ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 219

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
3 luglio 2020


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2020/C 219/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9842 — Hitachi Chemical Company/Fiamm Energy Technology) ( 1 )

1

2020/C 219/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9859 — Alcopa Coordination Center/Beran Central Europe/Alcomotive) ( 1 )

2

2020/C 219/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9690 — Savencia/Compagnie des Fromages et Richesmonts) ( 1 )

3


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2020/C 219/04

Tassi di cambio dell'euro — 2 luglio 2020

4

2020/C 219/05

Parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 6 maggio 2019 in merito a un progetto di decisione sul caso COMP/AT.40135 — Forex (Essex Express), Relatore: Repubblica ceca ( 1 )

5

2020/C 219/06

Relazione finale del consigliere-auditore, AT.40135 — Forex Essex Express ( 1 )

7

2020/C 219/07

Sintesi della decisione della Commissione, del 16 maggio 2019, Relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, (Caso AT.40135 — Forex-Essex Express) [notificata con il numero C(2019) 3521]  ( 1 )

8


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Banca europea per gli investimenti

2020/C 219/08

Invito a presentare proposte, L’Istituto Banca europea per gli investimenti propone una nuova borsa di studio EIBURS nell’ambito del suo Programma Sapere

13

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2020/C 219/09

Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9744 — Mastercard/Nets) ( 1 )

15

2020/C 219/10

Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9884 — Thoma Bravo/Madison Dearborn Partners/Axiom), Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

17

2020/C 219/11

Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9855 — Onex/Independent Clinical Services), Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

18


 

Rettifiche

 

Rettifica della comunicazione Avviso di consultazione pubblica — Indicazioni geografiche del Giappone( GU C 217 dell’1.7.2020 )

19


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

3.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 219/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9842 — Hitachi Chemical Company/Fiamm Energy Technology)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 219/01)

Il 24 giugno 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9842. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


3.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 219/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9859 — Alcopa Coordination Center/Beran Central Europe/Alcomotive)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 219/02)

Il 25 giugno 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9859. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


3.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 219/3


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9690 — Savencia/Compagnie des Fromages et Richesmonts)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 219/03)

Il 11 marzo 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni

(http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore;

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9690. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

3.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 219/4


Tassi di cambio dell'euro (1)

2 luglio 2020

(2020/C 219/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1286

JPY

yen giapponesi

121,24

DKK

corone danesi

7,4506

GBP

sterline inglesi

0,90225

SEK

corone svedesi

10,4635

CHF

franchi svizzeri

1,0648

ISK

corone islandesi

156,20

NOK

corone norvegesi

10,6873

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,632

HUF

fiorini ungheresi

351,59

PLN

zloty polacchi

4,4740

RON

leu rumeni

4,8355

TRY

lire turche

7,7368

AUD

dollari australiani

1,6296

CAD

dollari canadesi

1,5343

HKD

dollari di Hong Kong

8,7469

NZD

dollari neozelandesi

1,7297

SGD

dollari di Singapore

1,5726

KRW

won sudcoreani

1 353,90

ZAR

rand sudafricani

19,0952

CNY

renminbi Yuan cinese

7,9759

HRK

kuna croata

7,5605

IDR

rupia indonesiana

16 227,58

MYR

ringgit malese

4,8366

PHP

peso filippino

56,078

RUB

rublo russo

79,4434

THB

baht thailandese

35,054

BRL

real brasiliano

5,9823

MXN

peso messicano

25,5360

INR

rupia indiana

84,3540


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


3.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 219/5


Parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 6 maggio 2019 in merito a un progetto di decisione sul caso COMP/AT.40135 — Forex (Essex Express)

Relatore: Repubblica ceca

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 219/05)

1.   

Il comitato consultivo (nove Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che il comportamento anticoncorrenziale di cui al progetto di decisione costituisce un accordo e accordi e/o pratiche concordate tra imprese ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

2.   

Il comitato consultivo (nove Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione, contenuta nel progetto di decisione, sul prodotto e sulla portata geografica degli accordi e/o delle pratiche concordate.

3.   

Il comitato consultivo (nove Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che le imprese oggetto del progetto di decisione hanno partecipato a un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, quale illustrata nel progetto di decisione.

4.   

Il comitato consultivo (nove Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che lo scopo degli accordi e/o delle pratiche concordate era restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

5.   

Il comitato consultivo (nove Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che gli accordi e/o le pratiche concordate erano in grado di pregiudicare sensibilmente gli scambi tra gli Stati membri dell’UE.

6.   

Il comitato consultivo (nove Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione in merito alla durata dell’infrazione.

7.   

Il comitato consultivo (nove Stati membri) concorda con la Commissione sulla necessità di infliggere un’ammenda ai destinatari del progetto di decisione.

