ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 297

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
7 settembre 2020


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2020/C 297/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2020/C 297/02

Causa C-378/16 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 luglio 2020 — Inclusion Alliance for Europe GEIE / Commissione europea [Impugnazione – Clausola compromissoria – Convenzioni di sovvenzione stipulate nell’ambito del settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) nonché del programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013) – Progetti MARE, Senior e ECRN – Decisione della Commissione di procedere al recupero delle somme indebitamente corrisposte – Competenza del giudice dell’Unione]

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2020/C 297/03

Causa C-517/17: Sentenza della Corte (Quinata Sezione) del 16 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Milkiyas Addis / Bundesrepublik Deutschland (Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica d’asilo – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articoli 14 e 34 – Obbligo di dare al richiedente protezione internazionale la facoltà di sostenere un colloquio personale prima dell’adozione di una decisione di inammissibilità – Violazione dell’obbligo durante il procedimento di primo grado – Conseguenze)

2

2020/C 297/04

Causa C-584/17 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 luglio 2020 — ADR Center SpA / Commissione europea (Impugnazione – Clausola compromissoria – Convenzioni di sovvenzione concluse nel contesto del programma specifico Giustizia civile per il periodo 2007-2013 – Relazioni di audit che mettono in discussione l’ammissibilità di taluni costi – Decisione della Commissione europea di procedere al recupero degli importi indebitamente versati – Articolo 299 TFUE – Potere della Commissione di adottare una decisione che costituisce titolo esecutivo nei rapporti contrattuali – Competenza del giudice dell’Unione – Tutela giurisdizionale effettiva)

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2020/C 297/05

Causa C-311/18: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court — Irlanda) — Data Protection Commissioner / Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems [Rinvio pregiudiziale – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7, 8 e 47 – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 2, paragrafo 2 – Ambito di applicazione – Trasferimento a fini commerciali di dati personali verso paesi terzi – Articolo 45 – Decisione di adeguatezza della Commissione – Articolo 46 – Trasferimento soggetto a garanzie adeguate – Articolo 58 – Poteri delle autorità di controllo – Trattamento da parte delle pubbliche autorità di un paese terzo, a fini di sicurezza nazionale, dei dati trasferiti – Valutazione dell’adeguatezza del livello di protezione garantito in un paese terzo – Decisione 2010/87/UE – Clausole tipo di protezione per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi – Garanzie appropriate offerte dal titolare del trattamento – Validità – Decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 – Adeguatezza della protezione garantita dallo scudo Unione europea-Stati Uniti per la privacy – Validità – Denuncia di una persona fisica i cui dati sono stati trasferiti dall’Unione europea verso gli Stati Uniti]

4

2020/C 297/06

Causa C-549/18: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2020 — Commissione europea / Romania [Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo – Direttiva (UE) 2015/849 – Mancata trasposizione e/o comunicazione delle misure di attuazione – Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Domanda di condanna al pagamento di una somma forfettaria]

5

2020/C 297/07

Causa C-550/18: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2020 — Commissione europea / Irlanda [Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo – Direttiva (UE) 2015/849 – Mancata trasposizione e/o comunicazione delle misure di attuazione – Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Domanda di condanna al pagamento di una somma forfettaria]

6

2020/C 297/08

Causa C-606/18 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 luglio 2020 — Nexans France SAS, Nexans SA / Commissione europea [Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei cavi elettrici sotterranei e sottomarini – Ripartizione del mercato nell’ambito di progetti – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 20 – Poteri di accertamento della Commissione europea in materia di intese – Facoltà di copiare dati senza esame preliminare e di esaminarli successivamente nei locali della Commissione – Ammende – Competenza estesa al merito]

6

2020/C 297/09

Causa C-610/18: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — AFMB Ltd e a. / Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank [Rinvio pregiudiziale – Lavoratori emigranti – Previdenza sociale – Legislazione applicabile – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articolo 14, punto 2, lettera a) – Nozione di persona che fa parte del personale viaggiante di un’impresa – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 13, paragrafo 1, lettera b) – Nozione di datore di lavoro – Autotrasportatori che di norma esercitano un’attività subordinata in due o più Stati membri o Stati dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) – Autotrasportatori che hanno stipulato un contratto di lavoro con un’impresa ma sottoposti all’autorità effettiva di un’altra impresa avente sede nello Stato membro di residenza di tali autotrasportatori – Determinazione dell’impresa che ha la qualità di datore di lavoro]

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2020/C 297/10

Causa C-658/18: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Bologna — Italia) — UX / Governo della Repubblica italiana (Rinvio pregiudiziale – Ricevibilità – Articolo 267 TFUE – Nozione di giurisdizione nazionale – Criteri – Politica sociale – Direttiva 2003/88/CE – Ambito di applicazione – Articolo 7 – Ferie annuali retribuite – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausole 2 e 3 – Nozione di lavoratore a tempo determinato – Giudici di pace e magistrati ordinari – Differenza di trattamento – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Nozione di ragioni oggettive)

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2020/C 297/11

Causa C-686/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — OC e a., Adusbef, Federconsumatori, PB e a., QA e a. / Banca d’Italia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze (Rinvio pregiudiziale – Ricevibilità – Articoli 63 e seguenti TFUE – Libera circolazione dei capitali – Articoli 107 e seguenti TFUE – Aiuti di Stato – Articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Libertà d’impresa – Diritto di proprietà – Regolamento (UE) n. 575/2013 – Requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento – Articolo 29 – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Articolo 6, paragrafo 4 – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Compiti specifici attribuiti alla Banca centrale europea (BCE) – Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 – Norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti – Normativa nazionale che impone una soglia di attivo alle banche popolari costituite in forma di società cooperative e consente di limitare il diritto al rimborso delle azioni dei soci recedenti)

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2020/C 297/12

Causa C-714/18 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 luglio 2020 — ACTC GmbH / Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), Taiga AB [Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo tigha – Opposizione proposta dal titolare del marchio dell’Unione europea anteriore TAIGA – Rigetto parziale della domanda di registrazione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) – Valutazione del rischio di confusione – Valutazione della somiglianza sotto il profilo concettuale dei segni in conflitto – Articolo 42, paragrafo 2 – Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore – Prova dell’uso per una parte dei prodotti o dei servizi – Determinazione di una sottocategoria autonoma di prodotti]

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2020/C 297/13

Causa C-771/18: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 16 luglio 2020 — Commissione europea / Ungheria [Inadempimento di uno Stato – Mercati interni dell’energia elettrica e del gas naturale – Reti di trasmissione dell’energia elettrica e di trasporto del gas naturale – Condizioni di accesso – Regolamento (CE) n. 714/2009 – Articolo 14, paragrafo 1 – Regolamento (CE) n. 715/2009 – Articolo 13, paragrafo 1 – Costi – Fissazione dei corrispettivi di accesso alle reti – Direttiva 2009/72/CE – Articolo 37, paragrafo 17 – Direttiva 2009/73/CE – Articolo 41, paragrafo 17 – Mezzi di ricorso interni – Principio di tutela giurisdizionale effettiva]

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2020/C 297/14

Causa C-73/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen — Belgio) — Belgische Staat, rappresentato dal Minister van Werk, Economie en Consumenten, responsabile del Buitenlandse handel, e dal Directeur Generaal van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, divenuta Algemene Directie Economische Inspectie, Directeur-Generaal van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, divenuta Algemene Directie Economische Inspectie/Movic BV, Events Belgium BV, Leisure Tickets & Activities International BV [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 1, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Nozione di materia civile e commerciale – Azione inibitoria di pratiche commerciali sleali proposta da un’autorità pubblica a fini di tutela degli interessi dei consumatori]

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2020/C 297/15

Causa C-80/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — nel procedimento promosso da E. E. [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Ambito di applicazione – Nozione di successione con implicazioni transfrontaliere – Nozione di residenza abituale del defunto – Articolo 3, paragrafo 2 – Nozione di organo giurisdizionale – Assoggettamento dei notai alle norme di competenza giurisdizionale – Articolo 3, paragrafo 1, lettere g) ed i) – Nozioni di decisione e di atto pubblico – Articoli 5, 7 e 22 – Accordo di scelta del foro e di scelta della legge applicabile alla successione – Articolo 83, paragrafi 2 e 4 – Disposizioni transitorie]

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2020/C 297/16

Causa C-97/19: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG / Hauptzollamt Köln (Rinvio pregiudiziale – Codice doganale – Dichiarazioni in dogana – Articolo 78 di tale codice – Revisione della dichiarazione in dogana – Nome del dichiarante – Modifica delle informazioni relative alla persona del dichiarante volte a indicare l’esistenza di un rapporto di rappresentanza indiretta – Rappresentanza indiretta della persona che ha ottenuto un certificato d’importazione)

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2020/C 297/17

Causa C-129/19: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Presidenza del Consiglio dei Ministri / BV (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/80/CE – Articolo 12, paragrafo 2 – Sistemi nazionali di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti che garantiscano un indennizzo equo ed adeguato – Ambito di applicazione – Vittima residente nel territorio dello Stato membro nel quale il reato intenzionale violento è stato commesso – Obbligo di far rientrare tale vittima nel sistema di indennizzo nazionale – Nozione di indennizzo equo ed adeguato – Responsabilità degli Stati membri in caso di violazione del diritto dell’Unione)

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2020/C 297/18

Cause riunite C-133/19, C-136/19 e C-137/19: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — B. M. M. (C-133-19 e C-136/19), B. S. (C-133/19), B. M. (C-136/19), B. M. O. (C-137/19) / État belge (Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica in materia di immigrazione – Diritto al ricongiungimento familiare – Direttiva 2003/86/CE – Articolo 4, paragrafo 1 – Nozione di figlio minorenne – Articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Interesse superiore del minore – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali – Diritto a un ricorso effettivo – Figli del soggiornante divenuti maggiorenni nelle more del procedimento decisionale o del procedimento giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della domanda di ricongiungimento familiare)

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2020/C 297/19

Cause riunite C-224/19 e C-259/19: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 luglio 2020 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Juzgado de Primera Instancia n. 17 de Palma de Mallorca e dallo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta — Spagna) — CY / Caixabank SA (C-224/19), LG, PK / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (C-259/19) (Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articoli 6 e 7 – Contratti conclusi con i consumatori – Mutui ipotecari – Clausole abusive – Clausola che pone la totalità delle spese di costituzione e di cancellazione dell’ipoteca a carico del mutuatario – Effetti della dichiarazione di nullità di dette clausole – Poteri del giudice nazionale in presenza di una clausola qualificata come abusiva – Ripartizione delle spese – Applicazione di disposizioni nazionali integrative – Articolo 3, paragrafo 1 – Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali – Articolo 4, paragrafo 2 – Esclusione delle clausole relative all’oggetto principale del contratto o alla perequazione del prezzo o della remunerazione – Presupposto – Articolo 5 – Obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali – Spese – Prescrizione – Principio di effettività)

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2020/C 297/20

Causa C-249/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti — Romania) — JE / KF [Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1259/2010 – Cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale – Norme uniformi – Articolo 10 – Applicazione della legge del foro]

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2020/C 297/21

Causa C-253/19: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 16 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Guimarães — Portogallo) — MH, NI / OJ, Novo Banco SA [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedure di insolvenza – Regolamento (UE) 2015/848 – Articolo 3 – Competenza internazionale – Centro degli interessi principali del debitore – Persona fisica che non esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente – Presunzione confutabile secondo la quale il centro degli interessi principali di tale persona è il luogo in cui essa ha la residenza abituale – Confutabilità della presunzione – Situazione nella quale l’unico bene immobile del debitore è situato al di fuori dello Stato membro di residenza abituale]

16

2020/C 297/22

Causa C-411/19: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — WWF Italia o.n.l.u.s. e a. / Presidenza del Consiglio dei Ministri, Azienda Nazionale Autonoma Strade SpA (ANAS) (Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Articolo 6 – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Zone speciali di conservazione – Realizzazione di una tratta stradale – Valutazione dell’incidenza di tale progetto sulla zona speciale di conservazione interessata – Autorizzazione – Motivi imperativi di rilevante interesse pubblico)

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2020/C 297/23

Causa C-424/19: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti — Romania) — Cabinet de avocat UR / Administraţia Sector 3 a Finanţelor Publice prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Administraţia Sector 3 a Finanţelor Publice, MJ, NK [Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2006/112/CE – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Articolo 9, paragrafo 1 – Nozione di soggetto passivo – Persona che esercita la professione di avvocato – Decisione giurisdizionale definitiva – Principio dell’autorità di cosa giudicata – Portata di tale principio nell’ipotesi in cui tale decisione sia incompatibile con il diritto dell’Unione]

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2020/C 297/24

Causa C-496/19: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 16 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale della Campania — Italia) — Antonio Capaldo SpA / Agenzia delle dogane e dei monopoli — Ufficio delle dogane di Salerno (Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale comunitario – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Controllo delle merci – Domanda di revisione della dichiarazione in dogana – Controllo a posteriori)

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2020/C 297/25

Causa C-686/19: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 luglio 2020 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) — Lettonia] — SIA Soho Group / Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Nozione di costo totale del credito per il consumatore – Spese connesse alla proroga del credito)

19

2020/C 297/26

Causa C-436/19 P: Impugnazione proposta il 6 giugno 2019 dalla Abaco Energy SA e a. avverso l’ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 25 marzo 2019, causa T-186/18, Abaco Energy e a. / Commissione

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2020/C 297/27

Causa C-176/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Julia (Romania) il 7 aprile 2020 — SC Avio Lucos SRL / Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură — Centrul judeţean Dolj, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) — Aparat Central

20

2020/C 297/28

Causa C-179/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti (Romania) il 7 aprile 2020 — Fondul Proprietatea SA / Guvernul României, SC Complexul Energetic Hunedoara SA, in liquidazione, Compania Naţională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica SA, SC Complexul Energetic Oltenia SA

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2020/C 297/29

Causa C-182/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Suceava (Romania) il 23 aprile 2020 — BE, DT / Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, Accer Ipurl Suceva — lichidator judiciar al BE, EP

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2020/C 297/30

Causa C-217/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Overijssel (Paesi Bassi) il 25 maggio 2020 — XXXX / Staatssecretaris van Financiën

22

2020/C 297/31

Causa C-218/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Mureş (Romania) il 27 maggio 2020 — Sindicatul Lucrătorilor din Transporturi, TD / SC Samidani Trans SRL

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2020/C 297/32

Causa C-225/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Constanţa (Romania) il 29 maggio 2020 — Euro Delta Danube Srl / Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură — Centrul Judeţean Tulcea

23

2020/C 297/33

Causa C-233/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 4 giugno 2020 — WD / job-medium GmbH in liquidazione

24

2020/C 297/34

Causa C-237/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 5 giugno 2020 — Federatie Nederlandse Vakbeweging / Heiploeg Seafood International BV, Heitrans International BV

25

2020/C 297/35

Causa C-241/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de première instance du Luxembourg (Belgio) il 5 giugno 2020 — BJ / État belge

26

2020/C 297/36

Causa C-245/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Midden-Nederland (Paesi Bassi) il 29 maggio 2020 — X, Z / Autoriteit Persoonsgegevens

27

2020/C 297/37

Causa C-246/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent (Belgio) il 3 giugno 2020 — Openbaar Ministerie / EA

28

2020/C 297/38

Causa C-251/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 10 giugno 2020 — Gtflix Tv / DR

28

2020/C 297/39

Causa C-253/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo hof van beroep te Brussel (Belgio) il 9 giugno 2020 — Impexeco N.V. / Novartis AG

