ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 377

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
9 novembre 2020


Sommario

pagina

 

III   Atti preparatori

 

BANCA CENTRALE EUROPEA

2020/C 377/01

Parere della Banca centrale europea, del 23 settembre 2020, sulle proposte di regolamento che modificano il quadro di riferimento dell’Unione per la cartolarizzazione in risposta alla pandemia di COVID-19, (CON/2020/22)

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2020/C 377/02

Avviso all’attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2013/255/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2020/1651 del Consiglio, e dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1649 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

5

2020/C 377/03

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2013/255/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

6

2020/C 377/04

Avviso all'attenzione delle persone soggette alle misure restrittive di cui alla decisione 2012/642/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2020/1650 del Consiglio, e al regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1648 del Consiglio, relativi a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

7

2020/C 377/05

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2012/642/PESC del Consiglio e al regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, relativi a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

8

2020/C 377/06

Avviso all’attenzione delle persone soggette alle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2019/1894 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2020/1657 del Consiglio, e al regolamento (UE) 2019/1890 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1655 del Consiglio

9

2020/C 377/07

Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2019/1894 del Consiglio e al regolamento (UE) 2019/1890 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale

10

 

Commissione europea

2020/C 377/08

Tassi di cambio dell'euro — 6 novembre 2020

11

2020/C 377/09

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

12

 

Corte dei conti

2020/C 377/10

Relazioni annuali sull’esecuzione del bilancio dell’UE e sulle attività finanziate dall’ottavo, nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio finanziario 2019

13


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2020/C 377/11

Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.10012 – Hg/KKR/Citation), Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

14

2020/C 377/12

Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.10023 — Hellman & Friedman/Carlyle/Vantage), Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

16

2020/C 377/13

Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9988—SEGRO/PSPIB/SELP/Gonesse Site), Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

17


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


III Atti preparatori

BANCA CENTRALE EUROPEA

9.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 377/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 23 settembre 2020

sulle proposte di regolamento che modificano il quadro di riferimento dell’Unione per la cartolarizzazione in risposta alla pandemia di COVID-19

(CON/2020/22)

(2020/C 377/01)

Introduzione e base giuridica

In data 27 agosto 2020 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere: (a) su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (1) (di seguito la «proposta di regolamento sulle cartolarizzazioni»); e (b) su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica dalla pandemia di COVID-19 (2) (di seguito, la «proposta di regolamento di modifica del CRR») (di seguito, congiuntamente, le «proposte di regolamento»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell’articolo 127, paragrafo 4, e dell’articolo 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in quanto le proposte di regolamento contengono disposizioni che incidono su: (a) il contributo del SEBC alla buona conduzione delle politiche perseguite dalle autorità competenti per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario, ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 5, del Trattato; e (b) i compiti conferiti alla BCE ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6, del Trattato riguardo le politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. In conformità al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

1.    Obiettivi delle proposte di regolamento

Le implicazioni senza precedenti della crisi mondiale generata dalla pandemia di coronavirus (COVID-19) hanno indotto le autorità pubbliche di tutto il mondo ad adottare azioni rapide e decise volte ad assicurare che gli enti creditizi possano continuare a svolgere il loro ruolo nel finanziamento dell’economia reale e riescano a sostenere la ripresa economica nonostante il livello crescente delle perdite che probabilmente affronteranno a causa della crisi.

Mentre le autorità competenti, tra cui la BCE, in tutta l’Unione hanno stabilito di accordare temporaneamente un allentamento dei requisiti di capitale e maggiore flessibilità negli oneri operativi di vigilanza per reagire alle nuove circostanze, gli organi legislativi dell’Unione hanno di recente adottato il regolamento (UE) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che contiene modifiche mirate al quadro di regolamentazione prudenziale per gli enti creditizi per massimizzare la loro capacità di erogare credito e assorbire le perdite dovute alla pandemia di Covid-19, garantendo nel contempo che permanga la loro capacità di tenuta (4).

