ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 255

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
3 agosto 2020


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2020/C 255/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2020/C 255/02

Causa C-727/17: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 28 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach — Polonia) — Syndyk Masy Upadłości ECO-WIND Construction S.A. w upadłości già ECO-WIND Construction S.A. / Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach (Rinvio pregiudiziale – Direttiva (UE) 2015/1535 – Norme e regole tecniche – Aerogeneratori – Direttiva 2006/123/CE – Nozione di servizio – Ambiente – Direttiva 2009/28/CE – Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – Obiettivi nazionali generali obbligatori – Norma nazionale relativa alle procedure di autorizzazione che si applica agli impianti di produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili – Proporzionalità – Normativa di uno Stato membro che prevede restrizioni quanto alla localizzazione delle centrali eoliche)

2

2020/C 255/03

Causa C-535/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — IL e a. / Land Nordrhein-Westfalen (Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Convenzione di Aarhus – Direttiva 2011/92/UE – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Partecipazione del pubblico al processo decisionale – Irregolarità che inficiano la procedura di autorizzazione di un progetto – Accesso alla giustizia – Limitazioni previste dal diritto nazionale – Direttiva 2000/60/CE – Politica dell’Unione europea in materia di acque – Deterioramento di un corpo idrico sotterraneo – Modalità di valutazione – Diritto dei singoli all’adozione delle misure al fine di impedire l’inquinamento – Legittimazione ad agire dinanzi ai giudici nazionali)

3

2020/C 255/04

Causa C-654/18: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Stuttgart — Germania) — Interseroh Dienstleistungs GmbH / SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH [Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Spedizione di rifiuti – Regolamento (CE) n. 1013/2006 – Procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte – Obblighi generali d’informazione – Allegato III A – Miscela di carta, cartone e prodotti di carta – Voce B3020 dell’allegato IX della Convenzione di Basilea – Materiali contaminanti – Contaminazione di una miscela con altri materiali – Recupero in modo ecologicamente corretto]

4

2020/C 255/05

Causa C-684/18: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 28 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti — Romania) — World Comm Trading Gfz SRL / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti (Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 90 – Articoli da 184 a 186 – Principio di neutralità dell’IVA – Rettifica della detrazione dell’imposta operata inizialmente – Riduzioni di prezzo concesse per cessioni intracomunitarie e interne di beni)

5

2020/C 255/06

Causa C-796/18: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 28 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung (ISE) mbH / Stadt Köln (Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 2, paragrafo 1, punto 5 – Articolo 12, paragrafo 4 – Articolo 18, paragrafo 1 – Nozione di contratto a titolo oneroso – Contratto tra due amministrazioni aggiudicatrici che perseguono un comune obiettivo di interesse pubblico – Cessione di un software per il coordinamento delle operazioni dei vigili del fuoco – Mancanza di corrispettivo monetario – Nesso con un accordo di cooperazione che prevede la cessione reciproca e gratuita di moduli supplementari di tale software – Principio della parità di trattamento – Divieto di porre un’impresa privata in una posizione di vantaggio rispetto ai suoi concorrenti)

6

2020/C 255/07

Causa C-33/19: Sentenza della Corte (Decima Sezione) 28 maggio 2020 — Commissione europea / Repubblica di Bulgaria (Inadempimento di uno Stato – Sicurezza delle ferrovie – Direttiva 2004/49/CE – Articolo 21, paragrafi 1 e 2 – Mancata adozione delle disposizioni necessarie per garantire l’indipendenza organizzativa dell’organismo investigativo nonché il suo accesso autonomo a risorse sufficienti)

7

2020/C 255/08

Causa C-309/19 P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 28 maggio 2020 — Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos / Commissione europea (Impugnazione – Articolo 73, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale – Ordinanza del Tribunale che dichiara l’irricevibilità manifesta di un ricorso per mancanza di sottoscrizione autografa – Atto introduttivo del giudizio in versione cartacea contenente la stampa di una firma elettronica autenticata)

7

2020/C 255/09

Causa C-634/19 P: Impugnazione proposta il 25 agosto 2019 da CJ avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 27 giugno 2019, causa T-1/19, CJ / Corte di giustizia dell’Unione europea

8

2020/C 255/10

Cause C-818/19 e C-878/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven Kasatsionen sad (Bulgaria) e dal Sofiyski Rayonen sad (Bulgaria) il 6 novembre 2019 e il 3 dicembre 2019 — Marvik-Pastrogor EOOD e RODES-08 EOOD

8

2020/C 255/11

Causa C-26/20 P: Impugnazione proposta il 20 gennaio 2020 dalla Rezon OOD avverso la sentenza del Tribunale del 20 novembre 2019, causa T-101/19, Rezon / Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) (imot.bg)

8

2020/C 255/12

Causa C-165/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 16 aprile 2020 — ET nella sua qualità di curatore fallimentare della Air Berlin PLC & Co. Luftverkehr KG (AB KG) / Repubblica federale di Germania

9

2020/C 255/13

Causa C-184/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituania) il 28 aprile 2020 — OT / Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

10

2020/C 255/14

Causa C-187/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Ravensburg (Germania) il 28 aprile 2020 — JL / BMW Bank GmbH, DT / Volkswagen Bank GmbH

10

2020/C 255/15

Causa C-208/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Tribunale di primo grado di Sofia — Bulgaria) il 14 maggio 2020 — Toplofikatsia Sofia EAD, Chez Elektro Balgaria AD, Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia EOOD

12

2020/C 255/16

Causa C-227/20: Ricorso presentato il 1o giugno 2020 — Commissione europea / Repubblica italiana

13

2020/C 255/17

Causa C-230/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) il 3 giugno 2020 — AAS BTA Baltic Insurance Company / Valsts ieņēmumu dienests

14

 

Tribunale

2020/C 255/18

Causa T-717/18: Sentenza del Tribunale del 10 giugno 2020 — B.D./EUIPO — Philicon-97 (PHILIBON) (Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo PHILIBON – Marchio nazionale figurativo anteriore PHILICON – Impedimento alla registrazione relativo – Marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell’articolo 6 bis della Convenzione di Parigi – Articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001])

15

2020/C 255/19

Causa T-718/18: Sentenza del Tribunale del 10 giugno 2020 — Boyer/EUIPO — Philicon-97 (PHILIBON DEPUIS 1957 www.philibon.com) (Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo PHILIBON DEPUIS 1957 www.philibon.com – Marchio nazionale figurativo anteriore PHILICON – Impedimento alla registrazione relativo – Marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell’articolo 6 bis della Convenzione di Parigi – Articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8 paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001)

15

2020/C 255/20

Causa T-105/19: Sentenza del Tribunale del 10 giugno 2020 — Louis Vuitton Malletier / EUIPO — Wisniewski (Raffigurazione di un motivo a scacchiera) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio figurativo che rappresenta un motivo a scacchiera – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Fatti notori – Carattere distintivo acquisito in seguito all'uso – Valutazione globale delle prove del carattere distintivo acquisito in seguito all’uso – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 59, paragrafi 1 et 2, del regolamento 2017/1001]

16

2020/C 255/21

Causa T-577/19: Sentenza del Tribunale del 10 giugno 2020 — Leinfelder Uhren München/EUIPO — Schafft (Leinfelder) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea denominativo Leinfelder – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 – Abuso di diritto]

17

2020/C 255/22

Causa T-561/19: Ordinanza del Tribunale dell’11 giugno 2020 — Lípidos Santiga / Commissione (Ricorso di annullamento – Energia – Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili – Limitazione dell’uso di biocarburanti prodotti a partire da colture alimentari e foraggere – Regolamento delegato (UE) 2019/807 – Definizione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni (ILUC) – Olio di palma – Legittimazione ad agire – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità)

17

2020/C 255/23

Causa T-652/19 R: Ordinanza del presidente del Tribunale dell’11 giugno 2020 — Elevolution — Engenharia / Commissione (Procedimento sommario – Appalti pubblici di lavori – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza)

18

2020/C 255/24

Causa T-77/20 R: Ordinanza del presidente del Tribunale dell’8 giugno 2020 — Ascenza Agro / Commissione (Procedimento sommario – Prodotti fitosanitari – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/17 – Mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva clorpirifos metile – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza – Danno grave ed irreparabile – Insussistenza)

18

2020/C 255/25

Causa T-77/20 RII: Ordinanza del presidente del Tribunale dell’8 giugno 2020 — Industrias Afrasa / Commissione [Procedimento sommario – Prodotti fitosanitari – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/17 – Mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva clorpirifos metile – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza – Danno grave ed irreparabile – Insussistenza]

19

2020/C 255/26

Causa T-283/20: Ricorso proposto il 13 maggio 2020 — Billions Europe e a. / Commissione

20

2020/C 255/27

Causa T-296/20: Ricorso proposto il 12 maggio 2020 — Foz / Consiglio

21

2020/C 255/28

Causa T-297/20: Ricorso proposto il 22 maggio 2020 — Fashioneast e AM.VI. / EUIPO — Moschillo (RICH JOHN RICHMOND)

22

2020/C 255/29

Causa T-325/20: Ricorso proposto il 25 maggio 2020 — Unger Marketing International/EUIPO — Orben Wasseraufbereitung (Depuratori d’acqua)

23

2020/C 255/30

Causa T-332/20: Ricorso proposto il 29 maggio 2020 — König Ludwig International/EUIPO (Royal Bavarian Beer)

23

2020/C 255/31

Causa T-333/20: Ricorso proposto il 1o giugno 2020 — Fidia farmaceutici/EUIPO — Giuliani (IALO TSP)

