ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 262

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
10 agosto 2020


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2020/C 262/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2020/C 262/02

Causa C-301/18: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 4 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Bonn — Germania) — Thomas Leonhard / DSL-Bank — eine Niederlassung der DB Privat- und Firmenkundenbank AG (Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2002/65/CE – Finanziamento a distanza – Diritto di recesso – Conseguenze – Articolo 7, paragrafo 4 – Restituzione delle prestazioni percepite – Pagamento di un’indennità di godimento – Obbligo del fornitore – Esclusione)

2

2020/C 262/03

Causa C-456/18 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 giugno 2020 — Ungheria / Commissione europea (Impugnazione – Aiuti di Stato – Presunti aiuti – Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Ingiunzione di sospensione delle misure in questione – Condizioni di legittimità dell’ingiunzione)

3

2020/C 262/04

Causa C-588/18: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Nacional — Spagna) — Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (Fetico), Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT), Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CC.OO.) / Grupo de Empresas DIA S.A., Twins Alimentación S.A. (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articoli 5 e 7 – Riposo settimanale – Ferie annuali – Congedi speciali remunerati che consentono di assentarsi dal lavoro per far fronte a esigenze e obblighi determinati)

3

2020/C 262/05

Causa C-812/18 P: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 4 giugno 2020 — Terna SpA / Commissione europea (Impugnazione – Energia – Progetti di interesse comune dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione concesso in favore di due progetti nel settore delle reti transeuropee dell’energia – Direttiva 2004/17/CE – Articolo 37 – Subappalto – Articolo 40, paragrafo 3, lettera c) – Affidamento diretto – Specificità tecnica – Accordo quadro – Riduzione del contributo inizialmente accordato a seguito di un audit finanziario – Rimborso delle somme inizialmente versate)

4

2020/C 262/06

Causa C-828/18: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de commerce de Paris — Francia) — Trendsetteuse SARL / DCA SARL (Rinvio pregiudiziale – Agenti commerciali indipendenti – Direttiva 86/653/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Nozione di agente commerciale – Trattative per la vendita o l’acquisto di merci per il preponente – Intermediario privo della facoltà di modificare le condizioni di vendita e i prezzi delle merci di cui assicura la vendita)

5

2020/C 262/07

Causa C-3/19: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Asmel societá consortile a r.l. / A.N.A.C. — Autorità Nazionale Anticorruzione (Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Centrali di committenza – Piccoli comuni – Limitazione a soli due modelli organizzativi per le centrali di committenza – Divieto di fare ricorso a una centrale di committenza di diritto privato e con la partecipazione di soggetti privati – Limitazione territoriale dell’ambito di operatività delle centrali di committenza)

5

2020/C 262/08

Causa C-41/19: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Köln — Germania) — FX / GZ, legalmente rappresentata dalla madre [Rinvio pregiudiziale – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari – Regolamento (CE) n. 4/2009 – Articolo 41, paragrafo 1 – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 24, paragrafo 5 – Titolo dichiarato esecutivo, che accerta un credito alimentare – Opposizione all’esecuzione – Competenza del giudice dello Stato membro dell’esecuzione]

6

2020/C 262/09

Causa C-187/19 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 4 giugno 2020 — Servizio europeo per l’azione esterna / Stéphane De Loecker (Impugnazione – Funzione pubblica – Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) – Agente temporaneo – Molestie psicologiche – Domanda di assistenza – Rigetto della domanda – Ricorso di annullamento e per risarcimento danni – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di essere ascoltato – Articolo 266 TFUE – Esecuzione della sentenza di annullamento)

7

2020/C 262/10

Causa C-310/19 P: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 giugno 2020 — Boudewijn Schokker / Agenzia europea per la sicurezza aerea [Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Procedura di assunzione – Inquadramento nel grado – Regime applicabile agli altri agenti – Articolo 86 – Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) – Disposizioni generali di esecuzione – Contestazione del grado proposto – Revoca dell’offerta di impiego – Ricorso per risarcimento – Principio di buona amministrazione – Dovere di sollecitudine – Illecito amministrativo – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione – Danno morale – Risarcimento]

7

2020/C 262/11

Causa C-429/19: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Koblenz — Germania) — Remondis GmbH / Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel (Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 12, paragrafo 4 – Ambito di applicazione – Appalti pubblici tra enti nell’ambito del settore pubblico – Nozione di cooperazione – Insussistenza)

8

2020/C 262/12

Causa C-430/19: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 4 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Cluj — Romania) — SC C.F. SRL / A.J.F.P.M., D.G.R.F.P.C [Rinvio pregiudiziale – Principi del diritto dell’Unione – Rispetto dei diritti della difesa – Procedimento fiscale – Esercizio del diritto a detrazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Diniego del diritto a detrazione a motivo del comportamento asseritamente inadeguato dei fornitori del soggetto passivo – Atto amministrativo emesso dalle autorità tributarie nazionali senza accordare al contribuente interessato l’accesso alle informazioni e ai documenti posti a fondamento di detto atto – Sospetta frode fiscale – Prassi nazionale che subordina l’esercizio del diritto a detrazione al possesso di documenti giustificativi diversi dalla fattura fiscale – Ammissibilità]

8

2020/C 262/13

Causa C-495/19: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 4 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Poznaniu — Polonia) — Kancelaria Medius SA z siedzibą w Krakowie / RN (Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 7, paragrafo 1 – Credito al consumo – Controllo del carattere abusivo delle clausole – Mancata comparizione del consumatore – Portata dei poteri d’ufficio del giudice)

9

2020/C 262/14

Causa C-138/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Stuttgart (Germania) il 13 marzo 2020 — O. / P.

10

2020/C 262/15

Causa C-168/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales (Regno Unito) il 22 aprile 2020 — Joint Trustee (1) in Bankruptcy of Mr M. e Joint Trustee (2) in Bankruptcy of Mr M. / sig.ra M, MH, ILA e sig. M

12

2020/C 262/16

Causa C-185/20 P: Impugnazione proposta il 28 aprile 2020 dall’Ungheria avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 febbraio 2020, causa T-505/18, Ungheria / Commissione europea

13

2020/C 262/17

Causa C-194/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Düsseldorf (Germania) l’8 maggio 2020 — BY, CX, FU, DW, EV / Stadt Duisburg

14

2020/C 262/18

Causa C-206/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito) il 15 maggio 2020 — VA / Pubblico ministero presso la procura regionale di Ruse, Bulgaria

14

2020/C 262/19

Causa C-209/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Regno Unito) il 22 maggio 2020 — Renesola UK Ltd / The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

15

2020/C 262/20

Causa C-211/20 P: Impugnazione proposta il 22 maggio 2020 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 marzo 2020, causa T-732/16, Valencia Club de Fútbol / Commissione europea

16

2020/C 262/21

Causa C-214/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Labour Court (Irlanda) il 20 maggio 2020 — MG / Dublin City Council

16

2020/C 262/22

Causa C-221/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 28 maggio 2020 — A Oy

17

2020/C 262/23

Causa C-223/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 28 maggio 2020 — B Oy

18

2020/C 262/24

Causa C-234/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) il 4 giugno 2020 — SIA Sātiņi-S / Lauku atbalsta dienests

18

2020/C 262/25

Causa C-238/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) il 5 giugno 2020 — SIA Sātiņi-S / Dabas aizsardzības pārvalde

19

2020/C 262/26

Causa C-242/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Croazia) l’8 giugno 2020 — HRVATSKE ŠUME d.o.o., Zagreb, kao pravni sljednik HRVATSKE ŠUME javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj, p.o., Zagreb / BP EUROPA SE, succeduta alla DEUTSCHE BP AG, succeduta a sua volta alla THE BURMAH OIL (Deutschland) GmbH

20

 

Tribunale

2020/C 262/27

Causa T-506/18: Sentenza del Tribunale del 25 giugno 2020 — Polonia/Commissione (FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Sostegno specifico per il settore del tabacco – Spese effettuate dalla Polonia – Controlli essenziali – Rettifiche forfettarie – Obbligo di motivazione)

21

2020/C 262/28

Causa T-104/19: Sentenza del Tribunale del 25 giugno 2020 — Dermavita/EUIPO — Allergan Holdings France (JUVÉDERM) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea denominativo JUVÉDERM – Uso effettivo del marchio – Uso per i prodotti per i quali il marchio è registrato – Uso nella forma con la quale il marchio è stato registrato – Uso con il consenso del titolare – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]]

21

2020/C 262/29

Causa T-379/19: Sentenza del Tribunale del 25 giugno 2020 — Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation/EUIPO (Serviceplan) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Serviceplan – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Obbligo di motivazione – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001]

22

2020/C 262/30

Causa T-380/19: Sentenza del Tribunale del 25 giugno 2020 — Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation/EUIPO (Serviceplan Solutions) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Serviceplan Solutions – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Obbligo di motivazione – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001]

23

2020/C 262/31

Causa T-552/19: Sentenza del Tribunale del 25 giugno 2020 — Malacalza Investimenti / BCE (Accesso ai documenti – Decisione della BCE di porre Banca Carige SpA sotto amministrazione straordinaria – Diniego di accesso – Procedimento in contumacia)

23

2020/C 262/32

Causa T-294/19: Ordinanza del Tribunale dell’11 giugno 2020 — Vanhoudt e a. / BEI (Ricorso di annullamento e per risarcimento danni – Funzione pubblica – Personale della BEI – Riforma del sistema di retribuzione e di avanzamento retributivo della BEI – Strumento di simulazione della retribuzione – Atto non impugnabile – Atto meramente confermativo – Assenza di fatti nuovi e sostanziali – Danno morale – Insussistenza di nesso causale – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto)

24

2020/C 262/33

Causa T-516/19: Ordinanza del Tribunale dell’11 giugno 2020 — VDV eTicket Service / Commissione e INEA [Clausola compromissoria – Programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 (2014-2020) – Progetto European Travellers Club: Account-Based Travelling across the European Union — ETC – Convenzione di sovvenzione – Decisione dell’INEA che dichiara inammissibili determinati costi sostenuti nell’ambito di contratti di subappalto – Errata individuazione della parte convenuta – Atto che si inscrive in un contesto puramente contrattuale dal quale è indissociabile – Legittimo affidamento – Ricorso in parte irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto]

