ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 209

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
22 giugno 2020


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2020/C 209/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2020/C 209/02

Causa C-838/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de commerce de Bordeaux (Francia) il 18 novembre 2019 — Boé Aquitaine SELARL / Mercialys SA

2

2020/C 209/03

Causa C-860/19 P: Impugnazione proposta il 24 novembre 2019 da Nathaniel Magnan avverso l’ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 25 settembre 2019, causa T-99/19, Magnan / Commissione

2

2020/C 209/04

Causa C-939/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Düsseldorf (Germania) il 24 dicembre 2019 — Flightright GmbH / Eurowings GmbH

3

2020/C 209/05

Causa C-54/20 P: Impugnazione proposta il 30 gennaio 2020 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione), del 20 novembre 2019 causa T-502/16, Stefano Missir Mamachi di Lusignano e a. / Commissione

3

2020/C 209/06

Causa C-56/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Germania) il 4 febbraio 2020 — AR / Stadt Pforzheim

4

2020/C 209/07

Causa C-65/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 7 febbraio 2020 — VI / KRONE — Verlag Gesellschaft mbH & Co KG

4

2020/C 209/08

Causa C-66/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Procura della Repubblica di Trento (Italia) il 24 gennaio 2020 — procedimento penale a carico di XK

5

2020/C 209/09

Causa C-91/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 24 febbraio 2020 — LW / Bundesrepublik Deutschland

5

2020/C 209/10

Causa C-96/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 24 febbraio 2020 — Ordine Nazionale Biologi, MX, NY, OZ / Presidenza del Consiglio dei Ministri

6

2020/C 209/11

Causa C-100/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 26 febbraio 2020 — XY / Hauptzollamt B

7

2020/C 209/12

Causa C-102/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 26 febbraio 2020 — StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz GmbH / eprimo GmbH

7

2020/C 209/13

Causa C-118/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 3 marzo 2020 — JY

8

2020/C 209/14

Causa C-120/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sad Sąd Najwyższy (Polonia) il 3 marzo 2020 — Koleje Mazowieckie / Skarb Państwa — Minister Infrastruktury i Budownictwa obecnie Minister Infrastruktury i Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

9

2020/C 209/15

Causa C-121/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Paesi Bassi) il 4 marzo 2020 — VG/ Minister van Buitenlandse Zaken

9

2020/C 209/16

Causa C-127/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Gliwicach (Polonia) il 5 marzo 2020 — D. Spółka Akcyjna / W. Zrt

10

2020/C 209/17

Causa C-132/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 10 marzo 2020 — BM, DM, EN / Getin Noble Bank S.A.

11

2020/C 209/18

Causa C-133/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 11 marzo 2020 — European Pallet Association eV / PHZ BV

12

2020/C 209/19

Causa C-135/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 12 marzo 2020 — JS / Câmara Municipal de Gondomar

13

2020/C 209/20

Causa C-137/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portogallo) il 12 marzo 2020 — MV / SATA Internacional — Serviços de Transportes Aéreos SA

14

2020/C 209/21

Causa C-142/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Italia) il 26 marzo 2020 — Analisi G. Caracciolo srl / Regione Siciliana — Assessorato regionale della salute — Dipartimento regionale per la pianificazione e a.

14

2020/C 209/22

Causa C-143/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polonia) il 24 marzo 2020 — A / O

15

2020/C 209/23

Causa C-151/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 27 marzo 2020 — Bundeswettbewerbsbehörde / Nordzucker AG e a.

17

2020/C 209/24

Causa C-154/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 31 marzo 2020 — Kemwater ProChemie s. r. o. / Odvolací finanční ředitelství

18

2020/C 209/25

Causa C-161/20: Ricorso proposto il 14 aprile 2020 — Commissione europea / Consiglio dell'Unione europea

18

2020/C 209/26

Causa C-169/20: Ricorso proposto il 23 aprile 2020 — Commissione europea / Repubblica portoghese

19

2020/C 209/27

Causa C-180/20: Ricorso proposto il 24 aprile 2020 — Commissione europea / Consiglio dell’Unione europea

20

 

Tribunale

2020/C 209/28

Causa T-653/18: Sentenza del Tribunale del 26 marzo 2020 — Armani/EUIPO — Asunción (GIORGIO ARMANI le Sac 11) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo GIORGIO ARMANI le sac 11 – Marchi nazionali denominativo e figurativi anteriori LESAC e lesac – Impedimenti alla registrazione relativi – Rischio di confusione – Somiglianza tra i segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001]

22

2020/C 209/29

Causa T-654/18: Sentenza del Tribunale del 26 marzo 2020 — Armani/EUIPO — Asunción (le Sac 11) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo le Sac 11 – Marchi nazionali denominativo e figurativi anteriori LESAC e lesac – Impedimenti alla registrazione relativi – Rischio di confusione – Somiglianza tra i segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001]

22

2020/C 209/30

Causa T-707/18: Sentenza del Tribunale del 29 aprile 2020 — Tilly-Sabco / Consiglio e Commissione (Agricoltura – Restituzioni all’esportazione – Pollame – Regolamento (UE) n. 2018/1277 adottato a seguito dell’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 mediante una sentenza della Corte – Competenza dell’autore dell’atto – Sviamento di procedura – Obbligo di motivazione – Responsabilità extracontrattuale – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Danno)

23

2020/C 209/31

Causa T-752/18: Sentenza del Tribunale del 26 marzo 2020 — Tecnodidattica/EUIPO (Forma di basi per globi o per lampade) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale – Forma di basi per globi o per lampade – Impedimento assoluto alla registrazione – Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico – Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento (UE) 2017/1001] – Assenza di elementi ornamentali o di fantasia che rivestono un ruolo importante o essenziale]

24

2020/C 209/32

Causa T-73/19: Sentenza del Tribunale del 29 aprile 2020 — Bergslagernas Järnvaru/EUIPO — Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen (Strumento per intagliare il legno) [Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta uno strumento per intagliare il legno – Disegno o modello nazionale anteriore – Causa di nullità – Assenza di carattere individuale – Assenza d’impressione generale diversa – Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 – Violazione dei diritti della difesa – Articolo 62 del regolamento n. 6/2002]

24

2020/C 209/33

Causa T-106/19: Sentenza del Tribunale del 29 aprile 2020 — Abarca/EUIPO — Abanca Corporación Bancaria (ABARCA SEGUROS) (Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ABARCA SEGUROS – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore ABANCA – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001)

25

2020/C 209/34

Causa T-109/19: Sentenza del Tribunale del 29 aprile 2020 — Kerry Luxembourg / EUIPO — Döhler (TasteSense) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo TasteSense – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore MultiSense – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

26

2020/C 209/35

Causa T-496/19: Sentenza del Tribunale del 29 aprile 2020 — CV e a. / Commissione (Funzione pubblica – Funzionari – Remunerazione – Coefficiente correttore – Indennità forfettaria di servizio – Spese di soggiorno – Obbligo di motivazione – Dovere di diligenza – Equivalenza del potere d'acquisto – Parità di trattamento)

26

2020/C 209/36

Causa T-497/19: Sentenza del Tribunale del 29 aprile 2020 — CZ e a. / SEAE (Funzione pubblica – Funzionari – Retribuzione – Coefficiente correttore – Indennità forfettaria di funzione – Spese di alloggio – Obbligo di motivazione – Dovere di sollecitudine – Equivalenza del potere d’acquisto – Parità di trattamento)

27

2020/C 209/37

Causa T-594/19: Ordinanza del Tribunale del 27 aprile 2020 — Axactor / EUIPO — Axa (AXACTOR) (Marchio dell’Unione europea – Procedura di opposizione – Ritiro dell’opposizione – Non luogo a statuire)

27

2020/C 209/38

Causa T-623/19: Ordinanza del Tribunale del 30 aprile 2020 — ArcelorMittal Bremen/Commissione (Ricorso per carenza – Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Decisione 2011/278/UE – Norme transitorie ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni – Modifica della tabella nazionale di assegnazione riguardante la Germania per il periodo dal 2013 al 2020 – Ampliamento sostanziale della capacità – Cessazione dell’oggetto della controversia – Non luogo a statuire)

28

2020/C 209/39

Causa T-146/20 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 4 maggio 2020 — Csordas e a./Commissione (Procedimento sommario – Funzione pubblica – Elezioni della sezione locale di Lussemburgo del comitato del personale della Commissione – Regolarità – Obbligo di controllo dell’istituzione – Domanda di provvedimenti provvisori – Inesistenza del fumus boni iuris)

29

2020/C 209/40

Causa T-179/20: Ricorso proposto il 18 marzo 2020 — JP / Commissione

29

2020/C 209/41

Causa T-210/20: Ricorso proposto il 20 aprile 2020 — Square/EUIPO ($ Cash App)

30

2020/C 209/42

Causa T-211/20: Ricorso proposto il 20 aprile 2020 — Square/EUIPO ($ Cash App)

31

2020/C 209/43

Causa T-219/20: Ricorso proposto il 15 aprile 2020 — JK / Commissione

32

2020/C 209/44

Causa T-223/20: Ricorso proposto il 23 aprile 2020 — Orion / Commissione

32

2020/C 209/45

Causa T-230/20: Ricorso proposto il 27 aprile 2020 — PNB Banka / BCE

33

2020/C 209/46

Causa T-231/20: Ricorso proposto il 23 aprile 2020 — Price / Consiglio

35

2020/C 209/47

Causa T-238/20: Ricorso proposto il 1o maggio 2020 — Ryanair / Commissione

36

2020/C 209/48

Causa T-239/20: Ricorso proposto il 30 aprile 2020 — Stada Arzneimittel/EUIPO — Pfizer (RUXXIMLA)

37

2020/C 209/49

Causa T-248/20: Ricorso proposto il 5 maggio 2020 — Stada Arzneimittel/EUIPO — Pfizer (RUXYMLA)

38

2020/C 209/50

Causa T-257/20: Ricorso proposto il 7 maggio 2020 — González Calvet/CRU

39

2020/C 209/51

Causa T-266/20: Ricorso proposto l’8 maggio 2020 — Global Chartered Controller Institute / EUIPO — CFA Institute (CCA CHARTERED CONTROLLER ANALYST CERTIFICATE)

40


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

22.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 209/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2020/C 209/01)

Ultima pubblicazione

GU C 201 del 15.6.2020

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 191 dell’8.6.2020

GU C 175 del 25.5.2020

GU C 162 dell’11.5.2020

GU C 161 dell’11.5.2020

GU C 137 del 27.4.2020

GU C 129 del 20.4.2020

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

22.6.2020   

IT

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C 209/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de commerce de Bordeaux (Francia) il 18 novembre 2019 — Boé Aquitaine SELARL / Mercialys SA

(Causa C-838/19)

(2020/C 209/02)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de commerce de Bordeaux

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Boé Aquitaine SELARL

Convenuta: Mercialys SA

Con ordinanza del 19 marzo 2020, la Corte (Nona Sezione) ha dichiarato la domanda di pronuncia pregiudiziale manifestamente irricevibile.


22.6.2020   

IT

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C 209/2


Impugnazione proposta il 24 novembre 2019 da Nathaniel Magnan avverso l’ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 25 settembre 2019, causa T-99/19, Magnan / Commissione

(Causa C-860/19 P)

(2020/C 209/03)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Nathaniel Magnan (rappresentante: J. Fayolle, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Con ordinanza del 26 marzo 2020 la Corte (Sesta Sezione) ha respinto l’impugnazione.


