ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 349

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
20 ottobre 2020


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2020/C 349/01

Comunicazione della Commissione, Orientamenti sull’applicazione degli obblighi di cui al regolamento dell’UE relativo al riciclaggio delle navi per quanto concerne l’inventario dei materiali pericolosi delle navi che operano in acque europee

1

2020/C 349/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9928 — QuattroR/HGM/Burgo) ( 1 )

4


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2020/C 349/03

Avviso all'attenzione delle persone soggette alle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2020/1516 del Consiglio, e al regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati

5

2020/C 349/04

Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio e al regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati

7

 

Commissione europea

2020/C 349/05

Tassi di cambio dell'euro — 19 ottobre 2020

8

2020/C 349/06

Decisione della Commissione, dell'8 ottobre 2020, che ordina all'amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell'Unione europea di inserire nel catalogo le modifiche apportate alle tabelle nazionali di assegnazione della Germania

9

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2020/C 349/07

Informazioni comunicate dagli stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

16

2020/C 349/08

Informazioni comunicate dagli stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

17

2020/C 349/09

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

18

2020/C 349/10

Informazioni comunicate dagli Stati Membri Riguardo alla chiusura delle Attività di pesca

19

2020/C 349/11

Informazioni comunicate dagli stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

20

2020/C 349/12

Informazioni comunicate dagli stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

21


 

V   Avvisi

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2020/C 349/13

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

22

2020/C 349/14

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

27

2020/C 349/15

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

32


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

20.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 349/1


Comunicazione della Commissione

Orientamenti sull’applicazione degli obblighi di cui al regolamento dell’UE relativo al riciclaggio delle navi per quanto concerne l’inventario dei materiali pericolosi delle navi che operano in acque europee

(2020/C 349/01)

Introduzione

A partire dal 31 dicembre 2020, il regolamento dell’UE relativo al riciclaggio delle navi (1) impone a tutte le navi esistenti battenti bandiera di uno Stato membro dell’UE e alle navi battenti bandiera di un paese terzo che fanno scalo in un porto o ancoraggio dell’UE di tenere a bordo un inventario dei materiali pericolosi unitamente a un certificato o a una dichiarazione di conformità, a seconda dei casi.

Alcuni portatori di interessi del settore hanno segnalato alla Commissione che le restrizioni legate alla Covid‐19 hanno determinato notevoli difficoltà per quanto riguarda il controllo delle navi e la compilazione degli inventari certificati dei materiali pericolosi. Secondo quanto segnalato, le misure di confinamento e le diffuse restrizioni agli spostamenti introdotte per controllare la diffusione della Covid‐19 non solo hanno impedito a molti armatori (o ai loro agenti) di compilare l’inventario dei materiali pericolosi, ma hanno anche ostacolato la verifica e la certificazione di tali inventari da parte dei funzionari dello Stato di bandiera e degli organismi riconosciuti.

Di conseguenza, i portatori di interesse del settore stimano che probabilmente diverse migliaia di navi non saranno in grado di rispettare gli obblighi concernenti gli inventari dei materiali pericolosi e potrebbero non disporre della certificazione necessaria entro il termine del 31 dicembre 2020.

Alla luce delle perturbazioni causate dalla Covid‐19 è pertanto auspicabile definire alcuni orientamenti comuni al fine di garantire un approccio armonizzato all’applicazione delle norme da parte delle autorità degli Stati di approdo dell’UE durante le ispezioni delle navi effettuate a partire dal 1o gennaio 2021.

Principi guida generali

In linea di principio, la responsabilità primaria per quanto riguarda la conformità agli obblighi riguardanti gli inventari dei materiali pericolosi spetta all’armatore, e il controllo dell’osservanza di tali obblighi giuridici spetta alle autorità degli Stati di approdo dell’UE.

Può tuttavia essere necessario tenere conto delle circostanze eccezionali legate alla crisi Covid‐19 nell’applicazione dei suddetti obblighi da parte degli Stati membri, qualora simili circostanze determinino situazioni in cui sia temporaneamente impossibile o eccessivamente difficoltoso garantire la conformità agli obblighi in questione.

Dati i suoi legami con il principio di proporzionalità (2), la nozione di forza maggiore può essere considerata un principio generale del diritto dell’Unione, che può essere invocato anche in assenza di disposizioni esplicite (3). Per quanto riguarda il contenuto della nozione di forza maggiore, la giurisprudenza della Corte di giustizia l’ha definita come segue:

«[D]a una giurisprudenza costante, pronunciata in vari settori del diritto dell’Unione, emerge che la nozione di forza maggiore va intesa nel senso di circostanze estranee a colui che l’invoca, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso» (4).

Nel caso particolare dell’applicazione degli obblighi sanciti dal regolamento dell’UE relativo al riciclaggio delle navi, non è tuttavia possibile ricorrere automaticamente alla nozione di forza maggiore.

In tale contesto, gli Stati membri sono invitati a valutare attentamente la situazione specifica di ciascun armatore e il grado di possibile applicazione della giurisprudenza citata.

Nella loro valutazione, gli Stati membri sono inoltre invitati a tenere debitamente conto della durata del periodo compreso tra l’entrata in vigore del regolamento relativo al riciclaggio delle navi e la data di applicabilità degli obblighi concernenti l’inventario dei materiali pericolosi e a valutare se, e in quale misura, tale periodo sia stato utilizzato dal singolo armatore per prepararsi a rispettare tali obblighi.

Occorre inoltre ricordare che nell’ottobre 2019 l’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) ha pubblicato orientamenti sulle ispezioni effettuate dagli Stati di approdo dell’UE a fini di applicazione delle disposizioni del regolamento relativo al riciclaggio delle navi (5). Lo scopo degli orientamenti dell’EMSA è assistere gli Stati membri e i loro ispettori designati negli sforzi volti a ottemperare alle disposizioni del regolamento relativo al riciclaggio delle navi e della direttiva relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (6) per quanto riguarda le ispezioni connesse agli obblighi sanciti dai due strumenti. Gli orientamenti costituiscono un documento di riferimento non vincolante che fornisce informazioni tecniche e orientamenti procedurali, contribuendo così all’attuazione e all’applicazione armonizzate delle disposizioni del regolamento relativo al riciclaggio delle navi e della direttiva relativa al controllo da parte dello Stato di approdo. Durante le ispezioni effettuate dagli Stati di approdo dell’UE è pertanto generalmente consigliabile attenersi agli orientamenti dell’EMSA.

Nel contesto in esame, è opportuno fare riferimento in particolare alle considerazioni generali formulate negli orientamenti dell’EMSA (alla sezione 6.3.2) in relazione alle misure di esecuzione da adottare in caso di non conformità. Gli orientamenti affermano che, «qualora venissero riscontrate non conformità relative al riciclaggio delle navi, l’ispettore dovrebbe decidere quali siano le misure più adatte da intraprendere. L’ispettore dovrebbe accertarsi che qualsiasi non conformità relativa al riciclaggio delle navi, confermata o individuata attraverso l’ispezione, sia o sarà rettificata conformemente al regolamento relativo al riciclaggio delle navi». Gli orientamenti dell’EMSA sottolineano inoltre che «l’ispettore dovrebbe esercitare il proprio giudizio professionale per decidere quali siano le misure più adatte da intraprendere in relazione a qualsiasi non conformità individuata in relazione al riciclaggio delle navi». Tali principi orientativi generali dovrebbero essere applicati anche a qualsiasi non conformità individuata in relazione agli obblighi concernenti l’inventario dei materiali pericolosi e che possa essere connessa alla crisi Covid‐19.

Scenari specifici connessi alla Covid‐19

Per quanto riguarda l’applicazione del regolamento relativo al riciclaggio delle navi, è probabile che le autorità degli Stati di approdo dell’UE si confrontino con due scenari specifici connessi alla Covid‐19 che potrebbero richiedere un approccio più armonizzato durante le ispezioni, sulla base dei principi guida generali di cui sopra. Si suggerisce di applicare tale approccio armonizzato in via temporanea per un periodo limitato di sei mesi dalla data di applicazione degli obblighi concernenti l’inventario dei materiali pericolosi alle navi esistenti battenti bandiera di uno Stato membro dell’UE e alle navi battenti bandiera di un paese terzo che fanno scalo nei porti dell’UE (vale a dire fino al 30 giugno 2021).

1)   Navi sprovviste di un inventario dei materiali pericolosi e/o di un certificato di accompagnamento validi

Nel caso in esame è possibile che una nave arrivi in un porto dell’UE dopo il 31 dicembre 2020 senza avere a bordo un inventario dei materiali pericolosi e/o un certificato di accompagnamento validi (certificato di inventario o certificato di idoneità al riciclaggio per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’UE, oppure dichiarazione di conformità per le navi battenti bandiera di un paese terzo) e che l’armatore/il comandante della nave dichiari che tale non conformità è dovuta alla crisi Covid‐19.

In tutti i casi in cui non sono disponibili a bordo un inventario dei materiali pericolosi valido e/o il certificato necessario, l’onere della prova grava sull’armatore/sul comandante della nave, il quale deve fornire prove che dimostrino che sono state intraprese tutte le misure possibili per ottemperare agli obblighi e ottenere la certificazione richiesta. Le prove degli sforzi compiuti per ottemperare agli obblighi di conformità possono includere, ad esempio, un contratto di servizio per un controllo o un controllo a campione. Possono inoltre comprendere una giustificazione del motivo per cui non è stato possibile ottenere un inventario dei materiali pericolosi semicompilato e il relativo certificato conformemente alla sezione 2, corredata di prove che dimostrino l’impossibilità di conformarsi ad altri elementi della certificazione diversi dall’ispezione a bordo. Spetta quindi all’ispettore decidere, caso per caso, se le prove siano accettabili alla luce della situazione specifica della nave in questione e sulla base del suo giudizio professionale.

Se l’ispettore decide di accettare le prove fornite dall’armatore/dal comandante della nave, dovrebbe specificare che, ai fini del rilascio del certificato di inventario o della dichiarazione di conformità, sarà necessario provvedere alla compilazione e all’approvazione dei documenti entro quattro mesi dall’ispezione. La nave dovrebbe inoltre ricevere un avvertimento, che andrebbe registrato, insieme all’esito dell’ispezione, nel modulo di THETIS-UE relativo al riciclaggio della nave.