25

2020/C 262/34

Causa T-563/19: Ordinanza del Tribunale dell’11 giugno 2020 — Perfect Bar/EUIPO (PERFECT Bar) [Ricorso di annullamento – Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo PERFECT Bar – Impedimenti alla registrazione assoluti – Assenza di carattere distintivo – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Decisione adottata a seguito dell'annullamento, da parte del Tribunale, di una precedente decisione – Articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001 – Ricorso manifestamente infondato in diritto]

25

2020/C 262/35

Causa T-803/19: Ordinanza del Tribunale del 16 giugno 2020 — etc-gaming e Casino-Equipment / Commissione (Ricorso per risarcimento danni – Mancata istituzione, da parte dell’Unione, di un ricorso effettivo atto a rimediare all’omissione degli organi giurisdizionali nazionali di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Ricorso manifestamente infondato in diritto)

26

2020/C 262/36

Causa T-91/20: Ricorso proposto il 15 maggio 2020 — WT/Commissione

26

2020/C 262/37

Causa T-188/20: Ricorso proposto il 26 marzo 2020 — Close e Cegelec / Parlamento

27

2020/C 262/38

Causa T-250/20: Ricorso proposto il 29 aprile 2020 — Moviescreens Rental / EUIPO — the airscreen company (AIRSCREEN)

28

2020/C 262/39

Causa T-298/20: Ricorso proposto il 22 maggio 2020 — KD / EUIPO

29

2020/C 262/40

Causa T-299/20: Ricorso proposto il 20 maggio 2020 — KF / BEI

29

2020/C 262/41

Causa T-308/20: Ricorso proposto il 18 maggio 2020 — PL / Commissione

30

2020/C 262/42

Causa T-342/20: Ricorso proposto il 2 giugno 2020 — Indo European Foods / EUIPO — Chakari (Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice)

31

2020/C 262/43

Causa T-353/20: Ricorso proposto il 3 giugno 2020 — AC Milan/EUIPO — InterES (ACM 1899 AC MILAN)

32

2020/C 262/44

Causa T-354/20: Ricorso proposto il 4 giugno 2020 — Kfz-Gewerbe / EUIPO — The Blink Fish (Raffigurazione di un pesce)

33

2020/C 262/45

Causa T-372/20: Ricorso proposto il 15 giugno 2020 — Dermavita Company / EUIPO — Allergan Holdings France (JUVEDERM)

33

2020/C 262/46

Causa T-376/20: Ricorso proposto il 15 giugno 2020 — Poupart / Commissione

34

2020/C 262/47

Causa T-383/20: Ricorso proposto il 16 giugno 2020 — Moloko Beverage/EUIPO — Nexus Liquids (moloko)

35

2020/C 262/48

Causa T-387/20: Ricorso proposto il 23 giugno 2020 — DK Company / EUIPO — Hunter Boot (DENIM HUNTER)

35

2020/C 262/49

Causa T-388/20: Ricorso proposto il 26 giugno 2020 — Ryanair / Commissione

36

2020/C 262/50

Causa T-400/20: Ricorso proposto il 29 giugno 2020 — El Corte Inglés/EUIPO — Rudolf Böckenholt (LLOYD’S)

37

2020/C 262/51

Causa T-23/19: Ordinanza del Tribunale dell'8 giugno 2020 — Limango / EUIPO — Consolidated Artists (limango)

38

2020/C 262/52

Causa T-534/19: Ordinanza del Tribunale dell'8 giugno 2020 — TestBioTech / Commissione

38

2020/C 262/53

Causa T-612/19: Ordinanza del Tribunale del 4 giugno 2020 — UPL Europe e Aceto Agricultural Chemicals / Commissione

38

2020/C 262/54

Causa T-708/19: Ordinanza del Tribunale del 10 giugno 2020 — Bujar / Commissione

38


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

10.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 262/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2020/C 262/01)

Ultima pubblicazione

GU C 255 del 3.8.2020

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 247 del 27.7.2020

GU C 240 del 20.7.2020

GU C 230 del 13.7.2020

GU C 222 del 6.7.2020

GU C 215 del 29.6.2020

GU C 209 del 22.6.2020

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

10.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 262/2


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 4 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Bonn — Germania) — Thomas Leonhard / DSL-Bank — eine Niederlassung der DB Privat- und Firmenkundenbank AG

(Causa C-301/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 2002/65/CE - Finanziamento a distanza - Diritto di recesso - Conseguenze - Articolo 7, paragrafo 4 - Restituzione delle prestazioni percepite - Pagamento di un’indennità di godimento - Obbligo del fornitore - Esclusione)

(2020/C 262/02)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Bonn

Parti

Ricorrente: Thomas Leonhard

Convenuta: DSL-Bank — eine Niederlassung der DB Privat- und Firmenkundenbank AG

Dispositivo

L’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, deve essere interpretato nel senso che, allorché esercita il suo diritto di recesso riguardo ad un contratto di credito concluso a distanza con un fornitore, un consumatore ha diritto ad ottenere dal fornitore, fatti salvi gli importi che è egli stesso tenuto a pagare a quest’ultimo alle condizioni stabilite all’articolo 7, paragrafi 1 e 3, della direttiva suddetta, il rimborso del capitale e degli interessi versati in esecuzione del contratto, ma non un’indennità di godimento di tale capitale e di tali interessi.


(1)  GU C 285 del 13.8.2018.


10.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 262/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 giugno 2020 — Ungheria / Commissione europea

(Causa C-456/18 P) (1)

(Impugnazione - Aiuti di Stato - Presunti aiuti - Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Ingiunzione di sospensione delle misure in questione - Condizioni di legittimità dell’ingiunzione)

(2020/C 262/03)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér e G. Koós, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, P.-J. Loewenthal, V. Bottka e K. Talabér-Ritz, agenti)

Interveniente a sostegno dell’Ungheria: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, M. Rzotkiewicz e A. Kramarczyk, agenti)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 25 aprile 2018, Ungheria/Commissione (T-554/15 e T-555/15, EU:T:2018:220), è annullata.

2)

La decisione C(2015) 4805 final della Commissione, del 15 luglio 2015, relativa all’Aiuto di Stato SA. 41187 (2015/NN) — Ungheria — Contributo alle spese sanitarie per le imprese dell’industria del tabacco, e la decisione C(2015) 4808 final della Commissione, del 15 luglio 2015, relativa all’Aiuto di Stato SA. 40018 (2015/C) (ex 2014/NN) — 2014 Modifica della tassa di ispezione della filiera alimentare ungherese, sono annullate nei limiti in cui esse ingiungono la sospensione dell’applicazione dell’aliquota progressiva, rispettivamente, del contributo alle spese sanitarie e della tassa di ispezione della filiera alimentare, come risultano dalla legge n. XCIV del 2014, sul contributo alle spese sanitarie delle imprese dell’industria del tabacco, e dalla modifica del 2014 della legge n. XLVI del 2008, sulla filiera alimentare e il controllo ufficiale di quest’ultima.

3)

La Commissione europea sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ungheria, relative sia al procedimento di primo grado che a quello di impugnazione.

4)

La Repubblica di Polonia sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 301 del 27.08.2018.


10.8.2020   

IT

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C 262/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Nacional — Spagna) — Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (Fetico), Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT), Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CC.OO.) / Grupo de Empresas DIA S.A., Twins Alimentación S.A.

(Causa C-588/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Organizzazione dell’orario di lavoro - Direttiva 2003/88/CE - Articoli 5 e 7 - Riposo settimanale - Ferie annuali - Congedi speciali remunerati che consentono di assentarsi dal lavoro per far fronte a esigenze e obblighi determinati)

(2020/C 262/04)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Nacional

Parti

Ricorrenti: Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (Fetico), Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT), Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CC.OO.)

Convenute: Grupo de Empresas DIA S.A., Twins Alimentación S.A.

Dispositivo

Gli articoli 5 e 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi non si applicano ad una normativa nazionale che non consente ai lavoratori di avvalersi dei congedi speciali previsti da tale normativa in giornate in cui detti lavoratori devono lavorare, allorché le esigenze e gli obblighi cui rispondono tali congedi speciali si verificano durante periodi di riposo settimanale o di ferie annuali retribuite di cui ai suddetti articoli.


(1)  GU C 436 del 3.12.2018.


10.8.2020   

IT

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C 262/4


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 4 giugno 2020 — Terna SpA / Commissione europea

(Causa C-812/18 P) (1)

(Impugnazione - Energia - Progetti di interesse comune dell’Unione europea - Contributo finanziario dell’Unione concesso in favore di due progetti nel settore delle reti transeuropee dell’energia - Direttiva 2004/17/CE - Articolo 37 - Subappalto - Articolo 40, paragrafo 3, lettera c) - Affidamento diretto - Specificità tecnica - Accordo quadro - Riduzione del contributo inizialmente accordato a seguito di un audit finanziario - Rimborso delle somme inizialmente versate)

(2020/C 262/05)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Terna SpA (représentants: F. Covone, A. Police, L. Di Via, D. Carria e F. Degni, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet, M. Ilkova, G. Gattinara e P. Ondrůšek, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Terna SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 72 del 25.2.2019.


10.8.2020   

IT

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C 262/5


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de commerce de Paris — Francia) — Trendsetteuse SARL / DCA SARL

(Causa C-828/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Agenti commerciali indipendenti - Direttiva 86/653/CEE - Articolo 1, paragrafo 2 - Nozione di «agente commerciale» - Trattative per la vendita o l’acquisto di merci per il preponente - Intermediario privo della facoltà di modificare le condizioni di vendita e i prezzi delle merci di cui assicura la vendita)

(2020/C 262/06)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de commerce de Paris

Parti

Ricorrente: Trendsetteuse SARL

Convenuta: DCA SARL

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato nel senso che una persona non deve necessariamente disporre della facoltà di modificare i prezzi delle merci di cui assicura la vendita per conto del preponente per essere qualificata come agente commerciale, ai sensi di tale disposizione.


(1)  GU C 82 del 4.3.2019.


10.8.2020   

IT

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C 262/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Asmel societá consortile a r.l. / A.N.A.C. — Autorità Nazionale Anticorruzione

(Causa C-3/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 2004/18/CE - Centrali di committenza - Piccoli comuni - Limitazione a soli due modelli organizzativi per le centrali di committenza - Divieto di fare ricorso a una centrale di committenza di diritto privato e con la partecipazione di soggetti privati - Limitazione territoriale dell’ambito di operatività delle centrali di committenza)

(2020/C 262/07)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Asmel societá consortile a r.l.

