ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 325

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
2 ottobre 2020


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2020/C 325/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9913 — Hella/Minth/JV) ( 1 )

1

2020/C 325/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9910 — Mapfre Group/Santander Group/Popular Seguros JV) ( 1 )

2

2020/C 325/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9905 — Bridgepoint/EQT Credit Platform) ( 1 )

3


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2020/C 325/04

Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio e al regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

4

2020/C 325/05

Avviso all’attenzione di talune persone soggette alle misure restrittive di cui all’allegato I della decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio e all’allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela

6

2020/C 325/06

Avviso all’attenzione di determinate persone ed entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2019/1894 del Consiglio e al regolamento (UE) 2019/1890 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale

7

2020/C 325/07

Avviso all’attenzione delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2020/1368 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1367, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

8

2020/C 325/08

Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

9

 

Commissione europea

2020/C 325/09

Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento:, 0,00 % al 1o ottobre 2020 — Tassi di cambio dell'euro

10

2020/C 325/10

Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 29 gennaio 2019 concernente un progetto preliminare di decisione riguardante il Caso M.8900 — Wieland/Aurubis Rolled Products/Schwermetall, Relatore: Irlanda ( 1 )

11

2020/C 325/11

Relazione finale del consigliere-auditore, (Caso M.8900 — Wieland/Aurubis Rolled Products/Schwermetall) ( 1 )

13

2020/C 325/12

Sintesi della decisione della Commissione, del 5 febbraio 2019, che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE, (Caso M.8900 — Wieland/Aurubis Rolled Products/Schwermetall) [notificata con il numero C(2019) 922]  ( 1 )

17

 

Corte dei conti

2020/C 325/13

Relazione speciale 20/2020, La lotta contro la povertà infantile – È necessario rendere più mirato il sostegno della Commissione

23

2020/C 325/14

Relazione speciale 21/2020, Il controllo degli aiuti di Stato alle istituzioni finanziarie nell’UE: occorre verificarne l’adeguatezza

24


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2020/C 325/15

Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9957—Advent International/Otto/Hermes Parcelnet/Hermes Germany), Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

25

2020/C 325/16

Notifica preventiva di concentrazione, Caso M.9941 — Private Theory Luxco/ARC Group, Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

27

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2020/C 325/17

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica dell’Unione al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

28


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2.10.2020   

IT

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C 325/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9913 — Hella/Minth/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 325/01)

Il 22 settembre 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9913. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


2.10.2020   

IT

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C 325/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9910 — Mapfre Group/Santander Group/Popular Seguros JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 325/02)

Il 22 settembre 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9910. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


2.10.2020   

IT

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C 325/3


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9905 — Bridgepoint/EQT Credit Platform)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 325/03)

Il 22 settembre 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9905. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2.10.2020   

IT

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C 325/4


Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio e al regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

(2020/C 325/04)

Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio (2), modificata dalla decisione (PESC) 2020/1385 del Consiglio (3), e il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio (4), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1380 del Consiglio (5).

Il titolare del trattamento dei dati è il Consiglio dell’Unione europea rappresentato dal direttore generale della RELEX (Relazioni esterne) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l’unità RELEX.1.C, che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C.

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione (PESC) 2015/1333, modificata dalla decisione (PESC) 2020/1385 , e del regolamento (UE) 2016/44, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1380.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati nella decisione (PESC) 2015/1333 e nel regolamento (UE) 2016/44.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste relative all’esercizio dei diritti degli interessati, quali i diritti di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, riceveranno risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l’interessato è stato cancellato dall’elenco delle persone oggetto delle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)  GU L 206 dell’1.8.2015, pag. 34.

(3)  GU L 320 del 3.10.2020, pag. 11.

(4)  GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1.

(5)  GU L 320 del 3.10.2020, pag. 1.


2.10.2020   

IT

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C 325/6


Avviso all’attenzione di talune persone soggette alle misure restrittive di cui all’allegato I della decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio e all’allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela

(2020/C 325/05)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione del sig. Alexis Enrique ESCALONA MARRERO (n. 22), del sig. Rafael Antonio FRANCO QUINTERO (n. 23), del sig. Alexander Enrique GRANKO ARTEAGA (n. 24), del sig. José Adelino ORNELAS FERREIRA (n. 26) e del sig. José Gregorio NORIEGA FIGUEROA (n. 36), delle persone che figurano nell’allegato I della decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio (1) e nell’allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio (2) concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela.

Il Consiglio intende mantenere le misure restrittive nei confronti delle persone summenzionate presentando nuove motivazioni. Si informano tali persone che possono presentare al Consiglio una richiesta volta a ottenere le previste motivazioni del mantenimento della loro designazione, entro il 12 ottobre 2020, al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Le persone in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all’indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include e mantiene nell’elenco. Tali richieste saranno esaminate all’atto del ricevimento. Al riguardo si richiama l’attenzione delle persone interessate sul periodico riesame dell’elenco da parte del Consiglio, conformemente all’articolo 13 della decisione (PESC) 2017/2074.


(1)  GU L 295 del 14.11.2017, pag. 60.

(2)  GU L 295 del 14.11.2017, pag. 21.


2.10.2020   

IT

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C 325/7


Avviso all’attenzione di determinate persone ed entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2019/1894 del Consiglio e al regolamento (UE) 2019/1890 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale

(2020/C 325/06)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione del sig. Mehmet Ferruh AKALIN (n. 1) e del sig. Ali Coscun NAMOGLU (n. 2), persone che figurano nell’allegato della decisione (PESC) 2019/1894 del Consiglio (1) e nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1890 del Consiglio (2), concernenti misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale.

Il Consiglio intende mantenere le misure restrittive nei confronti delle persone summenzionate presentando nuove motivazioni. Si informano tali persone che, anteriormente al 12 ottobre 2020, possono presentare al Consiglio una richiesta volta a ottenere le previste motivazioni della loro designazione al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu.


(1)  GU L 291 del 12.11.2019, pag. 47.

(2)  GU L 291 del 12.11.2019, pag. 3.


2.10.2020   

IT

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C 325/8


Avviso all’attenzione delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2020/1368 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1367, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

(2020/C 325/07)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone e delle entità che figurano nell’allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2020/1368 del Consiglio (2), e nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1367 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

Il Consiglio dell’Unione europea ha deciso che tali persone ed entità dovranno essere incluse nell’elenco di persone cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC e al regolamento (UE) n. 269/2014 concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. I motivi che hanno determinato la designazione di tali persone ed entità sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l’attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 269/2014, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).

Le persone ed entità interessate possono presentare al Consiglio prima del 2 novembre 2020, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Si richiama inoltre l’attenzione delle persone ed entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


(1)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

(2)  GU L 318 dell’1.10.2020, pag. 5.

(3)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.

(4)  GU L 318 dell’1.10.2020, pag. 1.


2.10.2020   

IT

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C 325/9


Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

(2020/C 325/08)

Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione 2014/145/PESC del Consiglio (2), modificata dalla decisione (PESC) 2020/1368 del Consiglio (3), e il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (4), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1367 del Consiglio (5).

Il titolare del trattamento dei dati è il Consiglio dell’Unione europea rappresentato dal direttore generale della RELEX (Relazioni esterne) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l’unità RELEX.1.C, che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il responsabile della protezione dei dati dell’SGC può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica:

Responsabile della protezione dei dati

data.protection@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione 2014/145/PESC, modificata dalla decisione (PESC) 2020/1368 e del regolamento (UE) n. 269/2014, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1367.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati nella decisione 2014/145/PESC e nel regolamento (UE) n. 269/2014.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste relative all’esercizio dei diritti degli interessati, quali i diritti di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, riceveranno risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l’interessato è stato cancellato dall’elenco delle persone oggetto delle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

(3)  GU L 318 dell’1.10.2020, pag. 5.

(4)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.

(5)  GU L 318 dell’1.10.2020, pag. 1.


Commissione europea

2.10.2020   

IT

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C 325/10


Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (1):

0,00 % al 1o ottobre 2020

Tassi di cambio dell'euro (2)

1o ottobre 2020

(2020/C 325/09)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1752

JPY

yen giapponesi

123,98

DKK

corone danesi

7,4421

GBP

sterline inglesi

0,90723

SEK

corone svedesi

10,4853

CHF

franchi svizzeri

1,0787

ISK

corone islandesi

162,20

NOK

corone norvegesi

10,9073

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,918

HUF

fiorini ungheresi

359,89

PLN

zloty polacchi

4,4935

RON

leu rumeni

4,8740

TRY

lire turche

9,0606

AUD

dollari australiani

1,6319

CAD

dollari canadesi

1,5616

HKD

dollari di Hong Kong

9,1082

NZD

dollari neozelandesi

1,7667

SGD

dollari di Singapore

1,6004

KRW

won sudcoreani

1 365,03

ZAR

rand sudafricani

19,5373

CNY

renminbi Yuan cinese

7,9805

HRK

kuna croata

7,5630

IDR

rupia indonesiana

17 423,28

MYR

ringgit malese

4,8788

PHP

peso filippino

56,931

RUB

rublo russo

90,6050

THB

baht thailandese

37,101

BRL

real brasiliano

6,5821

MXN

peso messicano

25,6764

INR

rupia indiana

85,8275


(1)  Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.

(2)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


2.10.2020   

IT

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C 325/11


Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 29 gennaio 2019 concernente un progetto preliminare di decisione riguardante il Caso M.8900 — Wieland/Aurubis Rolled Products/Schwermetall

Relatore: Irlanda

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 325/10)

Operazione

1.

