono contribuire anche all'obiettivo specifico dell'Interreg «Un'Europa più sicura», in particolare mediante azioni nei settori della gestione dei valichi di frontiera, della mobilità e della gestione della migrazione, compresa la protezione , l’integrazione economica e sociale dei migranti e dei profughi nel quadro della protezione internazionale .

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    Un ulteriore 15 % delle dotazioni del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione nel quadro di priorità diverse da quelle relative all'assistenza tecnica a ciascun programma Interreg delle componenti 1, 2 e 3 è assegnato all'obiettivo specifico dell'Interreg «Una migliore gestione dell'Interreg» o all'obiettivo esterno specifico dell'Interreg «Un'Europa più sicura».

2.    Delle dotazioni del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione nel quadro di priorità diverse da quelle relative all'assistenza tecnica a ciascun programma Interreg delle componenti 1, 2 e 3 , fino al 15 % è assegnato all'obiettivo specifico dell'Interreg «Una migliore gestione dell'Interreg» e fino al 10 % può essere assegnato all'obiettivo esterno specifico dell'Interreg «Un'Europa più sicura».

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Quando un programma Interreg della componente 2 A sostiene una strategia macroregionale, le dotazioni totali del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterni dell'Unione nel quadro di priorità diverse da quelle relative all'assistenza tecnica sono programmate a favore degli obiettivi di tale strategia.

3.   Quando un programma Interreg della componente 1 o 2 sostiene una strategia macroregionale o una strategia per i bacini marittimi , almeno l’80 % delle dotazioni del FESR e, ove applicabile, parte degli strumenti di finanziamento esterni dell'Unione nel quadro di priorità diverse da quelle relative all'assistenza tecnica contribuiscono agli obiettivi di tale strategia.

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.     Quando un programma Interreg della componente 2B sostiene una strategia macroregionale o una strategia per i bacini marittimi, almeno il 70 % delle dotazioni totali del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterni dell'Unione nel quadro di priorità diverse da quelle relative all'assistenza tecnica sono assegnate agli obiettivi di tale strategia.

soppresso

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 15 bis

 

Investimenti interregionali in materia di innovazione

 

1.     Le risorse di cui all'articolo 9, paragrafo 5 bis (nuovo) sono assegnate a una nuova iniziativa di investimenti interregionali destinati:

 

a)

alla commercializzazione e all'espansione di progetti d'innovazione comuni in grado di incoraggiare lo sviluppo delle catene di valore europee;

 

b)

a riunire ricercatori, imprese, società civile e pubbliche amministrazioni coinvolti nelle strategie di specializzazione e innovazione sociale intelligente istituite a livello nazionale o regionale;

 

c)

a progetti pilota volti a individuare o testare nuove soluzioni di sviluppo a livello regionale e locale, basate su strategie di specializzazione intelligente; o

 

d)

a scambi di esperienze in materia di innovazione al fine di valorizzare l'esperienza acquisita nel settore dello sviluppo regionale o locale.

 

2.     Al fine di mantenere il principio di coesione territoriale europea, con una quota di risorse finanziarie abbastanza omogenea, tali investimenti si concentrano sulla creazione di collegamenti tra le regioni meno sviluppate con le regioni capofila, aumentando la capacità degli ecosistemi di innovazione regionali delle regioni meno sviluppate di integrare e sviluppare il valore dell'UE esistente o emergente, nonché la capacità di partecipare a partenariati con altre regioni.

 

3.     La Commissione attua tali investimenti in regime di gestione diretta o indiretta. Essa è sostenuta da un gruppo di esperti nella definizione di un programma di lavoro a lungo termine e dei relativi inviti.

 

4.     Per gli investimenti interregionali in materia di innovazione, è ammesso al sostegno del FESR l'intero territorio dell'Unione. I paesi terzi possono aderire a tali investimenti purché contribuiscano al finanziamento sotto forma di entrate con destinazione esterna.

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   L'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) è attuato mediante programmi Interreg in regime di gestione concorrente ad eccezione della componente 3, che può essere attuata integralmente o parzialmente sotto gestione indiretta, e della componente 5 che è attuata in regime di gestione diretta o indiretta .

1.   L'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) è attuato mediante programmi Interreg in regime di gestione concorrente ad eccezione della componente 3, che può essere attuata integralmente o parzialmente sotto gestione indiretta, previa consultazione dei soggetti interessati .

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM partecipanti preparano un programma Interreg conformemente al modello riportato in allegato per il periodo 1o gennaio 2021 — 31 dicembre 2027.

2.   Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner, i PTOM o le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionale partecipanti preparano un programma Interreg conformemente al modello riportato in allegato per il periodo 1o gennaio 2021 — 31 dicembre 2027.

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 3 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri partecipanti preparano un programma Interreg in cooperazione con i partner del programma di cui all'articolo [6] del regolamento (UE) [nuovo CPR].

Gli Stati membri partecipanti preparano un programma Interreg in cooperazione con i partner del programma di cui all'articolo [6] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. Nella preparazione dei programmi Interreg che riguardano le strategie macroregionali o le strategie per i bacini marittimi, gli Stati membri e i partner del programma tengono conto delle priorità tematiche delle pertinenti strategie macroregionali e delle strategie per i bacini marittimi consultando i soggetti interessati. Gli Stati membri e i partner del programma istituiscono un meccanismo ex ante per garantire che tutti gli attori a livello macroregionale e dei bacini marittimi, le autorità dei programmi di cooperazione territoriale europea, le regioni e i paesi si riuniscano all'inizio del periodo di programmazione per decidere congiuntamente in merito alle priorità di ciascun programma. Tali priorità sono allineate ai piani di azione delle strategie macroregionali o delle strategie per i bacini marittimi, se del caso.

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 4 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Lo stato membro che ospita la futura autorità di gestione presenta un programma Interreg alla Commissione entro [data di entrata in vigore più nove mesi;] a nome di tutti gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM partecipanti.

Lo stato membro che ospita la futura autorità di gestione presenta uno o più programmi Interreg alla Commissione entro [data di entrata in vigore più dodici mesi;] a nome di tutti gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner, i PTOM o le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionale partecipanti.

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 4 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tuttavia, un programma Interreg relativo al sostegno di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione deve essere presentato dallo Stato membro che ospita la futura autorità di gestione non oltre sei mesi dopo l'adozione da parte della Commissione del pertinente documento di programmazione strategica nel quadro dell'articolo 10, paragrafo 1, o, ove richiesto, nel quadro dell'atto di base rispettivo di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell'Unione.

Tuttavia, un programma Interreg relativo al sostegno di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione deve essere presentato dallo Stato membro che ospita la futura autorità di gestione non oltre dodici mesi dopo l'adozione da parte della Commissione del pertinente documento di programmazione strategica nel quadro dell'articolo 10, paragrafo 1, o, ove richiesto, nel quadro dell'atto di base rispettivo di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell'Unione.

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.    In casi debitamente giustificati e in accordo con la Commissione, al fine di incrementare l'efficienza nell'attuazione dei programmi e di riuscire ad effettuare operazioni su più ampia scala, gli Stati membri interessati possono decidere di trasferire ai programmi Interreg fino al [x]% dell'importo del FERS assegnato al corrispondente programma nel quadro dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» per la stessa regione. L'importo trasferito costituisce una priorità separata o più priorità separate.

3.   Al fine di incrementare l'efficienza nell'attuazione dei programmi e di riuscire ad effettuare operazioni su più ampia scala, gli Stati membri interessati possono decidere di trasferire ai programmi Interreg fino al 20 % dell'importo del FERS assegnato al corrispondente programma nel quadro dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» per la stessa regione . Ciascuno Stato membro comunica preventivamente alla Commissione l'intenzione di avvalersi di detta possibilità di trasferimento, motivando la sua decisione. L'importo trasferito costituisce una priorità separata o più priorità separate.

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 4 — lettera b — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

b)

una sintesi delle principali sfide comuni, tenendo presenti:

b)

una sintesi delle principali sfide comuni, tenendo presenti , in particolare :

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 17 — comma 4 — lettera b — punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii)

il fabbisogno comune di investimenti e la complementarità con altre forme di sostegno;

ii)

il fabbisogno comune di investimenti e la complementarità con altre forme di sostegno e le potenziali sinergie da realizzare ;

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 4 — lettera b — punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii)

gli insegnamenti tratti da esperienze passate;

iii)

gli insegnamenti tratti da esperienze passate e delle modalità con le quali se ne è tenuto conto nel programma ;

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 4 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

una motivazione della selezione degli obiettivi strategici e degli obiettivi specifici dell'Interreg, delle corrispondenti priorità, degli obiettivi specifici e delle forme di sostegno, facendo fronte, ove opportuno, al problema dei collegamenti mancanti nelle infrastrutture transfrontaliere;

c)

una motivazione della selezione degli obiettivi strategici e degli obiettivi specifici dell'Interreg, delle corrispondenti priorità, facendo fronte, ove opportuno, al problema dei collegamenti mancanti nelle infrastrutture transfrontaliere;

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 4 — lettera e — punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i)

le tipologie di azioni correlate, compreso un elenco delle operazioni di importanza strategica programmate, e il relativo previsto contributo a tali obiettivi specifici e, ove opportuno, alle strategie macroregionali e alle strategie per i bacini marittimi;

i)

le tipologie di azioni correlate, compreso un elenco delle operazioni di importanza strategica programmate, e il relativo previsto contributo a tali obiettivi specifici e, ove opportuno, alle strategie macroregionali e alle strategie per i bacini marittimi , rispettivamente l'insieme dei criteri e i corrispondenti criteri trasparenti di selezione per tale operazione ;

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 4 — lettera e — punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii)

i principali gruppi di destinatari;

soppresso

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 4 — lettera e — punto v

Testo della Commissione

Emendamento

v)

il previsto impiego di strumenti finanziari;

soppresso

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 5 — lettera a — punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii)

per i programmi Interreg della componente 2 sostenuti dal Programma PTOM, suddivisi per strumento di finanziamento («FESR» e «Programma PTOM Groenlandia »);

iii)

per i programmi Interreg della componente 2 sostenuti dal Programma PTOM, suddivisi per strumento di finanziamento («FESR» e «Programma PTOM»);

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 5 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

la tabella di cui al paragrafo 4, lettera g), punto ii), include esclusivamente gli importi per gli anni dal 20121 al 2025.

soppresso

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 7 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

fissa la procedura di costituzione del segretariato congiunto;

b)

fissa la procedura di costituzione del segretariato congiunto sostenendo, se del caso, le strutture di gestione negli Stati membri o nei paesi terzi ;

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione valuta ciascun programma Interreg e la sua conformità al regolamento (UE) [nuovo CPR], al regolamento (UE) [nuovo FESR] e al presente regolamento nonché, in caso di sostegno da uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione e se del caso, la sua coerenza con il documento strategico pluriennale, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, o con il pertinente quadro strategico di programmazione nell'ambito dell'atto di base di uno o più di tali strumenti.

1.   la Commissione valuta in piena trasparenza ciascun programma Interreg e la sua conformità al regolamento (UE) [nuovo CPR], al regolamento (UE) [nuovo FESR] e al presente regolamento nonché, in caso di sostegno da uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione e se del caso, la sua coerenza con il documento strategico pluriennale, di cui all'articolo 10, paragrafo 1 del presente regolamento , o con il pertinente quadro strategico di programmazione nell'ambito dell'atto di base di uno o più di tali strumenti.

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi o partner o i PTOM partecipanti riesaminano il programma Interreg tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione.

3.   Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi o partner, i PTOM o le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionale partecipanti riesaminano il programma Interreg tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione.

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Mediante un atto di esecuzione, la Commissione adotta una decisione di approvazione di ciascun programma Interreg entro sei mesi dalla data di presentazione dello stesso programma da parte dello Stato membro che ospita la futura autorità di gestione.

4.   Mediante un atto di esecuzione, la Commissione adotta una decisione di approvazione di ciascun programma Interreg entro tre mesi dalla data di presentazione della versione rivista dello stesso programma da parte dello Stato membro che ospita la futura autorità di gestione.

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione può presentare una richiesta motivata di modifica di un programma Interreg unitamente al programma modificato, illustrando l'effetto previsto di tale modifica sul conseguimento degli obiettivi.

1.   Lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione , previa consultazione degli enti locali e regionali e conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) …/… [nuovo CPR], può presentare una richiesta motivata di modifica di un programma Interreg unitamente al programma modificato, illustrando l'effetto previsto di tale modifica sul conseguimento degli obiettivi.

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La Commissione valuta la conformità della modifica con il regolamento (UE) [nuovo CPR], il regolamento (UE) [nuovo FESR] e il presente regolamento e può esprimere osservazioni entro tre mesi dalla presentazione del programma modificato.

2.   La Commissione valuta la conformità della modifica con il regolamento (UE) [nuovo CPR], il regolamento (UE) [nuovo FESR] e il presente regolamento e può esprimere osservazioni entro un mese dalla presentazione del programma modificato.

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM partecipanti riesaminano il programma Interreg modificato tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione.

3.   Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner, i PTOM o le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionale partecipanti riesaminano il programma Interreg modificato tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione.

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   La Commissione approva la modifica di un programma Interreg non oltre sei mesi dopo la sua presentazione da parte dello Stato membro.

4.   La Commissione approva la modifica di un programma Interreg non oltre tre mesi dopo la sua presentazione da parte dello Stato membro.

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 5 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Durante il periodo di programmazione, lo Stato membro può trasferire fino al 5 % della dotazione iniziale di una priorità e non più del 3 % del bilancio del programma ad un'altra priorità dello stesso programma Interreg.

Previa consultazione degli enti locali e regionali e conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) …/… [nuovo CPR], durante il periodo di programmazione, lo Stato membro può trasferire fino al 10  % della dotazione iniziale di una priorità e non più del 5  % del bilancio del programma ad un'altra priorità dello stesso programma Interreg.

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 22 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tale comitato di sorveglianza può istituire un comitato direttivo o, in particolare nel caso di sottoprogrammi, più comitati direttivi che agiscano sotto la sua responsabilità per la selezione delle operazioni.

Tale comitato di sorveglianza può istituire un comitato direttivo o, in particolare nel caso di sottoprogrammi, più comitati direttivi che agiscano sotto la sua responsabilità per la selezione delle operazioni. I comitati direttivi applicano il principio di partenariato stabilito dall'articolo 6 del regolamento (UE) [nuovo CPR] e coinvolgere i partner di tutti gli Stati membri partecipanti.

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 22 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Prima della presentazione iniziale dei criteri di selezione al comitato di sorveglianza o, ove applicabile, al comitato direttivo, l'autorità di gestione consulta la Commissione e tiene conto delle sue osservazioni . Ciò vale anche per qualunque successiva modifica a tali criteri.

3.   Prima della presentazione iniziale dei criteri di selezione al comitato di sorveglianza o, ove applicabile, al comitato direttivo, l'autorità di gestione comunica detti criteri alla Commissione . Ciò vale anche per qualunque successiva modifica a tali criteri.

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 22 — paragrafo 4 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

4.    Nella selezione delle operazioni , il comitato di sorveglianza o, ove applicabile, il comitato direttivo:

4.    Prima della selezione delle operazioni da parte del comitato di sorveglianza o, ove applicabile, del comitato direttivo , l'autorità di gestione :

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 22 — paragrafo 6 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il documento stabilisce anche gli obblighi del partner capofila rispetto ai recuperi ai sensi dell'articolo 50. Tali obblighi sono definiti dal comitato di sorveglianza. Tuttavia, un partner capofila situato in uno Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM diverso rispetto al partner non è obbligato ad effettuare il recupero attraverso una procedura giudiziaria.

Il documento stabilisce anche gli obblighi del partner capofila rispetto ai recuperi ai sensi dell'articolo 50. Le procedure relative ai recuperi sono definite e approvate dal comitato di sorveglianza. Tuttavia, un partner capofila situato in uno Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM diverso rispetto al partner non è obbligato ad effettuare il recupero attraverso una procedura giudiziaria.

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le operazioni selezionate nel quadro delle componenti 1, 2 e 3 coinvolgono attori di almeno due paesi partecipanti, dei quali almeno uno è un beneficiario di uno Stato membro.

Le operazioni selezionate nel quadro delle componenti 1, 2 e 3 coinvolgono attori di almeno due paesi o PTOM partecipanti, dei quali almeno uno è un beneficiario di uno Stato membro.

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Un'operazione Interreg può essere attuata in un unico paese, purché l'impatto sull'area interessata dal programma e i benefici per la stessa siano specificati nella domanda relativa all'operazione.

2.   Un'operazione Interreg può essere attuata in un unico paese o PTOM , purché l'impatto sull'area interessata dal programma e i benefici per la stessa siano specificati nella domanda relativa all'operazione.

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 4 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I partner cooperano nello sviluppo, nell'attuazione, nella dotazione di organico sufficiente e nel finanziamento delle operazioni Interreg.

I partner cooperano nello sviluppo e nell'attuazione delle operazioni Interreg, nonché in materia di organico e/o di relativo finanziamento . Occorre sforzarsi di limitare il numero dei partner a non più di dieci per ciascun progetto Interreg.

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 4 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Per le operazioni Interreg nel quadro di programmi Interreg della componente 3, ai partner di regioni ultraperiferiche e di paesi terzi, paesi partner e PTOM è richiesto di cooperare solo in tre delle quattro dimensioni elencate al primo comma.

Per le operazioni Interreg nel quadro di programmi Interreg della componente 3, ai partner di regioni ultraperiferiche e di paesi terzi, paesi partner e PTOM è richiesto di cooperare solo in due delle quattro dimensioni elencate al primo comma.

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 6 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Un'entità giuridica transfrontaliera o un GECT può essere il partner unico di un'operazione Interreg nel quadro di programmi Interreg delle componenti 1, 2 e 3, purché tra i suoi membri figurino partner di almeno due paesi partecipanti.

Un'entità giuridica transfrontaliera o un GECT può essere il partner unico di un'operazione Interreg nel quadro di programmi Interreg delle componenti 1, 2 e 3, purché tra i suoi membri figurino partner di almeno due paesi o PTOM partecipanti.

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 7 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tuttavia, un partner unico può essere registrato in uno Stato membro che non partecipa a tale programma, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 23.

soppresso

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 24 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il contributo del FESR o, ove applicabile, di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione ad un fondo per piccoli progetti nel quadro di un programma Interreg non supera 20 000 000 EUR o il 15 % della dotazione complessiva del programma Interreg se tale percentuale è inferiore a detto importo .

Il contributo totale del FESR o, ove applicabile, di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione a uno o più fondi per piccoli progetti nel quadro di un programma Interreg non supera il 20 % della dotazione complessiva del programma Interreg ed è almeno pari al 3 % della dotazione complessiva nel caso di un programma Interreg di cooperazione transfrontaliera .

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Articolo 24 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il beneficiario di un fondo per piccoli progetti è un'entità giuridica transfrontaliera o un GECT .

2.   Il beneficiario di un fondo per piccoli progetti è un organismo di diritto pubblico o privato, un'entità con o senza personalità giuridica o una persona fisica che è responsabile dell'avvio oppure sia dell'avvio che dell'attuazione delle operazioni .

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 24 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   I costi di personale e i costi indiretti generati a livello del beneficiario per la gestione del fondo per piccoli progetti non supera il 20 % del costo totale ammissibile del fondo per piccoli progetti in questione.

5.   I costi del personale e  gli altri costi diretti corrispondenti alle categorie di costi di cui agli articoli da 39 a 42, nonché i costi indiretti generati a livello del beneficiario per la gestione di uno o più fondi per piccoli progetti non superano il 20 % del costo totale ammissibile del fondo o dei fondi per piccoli progetti in questione.

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 24 — paragrafo 6 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Se il contributo pubblico ad un piccolo progetto non supera 100 000 EUR, il contributo del FESR o, ove applicabile, di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione assume la forma di costi unitari o di somme forfettarie o include tassi forfettari , ad eccezione dei progetti il cui sostegno configura un aiuto di Stato .

Se il contributo pubblico ad un piccolo progetto non supera 100 000  EUR, il contributo del FESR o, ove applicabile, di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione assume la forma di costi unitari o di somme forfettarie o include tassi forfettari.

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 24 — paragrafo 6 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Qualora i costi totali di ciascuna operazione non superino 100 000  EUR, l'importo del sostegno per uno o più progetti di piccole dimensioni può essere stabilito sulla base di un progetto di bilancio che è stabilito caso per caso e concordato ex ante dall'organismo che seleziona l'operazione.

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Salvo altrimenti specificato nelle modalità definite a norma del paragrafo 1, lettera a), il partner capofila garantisce che gli altri partner ricevano il più rapidamente possibile e in toto l'importo complessivo del contributo del fondo dell'Unione interessato. Nessun importo è dedotto o trattenuto né sono addebitati oneri specifici o di altro genere aventi l'effetto equivalente di ridurre le somme così erogate a favore degli altri partner.

2.   Salvo altrimenti specificato nelle modalità definite a norma del paragrafo 1, lettera a), il partner capofila garantisce che gli altri partner ricevano in toto l'importo complessivo del contributo del fondo dell'Unione interessato , entro i termini concordati da tutti i partner e seguendo la stessa procedura applicata al partner capofila . Nessun importo è dedotto o trattenuto né sono addebitati oneri specifici o di altro genere aventi l'effetto equivalente di ridurre le somme così erogate a favore degli altri partner.

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 3 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Qualunque beneficiario in uno Stato membro , paese terzo, paese partner o PTOM che partecipa ad un programma Interreg può essere designato come partner capofila.

Qualunque beneficiario in uno Stato membro che partecipa ad un programma Interreg può essere designato come partner capofila.

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 3 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tuttavia, gli Stati membri, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM che partecipano ad un programma Interreg possono stabilire di comune accordo che un partner che non riceve sostegno dal FESR o da uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione possa essere designato come partner capofila.

soppresso

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   L'assistenza tecnica a ciascun programma Interreg è rimborsata in base a un tasso forfettario applicando le percentuali stabilite al paragrafo 2 alle spese ammissibili incluse in ciascuna domanda di pagamento ai sensi dell'articolo [85, paragrafo 3, lettere a) o c),] del regolamento (UE) [nuovo CPR], a seconda dei casi.

1.   L'assistenza tecnica a ciascun programma Interreg è rimborsata in base a un tasso forfettario applicando le percentuali stabilite al paragrafo 2 per il 2021 e il 2022 alle rate annuali di prefinanziamento conformemente all'articolo 49, paragrafo 2, lettere a) e b) del presente regolamento, e per gli anni successivi alle spese ammissibili incluse in ciascuna domanda di pagamento ai sensi dell'articolo [85, paragrafo 3, lettere a) o c),] del regolamento (UE) [nuovo CPR], a seconda dei casi.

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

per i programmi Interreg di cooperazione transfrontaliera interna sostenuti dal FESR: 6 % ;

a)

per i programmi Interreg di cooperazione transfrontaliera interna sostenuti dal FESR: 7 % ;

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

per i programmi Interreg delle componenti 2, 3 e 4, sia per il FESR sia, ove applicabile, per gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione: 7 % .

c)

per i programmi Interreg delle componenti 2, 3 e 4, sia per il FESR sia, ove applicabile, per gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione: 8 % .

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un determinato programma, d'intesa con l'autorità di gestione, istituiscono un comitato per sorvegliare l'attuazione del programma Interreg in questione («comitato di sorveglianza») entro tre mesi dalla data della notifica agli Stati membri della decisione della Commissione che adotta un programma Interreg.

1.   Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner, i PTOM o le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionale che partecipano ad un determinato programma, d'intesa con l'autorità di gestione, istituiscono un comitato per sorvegliare l'attuazione del programma Interreg in questione («comitato di sorveglianza») entro tre mesi dalla data della notifica agli Stati membri della decisione della Commissione che adotta un programma Interreg.

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.     Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro che ospita l'autorità di gestione o dell'autorità di gestione.

soppresso

Se il regolamento interno del comitato di sorveglianza prevede una presidenza a rotazione, il comitato di sorveglianza può essere presieduto da un rappresentante di un paese terzo, paese partner o PTOM e copresieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione, e viceversa.

 

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   L'autorità di gestione pubblica il regolamento interno del comitato di sorveglianza e  tutti i dati e le informazioni condivise con il comitato di sorveglianza sul sito web di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

6.   L'autorità di gestione pubblica il regolamento interno del comitato di sorveglianza e  la sintesi dei dati e le informazioni nonché le decisioni condivise con il comitato di sorveglianza sul sito web di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La composizione del comitato di sorveglianza di ciascun programma Interreg è approvata dagli Stati membri e, ove applicabile, dai paesi terzi, paesi partner e PTOM che partecipano a tale programma e  garantisce una rappresentanza equilibrata delle autorità, organismi intermedi e rappresentanti pertinenti dei partner del programma, di cui all'articolo [6] del regolamento (UE) [nuovo CPR], degli Stati membri, paesi terzi, paesi partner e PTOM.

La composizione del comitato di sorveglianza di ciascun programma Interreg può essere approvata dagli Stati membri e, ove applicabile, dai paesi terzi, paesi partner e PTOM che partecipano a tale programma e  mira a una rappresentanza equilibrata delle autorità, organismi intermedi e rappresentanti pertinenti dei partner del programma, di cui all'articolo [6] del regolamento (UE) [nuovo CPR], degli Stati membri, paesi terzi, paesi partner e PTOM.

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La composizione del comitato di sorveglianza tiene conto del numero di Stati membri, paesi terzi, paesi partner e PTOM partecipanti al programma Interreg interessato.

soppresso

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 1 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Il comitato di sorveglianza comprende anche rappresentanti di organismi istituiti congiuntamente nell'intera area del programma o che ne coprono solo una parte, compresi i GECT.

Il comitato di sorveglianza comprende anche rappresentanti di regioni e governi locali nonché altri organismi istituiti congiuntamente nell'intera area del programma o che ne coprono solo una parte, compresi i GECT.

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   L'autorità di gestione pubblica un elenco dei membri del comitato di sorveglianza sul sito web di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

2.   L'autorità di gestione pubblica un elenco delle autorità o degli organismi nominati come membri del comitato di sorveglianza sul sito web di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Rappresentanti della Commissione partecipano ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.

3.   Rappresentanti della Commissione possono partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     I rappresentanti degli organismi stabiliti nell'intera area del programma o che ne coprono solo una parte, compresi i GECT, possono partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza in funzione consultiva.

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Articolo 29 — paragrafo 1 — lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g)

i progressi compiuti nel rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche istituzioni e dei beneficiari, se del caso.

g)

i progressi compiuti nel rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche istituzioni e dei beneficiari, se del caso , e propone ulteriori misure di sostegno, se necessario .

Emendamento 145

Proposta di regolamento

Articolo 29 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, tra cui le eventuali modifiche, previa consultazione della Commissione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, fatto salvo l'articolo [27, paragrafo 3, lettere b), c) e d),] del regolamento (UE) [nuovo CPR];

a)

la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, tra cui le eventuali modifiche, previa comunicazione alla Commissione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, fatto salvo l'articolo [27, paragrafo 3, lettere b), c) e d),] del regolamento (UE) [nuovo CPR];

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Articolo 30 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Su richiesta della Commissione, l'autorità di gestione fornisce, entro un mese , alla Commissione le informazioni sugli elementi elencati all'articolo 29, paragrafo 1:

2.   Su richiesta della Commissione, l'autorità di gestione fornisce, entro tre mesi , alla Commissione le informazioni sugli elementi elencati all'articolo 29, paragrafo 1:

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Articolo 31 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Ciascuna autorità di gestione trasmette elettronicamente alla Commissione i dati cumulativi per il proprio programma Interreg entro il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio , il 30 settemb re e il 30 novembre di ogni anno conformemente al modello riportato all'allegato [VII] del regolamento (UE) [nuovo CPR].

Ciascuna autorità di gestione trasmette elettronicamente alla Commissione i dati per il proprio programma Interreg a norma dell'articolo 31 , paragrafo 2 del presente regolamento entro il 31 gennaio, il 31 maggio e il 30 settembre di ogni anno nonché una volta l'anno i dati di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera b) del presente regolamento, conformemente al modello riportato all'allegato [VII] del regolamento (UE) [nuovo CPR].

Emendamento 148

Proposta di regolamento

Articolo 31 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La trasmissione dei dati è effettuata utilizzando i sistemi esistenti per la comunicazione dei dati purché tali sistemi si siano dimostrati affidabili durante il precedente periodo di programmazione.

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Articolo 31 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

i valori degli indicatori di output e di risultato per le operazioni Interreg selezionate e i valori conseguiti dalle operazioni Interreg.

b)

i valori degli indicatori di output e di risultato per le operazioni Interreg selezionate e i valori conseguiti dalle operazioni Interreg concluse .

Emendamento 150

Proposta di regolamento

Articolo 33 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli indicatori comuni di output e gli indicatori comuni di risultato, figuranti nell'allegato [I] del regolamento (UE) [nuovo FESR] e, se necessario, gli indicatori di output e di risultato specifici per ciascun programma sono utilizzati in conformità all'articolo [12, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e agli articoli 17, paragrafo 3 , lettera d ), punto ii), e 31, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento.

1.   Gli indicatori comuni di output e gli indicatori comuni di risultato, figuranti nell'allegato [I] del regolamento (UE) [nuovo FESR] che risultano più adatti a misurare i progressi verso gli obiettivi del programma di cooperazione territoriale europea (Interreg) sono utilizzati in conformità all'articolo [12, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e agli articoli 17, paragrafo 4 , lettera e ), punto ii), e 31, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento.

Emendamento 151

Proposta di regolamento

Articolo 33 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Ove necessario e in casi debitamente giustificati dall'autorità di gestione, sono utilizzati indicatori di output e indicatori di risultato specifici per programma, oltre agli indicatori selezionati in linea col paragrafo 1.

Emendamento 152

Proposta di regolamento

Articolo 34 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   L'autorità di gestione effettua valutazioni di ciascun programma Interreg. Ciascuna valutazione esamina l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto UE del programma al fine di migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione del programma Interreg in esame.

1.   L'autorità di gestione effettua valutazioni di ciascun programma Interreg non più di una volta l'anno . Ciascuna valutazione esamina l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto UE del programma al fine di migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione del programma Interreg in esame.

Emendamento 153

Proposta di regolamento

Articolo 34 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   L'autorità di gestione provvede alle procedure necessarie per la generazione e la raccolta dei dati necessari alle valutazioni.

4.   L'autorità di gestione mira a garantire le procedure necessarie per la generazione e la raccolta dei dati necessari alle valutazioni.

Emendamento 154

Proposta di regolamento

Articolo 35 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   È di applicazione l'articolo [44, paragrafi da 2 a  7 ,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] sulle responsabilità dell'autorità di gestione.

3.   È di applicazione l'articolo [44, paragrafi da 2 a  6 ,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] sulle responsabilità dell'autorità di gestione.

Emendamento 155

Proposta di regolamento

Articolo 35 — paragrafo 4 — comma 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

esponendo al pubblico targhe o cartelloni non appena inizia l'attuazione materiale di un'operazione Interreg che comporti investimenti materiali o l'acquisto di attrezzature, il cui costo totale superi 100 000 EUR;

c)

esponendo al pubblico targhe o cartelloni non appena inizia l'attuazione materiale di un'operazione Interreg che comporti investimenti materiali o l'acquisto di attrezzature, il cui costo totale superi 50 000  EUR;

Emendamento 156

Proposta di regolamento

Articolo 35 — paragrafo 4 — comma 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

per le operazioni Interreg che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo al pubblico almeno un poster o un display elettronico di misura non inferiori a un formato A3 che rechi informazioni sull'operazione Interreg e che evidenzi il sostegno ricevuto da un fondo Interreg;

d)

per le operazioni Interreg che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo al pubblico almeno un poster ed eventualmente un display elettronico di misura non inferiori a un formato A2 che rechi informazioni sull'operazione Interreg e che evidenzi il sostegno ricevuto da un fondo Interreg;

Emendamento 157

Proposta di regolamento

Articolo 35 — paragrafo 4 — comma 1 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

per operazioni di importanza strategica e per operazioni il cui costo totale supera 10 000 000 EUR, organizzando un evento di comunicazione e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.

e)

per operazioni di importanza strategica e per operazioni il cui costo totale supera 5 000 000 EUR, organizzando un evento di comunicazione e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.

Emendamento 158

Proposta di regolamento

Articolo 35 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi di cui all'articolo [42] del regolamento (UE) [nuovo CPR] o ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, lo Stato membro applica una rettifica finanziaria sopprimendo fino al 5 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata.

6.   Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi di cui all'articolo [42] del regolamento (UE) [nuovo CPR] o ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, o non rimedia in tempo alla propria omissione, l'autorità di gestione applica una rettifica finanziaria sopprimendo fino al 5 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata.

Emendamento 159

Proposta di regolamento

Articolo 38 — paragrafo 3 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

su base forfettaria in conformità all'articolo [50, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] .

c)

i costi diretti per il personale di un'operazione possono essere calcolati su base forfettaria fino al 20 % dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi diretti per il personale, senza che gli Stati membri siano tenuti a effettuare alcun calcolo per determinare la base applicabile .

Emendamento 160

Proposta di regolamento

Articolo 38 — paragrafo 5 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

dividendo il costo del lavoro lordo mensile per l'orario di lavoro mensile stabilito nell'atto di impiego, espresso in ore ; o

a)

dividendo gli ultimi costi documentati del lavoro lordo mensile per l'orario di lavoro mensile della persona interessata, conformemente alla normativa applicabile di cui al contratto di impiego e all'articolo 50 , paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) …/… [nuovo CPR] ; o

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Articolo 38 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   I costi del personale relativi a persone che, in forza di un atto di impiego, sono occupate su base oraria sono ammissibili procedendo alla moltiplicazione del numero di ore effettivamente lavorate nell'ambito dell'operazione per la tariffa oraria concordata nell'atto di impiego sulla base di un sistema di registrazione dell'orario di lavoro.

6.   I costi del personale relativi a persone che, in forza di un atto di impiego, sono occupate su base oraria sono ammissibili procedendo alla moltiplicazione del numero di ore effettivamente lavorate nell'ambito dell'operazione per la tariffa oraria concordata nell'atto di impiego sulla base di un sistema di registrazione dell'orario di lavoro. Se non ancora inclusi nella tariffa oraria concordata, i costi salariali di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), possono essere aggiunti a tale tariffa oraria, in linea con la normativa nazionale applicabile.

Emendamento 162

Proposta di regolamento

Articolo 39 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Le spese d'ufficio e amministrative si limitano ai seguenti elementi:

Le spese d'ufficio e amministrative si limitano al 15 % dei costi diretti totali di un'operazione e ai seguenti elementi:

Emendamento 163

Proposta di regolamento

Articolo 40 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Il pagamento diretto delle spese di cui al presente articolo sostenute da parte di un dipendente del beneficiario richiede la dimostrazione del rimborso effettuato dal beneficiario a favore del dipendente in questione.

4.   Il pagamento diretto delle spese di cui al presente articolo sostenute da parte di un dipendente del beneficiario richiede la dimostrazione del rimborso effettuato dal beneficiario a favore del dipendente in questione. Tale categoria di costi può essere utilizzata per le spese di viaggio del personale dell'operazione e di altri soggetti interessati ai fini dell'attuazione e della promozione di un'operazione e del programma Interreg.

Emendamento 164

Proposta di regolamento

Articolo 40 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Le spese di viaggio e soggiorno di un'operazione possono essere calcolate su base forfetaria fino al 15 % dei costi diretti diversi dai costi diretti del personale di detta operazione.

5.   Le spese di viaggio e soggiorno di un'operazione possono essere calcolate su base forfetaria fino al 15 % dei costi diretti del personale di detta operazione.

Emendamento 165

Proposta di regolamento

Articolo 41 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

I costi per consulenze e servizi esterni si limitano ai servizi e alle consulenze seguenti forniti da un soggetto di diritto pubblico o privato o da una persona fisica diversi dal beneficiario dell'operazione:

I costi per consulenze e servizi esterni comprendono, ma non si limitano, ai servizi e alle consulenze seguenti forniti da un soggetto di diritto pubblico o privato o da una persona fisica diversi dal beneficiario (compresi tutti i partner) dell'operazione:

Emendamento 166

Proposta di regolamento

Articolo 41 — comma 1 — lettera o

Testo della Commissione

Emendamento

o)

spese di viaggio e soggiorno di esperti , oratori, presidenti di riunione e prestatori di servizi esterni ;

o)

spese di viaggio e soggiorno di esperti;

Emendamento 167

Proposta di regolamento

Articolo 42 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le spese relative all'acquisto, alla locazione o al leasing delle attrezzature da parte del beneficiario dell'operazione, diverse da quelle di cui all'articolo 39, si limitano alle seguenti voci:

1.   Le spese relative all'acquisto, alla locazione o al leasing delle attrezzature da parte del beneficiario dell'operazione, diverse da quelle di cui all'articolo 39, comprendono, ma non si limitano, alle seguenti voci:

Emendamento 168

Proposta di regolamento

Articolo 43 — comma 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

acquisto di terreni conformemente all'articolo [58, paragrafo 1, lettera c ),] del regolamento (UE) [nuovo CPR];

a)

acquisto di terreni conformemente all'articolo [58, paragrafo 1, lettera b ),] del regolamento (UE) [nuovo CPR];

Emendamento 169

Proposta di regolamento

Articolo 44 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg individuano, ai fini dell'articolo [65] del regolamento (UE) [nuovo CPR], un'autorità di gestione unica ed un'autorità di audit unica.

1.   Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner, i PTOM e le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionale che partecipano ad un programma Interreg individuano, ai fini dell'articolo [65] del regolamento (UE) [nuovo CPR], un'autorità di gestione unica ed un'autorità di audit unica.

Emendamento 170

Proposta di regolamento

Articolo 44 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   L'autorità di gestione e l'autorità di audit sono ubicate nello stesso Stato membro.

2.   L'autorità di gestione e l'autorità di audit possono essere ubicate nello stesso Stato membro.

Emendamento 171

Proposta di regolamento

Articolo 44 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Relativamente ad un programma Interreg della componente 2B o della componente 1, se quest'ultima riguarda confini estesi con sfide ed esigenze di sviluppo eterogenee, gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg possono definire aree di sottoprogramma.

5.   Relativamente ad un programma Interreg della componente 1, se quest'ultima riguarda confini estesi con sfide ed esigenze di sviluppo eterogenee, gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg possono definire aree di sottoprogramma.

Emendamento 172

Proposta di regolamento

Articolo 44 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Se nel quadro di un programma Interreg l'autorità di gestione individua un organismo intermedio , conformemente all'articolo [65, paragrafo 3,] del regolamento (UE) [nuovo CPR], tale organismo intermedio svolge i propri compiti in più di uno Stato membro o, ove applicabile, paese terzo, paese partner o PTOM partecipante.

6.   Se nel quadro di un programma Interreg l'autorità di gestione individua uno o più organismi intermedi , conformemente all'articolo [65, paragrafo 3,] del regolamento (UE) [nuovo CPR], l' organismo o gli organismi intermedi svolgono i propri compiti in più di uno Stato membro o nei rispettivi Stati membri o, ove applicabile, in più di un paese terzo, paese partner o PTOM partecipante.

Emendamento 173

Proposta di regolamento

Articolo 45 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     In deroga all'articolo 87, paragrafo 2 del regolamento (UE) …/… [nuovo CPR], la Commissione rimborsa come pagamenti intermedi il 100 % degli importi inclusi nella domanda di pagamento, che risulta dall'applicazione del tasso di cofinanziamento del programma alla spesa totale ammissibile o al contributo pubblico, a seconda dei casi.

Emendamento 174

Proposta di regolamento

Articolo 45 — paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.     Qualora l'autorità di gestione non proceda alla verifica di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) …/… (nuovo CPR) per l'intera area del programma, ciascuno Stato membro designa l'organismo o la persona responsabile della realizzazione di tale verifica in relazione ai beneficiari sul suo territorio.

Emendamento 175

Proposta di regolamento

Articolo 45 — paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater.     In deroga all'articolo 92 del regolamento (UE) …/… [nuovo CPR], i programmi Interreg non sono soggetti alla liquidazione annuale dei conti. I conti sono liquidati alla fine di un programma, sulla base della relazione finale di performance.

Emendamento 176

Proposta di regolamento

Articolo 48 — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.   Se il tasso di errore estrapolato globale, di cui al paragrafo 6, è superiore al 2 % delle spese totali dichiarate per i programmi Interreg compresi nella popolazione da cui è stato selezionato il campione comune, la Commissione calcola un tasso di errore residuo globale, tenendo conto delle rettifiche finanziarie applicate dalle pertinenti autorità di programma per le singole irregolarità rilevate dagli audit delle operazioni selezionate ai sensi del paragrafo 1.

7.   Se il tasso di errore estrapolato globale, di cui al paragrafo 6, è superiore al 3,5  % delle spese totali dichiarate per i programmi Interreg compresi nella popolazione da cui è stato selezionato il campione comune, la Commissione calcola un tasso di errore residuo globale, tenendo conto delle rettifiche finanziarie applicate dalle pertinenti autorità di programma per le singole irregolarità rilevate dagli audit delle operazioni selezionate ai sensi del paragrafo 1.

Emendamento 177

Proposta di regolamento

Articolo 48 — paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.   Se il tasso di errore residuo globale, di cui al paragrafo 7, è superiore al 2 % delle spese dichiarate per i programmi Interreg compresi nella popolazione da cui è stato selezionato il campione comune, la Commissione determina se sia necessario chiedere all'autorità di audit dello specifico programma Interreg o di un gruppo di programmi Interreg maggiormente interessati di svolgere attività di audit supplementari al fine di stimare ulteriormente il tasso di errore e valutare le misure correttive richieste per i programmi Interreg interessati dalle irregolarità rilevate.

8.   Se il tasso di errore residuo globale, di cui al paragrafo 7, è superiore al 3,5  % delle spese dichiarate per i programmi Interreg compresi nella popolazione da cui è stato selezionato il campione comune, la Commissione determina se sia necessario chiedere all'autorità di audit dello specifico programma Interreg o di un gruppo di programmi Interreg maggiormente interessati di svolgere attività di audit supplementari al fine di stimare ulteriormente il tasso di errore e valutare le misure correttive richieste per i programmi Interreg interessati dalle irregolarità rilevate.

Emendamento 178

Proposta di regolamento

Articolo 49 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

2021: 1 % ;

a)

2021: 3 % ;

Emendamento 179

Proposta di regolamento

Articolo 49 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

2022: 1 % ;

b)

2022: 2,25  % ;

Emendamento 180

Proposta di regolamento

Articolo 49 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

2023: 1 % ;

c)

2023: 2,25  % ;

Emendamento 181

Proposta di regolamento

Articolo 49 — paragrafo 2 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

2024: 1 % ;

d)

2024: 2,25  % ;

Emendamento 182

Proposta di regolamento

Articolo 49 — paragrafo 2 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

2025: 1 % ;

e)

2025: 2,25  % ;

Emendamento 183

Proposta di regolamento

Articolo 49 — paragrafo 2 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f)

2026: 1 % .

f)

2026: 2,25  % .

Emendamento 184

Proposta di regolamento

Articolo 49 — paragrafo 3 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Quando un programma Interreg transfrontaliero esterno è sostenuto dal FESR e dall'IPA III-CBC o dall'NDICI CBC, il prefinanziamento per tutti i fondi che sostengono tale programma Interreg è effettuato conformemente al regolamento (UE) [IPA III] o [NDICI] o a qualsiasi atto adottato in applicazione degli stessi.

Quando un programma Interreg esterno è sostenuto dal FESR e dall'IPA III-CBC o dall'NDICI CBC, il prefinanziamento per tutti i fondi che sostengono tale programma Interreg è effettuato conformemente al regolamento (UE) [IPA III] o [NDICI] o a qualsiasi atto adottato in applicazione degli stessi.

Emendamento 185

Proposta di regolamento

Articolo 49 — paragrafo 3 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è rimborsata la totalità del prefinanziamento qualora nei 24 mesi successivi alla data di versamento della prima rata del prefinanziamento non sia stata presentata alcuna domanda di pagamento nell'ambito del programma Interreg transfrontaliero. Tale rimborso costituisce un'entrata con destinazione specifica interna e non riduce il sostegno del FESR, IPA III CBC o NDICI CBC al programma.

Alla Commissione è rimborsata la totalità del prefinanziamento qualora nei 36 mesi successivi alla data di versamento della prima rata del prefinanziamento non sia stata presentata alcuna domanda di pagamento nell'ambito del programma Interreg transfrontaliero. Tale rimborso costituisce un'entrata con destinazione specifica interna e non riduce il sostegno del FESR, IPA III CBC o NDICI CBC al programma.

Emendamento 186

Proposta di regolamento

Capo 8 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Partecipazione di paesi terzi o paesi partner o PTOM a programmi Interreg in regime di gestione concorrente

Partecipazione di paesi terzi o paesi partner, PTOM od organizzazioni di integrazione o cooperazione regionale a programmi Interreg in regime di gestione concorrente

Emendamento 187

Proposta di regolamento

Articolo 51 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I capi da I a VII e il capo X si applicano alla partecipazione di paesi terzi, paesi partner e PTOM ai programmi Interreg cui si applicano le disposizioni specifiche di cui al presente capo.

I capi da I a VII e il capo X si applicano alla partecipazione di paesi terzi, paesi partner, PTOM od organizzazioni di integrazione o cooperazione regionale ai programmi Interreg cui si applicano le disposizioni specifiche di cui al presente capo. 3. I paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg creano una succursale dello stesso sul proprio territorio.

Emendamento 188

Proposta di regolamento

Articolo 52 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   I paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg delegano personale presso il segretariato congiunto di tale programma o creano una succursale dello stesso sul proprio territorio o effettuano entrambe le cose.

3.   I paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg possono delegare personale presso il segretariato congiunto di tale programma o , d'intesa con l'autorità di gestione, creano una succursale del segretariato congiunto sul proprio territorio o effettuano entrambe le cose.

Emendamento 189

Proposta di regolamento

Articolo 52 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   L'autorità nazionale o un organismo che ha funzione di responsabile della comunicazione per il programma Interreg, come previsto all'articolo 35, paragrafo 1, sostiene l'autorità di gestione e i partner nei rispettivi paesi terzi, paesi partner o PTOM per quanto attiene ai compiti previsti all'articolo 35, paragrafi da 2 a 7.

4.   L'autorità nazionale o un organismo che ha funzione di responsabile della comunicazione per il programma Interreg, come previsto all'articolo 35, paragrafo 1, può sostenere l'autorità di gestione e i partner nei rispettivi paesi terzi, paesi partner o PTOM per quanto attiene ai compiti previsti all'articolo 35, paragrafi da 2 a 7.

Emendamento 190

Proposta di regolamento

Articolo 53 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   I programmi Interreg delle componenti 2 e 4 che combinano i contributi del FESR e quelli di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell'Unione sono attuati in regime di gestione concorrente sia negli Stati membri sia in qualunque paese terzo o paese partner partecipante o, relativamente alla componente 3, in qualunque PTOM partecipante, indipendentemente dal fatto che il PTOM riceva o meno sostegno nel quadro di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell'Unione.

2.   I programmi Interreg delle componenti 2 e 4 che combinano i contributi del FESR e quelli di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell'Unione sono attuati in regime di gestione concorrente sia negli Stati membri sia in qualunque paese terzo, paese partner o PTOM partecipante o, relativamente alla componente 3, in qualunque PTOM partecipante, indipendentemente dal fatto che il PTOM riceva o meno sostegno nel quadro di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell'Unione.

Emendamento 191

Proposta di regolamento

Articolo 53 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

in regime di gestione concorrente sia negli Stati membri sia in qualunque paese terzo o PTOM partecipante;

a)

in regime di gestione concorrente sia negli Stati membri sia in qualunque paese terzo o PTOM partecipante o gruppo di paesi terzi facenti parti di un'organizzazione regionale ;

Emendamento 192

Proposta di regolamento

Articolo 53 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

in regime di gestione concorrente solo negli Stati membri e in qualunque paese terzo o PTOM partecipante relativamente alle spese del FESR effettuate al di fuori dell'Unione per una o più operazioni, mentre i contributi di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell'Unione sono gestiti in regime di gestione indiretta;

b)

in regime di gestione concorrente solo negli Stati membri e in qualunque paese terzo o PTOM partecipante o gruppo di paesi terzi facenti parte di un'organizzazione regionale, relativamente alle spese del FESR effettuate al di fuori dell'Unione per una o più operazioni, mentre i contributi di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell'Unione sono gestiti in regime di gestione indiretta;

Emendamento 193

Proposta di regolamento

Articolo 53 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

in regime di gestione indiretta sia negli Stati membri sia in qualunque paese terzo o PTOM partecipante.

c)

in regime di gestione indiretta sia negli Stati membri sia in qualunque paese terzo o PTOM partecipante o gruppo di paesi terzi facenti parti di un'organizzazione regionale .

Emendamento 194

Proposta di regolamento

Articolo 53 — paragrafo 3 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Quando un programma Interreg della componente 3 è attuato integralmente o parzialmente in regime di gestione indiretta, si applica l'articolo 60.

Quando un programma Interreg della componente 3 è attuato integralmente o parzialmente in regime di gestione indiretta, è necessario un accordo preliminare tra gli Stati membri e le regioni interessati e si applica l'articolo 60.

Emendamento 195

Proposta di regolamento

Articolo 53 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Se le rispettive autorità di gestione decidono in tal senso, possono essere lanciati inviti congiunti a presentare proposte che mobilitano finanziamenti dei programmi NDICI bilaterali o multinazionali e dei programmi di cooperazione territoriale europea. Il contenuto dell'invito ne specifica l'ambito geografico e il contributo previsto a favore degli obiettivi dei rispettivi programmi. Le autorità di gestione decidono se all’invito sono applicabili l’NDICI o le norme CTE. Esse possono decidere di nominare un'autorità di gestione capofila responsabile dei compiti di gestione e controllo relativi all'invito.

Emendamento 196

Proposta di regolamento

Articolo 55 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Quando la selezione di uno o più grandi progetti di infrastrutture figura all'ordine del giorno della riunione di un comitato di sorveglianza o, ove applicabile, di un comitato direttivo, l'autorità di gestione trasmette alla Commissione una descrizione di massima per ciascun progetto entro due mesi prima della data della riunione. La descrizione di massima consta di non più di tre pagine e indica il nome, l'ubicazione, il bilancio, il partner capofila e i partner, oltre che i principali obiettivi e risultati tangibili. Se per uno o più grandi progetti di infrastrutture la descrizione di massima non è trasmessa alla Commissione entro il termine stabilito, la Commissione può chiedere che chi presiede il comitato di sorveglianza o il comitato direttivo elimini il progetto oi progetti interessati dall'ordine del giorno della riunione.

3.   Quando la selezione di uno o più grandi progetti di infrastrutture figura all'ordine del giorno della riunione di un comitato di sorveglianza o, ove applicabile, di un comitato direttivo, l'autorità di gestione trasmette alla Commissione una descrizione di massima per ciascun progetto entro due mesi prima della data della riunione. La descrizione di massima consta di non più di cinque pagine e indica , da un lato, il nome, l'ubicazione, il bilancio, il partner capofila e i partner, oltre che i principali obiettivi e risultati tangibili , e, dall'altro, un piano di attività credibile che dimostri che il proseguimento del progetto o dei progetti sarà garantito, se del caso, anche in assenza di finanziamenti Interreg . Se per uno o più grandi progetti di infrastrutture la descrizione di massima non è trasmessa alla Commissione entro il termine stabilito, la Commissione può chiedere che chi presiede il comitato di sorveglianza o il comitato direttivo elimini il progetto oi progetti interessati dall'ordine del giorno della riunione.

Emendamento 197

Proposta di regolamento

Articolo 60 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Quando un programma Interreg della componente 3 è attuato parzialmente o integralmente in regime di gestione indiretta ai sensi rispettivamente della lettera b) o c) dell'articolo 53, paragrafo 3, compiti di esecuzione sono affidati ad uno degli organismi elencati all'articolo [62, paragrafo 1, primo comma, lettera c),] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus], in particolare ad uno di tali organismi situato nello Stato membro partecipante, compresa l'autorità di gestione del programma Interreg interessato.

1.   Quando , previa consultazione dei soggetti interessati, un programma Interreg della componente 3 è attuato parzialmente o integralmente in regime di gestione indiretta ai sensi rispettivamente della lettera b) o c) dell'articolo 53, paragrafo 3 del presente regolamento , compiti di esecuzione sono affidati ad uno degli organismi elencati all'articolo [62, paragrafo 1, primo comma, lettera c),] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus], in particolare ad uno di tali organismi situato nello Stato membro partecipante, compresa l'autorità di gestione del programma Interreg interessato.

Emendamento 198

Proposta di regolamento

Articolo 61

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 61

soppresso

Investimenti interregionali in materia di innovazione

 

Su iniziativa della Commissione, il FESR può sostenere investimenti interregionali in materia di innovazione, come stabilito all'articolo 3, punto 5, che riuniscono ricercatori, aziende, società civile e amministrazioni pubbliche coinvolti nelle strategie di specializzazione intelligente istituite a livello nazionale o regionale.

 

Emendamento 199

Proposta di regolamento

Articolo 61 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 61 bis

Esenzione dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 TFUE

La Commissione può dichiarare che gli aiuti a favore di progetti sostenuti dalla cooperazione territoriale europea sono compatibili con il mercato interno e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3 TFUE.


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0470/2018).

(21)  [Reference]

(22)  [Reference]

(21)  [Reference]

(22)  [Reference]

(23)  Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE», COM(2017)0534, del 20.9.2017.

(23)  Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE», COM(2017)0534, del 20.9.2017.

(24)   Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).

(25)   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa: Strategie per una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile», COM(2017)0376 final, del 18.7.2017.

(26)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(26)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(27)  Regolamento (UE) XXX che istituisce lo Strumento di assistenza preadesione (GU L xx, p. y).

(28)  Regolamento (UE) XXX che istituisce lo Strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale (GU L xx, p. y).

(29)  Decisione (UE) XXX del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da una parte, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altra (GU L xx, pag. y).

(27)  Regolamento (UE) XXX che istituisce lo Strumento di assistenza preadesione (GU L xx, p. y).

(28)  Regolamento (UE) XXX che istituisce lo Strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale (GU L xx, p. y).

(29)  Decisione (UE) XXX del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da una parte, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altra (GU L xx, pag. y).

(31)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE», COM(2017)0623 del 24.10.2017.

(31)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE», COM(2017)0623 del 24.10.2017.

(32)   Parere del Comitato europeo delle regioni «Progetti people-to-people e su piccola scala nei programmi di cooperazione transfrontaliera» del 12 luglio 2017 (GU C 342 del 12.10.2017, pag. 38).

(32)   Parere del Comitato europeo delle regioni «Progetti people-to-people e su piccola scala nei programmi di cooperazione transfrontaliera» del 12 luglio 2017 (GU C 342 del 12.10.2017, pag. 38).

(1 bis)   Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(2 bis)   Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1).


27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/492


P8_TA(2019)0022

Suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione, a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio (COM(2018)0312 — C8-0202/2018 — 2018/0158(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 411/43)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0312),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0202/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 dicembre 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0361/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

approva la sua dichiarazione allegata alla presente risoluzione che sarà pubblicata nella serie L della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, unitamente all'atto legislativo finale;

3.

prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione che sarà pubblicata nella serie L della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, unitamente all'atto legislativo finale;

4.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2018)0158

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 gennaio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/216.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo attribuisce grande importanza al fatto di essere tenuto pienamente informato durante la preparazione degli atti delegati e, in particolare, al paragrafo 28 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, il quale stabilisce che, al fine di garantire la parità di accesso a tutte le informazioni, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri.

Dichiarazione della Commissione

La Commissione aderisce pienamente ai principi di una migliore regolamentazione e agli impegni stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. Pertanto si adopererà per presentare una proposta legislativa al Consiglio e al Parlamento europeo appena possibile, al fine di allineare il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio al quadro giuridico introdotto dal trattato di Lisbona.


27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/494


P8_TA(2019)0024

Istituzione di un programma di finanziamento specifico per la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un programma di finanziamento specifico per la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi, e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1368/2013 del Consiglio (COM(2018)0467 — C8-0314/2018 — 2018/0252(NLE))

(Consultazione)

(2020/C 411/44)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2018)0467),

visto l'articolo 203 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0314/2018),

visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0441/2018),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

Un programma finanziario di spesa mirato può apportare un valore aggiunto supplementare dell'Unione diventando un punto di riferimento all'interno dell'Unione per la gestione sicura delle questioni tecnologiche nella disattivazione delle centrali nucleari e per la diffusione delle relative conoscenze. Tale assistenza finanziaria dovrebbe essere fornita sulla base di una valutazione ex ante che individui le esigenze specifiche e dimostri il valore aggiunto dell'Unione, con l'obiettivo di sostenere la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi.

(2)

Un programma finanziario di spesa mirato può apportare un valore aggiunto supplementare dell'Unione diventando un punto di riferimento all'interno dell'Unione per la gestione sicura delle questioni tecnologiche nella disattivazione delle centrali nucleari e per la diffusione delle relative conoscenze. Tale assistenza finanziaria dovrebbe essere fornita sulla base di una valutazione ex ante che individui le esigenze specifiche e dimostri il valore aggiunto dell'Unione, con l'obiettivo di sostenere la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi. Tale assistenza finanziaria non dovrebbe tuttavia costituire un precedente di riferimento per il finanziamento della futura disattivazione nucleare a livello dell'Unione. L'iniziativa di avviare e finanziare la disattivazione degli impianti nucleari dovrebbe rimanere principalmente una responsabilità degli Stati membri.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)

Il programma dovrebbe inoltre assicurare la diffusione delle conoscenze sul processo di disattivazione nell'Unione, poiché tali misure assicurano il massimo valore aggiunto dell'Unione e contribuiscono alla sicurezza dei lavoratori e del pubblico in generale.

(15)

Il programma dovrebbe inoltre assicurare la diffusione delle conoscenze e la condivisione delle migliori prassi e delle esperienze acquisite tra gli Stati membri in merito al processo di disattivazione nell'Unione, poiché tali misure assicurano il massimo valore aggiunto dell'Unione e contribuiscono alla sicurezza dei lavoratori e del pubblico in generale , nonché alla protezione dell'ambiente .

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis)

Il JRC dovrebbe condurre un'iniziativa specifica volta a strutturare la raccolta, lo sviluppo e la condivisione delle conoscenze nel settore della disattivazione a livello dell'Unione, senza escludere la cooperazione internazionale. L'iniziativa dovrebbe tener conto delle sfide multidimensionali, che comprendono la ricerca e l'innovazione, la standardizzazione, la regolamentazione, la formazione e l'istruzione, nonché l'industria.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)

La disattivazione delle installazioni nucleari contemplate dal presente regolamento dovrebbe essere effettuata con il ricorso alle migliori competenze tecniche disponibili e nel rispetto della natura e delle specifiche tecnologiche degli impianti da disattivare, al fine di garantire la sicurezza e la massima efficienza possibile, tenendo così conto delle migliori pratiche internazionali.

(16)

La disattivazione delle installazioni nucleari contemplate dal presente regolamento dovrebbe essere effettuata con il ricorso alle migliori competenze tecniche disponibili , comprese quelle provenienti da paesi terzi, e nel rispetto della natura e delle specifiche tecnologiche degli impianti da disattivare, al fine di garantire la sicurezza e la massima efficienza possibile, tenendo così conto delle migliori pratiche internazionali.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)

Le azioni nell'ambito dei programmi Kozloduy e Bohunice dovrebbero essere eseguite con uno sforzo finanziario comune , rispettivamente, dell'Unione e della Bulgaria e della Slovacchia. Una soglia massima di cofinanziamento dell'Unione dovrebbe essere fissata in linea con la pratica di cofinanziamento prevista dai precedenti programmi.

(20)

Le azioni nell'ambito dei programmi Kozloduy e Bohunice dovrebbero essere eseguite con uno sforzo finanziario comune dell'Unione e della Bulgaria e della Slovacchia. Una soglia minima di cofinanziamento dell'Unione dovrebbe essere fissata in linea con la pratica di cofinanziamento prevista dai precedenti programmi.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento istituisce il programma di finanziamento specifico per la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi (il «programma»), ponendo l'accento sulle esigenze individuate sulla base del periodo attuale. Per il periodo 2021-2027 del quadro finanziario pluriennale esso sosterrà, da un lato, la Bulgaria e la Slovacchia nel processo di disattivare dei loro reattori nucleari di prima generazione , e, dall'altro, l'attuazione del processo di disattivazione e la gestione dei rifiuti radioattivi degli impianti nucleari di proprietà della Commissione presso i siti del Centro comune di ricerca (JRC).

Il presente regolamento istituisce il programma di finanziamento specifico per la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi (il «programma»), ponendo l'accento sulle esigenze individuate sulla base del periodo attuale. Per il periodo 2021-2027 del quadro finanziario pluriennale esso sosterrà, da un lato, la Bulgaria e la Slovacchia nel processo di disattivazione sicura dei loro reattori nucleari prematuramente chiusi , e, dall'altro, l'attuazione del processo di disattivazione e la gestione dei rifiuti radioattivi degli impianti nucleari di proprietà della Commissione presso i siti del Centro comune di ricerca (JRC) , garantendo la protezione dei lavoratori, con particolare riferimento agli effetti sulla salute, il pubblico e l'ambiente .

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme del finanziamento della Comunità europea dell'energia atomica (la «Comunità») e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio generale per il periodo 2021-2027 , compresa l'esatta distribuzione dell'importo tra i tre programmi , le forme del finanziamento della Comunità europea dell'energia atomica (la «Comunità») e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

«piano di disattivazione»: il documento che contiene informazioni dettagliate sulle attività di disattivazione proposte e che comprende gli elementi seguenti: la strategia di disattivazione scelta; il calendario, il tipo e la sequenza delle attività di disattivazione; la strategia di gestione dei rifiuti applicata, compreso il rilascio incondizionato; lo stadio finale proposto; lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla disattivazione; il periodo interessato dalla disattivazione; le stime dei costi per il completamento della disattivazione; gli obiettivi, i risultati attesi, le tappe principali, le scadenze e i relativi principali indicatori di prestazione, compresi gli indicatori basati sul valore acquisito. Il piano è elaborato dal titolare della licenza di esercizio della centrale nucleare e si riflette nei programmi di lavoro pluriennali del programma.