29

2020/C 297/40

Causa C-254/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo hof van beroep te Brussel (Belgio) il 9 giugno 2020 — PI Pharma NV / Novartis AG, Novartis Pharma NV

29

2020/C 297/41

Causa C-269/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 18 giugno 2020 — Finanzamt T / S

30

2020/C 297/42

Causa C-274/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Massa (Italia) il 19 giugno 2020 — GN, WX / Prefettura di Massa Carrara — Ufficio Territoriale del Governo di Massa Carrara

31

2020/C 297/43

Causa C-283/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgio) il 25 giugno 2020 — CO, ME, GC, e altri 42 / MJ, Commissione europea, Servizio europeo per l'azione esterna, Consiglio dell'Unione europea, Eulex Kosovo

32

2020/C 297/44

Causa C-288/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal judiciaire — Bobigny (Francia) il 30 giugno 2020 — BNP Paribas Personal Finance SA / ZD

32

2020/C 297/45

Causa C-289/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris (Francia) il 30 giugno 2020 — IB / FA

34

2020/C 297/46

Causa C-290/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Satversmes tiesa (Lettonia) il 30 giugno 2020 — AS Latvijas Gāze / Latvijas Republikas Saeima, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

34

2020/C 297/47

Causa C-299/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 6 luglio 2020 — Icade Promotion Logement SAS / Ministère de l'Action et des Comptes publics

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2020/C 297/48

Causa C-328/20: Ricorso proposto il 22 luglio 2020 — Commissione europea / Repubblica d’Austria

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2020/C 297/49

Causa C-331/20 P: Impugnazione proposta il 22 luglio 2020 dalla Volotea, SA avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 13 maggio 2020, causa T-607/17, Volotea/Commissione

37

2020/C 297/50

Causa C-343/20 P: Impugnazione proposta il 23 luglio 2020 da easyJet Airline Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 13 maggio 2020, causa T-8/18, easyJet Airline / Commissione

38

 

Tribunale

2020/C 297/51

Causa T-371/20: Ricorso proposto il 15 giugno 2020 — Pollinis France / Commissione

39

2020/C 297/52

Causa T-381/20: Ricorso proposto il 20 giugno 2020 — Datax/REA

39

2020/C 297/53

Causa T-392/20: Ricorso proposto il 19 giugno 2020 — Flašker/Commissione

40

2020/C 297/54

Causa T-404/20: Ricorso proposto il 27 giugno 2020 — Global Translation Solutions/Commissione

41

2020/C 297/55

Causa T-415/20: Ricorso proposto il 3 luglio 2020 — KT/BEI

42

2020/C 297/56

Causa T-425/20: Ricorso proposto il 3 luglio 2020 — KU / SEAE

43

2020/C 297/57

Causa T-435/20: Ricorso proposto il 7 luglio 2020 — JR/Commissione

44

2020/C 297/58

Causa T-440/20: Ricorso proposto il 10 luglio 2020 — Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione

44

2020/C 297/59

Causa T-441/20: Ricorso proposto il 10 luglio 2020 — Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione

45

2020/C 297/60

Causa T-442/20: Ricorso proposto il 13 luglio 2020 — Grangé and Van Strydonck / EUIPO — Nema (âme)

46

2020/C 297/61

Causa T-443/20: Ricorso proposto il 13 luglio 2020 — Sanford / EUIPO — Avery Zweckform (Labels)

46

2020/C 297/62

Causa T-457/20: Ricorso proposto il 13 luglio 2020 — VeriGraft / EASME

47

2020/C 297/63

Causa T-464/20: Ricorso proposto il 21 luglio 2020 — Eggy Food/EUIPO (YOUR DAILY PROTEIN)

48

2020/C 297/64

Causa T-474/20: Ricorso proposto il 24 luglio 2020 — LD/Commissione

48


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

7.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 297/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2020/C 297/01)

Ultima pubblicazione

GU C 287 del 31.8.2020

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 279 del 24.8.2020

GU C 271 del 17.8.2020

GU C 262 del 10.8.2020

GU C 255 del 3.8.2020

GU C 247 del 27.7.2020

GU C 240 del 20.7.2020

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

7.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 297/2


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 luglio 2020 — Inclusion Alliance for Europe GEIE / Commissione europea

(Causa C-378/16 P) (1)

(Impugnazione - Clausola compromissoria - Convenzioni di sovvenzione stipulate nell’ambito del settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) nonché del programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013) - Progetti MARE, Senior e ECRN - Decisione della Commissione di procedere al recupero delle somme indebitamente corrisposte - Competenza del giudice dell’Unione)

(2020/C 297/02)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Inclusion Alliance for Europe GEIE (rappresentanti: A. D'Amico e S. Famiani, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Moro, S. Delaude e L. Di Paolo, successivamente F. Moro e S. Delaude, agenti, assistite da D. Gullo, avvocato)

Dispositivo

1)

L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 21 aprile 2016, Inclusion Alliance for Europe/Commissione (T-539/13, non pubblicata, EU:T:2016:235), è annullata.

2)

La causa T-539/13 è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

3)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 326 del 5.9.2016.


7.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 297/2


Sentenza della Corte (Quinata Sezione) del 16 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Milkiyas Addis / Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-517/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Politica d’asilo - Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale - Direttiva 2013/32/UE - Articoli 14 e 34 - Obbligo di dare al richiedente protezione internazionale la facoltà di sostenere un colloquio personale prima dell’adozione di una decisione di inammissibilità - Violazione dell’obbligo durante il procedimento di primo grado - Conseguenze)

(2020/C 297/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Milkiyas Addis

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Dispositivo

Gli articoli 14 e 34 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale la violazione dell’obbligo di dare al richiedente protezione internazionale la facoltà di sostenere un colloquio personale prima dell’adozione di una decisione di inammissibilità basata sull’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva in parola non comporta l’annullamento di tale decisione e il rinvio della causa dinanzi all’autorità accertante, a meno che detta normativa consenta a tale richiedente, nell’ambito del procedimento di ricorso avverso la decisione di cui trattasi, di esporre di persona tutti i suoi argomenti contro detta decisione nel corso di un’audizione che rispetti le condizioni e le garanzie fondamentali applicabili, enunciate dall’articolo 15 di detta direttiva, e a meno che tali argomenti non siano atti a modificare la stessa decisione.


(1)  GU C 392 del 20.11.2017.


7.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 297/3


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 luglio 2020 — ADR Center SpA / Commissione europea

(Causa C-584/17 P) (1)

(Impugnazione - Clausola compromissoria - Convenzioni di sovvenzione concluse nel contesto del programma specifico «Giustizia civile» per il periodo 2007-2013 - Relazioni di audit che mettono in discussione l’ammissibilità di taluni costi - Decisione della Commissione europea di procedere al recupero degli importi indebitamente versati - Articolo 299 TFUE - Potere della Commissione di adottare una decisione che costituisce titolo esecutivo nei rapporti contrattuali - Competenza del giudice dell’Unione - Tutela giurisdizionale effettiva)

(2020/C 297/04)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ADR Center SpA (rappresentanti: A. Guillerme e T. Bontinck, avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Estrada de Solà e A Katsimerou, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La ADR Center SpA sopporta, oltre a due terzi delle proprie spese, due terzi delle spese sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Commissione europea sopporta, oltre a un terzo delle proprie spese, un terzo delle spese sostenute dalla ADR Center SpA.


(1)  GU C 5 dell’8. 1. 2018.


7.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 297/4


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court — Irlanda) — Data Protection Commissioner / Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems

(Causa C-311/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 7, 8 e 47 - Regolamento (UE) 2016/679 - Articolo 2, paragrafo 2 - Ambito di applicazione - Trasferimento a fini commerciali di dati personali verso paesi terzi - Articolo 45 - Decisione di adeguatezza della Commissione - Articolo 46 - Trasferimento soggetto a garanzie adeguate - Articolo 58 - Poteri delle autorità di controllo - Trattamento da parte delle pubbliche autorità di un paese terzo, a fini di sicurezza nazionale, dei dati trasferiti - Valutazione dell’adeguatezza del livello di protezione garantito in un paese terzo - Decisione 2010/87/UE - Clausole tipo di protezione per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi - Garanzie appropriate offerte dal titolare del trattamento - Validità - Decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 - Adeguatezza della protezione garantita dallo scudo Unione europea-Stati Uniti per la privacy - Validità - Denuncia di una persona fisica i cui dati sono stati trasferiti dall’Unione europea verso gli Stati Uniti)

(2020/C 297/05)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court

Parti

Ricorrente: Data Protection Commissioner

Convenute: Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems

Con l’intervento di: The United State of America, Electronic Privacy Information Centre, BSA Business Software Alliance Inc., Digitaleurope

Dispositivo

1)

L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento un trasferimento di dati personali effettuato a fini commerciali da un operatore economico stabilito in uno Stato membro verso un altro operatore economico stabilito in un paese terzo, nonostante il fatto che, durante o in seguito a tale trasferimento, i suddetti dati possano essere sottoposti a trattamento da parte delle autorità del paese terzo considerato a fini di sicurezza pubblica, di difesa e sicurezza dello Stato.

2)

L’articolo 46, paragrafo 1, e l’articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2016/679 devono essere interpretati nel senso che le garanzie adeguate, i diritti azionabili e i mezzi di ricorso effettivi richiesti da tali disposizioni devono garantire che i diritti delle persone i cui dati personali sono trasferiti verso un paese terzo sul fondamento di clausole tipo di protezione dei dati godano di un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello garantito all’interno dell’Unione da tale regolamento, letto alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. A tal fine, la valutazione del livello di protezione garantito nel contesto di un trasferimento siffatto deve, in particolare, prendere in considerazione tanto le clausole contrattuali convenute tra il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento stabiliti nell’Unione e il destinatario del trasferimento stabilito nel paese terzo interessato quanto, per quel che riguarda un eventuale accesso delle autorità pubbliche di tale paese terzo ai dati personali così trasferiti, gli elementi rilevanti del sistema giuridico di quest’ultimo, in particolare quelli enunciati all’articolo 45, paragrafo 2, di detto regolamento.

3)

L’articolo 58, paragrafo 2, lettere f) e j), del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che, a meno che esista una decisione di adeguatezza validamente adottata dalla Commissione europea, l’autorità di controllo competente è tenuta a sospendere o a vietare un trasferimento di dati verso un paese terzo effettuato sulla base di clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione, qualora detta autorità di controllo ritenga, alla luce del complesso delle circostanze proprie di tale trasferimento, che le suddette clausole non siano o non possano essere rispettate in tale paese terzo e che la protezione dei dati trasferiti richiesta dal diritto dell’Unione, segnatamente dagli articoli 45 e 46 di tale regolamento e dalla Carta dei diritti fondamentali, non possa essere garantita con altri mezzi, ove il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento stabiliti nell’Unione non abbiano essi stessi sospeso il trasferimento o messo fine a quest’ultimo.

4)

Dall’esame della decisione 2010/87/UE della Commissione, del 5 febbraio 2010, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/2297 della Commissione, del 16 dicembre 2016, alla luce degli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiarne la validità.

5)

La decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione, del 12 luglio 2016, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy, è invalida.


(1)  GU C 249 del 16. 7. 2018.


7.9.2020   

IT

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C 297/5


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2020 — Commissione europea / Romania

(Causa C-549/18) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Articolo 258 TFUE - Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo - Direttiva (UE) 2015/849 - Mancata trasposizione e/o comunicazione delle misure di attuazione - Articolo 260, paragrafo 3, TFUE - Domanda di condanna al pagamento di una somma forfettaria)

(2020/C 297/06)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. Scharf, L. Flynn, G. von Rintelen, L. Nicolae e L. Radu Bouyon, agenti)

Convenuta: Romania (rappresentanti: inizialmente C.-R. Canţăr, E. Gane, L. Liţu e R.I. Haţieganu, successivamente gli ultimi tre, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet, P. Cottin e J.-C. Halleux, agenti), Repubblica di Estonia (rappresentante: N. Grünberg, agente), Repubblica francese (rappresentanti: A.-L. Desjonquères, B. Fodda e J.-L. Carré, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentantente: B. Majczyna, agente)

Dispositivo

1)

La Romania, non avendo adottato, entro la scadenza del termine prescritto nel parere motivato dell’8 dicembre 2017, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, e, pertanto, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione europea, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’articolo 67 della direttiva 2015/849.

2)

La Romania è condannata a versare alla Commissione europea una somma forfettaria dell’importo di EUR 3 000 000.

3)

La Romania è condannata alle spese.

4)

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Estonia, la Repubblica francese e la Repubblica di Polonia si fanno carico delle proprie spese.


(1)  GU C 381 del 22.10.2018.


7.9.2020   

IT

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C 297/6


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2020 — Commissione europea / Irlanda

(Causa C-550/18) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Articolo 258 TFUE - Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo - Direttiva (UE) 2015/849 - Mancata trasposizione e/o comunicazione delle misure di attuazione - Articolo 260, paragrafo 3, TFUE - Domanda di condanna al pagamento di una somma forfettaria)

(2020/C 297/07)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. Scharf, L. Flynn e G. von Rintelen, agenti)

Convenuta: Irlanda (rappresentanti: G. Hodge, M. Browne e A. Joyce, agenti, assistiti da G. Gilmore, BL, e da P. McGarry, SC)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica di Estonia (rappresentanti: N. Grünberg, agente), Repubblica francese (rappresentanti: A.-L. Desjonquères, B. Fodda e J.-L. Carré, agenti)

Dispositivo

1)

L’Irlanda, non avendo adottato, entro la scadenza del termine prescritto nel parere motivato dell’8 marzo 2018, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, e, pertanto, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione europea, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’articolo 67 della direttiva 2015/849.

2)

L’Irlanda è condannata a versare alla Commissione europea une somma forfettaria dell’importo di EUR 2 000 000.

3)

L’Irlanda è condannata alle spese.

4)

La Repubblica d’Estonia e la Repubblica francese si fanno carico delle proprie spese.


(1)  GU C 436 del 03.12.2018.


7.9.2020   

IT

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C 297/6


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 luglio 2020 — Nexans France SAS, Nexans SA / Commissione europea

(Causa C-606/18 P) (1)

(Impugnazione - Concorrenza - Intese - Mercato europeo dei cavi elettrici sotterranei e sottomarini - Ripartizione del mercato nell’ambito di progetti - Regolamento (CE) n. 1/2003 - Articolo 20 - Poteri di accertamento della Commissione europea in materia di intese - Facoltà di copiare dati senza esame preliminare e di esaminarli successivamente nei locali della Commissione - Ammende - Competenza estesa al merito)

(2020/C 297/08)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Nexans France SAS, Nexans SA (rappresentanti: G. Forwood, avocate, M. Powell e A. Rogers, solicitors)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito, P. Rossi, C. Sjödin e F. Castilla Contreras, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Nexans France SAS e la Nexans SA sono condannate alle spese.


(1)  GU C 427 del 26.11.2018.


7.9.2020   

IT

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C 297/7


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — AFMB Ltd e a. / Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

(Causa C-610/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Lavoratori emigranti - Previdenza sociale - Legislazione applicabile - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Articolo 14, punto 2, lettera a) - Nozione di «persona che fa parte del personale viaggiante di un’impresa» - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articolo 13, paragrafo 1, lettera b) - Nozione di «datore di lavoro» - Autotrasportatori che di norma esercitano un’attività subordinata in due o più Stati membri o Stati dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) - Autotrasportatori che hanno stipulato un contratto di lavoro con un’impresa ma sottoposti all’autorità effettiva di un’altra impresa avente sede nello Stato membro di residenza di tali autotrasportatori - Determinazione dell’impresa che ha la qualità di «datore di lavoro»)

(2020/C 297/09)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti

Ricorrente: AFMB Ltd e a.

