ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 369

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
3 novembre 2020


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2020/C 369/01

Parere del Comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti formulato nella riunione del 15 marzo 2019 in relazione a un progetto di decisione concernente il caso AT.40411 Google Search (AdSense), Relatore: Croazia

1

2020/C 369/02

Parere del comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti formulato nella riunione del 19 marzo 2019 in relazione a un progetto di decisione concernente il caso AT.40411 Google Search (AdSense), Relatore: Croazia

2

2020/C 369/03

Relazione finale del Consigliere-auditore, Google Search (AdSense), (AT.40411)

3

2020/C 369/04

Sintesi della decisione della Commissione, del 20 marzo 2019, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE, [Caso AT.40411 — Google Search (AdSense)] [notificata con il numero C(2019) 2173]

6

2020/C 369/05

Tassi di cambio dell'euro — 30 ottobre 2020

11

2020/C 369/06

Tassi di cambio dell'euro — 2 novembre 2020

12

 

Corte dei conti

2020/C 369/07

Relazione speciale 23/2020, Ufficio europeo di selezione del personale: è tempo di adattare il processo di selezione all’evolversi delle esigenze in termini di assunzioni

13

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2020/C 369/08

Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

14


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2020/C 369/09

Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9985 — GardaWorld/G4S), Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

19

2020/C 369/10

Notifica preventiva di concentrazione, (caso M.9609 — Mann mobilia/Tessner Holding/Tejo/Roller) ( 1 )

21


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

3.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/1


Parere del Comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti formulato nella riunione del 15 marzo 2019 in relazione a un progetto di decisione concernente il caso AT.40411 Google Search (AdSense)

Relatore: Croazia

(2020/C 369/01)

1.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che, ai fini del presente caso, i mercati del prodotto rilevante sono il mercato della pubblicità nei motori di ricerca e il mercato dell'intermediazione pubblicitaria nei motori di ricerca.

2.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che, ai fini del presente caso, il mercato geografico rilevante della pubblicità nei motori di ricerca è il mercato nazionale.

3.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che, ai fini del presente caso, il mercato geografico rilevante per l'intermediazione pubblicitaria nei motori di ricerca è l'intero mercato SEE.

4.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che Google ha detenuto una posizione dominante sul mercato dell'intermediazione pubblicitaria nei motori di ricerca almeno dal 2006 al 2016.

5.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che la clausola di esclusiva nei contratti con i partner diretti di tutti i siti ha costituito un abuso della posizione dominante di Google nell'intero mercato del SEE per l'intermediazione pubblicitaria nei motori di ricerca ai sensi dell'articolo 102 TFUE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE.

6.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che la clausola di posizionamento premium di Google e quella relativa al numero minimo di annunci di Google ha costituito un abuso della posizione dominante di Google nell'intero mercato del SEE per l'intermediazione pubblicitaria nei motori di ricerca ai sensi dell'articolo 102 TFUE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE.

7.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che la clausola di autorizzazione degli annunci equivalenti di Google ha costituito un abuso della posizione dominante di Google nell'intero mercato del SEE per l'intermediazione pubblicitaria nei motori di ricerca ai sensi dell'articolo 102 TFUE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE.

8.   

Il comitato consultivo condivide la valutazione della Commissione secondo cui tutti i comportamenti succitati costituiscono un'infrazione unica e continuata.

9.   

Il comitato consultivo condivide la valutazione della Commissione riguardo alla durata della violazione quale indicata nel progetto di decisione.

10.   

Il comitato consultivo chiede alla Commissione di tenere conto delle osservazioni formulate nel corso della riunione.

11.   

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


3.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/2


Parere del comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti formulato nella riunione del 19 marzo 2019 in relazione a un progetto di decisione concernente il caso AT.40411 Google Search (AdSense)

Relatore: Croazia

(2020/C 369/02)

1.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla necessità di infliggere un’ammenda ai destinatari del progetto di decisione.

2.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che le entrate lorde di Google generate nel SEE dall’attività di intermediazione pubblicitaria nei motori di ricerca dovrebbero essere considerate ai fini del calcolo dell’importo di base dell’ammenda.

3.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi di base dell’ammenda fissata nel presente caso.

4.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che nel presente caso dovrebbe essere inflitta un’ulteriore ammenda («diritto di ingresso»).

5.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che, nel presente caso, non si applicano circostanze attenuanti né aggravanti.

6.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla necessità di applicare nel presente caso un coefficiente moltiplicatore di dissuasione.

7.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito all’importo definitivo dell’ammenda.

8.   

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


3.11.2020   

IT

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C 369/3


Relazione finale del Consigliere-auditore (1)

Google Search (AdSense)

(AT.40411)

(2020/C 369/03)

Introduzione

(1)

Il progetto di decisione riguarda la condotta dell'impresa che comprende Google LLC (ex Google Inc (2).) e Alphabet Inc (3). (di seguito collettivamente o singolarmente denominate, a seconda del contesto, «Google») in relazione a talune clausole degli accordi da essa sottoscritti con importanti siti web di terzi (publisher) che imponevano a quest'ultimi; i) di acquisire da Google la totalità o la maggior parte degli annunci pubblicitari collegati alle ricerche («annunci pubblicitari collegati alla ricerca»); ii) di riservare gli spazi più in vista delle loro pagine dei risultati della ricerca a un numero minimo di annunci pubblicitari collegati alla ricerca provenienti da Google; e iii) di chiedere l'autorizzazione di Google prima di modificare le modalità di visualizzazione degli annunci pubblicitari della concorrenza.

(2)

Il caso trae origine da varie denunce (4). La Commissione ha inizialmente avviato la procedura ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (5), per poi far ricorso alla procedura ex articolo 7 del regolamento (6).

Comunicazione degli addebiti

(3)

Il 14 luglio 2016, la Commissione ha trasmesso una comunicazione degli addebiti a Google Inc. e Alphabet Inc. nella quale esponeva le sue conclusioni preliminari secondo cui le clausole descritte al paragrafo (1) più sopra costituiscono infrazioni separate dell'articolo 102 TFUE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE, oltre a configurarsi come un'infrazione unica e continuata dell'articolo 102 TFUE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE (7).

