ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 212

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
26 giugno 2020


Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RACCOMANDAZIONI

 

Comitato europeo per il rischio sistemico

2020/C 212/01

Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 27 maggio 2020, sulla restrizione delle distribuzioni nel corso della pandemia di COVID-19, (CERS/2020/7)

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2020/C 212/02

Tassi di cambio dell'euro — 25 giugno 2020

7

2020/C 212/03

Dichiarazione della Commissione a seguito della presentazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio per quanto riguarda la prevenzione e la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono o possono essere esposti al SARS-CoV-2 nell'esercizio della professione

8


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2020/C 212/04

Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9830 — Avacon Natur/NEW AG/Stadtenfalter JV), Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

11


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RACCOMANDAZIONI

Comitato europeo per il rischio sistemico

26.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 212/1


RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

del 27 maggio 2020

sulla restrizione delle distribuzioni nel corso della pandemia di COVID-19

(CERS/2020/7)

(2020/C 212/01)

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2, lettere b), d) e f) e gli articoli 16 e 18,

vista la decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico (2), e in particolare l’articolo 15, paragrafo 3, lettera e), e gli articoli da 18 a 20,

considerando quanto segue:

(1)

La crisi originata dalla malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) si è rapidamente evoluta da una drammatica emergenza medica in un grave shock economico, che ha il potenziale di tramutarsi in una crisi finanziaria sistemica. Non vi sono certezze né in merito alla durata di tale crisi, né in merito alla sua gravità. È evidente la necessità che gli istituti finanziari mantengano un livello di capitale sufficientemente elevato per mitigare il rischio sistemico e contribuire alla ripresa economica.

(2)

Alcune istituzioni facenti parte del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), quali l’Autorità bancaria europea (ABE) (3), l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) (4), la Banca centrale europea (BCE) (5) e diverse autorità nazionali hanno incoraggiato banche, imprese di assicurazione e riassicurazione nell’Unione ad astenersi dall’effettuare pagamenti volontari (ad esempio, dividendi, premi e riacquisti di azioni volti a remunerare gli azionisti). Tali misure possono migliorare la capacità di tenuta del settore finanziario, rafforzando la sua capacità di erogare prestiti all’economia reale in condizioni di stress e riducendo il rischio di dissesti degli istituti finanziari a causa dei rischi correlati alla COVID-19.

(3)

Il CERS è responsabile della vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario all’interno dell’Unione e dovrebbe contribuire al corretto funzionamento del mercato interno garantendo così un apporto sostenibile del settore finanziario alla crescita economica. Il CERS, pur accogliendo con favore e sostenendo pienamente le iniziative delle istituzioni suoi membri, ritiene altresì necessario formulare una raccomandazione al fine di garantire che gli istituti finanziari di tutto il settore finanziario che possono presentare un rischio per la stabilità finanziaria mantengano livelli elevati di capitale.

(4)

La presente raccomandazione riconosce il comportamento prociclico delle banche, nonché la loro funzione cruciale nell’economia. Essa mira a limitare la distribuzione di utili e capitale da parte delle banche al fine di aumentare la loro capacità di tenuta durante la crisi e di promuovere la necessaria erogazione di prestiti all’economia reale. Mira inoltre a ridurre il rischio che, nei casi in cui i governi sostengano le banche durante la crisi, gli azionisti e l’alta dirigenza modifichino l’allocazione del capitale a proprio vantaggio. Inoltre, se le banche utilizzano la distribuzione dei dividendi come segnale di forza per il mercato, tali azioni potrebbero minare la posizione relativa degli istituti finanziari più prudenti che potrebbero venire stigmatizzati. Quest’ultimo argomento depone a favore di un’azione ampia, coordinata e obbligatoria. Le imprese di investimento sono incluse nell’elenco degli istituti finanziari ai sensi della presente raccomandazione, in quanto svolgono un ruolo importante nel funzionamento del mercato e possono presentare rischi analoghi alle banche.