Qualora dopo l’ispezione fosse necessario modificare ulteriormente tali piani a causa della persistenza di restrizioni agli spostamenti o all’accesso, l’armatore/il comandante della nave deve fornire sufficienti prove scritte redatte dagli ispettori dell’inventario dei materiali pericolosi che dimostrino che non è stato possibile rispettare i piani iniziali. Anche in questo caso spetta all’ispettore che effettua l’ispezione successiva decidere, caso per caso, se tali prove siano accettabili alla luce della situazione specifica della nave in questione e sulla base del suo giudizio professionale.

Per quanto riguarda il certificato di idoneità al riciclaggio, se, dopo aver valutato il singolo caso, l’ispettore accetta le prove, dovrebbe avvertire l’armatore/il comandante della nave che è tenuto a ottenere il certificato di idoneità al riciclaggio prima di accedere all’impianto di riciclaggio della nave. Poiché il certificato di idoneità al riciclaggio è valido solo per tre mesi, dovrebbe essere compilato e approvato nel più breve tempo possibile prima che la nave intraprenda l’ultimo viaggio. L’esito dell’ispezione e l’avvertimento dovrebbero essere registrati nel modulo di THETIS-UE relativo al riciclaggio della nave.

2)   Navi con un inventario dei materiali pericolosi semicompilato, corredato di un certificato di inventario o di idoneità al riciclaggio approvato (per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’UE) o della dichiarazione di conformità (per le navi battenti bandiera di un paese terzo), che non contempla un controllo a campione (mirato o casuale) a bordo

Nel caso in esame, è possibile che una nave faccia scalo in un porto o ancoraggio dell’UE dopo il 31 dicembre 2020 con a bordo un inventario dei materiali pericolosi e il relativo certificato, ma che l’inventario sia stato compilato a distanza, senza effettuare un controllo a campione a bordo. Tale situazione può verificarsi quando non sia stato possibile effettuare i controlli previsti a bordo per la compilazione dell’inventario dei materiali pericolosi a causa di restrizioni riguardanti le ispezioni delle navi durante la pandemia di Covid‐19.

In tutti i casi in cui il certificato si basa su un inventario dei materiali pericolosi compilato senza effettuare un controllo a campione a bordo, in linea di principio l’inventario non dovrebbe essere accettabile in quanto incompleto (7). Tuttavia, considerando che da marzo 2020 gli ispettori hanno possibilità limitate o nulle di salire a bordo delle navi e di effettuare i suddetti controlli, un simile controllo (a campione) a distanza potrebbe essere accettato in via eccezionale se vi sono prove del fatto che lo Stato di bandiera abbia acconsentito a tale modalità (8). In tal caso dovrebbero inoltre essere tenuti a bordo della nave piani e disposizioni documentati che indichino quando sarà possibile a controllori qualificati completare l’inventario dei materiali pericolosi alla luce delle limitazioni dovute alla pandemia di Covid‐19. Spetta quindi all’ispettore decidere, caso per caso, se tali prove siano accettabili alla luce della situazione specifica della nave in questione e sulla base del suo giudizio professionale.

Se l’ispettore accetta le prove fornite dall’armatore/dal comandante della nave, dovrebbe specificare che, ai fini del rilascio del certificato di inventario o della dichiarazione di conformità, sarà necessario provvedere alla compilazione e all’approvazione dell’inventario dei materiali pericolosi entro quattro mesi dall’ispezione. La nave dovrebbe inoltre ricevere un avvertimento, che andrebbe registrato, insieme all’esito dell’ispezione, nel modulo di THETIS-UE relativo al riciclaggio della nave.

Qualora dopo l’ispezione fosse necessario modificare ulteriormente tali piani a causa della persistenza di restrizioni agli spostamenti o all’accesso, l’armatore/il comandante della nave deve fornire sufficienti prove scritte redatte dagli ispettori dell’inventario dei materiali pericolosi che dimostrino che non è stato possibile rispettare i piani iniziali. Anche in questo caso spetta all’ispettore che effettua l’ispezione successiva decidere, caso per caso, se tali prove siano accettabili alla luce della situazione specifica della nave in questione e sulla base del suo giudizio professionale.

Per quanto riguarda il certificato di idoneità al riciclaggio, se, dopo aver valutato il singolo caso, l’ispettore accetta le prove, dovrebbe avvertire l’armatore/il comandante della nave che è tenuto a completare l’inventario dei materiali pericolosi e ottenere un certificato aggiornato di idoneità al riciclaggio prima di accedere all’impianto di riciclaggio della nave. L’esito dell’ispezione e l’avvertimento dovrebbero essere registrati nel modulo di THETIS-UE relativo al riciclaggio della nave.


(1)  Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1).

(2)  Cfr. già a tale proposito la comunicazione C(88) 1696 della Commissione, del 1988, relativa alla «Forza maggiore» del diritto agrario europeo (GU C 259 del 6.10.1988, pag. 10).

(3)  Cfr. causa 71/87, Inter-Kom, EU:C:1988:186, punti da 10 a 17, e causa C-12/92, Huygen e altri, EU:C:1993:914, punto 31, ripetutamente seguita dal Tribunale, in particolare nella causa T-220/04, Spagna/Commissione, EU:T:2007:97, punti da 165 a 172. Cfr. anche le conclusioni dell’avvocato generale Trstenjak nella causa C-101/08, Audilux, EU:C:2009:410, punto 71.

(4)  Causa C‐640/15, Vilkas, EU:C:2017:39, punto 53.

(5)  http://www.emsa.europa.eu/news-a-press-centre/external-news/item/3721-guidance-on-inspections-of-shipsby-the-port-states-in-accordance-with-regulation-eu-1257-2013-on-ship-recycling.html

(6)  Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).

(7)  A norma dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), del regolamento, l’inventario dei materiali pericolosi deve essere compilato tenendo conto delle pertinenti linee guida dell’IMO. Se il controllo a campione non è stato effettuato, l’inventario non è conforme a dette linee guida.

(8)  A quanto risulta, questa è la soluzione che anche l’Associazione internazionale delle società di classificazione (IACS) raccomanda ai propri membri, aggiungendo che il controllo a campione non effettuato dovrà essere svolto in un momento successivo.


20.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 349/4


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9928 — QuattroR/HGM/Burgo)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 349/02)

Il 9 ottobre 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9928. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

20.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 349/5


Avviso all'attenzione delle persone soggette alle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2020/1516 del Consiglio, e al regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati

(2020/C 349/03)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2020/1516 (2) del Consiglio, e nell'allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio (3) che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati.

Il Consiglio dell'Unione europea, dopo aver riesaminato l'elenco delle persone designate nei summenzionati allegati, ha stabilito che le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2016/1693 e al regolamento (UE) 2016/1686 debbano continuare ad applicarsi a tali persone.

Si attira l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 2016/1686, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici (in conformità dell'articolo 5 di tale regolamento).

Le persone in questione possono presentare una richiesta volta ad ottenere la motivazione del Consiglio riguardo alla loro inclusione nell'elenco summenzionato. Le eventuali richieste devono essere inoltrate al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Le persone in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all'indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco. Al riguardo si attira l'attenzione delle persone interessate sul periodico riesame dell'elenco da parte del Consiglio, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2016/1693 e all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1686. Affinché siffatte richieste possano essere valutate in occasione del prossimo riesame, esse dovranno essere presentate entro il 15 luglio 2021.

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25.

(2)  GU L 348 del 20.10.2020, pag. 14.

(3)  GU L 255 del 21.9.2016, pag. 1.


20.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 349/7


Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio e al regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati

(2020/C 349/04)

Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio (2), modificata dalla decisione (PESC) 2020/1516 del Consiglio (3), e il regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio (4).

Il titolare del trattamento dei dati è il Consiglio dell’Unione europea rappresentato dal direttore generale della RELEX (Relazioni esterne) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l’unità RELEX.1.C, che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il responsabile della protezione dei dati dell’SGC può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica:

Responsabile della protezione dei dati

data.protection@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione (PESC) 2016/1693, modificata dalla decisione (PESC) 2020/1516 del Consiglio, e del regolamento (UE) 2016/1686.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati nella decisione (PESC) 2016/1693 e nel regolamento (UE) 2016/1686.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati, quali i diritti di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, riceveranno risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l’interessato è stato depennato dall’elenco delle persone soggette alle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)  GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25.

(3)  GU L 348 del 20.10.2020, pag. 14.

(4)  GU L 255 del 21.9.2016, pag. 1.


Commissione europea

20.10.2020   

IT

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C 349/8


Tassi di cambio dell'euro (1)

19 ottobre 2020

(2020/C 349/05)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1785

JPY

yen giapponesi

124,11

DKK

corone danesi

7,4410

GBP

sterline inglesi

0,90588

SEK

corone svedesi

10,3578

CHF

franchi svizzeri

1,0724

ISK

corone islandesi

163,40

NOK

corone norvegesi

10,9470

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,346

HUF

fiorini ungheresi

365,05

PLN

zloty polacchi

4,5723

RON

leu rumeni

4,8768

TRY

lire turche

9,3057

AUD

dollari australiani

1,6575

CAD

dollari canadesi

1,5523

HKD

dollari di Hong Kong

9,1334

NZD

dollari neozelandesi

1,7751

SGD

dollari di Singapore

1,5990

KRW

won sudcoreani

1 341,33

ZAR

rand sudafricani

19,3806

CNY

renminbi Yuan cinese

7,8767

HRK

kuna croata

7,5825

IDR

rupia indonesiana

17 347,64

MYR

ringgit malese

4,8819

PHP

peso filippino

57,231

RUB

rublo russo

91,4401

THB

baht thailandese

36,746

BRL

real brasiliano

6,6139

MXN

peso messicano

24,8118

INR

rupia indiana

86,3945


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


20.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 349/9


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 2020

che ordina all'amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell'Unione europea di inserire nel catalogo le modifiche apportate alle tabelle nazionali di assegnazione della Germania

(2020/C 349/06)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1),

visto il regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione (2), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 aprile 2011 la Commissione ha adottato la decisione 2011/278/UE (3) che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE.

