ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 242

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
22 luglio 2020


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2020/C 242/01

Comunicazione della Commissione —, Comunicazione sulla protezione delle informazioni riservate da parte dei giudici nazionali nei procedimenti concernenti l’applicazione a livello privatistico del diritto della concorrenza dell’UE

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2020/C 242/02

Tassi di cambio dell'euro — 21 luglio 2020

18


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2020/C 242/03

Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9903 – Softbank Group/Mizuho Financial Group/One Tap Buy), Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

19

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2020/C 242/04

Avviso riguardante una richiesta relativa all’applicabilità dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE — Conclusione della sospensione e proroga del termine per l’adozione di atti di esecuzione

21

2020/C 242/05

Avviso riguardante una richiesta relativa all’applicabilità dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE, Richiesta di un ente aggiudicatore — Proroga del termine per l’adozione di atti di esecuzione

22

2020/C 242/06

Avviso riguardante una richiesta relativa all’applicabilità dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE, Richiesta di un ente aggiudicatore — Proroga del termine per l’adozione di atti di esecuzione

23


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

22.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 242/1


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Comunicazione sulla protezione delle informazioni riservate da parte dei giudici nazionali nei procedimenti concernenti l’applicazione a livello privatistico del diritto della concorrenza dell’UE

(2020/C 242/01)

I.   AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE

1.

La presente comunicazione riguarda la protezione delle informazioni riservate nei procedimenti civili dinanzi ai giudici nazionali concernenti l’applicazione degli articoli 101 o 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»).

2.

In funzione delle norme nazionali applicabili, le azioni di applicazione a livello privatistico del diritto europeo della concorrenza dinanzi ai giudici nazionali dell’UE possono assumere diverse forme, ad esempio azioni per il risarcimento del danno, azioni dichiarative o provvedimenti ingiuntivi. Negli ultimi anni il numero delle cosiddette azioni conseguenti per il risarcimento del danno, mediante le quali la vittima di una violazione del diritto della concorrenza chiede il risarcimento del danno in seguito alla decisione di un’autorità garante della concorrenza o alla sentenza definitiva di un giudice del ricorso, è in rapida crescita (1).

3.

L’accesso alle prove è un elemento importante per l’applicazione dei diritti spettanti ai singoli individui, compresi i consumatori e le imprese, o alle autorità pubbliche a norma degli articoli 101 o 102 TFUE nelle azioni di applicazione a livello privatistico dinanzi ai giudici nazionali.

4.

Nei procedimenti per l’applicazione a livello privatistico del diritto della concorrenza i giudici nazionali potrebbero pertanto ricevere richieste di divulgazione delle prove. Essi dovranno garantire l’efficacia delle azioni di applicazione a livello privatistico concedendo l’accesso alle informazioni rilevanti per comprovare la rispettiva domanda o difesa, se le condizioni per la divulgazione sono soddisfatte. Nel contempo, i giudici nazionali devono tutelare gli interessi della parte o del terzo le cui informazioni riservate sono soggette a divulgazione.

5.

A tale proposito, i giudici nazionali dovrebbero disporre di misure intese a proteggere le informazioni riservate in modo tale da non impedire l’effettivo accesso alla giustizia delle parti, né l’esercizio del diritto al pieno risarcimento (2).

6.

In particolare, nelle azioni di risarcimento, la direttiva sul risarcimento del danno (3) impone agli Stati membri di provvedere affinché i giudici nazionali dispongano del potere di ordinare la divulgazione delle prove che contengono informazioni riservate, posto che sia soddisfatta una serie di criteri. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché i giudici nazionali dispongano di misure efficaci per tutelare tali informazioni riservate, garantendo nel contempo l’esercizio del diritto al pieno risarcimento (4). Si tratta di un aspetto importante, perché le risorse a disposizione dei giudici nazionali per gestire le richieste di divulgazione potrebbero essere limitate.

7.

In tale contesto, la presente comunicazione individua le misure che potrebbero essere considerate dai giudici nazionali nel trattare la divulgazione di informazioni riservate nelle azioni di applicazione a livello privatistico.

8.

La presente comunicazione mira a rappresentare una fonte di ispirazione e un riferimento per i giudici nazionali, senza avere carattere vincolante. Non introduce né comporta modifiche al diritto esistente dell’UE (5) o degli Stati membri né alle norme procedurali applicabili ai procedimenti civili o al segreto professionale (6). In particolare, le misure di protezione delle informazioni riservate di cui alla sezione III della presente comunicazione potrebbero essere utilizzate se sono disponibili in virtù delle norme nazionali e compatibili con le stesse, nonché con i diritti delle parti nei procedimenti giudiziari riconosciuti dal diritto europeo e nazionale.

II.   RICHIESTE DI DIVULGAZIONE DI PROVE CONTENENTI INFORMAZIONI RISERVATE DINANZI AI GIUDICI NAZIONALI

A.   Considerazioni pertinenti per le richieste di divulgazione delle prove

9.

Nel contesto dell’applicazione a livello privatistico del diritto della concorrenza dell’UE, la capacità delle parti nei procedimenti civili (ricorrente/i e convenuto/i) di esercitare i loro diritti in modo efficace può essere subordinata alla possibilità di accedere a prove rilevanti. Può darsi tuttavia che tali prove non siano sempre in possesso della parte a cui spetta l’onere della prova, né prontamente accessibili alla stessa.

10.

Su richiesta di una parte, pertanto, i giudici nazionali potrebbero decidere di ordinare la divulgazione delle prove. Tale divulgazione sarà soggetta alle norme procedurali nazionali nonché a considerazioni di economia procedurale e amministrativa.

11.

In particolare, per le azioni di risarcimento, la direttiva sul risarcimento del danno obbliga gli Stati membri a garantire ai ricorrenti e ai convenuti il diritto di ottenere la divulgazione delle prove rilevanti per la loro domanda o la loro difesa alle condizioni seguenti (7).

12.

In primo luogo, i giudici nazionali determinano se la domanda di risarcimento del danno è plausibile e se la richiesta di divulgazione riguarda prove rilevanti ed è proporzionata (8). La direttiva sul risarcimento del danno prevede che nella valutazione della proporzionalità si debbano esaminare la portata e i costi della divulgazione, anche al fine di prevenire la ricerca generica di informazioni verosimilmente non rilevanti per le parti nel procedimento. Richieste di divulgazione molto ampie o generiche probabilmente non soddisfano tali requisiti (9).

13.

In secondo luogo, la richiesta di divulgazione deve individuare specifici elementi di prova o rilevanti categorie di prove «nel modo più preciso e circoscritto possibile» sulla base dei fatti ragionevolmente disponibili (10). Le categorie di prove potrebbero essere individuate attraverso il riferimento a caratteristiche comuni dei loro elementi costitutivi, come la natura, l’oggetto o il contenuto dei documenti di cui è richiesta la divulgazione, il periodo durante il quale sono stati redatti o altri criteri. Ad esempio, una richiesta relativa a categorie di prove potrebbe riferirsi a dati sulle vendite del prodotto Y dalla società A alla società B tra gli anni N e N+5.

14.

In terzo luogo, per quanto concerne la divulgazione di informazioni contenute nel fascicolo della Commissione o di un’autorità nazionale garante della concorrenza, la direttiva sul risarcimento del danno specifica che, nel valutare la proporzionalità di un ordine di divulgazione, un giudice nazionale deve considerare, tra l’altro, se «la richiesta sia stata formulata in modo specifico quanto alla natura, all’oggetto o al contenuto dei documenti presentati a un’autorità garante della concorrenza o contenuti nel fascicolo di tale autorità, piuttosto che con una domanda generica attinente a documenti presentati a un’autorità garante della concorrenza» (11).

15.

Occorre ricordare che la direttiva sul risarcimento del danno prevede che le dichiarazioni legate a un programma di clemenza e le proposte di transazione (noti anche come «documenti della lista nera») non possano mai essere divulgate (12). Inoltre se la Commissione o un’autorità nazionale garante della concorrenza non ha ancora chiuso il suo procedimento, il giudice nazionale non può ordinare la divulgazione di informazioni elaborate da persone fisiche o giuridiche specificamente ai fini di un procedimento di un’autorità garante della concorrenza, di informazioni che l’autorità garante della concorrenza ha redatto e comunicato alle parti nel corso del suo procedimento o di proposte di transazione che sono state ritirate (note anche come «documenti della lista grigia») (13).

16.

I giudici nazionali potrebbero ordinare a qualunque parte (convenuto e/o ricorrente) o terzo di divulgare le informazioni che rientrino nel suo controllo (14). Nella maggior parte dei casi, una delle parti o un terzo coinvolto nel procedimento è in possesso delle prove richieste. In alcuni casi, il convenuto o i convenuti sono in possesso di prove rilevanti per individuare una violazione o definirne la portata temporale, ottenute tramite l’accesso al fascicolo di un’autorità garante della concorrenza (ad esempio documenti preesistenti, risposte a richieste di informazioni ecc.). In altri casi, ad esempio in un’azione di risarcimento, il convenuto o il ricorrente potrebbero essere in possesso di ulteriori prove non incluse nel fascicolo di un’autorità garante della concorrenza ma rilevanti ai fini della domanda di risarcimento o della difesa (ad esempio prove concernenti il nesso causale tra la violazione e il danno, quantificanti il danno (15), stimanti il possibile «trasferimento» di un sovrapprezzo da parte dei convenuti (16) ecc.). Questo potrebbe valere in particolare per le informazioni concernenti prezzi applicati a clienti specifici, ricavi o altri dati come la politica dei prezzi degli acquirenti ecc.

17.

Se le parti o qualsiasi altro terzo non possono produrre le prove necessarie e la richiesta di divulgazione riguarda un documento contenuto nel fascicolo della Commissione o di un’autorità nazionale garante della concorrenza, il giudice nazionale potrebbe rivolgere un ordine di divulgazione a queste ultime (17).

B.   Informazioni riservate

18.

La protezione dei segreti commerciali e di altre informazioni riservate è un principio generale del diritto dell’UE sancito dall’articolo 339 TFUE (18). Tuttavia, il fatto che le informazioni siano di natura riservata non comporta un divieto assoluto alla loro divulgazione nei procedimenti nazionali (19). Spetta ai giudici nazionali decidere caso per caso ciò che potrebbe costituire un’informazione riservata ai fini dell’applicazione a livello privatistico del diritto della concorrenza dell’UE, conformemente alle norme nazionali e europee nonché alla pertinente giurisprudenza.

19.