(4)

Il 26 luglio 2016 Google ha ottenuto l'accesso a gran parte del fascicolo d'indagine consultabile su CD-ROM/DVD criptato (8). Nel settembre 2016 la direzione generale della Concorrenza («DG Concorrenza») ha organizzato una procedura di «sala dati» per talune informazioni sensibili che la Commissione aveva ottenuto da terzi. Google ha presentato una serie di richieste al consigliere-auditore a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, sollecitando l'accesso a documenti che erano stati trasmessi a Google in versione espunta. In tale contesto, Google si è dichiarata pronta ad accettarne, se del caso, una divulgazione limitata nell'ambito della procedura di sala dati o della «cerchia di riservatezza» (9). In seguito all'intervento del consigliere-auditore sono state divulgate versioni integrali, o con meno omissis, di molti di questi documenti, in alcuni casi mediante la procedura di sala dati o della cerchia di riservatezza. In relazione a un numero limitato dei documenti richiesti da Google il consigliere-auditore ha respinto la richiesta di Google, ritenendo che l'accesso alle parti espunte dei documenti non fosse necessario ai fini dell'effettivo esercizio, da parte di Google, del diritto ad essere sentita.

(5)

Google ha risposto alla comunicazione degli addebiti il 3 novembre 2016 (10) e non ha richiesto un'audizione orale.

Partecipazione dei denuncianti e dei terzi interessati

(6)

La Commissione ha ricevuto denunce inerenti al presente procedimento da parte di Ciao GmbH («Ciao») (11), Microsoft Corporation («Microsoft»), Expedia Inc. («Expedia»), Initiative for a Competitive Online Marketplace («ICOMP»), Tradecomet.com Ltd e la sua società madre Tradecomet LLC («TradeComet»), Deutsche Telekom AG («Deutsche Telekom») e Kelkoo SAS («Kelkoo») (12). Google ha trasmesso le proprie osservazioni per ciascuna di tali denunce. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004, i denuncianti interessati hanno ricevuto una versione non riservata della comunicazione degli addebiti.

(7)

Il consigliere-auditore ha ammesso al procedimento due terzi interessati che hanno dimostrato un interesse sufficiente a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003, dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004, e dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della decisione 2011/695/UE (13). La DG Concorrenza ha comunicato ai suddetti terzi, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004, la natura e l'oggetto del procedimento, dando loro la possibilità di presentare osservazioni per iscritto.

Lettere di esposizione dei fatti

(8)

Il 6 giugno 2017, la Commissione ha inviato a Google una prima «lettera di esposizione dei fatti» (la «prima lettera di esposizione dei fatti»). In quella data, è stato fornito a Google l'accesso al fascicolo successivamente alla comunicazione degli addebiti consultabile su CD criptato. Nel giugno 2017 è stata organizzata una procedura di sala dati.

(9)

Il 3 luglio 2017, Google ha risposto alla prima lettera di esposizione dei fatti.

(10)

L'11 dicembre 2017, la Commissione ha inviato a Google un'altra lettera di esposizione dei fatti (la «seconda lettera di esposizione dei fatti»). Lo stesso giorno, Google ha ottenuto un ulteriore accesso al fascicolo in relazione a tutti i documenti acquisiti dalla Commissione nel periodo intercorso tra la prima e la seconda lettera di esposizione dei fatti.

(11)

Il 15 gennaio 2018, Google ha risposto alla seconda lettera di esposizione dei fatti.

Resoconti delle riunioni e altre mozioni di procedura

(12)

Al ricevimento, rispettivamente della comunicazione degli addebiti e della prima lettera di esposizione dei fatti, e in seguito alla sentenza della Corte di giustizia nella causa Intel/Commissione (14), Google ha chiesto di avere accesso anche ai resoconti delle riunioni con i denuncianti o altri terzi più completi di quelli a cui aveva già avuto accesso.

(13)

Il consigliere-auditore ha respinto la prima e la seconda richiesta di Google ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 della decisione 2011/695/UE, in quanto, non sussistendo resoconti più dettagliati nel fascicolo della Commissione, non vi era luogo di dar seguito a una richiesta di accesso al fascicolo.

(14)

Prima della terza richiesta dei resoconti delle riunioni da parte di Google al consigliere-auditore, la DG Concorrenza aveva fornito, nel marzo 2018 dopo la succitata sentenza nella causa Intel/Commissione, una serie di verbali rivisti delle riunioni e delle chiamate intercorse fra la DG Concorrenza e i terzi, precisando che erano stati preparati a seguito dei contatti della DG Concorrenza con i terzi interessati. Google ha presentato ricorso al consigliere-auditore, sostenendo che la risposta era risultata insoddisfacente. Nella misura in cui la richiesta di Google concerneva una richiesta di ulteriore accesso al fascicolo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, per quanto concerne le restanti espunzioni dei resoconti rivisti forniti dalla DG Concorrenza, il consigliere-auditore ha disposto che la DG Concorrenza fornisse l'accesso alle versioni meno espunte di due resoconti delle chiamate (15). Per quanto concerne le restanti espunzioni, il consigliere-auditore riteneva che dovessero essere mantenute. Laddove la richiesta di Google potesse essere interpretata come intesa all'accesso ad altri documenti in possesso della Commissione, dopo aver verificato con la DG Concorrenza, il consigliere-auditore ha ritenuto tale richiesta priva di oggetto (16). Infine, per quanto riguarda il fatto che il materiale fornito con la risposta della DG Concorrenza soddisfacesse o no, nella misura applicabile, le disposizioni dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1/2003, come indicato nella sentenza della Corte di giustizia nella causa Intel/Commissione, il consigliere-auditore non aveva potere di sostituire mediante una decisione, a nome della Commissione, la valutazione della DG Concorrenza con un'altra valutazione. Ad ogni modo, sulla base delle informazioni disponibili e delle richieste avanzate al consigliere-auditore di fornire i verbali delle riunioni, non si ravvisa alcuna violazione dei diritti di difesa di Google che possa viziare di illegittimità il progetto di decisione.

