ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 363

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
28 ottobre 2020


Sommario

pagina

 

 

PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2018-2019
Sedute dal 12 al 15 novembre 2018
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 346 del 11.10.2019 .
TESTI APPROVATI
Sedute del 28 e 29 novembre 2018
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 397 del 22.11.2019 .
TESTI APPROVATI

1


 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Martedì 13 novembre 2018

2020/C 363/01

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 2018 sull'assistenza UE allo sviluppo nel settore dell'istruzione (2018/2081(INI))

2

2020/C 363/02

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 2018 sullo Stato di diritto in Romania (2018/2844(RSP))

8

2020/C 363/03

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 2018 su norme minime per le minoranze nell'UE (2018/2036(INI))

13

2020/C 363/04

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 2018 sulla digitalizzazione al servizio dello sviluppo: ridurre la povertà per mezzo della tecnologia (2018/2083(INI))

27

 

Mercoledì 14 novembre 2018

2020/C 363/05

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 Esportazione di armi: applicazione della posizione comune 2008/944/PESC (2018/2157(INI))

36

2020/C 363/06

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 sulla necessità di un meccanismo globale dell'UE per la protezione della democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (2018/2886(RSP))

45

2020/C 363/07

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 sull'applicazione dell'accordo di associazione tra l'UE e la Georgia (2017/2282(INI))

49

2020/C 363/08

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 sull'applicazione dell'accordo di associazione tra l'UE e la Moldova (2017/2281(INI))

58

 

Giovedì 15 novembre 2018

2020/C 363/09

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2018 sul Vietnam, in particolare la situazione dei prigionieri politici (2018/2925(RSP))

66

2020/C 363/10

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2018 sulla situazione dei diritti umani a Cuba (2018/2926(RSP))

70

2020/C 363/11

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2018 sulla situazione dei diritti umani in Bangladesh (2018/2927(RSP))

75

2020/C 363/12

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2018 sui servizi di assistenza nell'UE per una migliore parità di genere (2018/2077(INI))

80

2020/C 363/13

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2018 sulla malattia di Lyme (borreliosi) (2018/2774(RSP))

94

 

Giovedì 29 novembre 2018

2020/C 363/14

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione riguardo alla concessione di un'autorizzazione per alcuni usi di dicromato di sodio a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) (D058762/01 — 2018/2929(RSP))

98

2020/C 363/15

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sullo scandalo cum-ex: criminalità finanziaria e lacune del vigente quadro giuridico (2018/2900(RSP))

102

2020/C 363/16

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sul ruolo dell'ente tedesco per la tutela dei minori (Jugendamt) nelle controversie familiari transfrontaliere (2018/2856(RSP))

107

2020/C 363/17

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sull'OMC: la via da seguire (2018/2084(INI))

113

2020/C 363/18

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sulla relazione 2018 della Commissione sulla Serbia (2018/2146(INI))

119

2020/C 363/19

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sulla relazione 2018 della Commissione sul Kosovo (2018/2149(INI))

127

2020/C 363/20

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sulla relazione 2018 della Commissione concernente l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (2018/2145(INI))

135

2020/C 363/21

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sulla relazione 2018 della Commissione sull'Albania (2018/2147(INI))

146

2020/C 363/22

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sulla relazione 2018 della Commissione sul Montenegro (2018/2144(INI))

155

2020/C 363/23

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sulla situazione delle donne con disabilità (2018/2685(RSP))

164

 

RACCOMANDAZIONI

 

Parlamento europeo

 

Giovedì 29 novembre 2018

2020/C 363/24

Raccomandazione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulla difesa della libertà accademica nell'azione esterna dell'UE (2018/2117(INI))

173


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

 

Mercoledì 14 novembre 2018

2020/C 363/25

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 — posizione del Parlamento in vista di un accordo (COM(2018)0322 — C8-0000/2018 — 2018/0166R(APP))

179


 

III   Atti preparatori

 

PARLAMENTO EUROPEO

 

Martedì 13 novembre 2018

2020/C 363/26

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 2018 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Lettonia (COM(2018)0658 — C8-0416/2018 — 2018/2230(BUD))

232

2020/C 363/27

P8_TA(2018)0442
Efficienza energetica ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 novembre 2018 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (COM(2016)0761 — C8-0498/2016 — 2016/0376(COD))
P8_TC1-COD(2016)0376
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 novembre 2018 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica

235

2020/C 363/28

P8_TA(2018)0443
Governance dell'Unione dell'energia ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 novembre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 (COM(2016)0759 — C8-0497/2016 — 2016/0375(COD))
P8_TC1-COD(2016)0375
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 novembre 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013

236

2020/C 363/29

P8_TA(2018)0444
Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 novembre 2018 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (COM(2016)0767 — C8-0500/2016 — 2016/0382(COD))
P8_TC1-COD(2016)0382
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 novembre 2018 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

238

2020/C 363/30

P8_TA(2018)0445
Piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 novembre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock (COM(2017)0097 — C8-0095/2017 — 2017/0043(COD))
P8_TC1-COD(2017)0043
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 novembre 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock

240

 

Mercoledì 14 novembre 2018

2020/C 363/31

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (COM(2018)0398 — C8-0316/2018 — 2018/0222(NLE))

257

2020/C 363/32

P8_TA(2018)0452
Conferire alle autorità garanti della concorrenza poteri di applicazione più efficace e assicurare il corretto funzionamento del mercato interno ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno (COM(2017)0142 — C8-0119/2017 — 2017/0063(COD))
P8_TC1-COD(2017)0063
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 novembre 2018 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno

258

2020/C 363/33

P8_TA(2018)0453
Codice europeo delle comunicazioni elettroniche ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (COM(2016)0590 — C8-0379/2016 — 2016/0288(COD))
P8_TC1-COD(2016)0288
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 novembre 2018 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)

260

2020/C 363/34

P8_TA(2018)0454
Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (COM(2016)0591 — C8-0382/2016 — 2016/0286(COD))
P8_TC1-COD(2016)0286
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 novembre 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009

262

2020/C 363/35

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 novembre 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi (COM(2018)0284 — C8-0197/2018 — 2018/0143(COD))

264

 

Giovedì 15 novembre 2018

2020/C 363/36

P8_TA(2018)0462
Diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 novembre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione) (COM(2017)0548 — C8-0324/2017 — 2017/0237(COD))
P8_TC1-COD(2017)0237
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 novembre 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

296

2020/C 363/37

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 15 novembre 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione) (COM(2018)0144 — C8-0124/2018 — 2018/0070(COD))

348

 

Giovedì 29 novembre 2018

2020/C 363/38

P8_TA(2018)0466
Applicazione della norma Euro 5 per l’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 168/2013 per quanto riguarda l'applicazione della norma Euro 5 per l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (COM(2018)0137 — C8-0120/2018 — 2018/0065(COD))
P8_TC1-COD(2018)0065
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 novembre 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 168/2013 per quanto riguarda l'applicazione della norma Euro 5 per l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli

369

2020/C 363/39

P8_TA(2018)0467
Commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per infliggere la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (testo codificato) (COM(2018)0316 — C8-0210/2018 — 2018/0160(COD))
P8_TC1-COD(2018)0160
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 novembre 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione)

370

2020/C 363/40

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 29 novembre 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al reimpegno della quota residua degli importi impegnati per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 del Consiglio o alla loro assegnazione ad altre azioni previste dai programmi nazionali (COM(2018)0719 — C8-0448/2018 — 2018/0371(COD))

371

2020/C 363/41

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa all'adesione di Samoa all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (12281/2018 — C8-0434/2018 — 2018/0291(NLE))

379

2020/C 363/42

Decisione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sulla proposta nomina del presidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (N8-0120/2018 — C8-0466/2018 — 2018/0905(NLE))

380

2020/C 363/43

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dalla Grecia — EGF/2018/003 EL/Attica publishing) (COM(2018)0667 — C8-0430/2018 — 2018/2240(BUD))

381

2020/C 363/44

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 29 novembre 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda le norme applicabili al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne (COM(2017)0571 — C8-0326/2017 — 2017/0245(COD))

385

2020/C 363/45

P8_TA(2018)0473
Norme comuni per la prestazione di servizi aerei ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (COM(2016)0818 — C8-0531/2016 — 2016/0411(COD))
P8_TC1-COD(2016)0411
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 novembre 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

410


Significato dei simboli utilizzati

*

Procedura di consultazione

***

Procedura di approvazione

***I

Procedura legislativa ordinaria, prima lettura

***II

Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura

***III

Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

IT

 


28.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/1


PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2018-2019

Sedute dal 12 al 15 novembre 2018

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 346 del 11.10.2019.

TESTI APPROVATI

Sedute del 28 e 29 novembre 2018

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 397 del 22.11.2019.

TESTI APPROVATI

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Martedì 13 novembre 2018

28.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/2


P8_TA(2018)0441

Assistenza UE allo sviluppo nel settore dell'istruzione

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 2018 sull'assistenza UE allo sviluppo nel settore dell'istruzione (2018/2081(INI))

(2020/C 363/01)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, secondo il quale «Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali»,

visto il documento dal titolo «Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», adottato il 25 settembre 2015 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il quale riconosce che l'equità, l'inclusione e la parità di genere sono indissolubilmente legati al diritto all'istruzione per tutti,

visti gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), in particolare l'obiettivo n. 4: «Assicurare un'istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti», e la dichiarazione di Incheon del 2015 e il quadro d'azione per l'attuazione dell'OSS n. 4, secondo il quale «la parità di genere è indissolubilmente legata al diritto all'istruzione per tutti»,

vista la raccomandazione n. 36 (2017) del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne sul diritto all'istruzione di donne e ragazze,

visto il programma d'azione di Addis Abeba sul finanziamento dello sviluppo, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 27 luglio 2015,

vista la risoluzione 35/L2 del Consiglio per i diritti umani dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), del 22 giugno 2017, dal titolo «Il diritto all'istruzione: follow-up della risoluzione 8/4 del Consiglio dei diritti umani»,

vista la comunicazione della Commissione del 2002 dal titolo «Istruzione e formazione nel contesto della riduzione della povertà nei paesi in via di sviluppo» (COM(2002)0116),

visto il documento di lavoro della Commissione del 2010 sul rafforzamento e il miglioramento dell'istruzione nei paesi in via di sviluppo, dal titolo «More and Better Education in Developing Countries» (SEC(2010)0121),

vista la comunicazione della Commissione del 2018 dal titolo «Istruzione nelle situazioni di emergenza e nelle crisi prolungate» (COM(2018)0304),

vista la dichiarazione di Charlevoix sull'istruzione di qualità per le bambine, le adolescenti e le donne nei paesi in via di sviluppo, adottata dal G7 il 9 giugno 2018,

visti il consenso europeo in materia di sviluppo e il codice di condotta dell'Unione europea in materia di divisione del lavoro nell'ambito della politica di sviluppo (COM(2007)0072),

vista la sua risoluzione del 31 maggio 2018 sull'attuazione del documento di lavoro congiunto (SWD(2015)0182) — Parità di genere ed emancipazione femminile: trasformare la vita delle donne e delle ragazze attraverso le relazioni esterne dell'UE 2016-2020 (1),

vista la sua risoluzione del 17 aprile 2018 sul miglioramento della sostenibilità del debito dei paesi in via di sviluppo (2),

vista la relazione mondiale di follow-up dell'UNESCO sull'istruzione, pubblicata nel 2017, dal titolo «Relazione sull'istruzione: mantenere i nostri impegni»,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A8-0327/2018),

A.

considerando che l'istruzione è un diritto umano fondamentale che è essenziale per la realizzazione dell'insieme degli OSS; che essa impedisce la trasmissione della povertà tra le generazioni e svolge un ruolo fondamentale per il conseguimento della parità di genere e l'emancipazione delle donne; che l'istruzione in quanto spazio di diritti va al di là dell'uguaglianza numerica e tende a promuovere una vera parità di genere in materia educativa;

B.

considerando che l'ultima comunicazione della Commissione in materia di istruzione nei paesi in via di sviluppo risale al 2002 e che essa è stata aggiornata solo nel 2010 da un documento di lavoro;

C.

considerando che l'assistenza all'istruzione rappresentava l'8,3 % del totale degli aiuti allo sviluppo nel 2009; che tale quota è scesa al 6,2 % nel 2015; che per l'Unione e i suoi Stati membri la percentuale è passata dall'11 al 7,6 % nel corso dello stesso periodo;

D.

considerando che l'assistenza all'istruzione di base dell'Unione e dei suoi Stati membri è diminuita del 33,9 % tra il 2009 e il 2015, vale da dire più dell'assistenza all'istruzione in generale (15,2 %);

E.

considerando che nel 2015 264 milioni di bambini e giovani in età di istruzione primaria o secondaria non frequentavano la scuola;

F.

considerando che, alla fine del 2017, i rifugiati a livello mondiale erano più di 25,4 milioni, dei quali 7,4 milioni bambini in età scolastica primaria e 4 milioni senza accesso ad alcun tipo di istruzione primaria; che nei paesi segnati da fragilità e conflitti le ragazze che non frequentano la scuola primaria sono il 37 % in più dei ragazzi e che vi è quasi il 90 % di probabilità in più che le giovani donne siano escluse dalla scuola secondaria rispetto ai maschi nei paesi non colpiti da conflitti;

G.

considerando che la relazione sugli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite del 2017 indica che nel 2011 solo circa un quarto delle scuole nell'Africa subsahariana disponeva di elettricità e meno della metà aveva accesso all'acqua potabile di base; che l'Africa subsahariana presenta la percentuale più scarsa di insegnanti qualificati sia nell'istruzione primaria che nell'istruzione secondaria;

H.

considerando che in passato il sostegno all'istruzione nei paesi in via di sviluppo si è concentrato troppo sul numero di studenti iscritti e non sulla qualità dell'istruzione impartita; che l'OSS n. 4 mira a fornire un'istruzione di qualità per tutti entro il 2030;

I.

considerando le difficoltà che incontrano talune imprese nei paesi in via di sviluppo a trovare una manodopera con qualifiche che corrispondano alle loro esigenze;

J.

considerando che gli sforzi compiuti dal 2016, che pure vanno accolti con favore, non sono stati però sufficienti per recuperare il ritardo e devono quindi essere proseguiti in durata e intensificati;

K.

considerando che, secondo l'UNESCO, l'assistenza all'istruzione dei paesi a reddito basso e medio-basso dovrebbe essere moltiplicata per sei al fine di conseguire l'OSS n. 4 entro il 2030; che, stando alla Commissione internazionale sul finanziamento delle opportunità di istruzione nel mondo, l'assistenza all'istruzione dovrà raggiungere 89 miliardi di USD nel 2030 rispetto ai 12 di oggi;

Porre l'istruzione al centro dello sviluppo

1.

è convinto che l'assistenza all'istruzione debba rappresentare una priorità, in quanto l'istruzione è un diritto fondamentale, ma anche perché è essenziale per il conseguimento degli altri OSS: lo sviluppo economico e la riduzione delle disuguaglianze, la parità di genere, l'emancipazione delle donne e delle ragazze, l'inclusione sociale delle persone con disabilità, la salute, la democrazia, lo Stato di diritto e la prevenzione dei conflitti;

2.

deplora quindi che l'assistenza all'istruzione non rappresenti una priorità per i donatori internazionali; chiede fermamente che l'istruzione sia collocata al centro delle politiche di sviluppo dell'Unione europea e dei suoi Stati membri;

3.

riconosce che la realizzazione dell'OSS n. 4 richiede un massiccio investimento nei sistemi d'istruzione; sostiene che tale investimento dovrà essere effettuato anzitutto dai paesi in via di sviluppo, ma che gli aiuti internazionali continueranno a essere indispensabili per colmare la mancanza di finanziamenti;

4.

invita la Commissione ad aggiornare la sua comunicazione su istruzione e formazione nel contesto della riduzione della povertà nei paesi in via di sviluppo, che risale al 2002, nonché il suo documento di lavoro del 2010; fa presente che la nuova comunicazione dovrà pianificare i mezzi per conseguire la realizzazione dell'OSS n. 4 entro il 2030;

5.

invita l'Unione e i suoi Stati membri a destinare all'istruzione il 10 % dei loro aiuti pubblici allo sviluppo entro il 2024 e il 15 % nel 2030;

6.

ricorda che la necessaria intensificazione degli sforzi dei paesi in via di sviluppo per promuovere sistemi fiscali equi e lottare contro i flussi finanziari illeciti e l'indispensabile aumento degli aiuti pubblici allo sviluppo non saranno sufficienti a coprire la mancanza di finanziamenti; sollecita pertanto la creazione di mezzi di finanziamento innovativi che abbiano un effetto leva e siano allineati sugli attuali meccanismi e iniziative di finanziamento onde rafforzare i sistemi di istruzione nazionali;

7.

segue con interesse la proposta della Commissione internazionale sul finanziamento delle possibilità d'istruzione nel mondo che prevede di istituire uno Strumento internazionale di finanziamento dell'istruzione, purché esso venga effettivamente a completare e non a sostituire gli sforzi attuali; ritiene che tale iniziativa debba essere realizzata in sinergia con l'azione del Partenariato globale per l'istruzione; fa presente la necessità di prestare particolare attenzione alla capacità di indebitamento dei paesi ammissibili prima di qualsiasi finanziamento;

8.

osserva che l'obiettivo del 20 % dell'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Unione destinato all'inclusione sociale e allo sviluppo umano, a copertura dei servizi sociali di base, comprese salute e istruzione, è impreciso e non consente un monitoraggio adeguato delle spese; chiede che gli obiettivi quantificati siano inseriti nel prossimo quadro finanziario pluriennale;

Rispondere alle priorità

9.

ricorda che la padronanza degli insegnamenti di base, compresa anche l'alfabetizzazione digitale, è un prerequisito per lo sviluppo delle competenze e l'integrazione nella vita professionale, che l'istruzione delle ragazze è una leva fondamentale per il conseguimento degli OSS, per la salute e il benessere come pure per l'avvento di società pacifiche, e che i paesi meno sviluppati (PMS) sono i più esposti alla mancanza di fondi, mentre sono proprio questi i paesi in cui gli investimenti generano i maggiori benefici umani, sociali, economici e sanitari;

10.

ricorda che l'emancipazione dei gruppi vulnerabili riveste importanza fondamentale per arginare la povertà; insiste sul fatto che tutte le persone, indipendentemente da sesso, appartenenza etnica, lingua, religione, opinioni politiche o altro, nonché i disabili, i migranti e le popolazioni indigene, devono avere accesso a un'istruzione e a opportunità di apprendimento permanente inclusive ed eque;

11.

afferma quindi che l'assistenza UE in materia di istruzione deve in primo luogo soddisfare due priorità: concentrarsi sulla qualità dell'istruzione di base di qualità e inclusiva e fornire un migliore sostegno ai PMS;

12.

insiste in particolar modo sull'OSS n. 4.1, che mira a un ciclo di insegnamento primario e secondario di una durata di 12 anni gratuito e di qualità per tutti; ribadisce che dovrebbe essere un pilastro fondamentale del partenariato Africa-UE, in linea diretta con le priorità strategiche convenute al vertice Unione europea-Unione africana nel 2017; fa presente che la gratuità va intesa non solo come gratuita della scolarizzazione ma anche dei costi occulti, come le spese di forniture scolastiche, di trasporto e di alimentazione; ritiene che gli Stati debbano prevedere sistemi di borse di studio per consentire la scolarizzazione dei bambini più svantaggiati; ricorda l'importanza di garantire il pluralismo e la libertà di scelta dei genitori; raccomanda tuttavia all'UE e agli Stati membri, in linea con l'OSS 4.1 e l'articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, di non utilizzare l'aiuto pubblico allo sviluppo a favore degli istituti di istruzione commerciali con scopo di lucro, i quali non rispettano i principi e i valori dell'Unione;

13.

invita l'Unione e gli Stati membri a destinare all'istruzione di base almeno metà dei loro aiuti all'istruzione entro il 2030;

14.

chiede inoltre che almeno il 40 % dell'assistenza all'istruzione dell'Unione e degli Stati membri sia destinato ai PMS;

15.

chiede di prestare particolare attenzione alla parità di trattamento tra ragazze e ragazzi, essenziale ai fini dello sviluppo sostenibile e del principio consistente nel non lasciare indietro nessuno; invita l'Unione a promuovere un'istruzione inclusiva e di qualità, al fine di rimuovere gli ostacoli all'accesso, alla partecipazione e al completamento degli studi da parte delle ragazze; ricorda l'obiettivo volto a fare in modo che l'85 % dei nuovi programmi dell'Unione europea preveda la parità di genere come finalità principale o rilevante entro il 2020; chiede infine di sostenere la creazione di sistemi d'istruzione che rispondano alle necessità degli studenti disabili nonché delle altre minoranze e dei gruppi vulnerabili, tenendo conto delle specificità locali;

16.

si compiace dell'adozione, da parte della Commissione, della sua comunicazione sull'istruzione nelle situazioni di emergenza e nelle crisi prolungate e dell'obiettivo di destinare all'istruzione il 10 % dell'aiuto umanitario dell'Unione a partire dal 2019;

17.

ricorda che l'istruzione dei bambini rifugiati o sfollati deve essere considerata fin dall'inizio come una priorità; insiste sull'importanza di sostenere i paesi colpiti da situazioni di fragilità e di conflitto, al fine di rafforzare la resilienza dei loro sistemi e garantire l'accesso a un'istruzione di qualità, compresa l'istruzione secondaria, per i bambini e i giovani rifugiati, gli sfollati interni e le comunità di accoglienza;

18.

sottolinea la necessità di una risposta più integrata, che associ tutte le parti interessate, rapida, sistematica ed efficace alle esigenze di istruzione in situazioni di emergenza, in linea con il principio del nesso tra l'aiuto di emergenza, il risanamento e lo sviluppo;

19.

constata che alcuni paesi destinatari non possono o non vogliono soddisfare le esigenze di base della popolazione, compresi i suoi bisogni educativi; chiede l'individuazione del partner della società civile più adeguato e il rafforzamento e l'estensione delle buone pratiche in questo settore da parte delle ONG e di altri soggetti;

20.

ricorda l'importanza dell'istruzione secondaria, tecnica e professionale per l'occupabilità dei giovani e uno sviluppo sostenibile; ritiene che questi due ultimi debbano condurre a posti di lavoro dignitosi, essere orientati verso le esigenze di sviluppo del paese e il fabbisogno delle imprese, in coordinamento con esse e, per quanto possibile, riceverne il finanziamento; richiama l'attenzione sui progetti che coinvolgono il settore privato nei centri di formazione e invita la Commissione a esaminare come sostenere finanziariamente lo sviluppo di tali iniziative; rileva che potrebbe essere mobilitato il piano per gli investimenti esterni dell'Unione per raggiungere tali obiettivi e auspica un coinvolgimento strategico delle organizzazioni della società civile (OSC) per la pianificazione e l'attuazione in questo settore;

21.

è preoccupato per il fenomeno della «fuga dei cervelli»; rileva che certi Stati membri destinano più della metà dell'assistenza all'istruzione alle spese scolastiche sul loro territorio; rileva che l'aumento degli aiuti all'istruzione dovrà determinare una riduzione di tale percentuale; invita gli Stati membri a esplorare e applicare le migliori pratiche ed esperienze, come gli scambi accademici e professionali; ritiene che i visti per ingressi multipli consentirebbero a questi studenti di aggiornare le proprie conoscenze e favorirebbero la mobilità circolare; invita parallelamente a creare incentivi o misure che incoraggino gli studenti a lavorare per un periodo minimo nel settore economico o governativo del loro paese di origine dopo il loro rientro, affinché le conoscenze acquisite rechino benefici innanzitutto ai paesi partner;

22.

osserva che la qualità dell'insegnamento è fondamentale per l'apprendimento; osserva con preoccupazione che la qualità e la disponibilità della formazione degli insegnanti continuano ad essere un grave problema, in particolare nell'Africa subsahariana; insiste sugli sforzi da compiere per la formazione iniziale e continua degli insegnanti, con particolare attenzione alle conoscenze e alle competenze pedagogiche, nonché per la loro assunzione, la loro retribuzione e le loro condizioni di lavoro, tra l'altro per incoraggiarli a rimanere e trasmettere le loro conoscenze alle future generazioni; sollecita un numero maggiore di programmi di scambio tra insegnanti dei paesi in via di sviluppo e degli Stati membri dell'UE, ad esempio per il tramite di Erasmus+;

23.

prende atto dei massicci investimenti necessari per le infrastrutture, il materiale e le strutture scolastiche, in particolare nelle zone rurali o scarsamente popolate, per garantire pari accesso all'istruzione per tutti gli istituti di istruzione, senza discriminazioni;

24.

sottolinea l'importanza delle nuove tecnologie per migliorare l'accesso all'istruzione e la sua qualità, in particolare per la diffusione delle conoscenze, la formazione, la pedagogia e lo sviluppo degli insegnanti e la gestione degli istituti; sottolinea la necessità di cogliere l'opportunità della transizione digitale per garantire che le conoscenze e i metodi d'insegnamento moderni prendano piede nei paesi in via di sviluppo; richiama l'attenzione sul fatto che queste nuove tecnologie devono sostenere gli sforzi educativi e non sostituirli, abbassando gli standard pedagogici; sollecita una migliore valutazione dell'impatto degli investimenti tecnologici sui risultati dell'apprendimento; insiste sul rafforzamento delle competenze digitali al fine di promuovere l'emancipazione delle donne e delle ragazze;

25.

chiede un raddoppio degli sforzi per rispondere alle sfide dell'esclusione digitale mediante l'istruzione e la formazione in materia di competenze digitali essenziali e iniziative volte ad agevolare l'uso delle TIC; chiede inoltre l'introduzione dell'alfabetizzazione digitale nei programmi scolastici a tutti i livelli dell'istruzione nei paesi in via di sviluppo, ai fini dell'acquisizione delle competenze necessarie per migliorare l'accesso all'informazione;

26.

rileva che l'istruzione deve consentire alla prossima generazione di vivere un'esistenza pienamente produttiva in un mondo modificato per effetto della robotizzazione e dell'automazione; ritiene che, per rispondere alle aspettative sia delle persone che cercano un'occupazione sia delle imprese, le formazioni disponibili debbano essere realmente professionalizzanti e che a tal fine non si dovrebbero escludere partenariati con il settore privato nell'ambito dell'istruzione professionale; sottolinea al riguardo l'importanza della flessibilità e delle competenze ma anche delle competenze di vita e delle competenze sociali nell'ambito dell'istruzione; è convinto che, oltre alle conoscenze teoriche apprese a scuola, i bambini abbiano bisogno di acquisire capacità di riflessione per essere in grado di porre domande pertinenti nonché capacità creative per essere in grado di tradurre le idee in azione, e che essi debbano essere in grado di agire per apprendere durante tutto l'arco della vita;

27.

insiste sul legame tra istruzione e salute; rileva che la medicina scolastica e l'educazione alla salute, oltre a favorire l'apprendimento, consentono di raggiungere ampi strati della società; chiede l'applicazione di un approccio globale e integrato all'educazione sessuale per i ragazzi e le ragazze che affronti questioni sanitarie come l'HIV, la pianificazione familiare e la gravidanza, contribuendo inoltre a conseguire risultati più ampi, come l'aumento dell'accesso all'istruzione per le ragazze; evidenzia l'importanza degli addetti all'assistenza psicologica e sociale, segnatamente nei paesi colpiti da conflitti, al fine di migliorare la resilienza dei bambini;

28.

incoraggia gli Stati a istituire almeno un anno di istruzione gratuita per la prima infanzia, conformemente all'OSS n. 4.2;

29.

ribadisce che solo un ambiente favorevole consente un'istruzione di qualità, che comprenda il coinvolgimento dei genitori, gli aspetti nutrizionali, la sicurezza, l'accesso all'energia elettrica, all'acqua e a servizi igienico-sanitari adeguati, onde consentire a ragazzi e ragazze di beneficiare effettivamente della scuola e di aumentare i tassi di completamento degli studi, in particolare del ciclo primario;

Migliorare la qualità dell'assistenza

30.

ritiene che le valutazioni dei sistemi di istruzione, compresa l'istruzione fornita da istituti non statali, della qualità dell'insegnamento e dei risultati dell'apprendimento siano un prerequisito per qualsiasi miglioramento dell'efficacia dell'assistenza; invita la Commissione e gli Stati membri a finanziare la ricerca, l'aggregazione dei dati e strumenti di valutazione affidabili, tecnici, non discriminatori e indipendenti;

31.

ritiene essenziale un migliore coordinamento dei donatori all'interno dei gruppi locali per l'istruzione, al fine di evitare sovrapposizioni se non conflitti nell'ambito degli sforzi per gli aiuti; invita gli Stati membri a fare un uso più sistematico della programmazione congiunta e della delega; ricorda che l'aiuto allo sviluppo non può essere al servizio di una strategia di influenza;

32.

sottolinea l'obbligo dei governi di garantire il diritto all'istruzione dei propri cittadini; rileva quindi la necessità di garantire la capacità dei responsabili, ad ogni livello, di fornire servizi a tutti e di creare delle istanze, strategie e piani nazionali in materia di istruzione equi, accessibili e non discriminatori, caratterizzati da un'autentica titolarità ed elaborati sulla base di una opportuna consultazione e di una partecipazione strategica dei principali soggetti interessati, tra i quali la società civile, con obiettivi specifici e meccanismi di monitoraggio, valutazioni e ispezioni periodiche, una delimitazione delle responsabilità chiara e trasparente e una destinazione delle risorse soggetta a controlli indipendenti; incoraggia l'adozione di quadri regolamentari nazionali per l'istituzione e la gestione dei servizi di istruzione;

33.

pone l'accento sulla prevedibilità degli aiuti e la titolarità dei paesi partner; segnala a tale proposito che il sostegno di bilancio e gli aiuti forniti da organizzazioni multilaterali rispondono al meglio a tali requisiti;

34.

invita la Commissione e gli Stati membri a privilegiare il sostegno di bilancio settoriale qualora sia possibile, con criteri rigorosi, compreso il buon governo, e controlli avanzati, in particolare per evitare i casi di corruzione; ricorda che, in caso di gravi irregolarità, i paesi terzi beneficiari si impegnano a rimborsare i pagamenti; raccomanda di associare la società civile al monitoraggio delle convenzioni di finanziamento; sottolinea la necessità di definire un meccanismo di monitoraggio, al fine di verificare se i fondi per lo sviluppo siano stati oggetto di abusi e di applicare congrue sanzioni, anche attraverso la riassegnazione delle risorse finanziarie onde potenziare il sostegno ai paesi con le migliori pratiche in tale campo;

35.

incoraggia la Commissione e gli Stati membri a promuovere il ruolo delle autorità locali e delle OSC nella preparazione e nell'attuazione dei programmi di assistenza all'istruzione, ivi compreso nel quadro del sostegno di bilancio;

36.

osserva che solo un terzo dell'assistenza all'istruzione viene erogato attraverso organismi multilaterali, contro i due terzi nel settore sanitario; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri ad aumentare i loro finanziamenti al Partenariato globale per l'istruzione e al Fondo Education cannot wait; è del parere che il Partenariato globale dovrebbe essere messo in grado, nell'ambito del suo prossimo piano strategico post-2020, di estendere il suo periodo di programmazione da 3 a 6 anni, onde consentire una maggiore stabilità e prevedibilità del finanziamento, particolarmente necessario per rafforzare i sistemi di istruzione nazionali;

o

o o

37.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2018)0239.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2018)0104.


28.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/8


P8_TA(2018)0446

Lo Stato di diritto in Romania

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 2018 sullo Stato di diritto in Romania (2018/2844(RSP))

(2020/C 363/02)

Il Parlamento europeo,

visti i trattati dell'Unione europea, in particolare gli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 del trattato sull'Unione europea (TUE),

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU),

vista la Costituzione della Romania,

vista la comunicazione della Commissione, dell'11 marzo 2014, relativa a un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto (COM(2014)0158),

vista la sua discussione del 2 febbraio 2017 sulla democrazia e la giustizia in Romania,

vista la sua discussione del 7 febbraio 2018 sulle minacce allo Stato di diritto derivanti dalla riforma del sistema giudiziario rumeno,

vista la sua discussione del 3 ottobre 2018 sullo Stato di diritto in Romania;

visto lo scambio di opinioni tenutosi il 1o ottobre 2018 con il primo vicepresidente della Commissione, Frans Timmermans, in seno alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

vista l'audizione tenutasi il 22 marzo 2017 in seno alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni sulla democrazia e la giustizia in Romania,

vista la dichiarazione congiunta, del 24 gennaio 2018, del Presidente della Commissione Juncker e del primo vicepresidente Timmermans sugli ultimi sviluppi in Romania,

visto il parere congiunto della Commissione di Venezia, del 16 marzo 2018, sul progetto di legge rumeno n. 140/2017 che modifica l'ordinanza governativa n. 26/2000 sulle associazioni e le fondazioni,

visto il parere della Commissione di Venezia, del 20 ottobre 2018, sulle modifiche alle leggi rumene n. 303/2004 sullo statuto dei giudici e dei pubblici ministeri, n. 304/2004 sull'organizzazione giudiziaria e n. 317/2004 sul Consiglio superiore della magistratura,

visto il parere della Commissione di Venezia, del 20 ottobre 2018, sulle modifiche al codice penale e al codice di procedura penale della Romania, che riguardano altresì la legge n. 78/2000 sulla prevenzione, le indagini e le sanzioni in materia di corruzione e la legge n. 304/2004 sull'organizzazione giudiziaria,

vista la relazione ad hoc sulla Romania, dell'11 aprile 2018, del gruppo di Stati contro la corruzione del Consiglio d'Europa (GRECO),

vista la relazione pubblicata dalla Commissione il 15 novembre 2017 nel quadro del meccanismo di cooperazione e verifica sui progressi compiuti dalla Romania,

vista l'adozione, nel dicembre 2017, di tre leggi di riforma del sistema giudiziario da parte del parlamento rumeno, recanti modifica delle leggi n. 303/2004 sullo statuto dei giudici e dei pubblici ministeri, n. 304/2004 sull'organizzazione giudiziaria e n. 317/2004 sul Consiglio superiore della magistratura, e vista l'adozione delle modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, rispettivamente nel giugno e nel luglio 2018,

viste la risoluzione 2226/2018 e la raccomandazione 2134/2018 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa,

vista la decisione della Corte costituzionale rumena, del 20 ottobre 2018, che dichiara incostituzionali 64 delle 96 modifiche al codice di procedura penale, e vista la dichiarazione della Corte costituzionale, del 25 ottobre 2018, secondo la quale 30 delle modifiche previste al codice penale sono incompatibili con la costituzione,

viste le continue proteste di massa registratesi dal gennaio 2017 contro la corruzione e a sostegno dello Stato di diritto, in particolare la protesta della diaspora tenutasi il 10 agosto 2018 a Bucarest, che ha visto un violento intervento della polizia in seguito al quale centinaia di persone hanno avuto bisogno di assistenza medica,

visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che l'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e che questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini (articolo 2 TUE);

B.

considerando che l'articolo 6, paragrafo 3, TUE afferma che i diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali;

C.

considerando che l'azione dell'UE poggia sulla presunzione della fiducia reciproca nel rispetto, da parte degli Stati membri, della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali;

D.

considerando che l'indipendenza della magistratura è sancita dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e dall'articolo 6 della CEDU ed è un requisito essenziale del principio democratico della separazione dei poteri;

E.

considerando che, nella sua relazione sulla Romania dell'aprile 2018, il gruppo di Stati contro la corruzione del Consiglio d'Europa (GRECO) ha espresso profonda preoccupazione in merito a determinati aspetti delle leggi adottate dal parlamento rumeno sullo statuto dei giudici e dei pubblici ministeri, sull'organizzazione giudiziaria e sul Consiglio superiore della magistratura, nonché in merito ai progetti di modifica della legislazione penale; che il GRECO mette in discussione il processo legislativo, esprime timori per l'indipendenza del sistema giudiziario e suggerisce l'esistenza di una violazione implicita delle norme contro la corruzione;

F.

considerando che la Commissione di Venezia, nel suo parere n. 924/2018 del 20 ottobre 2018 concernente determinati aspetti specifici controversi dei progetti di legge, conclude che sebbene siano stati apportati miglioramenti positivi ai tre progetti, in seguito alle critiche sollevate e a diverse decisioni adottate dalla Corte costituzionale, tali progetti introducono aspetti importanti che rischiano di sottoporre a pressioni i giudici e i pubblici ministeri e, in ultima analisi, di compromettere l'indipendenza della magistratura e dei suoi membri nonché, anche alla luce del regime di pensionamento anticipato, la sua efficienza e la sua qualità, con conseguenze negative per la lotta alla corruzione, e che tali aspetti sono ritenuti suscettibili di compromettere la fiducia dei cittadini nella magistratura (1);

G.

considerando che la Commissione di Venezia, nel suo parere n. 930/2018 del 20 ottobre 2018, conclude che è necessario e opportuno che il Parlamento rumeno intraprenda una riforma dei codici penali al fine di dare attuazione alle decisioni della Corte costituzionale e alle pertinenti direttive dell'UE, e che molte delle modifiche apportate nuoceranno gravemente all'efficacia del sistema giudiziario penale rumeno nell'ambito della lotta a varie forme di criminalità, tra cui i reati legati alla corruzione, i reati violenti e la criminalità organizzata (2);

H.

considerando che la Commissione di Venezia, nel suo parere congiunto n. 914/2018 del 16 marzo 2018, si compiace del fatto che durante le riunioni a Bucarest i promotori del progetto di legge si sono mostrati disponibili a modificare diversi aspetti del progetto e invita le autorità rumene a tenere conto delle sue principali raccomandazioni, nelle quali indica che i nuovi obblighi in materia di comunicazione e di divulgazione previsti dal progetto di legge, comprese le sanzioni di sospensione delle attività e di scioglimento in caso di inadempienza, sono evidentemente sproporzionati e non necessari e dovrebbero essere abrogati, come pure che la pubblicazione semestrale di relazioni finanziarie dettagliate e l'indicazione della fonte di reddito, indipendentemente dall'importo, insieme alla sanzione dello smantellamento, avranno un effetto dissuasivo sulla società civile ed entreranno in conflitto con la libertà di associazione e il diritto al rispetto della vita privata (3);

I.

considerando che l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha invitato la Romania a respingere i progetti di legge recentemente proposti che impongono obblighi di informativa finanziaria aggiuntivi alle ONG, a modificarli conformemente alle raccomandazioni della Commissione di Venezia e dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE/ODIHR) e a sottoporli a un'ampia consultazione pubblica prima dell'adozione (4);

J.

considerando che il 19 luglio 2018 la Commissione ha deferito la Romania alla Corte di giustizia dell'Unione europea per il mancato recepimento nella legislazione nazionale della quarta direttiva antiriciclaggio; che il 24 ottobre 2018 il parlamento rumeno ha adottato un progetto di legge sulla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;

K.

considerando che è in corso un dibattito in merito al ruolo del servizio rumeno di intelligence (SRI) e alla sua presunta ingerenza nelle attività della magistratura rumena e che emergono dubbi sulla possibile entità e sulle modalità di tale ingerenza; che la Commissione di Venezia conclude, nel suo parere del 20 ottobre 2018, che appare necessaria una revisione approfondita delle norme giuridiche in materia di controllo dei servizi di intelligence;

L.

considerando che nel maggio 2016 è stata promossa una petizione per rivedere la costituzione rumena al fine di limitare la definizione di famiglia a un matrimonio tra un uomo e una donna; che numerosi gruppi per la difesa dei diritti umani hanno espresso preoccupazione in merito al fatto che la proposta potrebbe comportare una violazione delle norme internazionali in materia di diritti umani e aggravare la discriminazione omofobica in Romania; che la revisione è stata approvata in parlamento con una maggioranza di due terzi; che un referendum sulla questione non ha raggiunto il quorum richiesto del 30 %;

M.

considerando che la Romania si colloca al 25o posto tra i 28 Stati membri dell'UE per quanto riguarda la legislazione, l'incitamento all'odio e la discriminazione nei confronti delle persone LGBTI, secondo la relazione annuale 2018 sulla situazione dei diritti umani delle persone LGBTI in Europa, pubblicata dalla sezione europea dell'Associazione internazionale gay e lesbiche (ILGA-Europe);

N.

considerando che l'Unione europea si impegna a rispettare la libertà e il pluralismo dei media nonché il diritto all'informazione e alla libertà di espressione; che la denuncia di irregolarità è parte essenziale del giornalismo investigativo e della libertà di stampa e che, secondo la comunicazione della Commissione del 23 aprile 2018 dal titolo «Rafforzare la protezione degli informatori a livello di Unione europea» (COM(2018)0214), nella maggior parte degli Stati membri gli informatori sono protetti solo in situazioni alquanto limitate; che le funzioni di controllo pubblico svolte dai mezzi di informazione sono cruciali per la salvaguardia di tali diritti e la tutela di tutti gli altri diritti fondamentali;

O.

considerando che Reporter senza frontiere ha richiamato l'attenzione sui tentativi di trasformare i mezzi di informazione rumeni in strumenti di propaganda politica e ha sollevato preoccupazioni in merito alla censura politica nei media (5);

P.

considerando che l'articolo 12 della Carta dei diritti fondamentali stabilisce che ognuno ha il diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, in particolare nell'ambito politico, sindacale e civile;

Q.

considerando che le segnalazioni di interventi violenti da parte della polizia rumena durante le proteste del 10 agosto 2018 hanno sollevato gravi preoccupazioni in merito alla proporzionalità dell'uso della forza e alle violazioni dei diritti fondamentali dei manifestanti, dando luogo a indagini, attualmente in corso, da parte delle autorità di contrasto rumene;

R.

considerando che la corruzione continua a rappresentare una sfida nell'UE; che la natura e la portata della corruzione possono variare tra uno Stato membro e l'altro, ma che essa danneggia l'UE nel suo complesso, la sua economia e la sua società, ostacola lo sviluppo economico, indebolisce la democrazia e danneggia lo Stato di diritto;

S.

considerando che il procuratore capo della Direzione nazionale anticorruzione (DNA) è stato rimosso dall'incarico il 9 luglio 2018, in contrasto con il parere del Consiglio giudiziario a seguito di una sentenza della Corte costituzionale che limita i poteri del presidente; che, al contrario, la Commissione di Venezia ha affermato nel suo parere del 20 ottobre 2018 che sarebbe importante rafforzare l'indipendenza dei procuratori e mantenere e rafforzare il ruolo di istituzioni quali il presidente e il CSM (Consiglio superiore della magistratura), in grado di controbilanciare l'influenza del ministro della Giustizia; che il 24 ottobre 2018 il ministro della Giustizia ha chiesto il licenziamento del procuratore generale, accusandolo di aver abusato della sua autorità;

1.

sottolinea che è fondamentale assicurare che i valori europei comuni di cui all'articolo 2 del TUE siano pienamente rispettati e che i diritti fondamentali stabiliti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea siano garantiti;

2.

esprime profonda preoccupazione per la nuova formulazione della legislazione giudiziaria e penale rumena, in particolare per quanto riguarda la possibilità che comprometta in modo strutturale l'indipendenza del sistema giudiziario e la capacità di contrastare in modo efficace la corruzione in Romania e che indebolisca lo Stato di diritto;

3.

condanna l'intervento violento e sproporzionato della polizia durante le proteste a Bucarest nell'agosto 2018; invita le autorità rumene a garantire indagini trasparenti, imparziali ed efficaci in merito alle azioni della polizia antisommossa;

4.

invita le autorità rumene a predisporre garanzie per assicurare una base giuridica trasparente per qualsiasi cooperazione istituzionale ed evitare ingerenze che eludano il sistema di bilanciamento dei poteri; chiede il rafforzamento del controllo parlamentare sui servizi di intelligence;

5.

esorta le autorità rumene a contrastare qualsiasi misura che depenalizzi la corruzione nell'esercizio di cariche pubbliche e ad applicare la strategia nazionale anticorruzione;

6.

raccomanda vivamente di riconsiderare la legislazione sul finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento delle ONG per quanto riguarda il suo potenziale effetto intimidatorio sulla società civile e il fatto che è in contrasto con il principio della libertà di associazione e il diritto alla vita privata; ritiene che essa debba essere allineata pienamente al quadro dell'UE;

7.

esorta il parlamento e il governo rumeni ad attuare pienamente tutte le raccomandazioni della Commissione europea, del GRECO e della Commissione di Venezia, nonché ad astenersi dal realizzare qualsiasi riforma che metta a rischio il rispetto dello Stato di diritto, compresa l'indipendenza della magistratura; esorta a proseguire il dialogo con la società civile e sottolinea la necessità di affrontare le questioni sopra indicate sulla base di un processo trasparente e inclusivo; incoraggia a richiedere in modo proattivo la valutazione della Commissione di Venezia sulle misure legislative in questione prima della loro approvazione definitiva;

8.

invita il governo rumeno a cooperare con la Commissione europea in virtù del principio di leale cooperazione stabilito nel trattato;

9.

ribadisce il rammarico per il fatto che la Commissione abbia deciso di non pubblicare la relazione dell'UE in materia di lotta alla corruzione nel 2017 e la esorta fortemente a riprendere senza indugio il proprio monitoraggio annuale anticorruzione in tutti gli Stati membri; invita la Commissione a sviluppare un sistema di indicatori rigorosi e criteri uniformi di facile applicazione per misurare il livello di corruzione negli Stati membri e valutare le loro politiche anticorruzione, in linea con la risoluzione del Parlamento dell'8 marzo 2016 sulla relazione annuale 2014 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea (6);

10.

sostiene fortemente la necessità di un processo regolare, sistematico e obiettivo di monitoraggio e dialogo, al quale partecipino tutti gli Stati membri, per salvaguardare i valori fondamentali dell'UE di democrazia, diritti fondamentali e Stato di diritto, con il coinvolgimento di Consiglio, Commissione e Parlamento, come proposto nella sua risoluzione del 25 ottobre 2016 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (patto DSD) (7); ribadisce che tale meccanismo dovrebbe consistere in una relazione annuale con raccomandazioni specifiche per paese (8);

11.

invita la Commissione, in veste di custode dei trattati, a monitorare il seguito dato dalle autorità rumene alle raccomandazioni, continuando nel contempo a offrire pieno sostegno alla Romania nella ricerca di soluzioni adeguate;

12.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al presidente della Romania.

(1)  Parere n. 924/2018 della Commissione di Venezia, del 20 ottobre 2018 (CDL-AD(2018)017).

(2)  Parere n. 930/2018 della Commissione di Venezia, del 20 ottobre 2018 (CDL-AD(2018)021).

(3)  Parere congiunto n. 914/2018 della Commissione di Venezia, del 16 marzo 2018 (CDL-AD(2018)004).

(4)  Risoluzione 2226/2018 e raccomandazione 2134/2018 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

(5)  https://rsf.org/en/romania

(6)  GU C 50 del 9.2.2018, pag. 2.

(7)  GU C 215 del 19.6.2018, pag. 162.

(8)  Cfr.: risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2016 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2015 (GU C 238 del 6.7.2018, pag. 2).


28.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/13


P8_TA(2018)0447

Norme minime per le minoranze nell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 2018 su norme minime per le minoranze nell'UE (2018/2036(INI))

(2020/C 363/03)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visti gli articoli 10, 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (1) (direttiva sull'uguaglianza razziale),

visti i criteri di Copenaghen e il corpus di norme dell'Unione a cui un paese candidato deve ottemperare se intende aderire all'Unione («l'acquis»),

viste le dichiarazioni delle Nazioni Unite sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche e sui diritti delle popolazioni indigene,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1948,

vista la risoluzione A/RES/60/7, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 1o novembre 2005, sulla memoria dell'Olocausto,

visti la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e i suoi protocolli, in particolare il protocollo n. 12 sulla non discriminazione,

vista la relazione del 2018 dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) e la sua seconda indagine su minoranze e discriminazioni nell'Unione europea (EU-MIDIS II),

visti la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e il suo protocollo opzionale (A/RES/61/106) adottati il 13 dicembre 2006,

viste la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali e la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie,

vista la risoluzione 1985 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, adottata nel 2014, sulla situazione e i diritti delle minoranze nazionali in Europa,

vista la risoluzione 2153 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, adottata nel 2017, sulla promozione dell'inclusione di rom e nomadi,

vista la risoluzione 2196 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, adottata nel 2018, sulla tutela e la promozione delle lingue regionali o minoritarie in Europa,

vista la risoluzione 424 del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa, adottata nel 2017, sulle lingue regionali e minoritarie nell'Europa odierna,

vista la raccomandazione 1201 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, adottata nel 1993, relativa a un protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo sui diritti delle minoranze,

vista la dichiarazione del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulla recrudescenza dell'antiziganismo e della violenza razzista nei confronti dei rom in Europa, adottata il 1o febbraio 2012,

vista la linea guida n. 5 sulle relazioni tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea adottata in occasione del terzo vertice dei capi di Stato e di governo del Consiglio d'Europa, tenutosi a Varsavia il 16 e 17 maggio 2005,

visti il documento di Copenaghen dell'OSCE del 1990 e i numerosi orientamenti e raccomandazioni tematici sui diritti delle minoranze formulati dall'Alto commissario per le minoranze nazionali dell'OSCE e dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE,

vista la sua risoluzione del 7 febbraio 2018 sulla protezione e la non discriminazione delle minoranze negli Stati membri dell'UE (2),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2017 sugli aspetti relativi ai diritti fondamentali nell'integrazione dei rom nell'Unione europea: lotta all'antiziganismo (3),

vista la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (4),

vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2016 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (5),

vista la sua risoluzione del 15 aprile 2015, in occasione della Giornata internazionale dei rom — antiziganismo in Europa e riconoscimento, da parte dell'UE, della giornata commemorativa del genocidio dei rom durante la Seconda guerra mondiale (6),

vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2013 sulle lingue europee a rischio di estinzione e la diversità linguistica nell'Unione europea (7),

vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2005 sulla protezione delle minoranze e le politiche contro la discriminazione nell'Europa allargata (8),

vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2017 sulla relazione sulla cittadinanza dell'UE 2017 — Rafforzare i diritti dei cittadini in un'Unione di cambiamento democratico (9),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (10),

viste le sentenze e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare la causa T-646/13 (Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe contro Commissione) e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU),

viste le relazioni e le indagini dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, come la relazione 2008-2010 sul rispetto e la tutela delle persone appartenenti a minoranze, nonché altre relazioni pertinenti di organizzazioni nazionali, europee e internazionali e di ONG sull'argomento,

viste le attività e le risultanze dell'intergruppo sulle minoranze tradizionali, le comunità nazionali e le lingue del Parlamento europeo,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0353/2018),

A.

considerando che i diritti delle persone appartenenti a minoranze sono parte integrante dei diritti umani, che sono universali, indivisibili e indipendenti; che la tutela e la promozione dei diritti delle minoranze è essenziale per la pace, la sicurezza e la stabilità nonché per la promozione della tolleranza, del rispetto e della comprensione reciproci e della cooperazione tra tutte le persone che vivono in un dato territorio;

B.

considerando che l'UE è un mosaico di culture, lingue, religioni, tradizioni e storia, che forma una comunità eterogenea di cittadini uniti dai loro valori fondamentali comuni; che tale ricchezza dell'Europa non è scontata e dovrebbe essere tutelata e alimentata;

C.

considerando che circa l'8 % dei cittadini dell'Unione appartiene a una minoranza nazionale e circa il 10 % parla una lingua regionale o minoritaria; che le continue molestie, la discriminazione, compresa la discriminazione multipla e intersettoriale, e la violenza limitano la capacità delle persone di godere pienamente dei loro diritti e delle loro libertà fondamentali e compromettono la partecipazione su base paritaria alla società;

D.

considerando che la tutela dei diritti delle persone appartenenti a minoranze può contribuire a costruire un futuro sostenibile per l'Europa e a garantire il rispetto dei principi di dignità, uguaglianza e non discriminazione; che i vantaggi non sono limitati alle minoranze, dato che tale tutela e promozione favorisce la stabilità, lo sviluppo economico e la prosperità per tutti;

E.

considerando che il trattato di Lisbona ha introdotto il termine «persone appartenenti a minoranze» nel diritto primario dell'UE, menzionandolo esplicitamente per la prima volta nella storia del diritto dell'Unione; che l'articolo 2 del TUE sancisce che «L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze» e che «questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini»; che tali valori sono condivisi da tutti gli Stati membri e devono essere rispettati e promossi attivamente dall'UE e da ciascuno Stato membro in tutte le loro politiche, sia interne che esterne, in modo coerente; che questi diritti meritano di essere trattati alla stessa stregua degli altri diritti sanciti dai trattati;

F.

considerando che i trattati dell'UE, conformemente all'approccio adottato dal diritto internazionale in materia, non definiscono il termine «minoranze»; che, a norma dell'articolo 17 TUE, la Commissione deve assicurare l'applicazione dei trattati;

G.

considerando che l'articolo 19 del TFUE stabilisce che il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni;

H.

considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ha introdotto il concetto di «minoranze nazionali» nel diritto dell'UE; che l'articolo 21 della Carta sottolinea esplicitamente che la discriminazione è vietata; che occorre prestare particolare attenzione alla tutela dei diritti fondamentali delle persone nelle situazioni più vulnerabili;

I.

considerando che, nel definire la cittadinanza dell'Unione, l'articolo 9 del TUE stabilisce esplicitamente che l'Unione rispetta il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi;

J.

considerando che la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali e la Carta delle lingue sono importanti successi del sistema internazionale di tutela delle minoranze nonché importanti strumenti internazionali per la definizione di norme per gli Stati firmatari; che gli effetti degli accordi in questione sono indeboliti dalla lentezza del processo di ratifica, dalle riserve espresse dalle parti e dalla mancanza di poteri di controllo, il che subordina gli accordi alla buona volontà degli Stati; che la sistematica mancata esecuzione di sentenze, decisioni e raccomandazioni determina anche una normalizzazione dell'inosservanza di questi due strumenti internazionali;

K.

considerando che le migliori pratiche già in uso negli Stati membri dovrebbero essere prese in considerazione al momento di elaborare norme minime europee comuni per la tutela dei diritti delle persone appartenenti a minoranze, come in Italia (Alto Adige/Sudtirolo) o in Germania (Schleswig-Holstein);

L.

considerando che i diritti delle persone appartenenti a minoranze sono garantiti sia da accordi bilaterali che multilaterali e sono sanciti negli ordinamenti costituzionali di molti Stati membri e che il loro rispetto rappresenta una premessa essenziale per effettuare valutazioni sullo Stato di diritto;

M.

considerando che la direttiva sull'uguaglianza razziale rappresenta un provvedimento giuridico fondamentale per lottare contro la discriminazione fondata sull'origine etnica e la razza; che diversi Stati membri non l'hanno ancora pienamente attuata; che l'articolo 5 di tale direttiva dispone che, allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza o origine etnica;

N.

considerando che il motto dell'Unione europea adottato nel 2000 è «Unita nella diversità» e sottolinea che il rispetto della diversità costituisce uno dei valori fondanti dell'Unione europea;

O.

considerando che i criteri di Copenaghen fanno parte dei criteri di adesione all'UE; che uno dei tre criteri di Copenaghen esige espressamente che i paesi garantiscano la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze; che quando un paese candidato diventa uno Stato membro non vi è più alcun controllo sui diritti delle minoranze;

P.

considerando che l'esperienza dimostra che i paesi in fase di preadesione sono maggiormente disposti a rispettare i criteri di Copenaghen; che, a causa della mancanza di un quadro adeguato per garantire il rispetto di tali criteri dopo l'adesione, in molti Stati membri si riscontra un grave arretramento in tal senso a seguito dell'adesione all'UE; che l'UE non dispone ancora di norme comuni a livello dell'UE sulla protezione delle minoranze negli Stati membri;

Q.

considerando che, attualmente, l'Unione dispone soltanto di strumenti di limitata efficacia per rispondere alle manifestazioni sistematiche e istituzionali di discriminazione, razzismo e xenofobia; che, nonostante i molteplici appelli alla Commissione, sono state prese soltanto misure limitate per garantire l'effettiva protezione delle persone appartenenti a minoranze;

R.

considerando che occorre sviluppare solidi meccanismi e procedure in materia di Stato di diritto per garantire che i principi e i valori del trattato siano rispettati in tutta l'Unione; che il rispetto dei diritti delle persone appartenenti a minoranze è una componente costitutiva di tali valori; che dovrebbero esistere meccanismi efficaci per colmare le restanti lacune; che tali meccanismi dovrebbero basarsi su dati concreti ed essere obiettivi e non discriminatori, rispettare i principi di sussidiarietà, necessità e proporzionalità, applicarsi sia agli Stati membri che alle istituzioni dell'Unione ed essere strutturati secondo un approccio graduale che preveda sia una funzione preventiva che una funzione correttiva; che il Parlamento ha espresso il suo sostegno in tal senso nella sua risoluzione del 25 ottobre 2016 con raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali, il quale occuperebbe un posto centrale nell'approccio europeo coordinato alla governance che attualmente manca;

S.

considerando che le lingue sono parte integrante dell'identità europea e l'espressione più diretta della cultura; che il rispetto della diversità linguistica è un valore fondamentale dell'UE, come sancito, ad esempio, dall'articolo 22 della Carta e nel preambolo del TUE, che si ispira «alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto»;

T.

considerando che la diversità linguistica è una parte importante della ricchezza culturale di una regione; che da 40 a 50 milioni di persone nell'UE parlano una delle sue 60 lingue regionali e minoritarie, alcune delle quali sono a grave rischio di estinzione; che il declino delle lingue minoritarie è percepibile in tutta Europa; che le lingue parlate dalle piccole comunità senza status ufficiale sono ancora più esposte al rischio di estinzione;

U.

considerando che, secondo le stime, una persona su mille usa una lingua nazionale dei segni come prima lingua; che tali lingue dovrebbero ricevere lo status di lingua ufficiale;

V.

considerando che nelle società inclusive, l'identità individuale e quella nazionale sono entrambe importanti e non si escludono a vicenda. che i sistemi legislativi nazionali degli Stati membri evidenziano notevoli lacune per quanto riguarda le minoranze e indicano uno scarso livello di armonizzazione e simmetria;

W.

considerando che il patrimonio culturale dell'Europa è ricco e diversificato; che il patrimonio culturale arricchisce la vita dei cittadini; che l'articolo 3 del TUE afferma che «l'Unione rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo»; che le persone appartenenti a minoranze che vivono in Europa da secoli contribuiscono a tale patrimonio ricco, unico ed eterogeneo e sono parte integrante dell'identità europea;

X.

considerando che esistono forti discrepanze tra gli Stati membri per quanto riguarda il riconoscimento delle minoranze e il rispetto dei loro diritti; che le minoranze in tutta l'UE subiscono ancora discriminazioni istituzionalizzate e sono oggetto di stereotipi spregiativi e persino i loro diritti acquisiti sono spesso limitati o applicati in modo selettivo;

Y.

considerando che vi è una differenza tra protezione delle minoranze nazionali e politiche anti-discriminazione; che la non-discriminazione non è sufficiente per arrestare l'assimilazione; che l'effettiva uguaglianza non si limita a evitare la discriminazione, ma significa garantire alle minoranze il godimento dei loro diritti, tra cui il diritto all'identità, all'uso della lingua e all'istruzione, ai diritti culturali e di cittadinanza su un piano di parità con la maggioranza;

Z.

considerando che l'aumento della violenza di stampo xenofobo e dell'incitamento all'odio nell'Unione europea, spesso promosso da forze di estrema destra, colpisce e prende di mira le persone appartenenti a minoranze;

AA.

considerando che i cittadini dell'UE appartenenti a minoranze si attendono che ci si adoperi maggiormente a livello europeo per la tutela dei loro diritti, come dimostrato dal numero elevato di petizioni trasmesse al Parlamento europeo al riguardo;

AB.

considerando che l'iniziativa dei cittadini europei «Minority Safepack» ha raccolto 1 215 879 firme in tutta l'Unione, dimostrando la volontà di questi cittadini europei di rafforzare il quadro legislativo che disciplina le politiche in materia di minoranze a livello dell'UE;

AC.

considerando che vi sono notevoli margini di miglioramento per quanto riguarda le modalità di un'attuazione efficace della tutela dei diritti delle minoranze nell'UE; che la legittimità delle istituzioni democratiche si fonda sulla partecipazione e sulla rappresentanza di tutti i gruppi della società, comprese le persone appartenenti a minoranze;

1.

ricorda che gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire alle minoranze il pieno esercizio dei diritti umani, sia in quanto individui che come comunità;

2.

ricorda che sebbene la tutela delle minoranze rientri nei criteri di Copenaghen, sia per i paesi candidati sia per gli Stati membri, non vi è alcuna garanzia che gli Stati candidati rispettino gli impegni assunti nel quadro dei criteri di Copenaghen una volta diventati Stati membri;

3.

osserva che l'UE non dispone ancora di strumenti efficaci per monitorare e applicare il rispetto dei diritti delle minoranze; deplora che nel campo della protezione delle minoranze l'UE ha dato per scontata la tesi secondo cui gli Stati membri rispettino i diritti delle minoranze o si basino sugli strumenti di controllo esterni, quali quelli delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa o dell'OSCE;

4.

prende atto che il rispetto dei criteri di Copenaghen da parte degli Stati prima e dopo la loro adesione all'UE deve essere oggetto di una vigilanza e un dialogo costanti in seno al Parlamento, alla Commissione e al Consiglio nonché tra le tre istituzioni; sottolinea la necessità di un sistema completo di protezione delle minoranze a livello UE, accompagnato da un solido meccanismo di controllo;

5.

ricorda che, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, TUE, la Commissione, quale custode dei trattati, dispone della legittimità e dell'autorità per vigilare sul rispetto da parte di tutti gli Stati membri dello Stato di diritto e degli altri valori di cui all'articolo 2 TUE; ritiene pertanto che le misure intraprese dalla Commissione per svolgere tale compito e garantire che le condizioni vigenti prima dell'adesione di uno Stato membro siano ancora soddisfatte non violino la sovranità degli Stati membri;

6.

ricorda che, ai sensi delle norme internazionali vigenti, ogni Stato membro ha diritto di definire le persone appartenenti a minoranze nazionali;

7.

rammenta che nell'UE non esiste alcuna norma comune dell'UE per i diritti delle minoranze, né una visione comune di chi possa essere considerato appartenente a una minoranza; osserva che né nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche né nella Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali è presente una definizione di minoranza; sottolinea la necessità di tutelare tutte le minoranze nazionali, etniche, religiose e linguistiche, a prescindere dalla definizione, ed evidenzia che qualsiasi definizione dovrebbe essere applicata in maniera flessibile, poiché un'inclusione de facto dei beneficiari nell'ambito della tutela dei diritti delle minoranze spesso fa parte di un processo evolutivo che può condurre infine al riconoscimento formale; raccomanda che, riguardo ai principi di sussidiarietà, proporzionalità e non discriminazione, una definizione di «minoranza nazionale» sia basata sulla definizione contenuta nella raccomandazione 1201 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (1993) relativa a un protocollo addizionale sui diritti delle minoranze alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, secondo la quale si tratta di gruppi di persone in uno Stato che:

risiedono nel territorio dello Stato in questione, di cui sono cittadini;

mantengono legami antichi, solidi e duraturi con lo Stato in questione;

presentano caratteristiche etniche, culturali, religiose o linguistiche specifiche;

sono sufficientemente rappresentativi, sebbene numericamente inferiori al resto della popolazione dello Stato in questione o di una sua regione;

sono animati dalla volontà di preservare insieme ciò che costituisce la loro comune identità, incluse la cultura, le tradizioni, la religione o la lingua;

8.

ricorda la linea guida n. 5 sulle relazioni tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea, adottata dai capi di Stato e di governo degli Stati membri del Consiglio d'Europa, riunitisi a Varsavia il 16 e 17 maggio 2005, in cui si afferma che «l'Unione europea si adopera per recepire nel diritto dell'Unione europea gli aspetti delle convenzioni del Consiglio d'Europa che rientrano nella sua sfera di competenza»;

9.

osserva che parti delle disposizioni della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali e della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie («Carta delle lingue») rientrano nell'ambito di competenza dell'UE e ricorda la conclusione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali secondo cui sebbene l'Unione non abbia una competenza legislativa generale a pronunciarsi sulla tutela delle minoranze nazionali in quanto tali, può pronunciarsi su una varietà di questioni che riguardano le persone appartenenti a minoranze nazionali;

10.

ritiene che sia necessaria una proposta legislativa sulle norme minime di protezione delle minoranze nell'UE, sulla base di un'adeguata valutazione d'impatto e in linea con i principi di sussidiarietà e proporzionalità applicabili agli Stati membri, al fine di migliorare la situazione delle minoranze e tutelare i diritti già esistenti in tutti gli Stati membri, evitando nel contempo due pesi e due misure; ritiene, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, che tali norme debbano partire da quelle già codificate negli strumenti di diritto internazionale e debbano essere saldamente integrate in un quadro giuridico che garantisca la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali in tutta l'UE ed essere accompagnate da un meccanismo di monitoraggio efficace; invita la Commissione e gli Stati membri a provvedere affinché i loro ordinamenti giuridici garantiscano che le persone appartenenti a una minoranza non siano oggetto di discriminazione e ad adottare e attuare misure di protezione mirate;

11.

ricorda che la protezione dei diritti delle minoranze figura nella proposta di conclusione di un patto dell'Unione per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (Patto DSD); rammenta, al riguardo, la richiesta formulata nella sua risoluzione del 25 ottobre 2016 su un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali e chiede nuovamente alla Commissione di presentare una proposta per la conclusione di un Patto DSD; invita la Commissione a integrare i diritti delle minoranze in tutte le possibili sottoparti del meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali;

12.

incoraggia la Commissione a istituire un organo a livello di Unione (all'interno delle strutture esistenti o come organo distinto) per il riconoscimento e la protezione delle minoranze nell'UE;

13.

accoglie con favore l'esito positivo della registrazione e della raccolta di firme nel quadro dell'iniziativa dei cittadini europei intitolata «Minority SafePack», che chiede un quadro europeo per la protezione delle minoranze; incoraggia la Commissione a esplorare nuove vie da seguire con cui gli interessi e le esigenze delle minoranze potrebbero essere meglio rappresentati a livello UE;

14.

incoraggia la Commissione e gli Stati membri a salvaguardare il diritto delle persone appartenenti alle minoranze di preservare, proteggere e sviluppare la propria identità, e ad adottare le misure necessarie per promuovere l'effettiva partecipazione delle minoranze alla vita sociale, economica e culturale e agli affari pubblici;

15.

ricorda che la cittadinanza dell'UE si acquisisce attraverso la nazionalità di uno Stato membro, che è disciplinata dalle leggi nazionali; che, nell'ambito dell'accesso alla cittadinanza nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere guidati dai principi del diritto dell'UE, quali i principi di proporzionalità e non discriminazione, entrambi ben definiti nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea; che l'articolo 20 TFUE stabilisce che chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro è anche cittadino dell'Unione e, in quanto tale, gode dei diritti ed è soggetto agli obblighi previsti dai trattati e dalla Carta; che, secondo i trattati, tutti i cittadini dell'UE devono ricevere pari attenzione dalle istituzioni dell'UE;

16.

rammenta la sua profonda preoccupazione per il numero di rom apolidi in Europa, una situazione che conduce alla totale negazione del loro accesso ai servizi sociali, educativi e sanitari e li spinge ai margini estremi della società; invita gli Stati membri ad abolire l'apolidia e a garantire il godimento dei diritti umani fondamentali per tutti;

17.

incoraggia gli Stati membri ad adottare misure efficaci per eliminare gli ostacoli all'accesso al sistema sanitario da parte delle persone appartenenti a minoranze; osserva che i gruppi minoritari hanno un accesso ridotto ai servizi e alle informazioni in campo sanitario; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a garantire che le minoranze abbiano accesso all'assistenza sanitaria, sia fisica che mentale, e senza discriminazioni;

18.

invita l'Unione europea ad aderire alla Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali e alla Carta delle lingue, e gli Stati membri a ratificarle, rispettando i principi sanciti da tali documenti; invita gli Stati membri e la Commissione ad astenersi dal compiere azioni contrarie a tali principi; sottolinea che nel realizzare norme minime per le minoranze nell'UE, le istituzioni e gli Stati membri devono astenersi dall'adottare leggi e misure amministrative che indeboliscano i diritti delle persone appartenenti a minoranze o prevedano deroghe a questi ultimi;

19.

ribadisce che le popolazioni indigene non dovrebbero subire alcuna forma di discriminazione nell'esercizio dei loro diritti e che hanno il diritto alla dignità e alla diversità della loro cultura, tradizioni, storia e aspirazioni, che devono essere opportunamente riflesse nell'istruzione e nell'informazione pubbliche; incoraggia gli Stati membri che non vi abbiano ancora provveduto a ratificare la Convenzione sulle popolazioni indigene e tribali (Convenzione dell'OIL n. 169) e ad attuarla in buona fede;

20.

ritiene che nell'UE sia opportuno sviluppare norme comuni e minime europee per la tutela dei diritti delle persone appartenenti a minoranze, secondo i principi procedurali del buon vicinato e delle relazioni amichevoli, garantendo la cooperazione tra gli Stati membri e con i paesi limitrofi non UE, sulla base dell'attuazione degli standard e delle norme internazionali; ritiene che l'adozione di norme minime comuni europee non debba ridurre i diritti e le norme già esistenti che tutelano le persone appartenenti a minoranze; ricorda che è necessario attuare gli impegni adottati e i principi sviluppati nel quadro dell'OSCE, in particolare nelle sue raccomandazioni e linee direttive tematiche; ricorda che la Commissione ha già tenuto conto di tali norme nel contesto dei criteri di Copenaghen durante i negoziati di adesione; invita la Commissione, a tale proposito, ad applicare le stesse norme a tutti gli Stati membri dell'UE;

21.

sottolinea che le politiche in materia di non discriminazione, da sole, non risolvono le questioni cui sono confrontate le minoranze e non impediscono la loro assimilazione; osserva che le persone appartenenti a minoranze si collocano in una categoria speciale per quanto concerne il diritto ai mezzi di ricorso e hanno esigenze specifiche che devono essere soddisfatte se si vuole garantire la loro piena ed effettiva uguaglianza, e che è necessario rispettare e promuovere i loro diritti, compreso il diritto di esprimere liberamente, preservare e sviluppare la loro identità culturale o linguistica, nel rispetto dell'identità, dei valori e dei principi del paese nel quale vivono; incoraggia la Commissione a promuovere un monitoraggio periodico della diversità linguistica e culturale nell'UE;

22.

incoraggia la Commissione e gli Stati membri a continuare a sostenere e a finanziare la raccolta di dati affidabili e solidi in materia di uguaglianza, in consultazione con i rappresentanti delle minoranze, al fine di quantificare le disuguaglianze e la discriminazione; chiede un efficace monitoraggio a livello UE della situazione delle minoranze nazionali ed etniche; ritiene che l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali debba effettuare un monitoraggio rafforzato in merito alla discriminazione nei confronti delle minoranze nazionali ed etniche negli Stati membri;

23.

riconosce l'importante ruolo della società civile e delle organizzazioni non governative nella tutela delle minoranze, lottando contro la discriminazione e promuovendo i diritti delle minoranze; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a promuovere finanziamenti e un sostegno sufficienti per tali organizzazioni;

24.

invita la Commissione e gli Stati membri a salvaguardare la tutela delle minoranze all'interno delle minoranze e ad affrontare le disuguaglianze all'interno delle disuguaglianze, dato che le persone appartenenti a minoranze sono spesso esposte a discriminazioni multiple e intersettoriali; chiede alla Commissione e agli Stati membri di effettuare ricerche per affrontare la complessa questione della discriminazione multipla e intersettoriale;

Lotta contro la discriminazione, i reati generati dall'odio e l'incitamento all'odio

25.

esprime preoccupazione per l'allarmante aumento dei reati generati dall'odio e dell'incitamento all'odio, motivati da razzismo, xenofobia o intolleranza religiosa contro le minoranze in Europa; invita l'UE e gli Stati membri a intensificare la lotta contro i reati generati dall'odio e contro gli atteggiamenti e i comportamenti discriminatori; invita la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali a proseguire l'attività di monitoraggio dei reati generati dall'odio e dell'incitamento all'odio negli Stati membri ai danni delle minoranze, e a presentare relazioni periodiche sui casi e sulle tendenze in materia;

26.

condanna in modo inequivocabile tutte le forme di discriminazione, qualunque sia la loro motivazione, e tutte le forme di segregazione, di incitamento all'odio, di reati generati dall'odio e di esclusione sociale, e invita la Commissione e gli Stati membri a condannare e a sanzionare chiaramente la negazione delle atrocità contro le minoranze nazionali ed etniche; ribadisce la posizione espressa nella sua risoluzione del 25 ottobre 2017 sugli aspetti relativi ai diritti fondamentali nell'integrazione dei rom nell'Unione europea: lotta all'antiziganismo; ricorda che tutti i cittadini europei dovrebbero ricevere lo stesso livello di assistenza e protezione indipendentemente dalla loro origine etnica o culturale; invita la Commissione a creare un quadro europeo e gli Stati membri a elaborare piani nazionali specifici per contrastare la violenza xenofoba e l'incitamento all'odio ai danni delle persone appartenenti a minoranze;

27.

sottolinea che gli Stati membri dovrebbero promuovere relazioni amichevoli e stabili tra di loro e li incoraggia a mantenere un dialogo aperto e di sostegno con i paesi vicini, in particolare nelle regioni di frontiera in cui possono essere presenti diverse lingue e culture;

28.

incoraggia la Commissione e gli Stati membri a intraprendere attività volte a sensibilizzare i cittadini dell'UE nei confronti della diversità e a promuovere tutte le forme pacifiche di manifestazione delle culture minoritarie; incoraggia gli Stati membri a includere la storia delle minoranze nazionali ed etniche e a promuovere una cultura della tolleranza nelle scuole all'interno dei rispettivi programmi di studio; incoraggia la Commissione e gli Stati membri ad avviare dialoghi culturali anche nelle scuole, ma senza limitarsi ad esse, in merito alle diverse forme e sfaccettature dell'odio contro i gruppi minoritari; incoraggia gli Stati membri a garantire che la non discriminazione, così come la storia e i diritti delle persone appartenenti a minoranze, siano integrati all'interno del rispettivo sistema d'istruzione nazionale;

29.

incoraggia la Commissione e gli Stati membri ad avviare campagne contro l'incitamento all'odio, a istituire unità contro i reati generati dall'odio all'interno delle forze di polizia sulla base della consapevolezza delle sfide cui devono far fronte i diversi gruppi minoritari svolgendo attività di formazioni sul posto di lavoro, a garantire che le persone appartenenti a minoranze godano dell'uguaglianza dinanzi alla legge e a provvedere affinché abbiano parità di accesso alla giustizia e ai diritti procedurali;

30.

ritiene che la Commissione e gli Stati membri debbano garantire che le persone appartenenti a minoranze possano esercitare i loro diritti senza paura; incoraggia, a tale riguardo, gli Stati membri a includere nei loro programmi scolastici a tutti i livelli l'istruzione obbligatoria in materia di diritti umani, cittadinanza democratica e alfabetizzazione politica; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a prevedere una formazione obbligatoria per i portatori di doveri, che sono essenziali per la corretta attuazione della legislazione dell'UE e degli Stati membri e che devono essere preparati per servire tutti i cittadini utilizzando un approccio basato sui diritti umani; invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare la discriminazione intersettoriale nelle loro politiche e attraverso i loro programmi di finanziamento;

31.

incoraggia gli Stati membri, nell'ottica di costruire una fiducia reciproca, a istituire commissioni nazionali per la verità e la riconciliazione al fine di riconoscere la persecuzione, l'esclusione e il ripudio delle persone appartenenti a minoranze nel corso dei secoli, e a documentare tali problematiche; invita gli Stati membri a condannare e a sanzionare chiaramente la negazione delle atrocità nei confronti delle persone appartenenti a minoranze e li incoraggia a indire e a celebrare a livello statale importanti giornate di commemorazione dei gruppi minoritari, come la Giornata di commemorazione dell'olocausto dei rom; li incoraggia a creare istituzioni che illustrino la storia e la cultura dei gruppi minoritari sostenendoli sia dal punto di vista finanziario che amministrativo;

32.

ritiene fondamentale la partecipazione attiva e significativa dei gruppi minoritari alla vita sociale, economica, politica e culturale; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a elaborare strategie che prevedano misure proattive e reattive sulla base di reali e sistematiche consultazioni dei rappresentanti dei gruppi minoritari e a coinvolgere quest'ultimi nella gestione, nel monitoraggio e nella valutazione dei programmi e dei progetti generali a tutti i livelli, anche a livello locale, onde garantire che siano inclusivi e non discriminatori;

33.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la piena e completa attuazione, applicazione ed esecuzione della direttiva sull'uguaglianza razziale e li incoraggia ad impegnarsi in campagne di sensibilizzazione riguardanti la legislazione contro la discriminazione; rileva che gli Stati membri dovrebbero garantire sanzioni sufficientemente efficaci, proporzionate e dissuasive, come disposto dalla suddetta direttiva; invita la Commissione a monitorare adeguatamente l'attuazione della direttiva;

34.

esprime rammarico per il fatto che la proposta di direttiva sulla parità di trattamento del 2008 (COM(2008)0426) debba ancora essere approvata dal Consiglio; invita nuovamente il Consiglio ad adottare quanto prima la sua posizione sulla proposta;

Minoranze nazionali ed etniche

35.

osserva che le minoranze nazionali ed etniche sono gruppi di persone appartenenti a minoranze che vivono nello stesso territorio e condividono un'identità comune, in alcuni casi per effetto di modifiche delle frontiere e in altri casi quale conseguenza dell'aver vissuto a lungo in un'area, e che sono riuscite così a preservare la propria identità; invita la Commissione e gli Stati membri a tutelare l'identità culturale e linguistica delle minoranze nazionali ed etniche e a creare le condizioni per la promozione di tale identità; pone l'accento sul ruolo importante che le autorità regionali e locali nell'UE possono svolgere nella tutela delle minoranze nazionali ed etniche e ritiene che la riorganizzazione amministrativa e la ridefinizione territoriale dei distretti non debbano avere conseguenze negative per tali minoranze; incoraggia gli Stati membri a destinare risorse finanziarie del bilancio centrale all'applicazione dei diritti delle minoranze onde evitare di gravare sui bilanci locali;

36.

incoraggia la Commissione e gli Stati membri a garantire alle minoranze nazionali ed etniche pari opportunità di partecipazione alla vita politica e sociale; incoraggia gli Stati membri ad adottare sistemi e leggi elettorali che facilitino la rappresentanza delle minoranze nazionali ed etniche; invita gli Stati membri ad adottare immediate misure correttive per porre fine alle pratiche discriminatorie di registrazione delle nascite, a effettuare la registrazione delle nascite dei membri dei gruppi minoritari senza discriminazioni e a garantire che i documenti d'identità rilasciati non siano discriminatori;

37.

incoraggia la Commissione e gli Stati membri a effettuare un'analisi coerente delle attuali politiche riguardanti le minoranze, al fine di chiarire i punti di forza e le sfide, e per garantire il rispetto dei diritti delle minoranze nazionali ed etniche;

38.

invita l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) a elaborare un parere sulle modalità di creazione di strumenti per tutelare e promuovere i diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, in linea con la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa T-646/13;

Diritti culturali

39.

sottolinea che le attività culturali sono ambiti essenziali per preservare l'identità delle minoranze nazionali ed etniche e che il mantenimento delle tradizioni delle minoranze e l'espressione dei valori artistici nella lingua materna sono particolarmente importanti per preservare la diversità europea; osserva che il mantenimento del patrimonio culturale delle minoranze è un interesse comune dell'UE e degli Stati membri; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a sostenere, rafforzare e promuovere i diritti culturali delle minoranze;

40.

ricorda che la comprensione del concetto di «cultura» è essenziale per definire la portata dei diritti delle minoranze a tale riguardo; rileva che la cultura, in senso lato, equivale alla somma totale delle attività e dei risultati materiali e immateriali di una determinata comunità e a ciò che la distingue dalle altre; sottolinea che i diritti culturali dovrebbero includere il diritto di partecipare alla vita culturale, il diritto di godere della cultura, il diritto di scegliere di appartenere a un gruppo, i diritti linguistici e la tutela del patrimonio culturale e scientifico;

41.

invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere il contributo delle minoranze nazionali ed etniche al patrimonio culturale dell'Unione, a rafforzare il dialogo con le persone appartenenti a minoranze e i loro rappresentanti e a identificare e attuare politiche e azioni coordinate per la gestione sostenibile della preservazione e dello sviluppo della loro cultura; incoraggia gli Stati membri a garantire un adeguato grado di istituzionalizzazione delle pratiche di tutela dei diritti culturali a livello nazionale;

42.

incoraggia la Commissione e gli Stati membri a coinvolgere e sostenere le minoranze nazionali ed etniche e le persone che vi appartengono al fine di promuovere le conoscenze e competenze che sono necessarie a tutelare, gestire in modo sostenibile e sviluppare il patrimonio culturale e che dovrebbero essere trasmesse alle generazioni future; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a istituire e mantenere fondi culturali sostanziali per le persone appartenenti a minoranze, a livello sia orizzontale che verticale, per garantire un sostegno effettivo, trasparente ed equo alla vita culturale delle comunità minoritarie;

43.

sottolinea che i media svolgono un ruolo centrale nell'ambito dei diritti culturali e linguistici; ricorda che la possibilità di accedere ad informazioni e contenuti, nonché di riceverli e pubblicarli, in una lingua che si comprende e in cui si comunica pienamente è una condizione preliminare per la partecipazione paritaria ed effettiva alla vita pubblica, economica, sociale e culturale; osserva a tale proposito che occorre prestare particolare attenzione alle esigenze delle persone appartenenti a minoranze nazionali ed etniche che vivono in zone frontaliere, rurali e isolate; esprime preoccupazione per l'insufficiente finanziamento degli organi d'informazione che pubblicano o trasmettono nelle lingue regionali o minoritarie; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a fornire appropriati finanziamenti alle organizzazioni o agli organi d'informazione che rappresentano le minoranze al fine di contribuire a preservare le identità culturali delle minoranze e di consentire loro di condividere i propri punti di vista, la propria lingua e la propria cultura con la maggioranza;

44.

invita gli Stati membri e la Commissione a garantire che i media possano operare in modo indipendente, a promuovere l'uso delle lingue minoritarie nei media e a tener conto delle minoranze nazionali ed etniche nella concessione di licenze ai servizi dei media, anche per quanto riguarda l'assegnazione delle emittenti radiotelevisive; invita la Commissione e gli Stati membri a erogare finanziamenti adeguati per le organizzazioni che rappresentano le minoranze al fine di promuovere il senso di appartenenza e di identificazione con i rispettivi gruppi minoritari, e a portare all'attenzione della maggioranza le identità, lingue, storie e culture di tali gruppi minoritari;

45.

rammenta il ruolo fondamentale dei media pubblici nel promuovere tali contenuti, soprattutto nel contesto del controllo democratico da parte delle autorità locali o regionali; incoraggia la Commissione a creare le condizioni giuridiche e regolamentari atte a garantire la libera prestazione dei servizi, la trasmissione e la ricezione di contenuti audiovisivi nelle regioni in cui risiedono minoranze, affinché possano guardare e ascoltare contenuti nella propria lingua materna, trasmessi a livello transfrontaliero senza blocchi geografici;

46.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire, con mezzi appropriati, che i servizi di media audiovisivi non contengano incitamento alla violenza o all'odio nei confronti delle persone appartenenti a minoranze; sottolinea che i media svolgono un ruolo importante nel diffondere informazioni sulle violazioni dei diritti delle minoranze e che, senza una copertura mediatica, le realtà che le minoranze affrontano quotidianamente restano invisibili;

47.

incoraggia gli Stati membri ad astenersi da atti politici e giuridici nonché da politiche finalizzati alla fissazione di misure restrittive, quali gli obblighi di sottotitolare e/o tradurre nonché le quote obbligatorie per i programmi nelle lingue ufficiali; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a consentire e promuovere la presenza di media nelle lingue regionali o minoritarie, anche nelle interfacce online; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire finanziamenti o sovvenzioni adeguati per le organizzazioni e i media che rappresentano le minoranze nazionali ed etniche, tenuto conto delle loro specificità ed esigenze regionali;

48.

invita gli Stati membri, alla luce dell'Anno europeo del patrimonio culturale, a valorizzare e a promuovere le culture minoritarie presenti sul proprio territorio, incoraggiando in tal modo la diffusione della loro storia e delle loro tradizioni e provvedendo affinché tali comunità non rimangano isolate;

49.

sottolinea che la formulazione di qualsiasi politica sul patrimonio culturale dovrebbe essere inclusiva, basata sulle comunità e partecipativa e prevedere la consultazione e il dialogo con le comunità minoritarie interessate;

Diritto all'istruzione

50.

osserva che l'istruzione svolge un ruolo chiave nella socializzazione e nello sviluppo dell'identità e rimane lo strumento principale per rivitalizzare e mantenere le lingue minoritarie a rischio di estinzione; sottolinea che ciascuna persona appartenente a una minoranza nazionale ha il diritto all'istruzione in una lingua minoritaria; sottolinea che la continuità dell'istruzione nella lingua materna è essenziale per preservare l'identità culturale e linguistica; osserva altresì che per quanto concerne l'istruzione nelle lingue minoritarie non esiste un unico modello di migliori pratiche adatto a tutte le minoranze nazionali ed etniche; osserva la necessità di prestare particolare attenzione alle persone che utilizzano la lingua dei segni;

51.

ricorda che l'articolo 14 della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa raccomanda ai suoi Stati parte di adoperarsi per assicurare, nella misura del possibile e nel quadro dei loro sistemi educativi, che le persone appartenenti alle minoranze nazionali abbiano adeguate opportunità di apprendere la lingua minoritaria in questione o di ricevere insegnamenti in tale lingua, senza pregiudizio dell'apprendimento della lingua ufficiale o dell'insegnamento in tale lingua;

52.

incoraggia la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi ulteriormente nell'elaborazione di strumenti adeguati per promuovere e sostenere l'uso ufficiale delle lingue parlate dalle minoranze nazionali ed etniche nei territori in cui vivono, a livello locale o regionale, conformemente ai principi della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali e della Carta delle lingue, garantendo al contempo che la protezione e l'incoraggiamento dell'uso delle lingue regionali e minoritarie non vadano a scapito delle lingue ufficiali e dell'obbligo di impararle;

53.

si rammarica che alcuni Stati membri non abbiano ancora ratificato la Carta delle lingue e che, tra gli Stati che l'hanno ratificata, alcuni non la applichino correttamente; esprime delusione per il fatto che in alcuni Stati membri i diritti esistenti non vengono applicati o sono palesemente violati;

54.

incoraggia la Commissione e gli Stati membri a provvedere affinché, conformemente alle norme nazionali, le persone appartenenti a minoranze nazionali ed etniche vedano garantiti i propri diritti nonché opportunità adeguate di istruzione in una lingua minoritaria, impartita nella loro lingua materna, in istituti di istruzione sia pubblici che privati; incoraggia gli Stati membri a formulare politiche di istruzione idonee e ad attuare le politiche più adatte alle esigenze delle minoranze nazionali ed etniche, anche tramite programmi educativi specifici o programmi e libri di testo appositi; incoraggia gli Stati membri a finanziare la formazione degli insegnanti per garantire un insegnamento efficace nelle lingue minoritarie e a integrare le migliori pratiche di insegnamento delle lingue straniere nella metodologia di insegnamento delle lingue ufficiali nel quadro dei corsi di studio di scuole che forniscono l'istruzione in una lingua minoritaria; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero promuovere l'insegnamento, con metodi adeguati, sia delle lingue regionali o minoritarie sia della lingua ufficiale;

55.

incoraggia gli Stati membri a garantire a coloro che parlano una lingua regionale o minoritaria come lingua materna l'opportunità di imparare sufficientemente la lingua ufficiale, incorporando le buone pratiche dell'insegnamento delle lingue straniere e seconde lingue nella metodologia adottata per l'insegnamento della lingua ufficiale dello Stato;

56.

sottolinea che i membri delle minoranze dovrebbero apprendere anche la lingua, la storia e la cultura della maggioranza della popolazione, e che gli alunni appartenenti a tale maggioranza, così come il pubblico in generale, dovrebbero essere a conoscenza della storia e della cultura delle minoranze e avere la possibilità di apprendere le lingue minoritarie;

57.

incoraggia gli Stati membri a promuovere la produzione di libri di testo che soddisfino le esigenze dei parlanti di lingue regionali o minoritarie o, qualora ciò non fosse possibile, ad agevolare l'utilizzo di libri di testo di altri paesi pubblicati in tali lingue, in collaborazione con le autorità competenti in materia d'istruzione dei paesi in cui si utilizzano le lingue in questione;

58.

sottolinea l'importanza dell'istruzione superiore nella lingua materna e della formazione di specialisti con conoscenze terminologiche specifiche, soprattutto nelle regioni dove la lingua in questione è parlata da numerose persone; sottolinea la cruciale importanza di formare medici nelle lingue minoritarie;

59.

incoraggia i governi degli Stati membri a coinvolgere i rappresentanti delle minoranze nelle riflessioni riguardanti l'organizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione;

60.

incoraggia gli Stati membri a definire soglie preferenziali per l'apprendimento delle lingue regionali o minoritarie, in modo da garantire l'equità nell'istruzione; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a promuovere il diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali ed etniche che vivono in zone in cui tali minoranze sono numerose, in particolare zone rurali o zone con insediamenti isolati, all'istruzione in una lingua minoritaria, segnatamente nella loro lingua materna, ove vi sia una sufficiente domanda; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le riforme e le politiche in materia di istruzione non limitino il diritto di ricevere l'istruzione in una lingua minoritaria;

61.

incoraggia la Commissione e gli Stati membri a promuovere, nei sistemi di istruzione, la disponibilità di un sostegno integrato a livello verticale per le lingue minoritarie e regionali, specificamente con la creazione, nei ministeri dell'Istruzione degli Stati membri e in seno alla Commissione, di unità responsabili dell'inserimento dell'istruzione nelle lingue minoritarie e regionali nei corsi di studio delle scuole; incoraggia gli Stati membri a promuovere un percorso di apprendimento continuo delle lingue minoritarie dall'istruzione pre-scolare all'istruzione superiore;

62.

sottolinea che la formazione degli insegnanti e l'accesso a libri di testo e a materiale didattico di qualità sono condizioni preliminari essenziali per garantire un'istruzione di qualità per gli studenti; osserva che i programmi di studio, i materiali didattici e i libri di testo di storia dovrebbero ritrarre in modo obiettivo, accurato e informativo le società e le culture dei gruppi minoritari; segnala che un problema ampiamente riconosciuto riguardo all'istruzione nelle lingue minoritarie, che deve essere affrontato, è l'insufficiente disponibilità di materiale di qualità per l'insegnamento e di insegnanti competenti nelle lingue minoritarie; osserva che l'insegnamento multidimensionale della storia dovrebbe essere obbligatorio in tutte le scuole, sia delle comunità di maggioranza che di quelle minoritarie; osserva l'importanza di sviluppare la formazione degli insegnanti in modo da rispondere alle esigenze di insegnamento a diversi livelli e nei diversi tipi di scuole;

63.

sottolinea che l'insegnamento nelle lingue minoritarie contribuisce alla comprensione reciproca fra maggioranze e minoranze e avvicina le comunità; incoraggia gli Stati membri ad applicare misure positive per garantire l'opportuna rappresentanza delle minoranze nell'istruzione così come nella pubblica amministrazione e nelle agenzie esecutive a livello nazionale, regionale e locale;

64.

incoraggia la Commissione a rafforzare la promozione di programmi incentrati sullo scambio di esperienze e migliori pratiche riguardanti l'istruzione nelle lingue regionali e minoritarie in Europa; invita l'UE e la Commissione a porre maggiormente l'accento sulle lingue regionali e minoritarie nella futura generazione dei programmi Erasmus+, Europa creativa ed Europa per i cittadini, nel quadro del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP);

65.

deplora profondamente che in alcuni Stati membri gli alunni appartenenti a minoranze non siano integrati negli istituti scolastici ordinari, ma siano collocati in scuole speciali in virtù del fatto che non hanno una padronanza sufficiente della lingua d'insegnamento; rammenta che l'istruzione in una lingua minoritaria o l'appartenenza a una particolare minoranza non possono essere usati come pretesto per segregare gli alunni sulla base dell'identità; invita gli Stati membri ad esimersi da tale forma di segregazione e ad adottare misure adeguate affinché detti alunni possano frequentare le lezioni nelle scuole ordinarie; incoraggia gli Stati membri a prendere in considerazione di introdurre nei programmi di studio tematiche riguardanti i diritti umani fondamentali e, in particolare, i diritti delle minoranze, come mezzo per promuovere la diversità culturale e la tolleranza attraverso l'istruzione;

Diritti linguistici

66.

osserva che la lingua è un aspetto essenziale dell'identità culturale e dei diritti umani delle minoranze; sottolinea la necessità di promuovere il diritto di utilizzare una lingua minoritaria sia nel privato che in ambito pubblico senza alcuna discriminazione, nelle zone con un numero considerevole di persone appartenenti a minoranze, per garantire che la lingua possa essere tramandata da una generazione all'altra e per tutelare la diversità linguistica nell'Unione; invita la Commissione a rafforzare il suo piano di promozione dell'insegnamento e dell'uso delle lingue regionali in quanto possibile mezzo per affrontare la discriminazione linguistica nell'UE e promuovere la diversità linguistica; rammenta che la promozione della conoscenza delle lingue minoritarie fra le persone non appartenenti alla minoranza in questione rappresenta un modo per promuovere la comprensione e il riconoscimento reciproci;

67.

sottolinea che, nella sua risoluzione dell'11 settembre 2013 sulle lingue europee a rischio di estinzione e la diversità linguistica nell'Unione europea (11), il Parlamento ha ricordato che la Commissione dovrebbe prestare attenzione al fatto che, con le loro politiche, alcuni Stati membri e alcune regioni stanno mettendo a repentaglio la sopravvivenza delle lingue all'interno delle proprie frontiere, anche se tali lingue non sono in pericolo nel contesto europeo; invita la Commissione a esaminare gli ostacoli amministrativi e legislativi che si frappongono alla pratica delle lingue in questione;

68.

osserva che oltre alle 24 lingue ufficiali, nell'UE sono presenti altre 60 lingue che appartengono anch'esse al patrimonio culturale e linguistico dell'Europa e che sono parlate da 40 milioni di persone in specifiche regioni o in specifici gruppi; ritiene che il multilinguismo dell'Unione europea sia un esempio unico nel suo genere tra le organizzazioni internazionali; osserva che il principio del multilinguismo è sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in virtù della quale l'UE è tenuta a rispettare la diversità linguistica e a sostenere il ricco patrimonio linguistico e culturale dell'Europa attraverso la promozione dell'apprendimento delle lingue e della diversità linguistica;

69.

incoraggia la Commissione e gli Stati membri a consentire e a promuovere, nell'ambito delle autorità amministrative e delle organizzazioni di pubblico servizio, l'uso delle lingue regionali o minoritarie nella pratica, secondo il principio di proporzionalità, ad esempio nelle relazioni tra i privati e le organizzazioni, da un lato, e le autorità pubbliche, dall'altro; incoraggia gli Stati membri a mettere a disposizione informazioni e servizi pubblici in tali lingue, anche su Internet, nelle zone con un numero considerevole di persone appartenenti a minoranze nazionali ed etniche;

70.

incoraggia gli Stati membri a favorire l'accesso alle lingue minoritarie e regionali attraverso il finanziamento e il sostegno di attività di traduzione, doppiaggio e sottotitolaggio, nonché attraverso l'adozione di una terminologia adeguata e non discriminatoria nei registri linguistici di tipo amministrativo, commerciale, economico, sociale, tecnico e giuridico;

71.

incoraggia gli enti locali nelle zone interessate a garantire l'uso delle lingue regionali e minoritarie; incoraggia altresì gli Stati membri a utilizzare come orientamenti le buone pratiche già esistenti a livello nazionale;

72.

incoraggia la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'uso delle lingue regionali o minoritarie a livello locale e regionale; incoraggia gli enti locali, in tale ottica, a garantire l'uso delle lingue in questione nella pratica;

73.

incoraggia la Commissione e gli Stati membri a garantire che, nelle zone in cui vi è un numero considerevole di persone appartenenti a minoranze nazionali, i marchi e le etichettature di sicurezza, le istruzioni obbligatorie importanti e gli annunci pubblici che rivestano importanza per i cittadini, forniti dalle autorità o dal settore privato, nonché i toponimi e le indicazioni topografiche, siano scritti nella forma corretta e messi a disposizione nelle lingue comunemente utilizzate in una data regione, anche nei segnali che indicano l'ingresso o l'uscita da aree urbane e in tutte le altre indicazioni stradali che contengono informazioni;

74.

osserva che la rappresentazione visiva delle lingue regionali e minoritarie (segnali stradali, nomi di strade, nomi di istituzioni amministrative, pubbliche e commerciali ecc.) è essenziale per promuovere e tutelare i diritti delle minoranze nazionali ed etniche, in quanto rispecchia e contribuisce all'uso vitale delle lingue regionali e minoritarie, incoraggiando le persone appartenenti a minoranze nazionali ed etniche a utilizzare, preservare e sviluppare la loro specifica identità linguistica e i loro diritti linguistici, a esprimere l'identità locale multietnica e a rafforzare il senso di appartenenza in quanto membri di gruppi che vivono in una comunità locale o regionale;

75.

invita gli Stati membri a evitare o abolire le pratiche giuridiche che ostacolano l'accesso delle minoranze all'intera gamma di professioni esercitate in un determinato Stato; invita gli Stati membri a garantire un accesso adeguato ai servizi giuridici e giudiziari; sottolinea che i rappresentanti delle minoranze dovrebbero essere esplicitamente informati sulle procedure da seguire a norma del diritto nazionale in caso di violazione dei loro diritti di persone appartenenti a una minoranza;

76.

incoraggia la Commissione e gli Stati membri a riconoscere che ogni persona appartenente a una minoranza nazionale ha il diritto di utilizzare il proprio cognome (patronimico) e i propri nomi nella lingua minoritaria, e il diritto al loro riconoscimento ufficiale, anche nel contesto della libera circolazione nell'UE;

77.

incoraggia la Commissione e gli Stati membri a intervenire per eliminare gli ostacoli amministrativi e finanziari che possano opporsi alla diversità linguistica a livello europeo e nazionale e pregiudicare l'esercizio e l'applicazione dei diritti linguistici delle persone appartenenti a minoranze nazionali ed etniche; esorta gli Stati membri a porre fine alle pratiche discriminatorie sotto il profilo linguistico;

Conclusione

78.

invita la Commissione a elaborare un quadro comune di norme minime a livello dell'UE per la tutela delle minoranze; raccomanda che tale quadro contenga obiettivi misurabili con una rendicontazione periodica e preveda, come minimo:

l'elaborazione di orientamenti che rispecchino le migliori pratiche degli Stati membri, in cooperazione con le varie parti interessate coinvolte nella tutela dei diritti delle minoranze,

una raccomandazione della Commissione che tenga conto delle misure nazionali esistenti, della sussidiarietà e della proporzionalità,

una proposta legislativa relativa a una direttiva, elaborata in seguito a un'adeguata valutazione d'impatto, conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità applicabili negli Stati membri e sulla base dei punti summenzionati, sulle norme minime per le minoranze nell'UE, con chiari parametri di riferimento e sanzioni;

79.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che tale quadro comprenda la raccolta dei dati nonché le metodologie di monitoraggio e segnalazione basate sulle ricerche sul campo e orientate agli aspetti finanziari e alla qualità, in quanto tali elementi rafforzano l'efficacia delle politiche basate su dati comprovati e possono contribuire al miglioramento dell'efficacia delle strategie, delle azioni e delle misure intraprese;

o

o o

80.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, all'OSCE, all'OCSE, al Consiglio d'Europa e alle Nazioni Unite.

(1)  GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2018)0032.

(3)  GU C 346 del 27.9.2018, pag. 171.

(4)  GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55.

(5)  GU C 238 del 6.7.2018, pag. 2.

(6)  GU C 328 del 6.9.2016, pag. 4.

(7)  GU C 93 del 9.3.2016, pag. 52.

(8)  GU C 124 E del 25.5.2006, pag. 405.

(9)  GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 11.

(10)  GU C 215 del 19.6.2018, pag. 162.

(11)  GU C 93 del 9.3.2016, pag. 52.


28.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/27


P8_TA(2018)0448

Digitalizzazione al servizio dello sviluppo: ridurre la povertà per mezzo della tecnologia

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 2018 sulla digitalizzazione al servizio dello sviluppo: ridurre la povertà per mezzo della tecnologia (2018/2083(INI))

(2020/C 363/04)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 208, 209, 210, 211 e 214 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visti il vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile e il documento conclusivo adottato dall'Assemblea generale dell'ONU il 25 settembre 2015, dal titolo «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» («Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile»), e i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS),

visto il consenso europeo in materia di sviluppo — «Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro» (1), adottato nel maggio 2017,

vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2015 dal titolo «Commercio per tutti: Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile» (COM(2015)0497),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 2 maggio 2017 dal titolo «Digital4Development: mainstreaming digital technologies and services into EU Development Policy» (Digitale per lo sviluppo: integrazione delle tecnologie e dei servizi digitali nella politica di sviluppo dell'UE) (SWD(2017)0157),

vista la strategia per il mercato unico digitale in Europa, adottata nel maggio 2015,

visto il Piano europeo per gli investimenti esterni,

vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione della strategia commerciale «Commercio per tutti — Una politica commerciale innovativa per gestire la globalizzazione» (COM(2017)0491),

vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2017 dal titolo «Verso una strategia per il commercio digitale» (2),

vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2015 sui preparativi per il vertice umanitario mondiale: sfide e opportunità dell'assistenza umanitaria (3),

vista la comunicazione della Commissione del 13 maggio 2014 dal titolo «Un ruolo più incisivo del settore privato nella crescita inclusiva e sostenibile dei paesi in via di sviluppo» (COM(2014)0263),

viste le conclusioni del Consiglio sul digitale per lo sviluppo del novembre 2017,

vista l'11a conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio, tenutasi a Buenos Aires (Argentina) dal 10 al 13 dicembre 2017,

viste le iniziative dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni delle Nazioni Unite a sostegno dei paesi in via di sviluppo (UIT-D),

visto l'Accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle tecnologie dell'informazione (ITA),

vista la dichiarazione ministeriale adottata a Cancún nel 2016 dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sull'economia digitale,

vista la dichiarazione comune rilasciata dai ministri del G7 competenti in materia di TIC in occasione della riunione tenutasi il 29 e 30 aprile 2016 a Takamatsu (Giappone),

vista l'iniziativa «Commercio elettronico per tutti» della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD),

visti la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e il suo protocollo opzionale (A/RES/61/106),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A8-0338/2018),

A.

considerando che il consenso europeo in materia di sviluppo del 2017 evidenzia l'importanza delle tecnologie e dei servizi dell'informazione e della comunicazione in quanto motori di crescita inclusiva e sviluppo sostenibile;

B.

considerando che la strategia della Commissione in materia di digitalizzazione al servizio dello sviluppo (D4D) riguarda la crescita economica e i diritti umani, la salute, l'istruzione, l'agricoltura e la sicurezza alimentare, le infrastrutture di base, l'acqua e i servizi igienico-sanitari, la governance, la protezione sociale nonché gli obiettivi trasversali in materia di genere e ambiente;

C.

considerando che le tecnologie digitali hanno il potenziale di assicurare la sostenibilità e la tutela dell'ambiente; che la produzione di apparecchiature digitali utilizza determinati metalli rari a bassa riciclabilità e riserve accessibili limitate e che i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche rappresentano una sfida globale per l'ambiente e la salute; che, secondo uno studio congiunto del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e di Interpol (4), i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) costituiscono un settore prioritario della criminalità ambientale;

D.

considerando che, secondo l'aggiornamento 2017 della banca dati della Banca mondiale «Identification for Development Global Dataset» (ID4D), circa 1,1 miliardi di persone in tutto il mondo non sono in grado di dimostrare ufficialmente la propria identità, neanche mediante un atto di nascita, e che il 78 % di tali persone vive nell'Africa subsahariana e in Asia; che ciò rappresenta un grande ostacolo al conseguimento dell'obiettivo 16.9 degli OSS, ma anche alla possibilità di svolgere un ruolo nell'ambiente digitale e di trarne vantaggio;

E.

considerando che in cinque degli OSS sono menzionate esplicitamente le tecnologie digitali (OSS 4 sull'istruzione, OSS 5 sulla parità di genere, OSS 8 sul lavoro dignitoso e la crescita economica, OSS 9 sulle infrastrutture, l'industrializzazione e l'innovazione e OSS 17 sui partenariati);

F.

considerando che gli OSS evidenziano che fornire entro il 2020 un accesso a Internet universale e a costi contenuti alle persone nei paesi meno sviluppati sarà fondamentale per promuovere lo sviluppo, in quanto lo sviluppo di un'economia digitale potrebbe rappresentare un motore per l'occupazione dignitosa e la crescita inclusiva, i volumi di esportazione e la diversificazione delle esportazioni;

G.

considerando che, secondo l'UNCTAD, la digitalizzazione sta sempre più dando origine a monopoli e pone nuove sfide alle politiche antitrust e in materia di concorrenza sia nei paesi in via di sviluppo che nei paesi sviluppati (5);

H.

considerando che nella sua revisione generale dell'attuazione dei risultati del vertice mondiale sulla società dell'informazione (6), l'Assemblea generale delle Nazioni Unite si è impegnata a sfruttare il potenziale delle TIC per conseguire gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e altri obiettivi concordati a livello internazionale, osservando che le TIC potrebbero accelerare i progressi in tutti e 17 gli OSS;

I.

considerando che la connettività continua a costituire una sfida e una preoccupazione, essendo alla base di numerosi divari digitali sia nell'accesso alle TIC che nell'impiego delle stesse;

J.

considerando che la velocità alla quale l'economia digitale sta avanzando e i notevoli divari esistenti nei paesi in via di sviluppo per quanto riguarda l'economia digitale in termini di sviluppo di strategie, normative e misure di protezione dei consumatori nazionali sicure evidenziano l'urgente necessità di potenziare lo sviluppo di capacità e l'assistenza tecnica a favore dei paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi meno sviluppati;

K.

considerando che l'alfabetizzazione e le competenze digitali sono fattori determinanti per il miglioramento e il progresso sociale e personale nonché per la promozione dell'imprenditorialità e la creazione di solide economie digitali;

L.

considerando che la digitalizzazione dovrebbe altresì contribuire a migliorare la fornitura di aiuti umanitari e la resilienza, la prevenzione del rischio di catastrofi e il sostegno transitorio, collegando gli aiuti umanitari e gli aiuti allo sviluppo in contesti fragili e teatro di conflitti;

M.

considerando che oltre la metà della popolazione mondiale è ancora offline e i progressi verso il conseguimento dell'OSS 9 relativo a un significativo aumento dell'accesso alle TIC e al tentativo di fornire un accesso a Internet universale e a costi contenuti nei paesi meno sviluppati entro il 2020 sono lenti;

N.

considerando che si sta registrando un forte aumento dei servizi mobili in tutto il pianeta e che il numero di utenti di telefonia mobile sta superando il numero delle persone che hanno accesso all'energia elettrica, alle strutture igienico-sanitarie o all'acqua pulita;

O.

considerando che l'innovazione umanitaria deve essere coerente con i principi umanitari (umanità, imparzialità, neutralità e indipendenza) e il principio della dignità;

P.

considerando che l'innovazione umanitaria deve essere condotta allo scopo di promuovere i diritti, la dignità e le capacità della popolazione beneficiaria e che tutti i membri di una comunità colpita da una crisi dovrebbero poter beneficiare dell'innovazione senza ostacoli discriminatori all'uso;

Q.

considerando che si deve ricorrere all'analisi e alla mitigazione del rischio per prevenire danni non intenzionali, compresi quelli relativi alla privacy e alla sicurezza dei dati nonché agli effetti sulle economie locali;

R.

considerando che la sperimentazione, le dimostrazioni e le prove devono essere effettuate in conformità delle norme etiche riconosciute a livello internazionale;

La necessità di sostenere la digitalizzazione dei paesi in via di sviluppo

1.

accoglie con favore la strategia della Commissione in materia di digitalizzazione al servizio dello sviluppo (D4D), nella misura in cui integra le tecnologie digitali nella politica di sviluppo dell'UE, che dovrebbe mirare a contribuire al conseguimento degli OSS; insiste sull'importanza di rafforzare la digitalizzazione incentrata sugli OSS; ricorda che la rivoluzione digitale presenta alle società tutta una serie di nuove sfide, che comportano sia rischi che opportunità;

2.

ribadisce l'enorme potenziale della tecnologia e dei servizi digitali ai fini del conseguimento degli OSS, a condizione che si intervenga per affrontare gli effetti negativi delle tecnologie, come l'automatizzazione del lavoro e i relativi effetti per l'occupabilità, l'esclusione e la disuguaglianza digitali, la sicurezza informatica, la riservatezza dei dati e le questioni normative; ricorda che qualsiasi strategia digitale deve essere pienamente in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e contribuire alla sua realizzazione, con particolare riferimento all'OSS 4 sull'istruzione di qualità, all'OSS 5 sul conseguimento della parità di genere e dell'emancipazione di tutte le donne e le ragazze, all'OSS 8 sul lavoro dignitoso e la crescita economica e all'OSS 9 su industria, innovazione e infrastrutture; ricorda che per poter realizzare gli OSS entro il 2030 è necessario un partenariato globale, nazionale, regionale e locale rafforzato tra soggetti governativi, scientifici, economici e della società civile;

3.

sottolinea che, nonostante l'aumento della penetrazione di Internet, molti paesi in via di sviluppo e le economie emergenti sono in ritardo nel beneficiare della digitalizzazione, molte persone non hanno ancora accesso alle TIC ed esistono notevoli disparità tra i paesi e tra le aree urbane e rurali, ricorda che la tecnologia digitale resta uno strumento e non un fine e ritiene che, dati i vincoli finanziari, occorra privilegiare i mezzi più efficaci per conseguire gli OSS e che in alcuni paesi, anche se la digitalizzazione può essere utile, sia ancora necessario garantire il rispetto delle esigenze umane di base, in particolare in termini di accesso all'alimentazione, all'energia, all'acqua e ai servizi igienico-sanitari, all'istruzione e alla sanità, come sottolineato nella relazione delle Nazioni Unite sugli OSS del 2017; ritiene, tuttavia, che le condizioni per lo sviluppo del digitale debbano essere previste fin dalla progettazione dell'infrastruttura, anche se la sua realizzazione avviene in un secondo momento;

4.

sottolinea la necessità che qualsiasi strategia per il commercio digitale sia pienamente conforme al principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS), che è essenziale per conseguire gli OSS; evidenzia che l'accesso a Internet e i metodi di pagamento digitali affidabili e conformi alle norme internazionali, alla legislazione di tutela dei consumatori per beni e servizi online, ai diritti di proprietà intellettuale, alle norme sulla protezione dei dati personali e alla legislazione fiscale e doganale adeguata al commercio elettronico, sono essenziali per consentire il commercio digitale, lo sviluppo sostenibile e la crescita inclusiva; rileva a tale riguardo il potenziale dell'accordo di facilitazione degli scambi commerciali nel sostegno alle iniziative digitali nei paesi in via di sviluppo per facilitare i commerci transfrontalieri;

5.

chiede lo sviluppo di un piano d'azione in materia di innovazione tecnica per l'assistenza umanitaria al fine di garantire il rispetto dei principi giuridici ed etici contenuti in documenti quali il nuovo consenso europeo sullo sviluppo — «Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro» e «Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile»;

6.

sottolinea che tutti gli aspetti dell'innovazione umanitaria dovrebbero essere soggetti a valutazione e monitoraggio, compresa una valutazione degli effetti primari e secondari del processo di innovazione; sottolinea che dovrebbero essere effettuati un esame etico e un'analisi dei rischi prima di intraprendere progetti umanitari in materia di innovazione e digitalizzazione e che, ove opportuno, andrebbero coinvolti in tale contesto esperti esterni o di terze parti;

7.

chiede l'attuazione, nell'azione esterna dell'UE, dei principi contenuti nella strategia per il mercato unico digitale per l'Europa attraverso il sostegno ai quadri normativi dei partner dell'UE;

8.

chiede finanziamenti sufficienti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027 onde consentire l'integrazione delle tecnologie digitali in tutti gli aspetti della politica di sviluppo;

9.

osserva che l'introduzione delle tecnologie digitali nei paesi in via di sviluppo ha spesso superato in rapidità la creazione di istituzioni statali, norme giuridiche e altri meccanismi che potrebbero aiutare a gestire le nuove sfide che si presentano, in particolare per quanto riguarda la sicurezza informatica; sottolinea l'importanza di approfondire la collaborazione tra ricercatori e innovatori a livello interregionale e di incoraggiare le attività di ricerca e sviluppo che promuovono il progresso scientifico e il trasferimento di tecnologie e know-how; chiede che alla digitalizzazione sia accordato un posto di primo piano nel futuro accordo post-Cotonou in quanto elemento in grado di consentire uno sviluppo inclusivo e sostenibile in conformità delle direttive di negoziato;

10.

chiede ulteriori azioni comuni nell'ambito della cooperazione in materia di infrastrutture digitali, in quanto ciò dovrebbe diventare una delle attività fondamentali nei partenariati dell'UE con le organizzazioni regionali, in particolare l'Unione africana; sottolinea l'importanza dell'assistenza tecnica e del trasferimento di competenze verso le istituzioni che stanno sviluppando politiche digitali a livello nazionale, regionale e continentale;

11.

chiede che la digitalizzazione sia incorporata nelle strategie nazionali degli Stati membri per lo sviluppo;

12.

chiede uno sforzo di natura trasversale maggiormente concertato e olistico da parte della comunità internazionale, compresi soggetti non statali quali i rappresentanti della società civile, il terzo settore, le società private e il mondo accademico, onde assicurare una transizione verso un'economia più digitale e senza esclusi e in grado di contribuire alla realizzazione dell'agenda delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, garantendo l'accesso a tecnologie e servizi digitali a tutti gli operatori economici e ai cittadini ed evitando un superamento di approcci diversi in grado di creare incompatibilità, sovrapposizioni o lacune nella legislazione; chiede il miglioramento dell'articolazione politica tra l'UE, gli Stati membri e gli altri soggetti coinvolti, al fine di rafforzare il coordinamento, la complementarità e la creazione di sinergie;

13.

sottolinea che la tecnologia, l'intelligenza artificiale e l'automazione stanno già sostituendo alcune professioni poco o mediamente qualificate; invita la Commissione a promuovere una digitalizzazione incentrata sugli OSS e sottolinea che i piani di protezione sociale finanziati dallo Stato sono essenziali per affrontare alcuni effetti negativi delle nuove tecnologie, al fine di superare i cambiamenti nei mercati mondiali del lavoro e la divisione dei compiti a livello internazionale, che ha un impatto soprattutto sui lavoratori poco qualificati nei paesi in via di sviluppo;

14.

invita il settore privato a contribuire in modo responsabile alla digitalizzazione al servizio dello sviluppo attraverso la tecnologia e l'innovazione, le competenze, gli investimenti, la gestione dei rischi, nonché modelli aziendali e una crescita sostenibili che dovrebbero prevedere la prevenzione, la riduzione, la riparazione, il riciclaggio e il riutilizzo delle materie prime;

15.

si rammarica che meno della metà di tutti i paesi in via di sviluppo disponga di una legislazione in materia di protezione dei dati, incoraggia l'UE a fornire assistenza tecnica alle autorità competenti nella definizione di tale legislazione, basandosi in particolare sulla sua esperienza e sulla propria legislazione, riconosciuta a livello internazionale come un modello in questo campo; sottolinea la necessità di tener conto dei costi che possono derivare dall'adeguamento di tali legislazioni, in particolare per le piccole e medie imprese; ricorda che, a causa della dimensione transfrontaliera del digitale, è necessario evitare che le legislazioni sulla protezione dei dati siano troppo diverse poiché ciò darebbe luogo a incompatibilità;

16.

invita tutte le parti interessate a raccogliere, elaborare, analizzare e diffondere dati e statistiche a livello locale, regionale, nazionale e globale, al fine di garantire un elevato livello di protezione dei dati, conformemente alle norme e agli strumenti internazionali pertinenti e in modo da perseguire gli obiettivi dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; rileva che la raccolta accurata e tempestiva dei dati assicura un adeguato monitoraggio dell'attuazione, l'adeguamento delle politiche e degli interventi laddove necessario, nonché la valutazione dei risultati ottenuti e il loro impatto; ricorda, tuttavia, che mentre la «rivoluzione dei dati» rende più facile, più rapida ed economica la produzione e l'analisi dei dati da un'ampia gamma di fonti, essa pone anche enormi sfide in termini di sicurezza e privacy; sottolinea, pertanto, che le innovazioni per la raccolta di dati nei paesi in via di sviluppo non dovrebbero sostituire le statistiche ufficiali bensì completarle;

17.

deplora i persistenti divari digitali riscontrabili all'interno di ciascun paese in termini di genere, geografia, età, reddito, origine etnica e condizioni di salute o disabilità, tra gli altri fattori di discriminazione; ribadisce pertanto che la cooperazione allo sviluppo internazionale dovrebbe puntare a una maggiore emancipazione e inclusione dei gruppi svantaggiati o in situazioni vulnerabili, promuovendo nel contempo l'uso responsabile degli strumenti digitali e un'adeguata consapevolezza dei possibili rischi; chiede che il sostegno all'innovazione sia adeguato alle esigenze locali alla transizione verso economie basate sulla conoscenza;

18.

chiede, pertanto, un maggiore impegno per far fronte alle sfide dell'esclusione digitale mediante l'istruzione e la formazione in materia di competenze digitali essenziali nonché le iniziative volte ad agevolare l'uso appropriato delle TIC e il ricorso a strumenti digitali nell'attuazione di metodologie partecipative in base all'età, alla situazione personale e al contesto, compresi gli anziani e le persone con disabilità; rileva che la cooperazione internazionale allo sviluppo potrebbe fare affidamento sulle tecnologie digitali per integrare meglio i gruppi svantaggiati a condizione che abbiano accesso alle tecnologie digitali; accoglie con favore le iniziative come la settimana del codice in Africa (Africa Code Week), che contribuiscono all'emancipazione della giovane generazione africana promuovendo l'alfabetizzazione digitale; sottolinea l'importanza dell'apprendimento online e a distanza per raggiungere le aree remote e le persone di tutte le età;

19.

chiede l'introduzione dell'alfabetizzazione digitale nei programmi scolastici a tutti i livelli dell'istruzione, dalla scuola primaria all'università, nei paesi in via di sviluppo, ai fini dell'acquisizione delle competenze necessarie per migliorare l'accesso alle informazioni; ritiene tuttavia che gli strumenti TIC e le nuove tecnologie non dovrebbero sostituire gli insegnanti e le scuole reali, ma dovrebbero essere utilizzati per migliorare l'accesso all'istruzione e migliorarne la qualità; sottolinea che le nuove tecnologie sono uno strumento fondamentale per la diffusione delle conoscenze, per la formazione degli insegnanti e per la gestione degli istituti; sottolinea inoltre la necessità di migliori centri di formazione locali (comprese le scuole di programmazione), per formare gli sviluppatori e promuovere la creazione di soluzioni e applicazioni digitali corrispondenti alle esigenze e alle realtà locali;

20.

pone l'accento sul fatto che colmare il divario digitale implica la realizzazione di un'infrastruttura appropriata dal punto di vista della copertura di alta qualità ed economicamente accessibile, affidabile e sicura; osserva che tra le principali cause che ostacolano la connettività figurano la povertà e la mancanza di servizi essenziali, insieme a reti terrestri non sufficientemente sviluppate, la mancanza di politiche pubbliche e quadri normativi abilitanti, l'elevata tassazione dei prodotti e servizi digitali, una bassa concorrenza sul mercato e l'assenza di una rete energetica;

21.

esprime la propria preoccupazione per quanto riguarda la dipendenza tecnologica da un piccolo numero di operatori, in particolare i GAFA (Google, Apple, Facebook e Amazon), e chiede che siano sviluppate delle alternative per promuovere la concorrenza; osserva che tale obiettivo potrebbe essere perseguito in partenariato tra l'UE e l'Africa;

22.

ricorda che i paesi in via di sviluppo sono lungi dal essere immuni agli attacchi informatici e sottolinea il rischio che venga minata la stabilità economica, politica e democratica se non viene garantita la sicurezza digitale; invita tutti i soggetti interessati nel mondo collegato digitalmente ad assumersi una responsabilità attiva adottando iniziative concrete per promuovere una maggiore sensibilizzazione e know-how in materia di sicurezza informatica; sottolinea a tal fine l'importanza di sviluppare il capitale umano a tutti i livelli al fine di ridurre le minacce alla sicurezza informatica attraverso la formazione, l'istruzione e una maggiore sensibilizzazione, e di istituire quadri appropriati in materia penale e transnazionali per combattere la criminalità informatica nonché partecipare attivamente ad assise internazionali come il Forum mondiale dell'OCSE sulla sicurezza digitale;

23.

ricorda la potenzialità che la digitalizzazione offre per riduzione del divario di inclusione sociale, accesso alle informazioni e marginalità economica nelle zone periferiche;

Digitalizzazione: uno strumento di sviluppo sostenibile

24.

accoglie con favore il piano per gli investimenti esterni dell'Unione volto a promuovere gli investimenti in soluzioni digitali innovative a favore delle esigenze locali, dell'inclusione finanziaria e della creazione di posti di lavoro dignitosi; evidenzia che la digitalizzazione costituisce un'importante opportunità di investimento e che, in un contesto di collaborazione tra le istituzioni finanziarie europee e internazionali e il settore privato, i finanziamenti misti rappresenterebbero pertanto uno strumento importante per mobilitare risorse finanziare;

25.

invita la Commissione ad avviare nuove iniziative incentrate in modo particolare sullo sviluppo delle infrastrutture digitali, sulla promozione dell'e-governance e delle competenze digitali, sul rafforzamento dell'economia digitale e sull'incentivazione degli ecosistemi di start-up incentrati sugli OSS, comprese le opportunità di finanziamento per le microimprese e le piccole e medie imprese, onde consentire loro di interagire digitalmente con le imprese multinazionali e di accedere alle catene globali del valore;

26.

invita la Commissione a integrare maggiormente le tecnologie e i servizi digitali nella politica di sviluppo dell'UE, come delineato tra l'altro nell'agenda «D4D»; sottolinea la necessità di promuovere l'uso delle tecnologie digitali in settori specifici quali l'e-governance, l'agricoltura, l'istruzione, la gestione delle risorse idriche, la sanità e l'energia;

27.

invita la Commissione ad aumentare gli investimenti nelle infrastrutture digitali nei paesi in via di sviluppo al fine di colmare l'enorme divario digitale in modo efficace ai fini dello sviluppo e basato su principi;

28.

ricorda che le microimprese e le piccole e medie imprese nei paesi in via di sviluppo costituiscono la maggioranza delle imprese e impiegano la maggior parte dei lavoratori dei settori manifatturiero e dei servizi; ribadisce che agevolare il commercio elettronico transfrontaliero ben regolamentato può avere un impatto diretto sul miglioramento dei mezzi di sussistenza, sulla promozione di tenori di vita più elevati e sul rafforzamento dell'occupazione e dello sviluppo economico; insiste sul contributo che tali sforzi potrebbero fornire alla parità di genere, dato che molte di tali imprese sono possedute e gestite da donne; sottolinea la necessità di ridurre gli ostacoli giuridici, amministrativi e sociali all'imprenditoria, in particolare quella femminile; chiede che la digitalizzazione sia utilizzata anche per promuovere l'istruzione e lo sviluppo di capacità imprenditoriali nei paesi in via di sviluppo, creando nel contempo un ambiente favorevole per le start-up e le imprese innovative;

29.

sottolinea la necessità di arginare il commercio di minerali il cui sfruttamento finanzia il conflitto armato o il lavoro forzato; ricorda che il coltan è alla base della gran parte dei dispositivi elettronici (ad esempio, gli smartphone) e che la guerra civile, dovuta al suo sfruttamento, estrazione e commercio illegale, che ha coinvolto la regione africana dei Grandi laghi, specialmente nella Repubblica democratica del Congo, ha causato più di 8 milioni di vittime; esorta la necessità di porre fine allo sfruttamento di minori nelle miniere di coltan ed al suo commercio illegale per giungere ad una corretta estrazione e commercializzazione a favore della popolazione locale;

30.

evidenzia che il principale settore dell'economia africana, l'agricoltura, può trarre un potenziale beneficio dalle tecnologie digitali; sottolinea che è possibile utilizzare piattaforme digitali nei paesi in via di sviluppo per informare gli agricoltori in merito ai prezzi di mercato e metterli in contatto con i potenziali acquirenti, nonché per fornire informazioni pratiche sui metodi di coltivazione e sulle tendenze di mercato, informazioni meteorologiche come pure avvisi e consigli sulle malattie vegetali e animali; sottolinea, tuttavia, in un contesto in cui l'agricoltura sta diventando sempre più ad alta intensità di conoscenze e di tecnologia, che l'agricoltura digitale può anche avere enormi ripercussioni sociali e ambientali negative nei paesi in via di sviluppo, in quanto l'accesso alle ultime tecnologie può rimanere limitato alle grandi aziende agricole industrializzate attive sul mercato dell'esportazione e delle colture destinate alla commercializzazione, mentre conoscenze e competenze limitate potrebbero marginalizzare ulteriormente l'agricoltura su piccola scala nei paesi in via di sviluppo;

31.

insiste sul fatto che i finanziamenti dell'UE per l'agricoltura nei paesi in via di sviluppo devono essere in linea con il carattere trasformativo dell'agenda 2030 e dell'accordo di Parigi sul clima nonché, di conseguenza, con le conclusioni della Valutazione internazionale delle conoscenze, scienze e tecnologie agricole per lo sviluppo e le raccomandazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto al cibo; sottolinea che ciò implica il riconoscimento della multifunzionalità dell'agricoltura e un rapido passaggio dalle monocolture ad uso intensivo di prodotti chimici a un'agricoltura diversificata e sostenibile basata su pratiche di coltivazione agroecologiche, che rafforzi i sistemi alimentari locali e l'agricoltura su piccola scala;

32.

ricorda che gli strumenti TIC possono essere utilizzati per diffondere informazioni durante le catastrofi e le emergenze sia naturali sia tecnologiche, nonché nelle zone fragili e teatro di conflitti; evidenzia che le tecnologie digitali possono consentire alle comunità a basso reddito e ad altre comunità vulnerabili di avere accesso a servizi di base di qualità (come la sanità, l'istruzione, l'acqua, i servizi igienico-sanitari e l'elettricità), nonché all'assistenza umanitaria e ad altri servizi pubblici e privati; sottolinea l'importanza della lotta alla disinformazione online (notizie false) e pone l'accento sulla necessità di programmi specifici incentrati sull'alfabetizzazione mediatica come strumento per affrontare tali sfide;

33.

sottolinea che l'innovazione tecnologica nell'assistenza umanitaria rappresenta una priorità, particolarmente nel contesto degli sfollamenti forzati, al fine di contribuire a soluzioni sostenibili che portino stabilità e dignità nelle vite delle persone e possano facilitare la connessione tra azione umanitaria e sviluppo; accoglie favorevolmente le iniziative globali volte a facilitare l'innovazione umanitaria, come l'Alleanza globale per l'innovazione umanitaria, il Fondo per l'innovazione umanitaria e il laboratorio per l'innovazione delle Nazioni Unite «Global Pulse» e invita l'Unione a promuovere dati aperti e a sostenere fermamente le comunità globali di sviluppatori e produttori di software che stanno realizzando una tecnologia pratica e aperta allo scopo di risolvere i problemi di sviluppo e umanitari a livello internazionale;

34.

sottolinea che le tecnologie digitali come gli SMS e le applicazioni su smartphone possono fornire nuovi strumenti per la diffusione di informazioni importanti, che potrebbero essere utilizzate dalle persone indigenti e isolate e dalle persone con disabilità; rileva il potenziale della tecnologia dei cellulari, che potrebbe presentare vantaggi tra cui minori costi di accesso grazie alla crescente copertura di rete, la facilità d'uso e la diminuzione dei costi per chiamate e messaggi di testo; ricorda però anche che i telefoni cellulari generano rischi per la salute e l'ambiente, in particolare a causa dell'estrazione di risorse minerarie e dell'aumento dei livelli di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; sottolinea che la digitalizzazione comporta la possibilità di rafforzare o indebolire la democrazia e invita l'UE a riflettere debitamente su tali rischi per controllare l'applicazione dannosa delle tecnologie digitali quando promuove l'uso dell'innovazione tecnologica negli aiuti allo sviluppo e altresì promuovere la governance di Internet;

35.

sottolinea l'importanza di costruire un ecosistema sostenibile per l'economia digitale, al fine di ridurre l'impatto ecologico legato alla digitalizzazione sviluppando un uso efficiente delle risorse sia nel settore digitale che nel settore dell'energia, in particolare dando priorità all'economia circolare; chiede che il piano per gli investimenti esterni (PIE) sostenga la responsabilità dei produttori, in concreto sostenendo le PMI che sviluppano attività di riutilizzo, riparazione e ristrutturazione e incorporano sistemi di raccolta nelle loro attività commerciali allo scopo di eliminare i componenti pericolosi utilizzati nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE); chiede che i consumatori siano maggiormente sensibilizzati sugli effetti ambientali dei dispositivi elettronici e che sia affrontata efficacemente la responsabilità delle imprese nella produzione delle AEE; sottolinea, analogamente, la necessità di sostenere le statistiche sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e le politiche nazionali su tali rifiuti nei paesi in via di sviluppo, in modo da contribuire a ridurre al minimo la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, prevenire lo scarico illegale e il trattamento improprio di tali rifiuti, promuovere il riciclaggio e creare posti di lavoro nel settore del recupero e del riciclaggio;

36.

riconosce che le tecnologie digitali forniscono al settore energetico strumenti innovativi per ottimizzare l'utilizzo delle risorse; tuttavia, ricorda che le tecnologie digitali hanno un'impronta ecologica significativa, in quanto consumatrici di risorse energetiche (le emissioni di CO2 legate al settore digitale sono stimate al 2-5 % delle emissioni totali) e di metalli (come argento, cobalto, rame e tantalio), che ne mettono in discussione la sostenibilità a lungo termine; ribadisce la necessità di modificare i modelli di produzione e consumo per combattere i cambiamenti climatici;

37.

riconosce il ruolo potenziale della tecnologia digitale nella promozione della democrazia e della partecipazione dei cittadini al processo decisionale;

38.

sottolinea l'importanza della creazione e dell'attuazione di piattaforme digitali statali a scopo informativo che aumentino le possibilità della popolazione di conoscere appieno i propri diritti ed i servizi offerti dallo Stato ai cittadini;

39.

sottolinea che le applicazioni di e-government contribuiscono a rendere più veloce e meno costoso l'accesso ai servizi pubblici, a migliorare la coerenza e la soddisfazione dei cittadini, a facilitare l'articolazione e le attività della società civile e ad aumentare la trasparenza, fornendo così un notevole contributo alla promozione della democratizzazione e alla lotta contro la corruzione; sottolinea il ruolo essenziale della tecnologia e della digitalizzazione ai fini di una politica e amministrazione fiscale efficaci, il che consente un aumento efficace della mobilitazione delle risorse nazionali e un contributo alla lotta contro la frode e l'evasione fiscale; ribadisce che è indispensabile creare identità digitali sicure, in quanto ciò potrebbe contribuire a determinare il numero di coloro che necessitano di determinati servizi di base;

40.

invita a sfruttare le opportunità offerte dalla tecnologia digitale come mezzo per migliorare la registrazione dei bambini allo Stato civile relativo alle nascite, i decessi e i matrimoni; sottolinea che l'UNICEF stima che, solo nell'Africa subsahariana, 95 milioni di bambini non vengono registrati alla nascita (7) e quindi non posseggono un atto di nascita e che ciò impedisce il riconoscimento legale del bambino e la mancata registrazione della sua esistenza come membro della società dalla nascita fino alla vita adulta e distorce i dati demografici dei paesi con conseguenze significative per la valutazione dei bisogni delle popolazioni, in particolare in termini di accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria;

41.

riconosce il ruolo centrale svolto dalla tecnologia digitale nella gestione dei servizi sanitari, nella risposta di emergenza in caso di epidemie, nella diffusione di campagne sanitarie pubbliche, nell'accesso pubblico ai servizi sanitari e nella formazione degli operatori sanitari, nel sostegno e nella promozione della ricerca di base e nello sviluppo dei servizi di informazione sulla sanità e la sanità elettronica; invita pertanto i responsabili politici a introdurre gli opportuni quadri politici e normativi al fine di ampliare i progetti in materia di sanità elettronica; invita la Commissione a fornire le necessarie risorse finanziarie a tal fine;

42.

si compiace del programma online «DEVCO Academy», che consente la formazione online delle persone a partire dai paesi partner dell'UE; chiede lo sviluppo ulteriore di programmi di formazione destinati ai funzionari territoriali e la definizione di procedure per le domande di sovvenzione dell'UE, affinché siano in grado di comprendere meglio le aspettative, gli obiettivi e le condizioni e quindi aumentare le loro probabilità di ricevere sostegno per i loro progetti; sottolinea che tali iniziative, a condizione che siano facilmente accessibili, efficaci e pertinenti, avrebbero un impatto positivo sull'assorbimento degli aiuti e sull'immagine dell'UE tra i suoi partner;

o

o o

43.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al Servizio europeo per l'azione esterna.

