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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 313 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
63° anno |
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Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2020/C 313/01 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia |
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2020/C 313/02 |
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2020/C 313/03 |
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2020/C 313/06 |
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2020/C 313/11 |
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2020/C 313/21 |
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2020/C 313/22 |
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2020/C 313/23 |
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2020/C 313/24 |
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2020/C 313/25 |
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2020/C 313/26 |
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2020/C 313/27 |
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2020/C 313/28 |
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2020/C 313/30 |
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2020/C 313/31 |
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Tribunale |
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2020/C 313/32 |
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2020/C 313/33 |
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2020/C 313/34 |
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2020/C 313/35 |
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2020/C 313/36 |
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2020/C 313/37 |
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2020/C 313/38 |
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2020/C 313/39 |
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2020/C 313/40 |
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2020/C 313/41 |
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2020/C 313/42 |
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2020/C 313/43 |
Causa T-466/20: Ricorso proposto il 20 luglio 2020 — LF / Commissione |
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2020/C 313/44 |
Causa T-476/20: Ricorso proposto il 27 luglio 2020 — Alteryx/EUIPO — Allocate Software (ALLOCATE) |
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2020/C 313/45 |
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2020/C 313/46 |
Causa T-491/20: Ricorso proposto il 23 luglio 2020 — El Corte Inglés/EUIPO — Ou (-Vpro) |
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2020/C 313/47 |
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2020/C 313/48 |
Causa T-499/20: Ricorso proposto il 10 agosto 2020 — Banco Cooperativo Español/CRU |
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2020/C 313/49 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
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21.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 313/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2020/C 313/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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21.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 313/2 |
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 6 febbraio 2020 — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Dresden (Germania) — hapeg dresden gmbh / Bayrische Straße 6-8 GmbH & Co. KG
(Causa C-137/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Libera prestazione di servizi - Direttiva 2006/123/CE - Normativa di uno Stato membro che prevede una tariffa minima per gli onorari degli ingegneri e degli architetti)
(2020/C 313/02)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Dresden
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: hapeg dresden gmbh
Resistente: Bayrische Straße 6-8 GmbH & Co. KG
Dispositivo
L’articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale secondo cui nei contratti conclusi con architetti o ingegneri non è consentito concordare un onorario inferiore alle tariffe minime calcolate in base tariffario degli onorari di architetti e ingegneri previsto da detta normativa.
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21.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 313/2 |
Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 29 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — DŚ / Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle
(Causa C-522/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Non luogo a statuire)
(2020/C 313/03)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Najwyższy
Parti
Ricorrente: DŚ
Convenuta: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle
Con l’intervento di: Prokuratura Krajowa
Dispositivo
Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), con decisione del 2 agosto 2018, nella causa C 522/18.
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21.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 313/3 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 15 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okrazhen sad — Vidin — Bulgaria) — Corporate Commercial Bank, in liquidazione/Elit Petrol AD
(Causa C-647/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Procedure di insolvenza - Modifica retroattiva dei presupposti per l’esecuzione di compensazioni reciproche con un ente creditizio fallito - Stato di diritto - Principio della certezza del diritto - Diritto a un ricorso effettivo)
(2020/C 313/04)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Okrazhen sad — Vidin
Parti
Ricorrente: Corporate Commercial Bank, in liquidazione
Convenuta: Elit Petrol AD
Dispositivo
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okrazhen sad Vidin (Tribunale regionale di Vidin, Bulgaria), con decisione del 15 ottobre 2018, è manifestamente irricevibile.
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21.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 313/4 |
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 6 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Azienda ULSS n. 6 Euganea / Pia Opera Croce Verde Padova
(Causa C-11/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Appalti pubblici - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 10, lettera h) - Articolo 12, paragrafo 4 - Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi - Servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli - Organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro - Servizio di trasporto sanitario ordinario e di urgenza - Normativa regionale che impone in via prioritaria di ricorrere a un partenariato tra amministrazioni aggiudicatrici - Libertà degli Stati membri di scegliere la modalità di prestazione dei servizi - Limiti - Obbligo di motivazione)
(2020/C 313/05)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti
Ricorrente: Azienda ULSS n. 6 Euganea
Convenuta: Pia Opera Croce Verde Padova
nei confronti di: Azienda Ospedaliera di Padova, Regione Veneto, Croce Verde Servizi
Dispositivo
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1) |
L’articolo 10, lettera h), e l’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa regionale che subordina l’aggiudicazione di un appalto pubblico alla condizione che un partenariato tra enti del settore pubblico non consenta di garantire il servizio di trasporto sanitario ordinario, sempre che la scelta espressa a favore di una particolare modalità di prestazione di servizi, ed effettuata in una fase precedente a quella dell’aggiudicazione dell’appalto pubblico, rispetti i principi di parità di trattamento, non discriminazione, riconoscimento reciproco, proporzionalità e trasparenza. |
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2) |
L’articolo 10, lettera h), e l’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24 devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa regionale che impone all’amministrazione aggiudicatrice di giustificare la sua scelta di aggiudicare il servizio di trasporto sanitario ordinario mediante gara d’appalto anziché di affidarlo direttamente mediante una convenzione conclusa con un’altra amministrazione aggiudicatrice. |
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21.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 313/5 |
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 6 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Rieco SpA / Comune di Lanciano, Ecolan SpA (C-89/19), Comune di Ortona, Ecolan SpA (C-90/19), Comune di San Vito Chietino, Ecolan SpA (C-91/19)