(15)

Google sosteneva altresì che la Commissione avesse violato i suoi diritti di difesa, avendole impedito di verificare i calcoli sulla copertura del mercato contenuti nella seconda lettera di esposizione dei fatti, non avendo adottato una comunicazione degli addebiti supplementare e non avendo fornito motivazioni adeguate del perché la Commissione avesse fatto ricorso alla procedura ex articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 nel 2014, a seguito di precedenti tentativi di adottare una decisione sugli impegni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003. Il progetto di decisione respinge tali affermazioni. Il consigliere-auditore non ha ricevuto denunce dirette da parte di Google in merito a tali questioni e non ha indicazioni del fatto che il diritto di difesa di Google sia stato violato in tal senso.

Progetto di decisione

(16)

A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha esaminato il progetto di decisione, per verificare che esso riguardasse esclusivamente le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi, e ha concluso che così è stato.

(17)

Nel complesso il consigliere-auditore ritiene che nel presente procedimento l'esercizio effettivo dei diritti procedurali sia stato rispettato.

Bruxelles, 19 marzo 2019

Joos STRAGIER


(1)  Ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).

(2)  Nel settembre 2017, Google Inc. ha modificato la propria forma giuridica ed è diventata Google LLC.

(3)  Si tratta di una holding costituita nell'ambito della riorganizzazione dell'impresa, che detiene la totalità di Google LLC (ex Google Inc.) dal 2 ottobre 2015.

(4)  Un elenco completo dei denuncianti è riportato al paragrafo (6) di seguito.

(5)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

(6)  Già il 30 novembre 2010 la Commissione aveva avviato un procedimento nei confronti di Google Inc. ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18) («regolamento n. 773/2004»), in relazione a una serie di pratiche con il numero di caso AT.39740, da cui il presente caso è stato scorporato.

(7)  Contemporaneamente, Commissione ha anche avviato un procedimento a carico di Alphabet Inc.

(8)  L'accesso al fascicolo relativamente al caso AT.39740 era stato fornito in precedenza

(9)  Successivamente Google ha ritirato la propria richiesta per circa un quarto dei documenti pertinenti.

(10)  Nella lettera di accompagnamento alla sua risposta, Google ha dichiarato di riservarsi il diritto di integrare la propria risposta a seguito della risoluzione delle richieste in sospeso (e successive) rivolte al consigliere-auditore ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE. Google ha integrato la sua risposta con lettera datata 6 marzo 2017.

(11)  La denuncia di Ciao è stata trasmessa alla Commissione dal Bundeskartellamt (Germania) conformemente alla Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza (GU C 101, del 27.4.2004, pag. 43).

(12)  Le denunce di Microsoft e Ciao sono state ritirate il 21 aprile 2016.

(13)  La DG Concorrenza ha scritto ai terzi interessati nel caso AT.39740, comunicando loro che non sarebbero stati automaticamente ammessi al procedimento in questo caso e che, qualora fosse stata loro intenzione partecipare, avrebbero dovuto presentare domanda in tal senso dimostrando di avere un interesse sufficiente. Un richiedente non è stato ammesso a seguito della mancata risposta all'invito a fornire sufficienti precisazioni sul proprio interesse nel procedimento al fine di consentire al consigliere-auditore di valutarne la richiesta.

(14)  Sentenza del 6 settembre 2017 (C-413/14, EU:C:2017:632).

(15)  Google ha confermato in una e-mail inviata alla DG Concorrenza di non avere intenzione di presentare altre richieste rispetto ai materiali ricevuti, dato che le questioni pertinenti erano già state contemplate dalle precedenti richieste di Google.

(16)  La DG Concorrenza ha confermato al consigliere-auditore che la Commissione non era in possesso di altre versioni (non riservate) dei documenti che contenessero resoconti delle riunioni o delle chiamate intercorse ai fini della raccolta di informazioni concernenti l'oggetto delle indagini nel presente caso.


3.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/6


Sintesi della decisione della Commissione

del 20 marzo 2019

relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE

[Caso AT.40411 — Google Search (AdSense)]

[notificata con il numero C(2019) 2173]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2020/C 369/04)

Il 20 marzo 2019 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1) , con la presente la Commissione pubblica i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1.   INTRODUZIONE

1)

La decisione stabilisce che l’inclusione della clausola di esclusiva, della clausola di posizionamento premium e di numero minimo di annunci di Google e della clausola di autorizzazione degli annunci equivalenti di Google da parte di Google Inc. («Google») negli accordi sui servizi di Google conclusi con i suoi grandi clienti di servizi di intermediazione pubblicitaria nei motori di ricerca («partner diretti») ha violato l’articolo 102 TFUE e l’articolo 54 dell’accordo SEE.

2)

La decisione intima a Google di porre fine all’applicazione delle summenzionate clausole, nella misura in cui non lo abbia già fatto, e di astenersi dall’attuare qualsiasi misura avente oggetto o effetto equivalente. La decisione commina a Google Inc. un’ammenda per comportamento abusivo messo in atto dal 1 gennaio al 6 settembre 2016 e ad Alphabet Inc. («Alphabet») per comportamento abusivo messo in atto dal 2 ottobre 2015 al 6 settembr 2016.

2.   DEFINIZIONE DEL MERCATO E POSIZIONE DOMINANTE

3)

La decisione conclude che i mercati del prodotto rilevanti ai fini del presente caso sono il mercato della pubblicità nei motori di ricerca e il mercato dell’intermediazione pubblicitaria nei motori di ricerca.

4)

La decisione conclude che la fornitura di pubblicità collegata alle ricerche online costituisce un mercato del prodotto rilevante distinto in quanto non sostituibile con: i) la pubblicità offline; ii) la pubblicità online non collegata alle ricerche; e iii) i risultati di ricerche specializzate a pagamento. La decisione conclude che, date le specificità linguistiche e culturali che caratterizzano il comportamento degli operatori in questo mercato, la portata geografica del mercato è nazionale.

5)

La decisione conclude che il mercato dell’intermediazione pubblicitaria nei motori di ricerca costituisce un mercato del prodotto rilevante distinto in quanto vi è una limitata sostituibilità con: i) le vendite dirette online; e ii) i servizi di intermediazione pubblicitaria per la pubblicità online non collegata alle ricerche. La decisione conclude che il mercato dell’intermediazione pubblicitaria online nei motori di ricerca comprende tutto il territorio del SEE, poiché gli operatori in questo mercato sono in grado di adeguare i propri servizi sulla base delle specificità linguistiche e culturali degli Stati membri dell’UE o delle parti contraenti dell’accordo SEE in cui operano.

