ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 222

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
6 luglio 2020


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2020/C 222/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2020/C 222/02

Cause riunite C-370/17 e C-37/18: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 aprile 2020 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal de grande instance de Bobigny e dalla Cour de cassation — Francia) — Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile (CRPNPAC) / Vueling Airlines SA (C-370/17), Vueling Airlines SA / Jean-Luc Poignant (C-37/18) (Rinvio pregiudiziale – Lavoratori migranti – Previdenza sociale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Legislazione applicabile – Articolo 14, punto 1, lettera a) – Lavoratori distaccati – Articolo 14, punto 2, lettera a), i) – Persona che di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri e dipendente da una succursale o da una rappresentanza permanente dell’impresa nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale essa ha la propria sede – Regolamento (CEE) n. 574/72 – Articolo 11, paragrafo 1, lettera a) – Articolo 12 bis, paragrafo 1 bis – Certificato E 101 – Effetto vincolante – Certificato ottenuto o fatto valere in modo fraudolento – Competenza del giudice dello Stato membro ospitante ad accertare la frode e a disapplicare il certificato – Articolo 84 bis, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71 – Cooperazione tra istituzioni competenti – Autorità di cosa giudicata penale in sede civile – Primato del diritto dell’Unione)

2

2020/C 222/03

Cause riunite C-715/17, C-718/17 e C-719/17: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 2 aprile 2020 — Commissione europea / Repubblica di Polonia, Commissione / Ungheria, Commissione / Repubblica ceca [Inadempimento di uno Stato – Decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 – Articolo 5, paragrafi 2 e da 4 a 11, di ciascuna di tali decisioni – Misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Repubblica ellenica e della Repubblica italiana – Situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel territorio di alcuni Stati membri – Ricollocazione di tali cittadini nel territorio degli altri Stati membri – Procedura di ricollocazione – Obbligo per gli Stati membri di indicare a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi, il numero di richiedenti protezione internazionale che sono in grado di ricollocare rapidamente nel loro territorio – Conseguenti obblighi che portano all’effettiva ricollocazione – Interessi degli Stati membri connessi alla sicurezza nazionale e all’ordine pubblico – Possibilità per uno Stato membro di invocare l’articolo 72 TFUE per non applicare atti di diritto dell’Unione obbligatori]

3

2020/C 222/04

Cause riunite C-103/18 e C-429/18: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 marzo 2020 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Juzgado Contencioso-Administrativo n. 8 de Madrid e dallo Juzgado Contencioso-Administrativo n. 14 de Madrid — Spagna) — Domingo Sánchez Ruiz (C-103/18), Berta Fernández Álvarez e a. (C-429/18) / Comunidad de Madrid (Servicio Madrileño de Salud) (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 5 – Nozione di successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – Inosservanza, da parte del datore di lavoro, del termine impartito ex lege per coprire in via definitiva il posto occupato provvisoriamente dal lavoratore a tempo determinato – Proroga implicita di anno in anno del rapporto di lavoro – Occupazione dello stesso posto da parte di un lavoratore a tempo determinato sulla base di due nomine consecutive – Nozione di ragioni obiettive che giustificano il rinnovo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi – Rispetto dei motivi di nomina previsti dalla normativa nazionale – Esame concreto da cui risulta che il rinnovo dei rapporti di lavoro a tempo determinato successivi mira a soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro in materia di personale – Misure volte a prevenire e, se del caso, sanzionare gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – Procedimenti di selezione volti a coprire in via definitiva i posti occupati provvisoriamente da lavoratori a tempo determinato – Trasformazione dello status dei lavoratori a tempo determinato nello status di personale a tempo indeterminato non permanente – Concessione al lavoratore di un’indennità equivalente a quella versata in caso di licenziamento abusivo – Applicabilità dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato nonostante il consenso prestato dal lavoratore ai successivi rinnovi di contratti a tempo determinato – Clausola 5, punto 1 – Insussistenza di un obbligo, in capo ai giudici nazionali, di disapplicare una normativa nazionale non conforme)

5

2020/C 222/05

Causa C-228/18: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — Gazdasági Versenyhivatal / Budapest Bank Nyrt. e a. (Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Intese – Articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Sistemi di pagamento con la carta – Accordo interbancario che fissa il livello delle commissioni interbancarie – Accordo restrittivo della concorrenza sia per il suo oggetto sia per il suo effetto – Nozione di restrizione della concorrenza per oggetto)

6

2020/C 222/06

Causa C-234/18: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad — Bulgaria) — Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo / BP, AB, PB, Тrast B ООD, Agro In 2001 EOOD, ACounT Service 2009 EOOD, Invest Management OOD, Estate OOD, Bromak OOD, Bromak Finance EAD, Viva Telekom Bulgaria EOOD, Balgarska Telekomunikationna Kompania AD, Hedge Investment Bulgaria AD, Kemira OOD, Dunarit AD, Technologichen Zentar-Institut Po Mikroelektronika AD, Еvrobild 2003 EOOD, Тechnotel Invest AD, Ken Trade EAD, Konsult Av EOOD, Louvrier Investments Company 33 SA, EFV International Financial Ventures Ltd, Interv Investment SARL, LIC Telecommunications SARL, V Telecom Investment SCA, V2 Investment SARL, Empreno Ventures Ltd (Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Procedimento di confisca di beni acquisiti illecitamente in assenza di una condanna penale – Direttiva 2014/42/UE – Ambito di applicazione – Decisione quadro 2005/212/GAI)

7

2020/C 222/07

Causa C-406/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — PG / Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Rinvio pregiudiziale – Politica comune in materia di asilo e di protezione sussidiaria – Procedure comuni ai fini del riconoscimento della protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 46, paragrafo 3 – Esame completo ed ex nunc – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo – Poteri e doveri del giudice di primo grado – Assenza del potere di riforma delle decisioni delle autorità competenti in materia di protezione internazionale – Normativa nazionale che prevede l’obbligo di statuire entro un termine di 60 giorni)

8

2020/C 222/08

Causa C-458/18: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad Bulgaria) — GVC Services (Bulgaria) EOOD / Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika — Sofia (Rinvio pregiudiziale – Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi – Direttiva 2011/96/UE – Articolo 2, lettera a), punti i) e iii), e allegato I, parte A, lettera ab), e parte B, ultimo trattino – Nozioni di società registrate a norma del diritto del Regno Unito e di corporation tax nel Regno Unito – Società registrate a Gibilterra e ivi assoggettate all’imposta sulle società)

9

2020/C 222/09

Causa C-500/18: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Specializat Cluj — Romania) — AU / Reliantco Investments LTD, Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala Bucureşti (Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Mercati degli strumenti finanziari – Direttiva 2004/39/CE – Nozioni di cliente al dettaglio e di consumatore – Presupposti per invocare la qualità di consumatore – Determinazione della competenza a conoscere della domanda)

9

2020/C 222/10

Causa C-564/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — LH / Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Domanda di protezione internazionale – Articolo 33, paragrafo 2 – Motivi di inammissibilità – Normativa nazionale che prevede l’inammissibilità della domanda se il richiedente è arrivato nello Stato membro interessato attraverso un paese in cui non è esposto a persecuzione o al rischio di danno grave, o se tale paese fornisce sufficiente protezione – Articolo 46 – Diritto a un ricorso effettivo – Controllo giurisdizionale delle decisioni amministrative riguardante l’inammissibilità delle domande di protezione internazionale – Termine di otto giorni per pronunciarsi – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)

10

2020/C 222/11

Causa C-567/18: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Coty Germany GmbH / Amazon Services Europe Sàrl, Amazon FC Graben GmbH, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl (Rinvio pregiudiziale – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 9 – Regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 9 – Diritti conferiti dal marchio – Uso – Stoccaggio di prodotti al fine di offrirli o di immetterli in commercio – Magazzinaggio in vista della spedizione di prodotti, venduti su un sito per il commercio on-line, che violano un diritto di marchio)

11

2020/C 222/12

Causa C-612/18 P: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 19 marzo 2020 — ClientEarth/Commissione europea (Impugnazione – Accesso ai documenti delle istituzioni – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, e paragrafo 6 – Eccezioni al diritto di accesso – Tutela dell’interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali – Documenti elaborati dal servizio giuridico della Commissione europea riguardanti il meccanismo di risoluzione delle controversie investitore-Stato e il sistema giurisdizionale per gli investimenti negli accordi commerciali dell’Unione europea – Diniego parziale di accesso)

12

2020/C 222/13

Causa C-753/18: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen — Svezia) — Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim), Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI) / Fleetmanager Sweden AB, Nordisk Biluthyrning AB (Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Direttiva 2006/115/CE – Articolo 8, paragrafo 2 – Nozione di comunicazione al pubblico – Impresa di noleggio di autovetture equipaggiate di serie con apparecchi radio)

12

2020/C 222/14

Causa C-765/18: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 2 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Koblenz — Germania) — Stadtwerke Neuwied GmbH / RI (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/55/CE – Norme comuni per il mercato interno del gas naturale – Tutela dei consumatori – Articolo 3, paragrafo 3 ed allegato A, lettera b) – Trasparenza delle condizioni contrattuali – Obbligo di informare il consumatore in tempo utile e direttamente degli aumenti delle tariffe)

13

2020/C 222/15

Causa C-802/18: Sentenza della Corte (Sesta. Sezione) del 2 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil supérieur de la Sécurité sociale — Lussemburgo) — Caisse pour l’avenir des enfants / FV, GW (Rinvio pregiudiziale – Articolo 45 TFUE – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 1, lettera i) – Libera circolazione dei lavoratori – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 2, punto 2 – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7, paragrafo 2 – Assegno familiare – Nozione di familiari – Esclusione del figlio del coniuge di lavoratori non residenti – Differenza di trattamento rispetto al figlio del coniuge di lavoratori residenti – Giustificazione)

14

2020/C 222/16

Causa C-45/19: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 19 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Contencioso Administrativo no 2 de A Coruña — Spagna) — Compañía de Tranvías de La Coruña, SA / Ayuntamiento de A Coruña (Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1370/2007 – Servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia – Articolo 8 – Regime transitorio – Articolo 8, paragrafo 3 – Scadenza dei contratti di servizio pubblico – Calcolo del periodo massimo fissato a 30 anni di durata – Determinazione della data a partire dalla quale il periodo massimo di 30 anni di durata inizia a decorrere)

15

2020/C 222/17

Causa C-329/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano — Italia) — Condominio di Milano, via Meda / Eurothermo SpA (Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 1, paragrafo 1 – Articolo 2, lettera b) – Nozione di consumatore – Condominio)

15

2020/C 222/18

Causa C-897/19: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovni sud — Croazia) — Procedimento penale a carico di I.N. (Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Accordo SEE – Non discriminazione – Articolo 36 – Libera prestazione dei servizi – Ambito di applicazione – Accordo tra l’Unione europea, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen – Accordo relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell’Unione europea, da un lato, e l’Islanda e la Norvegia, dall’altro – Estradizione verso uno Stato terzo di un cittadino islandese – Protezione dei cittadini di uno Stato membro contro l’estradizione – Assenza di protezione equivalente dei cittadini di un altro Stato – Cittadino islandese che ha ottenuto l’asilo in forza del diritto nazionale prima dell’acquisizione della cittadinanza islandese – Restrizione alla libera circolazione – Giustificazione fondata sulla prevenzione dell’impunità – Proporzionalità – Verifica delle garanzie previste all’articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)

16

2020/C 222/19

Causa C-141/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 23 marzo 2020 — Finanzamt Kiel / Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH

17

2020/C 222/20

Causa C-160/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Rotterdam (Paesi Bassi) il 24 marzo 2020 — Stichting Rookpreventie Jeugd e a. / Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

17

2020/C 222/21

Causa C-175/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā apgabaltiesa (Lettonia) il 14 aprile 2020 — SIA SS / Valsts ieņēmumu dienests

19

2020/C 222/22

Causa C-181/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky (Repubblica ceca) il 24 aprile 2020 — VYSOČINA WIND a.s. / Česká republika — Ministerstvo životního prostředí

20

2020/C 222/23

Causa C-186/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovacchia) il 29 aprile 2020 — HYDINA SK s.r.o. / Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

20

 

Tribunale

2020/C 222/24

Causa T-282/18: Ordinanza del Tribunale del 14 maggio 2020 — Bernis e a. / CRU (Ricorso di annullamento – Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unica degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) – Articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 – Procedura di risoluzione applicabile in caso di dissesto o rischio di dissesto di un’entità – Società madre e controllata – Dichiarazione da parte della BCE di una situazione di dissesto o rischio di dissesto – Decisione del CRU di non adottare un programma di risoluzione – Assenza di interesse pubblico – Liquidazione conforme al diritto nazionale – Azionisti – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità)