Convenuta: A.N.A.C. — Autorità Nazionale Anticorruzione

Nei confronti di: Associazione Nazionale Aziende Concessionarie Servizi entrate (Anacap)

Dispositivo

1)

L’articolo 1, paragrafo 10, e l’articolo 11 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione di diritto nazionale che limita l’autonomia organizzativa dei piccoli enti locali di fare ricorso a una centrale di committenza a soli due modelli di organizzazione esclusivamente pubblica, senza la partecipazione di soggetti o di imprese private.

2)

L’articolo 1, paragrafo 10, e l’articolo 11 della direttiva 2004/18, come modificata dal regolamento n. 1336/2013, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione di diritto nazionale che limita l’ambito di operatività delle centrali di committenza istituite da enti locali al territorio di tali enti locali.


(1)  GU C 164 del 13. 5. 2019.


10.8.2020   

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C 262/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Köln — Germania) — FX / GZ, legalmente rappresentata dalla madre

(Causa C-41/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari - Regolamento (CE) n. 4/2009 - Articolo 41, paragrafo 1 - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Articolo 24, paragrafo 5 - Titolo dichiarato esecutivo, che accerta un credito alimentare - Opposizione all’esecuzione - Competenza del giudice dello Stato membro dell’esecuzione)

(2020/C 262/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Köln

Parti

Ricorrente: FX

Convenuta: GZ, legalmente rappresentata dalla madre

Dispositivo

Il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, deve essere interpretato nel senso che un’opposizione all’esecuzione proposta dal debitore di un credito alimentare, diretta contro l’esecuzione di una decisione emessa da un giudice dello Stato membro d’origine e che ha accertato tale credito, che presenti una stretta connessione con il procedimento di esecuzione, rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento e nella competenza internazionale dei giudici dello Stato membro dell’esecuzione.

Ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009 e delle disposizioni del diritto nazionale rilevanti, spetta al giudice del rinvio, in quanto giudice dello Stato membro dell’esecuzione, pronunciarsi sulla ricevibilità e sul merito degli elementi probatori addotti dal debitore degli alimenti per corroborare la sua affermazione secondo cui egli ha in larga parte soddisfatto il suo debito.


(1)  GU C 155 del 6.5.2019.


10.8.2020   

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C 262/7


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 4 giugno 2020 — Servizio europeo per l’azione esterna / Stéphane De Loecker

(Causa C-187/19 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) - Agente temporaneo - Molestie psicologiche - Domanda di assistenza - Rigetto della domanda - Ricorso di annullamento e per risarcimento danni - Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Diritto di essere ascoltato - Articolo 266 TFUE - Esecuzione della sentenza di annullamento)

(2020/C 262/09)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Servizio europeo per l’azione esterna (rappresentanti: S. Marquardt e R. Spac, agenti)

Altra parte nel procedimento: Stéphane De Loecker (rappresentante: J.-N. Louis, avocat)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) è condannato alle spese.


(1)  GU C 187 del 3.6.2019.


10.8.2020   

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C 262/7


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 giugno 2020 — Boudewijn Schokker / Agenzia europea per la sicurezza aerea

(Causa C-310/19 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Procedura di assunzione - Inquadramento nel grado - Regime applicabile agli altri agenti - Articolo 86 - Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) - Disposizioni generali di esecuzione - Contestazione del grado proposto - Revoca dell’offerta di impiego - Ricorso per risarcimento - Principio di buona amministrazione - Dovere di sollecitudine - Illecito amministrativo - Responsabilità extracontrattuale dell’Unione - Danno morale - Risarcimento)

(2020/C 262/10)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Boudewijn Schokker (rappresentanti: T. Martin e S. Orlandi, avocats)

Altra parte nel procedimento: Agenzia europea per la sicurezza aerea (rappresentanti S. Rostren, agente, assistita da D. Waelbroeck e A. Duron, avocats)

Dispositivo

1)

L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 febbraio 2019, Schokker/AESA (T-817/17, non pubblicata, EU:T:2019:74), è annullata.

2)

L’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) è condannata a pagare al sig. Boudewijn Schokker un risarcimento pari a EUR 7 500.

3)

L’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) sopporta, oltre alle proprie spese relative tanto al procedimento di primo grado nella causa T-817/17 quanto al procedimento di impugnazione, quelle sostenute dal sig. Boudewijn Schokker relative ai medesimi procedimenti.


(1)  GU C 255 del 29.07.2019


10.8.2020   

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C 262/8


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Koblenz — Germania) — Remondis GmbH / Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel

(Causa C-429/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 12, paragrafo 4 - Ambito di applicazione - Appalti pubblici tra enti nell’ambito del settore pubblico - Nozione di «cooperazione» - Insussistenza)

(2020/C 262/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Koblenz

Parti

Ricorrente: Remondis GmbH

Convenuto: Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel

Dispositivo

L’articolo 12, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che non sussiste una cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici qualora un’amministrazione aggiudicatrice, responsabile sul proprio territorio di una missione di interesse pubblico, non svolga essa stessa interamente tale missione che in forza del diritto nazionale incombe soltanto su di essa e che richiede il compimento di più operazioni, bensì incarichi un’altra amministrazione aggiudicatrice, che non dipende da essa e che è anch’essa responsabile di tale missione di interesse pubblico sul proprio territorio, di effettuare dietro remunerazione una delle operazioni necessarie.


(1)  GU C 288 del 26.8.2019.


10.8.2020   

IT

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C 262/8


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 4 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Cluj — Romania) — SC C.F. SRL / A.J.F.P.M., D.G.R.F.P.C

(Causa C-430/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Principi del diritto dell’Unione - Rispetto dei diritti della difesa - Procedimento fiscale - Esercizio del diritto a detrazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) - Diniego del diritto a detrazione a motivo del comportamento asseritamente inadeguato dei fornitori del soggetto passivo - Atto amministrativo emesso dalle autorità tributarie nazionali senza accordare al contribuente interessato l’accesso alle informazioni e ai documenti posti a fondamento di detto atto - Sospetta frode fiscale - Prassi nazionale che subordina l’esercizio del diritto a detrazione al possesso di documenti giustificativi diversi dalla fattura fiscale - Ammissibilità)

(2020/C 262/12)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunal Cluj

Parti

Ricorrente: SC C.F. SRL

Convenute: A.J.F.P.M., D.G.R.F.P.C

Dispositivo

1)

Il principio generale del diritto dell’Unione del rispetto dei diritti della difesa dev’essere interpretato nel senso che, se, nell’ambito di procedimenti amministrativi nazionali di verifica e determinazione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto, un soggetto passivo non ha avuto la facoltà di accedere alle informazioni contenute nel suo fascicolo amministrativo e che sono state prese in considerazione in sede di adozione di una decisione amministrativa che gli impone obblighi tributari supplementari, laddove il giudice adito constati che, in mancanza di detta irregolarità, il procedimento sarebbe potuto giungere a un risultato diverso, tale principio esige che detta decisione sia annullata.

2)

I principi che disciplinano l’applicazione, da parte degli Stati membri, del regime comune dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), in particolare quelli di neutralità fiscale e di certezza del diritto, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che, in presenza di semplici sospetti non suffragati dall’amministrazione tributaria nazionale quanto all’effettiva realizzazione delle operazioni economiche che hanno portato all’emissione di una fattura fiscale, al soggetto passivo destinatario di questa fattura venga negato il diritto alla detrazione dell’IVA se esso non sia in grado di fornire, oltre a detta fattura, ulteriori prove a sostegno dell’effettiva esistenza delle operazioni economiche realizzate.


(1)  GU C 288 del 26.8.2019.


10.8.2020   

IT

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C 262/9


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 4 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Poznaniu — Polonia) — Kancelaria Medius SA z siedzibą w Krakowie / RN

(Causa C-495/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Articolo 7, paragrafo 1 - Credito al consumo - Controllo del carattere abusivo delle clausole - Mancata comparizione del consumatore - Portata dei poteri d’ufficio del giudice)

(2020/C 262/13)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Parti

Ricorrente: Kancelaria Medius SA z siedzibą w Krakowie

Convenuto: RN

Dispositivo

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretato nel senso che esso osta all’interpretazione di una disposizione nazionale la quale impedisca a un giudice, che sia investito di un ricorso proposto da un professionista nei confronti di un consumatore e rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva stessa e che statuisca in contumacia per mancata comparizione del consumatore all’udienza cui era stato convocato, di adottare i mezzi istruttori necessari per valutare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali sulle quali il professionista ha fondato la propria domanda, qualora detto giudice nutra dubbi in merito al carattere abusivo di tali clausole, ai sensi della citata direttiva.


(1)  GU C 337 del 7.10.2019.


10.8.2020   

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C 262/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Stuttgart (Germania) il 13 marzo 2020 — O. / P.

(Causa C-138/20)

(2020/C 262/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Stuttgart

Parti

Ricorrente: O.

Resistente: P.

Questioni pregiudiziali

1.   Interpretazione della nozione di «impianto di manipolazione»

1-1:

Se l’articolo 3, punto 10, del regolamento (CE) n. 715/2007 (1) debba essere interpretato e applicato nel senso che nella nozione di «elemento di progetto» rientrino solo gli elementi esclusivamente meccanici di una struttura fisica.

In caso di risposta negativa alla questione 1-1:

1-2:

Se l’articolo 3, punto 10, del regolamento (CE) n. 715/2007 debba essere interpretato e applicato nel senso che nel sistema di controllo delle emissioni sia compreso unicamente l’impianto di depurazione dei gas di scarico (ad esempio sotto forma di catalizzatori dell’ossidazione diesel, filtro/i del particolato diesel, catalizzatori per la riduzione degli NOx) successivamente inserito nel gruppo motore

1-3:

Se l’articolo 3, punto 10, del regolamento (CE) n. 715/2007 debba essere interpretato e applicato nel senso che il sistema di controllo delle emissioni includa misure di riduzione delle emissioni sia interne sia esterne al motore.

2.   Interpretazione della nozione di «uso normale»

2-1:

Se l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2007 debba essere interpretato e applicato nel senso che la nozione di «uso normale» si riferisca esclusivamente alle condizioni di guida nel Nuovo ciclo di guida europeo.

In caso di risposta negativa alla questione 2-1:

2-2:

Se l’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2007 debba essere interpretato e applicato nel senso che i costruttori siano tenuti a garantire il rispetto dei limiti delle emissioni di cui all’allegato I del regolamento stesso anche nell’uso quotidiano.