8.   

Il comitato consultivo (nove Stati membri) concorda con la Commissione sulla metodologia utilizzata per calcolare le ammende a norma degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1).

9.   

Il comitato consultivo (nove Stati membri) concorda con la Commissione in merito alla determinazione degli importi di base delle ammende e alle correzioni applicate con riguardo alla sovrapposizione.

10.   

Il comitato consultivo (nove Stati membri) concorda in merito alla determinazione della durata dell’infrazione ai fini del calcolo delle ammende.

11.   

Il comitato consultivo (nove Stati membri) concorda con la Commissione sull’assenza di circostanze aggravanti applicabili in tale caso.

12.   

Il comitato consultivo (nove Stati membri) concorda con la Commissione sull’esistenza di circostanze attenuanti applicabili a due parti di tale caso.

13.   

Il comitato consultivo (nove Stati membri) concorda con la Commissione sulla riduzione delle ammende e sulle immunità parziali in applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006.

14.   

Il comitato consultivo (nove Stati membri) concorda con la Commissione sulla riduzione delle ammende in applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2008.

15.   

Il comitato consultivo (nove Stati membri) concorda con la Commissione in merito agli importi definitivi delle ammende.

16.   

Il comitato consultivo (nove Stati membri) raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.


3.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 219/7


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

AT.40135 — Forex Essex Express

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 219/06)

Il progetto di decisione destinato a UBS (2), RBS (3), Barclays (4) e BOTM (5) (denominate congiuntamente «le parti») riguarda un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE nell’ambito di operazioni a pronti sul mercato dei cambi delle valute del G10 effettuate tra dicembre 2009 e luglio 2012. Il progetto di decisione rileva che le parti hanno partecipato a un’intesa sottostante finalizzata allo scambio di talune informazioni commerciali sensibili, attuali o prospettiche, nonché al coordinamento occasionale delle loro attività di negoziazione. Il comportamento in questione è stato messo in atto all’interno di due chat room di Bloomberg chiamate «Essex Express ’n Jimmy» e «Grumpy Semi old Men».

Il 27 ottobre 2016 la Commissione ha avviato un procedimento a norma dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 (6) e dell’articolo 2, paragrafo 1, del Commissione regolamento (CE) n. 773/2004 (7) nei confronti delle parti.

A seguito di discussioni di transazione (8) e proposte di transazione (9) a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004, il 24 luglio 2018 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti indirizzata alle parti.

Nelle rispettive risposte alla comunicazione degli addebiti le parti hanno confermato, a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 773/2004, che la comunicazione degli addebiti rispecchiava il contenuto delle loro proposte di transazione, e hanno pertanto ribadito il proprio impegno a seguire la procedura di transazione.

Conformemente all’articolo 16 della decisione 2011/695/UE, ho valutato se il progetto di decisione riguardasse esclusivamente gli addebiti sui cui le parti avevano avuto la possibilità di pronunciarsi, giungendo a una conclusione positiva.

Alla luce di quanto precede e considerato che le parti non mi hanno presentato alcuna richiesta o denuncia (10), ritengo che nel caso in oggetto sia stato rispettato l’esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti del procedimento.

Bruxelles, 7 maggio 2019

Wouter WILS


(1)  Redatta a norma degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).

(2)  UBS AG.

(3)  The Royal Bank of Scotland Group plc e NatWest Markets plc.

(4)  Barclays plc, Barclays Services Limited, Barclays Capital Inc. e Barclays Bank plc

(5)  Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. e MUFG Bank, Ltd.

(6)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).

(8)  Le riunioni di transazione hanno avuto luogo tra novembre 2016 e febbraio 2018.

(9)  Le parti hanno presentato le proprie richieste formali di transazione tra il […] e il […].

(10)  A norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione 2011/695/UE, le parti dei procedimenti nei casi di cartelli tra imprese che partecipano a discussioni in vista di una transazione a norma dell’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 possono rivolgersi al consigliere-auditore in qualsiasi fase della procedura di transazione al fine di garantire l’effettivo esercizio dei propri diritti procedurali. Cfr. inoltre il punto 18 della comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (GU C 167 del 2.7.2008, pag. 1).


3.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 219/8


Sintesi della decisione della Commissione

del 16 maggio 2019

Relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE

(Caso AT.40135 — Forex-Essex Express)

[notificata con il numero C(2019) 3521]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 219/07)

Il 16 maggio 2019 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. In conformità delle disposizioni dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1), la Commissione pubblica i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali.