(2)

Il 5 settembre 2013 la Commissione ha adottato la decisione 2013/448/UE (4) relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra per il periodo 2013-2020.

(3)

Con decisione 2014/9/UE (5) la Commissione ha modificato le decisioni 2010/2/UE (6) e 2011/278/UE per quanto riguarda l'elenco dei settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (in seguito denominato "elenco relativo alla rilocalizzazione del carbonio").

(4)

Con le decisioni C(2013) 9281 (7), C(2014) 123 (8), C(2014) 674 (9) e C(2014) 1167 (10), la Commissione ha ordinato all'amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell'Unione europea di inserire nel catalogo le tabelle nazionali di assegnazione e le tabelle nazionali di assegnazione rivedute di Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

(5)

Con decisione C(2016) 1152 la Commissione ha ordinato all'amministratore centrale di modificare la tabella nazionale di assegnazione della Germania in seguito alla notifica, da parte dell'autorità tedesca competente per lo scambio di quote di emissione, di aver assegnato 61 691 quote in meno rispetto a quelle originariamente previste per l'impianto DE-206012. Ciò era dovuto al fatto che l'autorità tedesca competente aveva ridotto l'assegnazione dell'impianto DE-206012 sulla base di una decisione vincolante dell'autorità federale responsabile dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra che aveva rimosso una parte dell'impianto in quanto non rientrava nell'ambito di applicazione del sistema UE di scambio di quote di emissione. Tale decisione non è stata presa in considerazione quando l'elenco degli impianti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/UE è stato inizialmente presentato. Tuttavia la valutazione giuridica era errata e la tabella nazionale di assegnazione della Germania di cui all'allegato V della decisione C (2016) 1152 dovrebbe pertanto essere annullata in relazione all'impianto DE-206012.

(6)

Alla Commissione risulta che le modifiche notificate della tabella nazionale di assegnazione della Germania siano conformi alla direttiva 2003/87/CE e alla decisione 2011/278/UE. È pertanto opportuno ordinare all'amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell'Unione europea di inserirvi le summenzionate modifiche,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato V della decisione C(2016)1152 è sostituito dall'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L'amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell'Unione europea inserisce nel catalogo le modifiche apportate alla tabella nazionale di assegnazione della Germania secondo quanto stabilito nell'allegato I.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2020

Per la Commissione

Frans TIMMERMANS

Vicepresidente esecutivo


(1)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(2)  GU L 122 del 3.5.2013, pag. 1.

(3)  Decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130 del 17.5.2011, pag. 1).

(4)  Decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240 del 7.9.2013, pag. 27).

(5)  Decisione 2014/9/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013, recante modifica delle decisioni 2010/2/UE e 2011/278/UE per quanto attiene ai settori e ai sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (GU L 9 del 14.1.2014, pag. 9).

(6)  Decisione 2010/2/UE della Commissione, del 24 dicembre 2009, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (GU L 1 del 5.1.2010, pag. 10).

(7)  Decisione C(2013) 9281 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che ordina all'amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell'Unione europea di inserire nel catalogo le tabelle nazionali di assegnazione dell'Austria, della Grecia, dell'Irlanda, della Lettonia, dei Paesi Bassi, del Portogallo, della Svezia e del Regno Unito.

(8)  Decisione C(2014) 123 della Commissione, del 17 gennaio 2014, che ordina all'amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell'Unione europea di inserire nel catalogo le tabelle nazionali di assegnazione della Repubblica ceca, della Danimarca, della Francia, della Lituania, dell'Ungheria e della Slovacchia.

(9)  Decisione C(2014) 674 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che ordina all'amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell'Unione europea di inserire nel catalogo le tabelle nazionali di assegnazione del Belgio, della Germania, dell'Estonia, del Lussemburgo, della Slovenia e della Finlandia.

(10)  Decisione C(2014) 1167 della Commissione, del 26 febbraio 2014, che ordina all'amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell'Unione europea di inserire nel catalogo le tabelle nazionali di assegnazione della Bulgaria, della Spagna, della Croazia, dell'Italia, di Cipro, della Lettonia, della Polonia, della Romania e del Regno Unito.


ALLEGATO I

"ALLEGATO V

Modifiche della tabella nazionale di assegnazione per il periodo 2013-2020 in applicazione dell'articolo 10 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE (riserva nuovi entranti)

Stato membro: Germania

ID impianto (nuovi entranti e chiusure)

ID impianto (registro dell'Unione)

Nome dell'operatore

Nome impianto

Quantità da assegnare

Quantità da assegnare dalla riserva nuovi entranti per impianto

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

DE000000000000490

490

Zellstoff- und Papierfabrik Rosenthal GmbH

Zellstoff- und Papierfabrik Rosenthal GmbH, Zellstofffabrik

1 723

1 916

2 680

2 632

2 583

2 535

2 487

2 438

18 994

DE000000000202469

202469

Carl Macher GmbH & Co KG

Papierfabrik Macher Brunnenthal

0

0

4 498

4 416

4 336

4 255

4 173

4 092

25 770

DE000000000001544

1544

Energie- und Wasserversorgung Bonn/ Rhein-Sieg GmbH

Heizkraftwerk Karlstraße

0

2 826

21 753

19 040

16 412

13 869

11 409

9 036

94 345

DE000000000001697

1697

Arla Foods Deutschland GmbH

Arla Foods Deutschland, Niederlassung Pronsfeld

0

2 436

4 573

4 490

4 408

4 325

4 243

4 161

28 636

DE000000000201341

201341

E.ON Gas Storage GmbH

E.ON Gas Storage Werk Etzel - Feuerungsanlage

1 850

1 656

1 468

1 286

1 108

937

770

611

9 686

DE000000000203657

203657

Celanese Production Germany GmbH & Co. KG

Vinylacetat-Anlage

0

3 469

7 971

7 827

7 684

7 540

7 396

7 253

49 140

DE000000000207007

207007

AIR LIQUIDE Deutschland GmbH

SMR DOR III

0

3 029

27 242

26 751

26 260

25 769

25 278

24 787

159 116

DE000000000004164

4164

Milei GmbH

Gasturbinen Heizkraftwerk Milei

16 634

18 502

18 901

18 560

18 220

17 879

17 538

17 197

143 431

 

TOTALE

20 207

33 834

89 086

85 002

81 011

77 109

73 294

69 575

529 118

Modifiche della tabella nazionale di assegnazione per il periodo 2013-2020 in applicazione dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE (misure nazionali di attuazione)

Stato membro: Germania

Assegnazioni modificate nella tabella nazionale di assegnazione per gli impianti indicati:

ID impianto (nuovi entranti e chiusure)

ID impianto (registro dell'Unione)

Nome dell'operatore

Nome impianto

Quantità da assegnare

Quantità da assegnare modificata dai dati su nuovi entranti e chiusure, per impianto

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

DE000000000000547

547

Glatfelter Gernsbach GmbH

BW_04188888_Papiermaschinen

50 636

29 031

28 512

27 987

27 457

26 922

26 380

25 836

242 761

DE000000000000615

615

Heinrich August Schoeller Söhne GmbH & Co. KG

Papierfabrik Schoellershammer

64 479

63 358

58 354

57 281

56 195

55 100

53 990

52 877

461 634

DE000000000000968

968

Nestlé Deutschland AG

Nestlé Deutschland AG - Werk Singen

10 119

9 056

5 524

4 833

4 164

3 516

2 889

2 286

42 387

DE000000000001628

1628

Stadtwerke Gießen AG

HKW US-Depot

6 340

5 674

5 026

4 400

3 793

3 205

2 636

2 089

33 163

DE000000000001706

1706

Fernwärmeversorgung Zwönitz GmbH (FVZ)

Heizkraftwerk Wiesenstraße

5 100

4 565

3 638

3 184

2 745

2 320

1 908

1 512

24 972

DE000000000001708

1708

Stadtwerke Riesa GmbH

SWR HKW Weida

5 743

5 139

2 487

2 177

1 877

1 586

1 304

1 034

21 347

DE000000000001799

1799

Open Grid Europe GmbH

Open Grid Europe GmbH Werk Krummhörn

54 350

48 639

30 644

26 811

23 097

19 502

16 026

12 678

231 747

DE000000000001819

1819

MEGAL GmbH & Co. KG Mittel-Europäische-Gasleitungsgesellschaft

Mittel-Europäische-Gasleitungsgesellschaft mbH & Co. KG Werk Waidhaus

92 142

82 460

69 286

60 622

52 223

44 097

36 234

28 664

465 728

DE000000000202110

202110

Buderus Edelstahl GmbH

Wärmebehandlungsöfen der Vergüterei

18 682

18 124

18 671

18 327

17 980

17 630

17 275

16 918

143 607

DE000000000000646

646

Daimler AG Mercedes-Benz Werk Wörth

Heizwerk Ost

22 496

20 133

13 569

13 319

13 067

12 812

12 554

12 295

120 245

DE000000000001109

1109

Volkswagen Sachsen GmbH

Heizwerk Zwickau

22 393

20 040

23 906

22 832

21 776

20 741

19 724

18 730

170 142

DE000000000001579

1579

VW Kraftwerk GmbH

Heizwerk Emden

14 336

12 829

17 293

16 975

16 653

16 328

15 999

15 670

126 083

DE000000000000517

517

german paper solutions GmbH & Co. KG

Papierherstellung

12 434

12 219

3 646

3 579

3 511

3 443

3 374

3 304

45 510

DE000000000000578

578

A.Obenauf GmbH & Co. KG

Pappenmaschine 1+2

3 252

1 847

3 138

3 080

3 022

2 963

2 903

2 843

23 048

DE000000000000625

625

Fernwärme Ulm GmbH

Heizwerk Daimlerstraße (HWD)