24

2020/C 255/32

Causa T-337/20: Ricorso proposto il 27 maggio 2020 — Hochmann Marketing / EUIPO (bittorrent)

25

2020/C 255/33

Causa T-341/20: Ricorso proposto il 29 maggio 2020 — EAB/EUIPO (RADIOSHUTTLE)

26

2020/C 255/34

Causa T-355/20: Ricorso proposto il 5 giugno 2020 — Krasnyj Octyabr/EUIPO — Spółdzielnia Pokój (Pokój TRADYCJA JAKOŚĆ KRÓWKA SŁODKIE CHWILE Z DZIECIŃSTWA TRADYCYJNA RECEPTURA)

26

2020/C 255/35

Causa T-356/20: Ricorso proposto l’8 giugno 2020 — Jiruš/EUIPO — Nile Clothing (Racing Syndicate)

27

2020/C 255/36

Causa T-359/20: Ricorso proposto l’8 giugno 2020 — Team Beverage/EUIPO — Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung (Team Beverage)

28

2020/C 255/37

Causa T-361/20: Ricorso proposto il 10 giugno 2020 — El Corte Inglés/EUIPO — Europull (GREEN COAST)

28

2020/C 255/38

Causa T-362/20: Ricorso proposto l’11 giugno 2020 — Acciona/EUIPO — Agencia Negociadora PB (REACCIONA)

29

2020/C 255/39

Causa T-363/20: Ricorso proposto il 9 giugno 2020 — Krasnyj Octyabr/EUIPO — Spółdzielnia Pokój (KRÓWKA MLECZNA Milk FUDGE)

30

2020/C 255/40

Causa T-365/20: Ricorso proposto l’11 giugno 2020 — Birkenstock Sales/EUIPO (Forma di un modello di una suola di scarpa)

31

2020/C 255/41

Causa T-366/20: Ricorso proposto il 12 giugno 2020 — 1031023 B.C. / EUIPO — Bodegas San Valero (Rappresentazione di un elemento circolare simile a una pennellata)

31

2020/C 255/42

Causa T-368/20: Ricorso proposto il 12 giugno 2020 — Smiley Miley / EUIPO — Cyrus Trademarks (MILEY CYRUS)

32

2020/C 255/43

Causa T-369/20: Ricorso proposto il 13 giugno 2020 — EFFAS/EUIPO — CFA Institute (CEFA Certified European Financial Analyst)

33

2020/C 255/44

Causa T-370/20: Ricorso proposto l’11 giugno 2020 — KL/BEI

33

2020/C 255/45

Causa T-374/20: Ricorso proposto il 15 giugno 2020 — KM / Commissione

34

2020/C 255/46

Causa T-378/20: Ricorso proposto il 19 giugno 2020 — Ryanair / Commissione

35

2020/C 255/47

Causa T-379/20: Ricorso proposto il 19 giugno 2020 — Ryanair / Commissione

36


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

3.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 255/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2020/C 255/01)

Ultima pubblicazione

GU C 247 del 27.7.2020

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 240 del 20.7.2020

GU C 230 del 13.7.2020

GU C 222 del 6.7.2020

GU C 215 del 29.6.2020

GU C 209 del 22.6.2020

GU C 201 del 15.6.2020

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

3.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 255/2


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 28 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach — Polonia) — Syndyk Masy Upadłości ECO-WIND Construction S.A. w upadłości già ECO-WIND Construction S.A. / Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

(Causa C-727/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva (UE) 2015/1535 - Norme e regole tecniche - Aerogeneratori - Direttiva 2006/123/CE - Nozione di «servizio» - Ambiente - Direttiva 2009/28/CE - Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili - Obiettivi nazionali generali obbligatori - Norma nazionale relativa alle procedure di autorizzazione che si applica agli impianti di produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili - Proporzionalità - Normativa di uno Stato membro che prevede restrizioni quanto alla localizzazione delle centrali eoliche)

(2020/C 255/02)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

Parti

Ricorrente: Syndyk Masy Upadłości ECO-WIND Construction S.A. w upadłości già ECO-WIND Construction S.A.

Convenuto: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

Dispositivo

1)

L’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che il requisito secondo cui l’installazione di una centrale eolica è soggetta al rispetto di una distanza minima tra questa ed edifici con destinazione d’uso residenziale non costituisce una regola tecnica che deve essere oggetto di notifica ai sensi dell’articolo 5 di tale direttiva, purché tale requisito non comporti un utilizzo puramente marginale degli aerogeneratori, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

2)

L’articolo 15, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che una normativa che assoggetta l’installazione di una centrale eolica al rispetto di una distanza minima tra questa ed edifici con destinazione d’uso residenziale non rappresenta una regola che subordina l’accesso a un’attività di servizi o l’esercizio della stessa a una restrizione territoriale sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione di una distanza minima tra prestatori, che gli Stati membri devono notificare alla Commissione europea, conformemente all’articolo 15, paragrafo 7, di tale direttiva.

3)

L’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, e l’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa che subordina l’installazione di una centrale eolica al rispetto di una distanza minima tra questa ed edifici con destinazione d’uso residenziale, purché tale normativa sia necessaria e proporzionata rispetto all’obiettivo nazionale generale obbligatorio dello Stato membro interessato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 134 del 16.4.2018.


3.8.2020   

IT

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C 255/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — IL e a. / Land Nordrhein-Westfalen

(Causa C-535/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Convenzione di Aarhus - Direttiva 2011/92/UE - Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti - Partecipazione del pubblico al processo decisionale - Irregolarità che inficiano la procedura di autorizzazione di un progetto - Accesso alla giustizia - Limitazioni previste dal diritto nazionale - Direttiva 2000/60/CE - Politica dell’Unione europea in materia di acque - Deterioramento di un corpo idrico sotterraneo - Modalità di valutazione - Diritto dei singoli all’adozione delle misure al fine di impedire l’inquinamento - Legittimazione ad agire dinanzi ai giudici nazionali)

(2020/C 255/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrenti: IL, JK, KJ, LI, NG, MH, OF, PE, in qualità di eredi di QD, se composant de RC e SB, TA, UZ, VY, WX

Resistente: Land Nordrhein-Westfalen

Dispositivo

1)

L’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, deve essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di prevedere che, qualora un vizio procedurale che inficia la decisione di autorizzazione di un progetto non sia tale da modificarne il senso, la domanda di annullamento di tale decisione sia ricevibile soltanto se l’irregolarità di cui trattasi abbia privato il ricorrente del suo diritto di partecipare al processo decisionale in materia ambientale, garantito dall’articolo 6 di tale direttiva.

2)

L’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, deve essere interpretato nel senso che osta a che l’autorità competente effettui il controllo del rispetto degli obblighi da esso previsti, tra i quali quello di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici, sia superficiali sia sotterranei, interessati da un progetto, soltanto dopo l’autorizzazione dello stesso.

L’articolo 6 della direttiva 2011/92 deve essere interpretato nel senso che le informazioni da mettere a disposizione del pubblico nel corso della procedura di autorizzazione di un progetto devono includere i dati necessari al fine di valutare l’impatto di quest’ultimo sull’acqua alla luce dei criteri e degli obblighi previsti, segnatamente, all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60.

3)

L’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva 2000/60 deve essere interpretato nel senso che deve essere considerato come un deterioramento dello stato chimico di un corpo idrico sotterraneo a causa di un progetto, da un lato, il superamento di almeno una delle norme di qualità o uno dei valori soglia, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento, e, dall’altro, un prevedibile aumento della concentrazione di un inquinante qualora la soglia fissata per quest’ultimo sia già superata. I valori misurati in ciascun punto di monitoraggio devono essere presi in considerazione individualmente.

4)

L’articolo 1, primo comma, lettera b), e secondo comma, primo trattino, nonché l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/60, letti alla luce dell’articolo 19 TUE e dell’articolo 288 TFUE, devono essere interpretati nel senso che i membri del pubblico interessato da un progetto devono poter far valere, dinanzi ai giudici nazionali competenti, la violazione degli obblighi di impedire il deterioramento dei corpi idrici e di migliorare il loro stato, se tale violazione li riguarda direttamente.


(1)  GU C 427 del 26.11.2018.


3.8.2020   

IT

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C 255/4


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Stuttgart — Germania) — Interseroh Dienstleistungs GmbH / SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH

(Causa C-654/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Spedizione di rifiuti - Regolamento (CE) n. 1013/2006 - Procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte - Obblighi generali d’informazione - Allegato III A - Miscela di carta, cartone e prodotti di carta - Voce B3020 dell’allegato IX della Convenzione di Basilea - Materiali contaminanti - Contaminazione di una miscela con altri materiali - Recupero in modo ecologicamente corretto)

(2020/C 255/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Stuttgart

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Interseroh Dienstleistungs GmbH

Convenuta: SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH

Dispositivo

1.

L’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2002 della Commissione, del 10 novembre 2015, dev’essere interpretato nel senso che esso non si applica a una miscela di rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta nella quale ciascun tipo di rifiuto rientra in uno dei primi tre trattini della voce B3020 dell’allegato IX della Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, firmata a Basilea il 22 marzo 1989, approvata a nome della Comunità europea con decisione 93/98/CEE del Consiglio, del 1o febbraio 1993, riprodotto all’allegato V, parte 1, elenco B, di tale regolamento, e che contiene fino al 10 % di materiali contaminanti.

2.