1.   INTRODUZIONE

(1)

I destinatari della decisione hanno partecipato a un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. Oggetto dell’infrazione era la restrizione e/o la distorsione della concorrenza nel settore delle operazioni a pronti sul mercato dei cambi (FX o Forex) delle valute G10. (2)

(2)

Le valute G10 sono USD e CAD, JPY, AUD, NZD, GBP, EUR, CHF, SEK, NOK e DKK (ossia in totale 11 valute, corrispondenti alla convenzione di mercato per quanto riguarda le valute classificate come valute G10). Tra i principali clienti degli operatori del mercato dei cambi rientrano gestori di patrimoni, fondi pensione, fondi speculativi, società e altre banche.

(3)

L’attività di negoziazione a pronti sul mercato dei cambi comprende sia i) attività di market making, ossia l’esecuzione di ordini dei clienti aventi a oggetto lo scambio di un importo in una valuta con il suo equivalente in un’altra valuta sia ii) attività di negoziazione per conto proprio, ossia l’esecuzione di altre operazioni di cambio di valuta allo scopo di gestire l’esposizione derivante dalle operazioni di market making.

(4)

Le unità di negoziazione a pronti delle valute G10 delle imprese pertinenti erano pronte a effettuare operazioni su una qualsiasi di tali valute in funzione della domanda del mercato. Sebbene gli operatori partecipanti fossero responsabili principalmente delle attività di market making per specifiche valute o coppie di valute, il loro mandato li autorizzava inoltre a partecipare, per conto della propria impresa, ad attività di negoziazione su qualsiasi valuta G10 presente nei loro portafogli, cosa che essi hanno fatto in varia misura durante il periodo pertinente, nell’ottica di massimizzare il valore delle rispettive disponibilità.

(5)

Ai fini dell’infrazione sono rilevanti i tre seguenti tipi di ordini che caratterizzano l’attività di negoziazione diretta dai clienti (market making) degli operatori partecipanti:

ordini istantanei dei clienti, aventi a oggetto l’avvio immediato di negoziazioni per un dato importo in valuta sulla base del tasso di mercato prevalente,

ordini dei clienti sottoposti a condizioni, la cui attivazione scatta al raggiungimento di un dato livello di prezzo, che determina l’esposizione degli operatori al rischio. Tali ordini diventano eseguibili solo quando il mercato raggiunge un certo livello (per esempio ordini stop-loss o ordini take-profit),

ordini dei clienti di eseguire una data operazione a uno specifico tasso di cambio di riferimento o «fixing» per una particolare coppia di valute, che nel caso in questione ha riguardato solo i tassi di chiusura «WM/Reuters Closing Spot Rates» (di seguito «fixing WMR») e i tassi di cambio di riferimento della Banca centrale europea (di seguito «fixing BCE»). (3)

(6)

La decisione è destinata alle seguenti entità giuridiche (di seguito «i destinatari»):

UBS AG (di seguito «UBS»),

The Royal Bank of Scotland Group plc e NatWest Markets Plc, (4) (denominate congiuntamente «RBS»),

Barclays PLC, Barclays Services Limited, Barclays Capital Inc e Barclays Bank Plc (denominate congiuntamente «Barclays»),

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. e MUFG Bank, Ltd (denominate congiuntamente «BOTM»).

(7)

La decisione si basa sugli elementi di prova riportati nel fascicolo della Commissione, nonché sulle chiare e inequivocabili ammissioni dei fatti e sulla relativa qualificazione giuridica di cui alle proposte di transazione presentate dai destinatari della presente decisione, nonché sulla conferma esplicita e inequivocabile da parte degli stessi del fatto che la comunicazione degli addebiti rispecchia il contenuto delle loro proposte di transazione.

2.   DESCRIZIONE DEL CASO

2.1.   Procedura

(8)

L’indagine è stata avviata a seguito di una domanda di immunità presentata da UBS il 27 settembre 2013. Successivamente la Commissione ha ricevuto domande iniziali di trattamento favorevole da Barclays l’11 ottobre 2013 e da RBS il 14 ottobre 2013. Il 2 luglio 2014 la Commissione ha concesso l’immunità condizionale a UBS.

(9)

Il 27 ottobre 2016 è stato aperto un procedimento contro le parti nell’ottica di un avvio delle discussioni di transazione. Tra novembre 2016 e febbraio 2018 la Commissione ha partecipato a riunioni bilaterali e ha avuto contatti con ciascuna delle parti in tre serie di discussioni di transazione, a norma della comunicazione concernente la transazione.

(10)

Il 24 gennaio 2018 il collegio ha approvato la forcella delle ammende di probabile applicazione. Successivamente tutte le parti hanno presentato le proprie proposte di transazione, in cui ammettevano la propria responsabilità per l’infrazione (compreso il proprio ruolo e la durata della propria partecipazione all’infrazione) e accettavano la comminazione da parte della Commissione di un’ammenda dell’importo massimo previsto.

