ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 339

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
12 ottobre 2020


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2020/C 339/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2020/C 339/02

Causa C-325/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 22 luglio 2020 — Conseil national des centres commerciaux / Premier ministre, Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

2

2020/C 339/03

Causa C-333/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti (Romania) il 22 luglio 2020 — Berlin Chemie A. Menarini SRL / Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii Bucureşti — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

2

2020/C 339/04

Causa C-337/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 23 luglio 2020 — DM, LR / Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence

3

2020/C 339/05

Causa C-340/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 24 luglio 2020 — Bank Sepah / Overseas Financial Limited, Oaktree Finance Limited

4

2020/C 339/06

Causa C-341/20: Ricorso presentato il 24 luglio 2020 — Commissione europea / Repubblica italiana

4

2020/C 339/07

Causa C-342/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Helsingin hallinto-oikeus (Finlandia) il 23 luglio 2020 — A SCPI

6

2020/C 339/08

Causa C-344/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgio) il 27 luglio 2020 — L.F. / S.C.R.L.

6

2020/C 339/09

Causa C-347/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Administratīvā rajona tiesa (Lettonia) il 28 luglio 2020 — SIA Zinātnes parks / Finanšu ministrija

7

2020/C 339/10

Causa C-353/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de l’Entreprise du Hainaut, division de Charleroi (Belgio) il 31 luglio 2020 — Skeyes / Ryanair DAC, già Ryanair Ltd

8

 

Tribunale

2020/C 339/11

Causa T-758/14 RENV: Sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2020 — Infineon Technologies / Commissione (Concorrenza – Intese – Mercato dei chip per carte – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Scambi di informazioni commerciali sensibili – Competenza estesa al merito – Calcolo dell’importo dell’ammenda – Considerazione della partecipazione unicamente a una parte di una rete di contatti bilaterali tra concorrenti)

10

2020/C 339/12

Causa T-429/18: Sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2020 — BRF e SHB Comercio e Industria de Alimentos / Commissione [Salute – Norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano – Modifica, per quanto riguarda alcuni stabilimenti del Brasile, degli elenchi degli stabilimenti di paesi terzi dai quali è consentito importare prodotti specifici di origine animale – Articolo 12, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 854/2004 – Comitologia – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Poteri della Commissione – Parità di trattamento – Proporzionalità]

11

2020/C 339/13

Causa T-490/18: Sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2020 — Neda Industrial Group/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Mantenimento del nome della parte ricorrente nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Obbligo di motivazione – Errore di diritto – Errore di valutazione – Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento)

11

2020/C 339/14

Causa T-661/18: Sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2020 — Securitec / Commissione (Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara – Manutenzione degli impianti di sicurezza negli edifici occupati e/o gestiti dalla Commissione europea in Belgio e in Lussemburgo – Rigetto dell’offerta di un offerente – Aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente – Criteri di selezione – Illegittimità di una clausola del capitolato d’oneri – Parità di trattamento)

12

2020/C 339/15

Causa T-748/18: Sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2020 — Glimarpol/EUIPO — Metar (Strumento pneumatico) [Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta uno strumento pneumatico – Disegno o modello anteriore – Prova della divulgazione – Articolo 7 del regolamento (CE) n. 6/2002 – Causa di nullità – Carattere individuale – Impressione generale diversa – Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002]

13

2020/C 339/16

Causa T-38/19: Sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2020 — Portogallo / Commissione (FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Inosservanza delle regole della condizionalità – Tolleranza e clemenza in materia di sanzioni – Rettifica finanziaria forfettaria – Valutazione del danno finanziario per l’Unione – Proporzionalità – Legittimo affidamento)

14

2020/C 339/17

Causa T-138/19: Sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2020 — WH/EUIPO (Funzione pubblica – Funzionari – Esercizio di promozione 2018 – Decisione di non promozione – Ricorso di annullamento – Violazione dei requisiti di forma – Articoli 76 e 78, paragrafo 6, del regolamento di procedura del Tribunale – Ricevibilità – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione – Comparazione dei meriti)

14

2020/C 339/18

Causa T-186/19: Sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2020 — Zubedi / Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Errore di valutazione)

15

2020/C 339/19

Causa T-305/19: Sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2020 — Welmax + / EUIPO — Valmex Medical Imaging (welmax) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio denominativo welmax – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore valmex – Termine di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso – Tardività – Dies a quo – Notifica – Prova di un invio per posta raccomandata – Comunicazione per posta elettronica – Inosservanza dell’obbligo di pagamento della tassa di ricorso entro il termine – Ricorso considerato come non presentato – Portata delle domande di regolarizzazione – Articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 – Articoli 23 e da 56 a 58 del regolamento delegato (UE) 2018/625]

16

2020/C 339/20

Causa T-533/19: Sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2020 — Artur Florêncio & Filhos, Affsports/EUIPO — Anadeco Gestion (sflooring) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo sflooring – Marchio nazionale denominativo anteriore T FLOORING – Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001]]

16

2020/C 339/21

Causa T-605/19: Sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2020 — EP / Commissione (Funzione pubblica – Funzionari – Esercizio di promozione 2018 – Decisione di non promozione – Articolo 45 dello Statuto – Obbligo di motivazione – Scrutinio per merito comparativo)

17

2020/C 339/22

Causa T-659/19: Sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2020 — FF Group Romania/EUIPO — KiK Textilien und Non-Food (_kix) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo _kix – Marchio nazionale denominativo anteriore kik – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Uso effettivo del marchio – Articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001]

18

2020/C 339/23

Causa T-686/19: Sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2020 — Euroapotheca/EUIPO — General Nutrition Investment (GNC LIVE WELL) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea denominativo GNC LIVE WELL – Obbligo di motivazione – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) 2017/1001 – Uso effettivo del marchio – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001]]

18

2020/C 339/24

Causa T-696/19: Sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2020 — Teva Pharmaceutical Industries/EUIPO (Moins de migraine pour vivre mieux) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Moins de migraine pour vivre mieux – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

19

2020/C 339/25

Causa T-697/19: Sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2020 — Teva Pharmaceutical Industries/EUIPO (Weniger Migräne. Mehr vom Leben.) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Weniger Migräne. Mehr vom Leben. – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

20

2020/C 339/26

Causa T-800/19: Sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2020 — Austria Tabak/EUIPO — Mignot & De Block (AIR) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea denominativo AIR – Uso effettivo del marchio – Articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 – Alterazione del carattere distintivo]

20

2020/C 339/27

Cause riunite T-347/19 e T-348/19: Ordinanza del Tribunale del 3 luglio 2020 — Falqui e Poggiolini / Parlamento [Ricorsi di annullamento – Diritto istituzionale – Statuto unico del deputato europeo – Deputati europei eletti in circoscrizioni italiane – Adozione, da parte dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Italia), della deliberazione n. 14/2018 in materia di trattamenti pensionistici – Modifica dell’importo delle pensioni – Ricorsi manifestamente irricevibili]

21

2020/C 339/28

Cause riunite T-395/19, T-396/19, T-405/19, T-408/19, T-419/19, T-423/19, T-424/19, T-428/19, T-433/19, T-437/19, T-443/19, T-455/19, da T-458/19 a T-462/19, T-464/19, T-469/19 e T-477/19: Ordinanza del Tribunale del 3 luglio 2020 — Tognoli e a./Parlamento [Ricorsi di annullamento – Diritto istituzionale – Statuto unico del deputato europeo – Deputati europei eletti in circoscrizioni italiane – Adozione, da parte dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Italia), della deliberazione n. 14/2018 in materia di trattamenti pensionistici – Modifica dell’importo delle pensioni – Ricorsi manifestamente irricevibili]