(Cause riunite da C-89/19 a C-91/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Appalti pubblici - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 12, paragrafo 3 - Normativa nazionale che favorisce l’aggiudicazione di appalti pubblici a discapito dei contratti in house - Libertà degli Stati membri di scegliere la modalità di prestazione dei servizi - Limiti - Normativa nazionale che esclude la possibilità per un’amministrazione aggiudicatrice di acquisire, nel capitale di un organismo detenuto da amministrazioni aggiudicatrici, partecipazioni che sono inidonee a garantire il controllo di tale organismo o un potere di veto)
(2020/C 313/06)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti
Ricorrente: Rieco SpA
Convenuti: Comune di Lanciano, Ecolan SpA (C-89/19), Comune di Ortona, Ecolan SpA (C-90/19), Comune di San Vito Chietino, Ecolan SpA (C-91/19)
Nei confronti di: Comune di Ortona (C-89/19), Comune di Treglio (C-89/19), Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)
Dispositivo
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1) |
L’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che subordina la conclusione di un’operazione interna, denominata anche «contratto in house», all’impossibilità di procedere all’aggiudicazione di un appalto e, in ogni caso, alla dimostrazione, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, dei vantaggi per la collettività specificamente connessi al ricorso all’operazione interna. |
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2) |
L’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che impedisce ad un’amministrazione aggiudicatrice di acquisire partecipazioni al capitale di un ente partecipato da altre amministrazioni aggiudicatrici, qualora tali partecipazioni siano inidonee a garantire il controllo o un potere di veto e qualora detta amministrazione aggiudicatrice intenda acquisire successivamente una posizione di controllo congiunto e, di conseguenza, la possibilità di procedere ad affidamenti diretti di appalti a favore di tale ente, il cui capitale è detenuto da più amministrazioni aggiudicatrici. |
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21.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 313/6 |
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 31 gennaio 2020 — Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal) / Deutscher Braunkohlen-Industrie — Verein eV, Lausitz Energie Kraftwerke AG, Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH eins energie in sachsen GmbH & Co. KG, Commissione europea
(Causa C-172/19 P) (1)
(Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Ambiente - Direttiva 2010/75/UE - Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) - Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 - Grandi impianti di combustione - Ricorso di annullamento - Irricevibilità - Mancanza di incidenza diretta - Partecipazione al procedimento che ha portato all’adozione dell’atto - Garanzie procedurali in occasione dell’adozione dell’atto - Sostituzione di motivazione - Insussistenza di motivi vertenti su una violazione dei diritti procedurali del ricorrente - Insussistenza di incidenza individuale - Impugnazione manifestamente infondata)
(2020/C 313/07)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal) (rappresentanti: W. Spieth e N. Hellermann, Rechtsanwälte)
Altre parti nel procedimento: Deutscher Braunkohlen-Industrie — Verein eV, Lausitz Energie Kraftwerke AG, Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH, eins energie in sachsen GmbH & Co. KG (rappresentanti: W. Spieth e N. Hellermann, Rechtsanwälte), Commissione europea (rappresentanti: R. Tricot e A. C. Becker, agenti)
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata. |
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2) |
L’Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal) è condannata alle spese. |
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21.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 313/6 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 16 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Telecom Italia SpA, Wind Tre SpA, Vodafone Italia SpA, Lindam Srl / Roma Capitale, Regione Lazio, Vodafone Italia SpA, Telecom Italia SpA, Wind Tre SpA, Wind Telecomunicazioni SpA
(Causa C-368/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte - Ravvicinamento delle legislazioni - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Restrizioni all’installazione di impianti di telefonia mobile imposte dalle autorità locali - Mancanza di precisazioni sufficienti riguardo ai motivi giustificanti la necessità di una risposta alla questione pregiudiziale ai fini della soluzione della controversia di cui al procedimento principale - Irricevibilità manifesta)
(2020/C 313/08)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Telecom Italia SpA, Wind Tre SpA, Vodafone Italia SpA, Lindam Srl
Convenute: Roma Capitale, Regione Lazio, Vodafone Italia SpA, Telecom Italia SpA, Wind Tre SpA, Wind Telecomunicazioni SpA
Nei confronti di: Regione Lazio, Wind Tre SpA, Telecom Italia SpA, Ente Suore Francescane Missionarie del Cuore Immacolato di Maria e a., Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA), Congregazione delle Religiose di Gesù e Maria
Dispositivo
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia), con decisione del 2 febbraio 2018, è manifestamente irricevibile.
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21.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 313/7 |
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 15 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj — Romania) — SC Banca E S.A. / G.D.
(Causa C-381/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CE - Introduzione di un nuovo rimedio giurisdizionale in corso di causa - Principi della certezza del diritto e di effettività)
(2020/C 313/09)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Cluj
Parti
Ricorrente: SC Banca E S.A.
Convenuto: G.D.
Dispositivo
I principi di certezza del diritto e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una norma processuale che modifica il sistema dei rimedi giurisdizionali previsto dall’ordinamento giuridico nazionale, introducendo un nuovo mezzo di ricorso e un grado di giudizio supplementari, e che si applica ad una causa già pendente al momento di tale modifica, nell’ambito della quale sono contrapposti un consumatore ed un professionista, nella misura in cui tale nuovo mezzo di ricorso è esperibile sia dal consumatore che dal professionista.
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21.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 313/8 |
Impugnazione proposta il 29 maggio 2020 dall’Eurofer, Association Européenne de l’Acier, AISBL avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 marzo 2020, causa T-835/17, Eurofer/Commissione
(Causa C-226/20 P)
(2020/C 313/10)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Eurofer, Association Européenne de l’Acier, AISBL (rappresentanti: J. Killick, advocaat, G. Forwood, avocate)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, HBIS Group Serbia Iron & Steel LLC Belgrade
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
annullare la sentenza impugnata; |
|
— |
annullare l’articolo 2 del regolamento impugnato (1); |
|
— |
in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale; |
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— |
condannare la Commissione e l’interveniente dinanzi al Tribunale a sopportare le spese relative al procedimento di impugnazione e al procedimento dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce quattro motivi.
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1. |
Primo motivo di impugnazione, vertente su un errore di diritto nell’interpretare l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base (2) nel senso che la Commissione dispone di un potere discrezionale per considerare «trascurabili» importazioni che rappresentano una quota di mercato superiore all’1 %. |
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2. |
Secondo motivo di impugnazione, vertente su errori quanto alla valutazione secondo cui «il volume delle importazioni» in provenienza dalla Serbia era «trascurabile» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. In particolare, il Tribunale ha commesso:
|
|
3. |
Terzo motivo di impugnazione, vertente su errori quanto all’affermazione che «non si riteng[o]no necessarie misure di difesa» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di base. In particolare, il Tribunale è incorso in:
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4. |
Quarto motivo di impugnazione, vertente su un errore di diritto nel ritenere che la Commissione non fosse tenuta a comunicare i dati relativi alla sottoquotazione dei prezzi e alla vendita sottocosto per l’esportatore serbo. In particolare, il Tribunale è incorso in:
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(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795 della Commissione, del 5 ottobre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell’Iran, della Russia e dell’Ucraina e che chiude l’inchiesta riguardante le importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Serbia (GU 2017, L 258, pag. 24).
(2) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).