(1)  GU C 210 del 30.6.2017, pag. 1.

(2)  GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 22.

(3)  GU C 399 del 24.11.2017, pag. 106.

(4)  Studio UNEP — INTERPOL «The rise of Environmental Crime: A growing Threat to Natural Resources, Peace, Development and Security» (L'aumento della criminalità ambientale. Una crescente minaccia per le risorse naturali, la pace, lo sviluppo e la sicurezza) (2016).

(5)  UNCTAD, «South-South Digital Cooperation for Industrialisation: A Regional Integration Agenda» («Cooperazione digitale sud-sud per l'industrializzazione: un'agenda per l'integrazione regionale») (2017).

(6)  Assemblea generale delle Nazioni Unite, GA/RES/70/125.

(7)  https://www.unicef.org/reports/state-worlds-children-2016


Mercoledì 14 novembre 2018

28.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/36


P8_TA(2018)0451

Esportazione di armi: applicazione della posizione comune 2008/944/PESC

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 Esportazione di armi: applicazione della posizione comune 2008/944/PESC (2018/2157(INI))

(2020/C 363/05)

Il Parlamento europeo,

visti i principi sanciti all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare la promozione della democrazia e dello Stato di diritto, il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale,

vista la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (1) («posizione comune»),

vista la diciannovesima relazione annuale (2) redatta ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della posizione comune,

viste la decisione 2018/101/PESC del Consiglio, del 22 gennaio 2018, relativa alla promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi (3) e la decisione 2017/915/PESC del Consiglio, del 29 maggio 2017, relativa alle attività di sensibilizzazione dell'Unione a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi (4),

visto l'elenco comune aggiornato delle attrezzature militari dell'Unione europea adottato dal Consiglio il 26 febbraio 2018 (5),

visto il manuale per l'uso della posizione comune, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari,

vista l'intesa di Wassenaar, del 12 maggio 1996, per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso, ivi compresi gli elenchi di tali prodotti, tecnologie e munizioni, aggiornati nel dicembre 2017 (6),

visti il quadro strategico e piano di azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia del 25 giugno 2012, in particolare il risultato 11, lettera e), del piano d'azione, e il piano d'azione dell'Unione europea per i diritti umani e la democrazia 2015-2019 del 20 luglio 2015, in particolare l'obiettivo n. 21, lettera d),

visto il trattato sul commercio delle armi (ATT), adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013 (7) ed entrato in vigore il 24 dicembre 2014,

vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (8),

visti il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (9), quale modificato dal regolamento (UE) n. 599/2014 del 16 aprile 2014, e l'elenco dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I («regolamento sui prodotti a duplice uso»),

visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare l'obiettivo 16, inteso a promuovere società pacifiche e inclusive ai fini dello sviluppo sostenibile,

vista l'agenda delle Nazioni Unite per il disarmo dal titolo «Securing Our Common Future» (Assicurare il nostro futuro comune),

visto il regolamento (UE) 2016/2134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (10),

vista la relazione dell'Ufficio dell'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani al Consiglio dei diritti umani sull'impatto dei trasferimenti di armi sull'esercizio dei diritti umani (11),

viste le sue precedenti risoluzioni in materia, in particolare quelle del 13 settembre 2017 (12) e del 17 dicembre 2015 (13) sull'attuazione della posizione comune,

viste la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa (EDIDP) (COM(2017)0294) e la proposta di regolamento che istituisce il Fondo europeo per la difesa (COM(2018)0476),

viste le sue risoluzioni, del 25 febbraio 2016 (14), del 15 giugno 2017 (15) e del 30 novembre 2017 (16), sulla situazione umanitaria nello Yemen,

vista la sua risoluzione del 27 febbraio 2014 sull'utilizzo di droni armati (17),

vista la relazione del Consiglio dei diritti umani, del 17 agosto 2018, sulla situazione dei diritti umani nello Yemen, inclusi le violazioni e gli abusi verificatisi dal settembre 2014 (A/HRC/39/43),

visti l'articolo 52 e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0335/2018),

A.

considerando che il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva è sancito dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite;

B.

considerando che le esportazioni e i trasferimenti di armi hanno un innegabile impatto sui diritti umani e sulla sicurezza umana, sullo sviluppo socioeconomico e sulla democrazia; che, oltretutto, le esportazioni di armi contribuiscono a creare circostanze che costringono le persone a fuggire dai propri paesi; che ciò costituisce un valido motivo per istituire un sistema di controllo delle armi rigoroso, trasparente, efficace e comunemente accettato e definito;

C.

considerando che la posizione comune del Consiglio 2008/944/PESC costituisce un quadro giuridicamente vincolante che prevede otto criteri; che l'inosservanza di tali criteri dovrebbe comportare il rifiuto della licenza di esportazione (criteri da 1 a 4) o quantomeno valutazioni in tal senso (criteri da 5 a 8); che la decisione di trasferire o rifiutare di trasferire una qualsiasi tecnologia o attrezzatura militare resta di competenza esclusiva di ciascuno Stato membro, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 della posizione comune;

D.

considerando che i più recenti dati (18) mostrano che le esportazioni dall'UE a 28 nel periodo 2013-2017 ammontavano al 27 % del totale mondiale, e che l'UE a 28 nel suo complesso è pertanto il secondo maggiore fornitore di armi del mondo dopo gli Stati Uniti (34 %) e prima della Russia (22 %); che nel 2015 e nel 2016 si è registrato il numero più elevato di licenze di esportazioni di armi dall'inizio della raccolta di dati dell'UE, per un valore complessivo di 195,95 miliardi di EUR nel 2015 e, stando alla più recente relazione del gruppo «Esportazioni di armi convenzionali» (COARM), 191,45 miliardi di EUR nel 2016 (19); che purtroppo i dati relativi al 2015 e al 2016 sono fuorvianti e imprecisi, in quanto il volume delle licenze è in parte più un'espressione di intenti che un dato esatto sulle reali esportazioni che si prevede possano concretizzarsi nel prossimo futuro;

E.

considerando che le relazioni annuali del COARM costituiscono finora l'unico strumento finalizzato a trattare l'attuazione della posizione comune; che tali relazioni hanno contribuito a rendere più trasparenti le esportazioni di armi degli Stati membri e che il manuale per l'uso si è arricchito di molti orientamenti e chiarimenti; che la posizione comune ha consentito di ottenere maggiori informazioni sulla concessione di licenze per l'esportazione di armi;

F.

considerando che il contesto della sicurezza mondiale e regionale è cambiato drasticamente, in particolare per quanto concerne il vicinato meridionale e orientale dell'Unione, mettendo in luce l'urgente necessità di migliorare e rendere più sicure le modalità di produzione delle informazioni per le valutazioni dei rischi correlati al rilascio di licenze di esportazione;

G.

considerando che l'articolo 3 della posizione comune sancisce che gli otto criteri rappresentano solamente norme minime e lasciano impregiudicate eventuali misure più restrittive sul controllo degli armamenti che gli Stati membri potrebbero adottare; che il processo decisionale che porta al rilascio o al rifiuto di una licenza di esportazione di armi è competenza esclusiva degli Stati membri;

H.

considerando che non tutti gli Stati membri trasmettono dati esaustivi al COARM; che a causa delle diverse modalità di raccolta e procedure di trasmissione dei dati dei singoli Stati membri, nonché della loro differente interpretazione degli otto criteri, le serie di dati risultano incomplete e non omogenee e le pratiche di esportazione di armi divergono considerevolmente; che lo scambio di informazioni deve rispettare le legislazioni nazionali e le procedure amministrative di ciascun paese;

I.

considerando che attualmente non esistono meccanismi di verifica e di rendicontazione uniformi e indipendenti, riguardo alla conformità agli otto criteri della posizione comune;

J.

considerando che negli ultimi anni sono stati adottati provvedimenti per il commercio di armi leggere e di piccolo calibro, con una versione aggiornata dell'elenco di beni e tecnologie a duplice uso nel quadro dell'intesa di Wassenaar; che, benché tematiche come il controllo dell'intermediazione di armi, la produzione su licenza al di fuori dell'Unione europea e il controllo sull'acquirente finale siano state iscritte all'ordine del giorno e in parte riprese nella posizione comune stessa, molti prodotti, segnatamente nel campo dei beni a duplice uso, della tecnologia informatica e della sorveglianza, non sono ancora soggetti al sistema di controllo;

K.

considerando che la diciannovesima relazione annuale evidenzia che il 40,5 % delle licenze per l'esportazione di armi è stato concesso a paesi nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA) per un valore di 77,5 miliardi di EUR, e in particolare l'Arabia Saudita, l'Egitto e gli Emirati arabi uniti hanno assorbito la maggior parte di tali esportazioni per un valore di 57,9 miliardi di EUR;

L.

considerando che, in taluni casi, le armi esportate verso alcuni paesi, quali ad esempio l'Arabia Saudita, gli Emirati arabi uniti e i paesi membri della coalizione guidata dall'Arabia Saudita, sono state utilizzate in conflitti come quello dello Yemen; che tali esportazioni costituiscono una violazione manifesta della posizione comune;

M.

considerando che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 25 febbraio 2016 sulla situazione umanitaria nello Yemen, ha invitato il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR/VP) ad avviare un'iniziativa finalizzata all'imposizione da parte dell'UE di un embargo sulle armi nei confronti dell'Arabia Saudita;

N.

considerando che le armi di cui gli Stati membri dell'UE hanno autorizzato il trasferimento e che sono state poi utilizzate nell'attuale conflitto yemenita hanno avuto un impatto catastrofico sullo sviluppo sostenibile dello Yemen;

O.

considerando che il settore della difesa è divenuto un punto focale delle politiche dell'Unione, dal momento che nella strategia globale dell'UE si stabilisce che «un'industria europea della difesa sostenibile, innovativa e competitiva è essenziale per l'autonomia strategica dell'Europa e per la credibilità della PSDC» (20); che le esportazioni di armi sono essenziali per rafforzare la base industriale e tecnologica della difesa europea e che l'industria della difesa si occupa principalmente di garantire la difesa e la sicurezza degli Stati membri dell'Unione, contribuendo nel contempo all'attuazione della PESC; che il compito principale del Fondo europeo per la difesa e, in quanto precursore, dell'EDIDP istituito di recente, è quello di «sostenere la competitività dell'industria europea della difesa» (21);

P.

considerando che le misure di trasparenza, come il controllo sulle esportazioni di armi, contribuiscono al rafforzamento della fiducia tra gli Stati;

Q.

considerando che l'articolo 10 della posizione comune afferma chiaramente che il rispetto degli otto criteri ha la priorità rispetto a eventuali interessi economici, sociali, commerciali o industriali degli Stati membri;

Rafforzamento della posizione comune e miglioramento della sua attuazione

1.

sottolinea che gli Stati hanno il diritto legittimo di acquisire tecnologia militare a fini di autodifesa; prende atto che il mantenimento di un'industria della difesa rientra nella necessità di autodifesa degli Stati membri;

2.

prende atto che il mercato europeo della difesa funge da strumento per garantire la sicurezza e la difesa degli Stati membri e dei cittadini dell'Unione e contribuisce all'attuazione della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e in particolare della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC); invita gli Stati membri a superare l'attuale inefficienza della spesa per la difesa dovuta alle duplicazioni, alla frammentazione e all'assenza di interoperabilità, nonché a puntare a rendere l'UE garante della sicurezza anche attraverso un maggiore controllo delle esportazioni di armi;

3.

riconosce che l'UE è la sola unione di Stati a disporre di un quadro giuridicamente vincolante che permette di migliorare il controllo sulle esportazioni di armi, anche verso le regioni di crisi e i paesi con una dubbia situazione in materia di diritti umani; accoglie con favore, al riguardo, il fatto che diversi Stati europei e paesi terzi non europei abbiano aderito al sistema di controllo delle esportazioni di armi sulla base della posizione comune; incoraggia inoltre i restanti paesi candidati, i paesi che stanno per ottenere lo status di paese candidato o i paesi che desiderino comunque avvicinarsi al percorso di adesione all'UE ad applicare le disposizioni della posizione comune;

4.

sottolinea la pressante necessità di rafforzare il ruolo delle delegazioni dell'UE nel fornire assistenza agli Stati membri e al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) per la valutazione dei rischi connessi alla concessione di licenze per l'esportazione e per la realizzazione dei controlli degli utilizzatori finali, dei controlli post-spedizione e delle ispezioni in loco;

5.

constata che gli Stati membri applicano e interpretano gli otto criteri in maniera non omogenea; chiede un'applicazione uniforme, coerente e coordinata degli otto criteri, nonché la piena attuazione della posizione comune e di tutti gli obblighi che ne derivano;

6.

ritiene che la modalità di valutazione dei rischi correlati al rilascio di licenze di esportazione dovrebbe contemplare un principio di precauzione e che gli Stati membri oltre a valutare se una specifica tecnologia militare possa essere utilizzata o meno a fini di repressione interna o per altri scopi indesiderati, dovrebbero anche valutare i rischi sulla base della situazione generale nel paese di destinazione, tenendo conto di fattori quali lo stato della sua democrazia, lo Stato di diritto e lo sviluppo socioeconomico;

7.

invita gli Stati membri e il SEAE, in linea con le sue raccomandazioni del 13 settembre 2017, a utilizzare l'attuale processo di revisione per rafforzare i meccanismi di scambio di informazioni, rendendo disponibili informazioni migliori dal punto di vista qualitativo e quantitativo per le valutazioni dei rischi correlati al rilascio di licenze di esportazione, come segue:

a)

fornendo maggiori informazioni sulle licenze di esportazione e sulle esportazioni effettive, condivise in maniera sistematica e tempestiva, anche in relazione a utilizzatori finali che destano preoccupazione, a casi di sviamento, a certificati di destinazione finale contraffatti o problematici per altre ragioni, nonché a intermediari o a imprese di trasporto sospetti, in conformità delle leggi nazionali;

b)

tenendo una lista di entità e individui condannati per violazione della normativa in materia di esportazione di armi, di casi identificati di sviamento e di persone di cui è sospetto o noto il coinvolgimento nel commercio illegale di armi o in attività che minacciano la sicurezza internazionale e nazionale;

c)

condividendo le migliori pratiche adottate per l'applicazione degli otto criteri;

d)

trasformando il manuale per l'uso in una risorsa interattiva online;

e)

trasformando, entro la fine del 2019, la relazione annuale dell'UE in una banca dati online aperta e pubblica, il cui nuovo formato si applicherà ai dati relativi al 2017;

f)

incentivando chiare e ben consolidate procedure di collaborazione tra le forze dell'ordine e le autorità di frontiera basate sullo scambio di informazioni, al fine di rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza e sradicare il traffico illegale di armi, che costituisce un elemento di rischio per la sicurezza dell'UE e dei suoi cittadini;

8.

invita gli Stati membri e il SEAE a incrementare il personale che si occupa delle questioni relative alle esportazioni sia a livello nazionale che dell'UE; incoraggia l'uso dei fondi dell'Unione per lo sviluppo delle capacità dei funzionari preposti al rilascio delle licenze e delle forze dell'ordine negli Stati membri;

9.

ricorda che tra le ragioni alla base dell'elaborazione della posizione comune vi erano quella di evitare che gli armamenti europei fossero utilizzati contro le forze armate degli Stati membri e quella di prevenire le violazioni dei diritti umani e il prolungamento di conflitti armati; ribadisce che la posizione comune stabilisce i requisiti minimi che gli Stati membri sono tenuti ad applicare nell'ambito del controllo delle esportazioni di armi e prevede l'obbligo di valutare una domanda di licenza di esportazione in base a tutti gli otto criteri ivi elencati;

10.

critica il fatto che gli Stati membri manchino sistematicamente di applicare gli otto criteri e che la tecnologia militare raggiunga talvolta destinazioni e utilizzatori finali che non soddisfano i criteri della posizione comune; ribadisce la sua richiesta di una valutazione indipendente del rispetto da parte degli Stati membri degli otto criteri della posizione comune; ritiene che occorra promuovere una maggiore convergenza nell'applicazione degli otto criteri; si rammarica per l'assenza di disposizioni relative alle sanzioni da imporre agli Stati membri che non abbiano preliminarmente verificato il rispetto degli otto criteri al momento della concessione delle licenze; esorta gli Stati membri a migliorare la coerenza nell'attuazione della posizione comune e consiglia loro di provvedere a disporre modalità per le verifiche indipendenti;

11.

ritiene che le esportazioni verso l'Arabia Saudita, gli Emirati arabi uniti e gli altri membri della coalizione guidata dall'Arabia Saudita nello Yemen violino almeno il criterio 2, visto il coinvolgimento di tali paesi nelle gravi violazioni del diritto umanitario, come accertato dalle autorità competenti delle Nazioni Unite; ribadisce l'appello già lanciato il 13 settembre 2017 riguardo alla necessità urgente di imporre un embargo sulle armi nei confronti dell'Arabia Saudita e invita l'AR/VP e il Consiglio a estendere tale embargo anche a tutti gli altri membri della coalizione a guida saudita nello Yemen;

12.

ritiene sia necessario avviare un processo che porti a un meccanismo sanzionatorio nei confronti degli Stati membri che non rispettano la posizione comune;

13.

prende atto che alcuni Stati membri hanno interrotto la fornitura di armi all'Arabia Saudita e ad altri membri della coalizione a guida saudita nello Yemen a causa delle loro azioni, mentre altri hanno continuato a fornire tecnologia militare; si congratula con quegli Stati membri, quali la Germania e i Paesi Bassi, che hanno modificato le loro prassi in merito al conflitto nello Yemen; esprime tuttavia profondo rammarico per il fatto che altri Stati membri non sembrano tenere conto del comportamento del paese di destinazione e dell'uso finale delle armi e delle munizioni esportate; sottolinea che tale disparità nella prassi rischia di compromettere l'intero regime europeo di controllo delle armi;

14.

è allarmato per il fatto quasi tutte le richieste di licenza di esportazione verso paesi specifici, quali l'Arabia Saudita, siano state accolte nonostante le esportazioni verso tali paesi violino almeno i criteri da 1 a 6 della posizione comune, tenendo conto del fatto che il mancato soddisfacimento dei criteri da 1 a 4 deve comportare il rifiuto della licenza; deplora che quasi tutte le richieste di licenza (il 95 %) di esportazione verso l'Arabia Saudita siano state accolte per quanto riguarda la categoria ML9 (22) (navi da guerra utilizzate per realizzare il blocco navale imposto allo Yemen), e le categorie ML10 (aeromobili) e ML4 (bombe, ecc.), che sono state fondamentali per la campagna aerea, contribuendo al deterioramento della situazione umanitaria e dello sviluppo sostenibile dell'intero paese e alle attuali sofferenze della popolazione yemenita;

15.

è sconcertato dalla quantità di armi e munizioni prodotte nell'UE e trovate nelle mani di Da'esh in Siria e in Iraq; segnala che la Bulgaria e la Romania non hanno dato efficace applicazione alla posizione comune per quanto riguarda i ritrasferimenti non conformi ai certificati di destinazione finale; invita tutti gli Stati membri a rifiutare in futuro trasferimenti analoghi, in particolare verso gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita, e invita il SEAE e gli Stati membri, in particolare la Bulgaria e la Romania, a spiegare, nel quadro del COARM, ma anche pubblicamente in sede di sottocommissione per la sicurezza e la difesa del Parlamento europeo (SEDE), quali iniziative sono state adottate in materia; invita il SEAE ad affrontare i numerosi casi emersi grazie alla recente relazione di Conflict Armament Research e a esaminare, in seno al COARM e nelle apposite sedi, metodi più efficaci per lo svolgimento delle valutazioni dei rischi di diversione, in particolare introducendo per gli Stati membri, nell'ambito del processo di revisione, l'obbligo di negare una licenza di esportazione qualora sussista un rischio evidente che la tecnologia o le attrezzature militari da esportare possano essere oggetto di diversione; decide di avviare un'indagine al riguardo;

16.

esprime preoccupazione per il fatto che la fornitura di sistemi d'arma in tempi di guerra e in situazioni di forte tensione politica possa avere conseguenze negative sproporzionate sui civili; sottolinea che i conflitti dovrebbero essere risolti in via prioritaria con mezzi diplomatici; invita pertanto gli Stati membri dell'UE a impegnarsi per un'autentica politica estera e di sicurezza comune;

17.

riconosce che una migliore applicazione del criterio 8 potrebbe contribuire in modo determinante alla coerenza delle politiche dell'UE in materia di obiettivi di sviluppo e obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, con particolare riferimento all'obiettivo 16.4; invita gli Stati membri e il SEAE ad avvalersi dell'attuale processo di revisione della posizione comune in tal senso; raccomanda al riguardo di aggiornare il manuale per l'uso e di concentrarsi non soltanto sull'impatto sullo sviluppo dell'acquisto di armi nel paese destinatario, ma anche sul potenziale danno arrecato allo sviluppo dall'uso di armi, anche in paesi diversi dal destinatario;

18.

suggerisce di valutare le possibilità di cui l'Unione dispone per fornire sostegno agli Stati membri nel conformarsi agli otto criteri della posizione comune, in particolare offrendo informazioni nelle fasi di valutazione dei rischi, di verifica degli utilizzatori finali e di verifica ex ante delle spedizioni e fornendo un elenco periodicamente aggiornato dei paesi terzi che rispettano i criteri della posizione comune;

19.

prende atto del riesame che il Consiglio sta svolgendo, previsto per il 2018, riguardante l'attuazione della posizione comune e il conseguimento dei suoi obiettivi; chiede che il riesame della posizione comune analizzi il modo in cui essa è attuata a livello nazionale, ivi compresa una valutazione delle diverse modalità della sua applicazione nelle leggi e normative degli Stati, dei metodi utilizzati per valutare le domande di licenza, nonché degli enti governativi e dei ministeri coinvolti; sottolinea, in tale contesto, che i progetti finanziati a titolo dell'EDIDP, di recente istituzione, e del futuro Fondo per la difesa devono essere soggetti a meccanismi/regimi di controllo e rendicontazione nazionali e dell'Unione nonché essere sottoposti al pieno controllo parlamentare; ritiene che anche il proposto Strumento per la pace debba essere soggetto al pieno controllo parlamentare;

20.

invita gli Stati membri a superare l'attuale inefficienza della spesa per la difesa dovuta alle duplicazioni, alla frammentazione e all'assenza di interoperabilità, nonché a puntare a rendere l'UE un garante della sicurezza anche attraverso un maggiore controllo delle esportazioni di armi;

21.

sostiene che, nell'ambito del prossimo regolamento che istituisce il Fondo europeo per la difesa (FED) (COM(2018)0476), le azioni connesse con prodotti relativi alle armi leggere e di piccolo calibro, laddove siano sviluppate principalmente ai fini dell'esportazione, dovrebbero essere escluse dai fondi dell'Unione;

22.

sostiene che, nel contesto della Brexit, sarebbe importante che il Regno Unito si impegni a restare vincolato dalla posizione comune e ad applicarne le disposizioni operative, come altri paesi terzi europei;

23.

sottolinea che l'ambizione di accrescere la competitività del settore europeo della difesa non deve compromettere l'applicazione degli otto criteri della posizione comune poiché essi sono prioritari rispetto a eventuali interessi economici, commerciali, sociali o industriali degli Stati membri;

24.

ritiene che l'attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, debba essere coerente con la posizione comune, anche per quanto riguarda i componenti e le parti di ricambio; constata che la posizione comune non prevede alcuna limitazione al suo campo di applicazione e che, di conseguenza, gli otto criteri si applicano anche ai trasferimenti all'interno dell'UE;

25.

ribadisce l'effetto dannoso che le esportazioni non sufficientemente controllate di tecnologie di cibersorveglianza da parte delle imprese dell'UE può avere sulla sicurezza dell'infrastruttura digitale dell'Unione e sul rispetto dei diritti umani; sottolinea, al riguardo, l'importanza di un aggiornamento rapido, efficace e globale del regolamento UE sui prodotti a duplice uso; ricorda la posizione del Parlamento in relazione alla proposta della Commissione, approvata a larghissima maggioranza nel gennaio 2018, e propone al Consiglio di elaborare una posizione al fine di consentire ai colegislatori di giungere a un accordo prima della fine della legislatura; invita gli Stati membri, per quanto concerne i controlli delle esportazioni e l'applicazione degli otto criteri, a prestare maggiore attenzione a quei prodotti che possono essere utilizzati per scopi sia civili sia militari, come ad esempio le tecnologie di sorveglianza, come pure ai componenti che possono essere impiegati in una guerra cibernetica o per perpetrare violazioni dei diritti umani; esorta gli Stati membri e la Commissione a investire fondi sufficienti in tecnologie e risorse umane per formare le persone sui programmi specifici di cibersicurezza; invita gli Stati membri a promuovere a livello internazionale l'aggiunta di tali prodotti negli elenchi di controllo (con particolare riferimento all'intesa di Wassenaar);

26.

incoraggia gli Stati membri a effettuare un esame più dettagliato della produzione su licenza da parte dei paesi terzi e a garantire il rafforzamento delle salvaguardie contro gli usi indesiderati; chiede l'applicazione rigorosa della posizione comune per quanto riguarda la produzione su licenza in paesi terzi; chiede di limitare gli accordi di produzione su licenza ai paesi che sono parti contraenti o firmatari dell'ATT e di obbligare questi paesi terzi a esportare soltanto le attrezzature prodotte su licenza con l'esplicita autorizzazione dello Stato membro di esportazione originario;

27.

sottolinea la necessità di mettere a punto un approccio per le situazioni in cui gli Stati membri interpretano diversamente gli 8 criteri della posizione comune in caso di esportazioni di prodotti sostanzialmente affini verso destinazioni e utilizzatori finali simili, al fine di mantenere condizioni di parità e tutelare la credibilità dell'UE all'estero;

28.

invita gli Stati membri e il SEAE a elaborare una strategia specifica per tutelare formalmente gli individui che denunciano pratiche di enti e imprese del settore degli armamenti che risultino contrarie ai criteri e ai principi della posizione comune;

29.

chiede, inoltre, che gli otto criteri siano ampliati e applicati anche ai trasferimenti di personale militare, di sicurezza e di polizia, ai servizi, al know-how e alla formazione nel campo delle esportazioni di armi, alla tecnologia della sicurezza e ai servizi militari e di sicurezza privati;

30.

invita gli Stati membri e il SEAE a collaborare strettamente per prevenire i rischi derivanti dalla diversione e dall'accumulo di armi, quali ad esempio il contrabbando e il traffico illecito di armi; pone l'accento sul rischio che le armi esportate verso i paesi terzi rientrino nell'UE tramite il contrabbando e il traffico di armi;

31.

chiede agli Stati membri e al SEAE di introdurre un nuovo criterio nella posizione comune al fine di garantire che, al momento della concessione delle licenze, si tenga debitamente conto del rischio di corruzione in relazione alle esportazioni;

Relazione annuale del COARM

32.

apprezza gli sforzi profusi dal COARM per promuovere la cooperazione, il coordinamento, la convergenza (con il ricorso, in particolare, al manuale per l'uso della posizione comune), nonché il rafforzamento e l'applicazione della posizione comune, segnatamente per quanto riguarda le campagne di sensibilizzazione e i processi di avvicinamento e di armonizzazione all'interno dell'Unione europea e con i paesi terzi;

33.

si rammarica per la pubblicazione molto tardiva della diciottesima relazione annuale per il 2015 nel marzo 2017 e della diciannovesima relazione annuale per il 2016 nel febbraio 2018; chiede che sia garantita una procedura di informazione e presentazione dei contributi più standardizzata e tempestiva, stabilendo un calendario rigoroso per la comunicazione dei dati che non vada oltre il gennaio successivo all'anno in cui sono avvenute le esportazioni e introducendo una data fissa di pubblicazione che non vada oltre il marzo successivo all'anno in cui sono avvenute le esportazioni;

34.

ricorda che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della posizione comune, tutti gli Stati membri sono tenuti a fornire informazioni in merito alle loro esportazioni di armi e li esorta a rispettare pienamente i loro obblighi sanciti dalla posizione comune; sottolinea che per comprendere le modalità di applicazione degli otto criteri sono essenziali dati di qualità elevata e disaggregati sulle effettive consegne;

35.

critica il fatto che alcuni Stati membri non abbiano fornito contributi esaustivi per la diciannovesima relazione annuale sulla base di dati dettagliati e specifici per paese; esprime preoccupazione per il fatto che, di conseguenza, manchino importanti informazioni nella relazione annuale del COARM, che non è quindi aggiornata né in grado di presentare un quadro completo delle attività di esportazione degli Stati membri; ritiene necessario introdurre un sistema di verifica e di rendicontazione standardizzato che fornisca informazioni maggiormente dettagliate ed esaustive; ribadisce il proprio invito a tutti gli Stati membri che non hanno fornito contributi completi, a presentare informazioni aggiuntive riguardo alle loro precedenti esportazioni in vista della prossima relazione annuale;

36.

osserva che, in base a quanto riportato nella diciannovesima relazione annuale, vi sono divergenze nell'applicazione dei criteri invocati a fini del rifiuto, in particolare il criterio 1 è stato invocato 82 volte, il criterio 2 è stato invocato 119 volte, il criterio 3 303 volte, il criterio 4 85 volte, il criterio 5 8 volte, il criterio 6 12 volte, il criterio 7 139 volte e il criterio 8 una sola volta; rileva con preoccupazione che il numero di licenze rifiutate è diminuito in termini sia totali che relativi (nel 2016 solo lo 0,76 % delle domande di licenza è stato negato rispetto a quasi l'1 % nel 2015); prende atto con disappunto del fatto che la relazione continua a non includere i dati relativi all'esito delle consultazioni sulle notifiche di rifiuto e invita gli Stati membri a includere tali dati nelle future relazioni annuali;

37.

suggerisce che siano raccolte informazioni supplementari dagli Stati membri e che siano pubblicate sia a livello nazionale che nella relazione annuale del COARM; suggerisce altresì di completare la relazione annuale del COARM con una sintesi che contenga, tra l'altro, un'analisi comparata delle tendenze rispetto agli anni precedenti e cifre aggregate;

Parlamento e società civile

38.

osserva che non tutti i parlamenti nazionali dell'Unione esercitano un controllo sulle decisioni del governo in merito al rilascio di licenze; fa riferimento al regolamento del Parlamento che prevede la possibilità di fornire risposte periodiche alle relazioni annuali dell'UE sull'esportazione di armi e chiede a tale riguardo di migliorare la situazione attuale e di garantire che il Parlamento europeo risponda alla relazione annuale COARM con la propria relazione annuale, che dovrebbe essere fuori quota; invita i parlamenti nazionali a scambiare le buone pratiche, laddove disponibili, in materia di comunicazione e controllo delle esportazioni di armi;

39.

sottolinea l'importante ruolo svolto dai parlamenti nazionali, dal Parlamento europeo, dalla società civile, dalle autorità di controllo delle esportazioni di armi e dalle associazioni di settore nel sostenere e promuovere a livello nazionale e unionale le norme stabilite dalla posizione comune e nell'istituire un sistema di controllo trasparente e affidabile; chiede, pertanto, un meccanismo di controllo trasparente e solido che rafforzi il ruolo dei parlamenti e della società civile; incoraggia i parlamenti nazionali, la società civile e il mondo accademico a esercitare un controllo indipendente sul commercio delle armi e invita gli Stati membri e il SEAE a sostenere tali attività, anche tramite mezzi finanziari;

40.

sottolinea l'importanza e la legittimità del controllo parlamentare sui dati e sulle modalità di esecuzione dei controlli sulle esportazioni di armi; chiede, in tale contesto, di fornire le misure, il sostegno e le informazioni necessari per far sì che la funzione di controllo pubblico possa essere esercitata appieno;

41.

suggerisce che le esportazioni di prodotti finanziati nell'ambito dell'EDIDP e/o del Fondo europeo per la difesa siano elencate separatamente all'interno dei dati presentati al COARM, al fine di garantire un attento monitoraggio dei prodotti finanziati tramite risorse di bilancio dell'Unione; chiede che il Consiglio e il Parlamento giungano a un accordo in merito un regime dettagliato di interpretazione e attuazione che preveda un'autorità di vigilanza, un organo sanzionatore e un comitato etico, onde assicurare che i criteri della posizione comune siano applicati almeno ai prodotti finanziati a titolo dell'EDIDP e/o del Fondo europeo per la difesa, al fine di garantire ai paesi interessati condizioni di parità in merito alle esportazioni; sottolinea che l'interpretazione e l'attuazione comuni dovrebbero essere applicate, in prospettiva, a tutte le esportazioni di armi dagli Stati membri;

Controllo degli armamenti e disarmo a livello internazionale

42.

ricorda le ambizioni dell'Unione di agire come un attore globale per la pace; ritiene che l'Unione europea debba assumersi maggiore responsabilità per quanto concerne la pace e la sicurezza in Europa e nel mondo, adottando altre iniziative volte alla limitazione degli armamenti e al disarmo, e che, in qualità di attore globale responsabile, debba fungere da guida, vale a dire assumere un ruolo attivo, sostenuta dal massimo impegno degli Stati membri, nel raggiungere una posizione comune nel campo della non proliferazione degli armamenti, del disarmo mondiale e dei controlli sui trasferimenti di armi, nonché nell'ambito del potenziamento di ricerca e sviluppo in materia di tecnologie e processi di conversione da strutture di uso militare a strutture di uso civile, e adottando misure quali agevolazioni per l'esportazione di tali beni;

43.

ricorda che tutti gli Stati membri sono firmatari dell'ATT; chiede l'universalizzazione dell'ATT e una maggiore attenzione ai paesi non firmatari; plaude inoltre alle iniziative di sensibilizzazione riguardanti l'ATT e sostiene l'efficace attuazione dello stesso;

44.

incoraggia gli Stati membri ad assistere i paesi terzi nell'elaborazione, aggiornamento, miglioramento e applicazione dei sistemi di controllo delle armi conformi alla posizione comune;

45.

ribadisce la propria posizione sui sistemi d'arma autonomi letali (LAWS); chiede di vietare l'esportazione di prodotti utilizzati per lo sviluppo e la produzione di detti sistemi d'arma;

46.

sottolinea che un efficace accordo internazionale sul controllo delle esportazioni di armi dovrebbe contemplare tutti i trasferimenti, inclusi anche il trasferimento tra Stati, il trasferimento tra Stati e utilizzatori finali privati, il leasing e il prestito, le donazioni e i trasferimenti sotto forma di assistenza o di altra prestazione;

o

o o

47.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale della NATO e al Segretario generale delle Nazioni Unite.

(1)  GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.

(2)  GU C 56 del 14.2.2018, pag. 1.

(3)  GU L 17 del 23.1.2018, pag. 40.

(4)  GU L 139 del 30.5.2017, pag. 38.

(5)  GU C 98 del 15.3.2018, pag. 1.

(6)  http://www.wassenaar.org/control-lists/, «Elenco di beni e tecnologie a duplice uso e munizioni» nel quadro dell'intesa di Wassenaar per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso.

(7)  Trattato sul commercio delle armi, Nazioni Unite, 13-27217.

(8)  GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1.

(9)  GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

(10)  GU L 338 del 13.12.2016, pag. 1.

(11)  A/HRC/35/8.

(12)  GU C 337 del 20.9.2018, pag. 63.

(13)  GU C 399 del 24.11.2017, pag. 178.

(14)  GU C 35 del 31.1.2018, pag. 142.

(15)  GU C 331 del 18.9.2018, pag. 146.

(16)  GU C 356 del 4.10.2018, pag. 104.

(17)  GU C 285 del 29.8.2017, pag. 110.

(18)  Trends in International Arms Transfers, 2017 (scheda informativa del SIPRI, marzo 2018).

(19)  http://enaat.org/eu-export-browser/licence.en.html

(20)  «Visione condivisa, azione comune — Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea: un'Europa più forte», Bruxelles, giugno 2016.

(21)  Istituzione del Fondo europeo per la difesa (COM(2017)0295), 7 giugno 2017.

(22)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XG0406(01)&from=IT


28.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/45


P8_TA(2018)0456

Necessità di un meccanismo globale in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 sulla necessità di un meccanismo globale dell'UE per la protezione della democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (2018/2886(RSP))

(2020/C 363/06)

Il Parlamento europeo,

visti il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (1) (meccanismo DSD),

viste la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, le convenzioni, raccomandazioni, risoluzioni e relazioni dell'Assemblea parlamentare, del Comitato dei ministri, del Commissario per i diritti umani e della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa,

visto il parere n. 1/2018 della Corte dei conti europea, del 17 luglio 2018, relativo alla proposta di regolamento del 2 maggio 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri,

vista la relazione 2018 sui diritti fondamentali dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA),

vista la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2014 intitolata «Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto» (COM(2014)0158),

vista la sua risoluzione del 12 settembre 2018 su una proposta recante l'invito al Consiglio a constatare, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione (2),

vista la sua risoluzione del 1o marzo 2018 sulla decisione della Commissione di attivare l'articolo 7, paragrafo 1, TUE relativamente alla situazione in Polonia (3),

vista la sua risoluzione del 15 novembre 2017 sullo Stato di diritto a Malta (4),

vista la sua risoluzione del 19 aprile 2018 sulla protezione dei giornalisti investigativi in Europa: il caso dei giornalisti slovacchi Ján Kuciak e Martina Kušnírová (5),

vista la sua discussione in plenaria sullo Stato di diritto in Romania del 3 ottobre 2018,

vista la sua risoluzione del 1o marzo 2018 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2016 (6),

vista la proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, presentata dalla Commissione il 2 maggio 2018 (COM(2018)0322),

visto il quadro di valutazione UE della giustizia 2018,

visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che l'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e che questi valori sono comuni agli Stati membri;

B.

considerando che lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti fondamentali formano un rapporto triangolare, rafforzandosi l'un l'altro e salvaguardando insieme la base costituzionale dell'Unione europea e dei suoi Stati membri;

C.

considerando che, nel 2014, la Commissione ha istituito un quadro per lo Stato di diritto; che tale quadro è stato utilizzato solo una volta e che tale strumento si è dimostrato insufficiente per prevenire o far fronte alle minacce allo Stato di diritto;

D.

considerando che l'Unione europea non dispone di un meccanismo obiettivo e permanente per monitorare la democrazia, i diritti fondamentali e lo Stato di diritto in tutti gli Stati membri;

E.

considerando che il quadro di valutazione UE della giustizia 2018 indica che restano ancora sfide da affrontare per quanto riguarda il funzionamento dei sistemi giudiziari degli Stati membri nonché in termini di impatto di alcune riforme attuate negli Stati membri;

F.

considerando l'alto numero di procedure di infrazione in corso nei settori della giustizia, dei diritti fondamentali e della cittadinanza (7);

G.

considerando che la FRA ha pubblicato diverse relazioni che sottolineano le sfide per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali in vari Stati membri, su questioni quali la riduzione dello spazio a disposizione delle organizzazioni della società civile in Europa (8);

H.

considerando che vi sono state risposte ad hoc alle minacce per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, che hanno portato ad approcci ampiamente diversi nei vari Stati membri;

I.

considerando che la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE è stata avviata dalla Commissione alla luce della situazione in Polonia, e che la stessa procedura è stata avviata dal Parlamento europeo alla luce della situazione in Ungheria;

J.

considerando che la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo ha istituito un gruppo di monitoraggio dello Stato di diritto, che ha iniziato la sua attività in relazione agli omicidi di giornalisti investigativi e allo Stato di diritto;

K.

considerando che tali risposte dell'UE mirano più a reagire che a prevenire e sono ostacolate dal fatto che le sfide per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali nei vari Stati membri sono oggetto di un'attenzione discontinua e politicizzata;

L.

considerando che, il 2 maggio 2018, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri (COM(2018)0324);

M.

considerando che il parere n. 1/2018 della Corte dei conti europea sulla proposta di regolamento ha sottolineato la necessità di chiarire ulteriormente le fonti degli orientamenti e delle procedure attraverso i quali è possibile stabilire le carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri;

N.

considerando che le precedenti relazioni dell'UE sulla lotta alla corruzione e le relazioni per paese del semestre europeo 2018 esprimono gravi preoccupazioni per quanto riguarda la corruzione in diversi Stati membri, indebolendo in tal modo la fede dei cittadini nelle istituzioni e nello Stato di diritto;

O.

considerando che le sfide per lo Stato di diritto e la democrazia negli Stati membri mettono a rischio lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, fondato sulla presunzione di fiducia reciproca (praesumptio iuris tantum);

P.

considerando che le sfide per lo Stato di diritto e la democrazia negli Stati membri mettono a rischio la legittimità dell'azione esterna dell'Unione, in particolare per quanto riguarda le sue politiche di adesione e vicinato;

Q.

considerando che tutte le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione sono tenuti a rispettare, proteggere e promuovere la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali;

R.

considerando che l'Unione non ha ancora aderito alla CEDU, nonostante sia tenuta a farlo a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, TUE;

S.

considerando che la Commissione e il Consiglio non hanno agito in base alla risoluzione del Parlamento su un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali, ed hanno quindi rifiutato di adottare l'accordo interistituzionale sul patto dell'Unione DSD;

1.

si rammarica del fatto che la Commissione non abbia ancora presentato una proposta relativa a un meccanismo globale dell'UE per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, e la invita a farlo, in particolare proponendo l'adozione dell'accordo interistituzionale sul patto dell'Unione DSD nella sua prossima iniziativa non legislativa per rafforzare l'applicazione dello Stato di diritto nell'Unione europea;

2.

ribadisce il suo appello per un meccanismo dell'UE globale, permanente e obiettivo per la protezione della democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, e sottolinea che tale meccanismo è quanto mai urgentemente necessario;

3.

ribadisce i principali elementi di tale meccanismo, quale proposto dal Parlamento, sotto forma di un patto interistituzionale DSD, che consiste in una revisione annuale non discriminatoria e basata su dati concreti, intesa a valutare, su un piano di parità, la conformità di tutti gli Stati membri dell'UE ai valori stabiliti all'articolo 2 TUE, unitamente a raccomandazioni per paese (relazione europea DSD) seguite da un dibattito parlamentare, e un ciclo permanente sulla politica DSD in seno alle istituzioni;

4.

ribadisce che la relazione europea DSD deve incorporare e integrare gli strumenti vigenti, tra cui il quadro di valutazione della giustizia, l'Osservatorio del pluralismo dei media, la relazione sulla lotta alla corruzione e le procedure di valutazione tra pari sulla base dell'articolo 70 TFUE, e sostituire il meccanismo di cooperazione e verifica per la Bulgaria e la Romania; si rammarica della decisione della Commissione di non pubblicare la relazione dell'UE sulla lotta alla corruzione del 2017;

5.

invita la Commissione a valutare la possibilità di collegare la proposta di regolamento sulla protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri ad uno strumento dell'UE globale, permanente e obiettivo per la protezione della democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali;

6.

invita il Consiglio ad impegnarsi a rispettare l'accordo interistituzionale sul patto DSD ed a sostenere ulteriori proposte della Commissione intese a rafforzare la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali;

7.

ritiene che, se la Commissione e il Consiglio continuano a respingere l'istituzione di un patto DSD, il Parlamento potrebbe prendere l'iniziativa di lanciare una relazione pilota DSD e un dibattito interparlamentare;

8.

invita il Consiglio ad assumersi in modo adeguato il suo ruolo istituzionale nelle procedure in corso nel quadro dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, e ad informare immediatamente ed esaustivamente il Parlamento in tutte le fasi della procedura e ad invitare il Parlamento a presentare la sua proposta motivata al Consiglio;

9.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, nonché al Comitato europeo delle regioni affinché la trasmetta ai parlamenti e ai consigli sub-nazionali.

(1)  GU C 215 del 19.6.2018, pag. 162.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2018)0340.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2018)0055.

(4)  GU C 356 del 4.10.2018, pag. 29.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2018)0183.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2018)0056.

(7)  http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_code=EN&typeOfSearch=true&active_only=1&noncom=0&r_dossier=&decision_date_from=&decision_date_to=&PressRelease=true&DG=JUST&title=&submit=Search

(8)  Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU (Le sfide cui devono far fronte le organizzazioni della società civile che operano nel settore dei diritti umani nell'UE), Vienna, 18 gennaio 2018.


28.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/49


P8_TA(2018)0457

Applicazione dell'accordo di associazione tra l'UE e la Georgia

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 sull'applicazione dell'accordo di associazione tra l'UE e la Georgia (2017/2282(INI))

(2020/C 363/07)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 8 e il titolo V, in particolare gli articoli 21, 22, 36 e 37, del trattato sull'Unione europea (TUE), nonché la parte quinta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, che è entrato pienamente in vigore il 1o luglio 2016,

viste le sue precedenti risoluzioni del 18 dicembre 2014 sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (1), e del 21 gennaio 2016 sugli accordi di associazione/le zone di libero scambio globali e approfondite con la Georgia, la Moldova e l'Ucraina (2), la sua raccomandazione del 15 novembre 2017 sul partenariato orientale (3), la sua risoluzione legislativa del 14 marzo 2018 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macro-finanziaria alla Georgia (4) e la sua risoluzione del 14 giugno 2018 sui territori georgiani occupati a 10 anni dall'invasione russa (5),

visti i piani d'azione nazionali annuali per l'applicazione dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Georgia,

visto il documento di lavoro congiunto dei servizi della Commissione europea e del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) del 9 novembre 2017 sulla relazione relativa all'attuazione dell'associazione sulla Georgia (SWD(2017)0371),

viste le dichiarazioni congiunte dei vertici del partenariato orientale, il più recente dei quali tenutosi a Bruxelles il 24 novembre 2017,

visto il quadro di cooperazione «20 obiettivi per il 2020», istituito durante il vertice di Riga del 2015 e volto a promuovere un'economia, una governance, una connettività e una società più forti,

visto il quadro di sostegno unico per il sostegno dell'UE alla Georgia nel periodo 2017-2020,

visto l'esito della quarta riunione del Consiglio di associazione tra l'UE e la Georgia del 5 febbraio 2018,

visti i risultati delle riunioni dell'assemblea Euronest, la più recente tenutasi il 25-27 giugno 2018, che ha portato a 7 risoluzioni in cui si invita l'UE a rafforzare i propri sforzi di mediazione nei conflitti congelati,

viste la dichiarazione finale e le raccomandazioni della sesta riunione della CPA UE-Georgia, svoltasi il 26 aprile 2018,

vista la dichiarazione congiunta della terza riunione della piattaforma della società civile UE-Georgia del 22 marzo 2018,

vista la prima relazione della Commissione nell'ambito del meccanismo di sospensione dei visti, pubblicata il 20 dicembre 2017 (COM(2017)0815),

visto il parere definitivo della commissione di Venezia del 19 marzo 2018 sulla riforma costituzionale della Georgia (CDL-AD(2018)005),

visti il documento di lavoro congiunto dei servizi della Commissione, del 21 settembre 2015, dal titolo «Gender Equality and Women's Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-2020» (Parità di genere ed emancipazione femminile: trasformare la vita delle donne e delle ragazze attraverso le relazioni esterne dell'UE 2016-2020) (SWD(2015)0182),

vista la relazione di Transparency International del 2 luglio 2015 dal titolo «State of Corruption: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova and Ukraine» (Stato della corruzione: Armenia Azerbaigian, Georgia, Moldova e Ucraina),

visti gli studi di esperti realizzati per conto della commissione per gli affari esteri, tra cui lo studio dal titolo «The electoral reforms in three association countries of the Eastern Neighbourhood — Ukraine, Georgia and Moldova and their impact on political developments in these countries» (Le riforme elettorali in tre paesi del vicinato orientale impegnati nel processo di associazione — Ucraina, Georgia e Moldova — e il loro impatto sugli sviluppi politici in tali paesi), pubblicato il 26 ottobre 2017 (6), lo studio dal titolo «Association agreements between the EU and Moldova, Georgia and Ukraine» (Accordi di associazione tra l'UE e la Moldova, la Georgia e l'Ucraina), pubblicato il 28 giugno 2018 (7), e lo studio comparativo dal titolo “The Development of an Institutional Framework for the Implementation of the Association Agreements in Georgia, Moldova and Ukraine a comparative perspective” (Definizione di un quadro istituzionale per l'attuazione degli accordi di associazione in Georgia, Moldova e Ucraina: una prospettiva comparata» pubblicato nel settembre 2018 (8),

visti l'articolo 52 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per il commercio internazionale (A8-0320/2018),

A.

considerando che le relazioni UE-Georgia sono oggetto di costante approfondimento grazie a nuovi importanti risultati, in linea con l'accordo di associazione UE-Georgia (AA), la zona di libero scambio globale e approfondita (DCFTA) e l'agenda di associazione UE-Georgia, tra cui l'entrata in vigore del regime di esenzione dal visto e l'adesione della Georgia alla Comunità dell'energia;

B.

considerando che il pieno rispetto dei valori fondamentali, tra cui democrazia, Stato di diritto, buon governo, i diritti umani e libertà fondamentali, compresi i diritti delle minoranze, è una pietra miliare dell'ulteriore integrazione europea;

C.

considerando che la situazione umanitaria e l'isolamento delle regioni occupate dell'Ossezia del Sud e dell'Abkhazia continuano a rappresentare una delle principali sfide per la Georgia;

D.

considerando che l'indice di percezione della corruzione di Transparency International del 2017 rivela che vengono mantenuti buoni risultati nella lotta alla corruzione;

E.

considerando che la nuova strategia nazionale di lotta alla criminalità organizzata per il periodo 2017-2020 e il suo piano d'azione adottato nel 2017 si concentrano sulla lotta ai «ladri nella legge», sul transito di sostanze stupefacenti e sulla criminalità informatica, nonché sull'introduzione di attività di polizia basate sull'analisi e della polizia di prossimità;

F.

considerando che la Convenzione di Istanbul, incaricata della prevenzione e della lotta alla violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, è entrata in vigore il 1o settembre 2017 e che è stata istituita una commissione interagenzie sulla parità di genere, la violenza contro le donne e la violenza domestica;

G.

considerando che l'indice sulla libertà di stampa nel mondo del 2018 di Reporter senza frontiere evidenzia un leggero miglioramento della Georgia che passa dalla 64a posizione nel 2017 alla 61a posizione nel 2018;

1.

si compiace vivamente del continuo processo di riforma e dei progressi compiuti nell'applicazione dell'AA/DCFTA, che hanno posizionato la Georgia come uno dei partner strategici chiave dell'UE nella regione; invita le autorità georgiane a continuare a garantire la stabilità, favorire le riforme democratiche e i miglioramenti sociali ed economici dei georgiani, che sono colpiti dalla povertà, dalla disoccupazione e da un elevato livello di emigrazione economica, come fattore chiave per conquistare i cuori e le menti nel cammino verso la sovranità e l'integrità territoriale della Georgia, all'interno delle sue frontiere internazionalmente riconosciute, e il rafforzamento della cooperazione tra l'UE e la Georgia;

2.

rileva con soddisfazione che l'agenda europea della Georgia continua a raccogliere consensi trasversali e il sostegno della maggioranza dei cittadini georgiani; evidenzia che, ai sensi dell'articolo 49 TUE e in linea con la dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017, qualsiasi Stato europeo può chiedere di diventare membro dell'UE, purché ottemperi i criteri di Copenaghen; ricorda, nel frattempo, la proposta di una politica di «Partenariato orientale plus» (EaP+), sostenuta dal Parlamento al fine di aprire la strada a ulteriori prospettive; accoglie con favore l'iniziativa del governo georgiano di elaborare una tabella di marcia di integrazione nell'UE, con l'obiettivo di un rafforzamento delle attuali relazioni tra l'UE e la Georgia; si compiace dell'attivo impegno della Georgia nelle attività delle piattaforme multilaterali del partenariato orientale;

3.

elogia le autorità georgiane per le loro ricorrenti campagne di informazione sui vantaggi e le opportunità economiche derivanti dall'AA e dalla DCFTA e per l'assistenza che hanno fornito nella gestione degli adattamenti necessari;

Quadro istituzionale stabilito ai fini dell'attuazione dell'accordo di associazione

4.

rileva che il sostegno dell'UE alla Georgia raggiungerà tra i 371 e i 453 milioni di EUR nel periodo 2017-2020, con finanziamenti supplementari disponibili in base al principio «più progressi, più aiuti», in linea con l'agenda di associazione UE-Georgia; incoraggia la Commissione a fornire tale assistenza in proporzione alla capacità di assorbimento e agli sforzi riformistici della Georgia; prende atto della decisione della Georgia di ridurre il numero complessivo di ministeri da 14 a 11, ai fini dell'ottimizzazione funzionale e della riduzione delle spese, e si compiace della decisione del governo georgiano di riassegnare all'istruzione i risparmi risultanti dalla riorganizzazione;

5.

sollecita una maggiore partecipazione del Primo ministro e del ministro degli Affari esteri nel garantire un controllo politico di alto livello sull'attuazione dell'AA, segnatamente mediante l'ottimizzazione delle strutture governative competenti, il coordinamento e la sincronizzazione dei piani dei ministeri competenti e la loro piena ed efficace attuazione; si compiace dell'integrazione dell'ufficio del Ministro di Stato per l'integrazione europea presso il ministero degli Affari esteri; suggerisce, tuttavia, che la titolarità dell'integrazione europea sia condivisa nell'intero apparato ministeriale;

6.

accoglie con favore l'adozione di una versione triennale del piano di attuazione dell'AA/DCFTA e invita le autorità a elaborare una strategia di riforma che integri tali piani, incentrata sui risultati al di là della legislazione e della formazione del personale, e basata sulla valutazione dell'impatto degli esperti, che dovrebbe anche riguardare la cooperazione interistituzionale tra il Parlamento, il governo e l'amministrazione presidenziale; incoraggia, in questo contesto, il Parlamento georgiano ad accelerare i controlli di conformità delle proposte di riforma interne;

7.

sottolinea la necessità che la Georgia assegni personale altamente qualificato per l'attuazione dell'agenda di associazione; invita quindi le autorità georgiane a garantire che le unità strutturali incaricate di questioni inerenti l'integrazione europea presso tutti i ministeri dispongano di un numero sufficiente di funzionari con qualifiche specifiche nel settore; invita il SEAE e/o la Commissione europea a fornire assistenza nello sviluppo di capacità e nella formazione dei funzionari georgiani incaricati dell'attuazione dell'AA/DCFTA;

8.

accoglie con favore l'istituzione dell'Assemblea interparlamentare di Georgia, Moldova e Ucraina e incoraggia tale assemblea a controllare l'applicazione dell'AA;

9.

esorta il SEAE e/o la Commissione europea a stimolare le capacità interne per rafforzare il monitoraggio dell'attuazione dell'AA, segnatamente tramite un aumento delle risorse umane dedicate, con specifiche competenze riguardo al sistema amministrativo e giuridico georgiano, nonché a orientarsi verso una valutazione qualitativa dei progressi, in particolare mediante l'introduzione di processi di screening che consentano di valutare il livello di allineamento con l'acquis dell'UE effettivamente raggiunto, come disposto dall'AA;

10.

sottolinea il ruolo cruciale che la società civile, comprese le parti sociali, svolge nell'attuazione dell'AA in quanto soggetti che sorvegliano le riforme e si compiace dei loro sforzi nel monitorare l'attuazione dell'accordo; invita le autorità georgiane a garantire che le riforme nell'ambito dell'AA/DCFTA siano attuate con il pieno coinvolgimento delle autorità locali e dei rappresentanti della società civile e le parti sociali sul tema del conseguimento di un modello sociale «europeo» e invita le autorità e l'UE a garantire il loro accesso e quello della popolazione nelle zone periferiche alle informazioni sull'attuazione dell'AA;

11.

sottolinea l'importanza di comunicare in modo proattivo ai cittadini georgiani i benefici e gli obiettivi tangibili del Partenariato orientale e la necessità di contrastare la disinformazione mediante informazioni accessibili, di alta qualità e basate sui fatti in tutte le lingue del paese partner; invita la Georgia, con il sostegno dell'UE e dei suoi Stati membri, a rafforzare la propria strategia di comunicazione;

12.

si compiace dell'apertura, avvenuta a Tbilisi il 4 settembre 2018, di una scuola europea nell'ambito del partenariato orientale con un programma di diploma liceale internazionale per studenti provenienti da tutti i paesi del partenariato orientale; incoraggia le autorità georgiane a rafforzare il ruolo degli studi europei all'interno dei regolari programmi scolastici e universitari;

13.

sostiene i risultati e le conclusioni preliminari del primo turno delle elezioni presidenziali del 2018 in Georgia, quali presentati dalla missione internazionale di osservazione elettorale, che comprende la delegazione del Parlamento europeo; si compiace del carattere competitivo delle elezioni e della mancanza di casi di violenza; deplora l'occupazione russa dell'Ossezia meridionale e dell'Abkhazia, come pure la decisione delle autorità governative di fatto dell'Ossezia meridionale di chiudere il confine amministrativo con la Georgia, impedendo a molti cittadini georgiani di votare; invita le autorità e i partiti politici ad affrontare le questioni che destano preoccupazione prima del secondo turno, in particolare l'uso improprio di risorse statali e i limiti troppo elevati al finanziamento delle campagne elettorali nonché l'attenzionamento delle organizzazioni indipendenti della società civile attraverso intensi attacchi verbali da parte di titolari di incarichi di alto livello;

Dialogo politico

14.

ribadisce che la posizione dell'UE sulla riforma costituzionale della Georgia coincide con la valutazione globalmente positiva della commissione di Venezia; deplora il rinvio al 2024 dell'attuazione di un sistema elettorale pienamente proporzionale; ribadisce la propria disponibilità a svolgere un'attività di monitoraggio delle future elezioni in Georgia e ad assistere le autorità georgiane nel dare seguito e attuazione alle raccomandazioni che saranno presentate; ribadisce che la composizione della commissione elettorale centrale dovrebbe essere esente da influenze politiche e che il periodo preelettorale dovrebbe essere scevro da abusi di risorse amministrative; invita le autorità georgiane a condurre un'opportuna indagine sui violenti incidenti a sfondo politico occorsi durante le elezioni parlamentari del 2016;

15.

sostiene il rafforzamento democratico delle istituzioni politiche della Georgia ed è determinato a prestare assistenza in questo settore; rileva che la Georgia è uno dei pochi paesi in cui tutti i rami del potere partecipano al partenariato di governance aperta; sottolinea l'importanza di perseguire un ambizioso programma di riforme volto alla neutralità politica delle istituzioni statali e del loro personale; sottolinea il ruolo dell'opposizione in un sistema parlamentare e sottolinea l'urgenza di mettere in atto meccanismi più rigorosi per consentire il controllo dell'esecutivo, anche attraverso la capacità dei membri del Parlamento di rivolgere interrogazioni ai ministri e al Primo ministro su base regolare, onde chiamarli a rispondere;

16.

si compiace dell'effettiva attuazione del regime di esenzione dal visto per i cittadini georgiani a partire dal 27 marzo 2017; prende atto del rispetto da parte della Georgia dei parametri di riferimento per la liberalizzazione dei visti e ne incoraggia il monitoraggio regolare al fine di garantirne il continuo rispetto; rileva che l'introduzione di regimi di esenzione dal visto conduce a risultati positivi per lo sviluppo di contatti interpersonali; plaude alle misure adottate dalla Georgia per affrontare tempestivamente le violazioni del regime di esenzione dal visto e invita gli Stati membri dell'UE a riconoscere la Georgia come paese di origine sicuro; sottolinea l'importanza di rafforzare la cooperazione tra le autorità giudiziarie e le autorità di contrasto della Georgia e degli Stati membri dell'UE;

17.

accoglie con favore la continua attuazione della strategia e del piano d'azione sulla migrazione della Georgia e il rafforzamento del risanamento dei settori di confine con la Turchia e l'Azerbaigian;

18.

sostiene la Georgia nel perseguire una politica di risoluzione pacifica dei conflitti, di riconciliazione e di impegno e la sua partecipazione costruttiva alle discussioni internazionali di Ginevra; si compiace degli sforzi compiuti dalla Georgia per mantenere il dialogo con la Russia; elogia l'iniziativa intitolata «Un passo avanti verso un futuro migliore», presentata il 4 aprile 2018, volta a migliorare le condizioni umanitarie e socioeconomiche delle popolazioni residenti nelle regioni occupate e a promuovere i contatti interpersonali e la costruzione della fiducia tra comunità divise;

19.

ricorda con rammarico che, dopo 10 anni, la Federazione russa continua la sua occupazione illegale di territori georgiani e ribadisce il proprio inequivocabile sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale della Georgia; prende atto della causa della Georgia contro la Russia presso la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) sul ricorso a misure coercitive nei confronti delle persone che vivono in Abkhazia e nell'Ossezia meridionale e dell'adozione da parte del parlamento georgiano di una risoluzione che stabilisce la lista nera Ottkhozoria-Tatunashvili delle persone condannate o sotto inchiesta per assassinio, rapimento, tortura o trattamento disumano; sottolinea che la comunità internazionale deve adottare una posizione unitaria coerente, coordinata, e salda rispetto alla politica russa di occupazione e annessione;

20.

esorta le autorità georgiane a compiere ulteriori sforzi per superare gli ostacoli esistenti e per cercare di estendere i benefici dell'accordo di associazione e della zona di libero scambio globale e approfondita alle popolazioni dell'Abkhazia e regione di Tskhinvali/Ossezia del Sud tramite una migliore comunicazione circa le nuove opportunità offerte dall'accordo e lo sviluppo di progetti ad hoc di cooperazione economica e commerciale a livello locale;

21.

elogia la continua partecipazione della Georgia alle operazioni di gestione delle crisi civili e militari nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC); sottolinea l'esigenza di sviluppare ulteriormente il dialogo di alto livello su questioni di sicurezza tra l'UE e la Georgia, segnatamente in materia di azioni di contrasto alla radicalizzazione, all'estremismo violento, alla propaganda e alle minacce ibride;

Stato di diritto, buon governo e libertà dei media

22.

prende atto dei risultati ottenuti dalla Georgia nella lotta contro la corruzione di livello basso e medio, che ha portato ad una corretta classificazione regionale in relazione agli indici di percezione; Sottolinea, tuttavia, che la corruzione di alto livello delle élite rimane un grave problema; loda l'attuazione da parte della Georgia della strategia anticorruzione e del suo piano d'azione; invita la Georgia a garantire che l'agenzia anticorruzione sia indipendente, scevra da interferenze politiche e separata dal servizio di sicurezza dello Stato; ribadisce l’importanza di una separazione effettiva dei poteri e di una chiara dissociazione tra politica ed interesse economico e sottolinea che la lotta contro la corruzione richiede un sistema giudiziario indipendente e risultati validi riguardo alle indagini sui casi di corruzione di alto livello, che devono ancora essere realizzati; considera la Georgia un importante partner dell'UE in diversi settori di cooperazione, quali la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata;

23.

esorta le autorità georgiane a istituire un meccanismo completamente indipendente ed efficace, separato dall'autorità della procura generale, per indagare sui casi di abuso da parte di rappresentanti delle autorità di contrasto e perseguirli, al fine di affrontare la persistente mancanza di assunzione di responsabilità; accoglie, pertanto con favore la creazione del servizio di ispettore statale incaricato di indagare sulle violazioni di diritti umani commesse da rappresentanti delle autorità di contrasto;

24.

esprime profonda preoccupazione per le pressioni esercitate dalla Turchia sui cittadini turchi residenti in Georgia, nonché sugli istituti di istruzione, a causa della loro presunta affiliazione al movimento Gülen; esorta le autorità georgiane a seguire da vicino tale caso garantendo che le procedure giudiziarie e qualsiasi azione intrapresa siano pienamente conformi ai principi e alle norme europee; sollecita l'UE a sostenere ed aiutare i paesi del partenariato orientale a resistere alle pressioni esercitate negli ultimi mesi, in particolare dalla Turchia;

25.

prende atto della riforma giudiziaria in corso e dei segnali di maggiore imparzialità e trasparenza del sistema giudiziario, ma ricorda le preoccupazioni della commissione di Venezia riguardo alle modifiche legislative proposte che non garantiscono la neutralità politica del consiglio georgiano dei procuratori per la pubblica accusa; chiede di porre in atto tutte le misure necessarie per rafforzare il sistema giudiziario — anche attraverso un rafforzamento della capacità amministrativa — e di garantire la piena indipendenza della magistratura e della procura, e chiede il controllo democratico del ministero dell’interno, comprese le forze di polizia e i servizi di sicurezza, che devono essere sottoposti a revisione e riforma, anche al fine di garantire la trasparenza, in particolare per quanto riguarda la selezione, la nomina e la promozione dei giudici nonché nei procedimenti disciplinari che li riguardano;

26.

sottolinea l'importanza delle riforme della pubblica amministrazione attualmente in corso; accoglie con favore la legge sulla pubblica amministrazione recentemente emanata e attende una sua rapida attuazione nell'interesse di un duraturo rafforzamento della fiducia dei cittadini;

27.

nota con preoccupazione che il governo georgiano non ha adottato una nuova normativa volta a migliorare l'accesso pubblico alle informazioni; deplora il fatto che la riforma proposta limiti ulteriormente l'accesso in tale campo; invita il governo georgiano a garantire un effettivo accesso alle informazioni pubbliche; ricorda che si tratta di un impegno fondamentale nel quadro dell'accordo di associazione;

28.

esorta il governo della Georgia a perseguire l'attuazione della riforma della gestione delle finanze pubbliche;

29.

si compiace dell'adozione della strategia nazionale di lotta alla criminalità organizzata;

30.

invita il parlamento georgiano a prendere in considerazione un pacchetto di modifiche volto a riformare la normativa in materia di droga in linea con la decisione della Corte costituzionale del 30 novembre 2017;

31.

accoglie con favore l'approvazione da parte del parlamento georgiano di un pacchetto di leggi per migliorare la situazione dei detenuti;

Rispetto dei diritti umani e libertà fondamentali

32.

invita le autorità georgiane a rendere ancora più operativo il meccanismo di coordinamento dei diritti umani del paese e a rafforzare la sua cooperazione nelle sedi multilaterali; esprime preoccupazione per la mancanza di progressi nell’indagine sul rapimento del giornalista azero Afgan Mukharli a Tbilisi, che ha evidenziato numerose carenze per quanto riguarda il funzionamento dei servizi di sicurezza, compresa l’ingerenza politica; invita il governo georgiano a presentare una conclusione rapida e credibile dell’inchiesta e sottolinea la necessità che la Georgia garantisca un ambiente sicuro per i difensori dei diritti umani che risiedono sul suo territorio, al fine di garantire che tali azioni non si verifichino nuovamente;

33.

prende atto della sentenza del 28 novembre 2017 della Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione all'ex primo ministro Vano Merabishvili, sentenza che ha stabilito una violazione dell'articolo 18 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nel perseguire un'«agenda nascosta» e «secondi fini» all'atto dell'arresto dell'ex primo ministro;

34.

sottolinea l'importanza di una politica e meccanismi chiari, trasparenti e fondati sui diritti umani volti a indagare, perseguire e risarcire relativamente ai casi di violazioni dei diritti umani commesse sotto le precedenti amministrazioni, garantendo che tale processo rispetti pienamente i principi dello stato di diritto e del giusto processo;

35.

invita le autorità georgiane a compiere ulteriori passi per sostenere le libertà fondamentali e i diritti umani, in particolare per i gruppi vulnerabili, combattendo l'incitamento all'odio e alla discriminazione, anche sul mercato del lavoro attraverso un codice del lavoro modificato, nei confronti delle persone LGBTQI, dei rom, delle persone affette da HIV/AIDS, delle persone con disabilità e di altre minoranze; invita, segnatamente, la Georgia ad armonizzare la legislazione sui diritti delle persone con disabilità con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata nel 2014; si compiace della ratifica da parte della Georgia della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul), nonché dell’adozione della legge sulla lingua di Stato e della strategia statale per l'uguaglianza civica e l'integrazione, e ne chiede una rapida attuazione e la creazione di un efficace meccanismo di monitoraggio;

36.

invita le autorità georgiane ad adottare ulteriori misure per proteggere le donne da tutte le forme di violenza, dall’abuso sessuale e dalle molestie sul lavoro e nei luoghi pubblici, e ad aumentare il numero di donne sul mercato del lavoro e in politica, dove restano sottorappresentate;

37.

chiede un potenziamento della tutela dei diritti dei bambini, compresa la prevenzione della violenza contro i minori, l’accesso all'istruzione per tutti i bambini, compresi quelli con disabilità; ribadisce la responsabilità del governo georgiano per un'attenta sorveglianza della situazione dei bambini negli orfanotrofi e nelle strutture residenziali religiose;

38.

ricorda l'importanza di mass media liberi e indipendenti, dell’indipendenza editoriale, nonché del pluralismo e della trasparenza della proprietà nel contesto mediatico quali principi democratici fondamentali; rileva con soddisfazione i miglioramenti avvenuti in Georgia, che si riflettono nell'indice sulla libertà di stampa nel mondo del 2018 istituito da Reporter senza frontiere; sottolinea la politicizzazione dei contenuti mediatici; ricorda il caso del canale Rustavi 2 TV;

Cooperazione economica e commerciale

39.

si compiace dell'enfasi posta sulla creazione di posti di lavoro nonché sui diritti dei lavoratori segnatamente mediante l'adozione della legge sulla sicurezza sul lavoro al fine di far fronte efficacemente al drammatico numero di vittime degli incidenti sul lavoro; esorta il parlamento georgiano ad estendere l'ambito di applicazione della legge per evitare eccezioni; ricorda alle autorità georgiane l'obbligo di rispettare le norme internazionali sui diritti dei lavoratori e sottolinea la necessità di trasformare il dipartimento per l'ispezione delle condizioni di lavoro in un vero e proprio sistema indipendente per l'ispezione del lavoro allineato alla convenzione 81 dell'OIL per migliorare la sicurezza sul lavoro e ridurre il lavoro sommerso; chiede di porre fine alla discriminazione da parte dei datori di lavoro nei confronti di coloro che si avvalgono dei propri diritti sindacali; è preoccupato per il lavoro minorile e l'insufficiente libertà di associazione dei sindacati; ricorda che la sicurezza sul lavoro, secondo i requisiti dell'AA, riveste un'importanza fondamentale;

40.

osserva che l'UE è il principale partner commerciale della Georgia, con un volume di scambi commerciali pari a un terzo del totale, nonché il suo principale donatore e principale fonte di investimenti esteri diretti; accoglie con favore l'attuazione di riforme strutturali chiave volte a migliorare il contesto economico e imprenditoriale e a massimizzare i benefici apportati dalla zona di libero scambio globale e approfondita; rileva i positivi progressi compiuti dalla Georgia nell'avvicinare la sua legislazione nei settori commerciali, comprese misure sanitarie e fitosanitarie, ma chiede maggiori progressi riguardo alla sicurezza alimentare; sottolinea l'importanza delle riforme strutturali in corso relative al miglioramento del clima degli investimenti in Georgia; sottolinea la necessità per le autorità georgiane di garantire un'equa distribuzione tra la popolazione dei risultati della crescita economica del paese, e dell’attuazione dell’AA a beneficio delle PMI;

41.

osserva con soddisfazione che alcuni nuovi prodotti iniziano ad essere esportati nell'UE, nonostante la Georgia esporti principalmente prodotti agricoli e materie prime; incoraggia la Commissione a sostenere la Georgia nell'individuare le aree che potrebbero promuovere ulteriormente la diversificazione economica e a darvi priorità nel processo dell'applicazione della DCFTA; raccomanda alla Georgia di vagliare l'adozione di una strategia di diversificazione per i prodotti esportati verso i mercati dell'UE;

42.

osserva con favore i progressi nel settore degli appalti pubblici con un allineamento pianificato della legislazione entro il 2022; sottolinea l'importanza di un organismo di ricorso imparziale e indipendente; esorta il governo georgiano a migliorare la trasparenza del sistema di appalti pubblici, in particolare riducendo le esenzioni relative alla procedura di offerta aperta nella legge sugli appalti, al fine di ridurre il volume complessivo dei contratti (non competitivi);

43.

si compiace dell'adesione della Georgia alla convenzione sulle norme di origine paneuromediterranee, che consentirà il cumulo di origine nel quadro della DCFTA; incoraggia la Georgia ad aderire analogamente alla convenzione relativa a un regime comune di transito;

Energia e altri ambiti di cooperazione

44.

accoglie con favore l'adesione della Georgia alla comunità dell'energia e plaude ai progressi compiuti verso l'integrazione del mercato georgiano dell'energia con quello dell'UE attraverso la convergenza normativa, conformemente all'AA e al trattato della Comunità dell'energia; è fermamente convinto che ciò contribuisca all’adempimento delle condizioni per un mix energetico paneuropeo in linea con l’accordo di Parigi sulle misure per combattere i cambiamenti climatici e l'obiettivo 10 dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, relativo alle misure per contrastare la povertà energetica; esorta le autorità georgiane a compiere tutti gli sforzi necessari a rafforzare l’adozione dell’acquis dell'UE in materia di energia con il sostegno dell’UE, nonché la cooperazione scientifica e lo sviluppo di innovazione nei settori dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili; osserva che piani quali l’integrazione del ministero dell’energia nel ministero dell’Economia e dello sviluppo sostenibile dovrebbero essere adottati in stretto coordinamento con il parlamento georgiano;

45.

raccomanda alle autorità georgiane di sviluppare una solida strategia nazionale in campo energetico, di ridurre il livello dei sussidi energetici e di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e l'indipendenza energetica; incoraggia lo sviluppo delle energie rinnovabili e l'efficienza energetica nonché l'adozione delle leggi necessarie, nonché l'adeguamento del quadro istituzionale; incoraggia il rafforzamento delle funzioni relative al transito di energia;

46.

sottolinea la necessità di compiere ulteriori sforzi di esecuzione in materia di trasporti e ambiente; esorta il governo georgiano ad adottare una strategia per combattere l'inquinamento atmosferico; invita le autorità georgiane a incrementare la partecipazione pubblica ai processi decisionali in materia di ambiente e il grado di condivisione delle informazioni ambientali per favorire il pubblico interesse;

47.

ricorda che la governance ambientale è una caratteristica fondamentale dei requisiti dell'AA; accoglie con favore l'entrata in vigore di un nuovo codice di valutazione dell'impatto ambientale in linea con la legislazione dell'UE e l'adozione della tabella di marcia per il piano d'azione per il clima; chiede un ulteriore allineamento delle politiche ambientali nazionali con gli obiettivi dell'UE nella lotta ai cambiamenti climatici, in linea con l'accordo di Parigi del 2015 e, in particolare, la messa a punto e l'adozione della strategia di sviluppo a basse emissioni;

48.

rileva che la Georgia si è impegnata a dare efficace attuazione agli accordi multilaterali ambientali previsti dal capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile (CSS), che deve essere ulteriormente migliorato;

49.

prende atto del piano del governo georgiano di sviluppare ulteriormente l'energia idroelettrica; invita, in tale contesto, le autorità georgiane ad adottare e a rispettare le norme dell'UE in tutti i progetti e in particolare ad applicare una procedura aperta e trasparente di valutazione dell'impatto ambientale, che coinvolga tutti i portatori di interessi nelle principali fasi del processo decisionale;

Disposizioni istituzionali

50.

ritiene sia utile coinvolgere le autorità georgiane fin dalla fase di elaborazione della legislazione pertinente al fine di rendere il processo più inclusivo e ridurre i costi di transizione per la Georgia; invita la Commissione a sfruttare appieno i meccanismi di condivisione delle informazioni ex-ante;

51.

ribadisce la sua ferma intenzione a rafforzare il monitoraggio dell'attuazione degli accordi internazionali con i partner orientali dell'UE; invita nuovamente la Commissione e il SEAE a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni scritte sull'attuazione degli accordi maggiormente dettagliate e frequenti;

52.

osserva che la valutazione dell'applicazione della DCFTA è molto incentrata sui flussi commerciali e sugli ostacoli agli scambi; invita la Commissione a monitorare e a valutare in modo appropriato l'applicazione della DCFTA, prestando particolare attenzione al recepimento e all'attuazione dell'acquis e all'impatto sulla società georgiana, e a fornire rendicontazioni annuali pubbliche ed esaustive, anche in merito al sostegno tecnico e finanziario fornito dall'UE;

53.

invita il Consiglio e la Commissione a continuare a esercitare la maggiore influenza possibile per incoraggiare e assistere la Georgia nei suoi sforzi per l'attuazione efficace della DCFTA, ribadendo che l'applicazione sostenibile della stessa non può fare esclusivamente leva sull'assistenza dell'UE, ma necessita di un'amministrazione indipendente da parte della Georgia, al fine di favorire un incremento dei flussi di scambi, una riduzione degli oneri burocratici e una semplificazione delle procedure amministrative; esorta entrambe le parti a offrire maggiore sostegno alle micro, piccole e medie imprese (MPMI), e a fornire assistenza tecnica; esorta la Commissione a valutare la possibilità di istituire un gruppo di sostegno per la Georgia, sulla falsariga di quello creato per l'Ucraina;

54.

invita il SEAE e/o la Commissione a pubblicare tutte le relazioni annuali sull'attuazione dell'associazione allo stesso tempo e a pubblicare simultaneamente una valutazione comparativa del livello dei progressi volti all'attuazione dell'AA/DCFTA da parte di ciascun partner associato, misurato a fronte di parametri specifici;

55.

è determinato a redigere relazioni annuali sull'attuazione degli AA;

o

o o

56.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento della Georgia.

(1)  GU C 294 del 12.8.2016, pag. 31.

(2)  GU C 11 del 12.1.2018, pag. 82.

(3)  GU C 356 del 4.10.2018, pag. 130.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2018)0073.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2018)0266.

(6)  «The electoral reforms in three association countries of the Eastern Neighbourhood — Ukraine, Georgia and Moldova», Parlamento europeo, 26 ottobre 2017.

(7)  «Association agreements between the EU and Moldova, Georgia and Ukraine', Parlamento europeo, 28 giugno 2018.

(8)  «The Development of an Institutional Framework for the Implementation of the Association Agreements in Georgia, Moldova and Ukraine: a comparative perspective», Parlamento europeo, settembre 2018.


28.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/58


P8_TA(2018)0458

Applicazione dell'accordo di associazione tra l'UE e la Moldova

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 sull'applicazione dell'accordo di associazione tra l'UE e la Moldova (2017/2281(INI))

(2020/C 363/08)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 8 e il titolo V, in particolare gli articoli 21, 22, 36 e 37, del trattato sull'Unione europea (TUE), nonché la parte quinta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, che è entrato pienamente in vigore il 1o luglio 2016,

viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare del 5 luglio 2018 sulla crisi politica in Moldova a seguito dell'annullamento delle elezioni del sindaco di Chișinău (1), del 15 novembre 2017 sul partenariato orientale nella fase preparatoria del vertice di novembre 2017 (2), del 4 luglio 2017 sulla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica di Moldova (3) e del 21 gennaio 2016 sugli accordi di associazione/le zone di libero scambio globali e approfondite con la Georgia, la Moldova e l'Ucraina (4),

vista la firma, nel novembre 2017, di un memorandum d'intesa, di un accordo di prestito e di un accordo di sovvenzione sull'assistenza microfinanziaria del valore di 100 milioni di EUR per il periodo 2017-2018,

visto il piano d'azione nazionale moldovo sull'attuazione dell'accordo di associazione Moldova-Unione europea 2017-2019 (NAPIAA),

visto il documento di lavoro congiunto dei servizi della Commissione europea e del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sull'attuazione dell'accordo di associazione con la Moldova (SWD(2018)0094), del 3 aprile 2018,

viste le dichiarazioni congiunte dei vertici del partenariato orientale, il più recente dei quali tenutosi a Bruxelles il 24 novembre 2017,

viste le conclusioni del Consiglio Affari esteri dell'UE del 26 febbraio 2018 sulla Repubblica di Moldova,

vista la relazione di Transparency International dal titolo «State of Corruption: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova and Ukraine» (Stato di corruzione: Armenia Azerbaigian, Georgia, Moldova e Ucraina), pubblicata il 2 luglio 2015,

visti i pareri e le raccomandazioni dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (ODIHR) e della commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, in particolare del 15 marzo 2018 sulla riforma elettorale in Moldova,

viste le raccomandazioni e le attività dell'Assemblea parlamentare EURONEST, del forum della società civile del partenariato orientale e di altri rappresentanti della società civile in Moldova,

visto l'esito della missione della commissione per gli affari esteri in Moldova il 3 e 4 aprile 2018,

visti gli studi di esperti realizzati per conto della commissione per gli affari esteri, tra cui lo studio dal titolo «The electoral reforms in three association countries of the Eastern Neighbourhood — Ukraine, Georgia and Moldova and their impact on political developments in these countries» (Le riforme elettorali in tre paesi del vicinato orientale impegnati nel processo di associazione — Ucraina, Georgia e Moldova — e il loro impatto sugli sviluppi politici in tali paesi), pubblicato il 26 ottobre 2017 (5), la valutazione europea di attuazione dal titolo «Association agreements between the EU and Moldova, Georgia and Ukraine» (Accordi di associazione tra l'UE e la Moldova, la Georgia e l'Ucraina), pubblicata il 28 giugno 2018 (6), e lo studio comparativo dal titolo «The Development of an Institutional Framework for the Implementation of the Association Agreements in Georgia, Moldova and Ukraine» (Definizione di un quadro istituzionale per l'attuazione degli accordi di associazione in Georgia, Moldova e Ucraina), pubblicato nel luglio 2018 (7),

visti l'articolo 52 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per il commercio internazionale (A8-0322/2018),

A.

considerando che le relazioni politiche ed economiche tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova si sono rafforzate nel quadro del partenariato orientale e, in particolare, a seguito della firma, il 27 giugno 2014, e dell'entrata in vigore, il 1o luglio 2016, dell'accordo di associazione UE-Moldova (AA), che include una zona di libero scambio globale e approfondita (DCFTA);

B.

considerando che l'accordo di associazione si fonda su valori comuni, tra cui «il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, quali proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e definiti nella convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nell'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e nella Carta di Parigi per una nuova Europa del 1990»;

C.

considerando che, mediante tale accordo, la Moldova si è impegnata nelle principali riforme nazionali, sulla base della legislazione e delle pratiche dell'UE, in numerosi settori che concorrono alla buona governance, allo sviluppo economico e al rafforzamento della cooperazione con l'UE; che, in appoggio a tali sforzi, l'UE si è impegnata a fornire un sostanziale sostegno al bilancio e assistenza finanziaria alla Moldova, per un totale di 1,14 miliardi di EUR mediante lo stanziamento di fondi sin dal 2007, oltre al programma regionale di finanziamento;

D.

considerando che la DCFTA consente l'accesso privilegiato di beni e servizi dalla Moldova al mercato dell'UE; che gli scambi commerciali tra l'UE e la Moldova, per effetto della DCFTA, hanno subito un incremento del 20 % nel 2017, attestandosi sui 4 miliardi di EUR; che l'UE rappresenta al momento il primo partner commerciale della Moldova con oltre il 55 % degli scambi commerciali totali; che l'UE è altresì il principale investitore in Moldova; e che i dati iniziali del 2018 confermano l'andamento positivo; considerando che il tasso di utilizzo del regime preferenziale del 90 % è prova dei benefici recati dalla DCFTA alle imprese, ai lavoratori e ai cittadini moldavi; considerando che sono stati compiuti progressi in settori fondamentali, come in quello delle misure sanitarie e fitosanitarie, delle barriere tecniche al commercio, delle dogane e degli appalti pubblici; considerando che, in conformità delle disposizioni del capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile, sono stati creati dei gruppi consultivi interni che finora si sono riuniti tre volte;

E.

considerando che nel processo di riforme in Moldova, nei settori della giustizia e della sicurezza, tra cui la lotta alla corruzione, l'UE ha altresì concordato, nel 2014, l'esenzione dal visto nei confronti dei cittadini moldovi che si recano nello spazio Schengen titolari di un passaporto biometrico; che oltre 1,5 milioni di cittadini moldovi ha beneficiato del suddetto regime di esenzione durante i primi quattro anni dalla sua adozione;

F.

considerando che l'UE ha più volte espresso preoccupazioni riguardo il deterioramento degli standard democratici dovuto alle recenti decisioni delle autorità moldove, tra cui l'annullamento delle elezioni locali a Chișinău, sulla base di dubbie motivazioni e in maniera non trasparente, la riforma elettorale del luglio 2017 non conforme alle raccomandazioni dell'ODIHR e della commissione di Venezia, la mancanza di progressi nel perseguire i responsabili della frode bancaria da 1 miliardo di dollari scoperta nel 2014 e l'aumento delle violazioni dei diritti umani, in particolare nei confronti di giudici indipendenti, giornalisti e oppositori politici;

G.

considerando che, successivamente a tali sviluppi, nel 2017, l'UE non ha versato le due ultime rate nel quadro nel programma di sostegno al bilancio per le riforme al settore della giustizia, poiché le autorità moldove non hanno dimostrato un impegno sufficiente a riformare tale settore e, nel 2018, l'UE ha sospeso l'erogazione della prima rata dell'assistenza macrofinanziaria a causa del mancato rispetto delle condizioni politiche annesse alla decisione del 4 luglio 2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui si specifica che «è opportuno subordinare la concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione al rispetto di meccanismi democratici effettivi — compreso il pluralismo parlamentare — e dello Stato di diritto, nonché alla garanzia del rispetto dei diritti umani»;

H.

considerando che, a seguito di tali decisioni, i più recenti sviluppi hanno sollevato ulteriori preoccupazioni, in particolare il cosiddetto «pacchetto di riforma fiscale», adottato nel luglio 2018 il cui condono fiscale aumenta il rischio di riciclaggio di denaro, le ulteriori pressioni esercitate nei confronti dell'opposizione e le sue dimostrazioni pacifiche e dei piccoli media indipendenti che lottano per continuare le proprie attività nonostante l'adozione, nel luglio 2018, del nuovo codice sui servizi audiovisivi;

I.

considerando che Transparency International ha classificato la Moldova al 122o posto su 180 nell'indice di percezione della corruzione per il 2017, a fianco di Azerbaigian e Mali; che Reporter senza frontiere ha classificato la Moldova all'81o posto su 180 nell'indice della libertà di stampa mondiale, un arretramento rispetto al 56o posto ottenuto nel 2014;

Principi generali e valori comuni

1.

sottolinea l'importanza dell'AA/DCFTA e prende atto dei progressi compiuti finora dalla Moldova; insiste, tuttavia sul fatto che la piena attuazione dell'AA/DCFTA, in particolare per quanto concerne le riforme politiche, deve costituire la massima priorità, consentendo l'ulteriore approfondimento delle relazioni del paese con l'UE, a beneficio di tutti i cittadini moldovi, e aprendo maggiori prospettive in linea con la politica di partenariato orientale «plus» (EaP+) sostenuta dal Parlamento;

2.

plaude ai coraggiosi agenti del cambiamento positivo in Moldova, in particolare coloro alla guida degli sforzi di riforma del settore bancario, che andrebbero portati avanti conformemente agli appelli dell'UE e del Fondo monetario internazionale, a seguito della frode bancaria del 2014 da 1 miliardo di dollari (pari al 12 % del PIL); accoglie con favore la valutazione positiva dell"FMI del luglio 2018 sull'attuazione del programma sostenuto dall'FMI; invita i politici e l'intera magistratura della Moldova a contribuire a tali sforzi di riforma del paese e a lottare contro la corruzione conformemente agli impegni assunti nel quadro dell'accordo di associazione, in quanto la mancanza di volontà politica rappresenta uno dei principali ostacoli per l'attuazione di riforme credibili; invita tutte le forze politiche a impegnarsi in un dialogo costruttivo nell'interesse del paese;

3.

esprime grave preoccupazione per l'arretramento sul fronte degli standard democratici registrato in Moldova, in cui i valori fondamentali ai quali il paese ha aderito in particolare nel quadro dell'accordo di associazione, quali la democrazia — comprese elezioni giuste e trasparenti rispettose della volontà dei cittadini e un sistema pluralista democratico — e lo Stato di diritto — compresa una magistratura indipendente e imparziale — sono minati dai leader politici al potere collusi con interessi commerciali e incontrastati da gran parte della classe politica e della magistratura, con il risultato che la Repubblica di Moldova è uno Stato in preda agli interessi degli oligarchici, con una concentrazione del potere politico ed economico nelle mani di un piccolo gruppo di persone che esercita la propria influenza sul parlamento, sul governo, sui partiti, sulla pubblica amministrazione, sulla polizia, sulla magistratura e sui media e che l'attuazione della legislazione è altamente insoddisfacente con scarsi vantaggi per i cittadini; ribadisce la sua determinazione a concentrarsi sul rispetto dell'impegno a difendere i valori comuni anziché su cosiddette argomentazioni «geopolitiche» non convincenti;

4.

deplora che la deliberata violazione delle condizioni politiche connesse agli standard democratici in Moldova, in particolare le recenti modifiche alla legge elettorale nazionale, che non rispettano talune delle principali raccomandazioni del parere congiunto dell'ODHIR e della Commissione di Venezia, nonché la sospensione del sindaco di Chișinău, Dorin Chirtoacă, e l'annullamento dell'elezione di Andrei Năstase, che ha indotto l'UE a sospendere l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria e dei pagamenti dovuti a titolo del programma di sostegno al bilancio;

5.

ribadisce che qualsiasi decisione sulla futura erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dovrebbe avvenire soltanto dopo le elezioni politiche previste nel febbraio 2019 e a condizione che tali elezioni si svolgano conformemente alle norme riconosciute a livello internazionale e siano valutate da organismi internazionali specializzati, e che i pagamenti a titolo di tutti i programmi di sostegno al bilancio dovrebbero essere sospesi fino al compimento di significativi progressi in merito agli standard democratici, comprese la riforma della magistratura e l'azione penale nei confronti dei responsabili della frode bancaria conformemente alla risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2018; invita, nel frattempo, la Commissione e il SEAE a continuare a riassegnare i fondi per sostenere la società civile e i mezzi d'informazione indipendenti in Moldova, in particolare i media liberi e indipendenti, nonché il settore privato e le autorità locali anche attraverso nuovi progetti di partenariato e di sviluppo, preferibilmente coordinati con l'assistenza di altri paesi dell'UE, e a coordinare gli sforzi con altre organizzazioni, quali l'FMI, per garantire una maggiore coerenza in termini di condizionalità dell'assistenza finanziaria; attende con cautela l'esito della verifica della legislazione elettorale da parte della commissione giuridica del Parlamento moldovo per quanto attiene alle nomine e alle immunità; invita la Commissione europea a mettere a punto un meccanismo di monitoraggio delle riforme che preveda chiari parametri di riferimento;

6.

rammenta quanto disposto dagli articoli 2 e 455 dell'accordo di associazione, a norma dei quali il rispetto dei principi democratici costituisce un elemento essenziale dell'accordo di associazione, la cui violazione può comportare anche la sospensione dei diritti connessi all'accordo; ricorda che è necessario un notevole impegno per continuare a rispettare i parametri di riferimento per la lotta alla corruzione e al riciclaggio di denaro; chiede che i futuri accordi siano altresì subordinati alla riforma del sistema giudiziario e a un'indagine approfondita e a procedimenti penali nei confronti dei responsabili della frode di 1 miliardo di dollari; rammenta altresì i parametri di riferimento in materia di anticorruzione e antiriciclaggio relativi alla politica di liberalizzazione dei visti;

Il quadro istituzionale in vigore per l'attuazione dell'accordo

7.

accoglie con favore l'adozione di numerose leggi in linea con gli impegni della Moldova nell'ambito dell'AA; sottolinea tuttavia l'importanza di una rapida e piena attuazione di suddette leggi, per ultimare l'obiettivo dell'AA, che consiste in miglioramenti concreti e sostenibili delle condizioni di vita dei cittadini comuni moldovi;

8.

chiede un maggiore coinvolgimento del parlamento, del primo ministro e del ministro degli Affari esteri e dell'integrazione europea della Moldova nel fornire una vigilanza e un controllo politico ad alto livello dell'attuazione dell'AA, in particolare mediante un'ottimizzazione continua delle pertinenti strutture parlamentari e governative e il miglioramento delle loro capacità amministrative, nonché la sincronizzazione e il coordinamento dei piani ministeriali e la loro attuazione integrale ed efficace;

9.

accoglie con favore la creazione dell'assemblea interparlamentare di Georgia, Moldova e Ucraina e la sua prima riunione, tenutasi l'8 e 9 giugno 2018 a Kiev; esorta altresì suddetta assemblea a esercitare un controllo sull'attuazione degli accordi di associazione;

10.

esorta le autorità moldove a intraprendere maggiori sforzi verso l'attuazione dell'AA e a organizzare le sue azioni — in particolare il Piano nazionale per l'attuazione dell'accordo di associazione (NAPIAA) — in base a settori e risultati specifici da raggiungere anziché seguendo gli articoli dell'AA, per definire le priorità in modo dettagliato e uno scadenzario più preciso delle misure, basate su valutazioni d'impatto e redatte da unità di esperti dedicate;

11.

invita il SEAE e la Commissione a istituire un comitato di sostegno dell'UE dedicato alle relazioni con la Moldova, subordinato ai progressi compiuti in materia di standard democratici, per migliorare l'acquisizione di competenze, in particolare per quanto concerne il ravvicinamento della legislazione moldova a quella dell'UE, e coordinare, laddove le condizioni siano rispettate, l'erogazione dell'assistenza finanziaria alla Moldova a sostegno dell'attuazione dell'AA;

12.

esorta il SEAE e la Commissione a potenziare le capacità interne al fine di migliorare il monitoraggio dell'attuazione dell'AA, in particolare mediante un aumento significativo delle risorse umane dedicate, nonché a orientarsi verso una valutazione qualitativa dei progressi, segnatamente attraverso l'introduzione di processi di controllo per valutare il livello di allineamento con l'acquis dell'UE effettivamente conseguito, così come richiesto dall'AA;

13.

accoglie con favore il dialogo ministeriale rafforzato con la Moldova e altri partner associati sulle riforme relative all'associazione nel settore del commercio e, a condizione che siano compiuti progressi in materia di standard democratici, sostiene l'avvio di siffatti dialoghi in altri ambiti coperti dall'AA, quali le questioni politiche, la giustizia, la libertà e la sicurezza nonché la cooperazione settoriale;

14.

rammenta e sostiene il parere espresso dalla Commissione di Venezia sulla riforma elettorale in Moldova, secondo cui il passaggio a un sistema elettorale misto per le elezioni parlamentari è avvenuto senza consenso (se non quello del partito democratico e del partito socialista) e potrebbe dar luogo a una situazione in cui i candidati potrebbero essere indebitamente influenzati da interessi commerciali; ribadisce pertanto il suo invito alle autorità moldove a migliorare il sistema elettorale così da assicurare che le future elezioni riflettano la volontà dei cittadini moldovi anziché quella di una minoranza selezionata; invita inoltre le autorità moldove ad attuare appieno le raccomandazioni dell'ODHIR, segnatamente in materia di finanziamento ai partiti e di libertà e pluralismo dei media; ribadisce la disponibilità del Parlamento a osservare le prossime elezioni parlamentari in Moldova;

Dialogo politico e riforme, cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC)

15.

esprime preoccupazione per le modifiche apportate all'ultimo minuto al codice sui servizi di media audiovisivi, adottato nel luglio 2018, senza alcuna consultazione della società civile; esorta le autorità moldove a dare piena attuazione al codice, in conformità delle norme europee in materia di libertà e pluralismo dei media, come raccomandato dalla Commissione europea e dalla Commissione di Venezia; sottolinea l'importanza di organizzare vere e proprie consultazioni della società civile e dei media indipendenti nel corso di tale processo e di adottare una nuova legge sulla pubblicità; evidenzia che occorre evitare qualsiasi tentativo che possa minare il pluralismo dei media, in particolare quelli che incoraggerebbero ulteriormente la formazione di un cartello sul mercato dei media e sul mercato pubblicitario correlato; esorta le autorità moldove ad adottare la nuova legge sulla pubblicità previa un'effettiva consultazione della società civile; osserva con preoccupazione che attualmente i media sono estremamente monopolizzati e subordinati ai gruppi politici e commerciali del paese; chiede trasparenza nella proprietà dei media e un'assistenza dedicata ai media indipendenti, in particolare a livello locale, in modo da ottemperare ai requisiti del codice in materia di contenuti locali obbligatori; sottolinea l'importanza di garantire l'effettiva indipendenza dell'agenzia di regolazione dei media;

16.

si compiace degli sforzi di riforma nei settori della pubblica amministrazione e della gestione delle finanze pubbliche e incoraggia ulteriori iniziative per aumentare la trasparenza;

17.

accoglie con favore la proficua cooperazione sulle questioni relative alla PESC, in particolare l'elevato livello di allineamento con le dichiarazioni PESC e la partecipazione alle missioni e operazioni della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), nonché la cooperazione della Moldova con la NATO; prende atto dei progressi compiuti nell'adozione di una nuova strategia di difesa nazionale e di un piano d'azione per la sua attuazione per il periodo 2017-2021 a seguito del ritiro della strategia di sicurezza nazionale da parte del Presidente della Moldova; si compiace dell'entrata in vigore dell'accordo UE-Moldova sullo scambio di informazioni classificate;

18.

si congratula con le autorità moldove per il continuo miglioramento delle relazioni con Tiraspol, in particolare grazie alla realizzazione di misure volte a instaurare un clima di fiducia, tra cui l'apertura del ponte Gura Bîcului-Bîcioc e la firma di altri sei protocolli, migliorando in tal modo la vita dei cittadini su entrambe le sponde del fiume Nistro; ribadisce l'impegno risoluto dell'UE e il suo sostegno per quanto concerne la sovranità e l'integrità territoriale della Moldova e gli sforzi miranti a conseguire una soluzione pacifica alla questione della Transnistria; esprime il proprio sostegno incondizionato agli sforzi profusi dall'OSCE, dall'UE e da altre parti interessate e incoraggia le autorità a collaborare in particolare con le PMI della Transnistria per rafforzare ulteriormente tale livello di impegno, intraprendere ulteriori sforzi nella promozione dei diritti umani e rispettare tutte le decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo; invita le autorità moldove a profondere sforzi supplementari ai fini dell'attuazione di una legge emendata sullo status giuridico speciale della Gagauzia;

Stato di diritto e buona governance

19.

sollecita le autorità a garantire l'indipendenza, l'imparzialità e l'efficacia della magistratura e delle istituzioni preposte a combattere la corruzione, tra cui il Consiglio superiore della magistratura, il Centro nazionale anticorruzione e la Procura nazionale anticorruzione, l'autorità per l'integrità nazionale e l'agenzia per il recupero dei proventi di reato, in particolare continuando a stanziare risorse adeguate, al fine di garantire procedure di selezione trasparenti con la partecipazione di reclutatori esperti indipendenti, e adottando emendamenti costituzionali, in linea con le raccomandazioni della commissione di Venezia, volti in particolare a eliminare la durata iniziale del mandato dei giudici, fissata a 5 anni, a modificare la composizione e rafforzare il ruolo del Consiglio superiore della magistratura nonché ad esautorare il parlamento moldovo della funzione di nomina dei giudici della Corte suprema; continua a esprimere profonda preoccupazione per le pratiche di giustizia selettiva della magistratura moldova e sottolinea che, sulla base delle più recenti relazioni di Transparency International, il potere giudiziario presenta un'indipendenza limitata rispetto all'organo esecutivo e viene strumentalizzato a danno di oppositori politici e a fini commerciali; rileva l'importanza di conseguire solidi risultati nelle indagini sui casi di corruzione, inclusi quelli più prominenti;

20.

accoglie con favore gli emendamenti legislativi adottati nel luglio 2018 intesi a rafforzare il processo di selezione e promozione meritocratico dei giudici, nonché la loro responsabilità;

21.

ribadisce, sulla base delle constatazioni e delle raccomandazioni della prima e della seconda relazione Kroll, che dovrebbero essere pubblicate integralmente, il suo invito affinché siano perseguiti in giudizio in modo rapido e trasparente tutti i responsabili della frode bancaria da 1 miliardo di dollari scoperta nel 2014 e affinché siano recuperati i capitali sottratti illegalmente; prende atto della strategia in materia di recupero dei beni adottata dalle autorità moldove, ma osserva con preoccupazione che l'indagine sul suddetto caso è stata condotta in modo piuttosto inefficace; sottolinea che è necessario che i tribunali inizino a dare seguito alle prove concrete ed esaminino tempestivamente, mediante audizioni pubbliche, i casi pendenti o ancora in fase di indagine, in particolare il caso di Ilhan Shor; evidenzia che la decisione politica di salvare le banche con fondi pubblici ha ulteriormente acuito la mancanza di fiducia nei confronti della classe politica moldova; invita il Consiglio a valutare l'imposizione di sanzioni individuali e sollecita gli Stati membri dell'UE a fornire sostegno alle indagini;

22.

esprime preoccupazione per il rischio accresciuto di riciclaggio di denaro a seguito dell'avventata adozione del cosiddetto «pacchetto di riforma fiscale» nel luglio 2018, che include un regime di condono fiscale che potrebbe legalizzare i beni acquisiti in maniera illecita; chiede che il pacchetto in questione sia modificato al fine di colmare le lacune summenzionate e, nel frattempo, si impegna a seguire con attenzione la sua attuazione in coordinamento con la Commissione, il SEAE e altre organizzazioni internazionali;

23.

evidenzia che occorre altresì affrontare e scoraggiare altre attività della criminalità organizzata, tra cui il traffico di armi e di esseri umani e il riciclaggio di denaro su vasta scala, segnatamente in provenienza dalla Russia; sottolinea la responsabilità dei giudici nel difendere lo Stato di diritto ed evidenzia che i giudici legalmente condannati dovrebbero scontare le loro pene;

24.

chiede che sia possibile consultare direttamente online le dichiarazioni elettroniche dei patrimoni personali degli alti responsabili politici e dei funzionari amministrativi, seguendo l'esempio dell'Ucraina;

25.

invita le autorità della Moldova a rispettare i principi internazionali e a sostenere le migliori pratiche che garantiscono un contesto favorevole per la società civile; pone in risalto il ruolo fondamentale della società civile nel monitorare l'attuazione delle riforme e nel promuovere la trasparenza e la responsabilità delle istituzioni pubbliche; si attende, in particolare, che nessuna futura legislazione riduca i fondi nazionali o esteri a favore delle ONG o delle organizzazioni della società civile moldove, o aumenti in maniera indebita gli oneri amministrativi e di segnalazione a loro carico; si rammarica che in taluni casi la partecipazione dei cittadini sia stata limitata, come ad esempio nel marzo 2018, quando la commissione elettorale centrale ha respinto la richiesta di organizzare un referendum sulle modifiche al sistema elettorale;

Rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali

26.

esprime preoccupazione per i segnali di un ulteriore restringimento dello spazio a disposizione della società civile nel paese e invita le autorità a porre immediatamente fine ai procedimenti penali indebiti o sproporzionati, alcuni dei quali avviati sulla base di false accuse, e alla giustizia selettiva contro gli oppositori politici, i loro avvocati e/o i loro familiari; critica il fatto che il processo di monitoraggio ad opera degli Stati membri dell'UE o della delegazione del SEAE sia sempre più ostacolato dall'esclusione dei cittadini dai procedimenti giudiziari; esprime particolare preoccupazione per i processi a carico di difensori di diritti umani, giudici indipendenti, come Domnica Manole e Gheorghe Balan, giornalisti e detrattori del governo o del presidente del Partito democratico della Moldova, Vladimir Plahotniuc; esorta le autorità a garantire il diritto a un equo processo e il rispetto dei diritti umani nei centri di detenzione; sottolinea la necessità di condurre indagini efficaci sulle accuse di tortura nei centri di detenzione e negli istituti psichiatrici; invita inoltre le autorità a garantire la libertà di riunione e di espressione, in particolare l'organizzazione di manifestazioni pacifiche, e il rigoroso rispetto di questo diritto fondamentale, conformemente alle norme internazionali;

27.

accoglie con favore l'adozione di una nuova strategia nazionale per la parità di genere nel 2017 e invita le autorità a garantirne la piena attuazione;

28.

invita le autorità ad accrescere sensibilmente i loro sforzi in materia di difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in particolare per quanto concerne i gruppi vulnerabili, combattendo fenomeni che destano ancora profonda preoccupazione quali l'incitamento all'odio, la violenza, l'esclusione sociale e la discriminazione delle persone LGBTQI, delle persone con disabilità e delle minoranze, come i rom, così come i discorsi d'odio e la discriminazione per motivi di genere o di appartenenza politica;

29.

condanna fermamente i recenti casi di estradizione/sequestro di cittadini turchi verso la Turchia, avvenuti in violazione dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali dell'uomo in ragione dei loro presunti legami con il movimento Gülen; esorta le autorità moldove ad assicurare che qualsiasi richiesta di estradizione proveniente da paesi terzi sia trattata in maniera trasparente, seguendo le procedure giudiziarie nel pieno rispetto delle norme e dei principi europei;

Cooperazione economica e commerciale

30.

accoglie con favore l'importante aumento delle importazioni moldove nell'UE a seguito dell'entrata in vigore della DCFTA come pure il fatto che l'UE sia il maggiore investitore in Moldova; deplora tuttavia che tali sviluppi non si siano tradotti in un miglioramento della situazione socioeconomica dei cittadini; avverte che la mancanza di progressi nel migliorare gli standard di vita della popolazione mette a repentaglio il consenso popolare riguardo all'orientamento europeista del paese;

31.

rammenta l'importanza di una magistratura indipendente e della lotta alla corruzione, nonché di una riduzione degli oneri amministrativi e burocratici al fine di migliorare il clima imprenditoriale e degli investimenti;

32.

incoraggia ulteriori progressi nei settori delle norme sanitarie e fitosanitarie e della protezione delle indicazioni geografiche;

33.

chiede che le clausole in materia di commercio e sviluppo sostenibile e gli impegni internazionali siano effettivamente rispettati, in particolare per quanto concerne la corretta applicazione delle principali convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

34.

ritiene che il ravvicinamento normativo all'acquis dell'UE sia la dimensione chiave della DCFTA in quanto l'accesso effettivo al mercato dell'UE e le riforme dipendono in larga parte dall'attuazione e dall'applicazione corrette della legislazione in materia; è consapevole della notevole sfida che ciò rappresenta per la governance, le istituzioni e la pubblica amministrazione in Moldova e incoraggia la Commissione a fornire un adeguato sostegno tecnico e finanziario;

Energia e altri ambiti di cooperazione

35.

accoglie con favore la promulgazione della legge in materia di energia nel 2017, che rappresenta un ulteriore passo avanti verso il recepimento del terzo pacchetto energia, e incoraggia l'adozione di provvedimenti concreti per assicurare l'indipendenza dell'agenzia per la regolamentazione del settore energetico (ANRE); riconosce che la Moldova ha compiuto progressi nel promuovere le fonti di energia rinnovabili e l'efficienza energetica e reputa essenziale consolidare le tecniche agricole agroecologiche nel quadro dello sviluppo rurale sostenibile;

36.

chiede un'azione più incisiva nel settore della protezione ambientale, in particolare per quanto concerne la gestione idrica del fiume Nistro, la gestione dei rifiuti e i cambiamenti climatici, segnatamente in termini di attuazione e coordinamento della legislazione;

Disposizioni istituzionali

37.

invita l'UE, i suoi Stati membri e la Moldova a intensificare ulteriormente gli sforzi di comunicazione in merito all'attuazione dell'AA e ai benefici previsti per i cittadini moldovi legati alle riforme e a una maggiore integrazione nell'Unione europea; sottolinea la necessità di contrastare la disinformazione russa mediante informazioni di qualità che siano accessibili, basate sui fatti e disponibili in tutte le lingue principali parlate in Moldova;

38.

ribadisce la sua volontà di rafforzare il monitoraggio dell'attuazione degli accordi internazionali con i partner orientali dell'UE; invita nuovamente la Commissione e il SEAE a trasmettere al Parlamento e al Consiglio relazioni scritte sull'attuazione di tali accordi con maggiore frequenza e regolarità;

39.

ritiene che la pratica di coinvolgere le autorità moldove a partire dalla fase di elaborazione della pertinente legislazione sia utile poiché rende il processo più inclusivo e riduce i costi di transizione per la Moldova; invita la Commissione a sfruttare appieno il processo di consultazione ex ante;

40.

osserva che la valutazione dell'applicazione della DCFTA è prevalentemente incentrata sui flussi commerciali e sugli ostacoli agli scambi; invita la Commissione a monitorare e a valutare in modo appropriato l'applicazione della DCFTA, prestando particolare attenzione al recepimento e all'attuazione dell'acquis, nonché all'impatto sulla società moldova, e ad assicurare l'elaborazione di relazioni annuali pubbliche ed esaustive, anche in merito al sostegno tecnico e finanziario fornito dall'UE;

41.

invita il SEAE e la Commissione a rendere contemporaneamente pubbliche tutte le relazioni annuali sull'attuazione degli accordi di associazione e a pubblicare simultaneamente una valutazione comparativa del livello dei progressi compiuti nell'attuazione dell'AA/DCFTA da parte di ciascun partner associato, sulla base di parametri specifici;

42.

decide di elaborare relazioni annuali sull'attuazione degli accordi di associazione;

o

o o

43.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione europea e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nonché al presidente, al governo e al parlamento della Repubblica di Moldova.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2018)0303.

(2)  GU C 356 del 4.10.2018, pag. 130.

(3)  GU C 334 del 19.9.2018, pag. 199.

(4)  GU C 11 del 12.1.2018, pag. 82.

(5)  Studio intitolato «The electoral reforms in three association countries of the Eastern Neighbourhood — Ukraine, Georgia and Moldova» (Le riforme elettorali in tre paesi del vicinato orientale impegnati nel processo di associazione — Ucraina, Georgia e Moldova), Parlamento europeo, 26 ottobre 2017.

(6)  Valutazione europea di attuazione intitolata «Association agreements between the EU and Moldova, Georgia and Ukraine» (Accordi di associazione tra l'UE e la Moldova, la Georgia e l'Ucraina), Parlamento europeo, 28 giugno 2018.

(7)  Studio intitolato «The Development of an Institutional Framework for the Implementation of the Association Agreements in Georgia, Moldova and Ukraine» (Definizione di un quadro istituzionale per l'attuazione degli accordi di associazione in Georgia, Moldova e Ucraina), Parlamento europeo, luglio 2018.


Giovedì 15 novembre 2018

28.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/66


P8_TA(2018)0459

Vietnam, in particolare la situazione dei prigionieri politici

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2018 sul Vietnam, in particolare la situazione dei prigionieri politici (2018/2925(RSP))

(2020/C 363/09)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare quella del 14 dicembre 2017 sulla libertà di espressione in Vietnam, in particolare il caso di Nguyen Van Hoa (1), e quella del 9 giugno 2016, sul Vietnam (2), in particolare per quanto riguarda la libertà di espressione,

visto l'accordo di partenariato e cooperazione UE-Vietnam, firmato il 27 giugno 2012,

vista la settima sessione del dialogo UE-Vietnam sui diritti umani del 1o dicembre 2017,

viste le dichiarazioni rese dal portavoce del SEAE il 9 febbraio 2018, sulla condanna di difensori dei diritti umani in Vietnam, e il 5 aprile 2018, sulla condanna di attivisti per i diritti umani in Vietnam,

vista la dichiarazione locale dell'UE del 20 agosto 2018 sulla recente condanna di Le Dinh Luong,

visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani,

viste le dichiarazioni degli esperti delle Nazioni Unite, del 23 febbraio 2018, che sollecitano la liberazione di attivisti incarcerati per aver protestato contro una fuoriuscita tossica, e del 12 aprile 2018, in cui si chiede un cambiamento di marcia dopo l'incarcerazione di difensori dei diritti umani,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), al quale il Vietnam ha aderito nel 1982,

vista la decisione del Mediatore europeo, del 26 febbraio 2016, nel caso 1409/2014/MHZ sulla mancata esecuzione da parte della Commissione europea di una valutazione d'impatto sui diritti umani prima della conclusione dell'accordo di libero scambio UE-Vietnam,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che, secondo la banca dati sui prigionieri politici vietnamiti, istituita da «The 88 Project», circa 160 attivisti stanno scontando pene detentive in Vietnam e che circa 16 di loro sono detenuti in custodia cautelare;

B.

considerando che le autorità vietnamite continuano a imprigionare, detenere, vessare e intimidire difensori dei diritti umani, giornalisti, blogger, avvocati dei diritti umani e attivisti della società civile nel paese; che i difensori dei diritti umani hanno subito lunghe pene detentive per le attività svolte nell'ambito dei diritti umani e per aver esercitato il loro diritto fondamentale alla libertà di espressione — in rete o meno — in violazione degli obblighi che incombono al Vietnam in virtù del diritto internazionale;

C.

considerando che gli attivisti politici e i difensori dei diritti umani si vedono confrontati a dure condizioni detentive, tra cui il rifiuto dell'accesso all'assistenza medica, all'assistenza legale e ai contatti con i familiari;

D.

considerando che in Vietnam la libertà di religione o di credo è soffocata e che la Chiesa cattolica e le religioni non riconosciute, come la Chiesa buddista unificata del Vietnam, diverse chiese protestanti e altre denominazioni, tra cui la minoranza etnica dei Montagnard, continuano ad essere vittime di gravi persecuzioni religiose;

E.

considerando che Hoang Duc Binh è stato condannato a 14 anni di reclusione per aver scritto un blog sulle proteste per il disastro della Formosa; che Nguyen Nam Phong è stato condannato a due anni di carcere per essersi presumibilmente rifiutato di obbedire agli ordini di pubblici ufficiali mentre si recava a una protesta; che i loro sforzi sono stati fondamentali per sensibilizzare l'opinione pubblica e garantire che la Formosa si assumesse le proprie responsabilità per lo sversamento di prodotti tossici dalla propria acciaieria;

F.

considerando che nell'aprile 2018 i membri della Fratellanza per la democrazia sono stati condannati a pene detentive comprese tra i sette e i 15 anni, nel quadro di una vasta applicazione delle disposizioni del codice penale in materia di sicurezza nazionale; che nel settembre 2018 Nguyen Trung truc, un altro membro di tale gruppo, è stato condannato a 12 anni di reclusione con l'accusa di sedizione;

G.

considerando che il 16 agosto 2018 Le Dinh Luong, un difensore dei diritti umani che si è pacificamente adoperato per la promozione e la tutela dei diritti umani, è stato condannato a 20 anni di reclusione e a cinque anni di arresti domiciliari in virtù delle disposizioni del codice penale in materia di sicurezza nazionale; che i rappresentanti della delegazione dell'UE e delle ambasciate degli Stati membri dell'UE non sono stati autorizzati a presenziare al processo; che vi sono molti altri casi di difensori dei diritti umani e di altri prigionieri di coscienza che hanno subito un simile destino;

H.

considerando che il 12 aprile 2018 un gruppo di esperti delle Nazioni Unite, il Relatore speciale sulla situazione dei difensori dei diritti umani, il presidente/relatore del Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria e il Relatore speciale sulla promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione, hanno esortato il Vietnam ad astenersi dalla repressione nei confronti della società civile o dal soffocare il dissenso;

I.

considerando che il codice penale vietnamita contiene disposizioni repressive che vengono utilizzate illecitamente per mettere a tacere, arrestare, detenere, condannare o limitare l'attività di attivisti per i diritti umani, dissidenti, avvocati, sindacati, gruppi religiosi e organizzazioni non governative, in particolare quelle che esprimono opinioni critiche nei confronti del governo vietnamita;

J.

considerando che il governo del Vietnam continua a vietare le attività di organi di informazione indipendenti o privati e a esercitare un controllo rigoroso sulle stazioni radiotelevisive e sulle pubblicazioni stampate; che, nell'aprile 2016 l'Assemblea nazionale ha approvato una legge sui mezzi di informazione che limita fortemente la libertà di stampa in Vietnam;

K.

considerando che il 12 giugno 2018 l'Assemblea nazionale del Vietnam ha approvato una legge in materia di sicurezza informatica volta a inasprire i controlli online, che impone ai fornitori di servizi di cancellare post ritenuti «pericolosi» per la sicurezza nazionale; che tale legge pone severe restrizioni alla libertà di espressione in rete e rappresenta una grave minaccia per il diritto alla vita privata;

L.

considerando che il 1o gennaio 2018 è entrata in vigore la prima legge del Vietnam in materia di credo e religione, che obbliga tutti i gruppi religiosi del paese a registrarsi presso le autorità e ad informarle in merito alle loro attività; che le autorità possono rifiutare o ostacolare le domande di registrazione e vietare le attività religiose che ritengono arbitrariamente lesive dell'«interesse nazionale», dell'«ordine pubblico» o dell'«unità nazionale»; che con tale legge il governo ha istituzionalizzato la sua ingerenza negli affari religiosi e il controllo di Stato sui gruppi religiosi;

M.

considerando che il Vietnam si colloca al 175o posto su 180 nell'Indice della libertà di stampa 2018 di Reporter senza frontiere;

N.

considerando che in Vietnam vige a tutt'oggi la pena capitale, sebbene il numero delle esecuzioni sia ignoto, dal momento che le autorità vietnamite considerano le statistiche sulla pena capitale un segreto di Stato; che nel gennaio 2018 il Vietnam ha ridotto da 22 a 18 il numero dei reati punibili con la pena di morte;

O.

considerando che il Vietnam non ha ancora ratificato le convenzioni fondamentali dell'OIL, in particolare la convenzione n. 98 sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, la convenzione n. 105 sull'abolizione del lavoro forzato e la convenzione n. 87 sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale;

P.

considerando che il dialogo sui diritti umani tra l'UE e il Vietnam costituisce uno strumento importante per la discussione globale in corso sulle questioni di interesse per l'UE, compreso il pieno rispetto del diritto fondamentale alla libertà di espressione, di associazione e di riunione pacifica; che le relazioni tra l'Unione europea e il Vietnam devono basarsi fondamentalmente sul rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto, così come sul rispetto delle norme internazionali in materia;

Q.

considerando che esiste un chiaro nesso tra l'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) e l'accordo di libero scambio (ALS) UE-Vietnam, nell'ambito dei quali entrambe le parti si sono impegnate a rispettare i loro obblighi in materia di diritti umani;

1.

condanna le continue violazioni dei diritti umani in Vietnam, tra cui le condanne, le intimidazioni politiche, i controlli, le vessazioni, le aggressioni e i processi iniqui ai danni di attivisti politici, giornalisti, blogger, dissidenti e difensori dei diritti umani, per aver esercitato la loro libertà di espressione sia online che offline, in palese violazione degli obblighi internazionali in materia di diritti umani che incombono al Vietnam;

2.

invita le autorità vietnamite a rilasciare immediatamente e senza condizioni tutti i difensori dei diritti umani e i prigionieri di coscienza detenuti o condannati per aver semplicemente esercitato il loro diritto alla libertà di espressione, tra cui Hoang Duc Binh, Nguyen Nam Phong, Nguyen Trung Truc e Le Dinh Luong, e a ritirare tutte le accuse nei loro confronti;

3.

rinnova l'invito alle autorità vietnamite a porre fine a tutte le restrizioni e agli atti vessatori ai danni dei difensori dei diritti umani, nonché a garantire che possano comunque esercitare le loro attività legittime a sostegno dei diritti umani, senza timore di ritorsioni e senza alcun vincolo, tra cui vessazioni giudiziarie; invita il governo del Vietnam a eliminare tutte le restrizioni alla libertà di religione e a porre fine alle vessazioni nei confronti delle comunità religiose;

4.

insiste affinché il governo vietnamita garantisca che il trattamento di tutti i detenuti sia in linea con le norme internazionali; sottolinea che il diritto di accesso agli avvocati, agli operatori sanitari e ai familiari costituisce una garanzia importante contro la tortura e i maltrattamenti, oltre ad essere fondamentale per il diritto a un processo equo;

5.

condanna l'abuso di disposizioni giuridiche repressive che limitano i diritti e le libertà fondamentali; invita le autorità del Vietnam ad abrogare, rivedere o modificare tutte le leggi repressive, in particolare il codice penale, la legge sulla sicurezza informatica e la legge in materia di credo e religione, e a garantire che l'intera legislazione sia conforme alle norme e agli obblighi internazionali in materia di diritti umani, ivi compreso l'ICCPR, di cui il Vietnam è parte; invita il governo a conformare la legislazione che disciplina le manifestazioni e i raduni pubblici ai diritti relativi alla libertà di riunione e di associazione;

6.

invita il Vietnam a firmare e ratificare tutti i pertinenti trattati delle Nazioni Unite in materia di diritti umani e lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, nonché le convenzioni dell'OIL nn. 87, 98 e 105;

7.

esorta il Vietnam ad estendere un invito permanente alle procedure speciali del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, in particolare al relatore speciale sulla libertà di opinione e di espressione e al relatore speciale sui difensori dei diritti umani;

8.

invita le autorità vietnamite a riconoscere i sindacati indipendenti;

9.

invita l'UE a monitorare e a collaborare con le autorità e con tutte le parti interessate pertinenti per migliorare la situazione dei diritti umani in Vietnam;

10.

ribadisce la propria opposizione alla pena di morte in qualsiasi circostanza; invita le autorità vietnamite a introdurre una moratoria immediata sul ricorso alla pena di morte quale passo verso la sua abolizione; chiede alle autorità vietnamite di rivedere tutte le condanne alla pena capitale per garantire che tali processi abbiano rispettato le norme internazionali;

11.

invita il SEAE e la Commissione a sostenere attivamente i gruppi della società civile e gli individui che difendono i diritti umani in Vietnam, anche mediante la richiesta di liberare i difensori dei diritti umani e i prigionieri di coscienza nell'ambito di tutti i contatti che intrattengono con le autorità vietnamite; esorta la delegazione dell'UE ad Hanoi a fornire tutto il sostegno adeguato ai difensori dei diritti umani e ai prigionieri di coscienza incarcerati, anche mediante l'organizzazione di visite nelle carceri, il monitoraggio dei processi e l'offerta di assistenza legale;

12.

invita gli Stati membri dell'UE a intensificare gli sforzi intesi a esercitare pressione al fine di conseguire miglioramenti concreti in materia di diritti umani in Vietnam, anche nell'ambito del prossimo esame periodico universale del Vietnam presso il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani;

13.

ribadisce la richiesta di vietare in tutta l'UE l'esportazione, la vendita, l'aggiornamento e la manutenzione di tutti i tipi di dispositivi di sicurezza che siano o possano essere utilizzati per la repressione interna, compresa la tecnologia di sorveglianza di Internet, negli Stati con una situazione preoccupante dei diritti umani;

14.

si compiace del partenariato rafforzato e del dialogo sui diritti umani tra l'UE e il Vietnam e ricorda l'importanza di tale dialogo in quanto strumento chiave di cui avvalersi in modo efficiente per accompagnare e incoraggiare il Vietnam nell'attuazione delle riforme necessarie; incoraggia vivamente la Commissione a verificare i progressi compiuti nell'ambito del dialogo, attraverso l'introduzione di parametri di riferimento e meccanismi di controllo;

15.

invita il governo vietnamita e l'UE, in quanto partner importanti, a impegnarsi a migliorare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel paese, in quanto si tratta di un elemento fondamentale delle relazioni bilaterali tra il Vietnam e l'Unione, in particolare in vista della ratifica dell'accordo di libero scambio UE-Vietnam e in vista dell'accordo di partenariato e cooperazione UE-Vietnam;

16.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Segretario generale dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN), al governo e all'Assemblea nazionale del Vietnam, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e al Segretario generale delle Nazioni Unite.

(1)  GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 73.

(2)  GU C 86 del 6.3.2018, pag. 122.