22

2020/C 339/29

Causa T-470/20: Ricorso proposto il 23 luglio 2020 — DD / FRA

22

2020/C 339/30

Causa T-498/20: Ricorso proposto il 5 agosto 2020 — Diego/EUIPO — EUIPO (Forbo Financial Services (WOOD STEP LAMINATE FLOORING)

24

2020/C 339/31

Causa T-514/20: Ricorso proposto il 15 agosto 2020 — Uno / Commissione

25

2020/C 339/32

Causa T-516/20: Ricorso proposto il 17 agosto 2020 — Mandelay / EUIPO — Qx World (QUEST 9)

25

2020/C 339/33

Causa T-517/20: Ricorso proposto il 17 agosto 2020 — VF International/EUIPO — National Geographic Society (NATIONAL GEOGRAPHIC)

26

2020/C 339/34

Causa T-518/20: Ricorso proposto il 17 agosto 2020 — VF International / EUIPO — National Geographic Society (NATIONAL GEOGRAPHIC)

27

2020/C 339/35

Causa T-523/20: Ricorso proposto il 18 agosto 2020 — Setarcos Consulting/EUIPO (Blockchain Island)

28

2020/C 339/36

Causa T-526/20: Ricorso proposto il 12 agosto 2020 — Devin/EUIPO — Haskovo Chamber of Commerce and Industry (DEVIN)

28

2020/C 339/37

Causa T-528/20: Ricorso proposto il 18 agosto 2020 — Kočner c. Europol

29

2020/C 339/38

Causa T-529/20: Ricorso proposto il 21 agosto 2020 — LR / BEI

30

2020/C 339/39

Causa T-531/20: Ricorso proposto il 21 agosto 2020 — Wolf Oil/EUIPO — Rolf Lubricants (ROLF)

31

2020/C 339/40

Causa T-542/20: Ricorso proposto il 27 agosto 2020 — Stada Arzneimittel/EUIPO — Pfizer (RUXIMBLIS)

32


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

12.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 339/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2020/C 339/01)

Ultima pubblicazione

GU C 329 del 5.10.2020

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 320 del 28.9.2020

GU C 313 del 21.9.2020

GU C 304 del 14.9.2020

GU C 297 del 7.9.2020

GU C 287 del 31.8.2020

GU C 279 del 24.8.2020

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

12.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 339/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 22 luglio 2020 — Conseil national des centres commerciaux / Premier ministre, Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

(Causa C-325/20)

(2020/C 339/02)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrenti: Conseil national des centres commerciaux

Resistente: Premier ministre, Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 14, punto 6, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (1) debba essere interpretato nel senso che sia ammessa la presenza, in seno a un organo collegiale competente a emanare un parere su un’autorizzazione allo sfruttamento commerciale, di un esperto che rappresenti il tessuto economico, il cui ruolo sia circoscritto all’illustrazione dello stato del tessuto economico nel bacino d’utenza pertinente e dell’impatto del progetto sul medesimo, senza diritto di voto sulla richiesta di autorizzazione.


(1)  GU 2006, L 376, pag. 36.


12.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 339/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti (Romania) il 22 luglio 2020 — Berlin Chemie A. Menarini SRL / Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii Bucureşti — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

(Causa C-333/20)

(2020/C 339/03)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bucureşti

Parti

Ricorrente: Berlin Chemie A. Menarini SRL

Resistente: Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii Bucureşti — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

Interveniente: Berlin Chemie AG

Questioni pregiudiziali

1)

Se, per poter ritenere che una società che effettua cessioni di beni nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui ha la sede dell’attività economica abbia, ai sensi dell'articolo 44, seconda frase, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1) e dell'articolo 11 del regolamento n. 282/2011 del Consiglio, una stabile organizzazione nello Stato in cui effettua le cessioni di beni, sia necessario che i mezzi umani e tecnici da essa impiegati nel territorio di quest'ultimo Stato le appartengano, o se sia sufficiente che tale società abbia accesso immediato e permanente a tali mezzi umani e tecnici attraverso un’altra società affiliata, da essa controllata in quanto detiene la maggioranza delle quote sociali.

2)

Se, per poter ritenere che una società che effettua cessioni di beni nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui ha la sede dell’attività economica abbia, ai sensi dell'articolo 44, seconda frase, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e dell'articolo 11 del regolamento n. 282/2011 del Consiglio (2), una stabile organizzazione nello Stato in cui effettua le cessioni di beni, sia necessario che la presunta organizzazione stabile partecipi direttamente alle decisioni relative alla cessione dei beni o se sia sufficiente che tale società disponga, nello Stato in cui effettua la cessione di beni, di mezzi tecnici e umani messi a sua disposizione mediante contratti conclusi con società terze e aventi ad oggetto attività di marketing, regolamentazione, pubblicità, deposito, rappresentanza, attività che sono in grado di avere un’influenza diretta sul volume delle vendite.

3)

Se, nell'interpretazione dell'articolo 44, seconda frase, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e dell'articolo 11 del regolamento n. 282/2011 del Consiglio, la possibilità per un soggetto passivo di avere accesso immediato e permanente ai mezzi tecnici e umani di un altro soggetto passivo affiliato, da esso controllato, escluda che quest'ultima società affiliata possa essere considerata un prestatore di servizi per la stabile organizzazione in tal modo costituita.


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU 2011, L 77, pag. 1).


12.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 339/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 23 luglio 2020 — DM, LR / Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence

(Causa C-337/20)

(2020/C 339/04)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrenti: DM, LR

Resistente: Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 58 della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (1), debba essere interpretato nel senso che istituisce, per le operazioni di pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto, un regime di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento che esclude qualsiasi azione di responsabilità civile di diritto comune fondata, per gli stessi fatti, su un inadempimento, da parte di detto prestatore, degli obblighi impostigli dal diritto nazionale, in particolare nell’ipotesi in cui l’utente dei servizi di pagamento non abbia, entro tredici mesi dall’addebito, informato il prestatore dei servizi di pagamento del fatto che un’operazione di pagamento non era stata autorizzata o era stata effettuata in modo inesatto.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se lo stesso articolo osti a che il fideiussore dell’utente dei servizi di pagamento invochi, per gli stessi fatti, la responsabilità civile di diritto comune del prestatore di servizi di pagamento, beneficiario della fideiussione, per contestare l’importo del debito garantito.


(1)  GU 2007, L 319, pag. 1.


12.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 339/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 24 luglio 2020 — Bank Sepah / Overseas Financial Limited, Oaktree Finance Limited

(Causa C-340/20)

(2020/C 339/05)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Bank Sepah

Resistenti: Overseas Financial Limited, Oaktree Finance Limited

Altra parte: Procureur général près la Cour de cassation

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 1, lettere h) e j), e 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 423/2007 (1), 1, lettere i) e h), e 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 961/2010 (2) nonché 1, lettere k) e j), e 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 267/2012 (3) debbano essere interpretati nel senso che, in mancanza della preventiva autorizzazione dell’autorità nazionale competente, essi ostano all’attuazione, sui beni sottoposti a congelamento, di una misura priva di effetto attributivo, come una garanzia reale giudiziaria o un sequestro conservativo previsti dal codice delle procedure civili di esecuzione francese.

2)

Se rilevi, ai fini della risposta alla prima questione, la circostanza che la causa del credito da recuperare nei confronti della persona o dell’entità i cui beni sono sottoposti a congelamento sia estranea al programma nucleare e balistico iraniano e anteriore alla risoluzione 1737 (2006) del 23 dicembre 2006 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.


(1)  Regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2007, L 103, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU 2010, L 281, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU 2012, L 88, pag. 1).


