ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 251

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
31 luglio 2020


Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RACCOMANDAZIONI

 

Banca centrale europea

2020/C 251/01

Raccomandazione della Banca centrale europea, del 27 luglio 2020, sulla distribuzione di dividendi nel corso della pandemia COVID-19 e che abroga la raccomandazione BCE/2020/19, (BCE/2020/35)

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2020/C 251/02

Avviso all’attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2020/1136 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1129 del Consiglio, relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

4

2020/C 251/03

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio e dal regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

6

2020/C 251/04

Avviso all’attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità che figurano nell’elenco a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, aggiornata dalla decisione (PESC) 2020/1132 del Consiglio, e l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1128 del Consiglio

7

2020/C 251/05

Avviso all’attenzione degli interessati che figurano nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, aggiornata dalla decisione (PESC) 2020/1132 del Consiglio, e l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1128 del Consiglio

8

2020/C 251/06

Avviso all’attenzione delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2020/1137 del Consiglio, e al regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1130 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

9

2020/C 251/07

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio e al regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

10

2020/C 251/08

Avviso all’attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2019/797 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2020/1127 del Consiglio, e dal regolamento 2019/796 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1125 del Consiglio, concernenti misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l’Unione o i suoi Stati membri

11

2020/C 251/09

Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2019/797 del Consiglio e al regolamento (UE) 2019/796 del Consiglio concernenti misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l’Unione o i suoi Stati membri

12

2020/C 251/10

Avviso all’attenzione della persona soggetta alle misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2020/1126 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1124 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti dell’ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati

13

2020/C 251/11

Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio e dal regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti dell’ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati

14

 

Commissione europea

2020/C 251/12

Tassi di cambio dell'euro — 30 luglio 2020

15

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2020/C 251/13

Esenzioni nazionali per i prestatori di servizi di gioco d’azzardo dalle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (Direttiva antiriciclaggio), Elenco degli Stati membri che hanno deciso di esonerare i prestatori di determinati servizi di gioco d’azzardo dalle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ( GU C 170 del 18.5.2020 )

16

2020/C 251/14

Procedure di liquidazione, Decisione di avviare una procedura di liquidazione nei confronti della Societatea CERTASIG - Societate de Asigurare și Reasigurare - S.A., (Pubblicazione ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione (articolo 280 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione))

19


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2020/C 251/15

Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9899 — KKR/Koos Holding Cooperatief), Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

20

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2020/C 251/16

Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

22


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RACCOMANDAZIONI

Banca centrale europea

31.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 251/1


RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 27 luglio 2020

sulla distribuzione di dividendi nel corso della pandemia COVID-19 e che abroga la raccomandazione BCE/2020/19

(BCE/2020/35)

(2020/C 251/01)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

In data 27 marzo 2020 la Banca centrale europea (BCE) ha adottato la raccomandazione BCE/2020/19 della Banca centrale europea (2), in cui si raccomanda che, almeno fino al 1o ottobre 2020, gli enti creditizi non corrispondano dividendi né assumano alcun impegno irrevocabile in tal senso per gli esercizi finanziari 2019 e 2020 e che gli enti creditizi si astengano dal riacquistare azioni proprie al fine di remunerare gli azionisti. Tale raccomandazione era basata sulla considerazione che sia fondamentale che gli enti creditizi siano in grado di continuare ad assolvere il loro ruolo di finanziatori di famiglie, piccole e medie imprese e società nel pieno dello shock economico correlato alla COVID-19. Pertanto si è ritenuto essenziale che gli enti creditizi conservino capitale per preservare la loro capacità di supportare l’economia nel contesto di grande incertezza causata dalla pandemia di COVID 19. A tale fine, si è ritenuto che conservare risorse patrimoniali per sostenere l’economia reale e assorbire le perdite dovesse avere priorità rispetto alle distribuzioni discrezionali di dividendi e al riacquisto di azioni proprie.

(2)

In relazione alla raccomandazione BCE/2020/19, la BCE ha avviato lavori per effettuare ulteriori valutazioni sulla situazione economica e considerare se sia opportuna un’ulteriore sospensione della distribuzione dei dividendi successivamente al 1o ottobre 2020. In tale contesto, la BCE ritiene che il livello di incertezza economica causato dalla pandemia di COVID-19 rimanga elevato e che, di conseguenza, gli enti creditizi affrontino difficoltà nello stimare accuratamente il loro fabbisogno di capitale nel medio termine. La BCE ritiene inoltre che, nell’attuale contesto di eccezionale incertezza a livello sistemico e di condizioni economiche critiche, sussista una costante necessità di una prudente pianificazione patrimoniale, che includa il mantenimento della posizione patrimoniale degli enti creditizi grazie al differimento o alla cancellazione delle distribuzioni. Pertanto, la BCE ritiene necessario prorogare la raccomandazione sui dividendi fino al 1o gennaio 2021 e abrogare la raccomandazione BCE/2020/19. Tale approccio è inoltre in linea con la raccomandazione CERS/2020/7 del Comitato europeo per il rischio sistemico (3).

(3)

Tenendo pienamente conto dell’unità e dell’integrità del mercato interno, la BCE ravvisa la necessità di avviare un confronto con le autorità pertinenti degli Stati membri interessati per determinare se sia opportuno che i dividendi siano corrisposti a un’impresa madre, società di partecipazione finanziaria madre o società di partecipazione finanziaria mista madre stabilita in uno Stato membro che non sia uno Stato membro partecipante. Tale confronto dovrebbe essere guidato, tra l’altro, dai principi di equivalenza e reciprocità, al fine di supportare il regolare funzionamento del mercato interno dell’Unione nel suo complesso, di preservare la solidità dal punto di vista prudenziale della posizione patrimoniale di un ente creditizio e di contribuire alla stabilità del sistema finanziario all’interno dell’Unione e di ciascuno Stato membro.

(4)

Al fine di prestare massimo sostegno all’economia reale, è altresì opportuno che non siano effettuate distribuzioni discrezionali di dividendi neppure da enti creditizi meno significativi.

(5)

Mentre questa misura ha una natura temporanea, che è giustificata soltanto da tali circostanze eccezionali, la BCE intende prendere una decisione nel quarto trimestre del 2020 riguardo all’approccio da seguire dopo il 1o gennaio 2021, tenendo conto della situazione economica, della stabilità del sistema finanziario e del livello di certezza circa la pianificazione patrimoniale.

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

I.

1.

La BCE raccomanda che non siano corrisposti dividendi (4) né sia assunto alcun obbligo irrevocabile a farlo da parte dagli enti creditizi per gli esercizi finanziari 2019 e 2020 fino al 1o gennaio 2021 e che gli enti creditizi si astengano dal riacquistare azioni proprie finalizzate a remunerare gli azionisti (5).

2.

Gli enti creditizi che non possano conformarsi alla presente raccomandazione in quanto ritengano di essere giuridicamente obbligati a pagare dividendi dovrebbero illustrare le relative motivazioni al rispettivo gruppo di vigilanza congiunto.

3.

La presente raccomandazione si applica a un livello consolidato di un gruppo vigilato significativo quale definito all’articolo 2, punto 22, del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (6) e a livello individuale di un soggetto vigilato significativo quale definito all’articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) n. 468/2014 (ECB/2014/17), se tale soggetto vigilato significativo non fa parte di un gruppo vigilato significativo.

4.

Gli enti creditizi che intendano corrispondere dividendi o assumere un impegno irrevocabile in tal senso nei confronti della loro impresa madre, società di partecipazione finanziaria madre o società di partecipazione finanziaria mista madre stabilita in uno Stato membro non partecipante, dovrebbero contattare il proprio gruppo di vigilanza congiunto per stabilire se tali corresponsioni di dividendi o impegni irrevocabili a corrispondere dividendi siano opportuni.

II.

Sono destinatari della presente raccomandazione i soggetti vigilati significativi e i gruppi vigilati significativi di cui all’articolo 2, punti 16 e 22, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

III.

Sono altresì destinatarie della presente raccomandazione le autorità nazionali competenti per quanto riguarda i soggetti vigilati meno significativi e i gruppi vigilati meno significativi, come definiti ai punti 7 e 23 dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17). Ci si attende che le autorità nazionali competenti applichino la presente raccomandazione a tali soggetti e gruppi, nel modo ritenuto appropriato.

IV.

Data la natura temporanea di tale misura, la BCE effettuerà ulteriori valutazioni sulla situazione economica e prenderà in considerazione se sia consigliabile un’ulteriore sospensione dei dividendi dopo il 1o gennaio 2021.

V.

La raccomandazione BCE/2020/19 è abrogata.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 luglio 2020.

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  Raccomandazione BCE/2020/19 della Banca centrale europea, del 27 marzo 2020, sulla distribuzione di dividendi nel corso della pandemia di COVID-19 e che abroga la raccomandazione BCE/2020/1 (GU C 102 l del 30.3.2020, pag. 1).

(3)  Raccomandazione CERS/2020/7 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 27 maggio 2020, sulla restrizione delle distribuzioni nel corso della pandemia di COVID-19 (GU C 212, del 26.6.2020, pag. 1).

(4)  Gli enti creditizi possono avere forme giuridiche diverse, ad esempio società quotate ed enti non costituiti come società per azioni, quali società mutue, cooperative o enti di risparmio. Il termine «dividendo» utilizzato nella presente raccomandazione si riferisce a ogni tipo di pagamento in contanti in connessione con il Capitale primario di classe 1 che abbia l’effetto di ridurre la quantità o la qualità dei fondi propri.

(5)  Qualora un ente creditizio volesse sostituire azioni ordinarie, ciò sarebbe in linea con la presente raccomandazione.

(6)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

31.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 251/4


Avviso all’attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2020/1136 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1129 del Consiglio, relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

(2020/C 251/02)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone di cui agli allegati II e III della decisione (PESC) 2016/849 (1)del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2020/1136 del Consiglio (2), e agli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1129 del Consiglio (4), relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.

Il Consiglio dell’Unione europea ha stabilito che le misure restrittive previste nella decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2020/1136 del Consiglio, e nel regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1129 del Consiglio, debbano continuare ad applicarsi alle persone designate negli allegati II e III della decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio e negli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio. I motivi che hanno determinato l’inserimento di queste persone negli elenchi sono specificati in tali allegati.

