| ISSN 1977-0944 | ||
| Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 295 | |
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| Edizione in lingua italiana | Comunicazioni e informazioni | 63° anno | 
| Sommario | pagina | |
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 | II Comunicazioni | |
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 | COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA | |
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 | Commissione europea | |
| 2020/C 295/01 | Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9572 — BMW/Daimler/Ford/Porsche/Hyundai/Kia/IONITY) ( 1 ) | 
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 | IV Informazioni | |
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 | INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA | |
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 | Commissione europea | |
| 2020/C 295/02 | ||
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 | Corte dei conti | |
| 2020/C 295/03 | ||
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 | INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI | |
| 2020/C 295/04 | Informazioni comunicate dagli stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca | 
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 | V Avvisi | |
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 | ALTRI ATTI | |
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 | Commissione europea | |
| 2020/C 295/05 | ||
| 2020/C 295/06 | ||
| 2020/C 295/07 | ||
| 2020/C 295/08 | ||
| 2020/C 295/09 | ||
| 2020/C 295/10 | ||
| 2020/C 295/11 | ||
| 2020/C 295/12 | 
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 | (1) Testo rilevante ai fini del SEE. | 
| IT | 
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
| 7.9.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 295/1 | 
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9572 — BMW/Daimler/Ford/Porsche/Hyundai/Kia/IONITY)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 295/01)
Il 1o settembre 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
| — | sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, | 
| — | in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9572. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. | 
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
| 7.9.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 295/2 | 
Tassi di cambio dell'euro (1)
4 settembre 2020
(2020/C 295/02)
1 euro =
            
         
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 | Moneta | Tasso di cambio | 
| USD | dollari USA | 1,1842 | 
| JPY | yen giapponesi | 125,79 | 
| DKK | corone danesi | 7,4403 | 
| GBP | sterline inglesi | 0,89325 | 
| SEK | corone svedesi | 10,3688 | 
| CHF | franchi svizzeri | 1,0793 | 
| ISK | corone islandesi | 164,70 | 
| NOK | corone norvegesi | 10,5768 | 
| BGN | lev bulgari | 1,9558 | 
| CZK | corone ceche | 26,435 | 
| HUF | fiorini ungheresi | 359,60 | 
| PLN | zloty polacchi | 4,4514 | 
| RON | leu rumeni | 4,8528 | 
| TRY | lire turche | 8,8215 | 
| AUD | dollari australiani | 1,6291 | 
| CAD | dollari canadesi | 1,5508 | 
| HKD | dollari di Hong Kong | 9,1780 | 
| NZD | dollari neozelandesi | 1,7640 | 
| SGD | dollari di Singapore | 1,6158 | 
| KRW | won sudcoreani | 1 409,07 | 
| ZAR | rand sudafricani | 19,6278 | 
| CNY | renminbi Yuan cinese | 8,1006 | 
| HRK | kuna croata | 7,5390 | 
| IDR | rupia indonesiana | 17 453,41 | 
| MYR | ringgit malese | 4,9138 | 
| PHP | peso filippino | 57,530 | 
| RUB | rublo russo | 88,9730 | 
| THB | baht thailandese | 37,172 | 
| BRL | real brasiliano | 6,2775 | 
| MXN | peso messicano | 25,5275 | 
| INR | rupia indiana | 86,6780 | 
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
Corte dei conti
| 7.9.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 295/3 | 
Relazione speciale n. 16/2020
«Il semestre europeo: le raccomandazioni specifiche per paese affrontano questioni importanti, ma devono essere attuate meglio»
(2020/C 295/03)
La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 16/2020, dal titolo. «Il semestre europeo: le raccomandazioni specifiche per paese affrontano questioni importanti, ma devono essere attuate meglio».
La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
| 7.9.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 295/4 | 
Informazioni comunicate dagli stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2020/C 295/04)
A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
| Data e ora della chiusura | 18.8.2020 | 
| Durata | 18.8.2020 - 31.12.2020 | 
| Stato membro | Spagna | 
| Stock o gruppo di stock | COD/1N2AB. | 
| Specie | Merluzzo bianco (Gadus morhua) | 
| Zona | Acque norvegesi delle zone 1 e 2 | 
| Tipo(i) di pescherecci | --- | 
| Numero di riferimento | 11/TQ123 | 
V Avvisi
ALTRI ATTI
Commissione europea
| 7.9.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 295/5 | 
Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2020/C 295/05)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), entro tre mesi dalla data di pubblicazione.
DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012
«MUNSTER» / «MUNSTER-GÉROMÉ»
N. UE: PDO-FR-0125-AM03 – 7.8.2019
DOP (X) IGP ( )
1. Gruppo richiedente e interesse legittimo
Nome: Syndicat Interprofessionnel du Fromage Munster ou Munster-Géromé (Associazione interprofessionale del formaggio «Munster» o «Munster-Géromé»)
Indirizzo: 1, place de la Gare – BP 40007 - 68 001 Colmar Cedex, FRANCIA
Tel. +33 0389202089 / Fax +33 0389202120
E-mail: sifmunster@calixo.fr
Composizione: Il gruppo riunisce i produttori di latte e i produttori artigianali, i trasformatori e gli stagionatori di «Munster» o «Munster-Géromé» e ha pertanto un interesse legittimo a presentare domanda di modifica del disciplinare.
2. Stato membro o Paese Terzo
Francia
3. Voce del disciplinare interessata dalla modifica
| ☒ | Nome del prodotto | 
| ☒ | Descrizione del prodotto | 
| ☒ | Zona geografica | 
| ☒ | Prova dell’origine | 
| ☒ | Metodo di produzione | 
| ☒ | Legame | 
| ☒ | Etichettatura | 
| ☒ | Altri recapiti della struttura di controllo e del gruppo, requisiti nazionali | 
4. Tipo di modifica
| ☒ | Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. | 
| ☐ | Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. | 
5. Modifica (modifiche)
5.1. Nome del prodotto
Vengono eliminate le diciture «Petit Munster» e «Petit Munster-Géromé»: dato che la denominazione comprende formaggi di diversi formati aventi caratteristiche comuni, la distinzione «petit» (forma piccola) non è più considerata rilevante.
5.2. Descrizione del prodotto
La frase:
«Il Munster è un formaggio a pasta molle […]»
è sostituita dalla frase:
«Il “Munster” o “Munster-Géromé” è un formaggio a pasta molle e a crosta lavata prodotto con latte vaccino».
L’aspetto del prodotto viene descritto in modo più preciso indicando che il «Munster» o «Munster-Géromé» ha una «crosta lavata», legata allo sviluppo del Brevibacterium linens, caratteristico dei formaggi detti «a crosta lavata».
Questa frase è aggiunta anche nel documento unico, al posto della frase «Formaggio di latte vaccino a pasta molle, a crosta lavata [...]» presente nella sintesi.
Si aggiungono le seguenti frasi:
«Ha un tenore minimo di materia grassa pari a 20 grammi per 100 grammi di formaggio, mentre il contenuto di sostanza secca è di almeno 44 grammi per 100 grammi di formaggio».
Il tenore di materia grassa è espresso in grammi per 100 grammi di formaggio. Anche il contenuto di sostanza secca è espresso in grammi di sostanza secca per 100 grammi di formaggio.
Questa frase è inserita anche nel documento unico, al posto della frase contenuta nella sintesi: «almeno il45 % di materia grassa».
Il paragrafo:
«di forma cilindrica da 13 a 19 centimetri di diametro, da 2,4 a 8 centimetri di altezza e un peso minimo di 450 grammi. Esiste anche una denominazione di origine “Petit-Munster” o “Petit-Munster-Géromé” per i formaggi di formato ridotto da 7 a 12 centimetri di diametro, da 2 a 6 centimetri di altezza e un peso minimo di 120 grammi»
è sostituito dal paragrafo:
«Il formaggio si presenta sotto forma di cilindro piatto o spesso, in tre diverse categorie di formati:
| Categoria di formato | Diametro interno dello stampo | Altezza massima del formaggio | Peso del formaggio | 
| 1: da 120 a 340 g | da 7,5 a 8 cm | 4 cm | da 120 a 170 g | 
| 10-11 cm | 4 cm | da 200 a 280 g | |
| 11-12 cm | 4 cm | da 280 a 340 g | |
| 2: da 450 a 1 000 g | da 14 a 16 cm | 4 cm | da 450 a 600 g | 
| da 16,5 a 19 cm | 4 cm | da 700 a 1 000 g | |
| 3: da 1 000 a 1 750 g | da 16,5 a 19 cm | 7 cm | da 1 000 a 1 750 g» | 
Il prodotto è descritto come «cilindro piatto o spesso», coerentemente con i due spessori esistenti, in sostituzione della vaga espressione «forma cilindrica».
Per rendere i controlli più oggettivi, il diametro dei formaggi è ora espresso indicando le dimensioni interne degli stampi. Il controllo del diametro dei formaggi poteva infatti essere impreciso a causa della loro deformazione. Per lo stesso motivo, l’altezza dei formaggi è ora limitata da un valore massimo. Con una stagionatura prolungata, i formaggi possono afflosciarsi rendendo la misurazione irrilevante.
Inoltre il peso è ora caratterizzato dall’indicazione di un intervallo di valori e non più solo di un valore minimo.
Questo paragrafo viene inserito anche nel documento unico, in sostituzione della frase «di forma cilindrica da 13 a 19 centimetri di diametro, da 2,4 a 8 centimetri di altezza e un peso minimo di 450 grammi, che esiste anche in formato ridotto (da 7 a 12 cm di diametro e un peso di 120 grammi)».
Si aggiunge il seguente paragrafo:
«La crosta è fine e con una leggera “morge” (rivestimento viscoso costituito essenzialmente da microrganismi), di colore dall’avorio-arancio all’arancio-rosso dovuto principalmente ai fermenti rossi (tra cui il Brevibacterium linens).
La pasta, di colore dall’avorio al beige chiaro, può presentare alcune occhiature, ma senza eccessi.
Al termine del periodo minimo di stagionatura, la pasta presenta un nucleo che, a seconda della maturazione e dell’altezza del formaggio, può essere più o meno stagionato.
L’odore è forte, con un lieve sentore ammoniacale. In bocca la pasta è leggermente salata, la consistenza è fine, morbida e fondente. Il gusto è dolce, con note lattiche, vegetali (fieno, frutta matura, frutta a guscio), legnose o con leggere note di lievito.
Il “Munster” o “Munster-Géromé” può contenere semi di cumino dei prati (Carum carvi L.) nella pasta e in tal caso conserva le stesse caratteristiche del “Munster” o “Munster-Géromé”, con in più il sapore del cumino dei prati».
Si aggiungono alcuni descrittori del prodotto (aspetto della crosta e della pasta, criteri microbiologici, criteri organolettici) per consentire una migliore identificazione del prodotto. Viene inoltre specificato che la pasta del «Munster» o «Munster-Géromé» può contenere cumino; questa pratica di aromatizzazione della pasta fa parte delle usanze locali.
Questi paragrafi sono inseriti anche nel documento unico in sostituzione dell’espressione relativa alla descrizione della crosta: «di colore arancio», presente nella sintesi.
5.3. Zona geografica
Nella voce relativa alla zona geografica,
si aggiunge l’elenco dei comuni della zona geografica per facilitare i controlli. Quest’elenco comprende tutti i comuni della zona geografica in cui possono avere luogo tutte le fasi del metodo di produzione (produzione del latte, fabbricazione e stagionatura dei formaggi). Vengono inoltre aggiunti i riferimenti alla data del codice geografico ufficiale in vigore e alle planimetrie depositate in comune, in modo da avere un elenco preciso e univoco.
Quest’elenco viene aggiunto anche nel documento unico al punto 4.
