ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 283

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
27 agosto 2020


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2020/C 283/01

Tassi di cambio dell'euro — 26 agosto 2020

1

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Autorità de vigilanza EFTA

2020/C 283/02

Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni

2


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte EFTA

2020/C 283/03

Sentenza della Corte, del 13 maggio 2020, nella causa E-4/19, Campbell, c., il governo norvegese rappresentato dall’Ufficio per i ricorsi in materia di immigrazione (Utlendingsnemnda – UNE), (Libera circolazione dei lavoratori – Direttiva 2004/38/CE – Diritto di soggiorno – Diritti derivati per cittadini di paesi terzi)

3

2020/C 283/04

Sentenza della Corte, del 4 maggio 2020, nella causa E-6/19, Procedimento penale contro H e I, [Regolamento (CE) n. 561/2006 — Articolo 13, paragrafo 1, lettera m) — Veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro e/o valori — Percorsi a vuoto — Veicoli di scorta]

4

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2020/C 283/05

Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9931 — Stirling Square Capital Partners/TA Associates/DOCU Nordic Group), Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

5


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

27.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 283/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

26 agosto 2020

(2020/C 283/01)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1789

JPY

yen giapponesi

125,34

DKK

corone danesi

7,4439

GBP

sterline inglesi

0,89690

SEK

corone svedesi

10,3348

CHF

franchi svizzeri

1,0738

ISK

corone islandesi

163,20

NOK

corone norvegesi

10,5603

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,262

HUF

fiorini ungheresi

354,74

PLN

zloty polacchi

4,4074

RON

leu rumeni

4,8419

TRY

lire turche

8,6706

AUD

dollari australiani

1,6371

CAD

dollari canadesi

1,5543

HKD

dollari di Hong Kong

9,1368

NZD

dollari neozelandesi

1,7971

SGD

dollari di Singapore

1,6130

KRW

won sudcoreani

1 398,97

ZAR

rand sudafricani

19,7996

CNY

renminbi Yuan cinese

8,1262

HRK

kuna croata

7,5273

IDR

rupia indonesiana

17 297,41

MYR

ringgit malese

4,9160

PHP

peso filippino

57,264

RUB

rublo russo

89,3568

THB

baht thailandese

36,947

BRL

real brasiliano

6,5317

MXN

peso messicano

25,8750

INR

rupia indiana

87,6130


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità de vigilanza EFTA

27.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 283/2


Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni

(2020/C 283/02)

L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione

20.5.2020

Numero dell’aiuto

85199

Numero della decisione

046/20/COL

Stato EFTA

Norvegia

Titolo

Regime di prestiti agevolati per gli operatori di pacchetti turistici connesso alla Covid-19

Base giuridica

La base giuridica del regime sarà la decisione del Parlamento che autorizza il regime di prestiti agevolati.

Le condizioni e le modalità dei singoli accordi di prestito sovvenzionati dallo Stato saranno definite in una lettera di imputazione e in un elenco di condizioni inviati dal ministero del Commercio, dell’industria e della pesca a Innovation Norway.

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

i) Mantenere una disponibilità di liquidità sufficiente per gli operatori del mercato dei pacchetti turistici; ii) garantire che gli acquirenti di pacchetti turistici siano rimborsati il più rapidamente possibile; iii) preservare la continuità dell’attività economica durante e dopo la pandemia di Covid-19 mediante tassi d’interesse agevolati per i prestiti.

Forma dell’aiuto

Prestiti agevolati

Bilancio

2 miliardi di NOK

Durata

25.5.2020 - 15.9.2020

Settore economico

Pacchetti turistici

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto

Innovation Norway

Akersgata 13

0104 Oslo

NORVEGIA

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte EFTA

27.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 283/3


SENTENZA DELLA CORTE

del 13 maggio 2020

nella causa E-4/19

Campbell

c.

il governo norvegese rappresentato dall’Ufficio per i ricorsi in materia di immigrazione (Utlendingsnemnda – UNE)

(Libera circolazione dei lavoratori – Direttiva 2004/38/CE – Diritto di soggiorno – Diritti derivati per cittadini di paesi terzi)

(2020/C 283/03)

Nella causa E-4/19, Campbell contro il governo norvegese, rappresentato dall’Ufficio per i ricorsi in materia di immigrazione (Utlendingsnemnda – UNE) – ISTANZA ai sensi dell’articolo 34 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di sorveglianza e di una Corte di giustizia da parte della Corte Suprema norvegese (Norges Høyesterett), in merito all’interpretazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, la Corte, composta da Páll Hreinsson, presidente, Per Christiansen e Bernd Hammermann (giudice relatore), giudici, si è pronunciata il 13 maggio 2020 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

1.