Si richiama l’attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 35 del regolamento).

Le persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, prima del 28 febbraio 2021, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati scrivendo al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, conformemente all’articolo 36, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2016/849 e all’articolo 34, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/1509.

Si richiama inoltre l’attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


(1)  GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.

(2)  GU L 247 del 31.7.2020, pag. 30.

(3)  GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1.

(4)  GU L 247 del 31.7.2020, pag. 5.


31.7.2020   

IT

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C 251/6


Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio e dal regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

(2020/C 251/03)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio (2), modificata dalla decisione (PESC) 2020/1136 (3), e il regolamento (UE) 2017/1509 (4), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1129 del Consiglio (5).

Il titolare del trattamento dei dati è l'unità RELEX.1.C della direzione generale Affari esteri, allargamento e protezione civile (RELEX) del segretariato generale del Consiglio (SGC), che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il responsabile della protezione dei dati presso l'SGC può essere contattato al seguente indirizzo e‐mail:

Responsabile della protezione dei dati

data.protection@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone soggette a misure restrittive a norma della decisione (PESC) 2016/849, modificata dalla decisione (PESC) 2020/1136 del Consiglio, e del regolamento (UE) 2017/1509, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1129 del Consiglio.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento nell'elenco fissati nella decisione (PESC) 2016/849 e nel regolamento (UE) 2017/1509.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste relative all'esercizio dei diritti degli interessati, quali i diritti di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, devono ricevere risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone soggette a misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono presentare un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)  GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.

(3)  GU L 247 del 31.7.2020, pag. 30.

(4)  GU L 224, 31.8.2017, pag. 1.

(5)  GU L 247 del 31.7.2020, pag.5.


31.7.2020   

IT

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C 251/7


Avviso all’attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità che figurano nell’elenco a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, aggiornata dalla decisione (PESC) 2020/1132 del Consiglio, e l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1128 del Consiglio

(2020/C 251/04)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità summenzionati, elencati nella decisione (PESC) 2020/1132 del Consiglio (1)e nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1128 del Consiglio (2).

Il Consiglio dell’Unione europea ha deciso che restano validi i motivi per l’inclusione nell’elenco summenzionato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio (3), del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio (4), del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo. Pertanto, il Consiglio ha deciso di mantenere tali persone, gruppi e entità nell’elenco.

Il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio prevede che siano congelati tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche appartenenti alle persone, ai gruppi e alle entità in questione e che i capitali, le altre attività finanziarie o le risorse economiche non siano messi a disposizione degli stessi, direttamente o indirettamente.

Si richiama l’attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencati nell’allegato del regolamento, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento.

Le persone, i gruppi e le entità in questione possono presentare una richiesta volta a ottenere la motivazione del Consiglio riguardo al loro mantenimento nell’elenco summenzionato (a meno che la motivazione sia già stata loro comunicata). Le eventuali richieste devono essere inoltrate al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea (all’attenzione del gruppo COMET designazioni)

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Le persone, i gruppi e le entità in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all’indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che li include e mantiene nell’elenco. Tali richieste saranno esaminate all’atto del ricevimento. Al riguardo si attira l’attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità interessati sul periodico riesame dell’elenco da parte del Consiglio, conformemente all’articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC. Affinché siffatte richieste possano essere valutate in occasione del prossimo riesame, esse dovranno essere presentate entro il 1o ottobre 2020.

Si richiama inoltre l’attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la loro designazione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea


(1)  GU L 247 del 31.7.2020, pag. 18.

(2)  GU L 247 del 31.7.2020, pag. 1.

(3)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.

(4)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.


31.7.2020   

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C 251/8


Avviso all’attenzione degli interessati che figurano nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, aggiornata dalla decisione (PESC) 2020/1132 del Consiglio, e l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1128 del Consiglio

(2020/C 251/05)

Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio (2), aggiornata dalla decisione (PESC) 2020/1132 del Consiglio (3), e il regolamento (CE) n. 2580/2001 (4), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1128 del Consiglio (5)

Il titolare del trattamento dei dati è il Consiglio dell’Unione europea rappresentato dal direttore generale della RELEX (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l’unità RELEX.1.C, che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIO

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della posizione comune 2001/931/PESC, aggiornata dalla decisione (PESC) 2020/1132 del Consiglio, e del regolamento (CE) n. 2580/2001, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1128 del Consiglio.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati nella posizione comune 2001/931/PESC e nel regolamento (CE) n. 2580/2001.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati, quali i diritti di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, devono ricevere risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dal momento in cui l’interessato è stato cancellato dall’elenco delle persone soggette alle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725.


(1)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.

(3)  GU L 247 del 31.7.2020, pag. 18.

(4)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

(5)  GU L 247 del 31.7.2020, pag. 1.


31.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 251/9


Avviso all’attenzione delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2020/1137 del Consiglio, e al regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1130 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

(2020/C 251/06)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone ed entità designate negli allegati II e IV della decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio (1), attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2020/1137 del Consiglio (2), e nell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1130 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.

Si richiama l’attenzione delle persone e delle entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato IV del regolamento (UE) 2016/44, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 8 del regolamento).

Le persone ed entità in questione possono presentare al Consiglio prima del 15 maggio 2021, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco summenzionato. Le eventuali richieste devono essere inviate al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C.

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2015/1333 e dell’articolo 21, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/44, dell’elenco delle persone ed entità designate.

Si richiama inoltre l’attenzione delle persone ed entità in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


(1)  GU L 206 del 1.8.2015, pag. 34

(2)  GU L 247 del 31.7.2020, pag. 40.

(3)  GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1.

(4)  GU L 247 del 31.7.2020, pag. 14.


31.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 251/10


Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio e al regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

(2020/C 251/07)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio (2), attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2020/1137 del Consiglio (3), e il regolamento (UE) n. 2016/44 (4), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1130 del Consiglio (5)

Il titolare del trattamento dei dati è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della DG RELEX (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità RELEX.1.C, che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C.

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione (PESC) 2015/1333, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2020/1137, e del regolamento (UE) 2016/44, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1130.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati nella decisione (PESC) 2015/1333 e nel regolamento (UE) 2016/44.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati, quali i diritti di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, riceveranno risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone oggetto delle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)  GU L 206 dell’ 1.8.2015, pag. 34.

(3)  GU L 247 del 31.7.2020, pag. 40.

(4)  GU L 12 dell’ 19.1.2016, pag. 1.

(5)  GU L 247 del 31.7.2020, pag. 14.


31.7.2020   

IT

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C 251/11


Avviso all’attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2019/797 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2020/1127 del Consiglio, e dal regolamento 2019/796 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1125 del Consiglio, concernenti misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l’Unione o i suoi Stati membri

(2020/C 251/08)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone che figurano nell’allegato della decisione (PESC) 2019/797 del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2020/1127 del Consiglio (2), e nell’allegato I del regolamento 2019/796 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1125 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l’Unione o i suoi Stati membri.

Il Consiglio dell’Unione europea ha deciso che le persone ed entità che figurano nei suddetti allegati devono essere incluse nell’elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2019/797 e al regolamento (UE) 2019/796. I motivi che hanno determinato l’inserimento nell’elenco delle persone interessate sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l’attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti Internet di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2019/796 concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l’Unione o i suoi Stati membri, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici.

Le persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, prima del 15 ottobre 2020, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati scrivendo al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, in conformità dell’articolo 10 della decisione (PESC) 2019/797 concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l’Unione o i suoi Stati membri.

Si richiama inoltre l’attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


(1)  GU L 129 I del 17.5.2019, pag. 13.

(2)  GU L 246, 30.7.2020, p. 12.

(3)  GU L 129 I del 17.5.2019, pag. 1.

(4)  GU L 246 del 30.7.2020, pag. 4.


31.7.2020   

IT

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C 251/12


Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2019/797 del Consiglio e al regolamento (UE) 2019/796 del Consiglio concernenti misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l’Unione o i suoi Stati membri

(2020/C 251/09)

Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione (PESC) 2019/797 del Consiglio (2), modificata dalla decisione (PESC) 2020/1127 del Consiglio (3), e il regolamento (UE) 2019/796 del Consiglio (4), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1125 del Consiglio (5), concernenti misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l’Unione o i suoi Stati membri.

Il servizio titolare del trattamento dei dati è l’unità RELEX.1.C della direzione generale Affari esteri, allargamento e protezione civile (RELEX) del segretariato generale del Consiglio (SGC), che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il responsabile della protezione dei dati dell’SGC può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica:

Responsabile della protezione dei dati

data.protection@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione (PESC) 2019/797, modificata dalla decisione (PESC) 2020/1127 del Consiglio, e del regolamento (UE) 2019/796, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1125 del Consiglio.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati nella decisione (PESC) 2019/797 e nel regolamento (UE) 2019/796 del Consiglio.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il Servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati, quali i diritti di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, riceveranno risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l’interessato è stato cancellato dall’elenco delle persone soggette alle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)  Decisione (PESC) 2019/797 del Consiglio, del 17 maggio 2019, concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l’Unione o i suoi Stati membri (GU L 129 I del 17.5.2019, pag. 13).

(3)  GU L 246 del 30.7.2020, pag. 12.

(4)  Regolamento (UE) 2019/796 del Consiglio concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l’Unione o i suoi Stati membri (GU L 129 I del 17.5.2019, pag. 1).

(5)  GU L 246 del 30.7.2020, pag. 4.


31.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 251/13


Avviso all’attenzione della persona soggetta alle misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2020/1126 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1124 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti dell’ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati

(2020/C 251/10)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione di Bryan D’ANCONA, persona che figura nell’allegato della decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2020/1126 del Consiglio (2), e nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1124 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive nei confronti dell’ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati.

Il Consiglio dell’Unione europea ha deciso che la persona che figura nei suddetti allegati debba essere inclusa nell’elenco delle persone, dei gruppi, delle imprese e delle entità oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione (PESC) 2016/1693 e dal regolamento (UE) 2016/1686.