(11)

La Commissione ha adottato la comunicazione degli addebiti il 24 luglio 2018 e tutte le parti hanno confermato in modo inequivocabile che la comunicazione corrisponde al contenuto delle loro proposte di transazione e hanno ribadito il proprio impegno a seguire la procedura di transazione. Il 6 maggio 2019 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso un parere favorevole. Il 7 maggio 2019 il consigliere-auditore ha presentato la propria relazione finale. Il 16 maggio 2019 la Commissione ha adottato la decisione.

2.2.   Descrizione del comportamento

(12)

La decisione riguarda il cartello «Essex Express» (che prende il nome dalla chat room professionale di Bloomberg contenente le prove del comportamento) tra UBS, Barclays, RBS e BOTM, attivo tra il 14 dicembre 2009 e il 31 luglio 2012. La durata della partecipazione al cartello varia da una società all’altra (cfr. il punto (16)]. L’esistenza del cartello è documentata da comunicazioni intercorse all’interno di due chat room di Bloomberg che funzionavano inizialmente in parallelo: i) «Essex Express ‘n Jimmy», a cui partecipavano operatori di UBS, Barclays e RBS, e ii) «Grumpy Semi Old Men», a cui partecipavano operatori di BOTM, Barclays e RBS. A gennaio 2011 la chat room «Grumpy Semi Old Men» è confluita nella chat room «Essex Express ‘n Jimmy», che è rimasta attiva fino a luglio 2012. I partecipanti alle chat room erano operatori dipendenti delle rispettive imprese durante il periodo pertinente, ognuno dei quali era stato autorizzato a effettuare operazioni in cambi a pronti su valute G10 in nome e per conto della propria impresa datrice di lavoro presso l’apposita unità di negoziazione di cambi a pronti.

(13)

Il cartello costituisce un’infrazione unica e continuata caratterizzata dallo scambio generalizzato e ricorrente tra gli operatori, all’interno di tali chat room private e perlopiù multilaterali, di talune informazioni commerciali sensibili, relative al momento dello scambio o a momenti successivi, sulle loro attività di negoziazione. Tale scambio di informazioni avveniva secondo una tacita intesa sottostante in virtù della quale: i) tali informazioni avrebbero potuto essere utilizzate a vantaggio dei singoli operatori e al fine di individuare opportunità di coordinamento delle loro operazioni; ii) le informazioni sarebbero state condivise all’interno delle chat room private; iii) gli operatori non avrebbero divulgato tali informazioni condivise, ricevute da altri partecipanti alla chat room, a soggetti esterni alle chat room private e iv) tali informazioni condivise non sarebbero state usate a danno degli operatori che le avevano condivise (di seguito denominata «intesa sottostante»). Secondo l’intesa sottostante inoltre gli operatori coordinavano occasionalmente le proprie attività di negoziazione a pronti sul mercato dei cambi delle valute G10. Lo scambio di informazioni era finalizzato a influenzare due parametri di base della concorrenza nell’ambito della negoziazione professionale a pronti sul mercato dei cambi: il prezzo e la gestione esperta del rischio.

(14)

Invece di competere autonomamente su tali parametri, gli operatori partecipanti basavano le proprie decisioni di mercato sulle posizioni, intenzioni e restrizioni dei concorrenti. Gli scambi di informazioni problematici erano dei tipi seguenti:

scambi in cui venivano rivelate le posizioni di rischio aperte degli operatori, tramite le quali ognuno di essi poteva farsi un’idea delle possibili operazioni di copertura degli altri operatori. Tali scambi fornivano agli operatori informazioni che avrebbero potuto essere rilevanti per le loro successive decisioni di negoziazioni per un lasso di tempo di pochi minuti o fino al successivo scambio di informazioni,

scambi in cui erano comunicati i differenziali bid-ask attuali o previsti, che rivelavano il prezzo quotato dagli operatori per determinate coppie di valute nonché le dimensioni delle operazioni e potevano anche influire sul prezzo complessivo pagato dai clienti per il cambio delle valute. A seconda della volatilità del mercato nel momento in questione, l’utilità delle informazioni per gli altri operatori poteva estendersi fino ad alcune ore,

scambi in cui erano comunicate le attività di negoziazione attuali o pianificate e gli ordini aperti dei clienti (ordini stop, ordini al fixing e ordini istantanei), che orientavano le future decisioni degli operatori partecipanti e permettevano agli stessi di individuare opportunità di coordinamento delle loro operazioni.

(15)

Nel tentativo inoltre di assicurarsi un vantaggio nei confronti dei concorrenti non partecipanti alle chat room, gli operatori partecipanti coordinavano occasionalmente le proprie posizioni di negoziazione al fine di influenzare il fixing WMR o il fixing BCE.

