ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 349 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
63° anno |
Sommario |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2020/C 349/01 |
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2020/C 349/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9928 — QuattroR/HGM/Burgo) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2020/C 349/03 |
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2020/C 349/04 |
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Commissione europea |
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2020/C 349/05 |
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2020/C 349/06 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2020/C 349/07 |
Informazioni comunicate dagli stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca |
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2020/C 349/08 |
Informazioni comunicate dagli stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca |
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2020/C 349/09 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca |
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2020/C 349/10 |
Informazioni comunicate dagli Stati Membri Riguardo alla chiusura delle Attività di pesca |
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2020/C 349/11 |
Informazioni comunicate dagli stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca |
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2020/C 349/12 |
Informazioni comunicate dagli stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca |
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V Avvisi |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2020/C 349/13 |
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2020/C 349/14 |
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2020/C 349/15 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
20.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 349/1 |
Comunicazione della Commissione
Orientamenti sull’applicazione degli obblighi di cui al regolamento dell’UE relativo al riciclaggio delle navi per quanto concerne l’inventario dei materiali pericolosi delle navi che operano in acque europee
(2020/C 349/01)
Introduzione
A partire dal 31 dicembre 2020, il regolamento dell’UE relativo al riciclaggio delle navi (1) impone a tutte le navi esistenti battenti bandiera di uno Stato membro dell’UE e alle navi battenti bandiera di un paese terzo che fanno scalo in un porto o ancoraggio dell’UE di tenere a bordo un inventario dei materiali pericolosi unitamente a un certificato o a una dichiarazione di conformità, a seconda dei casi.
Alcuni portatori di interessi del settore hanno segnalato alla Commissione che le restrizioni legate alla Covid‐19 hanno determinato notevoli difficoltà per quanto riguarda il controllo delle navi e la compilazione degli inventari certificati dei materiali pericolosi. Secondo quanto segnalato, le misure di confinamento e le diffuse restrizioni agli spostamenti introdotte per controllare la diffusione della Covid‐19 non solo hanno impedito a molti armatori (o ai loro agenti) di compilare l’inventario dei materiali pericolosi, ma hanno anche ostacolato la verifica e la certificazione di tali inventari da parte dei funzionari dello Stato di bandiera e degli organismi riconosciuti.
Di conseguenza, i portatori di interesse del settore stimano che probabilmente diverse migliaia di navi non saranno in grado di rispettare gli obblighi concernenti gli inventari dei materiali pericolosi e potrebbero non disporre della certificazione necessaria entro il termine del 31 dicembre 2020.
Alla luce delle perturbazioni causate dalla Covid‐19 è pertanto auspicabile definire alcuni orientamenti comuni al fine di garantire un approccio armonizzato all’applicazione delle norme da parte delle autorità degli Stati di approdo dell’UE durante le ispezioni delle navi effettuate a partire dal 1o gennaio 2021.
Principi guida generali
In linea di principio, la responsabilità primaria per quanto riguarda la conformità agli obblighi riguardanti gli inventari dei materiali pericolosi spetta all’armatore, e il controllo dell’osservanza di tali obblighi giuridici spetta alle autorità degli Stati di approdo dell’UE.
Può tuttavia essere necessario tenere conto delle circostanze eccezionali legate alla crisi Covid‐19 nell’applicazione dei suddetti obblighi da parte degli Stati membri, qualora simili circostanze determinino situazioni in cui sia temporaneamente impossibile o eccessivamente difficoltoso garantire la conformità agli obblighi in questione.
Dati i suoi legami con il principio di proporzionalità (2), la nozione di forza maggiore può essere considerata un principio generale del diritto dell’Unione, che può essere invocato anche in assenza di disposizioni esplicite (3). Per quanto riguarda il contenuto della nozione di forza maggiore, la giurisprudenza della Corte di giustizia l’ha definita come segue:
«[D]a una giurisprudenza costante, pronunciata in vari settori del diritto dell’Unione, emerge che la nozione di forza maggiore va intesa nel senso di circostanze estranee a colui che l’invoca, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso» (4).
Nel caso particolare dell’applicazione degli obblighi sanciti dal regolamento dell’UE relativo al riciclaggio delle navi, non è tuttavia possibile ricorrere automaticamente alla nozione di forza maggiore.
In tale contesto, gli Stati membri sono invitati a valutare attentamente la situazione specifica di ciascun armatore e il grado di possibile applicazione della giurisprudenza citata.
Nella loro valutazione, gli Stati membri sono inoltre invitati a tenere debitamente conto della durata del periodo compreso tra l’entrata in vigore del regolamento relativo al riciclaggio delle navi e la data di applicabilità degli obblighi concernenti l’inventario dei materiali pericolosi e a valutare se, e in quale misura, tale periodo sia stato utilizzato dal singolo armatore per prepararsi a rispettare tali obblighi.
Occorre inoltre ricordare che nell’ottobre 2019 l’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) ha pubblicato orientamenti sulle ispezioni effettuate dagli Stati di approdo dell’UE a fini di applicazione delle disposizioni del regolamento relativo al riciclaggio delle navi (5). Lo scopo degli orientamenti dell’EMSA è assistere gli Stati membri e i loro ispettori designati negli sforzi volti a ottemperare alle disposizioni del regolamento relativo al riciclaggio delle navi e della direttiva relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (6) per quanto riguarda le ispezioni connesse agli obblighi sanciti dai due strumenti. Gli orientamenti costituiscono un documento di riferimento non vincolante che fornisce informazioni tecniche e orientamenti procedurali, contribuendo così all’attuazione e all’applicazione armonizzate delle disposizioni del regolamento relativo al riciclaggio delle navi e della direttiva relativa al controllo da parte dello Stato di approdo. Durante le ispezioni effettuate dagli Stati di approdo dell’UE è pertanto generalmente consigliabile attenersi agli orientamenti dell’EMSA.
Nel contesto in esame, è opportuno fare riferimento in particolare alle considerazioni generali formulate negli orientamenti dell’EMSA (alla sezione 6.3.2) in relazione alle misure di esecuzione da adottare in caso di non conformità. Gli orientamenti affermano che, «qualora venissero riscontrate non conformità relative al riciclaggio delle navi, l’ispettore dovrebbe decidere quali siano le misure più adatte da intraprendere. L’ispettore dovrebbe accertarsi che qualsiasi non conformità relativa al riciclaggio delle navi, confermata o individuata attraverso l’ispezione, sia o sarà rettificata conformemente al regolamento relativo al riciclaggio delle navi». Gli orientamenti dell’EMSA sottolineano inoltre che «l’ispettore dovrebbe esercitare il proprio giudizio professionale per decidere quali siano le misure più adatte da intraprendere in relazione a qualsiasi non conformità individuata in relazione al riciclaggio delle navi». Tali principi orientativi generali dovrebbero essere applicati anche a qualsiasi non conformità individuata in relazione agli obblighi concernenti l’inventario dei materiali pericolosi e che possa essere connessa alla crisi Covid‐19.
Scenari specifici connessi alla Covid‐19
Per quanto riguarda l’applicazione del regolamento relativo al riciclaggio delle navi, è probabile che le autorità degli Stati di approdo dell’UE si confrontino con due scenari specifici connessi alla Covid‐19 che potrebbero richiedere un approccio più armonizzato durante le ispezioni, sulla base dei principi guida generali di cui sopra. Si suggerisce di applicare tale approccio armonizzato in via temporanea per un periodo limitato di sei mesi dalla data di applicazione degli obblighi concernenti l’inventario dei materiali pericolosi alle navi esistenti battenti bandiera di uno Stato membro dell’UE e alle navi battenti bandiera di un paese terzo che fanno scalo nei porti dell’UE (vale a dire fino al 30 giugno 2021).
1) Navi sprovviste di un inventario dei materiali pericolosi e/o di un certificato di accompagnamento validi
Nel caso in esame è possibile che una nave arrivi in un porto dell’UE dopo il 31 dicembre 2020 senza avere a bordo un inventario dei materiali pericolosi e/o un certificato di accompagnamento validi (certificato di inventario o certificato di idoneità al riciclaggio per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’UE, oppure dichiarazione di conformità per le navi battenti bandiera di un paese terzo) e che l’armatore/il comandante della nave dichiari che tale non conformità è dovuta alla crisi Covid‐19.
In tutti i casi in cui non sono disponibili a bordo un inventario dei materiali pericolosi valido e/o il certificato necessario, l’onere della prova grava sull’armatore/sul comandante della nave, il quale deve fornire prove che dimostrino che sono state intraprese tutte le misure possibili per ottemperare agli obblighi e ottenere la certificazione richiesta. Le prove degli sforzi compiuti per ottemperare agli obblighi di conformità possono includere, ad esempio, un contratto di servizio per un controllo o un controllo a campione. Possono inoltre comprendere una giustificazione del motivo per cui non è stato possibile ottenere un inventario dei materiali pericolosi semicompilato e il relativo certificato conformemente alla sezione 2, corredata di prove che dimostrino l’impossibilità di conformarsi ad altri elementi della certificazione diversi dall’ispezione a bordo. Spetta quindi all’ispettore decidere, caso per caso, se le prove siano accettabili alla luce della situazione specifica della nave in questione e sulla base del suo giudizio professionale.
Se l’ispettore decide di accettare le prove fornite dall’armatore/dal comandante della nave, dovrebbe specificare che, ai fini del rilascio del certificato di inventario o della dichiarazione di conformità, sarà necessario provvedere alla compilazione e all’approvazione dei documenti entro quattro mesi dall’ispezione. La nave dovrebbe inoltre ricevere un avvertimento, che andrebbe registrato, insieme all’esito dell’ispezione, nel modulo di THETIS-UE relativo al riciclaggio della nave.
Qualora dopo l’ispezione fosse necessario modificare ulteriormente tali piani a causa della persistenza di restrizioni agli spostamenti o all’accesso, l’armatore/il comandante della nave deve fornire sufficienti prove scritte redatte dagli ispettori dell’inventario dei materiali pericolosi che dimostrino che non è stato possibile rispettare i piani iniziali. Anche in questo caso spetta all’ispettore che effettua l’ispezione successiva decidere, caso per caso, se tali prove siano accettabili alla luce della situazione specifica della nave in questione e sulla base del suo giudizio professionale.
Per quanto riguarda il certificato di idoneità al riciclaggio, se, dopo aver valutato il singolo caso, l’ispettore accetta le prove, dovrebbe avvertire l’armatore/il comandante della nave che è tenuto a ottenere il certificato di idoneità al riciclaggio prima di accedere all’impianto di riciclaggio della nave. Poiché il certificato di idoneità al riciclaggio è valido solo per tre mesi, dovrebbe essere compilato e approvato nel più breve tempo possibile prima che la nave intraprenda l’ultimo viaggio. L’esito dell’ispezione e l’avvertimento dovrebbero essere registrati nel modulo di THETIS-UE relativo al riciclaggio della nave.