(2)

«piano di disattivazione»: il documento che contiene informazioni dettagliate sulle attività di disattivazione proposte e che comprende gli elementi seguenti: la strategia di disattivazione scelta; il calendario, il tipo e la sequenza delle attività di disattivazione; la strategia di gestione dei rifiuti applicata, compreso il rilascio incondizionato , e il programma di protezione dei lavoratori ; lo stadio finale proposto; lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla disattivazione; il periodo interessato dalla disattivazione; le stime dei costi per il completamento della disattivazione; gli obiettivi, i risultati attesi, le tappe principali, le scadenze e i relativi principali indicatori di prestazione, compresi gli indicatori basati sul valore acquisito. Il piano è elaborato dal titolare della licenza di esercizio della centrale nucleare e si riflette nei programmi di lavoro pluriennali del programma.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)

«paese terzo»: un paese che non è uno Stato membro dell'Unione;

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Sulla base delle esigenze attuali per il periodo 2021-2027, il programma mira in particolare, da un lato, ad assistere la Bulgaria e la Slovacchia nell'attuazione, rispettivamente, del programma di disattivazione nucleare di Kozloduy e del programma di disattivazione nucleare di Bohunice, ponendo una specifica enfasi sulla gestione delle sfide relative alla sicurezza radiologica e, dall'altro, a sostenere il programma di disattivazione e di gestione dei rifiuti del JRC, assicurando nel contempo un'ampia diffusione presso tutti gli Stati membri dell'UE delle conoscenze in materia di disattivazione nucleare generate in tale contesto.

Sulla base delle esigenze attuali per il periodo 2021-2027, il programma mira in particolare, da un lato, ad assistere la Bulgaria e la Slovacchia nell'attuazione, rispettivamente, del programma di disattivazione nucleare di Kozloduy e del programma di disattivazione nucleare di Bohunice, ponendo una specifica enfasi sulla gestione delle sfide relative alla sicurezza radiologica e, dall'altro, a sostenere il programma di disattivazione e di gestione dei rifiuti del JRC, assicurando nel contempo un'ampia diffusione presso tutti gli Stati membri , e la condivisione tra di essi, delle conoscenze e delle migliori prassi in materia di disattivazione nucleare e gestione dei rifiuti radioattivi generate in tale contesto.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — comma 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

instaurare collegamenti e scambi tra i portatori di interessi dell'Unione nel settore della disattivazione di impianti nucleari, al fine di sviluppare possibili sinergie nell'Unione europea.

(c)

instaurare collegamenti e scambi tra i portatori di interessi dell'Unione , in particolare l'industria, nel settore della disattivazione di impianti nucleari e della gestione e dello smaltimento dei rifiuti radioattivi , al fine di garantire la diffusione delle conoscenze e la condivisione delle esperienze in tutti i settori pertinenti, quali ricerca e innovazione, regolamentazione, formazione, e per sviluppare possibili sinergie nell'Unione europea.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:

2.   La ripartizione dell'importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

Il programma può finanziare i costi ammissibili di un'azione entro i limiti dei tassi massimi stabiliti negli allegati I e II. Il tasso massimo di cofinanziamento dell'Unione, applicabile nell'ambito del programma Kozloduy o del programma Bohunice, non supera il 50 %. La rimanente quota di cofinanziamento è a carico, rispettivamente, della Bulgaria e della Slovacchia.

Il programma può finanziare i costi ammissibili di un'azione come stabilito negli allegati I e II. Il tasso minimo di cofinanziamento dell'Unione, applicabile nell'ambito del programma Kozloduy o del programma Bohunice, non è inferiore al 50 %. La rimanente quota di cofinanziamento è a carico, rispettivamente, della Bulgaria e della Slovacchia.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Allegato I — punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.

I progetti e le attività finanziati nel periodo 2021-2027 sono soggetti a un tasso massimo di cofinanziamento dell'Unione pari al 50 %.

2.

I progetti e le attività finanziati nel periodo 2021-2027 sono soggetti a un tasso minimo di cofinanziamento dell'Unione pari al 50 %.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Allegato II — punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.

I progetti e le attività finanziati nel periodo 2021-2027 sono soggetti a un tasso massimo di cofinanziamento dell'Unione pari al 50 %.

2.

I progetti e le attività finanziati nel periodo 2021-2027 sono soggetti a un tasso minimo di cofinanziamento dell'Unione pari al 50 %.


27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/500


P8_TA(2019)0026

Istituzione del programma InvestEU ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 16 gennaio 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU (COM(2018)0439 — C8-0257/2018 — 2018/0229(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 411/45)

[Emendamento 1 salvo dove altrimenti indicato]

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO (*1)

alla proposta della Commissione

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma InvestEU

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173 e l'articolo 175, terzo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(-1)

Il Fondo europeo per gli investimenti strategici si è rivelato uno strumento prezioso per la mobilitazione degli investimenti privati attraverso l'utilizzo della garanzia dell'UE e le risorse proprie del gruppo BEI.

(1)

Con un volume pari all'1,8 % del PIL dell'UE nel 2016, in discesa rispetto al 2,2 % nel 2009, gli investimenti infrastrutturali nell'Unione hanno subito un calo del 20 % circa rispetto ai livelli registrati prima della crisi finanziaria mondiale. Pertanto, benché si osservi una ripresa del rapporto investimenti/PIL nell'Unione, quest'ultimo resta al di sotto di quanto ci si potrebbe attendere in un periodo di forte ripresa e non è sufficiente a compensare anni di carenza di investimenti. Un aspetto ancora più importante è rappresentato dal fatto che gli attuali livelli di investimento pubblico e privato e quelli previsti per il futuro non soddisfano il fabbisogno di investimenti strutturali dell'Unione necessario per sostenere la crescita a lungo termine di fronte allo sviluppo tecnologico e alla competitività a livello mondiale, in particolare per quanto riguarda l'innovazione, le competenze, le infrastrutture, le piccole e medie imprese (PMI) e la necessità di affrontare sfide sociali cruciali, quali la sostenibilità e l'invecchiamento della popolazione. Di conseguenza, è necessario un sostegno costante per rimediare ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali, onde ridurre la carenza di investimenti in settori mirati al fine di conseguire gli obiettivi delle politiche dell'Unione.

(2)

Dalle valutazioni è emerso che la varietà di strumenti finanziari disponibile nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 ha comportato alcune sovrapposizioni. Tale varietà ha anche complicato l'attività di intermediari finanziari e destinatari finali, che hanno dovuto far fronte a norme differenti in materia di ammissibilità e relazioni. L'incompatibilità tra le norme ha anche ostacolato la possibilità di combinare diversi fondi dell'Unione, quando invece tale possibilità sarebbe stata utile per sostenere progetti che necessitano di diverse tipologie di finanziamento. È pertanto opportuno istituire un fondo unico, il Fondo InvestEU, che semplifica l'offerta finanziaria e la integra in un unico sistema di garanzia di bilancio, affinché il sostegno ai destinatari finali funzioni in modo più efficiente e migliori così l'impatto dell'intervento dell'Unione riducendo nel contempo il costo a carico del bilancio dell'UE.

(3)

Negli ultimi anni l'Unione ha adottato strategie ambiziose volte a completare il mercato unico e stimolare la crescita sostenibile e inclusiva e l'occupazione, quali la strategia Europa 2020 , l'Unione dei mercati dei capitali, la strategia per il mercato unico digitale, l'agenda europea per la cultura, il pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei», il piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare, la strategia per una mobilità a basse emissioni, ▌la strategia spaziale per l'Europa e il pilastro europeo dei diritti sociali . Il Fondo InvestEU dovrebbe valorizzare e rafforzare le sinergie tra queste strategie che si rafforzano reciprocamente assicurando il sostegno agli investimenti e l'accesso ai finanziamenti.

(4)

A livello dell'Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche costituisce il quadro per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l'attuazione. Gli Stati membri , in collaborazione con le autorità locali e regionali, elaborano le proprie strategie di investimento pluriennali nazionali a sostegno di tali priorità di riforma. Le strategie dovrebbero essere presentate unitamente ai programmi nazionali annuali di riforma in modo da delineare e coordinare i progetti di investimento prioritari cui fornire sostegno con finanziamenti nazionali o dell'Unione, ovvero con entrambi. Le strategie dovrebbero inoltre servire a impiegare i finanziamenti dell'Unione in modo coerente e a massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario proveniente in particolare dai Fondi strutturali e di investimento europei, dalla funzione europea di stabilizzazione degli investimenti e dal Fondo InvestEU, ove pertinenti.

(5)

Il Fondo InvestEU dovrebbe contribuire a migliorare la competitività e la convergenza socioeconomica dell'Unione, anche nel settore dell'innovazione , la digitalizzazione, l'uso efficiente delle risorse in linea con un'economia circolare, la sostenibilità e l'inclusività della crescita economica dell'Unione nonché la resilienza sociale e l'integrazione dei mercati dei capitali dell'Unione, offrendo soluzioni per ovviare alla frammentazione di questi ultimi e diversificando le fonti di finanziamento per le imprese dell'Unione. Ciò renderebbe più resilienti l'economia e il sistema finanziario dell'Unione e aumenterebbe la sua capacità di rispondere alle crisi cicliche.  A tal fine, il Fondo InvestEU dovrebbe finanziare progetti che sono tecnicamente, economicamente e socialmente sostenibili, fornendo un quadro per l'utilizzo di strumenti di debito, di capitale e di condivisione del rischio coperti da una garanzia del bilancio dell'Unione e da contributi finanziari provenienti dai partner esecutivi , se del caso . Il Fondo InvestEU dovrebbe funzionare in base alla domanda e, nel contempo, concentrare il suo sostegno su progetti che offrono benefici strategici a lungo termine in settori chiave delle politiche dell'Unione che altrimenti non sarebbero finanziati o sarebbero finanziati in misura insufficiente, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione.

(5 bis)

La Commissione e i partner esecutivi dovrebbero garantire che il programma InvestEU sfrutti tutte le complementarità e le sinergie con la concessione di finanziamenti e altre azioni nell'ambito dei settori di intervento che esso sostiene, in linea con gli obiettivi di altri programmi dell'Unione, come Orizzonte Europa, il meccanismo per collegare l'Europa, il programma Europa digitale, il programma per il mercato unico, il programma spaziale europeo, il Fondo sociale europeo+, Europa creativa e il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE).

(5 ter)

I settori culturali e creativi sono settori resilienti e in rapida crescita nell'Unione, che generano valore sia economico che culturale a partire dalla proprietà intellettuale e dalla creatività individuale. Tuttavia, la natura immateriale dei loro beni ne limita l'accesso ai finanziamenti privati, che sono essenziali per investire, progredire e competere a livello internazionale. Il meccanismo di garanzia dedicato, creato nel quadro di Europa creativa, ha comportato un positivo rafforzamento della capacità finanziaria e della competitività delle aziende dei settori culturali e creativi. Il programma InvestEU dovrebbe pertanto continuare ad agevolare l'accesso ai finanziamenti per le PMI e per le organizzazioni dei settori culturali e creativi.

(6)

Il Fondo InvestEU dovrebbe sostenere gli investimenti in attività materiali e immateriali , incluso il patrimonio culturale, per promuovere la crescita sostenibile e inclusiva , gli investimenti e l'occupazione, contribuendo in tal modo al miglioramento del benessere, a una più equa distribuzione del reddito e a una maggiore coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione . I progetti finanziati da InvestEU dovrebbero soddisfare le norme sociali e ambientali dell'Unione, ad esempio il rispetto dei diritti dei lavoratori, l'utilizzo di energia rispettosa del clima e la gestione dei rifiuti. Gli interventi tramite il Fondo InvestEU dovrebbero integrare il sostegno dell'Unione erogato mediante sovvenzioni.

(7)

L'Unione sostiene gli obiettivi stabiliti nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e i relativi obiettivi di sviluppo sostenibile e nell'accordo di Parigi del 2015, nonché il quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030. Al fine di conseguire gli obiettivi concordati, compresi quelli integrati nelle politiche ambientali dell'Unione, è necessario un sensibile incremento delle azioni che perseguono uno sviluppo sostenibile. I principi dello sviluppo sostenibile e della sicurezza dovrebbero pertanto essere alla base dell' architettura del Fondo InvestEU , e non si dovrebbero sostenere gli investimenti connessi ai combustibili fossili, a meno che non siano debitamente giustificati dal fatto che l'investimento contribuisce agli obiettivi dell'Unione dell'energia .

(8)

Il programma InvestEU dovrebbe contribuire a creare un sistema di finanza sostenibile nell'Unione che sostenga il riorientamento del capitale privato verso investimenti sociali e sostenibili, conformemente agli obiettivi stabiliti nel piano d'azione della Commissione per finanziare la crescita sostenibile (4).

(8 bis)

Nell'ottica di promuovere il finanziamento a lungo termine e la crescita sostenibile, è opportuno incoraggiare le strategie di investimento a lungo termine delle società assicurative attraverso una revisione dei requisiti di solvibilità in merito ai contributi per il finanziamento di progetti di investimento sostenuti dalla garanzia dell'UE nel quadro del programma InvestEU. Al fine di allineare gli incentivi degli assicuratori all'obiettivo dell'Unione della crescita sostenibile a lungo termine e di eliminare gli ostacoli agli investimenti nell'ambito del programma InvestEU, la Commissione dovrebbe pertanto tenere conto di tale revisione nell'ambito della revisione di cui all'articolo 77 septies, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (1bis) .

(9)

Alla luce dell'importanza della lotta contro i cambiamenti climatici, in linea con l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma InvestEU contribuirà a integrare nelle politiche le azioni per il clima e a raggiungere l'obiettivo generale di dedicare il 25 % della spesa di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi in materia di clima nel periodo del QFP 2021-2027 e l'obiettivo annuale del 30 % quanto prima ed entro il 2027 . Secondo le previsioni, gli interventi nell'ambito del programma InvestEU dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi in materia di clima per una quota pari ad almeno il 40 % della dotazione finanziaria complessiva del programma InvestEU. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma InvestEU e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e riesame.

(10)

Il contributo del Fondo InvestEU al conseguimento dell'obiettivo climatico e degli obiettivi settoriali inclusi nel quadro 2030 per il clima e l'energia sarà monitorato mediante un sistema dell'UE di indicatori climatici elaborato dalla Commissione in collaborazione con i partner esecutivi e un uso appropriato dei criteri stabiliti dal [regolamento relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (5)] per determinare se un'attività economica è ecosostenibile. È opportuno che il programma InvestEU contribuisca altresì all'attuazione di altre dimensioni degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS).

(11)

Secondo la 2018 Global Risks Report, la relazione 2018 sui rischi globali pubblicata dal Forum economico mondiale, la metà dei dieci rischi più gravi che minacciano l'economia mondiale riguarda l'ambiente. Tra questi rischi figurano l'inquinamento dell'aria, del suolo , delle acque interne e degli oceani , gli eventi climatici estremi, la perdita di biodiversità, il fallimento delle azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi. I principi ambientali sono profondamente radicati nei trattati e in molte delle politiche dell'Unione ed è pertanto opportuno promuovere l'integrazione degli obiettivi ambientali nelle operazioni connesse al Fondo InvestEU. La protezione dell'ambiente e la prevenzione e la gestione dei rischi ambientali dovrebbero essere integrate nella preparazione e nella realizzazione degli investimenti. L'UE dovrebbe inoltre monitorare la spesa connessa al controllo dell'inquinamento atmosferico e alla biodiversità al fine di soddisfare gli obblighi di comunicazione ai sensi della Convenzione sulla biodiversità e della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Gli investimenti destinati a obiettivi di ecosostenibilità dovrebbero pertanto essere monitorati utilizzando metodologie comuni coerenti con quella sviluppata nell'ambito di altri programmi dell'Unione relativi alla gestione del clima, della biodiversità e dell'inquinamento atmosferico, al fine di consentire una valutazione dell'impatto individuale e combinato degli investimenti sulle principali componenti del capitale naturale, tra cui l'aria, l'acqua, il suolo e la biodiversità.

(12)

I progetti di investimento che ricevono consistenti finanziamenti dell'Unione, in particolare nel settore delle infrastrutture, dovrebbero essere soggetti a una verifica della sostenibilità conformemente agli orientamenti che la Commissione dovrebbe elaborare in stretta collaborazione con i partner esecutivi nell'ambito del programma InvestEU dopo aver effettuato consultazioni pubbliche aperte , utilizzando in modo adeguato i criteri stabiliti dal [regolamento relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili] per determinare se un'attività economica è ecosostenibile e in modo coerente rispetto agli orientamenti elaborati per altri programmi dell'Unione. In linea con il principio di proporzionalità, tali orientamenti dovrebbero includere disposizioni adeguate intese a evitare ingiustificati oneri amministrativi ; i progetti le cui dimensioni non superano una determinata soglia definita negli orientamenti dovrebbero essere esclusi dalla verifica della sostenibilità .

(13)

I bassi tassi di investimenti infrastrutturali nell'Unione registrati durante la crisi finanziaria hanno compromesso la capacità dell'Unione di promuovere la crescita sostenibile, la competitività e la convergenza. Investimenti consistenti nelle infrastrutture europee , in particolare per quanto riguarda l'interconnessione e l'efficienza energetica nonché la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti, sono fondamentali per conseguire gli obiettivi di sostenibilità dell'Unione, compresi gli impegni dell'Unione in relazione agli OSS, e gli obiettivi per il 2030 in materia di energia e di clima. Di conseguenza, il sostegno del Fondo InvestEU dovrebbe concentrarsi su investimenti nelle infrastrutture del settore dei trasporti, dell'energia, con particolare riguardo all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili, dell'azione per l'ambiente e per il clima, così come delle infrastrutture marittime e digitali , sostenendo ad esempio lo sviluppo e la diffusione di sistemi di trasporto intelligenti (STI) . Il programma InvestEU dovrebbe privilegiare i settori in cui si investe poco e in cui risultano pertanto necessari ulteriori investimenti, incluse la mobilità sostenibile, l'efficienza energetica e le azioni che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici per il 2030 e a lungo termine. Al fine di massimizzare l'impatto e il valore aggiunto del sostegno finanziario dell'Unione, è opportuno promuovere una razionalizzazione del processo di investimento, che dia visibilità alla riserva di progetti e  massimizzi le sinergie tra i pertinenti programmi dell'Unione nei settori, tra gli altri, dei trasporti, dell'energia e della digitalizzazione . Tenuto conto delle minacce alla sicurezza, i progetti di investimento che ricevono il sostegno dell'Unione dovrebbero tenere presenti i principi per la protezione dei cittadini negli spazi pubblici, integrando gli sforzi compiuti da altri Fondi dell'Unione, quali il Fondo europeo di sviluppo regionale, a favore delle componenti relative alla sicurezza degli investimenti negli spazi pubblici, nei trasporti, nell'energia e in altre infrastrutture critiche.

(13 bis)

Il programma InvestEU dovrebbe consentire ai cittadini e alle comunità che lo desiderano di investire in una società più sostenibile e decarbonizzata, ivi compresa la transizione energetica. Tenuto conto che la [direttiva rivista sulle energie rinnovabili] e la [direttiva rivista sull'energia elettrica] ora riconoscono e sostengono le comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile, le collettività dell'energia formate da cittadini e gli autoconsumatori di energia rinnovabile in quanto attori essenziali della transizione energetica dell'Unione, il programma InvestEU dovrebbe contribuire a facilitare la partecipazione di tali attori al mercato. [Em. 3]

(13 ter)

Il programma InvestEU dovrebbe contribuire, ove opportuno, al conseguimento degli obiettivi della [direttiva rivista sulle energie rinnovabili] e del [regolamento sulla governance] nonché promuovere l'efficienza energetica nelle decisioni di investimento. Esso dovrebbe inoltre contribuire alla strategia a lungo termine di ristrutturazione degli immobili che gli Stati membri sono tenuti a istituire a norma della [direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia]. Il programma dovrebbe rafforzare il mercato unico digitale e contribuire alla riduzione del divario digitale, incrementando nel contempo la copertura e la connettività in tutta l'Unione.

(13 quater)

Garantire la sicurezza degli utenti della strada rappresenta una sfida enorme per lo sviluppo del settore dei trasporti, e le iniziative adottate e gli investimenti realizzati stanno contribuendo solo limitatamente a ridurre il numero di morti e feriti gravi sulle strade. Il programma InvestEU dovrebbe contribuire a promuovere gli sforzi a favore della creazione e dell'introduzione di tecnologie in grado di migliorare la sicurezza dei veicoli e dell'infrastruttura stradale.

(13 quinquies)

Una vera multimodalità è un'opportunità per creare una rete di trasporti efficiente ed ecocompatibile che sfrutti al massimo il potenziale di tutti i mezzi di trasporto con un effetto sinergico. Il programma InvestEU può diventare uno strumento importante a sostegno degli investimenti nei nodi di trasporto multimodale che, nonostante il significativo potenziale economico e imprenditoriale, comportano rischi significativi per gli investitori privati.

(14)

Benché il livello complessivo degli investimenti nell'Unione sia in aumento, gli investimenti in attività che presentano un maggior rischio, come la ricerca e l'innovazione, sono ancora inadeguati. Poiché i finanziamenti pubblici a favore delle attività di ricerca e innovazione stimolano l'aumento della produttività e sono fondamentali nel promuovere le attività di ricerca e innovazione private, la carenza di investimenti in ricerca e innovazione che ne consegue va a danno della competitività economica e industriale dell'Unione e della qualità della vita dei suoi cittadini. Il Fondo InvestEU dovrebbe fornire prodotti finanziari adeguati alle diverse fasi del ciclo di innovazione e a un'ampia gamma di portatori di interessi, soprattutto per consentire l'aumento e la diffusione di soluzioni su scala commerciale nell'Unione e renderle competitive sui mercati mondiali , nonché promuovere le eccellenze dell'Unione nelle tecnologie sostenibili a livello mondiale . Per far fronte all'esigenza di sostenere gli investimenti nelle attività che presentano un maggior rischio, come la ricerca e l'innovazione, è essenziale che Orizzonte Europa, e in particolare il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI), operino in sinergia con i prodotti finanziari previsti nell'ambito del programma InvestEU. Le start-up e le PMI innovative hanno inoltre difficoltà di accesso ai finanziamenti, soprattutto se sono incentrate su beni immateriali, ragion per cui è necessario che il CEI operi in stretta complementarità con i prodotti finanziari dedicati nell'ambito del programma InvestEU, al fine di garantire la continuità del sostegno a tali PMI. A tal proposito, l'esperienza maturata con gli strumenti finanziari impiegati nell'ambito di Orizzonte 2020, quali InnovFin e la garanzia sui prestiti per le PMI nell'ambito di COSME, dovrebbe fornire solide basi per l'offerta di questo sostegno mirato.

(14 bis)

Il turismo è un settore importante dell'economia dell'Unione e il programma InvestEU dovrebbe contribuire a rafforzarne la competitività a lungo termine sostenendo azioni finalizzate al passaggio a un turismo sostenibile, innovativo e digitale.

(15)

È necessario e indifferibile uno sforzo significativo inteso a investire nella trasformazione digitale e a rafforzarla, nonché a distribuirne i benefici a tutti i cittadini e le imprese dell'Unione , tanto nelle zone urbane quanto in quelle rurali . Il solido quadro politico della strategia per il mercato unico digitale dovrebbe ora essere affiancato da investimenti altrettanto ambiziosi, anche nel settore dell'intelligenza artificiale , in linea con il programma Europa digitale, in particolare per quanto riguarda l'etica, l'apprendimento automatico, l'internet delle cose, la biotecnologia e la Fintech, che possono rendere più efficiente il reperimento di capitali per iniziative imprenditoriali .

(16)

Le ▌PMI r appresentano più del 99 % delle realtà imprenditoriali nell'Unione e possiedono un valore economico rilevante e fondamentale . Tuttavia, esse hanno difficoltà a ottenere finanziamenti poiché sono considerate ad alto rischio e non dispongono di garanzie reali sufficienti. La necessità di restare competitive impegnandosi in attività di digitalizzazione, internazionalizzazione, trasformazione secondo i principi dell'economia circolare, innovazione e riqualificazione della forza lavoro rappresenta un'ulteriore sfida per le PMI e le imprese dell'economia sociale . Inoltre, rispetto alle imprese più grandi, le PMI hanno accesso a una gamma più ridotta di fonti di finanziamento: di norma non emettono obbligazioni e godono solo di un accesso limitato alle borse valori o ai grandi investitori istituzionali. La mancanza di accesso delle PMI al capitale è altresì intensificata dalla debolezza relativa dell'industria del private equity e del capitale di rischio nell'Unione. La difficoltà di accesso ai finanziamenti è ancora maggiore per le PMI la cui attività si concentra su beni immateriali. Le PMI nell'Unione dipendono fortemente dalle banche e dal finanziamento tramite debito sotto forma di scoperto bancario, prestito bancario o leasing. È necessario sostenere le PMI che devono far fronte alle difficoltà di cui sopra agevolandone l'accesso ai finanziamenti e offrendo fonti di finanziamento più diversificate per migliorare la capacità delle PMI di finanziarsi nelle fasi di creazione, crescita , innovazione e sviluppo sostenibile, di garantire la propria concorrenzialità e di resistere alle crisi economiche, ma anche per rendere l'economia e il sistema finanziario più resilienti agli shock o alle crisi economiche e per assicurarne la capacità di creare posti di lavoro e benessere sociale . Ciò è complementare alle iniziative già intraprese nell'ambito dell'Unione dei mercati dei capitali. Programmi come COSME sono stati importanti per le PMI in quanto hanno agevolato l'accesso ai finanziamenti in tutte le fasi del ciclo di vita di tali imprese, e a ciò si è aggiunto il FEIS, per il quale si è riscontrata una rapida adesione delle PMI. Il Fondo InvestEU dovrebbe pertanto partire da tali successi e mettere a disposizione capitale di esercizio e investimenti in tutto il ciclo di vita di una società, finanziamenti per operazioni di leasing e l'opportunità di puntare su specifici prodotti finanziari più mirati.

(16 bis)

Le imprese che forniscono servizi di interesse generale svolgono un ruolo essenziale e strategico in settori chiave con grandi industrie di rete (energia, acqua, rifiuti, ambiente, servizi postali, trasporti e telecomunicazioni), nonché nei settori della sanità, dell'istruzione e dei servizi sociali. L'Unione garantisce, attraverso il sostegno a queste imprese, il benessere dei propri cittadini e le scelte democratiche relative fra l'altro al livello della qualità dei servizi.

(17)

Come indicato nel documento di riflessione sulla dimensione sociale dell'Europa (7), nella comunicazione sul pilastro europeo dei diritti sociali (8) e nel quadro dell'Unione sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, costruire un'Unione più giusta e più inclusiva è una priorità fondamentale per l'Unione al fine di contrastare le disuguaglianze e promuovere l'inclusione sociale in Europa. La disuguaglianza di opportunità influisce in particolare sull'accesso all'istruzione, alla formazione , alla cultura, all'occupazione, all'assistenza sanitaria e ai servizi sociali . Gli investimenti nell'economia connessa al capitale umano, sociale e delle competenze, così come quelli nell'integrazione nella società delle fasce di popolazione vulnerabili possono offrire migliori opportunità economiche, soprattutto se sono coordinati a livello dell'Unione. Il Fondo InvestEU dovrebbe essere utilizzato per sostenere gli investimenti nell'istruzione e nella formazione, inclusi la riqualificazione e il perfezionamento dei lavoratori, tra l'altro nelle regioni dipendenti da un'economica ad alta intensità di carbonio e interessate dalla transizione strutturale verso un'economia a basse emissioni di carbonio, per contribuire ad aumentare l'occupazione, in particolare tra i lavoratori non qualificati e i disoccupati di lunga durata, e per migliorare la situazione per quanto riguarda la parità di genere, le pari opportunità, la solidarietà tra le generazioni, il settore sanitario e dei servizi sociali , l'edilizia popolare, il fenomeno dei senzatetto, l'inclusione digitale, lo sviluppo delle comunità, il ruolo e la posizione dei giovani nella società, nonché le persone vulnerabili, compresi i cittadini di paesi terzi. Il programma InvestEU dovrebbe anche contribuire al sostegno della cultura e della creatività europee. Per far fronte alle profonde trasformazioni delle società dell'Unione e del mercato del lavoro nel prossimo decennio, è necessario investire nel capitale umano, nelle infrastrutture sociali, nella finanza sostenibile e sociale, nella microfinanza, nell'imprenditoria sociale e nei nuovi modelli d'impresa dell'economia sociale, in particolare gli investimenti a impatto sociale e gli appalti basati sui risultati sociali (social outcomes contracting). Il programma InvestEU dovrebbe rafforzare il nascente ecosistema del mercato sociale, aumentando l'offerta e le possibilità di accesso ai finanziamenti per le microimprese, le imprese sociali e le istituzioni di solidarietà sociale , al fine di soddisfare la domanda di coloro che ne hanno più bisogno. La relazione della task force di alto livello sul tema degli investimenti nelle infrastrutture sociali in Europa (9) ha individuato una carenza complessiva di investimenti nelle infrastrutture e nei servizi sociali pari ad almeno 1 500 miliardi di EUR per il periodo compreso tra il 2018 e il 2030 (in particolare nei settori dell'istruzione, della formazione, della sanità e dell'edilizia abitativa) che necessitano di sostegno, anche a livello dell'Unione. È pertanto opportuno far leva sul potere collettivo dei capitali pubblici, commerciali e filantropici e sul sostegno offerto da tipologie alternative di fornitori di servizi finanziari, ad esempio soggetti etici, sociali e sostenibili, e dalle fondazioni per sostenere lo sviluppo della catena del valore del mercato sociale e una maggiore resilienza dell'Unione.

(18)

Il Fondo InvestEU dovrebbe operare nell'ambito di quattro finestre delle politiche che rispecchiano le principali priorità strategiche dell'Unione: infrastrutture sostenibili; ricerca, innovazione e digitalizzazione; PMI; investimenti sociali e competenze.

(19)

Ciascuna finestra dovrebbe essere composta da due comparti, ossia il comparto dell'UE e il comparto degli Stati membri. Il comparto dell'UE dovrebbe rimediare ai fallimenti del mercato o alle situazioni di investimento subottimali , anche in relazione agli obiettivi delle politiche dell'Unione, che si registrano a livello dell'Unione o di specifici Stati membri . Il comparto degli Stati membri dovrebbe rimediare ai fallimenti del mercato o alle situazioni di investimento subottimali che interessano uno o più Stati membri. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter contribuire al comparto degli Stati membri sotto forma di garanzie o di contanti. I comparti dell'UE e degli Stati membri dovrebbero essere usati, se del caso, in maniera complementare a sostegno di operazioni di finanziamento o di investimento, anche combinando il sostegno di entrambi i comparti. Le autorità regionali dovrebbero avere la possibilità di trasferire al Fondo InvestEU, tramite gli Stati membri, parte dei fondi da esse gestiti in regime di gestione concorrente, che sarebbero riservati a progetti realizzati dell'ambito di InvestEU nella stessa regione. Le azioni sostenute dal Fondo InvestEU mediante il comparto dell'UE o il comparto degli Stati membri non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi, né falsare la concorrenza nel mercato interno.

(20)

Il comparto degli Stati membri dovrebbe essere specificamente concepito per consentire l'uso dei fondi in regime di gestione concorrente per il finanziamento della dotazione della garanzia emessa dall'Unione. Tale possibilità aumenterebbe il valore aggiunto della garanzia di bilancio sostenuta dall'Unione assicurando una gamma più ampia di destinatari finanziari e progetti e diversificando i mezzi per conseguire gli obiettivi dei fondi in regime di gestione concorrente, garantendo nel contempo una gestione coerente dei rischi delle passività potenziali mediante l'attuazione della garanzia fornita dalla Commissione in regime di gestione indiretta. L'Unione dovrebbe garantire le operazioni di finanziamento e di investimento previste dagli accordi di garanzia conclusi tra la Commissione e i partner esecutivi nell'ambito del comparto degli Stati membri, i fondi in regime di gestione concorrente dovrebbero finanziare la dotazione della garanzia ad un tasso di copertura determinato dalla Commissione , di concerto con lo Stato membro, sulla base della natura delle operazioni e delle conseguenti perdite attese, e lo Stato membro e/o i partner esecutivi o gli investitori privati si accollerebbero le perdite che superano le perdite attese emettendo una garanzia back-to-back a favore dell'Unione. Gli accordi di garanzia dovrebbero essere conclusi sotto forma di un accordo di contribuzione unico con ciascuno Stato membro che scelga volontariamente tale opzione. L'accordo di contribuzione dovrebbe comprendere uno o più accordi di garanzia specifici da attuare all'interno dello Stato membro interessato. La fissazione di un tasso di copertura caso per caso impone una deroga all'[articolo 211, paragrafo 1,] del regolamento (UE, Euratom) XXXX («regolamento finanziario»). Questa architettura prevede anche un insieme unico di norme in materia di garanzie di bilancio sostenute da fondi gestiti a livello centrale o da fondi in regime di gestione concorrente, che ne faciliterebbe la combinazione.

(21)

Il Fondo InvestEU dovrebbe essere aperto ai contributi dei paesi terzi che sono membri dell'Associazione europea di libero scambio, dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e potenziali candidati, dei paesi che rientrano nella politica europea di vicinato e di altri paesi, conformemente alle condizioni stabilite tra l'Unione e tali paesi. Ciò dovrebbe permettere di proseguire la cooperazione con i paesi interessati, se del caso, con particolare riguardo al settore della ricerca e dell'innovazione e alle PMI.

(22)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per altre misure del programma InvestEU diverse dalla copertura della garanzia dell'UE, che deve costituire l'importo di riferimento privilegiato, ai sensi del [riferimento da aggiornare, se del caso, in base al nuovo accordo interistituzionale: punto 17 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (10)], per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura annuale di bilancio.

(23)

La garanzia dell'UE di 40 817 500 000  EUR (a prezzi correnti) a livello dell'Unione dovrebbe mobilitare più di 698 194 079 000  EUR di investimenti supplementari in tutta l'Unione ed essere ripartita ▌tra le diverse finestre.

(23 bis)

Gli Stati membri possono contribuire al comparto degli Stati membri sotto forma di garanzie o di contanti. Fatte salve le prerogative del Consiglio nell'attuazione del patto di stabilità e crescita (PSC), i contributi una tantum degli Stati membri sotto forma di garanzie o di contante versati nel comparto degli Stati membri, o i contributi che uno Stato membro o le banche nazionali di promozione classificate nel settore delle amministrazioni pubbliche o che operano per conto di uno Stato membro versano alle piattaforme di investimento, dovrebbero in linea di principio essere considerati misure una tantum ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio  (1bis) e dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio  (1ter) .

(24)

La garanzia dell'UE a sostegno del Fondo InvestEU dovrebbe essere attuata indirettamente dalla Commissione ricorrendo a partner esecutivi che sarebbero in contatto con gli intermediari finali, se del caso, e i destinatari finali. La selezione dei partner esecutivi dovrebbe essere trasparente ed essere esente da conflitti di interessi. La Commissione dovrebbe concludere con ciascun partner esecutivo un accordo di garanzia che assegna la capacità di garanzia del Fondo InvestEU, a sostegno di operazioni di finanziamento e di investimento del partner esecutivo che soddisfano gli obiettivi e i criteri di ammissibilità del Fondo InvestEU. La gestione dei rischi della garanzia non dovrebbe ostacolare l'accesso diretto dei partner esecutivi alla stessa. Una volta concessa la garanzia nell'ambito del comparto dell'UE ai partner esecutivi, essi dovrebbero essere pienamente responsabili dell'intero processo di investimento e della dovuta diligenza delle operazioni di finanziamento o di investimento. Il Fondo InvestEU dovrebbe sostenere progetti che di norma presentano un profilo di rischio più elevato rispetto ai progetti sostenuti dalle normali operazioni dei partner esecutivi e che non avrebbero potuto essere effettuati nel periodo durante il quale è possibile utilizzare la garanzia dell'UE, o non nella stessa misura, dai partner esecutivi senza il sostegno del Fondo InvestEU.

(24 bis)

Il Fondo InvestEU dovrebbe avere un'appropriata struttura di governance la cui funzione dovrebbe essere commisurata al suo solo scopo di garantire un impiego adeguato della garanzia dell'UE, in linea con la necessità di assicurare l'indipendenza politica delle decisioni di investimento e, ove applicabile, il principio della natura orientata al mercato del Fondo InvestEU. Tale struttura di governance dovrebbe essere composta da un comitato direttivo, un comitato consultivo e un comitato per gli investimenti pienamente indipendente. La Commissione dovrebbe valutare la compatibilità delle operazioni di investimento e finanziamento presentate dai partner esecutivi con la normativa e le politiche dell'Unione, anche se la decisione finale sulle operazioni di finanziamento e di investimento spetterebbe al partner esecutivo. È opportuno garantire l'equilibrio di genere nella composizione complessiva della struttura di governance.

(25)

È opportuno istituire un comitato consultivo, composto da rappresentanti della Commissione, del gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI), dei partner esecutivi e degli Stati membri nonché da un esperto per ciascuna delle quattro finestre delle politiche, nominato dal Comitato economico e sociale europeo, e da un esperto nominato dal Comitato delle regioni , per scambiare informazioni, in particolare sulla diffusione dei prodotti finanziari offerti nell'ambito del Fondo InvestEU, e per discutere in merito all'evoluzione delle esigenze e a nuovi prodotti, con particolare riguardo alle specifiche carenze del mercato a livello territoriale.

(26)

Il comitato direttivo dovrebbe stabilire gli orientamenti strategici del Fondo InvestEU, le regole necessarie per il suo funzionamento nonché le disposizioni applicabili alle operazioni con le piattaforme d'investimento. Il comitato direttivo dovrebbe essere composto da sei membri, così ripartiti: tre membri nominati dalla Commissione, un membro nominato dalla Banca europea per gli investimenti, un membro nominato dal comitato consultivo fra i rappresentanti dei partner esecutivi, che non dovrebbe essere un rappresentante del gruppo BEI, e un esperto nominato dal Parlamento europeo, che non dovrebbe chiedere né accettare istruzioni da istituzioni, organi o organismi dell'Unione, da alcun governo degli Stati membri né da qualsivoglia organismo pubblico o privato e che dovrebbe operare in piena indipendenza. L'esperto dovrebbe esercitare le proprie funzioni in modo imparziale e nell'interesse del Fondo InvestEU. I processi verbali dettagliati delle riunioni del comitato direttivo dovrebbero essere pubblicati non appena vengono approvati da quest'ultimo e il Parlamento europeo dovrebbe essere immediatamente informato della loro pubblicazione.

(27)

Prima che un progetto sia presentato al comitato per gli investimenti, un segretariato ospitato dalla Commissione e responsabile dinanzi al presidente del comitato per gli investimenti dovrebbe valutare la completezza della documentazione fornita dai partner esecutivi e assistere la Commissione nella valutazione della compatibilità delle operazioni di investimento e di finanziamento con la normativa e le politiche dell'Unione. Il segretariato dovrebbe altresì assistere il comitato direttivo.

(28)

Un comitato per gli investimenti composto da esperti indipendenti dovrebbe decidere in merito alla concessione del sostegno della garanzia dell'UE a operazioni di finanziamento e di investimento che soddisfino i criteri di ammissibilità, fornendo così una consulenza esterna nella valutazione degli investimenti in relazione ai progetti. Il comitato per gli investimenti dovrebbe essere strutturato in varie formazioni per coprire al meglio diversi ambiti e settori di intervento.

(29)

Nella selezione dei partner esecutivi per l'attuazione del Fondo InvestEU, la Commissione dovrebbe valutare la capacità della controparte di soddisfare gli obiettivi del Fondo InvestEU e di contribuire a quest'ultimo , al fine di garantire una copertura geografica e una diversificazione adeguate, attirare investitori privati e offrire una sufficiente diversificazione del rischio nonché nuove soluzioni per rimediare ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali , come pure assicurare la coesione economica, sociale e territoriale . Dato il suo ruolo sancito dai trattati, la sua capacità di operare in tutti gli Stati membri e l'esperienza acquisita nell'ambito degli attuali strumenti finanziari e del FEIS, il gruppo BEI dovrebbe rimanere un partner esecutivo privilegiato nell'ambito del comparto dell'UE del Fondo InvestEU. In aggiunta al gruppo BEI, banche o istituti nazionali di promozione dovrebbero poter offrire una gamma di prodotti finanziari complementari, dato che la loro esperienza e le loro capacità a livello regionale potrebbero essere utili per massimizzare l'impatto dei fondi pubblici sull'intero territorio dell'Unione e garantire un corretto equilibrio geografico dei progetti, contribuendo a ridurre le disparità regionali . Le norme sulla partecipazione delle banche o degli istituti nazionali di promozione al programma InvestEU dovrebbero tenere conto del principio di proporzionalità in merito alla complessità, alla dimensione e al rischio dei partner esecutivi interessati per garantire parità di condizioni alle banche o agli istituti di promozione più piccoli e più giovani. Inoltre, altre istituzioni finanziarie internazionali dovrebbero poter diventare partner esecutivi, in particolare quando offrono un vantaggio comparativo in termini di competenze ed esperienze specifiche in taluni Stati membri. Anche altri soggetti che soddisfano i criteri di cui al regolamento finanziario dovrebbero poter fungere da partner esecutivi.

(29 bis)

Le piattaforme di investimento dovrebbero, se del caso, riunire co-investitori, autorità pubbliche, esperti, istituti di istruzione, formazione e ricerca, parti sociali e rappresentanti della società civile interessati e altri attori pertinenti a livello dell'Unione, nazionale e regionale.

(30)

Al fine di garantire che gli interventi nell'ambito del comparto dell'UE del Fondo InvestEU si concentrino sui fallimenti del mercato e sulle situazioni di investimento subottimali ▌ma conseguano anche l'obiettivo di una copertura geografica più ampia possibile, la garanzia dell'Unione dovrebbe essere assegnata ai partner esecutivi che, da soli o insieme ad altri partner esecutivi, coprono uno o più Stati membri. Nel secondo caso, la responsabilità contrattuale dei partner esecutivi rimane limitata dai loro rispettivi mandati nazionali. Al fine di promuovere una migliore diversificazione geografica, è possibile istituire apposite piattaforme di investimento regionali concentrate su gruppi di Stati membri interessati, in modo da unire gli sforzi e le competenze delle istituzioni finanziarie valutate per pilastro a quelli delle banche nazionali di promozione aventi esperienza limitata nell'uso di strumenti finanziari. Tali strutture dovrebbero essere incoraggiate, anche con il sostegno disponibile del polo di consulenza InvestEU. Almeno il 75 % della garanzia dell'UE nell'ambito del comparto dell'UE dovrebbe essere assegnato al gruppo BEI. Importi superiori al 75 % della garanzia dell'UE possono essere messi a disposizione del gruppo BEI nel caso in cui le banche o gli istituti nazionali di promozione non siano in grado di utilizzare integralmente la parte rimanente della garanzia. Analogamente, importi superiori al 25 % della garanzia dell'UE possono essere messi a disposizione di altri partner esecutivi nel caso in cui il gruppo BEI non sia in grado di utilizzare integralmente la sua parte della garanzia. Le banche o gli istituti nazionali di promozione possono beneficiare pienamente della garanzia dell'UE anche qualora decidano di accedervi attraverso il gruppo BEI o il Fondo europeo per gli investimenti.

(31)

La garanzia dell'UE nell'ambito del comparto degli Stati membri dovrebbe essere assegnata ai partner esecutivi ammissibili ai sensi dell'[articolo 62, paragrafo 1, lettera c),] del [regolamento finanziario], tra cui banche o istituti nazionali o regionali di promozione, la BEI, il Fondo europeo per gli investimenti e altre banche multilaterali di sviluppo. Nella selezione dei partner esecutivi nel comparto degli Stati membri, la Commissione dovrebbe tenere conto delle proposte presentate da ciascuno Stato membro. A norma [dell'articolo 154] del [regolamento finanziario], la Commissione deve procedere a una valutazione delle regole e delle procedure del partner esecutivo al fine di accertare che assicurino un grado di tutela degli interessi finanziari dell'Unione equivalente a quello garantito dalla Commissione.

(32)

Le operazioni di finanziamento e di investimento dovrebbero essere decise in ultima analisi dal partner esecutivo in nome proprio, attuate conformemente alle proprie norme e procedure interne e contabilizzate nel proprio bilancio. La Commissione dovrebbe pertanto contabilizzare esclusivamente le passività finanziarie derivanti dalla garanzia dell'UE e indicare l'importo massimo della garanzia, unitamente a tutte le informazioni pertinenti sulla garanzia fornita.

(33)

Nei casi in cui sia necessario per sostenere al meglio gli investimenti volti a rimediare a particolari fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali, il Fondo InvestEU dovrebbe consentire, se del caso, un'agevole ed efficiente combinazione di tale garanzia con sovvenzioni o strumenti finanziari o con entrambi, finanziati dal bilancio dell'Unione o  da altri fondi, tra cui il Fondo per l'innovazione del sistema di scambio delle quote di emissioni dell'UE (ETS).

(34)

I progetti presentati dai partner esecutivi per ottenere sostegno nell'ambito del programma InvestEU che contemplano un finanziamento misto con il sostegno di altri programmi dell'Unione dovrebbero essere nel complesso coerenti anche con gli obiettivi e i criteri di ammissibilità indicati nei regolamenti dei pertinenti programmi dell'Unione. L'uso della garanzia dell'UE dovrebbe essere deciso in base alle norme del programma InvestEU.

(35)

Il polo di consulenza InvestEU dovrebbe sostenere lo sviluppo di una solida riserva di progetti di investimento in ciascuna finestra per l'effettiva attuazione della diversificazione geografica nell'ottica di contribuire all'obiettivo di coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione e di ridurre le disuguaglianze a livello regionale. Il polo di consulenza dovrebbe prestare particolare attenzione alla necessità di aggregare i progetti di dimensioni ridotte e riunirli in portafogli più grandi. La Commissione dovrebbe firmare accordi con il gruppo BEI e altri partner esecutivi al fine di designarli come partner del polo di consulenza. La Commissione, il gruppo BEI e gli altri partner esecutivi dovrebbero collaborare strettamente per garantire l'efficienza, le sinergie e la copertura geografica efficace del sostegno in tutta l'Unione, tenendo conto delle competenze e delle capacità locali dei partner esecutivi locali come pure delle strutture esistenti, tra cui il polo europeo di consulenza sugli investimenti . Inoltre, nell'ambito del programma InvestEU dovrebbe essere prevista una componente intersettoriale al fine di assicurare uno sportello unico e un'assistenza trasversale allo sviluppo di progetti per i programmi dell'Unione gestiti a livello centrale. [Em. 5]

(36)

Onde assicurare un'ampia distribuzione geografica dei servizi di consulenza in tutta l'Unione e riuscire a valorizzare le conoscenze locali riguardo al Fondo InvestEU, dovrebbe essere garantita, ove necessario e completando i regimi di sostegno esistenti e la presenza dei partner locali , una presenza locale del polo di consulenza InvestEU, nell'ottica di prestare un'assistenza sul terreno concreta, proattiva e su misura. Al fine di agevolare la prestazione di consulenza a livello locale e garantire l'efficienza, le sinergie e la copertura geografica efficace del sostegno in tutta l'Unione, il polo di consulenza InvestEU dovrebbe cooperare con le banche o gli istituti nazionali di promozione e con le autorità di gestione dei Fondi strutturali e di investimento europei, nonché beneficiare e avvalersi delle loro competenze. Negli Stati membri in cui non esistono banche o istituti nazionali di promozione, il polo di consulenza InvestEU dovrebbe fornire consulenza proattiva, se del caso e su richiesta dello Stato membro interessato, in merito alla creazione di una tale banca o istituto.

(36 bis)

Il polo di consulenza InvestEU dovrebbe fornire consulenza per progetti su piccola scala e progetti per start-up, in particolare laddove le start-up intendano proteggere i loro investimenti in ricerca e innovazione attraverso l'ottenimento di titoli di proprietà intellettuale, quali i brevetti.

(37)

Nel contesto del Fondo InvestEU, vi è la necessità di sostenere lo sviluppo dei progetti e la creazione di capacità per sviluppare le capacità organizzative e le attività di supporto agli scambi (market making) necessarie per dar vita a progetti di qualità. Inoltre, l'obiettivo è creare le condizioni per ampliare il potenziale numero di destinatari ammissibili nei nascenti segmenti di mercato e nei segmenti locali , in particolare laddove le ridotte dimensioni del singolo progetto comportano un aumento considerevole dei costi dell'operazione a livello di progetto, come avviene per l'ecosistema della finanza sociale. Il sostegno alla creazione di capacità dovrebbe pertanto essere complementare e supplementare rispetto alle azioni intraprese nel quadro di altri programmi dell'Unione che riguardano un settore di intervento specifico. È inoltre opportuno adoperarsi per sostenere la creazione di capacità dei potenziali promotori di progetti, segnatamente le organizzazioni che prestano servizi e le autorità a livello locale.

(38)

Il portale InvestEU dovrebbe essere istituito al fine di fornire ai partner esecutivi una banca dati sui progetti facilmente accessibile e di facile utilizzo per promuovere la visibilità dei progetti di investimento in cerca di finanziamenti, con una maggiore attenzione a un'eventuale riserva di progetti di investimento compatibili con la normativa e le politiche dell'Unione.

(39)

Conformemente ai punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (11), è necessario valutare il programma InvestEU sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili in base ai quali valutare gli effetti concreti del programma InvestEU.

(40)

È opportuno attuare un solido quadro di monitoraggio sulla base di indicatori di realizzazione, risultato e impatto per seguire i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi dell'Unione. Al fine di garantire la rendicontabilità nei confronti dei cittadini europei, la Commissione e il comitato direttivo dovrebbero riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio circa i progressi, l'impatto e le operazioni del programma InvestEU.

(41)

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono stabilite dal regolamento finanziario e stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi, gestione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE riguardano anche la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello stato di diritto è precondizione essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell'UE.

(42)

Al programma InvestEU si applica il regolamento (UE, Euratom) [il nuovo regolamento finanziario] che stabilisce le norme sull'esecuzione del bilancio dell'Unione, comprese le norme in materia di garanzie di bilancio.

(43)

In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (13), (Euratom, CE) n. 2185/96 (14) e (UE) 2017/1939 (15) del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (16). In conformità del regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(44)

I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi in base a una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre una disposizione specifica nel presente regolamento al fine di escludere le società off-shore e le società con sede nei paesi «non cooperanti» e di concedere i diritti necessari e l'accesso all'ordinatore responsabile, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e alla Corte dei conti europea, per esercitare integralmente le rispettive competenze e garantire il diritto dell'Unione ad assicurare una sana gestione finanziaria e a tutelare i propri interessi finanziari .

(45)

A norma [riferimento da aggiornare, se del caso, in base a una nuova decisione sui PTOM: articolo 88 della decisione 2013/755/UE del Consiglio], le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma InvestEU e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.

(46)

Al fine di integrare gli elementi non essenziali del presente regolamento con gli orientamenti sugli investimenti che la Commissione dovrebbe elaborare in stretta collaborazione con i partner esecutivi, dopo aver effettuato consultazioni, e che le operazioni di finanziamento e di investimento dovrebbero rispettare, di facilitare un adeguamento flessibile e tempestivo degli indicatori di prestazione e di adeguare il tasso di copertura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda l'elaborazione degli orientamenti sugli investimenti per le operazioni di finanziamento e di investimento nell'ambito delle diverse finestre, per la modifica dell'allegato III del presente regolamento al fine di rivedere o integrare gli indicatori e per l'adeguamento del tasso di copertura. In linea con il principio di proporzionalità, tali orientamenti sugli investimenti dovrebbero includere disposizioni adeguate intese a evitare ingiustificati oneri amministrativi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(47)

Il programma InvestEU dovrebbe rimediare a fallimenti del mercato e a situazioni di investimento subottimali a livello dell'Unione e/o di specifici Stati membri e prevedere, per fallimenti del mercato nuovi o complessi, la verifica di mercato a livello dell'UE di prodotti finanziari innovativi e dei sistemi per diffonderli. È pertanto giustificata l'azione a livello dell'Unione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il Fondo InvestEU, per la concessione della garanzia dell'UE a favore di operazioni di finanziamento e di investimento effettuate dai partner esecutivi a sostegno delle politiche interne dell'Unione.

Il presente regolamento istituisce anche il meccanismo di consulenza per sostenere l'elaborazione di progetti sostenibili e in grado di interessare gli investitori e l'accesso ai finanziamenti e per consentire la relativa creazione di capacità («polo di consulenza InvestEU»). Il regolamento istituisce anche una banca dati che assicura, ai promotori, la visibilità dei progetti in cerca di finanziamenti e che fornisce, agli investitori, informazioni sulle opportunità di investimento («portale InvestEU»).

Esso stabilisce gli obiettivi del programma InvestEU, la dotazione e l'importo della garanzia dell'UE per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole per la concessione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(-1)

«addizionalità»: addizionalità come definita all'articolo 7 bis del presente regolamento e di cui all'articolo 209, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario;

(-1 bis)

«partner del polo di consulenza»: la controparte ammissibile con cui la Commissione firma un accordo per l'attuazione di un servizio fornito dal polo di consulenza InvestEU;

(1)

«operazione di finanziamento misto»: operazione sostenuta dal bilancio dell'Unione che combina forme di aiuto non rimborsabile o forme di aiuto rimborsabile o entrambi del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori; ai fini della presente definizione, i programmi dell'Unione finanziati da fonti diverse dal bilancio dell'Unione, come il Fondo per l'innovazione del sistema di scambio delle quote di emissioni dell'UE (ETS), possono essere assimilati a programmi dell'Unione finanziati dal bilancio dell'Unione;

(1 bis)

«accordo di contribuzione»: lo strumento giuridico tramite il quale la Commissione e gli Stati membri fissano le condizioni della garanzia dell'UE nell'ambito del comparto degli Stati membri di cui all'articolo 9;

(1 ter)

«gruppo BEI»: la Banca europea per gli investimenti e le sue controllate;

(2)

«garanzia dell'UE»: garanzia globale fornita dal bilancio dell'Unione che, conformemente all'[articolo 219, paragrafo 1,] del [regolamento finanziario], prende effetto mediante la firma di accordi individuali di garanzia, sottoscritti con i partner esecutivi;

(2 bis)

«contributo finanziario»: un contributo da parte di un partner esecutivo sotto forma di capacità di assunzione del rischio proprio e/o sostegno finanziario a un'operazione disciplinata dal presente regolamento;

(3)

«prodotto finanziario»: meccanismo o accordo finanziario concordato tra la Commissione e il partner esecutivo, in forza del quale il partner esecutivo fornisce finanziamenti diretti o intermediati ai destinatari finali in una delle forme di cui all'articolo 13;

(4)

«operazione di finanziamento e/o di investimento»: operazione intesa a fornire ai destinatari finali finanziamenti diretti o indiretti sotto forma di prodotti finanziari, realizzata dal partner esecutivo in nome proprio, conformemente alle proprie regole interne e contabilizzata nel proprio bilancio;

(5)

«fondi in regime di gestione concorrente»: fondi che prevedono la possibilità di assegnare un dato importo da essi proveniente a copertura della garanzia di bilancio nel quadro del comparto degli Stati membri del Fondo InvestEU, ossia il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo+ (FSE+), il Fondo di coesione, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

(6)

«accordo di garanzia»: lo strumento giuridico tramite il quale la Commissione e il partner esecutivo fissano le condizioni per proporre operazioni di finanziamento o di investimento che possano beneficiare della garanzia dell'UE, per fornire la garanzia di bilancio per dette operazioni e per realizzarle nel rispetto del presente regolamento;

(7)

«partner esecutivo»: la controparte ammissibile, quale un'istituzione finanziaria o altro intermediario, con la quale la Commissione sottoscrive un accordo di garanzia ▌;

(8)

«polo di consulenza InvestEU»: l'assistenza tecnica definita all'articolo 20;

(9)

«portale InvestEU»: la banca dati definita all'articolo 21;

(10)

«programma InvestEU»: il Fondo InvestEU, il polo di consulenza InvestEU, il portale InvestEU e le operazioni di finanziamento misto considerati collettivamente;

(10 bis)

«orientamenti sugli investimenti»: la serie di criteri basata sui principi stabiliti dal presente regolamento, con particolare riferimento agli obiettivi generali, ai criteri di ammissibilità e agli strumenti ammissibili, impiegata dal comitato per gli investimenti per decidere in modo trasparente e indipendente in merito all'utilizzo della garanzia dell'UE;

(10 ter)

«piattaforme di investimento»: società veicolo, conti gestiti, accordi di cofinanziamento o di condivisione dei rischi basati su contratti oppure accordi stabiliti con altri mezzi tramite i quali le entità incanalano un contributo finanziario al fine di finanziare una serie di progetti di investimento e che possono includere:

(a)

piattaforme nazionali o subnazionali che raggruppano più progetti di investimento sul territorio di un dato Stato membro;

(b)

piattaforme multinazionali o regionali che raggruppano partner di più Stati membri o paesi terzi interessati a progetti in una determinata zona geografica;

(c)

piattaforme tematiche che riuniscono progetti di investimento in un dato settore;

(11)

«microfinanza»: microfinanza come definita nel regolamento [[FSE+] numero];

(12)

«impresa a media capitalizzazione»: entità che conta un massimo di 3 000 dipendenti e che non è una PMI o una piccola impresa a media capitalizzazione;

(13)

«banche o istituti nazionali di promozione»: soggetti giuridici che espletano attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un'entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione;

(14)

«piccola e media impresa (PMI)»: microimpresa e piccola e media impresa come definite nell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (17);

(15)

«piccola impresa a media capitalizzazione»: entità che contano un massimo di 499 dipendenti e che non sono PMI;

(16)

«impresa sociale»: impresa sociale come definita nel regolamento [[FSE+] numero];

(16 bis)

«finanza sostenibile»: il processo attraverso il quale si tiene debitamente conto delle considerazioni di ordine sociale e ambientale nelle decisioni di investimento, con conseguente aumento degli investimenti in attività più a lungo termine e sostenibili;

(17)

«paese terzo»: un paese che non è membro dell'Unione.

Articolo 3

Obiettivi del programma InvestEU

1.   L'obiettivo generale del programma InvestEU è sostenere gli obiettivi delle politiche dell'Unione mediante operazioni di finanziamento e di investimento che diano un contributo:

(a)

alla competitività dell'Unione, ivi comprese la ricerca, l'innovazione e la digitalizzazione;

(a bis)

all'aumento del tasso di occupazione nell'Unione e alla creazione di posti di lavoro di qualità nell'Unione;

(b)

alla crescita dell'economia dell'Unione e alla sua sostenibilità, consentendo all'Unione di conseguire gli OSS e gli obiettivi dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici ;

(c)

alla capacità di innovazione, alla resilienza e all'inclusione sociali dell'Unione;

(c bis)

alla promozione del progresso scientifico e tecnologico, della cultura, dell'istruzione e della formazione;

(c ter)

alla coesione economica, territoriale e sociale;

(d)

all'integrazione dei mercati dei capitali dell'Unione e al rafforzamento del mercato unico, comprese soluzioni per rimediare alla frammentazione dei mercati dei capitali dell'Unione, per diversificare le fonti di finanziamento delle imprese dell'Unione e per promuovere la finanza sostenibile.

2.   Gli obiettivi specifici del programma InvestEU sono i seguenti:

(a)

sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento in infrastrutture sostenibili nei settori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a);

(b)

sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento nei settori della ricerca, dell'innovazione e della digitalizzazione in tutte le finestre di intervento, incluso il sostegno alla crescita delle imprese innovative e all'introduzione delle tecnologie sul mercato ;

(c)

aumentare e semplificare la disponibilità e migliorare l'accesso ai finanziamenti nonché potenziare la competitività globale per le start-up innovative, per le PMI , incluse le microimprese, e, in casi debitamente giustificati, per le piccole imprese a media capitalizzazione;

(d)

aumentare la disponibilità e migliorare l'accesso alla microfinanza e ai finanziamenti per le PMI, le imprese sociali, le industrie culturali e creative e i settori educativi, sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento in relazione agli investimenti sociali , alle abilità e alle competenze, e sviluppare e consolidare i mercati degli investimenti sociali nei settori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d).

Articolo 4

Dotazione e importo della garanzia dell'UE

1.   La garanzia dell'UE ai fini del comparto dell'UE di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), ammonta a  40 817 500 000 EUR (a prezzi correnti). La relativa copertura è pari al 40 %.

Un importo aggiuntivo per la garanzia dell'UE può essere previsto per il comparto degli Stati membri di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), subordinatamente all'assegnazione dei corrispondenti importi da parte degli Stati membri, ai sensi [dell'articolo 10, paragrafo 1,] del regolamento [[RDC] numero] e dell'articolo [75, paragrafo 1,] del regolamento [[piano PAC] numero].

Oltre al contributo di cui al secondo comma, gli Stati membri possono contribuire al comparto degli Stati membri sotto forma di garanzie o di contanti.

Anche i contributi dei paesi terzi di cui all'articolo 5 aumentano la garanzia dell'UE di cui al primo comma, il che consente una copertura in contanti integrale conformemente all'[articolo 218, paragrafo 2,] del [regolamento finanziario].

2.   La ripartizione ▌dell'importo di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo, è riportata nell'allegato I. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 al fine di integrare il presente regolamento modificando , se opportuno, ▌fino ad un massimo del 15 % gli importi di cui all'allegato I  per ciascuna finestra .

3.   La dotazione finanziaria per l'attuazione delle misure di cui ai capi V e VI ammonta a 525 000 000 EUR (a prezzi correnti).

