ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 204

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
18 giugno 2020


Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RACCOMANDAZIONI

 

Consiglio

2020/C 204/01

Raccomandazione del Consiglio, del 15 giugno 2020, che valuta i progressi compiuti dagli Stati membri partecipanti ai fini della realizzazione degli impegni assunti nel quadro della cooperazione strutturata permanente (PESCO)

1


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2020/C 204/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9838 — Altor Fund Manager/Eleda/JVAB) ( 1 )

8

2020/C 204/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9666 — Deutsche Asphalt/KEMNA BAU Andrae/Heideasphalt) ( 1 )

9

2020/C 204/04

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9331 — Danaher/GE Healthcare Life Sciences Biopharma) ( 1 )

10


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2020/C 204/05

Tassi di cambio dell'euro — 17 giugno 2020

11

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2020/C 204/06

Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico ( 1 )

12

2020/C 204/07

Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, Modifica degli oneri di servizio pubblico rispetto ai servizi aerei imposti ( 1 )

13

2020/C 204/08

Comunicazione della Commissione della Commissione a norma dell’articolo 16(4) del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, Modifica degli oneri di servizio pubblico rispetto ai servizi aerei imposti ( 1 )

14

2020/C 204/09

Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico ( 1 )

15

2020/C 204/10

Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico ( 1 )

16

2020/C 204/11

Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico ( 1 )

17

2020/C 204/12

Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico ( 1 )

18

2020/C 204/13

Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico ( 1 )

19

2020/C 204/14

Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico ( 1 )

20

2020/C 204/15

Nota informativa della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico ( 1 )

21

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Autorità de vigilanza EFTA

2020/C 204/16

Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni

22


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte EFTA

2020/C 204/17

Sentenza della Corte, del 10 marzo 2020, nella causa E-3/19, Gable Insurance AG in Konkurs, (Direttiva 2009/138/CE — Insolvenza — Procedura di liquidazione — Credito di assicurazione — Concordato giudiziale — Trattamento differenziato dei crediti di assicurazione)

23

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2020/C 204/18

Pubblicazione di una domanda di registrazione di una denominazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

24

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2020/C 204/19

Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

29


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RACCOMANDAZIONI

Consiglio

18.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/1


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 15 giugno 2020

che valuta i progressi compiuti dagli Stati membri partecipanti ai fini della realizzazione degli impegni assunti nel quadro della cooperazione strutturata permanente (PESCO)

(2020/C 204/01)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 46, paragrafo 6,

visto il protocollo n. 10 sulla cooperazione strutturata permanente istituita dall’articolo 42 del trattato sull’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell’11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l’elenco degli Stati membri partecipanti (1),

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

In forza dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), della decisione (PESC) 2017/2315 il Consiglio adotta decisioni e raccomandazioni in cui si valutano i contributi degli Stati membri partecipanti ai fini della realizzazione degli impegni concordati, in base al meccanismo descritto all’articolo 6 della medesima decisione.

(2)

L’articolo 6, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2017/2315 prevede che, sulla base della relazione annuale sulla PESCO presentata dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (alto rappresentante), il Consiglio verifichi con cadenza annuale se gli Stati membri partecipanti continuano ad assolvere gli impegni più vincolanti di cui all’articolo 3 della medesima decisione.

(3)

Ai sensi del punto 15 della raccomandazione del Consiglio, del 6 marzo 2018, relativa a una tabella di marcia per l’attuazione della PESCO (2), a partire dal 2020 l’alto rappresentante dovrebbe presentare la sua relazione annuale nei mesi di marzo o aprile di ogni anno, tenendo conto dei piani nazionali di attuazione (PNA) riveduti e aggiornati presentati dagli Stati membri partecipanti nel mese di gennaio dello stesso anno. Secondo quanto previsto al punto 16 della raccomandazione, il comitato militare dell’Unione europea dovrebbe fornire al comitato politico e di sicurezza consulenza militare e raccomandazioni per consentirgli di preparare entro maggio di ciascun anno la revisione del Consiglio, volta a verificare se gli Stati membri partecipanti continuino ad assolvere gli impegni più vincolanti.

(4)

Conformemente al punto 26 della raccomandazione del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa alla fissazione delle tappe per la realizzazione degli impegni più vincolanti assunti nel quadro della cooperazione strutturata permanente (PESCO) e alla definizione di obiettivi più precisi (3), l’alto rappresentante dovrebbe tener conto della stessa raccomandazione nella relazione annuale sulla PESCO, che affianca la valutazione della realizzazione degli impegni più vincolanti da parte di ciascuno Stato membro partecipante.

(5)

L’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), della decisione (PESC) 2017/2315 prevede che il Consiglio adotti decisioni e raccomandazioni che aggiornano e, ove necessario, rafforzano gli impegni più vincolanti di cui all’allegato di tale decisione alla luce dei risultati conseguiti mediante la PESCO al fine di tenere conto dell’evolversi del contesto di sicurezza dell’Unione. In particolare, le decisioni summenzionate devono essere adottate al termine delle fasi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della decisione (PESC) 2017/2315, sulla base di un processo di revisione strategica che valuta la realizzazione degli impegni relativi alla PESCO.

(6)

Secondo quanto previsto al punto 14 della raccomandazione del Consiglio, del 14 maggio 2019, che valuta i progressi compiuti dagli Stati membri partecipanti ai fini della realizzazione degli impegni assunti nel quadro della cooperazione strutturata permanente (PESCO) (4), oltre a descrivere lo stato di attuazione della PESCO, compresa la realizzazione degli impegni da parte di ogni Stato membro partecipante secondo i rispettivi PNA, si invita anche l’alto rappresentante a includere nella relazione annuale 2020 prime proposte in vista del processo di revisione strategica previsto al termine della prima fase della PESCO (2018-2020), tenendo conto delle altre pertinenti iniziative dell’UE volte a contribuire al raggiungimento del livello di ambizione dell’Unione nel settore della sicurezza e della difesa.

(7)

Il 15 aprile 2020 l’alto rappresentante ha trasmesso al Consiglio la relazione annuale sullo stato di attuazione della PESCO, compresa la realizzazione degli impegni da parte di ogni Stato membro partecipante secondo i rispettivi PNA riveduti e aggiornati.

(8)

Su tale base il Consiglio dovrebbe pertanto adottare una raccomandazione che valuti i progressi compiuti dagli Stati membri partecipanti ai fini della realizzazione degli impegni assunti nel quadro della PESCO,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

I.   Obiettivo e ambito di applicazione

1.

Obiettivo della presente raccomandazione è valutare i contributi apportati dagli Stati membri partecipanti ai fini della realizzazione degli impegni più vincolanti assunti nel quadro della PESCO, sulla base della relazione annuale sullo stato di attuazione della PESCO trasmessa dall’alto rappresentante il 15 aprile 2020 («relazione annuale») e in conformità dei PNA presentati dagli Stati membri partecipanti.

2.

A seguito della raccomandazione adottata dal Consiglio il 14 maggio 2019, la relazione annuale comprende anche un capitolo specifico riguardante la revisione strategica della PESCO al termine della sua prima fase (2018-2020) e contiene raccomandazioni e proposte sugli impegni, i progetti e i processi, nonché sui metodi di lavoro che sono trattati nella presente raccomandazione.

II.   Risultati e valutazione

3.

La relazione annuale fornisce una solida base per valutare lo stato di attuazione della PESCO, compresa la realizzazione degli impegni da parte di ogni Stato membro partecipante secondo i rispettivi PNA.

4.

Gli Stati membri partecipanti, rispondendo alle esigenze attuali e future dell’Europa in materia di sicurezza e di difesa, e in particolare grazie agli sforzi profusi oggi e in futuro per adempiere gli impegni più vincolanti, contribuiscono a rafforzare la capacità dell’Unione di agire in qualità di garante della sicurezza, la sua autonomia strategica, nonché la sua capacità di cooperare con i partner e di proteggere i cittadini.

5.

Nel complesso, il Consiglio sottolinea che gli Stati membri partecipanti:

a)

hanno confermato la traiettoria positiva riguardante gli impegni relativi ai bilanci per la difesa e alle spese di investimento nella difesa. Nella fase attuale, tuttavia, i progressi restano nel complesso modesti: gli Stati membri partecipanti, sebbene si trovino ad affrontare le sfide finanziarie derivanti dalla crisi COVID-19, sono incoraggiati a stanziare le risorse necessarie per continuare a contribuire a questa tendenza positiva nei prossimi anni. Si incoraggiano inoltre gli Stati membri partecipanti a contribuire ulteriormente a un approccio collaborativo europeo (ad esempio, attraverso appalti di attrezzature e ricerca e tecnologia nel settore della difesa);

b)

sono vivamente incoraggiati a tener conto in misura maggiore e a fare un miglior uso, nei rispettivi processi di pianificazione della difesa nazionale, quale elemento per l’orientamento e l’adozione di decisioni, degli strumenti dell’UE in materia di pianificazione della difesa, come il piano di sviluppo delle capacità (CDP), che comprende anche i risultati del processo relativo all’obiettivo primario, la casistica di contesti strategici (SCC), la revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD), nonché altre iniziative quali il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa o altri strumenti pertinenti dell’UE. A tale riguardo, il Consiglio sottolinea l’importanza di un’ulteriore rafforzamento - da parte delle istituzioni, delle agenzie e degli organismi dell’UE, nonché degli Stati membri - della coerenza tra tali strumenti e iniziative, riconoscendo nel contempo la loro specificità e il fatto che hanno basi giuridiche distinte;

