ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 215

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
29 giugno 2020


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2020/C 215/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2020/C 215/02

Causa C-511/17: Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'11 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — Györgyné Lintner / UniCredit Bank Hungary Zrt. (Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di mutuo espresso in valuta – Articolo 4, paragrafo 1 – Considerazione di tutte le altre clausole del contratto ai fini della valutazione dell’abusività della clausola impugnata – Articolo 6, paragrafo 1 – Esame d’ufficio dell’abusività delle clausole che figurano nel contratto da parte del giudice nazionale – Portata)

2

2020/C 215/03

Causa C-56/18 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’11 marzo 2020 — Commissione europea / Gmina Miasto Gdynia, Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o., Repubblica di Polonia (Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Aiuto agli investimenti – Aiuto al funzionamento – Infrastrutture aeroportuali – Finanziamento pubblico concesso dai comuni di Gdynia e di Kosakowo a favore della riconversione dell’aeroporto di Gdynia-Kosakowo – Decisione della Commissione europea – Aiuto incompatibile con il mercato interno – Ordine di recupero dell’aiuto – Annullamento da parte del Tribunale dell’Unione europea – Formalità sostanziale – Diritti procedurali delle parti interessate)

3

2020/C 215/04

Causa C-160/18: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’11 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — X BV / Staatssecretaris van Financiën [Rinvio pregiudiziale – Unione doganale e tariffa doganale comune – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Regolamento (CE) n. 1484/95 – Importazione di carne di pollame congelata originaria del Brasile – Recupero a posteriori dei dazi addizionali all’importazione – Meccanismo di verifica – Metodo di calcolo dei dazi addizionali]

3

2020/C 215/05

Causa C-215/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obvodní soud pro Prahu 8 — Repubblica ceca) — Libuše Králová / Primera Air Scandinavia (Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 5, punto 1 – Competenza in materia contrattuale – Articoli da 15 a 17 – Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articoli 6 e 7 – Diritto a compensazione pecuniaria in caso di ritardo prolungato di un volo – Contratto di trasporto che prevede prestazioni combinate di trasporto e di alloggio concluso fra il passeggero e un’agenzia di viaggi – Ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria diretto contro il vettore aereo che non è parte di tale contratto – Direttiva 90/314/CEE – Viaggio tutto compreso)

4

2020/C 215/06

Causa C-244/18 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 marzo 2020 — Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE / Commissione europea (Impugnazione – Aiuti di Stato – Conferimento di capitale e garanzie statali – Nozione di aiuto di Stato – Nozione di vantaggio – Principio dell’operatore privato – Criterio dell’investitore privato – Obbligo di esame diligente e imparziale incombente alla Commissione europea – Sindacato giurisdizionale – Onere della prova – Nozione di impresa in difficoltà – Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione – Comunicazione relativa alle garanzie – Quadro temporaneo del 2011 – Importo degli aiuti da recuperare – Obblighi di motivazione incombenti alla Commissione e al Tribunale dell’Unione europea)

5

2020/C 215/07

Causa C-314/18: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’11 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di SF (Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Articolo 5, punto 3 – Consegna subordinata alla condizione che la persona interessata sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione – Momento del rinvio – Decisione quadro 2008/909/GAI – Articolo 3, paragrafo 3 – Ambito di applicazione – Articolo 8 – Adattamento della pena irrogata nello Stato membro di emissione – Articolo 25 – Esecuzione di una pena nell’ambito dell’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI)

6

2020/C 215/08

Causa C-344/18: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Arbeidshof te Gent — Belgio) — ISS Facility Services NV / Sonia Govaerts, Atalian NV, già Euroclean NV (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/23/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Trasferimenti d’imprese – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Appalto pubblico rela tivo ai servizi di pulizia – Aggiudicazione dei lotti dell’appalto a due nuovi aggiudicatari – Riassunzione di un lavoratore assegnato a tutti i lotti dell’appalto)

7

2020/C 215/09

Causa C-454/18: Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'11 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Linköping — Svezia) — Baltic Cable AB / Energimarknadsinspektionen (Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell’energia elettrica – Direttiva 2009/72/CE – Trasmissione di energia elettrica – Nozione di gestore del sistema di trasmissione – Regolamento (CE) n. 714/2009 – Interconnettore – Linea di trasmissione che collega i sistemi nazionali di trasmissione degli Stati membri – Articolo 16, paragrafo 6 – Ambito di applicazione – Utilizzo dei proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione – Impresa che si limita a gestire una linea ad alta tensione transfrontaliera che garantisce l’interconnessione tra due sistemi nazionali di trasmissione)

8

2020/C 215/10

Cause riunite C-496/18 e C-497/18: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) –Hungeod Közlekedésfejlesztési, Földmérési, Út- és Vasúttervezési Kft. (C-496/18), Sixense Soldata (C-496/18), Budapesti Közlekedési Zrt. (C-496/18 e C-497/18) / Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság (Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori – Direttiva 89/665/CEE – Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni – Direttiva 92/13/CEE – Aggiudicazione degli appalti pubblici – Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE – Controllo dell’applicazione delle norme sugli appalti pubblici – Normativa che consente a taluni organismi di avviare d’ufficio un procedimento in caso di modifica illegittima di un contratto in corso di esecuzione – Decadenza dal diritto di avviare il procedimento d’ufficio – Principi di certezza del diritto e di proporzionalità)

9

2020/C 215/11

Cause riunite C-558/18 e C-563/18: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 marzo 2020 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sąd Okręgowy w Łodzi e dal Sąd Okręgowy w Warszawie — Ponia) — Miasto Łowicz / Skarb Państwa — Wojewoda Łódzki (C-558/18) e Prokurator Generalny, rappresentato dalla Prokuratura Krajowa, già Prokuratura Okręgowa w Płocku / VX, WW, XV (C-563/18) (Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Principio di indipendenza dei giudici – Regime disciplinare applicabile ai giudici nazionali – Competenza della Corte – Articolo 267 TFUE – Ricevibilità – Interpretazione necessaria affinché il giudice del rinvio possa emettere la sua sentenza – Nozione)

10

2020/C 215/12

Causa C-576/18: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 marzo 2020 — Commissione europea / Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato – Sentenza della Corte che accerta un inadempimento – Mancata esecuzione – Recupero degli aiuti illegittimi concessi al settore alberghiero in Sardegna – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Sanzioni pecuniarie – Penalità e somma forfettaria)

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2020/C 215/13

Causa C-583/18: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 12 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Germania) — Verbraucherzentrale Berlin eV / DB Vertrieb GmbH (Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Ambito di applicazione – Contratto di servizi – Articolo 2, punto 6 – Contratto di servizi di trasporto passeggeri – Articolo 3, paragrafo 3, lettera k) – Carte che conferiscono il diritto di beneficiare di riduzioni di prezzo al momento della successiva conclusione di contratti di trasporto passeggeri – Vendita online di siffatte carte senza informare il consumatore sul diritto di recesso)

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2020/C 215/14

Causa C-622/18: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Cour de cassation — Francia) — AR / Cooper International Spirits LLC, St Dalfour SAS, Établissements Gabriel Boudier SA (Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 5, paragrafo 1, lettera b) – Articolo 10, paragrafo 1, primo comma – Articolo 12, paragrafo 1 – Decadenza di un marchio per mancanza di uso effettivo – Diritto, per il titolare del marchio, di far valere una violazione dei suoi diritti esclusivi derivante dall’uso, da parte di un terzo, di un segno identico o simile durante il periodo anteriore alla data di decorrenza della decadenza)

12

2020/C 215/15

Causa C-659/18: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Instrucción no 4 de Badalona — Spagna) — Procedimento penale a carico di VW (Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2013/48/UE – Articolo 3, paragrafo 2 – Diritto di avvalersi di un difensore – Circostanze in cui il diritto di avvalersi di un difensore deve essere garantito – Mancata comparizione – Deroghe al diritto di avvalersi di un difensore – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva)

13

2020/C 215/16

Causa C-769/18: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle / SJ, Ministre chargé de la Sécurité sociale (Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 5, lettera b) – Maggiorazione dell’aliquota della pensione di vecchiaia – Presa in considerazione di un assegno versato per l’educazione di un figlio disabile in un altro Stato membro – Principio dell’assimilazione dei fatti)

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2020/C 215/17

Causa C-779/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich — Polonia) Mikrokasa S.A., Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty / XO (Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 2008/48/CE — CE – Articolo 3, lettera g), articolo 10, paragrafo 2, e articolo 22, paragrafo 1 – Livello di armonizzazione – Nozione di costo del credito extrainteressi – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Limite massimo del costo totale del credito extrainteressi – Clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative – Esclusione)

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2020/C 215/18

Causa C-832/18: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Helsingin hovioikeus — Finlandia) — A e a. / Finnair Oyj (Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articoli 5 e 7 – Diritto a compensazione pecuniaria in caso di ritardo o di cancellazione del volo – Diritto a compensazione pecuniaria multipla in caso di ritardo o cancellazione riguardante non soltanto la prenotazione originaria, ma anche la prenotazione successiva, effettuata nell’ambito di un riavviamento – Portata – Esonero dall’obbligo di compensazione pecuniaria – Nozione di circostanze eccezionali – Pezzo cosiddetto on condition – Guasti tecnici inerenti alla manutenzione di un aeromobile)

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2020/C 215/19

Causa C-2/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Riigikohus — Estonia) — procedimento penale a carico di A.P. (Rinvio pregiudiziale – Decisione quadro 2008/947/GAI – Reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni di sospensione condizionale – Ambito di applicazione – Sentenza che irroga una pena detentiva con sospensione condizionale – Misura di sospensione condizionale – Obbligo di astenersi dal commettere un nuovo reato – Obbligo di legge)

17

2020/C 215/20

Causa C-66/19: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 26 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Saarbrücken — Germania) — JC / Kreissparkasse Saarlouis (Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Contratti di credito ai consumatori – Diritto di recesso – Termine per l’esercizio del diritto – Requisiti relativi alle informazioni da inserire nel contratto – Nota informativa che si limita a un rinvio per relationem a disposizioni nazionali)

17

2020/C 215/21

Causa C-94/19: Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’11 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — San Domenico Vetraria SpA / Agenzia delle Entrate (Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articoli 2 e 6 – Ambito di applicazione – Operazioni imponibili – Prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso – Distacco di personale da parte di una società controllante presso la sua controllata – Rimborso da parte della controllata limitato ai costi sostenuti)

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2020/C 215/22

Causa C-182/19: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 26 marzo 2020 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito] — Pfizer Consumer Healthcare Ltd / Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs [Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Voci 3005 e 3824 – Cerotti e cinture autoriscaldanti intesi ad alleviare il dolore – Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 – Invalidità]

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2020/C 215/23

Causa C-192/19: Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’11 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Amsterdam — Paesi Bassi) — Rensen Shipbuilding BV (Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione tariffaria – Voce 8901 – Scafi navali – Navigazione marittima – Navi progettate e costruite per tenere l’alto mare – Nozione)

19

2020/C 215/24

Causa C-123/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 4 marzo 2020 — Ferrari SpA / Mansory Design & Holding GmbH, WH

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2020/C 215/25

Causa C-126/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 6 marzo 2020 — ExxonMobil Production Deutschland GmbH / Repubblica federale di Germania, rappresentata dall’Umweltbundesamt, Deutsche Emissionshandelsstelle

20

2020/C 215/26

Causa C-136/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Zalaegerszegi Járásbíróság (Ungheria) il 12 marzo 2020 — Procedimento penale a carico di LU

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2020/C 215/27

Causa C-147/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg (Germania) il 23 marzo 2020 — Novartis Pharma GmbH / Abacus Medicine A/S

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2020/C 215/28

Causa C-153/20 P: Impugnazione proposta il 27 marzo 2020 dalla Repubblica di Lituania avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 22 gennaio 2020, causa T-19/18, Lituania/Commissione

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2020/C 215/29

Causa C-156/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom il 6 aprile 2020 — Zipvit Ltd / Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

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Tribunale

2020/C 215/30

Causa T-607/17: Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 — Volotea / Commissione (Aiuti di Stato – Settore aereo – Aiuto concesso dall’Italia a favore degli aeroporti sardi – Decisione che dichiara l’aiuto in parte compatibile e in parte incompatibile con il mercato interno – Imputabilità allo Stato – Recupero – Aventi diritto – Vantaggio a favore delle compagnie aeree contraenti – Principio dell’operatore privato in economia di mercato – Selettività – Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri – Lesione della concorrenza – Recupero – Legittimo affidamento – Obbligo di motivazione)

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2020/C 215/31

Causa T-716/17: Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 — Germanwings / Commissione (Aiuti di Stato – Settore aereo – Aiuto concesso dall’Italia a favore degli aeroporti sardi – Decisione che dichiara l’aiuto in parte compatibile e in parte incompatibile con il mercato interno – Imputabilità allo Stato – Beneficiari – Vantaggio a favore delle compagnie aeree contraenti – Principio dell’operatore privato in economia di mercato – Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri – Lesione della concorrenza – Obbligo di motivazione – Regime di aiuti – Aiuto de minimis – Recupero)

26

2020/C 215/32

Causa T-8/18: Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 — easyJet Airline / Commissione (Aiuti di Stato – Settore aereo – Aiuto concesso dall’Italia a favore degli aeroporti sardi – Decisione che dichiara l’aiuto in parte compatibile e in parte incompatibile con il mercato interno – Imputabilità allo Stato – Aventi diritto – Vantaggio a favore delle compagnie aeree contraenti – Principio dell’operatore privato in economia di mercato – Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri – Lesione della concorrenza – Recupero – Legittimo affidamento – Obbligo di motivazione)

27

2020/C 215/33

Causa T-195/18: Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 — Talanton / Commissione [Clausola compromissoria – Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) – Contratto Perform – Costi ammissibili – Rimborso parziale delle somme versate – Esercizio abusivo di diritti contrattuali – Principio di buona fede – Legittimo affidamento – Onere della prova – Domanda riconvenzionale]

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2020/C 215/34

Causa T-290/18: Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 — Agmin Italy / Commissione (Regolamento finanziario – Esclusione da procedure di aggiudicazione di appalti e di concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell’Unione e dal Fondo europeo di sviluppo per un periodo di tre anni – Principio di imparzialità – Diritti della difesa – Errore di valutazione – Errore manifesto di valutazione – Proporzionalità)

29

2020/C 215/35

Causa T-443/18: Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 — Peek & Cloppenburg/EUIPO — Peek & Cloppenburg (Vogue Peek & Cloppenburg) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Vogue Peek & Cloppenburg – Denominazione commerciale nazionale anteriore Peek & Cloppenburg – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 – Coesistenza della denominazione commerciale nazionale e del marchio richiesto – Accordo di delimitazione – Applicazione della normativa nazionale da parte dell’EUIPO – Sospensione del procedimento amministrativo – Articolo 70 del regolamento 2017/1001 – Regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 2868/95 [divenuta articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625] – Errore manifesto di valutazione]

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2020/C 215/36

Causa T-444/18: Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 — Peek & Cloppenburg / EUIPO — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di nullità e di decadenza – Marchio dell’Unione europea denominativo Peek & Cloppenburg – Denominazione commerciale nazionale anteriore Peek & Cloppenburg – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Coesistenza della denominazione commerciale nazionale e del marchio dell’Unione europea – Accordo di delimitazione – Applicazione della normativa nazionale da parte dell’EUIPO – Sospensione del procedimento amministrativo – Articolo 70 del regolamento 2017/1001 – Regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 2868/95 [divenuta articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625] – Errore manifesto di valutazione]

30

2020/C 215/37

Causa T-445/18: Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 — Peek & Cloppenburg / EUIPO — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Peek & Cloppenburg – Denominazione commerciale nazionale anteriore Peek & Cloppenburg – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 – Coesistenza della denominazione commerciale nazionale e del marchio richiesto – Accordo di delimitazione – Applicazione della normativa nazionale da parte dell’EUIPO – Sospensione del procedimento amministrativo – Articolo 70 del regolamento 2017/1001 – Regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 2868/95 [divenuta articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625] – Errore manifesto di valutazione]

31

2020/C 215/38

Causa T-446/18: Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 — Peek & Cloppenburg / EUIPO — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Peek & Cloppenburg – Denominazione commerciale nazionale anteriore Peek & Cloppenburg – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 – Coesistenza della denominazione commerciale nazionale e del marchio richiesto – Accordo di delimitazione – Applicazione della normativa nazionale da parte dell’EUIPO – Sospensione del procedimento amministrativo – Articolo 70 del regolamento 2017/1001 – Regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 2868/95 [divenuta articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625] – Errore manifesto di valutazione]