2) Navi con un inventario dei materiali pericolosi semicompilato, corredato di un certificato di inventario o di idoneità al riciclaggio approvato (per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’UE) o della dichiarazione di conformità (per le navi battenti bandiera di un paese terzo), che non contempla un controllo a campione (mirato o casuale) a bordo
Nel caso in esame, è possibile che una nave faccia scalo in un porto o ancoraggio dell’UE dopo il 31 dicembre 2020 con a bordo un inventario dei materiali pericolosi e il relativo certificato, ma che l’inventario sia stato compilato a distanza, senza effettuare un controllo a campione a bordo. Tale situazione può verificarsi quando non sia stato possibile effettuare i controlli previsti a bordo per la compilazione dell’inventario dei materiali pericolosi a causa di restrizioni riguardanti le ispezioni delle navi durante la pandemia di Covid‐19.
In tutti i casi in cui il certificato si basa su un inventario dei materiali pericolosi compilato senza effettuare un controllo a campione a bordo, in linea di principio l’inventario non dovrebbe essere accettabile in quanto incompleto (7). Tuttavia, considerando che da marzo 2020 gli ispettori hanno possibilità limitate o nulle di salire a bordo delle navi e di effettuare i suddetti controlli, un simile controllo (a campione) a distanza potrebbe essere accettato in via eccezionale se vi sono prove del fatto che lo Stato di bandiera abbia acconsentito a tale modalità (8). In tal caso dovrebbero inoltre essere tenuti a bordo della nave piani e disposizioni documentati che indichino quando sarà possibile a controllori qualificati completare l’inventario dei materiali pericolosi alla luce delle limitazioni dovute alla pandemia di Covid‐19. Spetta quindi all’ispettore decidere, caso per caso, se tali prove siano accettabili alla luce della situazione specifica della nave in questione e sulla base del suo giudizio professionale.
Se l’ispettore accetta le prove fornite dall’armatore/dal comandante della nave, dovrebbe specificare che, ai fini del rilascio del certificato di inventario o della dichiarazione di conformità, sarà necessario provvedere alla compilazione e all’approvazione dell’inventario dei materiali pericolosi entro quattro mesi dall’ispezione. La nave dovrebbe inoltre ricevere un avvertimento, che andrebbe registrato, insieme all’esito dell’ispezione, nel modulo di THETIS-UE relativo al riciclaggio della nave.
Qualora dopo l’ispezione fosse necessario modificare ulteriormente tali piani a causa della persistenza di restrizioni agli spostamenti o all’accesso, l’armatore/il comandante della nave deve fornire sufficienti prove scritte redatte dagli ispettori dell’inventario dei materiali pericolosi che dimostrino che non è stato possibile rispettare i piani iniziali. Anche in questo caso spetta all’ispettore che effettua l’ispezione successiva decidere, caso per caso, se tali prove siano accettabili alla luce della situazione specifica della nave in questione e sulla base del suo giudizio professionale.
Per quanto riguarda il certificato di idoneità al riciclaggio, se, dopo aver valutato il singolo caso, l’ispettore accetta le prove, dovrebbe avvertire l’armatore/il comandante della nave che è tenuto a completare l’inventario dei materiali pericolosi e ottenere un certificato aggiornato di idoneità al riciclaggio prima di accedere all’impianto di riciclaggio della nave. L’esito dell’ispezione e l’avvertimento dovrebbero essere registrati nel modulo di THETIS-UE relativo al riciclaggio della nave.
(1) Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1).
(2) Cfr. già a tale proposito la comunicazione C(88) 1696 della Commissione, del 1988, relativa alla «Forza maggiore» del diritto agrario europeo (GU C 259 del 6.10.1988, pag. 10).
(3) Cfr. causa 71/87, Inter-Kom, EU:C:1988:186, punti da 10 a 17, e causa C-12/92, Huygen e altri, EU:C:1993:914, punto 31, ripetutamente seguita dal Tribunale, in particolare nella causa T-220/04, Spagna/Commissione, EU:T:2007:97, punti da 165 a 172. Cfr. anche le conclusioni dell’avvocato generale Trstenjak nella causa C-101/08, Audilux, EU:C:2009:410, punto 71.
(4) Causa C‐640/15, Vilkas, EU:C:2017:39, punto 53.
(5) http://www.emsa.europa.eu/news-a-press-centre/external-news/item/3721-guidance-on-inspections-of-shipsby-the-port-states-in-accordance-with-regulation-eu-1257-2013-on-ship-recycling.html
(6) Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).
(7) A norma dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), del regolamento, l’inventario dei materiali pericolosi deve essere compilato tenendo conto delle pertinenti linee guida dell’IMO. Se il controllo a campione non è stato effettuato, l’inventario non è conforme a dette linee guida.
(8) A quanto risulta, questa è la soluzione che anche l’Associazione internazionale delle società di classificazione (IACS) raccomanda ai propri membri, aggiungendo che il controllo a campione non effettuato dovrà essere svolto in un momento successivo.
20.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 349/4 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9928 — QuattroR/HGM/Burgo)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 349/02)
Il 9 ottobre 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9928. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
20.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 349/5 |
Avviso all'attenzione delle persone soggette alle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2020/1516 del Consiglio, e al regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati
(2020/C 349/03)
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2020/1516 (2) del Consiglio, e nell'allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio (3) che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati.
Il Consiglio dell'Unione europea, dopo aver riesaminato l'elenco delle persone designate nei summenzionati allegati, ha stabilito che le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2016/1693 e al regolamento (UE) 2016/1686 debbano continuare ad applicarsi a tali persone.
Si attira l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 2016/1686, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici (in conformità dell'articolo 5 di tale regolamento).
Le persone in questione possono presentare una richiesta volta ad ottenere la motivazione del Consiglio riguardo alla loro inclusione nell'elenco summenzionato. Le eventuali richieste devono essere inoltrate al seguente indirizzo:
Consiglio dell'Unione europea |
Segretariato generale |
RELEX.1.C |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu
Le persone in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all'indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco. Al riguardo si attira l'attenzione delle persone interessate sul periodico riesame dell'elenco da parte del Consiglio, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2016/1693 e all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1686. Affinché siffatte richieste possano essere valutate in occasione del prossimo riesame, esse dovranno essere presentate entro il 15 luglio 2021.
Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(1) GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25.
(2) GU L 348 del 20.10.2020, pag. 14.
20.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 349/7 |
Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio e al regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati
(2020/C 349/04)
Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio (2), modificata dalla decisione (PESC) 2020/1516 del Consiglio (3), e il regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio (4).
Il titolare del trattamento dei dati è il Consiglio dell’Unione europea rappresentato dal direttore generale della RELEX (Relazioni esterne) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l’unità RELEX.1.C, che può essere contattata al seguente indirizzo:
Consiglio dell’Unione europea |
Segretariato generale |
RELEX.1.C |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu
Il responsabile della protezione dei dati dell’SGC può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica:
Responsabile della protezione dei dati
data.protection@consilium.europa.eu
Il trattamento è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione (PESC) 2016/1693, modificata dalla decisione (PESC) 2020/1516 del Consiglio, e del regolamento (UE) 2016/1686.
Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati nella decisione (PESC) 2016/1693 e nel regolamento (UE) 2016/1686.
I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.
I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione.
Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati, quali i diritti di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, riceveranno risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.
I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l’interessato è stato depennato dall’elenco delle persone soggette alle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.
Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).
(1) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.
(2) GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25.
(3) GU L 348 del 20.10.2020, pag. 14.
Commissione europea
20.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 349/8 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
19 ottobre 2020
(2020/C 349/05)
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,1785 |
JPY |
yen giapponesi |
124,11 |
DKK |
corone danesi |
7,4410 |
GBP |
sterline inglesi |
0,90588 |
SEK |
corone svedesi |
10,3578 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,0724 |
ISK |
corone islandesi |
163,40 |
NOK |
corone norvegesi |
10,9470 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
27,346 |
HUF |
fiorini ungheresi |
365,05 |
PLN |
zloty polacchi |
4,5723 |
RON |
leu rumeni |
4,8768 |
TRY |
lire turche |
9,3057 |
AUD |
dollari australiani |
1,6575 |
CAD |
dollari canadesi |
1,5523 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,1334 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7751 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5990 |
KRW |
won sudcoreani |
1 341,33 |
ZAR |
rand sudafricani |
19,3806 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,8767 |
HRK |
kuna croata |
7,5825 |
IDR |
rupia indonesiana |
17 347,64 |
MYR |
ringgit malese |
4,8819 |
PHP |
peso filippino |
57,231 |
RUB |
rublo russo |
91,4401 |
THB |
baht thailandese |
36,746 |
BRL |
real brasiliano |
6,6139 |
MXN |
peso messicano |
24,8118 |
INR |
rupia indiana |
86,3945 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
20.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 349/9 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'8 ottobre 2020
che ordina all'amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell'Unione europea di inserire nel catalogo le modifiche apportate alle tabelle nazionali di assegnazione della Germania
(2020/C 349/06)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1),
visto il regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione (2), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 27 aprile 2011 la Commissione ha adottato la decisione 2011/278/UE (3) che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE. |
(2) |
Il 5 settembre 2013 la Commissione ha adottato la decisione 2013/448/UE (4) relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra per il periodo 2013-2020. |
(3) |
Con decisione 2014/9/UE (5) la Commissione ha modificato le decisioni 2010/2/UE (6) e 2011/278/UE per quanto riguarda l'elenco dei settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (in seguito denominato "elenco relativo alla rilocalizzazione del carbonio"). |
(4) |
Con le decisioni C(2013) 9281 (7), C(2014) 123 (8), C(2014) 674 (9) e C(2014) 1167 (10), la Commissione ha ordinato all'amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell'Unione europea di inserire nel catalogo le tabelle nazionali di assegnazione e le tabelle nazionali di assegnazione rivedute di Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito. |
(5) |
Con decisione C(2016) 1152 la Commissione ha ordinato all'amministratore centrale di modificare la tabella nazionale di assegnazione della Germania in seguito alla notifica, da parte dell'autorità tedesca competente per lo scambio di quote di emissione, di aver assegnato 61 691 quote in meno rispetto a quelle originariamente previste per l'impianto DE-206012. Ciò era dovuto al fatto che l'autorità tedesca competente aveva ridotto l'assegnazione dell'impianto DE-206012 sulla base di una decisione vincolante dell'autorità federale responsabile dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra che aveva rimosso una parte dell'impianto in quanto non rientrava nell'ambito di applicazione del sistema UE di scambio di quote di emissione. Tale decisione non è stata presa in considerazione quando l'elenco degli impianti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/UE è stato inizialmente presentato. Tuttavia la valutazione giuridica era errata e la tabella nazionale di assegnazione della Germania di cui all'allegato V della decisione C (2016) 1152 dovrebbe pertanto essere annullata in relazione all'impianto DE-206012. |
(6) |
Alla Commissione risulta che le modifiche notificate della tabella nazionale di assegnazione della Germania siano conformi alla direttiva 2003/87/CE e alla decisione 2011/278/UE. È pertanto opportuno ordinare all'amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell'Unione europea di inserirvi le summenzionate modifiche, |
DECIDE:
Articolo 1
L'allegato V della decisione C(2016)1152 è sostituito dall'allegato I della presente decisione.