Si attira l’attenzione della persona in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencate nell’allegato II del regolamento (UE) 2016/1686, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici in conformità dell’articolo 5 di tale regolamento.

La persona in questione può presentare una richiesta volta ad ottenere la motivazione del Consiglio riguardo alla sua inclusione nell’elenco summenzionato. L’eventuale richiesta deve essere inoltrata al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Email: sanctions@consilium.europa.eu

La persona in questione può presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all’indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che la include nell’elenco. Al riguardo si attira l’attenzione della persona interessata sul periodico riesame dell’elenco da parte del Consiglio, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2016/1693 e all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1686. Affinché siffatte richieste possano essere valutate in occasione del prossimo riesame, esse dovranno essere presentate entro il 31 agosto 2020.

Si richiama inoltre l’attenzione della persona interessata sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


(1)  GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25.

(2)  GU L 246 del 30.7.2020, pag. 10.

(3)  GU L 255 del 21.9.2016, pag. 1.

(4)  GU L 246 del 30.7.2020, pag. 1.


31.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 251/14


Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio e dal regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti dell’ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati

(2020/C 251/11)

Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio (2), modificata dalla decisione (PESC) 2020/1126 del Consiglio (3), e il regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio (4), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1124 del Consiglio (5)

Il servizio titolare del trattamento dei dati è l’unità RELEX.1.C della direzione generale Affari esteri, allargamento e protezione civile (RELEX) del segretariato generale del Consiglio (SGC), che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il responsabile della protezione dei dati dell’SGC può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica:

Responsabile della protezione dei dati

data.protection@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione (PESC) 2016/1693, modificata dalla decisione (PESC) 2020/1126, e del regolamento (UE) 2016/1686, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1124.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati nella decisione (PESC) 2016/1693 e nel regolamento (UE) 2016/1686.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il Servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati, quali i diritti di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, riceveranno risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dal momento in cui l’interessato è stato cancellato dall’elenco delle persone soggette alle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)  GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25.

(3)  GU L 246 I del 30.7.2020 , pag. 10.

(4)  GU L 255 del 21.9.2016, pag. 1.

(5)  GU L 246 I del 30.7.2020, pag. 1.


Commissione europea

31.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 251/15


Tassi di cambio dell'euro (1)

30 luglio 2020

(2020/C 251/12)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1743

JPY

yen giapponesi

123,58

DKK

corone danesi

7,4426

GBP

sterline inglesi

0,90268

SEK

corone svedesi

10,3068

CHF

franchi svizzeri

1,0744

ISK

corone islandesi

159,20

NOK

corone norvegesi

10,7213

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,248

HUF

fiorini ungheresi

345,60

PLN

zloty polacchi

4,4080

RON

leu rumeni

4,8318

TRY

lire turche

8,1978

AUD

dollari australiani

1,6446

CAD

dollari canadesi

1,5771

HKD

dollari di Hong Kong

9,1011

NZD

dollari neozelandesi

1,7727

SGD

dollari di Singapore

1,6161

KRW

won sudcoreani

1 404,16

ZAR

rand sudafricani

19,7070

CNY

renminbi Yuan cinese

8,2240

HRK

kuna croata

7,4880

IDR

rupia indonesiana

17 144,78

MYR

ringgit malese

4,9784

PHP

peso filippino

57,682

RUB

rublo russo

86,6233

THB

baht thailandese

36,920

BRL

real brasiliano

6,1189

MXN

peso messicano

26,0101

INR

rupia indiana

87,9400


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

31.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 251/16


ESENZIONI NAZIONALI PER I PRESTATORI DI SERVIZI DI GIOCO D’AZZARDO DALLE DISPOSIZIONI NAZIONALI DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2015/849 (DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO)

Elenco degli Stati membri che hanno deciso di esonerare i prestatori di determinati servizi di gioco d’azzardo dalle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

(Il presente testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 170 del 18 maggio 2020, pag. 23)

(2020/C 251/13)

Se decide di esonerare, in tutto o in parte, i prestatori di determinati servizi di gioco d’azzardo dalle disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva, lo Stato membro notifica tale decisione alla Commissione, fornendo una motivazione fondata su una valutazione del rischio specifico. Uno Stato membro può effettuare o revocare tale notifica in qualsiasi momento. La Commissione comunica tali decisioni agli altri Stati membri.

A luglio 2020 gli Stati membri che hanno notificato tali decisioni alla Commissione sono i seguenti.

Stato membro

Prestatori di servizi di gioco d’azzardo esonerati

Austria

Conformemente all’articolo 31 ter, comma 3, punti 1 e 2, della legge federale sul gioco d’azzardo, del 28 novembre 1989, (Glücksspielgesetz – GSpG, Gazzetta ufficiale austriaca n. 620/1989, nella versione modificata pubblicata nella Gazzetta ufficiale austriaca n. 118/2016), le seguenti lotterie sono parzialmente esonerate:

Lotto (articolo 6 della legge sul gioco d’azzardo)

Totocalcio (articolo 7 della legge sul gioco d’azzardo)

Giochi complementari (articolo 8 legge sul gioco d’azzardo)

Lotterie istantanee (articolo 9 della legge sul gioco d’azzardo)

Lotterie per classi (articolo 10 della legge sul gioco d’azzardo)

Tombola (articolo 11 della legge sul gioco d’azzardo)

Lotterie per numeri (articolo 12 della legge sul gioco d’azzardo)

Gioco d’azzardo online (articolo 12 bis, comma 1, della legge sul gioco d’azzardo)

Bingo e keno (articolo 12 ter della legge sul gioco d’azzardo).

Le succitate esenzioni parziali si basano sulla valutazione attuale, secondo la quale i servizi di gioco d’azzardo in questione presentano un rischio più basso, e cessano di applicarsi se il livello del rischio è considerato in aumento in valutazioni future.

Belgio

Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge sulla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, del 18 settembre 2017:

Lotteria nazionale

Conformemente all’articolo 25, commi 1 e 9, della legge del 7 maggio 1999 sul gioco d’azzardo, le scommesse, le case da gioco e la tutela dei giocatori, nonché al regio decreto del 30 gennaio 2019, pubblicato l’8 febbraio 2019:

Titolari di licenza di classe C che, per periodi rinnovabili di cinque anni, alle condizioni in essa stabilite, consente l’esercizio di una casa da gioco di classe III o di una mescita di bevande

Titolari di licenza di classe G1, che, per periodi di cinque anni rinnovabili, alle condizioni in essa stabilite, consente l’esercizio di giochi d’azzardo in programmi televisivi mediante serie di numeri del piano belga di numerazione e che formano un programma completo di gioco

Titolari di licenza di classe G2, che, per un periodo di un anno, alle condizioni in essa stabilite, consente l’esercizio di giochi d’azzardo attraverso un mezzo diverso da quelli presentati nei programmi televisivi mediante serie di numeri del piano belga di numerazione e che formano un programma completo di gioco.

Cechia

Ai sensi della legge n. 253/2008, del 5 giugno 2008, relativa a misure selezionate volte a contrastare la legittimazione dei proventi della criminalità e il finanziamento del terrorismo:

Giochi del bingo

Tombola

Lotterie con premi in denaro

Lotterie con premi in natura

Lotterie istantanee e/o numeriche.

Danimarca

A norma dell’articolo 1, comma 5, della legge n. 651, dell’8 giugno 2017, in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e a norma della comunicazione relativa all’esenzione parziale di taluni giochi dalla legislazione sul riciclaggio del denaro, del 26 giugno 2017:

Scommesse locali

Macchine da gioco al di fuori dei casinò che offrono vincite in denaro con limiti di puntata/pagamento

Lotterie, lotterie per classi (klasselotteriet) e lotterie senza scopo di lucro (compresi il bingo e la tombola quando sono considerati lotterie senza scopo di lucro)

Partite di poker con presenza fisica quando giocate in tornei, in associazioni e senza profitto per il titolare della licenza

Bingo online trasmesso in televisione

Giochi di simulazione di gestione (fantasport stagionali, non giornalieri)

Concorsi a premi via SMS o simili

Giochi offerti in conformità agli articoli da 9 a 15 del decreto sui divertimenti pubblici.

Estonia

Conformemente all’articolo 6 della legge sul gioco d’azzardo, del 15 ottobre 2008, in conformità alla legge sulla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, del 26 ottobre 2017:

Lotterie commerciali

Finlandia

In conformità del capo 1, articolo 3, punto 4, della legge sulla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, del 28 giugno 2017 (444/2017):

Slot-machine al di fuori dei casinò

Germania

Conformemente all’articolo 2, comma 1, punto 15 della legge sul riciclaggio (Geldwäschegesetz), del 23 giugno 2017:

Operatori di macchine da gioco/slot-machine, quali definite all’articolo 33 ter della legge sulla disciplina del commercio e dell’industria (Gewerbeordnung)

Associazioni che svolgono l’attività di totalizzatore ai sensi dell’articolo 1 della legge sulle scommesse ippiche e le lotterie (Rennwett- und Lotteriegesetz)

Lotterie, escluse le lotterie online, i cui operatori o intermediari hanno una licenza pubblica concessa dall’autorità competente in Germania

Lotterie sociali.

Ungheria

Conformemente alla una legge sulla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (entrata in vigore il 26 giugno 2017):

Giochi a estrazioni, quali definiti e regolati dagli articoli da 15 a 24 della legge 34 del 1991 sull’esercizio del gioco di azzardo (i giochi di estrazioni comprendono giochi di estrazione a sorte, tombola, schede «gratta e vinci» e i cosiddetti altri giochi di estrazione, come il bingo offline).

Irlanda

Conformemente all’articolo 25, comma 8, della legge irlandese del 2010 sulla giustizia penale (riciclaggio e finanziamento del terrorismo), e successive modificazioni, e all’articolo 3 del decreto (Statutory Instrument) 487/2018:

Macchine da gioco o apparecchi di divertimento forniti conformemente all’articolo 14 della legge sul gioco di azzardo e le lotterie del 1956

Lotterie ai sensi della legge sul gioco d’azzardo e le lotterie del 1956, compreso il bingo

Partite di poker organizzate in un luogo fisico diverso da un casinò o da un club privato.