22.6.2020   

IT

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C 209/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Düsseldorf (Germania) il 24 dicembre 2019 — Flightright GmbH / Eurowings GmbH

(Causa C-939/19)

(2020/C 209/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Dusseldorf (Germania).

Parti

Ricorrente: Flightright GmbH.

Convenuta: Eurowings GmbH.

La presente causa è stata decisa con ordinanza della Corte di giustizia dell’Unione europea (Ottava Sezione) del 30 aprile 2020.


22.6.2020   

IT

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C 209/3


Impugnazione proposta il 30 gennaio 2020 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione), del 20 novembre 2019 causa T-502/16, Stefano Missir Mamachi di Lusignano e a. / Commissione

(Causa C-54/20 P)

(2020/C 209/05)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Schima, T.S. Bohr, G. Gattinara, agenti)

Altre parti nel procedimento: Stefano Missir Mamachi di Lusignano, in qualità di erede di Livio Missir Mamachi di Lusignano, Anne Jeanne Cécile Magdalena Maria Sintobin, in qualità di erede di Livio Missir Mamachi di Lusignano, Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano, in qualità di erede di Livio Missir Mamachi di Lusignano, Carlo Amedeo Missir Mamachi di Lusignano, Giustina Missir Mamachi di Lusignano, Tommaso Missir Mamachi di Lusignano, Filiberto Missir Mamachi di Lusignano

Conclusioni

annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha condannato la Commissione al risarcimento del danno morale subito dalla Signora Maria Letizia Missir e dal Signor Stefano Missir a seguito del decesso del Signor Alessandro Missir;

avocare a sé la causa e respingere il ricorso in primo grado come irricevibile;

condannare il Sig. Stefano Missir e la Sig.ra Maria Letizia Missir alle spese del presente giudizio e a quelle del giudizio di primo grado.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria impugnazione, la Commissione fa valere due motivi.

Il primo motivo è diviso in due parti; con la prima parte si contesta un errore di diritto nell'interpretazione della nozione di persona «indicata» nello statuto; detta prima parte è diretta contro i punti da 48 a 64 della sentenza impugnata; con la seconda parte, si fa valere, a titolo sussidiario, un errore di diritto nel riconoscimento a favore del fratello e della sorella di un funzionario deceduto di un diritto al risarcimento del danno morale sulla base dello statuto; detta parte è diretta contro i punti 134 e 135 della sentenza impugnata.

Con il secondo motivo, si fa valere una violazione dell’obbligo di motivazione nell’avere condannato la Commissione al risarcimento dei danni morali subiti dal fratello e dalla sorella di un funzionario deceduto e derivanti dal decesso di quest’ultimo; detto secondo motivo è fatto valere contro i punti da 154 a 168 e da 171 a 172 e 181 della sentenza impugnata.


22.6.2020   

IT

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C 209/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Germania) il 4 febbraio 2020 — AR / Stadt Pforzheim

(Causa C-56/20)

(2020/C 209/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Parti

Ricorrente: AR

Resistente: Stadt Pforzheim

Questione pregiudiziale

Se il diritto dell’Unione, in particolare la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (1), osti a normative di diritto nazionale secondo le quali, a seguito di una decisione di revoca ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126/CE, la patente straniera in formato tessera europeo di un soggetto che non abbia la sua residenza normale sul territorio nazionale deve essere presentata senza indugio all’autorità nazionale che ha adottato la decisione affinché questa possa apporre sulla patente l’annotazione dell’inibizione alla guida sul territorio nazionale; di norma tale annotazione avviene, sulla patente di guida in formato tessera europeo, applicando una «D» rossa barrata nella casella 13 (per es. sotto forma di adesivo).


(1)  GU 2006, L 403, pag. 18.


22.6.2020   

IT

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C 209/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 7 febbraio 2020 — VI / KRONE — Verlag Gesellschaft mbH & Co KG

(Causa C-65/20)

(2020/C 209/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: VI

Resistente: KRONE — Verlag Gesellschaft mbH & Co KG

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 2, in combinato disposto con l’articolo 1 e l’articolo 6 della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (1), debba essere interpretato nel senso che debba essere parimenti considerato quale prodotto (difettoso) la copia fisica di un quotidiano contenente suggerimenti sanitari tecnicamente inesatti la cui applicazione sia idonea a cagionare danni alla salute.


(1)  GU 1985, L 210, pag. 29.


22.6.2020   

IT

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C 209/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Procura della Repubblica di Trento (Italia) il 24 gennaio 2020 — procedimento penale a carico di XK

(Causa C-66/20)

(2020/C 209/08)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Procura della Repubblica di Trento

Parti nella causa principale

XK

Altra parte

Finanzamt Münster

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto ii) della Direttiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa all’ordine europeo di indagine penale (1), nella parte in cui prevede che possa essere considerata autorità emanante anche «qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a disporre l’acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale» prevedendo che però in tal caso «prima di essere trasmesso all’autorità di esecuzione, l’ordine di indagini europeo è convalidato, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di un ordine di indagini europeo ai sensi della presente direttiva, in particolare le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di emissione», debba essere interpretato nel senso che consenta ad uno Stato membro di esonerare una autorità amministrativa dall’obbligo di far convalidare l’ordine di indagini europeo qualificandola come «autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 2 della Direttiva».


(1)  GU 2014, L 130, pag. 1.


22.6.2020   

IT

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C 209/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 24 febbraio 2020 — LW / Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-91/20)

(2020/C 209/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente in primo grado e ricorrente in cassazione: LW

Resistente in primo grado e resistente in cassazione: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 3 della direttiva 2011/95/UE (1), debba essere interpretato nel senso che osti ad una disposizione di uno Stato membro per effetto della quale al figlio minore non coniugato di una persona cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato debba essere riconosciuto lo status di rifugiato a titolo derivato (cosiddetta protezione dei familiari del rifugiato) anche qualora il figlio medesimo possieda parimenti in ogni caso, tramite l'altro genitore, la cittadinanza di un altro paese, diverso dal paese di origine del rifugiato e della cui protezione ha il diritto di avvalersi.

2)

Se l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE debba essere interpretato nel senso che la restrizione secondo cui il diritto dei familiari alle prestazioni di cui agli articoli da 24 a 35 di tale direttiva dev’essere riconosciuto solo nella misura in cui sia compatibile con lo status giuridico personale del familiare osti, nelle circostanze descritte nella prima questione, al riconoscimento al figlio minore dello status di rifugiato al medesimo derivante dallo status del rifugiato riconosciuto.

3)

Se, ai fini delle risposte alla prima e alla seconda questione, rilevi la questione se sia possibile e ragionevole che il figlio minore ed suoi genitori si stabiliscano nel paese di cittadinanza del minore medesimo e della madre — paese della cui protezione possono beneficiare, distinto dal paese di origine del rifugiato (padre) — o se sia sufficiente che l'unità del nucleo familiare possa essere mantenuta nel territorio federale sulla base delle disposizioni del diritto di soggiorno.


(1)  Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).


22.6.2020   

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C 209/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 24 febbraio 2020 — Ordine Nazionale Biologi, MX, NY, OZ / Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Causa C-96/20)

(2020/C 209/10)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Ordine Nazionale Biologi, MX, NY, OZ

Convenuta: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Questioni pregiudiziali

1)

Se la disposizione dell’art. 9 comma 2 della direttiva 2002/98/CE, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti (1), vada interpretat[a] nel senso che, nell’indicare, tra le altre condizioni minime di qualificazione per l’accesso al ruolo di persona responsabile del centro ematologico, il possesso di un titolo accademico «nel settore delle scienze mediche o biologiche» attribuisca direttamente ai laureati in entrambe le discipline il diritto di poter svolgere il ruolo di persona responsabile del centro ematologico;

2)

se in conseguenza il diritto dell’Unione consenta o impedisca che il diritto nazionale escluda che il predetto ruolo di persona responsabile del centro ematologico possa esser svolto dai laureati in scienze biologiche.


(1)  Direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE (GU 2003, L 33, pag. 30).


22.6.2020   

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C 209/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 26 febbraio 2020 — XY / Hauptzollamt B

(Causa C-100/20)

(2020/C 209/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: XY

Resistente: Hauptzollamt B

Questione pregiudiziale

Se, a norma del diritto dell’Unione, debbano essere applicati interessi su un credito derivante dal rimborso di un’imposta sull’energia elettrica indebitamente accertata, quando l’accertamento di un importo inferiore a titolo di detta imposta era giustificato dallo sgravio fiscale facoltativo ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1), e l’accertamento dell’imposta per un importo eccessivo era imputabile unicamente a un errore in sede di applicazione al caso controverso della disposizione nazionale emanata ai fini del recepimento dell’articolo succitato.


(1)  GU 2003, L 283, pag. 51.


22.6.2020   

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C 209/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 26 febbraio 2020 — StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz GmbH / eprimo GmbH

(Causa C-102/20)

(2020/C 209/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz GmbH

Resistente: eprimo GmbH

Interveniente a sostegno della resistente: Interactive Media CCSP GMBH

Questioni pregiudiziali

1)

Se nella nozione di trasmissione ai sensi dell’articolo 2, seconda frase, lettera h), della direttiva 2002/58/CE (1), rientri l’ipotesi in cui un messaggio non venga inviato da un utente di un servizio di comunicazione elettronica ad un altro utente tramite un fornitore di servizi all’«indirizzo» elettronico del secondo utente, ma, a seguito dell’accesso al sito Internet protetto da password di un account e-mail, venga automaticamente mostrato dai server pubblicitari in determinati spazi previsti a tal fine nella casella di posta elettronica in arrivo di un utente selezionato a caso (pubblicità nella posta in arrivo).

2)

Se la presa di conoscenza di un messaggio ai sensi dell’articolo 2, seconda frase, lettera h), della direttiva 2002/58/CE presupponga che il destinatario, non appena giunto a conoscenza della presenza di un messaggio, attivi mediante richiesta volontaria la trasmissione dei dati del messaggio tecnicamente predeterminata o se sia sufficiente che la comparsa di un messaggio nella posta in arrivo di un account e-mail sia consentita dal fatto che l’utente acceda al sito Internet protetto da password del proprio account e-mail.

3)

Se possa parlarsi di posta elettronica ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE anche quando una comunicazione non sia trasmessa ad un singolo destinatario specificamente identificato prima della trasmissione, ma venga visualizzata nella posta in arrivo di un utente casualmente selezionato.

4)

Se sussista un’utilizzazione della posta elettronica a fini di commercializzazione diretta, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE, solo a fronte di un onere a carico dell’utente che vada al di là della molestia.

5)

Se una pubblicità individuale di cui all’allegato I, punto 26, prima frase, della direttiva 2005/29/CE (2), rispondente ai requisiti di una «sollecitazione commerciale» sussista solo nel caso in cui il cliente venga contattato mediante un mezzo solitamente impiegato ai fini della comunicazione individuale tra un mittente e un destinatario, ovvero se sia sufficiente che — come nel caso della pubblicità oggetto nella presente controversia — venga generato un riferimento individuale attraverso l’inserimento della pubblicità nella posta in arrivo di un account e-mail privato e, quindi, in un’area nella quale il cliente preveda di ricevere comunicazioni personalmente indirizzate al medesimo.


(1)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche («direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche») (GU 2002, L 201, pag. 37).

(2)  Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22).