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21.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 313/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Appeals Service Northern Ireland (Regno Unito) il 7 aprile 2020 — VI / Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs
(Causa C-247/20)
(2020/C 313/11)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Appeals Service Northern Ireland
Parti
Ricorrente: VI
Convenuto: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
Questioni pregiudiziali
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1. |
Se un minore che soggiorna in modo permanente nel SEE sia tenuto, per mantenere il diritto di soggiorno, ad avere un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi, come lo sarebbe una persona autosufficiente, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’Immigration (European Economic Area) Regulations 2016 [regolamento del 2016 in materia di immigrazione nel Regno Unito (Spazio economico europeo)]. |
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2. |
Se il requisito di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), dell’Immigration (European Economic Area) Regulations 2016 [regolamento del 2016 in materia di immigrazione (Spazio economico europeo)], secondo cui il requisito dell’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nel Regno Unito è soddisfatto, nel caso di uno studente o di una persona autosufficiente, con riferimento all’articolo 16, paragrafo 2, lettera b), punto ii), dello stesso regolamento, solo se la copertura assicurativa si estende sia a tale persona sia a tutti i familiari di cui trattasi, sia illegittimo ai sensi del diritto dell’Unione europea alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 (1) e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea di cui al punto 70 della sentenza Teixiera, causa C-480/08. |
|
3. |
Se, a seguito della decisione di cui al punto 53 della sentenza Ahmad/Secretary of State for the Home Department [2014] EWCA Civ 988, gli accordi reciproci sulla Common Travel Area (zona di libero spostamento) in materia di assicurazione malattia tra il Regno Unito e la Repubblica d’Irlanda siano considerati «accordi reciproci» e costituiscano pertanto un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’Immigration (European Economic Area) Regulations 2016 [regolamento del 2016 in materia di immigrazione (Spazio economico europeo)]. |
(1) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CE (GU 2004, L 158, pag. 77).
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21.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 313/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 15 giugno 2020 — Thelen Technopark Berlin GmbH / MN
(Causa C-261/20)
(2020/C 313/12)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Thelen Technopark Berlin GmbH
Resistente: MN
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se dal diritto dell’Unione, in particolare dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, dall’articolo 288, paragrafo 3, TFUE e dall’articolo 260, paragrafo 1, TFUE, risulti che l’articolo 15, paragrafi 1, 2, lettera g), e 3, della direttiva 2006/123 relativa ai servizi nel mercato interno (1), nell’ambito di procedimenti giurisdizionali in corso tra singoli, abbia un effetto diretto tale che debbano essere disapplicate le disposizioni nazionali contrarie a detta direttiva, contenute nell’articolo 7 della Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (regolamento tedesco sugli onorari per servizi di architettura e di ingegneria; HOAI), secondo il quale le tariffe minime da essa contemplate sono obbligatorie — salvo determinati casi eccezionali — per prestazioni di progettazione e supervisione effettuate da architetti e ingegneri e una convenzione avente ad oggetto un onorario inferiore alle tariffe minime nei contratti con architetti o ingegneri è inefficace. |
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2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione:
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21.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 313/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Hof van beroep Antwerpen (Belgio) il 15 giugno 2020 — FN / Universiteit Antwerpen, Vlaamse Autonome Hogeschool Hogere Zeevaartschool, PB, ZK, NG, ZN, UM
(Causa C-265/20)
(2020/C 313/13)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hof van beroep Antwerpen
Parti
Appellante: FN
Appellati: Universiteit Antwerpen, Vlaamse Autonome Hogeschool Hogere Zeevaartschool, PB, ZK, NG, ZN, UM
Questione pregiudiziale
Se la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, stipulato il 18 marzo 1999, figurante all’allegato della direttiva 1999/70/CE (1) del Consiglio, del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, e la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, figurante all’allegato della direttiva 97/81/CE (2) del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a che, sulla base di un regime nazionale (articolo 91 del Decreto sulle università) ai sensi del quale il personale accademico indipendente con un incarico a tempo pieno è nominato in pianta stabile, mentre il personale con un incarico a tempo parziale può essere o nominato o assunto temporaneamente per periodi rinnovabili di al massimo sei anni, a un’università sia consentito:
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1o |
impiegare, sulla base del potere discrezionale, per vent’anni un professore in forza di una ventina di contratti di lavoro successivi, di breve durata e a tempo parziale, e di assunzioni a norma dello statuto per periodi da uno a tre anni, senza alcuna limitazione nel numero totale di proroghe, mentre altri colleghi con incarichi analoghi hanno goduto di una nomina in pianta stabile e a tempo pieno; |
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2o |
fissare, nel suo statuto per il personale, solo il limite minimo generico della percentuale di impiego del 50 per cento per essere presi in considerazione per una nomina in pianta stabile, senza stabilire alcun criterio in base al quale i membri del personale impiegati a tempo parziale per almeno il 50 per cento vengono nominati in pianta stabile o assunti su base temporanea; |
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3o |
riconoscere a un professore a tempo parziale percentuali di incarico in base a un «potere discrezionale» illimitato, senza stabilire criteri oggettivi e senza applicare una misurazione oggettiva del carico di lavoro; |
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4o |
negare a un professore con incarico a tempo determinato e a tempo parziale, allorché la sua assunzione non viene più rinnovata sulla base del «potere discrezionale» dell’università, il diritto di invocare il carattere asseritamente abusivo delle condizioni di impiego applicate in passato, giacché egli avrebbe praticamente di volta in volta «accettato» tali condizioni eseguendo il lavoro affidatogli, con la conseguente perdita della tutela del diritto dell’Unione. |
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21.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 313/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obersten Gerichtshof (Austria) il 24 giugno 2020 — UM
(Causa C-277/20)
(2020/C 313/14)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Obersten Gerichtshof
Parti
Ricorrente: UM
Altre parti nel procedimento: HW quale amministratore dell’eredità di ZL, Marktgemeinde Kötschach-Mauthen, Finanzamt Spittal Villach
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (1) (in prosieguo: il «regolamento n. 650/2012»), debba essere interpretato nel senso che un contratto di donazione in caso di morte, stipulato tra due cittadini tedeschi che hanno la loro residenza abituale in Germania, relativo a un terreno situato in Austria, secondo cui, dopo la morte del donatore, il donatario detiene sull’eredità un diritto di natura obbligatoria alla trascrizione nel registro fondiario del suo diritto di proprietà sulla base di detto contratto e dell’atto di morte del donante, quindi senza l’intervento dell’autorità competente in materia di successioni, costituisca un patto successorio ai sensi di tale disposizione. |
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2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione: Se l’articolo 83, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che esso disciplini anche la validità di una scelta della legge applicabile effettuata anteriormente al 17 agosto 2015 in merito a un contratto di donazione in caso di morte, da considerarsi quale patto successorio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 650/2012. |
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21.9.2020 |
IT |
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C 313/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il 29 giugno 2020 — K / Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)
(Causa C-285/20)
(2020/C 313/15)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Centrale Raad van Beroep
Parti nel procedimento principale
Appellante: K
Appellato: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 65, paragrafi 2 e 5, del regolamento (CE) n. 883/2004 (1), debba essere interpretato nel senso che una persona in disoccupazione completa, che, mentre percepisce dallo Stato membro competente una prestazione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004, e/o prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha trasferito la sua residenza in un altro Stato membro, ha diritto ad una prestazione di disoccupazione secondo la legislazione dello Stato membro di residenza. |
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2) |
Se al riguardo sia rilevante per quali motivi, ad esempio ragioni familiari, detta persona disoccupata abbia trasferito la sua residenza in uno Stato membro diverso da quello competente. |
(1) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).
