ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 304 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
63° anno |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia |
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2020/C 304/01 |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia
14.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 304/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2020/C 304/01)
Ultima pubblicazione
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
14.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 304/2 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 26 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portogallo) — PAGE International Lda / Autoridade Tributária e Aduaneira
(Causa C-630/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 168 e 176 - Esclusione dal diritto a detrazione - Acquisto di servizi di ristorazione - Clausola di moratoria - Adesione all’Unione europea)
(2020/C 304/02)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)
Parti
Ricorrente: PAGE International Lda
Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira
Dispositivo
Gli articoli 168, lettera a), e 176 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale che, sucessivamente all’adesione dello Stato membro interessato all’Unione europea, riduce l’ambito delle spese escluse dal diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, autorizzando, a determinate condizioni, una detrazione parziale dell’imposta sul valore aggiunto gravante su tali spese, tra cui, in particolare, quelle relative alla ristorazione, anche se il soggetto passivo dimostra che dette spese sono state integralmente destinate all’esercizio della sua attività economica imponibile.
14.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 304/3 |
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 16 luglio 2020 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgio) — Federale Overheidsdienst Financiën, Openbaar Ministerie / Metalen Galler NV (C-632/19 e C-633/19), LW-Idee GmbH (C-632/19 e C-633/19), KGH Belgium NV (C-632/19), Vollers Belgium NV (C-633/19)
(Cause riunite C-632/19 e C-633/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte - Dumping - Importazione di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina - Regolamento (CE) n. 91/2009 - Validità e interpretazione - Mancanza di precisazioni sufficienti sul contesto di fatto della controversia di cui al procedimento principale e sulle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali - Irricevibilità manifesta)
(2020/C 304/03)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen
Parti
Ricorrenti: Federale Overheidsdienst Financiën, Openbaar Ministerie
Convenute: Metalen Galler NV (C-632/19 e C-633/19), LW-Idee GmbH (C-632/19 e C-633/19), KGH Belgium NV (C-632/19), Vollers Belgium NV (C-633/19)
Dispositivo
Le domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Tribunale di primo grado di Anversa, Belgio), con decisioni del 27 marzo 2019, sono manifestamente irricevibili.
14.9.2020 |
IT |
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C 304/3 |
Impugnazione proposta il 16 novembre 2019 da Karolinę Romańską avverso la sentenza del Tribunale del 6 settembre 2019, causa T-212/18, Romańska/Frontex
(Causa C-839/19 P)
(2020/C 304/04)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Karolina Romańska — Kuć (rappresentante: A. Tetkowska, adwokat)
Altra parte nel procedimento: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera
Con ordinanza del 31 gennaio 2020, la causa è stata cancellata dal ruolo.
14.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 304/3 |
Impugnazione proposta il 19 febbraio 2020 dalla Currency One S.A. avverso la sentenza del Tribunale del 19 dicembre 2019, causa T-501/18, Currency One / EUIPO — Cinkciarz.pl
(Causa C-101/20 P)
(2020/C 304/05)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Currency One S.A. (rappresentante: P. Szmidt, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Cinkciarz.pl sp. z o.o.
Con ordinanza della Corte (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni) del 28 maggio 2020, l’impugnazione è stata respinta.
14.9.2020 |
IT |
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C 304/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polonia) l’11 maggio 2020 — MN, DN, JN, ZN / X Bank S.A.
(Causa C-198/20)
(2020/C 304/06)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie
Parti
Ricorrenti: MN, DN, JN, ZN
Convenuta: X Bank S.A.
Questioni pregiudiziali
1. |
Se l’articolo 2, lettera b), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 4, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1) [(…), in prosieguo: la «direttiva 93/13»], nonché i suoi considerando:
|
2. |
Qualora la prima questione venga risolta nel senso che la tutela dei consumatori è garantita ai sensi della direttiva 93/13 non a tutti i consumatori, ma soltanto a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avvertito, se sia possibile considerare quale consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avvertito un consumatore che non abbia letto, prima di sottoscriverlo, un contratto di mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera, per un importo di PLN 150 000, della durata di 30 anni. Se a un siffatto consumatore possa essere riconosciuta una tutela ai sensi della direttiva 93/13. |
3. |
Qualora la prima questione venga risolta nel senso che la tutela dei consumatori è garantita ai sensi della direttiva 93/13 non a tutti i consumatori, ma soltanto a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avvertito, se sia possibile considerare quale consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avvertito un consumatore che, pur avendo letto la bozza del contratto di mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera, per un importo di PLN 150 000, della durata di 30 anni, non l’abbia pienamente compreso e, nonostante ciò, non abbia tentato di comprenderne il contenuto prima della conclusione dello stesso e, in particolare, non abbia chiesto all’altra parte del contratto, la banca, di chiarire il suo il significato ed il significato delle sue singole clausole. Se a un siffatto consumatore possa essere riconosciuta una tutela ai sensi della direttiva 93/13. |
14.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 304/5 |
Impugnazione proposta il 12 maggio 2020 da Claudio Necci avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 25 marzo 2020, causa T-129/19, Necci / Commissione
(Causa C-202/20 P)
(2020/C 304/07)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Claudio Necci (rappresentanti: S. Orlandi, T. Martin, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare l’ordinanza emessa dal Tribunale dell’Unione europea il 25 marzo 2020, nella causa Necci/Commissione, T-129/19; |
— |
rinviare la causa dinanzi al Tribunale dell’Unione europea per una nuova decisione; |
— |
riservare le spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente chiede l’annullamento dell’ordinanza emessa il 25 marzo 2020 nella causa T-129/19, con la quale il Tribunale dell’Unione europea ha respinto il suo ricorso di annullamento in quanto irricevibile e l’ha condannato alle spese.