22.6.2020   

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C 209/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 3 marzo 2020 — JY

(Causa C-118/20)

(2020/C 209/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente per cassazione: JY

Amministrazione resistente: Wiener Landesregierung

Questioni pregiudiziali

1)

Se la situazione di una persona fisica che, come la ricorrente per cassazione nel procedimento principale, ha rinunciato alla propria cittadinanza di un unico Stato membro dell'Unione europea e quindi alla cittadinanza dell'Unione europea, al fine di ottenere la cittadinanza di un altro Stato membro, conformemente alla garanzia dell’altro Stato membro di concedere la cittadinanza da lei richiesta e della possibilità di recuperare la cittadinanza dell’Unione europea, in seguito venuta meno per effetto della revoca di tale garanzia, per sua natura e per le conseguenze che produce, ricada nella sfera di applicazione del diritto dell’Unione e pertanto nel revocare la garanzia di concessione si debba tener conto del diritto dell’Unione.

In caso di risposta affermativa al quesito 1):

2)

Se le autorità nazionali competenti, ivi compresi, se del caso, i giudici nazionali, nell'ambito della decisione sulla revoca della garanzia di concessione della cittadinanza dello Stato membro, debbano stabilire se la revoca della garanzia, che fa venir meno il recupero della cittadinanza dell'Unione, tenuto conto delle conseguenze che produce sulla situazione dell'interessato, sia compatibile con il principio di proporzionalità dal punto di vista del diritto dell'Unione.


22.6.2020   

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C 209/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sad Sąd Najwyższy (Polonia) il 3 marzo 2020 — Koleje Mazowieckie / Skarb Państwa — Minister Infrastruktury i Budownictwa obecnie Minister Infrastruktury i Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

(Causa C-120/20)

(2020/C 209/14)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sad Sąd Najwyższy

Parti

Ricorrente: Koleje Mazowieckie

Resistenti: Skarb Państwa — Minister Infrastruktury i Budownictwa obecnie Minister Infrastruktury i Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001 (1), e, in particolare, l'articolo 4, paragrafo 5, e l'articolo 30, paragrafi 1, 3, 5 e 6, di tale direttiva, debbano essere interpretate nel senso che ostano a che un'impresa ferroviaria proponga un’azione di risarcimento del danno nei confronti dello Stato membro per l’inadeguata trasposizione della direttiva, senza l’applicazione del sindacato giurisdizionale della decisione dell’organismo di regolamentazione, in una situazione in cui il diritto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria pagato in eccesso costituisca un elemento del risarcimento.

2)

Se l’assunto secondo cui il diritto al risarcimento del danno, ai sensi della normativa dell’Unione, derivante dall’errata applicazione di tale normativa, ed, in particolare, da un’inadeguata o mancata trasposizione di una direttiva, spetta soltanto nel caso in cui la norma violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli, la violazione del diritto abbia natura qualificata (in particolare, sotto forma di uno sconfinamento manifesto e grave dai limiti del potere discrezionale dello Stato membro nel recepimento della direttiva) ed il nesso di causalità tra la violazione ed il danno sia diretto, osti alla normativa di uno Stato membro la quale, in quei casi, riconosce il diritto al risarcimento in presenza di presupposti meno rigorosi.


(1)  Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU 2001, L 75, pag. 29).


22.6.2020   

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C 209/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Paesi Bassi) il 4 marzo 2020 — VG/ Minister van Buitenlandse Zaken

(Causa C-121/20)

(2020/C 209/15)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Paesi Bassi)

Parti

Ricorrente: VG

Convenuto: Minister van Buitenlandse Zaken

Questioni pregiudiziali

Se occorra fornire una risposta diversa alle questioni pregiudiziali presentate alla Corte nelle cause registrate con i numeri C-225/19 e C-226/19 qualora il nome del paese che, nella consultazione preliminare ai sensi dell'articolo 22 del codice dei visti (1), ha sollevato un'obiezione al rilascio di un visto al richiedente non viene comunicato o non è noto.


(1)  Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario die visti (codice die visti) (GU 2009, L 243, pag. 1).


22.6.2020   

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C 209/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Gliwicach (Polonia) il 5 marzo 2020 — D. Spółka Akcyjna / W. Zrt

(Causa C-127/20)

(2020/C 209/16)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Parti

Ricorrente: D. Spółka Akcyjna

Resistente: W. Zrt

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (1), debba essere interpretato nel senso che un vettore aereo il cui aeromobile sia entrato in collisione con un volatile è obbligato, nell’ambito delle misure del caso che è tenuto a porre in essere, a prevedere, in fase di programmazione dei voli con sistema a rotazione, un margine di tempo sufficiente per effettuare i controlli di sicurezza richiesti.

e in caso di risposta negativa alla prima questione:

Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1), debba essere interpretato nel senso che il vettore aereo il cui aeromobile sia entrato in collisione con un volatile è obbligato, nell’ambito delle misure del caso che è tenuto a porre in essere, a elaborare il piano di servizio o di designazione dell’equipaggio in modo che l’equipaggio sia pronto a svolgere le funzioni di volo immediatamente dopo l’effettuazione dei controlli di sicurezza richiesti, indipendentemente dalle limitazioni dei tempi di volo e di servizio, nonché dai requisiti relativi ai tempi di riposo previsti dall’allegato III del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo (2).


(1)  GU 2004, L 46, pag. 1.

(2)  GU 2012, L 296, pag. 1.


22.6.2020   

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C 209/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 10 marzo 2020 — BM, DM, EN / Getin Noble Bank S.A.

(Causa C-132/20)

(2020/C 209/17)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti

Attori: BM, DM, EN

Convenuta: Getin Noble Bank S.A.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'articolo 2, l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 6, paragrafi 1 e 3, nonché l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea (in prosieguo: il «TUE»), in combinato disposto con l'articolo 47, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e con l'articolo 267, terzo comma, TFUE, nonché l'articolo 38 della Carta, e l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1), debbano essere interpretati nel senso che costituisce un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e adeguatamente qualificato ai sensi del diritto dell'Unione europea, l’organo di cui fa parte una persona nominata alla funzione di giudice per la prima volta — o successivamente (presso un organo giurisdizionale di grado superiore) — da un organo politico del potere esecutivo di uno Stato con regime totalitario, non democratico e comunista («Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej», Consiglio di Stato della Repubblica popolare di Polonia), su proposta del Ministro della Giustizia di tale Stato, tenuto conto, in particolare, (1) della mancanza di trasparenza dei criteri di nomina, (2) della possibilità di revocare il giudice in qualsiasi momento, (3) della mancata partecipazione, alla procedura di nomina, di un organo di autoregolazione della magistratura e (4) delle autorità pubbliche competenti, la cui composizione risultasse da elezioni democratiche, circostanze che potrebbero minare la fiducia che la giustizia deve ispirare in una società democratica.

2)

Se, ai fini della soluzione della questione di cui al punto 1, rilevi il fatto che la nomina alla funzione di giudice per ricoprire cariche successive (presso organi giurisdizionali di grado superiore) possa aver avuto luogo a seguito del riconoscimento di un congruo periodo di servizio (anzianità) e sulla base della valutazione del lavoro svolto nella posizione alla quale tale persona era stata nominata, almeno per la prima volta, dagli organi politici di cui al punto 1 e secondo la procedura descritta allo medesimo punto, il che potrebbe minare la fiducia che la giustizia deve ispirare in una società democratica.

3)

Se, ai fini della soluzione della questione di cui al punto 1, sia rilevante il fatto che la nomina alla funzione di giudice per ricoprire cariche successive (presso organi giurisdizionali di grado superiore, ad eccezione del Sąd Najwyższy; Corte suprema) non sia stata subordinata alla prestazione, da parte del giudice, di un giuramento di rispettare i valori di una società democratica, e che la persona nominata per la prima volta abbia giurato di vigilare sul sistema politico dello Stato comunista e sul cosiddetto «Stato di diritto popolare», circostanze che potrebbero minare la fiducia che la giustizia deve ispirare in una società democratica.

4)

Se l'articolo 2, l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 6, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47, paragrafi 1 e 2, della Carta e con l'articolo 267, terzo comma, TFUE, nonché l'articolo 38 della Carta e l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13, debbano essere interpretati nel senso che costituisce un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e adeguatamente qualificato ai sensi del diritto dell'Unione europea, l’organo di cui fa parte una persona la cui nomina alla funzione di giudice per la prima volta — o successivamente (presso un organo giurisdizionale di grado superiore) — è avvenuta in flagrante violazione delle disposizioni costituzionali di uno Stato membro dell'Unione europea per l'incompatibilità con la Costituzione dello Stato membro della procedura di nomina dei membri dell’organo che ha selezionato tale persona come candidato, successivamente nominato alla funzione di giudice (Krajowa Rada Sądownictwa, Consiglio nazionale della magistratura), circostanza che è stata accertata dalla Corte costituzionale dello Stato membro dell'Unione europea e che, di conseguenza, potrebbe minare la fiducia che la giustizia deve ispirare in una società democratica.

5)

Se l'articolo 2, l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 6, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47, paragrafi 1 e 2, della Carta e con l'articolo 267, terzo comma, TFUE, nonché l'articolo 38 della Carta e l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13, debbano essere interpretati nel senso che costituisce un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e adeguatamente qualificato ai sensi del diritto dell'Unione europea, l’organo di cui fa parte una persona nominata alla funzione di giudice per la prima volta, o successivamente (presso un organo giurisdizionale di grado superiore), selezionata come candidato da proporre per la nomina a tale posizione in un procedimento dinanzi ad un organo che valuta i candidati (Krajowa Rada Sądownictwa, Consiglio nazionale della magistratura), nel caso in cui il procedimento in questione non rispettava i criteri di pubblicità, né di trasparenza delle norme concernenti la selezione dei candidati, il che potrebbe minare la fiducia che la giustizia deve ispirare in una società democratica.

6)

Se l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 2, l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 6, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47, paragrafi 1 e 2, della Carta e con l'articolo 267, terzo comma, TFUE, nonché l'articolo 38 della Carta e l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13/CEE, debbano essere interpretati nel senso che, al fine di garantire una tutela giurisdizionale effettiva, quale mezzo per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori, l’organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro dell'Unione europea (Sąd Najwyższy, Corte suprema) è tenuto a valutare d'ufficio, in ogni fase del procedimento:

a)

di soddisfare i criteri di un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e adeguatamente qualificato ai sensi del diritto dell'Unione europea, di cui alle questioni esposte al punto 1 e al punto 4, a prescindere dall’impatto della valutazione dei criteri menzionati in tali punti sul contenuto della decisione relativa all’accertamento del carattere abusivo di una clausola contrattuale, nonché

b)

la validità del procedimento dinanzi all'organo giurisdizionale di cui alle questioni esposte al punto 1 e al punto 4;

7)

Se l’articolo 2, l'articolo 6, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47, paragrafi 1 e 2, della Carta e con l'articolo 267, terzo comma, TFUE, nonché l'articolo 38 della Carta e l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13, debbano essere interpretati nel senso che le disposizioni costituzionali di uno Stato membro dell'Unione europea relative al sistema giudiziario o alla nomina dei giudici, le quali impediscono la valutazione dell'efficacia della nomina di giudici, possono, ostare all’accertamento della mancanza di indipendenza di un organo giurisdizionale o di un giudice che ne fa parte, in ragione delle circostanze di cui nelle questioni esposte ai punti da 1 a 5.


(1)  GU del 1993, L 95, pag. 29.


22.6.2020   

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C 209/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 11 marzo 2020 — European Pallet Association eV / PHZ BV

(Causa C-133/20)

(2020/C 209/18)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: European Pallet Association eV

Resistente: PHZ BV

Questioni pregiudiziali

1)

a.