28.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/70


P8_TA(2018)0460

Situazione dei diritti umani a Cuba

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2018 sulla situazione dei diritti umani a Cuba (2018/2926(RSP))

(2020/C 363/10)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni su Cuba, in particolare quelle del 17 novembre 2004 su Cuba (1), del 2 febbraio 2006 sulla posizione dell'Unione europea nei confronti del governo cubano (2), del 21 giugno 2007 su Cuba (3), dell'11 marzo 2010 sui prigionieri di coscienza a Cuba (4) e del 5 luglio 2017 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra (5), e l'approvazione del Parlamento,

vista l'elezione, il 19 aprile 2018, di Miguel Díaz-Canel a nuovo presidente dell'Assemblea del potere popolare della Repubblica di Cuba,

viste le conclusioni del comitato delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate a Cuba, rese note il 17 marzo 2017,

visto il parere 59/2018 del gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria a riguardo di Ariel Ruiz Urquiola, considerato prigioniero di coscienza da Amnesty International, approvato nel corso della sua 82a sessione, svoltasi dal 20 al 24 agosto 2018,

viste le revisioni periodiche universali (UPR) del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani su Cuba, effettuate nel maggio 2013 e nel maggio 2018,

viste la relazione di Human Rights Watch 2017 su Cuba e la dichiarazione rilasciata il 27 luglio 2018 da Erika Guevara-Rosas, responsabile per le Americhe presso Amnesty International, a riguardo dei primi 100 giorni della nuova amministrazione cubana,

viste le dichiarazioni mensili della commissione cubana per i diritti umani e la riconciliazione nazionale,

visti il patto internazionale sui diritti civili e politici e gli altri trattati e strumenti internazionali in materia di diritti umani,

vista la Costituzione di Cuba,

visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, di cui Cuba è firmataria,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che i diritti umani sono parte integrante dei dialoghi politici dell'UE nonché degli accordi commerciali e di cooperazione; che l'indivisibilità dei diritti umani, compresi i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, dovrebbe essere uno dei principali obiettivi dell'Unione europea nell'ambito delle sue relazioni con Cuba;

B.

considerando che il 5 luglio 2017 il Parlamento ha acconsentito alla conclusione dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'UE e Cuba (PDCA); che detto accordo esprime chiaramente la profonda preoccupazione nutrita a riguardo della situazione dei diritti umani a Cuba e prevede una clausola sospensiva in caso di violazione delle disposizioni in materia di diritti umani;

C.

considerando che il dialogo sui diritti umani tra l'UE e Cuba, guidato dal rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, ha avuto inizio nel 2015; che il 9 ottobre 2018 le parti coinvolte nel quarto dialogo sui diritti umani UE-Cuba hanno affrontato, tra gli altri, il tema della partecipazione dei cittadini agli affari pubblici, anche nel contesto dei recenti processi elettorali, nonché della libertà di associazione e di espressione e della possibilità di cui i difensori dei diritti umani e altri settori della società civile dispongono per associarsi, esprimere le proprie opinioni e partecipare alla vita pubblica liberamente; che non è chiaro al Parlamento se detta riunione sia stata in qualche modo concludente; che, nonostante l'istituzione del dialogo sui diritti umani e la rielezione di Cuba al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite per il periodo 2017-2019, nel paese non sono stati conseguiti risultati tangibili a riguardo dei diritti umani; che il dialogo politico deve includere un dialogo diretto e intenso con la società civile e l'opposizione senza restrizioni;

D.

considerando che il governo cubano tutt'ora rifiuta di riconoscere il monitoraggio sui diritti umani come attività legittima e nega statuto giuridico alle associazioni locali per la difesa dei diritti umani;

E.

considerando che il 24 febbraio 2019 dovrebbe tenersi un referendum costituzionale; che il processo di elaborazione della nuova Costituzione manca di un'adeguata consultazione a livello nazionale, il che garantisce che il partito comunista mantenga il suo potente ruolo in una società priva di un sistema pluripartitico, delle libertà fondamentali e di diritti politici e civili, rafforzando così la proprietà statale centralizzata e l'economia controllata; che l'articolo 3 definisce «irrevocabile» il sistema politico a partito unico e che l'articolo 224 vieta alle generazioni attuali e future di modificare l'irreversibilità del socialismo, nonché dell'attuale sistema politico e sociale; che nella bozza sembrano esservi altre disposizioni che destano notevoli preoccupazioni;

F.

considerando che a Cuba i giornalisti indipendenti, i dissidenti pacifici e i difensori dei diritti umani che documentano le violazioni di tali diritti e che sono per lo più membri dell'opposizione democratica sono perseguitati, detenuti arbitrariamente o imprigionati; che, stando a quanto riportato dalla commissione cubana per i diritti umani e la riconciliazione nazionale, nell'ottobre 2018 sono stati eseguiti almeno 202 arresti arbitrari di breve durata, per motivi indubbiamente politici, di oppositori pacifici e attivisti indipendenti della società civile che esercitavano i loro diritti fondamentali di espressione, assemblea e associazione politica;

G.

considerando che tra coloro che hanno subito detti arresti figura Eduardo Cardet, coordinatore nazionale del Movimento cristiano di liberazione (MCL), condannato a tre anni di carcere per aver esercitato pacificamente il proprio diritto alla libertà di espressione; che è stato arrestato nel novembre 2016, di ritorno da Miami; che Eduardo Cardet, considerato prigioniero di coscienza, è attualmente detenuto in isolamento nel carcere Cuba SI di Holguín e gli è proibito ricevere visite dai familiari o effettuare telefonate;

H.

considerando che Tomás Núñez Magdariaga, membro dell'Unione patriottica di Cuba (Unión Patriótica de Cuba, UNPACU), gruppo di opposizione politica non ufficiale, ha portato avanti per 62 giorni uno sciopero della fame in segno di protesta ed è stato rilasciato il 15 ottobre 2018 grazie alle pressioni esercitate a livello internazionale; che Tomás Núñez Magdariaga è stato giudicato colpevole di aver presumibilmente minacciato un funzionario statale, il quale ha infine confessato di aver falsificato le accuse a suo carico; che il suo caso rappresenta un ulteriore tentativo palese di mettere a tacere le idee dissenzienti;

I.

considerando che nell'ottobre 2018 le Donne in bianco (Damas de Blanco) sono state ancora una volta le principali vittime della repressione politica e alcuni membri del Forum antitotalitario unito (FANTU) hanno subito repressioni in diverse province del paese;

J.

considerando che deve essere garantito un trattamento umano a tutti i prigionieri a Cuba; che il governo cubano nega l'accesso alle carceri ai gruppi indipendenti di difesa dei diritti umani; che i cittadini cubani non godono di garanzie processuali adeguate, quali il diritto ad un esame pubblico ed equo delle cause da parte di un tribunale competente e imparziale; che i prigionieri in libertà condizionale subiscono spesso continue vessazioni da parte delle autorità;

K.

considerando che il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria ha chiaramente affermato che le vittime cubane della detenzione arbitraria hanno il diritto di presentare ricorso al governo allo scopo di ottenere la restituzione, il risarcimento, la riabilitazione, la riparazione morale e garanzie di non reiterazione;

L.

considerando che vi sono segni di un maggiore rispetto per la libertà di religione a Cuba; che, al contempo, le autorità cubane si dimostrano ancora molto restrittive per quanto riguarda la costruzione o la ricostruzione di chiese cristiane; che la Chiesa si è gradualmente affermata come il più grande attore della società civile e il principale fornitore non statale di servizi sociali a Cuba, ma le sue attività rimangono sotto lo stretto controllo delle autorità;

M.

considerando che mediante le sue relazioni politiche ed economiche con Cuba, l'UE intende contribuire a far avanzare le riforme politiche nel paese, in linea con le aspirazioni di tutti i suoi cittadini; che la liberalizzazione economica e commerciale dovrebbe consentire al paese di progredire gradualmente verso la libertà degli spazi sociali, della coesistenza, della tecnologia e delle comunicazioni, che il popolo cubano apprezza e reclama;

N.

considerando che il Parlamento ha conferito il premio Sacharov per la libertà di pensiero ad attivisti cubani in tre occasioni: nel 2002 a Oswaldo Payá, nel 2005 alle Donne in bianco e nel 2010 a Guillermo Fariñas; che accade ancora di frequente che ai vincitori del premio Sacharov venga impedito di lasciare il paese e di partecipare a eventi internazionali;

O.

considerando che il Parlamento ha chiesto in molte occasioni di poter inviare delegazioni ufficiali a Cuba; che le autorità cubane hanno ogni volta negato l'accesso al paese, anche in seguito alla conclusione dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione;

1.

condanna con forza le detenzioni arbitrarie, le persecuzioni, le vessazioni e gli attacchi a danno dei dissidenti pacifici, dei giornalisti indipendenti, dei difensori dei diritti umani e dell'opposizione politica a Cuba; chiede la cessazione immediata di tali azioni e il rilascio immediato di tutti i prigionieri politici, compreso Eduardo Cardet, e delle persone arbitrariamente detenute solo per aver esercitato la loro libertà di espressione e di riunione;

2.

esorta gli Stati membri dell'UE, il SEAE e la sua delegazione a Cuba a rispettare rigorosamente i loro principi e politiche fondamentali in relazione a Cuba e ad adottare tutte le azioni necessarie per sollecitare il rilascio delle suddette persone, ad assicurare che le vessazioni nei confronti degli oppositori politici e dei difensori dei diritti umani terminino immediatamente e ad assistere e proteggere questi ultimi;

3.

invita le autorità cubane a migliorare le condizioni carcerarie e il trattamento dei detenuti e a consentire ai gruppi internazionali di difesa dei diritti umani e alle organizzazioni cubane indipendenti di accedere alle carceri del paese; sottolinea che imprigionare i dissidenti cubani per i loro ideali e la loro attività politica pacifica è in contrasto con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

4.

si rammarica del fatto che, nonostante l'adozione dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione, la situazione relativa ai diritti umani e alla democrazia non sia migliorata; chiede il rispetto degli obblighi vincolanti stabiliti nell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'UE e Cuba, in particolare riguardo al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; sottolinea che il successo dell'accordo dipende dall'attuazione e dal rispetto dello stesso;

5.

ricorda che l'accordo di dialogo politico e di cooperazione comprende una clausola sulla sospensione dello stesso, che dovrebbe applicarsi in caso di violazione delle disposizioni sui diritti umani; insiste pertanto affinché l'Unione europea segua e controlli attentamente il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali a Cuba in fase di attuazione dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione e siano presentate relazioni periodiche al Parlamento; invita il VP/AR Federica Mogherini a informare dettagliatamente l'Aula in merito alle misure concrete adottate allo scopo di soddisfare il suddetto requisito;

6.

esorta il governo cubano a ridefinire la sua politica in materia di diritti umani allineandola al diritto internazionale dei diritti umani e a consentire la partecipazione attiva alla vita politica e sociale da parte di tutta la società civile e tutti i soggetti politici dell'opposizione, senza imporre alcuna restrizione; invita Cuba a confermare la propria intenzione di «mantenere i più elevati standard di promozione e tutela dei diritti umani» ratificando il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché i relativi protocolli opzionali;

7.

ricorda alle autorità cubane che la libertà di circolazione e di riunione è garantita dal diritto internazionale dei diritti umani e che tale libertà si estende agli attivisti e ai membri dell'opposizione democratica;

8.

condanna fermamente l'adozione del decreto 349, che pregiudica il diritto alla libertà artistica a Cuba; invita le autorità cubane ad adottare misure legislative adeguate per ritirare il decreto 349 prima che entri in vigore nel dicembre 2018; sottolinea che la libertà di espressione artistica è fondamentale per un settore culturale vitale e dinamico in grado di creare posti di lavoro, sviluppare l'industria culturale e rilanciare il patrimonio culturale,

9.

invita il governo cubano a cessare di imporre la censura online e di bloccare siti internet al solo scopo di limitare la critica politica e restringere l'accesso alle informazioni;

10.

sostiene pienamente le conclusioni del 17 marzo 2017 del comitato delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate a Cuba, nelle quali si esorta Cuba ad adottare le misure necessarie per garantire la piena indipendenza del suo sistema giudiziario e a creare un'istituzione nazionale indipendente per i diritti umani, in linea con i principi di Parigi;

11.

esprime forte preoccupazione circa la nuova bozza di Costituzione e il referendum previsto a febbraio 2019; sottolinea che l'intero processo è privo degli elementi di inclusione, tolleranza e rispetto dei diritti civili e politici di base che potrebbero garantire un processo costituzionale democratico; ribadisce in tale senso la propria determinazione a incoraggiare un processo di transizione verso una democrazia pluralistica e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali con la partecipazione di tutti gli attori senza esclusioni, come affermato nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, e una ripresa economica duratura volta a migliorare il tenore di vita della popolazione cubana, conformemente alle aspirazioni del popolo cubano; invita le autorità cubane competenti a prevedere nella nuova Costituzione elezioni libere e pluralistiche;

12.

esorta le istituzioni europee e gli Stati membri a sostenere la transizione economica e politica di Cuba verso un regime pienamente democratico che rispetti i diritti fondamentali di tutti i suoi cittadini; è favorevole all'impiego dei vari strumenti di politica estera dell'UE, in particolare lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), al fine di rafforzare il dialogo dell'UE con la società civile cubana e con coloro che sostengono una transizione pacifica a Cuba;

13.

invita le autorità cubane ad abolire la pena di morte per tutti i reati; chiede una moratoria sulla pena capitale fino all'adozione formale di tale modifica giuridica; chiede che siano riviste tutte le condanne alla pena capitale per garantire che i relativi processi abbiano rispettato le norme internazionali e che in futuro non avvenga più alcuna esecuzione;

14.

invita il governo cubano a consentire alle chiese di svolgere liberamente le loro attività di assistenza sociale nella società cubana; chiede che la libertà di religione e di coscienza sia pienamente garantita;

15.

invita il VP/AR Federica Mogherini a riconoscere l'esistenza di un'opposizione politica al governo cubano e a sostenerne l'inclusione nel dialogo politico tra l'UE e Cuba; ricorda alle istituzioni europee che la società civile e le persone insignite del premio Sacharov sono attori chiave per la democratizzazione di Cuba e che la loro voce deve essere ascoltata e presa in considerazione nel quadro delle relazioni bilaterali; invita, in tal senso, tutti i rappresentanti degli Stati membri dell'UE a sollevare le questioni relative ai diritti umani nel corso delle visite con le autorità cubane e a incontrare i vincitori del premio Sacharov durante le visite a Cuba, al fine di garantire la coerenza interna ed esterna della politica dell'UE in materia di diritti umani;

16.

deplora profondamente il rifiuto delle autorità cubane di permettere alle commissioni, alle delegazioni e ad alcuni gruppi politici del Parlamento europeo di recarsi in visita a Cuba, sebbene il Parlamento abbia approvato l'accordo di dialogo politico e di cooperazione; invita le autorità a consentire immediatamente l'ingresso nel paese, compresa la possibilità di visitare l'isola in occasione del referendum costituzionale, previsto per il 24 febbraio 2019;

17.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al governo e all'Assemblea nazionale del potere popolare di Cuba, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla Commissione, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e ai governi degli Stati membri della CELAC.

(1)  GU C 201 E del 18.8.2005, pag. 83.

(2)  GU C 288 E del 24.11.2006, pag. 81.

(3)  GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 377.

(4)  GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 82.

(5)  GU C 334 del 19.9.2018, pag. 99.


28.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/75


P8_TA(2018)0461

Situazione dei diritti umani in Bangladesh

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2018 sulla situazione dei diritti umani in Bangladesh (2018/2927(RSP))

(2020/C 363/11)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Bangladesh del 6 aprile 2017 (1) e del 26 novembre 2015 (2),

viste la sua risoluzione del 14 giugno 2017 sullo stato di attuazione del Patto di sostenibilità in Bangladesh (3) e la relazione tecnica della Commissione sullo stato di avanzamento del 28 settembre 2018,

vista la sua risoluzione del 27 aprile 2017 sull'iniziativa faro dell'UE nel settore dell'abbigliamento (4),

visto l'accordo di cooperazione del 2001 tra la Comunità europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul partenariato e sullo sviluppo (5),

vista la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale,

visto il Patto di sostenibilità per il miglioramento costante dei diritti dei lavoratori e della sicurezza nelle fabbriche dell'industria della confezione e della maglieria in Bangladesh,

visto l'accordo del 2013 sulla sicurezza antincendio e la sicurezza degli edifici in Bangladesh e il suo rinnovo nel 2018,

vista la dichiarazione congiunta rilasciata localmente il 27 settembre 2018 dai capimissione degli Stati membri dell'UE, dalla delegazione dell'Unione europea e dai capimissione della Norvegia e della Svizzera in merito alla legge sulla sicurezza digitale del Bangladesh,

vista la relazione nazionale del 26 febbraio 2018 presentata alla revisione periodica universale del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani a proposito del Bangladesh,

vista la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, adottata il 20 dicembre 2006 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ed entrata in vigore il 23 dicembre 2010,

visti i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, approvati dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite il 16 giugno 2011,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,

visto il piano d'azione nazionale del Bangladesh per l'eliminazione dei matrimoni di minori per il periodo 2015-2021,

viste le raccomandazioni della 17a sessione del Forum permanente delle Nazioni Unite sulle questioni indigene (UNPFII),

visto l'indice sulla libertà di stampa nel mondo del 2018,

vista la legge del Bangladesh sulla sicurezza digitale del 2018,

vista la legge del Bangladesh sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), in particolare la sezione 57,

visti gli orientamenti dell'UE, del 12 maggio 2014, in materia di diritti umani per la libertà di espressione online e offline,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che l'UE intrattiene da tempo relazioni con il Bangladesh, anche attraverso l'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo; che il rispetto e la promozione dei diritti umani e dei principi democratici sono il fondamento delle politiche interne e internazionali delle parti e devono costituire un elemento essenziale dell'azione esterna dell'UE;

B.

considerando che negli ultimi anni in Bangladesh è aumentata la repressione nei confronti dei membri della società civile, tra cui attivisti politici, sindacalisti, giornalisti, studenti, difensori dei diritti umani e esponenti di minoranze; che esperti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani e gruppi internazionali di difesa dei diritti umani hanno segnalato che in Bangladesh le esecuzioni extragiudiziali, gli arresti arbitrari di massa e le sparizioni forzate, quali i casi di Maroof Zaman e Mir Ahmad Bin Quasem, sembrano presentare un carattere sistematico;

C.

considerando che il Bangladesh occupa il 146o posto su 180 paesi nell'indice sulla libertà di stampa a livello mondiale; che in Bangladesh restano diffuse le violazioni delle libertà fondamentali e dei diritti umani, in particolare gli atti di violenza, vessazione, intimidazione e censura ai danni di giornalisti e blogger; che negli ultimi anni la legge del Bangladesh sulle TIC, in particolare la sezione 57, è stata utilizzata allo scopo di arrestare e perseguire gli attivisti e i giornalisti che hanno espresso critiche nei confronti del governo;

D.

considerando che la legge sulla sicurezza digitale, approvata dal parlamento del Bangladesh il 19 settembre 2018, non modifica la sezione 57 della legge sulle TIC, nonostante le numerose critiche mosse dai giornalisti bangladesi, dagli attivisti per i diritti civili e dalla comunità internazionale;

E.

considerando che Shahidul Alam, giornalista bangladese riconosciuto e premiato a livello internazionale, nonché insegnante e attivista, è stato prelevato con la forza dalla sua abitazione il 5 agosto 2018 e detenuto in base alla legge sulle TIC, poiché si era espresso in merito alle recenti proteste studentesche in Bangladesh e aveva criticato il ricorso alla violenza da parte delle autorità; che egli è tuttora detenuto e gli è stato negato diverse volte il rilascio su cauzione; che gli sarebbero state negate cure mediche adeguate e avrebbe subito torture;

F.

considerando che gli attentati terroristici hanno spinto il governo ad adottare un rigoroso approccio di «tolleranza zero»; che le reti mobili in Bangladesh sono state disattivate e le forze di sicurezza del paese starebbero cercando di acquistare attrezzature per la sorveglianza elettronica sul mercato internazionale; che il governo bangladese ha avviato una campagna di sorveglianza intensiva e intrusiva nonché il monitoraggio dei social media;

G.

considerando che è previsto lo svolgimento di elezioni in Bangladesh il 30 dicembre 2018; che il leader dell'opposizione ed ex primo Khaleda Zia sta attualmente scontando una pena detentiva di 10 anni per corruzione e, di conseguenza, non è autorizzata a candidarsi alle elezioni; che Zia respinge le accuse a suo carico, che, secondo i suoi sostenitori, sarebbero dettate da ragioni politiche;

H.

considerando che in Bangladesh le donne e le ragazze sono esposte a livelli di violenza elevati; che il Bangladesh registra il tasso più elevato di matrimoni di minori in tutta l'Asia e uno dei più alti al mondo; che nel 2017 il governo del Bangladesh ha approvato la legge sulle limitazioni al matrimonio minorile, la quale introduce alcune deroghe per «casi speciali», senza definire tali criteri né fissare un'età minima per tali matrimoni;

I.

considerando che in Bangladesh la pena di morte può essere applicata per molteplici reati; che nel 2017 sono state giustiziate sei persone;

J.

considerando che quest'anno si è registrato un aumento dei casi di violenza, in particolare contro le donne indigene, come pure dei casi di vessazioni e di arresti nei confronti di attivisti per i diritti delle popolazioni indigene nella zona di Chittagong Hill Tracts;

K.

considerando che l'UE è il principale partner commerciale del Bangladesh e il Bangladesh, in quanto paese meno sviluppato, beneficia del regime più favorevole previsto dal sistema di preferenze generalizzate (SPG) dell'UE, ovvero il programma «Tutto tranne le armi» — Everything But Arms (EBA);

L.

considerando che nel 2024 il Bangladesh dovrebbe uscire dalla categoria dei paesi meno sviluppati; che nei prossimi anni sarà necessaria un'accelerazione delle riforme in materia di diritti umani e diritti dei lavoratori, compresa l'eliminazione del lavoro minorile; che permangono preoccupazioni circa le disposizioni della legge bangladese sul lavoro e del progetto di legge sulle zone di trasformazione per l'esportazione;

M.

considerando che, nel quadro del Patto di sostenibilità, marchi mondiali del settore dell'abbigliamento, venditori al dettaglio e sindacati hanno firmato l'accordo sulla sicurezza antincendio e degli edifici in Bangladesh; che, ad oggi, meno della metà delle fabbriche interessate dall'accordo hanno messo in atto misure di sicurezza adeguate; che l'accordo è giunto a scadenza nell'ottobre 2018, nonostante il lavoro significativo che ancora rimane da svolgere; che l'accordo è stato sostituito da un accordo di transizione, applicabile per tre anni;

N.

considerando che l'accordo deve essere sostenuto e che tutte le parti devono poter continuare senza intralci il proprio lavoro, anche dopo il novembre 2018; che, solo dopo che il governo del Bangladesh e la sua Unità di coordinamento per la bonifica (RCC) avranno dimostrato, sia a parole che con i fatti, di aver soddisfatto le condizioni di preparazione, potrebbero non rendersi più necessari questi tipi di iniziative in materia di condotta responsabile delle imprese;

O.

considerando che nel 2018 il Bangladesh ha ricevuto un afflusso massiccio di oltre 700 000 rifugiati rohingya, in fuga da una campagna di pulizia etnica condotta dall'esercito del Myanmar/Birmania e tuttora in disperata necessità di assistenza umanitaria; che il 30 ottobre 2018 il Bangladesh e il Myanmar/Birmania hanno raggiunto un accordo sull'avvio del rimpatrio dei rohingya in Myanmar/Birmania a partire da metà novembre e senza la consultazione o il coinvolgimento dell'Agenzia ONU per i rifugiati (UNHCR);

1.

esprime profonda preoccupazione per il deterioramento della situazione dei diritti umani in Bangladesh e, in particolare, per la repressione in atto della libertà di espressione e di riunione contro i media, gli studenti, gli attivisti e l'opposizione; condanna gli arresti e le violenze ai danni di quanti esercitano la libertà di espressione per criticare il governo; è estremamente preoccupato per le notizie secondo cui il ricorso alla tortura sta diventando endemico;

2.

rileva che l'esame periodico universale (UPR) delle Nazioni Unite del maggio 2018 ha elogiato il Bangladesh per i notevoli progressi compiuti negli ultimi anni nel miglioramento dei diritti umani; esorta il governo del Bangladesh ad attuare le raccomandazioni dell'UPR, in particolare in settori quali l'indipendenza del sistema giudiziario, i diritti civili e politici, la libertà dei media, i diritti economici, sociali e culturali e i diritti delle donne e delle ragazze;

3.

invita le autorità bangladesi a condurre indagini indipendenti sulle denunce di esecuzioni extragiudiziali, sparizioni forzate e uso eccessivo della forza, compresi i casi di Maroof Zaman e Mir Ahmad Bin Quasem, e a consegnare i responsabili alla giustizia conformemente alle norme internazionali; invita inoltre il Bangladesh a ratificare la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate e a recepire le sue disposizioni nel diritto nazionale;

4.

invita le autorità del Bangladesh a rilasciare immediatamente e incondizionatamente Shahidul Alam, a ritirare tutte le accuse a suo carico e a consentirgli di continuare le sue legittime attività a favore dei diritti umani; insiste sul fatto che le autorità del Bangladesh devono adottare tutte le misure necessarie per garantire l'integrità fisica e psichica e la sicurezza di Shahidul Alam, nonché quella della sua famiglia, e assicurare che, durante la detenzione, Shahidul Alam sia trattato in modo conforme ai principi e alle norme internazionali; invita le autorità del Bangladesh ad avviare immediatamente un'indagine pubblica sulle accuse secondo le quali Shahidul Alam è stato torturato e a consegnare i responsabili alla giustizia;

5.

esprime profonda preoccupazione per la legge sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (legge sulle TIC), non solo perché ha già avuto un grave impatto sul lavoro di giornalisti, blogger e commentatori, ma anche perché penalizza l'esercizio legittimo del diritto alla libertà di espressione da parte di qualsiasi individuo, anche sui social media; ritiene che l'articolo 57 della legge sulle TIC sia incompatibile con i diritti fondamentali della libertà di espressione e di un processo equo;

6.

esprime profondo rammarico per la decisione del governo di attuare la legge sulla sicurezza digitale, che in realtà espande e rafforza i poteri della polizia di reprimere la libertà di parola, anche sui social media, in vista delle elezioni nazionali del 2018; invita le autorità bangladesi a rivedere urgentemente la legge sulla sicurezza digitale e la legge sulle TIC e ad allinearle alle convenzioni internazionali sui diritti umani di cui il Bangladesh è parte;

7.

auspica che le prossime elezioni generali siano pacifiche, trasparenti e partecipative affinché i cittadini possano esprimere un'autentica scelta politica; invita le forze politiche ad astenersi da qualsiasi forma di violenza o istigazione alla violenza durante il periodo elettorale;

8.

apprezza il ruolo costruttivo svolto dal Bangladesh in circostanze difficili nell'accettare l'accoglienza dei rifugiati rohingya; esorta le autorità a fornire nuovi terreni per ridurre il problema del sovraffollamento e dell'insalubrità dei campi; esorta le autorità ad allentare le restrizioni burocratiche che impongono alle organizzazioni umanitarie; esorta i governi del Bangladesh e del Myanmar/Birmania a riconsiderare immediatamente la decisione di avviare il rimpatrio dei rifugiati rohingya, poiché non sono ancora soddisfatte le condizioni per un rimpatrio sicuro, dignitoso e volontario;

9.

chiede che l'UE e gli altri donatori internazionali intensifichino i loro sforzi per fornire i necessari aiuti finanziari e materiali ai campi profughi rohingya in Bangladesh;

10.

insiste affinché il Bangladesh rispetti gli impegni assunti nell'ambito del regime «Tutto tranne le armi» (EBA) in relazione alla democrazia, ai diritti umani e allo Stato di diritto;

11.

ribadisce il suo appello per l'abolizione della pena di morte in Bangladesh;

12.

esprime seria preoccupazione per l'annullamento dell'accordo di transizione, la cui entrata in vigore è prevista per il 30 novembre 2018; osserva che l'Unità di coordinamento per la bonifica non dispone ancora della capacità di monitorare e applicare i requisiti in materia di salute e sicurezza, con le gravi conseguenze che ciò comporta per la sicurezza e i diritti dei lavoratori delle fabbriche; esorta il governo del Bangladesh a riconoscere e attuare immediatamente l'accordo di transizione e a dar prova di maggiore disponibilità ad assumere tutte le funzioni previste dall'accordo; invita i donatori a sostenere il governo del Bangladesh affinché ciò sia possibile; invita inoltre la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a proseguire la loro attività di sviluppo delle capacità con l'Unità di coordinamento per la bonifica;

13.

invita il governo del Bangladesh ad adottare modifiche legislative alla legge bangladese sul lavoro e alle sue norme di attuazione per allinearle alle norme internazionali del lavoro dell'OIL e consentire la piena libertà di associazione; invita il governo del Bangladesh ad adottare le misure necessarie per affrontare efficacemente tutti gli atti di discriminazione antisindacale, compresi gli atti di violenza e di intimidazione;

14.

esprime preoccupazione per il fatto che, sebbene la legge sulle restrizioni ai matrimoni minorili del 2017 comprenda disposizioni sul rafforzamento della prevenzione e sul perseguimento dei trasgressori, essa contiene tuttavia una clausola che consente il matrimonio di minori di 18 anni in circostanze particolari con il consenso dei genitori e l'autorizzazione del tribunale; chiede che questa lacuna sia colmata con urgenza nell'interesse della protezione dei minori;

15.

esorta le autorità del Bangladesh a continuare ad affrontare le sfide in materia di diritti umani; osserva che le questioni relative ai diritti umani saranno ulteriormente discusse in seno alla commissione mista UE-Bangladesh, che si terrà a Dacca nella prima metà del 2019;

16.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente della Commissione europea/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, nonché al governo e al parlamento del Bangladesh.

(1)  Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2017 sul Bangladesh, in particolare i matrimoni di minori (GU C 298 del 23.8.2018, pag. 65).

(2)  Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2015 sulla libertà di espressione in Bangladesh (GU C 366 del 27.10.2017, pag. 135).

(3)  GU C 331 del 18.9.2018, pag. 100.

(4)  GU C 298 del 23.8.2018, pag. 100.

(5)  GU L 118 del 27.4.2001, pag. 48.


28.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/80


P8_TA(2018)0464

Servizi di assistenza nell'UE per una migliore parità di genere

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2018 sui servizi di assistenza nell'UE per una migliore parità di genere (2018/2077(INI))

(2020/C 363/12)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione, del 26 aprile 2017, dal titolo «Un'iniziativa per sostenere l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare di genitori e prestatori di assistenza che lavorano» (COM(2017)0252),

vista la proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 2017, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (COM(2017)0253),

vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (1),

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 1, 3, 5, 27, 31, 32, 33 e 47,

vista la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), ratificata dall'Unione europea e da tutti i suoi Stati membri,

visto l'obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG) n. 5: raggiungere la parità di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze, in particolare il traguardo 5.4 di tali obiettivi: riconoscere e valorizzare la cura e il lavoro domestico non retribuito, fornendo un servizio pubblico, infrastrutture e politiche di protezione sociale e la promozione di responsabilità condivise all'interno delle famiglie, conformemente agli standard nazionali,

vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite del 10 maggio 2018 dal titolo «Progress towards the Sustainable Development Goals» (Il progresso verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile),

viste le conclusioni del Consiglio del 7 dicembre 2017 sul tema «Migliorare il sostegno e l'assistenza di prossimità per una vita indipendente»,

viste le conclusioni del Consiglio sull'educazione e la cura della prima infanzia: consentire a tutti i bambini di affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni migliori (2),

viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo tenutosi a Barcellona il 15 e 16 marzo 2002,

vista la comunicazione della Commissione del 20 novembre 2017 dal titolo «Piano d'azione dell'UE per il 2017-2019 — Affrontare il problema del divario retributivo di genere» (COM(2017)0678),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 3 dicembre 2015, dal titolo «Strategic engagement for gender equality 2016-2019» (Impegno strategico per la parità di genere 2016-2019) e in particolare il capitolo 3.1 sull'aumento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la pari indipendenza economica di donne e uomini (SWD(2015)0278),

vista la relazione della Commissione, dell'8 maggio 2018, sullo sviluppo dei servizi di assistenza alla prima infanzia al fine di incrementare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, di promuovere l'equilibrio tra vita professionale e vita familiare per i genitori che lavorano e di favorire una crescita sostenibile e inclusiva in Europa (gli «obiettivi di Barcellona») (COM(2018)0273),

vista la comunicazione della Commissione del 29 maggio 2013 sugli obiettivi di Barcellona: «Lo sviluppo dei servizi di cura della prima infanzia in Europa per una crescita sostenibile e inclusiva» (COM(2013)0322),

vista la comunicazione della Commissione, del 17 febbraio 2011, dal titolo «Educazione e cura della prima infanzia: consentire a tutti i bambini di affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni migliori» (COM(2011)0066),

vista la tabella di marcia della Commissione relativa alla qualità nell'educazione e nella cura della prima infanzia (Ares(2018)1505951),

vista la raccomandazione della Commissione, del 20 febbraio 2013, dal titolo «Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale» (3),

viste le comunicazioni della Commissione del 3 marzo 2010, dal titolo «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020), del 20 febbraio 2013, dal titolo «Investire nel settore sociale a favore della crescita e della coesione, in particolare attuando il Fondo sociale europeo nel periodo 2014-2020» (COM(2013)0083), e del 26 aprile 2017 dal titolo «Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali» (COM(2017)0250),

vista la comunicazione della Commissione del 6 giugno 2014 relativa a un quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020 (COM(2014)0332),

vista la sua risoluzione del 3 ottobre 2017 sull'emancipazione economica delle donne nel settore pubblico e privato nell'UE (4),

vista la sua risoluzione del 14 giugno 2017 sulla necessità di una strategia dell'Unione europea per eliminare e prevenire il divario tra le pensioni degli uomini e delle donne (5),

vista la sua risoluzione del 13 settembre 2016 sulla creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita professionale (6),

vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sulla povertà: una prospettiva di genere (7),

vista la sua risoluzione del 28 aprile 2016 sulle collaboratrici domestiche e le prestatrici di assistenza nell'UE (8),

vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2016 sull'integrazione della dimensione di genere nei lavori del Parlamento europeo (9),

vista la sua risoluzione del 7 settembre 2010 sul ruolo delle donne in una società che invecchia (10),

vista la sua risoluzione del 6 luglio 2010 sui contratti atipici, i percorsi professionali garantiti, la flessicurezza e le nuove forme di dialogo sociale (11),

visto il Patto europeo per la parità di genere (2011-2020),

visti la proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a sistemi di educazione e cura della prima infanzia di alta qualità, pubblicata dalla Commissione il 22 maggio 2018 (COM(2018)0271), e il documento di lavoro dei servizi della Commissione avente la stessa data che la accompagna (SWD(2018)0173,

visto l'indice sull'uguaglianza di genere 2015 dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e la sua relazione del 2015 intitolata «Reconciliation of work, family and private life in the European Union: Policy review» (Conciliazione fra vita professionale, familiare e privata nell'Unione europea: esame delle politiche),

vista la relazione del 7 dicembre 2011 di Eurofound dal titolo «Iniziative aziendali a sostegno dei lavoratori con responsabilità di assistenza nei confronti di bambini o adulti disabili»,

visto il documento di riferimento di Eurofound del 14 luglio 2013 dal titolo «Caring for children and dependants: Effect on careers of young workers» (Prendersi cura dei figli e di altre persone a carico: effetto sulla carriera dei giovani lavoratori),

vista la relazione del 17 giugno 2014 di Eurofound dal titolo «Residential care sector: Working conditions and job quality» (Settore dell'assistenza residenziale: condizioni di lavoro e qualità del lavoro),

vista la relazione del 22 ottobre 2015 di Eurofound dal titolo «Lavoro e cura: misure di conciliazione in tempi di cambiamento demografico»,

vista la relazione di sintesi di Eurofound del 17 novembre 2016 sulla sesta indagine europea sulle condizioni di lavoro,

vista l'indagine di Eurofound del 28 novembre 2017 dal titolo «Case di cura per gli europei più anziani: fornitori pubblici, con e senza scopo di lucro»,

vista l'indagine di Eurofound del 23 gennaio 2018 dal titolo «Indagine europea sulla qualità della vita 2016: qualità della vita, qualità dei servizi pubblici e qualità della società»,

vista la relazione congiunta, del 10 ottobre 2014, del comitato per la protezione sociale e della Commissione dal titolo «Adequate social protection for long-term care needs in an ageing society» (Un'adeguata protezione sociale per le esigenze di assistenza a lungo termine in una società che invecchia),

vista la relazione congiunta, del 7 ottobre 2016, del comitato per la protezione sociale e della Commissione sui sistemi sanitari e di assistenza di lunga durata e sulla sostenibilità di bilancio,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 settembre 2016 su «I diritti dei lavoratori conviventi prestatori di cure e assistenza» (12),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 ottobre 2014 sul tema «Lo sviluppo dei servizi alla famiglia come mezzo per aumentare i tassi di occupazione e promuovere la parità di genere sul luogo di lavoro» (13),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 maggio 2010 sulla professionalizzazione dei lavoratori domestici (14),

vista la relazione elaborata dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere «2017 Gender Equality Index Report: Measuring gender equality in the European Union 2005-2015» (Indice sull'uguaglianza di genere 2017: Misurare l'uguaglianza di genere nell'Unione europea nel periodo 2005-2015),

visti gli studi elaborati dalla sua Direzione generale delle Politiche interne del marzo 2016 sulle differenze tra uomini e donne nel lavoro, nell'assistenza e nel tempo libero, e del novembre 2016 sull'utilizzo di fondi per la parità di genere in determinati Stati membri,

vista la pubblicazione del progetto WeDo nel 2012 per il benessere e la dignità degli anziani dal titolo «European Quality Framework for Long-term Care Services: Principles and guidelines for the wellbeing and dignity of older people in need of care and assistance» (Quadro di qualità europeo per i servizi di assistenza a lungo termine: principi e orientamenti per il benessere e la dignità delle persone anziane che necessitano di cure e assistenza),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0352/2018),

A.

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, la parità tra donne e uomini è uno dei valori fondamentali dell'UE; che, inoltre, a norma dell'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in tutte le sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne; che la realizzazione della parità di genere è tuttavia lenta;

B.

considerando che il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017, afferma principi significativi e mira a conferire nuovi diritti ai cittadini dell'Unione, tra cui la parità di genere, le pari opportunità, il sostegno all'infanzia e l'inclusione delle persone con disabilità, che godono del sostegno unanime delle istituzioni dell'UE e degli Stati membri; che il principio 9 sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare, afferma che «[i] genitori e le persone con responsabilità di assistenza hanno diritto a un congedo appropriato, modalità di lavoro flessibili e accesso a servizi di assistenza»;

C.

considerando che nell'Unione europea il tasso di occupazione femminile globale è quasi del 12 % inferiore a quello degli uomini e che il 31,5 % delle donne attive lavora a tempo parziale rispetto all'8,2 % degli uomini attivi; che il divario occupazionale di genere nell'UE si attesta ancora al 12 %; che i dati dimostrano che una delle principali cause di questa situazione è costituita dalle sproporzionate responsabilità assistenziali gravanti sulle donne; che l'effetto cumulativo dei molteplici divari di carriera che colpiscono le donne a causa delle responsabilità assistenziali contribuisce in modo sostanziale a livelli salariali inferiori, a carriere più brevi e a divari retributivi e pensionistici di genere pari rispettivamente al 16 % e al 37 %; che ciò comporta un maggiore rischio di esposizione delle donne alla povertà e all'esclusione sociale, con ripercussioni negative che si estendono anche ai loro figli e alle loro famiglie; che è importante colmare il divario di genere sul piano occupazionale, retributivo e pensionistico, dato che le perdite economiche dovute al divario occupazionale di genere ammontano a 370 miliardi di euro all'anno; che la prestazione dei servizi di assistenza può essere fondamentale per rispondere in maniera efficace alle carenze in termini di forza lavoro;

D.

considerando che per «assistenza» si dovrebbe intendere il lavoro svolto, a titolo personale, in istituzioni pubbliche o private o in una famiglia o famiglie private, per accudire bambini, anziani, malati o persone con disabilità; che il lavoro di assistenza dovrebbe, in condizioni ideali, essere svolto da prestatori di assistenza professionisti, siano essi impiegati da enti pubblici o privati o da famiglie, o siano essi lavoratori autonomi, ma viene svolto anche a titolo informale — e gratuito — da prestatori di assistenza non professionisti, in genere familiari;

E.

considerando che mediamente le donne dedicano al lavoro domestico e all'assistenza non retribuiti il triplo del tempo rispetto agli uomini, come si nota soprattutto nelle coppie il cui figlio più piccolo ha meno di sette anni, in quanto settimanalmente le donne svolgono in media 32 ore di lavoro retribuito ma 39 ore di lavoro non retribuito, mentre gli uomini ne svolgono rispettivamente 41 e 19;

F.

considerando che, secondo i dati dell'Organizzazione internazionale del lavoro, il settore del lavoro domestico e assistenziale impiegava nel 2010 circa 52 milioni di persone in tutto il mondo e ulteriori 7,4 milioni di collaboratori domestici di età inferiore ai 15 anni, il che rappresenta fra il 5 % e il 9 % dell'occupazione totale nei paesi industrializzati;

G.

considerando che in molti Stati membri i posti di lavoro correlati all'assistenza sono mal retribuiti, spesso non offrono contratti formali né garantiscono altri diritti fondamentali del lavoro e non hanno attrattiva sul piano professionale a causa dell'elevato rischio di stress fisico ed emotivo, del pericolo di logoramento e della mancanza di opportunità di crescita professionale; che il settore offre poche opportunità di formazione e gli occupati sono prevalentemente persone piuttosto anziane, donne e lavoratori migranti;

H.

considerando che le misure di sostegno, quali il sistema di detrazione fiscale svedese per i servizi domestici, il «voucher di occupazione per servizi» francese o il «voucher di servizio» belga, hanno dimostrato la loro efficacia nel ridurre il lavoro sommerso, migliorare le condizioni di lavoro e accordare i normali diritti dei lavoratori ai collaboratori domestici o ai prestatori di assistenza;

I.

considerando che dai dati risulta che l'80 % dei servizi di assistenza all'interno dell'UE è fornito da prestatori informali non retribuiti, il 75 % dei quali sono donne; che il 27,4 % delle donne lavora a tempo parziale per potere prestare cure a bambini o ad adulti che necessitano di assistenza, rispetto al 4,6 % degli uomini (15); che l'offerta di servizi di assistenza non dovrebbe costringere i prestatori di assistenza informale a trovare un compromesso tra le loro responsabilità di assistenza e il tempo libero, dato che chi continua a lavorare deve già trovare un equilibrio tra le diverse responsabilità e l'uso del proprio tempo;

J.

considerando che secondo talune statistiche nazionali circa il 6-7 % dei prestatori di assistenza negli Stati membri dell'UE è costituito da giovani di età inferiore ai 17 anni e che un numero cinque volte superiore di ragazze di età compresa tra i 15 e i 24 anni svolge lavoro di assistenza rispetto ai ragazzi che rientrano in tale fascia di età; che sui giovani prestatori di cure possono gravare pesanti responsabilità proprie degli adulti in quanto a fornitura di assistenza e sostegno a un genitore, fratello, nonno o altro parente con disabilità, malattia cronica o problema di salute mentale; che i giovani prestatori di assistenza incontrano particolari ostacoli nell'accesso all'istruzione e alla formazione e nel conciliare l'istruzione con le responsabilità di assistenza, il che ha un impatto anche sulla loro salute e sul loro sostentamento;

K.

considerando che in vari Stati membri dell'UE c'è carenza di servizi di assistenza professionale di qualità disponibili a tutti indipendentemente dal reddito;

L.

considerando che molti familiari non autosufficienti bisognosi di assistenza vivono in zone colpite da una persistente mancanza di servizi, mentre l'isolamento o altre circostanze rendono loro difficile l'accesso ai servizi di assistenza professionali; che in molti casi sono assistiti solo da prestatori non professionisti, che molto spesso sono donne facenti parte della famiglia;

M.

considerando che l'Europa deve fronte a cambiamenti demografici che stanno determinando un aumento dell'incidenza di malattie legate all'età e all'invecchiamento della popolazione, e quindi ad accresciute necessità di assistenza; che in un momento di crescita della domanda di assistenza si assiste a una sproporzione nella ripartizione delle responsabilità assistenziali tra i sessi, con le donne che ne sopportano il peso maggiore a causa degli stereotipi di genere che ancora prevalgono nella società europea; che il numero crescente di anziani, la diminuzione del numero di persone in età lavorativa e le restrizioni di bilancio dovute a una politica dell'austerità stanno producendo un forte impatto sui servizi sociali, il che avrà altresì ripercussioni sulle persone che devono conciliare il lavoro e le responsabilità assistenziali, spesso in circostanze difficili;

N.

considerando che le proiezioni indicano un invecchiamento della popolazione dell'UE e che la fascia di popolazione dai 65 anni in su è destinata a passare dal 17,1 % nel 2008 al 30 % nel 2060 e quella dagli 80 anni in su dal 4,4 % al 12,1 % nello stesso periodo;

O.

considerando che le persone anziane sono più a rischio di povertà rispetto alla popolazione in generale, con circa il 19 % degli ultrasessantacinquenni a rischio nel 2008, mentre era del 17 % nel 2000; che tale percentuale è di 5 punti più elevata per le donne che per gli uomini;

P.

considerando che gli anziani soffrono talvolta di discriminazione basata sull'età e sul sesso, mentre gli abusi ai danni degli anziani, che si riscontrano in diversi contesti assistenziali, rappresentano un problema sociale in tutti gli Stati membri;

Q.

considerando che la maggior parte dei modelli politici nazionali per i servizi di assistenza non è attualmente adatta a rispondere alle esigenze dell'invecchiamento della società dell'Unione e che la maggior parte degli Stati membri non ha affrontato finora le sfide demografiche nelle rispettive politiche e nei rispettivi sistemi e iniziative in materia di assistenza sociale;

R.

considerando che sebbene il numero delle case di cura per anziani sia aumentato negli ultimi 10 anni in quasi tutti gli Stati membri, la domanda supera ancora di molto la disponibilità di alloggi indipendenti e di servizi di sostegno all'assistenza; che vi è l'urgente necessità di ulteriori investimenti nei servizi di assistenza di prossimità o a domicilio a lungo termine, in quanto ogni persona ha diritto a una vita indipendente, a servizi di sostegno e all'inclusione nella comunità; che inoltre la mancanza di informazioni disaggregate a livello nazionale, anche riguardo agli investimenti finanziari, e l'assenza di indicatori di qualità rendono difficile monitorare quest'importante parte delle infrastrutture assistenziali e produrre raccomandazioni a fini decisionali;

S.

considerando che gli obiettivi di Barcellona di fornire un'assistenza all'infanzia per almeno il 33 % dei bambini di età inferiore ai tre anni (obiettivo 1) e per almeno il 90 % dei bambini di età compresa fra i tre anni e l'età dell'obbligo scolastico (obiettivo 2) sono stati conseguiti solo in 12 Stati membri dal 2002 ad oggi, con tassi di conseguimento troppo bassi in alcuni Stati membri;

T.

considerando che la crescente partecipazione delle donne al mercato del lavoro fa aumentare la necessità di assistenza all'infanzia di elevata qualità e a prezzi accessibili e che la domanda di posti nei servizi di educazione e cura della prima infanzia (ECEC) in tutta Europa è superiore all'offerta; che i dati dimostrano che l'assistenza all'infanzia per i bambini da 0 a 3 anni di età è prevalentemente utilizzata a tempo parziale (meno di 30 ore a settimana) in oltre la metà degli Stati membri; che una piena partecipazione delle donne al mercato del lavoro richiede servizi di assistenza all'infanzia disponibili a tempo pieno e in grado di soddisfare le necessità durante gli orari lavorativi dei genitori;

U.

considerando che mancano infrastrutture sufficienti che offrano un'assistenza all'infanzia di qualità e accessibile a tutti i livelli di reddito, come dimostra il fatto che degli oltre 32 milioni di bambini al di sotto dell'età dell'istruzione obbligatoria nell'UE solo circa 15 milioni hanno accesso ai servizi per la prima infanzia (16) e che la maggior parte della spesa pubblica degli Stati membri per l'assistenza all'infanzia è destinata ai bambini di età compresa tra i tre anni e l'età dell'obbligo scolastico; che è opportuno aumentare gli investimenti in tutti i settori, in quanto nei paesi dell'OCSE è dimostrato che un maggiore investimento del PIL nei servizi di assistenza porterebbe a un aumento dell'occupazione femminile; che l'investimento nei servizi di assistenza all'infanzia è una strategia vantaggiosa per tutti e genererebbe un gettito fiscale supplementare grazie alla maggiore partecipazione dei genitori al mercato del lavoro; che, pur se complementare al ruolo centrale della famiglia, un'educazione e cura della prima infanzia di alta qualità fornisce anche numerosi benefici a breve e lungo termine per gli individui e la società nel suo complesso, anche per le persone provenienti da contesti svantaggiati sul piano socioeconomico o con esigenze educative speciali, ed è efficace nell'affrontare le disuguaglianze che colpiscono i bambini fin dalla più tenera età e nel prevenire l'abbandono scolastico precoce;

V.

considerando che l'offerta di un'istruzione di qualità elevata nella prima infanzia è uno strumento efficace che costituisce la base per la riuscita dell'apprendimento permanente, rimediando alle disuguaglianze e alle sfide cui fanno fronte i bambini svantaggiati;

W.

considerando che nell'UE vi sono oltre 80 milioni di persone con disabilità, con una tendenza all'aumento, e che un europeo su quattro ha un familiare disabile; che, diventando parte della CRPD nel 2011, l'UE si è impegnata a promuovere e tutelare i diritti delle persone con disabilità; che, alla luce di questi diritti e delle esigenze delle persone con disabilità di tutte le età, negli ultimi tempi si è verificato uno spostamento dall'assistenza istituzionale all'assistenza di prossimità alle persone con disabilità;

X.

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, tutti hanno diritto a vivere in modo indipendente ed essere inclusi nella collettività, il che significa non solo garantire una vita autonoma, ma anche servizi di supporto che riflettano le esigenze delle persone con disabilità;

Y.

considerando che i bambini e gli adulti con autismo a bassa funzionalità hanno probabilmente difficoltà a completare da soli le attività quotidiane e necessitano, in genere, di assistenza per svolgere la maggior parte delle attività;

Z.

considerando che i servizi di assistenza a lungo termine e di assistenza all'infanzia sono frequentemente sottovalutati e che in molti Stati membri tale professione ha un profilo e uno status piuttosto bassi, il che si riflette in livelli retributivi bassi, disparità nella rappresentanza di donne e uomini nella forza lavoro e cattive condizioni di lavoro;

AA.

considerando che gli impieghi nell'assistenza formale, compresa l'assistenza domiciliare, richiedono personale qualificato, che deve essere adeguatamente retribuito (17); che è necessario garantire un'offerta adeguata di prestatori di assistenza qualificati, in quanto lo sviluppo di servizi di assistenza formale di qualità per i bambini, gli anziani e le persone con disabilità è legato a rapporti di lavoro di qualità, a retribuzioni dignitose e a investimenti nei lavoratori che forniscono tali servizi, compresi gli investimenti nella formazione del personale addetto all'assistenza all'infanzia; che i rapporti di lavoro professionali per i prestatori di assistenza hanno un effetto positivo sulla loro capacità di conciliare lavoro e vita privata;

AB.

considerando che gli utenti dell'assistenza a lungo termine possono incontrare difficoltà in termini di accessibilità economica dei servizi di assistenza privati, solitamente più costosi rispetto ai servizi di assistenza forniti dal settore pubblico; che le donne subiscono sempre più degli uomini le ripercussioni dovute ai divari retributivi e pensionistici di genere e devono dedicare una percentuale superiore del loro reddito all'assistenza a lungo termine;

AC.

considerando che i dati indicano che le persone provenienti da contesti svantaggiati affrontano particolari sfide laddove vi sia disponibilità limitata di servizi di assistenza di alta qualità, persone ad esempio provenienti da famiglie a basso reddito, residenti in zone rurali e i bambini appartenenti a una minoranza etnica o provenienti da contesti migratori;

Contesto dell'equilibrio tra attività professionale e vita familiare

1.

osserva che il divario occupazionale di genere si amplia notevolmente con la nascita di un figlio, il che riflette le difficoltà affrontate dalle donne nel conciliare la crescita dei figli e le responsabilità assistenziali con il proprio lavoro, e questo a causa dell'assenza di sufficienti infrastrutture pubbliche di assistenza e del persistere della divisione del lavoro basata sul genere, il che fa sì che siano prevalentemente le donne a prestare la maggior parte dell'assistenza, dedicando un tempo da due a dieci volte superiore rispetto agli uomini all'assistenza non retribuita (18);

2.

rileva che un quarto delle donne continua a far parte della categoria dei coadiuvanti familiari non retribuiti, ossia che non ricevono alcuna retribuzione diretta per il loro lavoro, ed esiste una chiara segregazione femminile in settori solitamente caratterizzati da basse retribuzioni, lunghi orari di lavoro e accordi di lavoro spesso informali, il che determina per le donne guadagni monetari, sociali e strutturali inferiori;

3.

sottolinea che la femminilizzazione della povertà è la conseguenza di diversi fattori, tra cui il divario retributivo e pensionistico di genere, le responsabilità di assistenza e le relative interruzioni del lavoro; pone l'accento sul fatto che la discriminazione multipla che le donne si trovano ad affrontare a motivo della loro identità di genere, espressione di genere e caratteristiche sessuali contribuisce alla femminilizzazione della povertà;

4.

accoglie con favore la proclamazione interistituzionale del pilastro europeo dei diritti sociali e ricorda i suoi principi, che comprendono:

la parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini, in particolare per quanto riguarda la partecipazione al mercato del lavoro;

il diritto alla parità di trattamento e alle pari opportunità di lavoro, indipendentemente dall'età e dalla disabilità;

il diritto a congedi adeguati, modalità di lavoro flessibili e accesso a servizi di assistenza per genitori e persone con responsabilità di assistenza;

il diritto a servizi di assistenza a lungo termine di qualità e a prezzi accessibili;

5.

esprime preoccupazione per gli sviluppi negativi nel campo dei congedi parentali e dei diritti connessi alla genitorialità, come il ritiro del progetto di direttiva sul prolungamento del congedo di maternità e la recente sentenza della Corte di giustizia che considera legittimo il licenziamento di una lavoratrice gestante nel contesto di licenziamenti collettivi; invita la Commissione a colmare in tempi brevi le lacune presenti nel diritto dell'Unione;

6.

si compiace della proposta di direttiva della Commissione relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e sottolinea in tale contesto l'importanza dei diritti individuali al congedo parentale e di modalità di lavoro flessibili per aiutare i lavoratori a gestire la loro vita privata e professionale; ricorda che le politiche relative all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare dovrebbero promuovere un'assunzione delle responsabilità assistenziali da parte degli uomini su un piano di parità rispetto alle donne; ritiene che ai fini del futuro sviluppo si debba mirare a estendere progressivamente il congedo di paternità e il congedo per assistenza (19) e il relativo livello di pagamento, che dovrebbe essere congruo, e ad assicurare un congedo parentale non trasferibile, garanzie legate al licenziamento, reintegro nello stesso posto di lavoro o in un posto equivalente e protezione da discriminazioni in caso di decisioni di congedo ed estensione dei diritti ai lavoratori autonomi e a coloro che hanno bisogno di prendere un congedo adeguatamente retribuito per assistere persone a carico diverse dai figli;

7.

invita tutti gli Stati membri ad incentivare i padri a usufruire del congedo di paternità, che costituisce un modo efficace per responsabilizzare gli stessi alla cura dei propri figli e della propria famiglia e che, allo stesso tempo, risulta essere un valido strumento per il raggiungimento di una effettiva uguaglianza tra donne e uomini;

8.

ritiene che la prestazione di servizi di assistenza non debba incidere negativamente sul livello della retribuzione del prestatore o sulle prestazioni sociali o pensionistiche; chiede, in questo contesto, l'attuazione delle politiche sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare;

9.

ricorda la difficile situazione delle famiglie che accudiscono un figlio o un familiare con disabilità, poiché in questi casi le cure sono prestate a vita;

10.

sottolinea la mancanza di servizi di assistenza «di sollievo» per i genitori di figli disabili; osserva che questa lacuna spesso impedisce completamente al genitore di inserirsi nel mercato del lavoro; richiama l'attenzione, in tale contesto, sull'allarmante mancanza di strutture per le persone con forme gravi di autismo;

11.

ritiene che ogni persona che necessita di assistenza debba godere del diritto soggettivo di scegliere servizi di assistenza di qualità che rispondano al meglio alle loro esigenze di assistenza e siano adeguati e accessibili per sé e per la propria famiglia; ritiene che, a prescindere dalle differenze tra gli utenti e le loro esigenze, i servizi di assistenza debbano essere sviluppati in modo da essere incentrati sulla persona, mirati e globali; rileva che non vi è omogeneità tra le famiglie e le politica e la programmazione dovrebbero adattarsi a tale varietà;

12.

ritiene che, in ragione dell'ulteriore sviluppo delle opzioni disponibili, i servizi di assistenza debbano tenere conto della natura mutevole dell'attività lavorativa;

13.

è dell'avviso che, in linea con il diritto all'assistenza a lungo termine sancito dal pilastro europeo dei diritti sociali, l'assistenza a lungo termine debba essere considerata un settore della protezione sociale e, pertanto, debba essere riconosciuto il diritto a un'assistenza di qualità e incentrata sulla persona; ritiene altresì vi sia un'urgente necessità di ulteriori investimenti in servizi di assistenza a lungo termine di buona qualità, non da ultimi in servizi di assistenza a domicilio e locali, in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali e Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD); invita gli Stati membri, in questo contesto, a garantire pari accesso ed equo trattamento nei servizi di assistenza per anziani, bambini e persone con disabilità e/o affette da malattie croniche che necessitano di assistenza a lungo termine, prestando particolare attenzione alle persone provenienti da contesti svantaggiati;

14.

sottolinea tuttavia che la disponibilità di infrastrutture assistenziali varie sia pubbliche che private, di qualità e accessibili, anche sotto il profilo dei prezzi, i servizi e il sostegno alla cura dei figli, degli anziani, delle persone con disabilità, dei malati cornici o di altre persone bisognose di assistenza di lungo periodo, sia a domicilio che in situazioni di tipo domiciliare, si sono rivelati aspetti cruciali delle politiche volte all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare nonché un fattore fondamentale per incentivare i genitori a fruire del congedo e i prestatori informali, allo scopo di aiutare le donne a ritornare rapidamente e a rimanere sul mercato del lavoro; accoglie con favore la transizione verso i servizi di prossimità, in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, pur rilevando la necessità di monitorare tali servizi onde garantirne la qualità; ritiene che la qualità elevata dell'assistenza dipenda da una pari qualità dei servizi forniti, dalla misura in cui essi rispettano la dignità e i diritti umani dei destinatari e dal modo in cui garantiscono l'inclusione di questi ultimi nella comunità;

15.

ricorda che l'assenza di servizi di assistenza costituisce uno dei principali fattori alla base della sottorappresentanza delle donne sul mercato del lavoro, poiché rende più difficile conciliare l'attività professionale con gli impegni familiari, portando alcune donne ad abbandonare completamente il mercato del lavoro, a dedicare meno ore al lavoro retribuito e a dedicare più tempo all'adempimento di responsabilità di assistenza non retribuite, con ripercussioni dannose sui loro diritti in termini di sicurezza sociale, in particolare sulle pensioni, e un aumento del rischio di povertà ed esclusione sociale, soprattutto in età avanzata;

Tipi di assistenza

16.

osserva che vi è una varietà di servizi di assistenza, quali assistenza e istruzione della prima infanzia, servizi di assistenza per gli anziani e assistenza o sostegno alle persone con disabilità e/o ai malati cronici con esigenze sanitarie e assistenziali durature, e che sono stati conseguentemente definiti approcci strategici diversi; è del parere che l'assistenza possa essere fornita da prestatori formali e informali;

17.

è convinto che l'approccio alla base dell'elaborazione di servizi di assistenza debba tenere conto di tutte le categorie di utenti, delle differenze tra essi e delle diverse preferenze riguardo ai tipi di servizi di assistenza di cui hanno bisogno, comprese le persone provenienti da contesti svantaggiati, ad esempio minoranze etniche, famiglie migranti, persone che vivono in zone isolate e rurali e famiglie a basso reddito; ricorda che il concetto di famiglia utilizzato nella legislazione e nelle politiche dovrebbe essere inteso in senso ampio;

18.

riconosce che una situazione socioeconomica carente e bassi livelli di istruzione rappresentano ostacoli all'accesso ai servizi di assistenza per molte persone, che si sommano alle loro difficoltà nel conseguimento di un equilibrio tra attività professionale e vita familiare; ritiene che ciò richieda una programmazione e una politica esplicite;

19.

osserva che il settore privato svolge un ruolo importante nella fornitura di servizi di assistenza a lungo termine per i disabili e le persone anziane e che in tutta l'UE sono state sollevate questioni in merito all'accessibilità e alla qualità di detti servizi; invita la Commissione a valutare la situazione del mercato dei servizi di assistenza e a intraprendere le opportune iniziative in materia di regolamentazione per controllare e monitorare la qualità dei servizi offerti in tali contesti;

Qualità e accessibilità, anche dal punto di vista economico, dell'assistenza

20.

ritiene che i servizi di assistenza debbano essere strutturati in modo tale da offrire scelte autentiche a tutti gli utenti, ai loro familiari e ai loro prestatori di assistenza, siano essi occupati a tempo pieno o parziale, lavoratori autonomi o disoccupati;

21.

ritiene che i responsabili della pianificazione, della programmazione e della prestazione di servizi di assistenza abbiano la responsabilità di tenere conto delle esigenze degli utenti e che i servizi di assistenza destinati alle persone anziane e ai disabili debbano essere pianificati e definiti con la partecipazione attiva e significativa degli utenti e debbano essere progettati e attuati adottando un approccio basato sui diritti; prende atto delle esperienze positive derivanti dalla partecipazione delle persone con disabilità mentali e intellettuali allo sviluppo di infrastrutture e servizi che migliorano la loro autonomia e qualità della vita;

22.

rileva che la fornitura di assistenza di qualità nell'UE varia ampiamente sia all'interno degli Stati membri che tra di essi, tra contesti pubblici e privati, tra zone urbane e rurali, nonché tra fasce di età; prende atto del fatto che gran parte delle responsabilità in materia di assistenza all'infanzia e di assistenza a lungo termine sono a carico delle famiglie, segnatamente dei nonni nel primo caso, il che è particolarmente evidente nell'Europa meridionale e orientale (20);

23.

invita gli Stati membri a garantire una buona copertura dei servizi di assistenza, nelle zone sia urbane che rurali, al fine di migliorare l'accessibilità e la disponibilità dei servizi assistenziali per le persone provenienti da contesti svantaggiati, ivi comprese persone che vivono in zone rurali e isolate;

24.

è del parere che l'accessibilità derivi da una combinazione di costi e flessibilità e che pertanto vi dovrebbe essere una gamma di disposizioni sui servizi di assistenza, sia pubblici che privati, e sull'assistenza a domicilio o in situazioni analoghe; ritiene inoltre che i familiari debbano poter fornire assistenza volontaria o ricevere aiuti finanziari per provvedere a servizi di assistenza forniti da terzi;

25.

sottolinea che la qualità dei servizi di assistenza dovrebbe essere intesa sotto molteplici aspetti, compresa la qualità delle strutture e dei servizi, la qualità dei programmi di insegnamento rivolti ai bambini, la professionalità dei prestatori, la qualità dei locali e dell'ambiente, i livelli di istruzione dei prestatori e le loro condizioni di lavoro;

26.

osserva che i servizi di assistenza dovrebbero essere sviluppati in modo tale da migliorare la continuità assistenziale, la prevenzione a livello sanitario e sociale, la riabilitazione e una vita autonoma; ritiene sia opportuno incentivare le pratiche di assistenza domiciliare diretta, in modo che le persone bisognose di assistenza possano usufruire a casa propria dei servizi di operatori sanitari qualificati e, ove possibile, vivere in modo autonomo; è del parere che i servizi di assistenza debbano essere finalizzati, laddove pertinente, a un sostegno familiare completo, ad esempio aiuto domestico, tutoraggio, assistenza all'infanzia;

27.

sottolinea che le informazioni sui servizi di assistenza e sui fornitori di servizi disponibili dovrebbero essere accessibili ai genitori, agli anziani, alle persone con disabilità e/o affette da malattie croniche che necessitano di assistenza a lungo termine nonché ai prestatori informali;

28.

sottolinea che la mancata disponibilità di servizi e i costi proibitivi dell'assistenza all'infanzia comportano conseguenze negative per i minori provenienti da famiglie a reddito basso e li pongono in una situazione di svantaggio fin dalla più giovane età; rileva che ogni bambino ha diritto a un'assistenza di buona qualità e a uno sviluppo nella prima infanzia, inclusa un'ampia gamma di stimoli sociali; osserva che i costi eccessivi dei servizi di assistenza incidono anche sulle persone a carico di famiglie a basso reddito, ponendole in una situazione di svantaggio;

29.

è del parere che l'assenza di investimenti nell'assistenza all'infanzia di alta qualità per minori di età inferiore ai tre anni prolungherebbe le interruzioni di carriera delle donne e creerebbe difficoltà alla ripresa dell'attività lavorativa;

30.

ritiene sia opportuno rafforzare i programmi nazionali per migliorare la qualità della vita delle donne anziane, in particolare quelle con malattie invalidanti della memoria, e dei loro prestatori di assistenza, che sono spesso donne anziane; propone che siano consultate le associazioni che si occupano di Alzheimer per identificare e attuare tali misure;

31.

invita la Commissione a elaborare orientamenti per gli Stati membri, in linea con le proposte qui formulate, sullo sviluppo di servizi di assistenza ampi, favorevoli all'occupazione, incentrati sulla persona, di prossimità e accessibili, che comprendano la cura dell'infanzia nonché servizi di assistenza per anziani, disabili e/o malati cronici, che siano fondati sulla partecipazione e sulla consultazione degli utenti destinatari dei servizi, al fine di garantirne l'accessibilità e soddisfare le esigenze di detti utenti;

32.

prende atto delle varie prassi adottate negli Stati membri e sottolinea che la cooperazione e lo scambio delle migliori prassi a livello europeo possono sostenere l'apprendimento e la consulenza tra pari tra gli Stati membri e contribuire allo sviluppo di servizi di assistenza di qualità, sostenendo e integrando le misure adottate a livello regionale e nazionale, oltre ad aiutare gli Stati membri ad affrontare le sfide comuni; invita la Commissione a fungere da piattaforma e facilitare tale scambio di esperienze e migliori prassi sulla qualità, l'accessibilità, anche economica, dei servizi assistenziali, nonché sui diversi modelli di prestazione dei servizi di assistenza adattati alla situazione e alle capacità finanziarie individuali per affrontare le sfide in materia di assistenza;

33.

è preoccupato per le condizioni di lavoro in molti servizi di assistenza, quali orari di lavoro prolungati, retribuzione inadeguata, assenza di formazione e carenti politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro; esprime preoccupazione per il fatto che il lavoro assistenziale sia considerato un settore di occupazione poco interessante, che attira principalmente donne e lavoratori migranti; sottolinea che tali condizioni hanno altresì un impatto sulla qualità dell'assistenza prestata; invita pertanto gli Stati membri a rivalutare l'assistenza come scelta di carriera e la Commissione a istituire un quadro giuridico che definisca norme minime per i lavoratori del settore, in collaborazione con le parti sociali, e ad avviare un'iniziativa sulla qualità nell'assistenza a lungo termine, ispirandosi agli strumenti e alle iniziative disponibili, volontari e guidati dalla società civile, come il quadro di qualità europeo per i servizi di assistenza a lungo termine e la recente proposta di raccomandazione del Consiglio, presentata dalla Commissione, relativa a sistemi di educazione e cura della prima infanzia di alta qualità;

34.

invita gli Stati membri a monitorare e garantire che le istituzioni e i centri che forniscono assistenza siano luoghi di lavoro sicuri e stimolanti e che vi siano adeguati investimenti a favore del benessere e della salute sul lavoro di coloro che forniscono servizi di assistenza; ritiene sia essenziale garantire il benessere dei prestatori di assistenza per prevenire gli abusi nei confronti dei beneficiari; sostiene, in questo contesto, le iniziative legislative per la certificazione e il riconoscimento dei prestatori di assistenza professionale e invita gli Stati membri ad adottare misure volte a migliorare le condizioni di lavoro dei prestatori di assistenza, ad esempio garantendo loro il diritto a un contratto di lavoro formale e a congedi retribuiti; invita altresì la Commissione e gli Stati membri a sensibilizzare l'opinione pubblica sul valore dei servizi di assistenza al fine di migliorare lo status della professione e promuovere la partecipazione degli uomini alle attività di assistenza;

35.

esorta la Commissione a presentare per approvazione al Consiglio un programma europeo relativo ai prestatori di assistenza, al fine di individuare e riconoscere i vari tipi di servizi di assistenza in Europa, di garantire sostegno finanziario ai prestatori di assistenza e giungere progressivamente a un equilibrio tra attività professionale e vita familiare;

36.

ricorda che la sua risoluzione del 4 luglio 2013 sull'impatto della crisi sull'accesso delle categorie vulnerabili all'assistenza (21) chiede in particolare una direttiva sul congedo di cura; ritiene che i prestatori di assistenza informale che scelgono di prestare assistenza informale ai loro familiari debbano ricevere un adeguato indennizzo e avere accesso ai diritti sociali su un piano di parità rispetto ad altri prestatori di assistenza; chiede pertanto un approccio globale per affrontare le sfide dei prestatori di assistenza informale che vada oltre la legislazione in materia di lavoro, come il mantenimento del sostegno al reddito, l'accesso all'assistenza sanitaria, la possibilità di ferie annuali e l'accumulo di diritti pensionistici affinché siano sufficienti, anche quando i livelli di reddito dei prestatori di assistenza sono temporaneamente più bassi a causa dell'offerta di assistenza informale, situazione che riguarda principalmente le donne; ritiene che la prestazione di servizi di assistenza non debba incidere negativamente sulla salute e sul benessere del prestatore informale; invita gli Stati membri, in questo contesto, a fornire servizi adeguati di interventi e consulenza di sollievo, consulenza tra pari, sostegno psicologico, strutture di assistenza diurna e di sollievo per i prestatori di assistenza informale che contribuirebbero ad aumentare la loro partecipazione all'occupazione;

37.

invita gli Stati membri a introdurre, mediante normative in materia di lavoro e sicurezza sociale, «crediti di assistenza» sia per le donne che per gli uomini sotto forma di periodi equivalenti per maturare diritti pensionistici, al fine di proteggere i lavoratori che interrompono l'attività professionale per prestare assistenza informale non retribuita a una persona a carico o a un familiare e riconoscere il valore del lavoro svolto da tali prestatori di assistenza per la società nel suo complesso;

38.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i prestatori di assistenza informale siano riconosciuti come attori paritari nella fornitura di servizi di assistenza e a sviluppare, inoltre, nel quadro di programmi di apprendimento permanente, la formazione e il riconoscimento delle competenze acquisite dai prestatori di assistenza informale; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere i giovani assistenti in collaborazione con le ONG e gli istituti didattici; chiede alla Commissione di proporre un piano d'azione che contenga queste e altre misure volte a garantire la qualità dell'assistenza e delle condizioni di lavoro dei prestatori;

39.

invita la Commissione e gli Stati membri a effettuare ricerche sul numero di giovani assistenti e sull'impatto che il loro ruolo comporta sul loro benessere e sui mezzi di sussistenza e, sulla base di tale ricerca, a fornire sostegno e rispondere alle esigenze specifiche dei giovani assistenti, in cooperazione con le ONG e gli istituti didattici;

40.

invita la Commissione a tenere conto in maniera più efficace dei servizi di assistenza e dei prestatori nel mettere a punto la ricerca e la politica, in particolare per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (FSE), la strategia sulla disabilità e il programma per la salute;

Obiettivi di assistenza

41.

sottolinea che l'attuale sfida relativa al conseguimento degli obiettivi di Barcellona consiste nell'aumentare le disposizioni in materia di assistenza all'infanzia per i bambini di età compresa tra i 3 e i - 4 anni; accoglie con favore la raccomandazione della Commissione di estendere l'obiettivo della strategia «Istruzione e formazione 2020» in modo da offrire posti in strutture per l'infanzia per almeno il 95 % dei bambini di età compresa tra i 3 anni e l'età dell'obbligo scolastico; invita la Commissione a rivedere al rialzo, in consultazione con i soggetti interessati, tra cui gli Stati membri, gli obiettivi di Barcellona e gli obiettivi in materia di istruzione della prima infanzia; invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi profusi per conseguire gli obiettivi e a concedere la massima importanza nella loro agenda politica alla prestazione di assistenza; invita gli Stati membri a migliorare i quadri nazionali di qualità dei servizi ECEC tenendo conto della proposta di raccomandazione del Consiglio, presentata dalla Commissione, relativa a sistemi di educazione e cura della prima infanzia di alta qualità e incoraggia gli Stati membri a rivedere cinque settori essenziali dei servizi ECEC indicati nella raccomandazione: accesso, personale, programma didattico, monitoraggio e valutazione, governance e finanziamento; invita gli Stati membri a porre l'accento, nel garantire servizi di assistenza per bambini in età prescolare, non soltanto sull'accessibilità ma anche sulla qualità di tali forme di assistenza, in particolare con riferimento ai bambini provenienti da contesti svantaggiati e ai bambini con disabilità;

42.

chiede alla Commissione di fissare indicatori e corrispondenti obiettivi qualitativi relativi ai servizi di assistenza destinati ad anziani, disabili e/o malati cronici bisognosi di assistenza, simili agli obiettivi di Barcellona e corredati di strumenti di monitoraggio della qualità e dell'accessibilità, anche dal punto di vista economico, di tali servizi;

43.

invita la Commissione a includere l'assistenza agli anziani, ai disabili e/o ai malati cronici nel monitoraggio e nella revisione dei dati nell'ambito del semestre europeo e nella relazione annuale sulla parità di genere; sollecita gli Stati membri a prendere in esame l'inclusione di valutazioni relative ai servizi di assistenza destinati ad anziani e persone con disabilità e/o malattie croniche nelle loro relazioni per paese, tenendo conto dei riscontri dei prestatori e dei relativi destinatari; invita la Commissione a integrare i dati su tale assistenza in una serie di indicatori di progresso sociale che saranno monitorati nell'ambito del Semestre Europeo; invita la Commissione e il Consiglio a integrare detti indicatori sociali nelle norme del Semestre; incoraggia gli Stati membri ad adottare e applicare misure correttive qualora i progressi si rivelassero lenti;

44.

invita inoltre la Commissione a migliorare la raccolta di dati disaggregati per genere e a elaborare statistiche specifiche per settore, nonché definizioni e indicatori comparabili al fine di valutare la dimensione di genere, l'accessibilità, la qualità, la disponibilità e l'efficienza dei servizi di assistenza destinati a minori, disabili, anziani e malati cronici a livello di UE, adoperandosi al contempo per evitare di aumentare gli oneri in termini di monitoraggio per i professionisti del settore dell'assistenza; invita la Commissione a monitorare lo sviluppo dei servizi di assistenza e ad elaborare, se necessario, raccomandazioni per azioni correttive;

45.

invita gli Stati membri a raccogliere dati di qualità sulla prestazione di servizi di assistenza disponibili attraverso finanziamenti pubblici e privati destinati a bambini, anziani e disabili, al fine di monitorare la situazione in generale e migliorare i servizi di assistenza prestando attenzione non solo alle esigenze degli utenti, ma anche all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare e alle condizioni di lavoro dei numerosi prestatori di assistenza; chiede agli Stati membri di adottare strumenti politici efficaci e azioni correttive laddove necessario;

Finanziamento dell'assistenza

46.

invita gli Stati membri, anche allo scopo di colmare le esistenti lacune negli investimenti, ad incrementare gli investimenti pubblici nei servizi e nelle infrastrutture di assistenza per minori, in particolare nella prima infanzia, e per altre persone a carico, a garantire l'accesso universale a tali servizi, a migliorare la qualità dell'assistenza e a incrementare gli investimenti in misure speciali che consentano a chi presta assistenza di mantenere una vita professionale attiva;

47.

osserva che l'insufficiente quantità di investimenti in strutture e servizi di assistenza incide in modo sproporzionato sui genitori soli, di cui la grande maggioranza è rappresentata da donne, e sulle famiglie che vivono in condizioni di povertà e sono esposte al rischio di esclusione sociale;

48.

prende atto dell'importanza dell'integrazione della dimensione di genere in tutte le fasi dell'attuazione delle varie politiche e, in misura più importante, nella fase di programmazione; invita gli Stati membri a garantire che la dimensione di genere sia pienamente integrata nei piani nazionali di riforma (PNR) con il sostegno dell'FSE ma anche di altri fondi dell'UE che forniscono risorse per infrastrutture sociali generali che dovrebbero essere utilizzate dagli Stati membri per lo sviluppo dei servizi di assistenza;

49.

invita la Commissione ad assicurare che il processo del semestre europeo contribuisca alla realizzazione del pilastro europeo dei diritti sociali, lasciando un margine effettivo agli Stati membri per finanziare i servizi di assistenza e sostenere i loro finanziamenti;

50.

è favorevole all'inserimento nelle raccomandazioni specifiche per paese della Commissione di misure incentrate sugli investimenti nelle strutture per l'infanzia o sui disincentivi fiscali che impediscono ai percettori di reddito secondario — principalmente donne — di lavorare o lavorare di più, nonché di altre misure destinate ad affrontare il divario retributivo di genere;

51.

invita la Commissione a rafforzare lo stanziamento di fondi per tutti i tipi di servizi di assistenza, con particolare riguardo alla transizione dai servizi di assistenza istituzionali a quelli di prossimità, tramite l'FSE+ e altri strumenti finanziari che abbiano come obiettivo il finanziamento di infrastrutture sociali; invita la Commissione, analogamente, a rafforzare la dotazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per sostenere l'offerta di strutture di assistenza all'infanzia nelle zone rurali e per utilizzare ulteriormente il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) per il finanziamento di progetti ECEC; invita altresì la Commissione a monitorare rigorosamente la spesa dei finanziamenti dell'UE, in particolare nel quadro dei fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE) nel settore dei servizi di assistenza sociale e dell'assistenza a lungo termine, e a garantire che gli investimenti siano in linea con gli obblighi in materia di diritti umani nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

52.

invita la Commissione a considerare la possibilità di una portabilità transfrontaliera dei contributi previdenziali negli Stati membri, in modo tale che lo Stato di origine di una persona possa contribuire finanziariamente al collocamento di tale cittadino in una struttura di assistenza sociale di un altro Stato membro (se tali strutture non sono disponibili nello Stato di origine);

53.

rileva la necessità di analizzare in maniera più accurata il potenziale di investimenti pubblico-privati a favore della prestazione di servizi di assistenza, a riguardo delle iniziative aziendali esistenti a sostegno dei lavoratori con responsabilità di assistenza nei confronti di disabili e adulti;

54.

invita gli Stati membri ad assumere un approccio globale nei confronti di tutti i tipi di servizi di assistenza e a rafforzare le disposizioni per un utilizzo efficiente e sinergico degli strumenti finanziari dell'UE pertinenti nei settori dell'apprendimento permanente, della ricerca e dello sviluppo infrastrutturale; incoraggia gli Stati membri ad attribuire priorità ai finanziamenti per l'assistenza all'infanzia e all'assistenza a lungo termine utilizzando gli strumenti finanziari disponibili nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale, non da ultimi il FEIS e i fondi SIE, come l'FSE e il fondo europeo di sviluppo regionale, nonché il FEASR già esistenti; incoraggia inoltre gli Stati membri a distribuire più efficacemente le loro risorse in modo da aumentare l'accesso e l'accessibilità economica dei servizi di assistenza per i gruppi svantaggiati e vulnerabili, nonché a elaborare modelli di finanziamento efficienti, compresi finanziamenti mirati, che trovino il giusto equilibrio tra investimenti pubblici e privati in linea con le circostanze nazionali e locali;

55.

invita la Commissione a garantire che l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere disponga di risorse adeguate per monitorare lo sviluppo di infrastrutture di assistenza e l'attuazione delle politiche volte all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare, nonché a valutare se le politiche stiano conseguendo i miglioramenti previsti in termini di parità di genere e in che modo ciò stia avvenendo;

56.

accoglie con favore il fatto che alcuni Stati membri abbiano deciso di introdurre incentivi fiscali per le aziende che forniscono assistenza all'infanzia ai loro dipendenti al fine di migliorare l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare;

o

o o

57.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.

(2)  GU C 175 del 15.6.2011, pag. 8.

(3)  GU L 59 del 2.3.2013, pag. 59.

(4)  GU C 346 del 27.9.2018, pag. 6.

(5)  GU C 331 del 18.9.2018, pag. 60.

(6)  GU C 204 del 13.6.2018, pag. 76.

(7)  GU C 76 del 28.2.2018, pag. 93.

(8)  GU C 66 del 21.2.2018, pag. 30.

(9)  GU C 50 del 9.2.2018, pag. 15.

(10)  GU C 308 E del 20.10.2011, pag. 49.

(11)  GU C 351 E del 2.12.2011, pag. 39.

(12)  GU C 487 del 28.12.2016, pag. 7.

(13)  GU C 12 del 15.1.2015, pag. 16.

(14)  GU C 21 del 21.1.2011, pag. 39.

(15)  Commissione europea, relazione 2018 sulla parità tra uomini e donne.

(16)  Tabella di marcia 2018 della Commissione europea e Centro europeo di strategia politica (2017), «10 Trends Transforming Education as We Know It» (Dieci tendenze che stanno trasformando l'istruzione così come la conosciamo).

(17)  Eurofound, «Caring for children and dependants: Effect on careers of young workers» (Prendersi cura dei figli e di altre persone a carico: effetto sulla carriera dei giovani lavoratori).

(18)  Dati Eurostat relativi al 2010. relazione della Commissione del 2015 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea (2016).

(19)  Come richiesto nella sua risoluzione legislativa del 20 ottobre 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 92/85/CEE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 162).

(20)  Eurofound, «Indagine europea 2016 sulla qualità della vita»: relazione di sintesi.

(21)  GU C 75 del 26.2.2016, pag. 130.


28.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/94


P8_TA(2018)0465

Morbo di Lyme (borreliosi)

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2018 sulla malattia di Lyme (borreliosi) (2018/2774(RSP))

(2020/C 363/13)

Il Parlamento europeo,

vista l'interrogazione alla Commissione sulla malattia di Lyme (borreliosi) (O-000088/2018 — B8-0417/2018),

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

vista la relazione del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie concernente un esame sistematico della letteratura scientifica sull'accuratezza diagnostica degli esami sierologici per la borreliosi di Lyme,

vista la riunione di consultazione della rete di esperti sulla sorveglianza della borreliosi di Lyme nell'Unione europea, svoltasi a Stoccolma nel gennaio 2016,

vista la decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (1),

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il diritto alla salute è un diritto fondamentale riconosciuto dai trattati europei, in particolare dall'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

B.

considerando che la malattia di Lyme, o borreliosi di Lyme, è una malattia batterica causata dal batterio Borrelia burgdorferi e viene trasmessa agli esseri umani tramite la puntura di una zecca, a sua volta infettata dal batterio; che la malattia di Lyme è una malattia infettiva dell'uomo e di diverse specie di animali domestici e selvatici;

C.

considerando che la borreliosi di Lyme è la malattia zoonotica più comune in Europa, con 650 000 — 850 000 casi stimati, e ha un'incidenza maggiore nell'Europa centrale; che l'infezione si verifica in primavera ed estate (da aprile a ottobre) e che la borreliosi è riconosciuta come malattia professionale per gli agricoltori, i lavoratori forestali e i ricercatori che svolgono attività sul terreno nei paesi in cui è presente;

D.

considerando che, a quanto sembra, le zecche infette e la malattia stanno espandendosi geograficamente, e che si registrano ora casi anche ad altitudini e latitudini più elevate così come nelle città; che fra le presunte cause rientrano, tra l'altro, i cambiamenti di destinazione dei suoli, ad esempio a seguito dell'imboschimento di terreni di scarsa qualità o della diffusione di piante invasive, i cambiamenti climatici, il riscaldamento globale, l'eccessiva umidità e altre attività legate al comportamento umano;

E.

considerando che non esiste un consenso europeo sul trattamento, la diagnosi e lo screening della malattia di Lyme e che vi è divergenza fra le pratiche nazionali;

F.

considerando che la puntura di una zecca infetta e i sintomi della malattia di Lyme possono passare inosservati o addirittura essere in qualche caso asintomatici, il che può portare a volte a complicazioni gravi e danni permanenti, simili a quelli di una malattia cronica, in particolare quando la diagnosi non è tempestiva;

G.

considerando che una diagnosi precoce più affidabile della malattia di Lyme ridurrà in modo significativo il numero di casi in fase avanzata, migliorando quindi la qualità della vita dei pazienti; che ciò ridurrà anche l'onere finanziario della malattia, con un risparmio di circa 330 milioni di EUR per i costi sanitari già nei primi 5 anni, secondo i responsabili del progetto di ricerca dell'Unione europea DualDur;

H.

considerando che molti pazienti non ricevono una diagnosi tempestiva né hanno accesso a un trattamento adeguato; che si sentono svantaggiati e ignorati dalle autorità pubbliche e che alcuni di loro continuano ad avere sintomi persistenti che possono portare a malattie croniche;

I.

considerando che attualmente non esiste alcun vaccino disponibile per la malattia di Lyme;

J.

considerando che la vera incidenza della borreliosi di Lyme nell'Unione è sconosciuta a causa della mancanza di statistiche sulla malattia e dell'estrema varietà delle definizioni di caso utilizzate, dei metodi di laboratorio applicati e dei sistemi di sorveglianza;

K.

considerando che non esiste una separazione, nella classificazione ICD, fra gli stadi iniziali e quelli avanzati della malattia di Lyme; che non esistono codici ICD individuali per i diversi sintomi della malattia di Lyme allo stadio avanzato;

L.

considerando che le linee guida dell'ILADS (International Lyme and Associated Diseases Society) per il trattamento divergono da quelle dell'IDSA (Infectious Diseases Society of America) e che le differenze tra i due approcci alla malattia hanno anche un impatto sulle pratiche di trattamento nell'UE;

M.

considerando che manca una profonda comprensione del meccanismo che trasforma la malattia di Lyme in una malattia cronica;

N.

considerando che è ormai quasi un decennio che gli operatori della sanità, così come le associazioni di pazienti e gli informatori, hanno lanciato l'allarme rispetto a questo problema sanitario;

O.

considerando che la malattia di Lyme, pur essendo ben nota alla scienza medica, è ancora diagnosticata in modo insufficiente, in particolare a causa delle difficoltà riscontrate nella rilevazione dei sintomi e della mancanza di test diagnostici adeguati;

P.

considerando che i test di screening utilizzati per la malattia di Lyme non sono sempre in grado di fornire risultati accurati, come il test Elisa che può rilevare solo un'infezione alla volta;

Q.

considerando che molti cittadini europei sono costantemente esposti al rischio di contrarre la borreliosi di Lyme a causa della loro attività professionale (agricoltori, lavoratori del settore forestale, ricercatori e studenti che svolgono attività sul campo, come biologi, geologi, topografi o archeologi);

R.

considerando che i medici segue spesso raccomandazioni obsolete sulla malattia di Lyme che non tengono sufficientemente conto degli sviluppi della ricerca;

1.

esprime la sua preoccupazione per le dimensioni allarmanti della diffusione della malattia di Lyme fra la popolazione europea, dal momento che, secondo i metodi di censimento utilizzati, i cittadini che ne soffrono sono circa un milione;

2.

ricorda che tutti gli Stati membri, in varia misura, sono colpiti da una recrudescenza della borreliosi di Lyme, il che fa di tale malattia un problema sanitario europeo;

3.

si compiace dei finanziamenti finora stanziati dall'Unione per la ricerca finalizzata alla diagnosi precoce e al futuro trattamento della borreliosi di Lyme (circa 16 milioni di EUR attraverso progetti come ANTIDotE, ID-LYME e LYMEDIADEX);

4.

chiede finanziamenti aggiuntivi da destinare ai metodi di diagnosi e cura della malattia di Lyme; esorta, a tal fine, a promuovere gli sforzi di ricerca, sia in termini di maggiori fondi stanziati che di scambio di dati epidemiologici, compresi i dati sulla distribuzione e la prevalenza delle genospecie patogene e non patogene;

5.

chiede una maggiore cooperazione internazionale nella ricerca sulla malattia di Lyme;

6.

incoraggia la Commissione a raccogliere tutte le informazioni possibili sui metodi di screening della malattia di Lyme e sulle cure somministrate negli Stati membri;

7.

chiede l'istituzione dell'obbligo di notifica in tutti gli Stati membri in cui si registrano casi di malattia di Lyme;

8.

invita la Commissione a facilitare la cooperazione e lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri per quanto riguarda il monitoraggio, la diagnosi e il trattamento della malattia di Lyme;

9.

plaude al fatto che alcuni Stati membri abbiano incluso la malattia di Lyme nei loro sistemi di sorveglianza nazionali sulla base di una metodologia specifica;

10.

invita la Commissione a porre in essere programmi di sorveglianza uniformi e a collaborare con gli Stati membri per facilitare la standardizzazione dei test diagnostici e dei trattamenti; invita la Commissione a riconoscere la borreliosi come malattia professionale per gli addetti del settore agricolo e forestale nonché per i ricercatori che svolgono attività sul campo (per esempio biologi, geologi, topografi o archeologi);

11.

chiede misure di profilassi individuale e di controllo della popolazione di zecche negli Stati membri per contenere la diffusione del batterio Borrelia;

12.

sollecita l'elaborazione di linee guida basate su prove scientifiche per le diagnosi cliniche e di laboratorio della borreliosi di Lyme; chiede che siano creati codici ICD separati per la fase iniziale e quella avanzata della malattia di Lyme; chiede inoltre codici ICD individuali per i diversi sintomi della malattia di Lyme allo stadio avanzato;

13.

chiede che la Commissione pubblichi linee guida, basate sulle migliori pratiche all'interno dell'Unione, per quanto riguarda la formazione dei medici generici, al fine di facilitare la diagnosi e lo screening della malattia di Lyme;

14.

invita gli Stati membri ad ampliare il ricorso all'esame clinico, affinché i medici siano in grado di diagnosticare la malattia di Lyme anche se i test sierologici sono negativi, in modo da aiutare i pazienti a rompere la «situazione di stallo terapeutico»;

15.

invita la Commissione a valutare l'ampiezza del fenomeno che vede alcuni pazienti cercare a lungo una diagnosi e una cura adeguate della malattia di Lyme e, in particolare, i movimenti transfrontalieri di pazienti in cerca di cure e le relative conseguenze finanziarie;

16.

chiede la pianificazione e realizzazione di progetti innovativi che possano contribuire a migliorare la raccolta di dati e l'efficacia delle attività di educazione e sensibilizzazione;

17.

plaude alla decisione di esecuzione (UE) 2018/945 della Commissione, del 22 giugno 2018, relativa alle malattie trasmissibili e ai problemi sanitari speciali connessi da incorporare nella sorveglianza epidemiologica, nonché alle pertinenti definizioni di caso (2), che include la neuroborreliosi di Lyme nell'elenco delle malattie trasmissibili;

18.

sottolinea che l'inserimento della malattia di Lyme nella rete di sorveglianza epidemiologica europea consente ai pazienti di beneficiare dei vantaggi di un sistema sanitario solido e strutturato che permette una comunicazione permanente tra le autorità nazionali competenti, l'identificazione rapida e affidabile dei casi di borreliosi di Lyme nell'Unione, la reciproca assistenza nel campo dell'analisi e dell'interpretazione dei dati di sorveglianza raccolti e l'impiego dei dispositivi necessari per fermare la diffusione della malattia negli esseri umani;

19.

invita gli Stati membri che potranno far ricorso al sostegno logistico della Commissione a lanciare campagne di informazione e sensibilizzazione per allertare la popolazione e di tutte le persone interessate sulla malattia di Lyme, in primo luogo nelle regioni più colpite dalla sua diffusione;

20.

invita la Commissione a elaborare un piano europeo per combattere la malattia di Lyme che sia commisurato alla gravità di questa epidemia silenziosa; incoraggia l'istituzione di una rete europea sulla malattia di Lyme che includa i portatori d'interesse pertinenti;

21.

invita la Commissione e gli Stati membri a pubblicare linee guida comuni in materia di prevenzione per i soggetti che hanno un rischio elevato di contrarre la malattia di Lyme, come quanti lavorano all'aperto, nonché linee guida standardizzate per la diagnosi e il trattamento;

22.

invita la Commissione a introdurre esami di depistaggio e un metodo per il trattamento rapido dell'infezione da borreliosi e il monitoraggio del suo decorso in relazione agli addetti del settore agroforestale e ai ricercatori che svolgono le operazioni di raccolta dati sul campo;

23.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.

(1)  GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1.

(2)  GU L 170 del 6.7.2018, pag. 1.


Giovedì 29 novembre 2018

28.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/98


P8_TA(2018)0474

Autorizzazione per alcuni usi di dicromato di sodio

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione riguardo alla concessione di un'autorizzazione per alcuni usi di dicromato di sodio a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) (D058762/01 — 2018/2929(RSP))

(2020/C 363/14)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione riguardo alla concessione di un'autorizzazione per alcuni usi di dicromato di sodio a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) (D058762/01,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1) (regolamento REACH), in particolare l'articolo 64, paragrafo 8,

visti i pareri del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e del comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC) (2), a norma dell'articolo 64, paragrafo 5, terzo comma del regolamento REACH,

visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (3),

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.

considerando che il dicromato di sodio è incluso nell'allegato XIV del regolamento REACH a causa di tre proprietà intrinseche: cancerogenicità, mutagenicità e tossicità riproduttiva (categoria 1B); che il dicromato di sodio è stato aggiunto all'elenco di sostanze candidate nel 2008 (4), a causa della sua classificazione come sostanza cancerogena, mutagena e tossica per la riproduzione (categoria 1B) in base al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

B.

considerando che la particella molecolare che determina la cancerogenicità del dicromato di sodio è il cromo (VI) che contiene uno ione che viene rilasciato quando il dicromato di sodio è solubilizzato e si dissocia; che il cromo (VI) provoca il tumore ai polmoni negli esseri umani e negli animali per inalazione, e tumori del tratto gastrointestinale negli animali per via orale;

C.

considerando che, già nel quadro del regolamento (CEE) n. 793/93 (6) del Consiglio, il dicromato di sodio era stato identificato come una sostanza prioritaria per la valutazione in conformità del regolamento del Consiglio (CE) n. 143/97 (7); che nel 2008 la Commissione ha emesso una raccomandazione per ridurre il rischio derivante dall'esposizione al dicromato di sodio (8);

D.

considerando che Ilario Ormezzano Sai S.R.L (il richiedente) ha presentato domanda di autorizzazione per utilizzare il dicromato di sodio per la tintura della lana; che la domanda è descritta nei pareri del comitato per la RAC e del SEAC come una domanda «a monte»; che il richiedente è il fornitore di dicromato di sodio di 11 utenti a valle che producono coloranti o sono essi stessi tintori conciatori;

E.

considerando che lo scopo del regolamento REACH è di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato interno rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione; che l'obiettivo principale del regolamento REACH è il primo di questi tre obiettivi, alla luce del considerando 16 del preambolo del regolamento, quale interpretato dalla Corte di giustizia (9);

F.

considerando che il regolamento REACH non prevede un regime speciale di autorizzazione per le cosiddette «domande a monte»; che chiunque richieda un'autorizzazione, qualunque sia il suo ruolo o livello nella catena di approvvigionamento, deve fornire le informazioni elencate all'articolo 62 del regolamento REACH;

G.

considerando che il RAC ha confermato che non è possibile determinare un livello derivato senza effetto per le proprietà cancerogene del dicromato di sodio e che pertanto quest'ultimo è considerato come una sostanza per la quale non è possibile determinare una soglia ai fini dell'articolo 60, paragrafo 3, lettera a), del regolamento REACH; che ciò significa che per questa sostanza non è possibile stabilire un livello sicuro di esposizione, da utilizzare come livello di riferimento per valutare quando il rischio di utilizzarla sia adeguatamente controllato;

H.

considerando che, ai sensi del considerando 70 del regolamento REACH, «per ogni sostanza per cui è stata rilasciata un'autorizzazione e per qualunque altra sostanza per cui non sia possibile stabilire un livello sicuro di esposizione si dovrebbero sempre adottare misure per ridurre l'esposizione e le emissioni al minimo livello tecnicamente e praticamente possibile, allo scopo di ridurre al minimo la probabilità di effetti nocivi»;

I.

considerando che il RAC ha concluso che le condizioni operative e le misure di gestione dei rischi descritte nella domanda non erano appropriate ed efficaci al fine di limitare il rischio (10);

J.

considerando che l'articolo 55 del regolamento REACH stabilisce che la sostituzione di sostanze estremamente preoccupanti con sostanze o tecnologie alternative più sicure costituisce un obiettivo centrale del capitolo sull'autorizzazione;

K.

considerando che l'articolo 64, paragrafo 4, del regolamento REACH stabilisce che il mandato del comitato per l'analisi socioeconomica consiste nella valutazione dei «fattori socioeconomici, e della disponibilità, idoneità e fattibilità tecnica di alternative in relazione all'uso o agli usi della sostanza specificati nella domanda, […] nonché di qualsiasi contributo di terzi presentato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo»;

L.

considerando che l'articolo 62, paragrafo 4, lettera e), del regolamento REACH impone al richiedente dell'autorizzazione di fornire «un'analisi delle alternative, che prenda in considerazione i rischi che esse comportano e la fattibilità tecnica ed economica di una sostituzione»;

M.

considerando che l'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento REACH prevede che l'autorizzazione per l'utilizzo di una sostanza i cui rischi non sono adeguatamente controllati può essere rilasciata solo se non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative;

N.

considerando che il comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC) ha notato molte carenze nella richiesta di autorizzazione per quanto concerne l'analisi di alternative; che il richiedente, secondo il SEAC, non ha affrontato temi chiave, e che tale carenza è tale da «pregiudicare la valutazione da parte del comitato della fattibilità tecnica» e che alcuni aspetti importanti quali la fattibilità economica delle alternative sono stati «discussi solo brevemente» dal richiedente (11);

O.

considerando che l'argomento principale utilizzato dal richiedente per concludere che non vi erano alternative adeguate consisteva nell'asserire che i clienti (ossia i produttori/rivenditori al dettaglio di capi di abbigliamento) non avrebbero accettato la qualità della tintura dei tessuti se fossero stati colorati con un prodotto alternativo;

P.

considerando tuttavia che i presunti requisiti dei clienti non erano supportati da alcuna prova e che non è chiaro se il riferimento alla «preferenza dei clienti» fosse fatto nella piena consapevolezza dei rischi che il dicromato di sodio comporta (12);

Q.

considerando inoltre che il comitato per l'analisi socioeconomica, nonostante ulteriori indagini presso il richiedente, ha constatato che la «questione di sapere se un prodotto alternativo sarà infine accettato dai clienti degli utenti finali resta alquanto soggettiva ed incerta» (13) e che il comitato ha indicato nelle sue conclusioni che: «dopo aver ricevuto chiarimenti da parte del richiedente, il comitato riscontra ancora alcune incertezze nell'analisi»;

R.

considerando che, nonostante tali lacune e incertezze nella domanda, il comitato per l'analisi socioeconomica ha comunque concluso che non erano disponibili alternative adeguate, semplicemente facendo una dichiarazione generale secondo cui tali incertezze «sono intrinseche a questo tipo di utilizzo (le discussioni sulla qualità del prodotto possono essere inficiate dalla soggettività delle tendenze della moda e dal gusto estetico dei consumatori) (14)»;

S.

considerando che, in tale contesto, il parere del SEAC dimostra che il richiedente non ha fornito un'analisi completa delle alternative disponibili sul mercato per sostituire l'utilizzo del dicromato di sodio negli usi oggetto della richiesta, ma non trae le conclusioni adeguate;

T.

considerando che tale esito non si concilia con il fatto che è noto che da molti anni vi sono alternative disponibili (15), che i principali marchi di moda contribuiscono al ZDHC Roadmap to Zero Programme che non consente l'uso del cromo (VI) nella produzione tessile (16), e che singole imprese tessili dispongono di politiche chiare che non consentono l'utilizzo del cromo VI (per esempio H&M) (17), incluse imprese di moda di alta gamma (Armani (18) e Lanificio Ermenegildo Zegna (19));

U.

considerando che il Gruppo Colle e Ormezzano sono stati gli unici richiedenti di un'autorizzazione a titolo del regolamento REACH per la tintura al cromo;

V.

considerando che il regolamento REACH attribuisce l'onere della prova al richiedente di un'autorizzazione, il quale è tenuto a dimostrare di soddisfare le condizioni per la concessione di un'autorizzazione; che il SEAC ha il dovere di emettere un «parere scientifico fondato sui principi di eccellenza, trasparenza e indipendenza», che «costituisce un'importante garanzia procedurale il cui obiettivo è di garantire l'oggettività scientifica delle misure adottate e impedire qualsiasi misura arbitraria» (20);

W.

considerando che non è chiaro per quale motivo, nonostante le carenze o incertezze identificate per quanto riguarda l'analisi delle alternative, il SEAC abbia concluso che erano disponibili informazioni sufficienti per conseguire una conclusione sull'adeguatezza delle alternative; che inoltre non è chiaro per quale motivo le affermazioni relative alle preferenze soggettive non siano state respinte, nonostante l'assenza di prove dettagliate, oggettive e verificabili, e per quale motivo tali affermazioni non siano state valutate rispetto alle migliori prassi commerciali;

X.

considerando che non è accettabile tollerare casi potenzialmente numerosi di infertilità, cancro ed effetti mutageni, nonostante la disponibilità di alternative al dicromato di sodio, basandosi sull'ipotesi che i produttori di capi di abbigliamento non accetterebbero alternative a causa del loro «gusto» soggettivo;

Y.

considerando che tale interpretazione della nozione di alternative e del livello di prova richiesto al richiedente non è in linea né con l'obiettivo di sostituire sostanze estremamente preoccupanti con alternative, né con l'obiettivo primario del regolamento REACH di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente;

Z.

considerando che la Commissione è consapevole della disponibilità di alternative adeguate, grazie in particolare alle informazioni fornite durante la consultazione pubblica e il trilogo (21) organizzato dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche nel contesto del caso del Gruppo Colle (22);

AA.

considerando che la Commissione non dovrebbe ignorare informazioni critiche che indicano la disponibilità di alternative adeguate in tale caso parallelo;

AB.

considerando che l'articolo 61, paragrafo 2, lettera b), del regolamento REACH autorizza la Commissione a rivedere un'autorizzazione in qualsiasi momento, se «sono disponibili nuove informazioni su eventuali succedanei»;

AC.

considerando che la concessione di un'autorizzazione per l'utilizzo di una sostanza per la quale non è possibile determinare una soglia e per la quale è chiaro che sono disponibili alternative non è conforme alle condizioni previste nelle disposizioni del regolamento REACH, ricompenserebbe ingiustamente i ritardatari e creerebbe un precedente pericoloso per le future decisioni di autorizzazione nel quadro del regolamento REACH;

1.

ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1907/2006, in quanto non rispetta le condizioni previste da tale regolamento per la concessione di un'autorizzazione;

2.

invita la Commissione a ritirare il suo progetto di decisione di esecuzione e a presentare un nuovo progetto che respinga la domanda di autorizzazione per alcuni usi di dicromato di sodio (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.);

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  Parere su Use of sodium dichromate as a mordant in the dyeing of wool as sliver and/or yarn with dark colours in industrial settings (N. CE: 234-190-3); Parere su Repackaging of sodium dichromate to be supplied as a mordant in the dyeing of wool as sliver and/or yarn with dark colours in industrial settings (N. CE: 234-190-3).

(3)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(4)  Agenzia europea per le sostanze chimiche Decisione del Direttore esecutivo del 28 ottobre 2008 concernente l’inclusione di sostanze estremamente problematiche nell’elenco delle sostanze candidate.

(5)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(6)  Regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 143/97 della Commissione del 27 gennaio 1997 relativo al terzo elenco di sostanze prioritarie previsto dal regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio (GU L 25 del 28.1.1997, pag. 13).

(8)  Raccomandazione della Commissione del 30 maggio 2008 relativa a misure di riduzione del rischio per le sostanze: cromato di sodio, bicromato di sodio e 2,2′,6,6′-tetrabromo- 4,4′-isopropilidenedifenolo (tetrabromobisfenolo A) (GU L 158 del 18.6.2008, pag. 62).

(9)  Causa C-558/07, S.P.C.M. SA and Others contro Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, ECLI:EU:C:2009:430, punto 45.

(10)  Parere su Use of sodium dichromate as a mordant in the dyeing of wool as sliver and/or yarn with dark colours in industrial settings (N. CE: 234-190-3), pag. 19, domanda 6.

(11)  Parere su Use of sodium dichromate as a mordant in the dyeing of wool as sliver and/or yarn with dark colours in industrial settings (N. CE: 234-190-3), pagg. 24-25;

(12)  L'analisi delle alternative da parte del richiedente è consultabile all'indirizzo: https://echa.europa.eu/documents/10162/88b2f393-17cf-465e-95eb-ba07282ba400

(13)  Parere su Use of sodium dichromate as a mordant in the dyeing of wool as sliver and/or yarn with dark colours in industrial settings (N. CE: 234-190-3), pag. 24.

(14)  Parere su Use of sodium dichromate as a mordant in the dyeing of wool as sliver and/or yarn with dark colours in industrial settings (N. CE: 234-190-3), pag. 26.

(15)  Si veda: https://marketplace.chemsec.org/Alternative/LANASOL-CE-pioneering-replacement-of-chrome-dyes-since-20-years-44

(16)  Si veda: https://www.roadmaptozero.com/mrsl_online/

(17)  Si veda: H&M Group Chemical Restrictions 2018 Manufacturing Restricted Substances List (MRSL).

(18)  Si veda Armani’s Restricted Substances List Version 9 — Effective as of the Season SS 18.

(19)  Si veda la presentazione Huntsman dal titolo «Turning risks into opportunities — How to dye wool sustainably» (pag. 18).

(20)  Sentenza del Tribunale (Terza sezione) dell'11 settembre 2002, Pfizer Animal Health SA contro Consiglio dell'Unione europea, Causa T-13/99, ECLI:EU:T:2002:209.

(21)  Come spiegato nel parere del RAC e del SEAC relativo al caso del Gruppo Colle: Use of sodium dichromate as mordant in wool dyeing (N. CE 234-190-3) (pag. 21 in riferimento a due alternative: Lanasol e Realan).

(22)  Pareri adottati dall'ECHA e consultazioni precedenti sulle domande di autorizzazione — Gruppo Colle.S.r.l. — Use of Sodium dichromate as mordant in wool dyeing (N. CE 234-190-3).


28.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/102


P8_TA(2018)0475

Scandalo «cum-ex»: criminalità finanziaria e lacune nel vigente quadro giuridico

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sullo scandalo «cum-ex»: criminalità finanziaria e lacune del vigente quadro giuridico (2018/2900(RSP))

(2020/C 363/15)

Il Parlamento europeo,

viste le rivelazioni «cum-ex» rilasciate da un consorzio di giornalisti investigativi guidati dall'organizzazione mediatica tedesca senza scopo di lucro, CORRECTIV, il 18 ottobre 2018,

visto il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (1) («regolamento ESMA»),

visto il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (2) («regolamento ABE»),

vista la direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (DAC2) (3),

vista la direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (DAC6) (4),

vista la Quarta commissione d'inchiesta del Bundestag sullo scandalo in questione, conclusasi con una relazione (5) nel giugno 2017,

viste le sue risoluzioni del 25 novembre 2015 (6) e del 6 luglio 2016 (7) sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto,

vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2015 recante raccomandazioni alla Commissione su come promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell'Unione (8),

vista la sua raccomandazione del 13 dicembre 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale (9),

vista la sua decisione del 1o marzo 2018 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale (TAX3) (10),

vista la sua discussione nella seduta plenaria del 23 ottobre 2018 sullo scandalo «cum-ex»,

vista la riunione congiunta delle sue commissioni ECON/TA X 3 del 26 novembre 2018,

visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che le espressioni «cum-ex» e «cum-cum» — o meccanismi di arbitraggio dei dividendi — si riferiscono a una prassi di compravendita di azioni strutturata in modo tale da celare l'identità del proprietario effettivo e consentire alle due o più parti coinvolte di chiedere il rimborso della ritenuta alla fonte per l'imposta sulle plusvalenze, versata invece una sola volta;

B.

considerando che lo scandalo «cum-ex» è stato portato alla luce grazie a un'inchiesta realizzata in collaborazione da 19 organi d'informazione europei, che ha visto coinvolti 12 paesi e 38 giornalisti;

C.

considerando che, a seguito dei meccanismi «cum-ex» e «cum-cum», 11 Stati membri avrebbero perso sino a 55,2 miliardi di EUR di gettito fiscale;

D.

considerando che risulta comunque arduo calcolare l'entità massima del danno arrecato, dal momento che molte azioni sono state avviate alla fine degli anni '90 e sono ormai da tempo in prescrizione;

E.

considerando che, secondo l'indagine del consorzio di giornalisti europei, la Germania, la Danimarca, la Spagna, l'Italia e la Francia sarebbero i principali mercati di riferimento per le pratiche commerciali del tipo «cum ex», seguiti da Norvegia, Finlandia, Polonia, Danimarca, Paesi Bassi, Austria e Repubblica ceca e che le tali pratiche coinvolgono potenzialmente un numero imprecisato di Stati membri dell'UE e di paesi dell'Associazione europea di libero scambio (ad esempio, la Svizzera);

F.

considerando che sono in corso indagini negli Stati membri dell'UE maggiormente colpiti dallo scandalo;

G.

considerando che i meccanismi «cum-ex» e «cum-cum» presentano alcuni degli elementi distintivi della frode fiscale e che occorre valutare se sia ravvisabile una violazione del diritto nazionale o dell'Unione;

H.

considerando che tali pratiche criminali coinvolgerebbero istituti finanziari degli Stati membri dell'UE, tra cui diverse grandi banche commerciali prestigiose;

I.

considerando che in alcuni casi le autorità competenti non hanno condotto indagini approfondite sulle informazioni condivise da altri Stati membri riguardo alle rivelazioni «cum-ex»;

J.

considerando che il diritto degli investitori stranieri di chiedere il rimborso delle ritenute alla fonte sui dividendi svolge un ruolo centrale nello scandalo;

K.

considerando che, dal settembre 2017, la seconda direttiva sulla cooperazione amministrativa (DAC2) prescrive agli Stati membri dell'Unione di ottenere informazioni dalle loro istituzioni finanziarie e di scambiare su base annua tali informazioni con lo Stato membro di residenza del contribuente;

L.

considerando che la sesta direttiva sulla cooperazione amministrativa (DAC6) prevede che qualsiasi persona che elabori, commercializzi, organizzi, metta a disposizione a fini di attuazione o gestisca l'attuazione di un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica che presenta elementi distintivi predefiniti notifichi tale meccanismo alle autorità fiscali nazionali;

M.

considerando che nelle attribuzioni della commissione speciale sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale (TAX3) rientrano esplicitamente gli eventuali sviluppi pertinenti di sua competenza che dovessero emergere durante il suo mandato;

N.

considerando che il ruolo degli informatori negli ultimi 25 anni si è dimostrato importante per svelare informazioni sensibili che sono al centro dell'interesse pubblico, come è risultato essere anche nel caso delle rivelazioni «cum-ex» (11);

1.

condanna fermamente la frode fiscale e l'elusione fiscale emerse che hanno comportato perdite di gettito fiscale per gli Stati membri che, secondo le stime rese pubbliche da alcuni media, ammonterebbero sino a 55,2 miliardi di EUR, il che rappresenta un duro colpo per l'economia sociale di mercato europea;

2.

sottolinea che, conformemente alla direttiva UE antiriciclaggio (12), «i reati fiscali» relativi alle imposte dirette e indirette rientrano nella definizione generale di «attività criminale» e sono considerati reati-presupposto del riciclaggio di denaro; ricorda che sia gli enti creditizi e finanziari sia i consulenti fiscali, i contabili e gli avvocati, sono considerati «soggetti obbligati» ai sensi della direttiva antiriciclaggio e sono pertanto tenuti a rispettare una serie di obblighi volti a prevenire, individuare e segnalare attività di riciclaggio di denaro;

3.

osserva con preoccupazione che lo scandalo «cum-ex» ha minato la fiducia dei cittadini nei sistemi fiscali e sottolinea quanto sia importante ripristinare la fiducia del pubblico e assicurare che gli eventuali danni arrecati non si ripetano;

4.

deplora il fatto che il Commissario responsabile per la fiscalità non riconosca la necessità di estendere l'attuale sistema di scambio di informazioni tra le autorità fiscali nazionali;

5.

chiede all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e all'Autorità bancaria europea di condurre un'inchiesta sui meccanismi di arbitraggio dei dividendi, quali ad esempio «cum-ex» o «cum-cum», allo scopo di valutare le potenziali minacce all'integrità dei mercati finanziari e dei bilanci nazionali, determinare la natura e l'entità degli attori coinvolti in tali meccanismi, valutare se siano ravvisabili violazioni del diritto nazionale o dell'Unione, valutare le azioni adottate a livello di vigilanza finanziaria negli Stati membri e raccomandare interventi e riforme appropriati alle autorità competenti interessate;

6.

sottolinea che le rivelazioni riportate non incidono sulla stabilità del sistema finanziario dell'Unione;

7.

raccomanda che l'indagine stabilisca cosa non ha funzionato a livello dei compiti di coordinamento e di sorveglianza delle autorità di vigilanza finanziaria, delle borse valori e delle autorità fiscali dei vari Stati membri, consentendo dunque ai suddetti regimi di furto fiscale di continuare per anni, pur essendo stati individuati;

8.

invita a conferire alle autorità di vigilanza nazionali ed europee un mandato per esaminare le pratiche di elusione fiscale, poiché queste possono porre un rischio per la stabilità finanziaria e l'integrità del mercato interno;

9.

sottolinea che queste nuove rivelazioni sembrano indicare eventuali carenze nella legislazione fiscale nazionale e negli attuali sistemi di scambio di informazioni e di cooperazione tra le autorità degli Stati membri e invita questi ultimi ad attuare in maniera efficace lo scambio automatico di informazioni nel settore della fiscalità;

10.

chiede che lo scambio di informazioni a livello di autorità fiscali sia rafforzato onde evitare problemi con la riservatezza fiscale analoghi a quelli verificatisi in taluni Stati membri;

11.

esorta tutte le autorità fiscali degli Stati membri a nominare i punti di contatto unici in linea con la task force congiunta internazionale in materia di intelligence condivisa e collaborazione dell'OCSE, e invita la Commissione a garantire e ad agevolare la cooperazione tra di essi, al fine di assicurare una condivisione rapida ed efficiente delle informazioni tra gli Stati membri in merito ai casi con rilevanza transfrontaliera;

12.

invita le autorità nazionali competenti ad avviare, ove opportuno, indagini penali, a utilizzare strumenti giuridici per congelare le attività sospette, a sottoporre a indagine i consigli di amministrazione potenzialmente coinvolti in questo scandalo e a comminare pene e sanzioni adeguate e dissuasive alle parti coinvolte; ritiene che sia gli autori che i facilitatori di tali reati, inclusi non solo i consulenti fiscali, ma anche gli avvocati, i contabili e le banche debbano essere consegnati alla giustizia; sottolinea l'urgente necessità di porre fine all'impunità dei «colletti bianchi» e di garantire una migliore applicazione della regolamentazione finanziaria;

13.

invita l'UE e le autorità degli Stati membri a indagare sul ruolo svolto in questo scandalo dai fondi assicurativi e dalle autorità di vigilanza delle assicurazioni;

14.

invita le autorità fiscali nazionali a sfruttare appieno le potenzialità della DAC6 per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in ambito fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti a obbligo di notifica, ivi incluso l'utilizzo di richieste di gruppi e chiede altresì il rafforzamento della DAC6 al fine di imporre la divulgazione obbligatoria dei meccanismi di arbitraggio dei dividendi e di tutte le informazioni sulle plusvalenze, compresa la concessione di rimborsi dell'imposta sui dividendi e sulle plusvalenze;

15.

esorta tutti gli Stati membri, individuati come i presunti mercati principali di riferimento per le pratiche di arbitraggio dei dividendi, a indagare e analizzare in modo approfondito le pratiche di pagamento dei dividendi nelle rispettive giurisdizioni, a individuare le lacune nelle loro legislazioni fiscali da cui scaturiscono opportunità che possono essere sfruttate da autori di frodi fiscali ed elusione fiscale, ad analizzare la potenziale dimensione transfrontaliera di tali pratiche e a porre fine a tutte queste pratiche fiscali dannose;

16.

sottolinea la necessità di un'azione coordinata tra le autorità nazionali al fine di garantire il recupero delle risorse ottenute illegalmente dalle casse pubbliche;

17.

esorta la Commissione a valutare e gli Stati membri a rivedere e ad aggiornare gli accordi fiscali bilaterali tra gli Stati membri e con i paesi terzi per colmare le lacune che incentivano le pratiche di scambio di titoli dettate da ragioni fiscali ai fini dell'elusione fiscale;

18.

invita la Commissione ad avviare senza indugio i lavori sull'elaborazione di una proposta volta a istituire una forza di contrasto finanziaria europea, nel quadro di Europol, dotata di capacità di indagine proprie, nonché su un quadro europeo per le indagini fiscali transfrontaliere;

19.

invita la Commissione a rivedere la direttiva concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi al fine di contrastare le pratiche di arbitraggio dei dividendi;

20.

invita la Commissione a valutare il ruolo delle società veicolo (SPV) e delle società a destinazione specifica (SPE) emerso nell'ambito dei fascicoli «cum-ex», e a proporre, se del caso, la limitazione dell'uso di questi strumenti;

21.

sollecita la Commissione a valutare la necessità di un quadro europeo per la tassazione dei redditi di capitale che riduca gli incentivi atti a destabilizzare i flussi finanziari transfrontalieri, a generare una concorrenza fiscale tra gli Stati membri e a minare le basi imponibili che garantiscono la sostenibilità degli stati sociali europei;

22.

chiede alla Commissione di prendere in considerazione una proposta legislativa per quanto concerne un'unità di informazione finanziaria dell'UE, un polo europeo per un'attività investigativa congiunta e un meccanismo di allerta precoce;

23.

osserva che la crisi del 2008 ha determinato una riduzione generalizzata di risorse e personale nelle amministrazioni fiscali e invita gli Stati membri a investire, modernizzandoli, negli strumenti a disposizione delle autorità fiscali assegnando loro le risorse umane necessarie, in modo da migliorare la vigilanza e ridurre le lacune temporali e informative; invita gli Stati membri ad accrescere le capacità e le competenze delle loro autorità finanziarie onde garantirne la piena operatività nell'individuazione di frodi fiscali;

24.

sottolinea la necessità di tutelare gli informatori che divulgano ad esempio informazioni sulle frodi fiscali e sull'evasione fiscale a livello nazionale e di Unione; invita chiunque abbia informazioni utili per l'interesse pubblico a segnalarle, internamente o esternamente, alle autorità nazionali, oppure al pubblico ove necessario; chiede che sia adottata rapidamente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, tenendo conto dei pareri espressi da diverse commissioni del Parlamento europeo;

25.

accoglie con favore la proposta della Commissione del 12 settembre 2018 di modificare, tra gli altri regolamenti, il regolamento che istituisce l'ABE al fine di rafforzare il ruolo dell'agenzia nella vigilanza antiriciclaggio del settore finanziario (COM(2018)0646); sottolinea che, conformemente al meccanismo di vigilanza unico, la BCE ha il compito di attuare le azioni di intervento precoce previste dalla normativa dell'Unione in materia; è del parere che la BCE dovrebbe svolgere un ruolo nell'allertare le autorità nazionali competenti e dovrebbe coordinare qualsiasi azione relativa al sospetto di inosservanza delle norme antiriciclaggio nelle banche o nei gruppi oggetto di vigilanza;

26.

è del parere che il lavoro delle commissioni TAXE, TAX2, PANA e TAX3 dovrebbe proseguire, nella prossima legislatura parlamentare, nell'ambito di una struttura permanente del Parlamento, come ad esempio una sottocommissione della commissione per i problemi economici e monetari (ECON);

27.

invita la commissione speciale TAX3 a effettuare le proprie valutazioni sulle rivelazioni «cum-ex» e a includere i risultati e le eventuali raccomandazioni pertinenti nella sua relazione finale;

28.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Autorità bancaria europea e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

(1)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(2)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(3)  GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1.

(4)  GU L 139 del 5.6.2018, pag. 1.

(5)  Deutscher Bundestag, Drucksache 18/12700, 20.6.2017.

(6)  GU C 366 del 27.10.2017, pag. 51.

(7)  GU C 101 del 16.3.2018, pag. 79.

(8)  GU C 399 del 24.11.2017, pag. 74.

(9)  GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 132.

(10)  Testi approvati, P8_TA(2018)0048.

(11)  Audizione delle commissioni ECON/TAX3 del Parlamento europeo del 26 novembre 2018 sullo scandalo «cum-ex»: criminalità finanziaria e lacune del vigente quadro giuridico".

(12)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).


28.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/107


P8_TA(2018)0476

Ruolo dell'ente tedesco per la tutela dei minori (Jugendamt) nelle controversie familiari transfrontaliere

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sul ruolo dell'ente tedesco per la tutela dei minori (Jugendamt) nelle controversie familiari transfrontaliere (2018/2856(RSP))

(2020/C 363/16)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto l'articolo 81, paragrafo 3, TFUE,

visto l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

visti gli articoli 8 e 20 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, che mettono in evidenza l'obbligo dei governi di proteggere l'identità dei minori, compresi i loro legami familiari,

vista la convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, in particolare l'articolo 37, lettera b),

vista la convenzione dell'Aia, del 29 maggio 1993, sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale,

visto il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (Bruxelles II bis) (1), in particolare gli articoli 8, 10, 15, 16, 21, 41, 55 e 57,

visto il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (2),

vista la comunicazione della Commissione, del 15 febbraio 2011, su un programma UE per i diritti dei minori (COM(2011)0060),

vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), in particolare le sue sentenze del 22 dicembre 2010 nella causa C-497/10 PPU, MercrediChaffe (3), e del 2 aprile 2009 nella causa C-523/07, procedimenti intentati da A (4),

vista la mappatura dei sistemi nazionali di tutela dei minori, condotta dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali,

viste il grande numero di petizioni ricevute sul ruolo dell'ente tedesco per la tutela dei minori (Jugendamt) nelle controversie familiari transfrontaliere,

viste le raccomandazioni formulate nella relazione sulla visita conoscitiva effettuata in Germania (23-24 novembre 2011) per indagare sulle petizioni relative al ruolo dell'ente tedesco per la tutela dei minori (Jugendamt),

vista la sua risoluzione del 28 aprile 2016 sulla salvaguardia dell'interesse superiore del minore in tutta l'UE sulla base delle petizioni presentate al Parlamento europeo (5),

viste le raccomandazioni del 3 maggio 2017 del gruppo di lavoro della commissione per le petizioni sulle questioni del benessere del minore,

visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che la commissione per le petizioni del Parlamento riceve, da oltre 10 anni, petizioni in cui un numero molto elevato di genitori non tedeschi denuncia discriminazione e misure arbitrarie adottate sistematicamente contro di loro dall'ente tedesco per la tutela dei minori (Jugendamt) in controversie familiari con implicazioni transfrontaliere che coinvolgono minori, su questioni riguardanti, tra l'altro, la potestà genitoriale e la custodia dei minori;

B.

considerando che la commissione per le petizioni si basa principalmente sulla relazione soggettiva del firmatario e, in generale, non ha accesso a decisioni giudiziarie che forniscono una descrizione completa e obiettiva della situazione e riportano testimonianze di entrambi i genitori, dei figli e dei testimoni;

C.

considerando che lo Jugendamt svolge un ruolo centrale nel sistema di diritto di famiglia tedesco, in quanto è una delle parti in tutte le controversie familiari che coinvolgono minori;

D.

considerando che, nelle controversie familiari che coinvolgono minori, lo Jugendamt presenta una raccomandazione ai giudici, la cui natura è praticamente vincolante, e può adottare misure temporanee, come la «Beistandschaft» (consulenza legale), che non può essere contestata;

E.

considerando che lo Jugendamt è responsabile dell'attuazione delle decisioni adottate dai tribunali tedeschi; che l'interpretazione generale di queste decisioni da parte dello Jugendamt ha, secondo i firmatari delle petizioni, spesso pregiudicato l'effettiva tutela dei diritti dei genitori non tedeschi;

F.

considerando che il mancato riconoscimento e la mancata esecuzione, da parte delle competenti autorità tedesche, di decisioni e sentenze adottate dalle autorità giudiziarie di altri Stati membri dell'UE in controversie familiari con implicazioni transfrontaliere possono rappresentare una violazione del principio del riconoscimento reciproco e della fiducia reciproca tra Stati membri Stati, mettendo così a repentaglio l'effettiva tutela dell'interesse superiore del minore;

G.

considerando che i firmatari hanno denunciato il fatto che, nelle controversie familiari con implicazioni transfrontaliere, la protezione dell'interesse superiore del minore è sistematicamente interpretata dalle autorità tedesche competenti con la necessità di garantire che i minori rimangano sul territorio tedesco, anche nei casi in cui sono state segnalate violenze domestiche contro i genitori non tedeschi;

H.

considerando che i genitori non tedeschi hanno denunciato, nelle loro petizioni, l'insufficienza o l'assenza di consulenza e sostegno legale da parte delle autorità nazionali del loro paese di origine nei casi in cui presunte procedure giudiziarie e amministrative discriminatorie o svantaggiose sono state adottate contro di loro dalle autorità tedesche, incluso lo Jugendamt, in controversie familiari che coinvolgono minori;

I.

considerando che, secondo le informazioni fornite dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, alla Corte sono state presentate 17 cause contro la Germania da parte di firmatari non tedeschi in materia di responsabilità genitoriale o affidamento dei figli in controversie familiari transfrontaliere, tutte giudicate inammissibili;

J.

considerando che tutte le istituzioni dell'UE e tutti gli Stati membri devono garantire pienamente la protezione dei diritti del minore sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE; che l'interesse superiore del minore, realizzato principalmente e in modo ottimale all'interno della propria famiglia, è un principio fondamentale che dovrebbe essere rispettato come norma che guida tutte le decisioni relative alla tutela dei minori a tutti i livelli;

K.

considerando che l'aumento della mobilità all'interno dell'UE ha portato a un numero crescente di controversie transfrontaliere sulla potestà genitoriale e la custodia dei minori; che la Commissione deve intensificare gli sforzi per promuovere in tutti gli Stati membri, compresa la Germania, l'attuazione coerente e concreta dei principi stabiliti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, ratificata da tutti gli Stati membri dell'UE;

L.

considerando che il campo di applicazione e gli obiettivi del regolamento Bruxelles II bis sono fondati sul principio di non discriminazione in base alla nazionalità tra i cittadini dell'Unione e sul principio della fiducia reciproca tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri;

M.

considerando che le disposizioni del regolamento Bruxelles II bis non dovrebbero in alcun modo consentire di abusare dei suoi obiettivi generali di garantire il rispetto e il riconoscimento reciproci, di evitare discriminazioni fondate sulla nazionalità e, innanzitutto, di proteggere realmente l'interesse superiore del minore in un modo oggettivo;

N.

considerando che l'assenza di controlli accurati e dettagliati sulla natura non discriminatoria delle procedure e delle pratiche adottate dalle competenti autorità tedesche nelle controversie familiari con implicazioni transfrontaliere che coinvolgono minori può avere effetti dannosi sul benessere dei minori e determinare una maggiore violazione dei diritti dei genitori non tedeschi;

O.

considerando che il principio di sussidiarietà si applica a tutte le questioni di diritto di famiglia sostanziale;

P.

considerando che la Corte costituzionale federale tedesca ha stabilito che un tribunale possa chiedere di ascoltare un minore che al momento della decisione non abbia ancora compiuto tre anni; che in altri Stati membri dell'UE i bambini di questa età sono considerati troppo piccoli e non abbastanza maturi da poter essere consultati in controversie che coinvolgono i loro genitori;

Q.

considerando che il diritto del minore alla vita familiare non dovrebbe essere minacciato dall'esercizio di un diritto fondamentale quale la libertà di circolazione e di soggiorno;

R.

considerando che la giurisprudenza della CGUE stabilisce la nozione autonoma, nel diritto dell'Unione europea, di «residenza abituale» del minore e la pluralità dei criteri che le giurisdizioni nazionali devono utilizzare per determinare la residenza abituale;

S.

considerando che dall'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE si evince che il minore, salvo qualora ciò sia contrario ai suoi interessi, ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori quando questi esercitano il loro diritto alla libera circolazione;

1.

rileva con grande preoccupazione che i problemi riguardanti il sistema di diritto di famiglia tedesco, compreso il ruolo controverso dello Jugendamt, denunciati da petizioni di genitori non tedeschi, rimangono tuttora irrisolti; sottolinea che la commissione per le petizioni riceve continuamente petizioni da genitori non tedeschi in cui vengono segnalate gravi discriminazioni a seguito delle procedure e delle pratiche concretamente adottate dalle competenti autorità tedesche nelle controversie familiari transfrontaliere che coinvolgono minori;

2.

prende atto con preoccupazione di tutti i casi di presunta discriminazione nei confronti di genitori non tedeschi da parte dello Jugendamt;

3.

sottolinea il lungo lavoro della commissione per le petizioni in relazione al trattamento delle petizioni concernenti il ruolo dello Jugendamt; prende atto delle risposte dettagliate fornite dal ministero tedesco competente sul funzionamento del diritto di famiglia tedesco, ma sottolinea che la commissione per le petizioni riceve continuamente petizioni su presunte discriminazioni contro il genitore non tedesco;

4.

sottolinea l'obbligo, previsto dal regolamento Bruxelles II bis, per le autorità nazionali di riconoscere e far rispettare le sentenze emesse in un altro Stato membro nelle cause che riguardano i minori; esprime preoccupazione per il fatto che, nelle controversie familiari che hanno implicazioni transfrontaliere, sembra che le autorità tedesche possano rifiutare sistematicamente di riconoscere le decisioni giudiziarie adottate in altri Stati membri nei casi in cui i minori che non hanno ancora tre anni non siano stati ascoltati; sottolinea che questo aspetto mina il principio della fiducia reciproca con altri Stati membri i cui sistemi giuridici fissano limiti di età diversi per l'audizione di un minore;

5.

deplora il fatto che, per anni, la Commissione non abbia attuato controlli approfonditi sulle procedure e sulle pratiche utilizzate nel sistema tedesco in materia di diritto di famiglia, compreso lo Jugendamt, nel contesto di controversie familiari con implicazioni transfrontaliere, non riuscendo, in tal modo, a proteggere in modo efficace l'interesse superiore del minore e tutti gli altri diritti connessi;

6.

ricorda la risposta della Commissione in merito alle petizioni sul ruolo dello Jugendamt nelle controversie familiari transfrontaliere; ribadisce che l'UE non ha competenza generale ad agire in materia di diritto di famiglia, che il diritto di famiglia sostanziale resta di esclusiva responsabilità degli Stati membri e non può essere oggetto di controllo da parte della Commissione, che, ove esistano timori riguardo all'operato dello Jugendamt, occorre avvalersi dei meccanismi di ricorso a livello nazionale e che i genitori, se ritengono che uno qualsiasi dei loro diritti fondamentali sia stato violato, possono presentare un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo una volta esaurite le vie di ricorso interne;

7.

insiste sull'importanza del fatto che gli Stati membri raccolgano dati statistici sui procedimenti amministrativi e giudiziari relativi alla custodia dei minori e che coinvolgono genitori stranieri, in particolare sull'esito delle sentenze, al fine di consentire un'analisi dettagliata delle tendenze esistenti nel tempo e di fornire parametri di riferimento;

8.

sottolinea, conformemente alla giurisprudenza della CGUE, la nozione autonoma di «residenza abituale» del minore nella legislazione dell'UE e la pluralità dei criteri che le giurisdizioni nazionali devono utilizzare per determinare la residenza abituale;

9.

invita la Commissione a garantire che la residenza abituale del minore venga correttamente determinata dalle giurisdizioni tedesche nei casi di cui alle petizioni ricevute dalla commissione per le petizioni;

10.

critica fortemente l'assenza di dati statistici sul numero di casi registrati in Germania in cui le sentenze dei tribunali non siano state in linea con le raccomandazioni dello Jugendamt e sui risultati delle controversie familiari che coinvolgono minori di coppie di nazionalità diversa, nonostante le richieste che da anni vengono reiterate di raccogliere tali dati e renderli pubblici;

11.

invita la Commissione a valutare, nelle petizioni in questione, se le giurisdizioni tedesche abbiano debitamente rispettato le disposizioni del regolamento Bruxelles II bis al momento di stabilire le loro competenze e se abbiano preso in considerazione sentenze o decisioni emesse da giurisdizioni di altri Stati membri;

12.

condanna il fatto che, in caso di visite protette dei genitori, l'inosservanza da parte dei genitori non tedeschi della procedura dei funzionari dello Jugendamt di adottare il tedesco come lingua durante le conversazioni con i propri figli abbia portato ad una interruzione delle conversazioni e al divieto al contatto tra i genitori non tedeschi e i loro figli; ritiene che questa procedura adottata dai funzionari dello Jugendamt costituisca una chiara discriminazione sulla base della provenienza e della lingua nei confronti dei genitori non tedeschi;

13.

sottolinea che lo Jugendamt generalmente consente l'uso di una lingua madre comune e, laddove necessario per la sicurezza e il benessere del minore, come in eventuali casi di sottrazione di minore, si adopera per fornire un servizio di interpretazione al fine di garantire che i funzionari dello Jugendamt comprendano il contenuto della discussione;

14.

esprime la ferma convinzione che, in caso di visite protette dei genitori, le autorità tedesche debbano autorizzare tutte le lingue dei genitori durante le conversazioni tra genitori e figli; chiede che siano messi in atto meccanismi per garantire che i genitori non tedeschi e i loro figli possano comunicare nella loro lingua comune, poiché l'uso di questa lingua svolge un ruolo cruciale nel mantenere forti legami emotivi tra i genitori e i loro figli e garantisce l'effettiva protezione del patrimonio culturale e del benessere dei bambini;

15.

ritiene fermamente che debba essere dato seguito coerente ed efficace alle raccomandazioni della relazione finale del 3 maggio 2017 del gruppo di lavoro della commissione per le petizioni sulle questioni del benessere del minore, in particolare a quelle relative direttamente o indirettamente al ruolo dello Jugendamt e al sistema di diritto di famiglia tedesco;

16.

ricorda alla Germania i suoi obblighi internazionali ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, compreso l'articolo 8; ritiene che tutte le autorità tedesche competenti debbano apportare miglioramenti sostanziali per salvaguardare adeguatamente il diritto dei bambini di coppie con nazionalità di preservare la loro identità, compresi i rapporti familiari, come riconosciuto dalla legge, senza interferenze illecite;

17.

ritiene che, alla luce dell'articolo 81 del TFUE, la Commissione possa e debba svolgere un ruolo attivo nel garantire pratiche non discriminatorie eque e coerenti nei confronti dei genitori nel trattamento dei casi di affidamento transfrontaliero dei minori in tutta l'Unione;

18.

invita la Commissione a garantire che vengano effettuati controlli accurati sulla natura non discriminatoria delle procedure e delle pratiche utilizzate nel sistema di diritto di famiglia tedesco, compreso lo Jugendamt, nel quadro delle controversie familiari transfrontaliere;

19.

ribadisce che il principio di sussidiarietà si applica alle questioni di diritto di famiglia sostanziale;

20.

invita la Commissione ad aumentare la formazione e gli scambi internazionali di funzionari tra i servizi sociali al fine di sensibilizzare in merito al funzionamento dei loro omologhi negli altri Stati membri e di scambiare buone pratiche;

21.

sottolinea l'importanza di una stretta collaborazione e di una efficace comunicazione tra le diverse autorità nazionali e locali che partecipano alle procedure di custodia dei minori, dai servizi sociali alle autorità giurisdizionali e centrali;

22.

sottolinea la necessità di migliorare la cooperazione giudiziaria e amministrativa tra le autorità tedesche e le autorità degli altri Stati membri dell'UE al fine di garantire la fiducia reciproca in questioni relative al riconoscimento e all'esecuzione in Germania delle decisioni e delle sentenze adottate dalle autorità di altri Stati membri dell'UE in controversie familiari che presentano elementi transfrontalieri che coinvolgono minori;

23.

ricorda l'importanza di offrire senza indugio ai genitori non tedeschi, sin dall'inizio e in ogni fase dei procedimenti relativi ai minori, informazioni complete e chiare sul procedimento e sulle sue possibili conseguenze, in una lingua che i genitori in questione comprendano pienamente, al fine di evitare casi in cui i genitori danno il loro consenso senza capire in toto le conseguenze dei loro impegni; invita gli Stati membri ad attuare misure mirate volte a migliorare l'assistenza, l'aiuto, la consulenza e le informazioni di natura giuridica per i loro cittadini nei casi in cui vengano denunciate procedure giudiziarie e amministrative discriminatorie o svantaggiose adottate nei loro confronti dalle autorità tedesche in controversie transfrontaliere che coinvolgono minori;

24.

sottolinea che i casi denunciati in cui ai genitori non tedeschi viene impedito di comunicare con i figli nella loro lingua madre comune durante le visite costituiscono una discriminazione per motivi di lingua, e sono anche in contrasto con l'obiettivo di promuovere il multilinguismo e la diversità di retroterra culturale all'interno dell'Unione e violano i diritti fondamentali della libertà di pensiero, coscienza e religione;

25.

invita la Germania a intensificare gli sforzi al fine di garantire che i genitori siano autorizzati a utilizzare una lingua madre comune con i loro figli nel corso delle visite assistite;

26.

esprime preoccupazione per i casi sollevati dai firmatari delle petizioni per quanto riguarda le scadenze ravvicinate stabilite dalle competenti autorità tedesche e per i documenti trasmessi dalle competenti autorità tedesche che non venivano forniti nella lingua del firmatario non tedesco; sottolinea il diritto dei cittadini di rifiutare di accettare documenti non scritti o tradotti in una lingua che comprendono, come previsto all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1393/2007 relativo alla notificazione e comunicazione di atti; invita la Commissione a valutare attentamente l'attuazione in Germania delle disposizioni di tale regolamento al fine di affrontare adeguatamente tutte le possibili violazioni;

27.

invita la Commissione a verificare il rispetto dei requisiti linguistici nel corso dei procedimenti dinanzi alle giurisdizioni tedesche nei casi menzionati nelle petizioni presentate al Parlamento europeo;

28.

invita gli Stati membri ad attuare misure mirate volte a migliorare l'assistenza, l'aiuto, la consulenza e le informazioni di natura giuridica per i loro cittadini in controversie transfrontaliere che coinvolgono minori; osserva, in tale contesto, che i ministeri tedeschi competenti a livello federale hanno istituito il punto di contatto centrale tedesco per i conflitti familiari transfrontalieri, al fine di fornire consulenza e informazioni nelle controversie familiari transfrontaliere che riguardano la responsabilità genitoriale;

29.

ribadisce il suo invito alla Commissione e agli Stati membri a cofinanziare e promuovere la creazione di una piattaforma di assistenza ai cittadini dell'UE che non hanno la nazionalità del paese in cui risiedono nelle procedure di carattere familiare;

30.

ricorda agli Stati membri l'importanza di attuare sistematicamente le disposizioni della convenzione di Vienna del 1963 e di assicurarsi che le ambasciate e le rappresentanze consolari siano informate fin dalle prime fasi di tutti i procedimenti di presa in carico dei minori riguardanti i loro cittadini e abbiano pieno accesso ai relativi documenti; sottolinea l'importanza di una cooperazione consolare affidabile in questo settore e suggerisce che alle autorità consolari sia consentito di partecipare a tutte le fasi del procedimento;

31.

ricorda agli Stati membri la necessità di fornire al minore ogni necessario e giustificato affidamento familiare conformemente alla formulazione degli articoli 8 e 20 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, in particolare per consentire un'assistenza all'infanzia continua che tenga conto dell'identità etnica, religiosa, linguistica e culturale del bambino;

32.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.