c)

sono incoraggiati a compiere ulteriori progressi per assolvere gli impegni inerenti al ravvicinamento reciproco dei rispettivi strumenti di difesa e a riesaminare periodicamente i piani e gli obiettivi da portare avanti, segnatamente allo scopo di svolgere un ruolo sostanziale nello sviluppo di capacità all’interno dell’Unione, anche nel quadro della CARD, riconoscendo nel contempo che ciò richiede uno sforzo continuo a più lungo termine. Il Consiglio rammenta che, come indicato nella raccomandazione del 14 maggio 2019, la coerenza dei risultati tra la CARD e il CDP, da un lato, e i rispettivi processi NATO, come il processo di pianificazione della difesa della NATO, dall’altro, è stata e continuerà ad essere garantita nei casi in cui le esigenze si sovrappongono, pur riconoscendo la diversa natura delle due organizzazioni e delle rispettive responsabilità e appartenenze. Il Consiglio incoraggia gli Stati membri a portare avanti le discussioni su tale coerenza tra detti processi, come opportuno;

d)

dovrebbero, al fine di aumentare con urgenza i risultati operativi, potenziare i loro progressi per quanto riguarda gli impegni legati al rafforzamento della disponibilità, della schierabilità e dell’interoperabilità delle loro forze, anche mediante una completa definizione del piano di rotazione dei gruppi tattici dell’UE, della banca dati relativa alla reazione rapida e della dichiarazione dei requisiti per le missioni e operazioni della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC). In particolare, è importante che il loro contributo al sostegno delle missioni e operazioni PSDC sia migliorato in termini qualitativi e quantitativi, anche in vista delle missioni più impegnative. Per quanto riguarda l’impegno più vincolante relativo all’ambizioso approccio degli Stati membri partecipanti in relazione al finanziamento comune delle missioni e operazioni militari PSDC, la sua attuazione è collegata al riesame del meccanismo Athena e all’istituzione da parte del Consiglio del proposto strumento europeo per la pace, attualmente oggetto di discussione a livello di Stati membri;

e)

hanno mostrato progressi limitati, rispetto ai PNA aggiornati forniti nel 2019, per quanto riguarda l’adozione di misure volte a gestire le carenze di capacità individuate nell’ambito del CDP e della CARD, tra cui una valutazione dell’attuazione degli obiettivi di capacità ad alto impatto, e dovrebbero pertanto considerare la possibilità di intensificare gli sforzi per aumentare il ricorso in via prioritaria a un approccio collaborativo europeo nella pianificazione nazionale. Gli Stati membri partecipanti dovrebbero inoltre indicare in che modo i loro progetti di sviluppo delle capacità rafforzano la base industriale e tecnologica di difesa europea;

f)

devono ancora intensificare i loro sforzi allo scopo di assolvere gli impegni connessi alla partecipazione, se del caso, a programmi comuni o europei di equipaggiamenti di vasta portata nel quadro dell’Agenzia europea per la difesa.

6.

Alla luce dei risultati e delle raccomandazioni della relazione annuale per quanto riguarda i singoli PNA, si incoraggia ogni Stato membro partecipante a proseguire gli sforzi e a rivedere di conseguenza il proprio contributo alla realizzazione degli impegni più vincolanti.

7.

Tenendo conto del fatto che la PESCO mira a contribuire al conseguimento del livello di ambizione dell’Unione nel settore della sicurezza e della difesa, anche in vista delle missioni più impegnative, occorre adoperarsi ulteriormente per definire il «pacchetto di forze coerente che copra tutto lo spettro» in linea con i parametri menzionati nella notifica comune sulla PESCO.

8.

Dal momento che gli Stati membri dispongono di una sola «riserva unica di forze» cui possono ricorrere in vari contesti, lo sviluppo delle capacità degli Stati membri nell’ambito dei quadri dell’UE contribuirà anche a rafforzare le capacità di difesa potenzialmente disponibili per altri quadri, tra cui le Nazioni Unite e la NATO.

III.   Piani nazionali di attuazione

9.

Sebbene la qualità delle informazioni fornite nell’ambito dei PNA sia nel complesso migliorata, si invitano gli Stati membri partecipanti a migliorare ulteriormente la qualità di tali informazioni e a garantirne un adeguato livello di dettaglio, ponendo in particolare l’accento sullo sviluppo di piani specifici orientati al futuro per quanto riguarda le modalità con cui intendono contribuire alla realizzazione degli impegni più vincolanti e degli obiettivi più precisi della PESCO. Poiché i PNA dovrebbero fornire una base importante per esercitare la supervisione politica, mantenere lo slancio e garantire la trasparenza tra gli Stati membri partecipanti, il Consiglio sottolinea la necessità di migliorare la loro dimensione politica al fine di agevolare le discussioni a livello politico in merito ai progressi compiuti sugli impegni più vincolanti.

10.

Si incoraggiano gli Stati membri partecipanti a continuare a partecipare ai dialoghi bilaterali con il segretariato della PESCO sulla revisione e l’aggiornamento dei futuri PNA, al fine di garantire la trasparenza tra i piani stessi e migliorare ulteriormente la coerenza e la concordanza in relazioni alle informazioni richieste e fornite nel contesto della PESCO.

IV.   Progetti PESCO

11.

Si ritiene che la maggior parte dei 47 progetti in fase di sviluppo nell’ambito della PESCO concorra all’attuazione delle priorità di sviluppo delle capacità dell’UE; di questi progetti, 24 riguardano direttamente gli obiettivi di capacità ad alto impatto, e 12 riguardano tali obiettivi indirettamente. Tre progetti hanno già raggiunto la capacità operativa iniziale (IOC) e 23 dovrebbero raggiungerla nel periodo 2020-2023. Tuttavia, oltre due terzi dei progetti (30) restano in fase di ideazione, tra cui alcuni che sono già stati fissati nel marzo e novembre 2018.

12.

Alla luce delle relazioni sui progressi dei progetti PESCO presentate al Consiglio il 28 febbraio 2020, si incoraggiano gli Stati membri partecipanti a concentrarsi sulla rapida ed efficace attuazione dei loro progetti al fine di ottenere gli effetti e i risultati attesi con l’obiettivo di realizzare gli impegni più vincolanti. Si incoraggiano altresì gli Stati membri partecipanti a migliorare e ad accelerare i processi che conducono all’adozione di accordi relativi ai progetti in modo da ottenere più rapidamente maggiore chiarezza e certezza per quanto riguarda i progetti emergenti. Il Consiglio ricorda inoltre che è necessario rafforzare il processo di riesame dello stato di avanzamento dei progetti PESCO utilizzando criteri chiari, mirati e trasparenti sviluppati in stretto coordinamento con gli Stati membri. Sottolinea altresì che, quando gli Stati membri partecipanti constatano l’esistenza di progetti che stentano a produrre risultati, tali progetti dovrebbero essere rilanciati o chiusi, al fine di garantire la pertinenza e la credibilità di tutti i progetti PESCO.

13.

Il Consiglio ritiene che, per poter valutare meglio lo stato di avanzamento dei progetti e individuare sinergie, si dovrebbero organizzare seminari specifici sulla gestione dei progetti PESCO ed eventi dedicati ai progressi degli stessi per facilitare ulteriori discussioni tra gli Stati membri partecipanti. Il Consiglio riconosce inoltre la necessità di una migliore comprensione comune dei termini e delle definizioni relativi allo sviluppo e alla gestione dei progetti. Inoltre, il segretariato della PESCO dovrebbe continuare a fornire consulenza su richiesta e facilitare i contatti con altri attori dell’UE riguardo ad eventuali sinergie con altri strumenti e iniziative dell’UE sviluppati nell’ambito di altri pertinenti quadri istituzionali dell’UE, al fine di garantire trasparenza e inclusività ed evitare inutili duplicazioni.

14.

Il Consiglio sottolinea che si dovrebbe valutare, se del caso e con l’accordo dei membri del progetto che considerino l’opportunità di affidare un ruolo di sostegno al segretariato della PESCO, la possibilità di aggregare, fondere o raggruppare i progetti al fine di aumentare le sinergie e l’efficienza in termini di impatto, risparmiare risorse ed evitare duplicazioni.

15.

Al fine di individuare future proposte di progetti PESCO, il Consiglio raccomanda di continuare a utilizzare come base di riferimento le priorità concordate di sviluppo delle capacità dell’UE scaturite dal CDP, che comprendono gli obiettivi di capacità ad alto impatto, e di considerare le relative SCC come orientamenti per l’attuazione. Inoltre, i risultati dell’analisi aggregata nell’ambito della CARD e la relazione sulla CARD dovrebbero fare da apripista per aiutare gli Stati membri partecipanti a individuare opportunità per progetti collaborativi, anche nel settore operativo. Il Consiglio sottolinea che i progetti PESCO idonei potrebbero beneficiare, se ammissibili, di futuri finanziamenti a titolo del Fondo europeo per la difesa (FED).

16.

