ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 371 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
63° anno |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2020/C 371/01 |
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Tribunale |
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2020/C 371/02 |
Costituzione delle sezioni e assegnazione dei giudici alle sezioni |
IT |
Per motivi di protezione dei dati personali e/o di riservatezza, alcune informazioni contenute nelle versioni inglese e portoghese di questo numero sono state cancellate o sostituite e quindi è stata pubblicata una nuova versione che fa fede. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
3.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 371/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2020/C 371/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
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Tribunale
3.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 371/2 |
Costituzione delle sezioni e assegnazione dei giudici alle sezioni
(2020/C 371/02)
Il 7 ottobre 2020, il Tribunale, composto di 49 giudici, ha deciso, a seguito della cessazione dalle funzioni di giudice del Tribunale del sig. Passer, di modificare la decisione relativa alla costituzione delle sezioni, del 30 settembre 2019 (1), così come modificata (2), e la decisione relativa all’assegnazione dei giudici alle sezioni, del 4 ottobre 2019 (3), così come modificata (4), per il periodo compreso tra il 7 ottobre 2020 e il 31 agosto 2022, e di assegnare i giudici alle sezioni nel modo seguente:
Prima Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:
Sig. Kanninen, presidente di sezione, sig. Jaeger, sig.ra Półtorak, sig.ra Porchia e sig.ra Stancu, giudici.
Prima Sezione, quando si riunisce con tre giudici:
Sig. Kanninen, presidente di sezione;
Collegio A: sig. Jaeger e sig.ra Półtorak, giudici;
Collegio B: sig. Jaeger e sig.ra Porchia, giudici;
Collegio C: sig. Jaeger e sig.ra Stancu, giudici;
Collegio D: sig.ra Półtorak e sig.ra Porchia, giudici;
Collegio E: sig.ra Półtorak e sig.ra Stancu, giudici;
Collegio F: sig.ra Porchia e sig.ra Stancu, giudici.
Seconda Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:
Sig.ra Tomljenović, presidentessa di sezione, sig. Schalin, sig.ra Škvařilová-Pelzl, sig. Nõmm e sig.ra Steinfatt, giudici.
Seconda Sezione, quando si riunisce con tre giudici:
Sig.ra Tomljenović, presidentessa di sezione;
Collegio A: sig. Schalin e sig.ra Škvařilová-Pelzl, giudici;
Collegio B: sig. Schalin e sig. Nõmm, giudici;
Collegio C: sig.ra Škvařilová-Pelzl e sig. Nõmm, giudici.
Terza Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:
Sig. Collins, presidente di sezione, sig. Kreuschitz, sig. Csehi, sig. De Baere e sig.ra Steinfatt, giudici.
Terza Sezione, quando si riunisce con tre giudici:
Sig. Collins, presidente di sezione;
Collegio A: sig. Kreuschitz e sig. Csehi, giudici;
Collegio B: sig. Kreuschitz e sig. De Baere, giudici;
Collegio C: sig. Kreuschitz e sig.ra Steinfatt, giudici;
Collegio D: sig. Csehi e sig. De Baere, giudici;
Collegio E: sig. Csehi e sig.ra Steinfatt, giudici;
Collegio F: sig. De Baere e sig.ra Steinfatt, giudici.
Quarta Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:
Sig. Gervasoni, presidente di sezione, sig. Madise, sig. Nihoul, sig.ra Frendo e sig. Martín y Pérez de Nanclares, giudici.
Quarta Sezione, quando si riunisce con tre giudici:
Sig. Gervasoni, presidente di sezione;
Collegio A: sig. Madise e sig. Nihoul, giudici;
Collegio B: sig. Madise e sig.ra Frendo, giudici;
Collegio C: sig. Madise e sig. Martín y Pérez de Nanclares, giudici;
Collegio D: sig. Nihoul e sig.ra Frendo, giudici;
Collegio E: sig. Nihoul e sig. Martín y Pérez de Nanclares, giudici;
Collegio F: sig.ra Frendo e sig. Martín y Pérez de Nanclares, giudici.
Quinta Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:
Sig. Spielmann, presidente di sezione, sig. Öberg, sig.ra Spineanu-Matei, sig. Mastroianni e sig. Norkus, giudici.
Quinta Sezione, quando si riunisce con tre giudici:
Sig. Spielmann, presidente di sezione;
Collegio A: sig. Öberg e sig.ra Spineanu-Matei, giudici;
Collegio B: sig. Öberg e sig. Mastroianni, giudici;
Collegio C: sig.ra Spineanu-Matei e sig. Mastroianni, giudici.
Sesta Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:
Sig.ra Marcoulli, presidentessa di sezione, sig. Frimodt Nielsen, sig. Schwarcz, sig. Iliopoulos e sig. Norkus, giudici.
Sesta Sezione, quando si riunisce con tre giudici:
Sig.ra Marcoulli, presidentessa di sezione;
Collegio A: sig. Frimodt Nielsen e sig. Schwarcz, giudici;
Collegio B: sig. Frimodt Nielsen e sig. Iliopoulos, giudici;
Collegio C: sig. Frimodt Nielsen e sig. Norkus, giudici;
Collegio D: sig. Schwarcz e sig. Iliopoulos, giudici;
Collegio E: sig. Schwarcz e sig. Norkus, giudici;
Collegio F: sig. Iliopoulos e sig. Norkus, giudici.
Settima Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:
Sig. da Silva Passos, presidente di sezione, sig. Valančius, sig.ra Reine, sig. Truchot e sig. Sampol Pucurull, giudici.
Settima Sezione, quando si riunisce con tre giudici:
Sig. da Silva Passos, presidente di sezione;
Collegio A: sig. Valančius e sig.ra Reine, giudici;
Collegio B: sig. Valančius e sig. Truchot, giudici;
Collegio C: sig. Valančius e sig. Sampol Pucurull, giudici;
Collegio D: sig.ra Reine e sig. Truchot, giudici;
Collegio E: sig.ra Reine e sig. Sampol Pucurull, giudici;
Collegio F: sig. Truchot e sig. Sampol Pucurull, giudici.
Ottava Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:
Sig. Svenningsen, presidente di sezione, sig. Barents, sig. Mac Eochaidh, sig.ra Pynnä e sig. Laitenberger, giudici.
Ottava Sezione, quando si riunisce con tre giudici:
Sig. Svenningsen, presidente di sezione;
Collegio A: sig. Barents e sig. Mac Eochaidh, giudici;
Collegio B: sig. Barents e sig.ra Pynnä, giudici;
Collegio C: sig. Barents e sig. Laitenberger, giudici;
Collegio D: sig. Mac Eochaidh e sig.ra Pynnä, giudici;
Collegio E: sig. Mac Eochaidh e sig. Laitenberger, giudici;
Collegio F: sig.ra Pynnä e sig. Laitenberger, giudici.
Nona Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:
Sig.ra Costeira, presidentessa di sezione, sig. Gratsias, sig.ra Kancheva, sig. Berke e sig.ra Perišin, giudici.