(2)  GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79.

(3)  Sentenza della Corte (Prima sezione) del 22 dicembre 2010, Barbara Mercredi/Richard Chaffe, C-497/10 PPU, ECLI:EU:C:2010:829.

(4)  Sentenza della Corte (Terza sezione) del 2 aprile 2009, A, C-523/07, ECLI:EU:C:2009:225.

(5)  GU C 66 del 21.2.2018, pag. 2.


28.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/113


P8_TA(2018)0477

OMC: la via da seguire

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sull'OMC: la via da seguire (2018/2084(INI))

(2020/C 363/17)

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC),

vista la dichiarazione ministeriale di Doha dell'OMC del 14 novembre 2001 (1),

viste le sue precedenti risoluzioni sull'OMC, segnatamente la risoluzione del 24 aprile 2008 intitolata «Verso una riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio» (2) e la risoluzione del 15 novembre 2017 sui negoziati multilaterali in vista dell'undicesima conferenza ministeriale dell'OMC (3),

visto il documento finale adottato per consenso il 10 dicembre 2017 in occasione della sessione annuale della Conferenza parlamentare sull'OMC a Buenos Aires (4),

visti i risultati dell'undicesima conferenza ministeriale tenutasi a Buenos Aires nel dicembre 2017, tra cui figurano una serie di decisioni ministeriali, in cui non è stato tuttavia possibile adottare una dichiarazione ministeriale (5),

visto il sesto riesame globale dell'aiuto per il commercio, tenutosi a Ginevra dall'11 al 13 luglio 2017 (6),

visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (7),

visto l'accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), in vigore dal novembre 2016,

vista l'ultima relazione del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, pubblicata l'8 ottobre 2018, che mostra che è ancora possibile limitare il riscaldamento globale a 1,5 oC se i paesi aumentano i loro contributi determinati a livello nazionale entro il 2020,

visto il paragrafo 16 delle conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno 2018 (8),

vista la dichiarazione congiunta, del 31 maggio 2018, sull'incontro trilaterale dei ministri del Commercio degli Stati Uniti, del Giappone e dell'Unione europea (9),

vista la dichiarazione congiunta del 20o vertice UE-Cina, che istituisce un gruppo di lavoro congiunto sulla riforma dell'OMC presieduto a livello di viceministri (10),

visto il documento di riflessione della Commissione, del 18 settembre 2018, sulla modernizzazione dell'OMC (11),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per lo sviluppo (A8-0379/2018),

A.

considerando che, fin dalla sua creazione, l'OMC ha svolto un ruolo fondamentale nel rafforzare il multilateralismo e nel promuovere un ordine economico globale inclusivo e un sistema commerciale multilaterale aperto, basato su regole e non discriminatorio; che i paesi in via di sviluppo oggi rappresentano circa la metà del commercio mondiale, contro il 33 % nel 2000, e che dal 1990 il numero di persone che vivono in condizioni di povertà estrema si è dimezzato, attestandosi a poco meno di un miliardo; che l'OMC si fonda su un sistema di diritti e obblighi, che impone ai membri di aprire i rispettivi mercati e di non operare discriminazioni;

B.

considerando che l'OMC dovrebbe rimanere il principale punto di riferimento per i governi e le imprese nella definizione delle regole e nella soluzione delle controversie commerciali;

C.

considerando che l'UE ha da sempre sostenuto un approccio forte, multilaterale e basato su regole agli scambi commerciali, in quanto l'economia dell'Unione, i suoi lavoratori e consumatori, nonché i suoi partner, sono sempre più integrati nelle catene globali del valore e dipendono da un andamento prevedibile del commercio internazionale, sia per le importazioni che per le esportazioni, e delle condizioni sociali e ambientali;

D.

considerando che i risultati dell'undicesima conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio, tenutasi a Buenos Aires nel dicembre 2017, sono stati deludenti e hanno dimostrato chiaramente che la funzione negoziale dell'OMC è paralizzata;

E.

considerando che il sistema commerciale multilaterale basato su regole si trova ad affrontare la sua crisi più grave dall'istituzione dell'OMC, che minaccia le funzioni fondamentali esercitate dall'organizzazione, ovvero fissare regole e strutture essenziali per il commercio internazionale e fornire il meccanismo di risoluzione delle controversie più efficace e sviluppato di qualsiasi organizzazione multilaterale;

F.

considerando che, nonostante eccezioni importanti come l'accordo sull'agevolazione degli scambi, la riforma commerciale dell'OMC subisce ritardi sin dagli anni 2000;

G.

considerando che l'organo d'appello è il «fiore all'occhiello» dell'OMC, in ragione del carattere vincolante delle sue decisioni e della sua natura di organismo di ricorso indipendente e imparziale; che la composizione dell'organo d'appello è scesa al numero minimo di giudici necessario per il suo funzionamento dopo la fine del mandato del giudice Shree Baboo Chekitan Servansing, con soli tre giudici nominati rimasti; che questo stallo, provocato dall'amministrazione statunitense, potrebbe portare al collasso di un sistema che è essenziale per la gestione delle controversie tra tutti i membri dell'OMC;

1.

ribadisce la sua piena adesione al duraturo valore del multilateralismo e chiede un'agenda commerciale fondata su scambi equi e basati su regole a beneficio di tutti, che contribuisca alla pace, alla sicurezza e all'agenda per lo sviluppo sostenibile, includendo e rafforzando i diritti umani, sociali e ambientali, nonché garantendo che le norme armonizzate e concordate a livello multilaterale siano applicate uniformemente nei confronti di tutti e sostenute efficacemente; sottolinea che l'OMC deve anche contribuire a promuovere un commercio giusto e a contrastare le pratiche sleali; sottolinea che il commercio non è fine a se stesso, ma costituisce uno strumento per raggiungere obiettivi di sviluppo definiti a livello globale;

2.

ritiene che sia ormai urgente procedere alla modernizzazione dell'OMC alla luce degli ultimi sviluppi, ma anche a causa della protratta mancanza di progressi nel quadro dell'agenda di Doha per lo sviluppo (ADS), e rivedere a fondo svariati aspetti del funzionamento dell'OMC per accrescerne sia l'efficacia che la legittimità; considera essenziale, in quest'ottica, che il segretariato dell'OMC crei opportunità per coinvolgere tutti i membri dell'OMC nel dibattito sin dall'inizio; invita la Commissione e gli Stati membri dell'UE in seno all'OMC a rivolgersi agli altri membri dell'Organizzazione, segnatamente i principali partner commerciali dell'UE quali Stati Uniti, Giappone, Cina, Canada, Brasile e India, per concordare posizioni comuni; reputa incoraggianti le dichiarazioni iniziali del vertice UE-Cina sulla riforma dell'OMC;

3.

accoglie con favore, a tale proposito, il mandato conferito dal Consiglio europeo alla Commissione il 28 e 29 giugno 2018 e prende nota dell'approccio definito nelle conclusioni, nonché del documento di riflessione della Commissione, del 18 settembre 2018, sulla modernizzazione dell'OMC e le proposte canadesi per la riforma dell'OMC del 25 settembre 2018; attende con interesse la pubblicazione di ulteriori proposte, in particolare da parte dei paesi in via di sviluppo, nonché dei gruppi di lavoro già istituiti tra gli Stati membri dell'OMC;

4.

esprime la massima preoccupazione per il fatto che solo tre posti in seno all'organo d'appello sono assegnati, il che mette gravemente a repentaglio l'attuale e corretto funzionamento del processo di risoluzione delle controversie, e invita fermamente gli Stati Uniti a risolvere la situazione in modo da consentire la rapida assegnazione dei seggi vacanti dell'organo d'appello; accoglie con favore le proposte iniziali avanzate dalla Commissione nel suo documento di riflessione sulla modernizzazione dell'OMC per risolvere lo stallo affrontando alcune delle preoccupazioni sollevate, anche con norme transitorie per i membri uscenti e modifiche alla durata dei mandati nell'organo d'appello o al termine massimo consentito prima della pubblicazione di una relazione, nonché all'elaborazione di nuove pronunce giurisprudenziali da parte dell'organo d'appello; osserva che le preoccupazioni espresse dagli Stati Uniti riguardo all'organo d'appello vanno al di là delle modifiche procedurali e comportano riforme significative delle decisioni dei giudici dell'organo;

5.

ritiene che la decisione degli Stati Uniti, del 31 maggio 2018, di imporre dazi sui prodotti di acciaio e alluminio per motivi di «sicurezza nazionale», a norma della sezione 232 del Trade Expansion Act (legge per l'espansione degli scambi) del 1962, sia ingiustificata, non affronti il problema dell'eccesso di acciaio sui mercati globali e non sia conforme alle norme dell'OMC; incoraggia vivamente la Commissione a collaborare con gli Stati Uniti per risolvere le controversie commerciali e rimuovere gli ostacoli al commercio nel quadro di risoluzione delle controversie basato sulle norme dell'OMC;

6.

è del parere che, per affrontare le cause profonde della crisi attuale, l'OMC debba adattarsi a un mondo in evoluzione, occupandosi al contempo di alcune delle questioni in sospeso dell'agenda di Doha per lo sviluppo, segnatamente in materia di sicurezza alimentare; ritiene pertanto necessario:

a)

colmare le attuali lacune del corpus normativo, al fine di garantire parità di condizioni rispetto alle sovvenzioni che creano distorsioni del mercato e alle imprese statali nonché di mantenere aggiornati la protezione della proprietà intellettuale e l'accesso al mercato degli investimenti; affrontare altresì le questioni concernenti la protezione e la divulgazione obbligatoria del codice sorgente e altre attività statali che generano un eccesso di capacità, nonché ostacoli normativi ai servizi e agli investimenti, compresi i trasferimenti di tecnologie, i requisiti delle joint venture e i requisiti di contenuto locale; sorvegliare l'attuazione, l'amministrazione e il funzionamento degli accordi in vigore;

b)

istituire il quadro normativo necessario per far fronte agli sviluppi tecnologici, includendo il commercio elettronico, le catene globali del valore, gli appalti pubblici, la regolamentazione interna nel settore dei servizi, le piccole e medie imprese e le microimprese (MPMI);

c)

affrontare le sfide ambientali e sociali più pressanti a livello mondiale, garantendo una coerenza sistemica delle politiche tra i programmi in materia di commercio, lavoro e ambiente;

d)

accoglie con favore, a tale proposito, le dichiarazioni congiunte adottate a Buenos Aires in materia di commercio elettronico, regolamentazione interna, agevolazione degli investimenti ed emancipazione economica delle donne, nonché il lavoro svolto da allora su tali questioni;

7.

sottolinea che l'UE dovrebbe porre l'accento sulle proprie norme in materia di tutela della privacy e di protezione dei dati, affinché esse siano promosse a livello internazionale e diventino un punto di riferimento per l'elaborazione di norme internazionali e multilaterali;

8.

ricorda che l'accesso agli appalti pubblici è una delle priorità dell'Unione europea nel quadro dei suoi negoziati commerciali e che, in tal senso, ci si attende il rispetto dell'impegno, da parte dei membri dell'OMC, di aderire all'accordo sugli appalti pubblici, miglioramenti nel funzionamento delle disposizioni di tale accordo nonché il rispetto delle stesse, in uno spirito di reciprocità e di vantaggi reciproci; osserva che la piena efficacia dei potenziali miglioramenti nell'ambito della struttura di aiuti statali e del ruolo delle imprese pubbliche dipende in parte dai progressi in tale settore; invita la Commissione a collaborare con i membri prossimi ad aderire all'accordo sugli appalti pubblici per accelerare i loro sforzi al fine di estendere i vantaggi della liberalizzazione degli appalti tra i membri dell'OMC;

9.

è convinto che l'attuale distinzione operata tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo non rifletta la realtà economica e la situazione effettiva in seno all'OMC e che ciò abbia rappresentato un ostacolo all'avanzamento del ciclo di Doha, a scapito dei paesi più bisognosi; esorta i paesi in via di sviluppo avanzati ad assumersi la loro parte di responsabilità e ad apportare un contributo commisurato al loro livello di sviluppo e di competitività (settoriale); osserva che il documento di riflessione della Commissione chiede norme in base alle quali i paesi in via di sviluppo si affrancheranno dal loro status a basso reddito con il crescere della loro ricchezza; ritiene che il meccanismo del trattamento speciale e differenziato (SDT) dovrebbe essere nuovamente analizzato al fine di rispecchiare meglio gli indici di sviluppo umano, in quanto strumento politico che consente ai paesi in via di sviluppo di collegare l'attuazione degli accordi multilaterali al ricevimento di assistenza dai paesi più ricchi e dalle organizzazioni dei donatori;

10.

accoglie con grande favore la ratifica da parte di due terzi dei membri dell'OMC, nel febbraio 2017, dell'accordo sull'agevolazione degli scambi; è convinto che tale accordo sull'agevolazione degli scambi costituisca un esempio importante e possa fornire un modello per i futuri accordi dell'OMC, affinché tengano conto delle differenze in termini di status di sviluppo e delle esigenze dei membri dell'Organizzazione; incoraggia i membri dell'OMC a farsi attori responsabili e a mantenere gli impegni conformemente al loro potere economico effettivo e alle loro capacità; ritiene che le sfide future siano la ratifica completa dell'accordo, in particolare da parte dei membri africani che dovrebbero trarre maggiori benefici dall'accordo, l'efficace attuazione dell'accordo sull'agevolazione degli scambi e la notifica dell'aiuto allo sviluppo a norma dell'accordo;

11.

riconosce che, nel complesso, l'adesione della Cina all'OMC nel 2001 ha aumentato l'accesso al mercato nazionale cinese, con conseguente beneficio per l'economia globale; è preoccupato che la Cina non applichi lo spirito e i principi dell'OMC in materia di trattamento nazionale;

12.

ritiene che sia necessario rivedere il funzionamento del processo negoziale, introducendo una maggiore flessibilità rispetto a quanto previsto attualmente dalla regola del consenso, riconoscendo nel contempo che l'approccio dell'impegno unico ha limitato l'efficacia della governance del commercio multilaterale; esprime il suo sostegno al concetto di multilateralismo flessibile, in base al quale i membri dell'OMC interessati a perseguire una data questione in cui il pieno consenso non è ancora possibile dovrebbero poter compiere progressi in materia e concludere accordi plurilaterali, mediante i cosiddetti accordi di cui all'allegato 4 dell'OMC, conformemente agli articoli II:3, III:1 e X:9 dell'accordo di Marrakech, o mediante accordi di «massa critica» che estendono le concessioni negoziate ai membri dell'OMC sulla base del principio della nazione più favorita (NPF); incoraggia la Commissione a non utilizzare tali articoli come alternativa al dialogo costruttivo con i membri dell'OMC, per affrontare gli ostacoli al commercio e la riforma dell'OMC e delle sue funzioni; ritiene, in tal senso, che i suoi membri dovrebbero dare impulso alla creazione di capacità dell'OMC al fine di garantire che l'Organizzazione sia dotata di risorse finanziarie e umane conformemente alle sue maggiori esigenze affinché venga mantenuta la stessa qualità di lavoro; ritiene che, in generale, i contributi monetari dei nuovi membri dovrebbero incrementare il bilancio dell'OMC e non portare a una riduzione delle quote di adesione dei membri esistenti;

13.

riconosce che, benché il multilateralismo basato su regole rimanga l'elemento fondamentale della struttura dell'OMC, esistono possibilità di instaurare una cooperazione plurilaterale più approfondita e più flessibile tra Stati interessati nei settori in cui è risultato difficile raggiungere un consenso; osserva che tali accordi devono integrare e non compromettere l'agenda multilaterale e non dovrebbero essere utilizzati come consessi alternativi per far fronte agli ostacoli agli scambi, ma piuttosto come trampolino per realizzare progressi a livello multilaterale; chiede la ripresa dei negoziati plurilaterali relativi all'accordo sui beni ambientali (EGA) e all'accordo sugli scambi di servizi (TiSA), nonché regole specifiche per le PMI nel quadro degli accordi plurilaterali e multilaterali; sottolinea l'importanza per l'OMC di proseguire e approfondire il suo lavoro di cooperazione internazionale con altre organizzazioni internazionali quali, a titolo di esempio, le Nazioni Unite, l'OCSE, l'Organizzazione mondiale delle dogane e l'OIL;

14.

sottolinea il ruolo che gli scambi commerciali possono e devono svolgere per contribuire allo sviluppo e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) del 2030 e degli impegni dell'accordo di Parigi nella lotta ai cambiamenti climatici; deplora che l'EGA sia stato bloccato nel 2016 e ricorda il suo potenziale per fornire un accesso maggiore alle tecnologie verdi e contribuire a rispettare gli impegni summenzionati; sottolinea che, oltre ai negoziati sulle sovvenzioni alla pesca, l'OMC deve ora definire le azioni più concrete da adottare al riguardo a tutela della vita marina; ricorda che il concetto dei processi e metodi di produzione dell'OMC offre la possibilità di differenziare tra i cosiddetti «prodotti simili» in termini di impatto ambientale; suggerisce di dare nuovo impulso al comitato sul commercio e l'ambiente dell'OMC (CTE), attribuendogli il mandato di elaborare criteri per contrastare il parassitismo ambientale e stabilire legami più stretti con il segretariato dell'UNFCCC;

15.

ribadisce i collegamenti tra la parità di genere e lo sviluppo inclusivo, come espresso anche nell'OSS n. 5, sottolineando che l'emancipazione femminile è fondamentale per l'eradicazione della povertà e che la rimozione degli ostacoli alla partecipazione delle donne al commercio è essenziale per lo sviluppo economico; accoglie con favore la maggiore attenzione posta dall'OMC alle questioni relative al commercio e al genere e incoraggia tutti i 121 firmatari della dichiarazione di Buenos Aires del 2017 sul commercio e sull'emancipazione economica delle donne a onorare i loro impegni; evidenzia la necessità di un approccio sistemico basato sul genere riguardo a tutti gli ambiti della produzione normativa dell'OMC, sotto forma di valutazioni di impatto che tengono conto delle specificità di genere; rileva l'importanza di iniziative come SheTrades per sottolineare il ruolo positivo delle donne nel commercio e incoraggiare una maggiore partecipazione delle donne al commercio internazionale in tutto il mondo;

16.

richiama l'attenzione sulle conclusioni del sesto riesame globale dell'aiuto per il commercio, tenutosi a Ginevra nel luglio 2017, intitolato «Promuovere il commercio, l'inclusione e la connettività per lo sviluppo sostenibile»; è del parere che ciò dovrebbe tradursi in azioni concrete volte ad agevolare il commercio elettronico e trasformare le opportunità digitali, come la blockchain, in realtà commerciali, anche per i paesi in via di sviluppo; rileva, a tale proposito, che gli investimenti nelle infrastrutture fisiche e digitali, che sono essenziali per realizzare progressi in tale settore, rimangono una delle sfide principali; invita pertanto i membri dell'OMC a promuovere gli investimenti nelle infrastrutture fisiche e digitali, incoraggiando, tra le altre iniziative, i partenariati pubblico-privato;

17.

ribadisce il suo invito all'UE a garantire che le sue attività con i paesi in via di sviluppo, sia nel settore del commercio che in quello dello sviluppo, siano basate su un quadro equilibrato tra partner paritari, siano allineate al principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo, di cui all'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e siano volte alla promozione e al rispetto dei diritti umani;

18.

deplora che l'11a conferenza ministeriale dell'OMC non abbia permesso di compiere progressi su questioni di vitale importanza per i paesi in via di sviluppo; si compiace, tuttavia, del rafforzamento del trattamento preferenziale precedentemente accordato dall'OMC ai paesi meno sviluppati, compresi un trattamento e norme di origine preferenziali per i prestatori di servizi, e sottolinea la necessità di adottare misure di sviluppo delle capacità che consentirebbero ai fornitori dei paesi meno sviluppati di beneficiare della deroga nel settore dei servizi prevista per tali paesi;

19.

sottolinea che la trasparenza è un elemento chiave per garantire un contesto stabile e prevedibile per gli scambi e gli investimenti; ritiene importante migliorare la trasparenza delle procedure di monitoraggio aumentando gli incentivi per i membri dell'OMC a ottemperare agli obblighi di notifica, riducendo la loro complessità e gli oneri, e fornendo, se del caso, lo sviluppo delle capacità, mentre è opportuno scoraggiare e contrastare la deliberata mancanza di conformità;

20.

sottolinea che il ruolo del segretariato dell'OMC, nell'agevolare e tutelare un approccio dal basso per la partecipazione attiva di tutti i membri, è fondamentale e che dovrebbe essere ulteriormente rafforzato e reso più flessibile per sostenere i diversi processi negoziali, nonché le funzioni di attuazione e monitoraggio; ritiene necessario rafforzare i mezzi e le risorse finanziari e umani a disposizione del segretariato dell'OMC ed esorta i membri dell'Organizzazione ad adempiere reciprocamente alle proprie responsabilità in tal senso; è del parere che si dovrebbe anche dare nuovo impulso al lavoro regolare dei comitati dell'OMC, attribuendo ai presidenti un ruolo più attivo nello sviluppo e nella proposta di soluzioni e compromessi, andando pertanto al di là della semplice moderazione dei contributi dei membri, e che tale compito ampliato dovrebbe essere sostenuto dal segretariato;

21.

esorta i membri dell'OMC a garantire la legittimità democratica e la trasparenza rafforzando la dimensione parlamentare dell'OMC, nonché a sostenere un memorandum d'intesa che istituisca un rapporto di lavoro formale con la conferenza parlamentare sull'OMC; sottolinea, al riguardo, la necessità di garantire che i deputati abbiano pieno accesso ai negoziati commerciali e siano coinvolti nell'elaborazione e nell'attuazione delle decisioni dell'OMC e che le politiche commerciali siano adeguatamente esaminate nell'interesse dei cittadini;

22.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Direttore generale dell'OMC.

(1)  Dichiarazione ministeriale di Doha (WT/MIN(01)/DEC) del 14 novembre 2001 — https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/nairobipackage_e.htm

(2)  GU C 259 E del 29.10.2009, pag. 77.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2017)0439.

(4)  http://www.europarl.europa.eu/pcwto/en/sessions/2017.html

(5)  https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/mc11_10dec17_e.htm

(6)  https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/gr17_e/gr17programme_e.htm

(7)  http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

(8)  http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2018/06/29/20180628-euco-conclusions-final/

(9)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/may/tradoc_156906.pdf

(10)  https://www.consilium.europa.eu/media/36165/final-eu-cn-joint-statement-consolidated-text-with-climate-change-clean-energy-annex.pdf

(11)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc_157331.pdf


28.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/119


P8_TA(2018)0478

Relazione 2018 sulla Serbia

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sulla relazione 2018 della Commissione sulla Serbia (2018/2146(INI))

(2020/C 363/18)

Il Parlamento europeo,

viste le conclusioni della Presidenza in occasione della riunione del Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003,

visti la dichiarazione di Sofia del vertice UE-Balcani occidentali del 17 maggio 2018 e il relativo «programma delle priorità di Sofia»,

vista la decisione 2008/213/CE del Consiglio (1), del 18 febbraio 2008, relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato europeo con la Serbia e che abroga la decisione 2006/56/CE,

visti il parere della Commissione del 12 ottobre 2011 sulla domanda di adesione della Serbia all'Unione europea (SEC(2011)1208), la decisione del Consiglio europeo del 2 marzo 2012 di concedere alla Serbia lo status di paese candidato e la decisione del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2013 di avviare i negoziati di adesione all'Unione europea con la Serbia,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica di Serbia, entrato in vigore il 1o settembre 2013,

visti la risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 22 luglio 2010 sulla conformità al diritto internazionale della dichiarazione unilaterale d'indipendenza del Kosovo e la risoluzione 64/298 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 9 settembre 2010, in cui si prende atto del contenuto del parere della CIG e si plaude alla disponibilità dell'Unione a favorire il dialogo tra Serbia e Kosovo,

visto il processo di Berlino avviato il 28 agosto 2014,

viste la dichiarazione e le raccomandazioni adottate in occasione dell'ottava riunione della commissione parlamentare di stabilizzazione e di associazione (SAPC) UE-Serbia del 13 e 14 giugno 2018,

vista la relazione finale dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE/ODIHR) sulla missione di osservazione elettorale limitata per le elezioni presidenziali anticipate in Serbia del 29 luglio 2016,

vista la relazione sulla missione di valutazione elettorale OSCE/ODIHR sulle elezioni presidenziali in Serbia del 2 aprile 2017,

vista la relazione 2018 della Commissione sulla Serbia del 17 aprile 2018 (SWD(2018)0152),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell'UE per i Balcani occidentali», del 6 febbraio 2018 (COM(2018)0065),

viste le conclusioni comuni del dialogo economico e finanziario tra l'UE, i Balcani occidentali e la Turchia del 23 maggio 2017 (9655/17),

vista la quarta riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Serbia tenutasi il 16 novembre 2017,

vista l'ottava riunione della conferenza di adesione con la Serbia a livello ministeriale, tenutasi il 25 giugno 2018,

visti la relazione del luglio 2015 del GRECO, l'organo anticorruzione del Consiglio d'Europa, sulla Serbia e la relazione sul quarto ciclo di valutazione di detto organismo del 20 ottobre 2017 sulla prevenzione della corruzione di deputati al Parlamento, giudici e procuratori,

viste la valutazione della Commissione, del 17 aprile 2018, sul programma di riforme economiche della Serbia 2018-2020 (SWD(2018)0132) e le conclusioni comuni del dialogo economico e finanziario tra l'UE e i Balcani occidentali, adottate dal Consiglio il 25 maggio 2018,

visto il parere sul progetto di emendamenti alle disposizioni costituzionali sulla magistratura, formulato dalla commissione di Venezia il 25 giugno 2018,

visto l'esito dell'indagine del 2017 sui rom emarginati nei Balcani occidentali, sostenuta dalla Commissione e condotta dalla Banca mondiale e dal programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo,

visto il documento di lavoro congiunto dei servizi dal titolo «Gender Equality and Women's Empowerment: trasformare la vita delle donne e delle ragazze attraverso le relazioni esterne dell'UE 2016-2020»,

vista la sua risoluzione del 14 giugno 2017 sulla relazione 2016 della Commissione sulla Serbia (2),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0331/2018),

A.

considerando che la Serbia, come ogni paese che aspiri a diventare membro dell'UE, deve essere giudicata in base ai suoi meriti nel soddisfare, attuare e rispettare la stessa serie di criteri, e che la qualità delle riforme necessarie e l'impegno con cui verranno perseguite determinano il calendario per l'adesione; che l'adesione è un processo fondato sul merito, e tale rimarrà, ed è inoltre totalmente dipendente dai progressi oggettivi realizzati da ciascun paese, compresa la Serbia;

B.

considerando che dall'avvio dei negoziati con la Serbia sono stati aperti 14 capitoli, due dei quali sono stati chiusi in via provvisoria;

C.

considerando che la Serbia si è impegnata in modo costante per la normalizzazione delle relazioni con il Kosovo, giungendo quindi alla stipula del primo accordo sui principi di normalizzazione delle relazioni del 19 aprile 2013 e agli accordi dell'agosto 2015; che la Serbia ha proseguito tale dialogo;

D.

considerando che la Serbia ha contribuito a rafforzare la cooperazione regionale e le relazioni di buon vicinato, nonché la pace e la stabilità, la riconciliazione e un clima propizio ad affrontare le questioni bilaterali in sospeso del passato;

E.

considerando che la Serbia continua a impegnarsi per creare un'economia di mercato funzionante e ad ottenere buoni risultati in termini di attuazione dell'ASA;

F.

considerando che lo Stato di diritto è un valore fondamentale e fondante dell'Unione ed è al centro sia del processo di allargamento che del processo di stabilizzazione e di associazione; che sono necessarie riforme per affrontare le importanti sfide che permangono in questo settore, in particolare per garantire un sistema giudiziario indipendente, imparziale, responsabile ed efficiente, per lottare contro la corruzione e la criminalità organizzata, nonché per la tutela dei diritti fondamentali;

G.

considerando che la Serbia ha ratificato tutte le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro, tra cui in particolare la Convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale del 1948 (n. 87), la Convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva del 1949 (n. 98), e la Convenzione sul lavoro forzato del 1930 (n. 29);

H.

considerando che la situazione relativa alla libertà di espressione e all'indipendenza dei media continua a destare grave preoccupazione e che è necessario affrontarla in via prioritaria in modo risoluto ed efficace;

I.

considerando che la Serbia beneficia dell'assistenza preadesione nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), con una dotazione totale indicativa di 1,5 miliardi di EUR per il periodo 2014-2020; che la dotazione indicativa rivista dell'IPA II per la Serbia per il periodo 2018-2020 è di 722 milioni di EUR e che alla Serbia è stata concessa una ricompensa per i risultati intermedi ottenuti;

1.

si compiace del continuo impegno della Serbia nel perseguire il cammino di integrazione nell'Unione europea; invita la Serbia, con il sostegno della Commissione, a promuovere attivamente questa decisione strategica presso il pubblico serbo e a potenziare ulteriormente e in tempi brevi informazioni trasparenti sull'Unione e la visibilità di quest'ultima e dei progetti e programmi da essa finanziati;

2.

sottolinea che la completa attuazione delle riforme e delle politiche è un indicatore fondamentale di un buon processo di integrazione; invita la Serbia a migliorare la pianificazione, il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione delle nuove norme e politiche; accoglie positivamente l'adozione di una terza revisione del programma nazionale per l'adozione dell'acquis comunitario e mette in guardia contro le conseguenze di un inadeguato recepimento di importanti normative dell'Unione sull'allineamento all'acquis; si compiace della valutazione della Commissione nella sua comunicazione dal titolo «Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell'UE per i Balcani occidentali» secondo cui, grazie a una forte volontà politica, alla realizzazione di riforme reali e costanti e a soluzioni definitive alle controversie con i paesi limitrofi, la Serbia potrebbe diventare membro dell'Unione europea; invita il Consiglio e la Commissione, sempre che i necessari progressi in particolare nel settore fondamentale dello Stato di diritto siano soddisfacenti, a sostenere l'apertura dei capitoli tecnicamente preparati e ad accelerare la procedura generale di negoziato per l'adesione;

3.

accoglie favorevolmente il riuscito completamento del processo di programmazione IPA 2018 e la firma dell'accordo di finanziamento per l'IPARD II; invita la Commissione, nel definire il nuovo strumento di assistenza preadesione (IPA III), a includere disposizioni adeguate per tenere conto dell'eventuale adesione della Serbia all'Unione;

4.

accoglie con favore i progressi compiuti dalla Serbia per lo sviluppo di un'economia di mercato funzionante che garantisca la crescita economica e preservi la stabilità macroeconomica e monetaria; rileva che la Serbia ha compiuto progressi positivi nell'affrontare alcune carenze strategiche che hanno rappresentato un problema in passato, in particolare attraverso il consolidamento di bilancio; sottolinea tuttavia che la disoccupazione, la fuga dei cervelli e l'inattività economica sono ancora elevate; invita la Serbia a elaborare un piano sostenibile per il futuro delle imprese statali; sottolinea l'importanza fondamentale delle piccole e medie imprese (PMI) per l'economia della Serbia e chiede un contesto imprenditoriale più trasparente e meno oneroso; appoggia l'adesione della Serbia all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC);

5.

esprime preoccupazione riguardo alla persistente disoccupazione e sottolinea l'importanza della formazione e dello sviluppo di competenze imprenditoriali tra i giovani; invita la Serbia a migliorare la posizione delle donne sul mercato del lavoro; invita la Serbia a rafforzare il dialogo tripartito; chiede una modifica della legge sui contributi per l'assicurazione sociale obbligatoria e della legge sull'assicurazione sanitaria, al fine di prevenire discriminazioni nei confronti dei piccoli produttori agricoli;

6.

prende atto delle elezioni presidenziali del 2 aprile 2017; accoglie con favore lo svolgimento generale delle elezioni e invita le autorità a garantire l'applicazione delle norme internazionali; invita le autorità a tenere conto delle raccomandazioni della missione di osservazione elettorale dell'OSCE/ODIHR e a ad applicarle, in particolare per assicurare un contesto equo durante il periodo di campagna elettorale, e ad avviare un dialogo con le missioni di osservazione elettorale nazionali indipendenti; invita le autorità a indagare in maniera adeguata sulle denunce relative ai casi di irregolarità, violenza e intimidazioni emersi durante precedenti processi elettorali; rileva con preoccupazione la mancanza di trasparenza nel finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali; sottolinea che il finanziamento dei partiti politici deve essere trasparente e in linea con le norme internazionali;

7.

invita la Serbia ad aumentare il proprio allineamento alla politica estera e di sicurezza dell'Unione, compresa la politica riguardo alla Russia, anche nell'ambito delle Nazioni Unite; accoglie con favore l'importante contributo e la partecipazione costante della Serbia a diverse missioni e operazioni di politica di sicurezza e difesa comune (PSDC) dell'Unione (EUTM Mali, EUTM Somalia, EU-NAVFOR-Atalanta, EUTM RCA), che hanno visto la partecipazione della Serbia a 4 delle 6 missioni od operazioni militari attualmente condotte dall'Unione; è tuttavia preoccupato per il proseguimento della cooperazione militare serba con la Russia e con la Bielorussia;

8.

elogia l'approccio costruttivo della Serbia in relazione alla gestione degli effetti della crisi migratoria e dei rifugiati, e il significativo sforzo compiuto dal paese per fornire accoglienza e aiuti umanitari, principalmente con il sostegno dell'UE; accoglie con favore l'adozione da parte della Serbia della nuova legge sull'asilo, della legge sugli stranieri e della legge sul controllo delle frontiere; esorta la Serbia ad allineare progressivamente la sua politica dei visti con quella dell'UE; osserva con preoccupazione che la politica non allineata in materia di visti della Serbia ha aperto possibilità di immigrazione clandestina e di contrabbando verso paesi dell'Unione e paesi terzi limitrofi; esorta la Serbia a mettere in atto un meccanismo di rimpatrio per i migranti irregolari in linea con l'acquis dell'Unione, e a migliorare ulteriormente la sua capacità di rispondere alle esigenze dei minori non accompagnati; invita la Serbia a trovare una soluzione praticabile per i rifugiati provenienti dai paesi vicini, anche per quanto riguarda il loro fabbisogno in termini di alloggio e l'accesso al lavoro e all'istruzione;

Stato di diritto

9.

esorta la Serbia a intensificare gli sforzi di riforma nel settore dello Stato di diritto e, in particolare, a garantire l'indipendenza e l'efficienza complessiva del sistema giudiziario; sottolinea che occorre in particolare concentrarsi sull'attuazione di riforme efficaci in tale settore; rileva che nonostante siano stati compiuti alcuni progressi per quanto riguarda la riduzione dell'arretrato di vecchi procedimenti esecutivi e l'attuazione di misure volte ad armonizzare la prassi giudiziaria, l'indipendenza giudiziaria in Serbia non è pienamente garantita e il margine di influenza politica sul potere giudiziario continua a destare preoccupazione; invita la Serbia a rafforzare la responsabilità, l'imparzialità, la professionalità e l'efficienza globale del sistema giudiziario nonché a istituire un sistema di patrocinio gratuito, garantendo un'ampia gamma di prestatori di detto patrocinio; chiede l'applicazione di tutte le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo;

10.

ribadisce l'importanza di intensificare la lotta alla corruzione ed esorta la Serbia a mostrare un chiaro impegno nell'affrontare tale questione; accoglie con favore l'attuazione della legge sull'organizzazione e la giurisdizione delle autorità governative nella lotta alla criminalità organizzata, al terrorismo e alla corruzione; plaude all'adozione delle modifiche apportate alla sezione relativa ai reati economici del codice penale serbo e incoraggia la Serbia a metterle pienamente in atto, comprese le modifiche sugli abusi di ufficio, al fine di evitare ogni abuso; chiede di proseguire l'applicazione della strategia nazionale e del piano d'azione anticorruzione; ribadisce l'invito alla Serbia ad adottare rapidamente una nuova normativa sulla sua agenzia anticorruzione al fine di migliorare la pianificazione, il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione delle nuove normative e politiche e di quelle esistenti; sottolinea quanto sia fondamentale che l'agenzia anticorruzione riceva, e conservi, le risorse finanziarie e umane necessarie allo svolgimento del suo mandato in maniera indipendente; sottolinea che i membri dell'agenzia anticorruzione devono essere eletti in base ai principi di trasparenza, di assenza di conflitti di interessi o di appartenenza politica; invita le autorità ad assumere personale per tutte le posizioni aperte presso l'agenzia; invita la Serbia a migliorare ulteriormente i suoi risultati in materia di indagini, rinvii a giudizio e condanne definitive nei casi di corruzione ad alto livello e a pubblicare a scadenze regolari statistiche sui risultati delle indagini concernenti tutti i casi di presunta corruzione dei funzionari pubblici;

11.

invita le autorità serbe ad attuare le raccomandazioni del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO); invita il parlamento serbo ad attuare in particolare le raccomandazioni in merito alla prevenzione della corruzione e ai conflitti di interessi, e ad adottare il codice di condotta;

12.

riconosce che nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata sono stati compiuti alcuni progressi e accoglie con favore il ruolo attivo della Serbia nella cooperazione di polizia e giudiziaria a livello internazionale e regionale; invita la Serbia a dar prova di ulteriore impegno e a fornire risultati tangibili in questa lotta, in particolare fornendo riscontri convincenti di indagini, azioni penali e condanne in casi di criminalità organizzata, compresi la tratta illegale e il traffico illecito di migranti dalla Serbia verso l'Unione e verso paesi terzi, gli omicidi connessi alla criminalità organizzata, la criminalità informatica, i flussi finanziari a sostegno delle attività terroristiche e il riciclaggio di denaro; invita la Serbia a proseguire con la piena attuazione del piano d'azione concordato con il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI); richiama l'attenzione sul numero crescente di aggressioni criminali e sollecita la loro risoluzione attraverso la piena collaborazione con le autorità giudiziarie;

Democrazia e dialogo sociale

13.

sottolinea che il parlamento serbo non esercita ancora un efficace controllo dell'esecutivo e che la trasparenza, l'inclusività e la qualità del processo legislativo devono essere ulteriormente migliorate; accoglie con favore il ricorso meno frequente a procedure d'urgenza per l'adozione della legislazione; sottolinea, tuttavia, che il ricorso a procedure d'urgenza è ancora diffuso e compromette il controllo parlamentare e pubblico; sottolinea che dovrebbero essere evitate le azioni che limitano la capacità del parlamento serbo di condurre un dibattito efficace sulla legislazione e di eseguirne il controllo; mette in evidenza l'importanza del lavoro dell'opposizione in una democrazia e sottolinea che i politici non dovrebbero essere oggetto di calunnie e diffamazione; esprime preoccupazione per il fatto che alcuni politici abusano del dibattito pubblico per alimentare la crescita del radicalismo; chiede ulteriori misure per garantire un dialogo trasversale e l'effettivo coinvolgimento della società civile; invita il parlamento serbo a riesaminare la pratica dell'ostruzionismo e se essa ostacola un dibattito democratico; plaude ai continui sforzi del parlamento serbo per migliorare la trasparenza attraverso dibattiti riguardanti le posizioni negoziali della Serbia sui capitoli di adesione all'Unione nonché tramite gli scambi con la squadra negoziale primaria e la convenzione nazionale sull'Unione europea; sottolinea che deve essere pienamente riconosciuto e sostenuto il ruolo degli organismi di regolamentazione indipendenti, tra cui il difensore civico serbo, l'agenzia anticorruzione, l'autorità nazionale di audit e il commissario per le informazioni di importanza pubblica e la protezione dei dati personali; chiede al parlamento serbo di impegnarsi nell'attuazione delle conclusioni e raccomandazioni indipendenti degli organismi di regolamentazione, in particolare quelle del difensore civico; ricorda che uno dei pilastri del modello sociale europeo è il dialogo sociale e che una consultazione regolare tra governo e parti sociali è fondamentale per prevenire le tensioni sociali e i conflitti; sottolinea che è essenziale che il dialogo sociale non si limiti allo scambio di informazioni e che le parti interessate dovrebbero essere consultate su importanti normative prima che queste siano soggette alla procedura parlamentare;

14.

accoglie con favore la presentazione del progetto di riforma costituzionale del sistema giudiziario del paese presentato per parere alla commissione di Venezia; sottolinea l'importanza di dare piena attuazione alle raccomandazioni della commissione di Venezia; incoraggia le autorità serbe a prendere parte a un dibattito pubblico ampio, inclusivo e significativo condotto in maniera costruttiva al fine di sensibilizzare in merito al processo di riforma costituzionale nel paese; chiede un'ampia consultazione pubblica prima della presentazione al parlamento serbo del progetto definitivo;

15.

plaude ai progressi compiuti dalla Serbia per la riforma della pubblica amministrazione, in particolare tramite l'adozione di diverse nuove leggi sugli stipendi nei servizi pubblici e sui rapporti di lavoro, sulle amministrazioni locali e sugli stipendi nelle provincie autonome e sull'accademia nazionale di formazione; sottolinea che l'influenza politica in relazione alle nomine per posizioni dirigenziali di alto livello continua a suscitare preoccupazione; invita la Serbia a modificare la legge sulla funzione pubblica per garantire la neutralità della pubblica amministrazione; rileva che il rafforzamento delle capacità amministrative a tutti i livelli è importante per l'efficace attuazione delle riforme fondamentali; accoglie con favore l'istituzione di un ministero per l'integrazione europea, comprendente le strutture dell'ex ufficio serbo per l'integrazione europea, che ha continuato a fornire un orientamento politico per l'integrazione europea;

Diritti umani

16.

sottolinea che è stato istituito il quadro legislativo e istituzionale per il rispetto dei diritti umani; sottolinea la necessità di un'attuazione efficace e coerente in tutto il paese; invita la Serbia ad adottare la nuova normativa sulla protezione dei dati personali e ad assicurare che essa sia pienamente in linea con le norme e le migliori pratiche dell'Unione; rileva che sono necessari ulteriori sforzi significativi per migliorare la situazione delle persone appartenenti a gruppi vulnerabili, ivi compresi i minori, le persone con disabilità, quelle affette da HIV/AIDS e le persone LGBTI; condanna la costante ricorrenza di reati generati dall'odio nei confronti di persone rom e LGBTI; invita la Serbia a proseguire attivamente le indagini sui reati generati dall'odio, nonché a istituire i relativi procedimenti penali ed emettere condanne; invita le autorità serbe a promuovere un clima di tolleranza e condanna tutte le forme di incitamento all'odio, approvazione pubblica o negazione di genocidi, crimini contro l'umanità e crimini di guerra;

17.

esorta la Serbia a rafforzare il ruolo e la capacità delle sue autorità per quanto riguarda la protezione dei gruppi vulnerabili, comprese le donne, i bambini e le persone con disabilità, e a garantire una migliore cooperazione tra le forze di polizia, i pubblici ministeri e i servizi sociali al riguardo; accoglie con favore la ratifica della convenzione di Istanbul da parte della Serbia e i recenti sviluppi per quanto concerne le misure per la protezione dei minori dalla violenza, tra cui l'annuncio da parte del governo della creazione di un difensore civico per i minori, e invita le autorità a monitorare gli effetti della legislazione e di altre misure; sottolinea che permangono carenze a livello di tutela dei diritti umani delle persone con disabilità ed esorta il governo ad adottare una strategia nazionale sulle persone con disabilità;

18.

invita caldamente le autorità serbe a intensificare gli sforzi volti a migliorare la situazione riguardante la libertà di espressione e dei mezzi d'informazione; accoglie positivamente l'istituzione del nuovo gruppo di lavoro dedicato allo sviluppo del progetto di strategia per i media; sottolinea che le minacce, le violenze e le intimidazioni nei confronti dei giornalisti e degli organi di stampa, comprese le intimidazioni e le vessazioni amministrative attraverso procedure giudiziarie, continuano a suscitare preoccupazione; invita i funzionari statali a essere coerenti nella condanna pubblica di qualsiasi forma di intimidazione dei giornalisti e ad astenersi dall'interferire nelle attività dei media e dei giornalisti, anche nel contesto delle elezioni; osserva, a tale proposito, che anche se diversi casi sono stati risolti e alcune accuse penali sono state presentate, le condanne sono ancora rare; accoglie con favore lo sforzo del gruppo di lavoro permanente istituito mediante l'accordo relativo alla cooperazione e ai provvedimenti intesi ad aumentare la sicurezza dei giornalisti e invita le autorità a dimostrare un pieno impegno a indagare e perseguire qualsiasi caso di attacco nei confronti dei giornalisti e degli organi di stampa; chiede la piena attuazione delle leggi sugli organi d'informazione e il rafforzamento dell'indipendenza dell'organismo di regolamentazione serbo per i media elettronici; accoglie con favore i rinnovati sforzi volti ad adottare una strategia per i media al fine di costruire un ambiente mediatico pluralistico e sottolinea, a tale proposito, l'importanza di una consultazione trasparente e inclusiva con le parti interessate; sottolinea la necessità di una completa trasparenza riguardo alla proprietà dei mezzi d'informazione e al loro finanziamento; chiede di adottare politiche a tutela dei mezzi di comunicazione e dei programmi nelle lingue delle minoranze nazionali che vivono in Serbia;

19.

invita le autorità serbe a rafforzare la cooperazione con le organizzazioni della società civile, tra cui le associazioni delle donne e i gruppi per la difesa dei diritti umani, il cui ruolo è fondamentale per una democrazia correttamente funzionante; condanna le campagne negative e le restrizioni nei confronti di determinate organizzazioni della società civile; chiede di adottare una strategia nazionale e il relativo piano d'azione per regolamentare l'ambiente in cui operano le organizzazioni della società civile; ritiene che siano necessari ulteriori sforzi per garantire una cooperazione sistematica tra il governo e la società civile e invita a prestare maggiore attenzione nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione in settori che interessano la società civile;

20.

prende atto del compimento di taluni progressi per quanto riguarda la demolizione illecita di proprietà privata e la privazione della libertà di circolazione nel quartiere di Savamala, a Belgrado, nell'aprile 2016; chiede di porre rimedio alle situazioni summenzionate e caldeggia una piena collaborazione con le autorità giudiziarie nell'ambito delle indagini al fine di assicurare i responsabili alla giustizia;

Rispetto e tutela delle minoranze

21.

accoglie con favore l'adozione di un piano d'azione per la realizzazione dei diritti delle minoranze nazionali e l'adozione di un decreto che istituisce un fondo per tali minoranze; invita il governo della Serbia ad attuare pienamente tutti i trattati internazionali in materia di diritti delle minoranze; sottolinea che i progressi nell'ambito della garanzia dei diritti delle minoranze nazionali non sono soddisfacenti e chiede la piena attuazione del piano d'azione, un coordinamento migliorato e l'inclusione delle parti interessate, compresi i paesi vicinanti, per quanto riguarda le esigenze in materia di trasporti e di comunicazione; osserva che il fondo per le minoranze nazionali è operativo e che il suo finanziamento è stato aumentato; accoglie con favore l'adozione di leggi fondamentali sul quadro dei diritti delle minoranze; invita nuovamente la Serbia a garantire un'attuazione coerente della normativa sulla tutela delle minoranze, anche in relazione all'istruzione e alla cultura, all'utilizzo delle lingue minoritarie, alla rappresentazione nella pubblica amministrazione e nella magistratura e all'accesso continuo ai mezzi d'informazione e ai servizi religiosi nelle lingue minoritarie; riconosce la partecipazione attiva delle minoranze nazionali ai cicli elettorali e chiede l'adozione di politiche che garantiscano la loro equa rappresentazione politica nell'Assemblea nazionale serba; chiede la piena attuazione del diritto alla registrazione tempestiva delle nascite; sottolinea che la promozione e la tutela dei diritti umani, inclusi i diritti delle minoranze nazionali, costituiscono un presupposto per l'adesione all'Unione;

22.

osserva che la diversità culturale della Vojvodina contribuisce all'identità della Serbia; evidenzia che l'autonomia della Vojvodina dovrebbe essere tutelata e che la legge sulle risorse di finanziamento della Vojvodina dovrebbe essere approvata senza ulteriori indugi, come sancito dalla Costituzione;

23.

plaude all'adozione della nuova strategia per l'inclusione sociale dei rom per il periodo 2016-2025, insieme a un piano d'azione che comprende l'istruzione, la sanità, l'alloggio e l'occupazione; accoglie con favore il riconoscimento dato dalla strategia al fatto che le donne rom affrontano una particolare discriminazione; esorta la Serbia a fissare obiettivi e indicatori chiari per monitorare l'attuazione della nuova strategia; esprime preoccupazione per il tasso elevato di abbandono scolastico delle ragazze rom; osserva che la maggior parte dei rom è vittima di esclusione sociale e subisce violazioni sistematiche dei propri diritti; chiede la piena applicazione della nuova strategia per l'inclusione sociale dei rom e del piano d'azione; sottolinea l'importanza di formulare politiche volte a combattere la discriminazione nei confronti dei rom e il pregiudizio contro gli zingari; chiede che sia resa possibile una partecipazione pubblica e politica significativa dei rom a tutti i livelli;

Cooperazione regionale e relazioni di buon vicinato

24.

accoglie con favore il fatto che la Serbia continui il suo impegno per sviluppare relazioni bilaterali costruttive con altri paesi dell'allargamento e con gli Stati membri dell'UE confinanti; accoglie positivamente il fatto che la Serbia ha mantenuto il suo impegno in una serie di iniziative di cooperazione regionale, quali il processo di cooperazione nell'Europa sudorientale, il Consiglio di cooperazione regionale, l'accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA), l'iniziativa adriatico-ionica, la strategia macroregionale dell'Unione europea per la regione danubiana (EUSDR), la strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR), il processo di Brdo-Brioni, l'iniziativa dei sei paesi dei Balcani occidentali e la relativa agenda di connettività, nonché il processo di Berlino; accoglie con favore i risultati finora conseguiti dall'iniziativa dei sei paesi dei Balcani occidentali e chiede l'ulteriore sviluppo della zona economica regionale; ribadisce il suo invito alla Serbia ad attuare le misure di riforma della connettività collegate all'agenda per la connettività; accoglie con favore gli sforzi della Serbia volti a dare priorità agli investimenti infrastrutturali e sottolinea l'importanza di una maggiore connettività nella regione; osserva che è necessario profondere maggiori sforzi nello sviluppo economico e sociale delle regioni frontaliere al fine di prevenirne lo spopolamento; sostiene la proposta di ridurre le tariffe di roaming nei Balcani occidentali; sottolinea che le controversie bilaterali irrisolte non dovrebbero incidere negativamente sul processo di adesione; sostiene vivamente l'impegno dei partner dei Balcani occidentali a continuare a rafforzare le relazioni di buon vicinato, la stabilità regionale e la cooperazione reciproca; ricorda che l'Unione è determinata a rafforzare e intensificare il proprio impegno a favore della trasformazione della regione;

25.

accoglie con favore l'adozione di una strategia nazionale per l'accertamento e il perseguimento dei crimini di guerra; prende atto dell'adozione di una strategia in materia di procedimenti penali per l'accertamento e il perseguimento dei crimini di guerra ed esorta la Serbia ad attuare tutte le attività previste; plaude alla nomina, nel maggio 2017, di un nuovo procuratore per i crimini di guerra; ribadisce il suo appello per l'attuazione di tale strategia, in particolare mediante la presentazione degli atti d'accusa, e per l'adozione di una strategia operativa in materia di procedimenti penali; invita la Serbia a indagare efficacemente su tutti i casi di crimini di guerra, in particolare quelli di alto profilo, e a cooperare con i partner regionali in tali casi; invita, a tale riguardo, la Commissione e gli Stati membri a compiere ulteriori sforzi per risolvere tali casi nell'ambito del processo negoziale UE-Serbia; esorta le autorità a continuare ad affrontare il problema delle persone scomparse durante le guerre degli anni Novanta; invita la Serbia a tornare a cooperare pienamente con l'attuale meccanismo per i tribunali penali internazionali; esorta le autorità serbe a continuare a lavorare sulla questione del destino delle persone scomparse, ivi compresa l'apertura degli archivi di Stato relativi al periodo bellico; esorta la Serbia a definire un sistema di risarcimento per le vittime e le loro famiglie; ribadisce il suo sostegno all'iniziativa volta a istituire la commissione regionale per l'accertamento dei fatti relativi ai crimini di guerra e ad altre gravi violazioni dei diritti umani nel territorio della ex Iugoslavia; sottolinea l'importanza del lavoro svolto dall'ufficio regionale per la cooperazione giovanile (RYCO) e dalle sue sedi locali allo scopo di promuovere la riconciliazione tra i giovani; chiede ulteriori modifiche alla legge sulla restituzione e sottolinea l'importanza di un trattamento non discriminatorio di coloro che chiedono la restituzione rispetto ad altri beneficiari, in particolare nell'ambito della registrazione della proprietà pubblica;

26.

deplora che alcune autorità serbe continuino a negare il genocidio di Srebrenica; ricorda loro che una piena collaborazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia e il suo successore, il meccanismo per i tribunali penali internazionali, comporta anche la piena accettazione ed esecuzione delle sue sentenze e decisioni; sottolinea che il riconoscimento del genocidio di Srebrenica costituisce un passo fondamentale nel cammino della Serbia verso l'adesione all'Unione europea;

27.

accoglie con favore il costante impegno della Serbia nel processo di normalizzazione con il Kosovo e il suo impegno nell'attuazione degli accordi raggiunti nell'ambito del dialogo facilitato dall'UE; accoglie positivamente il fatto che il Presidente della Serbia abbia avviato un dialogo interno sul Kosovo; ribadisce il suo invito a procedere alla piena attuazione, in buona fede e in modo tempestivo, di tutti gli accordi già raggiunti, compresi quelli in materia di energia, e incoraggia ambe le parti a portare avanti con determinazione il processo di normalizzazione; sottolinea l'importanza di creare un'associazione o comunità di comuni a maggioranza serba; sottolinea che occorre accelerare il lavoro su una nuova fase del dialogo, che dovrà essere definita nel quadro di un accordo giuridicamente vincolante, al fine di realizzare una completa normalizzazione delle relazioni tra la Serbia e il Kosovo; invita nuovamente il SEAE a procedere a una valutazione dei progressi compiuti dalle parti per ottemperare ai rispettivi obblighi; condanna inequivocabilmente l'assassinio del politico serbo del Kosovo Oliver Ivanović e sottolinea la necessità di un'autentica cooperazione tra gli investigatori kosovari e serbi e di un sostegno internazionale, affinché i responsabili siano assicurati alla giustizia;

28.

prende nota del dibattito in corso e delle dichiarazioni pubbliche su possibili adeguamenti del confine tra la Serbia e il Kosovo, compresi gli scambi di territori; evidenzia la natura multietnica sia del Kosovo sia della Serbia e sottolinea che l'obiettivo nella regione non dovrebbe essere quello di avere Stati etnicamente omogenei; sostiene il dialogo facilitato dall'Unione quale quadro per il raggiungimento di un accordo di normalizzazione esaustivo tra la Serbia e il Kosovo; ritiene che qualsiasi accordo possa essere accettabile solo se concordato da entrambe le parti, tenendo conto della stabilità globale nella regione e del diritto internazionale;

29.

esprime preoccupazione per le ripetute dichiarazioni dei politici di primo piano in cui si mette in discussione l'integrità territoriale della Bosnia-Erzegovina e condanna qualsiasi forma di retorica nazionalista volta a incoraggiarne la disintegrazione;

Energia e trasporti

30.

invita la Serbia ad attuare pienamente le misure di riforma della connettività nel settore dell'energia; incoraggia la Serbia a sviluppare la concorrenza nel mercato del gas e a ottemperare agli obblighi corrispondenti in merito alla separazione quali previsti dal terzo pacchetto energia; invita la Serbia a elaborare la sua politica energetica al fine di ridurre la dipendenza dalle importazioni di gas della Russia; plaude agli sforzi compiuti dal paese per la promozione degli investimenti nei settori dell'efficienza energetica e dell'energia rinnovabile; ricorda che la normativa sull'uso efficiente dell'energia non è pienamente in linea con le corrispondenti direttive dell'Unione; invita la Serbia a diversificare le proprie fonti energetiche verso altre fonti di energia rinnovabili;

31.

invita il governo serbo ad adottare le misure necessarie a preservare le zone protette, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di impianti idroelettrici in zone sensibili sul piano ambientale come il parco naturale di Stara Planina; chiede, in tale contesto, valutazioni approfondite dell'impatto ambientale sulla base delle norme dell'UE stabilite dalle direttive Uccelli e Habitat e dalla direttiva quadro sulle acque; incoraggia il governo serbo ad aumentare la trasparenza riguardo ai progetti in programma attraverso la partecipazione pubblica e la consultazione di tutte le parti interessate;

32.

accoglie con favore l'impegno congiunto per la costruzione dell'interconnettore del gas tra Serbia e Bulgaria, sottoscritto dai due paesi il 17 maggio 2018 in occasione del vertice dei dirigenti politici dei Balcani occidentali tenutosi a Sofia, e l'adozione del pacchetto IPA del 2018 che comprende il progetto infrastrutturale importante sotto il profilo strategico denominato «autostrada della pace Niš-Merdare-Pristina», che consentirà di migliorare i collegamenti di trasporto tra la Serbia centrale e il Kosovo e ha un significato simbolico per le relazioni nella regione;

33.

esprime la sua profonda preoccupazione per il livello allarmante dell'inquinamento atmosferico in Serbia, a causa del quale, secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità, nel 2016 circa 6 500 persone sono decedute per affezioni respiratorie; invita, a tale riguardo, le autorità serbe ad adottare le necessarie misure a breve termine per affrontare tale situazione e riformare efficacemente nel medio e lungo termine le politiche in materia di trasporti e mobilità nelle grandi città;

o

o o

34.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché al governo e al parlamento della Serbia.

(1)  GU L 80 del 19.3.2008, pag. 46.

(2)  GU C 331 del 18.9.2018, pag. 71.


28.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/127


P8_TA(2018)0479

Relazione 2018 sul Kosovo

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sulla relazione 2018 della Commissione sul Kosovo (2018/2149(INI))

(2020/C 363/19)

Il Parlamento europeo,

viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 concernenti la prospettiva di adesione dei paesi dei Balcani occidentali all'Unione europea,

visti la dichiarazione di Sofia del vertice UE-Balcani occidentali del 17 maggio 2018 e il programma delle priorità di Sofia ad essa allegato,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'UE e il Kosovo, in vigore dal 1o aprile 2016,

visto il programma di riforma europeo per il Kosovo, varato a Pristina l'11 novembre 2016,

visto l'accordo quadro con il Kosovo sulla partecipazione ai programmi dell'Unione, in vigore dal 1o agosto 2017,

vista la comunicazione della Commissione, del 6 febbraio 2018, dal titolo «Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell'UE per i Balcani occidentali» (COM(2018)0065),

visti la comunicazione della Commissione, del 17 aprile 2018, sulla politica di allargamento dell'UE (COM(2018)0450) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che l'accompagna, dal titolo «Kosovo 2018 Report» (relazione 2018 sul Kosovo, SWD(2018)0156),

visti il primo accordo sui principi che disciplinano la normalizzazione delle relazioni tra i governi della Serbia e del Kosovo del 19 aprile 2013 e altri accordi di Bruxelles nel quadro del dialogo facilitato dall'UE per la normalizzazione delle relazioni, compreso il protocollo della gestione integrata delle frontiere (IBM), il quadro giuridico sull'Associazione/Comunità dei comuni a maggioranza serba e gli accordi riguardanti il ponte di Mitrovica e l'energia,

vista l'integrazione nel sistema giudiziario kosovaro di magistrati, procuratori e personale amministrativo serbi del Kosovo, conformemente all'accordo giudiziale raggiunto nel febbraio 2015,

vista la decisione (PESC) 2018/856 del Consiglio, dell'8 giugno 2018, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (1), che ha altresì prorogato la missione fino al 14 giugno 2020,

viste la relazione annuale 2017 sulle missioni e le operazioni di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e la relazione 2017 di EULEX sui progressi compiuti nell'ambito del patto («Compact Progress Report»),

viste le relazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite sulle attività in corso della missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo (UNMIK), tra cui l'ultima relazione del 1o maggio 2018, e la relazione sulle operazioni della Forza per il Kosovo (KFOR) del 7 febbraio 2018,

viste la valutazione della Commissione, del 17 aprile 2018, sul programma di riforme economiche del Kosovo 2018-2020 (SWD(2018)0133) e le conclusioni comuni del dialogo economico e finanziario tra l'UE, i Balcani occidentali e la Turchia del 25 maggio 2018,

viste le relazioni finali della missione di osservazione elettorale dell'Unione europea (EUEOM) sulle elezioni legislative in Kosovo, dell'11 giugno 2017, e sulle elezioni dei sindaci e dei consigli comunali in Kosovo, del 22 ottobre 2017,

vista la quarta riunione del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione UE-Kosovo, svoltasi a Strasburgo il 17 e 18 gennaio 2018,

viste la proposta della Commissione, del 4 maggio 2016, per un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Kosovo) (COM(2016)0277) e la quarta relazione della Commissione, del 4 maggio 2016, sui progressi compiuti dal Kosovo nella realizzazione delle condizioni previste dalla tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti (COM(2016)0276),

vista la ratifica dell'accordo relativo alla demarcazione della frontiera tra il Kosovo e il Montenegro da parte dei parlamenti del Montenegro e del Kosovo,

visti la risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 22 luglio 2010 sulla conformità al diritto internazionale della dichiarazione unilaterale d'indipendenza del Kosovo e la risoluzione 64/298 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 9 settembre 2010, in cui si prende atto del contenuto del parere della CIG e si plaude alla disponibilità dell'UE a favorire il dialogo tra Serbia e Kosovo,

visto l'esito dell'indagine del 2017 sui rom emarginati nei Balcani occidentali, effettuata dalla Commissione europea, dalla Banca mondiale e dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo,

visto il documento di lavoro congiunto della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 21 settembre 2015, dal titolo «Gender Equality and Women's Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-2020» (Parità di genere ed emancipazione femminile: trasformare la vita delle donne e delle ragazze attraverso le relazioni esterne dell'UE 2016-2020) (SWD(2015)0182),

viste le sue precedenti risoluzioni sul Kosovo,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0332/2018),

A.

considerando la necessità di sforzi costanti e significativi, sostenuti da un dialogo costruttivo tra le forze politiche e con i paesi vicini, per prepararsi alle sfide dell'adesione all'UE;

B.

considerando che ogni paese candidato o potenziale candidato è giudicato individualmente in base ai propri meriti e che sono la velocità e la qualità delle riforme a determinare il calendario per l'adesione;

C.

considerando che 114 paesi, tra cui 23 dei 28 Stati membri dell'UE, hanno riconosciuto l'indipendenza del Kosovo;

D.

considerando che l'UE ha più volte dimostrato la sua disponibilità a coadiuvare lo sviluppo economico e politico del Kosovo attraverso una chiara prospettiva europea, mentre il Kosovo ha dato prova di ambizione nel suo cammino verso l'integrazione europea;

E.

considerando che, a causa della persistente polarizzazione tra i partiti politici, il Kosovo ha compiuto progressi limitati nella realizzazione delle riforme connesse all'UE, che sono essenziali per progredire ulteriormente nel processo di adesione all'Unione;

F.

considerando che la fiorente economia informale del Kosovo ostacola lo sviluppo di un'economia sostenibile per l'intero paese;

G.

considerando che le sezioni specializzate per il Kosovo e la procura specializzata all'Aia sono pienamente operative sotto il profilo giudiziario dal 5 luglio 2017;

H.

considerando che l'8 giugno 2018 il Consiglio ha deciso di riorientare e prorogare il mandato della missione dell'UE sullo Stato di diritto in Kosovo, ponendo fine alla parte giudiziaria esecutiva del mandato della missione; che il nuovo termine del mandato è stato fissato al 14 giugno 2020;

I.

considerando che il Kosovo resta l'unico paese dei Balcani occidentali i cui i cittadini necessitano di un visto per entrare nello spazio Schengen;

1.

accoglie con favore gli importanti atti legislativi adottati nel quadro del programma di riforma europeo e ne chiede la piena attuazione; ritiene che si debba creare un consenso trasversale tra i partiti per adottare riforme fondamentali connesse all'UE; attende con interesse l'adozione di un nuovo programma di riforma europeo nel 2019;

2.

sottolinea, tuttavia, la lentezza con cui vengono attuate riforme fondamentali, dovuta alla mancanza di un consenso trasversale tra i partiti e a una persistente polarizzazione politica; osserva che ciò ha inciso negativamente sulle possibilità dell'Assemblea e del governo di realizzare riforme durature e sostenibili; condanna il comportamento ostruzionistico di alcuni parlamentari; invita tutti i partiti politici a instaurare un dialogo politico inclusivo; sottolinea la necessità di migliorare l'effettivo controllo esercitato dall'Assemblea sull'esecutivo nonché la trasparenza e la qualità del processo legislativo, anche garantendo una partecipazione attiva e costruttiva e limitando il ricorso alle procedure d'urgenza nell'adozione delle leggi; incoraggia il consenso sulle riforme relative all'adesione all'UE;

3.

si compiace del fatto che il settore della pubblica amministrazione ha registrato alcuni progressi, ma sottolinea la necessità di ulteriori riforme; chiede, in particolare, la depoliticizzazione e ristrutturazione dell'amministrazione statale;

4.

accoglie con favore la ratifica, attesa da tempo, dell'accordo dell'agosto 2015 relativo alla demarcazione della frontiera con il Montenegro, avvenuta nel marzo 2018, che rappresenta un passo avanti nello spirito delle buone relazioni di vicinato; sottolinea l'importanza di tale passo verso la liberalizzazione dei visti;

5.

invita le autorità kosovare ad affrontare in modo globale le lacune elettorali precedentemente individuate, compresa la mancanza di trasparenza e di responsabilità nel finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali, nonché le presunte diffuse intimidazioni degli elettori, in particolare in molte comunità serbe del Kosovo, attuando tempestivamente, e con largo anticipo rispetto al prossimo turno elettorale, misure legislative e amministrative per dar seguito alle rimanenti raccomandazioni formulate dalle missioni di osservazione dell'UE e del Parlamento europeo e dalla commissione di Venezia, al fine di garantire la piena conformità alle norme internazionali; accoglie con favore i progressi compiuti nell'ambito dell'amministrazione elettorale sotto il profilo della parità di genere e invita il Kosovo a intensificare ulteriormente gli sforzi per aumentare la partecipazione politica delle donne e rafforzare il quadro giuridico generale;

6.

esprime preoccupazione per il sistema giudiziario sottofinanziato del Kosovo, la corruzione diffusa, gli elementi di appropriazione dello Stato, l'influenza politica indebita e il mancato rispetto del diritto a un processo equo e procedure giuste, anche nei casi di estradizione; sottolinea l'importanza dei processi di riforma nello Stato di diritto, con particolare attenzione all'indipendenza e all'efficienza, nonché la necessità di rafforzare ulteriormente la protezione dei testimoni;

7.

sottolinea che un sistema giudiziario rappresentativo e un'attuazione uniforme della legislazione del Kosovo sono presupposti essenziali per affrontare un esercizio della giustizia incoerente, lento e inefficiente; accoglie con favore l'integrazione nel sistema giudiziario kosovaro di magistrati, procuratori e personale amministrativo serbi del Kosovo, conformemente all'accordo giudiziale raggiunto nel 2015 tra Serbia e Kosovo; ritiene che il sistema giudiziario sia ancora vulnerabile a indebite influenze politiche e che siano necessari ulteriori sforzi per rafforzare la capacità e garantire la responsabilità disciplinare dei giudici e dei pubblici ministeri, anche attraverso un riesame funzionale approfondito del sistema giudiziario che coinvolga tutti i giudici, pubblici ministeri, alti funzionari di polizia e inquirenti; plaude all'istituzione, nel novembre 2017, della commissione governativa sul riconoscimento e la verifica dello status di vittime di violenze sessuali durante il conflitto in Kosovo;

8.

osserva che la corruzione e la criminalità organizzata, compresi il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani e la criminalità informatica, continuano a essere fonte di preoccupazione e richiedono sforzi concertati; accoglie con favore i primi progressi compiuti nel rafforzare i risultati conseguiti in materia di indagini e di perseguimento della corruzione ad alto livello e dei casi di criminalità organizzata; si aspetta un impegno decisivo e costante nell'ambito degli obblighi del processo di adesione all'UE; plaude ai continui sforzi profusi dal mediatore per rafforzare la sua capacità di riesame dei casi;

9.

chiede l'istituzione di un quadro giuridico migliorato e una maggiore efficienza e capacità della procura, al fine di consentire un approccio globale alle indagini e alle azioni penali, che dovrebbe essere concretizzato mediante il congelamento, la confisca e il recupero dei beni, nonché mediante condanne definitive nei casi di corruzione ad alto livello, criminalità organizzata e finanziaria, riciclaggio e finanziamento del terrorismo; chiede salvaguardie che garantiscano l'indipendenza dall'applicazione della legge e dell'azione penale, nonché misure preventive anti-corruzione in vari settori; ritiene che occorrano ulteriori misure per garantire una migliore cooperazione e un miglior coordinamento tra le istituzioni di contrasto e per massimizzare l'indipendenza e responsabilità della magistratura; invita il Kosovo a rispettare le procedure e le norme internazionali in materia di estradizione di cittadini stranieri ponendo in essere le misure necessarie per evitare casi come quello dei sei cittadini turchi deportati dal Kosovo in Turchia a fine marzo 2018; plaude, a questo proposito, alla decisione dell'Assemblea kosovara di istituire una commissione d'inchiesta per fare luce sul caso;

10.

chiede un'autentica e costruttiva cooperazione giudiziaria e di polizia tra le autorità del Kosovo e quelle serbe; ritiene che l'adesione del Kosovo a Interpol e una maggiore cooperazione con Europol migliorerebbero ulteriormente l'efficacia delle misure contro la criminalità transnazionale; incoraggia, al contempo, un'ulteriore cooperazione nella lotta al terrorismo;

11.

ritiene indispensabile attuare in modo tempestivo e completo le raccomandazioni del mediatore, del revisore generale dei conti, dell'agenzia anticorruzione e della commissione di regolamentazione degli appalti pubblici del Kosovo; sottolinea la necessità di porre rimedio alle carenze del sistema degli appalti pubblici e di migliorare la cooperazione interistituzionale e lo scambio di informazioni; raccomanda vivamente il rafforzamento delle capacità di monitoraggio, di valutazione e di audit, nonché l'adozione e l'attuazione di una strategia antifrode per protegge gli interessi finanziari del Kosovo e dell'UE;

12.

accoglie con favore la conferma da parte della Commissione, il 18 luglio 2018, del rispetto dei parametri di riferimento per la liberalizzazione dei visti; ritiene essenziale concedere al Kosovo la liberalizzazione dei visti senza indebito ritardo; è del parere che la liberalizzazione dei visti migliorerà la stabilità e avvicinerà il Kosovo all'UE, agevolando i viaggi e le attività imprenditoriali e contribuendo nel contempo a contrastare la tratta di esseri umani e la corruzione; chiede al Consiglio di adottare rapidamente il suo mandato per procedere all'adozione di un regime di esenzione dal visto;

13.

osserva che, al di là dei progressi realizzati per soddisfare i requisiti di liberalizzazione dei visti, occorre continuare a compiere sforzi sostenuti nella lotta contro la criminalità organizzata, il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani e la corruzione, nonché sforzi concreti per gestire i flussi migratori irregolari e ridurre il numero di domande di asilo infondate;

14.

prende atto con soddisfazione della netta riduzione del numero di richieste di asilo e di riammissioni di cittadini del Kosovo, nonché del numero di domande di accordi di riammissione; prende altresì atto con soddisfazione della nuova strategia di reintegrazione e ne chiede la piena attuazione;

15.

elogia l'impegno profuso dal Kosovo nel contrastare il flusso di combattenti stranieri in uscita, rappresentati quasi esclusivamente da jihadisti, e nell'affrontare le minacce terroristiche; chiede un'attiva cooperazione regionale per contrastare possibili attività terroristiche e i flussi finanziari destinati al finanziamento del terrorismo; esorta il Kosovo a combattere la radicalizzazione online e le influenze estremiste esterne; sottolinea l'importanza della prevenzione del terrorismo e di azioni giudiziarie nei confronti dei presunti combattenti, come pure della riabilitazione, dell'istruzione e del reinserimento sociale di detti combattenti e delle loro famiglie; sottolinea la necessità di prevenire la radicalizzazione dei detenuti, in particolare dei giovani vulnerabili, e di lavorare attivamente alla loro deradicalizzazione;

16.

condanna fermamente l'uccisione del politico serbo del Kosovo Oliver Ivanović; ritiene che il suo assassinio sia un grave attacco contro le voci costruttive e moderate della comunità serba del Kosovo; sottolinea l'urgente necessità di una reale cooperazione tra gli inquirenti serbi e kosovari e del sostegno internazionale, affinché gli autori e i mandanti di tale uccisione siano consegnati alla giustizia senza ulteriori indugi;

17.

deplora la riluttanza a trattare i casi di crimini di guerra e sottolinea l'importanza di un chiaro impegno politico per perseguirli; esorta le autorità del Kosovo a dimostrare il loro impegno fermo e costante ad adempiere ai loro obblighi internazionali per quanto riguarda le sezioni specializzate per il Kosovo e la procura specializzata all'Aia; esprime profonda preoccupazione per i tentativi da parte di membri dell'Assemblea del Kosovo di abrogare la legge sulle sezioni specializzate e sulla procura specializzata del Kosovo nel dicembre 2017; deplora profondamente il fatto che tali tentativi abbiano portato alla mancata adozione di raccomandazioni comuni a seguito del rinvio della quarta riunione del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione UE-Kosovo (CPSA) al 17 e 18 gennaio 2018; chiede un approccio costruttivo nei confronti del CPSA UE-Kosovo e il rafforzamento della cooperazione parlamentare al riguardo;

18.

esorta le autorità a rafforzare la cooperazione giudiziaria reciproca tra le procure del Kosovo e della Serbia e a sostenere la creazione di una commissione regionale (RECOM) per l'accertamento dei fatti relativi ai crimini di guerra e ad altre gravi violazioni dei diritti umani commesse nell'ex Jugoslavia tra il 1991 e il 2001;

19.

prende atto dell'importante ruolo svolto dall'EULEX nel rafforzamento dell'indipendenza del sistema giudiziario, doganale e di polizia; riconosce inoltre il ruolo preventivo e di riconciliazione della missione EULEX nel perseguire e giudicare i casi di crimini di guerra, corruzione e criminalità organizzata, e i suoi continui sforzi volti a identificare le persone scomparse e individuare le fosse comuni al fine di risolvere pienamente i casi; raccomanda una valutazione dei punti di forza e di debolezza della missione;

20.

ribadisce il suo invito all'EULEX affinché garantisca maggiore efficacia e rispetti le più alte norme di trasparenza mantenendo un approccio di tolleranza zero nei confronti di corruzione, cattiva amministrazione, illeciti, pressioni e interferenze politiche;

21.

sottolinea la necessità di informare tempestivamente l'Assemblea del Kosovo in merito alle attività dell'EULEX e alle eventuali modifiche del suo status giuridico;

22.

prende nota del nuovo mandato dell'EULEX e della sua scadenza; sottolinea tuttavia che il conseguimento di progressi concreti in Kosovo è più importate di un calendario prestabilito;

23.

chiede che l'applicazione del quadro sui diritti umani sia considerata una priorità assoluta e sia sostenuta da un coordinamento e un finanziamento adeguati e sufficienti, in particolare nei settori della parità di genere, della protezione dei minori e dei lavoratori, dell'esclusione sociale e della discriminazione nei confronti delle persone con disabilità e delle minoranze e comunità etniche e linguistiche, nonché delle persone LGBTI; sottolinea la necessità di rafforzare l'agenzia per l'uguaglianza di genere e il coordinatore nazionale per la protezione dalla violenza domestica nonché di incrementare la prevenzione e l'applicazione della giustizia in relazione ai reati connessi; ribadisce la necessità di adottare il progetto di legge sulla libertà di religione;

24.

esprime profonda preoccupazione per la disuguaglianza di genere e la violenza basata sul genere; esorta il Kosovo a garantire la piena e tempestiva attuazione della normativa in materia di uguaglianza di genere e antidiscriminazione; esprime viva preoccupazione per la mancanza di progressi nell'attuazione della strategia e del piano d'azione contro la violenza domestica e invita le autorità a intraprendere azioni più rigorose ed efficaci per combattere la violenza di genere, anche attraverso il rafforzamento dell'agenzia per l'uguaglianza di genere e del coordinatore nazionale per la protezione dalla violenza domestica; manifesta preoccupazione per la scarsa rappresentanza delle donne nelle posizioni decisionali; chiede alle autorità del Kosovo di affrontare in via prioritaria la questione dell'integrazione di genere, anche nel programma di riforma europeo e con la società civile, comprese le organizzazioni delle donne; incoraggia il Kosovo ad affrontare ulteriormente la questione della giustizia e del sostegno alle donne che hanno subito violenze sessuali durante la guerra; esorta il Kosovo ad attuare le disposizioni contenute nella Convenzione di Istanbul;

25.

invita l'Assemblea del Kosovo a tenere in considerazione, all'atto della stesura della legge sulla tutela dei minori, del documento di sintesi firmato congiuntamente dall'UE, dall'UNICEF, dalla coalizione delle ONG per la protezione dell'infanzia in Kosovo (KOMF) e da Save the Children;

26.

osserva con preoccupazione che il Kosovo ha compiuto progressi limitati nell'ambito dei diritti delle persone con disabilità; invita il Kosovo a garantire la non discriminazione e le pari opportunità per le persone con disabilità;

27.

invita le autorità del Kosovo ad affrontare in via prioritaria le questioni inerenti alle minoranze, compresi i loro diritti, culturali e linguistici, e le loro opportunità; deplora che minoranze quali i rom, gli ashkali e gli egiziani continuino a incontrare difficoltà nell'acquisizione di documenti personali, con conseguenti ripercussioni sulla possibilità di accedere alla cittadinanza, all'istruzione, alle cure sanitarie e all'assistenza sociale, e invita le autorità del Kosovo ad affrontare tali problemi; si compiace della volontà delle autorità di riconoscere i diritti delle persone di etnia storica bulgara nelle regioni di Gora e Zhupa; plaude all'adozione della nuova strategia e del piano d'azione 2017-2021 per l'inclusione delle comunità rom e ashkali nella società del Kosovo, e invita il Kosovo a svolgere un ruolo attivo nella cooperazione regionale nell'ambito del progetto di integrazione dei rom 2020, attuato dal Consiglio di cooperazione regionale;

28.

deplora la persistente discriminazione nei confronti delle persone LGBTI e l'aumento dei discorsi di odio online in concomitanza con il Gay Pride di Pristina;

29.

sottolinea la necessità di adottare il nuovo progetto di legge sulla libertà di associazione delle ONG; invita a prestare maggiore attenzione, in sede di stesura e attuazione della normativa nei settori che interessano lo spazio della società civile, al fine di garantire che la normativa non imponga un onere sproporzionato alle organizzazioni della società civile (OSC) e non abbia un impatto discriminatorio sulle stesse, né diminuisca lo spazio a disposizione della società civile; sottolinea la necessità di mettere a disposizione delle OSC finanziamenti pubblici;

30.

insiste sull'esigenza di garantire la libertà editoriale, la sostenibilità finanziaria e l'indipendenza dell'emittente pubblica kosovara e di assicurare la trasparenza riguardo alla proprietà dei mezzi d'informazione privati, conformemente alle raccomandazioni contenute nella relazione annuale della Commissione; esorta ad attuare tutte le leggi pertinenti in materia; invita a migliorare la trasmissione multilingue e la qualità delle informazioni offerte a tutte le comunità del Kosovo; esprime preoccupazione per l'aumento del numero di minacce e attacchi nei confronti di giornalisti e sollecita le autorità del Kosovo a indagare e a perseguire prontamente i responsabili; accoglie con favore l'approvazione del progetto di legge sulla protezione degli informatori da parte del governo del Kosovo;

31.

chiede un impegno costante volto a normalizzare in modo esaustivo le relazioni tra la Serbia e il Kosovo; ritiene che una piena normalizzazione delle relazioni con la Serbia, nel quadro di un accordo giuridicamente vincolante e delle relative disposizioni di attuazione, non sarà possibile senza una completa applicazione degli accordi esistenti da entrambe le parti, e che si tratta di un elemento fondamentale del cammino di entrambi i paesi verso l'integrazione europea;

32.

prende nota del dibattito in corso e delle dichiarazioni pubbliche su possibili adeguamenti del confine tra la Serbia e il Kosovo, compresi gli scambi di territori; evidenzia la natura multietnica sia del Kosovo sia della Serbia e sottolinea che l'obiettivo nella regione non dovrebbe essere quello di avere Stati etnicamente omogenei; sostiene il dialogo facilitato dall'UE quale quadro per il raggiungimento di un accordo di normalizzazione esaustivo tra la Serbia e il Kosovo; ritiene che qualsiasi accordo possa essere accettabile solo se concordato da entrambe le parti, tenendo conto della stabilità globale nella regione e del diritto internazionale;

33.

osserva che cinque Stati membri dell'UE non hanno ancora riconosciuto il Kosovo e li invita a farlo; sottolinea che questo riconoscimento contribuirebbe a facilitare la normalizzazione delle relazioni tra il Kosovo e la Serbia;

34.

è del parere che il dialogo tra Belgrado e Pristina debba essere condotto in modo aperto e trasparente e che i responsabili debbano consultare periodicamente l'Assemblea del Kosovo sui suoi sviluppi;

35.

deplora il fatto che molti accordi firmati finora non siano stati attuati o abbiano subito ritardi, ad esempio quelli in materia di energia o sull'associazione dei comuni a maggioranza serba; esorta entrambe le parti ad attuare tutti gli accordi pienamente e in buona fede; invita nuovamente il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a procedere a una valutazione dei progressi compiuti dalle parti nell'adempimento dei rispettivi obblighi, in modo da affrontare tutte le sfide che si pongono all'attuazione; esorta i governi della Serbia e del Kosovo a evitare qualsiasi atto che possa minare la fiducia tra le parti e costituire un rischio per la prosecuzione costruttiva del dialogo;

36.

esprime profonda preoccupazione per il crescente numero di incidenti interetnici; condanna con fermezza tutti gli atti di intimidazione e di violenza; si attende che le autorità del Kosovo prendano immediatamente le distanze da tali atti e chiede che i responsabili siano identificati e consegnati alla giustizia; invita le autorità nazionali e locali a compiere ulteriori sforzi per attuare le leggi adottate al fine di sviluppare ulteriormente una società multietnica; deplora l'affermarsi della retorica nazionalista ed estremista nella regione e chiede che la Commissione sostenga ulteriormente la riconciliazione attraverso progetti culturali;

37.

chiede nuovamente l'apertura immediata e senza restrizioni del ponte di Mitrovica, il che costituirebbe un importante passo verso la riunificazione della città; chiede la piena attuazione dell'accordo sulla libera circolazione; invita le autorità serbe e kosovare a promuovere i contatti interpersonali tra le comunità locali al fine di rafforzare il dialogo, anche a livello non governativo; accoglie con favore, al riguardo, il programma di cooperazione reciproca Peja/Sabac e invita la Commissione a sostenere iniziative analoghe; accoglie con favore lo sviluppo di progetti infrastrutturali che consentano maggiori contatti, come l'autostrada Nis-Merdare-Pristina;

38.

accoglie con favore gli sforzi profusi dal Kosovo per mantenere relazioni di buon vicinato costruttive in tutta la regione e per allinearsi in modo proattivo alla politica estera e di sicurezza comune dell'UE (PESC) e chiede ulteriori progressi in tale settore; ritiene che l'adesione del Kosovo agli organi internazionali conferirebbe diritti e obblighi che implicano l'applicazione di norme e standard internazionali; incoraggia un approccio positivo per quanto riguarda la partecipazione del Kosovo alle organizzazioni internazionali;

39.

sottolinea l'urgente necessità di adottare e attuare misure che garantiscano procedure di privatizzazione trasparenti e competitive e di indagare sulle presunte irregolarità; è preoccupato per il fatto che le rimesse dei migranti rappresentano un motore importante per la domanda interna; esprime preoccupazione per la discriminazione nei confronti delle donne sul mercato del lavoro, specialmente durante il processo di assunzione;

40.

esprime preoccupazione per le pessime procedure di registrazione medica e per la qualità dei medicinali, nonché per la corruzione presente nel settore sanitario in generale; esorta il ministero della Sanità kosovaro ad accelerare le indagini su tali reati e ad affrontare quanto prima i problemi inerenti alla registrazione e alla qualità; chiede una riforma globale del settore sanitario che includa l'attuazione di un'assicurazione sanitaria universale, al fine di garantire l'accesso universale all'assistenza sanitaria; sottolinea la necessità di garantire un adeguato finanziamento del sistema sanitario pubblico;

41.

invita la Commissione a elaborare una strategia regionale volta a contrastare la persistente disoccupazione giovanile e la fuga di cervelli affrontando il divario tra le competenze offerte dal sistema d'istruzione e quelle richieste dal mercato del lavoro, migliorando la qualità dell'insegnamento e garantendo un adeguato finanziamento delle misure attive del mercato del lavoro e dei programmi di formazione professionale, nonché strutture adeguate per l'infanzia e l'istruzione prescolare; deplora la mancanza di progressi nel miglioramento della qualità dell'istruzione; invita gli attori interessati a coinvolgere persone appartenenti a gruppi minoritari nella definizione e attuazione delle misure a favore dell'occupazione;

42.

esorta il Kosovo a sfruttare appieno il potenziale offerto dai programmi dell'UE; accoglie con favore la firma dell'accordo sulla partecipazione del Kosovo ai programmi Erasmus + ed Europa creativa; invita le autorità del Kosovo e la Commissione a sostenere ulteriormente le PMI, al fine di sviluppare un'economia sostenibile nel paese; sostiene la proposta di ridurre le tariffe di roaming nei Balcani occidentali;

43.

richiama l'attenzione sulla pessima qualità dell'aria a Pristina e in altre città fortemente inquinate; chiede sistemi efficaci di monitoraggio della qualità dell'aria e dell'acqua, il miglioramento delle infrastrutture di trattamento delle acque e dati affidabili e disponibili in tempo reale sull'inquinamento; esprime preoccupazione riguardo alla cattiva gestione dei rifiuti, le discariche insostenibili e le diffuse pratiche di abbandono illegale di rifiuti; esorta le autorità del Kosovo ad adottare obiettivi per la raccolta differenziata e il riciclaggio, a migliorare gli impianti locali di raccolta e riciclaggio e a chiedere conto a chi inquina; invita le Nazioni Unite a fornire rapidamente il sostegno necessario alle vittime di intossicazione da piombo in alcuni campi profughi allestiti in Kosovo, anche attraverso il fondo fiduciario preannunciato;

44.

rileva che la maggior parte delle raccomandazioni relative alla politica energetica contenute nella relazione dello scorso anno non è stata attuata; sottolinea la necessità di abbandonare il ricorso alla lignite utilizzata per la produzione non sostenibile di energia ed evidenzia l'urgenza di smantellare la centrale elettrica Kosovo A e di garantire ulteriori capacità di importazione e di produzione sostenibili; rileva i progressi parziali compiuti sul fronte del terzo pacchetto energia e sottolinea la necessità di assicurare l'indipendenza del regolatore dell'energia del Kosovo; invita a potenziare gli sforzi in materia di efficienza e risparmio energetici, in particolare nel settore edilizio; osserva che, sebbene il progetto di legge sull'efficienza energetica sia stato approvato in prima lettura, l'efficienza energetica è ostacolata dalla mancanza di progressi nell'attuazione dell'accordo sull'energia tra Kosovo e Serbia; invita le autorità a istituire il fondo per l'efficienza energetica;

45.

sottolinea che le centrali idroelettriche previste dovrebbero soddisfare le norme ambientali dell'UE; accoglie con favore, a tale proposito, la decisione del ministro dell'Ambiente di valutare e sospendere le autorizzazioni rilasciate per i progetti idroelettrici;

46.

deplora la mancanza di progressi nello sfruttamento del potenziale delle energie rinnovabili; chiede alle autorità di adottare il piano d'azione per la strategia energetica 2017-2026, per raggiungere l'obiettivo obbligatorio del 25 % di fonti energetiche rinnovabili entro il 2020; esorta la Commissione a intensificare l'assistenza a tale riguardo;

47.

esorta le autorità del Kosovo ad adottare politiche credibili e sostenibili in materia di trasporto pubblico e di mobilità per far fronte alle carenze infrastrutturali di lunga data;

48.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna nonché al governo e all'Assemblea del Kosovo.

(1)  GU L 146 dell'11.6.2018, pag. 5.


28.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/135


P8_TA(2018)0480

Relazione 2018 sull'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sulla relazione 2018 della Commissione concernente l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (2018/2145(INI))

(2020/C 363/20)

Il Parlamento europeo,

vista la decisione del Consiglio europeo del 16 dicembre 2005 di concedere al paese lo status di candidato all'adesione all'Unione europea,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra,

visto l'accordo definitivo sulla composizione delle controversie descritte nelle risoluzioni 817 (1993) e 845 (1993) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la risoluzione dell'accordo interinale del 1995 e l'istituzione di un partenariato strategico tra la Grecia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, noto anche come accordo di Prespa, del 17 giugno 2018,

visto l'accordo quadro stipulato a Ohrid e firmato a Skopje il 13 agosto 2001 (accordo quadro di Ohrid),

viste le priorità di riforma urgenti della Commissione, del giugno 2015, per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia,

visti l'accordo politico (il cosiddetto «accordo di Pržino») raggiunto a Skopje il 2 giugno e il 15 luglio 2015 tra i quattro partiti politici principali, e l'accordo quadrilaterale sulla sua attuazione del 20 luglio e del 31 agosto 2016,

viste le raccomandazioni del 14 settembre 2017 del gruppo di esperti ad alto livello sulle questioni sistematiche concernenti lo Stato di diritto,

visto il processo di Berlino avviato il 28 agosto 2014,

viste le relazioni finali dell'OSCE/ODIHR sulle elezioni parlamentari anticipate dell'11 dicembre 2016, alla cui osservazione ha partecipato anche il Parlamento europeo, nonché sulle elezioni municipali del 15 e del 29 ottobre 2017,

visti la dichiarazione del vertice UE-Balcani occidentali del 17 maggio 2018 e il relativo programma delle priorità di Sofia,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno 2018 recanti approvazione delle conclusioni sull'allargamento e del processo di stabilizzazione e di associazione adottato dal Consiglio il 26 giugno 2018,

vista la decisione adottata dai capi di Stato e di governo in occasione della riunione della NATO dell'11 e del 12 luglio 2018, con la quale il paese è stato invitato ad avviare negoziati di adesione all'alleanza,

vista la 14a riunione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione tra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e l'Unione europea, del 13 luglio 2018,

vista la comunicazione della Commissione del 6 febbraio 2018, dal titolo «Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell'UE per i Balcani occidentali» (COM(2018)0065),

vista la comunicazione della Commissione del 17 aprile 2018, dal titolo «Comunicazione 2018 sulla politica di allargamento dell'UE» (COM(2018)0450), corredata del documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo «The former Yugoslav Republic of Macedonia 2018 Report» (Relazione 2018 concernente l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia) (SWD(2018)0154), nella quale si raccomanda di avviare negoziati di adesione alla luce dei progressi compiuti e in considerazione dell'impegno sostenuto a favore delle riforme,

visti il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla valutazione del programma di riforme economiche dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (SWD(2018)0134) e le conclusioni comuni del dialogo economico e finanziario tra l'UE, i Balcani occidentali e la Turchia, del 25 maggio 2018,

viste le raccomandazioni adottate in occasione della 14a riunione della commissione parlamentare mista (CPM) UE-ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tenutasi a Strasburgo il 7 e l'8 febbraio 2018,

visto il processo di «dialogo Jean Monnet» con la dirigenza parlamentare e i partiti politici dell'Assemblea (Sobranie) avviato a Ohrid il 17 e il 18 maggio 2018,

viste le sue precedenti risoluzioni sul paese,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0341/2018),

A.

considerando che, mediante l'attuazione di riforme democratiche solide e inclusive e il miglioramento attivo delle relazioni di vicinato, il nuovo governo sta dimostrando un impegno costante a favore del futuro europeo ed euro-atlantico del paese; che gli sforzi in materia di riforme dovrebbero essere affiancati da un sostegno continuo dell'UE all'attuazione delle priorità di riforma urgenti e dall'ottenimento di risultati misurabili; che le prospettive di adesione all'Unione europea costituiscono un notevole incentivo alle riforme nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, in particolare per quanto riguarda lo Stato di diritto, l'indipendenza della magistratura e la lotta alla corruzione; che l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è considerata il paese candidato che ha conseguito i maggiori progressi nell'allineamento della legislazione con l'acquis dell'Unione;

B.

considerando che l'accordo di Prespa del 17 giugno 2018 sulla composizione delle controversie e l'istituzione di un partenariato strategico tra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Grecia rappresenta un segnale positivo quanto mai necessario di stabilità e riconciliazione per l'intera regione dei Balcani occidentali, migliora lo spirito di relazioni di buon vicinato e di cooperazione regionale e apre la strada all'integrazione europea del paese;

C.

considerando che sono state concordate 11 misure di rafforzamento della fiducia tra la Grecia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, principalmente negli ambiti degli affari politici e dell'UE, dell'istruzione e della cultura, del commercio e della cooperazione economica, della connettività, della giustizia e degli affari interni e della cooperazione sanitaria; che le misure di rafforzamento della fiducia hanno già prodotto risultati tangibili;

D.

considerando che i partiti politici e le istituzioni statali hanno tutti il dovere di contribuire a un clima politico più inclusivo e aperto che consenta di compiere ulteriori progressi nel processo di adesione all'UE;

E.

considerando che il paese deve rafforzare ulteriormente, tra le altre cose, la capacità legislativa e di controllo parlamentare, il potere giudiziario, il rispetto dello Stato di diritto, la libertà dei media e la lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione; che occorrono sforzi sostenuti in materia di riforme nei settori dell'amministrazione pubblica, dell'economia e dell'occupazione, e che è altresì necessaria una revisione globale dell'attuazione dell'accordo quadro di Ohrid;

F.

considerando che l'adesione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia alla NATO contribuirà alla pace e alla stabilità dell'intera regione;

G.

considerando che il 28 giugno 2018 il Consiglio europeo ha approvato le conclusioni del Consiglio del 26 giugno 2018, definendo il percorso da seguire per avviare i negoziati di adesione a giugno 2019;

H.

considerando che il 18 luglio 2018 la Commissione ha siglato un accordo sullo status con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia che consente alle squadre dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) di svolgere operazioni congiunte con il paese e sul suo territorio a fini di gestione della migrazione e delle frontiere, e che tale accordo costituisce un elemento centrale della strategia della Commissione per i Balcani occidentali;

I.

considerando che l'inquinamento atmosferico rappresenta un serio problema nelle città dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e che, secondo un recente studio condotto dall'Istituto meteorologico finlandese e dall'Istituto per la salute pubblica dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Skopje e Tetovo presentano la più alta concentrazione di particolato nell'aria (PM2,5) tra tutte le città europee;

J.

considerando che la regione dei Balcani riveste un'importanza strategica;

K.

considerando che ogni paese candidato è giudicato individualmente in base ai propri meriti e che sono la velocità e la qualità delle riforme a determinare il calendario per l'adesione e l'andamento dei negoziati;

L.

considerando che, a seguito di un procedimento giudiziario approfondito e trasparente, la magistratura dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha dichiarato Nikola Gruevski colpevole di abuso di potere, condannandolo a due anni di detenzione; che diversi tribunali hanno confermato tale sentenza e che la decisione è entrata in vigore una volta espediti tutti i mezzi di ricorso; che Nikola Gruevski è stato ulteriormente imputato in quattro procedimenti penali in corso ed è coinvolto in altre cinque indagini penali;

Riforme generali e relazioni di buon vicinato

1.

plaude al forte impegno politico del governo di attuare appieno l'accordo di Pržino e le priorità di riforma urgenti, che si traduce in maggiori sforzi a favore delle riforme inerenti all'UE, sulla base della cooperazione interpartitica e interetnica e di consultazioni con la società civile, e sottolinea l'importanza di portare avanti tali sforzi per il futuro europeo del paese; incoraggia il nuovo governo a mantenere lo slancio positivo, a provvedere al compimento di progressi e ad accelerare e attuare pienamente le riforme inerenti all'UE in maniera trasparente ed inclusiva; invita a sostenere l'adesione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia alle organizzazioni euro-atlantiche al fine di rafforzare la sicurezza nella regione;

2.

elogia vivamente la diplomazia positiva e gli sforzi attivi in materia di rafforzamento della fiducia che hanno portato al compromesso, alla risoluzione di questioni bilaterali rimaste in sospeso nonché alla promozione di relazioni di buon vicinato; sottolinea che le questioni bilaterali non dovrebbero ostacolare il processo di adesione; accoglie con grande soddisfazione l'entrata in vigore del trattato di amicizia con la Bulgaria il 14 febbraio 2018, che dovrebbe garantire relazioni di buon vicinato durature e concilianti tra i due paesi;

3.

accoglie con favore l'accordo di Prespa del 17 giugno 2018 tra la Grecia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e loda entrambe le parti per i loro significativi sforzi volti a raggiungere una soluzione reciprocamente soddisfacente alla questione della denominazione; si compiace della ratifica dell'accordo da parte del parlamento dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia il 20 giugno e il 5 luglio 2018; ritiene che sia nell'interesse dei cittadini del paese che tutti gli attori politici e la società civile agiscano in maniera costruttiva e si assumano le proprie responsabilità storiche; esorta le parti a dare priorità agli interessi del loro paese anziché agli interessi politici dei partiti, a informare debitamente i rispettivi cittadini circa il contenuto dell'accordo e ciò che questo comporta, nonché a ultimare diligentemente tutte le procedure interne per la ratifica e l'attuazione di questo accordo di strategica importanza, ponendo fine a un limbo geopolitico che si protrae da tempo e definendo un buon esempio per la pace e la stabilità nella regione; sottolinea l'importanza del referendum del 30 settembre 2018 riguardante l'integrazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nell'UE e nella NATO;

4.

prende atto del risultato del referendum del 30 settembre 2018; pone in evidenza la necessità di sostenere ulteriormente il futuro euro-atlantico del paese e di attuare l'accordo di Prespa del 17 giugno 2018; incoraggia il governo di Skopje ad adottare tutte le misure possibili e necessarie al fine di rispettare quanto previsto dall'accordo di Prespa, che apre la via ai negoziati di adesione all'UE e alla NATO;

5.

accoglie con favore la votazione tenutasi il 19 ottobre 2018 in seno alla Sobranie per dare avvio al processo di modifica costituzionale volto ad attuare le disposizioni contenute nell'accordo di Prespa; invita tutti i partiti politici a continuare a collaborare in uno spirito di responsabilità condivisa nella prossima fase del processo di modifica; ribadisce il suo pieno sostegno al futuro europeo ed euro-atlantico del paese ed esorta il governo e il parlamento a continuare a lavorare alle riforme che apriranno la strada all'adesione all'UE; incoraggia il procuratore speciale e i tribunali a condurre le loro indagini indipendenti su tutti i casi pendenti concernenti atti illeciti di natura politica e penale e ad assicurare i responsabili alla giustizia;

6.

si compiace degli sforzi democratici profusi dal paese per stimolare la cooperazione bilaterale e regionale con l'Albania e instaurare nuove relazioni di qualità nei settori del commercio, dell'applicazione della legge, della lotta contro le frodi e della prevenzione del terrorismo;

7.

rammenta che il paese ha già conseguito un livello avanzato di allineamento con l'acquis; si rammarica tuttavia che una parte di tale legislazione non sia stata ancora attuata; prende atto dei progressi compiuti in termini di allineamento con le dichiarazioni dell'UE e le decisioni del Consiglio in materia di politica estera e di sicurezza comune e sottolinea l'importanza di conseguire progressivamente il pieno allineamento, che rappresenta una condizione essenziale per il futuro euro-atlantico del paese;

8.

riconosce i progressi compiuti nel settore pubblico con l'adozione della strategia di riforma della pubblica amministrazione e del programma di riforma della gestione finanziaria; invita il governo a garantire la piena attuazione di tali riforme; incoraggia il paese a rafforzare ulteriormente la professionalità, migliorando la trasparenza e l'equa rappresentanza e garantendo il pieno rispetto del principio del merito per quanto riguarda l'assunzione a posizioni di servizio pubblico;

9.

condanna con la massima fermezza l'attacco del 27 aprile 2017 ai danni del parlamento nazionale, che costituisce un attacco alla democrazia e durante il quale diversi deputati e giornalisti sono rimasti gravemente feriti, e chiede che gli ideatori e gli esecutori dell'attacco siano assicurati alla giustizia; si compiace delle indagini e delle azioni giudiziarie in corso in merito al caso; sottolinea che la determinazione delle responsabilità per tali atti di violenza dovrebbe continuare a essere condotta in conformità della legge e in maniera trasparente, indipendente e proporzionata; condanna inoltre qualsiasi forma di ostruzione e di abuso delle procedure del parlamento o dei poteri presidenziali che violi la Costituzione;

10.

approva pienamente la raccomandazione della Commissione e la risultante decisione del Consiglio di fissare a giugno 2019 la data per l'avvio dei negoziati di adesione in riconoscimento degli incoraggianti sforzi compiuti sul versante delle riforme; ritiene che un rapido avvio del processo di analisi e dei negoziati di adesione consentirà di mantenere e intensificare lo slancio di riforma; è dell'opinione che l'avvio dei negoziati fornirebbe ulteriori incentivi a favore della democratizzazione e rafforzerebbe il controllo e la rendicontabilità;

11.

si compiace che l'11 luglio 2018 la NATO abbia formalmente invitato il paese a intraprendere negoziati di adesione per accedere all'organizzazione;

12.

ritiene che l'adesione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia alla NATO potrebbe contribuire al conseguimento di una maggiore sicurezza e stabilità politica nell'Europa sudorientale; invita tutti gli Stati membri dell'UE che sono anche membri della NATO a sostenere attivamente l'adesione del paese a tale organizzazione;

13.

accoglie con favore l'imminente passaggio del paese alla seconda fase dell'accordo di stabilizzazione e associazione e della sua inclusione nell'iniziativa adriatico-ionica, e invita il Consiglio a includere il paese nella strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica;

Democratizzazione

14.

plaude alle azioni iniziali intraprese per ristabilire un sistema di pesi e contrappesi e rafforzare l'inclusione mediante misure volte a migliorare l'ambiente in cui operano le istituzioni di vigilanza indipendenti, i media e le organizzazioni della società civile; si compiace del dialogo costruttivo tra il governo e le organizzazioni della società civile e del ruolo che queste ultime hanno svolto nel garantire un miglior sistema di pesi e contrappesi; sottolinea che i fondamentali cambiamenti in atto dovrebbero essere realizzati in un clima politico inclusivo e aperto;

15.

si congratula per gli sforzi profusi dal governo al fine di prevenire eventuali involuzioni ed eliminare i restanti elementi di presa in ostaggio dello Stato, ed esorta a intensificare tali sforzi; ricorda che il paese era tra i capifila nel processo di adesione degli anni Duemila;

16.

si compiace delle migliorie apportate alla legislazione in materia elettorale, ma sottolinea la necessità di procedere tempestivamente a una revisione del codice elettorale applicando compiutamente le restanti raccomandazioni dell'OSCE/ODIHR, della Commissione di Venezia e del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) concernenti il finanziamento delle campagne elettorali e i partiti politici; evidenzia che sono necessari ulteriori sforzi per prevenire qualsiasi forma di intimidazione dei votanti e per condurre indagini al riguardo; esorta i partiti politici a democratizzare i loro processi decisionali interni;

17.

esorta le autorità a ultimare il censimento interrotto, che fornirebbe statistiche accurate sui dati riguardanti la popolazione, così da fungere da base per i programmi di sviluppo del governo e per un'adeguata pianificazione del bilancio, oltre che per l'organizzazione delle elezioni e per il calcolo dei risultati elettorali;

18.

accoglie con favore la ripresa delle riunioni della CPM UE-ex Repubblica iugoslava di Macedonia e incoraggia a continuare a lavorare in maniera costruttiva in tale quadro interparlamentare;

19.

plaude all'avvio del processo di dialogo Jean Monnet a Ohrid il 17 e il 18 maggio 2018 e alla conseguente adozione del codice deontologico con il sostegno unanime di tutti i partiti; incoraggia il gruppo di lavoro sulle riforme e il funzionamento della Sobranie a rivedere il regolamento di quest'ultima e a presentare proposte di modifica e un calendario per l'adozione nei settori prioritari indicati nelle conclusioni formulate a Ohrid; esorta tutte le parti interessate che partecipano al processo politico a continuare a rafforzare la cultura del compromesso e del dialogo politico costruttivo, segnatamente tra i deputati, e ad astenersi dal creare impedimenti che ostacolerebbero il corretto funzionamento del parlamento;

20.

raccomanda che il parlamento nazionale si avvalga appieno dei propri poteri legislativi e di controllo, limitando nel contempo in modo rigoroso il ricorso a procedure d'urgenza che compromettono il controllo parlamentare e pubblico; chiede che sia sviluppata una casistica credibile in merito alla vigilanza dei servizi di intelligence e al monitoraggio dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel paese;

21.

si compiace delle importanti misure adottate dal governo per ripristinare gradualmente una cultura del compromesso, rivolgendosi a tutte le parti interessate, comprese le forze di opposizione, al fine di rafforzare la democrazia, lo Stato di diritto e il genuino desiderio di riforma in modo inclusivo e trasparente;

22.

chiede che abbia effettivamente inizio l'attuazione della strategia di riforma della pubblica amministrazione e che siano istituite chiare norme in materia di responsabilità; sottolinea l'importanza di assunzioni basate sul merito e di concorsi aperti per tutte le procedure di assunzione, e chiede che siano ampliate le capacità di gestione delle risorse umane; chiede misure rafforzate per accrescere le competenze settoriali e di pianificazione finanziaria in tutta la pubblica amministrazione;

23.

si compiace del rafforzamento dei processi di decentramento da parte del governo con l'adozione del piano d'azione per il decentramento e lo sviluppo 2018-2020 quale importante passo per far fronte alla penuria di risorse e servizi nei comuni;

24.

plaude agli sforzi in atto volti a promuovere la buona governance, l'assunzione di responsabilità e un contesto mediatico aperto, ad accrescere la trasparenza e a migliorare l'accesso alle informazioni pubbliche, anche mediante la pubblicazione delle spese sostenute dalle istituzioni statali; chiede ulteriori misure per garantire ai cittadini il diritto di accesso alle informazioni pubbliche; chiede sforzi sostenuti finalizzati a rendere il processo decisionale più inclusivo e a migliorare il coordinamento interistituzionale;

25.

sollecita maggiori progressi nella digitalizzazione delle informazioni pubbliche al fine di renderle più accessibili e incoraggia le autorità a trovare soluzioni digitali innovative per migliorare ulteriormente la trasparenza e la facilità di accesso alle informazioni pubbliche e ridurre la relativa burocrazia;

Stato di diritto

26.

ricorda che il corretto funzionamento del sistema giudiziario e misure efficaci di lotta alla corruzione sono di importanza fondamentale nel processo di adesione all'UE;

27.

accoglie positivamente la strategia di riforma giudiziaria volta a ripristinare l'indipendenza, la responsabilità e la professionalità della magistratura e a porre fine alle ingerenze politiche e alla giustizia selettiva, e invita il governo del paese e le altre parti interessate a profondere maggiori sforzi al fine di attuare correttamente la strategia di riforma giudiziaria mediante la creazione di solidi meccanismi di monitoraggio e valutazione; sottolinea la necessità di ultimare l'allineamento legislativo conformemente alle raccomandazioni della Commissione di Venezia; chiede che le misure previste nella strategia di riforma giudiziaria siano continuamente adottate e attuate; evidenzia che sono necessari ulteriori sforzi per tutelare la magistratura da ingerenze politiche;

28.

si compiace che nel gennaio 2018 sia stato istituito il Consiglio sull'etica giudiziaria e che l'Accademia dei magistrati e dei procuratori abbia organizzato corsi di formazione sul comportamento etico destinati ai magistrati con l'obiettivo di prevenire i conflitti di interessi e definire misure anticorruzione;

29.

continua a esprimere preoccupazione per il grado di diffusione della corruzione e si compiace dei primi risultati raggiunti nel prevenire e perseguire tale fenomeno; manifesta preoccupazione per il numero limitato di sentenze definitive emesse nei casi di corruzione più prominenti, ma prende atto delle prime sentenze pronunciate su casi di corruzione e abuso di potere e sugli eventi del 27 aprile 2017; chiede sforzi sostenuti al fine di stabilire una casistica di indagini, azioni penali e condanne definitive nei procedimenti relativi alla corruzione ad alto livello e alla criminalità organizzata; plaude al lavoro svolto dalla Procura speciale in circostanze difficili e continua a esprimere preoccupazione per gli attacchi e gli ostacoli al suo lavoro e per la mancanza di cooperazione da parte delle altre istituzioni;

30.

invita le autorità a intensificare la lotta al riciclaggio di denaro e ai conflitti di interessi istituendo unità anticorruzione, di lotta alla criminalità e di indagine finanziaria, rafforzandone le capacità, nonché mediante il congelamento, la confisca, il recupero e la gestione di beni; esorta le autorità a stabilire una casistica di indagini e azioni penali e ad accrescere il numero di condanne nei procedimenti relativi al riciclaggio di denaro e ai reati finanziari ad alto livello; accoglie con favore l'adozione della legge sulla protezione degli informatori, che garantisce a questi ultimi una migliore protezione e rafforza le politiche del governo contro la corruzione; chiede che la normativa in materia di lotta alla corruzione, controllo finanziario e appalti pubblici sia rivista con urgenza; sollecita una riforma del quadro giuridico generale, in modo che la Commissione di Stato per la prevenzione della corruzione disponga di chiari poteri e possa lavorare in maniera totalmente indipendente e che l'ufficio del pubblico ministero preposto alla lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione possa svolgere indagini periodiche;

31.

segnala che la corruzione e la criminalità organizzata sono dilaganti nella regione e rappresentano altresì un ostacolo allo sviluppo democratico, sociale ed economico del paese; ritiene che una strategia regionale e una cooperazione rafforzata tra tutti i paesi della regione siano fondamentali per affrontare tali questioni in modo più efficace;

32.

chiede che sia rigorosamente garantita l'assunzione di responsabilità politica e giuridica per i reati commessi, inclusi quelli connessi allo scandalo intercettazioni; esorta il parlamento a completare la riforma dei servizi di intelligence, assicurando un adeguato controllo esterno delle agenzie di sicurezza e di intelligence;

33.

esorta le autorità a intraprendere azioni risolute per smantellare le reti criminali dedite alla tratta di esseri umani e al traffico di armi e stupefacenti, ad accrescere la capacità istituzionale delle agenzie di contrasto e la cooperazione interistituzionale tra queste ultime e a migliorare la casistica di indagini, azioni penali e condanne definitive;

34.

riconosce gli sforzi compiuti e il ruolo costruttivo svolto dal paese nel far fronte alle sfide della crisi europea dei migranti e dei rifugiati; prende atto dei continui sforzi profusi e invita a migliorare ulteriormente il sistema di asilo e la gestione della migrazione; incoraggia il paese a rafforzare e a intensificare ulteriormente la cooperazione regionale reciprocamente vantaggiosa e il partenariato con Frontex nell'ambito di un nuovo accordo sullo status al fine di smantellare le reti di trafficanti di esseri umani;

35.

mette in risalto la necessità di garantire che i migranti e i rifugiati, in particolare le donne e i bambini, che chiedono asilo nel paese o ne attraversano il territorio siano trattati nel rispetto del diritto internazionale e dell'UE;

36.

reputa necessario che le autorità portino avanti e intensifichino gli sforzi volti a contrastare la radicalizzazione islamica e i combattenti terroristi stranieri; chiede che ciò sia attuato attraverso una maggiore cooperazione tra le agenzie di sicurezza e le organizzazioni della società civile, i leader religiosi, le comunità locali e altre istituzioni statali nei settori dell'istruzione, della salute e dei servizi sociali; chiede il monitoraggio continuo, da parte dei servizi di sicurezza, dei combattenti stranieri che ritornano nel paese, il loro effettivo reinserimento nella società e un costante scambio di informazioni con le autorità dell'UE e dei paesi vicini;

37.

chiede un ulteriore miglioramento del sistema della giustizia minorile; invita le autorità competenti ad assegnare sufficienti risorse di bilancio all'attuazione della legge sulla giustizia minorile e a migliorare i servizi di sostegno destinati a ragazzi e ragazze vittime di violenza e abusi e ai minori in conflitto con la legge;

38.

invita le autorità ungheresi a fornire tutte le pertinenti informazioni e le necessarie spiegazioni in merito al caso dell'ex primo ministro macedone Nikola Gruevski, che è fuggito dal suo paese con l'assistenza diplomatica segreta dell'Ungheria per evitare una pena detentiva; ritiene che ciò rappresenti un'interferenza negli affari interni dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e, soprattutto, un oltraggio nei confronti della magistratura e dello Stato di diritto nel paese; prende atto della domanda di estradizione presentata dalle autorità di Skopje e si attende che l'Ungheria agisca nel rigoroso rispetto del pertinente diritto nazionale e internazionale rispondendo positivamente a tale domanda;

Diritti fondamentali e società civile

39.

accoglie favorevolmente le misure volte a migliorare la fiducia interetnica e chiede una revisione inclusiva e trasparente degli aspetti in sospeso dell'attuazione dell'accordo quadro di Ohrid; reputa essenziale garantire la piena affermazione delle minoranze etniche nella vita pubblica; chiede che siano intraprese ulteriori iniziative per promuovere l'inclusione delle minoranze nel settore dell'istruzione al fine di rinvigorire la coesione sociale e l'integrazione delle comunità;

40.

ritiene che i procedimenti giudiziari nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia debbano proseguire conformemente alle procedure previste dal paese e che Nikola Gruevski debba essere chiamato a rendere conto nel quadro del sistema giudiziario dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia; invita l'Ungheria a rispettare l'indipendenza del sistema giudiziario dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e lo Stato di diritto nel paese, a riesaminare l'asilo politico concesso a Nikola Gruevski e a procedere con l'estradizione di quest'ultimo a Skopje; si attende che tutte le parti interessate agiscano nel rigoroso rispetto delle pertinenti normative nazionali e internazionali; sottolinea che tali procedimenti giudiziari non dovrebbero essere strumentalizzati a fini politici;

41.

si compiace delle riforme e degli sforzi compiuti per allineare gradualmente il quadro giuridico con le norme dell'UE, della decisione del paese di divenire un osservatore in seno all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali nonché della ratifica della maggior parte degli strumenti internazionali in materia di diritti umani; sollecita una piena attuazione delle norme e dei documenti strategici in materia di diritti umani, quali la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), prestando particolare attenzione al diritto a un processo equo, alla libertà di riunione e associazione, al diritto alla vita, alla libertà di espressione e al rispetto della vita privata e familiare;

42.

osserva che l'adozione della normativa sull'uso delle lingue costituisce un importante risultato e deplora le tattiche destabilizzanti intese a compromettere la sua adozione in piena conformità delle procedure standard;

43.

si compiace della ratifica, il 23 marzo 2018, della convenzione di Istanbul da parte del paese ed esorta quest'ultimo a ultimare le riforme giuridiche per combattere la discriminazione e la violenza nei confronti di donne, ragazze e di tutti i minori e a continuare a eliminare la violenza domestica e di genere, ancora diffuse;

44.

evidenzia la necessità di garantire autonomia nonché adeguate risorse umane e finanziarie agli organi di controllo indipendenti; plaude al ruolo svolto dall'ufficio del difensore civico nel fare rispettare i diritti umani e sottolinea che occorre assicurare un seguito sistematico delle decisioni del difensore civico;

45.

continua a esprime preoccupazione per la pessima situazione delle persone con disabilità e per la persistente discriminazione nei loro confronti; chiede che gli strumenti e le strategie esistenti siano attuati in maniera efficace;

46.

accoglie con favore i primi passi compiuti nel rafforzare la prevenzione della discriminazione ed esorta le autorità a includere l'orientamento sessuale e l'identità di genere quali motivi di discriminazione nella legge sulla prevenzione della discriminazione e la protezione dalla stessa; invita le autorità ad assegnare opportune risorse di bilancio all'attuazione della strategia nazionale per l'uguaglianza e la non discriminazione 2016-2020; esorta le autorità a contrastare efficacemente i reati generati dall'odio e l'incitamento all'odio nei confronti delle minoranze, in particolare dei gruppi vulnerabili quali i rom e la comunità LGBTI, e a punire la violenza di matrice omofobica e transfobica e l'incitamento alla stessa; resta preoccupato dal persistere dei pregiudizi sociali e dalla diffusione di discorsi di incitamento all'odio contro le persone LGBTI nei mezzi di comunicazione, su Internet e sui media sociali; invita le autorità a garantire una protezione efficace e a prevedere sanzioni dissuasive e proporzionate per i discorsi di incitamento all'odio e per gli atti e la violenza di matrice omofobica/transfobica; mette in risalto la necessità di garantire alle persone transgender l'accesso all'assistenza sanitaria; deplora le persistenti lacune nel lavoro della commissione per la protezione dalle discriminazioni; accoglie con favore l'istituzione del gruppo parlamentare interpartitico per i diritti della comunità LGBTI nonché del gruppo parlamentare interpartitico per i diritti dei rom;

47.

chiede che siano elaborate strategie e normative sui diritti delle persone che appartengono a gruppi minoritari e che la loro protezione sia pienamente attuata e sostenuta da fondi pubblici; insiste affinché siano adottate misure per migliorare ulteriormente l'istruzione, i tassi di occupazione, la salute, gli alloggi, l'accesso a beni e servizi e le condizioni di vita dei rom, condannando la segregazione nelle scuole e le altre forme di discriminazione;

48.

si compiace del netto miglioramento dell'ambiente operativo delle organizzazioni della società civile e delle consultazioni con queste ultime, compresa l'istituzione del Consiglio di cooperazione con la società civile; pone in evidenza la necessità di rafforzare il quadro giuridico, finanziario, amministrativo e politico, in particolare mediante atti legislativi sulle fondazioni e le donazioni; sottolinea l'importanza di una partecipazione strutturata delle organizzazioni della società civile mediante un processo consultivo più regolare, globale, non discriminatorio e prevedibile;

49.

ribadisce il suo sostegno all'iniziativa volta a istituire la commissione regionale per l'accertamento dei fatti relativi a tutte le vittime di crimini di guerra e altre gravi violazioni dei diritti umani commessi sul territorio dell'ex Iugoslavia (RECOM); esorta il governo ad assumere un ruolo guida nella sua istituzione; sottolinea l'importanza di tale processo e dell'impegno attivo di tutti i leader politici regionali affinché la RECOM entri in attività senza ulteriori indugi; richiama l'attenzione sulla proposta di piano d'azione per la RECOM presentata dalla coalizione RECOM, che presenta termini e parametri ben definiti;

50.

si compiace dei maggiori sforzi compiuti dal governo per intensificare il processo di deistituzionalizzazione e riforma del settore sociale; plaude all'impegno profuso per mettere fine al collocamento dei minori in grandi istituti pubblici e per creare invece servizi di assistenza basati sulla famiglia e la comunità; invita le autorità ad adottare misure urgenti per invertire il crescente tasso di mortalità perinatale e istituire un sistema di analisi delle cause di tale tendenza allarmante;

51.

plaude al partenariato concluso tra il governo e il Consiglio nazionale della gioventù ai fini dell'attuazione del sistema di garanzia per i giovani, che costituisce un buon meccanismo di cooperazione tra i giovani e i responsabili delle decisioni nella formulazione e nell'attuazione delle politiche per la gioventù; invita il governo a intensificare il sostegno finanziario destinato alle organizzazioni della gioventù e ai giovani al fine di affrontare la questione della «fuga di cervelli»;

Media

52.

sottolinea il ruolo cruciale dei media indipendenti ai fini di un contesto democratico e favorevole; prende atto dei modesti miglioramenti dell'ambiente mediatico e delle condizioni per un'informazione indipendente; chiede iniziative volte a creare un clima favorevole alla condotta professionale di tutte le parti interessate nel settore dei media, al riparo da influenze interne ed esterne, e al giornalismo d'inchiesta; si compiace che sia stata posta fine alla pubblicità finanziata dallo Stato nei media sulla base di favoritismi politici, in quanto ciò costituisce un'importante misura per promuovere condizioni di parità nel settore, e chiede ulteriori garanzie contro la politicizzazione dei media; evidenzia la necessità di rafforzare l'indipendenza e la capacità dell'autorità di regolamentazione dei media e del servizio radiotelevisivo pubblico; chiede misure volte a migliorare la protezione dei diritti sociali e del lavoro dei giornalisti e a garantire che non vi sia impunità nei casi di violenza, abusi o minacce nei confronti dei giornalisti, il che contribuirebbe altresì a ridurre al minimo l'autocensura che prevale nei media;

53.

accoglie con favore i progressi compiuti nel garantire accesso all'informazione; evidenzia che occorre aggiornare la regolamentazione sui servizi dei media e sull'accesso alle informazioni pubbliche; sottolinea la necessità di dimostrare tolleranza zero per quanto riguarda le minacce, le intimidazioni e gli attacchi nei confronti dei giornalisti e di garantire un seguito efficace attraverso un'opportuna registrazione di tali casi e indagini approfondite in merito; condanna qualsiasi forma di incitamento all'odio e linguaggio provocatorio; chiede misure efficaci per contrastare tale fenomeno e le violazioni del codice deontologico dei giornalisti che si verificano online; sottolinea altresì la necessità di una riforma urgente dei media in modo da potenziare l'Agenzia per i servizi di media audiovisivi e garantire un'autorità di regolamentazione indipendente e comunicazioni obiettive e professionali;

Economia

54.

sottolinea che occorre migliorare il contesto imprenditoriale mediante il consolidamento fiscale nonché la trasparenza e l'affidabilità della regolamentazione, affrontando nel contempo le restanti lacune inerenti allo Stato di diritto, le onerose procedure normative e le ispezioni arbitrarie;

55.

esorta le autorità a contrastare la vasta economia sommersa e i problemi persistenti dell'evasione fiscale e della scarsa esecuzione dei contratti, che continuano a scoraggiare gli investimenti diretti esteri; evidenzia la necessità di attuare misure in materia di appalti pubblici e controllo finanziario interno; osserva che occorre migliorare la trasparenza dei dati relativi alla spesa pubblica, agli appalti, agli aiuti di Stato e all'uso dei fondi UE; chiede misure volte a migliorare le capacità di pianificazione, programmazione e gestione nelle strutture nazionali responsabili dello strumento di assistenza preadesione;

56.

invita il governo a rendere la digitalizzazione una delle sue priorità trasversali fondamentali; esorta a sviluppare senza ulteriori indugi un'agenda digitale a lungo termine, che comprenda tra l'altro una strategia per l'e-governance, una strategia per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e una strategia nazionale per la sicurezza informatica; sottolinea che un'agenda digitale globale migliorerà il contesto e le prestazioni di natura economica e accrescerà la trasparenza e l'efficienza della pubblica amministrazione e dei servizi;

57.

si compiace degli sforzi compiuti dal governo per migliorare la condizione dei giovani e rafforzare la loro partecipazione alla politica, ad esempio attraverso la strategia nazionale per la gioventù (2016-2025); incoraggia il governo a far fronte all'elevato tasso di disoccupazione giovanile ovviando al disallineamento tra le competenze dei giovani laureati e le esigenze delle imprese private;

58.

esorta il governo a far fronte alla disoccupazione di lunga durata, alla disoccupazione giovanile e al basso tasso di partecipazione delle donne al mercato del lavoro in maniera globale e innovativa; chiede urgenti riforme nel settore dell'istruzione per garantire che le competenze acquisite siano in linea con le esigenze del mercato del lavoro, prevenendo in tal modo la «fuga di cervelli»; incoraggia il governo a elaborare una strategia per le competenze digitali e ad accrescere il tasso di alfabetizzazione digitale tra la popolazione;

59.

ricorda che l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha effettuato il suo ultimo censimento della popolazione nel 2002; sottolinea l'importanza di procedere a un nuovo censimento della popolazione, atteso da molto tempo, al fine di ottenere statistiche demografiche aggiornate e realistiche in linea con le norme dell'UE;

60.

accoglie con favore l'adozione della nuova legge sull'energia da parte del parlamento dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che recepisce il terzo pacchetto dell'UE sull'energia ed è pienamente compatibile con il trattato della Comunità dell'energia; invita le autorità a concentrarsi sulle riforme del mercato dell'energia, garantendo nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento e la diversificazione delle fonti di energia, in particolare attraverso fonti di energia rinnovabile;

61.

prende atto di una serie di progetti infrastrutturali in programma all'interno di aree protette, che potrebbero verosimilmente avere conseguenze rilevanti sui futuri siti Natura 2000; invita, a tale proposito, a rispettare la raccomandazione del comitato permanente della Convenzione di Berna (n. 184(2015)) sospendendo l'attuazione dei progetti sul territorio del parco nazionale di Mavrovo fino a quando non sarà completata la valutazione ambientale strategica in piena conformità della legislazione dell'UE in materia di ambiente; chiede inoltre che sia rispettata la decisione del Comitato del patrimonio mondiale dell'UNESCO (40 COM 7B.68) concernente il patrimonio naturale e culturale della regione di Ohrid e invita a condurre una valutazione ambientale strategica completa e una valutazione dell'impatto sul patrimonio prima che sia realizzato qualsiasi altro lavoro; sollecita l'elaborazione di una strategia nazionale per l'energia idroelettrica, in linea con la legislazione dell'UE in materia di ambiente;

62.

esorta il paese ad accrescere la concorrenza nel mercato del gas e dell'energia al fine di disaggregare completamente i servizi di erogazione, in linea con il terzo pacchetto sull'energia; chiede un miglioramento sostanziale nel campo dell'efficienza energetica, della produzione di energia da fonti rinnovabili e della lotta ai cambiamenti climatici;

63.

si congratula con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per aver ratificato l'accordo di Parigi il 9 gennaio 2018, dal momento che la lotta ai cambiamenti climatici potrà avere successo solo mediante sforzi comuni;

64.

si compiace dell'approccio positivo del governo alla cooperazione regionale e alle relazioni di buon vicinato nonché della sua partecipazione attiva a iniziative regionali come il processo di cooperazione nell'Europa sudorientale, il Consiglio di cooperazione regionale, l'accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA), il gruppo dei «sei paesi dei Balcani occidentali», il trattato della Comunità dell'energia, l'accordo sullo Spazio aereo comune europeo, l'iniziativa centroeuropea, l'iniziativa regionale per la migrazione, l'asilo e i rifugiati (MARRI) e il processo di Brdo-Brijuni;

65.

plaude all'impegno del paese a favore dei progetti in materia di connettività realizzati nel quadro del processo di Berlino; segnala la necessità di diversificazione rispetto al trasporto su strada mediante l'attuazione di misure di riforma della rete ferroviaria, anche attraverso l'ammodernamento o la costruzione di collegamenti ferroviari tra Skopje e le capitali dei paesi vicini; chiede maggiori progressi nel completamento dei collegamenti ferroviari e stradali nel quadro del corridoio VIII e del corridoio X;

66.

chiede ulteriori agevolazioni commerciali e doganali e la diversificazione delle esportazioni, anche avvalendosi del potenziale commerciale intraregionale; invita la Commissione a esentare il paese dalle misure di salvaguardia dell'acciaio e dell'alluminio;

67.

esprime preoccupazione per gli allarmanti livelli di inquinamento atmosferico a Skopje e in altre città fortemente inquinate e invita le autorità statali e locali ad adottare urgentemente misure adeguate per fronteggiare tale situazione di emergenza, in particolare attraverso azioni efficaci volte a controllare e migliorare la qualità dell'aria, ad esempio mediante un rafforzamento dei trasporti pubblici e piani di mobilità efficienti; esorta il paese ad armonizzare quanto prima la sua legislazione con l'acquis in materia di tutela dell'ambiente, della natura e del clima; invita a sviluppare sistemi di gestione dei rifiuti;

o

o o

68.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché al governo e al parlamento dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

28.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/146


P8_TA(2018)0481

Relazione 2018 sull'Albania

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sulla relazione 2018 della Commissione sull'Albania (2018/2147(INI))

(2020/C 363/21)

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione UE-Albania,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 19 e 20 giugno 2003 e l'agenda di Salonicco per i Balcani occidentali,

vista la decisione del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2014 di concedere all'Albania lo status di paese candidato all'adesione all'Unione europea,

vista la decisione del Consiglio Affari generali del 26 giugno 2018,

vista la decisione del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2018,

viste le raccomandazioni dell'Alto commissario per le minoranze nazionali dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) sul progetto di diritto derivato per la tutela delle minoranze nazionali in Albania,

visti la dichiarazione del vertice UE-Balcani occidentali del 17 maggio 2018 e il relativo «programma delle priorità di Sofia»,

vista la 9a riunione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione tra l'Albania e l'Unione europea del 15 novembre 2017,

vista la comunicazione della Commissione del 6 febbraio 2018 dal titolo «Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell'UE per i Balcani occidentali» (COM(2018)0065),

vista la comunicazione della Commissione del 17 aprile 2018 dal titolo «Comunicazione 2018 sulla politica di allargamento dell'UE» (COM(2018)0450), accompagnata dal documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo «Albania 2018 Report» (SWD(2018)0151),

viste le raccomandazioni adottate in occasione della 12a riunione del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione (SAPC) UE-Albania, tenutasi a Tirana il 12 e 13 febbraio 2018,

visto l'esito dell'indagine del 2017 sui Rom emarginati nei Balcani occidentali, sostenuta dalla Commissione e condotta dalla Banca mondiale e dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo,

visto il documento di lavoro congiunto dei servizi dal titolo «Gender Equality and Women's Empowerment: trasformare la vita delle donne e delle ragazze attraverso le relazioni esterne dell'UE 2016-2020»,

viste le sue precedenti risoluzioni sull'Albania,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0334/2018),

A.

considerando che il processo di allargamento dell'UE continua a rappresentare un investimento strategico in termini di pace, democrazia, prosperità, sicurezza e stabilità dell'Europa;

B.

considerando che l'Albania ha continuato a compiere progressi costanti verso l'ottemperanza ai criteri politici e la conformità alle cinque priorità fondamentali per l'apertura dei negoziati di adesione nonché ai fini del consolidamento delle istituzioni e delle pratiche democratiche;

C.

considerando che la Commissione ha raccomandato l'avvio dei negoziati di adesione con l'Albania in considerazione dei notevoli progressi conseguiti ai fini dell'attuazione delle cinque priorità fondamentali; che i negoziati di adesione consentiranno un controllo più rigoroso da parte dell'UE e costituiscono un potente catalizzatore per l'attuazione di ulteriori riforme e il consolidamento delle istituzioni e delle pratiche democratiche;

D.

considerando che il 28 giugno 2018 il Consiglio europeo ha approvato le conclusioni del Consiglio del 26 giugno 2018, definendo il percorso da seguire per avviare i negoziati di adesione a giugno 2019;

E.

considerando che permangono ancora sfide alle quali occorre rispondere con rapidità e efficacia nonché con uno spirito aperto al dialogo e alla cooperazione;

F.

considerando che un dialogo costruttivo tra il governo e l'opposizione sulle riforme connesse all'UE rimane fondamentale per l'avanzamento del programma di riforma a vantaggio dei cittadini e l'avvicinamento del paese all'Unione europea;

G.

considerando che in Albania vi è un ampio sostegno pubblico a favore dell'adesione del paese all'UE;

H.

considerando che lo Stato di diritto è un valore fondamentale su cui si basa l'UE ed è al centro sia del processo di allargamento che del processo di stabilizzazione e di associazione; che sono necessarie riforme per affrontare le importanti sfide che permangono in questo settore, in particolare per garantire un sistema giudiziario indipendente, imparziale, responsabile ed efficiente, per lottare contro la corruzione e la criminalità organizzata, nonché per la tutela dei diritti fondamentali;

I.

considerando che la tutela della libertà religiosa, del patrimonio culturale e dei diritti delle minoranze rientra tra i valori fondamentali dell'Unione europea;

J.

considerando che l'Albania a ha ratificato tutte le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro, tra cui in particolare la Convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale del 1948 (n. 87) e la Convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva del 1949 (n. 98);

K.

considerando che ciascun paese dell'allargamento è valutato individualmente in base ai propri meriti e che sono la velocità e la qualità delle riforme a determinare il calendario per l'adesione;

L.

considerando che la cooperazione regionale e le relazioni di buon vicinato sono essenziali ai fini dei progressi dell'Albania nel cammino verso l'adesione all'UE;

1.

accoglie favorevolmente gli intensi sforzi compiuti dall'Albania in tal senso, che hanno portato a progressi costanti per quanto riguarda l'attuazione delle riforme legate all'UE, in particolare la riforma globale della giustizia; invita l'Albania a rafforzare le riforme conseguite e a continuare a prepararsi per soddisfare gli obblighi derivanti dall'adesione all'UE in tutti i capitoli;

2.

sostiene pienamente la raccomandazione della Commissione di avviare i negoziati di adesione in riconoscimento degli sforzi di riforma compiuti dall'Albania; prende nota della decisione del Consiglio di rivalutare la situazione a giugno 2019; accoglie con favore il percorso chiaro tracciato verso l'avvio dei negoziati di adesione nel 2019 e sottolinea che il processo di valutazione preparatorio è iniziato; ricorda che la decisione di avviare i negoziati di adesione dipenderà dai progressi compiuti nel processo di riforma, invita il Consiglio a valutare in modo equo e obiettivo i progressi compiuti dal paese e a tenere la prima conferenza intergovernativa entro la fine dello stesso anno e incoraggia l'Albania a mantenere lo slancio della riforma in tal senso; ritiene che l'avvio dei negoziati apporterebbe un contributo positivo al rafforzamento della democrazia e dello Stato di diritto, fornendo ulteriori incentivi a favore del processo di riforma e ne rafforzerebbe il controllo;

3.

invita la Commissione ad applicare l'approccio rafforzato per la negoziazione del capitolo 23 (Sistema giudiziario e diritti fondamentali) e del capitolo 24 (Giustizia, libertà e sicurezza);

4.

ricorda la necessità di rafforzare le capacità di controllo del parlamento albanese, anche nel processo di adesione all'UE; invoca un uso più efficiente dei vari meccanismi e istituzioni di vigilanza, comprese le commissioni di inchiesta; accoglie con favore l'adozione del codice di condotta del parlamento albanese che accrescerà l'integrità e la trasparenza del processo parlamentare come pure la fiducia dell'opinione pubblica nell'istituzione; sottolinea l'esigenza di un meccanismo di attuazione, comprensivo di sanzioni, per rendere efficace il codice; evidenzia il ruolo centrale della commissione per l'integrazione europea e la responsabilità del Consiglio nazionale per l'integrazione europea in quanto forum di consultazione sui preparativi all'adesione; chiede di intensificare la collaborazione con il parlamento albanese nel quadro del programma di sostegno del Parlamento europeo ai parlamenti dei paesi candidati, al fine di migliorare la sua capacità di produrre una legislazione di qualità in linea con l'acquis dell'UE e di esercitare il proprio ruolo di vigilanza;

5.

sottolinea l'importanza di sensibilizzare la popolazione riguardo al processo di adesione all'UE e al ruolo delle istituzioni europee e albanesi coinvolte;

6.

chiede che siano intraprese azioni e siano adottate misure amministrative e legislative volte a dar seguito alle raccomandazioni in sospeso dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE/ODIHR); sottolinea che occorre una riforma elettorale inclusiva e tempestiva, al fine di accrescere la fiducia del pubblico nel processo elettorale; ricorda la necessità di prestare la dovuta attenzione alle accuse di finanziamento illegale e non dichiarato dei partiti politici; si compiace del lavoro svolto dalla commissione ad hoc sulla riforma elettorale del parlamento albanese in relazione all'indipendenza e alla depoliticizzazione dell'amministrazione elettorale, alla trasparenza del finanziamento delle campagne elettorali, alla registrazione degli elettori, alla compravendita di voti, all'impiego di nuove tecnologie di voto e al voto effettuato all'estero, e la esorta a raggiungere un consenso in merito alle riforme necessarie e ad adottare tali riforme in tempo utile prima delle elezioni locali nel 2019;

7.

accoglie favorevolmente la legge riveduta dell'Albania sul finanziamento dei partiti politici; ribadisce il suo invito ai partiti politici del paese affinché rispettino il loro obbligo di assicurare l'esclusione degli autori di illeciti penali dai pubblici uffici in tutti i rami e a tutti i livelli del governo;

8.

ribadisce che il dialogo politico costruttivo, la disponibilità al compromesso, una cooperazione trasversale sostenibile e il mantenimento di un impegno costante finalizzato all'attuazione e al consolidamento delle riforme relative a tutte le cinque priorità chiave sono fondamentali al fine di avanzare nel processo di adesione all'UE e per il corretto funzionamento di un regime democratico; accoglie con favore la crescente collaborazione bipartisan e il vasto consenso trasversale tra i partiti che è stato raggiunto nella negoziazione di alcune riforme fondamentali; incoraggia tutte le forze politiche ad adoperarsi ulteriormente per istituire un dialogo politico autentico e conseguire una cooperazione costruttiva, sostenendo pertanto il processo di riforma; ribadisce la sua ferma convinzione che il dialogo politico dovrebbe svolgersi in seno alle istituzioni democratiche; esprime profonda preoccupazione per il boicottaggio de facto del processo parlamentare da parte dell'opposizione dopo la pausa estiva del 2018;

9.

sottolinea che la riforma giudiziaria è una richiesta importante da parte dei cittadini dell'Albania nonché una condizione essenziale per ristabilire la fiducia nello Stato di diritto, nelle istituzioni pubbliche e nei rappresentanti politici; ribadisce che la credibilità e l'efficacia dell'intero processo di riforma, specialmente la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, e l'attuazione dei diritti di proprietà dipendono dal successo del processo di valutazione e dall'attuazione costante e risoluta della riforma della giustizia;

10.

accoglie favorevolmente i progressi compiuti nella riforma della giustizia finalizzata ad aumentare l'indipendenza, la responsabilità, la professionalità e l'efficienza delle istituzioni giudiziarie del paese e a migliorare la fiducia delle persone negli organi finanziari; deplora che l'amministrazione della giustizia continui a essere lenta e inefficiente; osserva che il processo di rivalutazione di tutti i giudici e i pubblici ministeri ha fornito i primi risultati tangibili; si compiace del fatto che la maggior parte dei fascicoli prioritari siano già stati trattati; invita le autorità albanesi, tuttavia, a far progredire ulteriormente il processo di valutazione imparziale, senza scendere a compromessi per quanto riguarda la qualità o l'equità; sottolinea che è importante che il processo di valutazione sia attuato conformemente alle norme internazionali più rigorose e incoraggia l'Albania a proseguire la sua stretta cooperazione con l'operazione di monitoraggio internazionale; prende atto dei primi licenziamenti e dimissioni volontarie di candidati prima delle loro audizioni; ritiene, alla luce di tutto ciò, che la preparazione della prossima generazione di giudici e pubblici ministeri sia ancora più importante e deplora, pertanto, che i partiti politici in Albania non abbiano raggiunto un accordo, finora, in merito alle modifiche necessarie alla legge sullo status dei giudici e dei pubblici ministeri riguardo all'ampliamento delle capacità del processo di assunzione e formazione; incoraggia la fornitura continua di risorse finanziarie e umane alle istituzioni di verifica;

11.

esorta le autorità albanesi a portare a termine quanto prima l'istituzione dei nuovi organi giudiziari e a ripristinare il funzionamento della Corte costituzionale e dell'Alta corte; evidenzia la necessità di sostenere l'efficace funzionamento di tali istituzioni mediante risorse umane e finanziamenti adeguati;

12.

accoglie con favore i continui progressi compiuti verso la creazione di un'amministrazione pubblica più orientata ai cittadini, trasparente, professionale e depoliticizzata, anche a livello locale; sollecita la piena attuazione delle raccomandazioni delle istituzioni di vigilanza e di quelle del difensore civico; rileva inoltre i progressi compiuti per quanto riguarda la riforma territoriale e l'ulteriore consolidamento, dal punto di vista amministrativo e finanziario, dei comuni di nuova creazione, nonché l'istituzione del Consiglio consultivo al fine di migliorare il coordinamento tra le amministrazioni centrali e locali; accoglie favorevolmente l'istituzione di uffici locali dell'Unione e di coordinatori dell'Unione;

13.

chiede l'ulteriore rafforzamento della capacità amministrativa delle istituzioni e degli organismi responsabili dell'attuazione delle riforme legate all'adesione, del recepimento della legislazione dell'Unione nel diritto nazionale e dei preparativi per i negoziati di adesione all'UE;

14.

elogia i significativi miglioramenti conseguiti nel quadro giuridico e istituzionale al fine di impedire ed eliminare la corruzione nelle istituzioni pubbliche, dato che la corruzione desta ancora notevole preoccupazione; chiede che siano compiuti sforzi supplementari per ridurre la corruzione che si ripercuote sulla vita quotidiana dei cittadini albanesi, per migliorare il clima per gli investimenti e per garantire la certezza giuridica degli investimenti; sottolinea che se accusati, gli alti funzionari non devono ricevere un trattamento preferenziale rispetto ai normali cittadini; esorta l'Albania ad aumentare il ricorso alle indagini finanziarie e a conseguire risultati nel sequestro e nella confisca/recupero di beni della criminalità legati a reati correlati alla corruzione e a mostrare risultati tangibili nella lotta al traffico di stupefacenti e al riciclaggio di denaro;

15.

accoglie con favore i recenti aggiornamenti della legislazione anticorruzione del paese; pone l'accento sulla necessità di portare a termine l'istituzione dell'Ufficio investigativo nazionale, del Tribunale speciale e della Procura speciale contro la corruzione e la criminalità organizzata; chiede ulteriori miglioramenti per quanto riguarda la cooperazione interistituzionale e lo scambio di informazioni tra la polizia e la magistratura inquirente; accoglie favorevolmente la rivalutazione del personale dei servizi di contrasto nel quadro della legge sulla valutazione delle forze di polizia;

16.

chiede che sia prestata maggiore attenzione alla corruzione sul piano politico e tra i settori pubblico e privato; chiede di rafforzare la casistica di indagini proattive, azioni penali e condanne definitive nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione, anche ad alto livello.