4.   L'importo di cui al paragrafo 3 può finanziare anche l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma InvestEU, quali le attività di preparazione, monitoraggio, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

Articolo 5

Paesi terzi associati al Fondo InvestEU

Il comparto dell'UE del Fondo InvestEU di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e ognuna delle finestre delle politiche di cui all'articolo 7, paragrafo 1, possono ricevere contributi dai seguenti paesi terzi che intendono partecipare in determinati prodotti finanziari a norma dell'[articolo 218, paragrafo 2,] del [regolamento finanziario]:

(a)

i membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;

(b)

i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

(c)

i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

(d)

i paesi terzi conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione, purché tale accordo:

(i)

garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;

(ii)

stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi. Questi contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 5,] del [regolamento finanziario];

(iii)

non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo al programma;

(iv)

garantisca il diritto dell'Unione di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.

Articolo 6

Attuazione e forme di finanziamento dell'UE

1.   La garanzia dell'UE è attuata in regime di gestione indiretta con gli organismi di cui all'[articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti da ii) a vii),] del [regolamento finanziario]. Altre forme di finanziamento dell'UE ai sensi del presente regolamento sono attuate in gestione diretta o indiretta a norma del [regolamento finanziario], tra cui le sovvenzioni attuate a norma del [titolo VIII].

2.   Le operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell'UE nel quadro di operazioni di finanziamento misto che combinano il sostegno ai sensi del presente regolamento e il sostegno concesso a titolo di un altro programma o di diversi altri programmi dell'Unione o dal Fondo per l'innovazione del sistema di scambio delle quote di emissioni dell'UE (ETS):

(a)

sono in linea con gli obiettivi delle politiche e soddisfano i criteri di ammissibilità stabiliti dalle norme relative al programma dell'Unione a titolo del quale è concesso il sostegno;

(b)

sono conformi alle disposizioni del presente regolamento.

2 bis.     Le operazioni di finanziamento misto che combinano il sostegno ai sensi del presente regolamento sono quanto più agevoli possibile.

3.   Le operazioni di finanziamento misto che includono strumenti finanziari interamente finanziati da altri programmi dell'Unione o dal Fondo per l'innovazione dell'ETS senza l'uso della garanzia dell'UE a norma del presente regolamento sono in linea con gli obiettivi delle politiche e con i criteri di ammissibilità stabiliti dalle disposizioni del programma dell'Unione a titolo del quale è concesso il sostegno.

4.   A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, le forme di aiuto non rimborsabile e/o gli strumenti finanziari provenienti dal bilancio dell'Unione che rientrano nell'operazione di finanziamento misto ai sensi dei paragrafi 2 e 3 sono concessi conformemente alle disposizioni del pertinente programma dell'UE e sono attuati nel quadro dell'operazione di finanziamento misto conformemente al presente regolamento e al [titolo X] del [regolamento finanziario].

Elementi sulla coerenza con gli obiettivi delle politiche e con i criteri di ammissibilità stabiliti dalle norme relative al programma dell'Unione a titolo del quale è concesso il sostegno e sul rispetto del presente regolamento sono anch'essi inclusi nella relazione.

CAPO II

Fondo InvestEU

Articolo 7

Finestre delle politiche

1.   Il Fondo InvestEU opera mediante le seguenti quattro finestre delle politiche, le quali mirano a rimediare a fallimenti del mercato e/ o a situazioni di investimento subottimali nel loro specifico ambito:

(a)

finestra per le infrastrutture sostenibili: vi rientrano gli investimenti sostenibili per trasporti, inclusi quelli multimodali, sicurezza stradale, rinnovo e manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria e stradale, turismo, energia, in particolare la maggiore diffusione dell'energia rinnovabile, l'efficienza energetica in linea con i quadri 2030 e 2050 per l'energia, progetti di ristrutturazione immobiliare incentrati sul risparmio energetico e l'integrazione degli edifici in un sistema energetico, digitale, di stoccaggio e di trasporto connesso, miglioramento dei livelli di interconnessione, connettività digitale e accesso al digitale anche nelle zone rurali , approvvigionamento e trasformazione delle materie prime, spazio, oceani , acque interne , prevenzione dei rifiuti ed economia circolare , ambiente e altre infrastrutture ambientali, attrezzature, beni mobili e diffusione di tecnologie innovative che contribuiscono a conseguire, e che soddisfano, gli obiettivi dell'Unione di sostenibilità ambientale o di sostenibilità sociale, o entrambi;

(b)

finestra per la ricerca, l'innovazione e la digitalizzazione: vi rientrano le attività di ricerca , di sviluppo del prodotto e di innovazione, il trasferimento al mercato delle tecnologie e dei risultati della ricerca, il sostegno agli operatori che favoriscono lo sviluppo del mercato e alla cooperazione tra aziende, la dimostrazione e la diffusione di soluzioni innovative e il sostegno alla crescita delle imprese innovative , incluse le start-up e le PMI, nonché la digitalizzazione dell'industria dell'Unione in base all'esperienza maturata, in particolare con InnovFin ;

(c)

finestra per le PMI: accesso semplificato e disponibilità di finanziamenti per le start-up, le PMI , comprese quelle innovative, e, in casi debitamente giustificati, per le piccole imprese a media capitalizzazione , in particolare per migliorare la competitività globale, l'innovazione, la digitalizzazione e la sostenibilità ;

(d)

finestra per gli investimenti sociali e le competenze: vi rientrano la finanza etica e sostenibile, la microfinanza, la rilevazione di imprese da parte dei lavoratori, l'imprenditoria sociale e l'economia sociale nonché misure volte a promuovere l'uguaglianza di genere e la partecipazione attiva delle donne e dei gruppi vulnerabili ; le competenze, la formazione e i servizi connessi; le infrastrutture sociali (compresi l'edilizia popolare e gli alloggi per studenti); l'innovazione sociale; le cure mediche e l'assistenza di lunga durata; l'inclusione e l'accessibilità; le attività culturali aventi un obiettivo sociale; i settori culturali e creativi, compresi quelli con obiettivi in materia di dialogo interculturale e coesione sociale; l'integrazione delle persone vulnerabili, compresi i cittadini di paesi terzi.

2.   Se l'operazione di finanziamento o di investimento proposta al comitato per gli investimenti di cui all'articolo 19 rientra in più di una finestra, essa è inquadrata nella finestra in cui rientra il suo principale obiettivo o il principale obiettivo della maggior parte dei relativi sottoprogetti, se non diversamente disposto dagli orientamenti sugli investimenti.

3.   Le operazioni di finanziamento e di investimento nell'ambito di tutte le finestre di cui al paragrafo 1 ▌sono oggetto di verifica sotto il profilo della sostenibilità ambientale e sociale, ove opportuno, al fine di ridurne al minimo l'impatto negativo e sfruttarne al massimo i benefici per il clima, l'ambiente e la dimensione sociale. A tal fine, i promotori che richiedono il finanziamento forniscono informazioni adeguate conformemente agli orientamenti elaborati dalla Commissione sotto forma di atto delegato e tenendo conto dei criteri stabiliti dal regolamento (UE) …/… relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (COM(2018)0353) per determinare la sostenibilità ambientale di un'attività economica. Se del caso, i progetti le cui dimensioni non superano una determinata soglia definita negli orientamenti possono essere esentati dalla verifica.

Gli orientamenti della Commissione consentono:

a)

per quanto riguarda l'adattamento, di assicurare la resilienza ai potenziali impatti negativi dei cambiamenti climatici, mediante una valutazione della vulnerabilità climatica e del rischio, tra cui le pertinenti misure di adattamento, e, per quanto riguarda la mitigazione, di integrare nell'analisi costi-benefici il costo delle emissioni di gas a effetto serra e gli effetti positivi delle misure di mitigazione dei cambiamenti climatici nonché di garantire la conformità agli obiettivi e alle norme ambientali dell'UE ;

b)

di tener conto dell'impatto consolidato del progetto in termini di principali componenti del capitale naturale: aria, acqua, suolo e biodiversità;

b bis)

di stimare l'impatto sull'occupazione e la creazione di posti di lavoro di qualità;

c)

di stimare l'impatto sull'inclusione sociale di determinate regioni o popolazioni.

4.   I partner esecutivi forniscono le informazioni necessarie per il monitoraggio degli investimenti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima e ambiente, conformemente agli orientamenti che saranno definiti dalla Commissione , e valutano, ove opportuno, la conformità delle operazioni al regolamento (UE) …/… [relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili] .

4 bis.     Nell'ambito della finestra per le PMI, è offerto un sostegno anche ai beneficiari che hanno già usufruito dei diversi strumenti di garanzia dell'UE, accorpati nel quadro di InvestEU, in particolare lo strumento di garanzia per i settori culturali e creativi del programma Europa creativa.

5.   I partner esecutivi stabiliscono come obiettivo che:

(a)

almeno il 65 % degli investimenti nel quadro della finestra per le infrastrutture sostenibili contribuisca in maniera sostanziale a realizzare gli obiettivi dell'Unione in materia di clima e ambiente , conformemente all'accordo di Parigi ;

(b)

nel settore dei trasporti, almeno il 10 % degli investimenti nel quadro della finestra per le infrastrutture sostenibili contribuisca a realizzare gli obiettivi dell'UE in materia di riduzione a zero del numero di incidenti stradali mortali e di lesioni gravi entro il 2050 e di ristrutturazione dei ponti e delle gallerie ferroviari e stradali ai fini della loro sicurezza;

(c)

almeno il 35 % degli investimenti nel quadro della finestra per la ricerca, l'innovazione e la digitalizzazione contribuisca a realizzare gli obiettivi di Orizzonte Europa;

(d)

una quota significativa della garanzia offerta alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione nel quadro della finestra per le PMI sia destinata a sostenere le PMI innovative.

La Commissione, unitamente ai partner esecutivi, si adopera affinché la quota della garanzia di bilancio utilizzata per la finestra per gli investimenti sostenibili sia ripartita in modo da garantire un equilibrio tra gli interventi nei diversi settori.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per definire gli orientamenti sugli investimenti per ciascuna finestra.

6 bis.     Qualora fornisca informazioni sull'interpretazione degli orientamenti sugli investimenti, la Commissione rende tali informazioni disponibili ai partner esecutivi, al comitato per gli investimenti e al polo di consulenza InvestEU.

Articolo 7 bis

Addizionalità

Ai fini del presente regolamento, per «addizionalità» si intende il sostegno fornito dal Fondo InvestEU a operazioni che rimediano a fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali a livello di Unione e/o di specifici Stati membri e che non avrebbero potuto essere effettuate nel periodo durante il quale è possibile utilizzare la garanzia dell'UE, o non nella stessa misura, dai partner esecutivi senza il sostegno del Fondo InvestEU.

Articolo 8

Comparti

1.    Le finestre delle politiche di cui all'articolo 7, paragrafo 1, si compongono ciascuna di due comparti, dedicati a ▌fallimenti del mercato o a ▌situazioni di investimento subottimali, come segue:

(a)

il comparto dell'UE si occuperà delle seguenti situazioni:

(i)

fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali connessi alle priorità politiche dell'Unione ▌;

(ii)

fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali che interessano tutta l'Unione e/o specifici Stati membri ; o

(iii)

fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali nuovi o complessi, con l'obiettivo di sviluppare nuove soluzioni finanziarie e strutture di mercato;

(b)

il comparto degli Stati membri si occuperà dei fallimenti del mercato o delle situazioni di investimento subottimali che interessano uno o più Stati membri, per realizzare gli obiettivi dei fondi di finanziamento in regime di gestione concorrente.

2.   I comparti di cui al paragrafo 1 sono usati , ove opportuno, in maniera complementare a sostegno di operazioni di finanziamento o di investimento, anche combinando il sostegno di entrambi i comparti.

Articolo 9

Disposizioni specifiche applicabili al comparto degli Stati membri

1.   Gli importi assegnati da uno Stato membro a norma dell'articolo [10, paragrafo 1,] del regolamento [[RDC] numero] o dell'articolo [75, paragrafo 1,] del regolamento [[piano PAC] numero] sono utilizzati a copertura della parte della garanzia dell'UE concessa nell'ambito del comparto degli Stati membri che copre le operazioni di finanziamento e di investimento nello Stato membro in questione.

1 bis.     Gli Stati membri possono inoltre contribuire al comparto degli Stati membri sotto forma di garanzie o di contanti. È possibile ricorrere ai contributi per i pagamenti connessi alle attivazioni della garanzia solo una volta esaurito il finanziamento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma.

2.   L'istituzione di tale parte della garanzia dell'UE nell'ambito del comparto degli Stati membri è subordinata alla conclusione di un accordo di contribuzione tra la Commissione e lo Stato membro.

Due o più Stati membri possono concludere con la Commissione un accordo di contribuzione congiunto.

In deroga all'[articolo 211, paragrafo 1,] del [regolamento finanziario], il tasso di copertura della garanzia dell'UE nell'ambito del comparto degli Stati membri è fissato al 40 % e può essere rivisto al ribasso o al rialzo in ogni accordo di contribuzione per tener conto dei rischi connessi ai prodotti finanziari che saranno utilizzati.

3.   L'accordo di contribuzione contiene almeno i seguenti elementi:

a)

l'importo complessivo della parte della garanzia dell'UE nell'ambito del comparto degli Stati membri relativa allo Stato membro, il relativo tasso di copertura, l'importo del contributo dai fondi in regime di gestione concorrente, la fase di costituzione della copertura conformemente ad un piano finanziario annuale e l'importo della risultante passività potenziale da coprire con una garanzia back-to-back fornita dallo Stato membro interessato e/o dai partner esecutivi o da investitori privati ;

b)

la strategia consistente nei prodotti finanziari e nel loro coefficiente di leva minimo, la copertura geografica, il periodo di investimento e, se del caso, le categorie di destinatari finali e di intermediari ammissibili;

c)

il partner o i partner esecutivi ▌selezionati d'intesa con lo Stato membro ;

d)

il possibile contributo dei fondi in regime di gestione concorrente alle piattaforme di investimento e al polo di consulenza InvestEU;

e)

l'obbligo di riferire annualmente allo Stato membro, tra l'altro sulla base degli indicatori stabiliti nell'accordo di contribuzione;

f)

le disposizioni relative alla remunerazione della parte della garanzia dell'UE nel quadro del comparto degli Stati membri;

g)

la possibile combinazione con risorse nel quadro del comparto dell'UE, anche in una struttura a vari livelli, per conseguire una migliore copertura dei rischi a norma dell'articolo 8, paragrafo 2.

I contributi dei fondi in gestione concorrente possono essere utilizzati, a discrezione degli Stati membri e d'intesa con i partner esecutivi, per garantire qualsiasi tranche di strumenti finanziari strutturati.

4.   Gli accordi di contribuzione sono attuati dalla Commissione mediante accordi di garanzia sottoscritti con i partner esecutivi a norma dell'articolo 14.

Se entro nove mesi dalla firma dell'accordo di contribuzione non viene firmato l'accordo di garanzia o non viene impegnato integralmente mediante uno o più accordi di garanzia l'importo stabilito nell'accordo di contribuzione, l'accordo di contribuzione è risolto nel primo caso o modificato conformemente nel secondo caso e l'importo non utilizzato della copertura è reimpiegato ai sensi dell'[articolo 10, paragrafo 5,] del regolamento [[RDC] numero] e dell'articolo [75, paragrafo 5,] del regolamento [[piano PAC] numero].

Se l'accordo di garanzia non viene debitamente attuato entro il periodo di tempo specificato all'articolo [10, paragrafo 6,] del regolamento [[RDC] numero] o all'articolo [75, paragrafo 6,] del regolamento [[piano PAC] numero], l'accordo di contribuzione è modificato e l'importo non utilizzato della copertura è reimpiegato ai sensi dell'[articolo 10, paragrafo 6,] del regolamento [[RDC] numero] e dell'articolo [75, paragrafo 6,] del regolamento [[piano PAC] numero].

5.   Le seguenti norme si applicano alla copertura della parte della garanzia dell'UE nel quadro del comparto degli Stati membri stabilita dall'accordo di contribuzione:

(a)

dopo la fase di costituzione di cui al paragrafo 3, lettera a), eventuali eccedenze annuali di copertura, calcolate confrontando l'importo della copertura richiesta dal tasso di copertura e la copertura effettiva, sono reimpiegate ai sensi dell'[articolo 10, paragrafo 6,] del regolamento [RDC] e dell'articolo [75, paragrafo 6,] del regolamento [[piano PAC] numero];

(b)

in deroga all'[articolo 213, paragrafo 4,] del [regolamento finanziario], dopo la fase di costituzione di cui al paragrafo 3, lettera a), la copertura non dà luogo a reintegrazioni annuali nel periodo di disponibilità di detta parte della garanzia dell'UE nel quadro del comparto degli Stati membri;

(c)

la Commissione informa immediatamente lo Stato membro quando, a causa dell'attivazione di detta parte della garanzia dell'UE nel quadro del comparto degli Stati membri, il livello scende al di sotto del 20 % della copertura iniziale;

(d)

CAPO III

GARANZIA DELL'UE

Articolo 10

Garanzia dell'UE

1.   La garanzia dell'UE nel quadro del Fondo InvestEU è concessa ai partner esecutivi conformemente all'[articolo 219, paragrafo 1,] del [regolamento finanziario] e gestita conformemente al [titolo X] del [regolamento finanziario]. La garanzia dell'UE è irrevocabile e incondizionata ed è fornita a prima richiesta alle controparti ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento contemplate dal presente regolamento, e la fissazione del suo prezzo è esclusivamente legata alle caratteristiche e al profilo di rischio delle operazioni sottostanti, tenendo debitamente conto della natura di tali operazioni e del conseguimento degli obiettivi strategici perseguiti, compresa, in casi debitamente giustificati, l'eventuale applicazione, se necessario, di condizioni agevolate e incentivi specifici, in particolare:

(a)

nel caso in cui le condizioni di tensione del mercato finanziario impedirebbero la realizzazione di un progetto sostenibile;

(b)

se necessario per facilitare la costituzione di piattaforme di investimento o il finanziamento di progetti in settori o ambiti in cui si verifica un significativo fallimento del mercato e/o una situazione di investimento subottimale;

La garanzia dell'UE prevede inoltre:

(a)

un meccanismo solido per il suo rapido utilizzo;

(b)

una durata coerente con la scadenza finale dell'ultimo credito nei confronti del beneficiario finale;

(c)

un adeguato monitoraggio del rischio e del portafoglio di garanzia;

(d)

un meccanismo affidabile per la stima dei flussi di cassa previsti in caso di ricorso a tale meccanismo;

(e)

un'adeguata documentazione relativa alle decisioni in materia di gestione dei rischi;

(f)

un'adeguata flessibilità per quanto riguarda le modalità di utilizzo della garanzia, che consenta ai partner esecutivi di beneficiare direttamente della garanzia quando e se necessario, in particolare in assenza di un regime di garanzia supplementare;

(g)

l'adempimento di tutti i requisiti supplementari eventualmente richiesti dall'autorità di vigilanza competente per essere considerata una misura efficace e completa di attenuazione del rischio.

1 bis.     La garanzia dell'UE nell'ambito del comparto dell'UE è assegnata ai partner esecutivi. Almeno il 75 % della garanzia dell'UE nell'ambito del comparto dell'UE è assegnato al gruppo BEI. Importi superiori al 75 % della garanzia dell'UE possono essere messi a disposizione del gruppo BEI nel caso in cui le banche o gli istituti di promozione nazionali non siano in grado di utilizzare integralmente la parte rimanente della garanzia. Analogamente, gli importi superiori al 25 % della garanzia dell'UE possono essere messi a disposizione di altri partner esecutivi nel caso in cui la BEI non sia in grado di utilizzare integralmente la sua parte della garanzia. Le banche o gli istituti di promozione nazionali possono beneficiare pienamente della garanzia dell'UE anche qualora decidano di accedervi attraverso la BEI o il Fondo europeo per gli investimenti.

2.   Il sostegno della garanzia dell'UE può essere concesso per le operazioni di finanziamento e di investimento rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento per un periodo di investimento avente termine il 31 dicembre 2027. I contratti stipulati tra il partner esecutivo e il destinatario finale o l'intermediario finanziario o un altro soggetto di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), sono firmati entro il 31 dicembre 2028.

Articolo 11

Operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili

1.   Il Fondo InvestEU sostiene unicamente le operazioni di finanziamento e di investimento pubbliche e private che

(a)

soddisfano le condizioni di cui all'[articolo 209, paragrafo 2, lettere da a) a e),] del [regolamento finanziario] e il requisito di addizionalità di cui all'articolo 7 bis del presente regolamento ▌, massimizzando, se del caso, gli investimenti privati conformemente all'[articolo 209, paragrafo 2, lettera d),] del [regolamento finanziario];

(b)

contribuiscono agli obiettivi delle politiche dell'Unione , li integrano e sono coerenti con essi, e rientrano nei settori ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento nel quadro della finestra appropriata, di cui all'allegato II del presente regolamento;

(c)

sono conformi agli orientamenti sugli investimenti.

2.   Oltre ai progetti situati nell'Unione, il Fondo InvestEU può sostenere mediante operazioni di finanziamento e di investimento i seguenti progetti e le seguenti operazioni:

(a)

progetti ▌tra soggetti ubicati o stabiliti in uno o più Stati membri e che abbracciano uno o più paesi terzi, compresi i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, i paesi che rientrano nell'ambito di applicazione della politica europea di vicinato, nello Spazio economico europeo o nell'Associazione europea di libero scambio, o paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato II del TFUE, o paesi terzi associati, a prescindere dall'esistenza di partner in tali paesi terzi o paesi o territori d'oltremare;

(b)

operazioni di finanziamento e di investimento nei paesi di cui all'articolo 5 che hanno contribuito ad uno specifico prodotto finanziario.

3.   Il Fondo InvestEU può sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento che accordano finanziamenti a destinatari che sono soggetti giuridici con sede in uno dei seguenti paesi:

(a)

a uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;

(b)

un paese o un territorio terzo associato al programma InvestEU conformemente all'articolo 5;

(c)

un paese terzo di cui al paragrafo 2, lettera a), laddove applicabile;

(d)

altri paesi, ove necessario per il finanziamento di un progetto in un paese o in un territorio di cui alle lettere da a) a c).

Articolo 12

Selezione dei partner esecutivi

1.   Conformemente all'[articolo 154] del [regolamento finanziario], la Commissione seleziona i partner esecutivi o un gruppo di essi, ai sensi del secondo comma, tra controparti ammissibili.

Per il comparto dell'UE, le controparti ammissibili devono aver espresso interesse a coprire le operazioni di finanziamento e di investimento in uno o più Stati membri o regioni . I partner esecutivi possono anche coprire insieme le operazioni di finanziamento e di investimento in uno o più Stati membri o regioni costituendo un gruppo. I partner esecutivi, la cui responsabilità contrattuale è limitata dai rispettivi mandati nazionali, possono anche far fronte a fallimenti del mercato o a situazioni d'investimento subottimali con i rispettivi strumenti adattati a livello locale e comparabili.

In base al livello di maturità del progetto, il gruppo di partner esecutivi può essere costituito in qualsiasi momento e con diverse formazioni, al fine di soddisfare efficacemente le esigenze del mercato.

Per il comparto degli Stati membri, lo Stato membro in questione può proporre come partner esecutivo una o più controparti ammissibili tra quelle che hanno espresso interesse a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera c).

Se lo Stato membro in questione non propone un partner esecutivo, la Commissione procede ai sensi del secondo comma, tra i partner esecutivi che possono coprire le operazioni di finanziamento e di investimento nelle aree geografiche interessate.

2.   Nella selezione dei partner esecutivi la Commissione assicura che il portafoglio di prodotti finanziari nell'ambito del Fondo InvestEU:

(a)

massimizzi la copertura degli obiettivi stabiliti dall'articolo 3;

(b)

massimizzi l'impatto della garanzia dell'UE attraverso le risorse proprie impegnate dal partner esecutivo;

(c)

massimizzi, ove opportuno, gli investimenti privati;

(d)

consenta la diversificazione geografica , permettendo il finanziamento di progetti più piccoli ;

(e)

offra un'adeguata diversificazione del rischio;

(f)

promuova soluzioni finanziarie e per il rischio innovative per rimediare ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali;

(f bis)

consegua l'addizionalità .

3.   Nella selezione dei partner esecutivi la Commissione tiene anche in considerazione:

(a)

il possibile costo e la possibile remunerazione per il bilancio dell'Unione;

(b)

la capacità del partner esecutivo di rispettare scrupolosamente le disposizioni dell'[articolo 155, paragrafi  2 e  3 ] del [regolamento finanziario] in materia di elusione fiscale, frode fiscale, evasione fiscale, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e giurisdizioni non cooperative;

(b bis)

la capacità del partner esecutivo di valutare le operazioni di finanziamento e di investimento in base a norme di rating sociale riconosciute a livello internazionale, prestando una particolare attenzione all'impatto sociale e ambientale;

(b ter)

la capacità del partner esecutivo di motivare pubblicamente ciascuna operazione di finanziamento e di investimento nonché di garantire la trasparenza e l'accesso del pubblico alle informazioni relative a tali operazioni;

(b quater)

se del caso, la capacità del partner esecutivo di gestire gli strumenti finanziari, tenendo conto dell'esperienza acquisita con gli strumenti finanziari e le autorità di gestione di cui al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 bis)  .

4.   Le banche e gli istituti di promozione nazionali possono essere selezionati come partner esecutivi, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma.

Articolo 13

Tipologie di finanziamento ammissibili

1.   La garanzia dell'UE può essere utilizzata a copertura dei rischi per le seguenti tipologie di finanziamento fornite dai partner esecutivi:

(a)

prestiti, garanzie, controgaranzie, strumenti del mercato dei capitali, qualsiasi altra forma di finanziamento o di supporto del credito, tra cui debito subordinato o partecipazioni azionarie o quasi-azionarie, concessi direttamente o indirettamente tramite intermediari finanziari, fondi, piattaforme di investimento o altri veicoli per essere erogati ai destinatari finali;

(b)

garanzie e finanziamenti concessi dai partner esecutivi ad un altro ente finanziario che consentano a quest'ultimo di svolgere le attività di finanziamento di cui alla lettera a).

È coperto dalla garanzia dell'UE il finanziamento del partner esecutivo di cui al primo comma, lettere a) e b), concesso, acquisito o erogato a favore delle operazioni di finanziamento o di investimento di cui all'articolo 11, paragrafo 1, quando detto finanziamento è stato concesso in forza di un accordo di finanziamento sottoscritto o di un'operazione di finanziamento concordata dal partner esecutivo dopo la firma dell'accordo di garanzia tra la Commissione e il partner esecutivo, e che detto accordo non sia né scaduto né sia stato annullato.

2.   Le operazioni di finanziamento e di investimento mediante fondi o altre strutture intermedie sono coperte dalla garanzia dell'UE, conformemente alle disposizioni da stabilire negli orientamenti sugli investimenti, anche se tale struttura investe una quota minoritaria degli importi investiti al di fuori dell'Unione e nei paesi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, o in attività diverse da quelle ammissibili ai sensi del presente regolamento.

Articolo 14

Accordi di garanzia

1.   Con ogni partner esecutivo la Commissione conclude, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, un accordo di garanzia sulla concessione della garanzia dell'UE, fino a concorrenza di un importo che sarà determinato dalla Commissione.

Quando i partner esecutivi formano un gruppo ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, viene concluso un unico accordo di garanzia tra la Commissione e i partner esecutivi partecipanti al gruppo o un partner esecutivo a nome del gruppo.

2.   Gli accordi di garanzia prevedono in particolare disposizioni riguardanti:

(a)

l'importo e i termini del contributo finanziario che il partner esecutivo deve fornire;

(b)

i termini del finanziamento o delle garanzie che il partner esecutivo dovrà, se del caso, fornire ad altri soggetti giuridici partecipanti all'attuazione;

(c)

ai sensi dell'articolo 16, regole dettagliate sulla concessione della garanzia dell'UE, ivi compresa la copertura di portafogli di determinati tipi di strumenti e gli eventi che determinano rispettivamente l'eventuale attivazione della garanzia dell'UE;

(d)

la remunerazione per il rischio assunto, da assegnare in proporzione alla quota di rischio assunta rispettivamente dall'Unione e dal partner esecutivo;

(e)

le condizioni di pagamento;

(f)

l'impegno del partner esecutivo ad accettare le decisioni della Commissione e del comitato per gli investimenti per quanto riguarda l'uso della garanzia dell'UE a favore dell'operazione di finanziamento o di investimento proposta, fatto salvo il processo decisionale del partner esecutivo sulla proposta operazione in assenza della garanzia dell'UE;

(g)

le disposizioni e le procedure inerenti al recupero dei crediti da affidare al partner esecutivo;

(h)

il monitoraggio e la rendicontazione degli aspetti finanziari e operativi delle operazioni che beneficiano della garanzia dell'UE;

(i)

gli indicatori chiave di prestazione, in particolare per quanto riguarda l'uso della garanzia dell'UE, il conseguimento degli obiettivi e il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3, 7 e 11, nonché la mobilitazione di capitali privati;

(j)

se del caso, le disposizioni e le procedure relative alle operazioni di finanziamento misto;

(k)

altre disposizioni pertinenti in conformità delle disposizioni del [titolo X] del [regolamento finanziario].

3.   L'accordo di garanzia stabilisce anche che all'Unione è dovuta una remunerazione per le operazioni di finanziamento e di investimento rientranti nell'ambito di applicazione dal presente regolamento da corrispondere previa deduzione dei pagamenti dovuti per l'attivazione della garanzia dell'UE.

4.   Inoltre, l'accordo di garanzia stabilisce che gli importi dovuti al partner esecutivo in relazione alla garanzia dell'UE sono detratti dall'importo complessivo della remunerazione, dai proventi e dai rimborsi che il partner esecutivo deve all'Unione derivanti dalle operazioni di finanziamento e di investimento rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Se detto importo non è sufficiente a coprire l'importo spettante al partner esecutivo ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, l'importo dovuto è prelevato dalla copertura della garanzia dell'UE.

5.   L'accordo di garanzia concluso nell'ambito del comparto degli Stati membri può prevedere la partecipazione di rappresentanti dello Stato membro o delle regioni interessate al monitoraggio dell'attuazione dell'accordo di garanzia.

Articolo 15

Condizioni per l'uso della garanzia dell'UE

1.   La concessione della garanzia dell'UE è subordinata all'entrata in vigore dell'accordo di garanzia con il pertinente partner esecutivo.

2.   Le operazioni di finanziamento e di investimento sono coperte dalla garanzia dell'UE solo se soddisfano i criteri stabiliti nel presente regolamento e nei pertinenti orientamenti sugli investimenti e se il comitato per gli investimenti ha concluso che soddisfano i requisiti per beneficiare del sostegno della garanzia dell'UE. La responsabilità di assicurare la conformità delle operazioni di finanziamento e di investimento al presente regolamento e ai pertinenti orientamenti sugli investimenti resta in capo al partner esecutivo.

3.   Al partner esecutivo non sono dovute spese amministrative o commissioni da parte della Commissione in relazione all'attuazione delle operazioni di finanziamento e di investimento nell'ambito della garanzia dell'UE, a meno che il partner esecutivo possa dimostrare la necessità di un'eccezione in ragione della natura degli obiettivi delle politiche da conseguire con il prodotto finanziario da realizzare. La copertura di tali costi è prevista dall'accordo di garanzia ed è conforme all'[articolo 209, paragrafo 2, lettera g),] del [regolamento finanziario].

4.   Inoltre, il partner esecutivo può usare la garanzia dell'UE a copertura della pertinente quota degli eventuali costi di recupero, se non altrimenti detratti dai proventi del recupero ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4.

Articolo 16

Copertura e termini della garanzia dell'UE

1.   La remunerazione dell'assunzione del rischio è ripartita tra l'Unione e il partner esecutivo in proporzione della rispettiva quota di rischio assunto del portafoglio di operazioni di finanziamento e di investimento o, se del caso, delle singole operazioni , ed è esclusivamente legata alle caratteristiche e al profilo di rischio delle operazioni sottostanti . Il partner esecutivo presenta un'adeguata esposizione al proprio rischio per le operazioni di finanziamento e di investimento che beneficiano della garanzia dell'UE, a meno che, in via eccezionale, gli obiettivi perseguiti dal prodotto finanziario da realizzare siano di natura tale che il partner esecutivo non ha potuto contribuire in misura ragionevole con la propria capacità di assunzione del rischio.

2.   La garanzia dell'UE copre:

(a)

per i prodotti di debito di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a):

(i)

il capitale e tutti gli interessi e gli importi dovuti al partner esecutivo conformemente ai termini delle operazioni di finanziamento ma che questi non ha ricevuto fino all'evento di inadempimento; per il debito subordinato sono considerati eventi di inadempimento la dilazione, la riduzione o l'uscita obbligata;

(ii)

le perdite a seguito di ristrutturazione;

(iii)

le perdite causate dalle fluttuazioni delle monete diverse dall'euro su mercati che offrono limitate possibilità di copertura a lungo termine;

(b)

per gli investimenti azionari o quasi azionari di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), gli importi investiti e i relativi costi di finanziamento associati e le perdite causate dalle fluttuazioni delle monete diverse dall'euro;

(c)

per finanziamenti o garanzie del partner esecutivo a favore di altri soggetti giuridici di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), gli importi utilizzati e i costi di finanziamento associati.

3.   Quando l'Unione effettua un pagamento a favore del partner esecutivo in seguito all'attivazione della garanzia dell'UE, essa subentra nei relativi diritti del partner esecutivo, nella misura in cui continuino a esistere, in relazione alle operazioni di finanziamento o di investimento coperte dalla garanzia dell'UE.

Il partner esecutivo effettua, per conto dell'Unione, il recupero dei crediti per gli importi oggetto di surrogazione e procede al rimborso dell'Unione attingendo dalle somme recuperate.

CAPO IV

GOVERNANCE

Articolo 16 bis

Comitato direttivo

1.     Il Fondo InvestEU è guidato da un comitato direttivo, il quale determina, ai fini dell'utilizzo della garanzia dell'UE e in conformità degli obiettivi generali di cui all'articolo 3:

(a)

l'orientamento strategico del Fondo InvestEU;

(b)

le politiche e le procedure operative necessarie per il funzionamento del Fondo InvestEU;

(c)

le disposizioni applicabili alle operazioni con le piattaforme di investimento.

2.     Il comitato direttivo:

(a)

è composto da sei membri, così ripartiti:

(i)

tre membri nominati dalla Commissione;

(ii)

un membro nominato dal gruppo BEI;

(iii)

un membro nominato dal comitato consultivo fra i rappresentanti dei partner esecutivi; tale membro non è un rappresentante del gruppo BEI);

(iv)

un esperto nominato dal Parlamento europeo. Tale esperto non chiede né accetta istruzioni da istituzioni, organismi, uffici o agenzie dell'Unione, da alcun governo degli Stati membri né da qualsivoglia organismo pubblico o privato, e opera in piena indipendenza. L'esperto esercita le proprie funzioni in completa imparzialità e nell'interesse del Fondo InvestEU;

(b)

elegge un presidente fra i tre membri nominati dalla Commissione per un mandato fisso triennale, rinnovabile una volta;

(c)

discute e tiene nella massima considerazione le posizioni di tutti i membri. Se i membri non possono trovare una posizione convergente, il comitato direttivo adotta le sue decisioni a maggioranza dei suoi membri. I processi verbali delle riunioni del comitato direttivo contengono un resoconto sostanziale delle posizioni di tutti i suoi membri.

3.     Il comitato direttivo propone alla Commissione modifiche della ripartizione degli importi di cui all'allegato I.

4.     Il comitato direttivo procede periodicamente alla consultazione dei pertinenti portatori di interessi, in particolare co-investitori, autorità pubbliche, esperti, centri di istruzione, formazione e ricerca, organizzazioni filantropiche, parti sociali pertinenti e rappresentanti della società civile, in merito all'orientamento e all'attuazione della politica di investimento perseguita a norma del presente regolamento.

5.     I processi verbali dettagliati delle riunioni del comitato direttivo sono pubblicati non appena possibile una volta approvati da quest'ultimo.

Articolo 17

Comitato consultivo

1.   La Commissione e il comitato direttivo sono assistiti da un comitato consultivo ▌.

1 bis. Il comitato consultivo si adopera per garantire l'equilibrio di genere ed è composto da:

(a)

un rappresentante di ciascun partner esecutivo;

(b)

un rappresentante di ciascuno Stato membro;

(c)

un rappresentante del gruppo BEI;

(d)

un rappresentante della Commissione;

(e)

un esperto di ciascuna finestra delle politiche, nominato dal Comitato economico e sociale europeo;

(f)

un membro nominato dal Comitato delle regioni.

2.   ▌

3.   ▌

4.   Le riunioni del comitato consultivo ▌sono presiedute da un rappresentante della Commissione ▌. Il rappresentante nominato dal gruppo BEI svolge le funzioni di vicepresidente .

Il comitato consultivo si riunisce regolarmente e almeno due volte all'anno su convocazione del presidente. ▌

I processi verbali dettagliati delle riunioni del comitato consultivo sono resi pubblici non appena possibile una volta approvati da quest'ultimo.

La Commissione stabilisce le regole e le procedure operative e gestisce il segretariato del comitato consultivo.

5.   Il comitato consultivo:

(a)

presta consulenza sulla progettazione dei prodotti finanziari da realizzare ai sensi del presente regolamento;

(b)

presta consulenza alla Commissione e al Comitato direttivo in merito ai fallimenti del mercato, alle situazioni di investimento e alle condizioni di mercato subottimali;

(c)

informa gli Stati membri sull'attuazione del Fondo InvestEU nell'ambito di ciascuna finestra delle politiche ;

(d)

scambia opinioni con gli Stati membri in merito agli sviluppi di mercato e condivide le migliori pratiche.

Articolo 17 bis

Metodologia di valutazione del rischio

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo una metodologia di valutazione del rischio. Tale metodologia di valutazione del rischio è sviluppata in stretta collaborazione con il gruppo BEI e con gli altri partner esecutivi e comprende:

(a)

una classificazione del rating del rischio, onde garantire un trattamento standard e coerente di tutte le operazioni, indipendentemente dall'ente intermediario;

(b)

una metodologia per valutare il valore a rischio e la probabilità di inadempimento sulla base di metodi statistici chiari, inclusi criteri ambientali, sociali e di governance (ESG);

(c)

un metodo per valutare l'esposizione in caso di inadempimento e la perdita in caso di inadempimento, tenendo conto del valore del finanziamento, del rischio di progetto, dei termini di rimborso, delle garanzie reali e di altri indicatori pertinenti.

Articolo 17 ter

Quadro di valutazione

1.     Un quadro di valutazione degli indicatori («quadro di valutazione») è utilizzato da ogni partner esecutivo per valutare la qualità e la solidità degli investimenti potenzialmente sostenuti dalla garanzia dell'UE. Il quadro di valutazione garantisce una valutazione indipendente, trasparente e armonizzata dell'utilizzo potenziale e reale della garanzia dell'UE.

2.     Ogni partner esecutivo compila il quadro di valutazione in merito alle operazioni di finanziamento e di investimento proposte. Se l'operazione di investimento è proposta da diversi partner esecutivi, il quadro di valutazione è compilato congiuntamente dai vari partner esecutivi interessati.

3.     Il quadro di valutazione contiene, in particolare, la valutazione:

(a)

del profilo di rischio delle operazioni di finanziamento e di investimento proposte, quale risulta dall'applicazione della metodologia di valutazione del rischio di cui all'articolo 17 bis;

(b)

dei benefici per i destinatari finali;

(c)

del rispetto degli impegni assunti dall'Unione in merito agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, all'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, al pilastro europeo dei diritti sociali e alla Carta dei diritti fondamentali;

(d)

del rispetto dei criteri di ammissibilità;

(e)

della qualità e del contributo dell'operazione di investimento a favore della crescita sostenibile e dell'occupazione;

(f)

del contributo dell'operazione di investimento al conseguimento degli obiettivi del programma InvestEU;

(g)

del contributo tecnico e finanziario al progetto;

(h)

del fatto che l'operazione proposta faccia fronte o meno ai fallimenti del mercato o alle operazioni di investimento subottimali individuati.

4.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme dettagliate per il quadro di valutazione che i partner esecutivi devono utilizzare.

5.     Ove necessario, la Commissione può fornire assistenza ai partner esecutivi nell'applicazione della metodologia di valutazione del rischio e nella compilazione del quadro di valutazione. Essa garantisce che la metodologia di attribuzione del punteggio sia correttamente applicata e che i quadri di valutazione presentati al comitato per gli investimenti siano di alta qualità.

Articolo 18

Articolo 19

Comitato per gli investimenti

1.   È istituito un comitato per gli investimenti pienamente indipendente . Esso

(a)

esamina le operazioni di finanziamento e di investimento proposte dai partner esecutivi per l'ottenimento della copertura della garanzia dell'UE , che hanno superato un controllo di conformità con la legislazione e con le politiche dell'Unione svolto dalla Commissione;

(b)

ne verifica la conformità al presente regolamento e ai relativi orientamenti sugli investimenti, prestando particolare attenzione al requisito dell'addizionalità di cui all'articolo 7 bis del presente regolamento e , ove opportuno, all'obbligo di attirare gli investimenti privati di cui all'[articolo 209, paragrafo 2, lettera d),] del [regolamento finanziario]; nonché

(c)

controlla che le operazioni di finanziamento e di investimento che potrebbero beneficiare del sostegno della garanzia dell'UE rispettino tutti i pertinenti requisiti.

2.   Il comitato per gli investimenti si riunisce in quattro formazioni diverse, corrispondenti alle finestre delle politiche di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

Ogni formazione del comitato per gli investimenti è composta da sei esperti esterni remunerati. Gli esperti sono selezionati conformemente all'[articolo 237] del [regolamento finanziario] e sono nominati dalla Commissione per un mandato della durata massima di quattro anni. Il mandato è rinnovabile ma non può superare sette anni in totale. Il comitato direttivo può decidere di rinnovare il mandato di un membro in carica del comitato per gli investimenti senza ricorrere alla procedura di cui al presente paragrafo.

Gli esperti devono avere una vasta e pertinente esperienza di mercato nella strutturazione e nel finanziamento di progetti o nel finanziamento di PMI o società.

La composizione del comitato per gli investimenti assicura che lo stesso disponga di una vasta conoscenza dei settori inclusi nelle finestre delle politiche di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e dei mercati geografici nell'Unione e che nel complesso sia assicurata una partecipazione equilibrata di uomini e donne.

Quattro membri sono membri permanenti di tutte e quattro le formazioni del comitato per gli investimenti. Inoltre, ognuna delle quattro formazioni dispone di due esperti con esperienza in materia di investimenti nei settori coperti dalla rispettiva finestra. Almeno uno dei membri permanenti dispone di competenze in materia di investimenti sostenibili. Il comitato direttivo assegna i membri del comitato per gli investimenti alla rispettiva formazione o alle rispettive formazioni. Il comitato per gli investimenti elegge il presidente tra i suoi membri permanenti.

La Commissione adotta le regole e procedure e  ospita il segretariato del comitato per gli investimenti. Il segretariato assiste anche il comitato direttivo.

3.   Quando partecipano alle attività del comitato per gli investimenti, i membri esercitano le loro funzioni con imparzialità e nell'interesse esclusivo del Fondo InvestEU. Essi non sollecitano né accettano istruzioni dai partner esecutivi, dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri o da altri organismi pubblici o privati.

I curriculum vitae e le dichiarazioni sugli interessi di ciascuno dei membri del comitato per gli investimenti sono resi pubblici e aggiornati costantemente. Ciascun membro del comitato per gli investimenti comunica senza indugio alla Commissione e al comitato direttivo tutte le informazioni necessarie per verificare costantemente l'assenza di conflitti di interesse.

Il comitato direttivo può rimuovere un membro dalle sue funzioni se questi non rispetta le disposizioni del presente paragrafo o per altri motivi debitamente giustificati.

4.   Quando agisce in conformità al presente articolo, il comitato per gli investimenti si avvale di un segretariato che è ospitato dalla Commissione e risponde al presidente del comitato per gli investimenti . Il segretariato controlla la completezza della documentazione fornita dai partner esecutivi , la quale comprende un modulo di richiesta standardizzato, il quadro di valutazione e ogni altro documento che esso ritiene pertinente. Il comitato per gli investimenti può chiedere chiarimenti al partner esecutivo durante le sue riunioni o invitando a presentare informazioni supplementari in una riunione successiva. Le valutazioni dei progetti effettuate dai partner esecutivi non sono vincolanti per il comitato per gli investimenti ai fini della concessione della copertura della garanzia dell'UE all'operazione di finanziamento o di investimento.

Per le sue valutazioni e verifiche delle proposte il comitato per gli investimenti utilizza il quadro di valutazione degli indicatori di cui all'articolo 17 ter .

5.   Le conclusioni del comitato per gli investimenti sono adottate a maggioranza semplice dei membri , sempre che tale maggioranza semplice includa almeno uno degli esperti . In caso di parità, prevale il voto del presidente del comitato per gli investimenti.

Le conclusioni del comitato per gli investimenti di approvazione del sostegno della garanzia dell'UE a favore dell'operazione di finanziamento o di investimento sono accessibili al pubblico e includono i criteri di approvazione. Esse si richiamano inoltre alla valutazione globale derivante dal quadro di valutazione. Se del caso, il comitato per gli investimenti include nell'elenco delle conclusioni che autorizzano il sostegno della garanzia dell'Unione, informazioni sulle operazioni, in particolare la loro descrizione, l'indicazione dei promotori o degli intermediari finanziari e gli obiettivi del progetto. Non sono pubblicate informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. Nel caso di decisioni sensibili sul piano commerciale, il comitato per gli investimenti pubblica tali decisioni e le informazioni concernenti i promotori o gli intermediari finanziari alla data in cui si conclude il finanziamento o a qualsiasi data anteriore in cui venga meno il loro carattere sensibile sul piano commerciale.

Il quadro di valutazione è disponibile al pubblico prima della firma dell'operazione di finanziamento o di investimento o del sottoprogetto ▌. Non sono pubblicate informazioni sensibili sotto il profilo commerciale né dati personali nel rispetto delle norme dell'Unione sulla protezione dei dati.

Due volte l'anno, ▌il comitato per gli investimenti trasmette ▌ al Parlamento europeo e al Consiglio un elenco di tutte le conclusioni nonché i quadri di valutazione relativi a tutte le decisioni. Tale trasmissione avviene nel rispetto di rigorosi requisiti di riservatezza.

Le conclusioni del comitato per gli investimenti che respingono l'utilizzo della garanzia dell'UE sono messe tempestivamente a disposizione del partner esecutivo interessato.

6.   Quando il comitato per gli investimenti è chiamato ad approvare l'uso della garanzia dell'UE per un'operazione di finanziamento o di investimento di un impianto, un programma o una struttura che prevede sottoprogetti, l'approvazione si riferisce anche ai sottoprogetti, salvo che il comitato per gli investimenti decida , in casi debitamente giustificati, di riservarsi il diritto di approvarli separatamente.

6 bis.     Il comitato per gli investimenti può, se lo ritiene necessario, presentare alla Commissione proposte di modifica degli orientamenti in materia di investimenti.

CAPO V

Polo di consulenza InvestEU

Articolo 20

Polo di consulenza InvestEU

1.   Il polo di consulenza InvestEU fornisce consulenza per l'individuazione, la preparazione, lo sviluppo, la strutturazione, l'attuazione e le procedure di appalto dei progetti di investimento, o per rafforzare la capacità dei promotori e degli intermediari finanziari di realizzare le operazioni di finanziamento e di investimento. Il sostegno può essere concesso in ogni fase del ciclo di vita del progetto o del finanziamento dei soggetti beneficiari, a seconda dei casi.

La Commissione firma accordi con il gruppo BEI e altri partner esecutivi al fine di designarli come partner del polo di consulenza e di incaricarli di fornire il sostegno sotto forma di consulenza di cui al comma precedente e i servizi di cui al paragrafo 2. La Commissione istituisce il punto di accesso unico al polo di consulenza InvestEU e assegna le richieste di sostegno al partner del polo di consulenza appropriato. La Commissione, il gruppo BEI e gli altri partner esecutivi collaborano strettamente per garantire l'efficienza, le sinergie e la copertura geografica efficace del sostegno in tutta l'Unione, tenendo debitamente conto delle strutture e del lavoro esistenti.

Il polo di consulenza InvestEU è disponibile come componente di ciascuna finestra delle politiche di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e copre tutti i settori rientranti nella finestra. Sono inoltre disponibili servizi di consulenza intersettoriale e di costruzione di capacità .

2.   Il polo di consulenza InvestEU fornisce, in particolare, i seguenti servizi:

(a)

la messa a disposizione delle autorità e dei promotori di progetti di uno sportello unico per l'assistenza allo sviluppo dei progetti nel quadro dei programmi dell'Unione gestiti a livello centrale;

(a bis)

la divulgazione alle autorità e ai promotori di progetti di tutte le informazioni supplementari disponibili in merito agli orientamenti sugli investimenti e all'interpretazione degli stessi;

(b)

se del caso, l'assistenza ai promotori di progetti nello sviluppo di progetti che rispettino gli obiettivi e i criteri di ammissibilità di cui agli articoli 3, 7 e 11 e la promozione dello sviluppo di aggregatori per progetti su piccola scala; tuttavia, tale assistenza lascia impregiudicate le conclusioni del comitato per gli investimenti sulla copertura del sostegno della garanzia dell'UE per tali progetti;

b bis)

lo sfruttamento del potenziale in termini di attrazione e finanziamento dei progetti di piccole dimensioni, anche tramite piattaforme di investimento;

(c)

azioni di sostegno e valorizzazione delle conoscenze locali per agevolare l'uso del sostegno del Fondo InvestEU in tutta l'Unione e contribuire attivamente, ove possibile, al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del Fondo InvestEU, sostenendo i partner esecutivi nell'ideazione e nello sviluppo delle potenziali operazioni di finanziamento e di investimento;

(d)

azioni per agevolare la creazione di piattaforme collaborative per lo scambio tra pari e la condivisione di dati, knowhow e migliori pratiche a sostegno della creazione di una riserva di progetti e dello sviluppo del settore , anche contribuendo a promuovere la collaborazione tra le organizzazioni filantropiche da una parte e altri potenziali investitori e promotori di progetti dall'altra, in particolare in relazione alla finestra per gli investimenti sociali e le competenze ;

(e)

la consulenza proattiva , se necessario mediante una presenza in loco, per la creazione di piattaforme di investimento, in particolare di piattaforme di investimento transfrontaliere e macroregionali e di piattaforme di investimento che raggruppino progetti di piccole e medie dimensioni in uno o più Stati membri per tema o regione ;

(e bis)

azioni volte ad agevolare e sostenere l'utilizzo del finanziamento misto con sovvenzioni o strumenti finanziari finanziati dal bilancio dell'Unione o da altre fonti, al fine di rafforzare le sinergie e la complementarità tra gli strumenti dell'Unione e di ottimizzare l'effetto leva e l'impatto del programma InvestEU;

(f)

azioni di sostegno alla creazione di capacità per sviluppare capacità, competenze e processi organizzativi e accelerare la preparazione agli investimenti delle organizzazioni, in modo che i promotori e le autorità possano costituire riserve di progetti di investimenti , sviluppare strumenti finanziari e piattaforme di investimento e gestire i progetti e che gli intermediari finanziari possano realizzare le operazioni di finanziamento e di investimento a beneficio di soggetti che hanno difficoltà a ottenere l'accesso ai finanziamenti, anche attraverso il sostegno allo sviluppo di capacità di valutazione del rischio o di specifiche conoscenze settoriali , con particolare riguardo ai settori culturali e creativi .

(f bis)

fornitura di sostegno proattivo sotto forma di consulenze per start-up, in particolare laddove le start-up intendano proteggere i loro investimenti nel campo della ricerca e dell'innovazione attraverso l'ottenimento di titoli di proprietà intellettuale, quali i brevetti.

3.   Il polo di consulenza InvestEU è a disposizione dei promotori di progetti pubblici e privati, ivi comprese banche di promozione nazionali, piattaforme di investimento, PMI e start-up, delle autorità pubbliche, degli intermediari finanziari e di altri intermediari.

4.   Per i servizi di cui al paragrafo 2 possono essere applicate commissioni per coprire parte dei costi di fornitura , fatta eccezione dei servizi forniti ai promotori di progetti pubblici e alle organizzazioni senza scopo di lucro, che sono a titolo gratuito . Le commissioni imputate alle PMI per i servizi di cui al paragrafo 2 non superano un terzo del costo della fornitura di tali servizi.

5.   Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1 e per agevolare la prestazione di consulenza, il polo di consulenza InvestEU metterà a frutto l'esperienza della Commissione, del gruppo BEI e degli altri partner esecutivi.

6.   Se necessario, il polo di consulenza InvestEU è presente a livello locale. In particolare esso è presente negli Stati membri o nelle regioni che incontrano difficoltà nell'elaborazione dei progetti nel quadro del Fondo InvestEU. Il polo di consulenza InvestEU fornisce assistenza per il trasferimento delle conoscenze a livello regionale e locale, al fine di creare capacità e sviluppare competenze regionali e locali per il sostegno di cui al paragrafo 1 e di attuare e accogliere piccoli progetti .

6 bis.     Onde fornire il sostegno sotto forma di consulenza di cui al paragrafo 1 e di agevolare la prestazione di tale sostegno a livello locale, il polo di consulenza InvestEU coopera con le banche o gli istituti di promozione nazionali e beneficia della loro esperienza. La cooperazione tra il polo di consulenza InvestEU, da un lato, e una banca o un istituto di promozione nazionale, dall'altro, può assumere la forma di un partenariato contrattuale. Il polo di consulenza InvestEU si adopera per concludere almeno un accordo di cooperazione con una banca o un istituto nazionale di promozione per Stato membro. Negli Stati membri in cui non esistono banche o istituti nazionali di promozione, il polo di consulenza InvestEU fornisce, se del caso e su richiesta dello Stato membro interessato, sostegno sotto forma di consulenza in merito alla creazione di tale banca o istituto.

7.   I partner esecutivi propongono ai promotori di progetti che presentano domanda di finanziamento, tra cui, in particolare, progetti di piccola scala, di chiedere il sostegno del polo di consulenza InvestEU, allo scopo di migliorare, se del caso, la preparazione dei progetti e di valutare la possibilità di raggruppare i progetti.

I partner esecutivi informano inoltre i promotori, se del caso, sulla possibilità di includere i progetti nel portale InvestEU di cui all'articolo 21.

CAPO VI

Articolo 21

Portale InvestEU

1.   La Commissione istituisce il portale InvestEU. Esso consiste in una banca dati sui progetti facilmente accessibile e di facile utilizzo che fornisce informazioni pertinenti per ciascun progetto.

2.   Il portale InvestEU mette a disposizione, dei promotori di progetti, un canale per dare visibilità ai progetti per i quali sono in cerca di finanziamenti e, agli investitori, informazioni su detti progetti. L'inclusione di progetti nel portale InvestEU lascia impregiudicate le decisioni sui progetti definitivi ammessi al sostegno ai sensi del presente regolamento, a titolo di qualsiasi altro strumento dell'Unione, o al finanziamento pubblico.

3.   Nel portale sono inseriti solo i progetti compatibili con la normativa e le politiche dell'Unione.

4.   La Commissione trasmette al pertinente partner esecutivo e, se del caso, al polo di consulenza InvestEU, i progetti che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3.

5.   I partner esecutivi esaminano i progetti rientranti nel loro ambito geografico e di attività.

CAPO VII

RESPONSABILITÀ, MONITORAGGIO E RELAZIONI, VALUTAZIONE E CONTROLLO

Articolo 21 bis

Responsabilità

1.     Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, il presidente del comitato direttivo riferisce sulle prestazioni del Fondo InvestEU all'istituzione richiedente, anche partecipando a un'audizione dinanzi al Parlamento europeo.

2.     Il presidente del comitato direttivo risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni rivolte al Fondo InvestEU dal Parlamento europeo o dal Consiglio, in ogni caso entro cinque settimane dalla data di ricevimento dell'interrogazione.

3.     Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, la Commissione trasmette una relazione in merito all'applicazione del presente regolamento.

Articolo 22

Monitoraggio e relazioni

1.   Gli indicatori da utilizzare per riferire sui progressi del programma InvestEU nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 sono stabiliti nell'allegato III.

2.   Per assicurare una valutazione efficace dei progressi compiuti dal programma InvestEU nel conseguire i propri obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per modificare l'allegato III, allo scopo, se necessario, di rivedere o completare gli indicatori e di integrare le disposizioni del presente regolamento in materia di monitoraggio e valutazione.

3.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati. A tale scopo sono imposti obblighi di informazione proporzionati ai partner esecutivi e ad altri destinatari dei finanziamenti dell'Unione, a seconda dei casi.

4.   La Commissione riferisce sull'attuazione del programma InvestEU ai sensi degli [articoli 241 e 250] del [regolamento finanziario]. A tal fine, il gruppo BEI e i partner esecutivi trasmettono annualmente le informazioni necessarie , comprese le informazioni relative al funzionamento della garanzia, per consentire alla Commissione di rispettare l'obbligo di informazione.

5.   Inoltre, ogni sei mesi ciascun partner esecutivo presenta al Parlamento europeo e alla Commissione una relazione sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dal presente regolamento, disaggregando le informazioni per il comparto dell'UE e per il comparto degli Stati membri, e disaggregandole ulteriormente per Stato membro. La relazione include la valutazione del rispetto delle condizioni per l'uso della garanzia dell'UE e degli indicatori chiave di prestazione di cui all'allegato III. La relazione include anche dati operativi, statistici, finanziari e contabili , nella più ampia misura possibile, tutelando al contempo la riservatezza delle informazioni private e delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale, su ogni operazione di finanziamento e di investimento al livello dei comparti, delle finestre e del Fondo InvestEU. Una delle relazioni contiene le informazioni che i partner esecutivi forniscono ai sensi dell'[articolo 155, paragrafo 1, lettera a),] del [regolamento finanziario]. La Commissione redige e valuta le relazioni dei partner esecutivi e presenta una sintesi in forma di relazioni pubbliche annuali che forniscono informazioni sul livello di attuazione del programma rispetto agli obiettivi e agli indicatori di rendimento, indicando i rischi e le opportunità per le operazioni di finanziamento e di investimento sostenute dal programma InvestEU.

Articolo 23

Valutazione

1.   Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.

2.   Entro il 30 settembre 2024 la Commissione effettua una valutazione intermedia del programma InvestEU, in particolare dell'uso della garanzia dell'UE.

3.   Al termine dell'attuazione del programma InvestEU e comunque non oltre due anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma InvestEU, in particolare dell'uso della garanzia dell'UE.

4.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

5.   I partner esecutivi forniscono e trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per effettuare le valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

6.   Ai sensi dell'[articolo 211, paragrafo 1,] del [regolamento finanziario], ogni tre anni la Commissione include nella relazione annuale di cui all'[articolo 250] del [regolamento finanziario] il riesame dell'adeguatezza del tasso di copertura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, tenuto conto del profilo di rischio effettivo delle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell'UE. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per adeguare, alla luce del predetto riesame, il tasso di copertura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, fino ad un massimo del 15 %.

Articolo 24

Audit

Gli audit sull'utilizzo del finanziamento dell'Unione effettuati dalla Corte dei conti europea insieme a quelli eseguiti da persone o soggetti, anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione, costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità ai sensi dell'[articolo 127] del [regolamento finanziario].

Articolo 25

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Il paese terzo partecipante al programma InvestEU in base a una decisione presa nel quadro di un accordo internazionale o in virtù di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Articolo 26

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. La preparazione degli atti delegati relativi alle attività svolte dai partner esecutivi, o che coinvolgono questi ultimi, avviene in stretto dialogo con tali partner.

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 3 e 6, all'articolo 17 bis, all'articolo 17 ter, all'articolo 22, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere [dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 3 e 6, all'articolo 17 bis, all'articolo 17 ter, all'articolo 22, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima di adottare l'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafi 3 e 6, dell'articolo 17 bis, dell'articolo 17 ter, dell'articolo 22, paragrafo 2, e dell'articolo 23, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

CAPO VIII

TRASPARENZA E VISIBILITÀ

Articolo 27

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.   I partner esecutivi rendono nota l'origine dei fondi dell'Unione e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e mirate per destinatari diversi, tra cui i media e il vasto pubblico , concentrandosi tra l'altro sugli impatti sociali e ambientali .

2.   La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma InvestEU, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma InvestEU contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 28

Disposizioni transitorie

1.   Le entrate, i rimborsi e i recuperi provenienti da strumenti finanziari istituiti dai programmi di cui all'allegato IV possono essere utilizzati per la copertura della garanzia dell'UE ai sensi del presente regolamento.

2.   Le entrate, i rimborsi e i recuperi provenienti dalla garanzia dell'UE istituita dal regolamento (UE) 2015/1017 possono essere utilizzati per la copertura della garanzia dell'UE ai sensi del presente regolamento, a meno che siano utilizzati ai fini di cui agli articoli 4, 9 e 12 del regolamento (UE) 2015/1017.

Articolo 29

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

Importi ▌per obiettivo specifico

La ripartizione ▌di cui all'articolo 4, paragrafo 2, per le operazioni di finanziamento e di investimento è la seguente:

(a)

▌11 500 000 000 EUR per gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a);

(b)

▌11 250 000 000 EUR per gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);

(c)

12 500 000 000 EUR per gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c);

(d)

5 567 500 000 EUR per gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d).

ALLEGATO II

Settori ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento

Le operazioni di finanziamento e di investimento possono rientrare in uno o più dei settori che si elencano di seguito.

1.