4 009

1 377

305

267

230

195

160

127

6 670

DE000000000000733

733

Stadtwerke Flensburg GmbH

Reserveheizwerk Nord

8

4

4

4

3

3

2

1

29

DE000000000000734

734

Stadtwerke Flensburg GmbH

Reserveheizwerk Süd

7

9

4

4

2

2

1

1

30

DE000000000000916

916

Zwickauer Energieversorgung GmbH

Heizwerk Eckersbach Zwickau

8 534

7 637

3 383

2 960

2 550

2 153

1 769

1 400

30 386

DE000000000000921

921

Zwickauer Energieversorgung GmbH

Heizwerk Süd Zwickau

23 945

20 080

8 738

6 872

5 920

4 998

4 107

3 249

77 909

DE000000000000944

944

Stadtwerke Wernigerode GmbH

HW Kupferhammer

2 863

2 562

1 135

993

856

723

594

470

10 196

DE000000000001271

1271

RheinEnergie AG

Heizwerk Bocklemünd

45

0

141

123

107

90

74

59

639

DE000000000001278

1278

RheinEnergie AG

Heizwerk Ford P0

22

77

0

0

0

0

0

0

99

DE000000000001313

1313

STEAG GmbH

Kraftwerk Lünen

14 890

13 327

5 903

5 167

4 454

3 764

3 096

2 452

53 053

DE000000000001320

1320

DK Recycling und Roheisen GmbH

Kraftwerk zur Stromerzeugung

1 854

1 660

735

644

555

469

386

306

6 609

DE000000000001339

1339

Deutsche Edelstahlwerke GmbH Witten

Kesselhaus Witten

2 565

2 295

1 017

890

767

647

532

421

9 134

DE000000000001357

1357

envia THERM GmbH

Heizwerk Seehaus Feuerungsanlage

3 182

2 848

631

552

476

402

330

261

8 682

DE000000000001462

1462

Airbus Defence and Space GmbH

Feuerungsanlage der Airbus

7 973

7 761

2 386

2 271

2 158

2 048

1 940

1 835

28 372

DE000000000001556

1556

Energie- und Wasserversorgung Bonn/ Rhein-Sieg GmbH

Heizkraftwerk Süd

32 174

14 397

0

0

0

0

0

0

46 571

DE000000000001595

1595

Netrion GmbH

Heizwerk Einspeisung Nord

226

202

90

79

68

57

47

37

806

DE000000000001596

1596

Netrion GmbH

Heizwerk Vogelstang

97

0

154

135

116

98

81

64

745

DE000000000001739

1739

NürnbergMesse GmbH

MesseNürnberg Heizwerk

1 154

517

0

0

0

0

0

0

1 671

DE000000000001887

1887

GT-HKW Niehl GmbH (vertreten durch die RheinEnergie AG)

GT-HKW Niehl

5 120

4 582

1 015

889

766

648

533

422

13 975

DE000000000001805

1805

Gasunie Deutschland Transport Services GmbH

Verdichterstation Ellund - Gasturbinenanlage

1 181

1 056

65

58

50

42

35

28

2 515

DE000000000001808

1808

GASCADE Gastransport GmbH

Erdgasverdichterstation Olbernhau

5 311

9 402

92

81

71

60

49

39

15 105

DE000000000001867

1867

GASCADE Gastransport GmbH

Erdgasverdichterstation Eischleben

19 534

34 933

28

24

21

18

15

12

54 585

DE000000000204562

204562

Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH Werk Stade

B Solvents

8 676

4 263

8 373

8 219

8 063

7 906

7 747

7 587

60 834

DE000000000000720

720

Fernwärmeversorgung Hamm GmbH

HW-BHKW Mitte

3 313

2 965

2 627

2 300

1 982

1 675

1 378

1 092

17 332

DE000000000000031

31

Shell Deutschland Oil GmbH Rheinland Raffinerie Werk Wesseling

Raffinerieanlagen Wesseling inklusive Kraftwerk, Olefinanlagen (Cracker), Schwerölvergasung und Notstromaggregate

2 117 573

2 080 792

1 683 490

1 737 032

1 704 123

1 670 892

1 637 247

1 603 486

14 234 635

DE000000000001090

1090

BTB Blockheizkraftwerks- Träger- und Betreibergesellschaft mbH Berlin

BTB Heizkraftwerk Adlershof

18 102

16 200

6 325

5 537

4 773

4 033

3 318

2 628

60 916

DE000000000001125

1125

Stadtwerke Merseburg GmbH

SW Merseburg HW-BHKW

14 674

13 132

7 291

6 382

5 501

4 649

3 824

3 029

58 482

DE000000000202934

202934

Georg Fischer Automobilguss GmbH

Gießerei der Georg Fischer Automobilguss GmbH

120 969

118 856

116 718

114 558

112 374

110 170

107 940

105 703

907 288

DE000000000000198

198

SAINT-GOBAIN GLASS Deutschland GmbH

Glasschmelzanlage zur Herstellung von Flachglas nach dem Floatverfahren

98 879

96 719

94 556

92 390

90 222

88 053

85 878

83 716

730 413

DE000000000001652

1652

Bayer Pharma AG Supply Center Bergkamen

Kraftwerk B311 ohne Kessel 2

18 115

17 800

17 485

17 170

16 855

16 539

16 224

15 909

136 097

DE000000000205282

205282

SchwörerHaus KG

Kraftwerksanlage SchwörerHaus KG

10 264

10 086

6 511

5 699

4 912

4 151

3 415

2 705

47 743

DE000000000000787

787

AUDI AG

AUDI AG - Heizwerk Neckarsulm

34 086

30 504

41 118

40 361

39 597

38 825

38 043

37 258

299 792

DE000000000000928

928

Amberger Kaolinwerke Eduard Kick GmbH & Co.KG

Kaolintrocknung Werk Hirschau

12 757

12 536

12 314

12 092

11 870

11 648

11 426

11 205

95 848

DE000000000001094

1094

ADM Hamburg Aktiengesellschaft, Werk Noblee & Thörl

Heizkraftwerk Noblee & Thörl

23 723

21 231

28 622

28 106

27 590

27 074

26 558

26 042

208 946

DE000000000002794

2794

German Pellets GmbH

Anlage zur Erzeugung von Prozesswärme German Pellets; Standort HWI

56 390

55 411

54 420

53 419

52 407

51 385

50 350

49 312

423 094

DE000000000002795

2795

German Pellets GmbH

Biomasse Heizwerk Ettenheim

27 190

26 718

26 240

25 758

25 270

24 777

24 278

23 777

204 008

DE000000000001583

1583

Milei GmbH

Feuerungsanlage

10 039

23 176

0

0

0

0

0

0

33 215

"

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

20.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 349/16


Informazioni comunicate dagli stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2020/C 349/07)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

29.9.2020

Durata

29.9.2020 - 31.12.2020

Stato membro

Francia

Stock o gruppo di stock

PLE/7HJK.

Specie

Passera di mare (Pleuronectes platessa)

Zona

7h, 7j e 7k

Tipo(i) di pescherecci

---

Numero di riferimento

28/TQ123


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


20.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 349/17


Informazioni comunicate dagli stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2020/C 349/08)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

25.9.2020

Durata

25.9.2020 - 31.12.2020

Stato membro

Belgio

Stock o gruppo di stock

SOL/7HJK.

Specie

Sogliola (Solea solea)

Zona

7h, 7j e 7k

Tipo(i) di pescherecci

---

Numero di riferimento

18/TQ123


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


20.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 349/18


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2020/C 349/09)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

25.9.2020

Durata

25.9.2020 - 31.12.2020

Stato membro

Belgio

Stock o gruppo di stock

PLE/7HJK.

Specie

Passera di mare (Pleuronectes platessa)

Zona

7h, 7j e 7k

Tipo(i) di pescherecci

---

Numero di riferimento

19/TQ123


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


20.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 349/19


Informazioni comunicate dagli Stati Membri Riguardo alla chiusura delle Attività di pesca

(2020/C 349/10)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

1.10.2020

Durata

1.10.2020 - 31.12.2020

Stato membro

Belgio

Stock o gruppo di stock

SOL/8AB.

Specie

Sogliola (Solea solea)

Zona

8a e 8b

Tipo(i) di pescherecci

---

Numero di riferimento

20/TQ123


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


20.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 349/20


Informazioni comunicate dagli stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2020/C 349/11)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nelle seguenti tabelle:

Data e ora della chiusura

1.10.2020

Durata

1.10.2020 - 31.12.2020

Stato membro

Belgio

Stock o gruppo di stock

HKE/8ABDE. (inclusa la condizione speciale per HKE/*57-14)

Specie

Nasello (Merluccius merluccius)

Zona

8a, 8b, 8d e 8e

Tipo(i) di pescherecci

---

Numero di riferimento

22/TQ123


Data e ora della chiusura

1.10.2020

Durata

1.10.2020 - 31.12.2020

Stato membro

Belgio

Stock o gruppo di stock

HKE/*8ABDE (condizione speciale per HKE/571214)

Specie

Nasello (Merluccius merluccius)

Zona

8a, 8b, 8d e 8e

Tipo(i) di pescherecci

---

Numero di riferimento

23/TQ123


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


20.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 349/21


Informazioni comunicate dagli stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2020/C 349/12)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

1.10.2020

Durata

1.10.2020 - 31.12.2020

Stato membro

Belgio

Stock o gruppo di stock

POL/*8ABDE (condizione speciale per POL/07.)

Specie

Merluzzo giallo (Pollachius pollachius)

Zona

8a, 8b, 8d e 8e

Tipo(i) di pescherecci

---

Numero di riferimento

25/TQ123


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


V Avvisi

ALTRI ATTI

Commissione europea

20.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 349/22


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2020/C 349/13)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1)

COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«UHLEN BLAUFÜSSER LAY/UHLEN BLAUFÜßER LAY»

PDO-DE-02081-AM01

Data della comunicazione: 6.7.2020

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Caratteristiche analitiche e/o organolettiche

I valori delle caratteristiche analitiche devono soddisfare le prescrizioni di legge in vigore in Germania.

Errore redazionale.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Uhlen Blaufüsser Lay

Uhlen Blaufüßer Lay

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP – Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

5.

Vino spumante di qualità

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Vino di qualità

I vini ottenuti da Riesling bianco maturano nella tenuta di Uhlen Blaufüsser Lay. I prodotti vitivinicoli sono di tre tipi, ognuno con caratteristiche leggermente diverse: vino di qualità («Qualitätswein»), vino con predicato («Prädikatswein») e vino spumante di qualità prodotto in regioni delimitate («Sekt b.A.»).