17.

accoglie con favore i progressi compiuti nella lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, in particolare i recenti arresti di membri del gruppo criminale Bajri, e chiede di perseguire ulteriormente risultati tangibili e sostenibili, anche nel settore specifico del contrasto alla coltivazione e al traffico di sostanze stupefacenti, tramite l'attuazione di piani d'azione contro la coltivazione della cannabis; si compiace del fatto che la forza di polizia albanese stia diventando sempre più attiva nella lotta contro la criminalità organizzata e ritiene incoraggiante l'intensificazione della cooperazione di polizia a livello internazionale da parte dell'Albania (che conduce a operazioni efficaci contro le reti criminali), anche nell'ambito di gruppi di lavoro congiunti con gli Stati membri; ritiene che la cooperazione tra polizia, pubblici ministeri e altre agenzie e organi pertinenti dovrebbe essere ulteriormente consolidata;

18.

esorta le autorità albanesi a intraprendere azioni risolute per smantellare le reti criminali dedite alla tratta di esseri umani e al traffico di armi da fuoco e stupefacenti, nonché ad aumentare il numero di indagini ed azioni penali e anche delle condanne definitive, in particolare di esponenti di spicco dei gruppi della criminalità organizzata; osserva la necessità di incrementare l'impegno volto a evitare la tratta di esseri umani, prestando particolare attenzione ai minori non accompagnati e vittime di tratta, soprattutto fra i bambini di strada;

19.

ribadisce il suo invito alle autorità albanesi a garantire l'effettivo rispetto della tutela dei diritti di proprietà in maniera efficace e trasparente, progredendo in tale direzione e tenendo al contempo conto della registrazione, della restituzione e del risarcimento delle proprietà; invita a compiere i necessari progressi nella digitalizzazione e mappatura delle proprietà; esorta le autorità albanesi a informare adeguatamente i cittadini in merito ai loro diritti e alle possibilità di far valere tali diritti; evidenzia l'importanza di un regime dei diritti di proprietà efficace per garantire lo Stato di diritto e un contesto imprenditoriale favorevole;

20.

si compiace dei provvedimenti supplementari adottati per rafforzare la protezione dei diritti umani, dei diritti delle minoranze e delle politiche antidiscriminazione, compresa la parità di trattamento di tutte le minoranze; accoglie con favore l'adozione della legge quadro sulle minoranze, che ha abolito la differenziazione tra minoranze nazionali e comunità etno-linguistiche e ha introdotto il principio dell'autoidentificazione, il divieto di discriminazione e il diritto di preservare le culture, le tradizioni e le lingue madri; chiede la sua piena attuazione nei fatti e incoraggia l'Albania a continuare a compiere sforzi adottando il diritto derivato necessario alla legge quadro sulle minoranze nazionali, in linea con le norme europee, coinvolgendo tutte le parti interessate nella sua stesura; insiste affinché siano adottate misure per migliorare ulteriormente l'istruzione, la salute, i tassi di occupazione e le condizioni di vita di Rom, egiziani e altre minoranze etniche;

21.

prende atto dell'inasprirsi delle tensioni a seguito di un incidente che ha comportato il decesso di Konstantinos Katsifas, membro della minoranza nazionale greca, con doppia cittadinanza albanese e greca, ucciso a colpi di arma da fuoco dalle forze speciali di polizia albanesi (RENEA) nel corso di una commemorazione in onore dei soldati greci caduti durante la Seconda guerra mondiale, tenutasi a Bularat il 28 ottobre 2018; invita tutte le parti a dar prova di moderazione e si attende che le autorità albanesi indaghino e chiariscano le circostanze che hanno portato a tale decesso;

22.

accoglie con favore i progressi compiuti nel rafforzare la partecipazione e la rappresentanza delle donne nella politica, in particolare tramite l'introduzione di un sistema di quote di genere e l'equa rappresentanza delle donne nel nuovo governo; ribadisce tuttavia la sua preoccupazione per la discriminazione delle donne e delle ragazze appartenenti a gruppi svantaggiati ed emarginati, quali le donne Rom (1) e le donne disabili, per la mancanza di misure adeguate per proteggerle, per le disposizioni discriminatorie di genere ancora esistenti in una serie di leggi, le difficoltà che le donne incontrano nell'accedere alla giustizia, la percentuale di donne nel mercato del lavoro informale e l'elevato numero di casi di violenza domestica contro donne e minori, segnatamente quelli appartenenti a gruppi vulnerabili; chiede che sia fornita un'adeguata risposta a tali questioni e loda l'adozione della risoluzione sulla lotta contro la violenza di genere e l'istituzione della sottocommissione parlamentare sull'uguaglianza di genere;

23.

(nuovo) osserva con preoccupazione che le donne che vivono in zone rurali e remote e le donne rom ed egiziane continuano ad avere un accesso limitato all'assistenza sanitaria di base e ai servizi di salute sessuale e riproduttiva, e spesso non sono consapevoli della disponibilità di tali servizi; invita pertanto le autorità albanesi a garantire una migliore informazione su tali servizi e a garantire che siano accessibili, abbordabili e di qualità.

24..

accoglie con favore il rafforzamento del quadro legislativo sui diritti dei minori attraverso l'adozione della legge per la tutela dei diritti dei minori, del codice della giustizia penale minorile e dell'Agenda 2020 per i minori; ricorda che i meccanismi istituzionali a tutela dei diritti dei minori devono ancora essere migliorati; esorta le autorità ad attuare il diritto derivato in merito alla tutela dei diritti dei bambini e la giustizia minorile e chiede un aumento significativo degli stanziamenti finanziari a favore del sistema di tutela dei minori, in particolare le unità di protezione dei minori a livello locale e regionale;

25.

elogia il clima di tolleranza e cooperazione tra le comunità religiose del paese; invita le autorità albanesi a combattere efficacemente l'incitamento all'odio e l'esclusione e la discriminazione delle minoranze, comprese le persone LGBTI; accoglie con favore i piani d'azione per l'uguaglianza di genere recentemente adottati da cinque comuni albanesi, conformemente alla Carta europea per la parità tra uomini e donne nella vita locale;

26.

chiede alle autorità albanesi di rafforzare la cooperazione con le organizzazioni della società civile, garantendo una partecipazione e una consultazione effettive del pubblico durante l'intero processo decisionale e l'avanzamento del processo di integrazione dell'UE, anche a livello locale e nazionale, consolidando in tal modo la democrazia e la trasparenza; richiama l'attenzione sulla necessità di riformare il quadro giuridico e fiscale per le organizzazioni della società civile, nonché i finanziamenti pubblici disponibili per le organizzazioni della società civile che operano nel campo dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto, compresi gli organi di controllo, le organizzazioni di sostegno e le piccole organizzazioni di base, in quanto la sostenibilità finanziaria rimane una sfida considerevole per un numero significativo di tali organizzazioni, visto che l'attuale processo di registrazione è caratterizzato da procedure lunghe e costi elevati e l'attuale sistema fiscale impone un onere significativo alle organizzazioni della società civile e ostacola le donazioni sia delle imprese che dei singoli individui; ricorda che una società civile con maggiori poteri rappresenta un elemento essenziale di una democrazia vitale ed è importante dal punto di vista strategico per la trasformazione dell'Albania in uno Stato membro dell'UE;

27.

accoglie con favore la firma dell'accordo di cooperazione tra il governo albanese e la commissione internazionale per i dispersi, che consentirà a quest'ultima di contribuire a localizzare e identificare le persone scomparse durante l'era comunista;

28.

invita le autorità albanesi a rafforzare le proprie politiche per i disabili, che continuano a incontrare difficoltà ad avere accesso all'istruzione, all'occupazione, all'assistenza sanitaria, ai servizi sociali e a prendere parte al processo decisionale;

29.

si rammarica per i ritardi riscontrati nell'istituzione dell'Ufficio per la cooperazione regionale giovanile a Tirana; esorta le autorità a sostenere le attività dell'Ufficio in modo flessibile onde consentire al maggior numero possibile di giovani di beneficiare del suo operato;

30.

ribadisce l'importanza decisiva di media professionali e indipendenti, sia privati che del servizio pubblico; rileva i parziali progressi conseguiti nell'accrescere l'indipendenza dell'autorità per i media audiovisivi e dell'emittente pubblica del paese; chiede misure volte a migliorare la trasparenza finanziaria delle pubblicità statali nei mezzi di comunicazione; chiede inoltre misure volte a rafforzare la protezione dei diritti del lavoro e sociali dei giornalisti;

31.

accoglie favorevolmente l'istituzione del Consiglio dei media albanese e pone l'accento sul ruolo che svolge nello stabilire norme etiche e professionali rigorose per i giornalisti e i mezzi di comunicazione promuovendone, allo stesso tempo, l'indipendenza e la libertà; plaude all'adozione del codice etico giornalistico riveduto nonché alle linee guida etiche per i media online e chiede che i suoi principi siano rafforzati, al fine di mantenere la fiducia del pubblico, la veridicità, l'equità, l'integrità, l'indipendenza e la responsabilità;

32.

esorta le autorità albanesi a intensificare le riforme finalizzate al rafforzamento della competitività e al contrasto all'economia sommersa; sottolinea che la corruzione, le carenze dello Stato di diritto e le gravose procedure normative continuano a scoraggiare gli investimenti e lo sviluppo sostenibile dell'Albania; chiede che sia ulteriormente migliorato il contesto imprenditoriale e degli investimenti garantendo un quadro normativo e legislativo prevedibile, la certezza del diritto, lo Stato di diritto, l'applicazione dei diritti di proprietà e il rafforzamento dell'applicazione dei contratti, perseguendo con determinazione il consolidamento fiscale e rafforzando l'amministrazione fiscale;

33.

evidenzia la necessità di assicurare la convergenza positiva delle norme sociali durante il processo di adesione; accoglie favorevolmente l'adozione del programma delle priorità di Sofia, in particolare l'attenzione rivolta allo sviluppo socioeconomico e ai giovani; invita le autorità albanesi a riconsiderare il ruolo dei partenariati pubblico-privati e il loro impatto sulle risorse comuni e sui beni di pubblico interesse quali le autostrade, la salute, la natura e il patrimonio culturale, in linea con gli obblighi UNESCO; invita l'Albania a rendere pubblici i criteri per la concessione dell'assistenza sociale;

34.

teme possibili impatti negativi sulla definizione delle politiche in campo occupazionale e sociale a seguito dello smantellamento del ministero della Previdenza sociale dovuto a una ristrutturazione governativa; invita le autorità albanesi a promuovere la cooperazione con i sindacati e a rafforzare il dialogo sociale; invita ad adottare misure efficaci per far fronte all'elevato tasso di disoccupazione, specialmente tra i giovani e le donne, e per impedire il lavoro minorile; chiede di migliorare ulteriormente la qualità dell'istruzione, pur garantendo che resti accessibile all'intera popolazione;

35.

loda il fatto che, secondo l'istituto di statistica albanese (INSTAT), il livello di disoccupazione in Albania è diminuito; sottolinea la necessità di migliorare la qualità del sistema di istruzione, anche rafforzandone la capacità, per fornire alle persone migliori competenze e conoscenze in linea con le esigenze del mercato del lavoro; sottolinea la necessità di sostenere la crescita a lungo termine sviluppando la capacità di assorbimento tecnologico, la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione;

36.

esorta il governo a modernizzare il sistema di istruzione al fine di creare una società più inclusiva, ridurre le disuguaglianze e la discriminazione e fornire ai giovani migliori competenze e conoscenze;

37.

plaude all'impegno dell'Albania di attuare l'agenda per la connettività nel quadro del processo di Berlino e all'adozione del pacchetto 2018 dello strumento di preadesione IPA, comprensivo del progetto infrastrutturale di importanza strategica relativo alla ricostruzione del porto di Durazzo, che rafforza i collegamenti dell'Albania con la Croazia e l'Italia e offre ai vicini dell'Albania privi di sbocchi sul mare, il Kosovo e la Macedonia, un accesso alle rotte di trasporto marittime; esorta le autorità albanesi ad accelerare la progettazione e la costruzione delle tratte albanesi delle reti transeuropee e a procedere all'armonizzazione del quadro giuridico con l'acquis dell'UE; sostiene la proposta di ridurre le tariffe di roaming nei Balcani occidentali al fine di promuovere un contesto favorevole al mercato e agli investimenti che conduca a un'economia digitale; osserva che il 40 % della popolazione albanese vive in zone rurali, di cui solo l'1 % dispone di una connessione a Internet;

38.

ribadisce l'importanza di migliorare l'infrastruttura pubblica all'interno dei paesi dei Balcani occidentali e con gli Stati membri dell'UE; raccomanda alle autorità di accelerare la realizzazione di progetti infrastrutturali importanti, quali il collegamento ferroviario e la moderna autostrada tra Tirana e Skopje, nell'ambito del Corridoio VIII;

39.

esprime profonda preoccupazione per le attività economiche che hanno provocato gravi danni ambientali nelle aree protette, come, in particolare, i centri turistici di grandi dimensioni e le centrali idroelettriche lungo i fiumi Voiussa e Valbona; raccomanda all'Albania di rivedere la propria strategia in materia di fonti energetiche rinnovabili e di ridurre la dipendenza dall'energia idroelettrica per la produzione di elettricità; invita pertanto le autorità a esplorare le possibilità di investimenti in progetti relativi a fonti energetiche rinnovabili diverse dall'energia idroelettrica; esorta le autorità ad accrescere la qualità delle valutazioni ambientali strategiche e delle valutazioni di impatto ambientale e a intensificare le valutazioni di impatto ambientale e le consultazioni pubbliche in relazione a tali progetti, tenendo conto delle opinioni delle comunità locali; esorta la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e la Banca europea per gli investimenti (BEI) a rivedere il loro sostegno ai progetti di centrali idroelettriche in assenza di adeguate valutazioni ambientali strategiche e di impatto ambientale ex ante; sottolinea la necessità di garantire che il progetto del gasdotto transadriatico (TAP) sia in linea con gli aspetti ambientali e sociali dell'acquis; ribadisce il suo invito all'Albania ad attuare le pertinenti misure di gestione dei rifiuti e ad allinearsi con l'acquis dell'UE in materia di ambiente;

40.

esprime preoccupazione per il fatto che l'Albania continui a essere il paese dei Balcani occidentali da cui viene effettuato il maggior numero di ingressi e soggiorni irregolari nonché di richieste di asilo infondate negli Stati membri; chiede di incrementare le misure adottate negli ultimi mesi per contrastare efficacemente il fenomeno delle richieste di asilo infondate nell'UE e dell'arrivo di minori non accompagnati, e di affrontarne le cause profonde; incoraggia l'adozione di misure concrete per migliorare l'occupazione, segnatamente per i giovani, l'istruzione, le condizioni di vita e la salute; chiede alle autorità albanesi di istituire sistemi per aiutare le famiglie e i minori a reintegrarsi efficacemente nel loro paese a seguito del rimpatrio;

41.

accoglie con favore i passi avanti compiuti per raggiungere l'accordo per la cooperazione operativa tra l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Albania, primo paese della regione con cui viene concluso un accordo di questo tipo, e incoraggia l'ulteriore cooperazione a livello operativo;

42.

invita il governo albanese a rispettare le disposizioni dell'articolo 3 della Convenzione europea sull'estradizione del Consiglio d'Europa e dell'articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e a non consentire l'estradizione per reati politici o nei casi in cui la persona potrebbe subire torture o essere sottoposta a un trattamento inumano nel paese che sollecita l'estradizione;

43.

elogia il successo dell'Albania nel contrastare il flusso di combattenti stranieri in uscita; plaude alla cooperazione regionale conseguita nel contrastare le potenziali minacce terroristiche; ribadisce la necessità di adottare ulteriori misure per interrompere i flussi finanziari destinati al finanziamento del terrorismo, rafforzare i meccanismi di prevenzione e monitoraggio che coinvolgono la società civile e le comunità religiose e contrastare in maniera efficace la radicalizzazione online; ribadisce l'esigenza di migliorare ulteriormente i programmi per reintegrare i rimpatriati e le loro famiglie e per prevenire la radicalizzazione nella carceri, anche rafforzando il coinvolgimento della società civile e delle comunità religiose;

44.

chiede maggiore cooperazione tra l'Albania e l'UE in materia di criminalità informatica e ciberdifesa;

45.

accoglie con favore la partecipazione attiva dell'Albania al processo di Berlino, all'iniziativa dei sei paesi dei Balcani occidentali e ad altre iniziative regionali, come pure il suo contributo al rafforzamento del profilo del Consiglio di cooperazione regionale; si compiace della firma della dichiarazione comune sulla cooperazione regionale e le relazioni di buon vicinato nel quadro del processo di Berlino; plaude al ruolo proattivo assunto dall'Albania nel promuovere la cooperazione regionale e le relazioni di buon vicinato con altri paesi dell'allargamento e con gli Stati membri limitrofi e sottolinea che le buone relazioni sono un elemento essenziale del processo di allargamento; plaude all'avvio ufficiale del fondo per i Balcani occidentali, che dovrebbe promuovere i valori comuni e sviluppare la cooperazione regionale tra i cittadini, la società civile e le istituzioni della regione dei Balcani occidentali; accoglie con favore l'istituzione della Camera di commercio congiunta Albania-Serbia a Tirana e incoraggia il rafforzamento della cooperazione commerciale e tra le imprese nella regione; plaude ai continui sforzi per rafforzare la cooperazione regionale, in particolare nel settore della tutela ambientale, come indicato nell'iniziativa adriatica trilaterale; ribadisce che è necessario evitare dichiarazioni e azioni che possano incidere negativamente sulle relazioni di buon vicinato;

46.

ribadisce il suo sostegno all'iniziativa volta a istituire la commissione regionale per l'accertamento dei fatti relativi a tutte le vittime di crimini di guerra e altre gravi violazioni dei diritti umani commessi sul territorio dell'ex Iugoslavia (RECOM); esorta il governo albanese ad assumere un ruolo guida nella sua istituzione; sottolinea l'importanza di tale processo e del coinvolgimento attivo di tutti i leader politici regionali, al fine di avviarne l'attività senza ulteriori indugi; richiama l'attenzione sulla proposta di piano d'azione della coalizione RECOM, che contiene date e parametri di riferimento chiari;

47.

esprime grande apprezzamento per il fatto che l'Albania sia costantemente e completamente allineata a tutte le posizioni dell'Unione e per le dichiarazioni rilasciate nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune; invita l'Albania ad allinearsi alla posizione comune dell'UE sull'integrità dello statuto di Roma della Corte penale internazionale e a rinunciare al suo accordo bilaterale di immunità con gli Stati Uniti; elogia la partecipazione attiva dell'Albania alle missioni di gestione delle crisi militari nel quadro della politica estera e di sicurezza comune nonché il suo contributo a missioni NATO di importanza strategica per l'UE;

48.

esorta le autorità albanesi a utilizzare nel modo più efficace possibile i fondi dell'Unione in tutte le regioni del paese; invita la Commissione ad assicurare la rigorosa condizionalità dei fondi dell'IPA e a valutare, nel quadro delle sue relazioni per paese, l'efficacia del sostegno a titolo dell'IPA per l'Albania, soprattutto in relazione alle priorità chiave e ai pertinenti progetti;

49.

prende atto dell'atmosfera costruttiva che ha caratterizzato la 12a riunione del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione (SAPC) UE-Albania, tenutasi a Tirana dal 12 al 13 febbraio 2018; rileva la migliore cooperazione tra i rappresentanti della maggioranza e dell'opposizione conseguita durante la SAPC; evidenzia l'importanza di una continua collaborazione tra le parti nel processo di riforma in vista dell'adesione all'Unione;

50.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al governo e al parlamento dell'Albania.

(1)  Con il termine generale di «Rom» si intendono diversi gruppi affini, sedentari o meno, quali rom, ashkali, egiziani ecc., che possono avere culture e stili di vita diversi.


28.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/155


P8_TA(2018)0482

Relazione 2018 sul Montenegro

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sulla relazione 2018 della Commissione sul Montenegro (2018/2144(INI))

(2020/C 363/22)

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione UE-Montenegro, in vigore dal 1o maggio 2010,

visti la dichiarazione del vertice UE-Balcani occidentali del 17 maggio 2018 e il relativo «programma delle priorità di Sofia»,

vista la nona riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Montenegro tenutasi il 25 giugno 2018,

vista l'adesione del Montenegro alla NATO il 5 giugno 2017,

vista la ratifica, da parte dei parlamenti del Montenegro e del Kosovo, dell'accordo relativo alla demarcazione dei confini tra il Montenegro e il Kosovo,

vista la comunicazione della Commissione del 6 febbraio 2018 dal titolo «Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell'UE per i Balcani occidentali» (COM(2018)0065),

vista la comunicazione della Commissione del 17 aprile 2018 dal titolo «Comunicazione 2018 sulla politica di allargamento dell'UE» (COM(2018)0450), accompagnata dal documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato «Montenegro 2018 Report» (SWD(2018)0150),

viste la valutazione della Commissione del 17 aprile 2018 sul programma di riforme economiche 2018-2020 del Montenegro (SWD(2018)0131) e le conclusioni comuni del Consiglio in occasione del dialogo economico e finanziario tra l'UE e i Balcani occidentali del 25 maggio 2018,

viste le relazioni della missione di osservazione elettorale dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE (OSCE ODIHR) e la dichiarazione della delegazione di osservazione elettorale del Parlamento europeo sulle elezioni presidenziali del 15 aprile 2018,

viste le dichiarazioni e le raccomandazioni adottate in occasione della quindicesima riunione della commissione parlamentare di stabilizzazione e di associazione (SAPC) UE-Montenegro, tenutasi a Podgorica il 16-17 luglio 2018,

visto l'esito dell'indagine del 2017 sui rom emarginati nei Balcani occidentali, effettuata dalla Commissione europea, dalla Banca mondiale e dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo,

visto il processo di Berlino avviato il 28 agosto 2014,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Montenegro,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0339/2018),

A.

considerando che ciascun paese dell'allargamento è valutato individualmente in base ai propri meriti e che sono la velocità e la qualità delle riforme a determinare il calendario per l'adesione;

B.

considerando che il Montenegro è attualmente il paese più avanzato nel processo negoziale, avendo aperto 31 dei 35 capitoli dell'acquis communautaire dell'Unione e avendo provvisoriamente chiuso i negoziati su tre capitoli;

C.

considerando che per compiere ulteriori progressi nel processo di adesione all'Unione sarà essenziale un dialogo costruttivo tra le forze politiche interne e con i paesi limitrofi;

D.

considerando che il Montenegro è rimasto fedele all'impegno di creare un'economia di mercato funzionante e ha continuato a registrare risultati nell'attuazione degli obblighi previsti dall'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA);

E.

considerando che il Montenegro beneficia dell'assistenza preadesione nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II);

F.

considerando che il Montenegro deve rafforzare ulteriormente, tra l'altro, la capacità parlamentare, legislativa e di vigilanza, la trasparenza istituzionale, il rispetto dello Stato di diritto e dell'indipendenza della magistratura, la gestione interna dei casi di crimini di guerra, l'integrità del processo elettorale, la libertà dei media e la lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata e all'economia informale;

1.

si compiace dell'impegno costante del Montenegro nel processo di integrazione dell'Unione e dei suoi continui progressi positivi in generale, sulla base di un ampio sostegno pubblico a favore di tale decisione strategica;

2.

sottolinea che l'attuazione e l'applicazione delle riforme restano un indicatore chiave di un'integrazione riuscita; invita il Montenegro a migliorare la pianificazione, il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione delle nuove norme e politiche e chiede la tempestiva attuazione di parametri di riferimento provvisori per i capitoli 23 e 24;

3.

accoglie positivamente la valutazione espressa dalla Commissione nella sua comunicazione del 6 febbraio 2018 sulla strategia per i Balcani occidentali secondo la quale, grazie a una forte volontà politica, alla realizzazione di riforme reali e costanti e a soluzioni definitive alle controversie con i paesi limitrofi, esiste la possibilità che il Montenegro sia pronto per l'adesione entro il 2025;

4.

invita la Commissione e il Consiglio a garantire, nel prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP), adeguate disponibilità al fine di tenere conto della possibile adesione del Montenegro all'Unione europea, come sottolineato nella strategia per i Balcani occidentali;

Democratizzazione

5.

ricorda a tutti i partiti politici che un impegno politico costruttivo dipende da un parlamento pienamente funzionante in cui tutti i politici assumono la propria responsabilità nei confronti degli elettori occupando i loro seggi in parlamento; si compiace del fatto che la maggior parte dei partiti di opposizione sia tornata in parlamento dopo un lungo boicottaggio parlamentare; esorta tutti gli altri partiti politici a tornare in parlamento e a compiere maggiori sforzi concertati per realizzare un effettivo dialogo politico al fine di garantire che il parlamento disponga degli strumenti necessari per svolgere pienamente il proprio ruolo legislativo e di supervisione, ripristinando così un processo democratico funzionante;

6.

chiede l'attuazione della normativa sulla partecipazione pubblica e politica delle donne e delle minoranze, in particolare i rom (1), anche consentendo una partecipazione significativa delle donne appartenenti a minoranze ai processi decisionali e l'assunzione di incarichi nella pubblica amministrazione e in altre istituzioni pubbliche;

7.

invita la leadership politica del Montenegro a concentrare gli sforzi sulle sfide ancora aperte per quanto attiene ai problemi legati allo Stato di diritto, alla libertà dei mezzi di informazione, alla corruzione, al riciclaggio di denaro, alla criminalità organizzata e alla violenza ad essa associata e ad affrontare tali questioni in via prioritaria;

8.

osserva che le libertà fondamentali sono state rispettate durante le elezioni presidenziali dell'aprile 2018; invita il governo a collaborare con i partiti di opposizione e con la società civile per affrontare in modo esauriente le carenze individuate dall'OSCE ODIHR e dare piena attuazione alle raccomandazioni prioritarie della missione di osservazione elettorale adottando la legislazione nazionale pendente, e a rafforzare la trasparenza e la professionalizzazione dell'amministrazione elettorale al fine di migliorare la fiducia del pubblico nel processo elettorale; chiede che le elezioni locali si svolgano simultaneamente in tutto il paese e che siano migliorate la qualità e la trasparenza delle elezioni; esorta a rafforzare le disposizioni in materia di trasparenza del finanziamento dei partiti politici;

9.

chiede indagini approfondite su tutte le presunte irregolarità elettorali; esorta nuovamente a dare il dovuto seguito allo «scandalo delle registrazioni audio» del 2012; invita l'agenzia anticorruzione (ACA) a intensificare il monitoraggio degli eventuali abusi di risorse pubbliche da parte dei partiti politici;

10.

esprime preoccupazione per la decisione del parlamento montenegrino di destituire Vanja Ćalović Marković dal consiglio dell'agenzia anticorruzione; esorta a gestire questo caso in piena trasparenza;

Stato di diritto

11.

osserva il ruolo centrale svolto dall'autorità di audit, dall'ACA, dalla commissione di controllo degli appalti pubblici, dall'agenzia per la concorrenza e dall'autorità operante nel settore degli aiuti di Stato nel far fronte alla criminalità organizzata e alla corruzione; accoglie con favore le continue riforme volte a migliorare la capacità e l'indipendenza di tali istituzioni, ma rileva la necessità di migliorare l'efficienza, registrare risultati migliori, incoraggiare la prevenzione della corruzione, anche attraverso idonee sanzioni, e rimuovere gli ostacoli residui al raggiungimento della loro piena indipendenza;

12.

prende atto dei progressi compiuti nel rafforzare la capacità dell'ACA nell'ambito delle indagini sui finanziamenti delle campagne elettorali; sottolinea tuttavia l'esigenza di migliorare la fiducia nei confronti di tale agenzia e rafforzare la sua reputazione, un obiettivo che potrebbe essere realizzato mettendo ulteriormente al riparo il suo lavoro da qualsiasi influenza politica;

13.

si compiace degli sforzi compiuti per migliorare la trasparenza della pubblica amministrazione e la condivisione delle informazioni, ma incoraggia l'istituzione di una pubblica amministrazione più vicina ai cittadini, professionale e depoliticizzata; plaude all'attività più efficace del difensore civico; chiede migliori valutazioni dell'impatto normativo, relazioni complete sugli audit e consultazioni pubbliche inclusive sulle proposte legislative; sottolinea l'importanza della cooperazione con le organizzazioni della società civile (OSC) e di un accesso aperto alle informazioni per combattere efficacemente la corruzione e incoraggia una revisione delle modifiche legislative apportate nel maggio 2017; raccomanda l'ottimizzazione delle risorse e del capitale umano nella pubblica amministrazione;

14.

plaude ai considerevoli progressi compiuti dal Montenegro nell'e-governance e nella partecipazione digitale: il paese, infatti, è salito tra i 25 paesi con i migliori risultati, secondo l'indagine 2016 delle Nazioni Unite sull'e-government; invita il governo del Montenegro a mantenere il ritmo delle riforme in quest'ambito, per migliorare ulteriormente l'efficienza e l'accessibilità della pubblica amministrazione;

15.

accoglie con favore i discreti progressi compiuti per accrescere l'indipendenza, la trasparenza, la responsabilità, la professionalità e l'efficienza delle istituzioni giudiziarie; chiede misure di salvaguardia contro le ingerenze politiche e un'applicazione coerente dei codici deontologici e delle misure disciplinari; si compiace del fatto che siano stati nominati per la prima volta nuovi giudici e pubblici ministeri utilizzando il nuovo sistema di assunzione;

16.

rileva la necessità di portare avanti i procedimenti giudiziari sul presunto tentativo di colpo di Stato dell'ottobre 2016 garantendo una piena cooperazione giudiziaria con i paesi terzi; accoglie con favore la decisione di trasmettere pubblicamente i procedimenti giudiziari ai fini della trasparenza;

17.

accoglie con favore gli emendamenti alla legge sul consiglio giudiziario approvata il 29 giugno 2018, che consente la prosecuzione del normale funzionamento del consiglio giudiziario; osserva che tali emendamenti sono stati approvati conformemente alle raccomandazioni della Commissione di Venezia; sottolinea che tali modifiche relative all'elezione dei membri laici del consiglio rappresentano solo una soluzione temporanea; esorta il gruppo di lavoro ad hoc del parlamento, costituito di recente, a risolvere rapidamente tale questione;

18.

manifesta preoccupazione per i crescenti casi di violenze e assassini connessi alla criminalità organizzata, che hanno un effetto negativo sulla vita quotidiana dei cittadini comuni; si compiace del fatto che le autorità abbiano individuato questo problema ma chiede un'azione preventiva più solida, compreso il ricorso a provvedimenti di confisca dei beni non basati sulla condanna; elogia le indagini, le azioni penali e le condanne pronunciate in casi di corruzione ad alto livello; riconosce tuttavia che questi risultati devono essere ulteriormente rafforzati, in particolare nel campo del riciclaggio di denaro e della tratta di esseri umani;

19.

invita a compiere progressi nella prevenzione dei conflitti di interesse e dell'arricchimento illecito dei funzionari pubblici, anche a livello comunale; invita le autorità a intensificare la confisca dei beni della criminalità, a far avanzare le indagini sulle ricchezze ingiustificate e ad adottare altre misure che portino allo smantellamento delle bande criminali, spezzando i legami tra la criminalità organizzata, gli affari e la politica; denuncia, nel contempo, la pratica di irrogare sanzioni inferiori al minimo previsto per legge, in quanto ha un effetto controproducente sulla prevenzione dei reati di corruzione;

20.

ricorda che il Montenegro deve compiere ulteriori sforzi per garantire la tutela effettiva del diritto di proprietà, conformemente all'acquis dell'Unione e alle norme internazionali in materia di diritti umani; esorta le autorità statali a predisporre processi equi entro un lasso di tempo ragionevole nell'ambito dell'attuazione del quadro giuridico nazionale vigente, anche nel settore del diritto di proprietà e della restituzione dei beni; osserva che un regime solido, non discriminatorio e stabile per i diritti di proprietà è un presupposto per la fiducia dei cittadini, degli investitori esterni e delle imprese;

Gestione delle frontiere e migrazione

21.

rileva che il Montenegro si è sinora mostrato in grado di trattare le domande di asilo, ma sottolinea che devono essere compiuti ulteriori progressi; incoraggia il Montenegro a collaborare più strettamente con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera al fine di migliorare la gestione delle frontiere in conformità delle regole europee, far fronte alla migrazione irregolare e smantellare le reti dell'immigrazione clandestina; chiede di intensificare gli sforzi e la cooperazione transfrontaliera per prevenire e smantellare le reti di criminalità organizzata legate alla tratta di esseri umani, nonché al contrabbando di stupefacenti e di tabacco; sottolinea le preoccupazioni persistenti riguardo al traffico illecito di tabacco in Montenegro, in particolare quello collegato alle sue zone franche; invita la Commissione a continuare a sostenere il Montenegro nel controllo delle sue zone franche e nell'attività di prevenzione del commercio illegale;

22.

deplora la mancanza di progressi nella lotta alla tratta di esseri umani ed esorta a prestare particolare attenzione alla prevenzione della prostituzione forzata e organizzata e dell'accattonaggio dei minori; sottolinea che sono necessari ulteriori sforzi per l'identificazione delle vittime e per il loro accesso all'assistenza, ai risarcimenti e alle misure di protezione; invita il Montenegro a fornire una protezione efficace alle vittime della tratta e a prestare particolare attenzione alla riabilitazione dei minori vittime della tratta di esseri umani e alle donne e alle bambine rom, in considerazione delle situazioni vulnerabili nelle quali si trovano a causa della povertà e dell'emarginazione;

Media

23.

nutre sempre maggiore preoccupazione per la situazione della libertà di espressione e dei media, nel cui ambito tre successive relazioni della Commissione non hanno registrato alcun progresso; ricorda che il relativo capitolo 23 è stato aperto nel mese di dicembre 2013 e che sono i progressi in questo capitolo e nel capitolo 24 a determinare il ritmo complessivo dei negoziati; condanna con la massima fermezza le intimidazioni, le campagne denigratorie e gli attacchi verbali e fisici nei confronti di giornalisti; osserva che nel 2017 sono stati segnalati sette casi di attacchi contro giornalisti; esorta il governo a garantire che i giornalisti siano tutelati nella pratica; chiede che siano adottate ulteriori misure per garantire l'indipendenza dei media e dei giornalisti e incoraggia la raccolta sistematica di dati sulle minacce nei confronti di giornalisti; rileva che la delegazione dell'UE in Montenegro segue da presso la situazione;

24.

esprime particolare preoccupazione per l'attacco perpetrato l'8 maggio 2018 nei confronti della giornalista del Vijesti Olivera Lakić e chiede un'indagine approfondita su tale caso; reputa inaccettabile che non vi siano stati progressi riguardo alle indagini su vecchi casi di violenza contro giornalisti; esorta le autorità a condannare con fermezza tutti gli attacchi nei confronti di giornalisti e a promuovere misure per proteggere i giornalisti e sradicare l'impunità;

25.

deplora la continua pressione finanziaria ed editoriale posta sull'emittente radiotelevisiva pubblica del Montenegro (RTCG) e sull'Agenzia per i mezzi di comunicazione elettronici (AEM); esorta a mettere in atto misure di salvaguardia contro le influenze politiche e commerciali indebite e a garantire la piena trasparenza in materia di pubblicità dello Stato nei mezzi di comunicazione; ribadisce l'esigenza che la RTCG e tutti gli altri organi di informazione siano tutelati da influenze politiche indebite; esorta le autorità statali a fornire alle autorità di regolamentazione dei mezzi di comunicazione e all'emittente pubblica fondi sufficienti per garantire l'autonomia finanziaria e l'indipendenza sia della RTCG che dell'AEM, che sono fondamentali per un ambiente mediatico solido durante le campagne elettorali; deplora il cambiamento della composizione del consiglio della RTCG e il licenziamento del direttore generale della RTCG, Andrijana Kadija; ritiene che i licenziamenti prematuri dovrebbero essere consentiti solo in un numero limitato di circostanze;

26.

avverte che una mancanza di autonomia finanziaria per i media ne fomenta la dipendenza politica e la polarizzazione; ritiene che sia necessaria un'assegnazione trasparente e non discriminatoria dei fondi pubblici per la pubblicità e invita le autorità a valutare forme alternative di sovvenzioni indirette per promuovere l'indipendenza dei media;

27.

sottolinea il ruolo svolto dall'AEM e da un'efficace autoregolazione nel garantire i più elevati standard etici nei media montenegrini e nel ridurre il numero di casi di diffamazione; osserva che la situazione precaria dei giornalisti mina la qualità e la professionalità dei media;

Società civile e diritti umani

28.

sottolinea il ruolo cruciale delle OSC nel migliorare il funzionamento delle istituzioni statali e nel contrastare la corruzione e la criminalità organizzata; condanna fermamente le recenti intimidazioni e l'inaccettabile campagna denigratoria nei confronti delle OSC che hanno criticato i lenti progressi complessivi, o la loro assenza, in settori chiave dello Stato di diritto;

29.

invita a prestare maggiore attenzione, in sede di stesura e attuazione della normativa nei settori che interessano lo spazio della società civile, al fine di garantire che la normativa non imponga un onere sproporzionato alle OSC e non abbia un impatto discriminatorio sulle stesse, né diminuisca lo spazio a disposizione della società civile; sottolinea la necessità che siano disponibili risorse pubbliche per le OSC che si occupano dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto, comprese le organizzazioni di controllo e consulenza e le piccole organizzazioni di comuni cittadini; ritiene che le OSC dovrebbero essere libere di ricevere finanziamenti da altri donatori, come i donatori privati o le organizzazioni, gli organismi o le agenzie internazionali;

30.

prende nota della modifiche apportate alla legge sulle organizzazioni non governative volte a migliorare il loro finanziamento pubblico, e raccomanda la rapida adozione del diritto derivato necessario; ribadisce la sua richiesta di consultazioni sistematiche, inclusive, tempestive e autentiche con la società civile e il pubblico in generale su importanti riforme legislative relative all'Unione, compresa la loro attuazione a livello locale, così da rafforzare la democrazia e aumentare la trasparenza del processo decisionale; raccomanda di migliorare il contesto normativo in cui operano le OSC fornendo ulteriori risorse e definendo norme chiare per quanto riguarda i meccanismi governativi di consultazione delle OSC;

31.

si compiace dell'allineamento in corso della legislazione in materia di diritti fondamentali; esorta a rafforzare il quadro istituzionale che consente un'efficace protezione dei diritti, anche in caso di maltrattamenti da parte delle forze dell'ordine, intimidazioni e attacchi fisici; invita ad aggiornare la legge sulla libertà di credo religioso;

32.

accoglie positivamente gli sforzi sinora intrapresi per attuare la Convenzione di Istanbul, ma insiste affinché vengano migliorati i meccanismi di applicazione e di monitoraggio per la protezione dei diritti umani, anche combattendo la violenza contro donne e bambini; chiede a questo proposito un'attuazione effettiva delle politiche per i diritti fondamentali, in particolare in materia di uguaglianza di genere, diritti delle persone con disabilità, diritti dei bambini e diritti della popolazione rom, garantendo stanziamenti di bilancio e risorse sufficienti ad attuare le politiche e a rafforzare le capacità delle istituzioni competenti; invita le autorità a intraprendere le misure necessarie a impedire i matrimoni forzati di minori;

33.

esorta il Montenegro a salvaguardare la piena e tempestiva attuazione della normativa in materia di uguaglianza di genere e antidiscriminazione e a monitorarne gli effetti sulle donne di gruppi sociali svantaggiati ed emarginati; invita il Montenegro a salvaguardare il libero accesso alla giustizia da parte di tutte le donne e a fornire assistenza legale gratuita alle donne che sono state vittime di violenze di genere, con particolare attenzione alle donne rom, alle donne con disabilità e alle donne che vivono in zone rurali e isolate; invita il Montenegro a rafforzare il ruolo e la capacità delle autorità competenti affinché esse possano meglio gestire la protezione e il reinserimento delle vittime e lavorare in modo proattivo con gli uomini per prevenire atti di violenza nei confronti delle donne; esorta il Montenegro ad aumentare il numero e la capacità dei rifugi gestiti dallo Stato;

34.

invita le autorità montenegrine a continuare a migliorare il clima di inclusione sociale e tolleranza e ad adottare misure efficaci contro l'incitamento all'odio, l'esclusione sociale e la discriminazione delle minoranze; osserva che il Montenegro non è ancora completamente conforme alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; incoraggia le autorità competenti a continuare a rafforzare i loro sforzi per salvaguardare i diritti delle persone LGBTI; continua a essere preoccupato per le difficoltà relative all'accettazione della diversità sessuale nella società montenegrina; esprime preoccupazione per la discriminazione cui sono soggette le donne e le ragazze nella comunità rom e per il fatto che in Montenegro i rom emarginati hanno un accesso limitato alle opportunità in tutti gli aspetti dello sviluppo umano, come dimostrano i risultati di un'indagine del 2017 in proposito; sottolinea l'importanza di rafforzare il settore delle PMI e di fornire sostegno attraverso una migliore legislazione e l'attuazione della politica industriale;

35.

prende atto dei costanti progressi nel miglioramento della situazione delle minoranze; chiede rispetto e maggiori sforzi per proteggere l'identità multinazionale della regione di Boka Kotorska;

36.

esorta il Montenegro a lanciare campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica per combattere la discriminazione e la violenza contro le persone LGBTI e a salvaguardare un'attività investigativa e giudiziaria equa sui reati commessi nei loro confronti;

37.

esorta il Montenegro a lanciare campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica per incoraggiare a segnalare la violenza domestica contro le donne e le ragazze, aumentare il numero di giudici correttamente formati e sensibili alle questioni di genere, garantire una corretta attività investigativa e giudiziaria contro i reati e salvaguardare i servizi di assistenza, consulenza e reinserimento per le vittime;

Economia, politica sociale, occupazione e istruzione

38.

plaude ai progressi realizzati dal Montenegro nel garantire la stabilità macroeconomica e il consolidamento fiscale e chiede la trasparenza del bilancio e un buon contesto occupazionale e imprenditoriale; sottolinea che la corruzione, l'economia informale, le carenze dello Stato di diritto e le farraginose procedure regolamentari continuano a scoraggiare la crescita e gli investimenti; sottolinea che il modello sociale europeo richiede un dialogo con tutte le parti economiche interessate, compresi i sindacati;

39.

esorta a sfruttare appieno il potenziale offerto dagli strumenti digitali nell'ambito del registro catastale, della fatturazione e del rilascio dei permessi edilizi; rileva la necessità di accelerare la diffusione dell'accesso alla banda larga da parte delle imprese e delle famiglie; sottolinea l'esigenza di un quadro di interoperabilità a livello dell'intero governo, per sostenere l'ulteriore digitalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative e commerciali; plaude al continuo sviluppo della registrazione elettronica online delle imprese;

40.

plaude alle modifiche normative nel settore dell'istruzione e agli sforzi per aumentare i tassi di partecipazione alle scuole materne, anche da parte dei bambini che provengono da contesti svantaggiati, e sottolinea l'importanza di un approccio globale allo sviluppo della prima infanzia; esorta le autorità a far fronte al tasso elevato di disoccupazione di lunga durata tra i giovani e le donne, anche ricorrendo a valutazioni dell'impatto di genere ove opportuno; prende nota della preparazione di un Libro bianco per promuovere l'occupazione giovanile, in cooperazione con l'Organizzazione internazionale del lavoro; sottolinea la necessità di introdurre misure attive per il mercato del lavoro, in particolare per le donne che hanno subito le ripercussioni negative dell'abolizione delle prestazioni sociali;

41.

osserva che le parti sociali dovrebbero essere consultate in modo efficace e sistematico sulle questioni relative all'occupazione e agli affari sociali; sottolinea la necessità di rafforzare ulteriormente le capacità del consiglio sociale; accoglie con favore l'adozione di codici di norme per il settore della salute e sicurezza sul lavoro, ma continua a essere preoccupato per l'elevata percentuale di incidenti mortali sul lavoro e per il basso numero di ispettori del lavoro;

42.

si compiace del rafforzamento della partecipazione del Montenegro al programma Erasmus + ed esprime il proprio sostegno alla proposta della Commissione di raddoppiare il bilancio di Erasmus +; incoraggia un maggiore coordinamento sulle questioni trasversali che riguardano la disoccupazione giovanile, l'inclusione, la cittadinanza attiva, il volontariato e l'istruzione;

Ambiente, energia e trasporti

43.

esprime soddisfazione per il fatto che, ai sensi dell'articolo 1 della sua costituzione, il Montenegro è uno Stato rispettoso dell'ambiente; plaude alla possibile apertura del capitolo 27 dell'acquis nei negoziati con il Montenegro quest'anno; invita le autorità a tutelare meglio le zone più preziose, soprattutto in termini di biodiversità, e a riesaminare i progetti edilizi relativi ad alberghi e centrali idroelettriche;

44.

osserva che lo sviluppo di ulteriori capacità idroelettriche e turistiche, soprattutto nelle zone protette, deve rispettare le norme ambientali dell'Unione; esprime preoccupazione per lo sviluppo insostenibile dell'energia idroelettrica, dato che molti degli 80 progetti di centrali idroelettriche in programma non sono in linea con le convenzioni internazionali o con la legislazione dell'Unione, nonostante i requisiti di cui al capitolo 27; esorta a procedere all'ulteriore sfruttamento delle potenziali fonti rinnovabili e delle misure di efficienza energetica e al miglioramento della gestione delle acque e dei rifiuti; accoglie con favore il riuscito allineamento tra la legge del Montenegro del 2016 sullo scambio transfrontaliero di elettricità e gas naturale e il terzo pacchetto energia; elogia il miglioramento dell'allineamento legislativo del Montenegro in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili, ma esorta le autorità ad allineare integralmente la legislazione nazionale alla direttiva sulle energie rinnovabili e alla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia;

45.

esorta la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e la Banca europea per gli investimenti (BEI) a rivedere il loro sostegno ai progetti di centrali idroelettriche e a ritirare i finanziamenti di tutti i progetti avviati in zone protette o privi di valutazioni ex ante sull'impatto ambientale affidabili;

46.

sottolinea la necessità di mettere a disposizione del grande pubblico informazioni tempestive e precise sull'impatto della costruzione di un'autostrada sul fiume Tara, nonché di cessare tutte le attività di scarico di rifiuti e alterazione dell'alveo fluviale, in linea con gli impegni assunti dal Montenegro per preservare le aree soggette a speciale tutela a livello nazionale e internazionale;

47.

esprime preoccupazione riguardo al piano urbano speciale per il parco nazionale del lago di Scutari; sottolinea la necessità di abbandonare i progetti idroelettrici su grande scala sul fiume Morača, date le loro notevoli ripercussioni negative sul lago di Scutari e sul fiume Tara, ambedue protetti in virtù della normativa nazionale e internazionale;

48.

plaude agli sviluppi positivi nell'ulteriore allineamento all'acquis della normativa nazionale del Montenegro in materia di ambiente e cambiamenti climatici; esorta il governo montenegrino a tutelare il sito Ulcinj Salina (salina di Dulcigno) a livello sia nazionale che internazionale, in linea con le raccomandazioni fornite nello studio finanziato dall'Unione sulla tutela di tale sito; sottolinea la necessità urgente di garantire l'integrazione del sito Ulcinj Salina nella rete Natura 2000; chiede l'identificazione e la designazione di zone marine protette;

49.

sottolinea la partecipazione proattiva e il ruolo costruttivo del Montenegro nella cooperazione regionale e internazionale attraverso il processo di Berlino e l'iniziativa dei sei paesi dei Balcani occidentali; accoglie con favore l'esito del vertice 2018 UE-Balcani occidentali tenutosi a Sofia e l'adozione del pacchetto IPA del 2018, che include finanziamenti per due importanti progetti infrastrutturali, la circonvallazione di Budva sul corridoio adriatico-ionico, e la tratta ferroviaria Vrbnica-Bar sul corridoio Oriente/Mediterraneo orientale; sottolinea l'importanza delle rotte di traffico che forniscono un collegamento diretto tra i paesi dei Balcani e i mercati dell'Unione;

50.

plaude all'intenzione del Montenegro di introdurre il sistema di scambio delle quote di emissione dell'Unione (EU ETS) nei prossimi tre anni e all'adozione del diritto derivato sul risparmio energetico e la riduzione delle emissioni delle nuove autovetture; osserva l'importanza di integrare nella normativa nazionale del Montenegro aspetti dell'EU ETS, del regolamento sulla condivisione degli sforzi e del meccanismo di monitoraggio e comunicazione;

51.

plaude ai continui sforzi per rafforzare la cooperazione regionale, in particolare nel settore della tutela ambientale, come indicato nell'iniziativa adriatica trilaterale;

Cooperazione regionale e relazioni di buon vicinato

52.

plaude ai continui sforzi del Montenegro a favore di una cooperazione regionale costruttiva e di buone relazioni bilaterali di vicinato; sostiene la proposta di ridurre le tariffe di roaming nei Balcani occidentali;

53.

plaude alla ratifica dell'accordo sulla demarcazione della linea di confine tra il Montenegro e il Kosovo; chiede la rapida conclusione di accordi per risolvere le controversie sul confine ancora in essere con altri paesi limitrofi;

54.

plaude alla dichiarazione comune di Montenegro e Albania e alla firma di 12 accordi relativi alla reciproca assistenza in diversi ambiti, che considera un esempio di cooperazione positiva nella regione;

55.

esorta il Montenegro a intensificare il suo impegno per dare la priorità e perseguire proattivamente i crimini di guerra e per chiarire il destino delle persone scomparse; accoglie con favore gli sforzi a favore della reintegrazione degli sfollati nel quadro del programma regionale per gli alloggi; sottolinea come, nonostante l'adozione di quattro documenti concernenti la strategia di indagine sui crimini di guerra, il pubblico ministero non abbia avviato nuove indagini o processi né avanzato nuove accuse; esprime preoccupazione per il fatto che l'Ufficio della procura speciale (SPO) abbia aperto 8 nuovi casi nel 2016, di cui sei si trovano ancora in fase di indagini preliminari; ribadisce il proprio sostegno nei confronti dell'iniziativa per istituire la commissione regionale per l'accertamento dei fatti e la divulgazione della verità sui crimini di guerra e altre gravi violazioni dei diritti umani commessi nell'ex Iugoslavia (RECOM); sottolinea l'importanza di tale processo e del coinvolgimento attivo di tutti i leader politici regionali; plaude al sostegno pubblico espresso per la RECOM da parte del primo ministro;

56.

elogia il Montenegro per un altro anno di completo allineamento a tutte le posizioni e dichiarazioni formulate dall'Unione nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e plaude alla sua partecipazione attiva alle missioni di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC); apprezza il modo in cui è stata condotta la politica estera del Montenegro; invita il Montenegro ad allinearsi alla posizione comune dell'Unione sull'integrità dello statuto di Roma della Corte penale internazionale e ai suoi principi guida sugli accordi bilaterali di immunità;

57.

chiede maggiore cooperazione tra il Montenegro e l'Unione in materia di criminalità informatica e ciberdifesa;

58.

ricorda l'importanza strategica dell'adesione alla NATO del Montenegro al fine di garantire la stabilità e la pace nei Balcani occidentali;

o

o o

59.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento del Montenegro.

(1)  La parola «rom» è utilizzata come termine generale che include diversi gruppi correlati, stanziali o meno, come rom, ashkali, egiziani ecc., che potrebbero avere culture e stili di vita diversi tra di loro.


28.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/164


P8_TA(2018)0484

La situazione delle donne con disabilità

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sulla situazione delle donne con disabilità (2018/2685(RSP))

(2020/C 363/23)

Il Parlamento europeo,

viste la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

viste la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), e la sua entrata in vigore il 21 gennaio 2011, conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (1), in particolare l'articolo 6 relativo alle donne e alle minori con disabilità,

visti la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW, 1979) e il relativo protocollo facoltativo (1999),

vista la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (2),

visti gli articoli 10, 19 e 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (3),

vista la proposta della Commissione relativa a una direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426) e la relativa posizione del Parlamento del 2 aprile 2009 (4),

visto lo studio della direzione generale «Politiche interne dell'Unione» del Parlamento intitolato «Discrimination Generated by the Intersection of Gender and Disability» (Discriminazione dovuta all'intersezione di genere e disabilità),

vista la relazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) dal titolo «Poverty, gender and intersecting inequalities in the EU» (Povertà, genere e disuguaglianze che si intersecano nell'UE), con particolare attenzione al capitolo 8 su genere e disabilità",

visto l'indice indice sull'uguaglianza di genere relativo al 2017,

vista l'interrogazione alla Commissione sulla situazione delle donne con disabilità (O-000117/2018 — B8-0418/2018),

vista la proposta di risoluzione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere,

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che nell'UE vivono oltre 80 milioni di persone con disabilità; che un europeo su quattro ha un familiare disabile; che nell'UE vi sono circa 46 milioni di donne e ragazze con disabilità, pari a circa il 16 % della sua popolazione femminile totale e al 60 % della popolazione complessiva di persone con disabilità;

B.

considerando che il termine «disabilità» comprende un'ampia gamma di situazioni personali temporanee, a breve o a lungo termine che richiedono risposte politiche su misura e includono questioni di salute mentale;

C.

considerando che i cambiamenti demografici e l'invecchiamento della popolazione si traducono in un maggior numero di persone disabili più avanti nella vita;

D.

considerando che ogni giorno alle persone con disabilità sono negati diritti fondamentali, con il perpetuarsi delle difficoltà di accesso a un'occupazione retribuita e ai relativi diritti, sia nel settore pubblico che in quello privato; che la formazione professionale delle persone con disabilità non corrisponde a quella che dovrebbe e potrebbe essere per poter consentire l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie per l'inclusione nella vita lavorativa;

E.

considerando che solo il 18,8 % delle donne con disabilità è occupato nell'UE; che il 45 % delle donne in età lavorativa (20-64 anni) con disabilità è inattivo, mentre per gli uomini la percentuale equivalente è del 35 %;

F.

considerando che il 75 % delle persone con gravi disabilità non ha la possibilità di partecipare pienamente al mercato del lavoro europeo e che le donne con disabilità hanno una probabilità di essere vittime di violenza da due a cinque volte superiore rispetto alle donne non disabili;

G.

considerando che il 34 % delle donne con problemi di salute o disabilità ha subito violenze fisiche o sessuali da parte di un partner nel corso della propria vita;

H.

considerando che la sterilizzazione delle donne disabili a loro insaputa o senza il loro consenso è una forma diffusa di violenza, in particolare nei confronti di membri di minoranze etniche come le donne rom;

I.

considerando che vi è una mancanza di visibilità delle persone disabili nella vita pubblica e nei media;

J.

considerando che circa due terzi dei prestatori di assistenza in Europa sono donne; che l'80 % dei servizi di assistenza all'interno dell'UE è fornito da prestatori informali non retribuiti, il 75 % dei quali sono donne; che si stima che il valore economico dell'assistenza informale non retribuita nell'Unione, come percentuale del costo complessivo della prestazione di assistenza formale a lungo termine, sia compreso tra il 50 % e il 90 %.

K.

considerando che la partecipazione sociale ed economica delle donne con disabilità è essenziale per il successo della strategia economica e sociale globale dell'Europa;

L.

considerando che le donne disabili devono spesso affrontare molteplici forme di discriminazione, tra l'altro a causa della loro identità di genere, della loro espressione di genere e delle loro caratteristiche sessuali, il che contribuisce alla femminilizzazione della povertà;

M.

considerando che le persone con disabilità, e in particolare le donne disabili, hanno redditi più bassi e sono a più alto rischio di povertà ed esclusione sociale; che le situazioni di povertà e di esclusione si protraggono laddove la protezione sociale è manifestamente insufficiente; che la situazione delle donne disabili lavoratrici si è deteriorata nel tempo rispetto a quella degli uomini (la percentuale delle donne che vivono in condizioni di povertà lavorativa era del 10 % nel 2007 e del 12 % nel 2014);

N.

considerando che gli sviluppi tecnologici sono pieni di opportunità e sfide, soprattutto per le donne con disabilità, dato che la forza lavoro globale utilizza sempre più spesso strumenti digitali;

O.

considerando che persistono difficoltà di accesso ai centri sanitari, alle cure ospedaliere, ai prodotti di supporto, ai medicinali e alle terapie essenziali per il monitoraggio e la riabilitazione; che permangono gravi problemi di mobilità, dovuti a barriere architettoniche che ostacolano il transito nei luoghi pubblici e sulle strade o a un accesso limitato al trasporto pubblico e collettivo; che vi sono tuttora ostacoli alla comunicazione (ad esempio la carenza di interpreti di lingua dei segni nei servizi pubblici e la scarsa accessibilità televisiva per i non udenti), che limitano e impediscono l'accesso ai servizi pubblici e all'informazione; che i servizi di sostegno, protezione e comunicazione nonché sanitari e di assistenza, quali quelli connessi alla sanità di base, alla violenza contro le donne e all'assistenza all'infanzia e alla maternità, dovrebbero essere pienamente accessibili in tutte le lingue, forme e formati a tutte le donne, in particolare alle donne e alle minori con disabilità;

P.

considerando che la piena partecipazione delle persone con disabilità, conformemente all'articolo 29 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, alla vita politica e pubblica, dove spesso sono sottorappresentate, rimarrà una pia illusione, in particolare per le donne, se la questione non viene adeguatamente affrontata;

Q.

considerando che, nonostante le numerose convenzioni internazionali e disposizioni del diritto europeo, nonché l'attuale strategia europea in materia di disabilità, le persone con disabilità non godono ancora pienamente dei diritti sociali e di cittadini; che non sono garantiti l'accesso paritario alla cultura, allo sport e alle attività ricreative né la partecipazione paritaria alla vita sociale e politica; che i professionisti che operano in questi ambiti sono sottovalutati; che tutte le suddette convenzioni e disposizioni sono sistematicamente ignorate, e i lavoratori e le persone con disabilità continuano a vedere negati i propri diritti fondamentali; che le donne e le minori con disabilità rimangono ai margini dei processi decisionali e dei progressi nell'ambito dell'uguaglianza di genere;

R.

considerando che l'uguaglianza di genere non è stata integrata orizzontalmente nella strategia europea sulla disabilità 2010-2020;

S.

considerando che gli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vietano esplicitamente la discriminazione fondata sulla disabilità e prevedono la partecipazione paritaria delle persone con disabilità alla vita della comunità; che la parità di trattamento può essere garantita applicando politiche e misure positive a favore delle donne disabili e delle madri di bambini disabili;

T.

considerando che includere la dimensione di genere nella strategia europea sulla disabilità post-2020 contribuirà a un approccio integrato all'eliminazione delle discriminazioni a danno di donne e ragazze con disabilità;

U.

considerando che il salario mensile degli uomini disabili è superiore a quello delle donne disabili, mentre entrambi i salari sono generalmente inferiori a quelli degli altri lavoratori, in una realtà discriminatoria che persiste;

V.

considerando che l'attuale mercato del lavoro è instabile e precario e che l'aumento della disoccupazione comporta una diminuzione delle opportunità di accesso all'occupazione per le persone disabili;

W.

considerando che vi è una carenza di risorse umane, materiali e pedagogiche nel sistema scolastico statale per l'adeguato accompagnamento e l'effettiva inclusione dei bambini e dei giovani con esigenze educative specifiche; che la piena integrazione nella società si ottiene principalmente attraverso un'occupazione di qualità e un'istruzione accessibile; che l'occupazione non è soltanto considerata una fonte di reddito, ma è divenuta anche un meccanismo di integrazione sociale in quanto crea un legame con la società, relazioni interpersonali e un senso di partecipazione alla vita sociale, culturale ed economica;

X.

considerando che le donne con disabilità possono subire forme uniche di abusi difficili da riconoscere, come la rimozione o la distruzione dei dispositivi per la mobilità di una persona o il diniego di accesso alle risorse legate alla disabilità nella comunità e/o agli appuntamenti sanitari;

Y.

considerando che i tassi di tumore al seno per le donne disabili sono molto più elevati di quelli della popolazione femminile in generale, a causa della mancanza di apparecchiature di screening e diagnosi adeguate;

Z.

considerando che l'indice sull'uguaglianza di genere dell'EIGE relativo al 2017 evidenzia che in media il 13 % e il 5 % delle donne disabili lamentano di non vedere soddisfatti i propri bisogni rispettivamente medici e dentali, mentre nel caso delle donne senza disabilità è il 5 % a vedere non soddisfatte le proprie esigenze mediche;

Raccomandazioni generali

1.

ribadisce che tutte le persone con disabilità devono avere la possibilità di beneficiare pienamente dei propri diritti sulla base dell'inclusione e della piena partecipazione alla società; sottolinea che ciò è possibile solo attraverso l'attuazione di politiche attive e pubbliche e l'eliminazione di tutti gli ostacoli alla partecipazione;

2.

invita gli Stati membri ad attuare politiche di prevenzione, trattamento, riabilitazione e integrazione per quanto riguarda le persone con disabilità e di sostegno alle loro famiglie, e ad assumersi la responsabilità dell'effettiva realizzazione dei loro diritti, fatti salvi i diritti e i doveri dei genitori o dei tutori; chiede inoltre lo sviluppo di una pedagogia che sensibilizzi la società ai doveri di rispetto e solidarietà nei confronti delle persone con disabilità, per contrastare la discriminazione sociale di cui sono oggetto;

3.

invita gli Stati membri a rispettare gli impegni assunti in merito alla ratifica della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e ad adottare tutte le misure necessarie per garantire i diritti e le libertà nonché le responsabilità in essa sancite, in particolare in settori quali occupazione, istruzione, salute, protezione sociale, alloggio, mobilità, accesso alla giustizia, cultura, sport, tempo libero e partecipazione alla vita sociale e politica, nonché le responsabilità specifiche definite in suddetta convenzione per i diritti delle donne e dei minori con disabilità;

4.

sottolinea che le donne e le minori con disabilità sono soggette a una doppia discriminazione a causa dell'intersecarsi di genere e disabilità e spesso possono essere esposte persino a difficoltà multiple dovute, in molti casi, all'intersezione di genere e disabilità con l'orientamento sessuale, l'identità di genere, l'espressione di genere, le caratteristiche sessuali, lo status di migrante, l'età, la religione o l'etnia;

5.

ribadisce il suo invito alla Commissione e agli Stati membri a integrare una prospettiva relativa alle donne e alle minori con disabilità nei loro programmi, strategie e politiche in materia di parità di genere, una prospettiva di genere nelle loro strategie in materia di disabilità e una prospettiva sia di genere che di disabilità in tutte le altre politiche;

6.

invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere la ricerca e l'innovazione per quanto riguarda lo sviluppo di prodotti e servizi a sostegno delle persone con disabilità nelle loro attività quotidiane;

7.

sottolinea che il numero di persone anziane è in aumento e che, in base ai dati dell'Organizzazione mondiale della sanità, la disabilità è più diffusa tra le donne, le quali sono più colpite dal fenomeno a causa della loro aspettativa di vita più lunga; sottolinea che il numero di donne disabili aumenterà pertanto in misura proporzionale;

8.

insiste affinché siano raccolti dati disaggregati per genere allo scopo di individuare le forme di discriminazione multipla trasversale cui sono esposte le donne e le minori con disabilità in tutti i settori contemplati dalla Convenzione di Istanbul e ovunque sia opportuno;

9.

invita l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere a continuare a fornire analisi e contributi a livello dell'UE e degli Stati membri per quanto riguarda la situazione specifica delle donne e delle minori con disabilità, con particolare attenzione alla discriminazione intersettoriale;

10.

ribadisce che spesso le donne con disabilità affrontano sfide e pericoli persino maggiori nei paesi coinvolti in conflitti e nelle zone di conflitto; sottolinea pertanto la necessità di proteggere le donne disabili nelle politiche esterne dell'UE;

Diritti delle donne con disabilità

11.

sottolinea che alle donne con disabilità deve essere garantito il pieno godimento dei diritti per quanto riguarda un'istruzione di qualità, accessibile e a prezzi abbordabili, l'assistenza sanitaria, comprese cure sanitarie specifiche per le persone transgender e per la salute sessuale e riproduttiva e i diritti ad essa connessi, l'occupazione, la mobilità, la vita familiare, l'autonomia fisica, la sessualità e il matrimonio, nonché le salvaguardie che garantiscono tali diritti;

12.

ricorda che le autorità a tutti i livelli e le parti interessate devono rispettare e sostenere il diritto a una vita indipendente e, pertanto, fornire gli strumenti e il sostegno necessari per consentire alle persone con disabilità, in particolare alle donne, di godere della libertà di scelta e di controllo sulla propria vita e sul proprio stile di vita;

13.

sottolinea che le donne e le minori con disabilità devono essere informate dei loro diritti e dei servizi al cittadino a loro disposizione; sottolinea che tali informazioni devono essere fornite in modo semplice e sicuro, tenendo conto dei diversi metodi di comunicazione, media e formati da esse scelti e ad esse adattati; sottolinea che il diritto all'informazione non deve essere confuso con la concettualizzazione della necessità di ricercare attivamente l'accesso ai diritti (trasferendo la responsabilità della giusta fruizione a chi ne ha bisogno), in quanto gli Stati membri devono assumersi la responsabilità di raggiungere tutte le persone con disabilità e assicurare e garantire loro i diritti sanciti dalla legge o dalle convenzioni internazionali;

14.

chiede l'integrazione delle persone con disabilità nelle strutture regolari della società a tutti i livelli, compresa la sanità, l'istruzione e l'occupazione, tenendo conto del fatto che l'uso persistente e generalizzato di strutture o servizi speciali porta alla segregazione e riduce le pari opportunità;

15.

riconosce la necessità che le persone con disabilità possano accedere a spazi sicuri, ad esempio sotto forma di club e associazioni;

16.

invita l'UE a rimuovere gli ostacoli al diritto di voto per le persone con disabilità, in particolare per le elezioni europee del 2019;

17.

esorta gli Stati membri ad applicare il principio della parità di retribuzione a parità di lavoro svolto, a contrastare le discriminazioni salariali e a garantire la parità tra donne e uomini, anche per quanto riguarda le persone con disabilità;

Accessibilità

18.

invita gli Stati membri e la Commissione ad attuare politiche che promuovano l'accessibilità, quale passo essenziale verso l'inclusione e condizione imprescindibile per l'integrazione e la partecipazione delle persone con disabilità; sottolinea altresì l'importanza del rispetto dei principi della parità di trattamento e delle pari opportunità in materia di accessibilità e mobilità;

19.

insiste sulla necessità che gli Stati membri adottino misure, in particolare nei settori della sanità, dell'istruzione, dei trasporti, della pianificazione urbana e dell'edilizia abitativa;

20.

esprime profonda preoccupazione per il fatto che, troppo spesso, alle donne e alle ragazze con disabilità sia negato l'accesso alle strutture nel settore della salute e dei diritti sessuali e riproduttivi; ritiene preoccupante il fatto che alle donne e alle ragazze con disabilità sia negato il consenso informato sull'uso dei contraccettivi e che siano addirittura a rischio di sterilizzazione forzata; invita gli Stati membri ad attuare misure legislative a tutela dell'integrità fisica, della libertà di scelta e dell'autodeterminazione per quanto riguarda la vita sessuale e riproduttiva delle donne e delle ragazze con disabilità;

21.

esprime preoccupazione per il fatto che pochi paesi hanno disposizioni che garantiscono il diritto delle persone con disabilità di accedere al riconoscimento giuridico del genere; osserva che il riconoscimento giuridico del genere, anche laddove consentito, potrebbe essere inaccessibile per le donne e le ragazze sotto tutela legale; osserva che l'obbligo di valutazione psichiatrica per accedere al riconoscimento giuridico del genere ostacola l'accesso delle donne e delle ragazze con problemi di salute mentale; invita gli Stati membri ad adottare una legislazione giuridica in materia di riconoscimento del genere basata sull'autodeterminazione e che tenga conto delle esigenze di accessibilità per le persone con disabilità;

22.

individua la necessità, per quanto riguarda i trasporti, che gli Stati membri sviluppino politiche di trasporto pubblico che facilitino la mobilità delle persone con disabilità, unitamente all'eliminazione delle barriere architettoniche; invita il Consiglio e la Commissione a stanziare i fondi dell'Unione necessari per sostenere lo sviluppo di tali politiche;

Relazioni di lavoro e sul luogo di lavoro, nell'ottica di un'occupazione di qualità e di un giusto equilibrio tra vita professionale e vita privata

23.

invita gli Stati membri a sviluppare politiche che promuovano l'integrazione delle persone con disabilità nel mercato del lavoro; ritiene che tali politiche dovrebbero incoraggiare l'accesso all'occupazione come condizione per l'inclusione sociale, promuovendo le pari opportunità;

24.

invita gli Stati membri a garantire forme specifiche di regolamentazione del lavoro che affrontino e integrino le esigenze specifiche delle persone con disabilità, in particolare per quanto riguarda la regolamentazione dell'orario di lavoro; sottolinea la necessità di definire una legislazione del lavoro specifica che tenga conto delle esigenze delle donne con disabilità in materia di gravidanza e maternità, salvaguardando la permanenza sul mercato del lavoro e garantendo la tutela del lavoro;

25.

invita gli Stati membri a valutare la necessità di disposizioni volte a garantire che l'applicazione del congedo di maternità, di paternità e parentale, come pure di un orario di lavoro flessibile, sia adattata alle diverse esigenze connesse alle nascite multiple, ai parti prematuri, ai genitori adottivi, ai co-genitori, ai genitori con disabilità, ai genitori con problemi di salute mentale e ai genitori di figli con disabilità, malattie croniche o problemi di salute mentale;

26.

chiede la promozione del diritto alla salute e alla riabilitazione e l'adozione di politiche volte a prevenire e porre rimedio agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali delle persone con disabilità;

27.

invita la Commissione a mettere a disposizione degli Stati membri le competenze necessarie per affrontare la discriminazione intersettoriale;

28.

invita la Commissione a sostenere e incoraggiare gli Stati membri nell'affrontare la discriminazione generata dall'intersezione tra identità di genere, espressione di genere, orientamento sessuale, caratteristiche sessuali e disabilità, attraverso la formazione alla diversità e la collaborazione con i datori di lavoro per introdurre misure sul posto di lavoro, ad esempio volte a promuovere procedure di assunzione anonime;

Istruzione

29.

invita gli Stati membri a porre l'accento, nel garantire servizi di assistenza all'infanzia in età prescolare, non solo sull'accessibilità, ma anche sulla qualità e l'accessibilità economica di tale assistenza, in particolare per i bambini con disabilità, tenendo conto nel contempo delle esigenze dei genitori con disabilità; invita inoltre gli Stati membri a migliorare gli investimenti pubblici nell'istruzione della prima infanzia e nella cura di tali gruppi di persone;

30.

sottolinea l'importanza di integrare le donne con disabilità all'interno dei sistemi professionali e di istruzione ordinari;

31.

sottolinea che un livello e una qualità più elevati dell'istruzione e della formazione porteranno a una maggiore autonomia delle donne con disabilità, in quanto l'istruzione è uno degli strumenti che influenzano maggiormente il progresso della società, fornendo le conoscenze e i valori necessari per raggiungere livelli più elevati di benessere e di crescita economica e personale; sottolinea la particolare importanza di un'istruzione e di una formazione di qualità per le persone con disabilità;

32.

invita gli Stati membri a garantire una reale parità di opportunità nell'accesso all'istruzione, garantendo l'effettiva integrazione dei bambini e dei giovani con disabilità nei loro sistemi di istruzione a tutti i livelli; chiede che siano soddisfatte le esigenze educative specifiche e il fabbisogno di materiale didattico specifico, con l'ausilio di scuole inclusive, al fine di garantire un accesso equo, ma anche buoni risultati, all'interno del sistema educativo;

33.

invita gli Stati membri a investire in un'istruzione di alta qualità per i bambini e gli adulti con disabilità nel quadro dell'istruzione generale, facilitando così l'accesso, in particolare per le fasce più svantaggiate della popolazione;

34.

chiede politiche dell'istruzione che mirino a eliminare i numerosi ostacoli che rimangono per le persone con disabilità; esorta gli Stati membri a conseguire, nell'ambito dei loro istituti scolastici tradizionali, le condizioni fisiche e/o pedagogiche che consentono alle persone con disabilità di frequentarli; sottolinea, pertanto, la necessità di aumentare il numero di insegnanti che accompagnano i bambini con disabilità;

35.

invita gli Stati membri a sviluppare strategie per combattere il bullismo e le molestie, anche in ambito educativo e online, contro i bambini e i giovani per motivi di disabilità, identità di genere o espressione di genere, orientamento sessuale, status di migrante, classe, età, religione o etnia;

36.

ricorda l'importanza di tenere conto delle esigenze delle donne e delle ragazze con disabilità nell'elaborazione e nell'attuazione dei programmi e delle iniziative dell'UE, in particolare nel settore dell'istruzione, della mobilità e delle azioni a favore dei giovani, nonché di intraprendere tutte le azioni pertinenti per garantire una maggiore partecipazione a tali opportunità;

Salute

37.

ritiene che le donne e le ragazze con disabilità debbano avere accesso completo a cure mediche rispondenti alle loro particolari esigenze, in settori quali la consulenza ginecologica, le visite mediche, la salute sessuale e riproduttiva, la pianificazione familiare e un sostegno adeguato durante la gravidanza, nonché un'assistenza sanitaria specifica per le persone transessuali; esorta gli Stati membri a garantire investimenti pubblici in questo settore e ad assicurare che la loro assistenza sanitaria pubblica nazionale includa un accesso adeguato a tali servizi;

38.

sottolinea che le donne e le ragazze con disabilità devono ricevere tutte le informazioni adeguate per consentire loro di prendere liberamente decisioni che riguardano la loro salute; sottolinea l'importanza che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per combattere la sterilizzazione forzata;

39.

invita la Commissione a introdurre obiettivi per i servizi di assistenza alle persone con disabilità, in linea con gli obiettivi di Barcellona, con strumenti di monitoraggio per misurare la qualità e l'accessibilità, anche economica, di tali servizi;

40.

invita l'UE e gli Stati membri ad adottare tutte le misure atte a garantire che le donne e le ragazze con disabilità abbiano un accesso paritario sia all'assistenza sanitaria specifica per le persone con disabilità, sia ai servizi tradizionali;

41.

invita la Commissione a mettere a disposizione degli Stati membri le competenze necessarie per affrontare la discriminazione intersettoriale;

Violenza basata sul genere

42.

si compiace della decisione del Consiglio che ha autorizzato l'UE a firmare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), quale passo importante per contrastare la violenza sulle donne e le ragazze con disabilità; invita l'UE a ratificare rapidamente la Convenzione di Istanbul ed esorta gli Stati membri che non l'hanno ancora ratificata a provvedere in tal senso; incoraggia il Consiglio a procedere quanto prima alla conclusione dell'adesione dell'UE;

43.

sottolinea con preoccupazione che le donne e le ragazze con disabilità hanno più probabilità di diventare vittima di violenza basata sul genere, in particolare di violenza domestica e sfruttamento sessuale; evidenzia che ciò riguarda anche la sterilizzazione e l'aborto forzati; invita gli Stati membri ad adottare misure adeguate e a fornire servizi di alta qualità, accessibili e su misura per porre fine alla violenza contro le donne e i bambini e sostenere le vittime di violenza, fornendo personale qualificato per fornire consulenza specializzata nonché una protezione e un sostegno adeguati in termini giuridici;

44.

incoraggia gli Stati membri a fornire a tutti i professionisti della salute e dell'istruzione una formazione adeguata per la prevenzione della discriminazione e della violenza contro le donne e le ragazze con disabilità;

45.

rinnova il suo invito alla Commissione affinché presenti una strategia europea globale per contrastare la violenza contro le donne, corredata di una proposta di atto legislativo volto a prevenire e combattere la violenza di genere, prestando una particolare attenzione alle donne e alle ragazze con disabilità; chiede inoltre che sia istituito un osservatorio dell'UE sulla violenza di genere;

46.

chiede misure politiche specifiche per affrontare il problema della violenza e degli abusi nei confronti delle persone con disabilità e difficoltà di apprendimento, in particolare donne e ragazze, tra cui l'intimidazione, il bullismo e le molestie online, nonché la violenza in situazioni di assistenza formale e informale;

Inclusione digitale e mediatica

47.

evidenzia che sono necessari maggiori sforzi per superare gli stereotipi e i pregiudizi sulla disabilità e che le donne e le ragazze con disabilità devono avere maggiore visibilità nei mezzi di informazione al fine di cambiare le norme sociali predominanti che ne prevedono l'esclusione; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la parità di genere nelle organizzazioni dei media, negli organi rappresentativi e negli istituti di formazione, specialmente in seno ai consigli di amministrazione, e a investire in iniziative di sensibilizzazione del pubblico, nonché a monitorare e seguire da vicino i progressi compiuti;

48.

invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare programmi e servizi per le donne con disabilità, che si concentrino sulla loro inclusione digitale e valorizzino l'enorme potenziale di digitalizzazione a disposizione delle donne con disabilità;

49.

sottolinea la necessità di aumentare l'accessibilità ai servizi di media, con servizi Internet pienamente accessibili che soddisfino i più elevati standard di eccellenza adattati alle persone con disabilità;

50.

invita gli Stati membri a incoraggiare le emittenti a coinvolgere pienamente le donne con disabilità, in qualità di partecipanti e presentatrici, in tutti i tipi di mezzi di comunicazione radiotelevisiva;

Legislazione e attuazione

51.

deplora che l'attuale strategia europea sulla disabilità 2010-2020 non abbia dato impulso all'adozione di atti legislativi, misure e politiche efficaci per combattere la segregazione e il rifiuto delle donne con disabilità nel mercato del lavoro, nella vita politica, nelle scuole e nei contesti di apprendimento;

52.

invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre politiche che consentano e incoraggino la partecipazione delle donne e delle ragazze con disabilità alla vita pubblica, sociale, culturale, economica e politica, in particolare riducendo gli ostacoli alla mobilità e incoraggiando le donne con disabilità a costituire organizzazioni e reti e ad aderirvi, anche attraverso programmi di formazione e tutoraggio;

53.

invita l'UE e gli Stati membri a sviluppare azioni positive rivolte alle donne con disabilità al fine di promuovere la formazione, l'inserimento professionale, l'accesso all'occupazione, il mantenimento del posto di lavoro, la parità di percorsi professionali, l'adattamento sul posto di lavoro e l'equilibrio tra vita professionale e vita privata;

54.

invita la Commissione a sviluppare azioni positive per promuovere i diritti delle donne e delle ragazze con disabilità, a istituire un meccanismo per monitorare i progressi e a finanziare la raccolta di dati e la ricerca sulle donne e le ragazze con disabilità, conformemente ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

55.

chiede alla Commissione di presentare una proposta di strategia europea sulla disabilità 2020-2030 che integri pienamente le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità nella legislazione, nelle politiche e nei programmi futuri dell'UE e che sia coerente con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e con l'impegno strategico a favore della parità di genere 2016-2019, al fine di assicurare che le donne e le ragazze con disabilità possano godere pienamente dei propri diritti come ogni altra persona;

56.

invita l'UE e i suoi Stati membri a inserire le norme della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità nei rispettivi quadri giuridici e politici, al fine di garantire che l'approccio alla disabilità basato sui diritti umani sia pienamente rispecchiato nella legislazione e nell'elaborazione delle politiche;

57.

sottolinea che le donne e le ragazze con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative, dovrebbero essere strettamente consultate e attivamente coinvolte nello sviluppo e nell'attuazione della legislazione e delle politiche volte a garantire la non discriminazione e le pari opportunità, nonché nel monitoraggio della loro efficacia; chiede un autentico dialogo strutturato fra l'UE e le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità ai fini della formulazione della strategia europea sulla disabilità 2020-2030;

58.

sottolinea che le organizzazioni di persone con disabilità devono essere coinvolte nella preparazione, nell'esecuzione e nella valutazione ex post dei progetti intrapresi nel quadro della politica di coesione dell'UE;

Contributo finanziario

59.

invita la Commissione e gli Stati membri a ottimizzare i fondi strutturali dell'UE, compreso il Fondo sociale europeo, al fine di promuovere l'accessibilità e la non discriminazione delle donne con disabilità e di aumentare la visibilità delle opportunità di finanziamento, ad esempio per la creazione di start-up e il sostegno all'imprenditorialità in generale;

o

o o

60.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

(1)  GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.

(2)  GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

(3)  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

(4)  GU C 137 E del 27.5.2010, pag. 68.


RACCOMANDAZIONI

Parlamento europeo

Giovedì 29 novembre 2018

28.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/173


P8_TA(2018)0483

Difesa della libertà accademica nell'azione esterna dell'UE

Raccomandazione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulla difesa della libertà accademica nell'azione esterna dell'UE (2018/2117(INI))

(2020/C 363/24)

Il Parlamento europeo,

visti il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 13,

visti il quadro strategico e il piano di azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia (11855/2012), adottati dal Consiglio «Affari esteri» il 25 giugno 2012,

visti gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani per la libertà di espressione online e offline, adottati dal Consiglio «Affari esteri» il 12 maggio 2014,

viste la relazione annuale dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2016 e la politica dell'Unione europea in materia,

vista la raccomandazione relativa alla condizione del personale docente dell'insegnamento superiore, adottata in occasione della 29a sessione dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) che si è tenuta dal 21 ottobre al 12 novembre 1997,

vista la dichiarazione di Lima sulla libertà accademica e l'autonomia degli istituti d'istruzione superiore, adottata dal World University Service (Servizio universitario mondiale) nel settembre 1988,

vista la risoluzione 29/7 sul diritto all'istruzione, adottata dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite nel corso della sua 42a riunione del 2 luglio 2015,

vista l'osservazione generale n. 13 del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti economici, sociali e culturali adottata l'8 dicembre 1999 in occasione della sua ventunesima sessione,

visto il parere 891/2017 della commissione di Venezia,

viste le relazioni delle organizzazioni non governative nazionali, europee e internazionali e, in particolare, i principi della responsabilità dello Stato in materia di protezione dell'insegnamento superiore dagli attacchi,

viste le sue precedenti risoluzioni sui diritti fondamentali,

visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

visto l'articolo 113 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0403/2018),

A.

considerando che l'UNESCO definisce la libertà accademica come il diritto, senza alcuna costrizione dottrinale, alla libertà di insegnamento e di discussione, alla libertà di svolgere attività di ricerca e di divulgazione e a pubblicare i relativi risultati, alla libertà di esprimere liberamente la propria opinione sull'istituto o il sistema in cui si lavora, alla libertà dalla censura istituzionale e alla libertà di partecipare alle attività di organi accademici professionali o di rappresentanza;

B.

considerando che il diritto all'istruzione è di fondamentale importanza per l'esercizio di tutti gli altri diritti umani e per il conseguimento di uno sviluppo sostenibile; che è possibile esercitare tale diritto soltanto in un'atmosfera di libertà accademica e con l'autonomia degli istituti d'istruzione superiore;

C.

considerando che la dichiarazione di Lima sulla libertà accademica e l'autonomia degli istituti d'istruzione superiore definisce la libertà accademica come libertà dei membri della comunità accademica — che comprende tutte le persone che insegnano, studiano, fanno ricerca e lavorano in un istituto d'istruzione superiore — sia individualmente che collettivamente, nel perseguire, sviluppare e trasmettere conoscenze, attraverso la ricerca, lo studio, la discussione, la documentazione, la produzione, la creazione, l'insegnamento, la docenza e la scrittura;

D.

considerando che tale definizione deve essere basata sui valori democratici fondamentali, compresi i principi di accesso equo e di lotta contro la discriminazione, la responsabilità, lo spirito critico e indipendente, l'autonomia istituzionale e la responsabilità sociale; che non può esservi democrazia senza la libertà accademica che consente un dibattito informato;

E.

considerando che la libertà accademica è un elemento essenziale per progredire verso lo sviluppo sostenibile, in particolare per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile sanciti dall'Agenda 2030, in cui istruzione di qualità, ricerca scientifica e innovazione occupano un posto centrale;

F.

considerando che l'autonomia è un presupposto necessario affinché gli istituti d'istruzione svolgano le funzioni di loro competenza; che la libertà accademica richiede una protezione costante e vigile da pressioni indebite dello Stato o da interessi commerciali;

G.

considerando che libertà accademica — comprese le libertà costitutive di pensiero, opinione, espressione, associazione, viaggio e istruzione — contribuisce a creare lo spazio in cui una società pluralista aperta e stabile è libera di riflettere, interrogare, condividere idee nonché produrre, consumare e diffondere conoscenze;

H.

considerando che gli attacchi contro la libertà accademica recano pregiudizio alla ricerca, allo studio, all'insegnamento, al discorso pubblico e al diritto all'istruzione, ed erodono la qualità accademica e lo sviluppo sociale, politico, economico e culturale; che le risposte ai problemi della società dovrebbero essere individuate attraverso il ragionamento, le prove e la persuasione;

I.

considerando che il diritto all'istruzione, all'insegnamento e alla ricerca può essere pienamente goduto solo in un'atmosfera di libertà accademica;

J.

considerando che vi è urgente necessità di affrontare in maniera adeguata la questione della libertà accademica nell'ambito del processo di adesione all'UE, al fine di evitare che si verifichino attacchi a danno della stessa negli Stati membri dell'Unione, come nel caso dei tentativi di chiudere l'Università dell'Europa centrale (CEU) a Budapest, che comporteranno il trasferimento delle domande di ammissione degli studenti a Vienna a partire dal 2019, come pure il blocco degli studi di genere in Ungheria; che i paesi candidati dovrebbero impegnarsi a rispettare valori fondamentali in materia di istruzione superiore, comprese la libertà accademica e l'autonomia degli istituti;

K.

considerando che la comunità accademica e gli istituti d'istruzione sono sempre più vulnerabili a interferenze, pressioni o repressioni da parte degli Stati, del settore delle imprese o di altri soggetti non statali; che, ogni anno, in tutto il mondo si registrano centinaia di attacchi contro le università, gli istituti d'istruzione superiore e i relativi membri, compresi uccisioni, violenze e sparizioni, arresti e detenzioni illeciti, azioni penali senza fondamento, perdite di posizione, licenziamenti o espulsioni dagli studi infondati, restrizioni ai viaggi e al movimento e altre minacce estreme o sistemiche; che le violazioni della libertà accademica si verificano anche negli Stati membri dell'UE e nei suoi partner più vicini;

L.

considerando che i tagli ai finanziamenti pubblici per l'istruzione, compresa l'istruzione superiore, e la conseguente necessità di fonti di reddito alternative mettono a rischio la libertà accademica, in particolare quando tali finanziamenti esterni provengono da regimi autocratici stranieri o da società multinazionali;

M.

considerando che gli istituti d'istruzione stranieri all'interno dell'UE sono vittime di attacchi da parte dei governi nazionali e devono far fronte a violazioni della loro libertà accademica;

N.

considerando che i tentativi di controllare o mettere a tacere gli istituti di istruzione superiore o i loro studiosi, studenti e personale si estendono ben al di là delle persone e degli istituti che ne sono oggetto diretto e colpiscono la società in generale, restringendo lo spazio per la partecipazione democratica inclusiva, per la libertà di parola e per l'emancipazione di tutti i cittadini nonché privando le future generazioni di accademici e ricercatori di alta qualità;

O.

considerando che l'effettiva realizzazione del diritto all'istruzione e la garanzia della libertà accademica impongono agli Stati di garantire un livello adeguato e affidabile di finanziamento per l'istruzione; che le politiche di austerità finanziaria ed economica hanno minato gravemente la libertà accademica e continuano a farlo in tutto il mondo, anche all'interno dell'Unione europea;

P.

considerando che le violazioni della libertà accademica vengono raramente affrontate nel quadro della normativa in materia di diritti umani, il che riflette in parte una mancanza di familiarità con le questioni legate alla libertà accademica tra i difensori dei diritti umani e, in parte, il fatto che le denunce spesso si riferiscono ad altri diritti violati, quali la libertà di espressione o di opinione; che, di conseguenza, le norme in questo settore sono poco sviluppate e molte violazioni della libertà accademica non vengono segnalate;

Q.

considerando che vi è una necessità generale sia di sensibilizzare l'opinione pubblica in merito all'importanza della libertà accademica come strumento per promuovere la democrazia, il rispetto dello Stato di diritto e la responsabilità che di creare opportunità per migliorare le sue capacità di patrocinio e difesa;

R.

considerando che è importante individuare gli attacchi alla libertà accademica come parte di un fenomeno globale e adoperarsi affinché i professori universitari e gli studenti presi di mira siano riconosciuti non solo come persone i cui diritti vengono violati, ma anche come difensori dei diritti umani che vengono attaccati; che è necessaria una risposta forte a livello internazionale e nazionale sia dall'interno dell'istruzione superiore stessa sia dalla società civile e dal pubblico in generale;

S.

considerando che molti docenti universitari e studenti a rischio non sono in grado di accedere alle opportunità offerte dai programmi dell'UE per la mobilità accademica e i difensori dei diritti umani, in quanto non soddisfano i criteri di candidatura o incontrano grandi difficoltà nel seguire le procedure, i requisiti e i calendari generali di candidatura;

T.

considerando che le restrizioni ai finanziamenti nell'ambito dei programmi dell'UE limitano le azioni delle organizzazioni e delle università dell'UE che già sostengono studenti e studiosi che sono a rischio o fuggono dai loro paesi a causa della minaccia di persecuzione che incombe su di loro per il loro impegno accademico; che queste organizzazioni e università richiedono più assistenza per le loro azioni e iniziative;

U.

considerando che l'UE si è impegnata a promuovere e a tutelare i diritti umani, le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto in tutto il mondo; che il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia prevede una politica unionale più efficace in materia di diritti umani e sostegno alla democrazia, anche aumentando l'efficacia dei dialoghi sui diritti umani, migliorando la visibilità e l'impatto delle strategie per paese in materia di diritti umani, concentrandosi su un'effettiva attuazione delle linee guida dell'UE in materia di diritti umani e migliorando la diplomazia pubblica e le comunicazioni sui diritti umani;

1.

raccomanda al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza:

a)

di riconoscere esplicitamente l'importanza della libertà accademica nelle dichiarazioni pubbliche, nelle politiche e nelle misure inerenti all'azione esterna dell'UE, compreso il riconoscimento dei principi in base ai quali: le idee non sono reati e il discorso critico non è indice di slealtà, ma anzi costituiscono elementi essenziali di una società democratica e del suo sviluppo; l'autonomia degli istituti d'istruzione dovrebbe essere sempre tutelata; la libertà accademica svolge un ruolo di primo piano nel progresso dell'insegnamento e nello sviluppo dell'umanità e della società moderna;

b)

di riconoscere che le rivendicazioni riguardanti la libertà accademica rientrano nella vigente normativa in materia di diritti umani e derivano dal diritto all'istruzione e dai diritti alla libertà di espressione e di opinione; di ricordare che la libertà accademica include la libertà degli accademici di divulgare informazioni, condurre ricerche e diffondere conoscenze e verità senza restrizioni, nonché la loro libertà di esprimere il proprio punto di vista e le proprie opinioni — anche se controversi o impopolari — negli ambiti oggetto della loro ricerca e della loro competenza professionale, il che potrebbe includere un'analisi del funzionamento delle istituzioni pubbliche in un dato sistema politico e una critica al riguardo;

c)

di mettere in evidenza pubblicamente il problema legato agli attacchi contro la libertà accademica, comprese le loro conseguenze negative; di esprimere preoccupazione per quanto concerne la vulnerabilità della comunità accademica a interferenze indebite da parte di autorità nazionali, attori privati o interessi aziendali; di rammentare la responsabilità degli Stati di garantire la libertà accademica, agire in conformità di essa e proteggere in maniera proattiva gli istituti di istruzione superiore, gli accademici e gli studenti da eventuali attacchi, indipendentemente dalla loro provenienza o natura;

d)

di assicurare che i rappresentanti delle istituzioni e degli Stati membri dell'UE in visita presso paesi terzi siano informati sulla situazione della libertà accademica;

e)

di dimostrare sostegno alle istituzioni, al personale e agli studenti che sono a rischio o che sono stati vittime di coercizione o di attacchi violenti, e condannare pubblicamente tali attacchi, sollevando il problema a tutti i livelli, anche attraverso dichiarazioni, visite, inviti ad apparizioni pubbliche e monitoraggio dei processi e delle condizioni di detenzione, nonché riferimenti specifici a singoli casi di membri della comunità dell'istruzione superiore che sono a rischio;

f)

di sostenere un accesso paritario alla comunità accademica, indipendentemente da etnia, casta, disabilità, nazionalità, credo religioso, identità di genere, orientamento sessuale o altro status; di prestare particolare attenzione nei loro rapporti con i paesi terzi, sostenere l'eliminazione della discriminazione basata sul genere e tutte le forme di violenza e contribuire a conseguire l'uguaglianza di genere e il diritto all'istruzione per tutti;

g)

di evidenziare che gli attacchi alla libertà accademica possono avvenire anche attraverso attacchi informatici, dal momento che oggi gli accademici fanno sempre più uso di Internet e dei social media per esprimere le proprie idee e opinioni;

h)

di sollevare la questione della libertà accademica a diversi livelli del dialogo politico, inclusi i dialoghi sui diritti umani e le consultazioni con i paesi partner; di intensificare gli sforzi diplomatici con i paesi partner attraverso un impegno bilaterale e multilaterale in relazione ad eventi preoccupanti collegati a minacce o attacchi contro la libertà accademica, in particolare attacchi violenti contro istituzioni e membri della comunità dell'istruzione superiore, comprese politiche o pratiche discriminatorie, indebite restrizioni alla ricerca o all'espressione, azioni penali o detenzioni illecite e restrizioni al diritto di formare e aderire a un sindacato; di incoraggiare i paesi partner a definire un quadro per la libertà accademica e l'autonomia degli istituti e a monitorare l'attuazione di tali diritti fondamentali; di assicurare che tutti gli accordi di cooperazione internazionale con i paesi partner rispettino tali principi;

i)

di includere la difesa e la protezione della libertà accademica e dell'autonomia degli istituti tra i criteri di Copenaghen per il processo di adesione all'UE, al fine di evitare che si verifichino attacchi a danno della libertà accademica negli Stati membri, come è stato possibile osservare nel caso della CEU in Ungheria;

j)

di incoraggiare tutti gli Stati ad approvare e attuare, come già fatto dalla maggior parte degli Stati membri dell'UE, la Dichiarazione sulle scuole sicure e le relative linee guida per proteggere scuole e università da un uso militare durante i conflitti armati, che rappresenta una guida alla responsabilità di proteggere i valori fondamentali, in particolare la libertà accademica e l'autonomia degli istituti, in un contesto di attacchi violenti e coercitivi a danno dell'istruzione superiore;

k)

di collaborare con le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa, le agenzie internazionali, la società civile e le comunità dell'istruzione superiore per creare meccanismi di monitoraggio e di comunicazione degli attacchi, delle minacce e delle indebite restrizioni nei confronti dell'istruzione superiore e dei singoli ricercatori; di rafforzare e promuovere il monitoraggio al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica, garantire che i responsabili siano tenuti a rispondere delle loro azioni e migliorare gli sforzi volti a prevenire e rispondere agli attacchi contro la libertà accademica;

l)

d'impegnarsi e incoraggiare un dialogo costante con le comunità universitarie e le organizzazioni la cui missione è proteggere le comunità dell'istruzione superiore e promuovere la libertà accademica, in modo da sviluppare i migliori quadri politici, iniziative e strategie di difesa possibili per la libertà accademica;

m)

di contribuire allo sviluppo di capacità per indagini rapide, approfondite e trasparenti in caso di violazioni della libertà accademica, in particolare in situazioni di violenza; di incrementare gli sforzi volti prevenire e rispondere agli attacchi contro la libertà accademica, nonché di adottare tutte le misure ragionevolmente necessarie per far sì che i responsabili siano tenuti a rispondere delle loro azioni;

n)

di promuovere i lavori di ricerca e di sensibilizzazione volti a riformare la legislazione e i regolamenti che impongono restrizioni indebite alla libertà accademica o all'autonomia accademica degli istituti di istruzione superiore e promuovere l'autonomia degli istituti come strumento per proteggere i sistemi di istruzione superiore da interferenze o attacchi a opera dello Stato, di aziende o di altri soggetti non statali e tutelare l'istruzione superiore dalla politicizzazione e dalla manipolazione ideologica;

o)

di intensificare gli sforzi diplomatici con i paesi partner attraverso un impegno bilaterale e multilaterale in relazione ad eventi preoccupanti collegati a minacce o attacchi contro la libertà accademica, in particolare attacchi violenti contro istituzioni e membri della comunità dell'istruzione superiore, comprese politiche o pratiche discriminatorie, indebite restrizioni alla ricerca o all'espressione e azioni penali o detenzioni illecite;

p)

di rivedere gli attuali meccanismi di sostegno e protezione per i difensori dei diritti umani in modo da sviluppare la capacità di individuare e fornire assistenza, inclusi la protezione e il sostegno di emergenza, nei casi che comportano attacchi alla libertà accademica, anche attraverso la protezione fisica, il sostegno legale e l'assistenza per i visti, il sostegno medico, il monitoraggio dei processi e delle condizioni di detenzione, la difesa e le attività lobbistiche nonché il sostegno a lungo termine durante l'esilio; chiede, in particolare, che lo Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani includa tra le sue priorità la promozione della libertà accademica e il sostegno ai membri della comunità accademica a rischio;

q)

di rivedere i programmi e le risorse esistenti per la mobilità accademica e altre forme di cooperazione nell'istruzione e nella ricerca, compresi i criteri, le procedure, i requisiti, le tempistiche e i calendari per presentare domanda, al fine di eliminare gli ostacoli che potrebbero altrimenti impedire a docenti o studenti qualificati a rischio di poter ottenere accesso alle opportunità, alle posizioni o ad altre risorse offerte dai programmi; di promuovere i progetti esistenti finanziati dall'UE, quali il progetto «rifugio accademico», che perseguono l'obiettivo di creare maggiore consapevolezza circa l'importanza della libertà accademica nel settore dell'istruzione superiore e le conseguenze che ne derivano per l'intera società laddove tale libertà venga repressa;

r)

di garantire che i programmi di assistenza macrofinanziaria dell'UE destinati ai paesi terzi e le politiche degli istituti finanziari europei non pregiudichino la libertà accademica sostenendo politiche che riducano gli importi stanziati al settore dell'istruzione a titolo del bilancio nazionale;

s)

di creare nuove iniziative nell'ambito di programmi esistenti e futuri — eventualmente come sinergie sviluppate e finanziate dall'Unione con le sue rubriche non dedicate all'istruzione e alla ricerca — quali lo strumento di preadesione (IPA III), Orizzonte 2020, Erasmus + e le azioni Marie Skłodowska-Curie, a favore di nuovi programmi finanziati dall'UE per sostenere il collocamento di accademici, ricercatori e studenti a rischio aventi lo status di protezione internazionale presso gli istituti di istruzione superiore e gli istituti di ricerca europei;

t)

di sostenere gli sforzi normativi in corso a livello regionale e internazionale, anche attraverso l'adozione di una dichiarazione internazionale sulla libertà accademica e l'autonomia degli istituti d'istruzione superiore; di incoraggiare l'UE e i suoi Stati membri a presentare un'iniziativa in materia di libertà accademica al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani;

u)

di assicurare un sostegno costante e di alto livello al Centro interuniversitario europeo e al Campus globale sui diritti umani e la democrazia, quale fiore all'occhiello del sostegno fornito dall'UE all'educazione in materia di diritti umani a livello mondiale;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Mercoledì 14 novembre 2018

28.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/179


P8_TA(2018)0449

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 — Posizione del Parlamento in vista di un accordo

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 — posizione del Parlamento in vista di un accordo (COM(2018)0322 — C8-0000/2018 — 2018/0166R(APP))

(2020/C 363/25)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 311, 312 e 323 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la comunicazione della Commissione del 2 maggio 2018 dal titolo «Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende — Quadro finanziario pluriennale 2021-2027»(COM(2018)0321),

viste la proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (COM(2018)0322), presentata dalla Commissione il 2 maggio 2018, e le proposte relative al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2018)0325, COM(2018)0326, COM(2018)0327 e COM(2018)0328), presentate dalla Commissione il 2 maggio 2018,

vista la proposta di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, presentata dalla Commissione il 2 maggio 2018 (COM(2018)0323),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, presentata dalla Commissione il 2 maggio 2018 (COM(2018)0324),

viste le sue risoluzioni del 14 marzo 2018 sul prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 2020 e sulla riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea (1),

vista la sua risoluzione del 30 maggio 2018 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie (2),

vista la ratifica dell'accordo di Parigi da parte del Parlamento europeo il 4 ottobre 2016 (3) e da parte del Consiglio il 5 ottobre 2016 (4),

vista la risoluzione 70/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015 intitolata «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), entrata in vigore il 1o gennaio 2016,

visto l'impegno collettivo dell'UE a raggiungere l'obiettivo di destinare lo 0,7 % del reddito nazionale lordo (RNL) all'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) entro l'arco temporale dell'agenda post-2015,

vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2017 su un pilastro europeo dei diritti sociali (5),

visto l'articolo 99, paragrafo 5, del suo regolamento,

visti la relazione interlocutoria della commissione per i bilanci, i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale e della commissione per il controllo dei bilanci, la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per gli affari costituzionali e la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0358/2018),

A.

considerando che l'articolo 311 TFUE prevede che l'Unione si doti dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche;

B.

considerando che l'attuale Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 ha previsto, per la prima volta, un livello di stanziamenti di impegno e di stanziamenti di pagamento inferiore rispetto al QFP precedente; che l'adozione tardiva del QFP e degli atti legislativi settoriali ha avuto un impatto molto negativo sull'attuazione dei nuovi programmi;

C.

considerando che il QFP si è presto dimostrato insufficiente ad affrontare una serie di crisi, di nuovi impegni internazionali e di nuove sfide politiche che non erano stati contemplati e/o previsti al momento della sua adozione; che, al fine di garantire i finanziamenti necessari, il QFP ha raggiunto i propri limiti, in particolare a seguito di un ricorso senza precedenti alle disposizioni in materia di flessibilità e agli strumenti speciali, dopo aver esaurito i margini disponibili; che programmi dell'UE altamente prioritari nel settore della ricerca e delle infrastrutture sono stati addirittura ridotti appena due anni dopo la loro adozione;

D.

considerando la revisione intermedia del QFP, avviata alla fine del 2016, si è dimostrata indispensabile per ampliare il potenziale delle vigenti disposizioni in materia di flessibilità, sebbene non sia stato possibile rivedere i massimali del QFP; che la revisione è stata valutata positivamente sia dal Parlamento che dal Consiglio;

E.

considerando che la definizione del nuovo QFP sarà un momento cruciale per l'Unione a 27, in quanto offrirà la possibilità di adottare una visione comune a lungo termine e di decidere sulle future priorità politiche come pure sulla capacità dell'Unione di realizzarle; che il QFP 2021-2027 dovrebbe fornire all'Unione le risorse necessarie per promuovere una crescita economica sostenibile, la ricerca e l'innovazione, responsabilizzare i giovani, affrontare efficacemente le sfide della migrazione, contrastare la disoccupazione, la povertà persistente e l'esclusione sociale, rafforzare ulteriormente la coesione economica, sociale e territoriale, affrontare i problemi della sostenibilità, della perdita di biodiversità e del cambiamento climatico, rafforzare la sicurezza e la difesa dell'UE, proteggere le sue frontiere esterne e sostenere i paesi del vicinato;

F.

considerando che, alla luce delle sfide globali che gli Stati membri non possono affrontare da soli, dovrebbe essere possibile riconoscere i beni comuni europei e determinare i settori in cui la spesa sarebbe più efficace a livello europeo che a livello nazionale, al fine di trasferire le risorse finanziarie corrispondenti al livello dell'Unione e, di conseguenza, rafforzare l'importanza strategica dell'Unione senza aumentare necessariamente la spesa pubblica complessiva;

G.

considerando che il 2 maggio 2018 la Commissione ha presentato una serie di proposte legislative sul QFP 2021-2027 e sulle risorse proprie dell'UE, che sono state seguite da proposte legislative riguardanti l'istituzione di nuovi programmi e strumenti dell'UE;

1.

sottolinea che il QFP 2021-2027 deve garantire la capacità e la responsabilità dell'Unione di far fronte ai fabbisogni emergenti, alle ulteriori sfide e ai nuovi impegni internazionali e di conseguire le sue priorità e i suoi obiettivi politici; mette in evidenza i gravi problemi connessi al sottofinanziamento del QFP 2014-2020 e ribadisce la necessità di evitare il ripetersi degli errori passati, garantendo fin dall'inizio un bilancio dell'UE solido e credibile, nell'interesse dei cittadini, per i prossimi sette anni;

2.

ritiene che le proposte della Commissione relative al QFP 2021-2027 e al sistema delle risorse proprie dell'Unione rappresentino il punto di partenza per i prossimi negoziati; esprime la propria posizione su tali proposte, in vista del mandato negoziale del Consiglio che non è ancora disponibile;

3.

sottolinea che la proposta della Commissione per quanto riguarda il livello globale del prossimo QFP, fissato all'1,08 % dell'RNL dell'UE-27 (1,11 % dopo l'integrazione del Fondo europeo di sviluppo), rappresenta, in percentuale dell'RNL, una riduzione in termini reali rispetto all'attuale QFP; ritiene che il livello proposto per il QFP non consentirà all'Unione di rispettare i suoi impegni politici e di rispondere alle importanti sfide future; intende pertanto negoziare l'aumento necessario;

4.

dichiara inoltre la sua contrarietà a qualsiasi riduzione del livello delle politiche dell'UE consolidate da tempo e sancite dai trattati, come la politica di coesione, la politica agricola comune e la politica comune della pesca; è contrario, in particolare, a qualsiasi taglio radicale che abbia un impatto negativo sulla natura stessa e sugli obiettivi di tali politiche, come i tagli proposti per il Fondo di coesione o per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; si oppone, in tale contesto, alla proposta di ridurre la dotazione del Fondo sociale europeo Plus (FSE+), nonostante l'ampliamento del suo campo di applicazione e l'integrazione di quattro programmi sociali esistenti, segnatamente l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile;

5.

sottolinea inoltre l'importanza dei principi orizzontali che dovrebbero supportare il QFP e tutte le relative politiche dell'UE; ribadisce, in tale contesto, la propria posizione secondo cui l'UE deve tener fede all'impegno assunto di essere in prima linea nell'attuazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e deplora l'assenza di un impegno chiaro e visibile in tal senso nelle proposte relative al QFP; chiede pertanto l'integrazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile in tutte le politiche e le iniziative dell'UE nel prossimo QFP; sottolinea inoltre che tutti i programmi inseriti nel prossimo QFP dovrebbero essere conformi alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; sottolinea altresì l'importanza di conseguire gli obiettivi riguardo al pilastro europeo dei diritti sociali, all'eliminazione delle discriminazioni, anche nei confronti delle persone LGBTI, e alla creazione di un portafoglio per le minoranze, inclusi i Rom, che sono indispensabili per rispettare gli impegni assunti dall'UE in vista della realizzazione di un'Europa inclusiva; sottolinea che, per rispettare i propri obblighi nel quadro dell'accordo di Parigi, il contributo dell'UE al conseguimento degli obiettivi in materia di clima dovrebbe raggiungere almeno il 25 % della spesa nel periodo del QFP 2021-2027, ed essere portato quanto prima, e comunque entro il 2027, al 30 %;

6.

deplora, a tale riguardo, che, nonostante la dichiarazione congiunta sull'integrazione della dimensione di genere allegata al regolamento sul QFP 2014-2020, non siano stati conseguiti progressi rilevanti in tale ambito e che la Commissione non abbia tenuto conto della sua attuazione in sede di riesame intermedio del QFP; esprime profondo rammarico per il fatto che l'integrazione della dimensione di genere sia stata totalmente marginalizzata nella proposta relativa al QFP e deplora la mancanza di obiettivi, obblighi e indicatori chiari in materia di parità di genere nelle proposte riguardanti le pertinenti politiche dell'UE; chiede che le procedure di bilancio annuali valutino e integrino l'impatto globale delle politiche dell'UE sulla parità di genere (bilancio di genere); si attende che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione manifestino un rinnovato impegno a favore dell'integrazione della dimensione di genere nel prossimo QFP, prevedendo un efficace monitoraggio della sua attuazione anche in sede di revisione intermedia del QFP;

7.

sottolinea che il prossimo QFP deve essere basato su una maggiore rendicontabilità, semplificazione e trasparenza nonché sulla programmazione di bilancio basata sulla performance; ricorda, in tale contesto, la necessità di incentrare maggiormente la spesa futura sulla performance e sui risultati, sulla base di obiettivi di performance ambiziosi e pertinenti e di una definizione esaustiva e condivisa del valore aggiunto europeo; chiede alla Commissione, tenendo conto dei summenzionati principi orizzontali, di semplificare la rendicontazione della performance, di estenderla a un approccio qualitativo che includa indicatori ambientali e sociali e di presentare chiaramente le informazioni sulle principali sfide che l'UE deve ancora affrontare;

8.

è consapevole delle importanti sfide a cui l'Unione è confrontata e si assume pienamente la responsabilità di garantire tempestivamente un bilancio che sia commisurato ai fabbisogni, alle aspettative e alle preoccupazioni dei cittadini dell'UE; è disposto ad avviare immediatamente negoziati con il Consiglio, al fine di migliorare le proposte della Commissione e di definire un QFP realistico;

9.

ricorda che la posizione del Parlamento è già chiaramente definita nelle sue risoluzioni del 14 marzo e del 30 maggio 2018, che costituiscono la sua posizione politica sul QFP 2021-2027 e sulle risorse proprie; ricorda che queste risoluzioni sono state approvate a larga maggioranza, il che dimostra l'unità del Parlamento e la sua preparazione per affrontare i futuri negoziati;

10.

si attende pertanto che il QFP figuri tra le priorità dell'agenda politica del Consiglio e si rammarica che finora non si registrino progressi significativi; ritiene che sia opportuno intensificare le riunioni regolari tra le successive Presidenze del Consiglio e la squadra negoziale del Parlamento per preparare il terreno per i negoziati ufficiali; si attende che si giunga a un accordo positivo prima delle elezioni del Parlamento europeo nel 2019, al fine di evitare che l'avvio dei nuovi programmi sia seriamente ostacolato dall'approvazione tardiva del quadro finanziario, come è già avvenuto in passato; sottolinea che questo calendario consentirà al Parlamento europeo che sarà eletto di adeguare il QFP 2021-2027 in occasione della revisione intermedia obbligatoria;

11.

ricorda che le entrate e le spese dovrebbero essere trattate come un unico pacchetto nei prossimi negoziati; sottolinea pertanto che non potrà essere raggiunto nessun accordo sul prossimo QFP se non saranno realizzati progressi corrispondenti per quanto riguarda le nuove risorse proprie dell'Unione;

12.

sottolinea che tutti gli elementi del pacchetto sul QFP e sulle risorse proprie, e in particolare gli importi del QFP stesso, dovrebbero continuare ad essere oggetto dei negoziati fino al raggiungimento di un accordo definitivo; ricorda, a tale riguardo, la posizione critica espressa dal Parlamento in merito alla procedura che ha condotto all'adozione dell'attuale regolamento sul QFP, nonché al ruolo dominante assunto dal Consiglio europeo in tale processo, che ha adottato decisioni irrevocabili su diversi elementi, tra cui i massimali del QFP e varie disposizioni relative alle politiche settoriali, in violazione dello spirito e della lettera dei trattati; è particolarmente preoccupato per il fatto che i primi elementi dei cosiddetti «schemi di negoziato» sul QFP preparati dalla Presidenza del Consiglio seguono la stessa logica e riguardano questioni che devono essere oggetto di codecisione tra il Consiglio e il Parlamento nell'adozione della legislazione relativa all'istituzione di nuovi programmi dell'UE; intende pertanto adeguare la propria strategia di conseguenza;

13.

ritiene che il requisito dell'unanimità per l'adozione e la revisione del regolamento sul QFP costituisca un vero e proprio ostacolo a tale processo; invita il Consiglio europeo ad attivare la clausola passerella prevista dall'articolo 312, paragrafo 2, TFUE, in modo tale da consentire l'adozione del regolamento sul QFP a maggioranza qualificata;

14.

approva la presente risoluzione con lo scopo di presentare il proprio mandato negoziale su ogni aspetto delle proposte della Commissione, includendo modifiche concrete sia della proposta di regolamento sul QFP sia dell'accordo interistituzionale (AII); presenta, inoltre, una tabella in cui figurano gli importi per ciascuna politica e ciascun programma dell'UE, sulla base delle posizioni già approvate dal Parlamento nelle precedenti risoluzioni sul QFP; sottolinea che questi importi faranno parte anche del mandato del Parlamento per i prossimi negoziati legislativi in vista dell'adozione dei programmi dell'UE per il periodo 2021-2027;

A.   RICHIESTE CONNESSE AL QFP

15.

chiede, pertanto, che il Consiglio tenga debitamente conto delle seguenti posizioni del Parlamento, al fine di conseguire un risultato positivo nei negoziati sul QFP 2021-2027 e di ottenere l'approvazione del Parlamento a norma dell'articolo 312 TFUE;

Importi

16.

conferma nuovamente la propria posizione ufficiale secondo cui il livello del QFP 2021-2027 dovrebbe essere fissato a 1 324,1 miliardi di EUR a prezzi 2018, che rappresenta l'1,3 % dell'RNL dell'UE-27, al fine di garantire il livello di finanziamenti necessario per le politiche fondamentali dell'UE affinché possano realizzare la loro missione e i loro obiettivi;

17.

chiede, a tale riguardo, che sia garantito il seguente livello di finanziamenti per i programmi e le politiche dell'UE, che sono presentati secondo un ordine che rispecchia la struttura del QFP proposta dalla Commissione e sono ripresi nella tabella dettagliata (allegati III e IV della presente risoluzione); chiede che siano adeguati di conseguenza i massimali per gli impegni e i pagamenti corrispondenti, come indicato agli allegati I e II della presente risoluzione;

i.

aumentare il bilancio per Orizzonte Europa per portarlo a 120 miliardi di EUR a prezzi 2018;

ii.

aumentare la dotazione del Fondo InvestEU per rispecchiare meglio il livello del periodo 2014-2020 degli strumenti finanziari integrati nel nuovo programma;

iii.

aumentare il livello dei finanziamenti per le infrastrutture di trasporto attraverso il programma del Meccanismo per collegare l'Europa (CEF-Trasporti);

iv.

raddoppiare i finanziamenti specifici per le PMI (rispetto a COSME) nel programma per il mercato unico, con lo scopo di potenziare il loro accesso ai mercati, migliorare il contesto imprenditoriale e la competitività delle imprese e promuovere l'imprenditorialità;

v.

aumentare ulteriormente la dotazione del programma per il mercato unico per finanziare un nuovo obiettivo riguardante la vigilanza di mercato;

vi.

raddoppiare il livello dei finanziamenti proposto per il programma antifrode dell'UE e aumentare il livello dei finanziamenti per il programma Fiscalis;

vii.

introdurre una dotazione specifica per il turismo sostenibile;

viii.

rafforzare il programma spaziale europeo, in particolare per potenziare SSA/GOVSATCOM e Copernicus;

ix.

mantenere il finanziamento della politica di coesione per l'UE-27 al livello del bilancio 2014-2020 in termini reali;

x.

raddoppiare le risorse destinate a contrastare la disoccupazione giovanile nell'ambito del FSE+ (rispetto all'attuale Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile), garantendo nel contempo l'efficacia e il valore aggiunto del programma;

xi.

introdurre una dotazione specifica (5,9 miliardi di EUR) per la Garanzia per l'infanzia, al fine di contrastare la povertà infantile sia all'interno dell'UE sia attraverso le sue azioni esterne;

xii.

triplicare l'attuale bilancio per il programma Erasmus+;

xiii.

assicurare un livello dei finanziamenti sufficiente per il programma DiscoverEU (Interrail);

xiv.

aumentare i finanziamenti attuali per il programma Europa creativa;

xv.

aumentare i finanziamenti attuali per il programma Diritti e valori e introdurre una dotazione specifica per una nuova sezione relativa ai valori dell'Unione (pari ad almeno 500 milioni di EUR), al fine di supportare le organizzazioni della società civile che promuovono i valori fondamentali e la democrazia nell'UE a livello locale e nazionale;

xvi.

mantenere il finanziamento della politica agricola comune (PAC) per l'UE-27 al livello del bilancio 2014-2020 in termini reali, iscrivendo in bilancio l'importo iniziale della riserva agricola;

xvii.

aumentare del 10 % il livello del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, in considerazione della sua nuova missione riguardante l'economia blu;

xviii.

raddoppiare il finanziamento attuale per il programma Life+, introducendo dotazioni finanziarie specifiche per la biodiversità e la gestione della rete Natura 2000;

xix.

introdurre una dotazione specifica (4,8 miliardi di EUR) per un nuovo Fondo per una transizione energetica equa destinato ad affrontare le ripercussioni sociali, socioeconomiche e ambientali sui lavoratori e sulle comunità gravemente colpiti dalla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio;

xx.

rafforzare lo strumento/gli strumenti a sostegno delle politiche di sviluppo e di vicinato (3,5 miliardi di EUR) per contribuire maggiormente al finanziamento di un piano di investimenti per l'Africa;

xxi.

ripristinare almeno il livello del 2020 per tutte le agenzie, difendendo al contempo il livello più elevato proposto dalla Commissione, anche per le agenzie alle quali sono state assegnate nuove competenze e responsabilità, e chiedere che venga adottato un approccio globale al finanziamento tramite la riscossione di diritti;

xxii.

mantenere il livello dei finanziamenti del periodo 2014-2020 per vari programmi dell'UE (ad esempio, la disattivazione nucleare, la cooperazione con i paesi e i territori d'oltremare (PTOM)), inclusi quelli che si propone di fondere in programmi di maggiori dimensioni (ad esempio, l'assistenza alle persone indigenti, la salute, i diritti dei consumatori) e per i quali la proposta della Commissione prevede quindi una riduzione in termini reali;

xxiii.

fissare, in subordine alle summenzionate modifiche, le dotazioni finanziarie di tutti gli altri programmi al livello proposto dalla Commissione, anche per CEF-Energia, CEF-Digitale, il programma Europa digitale, il Fondo europeo per la difesa e gli aiuti umanitari;

18.

intende garantire un livello di finanziamento sufficiente sulla base della proposta della Commissione per le rubriche «Migrazione e gestione delle frontiere» (rubrica 4) e «Sicurezza e difesa» compresa la risposta alle crisi (rubrica 5); ribadisce una posizione che difende da tempo, vale a dire che le nuove priorità politiche dovrebbero essere corredate di mezzi finanziari supplementari per non compromettere le politiche e i programmi esistenti e il loro finanziamento nell'ambito del nuovo QFP;

19.

intende difendere la proposta della Commissione volta a garantire un livello di finanziamento sufficiente per un'amministrazione pubblica europea forte, efficiente e di alta qualità, al servizio di tutti gli europei; ricorda che, nel corso dell'attuale QFP, le istituzioni, gli organi e le agenzie decentrate dell'UE hanno proceduto a una riduzione del 5 % del personale e ritiene che essi non dovrebbero subire ulteriori riduzioni suscettibili di compromettere direttamente l'attuazione delle politiche dell'Unione; ribadisce ancora una volta la sua ferma opposizione a una ripetizione della cosiddetta riserva di riassegnazione per le agenzie;

20.