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21.9.2020 |
IT |
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C 313/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 7 luglio 2020 — UE, HC / Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG
(Causa C-301/20)
(2020/C 313/16)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrenti: UE, HC
Resistente: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG
Controinteressati: Eredi VJ
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 650/2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (1), debba essere interpretato nel senso che una copia del certificato che sia stata rilasciata, nonostante la suddetta disposizione, per una durata illimitata, senza indicare una data di scadenza,
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2) |
Se l’articolo 65, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 69, paragrafo 3, del regolamento n. 650/2012, debba essere interpretato nel senso che il certificato produce i suoi effetti a favore di tutte le persone indicate nominativamente sullo stesso come eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell’eredità, cosicché possano utilizzare detto certificato ai sensi dell’articolo 63 del regolamento anche coloro che non ne hanno richiesto direttamente il rilascio. |
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3) |
Se l’articolo 69, in combinato disposto con l’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento n. 650/2012, debba essere interpretato nel senso che occorre riconoscere l’effetto di legittimazione della copia autentica di un certificato successorio se questa era ancora valida quando è stata presentata per la prima volta, benché sia scaduta prima che l’autorità competente adottasse la decisione corrispondente, o se detta disposizione non osti a una normativa nazionale che richiede la validità del certificato anche al momento della decisione. |
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21.9.2020 |
IT |
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C 313/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris (Francia) il 9 luglio 2020 — A — Con l’intervento di: Autorité des marchés financiers
(Causa C-302/20)
(2020/C 313/17)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d'appel de Paris
Parti
Ricorrente: A
Con l’intervento di: Autorité des marchés financiers
Questioni pregiudiziali
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1) |
In primo luogo,
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2) |
In secondo luogo, ove si risponda che un’informazione come quella di cui trattasi può soddisfare il requisito di precisione richiesto:
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3) |
In terzo luogo, se gli articoli 10 e 21 del regolamento (UE) n. 596/2014 debbano essere interpretati nel senso che, anche quando un’informazione privilegiata è divulgata da un giornalista «ai fini dell’attività giornalistica», ai sensi dell’articolo 21, la liceità o illiceità della comunicazione richiede di valutare se essa sia avvenuta «durante il normale esercizio [della] professione [di giornalista]», ai sensi dell’articolo 10. |
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4) |
In quarto luogo, se l’articolo 10 del regolamento (UE) n. 596/2014 debba essere interpretato nel senso che, per avvenire nel normale esercizio della professione di giornalista, la comunicazione di un’informazione privilegiata deve essere strettamente necessaria all’esercizio di detta professione e avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità. |
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21.9.2020 |
IT |
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C 313/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgerichts Nürnberg (Germania) il 21 luglio 2020 — DQ / Ryanair DAC
(Causa C-323/20)
(2020/C 313/18)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Nürnberg
Parti
Ricorrente: DQ
Convenuta: Ryanair Designated Activity Company
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se lo sciopero sindacale del personale di un vettore aereo operativo costituisca una «circostanza eccezionale» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1). |
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2) |
Se a tal proposito sia rilevante il fatto che lo sciopero citato sia stato indetto in base a rivendicazioni che fino a quel momento non erano state oggetto di accordo contrattuale tra il personale e il vettore aereo operativo. |
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3) |
Se a tal proposito sia rilevante il fatto che lo sciopero di cui trattasi sia stato provocato da un determinato comportamento del vettore aereo operativo nel corso dei negoziati con i sindacati. Con ordinanza del Presidente della Corte del 7 agosto 2020 la causa è stata cancellata dal ruolo. |
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).
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21.9.2020 |
IT |
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C 313/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 22 luglio 2020 — Finanzamt B / X-Beteiligungsgesellschaft mbH
(Causa C-324/20)
(2020/C 313/19)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Finanzamt B
Resistente: X-Beteiligungsgesellschaft mbH
Questioni pregiudiziali
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1) |
Nel caso di un servizio reso una tantum e quindi non su base periodica, se l’accordo di pagamento rateale implichi di per sé la sussistenza di versamenti di acconti o pagamenti successivi ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1). |
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2) |
In subordine, in caso di risposta negativa alla prima questione: se si sia in presenza di un omesso pagamento ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA, nel caso in cui il soggetto passivo convenga, all’atto della prestazione del servizio, la sua retribuzione in cinque rate annuali e, in caso di pagamento successivo, la normativa nazionale preveda una rettifica che annulli la precedente riduzione della base imponibile ai sensi di detta disposizione. |
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21.9.2020 |
IT |
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C 313/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail du Brabant wallon, division Wavre (Belgio) il 24 luglio 2020 — PR / Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)
(Causa C-335/20)
(2020/C 313/20)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal du travail du Brabant wallon, division Wavre
Parti
Ricorrente: PR
Resistente: Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la decisione di modificare il luogo obbligatorio di iscrizione di un richiedente asilo in un Centro di accoglienza la cui funzione principale è facilitare il trasferimento del richiedente verso lo Stato competente per l’esame della sua domanda di protezione, adottata da un’autorità amministrativa statale, e interpretata quale misura prodromica al trasferimento effettivo, laddove questi abbia proposto ricorso di annullamento e sospensione avverso il provvedimento di allontanamento medesimo dinanzi a un giudice nazionale, rappresenti già l’esecuzione di tale provvedimento di allontanamento ai sensi del regolamento Dublino III (1). |
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2) |
In caso di risposta affermativa, se l’unico ricorso con effetto sospensivo, vale a dire il ricorso per la sospensione in caso di massima urgenza, ex articolo 39/82, paragrafo 4, della legge del 15 dicembre 1980 sull’accesso al territorio, il soggiorno, lo stabilimento e l’espulsione degli stranieri, a favore di un richiedente asilo invitato a far esaminare la propria domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro, connesso all’esecuzione imminente di un provvedimento di allontanamento o di respingimento, rappresenti un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 27 del regolamento Dublino III. |
(1) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).