5.4. Prova dell’origine
Sono aggiunti gli obblighi di dichiarazione spettanti agli operatori. Queste modifiche sono legate a cambiamenti legislativi e normativi nazionali. In particolare sono previsti:
| — | l’identificazione degli operatori in vista di un’autorizzazione che ne riconosca la capacità di soddisfare i requisiti del disciplinare; | 
| — | le dichiarazioni necessarie a conoscere e a monitorare la produzione (quantitativi prodotti, vendite agli stagionatori dei formaggi non stagionati, acquisti dei formaggi non stagionati da parte degli stagionatori, quantitativi declassati, quantitativi commercializzati); | 
| — | gli obblighi per i produttori di latte, i raccoglitori, i produttori di formaggi e gli stagionatori di tenere registri e documenti relativi alla tracciabilità; | 
| — | viene infine aggiunto un paragrafo relativo ai controlli effettuati sulle caratteristiche dei prodotti destinati a essere commercializzati come denominazione di origine: «I “Munster” o “Munster-Géromé” sono oggetto di prelievi a campione. I campioni prelevati sono sottoposti ad esame visivo, tattile, organolettico e analitico. I formaggi confezionati sono selezionati presso l’operatore non prima della fine del periodo minimo di stagionatura in vista dell’esame organolettico e analitico». | 
5.5. Metodo di produzione
Per rendere conto delle pratiche tradizionali, vengono aggiunti nel disciplinare alcuni paragrafi sul bestiame e l’alimentazione.
Si aggiunge il seguente paragrafo:
«Definizioni:
| — | Le vacche da latte, in lattazione o in asciutta, sono vacche di razza da latte che hanno partorito almeno una volta. | 
| — | Le giovenche sono gli animali compresi tra lo svezzamento e il primo parto. | 
| — | La mandria da latte è da intendersi nel presente disciplinare come l’insieme delle vacche da latte e delle giovenche da latte presenti in azienda. | 
| — | Razione di base: tutti i foraggi destinati a coprire il fabbisogno degli animali prima dell’apporto degli alimenti concentrati. | 
| — | Razione totale: tutti i foraggi della razione di base e gli alimenti concentrati». | 
Queste definizioni contribuiscono a chiarire le disposizioni seguenti e a rendere i controlli più oggettivi.
Razze
Si aggiunge il seguente paragrafo:
«Il latte utilizzato per la produzione del “Munster” o “Munster-Géromé” proviene esclusivamente da vacche delle razze Vosgienne, Simmental, Prim’Holstein, Montbéliarde o da incroci con queste razze. In tal caso, sono accettate solo vacche aventi come padre un toro di razza pura di una delle quattro razze di cui sopra».
Queste razze sono le più adatte alla produzione di latte per il «Munster» o «Munster Géromé».
Alimentazione delle vacche da latte
Per quanto riguarda la razione di base, è aggiunto il seguente paragrafo:
«I foraggi rappresentano almeno il 70 % della sostanza secca della razione totale della mandria da latte. Sono considerati foraggi, indipendentemente dalla modalità di conservazione:
| — | l’erba proveniente da prati naturali, temporanei o artificiali, pascolata, distribuita verde, conservata sotto forma di insilato, in balle oppure sotto forma di fieno o disidratata; | 
| — | il mais o il sorgo, distribuito verde, conservato sotto forma di insilato oppure disidratato; | 
| — | le barbabietole da foraggio; | 
| — | i cereali, distribuiti verdi o conservati come insilati; | 
| — | la paglia di cereali, di colture proteiche; | 
| — | i sottoprodotti agricoli il cui contenuto di sostanza secca è inferiore al 60 %: le trebbie di cereali e la polpa di barbabietola. | 
Questo elenco non comprende tutti gli alimenti che possono influire negativamente sul sapore del latte, ovvero: le crocifere (cavolo, colza, mostarda, rape, ravizzoni), i porri e le foglie di barbabietola. È vietato il trattamento della paglia con ammoniaca.
Le barbabietole da foraggio sono distribuite pulite e sane.
La razione di base della mandria da latte (in sostanza secca) viene prodotta, in media all’anno:
| — | per almeno il 95 % nella zona geografica; | 
| — | per almeno il 70 % in azienda. | 
Per le vacche da latte, l’erba (in sostanza secca) rappresenta, in una forma o nell’altra:
| — | almeno il 40 % della razione di base in media all’anno | 
| — | e almeno il 25 % della razione di base per tutti i giorni dell’anno. | 
Ciascuna vacca da latte dispone di una superficie di erba da pascolare di almeno 10 are; le vacche pascolano per un minimo di 150 giorni all’anno».
Viene aggiunta sia la percentuale minima di foraggi nella razione totale, sia la tipologia di foraggi. Dal momento che le aziende valorizzano in modo tradizionale i sottoprodotti delle loro principali coltivazioni (cereali) e quelli della zona geografica, si aggiunge una disposizione relativa all’origine della razione di base (a livello di zona geografica e di azienda). Il sistema locale di alimentazione delle vacche valorizza l’erba e ciò permette non solo di specificare che l’erba rappresenta una percentuale minima della razione di base, ma anche di definire una superficie minima per vacca da latte e un periodo minimo di pascolo all’anno.
Quanto al foraggio verde, si aggiunge il seguente paragrafo: «Il foraggio viene portato fresco in fattoria e non deve essere riscaldato prima di essere distribuito alle vacche da latte».
Per garantire la qualità di questo tipo di foraggio, vengono precisate le modalità di distribuzione.
Al punto 3.3 del documento unico si aggiungono le seguenti disposizioni:
«Almeno il 95 % della sostanza secca della razione di base della mandria da latte proviene dalla zona geografica, di cui almeno il 70 % dall’azienda, mentre i foraggi (razione di base) costituiscono almeno il 70 % della sostanza secca della razione totale della mandria da latte. Non può invece essere garantita la provenienza delle materie prime utilizzate nei mangimi complementari. Di conseguenza proviene dalla zona geografica almeno il 67 % della sostanza secca della razione totale. Per le vacche da latte, l’erba (in sostanza secca) rappresenta almeno il 40 % della razione di base in media all’anno e almeno il 25 % della razione di base tutti i giorni dell’anno. La superficie di erba da pascolare è di almeno 10 are per un minimo di 150 giorni all’anno».
Per quanto riguarda la razione complementare, viene aggiunto il seguente paragrafo:
«I concentrati rappresentano un massimo di 1,8 tonnellate di sostanza secca per vacca e all’anno.
I concentrati non devono contenere farine animali né farine di pesce.
Sono costituiti da:
| — | cereali e prodotti derivati | 
| — | semi o frutti oleosi e prodotti derivati | 
| — | semi di leguminose e prodotti derivati | 
| — | polpa di barbabietola, pressata o essiccata, melassata o meno | 
| — | melassa di barbabietola | 
| — | prodotti lattiero-caseari e prodotti derivati | 
| — | minerali e prodotti derivati | 
| — | additivi, tra cui vitamine». | 
L’apporto degli alimenti concentrati è limitato per rafforzare il ruolo dei foraggi nell’alimentazione delle vacche da latte e per rafforzare il legame con la zona geografica. Si aggiunge, a fini di controllo, l’elenco dei mangimi complementari autorizzati.
Al punto 3.3 del documento unico si aggiunge il seguente paragrafo:
«I concentrati rappresentano un massimo di 1,8 tonnellate di sostanza secca per vacca e all’anno.
Sono costituiti da:
| — | cereali e prodotti derivati | 
| — | semi o frutti oleosi e prodotti derivati | 
| — | semi di leguminose e prodotti derivati | 
| — | polpa di barbabietola, pressata o essiccata, melassata o meno | 
| — | melassa di barbabietola | 
| — | prodotti lattiero-caseari e prodotti derivati | 
| — | minerali e prodotti derivati | 
| — | additivi, tra cui vitamine». | 
Per quanto riguarda la lavorazione in fattoria, viene aggiunto il seguente paragrafo:
«Al momento dell’aggiunta del caglio, il latte ha al massimo 26 ore. Quando il latte non viene cagliato subito dopo la mungitura, la sua temperatura di conservazione viene portata ad almeno 10 °C per almeno 10 ore prima dell’aggiunta del caglio».
Per quanto riguarda il latte raccolto, si aggiunge il seguente paragrafo:
| «— | Se il latte è lavorato crudo, la raccolta del latte viene effettuata tutti i giorni. | 
| — | Se il latte è pastorizzato, la raccolta avviene con una frequenza di 48 ore al massimo. | 
| — | Se il latte è lavorato crudo, viene cagliato entro 36 ore dallo svuotamento del camion. | 
| — | Se il latte è pastorizzato, viene cagliato entro massimo 48 ore dallo svuotamento del camion». | 
Per preservare la qualità della materia prima, sono state definite le condizioni ottimali di conservazione e i tempi di lavorazione del latte sia in azienda che per il latte raccolto.
Questa parte è stata completata per fornire una migliore descrizione del percorso tecnologico del «Munster» o «Munster Géromé». L’obiettivo è specificare le pratiche che rientrano nelle competenze degli operatori, stabilendo al contempo i valori di riferimento che garantiscono il mantenimento delle caratteristiche specifiche del prodotto.
Trattamenti e additivi autorizzati
Si aggiunge il seguente paragrafo:
«Il latte può essere:
| — | standardizzato in materia grassa; | 
| — | pastorizzato a una temperatura non superiore a 73 °C per un massimo di 40 secondi; o sottoposto a qualsiasi altro trattamento termico equivalente. Se il latte è conservato in attesa della lavorazione, è possibile procedere a una termizzazione (a non più di 66 °C per un massimo di 40 secondi). | 
È vietato qualsiasi altro trattamento fisico (microfiltrazione, ultrafiltrazione, ecc.).
Il “Munster” o “Munster-Géromé” artigianale è prodotto esclusivamente con latte crudo.
Oltre alle materie prime casearie, gli unici ingredienti o ausiliari di fabbricazione o additivi autorizzati nel latte e durante la fabbricazione sono:
| — | il caglio (ottenuto da abomaso di vitello) | 
| — | le colture innocue di batteri, lieviti, muffe | 
| — | il cloruro di calcio | 
| — | il sale | 
| — | il Carum carvi L., noto anche come carvi, carvi nero, cumino dei prati e anice dei Vosgi. | 
È vietata la conservazione delle materie prime casearie, dei prodotti intermedi, della cagliata e dei formaggi non stagionati a temperature inferiori allo zero.
È vietata la conservazione in atmosfera modificata dei formaggi non stagionati».
Per escludere qualsiasi altra pratica di trattamento del latte, sono precisati i trattamenti autorizzati per il latte lavorato (standardizzazione, trattamento termico). Il latte può essere sottoposto a una sola pastorizzazione, eventualmente corredata da una termizzazione, allo scopo di preservare la qualità del latte.
Gli ingredienti e gli ausiliari di fabbricazione autorizzati sono elencati con l’obiettivo di rispettare le tecniche di produzione tradizionali.
Si aggiunge altresì che, per garantire le caratteristiche del «Munster» o «Munster Géromé», sono vietati i metodi di conservazione a temperatura negativa o in atmosfera modificata delle materie prime e dei prodotti intermedi.
Aggiunta del caglio
La frase:
«Il Munster è prodotto esclusivamente con latte vaccino cagliato»
è sostituita da:
«Il latte è cagliato a una temperatura massima di 38 °C. Il tempo di presa oscilla tra 7 e 20 minuti».
Si aggiungono i valori di riferimento al momento dell’aggiunta del caglio in quanto permettono di descrivere il percorso tecnologico caratteristico del «Munster» o «Munster Géromé».
Affettatura, delattosaggio
La frase:
«La cagliata così ottenuta viene spezzata molto finemente»
è sostituita dalla frase:
«La cagliata viene affettata per ottenere grani di dimensioni comprese tra una nocciola e una noce».
In questo modo si fornisce una migliore descrizione della cagliata e si rendono più oggettivi i controlli.
Si aggiunge che per questa fase è vietato il delattosaggio.
Viene aggiunta la frase seguente:
«L’aggiunta dei semi di cumino dei prati è effettuata prima o durante la formatura. La quantità incorporata corrisponde a una percentuale compresa tra lo 0,5 e l’1,5 % calcolata rispetto al peso del prodotto finito».