In tale contesto, la BCE accoglie con favore, in linea generale, le proposte di regolamento della Commissione, che contengono modifiche mirate del quadro di riferimento dell’Unione per la cartolarizzazione al fine di facilitare l'uso della cartolarizzazione nella ripresa dell'Unione attraverso due misure. La prima misura consiste nell'introduzione di un quadro di riferimento per cartolarizzazioni sintetiche semplici, trasparenti e standardizzate (STS) nel bilancio al fine di agevolare l'erogazione di prestiti da parte degli enti creditizi all'economia reale. La seconda misura consiste nella rimozione degli ostacoli normativi alla cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate (NPE), al fine di mantenere la capacità di prestito degli enti creditizi, giacché si può prevedere un aumento delle NPE causato dalla COVID-19. Tale misura si basa su progetti di norme proposti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) e pubblicati per consultazione nel giugno 2020 (di seguito i «progetti di norme del CBVB») (5).

2.    Chiarimento della competenza della BCE in materia di vigilanza

La BCE desidera richiamare la posizione espressa nel suo precedente parere sul quadro di riferimento dell'Unione in materia di cartolarizzazione (CON/2016/11) (6) in merito alle competenze di vigilanza della BCE in materia di cartolarizzazione (7). Come ivi rilevato, l'articolo 127, paragrafo 6, del Trattato consente esclusivamente il conferimento alla BCE di compiti in merito alle politiche riguardanti la vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Di conseguenza, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1024/2013 (8), attribuisce alla BCE, a fini di vigilanza prudenziale, il compito di assicurare il rispetto della pertinente normativa dell'Unione che impone agli enti creditizi significativi requisiti prudenziali in materia di cartolarizzazione.

In particolare, in linea con il proprio precedente parere, la BCE resta dell’opinione per cui il compito di assicurare direttamente l'osservanza da parte degli enti creditizi significativi che operano in veste di cedenti, promotori o prestatori originari delle regole in materia di mantenimento del rischio (articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (9)) e di obblighi di trasparenza (articolo 7 del regolamento (UE) 2017/2402) dovrebbe essere considerato principalmente correlato alla vigilanza dei mercati dei prodotti. Lo stesso vale per le norme relative al divieto di ricartolarizzazione (articolo 8 del regolamento (UE) 2017/2402). Tali norme non hanno come obiettivo principale la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi. Piuttosto tali norme garantiscono l'allineamento degli interessi tra cedenti, promotori o prestatori originari e investitori e consentono agli investitori di comprendere, valutare e confrontare le operazioni di cartolarizzazione. Pertanto, la BCE, ritiene che tali compiti non possano esserle attribuiti.

In tale contesto, la BCE esprime preoccupazione per il fatto che il considerando (21) della proposta di regolamento sulle cartolarizzazioni attribuisca indebitamente carattere prudenziale agli articoli da 6 a 8 del regolamento (UE) 2017/2402 designando tali requisiti come obblighi prudenziali e affidando specificamente la competenza di assicurare il rispetto di tali requisiti alle autorità competenti incaricate della vigilanza prudenziale, senza fornire alcuna motivazione per cui tali norme siano considerate prudenziali. A tale riguardo, la BCE osserva altresì che il considerando 21 sembra contraddire gli obiettivi dei requisiti di cui agli articoli da 6 a 8 del regolamento (UE) 2017/2402, quali espressi nei considerando 8 e da 10 a 13 di tale regolamento, che fanno riferimento all'obiettivo di preservare e tutelare gli interessi degli investitori.

Un'interpretazione quale quella suggerita dal considerando 21 implicherebbe che la BCE debba avere la responsabilità di assicurare il rispetto dei requisiti di cui agli articoli da 6 a 8 del regolamento (UE) 2017/2402, che attengono principalmente ai mercati dei prodotti e alla tutela degli investitori. Tale interpretazione sarebbe contraria all'articolo 127, paragrafo 6, del trattato e non può essere accolta. Un considerando non può incidere sull'obbligo di interpretare la legislazione dell'Unione in conformità al trattato.

Di conseguenza, il considerando 21 della proposta di regolamento sulle cartolarizzazioni dovrebbe essere modificato in modo da assicurare che la competenza della BCE ai sensi di detta proposta rispecchi i compiti ad essa conferiti dall’articolo 127, paragrafo 6, del trattato e dal Regolamento (UE) n. 1024/2013.

Osservazioni specifiche

3.    Cartolarizzazioni sintetiche STS

3.1.