22

2020/C 222/25

Causa T-141/19: Ordinanza del Tribunale del 6 maggio 2020 — Sabo e altri / Parlamento e Consiglio [Ricorso di annullamento – Ambiente – Energia – Direttiva (UE) 2018/2001 – Inclusione della biomassa forestale tra le fonti di energia rinnovabile – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità]

23

2020/C 222/26

Causa T-278/19: Ordinanza del Tribunale del 13 marzo 2020 — Aurora / UCVV — SESVanderhave (M 02205) (Ricorso di annullamento – Ritrovati vegetali – Procedimento di dichiarazione di nullità – Varietà di barbabietola da zucchero M 02205 – Decisione di rinvio al servizio competente dell'UCVV per il seguito del ricorso – Articolo 72 del regolamento (CE) n. 2100/94 – Carenza di interesse ad agire – Potere di riforma – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto)

24

2020/C 222/27

Causa T-308/19: Ordinanza del Tribunale 13 maggio 2020 — Arnaldo Lucaccioni / Commissione europea (Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni – Funzione pubblica – Atto non impugnabile – Atto preparatorio – Mancanza di reclamo – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte irricevibile)

24

2020/C 222/28

Causa T-757/19: Ricorso proposto il 6 maggio 2020 — HB / BEI

25

2020/C 222/29

Causa T-217/20: Ricorso proposto il 16 aprile 2020 — Repubblica Ellenica / Commissione europea

26

2020/C 222/30

Causa T-247/20: Ricorso proposto il 4 maggio 2020 — JP / Commissione

27

2020/C 222/31

Causa T-258/20: Ricorso proposto il 4 maggio 2020 — Klymenko / Consiglio

28

2020/C 222/32

Causa T-261/20: Ricorso proposto il 6 maggio 2020 — Rochem Group/EUIPO — Rochem Marine (ROCHEM)

29

2020/C 222/33

Causa T-262/20: Ricorso proposto il 6 maggio 2020 — Rochem Group / EUIPO — Rochem Marine (ROCHEM)

30

2020/C 222/34

Causa T-267/20: Ricorso proposto il 5 maggio 2020 — Arbuzov / Consiglio

31

2020/C 222/35

Causa T-268/20: Ricorso proposto il 5 maggio 2020 — Pšonka / Consiglio

32

2020/C 222/36

Causa T-269/20: Ricorso proposto il 5 maggio 2020 — Pšonka / Consiglio

33

2020/C 222/37

Causa T-278/20: Ricorso proposto l’11 maggio 2020 — Zhejiang Hangtong Machinery Manufacture e Ningbo Hi-Tech Zone Tongcheng Auto Parts / Commissione

34

2020/C 222/38

Causa T-279/20: Ricorso proposto il 12 maggio 2020 — CWS Powder Coatings / Commissione

35

2020/C 222/39

Causa T-284/20: Ricorso proposto il 13 maggio 2020 — Klaus Berthold / EUIPO — Thomann (HB Harley Benton)

36

2020/C 222/40

Causa T-285/20: Ricorso proposto il 15 maggio 2020 — MCM Products / EUIPO — The Nomad Company (NOMAD)

37

2020/C 222/41

Causa T-286/20: Ricorso proposto il 15 maggio 2020 — Capella / EUIPO — Cobi.bike (GOBI)

38

2020/C 222/42

Causa T-287/20: Ricorso proposto il 15 maggio 2020 — Eggy Food/EUIPO (EGGY FOOD)

38

2020/C 222/43

Causa T-288/20: Ricorso proposto il 13 maggio 2020 — Brillux e Daw / Commissione

39

2020/C 222/44

Causa T-290/20: Ricorso proposto il 14 maggio 2020 — Ceramica Flaminia/EUIPO — Ceramica Cielo (goclean)

40

2020/C 222/45

Causa T-291/20: Ricorso proposto il 14 maggio 2020 — Yanukovych / Consiglio

41

2020/C 222/46

Causa T-292/20: Ricorso proposto il 14 maggio 2020 — Yanukovych / Consiglio

42

2020/C 222/47

Causa T-293/20: Ricorso proposto il 18 maggio 2020 — Ruiz-Ruiz/Commissione

43


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

6.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2020/C 222/01)

Ultima pubblicazione

GU C 215 del 29.6.2020

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 209 del 22.6.2020

GU C 201 del 15.6.2020

GU C 191 dell’8.6.2020

GU C 175 del 25.5.2020

GU C 162 dell’11.5.2020

GU C 161 dell’11.5.2020

Questi testi sono disponibili su:

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V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

6.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 aprile 2020 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal de grande instance de Bobigny e dalla Cour de cassation — Francia) — Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile (CRPNPAC) / Vueling Airlines SA (C-370/17), Vueling Airlines SA / Jean-Luc Poignant (C-37/18)

(Cause riunite C-370/17 e C-37/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Lavoratori migranti - Previdenza sociale - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Legislazione applicabile - Articolo 14, punto 1, lettera a) - Lavoratori distaccati - Articolo 14, punto 2, lettera a), i) - Persona che di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri e dipendente da una succursale o da una rappresentanza permanente dell’impresa nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale essa ha la propria sede - Regolamento (CEE) n. 574/72 - Articolo 11, paragrafo 1, lettera a) - Articolo 12 bis, paragrafo 1 bis - Certificato E 101 - Effetto vincolante - Certificato ottenuto o fatto valere in modo fraudolento - Competenza del giudice dello Stato membro ospitante ad accertare la frode e a disapplicare il certificato - Articolo 84 bis, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71 - Cooperazione tra istituzioni competenti - Autorità di cosa giudicata penale in sede civile - Primato del diritto dell’Unione)

(2020/C 222/02)

Lingua processuale: il francese

Giudici del rinvio

Tribunal de grande instance de Bobigny, Cour de cassation

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile (CRPNPAC) (C-370/17), Vueling Airlines SA (C-37/18)

Convenuti: Vueling Airlines SA (C-370/17), Jean-Luc Poignant (C-37/18)

Dispositivo

1)

L’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, deve essere interpretato nel senso che i giudici di uno Stato membro, aditi nell’ambito di un procedimento giudiziario avviato nei confronti di un datore di lavoro per fatti idonei a rivelare un ottenimento o un utilizzo fraudolento di certificati E 101 rilasciati, ai sensi dell’articolo 14, punto 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, nei confronti di lavoratori che esercitano la propria attività in detto Stato membro, possono accertare l’esistenza di una frode e, di conseguenza, disapplicare detti certificati solo dopo essersi assicurati:

da un lato, che la procedura prevista all’articolo 84 bis, paragrafo 3, di tale regolamento sia stata avviata prontamente e che l’istituzione competente dello Stato membro emittente sia stata posta in grado di riesaminare la fondatezza del rilascio di detti certificati alla luce degli elementi concreti, presentati dall’istituzione competente dello Stato membro ospitante, che facciano ritenere che gli stessi certificati siano stati ottenuti o fatti valere in modo fraudolento, e

dall’altro lato, che l’istituzione competente dello Stato membro emittente si è astenuta dal procedere a tale riesame e dal prendere posizione, entro un termine ragionevole, su detti elementi, se del caso, annullando o ritirando i certificati di cui trattasi.

2)

L’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 574/42, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 647/2005, e il principio del primato del diritto dell’Unione devono essere interpretati nel senso che essi ostano, nel caso in cui un datore di lavoro sia stato oggetto, nello Stato membro ospitante, di una condanna penale fondata su un accertamento definitivo di frode operato in violazione di tale diritto, a che un giudice civile di tale Stato membro, vincolato dal principio di diritto nazionale dell’autorità di cosa giudicata penale in sede civile, ponga a carico di detto datore di lavoro, per il solo fatto di tale condanna penale, il pagamento dei danni destinati a risarcire i lavoratori o un ente previdenziale del medesimo Stato membro vittime di detta frode.


(1)  GU C 283 del 28.8.2017.

GU C 112 del 26.3.2018.


6.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/3


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 2 aprile 2020 — Commissione europea / Repubblica di Polonia, Commissione / Ungheria, Commissione / Repubblica ceca

(Cause riunite C-715/17, C-718/17 e C-719/17) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 - Articolo 5, paragrafi 2 e da 4 a 11, di ciascuna di tali decisioni - Misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Repubblica ellenica e della Repubblica italiana - Situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel territorio di alcuni Stati membri - Ricollocazione di tali cittadini nel territorio degli altri Stati membri - Procedura di ricollocazione - Obbligo per gli Stati membri di indicare a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi, il numero di richiedenti protezione internazionale che sono in grado di ricollocare rapidamente nel loro territorio - Conseguenti obblighi che portano all’effettiva ricollocazione - Interessi degli Stati membri connessi alla sicurezza nazionale e all’ordine pubblico - Possibilità per uno Stato membro di invocare l’articolo 72 TFUE per non applicare atti di diritto dell’Unione obbligatori)

(2020/C 222/03)

Lingue processuali: il ceco, l’ungherese e il polacco

Parti

(Causa C-715/17)

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Z. Malůšková, A. Stobiecka-Kuik, G. Wils e A. Tokár, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: E. Borawska-Kędzierska e B. Majczyna, agenti)

Intervenienti a sostegno della Repubblica di Polonia: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil, J. Pavliš e A. Brabcová, agenti), Ungheria, (rappresentanti: M.Z. Fehér, agente)

(Causa C-718/17)

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Z. Malůšková, A. Stobiecka-Kuik, G. Wils et A. Tokár, agenti)

Convenuta: Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér e G. Koós, agenti)

Intervenienti a sostegno dell’Ungheria: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil, J. Pavliš e A. Brabcová, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentanti: E. Borawska-Kędzierska e B. Majczyna, agenti)

(Causa C-719/17)

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Z. Malůšková, A. Stobiecka-Kuik, G. Wils e A. Tokár, agenti)

Convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil, J. Pavliš e A. Brabcová, agenti)

Intervenienti a sostegno della Repubblica ceca: Ungheria (rappresentante: M.Z. Fehér, agente), Repubblica di Polonia (rappresentanti: E. Borawska-Kędzierska e B. Majczyna, agenti)

Dispositivo

1)

Le cause C-715/17, C-718/17 e C-719/17 sono riunite ai fini della sentenza.

2)

La Repubblica di Polonia, dal 16 marzo 2016, non avendo indicato a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi, un numero adeguato di richiedenti protezione internazionale che era in grado di ricollocare rapidamente nel suo territorio, è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia, e dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia, nonché, di conseguenza, agli ulteriori obblighi di ricollocazione a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, di ciascuna di queste due decisioni.

3)

L’Ungheria, dal 25 dicembre 2015, non avendo indicato a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi, un numero adeguato di richiedenti protezione internazionale che era in grado di ricollocare rapidamente nel suo territorio, è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1601 nonché, di conseguenza, agli ulteriori obblighi di ricollocazione a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, della medesima decisione.

4)

La Repubblica ceca, dal 13 agosto 2016, non avendo indicato a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi, un numero adeguato di richiedenti protezione internazionale che era in grado di ricollocare rapidamente nel suo territorio, è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1523 e dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1601 nonché, di conseguenza, agli ulteriori obblighi di ricollocazione a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, di ciascuna di queste due decisioni.

5)

La Repubblica di Polonia è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese nelle cause C-715/17, C-718/17 e C-719/17, quelle della Commissione europea nella causa C-715/17.

6)

L’Ungheria è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese nelle cause C-715/17, C-718/17 e C-719/17, quelle della Commissione europea nella causa C-718/17.

7)

La Repubblica ceca è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese nelle cause C-715/17, C-718/17 e C-719/17, quelle della Commissione europea nella causa C-719/17.


(1)  GU C 112 del 26.3.2018.


