ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 233

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
15 luglio 2020


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2020/C 233/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9815 — Advent/Cinven/thyssenkrupp Elevator) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2020/C 233/02

Tassi di cambio dell'euro — 14 luglio 2020

2


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2020/C 233/03

Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9886 — Salling Group/Tesco Polska), Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

3

2020/C 233/04

Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9802 — Liberty Global/DPG MEDIA/JV) ( 1 )

5

2020/C 233/05

Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9889 — ERGO/SDHS/Taishan Property & Casualty Insurance), Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

6

2020/C 233/06

Comunicazione della Commissione pubblicata in applicazione dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso AT.40394 — Aspen

7


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

15.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 233/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9815 — Advent/Cinven/thyssenkrupp Elevator)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 233/01)

Il 18 giugno 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9815. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

15.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 233/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

14 luglio 2020

(2020/C 233/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1375

JPY

yen giapponesi

122,17

DKK

corone danesi

7,4447

GBP

sterline inglesi

0,90778

SEK

corone svedesi

10,3855

CHF

franchi svizzeri

1,0691

ISK

corone islandesi

159,40

NOK

corone norvegesi

10,7110

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,638

HUF

fiorini ungheresi

355,48

PLN

zloty polacchi

4,4781

RON

leu rumeni

4,8435

TRY

lire turche

7,8111

AUD

dollari australiani

1,6348

CAD

dollari canadesi

1,5488

HKD

dollari di Hong Kong

8,8171

NZD

dollari neozelandesi

1,7417

SGD

dollari di Singapore

1,5846

KRW

won sudcoreani

1 371,98

ZAR

rand sudafricani

19,0732

CNY

renminbi Yuan cinese

7,9805

HRK

kuna croata

7,5295

IDR

rupia indonesiana

16 436,88

MYR

ringgit malese

4,8588

PHP

peso filippino

56,305

RUB

rublo russo

80,8370

THB

baht thailandese

35,922

BRL

real brasiliano

6,0925

MXN

peso messicano

25,7383

INR

rupia indiana

85,7725


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

15.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 233/3


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9886 — Salling Group/Tesco Polska)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 233/03)

1.   

In data 7 luglio 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Salling Group A/S («Salling Group», Danimarca),

Tesco (Polska) sp. z.o.o. («Tesco Polska», Polonia).

Salling Group acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Tesco Polska.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Salling Group: distribuzione al dettaglio di beni di consumo correnti attraverso supermercati, grandi magazzini, discount e ipermercati, negozi online, bar, ristoranti e fornitori di pasti pronti (meal box). Opera in Danimarca, Germania e Polonia (con Netto Sp. z o.o., venditore al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari);

Tesco Polska: distribuzione al dettaglio di generi alimentari e beni di consumo correnti attraverso una catena di ipermercati e supermercati ubicati in Polonia.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9886 – Salling Group/Tesco Polska

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: + 32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


15.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 233/5


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9802 — Liberty Global/DPG MEDIA/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 233/04)

1.   

In data 7 luglio 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Liberty Global plc (Regno Unito, «Liberty Global»), tramite le società collegate Telenet Group NV e Telenet BV (Belgio, congiuntamente «Telenet»)

DPG MEDIA NV (Belgio, «DPG MEDIA»)

l’impresa comune (Belgio, «JV»)

Liberty Global e DPG MEDIA acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’impresa comune.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Liberty Global: tramite la controllata Telenet, gestione di reti via cavo e mobili in Belgio e parti del Lussemburgo, che offrono in particolare i) fornitura di Internet a banda larga, servizi di telefonia fissa e di televisione via cavo, principalmente nelle Fiandre e in alcune zone di Bruxelles, ii) fornitura di servizi di telecomunicazioni mobili in tutto il territorio del Belgio, iii) gestione di alcuni canali televisivi a pagamento in lingua neerlandese, fornitura di servizi di video-on-demand (Play, Play More e Play Sports) e gestione di alcuni canali televisivi in chiaro (Vier, Vijf, Zes) e iv) gestione della società di produzione Woestijnvis.