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2020/C 215/39

Causa T-534/18: Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 — Peek & Cloppenburg / EUIPO — Peek & Cloppenburg (Peek) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Peek – Denominazione commerciale nazionale anteriore Peek & Cloppenburg – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 – Coesistenza della denominazione commerciale nazionale e del marchio richiesto – Accordo di delimitazione – Applicazione della normativa nazionale da parte dell’EUIPO – Sospensione del procedimento amministrativo – Articolo 70 del regolamento 2017/1001 – Regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 2868/95 [divenuto articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625] – Errore manifesto di valutazione]

32

2020/C 215/40

Causa T-535/18: Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 — Peek & Cloppenburg / EUIPO — Peek & Cloppenburg (Peek’s) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Peek’s – Denominazione commerciale nazionale anteriore Peek & Cloppenburg – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 – Coesistenza della denominazione commerciale nazionale e del marchio richiesto – Accordo di delimitazione – Applicazione della normativa nazionale da parte dell’EUIPO – Sospensione del procedimento amministrativo – Articolo 70 del regolamento 2017/1001 – Regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 2868/95 [divenuto articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625] – Errore manifesto di valutazione]

33

2020/C 215/41

Causa T-640/18: Sentenza del Tribunale del 29 aprile 2020 — Intercontact Budapest/CdT [Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara – Prestazione di servizi di traduzione di testi nei settori finanziario e bancario dall’inglese all’ungherese – Classificazione di un offerente nella procedura a cascata – Articolo 113, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 – Obbligo di motivazione – Prezzo dell’offerta degli aggiudicatari meglio classificati – Diniego della divulgazione]

34

2020/C 215/42

Causa T-5/19: Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 — Clatronic International / EUIPO (PROFI CARE) (Marchio dell’Unione europea – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio figurativo PROFI CARE – Impedimenti alla registrazione assoluti – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 – Obbligo di motivazione)

35

2020/C 215/43

Causa T-49/19: Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 — View/EUIPO (CREATE DELIGHTFUL HUMAN ENVIRONMENTS) [Marchio dell’Unione europea – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio denominativo CREATE DELIGHTFUL HUMAN ENVIRONMENTS – Marchio costituito da uno slogan pubblicitario – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

35

2020/C 215/44

Causa T-63/19: Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 — Rot Front/EUIPO — Kondyterska korporatsiia Roshen (РОШЕН) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio figurativo РОШЕН – Marchio internazionale figurativo anteriore ромашки – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

36

2020/C 215/45

Causa T-76/19: Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 — Pontinova / EUIPO — Ponti & Partners (pontinova) (Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo pontinova – Marchio nazionale denominativo anteriore PONTI – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Pubblico di riferimento – Somiglianza tra i servizi – Somiglianza tra i segni – Valutazione globale del rischio di confusione)

37

2020/C 215/46

Causa T-86/19: Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 — SolNova / EUIPO — Canina Pharma (BIO INSECT Shocker) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo BIO-INSECT Shocker – Impedimento alla registrazione assoluto – Marchio che può indurre in errore il pubblico – Articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 207/2009]

37

2020/C 215/47

Causa T-156/19: Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 — Koenig & Bauer/EUIPO (we’re on it) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo we’re on it – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Marchio costituito da uno slogan pubblicitario – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Obbligo di motivazione – Articolo 94 del regolamento 2017/1001]

38

2020/C 215/48

Causa T-172/19: Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 — Cognac Ferrand/EUIPO (Forma di un intreccio su una bottiglia) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale – Forma di un intreccio su una bottiglia – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

39

2020/C 215/49

Causa T-284/19: Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 — Wonder Line/EUIPO — De Longhi Benelux (KENWELL) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo KENWELL – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore KENWOOD – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Somiglianza dei segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

39

2020/C 215/50

Causa T-288/19: Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 — Divaro / EUIPO — Grendene (IPANEMA) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo IPANEMA – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore Ipanema – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001]

40

2020/C 215/51

Causa T-381/19: Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 — adp Gauselmann / EUIPO — Gameloft (City Mania) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo City Mania – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore City Lights – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

41

2020/C 215/52

Causa T-503/19: Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 — Global Brand Holdings/EUIPO (XOXO) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo XOXO – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001]

41

2020/C 215/53

Causa T-532/19: Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 — EC Brand Comércio, Importação e Exportação de Vestuário em Geral/EUIPO (pantys) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo pantys – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Assenza di carattere distintivo acquisito con l’uso – Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001]

42

2020/C 215/54

Causa T-233/20: Ricorso proposto il 28 aprile 2020 — Rochem Group/EUIPO — Rochem Marine (R.T.S. ROCHEM Technical Services)

43

2020/C 215/55

Causa T-234/20: Ricorso proposto il 29 aprile 2020 — HB / BEI

43

2020/C 215/56

Causa T-240/20: Ricorso proposto il 27 aprile 2020 — Arnaoutakis / Parlamento

44

2020/C 215/57

Causa T-241/20: Ricorso proposto il 27 aprile 2020 — Susta / Parlamento

46

2020/C 215/58

Causa T-242/20: Ricorso proposto il 27 aprile 2020 — Frutos Gama / Parlamento

48

2020/C 215/59

Causa T-243/20: Ricorso proposto il 29 aprile 2020 — Galeote / Parlamento

49

2020/C 215/60

Causa T-244/20: Ricorso proposto il 29 aprile 2020 — Marques / Parlamento

51

2020/C 215/61

Causa T-245/20: Ricorso proposto il 29 aprile 2020 — Watson / Parlamento

53

2020/C 215/62

Causa T-246/20: Ricorso proposto il 27 aprile 2020 — Aerospinning Master Franchising/EUIPO — Mad Dogg Athletics (SPINNING)

54

2020/C 215/63

Causa T-249/20: Ricorso proposto il 28 aprile 2020 — Sabra / Consiglio

55

2020/C 215/64

Causa T-252/20: Ricorso proposto il 23 aprile 2020 — JU e a. / Consiglio

56

2020/C 215/65

Causa T-253/20: Ricorso proposto il 5 maggio 2020 — Oatly/EUIPO (IT'S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS)

57

2020/C 215/66

Causa T-254/20: Ricorso proposto il 5 maggio 2020 — Kondyterska korporatsiia Roshen/EUIPO — Krasnyj Octyabr (Raffigurazione di un’aragosta)

57

2020/C 215/67

Causa T-256/20: Ricorso proposto il 6 maggio 2020 — Steinel / EUIPO (GluePro)

58

2020/C 215/68

Causa T-259/20: Ricorso proposto l’8 maggio 2020 — Ryanair / Commissione

59

2020/C 215/69

Causa T-260/20: Ricorso proposto il 1o maggio 2020 — Da Silva Carreira/Commissione

60

2020/C 215/70

Causa T-263/20: Ricorso proposto il 6 maggio 2020 — Rochem Group / EUIPO — Rochem Marine (R.T.S. ROCHEM Technical Services)

60

2020/C 215/71

Causa T-282/20: Ricorso proposto il 13 maggio 2020 — Apologistics/EUIPO — Kerckhoff (APO)

61

2020/C 215/72

Cause riunite T-103/19, da T-110/19 a T-113/19 e da T-116/19 a T-124/19: Ordinanza del Tribunale del 17 aprile 2020 — Mende Omalanga e altri / Consiglio

62


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

29.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 215/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2020/C 215/01)

Ultima pubblicazione

GU C 209 del 22.6.2020

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 201 del 15.6.2020

GU C 191 dell’8.6.2020

GU C 175 del 25.5.2020

GU C 162 dell’11.5.2020

GU C 161 dell’11.5.2020

GU C 137 del 27.4.2020

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

29.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 215/2


Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'11 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — Györgyné Lintner / UniCredit Bank Hungary Zrt.

(Causa C-511/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Contratto di mutuo espresso in valuta - Articolo 4, paragrafo 1 - Considerazione di tutte le altre clausole del contratto ai fini della valutazione dell’abusività della clausola impugnata - Articolo 6, paragrafo 1 - Esame d’ufficio dell’abusività delle clausole che figurano nel contratto da parte del giudice nazionale - Portata)

(2020/C 215/02)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrente: Györgyné Lintner

Convenuto: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Dispositivo

1)

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, investito di un ricorso proposto da un consumatore e volto a far accertare il carattere abusivo di talune clausole contenute in un contratto che quest’ultimo ha concluso con un professionista, non è tenuto ad esaminare d’ufficio e individualmente l’insieme delle altre clausole contrattuali, che non sono state impugnate da tale consumatore, al fine di verificare se esse possano essere considerate abusive, ma solo quelle che sono connesse all’oggetto della controversia, come delimitato dalle parti, non appena disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tale scopo, completati eventualmente da misure istruttorie.

2)

L’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che, sebbene, per valutare il carattere abusivo della clausola contrattuale che funge da fondamento per le pretese di un consumatore, occorra prendere in considerazione tutte le altre clausole del contratto stipulato tra un professionista e tale consumatore, tale considerazione non implica, di per sé, un obbligo, per il giudice nazionale adito, di esaminare d’ufficio il carattere eventualmente abusivo di tutte le suddette clausole.


(1)  GU C 402 del 27.11.2017.


29.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 215/3


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’11 marzo 2020 — Commissione europea / Gmina Miasto Gdynia, Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o., Repubblica di Polonia

(Causa C-56/18 P) (1)

(Impugnazione - Aiuti di Stato - Articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Aiuto agli investimenti - Aiuto al funzionamento - Infrastrutture aeroportuali - Finanziamento pubblico concesso dai comuni di Gdynia e di Kosakowo a favore della riconversione dell’aeroporto di Gdynia-Kosakowo - Decisione della Commissione europea - Aiuto incompatibile con il mercato interno - Ordine di recupero dell’aiuto - Annullamento da parte del Tribunale dell’Unione europea - Formalità sostanziale - Diritti procedurali delle parti interessate)

(2020/C 215/03)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann, D. Recchia e S. Noë, agenti)

Altre parti nel procedimento: Gmina Miasto Gdynia, Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o. (rappresentanti: T. Koncewicz, adwokat, M. Le Berre, avocat, K. Gruszecka Spychała e P. Rosiak, radcowie prawni); Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna e M. Rzotkiewicz, agenti)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 17 novembre 2017, Gmina Miasto Gdynia e Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Commissione (T 263/15), è annullata.

2)

La terza censura del sesto motivo del ricorso di annullamento è respinta, nella parte in cui tale censura verte sulla violazione dei diritti procedurali delle parti interessate nel caso di specie per il motivo che queste ultime non sono state messe in condizione di pronunciarsi, prima dell’adozione della decisione (UE) 2015/1586 della Commissione, del 26 febbraio 2015, relativa alla misura di aiuto SA.35388 (13/C) (ex 13/NN ed ex 12/N) — Polonia — Riconversione dell’aeroporto di Gdynia-Kosakowo, sulla pertinenza della comunicazione della Commissione intitolata «Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree».

3)

La causa è rinviata al Tribunale dell’Unione europea affinché statuisca, da un lato, sugli aspetti della terza censura del sesto motivo del ricorso di annullamento sui quali non si è pronunciato nella sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 17 novembre 2017, Gmina Miasto Gdynia e Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Commissione (T 263/15), e, dall’altro, sui motivi dal primo al quinto di tale ricorso.

4)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 152 del 30.4.2018.


29.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 215/3


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’11 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — X BV / Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-160/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Unione doganale e tariffa doganale comune - Regolamento (CE) n. 1234/2007 - Regolamento (CE) n. 1484/95 - Importazione di carne di pollame congelata originaria del Brasile - Recupero a posteriori dei dazi addizionali all’importazione - Meccanismo di verifica - Metodo di calcolo dei dazi addizionali)

(2020/C 215/04)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: X BV

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Dispositivo

1)

L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE, come modificato dal regolamento (UE) n. 248/2010 della Commissione, del 24 marzo 2010, dev’essere interpretato nel senso che la circostanza che talune merci importate nell’Unione siano state vendute in perdita, vale a dire a un prezzo inferiore al prezzo cif all’importazione, quale indicato nella dichiarazione in dogana, non è sufficiente, di per sé, per concludere che la realtà del prezzo cif all’importazione non è confermata, qualora l’importatore provi che l’insieme delle condizioni riguardanti lo svolgimento della spedizione di dette merci conferma la realtà di tale prezzo.

2)

L’articolo 3, paragrafo 5, e l’articolo 4 del regolamento n. 1484/95, come modificato dal regolamento n. 248/2010, devono essere interpretati nel senso che, nel caso in cui un importatore non sia stato in grado di provare la realtà del prezzo cif all’importazione indicato nella dichiarazione in dogana, le autorità doganali, al fine di applicare dazi addizionali, devono non tener conto di tale prezzo e ricorrere ai metodi di determinazione del valore in dogana delle merci importate, previsti agli articoli da 29 a 31 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996.


(1)  GU C 182 del 28.5.2018.


29.6.2020   

IT

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C 215/4


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obvodní soud pro Prahu 8 — Repubblica ceca) — Libuše Králová / Primera Air Scandinavia

(Causa C-215/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Articolo 5, punto 1 - Competenza in materia contrattuale - Articoli da 15 a 17 - Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Articoli 6 e 7 - Diritto a compensazione pecuniaria in caso di ritardo prolungato di un volo - Contratto di trasporto che prevede prestazioni combinate di trasporto e di alloggio concluso fra il passeggero e un’agenzia di viaggi - Ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria diretto contro il vettore aereo che non è parte di tale contratto - Direttiva 90/314/CEE - Viaggio «tutto compreso»)

(2020/C 215/05)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Obvodní soud pro Prahu 8

Parti

Ricorrente: Libuše Králová

Convenuta: Primera Air Scandinavia

Dispositivo

1)

Il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che un passeggero di un volo ritardato di tre o più ore può proporre un ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria ai sensi degli articoli 6 e 7 di tale regolamento nei confronti del vettore aereo operativo, anche se tale passeggero e tale vettore aereo non hanno stipulato tra loro alcun contratto e il volo di cui trattasi fa parte di un viaggio «tutto compreso» che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso».

2)

L’articolo 5, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria, proposto in forza del regolamento n. 261/2004 da un passeggero nei confronti del vettore aereo operativo rientra nella nozione di «materia contrattuale», ai sensi di tale disposizione, anche se tra dette parti non è stato concluso alcun contratto e il volo operato da tale vettore aereo era previsto da un contratto di viaggio «tutto compreso», inclusivo anche di alloggio, stipulato con un terzo.

3)

Gli articoli da 15 a 17 del regolamento n. 44/2001 devono essere interpretati nel senso che un ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria proposto da un passeggero nei confronti del vettore aereo operativo, con il quale tale passeggero non ha concluso alcun contratto, non rientra nell’ambito di applicazione dei citati articoli relativi alla competenza speciale in materia di contratti conclusi dai consumatori.


(1)  GU C 190 del 4.6.2018.


29.6.2020   

IT

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C 215/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 marzo 2020 — Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE / Commissione europea

(Causa C-244/18 P) (1)

(Impugnazione - Aiuti di Stato - Conferimento di capitale e garanzie statali - Nozione di aiuto di Stato - Nozione di «vantaggio» - Principio dell’operatore privato - Criterio dell’investitore privato - Obbligo di esame diligente e imparziale incombente alla Commissione europea - Sindacato giurisdizionale - Onere della prova - Nozione di «impresa in difficoltà» - Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione - Comunicazione relativa alle garanzie - Quadro temporaneo del 2011 - Importo degli aiuti da recuperare - Obblighi di motivazione incombenti alla Commissione e al Tribunale dell’Unione europea)

(2020/C 215/06)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE (rappresentanti: I. Drillerakis, E. Rantos, N. Korogiannakis, I. Soufleros, E. Triantafyllou e G. Psaroudakis, dikigoroi)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier e A. Bouchagiar, agenti)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 1o febbraio 2018, Larko/Commissione (T-423/14, EU:T:2018:57), è annullata nei limiti in cui, con tale sentenza, il Tribunale ha respinto la prima parte del primo motivo del ricorso nella parte riguardante una garanzia concessa dallo Stato ellenico nel 2008 alla Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE e relativa a un prestito di EUR 30 milioni concesso da ATE Bank alla suddetta società.