Paesi Bassi

Conformemente all’articolo 2 del regolamento del ministero delle Finanze e del ministero della Giustizia e della sicurezza del 13 luglio 2018, n. 2018-0000113969 (regolamento di attuazione della quarta direttiva antiriciclaggio)

Lotterie di beneficenza (articolo 3 della legge sui giochi d’azzardo)

Fornitori di promozioni settimanali sugli acquisti e piccoli giochi d’azzardo (articolo 7 bis della legge sui giochi d’azzardo)

Lotteria nazionale (articolo 8 della legge sui giochi d’azzardo)

Lotteria istantanea (articolo 14 bis della legge sui giochi d’azzardo)

Fornitori di competizioni sportive (articolo 15 della legge sui giochi d’azzardo)

Totalizzatori (articolo 23 della legge sui giochi d’azzardo)

Lotto (articolo 27 bis della legge sui giochi d’azzardo)

Chiunque disponga di slot-machine (articolo 30 ter della legge sui giochi d’azzardo)

Operatori di slot-machine (articolo 30 ter della legge sui giochi d’azzardo).

Slovenia

Conformemente al decreto sull’esenzione degli organizzatori di giochi d’azzardo classici dall’attuazione delle misure per rilevare e prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 66/18 del 12 ottobre 2018):

Le società e le organizzazioni umanitarie senza scopo di lucro stabilite nella Repubblica di Slovenia che forniscono servizi di gioco d’azzardo classico su base occasionale sono esonerate completamente dall’attuazione delle misure previste dalla legge sulla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 68/16 del 4 novembre 2016)

Gli operatori che forniscono permanentemente servizi di gioco d’azzardo classico sulla base di una concessione della Repubblica di Slovenia sono in parte esentati dall’applicazione delle misure relative alla verifica della clientela che devono essere attuate conformemente al decreto.

Svezia

Conformemente al capo 8, articolo 1, della legge sulle misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (SFS 2017:630), all’articolo 20 dell’ordinanza sulle misure contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo (SFS 2009:92) e al capo 1, articolo 2, delle disposizioni e del parere generale dell’autorità svedese per il gioco d’azzardo sulle misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (SIFS 2019:2):

1.

Lotterie effettuate sulla base di una licenza rilasciata ai sensi del capo 5 della legge sul gioco d’azzardo (SFS 2018:1138), diverse dal gioco d’azzardo online o da giochi da casinò presso un casinò

2.

Lotterie effettuate sulla base di una licenza o di una registrazione ai sensi del capo 6 della legge sul gioco d’azzardo, diverse dal gioco d’azzardo online

3.

Giochi e giochi d’azzardo da casinò su macchine da gioco che erogano la vincita in natura sulla base di una licenza ai sensi del capo 9 della legge sul gioco d’azzardo

4.

Giochi su macchine da gioco che erogano la vincita in contanti e macchine a gettone, ad eccezione dei tornei di giochi di carte, sulla base di una licenza rilasciata ai sensi del capo 10 della legge sul gioco d’azzardo.

Le eccezioni 1 e 2 non si applicano se il cliente può aggiungere fondi su un conto di un giocatore, ossia fondi che non costituiscono un pagamento diretto per la partecipazione alla lotteria.


31.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 251/19


Procedure di liquidazione

Decisione di avviare una procedura di liquidazione nei confronti della «Societatea CERTASIG - Societate de Asigurare și Reasigurare - S.A.»

(Pubblicazione ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione (articolo 280 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione))

(2020/C 251/14)

Impresa di assicurazione

«Societatea CERTASIG - Societate de Asigurare și Reasigurare - S.A» con sede sociale in str. Nicolae Caramfil nr. 61B, sector 1, Bucarest, iscritta nel registro delle imprese al numero J40/9518/11.07.2003, partita IVA 12408250, e nel registro delle imprese di assicurazione al numero RA-021 dal 10.4.2003

Data, entrata in vigore e natura della decisione

20.2.2020 - decisione n. 209/20.02.2020 in merito al ritiro della licenza di esercizio della «Societatea CERTASIG - Societate de Asigurare și Reasigurare - S.A», constatazione dello stato di insolvenza e presentazione della domanda di avvio di procedura di fallimento contro detta società;

decisione intermedia del tribunale di Bucarest del 29.6.2020 in merito all’avvio della procedura di fallimento contro la società SAR Certasig SA.

Autorità competenti

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) [Autorità di vigilanza finanziaria], con sede in Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, Bucarest, Romania.

Autorità di vigilanza

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) [Autorità di vigilanza finanziaria], con sede in Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, Bucarest, Romania.

Amministratore straordinario nominato

Liquidatore giudiziario – CITR Filiala Cluj SPRL

Recapito del liquidatore giudiziario: Calea Dorobanților 48, Cluj-Napoca 400000

Legge applicabile

Romania

Decreto legislativo n. 93/2012 sull’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità di vigilanza finanziaria, approvato con modificazioni e integrazioni dalla legge n. 113/2013, e successive modificazioni e integrazioni;

legge n. 503/2004 sul risanamento finanziario, il fallimento e lo scioglimento e la liquidazione volontari nel settore assicurativo, ripubblicata;

legge n. 237/2015 sull’autorizzazione e la vigilanza delle attività assicurative, e successive modificazioni;

legge n. 85/2014 sulla prevenzione e le procedure in materia di insolvenza, e successive modificazioni e integrazioni.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

31.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 251/20


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9899 — KKR/Koos Holding Cooperatief)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 251/15)

1.   

In data 24 luglio 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

KKR & Co. Inc. («KKR», Stati Uniti),

Koos Holding Coöperatief U.A. («Koos Holding», Paesi Bassi).

KKR acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di Koos Holding.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

KKR: società d'investimento di livello mondiale che offre agli investitori una vasta gamma di fondi alternativi e altri prodotti d'investimento e fornisce soluzioni per i mercati dei capitali alle imprese, alle società in portafoglio e ad altri clienti;

Koos Holding: sviluppo e ristrutturazione di parchi vacanze che gestisce direttamente o per i quali funge da agente di prenotazione in partenariato con l'operatore. I parchi vacanze, gestiti con la denominazione "Roompot", vanno dai campeggi basici con tende o bungalow a una selezione di ville più lussuose. Koos Holding gestisce parchi nei Paesi Bassi e in Germania e opera come agente di prenotazione per parchi nei Paesi Bassi, in Belgio, in Francia, in Italia, in Spagna e in Danimarca.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

(M.9899 — KKR/Koos Holding Cooperatief)

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 229-64301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

31.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 251/22


Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2020/C 251/16)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data di pubblicazione.

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

«CHABICHOU DU POITOU»

n. UE: PDO-FR-0115-AM01 — 5.12.2018

DOP (X) IGP ( )

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Syndicat de défense du Chabichou du Poitou (Associazione per la tutela dello «Chabichou du Poitou»)

Indirizzo:

Agropole

Route de Chauvigny CS 45002

86550 Mignaloux-Beauvoir

FRANCE

Tel. +33 549447480

Fax +33 549467905

E-mail: chabichoudp@na.chambagri.fr

Il gruppo è costituito da produttori di latte, produttori artigianali, stagionatori e trasformatori e ha pertanto un interesse legittimo a presentare domanda di modifica del disciplinare.

2.   Stato membro o Paese Terzo

Francia

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Nome del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Altro: recapiti del servizio competente e del gruppo, controllo, requisiti nazionali

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

1.   DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La frase:

«Lo «Chabichou du Poitou» è un formaggio a pasta molle non pressata, a crosta fine con muffe superficiali bianche, gialle e blu, prodotto esclusivamente con latte caprino intero e contenente il 45 % di materia grassa»

è sostituita dalla seguente:

«Lo «Chabichou du Poitou» è prodotto esclusivamente con latte caprino crudo e intero. È un formaggio a pasta molle non pressata, non cotta, coagulato con acido lattico con l’aggiunta di una piccola quantità di caglio; è leggermente salato e con crosta fine a muffe superficiali bianche, gialle o blu. Il formaggio presenta un tenore minimo di 18 g di materia grassa per 100 g di prodotto finito.»

Per preservare le qualità microbiologiche naturali del latte, viene aggiunto l’obbligo di utilizzare latte crudo.

Per descrivere meglio il prodotto, si specifica che si tratta di un formaggio a pasta non cotta, leggermente salato e che la coagulazione è ottenuta con l’aggiunta di una piccola quantità di caglio. Si precisa inoltre che le muffe superficiali possono essere «bianche, gialle o blu» perché la presenza sui formaggi di muffe di tutti questi colori non è sistematica. L’espressione del tenore di materia grassa del formaggio viene modificata per tenere conto dell’evoluzione in materia di etichettatura (percentuale di materia grassa espressa in funzione del prodotto finito).

La descrizione dello stampo, spostata da questa voce, si trova ora al punto 5.3, lettera c), del disciplinare, relativo alla trasformazione del formaggio.

Viene aggiunta la frase seguente:

«Al termine del periodo minimo di stagionatura, i formaggi recano sulla parte superiore la caratteristica impronta «CdP».»

Viene aggiunge l’informazione relativa alla presenza, sulla parte superiore dei formaggi, di un’impronta «CdP» lasciata dallo stampo. Quest’impronta è infatti costitutiva dello stampo che viene utilizzato da tutti gli operatori ed è un elemento di riconoscimento dello «Chabichou du Poitou».

Si aggiunge la frase seguente:

«Il peso totale della sostanza secca non deve essere inferiore a 40 g per formaggio.»

Si aggiunge il peso totale della sostanza secca per formaggio: il fatto di esprimere il peso del formaggio in sostanza secca e di determinare un estratto secco minimo del formaggio permette di escludere dalla vendita formaggi troppo piccoli (per un difetto di formatura) o troppo umidi (per mancanza di essiccazione e/o per l’utilizzo di una cagliata troppo umida).

La frase:

«Il suo peso medio è di 120 grammi.»