In caso di risposta affermativa alla questione 2-2:

2-3:

Se l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2007 debba essere interpretato e applicato nel senso che la nozione di «uso normale» si riferisca alle condizioni di guida effettive nell’uso quotidiano.

In caso di risposta negativa alla questione 2-3:

2-4:

Se l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2007 debba essere interpretato e applicato nel senso che la nozione di «uso normale» si riferisca alle condizioni di guida effettive nell’uso quotidiano sulla base di una velocità media di 33,6 km/h e di una velocità massima di 120,00 km/h.

3.   Liceità di strategie di riduzione delle emissioni in funzione della temperatura

3-1:

Se l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2007 debba essere interpretato e applicato nel senso che sia vietato dotare un veicolo di un dispositivo, per effetto del quale un componente diretto ad influire sulle emissioni sia concepito in modo tale che la percentuale di ricircolo dei gas di scarico sia regolata in modo da garantire una modalità a basse emissioni solo in presenza di temperature comprese tra i 20 oC e i 30 oC, riducendosi tale modalità progressivamente al di fuori di detto intervallo di temperatura.

In caso di risposta negativa alla questione 3-1:

3-2:

Se l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007 debba essere interpretato e applicato nel senso che un impianto di manipolazione sia parimenti vietato qualora operi continuativamente al di fuori dell’intervallo di temperatura compreso tra i 20 oC e i 30 oC per proteggere il motore, riducendo così notevolmente il ricircolo dei gas di scarico.

4.   Interpretazione della nozione di «necessità» ai sensi della deroga

4-1:

Se l’articolo 5, paragrafo 2, seconda frase, lettera a), del regolamento (CE) n. 715/2007 debba essere interpretato e applicato nel senso che l’uso di impianti di manipolazione ai sensi di detta disposizione si giustifichi solo a condizione che, anche ricorrendo alla tecnologia avanzata disponibile al momento dell’omologazione del rispettivo modello di veicolo, non risulti possibile garantire la protezione del motore da danni o avarie e un funzionamento sicuro dei veicoli.

In caso di risposta negativa alla questione 4-1:

4-2:

Se l’articolo 5, paragrafo 2, seconda frase, lettera a), del regolamento (CE) n. 715/2007 debba essere interpretato e applicato nel senso che l’uso di impianti di manipolazione ai sensi di detta disposizione non si giustifichi qualora i parametri di gestione del motore siano scelti in modo tale che, essendo tale parametri prestabiliti in funzione della temperatura, la depurazione dei gas di scarico non si attivi ovvero si attivi solo in misura limitata, per effetto delle temperature abitualmente presenti, per gran parte dell’anno.

5.   Interpretazione della nozione di «danni» ai sensi della deroga

5-1:

Se l’articolo 5, paragrafo 2, seconda frase, lettera a), del regolamento (CE) n. 715/2007 debba essere interpretato e applicato nel senso che unicamente il motore debba essere protetto da danni.

5-2:

Se l’articolo 5, paragrafo 2, seconda frase, lettera a), del regolamento (CE) n. 715/2007 debba essere interpretato e applicato nel senso che la nozione di danni non riguardi il caso in cui siano interessate le cosiddette parti soggette ad usura (quali, ad esempio, la valvola di ricircolo dei gas di scarico).

5-3:

Se l’articolo 5, paragrafo 2, seconda frase, lettera a), del regolamento (CE) n. 715/2007 debba essere interpretato e applicato nel senso che debbano essere protette da danni o avaria anche altre componenti del veicolo, in particolare quelle installate a valle nell’impianto di scarico.

6.   Effetti giuridici e sanzionatori delle violazioni del diritto dell’Unione

6-1:

Se l’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, paragrafo 2, secondo comma, l’articolo 5, paragrafi 1 e 2, nonché l’articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2007 debbano essere interpretati e applicati in modo tale da proteggere quantomeno anche il patrimonio dell’acquirente di un veicolo non conforme ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 715/2007.

In caso di risposta negativa alla questione 6-1:

6-2:

Se l’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, paragrafo 2, secondo comma, l’articolo 5, paragrafi 1 e 2, nonché l’articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2007 debbano essere interpretati e applicati nel senso che gli Stati membri siano tenuti a prevedere un meccanismo sanzionatorio, il quale, in base al principio dell’effetto utile, conferisca agli acquirenti dei veicoli la legittimazione ad agire per attuare il diritto dell’Unione posto a disciplina del mercato.

6-3:

Se l’articolo 18, paragrafo 1, e l’articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE (2) debbano essere interpretati e applicati nel senso che il costruttore non ottemperi all’obbligo al medesimo incombente di rilasciare un valido certificato di conformità ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva medesima, qualora abbia installato nel veicolo un impianto di manipolazione vietato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007 e l’immissione in commercio di un siffatto veicolo violi il divieto di vendita in assenza di un valido certificato di conformità come previsto dall’articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE.

6-4:

Se la ratio e la finalità del regolamento (CE) n. 715/2007 e della direttiva 2007/46/CE consistano nel porre i valori limite di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 715/2007 o il certificato di conformità ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE, in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 385/2009 (3), a fondamento dei diritti a tutela degli acquirenti in modo tale che la violazione dei valori limite qualitativi fissati dal regolamento ovvero della normativa in materia di immatricolazione escluda, ai sensi del diritto dell’Unione europea, il riconoscimento, a favore del costruttore, del valore d’uso all’atto della restituzione del veicolo conseguente alla risoluzione del contratto.


(1)  Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2007, L 171, pag. 1).

(2)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU 2007, L 263, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 385/2009 della Commissione, del 7 maggio 2009, che sostituisce l’allegato IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU 2009, L 118, pag 13).


10.8.2020   

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C 262/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales (Regno Unito) il 22 aprile 2020 — Joint Trustee (1) in Bankruptcy of Mr M. e Joint Trustee (2) in Bankruptcy of Mr M. / sig.ra M, MH, ILA e sig. M

(Causa C-168/20)

(2020/C 262/15)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales

Parti

Ricorrenti: Joint Trustee (1) in Bankruptcy of Mr M. e Joint Trustee (2) in Bankruptcy of Mr M.

Resistenti: sig.ra M, MH, ILA e sig. M

Questioni pregiudiziali

1)

Se, qualora un cittadino di uno Stato membro abbia esercitato i propri diritti ai sensi degli articoli 21 e 49 TFUE nonché della direttiva sul diritto dei cittadini [dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri] (direttiva 2004/38/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio) trasferendosi o stabilendosi nel Regno Unito, con tali disposizioni sia compatibile l’articolo 11 del WRPA del 1999, che esclude dal fallimento i diritti pensionistici collocati in un regime pensionistico, compresi quelli istituiti e fiscalmente approvati in un altro Stato membro, a condizione che il regime pensionistico sia, al momento del fallimento, registrato ai sensi dell’articolo 153 del FA 2004 o elencato all’articolo 2 dei regolamenti del 2002 e, pertanto, fiscalmente approvato nel Regno Unito.

2)

Nel rispondere alla prima questione, se sia opportuno o necessario:

a)

determinare se il soggetto si sia trasferito nel Regno Unito al fine, principalmente, di presentarvi istanza di fallimento;

b)

tenere conto (i) delle tutele che potrebbero essere disponibili per i soggetti falliti in relazione a regimi pensionistici non approvati ai sensi dell’articolo 12 del WRPA del 1999 e (ii) della possibilità per i curatori fallimentari di recuperare delle somme in relazione a degli accordi pensionistici approvati;

c)

tenere conto dei requisiti ai quali sono soggetti i regimi pensionistici registrati e fiscalmente approvati nel Regno Unito.


(1)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77).


10.8.2020   

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C 262/13


Impugnazione proposta il 28 aprile 2020 dall’Ungheria avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 febbraio 2020, causa T-505/18, Ungheria / Commissione europea

(Causa C-185/20 P)

(2020/C 262/16)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér e G. Koós, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 12 febbraio 2020, causa T-505/18;

annullare parzialmente la decisione di esecuzione (UE) 2018/873 della Commissione, del 13 giugno 2018, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte — riguardante l’Ungheria — che esclude dal finanziamento dell’Unione gli aiuti concessi a gruppi di produttori che dispongono di un riconoscimento qualificato; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il governo ungherese fonda la sua impugnazione essenzialmente su due argomenti, conformemente ai criteri stabiliti nella giurisprudenza della Corte.

In primo luogo afferma, per quanto riguarda il primo motivo del suo ricorso, che il Tribunale non ha debitamente tenuto conto degli argomenti dedotti dall’Ungheria e non ha interpretato correttamente gli argomenti espressi nel ricorso e presentati in udienza. Il Tribunale ha in qualche modo semplificato e omesso di rispondere all’argomento dell’Ungheria secondo cui la trasformazione in gruppo di produttori qualificato presuppone una profonda trasformazione del gruppo di produttori e, se del caso, la modifica della sua composizione. Quando l’aiuto è concesso a un gruppo che ha assunto la forma di gruppo di produttori qualificato, esso non viene concesso al gruppo originario, ma a un nuovo soggetto che è conforme anche agli obiettivi stabiliti dal regolamento (agevolare la costituzione e il funzionamento amministrativo dei gruppi di produttori). Il Tribunale non risponde a tale argomento nel merito e non esamina il rapporto tra i gruppi di produttori qualificati e i gruppi di produttori.

In secondo luogo, con riguardo al secondo motivo sollevato nel ricorso del governo ungherese, il Tribunale è incorso anche in un errore di diritto, che ha determinato una significativa violazione dei suoi diritti procedurali. La motivazione della sentenza impugnata è manifestamente insufficiente per quanto riguarda la certezza del diritto, che rientra nel secondo motivo, e per quanto riguarda l’argomento che, secondo il Tribunale, sarebbe stato dedotto solo a posteriori, all’udienza, e, in sostanza, il Tribunale si è limitato a sottolineare la propria posizione in modo puramente dichiarativo, senza alcun tipo di motivazione.

Se il Tribunale riteneva che il governo ungherese non avesse debitamente giustificato il nesso tra tale questione e il secondo motivo, compreso il nesso con il principio della certezza del diritto, avrebbe dovuto esaminare il periodo coperto dall’esclusione e interpretare a tal fine l’articolo 52, paragrafo 4, lettera c) e/o b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 (1). Tuttavia, con riferimento a tale punto, il Tribunale ha interpretato erroneamente il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 52, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, nel non considerare tale disposizione come una questione da esaminare d’ufficio.