(5)

La presente raccomandazione riconosce il rischio posto da questa crisi sulla solvibilità delle imprese di assicurazione e riassicurazione. È probabile che si verifichi in futuro una riduzione dei flussi di cassa derivanti da nuova attività, associata a maggiori passività dovute a un periodo di tempo prolungato con tassi di interesse molto bassi e a minori rendimenti delle attività. Dato che le imprese di assicurazione e riassicurazione svolgono un ruolo cruciale nel settore finanziario, sussiste anche il rischio di una strategia comune di riduzione dei rischi, come la vendita di obbligazioni societarie a più alto rendimento, che sarebbe amplificato da declassamenti su larga scala. Inoltre, anche per le imprese di assicurazione e riassicurazione viene in rilievo lo stesso argomento sollevato per le banche relatvo al fatto che la distribuzione dei dividendi rappresenta un segnale di forza per il mercato e all’associata stigmatizzazione delle restrizioni della distribuzione.

(6)

La presente raccomandazione è volta a coprire le controparti centrali (CCP), data la loro importanza sistemica nella compensazione delle operazioni sui mercati finanziari. Mantenendo risorse proprie supplementari, le CCP sarebbero in grado di far fronte a perdite non predefinite, che sono particolarmente rilevanti per quanto riguarda il rischio operativo, che le CCP coprono con risorse proprie, piuttosto che con contributi dei partecipanti diretti. La presente raccomandazione garantirà la coerenza tra gli istituti finanziari in un momento in cui le entrate delle CCP potrebbero beneficiare di maggiori volumi di operazioni di mercato e, se del caso, consentirà alle CCP di aumentare i propri interessi in gioco nelle linee di difesa in caso di inadempimento su base volontaria, alla luce del generale aumento dei rischi dovuto alla più elevata volatilità del mercato. Infine, si prevede che il mantenimento dei fondi propri nelle CCP ridurrebbe la probabilità di ricorso al denaro dei contribuenti in caso di perdite (relative o meno alle inadempienze) in un periodo in cui la spesa pubblica è già particolarmente sotto pressione. Nel complesso è importante che, oltre ai margini iniziali e ai fondi di garanzia, le CCP mantengano adeguate risorse proprie prefinanziate.

(7)

La presente raccomandazione intende coprire le azioni degli istituti finanziari che comportano una riduzione dell’importo e della qualità dei loro fondi propri o una riduzione della loro capacità di assorbimento delle perdite per la durata della crisi legata alla COVID-19, quali il pagamento di dividendi, il riacquisto di azioni ordinarie e il pagamento di una remunerazione variabile. Se un istituto finanziario volesse sostituire le azioni ordinarie, ciò sarebbe conforme alla presente raccomandazione.

(8)

La presente raccomandazione riconosce i principi che disciplinano il mercato unico e il ruolo di promozione della crescita della libera circolazione dei capitali e della condivisione dei rischi all’interno dell’Unione. Essa mira a tenere conto dei rischi di potenziali esternalità negative derivanti dalle decisioni di istituti finanziari transfrontalieri in periodi di difficoltà. Una fuga verso la sicurezza o una preferenza nazionale, come spesso avviene in periodi di crisi finanziaria, può avere effetti negativi sulle economie locali. La presente raccomandazione sollecita le autorità pertinenti a instaurare un dialogo qualora prendano in considerazione l’imposizione di restrizioni ai pagamenti per le filiazioni di istituti finanziari dell’Unione.

(9)

I regimi normativi variano da un settore all’altro e gli Stati membri e le autorità pertinenti dovrebbero prendere in considerazione il ricorso a qualsiasi strumento di vigilanza a loro disposizione, ai sensi del diritto dell’Unione e del diritto nazionale, come ad esempio raccomandazioni o orientamenti, al fine di conseguire gli obiettivi della presente raccomandazione, nella misura consentita dalla legge.

(10)

La presente raccomandazione contiene un elenco di istituti finanziari che dovrebbero, come minimo, essere soggetti alle restrizioni. Le autorità sono libere di imporre restrizioni ad altri istituti finanziari che erogano prestiti all’economia reale, come ad esempio le società di leasing finanziario.

(11)

La presente raccomandazione è volta a sostenere le precedenti iniziative della BCE, dell’ABE, dell’EIOPA e delle autorità nazionali e a rafforzare l’opportunità di un approccio uniforme in tutta l’Unione e tra i diversi segmenti del settore finanziario, tenendo conto al contempo del ruolo decisivo di tali segmenti per l’economia reale durante i periodi di crisi. L’obiettivo ultimo è far sì che gli istituti finanziari mantengano sufficienti livelli di capitale e di capacità di assorbimento delle perdite al fine di attenuare l’impatto della crisi attuale e contribuire così a una ripresa più agevole per l’intera economia paneuropea.