Le modalità dell’aggiunta di cumino dei prati sono descritte al fine di codificare le pratiche degli operatori.
Formatura, sgocciolamento, salatura
Si aggiunge che la cagliata non viene impastata per tenere conto degli usi degli operatori.
La frase:
«Viene poi messa in stampi cilindrici su un tavolo di sgocciolamento»
è sostituita da:
«La cagliata viene messa in stampi cilindrici e viene fatta sgocciolare senza pressatura. Lo sgocciolamento prima della salatura ha una durata di almeno 15 ore».
L’indicazione che lo sgocciolamento è effettuato senza pressatura è più significativa del fatto che l’operazione avviene su un tavolo di sgocciolamento. Vengono aggiunti i diversi valori di riferimento che permettono di descrivere il percorso tecnologico caratteristico del «Munster» o «Munster Géromé».
La frase seguente:
«Viene rivoltato più volte per accelerare lo sgocciolamento del latticello residuo. Dopo di che viene rimosso dallo stampo […]»
è sostituita da:
«I formaggi freschi vengono rivoltati almeno una volta durante lo sgocciolamento prima di essere rimossi dallo stampo».
Il numero di rivoltamenti varia a seconda della categoria di formato.
La frase seguente:
«[Il formaggio è] salato e asciugato in un apposito locale e poi collocato in cantina di stagionatura»
è sostituita da:
«I formaggi sono salati».
La descrizione dei locali in cui si svolgono le operazioni viene eliminata in quanto ininfluente per le caratteristiche del formaggio e perché non costituisce un punto da controllare.
Monitoraggio del carattere lattico
Si aggiunge il seguente paragrafo:
«Dopo il periodo minimo di stagionatura, il formaggio presenta un nucleo lattico. In caseificio, dopo cinque giorni dall’aggiunta del caglio, i formaggi presentano al centro un pH tra 4,5 e 4,9».
Il carattere lattico legato alla cagliata acidificata rappresenta una caratteristica importante del «Munster» o «Munster-Géromé» che è necessario monitorare.
Stagionatura
Si aggiunge il seguente paragrafo:
«È vietata la conservazione in atmosfera modificata dei formaggi in corso di stagionatura.
La stagionatura si divide in due fasi a partire dalla salatura: la fase di lievitazione e la fase di lavorazione a umido».
Vengono aggiunte le seguenti condizioni di stagionatura tenendo conto degli usi correnti.
Per quanto riguarda la temperatura di stagionatura e l’igrometria, il seguente paragrafo:
«La stagionatura richiede un’atmosfera specifica (da 11 a 15 °C e il 95 % di umidità relativa) che favorisca lo sviluppo della flora caratteristica di ogni cantina, costituita principalmente da batteri rossi e lieviti che conferiranno al Munster il suo tipico aspetto giallo-arancio»
è sostituito da:
«La stagionatura richiede un’atmosfera specifica con un minimo del 90 % di umidità relativa, che favorisca lo sviluppo della flora caratteristica di ogni cantina, costituita principalmente da fermenti rossi e lieviti che conferiranno al Munster il suo tipico aspetto dall’avorio-arancio all’arancio-rosso.
Durante la fase di lievitazione, la temperatura è superiore o uguale a 16 °C.
Durante la fase di lavorazione a umido, la temperatura della cantina di stagionatura è compresa tra 10 e 16 °C».
Ciascuna fase di stagionatura è descritta da una temperatura specifica e viene definita un’igrometria. La stagionatura richiede un’atmosfera specifica che favorisca lo sviluppo della flora caratteristica di ogni cantina, costituita principalmente da fermenti rossi e lieviti che conferiranno al «Munster» o «Munster-Géromé» il suo tipico aspetto dall’avorio-arancio all’arancio-rosso.
Per quanto riguarda i trattamenti durante la stagionatura, viene aggiunto il seguente paragrafo:
Il paragrafo:
«i formaggi vengono lavati (lisciati e strofinati) e rivoltati ogni due o tre giorni con una soluzione salata a temperatura di cantina»
è sostituito da:
«Il formaggio non stagionato subisce su ogni lato e sullo scalzo:
| — | almeno 2 trattamenti a umido (acqua salata o meno e inoculata o meno con fermenti superficiali, costituiti tra l’altro da Brevibacterium linens), di cui almeno uno sfregamento con azione meccanica (manuale o a macchina) per la categoria 1; | 
| — | almeno 3 trattamenti a umido (acqua salata o meno e inoculata o meno con fermenti superficiali, costituiti tra l’altro da Brevibacterium linens) di cui almeno due sfregamenti con azione meccanica (manuale o a macchina) per le categorie 2 e 3. | 
Il colore della crosta, dall’avorio-arancio all’arancio-rosso, è dovuto principalmente ai fermenti rossi (tra cui il Brevibacterium linens). È vietato l’uso di colorante».
Queste disposizioni corrispondono alle pratiche degli operatori nei trattamenti effettuati sui formaggi durante la fase di stagionatura. Il numero minimo di trattamenti permette di garantire lo sviluppo omogeneo dei fermenti e di ottenere il caratteristico colore del formaggio.
Relativamente al supporto di stagionatura, viene aggiunta la seguente frase:
«Quando durante il processo di stagionatura si utilizza legno che entra a contatto con il prodotto, si tratta di legno di abete o di abete rosso».
Viene definita la tipologia di legno che può entrare a contatto con il formaggio per inquadrare le pratiche relative a questo materiale tradizionale.
Per quanto riguarda la durata di stagionatura, la frase:
«I formaggi sono lasciati stagionare almeno 21 giorni per il Munster e almeno 14 giorni per il Petit Munster»
è sostituita da:
«La stagionatura del “Munster” o “Munster-Géromé” dura almeno fino:
| — | al 21° giorno, per le categorie 2 e 3; | 
| — | al 14° giorno, per la categoria 1. | 
Queste durate sono calcolate a partire dal giorno di fabbricazione, definito come il giorno di aggiunta del caglio».
I tempi di stagionatura sono specificati in base alle categorie della voce relativa alla descrizione del prodotto. Si aggiunge peraltro che la durata di stagionatura è calcolata dal giorno di aggiunta del caglio e non più dal giorno di produzione; questa formulazione è più precisa e permette di effettuare controlli più oggettivi.
Nel documento unico la seguente frase:
«I formaggi sono lasciati stagionare almeno 21 giorni per il “Munster” e almeno quattordici giorni per il “Petit-Munster”»
è sostituita da:
«A seconda dei formati, la durata di stagionatura è di almeno 14 o 21 giorni dal giorno di aggiunta del caglio».
Per quanto riguarda il confezionamento dei formaggi, viene aggiunto il seguente paragrafo:
«Per preservare i formaggi dall’essiccazione della crosta e dallo sviluppo di muffe blu indesiderate sulla loro superficie, i formaggi vengono confezionati singolarmente all’uscita dalla cantina di stagionatura al termine del periodo minimo di stagionatura.
Il confezionamento può tuttavia essere autorizzato prima della fine del periodo minimo di stagionatura e comunque non prima:
| — | del 18o giorno dall’aggiunta di caglio, per le categorie 2 e 3; | 
| — | dell’11o giorno dall’aggiunta di caglio, per la categoria 1. | 
In tal caso, i formaggi così confezionati continuano a stagionare nelle stesse condizioni dei formaggi nudi».
Il confezionamento dei formaggi deve essere effettuato nella zona geografica; deve infatti avvenire subito all’uscita dalle cantine di stagionatura. Il «Munster» o «Munster-Géromé» è un formaggio a pasta molle e a crosta lavata e questo gli conferisce una crosta dall’aspetto umido che si asciuga molto rapidamente. Inoltre, dal momento che la fase di stagionatura ha luogo in cantina con la realizzazione di diversi trattamenti a umido, sulla superficie del «Munster» o «Munster-Géromé» si sviluppa in modo controllato una flora specifica caratterizzata principalmente da fermenti rossi. Infatti, all’aperto, fuori dalla cantina di stagionatura e senza i relativi trattamenti, si svilupperebbero sulla superficie del «Munster» o «Munster-Géromé» muffe indesiderate. La presenza di muffe così come l’aspetto a "crosta secca" del «Munster» o «Munster-Géromé» sono considerati difetti. Per proteggere la crosta e preservare le caratteristiche organolettiche specifiche del «Munster» o «Munster-Géromé», è quindi essenziale procedere al confezionamento dei formaggi appena usciti dalla cantina di stagionatura.
Questa disposizione è inserita al punto 3.5 del documento unico.
5.6. Legame
La voce relativa al legame con la zona geografica è interamente riscritta per evidenziare con maggiore chiarezza la dimostrazione del legame tra il «Munster» o «Munster-Géromé» e la sua zona geografica senza apportare modifiche sostanziali al legame. Questa dimostrazione evidenzia in particolare non solo le condizioni di stagionatura, ma anche le condizioni di produzione del latte per consentire l’utilizzo di latte idoneo alla produzione casearia, per la quale sono richieste competenze particolari. La voce «Specificità della zona geografica» riprende sia i fattori naturali della zona geografica sia i fattori umani, sintetizzando la parte storica e sottolineando le competenze specifiche. La voce «Specificità del prodotto» valorizza alcuni elementi introdotti nella descrizione del prodotto. Infine, la voce «Legame causale» illustra le interazioni tra i fattori naturali e umani e il prodotto.
Questa modifica è apportata anche al punto 5 del documento unico.
5.7. Etichettatura
Il seguente paragrafo:
«Oltre al nome della denominazione, l’etichettatura deve comprendere il logo INAO contenente il nome della denominazione, la dicitura “Appellation d’Origine Contrôlée” (denominazione di origine controllata) e la sigla INAO. Le diciture “produzione artigianale” o “formaggio artigianale” sono riservate ai produttori artigianali che lavorano il latte prodotto nella propria azienda»
è sostituito da:
«Oltre alle diciture obbligatorie previste dalla normativa relativa all’etichettatura e alla presentazione dei generi alimentari, l’etichettatura dei formaggi a denominazione di origine “Munster” o “Munster-Géromé” prevede la denominazione registrata del prodotto, iscritta in caratteri di dimensioni almeno pari ai due terzi di quelle dei caratteri più grandi che figurano in etichettatura, e il simbolo DOP dell’Unione europea nello stesso campo visivo».
La voce relativa all’etichettatura è aggiornata per tenere conto di cambiamenti normativi nazionali ed europei.
Inoltre il nome di un marchio non deve essere enfatizzato eccessivamente, a scapito del nome della denominazione, il che implica la definizione della dimensione dei caratteri.
Queste modifiche vengono introdotte anche nel documento unico.
Si aggiunge la seguente frase:
«La dicitura “prodotto con latte di mandrie costituite per almeno il x % da vacche di razza Vosgienne” o qualsiasi riferimento alle vacche di razza Vosgienne nell’etichettatura e nella pubblicità dei formaggi può essere utilizzata/o solo se almeno il x % delle vacche della mandria, o di ciascuna delle mandrie da cui proviene il latte, è di questa razza. Questa percentuale deve essere superiore al 70 %».
Questa dicitura indica al consumatore che oltre il 70 % del latte utilizzato per la fabbricazione del formaggio proviene da vacche di razza Vosgienne.
La stessa frase è inserita anche nel documento unico.
5.8. Altro
Viene aggiornato l’indirizzo del servizio competente dello Stato membro,
così come sono aggiornati il nome e i recapiti del gruppo.
In merito alla voce relativa ai riferimenti delle strutture di controllo:
sono stati aggiornati il nome e i recapiti delle strutture ufficiali. Questa voce riporta ora i recapiti delle autorità competenti in materia di controlli a livello francese: l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) e la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Si aggiunge inoltre che il nome e i recapiti dell’organismo di certificazione sono consultabili sul sito dell’INAO e nella banca dati della Commissione europea.
Per quanto riguarda la voce relativa ai requisiti nazionali, si è aggiunta una tabella contenente i principali punti da controllare e il relativo metodo di valutazione.
