ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 201

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
15 giugno 2020


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2020/C 201/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2020/C 201/02

Causa C-557/19 P: Impugnazione proposta il 22 luglio 2019 dalla Hochmann Marketing GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 22 maggio 2019, causa T-754/18, Hochmann Marketing GmbH / Parlamento europeo

2

2020/C 201/03

Causa C-682/19 P: Impugnazione proposta il 15 settembre 2019 da BP avverso l’ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’11 luglio 2019, causa T-917/16 REV, BP / FRA

2

2020/C 201/04

Causa C-828/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 12 novembre 2019 — SC Panavitrans SRL / Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Administrația Fondului pentru Mediu

3

2020/C 201/05

Causa C-840/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Romania) il 19 novembre 2019 — Procedimento penale a carico di NC

3

2020/C 201/06

Causa C-859/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) il 26 novembre 2019 — Procedimento penale a carico di FX, CS e ND

4

2020/C 201/07

Causa C-908/19 P: Impugnazione proposta il 10 dicembre 2019 dalla European Food SA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 10 ottobre 2019, causa T-536/18, Société des produits Nestlé / EUIPO — European Food (FITNESS)

5

2020/C 201/08

Causa C-909/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Iaşi (Romania) l’11 dicembre 2019 — BX / Unitatea Administrativ Teritorială D.

5

2020/C 201/09

Causa C-926/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Romania) il 18 dicembre 2019 — Procedimento penale a carico di BR, CS, DT, EU, FV, GW

6

2020/C 201/10

Causa C-929/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Romania) il 18 dicembre 2019 — Procedimento penale a carico di CD

7

2020/C 201/11

Causa C-936/19 P: Impugnazione proposta il 20 dicembre 2019 dalla Rubik's Brand Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 24 ottobre 2019, causa T-601/17, Rubik's Brand Ltd / EUIPO — Simba Toys

7

2020/C 201/12

Causa C-14/20 P: Impugnazione proposta il 14 gennaio 2020 da Neoperl AG avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 14 novembre 2019, causa T-669/18, Neoperl AG / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

8

2020/C 201/13

Causa C-39/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 27 gennaio 2020 — Staatssecretaris van Financiën / Jumbocarry Trading GmbH

8

2020/C 201/14

Causa C-62/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgio) il 6 febbraio 2020 — Vogel Import Export NV / Belgische Staat

9

2020/C 201/15

Causa C-63/20 P: Impugnazione proposta il 5 febbraio 2020 da Sigrid Dickmanns avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 18 novembre 2019, causa T-181/19, Sigrid Dickmanns / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

9

2020/C 201/16

Causa C-70/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 12 febbraio 2020 — YL / Altenrhein Luftfahrt GmbH

10

2020/C 201/17

Causa C-85/20 P: Impugnazione proposta il 14 febbraio 2020 dalla Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. in liquidazione avverso l’ordinanza del Tribunale (Decima Sezione) 18 dicembre 2019, causa T-763/18, Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi / Commissione

11

2020/C 201/18

Causa C-92/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 25 febbraio 2020 — Rottendorf Pharma GmbH / Hauptzollamt Bielefeld

12

2020/C 201/19

Causa C-93/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgericht Schwechat (Austria) il 25 febbraio 2020 — JU / Air France Direktion für Österreich

13

2020/C 201/20

Causa C-94/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Linz (Austria) il 25 febbraio 2020 — Land Oberösterreich / KV

13

2020/C 201/21

Causa C-108/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Berlin-Brandeburg (Germania) il 27 febbraio 2020 — HR / Finanzamt Wilmersdorf

14

2020/C 201/22

Causa C-119/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) il 28 febbraio 2020 — Līga Šenfelde / Lauku atbalsta dienests

15

2020/C 201/23

Causa C-124/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Germania) il 5 marzo 2020 — Bank Melli Iran, Aktiengesellschaft nach iranischem Recht / Telekom Deutschland GmbH

16

2020/C 201/24

Causa C-130/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n. 3 de Barcelona (Spagna) il 9 marzo 2020 — YJ / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

16

2020/C 201/25

Causa C-139/20: Ricorso proposto il 16 marzo 2020 — Commissione europea / Repubblica di Polonia

17

2020/C 201/26

Causa C-144/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā rajona tiesa (Lettonia) il 27 marzo 2020 — AS LatRailNet, VAS Latvijas dzelzceļš /Valsts dzelzceļa administrācija

18

2020/C 201/27

Causa C-159/20: Ricorso proposto l’8 aprile 2020 — Commissione europea / Regno di Danimarca

18

 

Tribunale

2020/C 201/28

Causa T-437/18: Sentenza del Tribunale del 29 aprile 2020– Tilly-Sabco/Commissione (Responsabilità extracontrattuale – Agricoltura – Restituzioni all’esportazione – Pollame – Annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 mediante una sentenza della Corte – Danno)

20

2020/C 201/29

Affaire T-37/19: Sentenza del Tribunale del 29 aprile 2020 — Cimpress Schweiz/EUIPO — Impress Media (CIMPRESS) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo CIMPRESS – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore impress – Marchio nazionale denominativo anteriore Impress-Media – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

20

2020/C 201/30

Causa T-78/19: Sentenza del Tribunale del 29 aprile 2020 — Lidl Stiftung/EUIPO — Plásticos Hidrosolubles (green cycles) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea figurativo green cycles – Uso effettivo del marchio – Articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 – Articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625 – Forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo – Assenza di uso del segno come logo di impresa]

21

2020/C 201/31

Causa T-108/19: Sentenza del Tribunale del 29 aprile 2020 — Kerry Luxembourg/EUIPO — Döhler (TasteSense By Kerry) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo TasteSense By Kerry – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore MultiSense – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

22

2020/C 201/32

Causa T-3/19: Ordinanza del Tribunale del 2 aprile 2020 — Thai World Import & Export/EUIPO — Elvir (Yaco) (Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Ritiro dell’opposizione – Non luogo a statuire)

22

2020/C 201/33

Causa T-307/19: Ordinanza del Tribunale del 2 aprile 2020 — SQlab / EUIPO (Innerbarend) [Ricorso di annullamento – Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Innerbarend – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Ricorso manifestamente infondato in diritto]

23

2020/C 201/34

Causa T-849/19 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 20 aprile 2020 — Leonardo / Frontex (Procedimento sommario – Appalti pubblici di servizi – Domanda di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell’urgenza)

24

2020/C 201/35

Causa T-868/19 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 30 aprile 2020 — Nouryon Industrial Chemicals e a. / Commissione (Procedimento sommario – Sostanza dimetil etere – Controllo di conformità – Decisione della Commissione – Obbligo di fornire talune informazioni che comportano sperimentazioni sugli animali – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza)

24

2020/C 201/36

Causa T-885/19 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 22 aprile 2020 — Aquind e a. / Commissione [Procedimento sommario – Energia – Infrastrutture energetiche transeuropee – Regolamento (UE) n. 347/2013 – Regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento n. 347/2013 – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza]

25

2020/C 201/37

Causa T-145/20: Ricorso proposto il 28 febbraio 2020 — IV / Commissione

25

2020/C 201/38

Causa T-146/20: Ricorso proposto l’8 marzo 2020 — Csordas e a./ Commissione

26

2020/C 201/39

Causa T-154/20: Ricorso proposto il 19 marzo 2020 — IY / Parlamento

28

2020/C 201/40

Causa T-155/20: Ricorso proposto il 19 marzo 2020 — IZ / Parlamento

29

2020/C 201/41

Causa T-156/20: Ricorso proposto il 19 marzo 2020 — JA / Parlamento

29

2020/C 201/42

Causa T-159/20: Ricorso proposto il 23 marzo 2020 — JB / CEDEFOP

30

2020/C 201/43

Causa T-160/20: Ricorso proposto il 27 marzo 2020– 3 M Belgium / ECHA

31

2020/C 201/44

Causa T-162/20: Ricorso proposto il 28 marzo 2020 — UPL Europe e Indofil Industries (Netherlands) / EFSA

32

2020/C 201/45

Causa T-164/20: Ricorso proposto il 19 marzo 2020 — BG / Parlamento

33

2020/C 201/46

Causa T-166/20: Ricorso proposto il 3 aprile 2020 — JD / BEI

34

2020/C 201/47

Causa T-180/20: Ricorso proposto il 7 aprile 2020 — JE / Consiglio e Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

35

2020/C 201/48

Causa T-184/20: Ricorso proposto il 9 aprile 2020 — JE / Corte di giustizia dell’Unione europea

36

2020/C 201/49

Causa T-191/20: Ricorso proposto il 9 aprile 2020 — FCA Italy / EUIPO — Bettag (Pandem)

36

2020/C 201/50

Causa T-193/20: Ricorso proposto il 10 aprile 2020 — Eternit/EUIPO — Eternit Österreich (Panels)

37

2020/C 201/51

Causa T-194/20: Ricorso proposto il 27 marzo 2020 — JF / EUCAP Somalia

37

2020/C 201/52

Causa T-195/20: Ricorso proposto il 6 aprile 2020 — Sociedade da Água de Monchique/EUIPO — Ventura Vendrell (chic ÁGUA ALCALINA 9,5 PH)

39

2020/C 201/53

Causa T-196/20: Ricorso proposto il 10 aprile 2020 — Chanel/EUIPO — Innovative Cosmetic Concepts (INCOCO)

40

2020/C 201/54

Causa T-198/20: Ricorso proposto il 30 marzo 2020 — Shindler e a./Consiglio

40

2020/C 201/55

Causa T-199/20: Ricorso proposto il 14 aprile 2020 — Aldi Stores / EUIPO — Dualit (Forma di un tostapane)

42

2020/C 201/56

Causa T-200/20: Ricorso proposto il 15 aprile 2020 — Stone Brewing v EUIPO — Molson Coors Brewing Company (UK) (STONE BREWING)

43

2020/C 201/57

Causa T-202/20: Ricorso proposto il 17 aprile 2020 — Target Brands / EUIPO — The a.r.t. company b&s (ART CLASS)

44

2020/C 201/58

Causa T-203/20: Ricorso proposto il 18 aprile 2020 — Al-Imam / Consiglio

45

2020/C 201/59

Causa T-204/20: Ricorso proposto il 19 aprile 2020 — Zoom/EUIPO — Facetec (ZOOM)

46

2020/C 201/60

Causa T-205/20: Ricorso proposto il 16 aprile 2020 — Frommer / EUIPO — Minerva (I-cosmetics)

47

2020/C 201/61

Causa T-207/20: Ricorso proposto il 17 aprile 2020 — Residencial Palladium / EUIPO — Fiesta Hotels & Resorts (PALLADIUM HOTELS & RESORTS)

48

2020/C 201/62

Causa T-215/20: Ricorso proposto il 21 aprile 2020 — Fidia farmaceutici / EUIPO — Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutial Laboratories (HYAL)

48

2020/C 201/63

Causa T-218/20: Ricorso proposto il 14 aprile 2020 — Alkattan/Consiglio

49

2020/C 201/64

Causa T-220/20: Ricorso proposto il 16 aprile 2020 — JL / Commissione

50

2020/C 201/65

Causa T-221/20: Ricorso proposto il 23 aprile 2020 — Target Brands / EUIPO — The a.r.t. company b&s (art class)

51

2020/C 201/66

Causa T-222/20: Ricorso proposto il 21 aprile 2020 — CH e CN / Parlamento

52

2020/C 201/67

Causa T-226/20: Ricorso proposto il 24 aprile 2020 — Steinel / EUIPO (MobileHeat)

53

2020/C 201/68

Causa T-227/20: Ricorso proposto il 24 aprile 2020 — Biovene Cosmetics / EUIPO — Eugène Perma France (BIOVÈNE BARCELONA)

53

2020/C 201/69

Causa T-232/20: Ricorso proposto il 28 aprile 2020 — Biovene Cosmetics / EUIPO — Eugène Perma France (BIOVÈNE)

54

2020/C 201/70

Causa T-556/18: Ordinanza del Tribunale del 26 marzo 2020 — Sensient Colors Europe / Commissione

55

2020/C 201/71

Causa T-682/18: Ordinanza del Tribunale del 15 aprile 2020 — Twitter/EUIPO — 123billets et Hachette Filipacchi Presse (PERISCOPE)

55

2020/C 201/72

Causa T-320/19: Ordinanza del Tribunale 2 aprile 2020 — BV/Commissione

55

2020/C 201/73

Causa T-20/20: Ordinanza del Tribunale del 23 aprile 2020 — Intertranslations (Intertransleïsions) Metafraseis / Parlamento

56


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

15.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 201/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2020/C 201/01)

Ultima pubblicazione

GU C 191 dell’8.6.2020

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 175 del 25.5.2020

GU C 162 dell’11.5.2020

GU C 161 dell’11.5.2020

GU C 137 del 27.4.2020

GU C 129 del 20.4.2020

GU C 114 del 6.4.2020

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

15.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 201/2


Impugnazione proposta il 22 luglio 2019 dalla Hochmann Marketing GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 22 maggio 2019, causa T-754/18, Hochmann Marketing GmbH / Parlamento europeo

(Causa C-557/19 P)

(2020/C 201/02)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hochmann Marketing GmbH (rappresentante: J. Jennings, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Con ordinanza del 30 aprile 2020, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Settima Sezione) ha respinto l’impugnazione dichiarandola manifestamente infondata e ha condannato la ricorrente a sopportare le proprie spese.


15.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 201/2


Impugnazione proposta il 15 settembre 2019 da BP avverso l’ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’11 luglio 2019, causa T-917/16 REV, BP / FRA

(Causa C-682/19 P)

(2020/C 201/03)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: BP (rappresentante: E. Lazar, avocat)

Altra parte nel procedimento: Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali

Con ordinanza del 19 marzo 2020 la Corte di giustizia (Ottava Sezione) ha dichiarato l’impugnazione in parte irricevibile e in parte manifestamente infondata.

La Corte ha condannato la ricorrente a sopportare le proprie spese.