Se per poter validamente invocare l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario (1), sia necessario che la successiva immissione in commercio dei prodotti di marca di cui trattasi arrechi o possa arrecare pregiudizio a una o più delle funzioni del marchio [funzioni di indicazione di provenienza e di garanzia di qualità, nonché le funzioni di comunicazione, d’investimento e di pubblicità] (…).

b.

In caso di risposta affermativa alla questione 1(a), se si configuri una condizione ulteriore rispetto a quella della sussistenza di «motivi legittimi».

c.

Se per poter validamente invocare l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario, sia sempre sufficiente che si arrechi o si possa arrecare pregiudizio a una o più delle funzioni del marchio di cui alla questione 1(a).

2)

a.

Se si possa affermare in generale che un titolare di marchio, in forza dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario, si può opporre alla successiva immissione in commercio di prodotti con il suo marchio, qualora detti prodotti siano stati riparati da soggetti diversi dal titolare del marchio o da persone da esso autorizzate.

b.

In caso di risposta negativa alla questione 2(a), se la sussistenza di «motivi legittimi», ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario, dopo la riparazione ad opera di un terzo di prodotti immessi in commercio dal titolare del marchio o con il suo consenso, dipenda dalla natura dei prodotti o dalla natura della riparazione effettuata (…), oppure da altre circostanze, come circostanze particolari come quelle del caso di specie (…).

3)

a.

Se l’opposizione del titolare del marchio, di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario, alla successiva immissione in commercio di prodotti riparati da terzi sia esclusa allorché il marchio viene utilizzato in un modo che non possa destare l’impressione dell’esistenza di un legame economico tra il titolare del marchio (o i suoi licenziatari) e la parte che immette successivamente in commercio i prodotti, ad esempio se mediante rimozione del marchio e/o ulteriore etichettatura dei prodotti dopo la riparazione è evidente che la riparazione non è stata effettuata dal titolare del marchio o con il suo consenso o da un suo licenziatario.

b.

Se al riguardo abbia rilevanza la risposta alla questione se il marchio possa essere rimosso facilmente, senza pregiudicare la qualità tecnica o l’utilità pratica dei prodotti.

4)

Se per rispondere alle questioni che precedono sia rilevante se si tratti di un marchio collettivo ai sensi del regolamento sul marchio comunitario e, in tal caso, sotto quale profilo.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (Versione codificata) (GU 2009, L 78, pag. 1).


22.6.2020   

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C 209/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 12 marzo 2020 — JS / Câmara Municipal de Gondomar

(Causa C-135/20)

(2020/C 209/19)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: JS

Resistente: Câmara Municipal de Gondomar

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto dell’Unione europea, segnatamente l’articolo 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP (1), debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che vieta in maniera assoluta la trasformazione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati da enti pubblici in contratti di lavoro a tempo indeterminato.

2)

Se la direttiva 1999/70/CE debba essere interpretata nel senso che essa impone la trasformazione dei contratti come l’unica forma di prevenire gli abusi derivanti dal ricorso alla successione di contratti di lavoro a tempo determinato.


(1)  Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — GU 1999, L 175, pag. 43.


22.6.2020   

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C 209/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portogallo) il 12 marzo 2020 — MV / SATA Internacional — Serviços de Transportes Aéreos SA

(Causa C-137/20)

(2020/C 209/20)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores

Parti

Ricorrente: MV

Convenuta: SATA Internacional — Serviços de Transportes Aéreos SA

Questione pregiudiziale

Se, un evento come quello che si è verificato il 6 giugno 2016, in cui un volo è stato cancellato a causa delle condizioni meteorologiche dell'aeroporto di destinazione, in particolare perché, al momento della partenza del volo, i limiti minimi di visibilità orizzontale non erano garantiti così come la visibilità verticale sulla pista, non essendo assicrate quindi le condizioni di sicurezza richieste, in quell'aeroporto e per l'aeromobile in questione, con la previsione, inoltre, del peggioramento delle condizioni atmosferiche nelle ore successive, debba essere qualificato «circostanza straordinaria» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento 261/2004 (1) che esonera il vettore aereo dall'obbligo di compensazione pecuniaria.


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91- GU 2004, L 46, pag. 1


22.6.2020   

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C 209/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Italia) il 26 marzo 2020 — Analisi G. Caracciolo srl / Regione Siciliana — Assessorato regionale della salute — Dipartimento regionale per la pianificazione e a.

(Causa C-142/20)

(2020/C 209/21)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana

Parti nella causa principale

Appellante: Analisi G. Caracciolo srl

Appellati: Regione Siciliana — Assessorato regionale della salute — Dipartimento regionale per la pianificazione, Regione Sicilia — Assessorato della salute — Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio, Accredia — Ente Italiano di Accreditamento, Azienda sanitaria provinciale di Palermo

Questioni pregiudiziali

1)

Dica la Corte di Giustizia dell’Unione europea se il Regolamento CE n. 765 del 2008 (1) osta a una disciplina nazionale (quale l’articolo 40 della legge n. 88 del 2009) laddove interpretata nel senso di ammettere che l’attività di accreditamento possa essere svolta da Organismi non aventi sede in uno dei Paesi dell’Unione europea — e quindi senza rivolgersi all’Organismo unitario di accreditamento –, laddove tali Organismi garantiscano comunque il rispetto delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e UNI CEI EN ISO/IEC 17011 e dimostrino — anche attraverso accordi di mutuo riconoscimento — il possesso di una qualificazione sostanzialmente assimilabile a quella degli Organismi unici di cui al Regolamento CE n. 765 del 2008;

2)

Dica la Corte di giustizia dell’Unione europea se — in relazione all’art. 56 TFUE, agli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché all’art. 102 del TFUE — il Regolamento CE n. 765 del 2008, laddove istituisce un regìme di sostanziale monopolio al livello nazionale delle attività di accreditamento attraverso il sistema dell’«Organismo unico», violi i principi del diritto primario dell’Unione europea e, in particolare, i princìpi di libera prestazione dei servizi e di non discriminazione, il divieto di disparità di trattamento, nonché le regole in materia di concorrenza che vieta[no] situazioni di monopolio.


(1)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU 2008, L 218, pag. 30).


22.6.2020   

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C 209/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polonia) il 24 marzo 2020 — A / O

(Causa C-143/20)

(2020/C 209/22)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Parti

Ricorrente: A

Resistente: O

Questioni pregiudiziali

1)

Prima questione: se l'articolo 185, paragrafo 3, lettera i), della direttiva 2009/138/CE, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (1) e l’articolo 36, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato III A., punto 12, della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita (2), debbano essere interpretati nel senso che nel caso di contratti di assicurazione sulla vita di tipo «unit-linked» (assicurazione sulla vita collegata a un fondo di investimento), in cui gli attivi sottostanti sono costituiti da prodotti derivati (o strumenti finanziari strutturati in cui sono incorporati derivati), l'assicuratore o il contraente dell’assicurazione (che offre siffatta assicurazione, distribuisce il prodotto assicurativo, «vende» l’assicurazione), sia obbligato a fornire all’assicurato consumatore informazioni sulla natura, sul tipo specifico e sulle caratteristiche (inglese — indication of the nature, tedesco — Angabe der Art, francese — indications sur la nature) dello strumento sottostante (prodotto derivato o strumento finanziario strutturato in cui è stato incorporato un derivato), o se sia sufficiente indicare unicamente il tipo degli attivi sottostanti (di base), senza comunicare le caratteristiche di tale strumento.

2)

Seconda questione: in caso di risposta alla prima questione nel senso che l'assicuratore o il contraente dell’assicurazione (che offre siffatta assicurazione, distribuisce il prodotto assicurativo, «vende» l'assicurazione di tipo «unit-linked» — collegata a un fondo di investimento), è tenuto a fornire al consumatore informazioni sulla natura, sul tipo specifico, sulle caratteristiche dello strumento sottostante (prodotto derivato o strumento finanziario strutturato in cui è incorporato un derivato), se l'articolo 185, paragrafo 3, lettera i), della direttiva 2009/138/CE e l’articolo 36, paragrafo 1, in combinato disposto con l'allegato III A., punto 12, della direttiva 2002/83/CE, debbano essere interpretati nel senso che le informazioni sulla natura, sul tipo specifico e sulle caratteristiche dello strumento sottostante (prodotto derivato o strumento finanziario strutturato in cui è stato incorporato un derivato) devono contenere informazioni identiche a quelle richieste dall’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (3), e dall’articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (4), ossia informazioni complete sui prodotti derivati e sulle strategie di investimento proposte, che dovrebbero comprendere opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti in tali strumenti o alle strategie di investimento specifiche, comprese le informazioni sulle modalità di calcolo del valore dello strumento sottostante utilizzate dall’assicuratore o dall’agente di calcolo durante il periodo di assicurazione, le informazioni sui rischi riguardanti il prodotto derivato e il suo emittente, tra cui anche le informazioni sulle variazioni del valore del derivato nel tempo, sui singoli fattori determinanti queste variazioni e sul loro grado d’impatto sul valore.

3)

Terza questione: se l’articolo 185, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE debba essere interpretato nel senso che nel caso di contratti di assicurazione sulla vita di tipo «unit-linked» (assicurazione sulla vita collegata a un fondo di investimento) in cui gli attivi sottostanti sono costituiti da prodotti derivati (o strumenti finanziari strutturati in cui è incorporato un derivato), l’assicuratore o il contraente dell’assicurazione (che offre siffatta assicurazione, distribuisce il prodotto assicurativo, «vende» l’assicurazione), deve fornire all’assicurato consumatore informazioni identiche a quelle richieste dall’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE e dall’articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, ossia informazioni complete sui prodotti derivati e sulle strategie di investimento proposte, che dovrebbero comprendere opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi relativi agli investimenti in tali strumenti o alle strategie di investimento specifiche, comprese le informazioni sulle modalità di calcolo del valore dello strumento sottostante utilizzate dall’assicuratore o dall’agente di calcolo durante il periodo di assicurazione, le informazioni sui rischi associati al prodotto derivato e al suo emittente, tra cui anche le informazioni sulle variazioni del valore del derivato nel tempo, sui singoli fattori determinanti queste variazioni e sul loro grado d’impatto sul valore.

4)

Quarta questione: in caso di risposta affermativa alla seconda o alla terza questione (o ad entrambe), se la mancata comunicazione, al momento dell’offerta del prodotto assicurativo, al consumatore da parte dell’assicuratore o del contraente dell’assicurazione che offre un’assicurazione sulla vita di tipo «unit-linked» (assicurazione sulla vita collegata a un fondo di investimento), delle informazioni richieste (indicate nella seconda e nella terza questione), costituisce una pratica commerciale sleale ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), e se la mancata comunicazione delle informazioni richieste costituisce una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’articolo 7 della medesima direttiva.

5)

Quinta questione: in caso di risposta negativa sia alla seconda che alla terza questione, se la mancanza di una chiara informazione al consumatore, da parte dell'assicuratore o del contraente dell’assicuratore [(che offre siffatta assicurazione, distribuisce il prodotto assicurativo, «vende» l'assicurazione sulla vita di tipo «unit-linked» (assicurazione sulla vita collegata a un fondo di investimento)], che gli attivi del fondo di investimento (fondo unit-linked) sono allocati in prodotti derivati (o prodotti strutturati che incorporano derivati) costituisce una pratica commerciale sleale ai sensi dell'articolo 5 della direttiva sulle pratiche commerciali, e se la mancata comunicazione delle informazioni imposte costituisce una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’articolo 7 della medesima direttiva.