L’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1013/2006, come modificato dal regolamento 2015/2002, dev’essere interpretato nel senso che esso si applica a una miscela di rifiuti siffatta, purché, da un lato, tale miscela non contenga materiali che rientrano nel quarto trattino della voce B3020 dell’allegato IX a tale Convenzione, riprodotto all’allegato V, parte 1, elenco B, di detto regolamento, e, dall’altro, siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 1 dell’allegato III A del regolamento medesimo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 35 del 28.1.2019.


3.8.2020   

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C 255/5


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 28 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti — Romania) — World Comm Trading Gfz SRL / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti

(Causa C-684/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 90 - Articoli da 184 a 186 - Principio di neutralità dell’IVA - Rettifica della detrazione dell’imposta operata inizialmente - Riduzioni di prezzo concesse per cessioni intracomunitarie e interne di beni)

(2020/C 255/05)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bucureşti

Parti

Ricorrente: World Comm Trading Gfz SRL

Convenute: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti

Dispositivo

1)

L’articolo 185 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che le autorità tributarie nazionali devono imporre a un soggetto passivo una rettifica della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto operata inizialmente, qualora, a seguito dell’ottenimento, da parte di quest’ultimo, di riduzioni di prezzo su cessioni interne di beni, tali autorità ritengano che la detrazione operata inizialmente fosse superiore a quella cui tale soggetto passivo aveva diritto.

2)

L’articolo 185 della direttiva 2006/112 dev’essere interpretato nel senso che una rettifica di una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) operata inizialmente è obbligatoria nei confronti di un soggetto passivo avente sede in uno Stato membro anche qualora il fornitore di tale soggetto passivo abbia cessato le proprie attività in tale Stato membro e detto fornitore non possa più, per tale motivo, chiedere il rimborso di una parte dell’IVA che ha versato.


(1)  GU C 44 del 4.2.2019.


3.8.2020   

IT

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C 255/6


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 28 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung (ISE) mbH / Stadt Köln

(Causa C-796/18) (1)

(«Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 2, paragrafo 1, punto 5 - Articolo 12, paragrafo 4 - Articolo 18, paragrafo 1 - Nozione di “contratto a titolo oneroso” - Contratto tra due amministrazioni aggiudicatrici che perseguono un comune obiettivo di interesse pubblico - Cessione di un software per il coordinamento delle operazioni dei vigili del fuoco - Mancanza di corrispettivo monetario - Nesso con un accordo di cooperazione che prevede la cessione reciproca e gratuita di moduli supplementari di tale software - Principio della parità di trattamento - Divieto di porre un’impresa privata in una posizione di vantaggio rispetto ai suoi concorrenti»)

(2020/C 255/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung (ISE) mbH

Resistente: Stadt Köln

Con l’intervento di: Land Berlin

Dispositivo

1)

La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretata nel senso che un accordo che, da un lato, prevede che un’amministrazione aggiudicatrice metta gratuitamente a disposizione di un’altra amministrazione aggiudicatrice un software e, dall’altro, è connesso a un accordo di cooperazione in forza del quale ciascuna parte dell’accordo medesimo è tenuta a mettere gratuitamente a disposizione dell’altra parte i futuri sviluppi di tale software che essa possa realizzare, costituisce un «appalto pubblico», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 5, di tale direttiva, qualora sia dai termini di tali accordi sia dalla normativa nazionale applicabile risulti che detto software, in linea di principio, sarà oggetto di adattamenti.

2)

L’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che una cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici può essere esclusa dall’ambito di applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti pubblici previste da tale direttiva, qualora detta cooperazione verta su attività accessorie ai servizi pubblici che devono essere forniti, anche individualmente, da ciascun membro di tale cooperazione, purché tali attività accessorie contribuiscano all’effettiva realizzazione dei suddetti servizi pubblici.

3)

L’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24, in combinato disposto con il considerando 33, secondo comma, e con l’articolo 18, paragrafo 1, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che una cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici non deve avere, conformemente al principio di parità di trattamento, l’effetto di porre un’impresa privata in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti.


(1)  GU C 93 dell’11.3.2019.


3.8.2020   

IT

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C 255/7


Sentenza della Corte (Decima Sezione) 28 maggio 2020 — Commissione europea / Repubblica di Bulgaria

(Causa C-33/19) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Sicurezza delle ferrovie - Direttiva 2004/49/CE - Articolo 21, paragrafi 1 e 2 - Mancata adozione delle disposizioni necessarie per garantire l’indipendenza organizzativa dell’organismo investigativo nonché il suo accesso autonomo a risorse sufficienti)

(2020/C 255/07)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Vrignon, C. Georgieva-Kecsmar e J. Hottiaux, agenti)

Convenuta: Repubblica di Bulgaria (rappresentanti: L. Zaharieva et E. Petranova, agenti)

Dispositivo

1)

La Repubblica di Bulgaria, non avendo adottato le misure necessarie per garantire l’indipendenza organizzativa dell’organismo investigativo rispetto al gestore dell’infrastruttura ferroviaria controllato dal Ministro dei Trasporti, delle Tecnologie dell’informazione e delle Comunicazioni, nonché l’indipendenza di tale organismo rispetto al suddetto gestore per quanto riguarda l’accesso alle risorse necessarie all’esercizio delle sue funzioni, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’articolo 21, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie).

2)

La Repubblica di Bulgaria è condannata alle spese.


(1)  GU C 122 dell’1.4.2019.


3.8.2020   

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C 255/7


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 28 maggio 2020 — Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos / Commissione europea

(Causa C-309/19 P) (1)

(Impugnazione - Articolo 73, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale - Ordinanza del Tribunale che dichiara l’irricevibilità manifesta di un ricorso per mancanza di sottoscrizione autografa - Atto introduttivo del giudizio in versione cartacea contenente la stampa di una firma elettronica autenticata)

(2020/C 255/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos (rappresentanti: J. Azcárate Olano e E. Almarza Nantes, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e I. Naglis, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

L’Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos è condannata alle spese.


(1)  GU C 263 del 5.8.2019.


3.8.2020   

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C 255/8


Impugnazione proposta il 25 agosto 2019 da CJ avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 27 giugno 2019, causa T-1/19, CJ / Corte di giustizia dell’Unione europea

(Causa C-634/19 P)

(2020/C 255/09)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: CJ (rappresentante: V. Kolias, dikigoros)

Altra parte nel procedimento: Corte di giustizia dell’Unione europea

Con ordinanza del 16 giugno 2020, la Corte (Settima Sezione) ha respinto l’impugnazione in quanto manifestamente infondata e ha condannato CJ a sopportare le proprie spese.


3.8.2020   

IT

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C 255/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven Kasatsionen sad (Bulgaria) e dal Sofiyski Rayonen sad (Bulgaria) il 6 novembre 2019 e il 3 dicembre 2019 — «Marvik-Pastrogor» EOOD e «RODES-08» EOOD

(Cause C-818/19 e C-878/19)

(2020/C 255/10)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven Kasatsionen sad, Sofiyski Rayonen sad

Parti

Ricorrente:«Marvik-Pastrogor» EOOD, «RODES-08» EOOD

Convenuta: Darzhavata, predstavlyavana ot ministara na finansite, Narodno sabranie na Republika Bulgaria

Con ordinanza del 30 aprile, la Corte (Decima Sezione) si è dichiarata manifestamente incompetente a rispondere alle questioni sottopostele.


3.8.2020   

IT

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C 255/8


Impugnazione proposta il 20 gennaio 2020 dalla Rezon OOD avverso la sentenza del Tribunale del 20 novembre 2019, causa T-101/19, Rezon / Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) (imot.bg)

(Causa C-26/20 P)

(2020/C 255/11)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Rezon OOD (rappresentante: M. Yordanova-Harizanova, advokat.)

Altra parte nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)

La Corte (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni), con ordinanza del 21 aprile 2020, ha dichiarato la presente impugnazione manifestamente irricevibile.


3.8.2020   

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C 255/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 16 aprile 2020 — ET nella sua qualità di curatore fallimentare della Air Berlin PLC & Co. Luftverkehr KG (AB KG) / Repubblica federale di Germania

(Causa C-165/20)

(2020/C 255/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: ET nella sua qualità di curatore fallimentare della Air Berlin PLC & Co. Luftverkehr KG (AB KG)

Resistente: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

1)

Se, alla luce del considerando 20 della direttiva 2008/101/CE, la direttiva 2003/87/CE (1) e la direttiva 2008/101/CE (2) debbano essere interpretate nel senso che ostino alla revoca dell’assegnazione di quote di traffico aereo a titolo gratuito a un vettore aereo per gli anni dal 2018 al 2020, laddove l’assegnazione sia avvenuta per il periodo dal 2013 al 2020 e il vettore aereo medesimo abbia cessato l’attività di trasporto aereo nel 2017 a seguito di avvio di procedura di insolvenza.

Se l’articolo 3 septies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE debba essere interpretato nel senso che l’annullamento della decisione di assegnazione a seguito della cessazione delle attività di trasporto aereo a seguito di avvio di procedura di insolvenza sia subordinato alla circostanza che le attività di trasporto aereo proseguano ad opera di altri vettori aerei. Se l’articolo 3 septies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE debba essere interpretato nel senso che una continuazione delle attività di trasporto aereo sussista quando i diritti di atterraggio in cosiddetti aeroporti coordinati (slot) siano stati parzialmente ceduti (per i voli a corto e medio raggio della compagnia aerea insolvente) ad altri tre vettori aerei.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se le disposizioni di cui agli articoli 10, paragrafo 5, 29, 55, paragrafi 1, lettera a), e 3, nonché 56 del regolamento (UE) n. 389/2013 (3) siano compatibili con la direttiva 2003/87/CE e la direttiva 2008/101/CE e valide laddove ostino, nel caso in cui il vettore aereo interrompa l’attività di volo a seguito di avvio della procedura di insolvenza, all’emissione di quote di traffico aereo a titolo gratuito già assegnate, ma non ancora emesse.