Sviluppo del settore energetico, conformemente alle priorità dell'Unione dell'energia, inclusa la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, e agli impegni assunti nel quadro dell'Agenda 2030 e dell'accordo di Parigi, in particolare mediante:

(a)

espansione della produzione, accelerazione della diffusione, della fornitura o  dell'attuazione di soluzioni per le energie rinnovabili pulite e sostenibili;

(b)

efficienza energetica , transizione energetica e risparmio energetico (con particolare attenzione alla riduzione della domanda attraverso la gestione della medesima e la ristrutturazione edilizia);

(c)

sviluppo, ammodernamento delle infrastrutture energetiche sostenibili e interventi per renderle intelligenti (trasmissione e distribuzione, tecnologie di stoccaggio , reti intelligenti ) e maggiori livelli di interconnessione elettrica tra gli Stati membri ;

(d)

produzione e fornitura di carburanti sintetici sostenibili a partire da fonti rinnovabili/a zero emissioni e combustibili alternativi , anche per tutti i modi di trasporto, in linea con le disposizioni della [direttiva 2009/28/CE sulle energie rinnovabili] ;

(e)

infrastrutture per la cattura del carbonio per lo stoccaggio del carbonio nei processi industriali, negli impianti bioenergetici e nelle strutture di produzione verso la transizione energetica .

2.

Sviluppo di infrastrutture di trasporto e di soluzioni di mobilità sostenibili e sicure e di attrezzature e di tecnologie innovative conformemente alle priorità dell'Unione in materia di trasporti e agli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi, in particolare mediante:

(a)

progetti a sostegno dello sviluppo dell'infrastruttura TEN-T, compresi nodi urbani, porti marittimi e di navigazione interna, aeroporti, terminali multimodali e loro collegamento alle principali reti , e le applicazioni telematiche previste dal regolamento (UE) n. 1315/2013 ;

(a bis)

progetti infrastrutturali TEN-T che prevedono l'uso di almeno due modi di trasporto differenti, in particolare i terminali merci multimodali e i nodi di trasporto passeggeri;

(b)

progetti per la mobilità urbana intelligente e sostenibile , compresi il trasporto per vie navigabili interne e il trasporto aereo (incentrati su modi di trasporto urbano a bassa emissione, accessibilità non discriminatoria , inquinamento atmosferico e acustico, consumo di energia e  una maggiore sicurezza, anche per i ciclisti e i pedoni );

(c)

sostegno al rinnovo e all'ammodernamento del parco veicolare per adottare soluzioni di mobilità a basse emissioni , compreso l'uso di combustibili alternativi e di combustibili sintetici da fonti rinnovabili/neutre in termini di emissioni di carbonio nei veicoli di tutti i modi di trasporto ;

(d)

infrastruttura ferroviaria, altri progetti ferroviari, infrastrutture per la navigazione interna, porti marittimi e autostrade del mare ;

(e)

infrastrutture per i combustibili alternativi per tutti i modi di trasporto , comprese le infrastrutture per la ricarica elettrica;

(e bis)

progetti per la mobilità intelligente e sostenibile, incentrati sui seguenti aspetti:

(i)

sicurezza stradale (compresa una maggiore sicurezza per i conducenti e i passeggeri e la riduzione del numero di incidenti mortali e di feriti gravi);

(ii)

accessibilità (anche nelle zone rurali);

(iii)

riduzione delle emissioni;

(iv)

sviluppo e diffusione di nuove tecnologie e servizi di trasporto, in particolare da parte delle PMI e in relazione a modi di trasporto connessi e autonomi, nonché alla biglietteria integrata;

(e ter)

progetti volti a mantenere o ad aggiornare le infrastrutture di trasporto esistenti, comprese le autostrade della rete TEN-T, laddove è necessario aggiornare, mantenere o migliorare la sicurezza stradale, sviluppare servizi ITS o garantire l'integrità e gli standard dell'infrastruttura, in particolare aree e strutture di parcheggio sicure, stazioni di rifornimento di carburanti alternativi e sistemi di ricarica elettrica;

(e quater)

infrastrutture stradali per il trasporto nei paesi beneficiari del Fondo di coesione, nelle regioni meno sviluppate o per progetti di trasporto transfrontalieri .

3.

Ambiente e risorse, in particolare mediante:

(a)

acqua, compresi fornitura e servizi igienico-sanitari, infrastrutture costiere e altre infrastrutture idriche verdi;

(b)

infrastrutture di gestione dei rifiuti;

(c)

progetti e imprese nei settori della gestione delle risorse ambientali e delle tecnologie sostenibili ;

(d)

rafforzamento e ripristino degli ecosistemi e dei servizi da essi forniti;

(e)

sviluppo urbano, rurale e costiero sostenibile e riqualificazione ;

(f)

azioni relative ai cambiamenti climatici, compresa la riduzione del rischio di catastrofi naturali , la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi ;

(g)

progetti e imprese che realizzano l'economia circolare, integrando gli aspetti dell'efficienza delle risorse nella produzione e nel ciclo di vita dei prodotti, compresi l'approvvigionamento sostenibile di materie prime primarie e secondarie;

(h)

decarbonizzazione e riduzione sostanziale delle emissioni delle industrie ad alta intensità energetica, comprese le attività di dimostrazione su larga scala delle tecnologie innovative a basse emissioni e relativa diffusione;

(h bis)

progetti di promozione del patrimonio culturale sostenibile, in particolare strategie e strumenti per la salvaguardia del patrimonio culturale materiale e immateriale europeo .

4.

Sviluppo di infrastrutture di connettività digitale, in particolare mediante progetti che sostengono la diffusione di reti digitali ad altissima capacità , della connettività 5G e miglioramento della connettività digitale e dell'accesso alla rete, in particolare nelle aree rurali e nelle regioni periferiche .

5.

Ricerca, sviluppo e innovazione, in particolare mediante:

(a)

sostegno all' infrastruttura di ricerca e  ai progetti di ricerca e innovazione in tutte le aree tematiche definite in Orizzonte Europa e che contribuiscono agli obiettivi di quest'ultimo ;

(b)

progetti delle imprese , inclusa la formazione e la promozione della creazione di cluster e reti di imprese ;

(c)

progetti e programmi di dimostrazione e diffusione delle infrastrutture, delle tecnologie e dei processi connessi;

(d)

progetti collaborativi di ricerca e innovazione tra il mondo accademico , le organizzazioni di ricerca e innovazione e le imprese; partenariati pubblico-privato e organizzazioni della società civile;

(e)

trasferimento di conoscenze e tecnologie;

(f)

nuovi prodotti per la salute, efficaci e accessibili , tra cui prodotti farmaceutici, presidi medici , diagnostici e terapeutici avanzati , nuovi antimicrobici e un processo di sviluppo innovativo, che eviti di ricorrere a sperimentazioni su animali .

6.

Sviluppo, diffusione ed espansione di tecnologie e servizi digitali, in particolare mediante:

(a)

intelligenza artificiale , in linea con il programma Europa digitale, in particolare per quanto riguarda l'etica ;

(a bis)

tecnologia quantistica;

(b)

cibersicurezza e infrastrutture di protezione delle reti;

(c)

internet delle cose;

(d)

blockchain e altre tecnologie di registro distribuito;

(e)

competenze digitali avanzate;

(f)

altre tecnologie e servizi digitali avanzati che contribuiscono alla digitalizzazione dell'industria dell'Unione e all'integrazione delle tecnologie, dei servizi e delle competenze digitali nel settore dei trasporti dell'Unione;

(f bis)

robotica e automazione .

7.

Sostegno finanziario alle entità che contano un massimo di 3 000 dipendenti . La sezione PMI è incentrata unicamente sulle PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione, nonché le imprese sociali che sono PMI, in particolare mediante:

(a)

messa a disposizione di capitale di esercizio e di investimenti , in particolare per azioni che promuovono un ambiente e una cultura imprenditoriale e che stimolano la creazione e la crescita delle microimprese e delle piccole e medie imprese ;

(b)

messa a disposizione di capitale di rischio, dalla fase costitutiva alla fase di espansione, per assicurare la leadership tecnologica in settori innovativi e sostenibili , incluso il potenziamento della digitalizzazione e della capacità di innovazione, e per garantire la competitività a livello mondiale .

8.

Settori culturali e creativi; mezzi di comunicazione, settore audiovisivo e giornalismo , in particolare mediante, tra l'altro :

(a)

nuove tecnologie come le tecnologie assistive applicate ai beni e ai servizi culturali e creativi;

(b)

utilizzo delle tecnologie digitali per la conservazione e il restauro del patrimonio culturale materiale e immateriale europeo;

(c)

industrie e settori culturali e creativi, ad esempio realtà aumentata/realtà virtuale, ambienti immersivi, interfacce informatiche umane, protocollo Internet e infrastrutture di cloud, reti 5G, nuovi media;

(d)

gestione tecnologica dei diritti di proprietà intellettuale.

9.

Settore del turismo.

10.

Agricoltura sostenibile, silvicoltura, pesca, acquacoltura e altri elementi della più ampia bioeconomia sostenibile.

11.

Investimenti sociali, compresi quelli che sostengono l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare mediante:

(a)

finanza etica e sostenibile, microfinanza, finanziamento delle imprese sociali ed economia sociale;

(b)

domanda e offerta di competenze;

(c)

istruzione, formazione professionale e servizi connessi;

(d)

infrastruttura sociale, in particolare

(i)

istruzione e formazione, compresa istruzione e cura della prima infanzia, strutture educative, alloggi per studenti e apparecchiature digitali;

(ii)

edilizia popolare;

(iii)

cure mediche e cure di lunga durata, compresi ospedali, cliniche, assistenza sanitaria di base, servizi a domicilio e servizi di assistenza di prossimità;

(e)

innovazione sociale, compresi soluzioni e programmi sociali innovativi volti a promuovere l'impatto sociale e a conseguire risultati nei settori di cui al presente punto;

(f)

attività culturali aventi un obiettivo sociale;

(f bis)

misure volte a promuovere l'uguaglianza di genere e la partecipazione attiva delle donne;

(g)

integrazione delle persone vulnerabili, compresi i cittadini di paesi terzi;

(h)

soluzioni innovative in campo sanitario, compresi la sanità elettronica, servizi sanitari e nuovi modelli di assistenza;

(i)

inclusione e accessibilità per le persone con disabilità.

12.

Sviluppo dell’industria della difesa, per rafforzare l’autonomia strategica dell’Unione, in particolare attraverso il sostegno:

(a)

alla catena di approvvigionamento dell’industria della difesa dell’Unione, in particolare attraverso il sostegno finanziario alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione;

(b)

alle imprese partecipanti a progetti innovativi di rottura nel settore della difesa e tecnologie a duplice uso strettamente connesse;

(c)

alla catena di approvvigionamento nel settore della difesa in caso di partecipazione a progetti collaborativi di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, compresi i progetti finanziati dal Fondo europeo per la difesa;

(d)

alle infrastrutture di formazione e di ricerca nel settore della difesa.

13.

Lo spazio, in particolare attraverso lo sviluppo del settore spaziale, in linea con gli obiettivi della strategia spaziale:

(a)

per massimizzare i benefici per la società e l'economia dell'Unione;

(b)

per promuovere la competitività delle tecnologie e dei sistemi spaziali, con particolare attenzione all'indipendenza delle catene di approvvigionamento;

(c)

per sostenere l'imprenditoria nel settore spaziale , incluso lo sviluppo a valle ;

(d)

per promuovere l'autonomia dell'Unione nell'accesso sicuro allo spazio, compresi gli aspetti del duplice uso.

13 bis.

Mari e oceani, attraverso lo sviluppo di un'economia blu sostenibile, in linea con gli obiettivi della politica marittima integrata, in particolare mediante:

(a)

l'imprenditoria marittima;

(b)

un'industria marittima innovativa e competitiva;

(c)

la conoscenza degli oceani e lo sviluppo di competenze per lavorare nell'economia blu;

(d)

l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare dell'OSS 14 (vita sott'acqua);

(e)

energia marina rinnovabile ed economia circolare. [Emm. 2 e 16/rev]

ALLEGATO III

Indicatori chiave di prestazione

1.   Volume dei finanziamenti InvestEU (disaggregato per i punti e le lettere relativi ai settori ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento di cui all'allegato II)

1.1

Volume delle operazioni firmate

1.2

Investimenti mobilitati

1.3

Importo dei finanziamenti privati mobilitati

1.4

Effetto leva ed effetto moltiplicatore conseguiti

1.4

bis Sinergie con altri programmi dell'Unione

2.   Copertura geografica dei finanziamenti InvestEU (disaggregata per i punti e le lettere relativi ai settori ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento di cui all'allegato II)

2.1

Numero dei paesi interessati dai progetti

2.1

bis Numero di regioni interessate dai progetti

2.1

ter Numero e volume delle operazioni per Stato membro e per regione

3.   Impatto dei finanziamenti InvestEU

3.1

Numero di posti di lavoro creati o finanziati

3.2

Investimenti a sostegno degli obiettivi energetici e climatici e, se del caso, particolareggiati per finestra politica e categoria, nonché in base alla percentuale di rilevanza climatica

3.3

Investimenti a sostegno della digitalizzazione

3.3

bis Investimenti a sostegno degli obiettivi sociali

4.   Infrastrutture sostenibili

4.1

Energia: capacità aggiuntiva di produzione di energia rinnovabile installata (MW) per fonte

4.2

Energia: Numero di nuclei familiari , numero di locali pubblici e commerciali con una migliore classificazione in termini di consumi energetici , compreso il grado di miglioramento della classificazione, o cifre equivalenti, o numero di unità abitative rinnovate secondo gli standard degli edifici a energia quasi zero e di casa passiva ;

4.3

Digitale: numero aggiuntivo di nuclei familiari , edifici commerciali e/o pubblici con accesso alla banda larga di almeno 100 Mbps, potenziabile alla velocità di un Gigabit , o numero di punti di accesso Wi-Fi creati

4.4

Trasporti: investimenti mobilitati nella TEN-T di cui: ▌

reti centrali e rete globale nelle parti individuate nell'allegato del [regolamento n. XXX, inserire il riferimento al nuovo meccanismo per collegare l'Europa];

infrastruttura multimodale;

soluzioni innovative che contribuiscono a una combinazione equilibrata di modi di trasporto, compresi il trasporto per vie navigabili interne e il trasporto aereo;

numero di punti utilizzati per l'infrastruttura dei combustibili alternativi

4.5

Ambiente: investimenti che contribuiscono all'attuazione di piani e programmi previsti dall'acquis ambientale dell'Unione relativi a qualità dell'aria, acqua, rifiuti e natura

4.5

bis Numero di punti utilizzati per l'infrastruttura dei combustibili alternativi

4.6

Riduzione emissioni: quantità di emissioni di CO2 ridotte

5.   Ricerca, innovazione e digitalizzazione

5.1

Contributo all'obiettivo del 3 % del PIL dell'Unione investito in ricerca, sviluppo e innovazione attraverso il programma

5.2

Numero di imprese beneficiarie che realizzano progetti di ricerca e innovazione durante l'intero periodo di riferimento del programma

5.2

bis Numero di progetti che in passato hanno beneficiato del sostegno di Orizzonte Europa e/o del programma Europa digitale

6.   PMI

6.1

Numero di imprese beneficiarie per dimensione (microimprese, piccole e medie imprese e piccole imprese a media capitalizzazione)

6.2

Numero di imprese beneficiarie per fase (avvio, crescita/espansione) , in particolare le PMI innovative

6.3

Numero di imprese beneficiarie per settore

7.   Investimenti sociali e competenze

7.1

Infrastrutture sociali: capacità e portata delle infrastrutture sociali finanziate per settore: edilizia residenziale, istruzione, salute, altro

7.2

Microfinanza e finanziamento dell'imprenditoria sociale: numero di imprese dell'economia sociale beneficiarie

7.2

bis Microfinanza e finanziamento dell'imprenditoria sociale: numero di imprese dell'economia sociale create

7.2

ter Microfinanza e finanziamento dell'imprenditoria sociale: numero di imprese dell'economia sociale beneficiarie per fase (avvio, crescita/espansione)

7.5

Competenze: numero di persone che acquisiscono nuove competenze o le cui competenze sono convalidate : diploma di istruzione formale , informale e non formale e di formazione

ALLEGATO IV

Programma InvestEU — Strumenti precedenti

A.   Strumenti di capitale:

Meccanismo europeo per le tecnologie (MET98): decisione 98/347/CE del Consiglio, del 19 maggio 1998, recante misure di assistenza finanziaria a favore di piccole e medie imprese (PMI) innovatrici e creatrici di posti di lavoro — Iniziativa a favore della crescita e dell'occupazione (GU L 155 del 29.5.1998, pag. 43).

TTP: decisione della Commissione che adotta una decisione di finanziamento riguardante il finanziamento di azioni dell'attività «Mercato interno dei beni e politiche settoriali» della direzione generale Imprese e industria per il 2007 e che adotta la decisione quadro relativa al finanziamento dell'azione preparatoria «Pieno ruolo dell'UE in un mondo globalizzato» e di quattro progetti pilota: «Erasmus per i giovani imprenditori», «Misure per promuovere la cooperazione e i partenariati tra microimprese e PMI», «Trasferimento tecnologico» e «Destinazioni europee di eccellenza» della direzione generale Imprese e industria per il 2007 (C(2007) 531).

Meccanismo europeo per le tecnologie (MET01): decisione 2000/819/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa ad un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) (GU L 333 del 29.12.2000, pag. 84).

GIF: decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

Meccanismo per collegare l'Europa (MCE): regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129) come modificato dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

EFG del COSME: regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014-2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33).

Strumento di capitale InnovFin:

regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104);

regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81);

decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

Finestra per gli investimenti per lo sviluppo di capacità dell'EaSI: regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale («EaSI») e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238).

B.   Strumenti di garanzia:

Strumento di garanzia per le PMI 1998 (SMEG98): decisione 98/347/CE del Consiglio, del 19 maggio 1998, recante misure di assistenza finanziaria a favore di piccole e medie imprese (PMI) innovatrici e creatrici di posti di lavoro — Iniziativa a favore della crescita e dell'occupazione (GU L 155 del 29.5.1998, pag. 43).

Strumento di garanzia per le PMI 2001 (SMEG01): decisione 2000/819/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa ad un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) (GU L 333 del 29.12.2000, pag. 84).

Strumento di garanzia per le PMI 2007 (SMEG07): decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

Strumento europeo Progress di microfinanza — Garanzia (EPMF-G): decisione n. 283/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 87 del 7.4.2010, pag. 1).

RSI:

decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) Dichiarazioni della Commissione (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1);

decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico Cooperazione che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86);

decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico Capacità che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 299)

EaSI garanzia: regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale («EaSI») e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238).

Strumento di garanzia dei prestiti del COSME (LGF del COSME): regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014-2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33).

InnovFin debito:

regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81);

regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104);

decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

Strumento di garanzia per i settori culturali e creativi (CCS GF): regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221).

Strumento di garanzia dei prestiti destinati agli studenti (SLGR): regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

Finanziamento privato per l'efficienza energetica (PF4EE): regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185).

C.   Strumenti di condivisione del rischio:

Meccanismo di finanziamento con condivisione del rischio (RSFF): decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) Dichiarazioni della Commissione (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

InnovFin:

regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81);

regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Strumento di debito del meccanismo per collegare l'Europa (CEF DI): regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

Strumento di finanziamento del capitale naturale (NCFF): regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185).

D.   Veicoli di investimento dedicati:

Strumento europeo Progress di microfinanza — Fonds commun de placement — Fonds d'investissements spécialisés (EPMF FCP-FIS): decisione n. 283/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 87 del 7.4.2010, pag. 1).

Marguerite:

regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia (GU L 162 del 22.6.2007, pag. 1);

decisione della Commissione, del 25 febbraio 2010, relativa alla partecipazione dell'Unione europea al Fondo europeo 2020 per l'energia, il cambiamento climatico e le infrastrutture (Fondo Marguerite) (C(2010)0941).

Fondo europeo per l'efficienza energetica (EEEF): regolamento (UE) n. 1233/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 663/2009 che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia (GU L 346 del 30.12.2010, pag. 5).


(1)  La questione è stata rinviata alle commissioni competenti in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0482/2018).

(*1)  Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo grassetto e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.

(2)  GU C […] del […], pag. […].

(3)  GU C […] del […], pag. […].

(4)  COM(2018)0097.

(1bis)   Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(5)  COM(2018)0353.

(6)  Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).

(7)  COM(2017)0206.

(8)  COM(2017)0250.

(9)  Pubblicata come European Economy Discussion Paper, n. 74, gennaio 2018.

(10)  Riferimento da aggiornare: GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1. L’accordo è disponibile al seguente indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013Q1220(01)&from=EN

(1bis)   Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1).

(1ter)   Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

(11)  Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(13)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(14)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(15)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(16)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(17)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(1 bis)   Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/548


P8_TA(2019)0027

Documento di viaggio provvisorio dell'UE *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sulla proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE e abroga la decisione 96/409/PESC (COM(2018)0358 — C8-0386/2018 — 2018/0186(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2020/C 411/46)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2018)0358),

visto l'articolo 23, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0386/2018),

visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0433/2018),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)

In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (24), la Commissione dovrebbe valutare la presente direttiva in particolare sulla base di informazioni raccolte tramite specifici dispositivi di monitoraggio per stimare l'incidenza della direttiva e l'esigenza di ulteriori interventi.

(19)

In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio (24), la Commissione dovrebbe valutare la presente direttiva in particolare sulla base di informazioni raccolte tramite specifici dispositivi di monitoraggio per stimare l'incidenza della direttiva, compreso il suo impatto sui diritti fondamentali, e l'esigenza di ulteriori interventi. La valutazione dovrebbe essere messa a disposizione del Parlamento europeo, del Garante europeo della protezione dei dati e dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)

Al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nell’attuare la presente direttiva si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Il sistema ETD UE esige il trattamento dei dati personali necessari a verificare l’identità del richiedente, stampare l’adesivo ETD UE e agevolare il viaggio dell’interessato. È necessario specificare ulteriormente le garanzie applicabili ai dati personali trattati, quali il termine massimo di conservazione dei dati personali raccolti. Onde evitare eventuali abusi è necessario un termine massimo di conservazione di tre anni . La cancellazione dei dati personali dei richiedenti non dovrebbe incidere sulla capacità degli Stati membri di monitorare l’applicazione della presente direttiva.

(20)

Al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nell’attuare la presente direttiva si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Il sistema ETD UE esige il trattamento dei dati personali necessari a verificare l’identità del richiedente, stampare l’adesivo ETD UE e agevolare il viaggio dell’interessato. È necessario specificare ulteriormente le garanzie applicabili ai dati personali trattati, quali il termine massimo di conservazione dei dati personali raccolti. Onde evitare eventuali abusi è necessario un termine massimo di conservazione . Tale periodo dovrebbe essere proporzionato e non superare i 90 giorni dalla scadenza della validità dell’ETD UE rilasciato. L’anonimizzazione o la cancellazione dei dati personali dei richiedenti non dovrebbe incidere sulla capacità degli Stati membri di monitorare l’applicazione della presente direttiva.

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Articolo 4 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Entro 36 ore dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2 lo Stato membro di cittadinanza risponde alla consultazione conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/637 e conferma se il richiedente è suo cittadino. Previa conferma della cittadinanza del richiedente, lo Stato membro che presta assistenza rilascia a quest'ultimo l'ETD UE al più tardi il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui ha ricevuto la risposta dello Stato membro di cittadinanza.

3.   Entro 24 ore dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2 lo Stato membro di cittadinanza risponde alla consultazione conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/637 e conferma se il richiedente è suo cittadino. Previa conferma della cittadinanza del richiedente, lo Stato membro che presta assistenza rilascia a quest'ultimo l'ETD UE al più tardi il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui ha ricevuto la risposta dello Stato membro di cittadinanza.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Articolo 4 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   In casi eccezionali debitamente giustificati gli Stati membri possono disporre di termini più lunghi rispetto a quelli di cui ai paragrafi 1 e 3.

4.   In casi eccezionali debitamente giustificati gli Stati membri possono disporre di termini più brevi o più lunghi rispetto a quelli di cui ai paragrafi 1 e 3.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Articolo 9 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

caratteristiche e requisiti di sicurezza complementari, inclusi più efficaci dispositivi anti-contraffazione e anti-falsificazione;

(b)

caratteristiche e requisiti di sicurezza non biometrici complementari, inclusi più efficaci dispositivi anti-contraffazione e anti-falsificazione;

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Articolo 13 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Lo Stato membro che presta assistenza e lo Stato membro di cittadinanza conservano i dati personali del richiedente per non oltre tre anni . Allo scadere del periodo di conservazione i dati personali del richiedente sono cancellati.

4.   Lo Stato membro che presta assistenza e lo Stato membro di cittadinanza conservano i dati personali del richiedente per non oltre 90 giorni dalla scadenza della validità dell’ETD UE rilasciato . Allo scadere del periodo di conservazione i dati personali del richiedente sono cancellati. I dati anonimizzati possono essere conservati, se necessario, ai fini del monitoraggio e della valutazione del presente regolamento.

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Articolo 15 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Non prima di cinque anni dalla data di recepimento della presente direttiva la Commissione effettua una valutazione della medesima e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio le sue principali conclusioni, anche sull'adeguatezza del livello di sicurezza dei dati personali.

1.   Non prima di tre anni dalla data di recepimento della presente direttiva la Commissione effettua una valutazione della medesima e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio le sue principali conclusioni, anche sull'adeguatezza del livello di sicurezza dei dati personali e dell’eventuale impatto sui diritti fondamentali .


(24)  Accordo interistituzionale Legiferare meglio tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

(24)  Accordo interistituzionale Legiferare meglio tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).


27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/552


P8_TA(2019)0028

Programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2021-2025) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2021-2025) che integra Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione (COM(2018)0437 — C8-0380/2018 — 2018/0226(NLE))

(Consultazione)

(2020/C 411/47)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2018)0437),

visto l'articolo 7 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0380/2018),

visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0406/2018),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)

Il Parlamento europeo dovrebbe essere consultato in tutte le fasi pertinenti durante l'attuazione e la valutazione del programma. Il Consiglio ha chiesto il parere del Parlamento europeo sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica per il periodo 2021-2025. Tuttavia, poiché la procedura legislativa ordinaria non si applica a norma del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, il Parlamento europeo non è considerato su un piano di parità con il Consiglio per l'adozione della legislazione nel settore nucleare. Dato il ruolo del Parlamento europeo quale colegislatore in materia di bilancio, e al fine di garantire la progettazione e l'attuazione coerenti del programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione, il programma Euratom di ricerca e formazione dovrebbe altresì essere approvato mediante la procedura legislativa ordinaria.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

La ricerca nucleare può contribuire al benessere sociale, alla prosperità economica e alla sostenibilità ambientale migliorando la protezione e la sicurezza nucleari e la radioprotezione. La ricerca sulla radioprotezione ha condotto a miglioramenti nelle tecnologie mediche a beneficio di numerosi cittadini e può ora apportare miglioramenti in altri settori quali l'industria, l'agricoltura, l'ambiente e la sicurezza. Di pari importanza è il potenziale contributo della ricerca nucleare alla decarbonizzazione a lungo termine del sistema energetico, in modo sicuro ed efficiente.

(2)

La ricerca nucleare può contribuire al benessere sociale e alla prosperità economica migliorando la protezione e la sicurezza nucleari e la radioprotezione. La ricerca nucleare fornisce un contributo importante alla sostenibilità ambientale e alla lotta contro i cambiamenti climatici, riducendo la dipendenza dell'Unione dall'energia importata, mentre la ricerca sulla radioprotezione ha condotto a miglioramenti nelle tecnologie mediche a beneficio di numerosi cittadini e può ora apportare miglioramenti in altri settori quali l'industria, l'agricoltura, l'ambiente e la sicurezza. Di pari importanza è il contributo della ricerca nucleare alla decarbonizzazione a lungo termine del sistema energetico, in modo sicuro ed efficiente.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

La relazione della Commissione dal titolo «Valutazione intermedia del programma Euratom di ricerca e formazione 2014-2018» (COM(2017)0697) presenta un insieme di principi guida per il programma. Questi includono: proseguire il sostegno alla ricerca nucleare incentrato sulla protezione, sulla sicurezza e sulle salvaguardie nucleari, la gestione dei rifiuti, la radioprotezione e lo sviluppo della fusione; migliorare ulteriormente, insieme ai beneficiari, l'organizzazione e la gestione dei programmi comuni europei nel settore nucleare; proseguire e potenziare le azioni Euratom di istruzione e formazione per sviluppare le pertinenti competenze alla base di tutti gli aspetti della sicurezza nucleare e della radioprotezione; sfruttare ulteriormente le sinergie fra il programma Euratom e le altre aree tematiche del programma quadro dell'Unione e sfruttare ulteriormente le sinergie fra le azioni dirette e indirette del programma Euratom.

(4)

La relazione della Commissione dal titolo «Valutazione intermedia del programma Euratom di ricerca e formazione 2014-2018» (COM(2017)0697) presenta un insieme di principi guida per il programma. Questi includono: proseguire il sostegno alla ricerca nucleare incentrato sulla protezione, sulle prestazioni, sulla sicurezza e sulle salvaguardie nucleari, la gestione dei rifiuti radioattivi , la radioprotezione e lo sviluppo della fusione; migliorare ulteriormente, insieme ai beneficiari, l'organizzazione e la gestione dei programmi comuni europei nel settore nucleare; proseguire e potenziare le azioni Euratom di istruzione e formazione per sviluppare le pertinenti competenze alla base di tutti gli aspetti della sicurezza nucleare e della radioprotezione , affinché sia garantito un livello elevato di competenze in particolare nella nuova generazione di ingegneri ; sfruttare ulteriormente le sinergie fra il programma Euratom e le altre aree tematiche del programma quadro dell'Unione e sfruttare ulteriormente le sinergie fra le azioni dirette e indirette del programma Euratom, contribuendo a garantire coerenza ed efficacia nel quadro dell'intero programma Euratom.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)

I progetti Euratom di gestione dei rifiuti contribuiscono a una migliore comprensione delle questioni inerenti alla gestione dei rifiuti radioattivi nell'Unione, quali la sicurezza dei futuri depositi di smaltimento geologico, il condizionamento dei rifiuti radioattivi, il comportamento a lungo termine dei combustibili esauriti all'interno dei depositi.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

Il programma è ideato ed elaborato in funzione della necessità di realizzare una massa critica di attività finanziate. Il risultato è raggiunto istituendo un numero limitato di obiettivi specifici incentrati sull'uso sicuro della fissione nucleare per scopi di produzione energetica e diversi dalla produzione di energia, mantenendo e sviluppando le competenze necessarie, promuovendo l'energia da fusione e sostenendo la politica dell'Unione in materia di protezione, sicurezza e salvaguardie nucleari.

(5)

Il programma è ideato ed elaborato in funzione della necessità di realizzare una massa critica di attività finanziate. Il risultato è raggiunto istituendo un numero limitato di obiettivi specifici incentrati sull'uso sicuro della fissione nucleare per scopi di produzione energetica e diversi dalla produzione di energia, mantenendo e sviluppando le competenze necessarie, promuovendo l'energia da fusione e sostenendo la politica dell'Unione in materia di protezione, sicurezza e salvaguardie nucleari , compreso lo sviluppo di conoscenze sulla disattivazione sicura, efficace ed economicamente efficiente degli impianti che raggiungono la fine del loro ciclo di vita, un ambito in cui le norme e gli investimenti non sono all'avanguardia .

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)

Il programma costituisce un elemento essenziale degli sforzi dell'Unione per mantenere e potenziare la leadership scientifica e industriale nel settore delle tecnologie energetiche. Al fine di sostenere il funzionamento in condizioni di sicurezza delle centrali a fissione nucleare esistenti e di facilitare la decarbonizzazione del sistema energetico, la ricerca nell'ambito della fissione dovrebbe continuare a costituire una parte integrante del programma Euratom.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter)

L'utilizzo sicuro dell'energia nucleare e delle radiazioni ionizzanti per scopi diversi dalla produzione di energia, ivi comprese la sicurezza nucleare e la disattivazione, dovrebbe essere promosso mediante ispezioni strutturali transfrontaliere e la condivisione delle conoscenze e delle migliori pratiche relative alla sicurezza dei sistemi di reattori e dei cicli del combustibile attualmente in uso, in particolare nel caso degli impianti nucleari situati in prossimità di una o più frontiere tra Stati membri.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Considerando 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 quater)

Gli incidenti nucleari gravi potrebbero costituire un pericolo per la salute umana. Ne consegue che il programma dovrebbe accordare la massima importanza alla sicurezza nucleare e, ove appropriato, agli aspetti della protezione trattati dal Centro comune di ricerca («JRC»).

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

Con il sostegno alla ricerca nucleare il programma dovrebbe contribuire a realizzare gli obiettivi di Orizzonte Europa — programma quadro di ricerca e innovazione («Orizzonte Europa») istituito dal regolamento (UE) n. […] del Parlamento europeo e del Consiglio (20) e dovrebbe agevolare l'attuazione della strategia Europa 2030 e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca.

(7)

Con il sostegno alla ricerca nucleare il programma dovrebbe contribuire a realizzare gli obiettivi di Orizzonte Europa — programma quadro di ricerca e innovazione («Orizzonte Europa») istituito dal regolamento (UE) n. […] del Parlamento europeo e del Consiglio (20) , in particolare promuovendo l'eccellenza e la scienza aperta, e dovrebbe agevolare l'attuazione della strategia Europa 2030 e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

Il programma dovrebbe ricercare le sinergie con Orizzonte Europa e altri programmi dell'Unione, dalla loro elaborazione e pianificazione strategica fino alla selezione, alla gestione, alla comunicazione, alla diffusione e allo sfruttamento dei risultati, al monitoraggio, all'audit e alla governance del progetto. Allo scopo di evitare sovrapposizioni e duplicazioni e aumentare l'effetto leva del finanziamento dell'UE, sono ammessi i trasferimenti da altri programmi dell'Unione verso le attività di Orizzonte Europa. In tal caso seguono le norme di Orizzonte Europa.

(8)

Il programma dovrebbe ricercare le sinergie e un allineamento più marcato con Orizzonte Europa e altri programmi dell'Unione, dalla loro elaborazione e pianificazione strategica fino alla selezione, alla gestione, alla comunicazione, alla diffusione e allo sfruttamento dei risultati, al monitoraggio, all'audit e alla governance del progetto. È essenziale che nei programmi siano mantenuti i principi fondamentali di eccellenza e scienza aperta. Allo scopo di evitare sovrapposizioni e duplicazioni e aumentare l'effetto leva del finanziamento dell'UE, sono ammessi i trasferimenti da altri programmi dell'Unione verso le attività di Orizzonte Europa. In tal caso seguono le norme di Orizzonte Europa.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)

È opportuno che le attività sviluppate nell'ambito del programma mirino a promuovere la parità tra donne e uomini nella ricerca e nell'innovazione, in particolare affrontando le cause soggiacenti agli squilibri di genere, sfruttando il pieno potenziale sia delle ricercatrici che dei ricercatori e integrando la dimensione di genere nei contenuti dei progetti, al fine di migliorare la qualità della ricerca e stimolare l'innovazione. È altresì opportuno che le attività mirino ad attuare i principi relativi all'uguaglianza fra donne e uomini di cui agli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis)

Il Centro comune di ricerca (JRC) garantisce il sostegno alla normalizzazione, al libero accesso degli scienziati dell'Unione ai singoli impianti nucleari, nonché alle attività di formazione in settori quali le salvaguardie e la scienza forense in campo nucleare o la disattivazione.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

per contribuire potenzialmente alla decarbonizzazione a lungo termine del sistema energetico, in modo sicuro ed efficiente.

(b)

contribuire alla decarbonizzazione a lungo termine del sistema energetico, in modo sicuro ed efficiente.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

migliorare l'utilizzo sicuro dell'energia nucleare e delle radiazioni ionizzanti per scopi diversi dalla produzione di energia, fra cui la protezione, la sicurezza e le salvaguardie nucleari, la radioprotezione, la gestione sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi e la disattivazione;

(a)

migliorare l'utilizzo sicuro ed efficiente dell'energia nucleare e delle radiazioni ionizzanti per scopi diversi dalla produzione di energia, fra cui la protezione, la sicurezza e le salvaguardie nucleari, la radioprotezione, la gestione sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi e la disattivazione;

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

sostenere la politica della Comunità in materia di protezione, sicurezza e salvaguardie nucleari.

(d)

sostenere la politica della Comunità in materia di protezione, sicurezza e salvaguardie nucleari , compreso lo sviluppo di conoscenze sulla disattivazione sicura, efficace ed economicamente efficiente degli impianti che raggiungono la fine del loro ciclo di vita .

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma è fissata a 1 675 000 000 EUR a prezzi correnti.

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma è fissata a  1 516 000 000 EUR a prezzi del 2018 ( 1 675 000 000 EUR a prezzi correnti).

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:

La ripartizione dell'importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

724 563 000 EUR per il programma di ricerca e sviluppo sulla fusione;

(a)

il 43 % per il programma di ricerca e sviluppo sulla fusione;

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

330 930 000 EUR per la fissione nucleare, la sicurezza nucleare e la radioprotezione;

(b)

il 25 % per la fissione nucleare, la sicurezza nucleare e la radioprotezione;

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

619 507 000 EUR per le azioni dirette intraprese dal Centro comune di ricerca.

(c)

il 32 % per le azioni dirette intraprese dal Centro comune di ricerca.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione non può scostarsi, nel quadro della procedura di bilancio annuale, dall'importo di cui al paragrafo 2, lettera c) , del presente articolo.

La Commissione può scostarsi, nel quadro della procedura di bilancio annuale, dagli importi di cui al paragrafo 2, primo comma , del presente articolo di un massimo del 10 % .

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera c — trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

rispetto dei principi dello Stato di diritto;

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 8 bis

Parità di genere

Il programma garantisce l'effettiva promozione della parità di genere e della dimensione di genere nei contenuti della ricerca e dell'innovazione.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 8 ter

Principi etici

1.     Tutte le attività di ricerca e innovazione svolte nell'ambito del programma rispettano i principi etici e la pertinente normativa nazionale, unionale e internazionale, fra cui la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e i relativi protocolli addizionali.

È prestata particolare attenzione al principio di proporzionalità, al diritto alla riservatezza, al diritto alla protezione dei dati di carattere personale, al diritto all'integrità fisica e mentale di una persona, al diritto alla non discriminazione e all'esigenza di garantire un livello elevato di protezione della salute umana.

2.     Le attività di ricerca e innovazione svolte nell'ambito del programma sono esclusivamente incentrate sulle applicazioni civili.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)   I destinatari dei finanziamenti del programma riconoscono l'origine dei fondi comunitari e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

(1)   I destinatari dei finanziamenti del programma riconoscono e segnalano l'origine dei fondi dell'Unione per garantirne la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)   La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, le relative azioni e i risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche della Comunità nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

(2)   La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, le relative azioni e i risultati , rivolte sia agli specialisti che al pubblico . Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche della Comunità nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le valutazioni sono effettuate tempestivamente per contribuire al processo decisionale relativo al programma, al suo successore e ad altre iniziative pertinenti ai fini della ricerca e dell'innovazione.

1.   Le valutazioni sono effettuate ogni due anni per contribuire al processo decisionale relativo al programma, al suo successore e ad altre iniziative pertinenti ai fini della ricerca e dell'innovazione.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre tre anni dall'inizio della sua attuazione. Essa comprende una valutazione dell'impatto a lungo termine dei precedenti programmi Euratom e costituisce la base per adeguare l'attuazione del programma, se del caso.

2.   La prima valutazione del programma è effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre due anni dall'inizio della sua attuazione. Essa comprende una valutazione dell'impatto a lungo termine dei precedenti programmi Euratom e costituisce la base per adeguare l'attuazione e le proroghe del programma, se del caso.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma. Essa comprende una valutazione dell'impatto a lungo termine dei precedenti programmi.

3.   Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre due anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma. Essa comprende una valutazione dell'impatto a lungo termine dei precedenti programmi.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Allegato I — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del conseguimento degli obiettivi specifici, il programma sostiene attività trasversali tese ad assicurare la sinergia tra gli sforzi di ricerca nel risolvere le problematiche comuni, mentre il programma Orizzonte Europa assicurerà collegamenti e interfacce adeguati, quali gli inviti congiunti. Le attività di ricerca e innovazione correlate possono altresì beneficiare del sostegno finanziario fornito dai Fondi nell'ambito del regolamento [regolamento recante disposizioni comuni], nella misura in cui siano in linea con gli obiettivi e i regolamenti di tali fondi.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi specifici, il programma sostiene attività trasversali tese ad assicurare la sinergia tra gli sforzi di ricerca nel risolvere le problematiche comuni, mentre il programma Orizzonte Europa assicurerà collegamenti e interfacce adeguati, quali gli inviti congiunti. Le attività di ricerca e innovazione correlate possono altresì beneficiare del sostegno finanziario fornito dai Fondi nell'ambito del regolamento [regolamento recante disposizioni comuni] o di altri programmi e strumenti finanziari dell'Unione , nella misura in cui siano in linea con gli obiettivi e i regolamenti di tali fondi , programmi e strumenti .

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Allegato I — comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Le priorità dei programmi di lavoro devono essere stabilite dalla Commissione sulla base delle sue priorità strategiche, di contributi dalle autorità pubbliche nazionali e dai portatori di interessi nel campo della ricerca nucleare riunite in organismi o quadri, quali le piattaforme tecnologiche europee e i forum tecnici per i sistemi nucleari e la sicurezza, la gestione dei rifiuti radioattivi, del combustibile nucleare esaurito e della radioprotezione /i rischi legati a dosi ridotte, le salvaguardie di sicurezza e la sicurezza, la ricerca sulla fusione e qualsiasi organizzazione o forum pertinente di portatori di interessi nel settore nucleare .

Le priorità dei programmi di lavoro devono essere stabilite dalla Commissione sulla base delle sue priorità strategiche, di contributi dalle autorità pubbliche nazionali e dai portatori di interessi nel campo della ricerca nucleare riunite in organismi o quadri, quali le piattaforme tecnologiche europee e i forum tecnici per i sistemi nucleari attuali e futuri e la sicurezza, la gestione dei rifiuti radioattivi, del combustibile nucleare esaurito e della radioprotezione /i rischi legati a dosi ridotte, le salvaguardie di sicurezza e la sicurezza, la ricerca sulla fusione e qualsiasi organizzazione o forum pertinente di portatori di interessi coinvolti .

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Allegato I — comma 5 — lettera a — punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

Sicurezza nucleare: sicurezza dei sistemi di reattori e dei cicli del combustibile in uso nella Comunità o, nella misura in cui ciò sia necessario per mantenere un'ampia competenza di sicurezza nucleare nella Comunità, dei tipi di reattori e cicli dei combustibili che potranno essere usati in futuro, incentrandosi esclusivamente sugli aspetti di sicurezza, compresi tutti gli aspetti del ciclo del combustibile, quali la suddivisione e la trasmutazione.

(1)

Sicurezza nucleare: sicurezza dei sistemi di reattori e dei cicli del combustibile in uso nella Comunità o, nella misura in cui ciò sia necessario per mantenere e sviluppare un'ampia competenza di sicurezza nucleare nella Comunità, dei tipi di reattori e cicli dei combustibili che potranno essere usati in futuro, incentrandosi esclusivamente sugli aspetti di sicurezza, compresi tutti gli aspetti del ciclo del combustibile, quali la suddivisione e la trasmutazione ; sostegno alla condivisone delle informazioni e delle migliori pratiche relative alla sicurezza dei sistemi di reattori e dei cicli del combustibile attualmente in uso, in particolare nel caso degli impianti nucleari situati in prossimità di una o più frontiere tra Stati membri.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Allegato I — comma 5 — lettera a — punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

Disattivazione: ricerca per lo sviluppo e la valutazione di tecnologie per la disattivazione e la bonifica ambientale degli impianti nucleari; sostegno alla condivisione di buone pratiche e conoscenze in materia di disattivazione.

(3)

Disattivazione: ricerca per lo sviluppo e la valutazione di tecnologie per la disattivazione e la bonifica ambientale degli impianti nucleari; sostegno alla condivisione di buone pratiche e conoscenze in materia di disattivazione , compresa la condivisione delle conoscenze nel caso degli impianti nucleari situati in prossimità di una o più frontiere tra Stati membri e anche mediante la messa in comune di risorse e personale nei centri di eccellenza .

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Allegato II — sottotitolo 4 — tabella

Testo della Commissione

Emendamento

Indicatori dell'innovazione delle modalità di impatto

Indicatori dell'innovazione delle modalità di impatto

Progressi UE verso il raggiungimento dell'obiettivo del 3 % del PIL grazie al programma Euratom

Progressi UE verso il raggiungimento dell'obiettivo di spesa per la ricerca e lo sviluppo del 3 % del PIL grazie al programma Euratom


(20)  Regolamento (UE) n. […] del Parlamento europeo e del Consiglio, del […], che istituisce il 9o programma quadro di ricerca e innovazione dell'UE (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1291/2013 (GU […]).

(20)  Regolamento (UE) n. […] del Parlamento europeo e del Consiglio, del […], che istituisce il 9o programma quadro di ricerca e innovazione dell'UE (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1291/2013 (GU […]).


Giovedì 17 gennaio 2019

27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/565


P8_TA(2019)0035

Programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale nucleare di Ignalina in Lituania *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 gennaio 2019 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale nucleare di Ignalina in Lituania (programma Ignalina) e che abroga il regolamento (UE) n. 1369/2013 del Consiglio (COM(2018)0466 — C8-0394/2018 — 2018/0251(NLE))

(Consultazione)

(2020/C 411/48)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2018)0466),

visto l'atto di adesione del 2003, in particolare l'articolo 3 del protocollo n. 4 allegato a detto atto,

vista la richiesta di parere trasmessa dal Consiglio (C8-0394/2018),

visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0413/2018),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

Conformemente al protocollo n. 4 sulla centrale nucleare di Ignalina (13) dell'atto di adesione del 2003, la Lituania si è impegnata a chiudere le unità 1 e 2 della centrale nucleare di Ignalina, rispettivamente entro il 31 dicembre 2004 e il 31 dicembre 2009 e a disattivare successivamente dette unità.

(1)

Conformemente al protocollo n. 4 sulla centrale nucleare di Ignalina (13) dell'atto di adesione del 2003, la Lituania si è impegnata a chiudere le unità 1 e 2 della centrale nucleare di Ignalina, rispettivamente entro il 31 dicembre 2004 e il 31 dicembre 2009 e a disattivare successivamente dette unità. Il protocollo n. 4 continua ad essere la base giuridica del programma Ignalina.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

In linea con gli obblighi dell'atto di adesione e con il sostegno degli aiuti dell'Unione, la Lituania ha chiuso le due unità entro le rispettive scadenze e ha compiuto progressi significativi verso la loro disattivazione. Occorrono ulteriori sforzi per continuare ad abbassare il livello di rischio radiologico. Sulla base delle stime disponibili, saranno necessarie a tale scopo risorse finanziarie supplementari dopo il 2020.

(2)

In linea con gli obblighi dell'atto di adesione e con il sostegno degli aiuti dell'Unione, la Lituania ha chiuso le due unità entro le rispettive scadenze e ha compiuto progressi significativi verso la loro disattivazione. Occorrono ulteriori sforzi per continuare ad abbassare il livello di rischio radiologico. Sulla base delle stime disponibili e in considerazione della data di chiusura definitiva prevista per il 2038 , saranno necessarie a tale scopo significative risorse finanziarie supplementari dopo il 2020. Per consentire il completamento del piano di disattivazione entro il 2038, occorrerà soddisfare un fabbisogno finanziario di 1 548  milioni di EUR.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

È necessario che le attività contemplate dal presente regolamento siano conformi al diritto dell'Unione e al diritto nazionale. La disattivazione della centrale nucleare di cui al presente regolamento dovrebbe essere effettuata conformemente alla legislazione sulla sicurezza nucleare, segnatamente la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio (14) e alla legislazione sulla gestione dei rifiuti, segnatamente la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio (15). La responsabilità ultima per la sicurezza nucleare e la gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi spetta alla Lituania.

(3)

È necessario che le attività contemplate dal presente regolamento siano conformi al diritto dell'Unione e al diritto nazionale. La disattivazione della centrale nucleare di cui al presente regolamento dovrebbe essere effettuata conformemente alla legislazione sulla sicurezza nucleare, segnatamente la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio (14) e alla legislazione sulla gestione dei rifiuti, segnatamente la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio (15). La responsabilità ultima per la sicurezza nucleare e la gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi spetta alla Lituania. Tuttavia, la direttiva 2011/70/Euratom prevede che l'Unione possa contribuire a un'ampia gamma di progetti di disattivazione, ivi compresi lo stoccaggio e lo smaltimento del combustibile esaurito e dei residui radioattivi. Sebbene la direttiva 2011/70/Euratom stabilisca che i costi per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi sono sostenuti da coloro che hanno prodotto questi stessi materiali, tale disposizione non può essere applicata retroattivamente alla Lituania, che ha chiuso la centrale nucleare di Ignalina prima che la direttiva fosse adottata e che non ha quindi potuto accumulare fondi sufficienti per lo stoccaggio e lo smaltimento del combustibile esaurito e dei residui radioattivi.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

Riconoscendo che la chiusura prematura e la conseguente disattivazione della centrale nucleare di Ignalina, che comprende due reattori del tipo RBMK da 1 500  MW risalenti ai tempi dell'Unione Sovietica, è stata un'operazione senza precedenti e ha rappresentato per la Lituania un onere finanziario eccezionale non commisurato alle dimensioni e alla forza economica del paese, il protocollo n. 4 ha stabilito che l'assistenza dell'Unione nel quadro del programma Ignalina sarebbe stata proseguita senza soluzione di continuità oltre il 2006 e sarebbe stata prorogata per il periodo delle successive prospettive finanziarie.

(4)

Riconoscendo che la chiusura prematura e la conseguente disattivazione della centrale nucleare di Ignalina, che comprende due reattori del tipo RBMK da 1 500  MW (moderati a grafite e a canali) — simili a quelli utilizzati a Chernobyl – risalenti ai tempi dell'Unione Sovietica, è stata un'operazione senza precedenti , visto che a livello mondiale non sono mai stati registrati casi di smantellamento di reattori dalla struttura analoga, e ha rappresentato per la Lituania un onere finanziario eccezionale non commisurato alle dimensioni e alla forza economica del paese, il protocollo n. 4 ha stabilito che l'assistenza dell'Unione nel quadro del programma Ignalina sarebbe stata proseguita senza soluzione di continuità oltre il 2006 e sarebbe stata prorogata per il periodo delle successive prospettive finanziarie fino alla data di chiusura definitiva, attualmente in programma per il 2038 .

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

Il programma dovrebbe anche garantire la diffusione delle conoscenze acquisite attraverso il programma in tutti gli Stati membri, in coordinamento e sinergia con altri programmi dell'Unione pertinenti a sostegno della disattivazione in Bulgaria e Slovacchia e presso il Centro comune di ricerca della Commissione , poiché tali misure apportano il massimo valore aggiunto dell'UE.

(10)

Il programma dovrebbe anche garantire la diffusione delle conoscenze acquisite attraverso il programma in tutti gli Stati membri, in coordinamento e sinergia con altri programmi dell'Unione pertinenti a sostegno della disattivazione in Bulgaria e Slovacchia e presso il Centro comune di ricerca della Commissione . Per far sì che tali misure apportino il massimo valore aggiunto dell'UE , i finanziamenti per la diffusione delle conoscenze non dovrebbero rientrare nei finanziamenti per le opere di disattivazione, ma dovrebbero provenire da altre fonti finanziarie dell'Unione .

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

La disattivazione della centrale nucleare di Ignalina dovrebbe essere effettuata con il ricorso alle migliori competenze tecniche disponibili e nel rispetto della natura e delle specifiche tecnologiche degli impianti da disattivare, al fine di garantire la sicurezza e la massima efficienza possibile, tenendo così conto delle migliori pratiche internazionali.

(11)

La disattivazione della centrale nucleare di Ignalina dovrebbe essere effettuata con il ricorso alle migliori competenze tecniche disponibili e nel rispetto della natura e delle specifiche tecnologiche degli impianti da disattivare, al fine di garantire la sicurezza e la massima efficienza possibile, tenendo così conto delle migliori pratiche internazionali e garantendo salari competitivi per il personale qualificato .

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

La Commissione e la Lituania dovrebbero assicurare un monitoraggio e un controllo efficaci dell'evoluzione del processo di disattivazione al fine di garantire il massimo valore aggiunto dell'Unione dei finanziamenti assegnati nel quadro del presente regolamento , anche se la responsabilità ultima per la disattivazione spetta alla Lituania . Ciò include la misurazione efficace dei progressi e delle prestazioni e l'adozione di misure correttive , ove necessario .

(12)

La Commissione e la Lituania dovrebbero assicurare un monitoraggio e un controllo efficaci dell'evoluzione del processo di disattivazione al fine di garantire il massimo valore aggiunto dell'Unione dei finanziamenti assegnati nel quadro del presente regolamento. Ciò include il monitoraggio efficace dei progressi e delle prestazioni e , ove necessario, l'adozione di misure correttive di concerto con la Lituania e l'Unione .

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)

Il programma dovrebbe essere attuato con uno sforzo finanziario congiunto dell'Unione e della Lituania. Una soglia massima di cofinanziamento dell'Unione dovrebbe essere fissata in linea con la pratica di cofinanziamento prevista dai precedenti programmi. Ai fini della comparabilità dei programmi dell'Unione e visto il miglioramento dell'economia lituana , dall'inizio del programma di disattivazione Ignalina fino al completamento delle attività finanziate nel quadro del presente regolamento, il tasso di cofinanziamento dell'Unione non dovrebbe superare l'80 % dei costi ammissibili. La rimanente quota di cofinanziamento dovrebbe essere a carico della Lituania e di fonti supplementari diverse dal bilancio dell'Unione, segnatamente istituzioni finanziarie internazionali e altri donatori.

(16)

Il programma dovrebbe essere attuato con uno sforzo finanziario congiunto dell'Unione e della Lituania. Il protocollo n. 4 dell'atto di adesione del 2003 stabilisce che il contributo dell'Unione nell'ambito del programma Ignalina può, per alcune misure, raggiungere il 100 % della spesa totale. Una soglia di cofinanziamento dell'Unione dovrebbe essere fissata in linea con la pratica di cofinanziamento prevista dai precedenti programmi. Tenuto conto delle conclusioni della relazione della Commissione del 2018 sulla valutazione e l'attuazione dei programmi UE di assistenza alla disattivazione nucleare in Bulgaria, Slovacchia e Lituania e dell'impegno politico della Lituania di contribuire per il 14 % ai costi complessivi di disattivazione, il tasso di cofinanziamento dell'Unione , dall'inizio del programma di disattivazione Ignalina fino al completamento delle attività finanziate nel quadro del presente regolamento, dovrebbe essere pari all'86  % dei costi ammissibili. La rimanente quota di cofinanziamento dovrebbe essere a carico della Lituania e di fonti supplementari diverse dal bilancio dell'Unione . È opportuno che siano profusi sforzi per attrarre finanziamenti da altre fonti , segnatamente istituzioni finanziarie internazionali e altri donatori.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis)

Al di fuori dell'ambito del programma Ignalina, la Lituania continua ad avere la responsabilità ultima dello sviluppo e degli investimenti nella regione di Ignalina, caratterizzata da bassi redditi e dai tassi di disoccupazione più elevati del paese, soprattutto a causa della chiusura della centrale nucleare, principale datore di lavoro della regione.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)

Il programma rientra nell'ambito di applicazione del programma nazionale lituano ai sensi della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio.

(19)

Il programma rientra nell'ambito di applicazione del programma nazionale lituano ai sensi della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio e può contribuire alla sua attuazione, senza pregiudicare le disposizioni della direttiva in questione .

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 bis)

Per ragioni storiche, il sostegno finanziario dell'Unione per la disattivazione del reattore nucleare di Ignalina è pienamente giustificato, ma il programma non dovrebbe costituire un precedente per l'utilizzo di fondi dell'Unione per la disattivazione di altri reattori nucleari. Dovrebbe essere un obbligo morale di ciascuno Stato membro evitare ogni onere indebito a carico delle future generazioni in relazione al combustibile esaurito e ai rifiuti radioattivi, compreso ogni rifiuto radioattivo derivante dalla disattivazione degli impianti nucleari esistenti. Le politiche nazionali devono essere basate sul principio «chi inquina paga».

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 ter)

La raccomandazione 2006/851/Euratom della Commissione indica che, secondo il principio «chi inquina paga», gli operatori del settore nucleare dovrebbero accantonare adeguate risorse finanziarie durante la vita produttiva degli impianti onde coprire i futuri costi di disattivazione.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   L'obiettivo generale del programma è assistere la Lituania nell'attuare la disattivazione della centrale nucleare di Ignalina, con particolare attenzione alla gestione delle problematiche relative alla sicurezza radiologica di detta disattivazione, garantendo un'ampia diffusione, in tutti gli Stati membri dell'UE, delle conoscenze così acquisite nel campo della disattivazione nucleare .

1.   L'obiettivo generale del programma è assistere adeguatamente la Lituania nell'attuare in sicurezza la disattivazione della centrale nucleare di Ignalina, con particolare attenzione alla gestione delle problematiche relative alla sicurezza radiologica di detta disattivazione, tra l'altro garantendo la sicurezza dello stoccaggio provvisorio del combustibile esaurito .

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   L'obiettivo specifico del programma è smantellare e decontaminare le attrezzature e i pozzi dei reattori di Ignalina conformemente al piano di disattivazione, continuare a gestire in sicurezza i rifiuti derivanti dalla disattivazione e i rifiuti preesistenti , nonché diffondere le conoscenze così acquisite tra i portatori di interessi dell'UE .

2.   L'obiettivo principale del programma è smantellare e decontaminare le attrezzature e i pozzi dei reattori di Ignalina conformemente al piano di disattivazione e continuare a gestire in sicurezza i rifiuti derivanti dalla disattivazione e i rifiuti preesistenti.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Il programma persegue anche l'obiettivo complementare di garantire un'ampia diffusione, in tutti gli Stati membri, delle conoscenze acquisite nel campo della disattivazione nucleare. Tale obiettivo complementare è finanziato nell'ambito del programma di finanziamento specifico per la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi (COM(2018)0467).

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La descrizione dettagliata dell'obiettivo specifico figura nell'allegato I. La Commissione può modificare, mediante atti di esecuzione, l'allegato I, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

3.   La descrizione dettagliata dell'obiettivo principale figura nell'allegato I.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma per il periodo 2021-2027 è di 552 000 000  EUR a prezzi correnti.

1.   La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma per il periodo 2021-2027 è di 780 000 000 EUR a prezzi correnti per l'attuazione dell'obiettivo principale del programma (attività di disattivazione) .

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 7 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il tasso massimo totale di cofinanziamento dell'Unione, applicabile nell'ambito del programma, non supera l'80  %. La rimanente quota di cofinanziamento è a carico della Lituania e di fonti supplementari diverse dal bilancio dell'Unione.

Il tasso totale di cofinanziamento dell'Unione, applicabile nell'ambito del programma, è pari all'86  %. La rimanente quota di cofinanziamento è a carico della Lituania e di fonti supplementari diverse dal bilancio dell'Unione.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Allegato I — punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.

Nel periodo di finanziamento 2021-2027 le principali sfide per la sicurezza radiologica vengono affrontate mediante le attività di cui alle voci P.1, P.2 e P.4. In particolare, lo smantellamento dei noccioli dei reattori è contemplato dalla voce P.2. Le sfide minori vengono affrontate nell'ambito della voce P.3, mentre le voci P.0 e P.5 coprono le attività di assistenza alla disattivazione.

4.

Nel periodo di finanziamento 2021-2027 le principali sfide per la sicurezza radiologica vengono affrontate mediante le attività di cui alle voci P.1, P.2 , P.3 e P.4. In particolare, lo smantellamento dei noccioli dei reattori è contemplato dalla voce P.2. Le voci P.0 e P.5 coprono le attività di assistenza alla disattivazione.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Allegato I — punto 5 — tabella 1 — voce P.3

Testo della Commissione

Tabella 1

N.

Voce

Priorità

P.3

Gestione del combustibile nucleare esaurito

II

Emendamento

Tabella 1

N.

Voce

Priorità

P.3

Gestione del combustibile nucleare esaurito

I

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Allegato I — punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.

Lo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi nei depositi geologici di profondità non è contemplato dal programma . Tale attività deve essere sviluppata dalla Lituania nel suo programma nazionale di gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, come previsto dalla direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio .

7.

Sebbene lo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi nei depositi geologici di profondità non sia contemplato dal programma per il periodo 2021-2027, la Lituania e l'Unione avviano in tempo utile consultazioni in merito alla possibilità di includere tali attività nella portata del programma nell'ambito del successivo quadro finanziario pluriennale .


(13)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 944.

(13)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 944.

(14)  Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18).

(15)  direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che stabilisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48);

(14)  Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18).

(15)  direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che stabilisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48).


27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/574


P8_TA(2019)0038

Protezione del bilancio dell'Unione in caso di cattivo funzionamento generale dello Stato di diritto negli Stati membri ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 gennaio 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri (COM(2018)0324 — C8-0178/2018 — 2018/0136(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 411/49)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

Lo Stato di diritto è uno dei valori essenziali su cui si fonda l'Unione. Come sancisce l'articolo  2 del trattato sull'Unione europea, questi valori sono comuni agli Stati membri.

(1)

L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, sanciti all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE) e nei criteri di adesione all'Unione. Come sancisce l'articolo 2 TUE , questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini .

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)

Gli Stati membri dovrebbero rispettare i propri obblighi e dare l'esempio ottemperandovi veramente e progredire verso una cultura condivisa dello Stato di diritto, quale valore universale che tutti gli interessati devono applicare in modo uniforme. Il pieno rispetto e la promozione di tali principi sono presupposti essenziali della legittimità del progetto europeo nel suo complesso e una condizione fondamentale per consolidare la fiducia dei cittadini nell'Unione e garantire l'efficace attuazione delle sue politiche.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter)

Conformemente all'articolo 2, all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 7 TUE, l'Unione può agire per tutelare i suoi fondamenti costituzionali e i valori comuni su cui si basa, inclusi i suoi principi di bilancio. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, così come i paesi candidati, sono tenuti a rispettare, tutelare e promuovere tali principi e valori e hanno un obbligo di leale cooperazione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

Lo Stato di diritto impone che tutti i pubblici poteri agiscano entro i limiti fissati dalla legge, rispettando i valori della democrazia e i diritti fondamentali, sotto il controllo di un organo giurisdizionale indipendente e imparziale. Esso esige, in particolare, il rispetto dei principi di legalità (7), certezza del diritto (8), divieto di arbitrarietà del potere esecutivo (9), separazione dei poteri (10) e tutela giurisdizionale effettiva da parte di organi giurisdizionali indipendenti (11), (12),

(2)

Lo Stato di diritto impone che tutti i pubblici poteri agiscano entro i limiti fissati dalla legge, rispettando i valori della democrazia e  il rispetto per i diritti fondamentali, sotto il controllo di un organo giurisdizionale indipendente e imparziale. Esso esige, in particolare, il rispetto dei principi di legalità (7), compreso un processo trasparente, responsabile e democratico di applicazione delle leggi, certezza del diritto (8), divieto di arbitrarietà del potere esecutivo (9), separazione dei poteri (10) , accesso alla giustizia e tutela giurisdizionale effettiva dinanzi ad organi giurisdizionali indipendenti e imparziali  (11), (12) . Tali principi trovano riscontro, tra l'altro, a livello della commissione di Venezia del Consiglio d'Europa e sono inoltre alla base della pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo  (12 bis) .

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)

I criteri di adesione, o criteri di Copenaghen, definiti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 1993 e rafforzati dal Consiglio europeo di Madrid del 1995, rappresentano le condizioni fondamentali che tutti i paesi candidati devono soddisfare per aderire all'Unione europea. Tali criteri comprendono l'esistenza di istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani, il rispetto e la tutela delle minoranze; un'economia di mercato funzionante e la capacità di far fronte alla concorrenza e alle forze di mercato; la capacità di rispettare gli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter)

In caso di mancato rispetto, da parte di un paese candidato, delle norme, dei valori e dei principi democratici richiesti, l'adesione di tale paese all'Unione è ritardata fino a quando esso non soddisfi pienamente dette norme. Gli obblighi che incombono ai paesi candidati in base ai criteri di Copenaghen continuano ad applicarsi agli Stati membri dopo l'adesione all'Unione, in virtù dell'articolo 2 TUE e del principio di leale cooperazione sancito all'articolo 4 TUE. È dunque opportuno sottoporre gli Stati membri a valutazioni periodiche per verificare che le loro leggi e prassi continuino a rispettare tali criteri nonché i valori comuni su cui si fonda l'Unione, predisponendo così un solido quadro giuridico e amministrativo per l'attuazione delle politiche dell'Unione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

Lo Stato di diritto è una condizione sine qua non per la tutela degli altri valori fondamentali su cui si fonda l'Unione, quali la libertà, la democrazia, l'uguaglianza e il rispetto dei diritti umani. Il rispetto dello Stato di diritto è intrinsecamente connesso al rispetto della democrazia e dei diritti fondamentali: non può esistere l'uno senza gli altri, e viceversa.

(3)

Anche se non esiste una gerarchia tra i valori dell'Unione, il rispetto dello Stato di diritto è essenziale per la tutela degli altri valori fondamentali su cui si fonda l'Unione, quali la libertà, la democrazia, l'uguaglianza e il rispetto dei diritti umani. Il rispetto dello Stato di diritto è intrinsecamente connesso al rispetto della democrazia e dei diritti fondamentali: non può esistere l'uno senza gli altri, e viceversa. La coerenza e corrispondenza della politica interna ed esterna in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali è essenziale per la credibilità dell'Unione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

Gli organi giurisdizionali dovrebbero agire in modo indipendente e imparziale e i servizi responsabili delle indagini e dell'azione penale dovrebbero essere in grado di svolgere correttamente la loro funzione. Dovrebbero disporre di risorse sufficienti e di procedure che consentano loro di agire in modo efficace e nel pieno rispetto del diritto a un processo equo. Queste condizioni sono richieste come garanzia minima contro decisioni illegittime e arbitrarie delle autorità pubbliche che possano ledere gli interessi finanziari dell'Unione.

(6)

L'indipendenza e l'imparzialità della magistratura andrebbero sempre garantite e i servizi responsabili delle indagini e dell'azione penale dovrebbero essere in grado di svolgere correttamente la loro funzione. Dovrebbero disporre di risorse sufficienti e di procedure che consentano loro di agire in modo efficace e nel pieno rispetto del diritto a un processo equo. Queste condizioni sono richieste come garanzia minima contro decisioni illegittime e arbitrarie delle autorità pubbliche che possano intaccare questi principi fondamentali e ledere gli interessi finanziari dell'Unione.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)

L'indipendenza delle procure e della magistratura include l'indipendenza formale (de jure) ed effettiva (de facto) delle autorità inquirenti e giudiziarie e dei singoli pubblici ministeri e magistrati.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

Il rispetto dello Stato di diritto non è solo importante per i cittadini dell'Unione ma anche per le iniziative imprenditoriali, l'innovazione, gli investimenti e il corretto funzionamento del mercato interno, i quali prosperano al massimo se è in vigore un quadro di riferimento giuridico e istituzionale solido.

(8)

Il rispetto dello Stato di diritto non è solo essenziale per i cittadini dell'Unione ma anche per le iniziative imprenditoriali, l'innovazione, gli investimenti , la coesione economica, sociale e territoriale e il corretto funzionamento del mercato interno, i quali prosperano in modo sostenibile solo se è in vigore un quadro di riferimento giuridico e istituzionale solido.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)

L'integrazione dei meccanismi di monitoraggio esistenti dell'Unione, quali il meccanismo di cooperazione e verifica, il quadro di valutazione UE della giustizia e le relazioni sulla lotta alla corruzione, in un quadro più ampio di monitoraggio dello Stato di diritto potrebbe fornire meccanismi di controllo più efficienti ed efficaci per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 ter)

Mancanza di trasparenza, discriminazione arbitraria, distorsione della concorrenza e condizioni di disparità nel mercato interno e al di fuori di esso, incidenza sull'integrità del mercato interno e sull'equità, sulla stabilità e sulla legittimità del sistema fiscale, maggiori disparità economiche, concorrenza sleale tra Stati, malcontento sociale, sfiducia e deficit democratico sono alcuni degli effetti negativi delle pratiche fiscali dannose.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)

L'Unione dispone di un ampio ventaglio di strumenti e procedure per garantire la piena e corretta applicazione dei principi e valori sanciti nel trattato sull'Unione europea, ma al momento manca una reazione rapida ed efficace da parte delle sue istituzioni, in particolare per garantire una sana gestione finanziaria. Affinché risultino adeguati ed efficaci, gli strumenti esistenti dovrebbero essere applicati nonché valutati e integrati in un meccanismo relativo allo Stato di diritto.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

Le carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, che si ripercuotono in particolare sul buon funzionamento delle autorità pubbliche e sull'effettivo controllo giurisdizionale, possono nuocere gravemente agli interessi finanziari dell'Unione.

(11)

Le carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, che si ripercuotono in particolare sul buon funzionamento delle autorità pubbliche e sull'effettivo controllo giurisdizionale, possono nuocere gravemente agli interessi finanziari dell'Unione. Per garantire non solo gli interessi finanziari dell'Unione, compresa l'efficace riscossione delle entrate, ma anche la fiducia dell'opinione pubblica nell'Unione e nelle sue istituzioni, sono necessarie indagini efficienti su tali carenze, unite all'applicazione di misure efficaci e proporzionate qualora sia riscontrata una carenza generalizzata. In ultima analisi, solo un sistema giudiziario indipendente che protegga lo Stato di diritto e la certezza del diritto in tutti gli Stati membri è in grado di garantire che i fondi provenienti dal bilancio dell'Unione siano sufficientemente protetti.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)

L'entità dell'evasione e dell'elusione fiscale è stimata dalla Commissione in 1 000  miliardi di EUR all'anno. Le ricadute negative di tali pratiche sui bilanci degli Stati membri e dell'Unione e sui cittadini sono evidenti e potrebbero compromettere la fiducia nella democrazia.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 ter)

L'elusione fiscale aziendale incide direttamente sui bilanci degli Stati membri e dell'Unione e sulla ripartizione degli oneri fiscali tra le categorie di contribuenti e tra i fattori economici.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 11 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 quater)

Gli Stati membri dovrebbero applicare pienamente il principio di leale cooperazione in materia di concorrenza fiscale.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 11 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 quinquies)

La Commissione, nella sua funzione di custode dei trattati, dovrebbe assicurare la conformità al diritto dell'Unione e al principio di leale cooperazione tra gli Stati membri.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 11 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 sexies)

La valutazione e il monitoraggio delle politiche fiscali degli Stati membri a livello di Unione assicurerebbe che non siano attuate nuove misure fiscali dannose negli Stati membri. Il controllo del rispetto, da parte degli Stati membri, delle loro giurisdizioni, regioni o altre strutture amministrative, dell'elenco comune dell'Unione delle giurisdizioni non cooperative tutelerebbe il mercato unico e ne garantirebbe il corretto e coerente funzionamento.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

L'individuazione di una carenza generalizzata richiede una valutazione qualitativa da parte della Commissione. La valutazione potrebbe fondarsi sulle informazioni provenienti da tutte le fonti disponibili e da enti riconosciuti, comprese le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, le relazioni della Corte dei conti e le conclusioni e raccomandazioni di organizzazioni e reti internazionali pertinenti, quali gli organi del Consiglio d'Europa e le reti europee delle Corti supreme e dei Consigli di giustizia.

(12)

L'individuazione di una carenza generalizzata richiede un'accurata valutazione qualitativa da parte della Commissione. La valutazione dovrebbe essere obiettiva, imparziale e trasparente e fondarsi sulle informazioni provenienti da tutte le fonti pertinenti, tenendo conto dei criteri utilizzati nel contesto dei negoziati di adesione all'Unione, in particolare dei capitoli dell'acquis concernenti il sistema giudiziario e i diritti fondamentali, la giustizia, la libertà e la sicurezza, il controllo finanziario e la tassazione nonché delle linee guida utilizzate nel contesto del meccanismo di cooperazione verifica per seguire i progressi realizzati da uno Stato membro, e sulle informazioni provenienti da enti riconosciuti, comprese le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea per i diritti dell'uomo, le risoluzioni del Parlamento europeo , le relazioni della Corte dei conti e le conclusioni e raccomandazioni di organizzazioni internazionali pertinenti, quali gli organi del Consiglio d'Europa , incluso segnatamente l'elenco dei criteri dello Stato di diritto adottato dalla commissione di Venezia, delle reti internazionali pertinenti, quali le reti europee delle Corti supreme e dei Consigli di giustizia.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)

Dovrebbe essere istituito un gruppo consultivo di esperti indipendenti in diritto costituzionale e questioni finanziarie e di bilancio con l'obiettivo di assistere la Commissione nella valutazione delle carenze generalizzate. Tale gruppo dovrebbe effettuare una valutazione annuale indipendente delle questioni relative allo Stato di diritto in tutti gli Stati membri che incidono o rischiano di incidere sulla sana gestione finanziaria o sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, tenendo conto delle informazioni provenienti da tutte le fonti pertinenti e dagli enti riconosciuti. Nell'adottare una decisione in merito all'adozione o alla revoca di eventuali misure, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione i pertinenti pareri espressi da tale gruppo di esperti.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

È opportuno stabilire le eventuali misure che verrebbero adottate in caso di carenze generalizzate e la procedura da seguire per la loro adozione. Dette misure dovrebbero comprendere la sospensione dei pagamenti e degli impegni, la riduzione dei finanziamenti nell'ambito degli impegni esistenti e il divieto di concludere nuovi impegni con i destinatari.

(13)

È opportuno stabilire le misure da adottare in caso di carenze generalizzate e la procedura da seguire per la loro adozione. Dette misure dovrebbero comprendere la sospensione dei pagamenti e degli impegni, la riduzione dei finanziamenti nell'ambito degli impegni esistenti e il divieto di concludere nuovi impegni con i destinatari.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis)

Qualora vengano adottate misure in caso di carenze generalizzate, è fondamentale che i legittimi interessi dei destinatari e beneficiari finali siano adeguatamente tutelati. Nel valutare l'adozione di misure, la Commissione dovrebbe tener conto del loro potenziale impatto sui destinatari e beneficiari finali. Per rafforzare la tutela dei destinatari o beneficiari finali, la Commissione dovrebbe fornire informazioni e orientamenti attraverso un sito web o un portale Internet, assieme a strumenti adeguati per informare la Commissione delle eventuali violazioni dell'obbligo giuridico delle entità governative e degli Stati membri di continuare a effettuare pagamenti dopo l'adozione di misure sulla base del presente regolamento. Ove necessario, per garantire che qualsiasi importo dovuto da entità governative o da Stati membri sia effettivamente versato ai destinatari finali o ai beneficiari, la Commissione dovrebbe essere in grado di recuperare i pagamenti effettuati a favore di tali entità o, se del caso, di effettuare una rettifica finanziaria riducendo il sostegno a un programma e di trasferire un importo equivalente alla riserva dell'Unione da utilizzare a favore dei destinatari o dei beneficiari finali.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)

Al fine di assicurare l'attuazione uniforme del presente regolamento e tenuto conto dell'importanza degli effetti finanziari delle misure imposte a norma dello stesso, è opportuno conferire competenze di esecuzione al Consiglio, il quale dovrebbe deliberare su proposta della Commissione. Per facilitare l'adozione delle decisioni necessarie per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, è opportuno ricorrere al voto a maggioranza qualificata inversa.

(15)

Al fine di assicurare l'attuazione uniforme del presente regolamento e tenuto conto dell'importanza degli effetti finanziari delle misure imposte a norma dello stesso, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis)

In considerazione del loro impatto sul bilancio dell'Unione, le misure imposte a norma del presente regolamento dovrebbero entrare in vigore solo dopo che il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato lo storno, verso una riserva di bilancio, di un importo pari al valore della misura adottata. Al fine di facilitare l'adozione delle decisioni necessarie per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, tali storni dovrebbero essere considerati approvati a meno che, entro un periodo stabilito, il Parlamento europeo o il Consiglio, quest'ultimo deliberando a maggioranza qualificata, non li modifichino o non li respingano.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)

Prima di proporre l'adozione di misure a norma del presente regolamento, la Commissione dovrebbe informare lo Stato membro interessato dei motivi per cui ritiene possibile che vi esista una carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto. Lo Stato membro dovrebbe essere autorizzato a presentare osservazioni. La Commissione e il Consiglio dovrebbero tenere conto delle osservazioni presentate.

(16)

Prima di proporre l'adozione di misure a norma del presente regolamento, la Commissione dovrebbe informare lo Stato membro interessato dei motivi per cui ritiene possibile che vi esista una carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto. La Commissione dovrebbe informare senza indugi il Parlamento europeo e il Consiglio in merito a qualsiasi notifica di questo tipo e ai contenuti della stessa. Lo Stato membro interessato dovrebbe essere autorizzato a presentare osservazioni. La Commissione dovrebbe tenere conto delle osservazioni presentate.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)

Qualora la situazione che ha portato all'istituzione delle misure sia stata risolta in misura sufficiente, è opportuno che il Consiglio, su proposta della Commissione, le revochi con effetto sospensivo.

(17)

Qualora la situazione che ha portato all'istituzione delle misure sia stata risolta in misura sufficiente, è opportuno che la Commissione le revochi con effetto sospensivo e proponga al Parlamento europeo e al Consiglio di sbloccare in tutto o in parte la riserva di bilancio relativa alla misura in questione .

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)

La Commissione dovrebbe tenere il Parlamento europeo informato di tutte le misure proposte e adottate a norma del presente regolamento,

soppresso

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

«Stato di diritto»: il valore dell'Unione sancito all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea , che comprende i principi di: legalità, secondo cui il processo legislativo deve essere trasparente, responsabile, democratico e pluralistico; certezza del diritto; divieto di arbitrarietà del potere esecutivo; tutela giurisdizionale effettiva da parte di giudici indipendenti, compreso dei diritti fondamentali; separazione dei poteri e uguaglianza davanti alla legge;

(a)

«Stato di diritto»: da intendersi tenendo conto dei valori dell'Unione sanciti all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e dai criteri di adesione all'Unione di cui all'articolo 49 del trattato; esso comprende i principi di: legalità, secondo cui il processo legislativo deve essere trasparente, responsabile, democratico e pluralistico; certezza del diritto; divieto di arbitrarietà del potere esecutivo; accesso alla giustizia e tutela giurisdizionale effettiva da parte di giudici indipendenti e imparziali , compreso dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dai trattati internazionali in materia di diritti umani ; separazione dei poteri ; non-discriminazione e uguaglianza di fronte alla legge;

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

«carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto»: prassi od omissione diffusa o ricorrente, oppure misura adottata dalle autorità pubbliche che compromette lo Stato di diritto;

(b)

«carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto»: prassi od omissione diffusa o ricorrente, oppure misura adottata dalle autorità pubbliche che compromette lo Stato di diritto , qualora incida o rischi di incidere sui principi della sana gestione finanziaria o la tutela degli interessi finanziari dell'Unione; una carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto può anche essere la conseguenza di una minaccia sistemica ai valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE che incida o rischi di incidere sui principi di una sana gestione finanziaria o sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione;

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

«soggetto pubblico»: le autorità pubbliche a tutti i livelli di governo, comprese le autorità nazionali, regionali e locali, nonché le organizzazioni degli Stati membri ai sensi [dell'articolo 2, punto 42,] del regolamento (UE, Euratom) […] (di seguito il «regolamento finanziario»).

(c)

«soggetto pubblico»: qualsiasi autorità pubblica a tutti i livelli di governo, comprese le autorità nazionali, regionali e locali, nonché le organizzazioni degli Stati membri ai sensi dell'articolo 2, punto 42, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 bis) (di seguito il «regolamento finanziario»).

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 2 bis

 

Carenze generalizzate

 

In particolare, sono considerati carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto in uno Stato membro, qualora compromettano o rischino di compromettere i principi di una sana gestione finanziaria o la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, gli elementi seguenti:

 

(a)

le minacce all'indipendenza della magistratura, compresa qualsiasi limitazione della capacità di esercitare autonomamente le funzioni giurisdizionali conseguita intervenendo dall'esterno sulle garanzie di indipendenza, limitando l'attività giudicante su ordine esterno, rivedendo arbitrariamente le norme relative alla nomina o alle condizioni di servizio del personale giudiziario o influenzando il personale giudiziario in qualsiasi modo che ne metta a repentaglio l'imparzialità o interferendo con l'indipendenza dei rappresentati legali;

 

(b)

l'omessa prevenzione, rettifica e sanzione delle decisioni arbitrarie o illegittime assunte da autorità pubbliche, incluse le autorità incaricate dell'applicazione della legge, la mancata assegnazione di risorse finanziarie e umane a scapito del loro buon funzionamento o il fatto di non garantire l'assenza di conflitti di interesse;

 

(c)

il ridimensionamento della disponibilità e dell'efficacia delle vie di ricorso, ad esempio attraverso norme procedurali restrittive, la mancata esecuzione delle sentenze o la limitazione dell'efficacia delle indagini, delle azioni penali o delle sanzioni per violazione della legge;

 

(d)

la compromissione della capacità amministrativa degli Stati membri di rispettare gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione, inclusa la capacità di attuare efficacemente le norme, i criteri e le politiche che costituiscono il corpus del diritto dell'Unione;

 

(e)

le misure che ledono la tutela della confidenzialità fra avvocato e cliente.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 3 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Misure

Rischi per gli interessi finanziari dell'Unione

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.    Sono adottate opportune misure qualora una carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto in uno Stato membro comprometta rischi di compromettere i principi di una sana gestione finanziaria la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare :

1.    Può essere constata una carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto in uno Stato membro qualora uno più delle seguenti, in particolare, sia compromessa rischi di essere compromessa :

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

il corretto funzionamento delle autorità di tale Stato membro che eseguono il bilancio dell'Unione, in particolare nel contesto delle procedure di aggiudicazione degli appalti o di concessione delle sovvenzioni , nonché nell'esercizio del monitoraggio e del controllo ;

(a)

il corretto funzionamento delle autorità di tale Stato membro che eseguono il bilancio dell'Unione, in particolare nel contesto delle procedure di aggiudicazione degli appalti o di concessione delle sovvenzioni;

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)

il corretto funzionamento dell'economia di mercato, rispettando al riguardo la concorrenza e le forze di mercato dell'Unione, nonché attuando efficacemente gli obblighi derivanti dall'adesione, compreso il rispetto della finalità dell'unione politica, economica e monetaria;

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a ter)

la corretta operatività delle autorità preposte al controllo finanziario, al monitoraggio e agli audit interni ed esterni, nonché il corretto funzionamento di sistemi efficaci e trasparenti di gestione finanziaria e di rendicontazione;

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

il corretto funzionamento dei servizi responsabili delle indagini e dell'azione penale nella repressione delle frodi, della corruzione o di altre violazioni del diritto dell'Unione che riguardano l'esecuzione del bilancio dell'Unione;

(b)

il corretto funzionamento dei servizi responsabili delle indagini e dell'azione penale nella repressione delle frodi, incluse le frodi fiscali, della corruzione o di altre violazioni del diritto dell'Unione che riguardano l'esecuzione del bilancio dell'Unione;

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

l'effettivo controllo giurisdizionale, da parte di organi giurisdizionali indipendenti, delle azioni od omissioni compiute dalle autorità di cui alle lettere a) e b);

(c)

l'effettivo controllo giurisdizionale, da parte di organi giurisdizionali indipendenti, delle azioni od omissioni compiute dalle autorità di cui alle lettere a) , a ter) e b);

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

la prevenzione e la repressione delle frodi, della corruzione o di altre violazioni del diritto dell'Unione che riguardano l'esecuzione del bilancio dell'Unione, nonché l'imposizione di sanzioni effettive e dissuasive ai beneficiari da parte degli organi giurisdizionali nazionali o delle autorità amministrative;

(d)

la prevenzione e la repressione delle frodi, incluse le frodi fiscali, della corruzione o di altre violazioni del diritto dell'Unione che riguardano l'esecuzione del bilancio dell'Unione, nonché l'imposizione di sanzioni effettive e dissuasive ai beneficiari da parte degli organi giurisdizionali nazionali o delle autorità amministrative;

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis)

la prevenzione e la repressione dell'evasione fiscale e della concorrenza fiscale e la corretta operatività delle autorità che partecipano alla cooperazione amministrativa in materia fiscale;

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)

l'effettiva e tempestiva collaborazione con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode e con la Procura europea nelle loro indagini o azioni penali conformemente ai rispettivi atti giuridici e al principio di leale cooperazione.

(f)

l'effettiva e tempestiva collaborazione con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode e , se lo Stato membro interessato vi aderisce, con la Procura europea nelle loro indagini o azioni penali conformemente ai rispettivi atti giuridici e al principio di leale cooperazione;

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis)

la corretta esecuzione del bilancio dell'Unione a seguito di una violazione sistematica dei diritti fondamentali.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.     Possono, in particolare, essere considerate carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto:

soppresso

(a)

le minacce all'indipendenza della magistratura;

 

(b)

l'omessa prevenzione, rettifica e sanzione delle decisioni arbitrarie o illegittime assunte da autorità pubbliche, incluse le autorità incaricate dell'applicazione della legge, la mancata assegnazione di risorse finanziarie e umane a scapito del loro buon funzionamento o il fatto di non garantire l'assenza di conflitti di interesse;

 

(c)

il ridimensionamento della disponibilità e dell'efficacia delle vie di ricorso, ad esempio attraverso norme procedurali restrittive, la mancata esecuzione delle sentenze o la limitazione dell'efficacia delle indagini, delle azioni penali o delle sanzioni per violazione della legge.

 

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 3 bis

 

Gruppo di esperti indipendenti

 

1.     La Commissione istituisce un gruppo di esperti indipendenti (in appresso «il gruppo»).

 

Detto gruppo è composto da esperti indipendenti specializzati in diritto costituzionale e questioni finanziarie e di bilancio. I parlamenti nazionali di ciascuno Stato membro nominano un esperto, mentre il Parlamento europeo ne nomina cinque. Il gruppo è composto in modo tale da garantire l'equilibrio di genere.

 

Laddove opportuno, in conformità del regolamento interno di cui al paragrafo 6, possono essere invitati a partecipare al gruppo, in qualità di osservatori, i rappresentanti delle organizzazioni e delle reti interessate, quali la Federazione europea delle accademie delle scienze umane e umanistiche, la Rete europea delle istituzioni nazionali per i diritti umani, gli organismi del Consiglio d'Europa, la Commissione europea per l'efficacia della giustizia, il Consiglio degli ordini forensi europei, la Rete per la giustizia fiscale, le Nazioni Unite, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

 

2.     Nell'espletare la propria mansione consultiva, il del gruppo si pone l'obiettivo di sostenere la Commissione nell'identificazione delle carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto in uno Stato membro, che compromettono, o rischiano di compromettere, i principi della sana gestione finanziaria e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

 

Il gruppo esamina annualmente la situazione in tutti gli Stati membri sulla base di criteri quantitativi e qualitativi e di informazioni, tenendo debitamente conto delle informazioni e degli orientamenti di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

 

3.     Ogni anno il gruppo pubblica un riepilogo dei risultati ottenuti.

 

4.     Nell'ambito del suo compito consultivo e tenendo conto dell'esito delle considerazioni di cui al paragrafo 2, il gruppo può esprimere un parere su una carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto in uno Stato membro.

 

Nell'esprimere un parere, il gruppo si adopera per raggiungere un consenso. Qualora non risulti possibile raggiungere un consenso, il parere del gruppo è espresso a maggioranza semplice dei suoi membri.

 

5.     Nell'adottare gli atti di esecuzione di cui all'articolo 5, paragrafo 6, e all'articolo 6, paragrafo 2, la Commissione tiene conto di qualsiasi parere pertinente espresso dal gruppo a norma del paragrafo 4 del presente articolo.

 

6.     Il gruppo elegge il proprio presidente tra i suoi membri e stabilisce il proprio regolamento interno.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 4 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Contenuto delle misure

Misure per la tutela del bilancio dell'Unione

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Possono essere adottate una o più delle seguenti opportune misure:

1.    Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, possono essere adottate una o più delle seguenti misure:

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Le misure adottate sono proporzionate alla natura, alla gravità e alla portata della carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto. Esse devono, nella misura del possibile, riguardare le azioni dell'Unione effettivamente o potenzialmente compromesse da tale carenza.

3.   Le misure adottate sono proporzionate alla natura, alla gravità , alla durata e alla portata della carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto. Esse devono, nella misura del possibile, riguardare le azioni dell'Unione effettivamente o potenzialmente compromesse da tale carenza.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     La Commissione fornisce informazioni e orientamenti a beneficio dei destinatari finali o dei beneficiari finali circa gli obblighi degli Stati membri di cui al paragrafo 2 attraverso un sito web o un portale Internet.

 

La Commissione mette altresì a disposizione su detto sito web o portale gli strumenti adeguati per consentire ai destinatari finali o ai beneficiari finali di informare la Commissione in merito a qualsivoglia violazione di tali obblighi che, secondo detti destinatari o beneficiari finali, li riguarda direttamente. Il presente paragrafo si applica in modo da garantire la protezione delle persone che segnalano le violazioni del diritto dell'Unione, in linea con i principi stabiliti dalla direttiva XXX (direttiva riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione). Le informazioni fornite dai destinatari finali o dai beneficiari finali ai sensi del presente paragrafo possono essere prese in considerazione dalla Commissione solo se accompagnate da una prova che il destinatario finale o beneficiario finale interessato ha sporto una denuncia formale all'autorità competente.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.     In base alle informazioni fornite dai destinatari finali o dai beneficiari finali a norma del paragrafo 3 bis, la Commissione garantisce che qualsivoglia importo dovuto da enti governativi o dagli Stati membri conformemente al paragrafo 2 sia effettivamente versato ai destinatari finali o ai beneficiari finali.

Ove necessario:

 

(a)

con riferimento ai fondi provenienti dal bilancio dell'Unione e gestiti a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario, la Commissione:

 

 

(i)

recupera il pagamento effettuato a favore di uno degli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti da v) a vii), del regolamento finanziario, per un importo equivalente all'importo non versato ai destinatari finali o ai beneficiari finali in violazione del paragrafo 2 del presente articolo;

 

 

(ii)

trasferisce un importo equivalente all'importo di cui al punto precedente alla riserva dell'Unione di cui all'articolo 12 del regolamento XXX del Consiglio (regolamento QFP). Tale importo è considerato quale margine lasciato disponibile ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento XXX del Consiglio (regolamento QFP) e viene mobilitato a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento XXX del Consiglio (regolamento QFP), a beneficio, per quanto possibile, dei destinatari finali o dei beneficiari finali di cui al paragrafo 2 del presente articolo;

 

(b)

con riferimento ai fondi provenienti dal bilancio dell'Unione e gestiti a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario:

 

 

(i)

l'obbligo delle autorità governative o degli Stati membri di cui al paragrafo 2 del presente articolo è considerato un obbligo incombente agli Stati membri ai sensi dell'[articolo 63] del regolamento XXX (regolamento RDC). Qualsivoglia violazione di tale obbligo è trattata in conformità dell'[articolo 98] del regolamento XXX (regolamento RDC);

 

 

(ii)

l'importo risultante dalla riduzione del sostegno a un programma derivante dai fondi, in applicazione dell'[articolo 98] del regolamento XXX (regolamento RDC), è trasferito dalla Commissione alla riserva dell'Unione di cui all'articolo 12 del regolamento XXX del Consiglio (regolamento QFP). Tale importo è considerato quale margine lasciato disponibile ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento XXX del Consiglio (regolamento QFP) e viene mobilitato a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento XXX del Consiglio (regolamento QFP), a beneficio, per quanto possibile, dei destinatari finali o dei beneficiari finali di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Se ritiene che vi siano motivi fondati per concludere che le condizioni di cui all'articolo 3 sono soddisfatte, la Commissione trasmette allo Stato membro in questione una notifica scritta in cui espone i motivi sui quali ha fondato la propria conclusione.

1.   Se ritiene che vi siano motivi fondati per concludere che le condizioni di cui all'articolo 3 sono soddisfatte, la Commissione , tenendo conto dei pareri espressi dal gruppo, trasmette allo Stato membro in questione una notifica scritta in cui espone i motivi sui quali ha fondato la propria conclusione. La Commissione informa senza indugio il Parlamento europeo e il Consiglio di tale notifica e del contenuto della medesima.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La Commissione può tener conto di tutte le informazioni pertinenti, comprese le decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, le relazioni della Corte dei conti e le conclusioni e raccomandazioni delle organizzazioni internazionali competenti.

2.    Nel valutare se le condizioni di cui all'articolo 3 sono soddisfatte, la Commissione tiene conto di tutte le informazioni pertinenti, compresi i pareri del gruppo, le decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, le risoluzioni del Parlamento europeo, le relazioni della Corte dei conti e le conclusioni e raccomandazioni delle organizzazioni e reti internazionali competenti. La Commissione tiene altresì conto dei criteri utilizzati nel contesto dei negoziati di adesione all'Unione, in particolare dei capitoli sull'acquis concernenti il sistema giudiziario e i diritti fondamentali, la giustizia, la libertà e la sicurezza, il controllo finanziario e la tassazione, nonché degli orientamenti utilizzati nel contesto del meccanismo di cooperazione e verifica al fine di monitorare i progressi compiuti da uno Stato membro.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Lo Stato membro interessato fornisce tutte le informazioni necessarie e può formulare osservazioni entro un termine stabilito dalla Commissione, che non può essere inferiore a  1 mese dalla data di notifica della conclusione. Nelle sue osservazioni lo Stato membro può proporre l'adozione di misure correttive.

4.   Lo Stato membro interessato fornisce le informazioni necessarie e può formulare osservazioni entro un termine stabilito dalla Commissione, che non può essere inferiore a  un mese o superiore a tre mesi dalla data di notifica della conclusione. Nelle sue osservazioni lo Stato membro può proporre l'adozione di misure correttive.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Al momento di decidere se presentare o meno una proposta di decisione sulle opportune misure , la Commissione tiene conto delle informazioni ricevute e delle eventuali osservazioni formulate dallo Stato membro interessato, nonché dell'adeguatezza delle misure correttive proposte.

5.   Al momento di decidere se adottare o meno una decisione su qualsivoglia misura di cui all'articolo 4 , la Commissione tiene conto delle informazioni ricevute e delle eventuali osservazioni formulate dallo Stato membro interessato, nonché dell'adeguatezza delle misure correttive proposte. La Commissione decide in merito al seguito da dare alle informazioni ricevute entro un termine indicativo di un mese e, in ogni caso, entro un termine ragionevole dalla data in cui ha ricevuto dette informazioni.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.     Nel valutare la proporzionalità delle misure da imporre la Commissione tiene debitamente conto delle informazioni e degli orientamenti di cui al paragrafo 2.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Se ritiene assodata la carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di atto di esecuzione sulle opportune misure.

6.   Se ritiene assodata la carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto, la Commissione adotta una decisione sulle misure di cui all'articolo 4 mediante un atto di esecuzione .

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.     Nel momento in cui adotta la sua decisione, la Commissione presenta contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno verso una riserva di bilancio di un importo equivalente al valore delle misure adottate.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 ter.     In deroga all'articolo 31, paragrafi 4 e 6, del regolamento finanziario, il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano sulla proposta di storno entro quattro settimane dal suo ricevimento da parte delle due istituzioni. La proposta di storno è considerata approvata a meno che, entro tale periodo di quattro settimane, il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei voti espressi, o il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, la modifichino o la respingano. Se il Parlamento europeo o il Consiglio modifica la proposta di storno, si applica l'articolo 31, paragrafo 8, del regolamento finanziario.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 quater.     La decisione di cui al paragrafo 6 entra in vigore se, entro il periodo di cui al paragrafo 6 ter, né il Consiglio né il Parlamento europeo respinge la proposta di storno.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.     La decisione si considera adottata dal Consiglio a meno che questo decida, a maggioranza qualificata, di respingere la proposta entro un mese dalla sua adozione da parte della Commissione.

soppresso

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.     Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare la proposta della Commissione e adottare il testo così modificato come decisione del Consiglio.

soppresso

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Lo Stato membro interessato può, in qualsiasi momento, presentare alla Commissione elementi idonei a dimostrare che la carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto è stata colmata o ha cessato di esistere.

1.   Lo Stato membro interessato può, in qualsiasi momento, presentare alla Commissione una notifica formale contenente elementi idonei a dimostrare che la carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto è stata colmata o ha cessato di esistere.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La Commissione valuta la situazione nello Stato membro interessato. Allorché cessano di esistere, in tutto o in parte, le carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto sulla cui base sono state adottate le opportune misure , la Commissione presenta al Consiglio una proposta di decisione relativa alla revoca totale o parziale di dette misure. Si applica la procedura di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5, 6 e  7 .

2.    Su richiesta dello Stato membro interessato o di propria iniziativa, la Commissione , tenendo conto dei pareri espressi dal gruppo, valuta la situazione nello Stato membro interessato entro un termine indicativo di un mese e, in ogni caso, entro un termine ragionevole dalla data di ricezione della notifica formale . Allorché cessano di esistere, in tutto o in parte, le carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto sulla cui base sono state adottate le misure di cui all'articolo 4 , la Commissione adotta senza indugio una decisione relativa alla revoca totale o parziale di dette misure. Nel momento in cui adotta la sua decisione, la Commissione presenta contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta per sciogliere, in tutto o in parte, la riserva di bilancio di cui all'articolo 5, paragrafo 6 bis. Si applica la procedura di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5, 6 , 6 ter 6 quater .

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Qualora siano revocate misure relative alla sospensione dell'approvazione di uno o più programmi o di una loro modifica, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto i), o alla sospensione degli impegni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto ii), gli importi corrispondenti agli impegni sospesi sono iscritti in bilancio fatto salvo l'articolo 7 del regolamento (UE, Euratom) XXXX del Consiglio (regolamento sul QFP). Gli impegni sospesi dell'anno n non possono essere iscritti in bilancio oltre l'anno n+2.

3.   Qualora siano revocate misure relative alla sospensione dell'approvazione di uno o più programmi o di una loro modifica, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto i), o alla sospensione degli impegni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto ii), gli importi corrispondenti agli impegni sospesi sono iscritti in bilancio fatto salvo l'articolo 7 del regolamento (UE, Euratom) XXXX del Consiglio (regolamento sul QFP). Gli impegni sospesi dell'anno n non possono essere iscritti in bilancio oltre l'anno n+2. A partire dall'anno n+3, un importo equivalente agli impegni sospesi è iscritto nella riserva dell'Unione per gli impegni di cui all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) XXXX del Consiglio (regolamento QFP).

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7

soppresso

Informazioni al Parlamento europeo

 

La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo delle eventuali misure proposte o adottate a norma degli articoli 4 e 5.

 

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 7 bis

Comunicazione

La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione del presente regolamento, in particolare sull'efficacia delle misure adottate, se presenti, al più tardi cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

Se necessario, la relazione è corredata di proposte adeguate.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 8 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 8 bis

Inclusione nel regolamento finanziario.

Il contenuto del presente regolamento è inserito nel regolamento finanziario in occasione della prossima revisione dello stesso.


(1)  La questione è stata rinviata alle commissioni competenti in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0469/2018).

(7)  Sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 2004, CAS Succhi di Frutta, C-496/99, ECLI:EU:C:2004:236, punto 63.

(8)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 novembre 1981, Amministrazione delle finanze dello Stato/Srl Meridionale Industria Salumi e altri, Ditta Italo Orlandi & Figlio e Ditta Vincenzo Divella/Amministrazione delle finanze dello Stato, cause riunite da 212 a 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, punto 10.

(9)  Sentenza della Corte di giustizia del 21 settembre 1989, Hoechst, cause riunite 46/87 e 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, punto 19.

(10)  Sentenza della Corte di giustizia del 10 novembre 2016, Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, punto 36; sentenza della Corte di giustizia del 10 novembre 2016, PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, punto 35; sentenza della Corte di giustizia del 22 dicembre 2010, DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, punto 58.

(11)  Sentenza della Corte di giustizia del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses/Tribunal de Contas, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, punti 31 e 40-41.

(12)  Comunicazione della Commissione «Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto», COM(2014)0158, allegato I.

(7)  Sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 2004, CAS Succhi di Frutta, C-496/99, ECLI:EU:C:2004:236, punto 63.

(8)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 novembre 1981, Amministrazione delle finanze dello Stato/Srl Meridionale Industria Salumi e altri, Ditta Italo Orlandi & Figlio e Ditta Vincenzo Divella/Amministrazione delle finanze dello Stato, cause riunite da 212 a 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, punto 10.

(9)  Sentenza della Corte di giustizia del 21 settembre 1989, Hoechst, cause riunite 46/87 e 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, punto 19.

(10)  Sentenza della Corte di giustizia del 10 novembre 2016, Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, punto 36; sentenza della Corte di giustizia del 10 novembre 2016, PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, punto 35; sentenza della Corte di giustizia del 22 dicembre 2010, DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, punto 58.

(11)  Sentenza della Corte di giustizia del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses/Tribunal de Contas, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, punti 31 e 40-41 ; sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018, LM, C-216/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:586, punti 63-67 .

(12)  Comunicazione della Commissione «Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto», COM(2014)0158, allegato I.

(12 bis)   Relazione della commissione di Venezia del 4 aprile 2011, studio n. 512/2009 (CDL-AD(2011)003rev).

(1 bis)   Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/603


P8_TA(2019)0039

Istituzione del programma «Fiscalis» per la cooperazione nel settore fiscale ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 gennaio 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «Fiscalis» per la cooperazione nel settore fiscale (COM(2018)0443 — C8-0260/2018 — 2018/0233(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 411/50)

[Emendamento 1 salvo dove altrimenti indicato]

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO (*1)

alla proposta della Commissione

2018/0233(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma «Fiscalis» per la cooperazione nel settore fiscale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 114 e 197,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)

Il programma Fiscalis 2020, che è stato istituito con il regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ed è attuato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri e i paesi associati, così come i programmi che lo hanno preceduto hanno apportato un notevole contributo all'agevolazione e al miglioramento della cooperazione tra le autorità fiscali dell'Unione. Il valore aggiunto di tali programmi, compresa la tutela degli interessi finanziari ed economici degli Stati membri dell'Unione e dei contribuenti, è stato riconosciuto dalle autorità fiscali dei paesi partecipanti. Le sfide individuate per il prossimo decennio spesso non possono essere affrontate in modo efficace se gli Stati membri non guardano al di là delle frontiere dei loro territori amministrativi e non cooperano intensamente con le loro controparti.

(2)

Il programma Fiscalis 2020 offre agli Stati membri un quadro unionale nell'ambito del quale sviluppare tali attività di cooperazione che è più efficiente sotto il profilo dei costi rispetto ai quadri di cooperazione individuali che i singoli Stati membri istituirebbero su base bilaterale o multilaterale , tra di loro o con paesi terzi con cui l'Unione coopera strettamente nel settore fiscale . È pertanto opportuno garantire il proseguimento di tale programma attraverso l'istituzione di un nuovo programma nel medesimo settore, il programma Fiscalis (il «programma»).

(2 bis)

Il programma dovrebbe permettere di rafforzare la capacità degli Stati membri di combattere la frode fiscale, la corruzione, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, anche attraverso l'assistenza tecnica per la formazione delle risorse umane e lo sviluppo delle strutture amministrative. Tale assistenza dovrebbe essere prestata in modo trasparente.

(3)

Fornendo un quadro di riferimento per le azioni che sostengono il mercato unico, stimolano una concorrenza equa nell' Unione e tutelano gli interessi economici e finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri, il programma dovrebbe contribuire alla prevenzione e alla lotta contro la frode, l'evasione fiscale , la pianificazione fiscale aggressiva e la doppia non imposizione : evitando e riducendo inutili oneri amministrativi per i cittadini e le imprese nelle operazioni transfrontaliere, sostenendo sistemi fiscali più equi ed efficienti, realizzando il pieno potenziale del mercato unico e stimolando una concorrenza equa nell' Unione , nonché sostenendo un approccio comune dell'Unione nei consessi internazionali.

(4)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (4).

(5)

Per sostenere il processo di adesione e associazione da parte di paesi terzi è opportuno che il programma sia aperto alla partecipazione dei paesi in via di adesione e dei paesi candidati nonché di potenziali candidati e paesi partner della politica europea di vicinato, se sono rispettate alcune condizioni. Esso può inoltre essere aperto ad altri paesi terzi , in particolare i paesi meno sviluppati, conformemente alle condizioni stabilite in accordi specifici tra l'Unione e tali paesi riguardanti la loro partecipazione a programmi dell'Unione.

(5 bis)

Il Parlamento europeo ha stabilito le sue priorità. L'attuale mancanza di risorse finanziarie è un freno al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Parlamento europeo per il quadro finanziario pluriennale post-2020 [2017/2052(INI)]. Una cooperazione più efficace nel settore fiscale può consentire una riscossione più efficace delle risorse necessarie per l'attuazione del futuro quadro finanziario pluriennale.

(6)

A tale programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) («regolamento finanziario»), che stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti e al rimborso di esperti esterni.

(7)

Le azioni applicate nel quadro del programma Fiscalis 2020 si sono rivelate adeguate e dovrebbero pertanto essere mantenute. Al fine di conferire maggiore semplicità e flessibilità all'esecuzione del programma, e quindi di migliorare la realizzazione dei suoi obiettivi, le azioni dovrebbero essere definite solo in termini di categorie generali, con un elenco di esempi illustrativi di attività concrete. Tuttavia, le azioni dovrebbero essere intese ad affrontare i temi prioritari per tutelare gli interessi economici e finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri. Attraverso la cooperazione e lo sviluppo di capacità, il programma Fiscalis dovrebbe inoltre promuovere e sostenere l'adozione e l'effetto leva di soluzioni innovative per migliorare ulteriormente le capacità di realizzare le priorità fondamentali del settore fiscale.

(8)

Alla luce della crescente mobilità dei contribuenti, del numero di operazioni transfrontaliere e dell'internazionalizzazione degli strumenti finanziari, e del conseguente aumento del rischio di frode fiscale, evasione fiscale e pianificazione fiscale aggressiva, che vanno ben oltre le frontiere dell'Unione, gli adattamenti e le estensioni dei sistemi elettronici europei ai paesi terzi non associati al programma e alle organizzazioni internazionali potrebbero presentare un interesse per l'Unione o gli Stati membri. In particolare, tali adattamenti ed estensioni permetterebbero di evitare gli oneri amministrativi e i costi associati allo sviluppo e alla gestione di due sistemi elettronici simili, utilizzati, rispettivamente, per lo scambio di informazioni all'interno dell'Unione e per lo scambio di informazioni a livello internazionale. Pertanto, ove debitamente giustificati da tale interesse, gli adattamenti o le estensioni dei sistemi elettronici europei ai fini della cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali dovrebbero essere costi ammissibili nell'ambito del programma. A condizione che i temi prioritari siano stati pienamente finanziati, nell'ambito del programma si dovrebbero incoraggiare, se del caso, anche azioni specifiche riguardanti i paesi meno sviluppati, in particolare sulla condivisione automatica delle informazioni.

(9)

Considerata l'importanza della globalizzazione e della lotta alla frode fiscale, all'evasione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva , il programma dovrebbe continuare a prevedere la possibilità di coinvolgere esperti esterni ai sensi dell’articolo 238 del regolamento finanziario. La selezione degli esperti esterni dovrebbe essere trasparente ed essere basata sulle loro competenze, esperienze e conoscenze pertinenti rispetto all'azione specifica, nonché sulla loro capacità di contribuire a tale azione. Occorre garantire che gli esperti siano imparziali e che non vi sia alcuna possibilità di conflitto di interessi con il loro ruolo professionale. Occorre inoltre garantire una rappresentanza equilibrata di tutti i pertinenti portatori di interessi.

(9 bis)

Tenuto conto della recente adozione delle direttive 2014/107/UE  (6) , (UE) 2015/2376  (7) , (UE) 2016/881  (8) , (UE) 2016/2258  (9) e (UE) 2018/822  (10) del Consiglio e dei negoziati in corso su una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB), il programma dovrebbe essere inteso a formare i dipendenti delle amministrazioni fiscali per garantire una efficace attuazione di queste direttive.

(10)

In linea con l'impegno della Commissione, delineato nella comunicazione del 19 ottobre 2010 dal titolo «Revisione del bilancio dell'Unione europea» (11), di mirare alla coerenza e alla semplificazione dei programmi di finanziamento, le risorse dovrebbero essere condivise con altri strumenti di finanziamento dell'Unione se le azioni previste nell'ambito del programma perseguono obiettivi comuni a diversi strumenti di finanziamento, escludendo tuttavia il doppio finanziamento. Le azioni nell'ambito del programma dovrebbero garantire la coerenza nell'impiego delle risorse dell'Unione che sostengono la politica fiscale e le autorità fiscali.

(10 bis)

Ai fini dell'efficacia in termini di costi, il programma Fiscalis dovrebbe sfruttare le possibili sinergie con altre misure dell'Unione nei settori connessi, quali il programma Dogana, il programma antifrode dell'UE, il programma per il mercato unico e il programma di sostegno alle riforme.

(10 ter)

Le singole iniziative antifrode nazionali potrebbero potenzialmente trasferire la frode verso altri Stati membri, spesso limitrofi, e creare oneri amministrativi sproporzionati per le imprese adempienti, nonché una mancanza di certezza giuridica negli scambi a livello internazionale. È pertanto fondamentale che la Commissione allinei le misure antifrode nazionali attraverso il coordinamento delle migliori prassi nazionali a livello di Unione.

(11)

Si prevede che le azioni di sviluppo di capacità nel settore delle tecnologie informatiche assorbiranno una parte considerevole della dotazione finanziaria del programma. Disposizioni specifiche dovrebbero pertanto descrivere, rispettivamente, le componenti comuni e le componenti nazionali dei sistemi elettronici europei. Inoltre dovrebbero essere chiaramente definite la portata delle azioni e le responsabilità della Commissione e degli Stati membri. Occorre garantire un'agevole interoperabilità tra le componenti comuni e nazionali dei sistemi elettronici europei, nonché sinergie con altri sistemi elettronici dei pertinenti programmi dell'Unione.

(12)

Per quanto riguarda l'imposizione fiscale a livello di Unione, non è attualmente necessario elaborare un piano strategico pluriennale per la fiscalità (Multi-Annual Strategic Plan for Taxation, «MASP-T») per realizzare un ambiente elettronico coerente e interoperabile. Al fine di garantire la coerenza e il coordinamento delle azioni di sviluppo delle capacità informatiche, il programma dovrebbe prevedere la preparazione di un MASP-T.

(13)

Il presente regolamento dovrebbe essere attuato mediante programmi di lavoro. In considerazione del carattere a medio e a lungo termine degli obiettivi perseguiti e sulla base dell'esperienza acquisita nel corso del tempo, i programmi di lavoro dovrebbero poter coprire più anni. Il passaggio da programmi di lavoro annuali a programmi di lavoro pluriennali ridurrà l'onere amministrativo per la Commissione e per gli Stati membri ma non dovrebbe, in nessun caso, comportare una perdita di informazione o di trasparenza per i contribuenti . I programmi di lavoro pluriennali dovrebbero rispecchiare tutte le informazioni pertinenti prodotte nel contesto delle relazioni annuali o degli inventari di cui al presente regolamento. Le relazioni annuali dovrebbero essere rese pubbliche al fine di informare i contribuenti sulle migliori prassi, sugli insegnamenti tratti, sulle sfide e sugli ostacoli rimanenti individuati all'interno del programma.

(14)

Al fine di integrare il presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo all'adozione dei programmi di lavoro .

(15)

A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (12), è necessario valutare il ▌programma sulla base delle informazioni raccolte mediante specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando nel contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri , tenendo conto anche del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT ). Se del caso, tali prescrizioni dovrebbero includere indicatori misurabili come base per valutare gli effetti del presente regolamento sul terreno. I risultati di tale monitoraggio dovrebbero essere oggetto di una relazione annuale consolidata, elaborata dalla Commissione sulla base dei contributi forniti dagli Stati membri. La relazione dovrebbe contenere una mappatura degli ostacoli che persistono negli Stati membri per quanto riguarda la realizzazione degli obiettivi del programma di cui all'articolo 3 e dei temi prioritari di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, come pure suggerimenti per le migliori prassi. Inoltre, la Commissione dovrebbe produrre una valutazione intermedia e una valutazione finale del programma. Sia le relazioni annuali che le relazioni di valutazione dovrebbero essere rese pubblicamente accessibili su una pagina web dedicata.

(15 bis)

La Commissione dovrebbe organizzare un seminario semestrale con la partecipazione di due rappresentanti di Stati membri beneficiari per discutere le problematiche e suggerire potenziali miglioramenti relativi ai temi del programma, in particolare lo scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali. I partecipanti al seminario saranno rispettivamente un rappresentante di un organo direttivo delle amministrazioni fiscali, un rappresentante di un sindacato dei dipendenti delle amministrazioni fiscali, nonché un rappresentante del Parlamento europeo e un rappresentante del Consiglio.

(16)

Al fine di rispondere adeguatamente alle mutate priorità programmatiche in ambito fiscale, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell’elenco di indicatori per misurare il conseguimento degli obiettivi specifici del programma. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(17)

In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), al regolamento (Euratom, CE) n. 2988/95 del Consiglio (14), al regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio (15) e al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (16), è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (17). In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(18)

Le disposizioni finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 TFUE si applicano al presente regolamento. Tali norme sono stabilite dal regolamento finanziario e determinano in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta e prevedono il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le norme adottate sulla base dell'articolo 322 del TFUE riguardano anche la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana ed efficace dei fondi UE.

(19)

Le tipologie di finanziamento nonché i metodi di attuazione di cui al presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Si dovrebbe prendere in considerazione il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari e a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. La copertura delle spese di viaggio dovrebbe essere una priorità in modo da garantire la partecipazione di esperti nazionali alle azioni congiunte.

(20)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(21)

Il presente regolamento sostituisce il regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che dovrebbe pertanto essere abrogato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento istituisce il programma «Fiscalis» (il «programma») per la cooperazione nel settore della fiscalità.

2.   Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1)

«imposizione fiscale»: la materia — che comprende l'elaborazione, l'amministrazione, l'applicazione e la conformità — riguardante i seguenti dazi e imposte:

(a)

imposta sul valore aggiunto ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (18);

(b)

accise sull'alcole ai sensi della direttiva 92/83/CEE del Consiglio (19);

(c)

accise sui prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 2011/64/UE del Consiglio (20);

(d)

imposte sui prodotti energetici e sull'elettricità ai sensi della direttiva 2003/96/CE del Consiglio (21);

(e)

altre imposte e dazi rientranti nell'ambito di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2010/24/UE del Consiglio (22) , incluse le imposte sul reddito delle società, purché siano pertinenti per il mercato interno e per la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri;

(2)

«autorità fiscali»: le autorità pubbliche e gli altri organismi competenti per l'imposizione fiscale o per le attività ad essa collegate;

(3)

«sistemi elettronici europei»: i sistemi elettronici necessari ai fini dell'imposizione fiscale e dell'esecuzione dei compiti delle autorità fiscali;

(4)

«paese terzo»: un paese che non è membro dell'Unione;

(4 bis)

«paese meno sviluppato»: un paese terzo a basso reddito confrontato a gravi ostacoli strutturali allo sviluppo sostenibile quale definito dalle Nazioni Unite.

Articolo 3

Obiettivi del programma

1.   Gli obiettivi generali del programma consistono nel sostenere le autorità fiscali e l'imposizione fiscale affinché contribuiscano a migliorare il funzionamento del mercato unico, nello stimolare una concorrenza equa nell' Unione , nel tutelare gli interessi economici e finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri , anche dalla frode fiscale, dall'evasione fiscale e dalla pianificazione fiscale aggressiva, e nel migliorare la riscossione delle imposte .

2.   Il programma ha gli obiettivi specifici di sostenere la politica fiscale e la sua corretta attuazione , promuovere la cooperazione fiscale , lo scambio di informazioni fiscali e lo sviluppo delle capacità amministrative, anche per quanto riguarda le competenze umane e lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei , come pure il graduale ammodernamento degli strumenti di rendicontazione, audit e software da applicare in modo uniforme in tutti gli Stati membri . Il programma aiuta anche le amministrazioni fiscali a facilitare e migliorare l'attuazione delle direttive dell'Unione in materia fiscale e a formare il loro personale a tale riguardo.

Articolo 4

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo 2021 — 2027 è fissata a  300 milioni di EUR a prezzi 2018 e 339 milioni di EUR a prezzi correnti.

2.   L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare tra l'altro le spese di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e altre attività di gestione del programma e di valutazione del conseguimento degli obiettivi. Tale importo può inoltre coprire i costi relativi a studi e altro materiale scritto pertinente , riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del programma, nonché le spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, agli strumenti informatici istituzionali e ad altra assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la gestione del programma.

Articolo 5

Paesi terzi associati al programma

Il programma è aperto ai seguenti paesi terzi:

(a)

i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

(b)

i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi, a condizione che tali paesi abbiano raggiunto un livello sufficiente di ravvicinamento della pertinente legislazione e dei pertinenti metodi amministrativi a quelli dell'Unione;

(c)

altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico riguardante la partecipazione del paese terzo a programmi dell'Unione, purché tale accordo:

assicuri un giusto equilibrio per quanto riguarda i contributi e i benefici del paese terzo partecipante ai programmi dell'Unione;

stabilisca le condizioni di partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i relativi costi amministrativi. Tali contributi costituiscono entrate con destinazione specifica conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario;

non conferisca al paese terzo un potere decisionale sul programma;

garantisca i diritti dell'Unione ad assicurare una sana gestione finanziaria e a tutelare i propri interessi finanziari.

A condizione che i temi prioritari siano stati pienamente finanziati, i paesi meno sviluppati sono incoraggiati a partecipare al programma in conformità dei principi della coerenza delle politiche per lo sviluppo e delle condizioni stabilite negli accordi specifici tra tali paesi e l'Unione riguardanti la partecipazione di tali paesi al programma. In deroga al primo comma, lettera c), la partecipazione dei paesi meno sviluppati al programma è gratuita ed è incentrata sul conseguimento degli obiettivi fiscali internazionali, quali lo scambio automatico delle informazioni fiscali. L'accordo specifico garantisce i diritti dell'Unione ad assicurare una sana gestione finanziaria e a tutelare i propri interessi finanziari.

Articolo 6

Attuazione e forme di finanziamento dell'Unione

1.   Il programma è attuato in regime di gestione diretta conformemente al regolamento finanziario.

2.   Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi, appalti e rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute da esperti esterni.

CAPO II

AMMISSIBILITÀ

Articolo 7

Azioni ammissibili

1.   Solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3 sono ammissibili al finanziamento.

2.   Le azioni di cui al paragrafo 1 comprendono:

(a)

riunioni e simili eventi ad hoc;

(b)

collaborazione strutturata sulla base di progetti , compresi audit congiunti e ispezioni in loco ; [Emm. 2 e 3]

(c)

azioni di sviluppo di capacità informatiche, in particolare lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei o azioni per la creazione di registri comuni ;

(d)

azioni per lo sviluppo delle capacità e delle competenze umane;

(e)

azioni di supporto e altre azioni, tra cui:

(1)

studi e altro materiale scritto pertinente ;

(2)

attività innovative, in particolare prove di concetto, iniziative pilota e realizzazione di prototipi;

(3)

azioni di comunicazione sviluppate congiuntamente;

(4)

qualsiasi altra azione pertinente prevista nei programmi di lavoro di cui all'articolo 13, necessaria per conseguire o sostenere gli obiettivi di cui all'articolo 3.

Possibili tipologie di azioni pertinenti di cui alle lettere a), b) e d) figurano nell'elenco non esaustivo di cui all'allegato 1.

2 bis.     Le azioni di cui al paragrafo 1 coprono il seguente elenco di temi prioritari:

(a)

eliminazione delle lacune nell'efficace attuazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio  (23) , quale modificata;

(b)

efficiente scambio di informazioni, incluse le richieste di gruppi, e sviluppo di formati utilizzabili tenendo conto delle iniziative a livello internazionale;

(c)

eliminazione degli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera;

(d)

eliminazione degli ostacoli all'accessibilità alle informazioni sulla titolarità effettiva in conformità della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, quale modificata;

(e)

lotta contro la frode IVA transfrontaliera;

(f)

scambio di migliori prassi per quanto riguarda il recupero di imposte, incluse le imposte non pagate a norma della direttiva dell'UE sulla tassazione dei redditi da risparmio;

(g)

attuazione di strumenti informatici unificati a livello internazionale ai fini dello sviluppo di interfacce comuni per consentire l'interconnessione di sistemi informatici nazionali;

3.   Azioni consistenti nello sviluppo e nel funzionamento di adeguamenti o estensioni delle componenti comuni dei sistemi elettronici europei per la cooperazione con paesi terzi non associati al programma o con organizzazioni internazionali sono ammissibili al finanziamento se sono di interesse per l'Unione. La Commissione adotta le necessarie disposizioni amministrative, che possono prevedere un contributo finanziario a tali azioni da parte dei terzi interessati.

4.   Se un'azione di sviluppo di capacità informatiche di cui al paragrafo 2, lettera c), riguarda lo sviluppo e il funzionamento di un sistema elettronico europeo, solo i costi connessi alle responsabilità affidate alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, sono ammissibili al finanziamento a titolo del programma. Gli Stati membri si fanno carico dei costi connessi alle responsabilità loro affidate a norma dell'articolo 11, paragrafo 3.

Articolo 8

Partecipazione di esperti esterni

1.   Ove ciò sia utile per la realizzazione delle azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3, i rappresentanti di autorità governative, incluse quelle di paesi terzi non associati al programma a norma dell'articolo 5, e, se del caso, i rappresentanti di organizzazioni internazionali o di altre organizzazioni interessate, di operatori economici e di organizzazioni di rappresentanza degli operatori economici e della società civile possono partecipare in qualità di esperti esterni alle azioni organizzate nell'ambito del programma. La Commissione valuta, tra l'altro, l'imparzialità di tali esperti esterni, garantisce che non si configurino conflitti di interesse rispetto alle loro responsabilità professionali e decide in merito alla loro partecipazione su base puntuale, in funzione delle necessità.

2.   I costi sostenuti dagli esperti esterni di cui al paragrafo 1 sono ammissibili al rimborso nell'ambito del programma in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 238 del regolamento finanziario.

3.   Gli esperti esterni sono selezionati dalla Commissione seguendo una procedura trasparente ed equilibrata, in base alle loro competenze, esperienze e conoscenze pertinenti all'azione specifica e alla loro capacità di contribuire a quest'ultima . La Commissione garantisce una rappresentanza equilibrata di tutti i pertinenti portatori di interessi. Essa precisa se gli esperti partecipano per proprio conto o per conto di un'altra organizzazione o di un altro operatore economico. L'elenco degli esperti esterni è a disposizione del pubblico sul sito web della Commissione.

CAPO III

SOVVENZIONI

Articolo 9

Concessione, complementarità e finanziamento combinato

1.   Le sovvenzioni nell'ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

2.   Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro di un altro programma dell'Unione può anche essere finanziata dal programma, purché tale contributo non riguardi gli stessi costi. Ai contributi all'azione si applicano le disposizioni previste dai rispettivi programmi a titolo dei quali i contributi sono stati concessi. Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione e il sostegno nell'ambito dei vari programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale in conformità dei documenti che stabiliscono le condizioni del sostegno.