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21.9.2020 |
IT |
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C 313/17 |
Impugnazione proposta il 28 luglio 2020 dalla Nord Stream 2 AG avverso l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 20 maggio 2020, causa T-526/19, Nord Stream 2/Parlamento e Consiglio
(Causa C-348/20 P)
(2020/C 313/21)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Nord Stream 2 AG (rappresentanti: L. Van den Hende, advocaat, M. Schonberg, Solicitor, J. Penz-Evren, J. Maly, Rechtsanwälte)
Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
annullare l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 20 maggio 2020 nella causa T-526/19, Nord Stream 2/Parlamento e Consiglio, in particolare i punti 1, 3, 4 e 6 del dispositivo; |
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— |
qualora la Corte ritenga che lo stato degli atti lo consenta, respingere l’eccezione di irricevibilità, dichiarare il ricorso ricevibile e rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca nel merito oppure, in subordine, dichiarare che l’atto controverso riguarda direttamente la ricorrente e rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci sull’incidenza individuale oppure riunisca al merito tale esame; e |
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— |
condannare il Consiglio e il Parlamento a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente, comprese quelle sostenute dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
Con il primo motivo di impugnazione, che è suddiviso in due parti, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in errori di diritto nell’applicare la condizione relativa all’incidenza diretta e nel dichiarare che la ricorrente non era legittimata ad agire per l’annullamento della direttiva (UE) 2019/692 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 (in prosieguo: la «direttiva di modifica»).
Il Tribunale ha commesso un errore nel ritenere che una direttiva, inclusa la direttiva di modifica, non possa, di per sé, prima dell’adozione di misure di recepimento o della scadenza del termine di recepimento, incidere direttamente sulla situazione giuridica di un operatore, circostanza questa che escluderebbe, di fatto, qualsiasi ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.
Il Tribunale ha commesso un errore nel valutare la questione del potere discrezionale degli Stati membri in termini del tutto generali e senza analizzare l’impatto specifico di un qualsivoglia margine di discrezionalità sulla situazione giuridica della ricorrente e alla luce dell’oggetto del suo ricorso.
Con il suo secondo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso errori di diritto nel valutare le richieste del Consiglio dirette a che venissero stralciati taluni documenti dal fascicolo e nell’accogliere tali richieste. In particolare, il Tribunale ha commesso un errore nell’effettuare la sua valutazione interamente nell’ambito del regolamento n. 1049/2001 (2), relativo all’accesso del pubblico ai documenti, omettendo di esaminare se i documenti in questione fossero manifestamente rilevanti per la soluzione della controversia. Il Tribunale è anche incorso in errore applicando l’inquadramento restrittivo operato dalla Corte di giustizia con riferimento alle circostanze specifiche e gravi della causa Ungheria/Commissione e della causa Slovenia/Grecia (3) ad altre situazioni di natura sostanzialmente diversa. Infine, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’attribuire un peso significativo all’esistenza di un procedimento arbitrale separato avviato dalla ricorrente, ai sensi del Trattato sulla Carta dell’energia, che non è rilevante per la sua valutazione sulla base di nessuna disposizione, neppure ai sensi del regolamento 1049/2001.
(1) Direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (GU 2019, L 117, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).
(3) Ordinanza del 14 maggio 2019, Ungheria/Parlamento, C-650/18, non pubblicata, EU:C:2019:438; sentenza del 31 gennaio 2020, Slovenia/Croazia, C-457/18, EU:C:2020:65.
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21.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 313/18 |
Impugnazione proposta il 30 luglio 2020 da Liviu Dragnea avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 12 maggio 2020, causa T-738/18, Dragnea/Commissione
(Causa C-351/20 P)
(2020/C 313/22)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Liviu Dragnea (rappresentanti: C. Toby, O. Riffaud, B. Entringer, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
annullare in toto l’ordinanza del Tribunale impugnata; |
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— |
annullare la decisione della Commissione (OCM(2018)20575) trasmessa al legale rappresentante del ricorrente con lettera recante la data del 1o ottobre 2018; |
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— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’azione, il ricorrente deduce tre motivi.
Primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 9, paragrafo 1, dell’articolo 9, paragrafo 2 e dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento OLAF (1) nonché su una violazione dei diritti della difesa del ricorrente nell’ambito delle indagini, ivi incluso il diritto ad essere ascoltato e il rispetto della presunzione d’innocenza.
Secondo motivo, vertente su una violazione del principio della buona amministrazione con riferimento alle indagini nonché sul rifiuto di avviare un’indagine sulla condotta dell’indagine da parte dell’OLAF.
Terzo motivo, vertente su una violazione del diritto di accesso ai documenti relativi alle indagini dell’OLAF.
(1) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU 2013, L 248, pag. 1).