15.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 201/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 12 novembre 2019 — SC Panavitrans SRL / Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Administrația Fondului pentru Mediu

(Causa C-828/19)

(2020/C 201/04)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Cluj

Parti

Ricorrente: SC Panavitrans SRL

Resistente: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Administrația Fondului pentru Mediu

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 110 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che, ai fini della restituzione di una tassa di cui è stata stabilita la contrarietà alle disposizioni del diritto comunitario, fissa un termine di decadenza più breve rispetto al termine generale di prescrizione previsto dal diritto nazionale per quanto riguarda i crediti tributari.


15.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 201/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Romania) il 19 novembre 2019 — Procedimento penale a carico di NC

(Causa C-840/19)

(2020/C 201/05)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Imputato

NC

Altra parte nel procedimento:

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție — Direcția Națională Anticorupție

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 19, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea, l’articolo 325, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e l’articolo 4 della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (1), adottata in forza dell’articolo 83, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che ostano all’adozione di una decisione da parte di un organo esterno al potere giudiziario, la Curtea Constituțională a României (Corte costituzionale della Romania), la quale impone il riesame delle cause di corruzione giudicate in un determinato periodo, e che si trovano in fase di appello, per la mancata costituzione, nell’ambito dell’organo giurisdizionale supremo, di collegi giudicanti specializzati in tale materia, pur riconoscendo la specializzazione dei giudici che le componevano.

2)

Se l’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e l’articolo 47, [paragrafo 2], della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostano a che un organo esterno al potere giudiziario dichiari illegittima la composizione del collegio giudicante di una sezione dell’organo giurisdizionale supremo (collegio composto da giudici in funzione, i quali, al momento della promozione, soddisfacevano, tra gli altri, il requisito della specializzazione richiesto per la promozione all’organo giurisdizionale supremo).

3)

Se il primato del diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che consente al giudice nazionale di disapplicare una decisione del giudice costituzionale, pronunciata in una causa relativa ad un conflitto costituzionale, vincolante ai sensi del diritto nazionale.


(1)  GU 2017 L 198, pag. 29.


15.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 201/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) il 26 novembre 2019 — Procedimento penale a carico di FX, CS e ND

(Causa C-859/19)

(2020/C 201/06)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Înalta Curte de Casație și Justiție

Imputati nella causa principale

FX, CS, ND

Altra parte nel procedimento

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie și Justiţie — Direcţia Naţională Anticorupţie

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 19, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea, l’articolo 325, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’articolo 58 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (1), l’articolo 4 della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (2), [la quale] è stata adottata sulla base dell’articolo 83, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea [e che ha sostituito la convenzione] relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995, debbano essere interpretati nel senso che ostano all’adozione di una decisione da parte di un organo esterno al potere giudiziario, la Curtea Constituțională a României (Corte costituzionale della Romania), la quale impone il riesame delle cause di corruzione giudicate in un determinato periodo, e che si trovano in fase di appello, per la mancata costituzione, nell’ambito dell’organo giurisdizionale supremo, di collegi giudicanti specializzati in tale materia, pur riconoscendo la specializzazione dei giudici che le componevano.

2)

Se l’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e l’articolo 47, [paragrafo 2], della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostano a che un organo esterno al potere giudiziario dichiari illegittima la composizione del collegio giudicante di una sezione dell’organo giurisdizionale supremo (collegio composto da giudici in funzione, i quali, al momento della promozione, soddisfacevano, tra gli altri, il requisito della specializzazione richiesto per la promozione alla Sezione penale dell’organo giurisdizionale supremo).

3)

Se il primato del diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che consente al giudice nazionale di disapplicare una decisione del giudice costituzionale, pronunciata in una causa relativa ad un conflitto costituzionale, vincolante ai sensi del diritto nazionale.


(1)  GU 2015 L 141, pag. 73.

(2)  GU 2017 L 198, pag. 29.


15.6.2020   

IT

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C 201/5


Impugnazione proposta il 10 dicembre 2019 dalla European Food SA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 10 ottobre 2019, causa T-536/18, Société des produits Nestlé / EUIPO — European Food (FITNESS)

(Causa C-908/19 P)

(2020/C 201/07)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: European Food SA (rappresentanti: R. Dincă, I. Speciac, V. Stănese, I.-F. Cofaru, avocați)

Altre parti nel procedimento: Société des produits Nestlé, Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 18 marzo 2020 la Corte di giustizia (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l’impugnazione non è ammessa e ha condannato la ricorrente a farsi carico delle proprie spese.


15.6.2020   

IT

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C 201/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Iaşi (Romania) l’11 dicembre 2019 — BX / Unitatea Administrativ Teritorială D.

(Causa C-909/19)

(2020/C 201/08)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Iaşi

Parti

Appellante: BX

Appellata: Unitatea Administrativ Teritorială D.

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni di cui all’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (1), debbano essere interpretate nel senso che costituisce «orario di lavoro» il lasso di tempo durante il quale un lavoratore segue i corsi di formazione professionali imposti, dopo la conclusione del normale orario di lavoro, presso la sede del prestatore di servizi di formazione, al di fuori del suo luogo di lavoro e senza svolgere funzioni di servizio.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se le previsioni di cui all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e le disposizioni di cui all’articolo 2, punto 2, all’articolo 3, all’articolo 5 e all’articolo 6 della direttiva 2003/88/CE debbano essere interpretate nel senso che ostano a una normativa nazionale che, pur prevedendo la necessità della formazione professionale del lavoratore subordinato, non obbliga il datore di lavoro al rispetto del periodo di riposo del lavoratore per quanto riguarda l’intervallo orario in cui sono effettuati i corsi di formazione.


(1)  Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).


15.6.2020   

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C 201/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Romania) il 18 dicembre 2019 — Procedimento penale a carico di BR, CS, DT, EU, FV, GW

(Causa C-926/19)

(2020/C 201/09)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Imputati nella causa principale

BR, CS, DT, EU, FV, GW

Altre parti nel procedimento

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție — Direcția Națională Anticorupție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție — Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism — Structura centrală, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție — Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție, Agenția Națională de Administrare Fiscală, HX, IY, SC Uranus Junior 2003 Srl

Questioni pregiudiziali

1.

Se l’articolo 19, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea, l’articolo 325, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’articolo 58 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (1), l’articolo 4 della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (2), elaborata in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 giugno 1995, debbano essere interpretati nel senso che ostano all’adozione di una decisione da parte di un organo esterno al potere giudiziario, la Curtea Constituțională a României (Corte costituzionale della Romania), che si pronuncia su un’eccezione processuale vertente sull’eventuale composizione illegittima del collegio giudicante, alla luce del principio di specializzazione dei giudici dell’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania) (non previsto dalla Costituzione rumena), e che obbliga un organo giurisdizionale a rinviare le cause, che si trovano in fase di impugnazione in appello (devolutiva), per il loro riesame nell’ambito del primo ciclo processuale dinanzi al medesimo organo giurisdizionale.

2.

Se l’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e l’articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostano a che un organo esterno al potere giudiziario dichiari illegittima la composizione del collegio giudicante di una sezione dell’organo giurisdizionale supremo (collegio composto da giudici in funzione, i quali, al momento della promozione, soddisfacevano, tra gli altri, il requisito della specializzazione richiesto per la promozione alla Sezione penale dell’organo giurisdizionale supremo).

3.

Se il primato del diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che consente al giudice nazionale di disapplicare una decisione del giudice costituzionale, che interpreta una norma di rango inferiore alla Costituzione, relativa all’organizzazione della Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia), contenuta nella legge interna sulla prevenzione, l’individuazione e la sanzione dei fatti di corruzione, norma costantemente interpretata nel medesimo senso, per sedici anni, da un organo giurisdizionale.

4.

Se, conformemente all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea[,] il [p]rincipio di libero accesso alla giustizia includa la specializzazione dei giudici e la costituzione di collegi specializzati presso un organo giurisdizionale supremo.


(1)  GU 2015, L 141, pag. 73.

(2)  GU 2017, L 198, pag. 29.


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C 201/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Romania) il 18 dicembre 2019 — Procedimento penale a carico di CD

(Causa C-929/19)

(2020/C 201/10)

Lingua processuale: il romeno

Giudice del rinvio

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Imputato nella causa principale

CD

Altre parti nel procedimento:

CLD, GLO, ȘDC, PVV, SC Complexul Energetic Oltenia SA, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție — Direcția Națională Anticorupție

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 19, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, l'articolo 325, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 2 e 4 della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (1), debbano essere interpretati nel senso che ostano all'adozione di una decisione da parte di un organo esterno al potere giudiziario, la Curtea Constituțională a României (Corte costituzionale rumena), che prescrive, de plano, il riesame di tutte le cause di corruzione definite dalla Sezione penale dell’organo giurisdizionale supremo in primo grado in un determinato periodo (2003-gennaio 2019), che si trovano in fase di impugnazione in appello.

2)

Se l’articolo 2 e l’articolo 19, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea e l’articolo 47, [secondo comma], della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostano a che un organo esterno al potere giudiziario dichiari illegittima la composizione del collegio giudicante di una sezione dell’organo giurisdizionale supremo, in contrasto con l’interpretazione evidenziata dalla prassi organizzativa e giurisdizionale costante e unanime di quest’ultimo.

3)

Se il primato del diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che consente al giudice nazionale di disapplicare una sentenza del giudice costituzionale, pronunciata in un ricorso relativo ad un conflitto costituzionale, vincolante nel diritto nazionale.

4.

Se l'espressione «precostituito per legge» figurante all'articolo 47, [secondo comma], della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea possa essere interpretata nel senso che essa include la designazione formale di un collegio giudicante specializzato distinto dalla specializzazione dei giudici che lo compongono.


(1)  GU 2017, L 198, pag. 29.


15.6.2020   

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C 201/7


Impugnazione proposta il 20 dicembre 2019 dalla Rubik's Brand Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 24 ottobre 2019, causa T-601/17, Rubik's Brand Ltd / EUIPO — Simba Toys

(Causa C-936/19 P)

(2020/C 201/11)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Rubik's Brand Ltd (rappresentanti: K. Szamosi, M. Borbás, ügyvédek)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, Simba Toys GmbH & Co. KG

Con ordinanza del 23 aprile 2020 la Corte di giustizia (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l’impugnazione non è ammessa e ha condannato la ricorrente a farsi carico delle proprie spese.


15.6.2020   

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C 201/8


Impugnazione proposta il 14 gennaio 2020 da Neoperl AG avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 14 novembre 2019, causa T-669/18, Neoperl AG / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-14/20 P)

(2020/C 201/12)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Neoperl AG (rappresentanti: H. Börjes-Pestalozza e G. Schultz, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 23 aprile 2020 la Corte di giustizia dell’Unione europea (Sezione ammissione delle impugnazioni) non ha ammesso l’impugnazione e ha condannato la ricorrente a sostenere le proprie spese.


15.6.2020   

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C 201/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 27 gennaio 2020 — Staatssecretaris van Financiën / Jumbocarry Trading GmbH

(Causa C-39/20)

(2020/C 201/13)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Resistente: Jumbocarry Trading GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 103, paragrafo 3, parte iniziale e lettera b), e 124, paragrafo 1, parte iniziale e lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, siano applicabili ad un’obbligazione doganale sorta prima del 1o maggio 2016 e il cui termine di prescrizione in quella data non è ancora scaduto.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se i principi della certezza del diritto o del legittimo affidamento ostino a siffatta applicazione.


(1)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1).


15.6.2020   

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C 201/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgio) il 6 febbraio 2020 — Vogel Import Export NV / Belgische Staat

(Causa C-62/20)

(2020/C 201/14)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Parti

Ricorrente: Vogel Import Export NV

Resistente: Belgische Staat

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nomenclatura combinata, contenuta nell’Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 (1) del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria [Or. 8] e statistica ed alla tariffa doganale comune — anche alla luce delle diverse versioni linguistiche della voce tariffaria 4409 e delle note esplicative del SA relative alle voci tariffarie 4407 e 4409 — debba essere interpretata nel senso che le merci oggetto del procedimento principale, ovvero tavole di legno piallate sulle quali ai quattro angoli è stato apportato un arrotondamento sull’intera lunghezza della tavola, debbano essere considerati come «profilat[i] lungo [uno o più orli o superfici]» e pertanto debbano essere classificati nella voce tariffaria 4409 oppure se l’arrotondamento degli angoli non possa essere considerato come «profilat[ura] lungo [uno o più orli o superfici]» cosicché i prodotti devono essere classificati nella voce tariffaria 4407.

2)

Se la dimensione dell’arrotondamento sia determinante per la classificazione nella voce 4407 o 4409.


(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1).


15.6.2020   

IT

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C 201/9


Impugnazione proposta il 5 febbraio 2020 da Sigrid Dickmanns avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 18 novembre 2019, causa T-181/19, Sigrid Dickmanns / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-63/20 P)

(2020/C 201/15)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sigrid Dickmanns (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

annullare in toto l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 18 novembre 2019 nella causa T-181/19 e, a seguito dell'annullamento di tale ordinanza, rinviare la causa dinanzi al Tribunale.

2.

condannare l'Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) alle spese del procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione la ricorrente deduce un unico motivo, vale a dire l'erronea interpretazione e applicazione degli articoli 90 e 91, in particolare dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari, e lamenta, al contempo, una grave violazione dei suoi diritti fondamentali ad un equo processo e ad una buona amministrazione.

Ad avviso della ricorrente, il Tribunale ha erroneamente considerato prescritto il suo reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. Tale reclamo era stato presentato entro tre mesi dalla decisione motivata dell'EUIPO, non invece entro tre mesi dal rigetto implicito di una domanda presentata in precedenza dalla ricorrente, ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, terza frase, terzo trattino, dello Statuto.