La Commissione propone, in accordo con la raccomandazione dell'Autorità bancaria europea (ABE) contenuta nella sua relazione del 6 maggio 2020 (EBA/OP/2020/07) (10), di introdurre un quadro specifico per cartolarizzazioni sintetiche semplici, trasparenti e standardizzate (STS) nel bilancio, simile al quadro STS esistente per le cartolarizzazioni tradizionali. La proposta della Commissione introduce inoltre un trattamento preferenziale per la ponderazione del rischio per i segmenti senior di cartolarizzazioni STS sintetiche mantenute dal cedente. La BCE osserva che la presente proposta non è in linea con le norme del CBVB, in quanto queste ultime non prevedono un quadro STS per le cartolarizzazioni sintetiche.

3.2.

La BCE accoglie con favore la proposta di standardizzare il mercato delle cartolarizzazioni sintetiche attraverso l'introduzione di criteri STS, che probabilmente avranno un effetto trainante positivo. La BCE riconosce inoltre che l'analisi dell'ABE (11) dimostra la buona performance delle cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio negli ultimi dieci anni. Tuttavia, come riconosciuto dall'ABE nella relazione di cui sopra, sussistono limitazioni nei dati e nelle operazioni utilizzati per questa analisi.

3.3.

Tuttavia, la BCE raccomanda che si proceda ad un monitoraggio approfondito del mercato delle cartolarizzazioni sintetiche STS. Il trattamento preferenziale del fattore di ponderazione del rischio potrebbe costituire un incentivo per gli enti creditizi ad accrescere il ricorso alla cartolarizzazione sintetica per la gestione del capitale. Uno shock sistemico futuro potrebbe potenzialmente provocare il fallimento di diverse strutture di cartolarizzazione sintetica nello stesso momento, esercitando pressione sulle posizioni patrimoniali degli enti creditizi e riducendo la loro capacità di erogare prestiti all'economia reale. Sarebbe prudente monitorare il rischio di un simile evento.

4.    Cartolarizzazione di esposizioni deteriorate

4.1.

La BCE appoggia la proposta della Commissione di adeguare il trattamento prudenziale delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate, in linea con la recente consultazione da parte del CBVB, e raccomanda che i progetti di norme del CBVB siano rispecchiati fedelmente, salvo che non vi siano forti motivi per discostarsene. Al riguardo, la BCE raccomanda che la proposta della Commissione sia adattata, se necessario, per riflettere le norme definitive del CBVB. Le cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate sono uno strumento utile per gli enti creditizi per ridurne l’incidenza, trasferendo al contempo il rischio delle esposizioni deteriorate al di fuori del sistema bancario. Il quadro normativo dovrebbe agevolare tale processo, garantendo al contempo che si detenga un capitale adeguato per le posizioni in cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate che permangono nel sistema bancario.

4.2.

Le regole vigenti per il calcolo dei fattori di ponderazione del rischio per le posizioni in cartolarizzazioni, se applicate rigorosamente, possono portare a ponderazioni del rischio eccessivamente elevate per le posizioni in cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate. Al fine di agevolare la riduzione delle esposizioni deteriorate da parte degli enti creditizi, un elemento importante è assicurare che le posizioni in cartolarizzazione risultanti siano soggette ad adeguati fattori di ponderazione del rischio. I progetti di norme del CBVB trovano un buon compromesso tra la sensibilità al rischio e la semplicità, definendo un fattore fisso di ponderazione del rischio del 100 % per i segmenti senior di cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate ammissibili.

4.3.