3)

In caso di risposta negativa alla prima questione:

Se le direttive 2003/87/CE e 2008/101/CE debbano essere interpretate nel senso che il diritto dell’Unione imponga tassativamente l’annullamento della decisione sull’assegnazione a titolo gratuito di quote di traffico aereo.

4)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, nonché in caso di risposta negativa alla terza questione:

Se gli articoli 3 quater, paragrafo 3 bis, 28 bis, paragrafi 1 e 2, e 28 ter, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 (4), debbano essere interpretati nel senso che per i vettori aerei il terzo periodo di scambio non termini alla fine del 2020, ma solo nel 2023.

5)

In caso di risposta negativa alla quarta questione:

Se, una volta terminato il terzo periodo di scambio, eventuali diritti di vettori aerei ad assegnazione aggiuntiva gratuita di quote di emissioni per il terzo periodo di scambio, la cui esistenza sia stata accertata giudizialmente solo dopo la conclusione del periodo di scambio medesimo, possano essere soddisfatti mediante quote relative al quarto periodo di scambio, o se i diritti ad assegnazione non ancora ottenuti si estinguano al termine del relativo periodo di scambio.


(1)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32).

(2)  Direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (GU 2009, L 8, pag. 3).

(3)  Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE (GU 2013, L 122, pag. 1).

(4)  Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU 2018, L 76, pag. 3).


3.8.2020   

IT

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C 255/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituania) il 28 aprile 2020 — OT / Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

(Causa C-184/20)

(2020/C 255/13)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Vilniaus apygardos administracinis teismas

Parti

Ricorrente: OT

Convenuta: Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

Questioni pregiudiziali

1)

Se la condizione stabilita all’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (1), secondo cui il trattamento deve essere necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, tenuto conto dei requisiti stabiliti all’articolo 6, paragrafo 3, del Regolamento, compreso il requisito secondo cui il diritto dello Stato membro deve perseguire un obiettivo di interesse pubblico ed essere proporzionato all’obiettivo legittimo perseguito, e tenuto conto anche degli articoli 7 e 8 della Carta (2), debba essere interpretata nel senso che il diritto nazionale non può richiedere la divulgazione di dichiarazioni di interessi privati e la loro pubblicazione sul sito web del responsabile del trattamento, la Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Commissione principale di etica ufficiale), fornendo in tal modo a chiunque abbia accesso a Internet l’accesso a tali dati.

2)

Se il divieto di trattamento di categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, tenuto conto delle condizioni stabilite all’articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento, compresa la condizione stabilita alla lettera g) dello stesso, secondo cui il trattamento deve essere necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato, debba essere interpretato, tenuto conto anche degli articoli 7 e 8 della Carta, nel senso che il diritto nazionale non può richiedere la divulgazione di dati relativi a dichiarazioni di interessi privati che possono rivelare dati personali, compresi i dati che consentono di determinare le opinioni politiche di una persona, l’appartenenza sindacale, l’orientamento sessuale e altre informazioni personali, e la loro pubblicazione sul sito web del responsabile del trattamento, la Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, che fornisce a chiunque abbia accesso a Internet l’accesso a tali dati.


(1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016 L 119, pag. 1).

(2)  Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2012 C 326, pag. 391).


3.8.2020   

IT

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C 255/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Ravensburg (Germania) il 28 aprile 2020 — JL / BMW Bank GmbH, DT / Volkswagen Bank GmbH

(Causa C-187/20)

(2020/C 255/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Ravensburg

Parti

Ricorrenti: JL, DT

Resistenti: BMW Bank GmbH, Volkswagen Bank GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/48/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (in prosieguo: la «direttiva 2008/48/CE») debba essere interpretato nel senso che, con riguardo al tipo di credito, occorra eventualmente indicare che si tratti di un contratto di credito collegato e/o a durata determinata.

2)

2. Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che, nelle condizioni relative all’utilizzazione del credito previste dai contratti di credito collegati destinati al finanziamento dell’acquisto di un bene occorra indicare, nel caso di versamento della somma mutuata al venditore, che il mutuatario, a fronte dell’integrale versamento del prezzo di acquisto, sia liberato dal proprio obbligo di pagamento del prezzo a concorrenza della somma versata ed il venditore sia tenuto a consegnargli il bene acquistato,.

3)

Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera l), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che

a)

debba essere indicato, espresso in valore numerico assoluto, il tasso d’interesse di mora applicabile al momento della conclusione del contratto di credito o, quantomeno, il tasso di riferimento applicabile (nel caso di specie, il tasso di base ai sensi dell’articolo 247 del BGB [Bürgerliches Gesetzbuch, codice civile tedesco]), in base al quale viene determinato, per effetto di una maggiorazione, il tasso d’interesse di mora applicabile (nel caso di specie, di 5 punti percentuali in forza dell’articolo 288, paragrafo 1, seconda frase, del BGB),

b)

il meccanismo di adeguamento del tasso d’interesse di mora debba essere illustrato in termini concreti, quantomeno mediante riferimento alle disposizioni nazionali dalle quali sia desumibile l’adeguamento del tasso d’interesse di mora (articoli 247 e 288, paragrafo 1, seconda frase, del BGB).

4)

a)

Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera r), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che nel contratto di credito debba essere indicato un metodo di calcolo specifico, comprensibile per il consumatore, ai fini della determinazione dell’indennizzo da corrispondere in caso di rimborso anticipato del credito, cosicché il consumatore sia in grado di calcolare, quantomeno approssimativamente, l’importo dell’indennità da versare in caso di recesso anticipato.

b)

(in caso di risposta affermativa al quesito sub a):

Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera r), e l’articolo 14, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 2008/48/CE ostino a una normativa nazionale, per effetto della quale, in caso di informazioni incomplete ai sensi del medesimo articolo 10, paragrafo 2, lettera r), il termine ai fini dell’esercizio del diritto di recesso inizi comunque a decorrere con la conclusione del contratto estinguendosi unicamente il diritto del creditore all’indennità relativa al rimborso anticipato del credito.

5)

Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera s), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che

a)

nel contratto di credito debbano essere parimenti indicati i diritti inerenti al recesso delle parti del contratto di credito previsti dalla normativa nazionale, in particolare il diritto di recesso del mutuatario per giusta causa ai sensi dell’articolo 314 del BGB nel caso di contratti di credito a durata determinata, con espressa menzione della disposizione che disciplina il diritto di recesso stesso.

b)

(in caso di risposta negativa al quesito sub a):

esso non osti ad una normativa nazionale, ai sensi della quale la menzione di un diritto speciale di recesso costituisca un’informazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera s), della direttiva 2008/48/CE,

c)

debba esser fatto riferimento, per tutti i diritti delle parti relativi al recesso dal contratto di credito, ai termini e ai requisiti di forma della relativa dichiarazione prescritti ai fini dell’esercizio del diritto medesimo.

6)

Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera t), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che nel contratto di credito debbano essere indicate i requisiti di forma essenziali di un reclamo e/o ricorso nel meccanismo stragiudiziale di reclamo e di ricorso e se sia insufficiente il pertinente rinvio ad un regolamento di procedura relativo a detto meccanismo consultabile su Internet.

7)

Se, in un contratto di credito ai consumatori, sia escluso che il creditore possa avvalersi dell’eccezione di decadenza contro l’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/48/CE,

a)

qualora una delle informazioni obbligatorie prescritte dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE non sia contenuta nel contratto di credito come richiesto, né sia stata opportunamente fornita successivamente e, conseguentemente, pertanto il termine ai fini dell’esercizio del recesso non abbia iniziato a decorrere ex articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE;

b)

(in caso di risposta negativa al quesito sub a):

qualora la decadenza si fondi, essenzialmente, sul periodo decorso dalla conclusione del contratto e/o sul pieno adempimento del contratto da ciascuna parte contrattuale e/o sulla comunicazione da parte del creditore relativa all’avvenuto rimborso del prestito o sulla restituzione delle garanzie del credito e/o (in caso di contratto di vendita collegato al contratto di credito) sull’uso o sulla cessione del bene finanziato da parte del consumatore, senza che quest’ultimo fosse peraltro a conoscenza della conservazione del proprio diritto di recesso, nel periodo de quo e nelle circostanze della specie e non dovendo rispondere di tale ignoranza, laddove il creditore non potesse del pari ritenere che il consumatore ne fosse al corrente.

8)

Se, in un contratto di credito ai consumatori, sia escluso che il creditore si avvalga dell’eccezione di esercizio abusivo del diritto contro l’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/48/CE

a)

qualora una delle informazioni obbligatorie prescritte dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE non sia debitamente contenuta nel contratto di credito né sia stata opportunamente fornita successivamente e il termine previsto ai fini dell’esercizio del diritto di recesso non abbia iniziato a decorrere ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE;

b)

(in caso di risposta negativa al quesito sub a):

qualora l’esercizio abusivo del diritto si fondi, essenzialmente, sul periodo decorso dalla conclusione del contratto e/o sul pieno adempimento del contratto da ciascuna parte contrattuale e/o sulla comunicazione da parte del creditore relativa all’avvenuto rimborso del prestito o sulla restituzione delle garanzie del credito e/o (in caso di contratto di vendita collegato al contratto di credito) sull’uso o sulla cessione del bene finanziato da parte del consumatore, senza che quest’ultimo fosse peraltro a conoscenza della conservazione del proprio diritto di recesso, nel periodo de quo e nelle circostanze della specie e non dovendo rispondere di tale ignoranza, laddove il creditore non potesse del pari ritenere che il consumatore ne fosse al corrente.