Il comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che l’operazione notificata costituisca una concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio («il regolamento sulle concentrazioni»).

Dimensione UE

2.

Il comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che l’operazione notificata costituisca una concentrazione di dimensione UE ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni.

Mercato del prodotto

3.

Il comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con le definizioni della Commissione dei mercati di prodotti di riferimento indicati nella proposta di decisione allo scopo di valutare l’operazione in questione, in particolare:

a.

la fornitura di billette e bramme, mentre la distinzione tra billette e bramme è lasciata aperta;

b.

la fornitura di nastri prelaminati;

c.

la fornitura di prodotti laminati, con una differenziazione significativa tra la fascia alta e la fascia bassa del mercato.

Mercato geografico

4.

Il comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con le definizioni della Commissione dei mercati geografici rilevanti indicati nella proposta di decisione, in particolare:

a.

i mercati rilevanti per la fornitura di billette e bramme hanno dimensioni pari al SEE;

b.

il mercato rilevante per la fornitura dei nastri prelaminati ha dimensioni pari al SEE;

c.

il mercato rilevante per la fornitura dei prodotti laminati ha dimensioni pari al SEE.

Valutazione sotto il profilo della concorrenza

Effetti orizzontali non coordinati

5.

Il comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione sugli effetti orizzontali non coordinati, secondo cui:

a.

l’operazione potrebbe costituire un ostacolo notevole ad una concorrenza effettiva, eliminando un concorrente importante sul mercato dei prodotti laminati, circostanza questa che è probabile determini un aumento dei prezzi;

b.

l’operazione potrebbe costituire un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva determinando una posizione dominante di Wieland sul mercato dei prodotti laminati nel SEE.

6.

Il comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che l’acquisizione del controllo esclusivo in Schwermetall aggrava gli effetti orizzontali nel senso che rafforza la capacità di Wieland di aumentare i costi dei concorrenti sul mercato dei prodotti laminati e fornisce a Wieland l’accesso alle informazioni riservate dei concorrenti.

Effetti verticali non coordinati

7.

Il comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l’operazione non ostacolerà in modo significativo la concorrenza in ragione di effetti di preclusione riguardo alle billette.

Impegni

8.

Il comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che gli impegni non eliminano il significativo ostacolo alla concorrenza effettiva risultante i) dall’eliminazione degli importanti vincoli concorrenziali esercitati su Wieland da ARP e/o ii) dalla creazione di una posizione dominante di Wieland.

9.

Il comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che gli impegni non affrontano i problemi relativi all’aumento dei costi di terzi che dipendono dalle forniture da Schwermetall e all’accesso alle informazioni riservate dei concorrenti mediante l’acquisizione della partecipazione del 50 % in Schwermetall.

Compatibilità con il mercato interno

10.

Il comitato consultivo (11 Stati membri) condivide il parere della Commissione secondo cui la concentrazione notificata debba essere dichiarata incompatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, e dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE.

2.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 325/13


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

(Caso M.8900 — Wieland/Aurubis Rolled Products/Schwermetall)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 325/11)

Introduzione

1.

Il 13 giugno 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione con cui Wieland Werke AG («Wieland») intendeva acquisire, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il controllo esclusivo dell’insieme dell’attività di Aurubis Flat Rolled Products («ARP») e dell’insieme di Schwermetall Halbzeugwerk GmbH & Co. KG («Schwermetall») («l’operazione proposta»).

2.

Sulla base della prima fase dell’indagine, la Commissione ha ritenuto che l’operazione proposta suscitasse seri dubbi riguardo alla sua compatibilità con il mercato interno e l’accordo SEE. Di conseguenza, il 1o agosto 2018 la Commissione ha adottato una decisione di avvio del procedimento a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni (la «decisione a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c)»).

3.

Il 3 agosto 2018 Wieland ha chiesto una proroga di 10 giorni lavorativi a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, prima frase, del regolamento sulle concentrazioni.

4.

Il 23 agosto 2018 Wieland e ARP hanno presentato osservazioni scritte in merito alla decisione a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c).

5.

Il 4 ottobre 2018, nel corso di una riunione ufficiale sullo stato di avanzamento del procedimento, la Commissione ha comunicato a Wieland e ARP che, a quel punto della seconda fase dell’indagine, confermava la sua opinione preliminare secondo cui l’operazione avrebbe potuto comportare un notevole ostacolo ad una concorrenza effettiva.

6.

L’8 ottobre 2018 la Commissione ha adottato una decisione di proroga del procedimento di 10 giorni a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, terza frase del regolamento sulle concentrazioni.

7.

Lo stesso giorno, Wieland ha presentato un secondo progetto di proposta correttiva, formalmente trasmesso il 17 ottobre 2018. La Commissione non ha sottoposto a un test di mercato questa serie di impegni.

8.

Il 24 ottobre 2018 la Commissione ha emesso una comunicazione delle obiezioni, che è stata notificata a Wieland il giorno successivo. L’8 novembre 2018 ARP e Schwermetall hanno inoltre ricevuto versioni non riservate della comunicazione delle obiezioni a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione (3)

9.

Il 3 dicembre 2018 Wieland ha presentato una nuova serie di impegni, che sono stati sottoposti a test di mercato il 7 dicembre 2018.

10.

Il 30 novembre 2018, l’11 dicembre 2018 e il 14 dicembre 2018, la Commissione ha inviato tre lettere di esposizione dei fatti a Wieland, la quale ha trasmesso le proprie osservazioni sulle lettere rispettivamente il 7 dicembre 2018, il 17 dicembre 2018 e il 19 dicembre 2018.

Accesso al fascicolo

11.

Wieland ha ottenuto accesso al fascicolo della Commissione il 25 ottobre 2018 e, successivamente, il 13 dicembre 2018, il 17 dicembre 2018, il 21 dicembre 2018, il 16 gennaio 2019 e il 23 gennaio 2019. L’accesso ai dati e alle informazioni confidenziali su cui si basava la Commissione nella comunicazione delle obiezioni è stato concesso ai consulenti economici di Wieland conformemente alla procedura della sala dati il 30-31 ottobre 2018, il 6 novembre 2018 e il 4 dicembre 2018.

12.

Al consigliere-auditore non sono pervenute denunce o ulteriori richieste riguardanti l’accesso al fascicolo.

Risposta alla comunicazione delle obiezioni e audizione ufficiale

13.

Il termine iniziale assegnato a Wieland per trasmettere le sue osservazioni riguardo alla comunicazione delle obiezioni era il 9 novembre 2018. Tale termine è stato prorogato al 12 novembre 2018, data entro la quale Wieland ha risposto.

14.

Nella sua risposta alla comunicazione delle obiezioni, Wieland ha chiesto di essere sentita e, il 19 novembre 2018, si è svolta un’audizione ufficiale.

Terzi interessati

15.

Tre imprese sono state ammesse al procedimento come terzi interessati. Tutte e tre le imprese hanno ricevuto una versione non riservata della comunicazione delle obiezioni e un termine entro il quale presentare osservazioni. Le versioni non riservate delle osservazioni scritte dei terzi interessati sono state messe a disposizione di Wieland. Nessuno dei terzi interessati ha chiesto di partecipare all’audizione orale.

Reclami in materia di procedura

Reclamo riguardo all’incompletezza dell’indagine di mercato

16.

Nella sua risposta alla comunicazione delle obiezioni e nel corso dell’audizione orale, Wieland ha sostenuto che la Commissione non aveva raccolto sufficienti dati quantitativi e che aveva fatto eccessivo affidamento sui documenti interni come fonte di prove. Più in particolare, Wieland ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto raccogliere da terzi maggiori dati quantitativi sulle capacità e sui volumi di produzione. Wieland ha inoltre contestato inoltre l’affidabilità delle prove qualitative utilizzate dalla Commissione nella comunicazione delle obiezioni, in particolare per quanto riguarda i documenti interni, sostenendo che erano soggettive e passibili di interpretazioni errate e non necessariamente rappresentative di una posizione ufficiale di Wieland o ARP.

17.

In primo luogo, occorre ricordare che le critiche mosse da Wieland riguardo all’eccessivo ricorso a documenti interni non sembrano essere coerenti con la giurisprudenza, la quale stabilisce che non esiste alcuna gerarchia tra le tipologie di elementi di prova utilizzati dalla Commissione nei casi di concentrazione, in quanto spetta alla Commissione valutare globalmente il risultato del fascio di indizi utilizzato per misurare la situazione della concorrenza (4).

18.

In secondo luogo, il Tribunale ha costantemente confermato che non si può pretendere che la Commissione effettui ulteriori indagini qualora ritenga che l’esame preliminare del caso sia stato sufficiente (5). A tal proposito, tuttavia, si fa presente che la questione se il fascicolo dell’indagine contenga elementi sufficienti a sostegno della teoria della Commissione riguardo al pregiudizio è, in ultima analisi, una questione di merito e non di procedura.

Critiche relative al fatto che la Commissione non ha effettuato un test di mercato sulle misure correttive offerte il 17 ottobre 2018

19.

Nella risposta alla comunicazione delle obiezioni, Wieland ha criticato la Commissione per aver (nuovamente) omesso di sottoporre al test di mercato il pacchetto di misure correttive presentato il 17 ottobre 2018 (vale a dire pochi giorni prima dell’adozione della comunicazione delle obiezioni) (6). Wieland ha contestato l’adeguatezza della posizione della Commissione, sostenendo che il non aver effettuato un test di mercato sugli impegni costituiva una violazione del «giusto processo».