(12)

La presente raccomandazione fa salvi i mandati in materia di politica monetaria delle banche centrali dell’Unione.

(13)

Le raccomandazioni del CERS sono pubblicate dopo che i destinatari sono stati informati e dopo che il consiglio generale ha informato il Consiglio dell’Unione europea della sua intenzione in tal senso e ha dato al Consiglio la possibilità di rispondere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

SEZIONE 1

RACCOMANDAZIONE

Raccomandazione A — Restrizione delle distribuzioni

Si raccomanda che, almeno fino al 1o gennaio 2021, le autorità pertinenti chiedano agli istituti finanziari, nell’ambito del loro mandato di vigilanza (6), di astenersi dall’intraprendere una qualsiasi delle seguenti azioni:

a)

distribuzione di dividendi o impegno irrevocabile a distribuire i dividendi;

b)

riacquisto di azioni ordinarie;

c)

creazione di un obbligo di pagare una remunerazione variabile ai soggetti che assumono rischi significativi,

che abbia l’effetto di ridurre la quantità o la qualità dei fondi propri a livello di gruppo UE (o a livello individuale se l’istituto finanziario non fa parte di un gruppo UE) e, se del caso, a livello subconsolidato o individuale.

SEZIONE 2

ATTUAZIONE

1.   Definizioni

1.

Ai fini della presente raccomandazione si applicano le seguenti definizioni:

a)

per «autorità pertinente» si intende:

i)

un’autorità competente;

ii)

un’autorità cui è affidata l’adozione e/o l’attivazione di misure di politica macroprudenziale, tra cui, a titolo esemplificativo:

1.

un’autorità designata a norma del titolo VII, capo 4, della direttiva n. 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) o dell’articolo 458, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8);

2.

un’autorità macroprudenziale con gli obiettivi, le misure, i compiti, i poteri, gli strumenti, gli obblighi di rendicontazione e le altre caratteristiche di cui alla raccomandazione CERS/2011/3 (9).

b)

per «autorità competente» si intende l’autorità competente o di vigilanza quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013, all’articolo 13, punto 10, della direttiva n. 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), o di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), a seconda del caso;

c)

per «istituto finanziario» si intende una delle seguenti imprese aventi la sede centrale o la sede legale nell’Unione:

i)

un ente secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;

ii)

un’impresa di assicurazione secondo la definizione di cui all’articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE;

iii)

un’impresa di riassicurazione secondo la definizione di cui all’articolo 13, punto 4, della direttiva 2009/138/CE;

iv)

una controparte centrale secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;

d)

per «soggetto che assume rischi significativi» si intende un membro di una categoria di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell’istituto finanziario, compreso un membro di una categoria di personale di cui all’articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE o all’articolo 275, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione (12) o l’alta dirigenza di una controparte centrale secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 29, del regolamento (UE) n. 648/2012, a seconda del caso;

e)

per «autorità di risoluzione» si intende l’autorità secondo la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/59/UE (13);

2.   Esenzioni

Le autorità pertinenti possono esentare un istituto finanziario dalla limitazione a intraprendere una delle azioni di cui alle lettere da a) a c) della raccomandazione A se tale istituto finanziario è giuridicamente obbligato a intraprendere l’azione.

3.   Criteri di attuazione

1.

Ai fini dell’attuazione della presente raccomandazione da parte delle autorità pertinenti si applicano i seguenti criteri:

a)

si dovrebbe prestare debita attenzione al principio di proporzionalità, tenendo conto in particolare della natura degli istituti finanziari e della loro capacità di contribuire alla mitigazione del rischio sistemico per la stabilità finanziaria risultante dalla crisi derivante dalla COVID-19 e alla ripresa economica;

b)

dovrebbe essere evitato l’arbitraggio regolamentare;

c)

le autorità pertinenti dovrebbero valutare periodicamente l’impatto delle restrizioni sulle distribuzioni imposte alla luce degli obiettivi della presente raccomandazione.

2.