DOCUMENTO UNICO
«Munster» / «Munster-Géromé»
N. UE: PDO-FR-0125-AM03 – 7.8.2019
DOP (X) IGP ( )
1. Nome
«Munster» / «Munster-Géromé»
2. Stato membro o Paese Terzo
Francia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.3. Formaggi
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1
Il «Munster» o «Munster-Géromé» è un formaggio a pasta molle e a crosta lavata prodotto con latte vaccino.
A seconda dei formati, la durata di stagionatura è di almeno 14 o 21 giorni dal giorno di aggiunta del caglio.
Il formaggio si presenta sotto forma di cilindro piatto o spesso, in tre diverse categorie di formati:
| Categoria di formato | Diametro interno dello stampo | Altezza massima del formaggio | Peso del formaggio | 
| 1: da 120 a 340 g | da 7,5 a 8 cm | 4 cm | da 120 a 170 g | 
| 10-11 cm | 4 cm | da 200 a 280 g | |
| 11-12 cm | 4 cm | da 280 a 340 g | |
| 2: da 450 a 1 000 g | da 14 a 16 cm | 4 cm | da 450 a 600 g | 
| da 16,5 a 19 cm | 4 cm | da 700 a 1 000 g | |
| 3: da 1 000 a 1 750 g | da 16,5 a 19 cm | 7 cm | da 1 000 a 1 750 g | 
La crosta è fine e con una leggera «morge» (rivestimento viscoso costituito essenzialmente da microrganismi), di colore dall’avorio-arancio all’arancio-rosso dovuto principalmente ai fermenti rossi (tra cui il Brevibacterium linens). La pasta, di colore dall’avorio al beige chiaro, può presentare alcune occhiature, ma senza eccessi.
Al termine del periodo minimo di stagionatura, la pasta presenta un nucleo che, a seconda della maturazione e dell’altezza del formaggio, può essere più o meno stagionato.
L’odore è forte, con un lieve sentore ammoniacale. In bocca la pasta è leggermente salata, la consistenza è fine, morbida e fondente. Il gusto è dolce, con note lattiche, vegetali (fieno, frutta matura, frutta a guscio), legnose o con leggere note di lievito.
Ha un tenore minimo di materia grassa pari a 20 grammi per 100 grammi di formaggio, mentre il contenuto di sostanza secca è di almeno 44 grammi per 100 grammi di formaggio.
Il «Munster» o «Munster-Géromé» può contenere semi di cumino dei prati (Carum carvi L.) nella pasta e in tal caso conserva le stesse caratteristiche del «Munster» o «Munster-Géromé», con in più il sapore del cumino dei prati.
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
Almeno il 95 % della sostanza secca della razione di base della mandria da latte proviene dalla zona geografica, di cui almeno il 70 % dall’azienda, mentre i foraggi (razione di base) costituiscono almeno il 70 % della sostanza secca della razione totale della mandria da latte. Non può invece essere garantita la provenienza delle materie prime utilizzate nei mangimi complementari. Di conseguenza proviene dalla zona geografica almeno il 67 % della sostanza secca della razione totale.
Per le vacche da latte, l’erba (in sostanza secca) rappresenta almeno il 40 % della razione di base in media all’anno e almeno il 25 % della razione di base tutti i giorni dell’anno.
La superficie di erba da pascolare è di almeno 10 are per un minimo di 150 giorni all’anno.
I concentrati rappresentano un massimo di 1,8 tonnellate di sostanza secca per vacca e all’anno. Sono costituiti da:
| — | cereali e prodotti derivati | 
| — | semi o frutti oleosi e prodotti derivati | 
| — | semi di leguminose e prodotti derivati | 
| — | polpa di barbabietola, pressata o essiccata, melassata o meno | 
| — | melassa di barbabietola | 
| — | prodotti lattiero-caseari e prodotti derivati | 
| — | minerali e prodotti derivati | 
| — | additivi, tra cui vitamine | 
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
—
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato
I formaggi sono confezionati singolarmente all’uscita dalla cantina di stagionatura, al termine del periodo minimo di stagionatura.
Il confezionamento è ammesso tre giorni prima del periodo minimo di stagionatura. Questi formaggi sono stagionati nelle stesse condizioni dei formaggi nudi.
Il confezionamento dei formaggi deve essere effettuato nella zona geografica; deve infatti avvenire subito all’uscita dalle cantine di stagionatura. Il «Munster» o «Munster-Géromé» è un formaggio a pasta molle e a crosta lavata e questo gli conferisce una crosta dall’aspetto umido che si asciuga molto rapidamente. Inoltre, dal momento che la fase di stagionatura ha luogo in cantina con la realizzazione di diversi trattamenti a umido, sulla superficie del «Munster» o «Munster-Géromé» si sviluppa in modo controllato una flora specifica caratterizzata principalmente da fermenti rossi. Infatti, all’aperto, fuori dalla cantina di stagionatura e senza i relativi trattamenti, si svilupperebbero sulla superficie del «Munster» o «Munster-Géromé» muffe indesiderate. La presenza di muffe così come l’aspetto a "crosta secca" del «Munster» o «Munster-Géromé» sono considerati difetti. Per proteggere la crosta e preservare le caratteristiche organolettiche specifiche del «Munster» o «Munster-Géromé», è quindi essenziale procedere al confezionamento dei formaggi appena usciti dalla cantina di stagionatura.
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato
Oltre alle diciture obbligatorie previste dalla normativa relativa all’etichettatura e alla presentazione dei generi alimentari, l’etichettatura dei formaggi a denominazione di origine «Munster» o «Munster-Géromé» prevede la denominazione registrata del prodotto, iscritta in caratteri di dimensioni almeno pari ai due terzi di quelle dei caratteri più grandi che figurano in etichettatura, e il simbolo DOP dell’Unione europea nello stesso campo visivo.
La dicitura «prodotto con latte di mandrie costituite per almeno il x % da vacche di razza Vosgienne» o qualsiasi riferimento alle vacche di razza Vosgienne nell’etichettatura e nella pubblicità dei formaggi può essere utilizzata/o solo se almeno il x % delle vacche della mandria, o di ciascuna delle mandrie da cui proviene il latte, è di questa razza. Questa percentuale deve essere superiore al 70 %.
4. Delimitazione concisa della zona geografica
Dipartimento di Meurthe-et-Moselle:
i comuni di: Amenoncourt, Ancerviller, Angomont, Autrepierre, Avricourt, Baccarat, Badonviller, Barbas, Bertrambois, Bertrichamps, Bionville, Blamont, Blemerey, Bremenil, Buriville, Chazelles-Sur-Albe, Cirey-Sur-Vezouze, Deneuvre, Domevre-Sur-Vezouze, Domjevin, Embermenil, Fenneviller, Fremenil, Fremonville, Gogney, Gondrexon, Halloville, Harbouey, Herbeviller, Igney, Lachapelle, Leintrey, Merviller, Migneville, Montigny, Montreux, Neufmaisons, Neuviller-Les-Badonviller, Nonhigny, Ogeviller, Parux, Petitmont, Pettonville, Pexonne, Pierre-Percee, Raon-Les-Leau, Reclonville, Reherrey, Reillon, Remoncourt, Repaix, Saint-Martin, Saint-Maurice-Aux-Forges, Sainte-Pole, Saint-Sauveur, Tanconville, Thiaville-Sur-Meurthe, Vacqueville, Val-Et-Chatillon, Vaucourt, Vaxainville, Veho, Veney, Verdenal, Xousse.
Dipartimento della Moselle:
cantoni di Phalsbourg e di Sarrebourg: tutti i comuni;
i comuni di: Albestroff, Bassing, Benestroff, Bermering, Bidestroff, Blanche-Eglise, Bourdonnay, Bourgaltroff, Cutting, Dieuze, Domnom-Les-Dieuze, Donnelay, Francaltroff, Gelucourt, Givrycourt, Guebestroff, Gueblange-Les-Dieuze, Guebling, Guinzeling, Honskirch, Insming, Insviller, Juvelize, Lagarde, Lening, Lhor, Lidrezing, Lindre-Basse, Lindre-Haute, Lostroff, Loudrefing, Maizieres-Les-Vic, Marimont-Les-Benestroff, Molring, Montdidier, Mulcey, Munster, Nebing, Neufvillage, Ommeray, Rening, Rodalbe, Rorbach-Les-Dieuze, Saint-Medard, Tarquimpol, Torcheville, Vahl-Les-Benestroff, Val-De-Bride, Vergaville, Vibersviller, Virming, Vittersbourg, Zarbeling, Zommange.
Dipartimento del Basso Reno:
cantoni di Mutzig e di Saverne: tutti i comuni;
cantone di Bouxwiller: il comune di Wingersheim-Les-Quatre-Bans parzialmente compreso (solo il territorio dell’ex comune di Gingsheim) e tutti i comuni tranne Dingsheim, Dossenheim-Kochersberg, Fessenheim-Le-Bas, Furdenheim, Griesheim-Sur-Souffel, Handschuheim, Hurtigheim, Ittenheim, Pfulgriesheim, Quatzenheim, Rohr, Stutzheim-Offenheim, Truchtersheim, Waltenheim-Sur-Zorn, Wiwersheim;
cantone di Molsheim: tutti i comuni tranne Altorf, Dachstein, Duppigheim, Duttlenheim, Ernolsheim-Bruche, Griesheim-Pres-Molsheim, Innenheim;
cantone di Obernai: tutti i comuni tranne Krautergersheim, Meistratzheim, Niedernai, Stotzheim, Valff, Zellwiller;
i comuni di: Bischholtz, Bitschhoffen, Cleebourg, Dauendorf, Dieffenbach-Les-Woerth, Dossenheim-Sur-Zinsel, Drachenbronn-Birlenbach, Engwiller, Erckartswiller, Eschbourg, Forstheim, Froeschwiller, Frohmuhl, Goersdorf, Gumbrechtshoffen, Gundershoffen, Gunstett, Hegeney, Hinsbourg, Huttendorf, Ingwiller, Keffenach, Kindwiller, Kutzenhausen, La Petite-Pierre, Lampertsloch, Laubach, Lichtenberg, Lobsann, Memmelshoffen, Menchhoffen, Merkwiller-Pechelbronn, Mietesheim, Morsbronn-Les-Bains, Morschwiller, Mulhausen, Neuwiller-Les-Saverne, Niedermodern, Niedersoultzbach, Oberbronn, Oberdorf-Spachbach, Petersbach, Pfalzweyer, Preuschdorf, Puberg, Reipertswiller, Riedseltz, Rosteig, Rothbach, Schillersdorf, Soultz-Sous-Forets, Sparsbach, Struth, Tieffenbach, Uhlwiller, Uhrwiller, Uttenhoffen, Val De Moder, Woerth, Weinbourg, Weiterswiller, Wimmenau, Wingen-Sur-Moder, Zinswiller, Zittersheim.
Dipartimento dell’Alto Reno:
cantoni di Masevaux e di Altkirch: tutti i comuni;
cantone di Cernay: tutti i comuni tranne Cernay, Uffholtz, Wattwiller;
cantone di Guebwiller: tutti i comuni tranne Issenheim, Merxheim, Raedersheim;
cantone di Sainte-Marie-aux-Mines: tutti i comuni tranne Guemar; Illhaeusern;
cantone di Wintzenheim: tutti i comuni tranne Gundolsheim, Herrlisheim-Pres-Colmar;
i comuni di: Colmar, Berrwiller, Bruebach, Brunstatt-Didenheim, Flaxlanden, Galfingue, Heimsbrunn, Ingersheim, Knoeringue, Michelbach-Le-Bas, Morschwiller-Le-Bas, Mulhouse, Ranspach-Le-Bas, Ranspach-Le-Haut, Saint-Louis, Zillisheim.