6.7.2020   

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C 222/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 marzo 2020 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Juzgado Contencioso-Administrativo n. 8 de Madrid e dallo Juzgado Contencioso-Administrativo n. 14 de Madrid — Spagna) — Domingo Sánchez Ruiz (C-103/18), Berta Fernández Álvarez e a. (C-429/18) / Comunidad de Madrid (Servicio Madrileño de Salud)

(Cause riunite C-103/18 e C-429/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 5 - Nozione di «successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato» - Inosservanza, da parte del datore di lavoro, del termine impartito ex lege per coprire in via definitiva il posto occupato provvisoriamente dal lavoratore a tempo determinato - Proroga implicita di anno in anno del rapporto di lavoro - Occupazione dello stesso posto da parte di un lavoratore a tempo determinato sulla base di due nomine consecutive - Nozione di «ragioni obiettive» che giustificano il rinnovo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi - Rispetto dei motivi di nomina previsti dalla normativa nazionale - Esame concreto da cui risulta che il rinnovo dei rapporti di lavoro a tempo determinato successivi mira a soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro in materia di personale - Misure volte a prevenire e, se del caso, sanzionare gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato - Procedimenti di selezione volti a coprire in via definitiva i posti occupati provvisoriamente da lavoratori a tempo determinato - Trasformazione dello status dei lavoratori a tempo determinato nello status di «personale a tempo indeterminato non permanente» - Concessione al lavoratore di un’indennità equivalente a quella versata in caso di licenziamento abusivo - Applicabilità dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato nonostante il consenso prestato dal lavoratore ai successivi rinnovi di contratti a tempo determinato - Clausola 5, punto 1 - Insussistenza di un obbligo, in capo ai giudici nazionali, di disapplicare una normativa nazionale non conforme)

(2020/C 222/04)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Contencioso-Administrativo n. 8 de Madrid, Juzgado Contencioso-Administrativo n. 14 de Madrid

Parti

Ricorrenti: Domingo Sánchez Ruiz (C-103/18), Berta Fernández Álvarez e a. (C-429/18)

Convenuta: Comunidad de Madrid (Servicio Madrileño de Salud)

Dispositivo

1)

La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev’essere interpretata nel senso che gli Stati membri e/o le parti sociali non possono escludere dalla nozione di «successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato», ai sensi di tale disposizione, una situazione in cui un lavoratore assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato, ossia fino alla copertura in via definitiva del posto vacante sul quale è stato assunto, ha occupato, sulla base di più nomine, il medesimo posto di lavoro ininterrottamente per più anni e ha svolto, in modo costante e continuativo, le medesime funzioni, laddove il mantenimento continuato di tale lavoratore su detto posto vacante è conseguenza del mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo di legge ad esso incombente di organizzare entro il termine impartito un procedimento di selezione al fine di coprire tale posto vacante in via definitiva e il rapporto di lavoro di detto lavoratore è stato in tal modo implicitamente prorogato di anno in anno.

2)

La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70, dev’essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa e a una giurisprudenza nazionali in forza delle quali il rinnovo di rapporti di lavoro a tempo determinato successivi è considerato giustificato da «ragioni obiettive» ai sensi del punto 1, lettera a), di tale clausola, per il solo motivo che tale rinnovo risponde ai motivi di assunzione previsti da tale normativa, ossia motivi di necessità, di urgenza o relativi allo svolgimento di programmi di natura temporanea, congiunturale o straordinaria, nei limiti in cui tale normativa e giurisprudenza nazionali non vietano al datore di lavoro di utilizzare tali rinnovi per soddisfare, in pratica, esigenze permanenti e durevoli in materia di personale.

3)

La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70, dev’essere interpretata nel senso che spetta al giudice nazionale valutare, sulla base dell’insieme delle norme del suo diritto nazionale applicabili, se l’organizzazione di procedimenti di selezione volti a coprire in via definitiva i posti occupati provvisoriamente da lavoratori impiegati con rapporti di lavoro a tempo determinato, la trasformazione dello status di tali lavoratori in quello di «personale a tempo indeterminato non permanente» e la concessione a detti lavoratori di un’indennità equivalente a quella versata in caso di licenziamento abusivo, costituiscano misure adeguate al fine di prevenire e, se del caso, sanzionare gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, o misure normative equivalenti, ai sensi di detta disposizione.

4)

La clausola 2, la clausola 3, punto 1), e la clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70, devono essere interpretate nel senso che nel caso di ricorso abusivo, da parte di un datore di lavoro pubblico, a una successione di rapporti di lavoro a tempo determinato, il consenso prestato dal lavoratore interessato alla costituzione e/o al rinnovo di detti rapporti di lavoro non è tale da far venir meno, sotto tale profilo, il carattere abusivo del comportamento di detto datore di lavoro, di modo che tale accordo quadro non sarebbe applicabile alla situazione del lavoratore di cui trattasi.

5)

Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che non impone a un giudice nazionale investito di una controversia tra un lavoratore e il suo datore di lavoro pubblico di disapplicare una normativa nazionale non conforme alla clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70.


(1)  GU C 161 del 7.5.2018.

GU C 373 del 15.10.2018.


6.7.2020   

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C 222/6


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — Gazdasági Versenyhivatal / Budapest Bank Nyrt. e a.

(Causa C-228/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Concorrenza - Intese - Articolo 101, paragrafo 1, TFUE - Sistemi di pagamento con la carta - Accordo interbancario che fissa il livello delle commissioni interbancarie - Accordo restrittivo della concorrenza sia per il suo oggetto sia per il suo effetto - Nozione di restrizione della concorrenza «per oggetto»)

(2020/C 222/05)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti

Ricorrente: Gazdasági Versenyhivatal

Convenute: Budapest Bank Nyrt., ING Bank NV Magyarországi Fióktelepe, OTP Bank Nyrt., Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt., ERSTE Bank Hungary Nyrt., Visa Europe Ltd, MasterCard Europe SA

Dispositivo

1)

L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a che un medesimo comportamento anticoncorrenziale sia considerato come avente al contempo per oggetto e per effetto di restringere il gioco della concorrenza, ai sensi di tale disposizione.

2)

L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che un accordo interbancario che fissi a un medesimo importo la commissione interbancaria dovuta, quando è effettuata un’operazione di pagamento tramite carta, alle banche di emissione di siffatte carte proposte dalle società di servizi di pagamento tramite carta attive sul mercato nazionale considerato non può essere qualificato come accordo avente «per oggetto» di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, ai sensi di tale disposizione, salvo che si possa ritenere che detto accordo, in considerazione del suo tenore letterale, dei suoi obiettivi e del suo contesto, presenti il grado di dannosità per la concorrenza sufficiente per essere qualificato in tal modo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 231 del 2.7.2018.


6.7.2020   

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C 222/7


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad — Bulgaria) — Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo / BP, AB, PB, «Тrast B» ООD, «Agro In 2001» EOOD, «ACounT Service 2009» EOOD, «Invest Management» OOD, «Estate» OOD, «Bromak» OOD, «Bromak Finance» EAD, «Viva Telekom Bulgaria» EOOD, «Balgarska Telekomunikationna Kompania» AD, «Hedge Investment Bulgaria» AD, «Kemira» OOD, «Dunarit» AD, «Technologichen Zentar-Institut Po Mikroelektronika» AD, «Еvrobild 2003» EOOD, «Тechnotel Invest» AD, «Ken Trade» EAD, «Konsult Av» EOOD, Louvrier Investments Company 33 SA, EFV International Financial Ventures Ltd, Interv Investment SARL, LIC Telecommunications SARL, V Telecom Investment SCA, V2 Investment SARL, Empreno Ventures Ltd

(Causa C-234/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Procedimento di confisca di beni acquisiti illecitamente in assenza di una condanna penale - Direttiva 2014/42/UE - Ambito di applicazione - Decisione quadro 2005/212/GAI)

(2020/C 222/06)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski gradski sad

Parti

Ricorrente: Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo

Convenute: BP, AB, PB, «Тrast B» ООD, «Agro In 2001» EOOD, «ACounT Service 2009» EOOD, «Invest Management» OOD, «Estate» OOD, «Bromak» OOD, «Bromak Finance» EAD, «Viva Telekom Bulgaria» EOOD, «Balgarska Telekomunikationna Kompania» AD, «Hedge Investment Bulgaria» AD, «Kemira» OOD, «Dunarit» AD, «Technologichen Zentar-Institut Po Mikroelektronika» AD, «Еvrobild 2003» EOOD, «Тechnotel Invest» AD, «Ken Trade» EAD, «Konsult Av» EOOD, Louvrier Investments Company 33 SA, EFV International Financial Ventures Ltd, Interv Investment SARL, LIC Telecommunications SARL, V Telecom Investment SCA, V2 Investment SARL, Empreno Ventures Ltd

Con l’intervento di: Corporate Commercial Bank, in liquidazione

Dispositivo

La decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa di uno Stato membro che prevede che la confisca di beni acquisiti illecitamente sia disposta da un giudice nazionale al termine di un procedimento che non è subordinato alla constatazione di un reato né, a fortiori, alla condanna dei presunti autori di tale reato.


(1)  GU C 240 del 9.7.2018.


6.7.2020   

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C 222/8


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — PG / Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(Causa C-406/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica comune in materia di asilo e di protezione sussidiaria - Procedure comuni ai fini del riconoscimento della protezione internazionale - Direttiva 2013/32/UE - Articolo 46, paragrafo 3 - Esame completo ed ex nunc - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Diritto a un ricorso effettivo - Poteri e doveri del giudice di primo grado - Assenza del potere di riforma delle decisioni delle autorità competenti in materia di protezione internazionale - Normativa nazionale che prevede l’obbligo di statuire entro un termine di 60 giorni)

(2020/C 222/07)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: PG

Convenuto: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Dispositivo

1)

L’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che conferisce ai giudici soltanto il potere di annullare le decisioni delle autorità competenti in materia di protezione internazionale, ad esclusione di quello di riformarle. Tuttavia, in caso di rinvio del fascicolo all’autorità amministrativa competente, occorre che sia adottata entro un breve termine una nuova decisione che sia conforme alla valutazione contenuta nella sentenza di annullamento. Inoltre, qualora un giudice nazionale abbia constatato, dopo aver effettuato un esame completo ed ex nunc di tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti presentati dal richiedente la protezione internazionale, che, in applicazione dei criteri previsti dalla direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, a tale richiedente deve essere riconosciuta una siffatta protezione per il motivo che egli invoca a sostegno della sua domanda, ma un’autorità amministrativa adotti successivamente una decisione in senso contrario, senza dimostrare a tal fine la sopravvenienza di nuovi elementi che giustifichino una nuova valutazione delle esigenze di protezione internazionale del richiedente interessato, detto giudice, qualora il diritto nazionale non gli conferisca alcun mezzo che gli consenta di far rispettare la sua sentenza, deve riformare tale decisione dell’autorità amministrativa non conforme alla sua precedente sentenza e sostituire ad essa la propria decisione riguardo alla domanda di protezione internazionale, disapplicando, se del caso, la normativa nazionale che gli vieti di procedere in tale senso.

2)

L’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che impone al giudice investito di un ricorso avverso una decisione di rifiuto di una domanda di protezione internazionale un termine di 60 giorni per statuire, a condizione che tale giudice sia in grado di garantire, entro un termine siffatto, l’effettività delle norme sostanziali e delle garanzie procedurali riconosciute al richiedente dal diritto dell’Unione. In caso contrario, detto giudice è tenuto a disapplicare la normativa nazionale che fissa il termine per la decisione e, scaduto tale termine, a rendere la propria decisione il più rapidamente possibile.


(1)  GU C 311 del 3.9.2018.


6.7.2020   

IT

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C 222/9


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad Bulgaria) — «GVC Services (Bulgaria)» EOOD / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia

(Causa C-458/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi - Direttiva 2011/96/UE - Articolo 2, lettera a), punti i) e iii), e allegato I, parte A, lettera ab), e parte B, ultimo trattino - Nozioni di «società registrate a norma del diritto del Regno Unito» e di «corporation tax nel Regno Unito» - Società registrate a Gibilterra e ivi assoggettate all’imposta sulle società)

(2020/C 222/08)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti

Ricorrente:«GVC Services (Bulgaria)» EOOD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia

Dispositivo

L’articolo 2, lettera a), punti i) e iii), della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, in combinato disposto con l’allegato I, parte A, lettera ab), e parte B, ultimo trattino, della medesima, dev’essere interpretato nel senso che le nozioni di «società registrate a norma del diritto del Regno Unito» e di «corporation tax nel Regno Unito», contenute in dette disposizioni, non riguardano le società registrate a Gibilterra e ivi assoggettate all’imposta sulle società.


(1)  GU C 341 del 24.9.2018.


6.7.2020   

IT

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C 222/9


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Specializat Cluj — Romania) — AU / Reliantco Investments LTD, Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala Bucureşti

(Causa C-500/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Mercati degli strumenti finanziari - Direttiva 2004/39/CE - Nozioni di «cliente al dettaglio» e di «consumatore» - Presupposti per invocare la qualità di consumatore - Determinazione della competenza a conoscere della domanda)

(2020/C 222/09)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Specializat Cluj

Parti

Ricorrente: AU

Convenuti: Reliantco Investments LTD, Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala Bucureşti

Dispositivo

1)

L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una persona fisica la quale, in forza di un contratto come un contratto finanziario differenziale concluso con una società finanziaria, effettua operazioni finanziarie tramite tale società, può essere qualificata come «consumatore», ai sensi di detta disposizione, qualora la conclusione di tale contratto non rientri nell’ambito dell’attività professionale di tale persona, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Ai fini di tale qualificazione, da un lato, fattori quali il fatto che detta persona abbia compiuto un numero elevato di operazioni in un lasso di tempo relativamente breve o che abbia investito ingenti somme in tali operazioni sono, in quanto tali, in linea di principio irrilevanti e, dall’altro, il fatto che la medesima persona sia un «cliente al dettaglio», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 12), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, è, in quanto tale, in linea di principio irrilevante.