Posizione dominante di Google nei mercati nazionali di intermediazione pubblicitaria nei motori di ricerca

6)

La decisione conclude che Google ha detenuto una posizione dominante almeno nei seguenti mercati nazionali di intermediazione pubblicitaria nei motori di ricerca nel SEE e durante almeno i seguenti periodi:

fra il 2006 e il 2016 in Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito;

fra il 2007 e il 2016 in Norvegia e Polonia;

fra il 2008 e il 2016 in Ungheria, Romania e Svezia;

fra il 2009 e il 2016 in Finlandia e Slovenia;

fra il 2010 e il 2016 in Bulgaria e Slovacchia;

fra il 2011 e il 2016 in Cechia; e

fra il 1o luglio 2013 e il 2016 in Croazia.

7)

La presente conclusione si basa sulle quote di mercato detenute da Google e dai fornitori di pubblicità collegata alle ricerche online suoi concorrenti e sulle prove documentali che dimostrano che i mercati nazionali della pubblicità nei motori di ricerca nel SEE sono caratterizzati da notevoli ostacoli all’accesso e all’espansione. Tali ostacoli all’accesso e all’espansione comprendono i considerevoli investimenti necessari per entrare nel mercato, l’esistenza di effetti di rete e la mancanza di un potere dell’acquirente controbilanciante.

Posizione dominante di Google nell’intero mercato SEE di intermediazione pubblicitaria nei motori di ricerca.

8)

La decisione conclude che Google ha detenuto una posizione dominante nell’intero mercato SEE dell’intermediazione pubblicitaria nei motori di ricerca almeno dal 2006 al 2016.

9)

La presente conclusione si basa sulle quote di mercato detenute da Google e dagli intermediari suoi concorrenti fornitori di pubblicità nei motori di ricerca e sulle prove documentali che dimostrano che l’intero mercato SEE di intermediazione pubblicitaria nei motori di ricerca è caratterizzato da notevoli ostacoli all’accesso e all’espansione. Tali ostacoli all’accesso e all’espansione comprendono i considerevoli investimenti necessari per entrare nel mercato, l’esistenza di effetti di rete e la mancanza di potere dell’acquirente controbilanciante.

3.   ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

10)

La decisione conclude che dal 1o gennaio 2006 al 6 settembre 2016 Google ha violato l’articolo 102 del TFUE e l’articolo 54 dell’accordo SEE adottando tre distinti tipi di comportamento che insieme hanno costituito un’infrazione unica e continuata.

11)

In primo luogo, la decisione conclude che Google ha abusato della sua posizione dominante nell’intero mercato SEE dei servizi di intermediazione pubblicitaria nei motori di ricerca includendo la clausola di esclusività nei suoi accordi sui servizi di Google con i partner diretti aventi per oggetto la totalità degli spazi pubblicitari. Tale clausola imponeva ai partner diretti di procurarsi da Google la totalità o la maggior parte degli annunci pubblicitari collegati alle ricerche.

12)

In secondo luogo, la decisione conclude che Google ha abusato della sua posizione dominante nell’intero mercato SEE dei servizi di intermediazione pubblicitaria nei motori di ricerca includendo la clausola di posizionamento premium e di numero minimo di annunci di Google nei suoi accordi sui servizi di Google con i partner diretti. Questa clausola imponeva ai partner diretti di riservare a un numero minimo di annunci di Google gli spazi maggiormente in vista delle proprie pagine di visualizzazione dei risultati delle ricerche, oggetto del relativo accordo sui servizi di Google.

13)

In terzo luogo, la decisione conclude che Google ha abusato della sua posizione dominante nell’intero mercato SEE dei servizi di intermediazione pubblicitaria nei motori di ricerca, includendo la clausola di autorizzazione degli annunci equivalenti nei suoi accordi sui servizi di Google con i partner diretti, che imponeva ai partner diretti di chiedere l’autorizzazione di Google prima di effettuare modifiche nella visualizzazione degli annunci pubblicitari collegati alle ricerche dei motori di ricerca concorrenti sui siti web oggetto del relativo accordo sui servizi di Google.

Abuso di posizione dominante da parte di Google: la clausola di esclusività

14)

La decisione conclude che, fra il 1o gennaio 2006 e il 31 marzo 2016, l’inclusione della clausola di esclusiva negli accordi sui servizi di Google con i partner diretti aventi per oggetto la totalità dei loro spazi pubblicitari ha costituito un abuso della posizione dominante da parte di Google nell’intero mercato SEE dei servizi di intermediazione pubblicitaria nei motori di ricerca.

15)

In primo luogo, la decisione conclude che l’inclusione della clausola di esclusiva negli accordi sui servizi di Google con partner diretti il cui contratto aveva per oggetto la totalità degli spazi pubblicitari costituiva un obbligo di fornitura esclusiva. La decisione precisa che la clausola di esclusiva imponeva ai partner diretti di procurarsi da Google la totalità degli annunci pubblicitari collegati alle ricerche per i siti web oggetto degli accordi sui servizi di Google e che i partner diretti non avevano il diritto di rimuovere siti web inseriti nell’accordo senza l’autorizzazione di Google.

16)

In secondo luogo, la decisione conclude che l’inclusione della clausola di esclusiva negli accordi sui servizi di Google con i partner diretti il cui contratto aveva per oggetto la totalità degli spazi pubblicitari degli stessi è stata in grado di limitare la concorrenza, in quanto: i) ha impedito ai suddetti partner diretti di procurarsi annunci pubblicitari di concorrenti; ii) ha impedito ai fornitori di servizi di intermediazione pubblicitaria nei motori di ricerca concorrenti di accedere a una parte consistente dell’intero mercato SEE dell’intermediazione pubblicitaria nei motori di ricerca; iii) può aver impedito l’innovazione; iv) ha aiutato Google a mantenere e rafforzare la sua posizione dominante in ciascun mercato nazionale della pubblicità collegata alle ricerche online nel SEE, fatta eccezione per il Portogallo; e v) può aver danneggiato i consumatori.