Nell’incoraggiare gli Stati membri a continuare a presentare proposte di progetti che abbraccino un’ampia gamma di tematiche, il Consiglio invita altresì a presentare proposte con un approccio maggiormente operativo e un impatto a più breve termine sulla base delle capacità già esistenti. A tal fine possono essere sviluppati, insieme agli Stati membri partecipanti, criteri più sofisticati o supplementari per la selezione di proposte di progetti più mature che contribuiscano direttamente a ridurre le carenze individuate nel CDP, anche per quanto riguarda gli obiettivi di capacità ad alto impatto.

17.

In linea con le sue conclusioni del giugno 2019 sulla sicurezza e la difesa nel contesto della strategia globale dell’UE, il Consiglio attende con interesse l’adozione il più presto possibile di una decisione del Consiglio relativa alle condizioni generali in base alle quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a partecipare a singoli progetti in ambito PESCO, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, lettera g), e all’articolo 9 della decisione (PESC) 2017/2315, agli orientamenti forniti nella notifica in materia di PESCO nonché alla decisione (PESC) 2018/909 del Consiglio (5) che stabilisce un insieme di regole di governanza per i progetti in ambito PESCO.

V.   Revisione strategica della PESCO

18.

Nel dicembre 2019 è stato avviato un processo di revisione strategica della PESCO guidato dagli Stati membri partecipanti per valutare la realizzazione degli impegni più vincolanti in ambito PESCO, come stabilito nella decisione (PESC) 2017/2315. Le proposte e le raccomandazioni esposte nella parte V si basano sulle varie discussioni e sui vari contributi forniti dagli Stati membri partecipanti, comprese le raccomandazioni contenute nella relazione annuale.

Impegni

19.

Il Consiglio sottolinea che l’attuale serie di impegni più vincolanti si è rivelata una guida solida nel garantire un’attuazione coerente della PESCO e non dovrebbe pertanto essere modificata nella presente fase. Il Consiglio sottolinea, tuttavia, anche la necessità di intensificare gli sforzi volti ad assolvere tali impegni più vincolanti.

20.

Il Consiglio evidenzia inoltre la necessità che gli Stati membri partecipanti concordino quest’anno, nel quadro del processo di revisione strategica della PESCO, gli obiettivi e i risultati concreti da raggiungere nella prossima fase della PESCO (2021-2025), considerando anche nuovi ambiti di cooperazione alla luce dell’evolversi del contesto di sicurezza, in particolare, ma non esclusivamente, i cambiamenti climatici, la lotta contro le minacce ibride, la cibersicurezza, l’intelligenza artificiale, gli aspetti connessi allo spazio, la sicurezza energetica e la sicurezza marittima, nonché i risultati tangibili da conseguire sia sul piano delle capacità che dal punto di vista operativo. Inoltre, dovrebbero essere prese in considerazione le conseguenze e le sfide a medio e lungo termine individuate in relazione alla risposta a emergenze complesse, quali le pandemie, che potrebbero essere affrontate nel quadro della PESCO. La revisione e l’aggiornamento della raccomandazione del Consiglio del 15 ottobre 2018 relativa agli obiettivi più precisi dovrebbero tenere conto di tutte gli elementi di cui sopra. Nell’ambito di tale processo il Consiglio sottolinea l’esigenza di utilizzare la revisione strategica della PESCO per individuare i progetti che inizieranno a conseguire risultati concreti entro il 2025.

21.

Il Consiglio sottolinea che occorre esplorare ulteriormente le opzioni per migliorare il follow-up della realizzazione di tutti gli impegni più vincolanti, anche a livello politico e tramite il comitato politico e di sicurezza (CPS), in particolare laddove i progressi siano stati valutati dall’alto rappresentante e siano stati ritenuti insufficienti dal Consiglio, in particolare per quanto riguarda gli impegni operativi, nonché gli impegni attinenti all’approccio collaborativo europeo. Si incoraggiano altresì ulteriori discussioni sugli indicatori di progresso, che potrebbero aiutare gli Stati membri partecipanti a pianificare la realizzazione degli impegni più vincolanti e facilitare la valutazione dei progressi compiuti, come indicato al punto 2 della raccomandazione del Consiglio del 15 ottobre 2018.

22.

Il Consiglio sottolinea la possibilità di considerare ed esaminare ulteriormente opzioni relative a incentivi innovativi per promuovere la realizzazione degli impegni operativi della PESCO, con particolare attenzione al miglioramento della disponibilità, della schierabilità e dell’interoperabilità delle forze per le missioni e operazioni PSDC. Sottolinea che ciò dovrebbe tenere conto anche dei lavori in corso e orientare i futuri sforzi in materia di finanziamento comune delle missioni e operazioni militari PSDC.

23.

Il Consiglio sottolinea che le discussioni sulla «bussola strategica» (Strategic Compass) e la sua analisi della minaccia a livello di UE, di cui è attesa la presentazione entro la fine del 2020, dovrebbero fornire orientamenti più chiari per le iniziative dell’UE quali la PESCO. Questo necessario processo potrebbe contribuire ulteriormente a sviluppare la cultura europea comune in materia di sicurezza e di difesa, ispirata ai nostri valori e obiettivi condivisi e rispettosa del carattere specifico delle politiche di sicurezza e di difesa degli Stati membri.

24.

Il Consiglio riconosce la necessità di proseguire gli sforzi, anche attraverso la revisione strategica della PESCO, per garantire la coerenza e il coordinamento tra le diverse iniziative di difesa dell’UE (CARD, PESCO, e il futuro FED) nell’ambito di un più stretto monitoraggio e orientamento politico da parte degli Stati membri, anche a livello ministeriale, pur riconoscendo che tali iniziative sono distinte e hanno basi giuridiche diverse.

Progetti

25.

Il Consiglio sottolinea che il ciclo del progetto PESCO dovrebbe essere allineato al ciclo della CARD al fine di sfruttare le sue conclusioni e raccomandazioni come apripista per individuare opportunità di progetti collaborativi e fornire un quadro migliorato che consenta agli Stati membri partecipanti di presentare proposte di progetti più ambiziose, anche nel settore operativo. Inoltre, i risultati del processo dell’obiettivo primario hanno un’importanza specifica per le missioni e operazioni PSDC, di cui si dovrebbe tenere conto all’atto di proporre nuovi progetti PESCO, allo scopo di rafforzare la realizzazione degli impegni operativi. Tali considerazioni dovrebbero orientare la definizione del ciclo di presentazione dei progetti, tenendo conto nel contempo dell’equilibrio tra oneri amministrativi e risultati e qualità dei progetti PESCO.

Processi

26.

Riguardo al ciclo dei PNA, il Consiglio invita il segretariato della PESCO a proporre opzioni dettagliate relative alle modalità per migliorare la coerenza tra i cicli dei PNA in ambito PESCO e la CARD nonché il processo dell’obiettivo primario. Ciò dovrebbe mirare anche a ridurre gli oneri amministrativi e a migliorare la qualità dei PNA, garantendo nel contempo un adeguato livello di dettaglio. Sottolinea che occorre altresì garantire il necessario slancio politico, nonché il ruolo del Consiglio nel fornire orientamenti e indirizzi strategici per la PESCO su base annua. Il Consiglio dovrebbe inoltre prendere in considerazione la possibilità di adeguare le scadenze della presentazione dei documenti della PESCO per gli Stati membri partecipanti, anche per quanto riguarda la presentazione dei PNA e delle proposte di progetti.

VI.   Prossime tappe

27.

Il Consiglio invita:

il segretariato della PESCO a preparare e organizzare nel 2020 seminari specifici con gli Stati membri partecipanti, al fine di migliorare ulteriormente i relativi processi PESCO (tra l’altro i futuri PNA in ambito PESCO, i cicli e processi di progetto e la coerenza tra PNA e CARD, nonché il processo dell’obiettivo primario), e a individuare i traguardi e gli obiettivi politici chiave della PESCO per il periodo 2021-2025, in preparazione dell’adeguamento per quanto riguarda la fissazione delle tappe/definizione di obiettivi più precisi;

il segretariato della PESCO a presentare opzioni per migliorare il follow-up e valutare la possibilità di fornire incentivi per la realizzazione di alcuni impegni che gli Stati membri partecipanti non hanno assolto in modo adeguato;

il segretariato della PESCO a presentare entro la fine del 2020 un documento da convalidare per finalizzare la revisione strategica della PESCO; e

gli Stati membri partecipanti a rivedere i rispettivi PNA in vista del loro eventuale aggiornamento.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2020

Per il Consiglio

La presidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  GU L 331 del 14.12.2017, pag. 57.

(2)  GU C 88 dell’8.3.2018, pag. 1.

(3)  GU C 374 del 16.10.2018, pag. 1.

(4)  GU C 166 del 15.5.2019, pag. 1.

(5)  Decisione (PESC) 2018/909 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che stabilisce un insieme di regole di governanza per i progetti PESCO (GU L 161 del 26.6.2018, pag. 37).