2)

Il regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione del giudice competente, un’azione di responsabilità civile per fatto illecito proposta da un consumatore rientra nell’ambito di applicazione del capo II, sezione 4, di tale regolamento qualora essa sia inscindibilmente connessa a un contratto effettivamente concluso tra quest’ultimo e il professionista, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.


(1)  GU C 381 del 22.10.2018.


6.7.2020   

IT

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C 222/10


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — LH / Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(Causa C-564/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica d’asilo - Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale - Direttiva 2013/32/UE - Domanda di protezione internazionale - Articolo 33, paragrafo 2 - Motivi di inammissibilità - Normativa nazionale che prevede l’inammissibilità della domanda se il richiedente è arrivato nello Stato membro interessato attraverso un paese in cui non è esposto a persecuzione o al rischio di danno grave, o se tale paese fornisce sufficiente protezione - Articolo 46 - Diritto a un ricorso effettivo - Controllo giurisdizionale delle decisioni amministrative riguardante l’inammissibilità delle domande di protezione internazionale - Termine di otto giorni per pronunciarsi - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)

(2020/C 222/10)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: LH

Convenuto: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Dispositivo

1)

L’articolo 33 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che consente di respingere in quanto inammissibile una domanda di protezione internazionale con la motivazione che il richiedente è arrivato nel territorio dello Stato membro interessato attraversando uno Stato in cui non è esposto a persecuzioni o a un rischio di danno grave, o in cui è garantito un adeguato livello di protezione.

2)

L’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che impartisce al giudice, investito di un ricorso avverso una decisione che respinge una domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile, un termine di otto giorni per pronunciarsi, qualora tale giudice non sia in grado di assicurare, entro un simile termine, l’effettività delle norme sostanziali e delle garanzie processuali riconosciute al richiedente dal diritto dell’Unione.


(1)  GU C 436 del 3.12.2018.


6.7.2020   

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C 222/11


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Coty Germany GmbH / Amazon Services Europe Sàrl, Amazon FC Graben GmbH, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl

(Causa C-567/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Marchio dell’Unione europea - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 9 - Regolamento (UE) 2017/1001 - Articolo 9 - Diritti conferiti dal marchio - Uso - Stoccaggio di prodotti al fine di offrirli o di immetterli in commercio - Magazzinaggio in vista della spedizione di prodotti, venduti su un sito per il commercio on-line, che violano un diritto di marchio)

(2020/C 222/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Coty Germany GmbH

Convenute: Amazon Services Europe Sàrl, Amazon FC Graben GmbH, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl

Dispositivo

L’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell’Unione europea], e l’articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che una persona che conservi per conto di un terzo prodotti che violano un diritto di marchio, senza essere a conoscenza di tale violazione, si deve ritenere che non stocchi tali prodotti ai fini della loro offerta o della loro immissione in commercio ai sensi delle succitate disposizioni, qualora non persegua essa stessa dette finalità.


(1)  GU C 427 del 26.11.2018.


6.7.2020   

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C 222/12


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 19 marzo 2020 — ClientEarth/Commissione europea

(Causa C-612/18 P) (1)

(Impugnazione - Accesso ai documenti delle istituzioni - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, e paragrafo 6 - Eccezioni al diritto di accesso - Tutela dell’interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali - Documenti elaborati dal servizio giuridico della Commissione europea riguardanti il meccanismo di risoluzione delle controversie investitore-Stato e il sistema giurisdizionale per gli investimenti negli accordi commerciali dell’Unione europea - Diniego parziale di accesso)

(2020/C 222/12)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: ClientEarth (rappresentanti: O. W. Brouwer e E. M. Raedts, advocaten, e N. Frey, solicitor).

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz, F. Clotuche-Duvieusart e C. Ehrbar, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La ClientEarth è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 93 dell’11.03.2019.


6.7.2020   

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C 222/12


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen — Svezia) — Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim), Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI) / Fleetmanager Sweden AB, Nordisk Biluthyrning AB

(Causa C-753/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale - Diritto d’autore e diritti connessi - Direttiva 2001/29/CE - Articolo 3, paragrafo 1 - Direttiva 2006/115/CE - Articolo 8, paragrafo 2 - Nozione di «comunicazione al pubblico» - Impresa di noleggio di autovetture equipaggiate di serie con apparecchi radio)

(2020/C 222/13)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta domstolen

Parti

Ricorrenti: Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim), Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI)

Resistenti: Fleetmanager Sweden AB, Nordisk Biluthyrning AB

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, e l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale devono essere interpretati nel senso che il noleggio di autoveicoli equipaggiati con impianti radio non costituisce una comunicazione al pubblico, ai sensi delle disposizioni medesime.


(1)  GU C 65 del 18.2.2019.


6.7.2020   

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C 222/13


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 2 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Koblenz — Germania) — Stadtwerke Neuwied GmbH / RI

(Causa C-765/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2003/55/CE - Norme comuni per il mercato interno del gas naturale - Tutela dei consumatori - Articolo 3, paragrafo 3 ed allegato A, lettera b) - Trasparenza delle condizioni contrattuali - Obbligo di informare il consumatore in tempo utile e direttamente degli aumenti delle tariffe)

(2020/C 222/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Koblenz

Parti

Ricorrente: Stadtwerke Neuwied GmbH

Convenuto: RI

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, in combinato disposto con l’allegato A, lettere b) e c), di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che, qualora un fornitore di gas di ultima istanza effettui modifiche tariffarie, senza comunicarle personalmente ai clienti, al solo scopo di trasferire l’aumento del costo di acquisto del gas naturale e senza perseguire un profitto, il rispetto, da parte di tale fornitore, degli obblighi di trasparenza e di informazione previsti da tali disposizioni non costituisce una condizione di validità di dette modifiche tariffarie, purché i clienti possano recedere in ogni momento dal contratto e dispongano di mezzi di ricorso appropriati per ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa della mancata comunicazione personale delle modifiche.


(1)  GU C 112 del 25.03.2019.


6.7.2020   

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C 222/14


Sentenza della Corte (Sesta. Sezione) del 2 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil supérieur de la Sécurité sociale — Lussemburgo) — Caisse pour l’avenir des enfants / FV, GW

(Causa C-802/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 45 TFUE - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articolo 1, lettera i) - Libera circolazione dei lavoratori - Parità di trattamento - Vantaggi sociali - Direttiva 2004/38/CE - Articolo 2, punto 2 - Regolamento (UE) n. 492/2011 - Articolo 7, paragrafo 2 - Assegno familiare - Nozione di «familiari» - Esclusione del figlio del coniuge di lavoratori non residenti - Differenza di trattamento rispetto al figlio del coniuge di lavoratori residenti - Giustificazione)

(2020/C 222/15)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil supérieur de la Sécurité sociale

Parti

Ricorrente: Caisse pour l’avenir des enfants

Convenuti: FV, GW

Dispositivo

1)

L’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, devono essere interpretati nel senso che un assegno familiare connesso all’esercizio, da parte di un lavoratore frontaliero, di un’attività di lavoro dipendente in uno Stato membro costituisce un vantaggio sociale, ai sensi di dette disposizioni.

2)

L’articolo 1, lettera i), e l’articolo 67 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, letti in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 e con l’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, devono essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni di uno Stato membro in forza delle quali i lavoratori frontalieri possono percepire un assegno familiare connesso all’esercizio, da parte loro, di un’attività di lavoro dipendente in uno Stato membro solo per i propri figli, e non per i figli del coniuge con i quali non hanno un legame di filiazione pur occupandosi del loro mantenimento, mentre tutti i minori residenti in detto Stato membro hanno diritto al percepimento di tale allocazione.


(1)  GU C 82 del 4.3.2019.


6.7.2020   

IT

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C 222/15


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 19 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Contencioso Administrativo no 2 de A Coruña — Spagna) — Compañía de Tranvías de La Coruña, SA / Ayuntamiento de A Coruña

(Causa C-45/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 1370/2007 - Servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia - Articolo 8 - Regime transitorio - Articolo 8, paragrafo 3 - Scadenza dei contratti di servizio pubblico - Calcolo del periodo massimo fissato a 30 anni di durata - Determinazione della data a partire dalla quale il periodo massimo di 30 anni di durata inizia a decorrere)

(2020/C 222/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Contencioso Administrativo no 2 de A Coruña

Parti

Ricorrente: Compañía de Tranvías de La Coruña, SA

Convenuto: Ayuntamiento de A Coruña

Dispositivo

L’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, dev’essere interpretato nel senso che il periodo massimo di 30 anni di durata previsto da detta disposizione per i contratti di cui all’articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del medesimo regolamento, inizia a decorrere dal giorno in cui è entrato in vigore detto regolamento.


(1)  GU C 155 del 6.5.2019.


6.7.2020   

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C 222/15


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano — Italia) — Condominio di Milano, via Meda / Eurothermo SpA

(Causa C-329/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Articolo 1, paragrafo 1 - Articolo 2, lettera b) - Nozione di «consumatore» - Condominio)

(2020/C 222/17)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Milano

Parti

Ricorrente: Condominio di Milano, via Meda

Convenuta: Eurothermo SpA

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una giurisprudenza nazionale che interpreti la normativa di recepimento della medesima direttiva nel diritto interno in modo che le norme a tutela dei consumatori che essa contiene siano applicabili anche a un contratto concluso con un professionista da un soggetto giuridico quale il condominio nell’ordinamento italiano, anche se un simile soggetto giuridico non rientra nell’ambito di applicazione della suddetta direttiva.


(1)  GU C 288 del 26.8.2019.


6.7.2020   

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C 222/16


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovni sud — Croazia) — Procedimento penale a carico di I.N.

(Causa C-897/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Accordo SEE - Non discriminazione - Articolo 36 - Libera prestazione dei servizi - Ambito di applicazione - Accordo tra l’Unione europea, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen - Accordo relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell’Unione europea, da un lato, e l’Islanda e la Norvegia, dall’altro - Estradizione verso uno Stato terzo di un cittadino islandese - Protezione dei cittadini di uno Stato membro contro l’estradizione - Assenza di protezione equivalente dei cittadini di un altro Stato - Cittadino islandese che ha ottenuto l’asilo in forza del diritto nazionale prima dell’acquisizione della cittadinanza islandese - Restrizione alla libera circolazione - Giustificazione fondata sulla prevenzione dell’impunità - Proporzionalità - Verifica delle garanzie previste all’articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)

(2020/C 222/18)

Lingua processuale: il croato

Giudice del rinvio

Vrhovni sud

Imputato nel procedimento penale principale

I.N.

con l’intervento di: Ruska Federacija

Dispositivo

Il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 36 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, e l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, quando a uno Stato membro nel quale si sia recato un cittadino di uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) (EFTA), parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo e con il quale l’Unione europea ha concluso un accordo di consegna, viene presentata una domanda di estradizione da parte di uno Stato terzo in forza della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, e quando a tale cittadino era stato concesso l’asilo da parte di detto Stato dell’AELS, prima che egli acquisisse la cittadinanza del medesimo Stato, proprio per via del procedimento penale cui è sottoposto nello Stato che ha emesso la domanda di estradizione, l’autorità competente dello Stato membro richiesto è tenuta a verificare che l’estradizione non pregiudicherà i diritti di cui al succitato articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali; e nell’ambito di tale verifica, la concessione dell’asilo costituisce un elemento particolarmente serio. Prima di contemplare la possibilità di dare esecuzione alla domanda di estradizione, lo Stato membro richiesto è, in ogni caso, tenuto a informare questo stesso Stato dell’AELS e, se del caso, su sua domanda, a consegnargli il cittadino in questione, conformemente alle disposizioni dell’accordo di consegna, purché detto Stato dell’AELS sia competente, in forza del suo diritto nazionale, a perseguire il cittadino in questione per fatti commessi fuori dal suo territorio nazionale.


(1)  GU C 45 del 10.2.2020.


6.7.2020   

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C 222/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 23 marzo 2020 — Finanzamt Kiel / Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH

(Causa C-141/20)

(2020/C 222/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Finanzamt Kiel

Resistente: Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, in combinato disposto con l’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, della sesta direttiva 77/388CEE (1) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari (direttiva 77/338/CEE) debbano essere interpretati nel senso che consentano a uno Stato membro di stabilire che il soggetto passivo sia, in luogo del gruppo IVA (il gruppo societario), un membro dello stesso (la società madre).