La definizione di cartolarizzazione di esposizioni deteriorate nella proposta di regolamento sulle cartolarizzazioni si discosta dalla definizione proposta nei progetti di norme del CBVB. Mentre i progetti di norme del CBVB definiscono le cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate come quelle in cui il parametro W (definito nell'articolo 261, paragrafo 2, del CRR) è superiore al 90 %, la proposta della Commissione definisce le cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate come cartolarizzazioni in cui il 90 % delle attività sottostanti è deteriorato ai sensi dell'articolo 47 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) (di seguito il «CRR»). La BCE sostiene l'approccio proposto dalla Commissione per i seguenti motivi. Gli enti creditizi stabiliti nell'Unione applicano la definizione di esposizioni deteriorate di cui all'articolo 47 bis, paragrafo 3, del CRR ai fini della segnalazione regolamentare e della gestione del rischio; la definizione di cui all'articolo 47 bis, paragrafo 3, del CRR è più strettamente allineata ai rischi economici e alle prassi bancarie collegati rispetto al parametro W. Inoltre, la definizione di esposizioni deteriorate di cui all'articolo 47 bis, paragrafo 3, del CRR riflette le inadempienze probabili, contrariamente alla definizione proposta nei progetti di norme del CBVB; alcuni enti creditizi dell'Unione hanno stock significativi di inadempienze probabili e beneficerebbero delle proposte.

4.4.

Inoltre, la proposta della Commissione contiene modifiche all'ammissibilità della protezione del credito di tipo personale di cui all'articolo 249, paragrafo 3, del CRR. Sebbene l'attuale CRR non sia pienamente in linea con le norme del CBVB (13) in materia, neppure la proposta della Commissione sarebbe del tutto allineata alle norme del CBVB. La BCE propone di modificare l'articolo 249, paragrafo 3, del CRR per allinearlo completamente alle norme del CBVB, il che significa non imporre requisiti minimi di rating alla maggior parte dei fornitori di protezione del credito di tipo personale, ma imporre requisiti sulla protezione del credito di tipo personale fornita da soggetti privati non regolamentati in linea con le norme del CBVB.

4.5.

La BCE raccomanda di modificare la definizione proposta di sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile (NRPPD). La proposta della Commissione definisce l'NRPPD come lo sconto sul prezzo applicato quando le esposizioni deteriorate sono trasferite a una società veicolo (SPV) in cambio di titoli di cartolarizzazione al di sotto del loro importo nominale in essere. Tale definizione non comprende tuttavia lo sconto supplementare realizzato quando il cedente vende agli investitori tali titoli al di sotto del loro importo nominale (14). Al fine di cogliere la sostanza economica delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate, la definizione dovrebbe essere estesa anche agli sconti che si realizzano quando i titoli sono venduti agli investitori all’atto della creazione. La BCE raccomanda inoltre di escludere espressamente gli sconti sul prezzo di acquisto rimborsabili, che possono compromettere il trasferimento del rischio in quanto il cedente continua ad essere esposto all'andamento delle esposizioni deteriorate.

4.6.

La Commissione propone una modifica del calcolo dei requisiti patrimoniali massimi di cui all'articolo 268 del CRR per le cartolarizzazioni esposizioni deteriorate, consentendo la deduzione dell'NRPPD dalle perdite attese nel calcolo dei requisiti patrimoniali massimi. La BCE rileva che, sebbene vi siano argomenti a sostegno della tesi secondo cui l'applicazione di tale deduzione è coerente con le norme del CBVB (15) in materia, essa non è espressamente indicata in tali norme.

4.7.

Infine, la BCE raccomanda di chiarire, per evitare dubbi, che il fattore minimo di ponderazione del rischio del 100 % per le cartolarizzazioni NPE supera il cosiddetto limite di ponderazione del rischio secondo il metodo «look-through» per le posizioni verso la cartolarizzazione senior ai sensi dell'articolo 267 del CRR (se il massimale si traduce in un fattore di ponderazione del rischio inferiore al 100 %), come espressamente indicato nei progetti di norme del CBVB (cfr. CRE 45.5).

Quando la BCE raccomanda di modificare le proposte di regolamento, indica in un separato documento di lavoro tecnico specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative. Il documento di lavoro tecnico è disponibile in lingua inglese sul sito internet EUR-Lex.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 23 settembre 2020

La Presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  COM (2020) 282 final.

(2)  COM (2020) 283 final.

(3)  Regolamento (UE) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU L 204 del 26.6.2020, pag. 4).

(4)  Cfr. la sezione 1 della relazione che accompagna la proposta legislativa della Commissione (COM (2020) 310 final).

(5)  Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, «Technical amendment: Capital treatment of securitisations of non-performing loans» (Modifica tecnica: trattamento patrimoniale delle cartolarizzazioni di crediti deteriorati), giugno 2020 (pubblicato a fini di consultazione entro il 23 agosto 2020).