DPG MEDIA: i) fornitura di quotidiani (Het Laatste Nieuws, De Morgen) e di riviste (ad esempio, Dag Allemaal, Goed Gevoel, Humo) in lingua neerlandese, ii) gestione di canali televisivi (VTM, Q2, Vitaya, CAZ, e VTM Kids), di un servizio video-on-demand (VTM Go) e di stazioni radio (Q-music and Joe) commerciali e iii) gestione di una rete virtuale mobile per le telecomunicazioni (Mobile Vikings).

impresa comune: fornitura di un’offerta di video-on-demand su abbonamento nel quadro di un marchio nuovo e indipendente in Belgio, destinata principalmente agli utenti di lingua neerlandese e consistente principalmente in film e serie locali e internazionali. L’offerta non comprenderà i) contenuti sportivi o destinati ad un pubblico adulto, ii) canali lineari (di Telenet e/o DPG MEDIA e/o di terzi) e relativi servizi accessori (ad esempio, i servizi in differita).

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9802 — Liberty Global/DPG MEDIA/JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).


15.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 233/6


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9889 — ERGO/SDHS/Taishan Property & Casualty Insurance)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 233/05)

1.   

In data 8 luglio 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

ERGO Versicherung AG («ERGO», Germania), controllata da Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München («Munich RE», Germania);

Shandong Hi-Speed Group Corporation («SDHS», Cina), impresa statale controllata esclusivamente dalla commissione della provincia di Shandong per la gestione e la sorveglianza delle proprietà dello Stato («Shandong SASAC», Cina);

Taishan Property & Casualty Insurance Co., Ltd («TSIC», Cina), controllata esclusivamente da Shandong SASAC attraverso SDHS.

ERGO e SDHS acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di TSIC.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

ERGO: prestazione di servizi assicurativi. ERGO è una controllata al 100 % della compagnia di assicurazione internazionale Munich RE;

SHDS: costruzione e gestione di autostrade, ponti, ferrovie e porti e relativi investimenti, navigazione e logistica;

TSIC: prestazione di servizi assicurativi in Cina.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9889 — ERGO/SDHS/Taishan Property & Casualty Insurance

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


15.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 233/7


Comunicazione della Commissione pubblicata in applicazione dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso AT.40394 — Aspen

(2020/C 233/06)

1.   Introduzione

(1)

Ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (1), la Commissione — qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un’infrazione e qualora le imprese interessate propongano impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse nei loro confronti dalla Commissione nella valutazione preliminare — può, mediante decisione, rendere detti impegni obbligatori per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e giunge alla conclusione che l’intervento della Commissione non è più giustificato. A norma dell’articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la Commissione pubblica un’esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni. Gli interessati possono presentare le loro osservazioni entro il termine stabilito dalla Commissione.

2.   Sintesi del caso

(2)

In data 19 giugno 2020, la Commissione ha adottato una valutazione preliminare, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, relativa a presunte violazioni dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») e dell’articolo 54 dell’accordo SEE da parte di Aspen Pharmacare Holdings Ltd e Aspen Pharmacare Ireland Limited (insieme «Aspen»).

(3)

La valutazione preliminare espone le preoccupazioni della Commissione sul fatto che Aspen possa aver abusato della propria posizione dominante imponendo prezzi iniqui ai sensi dell’articolo 102, lettera a), del TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE sotto forma di prezzi eccessivi in relazione a sei farmaci antitumorali nello Spazio economico europeo, fatta eccezione per l’Italia (2) («SEE») (3).

(4)

I sei farmaci oggetto delle pratiche tariffarie di Aspen sono farmaci soggetti a prescrizione medica per uso umano nel trattamento del cancro, quali i tumori ematologici, contenenti i principi attivi farmaceutici («API») melfalan, mercatopurina, clorambucile, tioguanina e busulfano e venduti rispettivamente con i nomi commerciali Alkeran Intravenous («IV»), Alkeran Oral, Purinethol, Leukeran, Lanvis e Myleran (nell’insieme i «prodotti»).

