ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 287

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
31 agosto 2020


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2020/C 287/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2020/C 287/02

Causa C-452/18: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 3 de Teruel — Spagna) — XZ / Ibercaja Banco, SA [Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di mutuo ipotecario – Clausola di limitazione della variabilità del tasso d’interesse (clausola di tasso minimo) – Contratto di novazione – Rinuncia alle azioni giudiziarie avverso le clausole di un contratto – Assenza di carattere vincolante]

2

2020/C 287/03

Causa C-575/18 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 9 luglio 2020 — Repubblica ceca / Commissione europea (Impugnazione – Risorse proprie dell’Unione europea – Responsabilità finanziaria degli Stati membri – Richiesta di dispensa dall’obbligo di mettere a disposizione risorse proprie – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Lettera della Commissione europea – Nozione di atto impugnabile – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva – Ricorso fondato su un arricchimento senza causa dell’Unione)

3

2020/C 287/04

Causa C-673/18: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 9 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris — Francia) — Santen SAS / Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle [Rinvio pregiudiziale – Medicinale per uso umano – Certificato protettivo complementare per i medicinali – Regolamento (CE) n. 469/2009 – Articolo 3, lettera d) – Presupposti per la concessione di un certificato – Conseguimento della prima autorizzazione di immissione in commercio del prodotto in quanto medicinale – Autorizzazione di immissione in commercio di una nuova applicazione terapeutica di un principio attivo noto]

3

2020/C 287/05

Cause riunite C-698/18 e C-699/18: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Specializat Mureş — Romania) — SC Raiffeisen Bank SA / JB (C-698/18), BRD Groupe Société Générale SA / KC (C-699/18) («Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Contratto di credito avente ad oggetto un prestito personale – Contratto integralmente eseguito – Accertamento del carattere abusivo delle clausole contrattuali – Azione di ripetizione delle somme indebitamente pagate in forza di una clausola abusiva – Modalità giudiziarie – Azione ordinaria imprescrittibile – Azione ordinaria avente carattere personale e patrimoniale, soggetta a prescrizione – Dies a quo del termine di prescrizione – Momento oggettivo della conoscenza, da parte del consumatore, dell’esistenza di una clausola abusiva)

4

2020/C 287/06

Causa C-716/18: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Timişoara — Romania) — CT / Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin — Serviciul Inspecţie Persoane Fizice, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara — Serviciul Soluţionare Contestaţii 1 [Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 288, primo comma, punto 4 – Regime speciale delle piccole imprese – Metodo di calcolo del volume d’affari annuo cui fare riferimento per l’applicazione del regime speciale per le piccole imprese – Nozione di operazione immobiliare accessoria – Locazione di un bene immobile da parte di una persona fisica che esercita svariate libere professioni]

5

2020/C 287/07

Causa C-70/19 P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 9 luglio 2020 — Commissione europea / HM [Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Bando di concorso EPSO/AST-SC/03/15 – Non ammissione a partecipare alle prove di valutazione – Domanda di riesame – Messaggio di posta elettronica dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) – Non trasmissione da parte dell’EPSO della domanda di riesame alla commissione giudicatrice – Motivo di rifiuto – Tardività – Qualificazione del messaggio di posta elettronica dell’EPSO – Decisione di respingere la domanda di riesame – Competenze – Carenza di base giuridica – Annullamento]

6

2020/C 287/08

Causa C-76/19: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 9 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — Direktor na Teritorialna direktsiya Yugozapadna Agentsiya Mitnitsi, già Nachalnik na Mitnitsa Aerogara Sofia / Curtis Balkan EOOD [Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale comunitario – Articolo 32, paragrafo 1, lettera c) – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Articolo 157, paragrafo 2, articolo 158, paragrafo 3, e articolo 160 – Determinazione del valore in dogana – Rettifica – Corrispettivi relativi alle merci da valutare – Corrispettivi che costituiscono una condizione della vendita delle merci da valutare – Corrispettivi versati dall’acquirente alla propria società controllante come contropartita della fornitura del know how necessario alla fabbricazione di prodotti finiti – Merci acquistate presso terzi e che costituiscono componenti da incorporare nei prodotti concessi in licenza]

6

2020/C 287/09

Causa C-81/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj — Romania) — NG, OH / SC Banca Transilvania SA (Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 2 – Nozione di disposizioni legislative o regolamentari imperative – Disposizioni suppletive – Contratto di credito espresso in valuta estera – Clausola relativa al rischio di cambio)

7

2020/C 287/10

Causa C-86/19: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil n. 9 de Barcelona — Spagna) — SL / Vueling Airlines SA (Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Convenzione di Montreal – Articolo 17, paragrafo 2 – Responsabilità dei vettori aerei in materia di bagagli consegnati – Perdita comprovata di un bagaglio consegnato – Diritto al risarcimento – Articolo 22, paragrafo 2 – Limiti di responsabilità in caso di distruzione, di perdita, di deterioramento o di ritardo dei bagagli – Assenza di informazioni quanto al bagaglio perso – Onere della prova – Autonomia processuale degli Stati membri – Principi di equivalenza e di effettività)

8

2020/C 287/11

Causa C-104/19: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Donex Shipping and Forwarding BV / Staatssecretaris van Financiën [Rinvio pregiudiziale – Politica commerciale comune – Dumping – Dazio antidumping istituito sulle importazioni di elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese – Regolamento (CE) n. 91/2009 – Validità – Regolamento (CE) n. 384/96 – Articolo 2, paragrafi 10 e 11 – Diritti della difesa]

8

2020/C 287/12

Causa C-199/19: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 9 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi — Polonia) — RL sp. z o.o./ J.M. (Rinvio pregiudiziale – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Direttiva 2011/7/UE – Nozione di transazione commerciale – Prestazione di servizi – Articolo 2, punto 1 – Contratto di locazione – Pagamenti periodici – Termini di pagamento che prevedono il versamento a rate – Articolo 5 – Portata)

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2020/C 287/13

Causa C-241/19 P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 9 luglio 2020 — George Haswani / Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea (Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Misure dirette contro imprenditori di spicco che operano in Siria – Elenco delle persone a cui si applica il congelamento di fondi e di risorse economiche – Inclusione del nominativo del ricorrente – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni)

10

2020/C 287/14

Causa C-257/19: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 luglio 2020 — Commissione europea / Irlanda (Inadempimento di uno Stato – Principi in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo – Direttiva 2009/18/CE – Articolo 8, paragrafo 1 – Soggetti i cui interessi potrebbero entrare in conflitto con il compito affidato all’organo inquirente – Membri dell’organo inquirente che esercitano, parallelamente, altre funzioni – Omessa istituzione di un organo inquirente indipendente)

10

2020/C 287/15

Causa C-264/19: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Constantin Film Verleih GmbH / YouTube LLC, Google Inc. (Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore e diritti connessi – Piattaforma di video online – Caricamento di un film senza il consenso del titolare – Procedimento riguardante la violazione di un diritto di proprietà intellettuale – Direttiva 2004/48/CE – Articolo 8 – Diritto d’informazione del richiedente – Articolo 8, paragrafo 2, lettera a) – Nozione di indirizzo – Indirizzo di posta elettronica, indirizzo IP e numero di telefono – Esclusione)

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2020/C 287/16

Causa C-272/19: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden — Germania) — VQ / Land Hessen (Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Nozione di giurisdizione – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Ambito di applicazione – Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) – Nozione di attività che non rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione – Articolo 4, punto 7 – Nozione di titolare del trattamento – Commissione per le petizioni del parlamento di uno Stato federato di uno Stato membro – Articolo 15 – Diritto di accesso dell’interessato)

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2020/C 287/17

Causa C-297/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Naturschutzbund Deutschland — Landesverband Schleswig-Holstein e.V. / Kreis Nordfriesland (Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Responsabilità ambientale – Direttiva 2004/35/CE – Allegato I, terzo comma, secondo trattino – Danno che può non essere qualificato come danno significativo – Nozione di normale gestione dei siti, quale definita nei documenti di gestione o di indirizzo relativi all’habitat, o praticata anteriormente dai proprietari o dagli operatori – Articolo 2, paragrafo 7 – Nozione di attività professionale – Attività svolta nell’interesse pubblico in forza di una delega ex lege – Inclusione o no)

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2020/C 287/18

Causa C-343/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Klagenfurt — Austria) — Verein für Konsumenteninformation / Volkswagen AG [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, punto 2 – Competenza giurisdizionale in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto – Luogo in cui il danno si è concretizzato – Manipolazione dei dati relativi ai valori di emissione dei gas di scarico di motori prodotti da un costruttore di automobili]

13

2020/C 287/19

Causa C-374/19: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 9 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — HF / Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler [Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Rettifica delle detrazioni – Variazione del diritto a detrazione – Bene d’investimento utilizzato sia per operazioni soggette a imposta sia per operazioni esenti – Cessazione dell’attività che dà diritto a detrazione – Utilizzo residuo ed esclusivo per operazioni esenti]

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2020/C 287/20

Causa C-391/19: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 9 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — Unipack АD / Direktor na Teritorialna direktsiya Dunavska kam Agentsiya Mitnitsi, Prokuror ot Varhovna administrativna prokuratura na Republika Bulgaria [Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale dell’Unione – Regolamento delegato (UE) 2015/2446 – Articolo 172, paragrafo 2 – Autorizzazione ad avvalersi del regime di uso finale – Effetto retroattivo – Nozione di casi eccezionali – Modifica della classificazione tariffaria – Cessazione della validità di una decisione relativa a un’informazione tariffaria vincolante]

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2020/C 287/21

Cause riunite C-608/18 P, C-609/18 P e C-767/18 P: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 30 aprile 2020 — Repubblica di Cipro/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), Papouis Dairies LTD, Pagkyprios organismos ageladotrofon (POA) Dimosia Ltd, M. J. Dairies EOOD (Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Nullità del marchio invocato dall’opponente – Impugnazioni divenute prive di oggetto – Non luogo a statuire)

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2020/C 287/22

Causa C-709/18: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 28 maggio 2020 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Špecializovaný trestný súd — Slovacchia) — procedimento penale a carico di UL, VM [Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Direttiva (UE) 2016/343 – Articoli 3 et 4 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 47 e 48 – Riferimenti in pubblico alla colpevolezza – Giurisdizione nazionale – Accettazione tramite ordinanza della dichiarazione di colpevolezza di uno dei due coimputati per le infrazioni indicate nell’atto di accusa – Esame della colpevolezza del secondo coimputato che si è dichiarato innocente – Condanna da parte dello stesso giudice che ha accettato la dichiarazione di colpevolezza]

15

2020/C 287/23

Causa C-153/19: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 28 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Köln — Germania) — FZ / DER Touristik GmbH [Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 12 – Circuito tutto compreso – Ritardo prolungato di un volo – Compensazione pecuniaria dei passeggeri – Risarcimenti complementari – Diritto del passeggero alla riduzione del prezzo del viaggio]

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2020/C 287/24

Causa C-338/19: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) dell’11 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna — Italia) — Telecom Italia SpA / Regione Sardegna [Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Aiuti di Stato – Articolo 108 TFUE – Regolamento (CE) n. 659/1999 – Recupero dell’aiuto da parte dello Stato membro di sua propria iniziativa – Regolamento (CE) n. 794/2004 – Tasso d’interesse applicabile]

17

2020/C 287/25

Causa C-390/19 P: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 2 aprile 2020 — Repubblica italiana / Commissione europea, Repubblica francese, Ungheria [Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) – Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Settore dello zucchero – Spese escluse dal finanziamento da parte dell’Unione europea – Spese effettuate dalla Repubblica italiana – Impugnazione, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata]

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2020/C 287/26

Causa C-399/19: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 29 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni / BT Italia SpA e a. (Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/20/CE – Articolo 12 – Diritti amministrativi imposti alle imprese che forniscono un servizio o una rete di comunicazione elettronica – Costi amministrativi dell’autorità di regolamentazione nazionale che possono essere coperti da un diritto – Rendiconto annuale dei costi amministrativi e della somma totale dei diritti riscossi)

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2020/C 287/27

Cause riunite da C-415/19 a C-417/19: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 6 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Blumar SpA (C-415/19), Roberto Abate SpA (C-416/19), Commerciale Gicap SpA (C-417/19) / Agenzia delle Entrate (Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione europea che dichiara un regime di aiuti compatibile con il mercato interno – Normativa nazionale che preclude la possibilità di concedere un aiuto in base ad un regime autorizzato in caso di inosservanza di una condizione non prevista dalla decisione della Commissione)

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2020/C 287/28

Causa C-553/19 P: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 2 aprile 2020 — International Tax Stamp Association Ltd (ITSA) / Commissione europea [Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Ravvicinamento delle legislazioni – Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati – Istituzione e funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco – Regolamento delegato e atti di esecuzione – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Mancanza di incidenza diretta – Articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE – Articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Assenza d’identificazione precisa dei punti della motivazione contestati della sentenza impugnata e di argomenti giuridici specifici a sostegno dell’impugnazione – Argomento volto ad ottenere dalla Corte un mero riesame degli argomenti presentati in primo grado – Impugnazione manifestamente irricevibile]