2)

Per il resto, l’impugnazione è respinta.

3)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

4)

Le spese sono riservate


(1)  GU C 190 del 4.6.2018.


29.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 215/6


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’11 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di SF

(Causa C-314/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/GAI - Mandato d’arresto europeo - Articolo 5, punto 3 - Consegna subordinata alla condizione che la persona interessata sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione - Momento del rinvio - Decisione quadro 2008/909/GAI - Articolo 3, paragrafo 3 - Ambito di applicazione - Articolo 8 - Adattamento della pena irrogata nello Stato membro di emissione - Articolo 25 - Esecuzione di una pena nell’ambito dell’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI)

(2020/C 215/07)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parte nel procedimento principale

SF

Dispositivo

1)

L’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 3, della medesima, nonché con l’articolo 1, lettera a), l’articolo 3, paragrafi 3 e 4, e l’articolo 25 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, come modificate dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, dev’essere interpretato nel senso che, qualora lo Stato membro di esecuzione subordini la consegna della persona, cittadina o residente di quest’ultimo, che è oggetto di un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale alla condizione che tale persona, dopo essere stata ascoltata, gli sia rinviata per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione, quest’ultimo Stato deve procedere a detto rinvio non appena la suddetta decisione di condanna sia divenuta definitiva, a meno che motivi concreti relativi al rispetto dei diritti della difesa della persona interessata o alla buona amministrazione della giustizia non rendano indispensabile la presenza di tale persona in detto Stato, fino a quando non sia intervenuta una decisione definitiva nelle altre fasi procedurali che si inseriscono nel procedimento penale relativo al reato alla base del mandato d’arresto europeo.

2)

L’articolo 25 della decisione quadro 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, dev’essere interpretato nel senso che, qualora l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale sia subordinata alla condizione prevista all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, lo Stato membro di esecuzione, per eseguire la pena o la misura di sicurezza privative della libertà pronunciate nello Stato membro di emissione nei confronti della persona interessata, può adattare la durata di tale pena solamente in conformità delle condizioni restrittive previste all’articolo 8, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299.


(1)  GU C 276 del 6.8.2018.


29.6.2020   

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C 215/7


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Arbeidshof te Gent — Belgio) — ISS Facility Services NV / Sonia Govaerts, Atalian NV, già Euroclean NV

(Causa C-344/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2001/23/CE - Articolo 3, paragrafo 1 - Trasferimenti d’imprese - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Appalto pubblico rela tivo ai servizi di pulizia - Aggiudicazione dei lotti dell’appalto a due nuovi aggiudicatari - Riassunzione di un lavoratore assegnato a tutti i lotti dell’appalto)

(2020/C 215/08)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Arbeidshof te Gent

Parti

Ricorrente: ISS Facility Services NV

Convenuta: Sonia Govaerts, Atalian NV, già Euroclean NV

Dispositivo

In presenza di un trasferimento d’impresa che coinvolge più cessionari, l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che i diritti e gli obblighi risultanti da un contratto di lavoro sono trasferiti a ciascuno dei cessionari, in proporzione alle funzioni svolte dal lavoratore interessato, a condizione che la scissione del contratto di lavoro che ne risulta sia possibile o non comporti un deterioramento delle condizioni di lavoro né pregiudichi il mantenimento dei diritti dei lavoratori garantito da tale direttiva, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare. Nell’ipotesi in cui una tale scissione si rivelasse impossibile da realizzare o arrecasse pregiudizio ai diritti di detto lavoratore, l’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro che ne conseguirebbe sarebbe considerata, ai sensi dell’articolo 4 di detta direttiva, come dovuta al fatto del cessionario o dei cessionari, quand’anche tale risoluzione fosse intervenuta su iniziativa del lavoratore.


(1)  GU C 294 del 20.8.2018.


29.6.2020   

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C 215/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'11 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Linköping — Svezia) — Baltic Cable AB / Energimarknadsinspektionen

(Causa C-454/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Mercato interno dell’energia elettrica - Direttiva 2009/72/CE - Trasmissione di energia elettrica - Nozione di «gestore del sistema di trasmissione» - Regolamento (CE) n. 714/2009 - Interconnettore - Linea di trasmissione che collega i sistemi nazionali di trasmissione degli Stati membri - Articolo 16, paragrafo 6 - Ambito di applicazione - Utilizzo dei proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione - Impresa che si limita a gestire una linea ad alta tensione transfrontaliera che garantisce l’interconnessione tra due sistemi nazionali di trasmissione)

(2020/C 215/09)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Förvaltningsrätten i Linköping

Parti

Ricorrente: Baltic Cable AB

Convenuto: Energimarknadsinspektionen

Dispositivo

1)

L’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003, dev’essere interpretato nel senso che si applica a un’impresa che si limita a gestire un interconnettore transfrontaliero.

2)

L’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettera b), del regolamento n. 714/2009 dev’essere interpretato nel senso che, qualora un gestore di sistemi di trasmissione (GST) si limiti a gestire un interconnettore transfrontaliero, i costi di gestione e di manutenzione di tale interconnettore non possono essere considerati investimenti in una rete, destinati a mantenere o ad aumentare le capacità di interconnessione ai sensi di tale disposizione.

3)

L’articolo 16, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento n. 714/2009 dev’essere interpretato nel senso che, qualora un’autorità nazionale di regolamentazione applichi tale disposizione a un gestore di sistemi di trasmissione (GST) che si limita a gestire un interconnettore transfrontaliero, spetta alla suddetta autorità autorizzare detto GST a utilizzare una parte dei suoi proventi di congestione per generare profitti nonché per la gestione e la manutenzione dell’interconnettore, al fine di evitare che esso sia discriminato rispetto agli altri GST interessati e garantire che sia in grado di esercitare la propria attività a condizioni economiche di mercato, ivi compresa la realizzazione di un profitto adeguato.


(1)  GU C 352 dell’1.10.2018.


29.6.2020   

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C 215/9


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) –Hungeod Közlekedésfejlesztési, Földmérési, Út- és Vasúttervezési Kft. (C-496/18), Sixense Soldata (C-496/18), Budapesti Közlekedési Zrt. (C-496/18 e C-497/18) / Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

(Cause riunite C-496/18 e C-497/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori - Direttiva 89/665/CEE - Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni - Direttiva 92/13/CEE - Aggiudicazione degli appalti pubblici - Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE - Controllo dell’applicazione delle norme sugli appalti pubblici - Normativa che consente a taluni organismi di avviare d’ufficio un procedimento in caso di modifica illegittima di un contratto in corso di esecuzione - Decadenza dal diritto di avviare il procedimento d’ufficio - Principi di certezza del diritto e di proporzionalità)

(2020/C 215/10)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrenti: Hungeod Közlekedésfejlesztési, Földmérési, Út- és Vasúttervezési Kft. (C-496/18), Sixense Soldata (C-496/18), Budapesti Közlekedési Zrt. (C-496/18 e C-497/18)

Convenuta: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Nei confronti di: Közbeszerzési Hatóság Elnöke

Dispositivo

1)

I considerando 25 e 27 della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici, l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66, l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2007/66, l’articolo 83, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, e l’articolo 99, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE, devono essere interpretati nel senso che non impongono né vietano agli Stati membri di adottare una normativa in forza della quale un’autorità di controllo può avviare, per motivi di tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea, un procedimento di riesame d’ufficio al fine di controllare le violazioni della normativa in materia di appalti pubblici. Tuttavia, quando un siffatto procedimento è previsto, esso rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione nei limiti in cui gli appalti pubblici oggetto di un siffatto riesame rientrano nell’ambito di applicazione ratione materiae delle direttive sugli appalti pubblici e deve, quindi, rispettare tale diritto, ivi compresi i suoi principi generali, di cui fa parte il principio generale di certezza del diritto.

2)

Il principio generale di certezza del diritto osta a che, nell’ambito di un procedimento di riesame avviato d’ufficio da un’autorità di controllo per motivi di tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea, una nuova normativa nazionale preveda, al fine di controllare la legittimità di modifiche di contratti di appalto pubblico, l’avvio di un siffatto procedimento nel termine di decadenza da essa fissato, sebbene il termine di decadenza previsto dalla normativa precedente, applicabile alla data di tali modifiche, sia scaduto.


(1)  GU C 381 del 22.10.2018.


29.6.2020   

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C 215/10


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 marzo 2020 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sąd Okręgowy w Łodzi e dal Sąd Okręgowy w Warszawie — Ponia) — Miasto Łowicz / Skarb Państwa — Wojewoda Łódzki (C-558/18) e Prokurator Generalny, rappresentato dalla Prokuratura Krajowa, già Prokuratura Okręgowa w Płocku / VX, WW, XV (C-563/18)

(Cause riunite C-558/18 e C-563/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE - Stato di diritto - Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione - Principio di indipendenza dei giudici - Regime disciplinare applicabile ai giudici nazionali - Competenza della Corte - Articolo 267 TFUE - Ricevibilità - Interpretazione necessaria affinché il giudice del rinvio possa emettere la sua sentenza - Nozione)

(2020/C 215/11)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Łodzi, Sąd Okręgowy w Warszawie

Parti nel procedimento principale

(Causa C-558/18)

Ricorrente: Miasto Łowicz

Convenuto: Skarb Państwa — Wojewoda Łódzki

Con l’intervento di: Prokurator Generalny, rappresentato dalla Prokuratura Krajowa, già Prokuratura Regionalna w Łodzi, Rzecznik Praw Obywatelskich

(Causa C-563/18)

Ricorrente: Prokurator Generalny, rappresentato dalla Prokuratura Krajowa, già Prokuratura Okręgowa w Płocku

Convenuti: VX, WW, XV

Dispositivo

Le domande di pronuncia pregiudiziale presentate dal Sąd Okręgowy w Łodzi (tribunale regionale di Łódź, Polonia) e dal Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunale regionale di Varsavia, Polonia), con decisioni del 31 agosto 2018 e del 4 settembre 2018, sono irricevibili.


(1)  GU C 44 del 4.2.2019.


29.6.2020   

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C 215/11


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 marzo 2020 — Commissione europea / Repubblica italiana

(Causa C-576/18) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Sentenza della Corte che accerta un inadempimento - Mancata esecuzione - Recupero degli aiuti illegittimi concessi al settore alberghiero in Sardegna - Articolo 260, paragrafo 2, TFUE - Sanzioni pecuniarie - Penalità e somma forfettaria)

(2020/C 215/12)

Lingua processuale:l’italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e D. Recchia, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, F. Varrone ed E. Manzo, agenti)

Dispositivo

1)

La Repubblica italiana, non avendo adottato, alla data di scadenza del termine fissato nella lettera di diffida emessa l’11 luglio 2014 dalla Commissione europea, tutte le misure che comporta l’esecuzione della sentenza del 29 marzo 2012, Commissione/Italia (C-243/10, non pubblicata, EU:C:2012:182), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE.

2)

La Repubblica italiana è condannata a versare alla Commissione europea una penalità di importo pari a EUR 80 000 per ogni giorno a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza fino alla data di completa esecuzione della sentenza del 29 marzo 2012, Commissione/Italia (C-243/10, non pubblicata, EU:C:2012:182).

3)

La Repubblica italiana è condannata a versare alla Commissione europea una somma forfettaria di importo pari a EUR 7 500 000.

4)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 399 del 5.11.2018.


29.6.2020   

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C 215/11


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 12 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Germania) — Verbraucherzentrale Berlin eV / DB Vertrieb GmbH

(Causa C-583/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 2011/83/UE - Ambito di applicazione - Contratto di servizi - Articolo 2, punto 6 - Contratto di servizi di trasporto passeggeri - Articolo 3, paragrafo 3, lettera k) - Carte che conferiscono il diritto di beneficiare di riduzioni di prezzo al momento della successiva conclusione di contratti di trasporto passeggeri - Vendita online di siffatte carte senza informare il consumatore sul diritto di recesso)

(2020/C 215/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Parti

Ricorrente: Verbraucherzentrale Berlin eV

Resistente: DB Vertrieb GmbH

Dispositivo

1)

L’articolo 2, punto 6, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «contratto di servizi» include i contratti intesi a far beneficiare il consumatore di una riduzione di prezzo al momento della successiva conclusione di contratti di trasporto passeggeri.

2)

L’articolo 3, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2011/83 deve essere interpretato nel senso che un contratto inteso a far beneficiare il consumatore di una riduzione di prezzo, al momento della successiva conclusione di contratti di trasporto passeggeri, non rientra nella nozione di «contratto di servizi di trasporto passeggeri» e, di conseguenza, rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva, ivi incluse le disposizioni di quest’ultima relative al diritto di recesso.


(1)  GU C 455 del 17.12.2018.


29.6.2020   

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C 215/12


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Cour de cassation — Francia) — AR / Cooper International Spirits LLC, St Dalfour SAS, Établissements Gabriel Boudier SA

(Causa C-622/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa - Direttiva 2008/95/CE - Articolo 5, paragrafo 1, lettera b) - Articolo 10, paragrafo 1, primo comma - Articolo 12, paragrafo 1 - Decadenza di un marchio per mancanza di uso effettivo - Diritto, per il titolare del marchio, di far valere una violazione dei suoi diritti esclusivi derivante dall’uso, da parte di un terzo, di un segno identico o simile durante il periodo anteriore alla data di decorrenza della decadenza)

(2020/C 215/14)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: AR

Convenuti: Cooper International Spirits LLC, St Dalfour SAS, Établissements Gabriel Boudier SA

Dispositivo

L’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, e l’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, in combinato disposto con il considerando 6 di quest’ultima, devono essere interpretati nel senso che lasciano agli Stati membri la facoltà di consentire che il titolare di un marchio d’impresa decaduto dai suoi diritti alla scadenza del termine di cinque anni a decorrere dalla sua registrazione per non aver fatto di tale marchio un uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o i servizi per i quali esso era stato registrato, conservi il diritto di chiedere il risarcimento del danno subito a causa dell’uso, da parte di un terzo, prima della data di decadenza, di un segno simile per prodotti o servizi identici o simili che si prestano a confusione con il suo marchio.


(1)  GU C 436 del 3.12.2018.


29.6.2020   

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C 215/13


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Instrucción no 4 de Badalona — Spagna) — Procedimento penale a carico di VW

(Causa C-659/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Direttiva 2013/48/UE - Articolo 3, paragrafo 2 - Diritto di avvalersi di un difensore - Circostanze in cui il diritto di avvalersi di un difensore deve essere garantito - Mancata comparizione - Deroghe al diritto di avvalersi di un difensore - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva)

(2020/C 215/15)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Instrucción no 4 de Badalona

Imputato nella causa principale

VW

Dispositivo

La direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, e segnatamente il suo articolo 3, paragrafo 2, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, secondo la quale il beneficio del diritto di avvalersi di un difensore può, nel corso della fase che precede il processo penale, essere rinviato in ragione della mancata comparizione dell’indagato o dell’imputato, e questo a seguito di una citazione a comparire dinanzi a un giudice per le indagini preliminari, sino all’esecuzione del mandato di arresto nazionale emesso nei confronti dell’interessato.


(1)  GU C 35 du 28.1.2019.


29.6.2020   

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C 215/14


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle / SJ, Ministre chargé de la Sécurité sociale

(Causa C-769/18) (1)

(«Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articolo 5, lettera b) - Maggiorazione dell’aliquota della pensione di vecchiaia - Presa in considerazione di un assegno versato per l’educazione di un figlio disabile in un altro Stato membro - Principio dell’assimilazione dei fatti»)

(2020/C 215/16)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle

Convenuti: SJ, Ministre chargé de la Sécurité sociale

Dispositivo

1)

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, deve essere interpretato nel senso che l’aiuto all’inserimento dei bambini e degli adolescenti affetti da disabilità intellettiva, previsto all’articolo 35a, libro VIII, del Sozialgesetzbuch (codice della previdenza sociale tedesco), non costituisce una prestazione, ai sensi di tale articolo 3, e, pertanto, non rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento.