2.3.   Partecipazione individuale al comportamento

(16)

UBS, Barclays, RBS e BOTM hanno partecipato al suddetto comportamento nei periodi indicati nella tabella seguente:

Tabella 1: partecipazione delle parti alle chat room

BANCA

ESSEX EXPRESS  (*1)

GRUMPY SEMI OLD MEN  (*1)

UBS

14.12.2009-31.7.2012

 

BARCLAYS

14.12.2009-31.7.2012

8.9.2010-12.1.2011

6.1.2011-31.7.2012

 

RBS

14.9.2010-8.11.2011

16.9.2010-12.1.2011

BOTM

12.1.2011-12.9.2011

8.9.2010-12.1.2011

2.4.   Portata geografica

(17)

La portata geografica dell’infrazione ha interessato almeno l’intero territorio del SEE.

2.5.   Rimedi

(18)

La decisione applica gli orientamenti della Commissione del 2006 per il calcolo delle ammende (5). La decisione infligge ammende alle entità giuridiche di Barclays, RBS e BOTM elencate al punto (6).

2.5.1.   Importo di base dell’ammenda

(19)

La Commissione ritiene opportuno l’utilizzo di un indicatore del valore delle vendite come punto di partenza per la determinazione delle ammende da infliggere, dal momento che le operazioni a pronti sul mercato dei cambi delle valute G10 non generano alcun valore di vendita direttamente tracciabile nei conti delle parti.

(20)

La Commissione determina l’indicatore del pertinente valore delle vendite nel modo seguente:

in primo luogo la Commissione assume come riferimento gli importi nozionali annualizzati negoziati dalle imprese interessate nell’ambito delle operazioni a pronti sul mercato dei cambi delle valute G10 con controparti stabilite nel SEE. A tal fine la Commissione ritiene più opportuno basare l’indicatore del valore delle vendite direttamente sugli utili conseguiti dalle parti nei mesi della loro rispettiva partecipazione all’infrazione, che vengono poi annualizzati,

successivamente la Commissione moltiplica tali importi per un opportuno fattore di adeguamento, identico per tutte le parti, che rispecchia i differenziali bid-ask delle operazioni a pronti sul mercato dei cambi delle valute del G10. Il fattore è dato dalla somma di due elementi: uno correlato alle attività di market making e uno correlato alle attività di negoziazione per conto proprio.

(21)

Per quanto riguarda le imprese che hanno presentato ulteriori proposte di transazione nell’ambito del caso 40.135 — Forex (non contemplate dalla presente decisione), la Commissione ha scelto a propria discrezione di applicare un fattore di correzione oggettivo atto a rispecchiare il grado di sovrapposizione temporale, allo scopo di evitare un esito potenzialmente sproporzionato. Nell’ambito della presente decisione ciò implica l’applicazione di fattori correttivi al valore confermato delle vendite di UBS, Barclays e RBS.

2.5.2.   Adeguamenti dell’importo di base

2.5.2.1.   Circostanze aggravanti

(22)

Al presente caso non si applicano circostanze aggravanti.

2.5.2.2.   Circostanze attenuanti

(23)

A UBS e BOTM si applicano circostanze attenuanti in virtù della loro partecipazione marginale, che si traducono in una riduzione del 5 % per ognuna di esse. Nel periodo precedente la fusione delle due chat room entrambe le società erano all’oscuro dell’esistenza rispettivamente della chat room «Grumpy Semi Old Men» e della chat room «Essex Express ‘n Jimmy».

2.5.2.3.   Aumento specifico allo scopo di garantire l’effetto dissuasivo

(24)

Al fine di garantire l’effetto sufficientemente dissuasivo delle ammende, la Commissione può aumentare le ammende da infliggere alle imprese che abbiano un fatturato particolarmente grande al di là delle vendite dei beni e servizi ai quali l’infrazione si riferisce (6).

(25)

Nel presente caso è opportuno applicare un fattore di moltiplicazione a scopo dissuasivo alle ammende che saranno inflitte a BOTM.

2.5.2.4.   Applicazione del limite del 10 % del fatturato

(26)

Come disposto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, nel presente caso nessuna delle ammende supera il 10 % del fatturato totale realizzato dalle imprese durante l’esercizio sociale precedente rispetto alla data della presente decisione. (7)

2.5.2.5.   Applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006: riduzione delle ammende

(27)

A UBS è concessa l’immunità dalle ammende. La Commissione ha inoltre concesso una riduzione del 50 % dell’ammenda nei confronti di Barclays e una riduzione del 25 % dell’ammenda nei confronti di RBS.