A tale riguardo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver proceduto ad un’interpretazione dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto contrastante con il tenore letterale di tale disposizione. Il suo reclamo non si riferiva al rigetto implicito di cui all'articolo 90, paragrafo 2, terza frase, terzo trattino, dello Statuto, bensì a una decisione notificatale ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, terza frase, secondo trattino, dello Statuto stesso ed era quindi ricevibile, alla luce del tenore letterale della disposizione in parola. Né dalla formulazione dell'articolo 90, paragrafo 1, terza frase, né da quella dell'articolo 90, paragrafo 2, terza frase, secondo trattino, né da quella dell'articolo 90, paragrafo 2, terza frase, terzo trattino, dello Statuto risulta che il secondo trattino sia inapplicabile o che il terzo trattino sia applicabile in via prioritaria in caso di rigetto implicito di una domanda. Anche il rigetto esplicito dell'EUIPO non rappresentava una mera conferma del precedente rigetto implicito, se non altro perché l'EUIPO non aveva fatto riferimento a tale rigetto implicito. Inoltre, gli elementi che non hanno dato luogo a una mera conferma, e segnatamente la motivazione, hanno fatto sì che sia scaturita una nuova decisione.

La ricorrente sostiene inoltre che l'interpretazione fornita dal Tribunale contrasta con il significato e con la finalità dell'articolo 90, paragrafo 1, seconda e terza frase, dello Statuto, nonché con l'obiettivo della certezza del diritto. Secondo la ricorrente, tali norme hanno lo scopo prioritario di tutelare colui che formula la domanda e non invece di consentire all'autorità investita del potere di nomina di trarre vantaggio da una violazione dei doveri procedurali, come risulterebbe dall'interpretazione fornita dal Tribunale. L'obiettivo della certezza del diritto sarebbe maggiormente tutelato dall'interpretazione della ricorrente. Per un verso, essa corrisponderebbe al tenore letterale dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto e non ne invertirebbe il tenore letterale, come invece farebbe l'interpretazione data dal Tribunale. Per altro verso, secondo l'interpretazione adottata dal Tribunale, il termine successivo a una decisione espressa e motivata dell'autorità investita del potere di nomina varierebbe a seconda del fatto che in precedenza sia stata o meno adottata una decisione implicita.

Inoltre, la ricorrente lamenta una grave violazione dei suoi diritti fondamentali ad un equo processo e ad una buona amministrazione. La violazione del diritto ad un equo processo risiederebbe, in particolare, nel fatto che l'autorità investita del potere di nomina potrebbe utilizzare una violazione dei propri doveri (con riferimento all'obbligo di decidere su una domanda entro un termine di quattro mesi, ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto) per ridurre arbitrariamente il termine entro il quale il ricorrente può reagire ai motivi del rigetto comunicati dall'autorità investita del potere di nomina. Inoltre, secondo l'interpretazione fornita dal Tribunale, tenuto conto della formulazione dell'articolo 90, paragrafo 2, seconda e terza frase, dello Statuto, per colui che presenta un reclamo aumenterebbe notevolmente il rischio di risultare soccombente per inosservanza di un termine. Inoltre, un'interpretazione dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto conforme ai diritti fondamentali non potrebbe che condurre al risultato auspicato dalla ricorrente.


15.6.2020   

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C 201/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 12 febbraio 2020 — YL / Altenrhein Luftfahrt GmbH

(Causa C-70/20)

(2020/C 201/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente in cassazione: YL

Resistente in cassazione: Altenrhein Luftfahrt GmbH

Questione pregiudiziale

Se un atterraggio duro, ma pur sempre compreso nell’ambito del normale funzionamento dell’aeromobile, da cui derivino lesioni ad un passeggero, costituisca un evento ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, sottoscritta dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata a nome della medesima con decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001 (1).


(1)  Decisione del Consiglio, del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal) (GU 2001, L 194, pag. 38).


15.6.2020   

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C 201/11


Impugnazione proposta il 14 febbraio 2020 dalla Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. «in liquidazione» avverso l’ordinanza del Tribunale (Decima Sezione) 18 dicembre 2019, causa T-763/18, Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi / Commissione

(Causa C-85/20 P)

(2020/C 201/17)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. «in liquidazione» (rappresentante: L. Szabó, ügyvéd)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede alla Corte di dichiarare il ricorso d’impugnazione ricevibile e fondato e, di conseguenza, di annullare l’ordinanza pronunciata dal Tribunale (Decima Sezione) il 18 dicembre 2019, nella causa T-763/18, Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi/Commissione, notificata lo stesso giorno alla ricorrente.

Del pari, la ricorrente chiede la Corte rinvii la causa al Tribunale per quanto attiene agli aspetti oggetto dell’eccezione di irricevibilità su cui non si è statuito con la sentenza pronunciata in primo grado.

La ricorrente chiede alla Corte di condannare la convenuta in primo grado a farsi carico delle spese dei procedimenti di primo grado e di impugnazione, salvo che rinvii la causa al Tribunale, nel qual caso chiede alla Corte di non pronunciarsi ancora in merito alle spese dei procedimenti di primo grado e di impugnazione ma di riservare la decisione fino a che non statuirà definitivamente.

Motivi e principali argomenti

I.   Errore nella qualificazione giuridica dei fatti. Insufficienza di motivazione.

Mediante il primo motivo di impugnazione, la ricorrente deduce che il Tribunale non ha tenuto debitamente conto della situazione di incertezza giuridica quanto alla presa di conoscenza degli atti della Commissione impugnati.

La giurisprudenza menzionata dal Tribunale riguarda la presa di conoscenza in relazione all’esistenza di atti che incidono sulla parte ricorrente o fanno riferimento alla stessa.

La ricorrente ha impugnato la decisione di sospensione adottata dall’organo giurisdizionale nazionale in quanto negava che il provvedimento dell’Unione in merito alle decisioni della Commissione controverse costituisse una questione preliminare ai fini dell’azione di risarcimento danni della Lazarus Kft. La ricorrente e il suo rappresentante legale possono essere considerati una stessa persona a fini giuridici soltanto per quanto riguarda la causa che è oggetto della procura alle liti esistente tra i medesimi, vale a dire l’azione di risarcimento danni proposta dinanzi all’organo giurisdizionale nazionale.

Tenuto conto del fatto che la procura alle liti conferita dalla ricorrente a favore del rappresentante legale riguardava esclusivamente l’azione di risarcimento danni proposta dinanzi all’organo giurisdizionale nazionale, il rappresentante legale non era tenuto a informare la ricorrente entro un «termine ragionevole», nell’accezione del diritto dell’Unione, e nemmeno a chiedere il testo integrale degli atti controversi, dal momento che il suo mandato non includeva tali estremi. Soltanto la ricorrente stessa avrebbe potuto presentare personalmente tale domanda a partire dal momento in cui avesse acquisito conoscenza di quanto incideva sulla normativa dell’Unione.

II.   Errore nell’interpretazione e applicazione della giurisprudenza relativa al «termine ragionevole»

La giurisprudenza menzionata dal Tribunale non può essere applicata alla presente causa, in quanto le circostanze delle cause invocate non sono identiche a quelle della presente causa.

III.   Errore nella qualificazione dello scritto della Commissione del 24 febbraio 2017

L’organo giurisdizionale nazionale ha emanato una sentenza di rigetto nella causa relativa alla denuncia della OPS Újpest Kft. fondandosi a tale scopo sul controverso scritto informativo della convenuta. Tale sentenza ha violato gli interessi della ricorrente e ne ha modificato in modo sostanziale la situazione giuridica dal momento che, sulla base del succitato scritto, l’organo giurisdizionale nazionale ha dichiarato che l’autorità nazionale aveva concesso legittimamente gli aiuti.

IV.   Violazione del diritto di difesa della ricorrente. Violazione ed erronea applicazione dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale

Sebbene il Tribunale abbia disposto misure di organizzazione del procedimento, non ha invitato le parti a formulare osservazioni in merito a se la domanda fosse stata presentata entro il termine. Il Tribunale ha esaminato la questione della presentazione tardiva per la prima volta nella sentenza e ha respinto la domanda per tale motivo, senza consentire alle parti in particolare alla ricorrente, di esporre i suoi argomenti né di opporsi al riguardo.

Dal momento che il Tribunale non ha proceduto a un siffatto invito, non è stato prodotto alcun documento che avrebbe potuto dare sostegno alla posizione della ricorrente in merito al fatto che la domanda era stata presentata entro il termine.


15.6.2020   

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C 201/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 25 febbraio 2020 — Rottendorf Pharma GmbH / Hauptzollamt Bielefeld

(Causa C-92/20)

(2020/C 201/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Rottendorf Pharma GmbH

Resistente: Hauptzollamt Bielefeld

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 239, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2913/92 (1) del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario debba essere interpretato nel senso che, in base alla disposizione medesima, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, in cui le merci non comunitarie importate dall’interessato sono state riesportate al di fuori del territorio doganale della Comunità e le circostanze che hanno determinato l’insorgere dell’obbligazione doganale non sono derivate da manifesta negligenza da parte dell’interessato, il dazio possa essere rimborsato.


(1)  GU 1992, L 302, pag. 1.


15.6.2020   

IT

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C 201/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgericht Schwechat (Austria) il 25 febbraio 2020 — JU / Air France Direktion für Österreich

(Causa C-93/20)

(2020/C 201/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bezirksgericht Schwechat

Parti

Ricorrente: JU

Resistente: Air France Direktion für Österreich

Questioni pregiudiziali

1.

Se l’articolo 31, paragrafo 2, in combinato disposto con il successivo paragrafo 4, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (in prosieguo: la «Convenzione di Montreal») (1), debba essere interpretato nel senso che il danno al bagaglio consegnato prodottosi a bordo dell’aeromobile ovvero nel lasso di tempo nel quale il vettore lo aveva in custodia, debba essere oggetto di reclamo al vettore, in caso di ritardo nella consegna, comunque entro sette giorni dalla data in cui il bagaglio sia stato messo a disposizione del destinatario, a pena di decadenza dell’azione nei confronti del vettore, salvo in caso di malafede da parte del medesimo.

2.

In caso di risposta negativa alla prima questione:

Se l’articolo 31, paragrafo 2, in combinato disposto con il successivo paragrafo 4 della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (Convenzione di Montreal) debba essere interpretato nel senso che il danno al bagaglio consegnato prodottosi a bordo dell’aeromobile ovvero nel lasso di tempo nel quale il vettore lo aveva in custodia, debba essere oggetto di reclamo al vettore, in caso di ritardo nella consegna, entro ventuno giorni dalla data in cui il bagaglio sia stato messo a disposizione del destinatario, a pena di decadenza dell’azione nei confronti del vettore, salvo in caso di malafede da parte del medesimo.


(1)  2001/539/CE: Decisione del Consiglio, del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal) (GU 2001, L 194, pag. 38).


15.6.2020   

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C 201/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Linz (Austria) il 25 febbraio 2020 — Land Oberösterreich / KV

(Causa C-94/20)

(2020/C 201/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Linz

Parti

Ricorrente: Land Oberösterreich

Resistente: KV

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 11 della direttiva 2003/109/CE (1) debba essere interpretato nel senso che osti ad una disciplina nazionale, come quella dell’articolo 6, paragrafi 9 e 11, dell’oberösterreichisches Wohnbauförderungsgesetz (oöWFG), che riconosce ai cittadini dell’Unione, ai cittadini di uno Stato del SEE e ai familiari ai sensi della direttiva 2004/38/CE (2) una prestazione sociale sotto forma di indennità di alloggio senza richiedere la prova di conoscenze linguistiche, mentre esige, nei confronti di cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo a norma della direttiva 2003/109/CE, il possesso di conoscenze di base della lingua tedesca da comprovarsi secondo modalità determinate, laddove detta indennità di alloggio sia diretta ad alleviare oneri insostenibili per spese abitative, ma il minimo vitale (comprese le esigenze abitative) sia garantito anche mediante altra prestazione sociale (garanzia di risorse minime in base al fabbisogno a norma dell’oberösterreichisches Mindestsicherungsgesetz), riconosciuta alle persone in situazioni di disagio sociale.

2)

Se il divieto di «discriminazione diretta o indiretta» basata sulla «razza o l’origine etnica» ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2000/43/CE (3) debba essere interpretato nel senso che osti ad una disciplina nazionale come quella dell’articolo 6, paragrafi 9 e 11, dell’oöWFG che riconosce ai cittadini dell’Unione, ai cittadini di uno Stato del SEE e ai familiari ai sensi della direttiva 2004/38/CE, una prestazione sociale (indennità di alloggio a norma dell’oöWFG) senza richiedere la prova di conoscenze linguistiche, mentre esige, nei confronti di cittadini di paesi terzi (compresi i soggiornanti di lungo periodo a norma della direttiva 2003/109/CE) , il possesso di conoscenze di base della lingua tedesca da comprovarsi secondo modalità determinate.

3)

In caso di risposta negativa alla seconda questione:

Se il divieto di discriminazione fondata sull’origine etnica ai sensi dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che osti ad una disciplina nazionale come quella dell’articolo 6, paragrafi 9 e 11, dell’oöWFG che riconosce ai cittadini dell’Unione, ai cittadini di uno Stato del SEE e ai familiari ai sensi della direttiva 2004/38/CE una prestazione sociale (indennità di alloggio a norma dell’oöWFG) senza richiedere la prova di conoscenze linguistiche, mentre esige, nei confronti di cittadini di paesi terzi (compresi i soggiornanti di lungo periodo a norma della direttiva 2003/109/CE), il possesso di conoscenze di base della lingua tedesca da comprovarsi secondo modalità determinate.


(1)  Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44).

(2)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77).

(3)  Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (GU 2000, L 180, pag. 22).


15.6.2020   

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C 201/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Berlin-Brandeburg (Germania) il 27 febbraio 2020 — HR / Finanzamt Wilmersdorf

(Causa C-108/20)

(2020/C 201/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Berlin-Brandeburg

Parti

Ricorrente: HR

Resistente: Finanzamt Wilmersdorf

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 167 e 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1) — in prosieguo: la «direttiva IVA» — debbano essere interpretati nel senso che ostano a un’applicazione nazionale del diritto a norma della quale la detrazione deve essere negata anche in caso di evasione IVA commessa nel quadro di un’operazione a monte se il soggetto passivo ne era o avrebbe dovuto esserne a conoscenza, benché con l’operazione a lui erogata questi non abbia partecipato all’evasione fiscale, né la sua condotta si sia iscritta all’interno di essa, e benché non abbia neppure promosso o agevolato l’evasione commessa.