19

2020/C 287/29

Causa C-554/19: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 4 giugno 2020 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Kehl — Germania) — procedimento penale a carico di FU [Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (UE) 2016/399 – Codice frontiere Schengen – Articoli 22 e 23 – Eliminazione dei controlli alle frontiere interne allo spazio Schengen – Verifiche all’interno del territorio di uno Stato membro – Misure che hanno effetto equivalente alle verifiche di frontiera – Controlli d’identità in prossimità di una frontiera interna allo spazio Schengen – Possibilità di controllo indipendentemente dal comportamento della persona interessata o dall’esistenza di circostanze particolari – Disciplina nazionale riguardante l’intensità, la frequenza e la selettività dei controlli]

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2020/C 287/30

Causa C-618/19: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 30 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Ge.Fi.L. — Gestione Fiscalità Locale SpA / Regione Campania (Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 12, paragrafo 4 – Affidamento dell’appalto a un ente pubblico non economico senza procedura di gara – Appalto dei servizi relativi alla gestione della tassa automobilistica – Esclusione relativa ai contratti rientranti nell’ambito della cooperazione tra enti pubblici – Presupposti)

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2020/C 287/31

Causa C-628/19 P: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 6 maggio 2020 — Csanád Szegedi / Parlamento europeo (Impugnazione – Parlamento europeo – Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento – Indennità di assistenza parlamentare – Recupero delle somme indebitamente versate)

21

2020/C 287/32

Causa C-643/19: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 25 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo Norte — Portogallo) — Resopre — Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisâo SA / Município de Peso da Régua (Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 2014/24/UE – Appalti pubblici – Direttiva 2014/23/UE – Concessioni di servizi – Insussistenza di elementi di fatto e di diritto che consentono di rispondere in modo utile alla questione pregiudiziale – Irricevibilità)

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2020/C 287/33

Causa C-692/19: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 22 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Watford Employment Tribunal — Regno Unito) — B / Yodel Delivery Network Ltd (Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 2003/88/CE – Organizzazione dell’orario di lavoro – Nozione di lavoratore – Impresa di distribuzione di colli – Qualifica degli addetti al recapito assunti sulla base di un contratto di servizi – Possibilità per l’addetto ai recapiti di assumere dei subappaltanti e di fornire contemporaneamente servizi simili a terzi)

22

2020/C 287/34

Causa C-627/19: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 30 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd / Agenzia delle Entrate (Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Locazione di immobili per una durata non superiore a 30 giorni – Portale telematico di intermediazione immobiliare – Irricevibilità manifesta)

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2020/C 287/35

Causa C-756/19: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 29 aprile 2020 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portogallo] — Ramada Storax SA / Autoridade Tributária e Aduaneira [Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 90 e 273 – Base imponibile – Riduzione – Mancato pagamento – Insolvibilità del debitore domiciliato all’estero – Decisione pronunciata da un giudice di un altro Stato membro che attesta l’irrecuperabilità dei crediti reclamati – Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità]

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2020/C 287/36

Causa C-766/19: Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) del 10 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca dos Açores — Portogallo) — QE, RD / SATA Internacional — Serviços de Transportes Aéreos SA [Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Irricevibilità manifesta – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 3 – Compensazione ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Portata – Esonero dall’obbligo di compensazione – Nozione di circostanze eccezionali – Guasto generalizzato del sistema di approvvigionamento di carburante di un aeroporto]

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2020/C 287/37

Causa C-853/19: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 2 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Poprad — Slovacchia) — IM / Sting Reality s.r.o. (Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori – Articoli 8 e 9 – Pratiche commerciali aggressive – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Clausole oggetto di negoziato individuale – Poteri del giudice nazionale)

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2020/C 287/38

Causa C-17/20: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 28 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Italia) — MC / Ufficio territoriale del governo (U.T.G.) — Prefettura di Foggia (Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Irricevibilità manifesta – Principi generali di diritto dell’Unione europea – Diritto a una buona amministrazione – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Atto adottato dalla prefettura inteso al divieto dell’attività in ragione di una presunta infiltrazione mafiosa – Normativa che non prevede un procedimento amministrativo in contraddittorio)

26

2020/C 287/39

Causa C-575/19 P: Impugnazione proposta il 29 luglio 2019 dalla GMP-Orphan (GMPO) avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 maggio 2019, causa T-733/17, GMPO / Commissione

26

2020/C 287/40

Causa C-747/19 P: Impugnazione proposta il 10 ottobre 2019 dal Jorge Minguel Rosellò avverso l'ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione), 09 settembre 2019 causa T-524/19

27

2020/C 287/41

Causa C-61/20 P: Impugnazione proposta il 4 febbraio 2020 dalla Billa AG avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 4 dicembre 2019, causa T-524/18, Billa AG/EUIPO

27

2020/C 287/42

Causa C-183/20 P: Impugnazione proposta il 28 aprile 2020 dalla Fabryki Mebli Forte S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 27 febbraio 2020, causa T-159/19, Bog-Fran/EUIPO — Fabryki Mebli Forte

27

2020/C 287/43

Causa C-193/20 P: Impugnazione proposta il 6 maggio 2020 dalla Dekoback GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 5 marzo 2020, causa T-80/19, Dekoback GmbH/EUIPO

27

2020/C 287/44

Causa C-271/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 19 giugno 2020 — Aurubis AG / Repubblica federale di Germania

28

2020/C 287/45

Causa C-280/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 25 giugno 2020 — ZN / Generalno konsulstvo (Consolato generale) della Repubblica di Bulgaria nella città di Valencia, Regno di Spagna

28

2020/C 287/46

Causa C-282/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 26 giugno 2020 — Procedimento penale a carico di ZX

29

2020/C 287/47

Causa C-286/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg (Germania) il 29 giugno 2020 — GC, WG/Société Air France SA

30

2020/C 287/48

Causa C-291/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 30 giugno 2020 — XQ/Deutsche Lufthansa AG

30

2020/C 287/49

Causa C-292/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 30 giugno 2020 — KS/Deutsche Lufthansa AG

30

 

Tribunale

2020/C 287/50

Causa T-133/19: Sentenza del Tribunale del 25 giugno 2020 — Off-White / EUIPO (OFF-WHITE) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo OFF-WHITE – Rigetto parziale della domanda di registrazione – Impedimenti alla registrazione assoluti – Carattere descrittivo – Assenza di carattere distintivo – Nome di colore – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001]

32

2020/C 287/51

Causa T-553/19: Ordinanza del Tribunale dell’11 giugno 2020 — Perfect Bar/EUIPO (PERFECT BAR) [Ricorso di annullamento – Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo PERFECT BAR – Impedimenti alla registrazione assoluti – Assenza di carattere distintivo – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale di una decisione anteriore – Articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001 – Ricorso manifestamente infondato in diritto]

32

2020/C 287/52

Causa T-846/19: Ordinanza del Tribunale del 10 giugno 2020 — Golden Omega/Commissione (Ricorso di annullamento – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura tariffaria – Classificazione nella nomenclatura combinata – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità)

33

2020/C 287/53

Causa T-364/20: Ricorso proposto il 2 giugno 2020 — Danimarca/Commissione

33

2020/C 287/54

Causa T-420/20: Ricorso proposto il 7 luglio 2020 — – Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Huawei Technologies (GT8)

35

2020/C 287/55

Causa T-421/20: Ricorso proposto il 7 luglio 2020 — Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Huawei Technologies (GT3)

36

2020/C 287/56

Causa T-422/20: Ricorso proposto il 7 luglio 2020 — Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Huawei Technologies (GT5)

37

2020/C 287/57

Causa T-423/20: Ricorso proposto il 7 luglio 2020 — Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Huawei Technologies (GT9)

38

2020/C 287/58

Causa T-434/20: Ricorso proposto il 9 luglio 2020 — Włodarczyk /EUIPO — Ave Investment (dziandruk)

39

2020/C 287/59

Causa T-451/20: Ricorso proposto il 15 luglio 2020 — Facebook Ireland / Commissione

39

2020/C 287/60

Causa T-452/20: Ricorso proposto il 15 luglio 2020 — Facebook Ireland / Commissione

40

2020/C 287/61

Causa T-453/20: Ricorso proposto il 14 luglio 2020 — KZ/Commissione

41

2020/C 287/62

Causa T-454/20: Ricorso proposto il 16 luglio 2020 — Garment Manufacturers Association in Cambodia / Commissione

42

2020/C 287/63

Causa T-456/20: Ricorso proposto il 16 luglio 2020 — LA/Commissione

43

2020/C 287/64

Causa T-458/20: Ricorso proposto il 17 luglio 2020 — SBG/EUIPO — VF International (GEØGRAPHICAL NØRWAY)

44

2020/C 287/65

Causa T-459/20: Ricorso proposto il 17 luglio 2020 — SBG/EUIPO — VF International (GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION)

44

2020/C 287/66

Causa T-460/20: Ricorso proposto il 17 luglio 2020 — SBG/EUIPO — VF International (Geographical Norway)

45

2020/C 287/67

Causa T-461/20: Ricorso proposto il 17 luglio 2020 — SBG/EUIPO — VF International (GEOGRAPHICAL NORWAY)

46

2020/C 287/68

Causa T-465/20: Ricorso proposto il 22 luglio 2020 — Ryanair / Commissione

46


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

31.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 287/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2020/C 287/01)

Ultima pubblicazione

GU C 279 del 24.8.2020

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 271 del 17.8.2020

GU C 262 del 10.8.2020

GU C 255 del 3.8.2020

GU C 247 del 27.7.2020

GU C 240 del 20.7.2020

GU C 230 del 13.7.2020

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

31.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 287/2


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 3 de Teruel — Spagna) — XZ / Ibercaja Banco, SA

(Causa C-452/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Contratto di mutuo ipotecario - Clausola di limitazione della variabilità del tasso d’interesse (clausola di tasso minimo) - Contratto di novazione - Rinuncia alle azioni giudiziarie avverso le clausole di un contratto - Assenza di carattere vincolante)

(2020/C 287/02)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 3 de Teruel

Parti

Ricorrente: XZ

Convenuta: Ibercaja Banco, SA

Dispositivo

1)

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, il cui carattere abusivo è suscettibile di essere accertato giudizialmente, possa essere oggetto di un contratto di novazione tra tale professionista e detto consumatore, con il quale il consumatore rinuncia agli effetti che deriverebbero dalla dichiarazione di abusività di tale clausola, purché tale rinuncia sia frutto di un consenso libero e informato del consumatore, circostanza questa che spetta al giudice nazionale verificare.

2)

L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che una clausola di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore al fine di modificare una clausola potenzialmente abusiva di un precedente contratto concluso tra questi ultimi o di disciplinare le conseguenze del carattere abusivo di quest’altra clausola può essere essa stessa considerata come una clausola che non è stata oggetto di negoziato individuale e, eventualmente, essere dichiarata abusiva.

3)

L’articolo 3, paragrafo 1, l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 5, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che il requisito di trasparenza che incombe a un professionista in forza di tali disposizioni implica che, al momento della conclusione di un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile, che prevede una clausola «di interesse minimo», il consumatore deve essere posto in grado di comprendere le conseguenze economiche che derivano nei suoi confronti dal meccanismo indotto da tale clausola «di interesse minimo», in particolare, grazie alla messa a disposizione di informazioni relative all’evoluzione, nel passato, dell’indice in base al quale viene calcolato il tasso di interesse.

4)

L’articolo 3, paragrafo 1, in combinato disposto con il punto 1, lettera q), dell’allegato e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel seguente modo:

la clausola stipulata in un contratto concluso tra un professionista e un consumatore al fine di risolvere una controversia esistente, con la quale detto consumatore rinuncia a far valere dinanzi al giudice nazionale le pretese che avrebbe potuto far valere in assenza di tale clausola, può essere qualificata come «abusiva», in particolare, se detto consumatore non ha potuto disporre delle informazioni pertinenti che gli avrebbero permesso di comprendere le conseguenze giuridiche che gliene sarebbero derivate;

la clausola con la quale il medesimo consumatore rinuncia, per quanto riguarda le controversie future, alle azioni giudiziarie fondate sui suoi diritti in forza della direttiva 93/13 non vincola il consumatore.


(1)  GU C 381 del 22.10.2018.


31.8.2020   

IT

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C 287/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 9 luglio 2020 — Repubblica ceca / Commissione europea

(Causa C-575/18 P) (1)

(Impugnazione - Risorse proprie dell’Unione europea - Responsabilità finanziaria degli Stati membri - Richiesta di dispensa dall’obbligo di mettere a disposizione risorse proprie - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Lettera della Commissione europea - Nozione di «atto impugnabile» - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Tutela giurisdizionale effettiva - Ricorso fondato su un arricchimento senza causa dell’Unione)

(2020/C 287/03)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: O. Serdula, J. Vláčil e M. Smolek, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente M. Owsiany-Hornung e Z. Malůšková, successivamente Z. Malůšková e J.-P. Keppenne, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. K. Bulterman, C. S. Schillemans, M. L. Noort, M. H. S. Gijzen e J. Langer, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Repubblica ceca sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il Regno dei Paesi Bassi sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 408 del 12.11.2018.