Convenuto: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Dispositivo

L’articolo 14, punto 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, nonché l’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), sub i), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, devono essere interpretati nel senso che il datore di lavoro di un autotrasportatore internazionale, ai sensi di tali disposizioni, è l’impresa che esercita l’autorità effettiva su tale autotrasportatore, sopporta, di fatto, il costo salariale corrispondente e dispone del potere effettivo di licenziarlo, e non l’impresa con cui detto autotrasportatore ha stipulato un contratto di lavoro e che è formalmente presentata in tale contratto come datore di lavoro di questo stesso autotrasportatore.


(1)  GU C 455 del 17.12.2018.


7.9.2020   

IT

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C 297/8


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Bologna — Italia) — UX / Governo della Repubblica italiana

(Causa C-658/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ricevibilità - Articolo 267 TFUE - Nozione di «giurisdizione nazionale» - Criteri - Politica sociale - Direttiva 2003/88/CE - Ambito di applicazione - Articolo 7 - Ferie annuali retribuite - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausole 2 e 3 - Nozione di «lavoratore a tempo determinato» - Giudici di pace e magistrati ordinari - Differenza di trattamento - Clausola 4 - Principio di non discriminazione - Nozione di «ragioni oggettive»)

(2020/C 297/10)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Giudice di pace di Bologna

Parti

Ricorrente: UX

Convenuto: Governo della Repubblica italiana

Dispositivo

1)

L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che il Giudice di pace (Italia) rientra nella nozione di «giurisdizione di uno degli Stati membri», ai sensi di tale articolo.

2)

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che un giudice di pace che, nell’ambito delle sue funzioni, svolge prestazioni reali ed effettive, che non sono né puramente marginali né accessorie, e per le quali percepisce indennità aventi carattere remunerativo, può rientrare nella nozione di «lavoratore», ai sensi di tali disposizioni, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

3)

La clausola 2, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che la nozione di «lavoratore a tempo determinato», contenuta in tale disposizione, può includere un giudice di pace, nominato per un periodo limitato, il quale, nell’ambito delle sue funzioni, svolge prestazioni reali ed effettive, che non sono né puramente marginali né accessorie, e per le quali percepisce indennità aventi carattere remunerativo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

4)

La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale che non prevede il diritto per un giudice di pace di beneficiare di ferie annuali retribuite di 30 giorni, come quello previsto per i magistrati ordinari, nell’ipotesi in cui tale giudice di pace rientri nella nozione di «lavoratore a tempo determinato», ai sensi della clausola 2, punto 1, di tale accordo quadro, e in cui si trovi in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario, a meno che tale differenza di trattamento sia giustificata dalle diverse qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui detti magistrati devono assumere la responsabilità, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 25 del 21. 1. 2019.


7.9.2020   

IT

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C 297/9


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — OC e a., Adusbef, Federconsumatori, PB e a., QA e a. / Banca d’Italia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze

(Causa C-686/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ricevibilità - Articoli 63 e seguenti TFUE - Libera circolazione dei capitali - Articoli 107 e seguenti TFUE - Aiuti di Stato - Articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Libertà d’impresa - Diritto di proprietà - Regolamento (UE) n. 575/2013 - Requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento - Articolo 29 - Regolamento (UE) n. 1024/2013 - Articolo 6, paragrafo 4 - Vigilanza prudenziale degli enti creditizi - Compiti specifici attribuiti alla Banca centrale europea (BCE) - Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 - Norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti - Normativa nazionale che impone una soglia di attivo alle banche popolari costituite in forma di società cooperative e consente di limitare il diritto al rimborso delle azioni dei soci recedenti)

(2020/C 297/11)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: OC e a., Adusbef, Federconsumatori, PB e a., QA e a.

Resistenti: Banca d’Italia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Nei confronti di: Banca Popolare di Sondrio ScpA, Veneto Banca ScpA, Banco Popolare — Società Cooperativa, Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons), Banco BPM SpA, Unione di Banche Italiane — Ubi Banca SpA, Banca Popolare di Milano, Amber Capital Italia SGR SpA, RZ e a., Amber Capital UK LLP, Unione di Banche Italiane — Ubi Banca ScpA, Banca Popolare di Vicenza ScpA, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio SC

Dispositivo

1)

L’articolo 29 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, l’articolo 10 del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento n. 575/2013 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti, nonché gli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativa di uno Stato membro che vieta alle banche popolari stabilite nel territorio di quest’ultimo di rifiutare il rimborso degli strumenti di capitale, ma che consente a tali banche di rinviare per un periodo illimitato il rimborso della quota del socio recedente e di limitare in tutto o in parte l’importo di tale rimborso, a condizione che i limiti di rimborso decisi nell’esercizio di tale facoltà non eccedano quanto necessario, tenuto conto della situazione prudenziale di dette banche, al fine di garantire che gli strumenti di capitale da esse emessi siano considerati strumenti del capitale primario di classe 1, alla luce, in particolare, degli elementi di cui all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato n. 241/2014, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

2)

Gli articoli 63 e seguenti TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativa di uno Stato membro, che fissa una soglia di attivo per l’esercizio di attività bancarie da parte di banche popolari stabilite in tale Stato membro e costituite in forma di società cooperative per azioni a responsabilità limitata, al di sopra della quale tali banche sono obbligate a trasformarsi in società per azioni, a ridurre l’attivo al di sotto di detta soglia o a procedere alla loro liquidazione, a condizione che tale normativa sia idonea a garantire la realizzazione degli obiettivi di interesse generale che essa persegue e non ecceda quanto necessario per il loro raggiungimento, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 35 del 28.01.2019.


7.9.2020   

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Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 luglio 2020 — ACTC GmbH / Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), Taiga AB

(Causa C-714/18 P) (1)

(Impugnazione - Marchio dell’Unione europea - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo tigha - Opposizione proposta dal titolare del marchio dell’Unione europea anteriore TAIGA - Rigetto parziale della domanda di registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) - Valutazione del rischio di confusione - Valutazione della somiglianza sotto il profilo concettuale dei segni in conflitto - Articolo 42, paragrafo 2 - Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore - Prova dell’uso «per una parte dei prodotti o dei servizi» - Determinazione di una sottocategoria autonoma di prodotti)

(2020/C 297/12)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: ACTC GmbH (rappresentanti: V. Hoene, D. Eickemeier e S. Gantenbrink, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (D. Gája, agente), Taiga AB (rappresentanti: C. Eckhartt, A. von Mühlendahl, K. Thanbichler-Brandl e C. Fluhme, Rechtsanwälte)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La ACTC GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 82 del 4.3.2019.


7.9.2020   

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Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 16 luglio 2020 — Commissione europea / Ungheria

(Causa C-771/18) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Mercati interni dell’energia elettrica e del gas naturale - Reti di trasmissione dell’energia elettrica e di trasporto del gas naturale - Condizioni di accesso - Regolamento (CE) n. 714/2009 - Articolo 14, paragrafo 1 - Regolamento (CE) n. 715/2009 - Articolo 13, paragrafo 1 - Costi - Fissazione dei corrispettivi di accesso alle reti - Direttiva 2009/72/CE - Articolo 37, paragrafo 17 - Direttiva 2009/73/CE - Articolo 41, paragrafo 17 - Mezzi di ricorso interni - Principio di tutela giurisdizionale effettiva)

(2020/C 297/13)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet e K. Talabér-Ritz, agenti)

Convenuta: Ungheria (rappresentanti: inizialmente M. Z. Fehér e Z. Wagner, successivamente M. Z. Fehér, agenti)

Dispositivo

1)

L’Ungheria, non garantendo un diritto di ricorso effettivo avverso i regolamenti dell’autorità nazionale di regolamentazione che fissano i corrispettivi di accesso alle reti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 37, paragrafo 17, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, nonché dell’articolo 41, paragrafo 17, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea e l’Ungheria sopportano ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 139 del 15.4.2019.


7.9.2020   

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Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen — Belgio) — Belgische Staat, rappresentato dal Minister van Werk, Economie en Consumenten, responsabile del Buitenlandse handel, e dal Directeur Generaal van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, divenuta Algemene Directie Economische Inspectie, Directeur-Generaal van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, divenuta Algemene Directie Economische Inspectie/Movic BV, Events Belgium BV, Leisure Tickets & Activities International BV

(Causa C-73/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Articolo 1, paragrafo 1 - Ambito di applicazione - Nozione di «materia civile e commerciale» - Azione inibitoria di pratiche commerciali sleali proposta da un’autorità pubblica a fini di tutela degli interessi dei consumatori)

(2020/C 297/14)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Antwerpen

Parti

Ricorrenti: Belgische Staat, rappresentato dal Minister van Werk, Economie en Consumenten, responsabile del Buitenlandse handel, e dal Directeur Generaal van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, divenuta Algemene Directie Economische Inspectie, Directeur-Generaal van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, divenuta Algemene Directie Economische Inspectie

Convenute: Movic BV, Events Belgium BV, Leisure Tickets & Activities International BV

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «materia civile e commerciale», di cui a tale disposizione, un’azione giudiziaria con cui le autorità di uno Stato membro si contrappongono a professionisti stabiliti in un altro Stato membro, nell’ambito della quale dette autorità chiedono, a titolo principale, che sia accertata la sussistenza di violazioni configuranti pratiche commerciali sleali asseritamente illecite e che ne sia ordinata la cessazione nonché, a titolo accessorio, che siano disposte misure di pubblicità e l’irrogazione di una penalità.


(1)  GU C 139 del 15.04.2019.


7.9.2020   

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Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — nel procedimento promosso da E. E.

(Causa C-80/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (UE) n. 650/2012 - Ambito di applicazione - Nozione di «successione con implicazioni transfrontaliere» - Nozione di «residenza abituale del defunto» - Articolo 3, paragrafo 2 - Nozione di «organo giurisdizionale» - Assoggettamento dei notai alle norme di competenza giurisdizionale - Articolo 3, paragrafo 1, lettere g) ed i) - Nozioni di «decisione» e di «atto pubblico» - Articoli 5, 7 e 22 - Accordo di scelta del foro e di scelta della legge applicabile alla successione - Articolo 83, paragrafi 2 e 4 - Disposizioni transitorie)

(2020/C 297/15)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti

E. E.

in presenza di: Kauno miesto 4-ojo notaro biuro notarė Virginija Jarienė, K.-D.E.

Dispositivo

1)

Il regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «successione con implicazioni transfrontaliere», una situazione in cui il defunto, cittadino di uno Stato membro, risiedeva in un altro Stato membro al momento del suo decesso, ma non aveva interrotto i suoi legami con il primo di tali Stati membri, nel quale si trovano i beni che compongono la successione, mentre i suoi eredi hanno la loro residenza in tali due Stati membri. L’ultima residenza abituale del defunto, ai sensi di tale regolamento, deve essere individuata dall’autorità che si occupa della successione all’interno di uno solo dei suddetti Stati membri.

2)

L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, i notai lituani non esercitano funzioni giudiziarie al momento del rilascio di un certificato successorio nazionale. Tuttavia, spetta al giudice del rinvio stabilire se tali notai agiscano su delega oppure sotto il controllo di un’autorità giudiziaria e possano conseguentemente essere qualificati come «organi giurisdizionali» ai sensi di tale disposizione.

3)

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui il giudice del rinvio considerasse che i notai lituani possono essere qualificati come «organi giurisdizionali» ai sensi di detto regolamento, il certificato successorio da essi rilasciato può essere qualificato come una «decisione» ai sensi di tale disposizione, cosicché, ai fini del suo rilascio, tali notai possono applicare le norme sulla competenza previste al capo II del medesimo regolamento.

4)

Gli articoli 4 e 59 del regolamento n. 650/2012 devono essere interpretati devono essere interpretati nel senso che un notaio di uno Stato membro, non qualificato come «organo giurisdizionale» ai sensi di tale regolamento, può, senza attenersi alle norme generali in materia di competenza previste da detto regolamento, rilasciare certificati successori nazionali. Qualora il giudice del rinvio consideri che tali certificati soddisfano le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del medesimo regolamento, e possono, quindi, essere considerati come «atti pubblici» ai sensi di tale disposizione, questi ultimi producono, negli altri Stati membri, gli effetti che l’articolo 59, paragrafo 1, e l’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012 attribuiscono agli atti pubblici.

5)

Gli articoli 4, 5, 7 e 22 nonché l’articolo 83, paragrafi 2 e 4, del regolamento n. 650/2012 devono essere interpretati nel senso che la volontà del de cuius nonché l’accordo tra i suoi eredi possono condurre alla determinazione di un organo giurisdizionale competente in materia di successioni e all’applicazione della legge successoria di uno Stato membro diversi da quelli che risulterebbero dall’applicazione dei criteri stabiliti da tale regolamento.


(1)  GU C 148 del 29.4.2019.


7.9.2020   

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C 297/13


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG / Hauptzollamt Köln

(Causa C-97/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Codice doganale - Dichiarazioni in dogana - Articolo 78 di tale codice - Revisione della dichiarazione in dogana - Nome del dichiarante - Modifica delle informazioni relative alla persona del dichiarante volte a indicare l’esistenza di un rapporto di rappresentanza indiretta - Rappresentanza indiretta della persona che ha ottenuto un certificato d’importazione)

(2020/C 297/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG

Convenuto: Hauptzollamt Köln

Dispositivo

L’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, dev’essere interpretato nel senso che le autorità doganali possono dare un seguito favorevole a una domanda di revisione di una dichiarazione in dogana diretta a palesare l’esistenza di un rapporto di rappresentanza indiretta tra, da un lato, un mandatario che ha, per errore, indicato di agire esclusivamente a suo nome e per proprio conto, sebbene disponesse di una procura rilasciata dal titolare del certificato d’importazione, e, dall’altro, il mandante per conto del quale la dichiarazione è stata effettuata.


(1)  GU C 182 del 27.5.2019.


7.9.2020   

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C 297/13


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Presidenza del Consiglio dei Ministri / BV

(Causa C-129/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2004/80/CE - Articolo 12, paragrafo 2 - Sistemi nazionali di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti che garantiscano un indennizzo equo ed adeguato - Ambito di applicazione - Vittima residente nel territorio dello Stato membro nel quale il reato intenzionale violento è stato commesso - Obbligo di far rientrare tale vittima nel sistema di indennizzo nazionale - Nozione di «indennizzo equo ed adeguato» - Responsabilità degli Stati membri in caso di violazione del diritto dell’Unione)

(2020/C 297/17)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti

Ricorrente: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Convenuta: BV

con l’intervento di: Procura della Repubblica di Torino

Dispositivo

1)

Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che il regime della responsabilità extracontrattuale di uno Stato membro per danno causato dalla violazione di tale diritto è applicabile, per il motivo che tale Stato membro non ha trasposto in tempo utile l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato, nei confronti di vittime residenti in detto Stato membro, nel cui territorio il reato intenzionale violento è stato commesso.

2)

L’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 dev’essere interpretato nel senso che un indennizzo forfettario concesso alle vittime di violenza sessuale sulla base di un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti non può essere qualificato come «equo ed adeguato», ai sensi di tale disposizione, qualora sia fissato senza tenere conto della gravità delle conseguenze del reato per le vittime, e non rappresenti quindi un appropriato contributo al ristoro del danno materiale e morale subito.


(1)  GU C 182 del 27.5.2019.