I vini «Uhlen Blaufüsser Lay» giovani presentano un colore giallo paglierino, a volte tendente al verdognolo, che con l'invecchiamento diventa più intenso, per diventare di un giallo dorato intenso e brillante a piena maturazione. Gli aromi dei vini sono definiti dall'interazione di note fruttate e sentori minerali tipici dell'ardesia. I sedimenti argillosi degli strati oceanici più profondi conferiscono ai vini «Uhlen Blaufüsser Lay» («Uhlen Blaufüßer Lay») un gusto che spesso può essere descritto come «leggermente più fresco». Spesso la pungente struttura microcristallina e i minerali danzano in modo così lieve e sottile sulla lingua da evocare reminiscenze di aromatiche brezze marine. In alcune annate è possibile sentire persino un sapore iodato di mare.

Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Vino con predicato («Prädikatswein») unito alla menzione: «Auslese»

I vini ottenuti da Riesling bianco maturano nella tenuta di Uhlen Blaufüsser Lay. I prodotti vitivinicoli sono di tre tipi, ognuno con caratteristiche leggermente diverse: vino di qualità («Qualitätswein»), vino con predicato («Prädikatswein») e vino spumante di qualità prodotto in regioni delimitate («Sekt b.A.»).

I vini «Uhlen Blaufüsser Lay» giovani presentano un colore giallo paglierino, a volte tendente al verdognolo, che con l'invecchiamento diventa più intenso, per diventare di un giallo dorato intenso e brillante a piena maturazione. Gli aromi dei vini sono definiti dall'interazione di note fruttate e sentori minerali tipici dell'ardesia. I sedimenti argillosi degli strati oceanici più profondi conferiscono ai vini «Uhlen Blaufüsser Lay» («Uhlen Blaufüßer Lay») un gusto che spesso può essere descritto come «leggermente più fresco». Spesso la pungente struttura microcristallina e i minerali danzano in modo così lieve e sottile sulla lingua da evocare reminiscenze di aromatiche brezze marine. In alcune annate è possibile sentire persino un sapore iodato di mare. La gamma di aromi e sapori sopra descritta presenta una dolcezza di fondo, che nei vini «Auslese» si caratterizza per delicatezza.

Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Vino con predicato («Prädikatswein») unito alla menzione: «Beerenauslese», «Trockenbeerenauslese», «Eiswein»

I vini ottenuti da Riesling bianco maturano nella tenuta di Uhlen Blaufüsser Lay. I prodotti vitivinicoli sono di tre tipi, ognuno con caratteristiche leggermente diverse: vino di qualità («Qualitätswein»), vino con predicato («Prädikatswein») e vino spumante di qualità prodotto in regioni delimitate («Sekt b.A.»).

I vini «Uhlen Blaufüsser Lay» giovani presentano un colore giallo paglierino, a volte tendente al verdognolo, che con l'invecchiamento diventa più intenso, per diventare di un giallo dorato intenso e brillante a piena maturazione. Gli aromi dei vini sono definiti dall'interazione di note fruttate e sentori minerali tipici dell'ardesia. I sedimenti argillosi degli strati oceanici più profondi conferiscono ai vini «Uhlen Blaufüsser Lay» («Uhlen Blaufüßer Lay») un gusto che spesso può essere descritto come «leggermente più fresco». Spesso la pungente struttura microcristallina e i minerali danzano in modo così lieve e sottile sulla lingua da evocare reminiscenze di aromatiche brezze marine. In alcune annate è possibile sentire persino un sapore iodato di mare. La gamma di aromi e sapori sopra descritta presenta una dolcezza di fondo, che si caratterizza per delicatezza nei vini «Auslese» e per cremosità nei vini «Beerenauslese», e può contenere note di miele. Queste caratteristiche degli aromi dei vini sono ancora più pronunciate nei vini «Trockenbeerenauslese». Nei vini «Eiswein» la gamma di aromi e sapori sopra descritta include anche una nota di acidità piccante.

Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Vino spumante di qualità prodotto in regioni delimitate («Sekt b.A.»)

I vini ottenuti da Riesling bianco maturano nella tenuta di Uhlen Blaufüsser Lay. I prodotti vitivinicoli sono di tre tipi, ognuno con caratteristiche leggermente diverse: vino di qualità («Qualitätswein»), vino con predicato («Prädikatswein») e vino spumante di qualità prodotto in regioni delimitate («Sekt b.A.»).

I vini «Uhlen Blaufüsser Lay» giovani presentano un colore giallo paglierino, a volte tendente al verdognolo, che con l'invecchiamento diventa più intenso, per diventare di un giallo dorato intenso e brillante a piena maturazione.

Gli aromi dei vini sono definiti dall'interazione di note fruttate e sentori minerali tipici dell'ardesia. I sedimenti argillosi degli strati oceanici più profondi conferiscono ai vini «Uhlen Blaufüsser Lay» («Uhlen Blaufüßer Lay») un gusto che spesso può essere descritto come «leggermente più fresco». Spesso la pungente struttura microcristallina e i minerali danzano in modo così lieve e sottile sulla lingua da evocare reminiscenze di aromatiche brezze marine. In alcune annate è possibile sentire persino un sapore iodato di mare. Nei vini «Sekt b.A.» la gamma di aromi e sapori sopra descritta per i vini con predicato è rafforzata e intensificata dal biossido di carbonio risultante dalla spumantizzazione.

Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

13,5

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11,5

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratica enologica specifica

Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche

Non sono consentiti: sorbato di potassio, lisozima, dimetildicarbonato, elettrodialisi, dealcolizzazione, scambiatori di cationi, concentrazione (crioconcentrazione, osmosi, pompa centrifuga conica), edulcorazione, trucioli di quercia e preparazioni a base di legno di quercia.

Vino di qualità

Pratica enologica specifica

Almeno 88° Oechsle o acidità totale (espressa in acido tartarico) massima = 7,5 g/l.

Fino a 100 oOechsle e vini alcolizzati: residuo zuccherino massimo = «semisecco», secondo la normativa sui vini.

Più di 100° Oechsle: residuo zuccherino massimo = peso del mosto/3.

Vino con predicato («Prädikatswein»)

Pratica enologica specifica

«Auslese»: almeno 105° Oechsle; residuo zuccherino minimo = 90 g/l.

«Beerenauslese»: almeno 130° Oechsle; residuo zuccherino minimo = 150 g/l.

«Trockenbeerenauslese»: almeno 180° Oechsle; residuo zuccherino minimo = 180 g/l.

«Eiswein»: almeno 130° Oechsle; residuo zuccherino minimo = 150 g/l.

Vino spumante di qualità prodotto in regioni delimitate («Sekt b.A.»)

Pratica enologica specifica

Fermentazione tradizionale in bottiglia.

b.   Rese massime

70 ettolitri per ettaro.

6.   Zona geografica delimitata

La Uhlen Blaufüsser Lay rientra nella DOP «Mosel» (numero di registrazione DOP «Mosel» PDO-DE-A1270).

I vigneti di Uhlen Blaufüsser Lay sono situati nella zona di Winningen nel distretto rurale di Mayen-Coblenza in Renania-Palatinato. «Blaufüßer Lay» è iscritta al catasto come divisione di campo aperto. Da oltre 10 anni la denominazione è riportata sull'etichetta per indicare la formazione scistosa. Il termine «Blumslay» (da Blaufüßer Lay, Blauslay, Blooslay, Blumslay), parola dialettale utilizzata nell'alto tedesco, indica un punto panoramico al di sopra dei vigneti. La zona inizia con la particella 2219/1 e termina a valle con le particelle 2179, 2181/1, 2186, 2190, 2189/2.

I prodotti recanti la DOP «Uhlen Blaufüsser Lay» possono essere prodotti nella zona della DOP «Mosel» (numero di registrazione DOP «Mosel» PDO-DE-A1270). La zona geografica delimitata è situata nella zona della DOP «Mosel».

La tenuta di Uhlen Blaufüßer Lay si estende su una superficie di 1,96 ha.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Weißer Riesling (Riesling bianco) - Riesling, Riesling renano, Rheinriesling, Klingelberger

8.   Descrizione del legame/dei legami

I vigneti della Uhlen Blaufüsser Lay sono immersi nel paesaggio a terrazze della Bassa Mosella. Le terrazze della Uhlen Blaufüsser Lay, che presentano una disposizione tradizionale con orientamento verso sud-ovest, sono situate ad un'altitudine compresa tra circa 75 m e 210 m sul livello del mare. Con 11,6 °C, la temperatura media negli ultimi cinque anni è stata relativamente alta, come ci si aspetterebbe a questa bassa altitudine. I bassi livelli di piovosità (circa 620 mm) e l'elevato numero di ore di sole (1 922) producono un microclima nettamente distinto da quello delle altre zone della DOP «Mosel» e a cui si deve il particolare grado di maturità delle uve (elevato titolo alcolometrico potenziale con bassa acidità e fenoli maturi). I vini sono descritti come altamente espressivi e aventi un aroma pieno. Le particolari condizioni geologiche della Uhlen Blaufüsser Lay contribuiscono in modo significativo alla maturità fisiologica delle uve e determinano l'aroma particolare dei vini prodotti nella regione.

Per quanto riguarda la scala dei tempi geologici, la Uhlen Blaufüßer Lay appartiene al sistema del Devoniano e alla serie del Devoniano inferiore. Più specificamente, la zona è costituita dai sedimenti dei sottolivelli dell'Oberems/Laubach e dai sedimenti più antichi degli strati del Laubach. L'aumento della profondità del mare è visibile nell'ispessimento delle formazioni di limo e di ardesia. Il terreno roccioso risultante dall'erosione di questi sedimenti costituisce un regosuolo di diversi tipi di scisti argillosi e limosi. Il maggiore contenuto di argilla del suolo rispetto alle DOP vicine determina una capacità idrica di campo più elevata e una temperatura media del suolo più bassa negli strati inferiori. Ne risultano notevoli differenze organolettiche rispetto alle DOP vicine. «Uhlen Blaufüsser Lay» presenta una proporzione inferiore di componenti fruttati all'interno di un bouquet generalmente sottile. Le impressioni olfattive minerali che ne risultano si prolungano in bocca con una sensazione per lo più descritta come «fine, fresca, chiara».