20.

Secondo la comunicazione della Commissione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione (la «comunicazione sulle misure correttive»), affinché gli impegni siano accettati dalla Commissione in una fase antecedente alla comunicazione delle obiezioni, essi devono dissipare i «seri dubbi» sollevati dalla Commissione nella decisione a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) (7). La comunicazione sulle misure correttive conferma inoltre la discrezionalità della Commissione nel consultare terzi riguardo a eventuali misure correttive proposte, dichiarando che la Commissione svolgerà «se del caso» (8) un test di mercato sulle misure correttive proposte. Nel caso di specie, la Commissione non ha ritenuto opportuno effettuare un testo di mercato sulle misure correttive proposte il 17 ottobre 2018, in quanto queste non dissipavano i «seri dubbi». La Commissione ha effettuato una valutazione sul merito del caso che rientrava nel proprio potere discrezionale e, contrariamente al parere di Wieland, non equivale a una violazione del «giusto processo».

21.

In ogni caso, va osservato che la Commissione ha sottoposto a un test di mercato gli impegni offerti da Wieland a seguito della comunicazione delle obiezioni il 3 dicembre 2018.

Lettere di esposizione dei fatti e richiesta di seconda audizione orale

22.

Come indicato in precedenza, il 30 novembre 2018 la Commissione ha inviato una prima lettera di esposizione dei fatti a Wieland. Questa si riferiva a a) elementi di prova preesistenti che non erano espressamente evocati nella comunicazione delle obiezioni, ma che, sulla base di un’ulteriore analisi del fascicolo, la Commissione ha ritenuto pertinenti per sostenere le argomentazioni esposte nella comunicazione stessa; e b) ulteriori elementi di prova portati all’attenzione della Commissione dopo l’adozione della comunicazione delle obiezioni.

23.

Nelle sue osservazioni relative alla prima lettera di esposizione dei fatti, Wieland ha sostenuto che una lettera di questo tipo può essere utilizzata solo per informare in merito a elementi di prova nuovi ottenuti dopo l’adozione della comunicazione delle obiezioni, ma non per presentare ulteriori elementi di prova già disponibili al momento della comunicazione. Secondo Wieland, il fatto che la prima lettera di esposizione dei fatti si fondasse principalmente su «prove preesistenti» avrebbe svuotato l’audizione di senso, in quanto avrebbe rinviato una parte sostanziale della discussione e della difesa a un momento successivo all’audizione orale, che (secondo Wieland) era l’unica possibilità di contestare le prove utilizzate dalla Commissione dinanzi a un pubblico più ampio. Per porre rimedio a questo presunto problema, Wieland ha chiesto un’audizione orale supplementare. Il 19 dicembre 2018 la DG Concorrenza ha respinto la richiesta di Wieland e, il 20 dicembre 2018, quest’ultima ha deferito la questione al consigliere-auditore.

24.

Il 21 dicembre 2018 il consigliere-auditore ha respinto la richiesta di Wieland di un’audizione orale supplementare. Il punto di partenza per la valutazione è il fatto che il regolamento (CE) n. 802/2004 prevede solo il diritto di chiedere un’audizione ufficiale quando la Commissione invia una comunicazione delle obiezioni. Dopo aver esaminato la prima lettera di esposizione dei fatti e averla confrontata con la comunicazione delle obiezioni, il consigliere-auditore ha constatato che la prima lettera non conteneva nuove obiezioni rispetto a quelle già mosse nella comunicazione delle obiezioni, ma individuava semplicemente ulteriori elementi a sostegno delle stesse obiezioni (9). Il fatto che alcuni di questi ulteriori elementi di prova fossero già presenti nel fascicolo al momento dell’emissione della comunicazione delle obiezioni è irrilevante, poiché il criterio pertinente per distinguere tra una comunicazione delle obiezioni supplementare e una lettera di esposizione dei fatti è se siano stati formulate o meno nuove obiezioni. Infine, poiché non vi era alcuna indicazione del fatto che il gruppo incaricato del caso avesse intenzionalmente occultato le prove fino a dopo l’audizione orale al fine di vanificarne lo scopo, il consigliere-auditore non ha rilevato alcuna norma o principio giuridico che impedisse alla Commissione di includere in una lettera di esposizione dei fatti prove già presenti nel fascicolo al momento della comunicazione delle obiezioni.

Progetto di decisione

25.

Nel progetto di decisione la Commissione conclude che l’operazione proposta potrebbe ostacolare in modo significativo l’effettiva concorrenza sul mercato dei prodotti laminati nel SEE attraverso l’eliminazione di un importante concorrente e la creazione di una posizione dominante per Wieland. Il progetto di decisione conclude inoltre che gli impegni del 3 dicembre 2018 non sono tali da eliminare il notevole ostacolo a una concorrenza effettiva risultante dall’operazione proposta. Il progetto di decisione conclude pertanto che l’operazione proposta è incompatibile con il mercato interno e con l’accordo sullo Spazio economico europeo.

26.

Dopo aver esaminato il progetto di decisione a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore conclude che esso riguarda esclusivamente le obiezioni su cui Wieland ha avuto la possibilità di pronunciarsi.

27.

Alla luce di quanto precede, il consigliere-auditore conclude che nel caso di specie l’esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti è stato rispettato.

Bruxelles, 31 gennaio 2019

Joos STRAGIER


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).

(2)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1).

(4)  Cfr. T-342/07, Ryanair Holdings/Commissione, EU:T:2010:280, punto 136 e T-175/12, Deutsche Börse AG/Commissione, EU:T:2015:148, punto 133.

(5)  Cfr., ad esempio, T-141/94, Thyssen Stahl/Commissione, EU:T:1999:48, punto 110; T-758/14, Infineon Technologies/Commissione, EU:T:2016:737, punto 110.

(6)  Wieland aveva anche offerto misure correttive durante la prima fase dell’indagine, che la Commissione non ha sottoposto a test di mercato in quanto non erano tali da fugare i gravi dubbi in modo sufficientemente chiaro e deciso.

(7)  Cfr. la comunicazione sulle misure correttive, punto 18.

(8)  Cfr. la comunicazione sulle misure correttive, punti 80 e 92.

(9)  Cfr. per analogia, la sentenza del 20 marzo 2002 nella causa T-23/99, LR af 1998 A/S/Commissione, EU:T:2002:75, punti 186-195.


2.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 325/17


Sintesi della decisione della Commissione

del 5 febbraio 2019

che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE

(Caso M.8900 — Wieland/Aurubis Rolled Products/Schwermetall)

[notificata con il numero C(2019) 922]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 325/12)

In data 5 febbraio 2019 la Commissione ha adottato una decisione in un caso di concentrazione in conformità al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (1) , in particolare all’articolo 8, paragrafo 3. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede per il caso in oggetto è disponibile, eventualmente in una versione provvisoria, sul sito internet della direzione generale della Concorrenza, all’indirizzo: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2

1)   

In data 13 giugno 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio («il regolamento sulle concentrazioni»), operazione con la quale Wieland Werke AG («Wieland», Germania) intende acquisire, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Aurubis Flat Rolled Products («ARP», Germania) e il controllo esclusivo di Schwermetall Halbzeugwerk GmbH & Co. KG («Schwermetall», Germania) mediante acquisto di quote e attivi («l’operazione»). Nella presente sintesi, Wieland, ARP e Schwermetall sono denominate anche le «parti», mentre Wieland è denominata anche la «parte notificante». L’impresa che risulterebbe dall’operazione è denominata «l’entità risultante dalla concentrazione».

I.   LE PARTI

2)

Wieland, una società di diritto tedesco, fabbrica e fornisce semilavorati a base di rame e leghe di rame. Wieland si occupa della catena di produzione dei prodotti a base di rame dalle colate di forme fino alla vendita di prodotti semilavorati. Gestisce dodici stabilimenti che occupano approssimativamente 7 000 dipendenti. Sei di tali stabilimenti producono prodotti laminati e sono situati in Germania, nel Regno Unito, negli Stati Uniti e a Singapore.

3)

ARP è controllata da Aurubis AG («Aurubis», Germania) ed opera nella fabbricazione e nella fornitura di prodotti semilavorati a base di rame e leghe di rame. Aurubis è un fornitore mondiale di metalli non ferrosi (compreso il rame) ed è il più grande produttore europeo integrato di rame che rifornisce l’intera filiera verticale, dalla produzione di anodi, catodi e forme in rame fino alla produzione di prodotti laminati e trafilati.

4)

Schwermetall è un’impresa comune detenuta rispettivamente al 50 % da Wieland e Aurubis che opera nella fabbricazione di prodotti in lega di rame laminati e nastri prelaminati. Schwermetall fornisce inoltre nastri prelaminati a terzi. Schwermetall vende altresì nastri per monete (nastri laminati utilizzati per la produzione di monete) che possono essere considerati un prodotto laminato semilavorato.

5)

Wieland intende acquisire il controllo esclusivo di ARP e di Schwermetall mediante l’acquisto di quote e attivi nonché attraverso due diversi accordi (l’accordo quadro di acquisto tra Wieland e Aurubis per l’acquisizione di ARP e l’accordo di partecipazione e acquisto di Schwermetall per l’acquisizione della partecipazione al 50 % di Aurubis in Schwermetall), entrambi firmati il 29 marzo 2018 e subordinati l’uno all’altro, che costituiscono un’unica concentrazione.