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

18.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/8


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9838 — Altor Fund Manager/Eleda/JVAB)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 204/02)

L'11 giugno 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9838. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


18.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/9


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9666 — Deutsche Asphalt/KEMNA BAU Andrae/Heideasphalt)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 204/03)

Il 4 giugno 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesca e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9666. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


18.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/10


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9331 — Danaher/GE Healthcare Life Sciences Biopharma)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 204/04)

Il 18 dicembre 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9331. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

18.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/11


Tassi di cambio dell'euro (1)

17 giugno 2020

(2020/C 204/05)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1232

JPY

yen giapponesi

120,65

DKK

corone danesi

7,4560

GBP

sterline inglesi

0,89448

SEK

corone svedesi

10,5123

CHF

franchi svizzeri

1,0669

ISK

corone islandesi

152,40

NOK

corone norvegesi

10,7050

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,561

HUF

fiorini ungheresi

344,50

PLN

zloty polacchi

4,4467

RON

leu rumeni

4,8355

TRY

lire turche

7,7012

AUD

dollari australiani

1,6292

CAD

dollari canadesi

1,5204

HKD

dollari di Hong Kong

8,7049

NZD

dollari neozelandesi

1,7395

SGD

dollari di Singapore

1,5650

KRW

won sudcoreani

1 362,21

ZAR

rand sudafricani

19,2289

CNY

renminbi Yuan cinese

7,9602

HRK

kuna croata

7,5460

IDR

rupia indonesiana

15 948,04

MYR

ringgit malese

4,8095

PHP

peso filippino

56,273

RUB

rublo russo

78,1853

THB

baht thailandese

35,055

BRL

real brasiliano

5,8521

MXN

peso messicano

24,9416

INR

rupia indiana

85,5505


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

18.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/12


Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 204/06)

Stato membro

Italia

Rotte interessate

Comiso-Roma Fiumicino e viceversa

Comiso-Milano Linate e viceversa

Comiso-Milano Malpensa e viceversa

Comiso-Bergamo Orio al Serio e viceversa

Periodo di validità del contratto

Dal 1o novembre 2020 al 31 ottobre 2023

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

2 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara pubblica d’appalto e all’onere di servizio pubblico

ENAC,

Direzione Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze,

Viale Castro Pretorio, n. 118

00185 Roma

ITALIA

Tel. +39 0644596515

E-mail: osp@enac.gov.it

Internet:

http://www.mit.gov.it

http://www.enac.gov.it


18.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/13


Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Modifica degli oneri di servizio pubblico rispetto ai servizi aerei imposti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 204/07)

Stato membro

Italia

Rotte interessate

Comiso-Roma Fiumicino e viceversa

Comiso-Milano Linate e viceversa

Comiso-Milano Malpensa e viceversa

Comiso-Bergamo Orio al Serio e viceversa

Data originaria di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico

1o agosto 2020

Nuova data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico

1o novembre 2020

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione correlata all’onere di servizio pubblico

Testo di riferimento

GU C 69 del 3.3.2020, pag. 10

Per ulteriori informazioni:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale

Direzione Generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo

Via Giuseppe Caraci, 36

00157 Roma

ITALIA

Tel. +39 0641583690

ENAC,

Direzione Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze,

Viale Castro Pretorio, n. 118

00185 Roma

ITALIA

Tel. +39 0644596515

Sito internet

http://www.mit.gov.it

http://www.enac.gov.it

E mail:

dg.ta@pec.mit.gov.it

osp@enac.gov.it.


18.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/14


Comunicazione della Commissione della Commissione a norma dell’articolo 16(4) del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Modifica degli oneri di servizio pubblico rispetto ai servizi aerei imposti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 204/08)

Stato membro

Italia

Rotte interessate

Trapani - Trieste e viceversa

Trapani - Brindisi e viceversa

Trapani - Parma e viceversa

Trapani - Ancona e viceversa

Trapani - Perugia e viceversa

Trapani - Napoli e viceversa

Data originaria di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico

15 luglio 2020

Nuova data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico

1o novembre 2020

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione correlata all’onere di servizio pubblico

Testo di riferimento

GU C 29 del 28.1.2020, pag. 10

Per ulteriori informazioni:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale

Direzione Generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo

Via Giuseppe Caraci, 36

00157 Roma

ITALIA

Tel. +39 0641583690

ENAC,

Direzione Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze,

Viale Castro Pretorio, n. 118

00185 Roma

ITALIA

Tel. 06/44596515

Internet:http://www.mit.gov.it

http://www.enac.gov.it

E-mail: dg.ta@pec.mit.gov.it

osp@enac.gov.it.


18.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/15


Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 204/09)

Stato membro

Italia

Rotte interessate

Trapani - Ancona e viceversa

Periodo di validità del contratto

Dal 1o novembre 2020 al 31 ottobre 2023

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

due mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara pubblica d’appalto e all’onere di servizio pubblico

ENAC,

Direzione Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze,

Viale Castro Pretorio, n. 118

00185 Roma

ITALIA

Tel. +39 0644596515

E mail: osp@enac.gov.it

Sito internet:

http://www.mit.gov.it

http://www.enac.gov.it


18.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/16


Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 204/10)

Stato membro

Italia

Rotte interessate

Trapani - Brindisi e viceversa

Periodo di validità del contratto

Dal 1o novembre 2020 al 31 ottobre 2023

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

due mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara pubblica d’appalto e all’onere di servizio pubblico

ENAC,

Direzione Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze,

Viale Castro Pretorio, n. 118

00185 Roma

ITALIA

Tel. +39 0644596515

E mail: osp@enac.gov.it

Sito internet:

http://www.mit.gov.it

http://www.enac.gov.it


18.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/17


Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 204/11)

Stato membro

Italia

Rotte interessate

Trapani - Napoli e viceversa

Periodo di validità del contratto

Dal 1o novembre 2020 al 31 ottobre 2023

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

due mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara pubblica d’appalto e all’onere di servizio pubblico

ENAC,

Direzione Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze,

Viale Castro Pretorio, n. 118

00185 Roma

ITALIA

Tel. +39 0644596515

E-mail: osp@enac.gov.it

Sito internet: http://www.mit.gov.it

http://www.enac.gov.it


18.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/18


Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 204/12)

Stato membro

Italia

Rotte interessate

Trapani - Parma e viceversa

Periodo di validità del contratto

Dal 1o novembre 2020 al 31 ottobre 2023

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

2 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara pubblica d’appalto e all’onere di servizio pubblico

ENAC,

Direzione Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze,

Viale Castro Pretorio, 118

00185 Roma

ITALIA

Tel. +39 0644596515

E-mail: osp@enac.gov.it

Internet:

http://www.mit.gov.it

http://www.enac.gov.it


18.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/19


Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 204/13)

Stato membro

Italia

Rotte interessate

Trapani - Perugia e viceversa

Periodo di validità del contratto

Dal 1o novembre 2020 al 31 ottobre 2023

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

due mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara pubblica d’appalto e all’onere di servizio pubblico

ENAC,

Direzione Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze,

Viale Castro Pretorio, n. 118

00185 Roma

ITALIA

Tel. +39 0644596515

E mail: osp@enac.gov.it

Sito internet:

http://www.mit.gov.it

http://www.enac.gov.it


18.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/20


Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 204/14)

Stato membro

Italia

Rotte interessate

Trapani-Trieste e viceversa

Periodo di validità del contratto

Dal 1o novembre 2020 al 31 ottobre 2023

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

Due mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara pubblica d’appalto e all’onere di servizio pubblico

ENAC,

Direzione Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze,

Viale Castro Pretorio, 118

00185 Roma

ITALIA

Tel. +39 0644596515

E-mail: osp@enac.gov.it

Internet

http://www.mit.gov.it

 

http://www.enac.gov.it


18.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/21


Nota informativa della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 204/15)

Stato membro

Spagna

Rotte interessate

Melilla-Almería/Granada/Siviglia

Periodo di validità del contratto

Dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

2 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d’appalto e all’onere di servizio pubblico

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Dirección General de Aviación civile

Subdirección General de Transporte Aéreo

Paseo de la Castellana 67

28071 Madrid

SPAGNA

Email: osp.dgac@mitma.es


INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità de vigilanza EFTA

18.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/22


Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni

(2020/C 204/16)

L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione

11 marzo 2020

Numero del caso

84744

Numero della decisione

017/20/COL

Stato EFTA

Norvegia

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Progetto Hywind Tampen

Base giuridica

Regime di aiuti «Promotion of energy from renewable sources» nel quadro del programma Enova «Full scale innovative energy and climate technology»

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Energie rinnovabili, tutela dell’ambiente

Forma di aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

2 229,6 milioni di NOK (importo attualizzato)

Intensità

43,5 %

Settore economico

Produzione di energia elettrica

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto

Enova SF

Brattørkaia 17 A

7010 Trondheim

NORVEGIA

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte EFTA

18.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/23


SENTENZA DELLA CORTE

del 10 marzo 2020

nella causa E-3/19

Gable Insurance AG in Konkurs

(Direttiva 2009/138/CE — Insolvenza — Procedura di liquidazione — Credito di assicurazione — Concordato giudiziale — Trattamento differenziato dei crediti di assicurazione)

(2020/C 204/17)

Nella causa E-3/19, Gable Insurance AG in Konkurs – ISTANZA della Corte di giustizia del Principato del Liechtenstein (Fürstliches Landgericht), ai sensi dell’articolo 34 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, d’interpretazione della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la Corte, composta da Páll Hreinsson, presidente, Per Christiansen (giudice relatore) e Bernd Hammermann, giudici, si è pronunciata il 10 marzo 2020 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

1.