Per questo motivo la presente comunicazione non intende fornire alcuna definizione di informazione riservata. Ciò nonostante, è possibile ricondursi alla giurisprudenza dei giudici dell’UE e alla prassi della Commissione (20).

20.

I giudici dell’UE qualificano come riservate le informazioni che soddisfano le condizioni cumulative seguenti (21):

i)

sono conosciute soltanto da un numero ristretto di persone; e

ii)

la loro divulgazione potrebbe causare un danno grave alla persona che le ha fornite o a terzi; e

iii)

gli interessi che potrebbero essere lesi dalla divulgazione dell’informazione riservata sono oggettivamente meritevoli di protezione.

21.

In relazione alla prima condizione, le informazioni potrebbero perdere il loro carattere di riservatezza non appena diventano «accessibili agli ambienti specializzati o siano deducibili da informazioni disponibili al pubblico» (22).

22.

In relazione alla seconda condizione, è opportuno sottolineare che per valutare la possibilità di causare un danno è importante prima considerare la natura delle informazioni. La divulgazione di informazioni con un valore commerciale, finanziario o strategico è solitamente ritenuta in grado di causare un danno grave. (23) In secondo luogo, è necessario tenere conto di quanto sono recenti le informazioni. Spesso le informazioni commercialmente sensibili concernenti un rapporto commerciale attuale o futuro, piani aziendali interni e altre informazioni commerciali previsionali possono qualificarsi (almeno parzialmente) come informazioni riservate. Queste informazioni tuttavia possono perdere il loro carattere di riservatezza quando «hanno perduto la loro rilevanza commerciale […] per il trascorrere del tempo» (24).

23.

In relazione alla terza condizione, l’interesse di una parte a tutelare sé stessa o la sua reputazione nei confronti di una condanna al risarcimento danni emessa da un giudice nazionale a causa della sua partecipazione a una violazione del diritto della concorrenza non è un interesse meritevole di protezione. (25)

24.

Infine, i segreti commerciali quali definiti nella direttiva sui segreti commerciali sono da considerarsi informazioni riservate (26).

C.   Cooperazione tra la Commissione e i giudici nazionali nel contesto della divulgazione delle prove

25.

Nei procedimenti civili concernenti l’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, un giudice nazionale potrebbe chiedere alla Commissione, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (27), un parere in merito all’applicazione del diritto della concorrenza dell’UE o di trasmettere informazioni di carattere giuridico, economico o procedurale in suo possesso, in linea con il principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (28).

26.

A norma della direttiva sul risarcimento del danno, il giudice nazionale potrebbe ordinare, ad esempio, la divulgazione di documenti contenuti nel fascicolo della Commissione, qualora nessuna parte o nessun terzo sia ragionevolmente in grado di fornirli (29). A questo proposito, è importante ricordare che, come indicato sopra, la Commissione non trasmette documenti della lista nera né, se i procedimenti non sono chiusi, documenti della lista grigia (cfr. punto 15) (30).

27.

L’assistenza fornita dalla Commissione ai giudici nazionali inoltre non deve minare le garanzie di cui godono le persone fisiche e giuridiche in virtù del principio del segreto professionale a norma dell’articolo 339 TFUE e dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1/2003 (31).

28.

Se la Commissione ritiene che le informazioni richieste dal giudice nazionale possano essere riservate nel procedimento di cui è investita, prima di trasmetterle essa chiederà al giudice nazionale se sia possibile garantire e se garantirà la tutela delle informazioni riservate (32). Il giudice nazionale dovrebbe poi garantire concretamente la protezione adeguata delle informazioni riservate che appartengono alle persone fisiche o giuridiche da cui la Commissione ha ottenuto le informazioni (33).

29.

Se il giudice nazionale garantisce che proteggerà le informazioni riservate, allora la Commissione trasmetterà le informazioni richieste. Il giudice nazionale potrebbe in seguito divulgare le informazioni nei procedimenti nazionali applicando le misure intese a tutelare la riservatezza delle informazioni comunicate alla Commissione e tenendo conto di eventuali osservazioni presentate al riguardo dalla Commissione.

III.   MISURE PER LA PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI RISERVATE

A.   Introduzione

30.

Quando si divulgano prove che contengono informazioni riservate dovrebbero essere introdotte misure intese a proteggere tali informazioni. A titolo di esempio, la direttiva sul risarcimento del danno fa riferimento ad alcune misure, quali la possibilità di non rendere visibili le parti riservate dei documenti, condurre audizioni a porte chiuse, limitare il numero di persone autorizzate a prendere visione delle prove e conferire ad esperti l’incarico di redigere sintesi delle informazioni in forma aggregata o in altra forma non riservata (34).

31.

Naturalmente, la scelta delle misure intese a tutelare le informazioni riservate all’atto dell’ordine di divulgazione dipende dalle specifiche norme procedurali nazionali, ivi compreso il grado di effettiva disponibilità di talune misure. I giudici nazionali potrebbero anche chiedere che le parti tentino di pervenire a un accordo in merito alle misure di protezione delle informazioni riservate.

32.

I giudici nazionali decidono caso per caso in merito alla misura o alla combinazione di misure più efficace per tutelare la riservatezza. La scelta potrebbe dipendere da vari fattori, tra cui:

i)

la natura e il valore commerciale/finanziario/strategico delle informazioni soggette a divulgazione (ad esempio nominativi di clienti, prezzi, struttura dei costi, margini ecc.) e se tali informazioni possano essere rese accessibili in forma aggregata o anonima ai fini dell’esercizio dei diritti della parte che richiede la divulgazione;

ii)

la portata della divulgazione richiesta (ossia il volume o il numero di documenti da divulgare);

iii)

il numero di parti interessate dal contenzioso e dalla divulgazione. Alcune misure di tutela della riservatezza potrebbero essere più efficaci di altre, in funzione della presenza di più parti che richiedono e/o effettuano la divulgazione;

iv)

il rapporto tra le parti (ad esempio, se la parte che divulga le informazioni è un concorrente diretto della parte che le richiede (35), se tra le parti sussiste un rapporto di fornitura ecc.);

v)

se le informazioni da divulgare provengono da terzi. Occorre anche tenere conto dei diritti di terzi che sono parti del procedimento civile alla protezione delle loro informazioni riservate (36). La parte che effettua la divulgazione potrebbe essere in possesso di documenti di terzi che sono riservati nei confronti della parte che richiede la divulgazione o di altre parti del procedimento (37);

vi)

la cerchia di individui a cui è consentito l’accesso alle informazioni [ossia se la divulgazione debba essere concessa esclusivamente a rappresentanti esterni o se l’accesso alle informazioni sia consentito anche alla parte che richiede la divulgazione (ossia i rappresentanti aziendali)];

vii)

il rischio di divulgazione accidentale;

viii)

la capacità del giudice di tutelare le informazioni riservate durante il procedimento civile e anche dopo la sua chiusura: è possibile che i giudici nazionali concludano che, per tutelare con efficacia le informazioni riservate, una sola misura non sia sufficiente e sia necessario adottare altre misure nel corso del procedimento; e

ix)

eventuali altri vincoli od oneri amministrativi (38) associati alla divulgazione, quali maggiori costi o ulteriori procedure amministrative per il sistema giudiziario nazionale (39), costi per le parti, potenziali ritardi nei procedimenti ecc.

33.

Per evitare che le parti utilizzino documenti riservati al di fuori del procedimento nell’ambito del quale sono stati divulgati, è importante che i giudici nazionali siano in grado di applicare sanzioni dissuasive per l’inosservanza degli obblighi di tutela delle informazioni riservate (40). La scelta della misura o delle misure più efficaci per tutelare le informazioni riservate potrebbe dipendere dall’esistenza di sanzioni, e dalla capacità di imporle, per il mancato rispetto o il rifiuto di rispettare tali misure. Per le azioni di risarcimento, a norma dell’articolo 8 della direttiva sul risarcimento del danno, i giudici nazionali devono poter applicare efficacemente sanzioni alle parti, ai terzi e ai loro rappresentanti legali in caso di mancato rispetto o rifiuto di rispettare gli obblighi imposti dall’ordine di un giudice nazionale a tutela di informazioni riservate (41).

34.

La natura precisa e la portata delle sanzioni dipenderà dalle norme nazionali. Ai sensi della direttiva sul risarcimento del danno, le sanzioni in caso di, tra l’altro, mancato rispetto di un ordine di divulgazione o degli obblighi imposti dall’ordine di un giudice nazionale a tutela di informazioni riservate comprendono la possibilità di ritenere provato il fatto al quale la prova si riferisce e la possibilità di ordinare il pagamento delle spese (42). Anche gli avvocati o gli esperti esterni potrebbero essere soggetti a sanzioni disciplinari imposte dalle rispettive associazioni professionali (ad esempio sospensione, ammende ecc.).

35.

In conclusione, la scelta della misura o delle misure di tutela delle informazioni riservate potrebbe richiedere una valutazione generale di molteplici fattori. Per assistere i giudici nazionali in questa valutazione, la presente comunicazione fornisce una panoramica delle misure più comuni che, in funzione della loro disponibilità nelle norme procedurali degli Stati membri, potrebbero essere utilizzate a tutela delle informazioni riservate, unitamente a considerazioni pertinenti in merito alla loro efficacia.

B.   Interpolazioni

36.

I giudici nazionali potrebbero considerare di ordinare alla parte che effettua la divulgazione di intervenire sui documenti eliminando le informazioni riservate. Tale procedura è nota come interpolazione.

37.

L’interpolazione potrebbe comportare la sostituzione di ogni informazione riservata con dati anonimi o cifre aggregate, la sostituzione di paragrafi cancellati con sintesi informative o significative non riservate, o persino la soppressione di intere parti dei documenti contenenti informazioni riservate.

38.

Alle parti che effettuano la divulgazione è richiesto di limitare questi interventi a quanto strettamente necessario per tutelare gli interessi di coloro da cui provengono le informazioni (ossia i terzi). Interventi limitati di interpolazione di determinate informazioni riservate potrebbero bastare per proteggere tutte le informazioni riservate in uno o più documenti. A titolo di esempio, a seconda delle circostanze del caso, rimuovere i nomi di clienti lasciando visibili i rispettivi quantitativi di prodotti forniti potrebbe essere sufficiente a tutelare la riservatezza (43).

39.

La rimozione di informazioni riservate senza sostituzione con un testo non riservato rischia di minare il giusto equilibrio tra il diritto di una parte alla tutela delle sue informazioni riservate e il diritto della parte che richiede l’accesso alle prove di corroborare la propria domanda o difesa. Interventi di interpolazione su intere pagine o sezioni di documenti o interi allegati potrebbero essere ritenuti eccessivi e potrebbero non risultare accettabili ai fini del procedimento.