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21.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 313/19 |
Ordinanza del presidente della Quarta Sezione della Corte del 17 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito) — Sandoz Ltd, Hexal AG / G.D. Searle LLC, Janssen Sciences Ireland
(Causa C-114/18) (1)
(2020/C 313/23)
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Quarta Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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21.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 313/19 |
Ordinanza del presidente della Corte del 3 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — Procedimento promosso da YV, con l’intervento di: Krajowa Rada Sądownictwa
(Causa C-537/18) (1)
(2020/C 313/24)
Lingua processuale: il polacco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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21.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 313/19 |
Ordinanza del presidente della Corte del 4 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Canarias — Spagna) — KA / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social
(Causa C-811/18) (1)
(2020/C 313/25)
Lingua processuale: lo spagnolo
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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21.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 313/20 |
Ordinanza del presidente della Prima Sezione della Corte del 20 gennaio 2020 — Ryanair DAC, già Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd / Commissione europea
(Causa C-202/19 P) (1)
(2020/C 313/26)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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21.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 313/20 |
Ordinanza del presidente della Prima Sezione della Corte del 20 gennaio 2020 — Ryanair DAC, già Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd / Commissione europea
(Causa C-203/19 P) (1)
(2020/C 313/27)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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21.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 313/20 |
Ordinanza del presidente della Prima Sezione della Corte del 20 gennaio 2020 — Ryanair DAC, già Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd / Commissione europea, Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-204/19 P) (1)
(2020/C 313/28)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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21.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 313/20 |
Ordinanza del presidente della Prima Sezione della Corte del 20 gennaio 2020 — Ryanair DAC, già Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd / Commissione europea, Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-205/19 P) (1)
(2020/C 313/29)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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21.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 313/21 |
Ordinanza del presidente della Corte del 23 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg — Germania) — YX / Eurowings GmbH
(Causa C-542/19) (1)
(2020/C 313/30)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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21.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 313/21 |
Ordinanza del presidente della Corte dell'8 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Handelsgericht Wien — Austria) — flightright GmbH / Austrian Airlines AG
(Causa C-661/19) (1)
(2020/C 313/31)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale
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21.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 313/22 |
Sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2020 — Ocean Capital Administration e a./Consiglio
(Causa T-332/15) (1)
(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone ed entità alle quali si applicano tali misure - Inserimento del nome dei ricorrenti»)
(2020/C 313/32)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Ocean Capital Administration GmbH (Amburgo, Germania) e le altre 31 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentanti: P. Moser, QC, E. Metcalfe, barrister, e M. Taher, solicitor)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e V. Piessevaux, agenti)
Oggetto
Da un lato, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2015/556 del Consiglio, del 7 aprile 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2015, L 92, pag. 101), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/549 del Consiglio, del 7 aprile 2015, che attua il regolamento (UE) 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2015, L 92, pag. 12), nella parte in cui tali atti riguardano le ricorrenti, e, dall’altro, domanda fondata sull’articolo 277 TFUE e diretta a che venga dichiarata l’inapplicabilità della decisione 2013/497/PESC del Consiglio, del 10 ottobre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2013, L 272, pag. 46), e del regolamento (UE) n. 971/2013 del Consiglio, del 10 ottobre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2013, L 272, pag. 1).
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Ocean Capital Administration GmbH e le altre ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannate alle spese. |
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21.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 313/22 |
Sentenza del Tribunale dell'8 luglio 2020 — VQ / BCE
(Causa T-203/18) (1)
(«Politica economica e monetaria - Vigilanza prudenziale degli enti creditizi - Articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 - Sanzione pecuniaria amministrativa imposta dalla BCE a un ente creditizio per violazione dell’articolo 77, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 - Modalità di pubblicazione sul sito Internet della BCE - Articolo 18, paragrafo 6, del regolamento n. 1024/2013 e articolo 132, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014»)
(2020/C 313/33)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: VQ (rappresentante: G. Cahill, barrister)
Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: E. Koupepidou, E. Yoo e M. Puidokas, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: I. Gurov e J. Bauerschmidt, agenti), Commissione europea (rappresentanti: L. Armati, A. Steiblytė, K.-P. Wojcik e A. Nijenhuis, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione ECB-SSM-2018-ESSAB-4, SNC-2016-0026 della BCE, del 14 marzo 2018, adottata in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63), nella parte in cui essa, da un lato, ha inflitto alla ricorrente una sanzione pecuniaria amministrativa di EUR 1 600 000 e, dall’altro, ha deciso la pubblicazione di tale sanzione, senza rendere anonimo il nominativo della ricorrente, sul sito Internet della BCE.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
VQ sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE), comprese quelle relative al procedimento sommario. |
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3) |
Il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sopporteranno le loro spese. |
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21.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 313/23 |
Sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2020 — Crédit agricole / BCE
(Causa T-576/18) (1)
(«Politica economica e monetaria - Vigilanza prudenziale degli enti creditizi - Articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 - Sanzione pecuniaria amministrativa inflitta dalla BCE ad un ente creditizio - Articolo 26, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 - Violazione continua dei requisiti di fondi propri - Violazione colposa - Applicazione retroattiva di norme repressive meno severe - Assenza - Diritti della difesa - Importo della sanzione - Obbligo di motivazione»)
(2020/C 313/34)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Crédit agricole SA (Montrouge, Francia) (rappresentanti: avv.te A. Champsaur e A. Delors)
Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: C. Hernández Saseta, A. Pizzolla e D. Segoin, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE, diretta a ottenere l’annullamento della decisione ECB/SSM/2018-FRCAG-76 della BCE, del 16 luglio 2018, adottata in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63), la quale impone alla ricorrente una sanzione pecuniaria amministrativa dell’importo di EUR 4 300 000 per violazione continua dei requisiti di fondi propri previsti all’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1, e rettifiche in GU 2013, L 208, pag. 68, e in GU 2013, L 321, pag. 6)
Dispositivo
|
1) |
La decisione ECB/SSM/2018-FRCAG-76 della Banca centrale europea (BCE), del 16 luglio 2018, è annullata nella misura in cui infligge a Crédit agricole SA una sanzione pecuniaria amministrativa dell’importo di EUR 4 300 000. |
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2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
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3) |
Crédit agricole è condannata a sopportare le proprie spese. |
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4) |
La BCE è condannata a sopportare le proprie spese. |
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21.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 313/24 |
Sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2020 — Crédit agricole Corporate and Investment Bank / BCE
(Causa T-577/18) (1)
(«Politica economica e monetaria - Vigilanza prudenziale degli enti creditizi - Articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 - Sanzione pecuniaria amministrativa inflitta dalla BCE ad un ente creditizio - Articolo 26, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 - Violazione continua dei requisiti di fondi propri - Violazione colposa - Diritti della difesa - Importo della sanzione - Obbligo di motivazione»)
(2020/C 313/35)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Crédit agricole Corporate and Investment Bank (Montrouge, Francia) (rappresentanti: avv.te A. Champsaur e A. Delors)
Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: C. Hernández Saseta, A. Pizzolla e D. Segoin, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE, diretta a ottenere l’annullamento della decisione ECB/SSM/2018-FRCAG-76 della BCE, del 16 luglio 2018, adottata in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63), la quale impone alla ricorrente una sanzione pecuniaria amministrativa dell’importo di EUR 300 000 per violazione continua dei requisiti di fondi propri previsti all’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1, e rettifiche in GU 2013, L 208, pag. 68, e in GU 2013, L 321, pag. 6)
Dispositivo
|
1) |
La decisione ECB/SSM/2018-FRCAG-76 della Banca centrale europea (BCE), del 16 luglio 2018, è annullata nella misura in cui infligge a Crédit agricole Corporate and Investment Bank una sanzione pecuniaria amministrativa dell’importo di EUR 300 000. |
|
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
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3) |
Crédit agricole Corporate and Investment Bank è condannata a sopportare le proprie spese. |
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4) |
La BCE è condannata a sopportare le proprie spese. |
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21.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 313/25 |
Sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2020 — Pablosky / EUIPO — docPrice (mediFLEX easystep)
(Causa T-20/19) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo mediFLEX easystep - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore Stepeasy - Impedimenti alla registrazione relativi - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2020/C 313/36)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Pablosky, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: M. Centell, avocate)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, H. O’Neill e V. Ruzek, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: docPrice GmbH (Coblenza, Germania) (rappresentante: K. Landes, avocate)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 novembre 2018 (procedimento R 77/2018-4), relativa a una procedura di opposizione tra Pablosky e docPrice.