6)

Sesta questione: in caso di risposta negativa sia alla seconda che alla terza questione, se la mancanza di una dettagliata spiegazione al consumatore, da parte dell’assicuratore o del contraente dell’assicurazione che offre un’assicurazione sulla vita di tipo «unit-linked» (assicurazione sulla vita collegata a un fondo di investimento), delle caratteristiche precise dello strumento in cui sono allocati gli attivi del fondo di investimento (fondo unit-linked), comprensiva delle informazioni sulle regole di funzionamento di tale strumento, nelle ipotesi in cui si tratti di un derivato (o strumento strutturato in cui è incorporato un derivato), costituisce una pratica commerciale sleale ai sensi dell'articolo 5 della direttiva sulle pratiche commerciali, e se la mancata comunicazione delle informazioni imposte costituisce una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’articolo 7 della medesima direttiva.


(1)  GU 2009, L 335, pag. 1.

(2)  GU 2002, L 345, pag. 1.

(3)  GU 2004, L 145, pag. 1.

(4)  GU 2014, L 173, pag. 349.

(5)  GU 2005, L 149 pag. 22.


22.6.2020   

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C 209/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 27 marzo 2020 — Bundeswettbewerbsbehörde / Nordzucker AG e a.

(Causa C-151/20)

(2020/C 209/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Bundeswettbewerbsbehörde

Resistenti: Nordzucker AG, Südzucker AG, Agrana Zucker GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se il terzo criterio previsto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di concorrenza ai fini dell’applicabilità del principio del «ne bis in idem», vale a dire la necessità che sia toccato il medesimo interesse giuridico tutelato, trovi applicazione anche quando le autorità garanti della concorrenza di due Stati membri sono chiamate ad applicare per la medesima fattispecie e in relazione alle medesime persone, unitamente a disposizioni nazionali, anche le medesime norme giuridiche di diritto europeo (nella fattispecie: l’articolo 101 TFUE).

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2)

Se in un siffatto caso di applicazione parallela del diritto della concorrenza europeo e nazionale sussista il medesimo interesse giuridico tutelato.

3)

Se, inoltre, ai fini dell’applicazione del principio del «ne bis in idem» rilevi se la decisione sull’ammenda cronologicamente anteriore adottata dall’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro abbia, dal punto di vista dei fatti, tenuto conto degli effetti dell’infrazione alle norme in materia di concorrenza su un altro Stato membro, la cui autorità garante abbia adottato solo successivamente la propria decisione nell’ambito del procedimento in materia di concorrenza svoltosi dinanzi ad essa.

4)

Se anche un procedimento in cui, dato il coinvolgimento di un partecipante al programma nazionale di clemenza, può essere accertata unicamente la sua infrazione al diritto della concorrenza, rappresenti un procedimento dominato dal principio del «ne bis in idem» o se un siffatto accertamento dell’infrazione sia ammesso a prescindere dall’esito di un procedimento anteriore concernente l’inflizione di un’ammenda (in un altro Stato membro).


22.6.2020   

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C 209/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 31 marzo 2020 — Kemwater ProChemie s. r. o. / Odvolací finanční ředitelství

(Causa C-154/20)

(2020/C 209/24)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: Kemwater ProChemie s. r. o.

Convenuto: Odvolací finanční ředitelství

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia conforme alla direttiva 2006/112/CE (1) subordinare l’esercizio del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte all’adempimento da parte del soggetto passivo dell’obbligo di provare che la prestazione imponibile da quest’ultimo ricevuta gli è stata fornita da un altro soggetto passivo concreto.

2)

Nel caso in cui la risposta alla prima questione sia affermativa, e il soggetto passivo non adempia all’onere della prova menzionato, se il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte possa essere negato senza che sia provato che tale soggetto passivo sapeva o poteva sapere che, con l’acquisto di beni o servizi, partecipava ad una frode fiscale.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).


22.6.2020   

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C 209/18


Ricorso proposto il 14 aprile 2020 — Commissione europea / Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-161/20)

(2020/C 209/25)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, E. Georgieva, S. L. Kalėda, W. Mölls, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la decisione della Commissione (1), contenuta nell’atto del Coreper del 5 febbraio 2020, che approva l'assoggettamento all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) per quanto riguarda l'introduzione di linee guida sul ciclo di vita per stimare le emissioni di gas serra da pozzo a serbatoio di combustibili alternativi sostenibili, con riferimento alla loro trasmissione da parte della Presidenza del Consiglio all'IMO a nome degli Stati membri e della Commissione;

conservare gli ulteriori effetti della decisione;

condannare Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso di annullamento proposto dalla Commissione ha ad oggetto una decisione del Consiglio, contenuta nell’atto del Coreper del 5 febbraio 2020, che approva l'assoggettamento all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) per quanto riguarda l'introduzione di linee guida sul ciclo di vita per stimare le emissioni di gas serra da pozzo a serbatoio di combustibili alternativi sostenibili (l’assoggettamento relativo ai GHG greenhouse gas -gas serra), con riferimento alla loro trasmissione da parte della Presidenza del Consiglio all'IMO a nome degli Stati membri e della Commissione.

A sostegno del suo ricorso, la Commissione fa valere due motivi.

La Commissione sostiene, in primo luogo, che la decisione del Consiglio viola la competenza esclusiva dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE. Infatti, l'Unione disporrebbe di una competenza esclusiva nel settore interessato dall'assoggettamento relativo ai GHG, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE, in quanto tale settore sarebbe disciplinato in gran parte dalle norme comuni applicabili alle situazioni interne all'Unione ai sensi della costante giurisprudenza della Corte di giustizia.

La Commissione deduce, in secondo luogo, che la decisione del Consiglio viola le prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, TUE, in quanto solo la Commissione è abilitata ad agire in nome dell'Unione e a garantire la rappresentanza esterna dell'Unione


(1)  Documento del Consiglio ST 6287/20 del 24 febbraio 2020.


22.6.2020   

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C 209/19


Ricorso proposto il 23 aprile 2020 — Commissione europea / Repubblica portoghese

(Causa C-169/20)

(2020/C 209/26)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. França e C. Perrin, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, non avendo tenuto conto della svalutazione della componente ambientale nel calcolo del valore applicabile agli autoveicoli usati introdotti nel territorio della Repubblica portoghese e acquistati in altri Stati membri nell'ambito del calcolo della tassa di immatricolazione, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 110 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La normativa portoghese in questione stabilisce una discriminazione tra la tassazione gravante su un autoveicolo importato e quella applicata ad un autoveicolo nazionale simile. Le modalità e la forma di calcolo in vigore comportano una tassazione quasi sempre più elevata dell’autoveicolo importato.

Tale situazione è ancor più preoccupante per il fatto che è contraria alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia: la normativa portoghese relativa al calcolo dell'imposta applicabile agli autoveicoli usati acquistati in altri Stati membri è già stata oggetto di procedure d’infrazione precedenti e di varie sentenze della Corte di giustizia.

La normativa portoghese non garantisce che gli autoveicoli usati importati da altri Stati membri siano tassati di un importo che non ecceda l'imposta gravante sugli autoveicoli usati nazionali simili. Ciò può essere spiegato dal fatto che, a seguito della modifica della normativa nel 2016, la componente ambientale utilizzata per calcolare il valore di un autoveicolo usato non è stata applicata tenendo conto del deprezzamento.

Ne consegue che la tabella di deprezzamento adottata dalla normativa nazionale non conduce ad un’approssimazione ragionevole del valore reale dell’autoveicolo usato importato. Pertanto, l'importo versato per immatricolare un autoveicolo usato importato eccede l'importo relativo ad un autoveicolo usato simile già immatricolato in Portogallo, il che costituisce una violazione dell'articolo 110 TFUE e della giurisprudenza della Corte di giustizia.


22.6.2020   

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C 209/20


Ricorso proposto il 24 aprile 2020 — Commissione europea / Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-180/20)

(2020/C 209/27)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Kellerbauer, T. Ramopoulos, agenti)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione (UE) 2020/245 (1) del Consiglio, del 17 febbraio 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di partenariato istituito dall’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra (in prosieguo: il «CEPA»), per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del Consiglio di partenariato e di quelli del comitato di partenariato, dei sottocomitati e degli altri organi istituiti dal Consiglio di partenariato, nonché la fissazione dell’elenco dei sottocomitati per l’applicazione di tale accordo ad eccezione del titolo II dello stesso (in prosieguo: la «decisione 2020/245 del Consiglio») e la decisione (UE) 2020/246 (2) del Consiglio, del 17 febbraio 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di partenariato istituito dal CEPA, per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del Consiglio di partenariato e di quelli del comitato di partenariato, dei sottocomitati e degli altri organi istituiti dal Consiglio di partenariato, nonché la fissazione dell’elenco dei sottocomitati per l’applicazione del titolo II di tale accordo (in prosieguo: la «decisione 2020/246 del Consiglio»);

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione sostiene che i) escludere il titolo II del CEPA dall’ambito di applicazione della decisione 2020/245 del Consiglio; ii) adottare la separata decisione 2020/246 del Consiglio relativa al solo titolo II del CEPA, che si fonda sulla base giuridica sostanziale dell’articolo 37 TEU; e iii) aggiungere il secondo comma dell’articolo 218, paragrafo 8, TFUE, ai sensi del quale il Consiglio delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l'unanimità, violi il Trattato così come interpretato nella giurisprudenza della Corte di giustizia.

A sostegno di tale affermazione, vengono dedotti i seguenti argomenti.

Primo argomento: secondo una costante giurisprudenza della Corte di giustizia, la base giuridica sostanziale della decisione del Consiglio fondata sull’articolo 218, paragrafo 9, TFUE, sulle posizioni da adottare a nome dell'Unione in organi istituiti da un accordo, deve essere determinata secondo il centro di gravità dell’accordo nel suo complesso. Il CEPA è principalmente interessato dagli scambi e dalla cooperazione allo sviluppo, nonché dai servizi di trasporto, mentre i punti di collegamento tra il CEPA e la PESC non sono sufficientemente importanti da giustificare una base giuridica sostanziale PESC dell’accordo nel suo complesso. Il Consiglio ha pertanto commesso un errore nell’includere l’articolo 37 TEU nella base giuridica della decisione 2020/246 e detta decisione è stata erroneamente adottata secondo la regola del voto all’unanimità.

Secondo argomento: le istituzioni dell’Unione non possono suddividere artificialmente un singolo atto in parti diverse e creare così parti aventi ciascuna un centro di gravità diverso, altrimenti sarebbero loro permesso di eludere il requisito previsto dall’articolo 13 TEU secondo il quale ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Nel caso in cui il Consiglio stabilisca la posizione da adottare a nome dell’Unione in un organo istituito da un accordo, ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in merito alle norme sul funzionamento di tale organo attraverso tutte le disposizioni dell’accordo, non può essere giustificata la suddivisione della decisione del Consiglio in due decisioni. Poiché il CEPA non opera una distinzione tra il regolamento interno applicabile quando gli organi in questione agiscono ai sensi del titolo II o di altri titoli del CEPA, il Consiglio ha erroneamente adottato due decisioni separate, una delle quali riguarda unicamente il titolo II del CEPA.


(1)  GU 2020, L 52, pag. 3.

(2)  GU 2020, L 52, pag. 5.