B.1    L’interpolazione come strumento efficace per tutelare la riservatezza

40.

L’interpolazione potrebbe essere una misura efficace per proteggere le informazioni riservate quando, malgrado la sostituzione delle informazioni riservate con un testo non riservato, i documenti e le informazioni divulgate restano comunque significativi e adeguati per l’esercizio dei diritti della parte che richiede la divulgazione.

41.

Gli interventi di interpolazione potrebbero rivelarsi quindi particolarmente efficaci quando le informazioni riservate riguardano dati di mercato o cifre (ad esempio fatturato, utili, quote di mercato ecc.) che potrebbero essere sostituiti con intervalli rappresentativi o, quando è possibile, con una sintesi significativa di dati qualitativi.

42.

L’espunzione potrebbe anche essere uno strumento efficace per proteggere le informazioni riservate quando il volume di informazioni riservate soggetto alla divulgazione è limitato. In presenza di un numero molto consistente di documenti da sottoporre a interventi di interpolazione, a seconda delle circostanze del caso, potrebbero essere ritenute più indicate altre misure di tutela delle informazioni riservate (ad esempio la cerchia di riservatezza ecc.), considerando il tempo, i costi e le risorse necessarie per la preparazione di versioni non riservate.

43.

Infine, l’interpolazione di informazioni riservate di terzi potrebbe essere una misura utile anche nei casi in cui la parte che effettua la divulgazione sia in possesso di informazioni di terzi che non sono riservate nei suoi confronti ma potrebbero esserlo nei confronti della parte che richiede la divulgazione (44). Questo potrebbe valere, ad esempio, se la parte richiedente che otterrebbe l’accesso alle informazioni e il terzo che le ha fornite sono concorrenti. In simili casi, potrebbe essere necessario che la parte che effettua la divulgazione chieda il parere del terzo in merito a quali informazioni siano riservate o comunque sottoponga all’approvazione del terzo le proposte di interpolazione.

44.

Tuttavia, i giudici nazionali potrebbero considerare che la misura dell’interpolazione sia meno efficiente nei casi in cui la richiesta di divulgazione comprende un gran numero di documenti di terzi, in quanto la necessità di contattare i terzi a questo proposito potrebbe rendere il compito più complesso.

B.2    Interpolazione di informazioni riservate

45.

A seconda delle diverse norme procedurali, i giudici nazionali potrebbero partecipare più o meno attivamente al processo di interpolazione. I giudici nazionali potrebbero supervisionare e controllare il processo e fungere da interlocutore per le parti e i terzi. In alternativa, ove applicabile, la responsabilità principale di produrre versioni non riservate e/o ottenere l’approvazione dei terzi per le proposte di interpolazione potrebbe spettare alle parti.

46.

In ogni caso, nell’intento di guidare il processo di preparazione di versioni non riservate, per i giudici nazionali potrebbe essere utile fornire alle parti orientamenti generali e/o specifici per i procedimenti di cui sono investiti, se ciò è possibile nel rispetto delle norme procedurali nazionali. Tali orientamenti potrebbero essere preziosi per indicare la procedura che secondo i giudici dovrebbe essere seguita dalle parti nella preparazione di versioni non riservate.

47.

Per una gestione efficiente delle richieste di interpolazione, i giudici nazionali potrebbero chiedere alle parti quanto segue (45):

i)

racchiudere in parentesi quadre tutte le informazioni riservate nei documenti riservati originali, evidenziandole in modo tale che rimangano leggibili prima di prendere una decisione su quello che dovrebbe essere rimosso (46);

ii)

preparare un elenco di tutte le informazioni di cui si propone la rimozione (ogni parola, dato, paragrafo e/o sezione da rimuovere);

iii)

per ogni intervento di interpolazione proposto, indicare i motivi specifici per cui l’informazione dovrebbe essere considerata riservata;

iv)

sostituire l’informazione rimossa con una sintesi non riservata, informativa e significativa dell’informazione rimossa. (47) Semplici indicazioni come «segreto aziendale», «riservato» o «informazione riservata» sono generalmente insufficienti. In caso di rimozione di dati quantitativi (ad esempio relativi a vendite, fatturato, profitti, quote di mercato, prezzi ecc.) potrebbero essere utilizzati intervalli significativi o cifre aggregate. Ad esempio, per i dati su vendite e/o fatturato, intervalli più ampi del 20 % della cifra precisa potrebbero non essere significativi; analogamente, a seconda delle circostanze del caso pendente dinanzi al giudice, per le quote di mercato, intervalli più ampi del 5 % potrebbero non essere significativi (48);

v)

presentare versioni non riservate dei documenti interessati che rispecchino la struttura e il formato delle versioni riservate. In particolare, informazioni contenute nel documento originale quali titoli o intestazioni, numeri di pagina ed elenchi di paragrafi non devono essere modificate, cosicché chi legge il documento sia in grado di comprendere la portata degli interventi di rimozione e il loro impatto sulla capacità di comprendere le informazioni divulgate;

vi)

garantire che le versioni non riservate presentate siano tecnicamente affidabili e che le informazioni cancellate non possano essere recuperate con nessun mezzo, compreso l’utilizzo di strumenti forensi.

48.

Dopo che le parti presentano le rispettive richieste di interpolazione o si accordano su una proposta di interpolazione, spetta al giudice nazionale decidere se gli interventi proposti siano accettabili.

49.

Dopo gli interventi di interpolazione, le versioni non riservate dei documenti originali potrebbero essere utilizzate durante tutto il procedimento civile e potrebbero non essere richieste ulteriori misure di tutela.

C.   Cerchie di riservatezza

50.

Una cerchia di riservatezza è una misura di divulgazione in base alla quale la parte che effettua la divulgazione rende disponibili specifiche categorie di informazioni, ivi comprese informazioni riservate, esclusivamente a determinate categorie di individui (49).

C.1    Le cerchie di riservatezza come strumento efficace per tutelare la riservatezza

51.

Le cerchie di riservatezza potrebbero rappresentare una misura efficace a disposizione dei giudici nazionali per tutelare la riservatezza in una serie di circostanze.

52.

In primo luogo, le cerchie di riservatezza potrebbero essere efficaci per garantire la divulgazione di dati quantitativi (ad esempio ricavi, prezzi, margini ecc.) (50) o informazioni commerciali particolarmente strategiche che, pur essendo rilevanti per la domanda della parte, sono molto difficili da sintetizzare in modo significativo (51) o non possono essere divulgate senza rischiare eccessivi interventi di rimozione (52) e quindi senza perdere il loro valore probatorio.

53.

In secondo luogo, le cerchie di riservatezza potrebbero consentire economie procedurali ed efficienze sotto il profilo dei costi, in particolare quando il numero di documenti richiesti è ingente e tutti i documenti sono inseriti nella cerchia integralmente (ossia nella loro versione originale, senza rimozioni). Nella pratica le parti potrebbero non pervenire a un accordo in merito alla divulgazione di versioni non interpolate di certi documenti nella cerchia di riservatezza e potrebbero dover quindi preparare versioni riservate e non riservate di alcuni documenti. Ciò nonostante, anche in questi casi le cerchie di riservatezza potrebbero ridurre la necessità di discussioni sulla riservatezza tra le parti e, pertanto, evitare possibili ritardi.

54.

In terzo luogo, le cerchie di riservatezza potrebbero essere organizzate con mezzi elettronici (ad esempio la divulgazione elettronica). Pertanto le cerchie di riservatezza non richiedono necessariamente il trasferimento fisico di informazioni o la presenza fisica dei membri della cerchia in un luogo particolare.

55.

Le cerchie di riservatezza potrebbero aiutare a trovare un equilibrio tra la necessità della divulgazione e l’obbligo di tutelare le informazioni riservate (53). Grazie alla divulgazione di documenti in una cerchia di riservatezza, le informazioni riservate rilevanti vengono effettivamente divulgate, ma il potenziale danno provocato dalla divulgazione è controllato o ridotto al minimo limitando l’accesso a una cerchia ristretta di individui a seconda delle diverse circostanze del caso (ad esempio natura dei documenti, rapporti tra le parti, composizione della cerchia, documenti di terzi ecc.).

56.

Tuttavia, nell’esaminare se e in che misura inserire prove in una cerchia di riservatezza, i giudici nazionali potrebbero attribuire importanza al fatto che l’inserimento di informazioni in una cerchia di riservatezza potrebbe limitarne l’accesso e/o l’uso in fasi successive del procedimento (ad esempio udienze, pubblicazione ecc.). I giudici nazionali potrebbero considerare altresì se sarebbero ancora necessarie versioni non riservate dei documenti e, in tal caso, la quantità di documenti che dovrebbero comunque essere oggetto di interventi di interpolazione.

C.2    Organizzare una cerchia di riservatezza

57.

Se ritiene che in un dato caso una cerchia di riservatezza sia una misura di divulgazione efficace, un giudice nazionale potrebbe, mediante un’ordinanza, decidere in merito a una serie di aspetti rilevanti, quali a) le informazioni da inserire nella cerchia di riservatezza; b) la composizione della cerchia di riservatezza; c) gli obblighi di riservatezza che devono essere assunti dalle parti; e d) l’organizzazione logistica della cerchia di riservatezza. Alcuni aspetti potrebbero già essere stabiliti dalle norme procedurali nazionali o da orientamenti generali emessi dal giudice nazionale (54).

a.   Individuazione delle informazioni accessibili nella cerchia di riservatezza

58.

Di norma qualsiasi cerchia di riservatezza ordinata da un giudice individua le categorie di informazioni o gli elementi di prova specifici che dovrebbero essere inclusi nella cerchia di riservatezza. Nella pratica, prima che il giudice emetta l’ordinanza le parti potrebbero accordarsi o essere invitate dal giudice a pervenire a un accordo in merito ai documenti o alle informazioni che dovrebbero essere inclusi nella cerchia di riservatezza.

b.   Composizione della cerchia di riservatezza

59.

Dopo aver esaminato le informazioni presentate dalle parti, per iscritto o nel corso di un’udienza, oppure previo accordo delle parti, il giudice potrebbe stabilire quali saranno i membri della cerchia di riservatezza e i rispettivi diritti di accesso (55).

60.

I membri della cerchia di riservatezza possono essere gli individui che avranno il diritto di esaminare i documenti nella cerchia di riservatezza. La decisione sulla composizione della cerchia di riservatezza dipenderà dalle circostanze del caso, e segnatamente dalla natura delle informazioni interessate dalla richiesta di divulgazione.