Dipartimento dell’Alta Saona:
i comuni di: Aillevillers-Et-Lyaumont, Alaincourt, Amage, Ambievillers, Amont-Et-Effreney, La Basse-Vaivre, Belfahy, Betoncourt-Saint-Pancras, Beulotte-Saint-Laurent, Bouligney, Bourbevelle, Bousseraucourt, Breuchotte, La Bruyere, Corravillers, Corre, Cuve, Dampvalley-Saint-Pancras, Demangevelle, Esmoulieres, Faucogney-Et-La-Mer, Les Fessey, Fleurey-Les-Saint-Loup, Fontenois-La-Ville, Fougerolles, Haut-Du-Them-Chateau-Lambert, Hurecourt, Jonvelle, La Longine, Mailleroncourt-Saint-Pancras, La Montagne, Montcourt, Montdore, Passavant-La-Rochere, Plancher-Les-Mines, Pont-Du-Bois, La Proiseliere-Et-Langle, Raddon-Et-Chapendu, La Rosiere, Saint-Bresson, Sainte-Marie-En-Chanois, Selles, Servance-Miellin, Ternuay-Melay-Et-Saint-Hilaire, La Vaivre, Vauvillers, La Voivre, Vougecourt.
Dipartimento dei Vosgi:
tutti i comuni tranne: Ainvelle, Ameuvelle, Aroffe, Autreville, Avranville, Blevaincourt, Brechainville, Chatillon-Sur-Saone, Chermisey, Damblain, Fignevelle, Fouchecourt, Frain, Freville, Godoncourt, Grand, Grignoncourt, Harmonville, Isches, Lamarche, Les Thons, Liffol-Le-Grand, Lironcourt, Marey, Martigny-Les-Bains, Martinvelle, Midrevaux, Mont-Les-Lamarche, Morizecourt, Pargny-Sous-Mureau, Regnevelle, Robecourt, Romain-Aux-Bois, Rozieres-Sur-Mouzon, Saint-Julien, Senaide, Seraumont, Serecourt, Serocourt, Sionne, Soncourt, Tignecourt, Tollaincourt, Trampot, Vicherey, Villotte, Villouxel.
Dipartimento del Territoire-de-Belfort:
tutti i comuni tranne: Beaucourt, Courcelles, Croix, Feche-L’eglise, Joncherey, Lebetain, Mezire, Montbouton, Saint-Dizier-L’eveque, Villars-Le-Sec.
5. Legame con la zona geografica
Il «Munster» o «Munster-Géromé» è un formaggio a pasta molle e a crosta lavata prodotto con latte di vacche allevate in una regione essenzialmente foraggera. Il clima ha favorito un sapere ancestrale nella stagionatura in condizioni di umidità della cagliata acidificata, garantendo lo sviluppo dei fermenti rossi che conferiscono al formaggio il suo tipico colore e un odore forte, in contrasto con il sapore dolce della sua pasta.
La zona geografica è caratterizzata da un’orografia di media altitudine per la parte montuosa e pedemontana (che costituisce il massiccio dei Vosgi su cui hanno parte del loro territorio tutti i dipartimenti che compongono la zona geografica) e da un’orografia pianeggiante per la parte occidentale. Il massiccio dei Vosgi ospita numerose sorgenti di importanti corsi d’acqua alimentati da piogge e dalle acque di infiltrazione e di dilavamento che irrigano tutta la zona e ne modellano il paesaggio.
Il clima è caratterizzato da forti precipitazioni: il massiccio dei Vosgi rappresenta infatti uno sbarramento per le nubi provenienti da ovest che si condensano in quota riversando le loro piogge sulla zona pedemontana e sul massiccio. Questo clima è favorevole allo sviluppo di sistemi di praticoltura. L’erba è praticamente onnipresente, dalle cime dei Vosgi (Hautes-Chaumes), dove si possono sviluppare solo prati d’alta quota, alle aree dissodate e alle zone di terreni «pesanti», difficili da arare. In questi prati cresce comunemente un’ombrellifera: il cumino dei prati o carvi nero (Carum carvi L.), talvolta chiamato anche anice dei Vosgi.
La nascita del «Munster» o «Munster-Géromé» è legata all’insediamento di abbazie sul massiccio dei Vosgi durante il VII e VIII secolo. È il «Monasterium confluentis» ad aver dato il nome alla città di Munster, situata sul versante orientale del massiccio. Mentre le mandrie delle vacche da latte salivano a pascolare d’estate sulle Hautes-Chaumes, alcuni allevatori scendevano sulle valli del versante occidentale a svernare.
Con il tempo le quantità di formaggio prodotte sono diventate notevoli e a partire dal XVI secolo i produttori artigianali hanno cominciato a vendere i loro formaggi nei comuni dei vigneti alsaziani, in pianura e nelle grandi città limitrofe.
La doppia localizzazione delle produzioni, intorno a Munster per l’Alsazia e intorno a Gérardmer per la Lorena, spiega il perché dei due nomi del formaggio, derivanti dalla toponimia: Munster e Géromé.
La zona geografica è stata oggetto di numerosi conflitti che hanno fatto della regione un’area di migrazioni; portando con sé attività e competenze, le popolazioni sfollate hanno contribuito a diffondere in pianura la produzione di questo formaggio. Se il massiccio è la culla della razza Vosgienne, che si è adattata all’ambiente, per ricostituire le mandrie decimate sono state introdotte altre razze: la Simmental della vicina Svizzera, la Montbéliarde e la Française Frisonne Pie Noire, ribattezzata Prim’Holstein.
Le competenze nell’allevamento di queste vacche da latte, nella produzione e nella stagionatura di questo formaggio sono tuttora ben presenti. La tecnologia casearia si basa su una cagliata acidificata; le competenze nella stagionatura in ambiente umido prevedono il lavaggio della crosta dopo una prima fase di lievitazione che disacidifica la cagliata. Lo stagionatore adatta l’atmosfera della cantina di stagionatura e i trattamenti in base al processo di evoluzione dei formaggi. Ancora oggi i produttori aggiungono alla cagliata semi di cumino dei prati (Carum carvi L.).
Il «Munster» o «Munster-Géromé» è un formaggio di latte vaccino a cagliata acidificata e a pasta molle, con una crosta lavata di colore dall’avorio-arancio all’arancio-rosso.
Questo formaggio presenta un netto contrasto tra l’odore forte, con lieve sentore ammoniacale, e la pasta dal sapore dolce con note lattiche, vegetali (fieno, frutta matura, frutta a guscio), legnose o con leggere note di lievito. Il «Munster» o «Munster-Géromé» è disponibile in diversi formati: formaggi piatti di formato ridotto e formaggi di formato più grande, piatti o spessi, con tempi di stagionatura rispettivamente di 14 o 21 giorni.
La produzione del «Munster» o «Munster-Géromé» si è sviluppata grazie alla valorizzazione, da parte delle vacche da latte, della risorsa d’erba disponibile. Poiché il latte ottenuto è relativamente povero, la tecnologia casearia si è orientata verso una cagliata acidificata.
Le condizioni dell’ambiente geografico caratterizzate da un’elevata umidità, legata alle precipitazioni e alla presenza di numerose sorgenti, hanno contribuito allo sviluppo di competenze di stagionatura in ambiente umido, con il lavaggio che favorisce lo sviluppo dei fermenti rossi (essenzialmente il Brevibacterum linens) che conferiscono alla crosta del «Munster» o «Munster-Géromé» il suo tipico colore tra l’avorio-arancio e l’arancio-rosso e permettono lo sviluppo degli aromi caratteristici della denominazione.
Proprio per la natura della cagliata acidificata, questi formaggi a pasta molle non presentano una durata di conservazione molto lunga. Questa condizione contraddittoria, tra una zona di produzione segnata dall’isolamento e un prodotto finito che mal sopporta i trasporti, ha portato i produttori a diversificare i formati, con formati piccoli che richiedono una stagionatura breve per il consumo locale e formati più grandi, a durata di conservazione più lunga, che hanno permesso agli stagionatori di acquistare formaggi non stagionati, prodotti in zone talvolta remote e di stagionarli il più vicino possibile ai luoghi di consumo. Infine, grazie alla disponibilità del cumino dei prati nei prati dei Vosgi, i suoi semi sono incorporati nella cagliata in parte della produzione; questa pratica è tuttora presente.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4e2c987c-80c8-4071-a5c9-dda91955e185
| 7.9.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 295/19 | 
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(2020/C 295/06)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Tirol»
Numero di riferimento: PDO-AT-A0230-AM01
Data della comunicazione: 21.2.2020
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
Descrizione e motivi
A seguito del passaggio dal registro delle superfici vitate al sistema integrato di gestione e controllo è necessario adeguare il valore massimo per ettaro (Hektarhöchstsatz).
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Tirol
2. Tipo di indicazione geografica
DOP — Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
| 1. | Vino | 
| 5. | Vino spumante di qualità | 
4. Descrizione del vino (dei vini)
La denominazione di origine «Tirol» può essere utilizzata per il vino e per il vino spumante di qualità, sebbene in pratica non sia mai adoperata per quest’ultima categoria. I vini «Tirol» sono principalmente «Qualitätsweine» (vini di qualità). Le caratteristiche analitiche figurano nel disciplinare di produzione.
I vini «Tirol» sono prodotti anche con altre specificazioni (ad esempio «Kabinett», «Spätlese», «Eiswein»). Le relative caratteristiche analitiche figurano nel disciplinare di produzione. In ragione delle numerose superfici di piccole dimensioni interessate non è possibile fornire una definizione unica dei vini dal punto di vista organolettico.
| Caratteristiche analitiche generali | |
| Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) | 
 | 
| Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) | 
 | 
| Acidità totale minima | 
 | 
| Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) | 
 | 
| Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) | 
 | 
5. pratiche di vinificazione
a) Pratiche enologiche essenziali
Restrizioni applicabili all’elaborazione
Per la denominazione di origine «Tirol» sono ammesse tutte le pratiche enologiche previste dai regolamenti (UE) 2019/934 e (UE) 2019/935 per i vini a denominazione di origine protetta, ad eccezione del trattamento con sorbato di potassio e con dimetildicarbonato. La disacidificazione dei vini è possibile in conformità ai regolamenti (UE) 2019/934 e (UE) 2019/935. L’eventuale acidificazione è decisa dalla ministra federale per l’Agricoltura, le regioni e il turismo in funzione delle condizioni meteorologiche durante il periodo vegetativo. Le condizioni dell’eventuale acidificazione si rifanno alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2019/934 e (UE) 2019/935.
Le pratiche enologiche specifiche (incluso l’arricchimento) risultano dal metodo di produzione tradizionale prescelto e possono essere tratte dal disciplinare di produzione.
b) Rese massime
10 000 kg di uve per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La denominazione di origine «Tirol» comprende l’intero Land austriaco del Tirolo.
7. Varietà principale/i di uve da vino
| 
 | Zweigelt - Rotburger | 
| 
 | Grüner Veltliner - Weißgipfler | 
| 
 | Zweigelt - Blauer Zweigelt | 
8. Descrizione del legame/dei legami
Un numero ridotto di aziende isolate produce vino in zone che presentano fattori climatici favorevoli. Di conseguenza non è possibile fornire una descrizione generale delle condizioni pedoclimatiche. La struttura produttiva nella regione viticola del Tirolo è infatti caratterizzata esclusivamente da aziende a conduzione familiare che elaborano soltanto uve di produzione propria e che praticano la vendita diretta in azienda. Al fine di ottenere uve sane e mature durante la vendemmia, le varietà di viti e i portinnesti coltivati devono presentare caratteristiche adattate alle condizioni geologiche e climatiche. I requisiti sono: resistenza al gelo, una fioritura tardiva e un’elevata resistenza alle malattie fungine e al marciume. In ragione delle numerose superfici di piccole dimensioni non è possibile fornire una definizione unica dei vini dal punto di vista organolettico, tuttavia il clima rigido con escursioni termiche elevate tra il giorno e la notte garantisce una buona struttura acida dei vini.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
| 
 | Quadro normativo: | 
| 
 | nella legislazione nazionale | 
| 
 | Tipo di condizione ulteriore: | 
| 
 | deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata | 
| 
 | Descrizione della condizione: | 
secondo la legge sul vino austriaca, i vini a denominazione di origine «Tirol», ad eccezione dei vini con la specificazione «Sekt», «Qualitätsschaumwein» e «Hauersekt», possono essere immessi in commercio soltanto con il contrassegno numerato dello Stato. Per l’ottenimento di tale contrassegno deve essere analizzato un campione di ciascun vino (controllo sistematico) destinato a essere commercializzato con la denominazione di origine «Tirol» (cfr. disciplinare di produzione). La prova sensoriale è effettuata da un’apposita commissione d’assaggio ufficiale, composta da sei assaggiatori e un presidente. I campioni sono degustati alla cieca. Sul modulo d’assaggio figurano solo le informazioni necessarie per la valutazione, come le indicazioni relative alla specificazione tradizionale («Qualitätswein», «Kabinett», «Spätlese» «Auslese» ecc.), alla varietà e all’annata. Gli assaggiatori valutano in base alla propria esperienza e sulla base di vini di riferimento se i vini presentati sono tipici e atti alla commercializzazione (privi di difetti) sotto il profilo della varietà, dell’annata e della specificazione tradizionale. La domanda di valutazione prevede solo le risposte SÌ e NO. In caso di valutazione negativa il rifiuto deve essere giustificato per iscritto. Il campione è soddisfacente sul piano sensoriale se la maggioranza degli assaggiatori ha emesso un giudizio positivo. In caso di parità 3:3, il campione è sottoposto a un’altra commissione d’assaggio. Nel caso in cui la parità 3:3 si ripeta, la valutazione è considerata negativa.