II.   DIMENSIONE UE

6)

Le parti presentano un fatturato mondiale aggregato combinato superiore a 2 500 milioni di EUR e un fatturato a livello di SEE superiore a 100 milioni di EUR. In ciascuno Stato membro (Germania, Francia e Italia), il fatturato aggregato combinato di Wieland e ARP è superiore a 100 milioni di EUR e il fatturato aggregato di ciascuna delle due imprese è superiore a 25 milioni di EUR. Nessuna delle parti realizza più dei due terzi del suo fatturato aggregato a livello di Unione all’interno di un solo e medesimo Stato membro. La concentrazione ha pertanto una dimensione UE.

III.   PROCEDIMENTO

7)

Il 1° agosto 2018, alla luce dei risultati della fase I della sua indagine di mercato, la Commissione ha espresso seri dubbi sulla compatibilità dell’operazione con il mercato interno e ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.

8)

Il 3 agosto 2018 la parte notificante ha chiesto una prima proroga di 10 giorni lavorativi a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, prima frase, del regolamento sulle concentrazioni. L’8 ottobre 2018, su richiesta della parte notificante, la Commissione ha adottato una decisione di proroga del procedimento di 10 giorni supplementari a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, terza frase del regolamento sulle concentrazioni.

9)

Il 17 ottobre 2018 Wieland ha presentato impegni che la Commissione non ha sottoposto a indagine di mercato.

10)

Il 24 ottobre 2018 la Commissione ha emesso una comunicazione delle obiezioni, nella quale è giunta alla conclusione preliminare secondo la quale l’operazione avrebbe ostacolato in maniera significativa la concorrenza effettiva in una parte sostanziale del mercato interno e che le preoccupazioni in materia di concorrenza non risulterebbero completamente affrontate dalle misure correttive proposte da Wieland il 17 ottobre 2018. La Commissione ha ritenuto che le misure correttive proposte non fossero esaustive ed efficaci sotto tutti i punti di vista.

11)

Il 12 novembre 2018 la parte notificante ha risposto alla comunicazione delle obiezioni («risposta alla comunicazione delle obiezioni»). Il 19 novembre 2018 si è svolta l’audizione.

12)

Il 3 dicembre 2018 (giorno 65 della fase II del procedimento), la parte notificante ha presentato nuovi impegni a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni al fine di porre rimedio alle preoccupazioni in materia di concorrenza individuate. Il 7 dicembre 2018 la Commissione ha avviato un’indagine di mercato sugli impegni del 3 dicembre 2018.

13)

Il 19 dicembre 2018 la Commissione ha informato la parte notificante dei risultati negativi dell’indagine di mercato sugli impegni del 3 dicembre 2018.

14)

Il 29 gennaio 2019 il comitato consultivo ha discusso un progetto preliminare di decisione e ha espresso parere favorevole.

IV.   VALUTAZIONE

15)

L’operazione riguarda principalmente la produzione e la fornitura di prodotti laminati in rame e lega di rame («prodotti laminati»). Schwermetall è inoltre attiva a monte sul mercato commerciale per la fornitura di nastri prelaminati, che rappresentano un fattore produttivo per i prodotti laminati. ARP fornisce inoltre billette a terzi per la produzione di tubi in rame, il mercato a valle nel quale opera Wieland. I mercati rilevanti del prodotto e geografico sono definiti come segue.

1.   I mercati rilevanti del prodotto

1.1.    Forme in rame (bramme e billette)

16)

Le forme in rame sono utilizzate come fattore produttivo per la fabbricazione di prodotti semilavorati in rame. Esistono due tipi di forme: le billette (circolari) e le bramme (rettangolari). Sebbene sia improbabile che le billette e le bramme appartengano al medesimo mercato del prodotto dato che non vi è sostituibilità sul lato della domanda e la sostituibilità sul lato dell’offerta può non essere immediata, la Commissione ha lasciato aperta la questione dell’esatta portata del mercato rilevante. La Commissione ha ritenuto che i mercati delle billette o delle bramme abbiamo una portata a livello di SEE.

1.2.    Nastri prelaminati

17)

Un nastro prelaminato è un sottile filo in rame o lega di rame che costituisce un fattore produttivo fondamentale per la fabbricazione di prodotti laminati. La Commissione ha ritenuto che il mercato dei nastri prelaminati sia distinto da quello dei prodotti laminati poiché non vi è alcuna sostituibilità sul lato della domanda e una sostituibilità soltanto limitata sul lato dell’offerta tra i nastri prelaminati e i prodotti laminati. La Commissione ha ritenuto che il mercato dei nastri prelaminati si estendesse al territorio del SEE.

1.3.    Prodotti laminati

18)

Esiste un mercato complessivo dei prodotti laminati, che è estremamente differenziato in termini di prestazioni, know-how e tecnologia, specifiche dei clienti, intensità della concorrenza e fissazione dei prezzi. Di conseguenza all’interno del mercato globale possono essere definiti diversi segmenti che presentano un’intensità di concorrenza diversa, in particolare per quanto riguarda la concorrenza tra prodotti standardizzati che si collocano nella fascia più bassa del mercato e prodotti maggiormente specializzati che si collocano invece su una fascia più alta del mercato. In linea con la casistica precedente e sulla base dell’indagine di mercato, la Commissione ha ritenuto che il mercato geografico dei prodotti laminati si estenda al territorio del SEE.

2.   Valutazione sotto il profilo della concorrenza

2.1.    Quadro della valutazione sotto il profilo della concorrenza nel caso di specie

Due operazioni nel medesimo settore

19)

Il 13 giugno 2018 Wieland ha notificato la concentrazione alla Commissione. Il 4 giugno 2018, ossia prima della notifica dell’operazione, KME AG («KME») ha notificato alla Commissione la propria intenzione di acquisire, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di MKM Mansfelder Kupfer e Messing GmbH («MKM»). L’operazione KME/MKM incide in parte sui medesimi mercati dell’operazione valutata nel caso di specie.

20)

In caso di indagini parallele in merito a concentrazioni che hanno ripercussioni sui medesimi mercati rilevanti, in linea con la propria prassi costante, la Commissione valuta la prima operazione notificata in base ai suoi meriti e sulla base della struttura del mercato prevalente al momento di tale notifica. Al contrario, la Commissione valuta l’operazione notificata successivamente sulla base della struttura del mercato derivante dalla probabile attuazione della prima operazione. Nel caso di specie, il punto di partenza della valutazione dell’operazione da parte della Commissione è quindi una probabile struttura del mercato nella quale KME e MKM sono trattate come un’entità unica.

Le acquisizioni parallele di ARP e Schwermetall devono essere valutate congiuntamente

21)

La Commissione ha ritenuto che l’acquisizione da parte di Wieland di ARP e la sua acquisizione del controllo esclusivo di Schwermetall e i relativi effetti di ciascuna di tali acquisizioni siano strettamente collegati tra loro e pertanto non possano essere valutati isolatamente.

22)

Di conseguenza, in una prima fase, la Commissione ha valutato gli effetti orizzontali della combinazione delle attività concernenti i prodotti laminati di Wieland, ARP e Schwermetall sul mercato dei prodotti laminati secondo i principi enunciati negli Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali. In una seconda fase, la Commissione ha valutato se e in che modo l’acquisizione da parte di Wieland del controllo esclusivo di Schwermetall rafforzi ulteriormente tali effetti aumentando i costi dei concorrenti.

2.2.    Valutazione degli effetti orizzontali non coordinati nel mercato dei prodotti laminati

23)

L’operazione determinerebbe quote di mercato combinate ampie in termini di volume ([40-50] %) e molto ampie in termini di valore ([50-60] %) sul mercato dei prodotti laminati. Le quote di mercato combinate delle parti sono notevolmente maggiori rispetto a quelle dei due concorrenti KME/MKM.

24)

Prima dell’operazione Wieland risulta inoltre essere l’evidente leader di mercato nel mercato dei prodotti laminati, con un’elevata quota di mercato, una crescita significativa e un ampio portafoglio di prodotti ed è particolarmente forte nella fascia alta di tale mercato. Già prima dell’operazione, Wieland possiede ed esercita un significativo potere di mercato che le consente di comportarsi in una certa misura in maniera indipendente dai suoi concorrenti e clienti presenti sul mercato dei prodotti laminati e, in particolare, nella fascia alta del mercato.

25)

ARP è un importante concorrente di Wieland nel mercato dei prodotti laminati e un concorrente significativo e in stretta concorrenza in segmenti fondamentali del mercato dei prodotti laminati nel quale Wieland è particolarmente attiva (ad esempio quello dei connettori). ARP acquista inoltre i nastri prelaminati da Schwermetall. ARP è forte nell’elettronica di potenza, settore nel quale Wieland sta cercando di espandersi. Dalle prove incluse nel fascicolo emerge che la rilevanza di ARP in termini di concorrenza sta aumentando e quest’ultima potrebbe quindi esercitare una pressione concorrenziale ancora più forte su Wieland in futuro. L’operazione eliminerebbe pertanto l’importante vincolo concorrenziale che ARP esercita su Wieland ai sensi del punto 25 degli Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali.