Dispositivo
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1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’8 novembre 2018 (procedimento R 77/2018-4), relativa a una procedura di opposizione tra Pablosky, SL e docPrice GmbH, è annullata, nella parte in cui riguarda gli «articoli di abbigliamento» e la «cappelleria», di cui alla classe 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza. |
|
2) |
Il ricorso proposto da docPrice dinanzi alla Commissione di ricorso dell’EUIPO è respinto nella parte in cui riguarda i prodotti di cui al punto 1. |
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3) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
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4) |
Ciascuna delle parti è condannata a sopportare le proprie spese. |
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21.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 313/26 |
Sentenza del Tribunale dell'8 luglio 2020 — Pablosky / EUIPO — docPrice (mediFLEX easySTEP)
(Causa T-21/19) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo mediFLEX easySTEP - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore Stepeasy - Impedimenti alla registrazione relativi - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2020/C 313/37)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Pablosky SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: M. Centell, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Crespo Carrillo, H. O’Neill e V. Ruzek, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: docPrice GmbH (Coblenza, Germania) (rappresentante: K. Landes, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 novembre 2018 (procedimento R 76/2018-4), relativa a una procedura di opposizione tra Pablosky e docPrice.
Dispositivo
|
1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’8 novembre 2018 (procedimento R 76/2018-4), relativa a una procedura di opposizione tra Pablosky, SL e docPrice GmbH, è annullata, nella parte in cui riguarda gli «articoli di abbigliamento» e la «cappelleria», di cui alla classe 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza. |
|
2) |
Il ricorso proposto da docPrice dinanzi alla Commissione di ricorso dell’EUIPO è respinto nella parte in cui riguarda i prodotti di cui al punto 1. |
|
3) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
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4) |
Ciascuna delle parti è condannata a sopportare le proprie spese. |
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21.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 313/26 |
Sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2020 — Scorify/EUIPO — Scor (SCORIFY)
(Causa T-328/19) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo SCORIFY - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore SCOR - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2020/C 313/38)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Scorify UAB (Vilnius, Lituanie) (rappresentante: V. Viešūnaitė, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Botis e H. O’Neill, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Scor SE (Parigi, Francia) (rappresentanti: T. de Haan e C. de Callataÿ, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 marzo 2019 (procedimento R 1639/2018-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Scor e la Scorisk.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Scorify UAB è condannata alle spese. |
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21.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 313/27 |
Sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2020 — Essential Export/EUIPO — Shenzhen Liouyi International Trading (TOTU)
(Causa T-633/19) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo asseritamente contenente l’elemento denominativo “TOTU” e nei colori rosso e nero - Marchi dell’Unione europea figurativi anteriori TOTTO - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2020/C 313/39)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Essential Export SA (San José, Costa Rica) (rappresentante: A. B. Padial Martínez, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Shenzhen Liouyi International Trading Co. Ltd (Shenzhen, Cina)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 luglio 2019 (procedimento R 362/2019-2), relativa a un procedimento di opposizione tra l’Essential Export e la Shenzhen Liouyi International Trading.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
L’Essential Export SA è condannata alle spese. |
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21.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 313/28 |
Ordinanza del Tribunale del 22 giugno 2020 — Sherpa Europe/EUIPO — Núcleo de comunicaciones y control (SHERPA NEXT)
(Causa T-170/19) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a statuire»)
(2020/C 313/40)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Sherpa Europe, SL (Erandio, Spagna) (rappresentante: avv. M. Esteve Sanz)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. García Murillo e M. J. Crespo Carrillo, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Núcleo de comunicaciones y control, SL (Tres Cantos, Spagna)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 dicembre 2018 (procedimento R 523/2017-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Núcleo de comunicaciones y control e la Sherpa Europe.
Dispositivo
|
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
|
2) |
Sherpa Europe, SL, è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). |
|
3) |
Núcleo de comunicaciones y control, SL, sopporta le proprie spese. |
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21.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 313/28 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 24 giugno 2020 — Price/Consiglio
(Causa T-231/20 R)
(«Procedimento sommario - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Decisione (UE) 2020/135 - Accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione e dall’Euratom - Perdita della cittadinanza dell’Unione - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Manifesta irricevibilità del ricorso principale - Irricevibilità - Rinvio alla Corte - Incompetenza»)
(2020/C 313/41)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: David Price (Dorat, Francia) (rappresentante: J. Fouchet, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer, R. Meyer e M.-M. Joséphidès, agenti)
Oggetto
Da una parte, domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE, diretta alla sospensione parziale dell’esecuzione della decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 1), e dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 7), in quanto tali atti non consentono di conservare la cittadinanza dell’Unione europea del ricorrente, o, quantomeno, dell’articolo 127, paragrafo 1, lettera b), di tale accordo, e, dall’altra, domanda fondata sull’articolo 256, paragrafo 3, secondo comma, TFUE e diretta a sospendere la decisione e a rinviare la causa alla Corte al fine di sottoporle talune questioni pregiudiziali.
Dispositivo
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1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
|
2) |
Le spese sono riservate. |
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21.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 313/29 |
Ricorso proposto il 20 luglio 2020 — Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO –Wong (GT RACING)
(Causa T-463/20)
(2020/C 313/42)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Sony Interactive Entertainment Europe Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: S. Malynicz, QC, e M. Maier, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Wai Leong Wong (Glasgow, Regno Unito)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «GT RACING» — Domanda di registrazione n. 17 138 033
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 maggio 2020 nel procedimento R 1612/2019-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
|
— |
condannare l’EUIPO e il controinteressato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivi invocati
|
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto non è stato specificatamente individuato il pubblico di riferimento; |
|
— |
violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, poiché la commissione di ricorso ha commesso un errore quanto al confronto dei segni; |
|
— |
violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, poiché la commissione di ricorso ha commesso un errore quanto al confronto dei prodotti rientranti nelle classi 9, 16 e 28 del marchio anteriore e i prodotti rientranti nella classe 18 del marchio dell’Unione europea controverso; |
|
— |
violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto non si è tenuto conto degli elementi di prova relativi alla probabile percezione del marchio dell’Unione europea anteriore da parte del pubblico di riferimento; |
|
— |
mancata presa in considerazione degli altri elementi degli impedimenti alla registrazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 8, paragrafo 5, summenzionati; |
|
— |
La commissione di ricorso non si è resa conto che la sua constatazione di fatto era sufficiente per accertare il «goodwill» (forza di attrazione della clientela), la presentazione ingannevole e il pregiudizio ai sensi della disciplina del Regno Unito in materia di abuso di denominazione; |
|
— |
mancata presa in considerazione degli altri criteri della disciplina in materia di abuso di denominazione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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21.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 313/30 |
Ricorso proposto il 20 luglio 2020 — LF / Commissione
(Causa T-466/20)
(2020/C 313/43)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: LF (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione dell’11 settembre 2019 con cui gli è stato negato il beneficio dell’indennità di dislocazione; |
|
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un unico motivo vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea.