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione: se l’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, in combinato disposto con l’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, della sesta direttiva 77/388CEE possano essere invocati in tal senso.

3)

Se, per l’esame da eseguirsi ai sensi del punto 46 della sentenza della Corte del 16 luglio 2015, Larentia + Minerva (2) [C-108/14 e C-109/14 (EU:C:2015:496, punti 44 e segg.)] — vale a dire se il requisito di cui all’articolo 2, paragrafo 2, punto 2, prima frase, dell’Umsatzsteuergesetz (legge in materia di imposte sulla cifra di affari), sull’integrazione finanziaria, costituisca una misura legittima, necessaria e adeguata al conseguimento degli obiettivi volti a prevenire le prassi o le condotte abusive o a lottare contro la frode o l’evasione fiscali — si debba applicare un criterio restrittivo o un criterio ampio.

4)

Se l’articolo 4, paragrafi 1 e 4, primo comma, della direttiva 77/388/CEE debbano essere interpretati nel senso che consentano a uno Stato membro, mediante tipizzazione, di considerare una persona come non indipendente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della medesima direttiva, nel caso in cui essa sia integrata dal punto di vista finanziario, economico e organizzativo nella struttura di un’altra impresa (la casa madre) di modo che la casa madre possa imporre le proprie direttive a tale soggetto impedendo che questi agisca diversamente.


(1)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1977, L 145, pag. 1).

(2)  Sentenza della Corte del 16 luglio 2015 (C-108/14 e C-109/14, EU:C:2015:496).


6.7.2020   

IT

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C 222/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Rotterdam (Paesi Bassi) il 24 marzo 2020 — Stichting Rookpreventie Jeugd e a. / Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

(Causa C-160/20)

(2020/C 222/20)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Rotterdam

Parti

Ricorrenti: Stichting Rookpreventie Jeugd e.a.

Resistente: Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Altra parte: Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftakfabrikanten (VSK)

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’elaborazione del metodo di misurazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sulla base di norme ISO (1) non liberamente accessibili sia conforme all’articolo 297, paragrafo 1, TFUE [e al regolamento (UE) n. 216/2013 (2)] nonché al principio di trasparenza ad esso sotteso.

2)

Se le norme ISO 4387, 10315, 8454 e 8243, alle quali rinvia l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, debbano essere interpretate e applicate nel senso che, nell’ambito dell’interpretazione e dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, le emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio devono non solo essere misurate (e verificate) con il metodo prescritto, ma anche che tali emissioni possono o devono essere misurate (e verificate) in altro modo e con diversa intensità.

3)

a:

Se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sia in contrasto con i presupposti della direttiva, nonché con l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva e con l’articolo 5, paragrafo 3, della convenzione quadro dell’OMS in materia di dissuasione dal tabacco, in quanto l’industria del tabacco ha svolto un ruolo nella definizione delle norme dell’ISO di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva.

b:

Se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sia in contrasto con i presupposti della direttiva, con l’articolo 114, paragrafo 3, TFUE, con il tenore della convenzione quadro dell’OMS in materia di dissuasione dal tabacco e con gli articoli 24 e 35 della Carta, in quanto il metodo di misurazione da esso previsto non misurerebbe le emissioni delle sigarette con filtro al consumo previsto, giacché non terrebbe conto dell’effetto dei fori di ventilazione nel filtro che, per l’uso previsto, sono in gran parte ostruiti dalle labbra e dalle dita del fumatore.

4)

a:

Quale metodo di misurazione (e metodo di verifica) alternativo possa o debba essere utilizzato qualora la Corte:

risponda negativamente alla questione 1.

risponda affermativamente alla questione 2.

risponda affermativamente alla questione 3a e/o 3b.

b:

Nel caso in cui la Corte non possa risolvere la questione 4a: in caso di assenza temporanea di metodo di misurazione, se si configuri una situazione ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 3, della direttiva.


(1)  Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU 2014, L 127, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2013, L 69, pag. 1).


6.7.2020   

IT

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C 222/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā apgabaltiesa (Lettonia) il 14 aprile 2020 — SIA SS / Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-175/20)

(2020/C 222/21)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Administratīvā apgabaltiesa

Parti nel procedimento principale

Ricorrente in primo grado e in appello: SIA SS

Convenuta e altra parte nel procedimento di appello: Valsts ieņēmumu dienests

Questioni pregiudiziali

1)

Se i requisiti previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati (1) debbano essere interpretati nel senso che una richiesta di informazioni emessa dall’Amministrazione tributaria, come quella di cui al presente procedimento, con la quale si chiede di fornire informazioni contenenti una notevole quantità di dati personali, debba soddisfare i requisiti previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati (in particolare dal suo articolo 5, paragrafo 1).

2)

Se i requisiti previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati debbano essere interpretati nel senso che l’Amministrazione tributaria può derogare all’articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento, sebbene la normativa vigente nella Repubblica di Lettonia non conferisca siffatta facoltà a detta Amministrazione.

3)

Se, nell’interpretare i requisiti previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati, si possa ritenere che esista un obiettivo legittimo tale da giustificare l’obbligo, imposto mediante una richiesta di informazioni come quella di cui al presente procedimento, di fornire tutti i dati richiesti in una quantità e per un periodo di tempo non delimitati, senza che sia prevista una data finale per l’esecuzione di detta richiesta di informazioni.

4)

Se, nell’interpretare i requisiti previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati, si possa ritenere che esista un obiettivo legittimo tale da giustificare l’obbligo, imposto mediante una richiesta di informazioni come quella di cui al presente procedimento, di fornire tutti i dati richiesti, anche qualora nella richiesta di informazioni non sia indicata (o sia indicata in modo incompleto) la finalità della comunicazione delle informazioni.

5)

Se, nell’interpretare i requisiti previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati, si possa ritenere che esista un obiettivo legittimo tale da giustificare l’obbligo, imposto mediante una richiesta di informazioni come quella di cui al presente procedimento, di fornire tutti i dati richiesti anche qualora, di fatto, ciò riguardi incondizionatamente tutti gli interessati che hanno pubblicato annunci nella sezione «Autoveicoli» di un portale.

6)

Quali criteri debbano applicarsi per verificare se l’Amministrazione tributaria, agendo come titolare del trattamento, garantisca debitamente la conformità del trattamento dei dati (compreso l’ottenimento delle informazioni) ai requisiti previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati.

7)

Quali criteri debbano applicarsi per verificare se una richiesta di informazioni come quella di cui al presente procedimento sia debitamente motivata e occasionale.

8)

Quali criteri debbano applicarsi per verificare se il trattamento dei dati personali sia effettuato nella misura necessaria e in modo compatibile con i requisiti previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati.

9)

Quali criteri debbano applicarsi per verificare se l’Amministrazione tributaria, agendo come titolare del trattamento, garantisca la conformità del trattamento dei dati ai requisiti previsti dall’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati (responsabilità proattiva).


(1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).


6.7.2020   

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C 222/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky (Repubblica ceca) il 24 aprile 2020 — VYSOČINA WIND a.s. / Česká republika — Ministerstvo životního prostředí

(Causa C-181/20)

(2020/C 222/22)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší soud České republiky

Parti

Ricorrente: VYSOČINA WIND a.s.

Resistente: Česká republika — Ministerstvo životního prostředí

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 13 della direttiva 2012/19/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), debba essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro imponga l’obbligo di sostenere il finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecocompatibile dei RAEE, originati dai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato prima del 1o gennaio 2013, ai loro utilizzatori, e non ai produttori.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, se sulla valutazione dei presupposti della responsabilità dello Stato membro per i danni causati ai singoli da una violazione del diritto dell’Unione incida la circostanza, di cui trattasi nel procedimento principale, che lo Stato membro ha per proprio conto disciplinato la modalità di finanziamento dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici già prima dell’adozione della direttiva, la quale ha di recente incluso i pannelli fotovoltaici nel campo di applicazione della normativa dell’Unione e ha imposto ai produttori l’obbligo di finanziare i costi suddetti anche in relazione a quei pannelli che sono stati immessi sul mercato prima della scadenza del suo termine di recepimento (e prima della stessa adozione di una regolamentazione a livello europeo).


(1)  GU 2012, L 197, pag. 38.


6.7.2020   

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C 222/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovacchia) il 29 aprile 2020 — HYDINA SK s.r.o. / Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

(Causa C-186/20)

(2020/C 222/23)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parti

Ricorrente: HYDINA SK s.r.o.

Resistente: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Questioni pregiudiziali

1)

Se il considerando 25 del regolamento (UE) n. 904/2010 (1) del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto, il quale stabilisce che «i termini indicati nel presente regolamento per la trasmissione di informazioni sono da considerarsi periodi massimi», debba essere interpretato nel senso che si tratta di termini che non possono essere superati e, ove questi siano superati, se ciò implichi l’illegittimità della sospensione della verifica fiscale.

2)

Se esista una conseguenza (sanzione) per il mancato rispetto dei termini per la realizzazione dello scambio internazionale delle informazioni, stabiliti dal regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto, in relazione all’autorità interpellata e quella richiedente.

3)

Se sia possibile qualificare come interferenza illecita con i diritti del soggetto passivo uno scambio internazionale di informazioni che superi i termini stabiliti dal regolamento n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto.


(1)  GU 2010, L 268, pag. 1.


Tribunale

6.7.2020   

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C 222/22


Ordinanza del Tribunale del 14 maggio 2020 — Bernis e a. / CRU

(Causa T-282/18) (1)

(«Ricorso di annullamento - Unione economica e monetaria - Unione bancaria - Meccanismo di risoluzione unica degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) - Articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 - Procedura di risoluzione applicabile in caso di dissesto o rischio di dissesto di un’entità - Società madre e controllata - Dichiarazione da parte della BCE di una situazione di dissesto o rischio di dissesto - Decisione del CRU di non adottare un programma di risoluzione - Assenza di interesse pubblico - Liquidazione conforme al diritto nazionale - Azionisti - Mancanza di incidenza diretta - Irricevibilità»)

(2020/C 222/24)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Ernests Bernis (Jurmala, Lettonia), Oļegs Fiļs (Jurmala), OF Holding SIA (Riga, Lettonia), Cassandra Holding Company SIA (Jurmala) (rappresentante: O. Behrends, avvocato)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (rappresentanti: J. De Carpentier, M. Meijer Timmerman Thijssen, A. Valavanidou, H. Ehlers e E. Muratori, agenti, assistiti da A. Rivas, avvocato, e B. Heenan, solicitor)

Interveniente a sostegno del convenuto: Banca centrale europea (rappresentanti: G. Marafioti, E. Koupepidou e J. Rodríguez Cárcamo, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento delle decisioni del CRU del 23 febbraio 2018 con le quali quest’ultimo ha deciso di non adottare programmi di risoluzione nei confronti dell’ABLV Bank AS e della sua controllata, l’ABLV Bank Luxembourg SA, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

I sig.ri Ernests Bernis e Oļegs Fiļs, la OF Holding SIA e la Cassandra Holding Company SIA sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Comitato di risoluzione unico (CRU) e dalla Banca centrale europea (BCE).


(1)  GU C 259 del 23.7.2018


6.7.2020   

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C 222/23


Ordinanza del Tribunale del 6 maggio 2020 — Sabo e altri / Parlamento e Consiglio

(Causa T-141/19) (1)

(«Ricorso di annullamento - Ambiente - Energia - Direttiva (UE) 2018/2001 - Inclusione della biomassa forestale tra le fonti di energia rinnovabile - Insussistenza di incidenza individuale - Irricevibilità»)

(2020/C 222/25)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Peter Sabo (Tulčik, Slovacchia) e gli altri 9 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all’ordinanza (rappresentanti: R. Smith, A. Dews, C. Day, solicitors, e D. Wolfe, QC, P. Lockley e B. Mitchell, barristers)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: I. McDowell, C. Ionescu Dima e A. Tamás, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Lo Monaco e R. Meyer, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta a ottenere l’annullamento parziale della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU 2018, L 328, pag. 82), nella parte in cui include la biomassa forestale tra le fonti di energia rinnovabile.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è luogo a statuire sulle domande di intervento presentate dalla Commissione, da U. S. Industrial Pellet Association, Stichting Dutch Biomass Certification e Stichting RBCN (Rotterdam Biomass Commodities Network).

3)

Il sig. Peter Sabo e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sopporteranno oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea.