26)

Gli altri concorrenti, in particolare nella fascia alta del mercato dei prodotti laminati (ad esempio nel segmento dei connettori per l’industria automobilistica) non hanno la capacità né dispongono degli incentivi necessari per aumentare la produzione in maniera tale da far sì che tale aumento contrasti gli eventuali effetti negativi dell’operazione. La fascia alta del mercato dei prodotti laminati è caratterizzata da pochi concorrenti, da ostacoli elevati all’ingresso e da vincoli di capacità. Di conseguenza sarebbe difficile per i concorrenti attivi nella fascia bassa del mercato riposizionare i loro prodotti nella fascia alta di tale mercato per contrastare gli eventuali aumenti di prezzo determinati dall’entità risultante dalla concentrazione.

27)

Dopo l’operazione, i clienti avrebbero poche possibilità di cambiare fornitore, in particolare nella fascia alta del mercato nella quale le attività di Wieland e ARP si sovrappongono per lo più. Vi sono meno fornitori alternativi nella fascia alta del mercato e il processo di qualifica dei fornitori rende improbabile o estremamente difficile per i clienti passare a produttori attivi nella fascia più bassa del mercato. Inoltre il cambiamento di fornitore è difficile anche in ragione delle strategie di approvvigionamento da più fornitori applicate dai clienti per ragioni di sicurezza dell’approvvigionamento.

28)

I documenti interni di Wieland e, in particolare, i risultati dell’indagine di mercato forniscono una marcata indicazione dei probabili effetti negativi dell’operazione. Dai documenti interni di Wieland emerge che quest’ultima si aspetta che l’operazione rafforzi ulteriormente la sua posizione sul mercato e determini un aumento dei prezzi. I risultati dell’indagine di mercato nella fase I e nella fase II mostrano che la grande maggioranza dei clienti e numerosi concorrenti sono preoccupati per gli aumenti dei prezzi sul mercato dei prodotti laminati che si verificherebbero dopo l’operazione.

29)

L’operazione comporterebbe inoltre, probabilmente, anche la creazione di una posizione dominante di Wieland sul mercato dei prodotti laminati. A tal proposito la Commissione ha tenuto conto, innanzitutto, delle quote di mercato combinate estremamente ampie. In secondo luogo, del fatto che l’operazione eliminerebbe un concorrente importante in un mercato già concentrato, nel quale il successivo concorrente più vicino sarebbe KME/MKM con una quota di mercato del [20-30 %] e che, secondo la valutazione delle parti, sta incontrando in una data misura difficoltà nel servire il mercato. In terzo luogo, del fatto che diversi altri concorrenti dipendono da Schwermetall per le forniture di un fattore produttivo essenziale che, in seguito all’operazione, sarebbe controllato da Wieland. In quarto luogo, delle reazioni negative dei clienti in merito agli effetti dell’operazione.

30)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che l’operazione potrebbe costituire un ostacolo notevole ad una concorrenza effettiva, eliminando un concorrente importante sul mercato dei prodotti laminati, circostanza questa che è probabile determini un aumento dei prezzi. La Commissione ha inoltre concluso che è probabile che l’operazione costituisca un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva determinando una posizione dominante di Wieland sul mercato dei prodotti laminati nel SEE.

2.3.    L’acquisizione in parallelo del controllo esclusivo di Schwermetall acuisce gli effetti negativi dell’operazione

31)

L’acquisizione in parallelo del controllo esclusivo di Schwermetall aggraverebbe gli effetti orizzontali di cui sopra, nel senso che rafforzerebbe la capacità di Wieland di aumentare i costi dei suoi concorrenti sul mercato dei prodotti laminati.

32)

Innanzitutto va considerato che Schwermetall è il fornitore principale di nastri prelaminati sul mercato commerciale. Schwermetall fissa inoltre i prezzi e vende nastri prelaminati a Wieland e ai concorrenti di ARP sul mercato dei prodotti laminati a valle, indipendentemente dalle loro società controllanti. I clienti di Schwermetall sono particolarmente attivi nella fascia alta del mercato.

33)

In secondo luogo, il passaggio dal controllo congiunto a quello esclusivo di Schwermetall consentirebbe a Wieland di accedere a informazioni commercialmente sensibili dei suoi concorrenti nonché di avere il diritto di decidere autonomamente i prezzi e il portafoglio di prodotti offerti sul mercato commerciale. Ciò accrescerebbe pertanto la capacità di Wieland di limitare l’espansione dei suoi importanti concorrenti a valle, che dipendono da forniture di nastri prelaminati da parte di Schwermetall.

34)

In terzo luogo, i clienti di Schwermetall e, in particolare, quelli in concorrenza con Wieland e ARP a valle, potrebbero non riuscire a sostituire in maniera efficiente e tempestiva le forniture di Schwermetall con fornitori alternativi o ampliando le proprie capacità interne.

35)

L’acquisizione del controllo esclusivo di Schwermetall aumenta gli incentivi di Wieland ad incrementare i costi dei suoi concorrenti, in particolare tenendo conto dell’aumento del livello di concentrazione sul mercato dei prodotti laminati a valle in ragione dell’acquisizione di ARP.

36)

In tale contesto la Commissione ha ritenuto che dopo l’operazione Wieland avrebbe la capacità e l’incentivo di ridurre la pressione concorrenziale derivante dalle imprese che si affidano a forniture di Schwermetall, aumentandone i costi (incrementando i prezzi dei fattori produttivi, riducendo la gamma di prodotti offerti o la qualità dei nastri prelaminati) e avrebbe la possibilità di conoscere nel dettaglio le esigenze dei suoi concorrenti e i relativi costi. Un comportamento di questo tipo avrebbe un impatto negativo sulla competitività dei concorrenti. L’aumento dei costi dei concorrenti e il conseguente indebolimento della concorrenza avrebbero, a loro volta, l’effetto di rafforzare e aumentare ulteriormente l’ostacolo significativo alla concorrenza effettiva individuato in relazione all’acquisizione di ARP da parte di Wieland.

37)

La Commissione ha valutato altresì se l’acquisizione del controllo esclusivo di Schwermetall determinerebbe efficienze specifiche legate alla concentrazione. Tuttavia le efficienze addotte dalla parte notificante non sono state considerate specifiche della concentrazione. Inoltre tali argomentazioni non sono riuscite e incidere sulla constatazione della Commissione secondo la quale l’acquisizione del controllo esclusivo di Schwermetall aggraverebbe probabilmente gli effetti negativi dell’operazione.

2.4.    L’operazione non ostacola una concorrenza effettiva in relazione alla preclusione dell’accesso ai fattori produttivi delle billette

38)

In seguito alla denuncia di un cliente di ARP per le billette, la Commissione ha valutato se l’operazione potrebbe comportare una preclusione all’accesso ai fattori produttivi per le billette. Il cliente di ARP ha sostenuto che, in seguito all’operazione, Wieland, con la quale è in concorrenza a valle nel mercato dei tubi in rame, acquisirebbe il controllo del suo fornitore unico di billette e avrebbe quindi l’incentivo di sfruttare a monte il proprio potere di mercato per aumentare le proprie vendite di tubi in rame a valle. La Commissione ha tuttavia riscontrato che non vi è alcun rischio di preclusione dell’accesso ai fattori produttivi in relazione alle billette dato che nel SEE vi sono altre fonti alternative per tale prodotto.

3.   Impegni

3.1.    Descrizione degli impegni

39)

Al fine di rendere l’operazione compatibile con il mercato interno, la parte notificante ha presentato impegni che proponevano di cedere due stabilimenti di ARP (Stolberg in Germania e Zutphen nei Paesi Bassi) nonché, a scelta dell’acquirente, tre centri di taglio in Slovacchia, in Italia e nel Regno Unito («attività in dismissione»), ma non la partecipazione al 50 % di ARP in Schwermetall. La parte notificante ha inoltre offerto un accordo facoltativo temporaneo di fornitura e assistenza per i nastri prelaminati a favore degli stabilimenti di Stolberg e Zutphen.

40)

Gli impegni comprendevano criteri relativi all’acquirente che imponevano a quest’ultimo di garantire un approvvigionamento sufficiente di nastri prelaminati necessari all’attività in dismissione e una clausola relativa all’acquirente iniziale.

41)

Sebbene la parte notificante non abbia concluso un accordo di compravendita con un acquirente specifico nel corso del procedimento di riesame, detta parte ha individuato diversi potenziali acquirenti dell’attività in dismissione.

3.2.    Valutazione degli impegni

Risultati dell’indagine di mercato

42)

La maggioranza dei clienti ha ritenuto che senza una partecipazione in Schwermetall l’impegno proposto sia strutturalmente inadeguato per rispondere alle preoccupazioni orizzontali. Inoltre, una netta maggioranza dei clienti che hanno espresso un parere ha ritenuto che gli impegni non risolvano le preoccupazioni relative all’aumento dei costi dei concorrenti e all’accesso a informazioni riservate.

Valutazione degli impegni da parte della Commissione

43)

In ragione dell’esclusione di un attivo fondamentale di ARP, ossia la partecipazione al 50 % in Schwermetall, la Commissione ha ritenuto che gli impegni siano strutturalmente inadeguati a eliminare l’ostacolo significativo alla concorrenza effettiva. La Commissione ha rilevato in particolare che, prima dell’operazione, Schwermetall costituiva un elemento intrinseco e critico della redditività e della competitività di Stolberg nonché un elemento importante per la redditività e la competitività dello stabilimento di Zutphen.

44)

Gli impegni comporterebbero uno scorporo di un’attività preesistente senza alcuna certezza per la Commissione che, una volta trasferita l’attività all’acquirente, sia un’attività redditizia su base autonoma e che i rischi per la redditività e la competitività dovuti allo scorporo sarebbero ridotti al minimo. L’accordo temporaneo di fornitura proposto dalla parte notificante non sarebbe sufficiente per consentire all’acquirente di sviluppare fonti indipendenti di approvvigionamento e rischierebbe pertanto di creare legami a lungo termine tra concorrenti.