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21.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 313/31 |
Ricorso proposto il 27 luglio 2020 — Alteryx/EUIPO — Allocate Software (ALLOCATE)
(Causa T-476/20)
(2020/C 313/44)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Alteryx, Inc. (Irvine, California, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Poulter e M. Holah, Solicitors)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Allocate Software Ltd (Londra, Regno Unito)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo «ALLOCATE» –Marchio dell’Unione europea n. 6 740 658
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 maggio 2020 nel procedimento R 1709/2019-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
|
— |
annullare la decisione della divisione di annullamento; |
|
— |
condannare il convenuto a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, comprese quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso; |
|
— |
nel caso in cui la controinteressata partecipi al procedimento in qualità di interveniente, condannare quest’ultima a sopportare le proprie spese. |
Motivi invocati
|
— |
Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
|
— |
violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto la commissione di ricorso ha omesso di motivare la sua decisione. |
|
21.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 313/31 |
Ricorso proposto il 6 agosto 2020 — Eos Products/EUIPO (Forma di un contenitore sferico)
(Causa T-489/20)
(2020/C 313/45)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Eos Products Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: S. Stolzenburg-Wiemer, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso: Domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea tridimensionale (Forma di un contenitore sferico) — Domanda di registrazione n. 15 903 081
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 giugno 2020 nel procedimento R 2017/2020-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
|
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
|
— |
Violazione dell’articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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21.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 313/32 |
Ricorso proposto il 23 luglio 2020 — El Corte Inglés/EUIPO — Ou (-Vpro)
(Causa T-491/20)
(2020/C 313/46)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: J.L. Rivas Zurdo, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kuei-Chin Ou (Taipei, Taiwan)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo — Vpro — Domanda di registrazione n. 17 741 133
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 aprile 2020 nel procedimento R 1758/2019-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata nella misura in cui, respingendo il ricorso dell’opponente, conferma la decisione della divisione di opposizione adottata nel procedimento di opposizione B 3 055 001, concedendo il marchio dell’Unione europea n. 17 741 133 -Vpro (figurativo), per distinguere prodotti nelle classi 24 e 25; |
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condannare alle spese la parte o le parti che si oppongano a tale ricorso. |
Motivo invocato
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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21.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 313/33 |
Ricorso proposto il 24 luglio 2020 — S. Tous / EUIPO — Zhejiang China-Best Import & Export (Lampada)
(Causa T-492/20)
(2020/C 313/47)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: S. Tous, SL (Manresa, Spagna) (rappresentanti: D. Gómez Sánchez e J.L. Gracia Albero, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Zhejiang China-Best Import & Export Co. Ltd (Hangzhou, Cina)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del disegno o modello controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello comunitario (Luci) — Disegno o modello dell’Unione europea n. 4422343-0012
Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 maggio 2020 nel procedimento R 1553/2019-3
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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condannare il titolare del disegno controverso alle spese del presente procedimento nonché a quelle del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento e alla terza commissione di ricorso. |
Motivo invocato
Violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio [in combinato disposto con gli articoli 6, 7 e 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio].
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21.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 313/33 |
Ricorso proposto il 10 agosto 2020 — Banco Cooperativo Español/CRU
(Causa T-499/20)
(2020/C 313/48)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Banco Cooperativo Español, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: D. Sarmiento Ramírez-Escudero, J. Beltrán de Lubiano Sáez de Urabain e P. Biscari García, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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(i) |
dichiarare l’inapplicabilità dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63; |
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(ii) |
dichiarare la nullità della decisione impugnata, per violazione dell’articolo 103, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/59 e dell’articolo 70 del regolamento n. 806/2014, interpretati alla luce dell’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del principio di proporzionalità; |
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(iii) |
in ogni caso, dichiarare che la decisione impugnata non può avere effetti retroattivi a decorrere dalla data di adozione della decisione del 2016 e, pertanto, annullare l’articolo 3 della decisione impugnata nella misura in cui produce tali effetti; |
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(iv) |
in ogni caso, condannare il CRU a pagare al Banco Cooperativo Español:
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(v) |
in ogni caso, condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è diretto contro la decisione del Comitato di risoluzione unico (il «CRU») del 19 marzo 2020, relativa al calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico per il 2016 (SRB/ES/2020/16) (la «decisione impugnata»). La ricorrente precisa che il CRU ha inteso riconoscere effetti retroattivi alla decisione impugnata con decorrenza dal 15 aprile 2016, data di adozione della decisione sui contributi ex ante corrispondenti all’esercizio 2016.
A sostegno del ricorso la ricorrente deduce quattro motivi.
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1. |
Primo motivo, basato su un’eccezione di illegittimità ai sensi dell’articolo 277 TFUE, diretta ad ottenere che il Tribunale dichiari inapplicabile l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).
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2. |
Secondo motivo, basato sulla violazione dell’articolo 103, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/59 e dell’articolo 70 del regolamento n. 806/2014, interpretati alla luce dell’articolo 16 della Carta e del principio di proporzionalità.
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3. |
Terzo motivo, basato sulla violazione della giurisprudenza della Corte che consente di riconoscere effetti retroattivi ad una decisione.
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4. |
Quarto motivo, basato sulla responsabilità extracontrattuale del CRU ai sensi degli articoli 268 TFUE e 340 TFUE e dell’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento n. 806/2014, per indebito arricchimento.
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21.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 313/35 |
Ordinanza del Tribunale del 25 giugno 2020 — Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler/EUIPO — Tigges (TOOLINEO)
(Causa T-877/19) (1)
(2020/C 313/49)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.