2)

L’articolo 5 del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 988/2009, deve essere interpretato nel senso che:

l’assegno per l’educazione del figlio disabile, previsto all’articolo L. 541-1 del code de la sécurité sociale (codice della previdenza sociale francese), e l’aiuto all’inserimento dei bambini e degli adolescenti affetti da disabilità intellettiva, ai sensi dell’articolo 35a, libro VIII, del codice della previdenza sociale tedesco, non possono essere cons.iderati prestazioni di carattere equivalente, ai sensi della lettera a) di tale articolo 5;

il principio dell’assimilazione dei fatti, sancito alla lettera b) di detto articolo 5, trova applicazione in circostanze come quelle di cui al procedimento principale. Spetta quindi alle competenti autorità francesi stabilire se, nel caso di specie, sia dimostrato il verificarsi del fatto richiesto ai sensi di tale disposizione. A tale riguardo, dette autorità devono tener conto dei fatti analoghi verificatisi in Germania come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale.


(1)  GU C 54 dell’11.2.2019.


29.6.2020   

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C 215/15


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich — Polonia) Mikrokasa S.A., Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty / XO

(Causa C-779/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Contratti di credito ai consumatori - Direttiva 2008/48/CE — CE - Articolo 3, lettera g), articolo 10, paragrafo 2, e articolo 22, paragrafo 1 - Livello di armonizzazione - Nozione di «costo del credito extrainteressi» - Direttiva 93/13/CEE - Articolo 1, paragrafo 2 - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Limite massimo del costo totale del credito extrainteressi - Clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative - Esclusione)

(2020/C 215/17)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Parti

Ricorrenti: Mikrokasa S.A., Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Convenuto: XO

Dispositivo

1)

L’articolo 3, lettera g), l’articolo 10, paragrafo 2, e l’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede un metodo di calcolo relativo all’importo massimo del costo del credito extrainteressi che può essere imposto al consumatore, a condizione che tale normativa non introduca obblighi di informazione supplementari riguardanti tale costo del credito extrainteressi, che si aggiungano a quelli previsti da detto articolo 10, paragrafo 2.

2)

L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che non è esclusa dall’ambito di applicazione di tale direttiva una clausola contrattuale, che fissa il costo del credito extrainteressi rispettando il limite massimo previsto da una disposizione nazionale, senza necessariamente tener conto dei costi effettivamente sostenuti.


(1)  GU C 164 del 13.5.2019.


29.6.2020   

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C 215/16


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Helsingin hovioikeus — Finlandia) — A e a. / Finnair Oyj

(Causa C-832/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Trasporto aereo - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Articoli 5 e 7 - Diritto a compensazione pecuniaria in caso di ritardo o di cancellazione del volo - Diritto a compensazione pecuniaria multipla in caso di ritardo o cancellazione riguardante non soltanto la prenotazione originaria, ma anche la prenotazione successiva, effettuata nell’ambito di un riavviamento - Portata - Esonero dall’obbligo di compensazione pecuniaria - Nozione di «circostanze eccezionali» - Pezzo cosiddetto «on condition» - Guasti tecnici inerenti alla manutenzione di un aeromobile)

(2020/C 215/18)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Helsingin hovioikeus

Parti

Ricorrente: A e a.

Convenuto: Finnair Oyj

Dispositivo

1)

Il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, e segnatamente il suo articolo 7, paragrafo 1, deve essere interpretato nel senso che un passeggero aereo, che ha beneficiato di una compensazione pecuniaria a causa della cancellazione di un volo ed ha accettato il volo alternativo che gli è stato proposto, può pretendere che gli sia riconosciuta una compensazione pecuniaria per il ritardo del volo alternativo, qualora tale ritardo si sia protratto per un numero di ore tale da dar diritto a una compensazione pecuniaria e il vettore aereo del volo alternativo sia lo stesso del volo cancellato.

2)

L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che un vettore aereo non può invocare, per essere esonerato dal suo obbligo di compensazione pecuniaria, «circostanze eccezionali», ai sensi di tale disposizione, con riferimento al guasto di un pezzo cosiddetto «on condition», vale a dire un pezzo che viene sostituito soltanto in caso di guasto del pezzo precedente, allorché il vettore aereo tiene sempre un pezzo di ricambio a magazzino, tranne nell’ipotesi — che deve essere verificata dal giudice del rinvio — in cui un simile guasto costituisca un evento che, per la sua natura o per la sua origine, non è inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfugge all’effettivo controllo di quest’ultimo, avuto riguardo tuttavia al fatto che, nei limiti in cui tale guasto sia — in linea di principio — intrinsecamente legato al sistema di funzionamento dell’apparecchio, esso non deve essere considerato un evento di questo tipo.


(1)  GU C 93 dell’11.3.2019.


29.6.2020   

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C 215/17


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Riigikohus — Estonia) — procedimento penale a carico di A.P.

(Causa C-2/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Decisione quadro 2008/947/GAI - Reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni di sospensione condizionale - Ambito di applicazione - Sentenza che irroga una pena detentiva con sospensione condizionale - Misura di sospensione condizionale - Obbligo di astenersi dal commettere un nuovo reato - Obbligo di legge)

(2020/C 215/19)

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Riigikohus

Parte nel procedimento penale principale

A.P.

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, letto in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), di quest’ultima, dev’essere interpretato nel senso che il riconoscimento di una sentenza che ha irrogato una pena detentiva, la cui esecuzione sia sospesa alla sola condizione di rispettare un obbligo di legge di astenersi dal commettere un nuovo reato durante il periodo di sospensione condizionale, rientra nell’ambito di applicazione di detta decisione quadro, purché tale obbligo di legge risulti da detta sentenza o da una decisione di sospensione condizionale emessa in base a detta sentenza, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 93 dell’11.3.2019.


29.6.2020   

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C 215/17


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 26 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Saarbrücken — Germania) — JC / Kreissparkasse Saarlouis

(Causa C-66/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 2008/48/CE - Contratti di credito ai consumatori - Diritto di recesso - Termine per l’esercizio del diritto - Requisiti relativi alle informazioni da inserire nel contratto - Nota informativa che si limita a un rinvio per relationem a disposizioni nazionali)

(2020/C 215/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Saarbrücken

Parti

Ricorrente: JC

Resistente: Kreissparkasse Saarlouis

Dispositivo

1)

L’articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, dev’essere interpretato nel senso che le modalità di calcolo del periodo di recesso, previste dall’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva stessa, ricadono nelle informazioni che devono figurare, in modo chiaro e conciso, in un contratto di credito, in applicazione della disposizione medesima.

2)

L’articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 2008/48 dev’essere interpretato nel senso che osta a che un contratto di credito, per quanto attiene alle informazioni di cui all’articolo 10 di tale direttiva, rinvii ad una disposizione nazionale facente a sua volta rinvio ad altre disposizioni della normativa dello Stato membro in questione.


(1)  GU C 139 del 15.4.2019.


29.6.2020   

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C 215/18


Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’11 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — San Domenico Vetraria SpA / Agenzia delle Entrate

(Causa C-94/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Sesta direttiva 77/388/CEE - Articoli 2 e 6 - Ambito di applicazione - Operazioni imponibili - Prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso - Distacco di personale da parte di una società controllante presso la sua controllata - Rimborso da parte della controllata limitato ai costi sostenuti)

(2020/C 215/21)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: San Domenico Vetraria SpA

Convenuta: Agenzia delle Entrate

Nei confronti di: Ministero dell’Economia e delle Finanze

Dispositivo

L’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione nazionale in base alla quale non sono ritenuti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall’altro, si condizionino reciprocamente.


(1)  GU C 182 del 27.05.2019.


29.6.2020   

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C 215/19


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 26 marzo 2020 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito] — Pfizer Consumer Healthcare Ltd / Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Causa C-182/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Classificazione doganale - Voci 3005 e 3824 - Cerotti e cinture autoriscaldanti intesi ad alleviare il dolore - Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 - Invalidità)

(2020/C 215/22)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti

Ricorrente: Pfizer Consumer Healthcare Ltd

Convenuto: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Dispositivo

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1140 della Commissione, dell’8 luglio 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, è invalido.


(1)  GU C 172 del 20.5.2019.


29.6.2020   

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C 215/19


Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’11 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Amsterdam — Paesi Bassi) — Rensen Shipbuilding BV

(Causa C-192/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Classificazione tariffaria - Voce 8901 - Scafi navali - Navigazione marittima - Navi progettate e costruite per tenere l’alto mare - Nozione)

(2020/C 215/23)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof Amsterdam

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Rensen Shipbuilding BV

Con l’intervento di: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane district Rotterdam

Dispositivo

La nota complementare 1 del capitolo 89 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione risultante dal regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, deve essere interpretata nel senso che non rientrano nella nozione di «navi progettate, costruite per tenere l’altomare», di cui a tale nota complementare, navi che, per le proprietà intrinseche alla loro costruzione, sono in grado di navigare solo a circa 21 miglia marine dalla costa con tempo cattivo.


(1)  GU C 164 del 13.5.2019.


29.6.2020   

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C 215/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 4 marzo 2020 — Ferrari SpA / Mansory Design & Holding GmbH, WH

(Causa C-123/20)

(2020/C 215/24)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Ferrari SpA

Resistenti: Mansory Design & Holding GmbH, WH

Questioni pregiudiziali

1.

Se la divulgazione della raffigurazione di un prodotto nella sua interezza, in conformità all’articolo 11, paragrafi 1 e 2, prima frase, del regolamento (CE) n. 6/2002 (1), possa dar luogo a disegni o modelli comunitari non registrati relativi a singole parti del prodotto.

2.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Quale sia il criterio giuridico da applicare nell’esame del carattere individuale previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002, ai fini della valutazione dell’impressione generale suscitata da una componente — come, ad esempio, una parte della carrozzeria di un veicolo — incorporata in un prodotto complesso. In particolare, se sia decisivo stabilire se, nella percezione dell’utilizzatore informato, l’aspetto della componente non scompaia del tutto nell’aspetto del prodotto complesso, ma presenti una certa autonomia e compiutezza della forma la quale consenta di individuare un’impressione estetica generale indipendente dalla forma complessiva.


(1)  Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).


29.6.2020   

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C 215/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 6 marzo 2020 — ExxonMobil Production Deutschland GmbH / Repubblica federale di Germania, rappresentata dall’Umweltbundesamt, Deutsche Emissionshandelsstelle

(Causa C-126/20)

(2020/C 215/25)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: ExxonMobil Production Deutschland GmbH

Resistente: Repubblica federale di Germania, rappresentata dall’Umweltbundesamt, Deutsche Emissionshandelsstelle

Questioni pregiudiziali

1)

Se il CO2 rilasciato nell’atmosfera in sede di trattamento del gas naturale (sotto forma di gas acido) nel cosiddetto processo Claus mediante separazione del CO2 presente nel gas naturale dalla miscela di gas costituisca, ai sensi dell’articolo 3, lettera h), prima frase, della decisione 2011/278/UE (1) della Commissione, un’emissione risultante dall’attività menzionata nell’articolo 3, lettera h), punto v).

2)

Se, ai sensi dell’articolo 3, lettera h), prima frase, della decisione 2011/278/UE della Commissione, emissioni di CO2 possano sussistere «a seguito» di un’attività nell’ambito della quale il CO2 presente nella materia prima venga rilasciato nell’atmosfera senza che l’attività in corso in tale contesto generi, nel contempo, biossido di carbonio aggiuntivo, ovvero se la disposizione medesima presupponga necessariamente che il CO2 rilasciato nell’atmosfera sia prodotto per la prima volta come risultato dell’attività.

3)

Se una materia prima contenente carbonio sia «impiegata» ai sensi dell’articolo 3, lettera h), punto v), della decisione 2011/278/UE della Commissione ove, nell’ambito del cosiddetto processo Claus, il gas naturale normalmente presente venga utilizzato nell’ambito della produzione di zolfo e, in tale contesto, il biossido di carbonio contenuto nel gas naturale venga rilasciato nell’atmosfera senza partecipare alla reazione chimica che si verifica nel corso del processo, ovvero se la nozione di «impiego» presupponga necessariamente che il carbonio prenda parte alla reazione chimica in atto o sia, anzi, tal fine necessario.

4)

In caso di risposta affermativa alla prima, seconda e terza questione:

nel caso in cui un impianto soggetto al sistema UE di scambio delle quote di emissioni soddisfi sia i presupposti per costituire un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, sia le condizioni per costituire un sottoimpianto con emissioni di processo, quali siano i parametri di riferimento in base ai quali debba essere compiuta l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito. Se il diritto ad assegnazione con parametro di riferimento di calore prevalga sul diritto ad assegnazione per emissioni di processo o se, in considerazione del criterio di specialità, il diritto ad assegnazione per emissioni di processo prevalga sul parametro di riferimento di calore e di combustibili.

5)

In caso di risposta affermativa alla prima, seconda, terza e quarta questione:

Se, una volta terminato il terzo periodo di scambio, possano essere soddisfatti mediante quote relative al quarto periodo di scambio eventuali diritti ad assegnazione aggiuntiva gratuita di quote di emissioni per il terzo periodo di scambio la cui esistenza sia stata accertata giudizialmente solo dopo la conclusione del terzo periodo di scambio, o se i diritti ad assegnazione non ancora ottenuti si estinguano al termine del terzo periodo di scambio.


(1)  Decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 130, pag. 1).


29.6.2020   

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C 215/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Zalaegerszegi Járásbíróság (Ungheria) il 12 marzo 2020 — Procedimento penale a carico di LU

(Causa C-136/20)

(2020/C 215/26)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Zalaegerszegi Járásbíróság

Imputato nel procedimento principale

LU

Questioni pregiudiziali

1)

Se la norma di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214/GAI (1) del Consiglio dell’Unione europea, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, debba essere interpretata nel senso che, se lo Stato membro della decisione indica una delle condotte elencate in tale disposizione, l’autorità dello Stato membro di esecuzione non dispone di ulteriore margine di discrezionalità per negare l’esecuzione e deve eseguire [la decisione sanzionatoria].

2)

In caso di risposta negativa alla precedente questione, se l’autorità dello Stato membro di esecuzione possa sostenere che la condotta indicata dallo Stato membro della decisione nella decisione medesima non corrisponde alla condotta descritta nell’elenco.


(1)  GU 2005, L 76, pag. 16.


29.6.2020   

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C 215/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg (Germania) il 23 marzo 2020 — Novartis Pharma GmbH / Abacus Medicine A/S

(Causa C-147/20)

(2020/C 215/27)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Novartis Pharma GmbH

Resistente: Abacus Medicine A/S

Questioni pregiudiziali

1)

Se possa costituire un contingentamento artificioso dei mercati, ai sensi della giurisprudenza della Corte, il fatto che le caratteristiche di sicurezza di un imballaggio originale esterno, previste dall’articolo 54, lettera o), e dall’articolo 47 bis della direttiva 2001/83/CE (1), possano essere sostituite dal distributore parallelo, conservando l’imballaggio originale stesso e nel rispetto dell’articolo 47 bis, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/83/CE, solo in modo tale che rimangano visibili le tracce della manomissione, dopo che le caratteristiche di sicurezza originariamente presenti siano state rimosse e/o occultate, completamente o parzialmente.

2)

Se, ai fini della risposta alla prima questione, rilevi il fatto che le tracce di manomissione siano riconoscibili solo in caso di verifica approfondita del medicinale medesimo da parte di grossisti e/o di persone autorizzate a fornire medicinali al pubblico, quali ad esempio le farmacie, in esecuzione dell’obbligo ad esse incombente ai sensi degli articoli 10, 24 e 30 del regolamento (UE) 2016/161 (2), potendo per contro restare invisibili in caso di verifica superficiale.

3)

Se ai fini della risposta alla prima questione rilevi il fatto che le tracce di manomissione siano riconoscibili solo quando l’imballaggio di un medicinale venga aperto, ad esempio, dal paziente.

4)

Se l’articolo 5, punto 3, del regolamento (UE) 2016/161 debba essere interpretato nel senso che il codice a barre contenente l’identificativo univoco di cui all’articolo 3, punto 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/161 debba essere stampato direttamente sull’imballaggio, con la conseguenza che l’apposizione dell’identificativo univoco da parte di un distributore parallelo mediante apposizione di un’etichetta esterna aggiuntiva sull’imballaggio esterno originale risulti non conforme all’articolo 5, punto 3, del regolamento (UE) 2016/161.


(1)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67).

(2)  Regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione, del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano (GU 2016, L 32, pag. 1).