Il ricorrente fa valere a tal fine tre motivi d’impugnazione.
Il primo motivo verte su uno snaturamento dell’oggetto della controversia, in quanto il Tribunale dell’Unione europea ha considerato la decisione del 18 luglio 2011 lesiva degli interessi del ricorrente.
Il secondo motivo si basa su una violazione del diritto di quest’ultimo a una tutela giurisdizionale effettiva dal momento che, qualora il suo ricorso sia irricevibile, il ricorrente non disporrebbe di alcun rimedio giurisdizionale per contestare il fatto che egli non gode più di alcuna copertura sociale, nonostante abbia lavorato per tutta la vita.
Il terzo motivo si basa su una violazione del principio dell’unicità della legislazione applicabile, poiché il Tribunale dell’Unione europea ha dichiarato che la perdita di ogni copertura sociale in Italia a seguito del trasferimento «risulta dalle norme giuridiche proprie del diritto nazionale controverso e non incide in alcun modo sulla sua situazione rispetto all’RCAM».
14.9.2020 |
IT |
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C 304/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polonia) il 12 maggio 2020 — M.P., B.P. / «A.» che svolge l’attività con intermediazione di «A.» S.A.
(Causa C-212/20)
(2020/C 304/08)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie
Parti nel procedimento principale
Parti attrici: M.P., B.P.
Parti convenute:«A.» che svolge l’attività con intermediazione di «A.» S.A.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e dei suoi considerando (1), che prevedono l’obbligo di redigere i contratti in modo chiaro e comprensibile e di interpretare, in caso di dubbio, in senso più favorevole al consumatore, una clausola contrattuale che determina il tasso di acquisto e di vendita di una valuta estera nel contesto di un contratto di mutuo indicizzato al corso di una valuta estera debba essere formulata in modo univoco, ossia in modo che il mutuatario/consumatore possa determinare autonomamente il corso di cambio a una data specifica, o se, in considerazione del tipo del contratto di cui trattasi all’articolo 4, paragrafo 1, della citata direttiva, ossia un contratto a lungo termine (svariate decadi) e del fatto che il valore della valuta estera è soggetto costantemente (in qualsiasi momento) a oscillazioni, sia ammissibile formulare la clausola contrattuale in termini più generici, che facciano riferimento al valore di mercato della valuta estera e che impediscano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti, a danno del consumatore, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della suddetta direttiva. |
2) |
In caso di risposta positiva alla prima questione, se, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e dei suoi considerando, la clausola contrattuale riguardante la determinazione, da parte del mutuante (una banca), del tasso di acquisto e del tasso di vendita di una valuta estera possa essere interpretata in modo da dissipare i dubbi derivanti dal contratto in senso favorevole al consumatore e sostenere che i tassi di acquisto e di vendita di una valuta estera non sono determinati nel contratto in modo arbitrario ma secondo le regole del libero mercato, specialmente nelle ipotesi in cui entrambe le parti hanno inteso in modo concorde le disposizioni contrattuali o quando il mutuatario/consumatore non ha mostrato interesse per il contenuto delle clausole contrattuali al momento della conclusione del contratto stesso o durante la sua esecuzione, inclusa l’ipotesi in cui non abbia preso conoscenza del testo del contratto al momento della sua conclusione e per tutta la sua durata. |
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).
14.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 304/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polonia) il 12 maggio 2020 — G.W., E.S. / A. Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie S.A.
(Causa C-213/20)
(2020/C 304/09)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie
Parti
Attrici: G.W., E.S.