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1.


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C 201/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) il 28 febbraio 2020 — Līga Šenfelde / Lauku atbalsta dienests

(Causa C-119/20)

(2020/C 201/22)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa (Senāts)

Parti

Ricorrente: Līga Šenfelde

Altra parte nel procedimento: Lauku atbalsta dienests

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1), in uno con altre disposizioni del medesimo regolamento e con gli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, debba essere interpretato nel senso che:

1)

la mera circostanza di aver ricevuto, due anni prima, l’aiuto allo sviluppo di piccole aziende agricole di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento [n. 1305/2013] è sufficiente a far perdere a un agricoltore la qualità di «giovane agricoltore»;

2)

gli Stati membri sono legittimati a introdurre la regola che a un agricoltore non possa essere corrisposto l’aiuto di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento [n. 1305/2013], qualora gli sia già stato concesso l’aiuto di cui al punto iii) della medesima disposizione;

3)

uno Stato membro ha la facoltà di rifiutare l’applicazione del cumulo degli aiuti a un agricoltore, qualora non sia stata rispettata la sequenza prevista per tale cumulo nel programma di sviluppo rurale concordato con la Commissione europea.


(1)  GU 2013, L 347, pag. 487.


15.6.2020   

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C 201/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Germania) il 5 marzo 2020 — Bank Melli Iran, Aktiengesellschaft nach iranischem Recht / Telekom Deutschland GmbH

(Causa C-124/20)

(2020/C 201/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Bank Melli Iran, società per azioni di diritto iraniano

Resistente: Telekom Deutschland GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 5, primo comma, del regolamento n. 2271/96 (1) trovi applicazione solo nl caso in cui l’operatore economico dell’UE ai sensi dell’articolo 11 del regolamento medesimo sia stato destinatario, direttamente o indirettamente, di provvedimenti amministrativi o giudiziali da parte degli Stati Uniti d’America o se sia sufficiente che, anche in assenza di provvedimenti del genere, la condotta dell’operatore sia diretta ad ottemperare a sanzioni secondarie.

2)

Ove la Corte risponda alla prima questione nel senso della seconda alternativa: se l’articolo 5, primo comma, del regolamento n. 2271/96 osti a un’interpretazione del diritto nazionale nel senso che la parte che proceda alla risoluzione possa parimenti risolvere qualsiasi rapporto obbligatorio di durata indeterminata nei confronti della controparte contrattuale inserito dall’Office of Foreign Assets Control (in prosieguo: l’«OFAC») statunitense nell’elenco degli Specially-Designated-Nationals (in prosieguo: «SDN») — procedendo quindi ad una risoluzione volta ad ottemperare al rispetto delle sanzioni disposte dagli USA — senza che sia a tal fine necessario indicare un motivo di risoluzione e, pertanto, senza dover dichiarare e provare in sede giudiziale civile che il motivo di risoluzione non risiederebbe, in ogni caso, nell’ottemperanza alle sanzioni USA.

3)

Ove la Corte risponda in senso affermativo alla seconda questione: Se una disdetta ordinaria in violazione dell’articolo 5, primo comma, del regolamento n. 2271/96, debba necessariamente essere considerata come inefficace o se la ratio del regolamento sia soddisfatta mediante l’imposizione di sanzioni differenti quali, ad esempio, l’imposizione di un’ammenda.

4)

Ove la Corte risponda alla terza questione nel senso della prima alternativa: se, alla luce degli articoli 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, da un lato, e della possibilità di concedere deroghe straordinarie a norma dell’articolo 5, secondo comma, del regolamento n. 2271/96, dall’altro, ciò valga anche quando il mantenimento del rapporto negoziale con la controparte contrattuale inserita nell’elenco implichi per l’operatore economico dell’UE il rischio di considerevoli perdite economiche sul mercato statunitense (nella specie: 50 % del fatturato di gruppo).


(1)  Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996 relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (GU 1996, L 309, pag. 1) nel testo di cui al regolamento delegato (UE) 2018/1100 della Commissione, del 6 giugno 2018, che modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 2271/96 (GU 2018, L 199 I, pag. 1).


15.6.2020   

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C 201/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n. 3 de Barcelona (Spagna) il 9 marzo 2020 — YJ / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(Causa C-130/20)

(2020/C 201/24)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social n. 3 de Barcelona

Parti

Ricorrente: YJ

Convenuto: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Questione pregiudiziale

Se possa considerarsi una discriminazione diretta ai sensi della direttiva 79/7 (1) una norma come l’articolo 60.4 della Ley General de la Seguridad Social (legge generale sulla previdenza sociale) che esclude dall’integrazione per maternità le donne che vanno in pensione volontariamente rispetto a quelle che vanno anch’esse in pensione volontariamente all’età ordinaria prevista, o che vanno in pensione anticipatamente, ma a causa dell’attività lavorativa svolta nel corso della loro vita professionale, a causa [di] disabilità, o per aver lasciato il lavoro prima di accedere alla pensione di vecchiaia per cause ad esse non imputabili.


(1)  Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in mate Lria di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24).


15.6.2020   

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C 201/17


Ricorso proposto il 16 marzo 2020 — Commissione europea / Repubblica di Polonia

(Causa C-139/20)

(2020/C 201/25)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Siekierzyńska e A. Armenia, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, avendo attuato una normativa che prevede l’esenzione dall’accisa dei prodotti energetici utilizzati da imprese ad alto consumo di energia interessate dal sistema di scambio di quote di emissioni dell’Unione europea, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (1);

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica di Polonia ha introdotto nella normativa un’esenzione dall’accisa dei prodotti energetici utilizzati da imprese ad alto consumo di energia interessate dal sistema di scambio di quote di emissioni dell’Unione europea (in prosieguo: il «sistema EU ETS»).

Secondo la Commissione ciò costituisce un inadempimento degli obblighi derivanti dall’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. Conformemente a tali disposizioni, esenzioni o riduzioni del livello di tassazione possono essere applicate esclusivamente qualora siano conclusi accordi con imprese o associazioni di imprese, o qualora siano attuati regimi concernenti diritti commercializzabili o misure equivalenti, purché volti a conseguire obiettivi di protezione ambientale o a migliorare l'efficienza energetica. Secondo la Commissione il sistema EU ETS non può essere considerato un «regime concernente diritti commercializzabili» ai sensi delle disposizioni precedenti.


(1)  GU 2003, L 283, pag. 51.


15.6.2020   

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C 201/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā rajona tiesa (Lettonia) il 27 marzo 2020 — AS «LatRailNet», VAS «Latvijas dzelzceļš» /Valsts dzelzceļa administrācija

(Causa C-144/20)

(2020/C 201/26)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Administratīvā rajona tiesa

Parti

Ricorrenti: AS «LatRailNet», VAS «Latvijas dzelzceļš»

Convenuta: Valsts dzelzceļa administrācija

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2012/34 (1) debba essere interpretato nel senso che esso conferisce all’organismo di regolamentazione la facoltà di adottare di propria iniziativa una decisione mediante la quale si impone all’impresa che svolge le funzioni essenziali del gestore dell’infrastruttura ferroviaria menzionate all’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva di introdurre, in disposizioni relative al calcolo dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura (sistema di imposizione dei canoni), determinate modifiche che non riguardano una discriminazione nei confronti dei richiedenti.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’organismo di regolamentazione sia legittimato a stabilire, con tale decisione, le condizioni che dette modifiche devono prevedere, ad esempio imponendo l’obbligo di escludere dai criteri di determinazione dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura le spese precedentemente programmate coperte dal bilancio statale o dai bilanci degli enti locali che i vettori di passeggeri non possono coprire con le entrate derivanti dal trasporto.

3)

Se l’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2012/34 debba essere interpretato nel senso che l’obbligo imposto agli Stati membri in detto paragrafo di garantire una competitività ottimale dei segmenti del mercato ferroviario, fissando maggiorazioni applicabili ai canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura, riguardi anche la determinazione dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura nei segmenti di mercato in cui non vi è concorrenza, ad esempio per il fatto che, nel segmento di mercato di cui trattasi, il trasporto viene effettuato da un solo operatore ferroviario al quale è stato concesso il diritto esclusivo di cui all’articolo 2, lettera f), del regolamento n. 1370/2007 (2) per realizzare trasporti in tale segmento di mercato.


(1)  Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU 2012, L 343, pag. 32).

(2)  Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU 2007, L 315, pag. 1).


15.6.2020   

IT

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C 201/18


Ricorso proposto l’8 aprile 2020 — Commissione europea / Regno di Danimarca

(Causa C-159/20)

(2020/C 201/27)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis, I. Naglis e U. Nielsen, agenti)

Convenuto: Regno di Danimarca

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Danimarca è venuta meno agli obblighi a essa incombenti ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1151/2012 (1) sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, avendo omesso di prevenire o far cessare l’utilizzo del nome Feta, da parte delle aziende lattiero-casearie danesi, per un formaggio che non è conforme al disciplinare di produzione di cui al regolamento (CE) n. 1829/2002 della Commissione (2);

dichiarare che, consentendo alle aziende lattiero-casearie danesi di produrre e vendere imitazioni della Feta, la Danimarca ha violato l’articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea (TUE) in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1151/2012;

condannare il Regno di Danimarca alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione sostiene che le autorità danesi sono venute meno agli obblighi loro incombenti ai sensi del regolamento sui regimi di qualità consentendo alle imprese danesi l’uso illecito del nome «Feta» per un formaggio prodotto in Danimarca.

In particolare, essa afferma che il nome «Feta» è usato in Danimarca in violazione del regolamento sui regimi di qualità e che, di conseguenza, tale Stato membro deve adottare le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare tale pratica. Poiché la Danimarca rifiuta di conformarsi alla legislazione summenzionata, la Commissione conclude che essa è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento sui regimi di qualità e ha commesso quindi una violazione del diritto dell’Unione.

Consentendo alle aziende lattiero-casearie danesi di produrre e vendere imitazioni della «Feta», la Danimarca viola inoltre l’articolo 4, paragrafo 3, TUE in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, e con l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1151/2012, pregiudicando il conseguimento degli obiettivi dell’Unione europea per quanto riguarda ciò che segue: garantire una concorrenza leale per gli agricoltori e i produttori di prodotti agricoli e alimentari aventi caratteristiche e attributi che presentano un valore aggiunto, aiutare i produttori di prodotti legati a una zona geografica ad assicurare un giusto rendimento per le qualità dei loro prodotti e assicurare la protezione dei nomi in quanto diritto di proprietà intellettuale nel territorio dell’Unione.

La Commissione considera inoltre che, avendo omesso di prevenire o far cessare la violazione dei diritti insiti nella registrazione della denominazione di origine protetta (DOP) «Feta», che avviene quando le aziende lattiero-casearie danesi esportano formaggio contraffatto dall’Unione europea in paesi terzi, la Danimarca pregiudica la posizione dell’Unione nei negoziati internazionali diretti a garantire la protezione dei regimi di qualità dell’Unione, e viola il principio di cooperazione in buona fede sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE.


(1)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012 L 343, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1829/2002 della Commissione, del 14 ottobre 2002, che modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione per quanto riguarda la denominazione «Feta» (GU 2002 L 277, pag. 10).


Tribunale

15.6.2020   

IT

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C 201/20


Sentenza del Tribunale del 29 aprile 2020– Tilly-Sabco/Commissione

(Causa T-437/18) (1)

(«Responsabilità extracontrattuale - Agricoltura - Restituzioni all’esportazione - Pollame - Annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 mediante una sentenza della Corte - Danno»)

(2020/C 201/28)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Tilly-Sabco (Guerlesquin, Francia) (rappresentanti: R. Milchior e S. Charbonnel, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Lewis e B. Hofstötterer, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente patito dalla ricorrente a causa dell’adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 della Commissione, del 18 luglio 2013, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame (GU 2013, L 196, pag. 13).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Tilly-Sabco è condannata alle spese.


(1)  GU C 364 dell’8.10.2018.


15.6.2020   

IT

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C 201/20


Sentenza del Tribunale del 29 aprile 2020 — Cimpress Schweiz/EUIPO — Impress Media (CIMPRESS)

(Affaire T-37/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo CIMPRESS - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore impress - Marchio nazionale denominativo anteriore Impress-Media - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2020/C 201/29)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Cimpress Schweiz GmbH (Winterthur, Svizzera) (rappresentanti: C. Eckhartt, P. Böhner e A. von Mühlendahl, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Söder, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Impress Media GmbH (Mönchengladbach, Germania) (rappresentante: F. Remmertz, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 ottobre 2018 (procedimenti riuniti R 1716/2017-2 e R 1786/2017-2), relativa ad un’opposizione tra la Impress Media e la Cimpress Schweiz.

Dispositivo

1)

La Impress GmbH è ammessa a sostituirsi alla Impress Media GmbH in quanto interveniente.

2)

Il ricorso è respinto.

3)

La Cimpress Schweiz GmbH sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Impress.


(1)  GU C 82 del 4.3.2019.


15.6.2020   

IT

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C 201/21


Sentenza del Tribunale del 29 aprile 2020 — Lidl Stiftung/EUIPO — Plásticos Hidrosolubles (green cycles)

(Causa T-78/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea figurativo green cycles - Uso effettivo del marchio - Articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 - Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 - Articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625 - Forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo - Assenza di uso del segno come logo di impresa»)

(2020/C 201/30)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania) (rappresentanti: A. Marx, K. Bonhagen e M. Wolter, avvocati).

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Scardocchia e J. Crespo Carrillo, agenti).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Plásticos Hidrosolubles, SL (Rafelbuñol, Spagna) (rappresentante: C. Sueiras Villalobos, avvocato).

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 novembre 2018 (procedimento R 778/2018-5), relativa a un procedimento di decadenza tra la Lidl Stiftung e la Plásticos Hidrosolubles.