31.8.2020   

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C 287/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 9 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris — Francia) — Santen SAS / Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

(Causa C-673/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Medicinale per uso umano - Certificato protettivo complementare per i medicinali - Regolamento (CE) n. 469/2009 - Articolo 3, lettera d) - Presupposti per la concessione di un certificato - Conseguimento della prima autorizzazione di immissione in commercio del prodotto in quanto medicinale - Autorizzazione di immissione in commercio di una nuova applicazione terapeutica di un principio attivo noto)

(2020/C 287/04)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Paris

Parti

Ricorrente: Santen SAS

Convenuto: Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

Dispositivo

L’articolo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, dev’essere interpretato nel senso che un’autorizzazione di immissione in commercio non può essere considerata la prima autorizzazione di immissione in commercio, ai sensi di tale disposizione, quando essa verte su una nuova applicazione terapeutica di un principio attivo, o di una combinazione di principi attivi, che è già stato oggetto di un’autorizzazione di immissione in commercio per un’altra applicazione terapeutica.


(1)  GU C 25 del 21.1.2019.


31.8.2020   

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C 287/4


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Specializat Mureş — Romania) — SC Raiffeisen Bank SA / JB (C-698/18), BRD Groupe Société Générale SA / KC (C-699/18)

(Cause riunite C-698/18 e C-699/18) (1)

(«Rinvio pregiudiziale - Direttiva 93/13/CEE - Contratto di credito avente ad oggetto un prestito personale - Contratto integralmente eseguito - Accertamento del carattere abusivo delle clausole contrattuali - Azione di ripetizione delle somme indebitamente pagate in forza di una clausola abusiva - Modalità giudiziarie - Azione ordinaria imprescrittibile - Azione ordinaria avente carattere personale e patrimoniale, soggetta a prescrizione - Dies a quo del termine di prescrizione - Momento oggettivo della conoscenza, da parte del consumatore, dell’esistenza di una clausola abusiva)

(2020/C 287/05)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Specializat Mureş

Parti

Ricorrenti: SC Raiffeisen Bank SA (C-698/18), BRD Groupe Société Générale SA (C-699/18)

Convenuti: JB (C-698/18), KC (C-699/18)

Dispositivo

1)

L’articolo 2, lettera b), l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che, pur prevedendo il carattere imprescrittibile dell’azione diretta ad accertare la nullità di una clausola abusiva contenuta in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, assoggetta a un termine di prescrizione l’azione diretta a far valere gli effetti restitutori di tale accertamento, sempreché tale termine non sia meno favorevole rispetto a quello relativo a ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) e non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, in particolare dalla direttiva 93/13 (principio di effettività).

2)

L’articolo 2, lettera b), l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, nonché i principi di equivalenza, di effettività e di certezza del diritto devono essere interpretati nel senso che essi ostano a un’interpretazione giurisdizionale della normativa nazionale secondo la quale l’azione in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente pagate in forza di una clausola abusiva contenuta in un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista è assoggettata a un termine di prescrizione di tre anni che decorre dalla data dell’esecuzione integrale di tale contratto, qualora si presuma, senza che sia necessario verificarlo, che, a tale data, il consumatore avrebbe dovuto avere conoscenza del carattere abusivo della clausola di cui trattasi o qualora, per azioni analoghe, fondate su determinate disposizioni del diritto interno, tale stesso termine inizi a decorrere soltanto a partire dall’accertamento giudiziale della causa di tali azioni.

3)

La Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente a rispondere alle questioni poste dal Tribunalul Specializat Mureş (Tribunale superiore specializzato di Mureş, Romania) nella sua decisione del 12 giugno 2018, nell’ambito della causa C-699/18.


(1)  GU C 54 dell’11.2.2019.


31.8.2020   

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C 287/5


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Timişoara — Romania) — CT / Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin — Serviciul Inspecţie Persoane Fizice, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara — Serviciul Soluţionare Contestaţii 1

(Causa C-716/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 288, primo comma, punto 4 - Regime speciale delle piccole imprese - Metodo di calcolo del volume d’affari annuo cui fare riferimento per l’applicazione del regime speciale per le piccole imprese - Nozione di «operazione immobiliare accessoria» - Locazione di un bene immobile da parte di una persona fisica che esercita svariate libere professioni)

(2020/C 287/06)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Timişoara

Parti

Ricorrente: CT

Convenute: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin — Serviciul Inspecţie Persoane Fizice, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara — Serviciul Soluţionare Contestaţii 1

Dispositivo

L’articolo 288, primo comma, punto 4, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, deve essere interpretato nel senso che, per quanto riguarda un soggetto passivo in quanto persona fisica la cui attività economica consiste nell’esercizio di più libere professioni nonché nella locazione di un bene immobile, una simile locazione non configura un’«operazione accessoria», ai sensi della succitata disposizione, qualora detta operazione sia effettuata nell’ambito di un’attività professionale abituale del soggetto passivo.


(1)  GU C 65 del 18.2.2019.


31.8.2020   

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C 287/6


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 9 luglio 2020 — Commissione europea / HM

(Causa C-70/19 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Assunzione - Bando di concorso EPSO/AST-SC/03/15 - Non ammissione a partecipare alle prove di valutazione - Domanda di riesame - Messaggio di posta elettronica dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) - Non trasmissione da parte dell’EPSO della domanda di riesame alla commissione giudicatrice - Motivo di rifiuto - Tardività - Qualificazione del messaggio di posta elettronica dell’EPSO - Decisione di respingere la domanda di riesame - Competenze - Carenza di base giuridica - Annullamento)

(2020/C 287/07)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. S. Bohr e G. Gattinara, agenti)

Altra parte nel procedimento: HM (rappresentante: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea, del 21 novembre 2018, nella causa HM/Commissione (T-587/16, EU:T:2018:818), è annullata.

2)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

3)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 164 del 13.5.2019.


31.8.2020   

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C 287/6


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 9 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — Direktor na Teritorialna direktsiya Yugozapadna Agentsiya «Mitnitsi», già Nachalnik na Mitnitsa Aerogara Sofia / «Curtis Balkan» EOOD

(Causa C-76/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Codice doganale comunitario - Articolo 32, paragrafo 1, lettera c) - Regolamento (CEE) n. 2454/93 - Articolo 157, paragrafo 2, articolo 158, paragrafo 3, e articolo 160 - Determinazione del valore in dogana - Rettifica - Corrispettivi relativi alle merci da valutare - Corrispettivi che costituiscono una «condizione della vendita» delle merci da valutare - Corrispettivi versati dall’acquirente alla propria società controllante come contropartita della fornitura del know how necessario alla fabbricazione di prodotti finiti - Merci acquistate presso terzi e che costituiscono componenti da incorporare nei prodotti concessi in licenza)

(2020/C 287/08)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente: Direktor na Teritorialna direktsiya Yugozapadna Agentsiya «Mitnitsi», già Nachalnik na Mitnitsa Aerogara Sofia

Convenuta:«Curtis Balkan» EOOD

Dispositivo

L’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, in combinato disposto con gli articoli 157, paragrafo 2, 158, paragrafo 3, e 160 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, dev’essere interpretato nel senso che una parte proporzionale dell’importo dei corrispettivi pagati da una società alla propria società controllante come contropartita della fornitura di know-how per la fabbricazione di prodotti finiti deve essere aggiunta al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate, in circostanze in cui tali merci sono destinate, assieme ad altri elementi, ad entrare nella composizione di tali prodotti finiti e sono acquistate dalla prima società presso venditori diversi dalla società controllante, se

I corrispettivi non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le suddette merci,

tali corrispettivi si riferiscono alle merci importate, il che implica che esiste una relazione sufficientemente stretta tra i corrispettivi e tali merci;

il pagamento dei corrispettivi costituisce una condizione della vendita di tali merci, di modo che, in mancanza di tale pagamento, la conclusione del contratto di vendita relativo alle merci importate e, di conseguenza, la loro consegna non avrebbe avuto luogo, e

un’adeguata ripartizione dei corrispettivi può essere effettuata sulla base di dati oggettivi e quantificabili,

fatti che spetta al giudice del rinvio accertare, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti, in particolare dei rapporti giuridici e di fatto tra l’acquirente, i rispettivi venditori e il licenziante.


(1)  GU C 155 del 6.5.2019.


31.8.2020   

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C 287/7


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj — Romania) — NG, OH / SC Banca Transilvania SA

(Causa C-81/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Ambito di applicazione - Articolo 1, paragrafo 2 - Nozione di «disposizioni legislative o regolamentari imperative» - Disposizioni suppletive - Contratto di credito espresso in valuta estera - Clausola relativa al rischio di cambio)

(2020/C 287/09)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Cluj

Parti

Ricorrenti: NG, OH

Convenuta: SC Banca Transilvania SA

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale, ma che riproduce una regola che per la legge nazionale si applica tra le parti contraenti allorché non è stato convenuto nessun altro accordo al riguardo, non rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva.


(1)  GU C 187 del 3.6.2019.


31.8.2020   

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C 287/8


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil n. 9 de Barcelona — Spagna) — SL / Vueling Airlines SA

(Causa C-86/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Trasporto aereo - Convenzione di Montreal - Articolo 17, paragrafo 2 - Responsabilità dei vettori aerei in materia di bagagli consegnati - Perdita comprovata di un bagaglio consegnato - Diritto al risarcimento - Articolo 22, paragrafo 2 - Limiti di responsabilità in caso di distruzione, di perdita, di deterioramento o di ritardo dei bagagli - Assenza di informazioni quanto al bagaglio perso - Onere della prova - Autonomia processuale degli Stati membri - Principi di equivalenza e di effettività)

(2020/C 287/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil n. 9 de Barcelona

Parti

Ricorrente: SL

Convenuta: Vueling Airlines SA

Dispositivo

1)

L’articolo 17, paragrafo 2, della convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata a nome di questa con decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, letto in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 2 della convenzione stessa, deve essere interpretato nel senso che la somma prevista da quest’ultima disposizione quale limite della responsabilità del vettore aereo in caso di distruzione, di perdita, di deterioramento o di ritardo dei bagagli consegnati che non siano stati oggetto di una dichiarazione speciale di interesse alla consegna costituisce un massimale di risarcimento del quale il passeggero interessato non gode di diritto e forfettariamente. Di conseguenza, spetta al giudice del nazionale determinare, entro tale limite, l’importo del risarcimento che gli è dovuto con riguardo alle circostanze oggetto del caso di specie.

2)

L’articolo 17, paragrafo 2, della convenzione di Montreal, letto in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 2 della convenzione stessa, deve essere interpretato nel senso che l’importo del risarcimento dovuto a un passeggero il cui bagaglio consegnato, che non sia stato oggetto di una dichiarazione speciale di interesse alla consegna, abbia subito una distruzione, una perdita, un deterioramento o un ritardo, deve essere determinato dal giudice nazionale conformemente alle norme di diritto nazionale applicabili, segnatamente in materia di prova. Tuttavia tali regole non debbono essere meno favorevoli di quelle relative ai ricorsi analoghi in diritto interno, né strutturate in modo tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dalla convenzione di Montreal.


(1)  GU C 164 del 13.5.2019.


31.8.2020   

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C 287/8


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Donex Shipping and Forwarding BV / Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-104/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica commerciale comune - Dumping - Dazio antidumping istituito sulle importazioni di elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese - Regolamento (CE) n. 91/2009 - Validità - Regolamento (CE) n. 384/96 - Articolo 2, paragrafi 10 e 11 - Diritti della difesa)

(2020/C 287/11)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Donex Shipping and Forwarding BV

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Dispositivo

L’esame delle questioni pregiudiziali non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità del regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese.


(1)  GU C 155 del 6.5.2019.


31.8.2020   

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C 287/9


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 9 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi — Polonia) — RL sp. z o.o./ J.M.

(Causa C-199/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Direttiva 2011/7/UE - Nozione di «transazione commerciale» - Prestazione di servizi - Articolo 2, punto 1 - Contratto di locazione - Pagamenti periodici - Termini di pagamento che prevedono il versamento a rate - Articolo 5 - Portata)

(2020/C 287/12)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Parti

Ricorrente: RL sp. z o.o.

Resistente: J.M.

Dispositivo

1)

L’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che un contratto la cui prestazione principale consista nella cessione, a titolo oneroso, di un bene immobile in godimento temporaneo, quale un contratto di locazione di un locale professionale, configura una transazione commerciale che comporta una prestazione di servizi, ai sensi di tale disposizione, purché detta transazione sia effettuata tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni.

2)

Qualora un contratto a tempo determinato o indeterminato, che prevede pagamenti periodici a intervalli previamente definiti, come il canone mensile relativo a un contratto di locazione di un locale professionale, rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 2011/7 in quanto transazione commerciale che comporta una prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo, ai sensi dell’articolo 2, punto 1, di tale direttiva, l’articolo 5 di quest’ultima deve essere interpretato nel senso che, affinché un contratto siffatto possa far sorgere, in caso di mancato pagamento nei termini, il diritto agli interessi e il diritto al risarcimento di cui all’articolo 3 e all’articolo 6 della citata direttiva, esso non deve essere necessariamente considerato come un accordo su termini di pagamento che prevedano il versamento a rate, a norma del citato articolo 5.