(5)

La Commissione teme che Aspen possa avere detenuto una posizione dominante per ciascuno di questi farmaci sul totale o sulla maggior parte dei distinti mercati nazionali nel SEE. Aspen potrebbe aver detenuto tali posizioni dominanti almeno durante una parte del periodo oggetto dell’indagine e potrebbe continuare a farlo.

(6)

La Commissione teme che Aspen possa aver abusato della propria posizione dominante nella maggior parte di questi mercati. La presunta condotta di Aspen è iniziata con elevati aumenti di prezzo, sovente nell’ordine di centinaia di punti percentuali, a partire dal maggio 2012, con conseguenti livelli di prezzo che fanno temere la sussistenza di prezzi eccessivi nella maggior parte dei mercati nazionali. Preoccupazioni destano le prove indicanti che il presunto comportamento di Aspen potrebbe essere tuttora in corso.

(7)

L’analisi della Commissione ha dimostrato che negli esercizi finanziari di Aspen dal 2013 al 2019 (relativi al periodo dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2019), la società, grazie alla vendita dei prodotti, ha realizzato in maniera continua utili elevatissimi nel SEE, sia in termini assoluti che relativi: i prezzi praticati da Aspen superavano in media di quasi il trecento per cento i costi rilevanti (ovvero i prezzi erano quasi quattro volte il livello dei costi di Aspen), anche tenendo conto di un tasso di rendimento ragionevole. Inoltre, i livelli medi degli utili realizzati da Aspen in tutto il SEE sono risultati più di tre volte superiori rispetto ai livelli di redditività media di una selezione di imprese simili nell’industria farmaceutica («comparatori»). I livelli medi degli utili realizzati da Aspen sono risultati inoltre superiori a quelli di tutti i comparatori presi singolarmente.

(8)

L’indagine non ha evidenziato alcun motivo legittimo che giustifichi i livelli di prezzo e gli utili di Aspen. Da più di 50 anni i prodotti — che Aspen non ha significativamente innovato o sviluppato — non sono coperti da brevetto. Aspen ha esternalizzato le attività di fabbricazione e la maggior parte delle attività di commercializzazione dei prodotti. Dal punto di vista del cliente, Aspen non ha apportato miglioramenti sostanziali ai prodotti o alla loro distribuzione.

(9)

La valutazione preliminare della Commissione è pertanto che Aspen può aver ottenuto utili eccessivi e può aver praticato prezzi iniqui per ciascuno dei prodotti nella maggior parte dei mercati nazionali nel periodo compreso tra il 1o luglio 2012 e il 30 giugno 2019, e potrebbe continuare a farlo, in violazione dell’articolo 102, lettera a), del TFUE.

3.   Contenuto essenziale degli impegni proposti

(10)

Pur in disaccordo con la valutazione preliminare della Commissione, Aspen ha proposto una serie di impegni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003, per rispondere alle preoccupazioni concorrenziali espresse dalla Commissione. Gli elementi fondamentali di tali impegni sono illustrati di seguito.

a)

Aspen ridurrà i prezzi netti per ciascuno dei prodotti in tutti gli Stati membri del SEE in cui i livelli dei prezzi possano destare preoccupazioni. Negli impegni proposti, i prezzi netti ridotti sono fissati per Stato membro e per prodotto. La riduzione di prezzi dei prodotti sarà pari in media al 73% all’interno del SEE. Anche dopo la riduzione praticata da Aspen, permarrà una differenza significativa di prezzo tra gli Stati membri, in quanto i costi unitari di Aspen variano da uno Stato membro all’altro. I prezzi netti oggetto degli impegni costituiscono prezzi massimi netti, vale a dire massimali di prezzo, ma Aspen sarà libera di praticare prezzi inferiori.

b)

I prezzi netti ridotti si applicheranno per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica della decisione della Commissione di accettazione degli impegni. Nella seconda metà del periodo, ovvero dopo il quinto anno, e in caso di aumento significativo dei costi diretti di Aspen, sarà possibile rivedere, una sola volta, i livelli dei prezzi. In più, oltre al periodo di dieci anni menzionato, Aspen si impegna ad applicare retroattivamente i prezzi netti ridotti a partire dal 1o ottobre 2019, data in cui Aspen ha comunicato per la prima volta alla Commissione una concreta proposta di impegni. Aspen rimborserà gli importi versati in eccesso rispetto ai prezzi netti ridotti, nel periodo dal 1o ottobre 2019 fino alla data in cui Aspen abbia effettivamente implementato le riduzioni di prezzo, agli enti che pagano e rimborsano i prezzi dei farmaci negli Stati membri. Tali pagamenti non pregiudicano eventuali richieste ai sensi delle vigenti norme civili o commerciali.