Dispositivo

1)

La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 novembre 2018 (procedimento R 778/2018–5) è annullata nella parte in cui ha constatato l’uso effettivo del marchio controverso per i prodotti rientranti nella classe 20.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Lidl Stiftung & Co. KG, l’EUIPO e la Plásticos Hidrosolubles, SL, sopporteranno ciascuno le proprie spese sostenute nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.


(1)  GU C 122 dell’1.4.2019.


15.6.2020   

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C 201/22


Sentenza del Tribunale del 29 aprile 2020 — Kerry Luxembourg/EUIPO — Döhler (TasteSense By Kerry)

(Causa T-108/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo TasteSense By Kerry - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore MultiSense - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2020/C 201/31)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Kerry Luxembourg Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas e H. O’Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Döhler GmbH (Darmstadt, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 novembre 2018 (procedimento R 1179/2018-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Döhler e la Kerry Luxembourg

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Kerry Luxembourg Sàrl è condannata alle spese.


(1)  GU C 139 del 15.4.2019.


15.6.2020   

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C 201/22


Ordinanza del Tribunale del 2 aprile 2020 — Thai World Import & Export/EUIPO — Elvir (Yaco)

(Causa T-3/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a statuire»)

(2020/C 201/32)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Thai World Import & Export Co. Ltd (Bangkok, Thailandia) (rappresentante: S. Bénoliel-Claux, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Elvir (Condé-sur-Vire, Francia) (rappresentante: M. Lhotel, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 ottobre 2018 (procedimento R 319/2018-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Elvir e la Thai World Import & Export Co.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La Thai World Import & Export Co. Ltd e la Elvir sono condannate a sopportare le proprie spese, nonché, ciascuna, la metà delle spese sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).


(1)  GU C 72 del 25.2.2019.


15.6.2020   

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C 201/23


Ordinanza del Tribunale del 2 aprile 2020 — SQlab / EUIPO (Innerbarend)

(Causa T-307/19) (1)

(«Ricorso di annullamento - Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Innerbarend - Impedimento alla registrazione assoluto - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

(2020/C 201/33)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: SQlab GmbH (Taufkirchen, Germania) (rappresentante: A. Koelle, avvocato)

Convenuto:Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Söder, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 marzo 2019 (procedimento R 2180/2018-4), concernente la domanda di registrazione del segno denominativo Innerbarend quale marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La SQlab GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 230 dell’8.7.2019.


15.6.2020   

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C 201/24


Ordinanza del presidente del Tribunale del 20 aprile 2020 — Leonardo / Frontex

(Causa T-849/19 R)

(«Procedimento sommario - Appalti pubblici di servizi - Domanda di provvedimenti provvisori - Insussistenza dell’urgenza»)

(2020/C 201/34)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Leonardo SpA (Roma, Italia) (rappresentante: A. Parrella, avvocato)

Resistente: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) (rappresentanti: S. Drew, H. Caniard, C. Georgiadis e A. Gras, agenti, assistiti da M. Vanderstraeten, F. Biebuyck e V. Ost, avvocati)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla concessione di provvedimenti provvisori miranti alla sospensione dell’esecuzione del bando di gara pubblicato il 18 ottobre 2019 da Frontex, intitolato «Sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS) per la sorveglianza aerea marittima a lungo raggio e media altitudine»

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


15.6.2020   

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C 201/24


Ordinanza del presidente del Tribunale del 30 aprile 2020 — Nouryon Industrial Chemicals e a. / Commissione

(Causa T-868/19 R)

(«Procedimento sommario - Sostanza dimetil etere - Controllo di conformità - Decisione della Commissione - Obbligo di fornire talune informazioni che comportano sperimentazioni sugli animali - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»)

(2020/C 201/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Nouryon Industrial Chemicals BV (Amsterdam, Paesi Bassi), Knoell NL BV (Maarssen, Paesi Bassi), Grillo-Werke AG (Duisburg, Germania), PCC Trade & Services GmbH (Duisburg) (rappresentanti: R. Cana, G. David, avvocati, e Z. Romata, Solicitor)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lindenthal e K. Mifsud-Bonnici, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta, da un lato, alla sospensione dell’esecuzione della decisione di esecuzione C(2019) 7336 final della Commissione, del 16 ottobre 2019, sul controllo di conformità di una registrazione di dimetil-etere, richiesto dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche alla Commissione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1, rettifica GU 2007, L 136, pag. 3), e, dall’altro, alla concessione di ogni altro provvedimento provvisorio che il Tribunale ritenga opportuno.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


15.6.2020   

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C 201/25


Ordinanza del presidente del Tribunale 22 aprile 2020 — Aquind e a. / Commissione

(Causa T-885/19 R)

(«Procedimento sommario - Energia - Infrastrutture energetiche transeuropee - Regolamento (UE) n. 347/2013 - Regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento n. 347/2013 - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»)

(2020/C 201/36)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Aquind Ltd (Wallsend, Regno Unito), Aquind Energy Sàrl, (Lussemburgo, Lussemburgo), Aquind SAS (Rouen, Francia) (rappresentanti: S. Goldberg, C. Davis, J. Bille, solicitors, et E. White, avocat)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet, Y. Marinova e B. De Meester, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione del regolamento delegato della Commissione del 31 ottobre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio nella parte relativa all’elenco di progetti di interesse comune dell'Unione.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


15.6.2020   

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C 201/25


Ricorso proposto il 28 febbraio 2020 — IV / Commissione

(Causa T-145/20)

(2020/C 201/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: IV (rappresentante: J. Lemmer, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

ingiungere alla Commissione europea e al Centro polivalente per l'infanzia interistituzionale, solidalmente, di comunicare a [X] le schede di presenza di suo figlio [Y] dell’anno 2019 e del 2020 di cui sono in possesso, e ciò a pena di ammenda non comminatoria di EUR 500 (cinquecento euro) per giorno di ritardo a decorrere dalla pronuncia dell’emananda decisione;

condannare la convenuta a versare alla ricorrente EUR 1 500 a titolo di spese non ripetibili che la ricorrente ha dovuto sostenere per far valere i suoi diritti, nonché alle spese di questo grado di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, attinente alla violazione da parte della convenuta dell’articolo 42 «Diritto d'accesso ai documenti» della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il quale dispone quanto segue: «Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, a prescindere dal loro supporto».


15.6.2020   

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C 201/26


Ricorso proposto l’8 marzo 2020 — Csordas e a./ Commissione

(Causa T-146/20)

(2020/C 201/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Annamaria Csordas (Lussemburgo, Lussemburgo), Adrian Sorin Cristescu (Lussemburgo), Jean Putz (Esch-sur-Alzette, Lussemburgo), Miguel Vicente-Nunez (Lussemburgo) (rappresentante: M.-A. Lucas, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

prima di statuire,

invitare la Commissione, a titolo di misura istruttoria o di organizzazione del procedimento, ad indicare, dopo aver raccolto informazioni presso le OSP che hanno presentato la lista 3, il numero di candidati di tale lista presentato da ciascuna di esse, distinguendo tra titolari e supplenti, nonché la chiave di ripartizione tra titolari e supplenti della rappresentatività di una coppia di candidati;

nello statuire sul ricorso:

constatare l’illegittimità dell’omissione della Commissione nell’impedire o censurare:

il diniego del 28 ottobre 2019 opposto dalla presidente del seggio elettorale di pubblicare una comunicazione per informare il personale dell’accordo concluso il 14 ottobre 2019 tra FFPE, R&D, Solidarité européenne, TAO-AFI, USF-L e U4U per la ripartizione della rappresentatività della loro lista comune «Ensemble au Luxembourg»;

la pubblicazione da parte del seggio elettorale, a una data indeterminata durante lo scrutinio, di tale accordo, il quale non indicava che talune OSP si erano associate o raggruppate e il numero di candidati presentati da ciascuna di esse;

l’assenza di indicazione dell’OSP rappresentata da ciascuno dei candidati della lista n. 3 «Ensemble au Luxembourg» mentre le OSP che l’hanno presentata appartenevano a famiglie sindacali diverse, e talune tra esse avevano sede a Bruxelles e non avevano sostenuto tale lista;

i risultati delle elezioni pubblicati con nota del 26 novembre 2019 dal seggio elettorale;

la costituzione della sezione locale di Lussemburgo del Comitato del personale a seguito delle elezioni di novembre 2019;

le decisioni di designazione da parte della sezione locale di Lussemburgo del Comitato del personale di suoi rappresentanti presso il Comitato centrale;

annullare l’adeguamento della rappresentatività delle OSP che si sono presentate alle elezioni di novembre 2019 del CLPL decisa dalla Commissione dopo la pubblicazione di tali risultati sulla base dell’accordo di ripartizione della rappresentatività del 14 ottobre 2019;

annullare ogni decisione di assegnazione alle OSP che hanno sottoscritto l’accordo del 14 ottobre 2019 di risorse supplementari rispetto a quelle di cui elle disponevano sulla base della rappresentatività loro riconosciuta a seguito delle elezioni del 2016 del CLPL;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di elezioni libere e democratiche, in quanto, non avendo il seggio elettorale pubblicato l'accordo sulla ripartizione della rappresentatività prima dell'inizio dello scrutinio, i loghi che apparivano sul manifesto elettorale della lista n. 3 «Ensemble Luxembourg» erano tali che gli elettori pensassero che questa lista fosse presentata da cinque organizzazioni sindacali professionali (OSP) così denominate, rappresentate in parti uguali dalle 20 coppie di candidati, mentre risultava dall'accordo che era presentata da sei OSP, due delle quali erano denominate diversamente, e rappresentate in modo ineguale.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di elezioni libere e democratiche, in quanto la pubblicazione durante lo scrutinio da parte del seggio elettorale dell'accordo sulla ripartizione della rappresentatività era tale da indurre alcuni elettori a ritenere che la lista n. 3 fosse presentata da sei OSP rappresentate dalle 20 coppie di candidati di tale lista nelle proporzioni indicate dall'accordo, mentre essa è stata presentata da tre OSP e da un raggruppamento di altre tre, laddove una di queste ultime poteva rappresentare le altre due, quindi non rappresentate dai candidati della lista, almeno nella proporzione indicata.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione della libertà di scelta tra i candidati della lista n. 3 e sul rischio di confusione in merito all’OSP così sostenuta, in quanto né la lista n. 3 «Ensemble Luxembourg» né il corrispondente manifesto elettorale menzionavano l’OSP rappresentata da ciascuno dei candidati presentati su tale lista, sebbene si trattasse di una lista presentata da sei diverse OSP, o da tre OSP e un raggruppamento o un'associazione di tre altre, appartenenti a famiglie sindacali diverse, aventi sede a Lussemburgo ma anche a Bruxelles, e non tutte avessero espresso il loro sostegno alla lista comune.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di elezioni libere e democratiche, in quanto la pubblicazione durante lo scrutinio da parte del seggio elettorale dell'accordo sulla ripartizione della rappresentatività era tale da indurre gli a ritenere che le OSP che avevano presentato la lista n. 3 vi fossero rappresentate da un numero di candidati corrispondente alla quota indicata per ciascuna di esse, mentre questo non era il caso, o almeno R&D aveva beneficiato di una parte della rappresentatività di Solidarité européenne, mentre erano l'USF-L, così come FFPE e U4U, ad aver ceduto una parte della loro rappresentatività a R&D.


15.6.2020   

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C 201/28


Ricorso proposto il 19 marzo 2020 — IY / Parlamento

(Causa T-154/20)

(2020/C 201/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: IY (rappresentanti: T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in via principale:

annullare la decisione di licenziamento della ricorrente del 4 luglio 2019;

condannare il Parlamento europeo al versamento di un’indennità pari a EUR 20 000 a titolo di risarcimento del pregiudizio morale subito;

condannare il Parlamento europeo alle spese;

in subordine:

constatare l’illegittimità della decisione di scioglimento del gruppo politico ENL;

di conseguenza, annullare la decisione di licenziamento della ricorrente del 4 luglio 2019;

condannare il Parlamento europeo al versamento di un’indennità pari a EUR 20 000 a titolo di risarcimento del pregiudizio morale subito;

condannare il Parlamento europeo alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce, in via principale, cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione. La ricorrente ritiene che la decisione di licenziamento, motivata esclusivamente dal presunto scioglimento del gruppo politico europeo ENL, sia inficiata da un errore manifesto di valutazione.

2.

Secondo motivo, vertente sullo sviamento di potere, dal momento che il Parlamento europeo si sarebbe avvalso dei suoi poteri per mascherare una semplice misura di cambiamento di denominazione di un gruppo politico europeo in uno scioglimento di gruppo politico.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltato. La ricorrente ritiene che il suo diritto di essere ascoltata prima di qualsiasi decisione di licenziamento non è stato rispettato.

4.

Quarto motivo, basato sulla violazione del principio della parità di trattamento, in quanto il Parlamento avrebbe applicato procedure diverse agli agenti del gruppo politico asseritamente sciolto.

5.

Quinto motivo, attinente alla violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine.

In subordine, la ricorrente eccepisce l'illegittimità della decisione di sciogliere il gruppo politico europeo ENL. Essa sostiene che, poiché tale decisione è illegale, in quanto viziata da un errore manifesto di valutazione e da uno sviamento di potere, la decisione di licenziamento basata esclusivamente su tale scioglimento è di conseguenza essa stessa illegittima e deve essere annullata.


15.6.2020   

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C 201/29


Ricorso proposto il 19 marzo 2020 — IZ / Parlamento

(Causa T-155/20)

(2020/C 201/40)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: IZ (rappresentanti: T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in via principale:

annullare la decisione di licenziamento della ricorrente del 4 luglio 2019;

condannare il Parlamento europeo al versamento di un’indennità pari a EUR 20 000 a titolo di risarcimento del pregiudizio morale subito;

condannare il Parlamento europeo alle spese;

in subordine:

constatare l’illegittimità della decisione di scioglimento del gruppo politico ENL;

di conseguenza, annullare la decisione di licenziamento della ricorrente del 4 luglio 2019;

condannare il Parlamento europeo al versamento di un’indennità pari a EUR 20 000 a titolo di risarcimento del pregiudizio morale subito;

condannare il Parlamento europeo alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, L ricorrente deduce, in via principale, cinque motivi, identici o analoghi a quelli dedotti nell’ambito della causa T-154/20, IY/Parlamento.