3.   A norma dell'articolo 198, lettera f), del regolamento finanziario, le sovvenzioni sono concesse senza un invito a presentare proposte se i soggetti idonei sono le autorità fiscali degli Stati membri e dei paesi terzi associati al programma di cui all'articolo 5 del presente regolamento, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite in tale articolo.

Articolo 10

Tasso di cofinanziamento

1.   In deroga all'articolo 190 del regolamento finanziario, il programma può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili di un'azione.

2.   Il tasso di cofinanziamento applicabile nel caso in cui le azioni richiedano la concessione di sovvenzioni è stabilito nei programmi di lavoro pluriennali di cui all'articolo 13.

CAPO IV

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE AZIONI DI SVILUPPO DI CAPACITÀ INFORMATICHE

Articolo 11

Responsabilità

1.   La Commissione e gli Stati membri garantiscono congiuntamente lo sviluppo e il funzionamento, compresi progettazione, specifica, verifica della conformità, utilizzazione, manutenzione, evoluzione, sicurezza, garanzia della qualità e controllo della qualità, dei sistemi elettronici europei elencati nel piano strategico pluriennale per la fiscalità di cui all'articolo 12.

2.   La Commissione assicura in particolare:

(a)

lo sviluppo e il funzionamento delle componenti comuni stabilite nel quadro del piano strategico pluriennale per la fiscalità di cui all'articolo 12;

(b)

il coordinamento generale dello sviluppo e del funzionamento dei sistemi elettronici europei ai fini della loro operabilità e interconnettività, del loro miglioramento continuo e della loro attuazione sincronizzata;

(c)

il coordinamento a livello unionale dei sistemi elettronici europei ai fini della loro promozione e attuazione a livello nazionale;

(d)

il coordinamento dello sviluppo e del funzionamento dei sistemi elettronici europei per quanto riguarda le loro interazioni con terzi, escluse le azioni intese a soddisfare requisiti nazionali;

(e)

il coordinamento dei sistemi elettronici europei con altre azioni pertinenti relative al governo elettronico a livello dell'Unione;

(e bis)

il coordinamento delle misure antifrode applicate sul piano nazionale attraverso l'individuazione delle migliori prassi nazionali e l'informazione in merito a livello di Unione .

3.   Gli Stati membri assicurano in particolare:

(a)

lo sviluppo e il funzionamento delle componenti nazionali stabilite nel quadro del piano strategico pluriennale per la fiscalità di cui all'articolo 12;

(b)

il coordinamento dello sviluppo e del funzionamento delle componenti nazionali dei sistemi elettronici europei a livello nazionale;

(c)

il coordinamento dei sistemi elettronici europei con altre azioni pertinenti relative al governo elettronico a livello nazionale;

(d)

la trasmissione periodica alla Commissione di informazioni sulle misure adottate per consentire alle rispettive autorità o ai rispettivi operatori economici di utilizzare pienamente i sistemi elettronici europei;

(e)

l'attuazione a livello nazionale dei sistemi elettronici europei.

Articolo 12

Piano strategico pluriennale per la fiscalità (MASP-T)

1.   La Commissione elabora e tiene aggiornato un piano strategico pluriennale per la fiscalità che elenca tutti i compiti relativi allo sviluppo e al funzionamento dei sistemi elettronici europei e classifica ciascun sistema, o parti dello stesso, nelle categorie seguenti:

(a)

componente comune: la componente dei sistemi elettronici europei sviluppata a livello dell'Unione, che è disponibile per tutti gli Stati membri o che è stata individuata come comune dalla Commissione per motivi di efficienza, sicurezza e razionalizzazione;

(b)

componente nazionale: la componente dei sistemi elettronici europei sviluppata a livello nazionale, disponibile nello Stato membro che ha elaborato tale componente o contribuito alla sua elaborazione congiunta;

(c)

o una combinazione di entrambe.

2.   Il piano strategico pluriennale per la fiscalità comprende anche azioni innovative e azioni pilota nonché le metodologie e gli strumenti di supporto relativi ai sistemi elettronici europei.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'avvenuto espletamento dei compiti loro assegnati nell'ambito del piano strategico pluriennale per la fiscalità di cui al paragrafo 1. Inoltre essi riferiscono periodicamente alla Commissione in merito ai progressi compiuti in relazione ai rispettivi compiti connessi all'intero programma .

4.   Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del piano strategico pluriennale per la fiscalità di cui al paragrafo 1 per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente. Tali relazioni annuali vengono redatte secondo un formato prestabilito. Nelle relazioni annuali sui progressi compiuti, gli Stati membri riferiscono sugli ostacoli incontrati nel realizzare gli obiettivi del programma quali stabiliti all'articolo 3 e nell'affrontare i temi prioritari di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, e formulano suggerimenti per le migliori prassi.

5.   Entro il 31 ottobre di ogni anno la Commissione, sulla base delle relazioni annuali di cui al paragrafo 4, elabora una relazione consolidata che valuta i progressi compiuti dagli Stati membri e dalla Commissione stessa nell'attuare il piano di cui al paragrafo 1 , nonché i progressi compiuti nel realizzare gli obiettivi del programma di cui all'articolo 3 e nell'affrontare i temi prioritari di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis . Per valutare i progressi compiuti, la Commissione include nella sua relazione annuale consolidata una mappatura degli ostacoli che ancora si frappongono negli Stati membri alla realizzazione degli obiettivi del programma quali stabiliti all'articolo 3 e dei temi prioritari di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, e formula suggerimenti per le migliori prassi. La relazione annuale consolidata della Commissione è resa pubblica su un'apposita pagina web della Commissione e funge da base per i futuri programmi di lavoro pluriennali di cui all'articolo 13, come anche per le relazioni di valutazione di cui all'articolo 15 .

CAPO V

PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E CONTROLLO

Articolo 13

Programma di lavoro

1.   Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro pluriennali di cui all'articolo 108 del regolamento finanziario.

2.   La Commissione adotta i programmi di lavoro pluriennali mediante atti delegati . Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 17 .

Articolo 14

Sorveglianza e rendicontazione

1.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato 2.

2.   Al fine di garantire un'efficace valutazione dei progressi compiuti dal programma per il conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 al fine di modificare l'allegato 2 per rivedere o integrare gli indicatori, se ritenuto necessario, e per integrare il presente regolamento con le disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione.

3.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione.

Articolo 15

Valutazione

1.   Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale. Esse sono rese pubbliche dalla Commissione su un'apposita pagina web.

2.   La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre tre anni dall'inizio della sua attuazione.

3.   Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre un anno dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

4.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 16

Audit e indagini

Qualora un paese terzo partecipi al programma in forza di una decisione presa nell'ambito di un accordo internazionale o in forza di qualsiasi altro strumento giuridico, il paese terzo concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea, affinché essi possano esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

CAPO VI

ESERCIZIO DELLA DELEGA E PROCEDURA DI COMITATO

Articolo 17

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 18

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato, denominato «comitato del programma Fiscalis». Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 19

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.   I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

2.   La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione ▌delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 20

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 1286/2013 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2021.

Articolo 21

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2013, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.

2.   La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito del suo predecessore, il regolamento (UE) n. 1286/2013.

3.   Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 2, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO 1

Elenco non esaustivo delle tipologie possibili di azioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e d)

Le azioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e d), possono fra l'altro assumere le seguenti forme:

a)

per quanto riguarda riunioni e simili eventi ad hoc:

seminari e workshop, cui in genere partecipano tutti i paesi e durante i quali sono effettuate presentazioni e i partecipanti sono coinvolti in intensi dibattiti e attività su argomenti specifici;

visite di lavoro, organizzate per consentire ai funzionari di acquisire o accrescere le proprie competenze o conoscenze in materia di politica fiscale;

presenza in uffici amministrativi e partecipazione a indagini amministrative;

b)

per quanto riguarda la collaborazione strutturata:

gruppi di progetto, generalmente composti da un numero circoscritto di paesi, operativi per un periodo di tempo limitato per perseguire un obiettivo prefissato con un esito definito con precisione, compreso il coordinamento e l'analisi comparativa (benchmarking);

creazione di task force, ovvero di forme di cooperazione strutturate, a carattere permanente o non permanente, in cui si aggregano competenze per svolgere mansioni in ambiti specifici o condurre attività operative, eventualmente con il sostegno di servizi di cooperazione online, assistenza amministrativa, infrastrutture e attrezzature;

controlli multilaterali o simultanei che consistono nella verifica coordinata della situazione fiscale di un soggetto passivo o di più soggetti passivi collegati, organizzata da due o più paesi, di cui almeno due Stati membri, che presentano interessi comuni o complementari;

audit congiunti che consistono nella verifica congiunta della situazione fiscale di un soggetto passivo o di più soggetti passivi collegati da parte di un unico gruppo di audit composto da due o più paesi, di cui almeno due Stati membri, che presentano interessi comuni o complementari;

qualsiasi altra forma di cooperazione amministrativa prevista dalla direttiva 2011/16/UE, dal regolamento (UE) n. 904/2010, dal regolamento (UE) n. 389/2012 o dalla direttiva 2010/24/UE;

d)

per quanto riguarda le azioni per lo sviluppo delle capacità e delle competenze umane;

formazioni comuni o sviluppo di programmi di apprendimento online per sostenere le competenze e le conoscenze professionali necessarie in materia fiscale;

assistenza tecnica volta a migliorare le procedure amministrative, rafforzare la capacità amministrativa e migliorare il funzionamento e l'operatività delle amministrazioni fiscali mediante l'avvio e la condivisione di buone pratiche.

ALLEGATO 2

Indicatori

Obiettivo specifico: sostenere la politica fiscale, la cooperazione fiscale e lo sviluppo delle capacità amministrative, che comprendono le competenze umane e lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei.

1.     Sviluppo delle capacità (amministrative, umane e informatiche):

1.

indice di applicazione e di attuazione del diritto e della politica dell'Unione (numero di azioni nell'ambito del programma organizzate in tale settore e raccomandazioni formulate in seguito a dette azioni)

2.

indice di apprendimento (moduli di apprendimento utilizzati; numero di funzionari formati; punteggio relativo alla qualità assegnato dai partecipanti)

3.

disponibilità dei sistemi elettronici europei (in percentuale di tempo)

4.

disponibilità della rete comune di comunicazione (in percentuale di tempo)

5.

disponibilità di procedure informatiche semplificate per le amministrazioni nazionali e gli operatori economici (numero di operatori economici registrati, numero di domande e numero di consultazioni nei diversi sistemi elettronici finanziati dal programma)

2.     Condivisione delle conoscenze e lavoro in rete:

6.

indice del grado di collaborazione (lavoro in rete prodotto, numero di riunioni faccia a faccia, numero di gruppi di collaborazione online)

7.

indice delle migliori prassi e degli orientamenti (numero di azioni nell'ambito del programma organizzate in tale settore; percentuale di amministrazioni fiscali che si sono avvalse di una prassi di lavoro/di un orientamento elaborati con il sostegno del programma)

2 bis.     Indicatori supplementari:

1.

entrate riscosse nell'ambito della lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva nel corso di controlli congiunti

2.

il numero di richieste di cooperazione amministrativa e giudiziaria che sono state presentate e ricevute e soddisfatte per ciascuno Stato membro.


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0421/2018).

(*1)  Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.

(2)  GU C […], […], p. […].

(3)  Regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma di azione inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis 2020) e che abroga la decisione n. 1482/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 25).

(4)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(5)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(6)  Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1).

(7)  Direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 1).

(8)  Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 146 del 3.6.2016, pag. 8).

(9)  Direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 1).

(10)  Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (GU L 139 del 5.6.2018, pag. 1.)

(11)  COM(2010)0700.

(12)  Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

(13)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(14)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(15)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(16)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(17)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(18)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1;

(19)  Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21).

(20)  Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24).

(21)  Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

(22)  Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1).

(23)  Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).


27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/618


P8_TA(2019)0040

Istituzione del programma Diritti e Valori ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 gennaio 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Diritti e valori (COM(2018)0383 — C8-0234/2018 — 2018/0207(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 411/51)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Proposta di

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma Diritti e valori

che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

Conformemente all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea «L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini». L'articolo 3 specifica inoltre che «L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli» e che, tra l'altro, essa «rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo». Tali valori sono ulteriormente ribaditi e articolati nei diritti, nelle libertà e nei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(1)

Conformemente all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea «L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze ». Tra tali diritti e valori, la dignità umana, quale riconosciuta dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, è il pilastro fondante di tutti i diritti fondamentali . «Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini». L'articolo 3 specifica inoltre che «L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli» e che, tra l'altro, essa «rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo». Tali valori sono ulteriormente ribaditi e articolati nei diritti, nelle libertà e nei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)

Nella sua risoluzione del 30 maggio 2018 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie, il Parlamento europeo ha evidenziato l'importanza dei principi orizzontali che dovrebbero supportare il quadro finanziario pluriennale (QFP) e tutte le relative politiche dell'UE, inclusa l'integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite in tutte le politiche e le iniziative dell'Unione del prossimo QFP, ha sottolineato che l'eliminazione delle discriminazioni è indispensabile per rispettare gli impegni assunti dall'Unione in vista della realizzazione di un'Europa inclusiva e ha deplorato l'assenza di un impegno per l'integrazione della dimensione di genere e la parità di genere nelle politiche dell'Unione, come emerge dalle proposte per il QFP.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter)

Nella sua risoluzione del 14 marzo 2018 sul prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 2020, il Parlamento europeo ha espresso il proprio sostegno ai programmi nei settori della cultura, dell'istruzione, dei media, della gioventù, dello sport, della democrazia, della cittadinanza e della società civile, che hanno chiaramente dimostrato il loro valore aggiunto europeo e godono di una solida popolarità tra i beneficiari, ha sottolineato che è possibile realizzare un'Unione più forte e ambiziosa soltanto dotandola di adeguate risorse finanziarie e ha raccomandato la creazione di un Fondo interno europeo per la democrazia, gestito dalla Commissione, per rafforzare il sostegno della società civile e delle organizzazioni non governative (ONG) che operano nei settori della democrazia e dei diritti umani. È auspicabile continuare a sostenere le politiche esistenti, aumentare le risorse per i programmi faro dell'Unione e far coincidere le responsabilità supplementari con risorse finanziarie supplementari.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

Tali diritti e valori devono continuare ad essere promossi, applicati e condivisi tra i cittadini e i popoli, ed essere al centro del progetto europeo. È pertanto opportuno costituire nel bilancio dell'UE un nuovo Fondo per la giustizia, i diritti e i valori, comprendente il programma Diritti e valori e il programma Giustizia. In un momento in cui le società europee sono alle prese con l'estremismo, la radicalizzazione e le divisioni, è più che mai importante promuovere, rafforzare e difendere la giustizia, i diritti e i valori dell'UE: i diritti umani, il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza e lo Stato di diritto. Ciò avrà implicazioni dirette e profonde nella vita politica, sociale, culturale ed economica dell'UE. Quale parte del nuovo Fondo, il programma Giustizia continuerà a sostenere l'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia e la cooperazione transfrontaliera. Il programma Diritti e valori riunirà il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e il programma «L'Europa per i cittadini» istituito dal regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio (9) (di seguito «i programmi precedenti»).

(2)

Tali diritti e valori devono continuare ad essere coltivati, protetti e promossi attivamente e in maniera coerente dall'Unione e da ciascuno Stato membro in tutte le politiche e devono essere applicati e condivisi tra i cittadini e i popoli, nonché essere al centro del progetto europeo , dal momento che un deterioramento nella protezione di tali diritti e valori in qualunque Stato membro può avere effetti dannosi su tutta l'Unione europea . È pertanto opportuno costituire nel bilancio dell'Unione un nuovo Fondo per la giustizia, i diritti e i valori, comprendente il programma Diritti e valori e il programma Giustizia. In un momento in cui le società europee sono alle prese con l'estremismo, la radicalizzazione e le divisioni nonché un continuo restringimento dello spazio a disposizione della società civile indipendente , è più che mai importante promuovere, rafforzare e difendere la giustizia, i diritti e i valori dell'UE: i diritti umani, il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza , la non discriminazione e lo Stato di diritto. Ciò avrà implicazioni dirette e profonde nella vita politica, sociale, culturale ed economica dell'UE. Quale parte del nuovo Fondo, il programma Giustizia continuerà a sostenere l'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia e la cooperazione transfrontaliera. Il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori («il programma») riunirà il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), e il programma «L'Europa per i cittadini», istituito dal regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio (9) (di seguito «i programmi precedenti») , e sarà adeguato per far fronte alle nuove sfide che interessano i valori europei .

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

Il Fondo per la giustizia, i diritti e i valori e i suoi due programmi di finanziamento si concentreranno principalmente sulle persone e i soggetti che contribuiscono a rendere vivi e dinamici i nostri valori, i nostri diritti e la nostra ricca diversità. L'obiettivo ultimo è alimentare e promuovere una società fondata sui diritti, equa, inclusiva e democratica . Ciò significa una società civile dinamica, che incoraggia la partecipazione democratica, civica e sociale dei cittadini e  promuove la ricca diversità della società europea, fondata sulla nostra storia e memoria comuni. L'articolo 11 del trattato sull'Unione europea specifica inoltre che le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.

(3)

Il Fondo per la giustizia, i diritti e i valori e i suoi due programmi di finanziamento si concentreranno sulle persone e i soggetti che contribuiscono a rendere vivi e dinamici i nostri valori , inclusa l'uguaglianza , i nostri diritti e la nostra ricca diversità. L'obiettivo ultimo è alimentare e promuovere una società fondata sui diritti, equa , aperta , inclusiva e democratica , finanziando attività che promuovano una società civile dinamica, ben sviluppata, resiliente e dotata di mezzi per la sua autonomia, tra cui azioni di promozione e protezione dei nostri valori comuni, e che incoraggino la partecipazione democratica, civica e sociale dei cittadini , promuovano la pace sviluppino la ricca diversità della società europea, fondata sulla nostra storia e memoria , sui nostri valori e sul nostro patrimonio comuni. L'articolo 11 del trattato sull'Unione europea prevede che le istituzioni mantengano un dialogo aperto, trasparente e regolare con la società civile e diano ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)

La Commissione dovrebbe garantire un dialogo regolare, aperto e trasparente con i beneficiari del programma e altri pertinenti portatori di interessi mediante l'istituzione di un gruppo di dialogo civile. Il gruppo di dialogo civile dovrebbe contribuire allo scambio di esperienze e buone pratiche e alla discussione degli sviluppi politici negli ambiti e obiettivi coperti dal programma e negli ambiti connessi. Il gruppo di dialogo civile dovrebbe essere costituito da organizzazioni selezionate per ricevere sovvenzioni di funzionamento o sovvenzioni di un'azione nel quadro del programma, nonché da altre organizzazioni e parti interessate che abbiano manifestato interesse per il programma o che lavorino in tale settore d'intervento, ma senza essere necessariamente sostenute dal programma.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

Il programma Diritti e valori (di seguito «il programma») dovrebbe permettere di sviluppare sinergie per affrontare le sfide comuni a livello di promozione e protezione dei valori e per raggiungere una dimensione critica che consenta di ottenere risultati concreti nel settore. Tale risultato si dovrebbe ottenere sulla base dell'esperienza positiva dei programmi precedenti. Ciò consentirà di sfruttare appieno il potenziale delle sinergie, sostenere in modo più efficace i settori strategici interessati e incrementare la loro capacità di raggiungere i cittadini. Per poter essere efficace, il programma dovrebbe tenere conto della natura specifica delle differenti politiche, delle loro esigenze specifiche e della diversità dei gruppi di destinatari, mediante approcci personalizzati.

(4)

Il programma dovrebbe permettere di sviluppare sinergie per affrontare le sfide comuni a livello di promozione e protezione dei valori sanciti dai trattati e per raggiungere una dimensione critica che consenta di ottenere risultati concreti nel settore. Tale risultato si dovrebbe ottenere sulla base dell'esperienza positiva dei programmi precedenti e sviluppandola ulteriormente . Ciò consentirà di sfruttare appieno il potenziale delle sinergie, sostenere in modo più efficace i settori strategici interessati e incrementare la loro capacità di raggiungere i cittadini. Per poter essere efficace, il programma dovrebbe tenere conto della natura specifica delle differenti politiche, delle loro esigenze specifiche, della diversità dei gruppi di destinatari e delle opportunità di partecipazione mediante approcci personalizzati e mirati, tra cui la promozione di tutti i tipi di uguaglianza e di uguaglianza di genere .

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)

Il pieno rispetto e la promozione dello Stato di diritto e della democrazia sono essenziali per costruire la fiducia dei cittadini nei confronti dell'Unione. Il rispetto dello Stato di diritto nell'Unione è conditio sine qua non per la protezione dei diritti fondamentali e per la promozione di tutti i diritti e gli obblighi sanciti dai trattati. Il modo in cui lo Stato di diritto è attuato negli Stati membri riveste un ruolo essenziale nel garantire la fiducia reciproca tra gli Stati membri e i rispettivi ordinamenti giuridici. Il programma, pertanto, dovrebbe promuovere e salvaguardare i diritti fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter)

Lo Stato di diritto, che rientra tra i valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 del TUE, comprende i principi di: legalità, secondo cui il processo legislativo deve essere trasparente, responsabile, democratico e pluralistico; certezza del diritto; divieto di arbitrarietà del potere esecutivo; tutela giurisdizionale effettiva da parte di giudici indipendenti, anche in materia di diritti fondamentali; separazione dei poteri e uguaglianza dinanzi alla legge.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

Per avvicinare l'Unione europea ai cittadini è necessaria una gamma di azioni e sforzi coordinati. Avvicinare i cittadini attraverso progetti di gemellaggio tra città o reti di città e sostenere le organizzazioni della società civile nei settori interessati dal programma contribuirà ad aumentare la partecipazione dei cittadini alla società e, in ultima istanza, il loro coinvolgimento nella vita democratica dell'Unione. Nel contempo, sostenere attività per promuovere la comprensione reciproca, la diversità, il dialogo e il rispetto per gli altri stimola un senso di appartenenza e un'identità europea, basati su una concezione condivisa dei valori, della cultura, della storia e del patrimonio europei. La promozione di un maggiore senso di appartenenza all'Unione e dei valori dell'Unione è particolarmente importante tra i cittadini delle regioni ultraperiferiche dell'UE a causa della loro lontananza e distanza dall'Europa continentale.

(5)

Per avvicinare l'Unione europea ai cittadini , promuovere la partecipazione democratica e consentire ai cittadini di esercitare i diritti connessi alla cittadinanza europea è necessaria una gamma di azioni e sforzi coordinati , volti a conseguire una distribuzione geografica equilibrata . Avvicinare i cittadini attraverso progetti di gemellaggio tra città o reti di città e sostenere le organizzazioni della società civile a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale nei settori interessati dal programma contribuirà ad aumentare la partecipazione dei cittadini alla società e, in ultima istanza, il loro coinvolgimento attivo nella vita democratica dell'Unione e nella definizione dell'agenda politica dell'Unione . Nel contempo, sostenere attività per promuovere la comprensione reciproca, il dialogo interculturale, la diversità culturale e linguistica , la riconciliazione, l'inclusione sociale e il rispetto per gli altri stimola un senso di appartenenza all'Unione di cittadinanza comune nel quadro di un'identità europea, basati su una concezione condivisa dei valori, della cultura, della storia e del patrimonio europei. La promozione di un maggiore senso di appartenenza all'Unione e dei valori dell'Unione è particolarmente importante tra i cittadini delle regioni ultraperiferiche dell'Unione a causa della loro lontananza e distanza dall'Europa continentale.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)

L'aumento del pluralismo e delle tendenze migratorie globali rafforzano l'importanza del dialogo interculturale e interreligioso nelle nostre società. Il dialogo interculturale e interreligioso dovrebbe ricevere pieno sostegno dal programma nel quadro dell'armonia sociale in Europa e quale elemento fondamentale per promuovere l'inclusione e la coesione sociali. Mentre il dialogo interreligioso potrebbe aiutare a evidenziare il contributo positivo della religione alla coesione sociale, l'analfabetismo religioso rischia di offrire terreno fertile all'utilizzo improprio del sentimento religioso tra la popolazione. Il programma dovrebbe pertanto sostenere i progetti e le iniziative volti a sviluppare la cultura religiosa e a promuovere il dialogo interreligioso e la comprensione reciproca.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

Le attività di commemorazione e  la riflessione critica sulla memoria storica dell'Europa sono necessarie per rendere i cittadini consapevoli della storia comune, intesa come fondamento di un futuro comune , di una finalità morale e di valori condivisi . È opportuno anche tenere in considerazione la pertinenza degli aspetti storici, culturali e interculturali, nonché i legami tra la commemorazione e la creazione di un'identità e di un senso di appartenenza comune europei.

(6)

Le attività di commemorazione e  il pensiero critico e creativo sulla memoria storica dell'Europa sono necessarie per rendere i cittadini , e in particolare i giovani, consapevoli della loro storia comune, intesa come fondamento di un futuro comune. È opportuno anche tenere in considerazione la pertinenza degli aspetti storici, sociali, culturali e interculturali , della tolleranza e del dialogo per promuovere una base comune fondata su valori condivisi, sulla solidarietà, la diversità e la pace , nonché i legami tra la commemorazione e la creazione di un'identità e di un senso di appartenenza comune europei.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

I cittadini dovrebbero essere più consapevoli dei loro diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione e sentirsi a loro agio quando vivono, viaggiano, studiano, lavorano e partecipano ad attività di volontariato in un altro Stato membro; dovrebbero inoltre poter vedere riconosciuti ed esercitare tutti i loro diritti di cittadinanza e avere la certezza di poter riporre la loro fiducia nella parità di accesso ai diritti e nella loro piena applicazione e tutela, senza alcuna discriminazione, indipendentemente dallo Stato dell'Unione in cui si trovano. La società civile deve essere sostenuta nella promozione, salvaguardia e divulgazione dei valori comuni di cui all'articolo 2 del TUE e nel contributo all'effettivo esercizio dei diritti a norma del diritto dell'Unione.

(7)

I cittadini dell'Unione non sono sufficientemente consapevoli dei loro diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione , quali il diritto di voto alle elezioni europee e locali o il diritto di ricevere protezione consolare presso le ambasciate di altri Stati membri. I cittadini dovrebbero essere resi più consapevoli di tali diritti e sentirsi a loro agio quando vivono, viaggiano, studiano, lavorano e partecipano ad attività di volontariato in un altro Stato membro; dovrebbero inoltre poter vedere riconosciuti ed esercitare tutti i loro diritti di cittadinanza e avere la certezza di poter riporre la loro fiducia nella parità di accesso ai diritti e nella loro piena applicazione e tutela, senza alcuna discriminazione, indipendentemente dallo Stato dell'Unione in cui si trovano. La società civile deve essere rafforzata a tutti i livelli nella promozione, salvaguardia e divulgazione dei valori comuni di cui all'articolo 2 TUE e nel contributo all'effettivo esercizio dei diritti a norma del diritto dell'Unione.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)

La risoluzione del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 sulla coscienza europea e il totalitarismo e le conclusioni del Consiglio del 9 e 10 giugno 2011 sulla memoria dei crimini commessi dai regimi totalitari in Europa sottolineano l'importanza di tener viva la memoria del passato quale strumento per costruire un futuro comune, e mettono in luce l'importanza del ruolo dell'Unione nell'agevolare, condividere e promuovere la memoria collettiva di tali crimini, anche nell'ottica del rinvigorimento di una comune identità europea pluralista e democratica.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

La parità tra uomini e donne è un valore fondamentale e un obiettivo dell'Unione europea. La discriminazione e la disparità di trattamento nei confronti delle donne violano i loro diritti fondamentali e impediscono la loro piena partecipazione politica, sociale ed economica alla società. L'esistenza di barriere strutturali e culturali ostacola inoltre il raggiungimento di una reale parità di genere. La promozione della parità di genere in tutte le azioni dell'Unione è quindi per essa un'attività centrale oltre che un fattore di crescita economica e dovrebbe essere sostenuta dal programma.

(8)

L'uguaglianza di genere è un valore fondamentale e un obiettivo dell'Unione europea. L'articolo 8 del presente regolamento attribuisce all'Unione il compito di eliminare le ineguaglianze e di promuovere la parità tra uomini e donne in tutte le sue azioni. Tuttavia, i progressi complessivi conseguiti in materia di uguaglianza di genere sono molto lenti, come emerge dall'indice sull'uguaglianza di genere per il 2017 pubblicato dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere. La discriminazione intersettoriale, spesso silenziosa e dissimulata, e la disparità di trattamento nei confronti delle donne e delle ragazze, nonché le varie forme di violenza contro le donne, violano i loro diritti fondamentali e impediscono la loro piena partecipazione politica, sociale ed economica alla società. L'esistenza di barriere politiche, strutturali e culturali ostacola inoltre il raggiungimento di una reale parità di genere. La promozione della parità di genere in tutte le azioni dell'Unione , sostenendo l'integrazione della dimensione di genere e gli obiettivi in materia di non discriminazione, contrastando gli stereotipi e affrontando la questione della discriminazione silenziosa, è quindi per essa un'attività centrale oltre che un fattore di crescita economica e dovrebbe essere sostenuta dal programma.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

La violenza di genere e quella contro i minori e i giovani costituiscono una grave violazione dei diritti fondamentali. La violenza permane in tutta l'Unione, in tutti i contesti sociali ed economici, e ha gravi ripercussioni sulla salute fisica e psicologica delle vittime e sulla società nel suo insieme. I minori, i giovani e le donne sono particolarmente vulnerabili alla violenza, specialmente nelle relazioni strette . È opportuno intervenire per promuovere i diritti dei minori e contribuire a proteggerli contro i danni e la violenza, che mettono in pericolo la loro salute fisica o mentale e costituiscono una violazione del loro diritto allo sviluppo, alla tutela e alla dignità. Contrastare tutte le forme di violenza, promuovere la prevenzione e proteggere e sostenere le vittime sono priorità dell'Unione che contribuiscono all'applicazione dei diritti fondamentali della persona e alla parità tra uomini e donne. Il programma dovrebbe sostenere tali priorità.

(9)

La violenza di genere e quella contro i minori , i giovani e gli anziani, le persone con disabilità, i rifugiati e i migranti, nonché contro i membri di diversi gruppi minoritari, come i membri delle minoranze etniche e le persone LGBTQI, costituiscono una grave violazione dei diritti fondamentali. La violenza permane in tutta l'Unione, in tutti i contesti sociali ed economici, e ha gravi ripercussioni sulla salute fisica e psicologica delle vittime e sulla società nel suo insieme. La lotta contro la violenza di genere richiede un approccio pluridimensionale che tenga conto dei diritti giuridici, dei diritti in materia di istruzione e salute, dei diritti sessuali e riproduttivi, degli aspetti economici e di altri aspetti sociali quali il sostegno alle organizzazioni per i diritti delle donne, la prestazione di assistenza e sostegno e progetti che mirino a conseguire l'obiettivo di una società più equa sotto il profilo dell'uguaglianza di genere. È necessario contrastare attivamente gli stereotipi e le norme dannosi fin dalla più tenera età, nonché tutte le forme di incitamento all'odio e la violenza online . È opportuno intervenire per promuovere i diritti dei minori e contribuire a proteggerli contro i danni e la violenza, che mettono in pericolo la loro salute fisica o mentale e costituiscono una violazione del loro diritto allo sviluppo, alla tutela e alla dignità. La convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (la convenzione di Istanbul) definisce la «violenza contro le donne» come «tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o possono potenzialmente provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata». Contrastare tutte le forme di violenza, promuovere la prevenzione e proteggere e sostenere le vittime sono priorità dell'Unione che contribuiscono all'applicazione dei diritti fondamentali della persona e alla parità tra uomini e donne. Il programma dovrebbe sostenere tali priorità. Le attività di prevenzione e il sostegno ai diritti delle vittime dovrebbero essere pianificati in cooperazione con il gruppo cui sono destinati e assicurare che soddisfino le esigenze specifiche di coloro che presentano molteplici vulnerabilità.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)

Le donne prive di documenti sono particolarmente vulnerabili alla violenza e agli abusi sessuali e non hanno accesso a forme di sostegno. È fondamentale attuare un approccio incentrato sulle vittime e offrire servizi di sostegno adeguati a tutte le donne in tutta l'Unione, indipendentemente dal loro status di residenza. La necessità di una prospettiva di genere nei processi di asilo è molto importante per il lavoro intersezionale e può contribuire ad accrescere l'uguaglianza di genere.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

Per prevenire e contrastare tutte le forme di violenza e proteggere le vittime, sono necessarie una volontà politica forte e un'azione coordinata sulla base dei metodi e dei risultati dei precedenti programmi Daphne, del programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza e del programma Giustizia. In particolare, dal suo avvio nel 1997 il programma Daphne a sostegno delle vittime di violenza e per la lotta alla violenza contro le donne, i bambini e i giovani è stato un vero successo, sia in termini di popolarità presso i portatori di interessi (autorità pubbliche, istituzioni accademiche e organizzazioni non governative) sia in termini di efficacia dei progetti finanziati. Il programma Daphne ha finanziato progetti finalizzati alla sensibilizzazione, alla prestazione di servizi di sostegno alle vittime e al sostegno delle attività delle organizzazioni non governative (ONG) che lavorano sul campo. Ha affrontato tutte le forme di violenza, ad esempio la violenza domestica, la violenza sessuale e il traffico di esseri umani, nonché le forme di violenza nuove ed emergenti, come il bullismo online. È quindi importante proseguire tutte queste azioni e che i risultati e gli insegnamenti tratti vengano presi in considerazione nell'attuazione del programma.

(10)

Per prevenire e contrastare tutte le forme di violenza e proteggere le vittime, sono necessarie una volontà politica forte e un'azione coordinata sulla base dei metodi e dei risultati dei precedenti programmi Daphne, del programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza e del programma Giustizia. In particolare, dal suo avvio nel 1997 il programma Daphne a sostegno delle vittime di violenza e per la lotta alla violenza contro le donne, i bambini e i giovani è stato un vero successo, sia in termini di popolarità presso i portatori di interessi (autorità pubbliche, istituzioni accademiche e organizzazioni non governative) sia in termini di efficacia dei progetti finanziati. Il programma Daphne ha finanziato progetti finalizzati alla sensibilizzazione, alla prestazione di servizi di sostegno alle vittime e al sostegno delle attività delle organizzazioni non governative (ONG) che lavorano sul campo. Ha affrontato tutte le forme di violenza, ad esempio la violenza domestica, la violenza sessuale e il traffico di esseri umani, lo stalking e le pratiche lesive tradizionali come le mutilazioni genitali femminili, nonché le forme di violenza nuove ed emergenti, come il bullismo e le molestie online. È quindi importante proseguire tutte queste azioni , prevedere una dotazione di bilancio indipendente per Daphne e che i risultati e gli insegnamenti tratti vengano presi in considerazione nell'attuazione del programma.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

La non discriminazione è un principio fondamentale dell'Unione. L'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede provvedimenti per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. La non discriminazione è sancita anche nell'articolo 21 della Carta. È opportuno considerare le caratteristiche specifiche delle varie forme di discriminazione ed elaborare in parallelo adeguate misure per prevenire e combattere la discriminazione fondata su uno o più motivi. Il programma dovrebbe sostenere azioni tese a prevenire e contrastare la discriminazione, il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo, l'odio antislamico e altre forme di intolleranza. In tale contesto dovrebbe essere prestata particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto di tutte le forme di violenza, odio, segregazione e stigmatizzazione, oltre che alla lotta contro il bullismo, le molestie e i trattamenti intolleranti. Il programma dovrebbe essere attuato in modo che si rafforzi reciprocamente con altre attività dell'Unione aventi gli stessi obiettivi, in particolare quelle di cui alla comunicazione della Commissione, del 5 aprile 2011, dal titolo «Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020» (10) e alla raccomandazione del Consiglio, del 9 dicembre 2013, su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri (11).

(11)

La non discriminazione è un principio fondamentale dell'Unione. L'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede provvedimenti per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. La non discriminazione è sancita anche nell'articolo 21 della Carta. È opportuno considerare le caratteristiche specifiche delle varie forme di discriminazione , inclusa la discriminazione diretta, indiretta e strutturale, ed elaborare in parallelo adeguate misure per prevenire e combattere la discriminazione fondata su uno o più motivi. Il programma dovrebbe sostenere azioni tese a prevenire e contrastare la discriminazione, il razzismo, la xenofobia, l'afrofobia, l'antisemitismo , l'antiziganismo , l'odio antislamico , l'omofobia e altre forme di intolleranza , sia online che offline, nei confronti di coloro che appartengono a minoranze, tenendo conto dei molteplici livelli di discriminazione cui sono soggette le donne . In tale contesto dovrebbe essere prestata particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto di tutte le forme di violenza, odio, segregazione e stigmatizzazione, oltre che alla lotta contro il bullismo, le molestie e i trattamenti intolleranti. Il programma dovrebbe essere attuato in modo che si rafforzi reciprocamente con altre attività dell'Unione aventi gli stessi obiettivi, in particolare quelle di cui alla comunicazione della Commissione, del 5 aprile 2011, dal titolo «Quadro dell'Unione per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020» (10) e alla raccomandazione del Consiglio, del 9 dicembre 2013, su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri (11).

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

Barriere comportamentali e ambientali e la mancanza di accessibilità impediscono una piena ed effettiva partecipazione delle persone con disabilità alla società, a parità di condizioni con gli altri. Le persone con disabilità si trovano ad affrontare barriere per poter, ad esempio, accedere al mercato del lavoro, fruire di un'istruzione inclusiva e di qualità, evitare la povertà e l'esclusione sociale, accedere a iniziative culturali e ai mezzi di comunicazione o esercitare i propri diritti politici. In quanto parte della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), l'Unione e tutti i suoi Stati membri si sono impegnati a promuovere, proteggere e garantire il pieno e paritario esercizio di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità. Le disposizioni della CRPD sono diventate parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione.

(12)

Barriere comportamentali e ambientali e la mancanza di accessibilità impediscono una piena ed effettiva partecipazione delle persone con disabilità alla società, a parità di condizioni con gli altri. Le persone con disabilità , comprese le persone con menomazioni fisiche, mentali, cognitive o sensoriali a lungo termine, si trovano ad affrontare barriere per poter, ad esempio, accedere al mercato del lavoro, fruire di un'istruzione inclusiva e di qualità, evitare la povertà e l'esclusione sociale, accedere a iniziative culturali e ai mezzi di comunicazione o esercitare i propri diritti politici. In quanto parte della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), l'Unione e tutti i suoi Stati membri si sono impegnati a promuovere, proteggere e garantire il pieno e paritario esercizio di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità. Le disposizioni della CRPD , la cui attuazione è obbligatoria, sono diventate parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione. Il programma dovrebbe in tal senso prestare particolare attenzione e fornire sostegno finanziario alle attività di sensibilizzazione relative alle sfide che le persone con disabilità devono affrontare per partecipare appieno alla società e godere dei propri diritti al pari degli altri cittadini.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

Il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni (diritto alla vita privata) è un diritto fondamentale sancito dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali. La protezione dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale sancito dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali e dall'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati di carattere personale è soggetto al controllo di autorità di controllo indipendenti. Il quadro giuridico dell'Unione, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), prevede disposizioni atte a garantire che il diritto alla protezione dei dati di carattere personale sia efficacemente rispettato. Tali strumenti giuridici affidano alle autorità nazionali di controllo della protezione dei dati il compito di promuovere la sensibilizzazione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti relativi al trattamento dei dati personali e la loro comprensione. Data l'importanza del diritto alla protezione dei dati personali in un periodo caratterizzato da rapidi sviluppi tecnologici, l'Unione dovrebbe essere in grado di svolgere attività di sensibilizzazione, condurre studi e altre attività pertinenti.

(13)

Il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni (diritto alla vita privata) è un diritto fondamentale sancito dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali. La protezione dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale sancito dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali e dall'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati di carattere personale è soggetto al controllo di autorità di controllo indipendenti. Il quadro giuridico dell'Unione, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), prevede disposizioni atte a garantire che il diritto alla protezione dei dati di carattere personale sia efficacemente rispettato. Tali strumenti giuridici affidano alle autorità nazionali di controllo della protezione dei dati il compito di promuovere la sensibilizzazione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti relativi al trattamento dei dati personali e la loro comprensione. Data l'importanza del diritto alla protezione dei dati personali in un periodo caratterizzato da rapidi sviluppi tecnologici, l'Unione dovrebbe essere in grado di svolgere attività di sensibilizzazione, sostenere le organizzazioni della società civile nella promozione di una protezione dei dati in linea con le norme dell'Unione, nonché condurre studi e altre attività pertinenti.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)

La libertà di espressione e d'informazione è sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il libero accesso alle informazioni, la valutazione delle condizioni quadro dei media e l'uso responsabile e sicuro delle reti di informazione e comunicazione sono direttamente connessi alla libera evoluzione dell'opinione pubblica e sono essenziali per garantire una democrazia funzionale. È necessario che il pubblico acquisisca le competenze di alfabetizzazione mediatica necessarie per il pensiero critico e il discernimento critico e la capacità di analizzare realtà complesse, di riconoscere le differenze tra opinioni e fatti e di resistere a qualsiasi incitamento all'odio. A tal fine, l'Unione dovrebbe promuovere lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica per tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro età, mediante la formazione, azioni di sensibilizzazione, studi e altre attività del caso.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)

L'articolo 24 del TFUE impone al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la presentazione di un'iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 11 del trattato sull'Unione europea. Ciò è stato fatto adottando il regolamento [(UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (14)]. Il programma dovrebbe sostenere il finanziamento dell'assistenza tecnica e organizzativa all'attuazione del regolamento [(UE) n. 211/2011], sostenendo in tal modo l'esercizio da parte dei cittadini del diritto di avviare e sostenere iniziative dei cittadini europei.

(14)

L'iniziativa dei cittadini europei è il primo strumento sovranazionale di democrazia partecipativa e crea un legame diretto tra i cittadini europei e le istituzioni dell'Unione. L'articolo 24 TFUE impone al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la presentazione di un'iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 11 del trattato sull'Unione europea. Ciò è stato fatto adottando il regolamento [(UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (14)]. Il programma dovrebbe sostenere il finanziamento dell'assistenza tecnica e organizzativa all'attuazione del regolamento [(UE) n. 211/2011], sostenendo in tal modo l'esercizio da parte dei cittadini del diritto di avviare, sostenere e incoraggiare altre persone a offrire supporto a iniziative dei cittadini europei.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)

A norma degli articoli 8 e 10 del TFUE, nelle sue azioni il programma dovrebbe sostenere l'integrazione della dimensione di genere e degli obiettivi di non discriminazione.

(15)

A norma degli articoli 8 e 10 TFUE, nelle sue azioni il programma dovrebbe sostenere l'integrazione della dimensione di genere e degli obiettivi di non discriminazione e promuovere il ricorso al bilancio di genere e a una valutazione d'impatto di genere del processo di bilancio dell'Unione, laddove necessario . Una corretta attuazione dell'integrazione della dimensione di genere richiede l'applicazione di una metodologia basata sul bilancio di genere in tutte le linee di bilancio, nonché l'assegnazione di risorse sufficienti e la trasparenza delle voci di bilancio destinate a promuovere l'uguaglianza di genere e a combattere la discriminazione di genere. I singoli progetti e il programma stesso dovrebbero essere sottoposti a riesame alla fine del periodo di finanziamento onde determinare la misura in cui essi hanno dato attuazione ai suddetti principi.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)

Conformemente agli atti dell'Unione in materia di parità di trattamento, gli Stati membri hanno istituito organismi indipendenti per la promozione della parità di trattamento, comunemente noti come «organismi per le pari opportunità», al fine di contrastare la discriminazione fondata sulla razza e l'origine etnica e sul genere. Molti Stati membri si sono tuttavia spinti oltre tali obblighi e hanno fatto sì che gli organismi per le pari opportunità possano anche occuparsi della discriminazione fondata su altri motivi, quali l'età, l'orientamento sessuale, la religione e le convinzioni personali, la disabilità o altri. Gli organismi per le pari opportunità svolgono un ruolo importante nel promuovere l'uguaglianza e garantire l'efficace applicazione della legislazione in materia di parità di trattamento, in particolare fornendo assistenza indipendente alle vittime di discriminazione, conducendo indagini indipendenti sulla discriminazione, pubblicando rapporti indipendenti ed esprimendo raccomandazioni su qualunque tema legato alla discriminazione nel loro paese. A questo proposito è essenziale che il lavoro degli organismi per le pari opportunità venga coordinato a livello dell'Unione. EQUINET è stata istituita nel 2007. Ne fanno parte gli organismi nazionali per la promozione della parità di trattamento quale definita dalle direttive 2000/43/CE (15) e 2004/113/CE (16) del Consiglio e dalle direttive 2006/54/CE (17) e 2010/41/UE (18) del Parlamento europeo e del Consiglio. EQUINET si trova in una situazione eccezionale, essendo l'unico soggetto che garantisce il coordinamento delle attività tra gli organismi per le pari opportunità. L'attività di coordinamento condotta da EQUINET è essenziale per la corretta applicazione della normativa dell'UE in materia di non discriminazione negli Stati membri e dovrebbe essere sostenuta dal programma.

(17)

Conformemente agli atti dell'Unione in materia di parità di trattamento, gli Stati membri hanno istituito organismi indipendenti per la promozione della parità di trattamento, comunemente noti come «organismi per le pari opportunità», al fine di contrastare la discriminazione fondata sulla razza e l'origine etnica e sul genere. Molti Stati membri si sono tuttavia spinti oltre tali obblighi e hanno fatto sì che gli organismi per le pari opportunità possano anche occuparsi della discriminazione fondata su altri motivi, quali la lingua, l'età, l'orientamento sessuale, la religione e le convinzioni personali, la disabilità o altri. Gli organismi per le pari opportunità svolgono un ruolo importante nel promuovere l'uguaglianza e garantire l'efficace applicazione della legislazione in materia di parità di trattamento, in particolare fornendo assistenza indipendente alle vittime di discriminazione, conducendo indagini indipendenti sulla discriminazione, pubblicando rapporti indipendenti ed esprimendo raccomandazioni su qualunque tema legato alla discriminazione nel loro paese. A questo proposito è essenziale che il lavoro di tutti i pertinenti organismi per le pari opportunità venga coordinato a livello dell'Unione. EQUINET è stata istituita nel 2007. Ne fanno parte gli organismi nazionali per la promozione della parità di trattamento quale definita dalle direttive 2000/43/CE (15) e 2004/113/CE (16) del Consiglio e dalle direttive 2006/54/CE (17) e 2010/41/UE (18) del Parlamento europeo e del Consiglio. Il 22 giugno 2018 la Commissione ha adottato una raccomandazione relativa alle norme riguardanti gli organismi per le pari opportunità, che contempla il mandato, l'indipendenza, l'efficacia, il coordinamento e la cooperazione di tali organismi. EQUINET si trova in una situazione eccezionale, essendo l'unico soggetto che garantisce il coordinamento delle attività tra gli organismi per le pari opportunità. L'attività di coordinamento condotta da EQUINET è essenziale per la corretta applicazione della normativa dell'Unione in materia di non discriminazione negli Stati membri e dovrebbe essere sostenuta dal programma.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis)

Al fine di migliorare l'accessibilità e fornire orientamenti imparziali e informazioni pratiche in relazione a tutti gli aspetti del programma, negli Stati membri dovrebbero essere istituiti punti di contatto onde fornire assistenza sia ai beneficiari che ai richiedenti. I punti di contatto del programma dovrebbero essere in grado di espletare i rispettivi incarichi in maniera indipendente, senza che le loro decisioni siano direttamente subordinate alle autorità pubbliche o subiscano l'interferenza di queste ultime. I punti di contatto del programma possono essere gestiti dagli Stati membri o da organizzazioni della società civile o loro consorzi. I punti di contatto del programma non sono in alcun modo responsabili della selezione dei progetti.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)

Gli organi indipendenti in materia di diritti umani e le organizzazioni della società civile svolgono un ruolo essenziale nella promozione e nella tutela dei valori comuni dell'Unione a norma dell'articolo 2 del TUE, nonché nella sensibilizzazione e nel contributo all'effettivo esercizio dei diritti previsti dal diritto dell'Unione, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Come espresso nella risoluzione del Parlamento europeo del 18 aprile 2018, un sostegno finanziario adeguato è essenziale per lo sviluppo di un ambiente favorevole e sostenibile affinché le organizzazioni della società civile rafforzino il loro ruolo e svolgano le loro funzioni in modo indipendente ed efficace. Integrando le iniziative a livello nazionale, i finanziamenti dell'UE dovrebbero quindi contribuire a sostenere, potenziare e sviluppare le capacità delle organizzazioni indipendenti della società civile impegnate nella promozione dei diritti umani le cui attività contribuiscono all'applicazione strategica dei diritti previsti dal diritto dell'UE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, anche con attività di sensibilizzazione e sorveglianza, oltre che a promuovere e tutelare i valori comuni dell'Unione a livello nazionale e a sensibilizzare in merito.

(18)

Gli organi indipendenti in materia di diritti umani, le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti umani svolgono un ruolo essenziale nella promozione e nella tutela dei valori comuni dell'Unione a norma dell'articolo 2 del TUE, nonché nella sensibilizzazione e nel contributo all'effettivo esercizio dei diritti previsti dal diritto dell'Unione, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Come espresso nella risoluzione del Parlamento europeo del 19 aprile 2018, un incremento dei finanziamenti e un sostegno finanziario adeguato sono essenziali per lo sviluppo di un ambiente favorevole e sostenibile affinché le organizzazioni della società civile rafforzino il loro ruolo e svolgano le loro funzioni in modo indipendente ed efficace. Integrando le iniziative a livello nazionale, i finanziamenti dell'Unione dovrebbero quindi contribuire a sostenere, potenziare e sviluppare , anche attraverso adeguati finanziamenti di base e opzioni di costo, regole finanziarie e procedure semplificate, le capacità delle organizzazioni indipendenti della società civile impegnate nella promozione dei valori dell'Unione, quali la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, le cui attività contribuiscono all'applicazione strategica dei diritti previsti dal diritto dell'Unione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, anche con attività di sensibilizzazione e sorveglianza, oltre che a promuovere e tutelare i valori comuni dell'Unione a livello locale, regionale, nazionale e  transnazionale e a sensibilizzare in merito.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)

La Commissione dovrebbe garantire coerenza, complementarità e sinergie complessive con il lavoro degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione, come l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, e dovrebbe fare il punto dell'operato di altri attori nazionali e internazionali nei settori interessati dal programma.

(19)

La Commissione dovrebbe garantire coerenza, complementarità e sinergie complessive con il lavoro degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione, come l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, e dovrebbe fare il punto dell'operato di altri attori nazionali e internazionali nei settori interessati dal programma. La Commissione dovrebbe guidare attivamente i partecipanti al presente programma affinché utilizzino le relazioni e le risorse generate da tali organi, uffici e agenzie dell'Unione, come gli strumenti di bilancio di genere e di valutazione dell'impatto di genere sviluppati dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis)

Un meccanismo globale dell'Unione per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali dovrebbe garantire il riesame regolare ed equo di tutti gli Stati membri, fornendo le informazioni necessarie per l'attivazione delle misure associate alle carenze generalizzate in materia di valori dell'Unione negli Stati membri.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)

Il programma dovrebbe essere aperto, a talune condizioni, alla partecipazione dei membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), dei membri dell'EFTA che non sono membri del SEE e di altri paesi europei. Dovrebbero poter partecipare al programma anche i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati che beneficiano di una strategia di preadesione.

(20)

Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi specifici che riguardano la promozione della parità di genere e dei diritti, la promozione della partecipazione e del coinvolgimento dei cittadini nella vita democratica dell'Unione a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale e la lotta contro la violenza, il programma dovrebbe essere aperto, a talune condizioni, alla partecipazione dei membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), dei membri dell'EFTA che non sono membri del SEE e di altri paesi europei. Dovrebbero poter partecipare al programma anche i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati che beneficiano di una strategia di preadesione.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)

Per garantire un'assegnazione efficiente dei fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione, è necessario garantire il valore aggiunto europeo di tutte le azioni svolte e  la loro complementarità rispetto alle attività degli Stati membri, ricercando nel contempo coerenza, complementarità sinergie con i programmi di finanziamento a sostegno dei settori strategici con stretti legami reciproci, in particolare nell'ambito del Fondo per la giustizia, i diritti e i valori (quindi con il programma Giustizia) e con i programmi Europa creativa e Erasmus+ , per realizzare il potenziale degli scambi culturali nei settori della cultura, dei mezzi di comunicazione, delle arti, dell'istruzione e della creatività. È necessario creare sinergie con altri programmi di finanziamento europei, in particolare nei settori dell'occupazione, del mercato interno, delle imprese, dei giovani, della salute, della cittadinanza, dalla giustizia, della migrazione, della sicurezza, della ricerca, dell'innovazione, della tecnologia, dell'industria, della coesione, del turismo, dei rapporti esterni, degli scambi e dello sviluppo .

(21)

Per garantire un'assegnazione efficiente dei fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione, è necessario garantire il valore aggiunto europeo di tutte le azioni svolte , anche a livello locale, nazionale internazionale, atte a promuovere e tutelare i valori sanciti all'articolo 2 TUE. La Commissione dovrebbe ricercare coerenza, sinergie complementarietà con le attività degli Stati membri e con altri programmi di finanziamento a sostegno dei settori strategici con stretti legami con il Fondo per la giustizia, i diritti e i valori, con i programmi Europa creativa e Erasmus+ nonché con le pertinenti politiche dell'Unione .

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis)

In conformità dell'articolo 9 TFUE, è opportuno promuovere un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale e la lotta all'esclusione sociale. Le azioni a titolo del programma dovrebbero pertanto favorire le sinergie tra la lotta alla povertà, all'esclusione sociale e all'esclusione dal mercato del lavoro, da un lato, e la promozione dell'uguaglianza e la lotta a tutte le forme di discriminazione, dall'altro. Pertanto, il programma dovrebbe essere attuato in modo da garantire al massimo le sinergie e complementarità sia tra le sue diverse sezioni sia con il Fondo sociale europeo Plus. Dovrebbero inoltre essere garantite sinergie con Erasmus e con il Fondo sociale europeo Plus, affinché tali fondi, insieme, contribuiscano a offrire un'istruzione di elevata qualità e a garantire pari opportunità per tutti.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 bis)

È importante garantire la sana gestione finanziaria del programma nonché un'attuazione dello stesso quanto più possibile efficiente e semplice per l'utente, assicurando altresì la certezza giuridica e l'accessibilità del programma per tutti i partecipanti.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Considerando 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 ter)

Il miglioramento dell'esecuzione e della qualità della spesa dovrebbe rappresentare il principio guida per il conseguimento degli obiettivi del programma e garantire nel contempo un utilizzo ottimale delle risorse finanziarie.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)

Al presente programma si applica il regolamento (UE, Euratom) [the new FR](«regolamento finanziario»). Esso stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, , agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.

(23)

Al presente programma si applica il regolamento (UE, Euratom) [the new FR](«regolamento finanziario»). Esso stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, all'assistenza finanziaria , agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio e richiede la piena trasparenza per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse, la sana gestione finanziaria e l'utilizzo prudente delle risorse. In particolare, è opportuno rendere operative e rafforzare ulteriormente, nel quadro dell'attuazione del presente programma, le norme riguardanti la possibilità che le organizzazioni della società civile locali, regionali, nazionali e transnazionali, comprese le organizzazioni di base della società civile locali, siano finanziate mediante sovvenzioni di funzionamento pluriennali, sovvenzioni a cascata (sostegno finanziario a favore di terzi) e disposizioni che garantiscano procedure rapide e flessibili per la concessione delle sovvenzioni, per esempio una procedura di domanda in due fasi o procedure di candidatura e di rendicontazione di facile utilizzo.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)

Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inosservanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) e ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95 (21), (Euratom, CE) n. 2185/96 (22) e (UE) 2017/1939 (23) del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (24). In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(24)

Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi , delle dimensioni e delle capacità dei pertinenti portatori di interessi e dei beneficiari interessati e del rischio previsto di inosservanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi, costi unitari e sovvenzioni a cascata, nonché a  criteri di cofinanziamento che tengano conto del lavoro volontario e a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario . I requisiti di cofinanziamento dovrebbero essere accettati in natura con la possibilità di derogarvi in caso di finanziamenti complementari limitati . In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) e ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95 (21), (Euratom, CE) n. 2185/96 (22) e (UE) 2017/1939 (23) del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (24). In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)

I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi in base a una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze.

(25)

Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi specifici che riguardano la promozione della parità di genere, dei diritti, del coinvolgimento e della partecipazione dei cittadini nella vita democratica dell'Unione a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale e la lotta contro la violenza, i paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi in base a una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 bis)

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri mira a dotare l'Unione di strumenti che le consentano di proteggere meglio il suo bilancio quando carenze dello Stato di diritto compromettano o minaccino di compromettere la sana gestione finanziaria o gli interessi finanziari dell'Unione. Essa dovrebbe integrare il programma Diritti e valori che svolge un ruolo differente, vale a dire finanziare politiche in linea con i diritti fondamentali e i valori europei incentrati sulla vita e sulla partecipazione dei cittadini.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27)

A norma dell'[articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio (25)] le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.

(27)

A norma dell'[articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio (25)] le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso. I vincoli imposti dalla lontananza dei PTOM devono essere presi in considerazione al momento dell'attuazione del programma e la loro partecipazione effettiva allo stesso deve essere sottoposta a monitoraggio e valutazione regolare.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)

Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare l'azione per il clima e a raggiungere l'obiettivo generale di dedicare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto della sua valutazione intermedia.

(28)

Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare l'azione per il clima e a raggiungere l'obiettivo generale di dedicare il 25 % della spesa di bilancio dell'Unione a sostegno degli obiettivi in materia di clima nel periodo del QFP 2021-2027 e un obiettivo annuale del 30 % non appena possibile e al più tardi entro il 2027 . Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto della sua valutazione intermedia.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29)

A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, è necessario valutare il programma sulla base di informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili, come base per valutare gli effetti del programma sul campo.

(29)

A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, è necessario valutare il programma sulla base di informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. In tale contesto, le organizzazioni della società civile, le autorità pubbliche locali, le parti sociali, ecc. potrebbero essere considerati esempi di richiedenti e di beneficiari che possono non disporre di risorse e personale adeguati per soddisfare i requisiti di monitoraggio e rendicontazione. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili, come base per valutare gli effetti del programma sul campo.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30)

Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento , è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo agli indicatori di cui agli articoli 14 e 16 e all'allegato II. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(30)

Al fine di integrare il presente regolamento per attuare il programma e garantire una valutazione efficace del suo avanzamento verso il conseguimento dei suoi obiettivi , è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo ai programmi di lavoro a norma dell'articolo 13 e agli indicatori di cui agli articoli 14 e 16 e all'allegato II. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio  (26) .

soppresso

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento istituisce il programma Diritti e valori («programma»).

Il presente regolamento istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori («programma»).

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Esso stabilisce gli obiettivi e l'ambito di applicazione del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le condizioni di erogazione dei finanziamenti.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   L'obiettivo generale del programma è proteggere e promuovere i diritti e i valori sanciti nei trattati dell'UE, anche sostenendo le organizzazioni della società civile, al fine di sostenere società aperte, democratiche e inclusive.

1.   L'obiettivo generale del programma è proteggere e promuovere i diritti e i valori sanciti nei trattati dell'UE, ivi compresi la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali come sanciti dall'articolo 2 TUE, in particolare sostenendo le organizzazioni della società civile e rafforzando le loro capacità a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale, specialmente a livello di base, e incoraggiando la partecipazione civica e democratica , al fine di sostenere e sviluppare ulteriormente società aperte, basate sui diritti, democratiche , eque e inclusive.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-a)

proteggere e promuovere la democrazia e lo Stato di diritto a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale (sezione Valori dell'Unione);

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

promuovere l'uguaglianza e i diritti (sezione Uguaglianza e  diritti );

a)

promuovere l'uguaglianza , compresa l'uguaglianza di genere, i diritti , la non discriminazione e promuovere l'integrazione della dimensione di genere (sezione Uguaglianza , diritti uguaglianza di genere );

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

promuovere il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini nella vita democratica dell'Unione (sezione Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini );

b)

sensibilizzare i cittadini, in particolare i giovani, all'importanza dell'Unione per il tramite di attività volte a preservare il ricordo degli eventi storici che hanno portato alla sua creazione promuovere la democrazia, la libertà di espressione, il pluralismo, l'impegno civico, incontri con i cittadini e la partecipazione attiva di questi ultimi alla vita democratica dell'Unione (sezione Cittadinanza attiva );

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

contrastare la violenza (sezione Daphne).

c)

contrastare la violenza , compresa la violenza di genere (sezione Daphne).