(1)  Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU 2008, L 133, pag. 66).


3.8.2020   

IT

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C 255/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Tribunale di primo grado di Sofia — Bulgaria) il 14 maggio 2020 — «Toplofikatsia Sofia» EAD, «Chez Elektro Balgaria» AD, «Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia» EOOD

(Causa C-208/20)

(2020/C 255/15)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski rayonen sad

Parti

Ricorrenti:«Toplofikatsia Sofia» EAD, «Chez Elektro Balgaria» AD, «Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia» EOOD

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali, i principi di non discriminazione e di equivalenza delle misure processuali nei procedimenti giudiziari nazionali, e l’articolo 1[, paragrafo 1], lettera a), del regolamento (CE) n. 1206/2001 (1) relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale, debbano essere interpretati nel senso che, qualora l’ordinamento nazionale del giudice adito preveda che questi provveda d’ufficio a raccogliere informazioni ufficiali in merito al recapito del convenuto nel proprio Stato e venga accertato che il convenuto risieda in un altro Stato dell’Unione europea, il giudice nazionale adito sia tenuto a richiedere informazioni in merito al recapito del convenuto stesso presso le competenti autorità del rispettivo Stato di residenza.

2)

Se l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 (2), del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in combinato disposto con il principio secondo cui il giudice nazionale deve garantire i diritti procedurali per l’effettiva tutela dei diritti derivanti dal diritto dell’Unione, debba essere interpretato nel senso che, nel determinare la residenza abituale di un debitore quale condizione richiesta dall’ordinamento nazionale ai fini della proposizione di un procedimento monitorio inaudita altera parte senza l’assunzione di prove, come avviene nel caso del procedimento d’ingiunzione di pagamento, il giudice nazionale sia tenuto a intendere ogni ragionevole sospetto che il debitore risieda abitualmente in un altro Stato dell’Unione europea quale assenza di fondamento normativo ai fini dell’emanazione dell’ingiunzione di pagamento ovvero quale elemento che escluda, con riguardo all’ingiunzione medesima, l’acquisizione dell’autorità di cosa giudicata.

3)

Se l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in combinato disposto con il principio secondo cui il giudice nazionale deve garantire i diritti procedurali per l’effettiva tutela dei diritti derivanti dal diritto dell’Unione, debba essere interpretato nel senso che imponga a un giudice nazionale, il quale, in seguito all’emanazione di un’ingiunzione di pagamento nei confronti di un determinato debitore, abbia accertato che questi probabilmente non risieda abitualmente nello Stato del foro competente, e sempreché ciò costituisca un ostacolo all’emanazione di un’ingiunzione di pagamento nei confronti del debitore medesimo in base alla legge nazionale, di annullare d’ufficio l’ingiunzione emanata pur in assenza di espressa norma di legge in tal senso.

4)

In caso di risposta negativa alla terza questione, se le disposizioni ivi richiamate debbano essere interpretate nel senso che impongano al giudice nazionale di annullare l’ingiunzione di pagamento emanata, qualora questi, in esito ad una verifica, abbia acclarato con certezza che il debitore non risieda abitualmente nello Stato del giudice adito.


(1)  GU 2001, L 174, pag. 1.

(2)  GU 2012, L 351, pag. 1.


3.8.2020   

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C 255/13


Ricorso presentato il 1o giugno 2020 — Commissione europea / Repubblica italiana

(Causa C-227/20)

(2020/C 255/16)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Tricot, G. Gattinara, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che la Corte voglia:

1)

constatare che, non avendo adottato le regole sulle sanzioni da applicare in caso di violazione degli artt. 4 e 7 del regolamento n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell’Unione (1), non avendo adottato tutte le misure necessarie a garantire che tali regole fossero applicate e che le sanzioni previste fossero efficaci, proporzionate e dissuasive, e non avendo comunicato alla Commissione dette regole sulle sanzioni entro l’11 giugno 2015, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell’art. 11 del regolamento n. 511/2014;

2)

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Commissione sostiene che le misure contenenti le sanzioni per le violazioni degli artt. 4 e 7 del regolamento n. 511/2014 non sono state ancora adottate dalla Repubblica italiana, e ciò nonostante il fatto che, da un lato, dette misure dovessero essere stabilite negli ordinamenti degli Stati membri già a partire dall’11 giugno 2014 e, dall’altro, che ad esse dovesse far seguito anche la predisposizione da parte degli Stati membri di «tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione», come indica l’ultima frase dell’art. 11, par. 1, del regolamento n. 511/2014.

Inoltre, la violazione dell’art. 11 di tale regolamento, riguarda anche la mancata comunicazione da parte della Repubblica italiana delle misure relative alle sanzioni. In tal senso, secondo l’ultimo paragrafo dell’art. 11 del regolamento n. 511/2014, incombeva alla Repubblica italiana l’obbligo di comunicare alla Commissione le regole «di cui al paragrafo 1» di tale disposizione, ossia le «regole relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione degli articoli 4 e 7» entro l’11 giugno 2015.


(1)  GU 2014, L 150, pag. 59.


3.8.2020   

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C 255/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) il 3 giugno 2020 — AAS «BTA Baltic Insurance Company» / Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-230/20)

(2020/C 255/17)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa (Senāts)

Parti

Ricorrente: AAS «BTA Baltic Insurance Company»

Altra parte nel procedimento: Valsts ieņēmumu dienests

Questioni pregiudiziali

1)

Se il fideiussore di cui all’articolo 195 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 (1), che istituisce un codice doganale comunitario — come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000 — debba essere considerato un debitore ai sensi dell’articolo 221, paragrafo 3, [del medesimo regolamento] e, pertanto, si applichi allo stesso il termine previsto da detto articolo 221, paragrafo 3.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se il fideiussore, ai sensi dell’articolo 232, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, possa essere considerato il destinatario dell’esecuzione della decisione o dell’esecuzione coatta del debito, oppure persona interessata dall’esecuzione e se, di conseguenza, tale fideiussore sia soggetto alle norme dello Stato membro in materia di esecuzione, tra cui quelle relative ai termini.

3)

Qualora, ai sensi delle pertinenti norme dell’Unione, il fideiussore non sia considerato debitore ai sensi dell’articolo 221, paragrafo 3, del regolamento né destinatario dell’esecuzione della decisione né persona interessata dall’esecuzione, se il fideiussore sia soggetto al requisito, derivante dal principio di certezza del diritto, secondo il quale occorre rispettare un termine di prescrizione ragionevole.


(1)  GU 1992, L 302, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario (GU 2000, L 311, pag. 17).


Tribunale

3.8.2020   

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C 255/15


Sentenza del Tribunale del 10 giugno 2020 — B.D./EUIPO — Philicon-97 (PHILIBON)

(Causa T-717/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo PHILIBON - Marchio nazionale figurativo anteriore PHILICON - Impedimento alla registrazione relativo - Marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell’articolo 6 bis della Convenzione di Parigi - Articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2020/C 255/18)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: B.D. — Boyer Developpement (Moissac, Francia) (rappresentante: E. Junca, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: L. Lapinskaite, A. Folliard-Monguiral, H. O’Neill e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Philicon 97 AD (Plovdiv, Bulgaria) (rappresentanti: V. Pavlov e M. Lazarov, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 ottobre 2018 (procedimento R 375/2018-4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Philicon 97 e la B.D. — Boyer Developpement.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La B.D. — Boyer Developpement è condannata alle spese.


(1)  GU C 54 dell’11.2.2019.


3.8.2020   

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C 255/15


Sentenza del Tribunale del 10 giugno 2020 — Boyer/EUIPO — Philicon-97 (PHILIBON DEPUIS 1957 www.philibon.com)

(Causa T-718/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo PHILIBON DEPUIS 1957 www.philibon.com - Marchio nazionale figurativo anteriore PHILICON - Impedimento alla registrazione relativo - Marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell’articolo 6 bis della Convenzione di Parigi - Articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8 paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2020/C 255/19)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Boyer (Moissac, Francia) (rappresentante: E. Junca, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: L. Lapinskaite, A. Folliard-Monguiral, H. O’Neill e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Philicon 97 AD (Plovdiv, Bulgaria) (rappresentanti: V. Pavlov e M. Lazarov, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 ottobre 2018 (procedimento R 374/2018-4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Philicon 97 e la Boyer.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Boyer è condannata alle spese.


(1)  GU C 54 dell’11.2.2019.


3.8.2020   

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C 255/16


Sentenza del Tribunale del 10 giugno 2020 — Louis Vuitton Malletier / EUIPO — Wisniewski (Raffigurazione di un motivo a scacchiera)

(Causa T-105/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio figurativo che rappresenta un motivo a scacchiera - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Fatti notori - Carattere distintivo acquisito in seguito all'uso - Valutazione globale delle prove del carattere distintivo acquisito in seguito all’uso - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 - Articolo 59, paragrafi 1 et 2, del regolamento 2017/1001»)

(2020/C 255/20)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Louis Vuitton Malletier (Parigi, Francia) (rappresentanti: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi, N. Parrotta e P.-Y. Gautier, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: V. Ruzek e H. O’Neill, agenti)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Norbert Wisniewski (Varsavia, Polonia)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 novembre 2018 (procedimento R 274/2017-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra il sig. Wisniewski e Louis Vuitton Malletier.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 22 novembre 2018 (procedimento R 274/2017-2) è annullata.