L'influenza dell'uomo si basa su una tradizione viticolturale millenaria. L'arte di impiantare vigneti su terrazze sostenute da muretti a secco può essere fatta risalire all'epoca romana. Nel 380 d.C. il poeta romano Ausonio descriveva queste costruzioni come «anfiteatri». Il rinvenimento nelle terrazze di monete romane, presumibilmente aventi valore di offerte, è un'ulteriore dimostrazione di tale pratica. Da allora nella regione si è sempre prodotto vino. Nel corso dei secoli la qualità della produzione è stata costantemente migliorata, mediante nuovi vitigni (il Riesling risale all'inizio del XIX secolo) e nuove forme di allevamento (a cespuglio, su palo o su fili di metallo). Negli ultimi decenni la crescente consapevolezza ambientale ha portato ad una riduzione costante dell'uso di fertilizzanti minerali altamente solubili. Grazie alle popolazioni di microflora e di microfauna naturale che sono tornate a ripopolare il terreno, l'assorbimento dei nutrienti e il processo di scambio cationico avvengono sempre più grazie all'integrazione di molecole complesse in interazione simbiotica con i microrganismi presenti sulle radicelle. Questi microrganismi agiscono da trasmettitori tra le specifiche sostanze organiche e minerali presenti nel suolo, il che rende il sapore del vino ancora più unico.

Questo legame vale anche per il vino spumante di qualità prodotto in regioni delimitate («Sekt b.A.»).

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

Le informazioni che devono figurare sulle etichette e sull'imballaggio sono stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti dell'Unione europea, della Repubblica federale di Germania e del Land Renania-Palatinato. Per poter utilizzare sull'etichetta le menzioni tradizionali associate alla denominazione di origine, il vino deve superare un controllo ufficiale. Solo i vini che nel corso del controllo ufficiale risultano conformi ai requisiti specifici ricevono il numero di controllo speciale composto da più cifre («numero AP»), indicante l'autorità di controllo, il numero dell'azienda, il numero dei vini presentati al controllo e l'anno in cui sono stati presentati al controllo o in cui è stato rilasciato il numero di controllo. Il numero di controllo deve figurare sull'etichetta. Le menzioni tradizionali «Qualitätswein», «Prädikatswein» e «Sekt b.A.» sono associate alla denominazione di origine e possono sostituire la denominazione «DOP».

Link al disciplinare del prodotto

www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein


(1)  GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 2.


20.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 349/27


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2020/C 349/14)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1)

COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«UHLEN LAUBACH»

PDO-DE-02082-AM01

Data della comunicazione: 6.7.2020

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Caratteristiche analitiche e/o organolettiche

I valori delle caratteristiche analitiche devono soddisfare le prescrizioni di legge in vigore in Germania.

Errore redazionale.

2.   Delimitazione del territorio

In seguito a verifica da parte dell'Ufficio geologico del Land, ulteriori superfici della regione di Uhlen appartengono agli strati del Laubach.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Uhlen Laubach

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP – Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

5.

Vino spumante di qualità

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Vino di qualità

I vini bianchi Riesling maturano nella tenuta Uhlen Laubach. I prodotti vitivinicoli sono di tre tipi, ognuno con caratteristiche leggermente diverse: vino di qualità («Qualitätswein»), vino con predicato («Prädikatswein») e vino spumante di qualità prodotto in regioni delimitate («Sekt b.A.»).

I vini Uhlen Laubach giovani presentano un colore giallo paglierino, a volte tendente al verdognolo, che diventa più intenso con l'invecchiamento del prodotto per assumere un giallo dorato intenso e brillante a piena maturazione. Gli aromi dei vini sono definiti dall'interazione di note fruttate e sentori minerali tipici dell'ardesia. Con un tenore in calcare compreso tra il 25 % e il 45 %, infatti, l'ardesia grigia di Laubach è una delle rocce maggiormente calcaree nella regione della Mosella. Ciò spiega perché i vini che maturano nella regione hanno spesso un aroma che spesso presenta note di fumo freddo e nocciola e un sapore generalmente più morbido e pieno. Molti di questi vini, dall'aroma caldo e vellutato, presentano una profondità e pienezza di sapore affascinanti. I vini sono cremosi e generalmente pronti per essere consumati dopo un periodo di invecchiamento molto breve.

Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Vino con predicato («Prädikatswein») unito alla menzione: «Auslese»

I vini bianchi Riesling maturano nella tenuta Uhlen Laubach. I prodotti vitivinicoli sono di tre tipi, ognuno con caratteristiche leggermente diverse: vino di qualità («Qualitätswein»), vino con predicato («Prädikatswein») e vino spumante di qualità prodotto in regioni delimitate («Sekt b.A.»).

I vini Uhlen Laubach giovani presentano un colore giallo paglierino, a volte tendente al verdognolo, che diventa più intenso con l'invecchiamento del prodotto per assumere un giallo dorato intenso e brillante a piena maturazione. Gli aromi dei vini sono definiti dall'interazione di note fruttate e sentori minerali tipici dell'ardesia. Con un tenore in calcare compreso tra il 25 % e il 45 %, infatti, l'ardesia grigia di Laubach è una delle rocce maggiormente calcaree nella regione della Mosella. Ciò spiega perché i vini che maturano nella regione hanno spesso un aroma che spesso presenta note di fumo freddo e nocciola e un sapore generalmente più morbido e pieno. Molti di questi vini, dall'aroma caldo e vellutato, presentano una profondità e pienezza di sapore affascinanti. I vini sono cremosi e generalmente pronti per essere consumati dopo un periodo di invecchiamento molto breve.

La gamma di aromi e sapori sopra descritta presenta una dolcezza di fondo, che nei vini «Auslese» si caratterizza per delicatezza e nei vini «Beerenauslese» per un carattere più cremoso che può inoltre presentare note di miele. Queste caratteristiche degli aromi dei vini sono ancora più pronunciate nei vini «Trockenbeerenauslese». Nei vini «Eiswein» la gamma di aromi e sapori sopra descritta include anche una nota di acidità piccante.

Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Vino con predicato (Prädikatswein) unito alla menzione «Beerenauslese», «Trockenbeerenauslese» o «Eiswein»

I vini bianchi Riesling maturano nella tenuta Uhlen Laubach. I prodotti vitivinicoli sono di tre tipi, ognuno con caratteristiche leggermente diverse: vino di qualità («Qualitätswein»), vino con predicato («Prädikatswein») e vino spumante di qualità prodotto in regioni delimitate («Sekt b.A.»).

I vini Uhlen Laubach giovani presentano un colore giallo paglierino, a volte tendente al verdognolo, che diventa più intenso con l'invecchiamento del prodotto per assumere un giallo dorato intenso e brillante a piena maturazione. Gli aromi dei vini sono definiti dall'interazione di note fruttate e sentori minerali tipici dell'ardesia. Con un tenore in calcare compreso tra il 25 % e il 45 %, infatti, l'ardesia grigia di Laubach è una delle rocce maggiormente calcaree nella regione della Mosella. Ciò spiega perché i vini che maturano nella regione hanno spesso un aroma che spesso presenta note di fumo freddo e nocciola e un sapore generalmente più morbido e pieno. Molti di questi vini, dall'aroma caldo e vellutato, presentano una profondità e pienezza di sapore affascinanti. I vini sono cremosi e generalmente pronti per essere consumati dopo un periodo di invecchiamento molto breve.

La gamma di aromi e sapori sopra descritta presenta una dolcezza di fondo, che nei vini «Auslese» si caratterizza per delicatezza e nei vini «Beerenauslese» per un carattere più cremoso che può inoltre presentare note di miele. Queste caratteristiche degli aromi dei vini sono ancora più pronunciate nei vini «Trockenbeerenauslese». Nei vini «Eiswein» la gamma di aromi e sapori sopra descritta include anche una nota di acidità piccante.

Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Vino spumante di qualità prodotto in regioni delimitate («Sekt b.A.»)

I vini bianchi Riesling maturano nella tenuta Uhlen Laubach. I prodotti vitivinicoli sono di tre tipi, ognuno con caratteristiche leggermente diverse: vino di qualità («Qualitätswein»), vino con predicato («Prädikatswein») e vino spumante di qualità prodotto in regioni delimitate («Sekt b.A.»).

I vini Uhlen Laubach giovani presentano un colore giallo paglierino, a volte tendente al verdognolo, che diventa più intenso con l'invecchiamento del prodotto per assumere un giallo dorato intenso e brillante a piena maturazione. Gli aromi dei vini sono definiti dall'interazione di note fruttate e sentori minerali tipici dell'ardesia. Con un tenore in calcare compreso tra il 25 % e il 45 %, infatti, l'ardesia grigia di Laubach è una delle rocce maggiormente calcaree nella regione della Mosella. Ciò spiega l'aroma che spesso presenta note di fumo freddo e nocciola e il sapore generalmente più morbido e pieno dei vini che maturano nella regione. Molti di questi vini, dall'aroma caldo e vellutato, presentano una profondità e pienezza di sapore affascinanti. I vini sono cremosi e generalmente pronti per essere consumati dopo un periodo di invecchiamento molto breve. Nei vini «Sekt b.A.» la gamma di aromi e sapori sopra descritta per i vini con predicato è rafforzata e intensificata dal biossido di carbonio risultante dalla spumantizzazione.

Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

13,5

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11,5

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratica enologica specifica

Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche

Non sono consentiti: sorbato di potassio, lisozima, dimetildicarbonato, elettrodialisi, dealcolizzazione, scambiatori di cationi, concentrazione (crioconcentrazione, osmosi, pompa centrifuga conica), edulcorazione, trucioli di quercia e preparazioni a base di legno di quercia.

Vino di qualità

Pratica enologica specifica

Almeno 88° Oechsle o acidità totale (espressa in acido tartarico) massima = 7,5 g/l.

Fino a 100 oOechsle e vini alcolizzati: residuo zuccherino massimo = «semisecco», secondo la normativa sui vini.

Più di 100° Oechsle: residuo zuccherino massimo = peso del mosto/3.

Vino con predicato («Prädikatswein»)

Pratica enologica specifica

«Auslese»: almeno 105° Oechsle; residuo zuccherino minimo = 90 g/l.