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 2 bis

 

Sezione Valori dell'Unione

 

Nell'ambito dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera -a), il programma mira a:

 

a)

proteggere e promuovere la democrazia e lo Stato di diritto, anche sostenendo le attività della società civile che favoriscono l'indipendenza della magistratura e una tutela giurisdizionale effettiva da parte di organi giurisdizionali indipendenti, compresi i diritti fondamentali; sostenere i difensori indipendenti dei diritti umani e le organizzazioni della società civile che verificano il rispetto dello Stato di diritto, la tutela degli informatori che denunciano illeciti e la promozione di iniziative che favoriscono la cultura condivisa della trasparenza, la buona governance e la lotta alla corruzione;

 

b)

promuovere la costruzione di un'Unione più democratica, tutelare i diritti e i valori sanciti dai trattati, e sensibilizzare in merito agli stessi, fornendo un sostegno finanziario alle organizzazioni indipendenti della società civile che promuovono e coltivano tali diritti e valori a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale, creando così un contesto che consenta il dialogo democratico, nonché rafforzando la libertà di espressione, di assemblea o di associazione pacifica, la libertà e il pluralismo dei media, e la libertà accademica.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 3 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Sezione Uguaglianza e  diritti

Sezione Uguaglianza , diritti uguaglianza di genere

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 3 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), il programma mira a:

Nell'ambito dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), il programma mira a:

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 3 — comma 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

prevenire e contrastare le disuguaglianze e la discriminazione fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, e sostenere le politiche globali finalizzate a promuovere la parità di genere e la non discriminazione e la loro integrazione, nonché le politiche di lotta contro il razzismo e ogni forma di intolleranza;

a)

promuovere l'uguaglianza e prevenire e contrastare le disuguaglianze e la discriminazione fondate sul sesso, la razza o l'origine sociale o etnica, il colore della pelle, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale o qualsiasi altra motivazione , e sostenere le politiche globali finalizzate a promuovere l'uguaglianza e la non discriminazione e la loro integrazione, nonché le politiche di lotta contro il razzismo e ogni forma di intolleranza , sia online che offline ;

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 3 — comma 1 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

sostenere politiche e programmi globali al fine di promuovere i diritti della donna, l'uguaglianza di genere, l'emancipazione femminile e l'integrazione della dimensione di genere;

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 4 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Sezione Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini

Sezione Cittadinanza attiva

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 4 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), il programma mira a :

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), il programma persegue le seguenti finalità :

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 4 — comma 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

accrescere la comprensione, da parte dei cittadini, dell'Unione, della sua storia , del suo patrimonio culturale e della sua diversità ;

a)

sostenere i progetti proposti dai cittadini, con particolare attenzione ai giovani, volti a incoraggiare le persone non solo a rammentare gli eventi che hanno preceduto l'istituzione dell'Unione, che sono al centro della sua memoria storica, ma anche ad acquisire una migliore conoscenza della loro storia, cultura e valori condivisi e a comprendere la ricchezza del loro patrimonio culturale comune e la diversità culturale e linguistica, che sono alla base di un futuro comune; favorire una migliore comprensione, da parte dei cittadini, dell'Unione, della sua origine , della sua ragion d'essere e delle sue realizzazioni, nonché una maggior consapevolezza delle sfide presenti e future dell'importanza della comprensione e tolleranza reciproche, che sono proprio al centro del progetto europeo ;

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 4 — comma 1 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

favorire e sostenere lo scambio di buone pratiche di educazione alla cittadinanza europea, nell'ambito sia dell'istruzione formale sia dell'istruzione non formale;

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 4 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

promuovere l'interazione e la cooperazione tra cittadini di paesi diversi; promuovere la partecipazione civica democratica dei cittadini, consentendo ai cittadini e alle associazioni rappresentative di far conoscere di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione;

b)

promuovere il dialogo pubblico tramite gemellaggi di città, incontri con i cittadini , segnatamente con i giovani, e attraverso la cooperazione tra comuni, comunità locali organizzazioni della società civile di paesi diversi per permettere loro di cogliere concretamente direttamente la ricchezza della diversità e del patrimonio culturale dell'Unione, e aumentare la partecipazione dei cittadini alla società.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 4 — comma 1 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

promuovere e rafforzare la partecipazione civica alla vita democratica dell'Unione a livello locale, nazionale e transnazionale; consentire ai cittadini e alle associazioni di promuovere il dialogo interculturale e di avviare autentici dibattiti pubblici che vertano su tutti i settori di azione dell'Unione, contribuendo in tal modo a definire l'agenda politica dell'Unione; sostenere le iniziative congiunte e organizzate, sia sotto forma di associazioni di cittadini che di reti di soggetti giuridici, al fine di attuare più efficacemente gli obiettivi di cui ai punti precedenti.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 5 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), il programma mira a:

Nell'ambito dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), il programma mira a:

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 5 — comma 1 — lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-a)

prevenire e contrastare ogni forma di violenza di genere nei confronti delle donne e promuovere a tutti i livelli la piena attuazione della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (la convenzione di Istanbul); e

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 5 — comma 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

prevenire e contrastare ogni forma di violenza contro minori, giovani, donne e altri gruppi a rischio;

a)

prevenire e contrastare ogni forma di violenza contro minori, giovani, donne e altri gruppi a rischio , come le persone LGBTQI, le persone con disabilità, le persone appartenenti a minoranze, gli anziani, i migranti e i rifugiati ;

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 5 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

sostenere e tutelare le vittime di tale violenza.

b)

sostenere e tutelare le vittime di tale violenza , anche sostenendo le attività delle organizzazioni della società civile che promuovono e agevolano l'accesso alla giustizia, ai servizi di sostegno alle vittime e a una procedura di denuncia alle forze dell'ordine sicura per tutte le vittime di violenza, nonché fornendo un sostegno e garantendo lo stesso livello di protezione in tutta l'Unione per le vittime della violenza di genere .

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di [ 641 705 000 ] EUR a prezzi correnti .

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di [ 1 627 000 000 ] EUR a prezzi 2018 [1 834 000 000 EUR a prezzi correnti] .

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 2 — lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-a)

[754 062 000 EUR a prezzi 2018] [850 000 000 EUR a prezzi correnti] (vale a dire 46,34  % della dotazione finanziaria complessiva) per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera -a);

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

[ 408 705 000 ] EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e c);

a)

[ 429 372 000 EUR a prezzi 2018 ] [484 000 000 EUR] (vale a dire 26,39  % della dotazione finanziaria complessiva) per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e c);

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

[ 233 000 000 ] EUR per l'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b).

b)

[ 443 566 000 EUR a prezzi 2018] [500 000 000 EUR] (vale a dire 27,26  % della dotazione finanziaria complessiva) per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b).

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 2 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione destina almeno il 50 % delle risorse di cui al primo comma del presente paragrafo, lettere -a) e a) al sostegno delle attività svolte dalle organizzazioni della società civile, di cui almeno il 65 % deve essere destinato alle organizzazioni locali e regionali.

 

La Commissione non si discosta di più di 5 punti percentuali dalle percentuali della dotazione finanziaria, quale stabilita nell'allegato I -a). Qualora il superamento di detto limite si rendesse necessario, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 16, per cambiare l'allegato I -a) mediante la modifica delle percentuali assegnate ai fondi del programma tra i cinque e i dieci punti percentuali.

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario , o indirettamente, in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c) . Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato .

5.   Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta o su richiesta della Commissione , essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario. Ove possibile, tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro.

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 6 bis

 

Meccanismo di sostegno dei valori

 

1.     In casi eccezionali, qualora vi sia, in uno Stato membro, un grave e rapido deterioramento del rispetto dei valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE, e tali valori rischino di non essere sufficientemente tutelati e promossi, la Commissione può aprire un invito a presentare proposte sotto forma di procedura accelerata per le domande di sovvenzione destinate alle organizzazioni della società civile, al fine di agevolare, sostenere e rafforzare il dialogo democratico nello Stato membro in questione e di affrontare il problema dell'insufficiente rispetto dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE.

 

2.     La Commissione destina fino al 5 % degli importi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera -a) al meccanismo di sostegno dei valori di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Al termine di ciascun esercizio di bilancio, la Commissione trasferisce eventuali fondi non impegnati a titolo di tale meccanismo al fine di sostenere altre azioni che rientrano negli obiettivi del programma.

 

3.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di attivare il meccanismo di sostegno dei valori di cui al paragrafo 1 del presente articolo. L'attivazione del meccanismo è fondata su un'attività di monitoraggio e valutazione globale, regolare e basata su elementi concreti della situazione in tutti gli Stati membri per quanto riguarda la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali.

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità al regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 61 , paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

1.   Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità al regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62 , paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario.

2.   Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario , principalmente attraverso sovvenzioni di azioni nonché sovvenzioni di funzionamento annuali e pluriennali. Tale finanziamento è attuato in modo da garantire una sana gestione finanziaria, un uso prudente dei fondi pubblici, livelli più bassi di oneri amministrativi per il gestore del programma e per i beneficiari, nonché l'accessibilità dei fondi del programma per i potenziali beneficiari. Si può far ricorso a somme forfettarie, costi unitari, tassi fissi e sovvenzioni a cascata (sostegno finanziario a terzi). Sono ammessi cofinanziamenti in natura e possono essere derogati in caso di finanziamenti complementari limitati.

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Possono beneficiare di un finanziamento a norma del presente regolamento le azioni che contribuiscono al raggiungimento di un obiettivo specifico di cui all'articolo 2. In particolare, sono ammissibili al finanziamento le attività di cui all'allegato I .

1.

Possono beneficiare di un finanziamento a norma del presente regolamento le azioni che contribuiscono al raggiungimento di un obiettivo generale o specifico di cui all'articolo 2. In particolare, sono ammissibili al finanziamento le attività di cui all'articolo 9 bis .

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 2 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2.

In linea con l'articolo 11, paragrafo 2, TUE la Commissione istituisce un «gruppo di dialogo civile» volto a garantire un dialogo regolare, aperto e trasparente con i beneficiari del programma e con gli altri portatori di interessi al fine di scambiare esperienze e buone pratiche e di discutere gli sviluppi politici negli ambiti e obiettivi coperti dal programma e negli ambiti connessi.

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 9 bis

 

Attività ammissibili al finanziamento

 

Gli obiettivi generali e specifici del programma di cui all'articolo 2 saranno conseguiti in particolare, ma non esclusivamente, attraverso il sostegno alle seguenti attività:

 

a)

sensibilizzazione, educazione pubblica, promozione e divulgazione di informazioni al fine di migliorare la conoscenza delle politiche, dei principi e dei diritti negli ambiti e obiettivi interessati dal programma;

 

b)

apprendimento reciproco attraverso lo scambio di buone pratiche tra i portatori di interessi per migliorare la conoscenza e la comprensione reciproca e l'impegno civico e democratico;

 

c)

monitoraggio analitico e attività di comunicazione e promozione per migliorare la comprensione della situazione negli Stati membri e a livello dell'Unione nei settori interessati dal programma, nonché per migliorare la trasposizione e l'attuazione adeguate del diritto e delle politiche dell'Unione e dei suoi valori comuni all'interno degli Stati membri, ivi compresa ad esempio la raccolta di dati e statistiche; elaborazione di metodologie e, se del caso, di indicatori o criteri di riferimento comuni; studi, ricerca, analisi e indagini; valutazioni; valutazioni d'impatto; elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico;

 

d)

formazione dei pertinenti portatori di interessi al fine di migliorare la loro conoscenza delle politiche e dei diritti nei settori interessati dal programma e rafforzamento dell'indipendenza dei pertinenti portatori di interessi e della loro capacità di promuovere le politiche e i diritti nei settori interessati, anche mediante controversie strategiche;

 

e)

promozione della consapevolezza e della comprensione dei cittadini circa i rischi, le norme, le garanzie e i diritti concernenti la protezione dei dati personali, la vita privata e la sicurezza digitale;

 

f)

rafforzamento della consapevolezza dei cittadini in merito ai valori fondamentali europei e del loro impegno a favore della giustizia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e della democrazia, nonché della loro conoscenza dei diritti e degli obblighi derivanti dalla cittadinanza dell'Unione, quali il diritto di viaggiare, lavorare, studiare e vivere in un altro Stato membro, attraverso campagne di informazione e la promozione della comprensione reciproca, del dialogo interculturale e del rispetto della diversità all'interno dell'Unione;

 

g)

sensibilizzazione dei cittadini, in particolare dei giovani, in merito alla cultura, al patrimonio culturale, all'identità, alla storia e alla memoria europei e rafforzamento del loro senso di appartenenza all'Unione, in particolare attraverso iniziative volte a riflettere sulle cause dei regimi totalitari nella storia moderna d'Europa e a commemorare le vittime di tali crimini e ingiustizie perpetrate e attraverso attività riguardanti altri momenti salienti della recente storia europea;

 

h)

iniziative volte a riunire cittadini europei di differenti culture e nazionalità dando loro l'opportunità di partecipare ad attività di gemellaggio tra città e a progetti su piccola scala e della società civile, creando così le condizioni per un approccio dal basso verso l'alto più incisivo;

 

i)

incoraggiamento e facilitazione della partecipazione attiva e inclusiva, con un'attenzione particolare per i gruppi emarginati della società, alla costruzione di un'Unione più democratica, nonché sensibilizzazione, promozione e difesa dei diritti e dei valori fondamentali attraverso il sostegno alle organizzazioni della società civile attive a tutti i livelli nei settori contemplati dal programma, nonché potenziamento della capacità delle reti europee e delle organizzazioni della società civile di contribuire allo sviluppo, alla sensibilizzazione e al monitoraggio dell'attuazione del diritto, degli obiettivi politici, dei valori e delle strategie dell'Unione;

 

j)

finanziamento dell'assistenza tecnica e organizzativa all'attuazione del regolamento [(UE) n. 211/2011], sostenendo in tal modo l'esercizio da parte dei cittadini del diritto di avviare e sostenere iniziative dei cittadini europei;

 

k)

miglioramento della conoscenza del programma e diffusione e trasferibilità dei suoi risultati nonché maggiore prossimità ai cittadini e alla società civile, anche istituendo e sostenendo punti di contatto indipendenti relativi al programma;

 

l)

rafforzamento della capacità e dell'indipendenza dei difensori dei diritti umani e delle organizzazioni della società civile che monitorano la situazione dello Stato di diritto e sostegno alle azioni a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale;

 

m)

sostegno alla tutela degli informatori che denunciano illeciti, comprese iniziative e misure volte a stabilire canali di denuncia sicuri in seno a organizzazioni e autorità pubbliche o altri organismi pertinenti, nonché misure tese a proteggere gli informatori che denunciano illeciti dal licenziamento, dalla retrocessione o da altre forme di ritorsione, anche attraverso attività di informazione e formazione delle autorità pubbliche e dei portatori di interessi pertinenti;

 

n)

sostegno alle iniziative e alle misure volte a promuovere e tutelare la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione e a rafforzare le capacità per far fronte a nuove sfide, ad esempio i nuovi mezzi di comunicazione, e contrasto all'incitamento all'odio e alla disinformazione mirata attraverso attività di sensibilizzazione, formazione, studio e monitoraggio;

 

o)

sostegno alle organizzazioni della società civile attive nella promozione e nel monitoraggio dell'integrità, della trasparenza e della responsabilità delle autorità pubbliche e nella lotta alla corruzione;

 

p)

sostegno alle organizzazioni che forniscono aiuto, alloggio e protezione alle vittime di violenza e alle persone minacciate, incluse le case di accoglienza per le donne.

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le sovvenzioni nell'ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

1.   Le sovvenzioni nell'ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario e includono sovvenzioni per azioni specifiche, sovvenzioni di funzionamento pluriennali e sovvenzioni a cascata .

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il comitato di valutazione può essere composto da esperti esterni.

2.   Il comitato di valutazione può essere composto da esperti esterni. La composizione del comitato di valutazione garantisce l'equilibrio di genere.

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro del programma può anche essere finanziata da un altro programma dell'Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. [Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione e il sostegno a titolo di vari programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale].

1.   Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro del programma può anche essere finanziata da un altro programma dell'Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi e si eviti il duplice finanziamento dei fondi, indicando chiaramente le fonti di finanziamento per ciascuna categoria di spesa, conformemente al principio della sana gestione finanziaria . [Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione e il sostegno a titolo di vari programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale].

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 2 — lettera a — puntino 1

Testo della Commissione

Emendamento

uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a  esso connesso;

uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare connesso a  uno Stato membro ;

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 2 — lettera a — puntino 2

Testo della Commissione

Emendamento

un paese terzo associato al programma;

per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e c), un paese terzo associato al programma a norma dell'articolo 7 del presente regolamento ;

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali.

b)

i soggetti giuridici senza scopo di lucro costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali.

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Può essere assegnata una sovvenzione di funzionamento senza invito a presentare proposte alla rete europea di enti nazionali per le pari opportunità (EQUINET) per coprire le spese associate al suo programma di lavoro permanente.

3.   Può essere assegnata una sovvenzione di funzionamento senza invito a presentare proposte alla rete europea di enti nazionali per le pari opportunità (EQUINET) , a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), per coprire le spese associate al suo programma di lavoro permanente , a condizione che sia stata completata una valutazione d'impatto di genere del suo programma di lavoro .

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 13 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Programma di lavoro

Programma di lavoro e priorità pluriennali

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il programma è attuato mediante il programma di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario.

1.   Il programma è realizzato mediante il programma di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario.

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Per individuare le sue priorità nell'ambito del programma, la Commissione applica il principio di partenariato e garantisce un ampio coinvolgimento dei portatori di interessi nella pianificazione, nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione del presente programma e dei relativi programmi di lavoro in conformità dell'articolo 15 bis.

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    La Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 19.

2.    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di integrare il presente regolamento definendo l'opportuno programma di lavoro .

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 2 figurano nell'allegato II.

1.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 2 , se del caso, sono raccolti in modo disaggregato in base al genere. L'elenco degli indicatori figura nell'allegato II.

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e agli Stati membri.

3.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati e meno onerosi ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e agli Stati membri. Per agevolare la conformità agli obblighi di rendicontazione, la Commissione mette a disposizione formati di facile utilizzo e fornisce programmi di orientamento e sostegno destinati soprattutto alle organizzazioni della società civile, che potrebbero non sempre disporre delle competenze e delle risorse, anche umane, adeguate per ottemperare agli obblighi di rendicontazione.

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.

1.   Le valutazioni sono attente alla dimensione di genere, forniscono dati disaggregati per genere, includono un capitolo specifico per ciascuna sezione, tengono conto del numero di persone raggiunte, dei riscontri che esse forniscono e della copertura geografica e si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione. La valutazione intermedia tiene conto dei risultati delle valutazioni dell'impatto a lungo termine dei programmi precedenti (Diritti, uguaglianza e cittadinanza e «L'Europa per i cittadini»).

2.   La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione. La valutazione intermedia tiene conto dei risultati delle valutazioni dell'impatto a lungo termine dei programmi precedenti («Diritti, uguaglianza e cittadinanza» e «L'Europa per i cittadini»). La valutazione intermedia include una valutazione d'impatto di genere per determinare in quale misura gli obiettivi della parità di genere del programma siano raggiunti, per garantire che nessuna componente del programma abbia ripercussioni negative non volute sulla parità di genere e per identificare raccomandazioni su come i futuri inviti a presentare proposte e le decisioni di sovvenzioni operative possano essere sviluppati per promuovere attivamente considerazioni sulla parità di genere.

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

4.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. La Commissione rende pubbliche e facilmente accessibili le valutazioni, pubblicandole sul proprio sito web.

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 14 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2027.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 13 e 14 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2027.

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La delega di potere di cui all'articolo 14 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3.   La delega di potere di cui agli articoli 13 e 14 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 .

4.   Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio» . La composizione del gruppo di esperti consultato garantisce l'equilibrio di genere. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione provvede alla tempestiva e contestuale trasmissione di tutti i documenti, compresi i progetti di atti, al Parlamento europeo e al Consiglio nello stesso momento della trasmissione agli esperti degli Stati membri. Il Parlamento europeo e il Consiglio, qualora lo ritengano necessario, possono inviare esperti alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di atti delegati a cui sono invitati esperti degli Stati membri. A tal fine il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono la pianificazione dei mesi successivi e gli inviti a tutte le riunioni di esperti.

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. In linea con l'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio», i cittadini e gli altri portatori di interessi possono esprimere il loro parere sul progetto di testo di un atto delegato entro quattro settimane. Il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni sono consultati in merito al progetto di testo, sulla base dell'esperienza maturata dalle ONG e dagli enti locali e regionali rispetto all'attuazione del programma.

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 14 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato a norma degli articoli 13 e 14 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

1.   I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate , in una forma accessibile anche alle persone con disabilità, destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico e, se del caso, i beneficiari delle azioni così finanziate e i relativi partecipanti, mostrando in tal modo il valore aggiunto dell'Unione e contribuendo alle attività della Commissione in materia di raccolta di dati allo scopo di accrescere la trasparenza di bilancio .

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 2.

2.   La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati.

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 18 bis

Punti di contatto per il programma

In ciascuno Stato membro è istituito un punto di contatto indipendente del programma, con personale qualificato, incaricato, in particolare, di fornire ai portatori di interessi e ai beneficiari del programma orientamenti imparziali, informazioni pratiche e assistenza per tutti gli aspetti del programma, anche in relazione alla procedura di presentazione delle domande.

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 19

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 19

soppresso

Procedura di comitato

 

1.     La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

2.     Nel caso in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

3.     Il comitato può riunirsi in formazioni specifiche per trattare le singole sezioni del programma.

 

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Allegato -I (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Allegato -I

 

I fondi del programma disponibili di cui all'articolo 6, paragrafo 1, sono assegnati come segue:

 

a)

nei limiti dell'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a):

almeno il 15 % ad attività volte alla realizzazione dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, lettera a bis);

almeno il 40 % ad attività volte alla realizzazione degli obiettivi specifici di cui all'articolo 5, lettera -a); e

almeno il 45 % ad attività volte alla realizzazione degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, lettere a) e b), e all'articolo 5, lettere) e b);

 

b)

nei limiti dell'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b):

il 15 % ad attività di commemorazione;

il 65 % alla partecipazione democratica;

il 10 % ad attività promozionali; e

il 10 % all'amministrazione.

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Allegato I

Testo della Commissione

Emendamento

Allegato I

soppresso

Attività del programma

 

Gli obiettivi specifici del programma di cui all'articolo 2, paragrafo 2, verranno perseguiti in particolare attraverso il sostegno alle seguenti attività:

 

a)

sensibilizzazione e divulgazione di informazioni al fine di migliorare la conoscenza delle politiche e dei diritti nei settori interessati dal programma;

 

b)

apprendimento reciproco attraverso lo scambio di buone pratiche tra i portatori di interessi per migliorare la conoscenza e la comprensione reciproca e l'impegno civico e democratico;

 

c)

attività di analisi e monitoraggio  (1) al fine di migliorare la comprensione della situazione negli Stati membri e a livello dell'UE nei settori interessati dal programma, nonché l'applicazione del diritto e delle politiche dell'UE;

 

d)

formazione dei pertinenti portatori di interessi al fine di migliorare la loro conoscenza delle politiche e dei diritti nei settori interessati;

 

e)

sviluppo e manutenzione di strumenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);

 

f)

rafforzamento della consapevolezza dei cittadini della cultura, della storia e della memoria europee, nonché del loro senso di appartenenza all'Unione;

 

g)

iniziative volte ad avvicinare cittadini europei di differenti culture e nazionalità dando loro l'opportunità di partecipare ad attività di gemellaggio tra città;

 

h)

promozione e agevolazione della partecipazione attiva alla costruzione di un'Unione più democratica, nonché della consapevolezza dei diritti e dei valori attraverso il sostegno ad organizzazioni della società civile;

 

i)

finanziamento dell'assistenza tecnica e organizzativa all'attuazione del regolamento [(UE) n. 211/2011], sostenendo in tal modo l'esercizio da parte dei cittadini del diritto di avviare e sostenere iniziative dei cittadini europei;

 

j)

sviluppo della capacità delle reti europee di promuovere e sviluppare ulteriormente il diritto, le strategie e gli obiettivi programmatici dell'Unione e sostegno delle organizzazioni della società civile operanti nei settori interessati dal programma;

 

k)

miglioramento della conoscenza del programma, diffusione e trasferibilità dei suoi risultati e promozione della prossimità ai cittadini, anche istituendo e sostenendo sportelli/una rete di punti di contatto nazionali del programma.

 

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Allegato II — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Il programma sarà sottoposto a monitoraggio sulla base di un insieme di indicatori destinati a valutare la misura in cui l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici del programma sono stati conseguiti e al fine di ridurre al minimo gli oneri e i costi amministrativi. A tale scopo, verranno raccolti dati relativi agli indicatori fondamentali di seguito elencati.

Il programma sarà sottoposto a monitoraggio sulla base di un insieme di indicatori di risultato destinati a valutare la misura in cui l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici del programma sono stati conseguiti e al fine di ridurre al minimo gli oneri e i costi amministrativi. Ove possibile, gli indicatori sono suddivisi per età, sesso e qualunque altro dato rilevabile, come ad esempio appartenenza etnica, disabilità e identità di genere.  A tale scopo, verranno raccolti dati relativi agli indicatori fondamentali di seguito elencati.

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Allegato II — comma 1 — tabella

Testo della Commissione

Emendamento

Numero di persone raggiunte da:

Numero di persone , disaggregate per sesso ed età, raggiunte da:

i)

attività di formazione;

i)

attività di formazione;

ii)

attività di apprendimento reciproco e scambio di buone pratiche;

ii)

attività di apprendimento reciproco e scambio di buone pratiche;

iii)

attività di sensibilizzazione, informazione e divulgazione.

iii)

attività di sensibilizzazione, informazione e divulgazione.

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Allegato II — tabella 1 — riga 1 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione pubblica annualmente anche i seguenti indicatori di realizzazione:

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Allegato II — tabella 1 — riga 1 ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Numero di domande e attività finanziate, per elenco di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e per sezione

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Allegato II — tabella 1 — riga 1 quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Livello dei finanziamenti chiesti dai richiedenti e concessi, per elenco di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e per sezione

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Allegato — tabella — riga 6

Testo della Commissione

Emendamento

Numero di reti e iniziative transazionali aventi come interesse primario la memoria e il patrimonio europei risultanti dall'intervento del programma.

Numero di reti e iniziative transazionali aventi come interesse primario la memoria, il patrimonio e il dialogo civile europei risultanti dall'intervento del programma.

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Allegato II — tabella — riga 6 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Distribuzione geografica dei progetti


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0468/2018).

(8)  Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62).

(9)  Regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma «L'Europa per i cittadini» per il periodo 2014-2020 (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 3).

(8)  Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62).

(9)  Regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma «L'Europa per i cittadini» per il periodo 2014-2020 (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 3).

(10)  COM(2011)0173.

(11)  GU C 378 del 24.12.2013, pag. 1.

(10)  COM(2011)0173.

(11)  GU C 378 del 24.12.2013, pag. 1.

(12)  GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

(13)  GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.

(12)  GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

(13)  GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.

(14)  Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1).

(15)  Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).

(16)  Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37).

(17)  Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).

(18)  Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1).

(15)  Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).

(16)  Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37).

(17)  Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).

(18)  Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1).

(20)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(21)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(22)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(23)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(24)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(20)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(21)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(22)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(23)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(24)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(25)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(25)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(26)   Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(1)   Tali attività comprendono ad esempio la raccolta di dati e statistiche, elaborazione di metodologie e, se del caso, di indicatori o criteri di riferimento comuni; studi, ricerche, analisi e indagini; valutazioni; valutazioni d'impatto; l'elaborazione e la pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico.


27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/671


P8_TA(2019)0041

Strumento europeo per la sicurezza nucleare volto ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 gennaio 2019 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la sicurezza nucleare volto ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale sulla base del trattato Euratom (COM(2018)0462 — C8-0315/2018 — 2018/0245(NLE))

(Consultazione)

(2020/C 411/52)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2018)0462),

visto l'articolo 203 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0315/2018),

visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per gli affari esteri (A8-0448/2018),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)

Di conseguenza, gli impegni a favore della protezione nucleare, della non proliferazione e della sicurezza nucleare nonché gli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'interesse generale dell'Unione dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale nell'orientamento della programmazione delle azioni a norma del presente regolamento.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

L'obiettivo del presente programma «Strumento europeo per la sicurezza nucleare volto ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale sulla base del trattato Euratom» dovrebbe essere quello di promuovere l'istituzione di un sistema efficace ed efficiente per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, nonché l'esecuzione di controlli di sicurezza efficaci ed efficienti dei materiali nucleari nei paesi terzi, rifacendosi alle proprie attività all'interno dell'Unione.

(3)

L'obiettivo del presente programma «Strumento europeo per la sicurezza nucleare volto ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale sulla base del trattato Euratom» (in appresso lo «strumento») dovrebbe essere quello di promuovere l'istituzione di un sistema efficace ed efficiente per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, nonché l'esecuzione di controlli di sicurezza efficaci ed efficienti dei materiali nucleari nei paesi terzi, rifacendosi ai quadri normativi e alla condivisione delle migliori prassi che esistono all'interno dell'Unione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)

Lo strumento non dovrebbe promuovere in alcun modo l'uso dell'energia nucleare nei paesi terzi e nell'Unione, ma dovrebbe riguardare in particolare il miglioramento degli standard di sicurezza nucleare a livello mondiale, promuovendo nel contempo un livello elevato di protezione dalle radiazioni e l'applicazione di controlli di sicurezza efficaci ed efficienti dei materiali nucleari.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter)

Gli incidenti nucleari avvenuti nelle centrali nucleari di Chernobyl nel 1986 e di Fukushima Daiichi nel 2011 hanno mostrato chiaramente che tali incidenti hanno conseguenze terribili a livello mondiale per i cittadini e l'ambiente. Ciò evidenzia la necessità dei più elevati standard e controlli di sicurezza nucleare e di sforzi continui per migliorare tali standard e controlli di sicurezza a livello globale, nonché del sostegno della Comunità al perseguimento di tali obiettivi nei paesi terzi. Gli standard e i controlli di sicurezza in questione dovrebbero rispecchiare le pratiche più avanzate, in particolare in termini di governance e di indipendenza a livello normativo.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

Il presente regolamento rientra nel quadro elaborato per la programmazione della cooperazione e dovrebbe integrare le misure di cooperazione in ambito nucleare finanziate ai sensi del [regolamento NDICI].

(4)

Il presente regolamento rientra nel quadro elaborato per la programmazione della cooperazione e dovrebbe integrare le misure di cooperazione in ambito nucleare finanziate ai sensi del [regolamento NDICI] , il quale rientra nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, l'articolo 212 e l'articolo 322, paragrafo 1 .

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)

La Comunità è parte della convenzione sulla sicurezza nucleare (1994) e della convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (1997).

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter)

La trasparenza e l'informazione del pubblico in merito alla sicurezza nucleare, ai controlli di sicurezza, allo smantellamento e alle attività di gestione dei rifiuti come prescritto, ad esempio, dalla convenzione di Aarhus (1998), sono elementi importanti per prevenire gli effetti negativi dei materiali radioattivi sui cittadini e sull'ambiente e dovrebbero pertanto essere garantite nel quadro dello strumento.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

Ai sensi del capo 10 del trattato Euratom, la Comunità dovrebbe proseguire la stretta collaborazione con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) per quanto riguarda la sicurezza nucleare e i controlli di sicurezza nucleare, ai fini degli obiettivi di cui al titolo II, capi 3 e 7.

(6)

Ai sensi del capo 10 del trattato Euratom, la Comunità dovrebbe proseguire la stretta collaborazione con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) per quanto riguarda la sicurezza nucleare e i controlli di sicurezza nucleare, ai fini degli obiettivi di cui al titolo II, capi 3 e 7. Dovrebbe inoltre cooperare con altre organizzazioni internazionali rispettate in questo settore come l'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il partenariato ambientale per la dimensione settentrionale, che perseguono obiettivi analoghi a quelli della Comunità nell'ambito della sicurezza nucleare. La coerenza, la complementarietà e la cooperazione tra lo strumento e tali organizzazioni e i loro programmi possono aumentare la portata, l'efficienza e l'efficacia delle misure di sicurezza nucleare in tutto il mondo. È opportuno evitare duplicazioni e sovrapposizioni inutili.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)

Per migliorare costantemente la sicurezza nucleare e rafforzare la regolamentazione in quest'ambito nell'Unione, il Consiglio ha adottato le direttive 2009/71/Euratom, 2011/70/Euratom e 2013/59/Euratom del Consiglio. Tali direttive, insieme agli standard elevati della Comunità in materia di sicurezza nucleare e di smantellamento, forniscono gli orientamenti per azioni finanziate nel quadro dello strumento e motivano i paesi terzi che cooperano ad attuare norme e standard con il medesimo livello di sicurezza.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 ter)

Lo strumento dovrebbe inoltre promuovere la cooperazione internazionale basata sulla sicurezza nucleare e la gestione delle scorie radioattive. I paesi partner dovrebbero essere incoraggiati ad aderire a tali convenzioni, consentendo ad una revisione periodica inter pares con il sostegno dell'AIEA dei loro sistemi nazionali. Le revisioni inter pares forniscono una visione esterna della situazione e delle sfide in materia di sicurezza nucleare nei paesi terzi, che può essere utilizzata nella programmazione del sostegno di alto livello dell'Unione. Lo strumento può trarre vantaggio dalle revisioni di agenzie nucleari internazionali autorevoli, che svolgono relazioni in materia di revisioni inter pares per i potenziali beneficiari dello strumento. Le risultanze e raccomandazioni di tali revisioni inter pares che sono rese disponibili alle autorità nazionali possono altresì contribuire a stabilire la priorità tra le misure concrete di sostegno per i paesi terzi interessati.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 quater)

I concetti di sicurezza nucleare e di protezione nucleare sono legati in modo indissolubile, dato che l'assenza di sicurezza nucleare, ad esempio riguardo a processi di funzionamento sicuri, può far sorgere rischi per la protezione nucleare mentre i rischi per la protezione, in particolare i nuovi rischi connessi ad esempio alla sicurezza informatica, possono comportare nuove sfide per la sicurezza nucleare. Di conseguenza, le attività di protezione nucleare che l'Unione svolge nei paesi terzi, indicate all'allegato II del regolamento [COD n. 2018/0243 (NDICI)] e le attività finanziate tramite lo strumento dovrebbero essere coerenti e complementari.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

Il presente strumento dovrebbe prevedere azioni a sostegno di tali obiettivi e rifarsi alle azioni precedentemente finanziate a norma del regolamento (Euratom) n. 237/2014 (24) per la sicurezza nucleare e i controlli di sicurezza nucleare nei paesi terzi, in particolare i paesi in via di adesione, i paesi candidati e i candidati potenziali.

(7)

Il presente strumento dovrebbe prevedere azioni a sostegno di tali obiettivi e rifarsi alle azioni precedentemente finanziate a norma del regolamento (Euratom) n. 237/2014 (24) per la sicurezza nucleare , la gestione sicura dei rifiuti radioattivi, lo smantellamento e la bonifica in condizioni di sicurezza degli ex siti nucleari e i controlli di sicurezza nucleare nei paesi terzi, in particolare i paesi in via di adesione, i paesi candidati e i candidati potenziali , nonché nell'area del vicinato a norma del … [COD 2018/0243, NDICI). Al fine di attuare gli standard più elevati di sicurezza nucleare e individuare le carenze nelle misure di sicurezza esistenti, lo strumento potrebbe sostenere gli organismi di regolamentazione nucleare nell'esecuzione di valutazioni complete dei rischi e della sicurezza («stress test») degli impianti esistenti e delle centrali nucleari in costruzione, sulla base dell'acquis comunitario in materia di sicurezza nucleare e gestione delle scorie radioattive, l'attuazione di raccomandazioni e il monitoraggio delle misure pertinenti. Il Parlamento europeo dovrebbe essere informato costantemente dalla Commissione circa le attività di sicurezza nucleare intraprese nei paesi terzi e lo stato della loro attuazione.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)

In base all'articolo 3 TUE, l'Unione si prefigge di promuovere il benessere dei suoi popoli. Il presente strumento offre all'Unione la possibilità di migliorare in modo sostenibile la situazione socioeconomica e sanitaria delle persone in tutto il mondo, all'interno e all'esterno dei suoi confini. I progetti finanziati dallo strumento dovrebbero altresì essere coerenti con le politiche interne ed esterne dell'Unione, contribuendo ad esempio al raggiungimento di obiettivi di sviluppo sostenibile quali la salute e il benessere, l'acqua pulita e i servizi igienico-sanitari. Lo stesso strumento dovrebbe seguire i principi della buona governance e contribuire in tal modo all'obiettivo di sviluppo sostenibile di pace, giustizia e istituzioni solide.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter)

Il presente strumento dovrebbe mirare a indurre i paesi che ricevono assistenza finanziaria a norma del presente regolamento a rispettare gli impegni derivanti dagli accordi di partenariato e di associazione con l'Unione e dal trattato di non proliferazione delle armi nucleari, rispettare le convenzioni internazionali pertinenti, mantenere gli standard di sicurezza nucleare e radioprotezione e impegnarsi ad attuare le raccomandazioni e le misure pertinenti con gli standard più elevati di trasparenza e pubblicità.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 quater)

Il presente strumento dovrebbe, attraverso progetti da esso finanziati, sostenere appieno misure di sicurezza e salvaguardia nucleare nonché migliorare la situazione sanitaria delle persone nei paesi terzi, specie di quelle che vivono vicino a centrali nucleari e/o ad aree di estrazione dell'uranio, inclusa la bonifica in condizioni di sicurezza di ex siti minerari di uranio nei paesi terzi, in particolare in Asia centrale e in Africa, dove attualmente circa il 18 % della fornitura mondiale di uranio proviene dal Sud Africa, dal Niger e dalla Namibia.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 7 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 quinquies)

Il presente strumento dovrebbe mirare a indurre i paesi che ricevono assistenza finanziaria a norma del presente regolamento a promuovere i principi democratici, lo Stato di diritto e i diritti umani e a rispettare gli impegni derivanti dalle convenzioni di Espoo e di Aarhus.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

L'attuazione del presente regolamento dovrebbe prevedere l'eventuale consultazione delle autorità competenti degli Stati membri e un dialogo con i paesi partner.

(8)

L'attuazione del presente regolamento dovrebbe prevedere l'eventuale consultazione , ove appropriato, delle autorità competenti dell'Unione e degli Stati membri , tra cui il gruppo dei regolatori europei in materia di sicurezza nucleare, e un dialogo con i paesi partner. Tale consultazione dovrebbe, in particolare, avvenire durante lo sviluppo dei programmi indicativi pluriennali e prima della loro adozione. Qualora tale dialogo non risponda alle preoccupazioni dell'Unione in materia di sicurezza nucleare, il finanziamento esterno a norma del presente regolamento non dovrebbe essere concesso.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)

È opportuno promuovere un approccio individuale e differenziato nei confronti dei paesi che ricevono un sostegno attraverso lo strumento. L'uso dello strumento dovrebbe essere basato sulla valutazione delle esigenze specifiche dei paesi che ricevono il sostegno nonché sul vantaggio globale atteso dello strumento, in particolare i cambiamenti strutturali nei paesi interessati.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 ter)

Gli organismi di regolamentazione, le organizzazioni di supporto tecnico, le imprese di ingegneria nucleare e le imprese produttrici di energia nucleare degli Stati membri dispongono delle competenze e del know-how necessari per quanto riguarda l'attuazione degli standard più elevati di sicurezza nucleare e radioprotezione nei diversi sistemi di regolamentazione degli Stati membri, il che può rappresentare un'utile fonte di supporto per i paesi partner che intendono fare lo stesso nei propri quadri di regolamentazione e industriali nazionali.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

Ove possibile ed opportuno, i risultati dell’azione esterna della Comunità dovrebbero essere controllati e valutati sulla base di indicatori predefiniti, trasparenti, specifici per ciascun paese e misurabili, adattati alle specificità e agli obiettivi dello strumento e, di preferenza, secondo il quadro dei risultati del paese partner.

(9)

I risultati dell'azione esterna della Comunità dovrebbero essere controllati e valutati sulla base di indicatori predefiniti, trasparenti, specifici per ciascun paese e misurabili, adattati alle specificità e agli obiettivi dello strumento e, di preferenza, secondo il quadro dei risultati del paese partner. Gli indicatori dovrebbero essere orientati al rendimento e ai risultati, al fine di richiedere maggiore responsabilità e rendicontabilità da parte dei paesi beneficiari nei confronti dell'Unione e degli Stati membri in relazione ai risultati conseguiti nell'attuazione delle misure di miglioramento della sicurezza.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

È opportuno che l'Unione e la Comunità si adoperino per utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile, al fine di ottimizzare l'impatto della loro azione esterna. Ciò dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna e la creazione di sinergie con le altre politiche e gli altri programmi dell'Unione. Al fine di massimizzare l’impatto di un insieme di interventi per raggiungere un obiettivo comune, il presente regolamento dovrebbe consentire la combinazione dei finanziamenti con altri programmi dell’Unione, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi.

(10)

È opportuno che l'Unione e la Comunità si adoperino per utilizzare le risorse disponibili e le competenze degli Stati membri nel modo ottimale e più efficace possibile e che si impegnino per migliorare l'attuazione e la qualità della spesa , al fine di ottimizzare l'impatto della loro azione esterna. Ciò dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna e la creazione di sinergie con le altre politiche e gli altri programmi dell'Unione , come i programmi Euratom di ricerca e formazione . Al fine di massimizzare l’impatto di un insieme di interventi per raggiungere un obiettivo comune, il presente regolamento dovrebbe consentire la combinazione dei finanziamenti con altri programmi dell’Unione, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)

Le tipologie di finanziamento e le modalità di attuazione previste dal presente regolamento andrebbero scelte in funzione delle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. A tal fine, si dovrebbe valutare l'opportunità di utilizzare somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

(14)

Le tipologie di finanziamento e le modalità di attuazione previste dal presente regolamento andrebbero scelte in funzione delle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza , considerando al contempo la loro accessibilità per i potenziali partner e la loro capacità di creare certezza giuridica . A tal fine, si dovrebbe valutare l'opportunità di utilizzare somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis)

Per promuovere l'attuazione efficiente e tempestiva degli standard più elevati di sicurezza nucleare nei paesi terzi, i processi decisionali e negoziali in seno alla Commissione e con i paesi terzi devono essere efficienti e rapidi.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   L’obiettivo del presente regolamento è integrare le attività di cooperazione in ambito nucleare che sono finanziate ai sensi del [regolamento NDICI], in particolare al fine di sostenere la promozione di un elevato livello di sicurezza nucleare e di radioprotezione e l’esecuzione di controlli di sicurezza efficaci ed efficienti dei materiali nucleari nei paesi terzi, rifacendosi alle attività all’interno della Comunità e in linea con le disposizioni del presente regolamento.

1.   L’obiettivo del presente regolamento è integrare le attività di cooperazione in ambito nucleare che sono finanziate ai sensi del [regolamento NDICI], in particolare al fine di sostenere la promozione di un elevato livello di sicurezza nucleare e di radioprotezione e l’esecuzione di controlli di sicurezza efficaci ed efficienti dei materiali nucleari nei paesi terzi, rifacendosi ai quadri normativi e alle migliori prassi all’interno della Comunità e in linea con le disposizioni del presente regolamento e contribuendo a garantire un uso esclusivamente civile del materiale nucleare, favorendo in tal modo la tutela dei cittadini e dell'ambiente. Nel quadro di tale obiettivo, il presente regolamento mira altresì a sostenere l'attuazione della trasparenza nel processo decisionale relativo al nucleare da parte delle autorità degli Stati membri.

 

La cooperazione fornita dall'Unione in materia di sicurezza e salvaguardie nucleari a norma del presente regolamento non è volta a promuovere l'energia nucleare.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

la promozione di un'autentica cultura della sicurezza nucleare, l'attuazione degli standard più elevati di sicurezza nucleare e radioprotezione e  il miglioramento costante della sicurezza nucleare ;

(a)

la promozione di un'autentica cultura e governance della sicurezza nucleare e il miglioramento costante della sicurezza nucleare nonché l'attuazione degli standard più elevati di sicurezza nucleare e radioprotezione che esistono nell'ambito della Comunità a livello internazionale per le attività nucleari pertinenti ;

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi , nonché lo smantellamento e la bonifica degli ex siti e impianti nucleari;

(b)

la gestione responsabile e sicura dei rifiuti radioattivi, dalla produzione allo smaltimento finale, compreso il combustibile esaurito (ovvero pretrattamento, trattamento, condizionamento, stoccaggio e smaltimento) , nonché lo smantellamento e la bonifica in condizioni di sicurezza degli ex siti e impianti nucleari e dei siti dismessi per l'estrazione dell'uranio o in cui sono stati affondati oggetti e materiali radioattivi ;

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

l'istituzione di sistemi di controllo efficaci ed efficienti.

(c)

l'istituzione di controlli di sicurezza efficaci, efficienti e trasparenti per il materiale nucleare;

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)

l'incentivazione della promozione della trasparenza e dell'apertura generali delle autorità dei paesi terzi nonché l'informazione e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali relativi alla sicurezza degli impianti nucleari e a pratiche efficaci di gestione dei rifiuti radioattivi, in conformità delle convenzioni e degli strumenti internazionali;

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c ter)

l'utilizzo delle conoscenze e delle azioni dello strumento per sfruttare l'influenza politica nelle organizzazioni internazionali del settore dell'energia e della sicurezza.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Nell'attuazione del presente regolamento vengono garantite la coerenza, le sinergie e la complementarità con il regolamento (UE) XXX/XXX (NDICI), altri programmi dell'azione esterna dell'Unione, nonché altre politiche e  programmi pertinenti dell'Unione, e la coerenza delle politiche per lo sviluppo.

1.   Nell'attuazione del presente regolamento vengono garantite la coerenza, le sinergie e la complementarità con il regolamento (UE) XXX/XXX (NDICI), altri programmi dell'azione esterna dell'Unione, nonché altre politiche e  direttive pertinenti e atti legislativi dell'Unione, quali le direttive 2009/71/Euratom, 2011/70/Euratom 2013/59/Euratom, gli obiettivi e i valori dell'Unione e programmi quali il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte Europa, nonché la coerenza delle politiche per lo sviluppo.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     La Commissione coordina la propria cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni che perseguono obiettivi analoghi, in particolare l'AIEA e l'OCSE/AEN. Tale coordinamento permetterà alla Comunità e alle organizzazioni interessate di evitare le duplicazioni delle azioni e dei finanziamenti destinati ai paesi terzi. La Commissione coinvolge anche le autorità competenti degli Stati membri e gli operatori europei nell'esecuzione dei suoi compiti, mettendo a profitto la qualità della competenza europea nel settore della sicurezza e dei controlli di sicurezza nucleari.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 4 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2021-2027 è di 300  milioni di EUR a prezzi correnti .

La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2021-2027 è di 266  milioni di EUR a prezzi costanti .

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 5 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli accordi di associazione, gli accordi di partenariato e di cooperazione, gli accordi multilaterali e gli altri accordi che instaurano una relazione giuridicamente vincolante con i paesi partner, come pure le conclusioni del Consiglio europeo e le conclusioni del Consiglio, le dichiarazioni dei vertici o le conclusioni delle riunioni ad alto livello con i paesi partner, le comunicazioni della Commissione o le comunicazioni congiunte della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, costituiscono il quadro strategico generale per l'attuazione del presente regolamento.

L'acquis comunitario relativo alla sicurezza nucleare e alla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, gli accordi di associazione, gli accordi di partenariato e di cooperazione, gli accordi multilaterali e gli altri accordi che instaurano una relazione giuridicamente vincolante con i paesi partner, come pure le conclusioni del Consiglio europeo e le conclusioni del Consiglio, le dichiarazioni dei vertici o le conclusioni delle riunioni ad alto livello con i paesi partner, le comunicazioni della Commissione o le comunicazioni congiunte della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, costituiscono il quadro strategico generale per l'attuazione del presente regolamento.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   I programmi indicativi pluriennali garantiscono un quadro coerente per la cooperazione tra la Comunità e i paesi terzi o le regioni interessate, che sia in linea con la finalità generale e l'ambito di applicazione, gli obiettivi, i principi e la politica della Comunità e fondata sul quadro strategico di cui all’articolo 5.

2.   I programmi indicativi pluriennali garantiscono un quadro coerente per la cooperazione tra la Comunità e i paesi terzi , l e regioni o  le organizzazioni internazionali interessate, che sia in linea con la finalità generale e l'ambito di applicazione, gli obiettivi, i principi e la politica della Comunità e fondata sul quadro strategico di cui all’articolo 5.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   I programmi indicativi pluriennali costituiscono la base generale della cooperazione e definiscono gli obiettivi della Comunità per la cooperazione nell'ambito del presente regolamento, tenendo in considerazione le esigenze dei paesi interessati, le priorità della Comunità, la situazione internazionale e le attività dei paesi terzi interessati. I programmi indicativi pluriennali indicano altresì il valore aggiunto della cooperazione e come evitare duplicazioni con altri programmi e iniziative, specialmente quelle di organizzazioni internazionali che perseguono obiettivi simili e dei principali donatori.

3.   I programmi indicativi pluriennali costituiscono la base generale della cooperazione e definiscono gli obiettivi della Comunità per la cooperazione nell'ambito del presente regolamento, tenendo in considerazione le esigenze e le circostanze nei paesi interessati, le priorità della Comunità, la situazione internazionale e le attività dei paesi terzi interessati. I programmi indicativi pluriennali indicano altresì il valore aggiunto della cooperazione e come evitare duplicazioni con altri programmi e iniziative, specialmente quelle di organizzazioni internazionali che perseguono obiettivi simili e dei principali donatori.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     I programmi indicativi pluriennali mirano a indurre i paesi che ricevono assistenza finanziaria a norma del presente regolamento a rispettare gli impegni derivanti dagli accordi con l'Unione e dal trattato di non proliferazione delle armi nucleari, a rispettare le convenzioni internazionali pertinenti, a mantenere gli standard di sicurezza nucleare e radioprotezione e ad impegnarsi ad attuare le raccomandazioni e le misure pertinenti con gli standard più elevati in materia di trasparenza e pubblicità.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     I programmi indicativi pluriennali dovrebbero definire un quadro per controlli qualificati e indipendenti, al fine di aumentare il livello di sicurezza nucleare dei paesi partner. Essi potrebbero includere disposizioni per sostenere le autorità di regolamentazione nucleare ad eseguire valutazioni complete dei rischi e della sicurezza («stress test») delle centrali nucleari, sulla base dell'acquis comunitario in materia di sicurezza nucleare e rifiuti radioattivi, nonché l'attuazione delle raccomandazioni derivanti da tali «stress test» e il monitoraggio dell'applicazione delle pertinenti misure, per esempio nei paesi in via di adesione, nei paesi candidati e candidati potenziali, nonché nei paesi che rientrano nella politica europea di vicinato.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   I programmi indicativi pluriennali sono elaborati sulla base di un dialogo con i paesi o le regioni partner.

5.   I programmi indicativi pluriennali sono elaborati sulla base di un dialogo con i paesi o le regioni partner. Nel corso dell'elaborazione e prima dell'adozione dei programmi, la Commissione dovrebbe consultare il gruppo dei regolatori europei in materia di sicurezza nucleare (ENSREG) e, ove appropriato, le pertinenti autorità nazionali degli Stati membri.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   La Commissione adotta i programmi indicativi pluriennali secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13, paragrafo 2. Secondo la stessa procedura, la Commissione riesamina e, ove necessario, aggiorna tali programmi indicativi.

6.   La Commissione adotta i programmi indicativi pluriennali secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13, paragrafo 2. Secondo la stessa procedura, la Commissione effettua la loro revisione intermedia e, ove necessario, riesamina e aggiorna tali programmi indicativi.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

i piani d’azione, le misure individuali e le misure di sostegno per i quali il finanziamento dell'Unione non è superiore a 10 milioni di EUR;

(a)

le misure individuali e le misure di sostegno per i quali il finanziamento dell'Unione non è superiore a 10 milioni di EUR;

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

spese connesse alle attività di informazione e comunicazione, comprese l'elaborazione di strategie di comunicazione, la comunicazione istituzionale e la visibilità delle priorità politiche dell'Unione.

(b)

spese connesse alle attività di informazione e comunicazione, comprese l'elaborazione di strategie di comunicazione, la comunicazione istituzionale e la visibilità delle priorità politiche , degli obiettivi e dei valori dell'Unione.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 bis

 

Criteri relativi alla cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare

 

1.     Laddove il paese terzo e la Comunità condividano una visione comune e raggiungano un accordo reciproco, si presenta una richiesta formale alla Commissione, che costituisce un impegno per il governo in questione.

 

2.     I paesi terzi interessati a cooperare con la Comunità sono parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari e del suo protocollo addizionale o di un accordo di salvaguardia con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, sufficiente a fornire una garanzia credibile dell'assenza di distrazioni dei materiali nucleari dichiarati dalle attività nucleari pacifiche e dell'assenza di materiale o attività nucleari non dichiarati in tale Stato. Essi aderiscono pienamente ai principi fondamentali sulla sicurezza, come indicati negli standard di sicurezza dell'AIEA, e sono parti delle pertinenti convenzioni, come la convenzione sulla sicurezza nucleare e la convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, o hanno intrapreso iniziative che dimostrino il fermo impegno ad aderirvi. In caso di cooperazione attiva, tale impegno è oggetto di una valutazione a cadenza annuale, tenendo conto delle relazioni nazionali e di altri documenti concernenti l'attuazione delle convenzioni pertinenti. Sulla base di tale valutazione, è adottata una decisione in merito alla prosecuzione della cooperazione. In via eccezionale, si applicano tali principi con flessibilità nei casi di emergenza.

 

3.     Per assicurare e monitorare il rispetto degli obiettivi della cooperazione del presente regolamento, il paese terzo interessato accetta la valutazione delle azioni intraprese a norma del paragrafo 2. Tale valutazione consente il monitoraggio e il controllo del rispetto degli obiettivi concordati e può costituire una condizione da soddisfare per continuare a ricevere i contributi della Comunità.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione sono effettuati ai sensi dell’articolo 31, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e degli articoli 32 e 36 del regolamento (UE) XXX/XXX NDICI.

1.   Il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione sono effettuati ai sensi dell’articolo 31, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e degli articoli 32 e 36 del regolamento (UE) XXX/XXX NDICI. Le valutazioni specifiche di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. XXX/XXX NDICI, relative alla sicurezza nucleare, alla salvaguardia e alla protezione dalle radiazioni, previa consultazione dell'ENSREG, sono discusse in seno al comitato dello strumento europeo per la sicurezza nucleare internazionale e presentate al Parlamento europeo.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

numero di atti giuridici e normativi elaborati, presentati e/o riveduti;

(a)

numero di atti giuridici e normativi elaborati, presentati e/o riveduti e attuati con successo, nonché il loro impatto sugli standard e i controlli in materia di sicurezza nucleare nei rispettivi paesi, compresi gli effetti sui cittadini e sull'ambiente ;

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

numero di studi di progettazione, validità concettuale o fattibilità per la realizzazione di infrastrutture in linea con i più elevati standard di sicurezza nucleare.

(b)

numero di studi di progettazione, validità concettuale o fattibilità per la realizzazione di infrastrutture in linea con i più elevati standard di sicurezza nucleare e attuazione riuscita dei risultati di tali studi .

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)

sicurezza nucleare, radioprotezione e misure efficaci ed efficienti per il miglioramento dei controlli di sicurezza, sulla base degli standard più elevati per la sicurezza nucleare, la radioprotezione e i controlli di sicurezza nucleari, compresi i risultati della valutazione internazionale inter pares, attuate negli impianti nucleari.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 12 bis

Trasparenza

La Commissione e i paesi terzi che cooperano con l'Unione nel quadro del presente strumento garantiscono che le informazioni necessarie relative alle misure di sicurezza nucleare intraprese in tali paesi terzi con l'aiuto dello strumento e in relazione ai loro standard generali di sicurezza nucleare siano messe a disposizione dei lavoratori e del pubblico in generale, con particolare riguardo degli enti locali, della popolazione e dei portatori di interessi nelle vicinanze di un impianto nucleare. Tale obbligo include la garanzia che l'autorità di regolamentazione competente e i titolari delle licenze forniscano le informazioni che rientrano nei rispettivi ambiti di competenza. Le informazioni sono rese accessibili al pubblico conformemente alla legislazione e agli strumenti internazionali in materia, purché ciò non pregiudichi altri interessi superiori, quali la sicurezza, che sono riconosciuti dalla legislazione e da strumenti internazionali in materia.


(24)  Regolamento (Euratom) n. 237/2014 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 109).

(24)  Regolamento (Euratom) n. 237/2014 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 109).


Giovedì 31 gennaio 2019

27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/692


P8_TA(2019)0047

Codice doganale dell'Unione: inclusione del comune di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nello spazio doganale dell'Unione ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (COM(2018)0259 — C8-0180/2018 — 2018/0123(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 411/53)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0259),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 33, 114 e 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0180/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 luglio 2018 (1),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 12 dicembre 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0368/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 367 del 10.10.2018, pag. 39.


P8_TC1-COD(2018)0123

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 31 gennaio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/474.)


27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/693


P8_TA(2019)0048

Alcune norme sui pagamenti diretti e sul sostegno allo sviluppo rurale per gli anni 2019 e 2020 ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda alcune norme sui pagamenti diretti e sul sostegno allo sviluppo rurale per gli anni 2019 e 2020 (COM(2018)0817 — C8-0506/2018 — 2018/0414(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 411/54)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0817),

visto l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 42 e 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0506/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 14 gennaio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0018/2019),

A.

considerando che, per motivi di urgenza, è giustificato procedere alla votazione prima della scadenza del termine di otto settimane di cui all'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il Suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2018)0414

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 31 gennaio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda alcune norme sui pagamenti diretti e sul sostegno allo sviluppo rurale per gli anni 2019 e 2020

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/288.)


27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/694


P8_TA(2019)0049

Adesione della Repubblica Dominicana alla convenzione del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza l'Austria, Cipro, la Croazia, il Lussemburgo, il Portogallo, la Romania e il Regno Unito ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione della Repubblica Dominicana alla convenzione del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (COM(2018)0526 — C8-0376/2018 — 2018/0276(NLE))

(Consultazione)

(2020/C 411/55)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2018)0526),

visto l'articolo 38, quarto comma, della convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori,

visti l'articolo 81, paragrafo 3, nonché l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0376/2018),

visto il parere della Corte di giustizia (1) sulla competenza esterna esclusiva dell'Unione europea per una dichiarazione di accettazione dell'adesione alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori,

visti l'articolo 78 quater e l'articolo 108, paragrafo 8, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione giuridica (A8-0451/2018),

1.

approva l'autorizzazione per l'Austria, Cipro, la Croazia, il Lussemburgo, il Portogallo, la Romania e il Regno Unito ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione della Repubblica Dominicana alla convenzione del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e all'Ufficio permanente della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.

(1)  Parere della Corte di giustizia del 14 ottobre 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.


27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/695


P8_TA(2019)0050

Adesione dell'Ecuador e dell'Ucraina alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza l'Austria ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione dell'Ecuador e dell'Ucraina alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (COM(2018)0527 — C8-0375/2018 — 2018/0277(NLE))

(Consultazione)

(2020/C 411/56)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2018)0527),

visto l'articolo 38, quarto comma, della convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori,

visti l'articolo 81, paragrafo 3, nonché l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0375/2018),

visto il parere della Corte di giustizia (1) sulla competenza esterna esclusiva dell'Unione europea per una dichiarazione di accettazione dell'adesione alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori,

visti l'articolo 78 quater e l'articolo 108, paragrafo 8, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione giuridica (A8-0452/2018),

1.

approva l'autorizzazione per l'Austria ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione dell'Ecuador e dell'Ucraina alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e all'Ufficio permanente della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.

(1)  Parere della Corte di giustizia del 14 ottobre 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.


27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/696


P8_TA(2019)0051

Adesione dell'Honduras alla convenzione del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza l'Austria e la Romania ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione dell'Honduras alla convenzione del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (COM(2018)0528 — C8-0377/2018 — 2018/0278(NLE))

(Consultazione)

(2020/C 411/57)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2018)0528),

visto l'articolo 38, quarto comma, della convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori,

visti l'articolo 81, paragrafo 3, nonché l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0377/2018),

visto il parere della Corte di giustizia (1) sulla competenza esterna esclusiva dell'Unione europea per una dichiarazione di accettazione dell'adesione alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori,

visti l'articolo 78 quater e l'articolo 108, paragrafo 8, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione giuridica (A8-0457/2018),

1.

approva l'autorizzazione per l'Austria e la Romania ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione dell'Honduras alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e all'Ufficio permanente della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.

(1)  Parere della Corte di giustizia del 14 ottobre 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.


27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/697


P8_TA(2019)0052

Adesione della Bielorussia e dell'Uzbekistan alla convenzione del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza l'Austria, il Lussemburgo e la Romania ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione della Bielorussia e dell'Uzbekistan alla convenzione del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (COM(2018)0530 — C8-0378/2018 — 2018/0279(NLE))

(Consultazione)

(2020/C 411/58)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2018)0530),

visto l'articolo 38, quarto comma, della convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori,

visti l'articolo 81, paragrafo 3, nonché l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0378/2018),

visto il parere della Corte di giustizia (1) sulla competenza esterna esclusiva dell'Unione europea per una dichiarazione di accettazione dell'adesione alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori,

visti l'articolo 78 quater e l'articolo 108, paragrafo 8, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione giuridica (A8-0458/2018),

1.

approva l'autorizzazione per l'Austria, il Lussemburgo e la Romania ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione della Bielorussia e dell'Uzbekistan alla convenzione del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e all'Ufficio permanente della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.

(1)  Parere della Corte di giustizia del 14 ottobre 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.


27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/698


P8_TA(2019)0053

Associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, la Groenlandia e la Danimarca *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro («Decisione sull'associazione d'oltremare») (COM(2018)0461 — C8-0379/2018 — 2018/0244(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2020/C 411/59)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2018)0461),

visto l'articolo 203 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0379/2018),

visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A8-0480/2018),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di decisione

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

È opportuno che la nuova decisione evidenzi le specificità della cooperazione con la Groenlandia, quali l'obiettivo di preservare i legami stretti e duraturi tra l'Unione, la Groenlandia e la Danimarca , il riconoscimento della posizione geostrategica della Groenlandia, l'importanza del dialogo politico tra la Groenlandia e l'Unione, l'esistenza di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione e la Groenlandia e la potenziale cooperazione sulle questioni riguardanti la regione artica . Essa dovrebbe rispondere , mediante l'elaborazione di un programma proattivo e il perseguimento di interessi comuni , a sfide globali quali, in particolare, il crescente impatto dei cambiamenti climatici sull'attività umana e sull'ambiente, il trasporto marittimo, le risorse naturali (compresi le materie prime e gli stock ittici), nonché la ricerca e l'innovazione.