2)

L’EUIPO è condannato alle spese.


(1)  GU C 139 del 15.4.2019.


3.8.2020   

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C 255/17


Sentenza del Tribunale del 10 giugno 2020 — Leinfelder Uhren München/EUIPO — Schafft (Leinfelder)

(Causa T-577/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea denominativo Leinfelder - Insussistenza di un uso effettivo del marchio - Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 - Abuso di diritto»)

(2020/C 255/21)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG (Monaco, Germania) (rappresentante: S. Lüft, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Thomas Schafft (Monaco) (rappresentante: V. Sandulache, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 maggio 2019 (procedimenti riuniti R 1930/2018-2 e R 1937/2018-2), relativa a un procedimento di decadenza tra il sig. Schafft e la Leinfelder Uhren München.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 328 del 30.9.2019.


3.8.2020   

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C 255/17


Ordinanza del Tribunale dell’11 giugno 2020 — Lípidos Santiga / Commissione

(Causa T-561/19) (1)

(«Ricorso di annullamento - Energia - Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili - Limitazione dell’uso di biocarburanti prodotti a partire da colture alimentari e foraggere - Regolamento delegato (UE) 2019/807 - Definizione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni (ILUC) - Olio di palma - Legittimazione ad agire - Mancanza di incidenza diretta - Irricevibilità»)

(2020/C 255/22)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Lípidos Santiga, SA (Santa Perpètua de Mogoda, Spagna) (rappresentante: P. Muñiz Fernández, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e Y. Marinova, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta al parziale annullamento del regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni (GU 2019, L 133, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Lípidos Santiga, SA, è condannata alle spese.


(1)  GU C 328 del 30.9.2019.


3.8.2020   

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C 255/18


Ordinanza del presidente del Tribunale dell’11 giugno 2020 — Elevolution — Engenharia / Commissione

(Causa T-652/19 R)

(«Procedimento sommario - Appalti pubblici di lavori - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»)

(2020/C 255/23)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Elevolution — Engenharia, S.A. (Amadora, Portogallo) (rappresentanti: M. Marques Mendes, R. Campos, A. Dias Henriques, M. Troncoso Ferrer e C. García Fernández, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: F. Dintilhac e I. Melo Sampaio, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE diretta a ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione del 12 luglio 2019 con cui la ricorrente è stata esclusa per un periodo di tre anni dalle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate dal Fondo europeo di sviluppo (FES) nell’ambito del regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l’11o Fondo europeo di sviluppo (GU 2015, L 58, pag. 17), con ingiunzione di pubblicare sul sito Internet della Commissione l’informazione di esclusione pronunciata.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


3.8.2020   

IT

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C 255/18


Ordinanza del presidente del Tribunale dell’8 giugno 2020 — Ascenza Agro / Commissione

(Causa T-77/20 R)

(«Procedimento sommario - Prodotti fitosanitari - Regolamento (CE) n. 1107/2009 - Regolamento di esecuzione (UE) 2020/17 - Mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva clorpirifos metile - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza - Danno grave ed irreparabile - Insussistenza»)

(2020/C 255/24)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ascenza Agro, SA (Setúbal, Portogallo) (rappresentanti: K. Van Maldegem e P. Sellar, avvocati, e G. McElwee, solicitor)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: A. Dawes, F. Castilla Contreras e I. Naglis, agenti)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/17 della Commissione, del 10 gennaio 2020, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva clorpirifos metile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2020, L 7, pag. 11).

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


3.8.2020   

IT

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C 255/19


Ordinanza del presidente del Tribunale dell’8 giugno 2020 — Industrias Afrasa / Commissione

(Causa T-77/20 RII)

(«Procedimento sommario - Prodotti fitosanitari - Regolamento (CE) n. 1107/2009 - Regolamento di esecuzione (UE) 2020/17 - Mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva clorpirifos metile - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza - Danno grave ed irreparabile - Insussistenza»)

(2020/C 255/25)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Industrias Afrasa, SA (Paterna, Spagna) (rappresentanti: K. Van Maldegem e P. Sellar, avvocati, e G. McElwee, solicitor)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: A. Dawes, F. Castilla Contreras e I. Naglis, agenti)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/17 della Commissione, del 10 gennaio 2020, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva clorpirifos metile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2020, L 7, pag. 11).

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


3.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 255/20


Ricorso proposto il 13 maggio 2020 — Billions Europe e a. / Commissione

(Causa T-283/20)

(2020/C 255/26)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Billions Europe Ltd (Stockton-on-Tees, Regno Unito) e altri sette ricorrenti (rappresentanti: J. Montfort, T. Delille e P. Chopova-Leprêtre, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione (1) (in prosieguo: il «regolamento impugnato») nella parte in cui riguarda il biossido di titanio, ossia il considerando 5 del regolamento impugnato, gli allegati I e II del medesimo, le modifiche alla parte 1 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 (2) di cui all’allegato III del regolamento impugnato, e la voce relativa al biossido di titanio nella parte 3 dell’allegato VI del regolamento n. 1272/2008, introdotta dall’allegato III del regolamento impugnato;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato sarebbe stato adottato in violazione di varie disposizioni imperative del regolamento (CE) n. 1272/2008 disciplinanti la classificazione di sostanze nella classe di pericolo per la salute umana «cancerogenicità», compresi, in particolare, l’articolo 36 e la sezione 3.6 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Il comitato di valutazione dei rischi (in prosieguo: il «CVR») avrebbe commesso vari gravi errori di fatto nel valutare l’informazione disponibile e avrebbe omesso di dimostrare in modo soddisfacente che i dati disponibili sono «affidabili e accettabili» e suggeriscono che il TiO2 è dotato della proprietà intrinseca di provocare il cancro. Se il CVR non avesse commesso simili errori, avrebbe necessariamente emesso un parere a favore della «non classificazione» del TiO2. Pertanto, il TiO2 non avrebbe potuto essere correttamente classificato.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato violerebbe il principio di certezza del diritto. Gli operatori economici, tra cui i ricorrenti, si troverebbero nell’impossibilità di conoscere l’esatta portata dei loro obblighi e di adottare le corrispondenti appropriate misure giuridiche. Tale incertezza riguarderebbe l’ambito di applicazione della classificazione armonizzata, l’uso previsto delle note nonché l’impatto del regolamento impugnato sullo status legale e normativo dei prodotti realizzati con o contenenti TiO2 e la classificazione dei pericoli dei rifiuti di tali prodotti.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato sarebbe stato adottato in violazione del principio di proporzionalità, in quanto esso non sarebbe necessario (dato che gli effetti cancerogeni sarebbero stati osservati solamente nell’ambito di studi su animali condotti in condizioni di estremo sovraccarico polmonare che non potrebbero mai essere raggiunte nei casi peggiori di condizioni di vita reali) e gli svantaggi causati dalla classificazione armonizzata del TiO2 sarebbero sproporzionati rispetto agli obiettivi che esso persegue.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che, nell’adottare il regolamento impugnato, la Commissione avrebbe esercitato il proprio margine di discrezionalità in maniera incorretta e avrebbe violato il proprio dovere di diligenza. Al fine di giustificare il regolamento impugnato, la Commissione si sarebbe semplicemente basata sul parere del CVR sul TiO2, senza effettuare una sufficiente valutazione del valore probatorio di tale parere, in violazione dei suoi doveri al riguardo.

La Commissione avrebbe optato per un’interpretazione ampia della classificazione, degli obblighi di etichettatura e imballaggio disciplinanti la classe di pericolo per la salute umana «cancerogenicità» e di ciò che potrebbe rientrare nel concetto di «proprietà intrinseca» di una sostanza. Essa si sarebbe semplicemente basata sul CVR, senza valutare la portata e l’impatto di tale ampia interpretazione o stabilire limiti appropriati in grado di consentire un’adeguata attuazione. Così facendo, la Commissione avrebbe fondato il regolamento impugnato su fatti sostanzialmente inesatti e non avrebbe preso in considerazione tutti i fattori e le circostanze rilevanti della situazione.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione, nell’adottare il regolamento impugnato, avrebbe violato l’articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008, il suo dovere di buona amministrazione e il diritto dei ricorrenti di essere ascoltati. In particolare, ai ricorrenti sarebbe stata negata un’adeguata possibilità di formulare osservazioni utili sullo stesso parere del CVR, il quale si è discostato in modo significativo dalla proposta di classificazione iniziale, con riferimento sia alla ratio scientifica adottata sia alla conclusione finale sulla classificazione del TiO2.. Se ai ricorrenti fosse stata accordata invece una sufficiente e formale possibilità di formulare osservazioni sul parere del CVR nel corso della sua adozione, tali osservazioni avrebbero probabilmente portato il processo decisionale a un diverso esito.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che, nell’adottare il regolamento impugnato senza aver previamente svolto e documentato una valutazione d’impatto, la Commissione avrebbe violato i propri impegni assunti nell’ambito dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (3) e il principio di buona amministrazione.


(1)  Regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione, del 4 ottobre 2019, che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e che rettifica lo stesso regolamento (GU 2020, L 44, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU 2008, L 353, pag. 1).

(3)  Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 (GU 2016, L 123, pag. 1).