4)

La Commissione, U. S. Industrial Pellet Association, Stichting Dutch Biomass Certification e Stichting RBCN (Rotterdam Biomass Commodities Network) sopporteranno ciascuna le proprie spese relative alle istanze di intervento.


(1)  GU C 148 del 29.4.2019.


6.7.2020   

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C 222/24


Ordinanza del Tribunale del 13 marzo 2020 — Aurora / UCVV — SESVanderhave (M 02205)

(Causa T-278/19) (1)

(«Ricorso di annullamento - Ritrovati vegetali - Procedimento di dichiarazione di nullità - Varietà di barbabietola da zucchero M 02205 - Decisione di rinvio al servizio competente dell'UCVV per il seguito del ricorso - Articolo 72 del regolamento (CE) n. 2100/94 - Carenza di interesse ad agire - Potere di riforma - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»)

(2020/C 222/26)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Aurora Srl (Padova, Italia) (rappresentante: L.-B. Buchman, avvocato)

Convenuto: Ufficio comunitario delle varietà vegetali (rappresentanti: M. Ekvad, F. Mattina, M. Garcia Monco-Fuente e A. Weitz, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV, interveniente dinanzi al Tribunale: SESVanderhave NV (Tienen, Belgio) (rappresentante: P. de Jong, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della commissione di ricorso dell'UCVV del 27 febbraio 2019 (procedimento A 10/2013-RENV) relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra l'Aurora e la SESVanderhave.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L'Aurora Srl, l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) e la SESVanderhave NV sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 213 del 24.06.2019.


6.7.2020   

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C 222/24


Ordinanza del Tribunale 13 maggio 2020 — Arnaldo Lucaccioni / Commissione europea

(Causa T-308/19) (1)

(«Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni - Funzione pubblica - Atto non impugnabile - Atto preparatorio - Mancanza di reclamo - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte irricevibile»)

(2020/C 222/27)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Arnaldo Lucaccioni (San Benedetto del Tronto, Italia) (rappresentante: E. Bonanni, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Bohr e L. Vernier, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento dell’atto della Commissione dell’11 gennaio 2019 relativo al mandato di una nuova commissione medica nell’ambito di una domanda di riconoscimento dell’aggravamento di una malattia professionale presentata dal ricorrente e, dall’altro, al risarcimento dei danni che il ricorrente asserisce di aver subito.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte irricevibile.

2)

Il sig. Arnaldo Lucaccioni è condannato alle spese.


(1)  GU C 230 dell’8.7.2019.


6.7.2020   

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C 222/25


Ricorso proposto il 6 maggio 2020 — HB / BEI

(Causa T-757/19)

(2020/C 222/28)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: HB (rappresentante: C. Bernard-Glanz, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (BEI)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 20 giugno 2019, che respinge la denuncia della ricorrente per molestie psicologiche;

condannare la convenuta al pagamento di un importo di EUR 100 000 a titolo di risarcimento per danno morale, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data della pronuncia;

condannare la convenuta al pagamento di un importo di EUR 50 000 a titolo di risarcimento per perdita di chance, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza fino al pagamento integrale;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso di annullamento, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto a che le proprie questioni siano trattate in modo imparziale, equo e rigoroso, e su un difetto di motivazione, in quanto (i) il comitato che ha indagato sulle sue allegazioni di molestie e intimidazione (a) non avrebbe gestito il caso in modo imparziale, equo e rigoroso, mostrando o dando l’impressione parzialità verso i presunti molestatori e snaturando o non tenendo in conto fatti e prove, (b) non avrebbe fornito una motivazione, e (ii) facendo propria la relazione del comitato, il presidente della BEI avrebbe reso la decisione impugnata affetta dai medesimi vizi.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore di valutazione e sulla violazione del codice di condotta della BEI e della sua politica in materia di dignità sul luogo di lavoro, in quanto (i) la condotta dei presunti molestatori nei confronti della ricorrente sarebbe consistita in atti verbali e scritti, sarebbe stata inappropriata, sarebbe perdurata, sarebbe stata ripetuta e umiliante (ii) non qualificando gli atti in questione, singolarmente e nel loro complesso, come molestia psicologica, il comitato sarebbe incorso in un errore di valutazione dei fatti e avrebbe violato il codice di condotta del personale e la politica in materia di dignità sul luogo di lavoro e (iii) facendo propria la relazione del comitato, il presidente della BEI avrebbe erroneamente ritenuto che la ricorrente non fosse stata vittima di molestie.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltato e della riservatezza, in quanto (i) alla ricorrente non sarebbe stata data l’opportunità di presentare le proprie osservazioni circa (a) il contenuto delle dichiarazioni rese dai presunti molestatori e dai testimoni dinanzi al comitato o (b) gli altri documenti usati dal comitato nella sua relazione per formulare raccomandazioni al presidente della Banca, e (ii) il comitato avrebbe adottato le proprie conclusioni e le avrebbe condivise con terzi prima di dare l’opportunità alla ricorrente di presentare le proprie osservazioni in merito, ossia prima che esso avesse asseritamente ultimato la propria relazione, e (iii) facendo propria la relazione del comitato, il presidente della BEI ha reso la decisione impugnata affetta dai medesimi vizi.

A sostegno della sua richiesta di risarcimento danni, la ricorrente sostiene:

di aver subìto un danno morale che non può essere riparato dall’annullamento della decisione impugnata;

che respingendo illegittimamente la sua domanda di conciliazione, la convenuta l’ha privata della possibilità di risolvere la questione in via amichevole e di evitare un procedimento dinanzi al Tribunale.


6.7.2020   

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C 222/26


Ricorso proposto il 16 aprile 2020 — Repubblica Ellenica / Commissione europea

(Causa T-217/20)

(2020/C 222/29)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica Ellenica (rappresentanti: E. Tsaousi, A. Vasilopoulou e E. Krompa)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata (1) nella parte in cui esclude dal finanziamento dell’Unione europea talune spese della Repubblica ellenica per un importo lordo complessivo pari a EUR 9 657 608,85, corrispondente a un importo netto complessivo pari a EUR 9 590 402,53, effettuate e dichiarate nel contesto del FEASR relative alle misure 123A, 125A, 321 e 322 del programma di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 e alle misure 4.2, 4.3, 7.2 e 7.4 del programma di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020, per gli esercizi finanziari dal 2011 al 2018, e

condannare la convenuta alle spese sostenute dalla Repubblica ellenica.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1.

Con il primo motivo, essa fa valere che la decisione impugnata è stata adottata sulla base di un’interpretazione e un’applicazione erronee dell’articolo 34, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 908/2014 (2), poiché le rettifiche finanziarie sono illegittime dal momento che la Commissione è andata oltre i limiti del suo potere di valutazione e che essa è viziata da una motivazione insufficiente.

2.

Con il secondo motivo, si fa valere l’assenza di una base normativa per l’imposizione di una rettifica per quanto riguarda le spese realizzate più di 24 mesi prima della comunicazione dei primi accertamenti, la violazione dell’articolo 52, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (3) e il fatto che la Commissione è andata oltre la sua competenza ratione temporis quando ha imposto le rettifiche finanziarie controverse.

3.

Il terzo motivo, relativo, segnatamente, alla rettifica imposta con riguardo alle misure 125A e 123A, si fonda sulla violazione del principio del ne bis in idem, della certezza del diritto, della buona amministrazione, del legittimo affidamento degli Stati membri e di proporzionalità.

4.

Il quarto motivo è relativo, segnatamente, alla rettifica per la misura 125A, e verte sulla violazione dell’articolo 24, paragrafo 2, punto b) , del regolamento (UE) n. 65/2011 (4) , dell’articolo 43 del regolamento (CE) n. 1974/2006 e delle disposizioni del programma di sviluppo rurale nazionale che la Commissione ha approvato per il periodo 2007-2013, sull’insufficienza di motivazione quanto alla base normativa della rettifica nonché sull’assenza di base normativa e di motivazione e su un errore di fatto per quanto riguarda la rettifica finanziaria forfettaria imposta e la sua percentuale (10 %).

5.

Con il quinto motivo, relativo, segnatamente, alla rettifica della misura 125A, si fa valere che la decisione impugnata è stata adottata in violazione dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, dell’articolo 34 del regolamento (UE) n. 908/2014 e degli orientamenti C(2015)3675 dell’8 giugno 2015, del diritto di essere previamente ascoltati e dei diritti della difesa, nonché dei principi del legittimo affidamento e di proporzionalità. Viene parimenti dedotto che la motivazione della decisione è insufficiente e che è viziata da un errore di fatto.

6.

Il sesto motivo attiene, segnatamente, alla rettifica imposta per quanto riguarda le misure 321 e 322, e verte sulla violazione dell’articolo 24, paragrafo 2, punto b), del regolamento (UE) n. 65/2011 e degli orientamenti C(2015)3675, dell’ 8 giugno 2015, su un errore di fatto, una motivazione carente e la violazione del principio di proporzionalità.

7.

Il settimo motivo attiene, segnatamente, alla rettifica per la misura 123A. Con questo motivo si fa valere che la rettifica in parola è stata imposta in violazione dell’articolo 24, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 65/2011, dell’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013 e dell’articolo 34 del regolamento n. 908/2014, per un errore di fatto e sulla base di una motivazione insufficiente. Inoltre, si fa valere la violazione del diritto di essere ascoltati e dei diritti della difesa della Repubblica ellenica nonché del principio di proporzionalità.


(1)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/201 della Commissione del 12 febbraio 2020 recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2020) 541] (GU 2020, L 42, pag. 17).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014 , recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU 2014, L 255, pag. 59).

(3)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549).

(4)  Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011 , che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GU 2011, L 25, pag. 8).


6.7.2020   

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C 222/27


Ricorso proposto il 4 maggio 2020 — JP / Commissione

(Causa T-247/20)

(2020/C 222/30)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: JP (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Champetier, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione C(2020) 1195 final, del 24 febbraio 2020, recante rigetto della domanda confermativa di accesso ai documenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 — GESTDEM da 2019/5394 a 5399; e

condannare la convenuta al pagamento simbolico di un euro a titolo di risarcimento del danno morale subìto dal ricorrente e al pagamento della totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 4, paragrafo 1, lettera b), e 17 del regolamento (CE) n. 1049/2001, relativi alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, relativo alla tutela del processo decisionale.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001, relativo all’accesso parziale, e del principio di proporzionalità.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione.


6.7.2020   

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C 222/28


Ricorso proposto il 4 maggio 2020 — Klymenko / Consiglio

(Causa T-258/20)

(2020/C 222/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Oleksandr Viktorovych Klymenko (Mosca, Russia) (rappresentante: M. Phelippeau, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il ricorso del sig. Oleksandr Viktorovytch Klymenko;

nella parte in cui riguarda il ricorrente,

annullare la decisione (PESC) 2020/373 del Consiglio dell’UE del 5 marzo 2020 che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/370 del Consiglio del 5 marzo 2020 che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina;

condannare il Consiglio dell’Unione europea a farsi carico delle spese in applicazione degli articoli 87 e 91 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’insufficienza di motivazione degli atti impugnati. Il ricorrente sostiene che il Consiglio non ha rispettato l’obbligo di motivazione degli atti impugnati per quanto riguarda tanto la fondatezza della misura quanto il rispetto dei diritti della difesa nonché della tutela giurisdizionale effettiva e delle verifiche effettuate a tale titolo.

2.

Secondo motivo, vertente sull’esistenza di un errore di valutazione del caso di specie e su uno sviamento di potere. Il ricorrente sostiene che, tenuto conto degli elementi che gli erano stati trasmessi, il Consiglio non poteva che constatare l’assenza di basi fattuali sufficienti per fondare un procedimento penale. Il ricorrente aveva altresì rilevato numerose violazioni dei suoi diritti fondamentali, dalle quali il Consiglio non ha tratto alcuna conseguenza.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali, nei limiti in cui tali atti non sarebbero stati adottati nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, nonché del diritto alla parità delle armi.

4.

Quarto motivo, vertente sull’assenza di base giuridica, in quanto l’articolo 29 del Trattato dell’Unione europea non potrebbe costituire un fondamento giuridico ammissibile per la misura restrittiva adottata nei confronti del ricorrente.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del diritto fondamentale al rispetto della proprietà.