Articolo 2
L'amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell'Unione europea inserisce nel catalogo le modifiche apportate alla tabella nazionale di assegnazione della Germania secondo quanto stabilito nell'allegato I.
Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2020
Per la Commissione
Frans TIMMERMANS
Vicepresidente esecutivo
(1) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
(2) GU L 122 del 3.5.2013, pag. 1.
(3) Decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130 del 17.5.2011, pag. 1).
(4) Decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240 del 7.9.2013, pag. 27).
(5) Decisione 2014/9/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013, recante modifica delle decisioni 2010/2/UE e 2011/278/UE per quanto attiene ai settori e ai sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (GU L 9 del 14.1.2014, pag. 9).
(6) Decisione 2010/2/UE della Commissione, del 24 dicembre 2009, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (GU L 1 del 5.1.2010, pag. 10).
(7) Decisione C(2013) 9281 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che ordina all'amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell'Unione europea di inserire nel catalogo le tabelle nazionali di assegnazione dell'Austria, della Grecia, dell'Irlanda, della Lettonia, dei Paesi Bassi, del Portogallo, della Svezia e del Regno Unito.
(8) Decisione C(2014) 123 della Commissione, del 17 gennaio 2014, che ordina all'amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell'Unione europea di inserire nel catalogo le tabelle nazionali di assegnazione della Repubblica ceca, della Danimarca, della Francia, della Lituania, dell'Ungheria e della Slovacchia.
(9) Decisione C(2014) 674 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che ordina all'amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell'Unione europea di inserire nel catalogo le tabelle nazionali di assegnazione del Belgio, della Germania, dell'Estonia, del Lussemburgo, della Slovenia e della Finlandia.
(10) Decisione C(2014) 1167 della Commissione, del 26 febbraio 2014, che ordina all'amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell'Unione europea di inserire nel catalogo le tabelle nazionali di assegnazione della Bulgaria, della Spagna, della Croazia, dell'Italia, di Cipro, della Lettonia, della Polonia, della Romania e del Regno Unito.
ALLEGATO I
"ALLEGATO V
Modifiche della tabella nazionale di assegnazione per il periodo 2013-2020 in applicazione dell'articolo 10 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE (riserva nuovi entranti)
Stato membro: Germania
ID impianto (nuovi entranti e chiusure) |
ID impianto (registro dell'Unione) |
Nome dell'operatore |
Nome impianto |
Quantità da assegnare |
Quantità da assegnare dalla riserva nuovi entranti per impianto |
|||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
DE000000000000490 |
490 |
Zellstoff- und Papierfabrik Rosenthal GmbH |
Zellstoff- und Papierfabrik Rosenthal GmbH, Zellstofffabrik |
1 723 |
1 916 |
2 680 |
2 632 |
2 583 |
2 535 |
2 487 |
2 438 |
18 994 |
DE000000000202469 |
202469 |
Carl Macher GmbH & Co KG |
Papierfabrik Macher Brunnenthal |
0 |
0 |
4 498 |
4 416 |
4 336 |
4 255 |
4 173 |
4 092 |
25 770 |
DE000000000001544 |
1544 |
Energie- und Wasserversorgung Bonn/ Rhein-Sieg GmbH |
Heizkraftwerk Karlstraße |
0 |
2 826 |
21 753 |
19 040 |
16 412 |
13 869 |
11 409 |
9 036 |
94 345 |
DE000000000001697 |
1697 |
Arla Foods Deutschland GmbH |
Arla Foods Deutschland, Niederlassung Pronsfeld |
0 |
2 436 |
4 573 |
4 490 |
4 408 |
4 325 |
4 243 |
4 161 |
28 636 |
DE000000000201341 |
201341 |
E.ON Gas Storage GmbH |
E.ON Gas Storage Werk Etzel - Feuerungsanlage |
1 850 |
1 656 |
1 468 |
1 286 |
1 108 |
937 |
770 |
611 |
9 686 |
DE000000000203657 |
203657 |
Celanese Production Germany GmbH & Co. KG |
Vinylacetat-Anlage |
0 |
3 469 |
7 971 |
7 827 |
7 684 |
7 540 |
7 396 |
7 253 |
49 140 |
DE000000000207007 |
207007 |
AIR LIQUIDE Deutschland GmbH |
SMR DOR III |
0 |
3 029 |
27 242 |
26 751 |
26 260 |
25 769 |
25 278 |
24 787 |
159 116 |
DE000000000004164 |
4164 |
Milei GmbH |
Gasturbinen Heizkraftwerk Milei |
16 634 |
18 502 |
18 901 |
18 560 |
18 220 |
17 879 |
17 538 |
17 197 |
143 431 |
|
TOTALE |
20 207 |
33 834 |
89 086 |
85 002 |
81 011 |
77 109 |
73 294 |
69 575 |
529 118 |
Modifiche della tabella nazionale di assegnazione per il periodo 2013-2020 in applicazione dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE (misure nazionali di attuazione)
Stato membro: Germania
Assegnazioni modificate nella tabella nazionale di assegnazione per gli impianti indicati:
ID impianto (nuovi entranti e chiusure) |
ID impianto (registro dell'Unione) |
Nome dell'operatore |
Nome impianto |
Quantità da assegnare |
Quantità da assegnare modificata dai dati su nuovi entranti e chiusure, per impianto |
|||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
DE000000000000547 |
547 |
Glatfelter Gernsbach GmbH |
BW_04188888_Papiermaschinen |
50 636 |
29 031 |
28 512 |
27 987 |
27 457 |
26 922 |
26 380 |
25 836 |
242 761 |
DE000000000000615 |
615 |
Heinrich August Schoeller Söhne GmbH & Co. KG |
Papierfabrik Schoellershammer |
64 479 |
63 358 |
58 354 |
57 281 |
56 195 |
55 100 |
53 990 |
52 877 |
461 634 |
DE000000000000968 |
968 |
Nestlé Deutschland AG |
Nestlé Deutschland AG - Werk Singen |
10 119 |
9 056 |
5 524 |
4 833 |
4 164 |
3 516 |
2 889 |
2 286 |
42 387 |
DE000000000001628 |
1628 |
Stadtwerke Gießen AG |
HKW US-Depot |
6 340 |
5 674 |
5 026 |
4 400 |
3 793 |
3 205 |
2 636 |
2 089 |
33 163 |
DE000000000001706 |
1706 |
Fernwärmeversorgung Zwönitz GmbH (FVZ) |
Heizkraftwerk Wiesenstraße |
5 100 |
4 565 |
3 638 |
3 184 |
2 745 |
2 320 |
1 908 |
1 512 |
24 972 |
DE000000000001708 |
1708 |
Stadtwerke Riesa GmbH |
SWR HKW Weida |
5 743 |
5 139 |
2 487 |
2 177 |
1 877 |
1 586 |
1 304 |
1 034 |
21 347 |
DE000000000001799 |
1799 |
Open Grid Europe GmbH |
Open Grid Europe GmbH Werk Krummhörn |
54 350 |
48 639 |
30 644 |
26 811 |
23 097 |
19 502 |
16 026 |
12 678 |
231 747 |
DE000000000001819 |
1819 |
MEGAL GmbH & Co. KG Mittel-Europäische-Gasleitungsgesellschaft |
Mittel-Europäische-Gasleitungsgesellschaft mbH & Co. KG Werk Waidhaus |
92 142 |
82 460 |
69 286 |
60 622 |
52 223 |
44 097 |
36 234 |
28 664 |
465 728 |
DE000000000202110 |
202110 |
Buderus Edelstahl GmbH |
Wärmebehandlungsöfen der Vergüterei |
18 682 |
18 124 |
18 671 |
18 327 |
17 980 |
17 630 |
17 275 |
16 918 |
143 607 |
DE000000000000646 |
646 |
Daimler AG Mercedes-Benz Werk Wörth |
Heizwerk Ost |
22 496 |
20 133 |
13 569 |
13 319 |
13 067 |
12 812 |
12 554 |
12 295 |
120 245 |
DE000000000001109 |
1109 |
Volkswagen Sachsen GmbH |
Heizwerk Zwickau |
22 393 |
20 040 |
23 906 |
22 832 |
21 776 |
20 741 |
19 724 |
18 730 |
170 142 |
DE000000000001579 |
1579 |
VW Kraftwerk GmbH |
Heizwerk Emden |
14 336 |
12 829 |
17 293 |
16 975 |
16 653 |
16 328 |
15 999 |
15 670 |
126 083 |
DE000000000000517 |
517 |
german paper solutions GmbH & Co. KG |
Papierherstellung |
12 434 |
12 219 |
3 646 |
3 579 |
3 511 |
3 443 |
3 374 |
3 304 |
45 510 |
DE000000000000578 |
578 |
A.Obenauf GmbH & Co. KG |
Pappenmaschine 1+2 |
3 252 |
1 847 |
3 138 |
3 080 |
3 022 |
2 963 |
2 903 |
2 843 |
23 048 |
DE000000000000625 |
625 |
Fernwärme Ulm GmbH |
Heizwerk Daimlerstraße (HWD) |
4 009 |
1 377 |
305 |
267 |
230 |
195 |
160 |
127 |
6 670 |
DE000000000000733 |
733 |
Stadtwerke Flensburg GmbH |
Reserveheizwerk Nord |
8 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
2 |
1 |
29 |
DE000000000000734 |
734 |
Stadtwerke Flensburg GmbH |
Reserveheizwerk Süd |
7 |
9 |
4 |
4 |
2 |
2 |
1 |
1 |
30 |
DE000000000000916 |
916 |
Zwickauer Energieversorgung GmbH |
Heizwerk Eckersbach Zwickau |
8 534 |
7 637 |
3 383 |
2 960 |
2 550 |
2 153 |
1 769 |
1 400 |
30 386 |
DE000000000000921 |
921 |
Zwickauer Energieversorgung GmbH |
Heizwerk Süd Zwickau |
23 945 |
20 080 |
8 738 |
6 872 |
5 920 |
4 998 |
4 107 |
3 249 |
77 909 |
DE000000000000944 |
944 |
Stadtwerke Wernigerode GmbH |
HW Kupferhammer |
2 863 |
2 562 |
1 135 |
993 |
856 |
723 |
594 |
470 |
10 196 |
DE000000000001271 |
1271 |
RheinEnergie AG |
Heizwerk Bocklemünd |
45 |
0 |
141 |
123 |
107 |
90 |
74 |
59 |
639 |
DE000000000001278 |
1278 |
RheinEnergie AG |
Heizwerk Ford P0 |
22 |
77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
DE000000000001313 |
1313 |
STEAG GmbH |
Kraftwerk Lünen |
14 890 |
13 327 |
5 903 |
5 167 |
4 454 |
3 764 |
3 096 |
2 452 |
53 053 |
DE000000000001320 |
1320 |