17)

In terzo luogo, la decisione conclude che Google non ha dimostrato che l’inclusione della clausola di esclusiva negli accordi sui servizi di Google con i partner diretti il cui contratto aveva per oggetto la totalità degli spazi pubblicitari degli stessi fosse oggettivamente giustificata o che l’effetto preclusivo fosse controbilanciato, o anche superato, da vantaggi in termini di efficienza che andassero anche a beneficio dei consumatori. In particolare, la decisione conclude che Google non ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che l’inclusione della clausola di esclusiva fosse necessaria per sostenere gli investimenti specifici dei propri clienti in quei partner diretti e giustificare l’investimento necessario per condurre, mantenere e migliorare la qualità della propria piattaforma di intermediazione pubblicitaria nei motori di ricerca.

Abuso di posizione dominante da parte di Google: la clausola di posizionamento premium e di numero minimo di annunci di Google

18)

La decisione conclude che tra il 31 marzo 2009 e il 6 settembre 2016 l’inclusione della clausola di posizionamento premium e di numero minimo di annunci di Google negli accordi sui servizi di Google con i partner diretti ha costituito un abuso di posizione dominante da parte di Google nell’intero mercato SEE dei servizi di intermediazione pubblicitaria nei motori di ricerca.

19)

In primo luogo, la decisione conclude che l’inclusione della clausola di posizionamento premium di Google e di numero minimo di annunci di Google negli accordi sui servizi di Google con i partner diretti ha comportato l’obbligo per questi ultimi di riservare agli annunci pubblicitari di Google gli spazi più in vista e quindi più redditizi sulle proprie pagine dei risultati della ricerca e di astenersi dal posizionare gli annunci pubblicitari di motori di ricerca concorrenti in prossimità o al di sopra degli annunci pubblicitari di Google. La decisione rileva che la redditività di un annuncio pubblicitario collegato alla ricerca dipende dal suo posizionamento sulla pagina dei risultati della ricerca; ad esempio lo spazio al di sopra dei risultati di ricerca organici costituisce la posizione più redditizia, in quanto è più probabile che i consumatori clicchino sugli annunci posizionati sopra i risultati organici.

20)

In secondo luogo, la decisione conclude che l’inclusione della clausola di posizionamento premium e di numero minimo di annunci di Google negli accordi sui servizi di Google con i partner diretti ha obbligato questi ultimi a riempire lo spazio più in vista delle loro pagine dei risultati della ricerca con un numero minimo di annunci pubblicitari di Google. Di conseguenza, i partner diretti che volevano acquisire solo un numero limitato di annunci pubblicitari erano obbligati a procurarseli totalmente da Google.

21)

In terzo luogo, la decisione conclude che l’inclusione della clausola di posizionamento premium e di numero minimo di annunci di Google negli accordi sui servizi di Google con i partner diretti è stata in grado di limitare la concorrenza, in quanto: i) ha impedito ai partner diretti di procurarsi annunci pubblicitari dalla concorrenza; ii) ha impedito ai fornitori di servizi di intermediazione pubblicitaria nei motori di ricerca concorrenti di accedere a una parte consistente dell’intero mercato SEE dell’intermediazione pubblicitaria nei motori di ricerca; iii) può aver impedito l’innovazione; iv) ha aiutato Google a mantenere e rafforzare la sua posizione dominante in ciascun mercato nazionale della pubblicità collegata alle ricerche nei motori di ricerca nel SEE, fatta eccezione per il Portogallo; e v) può aver danneggiato i consumatori.

22)

In quarto luogo, la decisione conclude che Google non ha dimostrato che l’inclusione della clausola di posizionamento premium e di numero minimo di annunci di Google negli accordi sui servizi di Google con i partner diretti fosse oggettivamente giustificata o che l’effetto preclusivo fosse controbilanciato, o anche superato, da vantaggi in termini di efficienza che andassero anche a beneficio dei consumatori. In particolare, la decisione conclude che Google non ha fornito prove documentali sufficienti a dimostrare che l’inclusione della clausola di posizionamento premium e di numero minimo di annunci di Google negli accordi sui servizi di Google coi partner diretti fosse necessaria per giustificare gli investimenti specifici dei suoi clienti nei partner diretti e a mantenere la rilevanza degli annunci pubblicitari di Google.

Abuso di posizione dominante da parte di Google: la clausola di autorizzazione di annunci equivalenti

23)

La decisione conclude che fra il 31 marzo 2009 e il 6 settembre 2016 l’inclusione della clausola di autorizzazione di annunci equivalenti negli accordi sui servizi di Google con i partner diretti ha costituito un abuso della posizione dominante da parte di Google nell’intero mercato SEE dei servizi di intermediazione pubblicitaria nei motori di ricerca.

24)

In primo luogo, la decisione conclude che l’inclusione della clausola di autorizzazione degli annunci equivalenti negli accordi sui servizi di Google con i partner diretti ha imposto a questi ultimi di richiedere l’autorizzazione di Google prima di modificare le modalità di visualizzazione degli annunci pubblicitari della concorrenza.

25)

In secondo luogo, la decisione conclude che l’inclusione della clausola di autorizzazione degli annunci equivalenti negli accordi sui servizi di Google con i partner diretti è stata in grado di limitare la concorrenza, in quanto: i) ha impedito ai partner diretti di procurarsi annunci pubblicitari dalla concorrenza; ii) ha impedito ai fornitori di servizi di intermediazione pubblicitaria nei motori di ricerca concorrenti di accedere a una parte consistente dell’intero mercato SEE dell’intermediazione pubblicitaria nei motori di ricerca; iii) può aver impedito l’innovazione; iv) ha contribuito a far mantenere a Google la sua posizione dominante; e v) può aver danneggiato i consumatori.