45)

La Commissione ha inoltre ritenuto che permanessero notevoli incertezze sul fatto che gli attivi dei potenziali acquirenti individuati dalla parte notificante potessero compensare la mancanza di accesso ai nastri prelaminati forniti da Schwermetall o sul fatto che l’acquisizione delle attività in dismissione da parte dei potenziali acquirenti non susciti ulteriori preoccupazioni in materia di concorrenza.

46)

Infine la Commissione ha ritenuto che le preoccupazioni in materia di concorrenza legate alla capacità di Wieland di ostacolare l’espansione della quota importante di concorrenti rimanenti sul mercato dei prodotti laminati, che dipendono da forniture di Schwermetall, non siano state affrontate dagli impegni.

V.   CONCLUSIONE

47)

Per i motivi sin qui esposti, la decisione conclude che la concentrazione proposta sarà atta a ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso. Di conseguenza, la concentrazione va dichiarata incompatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3 e dell’articolo 8, paragrafo 3 del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE.

(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


Corte dei conti

2.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 325/23


Relazione speciale 20/2020

«La lotta contro la povertà infantile – È necessario rendere più mirato il sostegno della Commissione»

(2020/C 325/13)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 20/2020 «La lotta contro la povertà infantile – È necessario rendere più mirato il sostegno della Commissione».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu.


2.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 325/24


Relazione speciale 21/2020

Il controllo degli aiuti di Stato alle istituzioni finanziarie nell’UE: occorre verificarne l’adeguatezza

(2020/C 325/14)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale 21/2020, dal titolo «Il controllo degli aiuti di Stato alle istituzioni finanziarie nell’UE: occorre verificarne l’adeguatezza».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 325/25


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9957—Advent International/Otto/Hermes Parcelnet/Hermes Germany)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 325/15)

1.   

In data 24 settembre 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Advent International Corporation («Advent», Stati Uniti),

Otto GmbH & Co KG («Otto», Germania),

Hermes Parcelnet Limited («Hermes», Regno Unito), appartenente al gruppo Otto,

Hermes Germany GmbH («Hermes Germany», Germania), appartenente al gruppo Otto.

Advent acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Hermes UK. Advent e Otto acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Hermes Germany.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Advent: investimenti in private equity, principalmente acquisizione di partecipazioni e gestione di fondi di investimento in vari settori, compresi servizi alle imprese e servizi finanziari, beni e servizi industriali, attività al dettaglio, beni di consumo di marca e servizi ricreativi, media, telecomunicazioni e tecnologia dell’informazione, servizi sanitari e prodotti farmaceutici. Le società del suo portafoglio operano a livello internazionale (Stati Uniti, Europa, Asia e Sudamerica);

Otto: holding di varie imprese che costituiscono il gruppo Otto. Opera a livello internazionale nella vendita al dettaglio e nei relativi servizi;

Hermes UK: gestisce servizi multicanale di presa e consegna (servizi di corriere) nel Regno Unito;

Hermes Germany: gestisce servizi multicanale di presa e consegna (servizi di corriere) in Germania.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9957—Advent International/Otto/Hermes Parcelnet/Hermes Germany

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


2.10.2020   

IT

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C 325/27


Notifica preventiva di concentrazione

Caso M.9941Private Theory Luxco/ARC Group

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 325/16)

1.   

In data 23 settembre 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Private Theory Luxco Sàrl («Private Theory Luxco», Lussemburgo), controllata da Richard Cashin (cittadino statunitense);

ARC Holdings SAS («ARC Holdings», Francia), società capofila del gruppo ARC.

Private Theory Luxco acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di ARC Holdings.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Private Theory Luxco: opera nell’acquisizione e nella gestione di partecipazioni in altre imprese. Private Theory Luxco controlla inoltre ADI, spin-off del gruppo ARC che opera nella distribuzione di articoli di vetro, per la tavola e per la cucina in Spagna e Portogallo;

gruppo ARC: opera nella produzione e nella distribuzione di articoli per la tavola, in particolare articoli di vetro, stoviglie e articoli per la cucina.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

Caso M.9941 — Private Theory Luxco/ARC Group

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

2.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 325/28


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica dell’Unione al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(2020/C 325/17)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda a norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro due mesi dalla data della pubblicazione.

DOMANDA DI MODIFICA DELL’UNIONE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

«MONTELLO — COLLI ASOLANI»

PDO-IT-A0460-AM02

Data della domanda: 18.6.2019

1.   Richiedente e interesse legittimo

Consorzio di tutela vini DOC Montello e Colli Asolani

Associazione di produttori della DOP interessata

2.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Nome del prodotto

Categoria di prodotto vitivinicolo

Legame

Restrizioni in materia di commercializzazione

3.   Descrizione e motivi della modifica

3.1.   Modifica del nome della denominazione

Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9

Descrizione e motivi

La modifica riguarda la variazione del nome della DOP da «Montello – Colli Asolani» in «Asolo Montello»/«Montello Asolo».

Trattasi della modifica di una parte del preesistente nome «Colli Asolani», che viene indicato in modo sintetico col nome geografico «Asolo», che a sua volta unito al nome geografico «Montello», rimasto invariato, va a costituire l’intero nuovo nome della denominazione «Montello Asolo», anche con la possibilità di utilizzare il nome alternativo «Asolo Montello».

La parziale modifica in questione non incide né sull’identità geografica della denominazione, né sulla delimitazione della relativa area di produzione, che resta invariata.

Infatti, «Asolo» costituisce il nome geografico dell’omonima città storica e dell’attuale Comune in provincia di Treviso, che costituiva e costituisce tuttora il centro economico e culturale di riferimento della parte di territorio collinare nella quale ricade l’area di produzione dei vini in questione. Il nome geografico «Asolo» è dunque idoneo ad identificare detta parte di territorio che finora è stato denominato «Colli Asolani».

In tal senso, il nuovo nome della DOP «Asolo Montello» o, in alternativa, «Montello Asolo», è inteso a rimarcare il legame della denominazione dei vini in questione con il territorio geografico contiguo e delimitato che è contraddistinto dal borgo storico della città di Asolo e dal colle del Montello.

Inoltre, considerata l’unità e l’omogeneità pedoclimatica e storico culturale delle citate due aree geografiche contigue che costituiscono il territorio di produzione, l’uso del nome alternativo della DOP «Asolo Montello»/«Montello Asolo» è inteso ad escludere ogni possibile prevalenza di un nome geografico sull’altro.

La modifica riguarda l’intero disciplinare e l’intero documento unico laddove è richiamato il nome della denominazione.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

 

Asolo Montello

 

Montello Asolo

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP — Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

5.

Vino spumante di qualità

4.   Descrizione del vino (dei vini)

«Asolo Montello»/«Montello Asolo» Bianco (cat. Vino)

Colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: lievemente fruttato;

sapore: armonico, fresco fine con la maturazione;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5,0 in grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

«Asolo Montello»/«Montello Asolo» Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio (cat. Vino)

Colore: giallo dorato più o meno intenso per lo Chardonnay; giallo paglierino per il Pinot bianco; giallo paglierino con riflessi dorati per il Pinot grigio;

odore: fruttato, caratteristico per lo Chardonnay; delicato, fine, caratteristico per il Pinot bianco; fruttato esotico e a volte leggermente speziato per il Pinot grigio;

sapore: fruttato, fine, da delicato a intenso per lo Chardonnay; fresco, sapido, elegante per il Pinot bianco; caldo, ricco, avvolgente per il Pinot grigio;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5,0 in grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

«Asolo Montello»/«Montello Asolo» Bianchetta (cat. Vino)

Colore: giallo paglierino a volte carico, con riflessi verdognoli;

odore: da mela a frutta esotica e nocciola con la maturazione;

sapore: fresco sapido con lieve nota di tannicità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

«Asolo Montello»/«Montello Asolo» Manzoni Bianco (cat. Vino)

Colore: giallo paglierino a volte con riflessi verdognoli;

odore: fruttato, caratteristico;

sapore: fresco, ricco, sapido, avvolgente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 % vol;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5,0 in grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

«Asolo Montello»/«Montello Asolo» Chardonnay, Pinot bianco spumante (cat. Vino Spumante di Qualità)

Colore: giallo paglierino brillante, con spuma persistente per lo Chardonnay; giallo paglierino chiaro con spuma persistente per il Pinot bianco;

odore: fruttato, delicato per lo Chardonnay; fine, caratteristico per il Pinot bianco;

sapore: sapido, caratteristico, da extra brut a dry per lo Chardonnay; caratteristico, pieno da extra brut a dry per il Pinot bianco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5,0 in grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

«Asolo Montello»/«Montello Asolo» Rosso (cat. Vino)

Colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;

odore: intenso, caratteristico, gradevole, tendente all’etereo se invecchiato;

sapore: sapido, robusto, lievemente erbaceo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;

estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

«Asolo Montello»/«Montello Asolo» Merlot (cat. Vino)

Colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;

odore: vinoso, intenso, caratteristico da giovane, più delicato, etereo e gradevole se invecchiato;

sapore: sapido, robusto di corpo, leggermente tannico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;

estratto non riduttore minimo: 21.0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

4,5

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

«Asolo Montello»/«Montello Asolo» Cabernet, Cabernet Sauvignon; Cabernet Franc (cat. Vino)

Colore: rosso rubino, quasi granato se invecchiato per il Cabernet e il Cabernet Sauvignon; rosso rubino, con riflessi violacei, tendente al granato con l’invecchiamento per il Cabernet franc;

odore: vinoso, intenso, caratteristico per il Cabernet e il Cabernet Sauvignon; vinoso, lievemente erbaceo, etereo se invecchiato per il Cabernet franc;

sapore: sapido, di corpo, lievemente erbaceo, leggermente tannico, armonico, e caratteristico per il Cabernet; pieno, di buona struttura, armonico per il Cabernet Sauvignon; asciutto, sapido, di corpo, lievemente erbaceo, leggermente tannico, armonico e caratteristico per il Cabernet franc;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;

estratto non riduttore minimo: 21.0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

«Asolo Montello»/«Montello Asolo» Venegazzù e Venegazzù Superiore (cat. Vino)

Colore: rosso rubino intenso o granato;

odore: vinoso, intenso ed etereo;

sapore: pieno, corposo, armonico, ben strutturato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol; (13,00 % per il Superiore);

estratto non riduttore minimo: 23 g/l (25 g/l per il Superiore).