Infine, il governo ungherese conclude la sua argomentazione relativa al secondo motivo con alcune considerazioni aggiuntive sulla violazione del principio di proporzionalità.


(1)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549).


10.8.2020   

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C 262/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Düsseldorf (Germania) l’8 maggio 2020 — BY, CX, FU, DW, EV / Stadt Duisburg

(Causa C-194/20)

(2020/C 262/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrenti: BY, CX, FU, DW, EV

Resistente: Stadt Duisburg

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto dei figli dei lavoratori turchi sancito dall’articolo 9, prima frase, della decisione n. 1/80 (1) del consiglio di associazione, includa anche il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante senza ulteriori condizioni.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

a)

Se il diritto di soggiorno ex articolo 9, prima frase, della decisione n. 1/80 del consiglio di associazione presupponga che i lavoratori turchi, i quali siano genitori dei soggetti beneficiari di tale disposizione, abbiano già acquisito i diritti previsti dall’articolo 6, paragrafo 1, ovvero dal successivo articolo 7.

b)

In caso di risposta negativa alla seconda questione, sub a): se la regolare occupazione di cui all’articolo 9, prima frase, della decisione n. 1/80 debba essere interpretata nello stesso senso di quella prevista dal precedente articolo 6, paragrafo 1.

c)

In caso di risposta negativa alla seconda questione, sub a): se il diritto di soggiorno dei figli dei lavoratori turchi ex articolo 9, prima frase, della decisione n. 1/80 possa sorgere dopo (soli) tre mesi dall’inizio della regolare occupazione di un genitore nello Stato membro ospitante.

d)

In caso di risposta negativa alla seconda questione, sub a): se dal diritto di soggiorno dei figli dei lavoratori turchi derivi parimenti il diritto di soggiorno per uno o entrambi i genitori affidatari, senza ulteriori condizioni.


(1)  Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell‘associazione.


10.8.2020   

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C 262/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito) il 15 maggio 2020 — VA / Pubblico ministero presso la procura regionale di Ruse, Bulgaria

(Causa C-206/20)

(2020/C 262/18)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parti

Ricorrente: VA

Resistente: Pubblico ministero presso la procura regionale di Ruse, Bulgaria

Questione pregiudiziale

Nel caso in cui la consegna di una persona ricercata sia richiesta ai fini dell’esercizio dell’azione penale e la decisione di emettere un mandato d’arresto nazionale soggiacente nonché la decisione di emettere un mandato d’arresto europeo siano entrambe adottate da un pubblico ministero, senza alcun intervento di un giudice prima della consegna, se la persona ricercata benefici della tutela su due livelli prevista dalla Corte di giustizia nella sentenza del 1o giugno 2016, Bob-Dogi, C-241/15, qualora:

a)

l’efficacia del mandato d’arresto nazionale sia limitata alla detenzione della persona per una durata massima di 72 ore al fine di farla comparire dinanzi a un giudice; e

b)

al momento della consegna, spetti unicamente al giudice decidere di disporre il rilascio o di continuare la detenzione, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie.


10.8.2020   

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C 262/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Regno Unito) il 22 maggio 2020 — Renesola UK Ltd / The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Causa C-209/20)

(2020/C 262/19)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Parti

Ricorrente: Renesola UK Ltd

Resistenti: The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Questioni pregiudiziali

1)

Se il regolamento di esecuzione della Commissione n. 1357/2013/UE (1), nella misura in cui si prefigge di determinare il paese di origine dei moduli solari fabbricati con materiali provenienti da diversi paesi attribuendo l’origine al paese in cui le celle solari sono state fabbricate, sia in contrasto con il requisito di cui all’articolo 24 del regolamento n. 2913/92/CEE (2) del Consiglio (il codice doganale comunitario), vale a dire che una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione, e sia quindi invalido.

2)

In caso di invalidità del regolamento n. 1357/2013, se l’articolo 24 del codice doganale comunitario debba essere interpretato nel senso che l’assemblaggio di moduli solari a partire da celle solari e altre parti costituisca una trasformazione o lavorazione sostanziale.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1357/2013 della Commissione, del 17 dicembre 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU 2013, L 341, pag. 47).

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1).


10.8.2020   

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C 262/16


Impugnazione proposta il 22 maggio 2020 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 marzo 2020, causa T-732/16, Valencia Club de Fútbol / Commissione europea

(Causa C-211/20 P)

(2020/C 262/20)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea

Altre parti nel procedimento: Valencia Club de Fútbol, S.A.D. e Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza impugnata nella misura in cui con essa il Tribunale annulla la decisione (UE) 2017/365 della Commissione, del 4 luglio 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) al quale la Spagna ha dato esecuzione a favore del Valencia Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva, dell’Hércules Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva e dell’Elche Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva (GU 2017, L 55, p. 12) per quanto riguarda la misura 1, consistente nella garanzia di Stato accordata dall’IVF il 5 novembre 2009 per un prestito bancario alla Fundación Valencia ai fini della sottoscrizione di azioni del Valencia CF nell’ambito dell’aumento di capitale del Valencia CF;

rinviare la causa al Tribunale dell’Unione europea;

riservare le spese.

Unico motivo di impugnazione:

La Commissione basa il proprio ricorso su un unico motivo di impugnazione, argomentando che il Tribunale è incorso in un errore di diritto dell’Unione, interpretando in maniera errata l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in particolare per quanto attiene alla dimostrazione della sussistenza della condizione del vantaggio. Più precisamente, ai punti da 124 a 138 della sentenza impugnata, il Tribunale, in primo luogo, avrebbe interpretato in maniera errata la comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli [107] e [108 TFUE] agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU 2008, C 155, pag. 10), in combinato disposto con la comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU 2008, C 14, pag. 6), nonché la decisione controversa; in secondo luogo, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto per quanto concerne l’onere della prova quanto alla sussistenza di un vantaggio derivato da una garanzia individuale e il dovere di diligenza, da parte della Commissione, nell’ambito di un procedimento di indagine formale; in terzo luogo, il Tribunale avrebbe snaturato i fatti.


10.8.2020   

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C 262/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Labour Court (Irlanda) il 20 maggio 2020 — MG / Dublin City Council

(Causa C-214/20)

(2020/C 262/21)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

The Labour Court

Parti

Ricorrente: MG

Convenuto: Dublin City Council

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 2 della [direttiva 2003/88/CE] (1) debba essere interpretato nel senso che un lavoratore, quando è «di guardia» in uno o più luoghi di sua scelta senza mai essere soggetto, durante il periodo di guardia, all’obbligo di informare il datore di lavoro del luogo in cui si trova, ma soltanto all’obbligo di essere in grado di rispondere a una «convocazione» entro un termine di arrivo preferibile di 5 minuti ed entro un termine di arrivo massimo di 10 minuti, è occupato in orario di lavoro mentre è «di guardia».

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se un lavoratore limitato soltanto dall’obbligo di rispondere a una convocazione entro un termine di arrivo preferibile di 5 minuti ed entro un termine di arrivo massimo di 10 minuti e che può, senza restrizioni, essere assunto contemporaneamente da un altro datore di lavoro o svolgere un’attività professionale autonoma mentre è «di guardia», possa considerarsi come occupato in «orario di lavoro» per conto del datore di lavoro per il quale è «di guardia».

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, qualora il lavoratore sia effettivamente impiegato da un secondo datore di lavoro mentre è «di guardia», alla sola condizione che il secondo datore di lavoro debba liberare il lavoratore quando egli viene convocato dal primo datore di lavoro, se ciò significhi che il tempo trascorso dal lavoratore in periodo «di guardia» e al servizio del secondo datore di lavoro debba essere considerato come orario di lavoro nell’ambito del suo rapporto con il primo datore di lavoro.

4)

In caso di risposta affermativa alla terza questione, se un lavoratore che lavora per un secondo datore di lavoro mentre è di guardia per il primo datore di lavoro accumuli contemporaneamente orario di lavoro nei confronti del primo e del secondo datore di lavoro.


(1)  Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).


10.8.2020   

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C 262/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 28 maggio 2020 — A Oy

(Causa C-221/20)

(2020/C 262/22)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus.

Parti

Ricorrente: A Oy

Convenuto: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 4 della direttiva 92/83/CEE (1) debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro, il quale applichi le aliquote ridotte di accisa alla birra prodotta da piccole birrerie indipendenti ai sensi di tale disposizione, sia tenuto altresì ad applicare la disposizione sulla tassazione congiunta delle piccole birrerie di cui all’articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva stessa, ovvero se l’applicazione di tale ultima disposizione sia demandata al potere discrezionale dello Stato membro interessato.

2)

Se l’articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 92/83/CEE abbia un effetto diretto.


(1)  Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU 1992, L 316, pag. 21).


10.8.2020   

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C 262/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 28 maggio 2020 — B Oy

(Causa C-223/20)

(2020/C 262/23)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus.

Parti

Ricorrente: B Oy

Convenuto: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'articolo 4 della direttiva 92/83/CEE (1) debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro, il quale applichi le aliquote ridotte di accisa alla birra prodotta da piccole birrerie indipendenti ai sensi di tale disposizione, sia tenuto altresì ad applicare la disposizione sulla tassazione congiunta delle piccole birrerie di cui all'articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva stessa, ovvero se l'applicazione di tale ultima disposizione sia demandata al potere discrezionale dello Stato membro interessato.

2)

Se l'articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 92/83/CEE abbia un effetto diretto.


(1)  Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU 1992, L 316, pag. 21).


10.8.2020   

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C 262/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) il 4 giugno 2020 — SIA Sātiņi-S / Lauku atbalsta dienests

(Causa C-234/20)

(2020/C 262/24)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa (Senāts)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente in cassazione: SIA Sātiņi-S

Altra parte: Lauku atbalsta dienests

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 30, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 (1) del Consiglio, debba essere interpretato nel senso che i terreni torbosi sono completamente esclusi dalle indennità Natura 2000.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se nelle zone agricole o forestali siano compresi i terreni torbosi.

3)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’articolo 30 del regolamento n. 1305/2013 debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro può escludere completamente i terreni torbosi dalle indennità Natura 2000 e che tali disposizioni nazionali sono compatibili con la finalità compensativa di tali indennità stabilita dal regolamento n. 1305/2013.