(1)  GU C 164 del 13.5.2019.


31.8.2020   

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C 287/10


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 9 luglio 2020 — George Haswani / Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea

(Causa C-241/19 P) (1)

(Impugnazione - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Misure dirette contro imprenditori di spicco che operano in Siria - Elenco delle persone a cui si applica il congelamento di fondi e di risorse economiche - Inclusione del nominativo del ricorrente - Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni)

(2020/C 287/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: George Haswani (rappresentante: G. Karouni, avocat)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Kyriakopoulou e M. V. Piessevaux, agenti), Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Bouquet, L. Baumgart e A. Tizzano, successivamente A. Bouquet e L. Baumgart, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. George Haswani è condannato alle spese.


(1)  GU C 187 del 3.06.2019.


31.8.2020   

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C 287/10


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 luglio 2020 — Commissione europea / Irlanda

(Causa C-257/19) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Principi in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo - Direttiva 2009/18/CE - Articolo 8, paragrafo 1 - Soggetti i cui interessi potrebbero entrare in conflitto con il compito affidato all’organo inquirente - Membri dell’organo inquirente che esercitano, parallelamente, altre funzioni - Omessa istituzione di un organo inquirente indipendente)

(2020/C 287/14)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S.L. Kalėda e N. Yerrell, agenti)

Convenuta: Irlanda (rappresentanti: M. Browne, G. Hodge e A. Joyce, agenti, assistiti da N.J. Travers, SC, e da B. Doherty, BL)

Dispositivo

1)

L’Irlanda, avendo omesso di istituire un organo inquirente indipendente, sul piano organizzativo e decisionale, da qualsiasi soggetto i cui interessi possano entrare in conflitto con il compito affidatogli, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2)

L’Irlanda è condannata alle spese.


(1)  GU C 206 del 17.06.2019.


31.8.2020   

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C 287/11


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Constantin Film Verleih GmbH / YouTube LLC, Google Inc.

(Causa C-264/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Diritto d’autore e diritti connessi - Piattaforma di video online - Caricamento di un film senza il consenso del titolare - Procedimento riguardante la violazione di un diritto di proprietà intellettuale - Direttiva 2004/48/CE - Articolo 8 - Diritto d’informazione del richiedente - Articolo 8, paragrafo 2, lettera a) - Nozione di «indirizzo» - Indirizzo di posta elettronica, indirizzo IP e numero di telefono - Esclusione)

(2020/C 287/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Constantin Film Verleih GmbH

Convenuti: YouTube LLC, Google Inc.

Dispositivo

L’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «indirizzo» ivi contenuta non si riferisce, per quanto riguarda un utente che abbia caricato file lesivi di un diritto di proprietà intellettuale, al suo indirizzo di posta elettronica, al suo numero di telefono nonché all’indirizzo IP utilizzato per caricare tali file o all’indirizzo IP utilizzato in occasione del suo ultimo accesso all’account utente.


(1)  GU C 230 dell’8.7.2019.


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Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden — Germania) — VQ / Land Hessen

(Causa C-272/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 267 TFUE - Nozione di «giurisdizione» - Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 - Ambito di applicazione - Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) - Nozione di «attività che non rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione» - Articolo 4, punto 7 - Nozione di «titolare del trattamento» - Commissione per le petizioni del parlamento di uno Stato federato di uno Stato membro - Articolo 15 - Diritto di accesso dell’interessato)

(2020/C 287/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Parti

Ricorrente: VQ

Resistente: Land Hessen

Dispositivo

L’articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che, nella misura in cui una commissione per le petizioni del parlamento di uno Stato federato di uno Stato membro determini, singolarmente o insieme ad altri, le finalità e i mezzi del trattamento, tale commissione deve essere qualificata come «titolare del trattamento», ai sensi della suddetta disposizione, cosicché il trattamento di dati personali effettuato da una simile commissione ricade nell’ambito di applicazione di tale regolamento, segnatamente del suo articolo 15.


(1)  GU C 187 del 3.6.2019.


31.8.2020   

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C 287/12


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Naturschutzbund Deutschland — Landesverband Schleswig-Holstein e.V. / Kreis Nordfriesland

(Causa C-297/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Responsabilità ambientale - Direttiva 2004/35/CE - Allegato I, terzo comma, secondo trattino - Danno che può non essere qualificato come «danno significativo» - Nozione di «normale gestione dei siti, quale definita nei documenti di gestione o di indirizzo relativi all’habitat, o praticata anteriormente dai proprietari o dagli operatori» - Articolo 2, paragrafo 7 - Nozione di «attività professionale» - Attività svolta nell’interesse pubblico in forza di una delega ex lege - Inclusione o no)

(2020/C 287/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Naturschutzbund Deutschland — Landesverband Schleswig-Holstein e.V.

Convenuto: Kreis Nordfriesland

con l’intervento di: Deich- und Hauptsielverband Eiderstedt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Dispositivo

1)

La nozione di «normale gestione dei siti, quale definita nei documenti di gestione o di indirizzo relativi all’habitat, o praticata anteriormente dai proprietari o dagli operatori», di cui all’allegato I, terzo comma, secondo trattino, della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, deve essere intesa nel senso che comprende, da un lato, qualsiasi misura amministrativa o organizzativa suscettibile di avere un impatto sulle specie e sugli habitat naturali protetti che si trovano in un sito, come risulta dai documenti di gestione adottati dagli Stati membri sulla base della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e interpretati, se necessario, con riferimento a qualunque disposizione nazionale di recepimento di tali ultime due direttive o, in mancanza, conforme allo spirito e alla finalità di tali direttive, e, dall’altro, qualsiasi misura amministrativa o organizzativa considerata usuale, generalmente riconosciuta, stabilita e praticata per un periodo di tempo sufficientemente lungo dai proprietari o dagli operatori fino al verificarsi di un danno causato dall’impatto di tale misura sulle specie e sugli habitat naturali protetti, ove tutte queste misure devono anche essere compatibili con gli obiettivi alla base delle direttive 92/43 e 2009/147 e, in particolare, con le pratiche agricole generalmente ammesse.

2)

L’articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 2004/35 dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «attività professionale» ivi definita comprende anche le attività svolte nell’interesse pubblico in forza di una delega ex lege.


(1)  GU C 230 dell’8.7.2019.


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C 287/13


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Klagenfurt — Austria) — Verein für Konsumenteninformation / Volkswagen AG

(Causa C-343/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Articolo 7, punto 2 - Competenza giurisdizionale in materia di illeciti civili dolosi o colposi - Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto - Luogo in cui il danno si è concretizzato - Manipolazione dei dati relativi ai valori di emissione dei gas di scarico di motori prodotti da un costruttore di automobili)

(2020/C 287/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Klagenfurt

Parti

Ricorrente: Verein für Konsumenteninformation

Convenuta: Volkswagen AG

Dispositivo

L’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, qualora taluni veicoli siano stati illegalmente equipaggiati in uno Stato membro, da parte del loro costruttore, di un software che manipola i dati relativi alle emissioni dei gas di scarico, per poi essere acquistati presso un soggetto terzo in un altro Stato membro, il luogo in cui il danno si è concretizzato si trova in quest’ultimo Stato membro.


(1)  GU C 230 dell’8.7.2019.


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C 287/13


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 9 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — HF / Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler

(Causa C-374/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Rettifica delle detrazioni - Variazione del diritto a detrazione - Bene d’investimento utilizzato sia per operazioni soggette a imposta sia per operazioni esenti - Cessazione dell’attività che dà diritto a detrazione - Utilizzo residuo ed esclusivo per operazioni esenti)

(2020/C 287/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: HF

Resistente: Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler

Dispositivo

Gli articoli 184, 185 e 187 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale secondo la quale un soggetto passivo che ha acquisito il diritto di detrarre proporzionalmente l’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla costruzione di una caffetteria annessa alla casa di riposo che esso gestisce ai fini di operazioni esenti dall’IVA e destinata a essere utilizzata sia per operazioni soggette a imposta sia per operazioni esenti, è obbligato a rettificare la detrazione iniziale dell’IVA, qualora tale soggetto passivo abbia cessato, nei locali di detta caffetteria, qualsiasi operazione soggetta a imposta, se esso ha continuato a realizzare operazioni esenti in tali locali, ormai pertanto destinati a queste sole operazioni.


(1)  GU C 288 del 26.8.2019.


31.8.2020   

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C 287/14


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 9 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — «Unipack» АD / Direktor na Teritorialna direktsiya «Dunavska» kam Agentsiya «Mitnitsi», Prokuror ot Varhovna administrativna prokuratura na Republika Bulgaria

(Causa C-391/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Codice doganale dell’Unione - Regolamento delegato (UE) 2015/2446 - Articolo 172, paragrafo 2 - Autorizzazione ad avvalersi del regime di uso finale - Effetto retroattivo - Nozione di «casi eccezionali» - Modifica della classificazione tariffaria - Cessazione della validità di una decisione relativa a un’informazione tariffaria vincolante)

(2020/C 287/20)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti nel procedimento principale

Ricorrente:«Unipack» АD

Resistenti: Direktor na Teritorialna direktsiya «Dunavska» kam Agentsiya «Mitnitsi», Prokuror ot Varhovna administrativna prokuratura na Republika Bulgaria

Dispositivo

L’articolo 172, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione, deve essere interpretato nel senso che non possono essere qualificati come «casi eccezionali» ai sensi di tale disposizione, ai fini della concessione, ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce un codice doganale dell’Unione, di un’autorizzazione ad efficacia retroattiva ad avvalersi del regime di uso finale, come previsto da quest’ultima disposizione, elementi quali la cessazione anticipata della validità di una decisione relativa a un’informazione tariffaria vincolante a seguito di una modifica della nomenclatura combinata, la mancata reazione delle autorità doganali a fronte di importazioni recanti un codice errato o il fatto che la merce sia stata utilizzata per una finalità esentata dal dazio antidumping.


(1)  GU C 280 del 19.08.2019.


31.8.2020   

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C 287/15


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 30 aprile 2020 — Repubblica di Cipro/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), Papouis Dairies LTD, Pagkyprios organismos ageladotrofon (POA) Dimosia Ltd, M. J. Dairies EOOD

(Cause riunite C-608/18 P, C-609/18 P e C-767/18 P) (1)

(Impugnazione - Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Nullità del marchio invocato dall’opponente - Impugnazioni divenute prive di oggetto - Non luogo a statuire)

(2020/C 287/21)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Repubblica di Cipro (rappresentanti: S. Malynicz, QC, S. Baran, barrister, e V. Marsland, solicitor)

Convenuti: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Gája, H. O’Neill e D. Botis, agenti), Papouis Dairies LTD (rappresentante: N. Korogiannakis, dikigoros), Pagkyprios organismos ageladotrofon (POA), Dimosia Ltd (rappresentante: N. Korogiannakis, dikigoros), M. J. Dairies EOOD (rappresentante: D. Dimitrova, advocat)

Dispositivo

1)

Non vi è luogo a statuire sulle impugnazioni.

2)

La Repubblica di Cipro è condannata alle spese delle impugnazioni.


(1)  GU C 93 dell’11.3.2019.


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C 287/15


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 28 maggio 2020 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Špecializovaný trestný súd — Slovacchia) — procedimento penale a carico di UL, VM

(Causa C-709/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Direttiva (UE) 2016/343 - Articoli 3 et 4 - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 47 e 48 - Riferimenti in pubblico alla colpevolezza - Giurisdizione nazionale - Accettazione tramite ordinanza della dichiarazione di colpevolezza di uno dei due coimputati per le infrazioni indicate nell’atto di accusa - Esame della colpevolezza del secondo coimputato che si è dichiarato innocente - Condanna da parte dello stesso giudice che ha accettato la dichiarazione di colpevolezza)

(2020/C 287/22)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Špecializovaný trestný súd

Imputati nella causa principale

UL, VM

con l’intervento di: Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky

Dispositivo

L’articolo 3 e l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, letti in combinato disposto con il considerando 16 di tale direttiva, nonché l’articolo 47, secondo comma, e l’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che, nell’ambito di un procedimento penale avviato contro due persone, un giudice nazionale accetti, anzitutto, con ordinanza, la dichiarazione di colpevolezza della prima persona per le infrazioni menzionate nell’atto di accusa asseritamente commesse unitamente alla seconda persona che non si è dichiarata colpevole, e statuisca, poi, successivamente ad una produzione della prova in relazione ai fatti contestati a questa seconda persona, sulla colpevolezza di quest’ultima, a condizione, da un lato, che la menzione della seconda persona in quanto coautore delle presunte infrazioni sia necessaria ai fini della qualificazione della responsabilità giuridica della persona che si è dichiarata colpevole e, dall’altro, che la stessa ordinanza e/o l’atto di accusa cui fa riferimento tale ordinanza indichino chiaramente che la colpevolezza di tale seconda persona non è stata legalmente dimostrata e sarà oggetto di una produzione della prova e di una sentenza distinte.