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

«Asolo Montello»/«Montello Asolo» Carmenère (cat. Vino)

Colore: rosso rubino tendente al granato a seconda dello stato evolutivo del vino;

odore: sfumature da leggermente erbaceo fino alla frutta rossa a piena maturazione;

sapore: morbido, pieno equilibrato e di buona persistenza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;

estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

«Asolo Montello»/«Montello Asolo» Recantina (cat. Vino)

Colore: rosso violaceo tendente al granato con l’invecchiamento;

odore: intenso, caratteristico, tendente all’etereo se invecchiato;

sapore: secco, speziato, sapido, robusto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;

estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a)   Pratiche enologiche essenziali

Assenti

b)   Rese massime

Venegazzù

70 ettolitri per ettaro

Merlot, Bianchetta, Chardonnay, Glera, Pinot bianco

84 ettolitri per ettaro

Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère, Recantina, Manzoni bianco, Pinot grigio

77 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

A)

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini «Asolo Montello»/«Montello Asolo» comprende l’intero territorio dei comuni di Castelcucco, Cornuda e Monfumo e parte del territorio dei comuni di Asolo, Borso del Grappa, Caerano S. Marco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, S. Zenone degli Ezzelini e Volpago del Montello.

Tale zona è così delimitata: dalla località Ciano in comune di Crocetta del Montello il limite prosegue verso est lungo la provinciale della «Panoramica del Montello» fino al punto d’uscita sulla stessa della trasversale del Montello contraddistinta con il n. 14; dall’incrocio segue una linea verticale rispetto alla «Panoramica» fino a raggiungere l’orlo del colle che dà sul fiume Piave. Da questo punto il limite segue in direzione est la parte alta della scarpata del Montello che costeggia il Piave fino alla località detta Case Saccardo in comune di Nervesa della Battaglia, prosegue quindi, verso sud-est, lungo il confine tra i comuni di Nervesa e Susegana e lungo la litoranea del Piave che passando per l’idrometro conduce all’abitato di Nervesa, da dove piega ad ovest lungo la strada statale n. 248 «Schiavonesca Marosticana» che percorre fino al confine della provincia di Treviso con quella di Vicenza, in prossimità del km 42,500 circa, nel comune di S. Zenone degli Ezzelini.

In corrispondenza di tale punto segue verso nord il confine tra la provincia di Treviso e la provincia di Vicenza fino ad incrociare all’interno del comune di Borso del Grappa la curva di livello corrispondente alla quota di 400 m s.l.m. Il confine successivamente, sempre in corrispondenza della curva di livello sopra individuata, prosegue in direzione est passando sopra i borghi dei comuni di Borso del Grappa, Crespano del Grappa, Possagno, Cavaso del Tomba e Pederobba. Giunti nel comune di Pederobba segue dal punto di intersezione con la quota 400 m s.l.m. la strada Calpiana in direzione sud, che passando nei pressi della colonia Pedemontana porta a sud-est sulla «Pedemontana del Grappa».

Scende quindi per tale strada e ritornato sulla «Pedemontana del Grappa», il limite costeggia quest’ultima fino al suo punto di intersezione con la statale n. 348 «Feltrina», una volta superato il centro abitato di Pederobba.

Segue quindi detta statale fino a Onigo di Pederobba, in corrispondenza del quale piega ad est seguendo la strada per Covolo, tocca Pieve, Rive, costeggia il canale Brentella fino a quota 160 e poi verso nord-est raggiunge Covolo, lo supera e giunge a Barche, dove raggiunge la quota 146 m s.l.m. in prossimità della riva del Piave. Da quota 146 prosegue lungo la strada verso sud fino ad incrociare quella per Crocetta del Montello in prossimità del km 27,800 circa.

Lungo tale strada prosegue verso sud ed all’altezza della località Fornace piega a sud-est per quella che raggiunge Rivasecca, la supera e seguendo sempre verso sud-est la strada che costeggia il canale di Castelviero, raggiunge la località Ciano da dove è iniziata la delimitazione.

B)

La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino «Asolo Montello»/«Montello Asolo» sottozona Venegazzù, interessa parte del territorio del comune di Volpago del Montello e precisamente la porzione della frazione di Venegazzù corrispondente al foglio catastale n. 16.

Tale zona è così delimitata:

partendo esattamente dal km 65,000, della statale 248 Schiavonesca Marosticana, (qui denominata via Jacopo Gasparini), di fronte alla monumentale villa palladiana «Spineda-Loredan», si prosegue in direzione est fino ai limiti catastali della frazione di Venegazzù (rappresentato dal confine tra i fogli catastali del comune di Volpago del Montello n. 16 e n. 21). Qui si svolta a sinistra, in direzione nord, seguendo i limiti catastali della frazione di Venegazzù fino a raggiungere in corrispondenza delle «Case Semenzin» la via Frà Giocondo. Successivamente si svolta a sinistra, in direzione ovest, sempre seguendo i limiti catastali della frazione di Venegazzù (confine tra il foglio catastale n. 16 e i fogli catastali n. 13 e n. 12) e si percorre la via Fra Giocondo costeggiando il canale Brentella del bosco Montello fino a raggiungere i limiti amministrativi tra i comuni di Volpago del Montello e Montebelluna (come evidenziato, dalla punteggiatura continua […], nelle carte tecniche regionali). Superate le case Brunetta (quota 115 m s.l.m.), sempre seguendo i limiti amministrativi del comune di Volpago del Montello si raggiunge la S.S. 248 Schiavonesca-Marosticana (al km 63,730), da qui si percorre la S.S. fino al km 65,000 ritornando così al punto di partenza.

La descrizione della zona di produzione della tipologia Venegazzù fa riferimento al seguente elemento della Carta Tecnica Regionale: elemento N. 105 024 Volpago del Montello ed ai limiti amministrativi del comune di Volpago del Montello.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

 

Cabernet Franc N. - Cabernet

 

Pinot Bianco B. - Pinot Blanc

 

Pinot Grigio - Pinot Gris

 

Pinot Grigio - Ruländer

 

Glera Lunga B. - Glera

 

Recantina N.

 

Carmenère N. - Cabernet

 

Merlot N.

 

Chardonnay B.

 

Carmenère N. - Cabernet Italiano

 

Pinot Grigio - Pinot

 

Pinot Bianco B. - Pinot

 

Carmenère N. - Cabernet Nostrano

 

Carmenère N.

 

Manzoni Bianco B. - Incrocio Manzoni 6.0.13 B [Manzoni hybrid].

 

Bianchetta Trevigiana B. - Bianchetta

 

Cabernet Sauvignon N. – Cabernet

8.   Descrizione del legame/dei legami

«Asolo Montello»/«Montello Asolo» - Categorie: Vino; Vino spumante di qualità

Fattori naturali

L’area di produzione dell’«Asolo Montello/Montello Asolo» si trova nella regione Veneto a nord di Venezia, in provincia di Treviso, sui comprensori collinari costituiti dal Montello e dai Colli Asolani posti ai piedi delle Dolomiti, tra Nervesa della Battaglia ad est, e l’abitato di Fonte ad ovest. Sono questi due sistemi collinari quasi a sé stanti, separati da una profonda incisione larga circa un chilometro, che costituiscono una unica entità geologica. Sono caratterizzati da un’altitudine che va dai 100 ai 450 m s.l.m., e da un paesaggio, elemento fortemente distintivo, che presenta una forte integrità e una giacitura con pendenze e curve che gli conferiscono dolcezza e armonia. Le colline sono composte da grosse formazioni di conglomerato tenace formato da rocce cementate tra di loro e ricoperte da suolo marnoso-argilloso o marnoso-sabbioso facilmente lavorabile e disgregabile dagli agenti atmosferici, dalla tipica colorazione rossa che sta a testimoniare la loro origine antica. I suoli sono decarbonatati e a reazione acida, mediamente profondi, con buona capacità di riserva idrica e una buona dotazione minerale, e, non avendo subito violenti interventi di rimaneggiamento, presentano i loro caratteri originali con stratigrafie intatte e tessiture non sconvolte, e un’elevata attività microbiologica sulla sostanza organica che assicura una buona disponibilità di elementi nutritivi. Molto spesso la massa conglomeratica presenta numerose fratture più o meno verticali che favoriscono la circolazione idrica sotterranea e la formazione di fenomeni carsici testimoniati, soprattutto sul Montello, da oltre 2 000«doline», con cavità del suolo di diversa dimensione formanti un perfetto sistema drenante sotterraneo. La peculiarità climatica del territorio consiste nel susseguirsi di primavere miti, estati non troppo calde e autunni nuovamente miti, grazie alla favorevole esposizione a sud dei versanti vitati e alla conformazione dei rilievi che si dispongono ortogonali ai venti freddi che provengono da nord-est; le temperature estive hanno valori medi di 22,6 °C con i valori massimi a luglio; gli autunni si presentano caldi e secchi.