(6)  Parere della Banca centrale europea, dell'11 marzo 2016, su a) una proposta di regolamento che stabilisce norme comuni sulla cartolarizzazione e instaura un quadro europeo per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e b) su una proposta di regolamento che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CON/2016/11) (GU C 219 del 17.6.2016, pag. 2).

(7)  Cfr. il paragrafo 3 del parere CON/2016/11.

(8)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(9)  Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).

(10)  EBA Report on STS framework for synthetic securitisation under Article 45 of Regulation (EU) 2017/2402 (Relazione dell'ABE sul quadro STS per le cartolarizzazioni sintetiche a norma dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2017/2402) (EBA/OP/2020/07) del 6 maggio 2020.

(11)  EBA Report on STS framework for synthetic securitisation under Article 45 of Regulation (EU) 2017/2402 (Relazione dell'ABE sul quadro STS per le cartolarizzazioni sintetiche a norma dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2017/2402) (EBA/OP/2020/07) del 6 maggio 2020.

(12)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(13)  Norma del CBVB che descrive il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito, di cui al capitolo 22, paragrafo 90, del quadro di Basilea (CRE 22.90).

(14)  Le cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate sono spesso eseguite come illustrato nell'esempio seguente: (1) il cedente possiede un portafoglio di esposizioni deteriorate con un valore in essere pari a 100 e un valore contabile pari a 60; (2) il cedente trasferisce quindi il portafoglio di esposizioni deteriorate a una società veicolo per un valore di 60; (3) la società veicolo emette titoli con un valore nominale di 60 (ossia titoli junior con un valore nominale di 20; titoli mezzanine con un valore nominale di 20; titoli senior con un valore nominale di 20), che trasferisce all'originator (cedente) in cambio del portafoglio di esposizioni deteriorate; (4) l'originator (cedente) vende i titoli junior e mezzanine agli investitori a un prezzo di vendita di 10 (ossia i titoli junior venduti per 2; i titoli mezzanine venduti per 8 - supponendo per semplificare che l'originator (cedente) non sia tenuto a rispettare i requisiti in materia di mantenimento del rischio) e conserva i titoli senior attribuendo loro un valore contabile di 20. Una definizione restrittiva di NRPPD porterebbe, in questo esempio, a un valore del 40 %, mentre una definizione più ampia, che rifletta meglio la realtà economica, porterebbe a un valore del 70 %. Una definizione più ampia consente pertanto a una gamma più ampia di cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate di beneficiare del fattore fisso di ponderazione del rischio del 100 %.

(15)  Norma del CBVB che descrive il calcolo dei requisiti di capitale per il rischio di credito di cui al capitolo 40, paragrafo 54, del quadro di Basilea (CRE 40.54).


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

9.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 377/5


Avviso all’attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2013/255/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2020/1651 del Consiglio, e dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1649 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

(2020/C 377/02)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone che figurano nell’allegato I della decisione 2013/255/PESC del Consiglio (1), attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2020/1651 del Consiglio (2), e nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1649 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.

Il Consiglio dell’Unione europea ha deciso che tali persone dovranno essere incluse nell’elenco delle persone ed entità di cui all’allegato I della decisione 2013/255/PESC e all’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. I motivi che hanno determinato la designazione di queste persone sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l’attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 36/2012, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 16 del regolamento).

Anteriormente al 1o marzo 2021, le persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del prossimo riesame, da parte del Consiglio, in conformità dell’articolo 34 della decisione 2013/255/PESC e dell’articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 36/2012, dell’elenco delle persone ed entità designate.

Si richiama inoltre l’attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


(1)  GU L 147 dell’1.6.2013, pag. 14.

(2)  GU L 370 I del 6.11.2020, pag. 15.

(3)  GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.

(4)  GU L 370 I del 6.11.2020, pag. 7.


9.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 377/6


Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2013/255/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

(2020/C 377/03)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione 2013/255/PESC del Consiglio (2), attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2020/1651 del Consiglio (3), e il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio (4), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1649 del Consiglio (5).

Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della RELEX (Relazioni esterne) del Segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità RELEX.1.C, che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione 2013/255/PESC, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2020/1651, e del regolamento (UE) n. 36/2012, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1649.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati nella decisione 2013/255/PESC e nel regolamento (UE) n. 36/2012.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati, quali i diritti di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, devono ricevere risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone soggette a misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725.


(1)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)  GU L 147 dell’1.6.2013, pag. 14.

(3)  GU L 370I del 6.11.2020, pag. 15.

(4)  GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.

(5)  GU L 370 I del 6.11.2020, pag. 7.


9.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 377/7


Avviso all'attenzione delle persone soggette alle misure restrittive di cui alla decisione 2012/642/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2020/1650 del Consiglio, e al regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1648 del Consiglio, relativi a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

(2020/C 377/04)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione 2012/642/PESC (1) del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2020/1650 (2) del Consiglio (3), e nell'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1648 del Consiglio (4), relativi a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che tali persone devono essere incluse nell'elenco delle persone soggette alle misure restrittive di cui alla decisione 2012/642/PESC e al regolamento (CE) n. 765/2006. I motivi della designazione di queste persone sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 765/2006, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 3 del regolamento).

Le persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato prima del 31 dicembre 2020 al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2012/642/PESC e dell'articolo 8 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 765/2006, dell'elenco delle persone ed entità designate.


(1)  GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.

(2)  GU L 370 I del 6.11.2020, pag. 9.

(3)  GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.

(4)  GU L 370 I del 6.11.2020, pag. 1.


9.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 377/8


Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2012/642/PESC del Consiglio e al regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, relativi a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

(2020/C 377/05)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1):

la base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla decisione 2012/642/PESC del Consiglio (2), attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2020/1650 del Consiglio (3), nonché dal regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio (4), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1648 del Consiglio (5).

Il titolare del trattamento dei dati è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della RELEX (Relazioni esterne) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità RELEX.1.C, che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il responsabile della protezione dei dati dell'SGC può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica:

Responsabile della protezione dei dati

data.protection@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone soggette a misure restrittive a norma della decisione 2012/642/PESC, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2020/1650, e del regolamento (CE) n. 765/2006, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1648.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati nella decisione 2012/642/PESC e nel regolamento (CE) n. 765/2006.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste relative all'esercizio dei diritti degli interessati, quali il diritto di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, riceveranno risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone soggette a misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)  GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.

(3)  GU L 370I del 6.11.2020, pag. 9.

(4)  GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.

(5)  GU L 370I, 6.11.2020, pag. 1.


9.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 377/9


Avviso all’attenzione delle persone soggette alle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2019/1894 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2020/1657 del Consiglio, e al regolamento (UE) 2019/1890 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1655 del Consiglio

(2020/C 377/06)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone di cui all’allegato della decisione (PESC) 2019/1894 del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2020/1657 del Consiglio (2), e all’allegato I del regolamento (UE) 2019/1890 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1655 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale.

Il Consiglio dell’Unione europea, dopo aver riesaminato l’elenco delle persone ed entità designate nei summenzionati allegati, ha stabilito che le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2019/1894 e al regolamento (UE) 2019/1890 debbano continuare ad applicarsi a tali persone ed entità.

Si richiama l’attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti internet di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2019/1890 concernente misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 9 del regolamento).

Le persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, prima del 16 luglio 2021, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati scrivendo al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, in conformità dell’articolo 8 della decisione (PESC) 2019/1894 e dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1890.

Si richiama inoltre l’attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


(1)  GU L 291 del 12.11.2019, pag. 47.

(2)  GU L 372 I del 9.11. 2020, pag. 16.

(3)  GU L 291 del 12.11.2019, pag. 3.

(4)  GU L 372 I del 9.11. 2020, pag. 1.


9.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 377/10


Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2019/1894 del Consiglio e al regolamento (UE) 2019/1890 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale

(2020/C 377/07)

Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione (PESC) 2019/1894 del Consiglio (2), modificata dalla decisione (PESC) 2020/1657 (3) del Consiglio, e il regolamento (UE) 2019/1890 del Consiglio (4), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1655 del Consiglio (5).