Convenuta: A. Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie S.A.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l'articolo 36, paragrafo 1, in combinato disposto con il punto A, a.12, dell'allegato III, della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (1) (…), debba essere interpretato nel senso che l'obbligo di fornire le informazioni ivi menzionate riguarda anche l’assicurato che non è al contempo il contraente e che agisce come persona aderente in qualità di consumatore ad un contratto collettivo di assicurazione sulla vita e per il caso di sopravvivenza, a capitale variabile, concluso tra l'impresa di assicurazione e un imprenditore operante quale assicuratore, nonché in qualità di investitore effettivo in relazione alle risorse finanziarie versate a titolo di premio assicurativo. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'articolo 36, paragrafo 1, in combinato disposto con il punto A, a.11 e a.12, dell'allegato III, della direttiva 2002/83/CE (…), debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un rapporto giuridico come quello di cui alla prima questione, l'obbligo di comunicare le informazioni relative alle caratteristiche degli attivi a capitale variabile implica anche che il consumatore assicurato debba essere informato in modo esauriente e comprensibile di tutti i rischi, del loro tipo e della loro entità, connessi ad un investimento negli attivi di un fondo di capitale (quali obbligazioni strutturate o derivati), o se sia sufficiente, ai sensi della citata disposizione, fornire al consumatore assicurato solo informazioni di base sui principali rischi connessi all'investimento in un fondo assicurativo di capitale. |
3) |
Se l'articolo 36, paragrafo 1, in combinato disposto con il punto A, a.11 e a.12, dell'allegato III, della direttiva 2002/83/CE, debba essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un rapporto giuridico come quello di cui alla prima e alla seconda questione, esso comporta l'obbligo di informare il consumatore che aderisce ad un contratto di assicurazione sulla vita in qualità di assicurato di tutti i rischi di investimento e delle loro caratteristiche di cui l'emittente degli attivi (obbligazioni strutturate o derivati) che compongono il fondo assicurativo di capitale abbia informato l'assicuratore. |
4) |
In caso di risposta affermativa alle questioni precedenti, se l'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83/CE (…), debba essere interpretato nel senso che il consumatore, che aderisce in qualità di assicurato ad un contratto collettivo di assicurazione sulla vita e per il caso di sopravvivenza a capitale variabile, deve ricevere informazioni relative alle caratteristiche degli attivi di capitali nonché ai rischi connessi all'investimento nei suddetti attivi prima della conclusione del contratto, nell'ambito di una procedura precontrattuale separata, e quindi se il citato articolo osti ad una disposizione di diritto nazionale come l'articolo 13, paragrafo 4, della legge polacca del 22 maggio 2003, recante la disciplina delle attività assicurative (…), ai sensi della quale è sufficiente che le informazioni summenzionate vengano comunicate solo nel testo del contratto di assicurazione e all’atto della sua stipulazione, e nella quale il momento della comunicazione delle informazioni non è stato esplicitamente e chiaramente determinato e distinto, nell’ambito della procedura di adesione al contratto. |
5) |
In caso di soluzione affermativa delle questioni da 1 a 3, se l'articolo 36, paragrafo 1, in combinato disposto con il punto A, a.11 e a.12, dell'allegato III, della direttiva 2002/83/CE (…), debba essere interpretato nel senso che la corretta attuazione dell'obbligo di informazione ivi previsto deve essere considerata un elemento oggettivamente essenziale di un contratto collettivo di assicurazione sulla vita e di assicurazione per il caso di sopravvivenza a capitale variabile e se, di conseguenza, l’accertamento della mancata corretta attuazione di un siffatto obbligo possa avere come effetto di conferire al consumatore assicurato, a seguito di un’eventuale declaratoria di nullità o di inefficacia originaria del contratto o di un’eventuale declaratoria di nullità o di inefficacia di una dichiarazione individuale di adesione al contratto in questione, il diritto di chiedere la restituzione di tutti i premi assicurativi versati. |
14.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 304/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 26 maggio 2020 — LM
(Causa C-219/20)
(2020/C 304/10)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesverwaltungsgericht Steiermark
Parti
Ricorrente: LM
Autorità resistente: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld
con l’intervento di: Österreichische Gesundheitskasse, Kompetenzzentrum LSDB
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, gli articoli 41, paragrafo 1, e 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostino a una normativa nazionale che prevede un termine di prescrizione tassativo di cinque anni nel caso di un illecito colposo nell’ambito di un procedimento per illecito amministrativo.
14.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 304/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 3 giugno 2020 — MT / Landespolizeidirektion Steiermark
(Causa C-231/20)
(2020/C 304/11)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: MT
Resistente: Landespolizeidirektion Steiermark
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, in un procedimento penale che viene svolto per la salvaguardia di un regime di monopolio, il giudice nazionale debba esaminare la norma sulla sanzione penale da applicarsi alla luce della libera prestazione dei servizi, se in precedenza ha già esaminato il regime di monopolio sulla base dei requisiti indicati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e da tale esame è emerso che il regime di monopolio è giustificato. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione:
|
3) |
In caso di risposta negativa alla prima questione:
|
14.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 304/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 7 luglio 2020 — BUND Naturschutz in Bayern e.V. / Landkreis Rosenheim
(Causa C-300/20)
(2020/C 304/12)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: BUND Naturschutz in Bayern e.V.