26)

In terzo luogo, la decisione conclude che Google non ha dimostrato che l’inclusione della clausola di autorizzazione di annunci equivalenti di Google negli accordi sui servizi di Google con i partner diretti fosse oggettivamente giustificata o che l’effetto preclusivo fosse controbilanciato, o anche superato, da vantaggi in termini di efficienza che andassero anche a beneficio dei consumatori. In particolare, la decisione conclude che Google non ha fornito prove documentali sufficienti a dimostrare che i partner diretti dovessero essere i primi responsabili della conformità degli annunci pubblicitari concorrenti agli standard di qualità di Google, e non ha fornito prove documentali sufficienti del fatto che la clausola di autorizzazione di annunci equivalenti fosse necessaria per evitare pratiche ingannevoli nei siti che visualizzavano anche annunci pubblicitari del motore di ricerca Google.

Effetto sugli scambi

27)

La decisione conclude che il comportamento di Google pregiudica in modo sensibile gli scambi fra gli Stati membri dell’UE e tra le parti contraenti dell’accordo SEE.

Durata

28)

La decisione conclude che la durata dell’infrazione unica e continuata è stata di 10 anni, otto mesi e sei giorni. Per quanto concerne Google, la data di inizio dell’infrazione unica e continuata è stata il 1o gennaio 2006 e la data di fine il 6 settembre 2016. Per quanto concerne Alphabet, la data di inizio dell’infrazione unica e continuata è stata il 2 ottobre 2015 e la data di fine il 6 settembre 2016.

Misure correttive

29)

La decisione conclude che Google ed Alphabet sono tenute a porre fine all’abuso ovvero, nella misura in cui non lo abbiano già fatto, astenersi da qualsiasi atto o comportamento avente oggetto o effetto identico o analogo.

30)

Di conseguenza, Google e Alphabet non possono: i) subordinare l’acquisizione di annunci pubblicitari da Google a condizioni scritte o non scritte che vincolino i partner diretti a riservare agli annunci pubblicitari di Google lo spazio più in vista delle proprie pagine di visualizzazione dei risultati delle ricerche oggetto del relativo accordo sui servizi di Google; ii) subordinare l’acquisizione di annunci pubblicitari di Google a condizioni scritte o non scritte che vincolino i partner diretti a riservare a un numero minimo di annunci di Google gli spazi maggiormente in vista delle proprie pagine di visualizzazione dei risultati delle ricerche oggetto del relativo accordo; iii) subordinare la stipula degli accordi sui servizi di Google all’accettazione da parte dei partner diretti di condizioni scritte o non scritte che vincolino gli stessi a richiedere l’autorizzazione di Google prima di modificare le modalità di visualizzazione degli annunci pubblicitari della concorrenza; e iv) penalizzare o minacciare i partner diretti che decidono di procurarsi annunci pubblicitari dalla concorrenza.

4.   AMMENDA

31)

L’ammenda inflitta ad Alphabet Inc. e Google Inc. per il comportamento abusivo posto in atto è calcolata sulla base dei principi fissati negli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003. La decisione conclude che l’importo finale dell’ammenda inflitta ad Alphabet Inc. e Google Inc. è pari a: 1 494 459 000 EUR, di cui 130 135 475 EUR in solido con Alphabet Inc.

(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).


3.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/11


Tassi di cambio dell'euro (1)

30 ottobre 2020

(2020/C 369/05)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1698

JPY

yen giapponesi

122,36

DKK

corone danesi

7,4466

GBP

sterline inglesi

0,90208

SEK

corone svedesi

10,3650

CHF

franchi svizzeri

1,0698

ISK

corone islandesi

164,40

NOK

corone norvegesi

11,0940

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,251

HUF

fiorini ungheresi

367,45

PLN

zloty polacchi

4,6222

RON

leu rumeni

4,8725

TRY

lire turche

9,7940

AUD

dollari australiani

1,6563

CAD

dollari canadesi

1,5556

HKD

dollari di Hong Kong

9,0706

NZD

dollari neozelandesi

1,7565

SGD

dollari di Singapore

1,5952

KRW

won sudcoreani

1 324,20

ZAR

rand sudafricani

19,0359

CNY

renminbi Yuan cinese

7,8158

HRK

kuna croata

7,5748

IDR

rupia indonesiana

17 108,33

MYR

ringgit malese

4,8588

PHP

peso filippino

56,635

RUB

rublo russo

92,4606

THB

baht thailandese

36,439

BRL

real brasiliano

6,7607

MXN

peso messicano

24,8416

INR

rupia indiana

87,1115


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


3.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/12


Tassi di cambio dell'euro (1)

2 novembre 2020

(2020/C 369/06)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1652

JPY

yen giapponesi

121,93

DKK

corone danesi

7,4455

GBP

sterline inglesi

0,90053

SEK

corone svedesi

10,3625

CHF

franchi svizzeri

1,0695

ISK

corone islandesi

163,50

NOK

corone norvegesi

11,1128

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,131

HUF

fiorini ungheresi

366,24

PLN

zloty polacchi

4,6018

RON

leu rumeni

4,8674

TRY

lire turche

9,8332

AUD

dollari australiani

1,6533

CAD

dollari canadesi

1,5466

HKD

dollari di Hong Kong

9,0327

NZD

dollari neozelandesi

1,7565

SGD

dollari di Singapore

1,5903

KRW

won sudcoreani

1 320,61

ZAR

rand sudafricani

18,8972

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7962

HRK

kuna croata

7,5695

IDR

rupia indonesiana

17 064,82

MYR

ringgit malese

4,8443

PHP

peso filippino

56,407

RUB

rublo russo

93,7450

THB

baht thailandese

36,249

BRL

real brasiliano

6,6916

MXN

peso messicano

24,7327

INR

rupia indiana

86,7555


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Corte dei conti

3.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/13


Relazione speciale 23/2020

«Ufficio europeo di selezione del personale: è tempo di adattare il processo di selezione all’evolversi delle esigenze in termini di assunzioni»

(2020/C 369/07)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale 23/2020: «Ufficio europeo di selezione del personale: è tempo di adattare il processo di selezione all’evolversi delle esigenze in termini di assunzioni».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

3.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/14


Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(2020/C 369/08)

BANDO DI GARA PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DI UNA CONCESSIONE PER LA PROSPEZIONE E LA RICERCA DI GIACIMENTI DI PETROLIO E GAS NATURALE E PER L'ESTRAZIONE DI PETROLIO E GAS NATURALE DA GIACIMENTI

SEZIONE I: BASE GIURIDICA

1.