61.

I membri della cerchia di riservatezza potrebbero spaziare dai consulenti esterni delle parti (ad esempio avvocati o altri consulenti) ai consulenti legali interni e/o altri rappresentanti aziendali. A seconda delle norme nazionali e delle circostanze specifiche del caso, le cerchie di riservatezza potrebbero essere composte unicamente da consulenti esterni oppure da una combinazione di consulenti esterni e interni.

Consulenti esterni

62.

A seconda delle necessità del caso in esame, i consulenti esterni potrebbero comprendere avvocati e altri consulenti o esperti come ad esempio contabili, economisti, consulenti finanziari o revisori.

63.

A seconda del rapporto tra la parte che richiede e quella che effettua la divulgazione, nonché delle informazioni da divulgare, il giudice potrebbe ritenere necessario limitare l’accesso alla cerchia di riservatezza ai consulenti che non partecipano ai processi decisionali delle società che rappresentano (56). Spesso si tratta di consulenti esterni.

64.

Diversamente dai consulenti esterni, i consulenti legali interni o i rappresentanti aziendali potrebbero svolgere diverse altre funzioni aziendali ed essere coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle decisioni strategiche della società. In alcune circostanze esiste quindi il rischio che i pareri strategici o commerciali forniti dai consulenti legali interni alla direzione della società siano influenzati dall’accesso a determinate informazioni riservate incluse nella cerchia di riservatezza. Ciò potrebbe accadere, ad esempio, quando le parti del procedimento civile sono concorrenti effettivi o potenziali e l’accesso a informazioni strategiche o sensibili in termini commerciali potrebbe fornire un indebito vantaggio competitivo; se tra le parti sussiste un rapporto di fornitura; o se le informazioni da divulgare comprendono contratti che sono ancora in vigore.

65.

Nel decidere se limitare l’accesso esclusivamente ai consulenti esterni, i giudici nazionali potrebbero considerare rilevante la natura delle informazioni e valutare se tale limitazione dell’accesso consenta alle parti di esercitare in modo efficace i diritti loro spettanti nei procedimenti giudiziari in virtù del diritto europeo (57) e nazionale.

Consulenti legali interni e/o altri rappresentanti aziendali

66.

In determinate circostanze, il giudice nazionale potrebbe ritenere opportuno che consulenti legali interni e/o rappresentanti aziendali (ad esempio dirigenti o altro personale (58)) accedano alle cerchie di riservatezza. L’accesso di consulenti legali interni e/o rappresentanti aziendali potrebbe essere valutato caso per caso e potrebbe dipendere dal coinvolgimento degli individui suggeriti dalle parti negli affari, nel settore di attività o nell’attività operativa interessati dalla richiesta o da altre circostanze fattuali.

67.

Tale accesso potrebbe essere concesso laddove le informazioni riservate in questione siano considerate (in tutto o in parte) meno sensibili dal punto di vista commerciale o la divulgazione a dipendenti della società non sia suscettibile di provocare un danno a causa, ad esempio, del rapporto tra le parti.

68.

L’accesso dei consulenti legali interni e/o altri rappresentanti aziendali a determinate informazioni potrebbe essere concesso anche su richiesta motivata dalle parti (59), solitamente quando l’avvocato che ha avuto accesso alle informazioni ritiene di non essere in grado di rappresentare adeguatamente gli interessi del suo cliente senza che siano divulgate a quest’ultimo determinate informazioni. Un caso di questo genere si presenta, ad esempio, quando l’avvocato non è in grado di giudicare l’accuratezza o la rilevanza dell’informazione per la domanda della parte, o quando l’informazione è molto tecnica o specifica per un prodotto/servizio e la valutazione della sua rilevanza richiede la conoscenza del settore o dell’industria (60).

69.

Gli ordinamenti giuridici di alcuni Stati membri prevedono inoltre che in alcune situazioni specifiche sia possibile ottenere il consenso del giudice nazionale a condividere informazioni specifiche con un consulente legale interno o rappresentanti aziendali, senza ammetterli all’interno della cerchia di riservatezza.

Diritti di accesso

70.

Se la cerchia di riservatezza è composta da una combinazione di consulenti esterni e consulenti legali interni e/o rappresentanti aziendali, è possibile che tutti i membri della cerchia abbiano accesso a tutte le informazioni divulgate nella cerchia o che siano concessi diritti di accesso differenziati.

71.

È anche possibile che le cerchie di riservatezza siano organizzate secondo due livelli di accesso: il livello della cerchia interna, composta da avvocati e/o altri consulenti esterni che hanno diritto ad accedere alle informazioni più sensibili, e il livello della cerchia esterna, composta da consulenti legali interni e/o rappresentanti aziendali che hanno diritto ad accedere alle restanti informazioni riservate.

72.

Su richiesta motivata della parte che effettua la divulgazione, il giudice potrebbe, in base alle procedure nazionali, imporre anche restrizioni specifiche in relazione all’accesso di determinati membri della cerchia di riservatezza a documenti specifici.

73.

È possibile che l’accesso alla cerchia di riservatezza sia anche concesso al personale amministrativo e/o di supporto (ivi compresi, ad esempio, fornitori esterni di servizi tecnici per la divulgazione elettronica o per i contenziosi) sotto la supervisione delle altre persone identificate come membri della cerchia e soggetto agli stessi obblighi di riservatezza.

74.

Infine, una volta decisa la composizione della cerchia di riservatezza, potrebbe essere opportuno che il giudice identifichi ogni singolo componente per nome, ruolo o funzione e relazione con le parti (61). Il giudice potrebbe anche identificare il personale giudiziario che deve essere presente o ha accesso alla cerchia insieme alle parti o in qualsiasi altro momento in caso di cerchie di riservatezza ubicate in un luogo fisico.

c.   Obblighi scritti dei membri della cerchia di riservatezza

75.

Il giudice potrebbe richiedere ai componenti della cerchia di riservatezza di presentargli impegni scritti. Tali impegni riguarderebbero gli obblighi a loro incombenti in relazione all’accesso alla cerchia di riservatezza e, in particolare, al trattamento riservato di talune informazioni divulgate nella cerchia di riservatezza (62).

76.

Gli impegni potrebbero riguardare, tra l’altro, il dovere di non divulgare l’informazione riservata a persone diverse da quelle elencate dal giudice quali membri della cerchia di riservatezza senza l’esplicito consenso del giudice; l’obbligo di utilizzare le informazioni riservate esclusivamente ai fini del procedimento civile nell’ambito del quale è stato emesso l’ordine di divulgazione; l’obbligo di garantire un’adeguata custodia delle informazioni; l’obbligo di adottare provvedimenti necessari a seconda delle circostanze per impedire l’accesso non autorizzato; l’obbligo di non copiare, stampare, scaricare o altrimenti replicare, trasmettere o comunicare i documenti consultati; l’obbligo di restituire o distruggere eventuali copie di documenti contenenti informazioni riservate; l’obbligo di rendere i documenti inaccessibili alle persone identificate, da qualsiasi computer o dispositivo, dopo una data specifica ecc.

77.

Nei casi in cui limita l’accesso alla cerchia di riservatezza esclusivamente ai consulenti esterni, il giudice potrebbe imporre loro l’obbligo di non divulgare le informazioni riservate ai rispettivi clienti. Ciò potrebbe assumere una rilevanza significativa nelle giurisdizioni in cui gli avvocati sono obbligati, in virtù di norme di deontologia professionale o di altro tipo, a condividere le informazioni con i propri clienti (63). A tal fine, qualora accettino tali limitazioni relativamente alla cerchia di riservatezza, le parti potrebbero dover dispensare espressamente gli avvocati che sono membri della cerchia di riservatezza (ed eventualmente il rispettivo studio legale) dall’obbligo di comunicare loro le informazioni divulgate nella cerchia di riservatezza (64).

78.

I consulenti legali interni o rappresentanti aziendali che partecipano a una cerchia di riservatezza inoltre potrebbero essere soggetti a obblighi supplementari. Ad esempio, il giudice nazionale potrebbe ritenere opportuno stabilire che, per un periodo di tempo limitato, il dipendente in questione non debba operare nell’area di attività interessata dalla domanda.

d.   Organizzazione logistica di una cerchia di riservatezza

79.

Le cerchie di riservatezza potrebbero richiedere ai giudici nazionali di decidere in merito a varie misure di carattere organizzativo, infrastrutturale e logistico.

80.

Innanzitutto, le cerchie di riservatezza potrebbero comportare la divulgazione materiale o elettronica di informazioni riservate. La divulgazione materiale potrebbe essere organizzata presso gli uffici giudiziari sotto il controllo di personale giudiziario, o presso la sede delle parti senza coinvolgere l’autorità giudiziaria. La divulgazione materiale potrebbe comportare la trasmissione di copie di documenti in forma cartacea, ma anche la divulgazione di prove mediante CD, DVD o chiavetta USB in un luogo fisico, presso gli uffici giudiziari o i locali delle parti.

81.

Se la divulgazione delle informazioni nella cerchia di riservatezza avviene presso gli uffici giudiziari, può darsi che il giudice debba garantire la presenza di strumenti adeguati per accedere alle informazioni, a meno che le persone che hanno accesso alla cerchia di riservatezza possano portare le proprie attrezzature.

82.

La divulgazione delle informazioni in una cerchia di riservatezza potrebbe essere effettuata anche mediante strumenti elettronici. In tal caso, le informazioni vengono caricate e memorizzate in un luogo elettronico (ad esempio un cloud) e l’accesso alle informazioni è protetto da un sistema di cifratura adeguato.

83.

In secondo luogo, il giudice potrebbe determinare la durata dell’accessibilità per la cerchia di riservatezza.

84.

In terzo luogo, il giudice potrebbe anche decidere gli orari di disponibilità delle sale per la divulgazione (ad esempio esclusivamente in orario d’ufficio), se debba essere presente personale giudiziario, se sia possibile portare appunti o fascicoli nelle sale ecc.

85.

Infine, per garantire che le informazioni riservate divulgate nell’ambito di una cerchia di riservatezza siano protette nel corso di tutto il procedimento, i giudici nazionali potrebbero richiedere che le parti presentino una versione riservata e una non riservata dei propri atti processuali (quest’ultima comprendente, ad esempio, solo dati quantitativi in forma aggregata o anonima), che si faccia riferimento alle informazioni riservate solo in un allegato riservato o che si prendano altri provvedimenti al fine di tutelare la natura riservata delle informazioni. Per maggiori dettagli al riguardo si rimanda alla sezione IV del presente documento.