Resistente: Landkreis Rosenheim
Interveniente: Landesanwaltschaft Bayern, rappresentante dell’interesse federale presso il Bundesverwaltungsgericht
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (1), debba essere interpretato nel senso che anche un regolamento concernente la tutela della natura e del paesaggio, il quale preveda divieti generali con possibilità di esenzione e requisiti di autorizzazione che non presentano alcun nesso specifico con i progetti di cui agli allegati della direttiva VIA, definisca un quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 2011/92/UE (2) (direttiva VIA). |
2) |
Se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE debba essere interpretato nel senso che piani e programmi siano stati elaborati per i settori agricolo, forestale, di destinazione dei suoli, etc. quando mirano a definire un quadro di riferimento proprio per uno o più di tali settori, ovvero se sia sufficiente che vengano stabiliti divieti generali e requisiti di autorizzazione per la tutela della natura e del paesaggio, che costituiscono oggetto di valutazione nelle procedure di autorizzazione relativamente ad una molteplicità di progetti e di utilizzazioni e possono avere un effetto indiretto («di riflesso») su uno o più di detti settori. |
3) |
Se l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2001/42/CE debba essere interpretato nel senso che un regolamento per la tutela della natura e del paesaggio definisca un quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti quando contempli divieti generali e requisiti di autorizzazione relativi ad una molteplicità di progetti e misure nella zona di protezione descritti in termini astratti, ma al momento della sua adozione non siano previsti né prevedibili progetti concreti, e manchi pertanto un nesso specifico con questi ultimi. |
(2) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1).
14.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 304/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā apgabaltiesa (Lettonia) il 9 luglio 2020 — SIA «Visma Enterprise»/ Konkurences padome
(Causa C-306/20)
(2020/C 304/13)
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Administratīvā apgabaltiesa
Parti
Ricorrente: SIA «Visma Enterprise»
Resistente: Konkurences padome
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l'accordo tra un produttore e taluni distributori esaminato nel caso di specie (in forza del quale, per un periodo di 6 — sei — mesi dalla registrazione di una potenziale transazione, il distributore che ha registrato per primo la potenziale transazione gode di priorità per la finalizzazione del processo di vendita con l'utente finale interessato, salvo che quest'ultimo si opponga) possa essere considerato, secondo una corretta interpretazione del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, un accordo tra imprese avente per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, [TFUE]. |
2) |
Se l'accordo tra un produttore e taluni distributori esaminato nel caso di specie, interpretato conformemente alle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, contenga elementi che permettano di accertare se tale accordo non sia esente dal divieto generale di intese. |
3) |
Se l'accordo tra un produttore e taluni distributori esaminato nel caso di specie, interpretato conformemente alle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, debba ritenersi esente dal suddetto divieto. Se l’esenzione che consente la conclusione di accordi verticali che prevedono una restrizione delle vendite attive nel territorio esclusivo o alla clientela esclusiva riservati al fornitore o da questo attribuiti ad un altro acquirente, laddove tale restrizione non limiti le vendite da parte dei clienti dell’acquirente e la quota di mercato del fornitore (la ricorrente) non superi il 30 %, si applichi unicamente ai sistemi di distribuzione esclusivi. |
4) |
Se l’oggetto dell'accordo tra un produttore e taluni distributori esaminato nel caso di specie, interpretato conformemente al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possa consistere unicamente nel comportamento illecito di un solo operatore economico. Se, nelle circostanze del caso in esame, interpretate in conformità alle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sussistano indizi della partecipazione di un solo operatore economico ad un’intesa vietata. |
5) |
Se, nelle circostanze del caso di specie, interpretate conformemente alle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sussistano indizi di una restrizione (distorsione) della concorrenza all'interno del sistema di distribuzione, o di un vantaggio per la ricorrente, o di un effetto negativo sulla concorrenza. |
6) |
Se, nelle circostanze del caso di specie, interpretate conformemente alle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, laddove la quota di mercato della rete di distribuzione non superi il 30 % (la ricorrente è un produttore e la sua quota di mercato include pertanto anche il fatturato dei suoi distributori), sussistano indizi di effetti negativi sulla concorrenza nel sistema di distribuzione e/o al di fuori di esso, e se il suddetto accordo sia soggetto al divieto di intese. |
7) |
Se, conformemente all'articolo 101, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e all'articolo 2 del regolamento n. 330/2010 (1) della Commissione, del 20 aprile 2010, in combinato disposto con l'articolo 4, lettera b), del medesimo regolamento:
|
(1) Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU 2010, L 102, pag. 1).