è sostituita dalla seguente:

«Il peso del formaggio è di almeno 140 g al termine del periodo minimo di stagionatura.»

La nozione di «peso medio» è sostituita da quella di «peso minimo», più facile da controllare. Si precisa che il peso minimo del formaggio si intende al termine del periodo minimo di stagionatura. Il peso minimo è adattato in base al peso medio per tenere conto del peso effettivamente registrato al termine del periodo minimo di stagionatura.

La frase:

«La pasta bianca è fine e soda, pur mantenendo una naturale morbidezza.»

è sostituita dalla seguente:

«La pasta bianca è soda, di consistenza fine e omogenea, pur mantenendo una naturale morbidezza.»

La descrizione del formaggio è completata dalle caratteristiche organolettiche in termini di consistenza della pasta (omogenea).

Viene aggiunto il seguente paragrafo:

«Nel formaggio giovane, la consistenza è fondente. Dopo una stagionatura prolungata, la pasta diventa friabile e può apparire filante sotto la crosta. Quando il formaggio è giovane il sapore è dolce e di carattere lattico, mentre dopo alcune settimane di stagionatura il sapore caprino si fa più pronunciato e persistente. Si percepiscono talvolta aromi di frutta secca. Il sapore non rivela eccessi di salinità, acidità o amaro.»

La descrizione del formaggio è completata con le caratteristiche organolettiche relative al sapore e viene specificata l’evoluzione gustativa del formaggio durante la stagionatura.

Nel documento unico, la frase:

«Formaggio di latte di capra, a pasta molle non pressata, a crosta fine e pasta bianca, con la forma di un piccolo tronco conico, detto «bonde» di circa 6 cm di altezza, peso medio di 120 grammi, 45 % di materia grassa.»

è sostituita dalla seguente:

«Lo «Chabichou du Poitou» è prodotto esclusivamente con latte caprino crudo e intero. È un formaggio a pasta molle non pressata, non cotta, coagulato con acido lattico con l’aggiunta di una piccola quantità di caglio; è leggermente salato e con crosta fine a muffe superficiali bianche, gialle o blu.

Ha la forma di un piccolo tronco conico, detto «bonde» (della forma di un tappo di legno per barrique).

Al termine del periodo minimo di stagionatura, i formaggi recano sulla parte superiore la caratteristica impronta «CdP».

Il formaggio presenta un tenore minimo di 18 g di materia grassa per 100 g di prodotto finito. Il peso totale della sostanza secca non deve essere inferiore a 40 g per formaggio.

Il peso del formaggio è di almeno 140 g al termine del periodo minimo di stagionatura di 10 giorni dall’aggiunta del caglio.

La pasta è soda, di consistenza fine e omogenea, pur mantenendo una naturale morbidezza.

Nel formaggio giovane, la consistenza è fondente. Dopo una stagionatura prolungata, la pasta diventa friabile e può apparire filante sotto la crosta.

Quando il formaggio è giovane il sapore è dolce e di carattere lattico, mentre dopo alcune settimane di stagionatura il sapore caprino si fa più pronunciato e persistente. Si percepiscono talvolta aromi di frutta secca. Il sapore non rivela eccessi di salinità, acidità o amaro.»

2.   ZONA GEOGRAFICA

Per quanto riguarda la voce relativa alla zona geografica, viene aggiunto l’elenco dei comuni della zona geografica in modo da facilitare i controlli, ma il perimetro della zona geografica è rimasto invariato. Quest’elenco comprende tutti i comuni della zona geografica in cui possono avere luogo tutte le fasi del metodo di produzione (produzione del latte, fabbricazione e stagionatura dei formaggi). Vengono inoltre aggiunti i riferimenti alla data del codice geografico ufficiale in vigore e alle planimetrie depositate in comune, in modo da avere un elenco preciso e univoco.

3.   PROVA DELL’ORIGINE

Sono aggiunti gli obblighi di dichiarazione spettanti agli operatori. Sono pertanto previsti:

una dichiarazione di identificazione degli operatori in vista di un’autorizzazione che ne riconosca la capacità di soddisfare i requisiti del disciplinare;

dichiarazioni necessarie alla conoscenza e al controllo dei prodotti da commercializzare come denominazione di origine;

obblighi relativi alla tenuta dei registri da parte degli operatori;

un obbligo di controllo documentale, che viene aggiunto per garantire la tracciabilità del prodotto dalla raccolta del latte fino al processo di fabbricazione: volumi raccolti singolarmente e destinati alla trasformazione in «Chabichou du Poitou», volumi di latte cagliato per la fabbricazione dello «Chabichou du Poitou» e numero di forme di formaggio acquistate non stagionate, declassate e commercializzate come DOP. Sono inserite anche le frequenze di registrazione: registro aggiornato a ogni raccolta, nel caso dei produttori di latte, o mensilmente, per i produttori di formaggio e gli stagionatori;

si aggiungono inoltre, a fini di controllo, la tipologia delle altre informazioni che i produttori/stagionatori di formaggio devono inserire nei registri (durata delle varie fasi di fabbricazione, acidità al momento dell’aggiunta del caglio e della formatura, temperature, data di spedizione e destinazione dei formaggi non stagionati e stagionati) e i requisiti per i produttori di latte relativamente al controllo della tracciabilità dei mangimi destinati al gregge (documento indicante la tipologia, le quantità distribuite e l’origine di tali mangimi);

viene infine aggiunto un paragrafo relativo ai controlli effettuati sulle caratteristiche dei prodotti destinati a essere commercializzati come denominazione di origine: «Al termine del periodo minimo di stagionatura, i formaggi sono sottoposti a un esame analitico e organolettico condotto a campione.»

4.   METODO DI PRODUZIONE

Condizioni di produzione del latte nelle aziende agricole

Si aggiunge la definizione di gregge, che è considerato costituito da «capre che hanno partorito almeno una volta».

Vengono aggiunte le razze di capre autorizzate, ovvero quelle rappresentative delle razze già presenti negli allevamenti caprini della zona geografica: «Alpine, Saanen, Poitevin e loro incroci».

Viene aggiunto un requisito minimo di autonomia alimentare per rafforzare il legame con la zona geografica attraverso l’alimentazione delle capre: «almeno il 75 % della razione totale deve provenire dalla zona geografica, ossia 825 kg di sostanza secca per capra e all’anno». Questo requisito tiene conto delle pratiche e dei vincoli attuali degli allevamenti nella zona geografica: in particolare l’entità dei greggi, l’adattamento a un clima caratterizzato da regolari periodi di siccità, la natura geologica dei suoli e la presenza di suoli calcarei idonei alla coltivazione di leguminose da fieno, in particolare di erba medica. Per questo motivo si aggiunge anche che «i foraggi sono interamente prodotti nella zona geografica» e che «la razione per capra all’anno contiene come minimo 200 kg di sostanza secca sotto forma di erba medica o leguminose provenienti della zona geografica». Quest’ultimo requisito permette di evitare un sistema alimentare del tipo «paglia più concentrato» che nuocerebbe alla qualità del latte in relazione alla qualità e alla diversità della razione foraggera.

Viene inserita una percentuale minima di foraggio: «La razione è costituita da almeno il 55 % di foraggi, ossia 605 kg di sostanza secca per capra all’anno» e aggiunto un elenco di foraggi consentiti: «i foraggi di graminacee, di leguminose (da soli o in combinazione), gli ortaggi a radice e le crocifere, la paglia e le piante intere di cereali, di leguminose, di semi oleosi e di colture proteiche in aggiunta ad altri foraggi grossolani e le specie spontanee presenti nella zona geografica. Questi foraggi sono consumati freschi, in balle, sotto forma di fieno, agglomerati o disidratati.»

Si aggiunge che «l’insilato è vietato» per i suoi effetti indesiderati sulle caratteristiche del formaggio.

Si aggiunge invece che «il foraggio in balle è autorizzato fino a un limite di 200 kg di sostanza secca per capra all’anno» e che questo foraggio in balle deve avere un «contenuto minimo di sostanza secca del 50 %» per garantire la sua qualità alimentare e sanitaria.

Viene inoltre aggiunto che «i foraggi agglomerati e disidratati sono limitati a 200 kg di sostanza secca per capra all’anno» per garantire apporto di foraggio sotto forma di fieno o di erba fresca.

Viene specificata una quantità massima di mangime concentrato, che non deve essere superiore a 495 kg per capra all’anno. Si aggiunge una quantità minima di questi mangimi complementari provenienti dalla zona geografica, ossia almeno 150 kg per capra all’anno o il 30 % della razione complementare. Questa quota deve necessariamente essere costituita da cereali e/o semi oleosi e/o colture proteiche.

I mangimi autorizzati nella razione complementare, necessari per la produzione di latte caprino, vengono aggiunti per inquadrare le pratiche degli allevatori ed evitare gli integratori che potrebbero avere un effetto indesiderato sulla qualità del latte:

«Sia nel caso delle miscele artigianali che nel caso dei mangimi completi reperibili in commercio, possono rientrare nella composizione della razione complementare solo le seguenti materie prime:

cereali, interi o estrusi, e prodotti derivati;

semi e frutti oleosi e prodotti derivati;

semi di leguminose e prodotti derivati;

altri semi e frutti e prodotti derivati: panelli di noci, frammenti di castagne;

tuberi, radici e prodotti derivati;

oli e materie grasse di origine vegetale;

foraggi, foraggi grossolani e prodotti derivati;

minerali e prodotti derivati;

additivi tecnologici: leganti, addensanti, gelificanti;

oligoelementi e vitamine.»

Questi alimenti contribuiscono alla struttura del latte e favoriscono una flora lattiera diversificata, in particolare attraverso la presenza di lieviti.

La varietà del mangime distribuito alle capre, il divieto dell’insilato e le regole sul foraggio in balle e sui foraggi disidratati contribuiscono all’espressione delle caratteristiche organolettiche dello «Chabichou du Poitou».

Latte utilizzato

Si aggiungono le condizioni relative alla conservazione del latte in azienda: «Il latte non può essere conservato in tank refrigerati in fattoria per oltre 48 ore» per preservare le qualità del latte (caseine e calcio) e limitare lo sviluppo dei microrganismi psicrotrofici, che a loro volta limitano lo sviluppo della flora lattiera naturale.