6.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/29


Ricorso proposto il 6 maggio 2020 — Rochem Group/EUIPO — Rochem Marine (ROCHEM)

(Causa T-261/20)

(2020/C 222/32)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Rochem Group AG (Zugo, Svizzera) (rappresentante: K. Guridi Sedlak, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Rochem Marine Srl (Genova, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo ROCHEM — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 151 485

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 marzo 2020 nel procedimento R 1547/2019-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

ingiungere all’EUIPO di adottare una nuova decisione che respinga la domanda di dichiarazione di nullità proposta avverso la registrazione internazionale di marchio n. 1 151 485 anche per le classi 11 e 40;

condannare l’EUIPO e l’interveniente, qualora la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso intervenga nel procedimento dinanzi al Tribunale, a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 64, paragrafi 2 e 3, in combinato disposto con l’articolo 198 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


6.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/30


Ricorso proposto il 6 maggio 2020 — Rochem Group / EUIPO — Rochem Marine (ROCHEM)

(Causa T-262/20)

(2020/C 222/33)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Rochem Group AG (Zugo, Svizzera) (rappresentante: K. Guridi Sedlak, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Rochem Marine Srl (Genova, Italia).

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo ROCHEM — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 151 545

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 marzo 2020 nel procedimento R 1546/2019-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

ingiungere all’EUIPO di adottare una nuova decisione che respinga la domanda di dichiarazione di nullità proposta avverso la registrazione internazionale di marchio n. 1 151 545 anche per le classi 11 e 40;

condannare l’EUIPO e l’interveniente, qualora la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso intervenga dinanzi al Tribunale, a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 64, paragrafi 2 e 3, in combinato disposto con l’articolo 198 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


6.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/31


Ricorso proposto il 5 maggio 2020 — Arbuzov / Consiglio

(Causa T-267/20)

(2020/C 222/34)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Sergej Arbuzov (Kiev, Ukraina) (rappresentante: M. Mleziva, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2020/373, del Consiglio, del 5 marzo 2020, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (1) e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/370 del Consiglio, del 5 marzo 2020 che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (2) nella parte in cui tale decisione e tale regolamento si applicano al ricorrente;

decidere che il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese e le spese sostenute dal ricorrente per il procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto ad una buona amministrazione:

il ricorrente sostiene, tra l'altro, che il Consiglio dell'Unione europea, nell'adottare la decisione (PESC) 2019/354, del 4 marzo 2019 (3) non ha agito con la dovuta diligenza giacché prima dell’adozione della decisione impugnata non ha esaminato gli argomenti del ricorrente e le prove da questo presentate, che depongono a favore del ricorrente, e ha preso le mosse, essenzialmente, da una succinta sintesi del Procuratore generale dell’Ucraina, senza chiedere ulteriori informazioni sullo svolgimento delle indagini in Ucraina.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà del ricorrente:

in proposito il ricorrente sostiene che le restrizioni adottate nei suoi confronti sono sproporzionate, non necessarie e violano le garanzie in merito alla tutela di diritto internazionale del suo diritto di proprietà.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente garantitigli dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali:

il ricorrente sostiene a tal riguardo che con l’adozione delle misure restrittive nei suoi confronti è stato violato il suo diritto ad un equo processo, la presunzione di innocenza, nonché la tutela della proprietà privata.


(1)  GU 2020, L 71, pag. 10.

(2)  GU 2020, L 71, pag. 1.

(3)  Decisione (PESC) 2019/354 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2019, L 64, pag. 7).


6.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/32


Ricorso proposto il 5 maggio 2020 — Pšonka / Consiglio

(Causa T-268/20)

(2020/C 222/35)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Artem Viktorovyč Pšonka (Kramatorsk, Ucraina) (rappresentanti: M. Mleziva, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2020/373, del Consiglio, del 5 marzo 2020, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (1) e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/370 del Consiglio, del 5 marzo 2020 che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (2) nella parte in cui tale decisione e tale regolamento si applicano al ricorrente;

decidere che il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese e le spese sostenute dal ricorrente per il procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto ad una buona amministrazione:

il ricorrente sostiene, tra l’altro, che il Consiglio dell'Unione europea, nell'adottare la decisione di cui trattasi, non ha agito con la dovuta diligenza giacché prima dell’adozione della decisione impugnata non ha esaminato gli argomenti del ricorrente e le prove da questo presentate, che depongono a favore del ricorrente, e ha preso le mosse, essenzialmente, da una succinta sintesi del Procuratore generale dell’Ucraina, senza chiedere ulteriori informazioni sullo svolgimento delle indagini in Ucraina.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà del ricorrente:

in proposito il ricorrente sostiene che le restrizioni adottate nei suoi confronti sono sproporzionate, non necessarie e violano le garanzie in merito alla tutela di diritto internazionale del suo diritto di proprietà.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente garantitigli dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali:

il ricorrente sostiene a tal riguardo che con l’adozione delle misure restrittive nei suoi confronti è stato violato il suo diritto ad un equo processo, la presunzione di innocenza, nonché la tutela della proprietà privata.


(1)  GU 2020, L 71, pag. 10.

(2)  GU 2020, L 71, pag. 1.


6.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/33


Ricorso proposto il 5 maggio 2020 — Pšonka / Consiglio

(Causa T-269/20)

(2020/C 222/36)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Viktor Pavlovyč Pšonka (Kiev, Ucraina) (rappresentante: M. Mleziva, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2020/373, del Consiglio, del 5 marzo 2020, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (1) e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/370 del Consiglio, del 5 marzo 2020 che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (2) nella parte in cui tale decisione e tale regolamento si applicano al ricorrente;

decidere che il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese e le spese sostenute dal ricorrente per il procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto ad una buona amministrazione:

il ricorrente sostiene, tra l'altro, che il Consiglio dell'Unione europea, nell'adottare la decisione di cui trattasi, non ha agito con la dovuta diligenza giacché prima dell’adozione della decisione impugnata non ha esaminato gli argomenti del ricorrente e le prove da questo presentate, che depongono a favore del ricorrente, e ha preso le mosse, essenzialmente, da una succinta sintesi del Procuratore generale dell’Ucraina, senza chiedere ulteriori informazioni sullo svolgimento delle indagini in Ucraina.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà del ricorrente:

in proposito il ricorrente sostiene che le restrizioni adottate nei suoi confronti sono sproporzionate, non necessarie e violano le garanzie in merito alla tutela di diritto internazionale del suo diritto di proprietà.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente garantitigli dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali:

il ricorrente sostiene a tal riguardo che con l’adozione delle misure restrittive nei suoi confronti è stato violato il suo diritto ad un equo processo, la presunzione di innocenza, nonché la tutela della proprietà privata.


(1)  GU 2020, L 71, pag. 10.

(2)  GU 2020, L 71, pag. 1.


6.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/34


Ricorso proposto l’11 maggio 2020 — Zhejiang Hangtong Machinery Manufacture e Ningbo Hi-Tech Zone Tongcheng Auto Parts / Commissione

(Causa T-278/20)

(2020/C 222/37)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Zhejiang Hangtong Machinery Manufacture Co. Ltd (Taizhou, Cina), Ningbo Hi-Tech Zone Tongcheng Auto Parts Co. Ltd (Ningbo, Cina) (rappresentanti: K. Adamantopoulos e P. Billiet, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento impugnato nella parte in cui li riguarda; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2020/353 della Commissione, del 3 marzo 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese (1).

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori manifesti di diritto e di valutazione dei fatti e avrebbe adottato un ragionamento circolare (1) nel concludere che le ricorrenti hanno persistentemente omesso di cooperare in modo sostanziale con la Commissione e nell’avvalersi, per tale motivo, dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento di base (2); (2) nel ritenere che le ricorrenti avessero richiesto un margine di dumping individuale pur essendo produttori esportatori inclusi nel campione ai sensi dell’articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, violando in tal modo anche l’articolo 6 del medesimo regolamento; e (3) nell’imporre alle ricorrenti il dazio antidumping residuo punitivo massimo previsto per i casi di omessa cooperazione delle parti o di parti che non si sono manifestate, violando in tal modo altresì gli articoli 2, 3 e 9, paragrafo 4, del regolamento di base e i principi del legittimo affidamento, di buona amministrazione, di non discriminazione e di proporzionalità.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori manifesti di diritto e di valutazione dei fatti, avrebbe violato il principio di buona amministrazione, non avrebbe fornito un’adeguata motivazione, bensì una motivazione errata e contraddittoria, (1) nell’applicare la nozione di «dati disponibili» alle ricorrenti e (2) nel non aver preso in considerazione (a) il valore normale e (b) il prezzo di esportazione delle ricorrenti o metodi alternativi per stabilire il prezzo di esportazione delle ricorrenti per il calcolo del loro margine di dumping, in contrasto con l’articolo 2, paragrafi 6, lettera a), 8, 10 e 11, e gli articoli 3, 6, 9, paragrafo 4, e 18, paragrafi 1 e 3, del regolamento di base, nonché con gli articoli 2, 3, 6, paragrafi 6 e 8, e con l’allegato II, punto 3, dell’accordo antidumping dell’OMC.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato i diritti della difesa delle ricorrenti (1) rifiutando di calcolare e divulgare il loro valore normale, in contrasto con l’articolo 20, paragrafi 2 e 4, del regolamento di base, con l’articolo 12.2 dell’accordo antidumping dell’OMC; e (2) non divulgando le informazioni utilizzate per il calcolo dei margini di dumping e del pregiudizio delle ricorrenti.


(1)  GU 2020, L 65, pag. 9.

(2)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).


6.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/35


Ricorso proposto il 12 maggio 2020 — CWS Powder Coatings / Commissione

(Causa T-279/20)

(2020/C 222/38)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: CWS Powder Coatings GmbH (Düren, Germania) (rappresentanti: R. van der Hout, C. Wagner e V. Lemonnier, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione (1), nella parte riguardante la classificazione e l’etichettatura del biossido di titanio; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.

1.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce che la Commissione avrebbe violato l’articolo 53 quater del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), avendo adottato un atto legislativo per materie differenti.

2.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce che la classificazione del biossido di titanio contenuta nel regolamento impugnato violerebbe le norme sulla qualificazione ai sensi dell’articolo 53 bis, dell’articolo 37, paragrafo 5, e dell’articolo 3, paragrafo 1, in combinato disposto con il paragrafo 3.6.2.2 dell’allegato I del regolamento n. 1272/2008.

3.

Con il terzo motivo, la ricorrente deduce che la modifica dell’allegato II del regolamento n. 1272/2008, relativa a miscele liquide contenenti biossido di titanio, non potrebbe fondarsi sull’articolo 53, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 53 bis di tale regolamento.

4.

Con il quarto motivo, la ricorrente deduce che la modifica dell’allegato II del regolamento n. 1272/2008 relativa a miscele solide contenenti biossido di titanio non potrebbe fondarsi sull’articolo 53, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 53 bis di tale regolamento.

5.

Con il quinto motivo, la ricorrente deduce che la Commissione avrebbe violato il suo obbligo di svolgere una valutazione d’impatto prima dell’adozione del regolamento impugnato.

6.

Con il sesto motivo, la ricorrente deduce che il regolamento impugnato violerebbe il principio di proporzionalità, in quanto la classificazione di determinate particelle di biossido di titanio e la fissazione di obblighi di etichettatura non sarebbero idonee al raggiungimento dello scopo (tutela della salute) ed esisterebbero mezzi meno restrittivi.

7.

Con il settimo motivo, la ricorrente deduce che la Commissione, nell’emanazione del regolamento impugnato, sarebbe incorsa in gravi errori di valutazione.

8.

Con l’ottavo motivo, la ricorrente deduce che la Commissione, mediante l’emanazione del regolamento impugnato, avrebbe superato i limiti delle competenze ad essa attribuite.

9.

Con il nono motivo, la ricorrente, nel caso in cui il Tribunale dovesse ritenere che la Commissione, nell’emanazione del regolamento impugnato, possa definire essa stessa i criteri di classificazione o l’oggetto di una classificazione oppure che essa non avesse alcun margine per una valutazione d’impatto o per un’applicazione proporzionata, deduce che l’articolo 37, paragrafo 5, l’articolo 53, paragrafo 1 e l’articolo 53 bis del regolamento n. 1272/2008 violerebbero l’articolo 290, paragrafi 1 e 2, TFUE. In tal caso, infatti, sarebbe contrario all’articolo 290 TFUE utilizzare l’atto di base (il regolamento n. 1272/2008) come riferimento per il regolamento impugnato.


(1)  Regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione del 4 ottobre 2019 che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e che rettifica lo stesso regolamento (GU 2020, L 44, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU 2008, L 353, pag. 1), da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (GU 2019, L 198, pag. 241).