14.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 304/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 13 luglio 2020 — Regione Veneto / Plan Eco S.r.l
(Causa C-315/20)
(2020/C 304/14)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Ricorrente: Regione Veneto
Convenuta: Plan Eco S.r.l
Questioni pregiudiziali
Dica la Corte di giustizia se:in riferimento ad una fattispecie in cui rifiuti urbani indifferenziati, non contenenti rifiuti pericolosi, siano stati trattati meccanicamente da un impianto ai fini del recupero energetico (operazione R1/R12, ai sensi dell’allegato C) del Codice dell’Ambiente) e, all’esito di tale operazione di trattamento, risulti, in tesi, che il trattamento non abbia sostanzialmente alterato le proprietà originarie del rifiuto urbano indifferenziato, ma agli stessi venga assegnata la classificazione CER 19.12.12., non contestata dalle parti ai fini del giudizio in ordine alla legittimità delle obiezioni, da parte del paese di origine, alla richiesta di autorizzazione preventiva alla spedizione in un paese europeo presso un impianto produttivo per l’utilizzo, in co-combustione o, comunque, come mezzo per produrre energia, del rifiuto trattato, sollevate dall’autorità preposta nel paese di origine sulla base dei principi della direttiva 2008/98/CE (1), ed in particolare di obiezioni quali quelle, nella fattispecie, basate:
— |
sul principio della protezione della salute umana e dell’ambiente (art. 13); |
— |
sul principio di autosufficienza e prossimità, stabilito dall’art. 16, comma 1, secondo il quale «[g]li Stati membri adottano, di concerto con altri Stati membri qualora ciò risulti necessario od opportuno, le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui detta raccolta comprenda tali rifiuti provenienti da altri produttori, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili»; |
— |
sul principio, stabilito dallo stesso art. 16, comma 2, ultimo periodo, secondo cui «[gl]i Stati membri possono altresì limitare le spedizioni in uscita di rifiuti per motivi ambientali come stabilito nel regolamento (CE) n. 1013/2006»; (2) |
— |
sul considerando (33) delle premesse della stessa direttiva 2008/98, secondo il quale «[a]i fini dell’applicazione del Regolamento (CE) n. 1013 del 2006 (…) relativo alle spedizioni di rifiuti, i rifiuti urbani non differenziati di cui all’art. 3, paragrafo 5, dello stesso rimangono rifiuti urbani non differenziati anche quando sono stati oggetto di un’operazione di trattamento dei rifiuti che non ne abbia sostanzialmente alterato le proprietà»: |
il Catalogo europeo rifiuti (nella fattispecie CER 19.12.12., rifiuti prodotti da impianti di trattamento meccanico per operazioni di recupero R1/R12) e le relative classificazioni interferiscano o meno ed, in caso di risposta positiva, in quali termini e confini, con la disciplina [di diritto dell’Unione] relativa alla spedizione di rifiuti che, prima del trattamento meccanico, erano rifiuti urbani indifferenziati;
in particolare, se, con riferimento alle spedizioni di rifiuti risultanti dal trattamento di rifiuti urbani indifferenziati, le previsioni dell’art. 16 della direttiva 2008/98 ed il relativo considerando n. 33, espressamente concernenti la spedizione di rifiuti, siano o meno prevalenti rispetto alla classificazione risultante dal Catalogo europeo rifiuti;
precisando, qualora ritenuto opportuno e utile dalla Corte, se il suddetto Catalogo abbia carattere normativo o costituisca, invece, una mera certificazione tecnica idonea alla omogenea tracciabilità di tutti i rifiuti.
(1) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU 2008, L 312, pag. 3).
(2) Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU 2006, L 190, pag. 1).
14.9.2020 |
IT |
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C 304/13 |
Ordinanza del presidente della Seconda Sezione della Corte del 2 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance Epinal — Francia) — Cofidis SA / YU, ZT
(Causa C-616/18) (1)
(2020/C 304/15)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale
14.9.2020 |
IT |
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C 304/14 |
Ricorso proposto l’8 luglio 2020 — Société générale e a. / CRU
(Causa T-444/20)
(2020/C 304/16)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Société générale (Parigi, Francia), Crédit du Nord (Lille, Francia), SG Option Europe (Puteaux, Francia) (rappresentanti: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi e M. Dalon, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
in forza dell’articolo 263 TFUE, annullare la decisione n. SRB/ES/2020/24, relativa al calcolo dei contributi ex ante 2020 al FRU, nella parte riguardante i ricorrenti; |
— |
in forza dell’articolo 277 TFUE, dichiarare inapplicabili le seguenti disposizioni del regolamento MRU, del regolamento di esecuzione e del regolamento delegato:
|
— |
condannare il convenuto alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti invocano quattro motivi.