7.9.2020   

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C 297/14


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — B. M. M. (C-133-19 e C-136/19), B. S. (C-133/19), B. M. (C-136/19), B. M. O. (C-137/19) / État belge

(Cause riunite C-133/19, C-136/19 e C-137/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Politica in materia di immigrazione - Diritto al ricongiungimento familiare - Direttiva 2003/86/CE - Articolo 4, paragrafo 1 - Nozione di «figlio minorenne» - Articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Interesse superiore del minore - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali - Diritto a un ricorso effettivo - Figli del soggiornante divenuti maggiorenni nelle more del procedimento decisionale o del procedimento giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della domanda di ricongiungimento familiare)

(2020/C 297/18)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: B. M. M. (C-133-19 e C-136/19), B. S. (C-133/19), B. M. (C-136/19), B. M. O. (C-137/19)

Convenuto: État belge

Dispositivo

1)

L’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera c), della direttiva 2003/86/UE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, deve essere interpretato nel senso che la data a cui occorre fare riferimento per determinare se un cittadino di un paese terzo o un apolide non coniugato sia un figlio minorenne, ai sensi di tale disposizione, è quella in cui è presentata la domanda di ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare per figli minorenni e non quella in cui le autorità competenti di tale Stato membro statuiscono su tale domanda, eventualmente dopo un ricorso avverso la decisione di rigetto di siffatta domanda.

2)

L’articolo 18 della direttiva 2003/86, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che il ricorso avverso il rigetto di una domanda di ricongiungimento familiare di un figlio minorenne sia dichiarato irricevibile per il solo motivo che il figlio è divenuto maggiorenne nelle more del procedimento giurisdizionale.


(1)  GU C 164 del 13.5.2019.


7.9.2020   

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C 297/15


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 luglio 2020 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Juzgado de Primera Instancia n. 17 de Palma de Mallorca e dallo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta — Spagna) — CY / Caixabank SA (C-224/19), LG, PK / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (C-259/19)

(Cause riunite C-224/19 e C-259/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Articoli 6 e 7 - Contratti conclusi con i consumatori - Mutui ipotecari - Clausole abusive - Clausola che pone la totalità delle spese di costituzione e di cancellazione dell’ipoteca a carico del mutuatario - Effetti della dichiarazione di nullità di dette clausole - Poteri del giudice nazionale in presenza di una clausola qualificata come «abusiva» - Ripartizione delle spese - Applicazione di disposizioni nazionali integrative - Articolo 3, paragrafo 1 - Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali - Articolo 4, paragrafo 2 - Esclusione delle clausole relative all’oggetto principale del contratto o alla perequazione del prezzo o della remunerazione - Presupposto - Articolo 5 - Obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali - Spese - Prescrizione - Principio di effettività)

(2020/C 297/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudici del rinvio

Juzgado de Primera Instancia n. 17 de Palma de Mallorca, Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta

Parti

Ricorrenti: CY (C 224/19), LG, PK (C-259/19)

Convenuti: Caixabank SA (C-224/19), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (C-259/19)

Dispositivo

1)

L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che, in caso di nullità di una clausola contrattuale abusiva che pone il pagamento della totalità delle spese di costituzione e di cancellazione dell’ipoteca a carico del consumatore, il giudice nazionale rifiuti la restituzione al consumatore degli importi pagati in applicazione di detta clausola, a meno che le disposizioni del diritto nazionale che sarebbero applicabili in mancanza della clausola in questione impongano al consumatore il pagamento della totalità o di una parte di tali spese.

2)

L’articolo 3, l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 5 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che le clausole del contratto rientranti nella nozione di «oggetto principale del contratto» devono intendersi come quelle che fissano le prestazioni essenziali di tale contratto e che, come tali, lo caratterizzano. Per contro, le clausole che rivestono carattere accessorio rispetto a quelle che definiscono l’essenza stessa del rapporto contrattuale non possono rientrare in tale nozione. Il fatto che una commissione di apertura sia compresa nel costo totale di un mutuo ipotecario non può comportare che essa sia una prestazione essenziale di quest’ultimo. In ogni caso, un giudice di uno Stato membro è tenuto a controllare il carattere chiaro e comprensibile di una clausola contrattuale vertente sull’oggetto principale del contratto, e ciò indipendentemente dalla trasposizione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva in parola nell’ordinamento giuridico di tale Stato membro.

3)

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che una clausola di un contratto di mutuo concluso tra un consumatore e un istituto finanziario, che impone al consumatore il pagamento di una commissione di apertura, può determinare, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, in contrasto con il requisito della buona fede, qualora l’istituto finanziario non dimostri che tale commissione corrisponde a servizi effettivamente forniti e a spese dallo stesso sostenute, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

4)

L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che la proposizione dell’azione diretta a far valere gli effetti restitutori della dichiarazione di nullità di una clausola contrattuale abusiva sia soggetta a un termine di prescrizione, purché il dies a quo di tale termine nonché la sua durata non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto del consumatore di chiedere una simile restituzione.

5)

L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 nonché il principio di effettività devono essere interpretati nel senso che essi ostano a un regime che consente di far gravare sul consumatore una parte delle spese processuali, a seconda del livello delle somme indebitamente pagate che gli sono restituite in seguito alla dichiarazione di nullità di una clausola contrattuale per via del suo carattere abusivo, in quanto un simile regime crea un ostacolo sostanziale che può scoraggiare i consumatori dall’esercitare il diritto a un controllo giurisdizionale effettivo del carattere potenzialmente abusivo di clausole contrattuali, quale riconosciuto dalla direttiva 93/13.


(1)  GU C 246 del 22.7.2019.


7.9.2020   

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C 297/16


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti — Romania) — JE / KF

(Causa C-249/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Regolamento (UE) n. 1259/2010 - Cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale - Norme uniformi - Articolo 10 - Applicazione della legge del foro)

(2020/C 297/20)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Bucureşti

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: JE

Convenuto: KF

Dispositivo

L’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, dev’essere interpretato nel senso che i termini «[q]ualora la legge applicabile ai sensi dell’articolo 5 o dell’articolo 8 non preveda il divorzio» riguardano unicamente le situazioni in cui la legge straniera applicabile non prevede il divorzio in alcuna forma.


(1)  GU C 206 del 17.6.2019.


7.9.2020   

IT

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C 297/16


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 16 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Guimarães — Portogallo) — MH, NI / OJ, Novo Banco SA

(Causa C-253/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Procedure di insolvenza - Regolamento (UE) 2015/848 - Articolo 3 - Competenza internazionale - Centro degli interessi principali del debitore - Persona fisica che non esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente - Presunzione confutabile secondo la quale il centro degli interessi principali di tale persona è il luogo in cui essa ha la residenza abituale - Confutabilità della presunzione - Situazione nella quale l’unico bene immobile del debitore è situato al di fuori dello Stato membro di residenza abituale)

(2020/C 297/21)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal da Relação de Guimarães

Parti

Ricorrenti: MH, NI

Convenuti: OJ, Novo Banco SA

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 1, primo e quarto comma, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che la presunzione da esso prevista per determinare la competenza internazionale ai fini dell’apertura di una procedura di insolvenza, secondo la quale il centro degli interessi principali di una persona fisica che non esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente è la sua residenza abituale, non è confutata per il solo fatto che l’unico bene immobile di tale persona è situato al di fuori dello Stato membro in cui egli risiede abitualmente.


(1)  GU C 206 del 17.06.2019.


7.9.2020   

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C 297/17


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — WWF Italia o.n.l.u.s. e a. / Presidenza del Consiglio dei Ministri, Azienda Nazionale Autonoma Strade SpA (ANAS)

(Causa C-411/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 92/43/CEE - Articolo 6 - Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche - Zone speciali di conservazione - Realizzazione di una tratta stradale - Valutazione dell’incidenza di tale progetto sulla zona speciale di conservazione interessata - Autorizzazione - Motivi imperativi di rilevante interesse pubblico)

(2020/C 297/22)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: WWF Italia o.n.l.u.s., Lega Italiana Protezione Uccelli o.n.l.u.s., Gruppo di Intervento Giuridico o.n.l.u.s., Italia Nostra o.n.l.u.s., Forum Ambientalista, FC e a.

Convenute: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Azienda Nazionale Autonoma Strade SpA (ANAS)

Dispositivo

1)

L’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che consente la prosecuzione, per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, della procedura di autorizzazione di un piano o di un progetto la cui incidenza su una zona speciale di conservazione non possa essere mitigata e sul quale l’autorità pubblica competente abbia già espresso parere negativo, a meno che non esista una soluzione alternativa che comporta minori inconvenienti per l’integrità della zona interessata, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

2)

Qualora un piano o un progetto abbia formato oggetto, in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, di una valutazione negativa quanto alla sua incidenza su una zona speciale di conservazione e lo Stato membro interessato abbia comunque deciso, ai sensi del paragrafo 4 di detto articolo, di realizzarlo per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, l’articolo 6 di tale direttiva dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale la quale consente che detto piano o progetto, dopo la sua valutazione negativa ai sensi del paragrafo 3 di detto articolo e prima della sua adozione definitiva in applicazione del paragrafo 4 del medesimo, sia completato con misure di mitigazione della sua incidenza su tale zona e che la valutazione di detta incidenza venga proseguita. L’articolo 6 della direttiva 92/43 non osta invece, nella stessa ipotesi, a una normativa che consente di definire le misure di compensazione nell’ambito della medesima decisione, purché siano soddisfatte anche le altre condizioni di attuazione dell’articolo 6, paragrafo 4, di tale direttiva.

3)

La direttiva 92/43 dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che prevede che il soggetto proponente realizzi uno studio dell’incidenza del piano o del progetto di cui trattasi sulla zona speciale di conservazione interessata, sulla base del quale l’autorità competente procede alla valutazione di tale incidenza. Tale direttiva osta invece a una normativa nazionale che consente di demandare al soggetto proponente di recepire, nel piano o nel progetto definitivo, prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni di carattere paesaggistico e ambientale dopo che quest’ultimo abbia formato oggetto di una valutazione negativa da parte dell’autorità competente, senza che il piano o il progetto così modificato debba costituire oggetto di una nuova valutazione da parte di tale autorità.

4)

La direttiva 92/43 dev’essere interpretata nel senso che essa, pur lasciando agli Stati membri il compito di designare l’autorità competente a valutare l’incidenza di un piano o di un progetto su una zona speciale di conservazione nel rispetto dei criteri enunciati dalla giurisprudenza della Corte, osta invece a che una qualsivoglia autorità prosegua o completi tale valutazione, una volta che quest’ultima sia stata realizzata.


(1)  GU C 328 del 30. 9. 2019.


7.9.2020   

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C 297/18


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti — Romania) — Cabinet de avocat UR / Administraţia Sector 3 a Finanţelor Publice prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Administraţia Sector 3 a Finanţelor Publice, MJ, NK

(Causa C-424/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2006/112/CE - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Articolo 9, paragrafo 1 - Nozione di «soggetto passivo» - Persona che esercita la professione di avvocato - Decisione giurisdizionale definitiva - Principio dell’autorità di cosa giudicata - Portata di tale principio nell’ipotesi in cui tale decisione sia incompatibile con il diritto dell’Unione)

(2020/C 297/23)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bucureşti

Parti

Ricorrente: Cabinet de avocat UR

Convenuti: Administraţia Sector 3 a Finanţelor Publice prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Administraţia Sector 3 a Finanţelor Publice, MJ, NK

Dispositivo

1)

L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che una persona che esercita la professione di avvocato deve essere considerata un «soggetto passivo», ai sensi di tale disposizione.

2)

Il diritto dell’Unione osta a che, nell’ambito di una controversia relativa all’imposta sul valore aggiunto (IVA), un giudice nazionale applichi il principio dell’autorità di cosa giudicata, qualora tale controversia non verta su un periodo d’imposta identico a quello di cui trattavasi nella controversia che ha dato luogo alla decisione giurisdizionale munita di tale autorità, né abbia il medesimo oggetto di quest’ultima, e l’applicazione di tale principio costituisca un ostacolo a che tale giudice prenda in considerazione la normativa dell’Unione in materia di IVA.


(1)  GU C 288 del 26.8.2019.


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C 297/19


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 16 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale della Campania — Italia) — Antonio Capaldo SpA / Agenzia delle dogane e dei monopoli — Ufficio delle dogane di Salerno

(Causa C-496/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Codice doganale comunitario - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Controllo delle merci - Domanda di revisione della dichiarazione in dogana - Controllo a posteriori)

(2020/C 297/24)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria regionale della Campania

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Antonio Capaldo SpA

Resistente: Agenzia delle dogane e dei monopoli — Ufficio delle dogane di Salerno

Dispositivo

L’articolo 78 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’avvio della procedura di revisione della dichiarazione in dogana da esso prevista, anche qualora la merce di cui trattasi sia stata sottoposta, in occasione di una precedente importazione e senza contestazione, a una verifica fisica che abbia confermato la sua classificazione doganale.


(1)  GU C 257 del 21.10.2019.


7.9.2020   

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C 297/19


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 luglio 2020 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) — Lettonia] — SIA «Soho Group» / Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

(Causa C-686/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Contratti di credito ai consumatori - Direttiva 2008/48/CE - Nozione di «costo totale del credito per il consumatore» - Spese connesse alla proroga del credito)

(2020/C 297/25)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa (Senāts)

Parti

Ricorrente: SIA «Soho Group»

Convenuto: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Dispositivo

La nozione di «costo totale del credito per il consumatore», di cui all’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretata nel senso che tale nozione include le spese dell’eventuale proroga del credito, qualora, per un verso, le condizioni concrete e precise della sua eventuale proroga, compresa la durata di quest’ultima, facciano parte delle clausole e delle condizioni convenute nel contratto di credito tra il mutuante e il mutuatario e, per altro verso, il mutuante sia a conoscenza delle spese stesse.


(1)  GU C 399 del 25.11.2019.


7.9.2020   

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C 297/20


Impugnazione proposta il 6 giugno 2019 dalla Abaco Energy SA e a. avverso l’ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 25 marzo 2019, causa T-186/18, Abaco Energy e a. / Commissione

(Causa C-436/19 P)

(2020/C 297/26)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Abaco Energy SA e a. (rappresentante: P. Holtrop, abogado)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Con ordinanza del 21 luglio 2020, la Corte di giustizia (Settima Sezione) ha statuito che l’impugnazione è respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata e che i ricorrenti dovranno sopportare le proprie spese.


7.9.2020   

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C 297/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Julia (Romania) il 7 aprile 2020 — SC Avio Lucos SRL / Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură — Centrul judeţean Dolj, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) — Aparat Central

(Causa C-176/20)

(2020/C 297/27)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Alba Julia

Parti

Ricorrente: SC Avio Lucos SRL

Resistenti: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură — Centrul judeţean Dolj, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) — Aparat Central

Questioni pregiudiziali

1)

Se il regolamento (UE) n. 1307 del 17.12.2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1) osti a una normativa nazionale con cui si stabilisce che l’attività minima che deve essere effettuata sulle superfici agricole mantenute abitualmente in uno stato idoneo al pascolo consiste nel pascolo con animali utilizzati dall’agricoltore.

2)

Nella misura in cui il diritto [dell’Unione europea] sopra richiamato non osti alla normativa nazionale indicata nella prima questione, se le disposizioni rispettivamente dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c), e dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307 del 17.12.2013 possano essere interpretate nel senso che può essere considerato «agricoltore in attività» la persona giuridica che ha stipulato un contratto di concessione in circostanze come quelle della controversia principale e che detiene animali in base a taluni contratti di comodato d’uso stipulati con persone fisiche, contratti mediante i quali i comodanti affidano ai comodatari, a titolo gratuito, gli animali che detengono in qualità di proprietari, ai fini dell’uso per il pascolo, sulle superfici di pascolo messe a disposizione dai comodatari e negli intervalli di tempo concordati.