Nona Sezione, quando si riunisce con tre giudici:
Sig.ra Costeira, presidentessa di sezione;
Collegio A: sig. Gratsias e sig.ra Kancheva, giudici;
Collegio B: sig. Gratsias e sig. Berke, giudici;
Collegio C: sig. Gratsias e sig.ra Perišin, giudici;
Collegio D: sig.ra Kancheva e sig. Berke, giudici;
Collegio E: sig.ra Kancheva e sig.ra Perišin, giudici;
Collegio F: sig. Berke e sig.ra Perišin, giudici.
Decima Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:
Sig. Kornezov, presidente di sezione, sig. Buttigieg, sig.ra Kowalik-Bańczyk, sig. Hesse e sig.ra Stancu, giudici.
Decima Sezione, quando si riunisce con tre giudici:
Sig. Kornezov, presidente di sezione;
Collegio A: sig. Buttigieg e sig.ra Kowalik-Bańczyk, giudici;
Collegio B: sig. Buttigieg e sig. Hesse, giudici;
Collegio C: sig.ra Kowalik-Bańczyk e sig. Hesse, giudici.
La Seconda Sezione, composta di quattro giudici, sarà ampliata con l’aggiunta di un quinto giudice proveniente dalla Terza Sezione. La Quinta Sezione, composta di quattro giudici, sarà ampliata con l’aggiunta di un quinto giudice proveniente dalla Sesta Sezione. La Decima Sezione, composta di quattro giudici, sarà ampliata con l’aggiunta di un quinto giudice proveniente dalla Prima Sezione. Il quinto giudice è designato seguendo l’ordine inverso stabilito ex articolo 8 del regolamento di procedura per il periodo fino al 31 agosto 2022.
Il Tribunale conferma la sua decisione del 4 ottobre 2019, secondo la quale la Prima, Quarta, Settima e Ottava Sezione sono incaricate delle cause proposte ai sensi dell’articolo 270 TFUE e, eventualmente, dell’articolo 50 bis del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, mentre la Seconda, Terza, Quinta, Sesta, Nona e Decima Sezione sono incaricate delle cause in materia di diritti di proprietà intellettuale di cui al titolo quarto del regolamento di procedura.
Esso conferma parimenti quanto segue:
— |
che il presidente e il vicepresidente non sono assegnati in via permanente a una sezione. |
— |
in occasione di ogni anno giudiziario, il vicepresidente entra a far parte di ciascuna delle dieci sezioni che si riuniscono con cinque giudici, in ragione di una causa per sezione secondo l’ordine seguente: |
— |
la prima causa rinviata, con decisione del Tribunale, dinanzi a un collegio ampliato che si riunisce con cinque giudici della Prima Sezione, della Seconda Sezione, della Terza Sezione, della Quarta Sezione e della Quinta Sezione; |
— |
la terza causa rinviata, con decisione del Tribunale, dinanzi a un collegio ampliato che si riunisce con cinque giudici della Sesta Sezione, della Settima Sezione, dell’Ottava Sezione, della Nona Sezione e della Decima Sezione. |
Quando la sezione della quale il vicepresidente è chiamato a far parte è composta:
— |
di cinque giudici, il collegio ampliato si compone del vicepresidente, dei giudici del collegio di tre membri inizialmente investito nonché di uno degli altri giudici della sezione interessata, individuato in base all’ordine inverso stabilito ex articolo 8 del regolamento di procedura; |
— |
di quattro giudici, il collegio ampliato si compone del vicepresidente, dei giudici del collegio di tre membri inizialmente investito e del quarto giudice della sezione interessata. |
(1) GU C 372 del 4.11.2019, pag. 3.
(2) GU C 68 del 2.3.2020 pag. 2, e GU C 114 del 6.4.2020, pag. 2.
(3) GU C 372 del 4.11.2019, pag. 3.
(4) GU C 68 del 2.3.2020, pag. 2, e GU C 114 del 6.4.2020, pag. 2.
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
3.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 371/6 |
Impugnazione proposta il 19 giugno 2020 da Sebastian Veit avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 2 aprile 2020, causa T-474/18, Sebastian Veit / Banca centrale europea
(Causa C-272/20 P)
(2020/C 371/03)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Sebastian Veit (rappresentante: K. Kujath, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Banca centrale europea
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 2 aprile 2020, T-474/18; |
— |
annullare la decisione della Banca centrale europea del 3 gennaio 2018, relativa alla classificazione del ricorrente a decorrere dal 1o gennaio 2018, nella versione della decisione della Banca centrale europea del 25 maggio 2018; |
— |
condannare la Banca centrale europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La sentenza impugnata violerebbe il diritto dell’Unione. Il Tribunale non avrebbe interpretato esattamente il principio generale della parità di trattamento sancito agli articoli 20, 51, paragrafo 1, e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Errata sarebbe la decisione del Tribunale secondo cui un trattamento differente di candidati interni ed esterni ad un impiego, nell’ambito della classificazione nel livello salariale da parte della Banca centrale europea, era giustificato in base a regimi differenti e conforme al principio di proporzionalità.
La giurisprudenza della Corte applicata per analogia nel presente caso dal Tribunale, relativamente all’interpretazione delle disposizioni dello Statuto in merito alla determinazione del livello di anzianità di servizio di un funzionario in servizio attivo, non sarebbe pertinente alle circostanze in fatto all’origine della controversia.
3.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 371/7 |
Impugnazione proposta l’11 settembre 2020 da Christoph Klein avverso l’ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 2 luglio 2020, causa T-562/19, Christoph Klein / Commissione europea
(Causa C-430/20 P)
(2020/C 371/04)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Christoph Klein (rappresentante: H.-J. Ahlt, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
— |
annullare l'ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 2 luglio 2020, causa T-562/19; |
— |
dichiarare che il ricorso è ricevibile e che la Commissione europea, restando inattiva nel procedimento relativo alla clausola di salvaguardia proposto il 7 gennaio 1998 dalla Repubblica federale di Germania in merito al dispositivo medico recante il marchio CE «Inhaler Broncho Air» e non avendo adottato una decisione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 93/42/CEE (1), ha violato il Trattato; |
— |
in subordine, annullare l'ordinanza del Tribunale e rinviare la causa al Tribunale per la decisione; |
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente sostiene che il Tribunale ha snaturato i fatti e gli elementi di prova, non ha correttamente caratterizzato le circostanze e ha violato il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 265 TFUE e il diritto al contraddittorio, in quanto ha ritenuto che il ricorso fosse tardivo e ha respinto d'ufficio la legittimazione ad agire del ricorrente.
Inoltre, il Tribunale ha interpretato erroneamente il diritto dell'Unione e ha violato l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 93/42.
Infine, l'ordinanza del Tribunale di primo grado impugnata è viziata da un difetto di motivazione.
(1) Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU 1993, L 169, pag. 1).