Il titolare del trattamento dei dati è il Consiglio dell’Unione europea rappresentato dal direttore generale della RELEX (Relazioni esterne) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l’unità RELEX.1.C, che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il responsabile della protezione dei dati dell’SGC può essere contattato al seguente indirizzo e-mail:

Responsabile della protezione dei dati

data.protection@consilium.europa.eu

Il trattamento dei dati è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone soggette a misure restrittive a norma della decisione (PESC) 2019/1894, modificata dalla decisione (PESC) 2020/1657, e del regolamento (UE) 2019/1890, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1655.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento nell’elenco fissati nella decisione (PESC) 2019/1894 e nel regolamento (UE) 2019/1890.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste relative all’esercizio dei diritti degli interessati, quali il diritto di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, devono ricevere risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l’interessato è stato cancellato dall’elenco delle persone soggette alle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)  GU L 291 del 12.11.2019, pag. 47.

(3)   GU L 372 I del 9.11.2020, pag. 16.

(4)  GU L 291 del 12.11.2019, pag. 3.

(5)  GU L 372 I del 9.11.2020, pag. 1.


Commissione europea

9.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 377/11


Tassi di cambio dell'euro (1)

6 novembre 2020

(2020/C 377/08)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1870

JPY

yen giapponesi

122,66

DKK

corone danesi

7,4493

GBP

sterline inglesi

0,90430

SEK

corone svedesi

10,2805

CHF

franchi svizzeri

1,0682

ISK

corone islandesi

163,50

NOK

corone norvegesi

10,9203

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,667

HUF

fiorini ungheresi

359,02

PLN

zloty polacchi

4,5263

RON

leu rumeni

4,8670

TRY

lire turche

10,1489

AUD

dollari australiani

1,6359

CAD

dollari canadesi

1,5525

HKD

dollari di Hong Kong

9,2030

NZD

dollari neozelandesi

1,7507

SGD

dollari di Singapore

1,5999

KRW

won sudcoreani

1 332,60

ZAR

rand sudafricani

18,6933

CNY

renminbi Yuan cinese

7,8468

HRK

kuna croata

7,5590

IDR

rupia indonesiana

16 943,12

MYR

ringgit malese

4,9005

PHP

peso filippino

57,192

RUB

rublo russo

92,4200

THB

baht thailandese

36,287

BRL

real brasiliano

6,6072

MXN

peso messicano

24,6840

INR

rupia indiana

88,0085


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


9.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 377/12


Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2020/C 377/09)

Image 1

Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dalla Slovacchia e destinata alla circolazione

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione: Slovacchia

Oggetto della commemorazione: 20o anniversario dell’adesione della Slovacchia all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)

Descrizione del disegno: la faccia nazionale reca nella metà superiore destra una rappresentazione del concetto di umanesimo digitale: circuiti stampati a forma di cervello umano, al centro del quale vi è un cerchio che rappresenta un microprocessore. Lo stemma slovacco è posto in basso, a destra del disegno. All’interno di una sagoma quadrata che si sovrappone in parte all’immagine principale sono riportate le diciture «20. VÝROČIE» e «VSTUP SR DO OECD» (20° anniversario dell’adesione della Slovacchia all’OCSE). Sotto il quadrato figurano il nome del paese di emissione «SLOVENSKO» e l’anno di emissione «2020», uno sopra l’altro. Tra il quadrato e il bordo sinistro del disegno è inciso il marchio della zecca di Kremnica (Mincovňa Kremnica), costituito dalle lettere «MK» poste tra due conii. Sotto il marchio della zecca sono riportate le lettere stilizzate «PV» che si riferiscono al disegnatore Peter Valach.

Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.

Tiratura stimata: 1 000 000

Data di emissione: novembre 2020


(1)  Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

(2)  Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).


Corte dei conti

9.11.2020   

IT

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C 377/13


Relazioni annuali sull’esecuzione del bilancio dell’UE e sulle attività finanziate dall’ottavo, nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio finanziario 2019

(2020/C 377/10)

Il 10 novembre 2020, la Corte dei conti europea pubblicherà le relazioni annuali, corredate delle risposte delle istituzioni, sull’esecuzione del bilancio dell’UE e sulle attività finanziate dall’ottavo, nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio finanziario 2019.