1. |
Primo motivo: violazione del principio della parità di trattamento nella misura in cui le modalità di calcolo dei contributi ex ante al fondo di risoluzione unico (FRU) previste dal regolamento MRU e dal regolamento delegato non rifletterebbero le dimensioni reali né il rischio effettivo degli enti. |
2. |
Secondo motivo: violazione del principio di proporzionalità, in quanto il meccanismo dei contributi ex ante al FRU previsto dal regolamento MRU e dal regolamento delegato si baserebbe su una valutazione che aggraverebbe artificiosamente il profilo di rischio degli enti francesi di grandi dimensioni, quali i ricorrenti, e comporterebbe quindi un contributo che è sproporzionalmente elevato rispetto al rischio effettivamente generato dagli stessi enti. |
3. |
Terzo motivo: violazione del principio della certezza del diritto, in quanto il calcolo dell’importo dei contributi ex ante fissato dal regolamento MRU, dal regolamento delegato e dal regolamento di esecuzione, da un lato, non potrebbe essere anticipato con sufficiente precisione e, dall’altro, non dipenderebbe tanto dalla situazione e dal profilo di rischio propri dell’ente quanto dalla sua situazione relativa rispetto agli altri enti contribuenti. Infine, i ricorrenti ritengono che la Commissione non avrebbe dovuto essere responsabile della fissazione degli indicatori di rischio nell’ambito del regolamento delegato, in quanto tali criteri hanno una funzione essenzialmente strutturante e decisiva nella determinazione degli importi dei contributi (articolo 290 TFUE). |
4. |
Quarto motivo: violazione del principio di buona amministrazione, nella misura in cui il CRU non applicherebbe, ai fini del calcolo della variabile basata sul rischio, l’insieme dei criteri di rischio previsti dal regolamento delegato. I ricorrenti ritengono che la decisione impugnata non presenti inoltre elementi sufficientemente chiari e completi affinché questi ultimi possano ricalcolare l’importo del contributo dovuto, il che comporta anche una violazione dell’articolo 296 TFUE. |
14.9.2020 |
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C 304/15 |
Ricorso proposto l’8 luglio 2020 — Crédit agricole e a./CRU
(Causa T-445/20)
(2020/C 304/17)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Crédit agricole SA (Montrouge, Francia) e gli altri 48 ricorrenti (rappresentanti: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi e M. Dalon, avvocati)
Convenuto: Consiglio di risoluzione unico
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
in forza dell’articolo 263 TFUE, annullare la decisione SRB/ES/2020/24, relativa al calcolo dei contributi ex ante 2020 al FRU, nella parte riguardante i ricorrenti; |
— |
in forza dell’articolo 277 TFUE, dichiarare inapplicabili le seguenti disposizioni del regolamento MRU, del regolamento di esecuzione e del regolamento delegato:
|
— |
condannare il convenuto alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti invocano quattro motivi, che sono, in sostanza, identici o simili a quelli dedotti nell’ambito della causa T-444/20, Société générale e a./CRU.
14.9.2020 |
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C 304/15 |
Ricorso proposto l’8 luglio 2020 — Confédération nationale du Crédit mutuel e a. / CRU
(Causa T-446/20)
(2020/C 304/18)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Confédération nationale du Crédit mutuel (Parigi, Francia) e le altre 25 ricorrenti (rappresentanti: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi e M. Dalon, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
in forza dell’articolo 263 TFUE, annullare la decisione n. SRB/ES/2020/24, relativa al calcolo dei contributi ex ante 2020 al FRU, nella parte riguardante le ricorrenti; |
— |
in forza dell’articolo 277 TFUE, dichiarare inapplicabili le seguenti disposizioni del regolamento MRU, del regolamento di esecuzione e del regolamento delegato:
|
— |
condannare il convenuto alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti invocano quattro motivi che sono sostanzialmente identici o simili a quelli fatti valere nella causa T-444/20, Société générale e a./CRU.
14.9.2020 |
IT |
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C 304/16 |
Ricorso proposto l’8 luglio 2020 — BNP Paribas / CRU
(Causa T-447/20)
(2020/C 304/19)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: BNP Paribas (Parigi, Francia) (rappresentanti: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi e M. Dalon, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
in forza dell’articolo 263 TFUE, annullare la decisione n. SRB/ES/2020/24, relativa al calcolo dei contributi ex ante 2020 al FRU, nella parte riguardante la ricorrente; |
— |
in forza dell’articolo 277 TFUE, dichiarare inapplicabili le seguenti disposizioni del regolamento MRU, del regolamento di esecuzione e del regolamento delegato:
|
— |
condannare il convenuto alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti invocano quattro motivi che sono sostanzialmente identici o simili a quelli fatti valere nella causa T-444/20, Société générale e a./CRU.
14.9.2020 |
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C 304/17 |
Ricorso proposto l’8 luglio 2020 — BPCE e a. / CRU
(Causa T-448/20)
(2020/C 304/20)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: BPCE (Parigi, Francia) e altre 44 ricorrenti (rappresentanti: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi e M. Dalon, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
in forza dell’articolo 263 TFUE, annullare la decisione n. SRB/ES/2020/24, relativa al calcolo dei contributi ex ante 2020 al FRU, nella parte riguardante le ricorrenti; |
— |
in forza dell’articolo 277 TFUE, dichiarare inapplicabili le seguenti disposizioni del regolamento MRU, del regolamento di esecuzione e del regolamento delegato:
|
— |
condannare il convenuto alla totalità delle spese |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti invocano quattro motivi che sono sostanzialmente identici o simili a quelli fatti valere nella causa T-444/20, Société générale e a./CRU.
14.9.2020 |
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C 304/17 |
Ricorso proposto l’8 luglio 2020 — Banque postale / CRU
(Causa T-449/20)
(2020/C 304/21)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: La Banque postale (Parigi, Francia) (rappresentanti: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi e M. Dalon, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
in forza dell’articolo 263 TFUE, annullare la decisione n. SRB/ES/2020/24, relativa al calcolo dei contributi ex ante 2020 al FRU, nella parte riguardante la ricorrente; |
— |
in forza dell’articolo 277 TFUE, dichiarare inapplicabili le seguenti disposizioni del regolamento MRU, del regolamento di esecuzione e del regolamento delegato:
|
— |
condannare il convenuto alla totalità delle spese |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente invoca quattro motivi che sono sostanzialmente identici o simili a quelli fatti valere nella causa T-444/20, Société générale e a./CRU.