DK Recycling und Roheisen GmbH |
Kraftwerk zur Stromerzeugung |
1 854 |
1 660 |
735 |
644 |
555 |
469 |
386 |
306 |
6 609 |
DE000000000001339 |
1339 |
Deutsche Edelstahlwerke GmbH Witten |
Kesselhaus Witten |
2 565 |
2 295 |
1 017 |
890 |
767 |
647 |
532 |
421 |
9 134 |
DE000000000001357 |
1357 |
envia THERM GmbH |
Heizwerk Seehaus Feuerungsanlage |
3 182 |
2 848 |
631 |
552 |
476 |
402 |
330 |
261 |
8 682 |
DE000000000001462 |
1462 |
Airbus Defence and Space GmbH |
Feuerungsanlage der Airbus |
7 973 |
7 761 |
2 386 |
2 271 |
2 158 |
2 048 |
1 940 |
1 835 |
28 372 |
DE000000000001556 |
1556 |
Energie- und Wasserversorgung Bonn/ Rhein-Sieg GmbH |
Heizkraftwerk Süd |
32 174 |
14 397 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 571 |
DE000000000001595 |
1595 |
Netrion GmbH |
Heizwerk Einspeisung Nord |
226 |
202 |
90 |
79 |
68 |
57 |
47 |
37 |
806 |
DE000000000001596 |
1596 |
Netrion GmbH |
Heizwerk Vogelstang |
97 |
0 |
154 |
135 |
116 |
98 |
81 |
64 |
745 |
DE000000000001739 |
1739 |
NürnbergMesse GmbH |
MesseNürnberg Heizwerk |
1 154 |
517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 671 |
DE000000000001887 |
1887 |
GT-HKW Niehl GmbH (vertreten durch die RheinEnergie AG) |
GT-HKW Niehl |
5 120 |
4 582 |
1 015 |
889 |
766 |
648 |
533 |
422 |
13 975 |
DE000000000001805 |
1805 |
Gasunie Deutschland Transport Services GmbH |
Verdichterstation Ellund - Gasturbinenanlage |
1 181 |
1 056 |
65 |
58 |
50 |
42 |
35 |
28 |
2 515 |
DE000000000001808 |
1808 |
GASCADE Gastransport GmbH |
Erdgasverdichterstation Olbernhau |
5 311 |
9 402 |
92 |
81 |
71 |
60 |
49 |
39 |
15 105 |
DE000000000001867 |
1867 |
GASCADE Gastransport GmbH |
Erdgasverdichterstation Eischleben |
19 534 |
34 933 |
28 |
24 |
21 |
18 |
15 |
12 |
54 585 |
DE000000000204562 |
204562 |
Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH Werk Stade |
B Solvents |
8 676 |
4 263 |
8 373 |
8 219 |
8 063 |
7 906 |
7 747 |
7 587 |
60 834 |
DE000000000000720 |
720 |
Fernwärmeversorgung Hamm GmbH |
HW-BHKW Mitte |
3 313 |
2 965 |
2 627 |
2 300 |
1 982 |
1 675 |
1 378 |
1 092 |
17 332 |
DE000000000000031 |
31 |
Shell Deutschland Oil GmbH Rheinland Raffinerie Werk Wesseling |
Raffinerieanlagen Wesseling inklusive Kraftwerk, Olefinanlagen (Cracker), Schwerölvergasung und Notstromaggregate |
2 117 573 |
2 080 792 |
1 683 490 |
1 737 032 |
1 704 123 |
1 670 892 |
1 637 247 |
1 603 486 |
14 234 635 |
DE000000000001090 |
1090 |
BTB Blockheizkraftwerks- Träger- und Betreibergesellschaft mbH Berlin |
BTB Heizkraftwerk Adlershof |
18 102 |
16 200 |
6 325 |
5 537 |
4 773 |
4 033 |
3 318 |
2 628 |
60 916 |
DE000000000001125 |
1125 |
Stadtwerke Merseburg GmbH |
SW Merseburg HW-BHKW |
14 674 |
13 132 |
7 291 |
6 382 |
5 501 |
4 649 |
3 824 |
3 029 |
58 482 |
DE000000000202934 |
202934 |
Georg Fischer Automobilguss GmbH |
Gießerei der Georg Fischer Automobilguss GmbH |
120 969 |
118 856 |
116 718 |
114 558 |
112 374 |
110 170 |
107 940 |
105 703 |
907 288 |
DE000000000000198 |
198 |
SAINT-GOBAIN GLASS Deutschland GmbH |
Glasschmelzanlage zur Herstellung von Flachglas nach dem Floatverfahren |
98 879 |
96 719 |
94 556 |
92 390 |
90 222 |
88 053 |
85 878 |
83 716 |
730 413 |
DE000000000001652 |
1652 |
Bayer Pharma AG Supply Center Bergkamen |
Kraftwerk B311 ohne Kessel 2 |
18 115 |
17 800 |
17 485 |
17 170 |
16 855 |
16 539 |
16 224 |
15 909 |
136 097 |
DE000000000205282 |
205282 |
SchwörerHaus KG |
Kraftwerksanlage SchwörerHaus KG |
10 264 |
10 086 |
6 511 |
5 699 |
4 912 |
4 151 |
3 415 |
2 705 |
47 743 |
DE000000000000787 |
787 |
AUDI AG |
AUDI AG - Heizwerk Neckarsulm |
34 086 |
30 504 |
41 118 |
40 361 |
39 597 |
38 825 |
38 043 |
37 258 |
299 792 |
DE000000000000928 |
928 |
Amberger Kaolinwerke Eduard Kick GmbH & Co.KG |
Kaolintrocknung Werk Hirschau |
12 757 |
12 536 |
12 314 |
12 092 |
11 870 |
11 648 |
11 426 |
11 205 |
95 848 |
DE000000000001094 |
1094 |
ADM Hamburg Aktiengesellschaft, Werk Noblee & Thörl |
Heizkraftwerk Noblee & Thörl |
23 723 |
21 231 |
28 622 |
28 106 |
27 590 |
27 074 |
26 558 |
26 042 |
208 946 |
DE000000000002794 |
2794 |
German Pellets GmbH |
Anlage zur Erzeugung von Prozesswärme German Pellets; Standort HWI |
56 390 |
55 411 |
54 420 |
53 419 |
52 407 |
51 385 |
50 350 |
49 312 |
423 094 |
DE000000000002795 |
2795 |
German Pellets GmbH |
Biomasse Heizwerk Ettenheim |
27 190 |
26 718 |
26 240 |
25 758 |
25 270 |
24 777 |
24 278 |
23 777 |
204 008 |
DE000000000001583 |
1583 |
Milei GmbH |
Feuerungsanlage |
10 039 |
23 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 215 |
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
20.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 349/16 |
Informazioni comunicate dagli stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2020/C 349/07)
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
Data e ora della chiusura |
29.9.2020 |
Durata |
29.9.2020 - 31.12.2020 |
Stato membro |
Francia |
Stock o gruppo di stock |
PLE/7HJK. |
Specie |
Passera di mare (Pleuronectes platessa) |
Zona |
7h, 7j e 7k |
Tipo(i) di pescherecci |
--- |
Numero di riferimento |
28/TQ123 |
20.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 349/17 |
Informazioni comunicate dagli stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2020/C 349/08)
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
Data e ora della chiusura |
25.9.2020 |
Durata |
25.9.2020 - 31.12.2020 |
Stato membro |
Belgio |
Stock o gruppo di stock |
SOL/7HJK. |
Specie |
Sogliola (Solea solea) |
Zona |
7h, 7j e 7k |
Tipo(i) di pescherecci |
--- |
Numero di riferimento |
18/TQ123 |
20.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 349/18 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2020/C 349/09)
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
Data e ora della chiusura |
25.9.2020 |
Durata |
25.9.2020 - 31.12.2020 |
Stato membro |
Belgio |
Stock o gruppo di stock |
PLE/7HJK. |
Specie |
Passera di mare (Pleuronectes platessa) |
Zona |
7h, 7j e 7k |
Tipo(i) di pescherecci |
--- |
Numero di riferimento |
19/TQ123 |
20.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 349/19 |
Informazioni comunicate dagli Stati Membri Riguardo alla chiusura delle Attività di pesca
(2020/C 349/10)
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
Data e ora della chiusura |
1.10.2020 |
Durata |
1.10.2020 - 31.12.2020 |
Stato membro |
Belgio |
Stock o gruppo di stock |
SOL/8AB. |
Specie |
Sogliola (Solea solea) |
Zona |
8a e 8b |
Tipo(i) di pescherecci |
--- |
Numero di riferimento |
20/TQ123 |
20.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 349/20 |
Informazioni comunicate dagli stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2020/C 349/11)
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nelle seguenti tabelle:
Data e ora della chiusura |
1.10.2020 |
Durata |
1.10.2020 - 31.12.2020 |
Stato membro |
Belgio |
Stock o gruppo di stock |
HKE/8ABDE. (inclusa la condizione speciale per HKE/*57-14) |
Specie |
Nasello (Merluccius merluccius) |
Zona |
8a, 8b, 8d e 8e |
Tipo(i) di pescherecci |
--- |
Numero di riferimento |
22/TQ123 |
Data e ora della chiusura |
1.10.2020 |
Durata |
1.10.2020 - 31.12.2020 |
Stato membro |
Belgio |
Stock o gruppo di stock |
HKE/*8ABDE (condizione speciale per HKE/571214) |
Specie |
Nasello (Merluccius merluccius) |
Zona |
8a, 8b, 8d e 8e |
Tipo(i) di pescherecci |
--- |
Numero di riferimento |
23/TQ123 |
20.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 349/21 |
Informazioni comunicate dagli stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2020/C 349/12)
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
Data e ora della chiusura |
1.10.2020 |
Durata |
1.10.2020 - 31.12.2020 |
Stato membro |
Belgio |
Stock o gruppo di stock |
POL/*8ABDE (condizione speciale per POL/07.) |
Specie |
Merluzzo giallo (Pollachius pollachius) |
Zona |
8a, 8b, 8d e 8e |
Tipo(i) di pescherecci |
--- |
Numero di riferimento |
25/TQ123 |
V Avvisi
ALTRI ATTI
Commissione europea
20.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 349/22 |
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(2020/C 349/13)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1)
COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO
«UHLEN BLAUFÜSSER LAY/UHLEN BLAUFÜßER LAY»
PDO-DE-02081-AM01
Data della comunicazione: 6.7.2020
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Caratteristiche analitiche e/o organolettiche
I valori delle caratteristiche analitiche devono soddisfare le prescrizioni di legge in vigore in Germania.