Ai fini dell’attuazione della raccomandazione A, lettere a) e b), si applicano i seguenti criteri specifici: nel valutare l’opportunità di applicare le restrizioni a livello subconsolidato o individuale, si raccomanda alle autorità pertinenti di attenersi ai seguenti principi:

a)

Principio 1: Pur tenendo conto della necessità di prevenire o attenuare il rischio sistemico per la stabilità finanziaria nel proprio Stato membro e nell’Unione, le autorità pertinenti dovrebbero sostenere il corretto funzionamento del mercato interno e riconoscere la necessità che il settore finanziario fornisca un apporto sostenibile alla crescita economica negli Stati membri e nell’Unione nel suo insieme.

b)

Principio 2: Le autorità pertinenti dovrebbero assicurare che qualsiasi restrizione non comporti effetti negativi sproporzionati sull’intero sistema finanziario o su parti dello stesso in altri Stati membri o nell’Unione nel suo complesso.

c)

Principio 3: Le autorità pertinenti dovrebbero cooperare strettamente tra loro e con le pertinenti autorità di risoluzione, anche in collegi, se del caso.

4.   Calendario per dare seguito alla raccomandazione

A norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010, i destinatari devono comunicare al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al CERS le azioni intraprese in risposta alla presente raccomandazione e motivare qualsiasi eventuale inazione. Le comunicazioni devono essere inviate mediante il modulo di cui all’allegato entro il 31 luglio 2020.

5.   Modifiche alla presente raccomandazione

Il Consiglio generale deciderà se e quando sia necessario modificare la presente raccomandazione. Tali modifiche potrebbero includere, in particolare, la proroga del periodo durante il quale si applica la raccomandazione A.

6.   Monitoraggio e valutazione

1.

Il Consiglio generale valuterà le azioni e le motivazioni comunicate dai destinatari e, se del caso, può decidere che la presente raccomandazione non sia stata rispettata e che un destinatario abbia omesso di fornire adeguate motivazioni per la propria inazione.

2.

Non si applicherà la metodologia elaborata nel manuale per la valutazione della conformità alle raccomandazioni del CERS, che descrive la procedura per la valutazione della conformità alle raccomandazioni del CERS.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 maggio 2020

Capo del segretariato del CERS,

per conto del Consiglio generale del CERS

Francesco MAZZAFERRO


(1)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

(2)  GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.

(3)  https://eba.europa.eu/eba-provides-additional-clarity-on-measures-mitigate-impact-covid-19-eu-banking-sector.

(4)  https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-statement-dividends-distribution-and-variable-remuneration-policies-context-covid-19_en.

(5)  Raccomandazione BCE/2020/19 della Banca centrale europea, del 27 marzo 2020, sulla distribuzione di dividendi nel corso della pandemia di COVID-19 e che abroga la raccomandazione BCE/2020/1 (GU C 102 l del 30.3.2020, pag. 1).

(6)  Non sono comprese le succursali degli istituti finanziari.

(7)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(8)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(9)  Raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali (GU C 41 del 14.2.2012, pag. 1).

(10)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(12)  Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).

(13)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).


ALLEGATO

Comunicazione delle azioni intraprese in risposta alla presente raccomandazione

1.   Informazioni relative al destinatario

Raccomandazione

 

Paese del destinatario

 

Istituto

 

Ruolo (*1)

 

Nome e recapiti del soggetto che risponde

 

Data della comunicazione

 

2.   Comunicazione delle azioni

Raccomandazione

Vi conformate? (sì/no/non applicabile)

Descrivere le azioni adottate per conformarsi

Se non vi conformate o vi conformate parzialmente, fornire una motivazione adeguata

Specificare i dettagli (ad esempio link, Gazzetta ufficiale, numero di pubblicazione) della misura adottata in risposta alla presente raccomandazione.

Raccomandazione A, lettera a)

 

 

 

 

Raccomandazione A, lettera b)

 

 

 

 

Raccomandazione A, lettera c)

 

 

 

 

3.   Note

1.

Il presente modulo è utilizzato per la comunicazione di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010.

2.

È opportuno che ciascun destinatario invii il modulo compilato al CERS, tramite il segretariato del CERS, per via elettronica mediante DARWIN nell’apposita cartella o per posta elettronica all’indirizzo notifications@esrb.europa.eu. (il segretariato del CERS provvederà alla trasmissione delle comunicazioni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su base aggregata).

3.

Ci si attende che i destinatari forniscano tutte le informazioni e i documenti pertinenti relativi all’attuazione della presente raccomandazione e i criteri di attuazione, comprese le informazioni sulla sostanza (ad esempio sulla forma giuridica della misura e sul tipo di istituti finanziari interessati) e il calendario delle azioni intraprese.