Tribunale

22.6.2020   

IT

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C 209/22


Sentenza del Tribunale del 26 marzo 2020 — Armani/EUIPO — Asunción (GIORGIO ARMANI le Sac 11)

(Causa T-653/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo GIORGIO ARMANI le sac 11 - Marchi nazionali denominativo e figurativi anteriori LESAC e lesac - Impedimenti alla registrazione relativi - Rischio di confusione - Somiglianza tra i segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001»)

(2020/C 209/28)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Giorgio Armani SpA (Milano, Italia) (rappresentante: S. Martínez-Almeida y Alejos-Pita, avvocatessa)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: H. O’Neill, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Felipe Domingo Asunción (Madrid, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 agosto 2018 (procedimento R 2462/2017-4), relativa ad un procedimento d’opposizione tra il sig. Asunción e la Giorgio Armani.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Giorgio Armani SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 25 del 21.1.2019.


22.6.2020   

IT

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C 209/22


Sentenza del Tribunale del 26 marzo 2020 — Armani/EUIPO — Asunción (le Sac 11)

(Causa T-654/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo le Sac 11 - Marchi nazionali denominativo e figurativi anteriori LESAC e lesac - Impedimenti alla registrazione relativi - Rischio di confusione - Somiglianza tra i segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001»)

(2020/C 209/29)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Giorgio Armani SpA (Milano, Italia) (rappresentante: S. Martínez-Almeida y Alejos-Pita, avvocatessa)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: H. O’Neill, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Felipe Domingo Asunción (Madrid, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 agosto 2018 (procedimento R 2464/2017-4), relativa ad un procedimento d’opposizione tra il sig. Asunción e la Giorgio Armani.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Giorgio Armani SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 25 del 21.1.2019.


22.6.2020   

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C 209/23


Sentenza del Tribunale del 29 aprile 2020 — Tilly-Sabco / Consiglio e Commissione

(Causa T-707/18) (1)

(«Agricoltura - Restituzioni all’esportazione - Pollame - Regolamento (UE) n. 2018/1277 adottato a seguito dell’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 mediante una sentenza della Corte - Competenza dell’autore dell’atto - Sviamento di procedura - Obbligo di motivazione - Responsabilità extracontrattuale - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Danno»)

(2020/C 209/30)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Tilly-Sabco (Guerlesquin, Francia) (rappresentanti: R. Milchior e S. Charbonnel, avvocati)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: D. Komilaki e M. Alver, agenti), Commissione europea (rappresentanti: A. Lewis e B. Hofstötterer, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento (UE) 2018/1277 del Consiglio, del 18 settembre 2018, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame (GU 2018, L 239, pag. 1), e, dall’altro, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe asseritamente subito a causa della fissazione delle suddette restituzioni all’esportazione in misura pari a zero per il periodo che va dal 19 luglio al 31 dicembre 2013.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Tilly-Sabco è condannata alle spese.


(1)  GU C 54 dell’11.2.2019.


22.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 209/24


Sentenza del Tribunale del 26 marzo 2020 — Tecnodidattica/EUIPO (Forma di basi per globi o per lampade)

(Causa T-752/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale - Forma di basi per globi o per lampade - Impedimento assoluto alla registrazione - Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico - Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento (UE) 2017/1001] - Assenza di elementi ornamentali o di fantasia che rivestono un ruolo importante o essenziale»)

(2020/C 209/31)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Tecnodidattica SpA (San Colombano Certenoli, Italia) (rappresentanti: S. Corona e F. Corona, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 ottobre 2018 (procedimento R 76/2017-2), concernente una domanda di registrazione di un segno tridimensionale costituito dalla forma di basi per globi o per lampade come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Tecnodidattica SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 72 del 25.2.2019.


22.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 209/24


Sentenza del Tribunale del 29 aprile 2020 — Bergslagernas Järnvaru/EUIPO — Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen (Strumento per intagliare il legno)

(Causa T-73/19) (1)

(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta uno strumento per intagliare il legno - Disegno o modello nazionale anteriore - Causa di nullità - Assenza di carattere individuale - Assenza d’impressione generale diversa - Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 - Violazione dei diritti della difesa - Articolo 62 del regolamento n. 6/2002»)

(2020/C 209/32)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Bergslagernas Järnvaruaktiebolag (Saltsjö-Boo, Svezia) (rappresentanti: S. Kirschstein-Freund e B. Breitinger, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH (Ichenhausen, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 novembre 2018 (procedimento R 1455/2018-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen e la Bergslagernas Järnvaru.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Bergslagernas Järnvaruaktiebolag è condannata alle spese.


(1)  GU C 122 dell’1.4.2019.


22.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 209/25


Sentenza del Tribunale del 29 aprile 2020 — Abarca/EUIPO — Abanca Corporación Bancaria (ABARCA SEGUROS)

(Causa T-106/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ABARCA SEGUROS - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore ABANCA - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2020/C 209/33)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Abarca — Companhia de Seguros SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: J. Pimenta e Á. Pinho, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: G. Schneider, J. Crespo Carrillo e H. O’Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Abanca Corporación Bancaria, SA (Betanzos, Spagna) (rappresentante: M. Aznar Alonso, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 novembre 2018 (procedimento R 1370/2018-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Abanca Corporación Bancaria e la Abarca — Companhia de Seguros.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Abarca — Companhia de Seguros SA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Abanca Corporación Bancaria, SA.


(1)  GU C 131 dell’8.4.2019.


22.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 209/26


Sentenza del Tribunale del 29 aprile 2020 — Kerry Luxembourg / EUIPO — Döhler (TasteSense)

(Causa T-109/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo TasteSense - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore MultiSense - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2020/C 209/34)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Kerry Luxembourg Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas e H. O’Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Döhler GmbH (Darmstadt, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 novembre 2018 (procedimento R 1178/2018-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Döhler et la Kerry Luxembourg.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Kerry Luxembourg Sàrl è condannata alle spese.


(1)  GU C 139 del 15.4.2019.


22.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 209/26


Sentenza del Tribunale del 29 aprile 2020 — CV e a. / Commissione

(Causa T-496/19) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Remunerazione - Coefficiente correttore - Indennità forfettaria di servizio - Spese di soggiorno - Obbligo di motivazione - Dovere di diligenza - Equivalenza del potere d'acquisto - Parità di trattamento»)

(2020/C 209/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: CV, CW e CY (rappresentante: J.-N. Louis, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin e M. Brauhoff, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e volta all’annullamento della decisione tacita della Commissione mediante la quale l’autorità che ha il potere di nomina di tale istituzione ha respinto la domanda dei ricorrenti volta, in sostanza, a ottenere un aumento, all’occorrenza retroattivo, del coefficiente correttore applicabile alla loro sede di servizio, nella fattispecie Parigi.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

CV, CW e CY sono condannati alle spese.


(1)  GU C 305 del 9.9.2019.


22.6.2020   

IT

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C 209/27


Sentenza del Tribunale del 29 aprile 2020 — CZ e a. / SEAE

(Causa T-497/19) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Retribuzione - Coefficiente correttore - Indennità forfettaria di funzione - Spese di alloggio - Obbligo di motivazione - Dovere di sollecitudine - Equivalenza del potere d’acquisto - Parità di trattamento»)

(2020/C 209/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: CZ, DB, DC, DD (rappresentante: J.-N. Louis, avvocato)

Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna (rappresentanti: S. Marquardt e R. Spac, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 270 TFUE, diretta ad ottenere l’annullamento della decisione implicita del SEAE con cui l’autorità che ha il potere di nomina e l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione del SEAE hanno respinto la domanda dei ricorrenti diretta in sostanza ad ottenere un aumento, se del caso retroattivo, del coefficiente correttore applicabile al luogo della loro sede di servizio, nella fattispecie a Parigi.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

CZ, DB, DC e DD sono condannati alle spese.


(1)  GU C 305 del 9.9.2019.


22.6.2020   

IT

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C 209/27


Ordinanza del Tribunale del 27 aprile 2020 — Axactor / EUIPO — Axa (AXACTOR)

(Causa T-594/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedura di opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a statuire»)

(2020/C 209/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Axactor SE (Oslo, Norvegia) (rappresentanti: D. Stone, A. Dykes, A. Leonelli, solicitors)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Axa SA (Parigi, Francia) (rappresentante: P. Martini-Berthon, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 giugno 2019 (procedimento R 479/2018-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Axa SA e la Axactor SE.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.

2)

La Axactor SE e la Axa SA sono condannate a sopportare le proprie spese, nonché, ciascuna, la metà delle spese sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).


(1)  GU C 363 del 28.10.2019.


22.6.2020   

IT

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C 209/28


Ordinanza del Tribunale del 30 aprile 2020 — ArcelorMittal Bremen/Commissione

(Causa T-623/19) (1)

(«Ricorso per carenza - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Decisione 2011/278/UE - Norme transitorie ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni - Modifica della tabella nazionale di assegnazione riguardante la Germania per il periodo dal 2013 al 2020 - Ampliamento sostanziale della capacità - Cessazione dell’oggetto della controversia - Non luogo a statuire»)

(2020/C 209/38)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ArcelorMittal Bremen GmbH (Brema, Germania) (rappresentanti: S. Altenschmidt e L. Buschmann, avvocati

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e A. Becker, agenti

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 265 TFUE e diretta a far dichiarare che la Commissione si è illegittimamente astenuta dall’adottare una decisione riguardante il quantitativo annuo totale di quote di emissioni da assegnare a titolo gratuito per un ampliamento sostanziale della capacità per quanto riguarda un sottoimpianto della ricorrente con parametro di riferimento di prodotto per la ghisa allo stato fuso e, in subordine, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento dell’asserita decisione adottata dalla Commissione il 19 luglio 2019 relativa alla diffida della ricorrente datata 1o luglio 2019.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 363 del 28.10.2019. .


22.6.2020   

IT

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C 209/29


Ordinanza del presidente del Tribunale del 4 maggio 2020 — Csordas e a./Commissione

(Causa T-146/20 R)

(«Procedimento sommario - Funzione pubblica - Elezioni della sezione locale di Lussemburgo del comitato del personale della Commissione - Regolarità - Obbligo di controllo dell’istituzione - Domanda di provvedimenti provvisori - Inesistenza del fumus boni iuris»)

(2020/C 209/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Annamaria Csordas (Lussemburgo, Lussemburgo), Adrian Sorin Cristescu (Lussemburgo), Jean Putz (Esch-sur-Alzette, Lussemburgo), Miguel Vicente-Nunez (Lussemburgo) (rappresentante: M.-A. Lucas, avvocato)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: D. Milanowska, T. Lilamand e T. Bohr, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 91, paragrafo 4, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e diretta, in via principale, da un lato, ad ottenere la sospensione dell’esecuzione, in primo luogo, dell’avviso del 26 novembre 2019 del seggio elettorale che proclama i risultati delle elezioni della sezione locale di Lussemburgo del comitato del personale della Commissione, in secondo luogo, della decisione del 28 novembre 2019 della Commissione, relativa al calcolo della rappresentatività delle sue organizzazioni sindacali o professionali rappresentative, in terzo luogo, del mandato della sezione locale di Lussemburgo del comitato del personale della Commissione risultante dalle elezioni di novembre del 2019, in quarto luogo, della nomina da parte della sezione locale di Lussemburgo del comitato del personale della Commissione dei suoi delegati al comitato centrale del personale della Commissione, in quinto luogo, di qualunque decisione vertente sull’assegnazione di risorse aggiuntive ai rappresentanti del personale della Commissione e, dall’altro, ad ingiungere alla Commissione di mantenere in servizio il comitato del personale uscente fino alla data di pronuncia della sentenza nel procedimento principale, limitando tale mandato ai compiti di ordinaria amministrazione e, in subordine, ad ingiungere, da un lato, alla Commissione di limitare ai compiti di ordinaria amministrazione il mandato della sezione locale di Lussemburgo del comitato del personale della Commissione risultante dalle elezioni di novembre del 2019 e, dall’altro, a tale sezione locale di nominare al comitato centrale del personale della Commissione rappresentanti proposti dall’Union syndicale Luxembourg (Unione Sindacale lussemburghese).