29.6.2020   

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C 215/23


Impugnazione proposta il 27 marzo 2020 dalla Repubblica di Lituania avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 22 gennaio 2020, causa T-19/18, Lituania/Commissione

(Causa C-153/20 P)

(2020/C 215/28)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: R. Dzikovič, K. Dieninis)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica ceca

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 22 gennaio 2020 nella causa T-19/18 Lituania/Commissione, EU:T:2020:4, con la quale quest’ultimo ha respinto il ricorso della Repubblica di Lituania del 19 gennaio 2018 diretto all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2017/2014 della Commissione, dell’8 novembre 2017, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

rinviare la causa dinanzi al Tribunale o statuire definitivamente sulla controversia sulla base dei motivi dedotti nell’impugnazione annullando la decisione di esecuzione (UE) 2017/2014 della Commissione, dell’8 novembre 2017, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica di Lituania chiede che la Corte voglia annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-19/18 (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), e deduce i seguenti motivi:

(1)

erronea interpretazione dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 65/2011 (1) e violazione dell’obbligo di motivazione di una sentenza in quanto il Tribunale, pronunciandosi ai punti da 61 a 80 della sentenza impugnata sui criteri applicati per determinare la qualità di PMI dei ricorrenti, non avrebbe esposto in maniera chiara e priva di ambiguità le motivazioni della propria decisione;

(2)

violazione dell’articolo 256, paragrafo 2, TFEU e del principio della certezza del diritto, in quanto, ai punti da 81 a 90 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe statuito sull’efficacia del monitoraggio dei progetti ad alto rischio in maniera contraria a quanto statuito dalla Corte in cause simili precedenti, nonché erronea valutazione degli elementi di prova in quanto, ai punti da 88 a 92 della sentenza impugnata, il Tribunale non avrebbe accertato in maniera corretta i fatti;

(3)

erronea interpretazione dell’articolo 26 del regolamento n. 65/2011 e snaturamento degli elementi di prova, in quanto il Tribunale, pronunciandosi ai punti da 178 a 188 della sentenza impugnata sui criteri qualitativi per i controlli in loco, avrebbe addotto una motivazione contraddittoria, ampliando così in maniera ingiustificata l’ambito di applicazione dell’articolo 26 del regolamento n. 65/2011, e, ai punti da 181 a 191 della sentenza impugnata, avrebbe valutato in maniera erronea gli elementi di prova;

(4)

violazione degli articoli 263 e 256 TFUE e valutazione erronea degli elementi di prova in quanto, ai punti da 195 a 212 della sentenza impugnata, il Tribunale non avrebbe verificato l’esattezza, l’affidabilità e la coerenza delle informazioni della Commissione riguardo all’inadeguatezza dei controlli sulle spese dei progetti e ciò costituirebbe un vizio che intacca il sindacato di legittimità sulla decisione della Commissione.


(1)  Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GU 2011, L 25, pag. 8).


29.6.2020   

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C 215/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom il 6 aprile 2020 — Zipvit Ltd / Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-156/20)

(2020/C 215/29)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom

Parti

Ricorrente: Zipvit Ltd

Resistente: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Questioni pregiudiziali

1)

Se, qualora (i) un’autorità fiscale, il fornitore e l’operatore commerciale soggetto passivo interpretino erroneamente la legislazione europea in materia di IVA e considerino esente da IVA una prestazione imponibile all’aliquota normale, (ii) il contratto tra il fornitore e l’operatore commerciale stabilisca che il prezzo della prestazione è al netto dell’IVA e preveda che, se l’IVA è dovuta, l’operatore debba sostenerne il costo, (iii) il fornitore non rivendichi mai e non possa più rivendicare l’IVA supplementare dovuta dall’operatore commerciale, e iv) l’autorità fiscale non possa o non possa più (per intervenuta prescrizione) pretendere dal fornitore il versamento dell’IVA che avrebbe dovuto essere pagata, la direttiva (1) comporti che il prezzo effettivamente pagato è l’insieme di un importo netto imponibile più l’IVA applicabile a detto importo, cosicché l’operatore commerciale può chiedere di detrarre l’imposta a monte ai sensi dell’articolo 168, lettera a), della direttiva come IVA effettivamente «assolta» per detta prestazione.

2)

In alternativa, se, in tali circostanze, l’operatore commerciale possa rivendicare la detrazione dell’imposta a monte ai sensi dell’articolo 168, lettera a), della direttiva come IVA «dovuta» in relazione a tale prestazione.

3)

Se, qualora un’autorità fiscale, il fornitore e l’operatore commerciale soggetto passivo interpretino erroneamente la legislazione europea in materia di IVA e considerino esente dall’IVA una prestazione imponibile all’aliquota normale, con la conseguenza che l’operatore non è in grado di presentare all’autorità fiscale una fattura IVA conforme all’articolo 226, paragrafi 9 e 10, della direttiva per la prestazione che gli è stata resa, l’operatore abbia il diritto di chiedere la detrazione dell’imposta assolta a monte ai sensi dell’articolo 168, lettera a), della direttiva.

4)

Nel rispondere alle domande da 1) a 3):

a)

se sia rilevante esaminare se il fornitore possa difendersi, sulla base del legittimo affidamento o di altri elementi discendenti dal diritto nazionale o dal diritto dell’Unione, contro qualsiasi tentativo da parte dell’autorità fiscale di emettere un avviso di accertamento che gli impone di rendere conto di un importo che rappresenta l’IVA relativa alla prestazione.

b)

Se sia pertinente il fatto che l’operatore commerciale sapesse, alla stessa stregua dell’autorità fiscale e del fornitore, che la prestazione non era in effetti esente, oppure che disponesse degli stessi mezzi di conoscenza di questi ultimi, e avrebbe potuto offrirsi di pagare l’IVA dovuta per la prestazione (calcolata con riferimento al prezzo commerciale della prestazione) in modo da poterla trasferire all’autorità fiscale, ma abbia omesso di farlo.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).


Tribunale

29.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 215/26


Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 — Volotea / Commissione

(Causa T-607/17) (1)

(«Aiuti di Stato - Settore aereo - Aiuto concesso dall’Italia a favore degli aeroporti sardi - Decisione che dichiara l’aiuto in parte compatibile e in parte incompatibile con il mercato interno - Imputabilità allo Stato - Recupero - Aventi diritto - Vantaggio a favore delle compagnie aeree contraenti - Principio dell’operatore privato in economia di mercato - Selettività - Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri - Lesione della concorrenza - Recupero - Legittimo affidamento - Obbligo di motivazione»)

(2020/C 215/30)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Volotea, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: M. Carpagnano e M. Nordmann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Recchia, D. Grespan e S. Noë, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2017/1861 della Commissione, del 29 luglio 2016, sull’aiuto di Stato SA.33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) — Italia — Compensazione agli aeroporti sardi per obblighi di servizio pubblico (SIEG) (GU 2017, L 268, pag. 1)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Volotea, SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 392 del 20.11.2017.


29.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 215/26


Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 — Germanwings / Commissione

(Causa T-716/17) (1)

(«Aiuti di Stato - Settore aereo - Aiuto concesso dall’Italia a favore degli aeroporti sardi - Decisione che dichiara l’aiuto in parte compatibile e in parte incompatibile con il mercato interno - Imputabilità allo Stato - Beneficiari - Vantaggio a favore delle compagnie aeree contraenti - Principio dell’operatore privato in economia di mercato - Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri - Lesione della concorrenza - Obbligo di motivazione - Regime di aiuti - Aiuto de minimis - Recupero»)

(2020/C 215/31)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Germanwings GmbH (Colonia, Germania) (rappresentante: A. Martin-Ehlers, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e S. Noë, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2017/1861 della Commissione, del 29 luglio 2016, sull’aiuto di Stato SA.33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) — Italia — Compensazione agli aeroporti sardi per obblighi di servizio pubblico (SIEG) (GU 2017, L 268, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Germanwings GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 412 del 4.12.2017.


29.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 215/27


Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 — easyJet Airline / Commissione

(Causa T-8/18) (1)

(«Aiuti di Stato - Settore aereo - Aiuto concesso dall’Italia a favore degli aeroporti sardi - Decisione che dichiara l’aiuto in parte compatibile e in parte incompatibile con il mercato interno - Imputabilità allo Stato - Aventi diritto - Vantaggio a favore delle compagnie aeree contraenti - Principio dell’operatore privato in economia di mercato - Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri - Lesione della concorrenza - Recupero - Legittimo affidamento - Obbligo di motivazione»)

(2020/C 215/32)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: easyJet Airline Co. Ltd (Luton, Regno Unito) (rappresentanti: P. Willis, solicitor, e J. Rivas Andrés, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Armati e S. Noë, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2017/1861 della Commissione, del 29 luglio 2016, sull’aiuto di Stato SA.33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) — Italia — Compensazione agli aeroporti sardi per obblighi di servizio pubblico (SIEG) (GU 2017, L 268, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La easyJet Airline Co. Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 94 del 12.3.2018.


29.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 215/28


Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 — Talanton / Commissione

(Causa T-195/18) (1)

(«Clausola compromissoria - Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Contratto Perform - Costi ammissibili - Rimborso parziale delle somme versate - Esercizio abusivo di diritti contrattuali - Principio di buona fede - Legittimo affidamento - Onere della prova - Domanda riconvenzionale»)

(2020/C 215/33)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: Talanton Anonymi Emporiki — Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (Palaio Faliro, Grecia) (rappresentanti: K. Damis e M. Angelopoulos, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e A, Kyratsou, agenti, assistiti da G. Gerapretitis, avvocato)

Oggetto

Da un lato, domanda basata sull’articolo 272 TFUE e volta a far accertare che le spese dichiarate dalla ricorrente nell’ambito della convenzione di sovvenzione n. 215952 per l’esecuzione del progetto denominato «A sophisticated multi-parametric system for the continuous-effective assessment and monitoring of motor status in parkinson’s disease and other neurodegenerative diseases», conclusa nell’ambito del settimo programma-quadro per le azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), erano ammissibili e che la domanda, da parte della Commissione, del rimborso delle somme di EUR 481 835,56 e di EUR 29 694,10, a titolo della suddetta convezione di sovvenzione, costituiva una violazione degli obblighi contrattuali di quest’ultima, nonché, dall’altro lato, domanda riconvenzionale diretta a ottenere la condanna della ricorrente al pagamento della somma di EUR 481 835,56, oltre agli interessi.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Talanton Anonymi Emporiki — Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon è condannata a rimborsare alla Commissione europea, a titolo di costi non ammissibili, la somma di EUR 481 835,56, oltre agli interessi di mora a un tasso del 3,55 % a decorrere dal 26 febbraio 2018.

3)

La Talanton Anonymi Emporiki — Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon è condannata a versare alla Commissione, a titolo di indennità forfettaria, la somma di EUR 29 694,10, oltre agli interessi di mora a un tasso del 3,55 % a decorrere dal 26 febbraio 2018.

4)

La Talanton Anonymi Emporiki — Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon è condannata alle spese.


(1)  GU C 211 del 18.6.2018.


29.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 215/29


Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 — Agmin Italy / Commissione

(Causa T-290/18) (1)

(«Regolamento finanziario - Esclusione da procedure di aggiudicazione di appalti e di concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell’Unione e dal Fondo europeo di sviluppo per un periodo di tre anni - Principio di imparzialità - Diritti della difesa - Errore di valutazione - Errore manifesto di valutazione - Proporzionalità»)

(2020/C 215/34)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Agmin Italy SpA (Verona, Italia) (rappresentante: F. Guardascione, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Dintilhac e F. Moro, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione, del 7 marzo 2018, avente ad oggetto l’esclusione della ricorrente, per un periodo di tre anni, dalla partecipazione a procedure di aggiudicazione di appalti e di concessione di sovvenzioni, finanziate dal bilancio generale dell’Unione europea, e dalla partecipazione a procedure di concessione di fondi da parte del Fondo europeo di sviluppo (FES) nonché la pubblicazione delle informazioni relative a detta esclusione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Agmin Italy SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 231 del 2.7.2018.


29.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 215/29


Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 — Peek & Cloppenburg/EUIPO — Peek & Cloppenburg (Vogue Peek & Cloppenburg)

(Causa T-443/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Vogue Peek & Cloppenburg - Denominazione commerciale nazionale anteriore Peek & Cloppenburg - Impedimento alla registrazione relativo - Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 - Coesistenza della denominazione commerciale nazionale e del marchio richiesto - Accordo di delimitazione - Applicazione della normativa nazionale da parte dell’EUIPO - Sospensione del procedimento amministrativo - Articolo 70 del regolamento 2017/1001 - Regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 2868/95 [divenuta articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625] - Errore manifesto di valutazione»)

(2020/C 215/35)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: P. Lange, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Peek & Cloppenburg KG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: A. Renck, M. Petersenn e C. Stöber, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 aprile 2018 (procedimento R 1362/2005-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Peek & Cloppenburg (Amburgo) e la Peek & Cloppenburg (Düsseldorf).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf) è condannata alle spese.


(1)  GU C 311 del 3.9.2018.


29.6.2020   

IT

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C 215/30


Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 — Peek & Cloppenburg / EUIPO — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg)

(Causa T-444/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di nullità e di decadenza - Marchio dell’Unione europea denominativo Peek & Cloppenburg - Denominazione commerciale nazionale anteriore Peek & Cloppenburg - Impedimento alla registrazione relativo - Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 - Coesistenza della denominazione commerciale nazionale e del marchio dell’Unione europea - Accordo di delimitazione - Applicazione della normativa nazionale da parte dell’EUIPO - Sospensione del procedimento amministrativo - Articolo 70 del regolamento 2017/1001 - Regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 2868/95 [divenuta articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625] - Errore manifesto di valutazione»)

(2020/C 215/36)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: P. Lange, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Peek & Cloppenburg KG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: A. Renck, M. Petersenn e C. Stöber, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 aprile 2018 (procedimento R 522/2006-1), relativa a un procedimento di nullità e di decadenza tra la Peek & Cloppenburg (Amburgo) e la Peek & Cloppenburg (Düsseldorf).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf) è condannata alle spese.


(1)  GU C 311 del 3.9.2018.


29.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 215/31


Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 — Peek & Cloppenburg / EUIPO — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg)

(Causa T-445/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Peek & Cloppenburg - Denominazione commerciale nazionale anteriore Peek & Cloppenburg - Impedimento alla registrazione relativo - Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 - Coesistenza della denominazione commerciale nazionale e del marchio richiesto - Accordo di delimitazione - Applicazione della normativa nazionale da parte dell’EUIPO - Sospensione del procedimento amministrativo - Articolo 70 del regolamento 2017/1001 - Regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 2868/95 [divenuta articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625] - Errore manifesto di valutazione»)

(2020/C 215/37)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: P. Lange, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Peek & Cloppenburg KG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: A. Renck, M. Petersenn e C. Stöber, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 gennaio 2018 (procedimento R 1270/2007-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Peek & Cloppenburg (Amburgo) e la Peek & Cloppenburg (Düsseldorf).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf) è condannata alle spese.


(1)  GU C 311 del 3.9.2018.


29.6.2020   

IT

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C 215/32


Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 — Peek & Cloppenburg / EUIPO — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg)

(Causa T-446/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Peek & Cloppenburg - Denominazione commerciale nazionale anteriore Peek & Cloppenburg - Impedimento alla registrazione relativo - Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 - Coesistenza della denominazione commerciale nazionale e del marchio richiesto - Accordo di delimitazione - Applicazione della normativa nazionale da parte dell’EUIPO - Sospensione del procedimento amministrativo - Articolo 70 del regolamento 2017/1001 - Regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 2868/95 [divenuta articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625] - Errore manifesto di valutazione»)

(2020/C 215/38)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: P. Lange, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Peek & Cloppenburg KG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: A. Renck, M. Petersenn e C. Stöber, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 aprile 2018 (procedimento R 1589/2007-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Peek & Cloppenburg (Amburgo) e la Peek & Cloppenburg (Düsseldorf).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf) è condannata alle spese.


(1)  GU C 311 del 3.9.2018.


29.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 215/32


Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 — Peek & Cloppenburg / EUIPO — Peek & Cloppenburg (Peek)

(Causa T-534/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Peek - Denominazione commerciale nazionale anteriore Peek & Cloppenburg - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 - Coesistenza della denominazione commerciale nazionale e del marchio richiesto - Accordo di delimitazione - Applicazione della normativa nazionale da parte dell’EUIPO - Sospensione del procedimento amministrativo - Articolo 70 del regolamento 2017/1001 - Regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 2868/95 [divenuto articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625] - Errore manifesto di valutazione»)

(2020/C 215/39)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: P. Lange, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Peek & Cloppenburg KG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: A. Renck, M. Petersenn e C. Stöber, avvocati)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 31 maggio 2018 (procedimento R 115/2005-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Peek & Cloppenburg (Amburgo) e la Peek & Cloppenburg (Düsseldorf).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf) è condannata alle spese.