14.9.2020 |
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C 304/18 |
Ricorso proposto il 14 luglio 2020 — Roxtec / EUIPO — Wallmax (Raffigurazione di cerchi neri posti sopra un quadrato arancione)
(Causa T-455/20)
(2020/C 304/22)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Roxtec AB (Karlskrona, Svezia) (rappresentanti: J. Olsson e J. Adamsson, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Wallmax Srl (Milano, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo (Raffigurazione di cerchi neri posti sopra un quadrato arancione) — Marchio dell’Unione europea n. 14 784 375
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 aprile 2020 nel procedimento R 2385/2018-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
14.9.2020 |
IT |
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C 304/19 |
Ricorso proposto il 22 luglio 2020 — Industria de Diseño Textil v EUIPO — Ffauf Italia (ZARA)
(Causa T-467/20)
(2020/C 304/23)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Industria de Diseño Textil; SA (Arteixo, Spagna) (rappresentanti: G. Marín Raigal e E. Armero Lavie, lawyers)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ffauf Italia SpA (Riese Pio X, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «ZARA» — Domanda di registrazione n. 89 29952
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 maggio 2020 nel procedimento R 2040/2019-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare in parte qua la decisione impugnata, nei limiti in cui ha accolto l’opposizione relativamente a beni e servizi nelle classi 29, 30, 35 e 43 e dichiarare insussistente il rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio con riferimento a tutti i beni e servizi controversi; |
— |
condannare l’EUIPO e, ove occorra, l’altra parte nel procedimento dinanzi all’EUIPO, alle spese del presente giudizio. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché della regola 22, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione (CE) n. 2868/95; |
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
14.9.2020 |
IT |
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C 304/20 |
Ricorso proposto il 24 luglio 2020 — LB/Parlamento
(Causa T-468/20)
(2020/C 304/24)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: LB (rappresentante: O. Schmechel, Rechtsanwalt)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del convenuto, del 2 luglio 2020, di trasferimento della ricorrente all‘Ufficio di collegamento del Parlamento europeo a Lussemburgo al 1o settembre 2020; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi:
1. |
Primo motivo di ricorso: insufficienza di motivazione
|
2. |
Secondo motivo di ricorso: inosservanza delle modalità procedurali della decisione
|
3. |
Terzo motivo di ricorso: violazione del dovere di sollecitudine. Il trasferimento presso un‘altra sede di servizio contrasterebbe con il dovere di sollecitudine del datore di lavoro, in quanto sarebbe incompatibile con vari diritti fondamentali previsti dalla Carta europea dei diritti fondamentali. In particolare, risulterebbero violati i seguenti diritti:
|
4. |
Quarto motivo di ricorso: mancanza di proporzionalità del trasferimento presso un‘altra sede di servizio
|
5. |
Quinto motivo di ricorso: erroneo uso del potere discrezionale
|
6. |
Sesto motivo di ricorso: tutela del legittimo affidamento
|
7. |
Settimo motivo di ricorso: decadenza
|
14.9.2020 |
IT |
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C 304/21 |
Ricorso proposto il 28 luglio 2020 — Bigben Connected/EUIPO — Forsee Power (FORCE POWER)
(Causa T-478/20)
(2020/C 304/25)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: Bigben Connected (Fretin, Francia) (rappresentante: M. Chaminade, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Forsee Power (Parigi, Francia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo FORCE POWER — Domanda di registrazione n. 16 541 377
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 maggio 2020 nel procedimento R 2184/2019-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO e l’opponente alle spese, comprese quelle relative al procedimento dinanzi alla divisione di opposizione e al ricorso dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
14.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 304/22 |
Ricorso proposto il 28 luglio 2020 — Eurobolt e a. / Commissione
(Causa T-479/20)
(2020/C 304/26)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Eurobolt BV (‘s-Heerenberg, Paesi Bassi), Fabory Nederland BV (Tilburg, Paesi Bassi), ASF Fischer BV (Lelystad, Paesi Bassi), Stafa Group BV (Maarheeze, Paesi Bassi) (rappresentanti: S. De Knop, B. Natens e A. Willems, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il ricorso ricevibile; |
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/611 della Commissione del 30 aprile 2020 che reistituisce il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ed esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia (1), e |
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che il regolamento (UE) n. 2020/611, «rimediando» retroattivamente ad una violazione delle forme sostanziali, viola gli articoli 266 e 264 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il principio della tutela giurisdizionale effettiva. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che il regolamento (UE) n. 2020/611, essendo privo di un valido fondamento giuridico, viola l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (2), l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del Trattato sull'Unione europea («TUE») e il principio di buona amministrazione. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che il regolamento (UE) n. 2020/611, vietando il rimborso e ordinando la riscossione dei dazi antidumping rimborsati, viola l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, TUE. |
(2) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009 L 343, pag. 51).