4)

Se l’articolo 30 del regolamento n. 1305/2013 debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro può limitare i pagamenti del sostegno per le zone Natura 2000 prevedendo il sostegno solo a fronte del vincolo imposto a un determinato tipo di attività economica, come, ad esempio, nelle zone forestali, solo alle attività di silvicoltura.

5)

Se l’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento n. 1305/2013, in combinato disposto con l’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che una persona, facendo valere i propri progetti per una nuova attività economica, ha diritto a un’indennità Natura 2000 se, quando ha acquistato il bene, era già a conoscenza dei vincoli cui questo era soggetto.


(1)  GU 2005, L 277, pag. 1.


10.8.2020   

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C 262/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) il 5 giugno 2020 — SIA Sātiņi-S / Dabas aizsardzības pārvalde

(Causa C-238/20)

(2020/C 262/25)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa (Senāts)

Parti

Ricorrente: SIA Sātiņi-S

Altra parte nel procedimento: Dabas aizsardzības pārvalde

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto a una giusta indennità in ragione della limitazione del diritto di proprietà garantito dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea consenta che l’indennizzo concesso da uno Stato per le perdite provocate all’acquacoltura in una zona della rete Natura 2000 da uccelli protetti ai sensi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (1), sia significativamente inferiore alle perdite effettivamente subite.

2)

Se l’indennizzo concesso da uno Stato per le perdite provocate all’acquacoltura in una zona della rete Natura 2000 da uccelli protetti ai sensi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, costituisca un aiuto di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se il limite di EUR 30 000 dell’aiuto «de minimis» di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura (2), si applichi a un indennizzo come quello controverso nel procedimento principale.


(1)  GU 2010, L 20, pag. 7.

(2)  GU 2014, L 190, pag. 45.


10.8.2020   

IT

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C 262/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Croazia) l’8 giugno 2020 — HRVATSKE ŠUME d.o.o., Zagreb, kao pravni sljednik HRVATSKE ŠUME javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj, p.o., Zagreb / BP EUROPA SE, succeduta alla DEUTSCHE BP AG, succeduta a sua volta alla THE BURMAH OIL (Deutschland) GmbH

(Causa C-242/20)

(2020/C 262/26)

Lingua processuale: il croato

Giudice del rinvio

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Parti

Ricorrente: HRVATSKE ŠUME d.o.o., Zagreb, kao pravni sljednik HRVATSKE ŠUME javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj, p.o., Zagreb

Resistente: BP EUROPA SE, succeduta alla DEUTSCHE BP AG, succeduta a sua volta alla THE BURMAH OIL (Deutschland) GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se un’azione di ripetizione dell’indebito fondata sull’arricchimento senza causa ricada nel criterio di competenza previsto dal regolamento (CE) n. 44/2001 (1) in materia di «illeciti civili colposi», tenuto conto del fatto che l’articolo 5, punto 3, di detto regolamento stabilisce, in particolare, che la «persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: (…) 3) in materia di illeciti civili (…) colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire».

2)

Se i procedimenti contenziosi avviati a causa dell’esistenza di un limite temporale entro il quale la restituzione delle somme indebitamente versate nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata può essere richiesta nel quadro dello stesso procedimento di esecuzione giudiziaria rientrino nel criterio di competenza esclusiva previsto all’articolo 22, punto 5, del regolamento (CE) n. 44/2001, in base al quale, in materia di esecuzione delle decisioni, hanno competenza esclusiva i giudici dello Stato membro nel cui territorio ha luogo l’esecuzione, indipendentemente dal domicilio.


(1)  Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).


Tribunale

10.8.2020   

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C 262/21


Sentenza del Tribunale del 25 giugno 2020 — Polonia/Commissione

(Causa T-506/18) (1)

(«FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Sostegno specifico per il settore del tabacco - Spese effettuate dalla Polonia - Controlli essenziali - Rettifiche forfettarie - Obbligo di motivazione»)

(2020/C 262/27)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, B. Włodarczyk, B. Straś e M. Wiącek, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Aquilina, B. Hofstötter, M. Kaduczak e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2018/873 della Commissione, del 13 giugno 2018, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2018, L 152, pag. 29).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.


(1)  GU C 427 del 26.11.2018.


10.8.2020   

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C 262/21


Sentenza del Tribunale del 25 giugno 2020 — Dermavita/EUIPO — Allergan Holdings France (JUVÉDERM)

(Causa T-104/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea denominativo JUVÉDERM - Uso effettivo del marchio - Uso per i prodotti per i quali il marchio è registrato - Uso nella forma con la quale il marchio è stato registrato - Uso con il consenso del titolare - Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2020/C 262/28)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Dermavita Co. Ltd (Beirut, Libano) (rappresentante: G. Paricheva, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: K. Zajfert, J. Crespo Carrillo, H. O’Neill e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Allergan Holdings France (Courbevoie, Francia) (rappresentanti: J. Day, solicitor, e T. de Haan, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 dicembre 2018 (procedimento R 2630/2017-4), relativa a un procedimento di decadenza tra la Dermavita e l’Allergan Holdings France.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Dermavita Co. Ltd è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

3)

L’Allergan Holdings France sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 139 del 15.4.2019.


10.8.2020   

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C 262/22


Sentenza del Tribunale del 25 giugno 2020 — Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation/EUIPO (Serviceplan)

(Causa T-379/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Serviceplan - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Obbligo di motivazione - Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001»)

(2020/C 262/29)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation GmbH & Co. KG (Monaco, Germania) (rappresentanti: B. Koch e P. Schmitz, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: E. Markakis, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 marzo 2019 (procedimento R 1424/2018-5), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo Serviceplan come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 270 del 12.8.2019.


10.8.2020   

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C 262/23


Sentenza del Tribunale del 25 giugno 2020 — Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation/EUIPO (Serviceplan Solutions)

(Causa T-380/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Serviceplan Solutions - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Obbligo di motivazione - Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001»)

(2020/C 262/30)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation GmbH & Co. KG (Monaco, Germania) (rappresentanti: B. Koch e P. Schmitz, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentate: E. Markakis, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 marzo 2019 (procedimento R 1427/2018-5), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo Serviceplan Solutions come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 270 del 12.8.2019.


10.8.2020   

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C 262/23


Sentenza del Tribunale del 25 giugno 2020 — Malacalza Investimenti / BCE

(Causa T-552/19) (1)

(«Accesso ai documenti - Decisione della BCE di porre Banca Carige SpA sotto amministrazione straordinaria - Diniego di accesso - Procedimento in contumacia»)

(2020/C 262/31)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Malacalza Investimenti Srl (Genova, Italia) (rappresentanti: P. Ghiglione, E. De Giorgi e L. Amicarelli, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: F. von Lindeiner e M. Van Hoecke, agenti, assistiti da D. Sarmiento Ramírez-Escudero, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione LS/LdG/19/185 della BCE, del 12 giugno 2019, che nega l’accesso a vari documenti relativi alla decisione ECB-SSM-2019-ITCAR-11 del consiglio direttivo della BCE, del 1o gennaio 2019, di porre Banca Carige SpA sotto amministrazione straordinaria.

Dispositivo

1)

La decisione LS/LdG/19/185 della Banca centrale europea (BCE), del 12 giugno 2019, che nega l’accesso a vari documenti relativi alla decisione ECB-SSM-2019-ITCAR-11 del consiglio direttivo della BCE, del 1o gennaio 2019, di porre Banca Carige SpA sotto amministrazione straordinaria, è annullata.

2)

La BCE è condannata alle spese.


(1)  GU C 328 del 30.9.2019.


10.8.2020   

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C 262/24


Ordinanza del Tribunale dell’11 giugno 2020 — Vanhoudt e a. / BEI

(Causa T-294/19) (1)

(«Ricorso di annullamento e per risarcimento danni - Funzione pubblica - Personale della BEI - Riforma del sistema di retribuzione e di avanzamento retributivo della BEI - Strumento di simulazione della retribuzione - Atto non impugnabile - Atto meramente confermativo - Assenza di fatti nuovi e sostanziali - Danno morale - Insussistenza di nesso causale - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»)

(2020/C 262/32)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Patrick Vanhoudt (Gonderange, Lussemburgo) e gli altri nove ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all’ordinanza (rappresentante: A. Haines, barrister)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: T. Gilliams, J. Klein e J. Krueck, agenti, assistiti da P. E. Partsch e T. Evans, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione della BEI del 31 gennaio 2019, con la quale quest’ultima ha confermato la decisione della commissione di conciliazione, la quale aveva constatato il fallimento della procedura di conciliazione relativa alle domande dei ricorrenti di mettere a disposizione un estratto stampato ufficiale dei risultati dello strumento di simulazione della retribuzione utilizzato per calcolare l’impatto delle riforme, nonché della composizione amichevole per compensare le perdite asseritamente subite in seguito alla riforma e, dall’altro, ad ottenere il risarcimento del preteso danno morale che i ricorrenti avrebbero subito a causa della citata decisione del 31 gennaio 2019.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto in parte irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto.

2)

Il sig. Vanhoudt e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all’ordinanza sono condannati alle spese.


(1)  GU C 230 dell’8.7.2019.


10.8.2020   

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C 262/25


Ordinanza del Tribunale dell’11 giugno 2020 — VDV eTicket Service / Commissione e INEA

(Causa T-516/19) (1)

(«Clausola compromissoria - Programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” (2014-2020) - Progetto “European Travellers Club: Account-Based Travelling across the European Union — ETC” - Convenzione di sovvenzione - Decisione dell’INEA che dichiara inammissibili determinati costi sostenuti nell’ambito di contratti di subappalto - Errata individuazione della parte convenuta - Atto che si inscrive in un contesto puramente contrattuale dal quale è indissociabile - Legittimo affidamento - Ricorso in parte irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»)

(2020/C 262/33)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: VDV eTicket Service GmbH & Co. KG (Colonia, Germania) (rappresentante: A. Bartosch, avvocato)

Convenute: Commissione europea (rappresentanti: R. Pethke e M. Siekierzyńska, agenti), Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (rappresentanti: I. Ramallo e P. Rosa Plaza, agenti, assistiti da R. van der Hout e C. Wagner, avvocati)

Oggetto

Da un lato, domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e diretta a far accertare l’illegittimità del mancato riconoscimento, tramite la lettera Ares(2019)3151305 dell’INEA, del 13 maggio 2019, di costi pari a EUR 407 443,04 nell’ambito del programma «Orizzonte 2020» e, dall’altro, in subordine, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della medesima lettera nella parte in cui ha dichiarato inammissibili tali costi per il suddetto importo.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto in parte irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto.