3)

Se le disposizioni dell’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306 del 17.12.2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2) debbano essere interpretate nel senso che per condizioni artificiali si intenda anche il caso di un contratto di concessione e di taluni contratti di comodato d’uso come quelli di cui trattasi nella controversia principale.


(1)  GU 2013, L 347, pag. 608.

(2)  GU 2013, L 347, pag. 549.


7.9.2020   

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C 297/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti (Romania) il 7 aprile 2020 — Fondul Proprietatea SA / Guvernul României, SC Complexul Energetic Hunedoara SA, in liquidazione, Compania Naţională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica SA, SC Complexul Energetic Oltenia SA

(Causa C-179/20)

(2020/C 297/28)

Lingua processuale: il romeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bucureşti

Parti

Ricorrente: Fondul Proprietatea SA

Convenuti: Guvernul României, SC Complexul Energetic Hunedoara SA, in liquidazione, Compania Naţională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica SA, SC Complexul Energetic Oltenia SA

Intervenienti: Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Questioni pregiudiziali

a)

Se l’adozione da parte dello Stato rumeno di una normativa che prevede, a favore di due società il cui capitale è detenuto in maggioranza dallo Stato:

a.1.

la concessione di un accesso prioritario al dispacciamento e l’obbligo in capo al gestore del sistema di trasmissione di acquistare servizi ausiliari da tali società, e

a.2.

la concessione di un accesso garantito alle reti elettriche per l’energia elettrica prodotta da tali due società, che assicuri il funzionamento continuativo di queste ultime,

configuri un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE, vale a dire se configuri una misura finanziata dallo Stato o mediante risorse statali; se abbia carattere selettivo e se possa incidere sugli scambi tra gli Stati membri. In caso di risposta affermativa, se tale aiuto di Stato fosse soggetto alla notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

b)

Se la concessione da parte dello Stato rumeno di un diritto di accesso garantito alla rete elettrica a due società il cui capitale è detenuto in maggioranza dallo Stato, che assicuri il funzionamento continuativo di queste ultime, sia conforme alle disposizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2009/72/CE (1).


(1)  Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009 L 211, pag. 55).


7.9.2020   

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C 297/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Suceava (Romania) il 23 aprile 2020 — BE, DT / Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, Accer Ipurl Suceva — lichidator judiciar al BE, EP

(Causa C-182/20)

(2020/C 297/29)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Suceava

Parti

Ricorrenti: BE, DT

Resistenti: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, Accer Ipurl Suceva — lichidator judiciar al BE, EP

Questione pregiudiziale

Se la direttiva 2006/112/CE (1) e i principi di neutralità fiscale, del diritto a detrazione dell’IVA e di certezza dell’imposizione fiscale ostino, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, ad una normativa nazionale che, con l’avvio della procedura fallimentare dell’operatore economico, imponga in modo automatico e senza ulteriori verifiche la rettifica dell’IVA, mediante il diniego della detrazione dell’IVA relativa ad operazioni imponibili anteriori alla dichiarazione di fallimento e la condanna dell’operatore economico al pagamento dell’IVA detraibile. Se il principio di proporzionalità osti, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, a siffatte norme di diritto nazionale, in considerazione delle conseguenze economiche per l’operatore economico e del carattere definitivo di una siffatta rettifica.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. l).


7.9.2020   

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C 297/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Overijssel (Paesi Bassi) il 25 maggio 2020 — XXXX / Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-217/20)

(2020/C 297/30)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Overijssel

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: XXXX

Resistente: Staatssecretaris van Financiën

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, debba essere interpretato nel senso che il lavoratore non perde il suo stipendio, o una parte di esso, a causa dell’esercizio del suo diritto alle ferie annuali. Oppure se questa disposizione debba essere intesa nel senso che il lavoratore mantiene il suo stipendio durante l’esercizio del suo diritto alle ferie annuali, a prescindere dalla causa del mancato lavoro durante le ferie.

2)

Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (…) debba essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e usi nazionali ai sensi dei quali un lavoratore, inabile al lavoro a causa di malattia, nel corso del suo periodo di ferie mantiene il suo stipendio sino al livello dello stipendio percepito immediatamente prima dello stesso periodo di ferie, anche se, a causa della lunga durata della sua inabilità al lavoro, detto stipendio è inferiore allo stipendio percepito in caso di capacità lavorativa integrale.

3)

Se, in forza dell’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE (…) e in forza della giurisprudenza costante dell’Unione europea, il diritto di ogni lavoratore a ferie annuali retribuite debba essere interpretato nel senso che è contraria a tale diritto la riduzione di detta retribuzione durante le ferie nel corso di un periodo di inabilità al lavoro.


(1)  GU 2003, L 299, pag. 9.


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C 297/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Mureş (Romania) il 27 maggio 2020 — Sindicatul Lucrătorilor din Transporturi, TD / SC Samidani Trans SRL

(Causa C-218/20)

(2020/C 297/31)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Mureş

Parti

Ricorrenti: Sindicatul Lucrătorilor din Transporturi, TD

Convenuta: SC Samidani Trans SRL

Questioni pregiudiziali

1)

Interpretazione dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (1)[:] se la scelta della legge applicabile al contratto individuale di lavoro escluda l’applicazione della legge del paese nel quale il lavoratore dipendente ha svolto abitualmente la propria attività/se l’esistenza della scelta della legge applicabile escluda l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento;

2)

Interpretazione dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I): se il salario minimo applicabile nel paese in cui il lavoratore dipendente ha svolto abitualmente la propria attività costituisca un diritto che rientra nell’ambito delle «disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento;

3)

Interpretazione dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I): se l’indicazione, nel contratto individuale di lavoro, delle disposizioni del Codice del lavoro rumeno equivalga alla scelta della legge rumena, nella misura in cui è notorio, in Romania, che il datore di lavoro predetermina il contenuto del contratto individuale di lavoro.


(1)  Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 2008 L 177, pag. 6).


7.9.2020   

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C 297/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Constanţa (Romania) il 29 maggio 2020 — Euro Delta Danube Srl / Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură — Centrul Judeţean Tulcea

(Causa C-225/20)

(2020/C 297/32)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Constanţa

Parti

Ricorrente: Euro Delta Danube Srl

Resistente: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură — Centrul Judeţean Tulcea

Questione pregiudiziale

1)

Se le disposizioni dell’articolo 2, punto 23, e quelle dell’articolo 19 del regolamento delegato n. 6[4]0/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, ostino a una normativa nazionale che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, applica all’agricoltore sanzioni amministrative per sovradichiarazione per il motivo che esso non soddisfa le condizioni di ammissibilità per la superficie considerata sovradichiarata, in quanto coltiva una superficie di terreno con impianti di acquacoltura, detenuta in base a un contratto di concessione, senza fornire la prova del consenso del concedente per l’uso del terreno a scopo agricolo.


(1)  Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU 2014 L 181, pag. 48).


7.9.2020   

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C 297/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 4 giugno 2020 — WD / job-medium GmbH in liquidazione

(Causa C-233/20)

(2020/C 297/33)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: WD

Resistente: job-medium GmbH in liquidazione

Questioni pregiudiziali

1.

Se una disposizione nazionale in base alla quale un’indennità sostitutiva delle ferie per l’anno di lavoro in corso (l’ultimo) non sia dovuta laddove il lavoratore ponga fine, senza giusta causa, anticipatamente e unilateralmente al rapporto di lavoro («dimissioni») sia compatibile con l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2010/C 83/02) e con l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE (1) sull’orario di lavoro.

2.

In caso di risposta negativa a tale questione:

2.1.

Se occorra ulteriormente esaminare se per il lavoratore fosse impossibile fruire delle ferie.

2.2.

In base a quali criteri debba essere compiuto l’esame suindicato.


(1)  Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).


7.9.2020   

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C 297/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 5 giugno 2020 — Federatie Nederlandse Vakbeweging / Heiploeg Seafood International BV, Heitrans International BV

(Causa C-237/20)

(2020/C 297/34)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Federatie Nederlandse Vakbeweging

Resistenti: Heiploeg Seafood International BV, Heitrans International BV

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE (1) debba essere interpretato nel senso che la condizione che «una procedura fallimentare o una procedura di insolvenza analoga sia aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente» è soddisfatta allorché

(i)

il fallimento del cedente è inevitabile e il cedente è dunque effettivamente insolvente,

(ii)

secondo il diritto dei Paesi Bassi il fine della procedura fallimentare è garantire la realizzazione di un massimo di introiti per l’insieme dei creditori mediante la liquidazione del patrimonio del debitore, e

(iii)

il trasferimento (di una parte) dell’impresa viene predisposto in un c.d. pre-pack anteriormente alla dichiarazione di fallimento e viene realizzato solo posteriormente alla dichiarazione di fallimento, e in detto trasferimento

(iv)

il curatore designato, nominato dal tribunale anteriormente alla dichiarazione di fallimento, deve farsi guidare dagli interessi dell’insieme dei creditori nonché dagli interessi sociali come quello del mantenimento dell’occupazione e il giudice commissario designato parimenti nominato dal tribunale deve vigilare che ciò avvenga,

(v)

scopo del pre-pack è quello di consentire nella successiva procedura di fallimento una modalità di liquidazione con la quale (una parte dell’impresa appartenente al patrimonio del cedente viene trasferita in forma di «going concern», per ottenere un massimo di introiti per l’insieme dei creditori e mantenere il più possibile l’occupazione, e

(vi)

l’organizzazione della procedura garantisce che detto scopo sia effettivamente determinante.

2)

Se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE debba essere interpretato nel senso che la condizione che «una procedura fallimentare o una procedura di insolvenza analoga si svolga sotto il controllo di un’autorità pubblica competente» è soddisfatta, allorché il trasferimento (di una parte) dell’impresa viene predisposto in un c.d. pre-pack anteriormente alla dichiarazione di fallimento e viene realizzato solo posteriormente alla dichiarazione di fallimento, e

(i)

anteriormente alla dichiarazione di fallimento viene controllato da un curatore designato e da un giudice commissario designato nominati dal tribunale, ma che non dispongono di poteri ai sensi di legge,

(ii)

secondo il diritto dei Paesi Bassi anteriormente alla dichiarazione di fallimento il curatore designato deve farsi guidare dagli interessi dell’insieme dei creditori e da altri interessi sociali, come quello al mantenimento dell’occupazione, e il giudice commissario designato deve vegliare affinché ciò avvenga,

(iii)

i compiti del curatore designato e del giudice commissario designato non differiscono da quelli del curatore e del giudice commissario nel fallimento,

(iv)

l’accordo in base al quale l’impresa viene trasferita e che è stato predisposto nell’ambito di un pre-pack viene stipulato e attuato solo dopo la pronuncia di fallimento,

(v)

nella pronuncia di fallimento il tribunale può procedere a nominare curatore o giudice commissario una persona diversa dal curatore designato o dal giudice commissario designato, e

(vi)

per il curatore e il giudice commissario valgono gli stessi requisiti di oggettività e di indipendenza vigenti per un curatore e un giudice commissario in un fallimento non preceduto da un pre-pack e questi, a prescindere dal loro livello di coinvolgimento anteriormente alla dichiarazione di fallimento, in forza dell’autorità loro conferita sono tenuti a valutare se il trasferimento (di una parte) dell’impresa predisposto anteriormente alla dichiarazione di fallimento sia nell’interesse dell’insieme dei creditori e, ove rispondano negativamente a detta questione, a decidere che tale trasferimento non abbia luogo, mentre mantengono sempre la facoltà di decidere per altri motivi, ad esempio poiché vi si oppongono altri interessi sociali come l’interesse all’occupazione, che il trasferimento (di una parte) dell’impresa predisposto anteriormente alla dichiarazione di fallimento non abbia luogo.


(1)  Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU 2001, L 82, pag. 16).


7.9.2020   

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C 297/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de première instance du Luxembourg (Belgio) il 5 giugno 2020 — BJ / État belge

(Causa C-241/20)

(2020/C 297/35)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance du Luxembourg

Parti

Ricorrente: BJ

Convenuto: État belge

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 45 TFUE osti ad una normativa come quella di cui trattasi nel procedimento principale, inserita o meno in una convenzione diretta a evitare le doppie imposizioni, in forza della quale un contribuente perde, ai fini del calcolo della sua imposta sul reddito nello Stato di residenza, una parte del beneficio della quota di tale reddito esente da imposta e delle altre agevolazioni fiscali personali (quali una riduzione d’imposta per il risparmio a lungo termine, vale a dire premi versati nell’ambito di un contratto individuale di assicurazione sulla vita e una riduzione d’imposta per le spese effettuate a fini di risparmio di energia), per il fatto di avere altresì percepito, durante l’anno considerato, remunerazioni in un altro Stato membro che sono state tassate nel medesimo Stato membro.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la risposta rimanga affermativa qualora il contribuente non percepisca redditi significativi — quantitativamente o proporzionalmente — nel suo Stato di residenza, ma quest’ultimo sia comunque in grado di concedergli tali agevolazioni fiscali.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se la risposta resti affermativa qualora, in forza di una convenzione contro la doppia imposizione tra lo Stato di residenza e l’altro Stato, il contribuente abbia beneficiato in tale altro Stato, sui redditi imponibili in tale altro Stato, delle agevolazioni fiscali personali previste dalla normativa fiscale di tale altro Stato, ma dette agevolazioni fiscali non comprendano alcune delle agevolazioni fiscali alle quali il contribuente ha diritto, in linea di principio, nello Stato di residenza.

4)

In caso di risposta affermativa alla terza questione, se la risposta resti affermativa qualora, nonostante quest’ultima differenza, il contribuente ottenga in questo modo in tale altro Stato un importo di riduzione d’imposta almeno equivalente a quello che ha perso nel suo Stato di residenza.

5)

Se le risposte alle questioni siano identiche alla luce degli articoli 63, paragrafo 1, e 65, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea rispetto ad una normativa come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ripresa o meno in una convenzione diretta a evitare le doppie imposizioni, in forza della quale un contribuente perde, per il calcolo delle sue imposte sul reddito nello Stato di residenza, una parte del beneficio della quota di tale reddito esente da imposta e delle altre agevolazioni fiscali personali (quali una riduzione d’imposta per il risparmio a lungo termine, vale a dire premi versati nell’ambito di un contratto individuale di assicurazione sulla vita e una riduzione d’imposta per le spese effettuate a fini di risparmio di energia), per il fatto di avere altresì percepito, durante l’anno considerato, redditi da locazione di un immobile di cui è proprietario in un altro Stato membro che sono stati tassati nel medesimo Stato membro.


7.9.2020   

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C 297/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Midden-Nederland (Paesi Bassi) il 29 maggio 2020 — X, Z / Autoriteit Persoonsgegevens

(Causa C-245/20)

(2020/C 297/36)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Midden-Nederland

Parti

Ricorrenti: X, Z

Resistente: Autoriteit Persoonsgegevens

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 55, paragrafo 3, del RGDP (1) debba essere interpretato nel senso che si può considerare rientrante tra i «trattamenti effettuati dalle autorità giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali» la possibilità, offerta da un organo giurisdizionale, di prendere visione di atti processuali in cui figurano dati personali, possibilità che viene concessa mettendo a disposizione di un giornalista copie degli atti processuali in parola, come descritto nella presente ordinanza di rinvio.

1a.

Se sia rilevante per la risposta a tale questione se l’esercizio del controllo, da parte dell’autorità nazionale di controllo, su tale forma di trattamento dei dati incida sull’indipendenza del processo decisionale del giudice in fattispecie concrete.

1b.