(1)  GU C 44 del 04.02.2019.


31.8.2020   

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C 287/16


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 28 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Köln — Germania) — FZ / DER Touristik GmbH

(Causa C-153/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Trasporti aerei - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Articolo 12 - Circuito tutto compreso - Ritardo prolungato di un volo - Compensazione pecuniaria dei passeggeri - Risarcimenti complementari - Diritto del passeggero alla riduzione del prezzo del viaggio)

(2020/C 287/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Köln

Parti

Ricorrente: FZ

Convenuta: DER Touristik GmbH

Dispositivo

L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che un passeggero, già indennizzato in forza dell’articolo 7 dello stesso regolamento, possa essere indennizzato a titolo del diritto alla riduzione del prezzo di viaggio di cui dispone nei confronti dell’organizzatore di viaggio, previsto dal diritto dello Stato membro di cui trattasi, allorché quest’ultimo indennizzo viene concesso per un danno individuale che trova origine in una delle situazioni previste all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento suddetto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 182 del 27.05.2019.


31.8.2020   

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C 287/17


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) dell’11 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna — Italia) — Telecom Italia SpA / Regione Sardegna

(Causa C-338/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Aiuti di Stato - Articolo 108 TFUE - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Recupero dell’aiuto da parte dello Stato membro di sua propria iniziativa - Regolamento (CE) n. 794/2004 - Tasso d’interesse applicabile)

(2020/C 287/24)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Parti

Ricorrente: Telecom Italia SpA

Convenuta: Regione Sardegna

Dispositivo

Il tasso di interesse previsto dall’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE], quale modificato dal regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, non va applicato quando un’autorità nazionale recupera di propria iniziativa un aiuto di Stato.


(1)  GU C 312 del 16.9.2019.


31.8.2020   

IT

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C 287/17


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 2 aprile 2020 — Repubblica italiana / Commissione europea, Repubblica francese, Ungheria

(Causa C-390/19 P) (1)

(Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - Settore dello zucchero - Spese escluse dal finanziamento da parte dell’Unione europea - Spese effettuate dalla Repubblica italiana - Impugnazione, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata)

(2020/C 287/25)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da C. Colelli e M. F. Severi, avvocati dello Stato)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi e B. Hofstötter, agenti), Repubblica francese, Ungheria

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 230 dell’8.07.2019.


31.8.2020   

IT

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C 287/18


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 29 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni / BT Italia SpA e a.

(Causa C-399/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Direttiva 2002/20/CE - Articolo 12 - Diritti amministrativi imposti alle imprese che forniscono un servizio o una rete di comunicazione elettronica - Costi amministrativi dell’autorità di regolamentazione nazionale che possono essere coperti da un diritto - Rendiconto annuale dei costi amministrativi e della somma totale dei diritti riscossi)

(2020/C 287/26)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrente: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Convenute: BT Italia SpA, Basictel SpA, BT Enia Telecomunicazioni SpA, Telecom Italia SpA, Postepay SpA, già PosteMobile SpA, Vodafone Italia SpA

Nei confronti di: Telecom Italia SpA, Fastweb SpA, Wind Tre SpA, Sky Italia SpA, Vodafone Omnitel BV, Vodafone Italia SpA

Dispositivo

1)

L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, deve essere interpretato nel senso che i costi che possono essere coperti da un diritto imposto in forza di tale disposizione alle imprese che forniscono un servizio o una rete di comunicazione elettronica sono unicamente quelli relativi alle tre categorie di attività dell’autorità nazionale di regolamentazione menzionate in tale disposizione, comprese le funzioni relative alla regolazione, alla vigilanza, alla composizione delle controversie e sanzionatorie, senza limitarsi ai costi sostenuti per l’attività di regolazione ex ante del mercato.

2)

L’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2002/20, come modificata dalla direttiva 2009/140, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale, da un lato, il rendiconto annuale previsto da tale disposizione è pubblicato successivamente alla chiusura dell’esercizio finanziario annuale nel quale i diritti amministrativi sono stati riscossi e, dall’altro, le opportune rettifiche sono effettuate nel corso di un esercizio finanziario non immediatamente successivo a quello nel quale tali diritti sono stati riscossi.


(1)  GU C 312 del 16. 9. 2019.


31.8.2020   

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C 287/19


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 6 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Blumar SpA (C-415/19), Roberto Abate SpA (C-416/19), Commerciale Gicap SpA (C-417/19) / Agenzia delle Entrate

(Cause riunite da C-415/19 a C-417/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Aiuti concessi dagli Stati - Decisione della Commissione europea che dichiara un regime di aiuti compatibile con il mercato interno - Normativa nazionale che preclude la possibilità di concedere un aiuto in base ad un regime autorizzato in caso di inosservanza di una condizione non prevista dalla decisione della Commissione)

(2020/C 287/27)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti

Ricorrenti: Blumar SpA (C-415/19), Roberto Abate SpA (C-416/19), Commerciale Gicap SpA (C-417/19)

Convenuta: Agenzia delle Entrate

Dispositivo

L’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, la decisione C (2008) 380 della Commissione, del 25 gennaio 2008, «Aiuto di Stato N 39/2007 — Italia — Credito d’imposta per i nuovi investimenti nelle zone svantaggiate», e il principio di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativa di uno Stato membro, in forza della quale la concessione di un aiuto in base al regime di aiuti istituito da tale Stato membro e autorizzato da tale decisione è subordinata a una dichiarazione del richiedente, secondo cui quest’ultimo non ha beneficiato di aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione europea, che egli non abbia rimborsato o depositato su un conto bloccato, pur non essendo stato oggetto di una domanda di recupero e sebbene detta decisione non preveda un siffatto requisito.


(1)  GU C 328 del 30.9.2019.


31.8.2020   

IT

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C 287/19


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 2 aprile 2020 — International Tax Stamp Association Ltd (ITSA) / Commissione europea

(Causa C-553/19 P) (1)

(Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Ravvicinamento delle legislazioni - Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati - Istituzione e funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco - Regolamento delegato e atti di esecuzione - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Articolo 263, quarto comma, TFUE - Mancanza di incidenza diretta - Articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE - Articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea - Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Assenza d’identificazione precisa dei punti della motivazione contestati della sentenza impugnata e di argomenti giuridici specifici a sostegno dell’impugnazione - Argomento volto ad ottenere dalla Corte un mero riesame degli argomenti presentati in primo grado - Impugnazione manifestamente irricevibile)

(2020/C 287/28)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: International Tax Stamp Association Ltd (ITSA) (rappresentante: F. Scanvic, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: I. Rubene e C. Valero, agenti)

Dispositivo

1.

L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente irricevibile.

2.

L’International Tax Stamp Association Ltd (ITSA) è condannata alle spese.


(1)  GU C 357 del 21.10.2019.


31.8.2020   

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C 287/20


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 4 giugno 2020 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Kehl — Germania) — procedimento penale a carico di FU

(Causa C-554/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Regolamento (UE) 2016/399 - Codice frontiere Schengen - Articoli 22 e 23 - Eliminazione dei controlli alle frontiere interne allo spazio Schengen - Verifiche all’interno del territorio di uno Stato membro - Misure che hanno effetto equivalente alle verifiche di frontiera - Controlli d’identità in prossimità di una frontiera interna allo spazio Schengen - Possibilità di controllo indipendentemente dal comportamento della persona interessata o dall’esistenza di circostanze particolari - Disciplina nazionale riguardante l’intensità, la frequenza e la selettività dei controlli)

(2020/C 287/29)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Kehl

Imputato nella causa principale

FU

con l’intervento di: Staatsanwaltschaft Offenburg

Dispositivo

L’articolo 67, paragrafo 2, TFUE nonché gli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che attribuisce alle autorità di polizia dello Stato membro interessato la competenza a controllare l’identità di qualunque persona, in una zona di 30 chilometri a partire dalla frontiera terrestre di tale Stato membro con altri Stati dello spazio Schengen, allo scopo di prevenire o impedire l’ingresso o il soggiorno illegale nel territorio di detto Stato membro o di prevenire determinati reati contro la sicurezza delle frontiere, indipendentemente dal comportamento della persona interessata e dall’esistenza di circostanze particolari, purché tale competenza appaia delimitata da precisazioni e restrizioni sufficientemente dettagliate per quanto riguarda l’intensità, la frequenza e la selettività dei controlli effettuati, garantendo così che l’esercizio pratico di detta competenza non possa avere effetto equivalente alle verifiche di frontiera, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 357 del 21.10.2019.


31.8.2020   

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C 287/21


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 30 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Ge.Fi.L. — Gestione Fiscalità Locale SpA / Regione Campania

(Causa C-618/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Appalti pubblici - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 12, paragrafo 4 - Affidamento dell’appalto a un ente pubblico non economico senza procedura di gara - Appalto dei servizi relativi alla gestione della tassa automobilistica - Esclusione relativa ai contratti rientranti nell’ambito della cooperazione tra enti pubblici - Presupposti)

(2020/C 287/30)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrente: Ge.Fi.L. — Gestione Fiscalità Locale SpA

Convenuta: Regione Campania

Nei confronti di: ACI — Automobile Club d’Italia, ACI Informatica SpA, ACI di Napoli, ACI di Avellino, ACI di Benevento, ACI di Caserta, ACI di Salerno

Dispositivo

L’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione nazionale che consente l’affidamento diretto, senza gara, dell’appalto dei servizi relativi alla gestione della tassa automobilistica a un ente pubblico non economico che ha il compito di gestire il pubblico registro automobilistico.


(1)  GU C 413 del 9. 12. 2019.


31.8.2020   

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C 287/21


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 6 maggio 2020 — Csanád Szegedi / Parlamento europeo

(Causa C-628/19 P) (1)

(Impugnazione - Parlamento europeo - Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento - Indennità di assistenza parlamentare - Recupero delle somme indebitamente versate)

(2020/C 287/31)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Csanád Szegedi (rappresentante: K. Bodó, ügyvéd)

Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr e Z. Nagy, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata.

2)

Il sig. Csanád Szegedi è condannato alle spese.


(1)  GU C 372 del 4.11.2019.


31.8.2020   

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C 287/22


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 25 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo Norte — Portogallo) — Resopre — Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisâo SA / Município de Peso da Régua

(Causa C-643/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Direttiva 2014/24/UE - Appalti pubblici - Direttiva 2014/23/UE - Concessioni di servizi - Insussistenza di elementi di fatto e di diritto che consentono di rispondere in modo utile alla questione pregiudiziale - Irricevibilità)

(2020/C 287/32)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Central Administrativo Norte

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Resopre — Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisâo SA

Resistente: Município de Peso da Régua

Altre parti: Datarede — Sistemas de Dados e Comunicações SA, Alexandre Barbosa Borges SA, Fernando L. Gaspar — Sinalização e Equipamentos Rodoviários SA

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Tribunal Central Administrativo Norte (Tribunale amministrativo centrale nord, Portogallo), con decisione del 26 luglio 2019, è manifestamente irricevibile.


(1)  GU C 399 del 25.11.2019.


31.8.2020   

IT

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C 287/22


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 22 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Watford Employment Tribunal — Regno Unito) — B / Yodel Delivery Network Ltd

(Causa C-692/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Direttiva 2003/88/CE - Organizzazione dell’orario di lavoro - Nozione di lavoratore - Impresa di distribuzione di colli - Qualifica degli addetti al recapito assunti sulla base di un contratto di servizi - Possibilità per l’addetto ai recapiti di assumere dei subappaltanti e di fornire contemporaneamente servizi simili a terzi)

(2020/C 287/33)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Watford Employment Tribunal

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: B

Convenuta: Yodel Delivery Network Ltd

Dispositivo

La direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, dev’essere interpretata nel senso che osta a che una persona assunta dal suo presunto datore di lavoro in base a un contratto di servizi, in cui viene precisato che essa è imprenditore autonomo, sia qualificata come «lavoratore» ai sensi di tale direttiva, allorché dispone della facoltà:

di avvalersi di subappaltanti o di sostituti per svolgere il servizio che essa è tenuta a fornire;

di accettare o di non accettare i diversi incarichi offerti dal suo presunto datore di lavoro, o di fissarne unilateralmente il numero massimo;

di fornire i suoi servizi a qualsiasi terzo, ivi inclusi diretti concorrenti del presunto datore di lavoro, e

di fissare le proprie ore di «lavoro» nell’ambito di taluni parametri, nonché di organizzare il proprio tempo secondo le esigenze personali piuttosto che in base ai soli interessi del presunto datore di lavoro,

in quanto, da una parte, l’indipendenza di detta persona non risulta fittizia e, dall’altra, non è possibile dimostrare l’esistenza di un vincolo di subordinazione tra tale persona e il suo presunto datore di lavoro. Tuttavia, spetta al giudice del rinvio procedere, tenendo conto dell’insieme degli elementi pertinenti relativi alla stessa persona, nonché dell’attività economica che essa esercita, alla sua qualificazione alla luce della direttiva 2003/88.