è determinato a evitare un'altra crisi dei pagamenti nei primi anni del QFP 2021-2027, quale avvenuta nel periodo in corso; ritiene che il massimale complessivo dei pagamenti debba tener conto del volume senza precedenti di impegni ancora da liquidare alla fine del 2020 — la cui entità stimata è in costante aumento a causa di importanti ritardi nell'esecuzione — e che dovranno essere liquidati nell'ambito del prossimo QFP; chiede pertanto che il livello globale dei pagamenti come anche i massimali di pagamento annuali, in particolare all'inizio del periodo, siano fissati a un livello adeguato che tenga conto anche di questa situazione; intende accettare, per il prossimo QFP, solo un divario limitato e ben giustificato fra impegni e pagamenti;

21.

presenta, su questa base, negli allegati III e IV della presente risoluzione, una tabella in cui si riportano le cifre esatte proposte per ciascuna politica e ciascun programma dell'UE; dichiara che, a fini comparativi, intende mantenere la struttura dei singoli programmi dell'UE quale proposta dalla Commissione, fatte salve eventuali modifiche che potrebbero essere richieste nel corso della procedura legislativa che porta all'adozione dei programmi stessi;

Revisione intermedia

22.

sottolinea la necessità di mantenere la prassi della revisione intermedia del QFP, basandosi sul precedente positivo stabilito nel quadro attuale, e chiede:

i.

una revisione intermedia obbligatoria e giuridicamente vincolante, che faccia seguito a un esame del funzionamento del QFP e che tenga conto di una valutazione dei progressi compiuti verso l'obiettivo climatico, l'integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e della parità di genere, e dell'impatto delle misure di semplificazione sui beneficiari;

ii.

che la pertinente proposta della Commissione sia presentata in tempo utile per consentire al nuovo Parlamento e alla Commissione di procedere a un adeguamento significativo del quadro 2021-2027, e non oltre il 1o luglio 2023;

iii.

che le dotazioni nazionali preassegnate non siano ridotte nel quadro di questa revisione;

Flessibilità

23.

valuta positivamente le proposte della Commissione sulla flessibilità, che rappresentano una buona base negoziale; concorda con l'architettura globale dei meccanismi di flessibilità nel QFP 2021-2027; sottolinea che gli strumenti speciali perseguono missioni diverse e rispondono a esigenze diverse, e si oppone a qualsiasi tentativo di fonderli; sostiene con fermezza la disposizione chiara secondo cui gli stanziamenti di impegno e di pagamento derivanti dall'uso di strumenti speciali dovrebbero essere iscritti in bilancio al di là dei pertinenti massimali fissati dal QFP, così come l'eliminazione di qualsiasi limite per gli adeguamenti risultanti dal margine globale per i pagamenti; chiede l'introduzione di un certo numero di miglioramenti supplementari, tra cui:

i.

la ricostituzione della riserva dell'Unione con un importo equivalente alle entrate derivanti da ammende e sanzioni;

ii.

il riutilizzo immediato dei disimpegni intervenuti nel corso dell'anno n-2, compresi quelli derivanti dagli impegni assunti nel contesto dell'attuale QFP;

iii.

la messa a disposizione degli importi decaduti degli strumenti speciali per tutti gli strumenti speciali e non solo per lo strumento di flessibilità;

iv.

una dotazione più elevata per lo strumento di flessibilità, la riserva per aiuti d'urgenza, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea e il margine per imprevisti, quest'ultimo senza compensazione obbligatoria;

Durata

24.

sottolinea la necessità che la durata del QFP passi progressivamente a un periodo di 5+5 anni con una revisione intermedia obbligatoria; accetta che il prossimo QFP sia stabilito per un periodo di sette anni, mediante una soluzione transitoria da applicare per un'ultima volta; si aspetta che le modalità dettagliate legate all'attuazione di un quadro 5+5 siano approvate in occasione della revisione intermedia del QFP 2021-2027;

Struttura

25.

accetta la struttura generale del QFP a sette rubriche, quale proposta dalla Commissione, che corrisponde in gran parte alla proposta del Parlamento; ritiene che tale struttura garantisca una maggiore trasparenza e migliori la visibilità della spesa dell'UE, mantenendo nel contempo il necessario grado di flessibilità; approva inoltre la creazione di «cluster di programmi», che dovrebbero portare a una semplificazione e a una razionalizzazione considerevoli della struttura del bilancio dell'UE e al suo chiaro allineamento alle rubriche del QFP;

26.

constata che la Commissione propone di ridurre di oltre un terzo il numero di programmi dell'UE; sottolinea che la posizione del Parlamento riguardo alla struttura e alla composizione dei 37 nuovi programmi sarà stabilita nel corso dell'adozione dei pertinenti atti legislativi settoriali; si aspetta, in ogni caso, che la nomenclatura di bilancio proposta rispecchi tutte le diverse componenti di ciascun programma, in modo da garantire la trasparenza e fornire all'autorità di bilancio il livello di informazione che le è necessario per stabilire il bilancio annuale e sovrintendere alla sua esecuzione;

Unità del bilancio

27.

accoglie con favore la proposta di integrare il Fondo europeo di sviluppo nel bilancio dell'Unione, che risponde a una richiesta di lunga data del Parlamento valida per tutti gli strumenti fuori bilancio; ricorda che il principio dell'unità, in base al quale tutte le entrate e le spese dell'Unione figurano nel bilancio, è al tempo stesso un requisito previsto dal trattato e un presupposto democratico di base;

28.

mette quindi in discussione la logica e la giustificazione della creazione di strumenti al di fuori del bilancio che impediscono il controllo parlamentare delle finanze pubbliche compromettendo la trasparenza del processo decisionale; ritiene che le decisioni relative all'istituzione di tali strumenti escludano il Parlamento nella sua triplice veste di autorità legislativa, di autorità di bilancio e di autorità di controllo; ritiene che, qualora si ritengano necessarie eccezioni per conseguire obiettivi specifici, ad esempio mediante strumenti finanziari o fondi fiduciari, queste dovrebbero essere pienamente trasparenti, debitamente giustificate da un'addizionalità e un valore aggiunto comprovati, e sostenute da procedure decisionali solide e da disposizioni in materia di responsabilità;

29.

sottolinea tuttavia che l'integrazione di tali strumenti nel bilancio dell'UE non dovrebbe comportare una riduzione dei finanziamenti a favore di altre politiche e altri programmi dell'Unione; sottolinea pertanto la necessità di stabilire il livello globale del prossimo QFP senza calcolare l'assegnazione dello 0,03 % del RNL dell'UE corrispondente al Fondo europeo di sviluppo, che dovrebbe essere aggiunto ai massimali concordati;

30.

sottolinea che i massimali del QFP non dovrebbero ostacolare il finanziamento a titolo del bilancio dell'Unione degli obiettivi strategici di quest'ultima; si aspetta pertanto che venga assicurata una revisione al rialzo dei massimali del QFP ogniqualvolta ciò risulti necessario per il finanziamento di nuovi obiettivi di politica, senza ricorrere a metodi di finanziamento intergovernativo;

B.   QUESTIONI LEGISLATIVE

Stato di diritto

31.

evidenzia l'importanza del nuovo meccanismo garante del rispetto dei valori sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), in base al quale gli Stati membri che non rispettano detti valori si espongono a conseguenze finanziarie; avverte, tuttavia, che i beneficiari finali del bilancio dell'Unione non risentono in alcun modo del mancato rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto da parte dei loro governi; sottolinea quindi che siffatte misure non influiscono sull'obbligo degli enti pubblici o degli Stati membri di effettuare pagamenti a favore dei beneficiari o dei destinatari finali;

Procedura legislativa ordinaria e atti delegati

32.

sottolinea che gli obiettivi dei programmi e le priorità di spesa, le dotazioni finanziarie, i criteri di ammissibilità, selezione e aggiudicazione, le condizioni, le definizioni e i metodi di calcolo dovrebbero essere stabiliti nella legislazione pertinente, nel pieno rispetto delle prerogative del Parlamento in quanto colegislatore; sottolinea altresì che, quando tali misure, che possono comportare scelte di politica importanti, non sono incluse nell'atto di base, dovrebbero essere adottate mediante atti delegati; ritiene, in tale contesto, che i programmi di lavoro pluriennali e/o annuali dovrebbero in generale essere adottati mediante atti delegati;

33.

afferma l'intenzione del Parlamento di rafforzare, ove necessario, le disposizioni in materia di governance, responsabilità, trasparenza e controllo parlamentare, conferimento di poteri agli enti locali e regionali e ai loro partner, e impegno delle ONG e della società civile nella prossima generazione di programmi; intende inoltre migliorare e chiarire, ove necessario, la coerenza e le sinergie tra i vari fondi e le varie politiche nonché all'interno degli stessi; riconosce la necessità di una maggiore flessibilità nell'assegnazione delle risorse nell'ambito di determinati programmi, ma sottolinea che ciò non dovrebbe andare a scapito dei loro obiettivi strategici originari e di lungo termine, né della prevedibilità e dei diritti del Parlamento;

Clausole di riesame

34.

fa osservare che nei singoli programmi e strumenti del QFP dovrebbero essere inserite clausole di riesame dettagliate ed efficaci, al fine di garantire che si effettuino valutazioni serie di detti programmi e strumenti, e che il Parlamento sia, successivamente, pienamente associato alle decisioni adottate in merito ai necessari adeguamenti;

Proposte legislative

35.

invita la Commissione a presentare le proposte legislative pertinenti, oltre a quelle che ha già presentato, e in particolare una proposta di regolamento che istituisca un Fondo per una transizione energetica equa come pure un programma specifico sul turismo sostenibile; sostiene inoltre l'introduzione del sistema di garanzia per l'infanzia nel FSE+, l'integrazione nel programma Diritti e valori di una specifica sezione Valori dell'Unione, come anche una revisione del regolamento che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea; si rammarica che le pertinenti proposte della Commissione non contengano misure che rispondono ai requisiti dell'articolo 174 TFUE in relazione alle regioni più settentrionali a bassissima densità demografica e alle regioni insulari, transfrontaliere e di montagna; ritiene che dovrebbe essere proposta anche una revisione del regolamento finanziario qualora ciò risultasse necessario a seguito dei negoziati relativi al QFP;

C.

RISORSE PROPRIE

36.

sottolinea che l'attuale sistema di risorse proprie è estremamente complesso, iniquo, opaco e totalmente incomprensibile per i cittadini dell'UE; chiede ancora una volta un sistema semplificato, che risulti più comprensibile per i cittadini dell'UE;

37.

accoglie con favore, in questo contesto, quale passo importante verso una riforma più ambiziosa, la serie di proposte della Commissione adottata il 2 maggio 2018 su un nuovo sistema di risorse proprie; invita la Commissione a tener conto del parere n. 5/2018 della Corte dei conti europea sulla proposta della Commissione relativa al nuovo sistema di risorse proprie dell'Unione europea, in cui si sottolinea che sono necessari un metodo di calcolo migliore e un'ulteriore semplificazione del sistema;

38.

ricorda che l'introduzione di nuove risorse proprie dovrebbe avere una duplice finalità: innanzitutto, portare a una riduzione sostanziale della quota dei contributi basati sull'RNL e, in secondo luogo, garantire l'adeguato finanziamento della spesa dell'UE nell'ambito del QFP post 2020;

39.

appoggia la proposta di modernizzazione delle risorse proprie attuali, la quale implica:

mantenere inalterati i dazi doganali in quanto risorse proprie tradizionali per l'UE, riducendo nel contempo la percentuale che gli Stati membri trattengono come «costi di riscossione» e tornando all'aliquota iniziale del 10 %;

semplificare la risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto, vale a dire introdurre un'aliquota uniforme di versamento senza eccezioni;

mantenere la risorsa propria basata sull'RNL, con l'obiettivo di portare progressivamente al 40 % la sua quota nel finanziamento del bilancio dell'UE, mantenendone nel contempo la funzione equilibratrice;

40.

chiede, in linea con la proposta della Commissione, l'introduzione programmata di un paniere di nuove risorse proprie che, senza aumentare l'onere fiscale per i cittadini, corrisponderebbero a obiettivi strategici essenziali dell'UE, il cui valore aggiunto europeo è evidente e insostituibile:

il corretto funzionamento, il consolidamento e il rafforzamento del mercato unico, in particolare mediante l'applicazione di una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB), quale base per una nuova risorsa propria attraverso la fissazione di un'aliquota uniforme di prelievo sulle entrate provenienti dalla CCCTB e la tassazione delle grandi società del settore digitale che traggono vantaggio dal mercato unico;

la lotta contro i cambiamenti climatici e l'accelerazione della transizione energetica attraverso misure quali una quota dei proventi del sistema di scambio di quote di emissione;

la lotta per la tutela dell'ambiente attraverso un contributo basato sulla quantità di imballaggi in plastica non riciclati;

41.

chiede l'estensione dell'elenco delle nuove risorse proprie potenziali, che dovrebbe includere:

una risorsa propria basata su un'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF), invitando nel contempo tutti gli Stati membri a raggiungere un accordo su un sistema efficiente;

l'introduzione di un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere come nuova risorsa propria del bilancio dell'UE, che dovrebbe assicurare condizioni di parità nel commercio internazionale e ridurre la delocalizzazione della produzione, internalizzando nel contempo i costi dei cambiamenti climatici nei prezzi dei beni importati;

42.

approva con forza l'abolizione di tutti gli sconti e altri meccanismi di correzione, accompagnata, se necessario, da un periodo limitato di eliminazione graduale;

43.

insiste sull'introduzione di altre entrate che dovrebbero costituire entrate supplementari per il bilancio dell'UE senza comportare una corrispondente riduzione dei contributi RNL:

ammende pagate dalle imprese per violazione delle norme dell'Unione o ammende per pagamento tardivo dei contributi;

proventi delle ammende risultanti da sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, comprese somme forfettarie o sanzioni inflitte agli Stati membri a seguito di procedimenti per infrazione;

44.

sottolinea inoltre l'introduzione di altre forme di entrate, in linea con le proposte della Commissione, nel caso di:

tasse legate all'attuazione di meccanismi in relazione diretta con l'UE, come il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS);

signoraggio, sotto forma di entrata con destinazione specifica, allo scopo di finanziare una nuova Funzione di stabilizzazione degli investimenti;

45.

evidenzia la necessità di mantenere la credibilità del bilancio dell'UE rispetto ai mercati finanziari, il che implica un aumento dei massimali delle risorse proprie;

46.

invita la Commissione a presentare una proposta per risolvere la situazione paradossale in cui i contributi del Regno Unito agli importi da liquidare (RAL) pre-2021 saranno iscritti nel bilancio come entrate generali, e così conteggiati ai fini del massimale delle risorse proprie, mentre tale massimale sarà calcolato sulla base dell'RNL dell'UE-27, dunque senza il Regno Unito, una volta che il paese avrà lasciato l'UE; ritiene che i contributi del Regno Unito dovrebbero invece essere calcolati al di fuori del massimale delle risorse proprie;

47.

richiama l'attenzione sul fatto che l'unione doganale è una fonte importante della capacità finanziaria dell'Unione; sottolinea, in questo contesto, la necessità di armonizzare i controlli e la gestione doganali in tutta l'Unione al fine di prevenire e combattere le frodi e le irregolarità che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;

48.

esorta a contrastare realmente l'evasione e l'elusione fiscali, con l'introduzione di sanzioni dissuasive per i territori offshore e per i facilitatori o i promotori di tali attività, in particolare e come primo passo per quelli che operano nel continente europeo; ritiene che gli Stati membri dovrebbero cooperare istituendo un sistema coordinato per monitorare i movimenti di capitali al fine di contrastare l'evasione fiscale, l'elusione fiscale e il riciclaggio di denaro;

49.

è del parere che l'adozione di misure efficaci contro la corruzione e la frode fiscale praticate dalle multinazionali e dai più ricchi potrebbe riportare nei bilanci degli Stati membri una somma stimata dalla Commissione in mille miliardi di euro all'anno, e ritiene che in tale ambito vi sia una grave carenza d'azione da parte dell'UE;

50.

appoggia con determinazione la presentazione, da parte della Commissione, di una proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2018)0327); rammenta che il Parlamento deve dare la propria approvazione a tale regolamento; ricorda che tale regolamento è parte integrante del pacchetto sulle risorse proprie presentato dalla Commissione e si aspetta che il Consiglio tratti i quattro testi collegati sulle risorse proprie come un unico pacchetto insieme al QFP;

D.   MODIFICHE ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO CHE STABILISCE IL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE PER IL PERIODO 2021-2027

51.

ritiene che la proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 dovrebbe essere modificata come segue:

Modifica 1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Modifica

(1)

Tenuto conto della necessità di un adeguato livello di prevedibilità per la preparazione e l'attuazione degli investimenti a medio termine, la durata del quadro finanziario pluriennale (QFP) dovrebbe essere fissata a sette anni a partire dal 1o gennaio 2021.

(1)

Tenuto conto della necessità di un adeguato livello di prevedibilità per la preparazione e l'attuazione degli investimenti a medio termine, nonché della necessità di legittimità democratica e rendicontabilità, la durata del quadro finanziario pluriennale (QFP) dovrebbe essere fissata a sette anni a partire dal 1o gennaio 2021 , per poi passare a un periodo di cinque anni più cinque, che sarà in linea con il ciclo politico del Parlamento europeo e della Commissione .

Modifica 2

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Modifica

(2)

I massimali annui degli stanziamenti per impegni per categoria di spesa e i massimali annui degli stanziamenti per pagamenti stabiliti dal QFP dovrebbero rispettare i massimali per gli impegni e le risorse proprie, che sono fissati conformemente alla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea adottata conformemente all'articolo 311, terzo comma, del TFUE.

(2)

Il QFP dovrebbe stabilire i massimali annui degli stanziamenti per impegni per categoria di spesa e i massimali annui degli stanziamenti per pagamenti , in modo da assicurare l'ordinato andamento delle spese dell'Unione entro i limiti delle sue risorse proprie, provvedendo nel contempo a che l'Unione si doti dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche a norma dell'articolo 311, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e possa rispettare gli obblighi nei confronti dei terzi a norma dell'articolo 323 TFUE .

Modifica 3

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Modifica

 

(2 bis)

Il livello dei massimali dovrebbe essere fissato sulla base degli importi necessari per il finanziamento e il funzionamento dei programmi e delle politiche dell'Unione come pure dei margini necessari che devono essere resi disponibili per adeguamenti ai futuri fabbisogni. Inoltre, i massimali per i pagamenti dovrebbero tenere conto dell'elevato importo degli impegni non ancora liquidati previsto per la fine del 2020. Gli importi fissati nel presente regolamento come pure negli atti di base per i programmi 2021-2027 dovrebbero essere fissati a prezzi 2018 e, ai fini della semplificazione e della prevedibilità, dovrebbero essere adeguati sulla base di un deflatore fisso del 2 % annuo.

Modifica 4

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Modifica

(3)

Se è necessario attivare le garanzie prestate dal bilancio generale dell'Unione per l'assistenza finanziaria agli Stati membri autorizzata conformemente all'articolo 208, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [xxx/201x] del Parlamento europeo e del Consiglio («il regolamento finanziario»), l'importo necessario dovrebbe essere attivato oltre i limiti degli stanziamenti di impegno e di pagamento del QFP nel rispetto del massimale delle risorse proprie.

(3)

Se è necessario attivare le garanzie prestate dal bilancio generale dell'Unione per l'assistenza finanziaria agli Stati membri autorizzata conformemente all'articolo 208, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [xxx/201x] del Parlamento europeo e del Consiglio («il regolamento finanziario»), l'importo necessario dovrebbe essere attivato oltre i limiti degli stanziamenti di impegno e di pagamento del QFP ed essere pertanto tenuto in considerazione in sede di definizione di un eventuale massimale delle risorse proprie.

Modifica 5

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Modifica

(4)

Il QFP non dovrebbe tener conto delle voci di bilancio finanziate da entrate con destinazione specifica ai sensi del regolamento finanziario.

(4)

Le entrate con destinazione specifica che finanziano voci di bilancio ai sensi del regolamento finanziario non dovrebbero essere considerate ai fini del calcolo dei massimali del QFP, mentre tutte le informazioni disponibili dovrebbero essere riportate con la massima trasparenza durante la procedura di adozione del bilancio annuale e la sua esecuzione .

Modifica 6

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Modifica

(6)

Dovrebbe essere applicata una flessibilità specifica e al livello massimo possibile per permettere all'Unione di adempiere ai suoi obblighi in conformità dell'articolo 323 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ( TFUE).

(6)

È opportuno garantire la massima flessibilità nell'ambito del QFP, in particolare per assicurare che l'Unione possa adempiere ai suoi obblighi in conformità degli articoli 311 e 323 TFUE.

Modifica 7

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Modifica

(7)

I seguenti strumenti specifici sono necessari per consentire all'Unione di rispondere a particolari circostanze impreviste o per consentire il finanziamento di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più rubriche a norma del QFP al fine di consentire il corretto svolgimento della procedura di bilancio: il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, la riserva per aiuti d'urgenza, il margine globale per gli impegni (riserva dell'Unione), lo strumento di flessibilità e il margine per imprevisti . La riserva per aiuti d'urgenza non è intesa a far fronte alle conseguenze delle crisi connesse al mercato che interessano la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli. È pertanto opportuno adottare disposizioni specifiche che prevedano la possibilità di iscrivere in bilancio stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento corrispondenti oltre i limiti dei massimali fissati dal QFP ove sia necessario ricorrere a strumenti speciali.

(7)

I seguenti strumenti specifici sono necessari per consentire all'Unione di rispondere a particolari circostanze impreviste o per consentire il finanziamento di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più rubriche a norma del QFP , consentendo così il corretto svolgimento della procedura annuale di bilancio: il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, la riserva per aiuti d'urgenza, il margine globale per gli impegni (riserva dell'Unione per gli impegni ), lo strumento di flessibilità e il margine per imprevisti. È pertanto opportuno adottare disposizioni specifiche che prevedano la possibilità di iscrivere in bilancio stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento corrispondenti oltre i limiti dei massimali fissati dal QFP ove sia necessario ricorrere a strumenti speciali.

Modifica 8

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Modifica

 

(7 bis)

Nello specifico, sebbene l'Unione e gli Stati membri debbano compiere ogni sforzo per garantire che gli impegni autorizzati dall'autorità di bilancio siano effettivamente attuati per raggiungere lo scopo originario, dovrebbe essere possibile mobilitare stanziamenti di impegno non eseguiti o disimpegnati attraverso la riserva dell'Unione per gli impegni, a condizione che ciò non sia un modo per permettere ai beneficiari di eludere le pertinenti regole di disimpegno.

Modifica 9

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Modifica

(9)

Occorre disciplinare altre situazioni che potrebbero richiedere l'adeguamento del QFP. Tali adeguamenti potrebbero essere connessi al ritardo nell'adozione delle nuove norme o programmi in regime di gestione concorrente, o  a misure connesse alla sana gestione economica o alla protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, adottate conformemente ai pertinenti atti di base.

(9)

Occorre disciplinare altre situazioni che potrebbero richiedere l'adeguamento del QFP. Tali adeguamenti potrebbero essere connessi al ritardo nell'adozione delle nuove norme o programmi in regime di gestione concorrente, o  alla sospensione degli impegni di bilancio conformemente ai pertinenti atti di base.

Modifica 10

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Modifica

(10)

È necessario procedere a un riesame del funzionamento del QFP nella fase intermedia di attuazione. I risultati di tale riesame dovrebbero essere presi in considerazione nel quadro di un'eventuale revisione del presente regolamento per i restanti anni del QFP.

(10)

Al fine di tenere conto delle nuove politiche e priorità, è opportuno rivedere il QFP a metà periodo sulla base di un riesame del funzionamento e dell'attuazione del QFP, che dovrebbe altresì contenere una relazione dove si illustrano i metodi per l'attuazione pratica di un quadro finanziario per un periodo di cinque anni più cinque .

Modifica 11

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Modifica

 

(10 bis)

Al fine di rispettare l'impegno dell'Unione di assumere un ruolo di capofila nell'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, compresa la parità di genere, la revisione del QFP dovrebbe essere preparata tenendo conto dei progressi compiuti nella loro integrazione in tutte le politiche e le iniziative dell'Unione nell'ambito del QFP 2021-2027, misurati sulla base di indicatori di prestazione elaborati dalla Commissione, nonché dei progressi compiuti nell'integrazione della dimensione di genere in tutte le attività dell'Unione. La revisione del QFP dovrebbe inoltre essere preparata tenendo conto dei progressi compiuti nella realizzazione dell'obiettivo complessivo di contribuire con il 25 % delle spese dell'Unione al sostegno degli obiettivi in materia di clima nel periodo del QFP 2021-2027 e nella realizzazione dell'obiettivo annuale di spesa del 30 %, da conseguire quanto prima e comunque entro il 2027; tali progressi dovrebbero essere misurati sulla base di indicatori di prestazione riformati, che operino una distinzione tra mitigazione e adattamento. La revisione dovrebbe inoltre valutare, in consultazione con le parti interessate a livello nazionale e locale, se le misure di semplificazione adottate abbiano effettivamente consentito una riduzione degli oneri burocratici a carico dei beneficiari in sede di attuazione dei programmi.

Modifica 12

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Modifica

 

(12 bis)

Tutte le spese a livello dell'Unione destinate all'attuazione delle sue politiche fondate sui trattati sono spese dell'Unione ai sensi dell'articolo 310, paragrafo 1, TFUE, e dovrebbero pertanto essere iscritte nel bilancio dell'Unione secondo la procedura di bilancio di cui all'articolo 314 TFUE, garantendo in tal modo il rispetto dei principi fondamentali della rappresentanza democratica dei cittadini nei processi decisionali, del controllo parlamentare sulle finanze pubbliche e della trasparenza del processo decisionale. I massimali del QFP non possono ostacolare il finanziamento a titolo del bilancio dell'Unione degli obiettivi politici di quest'ultima. Occorre pertanto prevedere una revisione al rialzo del QFP ogniqualvolta ciò sia necessario per agevolare il finanziamento delle politiche dell'Unione, in particolare i nuovi obiettivi politici, senza ricorrere a metodi di finanziamento intergovernativo o quasi intergovernativo.

Modifica 13

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Modifica

(13)

Sono inoltre necessarie disposizioni specifiche per gestire i grandi progetti infrastrutturali la cui durata è decisamente superiore a quella fissata per il QFP. Devono essere fissati importi massimi per i contributi a tali progetti a  carico del bilancio generale dell'Unione , garantendo così che non incidano su altri progetti finanziati da tale bilancio.

(13)

Sono inoltre necessarie disposizioni specifiche per gestire i grandi progetti infrastrutturali la cui durata è decisamente superiore a quella fissata per il QFP. Il finanziamento di questi grandi progetti, di importanza strategica per l'Unione, deve essere garantito nell'ambito del bilancio generale dell'Unione, ma devono essere fissati importi massimi per i contributi a tali progetti a  titolo del bilancio, garantendo così che eventuali superamenti dei costi non incidano su altri progetti finanziati da tale bilancio.

Modifica 14

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Modifica

(14)

È necessario stabilire le norme generali in materia di cooperazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio.

(14)

È necessario stabilire le norme generali in materia di trasparenza e cooperazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio , nel rispetto dei poteri di bilancio delle istituzioni previsti dai trattati, al fine di garantire che le decisioni in materia di bilancio siano prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini, come previsto dall'articolo 10, paragrafo 3, TUE, e che la procedura di bilancio si svolga correttamente, come previsto dall'articolo 312, paragrafo 3, secondo comma, TFUE .

Modifica 15

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Modifica

(15)

È opportuno che la Commissione presenti una proposta relativa al nuovo quadro finanziario pluriennale prima del 1o luglio 2018 , onde consentire alle istituzioni di adottarla con sufficiente anticipo rispetto all'inizio del quadro finanziario pluriennale successivo. Conformemente all'articolo 312, paragrafo 4, del TFUE, i massimali corrispondenti all'ultimo anno stabilito nel presente regolamento devono continuare ad applicarsi qualora un nuovo quadro finanziario non sia stato adottato prima del termine del periodo di validità del QFP di cui al presente regolamento,

(15)

È opportuno che la Commissione presenti una proposta relativa al nuovo quadro finanziario pluriennale prima del 1o luglio 2025 . Questo calendario lascerà alla Commissione che verrà designata il tempo necessario per preparare le sue proposte e consentirà al Parlamento europeo che uscirà dalle elezioni del 2024 di presentare la propria posizione sul QFP post - 2027. Ciò consentirà inoltre alle istituzioni di adottare la proposta con sufficiente anticipo rispetto all'inizio del quadro finanziario pluriennale successivo. Conformemente all'articolo 312, paragrafo 4, del TFUE, i massimali corrispondenti all'ultimo anno stabilito nel presente regolamento devono continuare ad applicarsi qualora un nuovo quadro finanziario non sia stato adottato prima del termine del periodo di validità del QFP di cui al presente regolamento,

Modifica 16

Proposta di regolamento

Capo 1 — articolo 3 — titolo

Testo della Commissione

Modifica

Rispetto del massimale delle risorse proprie

Relazione con le risorse proprie

Modifica 17

Proposta di regolamento

Capo 1 — articolo 3 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Modifica

4.   Per ognuno degli esercizi coperti dal QFP, il totale degli stanziamenti di pagamento necessari, previo adeguamento annuale e tenuto conto degli adattamenti e revisioni intervenuti, nonché l'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, non può portare a un tasso di versamento delle risorse proprie superiore al massimale fissato per le medesime risorse in conformità della vigente decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, adottata conformemente all'articolo 311 TFUE («decisione sulle risorse proprie») .

4.   Per ognuno degli esercizi coperti dal QFP, il totale degli stanziamenti di pagamento necessari, previo adeguamento annuale e tenuto conto degli adattamenti e revisioni intervenuti, nonché l'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, non può portare a un tasso di versamento delle risorse proprie superiore ai limiti fissati per le medesime risorse dell'Unione, fatti salvi l'obbligo dell'Unione di dotarsi dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche conformemente all'articolo 311, comma 1, TFUE , nonché l'obbligo delle istituzioni di vigilare sulla disponibilità dei mezzi finanziari necessari a consentire all'Unione di rispettare gli obblighi giuridici nei confronti dei terzi conformemente all'articolo 323 TFUE .

Modifica 18

Proposta di regolamento

Capo 1 — articolo 3 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Modifica

5.     Ove necessario, i massimali del QFP sono ridotti per garantire il rispetto del massimale delle risorse proprie stabilito dalla decisione relativa alle risorse proprie in vigore.

soppresso

Modifica 19

Proposta di regolamento

Capo 2 — articolo 5 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Modifica

4.     Fatti salvi gli articoli 6, 7 e 8, per l'esercizio considerato non sono effettuati ulteriori adeguamenti tecnici né nel corso dell'esercizio, né, a titolo di correzioni a posteriori, nel corso degli esercizi successivi.

soppresso

Modifica 20

Proposta di regolamento

Capo 2 — articolo 7 — titolo

Testo della Commissione

Modifica

Adeguamenti relativi alle misure connesse alla corretta gestione economica o alla protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri

Adeguamenti relativi alla sospensione degli impegni di bilancio

Modifica 21

Proposta di regolamento

Capo 2 — articolo 7

Testo della Commissione

Modifica

In caso di ritiro, conformemente ai pertinenti atti di base, di una sospensione degli impegni di bilancio riguardante fondi dell'Unione nel quadro di misure collegate alla sana gestione economica o alla protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri , gli importi corrispondenti agli impegni sospesi sono riportati agli anni successivi e i massimali corrispondenti del QFP sono adeguati di conseguenza. Gli impegni sospesi dell'anno non possono essere iscritti a bilancio oltre l'anno n+2.

In caso di ritiro, conformemente ai pertinenti atti di base, di una sospensione degli impegni di bilancio, gli importi corrispondenti sono riportati agli anni successivi e i massimali corrispondenti del QFP sono adeguati di conseguenza. Gli impegni sospesi dell'anno n non possono essere iscritti a bilancio oltre l'anno n+2. A partire dall'anno n+3, un importo equivalente agli impegni sospesi è iscritto nella riserva dell'Unione per gli impegni di cui all'articolo 12 .

Modifica 22

Proposta di regolamento

Capo 3 — articolo 10 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Modifica

1.   Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea , i cui obiettivi e campo di applicazione sono definiti nel regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio , non supera un importo annuo massimo di 600  milioni di EUR (a prezzi 2018). Il 1o ottobre di ciascun anno almeno un quarto di tale importo annuo deve essere ancora disponibile per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine di tale anno. La quota dell'importo annuale non utilizzata nell'anno n può essere utilizzata fino all'anno n+1. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzata per prima. Tale quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata.

1.   Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è destinato a consentire un'assistenza finanziaria in caso di catastrofi gravi sul territorio di uno Stato membro o di un paese candidato, come definito nell'atto di base pertinente , e non supera un importo annuo massimo di 1 000  milioni di EUR (a prezzi 2018). Il 1o ottobre di ciascun anno almeno un quarto di tale importo annuo deve essere ancora disponibile per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine di tale anno. La quota dell'importo annuale non utilizzata nell'anno n può essere utilizzata fino all'anno n+1. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzata per prima. Tale quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata.

Modifica 23

Proposta di regolamento

Capo 3 — articolo 10 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Modifica

 

1 bis.     Gli stanziamenti per il Fondo di solidarietà dell'Unione europea sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione a titolo di stanziamento accantonato.

Modifica 24

Proposta di regolamento

Capo 3 — articolo 11 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Modifica

2.   L'importo annuo della riserva è fissato a  600  milioni di EUR (a prezzi 2018) e può essere utilizzato fino all'anno n+1 conformemente al regolamento finanziario. La riserva è iscritta nel bilancio generale dell'Unione a titolo di stanziamento accantonato. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzata per prima. Tale quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata. Entro il 1o ottobre di ciascun anno almeno un quarto dell'importo annuo per l'anno n deve essere ancora disponibile per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine di tale anno. Non più della metà dell'importo disponibile fino al 30 settembre ogni anno può essere mobilitata per, rispettivamente, operazioni interne o esterne. A decorrere dal 1o ottobre la restante parte dell'importo disponibile può essere mobilitata per operazioni interne o esterne per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine di tale anno.

2.   L'importo annuo della riserva per aiuti d'urgenza è fissato a  1 000  milioni di EUR (a prezzi 2018) e può essere utilizzato fino all'anno n+1 conformemente al regolamento finanziario. La riserva è iscritta nel bilancio generale dell'Unione a titolo di stanziamento accantonato. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzata per prima. Tale quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata. Entro il 1o ottobre di ciascun anno almeno 150 milioni di EUR (a prezzi 2018) dell'importo annuo per l'anno n deve essere ancora disponibile per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine di tale anno. Non più della metà dell'importo disponibile fino al 30 settembre ogni anno può essere mobilitata per, rispettivamente, operazioni interne o esterne. A decorrere dal 1o ottobre la restante parte dell'importo disponibile può essere mobilitata per operazioni interne o esterne per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine di tale anno.

Modifica 25

Proposta di regolamento

Capo 3 — articolo 12 — titolo

Testo della Commissione

Modifica

Margine globale per gli impegni (riserva dell'Unione)

Margine globale per gli impegni (riserva dell'Unione per gli impegni )

Modifica 26

Proposta di regolamento

Capo 3 — articolo 12 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Modifica

1.   Il margine globale per gli impegni (riserva dell'Unione) da rendere disponibile al di là dei massimali stabiliti dal QFP per gli anni dal 2022 al 2027, comprende quanto segue:

(a)

Il margine globale per gli impegni (riserva dell'Unione per gli impegni ) da rendere disponibile al di là dei massimali stabiliti dal QFP per gli anni dal 2021 al 2027, comprende quanto segue:

(b)

i margini ancora disponibili al di sotto dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno dell'anno n-1;

1.   i margini ancora disponibili al di sotto dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno degli anni precedenti;

(a bis)

gli stanziamenti d'impegno non eseguiti dell'anno n-1;

(b)

a partire dal 2023, oltre ai margini di cui alla lettera a), un importo equivalente ai disimpegni intervenuti nel corso dell'anno n-2, fatto salvo l'articolo [15] del regolamento finanziario.

(b )

un importo equivalente ai disimpegni intervenuti nel corso dell'anno n-2, fatto salvo l'articolo [15] del regolamento finanziario;

(b bis)

un importo equivalente a quello degli impegni sospesi dell'anno n-3 che non possono più essere iscritti in bilancio a norma dell'articolo 7;

(b ter)

un importo equivalente a quello delle entrate derivanti da ammende e sanzioni.

Modifica 27

Proposta di regolamento

Capo 3 — articolo 12 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Modifica

2.   Il margine globale per gli impegni (riserva dell'Unione) o una parte dello stesso può essere mobilizzato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio prevista all'articolo 314 del TFUE.

2.   Il margine globale per gli impegni (riserva dell'Unione per gli impegni ) o una parte dello stesso può essere mobilizzato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio prevista all'articolo 314 del TFUE. I margini dell'anno n possono essere mobilitati per gli anni n e n + 1 attraverso la riserva dell'Unione per gli impegni, purché ciò non sia in conflitto con i bilanci rettificativi in sospeso o previsti.

Modifica 28

Proposta di regolamento

Capo 3 — articolo 12 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Modifica

 

3 bis.     Alla fine del 2027 gli importi che rimangono disponibili nell'ambito della riserva dell'Unione per gli impegni sono riportati al prossimo QFP fino al 2030.

Modifica 29

Proposta di regolamento

Capo 3 — articolo 13 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Modifica

Lo strumento di flessibilità può essere utilizzato per il finanziamento, per un dato esercizio, di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche. Fatto salvo il secondo comma, il massimale annuo disponibile per lo strumento di flessibilità è fissato a  1  000 milioni di EUR (a prezzi 2018).

Lo strumento di flessibilità può essere utilizzato per il finanziamento, per un dato esercizio, di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche o nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, del Fondo di solidarietà dell'Unione europea e della riserva per aiuti d'urgenza . Fatto salvo il secondo comma, il massimale annuo disponibile per lo strumento di flessibilità è fissato a  2  000 milioni di EUR (a prezzi 2018).

Modifica 30

Proposta di regolamento

Capo 3 — articolo 14 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Modifica

1.   Un margine per imprevisti che può arrivare fino allo 0,03 % del reddito nazionale lordo dell'Unione è costituito al di fuori dei massimali del QFP, come strumento di ultima istanza per reagire a circostanze impreviste. Può essere mobilitato soltanto in relazione a un bilancio rettificativo o a un bilancio annuale.

1.   Un margine per imprevisti che può arrivare fino allo 0,05 % del reddito nazionale lordo dell'Unione è costituito al di fuori dei massimali del QFP, come strumento di ultima istanza per reagire a circostanze impreviste. Può essere mobilitato soltanto in relazione a un bilancio rettificativo o a un bilancio annuale. Può essere mobilitato per gli stanziamenti d'impegno e di pagamento o unicamente per gli stanziamenti di pagamento.

Modifica 31

Proposta di regolamento

Capo 3 — articolo 14 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Modifica

2.   Il ricorso al margine per imprevisti non supera, in un dato esercizio, l'importo massimo previsto nell'adeguamento tecnico annuale del QFP , ed è coerente con il massimale delle risorse proprie .

2.   Il ricorso al margine per imprevisti non supera, in un dato esercizio, l'importo massimo previsto nell'adeguamento tecnico annuale del QFP.

Modifica 32

Proposta di regolamento

Capo 3 — articolo 14 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Modifica

3.     Gli importi resi disponibili mediante la mobilitazione del margine per imprevisti sono detratti integralmente dai margini in una o più rubriche del QFP per l'esercizio in corso o gli esercizi futuri.

soppresso

Modifica 33

Proposta di regolamento

Capo 3 — articolo 14 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Modifica

4.     Gli importi compensati conformemente al paragrafo 3 non sono ulteriormente mobilitati nel contesto del QFP. Il ricorso al margine per imprevisti non comporta un superamento dei massimali totali degli stanziamenti d'impegno e di pagamento contenuti nel QFP per l'esercizio in corso e gli esercizi futuri.

soppresso

Modifica 34

Proposta di regolamento

Capo 4 — titolo

Testo della Commissione

Modifica

Riesame e revisione del QFP

Revisioni

Modifica 35

Proposta di regolamento

Capo 4 — articolo 15 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Modifica

1.   Fatti salvi l'articolo 3, paragrafo 2, gli articoli da 16 a 20 e l'articolo 24, il QFP può essere riveduto in caso di situazioni non previste in origine, nel rispetto del massimale delle risorse proprie stabilito in conformità della decisione relativa alle risorse proprie in vigore .

1.   Fatti salvi l'articolo 3, paragrafo 2, gli articoli da 16 a 20 e l'articolo 24, i massimali pertinenti del QFP sono rivisti al rialzo qualora ciò sia necessario per agevolare il finanziamento delle politiche dell'Unione, in particolare dei nuovi obiettivi politici, in circostanze in cui sarebbe altrimenti necessario istituire metodi supplementari di finanziamento intergovernativo o quasi intergovernativo suscettibili di eludere la procedura di bilancio di cui all'articolo 314 TFUE .

Modifica 36

Proposta di regolamento

Capo 4 — articolo 15 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Modifica

3.     L'eventuale proposta di revisione del QFP ai sensi del paragrafo 1 esamina le possibilità di una ridistribuzione delle spese fra i programmi previsti nella rubrica oggetto della revisione, in particolare in base alle prospettive di sottoesecuzione degli stanziamenti.

soppresso

Modifica 37

Proposta di regolamento

Capo 4 — articolo 16 — titolo

Testo della Commissione

Modifica

Riesame intermedio del QFP

Revisione intermedia del QFP

Modifica 38

Proposta di regolamento

Capo 4 — articolo 16

Testo della Commissione

Modifica

Anteriormente al 1o gennaio 2024 , la Commissione presenta un riesame del funzionamento del QFP. Se del caso, tale riesame è corredato di proposte pertinenti.

Anteriormente al 1o luglio 2023 , la Commissione presenta una proposta legislativa per la revisione del presente regolamento in conformità delle procedure previste dal TFUE, sulla base di un riesame del funzionamento del QFP . Fatto salvo l'articolo 6 del presente regolamento, le dotazioni nazionali preassegnate non sono ridotte nell'ambito di tale revisione.

La proposta è elaborata tenendo conto di una valutazione dei seguenti elementi:

i progressi compiuti nella realizzazione dell'obiettivo complessivo di contribuire con il 25 % delle spese dell'Unione al sostegno degli obiettivi in materia di clima nel periodo del QFP 2021-2027 e nella realizzazione dell'obiettivo annuale di spesa del 30 %, da conseguire quanto prima;

l'integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

l'integrazione della dimensione di genere nel bilancio dell'Unione (bilancio di genere);

l'impatto delle misure di semplificazione sulla riduzione degli oneri burocratici a carico dei beneficiari in sede di attuazione dei programmi finanziari, da realizzare in consultazione con le parti interessate.

Modifica 39

Proposta di regolamento

Capo 4 — articolo 17

Testo della Commissione

Modifica

Unitamente alla comunicazione dei risultati degli adeguamenti tecnici del QFP, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio , se del caso , le proposte di revisione dell'importo totale degli stanziamenti di pagamento che essa ritiene necessarie, tenuto conto dell'esecuzione, per garantire una sana gestione dei massimali dei pagamenti annuali e, in particolare, il loro andamento ordinato rispetto agli stanziamenti di impegno.

Al momento della comunicazione dei risultati degli adeguamenti tecnici del QFP o qualora i massimali per i pagamenti possano impedire all'Unione di onorare i propri impegni giuridici , la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio, le proposte di revisione dell'importo totale degli stanziamenti di pagamento che essa ritiene necessarie, tenuto conto dell'esecuzione, per garantire una sana gestione dei massimali dei pagamenti annuali e, in particolare, il loro andamento ordinato rispetto agli stanziamenti di impegno.

Modifica 40

Proposta di regolamento

Capo 5 — articolo 21 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Modifica

1.   Un importo massimo di 14 196  milioni di EUR (a prezzi 2018) è disponibile dal bilancio generale dell'Unione per il periodo 2021-2027 per i grandi progetti nel quadro del regolamento XXXX/XX del Parlamento europeo e del Consiglio — Programma spaziale].

1.   Un importo massimo è disponibile dal bilancio generale dell'Unione per il periodo 2021-2027 congiuntamente per i programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) e per Copernicus (programma europeo di osservazione della terra). Tale importo massimo è fissato al 15 % al di sopra degli importi indicativi stabiliti per entrambi i grandi progetti nel quadro del regolamento XXXX/XX del Parlamento europeo e del Consiglio — Programma spaziale]. Eventuali integrazioni di tale importo massimo sono finanziate tramite i margini o gli strumenti speciali e non comportano riduzioni per altri programmi e progetti.

Modifica 41

Proposta di regolamento

Capo 5 — articolo 21 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Modifica

 

2 bis.     Se dovessero sorgere nuove necessità di finanziamento dal bilancio dell'Unione per i grandi progetti di cui sopra, la Commissione propone di rivedere di conseguenza i massimali del QFP.

Modifica 42

Proposta di regolamento

Capo 6 — titolo

Testo della Commissione

Modifica

Cooperazione interistituzionale nell'ambito della procedura di bilancio

Trasparenza e cooperazione interistituzionale nell'ambito della procedura di bilancio

Modifica 43

Proposta di regolamento

Capo 6 — articolo 22

Testo della Commissione

Modifica

Cooperazione interistituzionale nell'ambito della procedura di bilancio

Trasparenza e cooperazione interistituzionale nell'ambito della procedura di bilancio

Modifica 44

Proposta di regolamento

Capo 6 — articolo 22 — comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Modifica

 

In sede di riunioni a livello politico, sia il Parlamento europeo che il Consiglio sono rappresentati dai membri della rispettiva istituzione.

Modifica 45

Proposta di regolamento

Capo 6 — articolo 22 — paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Modifica

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio si riuniscono in seduta pubblica quando adottano le rispettive posizioni sul progetto di bilancio.

Modifica 46

Proposta di regolamento

Capo 6 — articolo 23

Testo della Commissione

Modifica

Tutte le spese e le entrate dell'Unione e dell'Euratom sono incluse nel bilancio generale dell'Unione in conformità dell'articolo [7] del regolamento finanziario , comprese le spese derivanti da decisioni pertinenti prese all'unanimità dal Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, nel quadro dell'articolo 332 del TFUE.

Tutte le spese e le entrate dell'Unione e dell'Euratom sono incluse nel bilancio generale dell'Unione in conformità dell'articolo 310, paragrafo 1, TFUE , comprese le spese derivanti da decisioni pertinenti prese all'unanimità dal Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, nel quadro dell'articolo 332 del TFUE.

Modifica 47

Proposta di regolamento

Capo 7 — articolo 24

Testo della Commissione

Modifica

Anteriormente al 1o luglio 2025, la Commissione presenta una proposta relativa al nuovo quadro finanziario pluriennale.

Prima del 1o luglio 2023, unitamente alle sue proposte per la revisione intermedia, la Commissione presenta una relazione che illustra i metodi per l'attuazione pratica di un quadro finanziario per un periodo di cinque anni più cinque.

Anteriormente al 1o luglio 2025, la Commissione presenta una proposta relativa al nuovo quadro finanziario pluriennale.

Se il regolamento del Consiglio che stabilisce il nuovo quadro finanziario pluriennale non è adottato anteriormente al 31 dicembre 2027, i massimali e le altre disposizioni corrispondenti all'ultimo anno coperto dal QFP continuano ad applicarsi fino all'adozione del regolamento che fissa il nuovo quadro finanziario. Qualora, dopo il 2020, un nuovo Stato membro aderisca all'Unione, il quadro finanziario esteso è riveduto, se necessario, al fine di tenere conto dell'adesione.

E.   MODIFICHE ALLA PROPOSTA DI ACCORDO INTERISTITUZIONALE

52.

sottolinea che, in seguito ai negoziati e all'adozione di un nuovo regolamento QFP, la proposta di un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria dovrebbe essere modificata come segue:

Modifica 48

Proposta di accordo interistituzionale

Parte 1

Sezione A — punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Modifica

 

6 bis.

Le informazioni relative alle operazioni che non figurano nel bilancio generale dell'Unione e all'evoluzione prevedibile delle diverse categorie di risorse proprie dell'Unione sono presentate a titolo indicativo in tabelle separate. Queste informazioni saranno aggiornate annualmente, insieme ai documenti che accompagnano il progetto di bilancio.

Modifica 49

Proposta di accordo interistituzionale

Parte I

Sezione A — punto 7

Testo della Commissione

Modifica

7.

Ai fini della sana gestione finanziaria, nel corso della procedura di bilancio e al momento dell'adozione del bilancio, le istituzioni si adoperano affinché restino disponibili, per quanto possibile, margini sufficienti al di sotto dei massimali delle varie rubriche del QFP.

7.

Ai fini della sana gestione finanziaria, nel corso della procedura di bilancio e al momento dell'adozione del bilancio, le istituzioni si adoperano affinché restino disponibili, per quanto possibile, importi sufficienti entro i margini al di sotto dei massimali delle varie rubriche del QFP o nell'ambito degli strumenti speciali disponibili .

Modifica 50

Proposta di accordo interistituzionale

Parte I

Sezione A — punto 8

Testo della Commissione

Modifica

Aggiornamento delle previsioni per gli stanziamenti di pagamento dopo il 2027

8.

Nel 2024 la Commissione aggiorna le previsioni relative agli stanziamenti di pagamento per il periodo successivo al 2027.

Tale aggiornamento tiene conto di tutte le informazioni pertinenti, inclusa l'effettiva esecuzione degli stanziamenti d'impegno e degli stanziamenti di pagamento, nonché delle previsioni di esecuzione. Tiene conto anche delle norme volte a garantire l'andamento ordinato degli stanziamenti di pagamento rispetto agli stanziamenti di impegno e alle previsioni di crescita del reddito nazionale lordo dell'Unione.

Aggiornamento delle previsioni per gli stanziamenti di pagamento

8.

Ogni anno, la Commissione aggiorna le previsioni relative agli stanziamenti di pagamento fino al 2027 e per il periodo successivo al 2027.

Tale aggiornamento tiene conto di tutte le informazioni pertinenti, inclusa l'effettiva esecuzione degli stanziamenti d'impegno e degli stanziamenti di pagamento, nonché delle previsioni di esecuzione. Tiene conto anche delle norme volte a garantire l'andamento ordinato degli stanziamenti di pagamento rispetto agli stanziamenti di impegno e alle previsioni di crescita del reddito nazionale lordo dell'Unione.

Modifica 51

Proposta di accordo interistituzionale

Parte I

Sezione B — punto 9

Testo della Commissione

Modifica

9.

Quando sono soddisfatte le condizioni per mobilitare il fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione quali definite nell'atto di base pertinente, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno verso le linee di bilancio pertinenti.

Gli storni relativi al fondo di adeguamento alla globalizzazione sono effettuati in conformità del regolamento finanziario.

9.

Quando sono soddisfatte le condizioni per mobilitare il fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione quali definite nell'atto di base pertinente, la Commissione presenta una proposta di mobilitazione. La decisione di mobilitare il fondo di adeguamento alla globalizzazione è presa congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Contemporaneamente alla presentazione della proposta di decisione di mobilitare il fondo di adeguamento alla globalizzazione, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno verso le linee di bilancio pertinenti.

In caso di disaccordo, la questione è trattata nel corso del trilogo sul bilancio successivo.

Gli storni relativi al fondo di adeguamento alla globalizzazione sono effettuati in conformità del regolamento finanziario.

Modifica 52

Proposta di accordo interistituzionale

Parte I

Sezione B — punto 10

Testo della Commissione

Modifica

10.

Quando sono soddisfatte le condizioni per mobilitare il fondo di solidarietà dell'Unione europea quali definite nell'atto di base pertinente, la Commissione presenta una proposta di strumento di bilancio appropriato in conformità del regolamento finanziario.

10.

Quando sono soddisfatte le condizioni per mobilitare il fondo di solidarietà dell'Unione europea quali definite nell'atto di base pertinente, la Commissione presenta una proposta di mobilitazione. La decisione di mobilitare il fondo di solidarietà è presa congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Contemporaneamente alla presentazione della proposta di decisione di mobilitare il fondo di solidarietà, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno verso le linee di bilancio pertinenti.

In caso di disaccordo, la questione è trattata nel corso del trilogo sul bilancio successivo.

Gli storni relativi al fondo di solidarietà saranno effettuati conformemente al regolamento finanziario.

Modifica 53

Proposta di accordo interistituzionale

Parte I

Sezione B — punto 11

Testo della Commissione

Modifica

11.

Quando ritiene necessario fare ricorso alla riserva per aiuti d'urgenza, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno dalla riserva stessa verso le linee di bilancio corrispondenti in conformità del regolamento finanziario.

11.

Quando ritiene necessario fare ricorso alla riserva per aiuti d'urgenza, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno dalla riserva stessa verso le linee di bilancio corrispondenti in conformità del regolamento finanziario.

In caso di disaccordo, la questione è trattata nel corso del trilogo sul bilancio successivo.

Modifica 54

Proposta di accordo interistituzionale

Parte I

Sezione B — punto 12

Testo della Commissione

Modifica

Strumento di flessibilità

12.

La mobilitazione dello strumento di flessibilità è proposta dalla Commissione, previo esame di tutte le possibilità di riassegnazione degli stanziamenti nella rubrica cui si riferisce il fabbisogno di spesa supplementare .

La proposta indica il fabbisogno da coprire e il relativo importo . La proposta può essere presentata in relazione a un progetto di bilancio o a un progetto di bilancio rettificativo.

Lo strumento di flessibilità può essere mobilitato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio di cui all'articolo 314 del TFUE.

Strumento di flessibilità

12.

La mobilitazione dello strumento di flessibilità è proposta dalla Commissione, dopo che essa ha esaurito i margini delle rubriche pertinenti .

La proposta indica il fabbisogno da coprire e il relativo importo.

Lo strumento di flessibilità può essere mobilitato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio di cui all'articolo 314 del TFUE.

Modifica 55

Proposta di accordo interistituzionale

Parte I

Sezione B — punto 13

Testo della Commissione

Modifica

13.

La mobilitazione del margine per imprevisti, o di una sua parte, è proposta dalla Commissione al termine di un'analisi approfondita di tutte le altre possibilità finanziarie. La proposta può essere presentata in relazione a un progetto di bilancio o a un progetto di bilancio rettificativo.

Il margine per imprevisti può essere mobilitato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio di cui all'articolo 314 del TFUE.

13.

La mobilitazione del margine per imprevisti, o di una sua parte, è proposta dalla Commissione al termine di un'analisi approfondita di tutte le altre possibilità finanziarie.

Il margine per imprevisti può essere mobilitato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio di cui all'articolo 314 del TFUE.

Modifica 56

Proposta di accordo interistituzionale

Parte II

Sezione A — punto 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Modifica

 

14 bis.

Onde facilitare l'adozione di un nuovo QFP o una revisione dello stesso, e di dare attuazione all'articolo 312, paragrafo 5, TFUE, le istituzioni tengono riunioni regolari, ossia:

riunioni dei Presidenti di cui all'articolo 324 del trattato;

riunioni informative e di riepilogo con una delegazione del Parlamento europeo da parte della presidenza del Consiglio prima e dopo le pertinenti riunioni del Consiglio;

riunioni trilaterali informali nel corso dei lavori del Consiglio intese a tenere conto delle posizioni del Parlamento in relazione a qualsiasi documento prodotto dalla presidenza del Consiglio;

triloghi dopo che sia il Parlamento sia il Consiglio abbiano adottato i rispettivi mandati negoziali;

presenza della Presidenza del Consiglio nella commissione parlamentare competente e della squadra negoziale del Parlamento nella pertinente formazione del Consiglio.

Il Parlamento e il Consiglio si trasmettono non appena è disponibile qualsiasi documento formalmente adottato nei rispettivi organi preparatori o formalmente trasmesso a loro nome.

Modifica 57

Proposta di accordo interistituzionale

Parte II

Sezione A — punto 15 — trattino 2

Testo della Commissione

Modifica

entrate, spese, attività e passività del Fondo europeo di sviluppo (FES), del fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), del meccanismo europeo di stabilità (MES) e di altri eventuali meccanismi futuri;

entrate, spese, attività e passività del Fondo europeo di sviluppo (FES), del fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), del meccanismo europeo di stabilità (MES) e di altri eventuali meccanismi futuri , che non sono finanziati attraverso il bilancio dell'Unione ma che esistono per sostenere gli obiettivi politici dell'Unione derivanti dai trattati ;

Modifica 58

Proposta di accordo interistituzionale

Parte II

Sezione B — punto 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Modifica

 

15 bis.

Quando approva storni autonomi ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento finanziario, la Commissione informa immediatamente l'autorità di bilancio dei motivi dettagliati per tali storni. Quando il Parlamento o il Consiglio esprimono una riserva su uno storno autonomo, la Commissione vi risponde anche, se del caso, invertendo lo storno.

Modifica 59

Proposta di accordo interistituzionale

Parte III

Sezione A — punto 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Modifica

 

24 bis.

Se, nel quadro di una procedura di bilancio, l'autorità di bilancio decide in merito a rinforzi specifici, la Commissione non compensa nessuno di essi negli anni successivi della sua programmazione finanziaria, a meno che non riceva istruzioni specifiche in tal senso da suddetta autorità.

Modifica 60

Proposta di accordo interistituzionale

Allegato

Parte A — punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Modifica

 

1 bis.

Ciascuna istituzione si impegna ad evitare di trasmettere alle altre istituzioni qualsiasi posizione di bilancio non urgente, storno o altra notifica che comporti l'attivazione di termini durante il periodo di interruzione, al fine di assicurare che ciascuna istituzione sia in grado di esercitare in modo adeguato i propri poteri procedurali.

I servizi delle istituzioni si comunicano reciprocamente a tempo debito le date di interruzione delle rispettive istituzioni.

Modifica 61

Proposta di accordo interistituzionale

Allegato

Parte B — punto 2

Testo della Commissione

Modifica

2.

In tempo utile prima dell'adozione del progetto di bilancio da parte della Commissione, è convocato un trilogo per discutere le eventuali priorità del bilancio dell'esercizio successivo.

2.

In tempo utile prima dell'adozione del progetto di bilancio da parte della Commissione, è convocato un trilogo per discutere le eventuali priorità del bilancio dell'esercizio successivo e le domande che sorgono dall'attuazione del bilancio dell'esercizio finanziario in corso .

Modifica 62

Proposta di accordo interistituzionale

Allegato

Parte C — punto 8

Testo della Commissione

Modifica

8.

Ai fini di una cooperazione istituzionale leale e corretta, il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a mantenere contatti regolari e attivi a tutti i livelli, tramite i rispettivi negoziatori, nel corso dell'intera procedura di bilancio e in particolare durante il periodo di conciliazione. Il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a garantire uno scambio tempestivo e costante di informazioni e documenti pertinenti a livello formale ed informale e a tenere riunioni tecniche o informali, se del caso, durante il periodo di conciliazione in cooperazione con la Commissione. La Commissione garantisce al Parlamento europeo e al Consiglio un accesso tempestivo e paritario alle informazioni e ai documenti.

8.

Ai fini di una cooperazione istituzionale leale e corretta, il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a mantenere contatti regolari e attivi a tutti i livelli, tramite i rispettivi negoziatori, nel corso dell'intera procedura di bilancio e in particolare durante il periodo di conciliazione. Il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a garantire uno scambio tempestivo e costante di informazioni e documenti pertinenti a livello formale ed informale , in particolare trasmettendosi reciprocamente tutti i documenti di procedura adottati nell'ambito dei rispettivi organi preparatori, non appena risultino disponibili. Le due istituzioni si impegnano inoltre a tenere riunioni tecniche o informali, se del caso, durante il periodo di conciliazione in cooperazione con la Commissione. La Commissione garantisce al Parlamento europeo e al Consiglio un accesso tempestivo e paritario alle informazioni e ai documenti.

Modifica 63

Proposta di accordo interistituzionale

Allegato

Parte D — punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Modifica

 

12 bis.

Il Parlamento europeo e il Consiglio si riuniscono in seduta pubblica quando adottano le rispettive posizioni sul progetto di bilancio.

Modifica 64

Proposta di accordo interistituzionale

Allegato

Parte E — punto 15

Testo della Commissione

Modifica

15.

Il Parlamento europeo e il Consiglio sono rappresentati in sede di comitato di conciliazione a un livello appropriato , cosicché ogni delegazione possa impegnare politicamente la propria istituzione e possano essere conseguiti progressi concreti verso un accordo definitivo.

15.

Sia il Parlamento europeo sia il Consiglio sono rappresentati in sede di comitato di conciliazione da membri della rispettiva istituzione , cosicché ogni delegazione possa impegnare la propria istituzione politicamente e possano essere conseguiti progressi concreti verso un accordo definitivo.

Modifica 65

Proposta di accordo interistituzionale

Allegato

Parte E — punto 19

Testo della Commissione

Modifica

19.

Le date delle riunioni del comitato di conciliazione e dei triloghi sono fissate anticipatamente di concerto tra le tre istituzioni.

19.

Le date delle riunioni del comitato di conciliazione e dei triloghi sono fissate anticipatamente di concerto tra le tre istituzioni. Possono essere organizzate riunioni supplementari, se necessario, durante il periodo di conciliazione.

Modifica 66

Proposta di accordo interistituzionale

Allegato

Parte E — punto 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Modifica

 

21 bis.

Per sfruttare pienamente il periodo di conciliazione di 21 giorni stabilito dal trattato e consentire alle istituzioni di aggiornare le rispettive posizioni negoziali, il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a esaminare lo stato di avanzamento della procedura di conciliazione in ogni riunione dei rispettivi organi preparatori pertinenti durante il suddetto periodo e si astengono dal procedere a tale esame nelle ultime fasi.

Modifica 67

Proposta di accordo interistituzionale

Allegato

Parte G — titolo

Testo della Commissione

Modifica

Parte G. «Importo da liquidare» (RAL)

Parte G. Esecuzione del bilancio, pagamenti e «Importo da liquidare» (RAL)

Modifica 68

Proposta di accordo interistituzionale

Allegato

Parte G — punto 36

Testo della Commissione

Modifica

36.

Data la necessità di garantire un andamento ordinato degli stanziamenti di pagamento totali rispetto agli stanziamenti d'impegno in modo da evitare eventuali riporti anormali del RAL da un anno all'altro, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di seguire da vicino il livello del RAL per ridurre il rischio che l'attuazione dei programmi dell'Unione sia ostacolata dalla mancanza di stanziamenti di pagamento al termine del QFP.

Al fine di garantire un livello e un profilo gestibili per i pagamenti in tutte le rubriche, le norme relative ai disimpegni sono applicate in maniera rigorosa in tutte le rubriche, in particolare le norme per i disimpegni automatici.

Nel corso della procedura di bilancio le istituzioni si riuniscono periodicamente per valutare insieme lo stato attuale e le prospettive di esecuzione del bilancio nell'anno in corso e negli anni futuri. Tali incontri assumono la forma di specifiche riunioni interistituzionali ad un livello appropriato, prima delle quali la Commissione fornisce, per ogni fondo e Stato membro, una descrizione dettagliata della situazione attuale relativa all'esecuzione dei pagamenti, alle domande di rimborso ricevute e alle previsioni rivedute. In particolare, al fine di garantire che l'Unione possa rispettare tutti i suoi obblighi finanziari derivanti dagli impegni attuali e futuri nel periodo 2021-2027 a norma dell'articolo 323 TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio esaminano e discutono le stime della Commissione relative al livello necessario di stanziamenti di pagamento.

36.

Data la necessità di garantire un andamento ordinato degli stanziamenti di pagamento totali rispetto agli stanziamenti d'impegno in modo da evitare eventuali riporti anormali del RAL da un anno all'altro, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di seguire da vicino le previsioni di pagamento e il livello del RAL per ridurre il rischio che l'attuazione dei programmi dell'Unione sia ostacolata dalla mancanza di stanziamenti di pagamento al termine del QFP.

Nel corso della procedura di bilancio le istituzioni si riuniscono periodicamente per valutare insieme lo stato attuale e le prospettive di esecuzione del bilancio nell'anno in corso e negli anni futuri. Tali incontri assumono la forma di specifiche riunioni interistituzionali ad un livello appropriato, prima delle quali la Commissione fornisce, per ogni fondo e Stato membro, una descrizione dettagliata della situazione attuale relativa all'esecuzione dei pagamenti, alle domande di rimborso ricevute e alle previsioni rivedute a breve e a lungo termine . In particolare, al fine di garantire che l'Unione possa rispettare tutti i suoi obblighi finanziari derivanti dagli impegni attuali e futuri nel periodo 2021-2027 a norma dell'articolo 323 TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio esaminano e discutono le stime della Commissione relative al livello necessario di stanziamenti di pagamento.

o

o o

53.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  Testi approvati P8_TA(2018)0075 e P8_TA(2018)0076.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2018)0226.

(3)  GU C 215 del 19.6.2018, pag. 249.

(4)  GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1.

(5)  GU C 242 del 10.7.2018, pag. 24.


Allegato I — QFP 2021-2027: massimali e strumenti al di fuori dei massimali

(milioni di EUR — prezzi 2018)

 

Proposta della Commissione

Posizione del Parlamento

Stanziamenti di impegno

Totale

2021-2027

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

2021-2027

I.

Mercato unico, innovazione e agenda digitale

166 303

31 035

31 006

31 297

30 725

30 615

30 757

30 574

216 010

II.

Coesione e valori

391 974

60 026

62 887

64 979

65 785

66 686

69 204

67 974

457 540

Di cui: Coesione economica, sociale e territoriale

330 642

52 143

52 707

53 346

53 988

54 632

55 286

55 994

378 097

III.

Risorse naturali e ambiente

336 623

57 780

57 781

57 789

57 806

57 826

57 854

57 881

404 718

IV.

Migrazione e gestione delle frontiere

30 829

3 227

4 389

4 605

4 844

4 926

5 066

5 138

32 194

V.

Sicurezza e difesa

24 323

3 202

3 275

3 223

3 324

3 561

3 789

4 265

24 639

VI.

Vicinato e resto del mondo

108 929

15 368

15 436

15 616

15 915

16 356

16 966

17 729

113 386

VII.

Pubblica amministrazione europea

75 602

10 388

10 518

10 705

10 864

10 910

11 052

11 165

75 602

Di cui: Spesa amministrativa delle istituzioni

58 547

8 128

8 201

8 330

8 432

8 412

8 493

8 551

58 547

TOTALE STANZIAMENTI DI IMPEGNO

1 134 583

181 025

185 293

188 215

189 262

190 880

194 688

194 727

1 324 089

in percentuale dell'RNL

1,11  %

1,29  %

1,31  %

1,31  %

1,30  %

1,30  %

1,31  %

1,29  %

1,30  %

TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO

1 104 805

174 088

176 309

186 391

187 490

188 675

189 961

191 398

1 294 311

in percentuale dell'RNL

1,08  %

1,24  %

1,24  %

1,30  %

1,29  %

1,28  %

1,28  %

1,27  %

1,27  %

AL DI FUORI DEI MASSIMALI DEL QFP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riserva per aiuti d'urgenza

4 200

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

7 000

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)

1 400

200

200

200

200

200

200

200

1 400

Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE)

4 200

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

7 000

Strumento di flessibilità

7 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

14 000

Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Strumento europeo per la pace

9 223

753

970

1 177

1 376

1 567

1 707

1 673

9 223

TOTALE AL DI FUORI DEI MASSIMALI DEL QFP

26 023

4 953

5 170

5 377

5 576

5 767

5 907

5 873

38 623

TOTALE QFP + AL DI FUORI DEI MASSIMALI DEL QFP

1 160 606

185 978

190 463

193 592

194 838

196 647

200 595

200 600

1 362 712

in percentuale dell'RNL

1,14  %

1,32  %

1,34  %

1,35  %

1,34  %

1,34  %

1,35  %

1,33  %

1,34  %


Allegato II — QFP 2021-2027: massimali e strumenti al di fuori dei massimali (a prezzi correnti)

(milioni di euro — prezzi correnti)

 

Proposta della Commissione

Posizione del Parlamento

Stanziamenti di impegno

Totale

2021-2027

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

2021-2027

I.

Mercato unico, innovazione e agenda digitale

187 370

32 935

33 562

34 555

34 601

35 167

36 037

36 539

243 395

II.

Coesione e valori

442 412

63 700

68 071

71 742

74 084

76 601

81 084

81 235

516 517

Di cui: Coesione economica, sociale e territoriale

373 000

55 335

57 052

58 899

60 799

62 756

64 776

66 918

426 534

III.

Risorse naturali e ambiente

378 920

61 316

62 544

63 804

65 099

66 424

67 785

69 174

456 146

IV.

Migrazione e gestione delle frontiere

34 902

3 425

4 751

5 084

5 455

5 658

5 936

6 140

36 448

V.

Sicurezza e difesa

27 515

3 397

3 545

3 559

3 743

4 091

4 439

5 098

27 872

VI.

Vicinato e resto del mondo

123 002

16 308

16 709

17 242

17 923

18 788

19 878

21 188

128 036

VII.

Pubblica amministrazione europea

85 287

11 024

11 385

11 819

12 235

12 532

12 949

13 343

85 287

Di cui: Spesa amministrativa delle istituzioni

66 028

8 625

8 877

9 197

9 496

9 663

9 951

10 219

66 028

TOTALE STANZIAMENTI DI IMPEGNO

1 279 408

192 105

200 567

207 804

213 140

219 261

228 107

232 717

1 493 701

in percentuale dell'RNL

1,11  %

1,29  %

1,31  %

1,31  %

1,30  %

1,30  %

1,31  %

1,29  %

1,30  %

TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO

1 246 263

184 743

190 843

205 790

211 144

216 728

222 569

228 739

1 460 556

in percentuale dell'RNL

1,08  %

1,24  %

1,24  %

1,30  %

1,29  %

1,28  %

1,28  %

1,27  %

1,27  %

AL DI FUORI DEI MASSIMALI DEL QFP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riserva per aiuti d'urgenza

4 734

1 061

1 082

1 104

1 126

1 149

1 172

1 195

7 889

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)

1 578

212

216

221

225

230

234

239

1 578

Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE)

4 734

1 061

1 082

1 104

1 126

1 149

1 172

1 195

7 889

Strumento di flessibilità

7 889

2 122

2 165

2 208

2 252

2 297

2 343

2 390

15 779

Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Strumento europeo per la pace

10 500

800

1 050

1 300

1 550

1 800

2 000

2 000

10 500

TOTALE AL DI FUORI DEI MASSIMALI DEL QFP

29 434

5 256

5 596

5 937

6 279

6 624

6 921

7 019

43 633

TOTALE QFP + AL DI FUORI DEI MASSIMALI DEL QFP

1 308 843

197 361

206 163

213 741

219 419

225 885

235 028

239 736

1 537 334

in percentuale dell'RNL

1,14  %

1,32  %

1,34  %

1,35  %

1,34  %

1,34  %

1,35  %

1,33  %

1,34  %


Allegato III — QFP 2021-2027: ripartizione per programma (prezzi 2018)

N.B.: A fini comparativi, la tabella segue la struttura dei singoli programmi dell'UE quale proposta dalla Commissione, fatte salve eventuali modifiche che potrebbero essere richieste nel corso della procedura legislativa che porta all'adozione di tali programmi.

(milioni di EUR — prezzi 2018)

 

QFP 2014-2020 (EU27+FES)

Proposta della Commissione 2021-2027

Posizione del Parlamento

2021-2027

I.

Mercato unico, innovazione e agenda digitale

116 361

166 303

216 010

1.

Ricerca e innovazione

69 787

91 028

127 537

Orizzonte Europa

64 674

83 491

120 000

Programma Euratom di ricerca e formazione

2 119

2 129

2 129

Reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER)

2 992

5 406

5 406

Altro

2

2

2

2.

Investimenti strategici europei

31 886

44 375

51 798

Fondo InvestEU

3 968

13 065

14 065

Meccanismo per collegare l'Europa (contributo totale H1)

di cui:

17 579

21 721

28 083

Meccanismo per collegare l'Europa — Trasporti

12 393

11 384

17 746

Meccanismo per collegare l'Europa — Energia

4 185

7 675

7 675

Meccanismo per collegare l'Europa — Digitale

1 001

2 662

2 662

Programma Europa digitale

172

8 192

8 192

Altro

9 097

177

177

Agenzie decentrate

1 069

1 220

1 281

3.

Mercato unico

5 100

5 672

8 423

Programma per il mercato unico (incl. COSME)

3 547

3 630

5 823

Programma antifrode dell'UE

156

161

322

Cooperazione nel settore fiscale (FISCALIS)

226

239

300

Cooperazione nel settore doganale (Dogana)

536

843

843

Turismo sostenibile

 

 

300

Altro

61

87

87

Agenzie decentrate

575

714

748

4.

Settore spaziale

11 502

14 404

15 225

Programma spaziale europeo

11 308

14 196

15 017

Agenzie decentrate

194

208

208

Margine

-1 913

10 824

13 026

II.

Coesione e valori

387 250

391 974

457 540

5.

Sviluppo regionale e coesione

272 647

242 209

272 647

FESR + Fondo di coesione di cui:

272 411

241 996

272 411

Fondo europeo di sviluppo regionale

196 564

200 622

 

Fondo di coesione

75 848

41 374

 

Di cui contributo al meccanismo per collegare l'Europa — Trasporti

11 487

10 000

 

Sostegno alla comunità turco-cipriota

236

213

236

6.

Unione economica e monetaria

273

22 281

22 281

Programma di sostegno alle riforme

185

22 181

22 181

Protezione dell'euro contro la contraffazione

7

7

7

Altro

81

93

93

7.

Investire nelle persone, nella coesione sociale e nei valori

115 729

123 466

157 612

Fondo sociale europeo Plus (inclusi 5,9  milioni di EUR per una Garanzia per l'infanzia)

96 216

89 688

106 781

Di cui salute, occupazione e innovazione sociale

1 075

1 042

1 095

Erasmus+

13 699

26 368

41 097

Corpo europeo di solidarietà

373

1 113

1 113

Europa creativa

1 403

1 642

2 806

Giustizia

316

271

316

Diritti e valori , inclusi almeno 500 milioni di EUR per una sezione Valori dell'Unione

594

570

1 627

Altro

1 158

1 185

1 185

Agenzie decentrate

1 971

2 629

2 687

Margine

-1 399

4 018

4 999

III.

Risorse naturali e ambiente

399 608

336 623

404 718

8.

Politica agricola e marittima

390 155

330 724

391 198

FEAGA + FEASR di cui:

382 855

324 284

383 255

Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)

286 143

254 247

 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

96 712

70 037

 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

6 243

5 448

6 867

Altro

962

878

962

Agenzie decentrate

95

113

113

9.

Ambiente e azione per il clima

3 492

5 085

11 520

Programma per l'ambiente e azione per il clima (LIFE)

3 221

4 828

6 442

Fondo per una transizione energetica equa

 

 

4 800

Agenzie decentrate

272

257

278

Margine

5 960

814

1 999

IV.

Migrazione e gestione delle frontiere

10 051

30 829

32 194

10.

Migrazione

7 180

9 972

10 314

Fondo Asilo e migrazione

6 745

9 205

9 205

Agenzie decentrate (*1)

435

768

1 109

11.

Gestione delle frontiere

5 492

18 824

19 848

Fondo per la gestione integrata delle frontiere

2 773

8 237

8 237

Agenzie decentrate (*1)

2 720

10 587

11 611

Margine

-2 621

2 033

2 033

V.

Sicurezza e difesa

1 964

24 323

24 639

12.

Sicurezza

3 455

4 255

4 571

Fondo per la sicurezza interna

1 200

2 210

2 210

Disattivazione nucleare

di cui:

1 359

1 045

1 359

Disattivazione nucleare (Lituania)

459

490

692

Sicurezza e disattivazione nucleare (anche per Bulgaria e Slovacchia)

900

555

667

Agenzie decentrate

896

1 001

1 002

13.

Difesa

575

17 220

17 220

Fondo europeo per la difesa

575

11 453

11 453

Mobilità militare

0

5 767

5 767

14.

Risposta alle crisi

1 222

1 242

1 242

Meccanismo unionale di protezione civile (rescEU)

560

1 242

1 242

Altro

662

p.m.

p.m.

Margine

-3 289

1 606

1 606

VI.

Vicinato e resto del mondo

96 295

108 929

113 386

15.

Azione esterna

85 313

93 150

96 809

Strumento(i) a sostegno delle politiche di sviluppo e di vicinato, incluso il successore del FES e un piano di investimenti per l'Africa

71 767

79 216

82 716

Aiuti umanitari

8 729

9 760

9 760

Politica estera e di sicurezza comune (PESC)

2 101

2 649

2 649

Paesi e territori d'oltremare (compresa la Groenlandia)

594

444

594

Altro

801

949

949

Agenzie decentrate

144

132

141

16.

Assistenza preadesione

13 010

12 865

13 010

Assistenza preadesione

13 010

12 865

13 010

Margine

-2 027

2 913

3 567

VII.

Pubblica amministrazione europea

70 791

75 602

75 602

Scuole europee e pensioni

14 047

17 055

17 055

Spesa amministrativa delle istituzioni

56 744

58 547

58 547

TOTALE

1 082 320

1 134 583

1 324 089

In % dell'RNL (UE-27)

1,16  %

1,11  %

1,30  %


(*1)  L'importo del PE per le agenzie decentrate nei cluster 10 e 11 include l'impatto finanziario delle proposte della Commissione del 12 settembre 2018 sull'EASO e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.


Allegato IV — QFP 2021-2027: ripartizione per programma (prezzi 2018)

(milioni di euro — prezzi correnti)

 

QFP 2014-2020 (EU27+FES)

Proposta della Commissione 2021-2027

Posizione del Parlamento

2021-2027

I.

Mercato unico, innovazione e agenda digitale

114 538

187 370

243 395

1.

Ricerca e innovazione

68 675

102 573

143 721

Orizzonte Europa

63 679

94 100

135 248

Programma Euratom di ricerca e formazione

2 085

2 400

2 400

Reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER)

2 910

6 070

6 070

Altro

1

3

3

2.

Investimenti strategici europei

31 439

49 973

58 340

Fondo InvestEU

3 909

14 725

15 852

Meccanismo per collegare l'Europa (contributo totale H1)

di cui:

17 435

24 480

31 651

Meccanismo per collegare l'Europa — Trasporti

12 281

12 830

20 001

Meccanismo per collegare l'Europa — Energia

4 163

8 650

8 650

Meccanismo per collegare l'Europa — Digitale

991

3 000

3 000

Programma Europa digitale

169

9 194

9 194

Altro

8 872

200

200

Agenzie decentrate

1 053

1 374

1 444

3.

Mercato unico

5 017

6 391

9 494

Programma per il mercato unico (incl. COSME)

3 485

4 089

6 563

Programma antifrode dell'UE

153

181

363

Cooperazione nel settore fiscale (FISCALIS)

222

270

339

Cooperazione nel settore doganale (Dogana)

526

950

950

Turismo sostenibile

 

 

338

Altro

59

98

98

Agenzie decentrate

572

804

843

4.

Settore spaziale

11 274

16 235

17 160

Programma spaziale europeo

11 084

16 000

16 925

Agenzie decentrate

190

235

235

Margine

-1 866

12 198

14 680

II.

Coesione e valori

380 738

442 412

516 517

5.

Sviluppo regionale e coesione

268 218

273 240

307 578

FESR + Fondo di coesione di cui:

267 987

273 000

307 312

Fondo europeo di sviluppo regionale

193 398

226 308

 

Fondo di coesione

74 589

46 692

 

Di cui contributo al meccanismo per collegare l'Europa — Trasporti

11 306

11 285

 

Sostegno alla comunità turco-cipriota

231

240

266

6.

Unione economica e monetaria

275

25 113

25 113

Programma di sostegno alle riforme

188

25 000

25 000

Protezione dell'euro contro la contraffazione

7

8

8

Altro

79

105

105

7.

Investire nelle persone, nella coesione sociale e nei valori

113 636

139 530

178 192

Fondo sociale europeo Plus (inclusi 5,9  milioni di EUR a prezzi 2018 per una Garanzia per l'infanzia)

94 382

101 174

120 457

Di cui salute, occupazione e innovazione sociale

1 055

1 174

1 234

Erasmus+

13 536

30 000

46 758

Corpo europeo di solidarietà

378

1 260

1 260

Europa creativa

1 381

1 850

3 162

Giustizia

 

305

356

Diritti e valori , inclusi almeno 500 milioni di EUR a prezzi 2018 per una sezione Valori dell'Unione

 

642

1 834

Altro

1 131

1 334

1 334

Agenzie decentrate

1 936

2 965

3 030

Margine

-1 391

4 528

5 634

III.

Risorse naturali e ambiente

391 849

378 920

456 146

8.

Politica agricola e marittima

382 608

372 264

440 898

FEAGA + FEASR di cui:

375 429

365 006

431 946

Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)

280 351

286 195

 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

95 078

78 811

 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

6 139

6 140

7 739

Altro

946

990

1 085

Agenzie decentrate

94

128

128

9.

Ambiente e azione per il clima

3 437

5 739

12 995

Programma per l'ambiente e azione per il clima (LIFE)

3 170

5 450

7 272

Fondo per una transizione energetica equa

 

 

5 410

Agenzie decentrate

267

289

313

Margine

5 804

918

2 254

IV.

Migrazione e gestione delle frontiere

9 929

34 902

36 448

10.

Migrazione

7 085

11 280

11 665

Fondo Asilo e migrazione

6 650

10 415

10 415

Agenzie decentrate (*1)

435

865

1 250

11.

Gestione delle frontiere

5 439

21 331

22 493

Fondo per la gestione integrata delle frontiere

2 734

9 318

9 318

Agenzie decentrate (*1)

2 704

12 013

13 175

Margine

-2 595

2 291

2 291

V.

Sicurezza e difesa

1 941

27 515

27 872

12.

Sicurezza

3 394

4 806

5 162

Fondo per la sicurezza interna

1 179

2 500

2 500

Disattivazione nucleare

di cui:

1 334

1 178

1 533

Disattivazione nucleare (Lituania)

451

552

780

Sicurezza e disattivazione nucleare (anche per Bulgaria e Slovacchia)

883

626

753

Agenzie decentrate

882

1 128

1 129

13.

Difesa

590

19 500

19 500

Fondo europeo per la difesa

590

13 000

13 000

Mobilità militare

0

6 500

6 500

14.

Risposta alle crisi

1 209

1 400

1 400

Meccanismo unionale di protezione civile (rescEU)

561

1 400

1 400

Altro

648

p.m.

p.m

Margine

-3 253

1 809

1 809

VI.

Vicinato e resto del mondo

93 381

123 002

128 036

15.

Azione esterna

82 569

105 219

109 352

Strumento(i) a sostegno delle politiche di sviluppo e di vicinato, incluso il successore del FES e un piano di investimenti per l'Africa

70 428

89 500

93 454

Aiuti umanitari

8 561

11 000

11 000

Politica estera e di sicurezza comune (PESC)

2 066

3 000

3 000

Paesi e territori d'oltremare (compresa la Groenlandia)

582

500

669

Altro

790

1 070

1 070

Agenzie decentrate

141

149

159

16.

Assistenza preadesione

12 799

14 500

14 663

Assistenza preadesione

12 799

14 500

14 663

Margine

-1 987

3 283

4 020

VII.

Pubblica amministrazione europea

69 584

85 287

85 287

Scuole europee e pensioni

13 823

19 259

19 259

Spesa amministrativa delle istituzioni

55 761

66 028

66 028

 

 

 

 

TOTALE

1 061 960

1 279 408

1 493 701

In % dell'RNL (UE-27)

1,16  %

1,11  %

1,30  %


(*1)  L'importo del PE per le agenzie decentrate nei cluster 10 e 11 include l'impatto finanziario delle proposte della Commissione del 12 settembre 2018 sull'EASO e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.


III Atti preparatori

PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 13 novembre 2018

28.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/232


P8_TA(2018)0440

Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Lettonia

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 2018 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Lettonia (COM(2018)0658 — C8-0416/2018 — 2018/2230(BUD))

(2020/C 363/26)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0658 — C8-0416/2018),

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (1),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 10,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3), in particolare il punto 11,

vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0357/2018),

1.

plaude alla decisione come segno di solidarietà dell'Unione nei confronti dei cittadini e delle regioni dell'Unione colpiti dalla catastrofe naturale;

2.

sottolinea l'urgente necessità di prestare assistenza finanziaria a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il «Fondo») alle regioni colpite dalla catastrofe naturale verificatasi nell'Unione nel 2017;

3.

sostiene gli Stati membri che utilizzano i fondi strutturali e di investimento europei per la ricostruzione delle regioni colpite; invita la Commissione ad appoggiare e approvare rapidamente la riassegnazione finanziaria degli accordi di partenariato richiesta dagli Stati membri a tal fine;

4.

invita gli Stati membri a utilizzare il contributo finanziario del Fondo in modo trasparente, garantendo un'equa ripartizione tra le regioni colpite;

5.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

6.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(3)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Lettonia

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2018/1859.)


28.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/235


P8_TA(2018)0442

Efficienza energetica ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 novembre 2018 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (COM(2016)0761 — C8-0498/2016 — 2016/0376(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 363/27)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0761),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0498/2016),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

visto il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 aprile 2017 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 13 luglio 2017 (2),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 giugno 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0391/2017),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (3);

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 246 del 28.7.2017, pag. 42.

(2)  GU C 342 del 12.10.2017, pag. 119.

(3)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 17 gennaio 2018 (Testi approvati, P8_TA(2018)0010).


P8_TC1-COD(2016)0376

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 novembre 2018 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2018/2002.)


28.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/236


P8_TA(2018)0443

Governance dell'Unione dell'energia ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 novembre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 (COM(2016)0759 — C8-0497/2016 — 2016/0375(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 363/28)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0759),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 192, paragrafo 1 e 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0497/2016),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 aprile 2017 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 13 luglio 2017 (2),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 giugno 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

viste le deliberazioni congiunte della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia a norma dell'articolo 55 del regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0402/2017),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (3);

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 246 del 28.7.2017, pag. 34.

(2)  GU C 342 del 12.10.2017, pag. 111.

(3)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 17 gennaio 2018 (Testi approvati, P8_TA(2018)0011).


P8_TC1-COD(2016)0375

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 novembre 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2018/1999.)


28.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/238


P8_TA(2018)0444

Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 novembre 2018 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (COM(2016)0767 — C8-0500/2016 — 2016/0382(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)

(2020/C 363/29)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0767),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0500/2016),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 aprile 2017 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (2),

vista la lettera del 20 ottobre 2017 della commissione giuridica alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 26 giugno 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 104, 59 e 39 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per le petizioni (A8-0392/2017),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (3), tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 246 del 28.7.2017, pag. 55.

(2)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

(3)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 17 gennaio 2018 (Testi approvati, P8_TA(2018)0009).


P8_TC1-COD(2016)0382

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 novembre 2018 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2018/2001.)


28.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/240


P8_TA(2018)0445

Piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 novembre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock (COM(2017)0097 — C8-0095/2017 — 2017/0043(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 363/30)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0097),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0095/2017),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 31 maggio 2017 (1),

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la pesca e la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0337/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 288 del 31.8.2017, pag. 68.


P8_TC1-COD(2017)0043

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 novembre 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La politica comune della pesca (PCP) dovrebbe contribuire alla protezione dell'ambiente marino, alla gestione sostenibile di tutte le specie sfruttate commercialmente e, in particolare, al conseguimento di un buono stato ecologico dell'ambiente marino entro il 2020, conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) , e di uno stato di conservazione soddisfacente per le specie e gli habitat conformemente alla direttiva del Consiglio 92/43/CEE  (4) e alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (5). [Em. 1]

(1 bis)

In occasione del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile svoltosi a New York nel 2015, l'Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati, entro il 2020, a regolamentare efficacemente il prelievo delle risorse e a porre fine alla pesca eccessiva, alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e alle pratiche di pesca distruttive, nonché ad attuare piani di gestione basati su dati scientifici, al fine di ricostituire gli stock ittici nel più breve tempo possibile riportandoli almeno a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile determinato in base alle loro caratteristiche biologiche. [Em. 2]

(2)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) stabilisce le norme della PCP conformemente agli obblighi internazionali dell'Unione. La PCP prevede, tra gli altri, i seguenti obiettivi: garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale , economico e sociale nel lungo termine, applicare l'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca e attuare l'approccio ecosistemico nella gestione della pesca. [Em. 3]

(2 bis)

Conformemente al regolamento (UE) n. 1380/2013, per garantire una gestione della pesca basata sui migliori pareri scientifici disponibili è necessario disporre di serie di dati armonizzati, affidabili e precisi. [Em. 4]

(3)

I pareri scientifici formulati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e dal comitato scientifico consultivo della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM — CSC) indicano che nell'Adriatico lo sfruttamento degli stock di acciuga e di sardina supera i livelli richiesti per conseguire il rendimento massimo sostenibile (MSY).

(3 bis)

Il Mare Adriatico è un'importante sotto-regione del Mediterraneo, che totalizza circa un terzo del valore totale degli sbarchi. [Em. 5]

(4)

Nonostante siano gestiti nell'ambito di un piano di gestione internazionale sotto l'egida della CGPM e di piani di gestione nazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio (7), gli stock di acciuga e di sardina dell'Adriatico continuano a essere sovrasfruttati e le attuali misure di gestione sono ritenute insufficienti per conseguire l'MSY entro il 2020. Gli Stati membri e i portatori di interessi si sono dichiarati favorevoli all'elaborazione e all'attuazione di piani di gestione per questi due stock a livello di Unione.

(4 bis)

I piani di gestione attuati e le misure tecniche introdotte nel 2016 dovrebbero produrre effetti sugli stock e devono essere analizzati e tenuti in considerazione in sede di definizione del piano pluriennale per gli stock di pelagici nella regione. [Em. 6]

(4 ter)

L'introduzione di un approccio di migrazione minima richiede modifiche al campionamento biologico e ai protocolli di ricerca, il che richiederà tempo e pertanto un periodo di transizione prima che tale approccio possa essere attuato. [Em. 99]

(5)

Le misure di gestione vigenti per i piccoli pelagici nel Mare Adriatico vertono sull'accesso alle acque, sul controllo dello sforzo di pesca e su misure tecniche volte a disciplinare l'uso degli attrezzi da pesca. I pareri scientifici indicano che il controllo delle catture è il mezzo più appropriato per adeguare la mortalità per pesca e che consentirebbe una gestione più efficace dei piccoli pelagici  (8) . [Em. 7]

(6)

Per realizzare gli obiettivi della PCP occorre adottare una serie di misure di conservazione, eventualmente combinate tra loro, quali piani pluriennali, misure tecnichedisposizioni riguardanti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca misure tecniche . [Em. 8]

(6 bis)

La pesca di piccoli pelagici nel Mar Adriatico, in particolare nelle sottozone geografiche 17 e 18, ha importanti conseguenze socioeconomiche per la sussistenza e il futuro delle comunità costiere degli Stati membri. [Em. 9]

(6 ter)

In linea con i principi e gli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) e conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno ricorrere alla regionalizzazione per adottare e attuare misure che tengano conto delle specificità di ciascuna zona di pesca e ne salvaguardino le condizioni ambientali. [Em. 10]

(6 quater)

Le possibilità di pesca dovrebbero essere attribuite secondo i principi indicati all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, utilizzando criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico. Le possibilità di pesca dovrebbero altresì essere distribuite equamente tra i vari segmenti della pesca, includendo la pesca tradizionale e quella artigianale. Gli Stati membri, inoltre, dovrebbero fornire incentivi ai pescherecci che impiegano attrezzi da pesca selettivi o tecniche di pesca dall'impatto ambientale ridotto. [Em. 11]

(7)

A norma degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, i piani pluriennali devono essere basati sui migliori pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e contenere obiettivi generali, obiettivi specifici quantificabili associati a scadenze precise, valori di riferimento per la conservazione , obiettivi di conservazione e misure tecniche per l'attuazione dell'obbligo di sbarco, nonché misure volte a evitare e ridurre nella maggior misura possibile le catture accidentali e misure di salvaguardia. [Em. 12]

(8)

Il piano pluriennale dovrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi della PCP, e in particolare a conseguire ricostituire e mantenere gli stock ittici al di sopra dei livelli di biomassa in grado di produrre l'MSY per gli stock considerati , attuare l'obbligo di sbarco , instaurare un settore della pesca sostenibile e fornire un quadro di gestione efficace. [Em. 13]

(8 bis)

Il presente regolamento non dovrebbe considerarsi un precedente per altri piani pluriennali nel Mar Mediterraneo, salvo altrimenti previsto. [Em. 14]

(8 ter)

Un piano pluriennale dovrebbe sempre trovare un equilibrio tra il risultato conseguibile, tenuto conto delle scadenze, e le conseguenze socioeconomiche. [Em. 15]

(9)

Inoltre, l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha introdotto un obbligo di sbarco per tutte le catture di specie soggette a taglie minime quali definite nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione (9) ha istituito un piano triennale in materia di rigetti che prevede un'esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco per l'acciuga, la sardina, lo sgombro e il sugarello nel Mare Adriatico. Al fine di attuare l'obbligo di sbarco, è opportuno prorogare la validità delle misure stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 1392/2014, includendo nel piano pluriennale le disposizioni pertinenti di tale regolamento.

(10)

In linea con l'approccio ecosistemico, oltre al descrittore legato alla pesca il piano dovrebbe altresì contribuire al conseguimento di cui alla un buono stato ecologico, come stabilito nella direttiva 2008/56/CE, ai fini della gestione della pesca vanno presi in considerazione i descrittori qualitativi 1, 4 e 6 contenuti nell'allegato I della direttiva. Il piano dovrebbe inoltre contribuire al conseguimento di uno stato di conservazione soddisfacente per gli habitat e le specie, come previsto rispettivamente dalla direttiva 2009/147/CE e dalla direttiva 92/43/CEE. [Em. 16]

(11)

L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone che le possibilità di pesca siano assegnate conformemente agli obiettivi stabiliti nei piani pluriennali. [Em. 17]

(12)

È opportuno stabilire un tasso-obiettivo di mortalità per pesca (F) che corrisponda all'obiettivo di conseguire e mantenere l'MSY a intervalli di valori compatibili con il conseguimento del rendimento massimo sostenibile (FMSY). Tali intervalli, basati su pareri scientifici, sono necessari a consentire una certa flessibilità per tener conto dell'evoluzione dei pareri scientifici, contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco e tenere conto delle caratteristiche delle attività di pesca multispecifica. Gli intervalli FMSY sono stati calcolati dallo CSTEP (10) . In base al piano, essi sono calcolati in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5 % rispetto all'MSY (11). Inoltre, al limite superiore dell'intervallo si applica un tetto massimo, in modo che la probabilità che lo stock scenda al di sotto della Blim non sia superiore al 5 %. [Em. 18]

(13)

Ai fini della fissazione delle possibilità di pesca, è opportuno stabilire una soglia per gli intervalli FMSY in condizioni di utilizzo normale e, purché lo stato dello stock interessato sia considerato soddisfacente, un limite più elevato per alcuni casi del conseguimento degli obiettivi del piano pluriennale , l'obiettivo specifico per ciascuna specie dovrebbe essere il valore SSBpa . Dovrebbe essere possibile fissare possibilità di pesca in corrispondenza del limite un obiettivo specifico più elevato solo se, sulla base di prove o pareri scientifici, ciò sia necessario per raggiungere gli obiettivi di cui al presente regolamento nella pesca multispecifica o per evitare danni a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie tra gli stock oppure al fine di limitare le fluttuazioni da un anno all'altro delle possibilità di pesca qualora uno degli stock di piccoli pelagici si trovi al di sotto del valore SSBlim . [Em. 19]

(14)

Ove non siano disponibili obiettivi specifici relativi all'MSY si dovrebbe applicare l'approccio precauzionale.

(15)

Per gli stock per i quali sono disponibili, e ai Ai fini dell'applicazione di misure di salvaguardia, è necessario stabilire valori di riferimento per la conservazione espressi come MSY Btrigger SSBlim Blim SSBpa per l'acciuga e la sardina i piccoli pelagici . Se gli stock scendono al di sotto dell'MSY Btrigger, la mortalità per pesca dovrebbe essere ridotta a un livello inferiore all'FMSY del valore SSBlim , si dovrebbero adottare adeguate misure correttive per contribuire a riportare rapidamente lo stock interessato a livelli superiori al SSBpa . [Em. 20]

(16)

È opportuno attuare ulteriori misure di salvaguardia nel caso in cui le dimensioni dello stock scendano al di sotto del valore di riferimento Blim. Le misure di salvaguardia dovrebbero includere la riduzione delle possibilità di pesca e misure specifiche di conservazione quando i pareri scientifici indicano che uno stock è a rischio. Tali misure dovrebbero essere integrate, se del caso, da altre misure, quali misure adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013 o misure adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013. [Em. 21]

(17)

Agli stock per i quali non sono disponibili valori di riferimento si dovrebbe applicare l'approccio precauzionale. Nel caso specifico di stock prelevati come catture accessorie, in mancanza di pareri scientifici sui livelli minimi di biomassa riproduttiva di tali stock, è opportuno adottare misure specifiche di conservazione quando i pareri scientifici indicano che sono necessarie misure correttive. [Em. 22]

(18)

Per consentire l'attuazione dell'obbligo di sbarco istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il piano dovrebbe prevedere misure di gestione supplementari , in particolare misure atte a eliminare gradualmente i rigetti, a contare i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione nonché a ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare gli effetti negativi delle attività di pesca sull'ambiente marino . Tali misure dovrebbero essere stabilite mediante atti delegati. [Em. 23]

(18 bis)

Lo CSTEP ed esperti indipendenti hanno ricevuto e sottoposto a revisione una raccomandazione congiunta di Croazia, Italia e Slovenia (gruppo ad alto livello Adriatica) e uno studio sulle caratteristiche tecniche dei ciancioli e sul loro impatto sulle comunità demersali. È pertanto opportuno prevedere una deroga all'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma e all'allegato II, punto 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006. [Em. 24]

(19)

È opportuno stabilire il termine per la presentazione di raccomandazioni comuni da parte degli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto, come disposto dal regolamento (UE) n. 1380/2013.

(19 bis)

Quando i pareri scientifici indicano che la pesca ricreativa ha un impatto significativo sulla mortalità per pesca di un determinato stock, il Consiglio dovrebbe tenerne conto. A tal fine, il Consiglio dovrebbe poter stabilire un totale ammissibile di catture (TAC) per le catture commerciali che tenga in considerazione il volume delle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa e/o adottare altre misure che limitino la pesca ricreativa, quali limiti di cattura e periodi di divieto. [Em. 25]

(20)

Il piano dovrebbe anche prevedere l'adozione, mediante atti delegati, di talune misure tecniche , temporali e spaziali, di accompagnamento , che tengano conto dei migliori pareri scientifici disponibili, per contribuire al raggiungimento dei suoi obiettivi, in particolare per quanto riguarda la protezione del novellame, o per migliorare la selettività. [Em. 26]

(20 bis)

Nel definire le misure tecniche derivanti dal piano pluriennale o da atti delegati adottati a norma dello stesso, è necessario salvaguardare gli attrezzi da pesca artigianali che si rifanno a pratiche storiche e radicate nelle comunità di pescatori. [Em. 27]

(21)

Per garantire il pieno rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento, è opportuno adottare misure di controllo specifiche a integrazione di quelle previste dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (12).

(21 bis)

Al fine di consentire al settore di far fronte alle misure di riduzione dello sforzo di pesca e la conseguente contrazione dei redditi per le imprese e per i marittimi, è opportuno prevedere vie prioritarie di accesso ad adeguate misure di sostegno a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio  (13) . [Em. 28]

(21 ter)

Al fine di garantire un'attuazione coerente con le ricadute socioeconomiche, è pertanto opportuno prevedere, da un lato, deroghe ai limiti temporali di durata delle misure di arresto temporaneo di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 508/2014, contemplando unicamente i pescherecci che rientrano nel presente piano pluriennale e, dall'altro, consentire la riapertura delle misure di arresto definitivo di cui all'articolo 34 di tale regolamento e l'accesso a tali misure per i medesimi pescherecci. [Em. 29]

(22)

Poiché nel Mare Adriatico le imbarcazioni adibite alla cattura di piccoli pelagici tendono a effettuare bordate di breve durata, è opportuno adeguare il ricorso alla notifica preventiva previsto all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009 disponendo che le notifiche preventive siano presentate almeno un'ora e mezza mezz'ora prima dell'ora stimata di arrivo in porto. Tuttavia, tenuto conto dell'effetto limitato di bordate di pesca che interessano piccoli quantitativi di pesce degli stock considerati, è opportuno stabilire una soglia per tali notifiche preventive, quando tali imbarcazioni hanno a bordo almeno una tonnellata di acciughe o di sardine piccoli pelagici . [Em. 30]

(23)

Poiché gli strumenti di controllo elettronici garantiscono un controllo più efficace e tempestivo delle attività di pesca, segnatamente per quanto riguarda la distribuzione spaziale delle attività di pesca e lo sfruttamento degli stock, è opportuno che il ricorso al sistema di controllo dei pescherecci e al giornale di bordo elettronico, secondo il disposto degli articoli 9 e 15 rispettivamente del regolamento (CE) n. 1224/2009, sia esteso a tutte le imbarcazioni di otto metri di lunghezza fuori tutto.

(24)

È opportuno stabilire, per le catture di acciuga e sardina piccoli pelagici , soglie oltre le quali i pescherecci sono tenuti a effettuare sbarchi in un porto designato o in un luogo in prossimità della costa, in conformità dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Inoltre, nel designare tali porti o luoghi in prossimità della costa, gli Stati membri dovrebbero applicare i criteri di cui all'articolo 43, paragrafo 5, del suddetto regolamento in modo da garantire un controllo efficace. [Em. 31]

(25)

Al fine di adeguarsi ai progressi tecnici e scientifici in tempo utile e in modo proporzionato, nonché di garantire la flessibilità e permettere l'evoluzione di talune misure, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto concerne l'integrazione del presente regolamento con misure correttive per la conservazione dello sgombro e del sugarello, l'attuazione riguardo all'attuazione dell'obbligo di sbarco e le alle misure tecniche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (14). In particolare, per assicurare pari opportunità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati. [Em. 32]

(26)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno adottare disposizioni per la valutazione periodica, da parte della Commissione, dell'adeguatezza ed efficacia dell'applicazione del presente regolamento. Tale valutazione dovrebbe seguire e basarsi su una valutazione periodica del piano basata su pareri scientifici. Il piano dovrebbe essere valutato tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni cinque anni. Tale periodo consente di completare l'attuazione dell'obbligo di sbarco e di adottare e attuare misure regionalizzate e di dimostrarne gli effetti sugli stock e sull'attività di pesca. Si tratta inoltre del periodo minimo richiesto dagli organismi scientifici. [Em. 33]

(27)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, prima di redigere il piano ne è stato valutato il probabile impatto economico e sociale (15).

(27 bis)

Al fine di sostenere i pescatori nell'attuazione delle misure previste dal presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero fare il più ampio uso possibile delle misure disponibili a norma del regolamento (UE) n. 508/2014. È opportuno precisare che le misure di arresto temporaneo adottate al fine di realizzare gli obiettivi del presente regolamento possono essere ritenute ammissibili al sostegno a titolo del regolamento (UE) n. 508/2014, al fine di tener conto degli aspetti socioeconomici del presente regolamento. È inoltre opportuno prevedere una deroga, per i pescherecci interessati dal presente piano pluriennale, dai periodi durante i quali può essere accordato il sostegno nonché dal limite massimo del contributo finanziario del FEAMP per le misure di arresto temporaneo previste dal regolamento (UE) n. 508/2014, [Em. 34]

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico.

2.   Il presente regolamento si applica agli stock di acciuga (Engraulis encrasicolus) e di sardina (Sardina pilchardus) nel Mare Adriatico («gli stock considerati» i «piccoli pelagici» ) e alle attività di pesca che sfruttano aventi come specie bersaglio tali stock. Esso Ai fini dell'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il presente regolamento si applica inoltre alle catture accessorie di sgombro (Scomber spp.) e di sugarello (Trachurus spp.) nel Mare Adriatico effettuate nella pesca di uno o di entrambi gli stock considerati dei piccoli pelagici . [Em. 35]

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013, all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1967/2006.

2.   Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)

«Mare Adriatico»: le sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM;

b)

«sottozona geografica della CGPM»: la sottozona geografica della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) quale definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (16);

b bis)

«avente come specie bersaglio»: quando le sardine o le acciughe rappresentano almeno il 50 % delle catture in peso vivo; [Em. 37]

c)

«stock di piccoli pelagici»: gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento o qualsiasi combinazione sardina (Sardina pilchardus) e di tali stock acciuga (Engraulis encrasicolus) ; [Em. 38]

c bis)

«migliori pareri scientifici disponibili»: i pareri scientifici accessibili al pubblico supportati dai dati e dai metodi scientifici più aggiornati, che sono stati formulati o sottoposti a un esame inter pares da un organismo scientifico unionale o internazionale indipendente, riconosciuto dall'Unione o a livello internazionale, come il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e la CGPM, e che rispettano i requisiti di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013. [Em. 104]

(d)

«intervallo FMSY»: un intervallo di valori in cui tutti i livelli di mortalità per pesca compresi entro i limiti di tale intervallo indicati in modo scientifico, in situazioni di pesca multispecifica e in base a pareri scientifici, danno luogo a lungo termine al rendimento massimo sostenibile (MSY), nelle condizioni ambientali medie esistenti, senza ripercussioni significative sul processo riproduttivo degli stock considerati; [Em. 39]

d bis)

«giornata di pesca»: periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, durante il quale un peschereccio è dedito all'attività di pesca, ossia all'attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca, secondo la definizione di cui all'articolo 4, punto 28, del regolamento (UE) n. 1380/2013; [Em. 40]

d ter)

«SSBlim»: il valore di riferimento per la biomassa dello stock riproduttore al di sotto del quale devono essere adottate misure correttive di gestione per garantire la ricostituzione dello stock a un livello che rientri nei limiti di sicurezza biologica; [Em. 41]

d quater)

«SSBpa»: il valore precauzionale di riferimento per la biomassa dello stock riproduttore al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione per garantire la ricostituzione dello stock a un livello che rientri nei limiti di sicurezza biologica; [Em. 42]

(e)

«MSY Btrigger»: il valore di riferimento della biomassa dello stock riproduttore al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione specifiche e appropriate per garantire che i tassi di sfruttamento, unitamente alle variazioni naturali, permettano di ricostituire gli stock portandoli al di sopra dei livelli in grado di produrre a lungo termine l'MSY; [Em. 43]

f)

«possibilità di pesca»: un diritto di pesca quantificato, espresso in termini di catture e/o di sforzo di pesca.

Articolo 3

Obiettivi

1.   Il piano pluriennale contribuisce al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare attraverso l'applicazione dell'approccio precauzionale alla gestione della pesca, ed è inteso a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie sfruttate al di sopra di livelli in grado di produrre l'MSY. [Em. 45]

2.   Il piano pluriennale fornisce un quadro di gestione efficace, semplice e stabile per lo sfruttamento degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico.

2 bis.     Gli sviluppi o le modifiche del piano pluriennale tengono conto degli aspetti socioeconomici conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013. [Em. 47]

3.   Il piano pluriennale contribuisce a eliminare ridurre i rigetti in mare evitando e riducendo, per quanto possibile, le catture indesiderate, e concorre all'attuazione dell'obbligo di sbarco stabilito all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie soggette a limiti di cattura e a cui si applica il presente regolamento. [Em. 48]

4.   Il piano pluriennale applica l'approccio ecosistemico alla gestione della pesca al fine di garantire che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino , in particolare sugli habitat vulnerabili e le specie protette, inclusi mammiferi e uccelli marini e rettili , siano ridotti al minimo e, ove possibile, eliminati . Esso è coerente con la normativa ambientale dell'Unione, in particolare con l'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020, stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE , nonché con gli obiettivi e le disposizioni di cui alla direttiva 2009/147/CE e alla direttiva 92/43/CEE . [Em. 49]

5.   In particolare, il piano pluriennale mira a:

a)

garantire il rispetto delle condizioni indicate nel descrittore 3 di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE, e

b)

contribuire alla realizzazione di altri descrittori pertinenti di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE in proporzione al ruolo svolto dalle attività di pesca nella loro realizzazione.

5 bis.     Le misure adottate nell'ambito del piano sono conformi ai migliori pareri scientifici disponibili. [Em. 50]

CAPO II

OBIETTIVI SOCIOECONOMICI SPECIFICI, MISURE DI SALVAGUARDIA E MISURE SPECIFICHE [Em. 51]

Articolo 4

Obiettivi specifici per l'acciuga e la sardina i piccoli pelagici [Em. 52]

1.   Il tasso-obiettivo I valori-obiettivo di mortalità per pesca deve riferimento relativi ai piccoli pelagici devono essere raggiunto raggiunti quanto prima, e in modo progressivo, entro il 2020 per gli stock considerati, e deve essere successivamente mantenuto negli intervalli di mantenuti al di sopra dei valori di cui all'allegato I e in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1. [Em. 53]

2.   Le possibilità misure di pesca rispettano gli intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca gestione per i piccoli pelagici rispettano i valori-obiettivo di riferimento indicati nell'allegato I, colonna A, del presente regolamento. [Em. 54]

3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, le possibilità misure di pesca gestione possono essere fissate a perseguire livelli corrispondenti a livelli di mortalità per pesca inferiori valori superiori a quelli di cui all'allegato I, colonna A , se:

a)

sulla base di pareri o dati scientifici, ciò è necessario per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3 nel caso della pesca multispecifica;

b)

sulla base di pareri o dati scientifici, ciò è necessario per evitare danni gravi a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie tra gli stock; oppure

c)

uno degli stock di piccoli pelagici è al di sotto del valore di riferimento indicato nell'allegato I, colonna B. [Em. 55]

4.   In deroga ai paragrafi 2 e 3, le possibilità di pesca per uno stock possono essere fissate conformemente agli intervalli di mortalità per pesca indicati nell'allegato I, colonna B, a condizione che lo stock interessato sia al di sopra del valore minimo di riferimento per la biomassa riproduttiva di cui all'allegato II, colonna A:

(a)

se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò sia necessario per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3 nel caso della pesca multispecifica;

(b)

se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò sia necessario per evitare danni gravi a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie tra gli stock, oppure

(c)

per limitare a un massimo del 20 % le variazioni delle possibilità di pesca tra due anni consecutivi. [Em. 56]

4 bis.     Quando i pareri scientifici indicano che la pesca ricreativa ha un impatto significativo sulla mortalità per pesca di un determinato stock, il Consiglio ne tiene conto e può limitare la pesca ricreativa al momento di fissare le possibilità di pesca al fine di evitare di superare l'obiettivo complessivo della mortalità per pesca. [Em. 57]

Articolo 4 bis

Obiettivi socioeconomici

Al fine di tener conto degli obiettivi socioeconomici di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera f), del regolamento (UE) n. 1380/2013, nell'applicazione delle misure tecniche e di conservazione previste dal presente regolamento gli Stati membri fanno ampio uso delle pertinenti misure di cui al regolamento (UE) n. 508/2014. [Em. 58]

Articolo 5

Misure di salvaguardia

1.   I valori di riferimento per la conservazione espressi come livelli minimi e livelli limite della biomassa dello stock riproduttore, che devono essere sono applicati per salvaguardare la piena capacità riproduttiva degli stock considerati, sono definiti all'allegato II. [Em. 59]

1 bis.     Tre anni dopo l'applicazione delle misure di gestione di cui all'articolo 6, paragrafo 1 bis, si procede attraverso ricerche scientifiche alla verifica dell'efficacia delle misure adottate, in particolare per quanto concerne gli stock oggetto del presente regolamento e la pesca che sfrutta tali stock. [Em. 60]

2.   Quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock considerati dei piccoli pelagici è inferiore al valore minimo di riferimento per la biomassa dello stock riproduttore stabilito nell'allegato II I , colonna A B , del presente regolamento, vengono adottate tutte le misure correttive adeguate per assicurare contribuire a un rapido ritorno dello stock considerato dei piccoli pelagici a livelli superiori a quelli in grado di produrre l'MSY al valore di riferimento figurante nell'allegato I, colonna A . In particolare, in deroga all'articolo 4, paragrafi paragrafo 2 e 4 , e in conformità dell'articolo 4 , paragrafo 3 , del presente regolamento, le possibilità di pesca per gli stock considerati misure di gestione sono fissate a un livello compatibile con una riduzione della mortalità per pesca al di sotto dell'intervallo definito nell'allegato I, colonna B, del presente regolamento, adeguate tenendo conto del calo della biomassa di tale stock. [Em. 61]

3.   Quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli entrambi gli stock considerati di piccoli pelagici è inferiore al valore limite di riferimento per la biomassa dello stock riproduttore (Blim SSBlim ) stabilito nell'allegato II I , colonna A B , del presente regolamento, vengono adottate tutte le misure correttive adeguate per assicurare contribuire a un rapido ritorno dello stock considerato dei due stock a livelli superiori a quelli in grado di produrre l'MSY al valore di riferimento figurante nell'allegato I, colonna A . In particolare, tali misure correttive possono comprendere, in deroga all'articolo 2 4 , paragrafi paragrafo 2 e 4, la sospensione delle attività di pesca mirate sullo stock considerato e l'adeguata riduzione delle possibilità di pesca altre misure di gestione adeguate . [Em. 62]

Articolo 6

Misure di conservazione specifiche

1.   Quando i pareri scientifici indicano che è necessaria un'azione correttiva per la conservazione degli stock di dei piccoli pelagici di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento o, nel caso dell'acciuga e della sardina, quando la biomassa riproduttiva di uno di tali stock per un determinato anno è inferiore ai valori di riferimento per la conservazione stabiliti nell'allegato II I , colonna A B , del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 del presente regolamento e dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per quanto riguarda:

(a)

le caratteristiche degli attrezzi da pesca, in particolare la dimensione di maglia, la costruzione dell'attrezzo, le dimensioni dell'attrezzo o l'utilizzo di dispositivi di selettività per garantire o migliorare la selettività;

(b)

l'utilizzo degli attrezzi da pesca e la profondità di utilizzo dell'attrezzo per garantire o migliorare la selettività;

(c)

il divieto o la limitazione delle attività di pesca in zone specifiche per proteggere i riproduttori e il novellame, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di specie non bersaglio;

(d)

il divieto o la limitazione delle attività di pesca o dell'uso di determinati tipi di attrezzi in periodi specifici per proteggere i riproduttori, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di specie non bersaglio;

(e)

le taglie minime di riferimento per la conservazione al fine di garantire la protezione del novellame;

(f)

altre caratteristiche correlate alla selettività. [Em. 63]

1 bis.     Fatto salvo il paragrafo 1, per raggiungere gli obiettivi specifici fissati all'articolo 4, sono applicate le seguenti misure per il periodo 2019-2022:

a)

nel 2019 il limite di cattura per i piccoli pelagici è fissato al livello delle catture del 2014; a partire dal 2020 i limiti di cattura per i piccoli pelagici per lo Stato membro interessato sono ridotti gradualmente ogni anno del 4 % rispetto all'anno precedente, fino al 2022; tuttavia la riduzione non si applica se nell'anno precedente il totale delle catture di ciascuno Stato membro interessato è inferiore di oltre il 2 % al livello delle catture del 2014;

b)

lo sforzo di pesca dei pescherecci aventi come specie bersaglio i piccoli pelagici non supera le 180 giornate di pesca all'anno e le 20 giornate di pesca al mese, con un massimo di 144 giornate di pesca all'anno per le sardine e un massimo di 144 giornate di pesca all'anno per le acciughe;

c)

ogni anno sono attuati divieti spazio-temporali per proteggere le zone di riproduzione e crescita; tali divieti, per i diversi tipi di attrezzi da pesca, riguardano l'intera distribuzione dei piccoli pelagici nel Mare Adriatico, per periodi non inferiori a 15 giorni consecutivi e fino a un massimo di 30 giorni consecutivi; i divieti sono attuati nei seguenti periodi:

i)

per la sardina, dal 1o ottobre al 31 marzo, e

ii)

per l'acciuga, dal 1o aprile al 30 settembre;

d)

per le imbarcazioni di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri si attuano, separatamente per ciascun tipo di attrezzo da pesca, ulteriori divieti per periodi non inferiori a sei mesi; tali divieti riguardano almeno il 30 % della zona identificata come zona di riproduzione o zona importante per la protezione di giovani classi di età dei pesci (nelle acque territoriali e nelle acque interne);

e)

la capacità globale della flotta di pescherecci operanti con reti da traino e a circuizione che pescano attivamente gli stock di piccoli pelagici non supera la capacità della flotta attiva registrata nel 2014 in termini di stazza lorda e/o di tonnellaggio di stazza lorda, potenza del motore (kW) e numero di imbarcazioni. [Em. 70]

1 ter.     Fatto salvo il paragrafo 1 bis, per garantire la stabilità e limitare le variazioni nelle misure di gestione, la durata dei divieti di cui ai punti c) e d) dello stesso paragrafo non varia di più del 10 % tra due anni consecutivi. [Em. 71]

Articolo 6 bis

Misure tecniche

1.     Ai fini del presente regolamento, non si applicano l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e l'allegato II, punto 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

2.     Ai fini del presente regolamento, la lunghezza massima delle reti a circuizione (ciancioli e reti a circuizione senza chiusura) è limitata a 600 metri, con altezza della rete pari al massimo a un terzo della lunghezza. [Em. 72]

CAPO III

DISPOSIZIONI CONNESSE ALL'OBBLIGO DI SBARCO

Articolo 7

Disposizioni connesse all'obbligo di sbarco per i piccoli pelagici catturati nel Mare Adriatico

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per quanto riguarda: [Em. 73]

a)

le esenzioni dall'applicazione dell'obbligo di sbarco per le specie per le quali prove scientifiche i migliori pareri scientifici disponibili dimostrano alti tassi di sopravvivenza, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema, al fine di facilitare l'attuazione dell'obbligo di sbarco; [Em. 74]

b)

le esenzioni de minimis al fine di consentire l'attuazione dell'obbligo di sbarco; tali esenzioni de minimis sono previste per i casi di cui all'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 e soddisfano le condizioni ivi stabilite; e

c)

le disposizioni specifiche sulla documentazione delle catture, in particolare al fine di monitorare l'attuazione dell'obbligo di sbarco.

(d)

la fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione, al fine di garantire la protezione del novellame. [Em. 75]

CAPO IV

REGIONALIZZAZIONE

Articolo 8

Cooperazione regionale

1.   L'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle misure di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto possono presentare raccomandazioni comuni conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per la prima volta entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente dodici mesi dopo ciascuna presentazione della valutazione del piano pluriennale conformemente all'articolo 14 del presente regolamento. Essi possono altresì presentare tali raccomandazioni quando lo ritengano necessario, in particolare in caso di cambiamenti improvvisi della situazione di uno degli stock cui si applica il presente regolamento. Le raccomandazioni comuni riguardanti misure relative a un dato anno civile sono presentate entro il 1o giugno dell'anno precedente.

3.   La delega di potere di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento non pregiudica i poteri conferiti alla Commissione ai sensi di altre disposizioni del diritto dell'Unione, ivi compreso il regolamento (UE) n. 1380/2013.

CAPO V

CONTROLLO ED ESECUZIONE

Articolo 9

Relazione con il regolamento (CE) n. 1224/2009

Salvo disposizione contraria contenuta nel presente capo, le misure di controllo di cui al presente capo si applicano in aggiunta a quelle previste nel regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 10

Notifica preventiva

1.   In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la notifica preventiva di cui a tale articolo è presentata almeno un'ora e mezza mezz'ora prima dell'ora stimata di arrivo in porto. Le autorità competenti degli Stati membri costieri possono, caso per caso, autorizzare l'ingresso anticipato nel porto. [Em. 76]

2.   L'obbligo di notifica preventiva si applica ai comandanti dei pescherecci dell'Unione aventi a bordo almeno una tonnellata due tonnellate di acciughe o una tonnellata due tonnellate di sardine. Tali quantitativi sono conteggiati al netto delle catture di cui all'articolo 15, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1380/2013. [Em. 77]

Articolo 11

Sistema di controllo dei pescherecci

1.   Ai fini del presente regolamento, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 è estesa ai pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri che praticano la pesca mirata di piccoli pelagici nell'Adriatico.

2.   L'esenzione di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 non si applica ai pescherecci che praticano la pesca mirata di piccoli pelagici nell'Adriatico in conformità del presente regolamento, a prescindere dalla loro lunghezza.

Articolo 12

Compilazione e trasmissione elettroniche dei giornali di pesca

1.   Ai fini del presente regolamento, l'obbligo di tenere un giornale di pesca elettronico e di trasmetterlo per via elettronica, almeno una volta al giorno, all'autorità competente dello Stato membro di bandiera, stabilito all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, è esteso ai comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri che praticano la pesca mirata di acciughe o sardine.

2.   L'esenzione di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009 non si applica ai comandanti dei pescherecci che praticano la pesca mirata di piccoli pelagici nell'Adriatico, a prescindere dalla lunghezza del peschereccio.

2 bis.     In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 i comandanti di tutti i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiori a 12 metri trasmettono le informazioni di cui all'articolo 14 del medesimo regolamento prima dell'inizio delle operazioni di sbarco. [Em. 78]

Articolo 13

Porti designati

Per le specie degli stock considerati oggetto del piano pluriennale, la soglia applicabile al peso vivo oltre la quale i pescherecci sono tenuti a sbarcare le proprie catture in un porto designato o in un luogo in prossimità della costa, come disposto all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1224/2009, è la seguente:

a)

2 000 kg per l'acciuga;

b)

2 000 kg per la sardina.

CAPO VI

RIESAME

Articolo 14

Valutazione del piano pluriennale

Cinque Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione dell'impatto del piano pluriennale per gli stock cui si applica il presente regolamento e per le attività di pesca che sfruttano tali stock. La Commissione trasmette i risultati della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio e, se del caso, presenta una proposta di modifica del presente regolamento . [Em. 80]

CAPO VII

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 15

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 . [Em. 81]

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 6 e 7 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui agli articoli 6 e 7 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 6 e 7 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 15 bis

Sostegno del FEAMP

1.     Le misure di arresto temporaneo adottate al fine di realizzare gli obiettivi del piano pluriennale sono considerate un arresto temporaneo delle attività di pesca ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 508/2014.

2.     In deroga all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014, sino al 31 dicembre 2020 la durata massima del sostegno a norma del medesimo regolamento è di nove mesi per i pescherecci cui si applicano i divieti spazio-temporali previsti dal presente regolamento.

3.     Al fine di garantire l'attuazione del paragrafo 2 del presente articolo, in deroga all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 508/2014 è possibile aumentare il contributo finanziario complessivo a titolo del FEAMP oltre al limite del 15 % fissato in tale articolo.

4.     Nell'attuazione delle azioni previste all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 508/2014 è accordata la priorità ai pescatori interessati dall'attuazione delle misure contenute nel presente piano pluriennale.

5.     Sino al 31 dicembre 2020, in deroga al termine di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 508/2014, i pescherecci che hanno sospeso ogni attività di pesca in seguito alle misure di contrazione dello sforzo di pesca di cui al presente regolamento possono essere ammissibili al sostegno per l'arresto definitivo di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 508/2014. [Em. 82]

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 288 del 31.8.2017, pag. 68.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 novembre 2018.

(3)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

(4)   Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(5)   Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(6)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(7)  Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (regolamento «Mediterraneo») (GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6).

(8)  Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) — Valutazione degli stock del Mediterraneo — parte 2 (CSTEP- 11-14).

(9)  Regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 21).

(10)  Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) — Stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico. Valutazioni per il Mediterraneo, parte 1 (CSTEP-15-14). 2015. [Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, EUR 27492 EN, JRC 97707, 52 pp.] [La seconda parte di questo riferimento non sembra corretta. OPOCE, si prega di verificare.]

(11)  Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) — Stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico. Valutazioni per il Mediterraneo, parte 1 (CSTEP-15-14). [Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, EUR 27492 EN, JRC 97707, 52 pp.] [La seconda parte di questo riferimento non sembra corretta. OPOCE, si prega di verificare.]

(12)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(13)   Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

(14)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(15)  Valutazione d'impatto … [inserire riferimento all'atto della pubblicazione].

(16)  Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

ALLEGATO I

Valori -obiettivo di riferimento

(di cui all'articolo agli articoli 4 e 5 ) [Em. 86]

Stock

Intervallo di tassi-obiettivo di mortalità per pesca compatibili con il conseguimento del rendimento massimo sostenibile (FMSY)

Valori-obiettivo di riferimento per i piccoli pelagici

Colonna A

Colonna B

Acciuga

0,23  — 0,30 SSBpa

0,30  — 0,364 SSBlim

Sardina

0,065  — 0,08

0,08  — 0,11 SSBlim

[Em. 87]

ALLEGATO II

Valori di riferimento per la conservazione

(di cui all'articolo 5)

Stock

Valore minimo di riferimento della biomassa dello stock riproduttore (in tonnellate) (MSY Btrigger)

Valore limite di riferimento della biomassa (in tonnellate) (Blim)

Colonna A

Colonna B

Acciuga

139 000

69 500

Sardina

180 000

36 000

[Em. 84]


Mercoledì 14 novembre 2018

28.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/257


P8_TA(2018)0450

Norme in materia di aiuti di Stato: nuove categorie di aiuti di Stato *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (COM(2018)0398 — C8-0316/2018 — 2018/0222(NLE))

(Consultazione)

(2020/C 363/31)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2018)0398),

visto l'articolo 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0316/2018),

visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0315/2018),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

28.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/258


P8_TA(2018)0452

Conferire alle autorità garanti della concorrenza poteri di applicazione più efficace e assicurare il corretto funzionamento del mercato interno ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno (COM(2017)0142 — C8-0119/2017 — 2017/0063(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 363/32)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0142),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 103 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0119/2017),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 giugno 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0057/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2017)0063

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 novembre 2018 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2019/1.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione

La Commissione prende atto del testo dell'articolo 11 concordato dal Parlamento europeo e dal Consiglio relativo alle misure provvisorie.

Le misure provvisorie possono rappresentare uno strumento chiave per le autorità garanti della concorrenza per garantire che la concorrenza non sia danneggiata mentre è in corso un'indagine.

Al fine di consentire alle autorità garanti della concorrenza di far fronte in maniera più efficace agli sviluppi nei mercati in rapida evoluzione, la Commissione si impegna a svolgere un'analisi all'interno della rete europea della concorrenza per stabilire se vi sia il modo di semplificare l'adozione delle misure provvisorie entro due anni dalla data di recepimento della presente direttiva. I risultati di questa analisi saranno presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.


28.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/260


P8_TA(2018)0453

Codice europeo delle comunicazioni elettroniche ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (COM(2016)0590 — C8-0379/2016 — 2016/0288(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)

(2020/C 363/33)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0590),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0379/2016),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 gennaio 2017 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni dell'8 febbraio 2017 (2),

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (3),

vista la lettera in data 17 ottobre 2016 della commissione giuridica alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 giugno 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 104 e 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0318/2017),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 125 del 21.4.2017, pag. 65.

(2)  GU C 207 del 30.6.2017, pag. 87.

(3)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


P8_TC1-COD(2016)0288

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 novembre 2018 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2018/1972.)


28.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/262


P8_TA(2018)0454

Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (COM(2016)0591 — C8-0382/2016 — 2016/0286(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 363/34)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0591),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0382/2016),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

visto il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

visto il parere motivato inviato dal Senato francese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 gennaio 2017 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 giugno 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0305/2017),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 125 del 21.4.2017, pag. 65.


P8_TC1-COD(2016)0286

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 novembre 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2018/1971.)


28.10.2020   

IT

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C 363/264


P8_TA(2018)0455

Livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 novembre 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi (COM(2018)0284 — C8-0197/2018 — 2018/0143(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 363/35)

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)

La diffusione di veicoli pesanti a emissioni zero dovrebbe contribuire alla soluzione dei principali problemi di mobilità urbana. Oltre a essere indispensabile per ridurre le emissioni di CO2 generate dal trasporto su strada, la promozione di tali veicoli da parte dei costruttori è fondamentale anche per ridurre efficacemente gli inquinanti atmosferici e i livelli eccessivi di rumore nelle città e nelle aree urbane.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

A seguito della strategia per una mobilità a basse emissioni, nei mesi di maggio (19) e novembre (20) 2017 la Commissione ha adottato due pacchetti sulla mobilità. I pacchetti contengono un'agenda positiva per la realizzazione della strategia suddetta e per garantire una transizione agevole verso una mobilità pulita , competitiva e interconnessa per tutti.

(2)

A seguito della strategia per una mobilità a basse emissioni, nei mesi di maggio (19) e novembre (20) 2017 la Commissione ha adottato due pacchetti sulla mobilità. I pacchetti contengono un'agenda positiva per la realizzazione della strategia suddetta e per garantire una transizione agevole verso una mobilità a emissioni zero , competitiva e interconnessa per tutti.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

Il presente regolamento fa parte del terzo pacchetto sulla mobilità «L'Europa in movimento», che mantiene gli impegni della nuova strategia per la politica industriale del settembre 2017 (21) e intende completare il processo che consentirà all'Unione di sfruttare appieno i vantaggi della modernizzazione e decarbonizzazione in questo settore. Il pacchetto si prefigge di rendere la mobilità europea più sicura e accessibile, l'industria europea più competitiva, i posti di lavoro in Europa più sicuri e il sistema mobilità più pulito e più adatto alla necessità imperativa di affrontare i cambiamenti climatici . Ciò richiederà il pieno impegno dell'Unione, degli Stati membri e dei portatori di interessi , non da ultimo intensificando gli sforzi per ridurre le emissioni di CO2 e l'inquinamento atmosferico .

(3)

Il presente regolamento fa parte del terzo pacchetto sulla mobilità «L'Europa in movimento», che mantiene gli impegni della nuova strategia per la politica industriale del settembre 2017 (21) e intende completare il processo che consentirà all'Unione di sfruttare appieno i vantaggi della modernizzazione e decarbonizzazione in questo settore. Il pacchetto si prefigge di rendere la mobilità europea più sicura e accessibile, l'industria europea più competitiva, i posti di lavoro in Europa più sicuri e  di far sì che il settore abbia decisamente imboccato un percorso di azzeramento delle emissioni entro la metà del secolo e sia pienamente in linea con l'accordo di Parigi . Al fine di trovare un buon equilibrio tra l'intensificazione degli sforzi volti a ridurre le emissioni di CO2 e l'inquinamento atmosferico, da un lato, e la promozione dell'innovazione nell'industria automobilistica dell'Unione e il rafforzamento della competitività dell'Unione, dall'altro, è necessario il pieno impegno dell'Unione, degli Stati membri e dei portatori di interessi.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

Il presente regolamento, insieme a quello sui livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri  (22), delinea un percorso chiaro per la riduzione delle emissioni di CO2 generate dal settore dei trasporti stradali e contribuisce a conseguire l'obiettivo vincolante relativo alla riduzione entro il 2030 in tutti i settori economici dell'economia dell'Unione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40 % rispetto al 1990, come sancito nelle conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 e approvato nella sessione del Consiglio «Ambiente» del 6 marzo 2015 quale contributo previsto dell'Unione, stabilito a livello nazionale, nell'ambito dell' accordo di Parigi.

(4)

Il presente regolamento, insieme al regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio  (22), delinea un percorso chiaro per la riduzione delle emissioni di CO2 generate dal settore dei trasporti stradali e contribuisce a conseguire l'obiettivo vincolante relativo alla riduzione, entro il 2030, delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % , rispetto al 1990 , in tutti i settori economici dell'economia dell'Unione , come necessario per rispettare l' accordo di Parigi.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)

È pertanto opportuno stabilire obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 per il 2025 e per il 2030 in relazione al parco di veicoli pesanti nuovi a livello dell'Unione, tenendo conto dei tempi di rinnovo del parco veicoli e della necessità che il settore dei trasporti su strada contribuisca agli obiettivi climatici ed energetici dell'Unione per il 2030 e oltre. Questo approccio graduale fornisce anche un segnale chiaro e tempestivo all'industria, affinché non ritardi l'introduzione sul mercato di tecnologie efficienti sul piano energetico e di veicoli a basse o zero emissioni.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

Le conclusioni del Consiglio europeo dell'ottobre 2014 hanno approvato una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 30 % entro il 2030 rispetto ai valori del 2005 per i settori che non rientrano nel sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea. Il trasporto su strada contribuisce in modo rilevante alle emissioni di tali settori , con un livello che rimane nettamente al di sopra di quello registrato nel 1990. Se dovessero continuare ad aumentare, le emissioni del settore del trasporto su strada comprometteranno le riduzioni ottenute in altri settori per la lotta ai cambiamenti climatici.

(5)

Le conclusioni del Consiglio europeo dell'ottobre 2014 hanno approvato una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 30 % entro il 2030 rispetto ai valori del 2005 per i settori che non rientrano nel sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea. Nel 2016 il trasporto su strada era responsabile del 25 % delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione e le sue emissioni sono aumentate per il terzo anno consecutivo , confermandosi a un livello che rimane nettamente al di sopra di quello registrato nel 1990. Se dovessero continuare ad aumentare, le emissioni del settore del trasporto su strada comprometteranno le riduzioni ottenute in altri settori per la lotta ai cambiamenti climatici.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)

Alla luce dell'aumento stimato della quota delle emissioni prodotte dai veicoli pesanti, che dovrebbe arrivare al 9 % circa, e del fatto che, attualmente, non vi sono obblighi di riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti, sono necessarie misure specifiche per tale categoria di veicoli.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

Al fine di sfruttare appieno il potenziale di efficienza energetica e garantire che il settore dei trasporti su strada nel suo insieme contribuisca alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, è opportuno integrare le norme già esistenti in materia di emissioni di CO2 per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri nuovi definendo livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 per i veicoli pesanti nuovi. Tali norme costituiranno un forte incentivo all'innovazione per tecnologie efficienti nel consumo di carburante, contribuendo a rafforzare la posizione tecnologica di punta dei costruttori e dei fornitori dell'Unione.