Se sia rilevante per la risposta a tale questione la circostanza che, secondo l’organo giurisdizionale, la natura e la finalità del trattamento dei dati sia informare un giornalista al fine di metterlo in condizione di dare un migliore resoconto dell’udienza pubblica in un procedimento giurisdizionale, contribuendo così a tutelare l’interesse alla pubblicità e alla trasparenza della giustizia.

1c.

Se sia rilevante per la risposta a tale questione se il trattamento dei dati sia fondato su una esplicita base di diritto nazionale.


(1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (RGDP) (GU 2016, L 119, pag. 1).


7.9.2020   

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C 297/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent (Belgio) il 3 giugno 2020 — Openbaar Ministerie / EA

(Causa C-246/20)

(2020/C 297/37)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent

Parti

Ricorrente: Openbaar Ministerie

Imputato: EA

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126/CE (1) debba essere interpretato nel senso che una patente di guida deve comunque essere anche riconosciuta dagli Stati membri, se il rilascio di detto documento è fondato sulla sostituzione di una patente di guida che è stata registrata come smarrita nello Stato membro di rilascio e in quest’ultimo Stato aveva perso la sua validità.

2)

Se uno Stato membro possa rifiutare il riconoscimento della patente di guida sostituita, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126/CE, se la sostituzione ha avuto luogo in un momento in cui lo Stato membro che ha rilasciato la patente di guida iniziale aveva ritirato l’abilitazione alla guida sino al momento del superamento delle prove di riacquisizione di detta abilitazione.

3)

Se uno Stato membro possa comunque rifiutare il riconoscimento della patente di guida sostituita se lo Stato membro, sul cui territorio sorge la questione del riconoscimento della patente di guida, sulla base di dati concreti e accertati può stabilire che nel momento in cui la patente è stata sostituita non sussisteva più l’abilitazione alla guida.

4)

Se uno Stato membro possa in ogni caso rifiutare il riconoscimento della patente di guida sostituita se la domanda di riconoscimento riguarda un cittadino dello Stato membro in cui sorge la questione del riconoscimento e detto Stato membro accerta che, sulla base di dati concreti e accertati, nel momento della sostituzione e/o della domanda di riconoscimento, l’interessato non soddisfaceva più i requisiti minimi per ottenere una patente di guida in detto Stato membro.

5)

Se l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126/CE debba essere interpretato nel senso che esso crea una disparità tra un cittadino di uno Stato membro, che riacquista il diritto alla guida solo dopo aver superato apposite prove di riacquisizione, e il cittadino a cui dette prove sono state imposte ma che nel frattempo ottiene una patente di guida estera, eventualmente in violazione del requisito della residenza o mediante sostituzione sulla base di una patente di guida che ha perso la sua validità nello Stato membro di rilascio.


(1)  Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU 2006, L 403, pag. 18).


7.9.2020   

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C 297/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 10 giugno 2020 — Gtflix Tv / DR

(Causa C-251/20)

(2020/C 297/38)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Gtflix Tv

Resistente: DR

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni dell’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 (1) debbano essere interpretate nel senso che la persona che, ritenendo lesi i propri diritti a causa della diffusione di frasi denigratorie su Internet, agisca contemporaneamente sia ai fini della rettifica dei dati e della rimozione dei contenuti sia a fini di risarcimento dei danni morali ed economici che ne derivano può chiedere, dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro sul cui territorio il contenuto messo in rete è o è stato accessibile, il risarcimento dei danni cagionati nel territorio di tale Stato membro, conformemente alla sentenza eDate Advertising (punti 51 e 52) [sentenza della Corte del 25 ottobre 2011, cause riunite C-509/09 e C-161/10], o se, in applicazione della sentenza Svensk Handel (punto 48) [sentenza della Corte del 17 ottobre 2017, causa C-194/16], essa debba presentare tale domanda di risarcimento dinanzi al giudice competente a ordinare la rettifica dei dati e la rimozione dei commenti denigratori.


(1)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).


7.9.2020   

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C 297/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo hof van beroep te Brussel (Belgio) il 9 giugno 2020 — Impexeco N.V. / Novartis AG

(Causa C-253/20)

(2020/C 297/39)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Brussel

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Impexeco N.V.

Resistente: Novartis AG

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli da 34 a 36 TFUE debbano essere interpretati nel senso che, qualora un medicinale munito di marchio (medicinale di riferimento) e un medicinale generico siano stati immessi in commercio nel SEE da imprese tra loro collegate, l’opposizione di un titolare di marchio all’ulteriore commercializzazione del medicinale generico ad opera di un importatore parallelo dopo il riconfezionamento di detto medicinale apponendo il marchio del medicinale munito di marchio (medicinale di riferimento) nel paese di importazione può determinare un isolamento artificioso dei mercati degli Stati membri.

2)

In caso di risposta affermativa a tale questione, se l’opposizione del titolare del marchio a siffatta rimarchiatura debba essere esaminata alla luce delle condizioni «BMS».

3)

Se per rispondere a tali questioni sia rilevante che il medicinale generico e il medicinale munito di marchio (medicinale di riferimento) siano identici o abbiano lo stesso effetto terapeutico, ai sensi dell’articolo 3, § 2, del Koninklijk besluit van 19 april 2001 inzake parallelinvoer (Regio decreto del 19 aprile 2001 sull’importazione parallela).


7.9.2020   

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C 297/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo hof van beroep te Brussel (Belgio) il 9 giugno 2020 — PI Pharma NV / Novartis AG, Novartis Pharma NV

(Causa C-254/20)

(2020/C 297/40)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Brussel

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: PI Pharma NV

Resistenti: Novartis AG, Novartis Pharma NV

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli da 34 a 36 TFUE debbano essere interpretati nel senso che, qualora un medicinale munito di marchio (medicinale di riferimento) e un medicinale generico siano stati immessi in commercio nel SEE da imprese tra loro collegate, l’opposizione di un titolare di marchio all’ulteriore commercializzazione del medicinale generico ad opera di un importatore parallelo dopo il riconfezionamento di detto medicinale apponendo il marchio del medicinale munito di marchio (medicinale di riferimento) nel paese di importazione può determinare un isolamento artificioso dei mercati degli Stati membri.

2)

In caso di risposta affermativa a tale questione, se l’opposizione del titolare del marchio a siffatta rimarchiatura debba essere esaminata alla luce delle condizioni «BMS».

3)

Se per rispondere a tali questioni sia rilevante che il medicinale generico e il medicinale munito di marchio (medicinale di riferimento) siano identici o abbiano lo stesso effetto terapeutico, ai sensi dell’articolo 3, § 2, del Koninklijk besluit van 19 april 2001 inzake parallelinvoer (Regio decreto del 19 aprile 2001 sull’importazione parallela).


7.9.2020   

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C 297/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 18 giugno 2020 — Finanzamt T / S

(Causa C-269/20)

(2020/C 297/41)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti nel procedimento prinncipale

Resistente in primo grado e ricorrente in cassazione: Finanzamt T

Ricorrente in primo grado e resistente in cassazione: S

Questioni pregiudiziali

1)

Se la facoltà degli Stati membri prevista dall’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (1), di considerare quale unico soggetto passivo le persone residenti all’interno del paese indipendenti sotto il profilo giuridico, ma strettamente interdipendenti per effetto di rapporti finanziari, economici ed organizzativi debba essere esercitata in modo tale

a)

che una di dette persone, la quale sia soggetto passivo con riguardo a tutte le operazioni compiute dalle persone stesse, venga considerata quale unico soggetto passivo, ovvero in modo tale

b)

che la considerazione quale unico soggetto passivo debba necessariamente condurre — sebbene ciò implichi significative perdite di gettito fiscale — ad un gruppo IVA distinto dalle persone interdipendenti, consistente in un’entità fittizia istituita specificamente ai fini dell’IVA.

2)

Qualora sia corretta la risposta sub a) alla prima questione pregiudiziale: se dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea relativa ai fini estranei all’impresa di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della sesta direttiva 77/388 (sentenza della Corte del 12 febbraio 2009, Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie, C 515/07, EU:C:2009:88) derivi che, nel caso di un soggetto passivo

a)

il quale, da un lato, eserciti un’attività economica consistente in prestazioni di servizi a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388, e

b)

dall’altro lato, eserciti, allo stesso tempo, un’attività in quanto pubblica autorità (esercizio di potestà pubbliche), per la quale non sia considerato soggetto passivo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, della sesta direttiva 77/388,

le prestazioni di servizi effettuate a titolo gratuito eseguite nell’ambito della propria attività economica nell’ambito dell’esercizio di potestà pubbliche debbano essere esenti da imposta ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della sesta direttiva 77/388.


(1)  GU 1977, L 145, pag. 1.


7.9.2020   

IT

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C 297/31


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Massa (Italia) il 19 giugno 2020 — GN, WX / Prefettura di Massa Carrara — Ufficio Territoriale del Governo di Massa Carrara

(Causa C-274/20)

(2020/C 297/42)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Giudice di pace di Massa

Parti nella causa principale

Ricorrenti: GN, WX

Convenuta: Prefettura di Massa Carrara — Ufficio Territoriale del Governo di Massa Carrara

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di divieto di «discriminazione effettuata in base alla nazionalità», ai sensi dell’art. 18 del TFUE, debba essere interpretata nel senso che è vietata, da parte degli Stati membri, ogni legiferazione che possa, in maniera anche indiretta, occulta e/o materiale, mettere in difficoltà i cittadini degli altri Stati membri?

2)

Nel caso in cui alla prima domanda sia data risposta positiva, se il comma 1-bis dell’art. 93 del Codice della Strada, sul divieto di circolazione con targhe estere (a chiunque intestate) dopo sessanta giorni di residenza in Italia, possa mettere in difficoltà i cittadini degli altri Stati membri (possessori di auto con targa estera) e conseguentemente avere natura discriminatoria in base alla nazionalità?

3)

Se le nozioni di:

a.

«diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri» di cui all’art. 21 del TFUE;

b.

«mercato interno» che «comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati» di cui all’art. 26 del TFUE;

c.

«La libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione è assicurata» di cui all’art. 45 del TFUE;

d.

«le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate», di cui agli artt. 49-55 del TFUE;

e.

«le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione» di cui agli artt. 56-62 del TFUE;

debbano essere interpretate nel senso che le previsioni nazionali che possano, anche solo in maniera indiretta, occulta e/o materiale, limitare o rendere difficoltoso, per i cittadini europei, l’esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri, del diritto di libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, della libertà di stabilimento e della libertà di prestazioni dei servizi o influire in qualche modo sui suddetti diritti, sono ugualmente vietate?

4)

Nel caso in cui alla terza domanda sia data risposta positiva, se il comma 1 -bis dell’art. 93 del Codice della Strada, sul divieto di circolazione con targhe estere (a chiunque intestate) dopo sessanta giorni di residenza in Italia, possa limitare, rendere difficoltoso o influire in qualche modo sull’esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri, del diritto di libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, della libertà di stabilimento e della libertà di prestazioni dei servizi?


7.9.2020   

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C 297/32


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgio) il 25 giugno 2020 — CO, ME, GC, e altri 42 / MJ, Commissione europea, Servizio europeo per l'azione esterna, Consiglio dell'Unione europea, Eulex Kosovo

(Causa C-283/20)

(2020/C 297/43)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal du travail francophone de Bruxelles

Parti

Ricorrenti: CO, ME, GC, e altri 42

Convenuti: MJ, Commissione europea, Servizio europeo per l'azione esterna, Consiglio dell'Unione europea, Eulex Kosovo

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 8, paragrafo 3, e 10, paragrafo 3, dell’azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (1), prima della sua modifica mediante la decisione 2014/349/PESC del Consiglio, del 12 giugno 2014 (2), se del caso in combinato disposto con ogni altra norma eventualmente rilevante, debbano essere interpretati nel senso che essi conferiscono al capomissione, a suo nome e per suo proprio conto, la qualità di datore di lavoro del personale civile internazionale in servizio presso la missione EULEX KOSOVO durante il periodo anteriore al 12 giugno 2014 o, tenuto conto in particolare degli articoli 8, paragrafo 5, e 9, paragrafo 3, dell’azione comune 2008/124/PESC prima della sua modifica intervenuta il 12 giugno 2014, nel senso che essi conferiscono la qualità di datore di lavoro all’Unione europea e/o a un’istituzione dell’Unione europea, quale la Commissione europea, il Servizio europeo per l’azione esterna, il Consiglio dell’Unione europea o qualsiasi altra istituzione, per conto della quale il capomissione avrebbe agito fino a tale data in virtù di un mandato, di una delega di poteri o di qualsiasi altra forma di rappresentanza da determinarsi se del caso.


(1)  GU 2008, L 42, pag. 92.

(2)  Decisione che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (GU 2014, L 174, pag. 42).


7.9.2020   

IT

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C 297/32


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal judiciaire — Bobigny (Francia) il 30 giugno 2020 — BNP Paribas Personal Finance SA / ZD

(Causa C-288/20)

(2020/C 297/44)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal judiciaire — Bobigny

Parti

Ricorrente: BNP Paribas Personal Finance SA

Convenuta: ZD

Questioni pregiudiziali

1)

Se clausole come quelle di cui al procedimento principale, che prevedono, in particolare, il franco svizzero quale moneta di conto e l’euro quale moneta di pagamento, con la conseguenza di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario, rientrino nell’oggetto principale del contratto ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 (1), in mancanza di contestazioni sull’importo delle spese di cambio e in presenza di clausole che prevedono, a date fisse, la possibilità per il mutuatario di esercitare un’opzione di conversione in euro secondo una formula predeterminata.

2)

Se la direttiva 93/13, interpretata alla luce del principio di effettività del diritto dell’Unione, osti a una giurisprudenza nazionale secondo cui una clausola o un insieme di clausole, come quelle di cui al procedimento principale, sono «chiare e comprensibili» ai sensi della direttiva, sulla base dei rilievi che:

l’offerta preliminare di mutuo enuncia in dettaglio le operazioni di cambio realizzate nel corso della durata del finanziamento e precisa che il tasso di cambio euro contro franchi svizzeri sarà quello applicabile due giorni lavorativi prima della data dell’evento alla base dell’operazione e pubblicato sul sito della Banca centrale europea;

nell’offerta è indicato che il mutuatario accetta le operazioni di cambio da franchi svizzeri in euro e da euro in franchi svizzeri necessarie al funzionamento e al rimborso del mutuo e che il mutuante effettuerà la conversione in franchi svizzeri del saldo dei pagamenti mensili in euro dopo il pagamento degli oneri accessori di prestito;

l’offerta indica che, se dall’operazione di cambio risulta un importo inferiore alla rata esigibile in franchi svizzeri, l’ammortamento del capitale sarà meno rapido e l’eventuale parte di capitale non ammortizzata in relazione a una rata sarà iscritta a saldo debitore sul conto in franchi svizzeri, e che l’ammortamento dell’importo capitale del mutuo evolverà in funzione delle variazioni — verso l’alto o verso il basso — del tasso di cambio applicato ai pagamenti mensili; che detto andamento potrà comportare il prolungarsi o la riduzione della durata dell’ammortamento del mutuo e, se del caso, variare l’onere complessivo del rimborso;

gli articoli «conto interno in euro» e «conto interno in franchi svizzeri» indicano in dettaglio le operazioni compiute per ciascun pagamento della rata a credito o a debito su ciascun conto e il contratto illustra in maniera trasparente il concreto funzionamento della conversione della valuta estera;

e laddove nell’offerta non sia presente, in particolare, alcuna menzione espressa del «rischio di cambio» a carico del mutuatario in considerazione della mancata percezione di redditi nella moneta di conto, né una menzione esplicita del «rischio da tasso di interesse».