3.8.2020   

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C 255/21


Ricorso proposto il 12 maggio 2020 — Foz / Consiglio

(Causa T-296/20)

(2020/C 255/27)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Amer Foz (Dubai, Emirati arabi uniti) (rappresentante: L. Cloquet, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2020/212 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1), nella parte in cui essa lo riguarda;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/211 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (2), nella parte in cui esso lo riguarda; e

condannare il Consiglio a tutte le spese del procedimento, incluse quelle sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione dei fatti.

Il ricorrente adduce che il Consiglio è incorso in un errore manifesto di valutazione dei fatti, ritenendo che egli sostenga il regime di Assad e ne tragga vantaggio.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio generale di proporzionalità.

Il ricorrente sostiene che le conseguenze economiche delle sanzioni adottate nei suoi confronti sono disastrose e sproporzionate rispetto alle finalità degli atti impugnati.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione sproporzionata del diritto di proprietà e del diritto all’esercizio di una professione.

4.

Quarto motivo, vertente su un abuso di potere.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto a un processo equo.


(1)  GU 2020, L 43I, pag. 6.

(2)  GU 2020, L 43I, pag. 1.


3.8.2020   

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C 255/22


Ricorso proposto il 22 maggio 2020 — Fashioneast e AM.VI. / EUIPO — Moschillo (RICH JOHN RICHMOND)

(Causa T-297/20)

(2020/C 255/28)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Fashioneast Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo), AM.VI. Srl (Napoli, Italia) (rappresentanti: A. Camusso e M. Baghetti, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Moschillo Srl (Avellino, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolari del marchio controverso: Ricorrenti dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo RICH JOHN RICHMOND — Marchio dell’Unione europea n. 3 815 149

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 marzo 2020 nel procedimento R 1381/2019-2

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

dichiarare che le ricorrenti non sono tenute al pagamento delle spese relative al procedimento di ricorso e al procedimento di cancellazione;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


3.8.2020   

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C 255/23


Ricorso proposto il 25 maggio 2020 — Unger Marketing International/EUIPO — Orben Wasseraufbereitung (Depuratori d’acqua)

(Causa T-325/20)

(2020/C 255/29)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Unger Marketing International LLC (Bridgeport, Connecticut, Stati Uniti) (rappresentanti: T. Huber e K. von Seydlitz-Brandl, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Orben Wasseraufbereitung GmbH & Co. KG (Wiesbaden, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Disegno o modello controverso: Disegno o modello dell’Unione europea n. 2 555 425-0002

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 febbraio 2020 nel procedimento R 740/2018-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Unger;

condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, qualora intervenga nel presente procedimento, a sopportare le spese del procedimento, incluse quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio;

violazione dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio.


3.8.2020   

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C 255/23


Ricorso proposto il 29 maggio 2020 — König Ludwig International/EUIPO (Royal Bavarian Beer)

(Causa T-332/20)

(2020/C 255/30)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: König Ludwig International GmbH & Co. KG (Geltendorf, Germania) (rappresentanti: O. Spuhler e J. Stock, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio Royal Bavarian Beer — Domanda di registrazione n. 1 384 147

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 1oaprile 2020 nel procedimento R 1714/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio in combinato disposto con l’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del diritto di essere ascoltato;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


3.8.2020   

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C 255/24


Ricorso proposto il 1o giugno 2020 — Fidia farmaceutici/EUIPO — Giuliani (IALO TSP)

(Causa T-333/20)

(2020/C 255/31)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fidia farmaceutici (SpA) (Abano Terme, Italia) (rappresentanti: avv.ti R. Kunz-Hallstein e H. Kunz-Hallstein)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Giuliani SpA (Milano, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato Marchio dell’Unione europea denominativo IALO TSP — Domanda di registrazione n. 17 676 271

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 marzo 2020 nel procedimento R 2107/2019-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese. In subordine, qualora la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso intervenga, condannare l’EUIPO e l’interveniente in solido alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 165, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio e degli articoli 32, lettera f) e 39, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione;

Violazione dell’articolo 166, paragrafo 4, lettera c) del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio e degli articoli 32, lettera f) e 39, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto la decisione contestata della commissione di ricorso non fornisce la motivazione;

Violazione dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione.


3.8.2020   

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C 255/25


Ricorso proposto il 27 maggio 2020 — Hochmann Marketing / EUIPO (bittorrent)

(Causa T-337/20)

(2020/C 255/32)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hochmann Marketing GmbH (Neu-Isenburg, Germania) (rappresentante: J. Jennings, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «bittorrent» — Marchio dell’Unione europea denominativo n. 3 216 439

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 marzo 2020 nel procedimento R 187/2020-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Grave errore di diritto, poiché la trasformazione in un marchio austriaco non è manifestamente esclusa;

violazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché arbitraria presunzione che la ricorrente non avrebbe mai dimostrato in maniera circostanziata che si debba ritenere sussistente un uso in Austria;

violazione dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

grave errore procedurale e di diritto, poiché la commissione di ricorso ha disatteso l’accertamento e la volontà dell’Ufficio, secondo cui la trasformazione in un marchio tedesco era legittima;

violazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea per aver ripetutamente trascurato le prove d’uso presentate nel procedimento C-118/18 P;

errore procedurale e violazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, poiché non manca affatto l’interesse economico della ricorrente all’esito del procedimento;

grave errore procedurale e di diritto per aver tenuto conto degli argomenti contenuti nella memoria della parte intervenuta del 23 settembre 2019 riguardo alla presunta presentazione in malafede della domanda di marchio nazionale da parte della ricorrente;

grave errore di diritto per aver escluso la trasformazione ai sensi dell’articolo 139, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio in base alla sentenza pronunciata nel procedimento C-149/11;

grave errore procedurale e di diritto, poiché l’Ufficio ha richiesto di prendere posizione soltanto dopo l’annullamento del marchio austriaco e l’Ufficio sinora non si è espresso sugli argomenti della ricorrente contenuti nella domanda di trasformazione;

errore di diritto riguardo alla decisione sulle spese.


3.8.2020   

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C 255/26


Ricorso proposto il 29 maggio 2020 — EAB/EUIPO (RADIOSHUTTLE)

(Causa T-341/20)

(2020/C 255/33)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: EAB AB (Smålandsstenar, Svezia) (rappresentanti: J. Norderyd e C. Sundén, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso: Domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo «RADIOSHUTTLE» — Domanda di registrazione n. 179 709 13

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 marzo 2020 nel procedimento R 1428/2019-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell‘articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2017/1001.


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C 255/26


Ricorso proposto il 5 giugno 2020 — Krasnyj Octyabr/EUIPO — Spółdzielnia «Pokój» (Pokój TRADYCJA JAKOŚĆ KRÓWKA SŁODKIE CHWILE Z DZIECIŃSTWA TRADYCYJNA RECEPTURA)

(Causa T-355/20)

(2020/C 255/34)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: PAO Moscow Confectionery Factory «Krasnyj Octyabr» (Mosca, Russia) (rappresentanti: M. Geitz e J. Stock, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Spółdzielnia «Pokój» (Bielsko-Biała, Polonia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo Pokój TRADYCJA JAKOŚĆ KRÓWKA SŁODKIE CHWILE Z DZIECIŃSTWA TRADYCYJNA RECEPTURA — Marchio dell’Unione europea n. 15 371 305

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 aprile 2020 nel procedimento R 1974/2019-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


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C 255/27


Ricorso proposto l’8 giugno 2020 — Jiruš/EUIPO — Nile Clothing (Racing Syndicate)

(Causa T-356/20)

(2020/C 255/35)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Václav Jiruš (Vitín, Repubblica ceca) (rappresentante: J. Zedníková, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nile Clothing AG (Sutz, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo Racing Syndicate –Marchio dell’Unione europea n. 11 801 065

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 31 marzo 2020 nel procedimento R 1488/2019-5

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e rinviare la causa per il riesame;

condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a farsi carico di tutte le spese sostenute dal ricorrente.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


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C 255/28


Ricorso proposto l’8 giugno 2020 — Team Beverage/EUIPO — Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung (Team Beverage)

(Causa T-359/20)

(2020/C 255/36)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Team Beverage AG (Brema, Germania) (rappresentanti: O. Spieker, A. Schönfleisch, N. Willich e N. Achilles, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG (Bonn, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Team Beverage — Domanda di registrazione n. 17 665 704

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 aprile 2020 nel procedimento R 2727/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione degli articoli 18 e 47 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione.

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


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C 255/28


Ricorso proposto il 10 giugno 2020 — El Corte Inglés/EUIPO — Europull (GREEN COAST)

(Causa T-361/20)

(2020/C 255/37)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: J. L. Rivas Zurdo, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Europull Srl (Carpi, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio figurativo GREEN COAST — Marchio dell’Unione europea n. 14 936 694

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 marzo 2020 nel procedimento R 1555/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata, in quanto, respingendo il ricorso del richiedente, conferma la decisione della divisione di annullamento, che accoglie la dichiarazione di nullità n. 13 595 C, e conferma la cancellazione del marchio dell’Unione europea n. 14 936 694 GREEN COAST (figurativo) nella classe 25;

condannare alle spese la parte o le parti che si oppongono al presente ricorso.

Motivi invocati

La decisione impugnata è contraria alla normativa sulla prova del diritto anteriore (marchio italiano, n. di domanda MO1997C000283 e n. di registro 0001247661), in particolare al punto 22, dandola per dimostrata, nonché ai punti da 15 a 21, che contengono le principali considerazioni per giungere a tale conclusione.

Violazione dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i), — al quale questo rimanda — nonché dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), ii), — fatti i debiti mutamenti -, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione.

Violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 8, paragrafo 1 lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


3.8.2020   

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C 255/29


Ricorso proposto l’11 giugno 2020 — Acciona/EUIPO — Agencia Negociadora PB (REACCIONA)

(Causa T-362/20)

(2020/C 255/38)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Acciona, SA (Alcobendas, Spagna) (rappresentante: J. C. Erdozain López, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Agencia Negociadora PB, SL (Las Rozas, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio denominativo REACCIONA — Marchio dell’Unione europea n. 8 605 578

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 aprile 2020 nel procedimento R 652/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare alle spese l’EUIPO e l’interveniente, qualora essa intervenga e contesti il presente ricorso.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


3.8.2020   

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C 255/30


Ricorso proposto il 9 giugno 2020 — Krasnyj Octyabr/EUIPO — Spółdzielnia «Pokój» (KRÓWKA MLECZNA Milk FUDGE)

(Causa T-363/20)

(2020/C 255/39)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: PAO Moscow Confectionery Factory «Krasnyj Octyabr» (Mosca, Russia) (rappresentanti: M. Geitz e J. Stock, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Spółdzielnia «Pokój» (Bielsko-Biała, Polonia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo KRÓWKA MLECZNA Milk FUDGE — Marchio dell’Unione europea n. 15 371 255

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 aprile 2020 nel procedimento R 1532/2019-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione del diritto di essere ascoltato.


3.8.2020   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 255/31


Ricorso proposto l’11 giugno 2020 — Birkenstock Sales/EUIPO (Forma di un modello di una suola di scarpa)

(Causa T-365/20)

(2020/C 255/40)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Birkenstock Sales GmbH (Linz am Rhein, Germania) (rappresentanti: C. Menebröcker e K. Middelhoff, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Registrazione del marchio di posizione dell’Unione europea (Forma di un modello di una suola di scarpa) — Domanda di registrazione n. 14 576 284

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 marzo 2020 nel procedimento R 1706/2019-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


3.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 255/31


Ricorso proposto il 12 giugno 2020 — 1031023 B.C. / EUIPO — Bodegas San Valero (Rappresentazione di un elemento circolare simile a una pennellata)

(Causa T-366/20)

(2020/C 255/41)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: 1031023 B.C. Ltd (Richmond, British Columbia, Canada) (rappresentante: M. González Gordon, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bodegas San Valero, S. Coop. (Cariñena, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo (Rappresentazione di un elemento circolare simile a una pennellata) — Domanda di registrazione n. 17 890 405

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 marzo 2020 nel procedimento R 2142/2019-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibili il ricorso e i documenti allegati, considerare proposto entro i termini e nelle forme prescritte il ricorso contro la decisione impugnata e, dopo aver realizzato le fasi procedurali necessarie, emettere una sentenza che accolga le conclusioni della ricorrente e che autorizzi la registrazione del marchio dell’Unione europea n. 17 890 405.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


3.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 255/32


Ricorso proposto il 12 giugno 2020 — Smiley Miley / EUIPO — Cyrus Trademarks (MILEY CYRUS)

(Causa T-368/20)

(2020/C 255/42)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Smiley Miley, Inc. (Nashville, Tennessee, Stati Uniti) (rappresentante: J. Devaureix, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cyrus Trademarks Ltd (Road Town, Isole Vergini britanniche)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi alla Tribunale

Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo MILEY CYRUS — Domanda di registrazione n. 12 807 111

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 aprile 2020 nel procedimento R 2520/2018-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il ricorso, con tutti i documenti allegati e le copie corrispondenti;

ammettere tutte le prove allegate al ricorso;

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO ed eventualmente l’interveniente alle spese del presente procedimento.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


3.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 255/33


Ricorso proposto il 13 giugno 2020 — EFFAS/EUIPO — CFA Institute

(CEFA Certified European Financial Analyst)

(Causa T-369/20)

(2020/C 255/43)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS) (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: S. Merico e G. Macías Bonilla, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: CFA Institute (Charlottesville, Virginia, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo CEFA Certified European Financial Analyst — Domanda di registrazione n. 14 902 341

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 31 marzo 2020 nel procedimento R 1082/2019-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


3.8.2020   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 255/33


Ricorso proposto l’11 giugno 2020 — KL/BEI

(Causa T-370/20)

(2020/C 255/44)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: KL (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocati)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza:

annullare le decisioni della BEI dell’8 febbraio e dell’8 marzo 2019 che dichiarano il ricorrente idoneo al lavoro e in assenza ingiustificata dal 18 febbraio 2019;

per quanto necessario, annullare la decisione del Presidente della BEI del 16 marzo 2020 che conferma le conclusioni della commissione di conciliazione e, conseguentemente, le decisioni dell'8 febbraio e dell'8 marzo 2019;

pertanto:

condannare la convenuta al pagamento retroattivo della pensione di invalidità, in linea di principio, a partire dal 1o febbraio 2019;

condannare la convenuta al pagamento degli interessi di mora sulla pensione di invalidità dovuta dal 1o febbraio 2019 e ciò fino al completo pagamento, fissando gli interessi di mora al tasso d'interesse della Banca centrale europea aumentato di due punti percentuali;

condannare la BEI al risarcimento del danno morale subito dal ricorrente;

condannare la BEI all’insieme delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 46-1, e 48-1, del regolamento sul regime pensionistico e dell'articolo 11, paragrafi 1 e 3, delle disposizioni amministrative, nonché su un errore manifesto di valutazione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di sollecitudine.


3.8.2020   

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C 255/34


Ricorso proposto il 15 giugno 2020 — KM / Commissione

(Causa T-374/20)

(2020/C 255/45)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: KM (rappresentante: M. Müller-Trawinski, Rechtsanwalt)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta del 7 ottobre 2019, consistente nella decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina (APN) del 20 marzo 2020, n. R/627/19, con la quale la convenuta ha rifiutato di concedere alla ricorrente una pensione di reversibilità, e ordinare alla convenuta di adottare una nuova decisione conformemente alla valutazione giuridica del Tribunale e di concedere alla ricorrente una pensione di reversibilità;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, con il quale si fa valere che sarebbe discriminatorio esigere che due persone non aventi lo stesso sesso si sposino, ma che qualsiasi forma di unione duratura registrata sia invece sufficiente per consentire a tutte le altre coppie di beneficiare di una pensione.

2.

Secondo motivo, attinente al fatto che l'articolo 18, in combinato disposto con l'articolo 20 dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea sarebbe discriminatorio e quindi nullo nella misura in cui, nel caso di funzionari in attività, un anno di matrimonio è sufficiente per instaurare un rapporto stabile che dia al coniuge diritto ad una pensione di reversibilità in caso di decesso del funzionario, mentre, nel caso di coniugi di funzionari che si sposano dopo il pensionamento, per poter beneficiare di una pensione di reversibilità devono essere trascorsi cinque anni dal matrimonio.


3.8.2020   

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C 255/35


Ricorso proposto il 19 giugno 2020 — Ryanair / Commissione

(Causa T-378/20)

(2020/C 255/46)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida, F. Laprévote, S. Rating e I. Metaxas-Maranghidis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (UE) della Commissione europea del 15 aprile 2020 relativa all’aiuto di Stato SA.56795 (1); e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato il requisito normativo secondo il quale gli aiuti autorizzati ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE devono ovviare ai danni arrecati da eventi eccezionali e non solamente ai danni subiti da una vittima di tali eventi.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione in cui sarebbe incorsa la Commissione nel suo esame della proporzionalità dell’aiuto rispetto ai danni causati dalla crisi della COVID-19.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato disposizioni specifiche del TFUE e i principi generali del diritto europeo riguardanti il divieto di discriminazione, la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento, sui quali poggia la liberalizzazione del trasporto aereo nell’Unione sin dalla fine degli anni 80 del secolo scorso. La liberalizzazione del mercato del trasporto aereo nell’Unione ha consentito la crescita di linee aeree a basso costo veramente paneuropee. Autorizzando la Danimarca a riservare l’aiuto alla sola SAS, la Commissione avrebbe ignorato i danni causati dalla crisi della COVID-19 a tali compagnie aeree paneuropee e il loro ruolo nella connettività aerea della Danimarca. L’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE prevede un’eccezione al divieto di aiuti di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ma non prevede un’eccezione alle altre norme e ai principi del TFUE.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe omesso di avviare un procedimento di indagine formale nonostante l’esistenza di gravi difficoltà, e avrebbe violato i diritti procedurali della ricorrente.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato il proprio obbligo di motivazione.


(1)  Decisione (UE) della Commissione europea del 15 aprile 2020 relativa all’aiuto di Stato SA.56795 — Danimarca — Risarcimento dei danni causati dalla epidemia COVID-19 alla Scandinavian Airlines (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).


3.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 255/36


Ricorso proposto il 19 giugno 2020 — Ryanair / Commissione

(Causa T-379/20)

(2020/C 255/47)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida, F. Laprévote, S. Rating e I. Metaxas-Maranghidis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (UE) della Commissione europea del 24 aprile 2020 relativa all’aiuto di Stato SA.57061 (1); e

condannare la Commissione alle spese.

La ricorrente ha chiesto, inoltre, che il suo ricorso sia trattato con procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 23 bis dello Statuto della Corte di Giustizia dell’Unione europea.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi, simili a quelli dedotti nella causa T-378/20, Ryanair/Commissione.


(1)  Decisione (UE) della Commissione europea del 24 aprile 2020 relativa all’aiuto di Stato SA.57061  Svezia — Risarcimento dei danni causati dall’epidemia COVID-19 alla Scandinavian Airlines (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).