(9)

Al fine di sfruttare appieno il potenziale di efficienza energetica e garantire che il settore dei trasporti su strada nel suo insieme contribuisca alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, è opportuno integrare le norme già esistenti in materia di emissioni di CO2 per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri nuovi definendo livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 per i veicoli pesanti nuovi. Tali norme costituiranno un forte incentivo all'innovazione per tecnologie efficienti nel consumo di carburante, contribuendo a rafforzare la posizione tecnologica di punta dei costruttori e dei fornitori dell'Unione e garantendo nel lungo termine posti di lavoro altamente qualificati .

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

Tenendo conto del fatto che i cambiamenti climatici sono un problema transfrontaliero e della necessità di garantire il buon funzionamento del mercato unico, sia per i servizi di trasporto su strada sia per i veicoli pesanti, è opportuno fissare norme sulle emissioni di CO2 per i veicoli pesanti a livello unionale . Tali norme dovrebbero essere concepite in modo da non pregiudicare la legislazione sulla concorrenza.

(10)

Tenendo conto del fatto che i cambiamenti climatici sono un problema transfrontaliero e della necessità di garantire il buon funzionamento del mercato unico, sia per i servizi di trasporto su strada sia per i veicoli pesanti, nonché di evitare qualsiasi frammentazione del mercato, è opportuno fissare norme sulle emissioni di CO2 per i veicoli pesanti a livello dell'Unione . Tali norme dovrebbero essere concepite in modo da non pregiudicare la legislazione sulla concorrenza.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)

Una transizione equa e socialmente accettabile verso una mobilità a zero emissioni entro la metà del secolo richiede cambiamenti in tutta la catena del valore del settore automobilistico, tenendo conto nel contempo dei cittadini e delle regioni di tutti gli Stati membri che potrebbero risentire negativamente di tali cambiamenti. È importante considerare gli effetti sociali della transizione ed essere proattivi nell'affrontare le implicazioni sull'occupazione. È pertanto essenziale che le attuali misure siano accompagnate anche da programmi mirati a livello di Unione, nazionale e regionale per la riqualificazione dei lavoratori, il miglioramento del loro livello di competenze e il loro ricollocamento, nonché da iniziative di formazione e ricerca di un lavoro nelle comunità e nelle regioni colpite, da realizzare in stretta collaborazione con le parti sociali e le autorità competenti.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 ter)

Occorre istituire rapidamente infrastrutture di ricarica e rifornimento al fine di creare un clima di fiducia per i consumatori di veicoli a zero emissioni e a basse emissioni, ed è necessaria l'interazione efficace di diversi strumenti di sostegno a livello dell'Unione e degli Stati membri per mobilitare significativi investimenti pubblici e privati.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 quater)

Nella strategia per una mobilità a basse emissioni è stata sottolineata l'importanza di garantire che l'elettricità generata per i veicoli elettrici provenga da fonti energetiche sostenibili e la necessità che venga al più presto varata un'iniziativa a lungo termine a livello di Unione sulle batterie di prossima generazione. Per garantire il raggiungimento di tali obiettivi saranno necessari crescenti finanziamenti a vantaggio della ricerca tecnologica in relazione alla produzione, alla gestione e allo smaltimento delle batterie dei motori elettrici, affinché gli stessi risultino sempre più eco-sostenibili.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 12 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 quinquies)

Nell'Unione la maggior parte degli operatori del trasporto merci è costituita da piccole e medie imprese con un accesso limitato ai finanziamenti. Pertanto, le soluzioni future devono essere efficaci in termini di costi ed equilibrate. È essenziale disporre di una solida struttura di incentivi per agevolare la diffusione di veicoli più efficienti sotto il profilo del consumo di carburante e prevedere meccanismi di finanziamento dell'Unione.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

Per tenere conto delle innovazioni e dell'applicazione delle nuove tecnologie che incrementano il risparmio di carburante dei veicoli pesanti, lo strumento di simulazione VECTO e il regolamento (UE) 2017/2400 saranno costantemente e tempestivamente aggiornati.

(13)

Per tenere conto delle innovazioni e dell'applicazione delle nuove tecnologie che incrementano il risparmio di carburante dei veicoli pesanti, nonché dell'evoluzione della rappresentatività reale dei valori delle emissioni di CO2 determinati in conformità del regolamento (UE) 2017/2400, lo strumento di simulazione VECTO e il regolamento (UE) 2017/2400 saranno costantemente e tempestivamente aggiornati , stanziando a tale fine risorse di bilancio adeguate . Considerata l'incidenza che tali nuove tecnologie possono avere sul potenziale di riduzione delle emissioni di CO2 del settore dei trasporti, il riesame del 2022 dovrebbe tener pienamente conto dell'evoluzione dello strumento di simulazione VECTO.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)

I dati sulle emissioni di CO2 determinati ai sensi del regolamento (UE) 2017/2400 sono monitorati a norma del regolamento (UE) …/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio (25). I dati dovrebbero fungere da base per determinare sia gli obiettivi di riduzione che i quattro gruppi di veicoli pesanti più inquinanti dell'Unione devono raggiungere, sia le emissioni specifiche medie del costruttore in un determinato anno civile.

(14)

I dati sulle emissioni di CO2 determinati ai sensi del regolamento (UE) 2017/2400 sono monitorati a norma del regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio (25). I dati dovrebbero fungere da base per determinare sia gli obiettivi di riduzione che i quattro gruppi di veicoli pesanti più inquinanti dell'Unione devono raggiungere, sia le emissioni specifiche medie del costruttore in un determinato anno civile.

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)

Occorre stabilire un obiettivo di riduzione per il 2025 corrispondente a una riduzione relativa basata sulle emissioni medie di CO2 del 2019 dei veicoli pesanti succitati, in modo da rispecchiare il diffondersi di tecnologie economicamente efficaci ormai disponibili per i veicoli convenzionali. Si dovrebbe stabilire un obiettivo ambizioso per il 2030 mentre l'obiettivo finale dovrebbe essere determinato sulla base di un riesame svolto nel 2022, in quanto vi è ancora incertezza circa l'uso di tecnologie più avanzate non ancora disponibili.

(15)

Occorre stabilire un obiettivo di riduzione per il 2025 corrispondente a una riduzione relativa basata sulle emissioni medie di CO2 del 2019 dei veicoli pesanti succitati, in modo da rispecchiare il diffondersi di tecnologie economicamente efficaci ormai disponibili per i veicoli convenzionali. Si dovrebbe stabilire un obiettivo di riduzione anche per il 2030, sulla base di un riesame svolto nel 2022 che non dovrebbe abbassare il livello di ambizione del presente regolamento , tenendo nel contempo conto del fatto che vi è ancora incertezza circa l'uso di tecnologie più avanzate non ancora disponibili.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)

Per i veicoli pesanti, il gas naturale liquefatto (GNL) è un combustibile alternativo al gasolio. La diffusione, già oggi e in futuro, di tecnologie più innovative basate sul GNL contribuirà al raggiungimento degli obiettivi in materia di emissioni di CO2 nel breve e medio termine, poiché il loro uso comporta una riduzione delle emissioni di CO2 rispetto ai veicoli diesel. Il potenziale di riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli alimentati a GNL è già pienamente rispecchiato nello strumento VECTO. Inoltre, le attuali tecnologie GNL garantiscono un basso livello di emissioni atmosferiche inquinanti, quali NOx e particolato. È già operativa un'infrastruttura minima di rifornimento sufficiente che va man mano ampliandosi nell'ambito di politiche nazionali di sostegno alle infrastrutture per i combustibili alternativi.

(16)

In linea con le ambizioni del presente regolamento, occorre diffondere ulteriormente infrastrutture di rifornimento e di ricarica efficienti, tecnologicamente neutre e adeguate, nell'ambito di politiche nazionali di sostegno alle infrastrutture per i combustibili alternativi.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis)

Con riferimento ai veicoli professionali e ai veicoli delle categorie M2 e M3, è opportuno che la Commissione specifichi al più presto i criteri tecnici in base ai quali definire la destinazione professionale di un veicolo nonché gli autobus che rientrano nel presente regolamento.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 ter)

Occorre elaborare un meccanismo di convalida per lo scenario di riferimento del 2019 al fine di garantire l'esattezza e i vantaggi del presente regolamento.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis)

Al fine di conferire flessibilità al meccanismo di incentivazione per lo sviluppo di veicoli pesanti a zero emissioni, i costruttori collegati dovrebbero poter costituire un raggruppamento su base aperta, trasparente e non discriminatoria. L'accordo per la costituzione di un raggruppamento non dovrebbe avere durata superiore a cinque anni, ma dovrebbe poter essere rinnovato. La Commissione dovrebbe avere facoltà di stabilire regole e condizioni dettagliate per la costituzione di raggruppamenti su base aperta, trasparente e non discriminatoria da parte di costruttori collegati, nel rispetto del diritto della concorrenza dell'Unione.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)

Contrariamente alle autovetture e ai furgoni, i veicoli pesanti a basse o zero emissioni non sono ancora disponibili sul mercato, fatta eccezione per gli autobus. Un apposito meccanismo di incentivazione, costituito da supercrediti, dovrebbe essere introdotto per facilitare la transizione verso una mobilità a emissioni zero . Si otterranno in tal modo incentivi per lo sviluppo e la diffusione sul mercato dell'Unione di veicoli pesanti a basse o zero emissioni ad integrazione degli strumenti sul lato della domanda, come la direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26) (direttiva Veicoli puliti).

(21)

Per garantire l'agevole transizione verso una mobilità a emissioni zero e fornire incentivi per lo sviluppo e la diffusione sul mercato dell'Unione di veicoli pesanti a basse o zero emissioni ad integrazione degli strumenti sul lato della domanda, come la direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26) (direttiva Veicoli puliti) , è opportuno fissare per il 2025 e il 2030 un valore di riferimento relativo alla quota di veicoli pesanti a basse o zero emissioni nel parco veicoli di un costruttore .

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis)

La quota minima di veicoli a basse o zero emissioni dovrebbe essere concepita in modo da garantire ai fornitori dell'infrastruttura di ricarica e ai costruttori la certezza degli investimenti, al fine di promuovere la rapida diffusione dei veicoli a basse o zero emissioni sul mercato dell'Unione, permettendo nel contempo ai costruttori di disporre di una certa flessibilità nello stabilire la tempistica dei loro investimenti. È opportuno che sia introdotto un meccanismo volto a incentivare i costruttori a immettere quanto prima sul mercato dell'Unione veicoli a basse o zero emissioni.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)

Ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie del costruttore, tutti i veicoli pesanti a basse o zero emissioni dovrebbero pertanto essere conteggiati più volte . Il livello degli incentivi dovrebbe variare in base alle effettive emissioni di CO2 del veicolo. Al fine di evitare un indebolimento degli obiettivi ambientali, i risparmi così realizzati dovrebbero essere soggetti a un limite massimo.

(22)

Ai fini del calcolo dell'obiettivo di emissioni specifiche di CO2 di un costruttore, dovrebbe essere tenuto conto dei risultati da questi conseguiti rispetto ai valori di riferimento relativi al 2025 e al 2030 per i veicoli a basse e a zero emissioni. Al fine di incentivare lo sviluppo e la diffusione di tali veicoli evitando nel contempo un indebolimento degli obiettivi ambientali e dell'efficienza dei motori a combustione interna convenzionali , gli adeguamenti così realizzati dovrebbero essere soggetti a un limite massimo.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)

Nel definire il meccanismo di incentivazione per la diffusione di veicoli pesanti a emissioni zero, dovrebbero essere inclusi anche i piccoli autocarri, gli autobus e pullman che non sono soggetti agli obiettivi in materia di emissioni di CO2 ai sensi del presente regolamento. Si tratta di veicoli che offrono vantaggi significativi in quanto contribuiscono a risolvere i problemi di inquinamento atmosferico nelle città. Tuttavia, va osservato che gli autobus a emissioni zero sono già disponibili sul mercato e ricevono incentivi da misure sul versante della domanda, come gli appalti pubblici. Pertanto, al fine di garantire che gli incentivi siano distribuiti in modo equilibrato tra i diversi tipi di veicoli, anche i risparmi derivanti dai piccoli autocarri, autobus e pullman a emissioni zero dovrebbero essere soggetti ad un limite massimo.

(24)

Nel definire il meccanismo di incentivazione per la diffusione di veicoli pesanti a emissioni zero, dovrebbero essere inclusi anche i piccoli autocarri  e le altre categorie di veicoli pesanti che non sono ancora soggetti agli obiettivi in materia di emissioni di CO2 ai sensi del presente regolamento. Si tratta di veicoli che offrono vantaggi significativi in quanto contribuiscono a risolvere i problemi di inquinamento atmosferico nelle città.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29)

La Commissione dovrebbe imporre al costruttore cui competano emissioni in eccesso una sanzione finanziaria sotto forma di indennità per queste emissioni eccedentarie, tenendo conto dei crediti e debiti di emissioni. Per costituire un incentivo tale da indurre i costruttori a prendere provvedimenti per ridurre le emissioni specifiche di CO2 dei veicoli pesanti, l'indennità dovrebbe eccedere la media dei costi marginali delle tecnologie necessarie al conseguimento degli obiettivi. Le indennità dovrebbero essere considerate entrate del bilancio generale dell'Unione. Il metodo per riscuotere le indennità dovrebbe essere determinato mediante un atto di esecuzione, tenendo conto del metodo adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009.

(29)

La Commissione dovrebbe imporre al costruttore cui competano emissioni in eccesso una sanzione finanziaria sotto forma di indennità per queste emissioni eccedentarie, tenendo conto dei crediti e debiti di emissioni. Per costituire un incentivo tale da indurre i costruttori a prendere provvedimenti per ridurre le emissioni specifiche di CO2 dei veicoli pesanti, è importante che l'indennità sia sempre superiore alla media dei costi marginali delle tecnologie necessarie al conseguimento degli obiettivi. Gli importi delle indennità per le emissioni in eccesso dovrebbero essere considerati entrate del bilancio generale dell'Unione. Tali importi dovrebbero essere utilizzati per sostenere, in stretta collaborazione con le parti sociali e le autorità competenti, l'equa transizione del settore automobilistico verso una mobilità a zero emissioni nonché per sostenere soluzioni innovative che incentivino la rapida diffusione dei veicoli pesanti a basse o zero emissioni. Il metodo per riscuotere le indennità dovrebbe essere determinato mediante un atto di esecuzione, tenendo conto del metodo adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 (1bis) del Parlamento europeo e del Consiglio .

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30)

Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui al presente regolamento è necessario un solido meccanismo di controllo. Gli obblighi imposti ai costruttori in merito alla fornitura di dati accurati ai sensi del regolamento (UE) …/2018 [Monitoraggio e comunicazione — veicoli pesanti] , insieme alle sanzioni amministrative che possono essere irrogate in caso di non conformità, contribuiscono a garantire la solidità dei dati usati ai fini della conformità agli obiettivi a norma del presente regolamento.

(30)

Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui al presente regolamento è necessario un solido meccanismo di controllo. Gli obblighi imposti ai costruttori in merito alla fornitura di dati accurati ai sensi del regolamento (UE) 2018/956 , insieme alle sanzioni amministrative che possono essere irrogate in caso di non conformità, contribuiscono a garantire la solidità dei dati usati ai fini della conformità agli obiettivi a norma del presente regolamento. È interesse dei consumatori e dell'opinione pubblica sapere quali costruttori rispettano le nuove norme in materia di emissioni e quali non le rispettano.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31)

Per ottenere le riduzioni a norma del presente regolamento è essenziale che le emissioni di CO2 dei veicoli pesanti in uso siano conformi ai valori determinati a norma del regolamento (CE) n. 595/2009 e relative disposizioni di attuazione. Nel calcolo delle emissioni specifiche medie del costruttore, la Commissione dovrebbe quindi poter tener conto di eventuali casi di non conformità sistematica riscontrata dalle autorità di omologazione per quanto riguarda le emissioni di CO2 dei veicoli pesanti in uso.

(31)

Per ottenere le riduzioni a norma del presente regolamento è essenziale che le emissioni di CO2 dei veicoli pesanti in uso e su strada siano conformi ai valori determinati a norma del regolamento (CE) n. 595/2009 e relative disposizioni di attuazione. Nel calcolo delle emissioni specifiche medie del costruttore, la Commissione dovrebbe quindi poter tener conto di eventuali casi di non conformità sistematica riscontrata dalle autorità di omologazione per quanto riguarda le emissioni di CO2 dei veicoli pesanti in uso e su strada . È opportuno introdurre inoltre l'esecuzione di prove indipendenti da parte di terzi sui veicoli in uso e su strada.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33)

L'efficacia degli obiettivi di cui al presente regolamento nel ridurre le emissioni di CO2 è intensamente dipendente dalla rappresentatività del metodo utilizzato per determinare le emissioni. In conformità con il parere del meccanismo di consulenza scientifica (SAM) (27) riguardo i veicoli leggeri, anche nel caso dei veicoli pesanti è opportuno mettere in atto un meccanismo per valutare la rappresentatività reale dei valori delle emissioni di CO2 e del consumo energetico stabiliti a norma del regolamento (UE) 2017/2400. La Commissione dovrebbe poter rendere pubblici tali dati, e, se necessario, elaborare le procedure necessarie per individuare e raccogliere i dati richiesti per eseguire le valutazioni.

(33)

L'efficacia degli obiettivi di cui al presente regolamento nel ridurre le emissioni di CO2 è intensamente dipendente dalla rappresentatività del metodo utilizzato per determinare le emissioni. In conformità con il parere del meccanismo di consulenza scientifica (SAM) (27) riguardo i veicoli leggeri, anche nel caso dei veicoli pesanti è opportuno mettere in atto un meccanismo per valutare la rappresentatività reale dei valori delle emissioni di CO2 e del consumo energetico stabiliti a norma del regolamento (UE) 2017/2400. La Commissione dovrebbe poter rendere pubblici tali dati, e, se necessario, elaborare le procedure necessarie per individuare e raccogliere i dati richiesti per eseguire le valutazioni. Ove venisse identificato un divario significativo tra i valori reali delle emissioni e quelli stabiliti a norma del regolamento (UE) 2017/2400, la Commissione dovrebbe disporre delle competenze per adattare di conseguenza le emissioni specifiche medie di CO2 di un costruttore e, se del caso, le emissioni di CO2 di riferimento relative al 2019 utilizzate ai fini del rispetto del presente regolamento.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(34 bis)

Nella sua relazione del 2022, la Commissione dovrebbe esaminare anche la possibilità di sviluppare una metodologia per valutare le emissioni di CO2 durante l'intero ciclo di vita dei veicoli pesanti. Sulla base di tale esame, la Commissione dovrebbe proporre, se del caso, l'imposizione di obblighi di comunicazione ai costruttori e precisare le norme e procedure necessarie per tale comunicazione.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36)

Le competenze di esecuzione relative all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 3, e all'articolo 12, paragrafo 2, dovrebbero essere esercitate nei modi previsti dal regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (28).

(36)

Al fine di garantire condizioni uniformi nell'applicazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla determinazione delle modalità di riscossione delle indennità per le emissioni in eccesso, all'adozione di norme dettagliate circa le procedure per segnalare gli scostamenti riscontrati nelle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti in servizio, alla pubblicazione dei dati, all'adozione di norme dettagliate circa le procedure per comunicare i dati dei misuratori del consumo di carburante, nonché alla messa a punto di un metodo per definire uno o più veicolo rappresentativi di un sottogruppo di veicoli. Tali competenze dovrebbero essere esercitate nei modi previsti dal regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (28).

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37)

Al fine di integrare o modificare alcuni elementi non essenziali delle disposizioni del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda l'adeguamento delle emissioni di CO2 di riferimento a norma dell'articolo 12, paragrafo 2 , e per modificare gli allegati I e II per quanto riguarda alcuni parametri tecnici tra cui la ponderazione dei profili di utilizzo, i carichi utili e i chilometraggi annuali, nonché i fattori di adeguamento del carico utile. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano effettuate nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (29). In particolare, onde garantire parità di partecipazione all'elaborazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e questi ultimi hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(37)

Al fine di integrare e modificare alcuni elementi non essenziali delle disposizioni del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la precisazione dei criteri tecnici per definire la destinazione professionale di un veicolo e per definire gli autobus urbani, l'enunciazione delle regole e condizioni dettagliate in base alle quali i costruttori collegati possono costituire un raggruppamento, la messa a punto di un sistema di prove annuali per un campione rappresentativo di componenti, entità e sistemi, l'adeguamento delle emissioni di CO2 di riferimento, l'introduzione di una prova di controllo della conformità in servizio su strada, e per modificare gli allegati I e II per quanto riguarda alcuni parametri tecnici tra cui la ponderazione dei profili di utilizzo, i carichi utili e i chilometraggi annuali, nonché i fattori di adeguamento del carico utile. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano effettuate nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (29). In particolare, onde garantire parità di partecipazione all'elaborazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e questi ultimi hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 1 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di contribuire a raggiungere l'obiettivo dell'Unione di ridurre entro il 2030 le sue emissioni di gas serra del 30 % rispetto ai livelli del 2005 nei settori contemplati dall'articolo 2 del regolamento (UE) 2018/… [regolamento sulla condivisione degli sforzi] , e di raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi e garantire il corretto funzionamento del mercato interno, il presente regolamento stabilisce i  livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 per i veicoli pesanti nuovi, in virtù dei quali le emissioni specifiche di CO2 del parco dei veicoli pesanti nuovi dell'Unione saranno ridotte rispetto ai valori delle emissioni di CO2 di riferimento, come segue:

Al fine di contribuire a raggiungere l'obiettivo dell'Unione di ridurre entro il 2030 le sue emissioni di gas serra del 30 % rispetto ai livelli del 2005 nei settori contemplati dall'articolo 2 del regolamento (UE) 2018/842 , e di raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi e garantire il corretto funzionamento del mercato interno, il presente regolamento stabilisce i  requisiti di prestazione in materia di emissioni di CO2 per i veicoli pesanti nuovi, in virtù dei quali le emissioni specifiche di CO2 del parco dei veicoli pesanti nuovi dell'Unione saranno ridotte rispetto ai valori delle emissioni di CO2 di riferimento, come segue:

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 1 — comma 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2029: del 15 % ;

(a)

dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2029: del 20 % ;

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 1 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

dal 1o gennaio 2030 in poi: di almeno il 30 % , fatto salvo il riesame svolto ai sensi dell'articolo 13.

(b)

dal 1o gennaio 2030 in poi: di almeno il 35 % , fatto salvo il riesame svolto ai sensi dell'articolo 13.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 1 — comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Al fine di garantire una transizione agevole verso una mobilità a emissioni zero e fornire incentivi per lo sviluppo e la crescita del mercato dell'Unione e delle infrastrutture per veicoli pesanti a basse o zero emissioni, il presente regolamento fissa un valore di riferimento per il 2025 e per il 2030 relativamente alla quota di veicoli pesanti a basse o zero emissioni nel parco veicoli di tutti i costruttori, a norma dell'articolo 5.

 

Le emissioni specifiche di CO2 sono adeguate in funzione delle prestazioni rispetto al valore di riferimento, conformemente al punto 4 dell'allegato I.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 1 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento si applica ai veicoli nuovi delle categorie N2 e N3 che rispondono alle caratteristiche indicate di seguito:

Il presente regolamento si applica, come primo passo, ai veicoli nuovi delle categorie N2 e N3 che rispondono alle caratteristiche indicate di seguito:

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini dell'articolo 5 e del punto 2.3 dell'allegato I, il regolamento si applica inoltre ai veicoli delle categorie M2 e M3 e ai veicoli della categoria N che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 510/2011 e non soddisfano le caratteristiche di cui alle lettere da a) a d).

Ai fini dell'articolo 1, comma 2 bis, dell'articolo 5 e del punto 4 dell'allegato I, il regolamento si applica inoltre ai veicoli della categoria N che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 510/2011 (1bis) del Parlamento europeo e del Consiglio che non soddisfano le caratteristiche di cui alle lettere da a) a d). Ai fini dell'articolo 1, comma 2 ter, si applica altresì ai veicoli delle categorie M2 e M3 che soddisfano i criteri tecnici di cui al paragrafo 2 bis del presente articolo.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Entro il 1o luglio 2019 la Commissione adotta atti delegati ai sensi dell'articolo 15 al fine di integrare il presente regolamento specificando i criteri tecnici sulla base dei quali definire la destinazione professionale di un veicolo nonché gli autobus urbani che rientrano nel presente regolamento.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 3 — comma 1 — lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h)

«veicolo professionale», un veicolo non destinato alla consegna di merci e per il quale sono state determinate le emissioni di CO2 e il consumo di carburante, in conformità del regolamento (CE) n. 595/2009 e relative disposizioni di attuazione, solo per profili di utilizzo diversi da quelli definiti al punto 2.1 dell'allegato I del presente regolamento;

h)

«veicolo professionale», un veicolo pesante non destinato alla consegna di merci , la cui destinazione professionale è stata definita sulla base dei criteri tecnici specificati conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 bis, e per il quale sono state determinate le emissioni di CO2 e il consumo di carburante, in conformità del regolamento (CE) n. 595/2009 e relative disposizioni di attuazione, solo per profili di utilizzo diversi da quelli definiti al punto 2.1 dell'allegato I del presente regolamento;

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 3 — comma 1 — lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

k)

«veicolo pesante a basse emissioni», un veicolo pesante, che non rientra nella categoria a emissioni zero, le cui emissioni specifiche di CO2, stabilite a norma del punto 2.1 dell'allegato I, siano inferiori a 350 g di CO2/km ;

k)

«veicolo pesante a basse emissioni», un veicolo pesante, che non rientra nella categoria a emissioni zero, le cui emissioni specifiche di CO2, stabilite a norma del punto 2.1 dell'allegato I, siano meno del 50 % delle emissioni di CO2 di riferimento per ciascun sottogruppo di veicoli quale determinato a norma del punto 3 dell'allegato I ;

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 4 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

il fattore per basse o zero emissioni, determinato conformemente all'articolo 5.

soppresso

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

A partire dal 2020 e per ogni anno civile successivo, per ciascun costruttore la Commissione determina, mediante atti di esecuzione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, il fattore per basse o zero emissioni di cui all'articolo 4, lettera b), per l' anno civile precedente.

A partire dal 1o gennaio 2025, la quota specifica di veicoli pesanti a basse o zero emissioni all'interno del parco veicoli di un costruttore in un anno civile è valutata in rapporto ai seguenti valori di riferimento:

 

a partire dal 2025: minimo 5 %;

 

a partire dal 2030: 20 %, fatto salvo il riesame svolto a norma dell'articolo 13.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il fattore per basse o zero emissioni tiene conto del numero e delle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti a basse o zero emissioni del parco auto del costruttore per un anno civile, includendo i veicoli a zero emissioni delle categorie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, nonché i veicoli professionali a basse o zero emissioni.

soppresso

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 1 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Il fattore «basse o zero emissioni» è calcolato conformemente al punto 2.3 dell'allegato I.

soppresso

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del paragrafo 1, i veicoli pesanti a basse o zero emissioni sono conteggiati come segue:

Ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al paragrafo 1, il presente regolamento si applica inoltre ai veicoli della categoria N che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 510/2011 e che non soddisfano le caratteristiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d), del presente regolamento.

(a)

un veicolo pesante a emissioni zero è conteggiato come 2 veicoli;

 

(b)

un veicolo pesante a basse emissioni è conteggiato come fino a 2 veicoli, secondo una funzione delle sue emissioni specifiche di CO2 e del livello soglia di emissioni pari a 350 g CO2/km.

 

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.     Il fattore per basse o zero emissioni riduce al massimo del 3 % le emissioni specifiche medie del costruttore. I veicoli pesanti a emissioni zero delle categorie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, contribuiscono a tale fattore riducendo al massimo del 1,5  % le emissioni specifiche medie del costruttore.

soppresso

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La traiettoria di riduzione delle emissioni di CO2 di cui al paragrafo 1, lettera a), è fissata per ciascun costruttore ai sensi del punto 5.1 dell'allegato I, sulla base di una traiettoria lineare tra le emissioni di CO2 di riferimento di cui all'articolo 1, secondo comma, e l'obiettivo per il 2025 di cui al medesimo articolo, primo comma, lettera a); nonché tra l'obiettivo per il 2025 e l'obiettivo per il 2030 di cui al medesimo articolo, primo comma, lettera b).

2.   La traiettoria di riduzione delle emissioni di CO2 di cui al paragrafo 1, lettera a), è fissata per ciascun costruttore ai sensi del punto 5.1 dell'allegato I, sulla base di una traiettoria lineare tra le emissioni di CO2 di riferimento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, e l'obiettivo per il 2025 di cui al medesimo articolo, primo comma, lettera a); nonché tra l'obiettivo per il 2025 e l'obiettivo per il 2030 di cui al medesimo articolo, primo comma, lettera b).

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 7 bis

Raggruppamento

1.     I costruttori collegati possono costituire un raggruppamento al fine di ottemperare ai loro obblighi ai sensi dell'articolo 5.

2.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 per integrare il presente regolamento al fine di stabilire regole e condizioni dettagliate che consentano ai costruttori collegati di formare un raggruppamento su base aperta, trasparente e non discriminatoria.

Emendamenti 74 e 75

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Se si constata che in un dato anno civile a partire dal 2025 al costruttore competono emissioni in eccesso ai sensi del paragrafo 2, la Commissione impone un'indennità per le emissioni in eccesso calcolata ricorrendo alla seguente formula:

1.   Se si constata che in un dato anno civile a partire dal 2025 al costruttore competono emissioni in eccesso ai sensi del paragrafo 2, la Commissione impone al costruttore o al responsabile del raggruppamento, a seconda dei casi, un'indennità per le emissioni in eccesso calcolata ricorrendo alla seguente formula:

 

per il periodo dal 2025 al 2029,

(Indennità per le emissioni in eccesso) = (emissioni in eccesso x 6 800  €/gCO2/tkm)

(Indennità per le emissioni in eccesso) = (emissioni in eccesso x 5 000  €/gCO2/tkm)

 

dal 2030 in poi,

 

(Indennità per le emissioni in eccesso) = (emissioni in eccesso x 6 800  €/gCO2/tkm)

 

La Commissione provvede a che il livello dell'indennità per le emissioni in eccesso sia sempre superiore alla media dei costi marginali delle tecnologie necessarie per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Gli importi delle indennità per le emissioni in eccesso si considerano entrate del bilancio generale dell'Unione.

4.   Gli importi delle indennità per le emissioni in eccesso si considerano entrate del bilancio generale dell'Unione. Tali importi sono utilizzati per integrare le misure dell'Unione o nazionali che, in stretta cooperazione con le parti sociali e le autorità competenti, promuovono lo sviluppo delle competenze o il ricollocamento dei lavoratori del comparto automobilistico in tutti gli Stati membri interessati, in particolare nelle regioni e nelle comunità più colpite dalla transizione, al fine di contribuire a una transizione equa verso una mobilità a basse e zero emissioni.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La Commissione tiene conto degli scostamenti ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie del costruttore.

2.   La Commissione tiene conto degli scostamenti ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie del costruttore e dell'adeguamento, ove opportuno, delle emissioni di CO2 di riferimento relative al 2019 calcolate conformemente al punto 3 dell'allegato I .

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Onde garantire l'accuratezza dei dati comunicati dai costruttori a norma del regolamento (UE) 2018/956 e del regolamento (UE) 2017/2400, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 per integrare il presente regolamento al fine di istituire, a partire dal 2019, un sistema di prove annuali per un campione rappresentativo, per ciascun costruttore, dei componenti, delle entità tecniche indipendenti e dei sistemi di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2400 relativi ai veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. I risultati di tali prove sono confrontati con i dati inseriti dai costruttori a norma del regolamento (UE) 2017/2400; qualora siano constatate irregolarità sistematiche, si procede all'adeguamento delle loro emissioni specifiche medie calcolate conformemente al punto 2.7 dell'allegato I e, se del caso, delle emissioni di CO2 di riferimento relative al 2019 calcolate conformemente al punto 3 dell'allegato I.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

a partire dal 2020, il fattore per basse o zero emissioni, di cui all'articolo 5;

b)

a partire dal 2020, per ciascun costruttore, la quota specifica di veicoli pesanti a basse o zero emissioni nell'anno civile precedente , di cui all'articolo 5 , paragrafo 1 ;

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 11

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11

Articolo 11

Valori reali delle emissioni di CO2 e del consumo energetico

Valori reali delle emissioni di CO2 e del consumo energetico

1.   La Commissione monitora e valuta la rappresentatività reale dei valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante determinati in conformità del regolamento (UE) 2017/2400. Essa provvede a che il pubblico sia informato dell'evoluzione della rappresentatività nel tempo.

1.   La Commissione monitora e valuta la rappresentatività reale dei valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante determinati in conformità del regolamento (UE) 2017/2400.

2.   A tal fine, la Commissione assicura la messa a disposizione, da parte dei costruttori o delle autorità nazionali, secondo i casi, di solidi dati non personali sul consumo energetico e le emissioni di CO2 reali dei veicoli pesanti.

2.   A tal fine, la Commissione assicura la messa a disposizione, da parte dei costruttori o delle autorità nazionali, secondo i casi, di solidi dati sul consumo energetico e le emissioni di CO2 reali dei veicoli pesanti , sulla base dei dati rilevati da misuratori del consumo di carburante standardizzati, anche a favore di terzi per l'esecuzione di prove indipendenti .

 

2 bis.     La Commissione adotta, entro il 31 dicembre 2019, atti delegati conformemente all'articolo 15 per integrare il presente regolamento mediante l'introduzione di una prova di controllo della conformità in servizio su strada che garantisca che le emissioni di CO2 e il consumo di carburante su strada dei veicoli pesanti non eccedano di più del 10 % i dati del monitoraggio comunicati a norma del regolamento (UE) 2017/2400 e del regolamento (UE) 2018/956. La Commissione tiene conto di qualsiasi scostamento superiore a tale soglia ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore e dell'adeguamento, ove opportuno, delle emissioni di CO2 di riferimento relative al 2019.

 

2 ter.     La Commissione provvede affinché il pubblico sia informato dell'evoluzione nel tempo della rappresentatività reale di cui al paragrafo 1.

3.   La Commissione può adottare , mediante atti di esecuzione, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

3.   La Commissione adotta , mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti le procedure di comunicazione dei dati rilevati dai misuratori del consumo di carburante di cui ai paragrafi 1 e 2. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Onde garantire che si tenga conto del progresso tecnico e dell'evoluzione della logistica del trasporto merci, sia al momento di stabilire i parametri tecnici utilizzati ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie del costruttore ai sensi dell'articolo 4 sia per il calcolo degli obiettivi per le emissioni specifiche a norma dell'articolo 6, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 al fine di modificare le seguenti disposizioni di cui agli allegati I e II:

1.   Onde garantire che si tenga conto del progresso tecnico e dell'evoluzione della logistica del trasporto merci, sia al momento di stabilire i parametri tecnici utilizzati ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie del costruttore ai sensi dell'articolo 4 sia per il calcolo degli obiettivi per le emissioni specifiche a norma dell'articolo 6, la Commissione aggiorna costantemente e tempestivamente lo strumento di simulazione VECTO e ad essa è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 al fine di modificare le seguenti disposizioni di cui agli allegati I e II:

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 13 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito: all'efficacia del presente regolamento; all'obiettivo di riduzione entro il 2030 delle emissioni di CO2 da stabilire a norma dell'articolo 1; e alla determinazioni degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 per altri tipi di veicoli pesanti compresi i rimorchi. La relazione contiene anche una valutazione circa l' efficacia delle modalità concernenti soprattutto i veicoli a basse o zero emissioni, segnatamente gli autobus, tenendo conto degli obiettivi stabiliti nella direttiva 2009/33/CE (30), del sistema di crediti di CO2 e dell'opportunità di prorogare l'applicazione di tali modalità al 2030 e oltre; se opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta di modifica del presente regolamento.

Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito: all'efficacia del presente regolamento; all'obiettivo di riduzione entro il 2030 delle emissioni di CO2 da adeguare, se necessario, a norma dell'articolo 1; al valore di riferimento concernente la quota di veicoli a basse o zero emissioni da adeguare, se necessario, per il 2030 a norma dell'articolo 5; e alla determinazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 per altri tipi di veicoli pesanti compresi i rimorchi e i veicoli professionali come i camion dei rifiuti . La relazione contiene anche una valutazione dell' efficacia delle modalità concernenti soprattutto la diffusione dei veicoli a basse o zero emissioni, segnatamente gli autobus, tenendo conto degli obiettivi stabiliti nella direttiva 2009/33/CE (30), del sistema di crediti di CO2 e dell'opportunità di prorogare l'applicazione di tali modalità al 2030 e oltre, della realizzazione della necessaria infrastruttura di ricarica e rifornimento, della possibilità di introdurre norme sulle emissioni di CO2 del motore, in particolare per i veicoli professionali, delle diverse combinazioni di veicoli fuori norma rispetto alle dimensioni applicabili al trasporto nazionale, quali i concetti modulari, della rappresentatività reale dei valori relativi alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante determinati in conformità del regolamento (UE) 2017/2400, nonché una valutazione dell'aggiornamento dello strumento di simulazione VECTO . Se opportuno, la relazione è corredata di una proposta di modifica del presente regolamento.

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 13 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Al più tardi entro il 31 dicembre 2020, la Commissione sviluppa un metodo specifico onde includere nel calcolo delle emissioni medie del parco veicoli, per le applicazioni con GNC e GNL, l'effetto dell'uso di carburanti gassosi per autotrazione avanzati e di origine rinnovabile — conformi ai criteri di sostenibilità definiti nella direttiva RED II. Tale metodo è accompagnato, se del caso, da una proposta di modifica del presente regolamento.

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 13 — comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione esamina inoltre la possibilità di sviluppare una metodologia per valutare le emissioni di CO2 prodotte durante l'intero ciclo di vita da tutti i veicoli pesanti immessi sul mercato dell'Unione. Sulla base di tale esame, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio per imporre ai costruttori obblighi di comunicazione delle emissioni durante il ciclo di vita e precisare le norme e procedure necessarie ai fini di tale comunicazione.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione è assistita dal comitato xxx istituito dal regolamento (UE)  …/2018 [Governance] . Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

1.   La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 bis). Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [ the date of entry into force of this Regulation ].

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 2 bis, all'articolo 7 bis, all'articolo 9, paragrafo 3 bis, all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 2 bis, e all'articolo 12, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [ data di entrata in vigore del presente regolamento ].

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La delega di potere di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 2 bis, all'articolo 7 bis, all'articolo 9, paragrafo 3 bis, all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 2 bis, e all'articolo 12, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 12, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 bis, dell'articolo 7 bis, dell'articolo 9, paragrafo 3 bis, dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'articolo 11, paragrafo 2 bis, e dell'articolo 12, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 1

Regolamento (CE) n. 595/2009

Articolo 5 — paragrafo 4 — lettera l

Testo della Commissione

Emendamento

«l)

una procedura atta a verificare, sulla base di campioni idonei e rappresentativi, che i veicoli immatricolati e messi in circolazione siano conformi ai valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante determinati conformemente al presente regolamento e alle relative misure di attuazione;»

«l)

una procedura atta a verificare, sulla base di campioni idonei e rappresentativi, che i veicoli immatricolati e messi in circolazione siano conformi ai valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante determinati conformemente al presente regolamento e alle relative misure di attuazione; tale procedura è svolta anche da terzi accreditati e indipendenti, conformemente all'articolo 13, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 bis)

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 16 bis

Modifica della direttiva 96/53/CE del Consiglio

Nell'allegato I della direttiva 96/53/CE  (1 bis) , dopo il punto 2.2.4.2 sono aggiunti i seguenti punti:

«2.2.5.

Il peso massimo autorizzato delle combinazioni di veicoli alimentati con combustibili alternativi quali definite all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/… [proposta di regolamento COM(2018)0284], è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo, per un massimo di 1 t.

2.2.6

Il peso massimo autorizzato delle combinazioni di veicoli a zero emissioni è incrementato del peso supplementare necessario per le tecnologie a zero emissioni, che dipende dall'autonomia a emissioni zero del veicolo, per un massimo di 2 t. Entro il 1o luglio 2019 la Commissione adotta una formula per il calcolo del peso necessario».

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Allegato I — sezione 2 — punto 2.3

Testo della Commissione

Emendamento

2.3.

Calcolo del fattore per basse o zero emissioni di cui all'articolo 5

soppresso

Per ciascun costruttore e anno civile, il fattore per basse e zero emissioni (ZLEV) di cui all'articolo 5 è calcolato come segue:

 

ZLEV = V / (Vconv + Vzlev) con un valore minimo pari a 0,97

 

dove:

 

V è il numero di veicoli pesanti nuovi del costruttore, escludendo tutti i veicoli professionali conformemente all'articolo 4, lettera a).

 

Vconv è il numero di veicoli pesanti nuovi del costruttore, escludendo tutti i veicoli professionali conformemente all'articolo 4, lettera a), e tutti i veicoli pesanti nuovi a zero o basse emissioni.

 

Vzlev è la somma di Vin e Vout,

 

dove:

 

null

 

Σv è la somma sull'insieme dei veicoli pesanti nuovi a zero o basse emissioni caratterizzati dagli elementi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d);

 

null

 

CO2v sono le emissioni specifiche di CO2 di un veicolo pesante nuovo v a zero o basse emissioni, espresse in g/km e determinate conformemente al punto 2.1;

 

Vout è il totale dei veicoli pesanti nuovi a zero emissioni delle categorie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, moltiplicato per 2 e con un Vconv massimo dell'1,5  %.

 

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Allegato I — sezione 2 — punto 2.7 — formula

Testo della Commissione

Emendamento

CO2 = ZLEV × Σ sg share,sg × MPWsg × avgCO2sg

CO2 = Σ sg share,sg × MPWsg × avgCO2sg

dove:

dove:

Σ sg è la somma sull'insieme dei sottogruppi

Σ sg è la somma sull'insieme dei sottogruppi

ZLEV corrisponde a quanto determinato al punto 2.3

 

share,sg corrisponde a quanto determinato al punto 2.4

share,sg corrisponde a quanto determinato al punto 2.4

MPWsg corrisponde a quanto determinato al punto 2.6

MPWsg corrisponde a quanto determinato al punto 2.6

avgCO2sg corrisponde a quanto determinato al punto 2.2

avgCO2sg corrisponde a quanto determinato al punto 2.2

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Allegato I — sezione 4 — comma 1 — formula — riga 1

Testo della Commissione

Emendamento

T = Σ sg sharesg × MPWsg × (1 — rf) × rCO2sg

T = ZLEV_benchmark_factor * Σ sg sharesg × MPWsg × (1 — rf) × rCO2sg

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Allegato I — sezione 4 — comma 1 — formula — riga 4

Testo della Commissione

Emendamento

rf è l'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 (espresso in %) di cui all'articolo 1, lettere a) e b), per l'anno civile specifico;

rf è l'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 (espresso in %) di cui all'articolo 1, primo comma, lettere a) e b), per l'anno civile specifico;

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Allegato I — sezione 4 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Per il periodo dal 2025 al 2029, il fattore ZLEV_benchmark_factor è (1+y-x), a meno che tale somma sia superiore a 1,03 o inferiore a 0,97 ; in tale eventualità ZLEV_benchmark_sector è fissato a 1,03 o a 0,97 , a seconda dei casi.

 

Dove:

 

x è pari al 5 %;

 

y è la quota di veicoli a basse o zero emissioni nel parco veicoli pesanti del costruttore di recente immatricolazione, calcolata come la somma del numero totale dei veicoli a zero emissioni della categoria N che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 510/2011 e che non soddisfano le caratteristiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d), e del numero totale dei veicoli a basse o zero emissioni che soddisfano le caratteristiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d), laddove ciascuno di essi è contato come ZLEV_specific conformemente alla formula in appresso, divisa per il numero totale dei veicoli immatricolati nell'anno civile in questione;

 

ZLEV_specific = 1- (CO2v/(0,5 *rCO2sg), dove:

 

CO2 v sono le emissioni specifiche di CO2 di un veicolo pesante v a zero o basse emissioni, espresse in g/km e determinate conformemente al punto 2.1;

 

rCO2 corrisponde a quanto determinato nella sezione 3.

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Allegato I — sezione 4 — comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Per il 2030 ZLEV_benchmark_factor è pari a (1+y-x), tranne quando tale somma è superiore a 1,05 , nel qual caso ZLEV_benchmark_factor è fissato a 1,05 ;

 

se tale somma è compresa tra 1,0 e 0,98 , ZLEV_benchmark_factor è fissato a 1,0 ;

 

se tale somma è inferiore a 0,95 ZLEV_benchmark_factor è fissato a 0,95 ;

 

dove:

 

x è pari al 20 %, fatto salvo il riesame a norma dell'articolo 13;

 

y è la quota di veicoli a basse o a zero emissioni nel parco veicoli pesanti del costruttore di recente immatricolazione, calcolata come la somma del numero totale dei veicoli a zero emissioni della categoria N che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 510/2011 e che non soddisfano le caratteristiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d), e del numero totale dei veicoli a basse o zero emissioni che soddisfano le caratteristiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d), laddove ciascuno di essi è contato come ZLEV_specific conformemente alla formula in appresso, divisa per il numero totale dei veicoli immatricolati nell'anno civile in questione;

 

ZLEV_specific = 1- (CO2v/(0,5 *rCO2sg), dove:

 

CO2 v sono le emissioni specifiche di CO2 di un veicolo pesante v a zero o basse emissioni, espresse in g/km e determinate conformemente al punto 2.1;

 

rCO2 corrisponde a quanto determinato nella sezione 3.


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0354/2018).

(19)  L'Europa in movimento — Un'agenda per una transizione socialmente equa verso una mobilità pulita, competitiva e interconnessa per tutti (COM(2017)0283).

(20)  Mobilità a basse emissioni: manteniamo gli impegni — Un'Unione europea che protegge il pianeta, dà forza ai suoi consumatori e difende la sua industria e i suoi lavoratori (COM(2017)0675).

(19)  L'Europa in movimento — Un'agenda per una transizione socialmente equa verso una mobilità pulita, competitiva e interconnessa per tutti (COM(2017)0283).

(20)  Mobilità a basse emissioni: manteniamo gli impegni — Un'Unione europea che protegge il pianeta, dà forza ai suoi consumatori e difende la sua industria e i suoi lavoratori (COM(2017)0675).

(21)  Investire in un'industria intelligente, innovativa e sostenibile — Una nuova strategia di politica industriale dell'UE (COM(2017)0479).

(21)  Investire in un'industria intelligente, innovativa e sostenibile — Una nuova strategia di politica industriale dell'UE (COM(2017)0479).

(22)  Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 (GU L … del …, pag. …).

(22)  Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 (GU L … del …, pag. …).

(25)  Regolamento (UE) …/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi (GU L … del …, pag. …).

(25)  Regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 1).

(26)  Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, come modifica dalla direttiva …/…/UE [COM(2017)0653] (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5).

(26)  Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, come modifica dalla direttiva …/…/UE [COM(2017)0653] (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5).

(1bis)   Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1).

(27)  Gruppo ad alto livello di consulenti scientifici, Parere scientifico 1/2016, «Colmare il divario tra le emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri in condizioni reali e nelle prove di laboratorio».

(27)  Gruppo ad alto livello di consulenti scientifici, Parere scientifico 1/2016, «Colmare il divario tra le emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri in condizioni reali e nelle prove di laboratorio».

(28)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(28)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(29)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(29)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(1bis)   Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1).

(30)  Direttiva 2009/33/CE sui veicoli puliti, modificata dalla direttiva…/…/UE della Commissione.

(30)  Direttiva 2009/33/CE sui veicoli puliti, modificata dalla direttiva…/…/UE della Commissione.

(1 bis)   Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

(1 bis)   Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59).


Giovedì 15 novembre 2018

28.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/296


P8_TA(2018)0462

Diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 novembre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione) (COM(2017)0548 — C8-0324/2017 — 2017/0237(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)

(2020/C 363/36)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0548),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0324/2017),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 gennaio 2018 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (2),

vista la lettera in data 24 luglio 2017 della commissione giuridica alla commissione per i trasporti e il turismo a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti gli articoli 104 e 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0340/2018),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 197 del 8.6.2018, pag. 66.

(2)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


P8_TC1-COD(2017)0237

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 novembre 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)

Poiché si Si rendono necessarie varie modifiche del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) al fine di offrire migliore protezione ai passeggeri e incoraggiare un aumento dei viaggi in treno, tenendo debitamente conto, in particolare, degli articoli 11, 12 e 14 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea . Alla luce di dette modifiche e a fini di chiarezza è pertanto opportuno procedere alla sua rifusione del regolamento (CE) n. 1371/2007 . [Em. 1]

(2)

Nel quadro della politica comune dei trasporti, è importante tutelare i diritti dei passeggeri in quanto utenti del trasporto ferroviario, nonché migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri per aiutare il trasportoferroviario ad aumentare la sua quota di mercato rispetto ad altri modi di trasporto.

(3)

Nonostante i considerevoli progressi compiuti nella tutela dei consumatori dell'Unione, sono necessari ulteriori miglioramenti per quanto riguarda la tutela dei diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario e per risarcirli in caso di ritardi, soppressioni o danni materiali . [Em. 2]

(4)

Poiché il passeggero del trasporto ferroviario è la parte debole del contratto di trasporto, è necessario che i suoi diritti siano tutelati.

(5)

La concessione degli stessi diritti ai passeggeri del trasporto ferroviario nei viaggi internazionali e nazionali dovrebbe consentire di innalzare il livello dei diritti di tutela dei passeggeri consumatori nell'Unione, in particolare per quanto riguarda il loro accesso alle informazioni e l'indennizzo in caso di ritardo o cancellazione. I assicurare condizioni di parità per le imprese ferroviarie e garantire un livello uniforme di diritti ai passeggeri dovrebbero ricevere informazioni quanto più possibile precise in merito ai loro diritti . [Em. 3]

(5 bis)

Il presente regolamento non dovrebbe compromettere la capacità degli Stati membri o delle autorità competenti di fissare tariffe sociali per i servizi soggetti a un obbligo di servizio pubblico, nonché per i servizi commerciali. [Em. 4]

(6)

I servizi ferroviari urbani, extraurbani e regionali per passeggeri hanno natura diversa dai servizi a lunga distanza. Agli Stati membri dovrebbe pertanto essere consentito di concedere deroghe ad alcune disposizioni in materia di diritti dei passeggeri ai servizi ferroviari urbani, extraurbani e regionali per passeggeri che non sono servizi transfrontalieri all'interno dell'Unione. [Em. 136]

(7)

Uno degli scopi del presente regolamento è migliorare i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto avere la possibilità di accordare deroghe per servizi in regioni in cui una parte significativa del servizio è operata al di fuori del territoriodell'Unione, purché sia garantito un livello adeguato di diritti dei passeggeri nella parte dei servizi erogata nel territorio di tali Stati membri a norma del pertinente diritto nazionale.

(8)

Le deroghe non dovrebbero tuttavia applicarsi alle disposizioni del presente regolamento che agevolano l'utilizzo dei servizi ferroviari alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta. Le deroghe non dovrebbero inoltre applicarsi ai diritti di coloro che lo desiderino di acquistare biglietti per viaggi in treno senza difficoltà eccessive, né alle disposizioni sulla responsabilità delle imprese ferroviarie nei confronti dei passeggeri e dei loro bagagli, né al requisito che tali imprese siano adeguatamente assicurate, né al requisito che esse adottino misure idonee per garantire la sicurezza personale dei passeggeri nelle stazioni ferroviarie e sui treni e per gestire i rischi. [Em. 6]

(9)

Tra i diritti degli utenti dei servizi ferroviari rientra la disponibilità di informazioni su detti servizi e sulle questioni correlate sul servizio prima,e durante e  dopo il viaggio. Ove possibile, le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti dovrebbero fornire tali informazioni in anticipo e quanto prima possibile o per lo meno all'inizio del viaggio. Tali informazioni dovrebbero essere fornite in formati accessibili alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta ed essere messe a disposizione del pubblico . Le imprese ferroviarie dovrebbero fornire dette informazioni ai venditori di biglietti e ad altre imprese ferroviarie che ne vendono i servizi. [Em. 7].

(9 bis)

L'accesso a tutti i dati operativi e a tutte le tariffe in tempo reale in termini non discriminatori e validi rende il viaggio in treno più accessibile ai nuovi clienti e fornisce loro una più ampia gamma di possibilità di viaggio e tariffe tra cui scegliere. Le imprese ferroviarie dovrebbero fornire ai venditori di biglietti i loro dati operativi e tariffari al fine di agevolare il viaggio in treno. Dovrebbero essere profusi sforzi per consentire ai passeggeri di prenotare biglietti globali e viaggi ferroviari unici ottimali. [Em. 8]

(9 ter)

Un trasporto passeggeri multimodale rafforzato contribuirà al conseguimento degli obiettivi climatici. Le imprese ferroviarie, pertanto, dovrebbero indicare anche le combinazioni con altri modi di trasporto, in modo tale che i passeggeri ferroviari ne siano informati prima di prenotare il viaggio. [Em. 9]

(9 quater)

Un trasporto passeggeri multimodale ben sviluppato contribuirà al conseguimento degli obiettivi climatici. Le imprese ferroviarie, pertanto, dovrebbero indicare anche le combinazioni con altri modi di trasporto, in modo tale che gli utenti ferroviari ne siano informati prima di prenotare il viaggio. [Em. 10]

(10)

Prescrizioni più dettagliate in materia di comunicazione delle informazioni di viaggiosono stabilite nelle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) di cui al regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione (3).

(11)

Il rafforzamento dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario si dovrebbe basare sul diritto internazionale vigente di cui all'appendice A — regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, come modificata dal protocollo che modifica la convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 3 giugno 1999 (protocollo 1999). È tuttavia opportuno ampliare l'ambito di applicazione del presente regolamento e tutelare non solo i passeggeri del trasporto internazionale ma anche quelli del trasporto nazionale. Il 23 febbraio 2013 l'Unione ha aderito alla COTIF.

(12)

Nel contesto della vendita di biglietti per il trasporto di passeggeri, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per vietare la discriminazione basata sulla nazionalità o sulla residenza, a prescindere dall'eventuale presenza, su base permanente o temporanea, del passeggero interessato in un altro Stato membro. Tali misure dovrebbero contemplare tutte le forme dissimulate di discriminazione che, tramite l'applicazione di altri criteri quali la residenza o l'ubicazione fisica o virtuale, potrebbero avere il medesimo effetto. Alla luce dello sviluppo di piattaforme online che vendono biglietti di trasporto dei passeggeri, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi in modo particolare per garantire che non si verifichino discriminazioni in fase di accesso alle interfacce online o di acquisto dei biglietti. Tuttavia non dovrebbero essere automaticamente esclusi i regimi di trasporto che prevedono tariffe sociali, purché esse siano proporzionate e indipendenti dalla nazionalità delle persone interessate. [Em. 11]

(13)

La crescente popolarità del ciclismo nell'Unione ha implicazioni per il turismo e per la mobilità generale. Un maggiore ricorso sia ai trasporti ferroviari sia agli spostamenti in bicicletta nella ripartizione modale riduce l'impatto del trasporto sull'ambiente. Le imprese ferroviarie dovrebbero pertanto agevolare il più possibile la combinazione di viaggi in treno e spostamenti in bicicletta, in particolare fornendo un numero sufficiente di rastrelliere per consentendo il trasporto di biciclette a bordo di tutti i tipi di dei treni , compresi i treni ad alta velocità, a lunga distanza, transfrontalieri e locali . I passeggeri dovrebbero essere informati dello spazio disponibile per le biciclette. Tali requisiti dovrebbero applicarsi a tutte le imprese ferroviarie a partire dal … [due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. [Em. 12].

(14)

Le imprese ferroviarie dovrebbero agevolare iltrasferimento dei passeggeri del trasporto ferroviario da un operatore all'altro, con l'emissione, ove possibile, di biglietti globali. [Em. 13]

(15)

Alla luce della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e al fine di offrire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta opportunità di viaggiare in treno simili a quelle di cui godono gli altri cittadini, è opportuno stabilire norme in materia di non discriminazione e assistenza durante il viaggio. Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, a causa di disabilità, età o per altre ragioni, hanno diritto, al pari di tutti gli altri cittadini, alla libera circolazione e alla non discriminazione. Tra l'altro, si dovrebbe prestare particolare attenzione alla comunicazione alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di informazioni accessibili concernenti l'accessibilità dei servizi ferroviari, le condizioni di accesso al materiale rotabile e i servizi offerti a bordo. Per assicurare ai passeggeri condisabilità sensoriali un'informazione ottimale sui ritardi si dovrebbero usare, a seconda del caso, sistemi visivi ed acustici adeguati e interpretabili anche da loro . Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta dovrebbero poter acquistare il biglietto a bordo senza maggiorazione. Il personale dovrebbe essere adeguatamente formato per rispondere alle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, in particolare nella fornitura di assistenza. Per assicurare pari condizioni di viaggio, dovrebbe essere loro fornita assistenza a  titolo gratuito per salire a bordo e scendere nelle stazioni e a bordo in tutti i momenti in cui i treni viaggiano e non soltanto in alcuni momenti della giornata. [Em. 14]

(15 bis)

Qualora in stazione non siano presenti punti accessibili per la vendita di biglietti, le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta dovrebbero poter acquistare i biglietti a bordo del treno. [Em. 15]

(16)

Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni dovrebbero tener conto delle esigenze delle persone con disabilitàe delle persone a mobilità ridotta, attenendosi al regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione ( alle STI) (4) e alla direttiva XXX laddove integri le STI per le persone a mobilità ridotta. Inoltre, nel rispetto delle normedell'Unione sugli appalti pubblici, in particolare della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), tutti gli edifici e tutto il materiale rotabiledovrebbero essere resi accessibili eliminando progressivamente gli ostacoli fisici e gli impedimenti funzionali al momento di acquistare nuovo materiale o di realizzare nuovi fabbricati o importanti opere di ristrutturazione. [Em. 16]

(17)

È auspicabile che il presente regolamento introduca un sistema diindennizzo per i passeggeri in caso di ritardo, collegato alla responsabilità dell'impresa ferroviaria, su basi analoghe a quelle del sistema internazionale previsto dalla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e in particolaredalle regole uniformi CIV concernenti i diritti dei passeggeri. I biglietti acquistati dovrebbero essere interamente rimborsabili. In caso di ritardo di un servizio di trasporto di passeggeri, le imprese ferroviarie dovrebbero corrispondere ai passeggeri un indennizzo pari a una percentuale che va fino al 100 % del prezzo del biglietto. [Em. 17]

(18)

Le imprese ferroviarie dovrebbero essere tenute a contrarre un'assicurazione o a sottoscrivere intese equivalenti per coprire la loro responsabilità nei confronti dei passeggeri del trasporto ferroviario in caso di incidenti.Qualora gli Stati membri fissino un importo massimo per il risarcimento in caso di morte o ferimento dei passeggeri, tale importo dovrebbe essere almeno equivalente a quello stabilito nelle regole uniformi CIV. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di aumentare in qualsiasi momento l'importo per il risarcimento in caso di morte o di ferimento dei passeggeri. [Em. 18]

(19)

Il rafforzamento dei diritti di indennizzo e di assistenza in caso di ritardo, perdita di coincidenza o soppressione del servizio dovrebbe tradursi in un più forte stimolo per il mercato del trasporto ferroviario di passeggeri, a vantaggio dei viaggiatori.

(20)

In caso di ritardo, ai passeggeri dovrebbero essere garantite opzioni di proseguimento del viaggio o itinerari alternativi a condizioni di trasporto simili. In tal caso si dovrebbe tenere conto in particolare delle esigenze di adeguata informazione delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta. [Em. 19]

(20 bis)

L'interpretazione del viaggio o del viaggio combinato dovrebbe comprendere tutte le situazioni con tempi minimi di coincidenza realistici o applicabili al momento della prenotazione iniziale, tenendo conto di eventuali fattori pertinenti, quali le dimensioni e l'ubicazione delle rispettive stazioni e piattaforme interessate. [Em. 137]

(21)

Un'impresa ferroviaria non dovrebbe tuttavia essere tenuta a corrispondere un indennizzo qualora sia in grado di dimostrare che il ritardo è stato causato da condizioni meteorologiche avverse o gravi catastrofi naturali che mettevano a rischio l'esercizio sicuro del servizio. Esse dovrebbero configurarsi come catastrofi naturali di natura eccezionale, diverse dalle normali condizioni meteorologiche stagionali quali le tempeste autunnali o le periodiche alluvioni urbane provocate dalle maree o dallo scioglimento della neve. Le imprese ferroviarie dovrebbero dimostrare che non avrebbero potuto prevedere né evitare il ritardo anche adottando tutte le misure ragionevoli. [Em. 20]

(22)

In collaborazione con i gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni dovrebbero predisporre e rendere disponibili al pubblico piani di emergenza per ridurre al minimo l'impatto di gravi perturbazioni del servizio fornendo assistenza e informazioni adeguate ai passeggeri rimasti a terra. [Em. 21]

(23)

Il presente regolamento non dovrebbe limitare i diritti delle imprese ferroviarie , dei venditori di biglietti e dei gestori delle stazioni o delle infrastrutture ferroviarie di chiedere risarcimenti a qualsiasi soggetto, compresi i terzi, per adempiere ai loro obblighi nei confronti dei passeggeri nel quadro del presente regolamento in conformità della legislazione nazionale applicabile. [Em. 22]

(24)

Uno Stato membro, qualora conceda alle imprese ferroviarie una deroga alle disposizioni del presente regolamento, dovrebbe incoraggiare le imprese ferroviarie, in consultazione con le organizzazioni che rappresentano i passeggeri, a predisporre modalità per l'indennizzo e l'assistenza in caso di graveperturbazione di un servizio di trasporto ferroviario di passeggeri.

(25)

È altresì auspicabile provvedere ai bisogni finanziari più urgenti delle vittime di incidenti e dei loro congiunti nel periodo immediatamente successivo all'incidente.

(26)

È nell'interesse dei passeggeri del trasporto ferroviario l'adozione di adeguate misure, di concerto con le autorità pubbliche, pergarantire la sicurezza personale dei passeggeri nelle stazioni e a bordo dei treni.

(27)

I passeggeri del trasporto ferroviario dovrebbero avere la possibilità di presentare un reclamo a una qualsiasi impresa ferroviaria, venditore di biglietti, gestore della stazione o gestore dell'infrastruttura coinvolto delle imprese ferroviarie interessate in relazione ai diritti e agli obblighi contemplati dal presente regolamento e dovrebbero aver diritto ad ottenere una risposta entro un lasso di tempo ragionevole. [Em. 23]

(28)

Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni dovrebbero definire, rendere disponibili al pubblico, gestire e monitorare le norme di qualità del servizio per i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri , ivi compresi quelli per persone con disabilità e persone a mobilità ridotta . [Em. 24]

(29)

Per mantenere un livello elevato di tutela dei consumatori nel trasporto ferroviario, agli Stati membri dovrebbe essere richiesto di designare organismi nazionali di applicazione responsabili della supervisione e dell'applicazione del presente regolamento a livello nazionale. Tali organismi dovrebbero essere in grado di adottare una vasta gamma di misure di esecuzione e offrire ai passeggeri la possibilità di una risoluzione alternativa delle controversie vincolante, a norma della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (6). I passeggeri dovrebbero poter presentare un reclamo a tali organismi in merito a presunte violazioni del regolamento e utilizzare la risoluzione delle controversie online di cui al regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  (7) , laddove concordato. È altresì opportuno prevedere che i reclami possano essere presentati da organizzazioni rappresentative di gruppi di passeggeri . Per assicurare il trattamento soddisfacente di tali reclami, è inoltre opportuno che tali organismi collaborino fra loro e che il presente regolamento continui a essere elencato nell'allegato del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio  (8). Gli organismi nazionali di applicazione dovrebbero pubblicare ogni anno sui loro siti Internet le relazioni con le statistiche che specificano il numero e il tipo di reclami ricevuti, nonché l'esito delle loro azioni di esecuzione. Inoltre, le relazioni dovrebbero essere messe a disposizione sul sito Internet dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie . [Em. 25]

(30)

Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere effettuato nel rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(31)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni per leviolazioni del presente regolamento e provvedere a che esse vengano applicate. Le sanzioni, tra cui potrebbe figurare il risarcimento alla persona in questione, dovrebbero essereeffettive, proporzionate e dissuasive e includere, senza limitarvisi, un'ammenda minima o una percentuale del fatturato annuo dell'impresa o dell'organismo in questione, a seconda di quale sia più elevata . [Em. 26]

(32)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, cioè lo sviluppo delle ferrovie dell'Unionee l'introduzione di diritti per i passeggeri, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, e possono dunque essere realizzati meglio a livello dell'Unione, l'Unionepuò intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(33)

Al fine di assicurare un livello elevato di tutela dei passeggeri, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare gli allegati I, II e III per quanto riguarda le regole uniformi CIV, le informazioni minime che le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti devono fornire e le norme minime di qualità del servizio e per adeguare gli importi finanziari di cui al regolamento in funzione dell'inflazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (10). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(33 bis)

Per garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione ai fini dell'adozione di un modulo di reclamo standardizzato dell'Unione che i passeggeri possano utilizzare per chiedere un risarcimento a norma del presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio  (11) . [Em. 27]

(34)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 21, 26, 38 e 47 concernenti rispettivamente il divieto di qualsiasi forma di discriminazione, l'inserimento delle persone con disabilità, un livello elevato di protezione dei consumatori e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Gli organi giurisdizionali degli Stati membri devono applicare il presente regolamento nel rispetto di tali diritti e principi,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e obiettivi [Em. 28]

Il presente regolamento stabilisce regole applicabili al trasporto ferroviario per garantire un'efficace protezione dei passeggeri e incoraggiare i viaggi in treno che disciplinano: [Em. 29]

a)

la non discriminazione tra passeggeri per quanto riguarda le condizioni di trasporto e di emissione di biglietti ; [Em. 30]

b)

la responsabilità delle imprese ferroviarie e i loro obblighi di assicurazione nei confronti dei passeggeri e dei loro bagagli;

c)

i diritti dei passeggeri in caso di incidenti derivanti dall'utilizzo di servizi di trasporto ferroviario che provochino la morte o il ferimento di passeggeri o la perdita o il danneggiamento di bagagli;

d)

i diritti e l'indennizzo dei passeggeri in caso di perturbazione, ad esempio soppressione o ritardo del servizio; [Em. 31]

e)

le informazioni minime , precise e tempestive da fornire in formato accessibile ai passeggeri , comprese la conclusione di contratti di trasporto e l'emissione di biglietti ; [Em. 32]

f)

la non discriminazione nei confronti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta e l'assistenza obbligatoria alle medesime da parte di personale adeguatamente formato ; [Em. 33]

g)

la definizione e il monitoraggio di norme di qualità del servizio e la gestione dei rischi in materia di sicurezza personale dei passeggeri;

h)

adeguate procedure per la presentazione e il trattamento dei reclami; [Em. 34]

i)

le regole generali in materia di applicazione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai viaggi e ai servizi ferroviari nazionali e internazionali in tutta l'Unione forniti da una o più imprese ferroviarie titolari di licenza, in virtù della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

2.   Fatto salvo il paragrafo 4, gli Stati membri possono esonerare dall'applicazione del presente regolamento:

a)

i servizi ferroviari urbani, extraurbani e regionali per passeggeri di cui alla direttiva 2012/34/UE, esclusi i servizi transfrontalieri all'interno dell'Unione; [Em. 138]

b)

i servizi ferroviari internazionali per passeggeri in cui una parte significativa del servizio, compresa almeno una stazione di fermata, è operata al di fuori del territorio dell'Unione, purché siano adeguatamente garantiti i diritti dei passeggeri a norma del pertinente diritto nazionale nel territorio dello Stato membro che accorda la deroga; [Em. 36]

b bis)

i servizi ferroviari nazionali per passeggeri quando tale esenzione è stata concessa dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 1371/2007 per un periodo massimo di 12 mesi dopo il … [data di entrata in vigore del presente regolamento]. [Em. 37]

3.   Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle deroghe accordate a norma del paragrafo 2, lettere a) e b), e  b bis ) all'adeguatezza del diritto nazionale nel loro territorio ai fini del paragrafo 2, lettera b). [Em. 38]

4.   Gli articoli 5, 6 10, 11 , 12 17 e 25 e il capo V si applicano a tutti i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri di cui al paragrafo 1, compresi i servizi esonerati in conformità del paragrafo 2, lettera  a)., lettere a) e b) [Em. 39]

4 bis.     Il presente regolamento non si applica ai servizi operati esclusivamente per il loro interesse storico. [Em. 40]

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

1)

«impresa ferroviaria»: un'impresa ferroviaria quale definita all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2012/34/UE;

1 bis)

«vettore»: l'impresa ferroviaria, con cui il passeggero ha concluso un contratto di trasporto o una serie di imprese ferroviarie successive che sono responsabili in base al contratto stesso; [Em. 41]

1 ter)

«vettore sostitutivo»: un'impresa ferroviaria che non ha concluso un contratto di trasporto con il passeggero ma alla quale l'impresa ferroviaria che è parte del contratto ha affidato l'effettuazione totale o parziale del trasporto per ferrovia; [Em. 42]

2)

«gestore dell'infrastruttura»: un gestore dell'infrastrutturaquale definito all'articolo 3 della direttiva 2012/34/UE;

3)

«gestore della stazione»: il soggetto che lo Stato membro ha incaricato della gestione di stazioni ferroviarie e che può essere il gestore dell'infrastruttura;

4)

«tour operator»: l'organizzatore o il venditore, diverso da un'impresa ferroviaria, ai sensi dell'articolo 3, punto 8 punti 8 e 9, della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio (13); [Em. 43]

5)

«venditore di biglietti»: qualsiasi rivenditore di servizi di trasporto ferroviario che concluda contratti di trasporto e venda biglietti , biglietti separati o biglietti globali per conto di una o più imprese ferroviarie dell'impresa ferroviaria o per conto proprio; [Em. 44]

5 bis)

«distributore»: un rivenditore di servizi di trasporto ferroviario che vende biglietti per conto di un'impresa ferroviaria e che non ha alcun obbligo ai sensi del contratto concluso tra il passeggero e l'impresa ferroviaria; [Em. 45]

6)

«contratto di trasporto»: un contratto di trasporto, a titolo oneroso o gratuito, concluso tra un'impresa ferroviaria o un venditore di biglietti e un passeggero, per la fornitura di uno o più servizi di trasporto; [Em. 46]

6 bis)

«biglietto»: un titolo valido che legittima il passeggero a usufruire del trasporto ferroviario, indipendentemente dal suo formato, cartaceo, elettronico, smart card o titolo di viaggio a vista; [Em. 47]

6 ter)

«viaggio combinato»: uno o più biglietti che rappresentano più di un contratto di trasporto concluso per utilizzare servizi ferroviari successivi operati da una o più imprese ferroviarie; [Em. 48]

7)

«prenotazione»: un'autorizzazione su carta o in forma elettronica che dà diritto al trasporto in base a piani personalizzati di trasporto precedentemente confermati;

8)

«biglietto globale»: uno o più biglietti separati che rappresentano un unico o più contratti contratto di trasporto concluso per utilizzare servizi ferroviari successivi operati da una o più imprese ferroviarie , acquistati dallo stesso venditore di biglietti, dallo stesso tour operator o dalla stessa impresa ferroviaria per un viaggio da punto a punto ; [Em. 49]

9)

«servizio»: un servizio di trasporto ferroviario di passeggeri operato tra fermate o stazioni ferroviarie in base a un orario;

10)

«viaggio»: il trasporto di un passeggero tra una stazione di partenza e una stazione di arrivo nell'ambito di un unico contratto di trasporto; [Em. 50]

11)

«servizio ferroviario nazionale per passeggeri»: un servizio di trasporto passeggeri per ferrovia in cui non si attraversa una frontiera di uno Stato membro;

12)

«servizio ferroviario internazionale per passeggeri»: un servizio di trasporto internazionale di passeggeri quale definito all'articolo 3, punto 5, della direttiva 2012/34/UE;

13)

«ritardo»: la differenza di tempo tra l'ora d'arrivo prevista del passeggero secondo l'orario pubblicato e l'ora del suo arrivo effettivo o previsto alla stazione di destinazione finale;

13 bis)

«arrivo»: il momento in cui, alla banchina di destinazione, le porte vengono aperte ed è consentito scendere dal treno; [Em. 51]

14)

«titolo di viaggio» o «abbonamento»: un biglietto per un numero illimitato di viaggi che consente al titolare autorizzato viaggi ferroviari su un determinato percorso o rete per un periodo di tempo specificato;

15)

«perdita di coincidenza»: una situazione in cui , nell'ambito di un contratto di trasporto, sia esso unico o no, un passeggero perde uno o più servizi nel corso di un viaggio o viaggio combinato come risultato del ritardo o della soppressione di uno o più servizi precedenti; [Em. 139]

16)

«persona con disabilità» e «persona a mobilità ridotta»: qualsiasi persona avente una disabilità fisica, mentale, intellettiva o sensoriale temporanea o permanente che, in interazione con barriere di diversa natura, può impedire l'utilizzo pieno ed effettivo del trasporto su base di uguaglianza con gli altri passeggeri o la cui mobilità nell'utilizzo del trasporto è ridotta per ragioni di età; [Em. 53]

17)

«condizioni generali di trasporto»: le condizioni dell'impresa ferroviaria, sotto forma di condizioni generali o tariffe legalmente in vigore in ciascuno Stato membro, che sono diventate, con la conclusione del contratto di trasporto, parte integrante dello stesso;

18)

«veicolo»: un veicolo a motore o un rimorchio utilizzato per il trasporto di passeggeri;

19)

«regole uniformi CIV»: le regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) di cui all'appendice A della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF).

CAPO II

CONTRATTO DI TRASPORTO, INFORMAZIONI E BIGLIETTI

Articolo 4

Contratto di trasporto

Fatte salve le disposizioni di cui al presente capo, la conclusione e l'esecuzione di un contratto di trasporto e la fornitura di informazioni e biglietti sono disciplinate dalle disposizioni dell'allegato I, titoli II e III.

Articolo 5

Condizioni non discriminatorie del contratto di trasporto

Fatte salve le tariffe sociali, le imprese ferroviarie , i tour operator o i venditori di biglietti offrono al pubblico tariffe e condizioni del contratto di trasporto e dell'emissione di biglietti, vendono biglietti e biglietti globali e accettano le prenotazioni dei passeggeri conformemente all'articolo 10 del presente regolamento, contrattuali senza discriminazioni dirette o indirette basate sulla nazionalità o sulla residenza del passeggero cliente finale o sul luogo di stabilimento dell'impresa ferroviaria , del tour operator o del venditore di biglietti all'interno dell'Unione o dei mezzi con cui i passeggeri hanno acquistato il biglietto . [Em. 55]

Articolo 6

Biciclette

I passeggeri hanno il diritto di portare biciclette a bordo del treno, se del caso dietro pagamento di un costo ragionevole. Essi sorvegliano le loro biciclette durante il viaggio e si accertano che queste non arrechino disturbo o danno ad altri passeggeri, attrezzature per la mobilità, bagagli o attività ferroviarie compresi i servizi ad alta velocità, a lunga distanza, transfrontalieri e locali. Tutti i treni passeggeri nuovi o rinnovati includono, al più tardi entro il … [due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], uno spazio ben indicato per il trasporto di biciclette assemblate con un minimo di otto spazi. può essere rifiutato o limitato per ragioni operative o di sicurezza, purché Le imprese ferroviarie, i venditori di biglietti, i tour operator e, ove opportuno, i gestori delle stazioni informano informino i passeggeri , al più tardi in sede di acquisto del biglietto, in merito alle condizioni relative al trasporto di biciclette su tutti i servizi di tale rifiuto o limitazione a norma del regolamento (UE) n. 454/2011. [Em. 56]

Articolo 7

Inammissibilità di deroghe e limitazioni

1.   Gli obblighi nei confronti dei passeggeri stabiliti nel presente regolamento non possono essere soggetti a limitazioni oderoghe, segnatamente mediante l'introduzione di clausole derogatorie o restrittive nel contratto di trasporto. Eventuali condizioni contrattuali che intendano direttamente o indirettamente rinunciare o derogare ai diritti derivanti dal presente regolamento o limitarli non sono vincolanti per il passeggero. [Em. 57]

2.   Le imprese ferroviarie , i tour operator o i venditori di biglietti possono offrire al passeggero condizioni contrattuali più favorevoli delle condizioni fissate nel presente regolamento. [Em. 58]

Articolo 8

Obbligo di fornire informazioni sulla soppressione di servizi

Le imprese ferroviarie, o se del caso le autorità competenti responsabili di un contratto di servizio pubblico ferroviario, rendono pubbliche, con mezzi adeguati, senza ritardo e in formati accessibili alle persone con disabilità conformemente ai requisiti di accessibilità di cui alla direttiva XXX (14) e al regolamento (UE) n. 1300/2014 , e  in tempo utile prima dell'attuazione , le proposte prima di attuarle, le decisioni di sopprimere o ridurre sostanzialmente determinati servizi su base permanente o temporanea , e garantiscono che dette proposte siano soggette a una consultazione significativa e adeguata con gli attori interessati prima di procedere a qualsiasi attuazione . [Em. 59]

Articolo 9

Informazioni di viaggio

1.   Le imprese ferroviarie , i tour operator e i venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto proprio o per conto di una o più imprese ferroviarie forniscono al passeggero, su richiesta, almeno le informazioni di cui all'allegato II, parte I, in relazione ai viaggi per i quali l'impresa ferroviaria in questione offre contratti un contratto di trasporto. I venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto proprio e i tour operator forniscono tali informazioni ove disponibili. Ai fini della conformità al presente regolamento, le imprese ferroviarie forniscono dette informazioni ai venditori di biglietti e ad altre imprese ferroviarie che ne vendono il servizio. [Em. 60]

2.   Le imprese ferroviarie e, ove applicabile possibile, i venditori di biglietti forniscono al passeggero nel corso del viaggio, anche nelle stazioni di collegamento, almeno le informazioni di cui all'allegato II, parte II. Al fine di assicurare la conformità al presente regolamento, le imprese ferroviarie forniscono dette informazioni ai venditori di biglietti e ad altre imprese ferroviarie che ne vendono il servizio. [Em. 61]

3.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fornite dalle imprese ferroviarie, dai tour operator e dai venditori di biglietti ai passeggeri che utilizzano nel formato più adatto, anche utilizzando le moderne tecnologie di comunicazione facilmente accessibili, di uso comune e, per quanto riguarda il paragrafo 2, in tempo reale e aggiornate, e per iscritto, ove possibile, al fine di fornire ai passeggeri tutte le informazioni richieste nell'allegato II del presente regolamento . Va riservata particolare attenzione a garantire che tali informazioni siano accessibili alle persone con disabilità conformemente ai requisiti di accessibilità di cui alla direttivaXXX e al regolamento (UE) n. 454/2011 e al regolamento (UE) n.  1300 / 2014. La disponibilità dei formati accessibili per le persone a mobilità ridotta è pubblicizzata chiaramente . [Em. 62]

4.    Le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni e i gestori delle infrastrutture mettono immediatamente a disposizione del pubblico delle imprese ferroviarie e dei venditori di biglietti i dati in tempo reale relativi ai treni, compresi quelli operati da altre imprese ferroviarie, in modo non discriminatorio da eliminare qualsiasi discriminazione tra i passeggeri . [Em. 63]

4 bis.     Le imprese ferroviarie, in collaborazione con i gestori delle stazioni e i gestori delle infrastrutture, indicano negli orari le informazioni in merito alle coincidenze e alle stazioni accessibili. [Em. 64]

Articolo 10

Disponibilità di biglietti, biglietti globali e prenotazioni

1.   Le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti offrono biglietti e, ove disponibili, biglietti globali e prenotazioni. Essi compiono ogni sforzo per offrire biglietti globali, anche per viaggi transfrontalieri e treni notturni e viaggi con che coinvolgono più di un'impresa ferroviaria. [Em. 65]

2.   Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti distribuiscono biglietti ai passeggeri almeno attraverso uno dei seguenti punti vendita:

a)

biglietterie o biglietterie self service;

b)

per telefono, su siti Internet o tramite qualsiasi altra tecnologia dell'informazione avente ampia diffusione;

c)

a bordo dei treni.

Gli Stati membri Le autorità competenti di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio  (15) possono richiedere che le imprese ferroviarie emettano biglietti per servizi forniti nel quadro di contratti di servizio pubblico attraverso più di un punto vendita. [Em. 66]

3.   Le imprese ferroviarie offrono la possibilità di ottenere biglietti per il rispettivo servizio a bordo del treno, salvo qualora ciò sia limitato o negato per fondati motivi di sicurezza o di politica antifrode o a causa dell'obbligo di prenotazione o per ragionevoli motivi commerciali , tra i quali limiti di disponibilità di spazio o sedili . [Em. 67]

4.   In mancanza di biglietteria o biglietteria self service nella stazione ferroviaria di partenza, i passeggeri sono informati in stazione:

a)

della possibilità di acquistare un biglietto per telefono, via Internet o a bordo del treno, e delle modalità di tale acquisto;

b)

della stazione ferroviaria o del luogo più vicini in cui sono disponibili biglietterie e/o biglietterie self service.

5.   Qualora nella stazione di partenza non siano presenti biglietterie o biglietterie self service accessibili o qualsiasi altra modalità d'acquisto anticipato dei biglietti, ai passeggeri , alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta è consentito acquistare biglietti a bordo dei treni senza maggiorazione. [Em. 68]

6.   Qualora un passeggero riceva biglietti separati per un unico viaggio o viaggio combinato comprendente servizi ferroviari successivi operati da una o più imprese ferroviarie, i suoi diritti di informazione, attenzione, assistenza e indennizzo sono equivalenti a quelli riconosciuti ai possessori di un biglietto globale e coprono l'intero viaggio o viaggio combinato dalla partenza alla destinazione finale, a meno che il passeggero sia altrimenti informato esplicitamente per iscritto. Tali informazioni indicano in particolare che, in caso di perdita di coincidenza, il passeggero non ha diritto all'assistenza o a un indennizzo sulla base della lunghezza totale del viaggio. L'onere della prova che le informazioni sono state fornite incombe all'impresa ferroviaria, al suo agente, al tour operator o al venditore di biglietti. [Em. 140]

Articolo 10 bis

Fornitura di informazioni di viaggio attraverso interfacce per programmi applicativi

1.     Le imprese ferroviarie forniscono un accesso non discriminatorio a tutte le informazioni di viaggio, ivi incluse informazioni operative in tempo reale sugli orari e dati sulle tariffe, di cui all'articolo 9, attraverso interfacce per programmi applicativi.

2.     Le imprese ferroviarie forniscono ai tour operator, ai venditori di biglietti e ad altre imprese ferroviarie che vendono i loro servizi un accesso non discriminatorio ai sistemi di prenotazione attraverso interfacce per programmi applicativi, consentendo loro di concludere contratti di trasporto ed emettere biglietti, biglietti globali e prenotazioni, nonché di fornire la soluzione di viaggio migliore e più vantaggiosa in termini di costo, compresi i viaggi transfrontalieri.

3.     Le imprese ferroviarie garantiscono che le specifiche tecniche delle interfacce per programmi applicativi siano correttamente documentate e liberamente accessibili a titolo gratuito. Per poter essere interoperabili, dette interfacce si avvalgono di norme standard, protocolli di uso comune e formati leggibili da dispositivo automatico.

4.     Le imprese ferroviarie garantiscono che, tranne in situazioni di emergenza, qualsiasi modifica alle specifiche tecniche delle interfacce per programmi applicativi sia messa a disposizione dei tour operator e dei venditori di biglietti in anticipo, il prima possibile e al più tardi tre mesi prima dell'attuazione della modifica. Le situazioni di emergenza sono documentate e la documentazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

5.     Le imprese ferroviarie garantiscono che l'accesso alle interfacce per programmi applicativi sia consentito in modo non discriminatorio, con il medesimo livello di disponibilità e prestazioni, compresi l'assistenza, l'accesso a tutta la documentazione, le norme, i protocolli e i formati. I tour operator e i venditori di biglietti non subiscono svantaggi rispetto alle stesse imprese ferroviarie.

6.     Le interfacce per programmi applicativi sono create in conformità del regolamento delegato (UE) 2017/1926  (16) della Commissione. [Em. 70]

CAPO III

RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE FERROVIARIE IN RELAZIONE AI PASSEGGERI ED AI LORO BAGAGLI

Articolo 11

Responsabilità per i passeggeri e i bagagli

Fatte salve le disposizioni del presente capo e la legislazione nazionale applicabile che garantisce ai passeggeri ulteriori risarcimenti dei danni, la responsabilità delle imprese ferroviarie in relazione ai passeggeri ed ai loro bagagli è disciplinata dai capi I, III e IV del titolo IV nonché dal titolo VI e dal titolo VII quali riportati nell'allegato I.

Articolo 12

Assicurazione e copertura della responsabilità in caso di morte o ferimento di passeggeri

L'impresa ferroviaria è adeguatamente assicurata, conformemente all'articolo 22 della direttiva 2012/34/UE e sulla base di una valutazione dei rischi, o sottoscrive intese equivalenti ai fini della copertura delle responsabilità che le incombono in virtù del presente regolamento.

Articolo 13

Pagamenti anticipati

1.   In caso di morte o ferimento di un passeggero, l'impresa ferroviaria di cui all'articolo 26, paragrafo 5, dell'allegato I, effettua, senza indugio e in ogni caso entro quindici giorni dall'identificazione della persona fisica avente diritto al risarcimento, i pagamenti anticipati eventualmente necessari per soddisfare le immediate necessità economiche proporzionalmente al danno subito.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, un pagamento anticipato non è inferiore a 21 000 EUR per passeggero in caso di morte.

3.   Un pagamento anticipato non costituisce riconoscimento di responsabilità e può essere detratto da qualsiasi ulteriore importo dovuto sulla base del presente regolamento ma non è restituibile, salvo nei casi in cui il danno è dovuto a negligenza o errore del passeggero o quando il beneficiario del pagamento anticipato non è la persona avente diritto al risarcimento.

Articolo 14

Contestazione della responsabilità

Anche se l'impresa ferroviaria contesta la sua responsabilità in ordine alle lesioni fisiche causate ad un passeggero che ha trasportato, essa compie ogni ragionevole sforzo per prestare assistenza ad un passeggero che avvii un'azione per risarcimento danni contro terzi.

CAPO IV

RITARDI, PERDITE DI COINCIDENZA E SOPPRESSIONI

Articolo 15

Responsabilità per ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni

Fatte salve le disposizioni del presente capo, la responsabilità dell'impresa ferroviaria per i ritardi, le perdite di coincidenza e le soppressioni è disciplinata dall'allegato I, titolo IV, capo II.

Articolo 16

Rimborso e itinerari alternativi

1.   Qualora sia ragionevolmente prevedibile, alla partenza o, in caso di perdita di coincidenza, nel corso di un viaggio con un biglietto globale, che il ritardo all'arrivo alla destinazione finale prevista dai contratti dal contratto di trasporto sarà superiore a 60 minuti o che il treno sia soppresso , il passeggero può scegliere immediatamente una tra le seguenti opzioni: [Em. 71]

a)

ottenere il rimborso integrale del biglietto, alle condizioni alle quali è stato acquistato, per la parte o le parti del viaggio non effettuate e per la parte o le parti già effettuate, qualora il viaggio non risulti più utile ai fini del programma originario di viaggio del passeggero, oltre ad avere la possibilità, se del caso, di ritornare al punto di partenza iniziale non appena possibile. Il rimborso avviene a condizioni identiche a quelle previste per gli indennizzi di cui all'articolo 17;

b)

proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili e senza costi aggiuntivi , verso la destinazione finale non appena possibile , anche in caso di perdita di una coincidenza dovuta al ritardo o alla soppressione della tappa precedente nel corso di un viaggio del passeggero . In tali casi, il passeggero è autorizzato a prendere il successivo treno disponibile per la destinazione finale, anche in assenza di una prenotazione specifica o anche nel caso in cui il treno successivo sia operato da un'altra impresa ferroviaria; [Em. 72]

c)

proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale a una data successiva, a discrezione del passeggero , al più tardi entro un mese dal ripristino del servizio . [Em. 73]

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), l'itinerario alternativo simile può essere fornito da qualsiasi impresa ferroviaria e può prevedere modi di trasporto via terra alternativi o di classe superiore senza costi aggiuntivi per il passeggero. Le imprese ferroviarie compiono sforzi ragionevoli per evitare ulteriori coincidenze. Il tempo totale di viaggio in caso di utilizzo di un modo di trasporto alternativo per la parte del viaggio non completata secondo i piani è simile al tempo di viaggio previsto del viaggio originale. I passeggeri non viaggiano con mezzi di trasporto di classe inferiore a meno che questi non siano l'unica opzione di trasporto disponibile nell'ambito dell'itinerario alternativo. [Em. 74]

3.   I fornitori dei servizi di trasporto nell'itinerario alterativo garantiscono prestano particolare attenzione a garantire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta un livello simile di assistenza e accessibilità quando offrono un servizio alternativo. Questo al servizio alternativo può essere comune a tutti i passeggeri o, su decisione del vettore, può essere costituito da un mezzo di trasporto individuale adattato alle esigenze specifiche di determinate persone con disabilità o a mobilità ridotta . [Em. 75]

Articolo 17

Indennizzi per il prezzo del biglietto

1.   Fermo restando il diritto al trasporto, il passeggero può chiedere all'impresa ferroviaria un indennizzo in caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione indicati sul biglietto o sui biglietti che rappresentano un unico contratto o diversi contratti di trasporto se non gli è stato rimborsato il relativo costo del biglietto in conformità dell'articolo 16. Gli indennizzi minimi in caso di ritardo sono fissati come segue:

a)

il 25 50  % del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 90 minuti;

b)

il 50 75  % del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a compreso tra 91 e 120 minuti;

b bis)

il 100 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 121 minuti. [Em. 76]

2.   Il paragrafo 1 si applica inoltre ai passeggeri in possesso di un titolo di viaggio o di un abbonamento. Qualora essi siano costretti a subire un susseguirsi di ritardi o soppressioni di servizi durante il periodo di validità del titolo di viaggio, della tessera che dà diritto a una tariffa ridotta o dell'abbonamento, possono richiedere un indennizzo adeguato secondo le modalità di cui al paragrafo 1 , lettere  a), b) b bis) di indennizzo dell'impresa ferroviaria. Tali modalità enunciano i criteri per la determinazione dei ritardi e il calcolo dell'indennizzo. Qualora si verifichino ripetutamente, nel periodo di validità del titolo di viaggio o dell'abbonamento, ritardi inferiori a 60 minuti, essi sono calcolati cumulativamente e i passeggeri ricevono un indennizzo conformemente alle modalità di indennizzo dell'impresa ferroviaria. [Em. 77]

3.   L'indennizzo in caso di soppressione o per il ritardo è calcolato in relazione al prezzo totale effettivamente pagato dal passeggero per il servizio soppresso o in ritardo. Qualora il contratto di trasporto riguardi un viaggio di andata e ritorno, l'indennizzo in caso di soppressione o ritardo nella tratta di andata o in quella di ritorno è calcolato rispetto alla metà del prezzo del biglietto. Analogamente il prezzo di un servizio soppresso o in ritardo in base a qualsiasi altro tipo di contratto di trasporto che consenta di effettuare varie tratte successive è calcolato in rapporto al prezzo totale. [Em. 78]

4.   Nel calcolo del ritardo non è computato il ritardo che l'impresa ferroviaria può dimostrare di avere accumulato al di fuori del territorio dell'Unione.

5.   L'indennizzo per il prezzo del biglietto è corrisposto entro un mese dalla presentazione della relativa domanda. L'indennizzo può essere corrisposto mediante buoni e/o altri servizi se le condizioni sono flessibili (per quanto riguarda in particolare il periodo di validità e la destinazione). L'indennizzo è corrisposto in denaro su richiesta del passeggero.

6.   L'indennizzo per il prezzo del biglietto non è soggetto a detrazioni per i costi legati alla transazione finanziaria quali tasse, spese telefoniche o valori bollati. Le imprese ferroviarie possono introdurre una soglia minima al di sotto della quale non sono previsti indennizzi. Detta soglia non può superare 5 EUR per biglietto. [Em. 79]

7.   I passeggeri non ha diritto a indennizzi, se informati del ritardo prima dell'acquisto del di acquistare il biglietto o se il ritardo proseguendo il viaggio su un servizio diverso o in base a un itinerario alternativo rimane inferiore a 60 minuti. [Em. 80]

8.   Un'impresa ferroviaria non è tenuta a corrispondere un indennizzo qualora sia in grado di dimostrare che il ritardo è stato causato da condizioni meteorologiche avverse o gravi catastrofi naturali che mettevano a rischio l'esercizio sicuro del servizio e non poteva essere previsto né evitato anche adottando tutte le misure ragionevoli. [Em. 81]

Articolo 18

Assistenza

1.   In caso di ritardo all'arrivo o alla partenza, l'impresa ferroviaria o il venditore di biglietti o il gestore della stazione informa i passeggeri della situazione e dell'orario previsto di partenza e di arrivo , conformemente all'articolo 9, non appena tale informazione è disponibile. [Em. 83]

2.   In caso di ritardo come previsto al paragrafo 1 di oltre 60 minuti, i passeggeri ricevono inoltre gratuitamente:

a)

pasti e bevande in quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa, se sono disponibili sul treno o nella stazione o possono essere ragionevolmente forniti tenendo conto di criteri quali la distanza dal fornitore, il tempo necessario per la consegna e il costo;

b)

sistemazione in albergo o di altro tipo, e il trasporto tra la stazione ferroviaria e la sistemazione, qualora risulti necessario un soggiorno di una o più notti o un soggiorno supplementare, ove e allorché sia fisicamente possibile , tenendo in considerazione i requisiti di accesso delle persone con disabilità e persone mobilità ridotta e le necessità degli animali di assistenza certificati ; [Em. 84]

c)

se il treno è bloccato sui binari, il trasporto tra il treno e la stazione ferroviaria, a un punto di partenza alternativo o alla destinazione finale del servizio, ove e allorché sia fisicamente possibile.

3.   Se il servizio ferroviario non può più essere proseguito, l'impresa ferroviaria organizza quanto prima possibile servizi di trasporto alternativi per i passeggeri.

4.   Su richiesta del In relazione al passeggero interessato , l'impresa ferroviaria certifica propone di certificare sul biglietto o con altre modalità che il servizio ferroviario ha subito ritardo, ha causato la perdita di una coincidenza o è stato soppresso, a seconda dei casi. La certificazione si applica in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 17, a condizione che il passeggero titolare di un titolo di viaggio o di un abbonamento possa dimostrare che viaggiava sul servizio interessato. [Em. 85]

5.   Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4, l'impresa ferroviaria presta particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta e dei loro accompagnatori e degli animali di assistenza certificati . [Em. 86]

6.   Oltre agli obblighi per le imprese ferroviarie previsti dall'articolo 13 bis, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE, il gestore di una stazione ferroviaria avente un flusso di almeno 10 000 passeggeri in media al giorno nel corso di un anno provvede affinché le attività della stazione gli Stati membri , le imprese ferroviarie e il gestore dell'infrastruttura siano coordinati tramite un adeguato piano di emergenza , i gestori delle stazioni e i gestori delle infrastrutture cooperano per preparare alla possibilità di una grave perturbazione del servizio e di ritardi prolungati assicurare che potrebbero far rimanere a terra un numero significativo i piani di passeggeri. Il piano garantisce che ai passeggeri rimasti a terra siano fornite assistenza e informazioni adeguate, anche in formati accessibili conformemente ai requisiti di accessibilità emergenza di cui alla direttiva XXX. Su richiesta, il gestore della stazione mette il piano e le sue eventuali modifiche a disposizione dell'organismo nazionale di applicazione o di qualsiasi altro organismo designato da uno Stato membro. I gestori delle stazioni ferroviarie aventi un flusso inferiore a 10 000 passeggeri in media al giorno nel corso all’articolo 13 bis , paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE comprendano requisiti di un anno compiono tutti gli sforzi ragionevoli per coordinare gli utenti delle stazioni accessibilità per sistemi di informazione assistere e informare i passeggeri rimasti a terra in tali situazioni di allerta . [Em. 87]

Articolo 19

Diritto di regresso

Qualora un'impresa ferroviaria corrisponda un indennizzo od ottemperi ad altri suoi obblighi a norma del presente regolamento, nessuna disposizione dello stesso o del diritto nazionale può essere interpretata come limitazione del suo diritto di chiedere la compensazione delle spese a qualsiasi soggetto, inclusi i terzi, conformemente al diritto applicabile. In particolare, il presente regolamento non limita in alcun modo il diritto dell'impresa ferroviaria di chiedere un rimborso a terzi con i quali abbia stipulato un contratto e che abbiano contribuito all'evento all'origine dell'indennizzo o di altri obblighi. Nessuna disposizione del presente regolamento può essere interpretata come limitazione del diritto di un terzo, diverso da un passeggero, con il quale un'impresa ferroviaria abbia stipulato un contratto, di chiedere un rimborso o un indennizzo all'impresa ferroviaria conformemente alle pertinenti norme applicabili. [Em. 88]

CAPO V

PERSONE CON DISABILITÀ E PERSONE A MOBILITÀ RIDOTTA

Articolo 20

Diritto al trasporto

1.   Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni stabiliscono o possiedono, con la partecipazione attiva delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, norme di accesso non discriminatorie applicabili al trasporto di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta e dei loro assistenti personali.Tali norme consentono al passeggero di essere accompagnato da un animale di assistenza certificato o da un accompagnatore, a titolo gratuito se non è possibile una mobilità indipendente, cane da assistenza conformemente alle pertinenti norme nazionali e garantiscono che il trasporto ferroviario di persone con disabilità e persone a mobilità ridotta sia immediato ove possibile . [Em. 89]

2.   Le prenotazioni e i biglietti sono offerti alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta senza costi aggiuntivi. Un'impresa ferroviaria, un venditore di biglietti o un tour operator non possono rifiutare di accettare una prenotazione o di emettere un biglietto per una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta o chiedere che una tale persona sia accompagnata da altri, a meno che ciò non sia strettamente necessario per conformarsi alle norme di accesso di cui al paragrafo 1.

Articolo 20 bis

Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni, quando assicurano il rispetto delle STI per le persone a mobilità ridotta, garantiscono anche l'accessibilità delle stazioni, delle banchine, del materiale rotabile e degli altri servizi alle persone con disabilità o a mobilità ridotta. [Em. 90]

Articolo 21

Informazioni alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta

1.   Su richiesta, il gestore della stazione, l'impresa ferroviaria, il venditore di biglietti o il tour operator forniscono alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta informazioni, anche in formati accessibili conformemente ai requisiti di accessibilità di cui al regolamento (UE) n. 454/2011 e alla direttiva XXX e al regolamento (UE) n. 1300/2014 , in merito all'accessibilità della stazione, degli impianti correlati e dei servizi ferroviari e alle condizioni di accesso al materiale rotabile in conformità delle norme di accesso di cui all'articolo 20, paragrafo 1, e le informano in merito ai servizi offerti a bordo. [Em. 91]

2.   Allorché applicano la deroga di cui all'articolo 20, paragrafo 2, l'impresa ferroviaria, il venditore di biglietti o il tour operator informano per iscritto, su richiesta, la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta interessata delle ragioni di tale deroga entro cinque giorni lavorativi dal rifiuto della prenotazione o dell'emissione del biglietto oppure dall'imposizione della condizione di essere accompagnata. L'impresa ferroviaria, il venditore di biglietti o il tour operator compiono sforzi ragionevoli per proporre propongono un'opzione di trasporto alternativa alla persona interessata tenendo conto delle sue esigenze di accessibilità. [Em. 92]

Articolo 22

Assistenza nelle stazioni ferroviarie

1.   In caso di partenza, transito o arrivo di una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta in una stazione ferroviaria dotata di personale, il gestore della stazione o l'impresa ferroviaria o entrambi forniscono gratuitamente l'assistenza necessaria all'interessato per salire sul treno in partenza o scendere dal treno in arrivo per cui ha acquistato un biglietto, fatte salve le norme di accesso di cui all'articolo 20, paragrafo 1. La prenotazione dell'assistenza è sempre effettuata senza costi aggiuntivi, indipendentemente dal canale di comunicazione utilizzato. [Em. 93]

2.   In mancanza di personale di accompagnamento a bordo di un treno o di personale in una stazione, le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni compiono tutti gli sforzi ragionevoli per consentire alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta di avere accesso al trasporto ferroviario in conformità dei requisiti di accessibilità della direttiva XXX [atto europeo sull'accessibilità] e del regolamento (UE) n . 454/2011. [Em. 94]

3.   In caso di stazioni non dotate di personale, le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni si assicurano che siano esposte, conformemente alle norme di accesso di cui all'articolo 20, paragrafo 1, informazioni facilmente individuabili relative alle più vicine stazioni dotate di personale e all'assistenza direttamente disponibile per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, anche in formati accessibili conformemente ai requisiti di accessibilità di cui alla direttiva XXX e al regolamento (UE) n. 1300/2014 . [Em. 95]

4.   Nelle stazioni è disponibile assistenza in tutti i momenti in cui sono operativi i servizi ferroviari. [Em. 96]

Articolo 23

Assistenza a bordo

1.   Fatte salve le norme di accesso di cui all'articolo 20, paragrafo 1, le imprese ferroviarie forniscono gratuitamente alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta assistenza a bordo del treno nonché per salire e scendere dal treno.

2.   In mancanza di personale di accompagnamento a bordo del treno, le imprese ferroviarie compiono tutti gli sforzi ragionevoli per consentire consentono tuttavia alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta di avere accesso al trasporto ferroviario. [Em. 97]

3.   Ai fini del presente articolo, l'assistenza a bordo è costituita da tutti gli sforzi ragionevoli effettuati per offrire assistenza A una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta deve essere prestata assistenza per permetterle l'accesso ai servizi offerti sul treno agli altri passeggeri, qualora l'entità della disabilità o della riduzione di mobilità della persona in questione non le consenta di avere accesso a tali servizi in modo autonomo e sicuro. [Em. 98]

4.   A bordo dei treni è disponibile assistenza in tutti i momenti in cui sono operativi i servizi ferroviari. [Em. 99]

Articolo 24

Condizioni alle quali è fornita l'assistenza

Le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni, i venditori di biglietti e i tour operator cooperano al fine di fornire assistenza gratuita alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta conformemente agli articoli 20 e 21, secondo quanto indicato alle lettere seguenti: [Em. 100]

a)

l'assistenza in stazione è fornita durante l'orario di funzionamento dei servizi ferroviari a condizione che il tipo di assistenza richiesta sia notificato con almeno 48 12 ore di anticipo all'impresa ferroviaria, al gestore della stazione, al venditore di biglietti o al tour operator da cui è stato acquistato il biglietto. Nelle stazioni in cui il traffico giornaliero supera i 10 000 passeggeri al giorno, non è necessaria una notifica preventiva, tuttavia la persona che necessita di assistenza si presenta nella rispettiva stazione almeno 30 minuti prima della partenza del treno. Nelle stazioni in cui il traffico giornaliero è compreso tra i 2 000 e i 10 000 passeggeri al giorno, tale notifica è ridotta a 12 ore. Qualora un biglietto o un abbonamento consenta viaggi multipli, è sufficiente una sola notifica, purché sia fornita un'adeguata informazione sugli orari dei viaggi successivi. Le notifiche sono trasmesse a tutte le altre imprese ferroviarie e a tutti i gestori delle stazioni coinvolti nel viaggio della persona interessata; [Em. 101]

b)

le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni, i venditori di biglietti e i tour operator adottano tutte le misure necessarie per assicurare la ricezione delle notifiche;

c)

in assenza di notifica a norma della lettera a), l'impresa ferroviaria e il gestore della stazione compiono ogni sforzo ragionevole per fornire l'assistenza necessaria per viaggiare alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta;

d)

fatte salve le competenze di altri enti per le aree situate al di fuori dei locali della stazione ferroviaria, il gestore della stazione o altro soggetto autorizzato designa, all'interno e all'esterno della stazione ferroviaria, un certo numero di punti in cui le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta possono rendere noto il loro arrivo in stazione e, se necessario, chiedere assistenza;

e)

l'assistenza è fornita a condizione che la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta si presenti nel punto designato a un'ora stabilita dall'impresa ferroviaria o dal gestore della stazione che fornisce tale assistenza, purché tale momento non preceda di più di 60 minuti l'orario di partenza pubblicato o l'ora alla quale è richiesto a tutti i passeggeri di presentarsi per la registrazione. Se non è stata stabilita un'ora entro cui la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta è tenuta a presentarsi, essa si reca nel punto designato almeno 30 minuti prima dell'orario di partenza pubblicato o dell'ora alla quale è richiesto a tutti i passeggeri di presentarsi per la registrazione. [Em. 102]

Articolo 25

Risarcimento per attrezzature per la mobilità, dispositivi di assistenza o altre attrezzature specifiche

1.   Qualora le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni provochino la perdita o il danneggiamento di sedie a rotelle, altre attrezzature per la mobilità o dispositivi di assistenza e  animali di cani da assistenza certificati utilizzati da persone con disabilità e da persone a mobilità ridotta, essi rispondono della perdita o del danneggiamento e corrispondono un risarcimento quanto prima . [Em. 103]

2.   Il risarcimento di cui al paragrafo 1 1 è pagato tempestivamente ed è pari al costo pieno della sostituzione in base al valore reale, ai costi complessivi della riparazione della sedia a rotelle dell'attrezzatura o dei dispositivi smarriti o danneggiati , o dello smarrimento o del ferimento dell'animale da assistenza certificato . Il risarcimento comprende anche il costo della sostituzione temporanea in caso di riparazione, laddove tali spese sono a carico del passeggero . [Em. 104]

3.   Ove necessario, le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni compiono rapidamente tutti gli sforzi ragionevoli per fornire temporaneamente attrezzature specifiche o dispositivi di assistenza sostitutivi che abbiano, ove possibile, caratteristiche tecniche e funzionali equivalenti a quelle delle attrezzature o dei dispositivi smarriti o danneggiati. Alla persona con disabilità o a mobilità ridotta è consentito conservare l'attrezzatura o il dispositivo sostitutivi forniti temporaneamente fino a quando sia stato corrisposto il risarcimento di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 26

Formazione del personale

Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni:

(a)

provvedono affinché tutto il personale, compresi i dipendenti di qualsiasi altra parte esecutrice, che fornisce assistenza diretta alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta riceva formazione sulla disabilità così da essere sia in grado di rispondere alle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, comprese le persone con disabilità mentali e intellettive; [Em. 105]

(b)

erogano formazione per sensibilizzare tutto il personale che lavora nelle stazioni a diretto contatto con i passeggeri in merito alle esigenze delle persone con disabilità;

(c)

assicurano che tutti i nuovi dipendenti che lavorano a diretto contatto con i passeggeri ricevano una formazione introduttiva sulle problematiche relative alla disabilità per i passeggeri e l'impresa ferroviaria e che i dipendenti che prestano assistenza diretta ai passeggeri a mobilità ridotta ricevano una formazione sulla disabilità e frequentino ricevano, al momento dell'assunzione, formazione sulla disabilità e che il personale segua regolarmente corsi di aggiornamento in materia; [Em. 106]

(d)

accettano su richiesta possono accettare la presenza alla formazione di dipendenti con disabilità e valutare la partecipazione di passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta e/o organizzazioni che li rappresentano . [Em. 107]

CAPO VI

SICUREZZA, RECLAMI E QUALITÀ DEL SERVIZIO

Articolo 27

Sicurezza personale dei passeggeri

Di concerto con le autorità pubbliche, le imprese ferroviarie, i gestori delle infrastrutture e i gestori delle stazioni adottano misure idonee nei rispettivi ambiti di responsabilità, adeguandole al livello di sicurezza stabilito dalle autorità pubbliche, per garantire la sicurezza personale dei passeggeri nelle stazioni ferroviarie e sui treni e gestire i rischi. Essi cooperano e scambiano informazioni sulle migliori pratiche riguardanti la prevenzione di atti suscettibili di incidere sul livello di sicurezza.

Articolo 28

Reclami

1.   Ogni impresa ferroviaria, venditore di biglietti e gestore della stazione gestore della stazione e gestore dell'infrastruttura di stazioni ferroviarie aventi un flusso di più di 10 000 passeggeri in media al giorno nel corso di un anno istituisce un meccanismo per il trattamento dei reclami per i diritti e gli obblighi contemplati dal presente regolamento nel rispettivo ambito di responsabilità. Essi provvedono a un'ampia diffusione tra i passeggeri delle loro informazioni di contatto e delle loro lingue di lavoro. I passeggeri dovrebbero poter presentare reclami nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l'impresa ferroviaria, il venditore di biglietti e il gestore della stazione sono stabiliti e, in ogni caso, in lingua inglese. [Em. 108]

2.   I passeggeri possono presentare un reclamo a qualsiasi impresa ferroviaria, venditore di biglietti, gestore della stazione o gestore dell'infrastruttura coinvolto. I reclami sono presentati entro sei mesi dall'inconveniente oggetto del reclamo. Entro un mese dalla ricezione del reclamo il destinatario fornisce una risposta motivata o, in casi giustificati, informa il passeggero che riceverà una risposta entro della data, nell'ambito di un periodo inferiore a tre mesi dalla data di ricezione del reclamo, entro la quale può aspettarsi una risposta. Le imprese ferroviarie, i venditori di biglietti, i gestori delle stazioni e i gestori delle infrastrutture conservano per due anni i dati relativi agli inconvenienti necessari per esaminare il reclamo e li rendono disponibili agli organismi nazionali di applicazione su richiesta. [Em. 109]

3.   Informazioni dettagliate sulla procedura di trattamento dei reclami sono facilmente consultabili dai passeggeri e accessibili alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta. Tali informazioni sono disponibili, su richiesta, nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilita l’impresa ferroviaria. [Em. 110]

4.   L'impresa ferroviaria pubblica nella relazione annuale di cui all'articolo 29 il numero e le categorie dei reclami ricevuti e trattati, i tempi di risposta e le misure adottate per migliorare eventualmente le procedure.

4 bis.     La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono un modulo di reclamo standardizzato dell'Unione, che i passeggeri utilizzano per presentare domanda di indennizzo conformemente al presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 37 bis, paragrafo 2. [Em. 111]

Articolo 29

Norme di qualità del servizio

1.   Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni stabiliscono le norme di qualità del servizio e applicano un sistema di gestione della qualità per mantenere la qualità del servizio. Le norme di qualità del servizio riguardano almeno gli elementi di cui all'allegato III.

2.   Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni controllano le loro prestazioni in base alle norme di qualità del servizio. Le imprese ferroviarie pubblicano ogni anno, congiuntamente alla relazione annuale, una relazione sulle prestazioni in materia di qualità del servizio. Esse pubblicano le relazioni sulle prestazioni in materia di qualità del servizio sul loro sito Internet . Inoltre, le relazioni sono messe a disposizione sul sito Internet dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie.

2 bis.     Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni cooperano attivamente con le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità al fine di migliorare la qualità dell'accessibilità dei servizi di trasporto. [Em. 112]

CAPO VII

INFORMAZIONE E APPLICAZIONE

Articolo 30

Informazioni ai passeggeri in merito ai loro diritti

1.   Quando vendono biglietti per viaggi ferroviari, le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni, i venditori di biglietti e i tour operator informano i passeggeri in merito ai diritti di cui beneficiano e agli obblighi che loro incombono ai sensi del presente regolamento. Al fine di rispettare tale obbligo di informazione essi possono utilizzare una sintesi delle disposizioni del presente regolamento preparata dalla Commissione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e messa a disposizione degli stessi soggetti. Essi appongono inoltre un avviso sul biglietto forniscono informazioni , in formato cartaceo o elettronico o tramite altre modalità, anche in formati accessibili alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta conformemente ai requisiti di cui alla direttiva XXX. Nell'avviso è specificato al regolamento (UE) n 1300/2014, che specificano dove tali informazioni possono essere reperite in caso di soppressione del servizio, perdita di coincidenza o ritardo prolungato. [Em. 113]

2.   Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni informano adeguatamente i passeggeri, anche in formati accessibili conformemente ai requisiti di accessibilità di cui alla direttiva XXX al regolamento (UE) n 1300/2014 , nella stazione e a bordo del treno e sul loro sito web, dei loro diritti e obblighi a norma del presente regolamento e dei dati necessari per contattare l'organismo o gli organismi designati dagli Stati membri a norma dell'articolo 31. [Em. 114]

Articolo 31

Designazione degli organismi nazionali di applicazione

Ogni Stato membro designa uno o più organismi responsabili dell'applicazione del presente regolamento. Ciascun organismo adotta le misure necessarie per garantire il rispetto dei diritti dei passeggeri.

Quanto a organizzazione, decisioni relative ai finanziamenti, struttura giuridica e politica decisionale, ciascun organismo è indipendente da qualsiasi gestore dell'infrastruttura, organismo preposto all'imposizione di diritti, organismo di assegnazione della capacità di infrastruttura e impresa ferroviaria.

Gli Stati membri informano la Commissione dell'organismo o degli organismi designati a norma del presente articolo e delle relative responsabilità e pubblicano tali informazioni in una sezione adeguata dei loro siti web . [Em. 115]

Articolo 32

Compiti in materia di applicazione

1.   Gli organismi nazionali di applicazione vigilano attentamente sull'osservanza del presente regolamento e adottano le misure necessarie per assicurare il rispetto dei diritti dei passeggeri. A tal fine le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni e i gestori delle infrastrutture forniscono a tali organismi , senza indugio e in ogni caso entro un mese, i documenti e le informazioni pertinenti su richiesta. Nello svolgimento delle loro funzioni, gli organismi tengono conto delle informazioni ricevute dall'organismo designato a norma dell'articolo 33 per il trattamento dei reclami, se si tratta di un organismo differente. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi nazionali di applicazione e gli organismi di trattamento dei reclami dispongano di poteri e risorse sufficienti per dare Essi possono inoltre decidere di intraprendere azioni di esecuzione in modo adeguato ed efficace base ai singoli reclami trasmessi da tale organismo dei passeggeri a norma del presente regolamento . [Em. 116]

2.   Ogni anno gli organismi nazionali di applicazione pubblicano sui propri siti Internet relazioni con statistiche relative alle che precisano il numero e il tipo di reclami ricevuti, illustrando l'esito delle loro attività azioni di esecuzione , comprese le sanzioni da essi comminate, al massimo . Le relazioni relative a ciascun anno sono pubblicate entro la fine il primo giorno di aprile dell'anno civile successivo. Inoltre, le relazioni sono messe a disposizione sul sito Internet dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie. [Em. 117]

3.   Le imprese ferroviarie forniscono le proprie informazioni di contatto agli organismi nazionali di applicazione degli Stati membri in cui operano.

3 bis.     Gli organismi nazionali preposti all'applicazione, in collaborazione con le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e persone a mobilità ridotta, procedono a controlli periodici dei servizi di assistenza forniti in conformità del presente regolamento e pubblicano i risultati in formati accessibili e di uso comune. [Em. 118]

Articolo 33

Trattamento dei reclami da parte degli organismi nazionali di applicazione

1.   Fatti salvi i diritti dei consumatori di rivolgersi a meccanismi di ricorso alternativi a norma della direttiva 2013/11/UE, dopo aver presentato, senza successo, un reclamo all'impresa ferroviaria, al venditore di biglietti, al gestore della stazione o al gestore dell'infrastruttura a norma dell'articolo 28, il passeggero può presentare un reclamo a un organismo di applicazione. Gli organismi di applicazione informano i reclamanti in merito al loro diritto di presentare un reclamo a organismi per la risoluzione alternativa delle controversie per ottenere una riparazione individuale. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi di applicazione o di trattamento dei reclami siano riconosciuti ai fini dei meccanismi di ricorso alternativi a norma della direttiva 2013/11/UE e che, quando i passeggeri si rivolgono a tali meccanismi, l'impresa ferroviaria, il venditore di biglietti, il gestore della stazione o il gestore dell'infrastruttura interessati siano tenuti a prendervi parte e l'esito sia vincolante ed efficacemente applicabile nei loro confronti. [Em. 119]

2.   Ogni passeggero può presentare un reclamo in merito a presunte violazioni del presente regolamento all'organismo nazionale di applicazione o a qualsiasi altro organismo designato a tale scopo da uno Stato membro. I reclami possono essere presentati anche da organizzazioni che rappresentano gruppi di passeggeri. [Em. 120]

3.   L'organismo notifica la ricezione del reclamo entro due settimane dalla ricezione. La procedura di trattamento dei reclami ha una durata massima di tre mesi. Per i casi complessi l'organismo può, a sua discrezione, prorogare tale periodo a sei mesi. In tal caso i passeggeri o le organizzazioni che li rappresentano sono informati dei motivi di tale proroga e del tempo previsto necessario per la conclusione della procedura. Possono avere una durata superiore a sei mesi solo i casi che prevedono azioni giudiziarie. Qualora l'organismo sia anche un organismo per la risoluzione alternativa delle controversie ai sensi della direttiva 2013/11/UE, prevalgono i limiti di tempo stabiliti in detta direttiva ed è possibile ricorrere alla risoluzione delle controversie online in conformità del regolamento (UE) n. 524/2013 con il consenso di tutte le parti coinvolte . [Em. 121]

La procedura di trattamento dei reclami è resa accessibile alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta.

4.   I reclami di passeggeri relativi a un inconveniente che coinvolga un'impresa ferroviaria sono trattati dall'organismo nazionale di applicazione dello Stato membro che ha rilasciato la licenza all'impresa.

5.   Nei casi in cui sia presentato un reclamo relativo a presunte violazioni commesse da gestori delle stazioni o delle infrastrutture, l'organismo nazionale di applicazione è quello dello Stato membro nel cui territorio si è verificato l'inconveniente.

6.   Nel quadro della cooperazione a norma dell'articolo 34, gli organismi nazionali di applicazione possono derogare al paragrafo 4 o 5 qualora, per motivi giustificati, in particolare la lingua o la residenza, ciò sia nell'interesse del passeggero.

Articolo 33 bis

Organi di conciliazione indipendenti

Gli Stati membri istituiscono organi di conciliazione indipendenti che dispongano di opportune risorse, siano facilmente accessibili e abbiano un costo contenuto per i passeggeri in caso di controversie con le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti riguardo al rispetto dei loro diritti. [Em. 122]

Articolo 34

Scambio di informazioni e cooperazione transfrontaliera tra gli organismi nazionali di applicazione

1.   Qualora siano designati organismi diversi a norma degli articoli 31 e 33, sono istituiti meccanismi di notifica per assicurare lo scambio di informazioni tra gli stessi, in conformità del regolamento (UE) 2016/679, al fine di aiutare l'organismo nazionale di applicazione a svolgere i propri compiti di supervisione e applicazione, e in modo tale che l'organismo di trattamento dei reclami designato a norma dell'articolo 33 possa raccogliere le informazioni necessarie per esaminare i reclami individuali.

2.   Gli organismi nazionali di applicazione scambiano informazioni sulle loro attività, sui principi decisionali e sulle pratiche a fini di coordinamento. La Commissione li assiste in questo compito.

3.   Gli organismi nazionali di applicazione seguono la procedura di cui all'allegato IV.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35

Sanzioni

1.   Gli Stati membri stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive e corrispondono, a titolo non esaustivo, a una sanzione amministrativa minima o a una percentuale del fatturato annuo dell'impresa o dell'organizzazione pertinente, a seconda di quale delle due opzioni sia più ingente . Gli Stati membri notificano alla Commissione tale regime e tali misure e, senza indugio, qualsiasi ulteriore modifica in merito. [Em. 123]

2.   Nel quadro della cooperazione di cui all'articolo 34, l'organismo nazionale di applicazione competente ai fini dell'articolo 33, paragrafo 4 o 5, su richiesta dell'organismo nazionale di applicazione che tratta il reclamo, indaga sulla violazione del presente regolamento riscontrata da tale organismo e commina sanzioni ove necessario.

Articolo 36

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 al fine di:

i)

adeguare gli importi finanziari di cui all'articolo 13 in funzione dell'inflazione;

ii)

modificare gli allegati I, II e III per tenere conto delle modifiche delle regole uniformi CIV e degli sviluppi tecnologici in materia.

Articolo 37

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 36 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 36 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 36 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 37 bis

Procedura di comitato

1.     La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 124]

Articolo 38

Relazione

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e sui risultati del presente regolamento entro … [cinque anni dopo l'adozione del presente regolamento].

La relazione si basa sulle informazioni da fornire ai sensi del presente regolamento. Se necessario, la relazione è corredata di proposte adeguate.

Articolo 39

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1371/2007 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato V.

Articolo 40

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 197 dell'8.6.2018, pag. 66.

(2)  Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).

(3)  Regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11).

(4)   Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110).

(5)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(6)   Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).

(7)   Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1).

(8)   Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(10)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(11)   Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(12)  Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

(13)  Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 1).

(14)  Direttiva XXX sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (Atto europeo per l'accessibilità) (GU L X del X.X.XXXX, pag. X).

(15)   Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

(16)   Regolamento delegato (UE) 2017/1926 della Commissione, del 31 maggio 2017, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fornitura di servizi di informazione di viaggio multimodale a livello UE (GU L 272 del 21.10.2017, pag. 1).

ALLEGATI

 

ALLEGATO I

Estratto delle regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV)

AppendiceA

della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, come modificata dal protocollo che modifica la convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 3 giugno 1999

TITOLO II

CONCLUSIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI TRASPORTO

Articolo 6

Contratto di trasporto

1.   Con il contratto di trasporto, il trasportatore s'impegna a trasportare il viaggiatore, nonché, se del caso, bagagli e veicoli, nel luogo di destinazione ed a consegnare i bagagli ed i veicoli nel luogo di destinazione.

2.   Il contratto di trasporto deve essere attestato da uno o più titoli di trasporto consegnati al viaggiatore. Tuttavia, fatto salvo l'articolo 9, l'assenza, l'irregolarità o la perdita del titolo di trasporto non pregiudica né l'esistenza né la validità del contratto, che rimane soggetto alle presenti regole uniformi.

3.   Il titolo di trasporto fa fede, fino a prova contraria, della conclusione e del contenuto del contratto di trasporto.

Articolo 7

Titolo di trasporto

1.   Le condizioni generali di trasporto determinano la forma ed il contenuto dei titoli di trasporto nonché la lingua ed i caratteri in cui devono essere stampati e compilati.

2.   Devono almeno essere iscritti sul titolo di trasporto:

a)

il trasportatore o i trasportatori;

b)

l'indicazione che il trasporto è soggetto, malgrado qualsiasi clausola contraria, alle presenti regole uniformi; ciò può essere fatto con la sigla CIV;

c)

ogni altra indicazione necessaria per provare la conclusione ed il contenuto del contratto di trasporto e che permette al viaggiatore di far valere i diritti risultanti da tale contratto.

3.   Il viaggiatore, quando riceve il titolo di trasporto, deve accertarsi che sia stato compilato secondo le sue indicazioni.

4.   Il titolo di trasporto è cedibile se non è nominativo e se il viaggio non è iniziato.

5.   Il titolo di trasporto può consistere in una registrazione elettronica di dati, che possono essere trasformati in segni di scrittura leggibili. I procedimenti utilizzati per la registrazione e l'elaborazione dei dati debbono essere equivalenti dal punto di vista funzionale, in particolare per quanto riguarda il valore probatorio del titolo di trasporto rappresentato da questi dati.

Articolo 8

Pagamento e rimborso del prezzo del trasporto

1.   Salvo diverso accordo fra il viaggiatore ed il trasportatore, il prezzo del trasporto deve essere pagato in anticipo.

2.   Le condizioni generali di trasporto determinano le condizioni che danno luogo al rimborso del prezzo del trasporto.

Articolo 9

Diritto al trasporto. Esclusione dal trasporto

1.   Sin dall'inizio del viaggio, il viaggiatore deve essere munito di un titolo di trasporto valido e deve presentarlo al momento del controllo dei titoli di trasporto. Le condizioni generali di trasporto possono stabilire:

a)

che un viaggiatore che non presenta un titolo di trasporto valido deve pagare una sovrattassa oltre al prezzo del trasporto;

b)

che a un viaggiatore il quale rifiuta di pagare immediatamente il prezzo del trasporto o la sovrattassa può essere imposto di sospendere il viaggio;

c)

se e a quali condizioni si effettua il rimborso della sovrattassa.

2.   Le condizioni generali di trasporto possono prevedere l'esclusione dal trasporto o l'obbligo di sospendere il viaggio per i viaggiatori i quali:

a)

rappresentano un pericolo per la sicurezza ed il buon funzionamento dell'esercizio ferroviario o per la sicurezza degli altri viaggiatori;

b)

disturbano in modo intollerabile gli altri viaggiatori,

e che queste persone non abbiano diritto al rimborso né del prezzo del trasporto, né del prezzo che hanno pagato per il trasporto dei loro bagagli registrati.

Articolo 10

Adempimento di formalità amministrative

Il viaggiatore deve attenersi agli adempimenti richiesti dalle dogane o da altre autorità amministrative.

Articolo 11

Soppressione e ritardo di un treno. Mancata corrispondenza

Se del caso, il trasportatore deve certificare sul titolo di trasporto che il treno è stato soppresso o la corrispondenza mancata.

TITOLO III

TRASPORTO DI COLLI A MANO, ANIMALI, BAGAGLI REGISTRATI E VEICOLI

Capo I

Disposizioni comuni

Articolo 12

Oggetti ed animali ammessi

1.   Il viaggiatore può recare con sé oggetti facilmente trasportabili (colli a mano), nonché animali vivi in conformità delle condizioni generali di trasporto. Peraltro, il viaggiatore può recare con sé oggetti ingombranti in conformità delle disposizioni particolari contenute nelle condizioni generali di trasporto. Sono esclusi dal trasporto come colli a mano gli oggetti o gli animali di natura tale da recare noia o incomodo ai viaggiatori o causare un danno.

2.   Il viaggiatore può spedire, in quanto bagaglio registrato, oggetti ed animali conformemente alle condizioni generali di trasporto.

3.   Il trasportatore può ammettere il trasporto di veicoli in occasione di un trasporto di viaggiatori in conformità delle disposizioni particolari contenute nelle condizioni generali di trasporto.

4.   Il trasporto di merci pericolose come colli a mano, bagagli registrati nonché all'interno o sopra veicoli i quali, in conformità del presente titolo, sono trasportati per ferrovia deve essere conforme al regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID).

Articolo 13

Verifica

1.   Il trasportatore ha il diritto, in caso di grave presunzione d'inosservanza delle condizioni di trasporto, di verificare che gli oggetti (colli a mano, bagagli registrati, veicoli compreso il loro carico) e gli animali trasportati corrispondano alle condizioni di trasporto, quando le leggi e le prescrizioni dello Stato in cui la verifica deve aver luogo non lo vietino. Il viaggiatore deve essere invitato ad assistere alla verifica. Se non si presenta o se non può essere rintracciato, il trasportatore deve chiamare due testimoni indipendenti.

2.   Qualora sia constatato che le condizioni di trasporto non sono state rispettate, il trasportatore può esigere dal viaggiatore il pagamento delle spese per la verifica.

Articolo 14

Adempimento di formalità amministrative

Durante il trasporto il viaggiatore deve conformarsi agli adempimenti previsti dalle dogane o da altre autorità amministrative qualora trasportioggetti (colli a mano, bagagli registrati, veicoli comprensivi del loro carico)o animali. Deve assistere all'ispezione di questi oggetti, salvo eccezione prevista dalle leggi e dalle prescrizioni di ogni Stato.

Capo II

Colli a mano ed animali

Articolo 15

Sorveglianza

Spetta al viaggiatore la sorveglianza dei colli a mano e degli animali che porta con sé.

Capo III

Bagagli registrati

Articolo 16

Spedizione dei bagagli registrati

1.   Gli obblighi contrattuali relativi all'inoltro dei bagagli registrati devono essere attestati da uno scontrino bagagli consegnato al viaggiatore.

2.   Fatto salvo l'articolo 22, l'assenza, l'irregolarità o la perdita dello scontrino bagagli non pregiudica né l'esistenza né la validità degli accordi relativi all'inoltro dei bagagli registrati, che rimangono sottoposti alle presenti regole uniformi.

3.   Lo scontrino bagagli fa fede, fino a prova contraria, della registrazione dei bagagli e delle condizioni del loro trasporto.

4.   Fino a prova contraria, si presume che nel momento della presa in consegna dei bagagli registrati da parte del trasportatore, questi ultimi fossero in buone condizioni apparenti e che il numero ed il volume dei colli corrispondessero alle descrizioni riportate sullo scontrino bagagli.

Articolo 17

Scontrino bagagli

1.   Le condizioni generali di trasporto stabiliscono la forma ed il contenuto dello scontrino bagagli, nonché la lingua ed i caratteri in cui deve essere stampato e compilato. L'articolo 7, paragrafo 5, si applica per analogia.

2.   Devono essere almeno iscritti nello scontrino bagagli:

a)

il trasportatore o i trasportatori;

b)

l'indicazione che il trasporto è soggetto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle presenti regole uniformi; ciò può essere fatto con la sigla CIV;

c)

ogni altra indicazione necessaria per provare gli obblighi contrattuali relativi all'inoltro dei bagagli e che consenta al viaggiatore di far valere i diritti risultanti dal contratto di trasporto.

3.   Il viaggiatore deve accertarsi, quando riceve lo scontrino bagagli, che quest'ultimo sia stato emesso secondo le sue indicazioni.

Articolo 18

Registrazione e trasporto

1.   Salvo eccezione prevista dalle condizioni generali di trasporto, la registrazione dei bagagli si effettua solo su presentazione di un titolo di trasporto valido almeno fino al luogo di destinazione dei bagagli. Per il resto la registrazione avviene in conformità delle prescrizioni in vigore nel luogo di spedizione.

2.   Quando le condizioni generali di trasporto prevedono che i bagagli possano essere ammessi al trasporto senza la presentazione di un titolo di trasporto, le disposizioni delle presenti regole uniformi che disciplinano i diritti e gli obblighi del viaggiatore relativi ai suoi bagagli registrati si applicano per analogia allo spedizioniere del bagaglio.

3.   Il trasportatore può inoltrare i bagagli registrati con un altro treno o un altro mezzo di trasporto e con un altro itinerario, diversi da quelli del viaggiatore.

Articolo 19

Pagamento del prezzo per il trasporto dei bagagli registrati

Salvo accordo contrario fra il viaggiatore ed il trasportatore, il prezzo del trasporto dei bagagli registrati si paga al momento della registrazione.

Articolo 20

Marcatura dei bagagli registrati

Il viaggiatore deve indicare su ciascun collo, in uno spazio ben visibile ed in maniera sufficientemente stabile e chiara:

a)

il suo nome ed il suo indirizzo;

b)

il luogo di destinazione.

Articolo 21

Diritto di disporre dei bagagli registrati

1.   Se le circostanze lo consentono e le prescrizioni delle dogane o di altre autorità amministrative non vi si oppongono, il viaggiatore può chiedere la restituzione dei bagagli al luogo di spedizione su presentazione dello scontrino bagagli e, ove previsto dalle condizioni generali di trasporto, del titolo di trasporto.

2.   Le condizioni generali di trasporto possono prevedere altre disposizioni relativamente al diritto di disporre dei bagagli registrati, e cioè modifiche del luogo di destinazione ed eventuali conseguenze finanziarie per il viaggiatore.