Per poter essere considerato credito di assicurazione ai sensi dell’articolo 268, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2009/138/CE un credito di assicurazione deve basarsi su un evento assicurato verificatosi prima della risoluzione del contratto di assicurazione. Tuttavia, la portata di un credito di assicurazione non può essere limitata ai crediti sorti, insinuati o ammessi prima dell’avvio della procedura di liquidazione qualora il credito non possa ancora essere interamente determinato. A norma dell’articolo 274, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2009/138/CE, spetta al diritto nazionale stabilire le disposizioni e le condizioni specifiche relative all’insinuazione, alla verifica e all’ammissione dei crediti, compresi i termini per l’insinuazione dei crediti e la determinazione definitiva dell’importo dei crediti di assicurazione nei casi in cui gli elementi del debito non siano ancora noti, purché i crediti di assicurazione beneficino di un privilegio assoluto su ogni altro credito, conformemente all’articolo 275, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE.

Un credito per premio dovuto sorto in seguito della risoluzione di un contratto di assicurazione dopo l’avvio della procedura di liquidazione non costituisce un credito di assicurazione ai sensi dell’articolo 268, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2009/138/CE.

2.

L’articolo 268, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 274, paragrafo 2, lettera i), della direttiva 2009/138/CE non impongono né impediscono agli Stati SEE di prevedere un concordato a conclusione di una procedura di liquidazione. Spetta al diritto nazionale determinare i requisiti per concludere le procedure di liquidazione, fatto salvo il rispetto del principio della parità di trattamento dei creditori di assicurazione.

3.

L’articolo 275, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE non osta a disposizioni nazionali in materia di insinuazione, verifica e ammissibilità dei crediti di assicurazione che determinino una categorizzazione diversa e gradi diversi dei crediti di assicurazione, a condizione che tali disposizioni garantiscano che i crediti di assicurazione prevalgano sugli altri crediti e che i creditori di assicurazione siano trattati allo stesso modo per quanto riguarda l’insinuazione, la verifica e l’ammissione dei crediti.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

18.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/24


Pubblicazione di una domanda di registrazione di una denominazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2020/C 204/18)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

«LIMONE DELL’ETNA»

N. UE: PGI-IT-02444 — 12.12.2018

DOP ( ) IGP (X)

1.   Denominazione

«Limone dell’Etna»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Il nome «Limone dell’Etna» identifica i limoni coltivati nell’area lungo la fascia costiera etnea, in un’area compresa tra il fiume Alcantara a nord, ed il confine settentrionale del comune di Catania. È riservato alla cultivar «Femminello» e ai suoi cloni, nonché alla cultivar «Monachello», riferibili alla specie botanica Citrus limon (L.) Burm. Il legame con la zona geografica si basa sulle caratteristiche e sulle qualità del prodotto.

Al momento dell’immissione al consumo devono presentare le caratteristiche ed i parametri qualitativi di seguito elencati:

Cultivar

e epoche di produzione

Caratteristiche dei frutti

Parametri qualitativi

«Femminello»

Primofiore

frutto invernale

frutti raccolti dal 15 settembre

Colore della buccia da verde chiaro a giallo citrino;

forma ellittica;

peso non inferiore a 90 g;

polpa colore da verde chiaro a giallo citrino

Caratteristiche succo:

colore giallo citrino

resa > 34 %

acidità > 5,5 %

solidi solubili totali: grado Brix della polpa > 7

resa oli essenziali > 0,3 %

«Femminello»

Bianchetto o maiolino

limone primaverile

frutti raccolti dal 1o aprile

Colore della buccia giallo chiaro;

forma ellittica o ovoidale

peso non inferiore a 90 g;

polpa di colore giallo

Caratteristiche succo:

colore giallo citrino

resa > 34 %

acidità > 5,5 %

solidi solubili totali: grado Brix della polpa > 7

resa oli essenziali > 0,3 %

«Femminello»

Verdello (o limone estivo)

frutti raccolti dal 15 maggio

Colore della buccia da verde a giallo chiaro;

forma ellittica-sferoidale;

peso non inferiore a 80 g;

polpa colore da verde chiaro a giallo citrino

Caratteristiche succo:

colore giallo citrino

resa > 30 %

acidità > 5,5 %

solidi solubili totali: grado Brix della polpa > 7

resa oli essenziali > 0,3 %

«Monachello»

Primofiore

frutto invernale

frutti raccolti dal 15 ottobre

Colore della buccia da verde chiaro a giallo citrino;

forma ellittica;

peso non inferiore a 90 g;

polpa colore da verde chiaro a giallo citrino

Caratteristiche succo:

colore giallo citrino

resa > 25 %

acidità > 5,5 %

solidi solubili totali: grado Brix della polpa > 7

resa oli essenziali > 0,3 %

«Monachello»

Bianchetto o maiolino

limone primaverile

frutti raccolti dal 1o aprile

Colore della buccia giallo chiaro;

forma ellittica o ovoidale;

peso non inferiore a 90 g;

polpa di colore giallo

Caratteristiche succo:

colore giallo citrino

resa > 25 %

acidità > 5,5 %

solidi solubili totali: grado Brix della polpa > 7

resa oli essenziali > 0,3 %

«Monachello»

Verdello (o limone estivo)

frutti raccolti dal 15 maggio

Colore della buccia da verde a giallo chiaro;

forma ellittica-sferoidale;

peso non inferiore a 80 g;

polpa colore da verde chiaro a giallo citrino

Caratteristiche succo:

colore giallo citrino

resa > 25 %

acidità > 5,5 %

solidi solubili totali: grado Brix della polpa > 7

resa oli essenziali > 0,3 %

I frutti che si fregiano dell’Indicazione Geografica Protetta «Limone dell’Etna» devono essere commercializzati allo stato fresco nelle categorie Extra e Prima con calibri ammessi di 3, 4, 5 e 6.

Fermi restando gli specifici parametri qualitativi del succo e della resa in oli essenziali, possono essere utilizzati, esclusivamente per la trasformazione, e fregiarsi della IGP «Limone dell’Etna», oltre ai frutti di cui sopra, anche frutti di categorie, classi di calibro, forma, peso e colore della buccia diversi rispetto a quelli previsti. Tali frutti non possono essere destinati al consumatore finale come frutti freschi.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi di produzione del «Limone dell’Etna» devono avvenire nell’area geografica delimitata al successivo punto 4.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Il «Limone dell’Etna» può essere immesso al consumo in tutte le tipologie di confezioni conformi alla legislazione vigente o alla rinfusa.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Per i frutti immessi al consumo alla rinfusa è obbligatoria la bollinatura del 100 % di essi. I bollini devono riportare la raffigurazione grafica del logo della IGP «Limone dell’Etna», più avanti descritto e raffigurato.

Il «Limone dell’Etna» può altresì essere immesso al consumo mediante vendita al minuto recanti un’etichetta, posta ben in vista, che riporti le stesse informazioni previste per le confezioni.

I limoni destinati alla trasformazione, che non possono essere destinati al consumatore finale come frutti freschi, possono essere venduti «alla rinfusa» non bollinati, in imballaggi o contenitori conformi alla normativa vigente che riportino, su almeno uno dei lati, con caratteri leggibili e visibili la dicitura «Limone dell’Etna IGP destinato alla trasformazione» con specificati cultivar e lotto o direttamente su cassoni di mezzi di trasporto dedicati con assoluto divieto di presenza di altri frutti che non siano «Limoni dell’Etna» IGP.

La confezione deve recare obbligatoriamente sull’etichetta, a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico europeo della IGP, al logotipo della IGP «Limone dell’Etna», più avanti descritto, ed alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, l’indicazione della cultivar, della categoria e del calibro. È ammesso l’utilizzo dei marchi privati, purché questi non traggano in inganno il consumatore e siano consentiti dalla legislazione vigente. È vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazioni e menzioni diverse da quelle espressamente previste dal disciplinare, ivi compresi aggettivi qualificativi del tipo «fine, superiore, selezionato, scelto» e similari. Non è consentito l’uso di termini laudativi.

Logotipo della IGP «Limone dell’Etna»

Il logo è rappresentato graficamente dall’immagine di due limoni e dalla scritta «Limone dell’Etna IGP».

Il logo non deve essere modificato in alcun modo, né può essere usato o modificato in parte.

Image 1

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica di coltivazione del «Limone dell’Etna» è ubicata nella provincia di Catania lungo la fascia ionico-etnea e comprende il territorio amministrativo dei seguenticomuni: Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Mascali, Piedimonte Etneo, Riposto, Santa Venerina, San Gregorio di Catania, Valverde, Zafferana Etnea.

5.   Legame con la zona geografica

Il legame che il prodotto ha con il territorio è l’elemento determinante per la sua differenziazione e si basa sulle caratteristiche qualitative dei frutti.

Il «Limone dell’Etna» identifica i limoni coltivati nell’area alle falde dell’Etna e richiama le specificità qualitative e gli elementi di tipicità del territorio e della tradizione che vengono tramandati da generazione in generazione da oltre due secoli.

Riguardo le caratteristiche qualitative, l’epicarpo del Limone dell’Etna, è molto ricco di ghiandole oleifere con contenuto in oli essenziali di elevata qualità sotto il profilo aromatico, in particolare si distingue il «citrale» (miscela di aldeidi geraniale e il nerale) responsabile del caratteristico «flavour» di limone.