Le precipitazioni sono di circa 700 mm da aprile a settembre, con una distribuzione discretamente regolare; tale piovosità si deve sempre correlare alla giacitura collinare dei suoli e quindi al facile smaltimento dell’acqua in eccesso e alla natura sciolta del terreno che permette una veloce infiltrazione sotto superficiale.

Fattori storici

La presenza e lo sviluppo della vite sui Colli Asolani e sul Montello si deve ai monaci benedettini prima e alla presenza della Repubblica Veneta poi. I monaci benedettini si insediarono intorno all’anno mille in particolare nel monastero di S. Bona a Vidor e nella certosa del Montello a Nervesa; con il loro operato essi hanno influenzato in modo importante la storia agraria e vitivinicola del territorio, determinando la profonda cultura per la vite e il vino che persiste tuttora. Nella seconda metà del 1300, quando quest’area passò ai veneziani, i Colli Asolani e il Montello vennero subito riconosciuti come un’importante area enoica e i suoi vini venivano esportati all’estero già nel 1400. Nel 1500 si ha il diffondersi nella zona di un pensiero aristocratico di ricerca del bello e del buono che si trasmette nel sapere viticolo ed enologico popolare. L’area viene ammirata dalle più prestigiose personalità e il vino è un prodotto ricercato che si confronta a Venezia con i vini portati dalla Grecia.

Fattori umani

Nell’«Asolo Montello/Montello Asolo», l’antica conduzione familiare dove il vino costituiva parte importante dell’alimentazione quotidiana e dell’economia locale, ha caratterizzato un paesaggio rimasto con una forte integrità, che ha conservato i suoli originari e pertanto molto favorevoli alla coltivazione, dove la presenza non invadente del vigneto divide tutt’oggi lo spazio con altre colture.

Da una civiltà importante come quella veneziana, si è sviluppata inoltre una imprenditorialità vivace e dinamica, e, grazie anche alla presenza a pochi chilometri della Scuola Enologica di Conegliano, fondata nel 1876, e del Centro di Ricerca per la Viticoltura, che hanno contribuito all’evoluzione culturale e alla specializzazione degli operatori, è cresciuta una vitivinicoltura in grado di valorizzare la splendida vocazione naturale del territorio.

Tali fattori tutti insieme costituiscono una ricchezza inestimabile che concorre maggiormente alla ricchezza varietale ed enologica dell’area Asolo Montello.

In particolare le aree collinari sono le migliori per ottenere vini bianchi profumati e di grande sapidità, dal caratteristico fruttato e speziato. In tali ambienti dove le correnti fredde rendono le uve più ricche di acidi organici, in particolare l’acido malico, si ottengono gli spumanti che sono caratterizzati da eleganza ed aromaticità.

Al contrario le aree vallive e pianeggianti, dotate di un profilo pedologico più profondo e fertile, generano vini morbidi e aristocratici, dalla ricca composizione fenolica ed aromatica per i vini rossi. Tali vini hanno profumi erbacei e di frutta matura, uniti ad un equilibrato rapporto zuccheri/acidi e corpo robusto. Le varietà Bianchetta e Recantina, quali varietà autoctone e antiche, conferiscono originalità alla gamma dei vini.

«Asolo Montello»/«Montello Asolo» - Categoria Vino spumante di qualità

Informazioni sulla qualità/caratteristiche del vino essenzialmente attribuibili all’ambiente geografico

I vini della denominazione «Asolo Montello/Montello Asolo», nella categoria «Vini Spumanti di qualità», si presentano dal colore giallo paglierino da chiaro a brillante, con spuma persistente nella tipologia spumante di qualità.

All’analisi organolettica i vini della denominazione «Asolo Montello/Montello Asolo», nella versione spumante di qualità, si presentano come vini da sentori agrumati e da profumi floreali, fruttati e di frutta fresca esaltati da una fresca acidità e da una eleganza di corpo.

Interazione causale fra elementi della zona geografica e la qualità/caratteristiche del prodotto essenzialmente attribuibili all’ambiente geografico

Le caratteristiche organolettiche dei vini della denominazione «Asolo Montello/Montello Asolo», nella categoria «Vini Spumanti di qualità», sopra descritti derivano da un’azione combinata del suolo, delle condizioni climatiche della zona di produzione e dai fattori umani i quali hanno influito sull’innovazione tecnologica della spumantizzazione dei vini in questione.

La piovosità e la giacitura collinare dei suoli richiede una significativa manualità degli operatori per influire sull’equilibrio vegetoproduttivo dei vitigni; inoltre l’arte dei viticoltori legata alla natura sciolta del terreno, che permette una veloce infiltrazione sottosuperficiale, permettono ai vitigni della denominazione «Asolo Montello/Montello Asolo», nella categoria «Vini Spumanti di qualità», una vigoria sempre su livelli equilibrati e contenuti che riesce comunque a proteggere i grappoli e a salvaguardare le sostanze, il fruttato delicato, fine e caratteristico.

La natura acida di tali suoli, abbinata alle tecniche produttive che gli operatori hanno sviluppato e innovato nel corso degli anni, porta la pianta a privilegiare l’assorbimento di una maggior quota di microelementi rispetto ai suoli neutri, permettendo alla vite di raggiungere un buon equilibrio tra l’attività vegetativa e produttiva.

La granulometria e la conformazione dei suoli permette all’apparato radicale un rifornimento idrico regolare, indispensabile per vitigni dal quale si vuole ottenere freschezza e acidità.

Queste caratteristiche vengono esaltate dall’innovazione tecnologica dei processi in autoclave, tecnologia efficiente per la trasformazione dei lieviti migliorando così i profili fruttati ed agrumati.

«Asolo Montello»/«Montello Asolo» - Categoria Vino

Informazioni sulla qualità/caratteristiche del vino essenzialmente attribuibili all’ambiente geografico

I vini della denominazione «Asolo Montello/Montello Asolo», nella categoria «Vino», si presentano dal colore rosso rubino che tende al granato con l’invecchiamento per i vini rossi e dal colore giallo paglierino al giallo dorato più o meno intenso per i vini bianchi.

L’aroma per i vini rossi si presenta talvolta sapido, morbido, armonico, leggermente tannico e leggermente erbaceo.

L’aroma per i vini bianchi si presenta invece fresco, sapido, fruttato ed armonico.

All’olfatto i vini rossi si presentano con un profumo vinoso intenso, una elevata ed equilibrata struttura con una diversificata composizione aromatica.

I vini bianchi invece si presentano all’olfatto con profumi intensi floreali e fruttati dai sentori agrumati e di frutta fresca esaltati da una fresca acidità.

Interazione causale fra elementi della zona geografica e la qualità/caratteristiche del prodotto essenzialmente attribuibili all’ambiente geografico

Le peculiarità dei vini «Asolo Montello/Montello Asolo», nella categoria «Vino», per i vini rossi sono il risultato delle combinazioni climatiche della zona di produzione e dei fattori umani che hanno avuto un impatto sul potenziale enologico delle uve e delle tecnologie di lavorazione nel passato e fino ai giorni nostri.

In particolare l’ambiente geografico della zona di produzione è caratterizzato da versanti esposti al sole, protetti dai venti freddi che provengono da nord, favorendo condizioni autunnali miti.

Questo, unitamente all’antica professionalità degli operatori che attraverso l’allevamento e i metodi di coltivazione, gestiscono vitigni tendenzialmente vigorosi adattandoli alle caratteristiche dei suoli della zona di produzione, permette di avere maturazioni prolungate nel tempo che aggrediscono le note erbacee e ruvide, lasciando spazio alla maturazione zuccherina e fenolica che si trasforma in vini morbidi ed aristocratici.

I terreni, soprattutto ove costituiti da marne più magre, favoriscono nei vini rossi la ricca composizione fenolica, una diversificata composizione aromatica e un rapporto zuccheri/acidi ben calibrato. Questo determina i colori dal rosso rubino che tende al granato con l’invecchiamento, profumi con sfumature che possono presentarsi da leggermente erbacee, fino alla frutta rossa a piena maturazione; sapore di corpo, armonico e ben strutturato che può essere sapido, leggermente tannico, morbido, speziato, lievemente erbaceo.

I vini bianchi della denominazione «Asolo Montello/Montello Asolo», nella categoria «Vino», sono invece il risultato di estati non troppo calde che evitano maturazioni troppo anticipate con bassi livelli acidi e note aromatiche troppo dolci ed esotiche.

Il contributo apportato dagli operatori nella gestione delle vigne, passando dalla scelta del portinnnesto, al metodo di coltivazione, alla gestione della chioma vegetativa, abbinato ai suoli più fertili e dove le escursioni termiche sono più accentuate favoriscono la sintesi dei terpeni e dei composti benzenici responsabili dei sentori agrumati, floreali e di frutta fresca esaltati da una fresca acidità e da una eleganza di corpo.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Link al disciplinare del prodotto

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15006


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.