Articolo 49ec, paragrafo 2, della legge geologica e mineraria del 9 giugno 2011 (Gazzetta ufficiale polacca del 2020, punto 1064 e successive modifiche)

2.

Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU UE L 164 del 30.6.1994, pag. 3; GU UE, edizione speciale polacca, serie 6, vol. 2, pag. 262)

SEZIONE II: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Nome: Ministerstwo Środowiska (Ministero dell'Ambiente)

Indirizzo postale:

ul. Wawelska 52/54

00-922 Varsavia

POLONIA

Tel. +48 223692449

Fax +48 223692460;

Indirizzo internet: www.gov.pl/web/srodowisko

SEZIONE III: OGGETTO DELLA PROCEDURA

1)   Informazioni relative alla presentazione delle offerte ai fini dell'attribuzione di una concessione:

L'amministrazione aggiudicatrice ha ricevuto una domanda per l'attribuzione di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell'area di «Żarówka».

2)   Settore di attività per il quale deve essere attribuita la concessione

Concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell'area di «Żarówka», parte dei blocchi 374, 375, 394, 395 e 415.

3)   Territori entro i cui confini viene svolta l'attività

I confini dell'area cui si riferisce l'appalto sono definiti dalle linee che congiungono i punti secondo le seguenti coordinate del sistema PL-1992:

Punto

X [PL-1992]

Y [PL-1992]

1

270 540,043

672 311,742

2

249 443,453

672 878,103

3

245 290,899

669 473,151

4

240 958,636

665 921,830

5

237 577,757

665 495,763

6

237 410,575

650 413,455

7

239 417,422

650 357,023

8

238 508,655

648 788,837

9

243 613,841

646 403,423

10

249 610,064

642 378,845

11

272 901,839

642 324,883

12

275 644,856

655 439,420

13

281 714,994

660 677,582

14

281 732,174

663 835,806

15

277 531,651

670 376,646

16

271 201,938

670 339,108

ad esclusione delle aree n. 1-3, i cui confini sono definiti dalle seguenti coordinate del sistema PL-1992:

 

area n. 1:

Punto

X [PL-1992]

Y [PL-1992]

1

253 717,84

659 764,02

2

251 939,39

662 811,64

3

250 457,41

663 851,33

4

249 458,27

663 878,05

5

249 431,37

662 878,69

6

250 913,54

661 839,11

7

252 329,78

659 091,17

 

area n. 2:

Punto

X [PL-1992]

Y [PL-1992]

1

243 841,27

652 408,86

2

243 704,28

652 859,09

3

242 160,78

653 402,84

4

241 942,54

652 079,84

5

242 104,56

650 665,63

6

242 538,42

650 063,90

7

242 988,25

650 051,86

 

area n. 3:

Punto

X [PL-1992]

Y [PL-1992]

1

239 836

658 121

2

239 517

658 892

3

240 337

660 407

4

240 349

661 365

5

239 838

661 533

6

239 595

660 944

7

238 995

661 013

8

238 365

660 292

9

238 360

660 175

10

238 425

659 983

11

239 673

660 009

12

239 103

658 799

13

239 277

658 137

La superficie della proiezione verticale dell'area è di 1 072,40 km2.

Ubicazione amministrativa:

regione della Piccola Polonia

distretto di Dąbrowa: comunità rurali di Mędrzechów, Radgoszcz, Olesno, comunità rurali e comuni di Szczucin, Dąbrowa Tarnowska,

distretto di Tarnów: comunità rurali di Lisia Góra, Tarnów, Skrzyszów;

regione dei Precarpati;

distretto di Tomaszów, comunità rurali di Borowa, Czermin, Wadowice Górne, Mielec, comunità rurali e comuni di Radomyśl Wielki, Przecław,

distretto di Dębica, comunità rurali di Żyraków, Czarna, comunità rurale e comune di Pilzno.

4)   Termine per la presentazione delle domande per l'attribuzione della concessione da parte degli altri enti interessati all'attività oggetto della concessione (almeno 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea)

Le domande per l'attribuzione della concessione devono pervenire alla sede del ministero dell'Ambiente non oltre le ore 12 (CET/CEST) ed entro 180 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

5)   Criteri per la valutazione e la ponderazione delle offerte stabiliti dall'articolo 49k, paragrafo 1, 1a e 3 della legge geologica e mineraria

Le domande ricevute saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

 

30 %: portata e calendario dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie;

 

20 %: portata e calendario del prelievo obbligatorio di campioni ottenuti nel corso delle operazioni geologiche ed in particolare del carotaggio;

 

20 %: capacità finanziarie che offrano una garanzia adeguata per quanto riguarda la realizzazione delle attività relative alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all'estrazione di idrocarburi da giacimenti e, in particolare, le fonti e le modalità di finanziamento dell'attività prevista, compresa la ripartizione tra fondi propri e finanziamenti esterni;

 

20 % la tecnologia proposta per la conduzione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie;

 

5 %: capacità tecniche per la realizzazione delle attività relative alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all'estrazione di idrocarburi da giacimenti e, in particolare, la disponibilità di un potenziale adeguato di risorse tecniche, organizzative, logistiche e umane (di cui il 2 % destinato alla collaborazione nell'ambito dello sviluppo e della messa in pratica di soluzioni innovative per la prospezione, la ricerca e l'estrazione di idrocarburi da giacimenti con enti di ricerca scientifica che svolgono ricerche sulla geologia della Polonia; strumenti di analisi, tecnologie e metodi per la prospezione dei giacimenti, che tengano conto della specificità delle condizioni geologiche della Polonia e che possano essere ad esse applicati, in base all'articolo 49ka, paragrafo 1, della legge geologica e mineraria).

 

5 %: esperienza acquisita nella realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all'estrazione di idrocarburi da giacimenti, nonché all'estrazione di idrocarburi da giacimenti, che garantisca la sicurezza delle attività, la protezione della vita e della salute umana e animale e la tutela dell'ambiente.

Se, al termine della valutazione delle offerte sulla base dei criteri di cui sopra, due o più offerte ottengono lo stesso punteggio, il criterio supplementare utilizzato per operare una scelta definitiva tra le offerte è l'importo della remunerazione per l'usufrutto minerario dovuta per la fase di prospezione e ricerca.