Si aggiunge che «il latte utilizzato è latte caprino crudo»: la produzione con latte crudo è obbligatoria per preservare le qualità del latte, in particolare le caratteristiche organolettiche, e la sua flora originale, e rafforzare così il legame con il territorio.

Trasformazione

Le fasi chiave del processo di produzione dello «Chabichou du Poitou» sono descritte ai fini di una migliore caratterizzazione del prodotto e per garantire il rispetto degli usi di fabbricazione dello «Chabichou du Poitou».

a)

«Maturazione del latte»

Viene aggiunta l’esistenza di una fase di maturazione del latte (deve iniziare non oltre 10 ore dal ricevimento del latte) e se ne specificano i valori (durata di almeno due ore e temperatura superiore o uguale a 8 °C): questa fase è infatti essenziale per aumentare la flora lattica e favorire l’acidificazione e la selezione della flora. Questa fase deve pertanto essere effettuata in condizioni ottimali che consentano un buono sviluppo della flora lattica.

Si precisa che l’aggiunta della flora di inoculazione è autorizzata a partire da siero di latte di caseificio, fresco o congelato, o da fermenti lattici disponibili in commercio o da lieviti specifici del gruppo, sia per inoculazione diretta sia per coltivazione su latte caprino che può essere arricchito con latte caprino in polvere.

Viene specificata la tipologia della flora di inoculazione autorizzata per inquadrare le pratiche degli operatori:

flora naturale presente nel latte crudo;

flora sviluppatasi nel siero;

flora endemica dei caseifici;

flora disponibile in commercio della famiglia delle muffe e dei lieviti;

flore specifiche del gruppo.

b)

«Aggiunta di caglio e coagulazione»

Vengono aggiunti i valori relativi alla fase di aggiunta del caglio (tempo massimo di 24 ore tra l’inizio della raccolta e l’aggiunta del caglio, pH massimo di 6,45 o acidità minima di 16 gradi Dornic), in quanto questi parametri garantiscono il corretto sviluppo della flora lattica tra la mungitura e l’aggiunta del caglio.

Si specifica la temperatura massima dell’aggiunta del caglio (25 °C) per garantire il corretto sviluppo della flora mesofila.

Viene aggiunta la definizione della dose di caglio massima: 8 millilitri per 100 litri di latte per un caglio dosato a 520 milligrammi di chimosina per litro, al fine di rispettare il carattere lattico dello «Chabichou du Poitou», che influisce sulla consistenza della pasta.

Si aggiunge la durata minima di coagulazione (16 ore) per raggiungere l’acidità necessaria per la formatura.

Si precisa che è vietata qualsiasi forma di conservazione della cagliata e che l’acquisto della cagliata fresca sfusa, non modellata, è vietato in considerazione dell’impatto negativo che questa pratica potrebbe avere sulle caratteristiche organolettiche del formaggio e alla luce dello sviluppo della tecnologia casearia osservata tra gli operatori (divieto di pre-sgocciolamento).

c)

«Formatura»:

Viene aggiunta la definizione dell’acidità alla formatura: almeno 50 gradi Dornic o al massimo un pH di 4,60, in quanto la misurazione dell’acidità permette di controllare il carattere lattico del formaggio in quest’importante fase di produzione.

Per quanto riguarda la cagliata, i termini «pre-sgocciolato o meno» sono soppressi in quanto il pre-sgocciolamento è vietato per preservare la struttura della cagliata e per ottenere una pasta dalla consistenza fine, caratteristica del formaggio. L’espressione «pre-sgocciolato o meno» è cancellata anche dal documento unico.

Si aggiunge, in base alle pratiche degli operatori, che la formatura può essere effettuata anche usando una paletta in stampi singoli o stampi a blocco con ripartitori.

Per impedire l’uso di una tecnica di formatura che non rispetti l’integrità della cagliata, si precisa che nella formatura sono vietati ausili meccanici.

Le frasi relative alle caratteristiche dello stampo:

«6,5 centimetri di altezza minima, 16 centimetri di altezza massima, 6 centimetri di diametro inferiore, 6,5 centimetri di diametro e 6,5 centimetri di altezza» e «stampo troncoconico perforato di dimensioni specificate»

sono sostituite dalle seguenti:

«Lo stampo utilizzato è uno stampo troncoconico perforato avente le seguenti dimensioni interne: 6,5 cm di altezza minima, 16 cm di altezza massima (compresi i rialzi dello stampo), 6,2 cm di diametro inferiore, 6,6 cm di diametro e 6,5 cm di altezza.

L’anello dello stampo presenta cinque file di nove fori da 2 mm di diametro, conici e disposti a quinconce.

Lo stampo presenta sul fondo l’impronta «CdP».

Il fondo è leggermente arrotondato, con un raggio di 5 mm, ha tre fori da 2 mm sul diametro di 13 mm, sei fori da 2 mm sul diametro di 23 mm e 12 fori da 2 mm sul diametro di 40 mm.»

L’uso di uno stampo specifico e perfettamente caratterizzato costituisce un punto essenziale del disciplinare in quanto condiziona non solo l’aspetto tipico dello «Chabichou du Poitou» a forma di piccolo tappo per barrique, ma anche la cinetica dello sgocciolamento del siero. Le informazioni sulle dimensioni del diametro inferiore e superiore dello stampo sono spostate dalla voce relativa alla descrizione del prodotto e sono rettificate: 6,2 cm invece di 6 cm per il diametro inferiore; 6,6 cm invece di 6,5 cm per il diametro superiore. Si tratta della correzione di un errore commesso durante la registrazione della DOP. Si aggiunge inoltre che l’altezza massima dello stampo è comprensiva dei rialzi dello stampo.

d)

«Sgocciolamento»

La frase:

«Lo sgocciolamento dura dalle diciotto alle ventiquattro ore»

è sostituita al punto relativo allo sgocciolamento da:

«Dura almeno 18 ore».

La durata massima dello sgocciolamento («24 ore») è abolita in quanto l’uso del latte crudo, che è reso obbligatorio, può richiedere uno sgocciolamento prolungato per ottenere la giusta consistenza della pasta dello «Chabichou du Poitou».

La durata massima di sgocciolamento di 48 ore viene eliminata anche dal documento unico.

Viene aggiunto un numero minimo di tre capovolgimenti tra la formatura e la sformatura, non solo perché sono necessari allo sgocciolamento del siero ma anche perché contribuiscono alla forma finale del formaggio.

e)

«Salatura»

La tecnica della salatura in salamoia è controllata per evitare qualsiasi deriva qualitativa: la salamoia deve essere satura e utilizzata a una temperatura di 25 °C.

L’uso della salamoia satura garantisce che la concentrazione di sale resti invariata, mentre la temperatura massima della salamoia a 25 °C evita temperature eccessive che possono penalizzare il corretto sviluppo della flora favorendo una flora mesofila indesiderata.

f)

«Essiccazione»

La frase:

«Vengono poi collocati in una sala di essiccazione per 24-48 ore»

è sostituita dal testo seguente:

«I formaggi vengono sottoposti a una fase di essiccazione per almeno 24 ore, al termine della quale deve iniziare a comparire in superficie la prima flora di stagionatura». Con questa modifica si tratta di consentire una maggiore flessibilità nella gestione del processo. Secondo le pratiche attuali, l’essiccazione non avviene necessariamente in un locale specifico; soprattutto nel caso dei produttori artigianali, ha infatti spesso luogo nella sala di produzione. Inoltre, dato che l’essiccazione è intesa a ottenere lo sviluppo dei lieviti prima di collocare i formaggi nell’essiccatoio, viene aggiunto un obbligo di risultato al posto della durata massima; si tratta di un indicatore visivo che assicura il raggiungimento dell’obiettivo finale di questa fase, ovvero l’inizio della comparsa in superficie della prima flora di stagionatura.

La durata massima di essiccazione di 48 ore è eliminata anche dal documento unico.

g)

«Stagionatura»

La frase:

«Nella zona di produzione la stagionatura in essiccatoio dura almeno 10 giorni dal giorno di aggiunta del caglio, a una temperatura di 10-12 °C e a un’igrometria tra l’80 e il 90 %»

è sostituita dalla seguente:

«Il raffreddamento è graduale. La temperatura dell’essiccatoio deve essere di almeno 8 °C dopo 10 giorni dall’aggiunta del caglio.

All’uscita dall’essiccatoio, i formaggi presentano una crosta formata e fiorita con muffe superficiali facilmente visibili a occhio nudo.

Se i formaggi vengono trasportati dal luogo di fabbricazione al luogo di stagionatura, possono essere raffreddati per il trasporto per un massimo di 24 ore. Questo tempo si aggiunge alla durata minima di stagionatura».

Le condizioni di stagionatura vengono modificate senza cambiare la durata minima di stagionatura. La temperatura massima nella fase finale di stagionatura è necessariamente inferiore alla temperatura iniziale del processo (al massimo 25 °C all’aggiunta del caglio) a causa della necessità di un raffreddamento graduale. La temperatura minima di stagionatura dopo 10 giorni dall’aggiunta del caglio è portata da 10 a 8 °C per tenere conto delle pratiche realmente adottate. A partire da una temperatura di 8 °C, la flora si sviluppa ed esercita la sua attività di lipolisi, proteolisi per permettere lo sviluppo degli aromi specifici dello «Chabichou du Poitou». La temperatura massima di stagionatura viene eliminata per lasciare maggiore flessibilità allo stagionatore. Viene invece aggiunto l’aspetto esterno dei formaggi all’uscita dall’essiccatoio. La fase di stagionatura è infatti gestita non solo attraverso la temperatura, ma anche con il controllo dell’aspetto visivo esterno dei formaggi in relazione allo sviluppo della flora superficiale.

I valori igrometrici minimo e massimo sono eliminati in quanto non rispondono più alle pratiche di alcuni stagionatori. Lo stagionatore stabilisce infatti il livello igrometrico in base all’estratto secco in fase di sformatura che può subire variazioni significative a seconda della qualità del latte utilizzato. È quindi probabile che l’igrometria dell’essiccatoio vari in modo significativo, oltre i limiti stabiliti dal disciplinare in vigore.

