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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 241 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
63° anno |
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Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2020/C 241/01 |
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2020/C 241/02 |
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Commissione europea |
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2020/C 241/03 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2020/C 241/04 |
Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9885 — HAL Investments/De Drie Eiken), Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
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21.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 241/1 |
Avviso all’attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2012/285/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau
(2020/C 241/01)
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone che figurano negli allegati II e III della decisione 2012/285/PESC del Consiglio (1) e nell’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio (2) concernenti misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau.
Il Consiglio dell’Unione europea, dopo aver riesaminato l’elenco delle persone designate nei summenzionati allegati, ha stabilito che le misure restrittive di cui alla decisione 2012/285/PESC e al regolamento (UE) n. 377/2012 dovrebbero continuare ad applicarsi a tali persone.
Si richiama l’attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web elencati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 377/2012, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).
Entro il 31 ottobre 2020 le persone in questione possono presentare al Consiglio, al seguente indirizzo, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati:
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Consiglio dell’Unione europea |
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Segretariato generale |
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DG RELEX 1C |
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Rue de la Loi 175/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
e-mail: sanctions@consilium.europa.eu
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21.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 241/2 |
Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2012/285/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau
(2020/C 241/02)
Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione 2012/285/PESC del Consiglio (2) e il regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio (3) concernenti misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau.
Il titolare del trattamento è l’unità RELEX.1.C della direzione generale Affari esteri, allargamento e protezione civile (RELEX) del segretariato generale del Consiglio (SGC), che può essere contattata al seguente indirizzo:
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Consiglio dell’Unione europea |
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Segretariato generale |
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RELEX.1.C |
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Rue de la Loi 175/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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e-mail: sanctions@consilium.europa.eu |
Il responsabile della protezione dei dati presso l’SGC può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica:
Responsabile della protezione dei dati
data.protection@consilium.europa.eu
Il trattamento è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone soggette a misure restrittive a norma della decisione 2012/285/PESC e del regolamento (UE) n. 377/2012 concernenti misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau.
Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento nell’elenco fissati nella decisione 2012/285/PESC e nel regolamento (UE) n. 377/2012.
I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.
I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione.
Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste relative all’esercizio dei diritti degli interessati, quali i diritti di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, devono ricevere risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.
I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l’interessato è stato cancellato dall’elenco delle persone soggette a misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.
Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).
(1) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.
Commissione europea
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21.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 241/3 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
20 luglio 2020
(2020/C 241/03)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,1448 |
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JPY |
yen giapponesi |
122,63 |
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DKK |
corone danesi |
7,4480 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,90575 |
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SEK |
corone svedesi |
10,3010 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,0736 |
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ISK |
corone islandesi |
160,20 |
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NOK |
corone norvegesi |
10,6060 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
26,598 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
352,56 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,4592 |
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RON |
leu rumeni |
4,8418 |
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TRY |
lire turche |
7,8508 |
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AUD |
dollari australiani |
1,6359 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,5532 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
8,8744 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,7435 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,5909 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 377,07 |
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ZAR |
rand sudafricani |
19,1409 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,9992 |
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HRK |
kuna croata |
7,5340 |
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IDR |
rupia indonesiana |
16 925,87 |
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MYR |
ringgit malese |
4,8797 |
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PHP |
peso filippino |
56,500 |
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RUB |
rublo russo |
81,8750 |
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THB |
baht thailandese |
36,376 |
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BRL |
real brasiliano |
6,1480 |
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MXN |
peso messicano |
25,8217 |
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INR |
rupia indiana |
85,6355 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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21.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 241/4 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9885 — HAL Investments/De Drie Eiken)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 241/04)
1.
In data 10 luglio 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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HAL Investments B.V. («HAL», controllata di investimento europea di HAL Holding N.V., Curaçao), |
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De Drie Eiken N.V. (holding del gruppo Van Wijnen, Paesi Bassi). |
HAL acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme del gruppo De Drie Eiken/Van Wijnen.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
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HAL: investimenti in diversi settori tra cui il settore marittimo, lo stoccaggio in serbatoi, i media, i servizi finanziari, il commercio al dettaglio, i mobili da ufficio, il legname, le forniture per l’edilizia e i laminati decorativi; |
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gruppo De Drie Eiken/Van Wijnen: sviluppo di progetti, costruzione di edifici residenziali e non residenziali, ristrutturazione e sviluppo di aree, principalmente nei Paesi Bassi. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9885 — HAL Investments/De Drie Eiken
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax + 32 22964301
Indirizzo postale:
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Commissione europea |
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Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).