In subordine, la ricorrente eccepisce l'illegittimità della decisione di sciogliere il gruppo politico europeo ENL. Ella sostiene che, poiché tale decisione è illegale, in quanto viziata da un errore manifesto di valutazione e da uno sviamento di potere, la decisione di licenziamento basata esclusivamente su tale scioglimento è di conseguenza essa stessa illegittima e deve essere annullata.


15.6.2020   

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C 201/29


Ricorso proposto il 19 marzo 2020 — JA / Parlamento

(Causa T-156/20)

(2020/C 201/41)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: JA (rappresentanti: T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in via principale:

annullare la decisione di licenziamento del ricorrente del 4 luglio 2019;

condannare il Parlamento europeo al versamento di un’indennità pari a EUR 20 000 a titolo di risarcimento del pregiudizio morale subito;

condannare il Parlamento europeo alle spese;

in subordine:

constatare l’illegittimità della decisione di scioglimento del gruppo politico ENL;

di conseguenza, annullare la decisione di licenziamento del ricorrente del 4 luglio 2019;

condannare il Parlamento europeo al versamento di un’indennità pari a EUR 20 000 a titolo di risarcimento del pregiudizio morale subito;

condannare il Parlamento europeo alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce, in via principale, cinque motivi, identici o analoghi a quelli dedotti nell’ambito della causa T-154/20, IY/Parlamento.

In subordine, il ricorrente eccepisce l'illegittimità della decisione di sciogliere il gruppo politico europeo ENL. Egli sostiene che, poiché tale decisione è illegale, in quanto viziata da un errore manifesto di valutazione e da uno sviamento di potere, la decisione di licenziamento basata esclusivamente su tale scioglimento è di conseguenza essa stessa illegittima e deve essere annullata.


15.6.2020   

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C 201/30


Ricorso proposto il 23 marzo 2020 — JB / CEDEFOP

(Causa T-159/20)

(2020/C 201/42)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: JB (rappresentante: avv. V. Christianos)

Convenuto: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (European Centre for the Development of Vocational Training; in prosieguo: il «CEDEFOP»)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione implicita di rigetto del CEDEFOP del 19 gennaio 2020;

condannare il CEDEFOP a versare alla ricorrente l’importo totale di EUR 442 276,78.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto alla buona amministrazione in ragione dell’esame della domanda risarcitoria della ricorrente da parte di un funzionario del CEDEFOP che era testimone a carico violazione dell’articolo 11 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»).

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione della presunzione di innocenza nell’ambito dell’esame della domanda proposta dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, quale confermato dalla decisione implicita di rigetto del reclamo proposto ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha retrocesso professionalmente e deciso di non promuovere la ricorrente, in violazione dello Statuto e del principio di imparzialità.


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C 201/31


Ricorso proposto il 27 marzo 2020– 3 M Belgium / ECHA

(Causa T-160/20)

(2020/C 201/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: 3 M Belgium (Diegem, Belgio) (rappresentanti: J.-P. Montfort e T. Delille, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell’ECHA del 16 gennaio 2020 (ECHA/01/2020) recante l’«inclusione di sostanze estremamente preoccupanti nell’elenco delle sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV» del regolamento REACH (1), per quanto riguarda l’inserimento nell’elenco dell’acido perfluorobutanosolfonico (PFBS) e suoi sali;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è stata adottata in violazione dei requisiti posti dall’articolo 57, lettera f), del regolamento REACH e che la convenuta ha commesso un errore manifesto di valutazione, dal momento che non ha dimostrato che la sostanza causa probabili effetti gravi per la salute umana o per l'ambiente.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è stata adottata in violazione del principio di certezza del diritto, incluso quello di prevedibilità, dal momento che la ricorrente non è stata posta in grado di individuare o verificare in alcun modo la definizione, i criteri o gli elementi impiegati dall’ECHA a sostegno della propria decisione.


(1)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU 2006, L 396, pag. 1.


15.6.2020   

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C 201/32


Ricorso proposto il 28 marzo 2020 — UPL Europe e Indofil Industries (Netherlands) / EFSA

(Causa T-162/20)

(2020/C 201/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: UPL Europe Ltd (Warrington Cheshire, Regno Unito), Indofil Industries (Netherlands) BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: C. Mereu e S. Englebert, avvocati)

Convenuta: Autorità europea per la sicurezza alimentare

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare la decisione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») del 28 gennaio 2020, notificata alle ricorrenti il 29 gennaio 2020, avente a oggetto l’esame della richiesta di riservatezza effettuata in relazione a talune parti della conclusione dell’EFSA sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva mancozeb come antiparassitario (in prosieguo: la «decisione impugnata»); e

condannare la convenuta alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione procedurale dell’articolo 12 del regolamento di esecuzione n. 844/2012 della Commissione (1): la decisione impugnata è stata adottata sulla base di errori procedurali di fatto e di diritto.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione sostanziale dell’articolo 13 del regolamento di esecuzione n. 844/2012 della Commissione: la decisione impugnata è stata adottata sulla base di errori sostanziali di fatto e di diritto.

3.

Terzo motivo, vertente sull’errata applicazione degli articoli 38, 39 e 40 del regolamento n. 178/2002 (2): la convenuta interpreta e applica erroneamente le disposizioni sulla riservatezza previste dagli articoli 38, 39 e 40 del regolamento 178/2002.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 63 del regolamento n. 1107/2009 (3): la convenuta ha violato l’articolo 63 del regolamento n. 1107/2009 decidendo di pubblicare le informazioni che le ricorrenti avevano chiesto di stralciare, il che potrebbe pregiudicare i loro interessi commerciali.

5.

Quinto motivo, vertente su un difetto di competenza: la convenuta ha ecceduto i propri poteri in quanto l’Agenzia europea per le sostanze chimiche è la sola autorità legalmente competente per la classificazione o la riclassificazione delle sostanze, come stabilito dal regolamento n. 1272/2008 (4), e non la convenuta.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione di principi fondamentali del diritto dell’Unione: i principi di legalità, certezza del diritto, legittimo affidamento, buona amministrazione e proporzionalità, nonché il dovere di effettuare un esame imparziale e diligente: la decisione impugnata è stata adottata in violazione di principi fondamentali del diritto dell’Unione europea.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione del 18 settembre 2012 che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU 2012 L 252, pag. 26).

(2)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU 2002 L 31, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009 L 309, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU 2008 L 353, pag. 1).


15.6.2020   

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C 201/33


Ricorso proposto il 19 marzo 2020 — BG / Parlamento

(Causa T-164/20)

(2020/C 201/45)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: BG (rappresentanti: A. Tymen, L. Levi e A. Champetier, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

Annullare la decisione del convenuto del 20 maggio 2019 recante rigetto della domanda di gratuito patrocinio della ricorrente del luglio 2017;

Se occorre, annullare la decisione del convenuto del 10 dicembre 2019 recante rigetto del reclamo della ricorrente del 20 agosto 2019;

Concedere il risarcimento dei danni morali subiti dalla ricorrente per illecito del convenuto, valutati nell’importo di EUR 50 000;

Condannare il convenuto alle spese subite dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo di ricorso, relativo alla violazione del diritto fondamentale ad essere ascoltati (articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta).

2.

Secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione del diritto fondamentale a che le questioni che riguardano il singolo siano trattate in modo imparziale ed equo (articolo 41, paragrafo 1, della Carta) e violazione dell’articolo 24 dello Statuto del personale e dell’obbligo di diligenza.

3.

Terzo motivo di ricorso, relativo alla violazione del diritto fondamentale di ottenere dall’amministrazione la motivazione della propria decisione (articolo 41, paragrafo 2, lettera c) della Carta e articolo 25 dello Statuto del personale).

4.

Quarto motivo di ricorso, relativo ad un errore di valutazione e alla violazione degli articoli 12a e 24 del Regolamento del personale.

Nella domanda di risarcimento, la ricorrente espone l’illecito commesso dal convenuto, il danno da essa subito e il nesso tra l’illecito e il danno.


15.6.2020   

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C 201/34


Ricorso proposto il 3 aprile 2020 — JD / BEI

(Causa T-166/20)

(2020/C 201/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: JD (rappresentante: H. Hansen, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (BEI)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione che (i) impone al ricorrente di firmare un addendum al suo contratto di lavoro rinunciando a determinati diritti di sicurezza sociale e (ii) gli impedisce di entrare in servizio presso la BEI a meno che non firmi detto addendum;

imporre quindi alla convenuta di ritirare la sua lettera che propone tale addendum e la relativa richiesta che il ricorrente firmi l’addendum in questione come condizione preliminare per l'entrata in servizio;

imporre alla convenuta di consentire al ricorrente di entrare in servizio alla BEI con remunerazione retroattiva e benefici a partire dalla data contrattuale di entrata in servizio;

condannare la sola convenuta alle spese; e

riservare al ricorrente ogni altro diritto.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati.

La convenuta avrebbe violato l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1725 (1). Essa ha utilizzato le risposte ad un formulario medico per limitare la copertura in caso di decesso e invalidità, anche se l'avviso sulla protezione dei dati nel questionario non dichiarava che esso sarebbe potuto essere utilizzato a tale scopo.

2.

Secondo motivo, vertente sull’assenza di fondamento giuridico per l’esclusione dalla copertura prevista dalla BEI.

La convenuta avrebbe violato l’articolo 33d delle Staff Regulations II e l’articolo 9.1.2 delle Staff Rules. Il fondamento giuridico su cui si basa la BEI (articolo 6, paragrafo 1, delle Pension Scheme Regulations) non può ragionevolmente essere inteso nel senso proposta dalla BEI. Tale fondamento non tiene conto della definizione e dello scopo dichiarato della valutazione medica preliminare all’assunzione, come definiti nell'articolo 2.1.1.A dell'allegato X delle Staff Rules.

3.

Terzo motivo, vertente sull’assenza di fondamento giuridico per l’obbligo di sottoscrivere un addendum.

La convenuta avrebbe violato l’articolo 13 delle Staff Regulations II. Non emerge da alcuna norma delle disposizioni della BEI l’obbligo per una persona, la quale abbia sottoscritto un contratto di impiego con la BEI e sia stata considerata idonea a lavorare dal medico del lavoro della stessa, di sottoscrivere un addendum al suo contratto di lavoro rinunciando a determinati diritti di sicurezza sociale (nella specie alla copertura in caso di decesso e invalidità).

4.

Quarto motivo, vertente sulla discriminazione e, segnatamente, sulla violazione degli articoli 21, paragrafo 1, e 34, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Mediante la decisione impugnata, la convenuta mirerebbe a non riconoscere diritti di sicurezza sociale fondamentali (nella specie la copertura in caso di decesso e invalidità) al ricorrente sulla base di caratteristiche generiche percepite e/o presunta disabilità. Nel richiedere che il ricorrente rinunci a tali diritti di sicurezza sociale a pena di risolvere il suo contratto di lavoro, la BEI ha agito in violazione dei diritti fondamentali del ricorrente. Il comportamento della convenuta è discriminatorio nella misura in cui mira a limitare i diritti di sicurezza sociale fondamentali del ricorrente per motivi arbitrari (l’esistenza di un rischio «molto/estremamente basso» di invalidità in futuro) e per un periodo arbitrario (5 anni).


(1)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag. 39).


15.6.2020   

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C 201/35


Ricorso proposto il 7 aprile 2020 — JE / Consiglio e Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

(Causa T-180/20)

(2020/C 201/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: JE (rappresentante: N. Forwood, QC)

Convenuti: Consiglio e Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la dichiarazione della Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri relativa alle conseguenze del recesso del Regno Unito dall'Unione europea sugli avvocati generali della Corte di giustizia dell'Unione europea, datata 29 gennaio 2020, come pubblicata dal Consiglio nel suo documento recante il riferimento XT 21018/20;

condannare i convenuti alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente sostiene che l’atto adottato dai convenuti debba essere parzialmente annullato per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei Trattati e delle norme di diritto relative alla loro applicazione, nonché per sviamento di potere.


15.6.2020   

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C 201/36


Ricorso proposto il 9 aprile 2020 — JE / Corte di giustizia dell’Unione europea

(Causa T-184/20)

(2020/C 201/48)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: JE (rappresentante: N. Forwood, QC)

Convenuta: Corte di giustizia dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione del presidente della Corte di giustizia del 31 gennaio 2020 che dichiara vacante il posto di avvocato generale ricoperto dalla ricorrente e che avvia la procedura per la nomina di un successore;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente sostiene che l’atto impugnato debba essere annullato per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, e per violazione dei trattati o di regole di diritto relative alla loro applicazione.


15.6.2020   

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C 201/36


Ricorso proposto il 9 aprile 2020 — FCA Italy / EUIPO — Bettag (Pandem)

(Causa T-191/20)

(2020/C 201/49)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: FCA Italy SpA (Torino, Italia) (rappresentanti: F. Jacobacci ed E. Truffo, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Christoph Bettag (Aquisgrana, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo «Pandem» — Domanda di registrazione n. 17 297 029

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 febbraio 2020 nel procedimento R 1483/2019-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

grave travisamento dei fatti.


15.6.2020   

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C 201/37


Ricorso proposto il 10 aprile 2020 — Eternit/EUIPO — Eternit Österreich (Panels)

(Causa T-193/20)

(2020/C 201/50)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Eternit (Kapelle-op-den-Bos, Belgio) (rappresentanti: J. Muyldermans e P. Maeyaert, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Eternit Österreich GmbH (Vöcklabruck, Austria)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Ricorrente

Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello dell’Unione europea n. 2 538 140-0001

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 febbraio 2020 nel procedimento R 1661/2018-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e l’interveniente a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 6 del regolamento del Consiglio n. 6/2002.