Viene aggiunta la durata massima di raffreddamento dei formaggi non stagionati prima del loro trasporto con veicolo refrigerato (24 ore al massimo), per evitare alcuni possibili derive legate a una conservazione a freddo per un tempo eccessivo. Questa durata si aggiunge alla durata minima di stagionatura per via del blocco del processo di stagionatura a bassa temperatura.

La temperatura massima di stagionatura di 10 °C e l’intervallo di igrometria dell’80-90 % sono eliminati dal documento unico.

5.   LEGAME

La voce relativa al legame con la zona geografica è interamente riscritta per evidenziare con maggiore chiarezza la dimostrazione del legame tra lo «Chabichou du Poitou» e la sua zona geografica senza apportare modifiche sostanziali al legame. Questa dimostrazione evidenzia in particolare non solo le condizioni di stagionatura, ma anche le condizioni di produzione del latte per consentire l’utilizzo di latte crudo idoneo alla produzione casearia, per la quale sono richieste competenze particolari. La voce «Specificità della zona geografica» riprende sia i fattori naturali della zona geografica sia i fattori umani, sintetizzando la parte storica e sottolineando le competenze specifiche. La voce «Specificità del prodotto» mette in evidenza alcuni elementi introdotti nella descrizione del prodotto. Infine, la voce «Legame causale» illustra le interazioni tra i fattori naturali e umani e il prodotto.

Questa modifica è apportata anche al documento unico.

6.   ETICHETTATURA

Viene soppresso il seguente paragrafo:

«I formaggi a denominazione di origine devono essere commercializzati con un’etichetta singola recante il nome della denominazione accompagnato dalla dicitura «denominazione di origine», il tutto in caratteri di dimensioni pari almeno ai due terzi di quelli più grandi che figurano sull’etichetta.

È fatto obbligo di apporre il logo dell’INAO.

Inoltre le diciture «produzione artigianale» o «formaggio artigianale» o qualsiasi altra espressione che lasci intendere un’origine artigianale del formaggio sono riservate ai produttori che trasformano il latte prodotto all’interno della propria azienda.

Anche il formaggio artigianale raccolto e stagionato da uno stagionatore può recare questa dicitura».

Viene aggiunta la frase seguente:

«Oltre alle diciture obbligatorie previste dalla normativa relativa all’etichettatura e alla presentazione dei prodotti alimentari, l’etichettatura deve comprendere la denominazione registrata del prodotto e il simbolo DOP dell’Unione europea nello stesso campo visivo.»

La voce relativa all’etichettatura è stata aggiornata per tenere conto di cambiamenti normativi nazionali ed europei. È stato eliminato l’obbligo relativo alla dimensione dei caratteri, in quanto è più sensato chiedere che il nome e il simbolo DOP dell’UE si trovino nello stesso campo visivo.

Queste modifiche vengono introdotte anche nel documento unico.

7.   ALTRO

Viene aggiornato l’indirizzo del servizio competente dello Stato membro.

Il nome e i recapiti del gruppo sono aggiornati ed è inserito lo status giuridico.

Quanto alla voce relativa ai riferimenti delle strutture di controllo, sono stati aggiornati il nome e i recapiti delle strutture ufficiali. Questa voce riporta ora i recapiti delle autorità competenti in materia di controllo a livello francese: l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) e la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Si è aggiunto che il nome e i recapiti dell’organismo di certificazione sono consultabili sul sito dell’INAO e nella banca dati della Commissione europea.

Per quanto riguarda la voce relativa ai requisiti nazionali, si è aggiunta una tabella contenente i principali punti da controllare e il relativo metodo di valutazione.

DOCUMENTO UNICO

«CHABICHOU DU POITOU»

n. UE: PDO-FR-0115-AM01 — 5.12.2018

DOP (X) IGP ( )

1.   Nome

«Chabichou du Poitou»

2.   Stato membro o Paese Terzo

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.3. — Formaggi

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

Lo «Chabichou du Poitou» è prodotto esclusivamente con latte caprino crudo e intero. È un formaggio a pasta molle non pressata, non cotta, coagulato con acido lattico con l’aggiunta di una piccola quantità di caglio; è leggermente salato e con crosta fine a muffe superficiali bianche, gialle o blu.

Ha la forma di un piccolo tronco conico, detto «bonde» (della forma di un tappo di legno per barrique). Al termine del periodo minimo di stagionatura, i formaggi recano sulla parte superiore la caratteristica impronta «CdP».

Il formaggio presenta un tenore minimo di 18 g di materia grassa per 100 g di prodotto finito. Il peso totale della sostanza secca non deve essere inferiore a 40 g per formaggio.

Il peso del formaggio è di almeno 140 g al termine del periodo minimo di stagionatura di 10 giorni dall’aggiunta del caglio.

La pasta bianca è soda, di consistenza fine e omogenea, pur mantenendo una naturale morbidezza.

Nel formaggio giovane, la consistenza è fondente.

Dopo una stagionatura prolungata, la pasta diventa friabile e può apparire filante sotto la crosta.

Quando il formaggio è giovane il sapore è dolce e di carattere lattico,

mentre dopo alcune settimane di stagionatura il sapore caprino si fa più pronunciato e persistente. Si percepiscono talvolta aromi di frutta secca. Il sapore non rivela eccessi di salinità, acidità o amaro.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Almeno il 75 % della razione annua delle capre del gregge proviene dalla zona geografica, ossia 825 kg di sostanza secca per capra e all’anno. Questo requisito tiene conto delle pratiche e dei vincoli attuali degli allevamenti della zona geografica, legati all’adattamento al clima che presenta regolari periodi di siccità e alla natura geologica dei suoli.

I foraggi sono interamente prodotti nella zona geografica. La razione è costituita da almeno il 55 % di foraggi, ossia 605 kg di sostanza secca per capra all’anno.

Sono considerati foraggi: i foraggi di graminacee, di leguminose (da soli o in combinazione), gli ortaggi a radice e le crocifere, la paglia e le piante intere di cereali, di leguminose, di semi oleosi e di colture proteiche in aggiunta ad altri foraggi grossolani e le specie spontanee presenti nella zona geografica. Questi foraggi sono consumati freschi, in balle, sotto forma di fieno, agglomerati o disidratati.

L’insilato è vietato. Il foraggio in balle è autorizzato fino a un limite di 200 kg di sostanza secca per capra all’anno e presenta un contenuto minimo di sostanza secca del 50 %.

I foraggi agglomerati e disidratati sono limitati a 200 kg di sostanza secca per capra all’anno.

La razione per capra all’anno contiene come minimo 200 kg di sostanza secca sotto forma di erba medica o leguminose provenienti della zona geografica.

Sia nel caso delle miscele artigianali che nel caso dei mangimi completi reperibili in commercio, possono rientrare nella composizione della razione complementare solo le seguenti materie prime:

cereali, interi o estrusi, e prodotti derivati;

semi o frutti oleosi e prodotti derivati;

semi di leguminose e prodotti derivati;

altri semi e frutti e prodotti derivati: panelli di noci, frammenti di castagne;

tuberi, radici e prodotti derivati;

oli e materie grasse di origine vegetale;

foraggi, foraggi grossolani e prodotti derivati;

minerali e prodotti derivati;

additivi tecnologici: leganti, addensanti, gelificanti;

oligoelementi e vitamine.

Si autorizza l’utilizzo del siero di latte dell’azienda.

La razione complementare è limitata a 495 kg di sostanza secca per capra all’anno e contiene almeno 150 kg o il 30 % di cereali e/o semi oleosi e/o colture proteiche provenienti dalla zona geografica.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

La produzione del latte, la fabbricazione e la stagionatura dei formaggi devono effettuarsi nella zona geografica.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Oltre alle diciture obbligatorie previste dalla normativa relativa all’etichettatura e alla presentazione dei prodotti alimentari, l’etichettatura deve comprendere il nome registrato del prodotto e il simbolo DOP dell’Unione europea nello stesso campo visivo.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

Dipartimento di La Vienne

Cantone di Chasseneuil-du-Poitou: tutti i comuni.

Cantone di Châtellerault 1: tutti i comuni.

Cantone di Châtellerault 2: comuni di Châtellerault, Orches, Savigny-sous-Faye, Sérigny, Sossais.

Cantone di Châtellerault 3: comuni di Châtellerault, Senillé-Saint-Sauveur.

Cantone di Chauvigny: comuni di Availles-en-Châtellerault, Bonneuil-Matours, Cenon-sur-Vienne, Chauvigny (per la parte corrispondente al suo territorio al 29 giugno 1990), Valdivienne (per la parte appartenente al territorio di Chauvigny al 29 giugno 1990).

Cantone di Civray: comuni di Asnois, Blanzay, Champagné-le-Sec, Champagné-Saint-Hilaire, Champniers, La Chapelle-Bâton, Charroux, Chatain, Château-Garnier, Civray, La Ferrière-Airoux, Genouillé, Joussé, Linazay, Lizant, Magné, Mauprévoir, Payroux, Saint-Gaudent, Saint-Macoux, Saint-Martin-l’Ars, Saint-Pierre-d’Exideuil, Saint-Romain, Saint-Saviol, Savigné, Sommières-du-Clain, Surin, Voulême.

Cantone di Jaunay-Clan: tutti i comuni.

Cantone di Loudun: comuni di Angliers, Arçay, Aulnay, Berthegon, Cernay, Chalais, La Chaussée, Chouppes, La Roche-Rigault, Coussay, Craon, Curçay-sur-Dive, Dercé, Doussay, Glénouze, La Grimaudière, Guesnes, Loudun, Martaizé, Maulay, Mazeuil, Messemé, Moncontour, Monts-sur-Guesnes, Mouterre-Silly, Prinçay, Ranton, Saint-Clair, Saint-Jean-de-Sauves, Saint-Laon, Saires, Sammarçolles, Ternay, Verrue.

Cantone di Lusignan: tutti i comuni.