2)

La VDV eTicket Service GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 319 del 23.9.2019.


10.8.2020   

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C 262/25


Ordinanza del Tribunale dell’11 giugno 2020 — Perfect Bar/EUIPO (PERFECT Bar)

(Causa T-563/19) (1)

(«Ricorso di annullamento - Marchio dell'Unione europea - Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo PERFECT Bar - Impedimenti alla registrazione assoluti - Assenza di carattere distintivo - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 - Decisione adottata a seguito dell'annullamento, da parte del Tribunale, di una precedente decisione - Articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001 - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

(2020/C 262/34)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Perfect Bar LLC (San Diego, California, Stati Uniti) (rappresentanti: F. Miazzetto, J. L. Gracia Albero, R. Seoane Lacayo e E. Cebollero González, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Capostagno, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 6 giugno 2019 (procedimento R 372/2019-5), relativa ad una domanda di registrazione del segno figurativo PERFECT Bar come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.

2)

La Perfect Bar LLC è condannata alle spese.


(1)  GU C 337 del 7.10.2019.


10.8.2020   

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C 262/26


Ordinanza del Tribunale del 16 giugno 2020 — etc-gaming e Casino-Equipment / Commissione

(Causa T-803/19) (1)

(«Ricorso per risarcimento danni - Mancata istituzione, da parte dell’Unione, di un ricorso effettivo atto a rimediare all’omissione degli organi giurisdizionali nazionali di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

(2020/C 262/35)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: etc-gaming GmbH (Vienna, Austria) e Casino-Equipment Vermietungs GmbH (Vienna) (rappresentante: A. Schuster, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Armati, G. Braun e L Malferrari agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 268 TFUE diretta a ottenere il risarcimento del danno che le ricorrenti sostengono di aver subito a causa della mancata istituzione, da parte dell’Unione europea, di un ricorso effettivo atto a rimediare all’omissione degli organi giurisdizionali nazionali di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

etc-gaming GmbH e Casino-Equipment Vermietungs GmbH sono condannate alle spese.


(1)  GU C 45 del 10.2.2020.


10.8.2020   

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C 262/26


Ricorso proposto il 15 maggio 2020 — WT/Commissione

(Causa T-91/20)

(2020/C 262/36)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: WT (rappresentanti: G. Pandey e V. Villante, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 7 novembre 2019 dell’autorità che ha il potere di nomina (APN), notificata alla ricorrente in tale data attraverso il sistema ARES, recante rigetto del reclamo della ricorrente ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, presentato il 17 luglio 2019, nonché della sua richiesta della somma di EUR 30 000 a titolo di risarcimento danni;

annullare la decisione dell’APN del 17 aprile 2019 che infligge una nota di biasimo, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari;

condannare la convenuta a versare a favore della ricorrente la somma di EUR 30 000 a titolo di risarcimento per i danni subiti a causa delle suddette illegittime decisioni oggetto di contestazione;

disporre le misure di indagine richieste, come indicate nel presente ricorso;

condannare la Commissione europea a sopportare le proprie spese e le spese sostenute della ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del dovere di diligenza e del principio di buona amministrazione ai sensi dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del termine ragionevole ai sensi dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e del principio della certezza del diritto nonché sulla violazione dell’articolo 12 bis dello Statuto dei funzionari (divieto di molestie) e su un errore manifesto di valutazione.


10.8.2020   

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C 262/27


Ricorso proposto il 26 marzo 2020 — Close e Cegelec / Parlamento

(Causa T-188/20)

(2020/C 262/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: SA Close (Harzé-Aywaille, Belgio) e Cegelec (Bruxelles; Belgio) (rappresentanti: J. Rikkers e J. Teheux, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

condannare in via provvisionale l’Unione europea rappresentata dal Parlamento europeo al pagamento di un indennizzo stimato in EUR 3 906 043, maggiorato degli interessi al tasso legale a decorrere dal manifestarsi del danno, ossia il 27 marzo 2015;

in via interlocutoria, sospendere il procedimento in attesa della sentenza della Corte di giustizia nell’ambito della causa attualmente pendente con numero di ruolo C-447/19 ed eventualmente del Tribunale in caso di rinvio;

riservare le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti sostengono che, se l’impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del 9 aprile 2019 (causa C-447/19; Close e Cegelec/Parlamento) dovesse essere accolta e comportare l’annullamento della decisione adottata il 19 marzo 2015 dal Parlamento di aggiudicare l’appalto pubblico di lavori riguardanti il «progetto di ampliamento e di adeguamento dell’edificio Konrad Adenauer a Lussemburgo» lotto n. 73 (centrale di energia), riferimento INLO-D-UPIL-T-14-A04, all’associazione temporanea ENERGIE-KAD (composta dalle società MERSCH e SCHMITZ PRODUCTION SARL e ENERGOLUX SA) e correlativamente di non aver scelto l’offerta delle ricorrenti, ne risulterebbe, da un lato, che l’associazione temporanea ENERGIE-KAD non avrebbe potuto essere selezionata e, dall’altro, che l’appalto avrebbe dovuto essere aggiudicato alle ricorrenti, avendo esse presentato l’offerta più bassa, atteso che l’aggiudicazione dell’appalto si basa unicamente sul criterio del prezzo. Il danno subìto è stimato, in via provvisionale, al 10 % dell’importo della loro offerta.


10.8.2020   

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C 262/28


Ricorso proposto il 29 aprile 2020 — Moviescreens Rental / EUIPO — the airscreen company (AIRSCREEN)

(Causa T-250/20)

(2020/C 262/38)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Moviescreens Rental GmbH (Damme, Germania) (rappresentanti: D. Schulz e P. Stelzig, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: the airscreen company GmbH & Co. KG (Münster, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo AIRSCREEN –Marchio dell’Unione europea n. 3 244 662

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 febbraio 2020 nel procedimento R 2527/2018-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

riformare la decisione impugnata nella parte in cui la commissione di ricorso ha confermato la decisione della divisione di annullamento recante rigetto della domanda di dichiarazione di nullità del marchio contestato per i prodotti controversi nel presente procedimento rientranti nelle seguenti classi:

Classe 9: schermi cinematografici gonfiabili; grandi schermi; schermi argentati.

Classe 17: cornici in polivinilcloruro (PVC) riempibili con aria; fogli in pvc non rigidi.

Classe 19: costruzioni trasportabili non metalliche; telai per grandi schermi non metallici.

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


10.8.2020   

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C 262/29


Ricorso proposto il 22 maggio 2020 — KD / EUIPO

(Causa T-298/20)

(2020/C 262/39)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: KD (rappresentanti: S. Pappas e N. Kyriazopoulou, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il rapporto informativo relativo al periodo dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, adottato dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale e notificato alla ricorrente l’11 marzo 2020;

condannare il convenuto a versare alla ricorrente un risarcimento pari a EUR 3 000 per il danno morale da essa subito derivante dal rapporto informativo;

condannare il convenuto a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle della ricorrente per il presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione in quanto il rapporto informativo contiene commenti meno favorevoli rispetto a quelli dei rapporti precedenti senza alcuna giustificazione, il che costituisce un manifesto errore di fatto avente come conseguenza di privare la ricorrente dell’esercizio del suo diritto di difesa.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del dovere di diligenza, non avendo preso in considerazione l’attuazione con successo, da parte della ricorrente, di vari progetti nonché la propria motivazione e la propria volontà di lavorare nonostante i suoi problemi familiari e di salute.

3.

Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione relativo all’incoerenza tra i commenti e la valutazione e all’assenza di presa in considerazione di tutti i criteri applicabili. Per quanto attiene alla domanda di risarcimento del danno morale, la ricorrente giustifica quest’ultima sulla base dell’insorgere di un sentimento di sofferenza, ansia e ingiustizia derivante dall’illegittimità del rapporto contestato.


10.8.2020   

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C 262/29


Ricorso proposto il 20 maggio 2020 — KF / BEI

(Causa T-299/20)

(2020/C 262/40)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: KF (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Presidente della BEI del 27 gennaio 2020, comunicata alla ricorrente tramite messaggio di posta elettronica del 18 febbraio 2020, con cui la ricorrente è stata informata che la sua denuncia ai sensi del procedimento in materia di rispetto della dignità sul lavoro, è stata respinta;

concedere un risarcimento per il danno materiale subito;

concedere un risarcimento per il danno morale subito; e

condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla manifesta illegittimità della decisione impugnata nella misura in cui essa approva le conclusioni del Comitato che ha sostituito la propria valutazione a quella dell’autorità che ha il potere di nomina.

3.

Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, su un’errata interpretazione da parte del Comitato del concetto giuridico di molestie e sulla violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di diligenza.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di diligenza.

5.

La ricorrente ritiene altresì che le illegittimità esposte nel ricorso costituiscano illeciti commessi dalla convenuta. La ricorrente chiede di conseguenza il risarcimento del danno materiale e morale derivante dalle decisioni impugnate.


10.8.2020   

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C 262/30


Ricorso proposto il 18 maggio 2020 — PL / Commissione

(Causa T-308/20)

(2020/C 262/41)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: PL (rappresentanti: J. Van Rossum e J.-N. Louis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 25 giugno 2019 di riassegnare il ricorrente «nell’interesse del servizio» dalla direzione generale «Sviluppo e Cooperazione — EuropAid» direzione «Vicinato», unità «Finanze, contratti, revisione contabile» (DEVCO.F5.DEL.West Bank and Gaza Strip.006) a Gerusalemme Est alla direzione generale «Mobilità e Trasporti», direzione «Risorse comuni MOVE.ENER» (MOVE.SRD) a Bruxelles, con effetto retroattivo al 1o gennaio 2013;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 266 TFUE, nella parte in cui la decisione impugnata non rispetterebbe i dispositivi della sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 15 aprile 2015 (F-96/13, EU:F:2015:29) e della sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2018 (T-689/16, non pubblicata, EU:T:2018:925) alla luce delle loro motivazioni, che ne costituiscono il sostegno necessario, nella misura in cui sono indispensabili per determinare il senso esatto del giudicato.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 2 e 22 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella parte in cui la decisione impugnata sarebbe stata adottata da un’autorità incompetente nonché sulla violazione dell’obbligo di motivazione e di leale cooperazione.