4.

Se un destinatario ottempera solo parzialmente, dovrebbe fornire una spiegazione esaustiva circa la portata della non conformità, nonché altri dettagli della conformità parziale. La spiegazione dovrebbe specificare chiaramente le parti pertinenti della raccomandazione che i destinatari non rispettano.


(*1)  Indicare in quale veste si risponde, ossia l’autorità competente o di vigilanza ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013, dell’articolo 13, paragrafo 10, della direttiva 2009/138/CE, l’autorità competente di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 648/2012, o l’autorità macroprudenziale.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

26.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 212/7


Tassi di cambio dell'euro (1)

25 giugno 2020

(2020/C 212/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1200

JPY

yen giapponesi

120,25

DKK

corone danesi

7,4534

GBP

sterline inglesi

0,90133

SEK

corone svedesi

10,4865

CHF

franchi svizzeri

1,0637

ISK

corone islandesi

155,60

NOK

corone norvegesi

10,8748

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,796

HUF

fiorini ungheresi

354,35

PLN

zloty polacchi

4,4653

RON

leu rumeni

4,8420

TRY

lire turche

7,6776

AUD

dollari australiani

1,6321

CAD

dollari canadesi

1,5282

HKD

dollari di Hong Kong

8,6805

NZD

dollari neozelandesi

1,7465

SGD

dollari di Singapore

1,5600

KRW

won sudcoreani

1 347,73

ZAR

rand sudafricani

19,4883

CNY

renminbi Yuan cinese

7,9206

HRK

kuna croata

7,5670

IDR

rupia indonesiana

15 988,00

MYR

ringgit malese

4,7914

PHP

peso filippino

56,075

RUB

rublo russo

77,7516

THB

baht thailandese

34,647

BRL

real brasiliano

6,0012

MXN

peso messicano

25,6315

INR

rupia indiana

84,7120


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


26.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 212/8


Dichiarazione della Commissione a seguito della presentazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio per quanto riguarda la prevenzione e la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono o possono essere esposti al SARS-CoV-2 nell'esercizio della professione

(2020/C 212/03)

1.   

La Commissione si impegna a raggiungere il miglior livello possibile di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori nell'Unione. Da quando è scoppiata la pandemia, l'UE e i suoi Stati membri hanno adottato misure senza precedenti per proteggere le vite umane e tutelarne il sostentamento. L'UE ha sostenuto gli sforzi profusi a livello nazionale per fronteggiare la crisi sanitaria e attenuarne le ripercussioni sull'economia, liberando ogni euro disponibile nel suo bilancio per lottare contro il virus e sfruttando appieno la flessibilità delle norme di bilancio e di quelle sugli aiuti di Stato. L'UE ha intrapreso diverse iniziative volte a garantire la disponibilità di dispositivi di protezione individuale per contribuire a proteggere i cittadini e i lavoratori.

2.   

La Commissione sottolinea che, per il periodo 2020-2022, la proposta relativa a REACT-EU renderà disponibili per i fondi strutturali risorse aggiuntive pari a 58,3 miliardi di EUR. Tali risorse, tra le altre cose, andranno a sostegno dei lavoratori, ivi compresa la loro protezione contro il SARS-CoV-2, delle PMI, dei sistemi sanitari e delle transizioni verde e digitale e saranno disponibili a livello intersettoriale.

3.   

La Commissione ritiene che, mediante l'inserimento del SARS-CoV-2, il virus che causa la Covid-19, nell'allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) sugli agenti biologici, la direttiva (UE) 2020/739 della Commissione (2) apporti un miglioramento significativo al livello di protezione esistente, in particolare per quanto concerne la protezione dei lavoratori in prima linea.

4.   

La Commissione ricorda che, per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, gli articoli 6 e 9 della direttiva quadro 89/391/CEE del Consiglio (3) prevedono per tutti i datori di lavoro l'obbligo non negoziabile di effettuare una valutazione dei rischi e di mantenerla completa e aggiornata. Ciò implica che tutti i rischi sul luogo di lavoro, compresa l'esposizione al SARS-CoV-2, devono essere presi in considerazione e valutati congiuntamente, anche tenendo conto dell'interazione di tale esposizione con i rischi psicosociali, biologici, chimici e di altro tipo.