6.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/36


Ricorso proposto il 13 maggio 2020 — Klaus Berthold / EUIPO — Thomann (HB Harley Benton)

(Causa T-284/20)

(2020/C 222/39)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Klaus Berthold Besitzgesellschaft GmbH & Co. KG (Thalhausen, Germania) (rappresentante: E. Strauß, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Thomann GmbH (Burgebrach, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo HB Harley Benton — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 380 752

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 marzo 2020 nel procedimento R 1359/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e accogliere l’opposizione formulata contro la registrazione internazionale n. 1 380 752 nell’Unione europea per i prodotti della classe 25;

condannare l’EUIPO a rifiutare la registrazione internazionale n. 1 380 752 nell’Unione europea per i prodotti della classe 25;

condannare la controinteressata alle spese del procedimento dinanzi all’EUIPO e, se del caso, il convenuto alle spese del presente procedimento.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


6.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/37


Ricorso proposto il 15 maggio 2020 — MCM Products / EUIPO — The Nomad Company (NOMAD)

(Causa T-285/20)

(2020/C 222/40)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: MCM Products AG (Zurigo, Svizzera) (rappresentante: S. Eichhammer, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: The Nomad Company BV (Zevenaar, Paesi Bassi)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo NOMAD — Marchio dell’Unione europea n. 1 742 089

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 marzo 2020 nel procedimento R 854/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella parte riguardante i prodotti registrati nella classe 18;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


6.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/38


Ricorso proposto il 15 maggio 2020 — Capella / EUIPO — Cobi.bike (GOBI)

(Causa T-286/20)

(2020/C 222/41)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Capella EOOD (Sofia, Bulgaria) (rappresentante: R. Klenke, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cobi.bike GmbH (Francoforte sul Meno, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea GOBI — Domanda di registrazione n. 17 168 089

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 febbraio 2020 nel procedimento R 1685/2019-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


6.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/38


Ricorso proposto il 15 maggio 2020 — Eggy Food/EUIPO (EGGY FOOD)

(Causa T-287/20)

(2020/C 222/42)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Eggy Food GmbH & Co. KG (Osnabrück, Germania) (rappresentanti: J. Eberhardt e R. Böhm, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo EGGY FOOD — Domanda di registrazione n. 1 795 2953

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 marzo 2020 nel procedimento R 1316/2019-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

disporre la pubblicazione della domanda di marchio dell’Unione europea n. 1 795 2953;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


6.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/39


Ricorso proposto il 13 maggio 2020 — Brillux e Daw / Commissione

(Causa T-288/20)

(2020/C 222/43)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Brillux GmbH & Co. KG (Münster, Germania) e Daw SE (Ober-Ramstadt, Germania) (rappresentanti: R. van der Hout, C. Wagner e V. Lemonnier, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione (1), nella parte relativa alla classificazione e all’etichettatura del biossido di titanio; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso di basa su nove motivi che sono, in sostanza, identici o simili a quelli invocati nell’ambito della causa T-279/20, CWS Powder Coatings/Commissione.


(1)  Regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione, del 4 ottobre 2019, che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e che rettifica lo stesso regolamento (GU 2020, L 44, pag. 1).


6.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/40


Ricorso proposto il 14 maggio 2020 — Ceramica Flaminia/EUIPO — Ceramica Cielo (goclean)

(Causa T-290/20)

(2020/C 222/44)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano

Parti

Ricorrente: Ceramica Flaminia SpA (Civita Castellana, Italia) (rappresentanti: A. Improda e R. Arista, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ceramica Cielo SpA (Fabrica di Roma, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo goclean — Marchio dell’Unione europea n. 13 270 046

Procedimento dinanzi all’ EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 marzo 2020 nel procedimento R 991/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare e riformare la decisione impugnata;

e per l’effetto

riconoscere la validità del marchio dell’Unione europea n. 13 270 046 con riferimento a tutti o parte dei prodotti di cui alla classe 11;

condannare l’EUIPO e/o Ceramica Cielo SpA. al pagamento delle spese di cui al presente procedimento, nonché delle due fasi precedenti innanzi alla divisione di annullamento ed alla commissione di ricorso, in favore di Ceramica Flaminia SpA.

Motivi invocati

Violazione e falsa applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Interpretazione del carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Infondatezza della qualificazione del marchio come slogan;

Violazione e falsa applicazione dell’articolo 95, paragrafo 1, in relazione all’articolo 59 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione e falsa applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 59, paragrafi 1 et 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


6.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/41


Ricorso proposto il 14 maggio 2020 — Yanukovych / Consiglio

(Causa T-291/20)

(2020/C 222/45)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Viktor Fedorovych Yanukovych (Rostov sul Don, Russia) (rappresentante: M. Anderson, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2020/373 (1) del Consiglio nella parte in cui essa lo riguarda;

annullare il regolamento (UE) 2020/370 (2) del Consiglio nella parte in cui esso lo riguarda;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il ricorrente non soddisfarebbe, nel periodo considerato, i criteri previsti per essere inserito nell’elenco.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio sarebbe incorso in errori manifesti di valutazione nell’includere il ricorrente nelle misure impugnate. Il Consiglio non si sarebbe assicurato che vi fosse una base fattuale sufficientemente solida per la designazione del ricorrente e non avrebbe verificato che le decisioni delle autorità ucraine su cui si è basato fossero state adottate nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe indicato le motivazioni specifiche e concrete per la designazione del ricorrente. Il Consiglio, inoltre, non avrebbe indicato i motivi per i quali ritiene che le decisioni delle autorità ucraine su cui si basa siano state adottate nel rispetto dei diritti della difesa del ricorrente e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che i diritti della difesa del ricorrente sarebbero stati violati e/o sul fatto che gli sarebbe stata negata una tutela giurisdizionale effettiva. Il Consiglio avrebbe consultato il ricorrente preliminarmente alla nuova designazione, non gli avrebbe comunicato tutti gli elementi sui quali si è basato e non gli avrebbe offerto un’adeguata ed equa opportunità di correggere errori o di presentare informazioni. Al ricorrente non sarebbero state fornite, in nessuna fase del procedimento, prove e motivazioni serie, credibili o concrete per giustificare l’imposizione di misure restrittive e nulla indicherebbe che il Consiglio abbia tenuto in debito conto le osservazioni del ricorrente prima di adottare la propria decisione.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non disponeva di una base giuridica adeguata per l’adozione degli ottavi provvedimenti di modifica.

6.

Sesto motivo, vertente sullo sviamento di potere da parte del Consiglio.

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà del ricorrente, di cui all’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto le misure restrittive costituirebbero una restrizione ingiustificata e sproporzionata di tale diritto, poiché, in particolare: i) nulla indurrebbe a ritenere che i fondi che si asserisce siano stati oggetto di appropriazione indebita da parte del ricorrente siano stati trasferiti fuori dell’Ucraina; e ii) non sarebbe necessario né opportuno congelare tutti i beni del ricorrente, in quanto le autorità ucraine hanno oramai quantificato il valore delle presunte perdite nell’ambito dei procedimenti penali contro il ricorrente.


(1)  Decisione (PESC) 2020/373 del Consiglio, del 5 marzo 2020, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2020, L 71, pag. 10).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/370 del Consiglio, del 5 marzo 2020, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2020, L 71, pag. 1).


6.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/42


Ricorso proposto il 14 maggio 2020 — Yanukovych / Consiglio

(Causa T-292/20)

(2020/C 222/46)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Oleksandr Viktorovych Yanukovych (San Pietroburgo, Russia) (rappresentante: M. Anderson, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2020/373 (1) del Consiglio nella parte in cui essa lo riguarda;

annullare il regolamento (UE) 2020/370 (2) del Consiglio nella parte in cui esso lo riguarda;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il ricorrente non soddisfarebbe, nel periodo considerato, i criteri previsti per essere inserito nell’elenco.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio sarebbe incorso in errori manifesti di valutazione nell’includere il ricorrente nelle misure impugnate. Il Consiglio non si sarebbe assicurato che vi fosse una base fattuale sufficientemente solida per la designazione del ricorrente e non avrebbe verificato che le decisioni delle autorità ucraine su cui si è basato fossero state adottate nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe indicato le motivazioni specifiche e concrete per la designazione del ricorrente. Il Consiglio, inoltre, non avrebbe indicato i motivi per i quali ritiene che le decisioni delle autorità ucraine su cui si basa siano state adottate nel rispetto dei diritti della difesa del ricorrente e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che i diritti della difesa del ricorrente sarebbero stati violati e/o sul fatto che gli sarebbe stata negata una tutela giurisdizionale effettiva. Il Consiglio avrebbe consultato il ricorrente preliminarmente alla nuova designazione, non gli avrebbe comunicato tutti gli elementi sui quali si è basato e non gli avrebbe offerto un’adeguata ed equa opportunità di correggere errori o di presentare informazioni. Al ricorrente non sarebbero state fornite, in nessuna fase del procedimento, prove e motivazioni serie, credibili o concrete per giustificare l’imposizione di misure restrittive e nulla indicherebbe che il Consiglio abbia tenuto in debito conto le osservazioni del ricorrente prima di adottare la propria decisione.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non disponeva di una base giuridica adeguata per l’adozione degli ottavi provvedimenti di modifica.

6.

Sesto motivo, vertente sullo sviamento di potere da parte del Consiglio.

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà del ricorrente, di cui all’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto le misure restrittive costituirebbero una restrizione ingiustificata e sproporzionata di tale diritto, poiché, in particolare: i) nulla indurrebbe a ritenere che i fondi che si asserisce siano stati oggetto di appropriazione indebita da parte del ricorrente siano stati trasferiti fuori dell’Ucraina; e ii) non sarebbe necessario né opportuno congelare tutti i beni del ricorrente, in quanto le autorità ucraine hanno oramai quantificato il valore delle presunte perdite nell’ambito dei procedimenti penali contro il ricorrente.


(1)  Decisione (PESC) 2020/373 del Consiglio, del 5 marzo 2020, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2020, L 71, pag. 10).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/370 del Consiglio, del 5 marzo 2020, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2020, L 71, pag. 1).


6.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/43


Ricorso proposto il 18 maggio 2020 — Ruiz-Ruiz/Commissione

(Causa T-293/20)

(2020/C 222/47)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Vanesa Ruiz-Ruiz (Alkmaar, Paesi Bassi) (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare:

Il provvedimento del 23 maggio 2019 con il quale è stata esclusa dal concorso EPSO/AD/371/19 per mancanza dell’esperienza professionale;

Il provvedimento in data 20 settembre 2019, con i quale è stata respinta la richiesta di riesame della esclusione del concorso EPSO/A/371/19;

Il provvedimento del 7 febbraio 2020 con il quale è stato respinto il ricorso amministrativo presentato ai sensi dell’art. 90, II, dello statuto.

Si richiede altresì che la Commissione sia condannata alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di apprezzamento e la violazione del bando di concorso.

Si fa valere a questo riguardo che, nonostante i due rimedi interni esperiti (richiesta di revisione alla commissione giudicatrice e ricorso amministrativo ai sensi dell’art.90, II), non è ancora chiaro quale specifico requisito mancasse all’esperienza professionale della ricorrente.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di uguaglianza.

Si fa valere a questo riguardo che la commissione giudicatrice di concorso ha l’obbligo di garantire che le sue valutazioni su tutti i candidati esaminati siano effettuate in condizioni di uguaglianza e di obiettività, e che i criteri di valutazione siano uniformi e applicati in modo coerente a tutti i candidati. Ora, distaccandosi dal bando, la commissione giudicatrice non ha assicurato l’obiettività e l’imparzialità della valutazione delle condizioni specifiche, che si è svolta al di fuori della lex specialis del concorso.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e del connesso principio di uguaglianza delle parti nel processo (art. 47 della Carta dei diritti fondamentali).

Si fa valere a questo riguardo che la commissione giudicatrice del concorso ha motivato in modo estremamente sommario la decisione impugnata che respinge la domanda di riesame della ricorrente. Infatti, oltre alle affermazioni di carattere generale e alle indicazioni che aveva stabilito criteri di selezione senza specificarne il contenuto, non è stata fornita alcuna spiegazione precisa per consentire alla ricorrente di comprendere le ragioni che avevano determinato la sua decisione nei suoi confronti. Pertanto si può dedurre, secondo la ricorrente, che il riesame non abbia di fatto avuto luogo, con ciò violando il diritto di difesa della ricorrente ed il bando stesso che prevedeva il riesame quale strumento a tutela del candidato.

Parimenti priva di qualsiasi motivazione sarebbe la decisione dell’APN del 20 settembre 2019, dove ancora una volta non sono esplicitati i criteri ulteriori stabiliti dalla commissione giudicatrice ad integrazione del bando né vi è alcun riferimento alla concreta esperienza professionale della ricorrente e ciò, nonostante l’accurata descrizione nell’atto di candidatura. Peraltro, l’APN, non si sarebbe basata su un quadro fattuale e giuridico completo perché ha preso in considerazione solo la decisione iniziale del 23 maggio 2019, omettendo qualsiasi analisi e valutazione riguardo al riesame.