(1)  GU C 423 del 16.12.2019


31.8.2020   

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C 287/23


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 30 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd / Agenzia delle Entrate

(Causa C-627/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Locazione di immobili per una durata non superiore a 30 giorni - Portale telematico di intermediazione immobiliare - Irricevibilità manifesta)

(2020/C 287/34)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrenti: Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd

Convenuta: Agenzia delle Entrate

Nei confronti di: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo (Federalberghi), Renting Services Group s.r.l.s., Coordinamento delle Associazioni e dei Comitati di Tutela dell’Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori (Codacons)

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) con ordinanza dell’11 luglio 2019 è manifestamente irricevibile.


(1)  GU C 432 del 23. 12. 2019.


31.8.2020   

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C 287/24


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 29 aprile 2020 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portogallo] — Ramada Storax SA / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-756/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 90 e 273 - Base imponibile - Riduzione - Mancato pagamento - Insolvibilità del debitore domiciliato all’estero - Decisione pronunciata da un giudice di un altro Stato membro che attesta l’irrecuperabilità dei crediti reclamati - Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità)

(2020/C 287/35)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Ramada Storax SA

resistente: Autoridade Tributária e Aduaneira

Dispositivo

Gli articoli 90 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro in forza della quale il diritto alla riduzione dell’imposta sul valore aggiunto versata e riguardante crediti ritenuti irrecuperabili in esito a una procedura fallimentare è negato al soggetto passivo qualora l’irrecuperabilità dei crediti in questione sia stata constatata da un giudice di un altro Stato membro in base al diritto vigente in quest’ultimo Stato.


(1)  GU C 19 del 20.01.2020.


31.8.2020   

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C 287/24


Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) del 10 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca dos Açores — Portogallo) — QE, RD / SATA Internacional — Serviços de Transportes Aéreos SA

(Causa C-766/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Irricevibilità manifesta - Trasporti aerei - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Articolo 5, paragrafo 3 - Compensazione ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato - Portata - Esonero dall’obbligo di compensazione - Nozione di «circostanze eccezionali» - Guasto generalizzato del sistema di approvvigionamento di carburante di un aeroporto)

(2020/C 287/36)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores

Parti nel procedimento principale

Attori: QE, RD

Convenuta: SATA Internacional — Serviços de Transportes Aéreos SA

Interveniente: ANA — Aeroportos de Portugal SA

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Tribunale circondariale delle Azzorre, Portogallo), con decisione dell’8 luglio 2019, è manifestamente irricevibile.


(1)  GU C 19 del 20.01.2020.


31.8.2020   

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C 287/25


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 2 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Poprad — Slovacchia) — IM / Sting Reality s.r.o.

(Causa C-853/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Tutela dei consumatori - Direttiva 2005/29/CE - Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori - Articoli 8 e 9 - Pratiche commerciali aggressive - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Clausole oggetto di negoziato individuale - Poteri del giudice nazionale)

(2020/C 287/37)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Okresný súd Poprad

Parti

Ricorrente: IM

Convenuta: Sting Reality s.r.o.

Dispositivo

1)

Gli articoli 8 e 9 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che la qualifica di una pratica commerciale come aggressiva, ai sensi di queste disposizioni, richiede che si proceda a una valutazione concreta e specifica, alla luce dei criteri enunciati da tali disposizioni, dell’insieme delle circostanze che caratterizzano tale pratica. Nel caso in cui il contratto sia stato concluso da una persona anziana, che soffre di una grave disabilità e dispone di un reddito limitato che non le consente di rimborsare i debiti che ha accumulato, il fatto che il contratto concluso in tali circostanze abbia avuto l’effetto di consentire di eludere una disposizione nazionale a tutela dei consumatori è indizio della volontà del professionista interessato di sfruttare con cognizione di causa la particolare gravità della situazione in cui tale persona si trovava, allo scopo di influenzarne la decisione, fatto che deve essere valutato dal giudice del rinvio

2)

L’articolo 3 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale cui viene sottoposta una domanda di esame del carattere abusivo delle clausole di un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista è tenuto, nel caso in cui quest’ultimo rifiuti, malgrado una domanda che gli viene rivolta in tal senso, di comunicargli i contratti simili che ha stipulato con altri consumatori, ad applicare le norme procedurali nazionali di cui dispone per valutare se le clausole di un contratto siffatto siano state oggetto di negoziato individuale.

3)

La terza questione presentata dall’Okresný súd Poprad (Tribunale distrettuale di Poprad, Slovacchia) è manifestamente irricevibile.


(1)  GU C 36 del 3.2.2020.


31.8.2020   

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C 287/26


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 28 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Italia) — MC / Ufficio territoriale del governo (U.T.G.) — Prefettura di Foggia

(Causa C-17/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte - Irricevibilità manifesta - Principi generali di diritto dell’Unione europea - Diritto a una buona amministrazione - Diritti della difesa - Diritto di essere ascoltato - Atto adottato dalla prefettura inteso al divieto dell’attività in ragione di una presunta infiltrazione mafiosa - Normativa che non prevede un procedimento amministrativo in contraddittorio)

(2020/C 287/38)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Parti

Ricorrente: MC

Convenuto: Ufficio territoriale del governo (U.T.G.) — Prefettura di Foggia

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Italia), con ordinanza del 27 novembre 2019, è manifestamente irricevibile.


(1)  GU C 161 dell’11.5.2020.


31.8.2020   

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C 287/26


Impugnazione proposta il 29 luglio 2019 dalla GMP-Orphan (GMPO) avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 maggio 2019, causa T-733/17, GMPO / Commissione

(Causa C-575/19 P)

(2020/C 287/39)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: GMP-Orphan (GMPO) (rappresentanti: J. Mulryne, L. Tsang, Solicitors, C. Schoonderbeek, avocate)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Con ordinanza dell’11 giugno 2020, la Corte di giustizia (Nona Sezione) ha deciso di respingere l’impugnazione come manifestamente irricevibile e ha condannato la GMP-Orphan SA alle sue spese.


31.8.2020   

IT

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C 287/27


Impugnazione proposta il 10 ottobre 2019 dal Jorge Minguel Rosellò avverso l'ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione), 09 settembre 2019 causa T-524/19

(Causa C-747/19 P)

(2020/C 287/40)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Jorge Minguel Rosellò (rappresentanti: V. Falcucci, avvocato, G. Bonavita, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Repubblica italiana

Con ordinanza del 29 aprile 2020 la Corte (Sesta Sezione) ha dichiarato l’impugnazione in parte, manifestamente infondata e, in parte, manifestamente inoperante.


31.8.2020   

IT

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C 287/27


Impugnazione proposta il 4 febbraio 2020 dalla Billa AG avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 4 dicembre 2019, causa T-524/18, Billa AG/EUIPO

(Causa C-61/20 P)

(2020/C 287/41)

Lingua processuale: l’inglese

Con ordinanza del 28 maggio 2020, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l’impugnazione non è ammessa e ha condannato la Billa AG a farsi carico delle proprie spese.


31.8.2020   

IT

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C 287/27


Impugnazione proposta il 28 aprile 2020 dalla Fabryki Mebli «Forte» S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 27 febbraio 2020, causa T-159/19, Bog-Fran/EUIPO — Fabryki Mebli «Forte»

(Causa C-183/20 P)

(2020/C 287/42)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Fabryki Mebli «Forte» S.A. (rappresentante: H. Basiński, adwokat)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Bog-Fran sp. z o.o. sp.k

Con ordinanza del 16 luglio 2020, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l’impugnazione non è ammessa e ha condannato la Fabryki Mebli «Forte» S.A. a farsi carico delle proprie spese.


31.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 287/27


Impugnazione proposta il 6 maggio 2020 dalla Dekoback GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 5 marzo 2020, causa T-80/19, Dekoback GmbH/EUIPO

(Causa C-193/20 P)

(2020/C 287/43)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Dekoback GmbH (rappresentante: V. von Moers, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 9 luglio 2020, la Corte di giustizia (vicepresidente) ha respinto l’impugnazione in quanto irricevibile e ha condannato la Dekoback GmbH a farsi carico delle proprie spese.


31.8.2020   

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C 287/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 19 giugno 2020 — Aurubis AG / Repubblica federale di Germania

(Causa C-271/20)

(2020/C 287/44)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Aurubis AG

Resistente: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

1)

Se i requisiti di cui all’articolo 3, lettera d), della decisione 2011/278/UE (1) della Commissione, per un’assegnazione gratuita delle quote di emissioni sulla base di un sottoimpianto con valore delle emissioni di combustibile, siano soddisfatti allorché, in un forno a fusione rapida per la produzione di rame primario situato in un impianto per la produzione di metalli non ferrosi ai sensi dell’allegato I della direttiva 2003/87/CE, venga utilizzato un concentrato di rame contenente zolfo e il calore non misurabile necessario per la fusione del minerale di rame contenuto nel concentrato venga prodotto sostanzialmente per effetto dell’ossidazione dello zolfo contenuto nel concentrato, cosicché il concentrato di rame venga utilizzato sia come materia prima sia come materia combustibile per la produzione di calore.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se, una volta terminato il terzo periodo di scambio, eventuali diritti ad assegnazione aggiuntiva gratuita di quote di emissioni per il terzo periodo di scambio la cui esistenza sia stata accertata giudizialmente solo dopo la conclusione del periodo medesimo, possano essere soddisfatti mediante quote relative al quarto periodo di scambio o se i diritti ad assegnazione non ancora ottenuti si estinguano al termine di detto terzo periodo.


(1)  Decisione della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 130, pag. 1).


31.8.2020   

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C 287/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 25 giugno 2020 — ZN / Generalno konsulstvo (Consolato generale) della Repubblica di Bulgaria nella città di Valencia, Regno di Spagna

(Causa C-280/20)

(2020/C 287/45)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski rayonen sad

Parti

Ricorrente: ZN

Resistente: Generalno konsulstvo (Consolato generale) della Repubblica di Bulgaria nella città di Valencia, Regno di Spagna

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 (1), in combinato disposto con il suo terzo considerando, debba essere interpretato nel senso che il regolamento de quo deve trovare applicazione nello stabilire la competenza internazionale dei giudici di uno Stato membro a pronunciarsi su una controversia tra un lavoratore di detto Stato membro e il servizio consolare di detto Stato membro nel territorio di un altro Stato membro o se le disposizioni di cui trattasi debbano essere interpretate nel senso che una controversia siffatta è disciplinata dalle disposizioni nazionali in materia di competenza dello Stato membro di cittadinanza comune delle parti.


(1)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).


31.8.2020   

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C 287/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 26 giugno 2020 — Procedimento penale a carico di ZX

(Causa C-282/20)

(2020/C 287/46)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Imputato nella causa principale

ZX

Questioni pregiudiziali

Se una disposizione nazionale, ossia l’articolo 248, paragrafo 3, del Nakazatelno protsesualen kodeks (codice di procedura penale) della Repubblica di Bulgaria, in forza della quale all’esito della prima udienza nell’ambito di un procedimento penale (udienza preliminare) non è prevista alcuna norma processuale in base alla quale sia possibile eliminare un’ambiguità o un’incompletezza del contenuto dell’atto di imputazione che comportino la violazione del diritto dell’imputato di essere informato dell’accusa, sia compatibile con l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13 (1) e con l’articolo 47 della Carta.

In caso di risposta negativa: se un’interpretazione delle disposizioni nazionali sulla modifica dell’accusa che consenta al pubblico ministero di porre rimedio in udienza di trattazione a tale ambiguità e incompletezza dell’atto di accusa in modo da tener conto in modo effettivo ed efficace del diritto dell’imputato di essere informato dell’accusa sia conforme alle disposizioni di cui sopra nonché all’articolo 47 della Carta, oppure se sia conforme alle succitate norme disapplicare il divieto nazionale di sospensione del procedimento giudiziario e di rinvio della causa al pubblico ministero per la formulazione di un nuovo atto di imputazione.


(1)  Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, 1.6.2012, pag. 1).


31.8.2020   

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C 287/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg (Germania) il 29 giugno 2020 — GC, WG/Société Air France SA

(Causa C-286/20)

(2020/C 287/47)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hamburg

Parti

Ricorrenti: GC, WG

Convenuta: Société Air France SA

Con ordinanza del 15 luglio 2020 del presidente delle Corte di giustizia è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo della Corte.


31.8.2020   

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C 287/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 30 giugno 2020 — XQ/Deutsche Lufthansa AG

(Causa C-291/20)

(2020/C 287/48)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Köln

Parti

Ricorrente: XQ

Convenuta: Deutsche Lufthansa AG

Questione pregiudiziale

Se lo sciopero, indetto dal sindacato, dei lavoratori di un vettore aereo rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1).

Con ordinanza della Corte del 30 luglio 2020, la causa è stata cancellata dal ruolo.


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).