5.   

La Commissione sottolinea che, di conseguenza, devono essere messe in atto pertinenti misure di prevenzione e protezione, anche nel caso specifico della possibile esposizione al SARS-CoV-2, e che il datore di lavoro deve fornire tutte le informazioni necessarie concernenti tutti i rischi per la sicurezza e la salute, nonché tutte le misure e le attività di protezione e prevenzione riguardanti sia l'impresa e/o lo stabilimento in generale, sia ciascun tipo di posto di lavoro e/o di funzione.

6.   

La Commissione ricorda inoltre che anche la formazione adeguata dei lavoratori che possono essere esposti al SARS-CoV-2 è di estrema importanza e che ogni lavoratore ha diritto a ricevere tale formazione, in particolare sotto forma di informazioni e di istruzioni specificatamente incentrate sul relativo posto di lavoro o sulla relativa funzione.

7.   

La Commissione richiama inoltre l'attenzione sui seguenti obblighi specifici e rigorosi in materia di salute e sicurezza di cui alla direttiva 2000/54/CE sugli agenti biologici:

l'articolo 6, che comprende misure dettagliate per la riduzione dei rischi, tra cui misure collettive di protezione e misure di protezione individuale, misure igieniche, processi lavorativi al fine di evitare o di minimizzare l'esposizione e uso di segnali di avvertimento appropriati;

l'articolo 8 relativo alle misure igieniche e di protezione individuale, che stabilisce, tra l'altro, il diritto per i lavoratori di essere dotati di adeguati indumenti protettivi o di altri adeguati indumenti speciali;

l'articolo 9 relativo a informazione e formazione, che conferisce ai lavoratori il diritto di ricevere informazioni chiare riguardanti ad esempio i rischi potenziali per la salute, le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione, l'igiene e la necessità di indossare e impiegare dispositivi di protezione individuale;

l'articolo 10, che impone ai datori di lavoro di fornire istruzioni scritte e cartelli riguardanti la procedura da seguire nei casi di infortunio o incidente grave relativo alla manipolazione di un agente biologico indipendentemente dal gruppo in cui è classificato.

8.   

La Commissione sottolinea che tutte disposizioni di cui sopra si applicano a tutti i lavoratori e a tutte le aree di lavoro. Fa eccezione soltanto l'articolo 10, paragrafo 1, lettera b). Tale disposizione fa riferimento alle istruzioni per i lavoratori che manipolano un agente del gruppo 4, che costituiscono una prescrizione minima e non escludono pertanto la relativa applicazione ad altri lavoratori e che fanno riferimento ai lavoratori che manipolano effettivamente il virus e non a quelli che vi sono involontariamente esposti. La Commissione incoraggia vivamente gli Stati membri a garantire che siano fornite istruzioni scritte a tutti i lavoratori esposti al SARS-CoV-2, come anche raccomandato dagli orientamenti dell'UE sulla protezione dei lavoratori (4).

9.   

La Commissione ribadisce la sua determinazione a garantire la rigorosa attuazione delle disposizioni da parte degli Stati membri, compreso l'obbligo di fornire sul luogo di lavoro istruzioni scritte e, se del caso, cartelli riguardanti almeno la procedura da seguire nei casi di lavoratori esposti a tale agente biologico. La Commissione inviterà il comitato degli alti responsabili degli ispettorati del lavoro a intraprendere azioni di sostegno all'applicazione a tale riguardo. In stretta cooperazione con il comitato consultivo tripartito per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, la Commissione promuoverà, a livello del luogo di lavoro, l'inserimento, in tutti i casi, delle procedure da seguire come buona pratica in tale ambito e affiderà all'EU-OSHA il compito di inserire tale buona pratica nei relativi orientamenti e nello strumento online di valutazione dei rischi.

10.   

La Commissione sottolinea come la classificazione del virus SARS-CoV-2 nel gruppo di rischio 3 in linea con quanto è stato fatto per SARS-CoV-1 e MERS implichi che materialmente saranno contemplati i diritti e gli obblighi specifici e rigorosi di cui agli articoli 7, 11 e 13, all'articolo 14, paragrafo 4, e agli articoli 15 e 16. Essi comprendono il diritto e il relativo obbligo di un programma di emergenza, di un elenco di lavoratori esposti (da cui risulti il tipo di lavoro svolto, e un registro dei casi di esposizione, degli infortuni e degli incidenti), di una preventiva notificazione all'autorità competente dell'uso per la prima volta, della conservazione delle cartelle sanitarie per un numero definito di anni e delle misure di contenimento di cui agli allegati V e VI.