10.8.2020   

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C 262/31


Ricorso proposto il 2 giugno 2020 — Indo European Foods / EUIPO — Chakari (Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice)

(Causa T-342/20)

(2020/C 262/42)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Indo European Foods Ltd (Harrow, Regno Unito) (rappresentanti: A. Norris, Barrister, e N. Welch, Solicitor)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Hamid Ahmad Chakari (Vienna, Austria)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo, a colori, Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice — Domanda di registrazione n. 16 860 868

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 aprile 2020 nel procedimento R 1079/2019–4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

accogliere l’opposizione per tutti i prodotti;

in subordine, rinviare la causa dinanzi all’EUIPO per il riesame;

condannare l’EUIPO a farsi carico delle spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito del presente ricorso, del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso e del procedimento dinanzi alla divisione di opposizione.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


10.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 262/32


Ricorso proposto il 3 giugno 2020 — AC Milan/EUIPO — InterES (ACM 1899 AC MILAN)

(Causa T-353/20)

(2020/C 262/43)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Associazione Calcio Milan SpA (AC Milan) (Milano, Italia) (rappresentanti: A. Perani e G. Ghisletti, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co. KG (Norimberga, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo ACM 1899 AC MILAN nei colori rosso, nero e bianco — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 329 545

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 febbraio 2020 nel procedimento R 161/2019-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione;

violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


10.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 262/33


Ricorso proposto il 4 giugno 2020 — Kfz-Gewerbe / EUIPO — The Blink Fish (Raffigurazione di un pesce)

(Causa T-354/20)

(2020/C 262/44)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Wirtschaftsgesellschaft des Kfz-Gewerbes mbH (Bonn, Germania) (rappresentante: N. Hebeis, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: The Blink Fish Srl (Milano, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo (Raffigurazione di un pesce) — Marchio dell’Unione europea n. 17 301 359

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 aprile 2020 nel procedimento R 2333/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione impugnata nei limiti in cui riguarda i seguenti servizi oggetto della domanda di marchio dell’Unione europea controversa n. 17 301 359:

classe 35: pubblicità, gestione aziendale;

classe 38: servizi di telecomunicazioni;

classe 41: servizi di divertimento, attività sportive e culturali, educazione, attività di formazione;

condannare l’EUIPO alle spese del procedimento.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio per difetto di motivazione della decisione impugnata della commissione di ricorso.


10.8.2020   

IT

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C 262/33


Ricorso proposto il 15 giugno 2020 — Dermavita Company / EUIPO — Allergan Holdings France (JUVEDERM)

(Causa T-372/20)

(2020/C 262/45)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Dermavita Company SARL (Beirut, Libano) (rappresentante: D. Todorov, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Allergan Holdings France SAS (Courbevoie, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso di cui trattasi: marchio dell’Unione europea denominativo «JUVEDERM» — Marchio dell’Unione europea n. 2 196 822

Procedimento dinanzi all’EUIPO: dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 aprile 2020 nel procedimento R 877/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione impugnata riguardante il rigetto della domanda di decadenza del marchio dell’Unione europea n. 2 196 822 «JUVEDERM» per i prodotti contestati: «sostanze biocompatibili per uso medico per la riduzione delle rughe»;

condannare l’EUIPO e la controinteressata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente in ogni fase della domanda di decadenza e del procedimento di ricorso, incluse le spese dei procedimenti dinanzi all’EUIPO e dinanzi al Tribunale.

Motivi invocati

Erronea interpretazione della normativa applicabile, relativa alla valutazione della natura dei prodotti per i quali è stato usato il marchio;

Assenza di prove riguardanti l’uso del marchio da parte di terzi con il consenso del titolare del marchio dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


10.8.2020   

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C 262/34


Ricorso proposto il 15 giugno 2020 — Poupart / Commissione

(Causa T-376/20)

(2020/C 262/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Nicole Poupart (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 1o ottobre 2019 di applicare le norme statutarie in vigore dal 1o maggio 2004 al calcolo della sua pensione di anzianità;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione degli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea.


10.8.2020   

IT

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C 262/35


Ricorso proposto il 16 giugno 2020 — Moloko Beverage/EUIPO — Nexus Liquids (moloko)

(Causa T-383/20)

(2020/C 262/47)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Moloko Beverage GmbH (Göppingen, Germania) (rappresentante: D. Wieland, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nexus Liquids GmbH (Bielefeld, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo moloko — Marchio dell’Unione europea n. 16 415 838

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 marzo 2020 nel procedimento R 1485/2019-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e registrare il marchio dell’Unione europea n. 16 415 838 anche per i prodotti

tabacco e tabacco lavorato, inclusi i succedanei del tabacco; aromi e soluzioni per vaporizzatori ad uso personale e sigarette elettroniche;

condannare l’EUIPO alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e condannare la Nexus Liquids GmbH alle spese del procedimento di opposizione dinanzi all'EUIPO.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


10.8.2020   

IT

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C 262/35


Ricorso proposto il 23 giugno 2020 — DK Company / EUIPO — Hunter Boot (DENIM HUNTER)

(Causa T-387/20)

(2020/C 262/48)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: DK Company A/S (Ikast, Danimarca) (rappresentante: S. Hansen, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Hunter Boot Ltd (Edimburgo, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso di cui trattasi: domanda di marchio dell’Unione europea figurativo DENIM HUNTER — Domanda di registrazione n. 14 649 891

Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 aprile 2020 nel procedimento R 849/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

riformare la decisione impugnata nella sua interezza;

condannare l’EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

La commissione di ricorso ha commesso un errore nella valutazione delle conseguenze della limitazione (amministrativa) dei prodotti della domanda di marchio della ricorrente e dell’impatto dell’elemento figurativo nel marchio della ricorrente;

La commissione di ricorso ha completamente ignorato il fatto che il Tribunale ha già valutato il carattere distintivo del termine «HUNTER» per i prodotti della classe 25.


10.8.2020   

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C 262/36


Ricorso proposto il 26 giugno 2020 — Ryanair / Commissione

(Causa T-388/20)

(2020/C 262/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida, F. Laprévote, S. Rating e I. Metaxas-Maranghidis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione (UE) della Commissione europea, del 18 maggio 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.56809 (2020/N) — Finlandia — COVID –19: Garanzia statale sul prestito a Finnair (1); e,

condannare la Commissione europea alle spese.

La ricorrente ha chiesto, inoltre, che la causa sia trattata secondo il procedimento accelerato di cui all’articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce che la Commissione europea ha applicato erroneamente l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE ritenendo che l’aiuto faccia fronte a un grave turbamento dell’economia finlandese e violando l’obbligo di effettuare una ponderazione degli effetti positivi dell’aiuto rispetto ai suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata (ossia il «test di bilanciamento»).

2.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce che la Commissione europea ha violato disposizioni specifiche del TFUE nonché i principi generali del diritto dell’Unione riguardo al divieto di discriminazione, alla libera prestazione dei servizi e alla libertà di stabilimento, su cui si è fondata la liberalizzazione del trasporto aereo nell’Unione europea sin dalla fine degli anni ’80. La liberalizzazione del mercato del trasporto aereo nell’Unione europea ha permesso la crescita di compagnie aeree low-cost veramente paneuropee. Autorizzando la Finlandia a riservare aiuti soltanto a Finnair, la Commissione europea ha ignorato il danno causato dalla crisi della COVID-19 a tali compagnie aeree paneuropee e il loro ruolo nella connettività aerea della Finlandia. L’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE prevede un’eccezione al divieto di aiuti di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ma non prevede un’eccezione alle altre regole e agli altri principi del TFUE.

3.

Con il terzo motivo, la ricorrente deduce che, nonostante le gravi difficoltà, la Commissione europea ha omesso di avviare un procedimento di indagine formale e ha violato i diritti procedurali della ricorrente.

4.

Con il quarto motivo, la ricorrente deduce che nella decisione la Commissione è venuta meno al proprio obbligo di motivazione.


(1)  Decisione (UE) della Commissione europea, del 18 maggio 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.56809 (2020/N) — Finlandia -- COVID-19: Garanzia statale sul prestito a Finnair (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).


10.8.2020   

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C 262/37


Ricorso proposto il 29 giugno 2020 — El Corte Inglés/EUIPO — Rudolf Böckenholt (LLOYD’S)

(Causa T-400/20)

(2020/C 262/50)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: J. L. Rivas Zurdo, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Rudolf Böckenholt GmbH & Co. KG (Ostbevern, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso: Marchio figurativo LLOYD’S — Marchio dell’Unione europea n. 2 957 132

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 aprile 2020 nel procedimento R 1119/2019-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella parte in cui, respingendo il ricorso della El Corte Inglés, S.A., conferma la decisione della divisione di annullamento che accoglie parzialmente la domanda di dichiarazione di nullità n. 18 381 C e conferma la cancellazione parziale del marchio dell’Unione europea n. 2 957 132 LLOYD’S (figurativo) per «articoli in queste materie (pelle e finta pelle) non compresi in altre classi, esclusa la pelle utilizzata per la fabbricazione di calzature» della classe 18;

condannare alle spese la parte o le parti che si oppongono al presente ricorso.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

contraddizione con la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO nel procedimento R 562/2006-1, del 23 ottobre 2009;

contraddizione e incoerenza della decisione circa gli argomenti su cui essa si fonda e violazione dell’articolo 32, lettera i), del regolamento delegato UE 2017/1430 della Commissione.


10.8.2020   

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C 262/38


Ordinanza del Tribunale dell'8 giugno 2020 — Limango / EUIPO — Consolidated Artists (limango)

(Causa T-23/19) (1)

(2020/C 262/51)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 93 dell’11.3.2019.


10.8.2020   

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C 262/38


Ordinanza del Tribunale dell'8 giugno 2020 — TestBioTech / Commissione

(Causa T-534/19) (1)

(2020/C 262/52)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 363 del 28.10.2019.


10.8.2020   

IT

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C 262/38


Ordinanza del Tribunale del 4 giugno 2020 — UPL Europe e Aceto Agricultural Chemicals / Commissione

(Causa T-612/19) (1)

(2020/C 262/53)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 399 del 25.11.2019.


10.8.2020   

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C 262/38


Ordinanza del Tribunale del 10 giugno 2020 — Bujar / Commissione

(Causa T-708/19) (1)

(2020/C 262/54)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 10 del 13.1.2020.