(6)

È opportuno che la nuova decisione evidenzi le specificità della cooperazione con la Groenlandia . Nel 2003 , il Consiglio ha espresso il proprio consenso a fondare le future relazioni tra l'Unione e la Groenlandia dopo il 2006 su un partenariato globale per lo sviluppo sostenibile, che includesse un accordo specifico in materia di pesca, negoziato conformemente alle regole e ai principi generali per accordi di questo tipo. Analogamente, la dichiarazione congiunta dell'Unione europea, da un lato, e del governo della Groenlandia e della Danimarca, dall'altro, sulle relazioni tra l'Unione europea e la Groenlandia, firmata a Bruxelles il 19 marzo 2015, ha ricordato il legame storico, politico, economico e culturale tra l'Unione e la Groenlandia e ha sottolineato la necessità di rafforzare le relazioni e la cooperazione sulla base di interessi reciproci. Il partenariato a titolo di questa nuova decisione dovrebbe quindi mirare a preservare i legami stretti e duraturi tra l'Unione, la Groenlandia e la Danimarca e dovrebbe consentire di affrontare le sfide globali consentendo di sviluppare un'agenda dinamica e di ricercare gli interessi reciproci. La decisione dovrebbe evidenziare le specificità della cooperazione con la Groenlandia riconoscendo la posizione geostrategica della Groenlandia, l'importanza del dialogo politico tra la Groenlandia e l'Unione, l'esistenza di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione e la Groenlandia e la potenziale cooperazione sulle questioni artiche . Essa dovrebbe, in particolare , tenere conto del crescente impatto dei cambiamenti climatici sull'attività umana e sull'ambiente, il trasporto marittimo, le risorse naturali (compresi le materie prime e gli stock ittici), nonché la ricerca e l'innovazione.

Emendamento 2

Proposta di decisione

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)

A riprova dell'importanza di contrastare i cambiamenti climatici conformemente agli impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e a realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente programma contribuirà a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e a conseguire un obiettivo totale del 25 % della spesa del bilancio dell'Unione a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni previste dal presente programma dovrebbero contribuire per il 20  % della dotazione finanziaria globale del programma a detti obiettivi. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso dell'attuazione del programma e riesaminate nell'ambito dei processi di revisione e valutazione intermedia di quest'ultimo.

(16)

A riprova dell'importanza di contrastare i cambiamenti climatici conformemente agli impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e a realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente programma contribuirà a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e a conseguire un obiettivo totale del 25 % della spesa del bilancio dell'Unione a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni previste dal presente programma dovrebbero contribuire per il 30  % della dotazione finanziaria globale del programma a detti obiettivi. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso dell'attuazione del programma e riesaminate nell'ambito dei processi di revisione e valutazione intermedia di quest'ultimo.

Emendamento 3

Proposta di decisione

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)

L'Unione e i PTOM riconoscono la particolare importanza dell'istruzione e della formazione professionale per lo sviluppo sostenibile dei PTOM.

(18)

L'Unione e i PTOM riconoscono la particolare importanza dell'istruzione e della formazione professionale per lo sviluppo sostenibile dei PTOM , in particolare nei territori in cui il livello generale di istruzione è piuttosto basso .

Emendamento 4

Proposta di decisione

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)

L'associazione tra l'Unione e i PTOM dovrebbe tenere conto della diversità e dell'identità culturale dei PTOM e contribuire alla loro salvaguardia.

(19)

L'associazione tra l'Unione e i PTOM dovrebbe tenere conto della diversità e dell'identità culturale dei PTOM e contribuire alla loro salvaguardia. Essa dovrebbe inoltre rivolgere una particolare attenzione ai diritti delle popolazioni autoctone dei PTOM e contribuire alla promozione e al rispetto di tali diritti.

Emendamento 5

Proposta di decisione

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)

La cooperazione in tema di commercio e questioni connesse tra l'Unione e i PTOM dovrebbe contribuire all'obiettivo di uno sviluppo economico sostenibile, dello sviluppo sociale e della tutela dell'ambiente.

(20)

La cooperazione in tema di commercio e questioni connesse tra l'Unione e i PTOM dovrebbe contribuire all'obiettivo di uno sviluppo economico sostenibile, dello sviluppo sociale e della tutela dell'ambiente , sul modello degli obiettivi di sviluppo sostenibile .

Emendamento 6

Proposta di decisione

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)

La presente decisione dovrebbe prevedere norme di origine più flessibili, comprese nuove possibilità di cumulo dell'origine. È opportuno consentire il cumulo non soltanto con i PTOM e con i paesi firmatari di accordi di partenariato economico (APE), ma anche, a determinate condizioni, per i prodotti originari di paesi con i quali l'Unione applica un accordo di libero scambio come pure per i prodotti introdotti nell'Unione in esenzione da dazi e contingenti nell'ambito del sistema delle preferenze generalizzate dell'Unione, sempre a determinate condizioni. Tali condizioni sono necessarie per impedire l'elusione delle norme commerciali e garantire il buon funzionamento delle disposizioni in materia di cumulo.

(21)

La presente decisione dovrebbe prevedere norme di origine più flessibili, comprese nuove possibilità di cumulo dell'origine. È opportuno consentire il cumulo non soltanto con i PTOM e con i paesi firmatari di accordi di partenariato economico (APE), ma anche, a determinate condizioni, per i prodotti originari di paesi con i quali l'Unione applica un accordo di libero scambio come pure per i prodotti introdotti nell'Unione in esenzione da dazi e contingenti nell'ambito del sistema delle preferenze generalizzate dell'Unione, sempre a determinate condizioni. Tali condizioni sono necessarie per un'organizzazione commerciale più solida e in grado di impedire l'elusione delle norme commerciali e garantire il buon funzionamento delle disposizioni in materia di cumulo.

Emendamento 7

Proposta di decisione

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)

La cooperazione tra l'Unione e i PTOM nel settore dei servizi finanziari dovrebbe contribuire a creare un sistema finanziario più sicuro, solido e trasparente, elemento essenziale per migliorare la stabilità finanziaria mondiale e favorire la crescita sostenibile. Gli sforzi in tale ambito dovrebbero concentrarsi sulla convergenza con le norme concordate a livello internazionale e sul ravvicinamento della legislazione dei PTOM all'acquis dell'Unione nel settore dei servizi finanziari. Dovrebbe essere rivolta particolare attenzione al rafforzamento delle capacità amministrative delle autorità dei PTOM, anche in materia di vigilanza.

(25)

La cooperazione tra l'Unione e i PTOM nel settore dei servizi finanziari dovrebbe mirare a combattere la frode, l'evasione e l'elusione fiscali al fine di contribuire a creare un sistema finanziario più sicuro, solido e trasparente, elemento essenziale per migliorare la stabilità finanziaria mondiale e favorire la crescita sostenibile. Gli sforzi in tale ambito dovrebbero concentrarsi sulla convergenza con le norme concordate a livello internazionale e sul ravvicinamento della legislazione dei PTOM all'acquis dell'Unione nel settore dei servizi finanziari. Dovrebbe essere rivolta particolare attenzione al rafforzamento delle capacità amministrative delle autorità dei PTOM, anche in materia di vigilanza.

Emendamento 8

Proposta di decisione

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32)

È opportuno che la presente decisione faccia riferimento, ove necessario, al [regolamento NDICI] (strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale) ai fini dell'attuazione della cooperazione, garantendo in tal modo la gestione coerente di tutti gli strumenti.

soppresso

Emendamento 9

Proposta di decisione

Articolo 1 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La presente decisione istituisce un'associazione dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) all'Unione europea («associazione») che costituisce un partenariato, basato sull'articolo 198 del TFUE, volto a favorire lo sviluppo sostenibile dei PTOM e a promuovere i valori e le norme dell'Unione nel mondo.

1.   La presente decisione istituisce un'associazione dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) all'Unione europea («associazione») che costituisce un partenariato, basato sull'articolo 198 del TFUE, volto a favorire lo sviluppo sostenibile dei PTOM e a promuovere i valori , i principi e le norme dell'Unione nel mondo.

Emendamento 10

Proposta di decisione

Articolo 3 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   L'associazione tra l'Unione e i PTOM è improntata agli obiettivi, principi e valori comuni ai PTOM, agli Stati membri cui sono connessi e all'Unione.

1.   L'associazione tra l'Unione e i PTOM è improntata agli obiettivi, principi e valori comuni ai PTOM, agli Stati membri cui sono connessi e all'Unione. Essa contribuisce al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti nell'Agenda 2030 e all'attuazione dell'accordo di Parigi sul clima.

Emendamento 11

Proposta di decisione

Articolo 3 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Le parti attuano la presente decisione secondo principi di trasparenza, sussidiarietà e ricerca dell'efficacia e tengono ugualmente conto dei tre pilastri dello sviluppo sostenibile dei PTOM, ossia sviluppo economico, sviluppo sociale e tutela dell'ambiente.

3.   Le parti attuano la presente decisione secondo principi di trasparenza, sussidiarietà e ricerca dell'efficacia e tengono ugualmente conto dei tre pilastri dello sviluppo sostenibile dei PTOM, ossia sviluppo economico, sviluppo sociale e  culturale e tutela dell'ambiente.

Emendamento 12

Proposta di decisione

Articolo 3 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   L'obiettivo generale della presente decisione consiste nel promuovere lo sviluppo economico e sociale dei PTOM e nell'instaurare strette relazioni economiche tra essi e l'Unione nel suo insieme. L'associazione persegue tale obiettivo generale migliorando la competitività dei PTOM, rafforzandone la resilienza, riducendone la vulnerabilità economica e ambientale e promuovendo la cooperazione tra essi e altri partner.

4.    Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, e all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, nonché all'articolo 198 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'obiettivo generale della presente decisione consiste nel promuovere lo sviluppo economico e sociale dei PTOM e nell'instaurare strette relazioni economiche tra essi e l'Unione nel suo insieme.

Emendamento 13

Proposta di decisione

Articolo 3 — paragrafo 5 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

promuovere e sostenere la cooperazione con i PTOM;

soppresso

Emendamento 14

Proposta di decisione

Articolo 3 — paragrafo 5 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

sostenere la Groenlandia e cooperare con essa per aiutarla a far fronte alle sue principali difficoltà , quali la necessità di migliorare il livello di istruzione , e contribuire alla capacità dell'amministrazione groenlandese di formulare e attuare politiche nazionali.

(b)

aiutare i PTOM a far fronte alle principali difficoltà con cui si misurano, in particolare il livello di istruzione per quanto riguarda la Groenlandia;

Emendamento 15

Proposta di decisione

Articolo 3 — paragrafo 5 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)

rafforzare la resilienza dei PTOM, riducendo la loro vulnerabilità economica e ambientale;

Emendamento 16

Proposta di decisione

Articolo 3 — paragrafo 5 — lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b ter)

migliorare la competitività dei PTOM, comprese le norme sociali;

Emendamento 17

Proposta di decisione

Articolo 3 — paragrafo 5 — lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b quater)

promuovere la cooperazione dei PTOM con altri partner.

Emendamento 18

Proposta di decisione

Articolo 3 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Nel perseguire tali obiettivi, l'associazione rispetta i principi fondamentali della libertà , della democrazia , dei diritti umani e  delle libertà fondamentali, dello Stato di diritto, della buona governance e  dello sviluppo sostenibile, che sono comuni a tutti i PTOM e agli Stati membri cui sono connessi.

6.   Nel perseguire tali obiettivi, l'associazione rispetta i principi fondamentali quali la democrazia, un approccio fondato sul diritto che comprenda tutti i diritti umani e  le libertà fondamentali, lo Stato di diritto, la buona governance e  lo sviluppo sostenibile, che sono comuni a tutti i PTOM e agli Stati membri cui sono connessi. Lo stesso dicasi per il principio di non discriminazione per motivi di sesso, razza, origine etnica, religione, disabilità, età, orientamento sessuale e per il principio della parità di genere.

Emendamento 19

Proposta di decisione

Articolo 4 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Nel processo di programmazione e attuazione e, in particolare, all'atto dell'adozione dei suoi orientamenti, la Commissione tiene debitamente conto delle limitate capacità dei PTOM a livello amministrativo e delle risorse umane.

Emendamento 20

Proposta di decisione

Articolo 5 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

la diversificazione delle economie dei PTOM, compresa la loro ulteriore integrazione nell'economia mondiale e regionale; nel caso specifico della Groenlandia, la necessità di migliorare le competenze della forza lavoro;

(a)

la diversificazione sostenibile delle economie dei PTOM, compresa la loro ulteriore integrazione nell'economia mondiale e regionale; nel caso specifico della Groenlandia, la necessità di migliorare le competenze della forza lavoro;

Emendamento 21

Proposta di decisione

Articolo 5 — paragrafo 2 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)

la promozione di un modello sociale di qualità;

Emendamento 22

Proposta di decisione

Articolo 5 — paragrafo 2 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)

la promozione delle iniziative per ridurre i rischi di catastrofi;

(e)

la promozione delle iniziative per ridurre i rischi di catastrofi , tenendo conto delle priorità definite nel quadro di Sendai per il periodo 2015-2030 ;

Emendamento 23

Proposta di decisione

Articolo 5 — paragrafo 2 — lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(h bis)

le questioni relative ai Caraibi e al Pacifico.

Emendamento 24

Proposta di decisione

Articolo 7 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   A tal fine, l'Unione e i PTOM possono scambiare informazioni e migliori pratiche o stabilire qualsiasi altra forma di cooperazione e di coordinamento stretti con altri partner nell'ambito della partecipazione dei PTOM a organizzazioni regionali e internazionali, se del caso mediante accordi internazionali.

2.   A tal fine, l'Unione e i PTOM possono scambiare informazioni e migliori pratiche o stabilire qualsiasi altra forma di cooperazione e di coordinamento stretti con altri partner nell'ambito della partecipazione dei PTOM a organizzazioni regionali e internazionali, se del caso mediante accordi internazionali , al fine di contribuire all'agevole integrazione dei PTOM nei rispettivi ambienti geografici .

Emendamento 25

Proposta di decisione

Articolo 7 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   L'associazione mira a sostenere la cooperazione tra i PTOM e altri partner nei settori di cooperazione indicati nelle parti II e III della presente decisione. Al riguardo, l'obiettivo dell'associazione è promuovere la cooperazione tra i PTOM e le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE, e con gli Stati e territori vicini, ACP e non ACP. Per conseguire tale obiettivo, l'Unione migliora il coordinamento e le sinergie tra i propri programmi pertinenti. L'Unione si adopera altresì , se del caso, per associare i PTOM nei propri organi di dialogo con i loro paesi vicini, siano essi Stati o territori ACP o non ACP, e con le regioni ultraperiferiche.

3.   L'associazione mira a sostenere la cooperazione tra i PTOM e altri partner nei settori di cooperazione indicati nelle parti II e III della presente decisione. Al riguardo, l'obiettivo dell'associazione è promuovere la cooperazione tra i PTOM e le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE, e con gli Stati e territori vicini, ACP e non ACP. Per conseguire tale obiettivo, l'Unione migliora il coordinamento e le sinergie tra i propri programmi pertinenti. L'Unione, se del caso, associa i PTOM nei propri organi di dialogo con i loro paesi vicini, siano essi Stati o territori ACP o non ACP, e con le regioni ultraperiferiche , proponendo di accordare loro lo statuto di osservatori .

Emendamento 26

Proposta di decisione

Articolo 7 — paragrafo 4 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)

rafforzamento delle capacità dei PTOM, onde influire sull'adozione di strategie regionali che tengano conto delle loro specificità, del loro potenziale e della prospettiva europea espressa dai PTOM;

Emendamento 27

Proposta di decisione

Articolo 9 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Trattamento specifico

Trattamento specifico per i PTOM isolati

Emendamento 28

Proposta di decisione

Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 9 bis

Trattamento specifico per i PTOM meno sviluppati

1.     L'associazione tiene conto della diversità dei PTOM in termini di livello di sviluppo e di vincoli strutturali.

2.     Un trattamento specifico è riservato ai PTOM meno sviluppati.

3.     Per consentire ai PTOM meno sviluppati di recuperare il ritardo di sviluppo e far fronte ai loro vincoli strutturali permanenti, nel determinare il volume del sostegno finanziario e le relative condizioni si tiene debitamente conto delle loro specificità.

4.     Il PTOM considerato meno sviluppato è Wallis e Futuna.

Emendamento 29

Proposta di decisione

Articolo 10 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   L'associazione si fonda su un ampio dialogo e su consultazioni su temi di interesse reciproco tra i PTOM, gli Stati membri cui sono connessi e la Commissione nonché, se del caso, la Banca europea per gli investimenti (BEI).

1.   L'associazione si fonda su un ampio dialogo e su consultazioni su temi di interesse reciproco tra i PTOM, gli Stati membri cui sono connessi, la Commissione e il Parlamento europeo nonché, se del caso, la Banca europea per gli investimenti (BEI).

Emendamento 30

Proposta di decisione

Articolo 12 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Compiti dei soggetti non governativi

Compiti della società civile e dei soggetti non governativi

Emendamento 31

Proposta di decisione

Articolo 12 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   I soggetti non governativi possono intervenire nello scambio di informazioni e nelle consultazioni riguardanti la cooperazione, in particolare nell'elaborazione e nell'attuazione dell'assistenza, dei progetti o dei programmi in materia di cooperazione. Possono essere loro delegati poteri di gestione finanziaria per l'attuazione di tali progetti o programmi onde favorire le iniziative locali di sviluppo.

1.    La società civile, il settore privato e i soggetti non governativi possono intervenire nello scambio di informazioni e nelle consultazioni riguardanti la cooperazione, in particolare nell'elaborazione e nell'attuazione dell'assistenza, dei progetti o dei programmi in materia di cooperazione. Possono essere loro delegati poteri di gestione finanziaria per l'attuazione di tali progetti o programmi onde favorire le iniziative locali di sviluppo.

Emendamento 32

Proposta di decisione

Articolo 13 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Il dialogo consente ai PTOM di partecipare pienamente all'attuazione dell'associazione.

3.   Il dialogo consente ai PTOM di partecipare pienamente all'attuazione dell'associazione , ma anche alla definizione e all'attuazione delle strategie regionali dell'Unione europea nelle zone in cui sono situati i PTOM .

Emendamento 33

Proposta di decisione

Articolo 13 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Il dialogo si concentra, tra l'altro, su precise questioni politiche d'interesse reciproco o d'importanza generale per il conseguimento degli obiettivi dell'associazione.

4.   Il dialogo si concentra, tra l'altro, su precise questioni politiche d'interesse reciproco o d'importanza generale per il conseguimento sia degli obiettivi dell'associazione sia degli obiettivi di sviluppo sostenibile .

Emendamento 34

Proposta di decisione

Articolo 13 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Il dialogo con la Groenlandia, in particolare, pone le basi per una cooperazione e un dialogo di ampio respiro in ambiti riguardanti tra l'altro l'energia, i cambiamenti climatici e l'ambiente, le risorse naturali, comprese le materie prime e gli stock ittici, il trasporto marittimo, la ricerca e l'innovazione, nonché la dimensione artica di tali questioni.

5.   Il dialogo con la Groenlandia, in particolare, pone le basi per una cooperazione e un dialogo di ampio respiro in ambiti riguardanti tra l'altro l'istruzione, l'energia, i cambiamenti climatici e l'ambiente , la natura , le risorse naturali, comprese le materie prime e gli stock ittici, il trasporto marittimo, la ricerca e l'innovazione, nonché la dimensione artica di tali questioni.

Emendamento 35

Proposta di decisione

Articolo 13 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.     Il dialogo con i PTOM dei Caraibi è specificatamente destinato a rafforzare la strategia europea nella regione caraibica e a cooperare sulle questioni concernenti la biodiversità, i cambiamenti climatici, la gestione sostenibile delle risorse, la prevenzione e la gestione dei rischi di catastrofi, la dimensione sociale nonché la promozione della buona governance, in particolare in ambito fiscale, e della lotta alla criminalità organizzata.

Emendamento 36

Proposta di decisione

Articolo 13 — paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 ter.     Il dialogo con i PTOM del Pacifico è specificatamente destinato a definire e attuare un'ambiziosa strategia europea nella regione del Pacifico tramite il rafforzamento della presenza europea, e a cooperare in particolare sulle questioni sociali, sulla gestione sostenibile delle risorse marine e terrestri, sui cambiamenti climatici, sull'energia, sull'ambiente e sull'economia blu.

Emendamento 37

Proposta di decisione

Articolo 14 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

un forum di dialogo PTOM-UE («forum PTOM-UE») riunisce una volta all'anno le autorità dei PTOM, i rappresentanti degli Stati membri e la Commissione . Membri del Parlamento europeo, rappresentanti della BEI e rappresentanti delle regioni ultraperiferiche sono associati, se del caso, al forum PTOM-UE;

(a)

un forum di dialogo politico PTOM-UE («forum PTOM-UE») riunisce una volta all'anno le autorità dei PTOM, i rappresentanti degli Stati membri, la Commissione , la presidenza del Consiglio e il Parlamento europeo . L'Associazione dei paesi e territori d'oltremare (OCTA) , i rappresentanti della BEI , i rappresentanti delle regioni ultraperiferiche e i rappresentanti dei paesi terzi e dei territori limitrofi ai PTOM sono associati, se del caso, al forum PTOM-UE;

Emendamento 38

Proposta di decisione

Articolo 14 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

a intervalli periodici, la Commissione, i PTOM e gli Stati membri cui sono connessi procedono a consultazioni trilaterali. Tali consultazioni sono organizzate almeno tre volte all'anno su iniziativa della Commissione o su richiesta dei PTOM e degli Stati membri cui sono connessi;

(b)

a intervalli periodici, la Commissione, i PTOM e gli Stati membri cui sono connessi procedono a consultazioni trilaterali. Tali consultazioni sono organizzate almeno quattro volte all'anno su iniziativa della Commissione o su richiesta dei PTOM e degli Stati membri cui sono connessi;

Emendamento 39

Proposta di decisione

Parte II — Capo 1 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

QUESTIONI AMBIENTALI, CAMBIAMENTI CLIMATICI, OCEANI E RIDUZIONE DELLE CATASTROFI

QUESTIONI AMBIENTALI, CAMBIAMENTI CLIMATICI, OCEANI E RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CATASTROFI

Emendamento 40

Proposta di decisione

Articolo 15 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel settore dell'ambiente, dei cambiamenti climatici e della riduzione del rischio di catastrofi può riguardare:

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel settore dell'ambiente, dei cambiamenti climatici, della riduzione del rischio di catastrofi e del rafforzamento della resilienza può riguardare:

Emendamento 41

Proposta di decisione

Articolo 15 — paragrafo 1– lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

la promozione dell'uso sostenibile e dell'efficienza delle risorse e la promozione della dissociazione della crescita economica dal degrado ambientale ; e

(c)

la promozione dell'uso sostenibile e dell'efficienza delle risorse nell'ottica della realizzazione di un'economia a basse emissioni di carbonio basata su strategie per una transizione equa ; e

Emendamento 42

Proposta di decisione

Articolo 16 –paragrafo 1 — lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis)

l'adozione di misure per far fronte ai problemi legati al degrado delle terre, compresi l'innalzamento del livello dei mari e la contaminazione dei suoli,

Emendamento 43

Proposta di decisione

Articolo 17, paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo della gestione sostenibile delle foreste può riguardare la promozione della conservazione e della gestione sostenibile delle foreste, compreso il loro ruolo nella preservazione dell'ambiente dall'erosione e nel controllo della desertificazione, nel rimboschimento e nella gestione delle esportazioni di legname.

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo della gestione sostenibile delle foreste può riguardare la promozione della conservazione e della gestione sostenibile delle foreste, compreso il loro ruolo nella preservazione dell'ambiente dall'erosione e nel controllo della desertificazione, il rimboschimento , la gestione delle esportazioni di legname e il contrasto al disboscamento illegale .

Emendamento 44

Proposta di decisione

Articolo 18 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

la conciliazione tra le attività economiche e sociali, come la pesca e l'acquacoltura, il turismo, i trasporti marittimi e l'agricoltura, e il potenziale delle zone marine e costiere in termini di energia rinnovabile e materie prime, tenendo conto anche dell'impatto dei cambiamenti climatici e delle attività umane.

(b)

la conciliazione tra le attività economiche e sociali, come la pesca e l'acquacoltura, il turismo, i trasporti marittimi e l'agricoltura sostenibile , e il potenziale delle zone marine e costiere in termini di energia rinnovabile e materie prime, tenendo conto anche dell'impatto dei cambiamenti climatici e delle attività umane.

Emendamento 45

Proposta di decisione

Articolo 23 –paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

lo sviluppo e il rafforzamento della tutela ambientale;

(c)

lo sviluppo e il rafforzamento dei diritti umani e della tutela sociale e ambientale;

Emendamento 46

Proposta di decisione

Articolo 24 –paragrafo 1– lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

il contributo agli sforzi compiuti dai paesi partner per onorare gli impegni assunti in materia di cambiamenti climatici, conformemente all'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici;

(b)

il contributo agli sforzi compiuti dai paesi partner per onorare gli impegni assunti in materia di cambiamenti climatici, conformemente all'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e agli obiettivi di sviluppo sostenibile ;

Emendamento 47

Proposta di decisione

Parte II — Capo 4 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

GIOVENTÙ, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, SANITÀ, OCCUPAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE, SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELL'APPROVVIGIONAMENTO ALIMENTARE

GIOVENTÙ, DONNE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, SANITÀ, OCCUPAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE, SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELL'APPROVVIGIONAMENTO ALIMENTARE

Emendamento 48

Proposta di decisione

Articolo 32 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     L'Unione e i PTOM collaborano per garantire la partecipazione attiva dei giovani al mercato del lavoro, al fine di combattere la disoccupazione giovanile.

Emendamento 49

Proposta di decisione

Articolo 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 32 bis

Parità di genere

1.     L'Unione si adopera per promuovere nei PTOM la parità e l'equità di genere, nonché l'emancipazione e le pari opportunità a livello politico ed economico per le donne.

2.     L'associazione si prefigge di proteggere i diritti delle donne e delle ragazze, in particolare contro ogni forma di violenza.

3.     L'associazione mira inoltre a promuovere l'emancipazione delle donne, segnatamente nel loro ruolo nell’ambito dello sviluppo sostenibile e nel contesto economico e finanziario.

Tutte le iniziative dovranno includere una dimensione di genere.

Emendamento 50

Proposta di decisione

Articolo 33 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

il sostegno ai PTOM nella definizione e nell'attuazione delle politiche in materia di istruzione e formazione professionale.

(b)

il sostegno ai PTOM nella definizione e nell'attuazione delle politiche in materia di istruzione e formazione professionale ; e

Emendamento 51

Proposta di decisione

Articolo 33 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)

il sostegno alla partecipazione e all'accesso dei PTOM al programma Erasmus+, promuovendo e aumentando la mobilità dei suoi potenziali beneficiari da e verso i PTOM;

Emendamento 52

Proposta di decisione

Articolo 38 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Arti dello spettacolo

Belle arti

Emendamento 53

Proposta di decisione

Articolo 38 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione in materia di arti dello spettacolo può riguardare:

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione in materia di belle arti può riguardare:

Emendamento 54

Proposta di decisione

Articolo 38 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

l'agevolazione di maggiori contatti tra gli operatori dello spettacolo in settori quali gli scambi professionali e la formazione, compresi la partecipazione ad audizioni, lo sviluppo di reti e la promozione dei collegamenti in rete;

(a)

l'agevolazione di maggiori contatti tra gli operatori delle belle arti in settori quali gli scambi professionali e la formazione, compresi la partecipazione ad audizioni, lo sviluppo di reti e la promozione dei collegamenti in rete mediante un sostegno finanziario adeguato ;

Emendamento 55

Proposta di decisione

Articolo 38 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)

la promozione delle produzioni artistiche dei PTOM nell'Unione;

Emendamento 56

Proposta di decisione

Articolo 39 –– paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo del patrimonio culturale, tangibile e intangibile, e dei monumenti storici mira a promuovere gli scambi di esperienze e di buone pratiche mediante:

Nel quadro dell'associazione, la cooperazione nel campo del patrimonio culturale, tangibile e intangibile, e dei monumenti storici mira a promuovere gli scambi di esperienze e di buone pratiche e la valorizzazione sostenibile dei siti mediante:

Emendamento 57

Proposta di decisione

Articolo 39 — paragrafo 1 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)

il miglioramento della conoscenza nonché la preservazione e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale dei PTOM.

Emendamento 58

Proposta di decisione

Parte II — Capo 6 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

PROMOZIONE DELLO STATO DI DIRITTO

Emendamento 59

Proposta di decisione

Articolo - 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo - 40 bis

Promozione dello Stato di diritto

1.     Tramite il dialogo e la cooperazione tra l'Unione e i PTOM, l'associazione mira a promuovere i principi della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali su cui è fondata.

2.     I PTOM, in quanto avamposto dell'Unione, sono attori importanti nella diffusione dei valori e dei principi dell'Unione nelle rispettive regioni.

Emendamento 60

Proposta di decisione

Articolo 41 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Lotta contro la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, gli abusi sessuali sui minori e il loro sfruttamento sessuale, il terrorismo e la corruzione

Lotta contro la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, gli abusi sessuali sui minori e il loro sfruttamento sessuale, il terrorismo e la corruzione e la relativa prevenzione

Emendamento 61

Proposta di decisione

Articolo 41 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Nel quadro dell'associazione, la cooperazione in materia di lotta contro la criminalità organizzata può comprendere:

1.   Nel quadro dell'associazione, la cooperazione in materia di lotta contro la criminalità organizzata e di relativa prevenzione può comprendere:

Emendamento 62

Proposta di decisione

Articolo 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 42 bis

Negoziazione di accordi commerciali con i paesi terzi

Qualora una negoziazione di un accordo commerciale o di pesca con paesi terzi causi o minacci di causare gravi danni all'integrazione regionale o a settori sensibili dei PTOM, la Commissione effettua una valutazione d'impatto tenendo conto dell'impatto cumulativo di tali accordi sulle economie dei PTOM. Una volta terminata la valutazione, la Commissione trasmette i risultati della stessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alle autorità governative e locali dei PTOM prima della conclusione degli accordi internazionali in questione.

Emendamento 63

Proposta di decisione

Articolo 53 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La cooperazione commerciale mira a sostenere gli obiettivi finali della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e l'attuazione dell'accordo di Parigi. Essa può estendersi altresì alla cooperazione su altri accordi ambientali multilaterali connessi al commercio, come la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione.

2.   La cooperazione commerciale mira a sostenere gli obiettivi finali della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), l'attuazione dell'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile . Essa può estendersi altresì alla cooperazione su altri accordi ambientali multilaterali connessi al commercio, come la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione.

Emendamento 64

Proposta di decisione

Articolo 59 — paragrafo 1 — punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.     gli aiuti concessi da un PTOM mediante risorse statali, che falsano o minacciano di falsare la concorrenza favorendo alcune imprese, nella misura in cui hanno un notevole effetto negativo sugli scambi o sugli investimenti.

soppresso

Emendamento 65

Proposta di decisione

Articolo 70 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'Unione e i PTOM fanno quanto in loro potere affinché nel proprio territorio siano attuate e applicate le norme concordate a livello internazionale in materia di regolamentazione e vigilanza del settore dei servizi finanziari e di lotta all'evasione e all'elusione fiscale . Tali norme concordate a livello internazionale comprendono tra l'altro i principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria del Comitato di Basilea, i principi fondamentali per la vigilanza nel settore assicurativo dell'Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo, gli obiettivi e principi della regolamentazione dei valori mobiliari dell'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, l'accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni fiscali, la dichiarazione del G20 sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali e l'elenco delle principali caratteristiche dei regimi efficaci di risoluzione per gli enti finanziari (Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions) del Consiglio per la stabilità finanziaria.

L'Unione e i PTOM fanno quanto in loro potere affinché nel proprio territorio siano attuate e applicate le norme concordate a livello internazionale in materia di regolamentazione e vigilanza del settore dei servizi finanziari e di lotta alla frode, all'evasione e all'elusione fiscali . Tali norme concordate a livello internazionale comprendono tra l'altro i principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria del Comitato di Basilea, i principi fondamentali per la vigilanza nel settore assicurativo dell'Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo, gli obiettivi e principi della regolamentazione dei valori mobiliari dell'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, l'accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni fiscali, la dichiarazione del G20 sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali e l'elenco delle principali caratteristiche dei regimi efficaci di risoluzione per gli enti finanziari (Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions) del Consiglio per la stabilità finanziaria , come pure la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e i relativi protocolli .

Emendamento 66

Proposta di decisione

Articolo 72 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

sufficienti risorse finanziarie e un'adeguata assistenza tecnica per rafforzare la capacità dei PTOM di formulare e attuare quadri strategici e normativi;

(a)

sufficienti risorse finanziarie e un'adeguata assistenza tecnica nel quadro della presente decisione per rafforzare la capacità dei PTOM di formulare e attuare quadri strategici e normativi;

Emendamento 67

Proposta di decisione

Articolo 72 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

finanziamenti a lungo termine per promuovere la crescita del settore privato;

(b)

finanziamenti a lungo termine nel quadro della presente decisione per promuovere la crescita del settore privato;

Emendamento 68

Proposta di decisione

Articolo 72 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

se del caso, altri programmi dell'Unione possono contribuire alle azioni stabilite a norma della presente decisione , a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi. La presente decisione può altresì contribuire alle misure stabilite nell'ambito di altri programmi dell'Unione, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi. In questi casi, il programma di lavoro relativo a tali azioni stabilisce quale serie di norme sia applicabile.

(c)

finanziamenti aggiuntivi tramite altri programmi dell'Unione che consentano di contribuire alle azioni stabilite a norma della presente decisione, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi. In questi casi, il programma di lavoro relativo a tali azioni stabilisce quale serie di norme sia applicabile.

Emendamento 69

Proposta di decisione

Articolo 72 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La presente decisione può altresì contribuire alle misure stabilite nell'ambito di altri programmi dell'Unione, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi. In questi casi, il programma di lavoro relativo a tali azioni stabilisce quale serie di norme sia applicabile.

Emendamento 70

Proposta di decisione

Articolo 73 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La dotazione finanziaria del programma per il periodo 2021-2027 è di 500 000 000  EUR a prezzi correnti.

1.   La dotazione finanziaria del programma per il periodo 2021-2027 è di 669 000 000  EUR a prezzi correnti.

Emendamento 71

Proposta di decisione

Articolo 74 — paragrafo 1 –lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

«aiuto programmabile»: un aiuto non rimborsabile assegnato ai PTOM per finanziare le strategie e le priorità territoriali, regionali e intraregionali stabilite nei documenti di programmazione;

(a)

«aiuto programmabile»: un aiuto non rimborsabile assegnato ai PTOM per finanziare le strategie e le priorità territoriali, regionali e intraregionali , se del caso, stabilite nei documenti di programmazione;

Emendamento 72

Proposta di decisione

Articolo 74 –paragrafo 1 — lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)

«assegnazione intraregionale»: un importo nell'ambito dell'assegnazione regionale stanziato per l'aiuto programmabile al fine di finanziare le strategie e le priorità in materia di cooperazione intraregionale riguardanti almeno un PTOM e una o più regioni ultraperiferiche di cui all'articolo  349 del TFUE e/o uno o più Stati ACP e/o uno o più Stati o territori non ACP.

(g)

«assegnazione intraregionale»: un importo nell'ambito dell'assegnazione regionale stanziato per l'aiuto programmabile al fine di finanziare le strategie e le priorità in materia di cooperazione intraregionale riguardanti le entità di cui all'articolo 82 della presente decisione.

Emendamento 73

Proposta di decisione

Articolo 74 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 74 bis

Principio generale

Fatte salve le disposizioni specifiche della presente decisione, l'assistenza finanziaria dell'Unione è attuata conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 bis) («regolamento finanziario») e agli obiettivi e ai principi della presente decisione.

Emendamento 74

Proposta di decisione

Articolo 75 — paragrafo 3 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

è attuata tenendo debitamente conto delle caratteristiche geografiche, sociali e culturali dei singoli PTOM, come pure delle loro specifiche potenzialità;

(a)

è attuata tenendo debitamente conto delle caratteristiche demografiche, geografiche , economiche e finanziarie, ambientali , sociali e culturali dei singoli PTOM, come pure delle loro specifiche potenzialità;

Emendamento 75

Proposta di decisione

Articolo 75 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     I fondi dell'Unione possono essere erogati tramite le tipologie di finanziamento previste dal regolamento finanziario, in particolare:

 

a)

sovvenzioni;

 

b)

appalti pubblici di servizi, forniture o lavori;

 

c)

sostegno al bilancio;

 

d)

contributi a fondi fiduciari istituiti dalla Commissione, conformemente all'articolo 234 del regolamento finanziario;

 

e)

strumenti finanziari;

 

f)

garanzie di bilancio;

 

g)

finanziamenti misti;

 

h)

assistenza finanziaria;

 

i)

esperti esterni retribuiti.

 

Nell'ambito dell'aiuto programmabile, l'assistenza finanziaria dell'Unione a favore dei PTOM assume principalmente la forma di sostegno al bilancio.

 

L'assistenza finanziaria dell'Unione può inoltre essere erogata, conformemente al regolamento finanziario, tramite contributi a fondi nazionali, regionali o internazionali, quali quelli istituiti o gestiti dalla BEI, dagli Stati membri, da paesi o regioni partner o da organizzazioni internazionali, al fine di mobilitare finanziamenti congiunti di una serie di donatori, ovvero a fondi creati da uno o più donatori ai fini dell'attuazione congiunta di progetti.

 

L'assistenza finanziaria dell'Unione è attuata dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario, direttamente a cura dei servizi della Commissione, delle delegazioni dell'Unione e delle agenzie esecutive, in regime di gestione concorrente con gli Stati membri, oppure indirettamente affidando funzioni di esecuzione del bilancio ai soggetti elencati nel regolamento finanziario. Detti soggetti garantiscono la coerenza con la politica esterna dell'Unione e possono affidare compiti di esecuzione del bilancio ad altri soggetti a condizioni equivalenti a quelle applicabili alla Commissione.

 

Le azioni finanziate possono essere attuate in regime di cofinanziamento parallelo o di cofinanziamento congiunto. Nel caso del cofinanziamento parallelo, un'azione è scissa in una serie di componenti chiaramente individuabili, ognuna delle quali è finanziata dai diversi partner cofinanziatori in modo da poter sempre individuare la destinazione finale del finanziamento. Nel caso del finanziamento congiunto, il costo totale di un'azione è ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse sono messe in comune in modo tale da non poter più individuare la fonte di finanziamento di una determinata attività svolta nell'ambito dell'azione. In tali casi, la pubblicazione a posteriori di convenzioni, sovvenzioni e contratti d'appalto, di cui all'articolo 38 del regolamento finanziario, rispetta, se del caso, le norme del soggetto responsabile.

 

I finanziamenti dell'Unione non generano né attivano la riscossione di imposte, tasse, dazi o oneri specifici.

Emendamento 76

Proposta di decisione

Articolo 75 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 75 bis

 

Riporti, frazioni annue, stanziamenti di impegno, entrate e rimborsi generati dagli strumenti finanziari

 

1.     Oltre a quanto disposto dall'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento finanziario, gli stanziamenti di impegno e di pagamento non utilizzati ai sensi della presente decisione sono riportati automaticamente e possono essere impegnati fino al 31 dicembre dell'esercizio successivo. L'importo riportato è utilizzato per la prima volta durante l'esercizio finanziario successivo. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito agli stanziamenti di impegno riportati, in linea con l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento finanziario.

 

2.     in aggiunta alle disposizioni dell'articolo 15 del regolamento finanziario sulla ricostituzione degli stanziamenti, gli stanziamenti di impegno corrispondenti all'importo dei disimpegni effettuati a seguito dell'inesecuzione totale o parziale di un'azione ai sensi della presente decisione sono ricostituiti a beneficio della linea di bilancio d'origine. I riferimenti all'articolo 15 del regolamento finanziario di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale comprendono un riferimento a questo paragrafo ai fini della presente decisione.

 

3.     Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue, in linea con l'articolo 112, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

 

L'articolo 114, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento finanziario non si applica a queste azioni pluriennali. La Commissione disimpegna automaticamente qualsiasi parte di un impegno di bilancio per un'azione che, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'impegno di bilancio, non sia stata utilizzata ai fini del prefinanziamento o di pagamenti intermedi, o per la quale non sia stata presentata una dichiarazione certificata di spesa o una domanda di pagamento.

 

Il paragrafo 2 del presente articolo si applica anche alle frazioni annue.

Emendamento 77

Proposta di decisione

Articolo 76 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

sviluppo delle istituzioni, rafforzamento delle capacità e integrazione degli aspetti ambientali;

(b)

sviluppo delle istituzioni, rafforzamento delle capacità e integrazione degli aspetti ambientali , di genere e di buona governance ;

Emendamento 78

Proposta di decisione

Articolo 77 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   L'Unione sostiene gli sforzi dei PTOM tesi a elaborare dati statistici attendibili nei settori in questione.

2.   L'Unione sostiene gli sforzi dei PTOM tesi a elaborare dati statistici attendibili e pubblicamente accessibili nei settori in questione.

Emendamento 79

Proposta di decisione

Articolo 77 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   L'Unione può sostenere i PTOM nei loro sforzi volti a migliorare la comparabilità dei propri indicatori macroeconomici.

3.   L'Unione può sostenere i PTOM nei loro sforzi volti a migliorare la comparabilità dei propri indicatori macroeconomici , in particolare agevolando le analisi dei PIL dei PTOM a parità di potere d'acquisto, se disponibili .

Emendamento 80

Proposta di decisione

Articolo 78 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Su iniziativa della Commissione, il finanziamento dell'Unione può coprire le spese di sostegno per l'attuazione della presente decisione e per il conseguimento dei suoi obiettivi, comprese le spese di sostegno amministrativo connesso alle attività di preparazione, follow-up, monitoraggio, audit e valutazione necessarie ai fini di tale attuazione , nonché le spese sostenute in sede e nelle delegazioni dell'Unione per il sostegno amministrativo necessario per il programma e la gestione delle operazioni finanziate nel quadro della presente decisione, compresi le azioni di informazione e di comunicazione e i sistemi informatici istituzionali .

1.   Su iniziativa della Commissione, il finanziamento dell'Unione può coprire le spese di sostegno per l'attuazione della presente decisione e per il conseguimento dei suoi obiettivi, comprese le spese di sostegno amministrativo connesso alle attività di preparazione, follow-up, monitoraggio, audit e valutazione necessarie ai fini di tale attuazione.

Emendamento 81

Proposta di decisione

Articolo 79

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 79

soppresso

Principio generale

 

Salvo altrimenti specificato nella presente decisione, l'assistenza finanziaria dell'Unione è attuata conformemente agli obiettivi e ai principi della decisione stessa, al regolamento finanziario e al [regolamento NDICI], in particolare al titolo II, capo I, ad eccezione dell'articolo 13, dell'articolo 14, paragrafi 1 e 4, e dell'articolo 15, al capo III, ad eccezione dell'articolo 21, paragrafo 1, dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a) e b), e dell'articolo 21, paragrafo 3, e al capo V, ad eccezione dell'articolo 31, paragrafi 1, 4, 6 e 9, e dell'articolo 32, paragrafo 3. La procedura di cui all'articolo 80 della presente decisione non si applica ai casi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del [regolamento NDICI].

 

Emendamento 82

Proposta di decisione

Articolo 79 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 79 bis

 

Adozione dei documenti di programmazione

 

1.     Nell'ambito del partenariato tra l'Unione e i PTOM, le autorità dei PTOM si impegnano a formulare e adottare politiche settoriali nei principali ambiti di cooperazione di cui alla parte II della presente decisione, e a darvi un seguito appropriato.

 

Su tale base, ciascun PTOM prepara e presenta un documento di programmazione per lo sviluppo sostenibile del proprio territorio. Tale documento di programmazione fornisce un quadro coerente per la cooperazione tra l'Unione e il PTOM in oggetto, in linea con l'obiettivo e il campo d'applicazione, le finalità, i principi e le politiche dell'Unione.

 

Ciascun documento di programmazione contiene:

 

una breve presentazione del contesto politico, economico, sociale, culturale e ambientale del PTOM;

 

una breve descrizione della strategia di sviluppo sostenibile del PTOM (Agenda 2030), che individua le sue priorità e il modo in cui intende contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

 

i settori individuati come prioritari per il finanziamento dell'Unione;

 

gli obiettivi specifici;

 

risultati attesi;

 

indicatori di risultato chiari e specifici;

 

l'assegnazione finanziaria indicativa, sia complessiva che per settore prioritario;

 

un calendario indicativo.

 

2.     Il documento di programmazione tiene conto dell'esperienza maturata e delle migliori prassi e si basa sulle consultazioni e sul dialogo con la società civile, gli enti locali e altri attori, al fine di garantirne un sufficiente coinvolgimento e la conseguente titolarità del documento indicativo di programmazione.

 

3.     Un progetto di documento di programmazione è oggetto di uno scambio di opinioni tra le autorità di ciascun PTOM, lo Stato membro cui sono legati e la Commissione. Le autorità dei PTOM sono responsabili della messa a punto del documento di programmazione. La Commissione precisa negli orientamenti le modalità di programmazione per i PTOM al fine di consentire la rapida approvazione dei documenti di programmazione.

 

4.     All'atto della messa a punto, la Commissione valuta il documento di programmazione per stabilire se è coerente con gli obiettivi della presente decisione e con le pertinenti politiche dell'Unione e se contiene tutti gli elementi richiesti per l'adozione della decisione di finanziamento annuale. Le autorità dei PTOM forniscono tutte le informazioni necessarie, compresi i risultati di eventuali studi di fattibilità, ai fini di tale valutazione.

 

5.     Il documento di programmazione è approvato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 88, paragrafo 5, della presente decisione.

 

Tale procedura si applica altresì alle revisioni sostanziali aventi l'effetto di modificare in modo significativo la strategia o la programmazione.

 

La procedura d'esame non si applica alle modifiche non sostanziali del documento indicativo di programmazione, quali correzioni tecniche, riassegnazione di fondi nei limiti degli stanziamenti indicativi per area prioritaria, aumento o diminuzione inferiore al 20 % dell'importo dello stanziamento indicativo iniziale, a condizione che tali modifiche non pregiudichino gli ambiti e gli obiettivi prioritari definiti nel documento indicativo di programmazione. La Commissione comunica tali modifiche non sostanziali al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese dalla data di adozione della pertinente decisione.

Emendamento 83

Proposta di decisione

Articolo 79 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 79 ter

 

Piani d'azione e misure

 

1.     La Commissione adotta piani d'azione o misure annuali o pluriennali. Le misure possono assumere la forma di misure individuali, misure speciali, misure di sostegno o misure di assistenza straordinaria. I piani d'azione e le misure precisano per ciascuna azione gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, le principali attività, le modalità di attuazione, il bilancio e le eventuali spese di sostegno connesse.

 

2.     I piani d'azione si basano su documenti di programmazione.

 

3.     I piani d'azione e le misure sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 88, paragrafo 5, della presente decisione. La procedura di cui al paragrafo 1 non è richiesta per:

 

a)

i piani d'azione, le misure individuali e le misure di sostegno per i quali il finanziamento dell'Unione non è superiore a 10 milioni di EUR;

 

b)

le modifiche tecniche, purché tali modifiche non incidano sostanzialmente sugli obiettivi del piano d'azione o della misura in questione, ad esempio:

i)

il cambiamento del metodo di attuazione;

ii)

le riassegnazioni di fondi tra le azioni contemplate da un piano d'azione;

iii)

gli aumenti o le riduzioni del bilancio dei piani d'azione e delle misure che non superino il 20 % del bilancio iniziale e non eccedano 10 milioni di EUR.

 

In caso di piani d'azione e misure pluriennali, le soglie di cui al paragrafo 3, lettera a) e lettera b), punto iii), si applicano su base annuale. I piani d'azione e le misure adottate ai sensi del presente paragrafo, ad eccezione delle misure di assistenza straordinaria, e le modifiche tecniche sono comunicati al Parlamento europeo e agli Stati membri entro un mese dalla loro adozione.

 

4.     Prima di adottare o prorogare misure di assistenza straordinaria non superiori a 20 milioni di EUR, la Commissione informa il Consiglio della natura, degli obiettivi e degli importi finanziari previsti delle medesime. La Commissione informa il Consiglio prima di apportare modifiche sostanziali alle misure di assistenza straordinaria già adottate. Ai fini della coerenza dell'azione esterna dell'Unione, sia nella programmazione che nella successiva attuazione di tali misure, la Commissione tiene conto dell'orientamento politico del Consiglio al riguardo. La Commissione informa debitamente e tempestivamente il Parlamento europeo in merito alla programmazione e all'attuazione delle misure di assistenza straordinaria ai sensi del presente articolo, anche per quanto concerne gli importi finanziari previsti, e informa il Parlamento europeo anche di modifiche o proroghe sostanziali di detta assistenza.

 

5.     In caso di imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati, quali crisi dovute a catastrofi naturali o provocate dall'uomo, o minacce imminenti per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani o le libertà fondamentali, la Commissione può adottare piani d'azione e misure o modifiche dei piani d'azione e delle misure vigenti, conformemente alla procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 5.

Emendamento 84

Proposta di decisione

Articolo 80

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 80

soppresso

Adozione di programmi indicativi pluriennali, piani d'azione e misure

 

La Commissione adotta a norma della presente decisione, sotto forma di «documenti di programmazione unici», i programmi indicativi pluriennali di cui all'articolo 12 del [regolamento NDICI], nonché i piani d'azione e le misure corrispondenti di cui all'articolo 19 del [regolamento NDICI], conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 88, paragrafo 5, della presente decisione. Tale procedura si applica anche alle revisioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del [regolamento NDICI] che modificano in misura significativa il contenuto del programma indicativo pluriennale.

 

Nel caso della Groenlandia, i piani d'azione e le misure di cui all'articolo 19 del [regolamento NDICI] possono essere adottati separatamente dai programmi indicativi pluriennali.

 

Emendamento 85

Proposta di decisione

Articolo 81 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le autorità pubbliche dei PTOM possono beneficiare del sostegno finanziario previsto dalla presente decisione.

1.   Le autorità pubbliche di tutti i PTOM possono beneficiare del sostegno finanziario previsto dalla presente decisione.

Emendamento 86

Proposta di decisione

Articolo 81 — paragrafo 2 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)

i soggetti della cooperazione decentrata e gli altri soggetti non governativi dei PTOM e dell'Unione, affinché possano intraprendere progetti e programmi economici, culturali, sociali e didattici nei PTOM nell'ambito della cooperazione decentrata, come previsto all'articolo 12 della presente decisione.

(e)

i soggetti della cooperazione decentrata e gli altri soggetti non governativi dei PTOM e dell'Unione, affinché possano intraprendere progetti e programmi economici, ambientali, culturali, sociali e didattici nei PTOM nell'ambito della cooperazione decentrata, come previsto all'articolo 12 della presente decisione.

Emendamento 87

Proposta di decisione

Articolo 82 — paragrafo 1 — lettera c — punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii)

uno o più organismi regionali di cui fanno parte i PTOM;

iii)

uno o più organismi regionali o una o più associazioni di cui fanno parte i PTOM;

Emendamento 88

Proposta di decisione

Articolo 83 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le persone fisiche provenienti da un PTOM, secondo la definizione di cui all'articolo 50 e, ove applicabile, gli enti e le istituzioni pubblici e/o privati competenti di un PTOM sono ammessi a partecipare ai programmi dell'Unione e a fruire dei finanziamenti ivi previsti, fatte salve le regole e le finalità dei programmi stessi e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il PTOM è connesso.

1.   Le persone fisiche provenienti da un PTOM, secondo la definizione di cui all'articolo 50 e, ove applicabile, gli enti e le istituzioni pubblici e/o privati competenti di un PTOM sono ammessi a partecipare a tutti i programmi dell'Unione , compreso il fondo di solidarietà dell'Unione europea, e a fruire dei finanziamenti ivi previsti, fatte salve le regole e le finalità dei programmi stessi e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il PTOM è connesso.

Emendamento 89

Proposta di decisione

Articolo 83 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     La Commissione assicura ai PTOM un accesso effettivo ed efficace a tutti i programmi e strumenti dell'Unione per la cooperazione con altri paesi, prevedendo, se necessario, misure specifiche.

 

Inoltre, la Commissione garantisce la trasparenza delle informazioni e la visibilità degli inviti a presentare proposte pubblicati nell'ambito dei vari programmi dell'Unione attraverso un portale di accesso aggiornato dedicato ai PTOM.

Emendamento 90

Proposta di decisione

Articolo 83 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.    A partire dal 2022 i PTOM riferiscono ogni anno alla Commissione in merito a tale partecipazione ai programmi dell'Unione.

3.    Sulla base delle informazioni fornite dai PTOM , la Commissione elabora una relazione annuale sulla partecipazione dei PTOM ai programmi dell'Unione.

Emendamento 91

Proposta di decisione

Articolo 86 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Onde garantire un'efficace valutazione dei progressi compiuti dalla presente decisione verso il conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 87, per modificare l' articolo 3 dell'allegato I  al fine di rivedere o completare gli indicatori , se ritenuto necessario, e di integrare la presente decisione con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione.

Onde garantire un'efficace valutazione dei progressi compiuti dalla presente decisione verso il conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 87, al fine di stabilire gli indicatori di risultato come previsti all' articolo 3 dell'allegato I  oppure rivederli o completarli , se ritenuto necessario, e di integrare la presente decisione con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione.

Emendamento 92

Proposta di decisione

Articolo 87 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 86 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2021. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Consiglio non si opponga a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Consiglio non si opponga a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 86 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2021. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Consiglio non si opponga a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Consiglio non si opponga a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. Il Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a tale decisione.

Emendamento 93

Proposta di decisione

Articolo 87 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Consiglio.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Consiglio e al Parlamento europeo .

Emendamento 94

Proposta di decisione

Articolo 87 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 86 entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui l'atto gli è stato notificato o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 86 entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui l'atto gli è stato notificato o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio. Qualora intenda muovere obiezioni, il Consiglio informa il Parlamento europeo entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando l'atto delegato oggetto di obiezione e le eventuali motivazioni.

Emendamento 95

Proposta di decisione

Articolo 90 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

La presente decisione si applica conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio  (46) .

L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza assicura il coordinamento politico globale dell'azione esterna dell'Unione, garantendo l'unità, la coerenza e l'efficacia dell'azione esterna dell'Unione.

Emendamento 96

Proposta di decisione

Articolo 92 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021 e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2027 .

Emendamento 97

Proposta di decisione

Allegato I — articolo 1 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Ai fini della presente decisione, per i sette anni che vanno dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, l'importo complessivo di 500 000 000 EUR a prezzi correnti dei contributi finanziari dell'Unione è ripartito come segue:

1.   Ai fini della presente decisione, per i sette anni che vanno dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, l'importo complessivo di 669 000 000 EUR a prezzi correnti dei contributi finanziari dell'Unione è ripartito come segue:

Emendamento 98

Proposta di decisione

Allegato I — articolo 1 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

159 000 000 EUR sotto forma di sovvenzioni per il sostegno programmabile bilaterale allo sviluppo a lungo termine dei PTOM, ad eccezione della Groenlandia , per finanziare in particolare le iniziative contemplate dal documento di programmazione. Tale importo è assegnato in funzione delle necessità e dei risultati dei PTOM, in base ai criteri che seguono: ove opportuno, il documento di programmazione rivolge un'attenzione particolare alle azioni volte a potenziare la governance e le capacità istituzionali dei PTOM beneficiari e, se del caso, al probabile calendario delle azioni previste. L'importo è ripartito in base al numero di abitanti, al prodotto interno lordo (PIL), all' entità delle precedenti assegnazioni e ai condizionamenti dovuti all'isolamento geografico dei PTOM, di cui all'articolo 9 della presente decisione.

(a)

81 % sotto forma di sovvenzioni per il sostegno programmabile bilaterale allo sviluppo a lungo termine di tutti i PTOM , per finanziare in particolare le iniziative contemplate dal documento di programmazione.

 

Tale importo è assegnato in funzione delle necessità e dei risultati dei PTOM, in base ai criteri che seguono: il numero di abitanti, il prodotto interno lordo (PIL) tramite il PIL in PPA, se disponibile, l' entità delle precedenti assegnazioni , i condizionamenti dovuti all'isolamento geografico dei PTOM, di cui all'articolo 9 della presente decisione , il basso livello di sviluppo dei PTOM di cui al nuovo articolo 9 bis della presente decisione, la dimensione dei territori e le sfide climatiche e ambientali.

 

4 % per Aruba

 

1,5  % per Bonaire

 

5 % per Curaçao

 

48 % per la Groenlandia

 

10,75  % per la Nuova Caledonia

 

10,85  % per la Polinesia francese

 

1,2  % per Saba

 

2 % per Saint Barthélémy

 

0,8  % per Sint Eustatius

 

7,5  % per Saint Pierre e Miquelon;

 

2,5  % per Sint Maarten;

 

0,4  % per le Terre australi e antartiche francesi;

 

5,5  % per Wallis e Futuna

Emendamento 99

Proposta di decisione

Allegato I — articolo 1 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

225 000 000 EUR sotto forma di sovvenzione per il sostegno programmabile bilaterale allo sviluppo a lungo termine della Groenlandia, per finanziare in particolare l'iniziativa contemplata dal documento di programmazione;

soppresso

Emendamento 100

Proposta di decisione

Allegato I — articolo 1 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

81 000 000 EUR destinati a sostenere i programmi PTOM regionali, di cui 15 000 000 EUR potrebbero finanziare operazioni intraregionali, dato che la Groenlandia è ammissibile solo a tali operazioni. Tale cooperazione è attuata in coordinamento con l'articolo 7 della presente decisione, con particolare riguardo per gli ambiti di interesse reciproco di cui all'articolo 5 della presente decisione e attraverso consultazioni presso gli organi del partenariato UE-PTOM di cui all'articolo 14 della presente decisione. L'obiettivo è il coordinamento con altri programmi e strumenti finanziari pertinenti dell'Unione e in particolare con le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE;

(c)

il 12 % destinato a sostenere i programmi PTOM regionali, di cui 30 000 000  EUR potrebbero finanziare operazioni intraregionali, dato che la Groenlandia è ammissibile solo a tali operazioni. Tale cooperazione è attuata in coordinamento con l'articolo 7 della presente decisione, con particolare riguardo per gli ambiti di interesse reciproco di cui all'articolo 5 della presente decisione e attraverso consultazioni presso gli organi del partenariato UE-PTOM di cui all'articolo 14 della presente decisione. L'obiettivo è il coordinamento con altri programmi e strumenti finanziari pertinenti dell'Unione e in particolare con le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE;

Emendamento 101

Proposta di decisione

Allegato I — articolo 1 — paragrafo 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

22 000 000 EUR per studi e misure di assistenza tecnica per tutti i PTOM, compresa la Groenlandia, conformemente all'articolo 78 della presente decisione (49);

(d)

il 3,5  % per studi e misure di assistenza tecnica per tutti i PTOM, compresa la Groenlandia, conformemente all'articolo 78 della presente decisione;

Emendamento 102

Proposta di decisione

Allegato I — articolo 1 — paragrafo 1 — lettera e — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(e)

13 000 000 EUR a un fondo non assegnato per tutti i PTOM, compresa la Groenlandia, anche al fine di:

(e)

il 3,5  % a un fondo non assegnato per tutti i PTOM, compresa la Groenlandia, anche al fine di:

Emendamento 103

Proposta di decisione

Allegato I — articolo 1 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   A seguito di una revisione, la Commissione può decidere circa l'assegnazione dei fondi non assegnati di cui al presente articolo.

2.   A seguito di una revisione da completare entro il 2025 , la Commissione , previa consultazione degli Stati membri e del Parlamento europeo, può decidere circa l'assegnazione dei fondi non assegnati di cui al presente articolo.

Emendamento 104

Proposta di decisione

Allegato I — articolo 3 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 3, paragrafo 5, della decisione , è misurato in base agli indicatori seguenti:

In linea con gli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile, un elenco dei principali indicatori di risultato sarà elaborato secondo la procedura di cui all'articolo 86 e servirà a valutare in che misura l'Unione abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 3, paragrafo 5, della presente decisione.

Emendamento 105

Proposta di decisione

Allegato I — articolo 3 — paragrafo 1 — punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.

per i PTOM, ad eccezione della Groenlandia, le esportazioni di beni e servizi in percentuale del PIL e il totale delle entrate pubbliche in percentuale del PIL;

soppresso

Emendamento 106

Proposta di decisione

Allegato I — articolo 3 — paragrafo 1 — punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.

per la Groenlandia, le esportazioni di beni e servizi in percentuale del PIL e la quota del settore della pesca nelle esportazioni totali.

soppresso


(1 bis)   Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(46)   Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

(49)   Di questo importo, 9 725 000 EUR sono riservati alla Commissione per finanziare l'assistenza tecnica e/o amministrativa e le spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE, la ricerca indiretta e la ricerca diretta.


27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/737


P8_TA-(2019)0055

Attuazione e funzionamento del nome di dominio di primo livello «.eu» ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa in opera e al funzionamento del nome di dominio di primo livello .eu e che abroga il regolamento (CE) n. 733/2002 e il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione (COM(2018)0231 — C8-0170/2018 — 2018/0110(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 411/60)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0231),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 172 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0170/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2018 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 dicembre 2018, di approvare la posizione del Parlamento, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0394/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 367 del 10.10.2018, pag. 112.


P8_TC1-COD(2018)0110

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 31 gennaio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa in opera e al funzionamento del nome di dominio di primo livello .eu, che modifica e abroga il regolamento (CE) n. 733/2002 e abroga il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/517.)


27.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 411/738


P8_TA(2019)0056

Armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (RNL) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato («regolamento RNL») che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (COM(2017)0329 — C8-0192/2017 — 2017/0134(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 411/61)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0329),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0192/2017),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 5 dicembre 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0009/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2017)0134

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 31 gennaio 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (regolamento RNL)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/516.)