2.5.2.6.   Applicazione della comunicazione concernente la transazione

(28)

A seguito dell’applicazione della comunicazione concernente la transazione, l’importo delle ammende da infliggere a tutte le imprese è stato ridotto del 10 % e tale riduzione è stata aggiunta a quanto concesso a titolo di trattamento favorevole.

3.   CONCLUSIONE

(29)

Le ammende inflitte a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 sono le seguenti:

(30)

Tabella 2: importi delle ammende per l’infrazione

Impresa

Ammende (in EUR)

UBS

0

Barclays

94 217 000

RBS

93 715 000

BOTM

69 750 000


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(2)  Il caso non riguarda l’attività di negoziazione a pronti sul mercato dei cambi nel quadro del commercio elettronico, intesa come l’insieme delle operazioni di cambio a pronti registrate dalle piattaforme elettroniche di negoziazione o dagli algoritmi informatici esclusivi della banca in questione o eseguite da tali piattaforme o algoritmi.

(3)  Il fixing WMR e il fixing BCE sono basati sull’attività di negoziazione a pronti dei partecipanti al mercato all’ora o intorno all’ora in cui vengono determinati il fixing di WMR o il fixing della BCE in questione.

(4)  Il 30 aprile 2018 The Royal Bank of Scotland plc ha modificato la propria denominazione in NatWest Markets plc.

(*1)  In grassetto è indicata la data di inizio e di fine della partecipazione di ciascuna banca al cartello «Essex Express».

(5)  GU C 210 dell’1.9.2006, pag. 2.

(6)  Punto 30 degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende.

(7)  La Commissione ha richiesto alle banche di comunicare il rispettivo fatturato lordo e netto. Le ammende non superano il 10 % del fatturato totale di nessuna delle imprese interessate, indipendentemente dal tipo di fatturato totale utilizzato (lordo o netto).


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Banca europea per gli investimenti

3.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 219/13


Invito a presentare proposte

L’Istituto Banca europea per gli investimenti propone una nuova borsa di studio EIBURS nell’ambito del suo Programma Sapere

(2020/C 219/08)

Per ottenere una borsa di ricerca a titolo del Programma Sapere dell’Istituto Banca europea per gli investimenti esistono diverse possibilità, tra cui la seguente:

EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme), programma di sostegno alla ricerca universitaria.

EIBURS offre borse di studio a facoltà universitarie o centri di ricerca associati a università dell’UE, dei paesi candidati o potenziali candidati impegnati in filoni di ricerca di significativo interesse per la Banca. Le borse di studio EIBURS, che prevedono una dotazione annua complessiva fino a 100 000 EUR su un periodo di tre anni, sono assegnate con una procedura selettiva a facoltà o centri di ricerca universitari interessati che possiedono una comprovata esperienza nell’ambito prescelto. Il superamento della selezione comporta la consegna di diversi prodotti finali che saranno oggetto di accordo contrattuale con la Banca europea per gli investimenti.

Per l’anno accademico 2020/2021 il programma EIBURS invita a presentare proposte su un nuovo tema di ricerca:

«Competitività, crescita e digitalizzazione delle imprese»

1.   Tematica centrale del progetto

Nel corso degli ultimi vent’anni, nella maggior parte dei paesi sviluppati, e in particolare in molte economie dell’UE, si è verificato un rallentamento della crescita economica in parte riconducibile al calo degli investimenti verificatosi nel decennio successivo alla crisi finanziaria del 2008. Tuttavia, a pesare molto di più sul rallentamento della crescita economica in tutta l’UE sarebbe, secondo quanto indicato dalle scomposizioni standard di contabilità della crescita, la produttività totale dei fattori (TFP).

La competitività è determinata da una buona tenuta della produttività. Gli studi attualmente disponibili mostrano che la via maestra per conseguire costanti miglioramenti a livello di competitività, crescita economica, benessere e tenore di vita è intervenire a livello di crescita della produttività aggregata, la quale - in un’economia - è costituita in ultima analisi dalla somma delle produttività delle imprese. Ciò dimostra quanto sia importante ottenere una migliore comprensione dei fattori che determinano la competitività e la crescita delle imprese.

Le nuove tecnologie rappresentano un’opportunità in termini di cospicui aumenti di produttività, e la digitalizzazione dell’attività economica può dare l’impulso necessario alla produttività dell’UE. Gli investimenti delle aziende nella digitalizzazione probabilmente diventeranno un fattore determinante della loro competitività. L’organizzazione dell’attività imprenditoriale attorno alle tecnologie digitali offre la possibilità di aumentare il fatturato, conseguire una rapida espansione, conquistare grandi mercati e potenziare il vantaggio concorrenziale.