12.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 339/4


Ricorso presentato il 24 luglio 2020 — Commissione europea / Repubblica italiana

(Causa C-341/20)

(2020/C 339/06)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Moro, A. Armenia, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

La Commissione chiede pertanto alla Corte di constatare che la Repubblica italiana, concedendo il beneficio dell’esenzione dall’accisa ai carburanti utilizzati dalle imbarcazioni private da diporto solo se tali imbarcazioni sono oggetto di un contratto di noleggio, indipendentemente dal modo in cui tale imbarcazione è effettivamente utilizzata, è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE (1).

La Commissione chiede altresì la condanna della Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

1.

L’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, prevede che gli Stati membri siano tenuti ad applicare un’esenzione per prodotti energetici che sono forniti per essere utilizzati come carburanti per la navigazione nelle acque dell’Unione, inclusa la pesca, ma diversa dalla navigazione delle imbarcazioni private da diporto. Dalla definizione di imbarcazione privata da diporto contenuta nella citata disposizione discende che l’esenzione è riservata ai natanti da diporto utilizzati per prestazioni di servizio a titolo oneroso con fini commerciali. Questo vale sia se l’utilizzatore è il proprietario dell’imbarcazione, sia se ne è il locatario o il noleggiatore.

2.

La nozione di utilizzatore è stata chiarita dalla sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2011, Haltergemeinschaft, C-250/10 (2), la quale stabilisce che nel contesto di una locazione o di un noleggio l’utilizzatore che deve essere preso in considerazione per la concessione o il rifiuto dell’esenzione in questione è il locatario o il noleggiatore, e non il locatore o il noleggiante. Dalla tale sentenza scaturisce anche che, per poter beneficiare dell’esenzione, non è sufficiente che il noleggio sia considerato in quanto tale come un’attività commerciale per il noleggiante, in quanto ciò che è importante verificare è l’uso che il noleggiatore fa dell’imbarcazione. E’ dunque l’utilizzatore finale e l’ultima utilizzazione dell’imbarcazione che sono pertinenti, ed è questa utilizzazione che deve servire «direttamente ai fini della prestazione di servizi a titolo oneroso» per poter beneficiare del diritto all’esenzione, come la Corte di giustizia ha ricordato nella sentenza del 13 luglio 2017, Vakarų Baltijos laivų statykla, C-151/16 (3).

3.

Ai fini dell’applicazione dell’esenzione in questione è dunque necessario analizzare caso per caso quale sia l’uso effettivo del natante privato da diporto.

4.

Tuttavia, dall’analisi della normativa italiana che applica l’esenzione in questione e delle risposte alla lettera di costituzione in mora e al parere motivato risulta, che il rifiuto o la concessione dell’esenzione avviene in modo indipendente dall’utilizzazione effettiva che viene fatta dell’imbarcazione.

5.

Nel presente ricorso, la Commissione ritiene che in Italia l’applicazione dell’esenzione in questione sia contraria al disposto di cui l'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE.

6.

In particolare, la Commissione fa valere che le autorità fiscali italiane non procedono ad una valutazione caso per caso del modo in cui l’imbarcazione è effettivamente utilizzata al fine di concedere o rifiutare l’esenzione. In effetti, le autorità italiane sostengono che tale valutazione è compiuta tenendo conto di elementi della legislazione settoriale che sarebbero destinati soltanto a facilitare tale valutazione, quali il fatto che la navigazione avvenga tramite un contratto di noleggio tipico o tramite un contratto di locazione o tramite il noleggio occasionale. Tuttavia, le autorità italiane sostengono che in caso di noleggio l’esenzione deve essere comunque dovuta agli operatori economici che prestano servizi di navigazione marittima, mentre vanno esclusi dall’esenzione quelli che effettuano la locazione e il noleggio occasionale. Nel riaffermare che la concessione o il rifiuto dell’esenzione deve avvenire in base al tipo di contratto stipulato e dunque in maniera astratta, le autorità italiane confermano che esse non si accertano in concreto che l’esenzione sia concessa a chi ne ha diritto e sia rifiutata a chi non ne ha diritto.

7.

A parte il noleggio, nel caso di locazione e di noleggio occasionale, è esclusa qualsiasi possibilità di esenzione, anche se, in realtà, l’imbarcazione può essere utilizzata dall'utente finale per fornire direttamente servizi a titolo oneroso, non importa a questo proposito che il locatore o il noleggiatore occasionale abbia lo scopo di svolgere lui stesso un'attività di navigazione. Il noleggio occasionale non è infatti considerato dall’ordinamento italiano come un possibile uso commerciale dell’imbarcazione.

(1)  Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU 2003, L 283, pag. 51).

(2)  EU:C:2011:862, punto 22.

(3)  EU:C:2017:537, Punti 29 e 30.


12.10.2020   

IT

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C 339/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Helsingin hallinto-oikeus (Finlandia) il 23 luglio 2020 — «A» SCPI

(Causa C-342/20)

(2020/C 339/07)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Helsingin hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente:«A» SCPI

Resistente: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 49, 63 e 65 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni nazionali, in base alle quali esclusivamente i fondi comuni di investimento esteri aperti costituiti per contratto possono essere equiparati a fondi comuni di investimento finlandesi esenti dall’imposta sul reddito, per cui i fondi comuni di investimento esteri che, quanto a forma giuridica, non sono costituiti per contratto sono soggetti in Finlandia a una ritenuta alla fonte, sebbene non vi siano altre differenze oggettive significative tra essi e i fondi comuni di investimento finlandesi quanto alle circostanze specifiche.


12.10.2020   

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C 339/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgio) il 27 luglio 2020 — L.F. / S.C.R.L.

(Causa C-344/20)

(2020/C 339/08)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal du travail francophone de Bruxelles

Parti

Ricorrente: L.F.

Resistente: S.C.R.L.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 1 della direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000 del Consiglio, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (1), debba essere interpretato nel senso che la religione e le convinzioni personali sono due aspetti di uno stesso criterio protetto o, al contrario, nel senso che la religione e le convinzioni personali costituiscono criteri distinti, essendovi, da un lato, quello della religione, che ricomprende la convinzione ad essa collegata e, dall’altro, quello delle convinzioni personali, di qualsiasi tipo.

2)

Nel caso in cui l’articolo 1 della direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000 del Consiglio, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, debba essere interpretato nel senso che la religione e le convinzioni personali sono due aspetti dello stesso criterio protetto, se ciò osti a che, sulla base dell’articolo 8 della stessa direttiva e al fine di evitare un abbassamento del livello di tutela contro la discriminazione, il giudice nazionale continui ad interpretare una norma di diritto interno come quella dell’articolo 4, paragrafo 4, della legge 10 maggio 2007 sulla lotta a talune forme di discriminazione, nel senso che le convinzioni religiose, filosofiche e politiche costituiscono criteri protetti distinti.