Link al disciplinare del prodotto
https://www.bmlrt.gv.at/land/produktion-maerkte/pflanzliche-produktion/wein/Weinherkunft.html.
| 7.9.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 295/22 | 
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(2020/C 295/07)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Oberösterreich »
Numero di riferimento: PDO-AT-A0223-AM01
Data della comunicazione: 21.2.2020
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
Descrizione e motivi
A seguito del passaggio dal registro delle superfici vitate al sistema integrato di gestione e controllo è necessario adeguare il valore massimo per ettaro (Hektarhöchstsatz).
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Oberösterreich
2. Tipo di indicazione geografica
DOP — Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
| 1. | Vino | 
| 5. | Vino spumante di qualità | 
4. Descrizione del vino (dei vini)
La denominazione di origine «Oberösterreich» può essere utilizzata per il vino e per il vino spumante di qualità, sebbene in pratica non sia mai adoperata per quest’ultima categoria. I vini «Oberösterreich» sono principalmente «Qualitätsweine» (vini di qualità). I parametri analitici più importanti figurano nel disciplinare di produzione.
| Caratteristiche analitiche generali | |
| Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) | 
 | 
| Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) | 
 | 
| Acidità totale minima | 
 | 
| Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) | 
 | 
| Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) | 
 | 
5. Pratiche di vinificazione
a) Pratiche enologiche essenziali
Restrizioni applicabili all’elaborazione
Per la denominazione di origine «Oberösterreich» sono ammesse tutte le pratiche enologiche previste dai regolamenti (UE) 2019/934 e (UE) 2019/935 per i vini a denominazione di origine protetta, ad eccezione del trattamento con sorbato di potassio e con dimetildicarbonato. La disacidificazione dei vini è possibile in conformità ai regolamenti (UE) 2019/934 e (UE) 2019/935. L’eventuale acidificazione è decisa dalla ministra federale per l’Agricoltura, le regioni e il turismo in funzione delle condizioni meteorologiche durante il periodo vegetativo. Le condizioni dell’eventuale acidificazione si rifanno alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2019/934 e (UE) 2019/935.
Le pratiche enologiche specifiche (incluso l’arricchimento) risultano dal metodo di produzione tradizionale prescelto e possono essere tratte dal disciplinare di produzione.
b) Rese massime
10 000 kg di uve per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La denominazione di origine «Oberösterreich» comprende l’intero Land austriaco dell’Austria superiore.
7. Varietà principale/i di uve da vino
| 
 | Roter Veltliner | 
| 
 | St. Laurent | 
| 
 | Zweigelt - Rotburger | 
| 
 | Blauburger | 
| 
 | Rathay | 
| 
 | Jubiläumsrebe | 
| 
 | Blauer Burgunder - Blauburgunder | 
| 
 | Grüner Veltliner - Weißgipfler | 
| 
 | Goldburger | 
| 
 | Grauer Burgunder - Ruländer | 
| 
 | Bouvier | 
| 
 | Muskateller - Roter Muskateller | 
| 
 | Neuburger | 
| 
 | Frühroter Veltliner - Malvasier | 
| 
 | Weißer Burgunder - Klevner | 
| 
 | Blaufränkisch - Frankovka | 
| 
 | Furmint | 
| 
 | Rotgipfler | 
| 
 | Roesler | 
8. Descrizione del legame/dei legami
Un numero ridotto di aziende isolate produce vino in zone che presentano fattori climatici favorevoli. I suoli in queste zone che presentano fattori climatici favorevoli sono costituiti da terreni con rocce sedimentarie di Tegel, argillosi, sabbiosi e detritici, dai quali affiorano localmente antichi banchi corallini di calcare della Leitha. Tali suoli sono ideali per la produzione di vini bianchi fruttati, non da ultimo in ragione della loro buona capacità di ritenzione idrica.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro normativo:
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
secondo la legge sul vino austriaca, i vini a denominazione di origine «Oberösterreich», ad eccezione dei vini con la specificazione «Sekt», «Qualitätsschaumwein» e «Hauersekt», possono essere immessi in commercio soltanto con il contrassegno numerato dello Stato. Per l’ottenimento di tale contrassegno occorre sottoporre ad analisi analitiche ed organolettiche un campione di ciascun vino (controllo sistematico) destinato a essere commercializzato con la denominazione di origine «Oberösterreich» (cfr. disciplinare).
Link al disciplinare del prodotto
https://www.bmlrt.gv.at/land/produktion-maerkte/pflanzliche-produktion/wein/Weinherkunft.html.
| 7.9.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 295/25 | 
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(2020/C 295/08)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1)
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Wagram»
Numero di riferimento: PDO-AT-A0233-AM01
Data della comunicazione: 21.2.2020
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
Descrizione e motivi
A seguito del passaggio dal registro delle superfici vitate al sistema integrato di gestione e controllo è necessario adeguare il valore massimo per ettaro (Hektarhöchstsatz).
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Wagram
2. Tipo di indicazione geografica
DOP — Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
| 1. | Vino | 
| 5. | Vino spumante di qualità | 
4. Descrizione del vino (dei vini)
La denominazione di origine «Wagram» può essere utilizzata per il vino e per il vino spumante di qualità, sebbene l’utilizzo per quest’ultima categoria sia decisamente marginale. I vini «Wagram» sono principalmente «Qualitätsweine» (vini di qualità). Le caratteristiche analitiche figurano nel disciplinare di produzione. I vini «Wagram» sono prodotti anche con altre specificazioni (ad esempio «Kabinett», «Spätlese», «Eiswein». Nella zona viticola di Wagram la produzione di vino bianco è di circa il 75 %. Le varietà principali di uve da vino sono il Grüner Veltliner per i vini bianchi e lo Zweigelt per i vini rossi. Va inoltre menzionato il Frühroter Veltliner, una varietà tipica di questa zona. Dal punto di vista organolettico, i vini si caratterizzano prevalentemente come robusti e speziati.
| Caratteristiche analitiche generali | |
| Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) | 
 | 
| Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) | 
 | 
| Acidità totale minima | 
 | 
| Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) | 
 | 
| Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) | 
 | 
5. Pratiche di vinificazione
a) Pratiche enologiche essenziali
Restrizioni applicabili all’elaborazione
Per la denominazione di origine «Wagram» sono ammesse tutte le pratiche enologiche previste dai regolamenti (UE) 2019/934 e (UE) 2019/935 per i vini a denominazione di origine protetta, ad eccezione del trattamento con sorbato di potassio e dimetildicarbonato. La disacidificazione dei vini è possibile in conformità ai regolamenti (UE) 2019/934 e (UE) 2019/935. L’eventuale acidificazione è decisa dalla ministra federale per l’Agricoltura, le regioni e il turismo in funzione delle condizioni meteorologiche durante il periodo vegetativo. Le condizioni dell’eventuale acidificazione si rifanno alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2019/934 e (UE) 2019/935.
Le pratiche enologiche specifiche (incluso l’arricchimento) risultano dal metodo di produzione tradizionale prescelto e possono essere tratte dal disciplinare di produzione.
b) Rese massime
10 000 kg di uve per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La denominazione di origine «Wagram» comprende il distretto di Tulln (ad eccezione del comune di Sitzenberg-Reidling), il comune di Stetteldorf am Wagram e il distretto giudiziario di Klosterneuburg nella Bassa Austria.
7. Varietà principale/i di uve da vino
| 
 | Zweigelt - Rotburger | 
| 
 | Grüner Veltliner - Weißgipfler | 
| 
 | Zweigelt - Blauer Zweigelt | 
8. Descrizione del legame/dei legami
La zona vinicola di Wagram si divide in due zone distinte. La prima si estende a nord del Danubio e a est del Kamptal, e comprende la zona di Wagram propriamente detta, un ampio terrazzo di circa 30 km verso est. In questa zona le viti sono coltivate su spessi suoli di loess e producono vini corposi e speziati. La seconda, nella zona di Klosterneuburg, a nord-ovest di Vienna, presenta un suolo più calcareo e produce vini fruttati e vivaci.
Il clima è determinato dall’influenza del Danubio e dalla prossimità della pianura pannonica. Le notti sono piuttosto fresche e quindi favorevoli alla formazione degli aromi. Nella zona viticola di Wagram la produzione di vino bianco è di circa il 75 %. Le varietà principali di uve da vino sono il Grüner Veltliner per i vini bianchi e lo Zweigelt per i vini rossi. Va inoltre menzionato il Frühroter Veltliner, una varietà tipica di questa zona. Dal punto di vista organolettico, i vini si caratterizzano prevalentemente come robusti e speziati. Lo spesso strato di loess della zona di Wagram è perfettamente adatto alla produzione di Grüner Veltliner robusti e speziati. I suoli più calcarei intorno alla zona di Klosterneuburg producono vini fruttati e vivaci.
La struttura prevalentemente a conduzione familiare delle aziende consente il passaggio di generazione in generazione dello stile di vinificazione tradizionale, contribuendo così al carattere deciso dei vini di Wagram.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro normativo:
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
secondo la legge sul vino austriaca, i vini a denominazione di origine «Wagram», ad eccezione dei vini con la specificazione «Sekt», «Qualitätsschaumwein» e «Hauersekt», possono essere immessi in commercio soltanto con il contrassegno numerato dello Stato. Per l’ottenimento di tale contrassegno deve essere analizzato un campione di ciascun vino destinato a essere commercializzato con la denominazione di origine «Wagram» (cfr. disciplinare). La prova sensoriale è effettuata da un’apposita commissione d’assaggio ufficiale, composta da sei assaggiatori e un presidente. I campioni sono degustati alla cieca. Sul modulo d’assaggio figurano solo le informazioni necessarie per la valutazione, come le indicazioni relative alla specificazione tradizionale («Qualitätswein», «Kabinett», «Spätlese», «Auslese» ecc.), alla varietà e all’annata. Gli assaggiatori valutano in base alla propria esperienza e sulla base di vini di riferimento se i vini presentati sono tipici e atti alla commercializzazione (privi di difetti) sotto il profilo della varietà, dell’annata e della specificazione tradizionale. La domanda di valutazione prevede solo le risposte SÌ e NO. In caso di valutazione negativa il rifiuto deve essere giustificato per iscritto. Il campione è soddisfacente sul piano sensoriale se la maggioranza degli assaggiatori ha emesso un giudizio positivo. In caso di parità 3:3, il campione è sottoposto a un’altra commissione d’assaggio. Nel caso in cui la parità 3:3 si ripeta, la valutazione è considerata negativa.