15.6.2020   

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C 201/37


Ricorso proposto il 27 marzo 2020 — JF / EUCAP Somalia

(Causa T-194/20)

(2020/C 201/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: JF (rappresentante: A. Kunst, avvocato)

Convenuta: EUCAP Somalia (Mogadiscio, Somalia)

Conclusioni

Il ricorrente chiede, mediante una domanda di annullamento fondata sull’articolo 263 TFUE e una domanda di risarcimento danni per responsabilità extra contrattuale fondata sull’articolo 268 TFUE e sull’articolo 340, paragrafo 2, TFUE, che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del capo della missione dell’EUCAP Somalia, del 18 gennaio 2020, di porre termine al contratto di lavoro del ricorrente;

annullare la decisione del capo della missione dell’EUCAP Somalia, del 31 gennaio 2020, recante rigetto del ricorso interno del ricorrente;

sul fondamento della responsabilità extra contrattuale, condannare l’EUCAP Somalia a risarcire al ricorrente il danno morale corrispondente agli stipendi, emolumenti e diritti (perdita di introiti) durante il periodo di transizione, conformemente all’accordo di recesso concluso tra l'Unione europea e il regno Unito (accordo di recesso EU-RU);

condannare l’EUCAP Somalia a risarcire al ricorrente i danni materiali e morali subiti a causa delle decisioni illegittime, provvisoriamente stimati ex aequo et bono in EUR 60 000;

condannare l’EUCAP Somalia alle spese, comprese quelle sostenute dal ricorrente, aumentate degli interessi ad un tasso dell’8 %.

In subordine, il ricorrente chiede, mediante una domanda fondata sulla clausola compromissoria prevista dall’articolo 272 TFUE (qualora le due decisioni impugnate siano ritenute inscindibili dal contratto di lavoro del ricorrente) e mediante una domanda di risarcimento per responsabilità contrattuale fondata sull’articolo 340, paragrafo 1, TFUE, che il Tribunale voglia:

dichiarare che le decisioni del capo della missione dell’EUCAP Somalia del 18 gennaio 2020 e del 31 gennaio 2020 sono illegittime;

sul fondamento della responsabilità contrattuale, condannare l’EUCAP Somalia a risarcire al ricorrente i danni materiali e morali come sopra indicati;

condannare l’EUCAP Somalia alle spese, comprese quelle sostenute dal ricorrente, aumentate degli interessi ad un tasso dell’8 %.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione da parte dell’EUCAP Somalia del diritto di essere sentito, in quanto il ricorrente non è stato sentito prima dell’adozione della decisione del 18 gennaio 2020 che poneva fine al suo contratto di lavoro.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte dell’EUCAP Somalia del divieto di discriminazione diretta in base alla nazionalità, in quanto la decisione di porre termine al contratto di lavoro del ricorrente si fonda sull’entrata in vigore dell’accordo di recesso EU-RU, nonostante l’esistenza di un periodo di transizione, trattando illegittimamente in modo diverso gli agenti contrattuali britannici e quelli non britannici dell’EUCAP Somalia.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte dell’EUCAP Somalia del principio di parità di trattamento, in quanto l’EUCAP Somalia ha trattato differentemente il ricorrente rispetto agli altri membri del personale internazionale a contratto di nazionalità britannica impiegati in altre missioni PSDC, che hanno mantenuto il posto durante il periodo di transizione, conformemente all’accordo di recesso EU-RU.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione da parte dell’EUCAP Somalia dell’accordo di recesso EU-RU, in quanto l’EUCAP Somalia ha ignorato che le disposizioni relative alle missioni PSDC nei confronti del personale a contratto di nazionalità britannica continuano ad applicarsi e non limitano il mantenimento dell’impiego di detto personale nel corso del periodo di transizione.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione da parte dell’EUCAP Somalia del principio di tutela del legittimo affidamento, in quanto ai membri del personale internazionale a contratto di nazionalità britannica sono state fornite garanzie circa il mantenimento del posto da parte degli stessi durante il periodo di transizione, conformemente all’accordo di recesso EU-RU.

Inoltre, qualora la Corte dichiarasse irricevibile la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE, in quanto le decisioni impugnate siano ritenute inscindibili dal contratto di lavoro del ricorrente, il ricorrente chiede al Tribunale, a sostegno della domanda fondata sull’articolo 272 TFUE, presentata in via subordinata, di basarsi sugli stessi cinque motivi sopra illustrati. Le violazioni invocate dovrebbero essere considerate come aventi natura contrattuale.


15.6.2020   

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C 201/39


Ricorso proposto il 6 aprile 2020 — Sociedade da Água de Monchique/EUIPO — Ventura Vendrell (chic ÁGUA ALCALINA 9,5 PH)

(Causa T-195/20)

(2020/C 201/52)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il portoghese

Parti

Ricorrente: Sociedade da Água de Monchique, SA (Caldas de Monchique, Portogallo) (rappresentante: M. Osório de Castro, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Pere Ventura Vendrell (Sant Sadurni d’Anoia, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo chic ÁGUA ALCALINA 9,5 PH — Domanda di registrazione n. 017 027 608

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 gennaio 2020 nel procedimento R 2524/2018-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e, di conseguenza, accettare la registrazione del marchio richiesto;

condannare l’EUIPO alla totalità delle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


15.6.2020   

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C 201/40


Ricorso proposto il 10 aprile 2020 — Chanel/EUIPO — Innovative Cosmetic Concepts (INCOCO)

(Causa T-196/20)

(2020/C 201/53)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Chanel (Neuilly-sur-Seine, Francia) (rappresentante: J. Passa, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Innovative Cosmetic Concepts LLC (Clifton, New Jersey, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo «INCOCO» — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 189 828

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 16/01/2020 nel procedimento R 194/2019-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione del principio di buona amministrazione.


15.6.2020   

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C 201/40


Ricorso proposto il 30 marzo 2020 — Shindler e a./Consiglio

(Causa T-198/20)

(2020/C 201/54)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Harry Shindler (Porto d’Ascoli, Italia) e altri nove ricorrenti (rappresentante: J. Fouchet, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare integralmente la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, insieme all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica e ai suoi allegati;

in subordine;

annullare parzialmente la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, insieme all’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, nella parte in cui tali atti distinguono in modo automatico e generale, senza il benché minimo controllo di proporzionalità, i cittadini dell’Unione e i cittadini del Regno Unito a partire dal 1o febbraio 2020, e annullare pertanto segnatamente il sesto paragrafo del preambolo e gli articoli 9, 10 e 127 dell’accordo di recesso;

di conseguenza;

condannare il Consiglio dell’Unione europea a tutte le spese del procedimento, ivi compresi gli onorari di avvocato nella misura di EUR 5 000.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tredici motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom). A tal proposito, i ricorrenti ritengono, in particolare, che il popolo britannico non abbia votato per il recesso del Regno Unito dall’Euratom e che il formalismo relativa all’uscita del Regno Unito da tale organizzazione avrebbe dovuto essere osservato.

2.

Secondo motivo, vertente su un vizio di procedura relativo alla natura dell’accordo finale. A tale riguardo, i ricorrenti sostengono che la decisione di concludere l’accordo di recesso è illegittima in quanto conferisce all’Unione una «competenza orizzontale eccezionale» per i negoziati dell’accordo di recesso e pregiudica in tal modo la ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri escludendo la possibilità di un accordo misto nonché, di conseguenza, qualsiasi ratifica dell’accordo finale da parte degli Stati membri.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 127 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), in quanto la procedura prevista da tale articolo per la denuncia dell’accordo non è stata osservata, circostanza che, secondo i ricorrenti, inficia la decisione impugnata con un vizio di procedura e ne comporta la nullità.

4.

Quarto motivo, vertente sull’assenza di controllo proporzionalità dell’abolizione della cittadinanza europea per talune categorie di britannici. I ricorrenti ritengono che la decisione impugnata debba essere annullata, per il motivo che essa non ha tenuto conto dell’impossibilità di votare, in occasione del referendum del 23 giugno 2016 sull’appartenenza del Regno Unito all’Unione europea, di diverse categorie di cittadini britannici: quelli che avevano esercitato la propria libertà di circolazione all’interno dell’Unione ed erano assenti dal territorio britannico da oltre quindici anni, i cittadini dei paesi e territori d’oltremare, delle isole Normanne e i detenuti britannici.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dei principi di democrazia, parità di trattamento, libertà di circolazione, libertà di espressione e buona amministrazione. In particolare, i ricorrenti sostengono che la decisione impugnata è contraria all’ordinamento giuridico dell’Unione, il quale sancisce il principio di parità di trattamento di tutti i cittadini, e all’ordinamento giuridico della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione degli articoli 52 TUE e 198, 199, 203 e 355 TFUE riguardanti i paesi e territori d’oltremare britannici. I ricorrenti ritengono che la decisione impugnata, la quale si applica ai paesi e territori d’oltremare britannici, sia illegittima e debba essere annullata in quanto non menziona la base giuridica pertinente, vale a dire l’articolo 203 TFUE.

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione dello status di Gibilterra da parte della decisione del 30 gennaio 2020, in quanto l’articolo 3 dell’accordo di recesso viola il diritto internazionale e, in particolare, il principio del diritto di autodeterminazione dei popoli.

8.

Ottavo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4 TFUE, per il motivo che la decisione impugnata non ha rispettato il principio della ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri, circostanza che, alla luce dello status riservato a Gibilterra, deve comportarne l’annullamento.

9.

Nono motivo, vertente sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. A tal proposito, i ricorrenti sostengono, in particolare, che la decisione impugnata conferma la perdita dei loro diritti di soggiorno permanente, acquisiti dopo cinque anni di residenza ininterrotta in uno Stato membro, senza che siano state previste le conseguenze pratiche di tale perdita e, soprattutto, senza che sia stato svolto alcun controllo di proporzionalità.

10.

Decimo motivo, vertente sulla violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

I ricorrenti sostengono che la decisione impugnata pregiudica i loro diritti alla vita privata e familiare in quanto essa revoca loro la cittadinanza europea privandoli, di conseguenza, del diritto di soggiornare liberamente nel territorio di uno Stato membro di cui essi non sono cittadini, ma nel quale hanno costruito la loro vita familiare.

11.

Undicesimo motivo, vertente sulla violazione del diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini britannici alle elezioni comunali ed europee.

Secondo i ricorrenti, l’articolo 127 dell’accordo di recesso violerebbe l’articolo 18 TFUE e gli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La decisione impugnata dovrebbe quindi essere annullata, in quanto essa ratifica un accordo contenente una disposizione che crea una discriminazione tra cittadini britannici.

12.

Dodicesimo motivo, vertente sulla distinzione automatica e generale, operata dall’accordo di recesso, tra i cittadini dell’Unione e i cittadini del Regno Unito senza controllo di proporzionalità con riguardo alla vita privata e familiare dei britannici a partire dal 1o febbraio 2020.

A sostegno di tale motivo, i ricorrenti affermano che l’abolizione della cittadinanza europea non può essere automatica e generale, che avrebbe dovuto essere effettuata una valutazione in concreto delle conseguenze e che, in assenza di una siffatta valutazione, la decisione impugnata deve essere annullata.

13.

Tredicesimo motivo, vertente sul combinato disposto degli articoli 18, 20 e 22 TFUE e dell’articolo 12 dell’accordo di recesso.

I ricorrenti ritengono che la discriminazione introdotta dall’articolo 127 dell’accordo di recesso violi il divieto, stabilito dall’articolo 18 TFUE, di ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.


15.6.2020   

IT

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C 201/42


Ricorso proposto il 14 aprile 2020 — Aldi Stores / EUIPO — Dualit (Forma di un tostapane)

(Causa T-199/20)

(2020/C 201/55)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Aldi Stores Ltd (Atherstone, Regno Unito) (rappresentanti: S. Barker, solicitor e C. Blythe, barrister)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Dualit Ltd (Crawley, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea tridimensionale (Forma di un tostapane) — Marchio dell’Unione europea n. 48 728

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 febbraio 2020 nel procedimento R 1034/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata ed accogliere la domanda di dichiarazione di nullità ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

in subordine, annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all’EUIPO, direttamente alla divisione Annullamento o alle commissioni di ricorso;

in ulteriore subordine, annullare la decisione impugnata ed accogliere la domanda di dichiarazione di nullità ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), lettera e), punto ii) e/o lettera e), punto iii), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente per la presente impugnazione.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione delle forme sostanziali; in subordine, violazione dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto iii), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


15.6.2020   

IT

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C 201/43


Ricorso proposto il 15 aprile 2020 — Stone Brewing v EUIPO — Molson Coors Brewing Company (UK) (STONE BREWING)

(Causa T-200/20)

(2020/C 201/56)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Stone Brewing Co. LLC (Escondido, California, Stati Uniti d’America) (rappresentanti: M. Kloth, R. Briske e D. Habel, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Molson Coors Brewing Company (UK) Ltd (Burton Upon Trent, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea «STONE BREWING» — Domanda di registrazione n. 15 423 668

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 31 gennaio 2020 nel procedimento R 1524/2018-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

statuire sulle spese in proprio favore.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato della Commissione (UE) 2018/625;

Violazione dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato della Commissione (UE) 2018/625;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


15.6.2020   

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C 201/44


Ricorso proposto il 17 aprile 2020 — Target Brands / EUIPO — The a.r.t. company b&s (ART CLASS)

(Causa T-202/20)

(2020/C 201/57)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Target Brands Inc. (Minneapolis, Minnesota, Stati Uniti) (rappresentante: A. Norris, Barrister)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: The a.r.t. company b&s, SA (Quel, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Richiesta di marchio dell’Unione europea denominativo ART CLASS — Domanda di registrazione n. 16 888 695

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 gennaio 2020 nel procedimento R 1597/2019-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

annullare la decisione di opposizione rispetto a tutti i restanti prodotti contestati;

in subordine, rinviare la causa dinanzi all’EUIPO per il riesame;

disporre la condanna per le spese da essa sostenute in relazione al presente ricorso, al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e all’opposizione.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


15.6.2020   

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C 201/45


Ricorso proposto il 18 aprile 2020 — Al-Imam / Consiglio

(Causa T-203/20)

(2020/C 201/58)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Maher Al-Imam (Damasco, Siria) (rappresentante: M. Brillat, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il ricorso;

constatare l’illegittimità del regolamento (UE) n. 36/2012, del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011, nella parte in cui riguarda il ricorrente; l’illegittimità della decisione 2013/255/PESC, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nella parte in cui riguarda il ricorrente; l’illegittimità del regolamento di esecuzione (UE) 2020/211 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nella parte in cui riguarda il ricorrente; l’illegittimità della decisione di esecuzione (PESC) 2020/212 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nella parte in cui riguarda il ricorrente;

di conseguenza, annullare il regolamento (UE) no 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011, nella parte in cui riguarda il ricorrente; la decisione 2013/255/PESC, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nella parte in cui riguarda il ricorrente; il regolamento di esecuzione (UE) 2020/211 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nella parte in cui riguarda il ricorrente; la decisione di esecuzione (PESC) 2020/212 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nella parte in cui riguarda il ricorrente;

condannare il Consiglio a pagare al ricorrente un importo di EUR 10 000 a settimana a partire dal 18 febbraio 2020 per il danno materiale subito a causa dell’adozione delle misure controverse;

condannare il Consiglio a pagare al ricorrente un importo di EUR 15 000 a settimana a partire dal 18 febbraio 2020 per il danno immateriale subito a causa dell’adozione delle misure controverse;

condannare il Consiglio a riparare qualsiasi danno futuro che il ricorrente subisca a causa dell’adozione delle misure controverse;

condannare il Consiglio ai costi e alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente durante la procedura di adozione degli atti controversi. Tale motivo si divide in due parti:

prima parte, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente, vale a dire del diritto di essere ascoltato e del principio del contraddittorio;

seconda parte, vertente sulla violazione del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.