SEZIONE IV INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

IV.1)   Le offerte devono essere inviate a:

Ministerstwo Środowiska (Ministero dell'Ambiente)

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (dipartimento di «Geologia e concessioni geologiche»)

ul. Wawelska 52/54

00-922 Varsavia

POLONIA

IV.2)   Per ulteriori informazioni consultare:

il sito Internet del ministero dell'Ambiente: https://www.gov.pl/web/srodowisko

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (dipartimento di «Geologia e concessioni geologiche»)

Ministerstwo Środowiska (Ministero dell'Ambiente)

ul. Wawelska 52/54

00-922 Varsavia

POLONIA

Tel. +48 225792449

Fax +48 225792460

E-mail: sekretariat.dgk@srodowisko.gov.pl

IV.3)   Decisione di qualificazione

Le domande per l'attribuzione della concessione possono essere presentate da entità che siano state oggetto di una decisione favorevole nella procedura di qualificazione conformemente all'articolo 49a, paragrafo 17, della legge geologica e mineraria.

IV.4)   Importo minimo della remunerazione per la costituzione del diritto di usufrutto minerario

L'importo minimo della remunerazione per la costituzione del diritto di usufrutto minerario per l'area di «Żarówka» per il periodo quinquennale di base della fase di prospezione e ricerca è di 245 740,46 PLN (in lettere: duecentoquarantacinquemilasettecentoquaranta zloty e quarantasei groszy) all'anno. L'indicizzazione della remunerazione per l'usufrutto minerario per la prospezione e la ricerca di minerali è effettuata sulla base degli indici annuali dei prezzi delle merci e dei servizi di consumo stabiliti per il periodo che va dalla stipula del contratto all'anno che precede il termine per il versamento della remunerazione, pubblicati dal Presidente dell'Ufficio statistico centrale di Stato sul Monitor Polski (Gazzetta ufficiale polacca).

IV.5)   Attribuzione della concessione e stabilimento dei diritti di sfruttamento minerario

Dopo aver ottenuto il parere o l'accordo come previsto dalla legge geologica e mineraria, l'amministrazione aggiudicatrice attribuisce la concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di idrocarburi e l'estrazione di idrocarburi:

1)

a favore dell'entità la cui domanda di attribuzione della concessione ha ottenuto il punteggio più alto, o

2)

nel caso in cui il punteggio più alto sia stato ottenuto da una domanda di attribuzione della concessione presentata congiuntamente da più entità — a seguito della notifica all'amministrazione aggiudicatrice di un accordo di cooperazione — a favore delle parti che hanno concluso tale accordo

e contestualmente rifiuta di attribuire la concessione ad altre entità (articolo 49ee, paragrafo 1, della legge geologica e mineraria).

L'amministrazione aggiudicatrice conclude un accordo per la concessione dello sfruttamento minerario con l'entità la cui domanda di attribuzione della concessione ha ottenuto il punteggio più alto e, nel caso in cui il punteggio più alto sia stato ottenuto da una domanda di attribuzione della concessione presentata congiuntamente da più entità, con tutte queste entità (articolo 49ee, paragrafo 2, della legge geologica e mineraria). Per poter effettuare le attività di prospezione e la ricerca dei giacimenti di idrocarburi e di estrazione di idrocarburi sul territorio della Polonia, l'impresa che si aggiudica l'appalto deve essere in possesso dei diritti di sfruttamento minerario e di una concessione.

IV.6)   Requisiti che devono essere soddisfatti dalla domanda di attribuzione della concessione e dai documenti richiesti al richiedente

Gli elementi che devono far parte della domanda di attribuzione della concessione sono definiti all'articolo 49eb della legge geologica e mineraria.

In vista dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche, è opportuno identificare l'età delle formazioni geologiche (obiettivo geologico) in cui saranno realizzati tali lavori.

IV.7)   Categoria minima per la prospezione dei giacimenti

La categoria minima per la prospezione dei giacimenti di petrolio e gas naturale nell'area di «Żarówka» è la categoria C.

Per il ministro

Ministero dell'Ambiente


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

3.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/19


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9985 — GardaWorld/G4S)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 369/09)

1.   

In data 23 ottobre 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Garda World Security Corporation ("GardaWorld", Canada), controllata da BC Partners LLP (Regno Unito) e Stephan Crétier, un cittadino canadese,

G4S plc ("G4S", Regno Unito).

GardaWorld acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di G4S.

La concentrazione è effettuata mediante offerta pubblica annunciata in data 30 settembre 2020.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

GardaWorld: impresa operante nel settore dei servizi di sicurezza e di cassa che offre servizi di sicurezza fisica, soluzioni per la gestione end-to-end del contante e servizi di gestione dei rischi di sicurezza;

G4S: impresa globale integrata del settore della sicurezza che offre un'ampia gamma di servizi di sicurezza a livello mondiale.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9985 — GardaWorld/G4S

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il "regolamento sulle concentrazioni").

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


3.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/21


Notifica preventiva di concentrazione

(caso M.9609 — Mann mobilia/Tessner Holding/Tejo/Roller)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 369/10)

1.   

In data 23 ottobre 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Mann Mobilia Beteiligungs GmbH («Mann mobilia», Germania), controllata da XXXLutz KG,

Tessner Holding KG («Tessner Holding», Germania),

Tejo Möbel Management Holding GmbH & Co. KG («Tejo», Germania), attualmente controllata da Tessner Holding,

Roller GmbH & Co. KG («Roller», Germania), attualmente controllata da Tessner Holding.

Mann Mobilia e Tessner Holding acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Tejo e Roller.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Mann Mobilia: controllata del gruppo XXXLutz-Group, che opera nel commercio al dettaglio di mobili, oggetti di arredamento e articoli per la casa in diversi paesi europei;

Tessner Holding: società madre del gruppo Tessner, che opera prevalentemente nel commercio al dettaglio di mobili, oggetti di arredamento e articoli per la casa in Germania, anche attraverso Tejo e Roller.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9609 — Mann Mobilia/Tessner Holding/Tejo/Roller

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).