Quando un cittadino del SEE esercita il diritto alla libera circolazione quale lavoratore ai sensi dell’articolo 28 dell’accordo SEE, e intraprende in un altro Stato SEE un soggiorno effettivo che crea o rafforza la vita familiare, l’efficacia di tale diritto presuppone che la vita familiare del cittadino del SEE possa continuare al momento del suo ritorno nello Stato SEE d’origine.

Per quanto riguarda un cittadino del SEE che non ha esercitato un’attività economica, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE sono applicabili alla situazione in cui un cittadino del SEE, che non ha esercitato un’attività economica, ritorni nello Stato SEE d’origine insieme a un membro della sua famiglia, come ad esempio il coniuge, che è cittadino di un paese terzo.

2.

Qualsiasi soggiorno effettuato ai sensi e in conformità delle condizioni di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/38/CE da un cittadino del SEE in uno Stato SEE diverso dallo Stato di origine del SEE, durante il quale il cittadino del SEE ha creato o rafforzato la vita familiare con un cittadino di un paese terzo, crea un diritto derivato di soggiorno per il cittadino del paese terzo al ritorno del cittadino del SEE nello Stato d’origine del SEE. La nozione di soggiorno dev’essere interpretata nel senso che sono consentiti periodi ragionevoli di assenza che possono essere collegati o meno a ragioni professionali e che, per quanto riguarda la durata, non siano incompatibili e non siano in contrasto con un soggiorno effettivo. Ciò non pregiudica l’articolo 35 della direttiva 2004/38/CE. Tuttavia, il fatto che un cittadino del SEE si metta consapevolmente in una situazione che gli conferisce un diritto di soggiorno in un altro Stato SEE non costituisce di per sé una base sufficiente per presumere la sussistenza di un abuso.


27.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 283/4


SENTENZA DELLA CORTE

del 4 maggio 2020

nella causa E-6/19

Procedimento penale contro H e I

[Regolamento (CE) n. 561/2006 — Articolo 13, paragrafo 1, lettera m) — Veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro e/o valori — Percorsi a vuoto — Veicoli di scorta]

(2020/C 283/04)

Nella causa E-6/19, procedimento penale contro H e I — ISTANZA della Corte d’appello del Principato del Liechtenstein (Fürstliches Obergericht), ai sensi dell’articolo 34 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, concernente l’interpretazione del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, la Corte, composta da Páll Hreinsson, presidente, Per Christiansen (giudice relatore) e Bernd Hammermann, giudici, si è pronunciata il 4 maggio 2020 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

1.

a)

La deroga applicabile al trasporto effettuato da veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro e/o valori, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (CE) n. 561/2006, deve applicarsi anche ai percorsi a vuoto, vale a dire ai percorsi effettuati prima del carico e dopo lo scarico di tali veicoli.

b)

Un veicolo di scorta è contemplato dalla deroga di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (CE) n. 561/2006 qualora esso formi parte integrante e necessaria del trasporto di denaro e/o valori da parte di un veicolo speciale.

2.

Le sanzioni previste all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 561/2006 non possono essere applicate, né sono necessarie o proporzionate, se i tragitti in questione sono stati effettuati da veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro e/o valori sul territorio di altri Stati SEE, nel caso in cui questi Stati abbiano concesso una deroga ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (CE) n. 561/2006, e tutte le singole condizioni per tale deroga sono soddisfatte, dato che non c’è stata alcuna violazione.

3.

L’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 561/2006 non prevede che il conducente di un veicolo speciale adibito al trasporto di denaro e/o valori debba registrare fra le «altre mansioni» i periodi di cui all’articolo 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 561/2006 e quelli trascorsi alla guida, nel caso in cui lo Stato SEE abbia concesso una deroga ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera m), del suddetto regolamento.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

27.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 283/5


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9931 — Stirling Square Capital Partners/TA Associates/DOCU Nordic Group)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 283/05)

1.   

In data 20 agosto 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

SSCP Fourth Fund (Jersey), gestita da Stirling Square Capital Partners Jersey AIFM Limited («SSCP», Jersey),

TA Associates Management L.P. («TA Associates», Stati Uniti),

SSCP BYGG TopCo AB («DOCU Nordic Group», Svezia), controllata esclusivamente da SSCP.

SSCP Fourth Fund e TA Associates acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme di DOCU Nordic Group.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

SSCP Fourth Fund: fondo di investimento il cui scopo è realizzare, detenere e monitorare investimenti di controllo attraverso management buy-out, management buy-in, capitale di crescita e altre operazioni di private equity in tutta Europa;

TA Associates: impresa di private equity che opera principalmente in cinque settori: tecnologia, sanità, servizi finanziari, beni di consumo e servizi alle imprese;

DOCU Nordic Group: fornitore di dati e servizi di informazione sul mercato a imprese dei paesi nordici che operano nei settori edile, immobiliare e sanitario.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9931 — Stirling Square Capital Partners/TA Associates/DOCU Nordic Group

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax+32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.