Tribunale
3.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 371/8 |
Sentenza del Tribunale 15 luglio 2020 — Irlanda e a./Commissione
(Cause T-778/2016 e T-892/16) (1)
(«Aiuti di Stato - Aiuto cui l’Irlanda ha dato esecuzione - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e illegale e che ne dispone il recupero - Decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) - Vantaggi fiscali selettivi - Principio di libera concorrenza»)
(2020/C 371/05)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente nella causa T-778/16: Irlanda (rappresentanti: K. Duggan, M. Browne, J. Quaney, A. Joyce, agenti, assistiti da P. Gallagher, M. Collins, SC, P. Baker, QC, S. Kingston, C. Donnelly, A. Goodman e B. Doherty, barristers)
Ricorrenti nella causa T-892/16: Apple Sales International (Cork, Irlanda), Apple Operations Europe (Cork) (rappresentanti: A. von Bonin, E. van der Stok, avvocati, D. Beard, QC, A. Bates, L. Osepciu e J. Bourke, barristers)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P.-J. Loewenthal e R. Lyal, agenti)
Interveniente nella causa T-778/16, a sostegno della ricorrente: Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: T. Uri, agente, assistito da D. Waelbroeck e S. Naudin, avvocati)
Interveniente nella causa T-892/16, a sostegno delle ricorrenti: Irlanda (rappresentanti: K. Duggan, J. Quaney, M. Browne, A. Joyce, assistiti da P. Gallagher, M. Collins, P. Baker, S. Kingston, C. Donnelly, e B. Doherty
Interveniente nella causa T-778/16, a sostegno della convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, M. Rzotkiewicz e A. Kramarczyk-Szaładzińska, agenti)
Interveniente nella causa T-892/16, a sostegno della convenuta: Autorità di sorveglianza AELS (rappresentanti: C. Zatschler, M. Sánchez Rydelski e C. Simpson, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento della decisione (UE) 2017/1283 della Commissione, del 30 agosto 2016, relativa all'aiuto di Stato SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) al quale l’Irlanda ha dato esecuzione a favore di Apple (GU 2017, L 187, pag. 1).
Dispositivo
1) |
Le cause T-778/16 e T-892/16 sono riunite ai fini della presente causa. |
2) |
La decisione (UE) 2017/1283 della Commissione, del 30 agosto 2016, relativa all'aiuto di Stato SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) al quale l’Irlanda ha dato esecuzione a favore di Apple è annullata. |
3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese e quelle dell’Irlanda, nel contesto della causa T-778/16, nonché quelle di Apple Sales International e di Apple Operations Europe. |
4) |
L’Irlanda, nel contesto della causa T-892/16, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Polonia e l’Autorità di sorveglianza AELS sopporteranno le proprie spese. |
3.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 371/9 |
Sentenza del Tribunale 25 giugno 2020 — ZS / BEI
(Causa T-659/18) (1)
(«Funzione pubblica - Personale della BEI - Condizioni di salute - Invalidità parziale - Schede di presenza - Assenze ingiustificate - Compensazioni ridotte - Responsabilità»)
(2020/C 371/06)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: ZS (rappresentante: B. Maréchal, avvocato)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: G. Faedo e M. Loizou, agenti, assistiti da J. Currall e B. Wägenbaur, avvocati)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e volto, per un verso, all’annullamento delle decisioni della BEI del 27 settembre e del 22 dicembre 2017, che fissano le compensazioni dovute al ricorrente a seguito del suo collocamento in invalidità e, per altro verso, al risarcimento del danno da questi asseritamente subito.
Dispositivo
1) |
La decisione della Banca europea per gli investimenti (BEI) del 27 settembre 2017 è annullata. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
ZS sopporterà la metà delle proprie spese. |
4) |
La BEI sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute da ZS. |
3.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 371/9 |
Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2020 — Itinerant Show Room / EUIPO — Save the Duck (FAKE DUCK)
(Causa T-371/19) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo FAKE DUCK - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore SAVE THE DUCK - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Pubblico di riferimento - Somiglianza dei prodotti e dei servizi - Somiglianza dei segni - Valutazione globale del rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2020/C 371/07)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Itinerant Show Room Srl (San Giorgio in Bosco, Italia) (rappresentanti: A. Visentin, M. Cartella e B. Cartella, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Capostagno, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Save the Duck SpA (Milano, Italia) (rappresentante: M. De Vietro, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 aprile 2019 (procedimento R 1117/2018-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Forest Srl e l’Itinerant Show Room
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’Itinerant Show Room S.r.l. è condannata alle spese. |
3.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 371/10 |
Ordinanza del Tribunale 17 agosto 2020 — Polonia / Commissione
(Causa T-376/17) (1)
(«FEAGA e FEASR - Sospensione di un sostegno finanziario - Aiuti al prericonoscimento dei gruppi di produttori nel settore ortofrutticolo - Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire - Non luogo a statuire»)
(2020/C 371/08)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, B. Paziewska, M. Pawlicka e K. Straś, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: X. Lewis, M. Kaduczak e A. Stobiecka-Kuik, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento della decisione di esecuzione C(2017) 2104 final della Commissione, del 4 aprile 2017, che proroga la sospensione dei pagamenti mensili a favore della Repubblica di Polonia connessi agli aiuti al prericonoscimento dei gruppi di produttori nel settore ortofrutticolo, concessi nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale.