14.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 304/23 |
Ricorso proposto il 28 luglio 2020 — Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics e Jushi Egypt for Fiberglass Industry / Commissione
(Causa T-480/20)
(2020/C 304/27)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE (Ain Sukhna, Egitto), Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE (Ain Sukhna) (rappresentanti: B. Servais e V. Crochet, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, del 12 giugno 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (1), nella parte in cui esso riguarda le ricorrenti; |
— |
condannare alle spese la Commissione e ogni eventuale interveniente che venga ammesso a intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che il metodo utilizzato dalla Commissione per il calcolo del margine di sovvenzione delle ricorrenti violerebbe gli articoli 1, paragrafo 1, 5, paragrafo 1, 6, 12, paragrafo 1, lettera c), e 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (2). |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione di compensare i contributi finanziari concessi da enti pubblici cinesi violerebbe gli articoli 2, lettere a) e b), 3, paragrafo 1, lettera a), e 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/1037. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione riguardante le forniture di terra alla Jushi violerebbe i diritti della difesa delle ricorrenti nonché l’articolo 30 e gli articoli 3, paragrafo 2, 5 e 6, lettera d), del regolamento (UE) 2016/1037. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione di compensare il sistema di abbuono dei dazi sulle importazioni per materiali importati per la Jushi violerebbe l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1037. |
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione di compensare il trattamento fiscale delle perdite sui cambi violerebbe gli articoli 3, paragrafo 2, e 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2016/1037. |
6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che il metodo utilizzato dalla Commissione per determinare il margine di undercutting in riferimento alle ricorrenti violerebbe gli articoli 1, paragrafo 1, 2, lettera d), e 8, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) 2016/1037. |
14.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 304/24 |
Ricorso proposto il 31 luglio 2020 — Magnetec / EUIPO (CoolTUBE)
(Causa T-481/20)
(2020/C 304/28)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Magnetec — Gesellschaft für Magnettechnologie mbH (Langenselbold, Germania) (rappresentanti: M. Kloth, R. Briske e D. Habel, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo CoolTUBE — Domanda di registrazione n. 18 022 606
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 maggio 2020 nel procedimento R 1755/2019-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese, incluse quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
14.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 304/25 |
Ricorso proposto il 3 agosto 2020 — SATSE / Commissione
(Causa T-484/20)
(2020/C 304/29)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Sindicato de Enfermería (SATSE) (Madrid, Spagna) (rappresentante: M. Sesmero González, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
— |
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare la direttiva (UE) 2020/739 della Commissione, del 3 giugno 2020, che modifica l’allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 4 giugno 2020 (L 175, pag. 11). |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 2 e 18 della direttiva 2000/54/CE, unitamente al suo allegato III.
|
2. |
Secondo motivo, vertente su una violazione delle forme sostanziali, in mancanza di una motivazione per la classificazione dell’agente biologico SARS CoV-2 nel gruppo 3.
|
14.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 304/25 |
Ricorso proposto il 5 agosto 2020 — Junqueras i Vies/Parlamento
(Causa T-485/20)
(2020/C 304/30)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Oriol Junqueras i Vies (Sant Joan de Vilatorrada, Spagna) (rappresentante: A. Van den Eynde Adroer, abogado)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare la decisione del Parlamento Europeo / Directorate General for Finance — Directorate for Members’ Financial and Social Entitlements notificata con lettera del sig. Didier KLETHI del 7 maggio 2020, la quale ha stabilito che la retribuzione del PE Oriol Junqueras i Vias può essere corrisposta soltanto per il periodo dal 25 settembre 2019 al 2 gennaio 2020, in conformità dell’articolo 10 dello Statuto dei Deputati del Parlamento europeo, e che esso voglia altresì condannare la parte convenuta al pagamento delle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione della sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea, del 19 dicembre 2019, emessa nella causa su rinvio pregiudiziale C-502/19, Junqueras Vies, là dove questa riconosce al sig. Junqueras lo status di eurodeputato dal 13 giugno 2019, ragion per cui, in applicazione di detta sentenza, non ricorre la causa di incompatibilità prevista dall’articolo 7.2 dell’Atto Elettorale Europeo del 1976. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla necessità, nel presente caso di specie, di un’interpretazione non formalista dell’articolo 7.2 dell’Atto Elettorale Europeo del 1976 nella misura in cui, di fronte all’inerzia del Parlamento europeo nel tutelare l’immunità del sig. Junquera, è stato a costui impedito materialmente e fisicamente, e contro la sua volontà, di procedere alla rinuncia alla carica di Diputado del Congreso de los Diputados spagnolo e di accedere al pieno esercizio della sua carica come membro del Parlamento europeo. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla necessità, nel presente caso di specie, di un’interpretazione sostanziale e non formale dell’articolo 7.2 dell’Atto Elettorale Europeo del 1976 nella misura in cui non ricorreva materialmente una causa di incompatibilità, trovandosi il sig. Junqueras sempre sospeso dall’esercizio della carica di Diputado del Congreso de Diputados spagnolo e da tutti i diritti e gli emolumenti inerenti alla stessa, ed avendo lui inoltre dovuto permanere nella carica contro la sua volontà in quanto gli è stato impedito fisicamente e materialmente, e contro la sua volontà, di procedere alla rinuncia a tale carica per accedere al pieno esercizio della sua carica di membro del Parlamento europeo. |