Link al disciplinare del prodotto
https://www.bmlrt.gv.at/land/produktion-maerkte/pflanzliche-produktion/wein/Weinherkunft.html
| 7.9.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 295/28 | 
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(2020/C 295/09)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Salzburg»
Numero di riferimento: PDO-AT-A0224-AM01
Data della comunicazione: 21.2.2020
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
Descrizione e motivi
A seguito del passaggio dal registro delle superfici vitate al sistema integrato di gestione e controllo è necessario adeguare il valore massimo per ettaro (Hektarhöchstsatz).
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Salzburg
2. Tipo di indicazione geografica
DOP — Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
| 1. | Vino | 
| 5. | Vino spumante di qualità | 
4. Descrizione del vino (dei vini)
La denominazione di origine «Salzburg» può essere utilizzata per il vino e per il vino spumante di qualità, sebbene in pratica non sia mai adoperata per quest’ultima categoria.
I vini «Salzburg» sono principalmente «Qualitätsweine» (vini di qualità). Le caratteristiche analitiche figurano nel disciplinare di produzione.
I vini «Salzburg» sono prodotti anche con altre specificazioni (ad esempio «Kabinett», «Spätlese», «Eiswein»). Le relative caratteristiche analitiche figurano nel disciplinare di produzione. In ragione delle numerose superfici di piccole dimensioni non è possibile fornire una definizione unica dei vini dal punto di vista organolettico, tuttavia il clima rigido con escursioni termiche elevate tra il giorno e la notte garantisce una buona struttura acida dei vini.
| Caratteristiche analitiche generali | |
| Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) | 
 | 
| Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) | 
 | 
| Acidità totale minima | 
 | 
| Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) | 
 | 
| Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) | 
 | 
5. Pratiche di vinificazione
a) Pratiche enologiche essenziali
Restrizioni applicabili all’elaborazione
Per la denominazione di origine «Salzburg » sono ammesse tutte le pratiche enologiche previste dai regolamenti (UE) 2019/934 e (UE) 2019/935 per i vini a denominazione di origine protetta, ad eccezione del trattamento con sorbato di potassio e con dimetildicarbonato. La disacidificazione dei vini è possibile in conformità ai regolamenti (UE) 2019/934 e (UE) 2019/935. L’eventuale acidificazione è decisa dalla ministra federale per l’Agricoltura, le regioni e il turismo in funzione delle condizioni meteorologiche durante il periodo vegetativo. Le condizioni dell’eventuale acidificazione si rifanno alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2019/934 e (UE) 2019/935.
Le pratiche enologiche specifiche (incluso l’arricchimento) risultano dal metodo di produzione tradizionale prescelto e possono essere tratte dal disciplinare di produzione.
b) Rese massime
10 000 kg di uve per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La denominazione di origine «Salzburg» comprende l’intero Land austriaco di Salisburgo.
7. Varietà principale/i di uve da vino
| 
 | Roter Veltliner | 
| 
 | St. Laurent | 
| 
 | Müller-Thurgau - Rivaner | 
| 
 | Rathay | 
| 
 | Sylvaner - Grüner Sylvaner | 
| 
 | Jubiläumsrebe | 
| 
 | Blauer Burgunder - Blauburgunder | 
| 
 | Blauer Portugieser | 
| 
 | Chardonnay - Morillon | 
| 
 | Goldburger | 
| 
 | Grauer Burgunder - Ruländer | 
| 
 | Merlot | 
| 
 | Weißer Riesling - Rheinriesling | 
| 
 | Sauvignon Blanc | 
| 
 | Muskateller - Roter Muskateller | 
| 
 | Syrah - Shiraz | 
| 
 | Neuburger | 
| 
 | 4 | 
| 
 | Frühroter Veltliner - Malvasier | 
| 
 | Traminer - Gelber Traminer | 
| 
 | Blaufränkisch - Frankovka | 
| 
 | Zierfandler - Spätrot | 
| 
 | Cabernet Sauvignon | 
| 
 | Zweigelt - Rotburger | 
| 
 | Welschriesling | 
| 
 | Cabernet Franc | 
| 
 | Blauburger | 
| 
 | Grüner Veltliner - Weißgipfler | 
| 
 | Scheurebe - Sämling 88 | 
| 
 | Bouvier | 
| 
 | Muskat-Ottonel | 
| 
 | Weißer Burgunder - Klevner | 
| 
 | Furmint | 
| 
 | Rotgipfler | 
| 
 | Roesler | 
8. Descrizione del legame/dei legami
Un numero ridotto di aziende isolate produce vino in zone che presentano fattori climatici favorevoli. Di conseguenza non è possibile fornire una descrizione generale delle condizioni pedoclimatiche. La struttura produttiva nella regione viticola di Salisburgo è infatti caratterizzata esclusivamente da aziende a conduzione familiare che elaborano soltanto uve di produzione propria e che praticano la vendita diretta in azienda. Al fine di ottenere uve sane e mature durante la vendemmia, le varietà di viti e i portinnesti coltivati devono presentare caratteristiche adattate alle condizioni geologiche e climatiche. I requisiti sono: resistenza al gelo, una fioritura tardiva e un’elevata resistenza alle malattie fungine e al marciume. In ragione delle numerose superfici di piccole dimensioni non è possibile fornire una definizione unica dei vini dal punto di vista organolettico, tuttavia il clima rigido con escursioni termiche elevate tra il giorno e la notte garantisce una buona struttura acida dei vini.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro normativo:
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
secondo la legge sul vino austriaca, i vini a denominazione di origine «Salzburg», ad eccezione dei vini con la specificazione «Sekt», «Qualitätsschaumwein» e «Hauersekt», possono essere immessi in commercio soltanto con il contrassegno numerato dello Stato. Per l’ottenimento di tale contrassegno deve essere analizzato un campione di ciascun vino (controllo sistematico) destinato a essere commercializzato con la denominazione di origine «Salzburg» (cfr. disciplinare di produzione). La prova sensoriale è effettuata da un’apposita commissione d’assaggio ufficiale, composta da sei assaggiatori e un presidente. I campioni sono degustati alla cieca. Sul modulo d’assaggio figurano solo le informazioni necessarie per la valutazione, come le indicazioni relative alla specificazione tradizionale («Qualitätswein», «Kabinett», «Spätlese», «Auslese» ecc.), alla varietà e all’annata. Gli assaggiatori valutano in base alla propria esperienza e sulla base di vini di riferimento se i vini presentati sono tipici e atti alla commercializzazione (privi di difetti) sotto il profilo della varietà, dell’annata e della specificazione tradizionale. La domanda di valutazione prevede solo le risposte SÌ e NO. In caso di valutazione negativa il rifiuto deve essere giustificato per iscritto. Il campione è soddisfacente sul piano sensoriale se la maggioranza degli assaggiatori ha emesso un giudizio positivo. In caso di parità 3:3, il campione è sottoposto a un’altra commissione d’assaggio. Nel caso in cui la parità 3:3 si ripeta, la valutazione è considerata negativa.
Link al disciplinare del prodotto
https://www.bmlrt.gv.at/land/produktion-maerkte/pflanzliche-produktion/wein/Weinherkunft.html.
| 7.9.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 295/31 | 
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(2020/C 295/10)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Traisental»
Numero di riferimento: PDO-AT-A0210-AM01
Data della comunicazione: 21.2.2020
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
Descrizione e motivi
A seguito del passaggio dal registro delle superfici vitate al sistema integrato di gestione e controllo è necessario adeguare il valore massimo per ettaro (Hektarhöchstsatz).
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Traisental
2. Tipo di indicazione geografica
DOP — Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
| 1. | Vino | 
4. Descrizione del vino (dei vini)
La denominazione di origine «Traisental » può essere utilizzata soltanto per vini della varietà Grüner Veltliner o Riesling. Dal punto di vista organolettico, i vini sono prevalentemente fruttati e minerali. Ulteriori caratteristiche organolettiche figurano nel disciplinare di produzione.
| Caratteristiche analitiche generali | |
| Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) | 
 | 
| Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) | 
 | 
| Acidità totale minima | 
 | 
| Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) | 
 | 
| Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) | 
 | 
5. Pratiche di vinificazione
a) Pratiche enologiche essenziali
Restrizioni applicabili all’elaborazione
Per la denominazione di origine «Traisental » sono ammesse tutte le pratiche enologiche previste dai regolamenti (UE) 2019/934 e (UE) 2019/935 per i vini a denominazione di origine protetta, ad eccezione del trattamento con sorbato di potassio e dimetildicarbonato. La disacidificazione dei vini è possibile in conformità ai regolamenti (UE) 2019/934 e (UE) 2019/935. L’eventuale acidificazione è decisa dalla ministra federale per l’Agricoltura, le regioni e il turismo in funzione delle condizioni meteorologiche durante il periodo vegetativo. Le condizioni dell’eventuale acidificazione si rifanno alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2019/934 e (UE) 2019/935.
Le pratiche enologiche specifiche (incluso l’arricchimento) risultano dal metodo di produzione tradizionale prescelto e possono essere tratte dal disciplinare di produzione.
b) Rese massime
10 000 kg di uve per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La denominazione di origine «Traisental » interessa la zona della città di St. Pölten, il distretto di St. Pölten e il comune di Sitzenberg-Reidling nell’Austria inferiore.
7. Varietà principale/i di uve da vino
| 
 | Weißer Riesling - Rheinriesling | 
| 
 | Grüner Veltliner - Weißgipfler | 
| 
 | Weißer Riesling - Riesling | 
8. Descrizione del legame/dei legami
Il Massiccio boemo con i suoi suoli di granito e gneiss costituisce il sottosuolo della valle di Traisen (Traisental). L’influenza pannonica e il clima continentale determinano le condizioni climatiche. Il Danubio ha un effetto termoregolatore nella parte settentrionale della regione vitivinicola.
La struttura produttiva nella regione viticola del Traisental è caratterizzata da aziende a conduzione familiare che elaborano prevalentemente uve di produzione propria e che spesso praticano anche la vendita diretta in azienda. Quasi un terzo delle uve raccolte nel Traisental viene acquisito dalla cooperativa vinicola regionale. Esiste un legame forte tra il turismo fiorente e il settore vitivinicolo. Il vino presenta le seguenti caratteristiche tipiche:
Grüner Veltliner: note fruttate e di spezie delicate;
Riesling: profumato, elegante, minerale.
I vini riserva presentano uno stile forte e un aroma varietale marcato. A volte questi vini sono caratterizzati anche da delicate note di botrite e legno. I terreni aridi di granito e gneiss producono vini con un profilo distintivo, un corpo forte e una mineralità fine. La mineralità assicura ai vini un’acida vivace e longevità. L’influsso caldo del clima pannonico e l’aria fredda delle Prealpi assicurano giornate molto calde e notti fresche, che conferiscono ai vini una finezza speziata.
La struttura prevalentemente a conduzione familiare delle aziende consente il passaggio di generazione in generazione dello stile di vinificazione tradizionale, contribuendo così al carattere deciso dei vini «Traisental».
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro normativo:
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
secondo la legge austriaca un vino della denominazione di origine «Traisental» può essere immesso in commercio soltanto con il contrassegno numerato dello Stato. Per l’ottenimento di tale contrassegno occorre sottoporre ad esami analitici ed organolettici un campione di ciascun vino (controllo sistematico) destinato a essere commercializzato con la denominazione di origine «Traisental» (cfr. disciplinare).
La prova sensoriale è effettuata da un’apposita commissione d’assaggio ufficiale, composta da sei assaggiatori e un presidente. I campioni sono degustati alla cieca. Sul modulo d’assaggio figurano solo le informazioni necessarie per la valutazione, come le indicazioni relative alla specificazione tradizionale e all’annata. Gli assaggiatori valutano in base alla propria esperienza e sulla base di vini di riferimento se i vini presentati sono tipici per l’origine «Traisental » e atti alla commercializzazione (privi di difetti).