I cambiamenti climatici possono incidere negativamente sulle immobilizzazioni e sulla produttività, andando così a costituire un ulteriore freno alla stessa. Le politiche messe in atto per affrontare i cambiamenti climatici probabilmente renderanno obsoleti determinati beni e addirittura intere filiere. Le politiche riguardanti i cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti accrescono quindi le sfide che si profilano sul fronte della competitività e della crescita economica. Tuttavia, la conseguente ricerca di nuove tecnologie e soluzioni innovative finalizzate alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GES) e degli stock di gas serra esistenti, all’adattamento ai cambiamenti climatici e al miglioramento la resilienza dovrebbe dare un impulso all’innovazione e al progresso tecnologico.

Capire le cause del rallentamento della crescita della produttività assume un’importanza primaria per i responsabili politici. In relazione alle imprese la BEI rivolge particolare attenzione allo studio della competitività, della crescita, dell’innovazione, nonché dell’accesso ai finanziamenti e agli investimenti; le risultanze della maggior parte di tali studi trovano poi riscontro nel Rapporto annuale sugli investimenti pubblicato dalla Banca. La BEI, inoltre, per approfondire la comprensione degli investimenti e della finanza per gli investimenti, conduce ogni anno un’ampia indagine presso le società non finanziarie di tutti gli Stati membri dell’UE, e dal 2018 anche degli Stati Uniti d’America.

L’indagine annuale della BEI sugli investimenti (EIBIS) raccoglie informazioni quantitative e qualitative sulle attività d’investimento non solo delle imprese medio-piccole, ma anche di quelle di grandi dimensioni, sul loro fabbisogno finanziario e sulle difficoltà a cui devono far fronte. L’indagine riguarda circa 12 000 imprese e include un ampio ventaglio di domande sugli investimenti da esse effettuati e sulle relative modalità di finanziamento. Sulla base di un quadro di campionamento della banca dati ORBIS del Bureau van Dijk, coloro che vengono intervistati nell’ambito dell’indagine EIBIS sono collegati alle rispettive informazioni finanziarie provenienti da ORBIS e i dati, resi anonimi, sono messi a disposizione dei ricercatori che hanno progetti di ricerca ben definiti.

2.   Piano d’azione proposto

La BEI è interessata a ricevere una proposta di ricerca esaustiva che analizzi i temi descritti avvalendosi non solo di dati a livello di impresa ma anche di quelli provenienti dall’indagine EIBIS, in coordinamento e in cooperazione con il Dipartimento Studi economici della BEI in quanto depositario di questi ultimi. Il progetto di ricerca integrerà molteplici analisi e studi, incentrati sull’UE o su specifici Stati membri, in relazione ai temi di seguito elencati.

Importanza dei beni immateriali nell’aumento della produttività e della crescita dell’impresa – Misurare e quantificare i beni immateriali non è un compito facile, e di conseguenza non lo è nemmeno attribuire gli incrementi di produttività al loro uso, ma è comunque importante riuscire a farlo. Tale operazione consente infatti di capire le dinamiche di acquisizione e manutenzione dei beni immateriali, le motivazioni delle imprese a investire nel capitale immateriale, la differenza tra i beni in questione e il capitale materiale in termini di rendimenti, nonché l’incertezza connaturata all’investimento in questo tipo di beni

Riduzione dell’accesso ai finanziamenti esterni in un sistema finanziario dominato dalle banche a causa delle difficoltà nel quantificare e valutare i beni immateriali – Tali difficoltà mettono in risalto l’importanza di realizzare ulteriori studi sulle esigenze e sulla struttura a livello di finanziamenti delle imprese che incrementano la propria quota dei beni immateriali

Lavoro teorico ed empirico sull’importanza della regolamentazione e delle istituzioni ai fini della crescita e della competitività delle imprese

Lavoro teorico ed empirico sull’importanza della regolamentazione e delle istituzioni ai fini della diffusione delle conoscenze, dell’innovazione e delle tecnologie

Ruolo delle politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici e degli sforzi per rilanciare l’innovazione e, in ultima analisi, la competitività delle imprese europee

Ritardo delle società europee, soprattutto quelle dei servizi, rispetto alle omologhe mondiali, a livello di digitalizzazione – Eventuali differenze tra gli investimenti nella digitalizzazione e gli investimenti generali; influenza di fattori quali dimensione del mercato, finanziamento, competenze di gestione di progetto e disponibilità di personale qualificato sulla rapidità e la profondità della trasformazione digitale delle imprese di un’economia

Illustrazione del nesso tra digitalizzazione e produttività – fattori scatenanti e i rapporti di causalità; importanza della digitalizzazione per la produttività