A partire dalle ore 00:01 del 10 novembre 2020, le relazioni saranno disponibili, per essere consultate direttamente o scaricate, sul sito Internet della Corte dei conti europea:

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_IT.pdf

Allo stesso tempo, sarà attivato il seguente link ad una sintesi delle relazioni annuali e ai documenti correlati:

https://www.eca.europa.eu/it/Pages/AR2019.aspx


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

9.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 377/14


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10012 – Hg/KKR/Citation)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 377/11)

1.   

In data 30 ottobre 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

HgCapital LLP («Hg», Regno Unito),

KKR & Co. Inc. («KKR», Stati Uniti),

Rocket Topco Limited e sue controllate («Citation», Regno Unito).

Hg e KKR acquisiranno il controllo comune, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, dell’insieme di Citation. Attualmente KKR ha il controllo esclusivo di Citation.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Hg: impresa di private equity che gestisce fondi di investimento che investono principalmente in Europa. Ha uffici di investimento a Londra, Monaco e New York e, attraverso le sue controllate, gestisce investimenti di capitale, offre servizi di consulenza e di altro tipo a diverse società di partecipazioni, come fondi di private equity, fondi pensione e altre società di investimento. Inoltre, tra le attività di Hg figura la raccolta di capitali da investire nel mercato europeo del private equity;

KKR: società d’investimento di livello mondiale che offre agli investitori una vasta gamma di fondi alternativi e altri prodotti d’investimento e fornisce servizi per i mercati dei capitali alle imprese, alle società in portafoglio e a terzi;

Citation: fornitura di servizi esternalizzati di conformità (HR/diritto del lavoro/salute e sicurezza) e qualità (certificazione ISO, verifica dei fornitori) alle PMI in tutto il Regno Unito.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

Caso M.10012 – Hg/KKR/Citation

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 222964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 BRUXELLES

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


9.11.2020   

IT

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C 377/16


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10023 — Hellman & Friedman/Carlyle/Vantage)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 377/12)

1.   

In data 30 ottobre 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Hellman & Friedman Capital Partners IX, L.P. («HFCP IX», Stati Uniti),

The Carlyle Group, Inc. («Carlyle», Stati Uniti);

Vantage Holdings Ltd. («Vantage», Bermuda).

HFCP IX e Carlyle acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme di Vantage. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

HFCP IX: fondo di private equity;

Carlyle: impresa di private equity;

Vantage: società di assicurazione e di riassicurazione degli Stati Uniti e delle Bermuda.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10023 — Hellman & Friedman/Carlyle/Vantage

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 222964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


9.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 377/17


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9988—SEGRO/PSPIB/SELP/Gonesse Site)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 377/13)

1.   

In data 30 ottobre 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

SEGRO plc («SEGRO», Regno Unito),

Public Sector Pension Investment Board («PSPIB», Canada),

Gonesse Site Asset («il destinatario», Francia).

SEGRO e PSPIB acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune indiretto dell’insieme del destinatario attraverso SEGRO European Logistics Partnership S.a.r.l («SELP», Lussemburgo).

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di elementi dell’attivo.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

SEGRO: proprietà, gestione di attivi e sviluppo di proprietà moderne destinate a servizi di deposito e industria leggera, ubicate attorno a grandi aree urbane e hub di trasporto nevralgici in diversi Stati membri dell’UE, quali Cechia, Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Regno Unito;

PSPIB: investimento dei contributi netti ai fondi pensione della funzione pubblica federale canadese, delle Canadian Forces, della Royal Canadian Mounted Police e della Reserve Force. PSPIB gestisce un portafoglio globale diversificato comprendente azioni, obbligazioni e altri titoli a reddito fisso nonché investimenti in private equity, beni immobili, infrastrutture, risorse naturali e debito privato;

il destinatario: è un edificio logistico con una superficie locativa di 10 846 m2, situato a nord di Parigi, Francia, nella zona di sistemazione concordata (ZAC) dei Tulipes Nord, avenue du XXIème Siècle a Gonesse. Attualmente è dato in locazione a terzi e utilizzato principalmente come deposito.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

Caso M.9988—SEGRO/PSPIB/SELP/Gonesse Site

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 222964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.