3)

Se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000 del Consiglio, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, possa essere interpretato nel senso che la regola contenuta nel codice disciplinare di un’impresa che vieta ai lavoratori di «manifestare in alcun modo, né verbalmente, né con un particolare abbigliamento o in altro modo, le proprie convinzioni religiose, filosofiche o politiche di qualsiasi tipo» costituisca una discriminazione diretta, laddove l’attuazione concreta di tale regola interna lasci ritenere che ricorra una delle seguenti ipotesi:

a)

la lavoratrice che intende esercitare la propria libertà di religione indossando in modo visibile un segno (che reca un significato ulteriore), nella fattispecie un velo, sia trattata meno favorevolmente rispetto a un altro lavoratore che non aderisce ad alcuna religione, non nutre alcuna convinzione filosofica e non dichiara alcun orientamento politico e che, per tale motivo, non ha alcun bisogno di indossare alcun segno politico, filosofico o religioso;

b)

la lavoratrice che intende esercitare la propria libertà di religione indossando in modo visibile un segno (che reca un significato ulteriore), nella fattispecie un velo, sia trattata meno favorevolmente rispetto a un altro lavoratore che aderisce a una convinzione filosofica o politica qualsiasi, ma la cui necessità di esibire ciò pubblicamente indossando un segno (che reca un significato ulteriore) è minore o addirittura inesistente;

c)

la lavoratrice che intende esercitare la propria libertà di religione indossando in modo visibile un segno (che reca un significato ulteriore), nella fattispecie un velo, sia trattata meno favorevolmente rispetto a un altro lavoratore che aderisce a un’altra religione, o addirittura alla stessa religione, ma la cui necessità di esibire ciò pubblicamente indossando un segno (che reca un significato ulteriore) è minore o addirittura inesistente;

d)

muovendo dalla constatazione che una convinzione non è necessariamente di natura religiosa, filosofica o politica e che potrebbe essere di altro genere (artistico, estetico, sportivo, musicale, …) la lavoratrice che intende esercitare la propria libertà di religione indossando in modo visibile un segno (che reca un significato ulteriore), nella fattispecie un velo, sia trattata meno favorevolmente rispetto a un altro lavoratore che ha convinzioni diverse da quelle religiose, filosofiche o politiche e che le manifesta con l’abbigliamento;

e)

muovendo dal principio che l’aspetto negativo della libertà di manifestare le proprie convinzioni religiose comporta allo stesso modo che l’individuo non può essere obbligato a rivelare la sua appartenenza o le sue convinzioni religiose, la lavoratrice che intende esercitare la propria libertà di religione mediante l’uso di un velo, che non è di per sé un simbolo univoco di tale religione, dato che un’altra lavoratrice potrebbe scegliere di portarlo per motivi estetici, culturali o anche sanitari e che non si distingue necessariamente da una semplice bandana, sia trattata meno favorevolmente rispetto a un altro lavoratore che potrebbe manifestare verbalmente le proprie convinzioni religiose, filosofiche o politiche, in quanto per la lavoratrice che indossa il velo ciò comporta una violazione ancora più grave alla libertà di religione, sulla base dell’articolo 9, paragrafo 1, della CEDU poiché, se non si vuole lasciare libero spazio ai pregiudizi, il fatto che un velo costituisca un segno distintivo di una convinzione non è evidente, e potrà venire [alla] luce, nella maggior parte dei casi, solo se la parte che lo porta viene obbligata a rivelare la propria motivazione al datore di lavoro;

f)

la lavoratrice che intende esercitare la propria libertà di religione indossando in modo visibile un segno (che reca un significato ulteriore), nella fattispecie un velo, sia trattata meno favorevolmente rispetto a un altro lavoratore che appartiene alla stessa convinzione che scelga di manifestarlo portando la barba (ipotesi non specificamente vietata dalla regola interna, a differenza di una manifestazione mediante l’abbigliamento).


(1)  GU 2000, L 303, pag. 16.


12.10.2020   

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C 339/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Administratīvā rajona tiesa (Lettonia) il 28 luglio 2020 — SIA «Zinātnes parks» / Finanšu ministrija

(Causa C-347/20)

(2020/C 339/09)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Administratīvā rajona tiesa

Parti

Ricorrente: SIA «Zinātnes parks»

Resistente: Finanšu ministrija

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di «capitale sociale sottoscritto» di cui all’articolo 2, punto 18, lettera a), del regolamento n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (1), in combinato disposto con altre disposizioni del diritto dell’Unione relative alle attività esercitate da società, debba essere interpretata nel senso che, al fine di determinare il capitale sociale sottoscritto occorra basarsi esclusivamente su indicazioni rese pubbliche secondo le forme previste dalla normativa nazionale di ciascuno Stato membro, tenendo conto che, pertanto, dette informazioni devono essere considerate efficaci solo a partire da tale momento.

2)

Se, nel valutare la nozione di «impresa in difficoltà» di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, si debba attribuire importanza ai requisiti fissati nell’ambito della procedura di selezione di progetti per i fondi europei, relativi ai documenti da presentare per dimostrare la situazione finanziaria dell’impresa in questione.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione pregiudiziale, se una normativa nazionale in materia di selezione dei progetti, che prevede che i progetti non possano essere oggetto di precisazioni dopo la loro presentazione, sia compatibile con i principi di trasparenza e di non discriminazione di cui all’articolo 125, paragrafo 3, lettera a), punto ii), del regolamento n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (2) del Consiglio.


(1)  GU 2014, L 187, pag. 1.

(2)  GU 2013, L 347, pag. 320.


12.10.2020   

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C 339/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de l’Entreprise du Hainaut, division de Charleroi (Belgio) il 31 luglio 2020 — Skeyes / Ryanair DAC, già Ryanair Ltd

(Causa C-353/20)

(2020/C 339/10)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de l’Entreprise du Hainaut, division de Charleroi

Parti

Ricorrente: Skeyes

Resistente: Ryanair DAC, già Ryanair Ltd

Questioni pregiudiziali

1)

Se il regolamento n. 550/2004 (1) e, in particolare, il suo articolo 8, debba essere interpretato nel senso che consenta agli Stati membri di esentare dal sindacato giurisdizionale dei giudici dello Stato membro interessato le presunte violazioni dell’obbligo di fornitura di servizi da parte del prestatore di servizi di traffico aereo, o se le disposizioni del regolamento debbano essere interpretate nel senso che obblighino gli Stati membri a prevedere rimedi giurisdizionali efficaci contro tali presunte violazioni, tenuto conto della natura dei servizi da fornire.

2)

Se il regolamento n. 550/2004, nella parte in cui precisa che «[l]a fornitura di servizi di traffico aereo, quale prevista dal presente regolamento, si ricollega all’esercizio di prerogative dei pubblici poteri che non presentano carattere economico che giustifichi l’applicazione delle norme sulla concorrenza previste dal trattato», debba essere interpretato nel senso di escludere non solo le regole di concorrenza in senso stretto, ma anche tutte le altre regole applicabili alle imprese pubbliche operanti in un mercato di beni e servizi aventi effetti indiretti sulla concorrenza, come quelle che vietano gli ostacoli alla libertà d’impresa e di prestazione di servizi.


(1)  Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (GU 2004, L 96, pag. 10).


Tribunale

12.10.2020   

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C 339/10


Sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2020 — Infineon Technologies / Commissione

(Causa T-758/14 RENV) (1)

(«Concorrenza - Intese - Mercato dei chip per carte - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE - Scambi di informazioni commerciali sensibili - Competenza estesa al merito - Calcolo dell’importo dell’ammenda - Considerazione della partecipazione unicamente a una parte di una rete di contatti bilaterali tra concorrenti»)

(2020/C 339/11)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Infineon Technologies AG (Neubiberg, Germania) (rappresentanti: M. Dreher, T. Lübbig e M. Klusmann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan, A. Dawes e J. Norris, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all’annullamento della decisione C(2014) 6250 final della Commissione, del 3 settembre 2014, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso AT.39574 — Chip per carte), e, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente.

Dispositivo

1)

L’importo dell’ammenda inflitta alla Infineon Technologies dall’articolo 2, primo comma, lettera a), della decisione C(2014) 6250 final della Commissione, del 3 settembre 2014, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso AT.39574 — Chip per carte), è fissato a EUR 76 871 600.

2)

La Infineon Technologies e la Commissione europea sopporteranno le loro spese, comprese quelle sostenute nell’ambito del procedimento iniziale dinanzi al Tribunale nella causa T-758/14, quelle sostenute nell’ambito del procedimento di impugnazione nella causa C-99/17 P e quelle sostenute nell’ambito del procedimento di rinvio.