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


22.6.2020   

IT

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C 209/29


Ricorso proposto il 18 marzo 2020 — JP / Commissione

(Causa T-179/20)

(2020/C 209/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: JP (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Champetier, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 17 luglio 2019, che non inserisce il ricorrente nell’elenco di riserva dei vincitori del concorso EPSO/AD/363/18 — Amministratori (AD7), e la decisone del 10 dicembre 2019 recante rigetto della richiesta di riesame del ricorrente;

condannare la convenuta al risarcimento dei danni, e

condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio secondo il quale i membri della commissione giudicatrice devono possedere le competenze necessarie a valutare oggettivamente le capacità e le qualifiche professionali del candidato nel corso del colloquio basato sulle competenze specifiche, sulla violazione del principio della parità di trattamento e sulla violazione del principio di legittimo affidamento.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio secondo il quale la composizione della commissione giudicatrice dev’essere sufficientemente stabile.

3.

Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione.


22.6.2020   

IT

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C 209/30


Ricorso proposto il 20 aprile 2020 — Square/EUIPO ($ Cash App)

(Causa T-210/20)

(2020/C 209/41)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Square Inc. (San Francisco, California, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Hawkins, solicitor, K. Lüder, e T. Dolde, lawyers)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «$ Cash App» — Domanda di registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 410 819

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 5/2/2020 nel procedimento R 811/2019-1

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute dinanzi al dipartimento Operazioni e alla prima commissione di ricorso.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione del principio della parità di trattamento e di quello di buona amministrazione.


22.6.2020   

IT

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C 209/31


Ricorso proposto il 20 aprile 2020 — Square/EUIPO ($ Cash App)

(Causa T-211/20)

(2020/C 209/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Square, Inc. (San Francisco, California, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Hawkins, solicitor, K. Lüder e T. Dolde, lawyers)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo «$ Cash App» — Domanda di registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 410 839

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 5/2/2020 nel procedimento R 810/2019-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute dinanzi al dipartimento Operazioni e alla prima commissione di ricorso.

Motivo(i) invocato(i)

Violazione dell’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


22.6.2020   

IT

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C 209/32


Ricorso proposto il 15 aprile 2020 — JK / Commissione

(Causa T-219/20)

(2020/C 209/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: JK (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 5 giugno 2019 del direttore della DG Bilancio e Amministrazione, Risorse umane, del SEAE, recante rigetto della sua domanda presentata in base all'articolo 24 dello Statuto il 5 febbraio 2019;

annullare la decisione implicita dell'APN della Commissione che respinge la domanda da lui presentata ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto il 5 febbraio 2019;

annullare, nei limiti in cui tale decisione fa seguito ad un rigetto implicito, la decisione di rigetto del reclamo presentato il 4 settembre 2019 dal ricorrente e notificato il 6 gennaio 2020 dal direttore della DG Bilancio e Amministrazione, Risorse umane e sicurezza;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 12 bis dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), su un errore di diritto nella valutazione della nozione di molestie e, più in particolare, nella sua valutazione in merito all'attuazione del dovere di assistenza dell'istituzione in applicazione dell'articolo 24 dello Statuto e su un errore di diritto commesso dall'APN nell’ambito del rigetto della domanda, prima di qualsiasi iniziativa di indagine amministrativa, per quanto riguarda l'importanza della prova degli elementi forniti a sostegno della sua domanda.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione degli elementi presentati a sostegno della domanda di assistenza, in considerazione del fatto che il ricorrente avrebbe fornito, attraverso la sua denuncia, prove sufficienti a dimostrare la realtà degli attacchi di cui è stato vittima.


22.6.2020   

IT

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C 209/32


Ricorso proposto il 23 aprile 2020 — Orion / Commissione

(Causa T-223/20)

(2020/C 209/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Orion Oyj (Espoo, Finlandia) (rappresentanti: C. Schoonderbeek, lawyer, J. Mulryne e E. Amos, solicitors)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta del 13 febbraio 2020 di concedere un'autorizzazione all’immissione in commercio generica per la «desmedetomidina Accord»;

condannare la convenuta alle spese legali e alle altre spese sostenute dalla ricorrente in relazione al presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’assunto secondo cui la decisione impugnata costituisce una violazione dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE (1), in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della stessa, in quanto accetta quale medicinale di riferimento il medicinale «Precedex», che ha ottenuto un'autorizzazione nazionale all'immissione in commercio nella Repubblica ceca prima dell'adesione all'Unione europea, posto che tale autorizzazione nazionale all'immissione in commercio non era stata concessa (o aggiornata) in conformità alle vigenti disposizioni dell'Unione.

2.

Secondo motivo, vertente sull’assunto secondo cui la decisione impugnata costituisce una violazione dell'articolo 14, paragrafo 11, del regolamento 726/2004 (2), in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 1, e con l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2001/83, laddove conclude che la protezione regolamentare dei dati per il prodotto della ricorrente, «Dexdor», era scaduta e accetta che tale prodotto (e i dati della ricerca su cui si basa) potesse essere utilizzato come medicinale di riferimento a sostegno di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio per un prodotto copia (generico), in quanto i medicinali «Precedex» e «Dexdor» fanno parte della stessa autorizzazione all'immissione in commercio globale.

3.

Terzo motivo, secondo cui la decisione impugnata non contiene una motivazione adeguata, come richiesto dall'articolo 296 TFUE.


(1)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67).

(2)  Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU 2004 L 136, pag. 1).


22.6.2020   

IT

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C 209/33


Ricorso proposto il 27 aprile 2020 — PNB Banka / BCE

(Causa T-230/20)

(2020/C 209/45)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: PNB Banka AS (Riga, Lettonia) (rappresentante: O. Behrends, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della BCE del 17 febbraio 2020 riguardante la revoca della licenza bancaria della AS PNB Banka;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tredici motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il testo della decisione impugnata contiene informazioni procedurali insufficienti o fuorvianti.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che, per adottare la decisione impugnata, la BCE si è avvalsa illegittimamente della procedura in due fasi (che include una proposta dell’autorità nazionale competente), ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (1) e dell’articolo 83 del regolamento (UE) n. 468/2014, (2) nonostante la decisione di riclassificazione della BCE del 1o marzo 2019 tramite la quale la BCE ha assunto la vigilanza diretta della ricorrente.

3.

Terzo motivo, vertente su violazioni del procedimento dinanzi all’autorità nazionale competente, la Commissione dei mercati finanziari e dei capitali (CMFC).

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che l’adozione da parte della BCE, in data 17 febbraio 2020, di un progetto di decisione di revoca della licenza bancaria con data 12 settembre 2019 non era più possibile dal punto di vista procedurale, a motivo della disposizione procedurale di cui all’articolo 83, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è resa illegittima, tanto sul piano procedurale quanto su quello sostanziale, dalla revoca de facto della licenza da parte della BCE tramite la precedente valutazione di dissesto o rischio di dissesto (FOLTF) del 15 agosto 2019.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è illegittima perché è basata su un’ingerenza illegittima nei diritti di rappresentanza della ricorrente che la priva completamente dei suoi diritti procedurali.

7.

Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è illegittima in quanto è basata su una motivazione insufficiente.

8.

Ottavo motivo, vertente su una violazione del diritto della ricorrente di essere ascoltata.

9.

Nono motivo, vertente sul fatto che la BCE non poteva invocare la decisione sull’insolvenza lettone del 12 settembre 2019 poiché tale decisione era illegittima e basata esclusivamente sulla valutazione di dissesto o rischio di dissesto erronea della BCE.

10.

Decimo motivo, vertente sul fatto che la BCE si è fondata illegittimamente su altri motivi per la decisione impugnata, in particolare, su presunte violazioni dei limiti ai grandi rischi e dei requisiti patrimoniali obbligatori, che non erano giustificati e che la CMFC non ha invocato nel suo progetto di decisione.

11.

Undicesimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è illegittima sul piano sostanziale in quanto la ricorrente, dal 12 settembre 2019, è stata soggetta al controllo esclusivo della CMFC e quindi indirettamente a quello della BCE.

12.

Dodicesimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è sproporzionata.

13.

Tredicesimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è basata su tutti i vizi della valutazione di dissesto o rischio di dissesto.


(1)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013 L 287, pag. 63).

(2)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (GU 2014 L 141, pag. 1).


22.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 209/35


Ricorso proposto il 23 aprile 2020 — Price / Consiglio

(Causa T-231/20)

(2020/C 209/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: David Price (Le Dorat, Francia) (rappresentante: J. Fouchet, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

sospendere il presente procedimento e sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali con procedimento accelerato:

1.

Se il recesso del Regno Unito dall’Unione europea comporti la revoca della cittadinanza europea dei cittadini del Regno Unito che, prima della fine del periodo di transizione, hanno esercitato il loro diritto di libera circolazione e di libero stabilimento nel territorio di un altro Stato membro.

2.

In caso affermativo, se il combinato disposto degli articoli 2, 3, 10, 12 e 127 dell’accordo di recesso, del punto 6 del suo preambolo, e degli articoli 18, 20 e 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che ha consentito a tali cittadini del Regno Unito di conservare, senza esclusioni, i diritti alla cittadinanza europea di cui godevano prima del recesso del loro paese dall’Unione europea.

3.

In caso di risposta negativa alla seconda questione, se l’accordo di recesso violi gli articoli 18, 20 e 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea nei limiti in cui non contiene stipulazioni che consentano loro di conservare tali diritti senza esclusioni.

4.