(1)  GU C 392 del 29.10.2018.


29.6.2020   

IT

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C 215/33


Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 — Peek & Cloppenburg / EUIPO — Peek & Cloppenburg (Peek’s)

(Causa T-535/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Peek’s - Denominazione commerciale nazionale anteriore Peek & Cloppenburg - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 - Coesistenza della denominazione commerciale nazionale e del marchio richiesto - Accordo di delimitazione - Applicazione della normativa nazionale da parte dell’EUIPO - Sospensione del procedimento amministrativo - Articolo 70 del regolamento 2017/1001 - Regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 2868/95 [divenuto articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625] - Errore manifesto di valutazione»)

(2020/C 215/40)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: P. Lange, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Peek & Cloppenburg KG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: A. Renck, M. Petersenn e C. Stöber, avvocati)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 31 maggio 2018 (procedimento R 60/2007-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Peek & Cloppenburg (Amburgo) e la Peek & Cloppenburg (Düsseldorf).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf) è condannata alle spese.


(1)  GU C 392 del 29.10.2018.


29.6.2020   

IT

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C 215/34


Sentenza del Tribunale del 29 aprile 2020 — Intercontact Budapest/CdT

(Causa T-640/18) (1)

(«Appalti pubblici di servizi - Procedura di gara - Prestazione di servizi di traduzione di testi nei settori finanziario e bancario dall’inglese all’ungherese - Classificazione di un offerente nella procedura a cascata - Articolo 113, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 - Obbligo di motivazione - Prezzo dell’offerta degli aggiudicatari meglio classificati - Diniego della divulgazione»)

(2020/C 215/41)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Intercontact Budapest Fordító és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (Intercontact Budapest Kft.) (Budapest, Ungheria) (rappresentante: É. Subasicz, avvocato)

Convenuto: Centro di traduzione degli organi dell’Unione europea (rappresentante: M. Garnier, agente)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, in sostanza, a ottenere l’annullamento della decisione del CdT del 29 agosto 2018, che classifica l’offerta della ricorrente nella quinta posizione della graduatoria degli offerenti prescelti secondo il meccanismo a cascata, riguardante il lotto n. 12 del bando di gara d’appalto FL/FIN 17.

Dispositivo

1)

La decisione del Centro di traduzione degli organi dell’Unione europea (CdT) del 29 agosto 2018, che classifica l’offerta della Intercontact Budapest Fordító és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (Intercontact Budapest Kft.) nella quinta posizione della graduatoria degli offerenti prescelti secondo il meccanismo a cascata, riguardante il lotto n. 12 del bando di gara d’appalto FL/FIN 17, è annullata.

2)

Il resto delle conclusioni del ricorso è respinto.

3)

Il CdT è condannato alle spese.


(1)  GU C 4 del 7.1.2019.


29.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 215/35


Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 — Clatronic International / EUIPO (PROFI CARE)

(Causa T-5/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio figurativo PROFI CARE - Impedimenti alla registrazione assoluti - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 - Obbligo di motivazione»)

(2020/C 215/42)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Clatronic International GmbH (Kempen, Germania) (rappresentante: O. Löffel, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas e H. O’Neill, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 ottobre 2018 (procedimento R 504/2018-1), relativa alla registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo PROFI CARE.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Clatronic International GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 82 del 4.3.2019.


29.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 215/35


Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 — View/EUIPO (CREATE DELIGHTFUL HUMAN ENVIRONMENTS)

(Causa T-49/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio denominativo CREATE DELIGHTFUL HUMAN ENVIRONMENTS - Marchio costituito da uno slogan pubblicitario - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2020/C 215/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: View, Inc. (Milpitas, Delaware, Stati Uniti) (rappresentante: G. Tritton, barrister)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: H. O’Neill e V. Ruzek, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 novembre 2018 (procedimento R 1625/2018-2), relativa alla registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo CREATE DELIGHTFUL HUMAN ENVIRONMENTS.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La View, Inc. è condannata alle spese.


(1)  GU C 103 del 18.3.2019.


29.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 215/36


Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 — Rot Front/EUIPO — Kondyterska korporatsiia «Roshen» (РОШЕН)

(Causa T-63/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio figurativo РОШЕН - Marchio internazionale figurativo anteriore ромашки - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2020/C 215/44)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Rot Front OAO (Mosca, Russia) (rappresentanti: M. Geitz e J. Stock, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Fischer e H. O’Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Dochirnie pidpryiemstvo Kondyterska korporatsiia «Roshen» (Kiev, Ucraina) (rappresentante: I. Lukauskienė, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 novembre 2018 (procedimento R 1872/2018-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Rot Front e la Dochirnie pidpryiemstvo Kondyterska korporatsiia «Roshen».

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 16 novembre 2018 (procedimento R 1872/2018-2) è annullata.

2)

L’EUIPO sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Rot Front OAO.

3)

La Dochirnie pidpryiemstvo Kondyterska korporatsiia «Roshen» sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 122 dell’1.4.2019


29.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 215/37


Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 — Pontinova / EUIPO — Ponti & Partners (pontinova)

(Causa T-76/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo pontinova - Marchio nazionale denominativo anteriore PONTI - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Pubblico di riferimento - Somiglianza tra i servizi - Somiglianza tra i segni - Valutazione globale del rischio di confusione»)

(2020/C 215/45)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Pontinova AG (Zurigo, Svizzera) (rappresentante: L. Röh, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Ponti & Partners, SLP (Barcellona, Spagna) (rappresentante: R. Guerras Mazón, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 novembre 2018 (procedimento R 566/2018-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Ponti & Partners e la Pontinova.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Pontinova AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 122 dell’1.4.2019


29.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 215/37


Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 — SolNova / EUIPO — Canina Pharma (BIO INSECT Shocker)

(Causa T-86/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo BIO-INSECT Shocker - Impedimento alla registrazione assoluto - Marchio che può indurre in errore il pubblico - Articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2020/C 215/46)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: SolNova AG (Zollikon, Svizzera) (rappresentante: P. Lee, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Söder, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Canina Pharma GmbH (Hamm, Germania) (rappresentante: O. Bischof, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 dicembre 2018 (procedimento R 276/2018-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la SolNova e la Canina Pharma.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’11 dicembre 2018 (procedimento R 276/2018-2) è annullata nella parte riguardante i «[p]reparati biocidi per il settore manifatturiero; prodotti chimici per la produzione di biocidi; additivi chimici agli insetticidi», compresi nella classe 1, e i «[d]isinfettanti; prodotti per distruggere i parassiti dell’uomo; parassiticidi; preparazioni batteriologiche per uso medico o veterinario; spray medicamentosi; spray antibatterici; insetticidi; sostanze per attrarre gli insetti; spray insettifughi; insettifughi; preparati per distruggere gli insetti; regolatori della crescita degli insetti; fazzolettini imbevuti di repellenti contro gli insetti; polveri anti-pulci; spray antipulci; collari antipulci; preparati antipulci; collari antipulci per animali; polveri antipulci per animali; biocidi; prodotti repellenti per animali; prodotti veterinari; vaccini veterinari; preparazioni igieniche per la profilassi veterinaria», appartenenti alla classe 5.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

La Canina PharmaGmbH sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dalla SolNova AG dinanzi al Tribunale nonché le spese indispensabili da essa sostenute per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO.

4)

La SolNova sopporterà la metà delle proprie spese dinanzi al Tribunale.

5)

L’EUIPO sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 122 dell’1.4.2019.


29.6.2020   

IT

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C 215/38


Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 — Koenig & Bauer/EUIPO (we’re on it)

(Causa T-156/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo we’re on it - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Marchio costituito da uno slogan pubblicitario - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Obbligo di motivazione - Articolo 94 del regolamento 2017/1001»)

(2020/C 215/47)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Koenig & Bauer AG (Würzburg, Germania) (rappresentanti: B. Reinisch, B. Sorg e M. Ringer, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Graul e A. Söder, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 gennaio 2019 (procedimento R 1027/2018-1), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo we’re on it come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Koenig & Bauer AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 148 del 29.4.2019.


29.6.2020   

IT

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C 215/39


Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 — Cognac Ferrand/EUIPO (Forma di un intreccio su una bottiglia)

(Causa T-172/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale - Forma di un intreccio su una bottiglia - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2020/C 215/48)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Cognac Ferrand (Parigi, Francia) (rappresentante: D. Régnier, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral e V. Ruzek, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 gennaio 2019 (procedimento R 1640/2018-2), relativa a una domanda di registrazione di un segno tridimensionale costituito dalla forma di un intreccio su una bottiglia come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Cognac Ferrand è condannata alle spese.


(1)  GU C 182 del 27.5.2019.


29.6.2020   

IT

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C 215/39


Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 — Wonder Line/EUIPO — De Longhi Benelux (KENWELL)

(Causa T-284/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo KENWELL - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore KENWOOD - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2020/C 215/49)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Wonder Line, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: E. Manresa Medina e J. M. Manresa Medina, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: K. Kompari, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: De Longhi Benelux SA (Lussemburgo, Lussemburgo)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 febbraio 2019 (procedimento R 1351/2018-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la De Longhi Benelux e la Wonder Line.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Wonder Line, SL è condannata alle spese.


(1)  GU C 238 del 15.7.2019.


29.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 215/40


Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 — Divaro / EUIPO — Grendene (IPANEMA)

(Causa T-288/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo IPANEMA - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore Ipanema - Impedimento alla registrazione relativo - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2020/C 215/50)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Divaro, SA (Oviedo, Spagna) (rappresentanti: M. Santos Quintana e M. A. Fernández Munárriz, avvocati).

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Grendene, SA (Sobral, Brasile)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 febbraio 2019 (procedimento R 1785/2018-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Grendene e la Divaro.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 22 febbraio 2019 (procedimento R 1785/2018-2) è annullata nella parte in cui ha respinto il ricorso della Divaro, SA relativamente agli «occhiali di protezione», rientranti nella classe 9.

2)

L’opposizione è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda di registrazione, ad eccezione degli «occhiali (ottica)», delle «montature relative (lenti)» e degli «occhiali sportivi», rientranti nella classe 9.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 213 del 24.6.2019.


29.6.2020   

IT

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C 215/41


Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 — adp Gauselmann / EUIPO — Gameloft (City Mania)

(Causa T-381/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo City Mania - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore City Lights - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2020/C 215/51)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: adp Gauselmann GmbH (Espelkamp, Germania) (rappresentante: P. Koch Moreno, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Gameloft SE (Parigi, Francia)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 aprile 2019 (procedimento R 976/2018-2), relativa a un procedimento di opposizione tra l’adp Gauselmann e la Gameloft.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’adp Gauselmann GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 270 del 12.8.2019.


29.6.2020   

IT

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C 215/41


Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 — Global Brand Holdings/EUIPO (XOXO)

(Causa T-503/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo XOXO - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2020/C 215/52)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Global Brand Holdings, LLC (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentante: D. de Marion de Glatigny, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 aprile 2019 (procedimento R 1413/2018-1), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo XOXO come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Global Brand Holdings, LLC è condannata alle spese.


(1)  GU C 288 del 26.8.2019.


29.6.2020   

IT

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C 215/42


Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2020 — EC Brand Comércio, Importação e Exportação de Vestuário em Geral/EUIPO (pantys)

(Causa T-532/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo pantys - Impedimento alla registrazione assoluto - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 - Assenza di carattere distintivo acquisito con l’uso - Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001»)

(2020/C 215/53)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: EC Brand Comércio, Importação e Exportação de Vestuário em Geral Ltda (Sorocaba, Brasile) (rappresentanti: B. Bittner e U. Heinrich, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 maggio 2019 (procedimento R 314/2019-5), relativa a una domanda di registrazione del marchio figurativo pantys come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La EC Brand Comércio, Importação e Exportação de Vestuário em Geral Ltda è condannata alle spese.


(1)  GU C 312 del 16.9.2019.


29.6.2020   

IT

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C 215/43


Ricorso proposto il 28 aprile 2020 — Rochem Group/EUIPO — Rochem Marine (R.T.S. ROCHEM Technical Services)

(Causa T-233/20)

(2020/C 215/54)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Rochem Group AG (Zugo, Svizzera) (rappresentante: K. Guridi Sedlak, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Rochem Marine Srl (Genova, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi il Tribunale

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo R.T.S. ROCHEM Technical– Marchio dell’Unione europea n. 12 326 609

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 febbraio 2020 nel procedimento R 1544/2019-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

ingiungere all’EUIPO di adottare una nuova decisione che respinga la domanda di dichiarazione di nullità proposta avverso il marchio dell’Unione europea n. 12 326 609 anche per le classi 11 e 40;

condannare l’EUIPO a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 64, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


29.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 215/43


Ricorso proposto il 29 aprile 2020 — HB / BEI

(Causa T-234/20)

(2020/C 215/55)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: HB (rappresentante: C. Bernard-Glanz, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare (i) il rapporto di valutazione per l’anno 2017 e (ii) la decisione del comitato per i ricorsi, con cui è stato respinto il ricorso della ricorrente avverso il suo rapporto di valutazione per l’anno 2017;

condannare la convenuta al pagamento di un importo pari a EUR 50 000, a titolo di risarcimento per la perdita di opportunità, oltre a interessi al tasso legale dalla data della pronuncia della sentenza fino al pagamento integrale;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della domanda di annullamento del rapporto di valutazione, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Con il primo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione e del diritto alla riservatezza, la ricorrente deduce che, commentando, nel rapporto di valutazione, il comportamento asseritamente inadeguato della ricorrente nei confronti di un dirigente senior nel giugno del 2017, X avrebbe violato il principio di buona amministrazione nonché il diritto alla riservatezza della ricorrente.

2.

Con il secondo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione e sullo sviamento di potere, la ricorrente deduce di essere stata vessata da X durante il periodo di valutazione e che (i) di conseguenza, X non sarebbe stato obiettivo nel valutare le sue prestazioni e, dunque, i commenti e i punteggi di quest’ultimo sarebbero stati viziati da errore manifesto, e (ii) il rapporto di valutazione sarebbe stato adottato con l’intenzione di nuocere alla ricorrente e sarebbe, perciò, viziato da sviamento di potere.

A sostegno della propria domanda di annullamento della decisione del comitato per i ricorsi, la ricorrente deduce due ulteriori motivi.

1.

Con il primo motivo, vertente su irregolarità procedurali, la ricorrente deduce che sarebbero state commesse irregolarità procedurali da parte del comitato per i ricorsi (convocazione all’udienza irregolare, adozione irregolare della decisione in contumacia), in assenza delle quali l’esito della procedura avrebbe potuto essere diverso.

2.

Con il secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltati, la ricorrente deduce che, in conseguenza delle irregolarità procedurali commesse, non ha presenziato all’udienza del comitato per i ricorsi e, quindi, non è stata ascoltata.

A sostegno della propria domanda risarcitoria, la ricorrente deduce che, rigettando, illegittimamente, la sua domanda di conciliazione, la convenuta l’avrebbe privata dell’opportunità di conciliare amichevolmente la controversia e di evitare il procedimento dinanzi al Tribunale.