(1)  GU C 107 del 30.3.2015.


12.10.2020   

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C 339/11


Sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2020 — BRF e SHB Comercio e Industria de Alimentos / Commissione

(Causa T-429/18) (1)

(«Salute - Norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano - Modifica, per quanto riguarda alcuni stabilimenti del Brasile, degli elenchi degli stabilimenti di paesi terzi dai quali è consentito importare prodotti specifici di origine animale - Articolo 12, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 854/2004 - Comitologia - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Poteri della Commissione - Parità di trattamento - Proporzionalità»)

(2020/C 339/12)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: BRF SA (Itajaí, Brasile) e SHB Comércio e Indústria de Alimentos SA (Itajaí) (rappresentanti: D. Arts e G. van Thuyne, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Lewis, B. Eggers e B. Hofstötter, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2018/700 della Commissione, dell’8 maggio 2018, che modifica, per quanto riguarda alcuni stabilimenti del Brasile, gli elenchi degli stabilimenti di paesi terzi dai quali è consentito importare prodotti specifici di origine animale (GU 2018, L 118, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La BRF SA e la SHB Comércio e Indústria de Alimentos SA sono condannate alle spese sostenute dalla Commissione, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 341 del 24.9.2018.


12.10.2020   

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C 339/11


Sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2020 — Neda Industrial Group/Consiglio

(Causa T-490/18) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Mantenimento del nome della parte ricorrente nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Obbligo di motivazione - Errore di diritto - Errore di valutazione - Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento»)

(2020/C 339/13)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Neda Industrial Group (Teheran, Iran) (rappresentante: L. Vidal, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux e M. Bishop, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta a ottenere l’annullamento, da una parte, della decisione (PESC) 2018/833 del Consiglio, del 4 giugno 2018, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2018, L 140, pag. 87), e del regolamento d’esecuzione (UE) 2018/827 del Consiglio, del 4 giugno 2018, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2018, L 140, pag. 3), nei limiti in cui tali atti riguardano la ricorrente, e dall’altra, della lettera del 6 giugno 2018 inviata dal Consiglio alla ricorrente.

Dispositivo

1)

La decisione (PESC) 2018/833 del Consiglio, del 4 giugno 2018, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e il regolamento d’esecuzione (UE) 2018/827 del Consiglio, del 4 giugno 2018, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, sono annullati nei limiti in cui riguardano la Neda Industrial Group.

2)

Gli effetti della decisione 2018/833 sono mantenuti per quanto riguarda la Neda Industrial Group fino a quando avrà effetto l’annullamento del regolamento di esecuzione 2018/827.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.


(1)  GU C 399 del 5.11.2018.


12.10.2020   

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C 339/12


Sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2020 — Securitec / Commissione

(Causa T-661/18) (1)

(«Appalti pubblici di servizi - Procedura di gara - Manutenzione degli impianti di sicurezza negli edifici occupati e/o gestiti dalla Commissione europea in Belgio e in Lussemburgo - Rigetto dell’offerta di un offerente - Aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente - Criteri di selezione - Illegittimità di una clausola del capitolato d’oneri - Parità di trattamento»)

(2020/C 339/14)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Securitec (Livange, Lussemburgo) (rappresentante: P. Peuvrel, avocat)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Ilkova e A Katsimerou e J. Estrada de Solà, agents)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione della Commissione del 7 settembre 2018 di respingere l’offerta presentata dalla ricorrente per il lotto n. 4 dell’appalto oggetto della gara d’appalto ristretta HR/R1/PR/2017/059 e relativo alla «manutenzione degli impianti di sicurezza negli edifici occupati e/o gestiti dalla Commissione europea in Belgio e in Lussemburgo» nonché, dall’altro, della decisione della Commissione del 17 settembre 2018 di rifiutare di fornire alla ricorrente le precisazioni da essa richieste, nell’ambito del medesimo procedimento, in data 11 settembre 2018.

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione europea del 7 settembre 2018 di respingere l’offerta presentata dalla Securitec per il lotto n. 4 dell’appalto oggetto della procedura di gara ristretta HR/R1/PR/2017/059 e relativo alla «manutenzione degli impianti di sicurezza negli edifici occupati e/o gestiti dalla Commissione europea in Belgio e in Lussemburgo» nonché la decisione della Commissione del 17 settembre 2018 di rifiutare di fornire alla Securitec le precisazioni da essa richieste, nell’ambito del medesimo procedimento, in data 11 settembre 2018, sono annullate.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione è condannata alle spese.


(1)  GU C 25 del 21.1.2019.


12.10.2020   

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C 339/13


Sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2020 — Glimarpol/EUIPO — Metar (Strumento pneumatico)

(Causa T-748/18) (1)

(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta uno strumento pneumatico - Disegno o modello anteriore - Prova della divulgazione - Articolo 7 del regolamento (CE) n. 6/2002 - Causa di nullità - Carattere individuale - Impressione generale diversa - Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002»)

(2020/C 339/15)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Glimarpol sp. z o.o. (Bytom, Polonia) (rappresentante: M. Kondrat, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral e H. O’Neill, agenti)

Interveniente, a sostegno del convenuto: Metar sp. z o.o. (Gliwice, Polonia) (rappresentanti: R. Skubisz e M. Mazurek, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 ottobre 2018 (procedimento R 1615/2017-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Metar e la Glimarpol.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Glimarpol sp. z o.o. è condannata alle spese.

3)

Metar sp. z o.o. sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 72 del 25.2.2019.


12.10.2020   

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C 339/14


Sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2020 — Portogallo / Commissione

(Causa T-38/19) (1)

(«FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Inosservanza delle regole della condizionalità - Tolleranza e clemenza in materia di sanzioni - Rettifica finanziaria forfettaria - Valutazione del danno finanziario per l’Unione - Proporzionalità - Legittimo affidamento»)

(2020/C 339/16)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, P. Barros da Costa, J. Saraiva de Almeida e P. Estêvão, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Rechena e A. Sauka, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta al parziale annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2018/1841 della Commissione, del 16 novembre 2018, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2018, L 298, pag. 34).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica portoghese è condannata alle spese.


(1)  GU 2019, C 103, del 18.3.2019.


12.10.2020   

IT

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C 339/14


Sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2020 — WH/EUIPO

(Causa T-138/19) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Esercizio di promozione 2018 - Decisione di non promozione - Ricorso di annullamento - Violazione dei requisiti di forma - Articoli 76 e 78, paragrafo 6, del regolamento di procedura del Tribunale - Ricevibilità - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione - Comparazione dei meriti»)

(2020/C 339/17)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: WH (rappresentante: E. Fontes Vila, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Lukošiūtė e K. Tóth, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento, da una parte, della decisione del 18 luglio 2018 con cui l’EUIPO ha redatto l’elenco definitivo dei funzionari promossi nell’ambito dell’esercizio di promozione 2018, in quanto tale decisione non vi ha incluso il nome della ricorrente, e, dall’altra, della decisione del 18 dicembre 2018 con cui l’autorità che ha il potere di nomina competente ha respinto il reclamo proposto dalla ricorrente contro siffatta decisione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

WH è condannata alle spese.


(1)  GU C 148 del 29.4.2019.


12.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 339/15


Sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2020 — Zubedi / Consiglio

(Causa T-186/19) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Errore di valutazione»)

(2020/C 339/18)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Khaled Zubedi (Damasco, Siria) (rappresentanti: M. Lester, QC, e M. O’Kane, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux e A. Limonet, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta a ottenere l’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2019, L 18 I, pag. 13), e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2019, L 18 I, pag. 4), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Khaled Zubedi è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 187 del 3.6.2019.