«Beerenauslese»: almeno 130° Oechsle; residuo zuccherino minimo = 150 g/l.

«Trockenbeerenauslese»: almeno 180° Oechsle; residuo zuccherino minimo = 180 g/l.

«Eiswein»: almeno 130° Oechsle; residuo zuccherino minimo = 150 g/l.

Vino spumante di qualità prodotto in regioni delimitate («Sekt b.A.»)

Pratica enologica specifica

Fermentazione tradizionale in bottiglia.

b.   Rese massime

70 ettolitri per ettaro.

6.   Zona geografica delimitata

La Uhlen Laubach rientra nella DOP «Mosel» (numero di registrazione DOP «Mosel» PDO-DE-A1270).

I vigneti di Uhlen Laubach sono situati nella zona di Winningen nel distretto rurale di Mayen-Coblenza in Renania-Palatinato. Da più di dieci anni questa parte della regione di Uhlen è conosciuta, nell'ambiente vitivinicolo ma anche al suo esterno, con il nome di «Laubach», derivante dall'esatta definizione geologica dell'ardesia che vi si trova. La zona inizia con le particelle 256/112, 2571/118, 2581/119, 2398/0, 2395/3, 2393/0 e termina a valle con la particella 2222/1.

I prodotti recanti la DOP «Uhlen Laubach» possono essere prodotti nella zona della DOP registrata «Mosel» (numero di registrazione DOP «Mosel» PDO-DE-A1270). La zona geografica delimitata è situata nella zona della DOP «Mosel». La tenuta di Uhlen Laubach ha un'estensione di 13,83 ettari.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Weißer Riesling (Riesling bianco) - Riesling, Riesling renano, Rheinriesling, Klingelberger

8.   Descrizione del legame/dei legami

I vigneti Uhlen Laubach sono immersi nel paesaggio a terrazze della Bassa Mosella. I vigneti a terrazze Uhlen Laubach che presentano una disposizione tradizionale con orientamento verso sud-ovest, sono situati ad un'altitudine compresa tra circa 75 m e 210 m sul livello del mare. La temperatura media nel corso degli ultimi cinque anni (11,6 °C) è risultata relativamente elevata, come è lecito attendersi a una così bassa altitudine. I bassi livelli di piovosità (circa 620 mm) e l'elevato numero di ore di sole (1 922) producono un microclima nettamente distinto da quello delle altre zone della DOP «Mosel» e a cui si deve il particolare grado di maturità delle uve (elevato titolo alcolometrico potenziale con bassa acidità e fenoli maturi). I vini sono descritti come altamente espressivi e aventi un aroma pieno. Le particolari condizioni geologiche della regione di Uhlen Laubach contribuiscono in modo significativo alla maturità fisiologica delle uve e determinano l'aroma particolare dei vini prodotti nella regione. Per quanto riguarda la scala dei tempi geologici, l'Uhlen Laubach appartiene al sistema del Devoniano e alla serie del Devoniano inferiore. Più specificamente, la zona è costituita dai sedimenti dei sottolivelli dell'Oberems/Laubach e dai sedimenti più antichi degli strati del Laubach.

L'aumento della profondità del mare è visibile nell'ispessimento delle formazioni di limo e di ardesia. Di profondità non superiore a 10-20 metri, il mare tropicale conteneva originariamente sufficiente ossigeno da consentire la crescita di coralli e molluschi che sono ora contenuti nell'ardesia. Il terreno roccioso risultante dall'erosione di questi sedimenti costituisce un regosuolo di diversi tipi di scisti argillosi e limosi. Il tenore di calcare del suolo è molto più elevato rispetto alle DOP vicine, il che implica che anche il pH del suolo è più elevato (7,5 rispetto a 6,0 nelle zone limitrofe). Le singole particelle di terreno sono tenute insieme soprattutto da carbonati. Il fatto che il suolo contenga relativamente poche particelle di argilla ma abbia un'elevata petrosità (oltre il 50 %) significa che esso è ben areato finanche negli strati più bassi. Tutto questo, unitamente all'elevato tenore di calcare e, in particolare, alla microflora e alla microfauna specifiche, fa sì che i vini di questa regione abbiano proprietà organolettiche molto diverse da quelle dei vini prodotti nelle DOP vicine. I vini di Uhlen Laubach hanno talvolta un aroma leggermente affumicato. Il gusto generalmente considerato pieno e morbido, delicato e vellutato. Essi sono molto più cremosi rispetto ai vini prodotti nelle DOP vicine e generalmente pronti per essere consumati dopo un periodo di invecchiamento molto breve. L'influenza dell'uomo si basa su una tradizione viticolturale millenaria. L'arte di impiantare vigneti su terrazze sostenute da muretti a secco può essere fatta risalire all'epoca romana. Nel 380 d.C. il poeta romano Ausonio descriveva queste costruzioni come «anfiteatri». Il rinvenimento nelle terrazze di monete romane, presumibilmente aventi valore di offerte, è un'ulteriore dimostrazione di tale pratica. Da quell'epoca la coltivazione della vite nella regione è proseguita senza interruzioni. Nel corso dei secoli la qualità della produzione è stata costantemente migliorata, mediante nuovi vitigni (il Riesling risale all'inizio del XIX secolo) e nuove forme di allevamento (a cespuglio, su palo o su fili di metallo). Negli ultimi decenni la crescente consapevolezza ambientale ha portato ad una riduzione costante dell'uso di fertilizzanti minerali altamente solubili. Grazie alle popolazioni di microflora e di microfauna naturale che sono tornate a ripopolare il terreno, l'assorbimento dei nutrienti e il processo di scambio cationico avvengono sempre più grazie all'integrazione di molecole complesse in interazione simbiotica con i microrganismi presenti sulle radicelle. Questi microrganismi agiscono da trasmettitori tra le specifiche sostanze organiche e minerali presenti nel suolo, il che rende il sapore del vino ancora più unico.

Questo legame vale anche per il vino spumante di qualità prodotto in regioni delimitate («Sekt b.A.»).

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

Le informazioni che devono figurare sulle etichette e sull'imballaggio sono stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti dell'Unione europea, della Repubblica federale di Germania e del Land Renania-Palatinato. Per poter utilizzare sull'etichetta le menzioni tradizionali associate alla denominazione di origine, il vino deve superare un controllo ufficiale. Solo i vini che nel corso del controllo ufficiale risultano conformi ai requisiti specifici ricevono il numero di controllo speciale composto da più cifre («numero AP»), indicante l'autorità di controllo, il numero dell'azienda, il numero dei vini presentati al controllo e l'anno in cui sono stati presentati al controllo o in cui è stato rilasciato il numero di controllo. Il numero di controllo deve figurare sull'etichetta. Le menzioni tradizionali «Qualitätswein», «Prädikatswein» e «Sekt b.A.» sono associate alla denominazione di origine e possono sostituire la denominazione «DOP».

Link al disciplinare del prodotto

www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein


(1)  GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 2.


20.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 349/32


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2020/C 349/15)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«UHLEN ROTH LAY»

PDO-DE-02083-AM01

Data della comunicazione: 6.7.2020

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Caratteristiche analitiche e/o organolettiche

I valori delle caratteristiche analitiche devono soddisfare le prescrizioni di legge in vigore in Germania.

Errore redazionale.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Uhlen Roth Lay

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP — Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

5.

Vino spumante di qualità

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Vino di qualità

I vini ottenuti da Riesling bianco maturano nella tenuta di Uhlen Roth Lay. I prodotti vitivinicoli sono di tre tipi, ognuno con caratteristiche leggermente diverse: vino di qualità (Qualitätswein), vino con predicato («Prädikatswein») e vino spumante di qualità prodotto in regioni delimitate («Sekt b.A.»).

I vini «Uhlen Roth Lay» giovani presentano un colore giallo paglierino, a volte tendente al verdognolo, che con l’invecchiamento diventa più intenso, per diventare di un giallo dorato intenso e brillante a piena maturazione. Gli aromi dei vini sono definiti dall’interazione di note fruttate e sentori minerali tipici dell’ardesia e sono spesso caratterizzati da una sensazione di pungenza fredda e metallica anche se non troppo pronunciata che produce una raffinata sensazione sul palato. Nella maggior parte dei casi i vini presentano soltanto pochi aromi della gamma dei sentori di frutta. Talvolta si tratta di mele mature dell’autunno, in altri casi di un delicato sentore di violetta combinato con quello della liquirizia.

Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Vino con predicato («Prädikatswein») («Auslese»)

I vini ottenuti da Riesling bianco maturano nella tenuta di Uhlen Roth Lay. I prodotti vitivinicoli sono di tre tipi, ognuno con caratteristiche leggermente diverse: vino di qualità («Qualitätswein»), vino con predicato («Prädikatswein») e vino spumante di qualità prodotto in regioni delimitate («Sekt b.A.»).

I vini «Uhlen Roth Lay» giovani presentano un colore giallo paglierino, a volte tendente al verdognolo, che con l’invecchiamento diventa più intenso, per diventare di un giallo dorato intenso e brillante a piena maturazione. Gli aromi dei vini sono definiti dall’interazione di note fruttate e sentori minerali tipici dell’ardesia e sono spesso caratterizzati da una sensazione di pungenza fredda e metallica anche se non troppo pronunciata che produce una raffinata sensazione sul palato. Nella maggior parte dei casi i vini presentano soltanto pochi aromi della gamma dei sentori di frutta. Talvolta si tratta di mele mature dell’autunno, in altri casi di un delicato sentore di violetta combinato con quello della liquirizia. La gamma di aromi e sapori sopra descritta presenta una dolcezza di fondo, che nei vini « Auslese» si caratterizza per delicatezza.

Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Vino con predicato (Prädikatswein) («Beerenauslese», «Trockenbeerenauslese» o «Eiswein»)

I vini ottenuti da Riesling bianco maturano nella tenuta di Uhlen Roth Lay. I prodotti vitivinicoli sono di tre tipi, ognuno con caratteristiche leggermente diverse: vino di qualità («Qualitätswein»), vino con predicato («Prädikatswein») e vino spumante di qualità prodotto in regioni delimitate («Sekt b.A.»).