31.8.2020   

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C 287/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 30 giugno 2020 — KS/Deutsche Lufthansa AG

(Causa C-292/20)

(2020/C 287/49)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Köln

Parti

Ricorrente: KS

Convenuta: Deutsche Lufthansa AG

Questione pregiudiziale

Se lo sciopero, indetto dal sindacato, dei lavoratori di un vettore aereo rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1).

Con ordinanza della Corte del 30 luglio 2020, la causa è stata cancellata dal ruolo.


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).


Tribunale

31.8.2020   

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C 287/32


Sentenza del Tribunale del 25 giugno 2020 — Off-White / EUIPO (OFF-WHITE)

(Causa T-133/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo OFF-WHITE - Rigetto parziale della domanda di registrazione - Impedimenti alla registrazione assoluti - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Nome di colore - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2020/C 287/50)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Off-White LLC (Springfield, Illinois, Stati Uniti) (rappresentante: M. Decker, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Crawcour, J. Crespo Carrillo e H. O’Neill, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 dicembre 2018 (procedimento R-580/2018-2), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo OFF-WHITE come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), del 14 dicembre 2018 (procedimento R-580/2018-2), è annullata nella parte in cui ha negato la registrazione come marchio dell’Unione europea del segno figurativo OFF-WHITE per i prodotti rientranti nelle classi 9 e 20, ai sensi dell’Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, nonché per gli «orologi [da polso e da tasca]; orologi a pendolo; apparecchi e strumenti cronometrici, braccialetti per orologi [cinturini], casse di orologi; scrigni per orologi; scatole per gioielli» e le «pietre preziose, pietre fini [semipreziosi]» rientranti nella classe 14.

2)

L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Off-White LLC, ivi comprese le spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO.


(1)  GU C 139 del 15.4.2019.


31.8.2020   

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C 287/32


Ordinanza del Tribunale dell’11 giugno 2020 — Perfect Bar/EUIPO (PERFECT BAR)

(Causa T-553/19) (1)

(«Ricorso di annullamento - Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo PERFECT BAR - Impedimenti alla registrazione assoluti - Assenza di carattere distintivo - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 - Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale di una decisione anteriore - Articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001 - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

(2020/C 287/51)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Perfect Bar LLC (San Diego, California, Stati Uniti) (rappresentanti: F. Miazzetto, J. L. Gracia Albero, R. Seoane Lacayo ed E. Cebollero González, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Capostagno, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 maggio 2019 (procedimento R 371/2019-5), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo PERFECT BAR come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.

2)

La Perfect Bar LLC è condannata alle spese.


(1)  GU C 337 del 7.10.2019.


31.8.2020   

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C 287/33


Ordinanza del Tribunale del 10 giugno 2020 — Golden Omega/Commissione

(Causa T-846/19) (1)

(«Ricorso di annullamento - Unione doganale - Tariffa doganale comune - Nomenclatura tariffaria - Classificazione nella nomenclatura combinata - Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione - Insussistenza di incidenza individuale - Irricevibilità»)

(2020/C 287/52)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Golden Omega, SA (Santiago, Cile) (rappresentante: S. Moolenaar, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: W. Roels e M. Salyková, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1661 della Commissione, del 24 settembre 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 2019, L 251, pag. 1)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Golden Omega, SA, è condannata alle spese.


(1)  GU C 61 del 24.2.2020.


31.8.2020   

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C 287/33


Ricorso proposto il 2 giugno 2020 — Danimarca/Commissione

(Causa T-364/20)

(2020/C 287/53)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Regno di Danimarca (rappresentanti: J. Nymann-Lindegren e M. Wolff, agenti, assistiti da R. Holdgaard e J. Pinborg, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 2 della decisione della Commissione europea del 20 marzo 2020, relativa all’aiuto di stato SA.39078 — 2019/C (ex 2014/N), cui la Danimarca ha dato esecuzione a favore della Femern A/S, nella parte in cui dispone che «le misure costituite da apporti di capitale e da una combinazione di prestiti e garanzie statali a favore della Femern A/S, alle quali la Danimarca ha dato esecuzione almeno in parte illegittimamente, costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea»;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’erronea constatazione, da parte della Commissione, che il finanziamento della Femern A/S costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Il primo motivo si articola in quattro parti.

Il ricorrente sostiene, in primo luogo, che la Commissione ha commesso un errore di diritto nel concludere, ai punti da 190 a 194 della decisione impugnata, che le attività della Femern A/S non vengono svolte nell’esercizio di pubblici poteri. A tale proposito, il ricorrente deduce quanto segue:

il metodo utilizzato dalla Commissione ai punti da 190 a 194 per esaminare se le attività della Femern A/S ricadano nell’esercizio di pubblici poteri è in contrasto con l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE;

la Commissione è incorsa in un errore di diritto — nella valutazione se le attività della Femern A/S siano svolte nell’esercizio di pubblici poteri e già per questo motivo non rientrino nell’ambito di applicazione delle regole dell’Unione in materia di aiuti di Stato e di concorrenza — considerando rilevante il fatto che vi siano operatori privati che svolgono attività che possono essere ritenute un’alternativa e che si considerano in concorrenza con le attività della Femern A/S e

la Commissione è incorsa in un errore di diritto accertando in concreto che le attività della Femern A/S riguardanti la progettazione, la costruzione e la gestione del collegamento costiero non vengono svolte nell’esercizio di pubblici poteri.

Il ricorrente afferma, in secondo luogo, che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nel concludere, al punto 193 della decisione impugnata, che la Femern A/S offre servizi di trasporto su un mercato in concorrenza con altri operatori.

Il ricorrente asserisce, in terzo luogo, che la Commissione ha commesso un errore di diritto nel concludere, ai punti da 192 a 194 e al punto 196 della decisione impugnata, che la Femern A/S è un «operatore economico» improntato a una «logica economica» e che essa «sfrutta commercialmente» il collegamento fisso.

In quarto luogo, il ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nel concludere, ai punti da 233 a 240 della decisione impugnata, che il finanziamento della Femern A/S può falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto della Commissione, laddove essa ha constatato che la Femern A/S esercitava un’attività economica in concorrenza con altri operatori prima dell’entrata in funzione del collegamento fisso.

A sostegno del motivo il ricorrente asserisce che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nel concludere, al punto 198 della decisione impugnata, che il finanziamento della Femern A/S costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE già all’epoca in cui erano iniziati i lavori di costruzione.


31.8.2020   

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C 287/35


Ricorso proposto il 7 luglio 2020 — – Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Huawei Technologies (GT8)

(Causa T-420/20)

(2020/C 287/54)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sony Interactive Entertainment Europe Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: S. Malynicz; QC, e M. Maier, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Huawei Technologies Co. Ltd (Shenzhen, Cina)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «GT8» — Domanda di registrazione n. 14 738 281

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 aprile 2020 nel procedimento R 1611/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la controinteressata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto il pubblico di riferimento non sarebbe stato specificatamente individuato;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto non si sarebbe tenuto conto delle prove relative alla probabile percezione del marchio dell’Unione europea anteriore da parte del pubblico di riferimento;

mancata presa in considerazione degli altri elementi dei summenzionati impedimenti alla registrazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 8, paragrafo 5;

mancata applicazione delle norme nazionali ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto non sarebbero stati presi in considerazione gli altri elementi ai sensi della disciplina in materia di abuso di denominazione.


31.8.2020   

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C 287/36


Ricorso proposto il 7 luglio 2020 — Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Huawei Technologies (GT3)

(Causa T-421/20)

(2020/C 287/55)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sony Interactive Entertainment Europe Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: S. Malynicz; QC, e M. Maier, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Huawei Technologies Co. Ltd (Shenzhen, Cina)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «GT3» — Domanda di registrazione n. 14 738 264

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 aprile 2020 nel procedimento R 1609/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la controinteressata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto il pubblico di riferimento non sarebbe stato specificatamente individuato;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto non si sarebbe tenuto conto delle prove relative alla probabile percezione del marchio dell’Unione europea anteriore da parte del pubblico di riferimento;

mancata presa in considerazione degli altri elementi dei summenzionati impedimenti alla registrazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 8, paragrafo 5;

mancata applicazione delle norme nazionali ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto non sarebbero stati presi in considerazione gli altri elementi ai sensi della disciplina in materia di abuso di denominazione.


31.8.2020   

IT

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C 287/37


Ricorso proposto il 7 luglio 2020 — Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Huawei Technologies (GT5)

(Causa T-422/20)

(2020/C 287/56)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sony Interactive Entertainment Europe Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: S. Malynicz, QC, e M. Maier, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Huawei Technologies Co. Ltd (Shenzhen, Cina)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «GT5» — Domanda di registrazione n. 14 738 272

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 aprile 2020 nel procedimento R 1600/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la controinteressata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto il pubblico di riferimento non sarebbe stato specificatamente individuato;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto non si sarebbe tenuto conto delle prove relative alla probabile percezione del marchio dell’Unione europea anteriore da parte del pubblico di riferimento;

mancata presa in considerazione degli altri elementi dei summenzionati impedimenti alla registrazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 8, paragrafo 5;

mancata applicazione delle norme nazionali ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto non sarebbero stati presi in considerazione gli altri elementi ai sensi della disciplina in materia di abuso di denominazione.


31.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 287/38


Ricorso proposto il 7 luglio 2020 — Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Huawei Technologies (GT9)

(Causa T-423/20)

(2020/C 287/57)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sony Interactive Entertainment Europe Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: S. Malynicz, QC, e M. Maier, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Huawei Technologies Co. Ltd (Shenzhen, Cina)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «GT9» — Domanda di registrazione n. 14 738 298

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 aprile 2020 nel procedimento R 1610/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la controinteressata a sopportate le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto il pubblico di riferimento non sarebbe stato specificatamente individuato;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto non si sarebbe tenuto conto delle prove relative alla probabile percezione del marchio dell’Unione europea anteriore da parte del pubblico di riferimento;

mancata presa in considerazione degli altri elementi dei summenzionati impedimenti alla registrazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 8, paragrafo 5;

mancata applicazione delle norme nazionali ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto non sarebbero stati presi in considerazione gli altri elementi ai sensi della disciplina in materia di abuso di denominazione.


31.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 287/39


Ricorso proposto il 9 luglio 2020 — Włodarczyk /EUIPO — Ave Investment (dziandruk)

(Causa T-434/20)

(2020/C 287/58)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il polacco

Parti

Ricorrente: Piotr Włodarczyk (Pabianice, Polonia) (rappresentante: M. Bohaczewski, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ave Investment sp. z o.o. (Pabianice, Polonia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo rosso e grigio «dziandruk» / Marchio dell’Unione europea n. 15 742 091

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 08/05/2020 nel procedimento R 2192/2019-4

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale, nonché dinanzi alla divisione di annullamento e alla commissione di ricorso dell'EUIPO;

in subordine, condannare la Ave Investment alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale, nonché dinanzi alla divisione di annullamento e alla commissione di ricorso dell'EUIPO.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001.


31.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 287/39


Ricorso proposto il 15 luglio 2020 — Facebook Ireland / Commissione

(Causa T-451/20)

(2020/C 287/59)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Facebook Ireland Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: D. Jowell, QC, D. Bailey, barrister, J. Aitken, D. Das, S. Malhi, R. Haria, M. Quayle, solicitors e T. Oeyen, lawyer)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione C(2020) 3011 final, del 4 marzo 2020, notificata alla ricorrente il 5 maggio 2019, adottata ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 del Consiglio nel corso di un’indagine nel caso AT.40628 — Pratiche di Facebook relative ai dati;

in subordine: (i) annullare parzialmente l’articolo 1 della decisione impugnata relativa ai dati (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella parte in cui richiede illegittimamente documenti interni che non sono pertinenti ai fini dell’indagine; e/o (ii) annullare parzialmente l’articolo 1 della decisione impugnata, di modo che avvocati indipendenti abilitati all’esercizio della professione nel SEE possano essere autorizzati ad esaminare manualmente i documenti contenuti nella decisione impugnata, così da escludere dalla produzione documenti manifestamente non pertinenti ai fini dell’indagine e/o documenti personali; e/o (iii) annullare parzialmente l’articolo 1 della decisione impugnata, nella parte in cui richiede illegittimamente la produzione di documenti non pertinenti che hanno natura personale e/o privata;

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata non indica in termini sufficientemente chiari e coerenti l’oggetto dell’indagine della Commissione, contrariamente a quanto prescritto dall’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, dall’articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dal principio di certezza del diritto, in violazione sia dei diritti di difesa di Facebook che del diritto a una buona amministrazione.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata, imponendo una produzione di documenti consistente, per la maggior parte, in documenti completamente non pertinenti e/o personali, viola il principio di necessità sotteso all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, e/o viola i diritti di difesa di Facebook e/o costituisce uno sviamento di potere.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata, imponendo la produzione di così tanti documenti completamente non pertinenti e personali (ad esempio: corrispondenza relativa a questioni mediche dei dipendenti e dei loro familiari; corrispondenza in periodi di lutto; documenti relativi a volontà personali, tutela, affidamento dei figli e investimenti finanziari personali; domande di impiego e referenze; valutazioni interne; documenti relativi alla valutazione dei rischi di sicurezza per il campus e il personale di Facebook), viola il diritto fondamentale alla vita privata, il principio di proporzionalità e il diritto fondamentale a una buona amministrazione. Pertanto, la decisione impugnata viola i diritti fondamentali alla vita privata come tutelati dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali. La decisione impugnata viola anche il principio di proporzionalità, in quanto ha un ambito di applicazione eccessivamente ampio e non è sufficientemente mirata rispetto all’oggetto dell’indagine della Commissione.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata non spiega perché i suoi termini di ricerca identificheranno unicamente i documenti necessari e pertinenti ai fini dell’indagine della Commissione, né spiega perché non sia permesso alcun controllo della pertinenza da parte di avvocati esterni abilitati all’esercizio della professione nel SEE, né spiega o prevede, per i documenti personali e/o completamente non pertinenti, una sala dati virtuale («data room») legalmente vincolante, ed è pertanto basata su una motivazione insufficiente, in contrasto con l’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 e con l’articolo 296 TFUE.