2.

Secondo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione nell’adottare gli atti controversi. Tale motivo si divide in due parti:

prima parte, vertente sull’insufficienza di elementi di prova che giustificano l’iscrizione del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto delle misure restrittive;

seconda parte, vertente sullo snaturamento dei fatti.

3.

Terzo motivo, vertente sul pregiudizio illegittimo e sproporzionato arrecato ai diritti fondamentali del ricorrente a causa del contenuto degli atti controversi. Tale motivo si divide in due parti:

prima parte, vertente sulla violazione del diritto di proprietà;

seconda parte, vertente sulla violazione del diritto alla vita privata e familiare.


15.6.2020   

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C 201/46


Ricorso proposto il 19 aprile 2020 — Zoom/EUIPO — Facetec (ZOOM)

(Causa T-204/20)

(2020/C 201/59)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Zoom KK (Tokyo, Giappone) (rappresentante: M. de Arpe Tejero, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Facetec Inc. (Las Vegas, Nevada, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo «ZOOM» — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 323 959

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 febbraio 2020 nel procedimento R 507/2019-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


15.6.2020   

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C 201/47


Ricorso proposto il 16 aprile 2020 — Frommer / EUIPO — Minerva (I-cosmetics)

(Causa T-205/20)

(2020/C 201/60)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Angela Frommer (Unterschleißheim, Germania) (rappresentante: F. Remmertz, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Minerva GmbH (Monaco di Baviera, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «I-cosmetics» — Marchio dell’Unione europea n. 8 836 661

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 febbraio 2020 nel procedimento R 675/2019-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e, qualora intervenisse nel procedimento, la controinteressata, alle spese, ivi comprese quelle sostenute dalla ricorrente nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione della regola 22 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione.


15.6.2020   

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C 201/48


Ricorso proposto il 17 aprile 2020 — Residencial Palladium / EUIPO — Fiesta Hotels & Resorts (PALLADIUM HOTELS & RESORTS)

(Causa T-207/20)

(2020/C 201/61)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Residencial Palladium, SL (Ibiza, Spagna) (rappresentante: D. Solana Giménez, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fiesta Hotels & Resorts, SL (Ibiza)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio figurativo PALLADIUM HOTELS & RESORTS — Marchio dell’Unione europea n. 2 915 304

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 febbraio 2020 nel procedimento R 231/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare e privare di efficacia la decisione impugnata, ordinando all’EUIPO di proseguire il trattamento della domanda di nullità formulata dalla Residencial Palladium;

condannare il convenuto alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


15.6.2020   

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C 201/48


Ricorso proposto il 21 aprile 2020 — Fidia farmaceutici / EUIPO — Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutial Laboratories (HYAL)

(Causa T-215/20)

(2020/C 201/62)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Fidia farmaceutici SpA (Abano Terme, Italia) (rappresentanti: R. Kunz-Hallstein e H. Kunz-Hallstein, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutial Laboratories SA (Atene, Grecia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo HYAL — Marchio dell’Unione europea n. 2 430 221

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 gennaio 2020 nel procedimento R 613/2019-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese, e, in subordine, in caso di intervento della controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, condannare solidalmente e congiuntamente l’EUIPO e l’interveniente alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 165, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 32, lettera f) e dell’articolo 39, paragrafo 5, del regolamento delegato della Commissione (UE) 2018/625.

Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


15.6.2020   

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C 201/49


Ricorso proposto il 14 aprile 2020 — Alkattan/Consiglio

(Causa T-218/20)

(2020/C 201/63)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Waseem Alkattan (Damasco, Siria) (rappresentante: G. Karouni, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, nella parte in cui riguardano il ricorrente:

la decisione di esecuzione (PESC) 2020/212 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria;

il regolamento di esecuzione (UE) 2020/211 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria;

condannare il Consiglio al pagamento della somma di EUR 500 000,00 (cinquecentomila) a titolo di risarcimento dei danni tutti patiti;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e dell'equo processo, sanciti dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dalla giurisprudenza della Corte. Il ricorrente ritiene che avrebbe dovuto essere ascoltato prima che il Consiglio dell'Unione europea adottasse le misure restrittive nei suoi confronti e che, di conseguenza, i suoi diritti della difesa non siano stati rispettati.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione (articolo 296, comma 2, TFUE). Il ricorrente contesta al Consiglio di essersi limitato a considerazioni vaghe e generiche senza menzionare, in modo specifico e concreto, i motivi per i quali esso ritiene, nell'esercizio del suo potere discrezionale di valutazione, che il ricorrente debba essere oggetto delle misure restrittive di cui trattasi. Non sarebbe così evocato alcun elemento concreto e oggettivo che sia contestato al ricorrente e che potrebbe giustificare le misure in questione, la motivazione adottata dal Consiglio non fornirebbe alcuna indicazione sufficiente al ricorrente e sarebbe invero quanto meno vaga, generica e imprecisa.

3.

Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione. Il ricorrente contesta al Consiglio di aver fatto propri nella sua motivazione, a sostegno della misura restrittiva, elementi manifestamente privi di base fattuale, dato che, a suo avviso, i fatti invocati sono privi di qualsiasi serio fondamento.

4.

Quarto motivo, riguardante la domanda di risarcimento dei danni subiti e vertente sul fatto di aver addebitato al ricorrente taluni fatti gravi, circostanza che esporrebbe lui personalmente nonché la sua famiglia a pericoli, il che dimostrerebbe l'entità del danno subito, giustificando la sua domanda di risarcimento. Inoltre, il ricorrente sostiene che le sue attività economiche sono gravemente e durevolmente compromesse.


15.6.2020   

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C 201/50


Ricorso proposto il 16 aprile 2020 — JL / Commissione

(Causa T-220/20)

(2020/C 201/64)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: JL (rappresentante: C. Mourato, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell’11 luglio 2019 della Commissione europea (APN) con la quale si rivolge un ammonimento al ricorrente;

annullare la decisione del 27 marzo 2017 della Commissione europea (APN) di riprendere il caso [riservato(1);

riconoscere al ricorrente un’indennità totale pari a EUR 30 000, a titolo di risarcimento speciale del danno morale, dovuto dalla Commissione europea;

condannare la convenuta alle spese del procedimento, in applicazione dell’articolo 134 del regolamento di procedura di questo Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 266 TFUE, vale a dire su misure inadeguate di esecuzione della sentenza di annullamento emanata dal Tribunale, e di una violazione del principio del «ne bis in idem».

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 266 TFUE, sulla violazione del principio di buona amministrazione, in particolare sull’obbligo di trattazione imparziale ed equa dei casi, sulla violazione del principio della presunzione d’innocenza e sulla violazione dei diritti della difesa.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 266 TFUE, di una violazione delle norme di procedura applicabili alle indagini amministrative e ai procedimenti disciplinari e sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

4.

Quarto motivo, vertente sulla domanda di risarcimento speciale a seguito delle succitate irregolarità.


(1)  Dati riservati occultati.


15.6.2020   

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C 201/51


Ricorso proposto il 23 aprile 2020 — Target Brands / EUIPO — The a.r.t. company b&s (art class)

(Causa T-221/20)

(2020/C 201/65)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Target Brands Inc. (Minneapolis, Minnesota, Stati Uniti) (rappresentante: A. Norris, Barrister)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: The a.r.t. company b&s, SA (Quel, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Richiesta di marchio dell’Unione europea figurativo art class — Domanda di registrazione n. 16 888 737

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 febbraio 2020 nel procedimento R 1596/2019-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

annullare la decisione di opposizione rispetto a tutti i restanti prodotti contestati;

in subordine, rinviare la causa dinanzi all’EUIPO per il riesame;

disporre la condanna per le spese da essa sostenute in relazione al presente ricorso, al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e all’opposizione.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


15.6.2020   

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C 201/52


Ricorso proposto il 21 aprile 2020 — CH e CN / Parlamento

(Causa T-222/20)

(2020/C 201/66)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CH e CN (rappresentanti: C. Bernard-Glanz, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il loro ricorso;

annullare le decisioni impugnate nella parte in cui non prendono una posizione definitiva sulla realtà degli atti di molestia psicologica denunciati;

condannare il convenuto al pagamento della somma di EUR 5 000 a ciascuno, ex aequo et bono, a titolo di risarcimento del danno morale causato dal superamento del termine ragionevole, maggiorato degli interessi di mora fino al completo pagamento;

condannare il convenuto al pagamento della somma di EUR 100 000 a ciascuno, ex aequo et bono, a titolo di risarcimento del danno morale causato dalla mancata presa di posizione definitiva sulla realtà degli atti di molestia psicologica denunciati, oltre agli interessi di mora fino al completo pagamento;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso avverso le decisioni del Parlamento del 13 settembre 2019 con le quali l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione di tale istituzione, in risposta alle loro richieste di assistenza, non ha preso posizione in modo definitivo sulla realtà degli atti di molestia psicologica denunciati, i ricorrenti deducono due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del dovere di assistenza e dell'articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), in quanto, non avendo preso una posizione definitiva sull'esistenza degli atti di molestia psicologica denunciati, l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione del Parlamento è venuta meno al dovere di assistenza cui è soggetta.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione, nonché sulla violazione del diritto alla dignità e degli articoli 1 e 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto, non avendo preso una posizione definitiva sull'esistenza degli atti di molestia psicologica denunciati, l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione del Parlamento ha violato il principio di buona amministrazione e il suo dovere di sollecitudine, violando così il diritto alla dignità umana dei ricorrenti.


15.6.2020   

IT

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C 201/53


Ricorso proposto il 24 aprile 2020 — Steinel / EUIPO (MobileHeat)

(Causa T-226/20)

(2020/C 201/67)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Steinel GmbH (Herzebrock-Clarholz, Germania) (rappresentanti: M. Breuer e K. Freudenstein, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo MobileHeat — Domanda di registrazione n. 18 029 162

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 febbraio 2020 nel procedimento R 2472/2019-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


15.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 201/53


Ricorso proposto il 24 aprile 2020 — Biovene Cosmetics / EUIPO — Eugène Perma France (BIOVÈNE BARCELONA)

(Causa T-227/20)

(2020/C 201/68)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Biovene Cosmetics, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentante: E. Estella Garbayo, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Eugène Perma France (Saint-Denis, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo BIOVÈNE BARCELONA nei colori rosa e bianco — Domanda di registrazione n. 16 523 102

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 febbraio 2020 nel procedimento R 1661/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

annullare la decisione della divisione di opposizione;

modificare tali decisioni e accogliere integralmente la domanda di registrazione del marchio controverso;

condannare l’EUIPO e l’Eugène Parma France alle spese del presente procedimento, dell’opposizione e del procedimento di ricorso dinanzi all’EUIPO.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


15.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 201/54


Ricorso proposto il 28 aprile 2020 — Biovene Cosmetics / EUIPO — Eugène Perma France (BIOVÈNE)

(Causa T-232/20)

(2020/C 201/69)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Biovene Cosmetics, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentante: E. Estella Garbayo, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Eugène Perma France (Saint-Denis, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo BIOVÈNE — Domanda di registrazione n. 16 052 029

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 febbraio 2020 nel procedimento R 739/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

annullare la decisione della divisione di opposizione;

modificare tali decisioni e accogliere integralmente la domanda di registrazione del marchio controverso;

condannare l’EUIPO e l’Eugène Parma France alle spese del presente procedimento, dell’opposizione e del procedimento di ricorso dinanzi all’EUIPO.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


15.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 201/55


Ordinanza del Tribunale del 26 marzo 2020 — Sensient Colors Europe / Commissione

(Causa T-556/18) (1)

(2020/C 201/70)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 399 del 5.11.2018.


15.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 201/55


Ordinanza del Tribunale del 15 aprile 2020 — Twitter/EUIPO — 123billets et Hachette Filipacchi Presse (PERISCOPE)

(Causa T-682/18) (1)

(2020/C 201/71)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 25 del 21.1.2019.


15.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 201/55


Ordinanza del Tribunale 2 aprile 2020 — BV/Commissione

(Causa T-320/19) (1)

(2020/C 201/72)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 246 del 22.7.2019.


15.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 201/56


Ordinanza del Tribunale del 23 aprile 2020 — Intertranslations (Intertransleïsions) Metafraseis / Parlamento

(Causa T-20/20) (1)

(2020/C 201/73)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 95 del 23.3.2020.