12.10.2020   

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C 339/16


Sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2020 — Welmax + / EUIPO — Valmex Medical Imaging (welmax)

(Causa T-305/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio denominativo welmax - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore valmex - Termine di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso - Tardività - Dies a quo - Notifica - Prova di un invio per posta raccomandata - Comunicazione per posta elettronica - Inosservanza dell’obbligo di pagamento della tassa di ricorso entro il termine - Ricorso considerato come non presentato - Portata delle domande di regolarizzazione - Articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 - Articoli 23 e da 56 a 58 del regolamento delegato (UE) 2018/625»)

(2020/C 339/19)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Welmax + sp. z o. o. sp.k. (Poznań, Polonia) (rappresentante: M. Machyński, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Valmex Medical Imaging GmbH (Augsburg, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 marzo 2019 (procedimento R 2245/2018-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Valmex Medical Imaging e la Welmax +.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Welmax + sp. z o. o. sp.k. è condannata alle spese.


(1)  GU C 230 dell’8.7.2019.


12.10.2020   

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C 339/16


Sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2020 — Artur Florêncio & Filhos, Affsports/EUIPO — Anadeco Gestion (sflooring)

(Causa T-533/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo sflooring - Marchio nazionale denominativo anteriore T FLOORING - Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2020/C 339/20)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Artur Florêncio & Filhos, Affsports Lda (Sintra, Portogallo) (rappresentante: D. Martins Pereira Soares, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Anadeco Gestion, SA (Cartagena, Spagne) (rappresentanti: J. Erdozain Lopez e J. Galan Lopez, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 maggio 2019 (procedimento R 1870/2018-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Anadeco Gestion e la Artur Florêncio & Filhos, Affsports.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 20 maggio 2019 (procedimento R 1870/2018-4) è annullata.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

L’EUIPO e la Anadeco Gestion, SA sono condannati a sopportare le proprie spese nonché, ognuno, la metà delle spese sostenute dalla Artur Florêncio & Filhos, Affsports Lda dinanzi al Tribunale e alla commissione di ricorso.


(1)  GU C 312 del 16.9.2019.


12.10.2020   

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C 339/17


Sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2020 — EP / Commissione

(Causa T-605/19) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Esercizio di promozione 2018 - Decisione di non promozione - Articolo 45 dello Statuto - Obbligo di motivazione - Scrutinio per merito comparativo»)

(2020/C 339/21)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: EP (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Lilamand e L. Vernier, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 270 TFUE diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 13 novembre 2018 di non promuovere il ricorrente al grado AD 9 a titolo dell’esercizio di promozione 2018.

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione europea del 13 novembre 2018 di non promuovere EP al grado AD 9 a titolo dell’esercizio di promozione 2018 è annullata.

2)

La Commissione è condannata alle spese.


(1)  GU C 383 dell’11.11.2019.


12.10.2020   

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C 339/18


Sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2020 — FF Group Romania/EUIPO — KiK Textilien und Non-Food (_kix)

(Causa T-659/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo _kix - Marchio nazionale denominativo anteriore kik - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Uso effettivo del marchio - Articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001»)

(2020/C 339/22)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: FF Group Romania SRL (Bucarest, Romania) (rappresentante: A. Căvescu, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: KiK Textilien und Non-Food GmbH (Bönen, Germania) (rappresentanti: L. Pechan, S. Körber e N. Fangmann, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 luglio 2019 (procedimento R 353/2019-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la KiK Textilien und Non-Food e l’FF Group Romania.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

FF Group Romania SRL è condannato alle spese.


(1)  GU C 383 dell’11.11.2019.


12.10.2020   

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C 339/18


Sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2020 — Euroapotheca/EUIPO — General Nutrition Investment (GNC LIVE WELL)

(Causa T-686/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea denominativo GNC LIVE WELL - Obbligo di motivazione - Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) 2017/1001 - Uso effettivo del marchio - Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001]»)

(2020/C 339/23)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Euroapotheca UAB (Vilnius, Lituania) (rappresentanti: R. Žabolienė e E. Saukalas, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Lukošiūtė, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: General Nutrition Investment Company (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentante: M. Rijsdijk, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 luglio 2019 (procedimento R 2189/2018-5), relativa ad un procedimento di decadenza tra la Euroapotheca e la General Nutrition Investment Company.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Euroapotheca UAB è condannata alle spese.


(1)  GU C 399 del 25.11.2019.


12.10.2020   

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C 339/19


Sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2020 — Teva Pharmaceutical Industries/EUIPO (Moins de migraine pour vivre mieux)

(Causa T-696/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Moins de migraine pour vivre mieux - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2020/C 339/24)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Petach Tikva, Israele) (rappresentanti: J. Bogatz e Y. Stone, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: L. Rampini e V. Ruzek, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 agosto 2019 (procedimento R 778/2019-5), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo Moins de migraine pour vivre mieux come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 413 del 9.12.2019.


12.10.2020   

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C 339/20


Sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2020 — Teva Pharmaceutical Industries/EUIPO (Weniger Migräne. Mehr vom Leben.)

(Causa T-697/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Weniger Migräne. Mehr vom Leben. - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2020/C 339/25)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Petach Tikva, Israele) (rappresentanti: J. Bogatz e Y. Stone, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: L. Rampini e V. Ruzek, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 agosto 2019 (procedimento R 779/2019-5), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo Weniger Migräne. Mehr vom Leben. come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 413 del 9.12.2019.


12.10.2020   

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C 339/20


Sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2020 — Austria Tabak/EUIPO — Mignot & De Block (AIR)

(Causa T-800/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea denominativo AIR - Uso effettivo del marchio - Articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 - Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 - Alterazione del carattere distintivo»)

(2020/C 339/26)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Austria Tabak GmbH (Vienna, Austria) (rappresentanti: J. L. Gracia Albero e R. Ahijón Lana, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Mignot & De Block BV (Eindhoven, Paesi Bassi) (rappresentante: S. Körber, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 settembre 2019 (procedimento R 1665/2018-4), relativa a un procedimento di decadenza tra la Mignot & De Block e l’Austria Tabak.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Austria Tabak GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 45 del 10.2.2020.


12.10.2020   

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C 339/21


Ordinanza del Tribunale del 3 luglio 2020 — Falqui e Poggiolini / Parlamento

(Cause riunite T-347/19 e T-348/19) (1)

(«Ricorsi di annullamento - Diritto istituzionale - Statuto unico del deputato europeo - Deputati europei eletti in circoscrizioni italiane - Adozione, da parte dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Italia), della deliberazione n. 14/2018 in materia di trattamenti pensionistici - Modifica dell’importo delle pensioni - Ricorsi manifestamente irricevibili»)

(2020/C 339/27)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Enrico Falqui (Firenze, Italia) e Danilo Poggiolini (Roma, Italia) (rappresentanti: F. Sorrentino et A. Sandulli, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr e S. Alves, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento delle note dell’11 aprile 2019 redatte, nel caso di ciascuno dei ricorrenti, dal capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della Direzione generale delle finanze del Parlamento e riguardanti l’adeguamento delle pensioni di cui beneficiano i ricorrenti a seguito dell’entrata in vigore, il 1o gennaio 2019, della deliberazione n. 14/2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Italia)

Dispositivo

1)

I ricorsi sono respinti in quanto manifestamente irricevibili.

2)

Il sig. Enrico Falqui e il sig. Danilo Poggiolini sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Parlamento europeo.


(1)  GU C 263 del 5.8.2019.