c)

Aspen si impegna a continuare a fornire i prodotti per un primo periodo garantito di cinque anni. Per un secondo periodo di cinque anni, Aspen si impegna a continuare a fornire i prodotti a meno che, qualora decida di interromperne la fornitura, (i) ne informi, con almeno un anno di anticipo, le autorità competenti degli Stati membri e (ii) metta a disposizione di qualsiasi terzo interessato le autorizzazioni di immissione in commercio dei prodotti e mantenga le autorizzazioni di immissione in commercio fin quando non abbia trovato un acquirente.

(11)

Tali impegni dovrebbero rispondere alle preoccupazioni espresse dalla Commissione nella valutazione preliminare. In particolare, la riduzione e i massimali di prezzo per un periodo di dieci anni dovrebbero rimuovere le preoccupazioni della Commissione in merito all’imposizione di prezzi eccessivi, in quanto tali riduzioni dei prezzi fanno rientrare sufficientemente i livelli degli utili di Aspen nell’intervallo degli utili comunemente osservati sul mercato. Inoltre, la riduzione dei prezzi porterebbe i prezzi medi dei prodotti praticati da Aspen nel SEE al di sotto dei livelli precedenti l’aumento dei prezzi del 2012, anche se la situazione sarà diversa in alcuni mercati nazionali, dal momento che i prezzi del 2012 variavano considerevolmente tra i mercati nazionali.

(12)

Gli impegni sono pubblicati in versione integrale in inglese sul sito internet della direzione generale della Concorrenza all’indirizzo:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

4.   Invito a presentare osservazioni

(13)

La Commissione, previo un test di mercato, intende adottare una decisione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in cui dichiara vincolanti gli impegni sopra riassunti e pubblicati sul sito internet della direzione generale della Concorrenza.

(14)

A norma dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione invita i terzi interessati a presentare osservazioni sugli impegni proposti. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro e non oltre due mesi dalla data di pubblicazione del presente invito. I terzi interessati sono inoltre pregati di inviare una versione non riservata delle proprie osservazioni, in cui le informazioni che essi ritengano costituire segreti aziendali o di natura riservata siano omesse e sostituite, a seconda dei casi, da una sintesi non riservata o dalla dicitura «segreti aziendali» oppure «riservato».

(15)

È preferibile argomentare le risposte e le osservazioni formulate, nonché esporre i fatti fondamentali. In caso vengano individuati problemi relativi ad aspetti degli impegni proposti, la Commissione invita a suggerire una possibile soluzione.

(16)

Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione, specificando il riferimento «AT.40394 — Aspen» per posta elettronica all’indirizzo COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu, per fax al numero +32 22950128 o per posta al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Antitrust

B-1049-Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Dal 1o dicembre 2009 gli articoli 101 e 102 del TFUE sostituiscono rispettivamente gli articoli 81 e 82 del trattato CE.

(2)  L'Italia è esclusa poiché l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha adottato una decisione in merito alla violazione, da parte di Aspen, dell’articolo 102 del TFUE per le sue pratiche di prezzi iniqui nell’ambito dello stesso portafoglio di prodotti (ad eccezione del Myleran); si veda la decisione del 29 settembre 2016 nel procedimento A-480 Incremento Prezzo Farmaci Aspen (confermata in ultima istanza dal Consiglio di Stato con sentenza del 20 febbraio 2020 nella causa n. 8447/2017).

(3)  Ai fini della presente comunicazione, con «UE/SEE» si intendono gli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione dell’Italia, come pure il Regno Unito e i paesi dello Spazio economico europeo. Il SEE comprende gli Stati membri dell’UE più Islanda, Liechtenstein e Norvegia.