Errore redazionale.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Uhlen Blaufüsser Lay
Uhlen Blaufüßer Lay
2. Tipo di indicazione geografica
DOP – Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. |
Vino |
5. |
Vino spumante di qualità |
4. Descrizione del vino (dei vini)
Vino di qualità
I vini ottenuti da Riesling bianco maturano nella tenuta di Uhlen Blaufüsser Lay. I prodotti vitivinicoli sono di tre tipi, ognuno con caratteristiche leggermente diverse: vino di qualità («Qualitätswein»), vino con predicato («Prädikatswein») e vino spumante di qualità prodotto in regioni delimitate («Sekt b.A.»).
I vini «Uhlen Blaufüsser Lay» giovani presentano un colore giallo paglierino, a volte tendente al verdognolo, che con l'invecchiamento diventa più intenso, per diventare di un giallo dorato intenso e brillante a piena maturazione. Gli aromi dei vini sono definiti dall'interazione di note fruttate e sentori minerali tipici dell'ardesia. I sedimenti argillosi degli strati oceanici più profondi conferiscono ai vini «Uhlen Blaufüsser Lay» («Uhlen Blaufüßer Lay») un gusto che spesso può essere descritto come «leggermente più fresco». Spesso la pungente struttura microcristallina e i minerali danzano in modo così lieve e sottile sulla lingua da evocare reminiscenze di aromatiche brezze marine. In alcune annate è possibile sentire persino un sapore iodato di mare.
Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
|
Acidità totale minima |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
Vino con predicato («Prädikatswein») unito alla menzione: «Auslese»
I vini ottenuti da Riesling bianco maturano nella tenuta di Uhlen Blaufüsser Lay. I prodotti vitivinicoli sono di tre tipi, ognuno con caratteristiche leggermente diverse: vino di qualità («Qualitätswein»), vino con predicato («Prädikatswein») e vino spumante di qualità prodotto in regioni delimitate («Sekt b.A.»).
I vini «Uhlen Blaufüsser Lay» giovani presentano un colore giallo paglierino, a volte tendente al verdognolo, che con l'invecchiamento diventa più intenso, per diventare di un giallo dorato intenso e brillante a piena maturazione. Gli aromi dei vini sono definiti dall'interazione di note fruttate e sentori minerali tipici dell'ardesia. I sedimenti argillosi degli strati oceanici più profondi conferiscono ai vini «Uhlen Blaufüsser Lay» («Uhlen Blaufüßer Lay») un gusto che spesso può essere descritto come «leggermente più fresco». Spesso la pungente struttura microcristallina e i minerali danzano in modo così lieve e sottile sulla lingua da evocare reminiscenze di aromatiche brezze marine. In alcune annate è possibile sentire persino un sapore iodato di mare. La gamma di aromi e sapori sopra descritta presenta una dolcezza di fondo, che nei vini «Auslese» si caratterizza per delicatezza.
Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
|
Acidità totale minima |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
Vino con predicato («Prädikatswein») unito alla menzione: «Beerenauslese», «Trockenbeerenauslese», «Eiswein»
I vini ottenuti da Riesling bianco maturano nella tenuta di Uhlen Blaufüsser Lay. I prodotti vitivinicoli sono di tre tipi, ognuno con caratteristiche leggermente diverse: vino di qualità («Qualitätswein»), vino con predicato («Prädikatswein») e vino spumante di qualità prodotto in regioni delimitate («Sekt b.A.»).
I vini «Uhlen Blaufüsser Lay» giovani presentano un colore giallo paglierino, a volte tendente al verdognolo, che con l'invecchiamento diventa più intenso, per diventare di un giallo dorato intenso e brillante a piena maturazione. Gli aromi dei vini sono definiti dall'interazione di note fruttate e sentori minerali tipici dell'ardesia. I sedimenti argillosi degli strati oceanici più profondi conferiscono ai vini «Uhlen Blaufüsser Lay» («Uhlen Blaufüßer Lay») un gusto che spesso può essere descritto come «leggermente più fresco». Spesso la pungente struttura microcristallina e i minerali danzano in modo così lieve e sottile sulla lingua da evocare reminiscenze di aromatiche brezze marine. In alcune annate è possibile sentire persino un sapore iodato di mare. La gamma di aromi e sapori sopra descritta presenta una dolcezza di fondo, che si caratterizza per delicatezza nei vini «Auslese» e per cremosità nei vini «Beerenauslese», e può contenere note di miele. Queste caratteristiche degli aromi dei vini sono ancora più pronunciate nei vini «Trockenbeerenauslese». Nei vini «Eiswein» la gamma di aromi e sapori sopra descritta include anche una nota di acidità piccante.
Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
|
Acidità totale minima |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
Vino spumante di qualità prodotto in regioni delimitate («Sekt b.A.»)
I vini ottenuti da Riesling bianco maturano nella tenuta di Uhlen Blaufüsser Lay. I prodotti vitivinicoli sono di tre tipi, ognuno con caratteristiche leggermente diverse: vino di qualità («Qualitätswein»), vino con predicato («Prädikatswein») e vino spumante di qualità prodotto in regioni delimitate («Sekt b.A.»).
I vini «Uhlen Blaufüsser Lay» giovani presentano un colore giallo paglierino, a volte tendente al verdognolo, che con l'invecchiamento diventa più intenso, per diventare di un giallo dorato intenso e brillante a piena maturazione.
Gli aromi dei vini sono definiti dall'interazione di note fruttate e sentori minerali tipici dell'ardesia. I sedimenti argillosi degli strati oceanici più profondi conferiscono ai vini «Uhlen Blaufüsser Lay» («Uhlen Blaufüßer Lay») un gusto che spesso può essere descritto come «leggermente più fresco». Spesso la pungente struttura microcristallina e i minerali danzano in modo così lieve e sottile sulla lingua da evocare reminiscenze di aromatiche brezze marine. In alcune annate è possibile sentire persino un sapore iodato di mare. Nei vini «Sekt b.A.» la gamma di aromi e sapori sopra descritta per i vini con predicato è rafforzata e intensificata dal biossido di carbonio risultante dalla spumantizzazione.
Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
13,5 |
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11,5 |
Acidità totale minima |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
5. Pratiche di vinificazione
a. Pratica enologica specifica
Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche
Non sono consentiti: sorbato di potassio, lisozima, dimetildicarbonato, elettrodialisi, dealcolizzazione, scambiatori di cationi, concentrazione (crioconcentrazione, osmosi, pompa centrifuga conica), edulcorazione, trucioli di quercia e preparazioni a base di legno di quercia.
Vino di qualità
Pratica enologica specifica
Almeno 88° Oechsle o acidità totale (espressa in acido tartarico) massima = 7,5 g/l.
Fino a 100 oOechsle e vini alcolizzati: residuo zuccherino massimo = «semisecco», secondo la normativa sui vini.
Più di 100° Oechsle: residuo zuccherino massimo = peso del mosto/3.
Vino con predicato («Prädikatswein»)
Pratica enologica specifica
«Auslese»: almeno 105° Oechsle; residuo zuccherino minimo = 90 g/l.
«Beerenauslese»: almeno 130° Oechsle; residuo zuccherino minimo = 150 g/l.
«Trockenbeerenauslese»: almeno 180° Oechsle; residuo zuccherino minimo = 180 g/l.
«Eiswein»: almeno 130° Oechsle; residuo zuccherino minimo = 150 g/l.
Vino spumante di qualità prodotto in regioni delimitate («Sekt b.A.»)
Pratica enologica specifica
Fermentazione tradizionale in bottiglia.
b. Rese massime
70 ettolitri per ettaro.
6. Zona geografica delimitata
La Uhlen Blaufüsser Lay rientra nella DOP «Mosel» (numero di registrazione DOP «Mosel» PDO-DE-A1270).
I vigneti di Uhlen Blaufüsser Lay sono situati nella zona di Winningen nel distretto rurale di Mayen-Coblenza in Renania-Palatinato. «Blaufüßer Lay» è iscritta al catasto come divisione di campo aperto. Da oltre 10 anni la denominazione è riportata sull'etichetta per indicare la formazione scistosa. Il termine «Blumslay» (da Blaufüßer Lay, Blauslay, Blooslay, Blumslay), parola dialettale utilizzata nell'alto tedesco, indica un punto panoramico al di sopra dei vigneti. La zona inizia con la particella 2219/1 e termina a valle con le particelle 2179, 2181/1, 2186, 2190, 2189/2.
I prodotti recanti la DOP «Uhlen Blaufüsser Lay» possono essere prodotti nella zona della DOP «Mosel» (numero di registrazione DOP «Mosel» PDO-DE-A1270). La zona geografica delimitata è situata nella zona della DOP «Mosel».
La tenuta di Uhlen Blaufüßer Lay si estende su una superficie di 1,96 ha.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Weißer Riesling (Riesling bianco) - Riesling, Riesling renano, Rheinriesling, Klingelberger
8. Descrizione del legame/dei legami
I vigneti della Uhlen Blaufüsser Lay sono immersi nel paesaggio a terrazze della Bassa Mosella. Le terrazze della Uhlen Blaufüsser Lay, che presentano una disposizione tradizionale con orientamento verso sud-ovest, sono situate ad un'altitudine compresa tra circa 75 m e 210 m sul livello del mare. Con 11,6 °C, la temperatura media negli ultimi cinque anni è stata relativamente alta, come ci si aspetterebbe a questa bassa altitudine. I bassi livelli di piovosità (circa 620 mm) e l'elevato numero di ore di sole (1 922) producono un microclima nettamente distinto da quello delle altre zone della DOP «Mosel» e a cui si deve il particolare grado di maturità delle uve (elevato titolo alcolometrico potenziale con bassa acidità e fenoli maturi). I vini sono descritti come altamente espressivi e aventi un aroma pieno. Le particolari condizioni geologiche della Uhlen Blaufüsser Lay contribuiscono in modo significativo alla maturità fisiologica delle uve e determinano l'aroma particolare dei vini prodotti nella regione.