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se la direttiva 93/13, interpretata alla luce del principio di effettività del diritto dell’Unione, osti a una giurisprudenza nazionale secondo cui una clausola o un insieme di clausole, come quelle di cui al procedimento principale, sono «chiare e comprensibili» ai sensi della direttiva, considerando che si aggiunge agli elementi rilevati nella seconda questione unicamente, in un contratto con una durata iniziale di più di 20 anni, una simulazione di un deprezzamento del 5,27 % della moneta di regolamento rispetto alla moneta di conto, e ciò senza ulteriore menzione di termini quali «rischio» o «difficoltà».

4)

Se l’onere di provare il carattere «chiaro e comprensibile» di una clausola ai sensi della direttiva 93/13 gravi, anche sotto il profilo delle circostanze relative alla conclusione del contratto, sul professionista o sul consumatore.

5)

Qualora l’onere di provare il carattere chiaro e comprensibile della clausola gravi sul professionista, se la direttiva 93/13 osti a una giurisprudenza nazionale secondo cui, in presenza di documenti attinenti alle tecniche di vendita, spetta ai mutuatari dimostrare, da un lato, che sono stati destinatari delle informazioni in essi contenute e, dall’altro, che è stata la banca ad inviarglieli, o se, al contrario, essa richieda che detti elementi siano costitutivi di una presunzione dell’intervenuta trasmissione ai mutuatari, anche verbalmente, delle informazioni ivi contenute, presunzione semplice la cui confutazione grava sul professionista, che risponde delle informazioni comunicate dagli intermediari da lui scelti.

6)

Se l’esistenza di un significativo squilibrio possa essere ravvisata in un contratto come quello controverso nel procedimento principale nel quale entrambe le parti sono esposte a un rischio di cambio, considerando che, da un lato, il professionista dispone di mezzi superiori rispetto al consumatore per prevedere il rischio di cambio e che, dall’altro, il rischio sopportato dal professionista è limitato mentre quello gravante sul consumatore non lo è.


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).


7.9.2020   

IT

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C 297/34


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris (Francia) il 30 giugno 2020 — IB / FA

(Causa C-289/20)

(2020/C 297/45)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Paris

Parti

Ricorrente: IB

Resistente: FA

Questione pregiudiziale

Se, qualora dalle circostanze di fatto emerga, come nel caso di specie, che uno dei coniugi divide la propria vita tra due Stati membri, si possa ritenere, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento 2201/2003 (1) e ai fini della sua applicazione, che egli abbia la propria residenza abituale in due Stati membri, cosicché, ove le condizioni elencate da detto articolo siano soddisfatte in due Stati membri, i giudici di tali due Stati sono ugualmente competenti a pronunciarsi sul divorzio.


(1)  Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).


7.9.2020   

IT

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C 297/34


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Satversmes tiesa (Lettonia) il 30 giugno 2020 — AS Latvijas Gāze / Latvijas Republikas Saeima, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

(Causa C-290/20)

(2020/C 297/46)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Satversmes tiesa

Parti

Ricorrene: AS Latvijas Gāze

Convenuti: Latvijas Republikas Saeima, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 23 e l’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE (1) debbano essere interpretati nel senso che gli Stati membri hanno l’obbligo adottare una normativa in base alla quale, da un lato, ogni cliente finale possa scegliere il tipo di sistema — di trasporto o di distribuzione — al quale allacciarsi e, dall’altro, il gestore del sistema sia tenuto a consentire a detto cliente di allacciarsi al sistema di cui trattasi.

2)

Se l’articolo 23 della direttiva 2009/73/CE debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri hanno l’obbligo di adottare una normativa ai sensi della quale sia permesso allacciarsi al sistema di trasporto di gas naturale esclusivamente ad un cliente finale non civile (vale a dire, esclusivamente ad un cliente industriale).

3)

Se l’articolo 23 della direttiva 2009/73/CE, in particolare la nozione di «nuovo cliente industriale», debba essere interpretato nel senso che tale articolo impone agli Stati membri l’obbligo di adottare una normativa ai sensi della quale sia consentito allacciarsi al sistema di trasporto di gas naturale esclusivamente ad un cliente finale non civile (vale a dire, esclusivamente ad un cliente industriale) che non fosse precedentemente allacciato al sistema di distribuzione.

4)

Se l’articolo 2, punto 3, e l’articolo 23 della direttiva 2009/73/CE debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro secondo la quale il trasporto di gas naturale include il trasporto di gas naturale direttamente al sistema di fornitura di gas naturale del cliente finale.


(1)  Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU 2009, L 211, pag. 94).


7.9.2020   

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C 297/35


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 6 luglio 2020 — Icade Promotion Logement SAS / Ministère de l'Action et des Comptes publics

(Causa C-299/20)

(2020/C 297/47)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Icade Promotion Logement SAS

Resistente: Ministère de l'Action et des Comptes publics

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 392 della direttiva del 28 novembre 2006 (1) debba essere interpretato nel senso che esso circoscrive l’applicazione del regime dell’imposizione sul margine alle operazioni di cessione di immobili il cui acquisto sia stato assoggettato all’[IVA] senza che il soggetto passivo che li rivende abbia avuto il diritto di detrarre tale imposta. O se esso consenta di applicare tale regime alle operazioni di cessione di immobili il cui acquisto non sia stato assoggettato a tale imposta, o perché tale acquisto non rientra nel campo di applicazione della stessa, o perché, pur rientrandovi, ne è esente.

2)

Se l’articolo 392 della direttiva del 28 novembre 2006 debba essere interpretato nel senso che esso esclude l’applicazione del regime d’imposizione sul margine ad operazioni di cessione di terreni edificabili nelle due seguenti ipotesi:

quando tali terreni, acquistati come non edificati, siano divenuti, tra il momento del loro acquisto e quello della loro rivendita da parte del soggetto passivo, terreni edificabili;

quando tali terreni siano stati oggetto, tra il momento del loro acquisto e quello della loro rivendita da parte del soggetto passivo, di modifiche delle loro caratteristiche, quali la loro suddivisione in lotti o la realizzazione di opere che permettano di collegarli a varie reti (stradale, dell’acqua potabile, elettrica, del gas, fognaria, di telecomunicazioni).


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).


7.9.2020   

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C 297/36


Ricorso proposto il 22 luglio 2020 — Commissione europea / Repubblica d’Austria

(Causa C-328/20)

(2020/C 297/48)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Martin e B.-R. Killmann, agenti)

Convenuta: Repubblica d’Austria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica d’Austria, introducendo, per i lavoratori i cui figli risiedono in modo permanente in un altro Stato membro, un meccanismo di adeguamento in relazione agli assegni familiari e al credito d’imposta per figli a carico, ha violato gli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 7 e 67 del regolamento (CE) n. 883/2004 (1) nonché dell’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 (2);

dichiarare che la Repubblica d’Austria, introducendo, per i lavoratori migranti i cui figli risiedono in modo permanente in un altro Stato membro, un meccanismo di adeguamento per quanto concerne il bonus famiglia Plus, il credito d’imposta per famiglie monoreddito, il credito d’imposta per genitore singolo e il credito d’imposta per gli alimenti, ha violato gli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011;

condannare la Repubblica d’Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Secondo la ricorrente l’Austria concederebbe alle persone che ivi lavorano, per i loro figli e sotto forma di importi forfettari unitari, la prestazione familiare e l’agevolazione sociale dell’assegno familiare e del credito d’imposta per figli a carico nonché l’agevolazione fiscale del bonus famiglia Plus, del credito d’imposta per famiglie monoreddito, del credito d’imposta per genitore singolo e del credito d’imposta per alimenti. Dal 1o gennaio 2019, la normativa austriaca prevedrebbe che tali prestazioni statali debbano essere adeguate al livello generale dei prezzi dello Stato membro in cui il figlio risiede in modo permanente.

Primo motivo:

La Commissione sostiene che l’assegno familiare e il credito d’imposta per figli a carico costituirebbero una prestazione familiare ai sensi del regolamento n. 883/2004. Gli articoli 7 e 67 di tale regolamento vietano ad uno Stato membro di subordinare la concessione o l’importo delle prestazioni familiari alla condizione che i familiari del lavoratore risiedano nello Stato membro che eroga le prestazioni. Tuttavia, con l’introduzione dell’adeguamento, l’Austria tratterebbe le prestazioni familiari a favore dei figli proprio in base allo Stato membro in cui questi ultimi risiedono. Pertanto, l’Austria violerebbe gli articoli 7 e 67 del regolamento n. 883/2004.

Secondo motivo:

Inoltre, la Commissione sostiene che l’adeguamento, quale introdotto dall’Austria, porrebbe i beneficiari i cui figli risiedono in Stati membri con un livello dei prezzi più elevato in una posizione migliore rispetto alle persone i cui figli risiedono in Austria, mentre le persone con figli che risiedono in Stati membri aventi un livello dei prezzi inferiore subirebbero un trattamento più sfavorevole. Tuttavia, in occasione dell’introduzione dell’adeguamento, l’Austria avrebbe previsto risparmi nel bilancio nazionale, il che potrebbe significare unicamente che esiste un maggior numero di beneficiari di tali prestazioni e agevolazioni i cui figli risiedono in Stati membri con un livello dei prezzi inferiore rispetto all’Austria.

Pertanto, il meccanismo di adeguamento introdotto dall’Austria comporterebbe una discriminazione indiretta a scapito dei lavoratori migranti. Non sussisterebbe un obiettivo legittimo che giustifichi tale discriminazione. Di conseguenza, l’Austria violerebbe, per quanto riguarda l’assegno familiare e il credito d’imposta per figli a carico, il principio della parità di trattamento sancito dall’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 e dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, nonché, per quanto concerne il bonus famiglia Plus, il credito d’imposta per famiglie monoreddito, il credito d’imposta per genitore singolo e il credito d’imposta per alimenti, il principio della parità di trattamento di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011.


(1)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU 2011, L 141, pag. 1).


7.9.2020   

IT

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C 297/37


Impugnazione proposta il 22 luglio 2020 dalla Volotea, SA avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 13 maggio 2020, causa T-607/17, Volotea/Commissione

(Causa C-331/20 P)

(2020/C 297/49)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Volotea, SA (rappresentanti: M. Carpagnano, avvocato, M. Nordmann, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare i punti 1 e 2 del dispositivo della sentenza impugnata;

annullare parzialmente l’articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4, della decisione della Commissione del 29 luglio 2016 (1) sull’aiuto di Stato SA.33983 cui l’Italia ha dato esecuzione a titolo di compensazione agli aeroporti sardi per obblighi di servizio pubblico, nonché l’ordine di recupero, nella parte in cui riguarda la ricorrente.

In subordine:

annullare i punti 1 e 2 del dispositivo della sentenza impugnata;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale.

Inoltre, la ricorrente chiede che la Corte voglia condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale avrebbe applicato in modo errato la nozione di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Più precisamente, il Tribunale avrebbe erroneamente applicato la nozione di vantaggio economico, avrebbe ecceduto la propria competenza sostituendo la motivazione della Commissione, e avrebbe errato nel valutare i criteri di selettività, le risorse dello Stato e la distorsione della concorrenza.

Il Tribunale sarebbe incorso in un errore circa la giustificazione dell’aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e degli orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali.

Il Tribunale non avrebbe tenuto conto del principio del legittimo affidamento nel suo ordine di recupero; avrebbe errato nel constatare la violazione dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, stante la mancanza di una motivazione adeguata della Commissione, e avrebbe violato il diritto della ricorrente a un ricorso effettivo.


(1)  Decisione (UE) 2017/1861 della Commissione, del 29 luglio 2016, sull’aiuto di Stato SA.33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) — Italia — Compensazione agli aeroporti sardi per obblighi di servizio pubblico (SIEG) (GU 2017, L 268, pag. 1).


7.9.2020   

IT

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C 297/38


Impugnazione proposta il 23 luglio 2020 da easyJet Airline Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 13 maggio 2020, causa T-8/18, easyJet Airline / Commissione

(Causa C-343/20 P)

(2020/C 297/50)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: easyJet Airline Co. Ltd (rappresentanti: J. Rivas Andrés, avocat, A. Manzaneque Valverde, abogada)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata e/o la decisione (UE) 2017/1861 (1) della Commissione, del 29 luglio 2016, sull'aiuto di Stato SA.33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) — Italia — Compensazione agli aeroporti sardi per obblighi di servizio pubblico (SIEG), nella parte in cui la riguarda la ricorrente;

in subordine, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale ai fini del riesame; e

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento nonché a quelle del primo grado di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata deve essere annullata per i seguenti quattro motivi.

Primo motivo: nella sentenza impugnata è stato commesso un errore di diritto confondendo la valutazione di due condizioni ai fini della sussistenza di un aiuto di Stato (risorse statali e vantaggi).

Secondo motivo: nella sentenza impugnata è stato commesso un errore di diritto ritenendo che il criterio dell’operatore in un’economia di mercato non potesse essere applicato nel caso di specie. Il Tribunale ha commesso un errore nel concludere che le società di gestione aereoportuale non contribuissero con ingenti somme dei loro fondi propri e non abbiano agito come operatori privati in un’economia di mercato. Inoltre, la motivazione della sentenza impugnata quanto alla mancata applicazione del criterio dell’operatore in un’economia di mercato violerebbe l'articolo 345 TFUE, i principi di parità di trattamento e di non discriminazione, nonché i diritti della difesa della easyJet.

Terzo motivo: nella sentenza impugnata è stato commesso un errore di diritto concludendo che le società di gestione aereoportuale agivano come semplici intermediari della Regione Sardegna.

Quarto motivo: nella sentenza impugnata è stato commesso un errore di diritto per quanto riguarda l'identificazione: (i) dei beneficiari finali del regime regionale; (ii) del vantaggio indiretto; e (iii) degli effetti secondari del regime.


(1)  GU 2017, L 268, pag. 1.


Tribunale

7.9.2020   

IT

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C 297/39


Ricorso proposto il 15 giugno 2020 — Pollinis France / Commissione

(Causa T-371/20)

(2020/C 297/51)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Pollinis France (Parigi, Francia) (rappresentante: C. Lepage, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione implicita della Commissione europea recante rigetto di una domanda di conferma di accesso a documenti registrata con il riferimento GESTDEM n. 2020/0498 ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1);

condannare la Commissione a versare EUR 3 000 alla ricorrente per le spese del procedimento, conformemente all’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata violerebbe il secondo comma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, in quanto la Commissione non avrebbe fornito una motivazione nell’applicazione dell’eccezione riguardante la tutela del processo decisionale.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata violerebbe il secondo comma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, in quanto esisterebbe un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti richiesti, i quali dovrebbero beneficiare del più ampio accesso garantito ai «documenti legislativi».

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata violerebbe l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in quanto l’eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 dovrebbe essere interpretata e applicata ancor più restrittivamente qualora le informazioni richieste riguardino emissioni nell’ambiente.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

(2)  Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13).


7.9.2020   

IT

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C 297/39


Ricorso proposto il 20 giugno 2020 — Datax/REA

(Causa T-381/20)

(2020/C 297/52)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Datax sp. z o.o. (Varsavia, Polonia) (rappresentante: J. Bober, avvocato)

Convenuta: Agenzia esecutiva per la ricerca

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione adottata il 13 novembre 2019 (ARES 2019 7018535 — 13/11/2019) che dispone il rifiuto parziale dei costi ammissibili e il recupero del contributo dell’UE, e che impone alla ricorrente di corrispondere l’importo previsto dalla clausola penale.

condannare l’Agenzia esecutiva per la ricerca alle spese del procedimento, incluse le spese di rappresentanza professionale dinanzi al Tribunale sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.