In ogni caso, se l’articolo 127, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo di recesso violi non solo gli articoli 18, 20 e 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ma anche gli articoli 39 e 40 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nei limiti in cui priva i cittadini dell’Unione che hanno esercitato il loro diritto di libera circolazione e di libero stabilimento nel Regno Unito del diritto di voto attivo e passivo alle elezioni comunali in tale paese e, qualora il Tribunale e la Corte ne diano la stessa interpretazione del Consiglio di Stato francese, se tale violazione si estenda ai cittadini del Regno Unito che hanno esercitato il diritto di libera circolazione e di libero stabilimento.

annullare parzialmente la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, congiuntamente l’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, nei limiti in cui l’accordo di recesso non consente di proteggere pienamente il diritto alla salute di tali cittadini e nei limiti in cui tali atti distinguono in maniera automatica e generale, senza il minimo controllo di proporzionalità, i cittadini dell’Unione e i cittadini del Regno Unito a decorrere dal 1o febbraio 2020, e annullare pertanto, in particolare, il punto 6 del preambolo e gli articoli 9, 10 e 127 dell’accordo di recesso;

condannare l’Unione europea alla totalità delle spese del procedimento, compresi gli onorari di avvocato a concorrenza di EUR 5 000.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce otto motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla mancanza di controllo di proporzionalità della revoca della cittadinanza europea per talune categorie di cittadini del Regno Unito. Il ricorrente sostiene che, in quanto cittadino europeo che ha esercitato il diritto di libera circolazione nell’Unione e che è stato assente dal territorio del Regno Unito da più di quindici anni, egli non è stato autorizzato a votare in occasione del referendum del 23 giugno 2016 sull’appartenenza del Regno Unito all’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi di democrazia, di parità di trattamento, di libertà di circolazione, di libertà di espressione e di buona amministrazione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’ordinamento giuridico dell’Unione e del principio della parità di trattamento insito nella cittadinanza europea. Il ricorrente sostiene in particolare che la decisione impugnata è contraria all’ordinamento giuridico dell’Unione, che sancisce il principio della parità di trattamento di tutti i cittadini, nonché alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. Il ricorrente sostiene in particolare, in proposito, che la decisione impugnata conferma la perdita del suo diritto di soggiorno permanente, acquisito dopo cinque anni di residenza continua in uno Stato membro, senza che siano state previste le conseguenze concrete di tale perdita e soprattutto senza che sia stato esercitato alcun controllo di proporzionalità.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata pregiudica il suo diritto alla vita privata e familiare in quanto lo priva della cittadinanza europea e, pertanto, del diritto di risiedere liberamente nel territorio di uno Stato membro di cui non è cittadino, ma nel quale egli ha costruito la sua vita familiare.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione del diritto di voto attivo e passivo dei cittadini del Regno Unito alle elezioni comunali ed europee. Secondo il ricorrente, l’articolo 127 dell’accordo di recesso violerebbe l’articolo 18 TFUE e gli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La decisione impugnata dovrebbe quindi essere annullata nei limiti in cui ratifica un accordo contenente una disposizione che crea una discriminazione tra cittadini del Regno Unito.

7.

Settimo motivo, vertente sulla distinzione automatica e generale, operata dall’accordo di recesso, tra i cittadini dell’Unione e i cittadini del Regno Unito senza controllo di proporzionalità riguardo alla vita privata e familiare dei cittadini del Regno Unito a partire dal 1o febbraio 2020. A sostegno di tale motivo, il ricorrente afferma che la revoca della cittadinanza europea non può essere automatica e generale, che sarebbe stato necessario effettuare una valutazione in concreto delle conseguenze e che, in assenza di tale valutazione, la decisione impugnata dev’essere annullata.

8.

Ottavo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali, ossia del diritto alla salute. Il ricorrente ritiene che a causa del fatto che l’accordo di recesso non prevede alcuna azione a tutela del suo diritto alla salute, tale competenza di sostegno venga meno per il Regno Unito e i suoi cittadini, mettendo questi ultimi in pericolo, in particolare in un periodo di pandemia e di crisi sanitaria.


22.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 209/36


Ricorso proposto il 1o maggio 2020 — Ryanair / Commissione

(Causa T-238/20)

(2020/C 209/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida, F. Laprévote, S. Rating e I. Metaxas-Maranghidis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (UE) della Commissione europea, dell’11 aprile 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.56812; (1) e

condannare la Commissione alle spese.

La ricorrente ha chiesto, inoltre, che la causa sia trattata secondo il procedimento accelerato di cui all’articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, con cui si sostiene che la decisione della Commissione viola disposizioni specifiche del TFUE nonché i principi generali del diritto dell’Unione riguardo al divieto di discriminazione basata sulla nazionalità e alla libera circolazione dei servizi, su cui si è fondata la liberalizzazione del trasporto aereo nell’Unione europea sin dalla fine degli anni ’80. La liberalizzazione del mercato del trasporto aereo nell’Unione europea ha permesso la crescita di compagnie aeree low-cost veramente paneuropee. La decisione della Commissione ignora il ruolo di tali compagnie aeree paneuropee nella connettività degli Stati membri dell’Unione autorizzando la Svezia a riservare gli aiuti alle sole compagnie aeree dell’Unione alle quali la Svezia ha rilasciato licenze di esercizio dell’Unione. L’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE prevede un’eccezione al divieto di aiuti di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ma non prevede un’eccezione alle altre regole e agli altri principi del TFUE.

2.

Secondo motivo, con cui si asserisce che la decisione della Commissione viola l’obbligo di quest’ultima di effettuare una ponderazione degli effetti positivi dell’aiuto rispetto ai suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata (ossia il «test comparativo»).

3.

Terzo motivo, con cui si afferma che la Commissione ha omesso di avviare un procedimento di indagine formale nonostante gravi difficoltà e ha violato i diritti procedurali della ricorrente.

4.

Quarto motivo, con cui si sostiene che la decisione viola l’obbligo di motivazione incombente alla Commissione.


(1)  Decisione (UE) della Commissione europea, dell’11 aprile 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.56812 Svezia — Regime di garanzia sui prestiti alle compagnie aeree ai sensi del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (non ancora pubblicata nella GU).


22.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 209/37


Ricorso proposto il 30 aprile 2020 — Stada Arzneimittel/EUIPO — Pfizer (RUXXIMLA)

(Causa T-239/20)

(2020/C 209/48)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Stada Arzneimittel AG (Bad Vilbel, Germania) (rappresentanti: J.-C. Plate e R. Kaase, Rechtsanwälte)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Pfizer Inc. (New York, New York, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Registrazione del marchio denominativo dell’Unione «RUXXIMLA» — Domanda di registrazione n. 17 865 742

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13/02/2020 nel procedimento R 1879/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


22.6.2020   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 209/38


Ricorso proposto il 5 maggio 2020 — Stada Arzneimittel/EUIPO — Pfizer (RUXYMLA)

(Causa T-248/20)

(2020/C 209/49)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Stada Arzneimittel AG (Bad Vilbel, Germania) (rappresentanti: J.-C. Plate e R. Kaase, Rechtsanwälte)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Pfizer Inc. (New York, New York, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo «RUXYMLA» — Domanda di registrazione n. 17 865 739

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13/02/2020 nel procedimento R 1878/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese, comprese quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione.

Motivo(i) invocato(i)

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


22.6.2020   

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C 209/39


Ricorso proposto il 7 maggio 2020 — González Calvet/CRU

(Causa T-257/20)

(2020/C 209/50)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Ramón González Calvet e Joan González Calvet (Barcellona, Spagna) (rappresentante: P. Molina Bosch, avvocato)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico SRB/EES/2020/52 del 17 marzo 2020;

valutare la totalità degli attivi dell’intero gruppo Banco Popular, e non solo quelli della società controllante separatamente dagli attivi delle controllate, come ha fatto la Deloitte, poiché tutto il gruppo, e non soltanto la società controllante, è stato assorbito dal Banco Santander;

valutare i crediti in bonis al 100 % del loro valore contabile;

valutare i crediti deteriorati al 100 % del loro valore contabile, in quanto la loro copertura, mediante garanzie e accantonamenti, era quasi del 100 %;

valutare gli attivi immobiliari del gruppo Banco Popular in EUR 10 896 milioni, dato che gli accantonamenti corrispondenti erano già stati detratti;

valutare gli attivi totali del gruppo Banco Popular in EUR 153 785 milioni, conformemente alle argomentazioni contenute nel ricorso, il che fornisce un valore di realizzo per gli azionisti in caso di liquidazione pari a EUR 29 365 milioni, al netto dei 124 420 milioni di euro che, secondo la Deloitte, erano dovuti ai creditori;

disporre un indennizzo di EUR 7,00 per azione, corrispondente al risultato della divisione dei suddetti 29 365 milioni di euro per i 4 196 milioni di azioni in circolazione al momento della risoluzione;

versare al sig. Ramon González Calvet l’importo di EUR 317 072 (trecento diciassette mila settantadue euro) a titolo di risarcimento per l’esproprio delle sue 45 296 azioni e al sig. Juan González Calvet l’importo di EUR 11 977 (undici mila novecento settantasette euro) a titolo di risarcimento per l’esproprio delle sue 1 711 azioni, oltre alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il 6 giugno 2017 il Comitato di risoluzione unico (CRU) disponeva la risoluzione del Banco Popular e lo vendeva al Banco Santander al prezzo di EUR 1. Il 17 marzo 2020, con decisione SRB/EES/2020/52, il Comitato di risoluzione unico, sentiti gli obbligazionisti e gli azionisti del Banco Popular interessati dalla sua risoluzione, stabiliva che essi non dovessero essere risarciti, e ciò sulla base della relazione di valutazione 3 della Deloitte.

Nel ricorso, i ricorrenti sottolineano che la Deloitte è una società di revisione contabile che ha perso il proprio prestigio a seguito di casi come Gowex, Bankia, Gescartera e Abengoa e che, in realtà, non sta effettuando la revisione di alcuna grande banca spagnola.

A sostegno del ricorso i ricorrenti fanno valere i seguenti argomenti:

1.

La valutazione della Deloitte sarebbe falsata nell’interesse del CRU e pregiudicherebbe gli azionisti nella misura in cui, tra l’altro, secondo i ricorrenti, essa

sottovaluta gli attivi fiscali differiti, che sono stati interamente percepiti dal Banco Santander;

non tiene conto del fatto che la copertura dei crediti deteriorati, mediante garanzie e accantonamenti, era del 100 %;

sottovaluta il portafoglio dei crediti in bonis;

non contabilizza tutti gli attivi del gruppo Banco Popular, separando gli attivi della persona giuridica Banco Popular da quelli delle sue controllate e partecipate;

non tiene conto del fatto che il valore netto contabile degli attivi immobiliari, detratti gli accantonamenti, era di EUR 10 896 milioni.

2.

Il 23 maggio 2017 il CRU incaricava la Deloitte della valutazione del Banco Popular, al tempo stesso che la sua presidente, sig.ra Elka König, in un’intervista alla Bloomberg TV, riconosceva che il Banco Popular era sotto osservazione. Se ne deduce che il CRU aveva già deciso il 23 maggio 2017 di sottoporre il Banco Popular a risoluzione; filtrata all’agenzia Reuters il 31 maggio, la notizia provocava l’episodio di fuga di depositi che ha comportato la perdita di liquidità del Banco Popular.

3.

Secondo il Banco de España, al 13 marzo 2017 la Banca centrale europea considerava il Banco Popular come una banca solvibile. Il Banco Popular non è mai stato in liquidazione, come pretende la Deloitte, ed è chiaro che l’obiettivo del CRU era di sottoporre a risoluzione il Banco Popular per salvare il Banco Santander, una banca sistemica europea e mondiale le cui perdite (stimate dai ricorrenti in EUR 22 573 milioni nel 2017) sono state occultate ai suoi azionisti attraverso l’esproprio e l’assorbimento del Banco Popular.


22.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 209/40


Ricorso proposto l’8 maggio 2020 — Global Chartered Controller Institute / EUIPO — CFA Institute (CCA CHARTERED CONTROLLER ANALYST CERTIFICATE)

(Causa T-266/20)

(2020/C 209/51)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Global Chartered Controller Institute (Alicante, Spagna) (rappresentanti: M. Pomares Caballero e T. Barber Giner, abogados)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: CFA Institute (Charlottesville, Virginia, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo CCA CHARTERED CONTROLLER ANALYST CERTIFICATE — Domanda di registrazione n. 15 508 161

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 25/02/2020 nel procedimento R 235/2019-5

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

modificare la decisione impugnata, ritenendo che nel presente caso non siano soddisfatti i requisiti per l’applicazione dell’impedimento alla registrazione relativo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001;

o, in alternativa, annullare la decisione impugnata; e

condannare l’EUIPO alle spese proprie e del ricorrente (incluse le spese relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso), e condannare la controinteressata alle spese sostenute dinanzi alla divisione di opposizione.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 92 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.