I vini «Uhlen Roth Lay» giovani presentano un colore giallo paglierino, a volte tendente al verdognolo, che con l’invecchiamento diventa più intenso, per diventare di un giallo dorato intenso e brillante a piena maturazione. Gli aromi dei vini sono definiti dall’interazione di note fruttate e sentori minerali tipici dell’ardesia e sono spesso caratterizzati da una sensazione di pungenza fredda e metallica anche se non troppo pronunciata che produce una raffinata sensazione sul palato. Nella maggior parte dei casi i vini presentano soltanto pochi aromi della gamma dei sentori di frutta. Talvolta si tratta di mele mature dell’autunno, in altri casi di un delicato sentore di violetta combinato con quello della liquirizia. La gamma di aromi e sapori sopra descritta presenta una dolcezza di fondo, che si caratterizza per delicatezza nei vini «Auslese» e per cremosità nei vini «Beerenauslese», e può contenere note di miele. Queste caratteristiche degli aromi dei vini sono ancora più pronunciate nei vini «Trockenbeerenauslese». Nei vini «Eiswein» la gamma di aromi e sapori sopra descritta include anche una nota di acidità piccante.

Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Vino spumante di qualità prodotto in regioni delimitate («Sekt b.A.»)

I vini ottenuti da Riesling bianco maturano nella tenuta di Uhlen Roth Lay. I prodotti vitivinicoli sono di tre tipi, ognuno con caratteristiche leggermente diverse: vino di qualità («Qualitätswein»), vino con predicato («Prädikatswein») e vino spumante di qualità prodotto in regioni delimitate («Sekt b.A.»).

I vini «Uhlen Roth Lay» giovani presentano un colore giallo paglierino, a volte tendente al verdognolo, che con l’invecchiamento diventa più intenso, per diventare di un giallo dorato intenso e brillante a piena maturazione. Gli aromi dei vini sono definiti dall’interazione di note fruttate e sentori minerali tipici dell’ardesia e sono spesso caratterizzati da una sensazione di pungenza fredda e metallica anche se non troppo pronunciata che produce una raffinata sensazione sul palato. Nella maggior parte dei casi i vini presentano soltanto pochi aromi della gamma dei sentori di frutta. Talvolta si tratta di mele mature dell’autunno, in altri casi di un delicato sentore di violetta combinato con quello della liquirizia. Nei vini «Sekt b.A.» la gamma di aromi e sapori sopra descritta per i vini con predicato è rafforzata e intensificata dal biossido di carbonio risultante dalla spumantizzazione.

Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

13,5

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11,5

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   pratiche di vinificazione

a.   Pratica enologica specifica

Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche

Non sono consentiti: sorbato di potassio, lisozima, dimetildicarbonato, elettrodialisi, dealcolizzazione, scambiatori di cationi, concentrazione (crioconcentrazione, osmosi, pompa centrifuga conica), edulcorazione, trucioli di quercia e preparazioni a base di legno di quercia.

Vino di qualità

Pratica enologica specifica

Almeno 88° Oechsle o acidità totale (espressa in acido tartarico) massima = 7,5 g/l.

Fino a 100° Oechsle e vini alcolizzati: residuo zuccherino massimo = «semisecco», a norma della legislazione sui vini.

Più di 100° Oechsle: residuo zuccherino massimo = peso del mosto/3.

Vino con predicato («Prädikatswein») unito alla menzione: «Auslese», «Beerenauslese», «Trockenbeerenauslese», «Eiswein».

Pratica enologica specifica

«Auslese»: almeno 105° Oechsle; residuo zuccherino minimo = 90 g/l.

«Beerenauslese»: almeno 130° Oechsle; residuo zuccherino minimo = 150 g/l.

«Trockenbeerenauslese»: almeno 180° Oechsle; residuo zuccherino minimo = 180 g/l.

«Eiswein»: almeno 130° Oechsle; residuo zuccherino minimo = 150 g/l.

Vino spumante di qualità prodotto in regioni delimitate («Sekt b.A.»)

Pratica enologica specifica

Fermentazione tradizionale in bottiglia.

b.   Rese massime

70 ettolitri per ettaro.

6.   Zona geografica delimitata

La Uhlen Roth Lay rientra nella DOP «Mosel» (numero di registrazione DOP «Mosel» PDO-DE-A1270).

I vigneti di Uhlen Roth Lay sono situati nella zona di Winningen nel distretto rurale di Mayen-Coblenza in Renania-Palatinato. Questa parte della tenuta di Uhlen, che prende il nome dal punto più elevato della foresta che sovrasta i vigneti e dalle rocce di colore rossastro, è nota da tempo immemore come «Uhlen Roth Lay». La zona ha inizio con i primi vigneti nella parte inferiore della Belltal — particelle 262/54 e 156/53 — ed è delimitata a valle dalle seguenti particelle: n. 6/1, 117/1 e 2394/3.

I prodotti recanti la DOP «Uhlen Roth Lay» possono essere prodotti nella zona della DOP «Mosel» (numero di registrazione DOP «Mosel» PDO-DE-A1270). La zona geografica delimitata è situata nella zona della DOP «Mosel».

La tenuta di Uhlen Roth Lay si estende su una superficie di 15,97 ettari.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Weißer Riesling (Riesling bianco) — Riesling, Riesling renano, Rheinriesling, Klingelberger

8.   Descrizione del legame/dei legami

I vigneti della Uhlen Roth Lay sono immersi nel paesaggio a terrazze della Bassa Mosella. Le terrazze della Uhlen Roth Lay, che presentano una disposizione tradizionale con orientamento verso sud-ovest, sono situate ad un’altitudine compresa tra circa 75 m e 210 m sul livello del mare. La temperatura media nel corso degli ultimi cinque anni (11,6 °C) è risultata relativamente elevata, come è lecito attendersi a una così bassa altitudine. I bassi livelli di piovosità (620 mm) e l’elevato numero di ore di sole (1 922) producono un microclima nettamente distinto da quello delle altre zone della DOP «Mosel» e a cui si deve il particolare grado di maturità delle uve (elevato titolo alcolometrico potenziale con bassa acidità e fenoli maturi). I vini hanno la reputazione di essere molto espressivi e caratterizzati da un gusto pieno. Le particolari condizioni geologiche della Uhlen Roth Lay contribuiscono in modo significativo alla maturità fisiologica delle uve e determinano l’aroma particolare dei vini prodotti nella regione. Per quanto riguarda la scala dei tempi geologici, la Uhlen Roth Lay appartiene al sistema del Devoniano e alla serie del Devoniano inferiore. Più specificamente, la zona è costituita dai sedimenti dei sottolivelli dell’Oberems/Laubach contenenti quarzite di Ems e dai sedimenti più antichi degli strati dell’Hohenrhein. La roccia presenta un elevato tenore di magnesio, alluminio e, soprattutto, ferro. Alcune rocce hanno un tenore dell’8 % di ossidi di ferro racchiusi in globuli di 0,25 mm tra i grani di sabbia. I singoli grani sono tenuti insieme dalla silice ed è per questo che la roccia ha una consistenza così dura. Il terreno roccioso risultante dall’erosione di questi sedimenti costituisce un regosuolo di diversi tipi di scisti argillosi e limosi. Il pH del suolo è più basso rispetto alle zone DOP limitrofe (6,0 rispetto a 7,5 nelle zone limitrofe). Il fatto che il suolo contenga relativamente poche particelle di argilla ma abbia un’elevata petrosità (oltre il 50 %) significa che esso è ben areato finanche negli strati più bassi. Tutto questo, unitamente alla microflora e alla microfauna specifiche, fa sì che i vini di questa regione abbiano proprietà organolettiche molto diverse da quelle dei vini prodotti nelle zone limitrofe della DOP. Molti vini della tenuta Uhlen Roth Lay presentano un carattere raffinato. I vini giovani, per quanto di solito molto «chiusi», presentano un enorme potenziale di invecchiamento. L’influenza dell’uomo si basa su una tradizione viticolturale millenaria. L’arte di impiantare vigneti su terrazze sostenute da muretti a secco può essere fatta risalire all’epoca romana. Nel 380 d.C. il poeta romano Ausonio descriveva queste costruzioni come «anfiteatri». Il rinvenimento nelle terrazze di monete romane, presumibilmente aventi valore di offerte, è un’ulteriore dimostrazione di tale pratica. Nel corso dei secoli la qualità della produzione è stata costantemente migliorata grazie allo sviluppo di nuove varietà di uve (la varietà Riesling risale all’inizio del XIX secolo) e nuove modalità di coltivazione (a cespuglio, su palo o su fili di metallo). Negli ultimi decenni la crescente consapevolezza ambientale ha portato ad una riduzione costante dell’uso di fertilizzanti minerali altamente solubili. Grazie alle popolazioni di microflora e di microfauna naturale che sono tornate a ripopolare il terreno, l’assorbimento dei nutrienti e il processo di scambio cationico avvengono sempre più grazie all’integrazione di molecole complesse in interazione simbiotica con i microrganismi presenti sulle radicelle. Questi microrganismi agiscono da trasmettitori tra le specifiche sostanze organiche e minerali presenti nel suolo, il che rende il sapore del vino ancora più unico.

Questo legame vale anche per il vino spumante di qualità prodotto in regioni delimitate («Sekt b.A.»).

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro giuridico

Legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

Le informazioni che devono figurare sulle etichette e sull’imballaggio sono stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti dell’Unione europea, della Repubblica federale di Germania e del Land Renania-Palatinato. Per poter utilizzare sull’etichetta le menzioni tradizionali associate alla denominazione di origine, il vino deve superare un controllo ufficiale. Solo i vini che nel corso del controllo ufficiale risultano conformi ai requisiti specifici ricevono il numero di controllo speciale composto da più cifre («numero AP»), indicante l’autorità di controllo, il numero dell’azienda, il numero dei vini presentati al controllo e l’anno in cui sono stati presentati al controllo o in cui è stato rilasciato il numero di controllo. Il numero di controllo deve figurare sull’etichetta. Le menzioni tradizionali «Qualitätswein», «Prädikatswein» e «Sekt b.A.» sono associate alla denominazione di origine e possono sostituire la denominazione «DOP».

Link al disciplinare del prodotto

www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein


(1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2