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso. |
2) |
Le spese sono compensate. |
3.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 371/10 |
Ordinanza del Tribunale del 20 agosto 2020 — FL Brüterei M-V e a./Commissione
(Causa T-755/18) (1)
(«Ricorso di annullamento e per risarcimento danni - Agricoltura biologica - Produzione animale - Norme di produzione eccezionali in caso d’indisponibilità di fattori di produzione biologici - Uso di animali non biologici - Proroga del periodo di applicazione delle norme di produzione eccezionali - Mancanza di incidenza diretta - Assenza di violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»)
(2020/C 371/09)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: FL Brüterei M-V GmbH (Finkenthal, Germania), Erdegut GmbH (Finkenthal), Ökofarm Groß Markow GmbH (Lelkendorf, Germania) (rappresentante: H. Schmidt, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Dawes, B. Eggers e B. Hofstötter, agenti)
Oggetto
Da un lato, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1584 della Commissione, del 22 ottobre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (GU 2018, L 264, pag. 1), e, dall’altro, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento, in primo luogo, del danno che le ricorrenti affermano di aver subìto a seguito dell’adozione del suddetto articolo e, in secondo luogo, del danno che la FL Brüterei M-V afferma di aver subìto, per il motivo che la Commissione avrebbe omesso di garantire il rispetto da parte delle autorità dei Paesi Bassi dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (GU 2008, L 250, pag. 1).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La FL Brüterei M-V GmbH, la Erdegut GmbH e la Ökofarm Groß Markow GmbH sono condannate alle spese. |
3.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 371/11 |
Ordinanza del Tribunale del 25 giugno 2020 — Noguer Enríquez e a. / Commissione
(Causa T-22/19) (1)
(«Ricorso per risarcimento danni - Accordo monetario tra l’Unione e il Principato di Andorra - Asserita negligenza della Commissione quanto al contenuto dell’accordo - Asserita negligenza della Commissione nel controllo dell’applicazione dell’accordo - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)
(2020/C 371/10)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Roser Noguer Enríquez (Andorra la Vella, Andorra), TB, Successors d’Higini Cierco García, SA (Andorra la Vella), Cierco Martínez 2 2003, SL (Andorra la Vella) (rappresentanti: avvocati J. Álvarez González e S. San Felipe Menéndez)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e J. Baquero Cruz, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che i ricorrenti asseriscono di aver subito in seguito, da una parte, alla negligenza della Commissione nel controllo dell’applicazione dell’Accordo monetario concluso il 30 giugno 2011 tra l’Unione europea e il Principato di Andorra e, dall’altra, alla negligenza dimostrata dalla Commissione quanto al contenuto di tale accordo.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La sig.ra Roser Noguer Enríquez, TB, Successors d’Higini Cierco García, SA e Cierco Martínez 2 2003, SL, sono condannati alle spese. |
3.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 371/12 |
Ordinanza del Tribunale del 17 agosto 2020 — BF/Commissione
(Causa T-190/19) (1)
(«Ricorso per carenza - Aiuti di Stato - Gestione degli impianti di approvvigionamento idrico e di risanamento - Esame preliminare di un asserito aiuto di Stato concesso dalle autorità tedesche - Secondo invito ad agire - Presa di posizione della Commissione - Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2015/1589 - Articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589 - Termine di ricorso - Irricevibilità manifesta»)
(2020/C 371/11)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: BF (rappresentanti: S. Gesterkamp, avvocato, e C. Koenig, professore)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Němečková e K.-P. Wojcik, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 265 TFUE e diretta a far dichiarare che la Commissione ha illegittimamente omesso di adottare una decisione a conclusione del procedimento di esame preliminare relativamente ad un asserito aiuto di Stato concesso dalle autorità tedesche a favore della società A, da un lato, e della società B, dall’altro
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
2) |
BF sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
3.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 371/12 |
Ordinanza del Tribunale del 31 luglio 2020 — TO / SEAE
(Causa T-272/19) (1)
(«Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni - Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Diniego di assunzione per inidoneità all’esercizio delle funzioni - Termini di ricorso - Norma di ordine pubblico - Tardività - Computo del termine - Determinazione della data a partire dalla quale l’interessato poteva prendere conoscenza del contenuto della decisione - Irricevibilità manifesta»)
(2020/C 371/12)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: TO (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)
Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna (rappresentanti: S. Marquardt e R. Spac, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE diretta, da un lato, all’annullamento, in primo luogo, della decisione del SEAE del 15 giugno 2018 con cui la ricorrente veniva informata del fatto che ella non soddisfaceva tutti i requisiti per l’assunzione previsti dall’articolo 82 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea e che non poteva essere assunta come agente contrattuale presso il SEAE e, in secondo luogo, della decisione della stessa autorità del 14 gennaio 2019 recante rigetto del suo reclamo del 14 settembre 2018 e, dall’altro lato, ad ottenere il risarcimento del preteso danno subito dalla ricorrente.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
2) |
TO è condannata alle spese. |
3.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 371/13 |
Ordinanza del Tribunale del 23 luglio 2020 — Palacio Domecq/EUIPO — Domecq Bodega Las Copas (PALACIO DOMECQ 1778)
(Causa T-354/19) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Revoca della decisione impugnata - Venir meno dell’oggetto della controversia - Non luogo a statuire»)
(2020/C 371/13)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Palacio Domecq, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: A. Otero Iglesias, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Domecq Bodega Las Copas, SL (Jerez de la Frontera, Spagna)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 marzo 2019 (procedimento R 867/2018-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Domecq Bodega Las Copas e la Palacio Domecq.
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
2) |
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato alle spese. |
3.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 371/13 |
Ordinanza del Tribunale del 3 agosto 2020 — Inova Semiconductors/EUIPO –Venta Servicio LED (ISELED)
(Causa T-604/19) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Rinuncia alla designazione dell’Unione europea sulla base di una registrazione internazionale - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»)
(2020/C 371/14)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Inova Semiconductors GmbH (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: T. Schmidpeter, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Venta Servicio LED, SL (Martorell, Spagna)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 giugno 2019 (procedimento R 2149/2018-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Venta Servicio LED e l’Inova Semiconductors.
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
2) |
L’Inova Semiconductors GmbH sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). |
3.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 371/14 |
Ordinanza del Tribunale del 2 settembre 2020 — ENIL Brussels Office e a./Commissione
(Causa T-613/19) (1)
(«Ricorso di annullamento - FESR - Programma operativo “Regioni in crescita” - Asse prioritario 5 (Infrastruttura sociale regionale) - Sovvenzione diretta al sostegno della deistituzionalizzazione dei servizi per gli anziani e le persone con disabilità - Rifiuto di sospensione dell’invito a presentare proposte su domanda di organizzazioni per la difesa e la rappresentanza di persone con disabilità - Atto non impugnabile - Irricevibilità»)
(2020/C 371/15)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: European Network on Independent Living Brussels Office (ENIL Brussels Office) (Bruxelles, Belgio), Validity Foundation-Mental Disability Advocacy Centre (Budapest, Ungheria), Center for Independent Living Association (Sofia, Bulgaria) (rappresentanti: B. Van Vooren e L. Gorywoda, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e J. Hradil, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della lettera della Commissione del 24 maggio 2019 con la quale tale istituzione ha preso posizione sull’invito ad agire rivoltole dai ricorrenti, ai sensi dell’articolo 265 TFUE, mediante lettera del 26 aprile 2019, e che mirava, in sostanza, a che la Commissione sospendesse l’invito a presentare proposte per la concessione di sovvenzioni nell’ambito della procedura «Sostegno alla deistituzionalizzazione dei servizi sociali per gli anziani e le persone con disabilità» (BG16RFOP0001-5.002) e tutti i pagamenti ad essa connessi.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
European Network on Independent Living Brussels Office (ENIL Brussels Office), Validity Foundation-Mental Disability Advocacy Centre e Center for Independent Living Association sono condannati alle spese. |
3.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 371/15 |
Ordinanza del Tribunale 2 settembre 2020 — DTE Systems / EUIPO– Speed-Buster (PedalBox +)
(Causa T-801/19) (1)
(«Ricorso di annullamento - Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo PedalBox + - Impedimento alla registrazione assoluto - Carattere descrittivo - Abuso di diritto - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)
(2020/C 371/16)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: DTE Systems GmbH (Recklinghausen, Germania) (rappresentante: U. Vietmeyer, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)
Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Speed-Buster GmbH & Co. KG (Sinzig, Germania) (rappresentante: C. Gries, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 settembre 2019 (procedimento R 1934/2018-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Speed-Buster e la DTE Systems.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La DTE Systems GmbH è condannata alle spese. |
3.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 371/15 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 12 agosto 2020 — Indofil Industries (Netherlands)/EFSA
(Causa T-162/20 R)
(«Procedimento sommario - Prodotti fitosanitari - Regolamento (CE) n. 1107/2009 - Pubblicazione delle conclusioni della revisione effettuata dall’EFSA sul riesame dell’approvazione della sostanza attiva mancozeb - Domanda di trattamento riservato per taluni passaggi - Diniego di concessione del trattamento riservato - Domanda di provvedimenti provvisori - Mancanza di fumus boni juris»)
(2020/C 371/17)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Indofil Industriers (Netherlands) BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: C. Mereu ev S. Englebert, avvocati)
Resistente: Autorità europea per la sicurezza alimentare (rappresentanti: D. Detken e S. Gabbi, agenti, assistiti da G. Rusconi e O. Cesana, avvocati)
Oggetto
Domanda ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE, diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione EFSA/LA/DEC/22911258/2020 dell’EFSA, del 28 gennaio 2020, riguardante la domanda di riesame interno della decisione relativa alle domande della ricorrente volte a ottenere il trattamento riservato delle conclusioni della revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva mancozeb.