Articolo 22

Riconsegna

1.   La riconsegna dei bagagli registrati ha luogo dietro presentazione dello scontrino bagagli e, se del caso, dietro pagamento delle spese che gravano sulla spedizione.

Il trasportatore ha il diritto, senza tuttavia esservi tenuto, di accertare se il possessore dello scontrino ha titolo ad ottenere la riconsegna.

2.   Sono assimilati alla riconsegna al possessore dello scontrino bagagli, se conformi alle prescrizioni in vigore nel luogo di destinazione:

a)

la consegna dei bagagli alle autorità doganali o daziarie nei loro locali di spedizione o nei loro magazzini, quando questi non si trovano sotto la custodia del trasportatore;

b)

l'affidamento degli animali vivi a un terzo.

3.   Il possessore dello scontrino bagagli può chiedere la riconsegna dei bagagli nel luogo di destinazione, trascorso il tempo convenuto, nonché, se del caso, il tempo necessario per le operazioni doganali o di altre autorità amministrative.

4.   In mancanza di restituzione dello scontrino bagagli, il trasportatore è obbligato a riconsegnare il bagaglio soltanto a colui che provi il suo diritto: se tale prova sembra insufficiente, il trasportatore può esigere una cauzione.

5.   I bagagli vengono riconsegnati nel luogo di destinazione per il quale sono stati registrati.

6.   Il possessore dello scontrino bagagli a cui i bagagli non siano riconsegnati può esigere l'annotazione nello scontrino stesso del giorno e dell'ora in cui egli ha richiesto la riconsegna conformemente al paragrafo 3.

7.   L'avente diritto può rifiutare il ritiro dei bagagli se il trasportatore non dà seguito alla sua richiesta di procedere alla verifica dei bagagli registrati per l'accertamento di un asserito danno.

8.   Per il rimanente, la riconsegna dei bagagli viene effettuata in conformità delle prescrizioni in vigore nel luogo di destinazione.

Capo IV

Veicoli

Articolo 23

Condizioni di trasporto

Le disposizioni particolari per il trasporto dei veicoli contenute nelle condizioni generali di trasporto definiscono segnatamente le condizioni di ammissione al trasporto, di registrazione, di carico e di trasporto, di scarico e di riconsegna, nonché gli obblighi del viaggiatore.

Articolo 24

Bollettino di trasporto

1.   Gli obblighi contrattuali relativi al trasporto di veicoli devono essere attestati da un bollettino di trasporto consegnato al viaggiatore. Il bollettino di trasporto può essere integrato nel titolo di trasporto del viaggiatore.

2.   Le particolari disposizioni per il trasporto di veicoli contenute nelle condizioni generali di trasporto determinano la forma ed il contenuto del bollettino di trasporto, nonché la lingua ed i caratteri in cui deve essere stampato e compilato. L'articolo 7, paragrafo 5, si applica per analogia.

3.   Devono almeno essere iscritti sul bollettino di trasporto:

a)

il trasportatore o i trasportatori;

b)

l'indicazione che il trasporto è soggetto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle presenti regole uniformi; ciò può essere fatto con la sigla CIV;

c)

ogni altra indicazione necessaria per provare gli obblighi contrattuali relativi ai trasporti dei veicoli, e che consenta al viaggiatore di far valere i diritti risultanti dal contratto di trasporto.

4.   Il viaggiatore deve accertarsi, quando riceve il bollettino di trasporto, che quest'ultimo sia stato emesso secondo le sue indicazioni.

Articolo 25

Diritto applicabile

Fatte salve le disposizioni del presente capo, le disposizioni del capo III relative al trasporto dei bagagli si applicano ai veicoli.

TITOLO IV

RESPONSABILITÀ DEL TRASPORTATORE

Capo I

Responsabilità in caso di morte o ferimento di viaggiatori

Articolo 26

Fondamento della responsabilità

1.   Il trasportatore è responsabile del danno derivante dalla morte, dal ferimento o da qualsiasi altro pregiudizio all'integrità fisica o psichica del viaggiatore causato da un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario e sopravvenga durante la permanenza del viaggiatore nei veicoli ferroviari, o al momento in cui egli vi entra o ne esce, qualunque sia l'infrastruttura ferroviaria utilizzata.

2.   Il trasportatore è esonerato da tale responsabilità:

a)

se l'incidente è stato causato da circostanze estranee all'esercizio ferroviario che il trasportatore, nonostante la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare ed alle cui conseguenze non poteva ovviare;

b)

nella misura in cui l'incidente sia dovuto a colpa del viaggiatore;

c)

se l'incidente è dovuto al comportamento di un terzo che il trasportatore, nonostante la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare ed alle cui conseguenze non poteva ovviare; un'altra impresa che utilizzi la stessa infrastruttura ferroviaria non è considerata come parte terza; il diritto di regresso non è pregiudicato.

3.   Se l'incidente è dovuto al comportamento di un terzo e se, malgrado ciò, il trasportatore non è interamente sollevato dalla responsabilità in conformità del paragrafo 2, lettera c), egli risponde per il tutto nei limiti delle presenti regole uniformi e senza pregiudizio di un suo eventuale regresso contro terzi.

4.   Le presenti regole uniformi non si applicano alla responsabilità che può ricadere sul trasportatore per i casi non previsti al paragrafo 1.

5.   Quando un trasporto oggetto di un unico contratto di trasporto è effettuato da trasportatori successivi, la responsabilità in caso di morte e diferimento dei viaggiatori è del trasportatore a cui spettava, in base al contratto di trasporto, la prestazione del servizio di trasporto durante il quale l'incidente è avvenuto. Quando questa prestazione non è stata realizzata dal trasportatore, ma da un trasportatore sostituto, entrambi i trasportatori sono responsabili solidalmente, in conformità delle presenti regole uniformi.

Articolo 27

Risarcimento dei danni in caso di morte

1.   In caso di morte del viaggiatore, il risarcimento dei danni comprende:

a)

le spese necessarie conseguenti al decesso, in particolare quelle di trasporto della salma e delle esequie;

b)

se la morte non è sopravvenuta immediatamente, il risarcimento danni previsto all'articolo 28.

2.   Se con la morte del viaggiatore vengono private del loro sostentamento persone verso le quali egli, in virtù delle disposizioni di legge, aveva o avrebbe avuto in futuro un'obbligazione alimentare, si provvede ugualmente ad indennizzare dette persone per tale perdita. L'azione di risarcimento spettante a persone delle quali il viaggiatore aveva assunto il mantenimento, pur non essendovi tenuto per legge, resta soggetta al diritto nazionale.

Articolo 28

Risarcimento dei danni in caso di ferimento

In caso di ferimento o di ogni altro pregiudizio all'incolumità fisica o psichica del viaggiatore, il risarcimento danni comprende:

a)

le spese necessarie, in particolare quelle relative alla cura ed al trasporto;

b)

la riparazione del danno economico causato, sia per l'incapacità lavorativa totale o parziale, sia per l'accrescimento dei bisogni.

Articolo 29

Riparazione di altri danni corporali

Il diritto nazionale determina se ed in quale misura il trasportatore è tenuto a corrispondere risarcimenti per danni corporali diversi da quelli previsti agli articoli 27 e 28.

Articolo 30

Forma ed ammontare del risarcimento dei danni in caso di morte e di ferimento

1.   Il risarcimento danni di cui all'articolo 27, paragrafo 2, ed all'articolo 28, lettera b), deve essere corrisposto sotto forma di capitale. Tuttavia, se il diritto nazionale consente l'assegnazione di una rendita, il risarcimento dei danni è corrisposto sotto tale forma allorché il viaggiatore leso o gli aventi diritto di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lo richiedano.

2.   L'ammontare del risarcimento da corrispondere in base a quanto disposto nel paragrafo 1 è determinato in base al diritto nazionale. Tuttavia, per l'applicazione delle presenti regole uniformi, è fissato un limite massimo di 175 000 unità di conto in capitale o in rendita annuale corrispondente a tale capitale per ciascun viaggiatore, nel caso in cui il diritto nazionale preveda un limite massimo di ammontare inferiore.

Articolo 31

Altri mezzi di trasporto

1.   Salvo quanto previsto dal paragrafo 2, le disposizioni relative alla responsabilità in caso di morte e di ferimento di viaggiatori non si applicano ai danni sopravvenuti durante un trasporto che, conformemente al contratto di trasporto, non era un trasporto ferroviario.

2.   Tuttavia, se i veicoli ferroviari sono trasportati su traghetto, le disposizioni relative alla responsabilità in caso di morte o di ferimento di viaggiatori si applicano ai danni indicati nell'articolo 26, paragrafo 1, e nell'articolo 33, paragrafo 1, causati da un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario e sopravvenga durante la permanenza del viaggiatore in detto veicolo, o al momento in cui egli vi salga o ne discenda.

3.   Se a seguito di circostanze eccezionali l'esercizio ferroviario è provvisoriamente sospeso ed i viaggiatori sono trasportati con un altro mezzo di trasporto, il trasportatore è responsabile ai sensi delle presenti regole uniformi.

Capo II

Responsabilità in caso d'inosservanza dell'orario

Articolo 32

Responsabilità in caso di soppressione, ritardo o mancata corrispondenza

1.   Il trasportatore è responsabile nei confronti del viaggiatore per il danno dovuto al fatto che, a causa della soppressione, del ritardo o della mancanza di una corrispondenza, il viaggio non può continuare nello stesso giorno, o comunque la sua continuazione non è ragionevolmente esigibile nello stesso giorno per via di circostanze contingenti. Il risarcimento dei danni comprende le spese ragionevoli di alloggio, nonché le spese ragionevoli per avvisare le persone che attendono il viaggiatore.

2.   Il trasportatore è esonerato da questa responsabilità quando la soppressione, il ritardo o la mancanza di una corrispondenza sono imputabili ad una delle seguenti cause:

a)

circostanze esterne all'esercizio ferroviario che il trasportatore, malgrado la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare o alle cui conseguenze non poteva ovviare;

b)

colpa del viaggiatore; oppure

c)

un comportamento di terzi che il trasportatore, nonostante abbia riposto la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare; un'altra impresa che utilizzi la stessa infrastruttura ferroviaria non è considerata parte terza; il diritto di regresso rimane impregiudicato.

3.   Il diritto nazionale determina se, ed in quale misura, il trasportatore deve corrispondere un risarcimento per danni diversi da quelli previsti al paragrafo 1. Questa disposizione non pregiudica l'articolo 44.

Capo III

Responsabilità per i colli a mano, gli animali, i bagagli registrati ed i veicoli

SEZIONE 1

Colli a mano ed animali

Articolo 33

Responsabilità

1.   In caso di morte o di ferimento di viaggiatori, il trasportatore è responsabile inoltre del danno risultante dalla perdita totale o parziale o dall'avaria degli oggetti che il viaggiatore portava o sulla sua persona o come colli a mano; ciò si applica anche agli animali che il viaggiatore portava con sé. L'articolo 26 si applica per analogia.

2.   Il trasportatore peraltro è responsabile del danno risultante dalla perdita totale o parziale o dall'avaria di oggetti, colli a mano o animali, la cui sorveglianza spetta al viaggiatore conformemente all'articolo 15, solo a condizione che tale danno sia dovuto a colpa del trasportatore. Gli altri articoli del titolo IV, ad eccezione dell'articolo 51, ed il titolo VI non sono applicabili in questo caso.

Articolo 34

Limitazione del risarcimento danni in caso di perdita o di avaria di oggetti

Il trasportatore responsabile ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, deve riparare il danno fino a concorrenza di 1 400 unità di conto per ogni viaggiatore.

Articolo 35

Esonero dalla responsabilità

Il trasportatore non è responsabile, nei confronti del viaggiatore, del danno che può risultare dal fatto che il viaggiatore non si uniformi alle prescrizioni delle dogane o di altre autorità amministrative.

SEZIONE 2

Bagagli registrati

Articolo 36

Fondamento della responsabilità

1.   Il trasportatore è responsabile del danno derivante dalla perdita totale o parziale o dall'avaria dei bagagli registrati sopravvenute dal momento della presa in carico da parte del trasportatore fino alla riconsegna, nonché del ritardo nella riconsegna.

2.   Il trasportatore è esonerato da tale responsabilità se la perdita, l'avaria o il ritardo nella riconsegna sono stati causati da colpa del viaggiatore, da un ordine di quest'ultimo non determinato da colpa del trasportatore, da un vizio proprio dei bagagli registrati o da circostanze che il trasportatore non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare.

3.   Il trasportatore è esonerato da tale responsabilità nella misura in cui la perdita o l'avaria derivino da rischi particolari inerenti a una o più delle seguenti cause:

a)

mancanza o stato difettoso dell'imballaggio;

b)

natura speciale dei bagagli;

c)

spedizione come bagagli di oggetti esclusi dal trasporto.

Articolo 37

Onere della prova

1.   La prova che la perdita, l'avaria o il ritardo nella riconsegna abbia avuto per causa uno dei fatti previsti all'articolo 36, paragrafo 2, spetta al trasportatore.

2.   Quando il trasportatore stabilisce che la perdita o l'avaria è potuta risultare, date le circostanze di fatto, da uno o più dei rischi particolari previsti all'articolo 36, paragrafo 3, si presume che il danno sia risultato da essi. L'avente diritto conserva tuttavia il diritto di provare che il danno non ha avuto come causa, totalmente o parzialmente, uno di tali rischi.

Articolo 38

Trasportatori successivi

Quando un trasporto oggetto di un contratto di trasporto unico è effettuato da più trasportatori successivi, ciascun trasportatore, che prende in carico i bagagli con lo scontrino bagagli o il veicolo con il bollettinodi trasporto, è parte, per quanto riguarda l'inoltro dei bagagli o il trasporto dei veicoli, del contratto di trasporto in conformità delle clausole dello scontrino bagagli o il bollettinodi trasporto e si assume gli obblighi che ne derivano. In questo caso, ciascun trasportatore risponde dell'esecuzione del trasporto sul percorso totale fino alla riconsegna.

Articolo 39

Trasportatore sostituto

1.   Quando il trasportatore ha affidato, in tutto o in parte, l'esecuzione del trasporto ad un trasportatore che lo sostituisce, indipendentemente o meno dall'esercizio di una facoltà che gli è riconosciuta nel contratto di trasporto, il trasportatore resta comunque responsabile del trasporto nella sua totalità.

2.   Tutte le disposizioni delle presenti regole uniformi che disciplinano la responsabilità del trasportatore si applicano altresì alla responsabilità del trasportatore sostituto per il trasporto effettuato a sua cura. Gli articoli 48 e 52 si applicano quando viene intentata un'azione contro gli agenti o tutte le altre persone di cui il trasportatore sostituto si avvale per l'esecuzione del trasporto.

3.   Ogni convenzione particolare attraverso la quale il trasportatore assume obblighi che non gli spettano ai sensi delle presenti regole uniformi o rinuncia a diritti che gli sono conferiti da tali regole uniformi è priva di effetto nei confronti del trasportatore sostituto che non l'ha accettata espressamente e per iscritto. Abbia o non abbia accettato il trasportatore sostituto questa particolare convenzione, il trasportatore resta comunque vincolato dagli obblighi o dalle rinunce che ne risultano.

4.   Quando e nella misura in cui il trasportatore ed il trasportatore sostituto sono responsabili, la loro responsabilità è solidale.

5.   L'ammontare totale dell'indennità dovuta da parte del trasportatore, del trasportatore sostituto nonché dei loro agenti e delle altre persone di cui essi si avvalgono per l'esecuzione del trasporto non supera i limiti previsti nelle presenti regole uniformi.

6.   Il presente articolo non pregiudica i diritti di regresso eventualmente esistenti fra il trasportatore ed il trasportatore sostituto.

Articolo 40

Presunzione di perdita

1.   L'avente diritto può, senza dover fornire altre prove, considerare come perduto un collo quando non sia stato riconsegnato o messo a sua disposizione nei quattordici giorni successivi alla domanda di riconsegna presentata conformemente all'articolo 22, paragrafo 3.

2.   Se un collo considerato perduto è ritrovato entro un anno dalla domanda di riconsegna, il trasportatore ha l'obbligo di avvisare l'avente diritto quando il suo domicilio è noto o può essere determinato.

3.   Nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di cui al paragrafo 2, l'avente diritto può esigere che il collo gli sia riconsegnato. In tal caso, egli deve pagare le spese inerenti al trasporto del collo dal luogo di spedizione fino a quello in cui si effettua la riconsegna e restituire l'indennità ricevuta, dopo aver detratto, se del caso, le spese eventualmente comprese in detta indennità. Egli conserva ciononostante i suoi diritti all'indennità per il ritardo nella riconsegna, previsti all'articolo 43.

4.   Se il collo rinvenuto non è stato reclamato nel termine previsto al paragrafo 3 o se il collo è ritrovato dopo più di un anno dalla domanda di riconsegna, il trasportatore ne dispone conformemente alle leggi ed ai regolamenti in vigore nel luogo in cui si trova il collo.

Articolo 41

Indennità in caso di perdita

1.   In caso di perdita totale o parziale dei bagagli registrati, il trasportatore deve pagare, con l'esclusione di ogni altro risarcimento:

a)

se l'ammontare del danno è provato, un'indennità pari a tale ammontare che non superi tuttavia 80 unità di conto per chilogrammo mancante di massa lorda o 1 200 unità di conto per collo;

b)

se l'ammontare del danno non è provato, un'indennità forfettaria di 20 unità di conto per chilogrammo mancante di massa lorda o di 300 unità di conto per collo.

Le modalità di liquidazione dell'indennità per chilogrammo mancante o per collo sono determinate nelle condizioni generali di trasporto.

2.   Il trasportatore deve inoltre rimborsare il prezzo per il trasporto dei bagagli e le altre somme spese in relazione al trasporto del collo smarrito, nonché i diritti doganali e le accise già pagati.

Articolo 42

Indennità in caso di avaria

1.   In caso di avaria dei bagagli registrati, il trasportatore deve pagare, escluso ogni altro risarcimento, un'indennità equivalente al deprezzamento dei bagagli.

2.   L'indennità non supera:

a)

se la totalità dei bagagli è deprezzata dall'avaria, l'ammontare che sarebbe dovuto in caso di perdita totale;

b)

se soltanto una parte dei bagagli è deprezzata dall'avaria, l'ammontare che sarebbe dovuto per la perdita della parte deprezzata.

Articolo 43

Indennità in caso di ritardo nella riconsegna

1.   In caso di ritardo nella riconsegna dei bagagli registrati, il trasportatore è tenuto al pagamento, per ogni periodo indivisibile di ventiquattro ore dalla domanda di riconsegna, per un tempo massimo di quattordici giorni:

a)

se l'avente diritto prova che un danno ne è derivato, un'indennità pari all'ammontare del danno fino ad un massimo di 0,80 unità di conto per chilogrammo di massa lorda dei bagagli o di 14 unità di conto per collo riconsegnato in ritardo;

b)

se l'avente diritto non prova che un danno ne è derivato, un'indennità forfettaria di 0,14 unità di conto per chilogrammo di massa lorda dei bagagli o di 2,80 unità di conto per collo riconsegnato in ritardo.

Le modalità di liquidazione dell'indennità, per chilogrammo o per collo, sono determinate nelle condizioni generali di trasporto.

2.   In caso di perdita totale dei bagagli, l'indennità prevista al paragrafo 1 non si cumula con quella prevista all'articolo 41.

3.   In caso di perdita parziale dei bagagli, l'indennità prevista al paragrafo 1 è corrisposta per la parte non smarrita.

4.   In caso di avaria dei bagagli non risultante da un ritardo nella riconsegna, l'indennità prevista al paragrafo 1 si cumula, se del caso, con quella prevista all'articolo 42.

5.   In nessun caso il cumulo dell'indennità prevista al paragrafo 1 con quelle previste agli articoli 41 e 42 può dar luogo al pagamento di un'indennità eccedente quella dovuta in caso di perdita totale dei bagagli.

SEZIONE 3

Veicoli

Articolo 44

Indennità in caso di ritardo

1.   In caso di ritardo nel carico per una causa imputabile al trasportatore o di ritardo nella riconsegna di un veicolo, il trasportatore deve pagare, se l'avente diritto prova che un danno ne è derivato, un'indennità il cui ammontare non supera il prezzo del trasporto.

2.   Se l'avente diritto rinuncia al contratto di trasporto, in caso di ritardo nel carico per una causa imputabile al trasportatore viene rimborsato il prezzo del trasporto all'avente diritto. Inoltre questi può reclamare, allorché provi che un danno è derivato da detto ritardo, un'indennità il cui ammontare non supera il prezzo del trasporto.

Articolo 45

Indennità in caso di perdita

In caso di perdita totale o parziale di un veicolo, l'indennità da corrispondere all'avente diritto per il danno provato è calcolata sulla base del valore usuale del veicolo. Essa non supera 8 000 unità di conto. Un rimorchio con o senza carico è considerato come un veicolo indipendente.

Articolo 46

Responsabilità per quanto concerne altri oggetti

1.   Per quanto riguarda gli oggetti lasciati nei veicoli o che si trovano in cofani (ad esempio bagagliai o portasci) solidamente fissati al veicolo, il trasportatore è responsabile solo del danno causato per sua colpa. L'indennità totale da pagare non supera 1 400 unità di conto.

2.   Per quanto concerne gli oggetti fissati all'esterno del veicolo, compresi i cofani di cui al paragrafo 1, il trasportatore è responsabile solo se è provato che il danno risulta da un atto o da un'omissione commessa dal trasportatore, o con l'intenzione di provocare tale danno, o temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne sarebbe probabilmente derivato.

Articolo 47

Diritto applicabile

Fatte salve le disposizioni della presente sezione, ai veicoli si applicano le disposizioni della sezione 2 relative alla responsabilità per i bagagli.

Capo IV

Disposizioni comuni

Articolo 48

Decadenza del diritto d'invocare i limiti di responsabilità

I limiti di responsabilità previsti nelle presenti regoli uniformi, nonché le disposizioni del diritto nazionale che limitano le indennità ad un determinato ammontare, non si applicano quando è provato che il danno risulta da un atto o da un'omissione commessa dal trasportatore, o con l'intenzione di provocare tale danno, o temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne sarebbe probabilmente derivato.

Articolo 49

Conversione ed interessi

1.   Quando il calcolo dell'indennità implica la conversione delle somme espresse in unità monetarie straniere, quest'ultima deve essere effettuata secondo il corso in vigore nel giorno e nel luogo di pagamento dell'indennità.

2.   L'avente diritto può richiedere gli interessi sull'indennità, calcolati in ragione del cinque per cento l'anno, a decorrere dal giorno del reclamo previsto all'articolo 55 oppure, se non vi è stato reclamo, dal giorno dell'atto di citazione.

3.   Tuttavia, per le indennità dovute in virtù degli articoli 27 e 28 gli interessi decorrono solo dal giorno in cui si sono verificati i fatti che sono serviti alla determinazione dell'ammontare dell'indennità, qualora tale giorno sia posteriore a quello del reclamo o dell'atto di citazione.

4.   Per quanto concerne i bagagli, gli interessi sono dovuti solo se l'indennità supera 16 unità di conto per scontrino bagagli.

5.   Per quanto concerne i bagagli, se l'avente diritto non consegna al trasportatore entro il termine da questi opportunamente fissatogli i documenti giustificativi necessari per la liquidazione definitiva di quanto reclamato, non decorrono interessi fra la scadenza del termine fissato e la consegna effettiva dei documenti.

Articolo 50

Responsabilità in caso d'incidente nucleare

Il trasportatore è esonerato dalla responsabilità che gli incombe in virtù delle presenti regole uniformi quando il danno sia stato causato da un incidente nucleare e, in applicazione delle leggi e prescrizioni di uno Stato che disciplinano la responsabilità in materia di energia nucleare, il gestore di un impianto nucleare o altra persona che lo sostituisce sia responsabile di questo danno.

Articolo 51

Persone di cui risponde il trasportatore

Il trasportatore è responsabile dei suoi agenti e delle altre persone di cui si avvale per l'effettuazione del trasporto, quando questi agenti o altre persone agiscono nell'esercizio delle loro funzioni. I gestori dell'infrastruttura ferroviaria su cui il trasporto è effettuato sono considerati come persone dei cui servizi il trasportatore si avvale per l'esecuzione del trasporto.

Articolo 52

Altre azioni

1.   In tutti i casi in cui si applicano le presenti regole uniformi, ogni azione per responsabilità a qualsiasi titolo svolta non può essere esercitata contro il trasportatore se non alle condizioni e nei limiti di queste regole uniformi.

2.   Ciò vale anche per ogni azione esercitata contro gli agenti e le altre persone di cui il trasportatore risponde ai sensi dell'articolo 51.

TITOLO V

RESPONSABILITÀ DEL VIAGGIATORE

Articolo 53

Principi particolari di responsabilità

Il viaggiatore è responsabile nei confronti del trasportatore per qualsiasi danno:

a)

risultante dall'inosservanza dei suoi obblighi in virtù:

1.

degli articoli 10, 14 e 20;

2.

delle particolari disposizioni per il trasporto dei veicoli contenute nelle condizioni generali di trasporto; oppure

3.

del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID);

b)

causato dagli oggetti o dagli animali che porta con sé, a meno che non provi che il danno sia stato causato da circostanze che non poteva evitare, ed alle cui conseguenze non poteva ovviare, benché avesse dato prova della diligenza richiesta ad un viaggiatore coscienzioso. Questa disposizione non pregiudica la responsabilità che può incombere al trasportatore in virtù dell'articolo 26 e dell'articolo 33, paragrafo 1.

TITOLO VI

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Articolo 54

Constatazione di perdita parziale o di avaria

1.   Se il trasportatore scopre o presume una perdita parziale o un'avaria di un oggetto trasportato sotto la custodia del trasportatore (bagagli, veicoli) o l'avente diritto ne afferma l'esistenza, il trasportatore deve compilare senza indugio e possibilmente alla presenza dell'avente diritto un processo verbale attestante, a seconda della natura del danno, lo stato in cui si trova l'oggetto e, per quanto possibile, l'entità del danno, la sua causa e il momento in cui è avvenuto.

2.   Una copia del processo verbale di constatazione deve essere consegnata gratuitamente all'avente diritto.

3.   Se l'avente diritto non accetta le risultanze del processo verbale può richiedere che lo stato dei bagagli o del veicolo, nonché la causa e l'ammontare del danno, siano constatati da un esperto designato dalle parti del contratto di trasporto o per via giudiziaria. La procedura è soggetta alle leggi ed alle prescrizioni dello Stato dove ha luogo la constatazione.

Articolo 55

Reclami

1.   I reclami relativi alla responsabilità del trasportatore in caso di morte o di ferimento di viaggiatori devono essere indirizzati per iscritto al trasportatore contro il quale può essere intentata l'azione giudiziaria. Nel caso di un trasporto oggetto di un contratto unico ed effettuato da trasportatori successivi, i reclami possono ugualmente essere indirizzati al primo o all'ultimo trasportatore, nonché al trasportatore che ha nello Stato di domicilio o di residenza abituale del viaggiatore la sua sede principale o la succursale o l'ufficio che ha concluso il contratto di trasporto.

2.   Gli altri reclami relativi al contratto di trasporto devono essere indirizzati per iscritto al trasportatore indicato all'articolo 56, paragrafi 2 e 3.

3.   I documenti che l'avente diritto ritiene utile allegare al reclamo devono essere presentati o in originale o in copie, se del caso debitamente certificate conformi, qualora il trasportatore lo richieda. All'atto della liquidazione del reclamo, il trasportatore può esigere la restituzione del titolo di trasporto, dello scontrino bagagli e del bollettino di trasporto.

Articolo 56

Trasportatori che possono essere citati in giudizio

1.   L'azione giudiziaria fondata sulla responsabilità del trasportatore in caso di morte o di ferimento di viaggiatori può essere intentata solo contro un trasportatore responsabile ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 5.

2.   Fatto salvo il paragrafo 4, le altre azionigiudiziarie dei viaggiatori fondate sul contratto di trasporto possono essere intentate solo contro il primo o l'ultimo trasportatore o contro quello che eseguiva la parte di trasporto nel corso della quale è avvenuto il fatto all'origine della citazione giudiziaria.

3.   Nel caso di trasporti eseguiti da trasportatori successivi, il trasportatore che deve riconsegnare il bagaglio o il veicolo ed ha il proprio nome riportato con il suo consenso sullo scontrino bagagli o sul bollettino di trasporto può essere citato in giudizio in conformità del paragrafo 2 anche se non ha ricevuto il bagaglio o il veicolo.

4.   L'azionegiudiziaria per la restituzione di una somma pagata in virtù del contratto di trasporto può essere intentata contro il trasportatore che ha riscosso questa somma o contro quello a favore del quale la somma è stata riscossa.

5.   L'azione giudiziaria può essere esercitata contro un trasportatore diverso da quelli di cui ai paragrafi 2 e 4 se è formulata come domanda riconvenzionale o come eccezione in una causa in cui la domanda principale sia fondata sullo stesso contratto di trasporto.

6.   Nella misura in cui le presenti regole uniformi si applicano al trasportatore sostituto, quest'ultimo può anch'esso esserecitato in giudizio.

7.   Quando il richiedente può scegliere fra vari trasportatori, il suo diritto d'opzione si estingue nel momento in cui l'azione giudiziaria è intentata contro uno di essi; ciò si applica anche quando il richiedente ha la scelta fra uno o più trasportatori ed un trasportatore sostituto.

Articolo 58

Estinzione dell'azione in caso di morte o di ferimento

1.   Ogni azione dell'avente diritto fondata sulla responsabilità del trasportatore in caso di morte o di ferimento di viaggiatori si estingue se l'avente diritto non segnala l'incidente subito dal viaggiatore entro dodici mesi a decorrere dalla conoscenza del danno ad uno dei trasportatori a cui può essere presentato un reclamo secondo l'articolo 55, paragrafo 1. Se l'avente diritto segnala verbalmente l'incidente al trasportatore, quest'ultimo deve rilasciargli un attestato di tale avviso verbale.

2.   L'azione tuttavia non si estingue se:

a)

nel termine previsto al paragrafo 1, l'avente diritto ha presentato reclamo ad uno dei trasportatori designati all'articolo 55, paragrafo 1;

b)

nel termine previsto al paragrafo 1, il trasportatore responsabile è venuto a conoscenza, per altre vie, dell'incidente accaduto al viaggiatore;

c)

l'incidente non è stato segnalato o è stato segnalato in ritardo a seguito di circostanze non imputabili all'avente diritto;

d)

l'avente diritto prova che l'incidente è dovuto a colpa del trasportatore.

Articolo 59

Estinzione dell'azione originata dal trasporto bagagli

1.   L'accettazione dei bagagli da parte dell'avente diritto estingue qualsiasi azione contro il trasportatore originata dal contratto di trasporto in caso di perdita parziale, di avaria o di ritardo nella riconsegna.

2.   L'azione tuttavia non si estingue:

a)

in caso di perdita parziale o di avaria, se:

1.

la perdita o l'avaria siano state constatate conformemente all'articolo 54 primadell'accettazione dei bagagli da parte dell'avente diritto;

2.

la constatazione che avrebbe dovuto essere fatta conformemente all'articolo 54 è stata omessa solo per colpa del trasportatore;

b)

in caso di danno non apparente constatato dopo l'accettazione dei bagagli da parte dell'avente diritto, qualora quest'ultimo:

1.

richieda la constatazione conformemente all'articolo 54 immediatamente dopo la scoperta del danno e non oltre i tre giorni successiviall'accettazione dei bagagli;

2.

fornisca inoltre la prova che il danno si è verificato tra la presa in carico da parte del trasportatore e la riconsegna;

c)

in caso di ritardo nella riconsegna, qualora l'avente diritto entro ventuno giorni abbia fatto valere i propri diritti nei confronti di uno dei trasportatori indicati all'articolo 56, paragrafo 3;

d)

qualora l'avente diritto fornisca la prova che il danno è imputabile a colpa del trasportatore.

Articolo 60

Prescrizione

1.   Le azioni di risarcimento danni fondate sulla responsabilità del trasportatore in caso di morte o di ferimento di viaggiatori si prescrivono:

a)

per il viaggiatore, in tre anni a decorrere dal giorno successivo a quello dell'incidente;

b)

per gli altri aventi diritto, in tre anni a decorrere dal giorno successivo a quello del decesso del viaggiatore purché questo termine non oltrepassi il limite di cinque anni a decorrere dal giorno successivo a quello dell'incidente.

2.   Le altre azioni originate dal contratto di trasporto si prescrivono in un anno. Tuttavia la prescrizione è di due anni se si tratta di un'azione per un danno che derivi da un atto o da un'omissione commessi o con l'intento di provocare tale danno, o temerariamente e con la consapevolezza che un tale danno ne sarebbe probabilmente potuto derivare.

3.   La prescrizione prevista al paragrafo 2 decorre per l'azione:

a)

d'indennità per perdita totale: dal quattordicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto all'articolo 22, paragrafo 3;

b)

d'indennità per perdita parziale, avaria o ritardo nella riconsegna: dal giorno in cui la riconsegna è stata effettuata;

c)

in tutti gli altri casi concernenti il trasporto dei viaggiatori: dal giorno di scadenza di validità del titolo di trasporto.

Il giorno indicato come inizio della prescrizione non è mai compreso nel computo dei termini.

4.   […]

5.   […]

6.   Per il rimanente, la sospensione e l'interruzione della prescrizione sono regolate dal diritto nazionale.

TITOLO VII

RAPPORTI DEI TRASPORTATORI FRA LORO

Articolo 61

Ripartizione del prezzo di trasporto

1.   Ogni trasportatore deve pagare ai trasportatori interessati la parte di loro spettanza su un prezzo di trasporto che ha riscosso o che avrebbe dovuto riscuotere. Le modalità di pagamento sono stabilite mediante accordo fra i trasportatori.

2.   L'articolo 6, paragrafo 3, l'articolo 16, paragrafo 3, e l'articolo 25 si applicano ugualmente alle relazioni fra i trasportatori successivi.

Articolo 62

Diritto di regresso

1.   Il trasportatore che ha pagato un'indennità ai sensi delle presenti regole uniformi ha diritto di regresso contro i trasportatori che hanno partecipato al trasporto, conformemente alle seguenti disposizioni:

a)

il trasportatore che ha causato il danno ne è il solo responsabile;

b)

se il danno è stato causato da più trasportatori, ciascuno di essi risponde del danno che ha causato; se non è possibile distinguere, l'indennità è ripartita fra loro conformemente alla lettera c);

c)

se non può essere provato quale dei trasportatori abbia causato il danno, l'indennità è ripartita fra tutti i trasportatori che hanno partecipato al trasporto, ad eccezione di quelli che provano di non aver causato il danno; la ripartizione è fatta in proporzione alla quota del prezzo di trasporto che spetta a ciascuno dei trasportatori.

2.   In caso d'insolvibilità di uno di questi trasportatori, la quota che gli incombe e che non ha pagato è ripartita fra tutti gli altri trasportatori che hanno partecipato al trasporto, in proporzione alla parte del prezzo di trasporto che spetta a ciascuno di essi.

Articolo 63

Procedura di regresso

1.   La fondatezza del pagamento effettuato dal trasportatore che esercita una delle azioni di regresso ai sensi dell'articolo 62 non può essere contestata dal trasportatore contro il quale il regresso viene esercitato, se l'indennità è stata fissata dall'autorità giudiziaria e quest'ultimo trasportatore, debitamente citato, è stato posto in grado di intervenire nella causa. Il giudice investito dell'azione principale fissa i termini per la notifica della citazione e per l'intervento.

2.   Il trasportatore che esercita il regresso deve proporre una sola e medesima azione contro tutti i trasportatori con i quali non sia venuto a transazione, per non perdere il suo diritto di regresso contro quelli che non ha citato.

3.   Il giudice deve decidere con un'unica sentenza su tutte le azioni di regresso di cui è investito.

4.   Il trasportatore che desidera far valere il suo diritto di regresso può investire le giurisdizioni dello Stato sul cui territorio uno dei trasportatori partecipanti al trasporto ha la sede principale o la succursale o l'ufficio che ha concluso il contratto di trasporto.

5.   Quando l'azione deve essere intentata contro più trasportatori, il trasportatore che esercita il diritto di regresso può scegliere fra le giurisdizioni competenti ai sensi del paragrafo 4 quella dinanzi alla quale presentare la sua azione di regresso.

6.   Non possono essere introdotte azioni di regresso nel corso dell'azione relativa alla domanda di risarcimento proposta dall'avente diritto al contratto di trasporto.

Articolo 64

Accordi relativi al regresso

I trasportatori sono liberi di concordare fra loro disposizioni in deroga agli articoli 61 e 62.

ALLEGATO II

INFORMAZIONI MINIME CHE LE IMPRESE FERROVIARIE E I VENDITORI DI BIGLIETTI DEVONO FORNIRE

Parte I: Informazioni prima del viaggio

Condizioni generali applicabili al contratto

Orari e condizioni per il viaggio più veloce

Orari e condizioni per tutte le tariffe disponibili, compresa la tariffa più bassa [Em. 125]

Accessibilità, condizioni di accesso e disponibilità a bordo di infrastrutture per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta conformemente ai requisiti di accessibilità fissati nella direttiva XXX

Condizioni Disposizioni di accesso per le biciclette [Em. 126]

Disponibilità di posti per tutte le tariffe applicabili in scompartimenti per fumatori/non fumatori (e, se del caso, per fumatori) , prima e seconda classe, carrozze letto e cuccette [Em. 127]

Attività che potrebbero interrompere o ritardare il servizio di trasporto Perturbazioni e ritardi (pianificati e in tempo reale) [Em. 128]

Disponibilità di servizi a bordo compresi Wi-Fi e servizi igienici [Em. 129]

Procedure per il recupero dei bagagli smarriti

Procedure per la presentazione di reclami

Parte II: Informazioni durante il viaggio

Servizi a bordo , compreso il Wi-Fi [Em. 130]

Prossima fermata

Ritardi Perturbazioni e ritardi (pianificati e in tempo reale) [Em. 131]

Principali coincidenze

Questioni relative alla sicurezza tecnica e dei passeggeri

ALLEGATO III

NORME MINIME DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

I.   Requisiti concernenti le imprese ferroviarie

Entro il 30 giugno di ogni anno le imprese ferroviarie sono tenute a pubblicare sul proprio sito Internet la relazione sulla qualità del servizio corrispondente all'esercizio precedente e a trasmetterla all'organismo nazionale di applicazione e all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie affinché la pubblichi sul suo sito Internet. L'impresa è tenuta a pubblicare sul proprio sito Internet la relazione nella/e propria/e lingua/e nazionale/i ufficiale/i e, se possibile, anche in altre lingue dell'Unione, includendo una sintesi in inglese.

Le relazioni sulla qualità del servizio devono contenere informazioni almeno sui seguenti punti:

1)

puntualità dei servizi e principi generali sulle modalità di gestione delle perturbazioni del servizio da parte delle imprese ferroviarie

a)

ritardi

i)

ritardo medio complessivo dei servizi in percentuale per categoria di servizio (internazionale, nazionale a lunga distanza, regionale e urbano/extraurbano);

ii)

percentuale di servizi con ritardo alla partenza;

iii)

percentuale di servizi con ritardo all'arrivo;

percentuale di ritardi inferiori a 60 minuti;

percentuale di ritardi compresi tra 91 120 60 e 119 minuti; [Em. 132]

percentuale di ritardi pari o superiori a 120 minuti;

b)

soppressioni di servizi

soppressione di servizi in percentuale per categoria di servizio (internazionale, nazionale a lunga distanza, regionale e urbano/extraurbano);

c)

applicazione del regolamento in relazione a ritardi e soppressioni di servizi:

i)

numero di passeggeri cui sono state prestate attenzione e assistenza;

ii)

costo dell'attenzione e dell'assistenza prestate;

iii)

numero di passeggeri cui è stato corrisposto un indennizzo;

iv)

costo dell'indennizzo corrisposto;

2)

indagine sul grado di soddisfazione della clientela

serie minima di categorie da inserire:

i)

puntualità dei treni;

ii)

informazioni ai passeggeri in caso di ritardo;

iii)

precisione e disponibilità di informazioni sui treni;

iv)

qualità della manutenzione/condizione dei treni;

v)

livello di sicurezza sui treni;

vi)

pulizia dell'interno del treno;

vii)

comunicazione di informazioni utili per tutta la durata del viaggio , anche in relazione al Wi-Fi e ad altri servizi a bordo ; [Em. 133]

viii)

disponibilità di servizi igienici di buona qualità su ogni treno;

ix)

ottimo livello di pulizia e manutenzione delle stazioni;

x)

accessibilità dei treni e delle strutture a bordo, compresi servizi igienici accessibili;

xi)

numero di inconvenienti e qualità dell'assistenza effettivamente prestata alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta a bordo conformemente all'articolo 24, a prescindere dalla notifica preventiva di richiesta di assistenza;

3)

gestione dei reclami

i)

numero di reclami ed esito;

ii)

categorie di reclami;

iii)

numero di reclami trattati;

iv)

tempi medi di risposta;

v)

misure adottate per migliorare eventualmente le procedure;

4)

assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta

numero di casi di assistenza per categoria di servizio (internazionale, nazionale a lunga distanza, regionale e urbano/extraurbano);

5)

perturbazioni

disponibilità e breve descrizione di piani di emergenza e piani di gestione delle crisi.

II.   Requisiti concernenti i gestori delle stazioni e i gestori delle infrastrutture

Le relazioni sulla qualità del servizio devono contenere informazioni almeno sui seguenti punti:

1)

informazioni e biglietti

i)

procedura di trattamento delle richieste di informazioni nella stazione;

ii)

procedura e modalità di comunicazione delle informazioni concernenti gli orari dei treni, le tariffe e i binari; qualità delle informazioni;

iii)

affissione delle informazioni concernenti i diritti e gli obblighi a norma del regolamento e i dati necessari per contattare gli organismi nazionali di applicazione;

iv)

punti di acquisto dei biglietti;

v)

disponibilità di personale addetto alla comunicazione delle informazioni e alla vendita dei biglietti nella stazione;

vi)

comunicazione di informazioni alle persone con disabilità o a mobilità ridotta;

2)

principi generali in caso di perturbazioni del servizio

i)

numero di passeggeri cui sono state prestate attenzione e assistenza;

ii)

costo dell'attenzione e dell'assistenza prestate;

3)

descrizione delle misure adottate per garantire la pulizia delle strutture della stazione (servizi igienici e altro)

i)

intervalli tra gli interventi di pulizia;

ii)

disponibilità di servizi igienici;

4)

indagine sul grado di soddisfazione della clientela

categorie minime da includere:

i)

informazioni per i passeggeri in caso di ritardo;

ii)

precisione, disponibilità e accessibilità delle informazioni concernenti gli orari dei treni e i binari;

iii)

livello di sicurezza nella stazione;

iv)

tempo impiegato a rispondere alle richieste di informazioni nelle stazioni;

v)

disponibilità (e accessibilità) di servizi igienici di buona qualità nella stazione;

vi)

pulizia e manutenzione delle stazioni;

vii)

accessibilità della stazione e delle relative strutture , compresi le vie d'accesso senza gradini, le scale mobili, gli ascensori e le rampe per i bagagli ; [Em. 134]

viii)

numero di inconvenienti e qualità dell'assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta nella stazione.

ALLEGATO IV

PROCEDURA PER IL TRATTAMENTO DEI RECLAMI PER GLI ORGANISMI NAZIONALI DI APPLICAZIONE

Nei casi complessi, quali i casi con reclami multipli, più operatori, viaggi transfrontalieri o incidenti sul territorio di uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la licenza all'impresa, in particolare nei casi in cui non è chiaro quale sia l'organismo nazionale di applicazione competente, o laddove questo possa agevolare o accelerare la risoluzione del reclamo, gli organismi nazionali di applicazione devono collaborare per individuare un organismo «principale» che agisce da interlocutore unico per i passeggeri. Tutti gli organismi nazionali di applicazione coinvolti devono collaborare per agevolare la risoluzione del reclamo (anche condividendo le informazioni, prestando assistenza per la traduzione dei documenti e fornendo informazioni sulle circostanze degli inconvenienti). I passeggeri devono essere informati su quale sia l'organismo che agisce in qualità di organismo «principale». Inoltre, gli organismi nazionali di applicazione garantiscono ad ogni modo e in qualsivoglia circostanza la conformità al regolamento (UE) 2017/2394. [Em. 135]

ALLEGATO V

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1371/2007

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 1, lettera a)

Articolo 1, lettera a)

Articolo 1, lettera b)

Articolo 1, lettera b)

----

Articolo 1, lettera c)

Articolo 1, lettera c)

Articolo 1, lettera d)

----

Articolo 1, lettera e)

Articolo 1, lettera d)

Articolo 1, lettera f)

Articolo 1, lettera e)

Articolo 1, lettera g)

----

Articolo 1, lettera h)

Articolo 1, lettera f)

Articolo 1, lettera i)

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

----

Articolo 2, paragrafo 3

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Articolo 2, paragrafo 4

----

Articolo 2, paragrafo 5

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Articolo 2, paragrafo 6

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Articolo 2, paragrafo 7

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Articolo 2, paragrafo 2

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Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafi 2 e 3

----

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 7

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 8

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 3, paragrafo 9

Articolo 3, paragrafo 7

Articolo 3, paragrafo 10

Articolo 3, paragrafo 8

----

Articolo 3, paragrafo 9

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Articolo 3, paragrafo 10

Articolo 3, paragrafo 11

Articolo 3, paragrafo 11

----

Articolo 3, paragrafo 12

Articolo 3, paragrafo 12

Articolo 3, paragrafo 13

Articolo 3, paragrafo 13

Articolo 3, paragrafo 14

Articolo 3, paragrafo 14

----

Articolo 3, paragrafo 15

Articolo 3, paragrafo 16

Articolo 3, paragrafo 16

Articolo 3, paragrafo 17

Articolo 3, paragrafo 17

Articolo 3, paragrafo 18

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Articolo 3, paragrafo 19

Articolo 4

Articolo 4

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Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

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Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 9, paragrafo 3

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Articolo 10, paragrafi 5 e 6

Articolo 10

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Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 12, paragrafo 2

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Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 16

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Articolo 16, paragrafi 2 e 3

Articolo 17

Articolo 17

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Articolo 17, paragrafo 8

Articolo 18

Articolo 18

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Articolo 18, paragrafo 6

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Articolo 19

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 21, paragrafo 1

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Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 2, e articolo 23, paragrafo 2

Articolo 22

Articolo 22

Articolo 22, paragrafo 2

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----

Articolo 22, paragrafo 4

Articolo 23

Articolo 23

----

Articolo 23, paragrafo 4

Articolo 24

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 25, paragrafi 1, 2 e 3

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Articolo 26

Articolo 26

Articolo 27

Articolo 27

Articolo 28

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Articolo 28, paragrafo 3

Articolo 27, paragrafo 3

Articolo 28, paragrafo 4

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 29

Articolo 30

Articolo 30

Articolo 31

----

Articoli 32 e 33

Articolo 31

Articolo 34

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Articolo 34, paragrafi 1 e 3

Articolo 32

Articolo 35

Articolo 33

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Articolo 34

Articolo 36

Articolo 35

----

----

Articolo 37

Articolo 36

Articolo 38

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Articolo 39

Articolo 37

Articolo 40

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

----

Allegati da IV a V


28.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/348


P8_TA(2018)0463

Inquinanti organici persistenti ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 15 novembre 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione) (COM(2018)0144 — C8-0124/2018 — 2018/0070(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)

(2020/C 363/37)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

Nell’attuazione a livello unionale delle disposizioni della convenzione occorre garantire coordinamento e coerenza con le disposizioni della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, approvata dall’Unione il 19 dicembre 2002 (4) e  della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, approvata dall’Unione il 1o febbraio 1993 (18). Il coordinamento e la coerenza vanno mantenuti anche nella partecipazione all’attuazione e all’ulteriore sviluppo dell’approccio strategico nei confronti della gestione internazionale delle sostanze chimiche (SAICM) adottato, nel contesto delle Nazioni Unite, il 6 febbraio 2006 alla prima conferenza internazionale sulla gestione delle sostanze chimiche.

(5)

Nell’attuazione a livello unionale delle disposizioni della convenzione occorre garantire coordinamento e coerenza con le disposizioni della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, approvata dall’Unione il 19 dicembre 2002 (4), della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, approvata dall’Unione il 1o febbraio 1993 (18)  e della convenzione di Minamata sul mercurio, approvata dall'Unione l'11 maggio 2017  (18bis). Il coordinamento e la coerenza vanno mantenuti anche nella partecipazione all’attuazione e all’ulteriore sviluppo dell’approccio strategico nei confronti della gestione internazionale delle sostanze chimiche (SAICM) adottato, nel contesto delle Nazioni Unite, il 6 febbraio 2006 alla prima conferenza internazionale sulla gestione delle sostanze chimiche.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

Le scorte di POP, se obsolete e gestite incautamente, possono comportare gravi rischi per l’ambiente e per la salute umana, ad esempio attraverso la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee. È pertanto opportuno definire norme riguardo alla gestione di queste scorte che siano più stringenti rispetto a quelle previste dalla convenzione. Le scorte di sostanze vietate dovrebbero essere trattate alla stregua di rifiuti, mentre le scorte di sostanze di cui sono ancora consentiti la fabbricazione e l’uso dovrebbero essere notificate alle autorità competenti ed essere soggette ad un’adeguata sorveglianza. In particolare, le scorte esistenti di POP, o di sostanze che li contengano, dovrebbero essere gestite come rifiuti quanto prima.

(10)

Le scorte di POP, se obsolete e gestite incautamente, possono comportare gravi rischi per l’ambiente e per la salute umana, ad esempio attraverso la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee. È pertanto opportuno definire norme riguardo alla gestione di queste scorte che siano più stringenti rispetto a quelle previste dalla convenzione. Le scorte di sostanze vietate dovrebbero essere trattate alla stregua di rifiuti, mentre le scorte di sostanze di cui sono ancora consentiti la fabbricazione e l’uso dovrebbero essere notificate alle autorità competenti ed essere soggette ad un’adeguata sorveglianza. In particolare, le scorte esistenti di POP, o di sostanze che li contengano, dovrebbero essere gestite come rifiuti quanto prima. Qualora altre sostanze vengano vietate in futuro, le loro scorte dovrebbero essere anch'esse distrutte senza indugio, e non dovrebbe esserne permessa la ricostituzione. Alla luce dei problemi specifici di taluni Stati membri, è opportuno fornire assistenza finanziaria e tecnica adeguata attraverso gli strumenti finanziari dell'Unione esistenti.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

In linea con il protocollo e con la convenzione, le emissioni di POP che sono sottoprodotti non intenzionali di processi industriali dovrebbero essere individuate e limitate quanto prima con l’obiettivo finale di eliminarle, ogni qualvolta sia possibile. Occorre applicare e sviluppare adeguati piani d’azione nazionali, che riguardino tutte le fonti e tutte le misure interessate, comprese quelle già previste dalla normativa unionale in vigore, al fine di ridurre costantemente le emissioni nell'ottica dell'efficacia dei costi. A tal fine, dovrebbero essere sviluppati strumenti adeguati nell’ambito della convenzione.

(11)

In linea con il protocollo e con la convenzione, le emissioni di POP che sono sottoprodotti non intenzionali di processi industriali dovrebbero essere individuate e limitate quanto prima con l’obiettivo finale di eliminarle, ogni qualvolta sia possibile. Occorre applicare e sviluppare adeguati piani d’azione nazionali, che riguardino tutte le fonti e tutte le misure interessate, comprese quelle già previste dalla normativa unionale in vigore, al fine di ridurre costantemente le emissioni nell'ottica dell'efficacia dei costi il prima possibile . A tal fine, dovrebbero essere sviluppati strumenti adeguati nell’ambito della convenzione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)

È necessario garantire un coordinamento e una gestione efficaci degli aspetti tecnici e amministrativi del presente regolamento a livello di Unione. L’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia»), istituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006, dispone di competenza ed esperienza nell’attuazione della legislazione dell’Unione sulle sostanze chimiche e degli accordi internazionali in tale settore. Occorre pertanto che gli Stati membri e l’Agenzia svolgano i compiti inerenti agli aspetti amministrativi, tecnici e scientifici dell’attuazione del presente regolamento, nonché allo scambio di informazioni. Il ruolo dell'Agenzia comprende la preparazione e l'esame dei fascicoli tecnici, anche attraverso la consultazione dei portatori di interessi, e l'elaborazione di pareri ai quali la Commissione può ricorrere per decidere se presentare una proposta per l'inserimento di una sostanza classificata come POP nell'elenco della convenzione o del protocollo. È inoltre opportuno che la Commissione, gli Stati membri e l’Agenzia collaborino ai fini di un adempimento efficace degli obblighi internazionali che incombono all’Unione in base alla convenzione.

(15)

È necessario garantire un coordinamento e una gestione efficaci degli aspetti tecnici e amministrativi del presente regolamento a livello di Unione. L’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia»), istituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006, dispone di competenza ed esperienza nell’attuazione della legislazione dell’Unione sulle sostanze chimiche e degli accordi internazionali in tale settore. Occorre pertanto che gli Stati membri e l’Agenzia svolgano i compiti inerenti agli aspetti amministrativi, tecnici e scientifici dell’attuazione del presente regolamento, nonché allo scambio di informazioni. È necessario che il ruolo dell'Agenzia comprenda la preparazione e l'esame dei fascicoli tecnici, anche attraverso la consultazione dei portatori di interessi, e l'elaborazione di pareri ai quali la Commissione deve ricorrere per decidere se presentare una proposta per l'inserimento di una sostanza classificata come POP nell'elenco della convenzione o del protocollo. È inoltre opportuno che la Commissione, gli Stati membri e l’Agenzia collaborino ai fini di un adempimento efficace degli obblighi internazionali che incombono all’Unione in base alla convenzione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)

Secondo la convenzione, ciascuna parte deve elaborare e impegnarsi ad attivare, come del caso, un piano di attuazione degli obblighi previsti dalla convenzione. Gli Stati membri dovrebbero offrire al pubblico l’opportunità di partecipare all’elaborazione, attuazione e aggiornamento dei loro piani di attuazione. Poiché l'Unione e gli Stati membri hanno in materia competenze concorrenti, i piani di attuazione dovrebbero essere predisposti sia a livello nazionale sia a livello unionale. Occorre pertanto promuovere la cooperazione e uno scambio di informazioni tra la Commissione, l'Agenzia e le autorità degli Stati membri.

(16)

Secondo la convenzione, ciascuna parte deve elaborare e impegnarsi ad attivare, come del caso, un piano di attuazione degli obblighi previsti dalla convenzione e trasmetterlo alla Conferenza delle parti il prima possibile, al più tardi entro il … [due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. Gli Stati membri dovrebbero offrire al pubblico l’opportunità di partecipare all’elaborazione, attuazione e aggiornamento dei loro piani di attuazione. Poiché l'Unione e gli Stati membri hanno in materia competenze concorrenti, i piani di attuazione dovrebbero essere predisposti sia a livello nazionale sia a livello unionale. Occorre pertanto promuovere la cooperazione e uno scambio di informazioni tra la Commissione, l'Agenzia e le autorità degli Stati membri.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)

Le sostanze elencate nella parte A dell'allegato I o nella parte A dell'allegato II del presente regolamento possono essere fabbricate e usate in quanto prodotto intermedio all'interno del sito produttivo e in un sistema chiuso solo se nell'allegato pertinente è stata espressamente inserita un'annotazione a tal fine e se il fabbricante conferma allo Stato membro interessato che la sostanza è fabbricata e usata esclusivamente in condizioni rigorosamente controllate.

(17)

Le sostanze elencate nella parte A dell'allegato I o nella parte A dell'allegato II del presente regolamento possono essere fabbricate e usate in quanto prodotto intermedio all'interno del sito produttivo e in un sistema chiuso solo se nell'allegato pertinente è stata espressamente inserita un'annotazione a tal fine e se il fabbricante conferma allo Stato membro interessato che la sostanza è fabbricata e usata esclusivamente in condizioni rigorosamente controllate , ovvero senza porre rischi significativi per l'ambiente o la salute umana e in assenza di alternative tecnicamente praticabili .

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)

Conformemente alla convenzione e al protocollo, le altre parti di tali accordi dovrebbero essere informate in merito ai POP. Occorre inoltre incentivare lo scambio di informazioni con i paesi terzi che non sono parti di tali accordi.

(18)

Conformemente alla convenzione e al protocollo, le altre parti di tali accordi dovrebbero essere informate in merito ai POP. Occorre inoltre incentivare lo scambio di informazioni con i paesi terzi che non sono parti di tali accordi. Allo stesso modo, la convenzione prescrive che ciascuna parte si impegni a elaborare opportune strategie per identificare i siti contaminati da POP e il Settimo programma d'azione per l'ambiente dell'Unione fino al 2020 impegna l’Unione e i suoi Stati membri a intensificare gli sforzi per bonificare i siti contaminati.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)

Dato che i cittadini sono spesso poco consapevoli dei rischi a cui la salute delle presenti e future generazioni e l'ambiente vengono esposti a causa dei POP, è necessaria una campagna d'informazione su larga scala per incrementare sia il livello di cautela sia la comprensione da parte del pubblico delle ragioni alla base delle restrizioni e dei divieti. Conformemente a quanto stabilito dalla convenzione, vanno promossi e agevolati, per quanto opportuno, programmi di informazione su queste sostanze in favore dei cittadini, specialmente dei gruppi più vulnerabili, e programmi di formazione per lavoratori, scienziati, insegnanti e personale tecnico e dirigente.

(19)

Dato che i cittadini sono spesso poco consapevoli dei rischi a cui la salute delle presenti e future generazioni e l'ambiente vengono esposti a causa dei POP, è necessaria una campagna d'informazione su larga scala per incrementare sia il livello di cautela sia la comprensione da parte del pubblico delle ragioni alla base delle restrizioni e dei divieti. Conformemente a quanto stabilito dalla convenzione, vanno promossi e agevolati, per quanto opportuno, programmi di informazione su queste sostanze , sui loro effetti sulla salute e sull'ambiente, in favore dei cittadini, specialmente dei gruppi più vulnerabili, e programmi di formazione per lavoratori, scienziati, insegnanti e personale tecnico e dirigente. L'Unione dovrebbe assicurare l'accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico, attuando la convenzione UN/ECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Aarhus) che è stata approvata dall'Unione il 17 febbraio 2005  (1 bis) .

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

(j)

«prodotto intermedio all'interno del sito produttivo e in un sistema chiuso», una sostanza fabbricata, consumata o utilizzata per essere trasformata, mediante un processo chimico, in una o più sostanze diverse , e quando la fabbricazione del prodotto intermedio e la sua trasformazione in una o più sostanze avvengono all'interno dello stesso sito in condizioni rigorosamente controllate, in quanto rigorosamente confinata mediante dispositivi tecnici durante tutto il suo ciclo di vita.

(j)

«prodotto intermedio all'interno del sito produttivo e in un sistema chiuso», una sostanza fabbricata, consumata o utilizzata per essere trasformata, mediante un processo chimico, in un'altra sostanza (in seguito denominata «sintesi») , e quando la fabbricazione del prodotto intermedio e la sua trasformazione in una o più sostanze avviene mediante una sintesi all'interno dello stesso sito , anche gestito da una o più persone giuridiche, in condizioni rigorosamente controllate, in quanto rigorosamente confinata mediante dispositivi tecnici durante tutto il suo ciclo di vita.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 3 — comma 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

il fabbricante dimostra che il processo produttivo trasformerà la sostanza in una o più sostanze diverse che non presentano le caratteristiche di un POP.

(b)

il fabbricante dimostra che il processo produttivo trasformerà la sostanza in una o più sostanze diverse che non presentano le caratteristiche di un POP , non si prevede che l'uomo o l'ambiente siano esposti ad alcuna quantità significativa della sostanza durante la sua produzione e il suo impiego, come dimostrato da una valutazione del sistema chiuso a norma del regolamento (CE) n . 1272/2008  (1 bis) del Parlamento europeo e del Consiglio, e non ci sono alternative tecnicamente praticabili all’utilizzo di una sostanza figurante nella parte A dell’allegato I o nella parte A dell’allegato II del presente regolamento;

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Chi detiene le scorte deve gestirle in maniera sicura, efficace e senza rischi per l'ambiente.

Chi detiene le scorte deve gestirle in maniera sicura, efficace e senza rischi per l'ambiente , conformemente alle soglie e ai requisiti di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 bis) e alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 ter) , laddove applicabili .

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Le informazioni di cui al presente articolo sono espresse con i codici stabiliti dal regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1bis) .

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Nell’esaminare proposte di costruzione di nuovi impianti o modifiche significative ad impianti esistenti che utilizzano processi che rilasciano sostanze chimiche elencate nell’allegato III, gli Stati membri considerano in via prioritaria i processi, le tecniche o le pratiche alternative che hanno vantaggi analoghi, ma evitano la formazione e il rilascio di sostanze chimiche elencate nell’allegato III, fatta salva la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (27).

3.   Nell’esaminare proposte di costruzione di nuovi impianti o modifiche significative ad impianti esistenti che utilizzano processi che rilasciano sostanze chimiche elencate nell’allegato III, gli Stati membri considerano in via prioritaria i processi, le tecniche o le pratiche alternative (26 bis) che hanno vantaggi analoghi, ma evitano la formazione e il rilascio di sostanze chimiche elencate nell’allegato III, fatta salva la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (27).

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   La Commissione può, se del caso, e tenendo conto degli sviluppi tecnici e dei pertinenti orientamenti e decisioni internazionali e di eventuali autorizzazioni concesse da uno Stato membro o dalla autorità competente designata dallo Stato membro in conformità del paragrafo 4 e dell'allegato V, adottare , mediante atti di esecuzione , misure supplementari in connessione con l’attuazione del presente articolo. In particolare, la Commissione potrebbe definire le informazioni  da presentare da parte gli Stati membri in conformità del paragrafo 4, lettera b), punto iii). Tali misure sono decise secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 20, paragrafo 2.

6.   La Commissione può, se del caso, e tenendo conto degli sviluppi tecnici e dei pertinenti orientamenti e decisioni internazionali e di eventuali autorizzazioni concesse da uno Stato membro o dalla autorità competente designata dallo Stato membro in conformità del paragrafo 4 e dell'allegato V, adottare atti di esecuzione che stabiliscono il formato delle informazioni da presentare da parte degli Stati membri in conformità del paragrafo 4, lettera b), punto iii). Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 20, paragrafo 2.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

su richiesta, fornire un sostegno e un contributo dal punto di vista tecnico e scientifico alla Commissione per sostanze che possono soddisfare i criteri per l'inclusione nell'elenco della convenzione o del protocollo;

(c)

su richiesta, fornire un sostegno solido e un contributo dal punto di vista tecnico e scientifico alla Commissione per sostanze che possono soddisfare i criteri per l'inclusione nell'elenco della convenzione o del protocollo , anche sulla prevenzione della produzione e dell'uso di nuovi POP e sulla valutazione dei pesticidi o delle sostanze chimiche attualmente in uso ;

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 1 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)

compilare, registrare, elaborare e mettere a disposizione della Commissione e delle autorità competenti degli Stati membri tutte le informazioni ricevute o disponibili ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), punto iii), dell'articolo 9, paragrafo 2, e dell'articolo 13, paragrafo 1. L’Agenzia mette a disposizione sul suo sito web le informazioni di natura non riservata e facilita lo scambio delle informazioni con piattaforme pertinenti, ad esempio quelle di cui all’articolo 13, paragrafo 2;

(f)

compilare, registrare, elaborare e mettere a disposizione della Commissione e delle autorità competenti degli Stati membri tutte le informazioni ricevute o disponibili ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 5, dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), punto iii), dell'articolo 9, paragrafo 2, e dell'articolo 13, paragrafo 1. L’Agenzia mette a disposizione sul suo sito web le informazioni di natura non riservata e facilita lo scambio delle informazioni con piattaforme pertinenti, ad esempio quelle di cui all’articolo 13, paragrafo 2;

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     L'Agenzia inizia a fornire l'assistenza e l'orientamento tecnico e scientifico di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), entro il … [un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     La Commissione organizza uno scambio di informazioni con gli Stati membri in merito alle misure adottate a livello nazionale per individuare e valutare i siti contaminati da POP e per far fronte ai possibili rischi significativi di tale contaminazione per la salute umana e l'ambiente.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Salvo il disposto della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (29), le informazioni  di cui ai paragrafi 1 2 non sono considerate riservate. La Commissione, l’Agenzia e gli Stati membri che scambiano informazioni con un paese terzo tutelano tutte le informazioni riservate, conformemente al diritto dell’Unione .

3.   Salvo il disposto della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (29), le informazioni  sulla salute e la sicurezza delle persone dell'ambiente non sono considerate riservate. La Commissione, l’Agenzia e gli Stati membri che scambiano altre informazioni con un paese terzo tutelano tutte le informazioni riservate, conformemente al diritto dell’Unione.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1 — comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'Unione assicura l'accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico nell'intera procedura di monitoraggio e attuazione.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per precisare le informazioni minime da fornire a sensi del paragrafo 1, che comprendono la definizione di indicatori, mappe e carte d'insieme degli Stati membri di cui al paragrafo 1, lettera f). Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di consultazione di cui all’articolo 20, paragrafo 2.

5.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono il formato delle informazioni minime da fornire a sensi del paragrafo 1, che comprendono la definizione di indicatori, mappe e carte d'insieme degli Stati membri di cui al paragrafo 1, lettera f). Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di consultazione di cui all’articolo 20, paragrafo 2.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 5, e all'articolo 15 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal […].

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 5, e all'articolo 15 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal … [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 per tutte le questioni ai sensi del presente regolamento.

1.   La Commissione è assistita:

 

 

a)

dal comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 per l'esecuzione delle questioni di cui all'articolo 13, paragrafo 5, eccetto quando si riferisce agli atti di esecuzione che stabiliscono il formato delle informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 7, e all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), quando si riferisce alle informazioni ricevute a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo7, paragrafo 4, lettera b), punto iii); e

 

 

b)

dal comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE  (1 bis) del Parlamento europeo e del Consiglio per l'esecuzione delle questioni di cui all'articolo 7, paragrafo 6, e all'articolo 13, paragrafo 5, quando si riferisce agli atti di esecuzione che stabiliscono il formato delle informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 7, e all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), quando si riferisce alle informazioni ricevute a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), punto iii);

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Allegato I — parte A — tabella — riga 17

Testo della Commissione

Bifenili policlorurati (PCB)

1336-36-3 e altri

215-648-1 e altri

Fatta salva la direttiva 96/59/CE, gli articoli già in uso alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere utilizzati.

 

 

 

Gli Stati membri individuano rimuovono dalla circolazione apparecchiature (ad esempio trasformatori, condensatori o altri recipienti contenenti liquidi) contenenti più dello 0,005  % di PCB e volumi superiori a 0,05 dm3, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.

Emendamento

Bifenili policlorurati (PCB)

1336-36-3 e altri

215-648-1 e altri

Fatta salva la direttiva 96/59/CE, gli articoli già in uso alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere utilizzati.

Gli Stati membri si sforzano di individuare rimuovere dalla circolazione apparecchiature (ad esempio trasformatori, condensatori o altri recipienti contenenti liquidi) contenenti più dello 0,005  % di PCB e volumi superiori a 0,05 dm3, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Allegato I — parte A — riga 24 bis (nuova)

Testo della Commissione

 

Emendamento

Sostanza

N. CAS

N. CE

Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni

Ossido di bis(pentabromofenile) (decabromodifeniletere; decaBDE)

1163-19-5

214-604-9

1.

Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al decaBDE presente in sostanze, miscele, articoli o come componente di parti di articoli nelle quali è utilizzato come ritardante di fiamma, in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001  % in peso).

2.

In deroga a quanto sopra, sono autorizzate la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di decaBDE:

a)

per la produzione di aeromobili, la cui omologazione è stata richiesta prima dell'entrata in vigore ed è stata ricevuta prima del dicembre 2022, anteriormente al 2 marzo 2027;

b)

per la produzione di ricambi per:

i)

aeromobili, la cui omologazione è stata richiesta prima dell'entrata in vigore ed è stata ricevuta prima del dicembre 2022, prodotti anteriormente al 2 marzo 2027 fino al termine del ciclo di vita di tali aeromobili;

ii)

veicoli a motore che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 bis) , prodotti prima del … [data di entrata in vigore del presente regolamento], fino al 2036 o fino al termine del ciclo di vita di tali veicoli a motore, se precedente.

3.

Le deroghe specifiche riguardanti i ricambi per i veicoli a motore di cui al paragrafo 2, lettera b), punto ii), si applicano alla produzione e all'uso di decaBDE commerciale che rientrano in una o più delle seguenti categorie:

i)

applicazioni dell'apparato propulsore e applicazioni sotto il cofano, quali i cavi di massa e i cavi di interconnessione della batteria, i tubi dell'impianto mobile di condizionamento dell'aria (MAC), i gruppi propulsori, le boccole del collettore di scappamento, l'isolamento sotto il cofano, i fasci di cablaggio sotto il cofano (cablaggio del motore, etc.), i sensori di velocità, i tubi, i moduli di ventilazione e i sensori di detonazione;

ii)

applicazioni relative al sistema di alimentazione del carburante, quali i tubi per carburante, i serbatoi e i serbatoi sotto scocca;

iii)

i dispositivi pirotecnici e le applicazioni da questi interessate, quali i cavi di azionamento dell'air-bag, i tessuti e i rivestimenti dei sedili (solo se pertinenti per l'air-bag) e gli air-bag (frontali e laterali);

iv)

sospensioni e applicazioni interne, quali le finiture, il materiale acustico e le cinture di sicurezza;

v)

plastiche rinforzate (pannelli di strumenti e finiture interne);

vi)

sotto il cofano o la plancia, quali morsettiera/scatola dei fusibili, cavi ad alto amperaggio e rivestimento cavi (cavi delle candele);

vii)

apparecchiature elettriche ed elettroniche (scatola e supporto della batteria, connettori elettrici di controllo del motore, componenti di dischi radio, sistemi di navigazione satellitare, sistemi di posizionamento globale e sistemi informatici);

viii)

tessuti, ad esempio copri bagagliaio, imbottiture, rivestimenti interni, sedili di automobili, poggiatesta, parasole, pannelli interni e tappetini.

3.

Sono autorizzate la produzione di decaBDE e il suo utilizzo nella produzione e nell'immissione sul mercato dei seguenti articoli:

a)

articoli immessi sul mercato prima del … [data di entrata in vigore del presente regolamento];

b)

aeromobili prodotti in conformità del punto 2, lettera a);

c)

pezzi di ricambio di aeromobili prodotti in conformità del punto 2, lettera b);

d)

apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 ter) .

4.

Ai fini della presente voce, per «aeromobile» si intende una delle seguenti definizioni:

a)

un aeromobile civile prodotto conformemente ad un certificato di omologazione rilasciato ai sensi del regolamento (UE) n. 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 quater) o con un'approvazione di progetto rilasciata in conformità alla normativa nazionale di uno Stato contraente dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) o per cui è stato rilasciato un certificato di aeronavigabilità da uno Stato contraente dell'ICAO in conformità all'allegato 8 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale;

b)

un aeromobile militare.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Allegato I — parte A — riga 24 ter (nuova)

Testo della Commissione

 

Emendamento

Sostanza

N. CAS

N. CE

Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni

Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

1.

In deroga si consente la produzione, la commercializzazione e l'uso di sostanze o preparati contenenti SCCP in concentrazioni inferiori all'1 % in peso o articoli contenenti SCCP in concentrazioni inferiori allo 0,15  % in peso.

2.

L'uso è consentito per quanto concerne:

a)

i nastri trasportatori per il settore minerario e i sigillanti per dighe contenenti SCCP già in uso al 4 dicembre 2015 o prima; e

b)

gli articoli contenenti SCCP diversi da quelli di cui alla lettera a) già in uso al 10 luglio 2012 o anteriormente.

3.

Agli articoli di cui al paragrafo 2 si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Allegato I — parte B

Testo della Commissione

Sostanza

CAS

N. CE

Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni

4

4

4

4

4

 

 

4

5 Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP)

5 85535-84-8

5 287-476-5

5 1.

In deroga si consente la produzione, la commercializzazione e l'uso di sostanze o miscele contenenti SCCP in concentrazioni inferiori all'1 % in peso o articoli contenenti SCCP in concentrazioni inferiori allo 0,15  % in peso.

2.

L'uso è consentito per quanto concerne:

a)

i nastri trasportatori per il settore minerario e i sigillanti per dighe contenenti SCCP già in uso al 4 dicembre 2015 o prima; e

b)

gli articoli contenenti SCCP diversi da quelli di cui alla lettera a) già in uso al 10 luglio 2012 o anteriormente.

3.

Agli articoli di cui al paragrafo 2 si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.

Emendamento

Soppresso

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Allegato III

Testo della Commissione

Emendamento

ELENCO DELLE SOSTANZE SOGGETTE A DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE DEI RILASCI

ELENCO DELLE SOSTANZE SOGGETTE A DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE DEI RILASCI

Sostanza (N. CAS)

Sostanza (N. CAS)

Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF)

Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF)

Esaclorobenzene (HCB) (N. CAS: 118-74-1)

Esaclorobenzene (HCB) (N. CAS: 118-74-1)

Bifenili policlorurati (PCB)

Bifenili policlorurati (PCB)

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (37)

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (37)

Pentaclorobenzene (N. CAS 608-93-5)

Pentaclorobenzene (N. CAS 608-93-5)

 

Naftaleni policlorurati  (37 bis)

 

Esaclorobutadiene (N. CAS 87-68-3)

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Allegato IV — righe da 5 a 8

Testo della Commissione

Sostanza

N. CAS

N. CE

Valore limite di concentrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a)

 

 

 

Tetrabromodifeniletere

C12H6Br4O

40088-47-9 e altri

254-787-2 e altri

Somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere e eptabromodifeniletere: 1 000 mg/kg

Pentabromodifeniletere

C12H5Br5O

32534-81-9 e altri

251-084-2 e altri

Esabromodifeniletere

C12H4Br6O

36483-60-0 e altri

253-058-6 e altri

 

Eptabromodifeniletere

C12H3Br7O

68928-80-3 e altri

273-031-2 e altri

 

 

 

 

Emendamento

Sostanza

N. CAS

N. CE

Valore limite di concentrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a)

 

 

 

Tetrabromodifeniletere

C12H6Br4O

40088-47-9 e altri

254-787-2 e altri

Somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere, eptabromodifeniletere e decabromodifeniletere : 500 mg/kg

Pentabromodifeniletere

C12H5Br5O

32534-81-9 e altri

251-084-2 e altri

Esabromodifeniletere

C12H4Br6O

36483-60-0 e altri

253-058-6 e altri

Eptabromodifeniletere

C12H3Br7O

68928-80-3 e altri

273-031-2 e altri

Decabromodifeniletere

C12Br10O

1163-19-5 e altri

214-604-9 e altri

 

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Allegato IV — tabella 1 — colonna «Valore limite di concentrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera a)» — nota 7

Testo della Commissione

7.

Il valore limite è calcolato come PCDD e PCDF in base ai fattori di tossicità equivalente secondo i fattori di equivalenza tossica (TEF) indicati di seguito:

PCDD

TCDD

PCDF

TCDD

PCDD

TCDD

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Emendamento

7.

Il valore limite è calcolato come PCDD e PCDF in base ai fattori di tossicità equivalente secondo i fattori di equivalenza tossica (TEF) indicati di seguito:

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0336/2018).

(4)  GU L 63 del 6.3.2003, pag. 29.

(18)  GU L 39 del 16.2.1993, pag. 3.

(4)  GU L 63 del 6.3.2003, pag. 29.

(18)  GU L 39 del 16.2.1993, pag. 3.

(18bis)   GU L 142 del 2.6.2017, pag. 4.

(1 bis)   GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1.

(1 bis)   Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(1 bis)   Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).

(1 ter)   Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

(1bis)   Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1).

(27)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

(26 bis)   Convenzione di Stoccolma sui POP (2008). Orientamenti sulle migliori tecniche disponibili e orientamenti provvisori sulle migliori pratiche ambientali, in relazione all’articolo 5 e all’allegato C della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti. Ginevra, Segretariato della convenzione di Stoccolma sui POP. http://www.pops.int/Implementation/BATandBEP/BATBEPGuidelinesArticle5/tabid/187/Default.aspx

(27)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

(29)  Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

(29)  Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

(1 bis)   Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(1 bis)   Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

(1 ter)   Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88).

(1 quater)   Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

(37)  Ai fini degli inventari di emissione, sono utilizzati i seguenti quattro indicatori: benzo(a)pirene, benzo(b) fluorantene, benzo(k)fluorantene e indeno(1,2,3-cd)pirene.

(37)  Ai fini degli inventari di emissione, sono utilizzati i seguenti quattro indicatori: benzo(a)pirene, benzo(b) fluorantene, benzo(k)fluorantene e indeno(1,2,3-cd)pirene.

(37 bis)   «Naftaleni policlorurati»: composti chimici basati sul sistema ciclico del naftalene, in cui uno o più atomi di idrogeno sono sostituiti da atomi di cloro.


Giovedì 29 novembre 2018

28.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/369


P8_TA(2018)0466

Applicazione della norma Euro 5 per l’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 168/2013 per quanto riguarda l'applicazione della norma Euro 5 per l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (COM(2018)0137 — C8-0120/2018 — 2018/0065(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 363/38)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0137),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0120/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2018 (1),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 14 novembre 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0346/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 367 del 10.10.2018, pag. 32.


P8_TC1-COD(2018)0065

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 novembre 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 168/2013 per quanto riguarda l'applicazione della norma Euro 5 per l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/129.)


28.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/370


P8_TA(2018)0467

Commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per infliggere la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (testo codificato) (COM(2018)0316 — C8-0210/2018 — 2018/0160(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — codificazione)

(2020/C 363/39)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0316),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0210/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (1),

visti gli articoli 103 e 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0387/2018),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


P8_TC1-COD(2018)0160

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 novembre 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/125.)


28.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/371


P8_TA(2018)0468

Fondo Asilo, migrazione e integrazione: reimpegno degli importi rimanenti ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 29 novembre 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al reimpegno della quota residua degli importi impegnati per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 del Consiglio o alla loro assegnazione ad altre azioni previste dai programmi nazionali (COM(2018)0719 — C8-0448/2018 — 2018/0371(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 363/40)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

Scopo del presente regolamento è consentire il reimpegno della quota residua degli importi impegnati per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 del Consiglio, come previsto dal regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), o la loro assegnazione ad altre azioni previste dai programmi nazionali, in linea con le priorità dell'Unione e con le esigenze degli Stati membri nei settori della migrazione e dell'asilo.

(1)

Scopo del presente regolamento è consentire il reimpegno della quota residua degli importi impegnati per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 del Consiglio, come previsto dal regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), o la loro assegnazione ad altre azioni previste dai programmi nazionali, in linea con le priorità dell'Unione e con le esigenze degli Stati membri nei settori specifici della migrazione e dell'asilo. Lo scopo del regolamento è altresì assicurare che tale reimpegno o stanziamento avvenga in modo trasparente.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di utilizzare i suddetti importi per continuare ad attuare le ricollocazioni, reimpegnandoli a favore della stessa azione nell'ambito dei programmi nazionali. Dovrebbe essere inoltre possibile, ove debitamente giustificato dalla modifica dei programmi nazionali degli Stati membri, avvalersi di questi finanziamenti anche per affrontare altre sfide riguardanti la migrazione e l'asilo, in linea con il regolamento che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione. In tali settori gli Stati membri hanno ancora numerose esigenze. È opportuno che il reimpegno dei suddetti importi per la stessa azione o il loro trasferimento a favore di altre azioni previste dal programma nazionale venga autorizzato un'unica volta e previa approvazione della Commissione.

(4)

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di utilizzare i suddetti importi per continuare ad attuare le ricollocazioni, reimpegnandoli a favore della stessa azione nell'ambito dei programmi nazionali. Gli Stati membri dovrebbero reimpegnare almeno il 20 % di tali importi a favore di azioni nei programmi nazionali, per la ricollocazione di richiedenti protezione internazionale o di beneficiari di protezione internazionale o per il reinsediamento di altre ammissioni umanitarie ad hoc. Per quanto riguarda la parte rimanente di tali importi, dovrebbe essere possibile, ove debitamente giustificato dalla modifica dei programmi nazionali degli Stati membri, finanziare azioni specifiche di cui ai capi II e III negli ambiti riguardanti la migrazione e l'asilo, in linea con il regolamento che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione , in particolare per quanto riguarda lo sviluppo degli aspetti del sistema europeo comune di asilo, specialmente la reunificazione familiare o il sostegno alla migrazione legale verso gli Stati membri e la promozione dell'effettiva integrazione dei cittadini dei paesi terzi . In tali settori gli Stati membri hanno ancora numerose esigenze. È opportuno che il reimpegno dei suddetti importi per la stessa azione o il loro trasferimento a favore di altre azioni previste dal programma nazionale venga autorizzato un'unica volta e previa approvazione della Commissione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'assegnazione dei fondi avvenga nel pieno rispetto dei principi enunciati nel regolamento finanziario, in particolare l'efficienza e la trasparenza.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

È opportuno ampliare la platea delle persone ammissibili alla ricollocazione per dare maggior flessibilità agli Stati membri nell'effettuare le ricollocazioni.

(5)

È opportuno ampliare la platea delle persone ammissibili alla ricollocazione nonché il gruppo dei paesi da cui avviene la ricollocazione per dare maggior flessibilità agli Stati membri nell'effettuare le ricollocazioni. Dovrebbe essere accordata priorità alla ricollocazione dei minori non accompagnati, di altri richiedenti vulnerabili e dei familiari dei beneficiari di protezione internazionale.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

È altresì opportuno che gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per poter utilizzare gli importi reimpegnati per la stessa azione o trasferiti ad altre azioni prima che si proceda ad un loro disimpegno. Pertanto, nel momento in cui il reimpegno o il trasferimento nell'ambito del programma nazionale è approvato dalla Commissione, l'importo interessato dovrebbe essere considerato come impegnato nell'anno della modifica del programma nazionale che ne approva il reimpegno o il trasferimento.

(7)

È altresì opportuno che gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per poter utilizzare gli importi reimpegnati per la stessa azione o trasferiti ad altre azioni specifiche prima che si proceda ad un loro disimpegno. Pertanto, nel momento in cui il reimpegno o il trasferimento nell'ambito del programma nazionale è approvato dalla Commissione, l'importo interessato dovrebbe essere considerato come impegnato nell'anno della modifica del programma nazionale che ne approva il reimpegno o il trasferimento.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)

La Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione delle risorse per il trasferimento dei richiedenti protezione internazionale e dei beneficiari di protezione internazionale, in particolare per quanto riguarda i trasferimenti ad altre azioni nel quadro del programma nazionale e i reimpegni.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)

Se il regolamento (UE) n. 516/2014 non sarà modificato prima della fine del 2018, i finanziamenti pertinenti cesseranno di essere disponibili e non potranno più essere utilizzati dagli Stati membri nel quadro dei programmi nazionali sostenuti dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione. Data l'urgenza della modifica del regolamento (UE) n. 516/2014, è opportuno prevedere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto - 1 (nuovo)

Regolamento (UE) n. 516/2014

Articolo 18 — titolo

Testo in vigore

Emendamento

 

-1)

Il titolo è sostituito dal seguente:

Risorse per il trasferimento di beneficiari di protezione internazionale

«Risorse per il trasferimento di richiedenti protezione internazionale o di beneficiari di protezione internazionale»;

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1

Regolamento (UE) n. 516/2014

Articolo 18 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

al paragrafo 1, i termini «beneficiario di protezione internazionale» sono sostituiti dai termini «richiedente o beneficiario di protezione internazionale»;

soppresso

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 516/2014

Articolo 18 — paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

 

1 bis)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Al fine di dare attuazione al principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità e alla luce degli sviluppi della politica dell'Unione nell'arco del periodo di attuazione del Fondo, in aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono l'importo aggiuntivo previsto all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), sulla base di una somma forfettaria di 6 000  EUR per ciascun beneficiario di protezione internazionale trasferito da un altro Stato membro.»;

«1.   Al fine di dare attuazione al principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità e alla luce degli sviluppi della politica dell'Unione nell'arco del periodo di attuazione del Fondo, in aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono l'importo aggiuntivo previsto all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), sulla base di una somma forfettaria di 10 000  EUR per ciascun richiedente e beneficiario di protezione internazionale trasferito da un altro Stato membro.»;

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2

Regolamento (UE) n. 516/2014

Articolo 18 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Gli importi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono assegnati agli Stati membri la prima volta con decisioni individuali di finanziamento che approvano il rispettivo programma nazionale secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014, e in seguito con decisione di finanziamento da allegare alla decisione di approvazione del programma nazionale. Il reimpegno di tali importi per la stessa azione prevista dal programma nazionale o il loro trasferimento ad altre azioni previste dal programma nazionale è possibile ove debitamente giustificato dalla modifica del rispettivo programma nazionale. Un importo può essere reimpegnato o trasferito un'unica volta. La Commissione approva il reimpegno o il trasferimento attraverso la modifica del programma nazionale.";

3.   Gli importi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono assegnati agli Stati membri la prima volta con decisioni individuali di finanziamento che approvano il rispettivo programma nazionale secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014, e in seguito con decisione di finanziamento da allegare alla decisione di approvazione del programma nazionale. Il reimpegno di tali importi per la stessa azione prevista dal programma nazionale o il loro trasferimento ad altre azioni specifiche previste dal programma nazionale , di cui ai capi II e III del presente regolamento, è possibile ove debitamente giustificato dalla modifica del rispettivo programma nazionale. Un importo può essere reimpegnato o trasferito un'unica volta. La Commissione approva il reimpegno o il trasferimento attraverso la modifica del programma nazionale."; Il finanziamento è assegnato in modo trasparente ed efficiente in linea con gli obiettivi del programma nazionale.

 

Per quanto riguarda gli importi derivanti dalle misure temporanee istituite dalle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601, almeno il 20 % degli importi da reimpegnare devono essere reimpegnati per azioni nel quadro del programma nazionale per la ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale o ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale o per il reinsediamento o per altre ammissioni umanitarie ad hoc.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 3

Regolamento (UE) n. 516/2014

Articolo 18 — paragrafo 3 bis

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis.   Ai fini dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014, gli importi derivanti dalle misure temporanee istituite dalle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 che sono reimpegnati per la stessa azione prevista dal programma nazionale o trasferiti ad altre azioni previste dal programma nazionale in conformità al paragrafo 3 sono considerati come impegnati nell'anno della modifica del programma nazionale che ne approva il reimpegno o il trasferimento.

3 bis.   Ai fini dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014, gli importi derivanti dalle misure temporanee istituite dalle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 che sono reimpegnati per la stessa azione prevista dal programma nazionale o trasferiti ad altre azioni specifiche previste dal programma nazionale in conformità al paragrafo 3 sono considerati come impegnati nell'anno della modifica del programma nazionale che ne approva il reimpegno o il trasferimento.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 3

Regolamento (UE) n. 516/2014

Articolo 18 — paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quater.     La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda i trasferimenti di importi ad altre azioni nel quadro dei programmi nazionali e i reimpegni.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 4

Regolamento (UE) n. 516/2014

Articolo 18 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

al paragrafo 4, i termini «beneficiari di protezione internazionale» sono sostituiti dai termini «richiedenti o beneficiari di protezione internazionale».

soppresso

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 516/2014

Articolo 18 — paragrafo 4

Testo in vigore

Emendamento

 

4 bis.

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

4.   Per perseguire con efficacia gli obiettivi di solidarietà e di ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri di cui all'articolo 80 TFUE e nei limiti delle risorse disponibili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 del presente regolamento per adattare la somma forfettaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto in particolare degli attuali tassi di inflazione, dei pertinenti sviluppi in materia di trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro, nonché di fattori che possono ottimizzare l'utilizzo dell'incentivo finanziario arrecato dalla somma forfettaria.

4.   Per perseguire con efficacia gli obiettivi di solidarietà e di ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri di cui all'articolo 80 TFUE e nei limiti delle risorse disponibili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 del presente regolamento per adattare la somma forfettaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto in particolare degli attuali tassi di inflazione, dei pertinenti sviluppi in materia di trasferimento dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro e per il reinsediamento e altre ammissioni umanitarie ad hoc , nonché di fattori che possono ottimizzare l'utilizzo dell'incentivo finanziario arrecato dalla somma forfettaria.


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0370/2018).

(8)  Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

(8)  Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).


28.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/379


P8_TA(2018)0469

Adesione di Samoa all'accordo di partenariato interinale UE-Stati del Pacifico ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa all'adesione di Samoa all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (12281/2018 — C8-0434/2018 — 2018/0291(NLE))

(Approvazione)

(2020/C 363/41)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (12281/2018),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0434/2018),

vista la sua risoluzione del 4 ottobre 2016 sul futuro delle relazioni ACP-UE dopo il 2020 (1),

vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2011 sull'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea e gli Stati del Pacifico (2),

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (accordo di Cotonou) (3),

visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per lo sviluppo (A8-0376/2018),

1.

dà la sua approvazione all'adesione di Samoa all'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e di Samoa.

(1)  GU C 215 del 19.6.2018, pag. 2.

(2)  GU C 136 E dell'11.5.2012, pag. 19.

(3)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.


28.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/380


P8_TA(2018)0470

Nomina del presidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea

Decisione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sulla proposta nomina del presidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (N8-0120/2018 — C8-0466/2018 — 2018/0905(NLE))

(Approvazione)

(2020/C 363/42)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Banca centrale europea in data 7 novembre 2018 relativa alla nomina del presidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (C8-0466/2018),

visto l'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1),

visto l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Banca centrale europea sulle modalità pratiche dell'esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sull'esecuzione dei compiti attribuiti alla Banca centrale europea nel quadro del meccanismo di vigilanza unico (2),

visto l'articolo 122 bis del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0380/2018),

A.

considerando che l'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio prevede che la Banca centrale europea presenti al Parlamento una proposta di nomina del presidente del suo consiglio di vigilanza e che il presidente sia scelto in base a una procedura di selezione aperta tra persone di riconosciuto prestigio e grande esperienza professionale in campo bancario e finanziario e che non sono membri del consiglio direttivo;

B.

considerando che l'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio prevede che le nomine del consiglio di vigilanza a norma di detto regolamento rispettino i principi di equilibrio di genere, esperienza e qualifica;

C.

considerando che, con lettera in data 7 novembre 2018, la Banca centrale europea ha presentato al Parlamento europeo una proposta concernente la nomina di Andrea Enria a presidente del consiglio di vigilanza;

D.

considerando che la commissione per i problemi economici e monetari ha valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 26, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio; che, nell'ambito di tale valutazione, la commissione ha ricevuto dal candidato proposto un curriculum vitae;

E.

considerando che la commissione per i problemi economici e monetari ha proceduto, il 20 novembre 2018, a un'audizione del candidato proposto, nel corso della quale egli ha rilasciato una dichiarazione preliminare e ha quindi risposto alle domande rivoltegli dai membri della commissione;

1.

approva la proposta della Banca centrale europea di nominare di Andrea Enria presidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione alla Banca centrale europea, al Consiglio e ai governi degli Stati membri.

(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  GU L 320 del 30.11.2013, pag. 1.


28.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/381


P8_TA(2018)0471

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2018/003 EL/Attica publishing

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dalla Grecia — EGF/2018/003 EL/Attica publishing) (COM(2018)0667 — C8-0430/2018 — 2018/2240(BUD))

(2020/C 363/43)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0667 — C8-0430/2018),

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1) (regolamento FEG),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 12,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,

vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0377/2018),

A.

considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;

B.

considerando che l'assistenza finanziaria dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamica e messa a disposizione nel modo più rapido ed efficace possibile;

C.

considerando che la Grecia ha presentato la domanda EGF/2018/003 EL/Attica publishing relativa a un contributo finanziario del FEG a seguito di 550 esuberi nel settore economico classificato alla divisione 58 della NACE revisione 2 (Attività editoriali) nella regione di livello NUTS 2 dell'Attica (EL30), in Grecia;

D.

considerando che la domanda si basa sui criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento FEG, che prevede il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori nell'arco di un periodo di riferimento di nove mesi in imprese operanti nello stesso settore economico definito a livello delle divisioni della NACE revisione 2, in una regione o due regioni contigue, oppure in più di due regioni contigue di livello NUTS 2, a condizione che il numero complessivo di lavoratori in due regioni combinate di uno Stato membro sia superiore a 500;

1.

conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento FEG sono soddisfatte e che la Grecia ha diritto a un contributo finanziario pari a 2 308 500 EUR a norma del regolamento in parola, importo che costituisce il 60 % dei costi totali (3 847 500 EUR);

2.

constata che le autorità greche hanno presentato la domanda il 22 maggio 2018 e che, dopo la fornitura di ulteriori informazioni da parte della Grecia, la Commissione ha completato la propria valutazione il 4 ottobre 2018 e l'ha comunicata al Parlamento il giorno stesso, rispettando il termine di 12 settimane;

3.

osserva che secondo la Grecia gli esuberi sono connessi alla crisi finanziaria ed economica mondiale e, in particolare, ai suoi effetti sull'economia greca, tra cui una diminuzione del PIL reale pro capite, l'aumento della disoccupazione, la diminuzione dei salari e del reddito delle famiglie, in combinazione con la rapida evoluzione digitale, che, unitamente alle riduzioni delle spese per la pubblicità da parte di grandi inserzionisti, sta trasformando il settore editoriale; osserva che il settore affronta un calo delle entrate provenienti dalla pubblicità e dalle vendite;

4.

ricorda che, in base alle previsioni, gli esuberi verificatisi in tre imprese che operano nel settore editoriale greco avranno importanti ripercussioni negative sull'economia locale e che l'impatto degli esuberi è legato alle difficoltà di reimpiego, dovute alla penuria di posti di lavoro, all'assenza di corsi di formazione professionale rispondenti a esigenze riconosciute del mercato del lavoro e all'elevato numero di persone in cerca di occupazione;

5.

sottolinea con preoccupazione che nella regione dell'Attica si concentra una quota considerevole della disoccupazione e della disoccupazione di lunga durata in Grecia, un paese nel quale il tasso di disoccupazione continua ad essere elevato;

6.

ricorda che si tratta della seconda domanda presentata dalla Grecia per ottenere un contributo finanziario a titolo del FEG in relazione ai collocamenti in esubero nel settore editoriale nell'Attica, dopo la domanda EGF/2014/018 presentata nel 2014 che è stata oggetto di una decisione positiva (4);

7.

osserva che la domanda riguarda 550 lavoratori collocati in esubero, molti dei quali (il 41,82 %) sono donne; segnala inoltre che il 14,73 % dei lavoratori in esubero ha più di 55 anni e l'1,6 % ha meno di 30 anni; riconosce, in considerazione di tale dato, l'importanza delle misure attive del mercato del lavoro cofinanziate dal FEG al fine di migliorare le opportunità di reinserimento professionale di tali gruppi vulnerabili;

8.

si compiace del fatto che l'offerta formativa prevista rifletta gli insegnamenti tratti dalla prima domanda EGF-2014-018 GR/Attica, che ha raggiunto un buon tasso di integrazione secondo la valutazione in corso;

9.

osserva che non sono previste misure per i giovani disoccupati che non frequentano corsi di istruzione o formazione (NEET), e ciò nonostante il numero di NEET in Grecia continui ad essere elevato;

10.

sottolinea che le indennità finanziarie sono subordinate alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati e possono costituire un reale incentivo nel contesto economico specifico della Grecia;

11.

osserva che le indennità e gli incentivi finanziari, vale a dire gli incentivi all'assunzione e le indennità per la ricerca attiva di impiego e la formazione, sono prossimi al massimale del 35 % di cui al regolamento FEG;

12.

osserva che la Grecia prevede cinque tipologie di azioni destinate ai lavoratori collocati in esubero e oggetto della domanda in esame: i) orientamento professionale e sostegno nella ricerca d'impiego, ii) formazione, riconversione e formazione professionale in funzione delle esigenze del mercato del lavoro, iii) contributo all'avviamento di imprese, iv) indennità per la ricerca attiva di impiego e indennità di formazione, v) incentivi all'assunzione;

13.

riconosce che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato in consultazione con rappresentanti dell'Unione dei giornalisti dei quotidiani di Atene (ΕΣΗΕΑ), dell'associazione dei lavoratori nel settore dell'editoria dei quotidiani di Atene (ΕΠΗΕΑ) e del ministero del Lavoro;

14.

sottolinea che le autorità greche hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione e che sarà impedito qualsiasi doppio finanziamento;

15.

ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tener conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse;

16.

ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori, e si compiace della conferma della Grecia a tal riguardo;

17.

invita la Commissione a esortare le autorità nazionali affinché forniscano maggiori dettagli, nelle future proposte, sui settori che hanno prospettive di crescita e, quindi, possibilità di creare occupazione, e affinché raccolgano dati comprovati sull'impatto dei finanziamenti a titolo del FEG, compresi quelli sulla qualità dei posti di lavoro e sul tasso di reinserimento raggiunto grazie al FEG;

18.

ribadisce il suo appello alla Commissione affinché garantisca l'accesso del pubblico a tutti i documenti connessi ai casi coperti dal FEG;

19.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

20.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

21.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(3)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(4)  Decisione (UE) 2015/644 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 aprile 2015, sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2014/018 GR/Attica broadcasting, presentata dalla Grecia) (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 29).


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Grecia — EGF/2018/003 EL/Attica publishing

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2019/275.)


28.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/385


P8_TA(2018)0472

Ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 29 novembre 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda le norme applicabili al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne (COM(2017)0571 — C8-0326/2017 — 2017/0245(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 363/44)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando - 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1)

La creazione di uno spazio in cui è assicurata la libera circolazione delle persone attraverso le frontiere interne è una delle principali conquiste dell'Unione. Il normale funzionamento e consolidamento di tale spazio, basato sulla fiducia e la solidarietà, dovrebbe essere un obiettivo comune dell'Unione e degli Stati membri che hanno convenuto di parteciparvi. Nel contempo, è necessario predisporre una risposta comune a situazioni che incidono gravemente sull'ordine pubblico o sulla sicurezza interna di quello spazio, o di sue parti, consentendo il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali e come soluzione di ultima istanza, rafforzando nel contempo la cooperazione tra gli Stati membri interessati.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

In uno spazio di libera circolazione delle persone, il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne dovrebbe costituire un'eccezione. Il ripristino del controllo alle frontiere interne dovrebbe essere deciso solo come misura di extrema ratio, per una durata limitata e nella misura in cui i controlli siano necessari e proporzionati alle minacce gravi per l'ordine pubblico o la sicurezza interna che sono state individuate.

(1)

In uno spazio di libera circolazione delle persone, il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne dovrebbe costituire un'eccezione. Poiché il ripristino temporaneo del controllo alle frontiere interne incide sulla libera circolazione delle persone, tale controllo dovrebbe essere ripristinato solo come misura di extrema ratio, per una durata limitata e nella misura in cui i controlli siano necessari e proporzionati alle minacce gravi per l'ordine pubblico o la sicurezza interna che sono state individuate. Un simile provvedimento dovrebbe essere revocato non appena vengano meno i motivi alla base della sua adozione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)

La migrazione e l'attraversamento delle frontiere esterne di un gran numero di cittadini di paesi terzi non dovrebbero in sé essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

Le minacce gravi individuate possono essere affrontate con varie misure, a seconda della loro natura e della loro portata. Come disposto dall'articolo 23 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (8), gli Stati membri dispongono anche di competenze di polizia che, a determinate condizioni, possono essere esercitate nelle zone di frontiera. La raccomandazione della Commissione relativa a controlli di polizia proporzionati e alla cooperazione di polizia nello spazio Schengen (9) fornisce a tal fine orientamenti agli Stati membri.

(2)

Le minacce gravi individuate possono essere affrontate con varie misure, a seconda della loro natura e della loro portata. Sebbene rimanga chiaro che le competenze di polizia differiscono, per natura e finalità, dal controllo di frontiera, come disposto dall'articolo 23 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (8), gli Stati membri dispongono delle suddette competenze di polizia che, a determinate condizioni, possono essere esercitate in zone di frontiera. La raccomandazione della Commissione relativa a controlli di polizia proporzionati e alla cooperazione di polizia nello spazio Schengen (9) fornisce a tal fine orientamenti agli Stati membri.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)

Prima di ricorrere al ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, gli Stati membri dovrebbero dare la precedenza a misure alternative. In particolare, lo Stato membro interessato, ove necessario e giustificato, dovrebbe considerare la possibilità di usare in modo più efficace o di intensificare i controlli di polizia nel proprio territorio, comprese le zone di frontiera e le principali vie di trasporto, sulla base di una valutazione dei rischi, garantendo nel contempo che tali controlli di polizia non abbiano come obiettivo il controllo di frontiera. Le tecnologie moderne sono strumenti validi per far fronte alle minacce all'ordine pubblico o alla sicurezza interna. Gli Stati membri dovrebbero valutare se sia possibile porre adeguatamente rimedio alla situazione mediante una cooperazione transfrontaliera rafforzata sia dal punto di vista operativo che da quello dello scambio di informazioni tra servizi di polizia e di intelligence.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

L'esperienza ha mostrato tuttavia che alcune minacce gravi all'ordine pubblico o alla sicurezza interna , come le minacce terroristiche transfrontaliere o casi specifici di movimenti secondari di migranti irregolari all'interno dell'Unione, che hanno giustificato il ripristino dei controlli alle frontiere interne, possono perdurare molto oltre i lassi di tempo menzionati. È quindi necessario e giustificato adattare alle esigenze attuali i periodi di tempo applicabili al ripristino temporaneo del controllo di frontiera, garantendo al tempo stesso che non si abusi di tale misura e che essa rimanga un'eccezione cui ricorrere solo in ultima istanza. A tal fine, la scadenza generale applicabile ai sensi dell'articolo 25 del codice frontiere Schengen dovrebbe essere estesa a un anno.

(4)

L'esperienza ha mostrato tuttavia che è raro che si renda necessario un ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne per periodi di durata superiore a due mesi. Soltanto in circostanze eccezionali alcune minacce gravi all'ordine pubblico o alla sicurezza interna potrebbero perdurare oltre i periodi massimi di sei mesi durante i quali è attualmente autorizzato il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne. È quindi necessario adattare i periodi di tempo applicabili al ripristino temporaneo del controllo di frontiera, garantendo al tempo stesso che non si abusi di tale misura e che essa rimanga un'eccezione cui ricorrere solo in ultima istanza.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)

Una deroga al principio fondamentale della libera circolazione delle persone dovrebbe essere interpretata in modo restrittivo e il concetto di ordine pubblico presuppone l'esistenza di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave nei confronti di interessi fondamentali della società.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

Onde garantire che i controlli alle frontiere interne restino un'eccezione, gli Stati membri dovrebbero presentare una valutazione dei rischi relativa al previsto ripristino di tali controlli o alla loro proroga . La valutazione dei rischi dovrebbe, in particolare, stimare la prevista durata della minaccia individuata e indicare quali sezioni delle frontiere interne sono interessate. Dovrebbe inoltre dimostrare che la proroga dei controlli di frontiera è una misura di extrema ratio e spiegare in che modo il controllo di frontiera aiuti ad affrontare la minaccia individuata. Nel caso in cui il controllo alle frontiere interne duri per più di sei mesi, la valutazione dei rischi dovrebbe anche dimostrare a posteriori l'efficacia del ripristino dei controlli nel far fronte alla minaccia individuata, e dovrebbe spiegare dettagliatamente come ogni Stato membro vicino e interessato da tale proroga sia stato consultato e coinvolto nello stabilire quali fossero i provvedimenti operativi meno gravosi.

(5)

Onde garantire che i controlli alle frontiere interne siano introdotti come misura di extrema ratio e restino un'eccezione, gli Stati membri dovrebbero presentare una valutazione dei rischi relativa alla prevista proroga di tali controlli per periodi di durata superiore a due mesi . La valutazione dei rischi dovrebbe, in particolare, stimare la prevista durata della minaccia individuata e indicare quali sezioni delle frontiere interne sono interessate. Dovrebbe inoltre dimostrare che la proroga dei controlli di frontiera è una misura di extrema ratio , in particolare dimostrando che le eventuali misure alternative si sono dimostrate o sono state considerate insufficienti, e spiegare in che modo il controllo di frontiera aiuti ad affrontare la minaccia individuata. La valutazione dei rischi dovrebbe anche dimostrare a posteriori l'efficacia e l'efficienza del ripristino dei controlli nel far fronte alla minaccia individuata, e dovrebbe spiegare dettagliatamente come ogni Stato membro vicino e interessato da tale proroga sia stato consultato e coinvolto nello stabilire quali fossero i provvedimenti operativi meno gravosi. Gli Stati membri dovrebbero conservare la possibilità di classificare, se necessario, in tutto o in parte le informazioni fornite.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)

Qualora il ripristino dei controlli alle frontiere interne sia connesso ad eventi specifici previsti, la cui natura e durata hanno un carattere eccezionale (ad esempio manifestazioni sportive), la durata dei controlli dovrebbe essere estremamente precisa, circoscritta e connessa alla durata reale dell'evento.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

La qualità della valutazione dei rischi presentata dallo Stato membro sarà molto importante ai fini dell'analisi della necessità e della proporzionalità del previsto ripristino o della prevista proroga del controllo di frontiera. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ed Europol dovrebbero essere implicati in tale analisi.

(6)

La qualità della valutazione dei rischi presentata dallo Stato membro sarà molto importante ai fini dell'analisi della necessità e della proporzionalità del previsto ripristino o della prevista proroga del controllo di frontiera. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, Europol , l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, l'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali dovrebbero essere coinvolti in tale analisi.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

La facoltà della Commissione di emettere un parere ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del codice frontiere Schengen dovrebbe essere modificata in modo da tenere conto dei nuovi obblighi degli Stati membri relativi alla valutazione dei rischi, ivi compresa la cooperazione con gli Stati membri interessati. Quando il controllo di frontiera alle frontiere interne è effettuato per più di sei mesi, la Commissione dovrebbe essere tenuta a emettere un parere. Dovrebbe essere modificata anche la procedura di consultazione di cui all'articolo 27, paragrafo 5, del codice frontiere Schengen affinché rispecchi il ruolo delle agenzie (Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ed Europol) e si concentri sull'attuazione pratica dei vari aspetti della cooperazione fra gli Stati membri , compreso il coordinamento, se del caso, di misure diverse sui due lati della frontiera .

(7)

Dovrebbe essere modificata la procedura di consultazione di cui all'articolo 27, paragrafo 5, del codice frontiere Schengen affinché rispecchi il ruolo delle agenzie dell'Unione e si concentri sull'attuazione pratica dei vari aspetti della cooperazione fra gli Stati membri.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

Affinché la revisione delle norme le renda più adeguate ai problemi derivanti dalle minacce gravi e persistenti che incombono sull'ordine pubblico o la sicurezza interna, dovrebbe essere prevista una specifica possibilità di prorogare i controlli alle frontiere interne per più di un anno . Una tale proroga dovrebbe andare di pari passo con l'adozione, nel territorio interessato, di misure nazionali di corrispondente eccezionalità per far fronte alla minaccia, come lo stato di emergenza. In ogni caso, una tale possibilità non dovrebbe condurre a un'ulteriore proroga dei controlli temporanei alle frontiere interne che vada al di là dei due anni .

(8)

Affinché la revisione delle norme le renda più adeguate ai problemi derivanti dalle minacce gravi e persistenti che incombono sull'ordine pubblico o la sicurezza interna, dovrebbe essere prevista una specifica possibilità di prorogare i controlli alle frontiere interne per più di sei mesi, in via eccezionale . Una tale proroga dovrebbe andare di pari passo con l'adozione, nel territorio interessato, di misure nazionali di corrispondente eccezionalità per far fronte a minacce, come lo stato di emergenza. In ogni caso, una tale possibilità non dovrebbe condurre a un'ulteriore proroga dei controlli temporanei alle frontiere interne che vada al di là di un anno .

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)

La necessità e la proporzionalità di ripristinare il controllo alle frontiere interne dovrebbero essere valutate in funzione della minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna che giustifica la necessità di tale ripristino; occorre altresì considerare in base al medesimo criterio le possibili misure alternative a livello nazionale o di Unione, o ad entrambi i livelli, nonché l'impatto di tale controllo sulla libera circolazione delle persone all'interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

Il riferimento all'articolo 29 contenuto all'articolo 25, paragrafo 4, del codice frontiere Schengen dovrebbe essere modificato per chiarire la relazione fra i periodi di tempo applicabili ai sensi di tali due articoli del regolamento.

soppresso

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

La possibilità di svolgimento di un controllo temporaneo alle frontiere interne in risposta a una specifica minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza interna che duri per più di un anno dovrebbe essere soggetta a una procedura specifica.

(10)

La possibilità di svolgimento di un controllo temporaneo alle frontiere interne in risposta a una specifica minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza interna che duri per più di sei mesi dovrebbe essere soggetta a una procedura specifica che richieda una raccomandazione del Consiglio .

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

A tal fine la Commissione dovrebbe emettere un parere sulla necessità e proporzionalità di una tale proroga e, se del caso, sulla cooperazione con gli Stati membri vicini .

(11)

A tal fine la Commissione dovrebbe emettere un parere sulla necessità e proporzionalità di una tale proroga . Il Parlamento europeo dovrebbe essere immediatamente informato della proroga proposta. Gli Stati membri interessati dovrebbero avere la possibilità di formulare osservazioni alla Commissione al riguardo, prima che essa emetta il suo parere .

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

Il Consiglio, tenuto conto del parere della Commissione, può raccomandare una tale ulteriore proroga straordinaria e se del caso stabilire le condizioni della cooperazione fra gli Stati membri interessati, al fine di garantire che si tratti di una misura eccezionale vigente solo finché è necessaria e giustificata, e coerente con altre misure adottate a livello nazionale nel territorio interessato per far fronte alla stessa minaccia specifica all'ordine pubblico o alla sicurezza interna. La raccomandazione del Consiglio dovrebbe essere un requisito indispensabile per ogni ulteriore proroga al di là del periodo di un anno, e dovrebbe quindi essere della stessa natura di quella già prevista all'articolo 29 .

(13)

Il Consiglio, tenuto conto del parere della Commissione, può raccomandare una tale ulteriore proroga straordinaria e, se del caso, stabilire le condizioni della cooperazione fra gli Stati membri interessati, al fine di garantire che si tratti di una misura eccezionale vigente solo finché è necessaria e giustificata, e coerente con altre misure adottate a livello nazionale nel territorio interessato per far fronte alla stessa minaccia specifica all'ordine pubblico o alla sicurezza interna. La raccomandazione del Consiglio dovrebbe essere un requisito indispensabile per ogni ulteriore proroga al di là del periodo di sei mesi. La raccomandazione del Consiglio dovrebbe essere immediatamente trasmessa al Parlamento europeo .

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)

Le misure adottate nell'ambito della procedura specifica in caso di circostanze eccezionali che mettono a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne non dovrebbero essere prorogate in virtù di, o associate a, misure adottate nell'ambito di un'altra procedura per il ripristino o la proroga dei controlli alle frontiere interne di cui al regolamento (UE) 2016/399.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 ter)

Laddove reputi che uno Stato membro abbia mancato ai suoi obblighi derivanti dai trattati, la Commissione, in veste di custode dei trattati che vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione, dovrebbe adottare misure opportune a norma dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tra cui adire la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 25 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   In caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro nello spazio senza controllo alle frontiere interne, detto Stato membro può in via eccezionale ripristinare il controllo di frontiera in tutte le parti o in parti specifiche delle sue frontiere interne per un periodo limitato della durata massima di trenta giorni o per la durata prevedibile della minaccia grave se questa supera i trenta giorni . L'estensione e la durata del ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne non eccedono quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave.

1.   In caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro nello spazio senza controllo alle frontiere interne, detto Stato membro può in via eccezionale ripristinare il controllo di frontiera in tutte le parti o in parti specifiche delle sue frontiere interne per un periodo limitato come misura di extrema ratio . L'estensione e la durata del ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne non eccedono quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 25 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.     Il controllo di frontiera alle frontiere interne è ripristinato solo come misura di extrema ratio e in conformità degli articoli 27, 27 bis, 28 e 29. Ogniqualvolta si contempli la decisione di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27, 27 bis, 28 o 29, sono presi in considerazione i criteri di cui agli articoli 26 e 30, rispettivamente.

soppresso

Emendamenti 22 e 52

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 25 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.     Se la minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello Stato membro interessato perdura oltre il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, detto Stato membro può prorogare il controllo di frontiera alle sue frontiere interne, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 26 e secondo la procedura di cui all'articolo 27, per gli stessi motivi indicati al paragrafo 1 del presente articolo e, tenuto conto di eventuali nuovi elementi, per periodi rinnovabili corrispondenti alla durata prevedibile della minaccia grave e non superiori a sei mesi.

soppresso

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 25 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

La durata totale del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, incluse eventuali proroghe di cui al paragrafo 3 del presente articolo, non è superiore a un anno.

soppresso

Nei casi eccezionali di cui all'articolo 27 bis, la durata totale può essere ulteriormente prolungata per un massimo di due anni, in conformità di tale articolo.

 

Qualora vi siano circostanze eccezionali, come quelle di cui all'articolo 29, tale durata totale può essere prolungata per un massimo di due anni, in conformità del paragrafo 1 di tale articolo.

 

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 26

Testo in vigore

Emendamento

 

(1 bis)

L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

Articolo 26

«Articolo 26

Criteri per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne

Criteri per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne

Qualora uno Stato membro decida , come extrema ratio, di ripristinare temporaneamente il controllo di frontiera a una o più delle sue frontiere interne o su parti delle stesse o  decida di prorogare tale ripristino ai sensi dell'articolo 25 o dell'articolo 28, paragrafo 1 , esso valuta fino a che punto tale misura possa rispondere in modo adeguato alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna e valuta la proporzionalità della misura rispetto a tale minaccia. Nell'effettuare tale valutazione, lo Stato membro tiene conto in particolare delle seguenti considerazioni :

Prima di decidere , come misura di extrema ratio, di ripristinare temporaneamente il controllo di frontiera a una o più delle sue frontiere interne o su parti delle stesse o di prorogare tale ripristino temporaneo , uno Stato membro valuta :

 

a)

se il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne possa essere considerato adeguato a rispondere in modo sufficiente alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna;

 

b)

se misure diverse dal ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne, quali ad esempio il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera di polizia o l'intensificazione dei controlli di polizia, possano rispondere in modo sufficiente alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna;

 

c)

la proporzionalità del ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne rispetto alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, tenendo conto in particolare delle seguenti considerazioni:

a)

il probabile impatto della minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello Stato membro interessato, anche a seguito di attentati o minacce terroristiche, comprese quelle connesse alla criminalità organizzata;

 

i)

il probabile impatto della minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello Stato membro interessato, anche a seguito di attentati o minacce terroristiche, comprese quelle connesse alla criminalità organizzata; e

b)

l'impatto probabile di una tale misura sulla libera circolazione delle persone all'interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne.

 

ii)

l'impatto probabile del ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne sulla libera circolazione delle persone all'interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne.

 

Qualora uno Stato membro valuti, ai sensi della lettera a) del primo comma, che il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne non sia idoneo a rispondere in modo sufficiente alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, esso non ripristina il controllo alle frontiere interne.

 

Qualora uno Stato membro valuti, ai sensi della lettera b) del primo comma, che misure diverse dal ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne possano rispondere in modo sufficiente alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, esso non ripristina o non proroga il controllo alle frontiere interne e adotta le altre misure di cui trattasi.

 

Qualora uno Stato membro valuti, ai sensi della lettera c) del primo comma, che il ripristino proposto del controllo alle frontiere interne non sia proporzionato alla minaccia, esso non ripristina o non proroga il controllo alle frontiere interne.»

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2 — punto -i (nuovo)

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 27 — titolo

Testo in vigore

Emendamento

 

(-i)

Il titolo è sostituito dal seguente:

Procedura per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne a norma dell'articolo 25

«Procedura per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in caso di avvenimenti prevedibili che costituiscono una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna»

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2 — punto -i bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 27 — paragrafo - 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-i bis)

All'articolo 27, il seguente nuovo paragrafo è inserito prima del paragrafo 1:

«-1.     Laddove, nello spazio senza controllo alle frontiere interne, esista una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro, tale Stato membro può, come misura di extrema ratio e in conformità dei criteri stabiliti all'articolo 26, ripristinare il controllo di frontiera in tutte le parti o in parti specifiche delle sue frontiere interne per un periodo limitato della durata massima di trenta giorni o per la durata prevedibile della minaccia grave se questa perdura oltre i trenta giorni, ma, in ogni caso, per un periodo non superiore a due mesi.»

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2 — punto -i ter (nuovo)

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 27 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo in vigore

Emendamento

 

(-i ter)

Al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

1.    Quando uno Stato membro intende ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne a norma dell'articolo 25, lo notifica agli altri Stati membri e alla Commissione entro quattro settimane prima del ripristino previsto, o in tempi più brevi se le circostanze che rendono necessario il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sono note meno di quattro settimane prima del ripristino previsto. A tal fine lo Stato membro fornisce le seguenti informazioni:

«1.    Ai fini del paragrafo - 1, lo Stato membro interessato presenta una notifica agli altri Stati membri e alla Commissione entro quattro settimane prima del ripristino previsto, o in tempi più brevi se le circostanze che rendono necessario il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sono note meno di quattro settimane prima del ripristino previsto. A tal fine lo Stato membro fornisce le seguenti informazioni:»

Emendamenti 28 e 57

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2 — punto i

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 27 — paragrafo 1 — lettera aa

Testo della Commissione

Emendamento

(i)

Al paragrafo 1 è aggiunta la seguente nuova lettera aa):

soppresso

 

«(aa)

una valutazione dei rischi, che stimi la prevista durata della minaccia individuata e quali sezioni delle frontiere interne sono interessate, che dimostri che la proroga del controllo alle frontiere interne è una misura di extrema ratio e spieghi in che modo il controllo di frontiera aiuti ad affrontare la minaccia individuata. Se il controllo di frontiera è già stato reintrodotto per più di sei mesi, la valutazione dei rischi spiegherà anche come l'avvenuto ripristino abbia contribuito a rispondere alla minaccia individuata.

La valutazione dei rischi conterrà anche una relazione dettagliata del coordinamento svoltosi fra lo Stato membro interessato e lo Stato membro o gli Stati membri con cui condivide le frontiere interne dove è stato effettuato il controllo di frontiera. La Commissione condividerà la valutazione dei rischi con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ed Europol, se del caso.»

 

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2 — punto i bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 27 — paragrafo 1 — lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(i bis)

Al paragrafo 1 è aggiunta la seguente nuova lettera a ter):

«(a ter)

le eventuali misure diverse dal ripristino previsto, adottate o previste dallo Stato membro, per rispondere alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, nonché i motivi, basati su prove concrete, per i quali le misure alternative — come il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera di polizia e dei controlli di polizia — sono state giudicate insufficienti;»

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2 — punto ii

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 27 — paragrafo 1 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)

eventualmente, le misure che devono essere adottate dagli altri Stati membri e che sono state concordate prima del ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne interessate .

(e)

eventualmente, le misure che devono essere adottate dagli altri Stati membri e che sono state concordate prima del ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne corrispondenti .

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2 — punto iii

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 27 — paragrafo 1 — ultima frase

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora necessario, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro o agli Stati membri interessati, anche sulla cooperazione con gli Stati membri colpiti dalla prevista proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, così come informazioni supplementari necessarie per valutare se si tratti di una misura di extrema ratio.

Se necessario, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro o agli Stati membri interessati, anche sulla cooperazione con gli Stati membri colpiti dal previsto ripristino o dalla prevista proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, così come informazioni supplementari necessarie per valutare se si tratti di una misura di extrema ratio.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2 — punto iii bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 27 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(iii bis)

È aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis.     Se la minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello Stato membro interessato perdura per oltre due mesi, tale Stato membro può prorogare il controllo di frontiera alle sue frontiere interne, tenendo conto dei criteri stabiliti all'articolo 26, per gli stessi motivi indicati al paragrafo - 1 del presente articolo e, tenendo conto di eventuali nuovi elementi, per un periodo corrispondente alla durata prevedibile della minaccia grave e, in ogni caso, non superiore a quattro mesi. Lo Stato membro interessato presenta una notifica agli altri Stati membri e alla Commissione entro il termine indicato al paragrafo 1.»

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2 — punto iii ter (nuovo)

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 27 — paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(iii ter)

È aggiunto il seguente paragrafo 1 ter:

«1 ter.     Ai fini del paragrafo 1 bis, in aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato fornisce una valutazione dei rischi, nella quale:

i)

stima la durata prevista della minaccia individuata e valuta quali parti delle frontiere interne siano interessate;

ii)

illustra le azioni o misure alternative precedentemente introdotte per rispondere alla minaccia individuata;

iii)

spiega i motivi per i quali le azioni o misure alternative di cui al punto ii) non abbiano risposto in misura sufficiente alla minaccia individuata;

iv)

dimostra che la proroga del controllo di frontiera è una misura di ultima istanza; e

v)

indica come il controllo di frontiera dovrebbe contribuire a rispondere meglio alla minaccia individuata.

La valutazione dei rischi di cui al primo comma contiene inoltre una relazione dettagliata della cooperazione svoltasi fra lo Stato membro interessato e lo Stato membro o gli Stati membri sui quali il ripristino del controllo di frontiera ha un impatto diretto, compresi gli Stati membri con i quali lo Stato membro interessato condivide le frontiere interne dove è effettuato il controllo di frontiera.

La Commissione condivide la valutazione dei rischi con l'Agenzia e con Europol e può chiedere, se del caso, le loro opinioni al riguardo.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 al fine di integrare il presente regolamento adottando la metodologia per la valutazione del rischio.»

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2 — punto iii quater (nuovo)

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 27 — paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

 

(iii quater)

Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2.   L'informazione di cui al paragrafo 1 è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio contestualmente alla sua notifica agli altri Stati membri e alla Commissione, ai sensi del detto paragrafo .

«2.   L'informazione di cui ai paragrafi 1 e 1 ter è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio contestualmente alla sua notifica agli altri Stati membri e alla Commissione, ai sensi dei suddetti paragrafi.»

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2 — punto iii quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 27 — paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

 

(iii quinquies)

Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3.   Gli Stati membri che presentano una notifica ai sensi del paragrafo 1 possono, se necessario e in conformità della legge nazionale, decidere di classificare parti delle informazioni. Tale classificazione non preclude la trasmissione delle informazioni dalla Commissione al Parlamento europeo. La trasmissione e il trattamento delle informazioni e dei documenti trasmessi al Parlamento europeo a norma del presente articolo sono conformi alle norme concernenti la trasmissione e il trattamento delle informazioni classificate applicabili tra il Parlamento europeo e la Commissione.

«3.   Gli Stati membri che presentano una notifica possono, se necessario e in conformità della legge nazionale, classificare tutte le informazioni o parti delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 1 ter . Tale classificazione non preclude l'accesso alle informazioni, attraverso canali appropriati e sicuri di cooperazione di polizia, degli altri Stati membri interessati dal ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne, né preclude la trasmissione delle informazioni dalla Commissione al Parlamento europeo. La trasmissione e il trattamento delle informazioni e dei documenti trasmessi al Parlamento europeo a norma del presente articolo sono conformi alle norme concernenti la trasmissione e il trattamento delle informazioni classificate applicabili tra il Parlamento europeo e la Commissione.»

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2 — punto iv

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 27 — paragrafo 4 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

A seguito della notifica di uno Stato membro ai sensi del paragrafo 1 ed in vista della consultazione di cui al paragrafo 5, la Commissione o qualsiasi altro Stato membro può emettere un parere, fatto salvo l'articolo 72 TFUE.

A seguito della notifica di uno Stato membro ai sensi dei paragrafi 1 e 1 bis ed in vista della consultazione di cui al paragrafo 5, la Commissione o qualsiasi altro Stato membro può emettere un parere, fatto salvo l'articolo 72 TFUE.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2 — punto iv

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 27 — paragrafo 4 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora la Commissione nutra preoccupazione sulla necessità o la proporzionalità del previsto ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, o qualora ritenga opportuna una consultazione su certi aspetti della notifica, emette un parere a tal fine.

Qualora , sulla base delle informazioni contenute nella notifica o di eventuali informazioni supplementari ricevute, la Commissione nutra preoccupazione sulla necessità o la proporzionalità del previsto ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, o qualora ritenga opportuna una consultazione su un determinato aspetto della notifica, emette senza indugio un parere a tal fine.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2 — punto iv

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 27 — paragrafo 4 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Se il controllo di frontiera alle frontiere interne è già stato reintrodotto per più di sei mesi, la Commissione emette un parere.

soppresso

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2 — punto v

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 27 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Le informazioni di cui al paragrafo 1 ed eventuali pareri della Commissione o di uno Stato membro ai sensi del paragrafo 4 sono oggetto di consultazioni condotte dalla Commissione . Se necessario, le consultazioni includono riunioni congiunte, tra lo Stato membro che prevede di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne, gli altri Stati membri, specialmente quelli direttamente colpiti da tali misure, e  le agenzie competenti. Sono esaminati la proporzionalità delle misure previste, la minaccia individuata per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, così come il modo di garantire l'attuazione della reciproca cooperazione fra gli Stati membri . Lo Stato membro che prevede di ripristinare o prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne tiene in massima considerazione i risultati di tali consultazioni quando procede a tali controlli.

Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 1 ter ed eventuali pareri della Commissione o di uno Stato membro ai sensi del paragrafo 4 sono oggetto di consultazioni. Le consultazioni includono:

 

i)

riunioni congiunte tra lo Stato membro che prevede di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne, gli altri Stati membri, specialmente quelli direttamente colpiti da tali misure, e  la Commissione, al fine di organizzare, se del caso, la reciproca cooperazione fra gli Stati membri ed esaminare la proporzionalità delle misure rispetto agli avvenimenti all'origine del ripristino del controllo di frontiera, comprese eventuali altre misure alternative, e rispetto alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna;

 

ii)

se del caso, visite in loco senza preavviso da parte della Commissione alle pertinenti frontiere interne e, se del caso, con il sostegno di esperti degli Stati membri e dell'Agenzia, di Europol o di altri pertinenti organi, uffici o agenzie dell'Unione, per valutare l'efficacia dei controlli di frontiera alle suddette frontiere interne e il rispetto del presente regolamento; i resoconti di tali visite in loco senza preavviso sono trasmessi al Parlamento europeo.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 3

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 27 bis — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Procedura specifica per i casi in cui la minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna duri più di un anno

Procedura specifica per i casi in cui la minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna duri più di sei mesi

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 3

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 27 bis — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   In casi eccezionali, qualora lo Stato membro si trovi a dover far fronte alla stessa grave minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna al di là del periodo di cui all'articolo 25 , paragrafo 4, prima frase , e qualora, per affrontare tale minaccia, sul territorio interessato siano prese anche misure nazionali di corrispondente eccezionalità, il controllo di frontiera temporaneamente reintrodotto per rispondere alla minaccia può essere ulteriormente prorogato conformemente al presente articolo.

1.   In circostanze eccezionali, qualora lo Stato membro si trovi a dover far fronte alla stessa grave minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna al di là del periodo di cui all'articolo 27 , paragrafo 1 bis , e qualora, per affrontare tale minaccia, sul territorio interessato siano prese anche misure nazionali di corrispondente eccezionalità, il controllo di frontiera temporaneamente reintrodotto per rispondere alla minaccia può essere ulteriormente prorogato conformemente al presente articolo.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 3

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 27 bis — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Al più tardi sei settimane prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 25 , paragrafo 4, prima frase , lo Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione che chiede un'ulteriore proroga conformemente alla procedura specifica di cui al presente articolo. Tale notifica contiene le informazioni richieste all'articolo 27, paragrafo 1 , lettere da a) a e) . I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 27 sono d'applicazione.

2.   Al più tardi tre settimane prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 27 , paragrafo 1 bis , lo Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione che chiede un'ulteriore proroga conformemente alla procedura specifica di cui al presente articolo. Tale notifica contiene tutte le informazioni richieste a norma dell'articolo 27 , paragrafi 1 e 1 ter . I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 27 sono d'applicazione.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 3

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 27 bis — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La Commissione emette un parere.

3.   La Commissione emette un parere sulla questione se la proroga proposta soddisfi i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 e sulla necessità e proporzionalità della proroga proposta . Prima che la Commissione emetta il parere, gli Stati membri interessati possono formulare osservazioni al riguardo.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 3

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 27 bis — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.    Il Consiglio, tenendo debito conto del parere della Commissione, può raccomandare allo Stato membro di decidere di prorogare ulteriormente il controllo di frontiera alle frontiere interne per una durata massima di sei mesi. Tale periodo può essere prorogato non più di tre volte, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. Nella sua raccomandazione, il Consiglio indica almeno le informazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1 , lettere da a) a e ). Se del caso, definisce le condizioni della cooperazione fra gli Stati membri interessati.

4.    Una volta tenuto conto del parere della Commissione, il Consiglio può raccomandare allo Stato membro interessato, come extrema ratio, di prorogare ulteriormente il controllo di frontiera alle sue frontiere interne per una durata massima di sei mesi. Nella sua raccomandazione, il Consiglio indica le informazioni di cui all'articolo 27, paragrafi 1 e  1 ter, e stabilisce le condizioni della cooperazione fra gli Stati membri interessati.

Emendamenti 45 e 66

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 28 — paragrafo 4

Testo in vigore

Emendamento

 

(3 bis)

All'articolo 28, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

4.    Fatto salvo l'articolo 25, paragrafo 4, la durata totale del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, sulla base del periodo iniziale di cui al paragrafo 1 del presente articolo e delle eventuali proroghe di cui al paragrafo 3 del presente articolo, non è superiore a due mesi.

«4.   La durata totale del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, sulla base del periodo iniziale di cui al paragrafo 1 del presente articolo e delle eventuali proroghe di cui al paragrafo 3 del presente articolo, non è superiore a due mesi.»

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter)

È aggiunto un nuovo articolo 28 bis:

«Articolo 28 bis

Calcolo della durata del periodo di ripristino, o di relativa proroga, del controllo di frontiera in ragione di una minaccia prevedibile per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, quando la grave minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna perdura oltre i sei mesi e nei casi che richiedono un'azione immediata

L'eventuale ripristino o l'eventuale proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne effettuati prima del [data di entrata in vigore del presente regolamento] sono compresi nel calcolo della durata dei periodi di cui agli articoli 27, 27 bis e 28.»

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 3 quater (nuovo)

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 29 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 quater)

All'articolo 29, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Ogniqualvolta si contempli la decisione di ripristinare temporaneamente o di prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi del presente articolo, sono presi in considerazione i criteri di cui all'articolo 30.»

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 3 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 29 — paragrafo 5

Testo in vigore

Emendamento

 

(3 quinquies)

All'articolo 29, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

5.   Il presente articolo lascia impregiudicate le misure che gli Stati membri possono adottare in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a norma degli articoli 25 , 27 e 28.

«5.   Il presente articolo fa salve le misure che gli Stati membri possono adottare in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a norma degli articoli 27 , 27 bis e 28. Tuttavia, la durata totale del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, o delle relative proroghe, a norma del presente articolo non può essere prorogata in virtù di, o in combinazione con, le misure adottate a norma degli articoli 27, 27 bis o 28.»

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 1 bis

Il presente regolamento si applica alle notifiche trasmesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 27 del codice frontiere Schengen a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].

Nel calcolo della durata di cui all'articolo 28, paragrafo 4, si tiene conto dei periodi di notifica pendente per il ripristino o il prolungamento del controllo di frontiera alle frontiere interne trascorsi prima del [data di entrata in vigore del presente regolamento].


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0356/2018).

(8)  GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.

(9)  C(2017)3349 final del 12.5.2017.

(8)  GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.

(9)  C(2017)3349 final del 12.5.2017.


28.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/410


P8_TA(2018)0473

Norme comuni per la prestazione di servizi aerei ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (COM(2016)0818 — C8-0531/2016 — 2016/0411(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2020/C 363/45)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0818),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0531/2016),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 5 luglio 2017 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 23 ottobre 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0150/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 345 del 13.10.2017, pag. 126.


P8_TC1-COD(2016)0411

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 novembre 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/2.)