D.   Nomina di esperti

86.

In alcune giurisdizioni i giudici nazionali potrebbero decidere di nominare un terzo competente in un ambito specifico (ad esempio contabilità, finanza, diritto della concorrenza, audit ecc.) autorizzato ad accedere ad alcune informazioni riservate oggetto di una richiesta di divulgazione. Il ruolo di tale esperto nominato dal giudice potrebbe essere diverso da quello degli esperti nominati dalle parti, che in alcune giurisdizioni sono spesso utilizzati per sostenere la domanda o la difesa di una parte.

87.

Se consentito dalle norme procedurali nazionali, l’esperto è nominato ad esempio per preparare una sintesi significativa delle informazioni da rendere disponibili alla parte che richiede la divulgazione. In alternativa, e a seconda delle norme procedurali nazionali applicabili, l’esperto potrebbe essere incaricato di redigere una relazione riservata destinata esclusivamente agli avvocati e/o ad altri consulenti esterni della parte che richiede la divulgazione, mentre alla parte in sé potrebbe essere resa disponibile una versione non riservata della stessa relazione.

D.1    La nomina di esperti come strumento efficace per tutelare la riservatezza

88.

In primo luogo, la nomina di esperti si potrebbe dimostrare una misura efficace quando le informazioni da divulgare sono molto sensibili dal punto di vista commerciale e di natura quantitativa o tecnica (ad esempio le informazioni contenute in libri commerciali o contabili, dati relativi alla clientela, processi di produzione ecc.). In questi casi, gli esperti potrebbero sintetizzare e/o aggregare le informazioni riservate per renderle accessibili alla parte che richiede la divulgazione.

89.

In secondo luogo, la nomina di esperti potrebbe essere efficace anche laddove una parte chieda un ulteriore accesso a documenti riservati contenenti dati sottostanti, ad esempio, per esaminare la solidità dei metodi utilizzati per valutare la portata dei danni, i sovrapprezzi trasferiti ecc.

90.

In terzo luogo, nei casi in cui un numero ingente di documenti da divulgare riguardi informazioni riservate di terzi, i giudici potrebbero ritenere più efficace nominare un esperto che acceda alle informazioni e fornisca un parere in merito alla natura riservata delle stesse, invece di avviare una discussione con le parti circa la portata delle interpolazioni o di istituire una cerchia di riservatezza.

D.2    Conferimento dell’incarico agli esperti

91.

Il giudice nazionale potrebbe nominare gli esperti e dare loro mandato. A seconda delle diverse norme procedurali, i giudici nazionali potrebbero nominare gli esperti indipendenti scegliendoli da un elenco di esperti «approvati dal tribunale», da un elenco di esperti proposto dalle parti ecc. In base alle norme procedurali nazionali, all’atto della nomina di un esperto potrebbe anche essere necessario che il giudice nazionale decida chi dovrà farsi carico dei relativi costi.

92.

Una volta nominato l’esperto, i giudici nazionali potrebbero chiedergli di presentare impegni scritti concernenti il trattamento riservato di qualsiasi informazione consultata.

93.

Come nel caso dei membri di una cerchia di riservatezza, agli esperti potrebbe essere imposto l’obbligo di non divulgare informazioni riservate a persone diverse da quelle indicate dal giudice o senza il suo esplicito consenso; di utilizzare le informazioni riservate esclusivamente ai fini del procedimento civile nell’ambito del quale è stato emesso l’ordine di divulgazione; di garantire un’adeguata protezione delle informazioni; di adottare qualsiasi misura necessaria a seconda delle circostanze per impedire l’accesso non autorizzato e restituire o distruggere eventuali copie di documenti contenenti informazioni riservate ecc. Tali obblighi potrebbero anche prevedere sanzioni in caso di violazione dell’obbligo di riservatezza.

94.

Gli esperti potrebbero essere tenuti a dichiarare eventuali conflitti di interessi che possano impedire lo svolgimento del loro incarico.

95.

Il giudice potrebbe inoltre dare all’esperto istruzioni in merito al tipo di relazione da produrre e alla necessità o meno di prepararne una versione riservata e una non riservata.

96.

Il giudice potrebbe decidere che l’eventuale versione riservata della relazione dell’esperto sia condivisa esclusivamente con i consulenti esterni delle parti, mentre queste ultime potrebbero avere accesso solo a una versione non riservata della relazione. Se il giudice nazionale limita l’accesso alla versione riservata della relazione preparata da un esperto esclusivamente al consulente esterno di una parte, a quest’ultimo non sarà consentito di condividere le informazioni riservate ivi contenute con il proprio cliente (65). Se il giudice decide che i dati sottostanti utilizzati dall’esperto indipendente potrebbero essere divulgati anche al consulente esterno, potrebbe essere necessario ricorrere ad accordi di riservatezza distinti.

97.

Se ai consulenti legali interni e/o rappresentanti aziendali è consentito l’accesso alla versione riservata della relazione dell’esperto, il giudice potrebbe richiedere che anch’essi presentino impegni scritti concernenti il trattamento riservato delle informazioni a cui hanno accesso.

IV.   PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI RISERVATE DURANTE TUTTO IL PROCEDIMENTO E SUCCESSIVAMENTE

98.

Una volta divulgate le informazioni riservate, è possibile che i giudici nazionali considerino in che modo tali informazioni potranno essere utilizzate durante e dopo il procedimento (66). A titolo di esempio, se i consulenti esterni o interni delle parti utilizzano nei propri atti processuali le informazioni divulgate in una cerchia di riservatezza o contenute nella relazione riservata di un esperto, i giudici nazionali potrebbero chiedere che si faccia riferimento a tali informazioni soltanto in allegati riservati da presentare unitamente ai principali atti processuali (67).

99.

Se gli avvocati delle parti o i testimoni desiderano fare riferimento alle informazioni riservate durante l’udienza o in occasione dell’audizione di un esperto in merito a tali prove, i giudici nazionali potrebbero organizzare audizioni a porte chiuse, ove possibile secondo le norme procedurali applicabili. In alternativa, i consulenti delle parti potrebbero indicare oralmente al giudice dove si trovano tali informazioni, senza divulgarle apertamente in tribunale.

100.

La necessità di tutelare le informazioni riservate potrebbe presentarsi anche successivamente, ad esempio al momento dell’emissione, notifica o pubblicazione della sentenza, durante le procedure di ricorso o in caso di richieste di accesso a documenti giudiziari.

A.   Udienze a porte chiuse

101.

In virtù del principio dei procedimenti pubblici, i procedimenti civili in genere sono pubblici (68) e i giudici nazionali potrebbero bilanciare l’interesse alla protezione delle informazioni riservate e la necessità di limitare l’interferenza con il principio dei procedimenti pubblici.

102.

A seconda delle norme nazionali, i giudici potrebbero decidere di escludere i riferimenti a informazioni riservate durante le udienze pubbliche o di tenere a porte chiuse solo le parti delle udienze in cui potrebbero essere discusse informazioni riservate. Nel secondo caso i giudici nazionali devono decidere a chi è consentito partecipare alle sessioni a porte chiuse. Questa decisione può dipendere dalla modalità della divulgazione delle informazioni riservate e dai destinatari (ad esempio ai consulenti esterni delle parti, a un esperto, ai rappresentanti aziendali delle parti ecc.).

103.

Durante le sessioni a porte chiuse, il permesso di partecipare è concesso di norma solo ai consulenti esterni e/o ai consulenti legali interni autorizzati ad accedere ai documenti riservati nell’ambito della cerchia di riservatezza e (se del caso) all’esperto che ha avuto accesso alle informazioni.

104.

Le udienze a porte chiuse potrebbero rappresentare uno strumento efficace per l’esame in contraddittorio delle parti o dei testimoni in merito alle prove riservate divulgate nell’ambito di una cerchia di riservatezza o per un’audizione dell’esperto in merito alle prove riservate contenute nella sua relazione.

B.   Notifica alle parti e pubblicazione

105.

Il giudice potrebbe dover valutare come proteggere le informazioni riservate nella versione della sentenza da notificare alle parti, lasciando impregiudicato il loro diritto di presentare ricorso.

106.

Inoltre, in caso di pubblicazione delle decisioni o sentenze, i giudici nazionali potrebbero dover proteggere le informazioni riservate. A tutela delle informazioni riservate delle parti o di terzi, nell’emettere la sentenza e nell’ordinarne la pubblicazione, i giudici nazionali potrebbero prendere in considerazione l’opportunità di rendere anonime le informazioni che possano identificare la fonte delle informazioni o di rimuovere dalla versione pubblicamente disponibile della sentenza le parti che si riferiscono a informazioni riservate (69). Per tale processo il giudice potrebbe chiedere l’aiuto delle parti al fine di individuare le informazioni che non dovrebbero essere divulgate al pubblico (ad esempio chiedendo una versione interpolata) (70).

C.   Accesso ai documenti giudiziari

107.

È possibile che i giudici nazionali debbano tutelare le informazioni riservate in relazione a richieste di accesso a documenti giudiziari (la versione riservata della sentenza o l’intero fascicolo), se tali richieste sono consentite secondo le norme procedurali nazionali.

108.

A seconda delle norme nazionali, i giudici potrebbero decidere di limitare l’accesso ai documenti giudiziari per quanto concerne parte del fascicolo (ad esempio rifiutare l’accesso a documenti divulgati in una cerchia di riservatezza, relazioni di esperti, verbali di udienze a porte chiuse, versioni riservate di atti processuali ecc.) o l’intero fascicolo.

109.

A tale riguardo, i giudici nazionali potrebbero considerare, tra l’altro, l’opportunità di chiedere alle parti di indicare quali documenti sono riservati, in modo che non vengano resi disponibili ai soggetti che non sono parti del procedimento, o che siano fornite versioni non riservate dei documenti interessati da inserire tra i documenti giudiziari. Ad esempio, se nell’ambito del procedimento è stato divulgato un numero significativo di documenti riservati e sono stati adottati provvedimenti quali le cerchie di riservatezza per tutelarne la riservatezza, il giudice potrebbe anche considerare l’opportunità di inserire tra i documenti giudiziari registrati solo le versioni non riservate degli atti processuali, dei verbali di udienze a porte chiuse (71) o delle relazioni di esperti o di vietare (in tutto o in parte) l’accesso al fascicolo giudiziario per un dato periodo di tempo.

110.