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
L’ordinanza del 7 aprile 2020 pronunciata nella causa T-162/20 R è revocata. |
3) |
Le spese sono riservate. |
3.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 371/16 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 18 agosto 2020 — Net Technologies Finland/REA
(Causa T-358/20 R)
(«Procedimento sommario - Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Rimborso di somme versate - Note di addebito - domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»)
(2020/C 371/18)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Net Technologies Finland Oy (Helsinki, Finlandia) (rappresentanti: S. Pappas e N. Kyriazopoulou, avvocati)
Resistente: Agenzia esecutiva per la ricerca (rappresentanti: S. Payan-Lagrou e V. Canetti, agenti, assistiti da M. Le Berre, avvocato)
Oggetto
Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione di due note di addebito della REA del 7 maggio 2020, concernenti il versamento da parte della ricorrente di un importo complessivo di EUR 188 477,27 con scadenza il 22 giugno 2020.
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
L’ordinanza del 18 giugno 2020, Net Technologies Finland/REA (T-358/20 R), è revocata. |
3) |
Le spese sono riservate. |
3.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 371/16 |
Ricorso proposto il 27 luglio 2020 — Satabank / BCE
(Causa T-494/20)
(2020/C 371/19)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Satabank plc (St. Julians, Malta) (rappresentante: O. Behrends, avvocato)
Convenuta: Banca centrale europea (BCE)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del 15 maggio 2020 con la quale la BCE ha rifiutato di assumere la vigilanza diretta e di dare istruzioni alla persona competente al fine di assicurare che alla banca non venga più negato l’accesso ai suoi uffici, informazioni, sistemi, fascicoli, documenti, personale e risorse; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha ritenuto erroneamente che l’azione richiesta eccedesse la sua competenza e inoltre non ha fornito un’adeguata motivazione della sua decisione. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola il diritto della ricorrente ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato il diritto della ricorrente ai sensi dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato il diritto della ricorrente ai sensi dell’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato il diritto della ricorrente ai sensi dell’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato i suoi obblighi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (1) e dell’articolo 67 del regolamento (UE) n. 468/2014 (2) della Banca centrale europea. |
7. |
Settimo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato il principio secondo cui essa deve agire in modo tale da rendere possibile l’osservanza degli obblighi normativi. |
8. |
Ottavo motivo, vertente sul fatto che la BCE è incorsa in uno sviamento di potere (détournement de pouvoir). |
(1) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013 L 287, pag. 63).
(2) Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) (GU 2014 L 141, pag. 1).
3.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 371/17 |
Ricorso proposto il 24 agosto 2020 — Green Power Technologies / Commissione e Empresa Común ECSEL
(Causa T-533/20)
(2020/C 371/20)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Green Power Technologies, S.L. (Bollullos de la Mitación, Spagna) (rappresentanti: A. León González e A. Martínez Solís, avvocati)
Convenute: Commissione europea e Empresa Común ECSEL
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
riconoscere e dichiarare che l’OLAF, con la sua relazione del 9 luglio 2018, la decisione che ratifica quest’ultima mediante e-mail del 12 giugno 2020 e la sua condotta nella presente causa ha violato l’acquis giuridico dell’Unione e, di conseguenza, annullare la relazione suddetta; |
— |
riconoscere e dichiarare che la GPTECH ha adempiuto correttamente gli obblighi contrattuali ad essa incombenti in virtù dei progetti POLLUX (100205), IoE (269374), MOTORBRAIN (270693) e AGATE (325630); di conseguenza, dichiarare come ammissibili le spese di cui viene richiesto il recupero con la nota di addebito 4440200016 emessa dalla ECSEL; |
— |
alla luce di quanto precede, dichiarare che la pretesa, da parte della ECSEL, dell’importo di EUR 200 930,35 risulta infondata e inammissibile e, pertanto, annullare la nota di addebito emessa dalla ECSEL, così come la «pre-information letter» del 20 gennaio 2019 che ne è all’origine; |
— |
in subordine, nel caso in cui non venga annullata la nota di addebito, dichiarare la responsabilità della Commissione per arricchimento senza causa; |
— |
condannare alle spese la Commissione e la ECSEL o, nel caso in cui le conclusioni di cui alla presente domanda non vengano accolte, astenersi dal condannare alle spese la ricorrente, tenuto conto della complessità della presente causa, nonché dei dubbi in fatto e in diritto che essa presenta. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso contiene conclusioni di annullamento e conclusioni fondate sull’articolo 272 TFUE. Per quanto riguarda queste ultime, si chiede che il Tribunale riconosca l’inammissibilità dell’ordine di recupero delle somme asseritamente dovute e dei danni e pregiudizi indicati nella nota di addebito emessa dalla ECSEL.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali dell’Unione europea da parte dell’OLAF e della ECSEL, poiché la portata generale di tali diritti ha come conseguenza che nessuno dei suddetti organismi può agire violando i diritti fondamentali e l’acquis giuridico proprio dell’Unione. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che l’OLAF è estraneo alla normale attività della GPTECH e non si è avvalso di tecnici specializzati in ricerca e sviluppo in grado di comprendere tale attività. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che l’OLAF non ha tenuto conto degli argomenti della GPTECH e non ha trasmesso gli allegati sui quali ha basato la propria decisione, il che rappresenta una violazione del diritto a una buona amministrazione (articolo 41 della Carta) e del diritto della difesa (articoli 47 e 48 della Carta). |
4. |
Quarto motivo, vertente sull’ammissibilità delle spese di cui viene chiesto il recupero con la nota di addebito in questione, e sulla violazione dei punti II.4, II.7.1; II.14.1.a), b), c) ed f), e del punto II.15 del «7th Research Framework Programme Grant Agreement». |
5. |
Quinto motivo, vertente sull’arricchimento senza causa della ECSEL, in quanto i progetti sono stati completati entro il termine prescritto. |
3.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 371/18 |
Ricorso proposto il 2 settembre 2020 — MD/Commissione
(Causa T-552/20)
(2020/C 371/21)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: MD (rappresentante: A. Ricci, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Annullare la decisione impugnata |
— |
Condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro la decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD14 nell’esercizio di promozione 2019 (Informazione amministrativa n. 32-2019 del 14.11.2019).