Cantone di Lussac-les-Châteaux: comuni di Bouresse, Brion, Gençay, Lhommaizé, Moussac, Queaux, Saint-Laurent-de-Jourdes, Saint-Maurice-la-Clouère, Saint-Secondin, Usson-du-Poitou, Verrières, Le Vigeant.

Cantone di Migné-Auxances: tutti i comuni.

Cantone di Poitiers 1: tutti i comuni.

Cantone di Poitiers 2: tutti i comuni.

Cantone di Poitiers 3: tutti i comuni.

Cantone di Poitiers 4: tutti i comuni.

Cantone di Poitiers 5: tutti i comuni.

Cantone di Vivonne: tutti i comuni.

Cantone di Vouneuil-sous-Biard: tutti i comuni.

Dipartimento delle Deux-Sèvres

Cantone di Bressuire: comune di Geay.

Cantone di Celles-sur-Belle: tutti i comuni.

Cantone di La Gâtine: comuni di Aubigny, Beaulieu-sous-Parthenay, La Boissière-en-Gâtine, Chantecorps, Clavé, Coutières, Doux, La Ferrière-en-Parthenay, Fomperron, Les Forges, Gourgé, Les Groseillers, Lhoumois, Mazières-en-Gâtine, Ménigoute, Oroux, La Peyratte, Pressigny, Reffannes, Saint-Georges-de-Noisné, Saint-Germier, Saint-Lin, Saint-Marc-la-Lande, Saint-Martin-du-Fouilloux, Saint-Pardoux, Saurais, Soutiers, Thénezay, Vasles, Vausseroux, Vautebis, Verruyes, Vouhé.

Cantone di Melle: tutti i comuni.

Cantone di Mignon-et-Boutonne: comuni di Asnières-en-Poitou, Brieuil-sur-Chizé, Brioux-sur-Boutonne, Chérigné, Ensigné, Juillé, Luché-sur-Brioux, Lusseray, Paizay-le-Chapt, Périgné, Secondigné-sur-Belle, Séligné, Vernoux-sur-Boutonne, Villefollet, Villiers-sur-Chizé.

Cantone di la Plaine Niortaise: comuni di Brûlain, Prahecq, Saint-Martin-de-Bernegoue, Vouillé.

Cantone di Saint-Maixent-l’Ecole: comuni di Augé, Azay-le-Brûlé, La Crèche, Exireuil, Nanteuil, Romans, Sainte-Eanne, Saint-Maixent-l’École, Saint-Martin-de-Saint-Maixent, Sainte-Néomaye, Saivres, Souvigné.

Cantone di Thouars: comuni di Missé, Saint-Jacques-de-Thouars, Saint-Jean-de-Thouars, Thouars.

Cantone di Le Val de Thouet: comuni di Airvault, Assais-les-Jumeaux, Availles-Thouarsais, Boussais, Brie, Brion-près-Thouet, Le Chillou, Glénay, Irais, Louin, Luzay, Maisontiers, Marnes, Oiron, Pas-de-Jeu, Pierrefitte, Saint-Cyr-la-Lande, Sainte-Gemme, Saint-Généroux, Saint-Jouin-de-Marnes, Saint-Léger-de-Montbrun, Saint-Loup-Lamairé, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Saint-Varent, Taizé-Maulais, Tessonnière, Tourtenay.

Dipartimento della Charente

Cantone di Charente-Bonnieure: comuni di Benest, Le Bouchage, Champagne-Mouton, Vieux-Ruffec.

Cantone di Charente-Nord: comuni di Les Adjots, Bernac, Bioussac, Brettes, La Chèvrerie, Condac, Courcôme, Empuré, La Faye, La Forêt-de-Tessé, Londigny, Longré, La Magdeleine, Montjean, Nanteuil-en-Vallée, Paizay-Naudouin-Embourie, Raix, Ruffec, Saint-Gourson, Saint-Martin-du-Clocher, Souvigné, Taizé-Aizie, Theil-Rabier, Villefagnan, Villiers-le-Roux.

5.   Legame con la zona geografica

La zona geografica dello «Chabichou du Poitou» corrisponde all’Haut-Poitou, altopiano calcareo che si estende fino ai confini del massiccio Centrale a est e alla Charente cerealicola e vinicola a sud. I comuni della zona geografica sono situati principalmente a est del dipartimento delle Deux-Sèvres e a ovest del dipartimento di La Vienne e, in misura minore, a nord del dipartimento della Charente.

L’Haut-Poitou si è formato durante episodi di sedimentazione calcarea. I principali suoli riscontrati sono il risultato dell’alterazione di questa roccia madre calcarea. Le terre di groie costituiscono la formazione pedologica più rappresentata. Si tratta di suoli bruni argilloso-calcarei di varia profondità. Nella metà meridionale della zona geografica si trovano terre rosse dette da «castagno». Si tratta di suoli bruni limoso-argillosi profondi, derivanti dalla decalcificazione del substrato calcareo.

Il clima temperato è soggetto agli influssi oceanici, ma con meno precipitazioni rispetto ad altre regioni della costa atlantica, un buon soleggiamento e un deficit idrico estivo che può variare notevolmente da un anno all’altro.

La zona dello «Chabichou du Poitou» presenta quindi un mosaico di suoli con un potenziale agronomico diverso, che consente di realizzare colture diversificate nel tempo e nello spazio (rotazione delle colture). L’ambiente naturale è favorevole alla produzione di foraggi di qualità e di cereali.

La regione del Poitou è storicamente caratterizzata dalla presenza dell’allevamento caprino; è stata quindi ben presto segnata culturalmente dalla produzione di formaggi caprini di vario genere. Il latte della mungitura è destinato innanzitutto alla produzione di formaggi freschi consumati quotidianamente a livello familiare. Quest’autoconsumo è particolarmente diffuso tra i piccoli contadini che non possono allevare bovini per mancanza di terre sufficienti. L’allevamento delle capre e la produzione dei formaggi sono attività femminili. Lo stampo dello «Chabichou du Poitou» è un piccolo stampo da vasaio che permette di produrre formaggi con poco latte.

A partire dal 1876 la crisi della fillossera segna una svolta per l’agricoltura locale, che abbandona la vite a favore dell’allevamento e della produzione di latte, sia bovino, per il burro, che caprino. Il gregge caprino dei dipartimenti delle Deux-Sèvres e di La Vienne conosce allora un forte sviluppo: i volumi superano il fabbisogno del consumo familiare e il formaggio in eccedenza proveniente dalla produzione artigianale viene stagionato e venduto sui mercati locali.

Sin dall’inizio del XX secolo, la produzione dello «Chabichou du Poitou» registra un incremento con lo sviluppo di cooperative del latte. Il movimento cooperativo, inizialmente specializzato nella raccolta del latte vaccino, si estende poi alla raccolta del latte caprino destinato alla produzione di formaggio.

Oggi il latte caprino è prodotto da aziende agricole situate in mezzo a estese coltivazioni che insieme formano una sorta di mosaico dell’utilizzo dei terreni. Tra allevatori e cerealicoltori può nascere una solidarietà per la valorizzazione dei terreni e lo scambio di alimenti, cereali e foraggi, in particolare erba medica.

Lo stampo utilizzato per la produzione dello «Chabichou du Poitou» conserva la forma a tappo (bonde) e reca l’identità del formaggio attraverso l’impronta «CdP». I produttori mettono in campo speciali competenze legate alla forma troncoconica dello stampo per gestire l’eliminazione del latticello. La perfetta gestione dell’acidificazione e il trittico sgocciolamento/salatura/essiccazione sono essenziali per una sineresi regolare e preparano la formazione della crosta: aspetto indispensabile della fabbricazione del formaggio, date le difficoltà di sgocciolamento legate allo stampo.

Lo «Chabichou du Poitou» ha la forma di un piccolo tronco conico, detto «bonde». La sua crosta presenta muffe superficiali ed è talvolta lievemente filante. La pasta bianca è soda e di consistenza fine e omogenea. Ha un sapore caprino moderato ma persistente, con una punta di amaro e di salato, a volte con note di frutta secca.

Il clima dell’Haut Poitou, più secco di quello degli altri settori del Seuil du Poitou, vasto altopiano calcareo situato tra il massiccio Armoricano e il massiccio Centrale, così come i suoli argilloso-calcarei derivanti dall’alterazione della roccia madre, hanno contribuito allo sviluppo dei sistemi di policoltura-allevamento caprino. Gli allevamenti caprini si trovano in mezzo a estese coltivazioni su terre asciutte che la capra sa ben valorizzare. L’alimentazione delle capre, varia e ricca di fibre, conferisce al latte struttura (rapporto proteine-materia grassa) e un ecosistema microbico.

La razione alimentare delle capre, costituita da una quota rilevante di foraggi e cereali, determina in particolare un originale apporto di lieviti. La varietà dei mangimi distribuiti alle capre, così come la qualità dei foraggi e degli integratori e le regole sulle razioni contribuiscono a esprimere le caratteristiche organolettiche dello «Chabichou du Poitou». La presenza precoce, sin dalla maturazione, della flora di stagionatura nel latte spiega perché il formaggio sia talvolta leggermente filante sotto la crosta ed è all’origine della consistenza fine della pasta dello «Chabichou du Poitou».

L’importantissima acidificazione della cagliata funge da supporto ai lieviti disacidificanti che preparano l’arrivo del Geotrichum, il quale contribuisce al particolare aspetto del formaggio (muffe superficiali sulla crosta) e al suo moderato ma persistente sapore caprino, alla sua punta di amaro e salato, completato talvolta da note di frutta secca, in particolare di nocciola.

Lo stampo utilizzato per la fabbricazione dello «Chabichou du Poitou» conferisce al formaggio la sua caratteristica forma troncoconica (forma a piccolo tappo per barrique). Oltre a contribuire all’identità dello «Chabichou du Poitou», questo stampo determina una particolare tecnologia che condiziona l’aspetto e il gusto di questo formaggio. Il periodo minimo di dieci giorni di stagionatura e le competenze dello stagionatore nel controllo della temperatura garantiscono lo sviluppo della flora superficiale e l’ottenimento delle caratteristiche organolettiche dello «Chabichou du Poitou».

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-5e3ac3fc-de33-401d-a82c-b4528803ebef


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.