Nel decidere se vietare (in tutto o in parte) l’accesso, per i giudici potrebbe risultare necessario valutare, tra l’altro, chi richiede l’accesso al fascicolo. A titolo di esempio, i giudici devono tenere conto del fatto che le persone che richiedono l’accesso potrebbero operare nello stesso mercato o ramo di attività commerciale delle parti coinvolte nel procedimento civile (ad esempio, concorrenti delle parti, partner commerciali ecc.) e potrebbero avere un interesse particolare a ottenere l’accesso al fascicolo giudiziario dopo la chiusura del procedimento.

(1)  Jean-François Laborde, Cartel damages actions in Europe: How courts have assessed cartel overcharges (ed. 2019), Concurrences Review n. 4-2019, articolo n. 92227, novembre 2019, consultabile all’indirizzo www.concurrences.com.

(2)  In relazione al diritto al risarcimento, cfr. sentenza della Corte di giustizia del 5 giugno 2014, Kone AG e altri/ÖBB-Infrastruktur AG, causa C-557/12, ECLI:EU:C:2014:1317, punti 21 e 22.

(3)  Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (GU L 349 del 5.12.2014, pag. 1) («direttiva sul risarcimento del danno»).

(4)  Cfr. articolo 5 della direttiva sul risarcimento del danno. Cfr. altresì considerando 18 della direttiva sul risarcimento del danno.

(5)  La presente comunicazione fa salve, ad esempio, le disposizioni del: regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1); regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39); regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

La presente comunicazione fa salvo anche il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43), che riguarda la trasparenza e tratta della divulgazione delle informazioni al grande pubblico; cfr. sentenza del Tribunale del 12 maggio 2015, Unión de Almacenistas de Hierros de España/Commissione, causa T-623/13, ECLI:EU:T:2015:268, punto 86, e sentenza della Corte di giustizia del 27 febbraio 2014, Commissione/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, causa C-365/12 P, ECLI:EU:C:2014:112, punti da 100 a 109. In seguito al recepimento della direttiva sul risarcimento del danno, i soggetti che intentano un’azione possono fare pieno affidamento sulle norme nazionali che ne recepiscono gli articoli 5 e 6 per la divulgazione delle informazioni rilevanti.

(6)  Per le azioni di risarcimento cfr. articolo 5, paragrafo 6, della direttiva sul risarcimento del danno.

(7)  Cfr. considerando 15 e articolo 5, paragrafo 1, della direttiva sul risarcimento del danno.

(8)  Cfr. articolo 5, paragrafi 1 e 3, della direttiva sul risarcimento del danno; cfr. anche osservazioni della Commissione all’Alta Corte di giustizia del Regno Unito del 27 gennaio 2017 a norma dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003, nel caso EURIBOR, punto 24, consultabili all’indirizzo http://ec.europa.eu/competition/court/antitrust_amicus_curiae.html.

(9)  Cfr. considerando 23 della direttiva sul risarcimento del danno, concernente il principio della proporzionalità e la prevenzione dei tentativi di acquisizione generalizzata di informazioni, ossia la ricerca in base a criteri non sufficientemente determinati o eccessivamente ampi di informazioni che probabilmente non rivestono interesse per le parti del procedimento.

(10)  Cfr. considerando 16 e articolo 5, paragrafo 2, della direttiva sul risarcimento del danno.

(11)  Articolo 6, paragrafo 4, lettera a), della direttiva sul risarcimento del danno.

(12)  Articolo 6, paragrafo 6, della direttiva sul risarcimento del danno.

(13)  Articolo 6, paragrafo 5, della direttiva sul risarcimento del danno.

(14)  Articolo 5, paragrafo 1, della direttiva sul risarcimento del danno.

(15)  Comunicazione della Commissione relativa alla quantificazione del danno nelle azioni di risarcimento fondate sulla violazione dell’articolo 101 o 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU C 167 del 13.6.2013, pag. 19) e Guida pratica relativa alla quantificazione del danno nelle azioni di risarcimento fondate sulla violazione dell’articolo 101 o 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (11.6.2013).

(16)  Se, ad esempio, sostiene che il ricorrente abbia trasferito ai propri clienti il sovrapprezzo derivante dalla violazione (cosiddetta eccezione del trasferimento), il convenuto può chiedere l’accesso alle prove che sono in possesso del ricorrente o di terzi. Cfr. Linee guida per i giudici nazionali in ordine alle modalità di stima della parte del sovrapprezzo trasferita sull’acquirente indiretto (GU C 267 del 9.8.2019, pag. 4).

(17)  Cfr. articolo 4, paragrafo 3, TUE sul principio di leale cooperazione fra l’Unione e gli Stati membri e l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 per quanto riguarda le richieste di informazioni alla Commissione. Nelle azioni di risarcimento l’articolo 6, paragrafo 10, della direttiva sul risarcimento del danno prevede che la richiesta della divulgazione a un’autorità garante della concorrenza sia solo un’ultima ratio («G li Stati membri provvedono affinché il giudice nazionale chieda a un’autorità garante della concorrenza la divulgazione delle prove contenute nel fascicolo di quest’ultima solo qualora nessuna parte o nessun terzo sia ragionevolmente in grado di fornire tale prova»).

(18)  Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 14 febbraio 2008, Varec/Stato belga, causa C-450/06, ECLI:EU:C:2008:91, punto 49. Cfr. anche sentenza della Corte di giustizia del 24 giugno 1986, Akzo Chemie/Commissione, causa C-53/85, ECLI:EU:C:1986:256, punto 28; sentenza della Corte di giustizia del 19 maggio 1994, SEP/Commissione, causa C-36/92, ECLI:EU:C:1994:205, punto 37 e sentenza della Corte di giustizia del 19 giugno 2018, Baumeister, causa C-15/16, ECLI:EU:C:2018:464, punto 53. La protezione delle informazioni riservate è anche un corollario del diritto di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare, di cui all’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391) (cfr. anche causa Varec/Stato belga, già citata, punto 48).

(19)  Sentenza del Tribunale del 18 settembre 1996, Postbank, causa T-353/94, ECLI:EU:T:1996:119, punti da 66 a 89; cfr. anche, a titolo di riferimento, comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione con le giurisdizioni degli Stati membri dell’UE ai fini dell’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU C 101 del 27.4.2004, pag. 54) («comunicazione relativa alla cooperazione con le giurisdizioni nazionali»), punto 24; e comunicazione della Commissione riguardante le regole per l’accesso al fascicolo istruttorio della Commissione nei casi relativi all’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE, degli articoli 53, 54 e 57 dell’accordo SEE e del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (GU C 325 del 22.12.2005, pag. 7) («comunicazione relativa all’accesso al fascicolo»), punto 24. Cfr. anche articoli 3 e 9 della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1) («direttiva sui segreti commerciali»).

(20)  Cfr., ad esempio, comunicazione relativa all’accesso al fascicolo, punti da 17 a 19, capitolo 11 del Manuale delle procedure per l’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE della DG Concorrenza (consultabile all’indirizzo https://ec.europa.eu/competition/antitrust/antitrust_manproc_11_2019_en.pdf) e orientamenti sulle richieste di riservatezza nel corso di procedimenti della Commissione fondati sulla violazione dell’articolo 101 o 102 TFEU, punti da 8 a 17 (consultabili all’indirizzo https://ec.europa.eu/competition/antitrust/business_secrets_en.pdf).

Tuttavia, a seconda delle circostanze, la riservatezza delle informazioni potrebbe dover essere nuovamente valutata dai giudici nazionali nel contesto delle azioni di applicazione a livello privatistico, anche se era già stata accertata nel contesto dell’applicazione a livello pubblico del diritto della concorrenza dell’UE. A titolo di esempio, le parti di procedimenti amministrativi potrebbero aver presentato richieste di riservatezza nei confronti di altre parti nell’ambito dello stesso procedimento, ma potrebbero doverne presentare altre nei confronti delle parti che richiedono la divulgazione dinanzi al giudice nazionale in procedimenti civili. Questo varrebbe anche per i terzi da cui la Commissione o un’autorità nazionale garante della concorrenza abbia ottenuto informazioni nel corso di procedimenti amministrativi. A causa del tempo che trascorre tra i diversi procedimenti può anche essere pertinente valutare nuovamente le informazioni per stabilire se siano ancora o meno di natura riservata (cfr. anche punto 22).

(21)  Sentenza del Tribunale del 30 maggio 2006, Bank Austria/Commissione, causa T-198/03, ECLI:EU:T:2006:136, punto 71; sentenza del Tribunale dell’8 novembre 2011, Idromacchine/Commissione, causa T-88/09, ECLI:EU:T:2011:641, punto 45; sentenza del Tribunale del 28 gennaio 2015, Akzo Nobel e altri/Commissione, causa T-345/12, ECLI:EU:T:2015:50, punto 65; e sentenza della Corte di giustizia del 14 marzo 2017, Evonik Degussa/Commissione, causa C-162/15 P, ECLI:EU:C:2017:205, punto 107.

(22)  Cfr., ad esempio, ordinanza del Tribunale del 19 giugno 1996, NMH Stahlwerke/Commissione, cause riunite T-134/94 ecc., ECLI:EU:T:1996:85, punto 40; ordinanza del Tribunale del 29 maggio 1997, British Steel/Commissione, causa T-89/96, ECLI:EU:T:1997:77, punto 29; ordinanza del Tribunale del 15 giugno 2006, Deutsche Telekom/Commissione, causa T-271/03, ECLI:EU:T:2006:163, punti 64 e 65; e ordinanza del Tribunale del 2 marzo 2010, Telefónica/Commissione, T-336/07, ECLI:EU:T:2008:299, punti 39, 63 e 64. Cfr. anche comunicazione relativa all’accesso al fascicolo, punto 23.

(23)  Questo è pertinente anche per quanto concerne la protezione di terzi dal rischio di rappresaglie da parte di un concorrente o di un partner commerciale che possa esercitare una pressione commerciale o economica significativa su di essi. Cfr. ad esempio la sentenza della Corte di giustizia del 6 aprile 1995, BPB Industries e British Gypsum/Commissione, causa C-310/93, ECLI:EU:C:1995:101, punti 26 e 27.

(24)  Le informazioni che sono state riservate, ma che risalgono a cinque anni addietro o più, devono essere considerate storiche, salvo che, in via eccezionale, il ricorrente non dimostri che costituiscono ancora un elemento essenziale della sua posizione commerciale o di quella di un terzo; cfr. al riguardo Evonik Degussa/Commissione, già citata, punto 64; Baumeister, già citata, punto 54; e sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015, Pilkington Group Ltd/Commissione, causa T-462/12, ECLI:EU:T:2015:508, punto 58. Cfr. anche comunicazione relativa all’accesso al fascicolo, punto 23.