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo relativo ad insufficiente motivazione della decisione di rigetto del suo reclamo. Si fa valere a questo riguardo:
|
2. |
Secondo motivo relativo a violazione dell’articolo 45 dello statuto, in particolare per la mancanza di un esame comparativo effettivo dei meriti dei funzionari. Si fa valere a questo riguardo:
|
3. |
Terzo motivo relativo a discriminazione fondata sull’età in relazione al preteso «effetto utile» di ogni promozione. Si fa valere a questo riguardo:
|
4. |
Quarto motivo relativo a violazione dell’articolo 6, paragrafo 2, dello statuto. Si fa valere a questo riguardo:
|
3.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 371/19 |
Ricorso proposto il 4 settembre 2020 — D&A Pharma / Commissione e EMA
(Causa T-556/20)
(2020/C 371/22)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Debregeas et associés Pharma (D&A Pharma) (Parigi, Francia) (rappresentanti: N. Viguié e D. Krzisch, avvocati)
Convenute: Commissione europea e Agenzia europea per i medicinali
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione di esecuzione della Commissione del 6 luglio 2020 recante diniego di autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Hopveus — sodio oxibato» in forza del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
condannare la Commissione europea e l’EMA alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione, da un lato, dell’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali e, dall’altro, dell’articolo 11 del regolamento interno del comitato permanente per i medicinali per uso umano (in prosieguo: il «CHMP»). La ricorrente fa valere che la procedura che ha portato al parere del CHMP è irregolare in quanto quest’ultimo era tenuto, come gli è stato richiesto nell'ambito della procedura di riesame della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio (in prosieguo: l’«AIC») condizionata per l’Hopveus, a consultare lo «Scientific Advisory Group on Psychiatry», un organo competente e indipendente, e invece non l'ha fatto. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 726/2004, in quanto il procedimento dinanzi al CHMP è stato viziato da una mancanza di imparzialità a causa dei conflitti di interesse di taluni esperti del comitato ad hoc convocato dal CHMP. La ricorrente sostiene che gli esperti che lavorano, segnatamente, come consulenti di aziende farmaceutiche in relazione allo sviluppo di trattamenti che possono essere in concorrenza con Hopveus non possono partecipare a gruppi di esperti ad hoc. La loro partecipazione non ha quindi rispettato il principio di imparzialità oggettiva, come definito dal giudice dell'Unione e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, e ha fatto sorgere un ragionevole dubbio sul carattere neutro e obiettivo dell’esame della domanda di AIC condizionata presentata dalla ricorrente. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che il verbale della riunione del comitato ad hoc del 6 aprile 2020 non è conforme alle disposizioni dell'articolo 3.7 del documento dell'EMA «Mandato, obiettivi e regolamento interno dei gruppi consultivi scientifici (GCS) e dei gruppi di esperti ad hoc». |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che, rifiutando di concedere un'AIC condizionata per il motivo che «il rapporto rischio/beneficio dell'Hopveus non [era] favorevole», la Commissione europea non ha tenuto conto del quadro stabilito dal regolamento (CE) n. 507/2006 della Commissione, del 29 marzo 2006, relativo all’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata dei medicinali per uso umano che rientrano nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, e ha quindi viziato la decisione impugnata con una violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione. Secondo la ricorrente, tale conclusione si basa su un errore di diritto e su un errore manifesto di valutazione, in quanto il regolamento n. 507/2006 non subordina il rilascio di un’AIC condizionata alla presentazione da parte del richiedente di dati clinici esaustivi e privi di limitazioni metodologiche. Le AIC condizionate sono «basate su dati meno completi di quelli normalmente richiesti e subordinate ad obblighi specifici». Nella specie, tali studi sono stati addirittura esaminati dal comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (il prosieguo: il «PRAC») e dal CHMP nell'ambito della valutazione annuale dei farmaci a base di sodio oxibato, e la loro validità è stata quindi confermata da questo organismo e dalla Commissione europea, per il farmaco bioequivalente Alcover. La ricorrente conclude che l'EMA non poteva quindi ritenere che i limiti degli studi presentati dalla ricorrente, alcuni dei quali convalidati in un parere scientifico del 2010, fossero importanti e decisivi, nel caso di un’AIC condizionata e anche in assenza di critiche analoghe nel contesto di autorizzazioni incondizionate rilasciate a taluni concorrenti. |
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che, rifiutando di concedere l’AIC condizionata per il motivo che «il rapporto rischio/beneficio dell’Hopveus non [era] favorevole», la Commissione europea ha viziato la sua decisione con una violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione, nonché con un errore manifesto di valutazione e una violazione dell'articolo 16 del regolamento n. 726/2004. La ricorrente sostiene che le entità dell’EMA (CHMP e PRAC) hanno emesso pareri contrari nei rapporti rischio/beneficio rispettivi di Alcover e Hopveus, nonostante il fatto che la bioequivalenza di tali medicinali sia riconosciuta e che entrambi riguardino il trattamento della stessa patologia. Questi pareri divergenti non possono essere spiegati da alcuna differenza oggettiva, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi della legislazione europea sui medicinali. Inoltre, il rapporto rischio/beneficio non può differire tra le analisi pre-AIC e quelle post-AIC. |
6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione, da parte della decisione impugnata, dei principi di parità di trattamento e di coerenza dei pareri delle entità dell’EMA, nonché del principio di buona amministrazione, in quanto il CHMP e il PRAC hanno costantemente espresso pareri contraddittori in merito al quadro amministrativo ambulatoriale e ospedaliero dell’Hopveus e dell’Alcover. |
3.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 371/21 |
Ricorso proposto l’8 settembre 2020 — Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Huawei Technologies (GT10)
(Causa T-558/20)
(2020/C 371/23)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Sony Interactive Entertainment Europe Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: S. Malynicz, QC, e M. Maier, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Huawei Technologies Co. Ltd (Shenzhen, Cina)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «GT10» — Domanda di registrazione n. 14 738 306
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 luglio 2020 nel procedimento R 2554/2019-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO e la controinteressata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto non è stato specificatamente individuato il pubblico di riferimento; |
— |
violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, poiché non si è tenuto conto delle prove relative alla probabile percezione del marchio dell’Unione europea anteriore da parte del pubblico di riferimento; |
— |
mancata presa in considerazione degli altri elementi dei summenzionati impedimenti alla registrazione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 8, paragrafo 5; |
— |
mancata applicazione delle norme nazionali ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto non sono stati presi in considerazione gli altri elementi ai sensi della disciplina in materia di abuso di denominazione. |
3.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 371/22 |
Ricorso proposto il 7 settembre 2020 — Yadex International/EUIPO — Sütas süt ürünleri (PINAR Süzme Peynir)
(Causa T-559/20)
(2020/C 371/24)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Yadex International GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: N. Johnson, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sütas süt ürünleri AS (Bursa, Turchia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo PINAR Süzme Peynir — Registrazione internazionale n. 1 394 295