1.

Primo motivo, vertente su errori relativi alle constatazioni di fatto effettuate e sulla violazione del diritto polacco del lavoro.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi fondamentali del diritto dell’Unione europea, in particolare il principio dello Stato di diritto.

3.

Terzo motivo, vertente sull’assenza di irregolarità da parte della ricorrente.

4.

Quarto motivo, vertente sulla mancata applicazione del principio di proporzionalità.

5.

Quinto motivo, vertente sull’erroneità dell’assunto secondo cui la ricorrente avrebbe violato le convenzioni di sovvenzione.

6.

Sesto motivo, dedotto in via subordinata, vertente sul fatto che la decisione impugnata è stata erroneamente adottata dalla REA, un’agenzia esecutiva dell’Unione europea, invece che dalla Commissione europea.

7.

Settimo motivo, dedotto in via ulteriormente subordinata, vertente sulla violazione del diritto del Regno del Belgio.

8.

Ottavo motivo, anch’esso dedotto in via subordinata, secondo il quale il credito della convenuta è prescritto.


7.9.2020   

IT

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C 297/40


Ricorso proposto il 19 giugno 2020 — Flašker/Commissione

(Causa T-392/20)

(2020/C 297/53)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Petra Flašker (Grosuplje, Slovenia) (rappresentante: K. Zdolšek, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea, del 24 marzo 2020, nel caso SA.43546 — Presunti aiuti di Stato alla Lekarna Ljubljana, la quale dichiara, senza avviare un procedimento di indagine formale, che le misure contestate dalla ricorrente non costituiscono un aiuto di Stato;

condannare la Commissione europea al pagamento delle proprie spese e di quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata contiene contraddizioni sostanziali nella motivazione che costituiscono una violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296 TFUE.

2.

Secondo motivo, vertente su errori in fatto e in diritto presenti nella conclusione della Commissione secondo cui le misure costituiscono aiuti esistenti.

A tal riguardo la ricorrente sostiene che la decisione della Commissione è basata su fatti inesatti e incompleti e su un’errata qualificazione giuridica di tali fatti: ciò costituisce una violazione degli articoli 107 e 108 TFUE.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che gli errori di fatto e di diritto descritti nei primi due motivi rivelano sufficienti difficoltà nella valutazione del caso da parte della Commissione e un esame insufficiente dei fatti rilevanti prima dell’adozione della decisione di avviare un procedimento di indagine formale. A tali difficoltà si aggiungono altre difficoltà procedurali presentate in questo terzo motivo. In presenza di tali difficoltà, la Commissione era tenuta ad avviare il procedimento di indagine formale e, rifiutandosi di farlo, ha violato i diritti procedurali della ricorrente derivanti dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.


7.9.2020   

IT

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C 297/41


Ricorso proposto il 27 giugno 2020 — Global Translation Solutions/Commissione

(Causa T-404/20)

(2020/C 297/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Global Translation Solutions ltd. (La Valletta, Malta) (rappresentante: C. Mifsud-Bonnici, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni della convenuta del 17 aprile 2020 (i) di aggiudicazione del lotto 22 EN>MT, nel quadro della procedura di aggiudicazione dell’appalto TRAD19, all’aggiudicatario e (ii) di rigetto dell’offerta della ricorrente presentata per il lotto 22, e tutte le altre decisioni connesse della convenuta;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che le decisioni della convenuta del 17 aprile 2020 (i) di aggiudicazione del lotto 22 EN>MT, nel quadro della procedura di aggiudicazione dell’appalto TRAD19, all’aggiudicatario e (ii) di rigetto dell’offerta della ricorrente per il lotto 22 sarebbero illegittime in quanto si baserebbero su un errore di valutazione grave e manifesto nella formulazione della griglia di valutazione standard per la correzione della prova di revisione.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che le decisioni della convenuta del 17 aprile 2020 (i) di aggiudicazione del lotto 22 EN>MT, nel quadro della procedura di aggiudicazione dell’appalto TRAD19, all’aggiudicatario e (ii) di rigetto dell’offerta della ricorrente per il lotto 22 sarebbero illegittime in quanto la formulazione della griglia di valutazione standard violerebbe la normativa, segnatamente l’articolo 160, paragrafo 1, del regolamento finanziario, (1) e sarebbe in contrasto con i principi generali del diritto dell’Unione e, fra gli altri, i principi di parità di trattamento e di trasparenza, incluso negli appalti pubblici.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che le decisioni della convenuta del 17 aprile 2020 (i) di aggiudicazione del lotto 22 EN>MT, nel quadro della procedura di aggiudicazione dell’appalto TRAD19, all’aggiudicatario e (ii) di rigetto dell’offerta della ricorrente per il lotto 22 sarebbero illegittime in quanto la convenuta non avrebbe motivato — come richiesto dal diritto dell’Unione e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia — la propria decisione recante rigetto dell’offerta della ricorrente.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che le decisioni della convenuta del 17 aprile 2020 (i) di aggiudicazione del lotto 22 EN>MT, nel quadro della procedura di aggiudicazione dell’appalto TRAD19 all’aggiudicatario e (ii) di rigetto dell’offerta della ricorrente per il lotto 22 sarebbero illegittime in quanto la condotta della convenuta, nello scambio di corrispondenza con la ricorrente intercorso dopo il 17 aprile 2020, con riferimento, in particolare, alle sue spiegazioni circa la griglia di valutazione standard e gli «errori predefiniti», sarebbe contraria ai principi generali di diligenza, di buona amministrazione e dell’evidenza pubblica.


(1)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).


7.9.2020   

IT

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C 297/42


Ricorso proposto il 3 luglio 2020 — KT/BEI

(Causa T-415/20)

(2020/C 297/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: KT (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato, compresa l’eccezione di illegittimità in esso contenuta;

di conseguenza:

annullare la decisione del 24 marzo 2020 che le infligge, a titolo di sanzione disciplinare, il licenziamento per gravi motivi, senza preavviso, con indennità una tantum;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa, in particolare sulla violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sul vizio di incompetenza dell’autore dell’atto.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del termine ragionevole, in particolare sulla violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di imparzialità. Da un lato, la parte ricorrente solleva un’eccezione di illegittimità, poiché l’articolo 40 del Regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti (BEI) violerebbe il principio di imparzialità, per quanto riguarda l’imparzialità oggettiva. Dall’altro, essa considera che la procedura posta in essere dalla BEI ha violato il principio di imparzialità, per quanto riguarda l’imparzialità soggettiva.

5.

Quinto motivo, vertente su errori manifesti di valutazione e sulla violazione della normativa relativa alla protezione dei dati personali.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.


7.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 297/43


Ricorso proposto il 3 luglio 2020 — KU / SEAE

(Causa T-425/20)

(2020/C 297/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: KU (rappresentante: R. Wardyn, avvocato)

Convenuto: Servizio europeo di azione esterna (SEAE)

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del SEAE del 17 settembre 2019 recante rigetto della richiesta di assistenza della parte ricorrente;

annullare la decisione del 3 aprile 2020 recante rigetto del reclamo presentato dalla parte ricorrente ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: «lo Statuto»);

condannare il convenuto a pagare EUR 15 000 a titolo di equo risarcimento per le molestie subite dalla parte ricorrente;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un’insufficienza di motivazione e sul mancato esame delle prove.

Le decisioni del SEAE del 17 settembre 2019 e del 3 aprile 2020 non sarebbero sufficientemente motivate, in contrasto con il dovere dell’amministrazione di motivare le proprie decisioni (articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e articolo 18 del Codice europeo di buona condotta amministrativa).

2.

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto: violazione dell'articolo 12 bis dello Statuto.

Il SEAE avrebbe violato l’articolo 12 bis dello Statuto nel rifiutare di considerare che il comportamento di X, descritto nella richiesta di assistenza della parte ricorrente, configurasse molestie psicologiche ai sensi di tale articolo.

3.

Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione.

Il SEAE sarebbe incorso in un errore manifesto di valutazione nel rifiutare di considerare che il comportamento di X, descritto nella richiesta di assistenza, configurasse molestie psicologiche.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del dovere di assistenza: violazione dell’articolo 24 dello Statuto.

Un periodo di oltre 16 mesi costituirebbe un termine irragionevole per un’indagine e il SEAE, congiuntamente all’IDOC, avrebbe violato il principio del termine ragionevole nonché il dovere di celerità e, di conseguenza, l’articolo 24 dello Statuto.


7.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 297/44


Ricorso proposto il 7 luglio 2020 — JR/Commissione

(Causa T-435/20)

(2020/C 297/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: JR (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

quindi:

annullare la decisione del 15 aprile 2020, in quanto respinge la domanda di revisione della ricorrente avente ad oggetto la decisione della commissione giudicatrice del 16 dicembre 2019, consistente nel non iscriverla nell’elenco di riserva del concorso interno COM/03/AD/18 (AD6) — 1 — Amministratori, e, nei limiti del necessario, annullare tale decisione del 16 dicembre 2019;

condannare la convenuta all’integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione, nonché sulla violazione delle regole che presiedono ai lavori della commissione giudicatrice.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione nonché su una violazione del principio di buona amministrazione.


7.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 297/44


Ricorso proposto il 10 luglio 2020 — Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione

(Causa T-440/20)

(2020/C 297/58)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Jindal Saw Ltd (Nuova Delhi, India), Jindal Saw Italia SpA (Trieste, Italia) (rappresentanti: R. Antonini, E. Monard e B. Maniatis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/527 della Commissione, del 15 aprile 2020, che istituisce nuovamente un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India per quanto concerne Jindal Saw Limited a seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-301/16;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e del principio generale di irretroattività.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio generale di irretroattività e del principio generale della certezza del diritto.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 266 TFUE e dell’articolo 264 TFUE.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e dell’articolo 5, paragrafi 1 e 4, TUE.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del diritto a un ricorso effettivo e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 103 del codice doganale dell’Unione e dell’articolo 296 TFUE.

7.

Settimo motivo, vertente sulla mancanza di competenza della Commissione a disporre la registrazione delle importazioni di Jindal e sulla violazione dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009.


7.9.2020   

IT

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C 297/45


Ricorso proposto il 10 luglio 2020 — Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione

(Causa T-441/20)

(2020/C 297/59)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Jindal Saw Ltd (Nuova Delhi, India), Jindal Saw Italia SpA (Trieste, Italia) (rappresentanti: R. Antonini, E. Monard e B. Maniatis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/526 della Commissione, del 15 aprile 2020, che istituisce nuovamente un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India per quanto concerne Jindal Saw Limited a seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-300/16;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 597/2009 e del principio generale di irretroattività.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio generale di irretroattività e del principio generale della certezza del diritto.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 266 TFUE e dell’articolo 264 TFUE.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e dell’articolo 5, paragrafi 1 e 4, TUE.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del diritto a un ricorso effettivo e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 103 del codice doganale dell’Unione e dell’articolo 296 TFUE.

7.

Settimo motivo, vertente sulla mancanza di competenza della Commissione a disporre la registrazione delle importazioni di Jindal e sulla violazione dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 597/2009.


7.9.2020   

IT

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C 297/46


Ricorso proposto il 13 luglio 2020 — Grangé and Van Strydonck / EUIPO — Nema (âme)

(Causa T-442/20)

(2020/C 297/60)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Isaline Grangé (Edegem, Belgio) e Alizée Van Strydonck (Strombeek-Bever, Belgio) (rappresentante: M. De Vroey, lawyer)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nema Srl (San Lazzaro di Savena, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedenti il marchio controverso: Ricorrenti dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo «âme» — Domanda di registrazione n. 17 895 139

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 giugno 2020 nel procedimento R 2960/2019-4

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


7.9.2020   

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C 297/46


Ricorso proposto il 13 luglio 2020 — Sanford / EUIPO — Avery Zweckform (Labels)

(Causa T-443/20)

(2020/C 297/61)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sanford LP (Atlanta, Georgia, Stati Uniti) (rappresentante: J. Zecher, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Avery Zweckform GmbH (Oberlaindern/Valley, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Ricorrente

Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello comunitario n. 141999-0002

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 maggio 2020 nel procedimento R 2413/2018-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

respingere l’impugnazione della controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’11 dicembre 2018 contro la decisione della divisione di annullamento dell’EUIPO del 25 ottobre 2018;

condannare l’EUIPO alle spese, incluse quelle relative al procedimento di impugnazione.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio (CE) n. 6/2002;

violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento del Consiglio (CE) n. 6/2002;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio (CE) n. 6/2002;

violazione dell’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio (CE) n. 6/2002.


7.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 297/47


Ricorso proposto il 13 luglio 2020 — VeriGraft / EASME

(Causa T-457/20)

(2020/C 297/62)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: VeriGraft AB (Gothenburg, Svezia) (rappresentanti: P. Hansson e M. Persson, lawyers)

Convenuta: Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accertare e dichiarare la nullità dell’ingiunzione di restituzione riguardante spese per un totale di EUR 258 588,80;

accertare e dichiarare che le spese respinte dall’EASME (in tutto o in parte) per un totale di EUR 258 588,80 costituiscono spese ammissibili;

accertare e dichiarare la nullità della nota di debito dell’EASME d’importo pari a EUR 106 928,74; e

condannare l’EASME alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che l’ordine di recupero viola il diritto ad buona amministrazione:

dall'ordine di recupero, compresi i suoi allegati, non è possibile evincere quali costi specifici siano stati respinti dall'EASME né su quale base tali costi siano stati respinti. Il diritto ad una buona amministrazione sancito all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e più specificamente l'obbligo di motivazione, è pertanto violato.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che i costi respinti sono ammissibili ai sensi della convenzione di sovvenzione:

i costi respinti sono in ogni caso ammissibili ai sensi della convenzione di sovvenzione conclusa tra la VERIGRAFT e l'EASME, dato che sono menzionati nella convenzione di sovvenzione e riportati in relazioni periodiche approvate dall'EASME.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la nota di debito è comunque nulla in quanto i costi respinti dalla VERIGRAFT sono ammissibili ai sensi della convenzione di sovvenzione:

la VERIGRAFT ha sostenuto costi superiori rispetto a quelli che l’EASME cerca di recuperare attraverso l’ingiunzione di restituzione e, pertanto, la nota di debito è comunque nulla per tale ragione.


7.9.2020   

IT

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C 297/48


Ricorso proposto il 21 luglio 2020 — Eggy Food/EUIPO (YOUR DAILY PROTEIN)

(Causa T-464/20)

(2020/C 297/63)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Eggy Food GmbH & Co. KG (Osnabrück, Germania) (rappresentante: J. Eberhardt, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso: Domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea figurativo YOUR DAILY PROTEIN — Domanda di registrazione n. 17 953 235

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 maggio 2020 nel procedimento R 2235/2019-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

ingiungere all’EUIPO di pubblicare la domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea n. 17 953 235;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


7.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 297/48


Ricorso proposto il 24 luglio 2020 — LD/Commissione

(Causa T-474/20)

(2020/C 297/64)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: LD (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare il:

Provvedimento del 20 giugno 2019, con il quale la ricorrente è stata esclusa della partecipazione alle prove presso l’Assessment Center del concorso EPSO/AD/371/19;

Provvedimento in data 31 ottobre 2019, con il quale è stata respinta la richiesta di riesame della esclusione del concorso EPSO/AD/371/19;

Provvedimento dell’APN del 22 aprile 2020, con il quale è stato respinto il ricorso amministrativo presentato ai sensi dell’art. 90. II dello statuto.

Si richiede altresì che la Commissione sia condannata alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e argomenti principali sono simili a quelli invocati nella causa T-456/20, LA/Commissione.