Le caratteristiche qualitative degli oli essenziali del Limone dell’Etna conferiscono ai frutti una peculiarità apprezzata dal mercato e sono state oggetto anche di studio. Nello specifico, da studi condotti presso l’ex Istituto Sperimentale per l’Agrumicoltura oggi Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria, Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA-OFA di Acireale) e l’Istituto di Chimica organica dell’Università di Messina sulla qualità delle essenze ottenute da limoni cv. «Femminello» campionati nelle zone siciliane tipiche, si evidenzia, che gli oli essenziali ottenuti da frutti provenienti dalla zona geografica di produzione del «Limone dell’Etna» sono caratterizzati da un contenuto medio di citrale più elevato (3,61 %) rispetto a quelli provenienti dalle altre località oggetto di studio, ossia Siracusa (3,49 %) e Bagheria (3,29 %) (Fonte: Estratto dal n. 2 Industrie e Conserve 1969, pagg. 110-116).

Quanto citato si riscontra anche nella varietà Monachello del «Limone dell’Etna». Da un ulteriore studio condotto dal Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura di Acireale (CREA-OFA) sulla qualità delle essenze ottenute da limoni cv. Monachello, si evidenzia, che gli oli essenziali ottenuti da frutti provenienti nella zona geografica di produzione del «Limone dell’Etna» sono caratterizzati da un contenuto di citrale più elevato in quanto mostrano un contenuto di geraniale e nerale rispettivamente di 1,67 % e 0,82 % rispetto ai frutti di limone provenienti dalle località di Lascari (Pa) (0,70 % -0,59 % e 0,85 % -0,72 %) e Barcellona Pozzo di Gotto (Me) (1,15 % e 0,77 %) (Fonte:«Contributo alla conoscenza delle essenze di limone di alcune cultivar italiane», Rivista Italiana Essenze - Profumi Piante Officinali - Aromi - Saponi cosmetici, pagg. 370-377, anno XLVII n. 7 luglio 1965; «Ricerche sugli olii essenziali del flavedo di 44 cloni di limone», Essenze Derivati Agrumari, anno LVII n. 3 luglio - settembre 1987; «Determinazione delle caratteristiche analitiche e della composizione enantiomerica di oli essenziali agrumari ai fini dell’accertamento della purezza e della qualità», Essenze Derivati Agrumari, vol.74 n.1 gennaio - aprile 2004).

La qualità dei frutti di «Limone dell’Etna» è da attribuire allo sviluppo e alla maturazione in un ambiente pedoclimatico molto specifico con suoli di matrice vulcanica, tipici delle aree prossime al vulcano Etna e clima mitigato dal mare.

Il «Limone dell’Etna» viene coltivato su terreni di matrice vulcanica più o meno evoluti collocati su antiche formazioni litologiche vulcaniche. I suoli presentano una granulometria e una tessitura eterogenea: nella fascia collinare dell’area delimitata si hanno suoli che presentano profilo poco profondo, elevata rocciosità superficiale, tessitura sabbiosa e ricca di scheletro, mentre nella fascia litoranea sono presenti profili più evoluti, profondi, con tessitura franco-sabbiosa (Fonte: Laboratorio analisi Chimico-agrarie SOAT Acireale).

Inoltre, dagli studi condotti presso il CREA-OFA (Acta Italus Hortus, 9, 61-65, 2013, Food Chemistry, 211, 734-740, 2016), si evince che grazie alla particolare tipologia di terreno, prevalentemente vulcanico dovuto alla presenza del vulcano dell’Etna e alla composizione delle rocce, di natura basaltica, il «Limone dell’Etna» presenta concentrazioni elevate di Manganese e di Stronzio.

Oltre alla caratteristica dei suoli, vi sono anche altri fattori naturali che contribuiscono a creare condizioni ottimali per la coltivazione del Limone dell’Etna.

I fattori che influenzano il clima dell’area di coltivazione del Limone dell’Etna sono principalmente le temperature e la conformazione orografica.

Le temperature sono fortemente influenzate dalla vicinanza del Mar Jonio e dalla presenza del complesso vulcanico dell’Etna. Grazie alle temperature favorevoli la coltivazione del limone si è diffusa nei secoli lungo la fascia costiera etnea e nelle immediate colline retrostanti in un’area compresa tra il fiume Alcantara, a nord, ed il confine settentrionale del comune di Catania, a sud.

La conformazione orografica risulta fondamentale nel determinare il regime pluviometrico: ad una latitudine caratterizzata da climi semiaridi o asciutti, la presenza del vulcano determina elevati accumuli pluviometrici, che nelle aree di produzione del limone fanno totalizzare circa 600-700 mm/anno. La presenza di temporali estivi, relativamente frequenti nel versante orientale, contribuiscono a mitigare le temperature.

Dai valori dell’umidità atmosferica rilevati nel versante orientale dell’Etna, con particolare riferimento alla stazione meteorologica situata presso la sede del CREA-OFA di Acireale (194 m s.l.m.), si evidenzia che negli ultimi 27 anni (1990-2017) l’umidità media annua rilevata è di circa 67 %, la media delle massime non supera la soglia di 88 %, mentre quella delle minime non scende al di sotto di 43 %.

Altri elementi climatici rilevanti, che influiscono in modo determinante sulla coltura sono il soleggiamento e i venti.

Dalle ore di sole registrate mediante il Bollettino Mensile (dal 1936 al 1939) presso l’Osservatorio Collegio Pennisi (Fonte: Il clima di Acireale nei suoi elementi metereologici anno 1943) si apprende che Acireale ha un numero di ore che supera quello delle altre città. Questo dato è confermato dai valori, di nebulosità registrati presso lo stesso osservatorio.

Una specificità presente solo nel territorio del «Limone dell’Etna» è la particolare tecnica colturale, chiamata «forzatura» o «secca» adottata dai produttori locali che permette una produzione estiva, tipica dell’areale di coltivazione del «Limone dell’Etna».

Questa tecnica che permette di forzare la pianta a fiorire in estate e dare i frutti nel periodo da maggio a settembre dell’anno successivo, fu messa a punto già tre secoli fa da specialisti del comprensorio jonico-etneo, si tramanda di generazione in generazione da oltre due secoli ed ancora oggi è tipica dell’area litoranea-acese. Non irrigando durante il mese giugno - luglio si induce nella pianta uno stress idrico; dopo tale periodo, attraverso crescenti irrigazioni e concimazioni eccitanti a base di azoto si sveglia la pianta dal forzato letargo e si provoca una seconda fioritura che andrà a frutto l’anno successivo. I frutti ottenuti con questa tecnica vengono chiamati «verdelli».

L’immagine dell’Etna associata alla limonicoltura ha riferimenti molto antichi come dimostrano le veline che racchiudevano i frutti di limoni negli imballaggi di inizio secolo.

Riferimenti alla limonicoltura dell’Etna si ritrovano anche nei romanzi dell’epoca, Federico De Roberto nel 1894 in I Vicerè scriveva delle opere di bonifica e di ricerca dell’acqua «scavando le secolari lave del Mongibello» per piantare arance e limoni.

La limonicoltura dell’Etna è conosciuta sulla base della tradizione produttiva che la caratterizza da oltre due secoli. Dalle ricerche bibliografiche appare di grande interesse, per il valore storico e scientifico, lo studio sulla limonicoltura dell’Etna condotto da Giulio Savastano, illustre studioso dei primi del novecento, pubblicato negli Annali della Regia Stazione Sperimentale di Agrumicoltura e Frutticoltura di Acireale nel 1922 con il titolo «La biologia colturale del limone nel versante orientale etneo». In questa pubblicazione Savastano parla delle ragioni storiche, biologiche e agronomiche per le quali il limone ha trovato ambiente ideale nella fascia litoranea del versante orientale dell’Etna, descritta come «regione etnea del limone», corrispondente dopo 100 anni all’attuale area geografica del comprensorio del «Limone dell’Etna».

Testimoni dell’importanza della storia della limonicoltura dell’area sono i toponimi Riviera dei Limoni e Città del limone verdello ancora oggi molto utilizzati.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

Oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità» (in alto a destra dello schermo), poi su Prodotti DOP IGP STG (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


ALTRI ATTI

Commissione europea

18.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 204/29


Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2020/C 204/19)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

«Malostonska kamenica»

N. UE: PDO-HR-02426 – 22.8.2018

DOP () IGP (X)

1.   Nome(i)

«Malostonska kamenica»

2.   Stato membro o paese terzo

Repubblica di Croazia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.7: Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

Tassonomicamente, «Malostonska kamenica» appartiene alla specie dell’ostrica piatta europea Ostrea edulis Linnaeus, 1758.

La «Malostonska kamenica» è un mollusco dalla struttura solida, con conchiglia asimmetrica, inequivalve, a volte fragile, con forma ovale irregolare e bordi irregolari. La valva (conchiglia) sinistra (inferiore) è a coppa, mentre la valva destra (superiore) è piatta e si richiude sulla valva sinistra. Le valve sono di colore giallastro, grigio-marrone o giallo-verde, con sfumature viola o rossastre. La superficie delle valve è caratterizzata da creste o linee concentriche, scanalature e coste e scaglie a forma di foglia. Possono essere presenti anche scanalature e coste a raggiera. Al suo interno la valva presenta un colore madreperlaceo, a volte con macchie multicolori.