31.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 287/40


Ricorso proposto il 15 luglio 2020 — Facebook Ireland / Commissione

(Causa T-452/20)

(2020/C 287/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Facebook Ireland Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: D. Jowell, QC, D. Bailey, barrister, J. Aitken, D. Das, S. Malhi, R. Haria, M. Quayle, solicitors e T. Oeyen, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente l’articolo 1 della decisione C(2020) 3013 final della Commissione, del 4 maggio 2020 (caso AT.40684 — Facebook Marketplace), nella parte in cui richiede i documenti interni indicati nell’allegato I.B;

in subordine: (i) annullare parzialmente l’articolo 1 della decisione impugnata Marketplace (relativa al mercato, in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella parte in cui richiede illegittimamente documenti non pertinenti; (ii) annullare parzialmente l’articolo 1 della decisione impugnata, di modo che avvocati indipendenti abilitati all’esercizio della professione nell’UE possano essere autorizzati ad esaminare la pertinenza dei documenti contenuti nella richiesta di documenti Marketplace, così da escludere dalla produzione documenti manifestamente non pertinenti ai fini dell’indagine e/o documenti personali; e/o (iii) annullare parzialmente l’articolo 1 della decisione impugnata, nella parte in cui richiede illegittimamente la produzione di documenti non pertinenti che hanno natura personale o privata.

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata, imponendo la produzione di documenti consistenti, per la maggior parte, in documenti completamente non pertinenti e/o personali, viola il principio di necessità sotteso all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, e/o viola i diritti di difesa di Facebook e/o costituisce uno sviamento di potere. Di conseguenza, la Commissione ha commesso un errore di diritto e/o di valutazione nell’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che, imponendo la produzione di così tanti documenti (ad esempio: corrispondenza dei dipendenti relativa a questioni mediche; corrispondenza in periodi di lutto; documenti relativi a investimenti di beni personali; domande di impiego; valutazioni interne; e documenti relativi alla valutazione dei rischi inerenti alla sicurezza relativi ai familiari del personale chiave di Facebook), la decisione impugnata viola il diritto fondamentale alla vita privata, il principio di proporzionalità e il diritto fondamentale a una buona amministrazione.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata non spiega perché i suoi termini di ricerca identificheranno unicamente i documenti necessari e pertinenti ai fini dell’indagine della Commissione, né spiega perché non sia permesso alcun controllo della pertinenza da parte di avvocati esterni abilitati all’esercizio della professione nell’UE, né spiega o prevede per i documenti personali e/o completamente non pertinenti una sala dati virtuale («data room») legalmente vincolante, ed è pertanto basata su una motivazione insufficiente, in contrasto con l’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 e con l’articolo 296 TFUE.


31.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 287/41


Ricorso proposto il 14 luglio 2020 — KZ/Commissione

(Causa T-453/20)

(2020/C 287/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: KZ (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’elenco dei funzionari promossi adottato con le informazioni amministrative no32-2019/14.11.2019 del 14 novembre 2019, in quanto non contiene il nome del ricorrente;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un unico motivo, vertente su un’eccezione di illegittimità diretta contro le disposizioni generali di esecuzione (in prosieguo: le «DGE») dell’articolo 45 dello Statuto dei funzionari dell’Unione Europea (in prosieguo: lo «Statuto»). Il ricorrente contesta l’interpretazione con cui la Commissione considera che l’articolo 40, paragrafo 3, dello Statuto significa che il funzionario che sia in aspettativa per motivi personali alla data in cui la decisione di promozione viene adottata dall’Autorità che ha il potere di nomina non può essere ammesso all’esercizio di promozione così concluso. Al contrario, il ricorrente fa valere un’interpretazione teleologica e sistematica dell’articolo 40, paragrafo 3, dello Statuto e ritiene che la Commissione abbia violato con la sua interpretazione il diritto alla promozione ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto. A suo avviso, la Commissione avrebbe violato anche i principi della certezza del diritto e della coerenza delle disposizioni statutarie nell’ambito delle quali tali DGE si inscrivono, il principio della parità di trattamento nello svolgimento della carriera in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 5, dello Statuto. Infine egli critica l’assenza di logica e di proporzionalità delle conseguenze che l’attuazione delle DGE comporta.


31.8.2020   

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C 287/42


Ricorso proposto il 16 luglio 2020 — Garment Manufacturers Association in Cambodia / Commissione

(Causa T-454/20)

(2020/C 287/62)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Garment Manufacturers Association in Cambodia (Phnom Penh, Cambogia) (rappresentanti: C. Ziegler e S. Monti, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare in parte il regolamento delegato (UE) 2020/550 della Commissione del 12 febbraio 2020 che modifica gli allegati II e IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca temporanea dei regimi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012 in relazione a taluni prodotti originari del Regno di Cambogia, in particolare per quanto riguarda la revoca temporanea delle preferenze SPG per tutti i codici doganali che incidono sui membri della GMAC, ossia i codici SA menzionati alla tabella di cui all’articolo 1, punto 1, e tutti i codici doganali SA menzionati alla tabella di cui all’articolo 1, punto 2, ad eccezione del codice SA 1212 93;

condannare la Commissione alle proprie spese nonché a quelle della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato violerebbe il principio di proporzionalità e il requisito di coerenza tra le politiche e le azioni dell’Unione. La Commissione non avrebbe adeguatamente valutato la proporzionalità della revoca temporanea parziale delle preferenze doganali per i settori degli indumenti, delle calzature e degli articoli da viaggio cambogiani.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti procedurali della ricorrente, in quanto la Commissione non avrebbe fornito una motivazione adeguata ai sensi dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, il che configurerebbe una violazione del diritto a una buona amministrazione.


31.8.2020   

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C 287/43


Ricorso proposto il 16 luglio 2020 — LA/Commissione

(Causa T-456/20)

(2020/C 287/63)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: LA (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare i seguenti provvedimenti:

Provvedimento in data 20 giugno 2019, con il quale la ricorrente non è stata inclusa nella lista dei candidati ammessi alla fase successiva presso l’Assessment Center del concorso EPSO/AD/371/19;

Provvedimento in data 24 settembre 2019, con il quale è stata rispinta la richiesta di riesame;

Provvedimento in data 6 aprile 2020 con il quale è stato respinto il ricorso amministrativo presentato ai sensi dell’art. 90, II, dello Statuto.

Si richiede altresì che la Commissione venga condannata alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’errore manifesto di apprezzamento.

Si fa valere a questo riguardo la violazione del bando del concorso (art. 5, I, allegato III allo statuto), in quanto la Commissione esaminatrice non ha tenuto conto delle qualità professionali in palese contrasto con le prescrizioni del bando di concorso e con le funzioni assegnate ai vincitori.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di uguaglianza.

Si fa valere a questo riguardo che la Commissione esaminatrice durante la fase del Talent Screener non si è attenuta ai criteri di valutazione previsti dal bando e pertanto non è stata assicurata la parità di trattamento tra i candidati.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e del connesso principio di uguaglianza delle parti nel processo (art. 47 della Carta dei diritti fondamentali).

La ricorrente lamenta su questo punto la sostanziale assenza di motivazione delle decisioni impugnate, con conseguente impatto sul suo diritto di difesa e sull’uguaglianza delle parti nel processo.

4.

Quarto motivo, basato su una eccezione di illegittimità del bando di concorso ai sensi dell’art. 277 TFUE.

Si fa valere a questo riguardo che, in contrasto con l’art. 1, lett. e) dell’allegato III allo Statuto, il quale riserva all’APN la determinazione della natura degli esami, il tipo di esami ed ancora come saranno valutati, nella presente procedura la determinazione dei «weighting factors» è stata stabilita dalla Commissione esaminatrice, laddove era competenza dell’APN, ai sensi della menzionata disposizione.


31.8.2020   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 287/44


Ricorso proposto il 17 luglio 2020 — SBG/EUIPO — VF International (GEØGRAPHICAL NØRWAY)

(Causa T-458/20)

(2020/C 287/64)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Super Brand Licencing (SBG) (Villeurbanne, Francia) (rappresentanti: T. de Haan e A. Sion, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: VF International Sagl (Stabio, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo GEØGRAPHICAL NØRWAY — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 933 206

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 aprile 2020 nel procedimento R 1178/2019-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la controinteressata a sopportare le spese, comprese quelle sostenute dalla ricorrente nell’ambito del procedimento dinanzi alla prima commissione di ricorso dell’Ufficio.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto sarebbe stata erroneamente valutata l’esistenza della malafede al momento del deposito della domanda di marchio.


31.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 287/44


Ricorso proposto il 17 luglio 2020 — SBG/EUIPO — VF International (GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION)

(Causa T-459/20)

(2020/C 287/65)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Super Brand Licencing (SBG) (Villeurbanne, Francia) (rappresentanti: T. de Haan e A. Sion, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: VF International Sagl (Stabio, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION nei colori nero, grigio, rosso e bianco — Marchio dell’Unione europea n. 9 860 834

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 aprile 2020 nel procedimento R 664/2019-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la controinteressata a sopportare le spese, comprese quelle sostenute dalla ricorrente nell’ambito del procedimento dinanzi alla prima commissione di ricorso dell’Ufficio.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto sarebbe stata erroneamente valutata l’esistenza della malafede al momento del deposito della domanda di marchio.


31.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 287/45


Ricorso proposto il 17 luglio 2020 — SBG/EUIPO — VF International (Geographical Norway)

(Causa T-460/20)

(2020/C 287/66)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Super Brand Licencing (SBG) (Villeurbanne, Francia) (rappresentanti: T. de Haan e A. Sion, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: VF International Sagl (Stabio, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo Geographical Norway — Marchio dell’Unione europea n. 10 015 352

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 aprile 2020 nel procedimento R 662/2019-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la controinteressata a sopportare le spese, comprese quelle sostenute dalla ricorrente nell’ambito del procedimento dinanzi alla prima commissione di ricorso dell’Ufficio.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto sarebbe stata erroneamente valutata l’esistenza della malafede al momento del deposito della domanda di marchio.


31.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 287/46


Ricorso proposto il 17 luglio 2020 — SBG/EUIPO — VF International (GEOGRAPHICAL NORWAY)

(Causa T-461/20)

(2020/C 287/67)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Super Brand Licencing (SBG) (Villeurbanne, Francia) (rappresentanti: T. de Haan e A. Sion, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: VF International Sagl (Stabio, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo GEOGRAPHICAL NORWAY — Marchio dell’Unione europea n. 11 048 147

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 aprile 2020 nel procedimento R 661/2019-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la controinteressata a sopportare le spese, comprese quelle sostenute dalla ricorrente nell’ambito del procedimento dinanzi alla prima commissione di ricorso dell’Ufficio.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto sarebbe stata erroneamente valutata l’esistenza della malafede al momento del deposito della domanda di marchio.


31.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 287/46


Ricorso proposto il 22 luglio 2020 — Ryanair / Commissione

(Causa T-465/20)

(2020/C 287/68)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida, F. Laprévote, S. Rating e I. Metaxas-Maranghidis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (UE) della Commissione europea, del 10 giugno 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.57369 (2020/N) COVID-19 — Portogallo — Aiuto alla TAP (1); e,

condannare la Commissione europea alle spese.

La ricorrente ha altresì chiesto di trattare il suo ricorso con procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo: la decisione contestata non dimostra che l’aiuto rientra nell’ambito di applicazione materiale degli Orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione (Orientamenti S&R) (2).

2.

Secondo motivo: la Commissione ha erroneamente applicato l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

3.

Terzo motivo: la decisione viola i principi di non discriminazione, della libera prestazione di servizi e della libertà di stabilimento.

4.

Quarto motivo: la Commissione ha omesso di avviare il procedimento di indagine formale.

5.

Quinto motivo: la decisione ha violato l’obbligo di motivazione della Commissione.


(1)  Decisione (UE) della Commissione europea, del 10 giugno 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.57369 (2020/N) COVID-19 — Portogallo — Aiuto alla TAP (GU 2020 C 228, pag. 1).

(2)  Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU 2014, C 249, pag. 1).