Frequente aumento della concentrazione del mercato e del potere di mercato grazie alla scalabilità intrinseca, quasi priva di costi, delle imprese digitalizzate – Eventuale sussistenza, anche nei mercati digitalizzati, dei medesimi effetti dannosi del potere di mercato che si osservano nei settori tradizionali; ruolo delle autorità di regolamentazione

Le proposte devono essere redatte in inglese e presentate entro le ore 24:00 (CET) del 30 settembre 2020. Le proposte presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione. L’indirizzo e-mail da utilizzare per l’invio delle proposte è il seguente:

Events.EIBInstitute@eib.org

Maggiori informazioni sul processo di selezione EIBURS e sull’Istituto BEI sono disponibili al seguente indirizzo: http://institute.eib.org/.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

3.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 219/15


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9744 — Mastercard/Nets)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 219/09)

1.   

In data 26 giugno 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Mastercard Incorporated (USA) ("Mastercard"),

Nets A/S (Danimarca) ("Nets").

Mastercard acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo di parti dell'attività di Nets nel settore dei servizi alle aziende (il "target").

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

La concentrazione è stata rinviata alla Commissione dall'autorità danese per la concorrenza e i consumatori a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni. Successivamente si sono associate al rinvio anche l'Austria, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia e il Regno Unito.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Mastercard è un'impresa tecnologica che opera nel settore dei pagamenti internazionali. Possiede e gestisce circuiti di carte di pagamento a quattro parti di marca e fornisce servizi di trasferimento per le operazioni tramite carta. Mastercard opera inoltre nel settore delle soluzioni alternative di pagamento attraverso Vocalink Holdings Limited, una società specializzata nella prestazione di servizi di infrastruttura di base ai circuiti di pagamento. Mastercard fornisce inoltre servizi di infrastruttura di base da conto a conto con sistemi in Europa e al di fuori dell'Europa;

il target è un'unità operativa all'interno di Nets, che opera nel settore dei pagamenti internazionali fornendo servizi di pagamento e soluzioni tecnologiche, principalmente nella regione nordica ma anche nell'ambito dell'area unica dei pagamenti in euro. Le sue attività si concentrano i) su servizi di infrastruttura di base da conto a conto per la compensazione in tempo reale e in batch e ii) su una serie di servizi di pagamento di fatture da conto a conto e di servizi accessori in Danimarca e Norvegia.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9744 — Mastercard/Nets

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il "regolamento sulle concentrazioni").


3.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 219/17


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9884 — Thoma Bravo/Madison Dearborn Partners/Axiom)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 219/10)

1.   

In data 25 giugno 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Thoma Bravo LLC ("Thoma Bravo", Stati Uniti),

Madison Dearborn Partners ("MDP", Stati Uniti),

Axiom Software Business of Kaufman, Hall & Associates ("Axiom", Stati Uniti).

Thoma Bravo e MDP acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'insieme di Axiom.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Thoma Bravo: impresa di investimento in private equity che fornisce capitale e sostegno strategico;

MDP: impresa di investimento in private equity specializzata nei settori di base: software e servizi per le imprese e il settore pubblico; servizi finanziari e di transazione; sanità; servizi nel settore delle telecomunicazioni, dei media e della tecnologia;

Axiom: fornitura di soluzioni EPM globali basate sul cloud che comprendono: definizione del budget, previsioni, rendicontazione, analisi, gestione strategica, consolidamenti, pianificazione finanziaria, modellazione della redditività e gestione dei costi.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9884 — Thoma Bravo / Madison Dearborn Partners / Axiom

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il "regolamento sulle concentrazioni").

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


3.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 219/18


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9855 — Onex/Independent Clinical Services)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 219/11)

1.   

In data 24 giugno 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Onex Corporation («Onex», Canada),

Independent Clinical Services (Regno Unito), controllata da TowerBrook Capital Partners L.P.

Onex acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Independent Clinical Services.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Onex: investe su scala mondiale in diversi settori, quali i servizi EMS, l’immaginografia medica, i servizi assicurativi, gli imballaggi, la vendita al dettaglio di prodotti alimentari e i ristoranti;

Independent Clinical Services: fornisce soluzioni per la gestione del personale, servizi socio-sanitari e servizi di somministrazione di lavoro nei settori della sanità, dell’assistenza sociale e delle scienze della vita. È presente principalmente nel Regno Unito e, in misura limitata, nel resto dell’Europa, negli Stati Uniti e nella regione Asia-Pacifico.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9855 — Onex/Independent Clinical Services

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


Rettifiche

3.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 219/19


Rettifica della comunicazione «Avviso di consultazione pubblica — Indicazioni geografiche del Giappone»

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 217 del 1o luglio 2020 )

(2020/C 219/12)

Pagina 38, nella tabella, settima riga, n. 6, seconda colonna:

anziché:

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leggasi:

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