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 luglio 2020 nel procedimento 2127/2019-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata e accogliere le conclusioni formulate dalla ricorrente nel ricorso proposto il 23 settembre 2019 avverso la decisione della divisione di opposizione del 23 luglio 2019; |
— |
condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento, comprese quelle sostenute nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
3.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 371/22 |
Ricorso proposto il 7 settembre 2020 — Yadex International/EUIPO — Sütas süt ürünleri (PINAR Tam kivaminda Süzme Peynir Yumusacik ve Leziz)
(Causa T-560/20)
(2020/C 371/25)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Yadex International GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: N. Johnson, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sütas süt ürünleri AS (Bursa, Turchia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo PINAR Tam kivaminda Süzme Peynir Yumusacik ve Leziz — Registrazione internazionale n. 1 396 036
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 luglio 2020 nel procedimento R 2126/2019-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata e accogliere le conclusioni formulate nel ricorso della ricorrente del 23 settembre 2019 avverso la decisione della divisione di opposizione del 23 luglio 2019; |
— |
condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento, comprese quelle sostenute nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
3.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 371/23 |
Ricorso proposto l’8 settembre 2020 — Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Vieta Audio (Vita)
(Causa T-561/20)
(2020/C 371/26)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Sony Interactive Entertainment Europe Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: S. Malynicz, QC, e P. Ruess, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Vieta Audio, SA (Barcellona, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo «Vita» –Marchio dell’Unione europea n. 9 993 361
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 giugno 2020 nel procedimento R 425/2020-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO e la controinteressata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
3.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 371/24 |
Ricorso proposto il 10 settembre 2020 — Upper Echelon Products/EUIPO (Everlasting Comfort)
(Causa T-562/20)
(2020/C 371/27)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Upper Echelon Products LLC (Austin, Texas, Stati Uniti) (rappresentante: M. Izquierdo Blanco, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo «Everlasting Comfort» — Domanda di registrazione n. 11 429 637
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 luglio 2020 nel procedimento R 952/2020-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata e registrare il marchio n. 11 429 637 per tutti i prodotti richiesti; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 75 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio; |
— |
violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
3.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 371/24 |
Ricorso proposto l’11 settembre 2020 — Residencial Palladium/EUIPO — Fiesta Hotels & Resorts (PALLADIUM HOTEL GARDEN BEACH)
(Causa T-566/20)
(2020/C 371/28)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Residencial Palladium, SL (Ibiza, Spagna) (rappresentante: D. Solana Giménez, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fiesta Hotels & Resorts, SL (Ibiza, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso: Marchio figurativo PALLADIUM HOTEL GARDEN BEACH — Marchio dell’Unione europea n. 8 564 701
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 giugno 2020 nel procedimento R 1542/2019-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare e privare di efficacia la decisione impugnata e dichiarare nullo il marchio dell’Unione europea n. 8 564 701; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivo invocato
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente afferma che la commissione di ricorso ha errato nel fondare la propria decisione sul fatto che la ricorrente non aveva adeguatamente dimostrato l’uso e la portata non solo locale del segno anteriore non registrato GRAND HOTEL PALLADDIUM.
3.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 371/25 |
Ricorso proposto il 10 settembre 2020 — ML / Commissione
(Causa T-567/20)
(2020/C 371/29)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ML (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato; |
di conseguenza:
— |
annullare la decisione della Commissione del 30 giugno 2020 di non accettare la candidatura della ricorrente alla procedura di appalto n. [riservato] (1); |
— |
disporre il risarcimento del danno subito dalla ricorrente, consistente nella perdita della possibilità di far valutare la sua offerta e di vedersi attribuire l'appalto, valutato in EUR 1 500 000 per un periodo di dieci anni; |
— |
disporre il pagamento di un euro simbolico a titolo di risarcimento danni, con riserva di completamento; |
— |
condannare la Commissione a tutte le spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione. La ricorrente ritiene al riguardo che la motivazione della decisione impugnata sia insufficiente, in particolare per quanto riguarda il criterio della capacità economica e finanziaria. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del capitolato d’oneri e su un errore manifesto di valutazione. Secondo la decisione impugnata, la ricorrente non avrebbe soddisfatto né i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria né quelli relativi alla capacità tecnica e professionale. Orbene, la ricorrente ritiene, per un verso, che la lettera di garanzia da essa prodotta avrebbe dovuto indurre la convenuta a concludere che il criterio della capacità economica e finanziaria fosse soddisfatto. Per altro verso, per quanto riguarda il criterio della capacità tecnica e professionale, la ricorrente ritiene di aver soddisfatto il criterio secondo il quale essa era tenuta a dimostrare la gestione di almeno due aziende con marchio di qualità [riservato] o qualsiasi altro marchio di qualità equivalente. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del principio di buona amministrazione, sanciti dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché sulla violazione del principio di proporzionalità e del punto 18.7 dell'allegato I del regolamento finanziario (2). Secondo la ricorrente, la convenuta ha basato la sua decisione su informazioni che non erano contenute nel fascicolo di gara d’appalto e sulle quali alla ricorrente non è stato consentito di esprimere il proprio punto di vista prima di trarne conclusioni pregiudizievoli. Inoltre, la ricorrente aggiunge che, qualora la convenuta avesse ritenuto che la società garante non rispondeva ai criteri di selezione applicabili, avrebbe dovuto richiederne la sostituzione e non respingere l'offerta nel suo complesso. |
(1) Dati riservati occultati.
(2) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).
3.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 371/26 |
Ricorso proposto l’11 settembre 2020 — Kedrion/EMA
(Causa T-570/20)
(2020/C 371/30)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Kedrion SpA (Barga, Italia) (rappresentante: V. Salvatore, avvocato)
Convenuta: Agenzia europea per i medicinali
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Annullare la decisione impugnata; e |
— |
Condannare l’Agenzia europea per i medicinali a rifondere le spese sostenute dalla ricorrente per il presente giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro la decisione di rigetto della domanda confermativa di accesso ai documenti formulata dalla ricorrente, adottata dall’Agenzia europea per i medicinali ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (CE) n. 1049/2001, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (1) (doc.: EMA/336464/2020). Questa domanda aveva per oggetto i documenti presentati da un nuovo prestatore di servizi riguardanti la raccolta e frammentazione di plasma in Italia, somministrato da centri italiani.