(25)  Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2011, CDC Hydrogene Peroxide/Commissione, causa T-437/08, ECLI:EU:T:2011:752, punto 49 {«[…] l’interesse di una società che ha partecipato a un cartello di evitare simili azioni […] non costituisce un interesse degno di tutela, segnatamente alla luce del diritto che spetta a chiunque di chiedere la riparazione del pregiudizio cagionatogli da un comportamento atto a restringere o falsare il gioco della concorrenza (sentenze della Corte 20 settembre 2001, causa C-453/99, Courage e Crehan, Racc. pag. I-6297, punti 24 e 26, e 13 luglio 2006, cause riunite da C-295/04 a C-298/04, Manfredi e a., Racc. pag. I-6619, punti 59 e 61)»}. Analogamente, l’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva sul risarcimento del danno stabilisce che l’interesse delle imprese a evitare azioni per il risarcimento del danno in seguito a una violazione del diritto della concorrenza non costituisce un interesse meritevole di tutela.

(26)  Cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva sui segreti commerciali per la definizione di segreto commerciale, da leggersi in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 2, della medesima direttiva.

(27)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(28)  Articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003; comunicazione relativa alla cooperazione con le giurisdizioni nazionali, punti 21, 27 e 29; sentenza Postbank, già citata, punto 65; cfr. anche ordinanza della Corte di giustizia del 13 luglio 1990, Imm Zwartveld, causa C-2/88, ECLI:EU:C:1990:315, punti 21 e 22. Occorre sottolineare che, qualora sia necessario ai fini dell’applicazione uniforme dell’articolo 101 o 102 TFUE, la Commissione, agendo d’ufficio, può presentare osservazioni scritte ai giudici nazionali degli Stati membri e, a tal fine, può chiedere alla giurisdizione competente dello Stato membro di trasmettere o garantire la trasmissione alla Commissione di qualsiasi documento necessario per la valutazione del caso; cfr. articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003.

(29)  Cfr. articolo 6, paragrafo 10, della direttiva sul risarcimento del danno.

(30)  Cfr. articolo 16 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE e successive modifiche (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18). Cfr. anche punto 26 della comunicazione relativa alla cooperazione con le giurisdizioni nazionali in merito al rifiuto di trasmettere informazioni per preminenti motivi attinenti alla necessità di salvaguardare gli interessi dell’Unione o di evitare interferenze con il suo funzionamento e la sua indipendenza.

(31)  Postbank, già citata, punto 90. Cfr. anche articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, già citata.

(32)  Comunicazione relativa alla cooperazione con le giurisdizioni nazionali, punto 25.

(33)  Cfr. punto 12 del parere della Commissione del 22 dicembre 2014 a seguito di una richiesta a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, The Secretary of State for Health e altri/Servier Laboratories Limited e altri, C(2014) 10264 final, consultabile all’indirizzo http://ec.europa.eu/competition/court/confidentiality_rings_final_opinion_en.pdf.

(34)  Cfr. considerando 18 della direttiva sul risarcimento del danno.

(35)  Ad esempio, se le parti sono diretti concorrenti, la misura scelta deve garantire che la modalità della divulgazione non consenta la collusione tra le parti o non conferisca un vantaggio competitivo alla parte che richiede la divulgazione.

(36)  Cfr., in particolare, articolo 5, paragrafo 7, della direttiva sul risarcimento del danno («Gli Stati membri provvedono affinché coloro ai quali è chiesta la divulgazione abbiano la possibilità di essere sentiti prima che il giudice nazionale ordini la divulgazione […]»).

(37)  La parte che effettua la divulgazione non deve necessariamente essere la parte da cui provengono le informazioni. Ad esempio, può darsi che una parte abbia avuto accesso a informazioni di terzi nel corso del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione o a un’autorità nazionale garante della concorrenza. Tale parte non acquisisce il diritto di divulgare ulteriormente le informazioni riservate di un terzo per il fatto di avervi avuto accesso. A titolo di esempio, in relazione alle versioni non riservate di documenti concernenti un processo di raccolta di dati preparato specificamente ai fini dell’accesso al fascicolo, cfr. parere della Commissione del 29 ottobre 2015, in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, Sainsbury’s Supermarkets Ltd/Mastercard Incorporated e altri, [C(2015) 7682 final], punto 23, nel quale la Commissione ha affermato che, ai fini della sua inchiesta, non era stato necessario prendere posizione sul fatto che le informazioni fossero o meno riservate nei confronti di altre parti, bensì sul fatto che i terzi che fornivano le informazioni potessero opporsi alla condivisione delle informazioni con il richiedente. Il parere concludeva che il fatto che Mastercard potesse accettare particolari accordi, come ad esempio una cerchia di riservatezza, non significa necessariamente che li avrebbero accettati i terzi che hanno fornito le informazioni. Il parere è consultabile all’indirizzo http://ec.europa.eu/competition/court/sainsbury_opinion_en.pdf.

(38)  Cfr. punti 6 e 10.

(39)  Ai fini della protezione delle informazioni riservate nel contesto delle richieste di divulgazione potrebbe essere necessario modificare il normale funzionamento della logistica o persino delle procedure telematiche dell’autorità giudiziaria, o istituire procedure ad hoc a seconda dei casi, nei limiti del diritto procedurale nazionale vigente.

(40)  Cfr., ad esempio, articolo 16 della direttiva sui segreti commerciali, che prevede la possibilità di imporre sanzioni a qualsiasi soggetto che non adempia o rifiuti di adempiere le misure ordinate per tutelare la riservatezza dei segreti commerciali nel corso di procedimenti legali.

(41)  Cfr. anche considerando 33 della direttiva sul risarcimento del danno. Il ricorso alle sanzioni è essenziale, se si considera che nella maggior parte dei casi i giudici nazionali potrebbero non essere in grado di controllare in tempo reale che le parti rispettino le disposizioni dell’ordine di divulgazione, in particolare nel caso di una cerchia di riservatezza.

(42)  Articolo 8, paragrafo 2, della direttiva sul risarcimento del danno.

(43)  La possibilità di accedere alle informazioni sui volumi forniti può essere essenziale per quantificare il danno subito al livello inferiore della catena di approvvigionamento (ossia da clienti indiretti).

(44)  Questo può verificarsi perché i documenti di terzi non comprendono informazioni riservate nei confronti della parte che effettua la divulgazione o perché quest’ultima aveva già avuto accesso a una versione non riservata dei documenti, in cui le informazioni considerate riservate nei confronti della parte che effettua la divulgazione erano state precedentemente rimosse.

(45)  Cfr., a titolo di riferimento, comunicazione relativa all’accesso al fascicolo, punti da 35 a 38; orientamenti sulle richieste di riservatezza nel corso di procedimenti della Commissione fondati sulla violazione dell’articolo 101 o 102 TFUE, punti da 18 a 26, consultabili all’indirizzo https://ec.europa.eu/competition/antitrust/business_secrets_en.pdf, e guida informale sulle richieste di riservatezza, consultabile all’indirizzo https://ec.europa.eu/competition/antitrust/guidance_en.pdf.

(46)  Ad esempio, si potrebbe utilizzare un sistema di codificazione a colori per indicare a quale parte appartengono le informazioni riservate o se si riferiscono a informazioni di terzi.

(47)  Cfr., ad esempio, articolo 103, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea.

(48)  Per gli intervalli relativi alle vendite, al fatturato e alle quote di mercato, cfr. punto 22 degli orientamenti sulle richieste di riservatezza nel corso di procedimenti della Commissione fondati sulla violazione dell’articolo 101 o 102 TFUE, consultabili all’indirizzo https://ec.europa.eu/competition/antitrust/business_secrets_en.pdf.

(49)  Questa misura di divulgazione, che a seconda delle giurisdizioni è definita anche confidentiality club o sala dati, può anche essere utilizzata nei procedimenti amministrativi. Per le procedure della Commissione, cfr. comunicazione della Commissione sulle migliori pratiche relative ai procedimenti previsti dagli articoli 101 e 102 TFUE (GU C 308 del 20.10.2011, pag. 6), punti 96 a 97; per le sale dati, cfr. migliori pratiche sulla divulgazione di informazioni in sale dati nei procedimenti a norma degli articoli 101 e 102 TFUE e del regolamento UE sulle concentrazioni, punto 9, consultabili all’indirizzo http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/disclosure_information_data_rooms_en.pdf. Per le cerchie di riservatezza. cfr. orientamenti sull’uso delle cerchie di riservatezza nei procedimenti della Commissione, consultabili all’indirizzo http://ec.europa.eu/competition/antitrust/conf_rings.pdf.

(50)  Cfr. orientamenti sul trasferimento, già citati, punto 43.

(51)  Cfr., ad esempio, relazione OCSE del 5 ottobre 2011, «Procedural Fairness: Transparency Issues in Civil and Administrative Enforcement Proceedings», pag. 12, consultabile all’indirizzo www.oecd.org/competition/mergers/48825133.pdf; cfr. anche «Scoping note on Transparency and Procedural Fairness as a long-term theme for 2019-2020», 6-8 giugno 2018, Centro conferenze OCSE, pagg. 4-5, consultabile all’indirizzo www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/WD(2018)6&docLanguage = En.

(52)  A titolo di esempio, in relazione ai dati raccolti da consulenti esterni presso i partecipanti a un’indagine della Commissione, al punto 21 del suo parere in Sainsbury’s Supermarkets Ltd/MasterCard Incorporated e altri, già citato, la Commissione ha concluso che le informazioni non potevano essere rese anonime in modo tale da rispettare pienamente il legittimo interesse dei fornitori dei dati alla protezione delle loro informazioni riservate.

(53)  Cfr. a questo proposito la divulgazione nell’ambito di una cerchia di riservatezza ordinata dal Tribunale nella sua sentenza del 14 marzo 2014, Cementos Portland Valderrivas, SA/Commissione, causa T-296/11, ECLI:EU:T:2014:121, punto 24: «[…] al fine di conciliare, da un lato, il principio del contraddittorio e, dall’altro, le caratteristiche della fase di indagine preliminare del procedimento, nella quale l’impresa interessata non dispone né del diritto ad essere informata degli elementi essenziali sui quali la Commissione si basa né del diritto di accesso al fascicolo, l’ordinanza del 14 maggio 2013 ha limitato la consultazione delle informazioni fornite dalla Commissione ai soli avvocati della ricorrente e l’ha subordinata all’assunzione di un impegno di riservatezza da parte loro».