12.10.2020   

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C 339/22


Ordinanza del Tribunale del 3 luglio 2020 — Tognoli e a./Parlamento

(Cause riunite T-395/19, T-396/19, T-405/19, T-408/19, T-419/19, T-423/19, T-424/19, T-428/19, T-433/19, T-437/19, T-443/19, T-455/19, da T-458/19 a T-462/19, T-464/19, T-469/19 e T-477/19) (1)

(«Ricorsi di annullamento - Diritto istituzionale - Statuto unico del deputato europeo - Deputati europei eletti in circoscrizioni italiane - Adozione, da parte dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Italia), della deliberazione n. 14/2018 in materia di trattamenti pensionistici - Modifica dell’importo delle pensioni - Ricorsi manifestamente irricevibili»)

(2020/C 339/28)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Carlo Tognoli (Milano) e gli altri 19 ricorrenti i cui nomi compaiono in allegato all’ordinanza (rappresentante nelle cause T-395/19, T-396/19, T-419/19, T-423/19, T-424/19, T-428/19, T-433/19, T-437/19, T-455/19, da T-458/19 a T-462/19, T-464/19, T-469/19 e T-477/19: M. Merola, avvocato; rappresentanti nelle cause T-405/19, T-408/19 e T-443/19: M. Merola e L. Florio, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr e S. Alves, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento delle note dell’11 aprile 2019 redatte, nel caso di ciascuno dei ricorrenti, dal capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della Direzione generale delle finanze del Parlamento e riguardanti l’adeguamento delle pensioni di cui beneficiano i ricorrenti a seguito dell’entrata in vigore, il 1o gennaio 2019, della deliberazione n. 14/2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Italia).

Dispositivo

1)

I ricorsi sono respinti in quanto manifestamente irricevibili.

2)

Il sig. Carlo Tognoli e le altre parti ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Parlamento europeo.


(1)  GU C 280 del 19.8.2019.


12.10.2020   

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C 339/22


Ricorso proposto il 23 luglio 2020 — DD / FRA

(Causa T-470/20)

(2020/C 339/29)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: DD (rappresentanti: A. Blot e L. Levi, avvocati)

Convenuta: Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del direttore della FRA dell’11 novembre 2019 di irrogare la sanzione disciplinare di destituzione con effetto dal 15 novembre 2019;

se necessario, annullare la decisione del direttore della FRA del 15 aprile 2020, ricevuta lo stesso giorno, che respinge il reclamo proposto dal ricorrente contro detta decisione il 16 dicembre 2019;

risarcire i danni materiali e morali subiti dal ricorrente;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente invoca due gruppi di motivi concernenti, rispettivamente, questioni di merito e di procedura nonché il principio di proporzionalità.

Riguardo al merito:

1.

Primo motivo: errore di diritto ed errore manifesto di valutazione — Violazione del principio della certezza del diritto — Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della normativa austriaca sul diritto d’autore — Violazione dell’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali.

2.

Secondo motivo: violazione dei principi di buona amministrazione e di diligenza — Violazione del principio della presunzione di innocenza — Onere della prova — Mancata constatazione della realtà dei fatti — Obbligo di moderazione nelle dichiarazioni rese.

3.

Terzo motivo: mancanza di imparzialità, di neutralità e di obiettività da parte del direttore in quanto autorità che ha il potere di nomina — Violazione della presunzione di innocenza — Sviamento di potere.

4.

Quarto motivo: errori manifesti di valutazione.

i. La presunta violazione da parte del ricorrente dell’articolo 11 dello Statuto dei funzionari non ha alcun fondamento di fatto.

ii. La presunta violazione da parte del ricorrente dell’articolo 12 dello Statuto dei funzionari non ha alcun fondamento di fatto.

iii. La presunta violazione da parte del ricorrente dell’articolo 21 dello Statuto dei funzionari non ha alcun fondamento di fatto.

Riguardo alla procedura, il ricorrente lamenta le seguenti irregolarità procedurali:

1.

Primo motivo: l’avvio dell’indagine amministrativa mancava persino di elementi di prova prima facie e i procedimenti disciplinari sono stati avviati in modo irregolare.

2.

Secondo motivo: mancato rispetto del mandato da parte del titolare dell’indagine — La convenuta avrebbe anche violato: gli articoli 4, paragrafo 2, e 7, paragrafo 6, della decisione della FRA n. 2013/01 (1), gli articoli 4, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), nonché 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1725 (2), e, prima dell’applicabilità del regolamento 2018/1725, gli articoli 4, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), nonché 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) 45/2001 (3) — Si fa inoltre valere una violazione degli effetti di una sentenza di annullamento.

3.

Terzo motivo: mancanza di imparzialità, di neutralità e di obiettività da parte del titolare dell’indagine.

4.

Quarto motivo: violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di essere ascoltato — Si fa inoltre valere la violazione da parte della convenuta degli articoli 1 e 2 dell’allegato IX allo Statuto dei funzionari e del suo articolo 12.

5.

Quinto motivo: violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di diligenza — Si fa inoltre valere la violazione da parte della convenuta del termine ragionevole e dell’articolo 22 dell’allegato IX allo Statuto dei funzionari.

Inoltre, il ricorrente invoca in subordine la violazione del principio di proporzionalità.


(1)  Decisione sullo svolgimento di indagini amministrative e di procedimenti disciplinari.

(2)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag. 39).

(3)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).


12.10.2020   

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C 339/24


Ricorso proposto il 5 agosto 2020 — Diego/EUIPO — EUIPO (Forbo Financial Services (WOOD STEP LAMINATE FLOORING)

(Causa T-498/20)

(2020/C 339/30)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Diego Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Dabas, Ungheria) (rappresentante: P. Jalsovszky, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Forbo Financial Services AG (Baar, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo WOOD STEP LAMINATE FLOORING — Domanda di registrazione n. 17 675 802

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 giugno 2019 nel procedimento R 1630/219-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

dichiarare che non esiste alcun rischio di confusione tra i marchi STEP e WOOD STEP Laminate Flooring;

ingiungere all’EUIPO di registrare il marchio controverso;

ingiungere all’EUIPO di respingere l’opposizione;

condannare la parte soccombente alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 26, paragrafo 2, TFUE;

Violazione degli articoli 34 e 35 TFUE.


12.10.2020   

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C 339/25


Ricorso proposto il 15 agosto 2020 — Uno / Commissione

(Causa T-514/20)

(2020/C 339/31)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Uno Organización Empresarial de Logística y Transporte (Coslada, Spagna) (rappresentante: J. Piqueras Ruiz, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea C (2020) 3108 final, del 14 maggio 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.50872 (2020/NN) — Compensazione alla Correos per l’obbligo di servizio universale, 2011-2020; e, di conseguenza,

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli dedotti nella causa T-513/20, Asempre/Commissione.


12.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 339/25


Ricorso proposto il 17 agosto 2020 — Mandelay / EUIPO — Qx World (QUEST 9)

(Causa T-516/20)

(2020/C 339/32)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Mandelay Magyarország Kereskedelmi Kft. (Mandelay Kft.) (Szigetszentmiklós, Ungheria) (rappresentanti: V. Luszcz, C. Sár ed É. Ulviczki, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Qx World Kft. (Budapest, Ungheria)

Procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio di cui trattasi: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio di cui trattasi: Domanda di marchio denominativo dell’Unione europea QUEST 9 — Domanda di registrazione n. 17 885 953

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione contestata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 giugno 2020, procedimento R 1900/2019-2

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione contestata contested decision;

condannare l’EUIPO a pagare le spese che il ricorrente ha sostenuto nel presente procedimento e nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso;

qualora vi fosse istanza di intervento, condannare l’interveniente a sopportare le spese che il ricorrente ha sostenuto nel presente procedimento e nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 97 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione di requisiti essenziali di carattere processuale;

violazione dell’obbligo di fornire adeguate motivazioni.