Ad integrazione delle motivazioni di rifiuto di accesso ai documenti richiesti, già formulate nella decisione di rigetto della domanda iniziale, in parte reiterate nella decisione impugnata, EMA precisava ulteriormente che il diniego d’accesso doveva ritenersi giustificato in considerazione della circostanza che il documento richiesto contiene informazioni incluse anche nel modulo 3.2.S della domanda di rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio («AIC») di un farmaco ed altresì informazioni relative ad accordi contrattuali ed intese tra il titolare del PMF (Plasma Master File) e i centri, ribadendo pertanto la necessità di tutelare tali informazioni in quanto classificate come commercialmente confidenziali
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4(2) del regolamento (CE) n. 1049/2001
|
2. |
Secondo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione impugnata per sviamento di potere, per carenza, illogicità e contraddittorietà di motivazione.
|
3.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 371/27 |
Ricorso proposto il 7 settembre 2020 — Spisto/Commissione
(Causa T-572/20)
(2020/C 371/31)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Amanda Spisto (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del 24 settembre 2019 recante rigetto della sua domanda di riesame relativa al concorso EPSO/AD/371/19 — Field 1; |
— |
annullare, se necessario, la decisione del 26 maggio 2020 recante rigetto del reclamo; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’eccezione di illegittimità del bando di concorso in base al quale è stata adottata la decisione impugnata, in quanto quest’ultimo viola i principi di certezza del diritto, di trasparenza e di prevedibilità, non solo riguardo alla valutazione dei criteri di selezione, ma anche rispetto alla «pertinenza» che dev’essere valutata dai membri della commissione di concorso dell’EPSO nel contesto della fase di selezione in base ai titoli («Talent screener»). |
2. |
Secondo motivo, vertente sul difetto di motivazione della decisione impugnata. La ricorrente sostiene che la decisione impugnata non consentirebbe, successivamente alla decisione della commissione giudicatrice dell’EPSO, di valutare il modo in cui la valutazione è stata condotta, i criteri adottati e il modo in cui la pertinenza alle domande è stata apprezzata. |
3. |
Terzo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione che inficerebbe la decisione impugnata. |
3.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 371/28 |
Ricorso proposto il 14 settembre 2020 — MG / BEI
(Causa T-573/20)
(2020/C 371/32)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: MG (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato; |
di conseguenza:
— |
annullare la decisione della BEI dell’11 ottobre 2018 con la quale il ricorrente è stato privato del beneficio degli assegni familiari (tra cui, in particolare, le spese per l’asilo e per il dopo scuola indebitamente detratte dalla BEI dalla retribuzione del ricorrente fino al novembre 2019) e dei diritti pecuniari derivati (tra cui, in particolare, le agevolazioni fiscali e il rimborso delle spese mediche dei figli sostenute dal ricorrente); |
— |
per quanto necessario, annullare la lettera/decisione del 7 gennaio 2019 che respinge integralmente le domande del ricorrente; |
— |
per quanto necessario, annullare la decisione della BEI del 30 luglio 2020 che constata l'assenza di conciliazione e conferma la decisione dell'11 ottobre 2018; |
— |
risarcire i danni materiali e morali subiti dalla ricorrente; |
— |
condannare la convenuta a tutte le spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto ad essere sentito. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione. |
3. |
Terzo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione. In subordine, il ricorrente invoca un'eccezione di illegittimità delle disposizioni amministrative relative agli assegni familiari, in quanto contrarie ai principi di parità di trattamento e di proporzionalità. |
4. |
Quarto motivo, vertente, da un lato, sulla violazione dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU 1968, L 56, pag. 8) e, dall’altro, sull’errore manifesto di valutazione. |
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag. 39), sulla violazione dell'articolo 12 dello statuto del personale e sulla violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine. A sostegno di tale motivo, il ricorrente fa valere l'accesso illegittimo ai suoi dati personali, il rifiuto della convenuta di avviare un'indagine e il sostegno indebito di quest’ultima alla sua ex moglie. |
6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41 del regolamento del personale, sulla violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine. |
3.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 371/29 |
Ricorso proposto il 21 settembre 2020 — YP/Commissione
(Causa T-581/20)
(2020/C 371/33)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: YP (rappresentanti: J. Van Rossum e J.-N. Louis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione del 14 novembre 2019 di non promuovere la ricorrente al grado AD 14 per l’esercizio di promozione 2019; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 45 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»). La ricorrente rileva che la Commissione non ha tenuto conto della ricchezza di combinazioni linguistiche caratterizzante il profilo della ricorrente in sede di scrutinio per merito comparativo. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della presunzione d’innocenza. La ricorrente lamenta di essere stata automaticamente esclusa, con la decisione impugnata, dall’ambito dei funzionari promuovibili in applicazione di una prassi amministrativa consistente nel rimuovere automaticamente dall’elenco dei promuovibili i nomi di tutti i membri del personale nei cui confronti è in corso un’indagine o che hanno subito una sanzione amministrativa o disciplinare. Secondo la ricorrente, una pratica siffatta viola il principio della presunzione d’innocenza. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’accordo di composizione amichevole del 18 settembre 2019 intervenuto nelle cause T-562/18, YP/Commissione e T-563/18, YP/Commissione. La ricorrente ritiene che tale accordo obblighi le parti e che queste ultime siano tenute a rispettarne tutte le clausole. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 9, paragrafo 3, dell’allegato IX dello Statuto. La ricorrente considera che in forza di tale articolo, una stessa mancanza non può dar luogo a più di una sanzione disciplinare. Orbene, anche se l’esclusione automatica dall’elenco dei funzionari candidati a una promozione e dall’elenco dei funzionari promossi non costituisce, di per sé, una sanzione disciplinare, essa rappresenta comunque una conseguenza diretta dell’avvio di un’indagine, di un procedimento disciplinare o di una sanzione disciplinare. |
3.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 371/30 |
Ordinanza del Tribunale del 24 luglio 2020 — VG / Commissione
(Causa T-299/19) (1)
(2020/C 371/34)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
3.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 371/30 |
Ordinanza del Tribunale del 25 agosto 2020 — Repubblica ceca / Commissione
(Causa T-8/20) (1)
(2020/C 371/35)
Lingua processuale: il ceco
Il presidente della Decima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
3.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 371/30 |
Ordinanza del Tribunale del 25 agosto 2020 — Repubblica ceca / Commissione
(Causa T-76/20) (1)
(2020/C 371/36)
Lingua processuale: il ceco
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
3.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 371/30 |
Ordinanza del Tribunale del 25 agosto 2020 — Tempora / Parlamento
(Causa T-450/20) (1)
(2020/C 371/37)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.