Il tessuto a consistenza molle, o «carne» che riempie la maggior parte della cavità della valva è commestibile senza dover essere sottoposto a trattamento termico. La carne contenuta nella cavità viscerale è caratterizzata da una struttura grassa lucida, bianco-giallastra, soda, bombata e rigonfia, mentre i bordi del mantello sono molto scuri, di solito neri, e quindi in netto contrasto con la massa viscerale, che si presenta lucida e brillante.

Sul mercato, la «Malostonska kamenica» deve essere commercializzata viva e presentare le seguenti caratteristiche:

le valve devono essere integre, non danneggiate o deformate e libere da elementi incrostanti e altre impurità;

la carne deve avere una consistenza grassa che si scioglie in bocca ed è morbida e succulenta da mordere; deve avere un gusto caratteristico, dolce e salato, equilibrato, prodotto dalla combinazione del sapore dolce e pieno della parte viscerale e del gradevole sapore di mare-minerale dominato da un aroma di iodio persistente al palato;

il contenuto minimo di carboidrati nella carne deve essere di 25 milligrammi per grammo di sostanza secca;

il valore dell’indice del contenuto in carne (meat index), cioè la proporzione fra la massa carnosa senza il peso di tutta la conchiglia (peso della carne sgocciolata/peso di tutta la conchiglia x 100) deve essere superiore a 10,5 da febbraio a luglio e a settembre e superiore a 6,5 il resto dell’anno;

oltre alla polpa, l’interno della valva deve contenere un liquido intravalvare caratteristico, trasparente e limpido, caratterizzato da un fresco odore di alghe marine nella zona di marea;

la lunghezza minima di una singola ostrica deve essere di 7 centimetri, il peso minimo 60 grammi.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

La prima fase dell’allevamento consiste nella raccolta dei giovanili di «Malostonska kamenica», il che implica la preparazione e l’installazione di collettori per le giovani ostriche e la classificazione e la cernita di quelle più adatte. La seconda fase prevede l’allevamento dei giovanili in parchi di allevamento dove raggiungono la lunghezza commerciale. Si distinguono due metodi di allevamento: quello effettuato con cassette e reti e quello per incollaggio con il cemento. Di norma questi due metodi sono combinati.

L’allevamento della «Malostonska kamenica» avviene in parchi galleggianti.

Tutte le fasi succitate di produzione della «Malostonska kamenica», fino alla raccolta per la commercializzazione devono avvenire all’interno della zona geografica indicata al punto 4.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

All’atto dell’immissione in commercio del prodotto con qualsiasi tipo di preconfezionamento, l’etichetta deve contenere la denominazione «Malostonska kamenica» ed essere chiaramente distinguibile per dimensioni, tipo e colore delle lettere (tipografia) da qualsiasi altra iscrizione.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica in cui si svolgono tutte le fasi di produzione della «Malostonska kamenica» comprende le acque della baia di Mali Ston nel territorio della Repubblica di Croazia. La baia di Mali Ston è un tratto del Canale della Narenta lungo 28 km che si estende tra le coste della terraferma e la penisola di Pelješac in direzione nord-ovest/sud-est. Esso misura 6,1 km nel punto più largo, tra il porto di Drače e la baia di Soline. La baia comprende la zona che va dall’insenatura di Kuta da una parte, fino a capo Rat nella penisola di Pelješac e a capo Rivine sulla terraferma dall’altra, dove la baia raggiunge l’ampiezza di 4,5 km.

5.   Legame con la zona geografica

La specificità della «Malostonska kamenica» si basa sulle caratteristiche naturali uniche della baia di Mali Ston, che hanno portato alla sua designazione come area naturale protetta, e sulle competenze sviluppate nel corso dei secoli nell’allevamento di ostriche nella baia di Mali Ston. Le caratteristiche uniche delle acque della baia di Mali Ston, l’abbondanza e l’ottima composizione del cibo, l’eccellente qualità dell’acqua di mare e l’utilizzo delle conoscenze e delle competenze tradizionali hanno un riscontro diretto nella qualità e nelle caratteristiche organolettiche di questo pregiato prodotto.

5.1.   Specificità della zona geografica

La baia di Mali Ston è da sempre storicamente nota come il luogo in cui si alleva la «Malostonska kamenica». In ragione delle particolari condizioni ecologiche della baia, gli scienziati si interessano e conducono ricerche approfondite su questo territorio fin dal 1979. I risultati di queste ricerche hanno indotto gli enti preposti a livello nazionale a dichiararla zona protetta nel 1983. Ad oggi, la zona è una riserva marina speciale protetta.

La baia di Mali Ston è caratterizzata da un apporto significativo di acqua dolce proveniente da sorgenti sottomarine, dal fiume Narenta e dalle precipitazioni che interessano la terraferma. Queste acque hanno una specifica funzione regolatrice della temperatura e della salinità e apportano alla baia di Mali Ston ricche sostanze nutritive, che conferiscono alla zona un’elevata produttività. La baia di Mali Ston ha acque poco profonde, che raggiungono mediamente i 15 m e un fondale limoso, che oltre a contribuire al mantenimento delle particolari condizioni ecologiche per la molluschicoltura, favorisce anche le tecniche di produzione.

La specificità dell’area geografica costiera della baia di Mali Ston risiede nella sua vegetazione, dominata da macchia e boschi di lecci, i cui residui vegetali si depositano sullo strato superficiale della costa, prevenendo l’erosione del suolo. La vegetazione consente il graduale deflusso delle sostanze nutritive (fosfati, silicati, nitrati) e dei minerali dalla terraferma al mare, contribuendo ad uno sviluppo equilibrato delle popolazioni di fitoplancton che rappresentano importanti nutrienti per la «Malostonska kamenica».

Le caratteristiche delle acque sono influenzate anche dal regime dei venti. Spinte dai venti settentrionali e meridionali, le acque marine superficiali abbandonano la baia di Mali Ston per poi ritornarvi ad un livello più profondo, portando con sé specie di plancton d’altura. Di converso, i forti venti occidentali amplificano l’effetto del fiume Narenta, abbassando così il tasso di salinità. Le acque poco profonde danno origine a potenti correnti marine che prendono direzioni variabili. Ciò permette di mantenere un buon livello di aerazione delle acque della baia e garantisce una buona distribuzione del cibo planctonico.

Il flusso costante di nutrienti provenienti dalla terraferma, le forti correnti, l’influenza dei venti e le proprietà termoaline si combinano per formare una particolare comunità di plancton. Nella baia di Mali Ston sono state individuate in totale 195 specie di microfitoplancton. Diatomee e dinoflagellati ginnodinioidi dominano tutto l’anno, mentre in inverno nella baia si sviluppa una fitta popolazione di microzooplancton, soprattutto gruppi di tintinnidi, formati da 20 specie.

La tradizione della molluschicoltura nella baia di Mali Ston, in particolare quella relativa alle ostriche, risale all’epoca dell’Impero romano (Plinio - Naturalis Historia) e della Repubblica di Dubrovnik (Ordine del Principe di Ston del 1641). Il primo documento d’archivio disponibile sulle modalità di raccolta delle ostriche nei banchi naturali e sulla semi-coltivazione nella baia di Mali Ston risale al 1573. L’allevamento delle ostriche era già ben radicato nel XVI secolo, quando era la prerogativa dei rappresentanti della repubblica di Dubrovnik a Ston. Il primo allevamento commerciale di molluschi sulla costa dalmata fu fondato dal capitano Stijepo Bjelovučić nella baia di Sutvid, vicino a Drače, nel 1889, migliorando notevolmente la tecnica di allevamento delle ostriche nella zona.

La tradizione secolare dell’ostricoltura nella baia di Mali Ston ha portato all’accumulo di conoscenze e competenze specifiche tra gli allevatori locali di molluschi. Con il passare del tempo, questi ostricoltori hanno acquisito sempre più familiarità con le caratteristiche della zona di produzione, adattando e valorizzando costantemente le loro pratiche di allevamento in modo da migliorare la quantità e la qualità delle ostriche allevate.

Uno dei processi di allevamento è legato all’elevata produzione di plancton della baia di Mali Ston, che ha un effetto positivo sulla crescita e sulle condizioni delle ostriche, ma favorisce anche la crescita intensiva di organismi incrostanti, che rallentano lo sviluppo di questo mollusco. Per questo motivo gli allevatori locali puliscono più frequentemente le ostriche da questi organismi incrostanti, selezionando solo le ostriche migliori per il successivo processo di allevamento. Poiché le ostriche sono molto sensibili durante le fasi iniziali, gli organismi incrostanti vengono rimossi a mano, il che permette di esaminare le ostriche una ad una prima che siano selezionate o scartate. Per allevare ostriche della miglior qualità, il processo di cui sopra viene eseguito 3-5 volte nel corso di un singolo ciclo di produzione.

5.2.   Dettagli sulla qualità del prodotto

La specificità della «Malostonska kamenica» si basa principalmente sulle caratteristiche organolettiche della carne.

La carne della «Malostonska kamenica» è caratterizzata da una struttura grassa soda, bombata e rigonfia, di colore bianco-giallastro lucido, che si sviluppa in seguito all’accumulo di glicogeno nella cavità viscerale. Il glicogeno è una sostanza di riserva e una fonte di energia per la costruzione e lo sviluppo del tessuto gonadico durante il processo di deposizione delle uova. Esso si trova nella cavità viscerale sopra le branchie, tra l’adduttore e i muscoli articolari. Il glicogeno è un polisaccaride del glucosio, che rappresenta quasi la totalità dei carboidrati presenti nella carne dell’ostrica. Il maggior tenore di glicogeno nella carne della «Malostonska kamenica» si ha durante l’inverno e all’inizio della primavera, il che significa che l’ostrica contiene il massimo del contenuto di materia grassa in questo periodo.