(54)  Per un esempio di misure di organizzazione del procedimento, cfr. norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea adottate dal Tribunale, e in particolare la sezione VI concernente la riservatezza (GU L 152 del 18.6.2015, pag. 1). A titolo di esempio, per le norme in materia di cerchie di riservatezza e di sale dati da applicare nei procedimenti amministrativi della Commissione, cfr. sezione 4.3 delle migliori pratiche sulla divulgazione di informazioni in sale dati nei procedimenti a norma degli articoli 101 e 102 TFUE e del regolamento UE sulle concentrazioni, già citati; allegato A delle migliori pratiche, norme armonizzate relative alla procedura della sala dati (solo per la divulgazione di informazioni riservate ai consulenti esterni), consultabili all’indirizzo https://ec.europa.eu/competition/antitrust/data_room_rules_en.pdf; e orientamenti sull’uso delle cerchie di riservatezza, e in particolare la sezione 5 concernente l’accordo di divulgazione negoziata, già citati.

(55)  La decisione sulla composizione della cerchia di riservatezza può anche definire il numero massimo di membri per parte.

(56)  Cfr. considerando 18 della direttiva sul risarcimento del danno («limitare il numero di persone autorizzate a prendere visione delle prove»).

(57)  Cfr., ad esempio, articolo 9, paragrafo 2, della direttiva sui segreti commerciali.

(58)  Ad esempio, persone impiegate dalla parte richiedente in virtù di contratti di lavoro o altri tipi di accordi di servizi o contrattuali.

(59)  Cfr., a titolo di riferimento, comunicazione relativa all’accesso al fascicolo, già citata, punto 47.

(60)  In contenziosi concernenti la divulgazione di segreti commerciali, l’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva sui segreti commerciali stabilisce che la cerchia ristretta di persone aventi diritto ad accedere alle prove comprenda almeno una persona fisica di ciascuna parte in causa. Tale requisito si applica esclusivamente ai (presunti) segreti commerciali.

(61)  Cfr. parere della Commissione in Servier, già citato, punto 22.

(62)  Ad esempio, nei suoi procedimenti amministrativi la Commissione utilizza un accordo standardizzato di non divulgazione, accessibile all’indirizzo https://ec.europa.eu/competition/antitrust/nda_en.pdf.

(63)  Questo si discosta dalla prassi usuale per cui l’avvocato di una parte divulga a tali propri clienti informazioni e atti processuali ricevuti da altre parti nel procedimento e ne discute liberamente con loro.

(64)  Nella sua prassi amministrativa, anche la Commissione può chiedere la rinuncia all’obbligo di divulgazione tra avvocato e cliente; cfr., ad esempio, orientamenti sull’uso delle cerchie di riservatezza, già citati, punto 13, e migliori pratiche sulla divulgazione di informazioni in sale dati, già citate, punto 23.

(65)  Come avviene per gli avvocati nel caso delle cerchie di riservatezza, i clienti potrebbero dover dispensare i consulenti esterni da qualsiasi obbligo di comunicare loro le informazioni contenute nella relazione. Cfr. punto 77.

(66)  La protezione delle informazioni riservate è un principio generale del diritto dell’UE. Cfr. nota 18.

(67)  Le versioni non riservate degli atti devono consentire alle altre parti di comprendere gli argomenti e le prove a cui si fa riferimento, affinché possano discutere del caso con i propri rappresentanti legali e istruirli di conseguenza.

(68)  Cfr. articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, già citata. In alcuni Stati membri le eccezioni a questo principio potrebbero riferirsi al mantenimento dell’ordine pubblico, alla protezione di diritti fondamentali o ad altri obiettivi generali.

(69)  Cfr. anche articolo 9, paragrafo 2, lettera c), della direttiva sui segreti commerciali.

(70)  A titolo di riferimento su come condurre tale processo, cfr. orientamenti sulla preparazione di versioni pubbliche delle decisioni della Commissione, consultabili all’indirizzo https://ec.europa.eu/competition/antitrust/guidance_on_preparation_of_public_versions_antitrust_04062015.pdf.

(71)  Tale misura può essere necessaria se durante l’udienza a porte chiuse si è fatto riferimento a informazioni riservate che sono state messe a verbale. Tuttavia, ove consentito dalle norme nazionali applicabili, il giudice può decidere che alcune informazioni a cui si è fatto riferimento durante l’udienza a porte chiuse non vengano messe a verbale. In tale situazione è possibile che non sia necessario preparare versioni non riservate dei verbali delle udienze a porte chiuse.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

22.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 242/18


Tassi di cambio dell'euro (1)

21 luglio 2020

(2020/C 242/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1443

JPY

yen giapponesi

122,70

DKK

corone danesi

7,4449

GBP

sterline inglesi

0,90055

SEK

corone svedesi

10,2390

CHF

franchi svizzeri

1,0740

ISK

corone islandesi

159,30

NOK

corone norvegesi

10,4933

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,429

HUF

fiorini ungheresi

350,64

PLN

zloty polacchi

4,4362

RON

leu rumeni

4,8392

TRY

lire turche

7,8369

AUD

dollari australiani

1,6154

CAD

dollari canadesi

1,5399

HKD

dollari di Hong Kong

8,8704

NZD

dollari neozelandesi

1,7305

SGD

dollari di Singapore

1,5891

KRW

won sudcoreani

1 367,96

ZAR

rand sudafricani

18,8806

CNY

renminbi Yuan cinese

7,9982

HRK

kuna croata

7,5300

IDR

rupia indonesiana

16 830,00

MYR

ringgit malese

4,8764

PHP

peso filippino

56,455

RUB

rublo russo

81,0833

THB

baht thailandese

36,194

BRL

real brasiliano

6,0416

MXN

peso messicano

25,5910

INR

rupia indiana

85,3805


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

22.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 242/19


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9903 – Softbank Group/Mizuho Financial Group/One Tap Buy)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 242/03)

1.   

In data 14 luglio 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

SoftBank Corp.SoftBank», Giappone), controllata di Softbank Group Corp.,

Mizuho Securities Co., Ltd.Mizuho», Giappone), controllata di Mizuho Financial Group,

One Tap BUY Co., Ltd.OTB», Giappone), controllata esclusivamente da SoftBank.

SoftBank e Mizuho acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di OTB.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

SoftBank è una controllata di SoftBank Group Corp., che opera nei settori delle telecomunicazioni avanzate, dei servizi Internet, dell’Internet delle cose, della robotica e delle tecnologie energetiche pulite;

Mizuho è una controllata di Mizuho Financial Group Inc., che offre servizi finanziari e strategici quali servizi bancari, gestione di titoli, fondi fiduciari e attivi, carte di credito, private banking e venture capital;

OTB fornisce un’applicazione mobile di intermediazione che consente agli investitori residenti in Giappone di negoziare titoli (azioni quotate negli Stati Uniti e fondi negoziati nelle borse giapponesi) all’istante.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9903 – Softbank Group/Mizuho Financial Group/One Tap Buy

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

22.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 242/21


Avviso riguardante una richiesta relativa all’applicabilità dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE — Conclusione della sospensione e proroga del termine per l’adozione di atti di esecuzione

(2020/C 242/04)

In data 19 settembre 2019 la Commissione ha ricevuto una richiesta a norma dell’articolo 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

La richiesta, presentata da Slovenske železnice - Freight Transport d.o.o., riguarda i servizi di trasporto ferroviario di merci. L’avviso pertinente è stato pubblicato alla pagina 10 della GU C 53 del 17 febbraio 2020.

In data 16 dicembre 2019 la Commissione ha chiesto alle autorità nazionali di fornire informazioni supplementari entro il 6 gennaio 2020. Come annunciato nell’avviso pubblicato alla pagina 2 della GU C 211 del 25 giugno 2020 il termine ultimo è stato prorogato di 22 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento delle informazioni in forma completa e corretta. Le informazioni in forma completa e corretta sono state ricevute il 25 maggio 2020.

A norma dell’allegato IV, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 2014/25/UE, il termine può essere prorogato dalla Commissione con l’accordo del soggetto che ha presentato la richiesta di esenzione. Alla luce del contesto attuale e degli effetti della pandemia di COVID-19, e con l’accordo di Slovenske železnice – Freight Transport d.o.o, il periodo di cui dispone la Commissione per prendere una decisione in merito a tale richiesta è prorogato al 24 luglio 2020.


(1)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).


22.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 242/22


Avviso riguardante una richiesta relativa all’applicabilità dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE

Richiesta di un ente aggiudicatore — Proroga del termine per l’adozione di atti di esecuzione

(2020/C 242/05)

In data 3 dicembre 2019 la Commissione ha ricevuto una richiesta a norma dell’articolo 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

La richiesta, presentata da ENEL Green Power, riguarda le attività relative alla generazione e alla vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia. L’avviso pertinente è stato pubblicato alla pagina 45 della GU C 196 dell’11 giugno 2020. Il termine era stato prorogato al 15 luglio 2020.

A norma dell’allegato IV, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 2014/25/UE, il termine può essere prorogato dalla Commissione con l’accordo del soggetto che ha presentato la richiesta di esenzione. Alla luce del contesto attuale e degli effetti della pandemia di COVID-19, e con l’accordo di ENEL Green Power, il periodo di cui dispone la Commissione per prendere una decisione in merito a tale richiesta è prorogato al 31 luglio 2020.


(1)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).


22.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 242/23


Avviso riguardante una richiesta relativa all’applicabilità dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE

Richiesta di un ente aggiudicatore — Proroga del termine per l’adozione di atti di esecuzione

(2020/C 242/06)

In data 8 aprile 2019 la Commissione ha ricevuto una richiesta a norma dell’articolo 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

La richiesta, presentata da Lietuvos energija UAB, riguarda la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica in Lituania. Gli avvisi pertinenti sono stati pubblicati alla pagina 28 della GU C 316 del 20 settembre 2019, alla pagina 9 della GU C 53 del 17 febbraio 2020 e alla pagina 27 della GU C 202 del 16 giugno 2020. Il termine era stato prorogato al 10 luglio 2020.

A norma dell’allegato IV, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 2014/25/UE, il termine può essere prorogato dalla Commissione con l’accordo del soggetto che ha presentato la richiesta di esenzione. Alla luce del contesto attuale e degli effetti della pandemia di COVID-19, e con l’accordo di Lietuvos energija UAB (oggi Ignitis), il periodo di cui dispone la Commissione per prendere una decisione in merito a tale richiesta è prorogato al 31 luglio 2020.


(1)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).