29.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 215/44


Ricorso proposto il 27 aprile 2020 — Arnaoutakis / Parlamento

(Causa T-240/20)

(2020/C 215/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Stavros Arnaoutakis (Heraklion, Grecia) (rappresentanti: A. Schmitt e A. Grosjean, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il presente ricorso;

per quanto necessario, come misure di organizzazione del procedimento o misure d'istruzione nel caso di specie, condannare il Parlamento europeo a produrre i pareri formulati dal Servizio giuridico del Parlamento europeo, che sarebbero stati espressi il 16 luglio 2018 e il 3 dicembre 2018, fatta salva la data esatta, ma in ogni caso prima dell'adozione della decisione emanata dall'Ufficio di presidenza del Parlamento il 10 dicembre 2018 che modifica le misure di attuazione dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo (2018/C 466/02, Gazzetta ufficiale del 28 dicembre 2018, C 466/8);

annullare la decisione individuale impugnata, notificata al ricorrente dall'unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della Direzione generale delle finanze del Parlamento europeo, relativa ai diritti del ricorrente alla sua pensione complementare (volontaria), in base all'articolo 263 TFUE, nella parte in cui tale decisione ha attuato l'innalzamento dell'età per aver diritto alla pensione complementare (volontaria), dovuta al ricorrente dai 63 ai 65 anni di età a partire dal 1o gennaio 2019, come stabilito dalla citata decisione dell'Ufficio di presidenza del 10 dicembre 2018;

annullare o dichiarare inapplicabile, ai sensi dell'articolo 277 TFUE, la suddetta decisione adottata dall'Ufficio di presidenza del Parlamento il 10 dicembre 2018, nella misura in cui modifica l'articolo 76 delle MAS, e più precisamente nella parte in cui aumenta l'età per aver diritto alla pensione complementare (volontaria), dovuta a partire dal 1o gennaio 2019;

condannare il Parlamento alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul difetto di competenza ratione materiae dell’Ufficio di presidenza:

da un lato, la decisione dell'Ufficio di presidenza del 10 dicembre 2018 (in prosieguo: la «decisione dell'Ufficio di presidenza») è stata presa in violazione dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo, adottato con decisione del Parlamento europeo del 28 settembre 2005, 2005/684/CE, Euratom (GU 2005, L 262, pag. 1) (in prosieguo: lo «Statuto dei deputati»). La decisione dell'Ufficio di presidenza è, segnatamente, contraria alle disposizioni dell'articolo 27 dello Statuto dei deputati, che impone il mantenimento dei «diritti acquisiti» e delle «aspettative»;

dall'altro, la decisione dell'Ufficio di presidenza crea una tassa introducendo un prelievo speciale del 5 % dell'importo nominale della pensione, mentre la creazione di una tassa non rientra nella competenza dell'Ufficio di presidenza ai sensi dell'articolo 223, paragrafo 2, TFUE.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali:

da un lato, l'Ufficio di presidenza è criticato per aver adottato la sua decisione senza rispettare le norme imposte dall'articolo 223 TFUE;

dall’altro lato, la decisione dell'Ufficio di presidenza non è sufficientemente motivata e quindi non rispetta l'obbligo di motivazione di cui all'articolo 296, secondo comma, TFUE e all'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti acquisiti e delle aspettative, nonché del principio del legittimo affidamento:

da un lato, la decisione dell'Ufficio di presidenza viola i diritti acquisiti e le aspettative derivanti sia dai principi generali del diritto che dallo Statuto dei deputati, il quale richiede espressamente che «rest[i]no invariati» (articolo 27);

dall’altro, la decisione dell'Ufficio di presidenza viola il principio del legittimo affidamento.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione:

da un lato, le violazioni dei diritti del ricorrente sono sproporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti dalla decisione dell'Ufficio di presidenza;

dall’altro, la decisione dell'Ufficio di presidenza deve essere dichiarata inapplicabile per violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto e sull’assenza di misure transitorie:

da un lato, la decisione dell'Ufficio di presidenza viola il principio della certezza del diritto in quanto è irregolarmente accompagnata da effetti retroattivi;

dall’altro, la decisione dell'Ufficio di presidenza viola il principio della certezza del diritto in quanto non ha previsto misure transitorie.


29.6.2020   

IT

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C 215/46


Ricorso proposto il 27 aprile 2020 — Susta / Parlamento

(Causa T-241/20)

(2020/C 215/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Gianluca Susta (Biella, Italia) (rappresentanti: A. Schmitt e A. Grosjean, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il presente ricorso;

per quanto necessario, come misure di organizzazione del procedimento o misure d'istruzione nel caso di specie, condannare il Parlamento europeo a produrre i pareri formulati dal Servizio giuridico del Parlamento europeo, che sarebbero stati espressi il 16 luglio 2018 e il 3 dicembre 2018, fatta salva la data esatta, ma in ogni caso prima dell'adozione della decisione emanata dall'Ufficio di presidenza del Parlamento il 10 dicembre 2018 che modifica le misure di attuazione dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo (2018/C 466/02, Gazzetta ufficiale del 28 dicembre 2018, C 466/8);

annullare la decisione individuale impugnata, notificata al ricorrente dall'unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della Direzione generale delle finanze del Parlamento europeo, relativa ai diritti del ricorrente alla sua pensione complementare (volontaria), in base all'articolo 263 TFUE, nella parte in cui tale decisione ha attuato l'innalzamento dell'età per aver diritto alla pensione complementare (volontaria), dovuta al ricorrente dai 63 ai 65 anni di età a partire dal 1o gennaio 2019, come stabilito dalla citata decisione dell'Ufficio di presidenza del 10 dicembre 2018;

annullare o dichiarare inapplicabile, ai sensi dell'articolo 277 TFUE, la suddetta decisione adottata dall'Ufficio di presidenza del Parlamento il 10 dicembre 2018, nella misura in cui modifica l'articolo 76 delle MAS, e più precisamente nella parte in cui aumenta l'età per aver diritto alla pensione complementare (volontaria), dovuta a partire dal 1o gennaio 2019;

condannare il Parlamento alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul difetto di competenza ratione materiae dell’Ufficio di presidenza:

da un lato, la decisione dell'Ufficio di presidenza del 10 dicembre 2018 (in prosieguo: la «decisione dell'Ufficio di presidenza») è stata presa in violazione dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo, adottato con decisione del Parlamento europeo del 28 settembre 2005, 2005/684/CE, Euratom (GU 2005, L 262, pag. 1) (in prosieguo: lo «Statuto dei deputati»). La decisione dell'Ufficio di presidenza è, segnatamente, contraria alle disposizioni dell'articolo 27 dello Statuto dei deputati, che impone il mantenimento dei «diritti acquisiti» e delle «aspettative»;

dall'altro, la decisione dell'Ufficio di presidenza crea una tassa introducendo un prelievo speciale del 5 % dell'importo nominale della pensione, mentre la creazione di una tassa non rientra nella competenza dell'Ufficio di presidenza ai sensi dell'articolo 223, paragrafo 2, TFUE.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali:

da un lato, l'Ufficio di presidenza è criticato per aver adottato la sua decisione senza rispettare le norme imposte dall'articolo 223 TFUE;

dall’altro lato, la decisione dell'Ufficio di presidenza non è sufficientemente motivata e quindi non rispetta l'obbligo di motivazione di cui all'articolo 296, secondo comma, TFUE e all'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti acquisiti e delle aspettative, nonché del principio del legittimo affidamento:

da un lato, la decisione dell'Ufficio di presidenza viola i diritti acquisiti e le aspettative derivanti sia dai principi generali del diritto che dallo Statuto dei deputati, il quale richiede espressamente che «rest[i]no invariati» (articolo 27);

dall’altro, la decisione dell'Ufficio di presidenza viola il principio del legittimo affidamento.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione:

da un lato, le violazioni dei diritti del ricorrente sono sproporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti dalla decisione dell'Ufficio di presidenza;

dall’altro, la decisione dell'Ufficio di presidenza deve essere dichiarata inapplicabile per violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto e sull’assenza di misure transitorie:

da un lato, la decisione dell'Ufficio di presidenza viola il principio della certezza del diritto in quanto è irregolarmente accompagnata da effetti retroattivi;

dall’altro, la decisione dell'Ufficio di presidenza viola il principio della certezza del diritto in quanto non ha previsto misure transitorie.


29.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 215/48


Ricorso proposto il 27 aprile 2020 — Frutos Gama / Parlamento

(Causa T-242/20)

(2020/C 215/58)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Manuela Frutos Gama (Valverde de Mérida, Spagna) (rappresentanti: A. Schmitt e A. Grosjean, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il presente ricorso;

per quanto necessario, come misure di organizzazione del procedimento o misure d'istruzione nel caso di specie, condannare il Parlamento europeo a produrre i pareri formulati dal Servizio giuridico del Parlamento europeo, che sarebbero stati espressi il 16 luglio 2018 e il 3 dicembre 2018, fatta salva la data esatta, ma in ogni caso prima dell'adozione della decisione emanata dall'Ufficio di presidenza del Parlamento il 10 dicembre 2018 che modifica le misure di attuazione dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo (2018/C 466/02, Gazzetta ufficiale del 28 dicembre 2018, C 466/8);

annullare la decisione individuale impugnata, notificata alla ricorrente dall'unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della Direzione generale delle finanze del Parlamento europeo, relativa ai diritti della ricorrente alla sua pensione complementare (volontaria), in base all'articolo 263 TFUE, nella parte in cui tale decisione ha attuato l'innalzamento dell'età per aver diritto alla pensione complementare (volontaria), dovuta alla ricorrente dai 63 ai 65 anni di età a partire dal 1o gennaio 2019, come stabilito dalla citata decisione dell'Ufficio di presidenza del 10 dicembre 2018;

annullare o dichiarare inapplicabile, ai sensi dell'articolo 277 TFUE, la suddetta decisione adottata dall'Ufficio di presidenza del Parlamento il 10 dicembre 2018, nella misura in cui modifica l'articolo 76 delle MAS, e più precisamente nella parte in cui aumenta l'età per aver diritto alla pensione complementare (volontaria), dovuta a partire dal 1o gennaio 2019;

condannare il Parlamento alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul difetto di competenza ratione materiae dell’Ufficio di presidenza:

da un lato, la decisione dell'Ufficio di presidenza del 10 dicembre 2018 (in prosieguo: la «decisione dell'Ufficio di presidenza») è stata presa in violazione dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo, adottato con decisione del Parlamento europeo del 28 settembre 2005, 2005/684/CE, Euratom (GU 2005, L 262, pag. 1) (in prosieguo: lo «Statuto dei deputati»). La decisione dell'Ufficio di presidenza è, segnatamente, contraria alle disposizioni dell'articolo 27 dello Statuto dei deputati, che impone il mantenimento dei «diritti acquisiti» e delle «aspettative»;

dall'altro, la decisione dell'Ufficio di presidenza crea una tassa introducendo un prelievo speciale del 5 % dell'importo nominale della pensione, mentre la creazione di una tassa non rientra nella competenza dell'Ufficio di presidenza ai sensi dell'articolo 223, paragrafo 2, TFUE.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali:

da un lato, l'Ufficio di presidenza è criticato per aver adottato la sua decisione senza rispettare le norme imposte dall'articolo 223 TFUE;

dall’altro lato, la decisione dell'Ufficio di presidenza non è sufficientemente motivata e quindi non rispetta l'obbligo di motivazione di cui all'articolo 296, secondo comma, TFUE e all'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti acquisiti e delle aspettative, nonché del principio del legittimo affidamento:

da un lato, la decisione dell'Ufficio di presidenza viola i diritti acquisiti e le aspettative derivanti sia dai principi generali del diritto che dallo Statuto dei deputati, il quale richiede espressamente che «rest[i]no invariati» (articolo 27);

dall’altro, la decisione dell'Ufficio di presidenza viola il principio del legittimo affidamento.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione:

da un lato, le violazioni dei diritti del ricorrente sono sproporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti dalla decisione dell'Ufficio di presidenza;

dall’altro, la decisione dell'Ufficio di presidenza deve essere dichiarata inapplicabile per violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto e sull’assenza di misure transitorie:

da un lato, la decisione dell'Ufficio di presidenza viola il principio della certezza del diritto in quanto è irregolarmente accompagnata da effetti retroattivi;

dall’altro, la decisione dell'Ufficio di presidenza viola il principio della certezza del diritto in quanto non ha previsto misure transitorie.


29.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 215/49


Ricorso proposto il 29 aprile 2020 — Galeote / Parlamento

(Causa T-243/20)

(2020/C 215/59)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Gerardo Galeote (Madrid, Spagna) (rappresentanti: A. Schmitt e A. Grosjean, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il presente ricorso;

per quanto necessario, come misure di organizzazione del procedimento o misure d'istruzione nel caso di specie, condannare il Parlamento europeo a produrre i pareri formulati dal Servizio giuridico del Parlamento europeo, che sarebbero stati espressi il 16 luglio 2018 e il 3 dicembre 2018, fatta salva la data esatta, ma in ogni caso prima dell'adozione della decisione emanata dall'Ufficio di presidenza del Parlamento il 10 dicembre 2018 che modifica le misure di attuazione dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo (2018/C 466/02, Gazzetta ufficiale del 28 dicembre 2018, C 466/8);

annullare la decisione individuale impugnata, notificata al ricorrente dall'unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della Direzione generale delle finanze del Parlamento europeo, relativa ai diritti del ricorrente alla sua pensione complementare (volontaria), in base all'articolo 263 TFUE, nella parte in cui tale decisione ha attuato l'innalzamento dell'età per aver diritto alla pensione complementare (volontaria), dovuta al ricorrente dai 63 ai 65 anni di età a partire dal 1o gennaio 2019, come stabilito dalla citata decisione dell'Ufficio di presidenza del 10 dicembre 2018;

annullare o dichiarare inapplicabile, ai sensi dell'articolo 277 TFUE, la suddetta decisione adottata dall'Ufficio di presidenza del Parlamento il 10 dicembre 2018, nella misura in cui modifica l'articolo 76 delle MAS, e più precisamente nella parte in cui aumenta l'età per aver diritto alla pensione complementare (volontaria), dovuta a partire dal 1o gennaio 2019;

condannare il Parlamento alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul difetto di competenza ratione materiae dell’Ufficio di presidenza:

da un lato, la decisione dell'Ufficio di presidenza del 10 dicembre 2018 (in prosieguo: la «decisione dell'Ufficio di presidenza») è stata presa in violazione dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo, adottato con decisione del Parlamento europeo del 28 settembre 2005, 2005/684/CE, Euratom (GU 2005, L 262, pag. 1) (in prosieguo: lo «Statuto dei deputati»). La decisione dell'Ufficio di presidenza è, segnatamente, contraria alle disposizioni dell'articolo 27 dello Statuto dei deputati, che impone il mantenimento dei «diritti acquisiti» e delle «aspettative»;

dall'altro, la decisione dell'Ufficio di presidenza crea una tassa introducendo un prelievo speciale del 5 % dell'importo nominale della pensione, mentre la creazione di una tassa non rientra nella competenza dell'Ufficio di presidenza ai sensi dell'articolo 223, paragrafo 2, TFUE.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali:

da un lato, l'Ufficio di presidenza è criticato per aver adottato la sua decisione senza rispettare le norme imposte dall'articolo 223 TFUE;

dall’altro lato, la decisione dell'Ufficio di presidenza non è sufficientemente motivata e quindi non rispetta l'obbligo di motivazione di cui all'articolo 296, secondo comma, TFUE e all'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti acquisiti e delle aspettative, nonché del principio del legittimo affidamento:

da un lato, la decisione dell'Ufficio di presidenza viola i diritti acquisiti e le aspettative derivanti sia dai principi generali del diritto che dallo Statuto dei deputati, il quale richiede espressamente che «rest[i]no invariati» (articolo 27);

dall’altro, la decisione dell'Ufficio di presidenza viola il principio del legittimo affidamento.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione:

da un lato, le violazioni dei diritti del ricorrente sono sproporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti dalla decisione dell'Ufficio di presidenza;

dall’altro, la decisione dell'Ufficio di presidenza deve essere dichiarata inapplicabile per violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto e sull’assenza di misure transitorie:

da un lato, la decisione dell'Ufficio di presidenza viola il principio della certezza del diritto in quanto è irregolarmente accompagnata da effetti retroattivi;

dall’altro, la decisione dell'Ufficio di presidenza viola il principio della certezza del diritto in quanto non ha previsto misure transitorie.