12.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 339/26


Ricorso proposto il 17 agosto 2020 — VF International/EUIPO — National Geographic Society (NATIONAL GEOGRAPHIC)

(Causa T-517/20)

(2020/C 339/33)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: VF International Sagl (Stabio, Svizzera) (rappresentante: T. van Innis, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: National Geographic Society (Washington, Distretto di Columbia, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «NATIONAL GEOGRAPHIC» — Marchio dell’Unione europea n. 9 419 731

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 maggio 2020 nel procedimento R 1665/2019-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO a sopportare le proprie spese nonché quelle della ricorrente.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


12.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 339/27


Ricorso proposto il 17 agosto 2020 — VF International / EUIPO — National Geographic Society (NATIONAL GEOGRAPHIC)

(Causa T-518/20)

(2020/C 339/34)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: VF International Sagl (Stabio, Svizzera) (rappresentante: T. van Innis, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: National Geographic Society (Washington, District of Columbia, Stati Uniti)

Procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio di cui trattasi: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio di cui trattasi: Marchio figurativo dell’Unione Europea NATIONAL GEOGRAPHIC nei colori giallo e nero — Marchio dell’Unione Europea n. 2 148 799

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Cancellazione

Decisione contestata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 maggio 2020, procedimento R 1664/2019-1

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione contestata;

condannare l’EUIPO a pagare le proprie spese e quelle del ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


12.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 339/28


Ricorso proposto il 18 agosto 2020 — Setarcos Consulting/EUIPO (Blockchain Island)

(Causa T-523/20)

(2020/C 339/35)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Setarcos Consulting Ltd. (Sliema, Malta) (rappresentante: S. Stafylakis, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «Blockchain Island» — Domanda di registrazione n. 18 027 834

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 giugno 2020 nel procedimento R 2806/2019-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


12.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 339/28


Ricorso proposto il 12 agosto 2020 — Devin/EUIPO — Haskovo Chamber of Commerce and Industry (DEVIN)

(Causa T-526/20)

(2020/C 339/36)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Devin EAD (Devin, Bulgaria) (rappresentanti: B. Van Asbroeck, G. de Villegas e C. Haine, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Haskovo Chamber of Commerce and Industry (Haskovo, Bulgaria)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «DEVIN» — Marchio dell’Unione europea n. 9 408 865

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 maggio 2020 nel procedimento R 2535/2019-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafi 1, lettera c), e 3, o con l’articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


12.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 339/29


Ricorso proposto il 18 agosto 2020 — Kočner c. Europol

(Causa T-528/20)

(2020/C 339/37)

Lingua processuale: lo slovacco

Parti

Ricorrente: Marián Kočner (Bratislava, Slovacchia) (rappresentato da: M. Mandzák e M. Para, avvocati)

Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare la convenuta a versare al ricorrente l’importo di Euro 100 000;

condannare la convenuta alle spese sopportate dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso ha per oggetto una domanda di risarcimento danni ai sensi dell’articolo 268 TFUE, a titolo di responsabilità extracontrattuale, subiti dal ricorrente per due eventi dannosi. Secondo il ricorrente il primo evento dannoso consiste nel fatto che la convenuta avrebbe trattato i dati personali del ricorrente senza nulla osta giudiziario o di un organo amministrativo indipendente, mediante l’acquisizione e l’estrapolazione di dati di telefoni cellulari, nonché mediante fuga di dati dall’ambiente circostante della convenuta (evento dannoso n. 1). Il secondo evento dannoso consisterebbe nel fatto che la convenuta ha stilato una relazione ufficiale in cui ha dichiarato che il ricorrente è inserito nelle cosiddette «liste dei mafiosi».

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, verte sul comportamento illecito della convenuta consistente nella fuga di dati personali del ricorrente dalla disponibilità della convenuta di cui la stessa risponde ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 7, del regolamento n. 2016/794 (1). La fuga di dati dai telefonini cellulari sicuri ha pregiudicato i diritti tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, per la presenza del nesso causale con l'evento dannoso n. 1, si è verificato un danno morale quantificato dal ricorrente in Euro 50 000 per l’evento dannoso n. 1.

2.

Il secondo motivo verte sull’inserimento del ricorrente nelle cosiddette «liste dei mafiosi» che non sono disciplinate da nessuna legislazione a livello dell’Unione europea o di diritto nazionale, sia della Repubblica slovacca che di un altro Stato membro UE e tale inquadramento del ricorrente costituisce un esplicito intervento di trattamento illecito dei dati personali. Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, tali liste incidono in modo manifesto sui diritti tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. A seguito del nesso causale con l’evento dannoso n. 2 si è prodotto un danno morale quantificato dal ricorrente in Euro 50 000.


(1)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135, 24.5.2016, pag. 53).


12.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 339/30


Ricorso proposto il 21 agosto 2020 — LR / BEI

(Causa T-529/20)

(2020/C 339/38)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: LR (rappresentante: Á. Gómez de la Cruz Pérez, abogado)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (BEI)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta, del 9 gennaio 2020, recante rigetto della domanda del ricorrente di indennità di nuova sistemazione in occasione del trasferimento al suo centro di interessi una volta concluso il rapporto contrattuale di lavoro con la convenuta, nonché la decisione del 15 maggio 2020, recante rigetto del ricorso amministrativo del ricorrente, del 19 febbraio 2020, avverso la decisione della convenuta del 9 gennaio 2020;

annullare la decisione della convenuta, del 15 maggio 2020, recante rigetto della domanda del ricorrente, del 19 febbraio 2020, di riconoscergli il diritto all’indennità di nuova sistemazione se il Tribunale dell’Unione europea o la Corte di giustizia dell’Unione europea avessero riconosciuto tale diritto ai ricorrenti nella causa T-387/19, DF e DG / BEI;

condannare la convenuta al pagamento dell’indennità di nuova sistemazione, aumentata degli interessi di mora calcolati al tasso della Banca centrale europea aumentato di due punti, fino al completo pagamento dell’indennità;

condannare la convenuta a tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’errore manifesto di diritto.

Al riguardo si allega che dal 2017 la nuova interpretazione dell’eccezione prevista all’articolo 13, paragrafo 1, delle disposizioni amministrative della BEI incorre nell’errore manifesto di diritto e va contro i suoi atti.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di consultare i rappresentanti del personale.

Al riguardo si allega che la nuova interpretazione equivale a un procedimento legislativo a porte chiuse adottato da un organo non competente, che presenta carenze sotto il profilo formale e procedimentale, relativamente al quale non sono stati consultati i rappresentanti del personale.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi di proporzionalità, dei diritti acquisiti, del legittimo affidamento e sulla mancanza di regime transitorio.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione.


12.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 339/31


Ricorso proposto il 21 agosto 2020 — Wolf Oil/EUIPO — Rolf Lubricants (ROLF)

(Causa T-531/20)

(2020/C 339/39)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Wolf Oil Corp. (Hemiksem, Belgio) (rappresentanti: T. Heremans e L. Depypere, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Rolf Lubricants GmbH (Leverkusen, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo ROLF — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 286 835

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 giugno 2020 nel procedimento R 1958/2019-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

in subordine, modificare la decisione impugnata affinché il ricorso da essa proposto risulti fondato e, di conseguenza, la sua opposizione sia accolta;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


12.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 339/32


Ricorso proposto il 27 agosto 2020 — Stada Arzneimittel/EUIPO — Pfizer (RUXIMBLIS)

(Causa T-542/20)

(2020/C 339/40)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Stada Arzneimittel AG (Bad Vilbel, Germania) (rappresentanti: J.-C. Plate e R. Kaase, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Pfizer Inc. (New York, New York, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo RUXIMBLIS — Domanda di registrazione n. 17 865 738

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 giugno 2020 nel procedimento R 1877/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese, comprese quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.