Oltre al tessuto grasso o «carne», l’interno della valva della «Malostonska kamenica» contiene anche un liquido intravalvare caratteristico, trasparente e limpido, caratterizzato da un fresco odore di alghe marine nella zona di marea.

La carne presenta una consistenza grassa e morbida e succulenta da mordere, con uno specifico gusto caratteristico bilanciato dolce e salato. Il gusto è dato dalla combinazione dell’aroma dolce e pieno della parte viscerale e da un gradevole sapore di mare-minerale dominato da un aroma di iodio persistente al palato. La cavità viscerale, con le sue riserve di glicogeno, è fondente al palato con un sapore distinto, dolce e pieno. Il caratteristico sapore minerale è il risultato della combinazione dei minerali contenuti nella carne e del liquido intravalvare.

Il tenore di carboidrati contenuto nella carne della «Malostonska kamenica» - composta quasi interamente da glicogeno - varia a seconda del periodo dell’anno. Per garantire la qualità minima della «Malostonska kamenica» in termini di succulenza e dolcezza riconoscibili, il tenore di carboidrati minimo nella carne deve essere di 25 milligrammi per grammo di sostanza secca.

La qualità commerciale della «Malostonska kamenica» è determinata principalmente dalla quantità di carne all’interno della cavità del mantello, cioè dal meat index. In uno studio scientifico, A. Gavrilović e altri hanno testato la qualità della carne della «Malostonska kamenica» nella baia di Mali Ston e determinato che, secondo lo standard francese (IFREMER, 2003), la «Malostonska kamenica» può essere suddivisa in tre diversi gruppi di qualità in base al valore del meat index (peso della carne sgocciolata/peso di tutta la conchiglia x 100). Il meat index mostra che per sette mesi l’anno (da febbraio a luglio, e a settembre) la «Malostonska kamenica», secondo lo standard francese, rientra nella categoria speciale (catégorie spéciale, con un meat index > 10,5), e per il resto dell’anno nella categoria fine (catégorie fine, con un meat index di 6,5-10,5). Non è stata riscontrata la categoria più bassa, «non classificata» (non classées, con un meat index < 6.5). Questo suggerisce che la «Malostonska kamenica» mantiene un’ottima qualità tutto l’anno, soprattutto se si considera che anche per la categoria inferiore, quella «fine», i valori riscontrati si avvicinano notevolmente a quelli massimi previsti dallo standard per quella categoria (A. Gavrilović e altri, Utjecaj indeksa kondicije i stupnja infestacije ljušture polihetom Polydora spp. na kvalitetu europske plosnate kamenice Ostrea edulis (Linneaus, 1758) iz Malostonskog zaljeva, 2008).

I risultati delle analisi genetiche evidenziano anche la specificità della «Malostonska kamenica», confermando la diversità genetica della sua popolazione, che si differenzia dalle altre popolazioni di ostriche analizzate in termini di numero di diversi aplotipi (allegato 4.20. Istituto Ruđer Bošković, relazione finale sul progetto denominato Zaštita proizvodnje malostonske kamenice dokazivanjem autohtonosti, 2009).

La «Malostonska kamenica» prende il nome dalla baia di Mali Ston, dove si pratica l’allevamento dell’ostrica. Il nome è apparso per la prima volta e ha cominciato ad essere usato correntemente negli anni ‘70 (A. Šimunović, Problemi uzgoja kamenica u Malostonskom zaljevu, 1975).

Il livello di riconoscimento di cui gode la «Malostonska kamenica» è stato dimostrato in un sondaggio realizzato su tutto il territorio croato. Dai risultati del sondaggio, condotto su un campione di 1 000 intervistati in sei diverse regioni è emerso un grado elevato di riconoscimento della «Malostonska kamenica». Alla domanda «Ha mai sentito parlare della Malostonska kamenica?», il 56 % degli intervistati ha risposto affermativamente.

Alla fine del XIX secolo la «Malostonska kamenica» ha ricevuto svariati premi. Nel 1936, le sono stati assegnati il Grand Prix della Fiera mondiale di Londra e la medaglia d’oro per la qualità.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e il prodotto

Le caratteristiche specifiche della «Malostonska kamenica» sono originate dall’influenza dei fattori ambientali della zona geografica in cui sono allevate e sono in parte il risultato di pratiche di allevamento tradizionali utilizzate dai molluschicoltori locali.

Un importante fattore ambientale è rappresentato dall’acqua dolce immessa nella baia di Mali Ston e proveniente da varie fonti. L’acqua dolce riduce la salinità dell’acqua marina, oltre a fungere da termoregolatore. Riducendo le escursioni termiche stagionali della temperatura dell’acqua marina e la salinità, si circoscrivono anche gli effetti negativi di questi fattori sulla crescita e lo sviluppo delle ostriche. L’acqua dolce arricchisce inoltre la baia di Mali Ston di nutrienti, facendone una zona ad alta produttività, e la particolare vegetazione consente il graduale deflusso delle sostanze nutritive (fosfati, silicati, nitrati) e dei minerali dalla terraferma al mare, contribuendo ad uno sviluppo equilibrato delle popolazioni di fitoplancton che apportano importanti nutrienti alla «Malostonska kamenica». La regolazione di temperatura e salinità e lo sviluppo uniforme delle popolazioni di fitoplancton e microzooplancton si riflettono nel meat index della «Malostonska kamenica», che rimane particolarmente elevato per tutto l’arco dell’anno. Ciò conferma il legame esistente fra le condizioni specifiche della baia e la qualità delle ostriche durante tutto l’anno. Oltre a fornire sostanze nutritive, l’aumento del flusso di acqua dolce aumenta anche la concentrazione di minerali nella baia di Mali Ston, che a sua volta influisce sull’accumulo di questi minerali - soprattutto zinco, ferro e iodio - nella carne dell’ostrica.

Le specifiche condizioni ecologiche della baia di Mali Ston e il suo isolamento geografico possono anche aver influito sulla specificità biologica della «Malostonska kamenica», come espressa dalla sua diversità genetica rispetto ad altre popolazioni. Il fatto che la «Malostonska kamenica» si sia completamente adattata all’ambiente locale, insieme con le pratiche di allevamento tradizionali, permette di realizzare appieno il suo potenziale genetico, che si manifesta in ultima analisi nelle specifiche caratteristiche organolettiche del prodotto.

Le particolari condizioni ecologiche della Baia di Mali Ston influiscono positivamente sulla riproduzione della «Malostonska kamenica», che evidenzia un un ciclo riproduttivo semestrale, con un’elevata concentrazione di larve. La baia di Mali Ston presenta la maggiore concentrazione di larve del mar Adriatico ed è la sola parte di questo mare in cui sia possibile raccogliere con successo le larve due volte l’anno (M. Meštrov e A. Požar-Domac, Bitna svojstva ekosistema Malostonskog zaljeva i zaštita, 1981, A. Šimunović, Stanje i problemi uzgoja kamenice i dagnje u Malostonskom zaljevu, 2001). Oltre a sottolineare le condizioni estremamente favorevoli per l’ostricoltura nella baia di Mali Ston, il ciclo riproduttivo semestrale conferma ancora una volta la specificità della «Malostonska kamenica» e la sua capacità di realizzare appieno il suo specifico potenziale genetico.

L’uso di metodi di allevamento tradizionali, tra cui la frequente pulizia a mano per rimuovere gli agenti incrostanti, e la particolare modalità di selezione delle ostriche, in cui solo le migliori vengono raccolte per la fase successiva di allevamento, si ripercuotono sulla portata filtrante delle ostriche e sulla loro capacità di nutrirsi, cioè sulla loro crescita e il loro sviluppo. Il metodo di pulizia manuale utilizzato dai molluschicoltori della baia di Mali Ston riduce notevolmente la presenza della polichetta Polydora sp., che influisce negativamente sull’indice di condizione e sulle caratteristiche organolettiche dell’ostrica. Rispetto ad altre zone di produzione, nelle valve delle ostriche della baia di Mali Ston sono stati riscontrati valori molto più bassi di polichetta. Gli allevatori locali di molluschi hanno imparato dall’esperienza che controllare e ripulire le ostriche 3-5 volte durante un ciclo di produzione garantisce la massima capacità di filtrazione, con conseguenze non solo sull’alimentazione, ma anche sul ciclo riproduttivo e sull’assorbimento dei minerali, oltre che sul caratteristico sapore della «Malostonska kamenica».

La specificità genetica, la diversità e la combinazione di specie di plancton, il ciclo riproduttivo specifico, il flusso di minerali dalla terraferma, le forti correnti marine, la qualità e la buona aerazione dell’acqua di mare e l’uso di competenze tradizionali da parte dei molluschicoltori locali: tutti questi fattori combinati producono l’alta qualità e le caratteristiche organolettiche specifiche e riconoscibili della «Malostonska kamenica».

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/datastore/filestore/82/Specifikacija-Malostonska-kamenica-11.pdf


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.