11.   

La Commissione sottolinea inoltre che la classificazione nel gruppo 3 o 4 non comporta differenze nella protezione dei lavoratori al di fuori dei laboratori o dei processi industriali in cui si manipolano campioni del virus, ad esempio per sviluppare o produrre un vaccino, o degli impianti di isolamento che ospitano pazienti infettati o che potrebbero essere infettati dal virus.

12.   

Tali impianti seguono le disposizioni specifiche per tali processi di cui agli allegati V e VI. Tali disposizioni si applicano senza alcun margine di flessibilità per gli agenti del gruppo 4. La maggior parte di esse si applica anche al gruppo 3 e le più rigorose sono "raccomandate", ossia si applicano in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione dei rischi non indichino il contrario.

13.   

La Commissione osserva che, in linea con l'allegato III, punto 6, della direttiva sugli agenti biologici, l'elenco di agenti biologici classificati riflette lo stato delle conoscenze al momento in cui è stato concepito e sarà aggiornato non appena non rifletterà più lo stato delle conoscenze. La Commissione riconosce che la scienza è in costante evoluzione e si impegna pertanto a riesaminare costantemente la classificazione alla luce degli sviluppi scientifici. Ciò è anche in linea con l'articolo 19 della direttiva sugli agenti biologici e con l'articolo 16 della direttiva quadro 89/391/CEE. La Commissione si impegna a tenere il Parlamento europeo e il Consiglio regolarmente informati dei risultati di tali riesami.

14.   

La Commissione sottolinea che le nuove misure sono già in vigore e che gli Stati membri devono recepirle nel diritto nazionale entro cinque mesi. La Commissione sosterrà gli Stati membri nel recepimento delle misure nel più breve tempo possibile. La Commissione osserva in tale contesto che diversi Stati membri applicano già la classificazione nel gruppo 3 di cui alla direttiva (UE) 2020/739.

15.   

Nel nuovo quadro strategico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Commissione prenderà in esame la necessità di ulteriori azioni per migliorare il funzionamento dell'attuale quadro normativo dell'UE in materia di salute e sicurezza, tra l'altro, nelle situazioni di pandemia. A tal fine la Commissione garantirà lo stretto coinvolgimento del Parlamento europeo, del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e del comitato degli alti responsabili degli ispettorati del lavoro.

16.   

La Commissione valuterà senza indugio la necessità di modificare la direttiva sugli agenti biologici facendo tesoro degli insegnamenti tratti da questa crisi senza precedenti per una preparazione e una pianificazione della risposta migliori in tutti i luoghi di lavoro e informerà il Parlamento europeo entro la fine del 2020.


(1)  GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21.

(2)  GU L 175 del 4.6.2020, pag. 11.

(3)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

(4)  COVID-19: fare ritorno al luogo di lavoro — Adeguare i luoghi di lavoro e proteggere i lavoratori


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

26.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 212/11


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9830 — Avacon Natur/NEW AG/Stadtenfalter JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 212/04)

1.   

In data 18 giugno 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

NEW Smart City GmbH («NEW Smart City», Germania), appartenente al gruppo NEW AG («NEW», Germania),

Avacon Natur GmbH («Avacon Natur», Germania), controllata in ultima istanza da E.ON SE («E.ON»),

Stadtentfalter GmbH («Stadtentfalter», Germania).

NEW Smart City e Avacon Natur acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Stadtentfalter.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Avacon Natur gestisce diverse centrali termiche e vende elettricità, gas e sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento,

NEW Smart City è attiva nel settore delle soluzioni per città intelligenti e della mobilità elettrica,

Stadtentfalter si occuperà della costruzione e del funzionamento di reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, compresa la costruzione di impianti per la produzione e fornitura di freddo e calore, la generazione di elettricità destinata alla vendita nell'ambito di tali reti e la consulenza, progettazione e gestione per quanto riguarda il teleriscaldamento/teleraffreddamento. services.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9830 – Avacon Natur/NEW AG/Stadtentfalter JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.