Link al disciplinare del prodotto
https://www.bmlrt.gv.at/land/produktion-maerkte/pflanzliche-produktion/wein/Weinherkunft.html.
| 7.9.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 295/34 | 
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(2020/C 295/11)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Kamptal»
Numero di riferimento: PDO-AT-A0209-AM01
Data della comunicazione: 21.2.2020
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
Descrizione e motivi
A seguito del passaggio dal registro delle superfici vitate al sistema integrato di gestione e controllo è necessario adeguare il valore massimo per ettaro (Hektarhöchstsatz).
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Kamptal
2. Tipo di indicazione geografica
DOP — Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
| 1. | Vino | 
4. Descrizione del vino (dei vini)
La denominazione di origine «Kamptal» può essere utilizzata soltanto per vini della varietà Grüner Veltliner o Riesling. Dal punto di vista organolettico, i vini sono prevalentemente fruttati e minerali. Ulteriori caratteristiche organolettiche figurano nel disciplinare di produzione.
| Caratteristiche analitiche generali | |
| Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) | 
 | 
| Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) | 
 | 
| Acidità totale minima | 
 | 
| Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) | 
 | 
| Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) | 
 | 
5. Pratiche di vinificazione
a) Pratiche enologiche essenziali
Restrizioni applicabili all’elaborazione
Per la denominazione di origine «Kamptal» sono ammesse tutte le pratiche enologiche previste dai regolamenti (UE) 2019/934 e (UE) 2019/935 per i vini a denominazione di origine protetta, ad eccezione del trattamento con sorbato di potassio e dimetildicarbonato. La disacidificazione dei vini è possibile in conformità ai regolamenti (UE) 2019/934 e (UE) 2019/935. L’eventuale acidificazione è decisa dalla ministra federale per l’Agricoltura, le regioni e il turismo, in funzione delle condizioni meteorologiche durante il periodo vegetativo. Le condizioni dell’eventuale acidificazione si rifanno alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2019/934 e (UE) 2019/935.
Le pratiche enologiche specifiche (incluso l’arricchimento) risultano dal metodo di produzione tradizionale prescelto e possono essere tratte dal disciplinare di produzione.
b) Rese massime
10 000 kg di uve per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La denominazione di origine «Kamptal» comprende i comuni di Etsdorf-Haitzendorf, Hadersdorf-Kammern, Langenlois, Lengenfeld, Schönberg am Kamp e Straß im Straßertale nell’Austria inferiore.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Weißer Riesling - Rheinriesling
Grüner Veltliner - Weißgipfler
Weißer Riesling - Riesling
8. Descrizione del legame/dei legami
Il terreno della valle del Kamp (Kamptal) risale al periodo permiano, 270 milioni di anni fa. Le formazioni del terroir sono costituite da terreni di loess, ghiaia, roccia primitiva e a volte elementi vulcanici.
Il clima nella valle del Kamp è influenzato, da un lato, dal clima molto caldo e pannonico e, dall’altro, dalle fresche correnti d’aria provenienti dalla regione del Waldviertl. Il livello delle precipitazioni è compreso tra 550 e 600 mm l’anno. La temperatura media annuale è superiore a 9 °C. Nei fondivalle possono verificarsi gelate tardive fino a metà maggio. Il vino presenta le seguenti caratteristiche tipiche:
Grüner Veltliner: note fruttate e di spezie delicate;
Riesling: profumato, elegante, minerale.
I vini riserva presentano uno stile forte e un aroma varietale marcato. A volte questi vini sono caratterizzati anche da delicate note di botrite e legno. Le ripide terrazze, dove non possono accumularsi strati di loess, consentono la produzione di un Riesling potente, minerale e longevo. Le terrazze più larghe di argilla e loess sono ideali per la produzione di Grüner Veltliner forte e fruttato. Il forte caldo diurno influenzato dal clima pannonico e le fresche notti assicurano ai vini una notevole finezza aromatica e una vivace acidità.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
| 
 | Quadro normativo: | 
| 
 | nella legislazione nazionale | 
| 
 | Tipo di condizione ulteriore: | 
| 
 | deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata | 
Descrizione della condizione:
secondo la legge austriaca un vino della denominazione di origine «Kamptal» può essere immesso in commercio soltanto con il contrassegno numerato dello Stato. Per l’ottenimento di tale contrassegno occorre sottoporre ad analisi analitiche ed organolettiche un campione di ciascun vino (controllo sistematico) destinato a essere commercializzato con la denominazione di origine «Kamptal» (cfr. disciplinare).
La prova sensoriale è effettuata da un’apposita commissione d’assaggio ufficiale, composta da sei assaggiatori e un presidente. I campioni sono degustati alla cieca. Sul modulo d’assaggio figurano solo le informazioni necessarie per la valutazione, come le indicazioni relative alla specificazione tradizionale e all’annata. Gli assaggiatori valutano in base alla propria esperienza e sulla base di vini di riferimento se i vini presentati sono tipici per l’origine della regione vitivinicola e atti alla commercializzazione (privi di difetti).
La degustazione da parte della commissione nel contesto dell’iter per l’attribuzione del contrassegno numerato dello Stato per il vino con denominazione di vendita «Kamptal DAC» deve avvenire presso la sede distaccata dell’Ufficio federale per la viticoltura di Krems. I requisiti per un vino «Kamptal DAC» devono essere confermati da almeno quattro degustatori. Se il risultato della degustazione è 3:3, non è necessario effettuare alcuna ripetizione.
Link al disciplinare del prodotto
https://www.bmlrt.gv.at/land/produktion-maerkte/pflanzliche-produktion/wein/Weinherkunft.html.
| 7.9.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 295/37 | 
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(2020/C 295/12)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Niederösterreich»
Numero di riferimento: PDO-AT-A0221-AM01
Data della comunicazione: 21.2.2020
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
Descrizione e motivi
A seguito del passaggio dal registro delle superfici vitate al sistema integrato di gestione e controllo è necessario adeguare il valore massimo per ettaro (Hektarhöchstsatz).
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Niederösterreich
2. Tipo di indicazione geografica
DOP — Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
| 1. | Vino | 
| 5. | Vino spumante di qualità | 
4. Descrizione del vino (dei vini)
La denominazione di origine «Niederösterreich» può essere utilizzata per vini, anche con la specificazione «Qualitätsschaumwein» (vino spumante di qualità) o «Sekt» (spumante). I vini «Niederösterreich» sono principalmente «Qualitätsweine» (vini di qualità); in tale contesto il succo delle uve deve avere un peso minimo del mosto di 15 gradi Babo (= 9,5 % vol): il titolo alcolometrico volumico minimo è pari a 9 % vol mentre l’acidità minima è pari a 4 g/l. Le ulteriori caratteristiche analitiche figurano nel disciplinare di produzione.
I vini «Niederösterreich» sono prodotti anche con altre specificazioni (ad esempio «Kabinett», «Spätlese», «Eiswein» ecc.). Dati i diversi tipi di terreni che caratterizzano la regione, è possibile produrre un’ampia gamma di vini. Si spazia dal Grüner Veltliner pepato e fresco, tipico della regione, passando per vini bianchi forti e corposi, maturati in botti di legno, fino a vini rossi fruttati.
| Caratteristiche analitiche generali | |
| Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) | 
 | 
| Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) | 
 | 
| Acidità totale minima | 
 | 
| Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) | 
 | 
| Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) | 
 | 
5. Pratiche di vinificazione
a) Pratiche enologiche essenziali
Restrizioni applicabili all’elaborazione
Per la denominazione di origine «Niederösterreich» sono ammesse tutte le pratiche enologiche previste dai regolamenti (UE) 2019/934 e (UE) 2019/935 per i vini a denominazione di origine protetta, ad eccezione del trattamento con sorbato di potassio e dimetildicarbonato. La disacidificazione dei vini è possibile in conformità ai regolamenti (UE) 2019/934 e (UE) 2019/935. L’eventuale acidificazione è decisa dalla ministra federale per l’Agricoltura, le regioni e il turismo, in funzione delle condizioni meteorologiche durante il periodo vegetativo. Le condizioni dell’eventuale acidificazione si rifanno alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2019/934 e (UE) 2019/935.
Le pratiche enologiche specifiche (incluso l’arricchimento) risultano dal metodo di produzione tradizionale prescelto e possono essere tratte dal disciplinare di produzione.
b) Rese massime
10 000 kg di uve per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La denominazione di origine «Niederösterreich» comprende l’intero Land austriaco dell’Austria inferiore.
7. Varietà principale/i di uve da vino
| 
 | Zweigelt - Rotburger | 
| 
 | Grüner Veltliner - Weißgipfler | 
| 
 | Zweigelt - Blauer Zweigelt | 
8. Descrizione del legame/dei legami
Nella parte orientale del vicino Kremstal i ripidi pendii di roccia primitiva del Wachau cedono il passo a terrazze di loess, presenti anche nelle regioni del Traisental, del Kamptal e del Wagram. Nel Kamptal sono presenti anche terreni vulcanici. Le condizioni meteorologiche sono influenzate dal caldo clima pannonico ad est e dalle fresche correnti provenienti dalla regione del Waldviertel.
La struttura produttiva nella regione viticola dell’Austria inferiore è caratterizzata da aziende a conduzione familiare che elaborano prevalentemente uve di produzione propria e che spesso praticano anche la vendita diretta in azienda. Esiste un legame forte tra il turismo fiorente e il settore vitivinicolo. Alcune grandi aziende (cantine e cooperative vinicole) completano la struttura costituita da aziende a conduzione familiare. Nella regione vitivinicola dell’Austria inferiore si producono vini bianchi quasi all’80 %. Principalmente nella parte dell’Austria inferiore a sud e ad est di Vienna, caratterizzata dal clima pannonico, si producono anche vini rossi. Tra i vini rossi predominano il fruttato Zweigelt e lo speziato Blaufränkisch. La gamma di vini bianchi spazia da vini freschi e fruttati, come il tipico Grüner Veltliner pepato, fino a vini forti e corposi maturati in classiche botti di legno o in barrique. Sui terreni degradati di roccia primitiva e sui terreni vulcanici si producono vini minerali e speziati, mentre i depositi di loess sulle terrazze danno una tipologia di vino rotondo e più pieno. Il caldo clima pannonico e l’aria fresca proveniente dalla regione del Waldviertel, che garantisce notti fresche, assicurano un’escursione termica tra giorno e notte, che conferisce ai vini una spiccata struttura acida.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
| 
 | Quadro normativo: | 
| 
 | nella legislazione nazionale | 
| 
 | Tipo di condizione ulteriore: | 
| 
 | deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata | 
Descrizione della condizione:
secondo la legge sul vino austriaca, i vini a denominazione di origine «Niederösterreich», ad eccezione di quelli con la specificazione «Sekt» o «Qualitätsschaumwein», possono essere immessi in commercio soltanto con il contrassegno numerato dello Stato. Per l’ottenimento di tale contrassegno occorre sottoporre ad analisi analitiche ed organolettiche un campione di ciascun vino (controllo sistematico) destinato a essere commercializzato con la denominazione di origine «Niederösterreich». La prova sensoriale è effettuata da un’apposita commissione d’assaggio ufficiale, composta da sei assaggiatori e un presidente. I campioni sono degustati alla cieca. Sul modulo d’assaggio figurano solo le informazioni necessarie per la valutazione, come le indicazioni relative alla specificazione tradizionale («Qualitätswein», «Spätlese» ecc.), alla varietà e all’annata. Gli assaggiatori valutano in base alla propria esperienza e sulla base di vini di riferimento se i vini presentati sono tipici e atti alla commercializzazione (privi di difetti) sotto il profilo della varietà, dell’annata e della specificazione tradizionale. La domanda di valutazione prevede solo le risposte SÌ e NO. In caso di valutazione negativa il rifiuto deve essere giustificato per iscritto. Il campione è soddisfacente sul piano sensoriale se la maggioranza degli assaggiatori ha emesso un giudizio positivo. In caso di parità 3:3, il campione è sottoposto a un’altra commissione d’assaggio. Nel caso in cui la parità 3:3 si ripeta, la valutazione è considerata negativa.
Link al disciplinare del prodotto
https://www.bmlrt.gv.at/land/produktion-maerkte/pflanzliche-produktion/wein/Weinherkunft.html.