29.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 215/51


Ricorso proposto il 29 aprile 2020 — Marques / Parlamento

(Causa T-244/20)

(2020/C 215/60)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mário Sérgio Marques (Funchal, Portogallo) (rappresentanti: A. Schmitt e A. Grosjean, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il presente ricorso;

per quanto necessario, come misure di organizzazione del procedimento o misure d'istruzione nel caso di specie, condannare il Parlamento europeo a produrre i pareri formulati dal Servizio giuridico del Parlamento europeo, che sarebbero stati espressi il 16 luglio 2018 e il 3 dicembre 2018, fatta salva la data esatta, ma in ogni caso prima dell'adozione della decisione emanata dall'Ufficio di presidenza del Parlamento il 10 dicembre 2018 che modifica le misure di attuazione dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo (2018/C 466/02, Gazzetta ufficiale del 28 dicembre 2018, C 466/8);

annullare la decisione individuale impugnata, notificata al ricorrente dall'unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della Direzione generale delle finanze del Parlamento europeo, relativa ai diritti del ricorrente alla sua pensione complementare (volontaria), in base all'articolo 263 TFUE, nella parte in cui tale decisione ha attuato l'innalzamento dell'età per aver diritto alla pensione complementare (volontaria), dovuta al ricorrente dai 63 ai 65 anni di età a partire dal 1o gennaio 2019, come stabilito dalla citata decisione dell'Ufficio di presidenza del 10 dicembre 2018;

annullare o dichiarare inapplicabile, ai sensi dell'articolo 277 TFUE, la suddetta decisione adottata dall'Ufficio di presidenza del Parlamento il 10 dicembre 2018, nella misura in cui modifica l'articolo 76 delle MAS, e più precisamente nella parte in cui aumenta l'età per aver diritto alla pensione complementare (volontaria), dovuta a partire dal 1o gennaio 2019;

condannare il Parlamento alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul difetto di competenza ratione materiae dell’Ufficio di presidenza:

da un lato, la decisione dell'Ufficio di presidenza del 10 dicembre 2018 (in prosieguo: la «decisione dell'Ufficio di presidenza») è stata presa in violazione dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo, adottato con decisione del Parlamento europeo del 28 settembre 2005, 2005/684/CE, Euratom (GU 2005, L 262, pag. 1) (in prosieguo: lo «Statuto dei deputati»). La decisione dell'Ufficio di presidenza è, segnatamente, contraria alle disposizioni dell'articolo 27 dello Statuto dei deputati, che impone il mantenimento dei «diritti acquisiti» e delle «aspettative»;

dall'altro, la decisione dell'Ufficio di presidenza crea una tassa introducendo un prelievo speciale del 5 % dell'importo nominale della pensione, mentre la creazione di una tassa non rientra nella competenza dell'Ufficio di presidenza ai sensi dell'articolo 223, paragrafo 2, TFUE.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali:

da un lato, l'Ufficio di presidenza è criticato per aver adottato la sua decisione senza rispettare le norme imposte dall'articolo 223 TFUE;

dall’altro lato, la decisione dell'Ufficio di presidenza non è sufficientemente motivata e quindi non rispetta l'obbligo di motivazione di cui all'articolo 296, secondo comma, TFUE e all'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti acquisiti e delle aspettative, nonché del principio del legittimo affidamento:

da un lato, la decisione dell'Ufficio di presidenza viola i diritti acquisiti e le aspettative derivanti sia dai principi generali del diritto che dallo Statuto dei deputati, il quale richiede espressamente che «rest[i]no invariati» (articolo 27);

dall’altro, la decisione dell'Ufficio di presidenza viola il principio del legittimo affidamento.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione:

da un lato, le violazioni dei diritti del ricorrente sono sproporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti dalla decisione dell'Ufficio di presidenza;

dall’altro, la decisione dell'Ufficio di presidenza deve essere dichiarata inapplicabile per violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto e sull’assenza di misure transitorie:

da un lato, la decisione dell'Ufficio di presidenza viola il principio della certezza del diritto in quanto è irregolarmente accompagnata da effetti retroattivi;

dall’altro, la decisione dell'Ufficio di presidenza viola il principio della certezza del diritto in quanto non ha previsto misure transitorie.


29.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 215/53


Ricorso proposto il 29 aprile 2020 — Watson / Parlamento

(Causa T-245/20)

(2020/C 215/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Graham R. Watson (Edimburgo, Regno Unito) (rappresentanti: A. Schmitt e A. Grosjean, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il presente ricorso;

per quanto necessario, come misure di organizzazione del procedimento o misure d'istruzione nel caso di specie, condannare il Parlamento europeo a produrre i pareri formulati dal Servizio giuridico del Parlamento europeo, che sarebbero stati espressi il 16 luglio 2018 e il 3 dicembre 2018, fatta salva la data esatta, ma in ogni caso prima dell'adozione della decisione emanata dall'Ufficio di presidenza del Parlamento il 10 dicembre 2018 che modifica le misure di attuazione dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo (2018/C 466/02, Gazzetta ufficiale del 28 dicembre 2018, C 466/8);

annullare la decisione individuale impugnata, notificata al ricorrente dall'unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della Direzione generale delle finanze del Parlamento europeo, relativa ai diritti del ricorrente alla sua pensione complementare (volontaria), in base all'articolo 263 TFUE, nella parte in cui tale decisione ha attuato l'innalzamento dell'età per aver diritto alla pensione complementare (volontaria), dovuta al ricorrente dai 63 ai 65 anni di età a partire dal 1o gennaio 2019, come stabilito dalla citata decisione dell'Ufficio di presidenza del 10 dicembre 2018;

annullare o dichiarare inapplicabile, ai sensi dell'articolo 277 TFUE, la suddetta decisione adottata dall'Ufficio di presidenza del Parlamento il 10 dicembre 2018, nella misura in cui modifica l'articolo 76 delle MAS, e più precisamente nella parte in cui aumenta l'età per aver diritto alla pensione complementare (volontaria), dovuta a partire dal 1o gennaio 2019;

condannare il Parlamento alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul difetto di competenza ratione materiae dell’Ufficio di presidenza:

da un lato, la decisione dell'Ufficio di presidenza del 10 dicembre 2018 (in prosieguo: la «decisione dell'Ufficio di presidenza») è stata presa in violazione dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo, adottato con decisione del Parlamento europeo del 28 settembre 2005, 2005/684/CE, Euratom (GU 2005, L 262, pag. 1) (in prosieguo: lo «Statuto dei deputati»). La decisione dell'Ufficio di presidenza è, segnatamente, contraria alle disposizioni dell'articolo 27 dello Statuto dei deputati, che impone il mantenimento dei «diritti acquisiti» e delle «aspettative»;

dall'altro, la decisione dell'Ufficio di presidenza crea una tassa introducendo un prelievo speciale del 5 % dell'importo nominale della pensione, mentre la creazione di una tassa non rientra nella competenza dell'Ufficio di presidenza ai sensi dell'articolo 223, paragrafo 2, TFUE.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali:

da un lato, l'Ufficio di presidenza è criticato per aver adottato la sua decisione senza rispettare le norme imposte dall'articolo 223 TFUE;

dall’altro lato, la decisione dell'Ufficio di presidenza non è sufficientemente motivata e quindi non rispetta l'obbligo di motivazione di cui all'articolo 296, secondo comma, TFUE e all'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti acquisiti e delle aspettative, nonché del principio del legittimo affidamento:

da un lato, la decisione dell'Ufficio di presidenza viola i diritti acquisiti e le aspettative derivanti sia dai principi generali del diritto che dallo Statuto dei deputati, il quale richiede espressamente che «rest[i]no invariati» (articolo 27);

dall’altro, la decisione dell'Ufficio di presidenza viola il principio del legittimo affidamento.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione:

da un lato, le violazioni dei diritti del ricorrente sono sproporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti dalla decisione dell'Ufficio di presidenza;

dall’altro, la decisione dell'Ufficio di presidenza deve essere dichiarata inapplicabile per violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto e sull’assenza di misure transitorie:

da un lato, la decisione dell'Ufficio di presidenza viola il principio della certezza del diritto in quanto è irregolarmente accompagnata da effetti retroattivi;

dall’altro, la decisione dell'Ufficio di presidenza viola il principio della certezza del diritto in quanto non ha previsto misure transitorie.


29.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 215/54


Ricorso proposto il 27 aprile 2020 — Aerospinning Master Franchising/EUIPO — Mad Dogg Athletics (SPINNING)

(Causa T-246/20)

(2020/C 215/62)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il ceco

Parti

Ricorrente: Aerospinning Master Franchising s. r. o. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: K. Labalestra, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mad Dogg Athletics, Inc. (Venezia, California, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo SPINNING — Marchio dell’Unione europea n. 175 117

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 26/02/2020 nel procedimento R 369/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, primo trattino, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, terzo trattino, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


29.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 215/55


Ricorso proposto il 28 aprile 2020 — Sabra / Consiglio

(Causa T-249/20)

(2020/C 215/63)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Abdelkader Sabra (Beirut, Libano) (rappresentanti: M. Lester, QC e A. Bradshaw, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare le misure contestate, nei limiti in cui si applicano nei suoi confronti;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente chiede l’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2020/212 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1) e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/211 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (2).

A sostegno del ricorso, il ricorrente sostiene che la sua inclusione nell’ambito delle misure contestate è il risultato di errori manifesti di valutazione da parte del Consiglio. In particolare, il ricorrente deduce:

di non essere un imprenditore di spicco che opera in Siria ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012 (3);

di non essere associato al regime siriano, di non esercitare un’influenza su di esso e di non presentare un rischio di elusione, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio e

di non fornire alcun supporto al regime siriano e di non trarre alcun vantaggio da esso.


(1)  GU 2020, L 43I, pag. 6.

(2)  GU 2020, L 43I, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU 2012, L 16, pag. 1).


29.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 215/56


Ricorso proposto il 23 aprile 2020 — JU e a. / Consiglio

(Causa T-252/20)

(2020/C 215/64)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: JU, JV, JW, JY, JZ, KA, KB (rappresentanti: P. Tridimas, barrister, A. von Westernhagen e D. Harrison, solicitors)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (1), nella parte in cui li priva senza il loro consenso e senza le dovute garanzie procedurali del loro status di cittadini dell’Unione e dei diritti da esso derivanti;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti sostengono che, privandoli del loro status di cittadini dell’Unione e dei diritti fondamentali che ne derivano, il Consiglio ha violato gli articoli 20 e 23 TFUE, l’articolo 50 TFUE, gli articoli 39, 40, 45 e 46 nonché gli articoli 7 e 19 della Carta, i principi di proporzionalità, di parità di trattamento e del legittimo affidamento.

Pertanto, i ricorrenti affermano che la cittadinanza dell’Unione è lo status fondamentale dei cittadini dell’Unione. In quanto tale, esso ha natura personale e, una volta conferito, non viene automaticamente meno con il recesso del Regno Unito. I ricorrenti sostengono che nessuno può essere arbitrariamente privato dello status della cittadinanza dell’Unione e dei diritti da esso derivanti.


(1)  Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, GU 2020, L 29, pag. 1.


29.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 215/57


Ricorso proposto il 5 maggio 2020 — Oatly/EUIPO (IT'S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS)

(Causa T-253/20)

(2020/C 215/65)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Oatly AB (Malmö, Svezia) (rappresentante: M. Johansson, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS — Domanda di registrazione n. 18 035 560

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 febbraio 2020 nel procedimento R 2446/2019-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


29.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 215/57


Ricorso proposto il 5 maggio 2020 — Kondyterska korporatsiia «Roshen»/EUIPO — Krasnyj Octyabr (Raffigurazione di un’aragosta)

(Causa T-254/20)

(2020/C 215/66)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Dochirnie pidpryiemstvo Kondyterska korporatsiia «Roshen» (Kiev, Ucraina) (rappresentante: I. Lukauskienė, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Krasnyj Octyabr (Mosca, Russia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo (Raffigurazione di un’aragosta) — Marchio dell’Unione europea n. 15 948 185

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 marzo 2020 nel procedimento R 1916/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Erronea applicazione del diritto di essere ascoltato congiuntamente agli articoli 94, paragrafo 1, e 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

erronea applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

erronea applicazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

erronea applicazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

erronea applicazione dell’articolo 59, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


29.6.2020   

IT

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C 215/58


Ricorso proposto il 6 maggio 2020 — Steinel / EUIPO (GluePro)

(Causa T-256/20)

(2020/C 215/67)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Steinel GmbH (Herzebrock-Clarholz, Germania) (rappresentanti: M. Breuer e K. Freudenstein, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso: Domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo GluePro — Domanda di registrazione n. 18 029 161

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 febbraio 2020 nel procedimento R 2516/2019-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


29.6.2020   

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C 215/59


Ricorso proposto l’8 maggio 2020 — Ryanair / Commissione

(Causa T-259/20)

(2020/C 215/68)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida, F. Laprévote, S. Rating e I. Metaxas-Maranghidis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (UE) della Comissione europea, del 31 marzo 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.56765; (1) e

condannare la Commissione europea alle spese.

La ricorrente ha chiesto, inoltre, che la causa sia trattata secondo il procedimento accelerato di cui all’articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce che la decisione della Commissione europea viola disposizioni specifiche del TFUE nonché i principi generali del diritto dell’Unione riguardo al divieto di discriminazione basata sulla nazionalità e alla libera circolazione dei servizi, su cui si è fondata la liberalizzazione del trasporto aereo nell’Unione europea sin dalla fine degli anni ’80. La liberalizzazione del mercato del trasporto aereo nell’Unione europea ha permesso la crescita di compagnie aeree low-cost veramente paneuropee. Consentendo alla Francia di riservare aiuti soltanto alle compagnie aeree dell’Unione europea alle quali la Francia stessa ha rilasciato licenze di esercizio dell’Unione, la decisione della Commissione europea ignora il ruolo di tali compagnie aree paneuropee nella struttura di mercato degli Stati membri. L’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE prevede un’eccezione al divieto di aiuti di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ma non prevede un’eccezione alle altre regole e agli altri principi del TFUE.

2.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce che la Commissione europea ha commesso un errore manifesto di valutazione nel suo esame della proporzionalità dell’aiuto rispetto al danno causato dalla crisi della COVID-19.

3.

Con il terzo motivo, la ricorrente deduce che, nonostante le gravi difficoltà, la Commissione europea ha omesso di avviare un procedimento di indagine formale ed ha violato i diritti procedurali della ricorrente.

4.

Con il quarto motivo, la ricorrente deduce che la Commissione europea ha violato l’obbligo di indicare le motivazioni nella propria decisione.


(1)  Decisione (UE) della Commissione europea, del 31 marzo 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.56765 (2020/N) — Francia COVID-19 — Moratoire sur le paiement de taxes aéronautiques en faveur des entreprises de transport public aérien (non ancora pubblicata nella GU).


29.6.2020   

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C 215/60


Ricorso proposto il 1o maggio 2020 — Da Silva Carreira/Commissione

(Causa T-260/20)

(2020/C 215/69)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: José Da Silva Carreira (Olhos de Água, Portogallo) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 26 luglio 2019 con la quale la Commissione ha rifiutato di rivedere, per il futuro, la pensione di anzianità del ricorrente;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione degli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»). Egli sostiene, segnatamente, che il rifiuto della Commissione di rivedere, per il futuro, la sua pensione di anzianità è contrario all’articolo 42 dell’allegato VIII dello Statuto nonché al principio di legalità.


29.6.2020   

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C 215/60


Ricorso proposto il 6 maggio 2020 — Rochem Group / EUIPO — Rochem Marine (R.T.S. ROCHEM Technical Services)

(Causa T-263/20)

(2020/C 215/70)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Rochem Group AG (Zugo, Svizzera) (rappresentante: K. Guridi Sedlak, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Rochem Marine Srl (Genova, Italia).

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo R.T.S. ROCHEM Technical Services — Marchio dell’Unione europea n. 12 313 797

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 marzo 2020 nel procedimento R 1545/2019-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

ingiungere all’EUIPO di adottare una nuova decisione che respinga la domanda di dichiarazione di nullità proposta avverso il marchio dell’Unione europea n. 12 313 797 anche per le classi 11 e 40;

condannare l’EUIPO e l’interveniente, qualora la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso intervenga dinanzi al Tribunale, a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 64, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


29.6.2020   

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C 215/61


Ricorso proposto il 13 maggio 2020 — Apologistics/EUIPO — Kerckhoff (APO)

(Causa T-282/20)

(2020/C 215/71)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Apologistics GmbH (Markkleeberg, Germania) (rappresentante: H. Hug, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Markus Kerckhoff (Bergisch Gladbach, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo APO — Marchio dell’Unione europea n. 9 273 103

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 febbraio 2020 nel procedimento R 982/2019-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


29.6.2020   

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C 215/62


Ordinanza del Tribunale del 17 aprile 2020 — Mende Omalanga e altri / Consiglio

(Cause riunite T-103/19, da T-110/19 a T-113/19 e da T-116/19 a T-124/19) (1)

(2020/C 215/72)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo delle cause T-103/19 e T-112/19.


(1)  GU C 139 del 15.4.2019.