Per quanto riguarda la scala dei tempi geologici, la Uhlen Blaufüßer Lay appartiene al sistema del Devoniano e alla serie del Devoniano inferiore. Più specificamente, la zona è costituita dai sedimenti dei sottolivelli dell'Oberems/Laubach e dai sedimenti più antichi degli strati del Laubach. L'aumento della profondità del mare è visibile nell'ispessimento delle formazioni di limo e di ardesia. Il terreno roccioso risultante dall'erosione di questi sedimenti costituisce un regosuolo di diversi tipi di scisti argillosi e limosi. Il maggiore contenuto di argilla del suolo rispetto alle DOP vicine determina una capacità idrica di campo più elevata e una temperatura media del suolo più bassa negli strati inferiori. Ne risultano notevoli differenze organolettiche rispetto alle DOP vicine. «Uhlen Blaufüsser Lay» presenta una proporzione inferiore di componenti fruttati all'interno di un bouquet generalmente sottile. Le impressioni olfattive minerali che ne risultano si prolungano in bocca con una sensazione per lo più descritta come «fine, fresca, chiara».
L'influenza dell'uomo si basa su una tradizione viticolturale millenaria. L'arte di impiantare vigneti su terrazze sostenute da muretti a secco può essere fatta risalire all'epoca romana. Nel 380 d.C. il poeta romano Ausonio descriveva queste costruzioni come «anfiteatri». Il rinvenimento nelle terrazze di monete romane, presumibilmente aventi valore di offerte, è un'ulteriore dimostrazione di tale pratica. Da allora nella regione si è sempre prodotto vino. Nel corso dei secoli la qualità della produzione è stata costantemente migliorata, mediante nuovi vitigni (il Riesling risale all'inizio del XIX secolo) e nuove forme di allevamento (a cespuglio, su palo o su fili di metallo). Negli ultimi decenni la crescente consapevolezza ambientale ha portato ad una riduzione costante dell'uso di fertilizzanti minerali altamente solubili. Grazie alle popolazioni di microflora e di microfauna naturale che sono tornate a ripopolare il terreno, l'assorbimento dei nutrienti e il processo di scambio cationico avvengono sempre più grazie all'integrazione di molecole complesse in interazione simbiotica con i microrganismi presenti sulle radicelle. Questi microrganismi agiscono da trasmettitori tra le specifiche sostanze organiche e minerali presenti nel suolo, il che rende il sapore del vino ancora più unico.
Questo legame vale anche per il vino spumante di qualità prodotto in regioni delimitate («Sekt b.A.»).
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro giuridico
Legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
Le informazioni che devono figurare sulle etichette e sull'imballaggio sono stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti dell'Unione europea, della Repubblica federale di Germania e del Land Renania-Palatinato. Per poter utilizzare sull'etichetta le menzioni tradizionali associate alla denominazione di origine, il vino deve superare un controllo ufficiale. Solo i vini che nel corso del controllo ufficiale risultano conformi ai requisiti specifici ricevono il numero di controllo speciale composto da più cifre («numero AP»), indicante l'autorità di controllo, il numero dell'azienda, il numero dei vini presentati al controllo e l'anno in cui sono stati presentati al controllo o in cui è stato rilasciato il numero di controllo. Il numero di controllo deve figurare sull'etichetta. Le menzioni tradizionali «Qualitätswein», «Prädikatswein» e «Sekt b.A.» sono associate alla denominazione di origine e possono sostituire la denominazione «DOP».
Link al disciplinare del prodotto
www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein
20.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 349/27 |
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(2020/C 349/14)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1)
COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO
«UHLEN LAUBACH»
PDO-DE-02082-AM01
Data della comunicazione: 6.7.2020
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Caratteristiche analitiche e/o organolettiche
I valori delle caratteristiche analitiche devono soddisfare le prescrizioni di legge in vigore in Germania.
Errore redazionale.
2. Delimitazione del territorio
In seguito a verifica da parte dell'Ufficio geologico del Land, ulteriori superfici della regione di Uhlen appartengono agli strati del Laubach.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Uhlen Laubach
2. Tipo di indicazione geografica
DOP – Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. |
Vino |
5. |
Vino spumante di qualità |
4. Descrizione del vino (dei vini)
Vino di qualità
I vini bianchi Riesling maturano nella tenuta Uhlen Laubach. I prodotti vitivinicoli sono di tre tipi, ognuno con caratteristiche leggermente diverse: vino di qualità («Qualitätswein»), vino con predicato («Prädikatswein») e vino spumante di qualità prodotto in regioni delimitate («Sekt b.A.»).
I vini Uhlen Laubach giovani presentano un colore giallo paglierino, a volte tendente al verdognolo, che diventa più intenso con l'invecchiamento del prodotto per assumere un giallo dorato intenso e brillante a piena maturazione. Gli aromi dei vini sono definiti dall'interazione di note fruttate e sentori minerali tipici dell'ardesia. Con un tenore in calcare compreso tra il 25 % e il 45 %, infatti, l'ardesia grigia di Laubach è una delle rocce maggiormente calcaree nella regione della Mosella. Ciò spiega perché i vini che maturano nella regione hanno spesso un aroma che spesso presenta note di fumo freddo e nocciola e un sapore generalmente più morbido e pieno. Molti di questi vini, dall'aroma caldo e vellutato, presentano una profondità e pienezza di sapore affascinanti. I vini sono cremosi e generalmente pronti per essere consumati dopo un periodo di invecchiamento molto breve.
Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.
Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
Vino con predicato («Prädikatswein») unito alla menzione: «Auslese»
I vini bianchi Riesling maturano nella tenuta Uhlen Laubach. I prodotti vitivinicoli sono di tre tipi, ognuno con caratteristiche leggermente diverse: vino di qualità («Qualitätswein»), vino con predicato («Prädikatswein») e vino spumante di qualità prodotto in regioni delimitate («Sekt b.A.»).
I vini Uhlen Laubach giovani presentano un colore giallo paglierino, a volte tendente al verdognolo, che diventa più intenso con l'invecchiamento del prodotto per assumere un giallo dorato intenso e brillante a piena maturazione. Gli aromi dei vini sono definiti dall'interazione di note fruttate e sentori minerali tipici dell'ardesia. Con un tenore in calcare compreso tra il 25 % e il 45 %, infatti, l'ardesia grigia di Laubach è una delle rocce maggiormente calcaree nella regione della Mosella. Ciò spiega perché i vini che maturano nella regione hanno spesso un aroma che spesso presenta note di fumo freddo e nocciola e un sapore generalmente più morbido e pieno. Molti di questi vini, dall'aroma caldo e vellutato, presentano una profondità e pienezza di sapore affascinanti. I vini sono cremosi e generalmente pronti per essere consumati dopo un periodo di invecchiamento molto breve.
La gamma di aromi e sapori sopra descritta presenta una dolcezza di fondo, che nei vini «Auslese» si caratterizza per delicatezza e nei vini «Beerenauslese» per un carattere più cremoso che può inoltre presentare note di miele. Queste caratteristiche degli aromi dei vini sono ancora più pronunciate nei vini «Trockenbeerenauslese». Nei vini «Eiswein» la gamma di aromi e sapori sopra descritta include anche una nota di acidità piccante.
Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
|
Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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Vino con predicato (Prädikatswein) unito alla menzione «Beerenauslese», «Trockenbeerenauslese» o «Eiswein»
I vini bianchi Riesling maturano nella tenuta Uhlen Laubach. I prodotti vitivinicoli sono di tre tipi, ognuno con caratteristiche leggermente diverse: vino di qualità («Qualitätswein»), vino con predicato («Prädikatswein») e vino spumante di qualità prodotto in regioni delimitate («Sekt b.A.»).
I vini Uhlen Laubach giovani presentano un colore giallo paglierino, a volte tendente al verdognolo, che diventa più intenso con l'invecchiamento del prodotto per assumere un giallo dorato intenso e brillante a piena maturazione. Gli aromi dei vini sono definiti dall'interazione di note fruttate e sentori minerali tipici dell'ardesia. Con un tenore in calcare compreso tra il 25 % e il 45 %, infatti, l'ardesia grigia di Laubach è una delle rocce maggiormente calcaree nella regione della Mosella. Ciò spiega perché i vini che maturano nella regione hanno spesso un aroma che spesso presenta note di fumo freddo e nocciola e un sapore generalmente più morbido e pieno. Molti di questi vini, dall'aroma caldo e vellutato, presentano una profondità e pienezza di sapore affascinanti. I vini sono cremosi e generalmente pronti per essere consumati dopo un periodo di invecchiamento molto breve.
La gamma di aromi e sapori sopra descritta presenta una dolcezza di fondo, che nei vini «Auslese» si caratterizza per delicatezza e nei vini «Beerenauslese» per un carattere più cremoso che può inoltre presentare note di miele. Queste caratteristiche degli aromi dei vini sono ancora più pronunciate nei vini «Trockenbeerenauslese». Nei vini «Eiswein» la gamma di aromi e sapori sopra descritta include anche una nota di acidità piccante.
Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
|
Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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Vino spumante di qualità prodotto in regioni delimitate («Sekt b.A.»)
I vini bianchi Riesling maturano nella tenuta Uhlen Laubach. I prodotti vitivinicoli sono di tre tipi, ognuno con caratteristiche leggermente diverse: vino di qualità («Qualitätswein»), vino con predicato («Prädikatswein») e vino spumante di qualità prodotto in regioni delimitate («Sekt b.A.»).
I vini Uhlen Laubach giovani presentano un colore giallo paglierino, a volte tendente al verdognolo, che diventa più intenso con l'invecchiamento del prodotto per assumere un giallo dorato intenso e brillante a piena maturazione. Gli aromi dei vini sono definiti dall'interazione di note fruttate e sentori minerali tipici dell'ardesia. Con un tenore in calcare compreso tra il 25 % e il 45 %, infatti, l'ardesia grigia di Laubach è una delle rocce maggiormente calcaree nella regione della Mosella. Ciò spiega l'aroma che spesso presenta note di fumo freddo e nocciola e il sapore generalmente più morbido e pieno dei vini che maturano nella regione. Molti di questi vini, dall'aroma caldo e vellutato, presentano una profondità e pienezza di sapore affascinanti. I vini sono cremosi e generalmente pronti per essere consumati dopo un periodo di invecchiamento molto breve. Nei vini «Sekt b.A.» la gamma di aromi e sapori sopra descritta per i vini con predicato è rafforzata e intensificata dal biossido di carbonio risultante dalla spumantizzazione.
Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
13,5 |
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11,5 |
Acidità totale minima |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
5. Pratiche di vinificazione
a. Pratica enologica specifica
Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche
Non sono consentiti: sorbato di potassio, lisozima, dimetildicarbonato, elettrodialisi, dealcolizzazione, scambiatori di cationi, concentrazione (crioconcentrazione, osmosi, pompa centrifuga conica), edulcorazione, trucioli di quercia e preparazioni a base di legno di quercia.
Vino di qualità
Pratica enologica specifica
Almeno 88° Oechsle o acidità totale (espressa in acido tartarico) massima = 7,5 g/l.
Fino a 100 oOechsle e vini alcolizzati: residuo zuccherino massimo = «semisecco», secondo la normativa sui vini.
Più di 100° Oechsle: residuo zuccherino massimo = peso del mosto/3.
Vino con predicato («Prädikatswein»)
Pratica enologica specifica
«Auslese»: almeno 105° Oechsle; residuo zuccherino minimo = 90 g/l.
«Beerenauslese»: almeno 130° Oechsle; residuo zuccherino minimo = 150 g/l.
«Trockenbeerenauslese»: almeno 180° Oechsle; residuo zuccherino minimo = 180 g/l.
«Eiswein»: almeno 130° Oechsle; residuo zuccherino minimo = 150 g/l.
Vino spumante di qualità prodotto in regioni delimitate («Sekt b.A.»)
Pratica enologica specifica
Fermentazione tradizionale in bottiglia.
b. Rese massime
70 ettolitri per ettaro.
6. Zona geografica delimitata
La Uhlen Laubach rientra nella DOP «Mosel» (numero di registrazione DOP «Mosel» PDO-DE-A1270).
I vigneti di Uhlen Laubach sono situati nella zona di Winningen nel distretto rurale di Mayen-Coblenza in Renania-Palatinato. Da più di dieci anni questa parte della regione di Uhlen è conosciuta, nell'ambiente vitivinicolo ma anche al suo esterno, con il nome di «Laubach», derivante dall'esatta definizione geologica dell'ardesia che vi si trova. La zona inizia con le particelle 256/112, 2571/118, 2581/119, 2398/0, 2395/3, 2393/0 e termina a valle con la particella 2222/1.
I prodotti recanti la DOP «Uhlen Laubach» possono essere prodotti nella zona della DOP registrata «Mosel» (numero di registrazione DOP «Mosel» PDO-DE-A1270). La zona geografica delimitata è situata nella zona della DOP «Mosel». La tenuta di Uhlen Laubach ha un'estensione di 13,83 ettari.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Weißer Riesling (Riesling bianco) - Riesling, Riesling renano, Rheinriesling, Klingelberger
8. Descrizione del legame/dei legami
I vigneti Uhlen Laubach sono immersi nel paesaggio a terrazze della Bassa Mosella. I vigneti a terrazze Uhlen Laubach che presentano una disposizione tradizionale con orientamento verso sud-ovest, sono situati ad un'altitudine compresa tra circa 75 m e 210 m sul livello del mare. La temperatura media nel corso degli ultimi cinque anni (11,6 °C) è risultata relativamente elevata, come è lecito attendersi a una così bassa altitudine. I bassi livelli di piovosità (circa 620 mm) e l'elevato numero di ore di sole (1 922) producono un microclima nettamente distinto da quello delle altre zone della DOP «Mosel» e a cui si deve il particolare grado di maturità delle uve (elevato titolo alcolometrico potenziale con bassa acidità e fenoli maturi). I vini sono descritti come altamente espressivi e aventi un aroma pieno. Le particolari condizioni geologiche della regione di Uhlen Laubach contribuiscono in modo significativo alla maturità fisiologica delle uve e determinano l'aroma particolare dei vini prodotti nella regione. Per quanto riguarda la scala dei tempi geologici, l'Uhlen Laubach appartiene al sistema del Devoniano e alla serie del Devoniano inferiore. Più specificamente, la zona è costituita dai sedimenti dei sottolivelli dell'Oberems/Laubach e dai sedimenti più antichi degli strati del Laubach.
L'aumento della profondità del mare è visibile nell'ispessimento delle formazioni di limo e di ardesia. Di profondità non superiore a 10-20 metri, il mare tropicale conteneva originariamente sufficiente ossigeno da consentire la crescita di coralli e molluschi che sono ora contenuti nell'ardesia. Il terreno roccioso risultante dall'erosione di questi sedimenti costituisce un regosuolo di diversi tipi di scisti argillosi e limosi. Il tenore di calcare del suolo è molto più elevato rispetto alle DOP vicine, il che implica che anche il pH del suolo è più elevato (7,5 rispetto a 6,0 nelle zone limitrofe). Le singole particelle di terreno sono tenute insieme soprattutto da carbonati. Il fatto che il suolo contenga relativamente poche particelle di argilla ma abbia un'elevata petrosità (oltre il 50 %) significa che esso è ben areato finanche negli strati più bassi. Tutto questo, unitamente all'elevato tenore di calcare e, in particolare, alla microflora e alla microfauna specifiche, fa sì che i vini di questa regione abbiano proprietà organolettiche molto diverse da quelle dei vini prodotti nelle DOP vicine. I vini di Uhlen Laubach hanno talvolta un aroma leggermente affumicato. Il gusto generalmente considerato pieno e morbido, delicato e vellutato. Essi sono molto più cremosi rispetto ai vini prodotti nelle DOP vicine e generalmente pronti per essere consumati dopo un periodo di invecchiamento molto breve. L'influenza dell'uomo si basa su una tradizione viticolturale millenaria. L'arte di impiantare vigneti su terrazze sostenute da muretti a secco può essere fatta risalire all'epoca romana. Nel 380 d.C. il poeta romano Ausonio descriveva queste costruzioni come «anfiteatri». Il rinvenimento nelle terrazze di monete romane, presumibilmente aventi valore di offerte, è un'ulteriore dimostrazione di tale pratica. Da quell'epoca la coltivazione della vite nella regione è proseguita senza interruzioni. Nel corso dei secoli la qualità della produzione è stata costantemente migliorata, mediante nuovi vitigni (il Riesling risale all'inizio del XIX secolo) e nuove forme di allevamento (a cespuglio, su palo o su fili di metallo). Negli ultimi decenni la crescente consapevolezza ambientale ha portato ad una riduzione costante dell'uso di fertilizzanti minerali altamente solubili. Grazie alle popolazioni di microflora e di microfauna naturale che sono tornate a ripopolare il terreno, l'assorbimento dei nutrienti e il processo di scambio cationico avvengono sempre più grazie all'integrazione di molecole complesse in interazione simbiotica con i microrganismi presenti sulle radicelle. Questi microrganismi agiscono da trasmettitori tra le specifiche sostanze organiche e minerali presenti nel suolo, il che rende il sapore del vino ancora più unico.
Questo legame vale anche per il vino spumante di qualità prodotto in regioni delimitate («Sekt b.A.»).
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro giuridico
Legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
Le informazioni che devono figurare sulle etichette e sull'imballaggio sono stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti dell'Unione europea, della Repubblica federale di Germania e del Land Renania-Palatinato. Per poter utilizzare sull'etichetta le menzioni tradizionali associate alla denominazione di origine, il vino deve superare un controllo ufficiale. Solo i vini che nel corso del controllo ufficiale risultano conformi ai requisiti specifici ricevono il numero di controllo speciale composto da più cifre («numero AP»), indicante l'autorità di controllo, il numero dell'azienda, il numero dei vini presentati al controllo e l'anno in cui sono stati presentati al controllo o in cui è stato rilasciato il numero di controllo. Il numero di controllo deve figurare sull'etichetta. Le menzioni tradizionali «Qualitätswein», «Prädikatswein» e «Sekt b.A.» sono associate alla denominazione di origine e possono sostituire la denominazione «DOP».
Link al disciplinare del prodotto
www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein
20.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 349/32 |
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(2020/C 349/15)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).
COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO
«UHLEN ROTH LAY»
PDO-DE-02083-AM01
Data della comunicazione: 6.7.2020
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Caratteristiche analitiche e/o organolettiche
I valori delle caratteristiche analitiche devono soddisfare le prescrizioni di legge in vigore in Germania.
Errore redazionale.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Uhlen Roth Lay
2. Tipo di indicazione geografica
DOP — Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. |
Vino |
5. |
Vino spumante di qualità |
4. Descrizione del vino (dei vini)
Vino di qualità
I vini ottenuti da Riesling bianco maturano nella tenuta di Uhlen Roth Lay. I prodotti vitivinicoli sono di tre tipi, ognuno con caratteristiche leggermente diverse: vino di qualità (Qualitätswein), vino con predicato («Prädikatswein») e vino spumante di qualità prodotto in regioni delimitate («Sekt b.A.»).
I vini «Uhlen Roth Lay» giovani presentano un colore giallo paglierino, a volte tendente al verdognolo, che con l’invecchiamento diventa più intenso, per diventare di un giallo dorato intenso e brillante a piena maturazione. Gli aromi dei vini sono definiti dall’interazione di note fruttate e sentori minerali tipici dell’ardesia e sono spesso caratterizzati da una sensazione di pungenza fredda e metallica anche se non troppo pronunciata che produce una raffinata sensazione sul palato. Nella maggior parte dei casi i vini presentano soltanto pochi aromi della gamma dei sentori di frutta. Talvolta si tratta di mele mature dell’autunno, in altri casi di un delicato sentore di violetta combinato con quello della liquirizia.
Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
|
Acidità totale minima |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
Vino con predicato («Prädikatswein») («Auslese»)
I vini ottenuti da Riesling bianco maturano nella tenuta di Uhlen Roth Lay. I prodotti vitivinicoli sono di tre tipi, ognuno con caratteristiche leggermente diverse: vino di qualità («Qualitätswein»), vino con predicato («Prädikatswein») e vino spumante di qualità prodotto in regioni delimitate («Sekt b.A.»).
I vini «Uhlen Roth Lay» giovani presentano un colore giallo paglierino, a volte tendente al verdognolo, che con l’invecchiamento diventa più intenso, per diventare di un giallo dorato intenso e brillante a piena maturazione. Gli aromi dei vini sono definiti dall’interazione di note fruttate e sentori minerali tipici dell’ardesia e sono spesso caratterizzati da una sensazione di pungenza fredda e metallica anche se non troppo pronunciata che produce una raffinata sensazione sul palato. Nella maggior parte dei casi i vini presentano soltanto pochi aromi della gamma dei sentori di frutta. Talvolta si tratta di mele mature dell’autunno, in altri casi di un delicato sentore di violetta combinato con quello della liquirizia. La gamma di aromi e sapori sopra descritta presenta una dolcezza di fondo, che nei vini « Auslese» si caratterizza per delicatezza.
Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
|
Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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Vino con predicato (Prädikatswein) («Beerenauslese», «Trockenbeerenauslese» o «Eiswein»)
I vini ottenuti da Riesling bianco maturano nella tenuta di Uhlen Roth Lay. I prodotti vitivinicoli sono di tre tipi, ognuno con caratteristiche leggermente diverse: vino di qualità («Qualitätswein»), vino con predicato («Prädikatswein») e vino spumante di qualità prodotto in regioni delimitate («Sekt b.A.»).
I vini «Uhlen Roth Lay» giovani presentano un colore giallo paglierino, a volte tendente al verdognolo, che con l’invecchiamento diventa più intenso, per diventare di un giallo dorato intenso e brillante a piena maturazione. Gli aromi dei vini sono definiti dall’interazione di note fruttate e sentori minerali tipici dell’ardesia e sono spesso caratterizzati da una sensazione di pungenza fredda e metallica anche se non troppo pronunciata che produce una raffinata sensazione sul palato. Nella maggior parte dei casi i vini presentano soltanto pochi aromi della gamma dei sentori di frutta. Talvolta si tratta di mele mature dell’autunno, in altri casi di un delicato sentore di violetta combinato con quello della liquirizia. La gamma di aromi e sapori sopra descritta presenta una dolcezza di fondo, che si caratterizza per delicatezza nei vini «Auslese» e per cremosità nei vini «Beerenauslese», e può contenere note di miele. Queste caratteristiche degli aromi dei vini sono ancora più pronunciate nei vini «Trockenbeerenauslese». Nei vini «Eiswein» la gamma di aromi e sapori sopra descritta include anche una nota di acidità piccante.
Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
|
Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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Vino spumante di qualità prodotto in regioni delimitate («Sekt b.A.»)
I vini ottenuti da Riesling bianco maturano nella tenuta di Uhlen Roth Lay. I prodotti vitivinicoli sono di tre tipi, ognuno con caratteristiche leggermente diverse: vino di qualità («Qualitätswein»), vino con predicato («Prädikatswein») e vino spumante di qualità prodotto in regioni delimitate («Sekt b.A.»).
I vini «Uhlen Roth Lay» giovani presentano un colore giallo paglierino, a volte tendente al verdognolo, che con l’invecchiamento diventa più intenso, per diventare di un giallo dorato intenso e brillante a piena maturazione. Gli aromi dei vini sono definiti dall’interazione di note fruttate e sentori minerali tipici dell’ardesia e sono spesso caratterizzati da una sensazione di pungenza fredda e metallica anche se non troppo pronunciata che produce una raffinata sensazione sul palato. Nella maggior parte dei casi i vini presentano soltanto pochi aromi della gamma dei sentori di frutta. Talvolta si tratta di mele mature dell’autunno, in altri casi di un delicato sentore di violetta combinato con quello della liquirizia. Nei vini «Sekt b.A.» la gamma di aromi e sapori sopra descritta per i vini con predicato è rafforzata e intensificata dal biossido di carbonio risultante dalla spumantizzazione.
Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
13,5 |
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11,5 |
Acidità totale minima |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. pratiche di vinificazione
a. Pratica enologica specifica
Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche
Non sono consentiti: sorbato di potassio, lisozima, dimetildicarbonato, elettrodialisi, dealcolizzazione, scambiatori di cationi, concentrazione (crioconcentrazione, osmosi, pompa centrifuga conica), edulcorazione, trucioli di quercia e preparazioni a base di legno di quercia.
Vino di qualità
Pratica enologica specifica
Almeno 88° Oechsle o acidità totale (espressa in acido tartarico) massima = 7,5 g/l.
Fino a 100° Oechsle e vini alcolizzati: residuo zuccherino massimo = «semisecco», a norma della legislazione sui vini.
Più di 100° Oechsle: residuo zuccherino massimo = peso del mosto/3.
Vino con predicato («Prädikatswein») unito alla menzione: «Auslese», «Beerenauslese», «Trockenbeerenauslese», «Eiswein».
Pratica enologica specifica
«Auslese»: almeno 105° Oechsle; residuo zuccherino minimo = 90 g/l.
«Beerenauslese»: almeno 130° Oechsle; residuo zuccherino minimo = 150 g/l.
«Trockenbeerenauslese»: almeno 180° Oechsle; residuo zuccherino minimo = 180 g/l.
«Eiswein»: almeno 130° Oechsle; residuo zuccherino minimo = 150 g/l.
Vino spumante di qualità prodotto in regioni delimitate («Sekt b.A.»)
Pratica enologica specifica
Fermentazione tradizionale in bottiglia.
b. Rese massime
70 ettolitri per ettaro.
6. Zona geografica delimitata
La Uhlen Roth Lay rientra nella DOP «Mosel» (numero di registrazione DOP «Mosel» PDO-DE-A1270).
I vigneti di Uhlen Roth Lay sono situati nella zona di Winningen nel distretto rurale di Mayen-Coblenza in Renania-Palatinato. Questa parte della tenuta di Uhlen, che prende il nome dal punto più elevato della foresta che sovrasta i vigneti e dalle rocce di colore rossastro, è nota da tempo immemore come «Uhlen Roth Lay». La zona ha inizio con i primi vigneti nella parte inferiore della Belltal — particelle 262/54 e 156/53 — ed è delimitata a valle dalle seguenti particelle: n. 6/1, 117/1 e 2394/3.
I prodotti recanti la DOP «Uhlen Roth Lay» possono essere prodotti nella zona della DOP «Mosel» (numero di registrazione DOP «Mosel» PDO-DE-A1270). La zona geografica delimitata è situata nella zona della DOP «Mosel».
La tenuta di Uhlen Roth Lay si estende su una superficie di 15,97 ettari.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Weißer Riesling (Riesling bianco) — Riesling, Riesling renano, Rheinriesling, Klingelberger
8. Descrizione del legame/dei legami
I vigneti della Uhlen Roth Lay sono immersi nel paesaggio a terrazze della Bassa Mosella. Le terrazze della Uhlen Roth Lay, che presentano una disposizione tradizionale con orientamento verso sud-ovest, sono situate ad un’altitudine compresa tra circa 75 m e 210 m sul livello del mare. La temperatura media nel corso degli ultimi cinque anni (11,6 °C) è risultata relativamente elevata, come è lecito attendersi a una così bassa altitudine. I bassi livelli di piovosità (620 mm) e l’elevato numero di ore di sole (1 922) producono un microclima nettamente distinto da quello delle altre zone della DOP «Mosel» e a cui si deve il particolare grado di maturità delle uve (elevato titolo alcolometrico potenziale con bassa acidità e fenoli maturi). I vini hanno la reputazione di essere molto espressivi e caratterizzati da un gusto pieno. Le particolari condizioni geologiche della Uhlen Roth Lay contribuiscono in modo significativo alla maturità fisiologica delle uve e determinano l’aroma particolare dei vini prodotti nella regione. Per quanto riguarda la scala dei tempi geologici, la Uhlen Roth Lay appartiene al sistema del Devoniano e alla serie del Devoniano inferiore. Più specificamente, la zona è costituita dai sedimenti dei sottolivelli dell’Oberems/Laubach contenenti quarzite di Ems e dai sedimenti più antichi degli strati dell’Hohenrhein. La roccia presenta un elevato tenore di magnesio, alluminio e, soprattutto, ferro. Alcune rocce hanno un tenore dell’8 % di ossidi di ferro racchiusi in globuli di 0,25 mm tra i grani di sabbia. I singoli grani sono tenuti insieme dalla silice ed è per questo che la roccia ha una consistenza così dura. Il terreno roccioso risultante dall’erosione di questi sedimenti costituisce un regosuolo di diversi tipi di scisti argillosi e limosi. Il pH del suolo è più basso rispetto alle zone DOP limitrofe (6,0 rispetto a 7,5 nelle zone limitrofe). Il fatto che il suolo contenga relativamente poche particelle di argilla ma abbia un’elevata petrosità (oltre il 50 %) significa che esso è ben areato finanche negli strati più bassi. Tutto questo, unitamente alla microflora e alla microfauna specifiche, fa sì che i vini di questa regione abbiano proprietà organolettiche molto diverse da quelle dei vini prodotti nelle zone limitrofe della DOP. Molti vini della tenuta Uhlen Roth Lay presentano un carattere raffinato. I vini giovani, per quanto di solito molto «chiusi», presentano un enorme potenziale di invecchiamento. L’influenza dell’uomo si basa su una tradizione viticolturale millenaria. L’arte di impiantare vigneti su terrazze sostenute da muretti a secco può essere fatta risalire all’epoca romana. Nel 380 d.C. il poeta romano Ausonio descriveva queste costruzioni come «anfiteatri». Il rinvenimento nelle terrazze di monete romane, presumibilmente aventi valore di offerte, è un’ulteriore dimostrazione di tale pratica. Nel corso dei secoli la qualità della produzione è stata costantemente migliorata grazie allo sviluppo di nuove varietà di uve (la varietà Riesling risale all’inizio del XIX secolo) e nuove modalità di coltivazione (a cespuglio, su palo o su fili di metallo). Negli ultimi decenni la crescente consapevolezza ambientale ha portato ad una riduzione costante dell’uso di fertilizzanti minerali altamente solubili. Grazie alle popolazioni di microflora e di microfauna naturale che sono tornate a ripopolare il terreno, l’assorbimento dei nutrienti e il processo di scambio cationico avvengono sempre più grazie all’integrazione di molecole complesse in interazione simbiotica con i microrganismi presenti sulle radicelle. Questi microrganismi agiscono da trasmettitori tra le specifiche sostanze organiche e minerali presenti nel suolo, il che rende il sapore del vino ancora più unico.
Questo legame vale anche per il vino spumante di qualità prodotto in regioni delimitate («Sekt b.A.»).
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro giuridico
Legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
Le informazioni che devono figurare sulle etichette e sull’imballaggio sono stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti dell’Unione europea, della Repubblica federale di Germania e del Land Renania-Palatinato. Per poter utilizzare sull’etichetta le menzioni tradizionali associate alla denominazione di origine, il vino deve superare un controllo ufficiale. Solo i vini che nel corso del controllo ufficiale risultano conformi ai requisiti specifici ricevono il numero di controllo speciale composto da più cifre («numero AP»), indicante l’autorità di controllo, il numero dell’azienda, il numero dei vini presentati al controllo e l’anno in cui sono stati presentati al controllo o in cui è stato rilasciato il numero di controllo. Il numero di controllo deve figurare sull’etichetta. Le menzioni tradizionali «Qualitätswein», «Prädikatswein» e «Sekt b.A.» sono associate alla denominazione di origine e possono sostituire la denominazione «DOP».
Link al disciplinare del prodotto
www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein