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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 196 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
63° anno |
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Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2020/C 196/01 |
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2020/C 196/02 |
Conclusioni del Consiglio sul tema Lo spazio per un’Europa sostenibile |
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Commissione europea |
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2020/C 196/03 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2020/C 196/04 |
Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9841 — CDP Equity/Ansaldo Energia), Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2020/C 196/05 |
Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9842 — Hitachi Chemical Company/Fiamm Energy Technology), Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2020/C 196/06 |
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2020/C 196/07 |
Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9806 — Hyundai Capital Bank Europe/Sixt Leasing), Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2020/C 196/08 |
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2020/C 196/09 |
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2020/C 196/10 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
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11.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 196/1 |
Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio - Potenziare il ruolo degli allenatori offrendo loro maggiori opportunità di acquisire abilità e competenze
(2020/C 196/01)
IL CONSIGLIO E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,
PRENDONO ATTO DEL FATTO CHE:
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1. |
lo sport è riconosciuto, per la sua dimensione sociale e societale, come uno strumento importante a vantaggio della salute, dell’istruzione, dello sviluppo di competenze, della promozione di valori e dell’inclusione sociale e riveste un notevole valore sociale ed economico, attraverso sia l’occupazione che il volontariato. |
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2. |
La professione di allenatore, sia essa svolta da un volontario o da un allenatore salariato o autonomo, ha un impatto considerevole sugli atleti e sui partecipanti alle attività sportive, per quanto riguarda sia il processo di formazione e di apprendimento diretto che lo sviluppo personale. |
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3. |
Gli allenatori possono contribuire ad affrontare le sfide societali riguardanti l’attività fisica e il benessere, ad agevolare l’acquisizione di abilità sociali e altre competenze essenziali, a promuovere la lealtà e a sostenere valori etici tra tutti i membri della società. Tale contributo diventa particolarmente importante in periodi di crisi sanitarie, come nel caso della pandemia di Covid-19. |
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4. |
Nel settore dello sport, il possesso di abilità e competenze è essenziale per la realizzazione personale, l’occupabilità e lo sviluppo professionale di tutti gli allenatori, affinché siano pronti a rispondere efficacemente alle varie sfide che incontrano nel lavoro quotidiano, nonché alle crescenti aspettative della società. Ciò è altrettanto importante per garantire la sicurezza degli atleti e dei partecipanti alle attività sportive, per mantenere la motivazione di questi ultimi ad adottare stili di vita sani e attivi, per sviluppare le loro abilità e competenze e per promuovere i valori dello sport. Gli allenatori dotati di pertinenti abilità e competenze possono contribuire allo sviluppo di un quadro più strutturato dell’attività fisica e del settore dello sport. |
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5. |
Nel piano di lavoro dell’Unione europea per lo sport (2017-2020) (1) si riconosce che sport e società, in particolare il ruolo degli allenatori e l’importanza delle loro qualifiche e competenze, rappresentano tematiche prioritarie per la cooperazione dell’UE nel settore dello sport. |
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6. |
Nella raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (2) si pone in evidenza il fatto che sostenere nell’intera Europa coloro che acquisiscono le abilità e le competenze necessarie per la realizzazione personale, la salute, l’occupabilità e l’inclusione sociale contribuisce a rafforzare la resilienza dell’Europa in un’epoca di cambiamenti rapidi e profondi. |
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7. |
Nella Carta internazionale per l’educazione fisica, l’attività fisica e lo sport (3) si sottolinea che tutto il personale che ha responsabilità professionale per l’educazione fisica, l’attività fisica e lo sport deve avere qualifiche adeguate, formazione e accesso allo sviluppo professionale continuo. Agli allenatori volontari, ai funzionari e al personale di supporto dovrebbe essere offerta formazione e supervisione adeguate. Opportunità specifiche di formazione inclusiva e adattata dovrebbero essere ampiamente disponibili a tutti i livelli di partecipazione. |
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8. |
Secondo uno studio del 2016 sulle qualifiche sportive acquisite attraverso le organizzazioni sportive e gli istituti di insegnamento (4), l’Unione europea, gli Stati membri e le organizzazioni sportive riconoscono la necessità di accrescere la qualità e il numero delle persone maggiormente qualificate nel settore dello sport. Tale necessità è legata alla recente maggiore sensibilizzazione al ruolo che lo sport svolge nella società. |
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9. |
Nelle conclusioni del Consiglio sul ruolo degli allenatori nella società (5) si sottolinea che il lavoro degli allenatori è associato a responsabilità, abilità e competenze e si annoverano fra le principali tematiche quella dell’ampliamento delle opportunità di apprendimento e istruzione permanenti degli allenatori. A tale riguardo, gli Stati membri sono stati invitati ad appoggiare lo sviluppo di una formazione di base e di un sistema di apprendimento permanente e a promuovere, nell’ambito del sistema di istruzione sportiva, l’approccio basato sui risultati dell’apprendimento sulla scorta degli obiettivi sia dei quadri nazionali delle qualifiche (NQF) che del quadro europeo delle qualifiche (EQF) e l’inserimento, ove opportuno, della qualifica di allenatore negli NQF con riferimento all’EQF (6). |
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10. |
Nelle conclusioni del Consiglio sull’accesso allo sport per le persone con disabilità (7) si invitano gli Stati membri a sostenere l’istruzione e la formazione continua di insegnanti di educazione fisica, allenatori, altro personale sportivo e volontari in generale affinché possano includere le persone con disabilità nelle diverse attività sportive e di educazione fisica. |
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11. |
Nelle conclusioni del Consiglio sulla tutela dei minori nello sport (8) si invitano gli Stati membri, tra l’altro, a valutare la possibilità di introdurre e rafforzare misure di istruzione e formazione iniziali e continue rivolte agli allenatori sportivi, al fine di prevenire violenze e abusi fisici ed emotivi. |
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12. |
Negli orientamenti relativi ai requisiti minimi in termini di abilità e competenze per gli allenatori (9), preparati dal gruppo di esperti della Commissione sullo sviluppo delle competenze e delle risorse umane nello sport, si delineano le competenze essenziali che un allenatore dovrebbe possedere. |
TENENDO CONTO DI QUANTO SEGUE:
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13. |
negli Stati membri i sistemi di istruzione e formazione destinati agli allenatori sono di competenza di istituti od organizzazioni diversi e pertanto differiscono fra loro. In tale contesto, occorre rispettare il ruolo delle parti sociali in ciascuno Stato membro, conformemente alle prassi nazionali. |
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14. |
Esistono altresì svariati tipi e livelli di coinvolgimento degli allenatori - dai volontari ai professionisti salariati o autonomi, dalle persone impegnate nello sport di base a coloro che lavorano nello sport professionistico. |
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15. |
Nonostante manchino a livello di UE una metodologia uniforme e la raccolta sistematica di dati sul numero e sul tipo di allenatori, sono disponibili alcune cifre e stime che rispecchiano la situazione. In base ai dati disponibili l’occupazione nello sport nell’UE è aumentata tra il 2013 e il 2018 (10). Le cifre, tuttavia, non tengono conto degli allenatori impegnati come volontari. Nel contempo, il lavoro su base volontaria assume un’importanza crescente e gli allenatori volontari aumentano e si diffondono notevolmente in tutta l’UE. Il numero stimato di allenatori operanti in tutta Europa potrebbe situarsi tra i 5 e i 9 milioni e interessare un numero probabile di partecipanti ad attività sportive tra i 50 e i 100 milioni (11). |
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16. |
I cambiamenti e le sfide nella società e nello sport, come le questioni demografiche, le pandemie e altre crisi sanitarie, stili di vita sedentari, nuovi metodi di allenamento (compresi innovazione e mutamenti tecnologici), gli sviluppi relativi alla salvaguardia dell’integrità dello sport e al ruolo degli allenatori nell’istruzione e nell’inclusione sociale, evidenziano la necessità di fornire un’istruzione e una formazione adeguate per consentire agli allenatori di affrontare efficacemente queste nuove sfide. |
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17. |
Per incoraggiare gruppi di persone specifici (12) a partecipare ad attività sportive sono necessarie talune abilità e competenze specifiche, in particolare per quanto riguarda un ambiente sicuro, la salute fisica e mentale e il benessere degli atleti e dei partecipanti alle attività sportive. |
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18. |
I livelli di partecipazione ad attività sportive e fisiche sono in diminuzione. (13) Tale calo può essere legato anche a varie problematiche connesse all’urbanizzazione e alla mancanza di spazi verdi urbani, alla demografia e allo stile di vita. L’obiettivo di aumentare i livelli di attività fisica nella società europea può imporre pressioni e oneri al settore dello sport, allenatori compresi. Andrebbero pertanto rafforzate le capacità degli allenatori nel motivare i cittadini alla pratica di attività sportive e fisiche e nel contribuire alla salute e al benessere dei cittadini, e si dovrebbe tener presente la necessità di sviluppare nuovi programmi di attività fisica e pratiche di allenamento adatte alle esigenze di una società in evoluzione e a periodi di crisi sanitarie, come nel caso della pandemia di Covid-19; |
RICONOSCENDO CHE
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19. |
i requisiti imposti in materia di qualifiche per quanto attiene all’attività di formazione e alla professione di allenatore variano sia tra gli Stati membri che tra le diverse organizzazioni sportive, e gli erogatori di istruzione offrono agli allenatori programmi educativi di vario tipo. Gli allenatori possono acquisire abilità e competenze attraverso l’istruzione formale e l’apprendimento non formale e informale. Negli Stati membri varia anche la situazione riguardante i sistemi di riconoscimento e la convalida dell’apprendimento non formale e informale. |
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20. |
A livello dell’UE, la dimensione educativa nello sport è sostenuta mediante il programma Erasmus+, progetti pilota e azioni preparatorie, nonché mediante altri strumenti finanziari. I progetti offrono opportunità, scambi e mobilità a fini di apprendimento, favorendo il miglioramento delle abilità e delle competenze degli allenatori, in particolare attraverso lo scambio e lo sviluppo di buone pratiche; |
INVITANO GLI STATI MEMBRI, TENENDO CONTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E AI LIVELLI APPROPRIATI, A
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21. |
svolgere un’opera di sensibilizzazione, in cooperazione con il movimento sportivo, sul ruolo degli allenatori nello sport e nella società e sull’importanza delle abilità e delle competenze che sono essenziali per esercitare la professione e che possono promuovere la valorizzazione e il riconoscimento del prezioso lavoro degli allenatori. |
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22. |
Rafforzare, in cooperazione con il movimento sportivo, le opportunità di istruzione e l’acquisizione di abilità e competenze sia per gli allenatori volontari, sia per gli allenatori salariati e autonomi, tenendo conto nel contempo della parità di genere e della diversità nell’ambito della professione di allenatore, del tipo e livello di coinvolgimento, delle responsabilità e delle qualifiche, abilità e competenze acquisite, nonché motivare gli allenatori affinché si avvalgano delle opportunità offerte. |
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23. |
Incoraggiare la cooperazione tra i settori dello sport e dell’istruzione nello sviluppo di programmi di istruzione e formazione per gli allenatori, tenendo conto, tra l’altro, delle esigenze del mercato del lavoro e delle possibilità offerte dalla tecnologia, dagli strumenti digitali e dall’innovazione. È opportuno tenere conto dell’attuazione dei programmi in periodi di crisi sanitarie, come nel caso della pandemia di Covid-19. |
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24. |
Incoraggiare, se del caso, il settore sportivo a sviluppare corsi o moduli di istruzione e formazione incentrati sulle competenze generali associate alla professione di allenatore, quali la gestione, la didattica, l’integrità e la sicurezza, nonché impartire tali corsi agli allenatori di tutti i tipi e ambiti sportivi, al fine di stimolare la cooperazione e l’apprendimento tra i vari tipi di sport. |
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25. |
Promuovere, in cooperazione con il movimento sportivo, il riconoscimento e la convalida dell’apprendimento non formale e informale nello sport. |
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26. |
Scambiare esperienze e sostenere, se del caso, l’inserimento della qualifica di allenatore negli NQF nel quadro dell’attuazione dell’EQF, il che può contribuire al riconoscimento ufficiale della professione di allenatore e alla mobilità dei discenti e dei lavoratori all’interno dell’UE. |
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27. |
Promuovere le possibilità offerte dall’utilizzo delle moderne tecnologie nell’ambito dei sistemi di istruzione e formazione, come ad esempio l’apprendimento online, ad integrazione dei metodi tradizionali, al fine di fornire le abilità e le competenze necessarie a un maggior numero di allenatori, tenendo presente nel contempo l’impatto finanziario che l’utilizzo delle moderne tecnologie può avere sugli allenatori. |
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28. |
Promuovere le abilità e le competenze degli allenatori come elemento integrante dell’offerta a tutti gli atleti e i partecipanti alle attività sportive, ivi compresi i gruppi di persone specifici, di condizioni di allenamento sicure, adattate alle diverse esigenze, abilità e capacità. |
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29. |
Incoraggiare il movimento sportivo a far sì che gli allenatori abbiano le abilità e le competenze necessarie per svolgere il loro lavoro con gruppi di persone specifici, in particolare per quanto riguarda un ambiente sicuro, il contributo alla salute fisica e mentale, come pure il benessere degli atleti e dei partecipanti alle attività sportive. |
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30. |
Incoraggiare le opportunità di istruzione per tutti gli allenatori, ove opportuno, nell’ambito di strategie e azioni a livello nazionale e/o subnazionale nel settore dello sport e dell’attività fisica a vantaggio della salute, tenendo conto delle esigenze in materia di istruzione degli allenatori, dei requisiti degli sport professionistici e di base, delle esigenze e delle abilità degli atleti e dei partecipanti alle attività sportive, nonché della prospettiva di genere; |
INVITANO GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, NELL’AMBITO DEI RISPETTIVI SETTORI DI COMPETENZA E TENENDO CONTO NEL CONTEMPO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, A:
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31. |
continuare a sostenere la dimensione educativa dello sport attraverso il miglioramento dell’istruzione, dei programmi di formazione e delle opportunità di apprendimento per gli allenatori, compreso il lavoro con gruppi di persone specifici e in periodi di crisi sanitarie, come nel caso della pandemia di Covid-19. A tale riguardo, è opportuno prendere in considerazione anche le possibilità offerte dalla tecnologia, dagli strumenti digitali e dall’innovazione. |
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32. |
Promuovere e sostenere, a livello nazionale ed europeo, l’accessibilità a percorsi di apprendimento e di istruzione diversificati nell’ambito dell’intero settore dello sport, nonché promuovere l’apprendimento non formale sia offline che online, in quanto opportunità per gli allenatori di acquisire la formazione necessaria. |
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33. |
Sostenere la formazione, la mobilità a fini di apprendimento e l’occupabilità degli allenatori attraverso i programmi, i fondi e gli strumenti pertinenti dell’UE, nonché incoraggiare la cooperazione con tutti i portatori di interessi ai fini di un uso efficace di tali strumenti, in quanto opportunità per migliorare l’istruzione e la formazione per gli allenatori, facilitare lo scambio di migliori pratiche e condividere informazioni sui progetti esistenti. |
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34. |
Promuovere, in cooperazione con il movimento sportivo, l’attuazione degli orientamenti relativi ai requisiti minimi in termini di abilità e competenze per gli allenatori tra tutti i pertinenti portatori di interessi nel settore dello sport. |
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35. |
Prendere in considerazione, in collaborazione con tutti i pertinenti portatori di interessi, l’ipotesi di sostenere l’elaborazione di sistemi di raccolta dati comparabili in maniera da avere informazioni circa il numero totale di persone che svolgono la professione di allenatore e il tipo e il livello del relativo coinvolgimento nonché studi qualitativi sul loro livello di qualifiche, sulle esigenze in materia di istruzione e su altre questioni pertinenti. A tale riguardo, potrebbero essere utilizzati, se del caso, tutti gli strumenti esistenti, incluso Europass. |
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36. |
Sostenere, promuovere e diffondere studi e pubblicazioni sulle opportunità di istruzione per gli allenatori e sui sistemi di istruzione degli allenatori. |
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37. |
Sostenere le pertinenti attività, incluso lo scambio di informazioni ed esperienze tra i responsabili politici e i portatori di interessi del settore dello sport al fine di promuovere i requisiti minimi in materia di abilità e competenze, la convalida dell’apprendimento precedente sulla base dei risultati dell’apprendimento e dello sviluppo di un sistema di apprendimento permanente per gli allenatori, compresi gli allenatori volontari. |
INVITA IL MOVIMENTO SPORTIVO A:
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38. |
tenere conto degli orientamenti relativi ai requisiti minimi in termini di abilità e competenze per gli allenatori nell’elaborazione di documenti strategici, nello sviluppo di nuovi programmi, come anche nell’aggiornamento dei programmi esistenti, in materia di istruzione e formazione per gli allenatori, includendo sia gli allenatori volontari, sia gli allenatori salariati e autonomi. |
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39. |
Elaborare programmi per acquisire le abilità e competenze necessarie per lavorare con gruppi specifici e garantire che gli allenatori possiedano le giuste qualifiche per poter contribuire a un ambiente sicuro, alla salute fisica e mentale e al benessere degli atleti e dei partecipanti alle attività sportive, incluso in periodi di crisi sanitarie, come nel caso della pandemia di Covid-19. |
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40. |
In collaborazione con gli istituti pertinenti a livello locale o regionale, nazionale e dell’UE, rafforzare la cooperazione intersettoriale al fine di utilizzare nuove conoscenze e nuovi metodi nel lavoro quotidiano e coinvolgere il settore della ricerca e dell’innovazione nello sviluppo di programmi di istruzione e formazione per gli allenatori. A tale riguardo, incoraggiare la collaborazione tra gli allenatori e la comunità scientifica al fine di promuovere il trasferimento calibrato della ricerca scientifica per gli allenatori nel loro lavoro quotidiano. |
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41. |
Promuovere l’istruzione e la formazione degli allenatori, nonché l’acquisizione delle necessarie abilità e competenze in quanto risorsa per le organizzazioni sportive. A tale riguardo, incoraggiare gli allenatori ad avvalersi delle attività di apprendimento permanente, tra cui formazioni in loco sull’esercizio della professione, e delle possibilità offerte dalle moderne tecnologie, in quanto valore aggiunto nell’istruzione e nel processo di formazione nel settore dello sport. |
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42. |
Utilizzare i fondi e i programmi pertinenti dell’UE per migliorare le opportunità e la qualità dell’istruzione e della formazione per gli allenatori, includendo sia gli allenatori volontari, sia gli allenatori salariati e autonomi. |
(1) GU C 189 del 15.6.2017, pag. 5.
(2) GU C 189 del 4.6.2018, pag. 1.
(3) https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235409_ita.
(4) https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/28026772-9ad0-11e6-868c-01aa75ed71a1.
(5) GU C 423 del 9.12.2017, pag. 6.
(6) Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente
(7) GU C 192 del 7.6.2019, pag. 18.
(8) GU C 419 del 12.12.2019, pag. 1.
(9) Nelle conclusioni del Consiglio sul ruolo degli allenatori nella società (2017) la Commissione europea è stata invitata a valutare se includere, nei lavori del gruppo di esperti della Commissione sullo sviluppo delle competenze e delle risorse umane, l’elaborazione di orientamenti in materia di requisiti essenziali in termini di abilità e competenze per gli allenatori.
(10) In base ai dati Eurostat (Statistiche dell’occupazione nello sport - Statistics Explained, Eurostat, 2019) tra il 2013 e il 2018 l’occupazione nello sport è aumentata del 3,2 % in termini di tasso di crescita medio annuo. Il progetto ESSA–Sport, 2019 ha mostrato che il tasso di crescita cumulata tra il 2011 e il 2018 è stato pari al 19,2 %, con un tasso di crescita per allenatori, istruttori e funzionari del settore sportivo pari all’85,2 %.
(11) Progetto CoachLearn, 2015.
(12) V. definizioni nell’allegato.
(13) Relazione speciale Eurobarometro 472: Sport e attività fisica, marzo 2018.
ALLEGATO
Definizioni:
Ai fini delle presenti conclusioni si applicano le seguenti definizioni.
Gli «allenatori» sono coloro che pianificano e impartiscono la formazione sportiva, mettendo in campo competenze e conoscenze dimostrabili a favore di obiettivi in termini di prestazioni, attività ricreative o salute in maniera sicura (1).
I «gruppi di persone specifici» possono comprendere, tra l’altro, bambini, giovani, anziani, persone con disabilità, persone provenienti da contesti svantaggiati e persone con problemi di salute, indipendentemente dal genere e dall’origine etnica.
Riferimenti:
Nell’adottare le presenti conclusioni il Consiglio rammenta in particolare i documenti seguenti:
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Eurobarometro speciale: «Volontariato e solidarietà intergenerazionale», ottobre 2011. |
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Relazione speciale Eurobarometro 472: Sport e attività fisica, marzo 2018. |
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Progetto CoachLearn, http://www.coachlearn.eu/_assets/files/project_documents/coachlearn-project-summary-website-june-2015.pdf |
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Conclusioni del Consiglio sul ruolo degli allenatori nella società (GU C 423 del 9.12.2017, pag. 6). |
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Conclusioni del Consiglio sull’ottimizzazione del ruolo degli sport di base nello sviluppo delle competenze trasversali, specie tra i giovani (GU C 172 del 27.5.2015, pag. 8). |
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Conclusioni del Consiglio sulla tutela dei minori nello sport (GU C 419 del 12.12.2019, pag. 1). |
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Mapping and analysis of education schemes for coaches from a gender perspective (Mappatura e analisi dei programmi di istruzione destinati agli allenatori secondo una prospettiva di genere): relazione di ECORYS alla Commissione europea, 2017 |
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Mapping on access to sport for people with disabilities (Mappatura dell’accesso allo sport per le persone con disabilità): relazione di ECORYS alla Commissione europea, 2018 |
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Progetto ESSA-Sport, 2019 https://www.essa-sport.eu/essa-sport-outcomes-are-now-available |
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Commissione europea, DG Occupazione, affari sociali e inclusione, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=1062 |
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Carta internazionale per l’educazione fisica, l’attività fisica e lo sport, Unesco, SHS/2015/PI/H/14 REV |
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Risoluzione del Consiglio su una nuova agenda per le competenze per un’Europa inclusiva e competitiva (GU C 467 del 15.12.2016, pag. 1). |
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Studio su «Qualifiche sportive acquisite attraverso le organizzazioni sportive e gli istituti di insegnamento (sportivi)», Commissione europea, 2016 (2) |
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Risoluzione del Consiglio sul piano di lavoro dell’Unione europea per lo sport (1o luglio 2017 - 31 dicembre 2020) (GU C 189 del 15.6.2017, pag. 5). |
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Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionaliGU L 255 del 30.9.2005, pag. 22 |
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Direttiva 2013/55/UE recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato internoGU L 354 del 28.12.2013, pag. 132 |
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Raccomandazione del Consiglio sul quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (GU C 189 del 15.6.2017, pag. 15). |
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Raccomandazione del Consiglio relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (GU C 189 del 4.6.2018, pag. 1.) |
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Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sullo sport come piattaforma per l’inclusione sociale attraverso il volontariato (GU C 189 del 15.6.2017, pag. 40). |
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Conclusioni del Consiglio sull’accesso allo sport per le persone con disabilità (GU C 192 del 7.6.2019, pag. 18). |
(1) Definizione di «allenatori» quale concordata nelle conclusioni del Consiglio sul ruolo degli allenatori nella società.
(2) https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/28026772-9ad0-11e6-868c-01aa75ed71a1.
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11.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 196/8 |
Conclusioni del Consiglio sul tema «Lo spazio per un’Europa sostenibile»
(2020/C 196/02)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
RICORDANDO:
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A. |
Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che stabilisce una competenza dell’UE nel settore dello spazio (1); |
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B. |
La comunicazione della Commissione, del 26 ottobre 2016, sulla strategia spaziale per l’Europa (2) e le conclusioni del Consiglio, del 30 maggio 2017, dal titolo «Strategia spaziale per l’Europa» (3); |
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C. |
Le conclusioni del Consiglio, del 28 maggio 2019, sul tema «Lo spazio in quanto catalizzatore» (4); |
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D. |
Gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (UN), in particolare l’OSS 4 —Istruzione di qualità; l’OSS 5 — Parità di genere; l’OSS 8 — Lavoro dignitoso e crescita economica; l’OSS 9 — Imprese, innovazione e infrastrutture; l’OSS 10 — Ridurre le disuguaglianze; l’OSS 13 — Lotta contro il cambiamento climatico; l’OSS 14 — La vita sott’acqua; l’OSS 15 — La vita sulla terra e l’OSS 17 — Partnership per gli obiettivi (5); |
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E. |
I principi sanciti nel trattato sui principi che regolano le attività degli Stati nell’esplorazione e nell’uso dello spazio extratmosferico, ivi compresi la luna e gli altri corpi celesti; |
Lo spazio per una crescita sostenibile a lungo termine
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1. |
SOTTOLINEA la necessità di promuovere lo sviluppo di un settore spaziale europeo sostenibile al fine di soddisfare le esigenze delle generazioni future e garantire la competitività europea; RICONOSCE la crescente importanza strategica del settore spaziale; RILEVA che il settore spaziale è in fase di rapida trasformazione a causa dell’aumento dell’offerta e della domanda di prodotti e servizi spaziali, nonché dei cambiamenti tecnologici e dell’emergere del cosiddetto «nuovo spazio», con nuovi attori, un’ampia gamma di applicazioni in diverse attività economiche e maggiori investimenti del settore privato, uniti a più frequenti interazioni tra i governi, anche attraverso le agenzie spaziali, le organizzazioni intergovernative, il settore privato, le università, le organizzazioni di ricerca e la società; |
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2. |
PRENDE ATTO degli impatti a breve, medio e lungo termine provocati dall’attuale pandemia di Covid-19 a livello globale; ed EVIDENZIA la necessità di basarsi sugli insegnamenti appresi; SOTTOLINEA il contributo che le tecnologie e i servizi spaziali possono apportare in risposta alla situazione; e METTE IN RILIEVO l’importanza del settore spaziale nel rilancio dell’economia verso un futuro sostenibile e una società più resiliente; |
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3. |
EVIDENZIA le numerose opportunità offerte dal settore spaziale per favorire una crescita sostenibile a lungo termine mediante la promozione di benefici sociali ed economici in linea, tra l’altro, con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il quadro di riferimento di Sendai (6), l’accordo di Parigi (7) e le priorità strategiche dell’UE, quali il pilastro europeo dei diritti sociali (8), nonché di un processo decisionale informato, e per migliorare le politiche pubbliche in tutti i settori; e RILEVA che le scienze della Terra e i dati, i servizi e le tecnologie spaziali europei possono contribuire al Green Deal europeo (9), consentendo all’Europa di diventare un leader mondiale nella transizione verso un mondo sostenibile, fornendo una risposta alle sfide per la società e preservando il funzionamento degli ecosistemi naturali, a vantaggio delle generazioni future; |
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4. |
SOTTOLINEA l’importanza della sostenibilità delle attività spaziali grazie al loro ruolo nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; RILEVA che garantire la sostenibilità a lungo termine dell’ambiente spaziale richiede una più ampia cooperazione internazionale e una maggiore condivisione delle informazioni al fine di preservare un ambiente spaziale operativo, sostenibile e sicuro; INCORAGGIA l’attuazione volontaria delle linee guida delle Nazioni Unite per la sostenibilità a lungo termine delle attività spaziali; |
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5. |
RILEVA che la concorrenza globale e i nuovi modelli di crescita sostenibile richiedono importanti trasformazioni per quanto riguarda l’organizzazione industriale, la catena di approvvigionamento, l’occupazione e le competenze, anche nel settore spaziale; |
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6. |
RICONOSCE che il programma spaziale dell’UE, in sinergia con Orizzonte Europa, unitamente ai programmi dell’Agenzia spaziale europea (ESA) e dell’Organizzazione europea per l’esercizio dei satelliti meteorologici (EUMETSAT), e alle attività degli Stati membri, nell’ambito delle rispettive competenze e responsabilità, aiutano l’Europa a rimanere un attore internazionale di primo piano, affrontando le varie sfide per la società e rafforzando la competitività dell’industria spaziale europea lungo l’intera catena del valore, in particolare affrontando la dipendenza dalle tecnologie critiche, in mercati in rapida evoluzione; |
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7. |
RICONOSCE l’importanza di promuovere l’arricchimento reciproco e gli effetti moltiplicatori tra il settore spaziale e quello non spaziale, tenendo conto delle capacità delle PMI e delle start-up al fine di sviluppare un’industria europea sostenibile, resiliente e agile, far fronte alla concorrenza globale e alle sfide pressanti per la società; |
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8. |
RILEVA le opportunità offerte dalla trasformazione digitale e dalle tecnologie di punta (ad esempio automazione, connettività, Big Data, intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche, calcolo ad alte prestazioni, produzione avanzata, Internet delle cose) per massimizzare le sinergie con l’industria spaziale, contribuendo a creare nuove opportunità commerciali a forte crescita in Europa e modellando la base economica europea e la coesione sociale europea, come sottolineato nella strategia industriale per l’Europa (10), nella strategia per le PMI (11), nella nuova strategia europea per i dati (12) e nel futuro digitale dell’Europa (13); |
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9. |
È CONSAPEVOLE dell’importanza del ruolo dello spazio, che contribuisce allo sviluppo delle competenze, delle tecnologie e dei servizi necessari a costruire una società resiliente, in grado di affrontare le sfide globali in un mondo in evoluzione, quali i cambiamenti climatici, il degrado degli ecosistemi, le crisi sanitarie, la sicurezza alimentare e la migrazione; |
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10. |
NOTA che l’utilizzo dei servizi spaziali e dei dati spaziali da parte di altri settori, come la sanità, i trasporti, la sicurezza, l’agricoltura, lo sviluppo rurale, la silvicoltura, la pesca, la gestione delle risorse, l’energia, la logistica, la difesa, la cultura, il turismo, la risposta alle emergenze, nonché il monitoraggio del clima, della biodiversità e delle risorse naturali e culturali, offre al settore industriale l’opportunità di sviluppare servizi di valore elevato lungo tutta la catena del valore e consente ai settori pubblici di migliorare le decisioni politiche; e RICONOSCE che tale utilizzo potrebbe anche promuovere sia la creazione di posti di lavoro di qualità e valore elevati sia l’occupazione a lungo termine, migliorando così la produttività e la resilienza nell’economia e nella società dell’UE in generale e favorendo un’Europa sostenibile; |
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11. |
RILEVA che le soluzioni spaziali contribuiscono in modo significativo a raccogliere la sfida di un’economia climaticamente neutra, in particolare attraverso l’innovazione digitale, offrendo un servizio armonioso, rapido e sicuro, promuovendo l’economia circolare e la gestione intelligente delle risorse, favorendo città e villaggi intelligenti e consentendo di valutare l’impatto delle politiche attraverso il monitoraggio dell’atmosfera, degli ecosistemi e del clima della Terra; |
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12. |
SOTTOLINEA l’importanza del programma spaziale dell’UE e di Orizzonte Europa; EVIDENZIA l’importanza per l’UE di disporre di sistemi spaziali europei indipendenti di interesse critico, ad esempio in materia di posizionamento […] e misurazione del tempo, monitoraggio del clima, dei gas a effetto serra e dell’ambiente, telecomunicazioni governative e accesso allo spazio; e INVITA la Commissione europea e gli Stati membri a facilitare e promuovere l’uso dei dati e dei servizi forniti da Copernicus, Galileo ed EGNOS nell’attuazione delle politiche non spaziali a livello europeo e nazionale; RICONOSCE il valore aggiunto che i progetti di cooperazione esistenti e nuovi (ad esempio la sorveglianza dell’ambiente spaziale - SSA) apportano alla sostenibilità europea; |
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13. |
INVITA la Commissione a sviluppare un’analisi approfondita del panorama attuale e delle prospettive future del nuovo spazio europeo, nonché del contributo che lo stesso apporta all’economia europea, ampliando le attuali capacità del mercato, sostenendo le PMI e le start-up e inglobando l’emergere di nuovi attori e nuovi sviluppi; e SOTTOLINEA l’importanza di sostenere gli Stati membri che dispongono di capacità emergenti in campo spaziale, nonché la loro industria e il mondo accademico, nel loro attivo coinvolgimento per sfruttare appieno il potenziale dell’economia spaziale dell’UE e rafforzarne la resilienza economica; |
Formazione e competenze per lo spazio
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14. |
OSSERVA che, in un mondo globalizzato caratterizzato da rapidi sviluppi tecnologici, dall’automazione e dalla digitalizzazione, associati a nuovi scenari commerciali ed economici e a sfide per la società, quali i cambiamenti climatici, l’insorgere di crisi sanitarie e l’evoluzione demografica, l’Europa deve intensificare gli sforzi per sviluppare le conoscenze, le abilità interdisciplinari e le competenze necessarie per trovare soluzioni adeguate; EVIDENZIA che la transizione giusta verso una nuova economia digitale e verde richiede investimenti nelle persone al fine di sostenere l’agenda sia economica che sociale; INVITA la Commissione europea, insieme agli Stati membri, in collaborazione con il settore industriale, le organizzazioni di ricerca e il mondo accademico, a individuare le carenze e i divari futuri in termini di competenze e a prendere in considerazione possibili soluzioni e iniziative mirate; |
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15. |
INVITA la Commissione europea a basarsi sulla strategia europea in materia di dati e sul prossimo aggiornamento della nuova agenda per le competenze per l’Europa e del piano d’azione dell’UE per l’istruzione digitale, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di competenze nei settori emergenti, comprese le competenze digitali e l’analisi dei dati, in particolare alla luce del crescente volume di dati relativi all’osservazione della Terra e di altri dati spaziali; |
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16. |
EVIDENZIA l’importanza per gli Stati membri, in cooperazione con il settore privato, le università, le organizzazioni di ricerca e le organizzazioni intergovernative, di intensificare gli sforzi per sviluppare le competenze e stimolare l’innovazione e lo spirito imprenditoriale, e promuovere un ambiente di lavoro attrattivo e un settore spaziale sostenibile; |
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17. |
SOTTOLINEA l’importanza di investire nei programmi di istruzione relativi allo spazio nei settori della scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM), a tutti i livelli; RITIENE che le attività spaziali possano attirare l’interesse di giovani studiosi e studenti; SOTTOLINEA l’importanza di garantire una solida base di conoscenze nel settore spaziale europeo e RICONOSCE la necessità di incoraggiare la giovane generazione a studiare e lavorare nei settori STEM, con l’obiettivo, tra l’altro, di promuovere l’equilibrio di genere; e INVITA gli Stati membri e la Commissione europea, in cooperazione con l’ESA e l’Eumetsat, a intensificare i programmi di sensibilizzazione, comprese le attività di tipo pratico, per rafforzare l’immagine positiva e l’attrattiva delle attività spaziali tra i giovani europei; |
|
18. |
INVITA l’Agenzia del GNSS europeo (GSA) a cooperare con gli Stati membri e a fornire loro le informazioni e le specifiche tecniche sull’evoluzione del mercato e lo sviluppo delle competenze, nonché a discutere della creazione di gruppi di lavoro con esperti nazionali competenti, del settore pubblico e privato, che contribuirebbero a comprendere e individuare le esigenze del mercato e a consentire ai dati e servizi spaziali di stimolare la creazione di posti di lavoro e accelerare la diffusione sul mercato di massa; |
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19. |
EVIDENZIA che le iniziative attuali e future concernenti il trasferimento di conoscenze e lo sviluppo di capacità dovrebbero essere utilizzate anche per potenziare le conoscenze in tutta l’UE e sostenere lo sviluppo di un gruppo di talenti con competenze specifiche nel settore spaziale per l’industria; |
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20. |
INVITA gli Stati membri e la Commissione europea a facilitare un approccio più integrato allo sviluppo di competenze lungo le catene del valore del settore spaziale, ad esempio incoraggiando la formazione professionale, l’apprendimento online e quello continuo, e promuovendo diplomi e offerte di formazione comuni nell’istruzione superiore; |
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21. |
METTE IN EVIDENZA l’importanza della cooperazione regionale; e INVITA a un maggiore coinvolgimento delle autorità regionali e locali nello sviluppo delle competenze e nella condivisione delle conoscenze per stimolare la creazione di posti di lavoro, l’innovazione e lo spirito imprenditoriale in tutta l’UE, beneficiando dello sviluppo di un’industria forte basata sulle applicazioni e i servizi spaziali; SOTTOLINEA la necessità di rafforzare la cooperazione (anche intersettoriale) e lo scambio di informazioni e migliori prassi; e CHIEDE una semplificazione dell’accesso ai fondi europei per lo sviluppo delle competenze. |
(1) In particolare gli articoli 4 e 189.
(2) Doc. 13758/16.
(3) Doc. 9817/17.
(4) Doc. 9248/19.
(5) Risoluzione adottata il 25 settembre 2015 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.
(6) Il quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030, adottato in occasione della terza conferenza mondiale delle Nazioni Unite tenutasi a Sendai, in Giappone, il 18 marzo 2015.
(7) Relazione della Conferenza delle parti sulla sua ventunesima sessione, FCCC/CP/2015/10/add.1.
(8) Doc. 13129/17.
(9) Doc. 15051/19.
(10) Doc. 6782/20.
(11) Doc. 6783/20.
(12) Doc. 6250/20.
(13) Doc. 6237/20.
Commissione europea
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11.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 196/12 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
10 giugno 2020
(2020/C 196/03)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,1375 |
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JPY |
yen giapponesi |
122,16 |
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DKK |
corone danesi |
7,4553 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,88963 |
|
SEK |
corone svedesi |
10,4605 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,0762 |
|
ISK |
corone islandesi |
150,70 |
|
NOK |
corone norvegesi |
10,5383 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
26,609 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
343,13 |
|
PLN |
zloty polacchi |
4,4524 |
|
RON |
leu rumeni |
4,8349 |
|
TRY |
lire turche |
7,7145 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,6220 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,5228 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,8157 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7357 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,5746 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 352,17 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
18,8376 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,0305 |
|
HRK |
kuna croata |
7,5690 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
16 022,03 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,8361 |
|
PHP |
peso filippino |
56,767 |
|
RUB |
rublo russo |
78,1468 |
|
THB |
baht thailandese |
35,422 |
|
BRL |
real brasiliano |
5,5213 |
|
MXN |
peso messicano |
24,8255 |
|
INR |
rupia indiana |
85,9030 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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11.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 196/13 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9841 — CDP Equity/Ansaldo Energia)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 196/04)
1.
In data 3 giugno 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
|
— |
CDP Equity SpA («CDPE», Italia), appartenente a Cassa Depositi e Prestiti SpA («CDP»), |
|
— |
Ansaldo Energia SpA («AEN», Italia). |
CDPE acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di AEN.
La concentrazione è effettuata mediante una modifica della struttura di governance.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
CDPE è una holding il cui scopo è rilanciare l’economia italiana investendo fondi propri in imprese di rilevante interesse nazionale. CDPE è detenuta al 100 % da CDP. CDP è un ente finanziario controllato dallo Stato italiano che eroga finanziamenti per lo sviluppo, le imprese, la crescita internazionale e la trasformazione urbana; |
|
— |
AEN opera a livello internazionale nel settore degli impianti e componenti per la generazione di energia, fornisce turbine, generatori e centrali chiavi in mano e presta servizi ingegneristici alle centrali nucleari. Il suo portafoglio clienti comprende enti pubblici, produttori indipendenti e clienti industriali. Prima dell’operazione, AEN era controllata congiuntamente da CDPE e Shanghai Electric Hongkong Co. Limited. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9841 — CDP Equity/Ansaldo Energia
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax + 32 22964301
Indirizzo postale:
|
Commissione europea |
|
Direzione generale Concorrenza |
|
Protocollo Concentrazioni |
|
1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
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11.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 196/15 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9842 — Hitachi Chemical Company/Fiamm Energy Technology)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 196/05)
1.
In data 2 giugno 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
Hitachi Chemical Company Ltd. («HCC», Japan), controllata di Showa Denko K.K. («SDK», Giappone); |
|
— |
Fiamm Energy Technology S.p.A («FET», Italia). |
HCC acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di FET.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
HCC: produzione di materiali funzionali, quali materiali elettronici e inorganici, materiali connessi alla scienza dei polimeri e materiali per circuiti stampati, e di componenti e sistemi avanzati quali prodotti per il settore automobilistico, dispositivi di accumulo dell’energia, componenti elettronici e altri mezzi e strumenti diagnostici; |
|
— |
FET: produzione e distribuzione di batterie di avviamento al piombo e batterie stazionarie. FET è attualmente controllata congiuntamente da HCC e Elettra 1938 SpA («Elettra», Italia). |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9842 — Hitachi Chemical Company/Fiamm Energy Technology
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax + 32 22964301
Indirizzo postale:
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Commissione europea |
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Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
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11.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 196/16 |
Comunicazione agli esportatori in merito all’applicazione del sistema REX nell’Unione europea ai fini dell’accordo UE di libero scambio con il Vietnam
(2020/C 196/06)
La presente comunicazione è rivolta agli esportatori dell’Unione europea che esportano prodotti originari in Vietnam e dichiarano l’origine dei loro prodotti al fine di beneficiare del trattamento tariffario preferenziale dell’accordo di libero scambio con il Vietnam (ALS UE-Vietnam).
Il protocollo 1 dell’accordo riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa. L’articolo 15 di tale protocollo definisce le prescrizioni generali relative alle prove dell’origine richieste per beneficiare del trattamento tariffario preferenziale. In particolare, il paragrafo 1 di tale articolo dispone che i prodotti originari dell’Unione europea beneficiano, all’importazione in Vietnam, della preferenza tariffaria prevista dall’accordo in questione su presentazione di una qualsiasi delle seguenti prove dell’origine:
|
a) |
un certificato di origine (certificato di circolazione EUR.1) rilasciato dalle autorità competenti della parte esportatrice a norma degli articoli da 16 a 18 del protocollo 1 [articolo 15, paragrafo 1, lettera a)]; |
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b) |
una dichiarazione di origine compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 20 del protocollo 1 per qualsiasi partita, indipendentemente dal suo valore, o da qualsiasi esportatore per le partite il cui valore totale non supera 6 000 EUR [articolo 15, paragrafo 1, lettera b)]; |
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c) |
un’attestazione di origine compilata da esportatori registrati in una banca dati elettronica in conformità della legislazione pertinente dell’Unione una volta che l’Unione abbia notificato al Vietnam che tale legislazione si applica ai suoi esportatori. Tale notifica può precisare che le lettere a) e b) cesseranno di applicarsi all’Unione [articolo 15, paragrafo 1, lettera c)]. |
La banca dati elettronica di cui sopra è il «sistema REX», in conformità della pertinente legislazione dell’UE (articolo 68, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione).
L’8 aprile 2020 l’Unione europea ha notificato al Vietnam che l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del protocollo 1 dell’ALS UE-Vietnam si applicherà a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo e che le lettere a) e b) dello stesso paragrafo non si applicheranno. Pertanto, i prodotti originari dell’Unione europea beneficiano, all’importazione in Vietnam, del trattamento tariffario preferenziale dell’ALS UE-Vietnam alla presentazione di attestazioni di origine compilate da esportatori registrati o da qualsiasi esportatore per le spedizioni il cui valore totale non supera 6 000 EUR. I certificati di origine EUR.1 e le dichiarazioni di origine non saranno rilasciati o compilati nell’Unione europea per beneficiare del trattamento tariffario preferenziale in Vietnam.
Come previsto all’articolo 19, paragrafo 6, del protocollo 1 dell’accordo, le condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine, di cui ai paragrafi da 1 a 5 di tale articolo, si applicano mutatis mutandis alle attestazioni di origine. In particolare, il testo dell’attestazione di origine è il testo di una dichiarazione di origine di cui all’allegato VI del protocollo 1 dell’accordo ALS UE-Vietnam.
Gli operatori dell’Unione europea già registrati allo scopo di beneficiare di altri regimi preferenziali sono tenuti a utilizzare il numero REX che è già stato loro assegnato.
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11.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 196/17 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9806 — Hyundai Capital Bank Europe/Sixt Leasing)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 196/07)
1.
In data 4 giugno 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
|
— |
Hyundai Capital Bank Europe GmbH («HCBE», Germania), controllata congiuntamente da Santander Consumer Bank AG («SCB», Germania) e Hyundai Capital Services, Inc. («HCS», Corea del Sud), |
|
— |
Sixt Leasing SE («Sixt Leasing», Germania). |
HCBE acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Sixt Leasing.
La concentrazione è effettuata mediante offerta pubblica annunciata in data 21 febbraio 2020.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
HCBE: banca che opera nei servizi di finanziamento automobilistico, compresi i leasing finanziari, e nella distribuzione di assicurazioni, in Germania. HCBE è controllata congiuntamente da SCB e HCS. SCB e il gruppo Santander con sede in Spagna al quale SCB appartiene offrono servizi di leasing e altri servizi di finanziamento automobilistico e distribuiscono assicurazioni in Germania, Francia e Austria e in diversi altri paesi del SEE. HCS è il ramo dei servizi finanziari della società automobilistica sudcoreana Hyundai Motor Group, |
|
— |
Sixt Leasing: impresa con sede in Germania che offre servizi di leasing nel settore automobilistico e servizi correlati di gestione del parco veicoli in Germania, Francia e Austria. L’impresa distribuisce anche assicurazioni. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9806 — Hyundai Capital Bank Europe/Sixt Leasing
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
Indirizzo di posta elettronica: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax + 32 22964301
Indirizzo:
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Commissione europea |
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Direzione generale della Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
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11.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 196/19 |
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(2020/C 196/08)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Mór/Móri»
Numero di riferimento: PDO-HU-A1333-AM02
Data della comunicazione: 10.3.2020
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Inclusione del tipo di prodotto «vino di Mór premium»
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a) |
Sezioni interessate del disciplinare di produzione:
|
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b) |
Sezioni interessate del documento unico:
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c) |
Motivi: La regione viticola di Mór vanta una tradizione secolare nella produzione di grandi vini bianchi carnosi, densi e maturi. La modifica è intesa a tutelare questa tradizione e le categorie dei vini di qualità superiore interessate, oltre che a definire tali categorie applicando medie di raccolta più basse e particolari pratiche enologiche e utilizzando materie prime di migliore qualità. |
2. Inclusione di nuovi vitigni autorizzati (Generosa, Pinot blanc, Pinot noir, Syrah)
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a) |
Sezione interessata del disciplinare di produzione:
|
|
b) |
Sezione interessata del documento unico:
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c) |
Motivi: Dopo diversi decenni di selezione, i viticoltori ungheresi sono riusciti ad allevare nuovi vitigni, tra cui la varietà Generosa, che occupa già numerose parcelle della zona delimitata. Negli ultimi anni i vini ottenuti dalla varietà Generosa hanno conquistato un solido riconoscimento, sia tra gli ambienti professionali sia tra i consumatori, rafforzando ulteriormente la reputazione della regione viticola. Qui il Pinot blanc è presente da decenni, seppure soltanto su piccole superfici ma che comunque permettono a diversi produttori di offrire vini di alta qualità ottenuti esclusivamente da questo vitigno. Le proprietà di questo vitigno ne fanno certamente una varietà idonea a essere coltivata nella regione viticola. L’autorizzazione del Pinot noir all’interno della regione viticola rappresenta una modifica importante per i produttori, sia per l’elaborazione dei rosati sia per quella dei vini spumanti. Quella dei rosati è una categoria che incarna, quasi sotto ogni aspetto, l’evoluzione in senso moderno dei gusti in fatto di vino. Tra l’altro, grazie al clima piuttosto fresco, questa categoria può registrare una notevole diffusione nella regione viticola di Mór accanto ai vini bianchi classici. La varietà Syrah non è coltivata su grandi superfici, ma è comunque presente da anni nella regione viticola. La sua fioritura e maturazione relativamente tardive possono costituire un vantaggio nella regione viticola, dove questa varietà viene utilizzata per la produzione di vini più leggeri. Con i suoi sapori pepati, speziati e talvolta minerali, questa varietà occupa un posto a parte nella regione viticola. |
3. Modifiche rese necessarie da cambiamenti di nome e da precisazioni
|
a) |
Sezioni interessate del disciplinare di produzione:
|
|
b) |
Sezione interessata del documento unico:
|
|
c) |
Motivi: Modifiche tecniche |
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Mór
Móri
2. Tipo di indicazione geografica
DOP — Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
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1. |
Vino |
4. Descrizione del vino (dei vini)
Vini bianchi
I vini bianchi hanno un colore pallido o chiaro che va dal bianco-verdastro al giallo paglierino o giallo dorato e sono caratterizzati da un’acidità fresca e vivace, da un aroma floreale o fruttato e da una certa sensazione di leggerezza e freschezza. Le note di invecchiamento in botte sono generalmente assenti. Le partite di prodotto di media rotondità presentano aromi caratteristici e in quelle partite che beneficiano dell’indicazione di un vitigno, questo è solitamente ben riconoscibile.
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Per quanto riguarda il titolo alcolometrico totale massimo e il tenore massimo totale di anidride solforosa, si applicano i limiti stabiliti dalla legislazione europea. |
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
9 |
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Acidità totale minima |
4,6 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
18 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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Vini rosati
I vini rosati presentano un colore rosa, viola, salmone (rosso aranciato) o rosso chiaro. Sono leggeri, fruttati e destinati a essere consumati entro l’anno.
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Per quanto riguarda il titolo alcolometrico totale massimo e il tenore massimo totale di anidride solforosa, si applicano i limiti stabiliti dalla legislazione europea. |
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
9 |
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Acidità totale minima |
4,6 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
18 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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Vini rossi
I vini rossi che hanno subito una breve macerazione (da cinque a sette giorni) devono essere consumati entro l’anno come vini «primeur». Sono semplici e leggeri e il loro aroma e il loro sapore ricordano i frutti rossi. Hanno un colore rosso rubino chiaro.
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Per quanto riguarda il titolo alcolometrico totale massimo e il tenore massimo totale di anidride solforosa, si applicano i limiti stabiliti dalla legislazione europea. |
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
9 |
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Acidità totale minima |
4,6 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
20 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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Vini premium
Sono vini di colore dorato o dorato invecchiato. La loro marcata acidità e il maggiore tenore alcolico ne consentono un affinamento più lungo. Grazie all’invecchiamento prolungato, gli aromi secondari sono dominanti e guadagnano talvolta in mineralità.
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Per quanto riguarda il titolo alcolometrico totale massimo e il tenore massimo totale di anidride solforosa, si applicano i limiti stabiliti dalla legislazione europea. |
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Per i vini premium da vendemmia tardiva, da vendemmia selettiva o da uve appassite, il titolo alcolometrico volumico totale minimo è del 12,83 % e l’acidità volatile massima è di 2 g/l. |
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
9 |
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Acidità totale minima |
4,6 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
18 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Pratiche di vinificazione
a) Pratiche enologiche essenziali
Vino — applicazione di una pratica enologica
Pratica enologica specifica
Utilizzo di una pressa discontinua
Pratiche enologiche non autorizzate
Restrizioni applicabili all’elaborazione dei vini
I vini premium non possono essere sottoposti a edulcorazione, né il loro mosto può essere sottoposto ad arricchimento.
Norme relative alla viticoltura
Pratiche colturali
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1. |
Norme relative alla coltivazione della vite:
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2. |
Norme relative alla densità di impianto:
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3. |
Norme relative al numero di gemme: Per la produzione dei vini di Mór è ammesso un massimo di 10 gemme franche/m2. |
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4. |
Metodi di vendemmia: Per tutti i vini a denominazione di origine protetta sono autorizzate sia la vendemmia manuale che quella meccanica, mentre per i vini premium è consentita solo la vendemmia manuale. Tenore naturale minimo di zucchero delle uve e titolo alcolometrico potenziale minimo Restrizioni applicabili all’elaborazione dei vini Vini bianchi, rosati e rossi: 9,0 % vol -14,9 MM (gradi di mosto) Nel caso dei vini bianchi da vendemmia tardiva, da vendemmia selettiva o da uve appassite, le uve devono avere un tenore naturale minimo di zucchero di 216 g/l e un titolo alcolometrico volumico potenziale di 12,83 %, ossia 20 gradi di mosto secondo la scala ungherese. Norme relative alle date di vendemmia e all’indicazione dei vitigni Pratiche colturali Determinazione della data della vendemmia: La data di inizio della vendemmia è fissata ogni anno dal consiglio di amministrazione della comunità vitivinicola prima del 20 agosto. I prodotti vitivinicoli ottenuti da uve raccolte prima della data della vendemmia fissata da tale consiglio di amministrazione non possono ottenere un certificato di origine con il nome di «Mór», né essere immessi in commercio con la denominazione di origine protetta «Mór». La data della vendemmia è comunicata dalle comunità vitivinicole sotto forma di annuncio. In caso di circostanze eccezionali (come intemperie o contaminazione), esiste la possibilità di derogare a queste regole. Norme relative all’indicazione dei vitigni: L’indicazione dei vitigni e dei loro sinonimi, quali definiti dalla normativa nazionale vigente relativa alla classificazione dei vitigni vinificabili, è consentita sui prodotti vitivinicoli della regione di Mór per tutte le categorie di prodotti, fatte salve le seguenti restrizioni e precisazioni:
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b) Rese massime
Vini bianchi, rosati e rossi
100 hl/ha
Vini bianchi, rosati e rossi
13 600 kg di uve per ettaro
Vini premium
60 hl/ha
Vini premium
8 500 kg di uve per ettaro
Vini premium, vini da vendemmia tardiva, vini da vendemmia selettiva
45 hl/ha
Vini premium, vini da vendemmia tardiva, vini da vendemmia selettiva
8 000 kg di uve per ettaro
Vini premium da uve appassite, vini di ghiaccio
20 hl/ha
Vini premium da uve appassite, vini di ghiaccio
5 000 kg di uve per ettaro
6. Zona geografica delimitata
Le uve provenienti dalle zone viticole di classe I e II dei comuni di Csákberény, Csókakő, Mór, Pusztavám, Söréd e Zámoly nella provincia di Fejér, secondo il catasto viticolo (regione viticola di Mór), possono essere utilizzate per l’elaborazione dei prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta «Mór».
7. Varietà principale/i di uve da vino
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syrah — blauer syrah |
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tramini — traminer |
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syrah — serine noir |
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királyleányka — feteasca regale |
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syrah — marsanne noir |
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sauvignon — sovinjon |
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pinot noir — kék rulandi |
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pinot noir — savagnin noir |
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pinot noir — pinot cernii |
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leányka — leányszőlő |
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olasz rizling — nemes rizling |
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tramini — roter traminer |
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cabernet franc — carbonet |
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tramini — savagnin rose |
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pinot blanc — weissburgunder |
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olasz rizling — taljanska grasevina |
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chardonnay — kereklevelű |
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pinot noir — pignula |
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sauvignon — sauvignon bianco |
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olasz rizling — grasevina |
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leányka — dievcenske hrozno |
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szürkebarát — auvergans gris |
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irsai olivér — zolotis |
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kékfrankos — blaufränkisch |
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királyleányka — galbena de ardeal |
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rizlingszilváni — müller thurgau blanc |
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szürkebarát — pinot gris |
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rizlingszilváni — müller thurgau bijeli |
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zenit |
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sauvignon — sauvignon blanc |
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sárga muskotály — weiler |
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ezerjó — korponai |
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rizlingszilváni — rizvanac |
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pinot noir — pinot tinto |
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irsai olivér — muskat olivér |
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tramini — gewürtztraminer |
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pinot noir — kisburgundi kék |
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pinot noir — spätburgunder |
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zöld veltelíni — zöldveltelíni |
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szürkebarát — pinot grigio |
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sárga muskotály — muscat lunel |
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zöld veltelíni — grüner muskateller |
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tramini — traminer rosso |
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zöld veltelíni — grüner veltliner |
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pinot noir — pino csernüj |
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rizlingszilváni — rivaner |
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tramini — tramin cervené |
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kékfrankos — moravka |
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kékfrankos — blauer lemberger |
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irsai olivér — irsai |
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rajnai rizling — rhine riesling |
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cabernet franc — cabernet |
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chardonnay — chardonnay blanc |
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sárga muskotály — muscat zlty |
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ezerjó — tausendachtgute |
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királyleányka — erdei sárga |
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ezerjó — szadocsina |
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rajnai rizling — rheinriesling |
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királyleányka — little princess |
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cabernet franc — kaberne fran |
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rajnai rizling — riesling |
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cabernet franc — gros vidur |
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merlot |
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királyleányka — königstochter |
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olasz rizling — welschrieslig |
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ottonel muskotály — muskat ottonel |
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leányka — feteasca alba |
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rajnai rizling — weisser riesling |
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sárga muskotály — muscat bélüj |
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királyleányka — königliche mädchentraube |
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rajnai rizling — johannisberger |
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pinot noir — rulandski modre |
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pinot blanc — pinot beluj |
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syrah — shiraz |
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sárga muskotály — muscat de lunel |
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olasz rizling — risling vlassky |
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cabernet sauvignon |
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chardonnay — ronci bilé |
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szürkebarát — grauburgunder |
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szürkebarát — ruländer |
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cabernet franc — carmenet |
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sárga muskotály — muskat weisser |
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cserszegi fűszeres |
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ottonel muskotály — muscat ottonel |
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rizlingszilváni — müller thurgau |
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kékfrankos — limberger |
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sauvignon — sauvignon bijeli |
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sárga muskotály — moscato bianco |
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pinot blanc — fehér burgundi |
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ezerjó — trummertraube |
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leányka — mädchentraube |
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sárga muskotály — muscat blanc |
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sárga muskotály — weisser |
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sárga muskotály — muscat de frontignan |
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ezerjó — tausendgute |
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pinot noir — pinot nero |
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ottonel muskotály — miszket otonel |
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királyleányka — dánosi leányka |
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kékfrankos — blauer limberger |
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olasz rizling — riesling italien |
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pinot noir — kék burgundi |
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pinot blanc — pinot bianco |
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ezerjó — kolmreifler |
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generosa |
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rajnai rizling — riesling blanc |
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syrah — sirac |
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chardonnay — morillon blanc |
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zöld veltelíni — veltlinské zelené |
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pinot noir — blauer burgunder |
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olasz rizling — olaszrizling |
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szürkebarát — graumönch |
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cabernet franc — gros cabernet |
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irsai olivér — zolotisztüj rannüj |
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sárga muskotály — muscat sylvaner |
8. Descrizione del legame/dei legami
Vino (1)
1. Descrizione della zona delimitata
a)
La regione viticola di Mór è una delle regioni viticole storiche più piccole dell’Ungheria, situata lungo il fosso di Mór sul versante dei monti Vértes, nella provincia di Fejér.
La configurazione del fosso di Mór — linea di faglia tettonica tra i monti Vértes e Bakony — costituisce un fattore determinante per il microclima e la direzione dei venti dominanti della regione viticola. La genesi delle sue attuali caratteristiche morfologiche risale al Pliocene superiore e al Quaternario, come indicano le sue collinette coperte di pietraia, le creste lunghe e larghe e i pendii scoscesi e leggermente digradanti. I Monti Vértes formano un massiccio carsico non molto alto, punteggiato di burroni e di speroni rocciosi.
I suoli bruni dilavati e i suoli bruni forestali che lo caratterizzano si sono formati in gran parte su un fondo di loess coperto, o meno, di detriti calcarei e di sabbie dell’Oligocene. La dolomite e il calcare sono in alcuni punti coperti da suoli di tipo rendzina.
Pur essendo meno caldo della media nazionale, il clima della regione è favorevole alla viticoltura. Gli inverni sono miti e i movimenti d’aria sono frequenti quasi tutto l’anno. In estate i raggi del sole colpiscono per tutta la giornata la maggior parte delle parcelle in posizione collinare. La temperatura media annua è di 10 °C e il paesaggio è caratterizzato da una media luminosità e da una pluviometria compresa tra 600 e 650 mm. Le piogge sono più frequenti d’estate, mentre i mesi più secchi sono quelli di febbraio e di marzo. Il vento dominante soffia da nord-ovest. Il clima è generalmente fresco e abbastanza piovoso.
b)
La vite era probabilmente coltivata in questa regione già in epoca romana. Dopo la fondazione dello Stato ungherese, alcune lettere di donazione dell’XI secolo apportano una prova tangibile della sua presenza. Il primo documento scritto risale al Medioevo, dopo l’insediamento delle tribù magiare: è nella lettera testamentaria olografa redatta da Miklós Csák che nel 1231 vengono menzionati per la prima volta i vigneti di Vajal (di Mór).
La dominazione ottomana inferse un duro colpo alla viticoltura della regione: evacuando la fortezza di Csókakő, la guarnigione ottomana incendiò i villaggi circostanti e anche i vigneti caddero in preda alle fiamme.
Invitati dalla famiglia Hochburg e, più tardi, dalla famiglia Lamberg, i monaci cappuccini e i coloni tedeschi che vivevano nei dintorni svolsero un ruolo decisivo nello sviluppo che ne seguì. Furono infatti loro a introdurre strumenti più moderni e metodi di coltivazione e vinificazione più elaborati. I cappuccini di Mór — che avevano fondato il loro convento intorno al 1694-1696 — avevano legami stretti con i loro omologhi di Tokaj. La tradizione vuole che essi abbiano ricevuto da questi ultimi sarmenti di vite «ezerjó» e che ciò contribuì al rinnovamento dei vigneti.
Classificato oggi come uno dei prodotti tipici e riconosciuti dell’Ungheria (hungaricum), verso la fine del XIX secolo, dopo le devastazioni della fillossera, l’«ezerjó» diventò il vitigno dominante della regione viticola. Per inciso, la promozione del comune di Mór a «città agricola» nel 1758 è in parte dovuta allo sviluppo della viticoltura.
I documenti storici disponibili riportano che uve botritizzate destinate alla produzione di vini liquorosi sono state raccolte per la prima volta nella regione viticola nel 1834. Visto che i vini prodotti nella regione sopportavano bene il trasporto, nel XIX secolo furono messi in vendita in quantità crescente, soprattutto sul mercato austriaco.
Sebbene la prima comunità vitivinicola sia stata fondata nel 1882 a Csákberény e la domanda per la creazione della regione viticola distinta di Mór sia stata presentata nel 1901, il decreto che ne riconosce l’atto di fondazione è stato adottato solo nel 1928.
All’indomani della Seconda guerra mondiale e fino agli anni 1980, le capacità di produzione, trasformazione e conservazione e la gestione dei circuiti di distribuzione sono state garantite principalmente dall’azienda agricola statale di Mór. Verso la metà degli anni 1980, i vigneti hanno raggiunto la superficie massima della loro storia. All’epoca, il principale mercato dei vini di Mór, al di fuori di quello interno, era rappresentato dall’Unione Sovietica.
Dopo il cambiamento di regime avvenuto nel 1990, l’azienda agricola statale è stata liquidata e le sue capacità di produzione vinicola smantellate. Con le privatizzazioni che ne sono seguite, i decisori locali e i singoli viticoltori hanno ripreso in mano il destino dei vigneti della regione. La struttura economica è quindi notevolmente cambiata: diverse famiglie hanno scelto la viticoltura per vocazione e varie cantine di Mór e dintorni sono oggi in pieno sviluppo. Le dimensioni dei vigneti sono tuttavia diminuite e coprono attualmente 685 ettari.
Grazie allo sviluppo delle cantine a conduzione familiare, all’esperienza più che secolare e alla competenza delle famiglie di viticoltori, i vini della regione di Mór acquistano sempre più popolarità tra i consumatori. Lo dimostra il fatto che i vini prodotti nella regione conquistano regolarmente la medaglia d’oro nei concorsi organizzati in Ungheria e all’estero e che questi vini trovano mercato ormai anche all’estero.
Vino (2)
2. Descrizione del vino (dei vini)
Per lo più secchi, i vini di Mór sono ricchi di aromi e sapori, hanno un contenuto di alcol e acidi relativamente elevato e sono piacevoli al palato. Il loro gusto speciale è frutto del carattere generoso, della struttura e dell’equilibrata acidità di questi vini. Soprattutto nelle annate migliori, il loro effetto armonioso è garantito da una rotondità accompagnata da acidi pronunciati: elemento chiave che, insieme a una maturazione e a tecniche di cantina adeguate, permette di ottenere vini premium.
I vini di Mór sono spesso descritti dalla letteratura specializzata come duri, pronunciati, persino «virili». Il contenuto di zucchero e acidi, la struttura, il carattere corposo — tutte caratteristiche tipiche dei vini pregiati — rappresentano altrettanti elementi distintivi dei vini della regione. L’acidità tipica dei vini di Mór, che conferisce loro un particolare sapore al palato, è essenzialmente dovuta ai suoli calcarei. Questa stessa acidità garantisce una durata di conservazione che permette ai vini premium, se ottenuti da vitigni selezionati, di svilupparsi e migliorarsi per anni.
Grazie ai venti frequenti che attraversano il fosso di Mór, le viti sono raramente attaccate da malattie fungine. Questo fa sì che le uve lavorate siano sane nella maggior parte delle annate. I vini bianchi ottenuti da uve sane si prestano bene a un invecchiamento prolungato e persino alla produzione di vini rari e tipici (i cosiddetti «vini da museo»).
Quando il clima è abbastanza mite, i grappoli di ezerjó assumono un colore giallo dorato e un sapore delizioso man mano che maturano. In alcune annate le uve botritizzate permettono di ottenere un vino di qualità eccezionale.
3. Legame tra la zona di produzione, i fattori umani e il prodotto
Grazie a questi fattori naturali e umani, il prestigio dei vini prodotti nella regione di Mór è ormai un fatto assodato da secoli in tutto il paese.
Il mesoclima e il microclima che regnano sui versanti meridionali e sud-occidentali delle colline sono propizi alla coltivazione della vite.
Grazie alle correnti d’aria che attraversano il fosso di Mór, le malattie fungine attaccano raramente le viti contribuendo anche ad attenuare, o addirittura a prevenire, i rischi di gelate e a ridurne la frequenza. A queste condizioni vantaggiose si aggiunge l’esposizione favorevole delle colline scoscese esposte a sud-ovest e la possibilità di sfruttare la luce del sole. I vini della regione di Mór devono infine il loro carattere al contenuto relativamente elevato di calcare dei suoli.
La viticoltura e la vinificazione che si sono sviluppate nella regione sono il retaggio di tradizioni complesse che fanno tuttora sentire i loro effetti. Il fatto che queste tradizioni vitivinicole differiscano per molti aspetti da quelle di altre regioni del paese si spiega sia con le abitudini colturali portate dai coloni di lingua tedesca, sia con le innovazioni vitivinicole introdotte dai cappuccini, sia con l’isolamento della regione all’epoca: tutti fattori che spiegano l’evoluzione locale della maggior parte delle tecniche specifiche della regione.
Nei vigneti coltivati in modo tradizionale, si pratica tuttora il cosiddetto allevamento a vite «calva» ad alberello corto palizzato: questo processo, che permette di avvicinare i grappoli al terreno riscaldato dal sole, contribuisce a una migliore maturazione e a una qualità superiore. I viticoltori della regione di Mór sono rimasti fedeli a questa tradizione viticola, tanto che tutti hanno mantenuto l’abitudine di allevare la vite a ceppi corti.
Al di là di questo processo, anche il sistema aerato di speroni, ottenuto mediante un’attenta cernita degli speroni e comunemente noto come «spollonatura», contribuisce alla produzione di grappoli d’uva integri e sani, necessari alla produzione dei vini di Mór dal gusto fruttato.
I processi produttivi sopra citati danno luogo a una materia prima che si presta a un invecchiamento prolungato (come nel caso dei vini premium) che avviene tradizionalmente in grandi botti. Ciò è dovuto al fatto che le ridotte dimensioni di questa zona permettono una maturazione più lunga nelle botti di legno.
Oltre al vitigno ezerjó, che fino agli anni 1950 era praticamente l’unico coltivato e che è diventato, per così dire, il «marchio di qualità» della regione, oggi ne esistono altri, generalmente bianchi. Tra questi vi sono in particolare i seguenti vitigni: zöld veltelíni (grüner veltliner), rizlingszilváni (müller thurgau), rajnai rizling (riesling), chardonnay, leányka (feteasca alba), királyleányka (feteasca regale), sauvignon, szürkebarát (pinot gris), tramini (gewürtztraminer) e — in piccole quantità, prodotte da aziende agricole di dimensioni ridotte — alcune varietà a bacca blu. Il vitigno numero uno della regione resta comunque l’ezerjó, coltivato su circa un terzo dei vigneti della regione.
Come emerge da quanto precede, per «vino di Mór» si intende tuttora in genere l’«ezerjó di Mór», considerato il frutto di un felice incontro tra un’ottima zona di produzione e un vitigno straordinario. Sebbene questa varietà sia coltivata in diversi luoghi dell’Ungheria, la sua vera terra d’elezione è sulle colline dei Monti Vértes.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Norme sull’uso di determinate indicazioni (1)
Quadro normativo:
legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
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a) |
Può essere indicata qualsiasi variante derivata da un suffisso aggettivale in lingua ungherese dell’espressione «oltalom alatt álló eredetmegjelölés» (denominazione di origine protetta) o qualsiasi formulazione di quest’espressione in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea. |
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b) |
Sull’etichetta di un vino a denominazione di origine protetta di Mór, la menzione «oltalom alatt álló eredetmegjelölés» (denominazione di origine protetta) può essere sostituita dalla menzione «védett eredetű bor» (vino di origine protetta). |
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c) |
La denominazione di origine protetta «Mór» può essere sostituita dalle parole «Móri» (di Mór) o «Móri borvidék» (regione viticola di Mór). È consentita l’indicazione in etichetta della variante con il suffisso di appartenenza in «-i» per i nomi dei comuni elencati al punto VIII/1.1.2. |
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d) |
Per quanto riguarda i vini «primeur» o i vini giovani, è obbligatorio indicare l’annata in etichetta. |
|
e) |
Se sull’etichetta è indicata l’annata, almeno l’85 % del vino in questione deve provenire da quell’anno di vendemmia. Fanno eccezione i vini primeur, i vini giovani e i vini recanti la menzione «virgin vintage» o «első szüret» (prima vendemmia): in questi casi, il vino deve provenire al 100 % dall’annata di raccolta in questione. |
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f) |
Le menzioni «termőhelyen palackozva» (imbottigliato nella zona di produzione), «termelői palackozás» (imbottigliato dal produttore) e «inceszövetkezetben palackozva» (imbottigliato in una cantina cooperativa) possono figurare sull’etichetta di tutti i vini di Mór. |
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g) |
La menzione «rozé» può essere sostituita con «rosé» e la menzione «küvé» con «cuvée». |
Norme sull’uso delle denominazioni (2)
Quadro normativo:
legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
|
h) |
Quando i vini recanti la menzione «küvé» o «cuvée» sono ottenuti da più vitigni, per un’adeguata informazione dei consumatori, i nomi di questi vitigni possono essere indicati in etichetta in ordine di proporzione decrescente. Se in etichetta sono indicati i vitigni, tutti i vitigni che compongono il vino assemblato in questione devono essere obbligatoriamente elencati in etichetta. |
|
i) |
L’etichetta può riportare la menzione «öreg tőkék bora» (vino da vecchie viti) se almeno l’85 % del vino proviene da un vigneto le cui viti hanno più di 40 anni. |
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j) |
L’etichetta di un vino di Mór può riportare la menzione «birtokbor» (vino della proprietà) se il vitigno da cui il vino è ottenuto proviene interamente da parcelle appartenenti alla stessa proprietà viticola. Nel caso di un’azienda a conduzione familiare, la menzione «vino della proprietà» può figurare sull’etichetta del vino proveniente da vigneti coltivati da parenti stretti. |
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k) |
Le menzioni «vino da vendemmia tardiva», «vino da vendemmia selettiva», «vino da uve appassite» o «vino di ghiaccio» possono essere riportate solo sui vini premium. |
Altre menzioni a uso limitato che possono essere indicate:
Quadro normativo:
legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
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— |
«muzeális bor» (vino da museo): bianchi, premium |
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— |
«birtokbor» (vino della proprietà): tutti i vini |
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— |
«öreg tőkék bora» (vino da vecchie viti): tutti i vini |
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— |
«virgin vintage» o «első szüret» (prima vendemmia): tutti i vini |
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— |
«muskotály» (Moscato): bianchi |
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— |
«cuvée» o «küvé»: tutti i vini |
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— |
«szűretlen» (non filtrato): rossi |
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— |
«primőr» (primeur) o «újbor» (vino giovane): bianchi, rosati, rossi |
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— |
«barrique»: bianchi, rossi, premium |
Nomi di unità geografiche più piccole che possono essere utilizzati insieme alla denominazione di origine protetta di Mór:
Quadro normativo:
legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
Nome di comuni:
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— |
Provincia di Fejér: Csákberény, Csókakő, Pusztavám, Söréd, Zámoly |
Nel caso dei vini contraddistinti dall’inserimento di un nome di comune, almeno l’85 % delle uve deve provenire da vigne (di classe I e II) impiantate sul territorio corrispondente, mentre il 15 % restante può provenire da altre parti della zona geografica delimitata dei vigneti di Mór.
Norme relative al confezionamento dei prodotti
Quadro normativo:
attraverso un’organizzazione responsabile della gestione della DOP/IGP, se previsto dagli Stati membri
Tipo di condizione ulteriore:
confezionamento nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
I vini premium possono essere commercializzati solo in bottiglie di vetro.
L’obbligo di imbottigliamento non si applica ai vini prodotti dal viticoltore all’interno della zona di produzione e venduti e consumati nella propria cantina.
I vini premium possono essere commercializzati solo a partire dall’annata viticola successiva a quella della vendemmia.
Produzione all’esterno della zona geografica delimitata (1)
Quadro normativo:
attraverso un’organizzazione responsabile della gestione della DOP/IGP, se previsto dagli Stati membri
Tipo di condizione ulteriore:
deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
Al di fuori dei comuni elencati nel capitolo IV, la produzione dei vini a denominazione di origine protetta di Mór è autorizzata, per motivi storici, nelle province e nei comuni elencati di seguito:
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Provincia di Fejér: comuni di Aba, Alcsútdoboz, Bicske, Csabdi, Etyek, Felcsút, Gárdony, Gyúró, Igar, Kajászó, Kápolnásnyék, Lajoskomárom, Martonvásár, Mezőkomárom, Nadap, Pákozd, Pázmánd, Seregélyes, Sukoró, Szabadhídvég, Székesfehérvár, Tordas, Vál, Velence |
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Provincia di Bács-Kiskun: comuni di Ágasegyháza, Akasztó, Apostag, Bácsalmás, Bácsszőlős, Ballószög, Balotaszállás, Bátmonostor, Bócsa, Borota, Bugac, Császártöltés, Csengőd, Csátalja, Csávoly, Csikéria, Csólyospálos, Dunapataj, Dunavecse, Dusnok, Érsekcsanád, Érsekhalma, Felsőlajos, Fülöpháza, Fülöpjakab, Hajós, Harkakötöny, Harta, Helvécia, Imrehegy, Izsák, Jakabszállás, Jánoshalma, Jászszentlászló, Kaskantyú, Kecel, Kecskemét, Kelebia, Kéleshalom, Kerekegyháza, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kunbaja, Kunbaracs, Kunfehértó, Kunszállás, Kunszentmiklós, Ladánybene, Lajosmizse, Lakitelek, Pirtó, Páhi, Rém, Solt, Soltszentimre, Soltvadkert, Sükösd, Szabadszállás, Szank, Szentkirály, Tabdi, Tázlár, Tiszaalpár, Tiszakécske, Tiszaug, Tompa, Vaskút, Zsana |
Produzione all’esterno della zona geografica delimitata (2)
Quadro normativo:
attraverso un’organizzazione responsabile della gestione della DOP/IGP, se previsto dagli Stati membri
Tipo di condizione ulteriore:
deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
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Provincia di Komárom-Esztergom: comuni di Ászár, Baj, Bajót, Bársonyos, Császár, Csép, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Esztergom, Ete, Kerékteleki, Kesztölc, Kisbér, Kocs, Lábatlan, Mocsa, Mogyorósbánya, Nagyigmánd, Neszmély, Nyergesújfalu, Süttő, Szomód, Tát, Tata, Tokod, Vérteskethely, Vértesszőlős; |
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Provincia di Pest: comuni di Abony, Albertirsa, Bénye, Budajenő, Budakeszi, Cegléd, Ceglédbercel, Csemő, Dány, Dömsöd, Gomba, Hernád, Inárcs, Kakucs, Kerepes, Kisnémedi, Kocsér, Kóka, Mogyoród, Monor, Monorierdő, Nagykőrös, Ócsa, Őrbottyán, Örkény, Páty, Pilis, Pilisborosjenő, Ráckeve, Szada, Szigetcsép, Szigetszentmárton, Szigetújfalu, Tápiószele, Tápiószentmárton, Telki, Tóalmás, Tököl, Újlengyel, Üröm, Vác, Vácegres, Veresegyház; |
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Provincia di Somogy: comuni di Andocs, Balatonberény, Balatonboglár, Balatonendréd, Balatonkeresztúr, Balatonlelle, Balatonőszöd, Balatonszabadi, Balatonszemes, Böhönye, Csoma, Csurgó, Gyugy, Kaposhomok, Kaposkeresztúr, Karád, Kercseliget, Kéthely, Kötcse, Kőröshegy, Látrány, Lengyeltóti, Marcali, Mosdós, Ordacsehi. |
Produzione all’esterno della zona geografica delimitata (3)
Quadro normativo:
attraverso un’organizzazione responsabile della gestione della DOP/IGP, se previsto dagli Stati membri
Tipo di condizione ulteriore:
deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
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Provincia di Tolna: comuni di Alsónána, Alsónyék, Aparhant, Báta, Bátaapáti, Bátaszék, Bikács, Bölcske, Bonyhád, Bonyhádvarasd, Decs, Dunaföldvár, Dunaszentgyörgy, Dúzs, Fácánkert, Felsőnyék, Grábóc, Gyönk, Györe, Györköny, Harc, Hőgyész, Iregszemcse, Izmény, Kakasd, Kéty, Kisdorog, Kismányok, Kisszékely, Kisvejke, Kölesd, Lengyel, Madocsa, Magyarkeszi, Medina, Mőcsény, Mórágy, Mucsfa, Mucsi, Nagydorog, Nagymányok, Nagyszékely, Nagyszokoly, Ozora, Őcsény, Paks, Pincehely, Regöly, Sárszentlőrinc, Simontornya, Sióagárd, Szálka, Szekszárd, Tamási, Tengelic, Tevel, Tolna, Tolnanémedi, Váralja, Várdomb, Závod, Zomba; |
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Provincia di Veszprém: comuni di Ábrahámhegy, Alsóörs, Aszófő, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonakali, Balatonalmádi, Balatoncsicsó, Balatonederics, Balatonfüred, Balatonfőkajár, Balatonhenye, Balatonkenese, Balatonrendes, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, Balatonvilágos, Csopak, Csabrendek, Dörgicse, Felsőörs, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Lovas, Mencshely, Mindszentkálla, Monostorapáti, Monoszló, Nemesgulács, Nemesvita, Óbudavár, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Sümeg, Sümegprága, Szentantalfa, Szentbékkálla, Szentjakabfa, Szigliget, Tagyon, Tapolca, Tihany, Uzsa, Vászoly, Zalahaláp, Zánka |
La produzione dei vini premium deroga alla regola summenzionata ed è autorizzata soltanto nei comuni elencati nel capitolo IV.
Link al disciplinare del prodotto
https://boraszat.kormany.hu/admin/download/2/6d/82000/Mor%20OEM_vv2_standard.pdf
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11.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 196/33 |
Pubblicazione di una domanda di modifica del disciplinare di un nome del settore vitivinicolo di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(2020/C 196/09)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.
DOMANDA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
«RIBEIRO»
PDO-ES-A1123-AM03
Data della domanda: 17.8.2017
1. Norme applicabili alla modifica
Articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 – modifica non minore
2. Descrizione e motivi della modifica
2.1. Introduzione di una nuova categoria di prodotti vitivinicoli (vino spumante di qualità)
Descrizione e motivi
È stata introdotta una nuova categoria di vini: il vino spumante di qualità (regolamento (UE) n. 1308/2013, allegato VII, parte II, categoria 5).
In seguito a tale modifica, si rende necessario modificare la sezione 2 del disciplinare e la sezione 2.3 del documento unico. In aggiunta, la modifica si ripercuote indirettamente sulle sezioni 3, 7 e 8.b.2 del disciplinare e sulle sezioni 4 (Descrizione dei vini), 5.a. (Pratiche enologiche specifiche), 8 (Legame) e 9 (Disposizioni supplementari in materia di etichettatura) del documento unico.
I vini spumanti di qualità devono essere prodotti secondo i metodi tradizionali, utilizzando esclusivamente le varietà principali di uve bianche o rosse, ossia le varietà autoctone che conferiscono al vino un carattere più specifico.
La modifica apportata è dovuta alla tradizione della zona interessata di produrre vini di questa tipologia, nonché all’elevata qualità dei vini spumanti che attualmente vi si producono. La produzione di vini spumanti nella zona di Ribeiro risale agli anni ‘20 del 1900. Diversi produttori hanno portato avanti questa tradizione fino alla fine del 20° secolo. Con il passare del tempo, la pratica è stata in gran parte abbandonata. La produzione è divenuta limitata e occasionale, essenzialmente ridotta a curiosità locale da offrire come dono o in segno di stima per ospiti importanti. In anni recenti si è tuttavia registrata una ripresa, dovuta alle esperienze positive del passato e a un mercato di consumatori sempre più esigenti, interessati a sperimentare nuovi vini e disposti a spendere per un prodotto esclusivo e relativamente costoso. L’esperienza passata ha dimostrato che le varietà principali di uve della DO, se prodotte secondo i metodi tradizionali per i vini spumanti, permettono di ottenere vini di elevata qualità.
2.2. Modifica della descrizione dei vini
Descrizione e motivi
Nella categoria 1 (vini), il nuovo disciplinare distingue i diversi vini in base alle varietà utilizzate per la produzione. Il termine «Castes» è quindi utilizzato per i vini bianchi e rossi prodotti esclusivamente da uve specifiche delle varietà principali. Tutte le varietà principali sono autoctone e ben adattate alle condizioni naturali della regione e sono le seguenti: Caiño tinto, Caiño bravo, Caiño longo, Ferrón, Sousón, Mencía, Brancellao, Treixadura, Torrontés, Godello, Lado, Caiño blanco, Loureira e Albariño. Analogamente, i vini rossi e bianchi invecchiati in botti di legno sono contraddistinti sul mercato dal termine «Barrica».
È pertanto necessario modificare la descrizione delle qualità, sia analitiche che organolettiche, per includere le caratteristiche che differenziano i vini identificati dai suddetti termini da altri vini.
La modifica riguarda quindi in particolare la sezione 2 del disciplinare e la sezione 2.4 (Descrizione dei vini) del documento unico e si ripercuote indirettamente anche sulle sezioni 3, 7 e 8.b.2 del disciplinare, così come sulle sezioni 5.a. (Pratiche enologiche specifiche) e 9 (Disposizioni supplementari in materia di etichettatura) del documento unico.
La modifica è giustificata dalla necessità di fornire ai consumatori informazioni che consentano loro di effettuare migliori scelte d’acquisto, aiutandoli a riconoscere i vini che possiedono caratteristiche distintive perché ottenuti dalle varietà di uve adattatesi meglio alla zona, come nel caso dei vini Ribeiro Castes, oppure perché invecchiati in botti di legno, come nel caso dei vini Ribeiro Barrica.
È altresì introdotta una modifica minore alla descrizione organolettica, il cui obiettivo è evitare riferimenti a fattori di gradimento generali e preferire l’impiego di descrittori più oggettivi. Lo stesso vale per i valori analitici dei vini bianchi e rossi non etichettati «Castes» o «Barrica» e per quelli etichettati «Ribeiro Tostado». Si è provveduto ad aumentare il titolo alcolometrico minimo (totale ed effettivo) sia per i vini bianchi che per quelli rossi. Per i vini bianchi è stata aumentata l’acidità totale massima, mentre per i rossi ridotta l’acidità totale minima. Nel caso del Ribeiro Tostado, sono stati aumentati sia il titolo alcolometrico totale naturale che il contenuto minimo totale di zuccheri.
Le modifiche di cui al paragrafo precedente riguardano solo la sezione 2 del disciplinare e la sezione 4 (Descrizione dei vini) del documento unico e sono giustificate dai dati ottenuti nel corso delle degustazioni e in seguito agli esami analitici degli ultimi anni.
2.3. Modifiche delle pratiche di vinificazione (pratiche colturali): densità di impianto
Descrizione e motivi
Sono state modificate la sezione 3.a del disciplinare e la sezione 5.a. (Pratiche colturali) del documento unico.
È stata fissata una densità di impianto minima di 3 000 ceppi per ettaro. Il limite minimo fissato sostituisce la disposizione del disciplinare vigente, che prevede una densità di impianto massima di 7 000 ceppi per ettaro.
La modifica è dovuta alla tradizione presente nella zona viticola di coltivare vigneti ad alta densità di impianto. Le normative del 1976 avevano fissato il limite massimo della densità di impianto a 7 000 ceppi per ettaro, un limite non presente nella legislazione precedente del 1957. La modifica è stata apportata nel 1976 poiché si ritenne che fissare tale limite massimo potesse contribuire a migliorare la qualità del vino da un lato e facilitare la meccanizzazione nei vigneti dall’altro.
È oggi risaputo che, con un adeguato monitoraggio della capacità produttiva del vino, è possibile ottenere vini di elevata qualità anche con livelli di densità superiori ai 7 000 ceppi per ettaro. Il nuovo disciplinare prevede una riduzione significativa della resa in vino per ettaro e, di conseguenza, la modifica non avrà ripercussioni negative sulla qualità del vino.
2.4. Modifiche delle pratiche di vinificazione (pratiche colturali): norme più specifiche per i sistemi di potatura e le forme di allevamento
Descrizione e motivi
Sono state modificate la sezione 3.a del disciplinare e la sezione 5.a. (Pratiche colturali) del documento unico.
Viene data una descrizione più specifica dei sistemi di potatura e delle forme di allevamento consentiti. Nello specifico, le tecniche di potatura incluse sono il cordone, l’alberello e il Guyot. L’allevamento è effettuato su sostegni a graticcio o pali. Secondo l’attuale formulazione «[la potatura] sarà effettuata a livello di sperone e capo a frutto oppure lasciando un numero adeguato di speroni e l’allevamento è strutturato su fili di metallo o pali di legno».
La modifica è necessaria poiché l’attuale formulazione del disciplinare è molto ambigua e imprecisa e potrebbe quindi dar luogo a tipi di potatura molto diversi. L’obiettivo è includere solo i sistemi effettivamente utilizzati, alcuni in uso da molti anni e altri introdotti più di recente.
È inclusa anche la potatura a cordone, sebbene non sia una tecnica tradizionale della denominazione di origine Ribeiro. L’introduzione è dovuta a varie ragioni, tra cui la semplicità nella pratica, i benefici apportati all’uva dalla distribuzione di gemme e foglie, nonché la possibilità di monitorare la resa di produzione e l’elevata qualità dell’uva così prodotta. Per tali motivi si è ritenuto opportuno includere questo sistema di potatura tra quelli consentiti per la denominazione di origine.
La potatura ad alberello è la più antica tra quelle diffuse nella regione di Ribeiro ed è ancora utilizzata in alcuni vigneti. Con questo sistema vengono lasciati un numero adeguato di speroni e il capo a frutto selezionato. Nei vigneti più giovani i cordoni e il tronco sono sostenuti da pali. Con la prima introduzione nei vigneti dei sistemi di allevamento con fili metallici, si è iniziato a utilizzare anche il sistema Guyot. La tecnica è ora esplicitamente menzionata nel nuovo disciplinare.
2.5. Modifiche nelle pratiche di vinificazione: rese massime
Descrizione e motivi
La resa di estrazione nella produzione di vino e vino spumante è stata aumentata dagli attuali 70 litri per 100 kg di uva a 74 litri o 72 litri per i vini Ribeiro Castes, Ribeiro Barrica e Ribeiro Espumoso. Al contrario, la resa di produzione di uva per ettaro è stata ridotta dagli attuali 30 000 kg l’ettaro a 13 000 kg, per le uve utilizzate per produrre i vini bianchi Ribeiro Castes, Ribeiro Barrica e Ribeiro Espumoso, e a 12 000 kg l’ettaro per quelle utilizzate per produrre le varianti rosse delle stesse categorie di vini. Per tutti gli altri vini, la resa di produzione dell’uva è fissata a 19 000 kg l’ettaro. La resa di produzione dell’uva per il Ribeiro Tostado resta la stessa a 12 000 kg l’ettaro.
Nel complesso, le suddette modifiche comportano una significativa riduzione della produzione di vino per ettaro, dagli attuali 210 ettolitri per ettaro a una quantità tra i 140,60 e gli 86,40 ettolitri per ettaro a seconda del tipo di vino. La resa di estrazione per la tipologia Ribeiro Tostado rimane invariata a 40 litri per 100 kg raccolti.
Le modifiche interessano le sezioni 3.b, 5 e 8.b.1 del disciplinare e le sezioni 5.a. (Pratiche enologiche specifiche) e 5.b. (Rese massime) del documento unico.
L’aumento della resa di estrazione è dovuto al fatto che le moderne tecnologie utilizzate nella produzione permettono di ottenere una resa maggiore senza compromettere la qualità del vino.
La resa di uva per ettaro indicata nel disciplinare vigente, ossia 30 000 kg, è quella specificata nel disciplinare della denominazione di origine approvato nel 1976. La quantità elevata è da correlare alla diversa epoca e a un approccio differente alla viticoltura, che non è più applicato. Oggi la qualità riveste più importanza della quantità. La riduzione significativa della resa ha come obiettivo ottenere una migliore qualità delle materie prime e, di conseguenza, dei vini a denominazione di origine.
2.6. Modifiche nelle pratiche di vinificazione: definizione di pratiche enologiche specifiche per i vini spumanti e per i vini Ribeiro castes, Ribeiro barrica e Ribeiro tostado
Descrizione e motivi
Sono state modificate le sezioni 3.b, 3.c e 3.d del disciplinare e la sezione 5.a del documento unico (Pratiche enologiche specifiche).
È stata introdotta una nuova categoria di prodotti vitivinicoli, il vino spumante Ribeiro, e sono state specificate nuove tipologie di vino all’interno della categoria 1: Ribeiro Castes e Ribeiro Barrica. È pertanto necessario definirne le condizioni di produzione specifiche. È stato altresì precisato che i vini Ribeiro Tostado sono bianchi o rossi e ottenuti esclusivamente con le varietà principali.
I vini Ribeiro Castes devono essere prodotti esclusivamente con le varietà principali. I vini Ribeiro Barrica sono vini rossi o bianchi, conservati, in qualsiasi momento del processo di produzione, in botti di un volume massimo di 600 litri, e anch’essi ottenuti esclusivamente a partire dalle varietà principali di uve.
In aggiunta, i vini spumanti devono essere prodotti esclusivamente con le varietà principali di uve, secondo il metodo tradizionale, nelle versioni «Brut» e «Brut Nature».
Tali modifiche sono dovute alla necessità di definire condizioni oggettive specifiche per questi vini, che vengono messi in commercio con diverse etichette. La caratteristica fondamentale e comune a tutti questi vini è il fatto che sono prodotti esclusivamente a partire da uve classificate come varietà principali. Tutte le varietà principali sono coltivate nella zona e da esse si ottengono vini che esprimono al meglio le caratteristiche uniche dei vini Ribeiro.
2.7. Modifiche nelle pratiche di vinificazione: aumento del tenore minimo di zuccheri nel mosto d’uva per la categoria dei «tostados»
Descrizione e motivi
Sono state modificate la sezione 3.d del disciplinare e la sezione 5.a del documento unico (Pratiche enologiche specifiche).
L’esperienza degli ultimi anni, associata ai risultati osservati nella produzione del Ribeiro Tostado, indica che sarebbe utile aumentare il tenore minimo di zuccheri del mosto ottenuto da uve appassite portandolo dagli attuali 300 grammi per litro a 350.
2.8. Classificazione delle varietà in varietà principali e secondarie
Descrizione e motivi
Sono state modificate la sezione 6 del disciplinare e la sezione 7 del documento unico.
Questo aspetto rappresenta una delle principali nuove caratteristiche della modifica del disciplinare. Consiste nell’introduzione di due categorie distinte di varietà di uve che possono essere utilizzate per produrre vini della DO «Ribeiro»: varietà principali da un lato e varietà secondarie dall’altro. La distinzione si basa innanzitutto sulla qualità che le diverse varietà conferiscono ai vini di questa denominazione di origine. La qualità è definita in base a due criteri principali. Uno è la qualità puramente tecnica e l’altro la potenziale diversità apportata al prodotto dalle specifiche varietà di uva. Le varietà principali sono varietà autoctone e sono sempre quelle raccomandate nella classificazione delle varietà elaborata dalla Comunità autonoma di Galizia. La classificazione è la seguente:
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— |
Varietà principali: Rosso: Caíño tinto, Caíño bravo, Caíño longo, Ferrón, Sousón, Mencía e Brancellao Bianco: Treixadura, Torrontés, Godello, Lado, Caíño blanco, Loureira e Albariño |
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— |
Varietà secondarie: Rosso: Garnacha tintorera e Tempranillo blanco: Palomino e Albillo I vini «Castes» e i vini «Barrica» devono essere prodotti esclusivamente a partire dalle varietà principali, così come i vini spumanti di qualità e i vini dolci naturali («Tostado»). |
2.9. Aggiunta ed eliminazione di varietà
Descrizione e motivi
Sono state modificate la sezione 6 del disciplinare e la sezione 7 del documento unico.
Si propone di aggiungere le varietà bianche Lado e Caíño blanco come varietà principali e di eliminare la varietà bianca Macabeo.
La spiegazione delle modifiche è presentata di seguito.
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— |
Lado (aggiunta) La varietà Lado è una delle varietà raccomandate dalla Comunità autonoma della Galizia, conformemente alla normativa spagnola. È una varietà autoctona della zona geografica in cui si trova la DO «Ribeiro». Questa varietà è senza dubbio in aumento ed è una della varietà più utilizzate in questo territorio rispetto ad altre zone di produzione. Adattatasi perfettamente alle condizioni agricole e climatiche locali, nonché ai sistemi di coltivazione tradizionali della regione, conferisce qualità e diversità di carattere ai vini della zona, caratteristica che ne ha reso essenziale l’approvazione dell’uso. |
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Caíño blanco (aggiunta) La varietà Caíño blanco è una delle varietà raccomandate dalla Comunità autonoma della Galizia, conformemente alla normativa spagnola. È stata introdotta gradualmente nella regione di Ribeiro nell’arco di alcuni decenni, in particolare a partire dalle zone confinanti con il territorio della DO «Rías Baixas», dove è già inclusa nelle normative. In principio l’impatto è stato limitato, anche in termini di domanda da parte dei viticoltori e dei produttori locali. Non si riteneva pertanto necessario includere la varietà nelle normative per la denominazione di origine. Si è tuttavia ben adattata alle condizioni agricole e climatiche e ai sistemi di coltivazione tradizionali della zona, aspetto che, assieme al contributo positivo che apporta alla qualità dei vini in cui è utilizzata, ha portato progressivamente il settore a chiederne l’inclusione nella regolamentazione, cosicché i vini della DO «Ribeiro» possano essere prodotti con questa varietà. |
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Macabeo (eliminata) Questa varietà è inclusa nelle normative per la DO «Ribeiro» sin dalla prima versione del 1957. Ciononostante è oggi evidente che non si tratta di una varietà tipica della zona geografica, né a livello di produzione né di aggiunta di qualità e carattere ai vini protetti dalla denominazione di origine. Si propone pertanto di eliminarla dalla produzione dei vini di DO «Ribeiro». |
2.10. Nuove misure intese a migliorare i controlli
Descrizione e motivi
È stata modificata la sezione 8.b.3 del disciplinare. Tale modifica non incide sul documento unico.
Le aziende registrate devono essere indipendenti e non immediatamente concomitanti con quelle non registrate. Possono essere collegate soltanto da strade pubbliche. In aggiunta, devono essere compilate dichiarazioni mensili di tutte le consegne e spedizioni di vini.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Ribeiro
2. Tipo di indicazione geografica
Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
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1. |
Vino |
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5. |
Vini spumanti di qualità |
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15. |
Vino ottenuto da uve appassite |
4. Descrizione del vino/dei vini
Ribeiro Castes e Ribeiro (bianco)
Aspetto visivo del vino
Trasparente con sfumature dal giallo pallido all’oro e tonalità dal verde all’oro, a seconda dell’età e del metodo di produzione.
Caratteristiche aromatiche del vino
Aromi puliti e decisi, con la presenza di alcuni dei seguenti descrittori: sentori di frutta matura e frutta fresca, floreali, di miele, di erbe aromatiche, vegetali e balsamici. I vini della categoria Castes sono più complessi e con un’intensità medio-alta.
Sapore caratteristico
Fresco ed equilibrato con un retrogusto franco e persistente. I vini della categoria Castes hanno maggiore struttura, volume, gusto, estratto e retrogusto.
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* |
Se non sono stati stabiliti limiti, è necessario rispettare la normativa vigente dell’UE. |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo dei «Castes blancos»: 11 % vol. |
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* |
Nei vini maturati nel legno per più di tre mesi e di massimo un anno di età, l’acidità volatile massima è di 0,85 grammi per litro (14,17 milliequivalenti per litro (meq/L)]. Nei vini invecchiati per oltre un anno, le quantità sono di 0,9 grammi al litro (15 meq/L) più 0,06 grammi per litro (1 meq/L) per ogni grado di titolo alcolometrico superiore a 11 % vol. In nessun caso devono essere superati i limiti stabiliti dalla legislazione vigente in materia. |
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Caratteristiche analitiche generali |
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|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
9,5 |
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Acidità totale minima |
4 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,3 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
200 |
Ribeiro Castes e Ribeiro (rosso)
Aspetto visivo del vino
Trasparente con un’intensità di colore medio-alta, sfumature dal viola al rosso ciliegia e tonalità dal viola al terracotta, a seconda dell’età e del metodo di produzione.
Caratteristiche aromatiche del vino
Aromi puliti e decisi, con la presenza di alcuni dei seguenti descrittori: sentori di frutti a polpa rossa e scura, frutta matura e frutta fresca, di erbe aromatiche, di latticini, vegetali e balsamici. I vini della categoria Castes sono più complessi e con un’intensità medio-alta.
Sapore caratteristico
Fresco, equilibrato, con una struttura tannica medio-alta e un retrogusto franco e persistente. I vini della categoria Castes presentano una maggiore finezza tannica, volume, gusto, estratto e retrogusto.
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Se non sono stati stabiliti limiti, è necessario rispettare la normativa vigente dell’UE. |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo del «Castes tintos»: 11 % vol. |
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Nei vini maturati nel legno per più di tre mesi e di massimo un anno di età, l’acidità volatile massima è di 0,85 grammi per litro (14,17 milliequivalenti per litro (meq/L)]. Nei vini invecchiati per oltre un anno, le quantità sono di 0,9 grammi al litro (15 meq/L) più 0,06 grammi per litro (1 meq/L) per ogni grado di titolo alcolometrico superiore a 11 % vol. In nessun caso devono essere superati i limiti stabiliti dalla legislazione vigente in materia. |
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
9,5 |
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Acidità totale minima |
4 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,3 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
150 |
Ribeiro Barrica (bianco)
Aspetto visivo del vino
Trasparente con sfumature dal giallo pallido all’oro e tonalità dal verde all’oro, a seconda dell’età e del metodo di produzione.
Caratteristiche aromatiche del vino
Aromaticamente complesso, con aromi puliti e decisi, equilibrato nella componente aromatica legnosa, di intensità medio-alta, con la presenza di alcuni dei seguenti descrittori: sentori di frutta matura, di frutta fresca, di frutta secca, floreali, di miele, di confettura, di erbe aromatiche, vegetali, balsamici, di spezie, tostati e cotti.
Sapore caratteristico
Fresco, equilibrato e intenso, saporito e con estratto, buona struttura, volume e un retrogusto franco e molto persistente.
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* |
Se non sono stati stabiliti limiti, è necessario rispettare la normativa vigente dell’UE. |
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* |
Nei vini maturati nel legno per più di tre mesi e di massimo un anno di età, l’acidità volatile massima è di 0,85 grammi per litro (14,17 milliequivalenti per litro (meq/L)]. Nei vini invecchiati per oltre un anno, le quantità sono di 0,9 grammi al litro (15 meq/L) più 0,06 grammi per litro (1 meq/L) per ogni grado di titolo alcolometrico superiore a 11 % vol. In nessun caso devono essere superati i limiti stabiliti dalla legislazione vigente in materia. |
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
12 |
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Acidità totale minima |
4 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,3 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
200 |
Ribeiro Barrica (rosso)
Aspetto visivo del vino
Trasparente con un’intensità di colore medio-alta, sfumature dal viola al rosso ciliegia e tonalità dal viola al terracotta, a seconda dell’età e del metodo di produzione.
Caratteristiche aromatiche del vino
Aromaticamente complesso, con aromi puliti e decisi, equilibrato nella componente aromatica legnosa, di intensità medio-alta, con la presenza di alcuni dei seguenti descrittori: sentori di frutti a polpa rossa e scura maturi e freschi, di frutta secca, floreali, di confettura, di erbe aromatiche, vegetali, di latticini, balsamici, di spezie, tostati, arrostiti e cotti.
Sapore caratteristico
Fresco, equilibrato e intenso, saporito e con estratto, buona struttura, volume e un retrogusto franco e molto persistente.
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Se non sono stati stabiliti limiti, è necessario rispettare la normativa vigente dell’UE. |
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Nei vini maturati nel legno per più di tre mesi e di massimo un anno di età, l’acidità volatile massima è di 0,85 grammi per litro (14,17 milliequivalenti per litro (meq/L)]. Nei vini invecchiati per oltre un anno, le quantità sono di 0,9 grammi al litro (15 meq/L) più 0,06 grammi per litro (1 meq/L) per ogni grado di titolo alcolometrico superiore a 11 % vol. In nessun caso devono essere superati i limiti stabiliti dalla legislazione vigente in materia. |
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
12 |
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Acidità totale minima |
4 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,3 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
150 |
Ribeiro Espumoso (bianco e rosato)
Aspetto visivo del vino
Trasparente con bollicine fini e costanti, sfumature dal giallo pallido all’oro (spumante bianco) e dal rosa lampone al rosa aranciato (spumante rosato). Le tonalità vanno dal verde al dorato (spumante bianco) e dal viola all’arancione (spumante rosato), a seconda dell’età e del metodo di produzione.
Caratteristiche aromatiche del vino
Aromaticamente complesso, con aromi puliti, audaci, di intensità medio-alta e con la presenza di alcuni dei seguenti descrittori: sentori di frutta matura, frutta fresca e frutta secca, di lievito, crosta di pane e prodotti da forno, di miele, confettura ed erbe aromatiche, vegetali, balsamici, di spezie e tostati.
Sapore caratteristico
Fresco, equilibrato e intenso, sapido, con estratto e una struttura e un volume medio-alti; le bollicine sono fini, costanti, piacevoli, morbide e cremose, con un retrogusto franco e di persistenza media-lunga.
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Se non sono stati stabiliti limiti, è necessario rispettare la normativa vigente dell’UE. |
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
10 |
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Acidità totale minima |
5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
16,7 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
185 |
Ribeiro Tostado (bianco e rosso)
Aspetto visivo del vino
Trasparente con sfumature dal giallo ambra al mogano e tonalità dal dorato al castagno. Nei vini rossi si possono sviluppare sfumature rosse più chiare a seconda dell’età e del metodo di produzione.
Caratteristiche aromatiche del vino
Aromaticamente complesso, con aromi puliti, audaci, di intensità medio-alta e con la presenza di alcuni dei seguenti descrittori: frutta matura, frutta appassita, frutta candita, frutta secca, miele, erbe aromatiche, spezie, balsami, con sentori tostati, arrostiti e cotti e di legni duri.
Sapore caratteristico
Dolce ed equilibrato, con una freschezza sottile, intenso, di volume elevato con sensazione oleosa, estratto e un retrogusto molto sapido, franco, molto intenso e persistente.
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Se non sono stati stabiliti limiti, è necessario rispettare la normativa vigente dell’UE. |
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Tenore massimo di solfuro: 200 mg/l per i rossi e 250 mg/l per i bianchi. |
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
13 |
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Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
35 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche essenziali
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Bianchi e rossi La resa di estrazione non deve superare i 72 litri di vino per 100 kg di uve da vino delle varietà principali di uve da vino: Ribeiro Castes, Ribeiro Barrica e Ribeiro Espumoso. Per gli altri vini la quantità è di 74 litri per 100 kg di uve. I vini Ribeiro Castes devono essere prodotti esclusivamente con le varietà principali. Il Ribeiro Barrica è un vino bianco o rosso conservato, in qualsiasi momento del processo di produzione, in botti di un volume massimo di 600 litri e ottenuto esclusivamente a partire dalle varietà principali di uve. |
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Vino spumante Ottenuto esclusivamente a partire da varietà principali di uve secondo i metodi tradizionali, esiste nelle varianti «Brut» e «Brut Nature». |
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Tostado Prodotto esclusivamente con le varietà principali rosse o bianche a seconda dei casi, utilizzando un processo di appassimento naturale dell’uva in locali coperti, con caratteristiche appropriate per consentire un corretto appassimento mediante ventilazione naturale. Il periodo di appassimento è di almeno tre mesi. Mosto d’uva ottenuto a partire da almeno 350 grammi di zuccheri per litro. La resa massima è di 40 litri di vino ogni 100 kg di uva appassita. È sottoposto a un processo di invecchiamento in tini di rovere o ciliegio, in modo da garantire che il contatto totale con il legno non sia inferiore a sei mesi, incluso, se del caso, il capovolgimento durante il processo di fermentazione. Il processo di affinamento in bottiglia deve essere superiore a tre mesi. |
I nuovi impianti devono avere una densità minima di 3 000 ceppi per ettaro.
La potatura annuale è effettuata a Guyot, cordone, alberello o sperone e
per i sistemi di allevamento si utilizzano sostegni a graticcio o pali.
b. Rese massime
Varietà principali bianche per i Castes, Barrica e Espumoso
13 000 kg di uve per ettaro
Varietà principali bianche per i Castes, Barrica e Espumoso
93,6 ettolitri per ettaro
Varietà principali bianche per il Tostado
13 000 kg di uve per ettaro
Varietà principali bianche per il Tostado
52 ettolitri per ettaro
Varietà principali rosse per il Tostado
12 000 kg di uve per ettaro
Varietà principali rosse per i Tostado
48 ettolitri per ettaro
Varietà principali bianche e rosse diverse da quelle summenzionate
19 000 kg di uve per ettaro
Varietà principali bianche e rosse diverse da quelle summenzionate
140,6 ettolitri per ettaro
Varietà secondarie
19 000 kg di uve per ettaro
Varietà secondarie
140,6 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La zona di produzione dei vini della DO Ribeiro include i territori situati nei comuni e nelle località seguenti: i comuni di Ribadavia, Arnoia, Castrelo de Miño, Carballeda de Avia, Leiro, Cenlle, Beade, Punxín e Cortegada; le parrocchie di Banga, Cabanelas e O Barón, nel comune di O Carballiño; le parrocchie di Pazos de Arenteiro, Albarellos, Laxas, Cameixa e Moldes, nel comune di Boborás; le località di Santa Cruz de Arrabaldo e Untes nel comune di Ourense; le località di Puga, A Eirexa de Puga e O Olivar, il villaggio di Feá y Celeirón e la parrocchia di Alongos, nel comune di Toén; il villaggio di A Touza, nel comune di San Amaro.
L’intero territorio si trova nella provincia di Ourense nella Comunità autonoma di Galizia.
7. Varietà principale/i di uve da vino
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FERRÓN |
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ALBARIÑO |
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MENCÍA |
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BRANCELLAO |
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CAÍÑO BLANCO |
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CAÍÑO BRAVO |
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TREIXADURA |
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CAÍÑO TINTO |
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SOUSÓN |
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TORRONTÉS |
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GODELLO |
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LADO |
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LOUREIRA - LOUREIRO BLANCO |
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CAÍÑO LONGO |
8. Descrizione del legame/dei legami
Vino
La regione si trova nella cosiddetta zona di transizione climatica della Galizia, il cui clima deriva dalla combinazione data dal riparo offerto dalle montagne circostanti da un lato e dalla vicinanza dell’Oceano Atlantico dall’altro. Il clima è temperato e di tipo mediterraneo, con un’influenza atlantica mitigata dalle catene montuose situate a ovest della regione. Le montagne proteggono la regione dalle tempeste che dal mare si dirigono verso l’interno. Tra le caratteristiche peculiari della zona vanno ricordati il notevole sbalzo di temperature tra il giorno e la notte, le scarse precipitazioni nel periodo successivo all’impollinazione, la presenza di terreni non coltivati, in gran parte granitici, con una bassa capacità di campo, e i ripidi terreni montani.
La zona è al limite dell’idoneità per la viticoltura. I frutti non maturano facilmente, ma raggiungono la maturazione alcolica necessaria assieme a quella fenologica. Conservano così una freschezza equilibrata, data dall’acidità naturale, con una prevalenza dell’acido tartarico su quello malico. Il clima lievemente continentale della zona e le principali correnti d’aria comportano un notevole sbalzo di temperature tra il giorno e la notte, aspetto che favorisce una maturazione lenta, intensificando la freschezza e l’aroma naturali delle uve.
Sfruttando il terreno collinare della regione, i produttori hanno coltivato i vigneti sui pendii più adatti, in molti casi con la costruzione di terrazze, per consentire una lavorazione più semplice delle viti e dare maggiore profondità al terreno, creando un paesaggio in cui risulta evidente l’intervento umano. In tal modo, i produttori hanno garantito che le piante ricevano sufficiente luce solare e producano così gli zuccheri necessari per ottenere vini con un buon tenore alcolico. Come già precisato, è una zona al limite dell’idoneità per la viticoltura.
Un altro aspetto fondamentale del legame tra questi vini e la zona geografica è la disponibilità delle varietà di uve. Nella maggior parte dei casi, si tratta di varietà coltivate tradizionalmente nella regione e che si ritrovano di rado in altre zone vinicole. Tra le diverse varietà, riveste particolare importanza la varietà bianca Treixadura, la più rappresentativa e diffusa in questa zona geografica. Queste varietà si sono adattate perfettamente all’ambiente e sono il risultato delle selezioni effettuate dai produttori nel corso del tempo. Con le condizioni della zona, tali varietà, in particolare la Treixadura, producono vini molto aromatici e fruttati con note floreali. La gradazione alcolica compensa l’acidità, dando origine a vini freschi ed equilibrati.
Vino spumante di qualità
I vini spumanti di qualità della DO Ribeiro sono prodotti secondo i metodi tradizionali. Le loro caratteristiche sono strettamente legate alle condizioni ambientali specifiche e alle varietà di uve utilizzate.
La zona è caratterizzata da un clima temperato di tipo mediterraneo con influenze atlantiche. Le temperature subiscono notevoli variazioni tra il giorno e la notte e le precipitazioni dopo il periodo di impollinazione sono scarse. I terreni hanno una bassa capacità di campo e sono circondati da terreni montuosi. In quest’area la viticoltura si è sviluppata in condizioni riduttive e la maturazione delle uve non è semplice. I viticoltori sfruttano quindi i terreni collinari della zona e coltivano i vigneti sui pendii più esposti al sole. Lo sbalzo di temperatura tra il giorno e la notte favorisce una lenta maturazione dei frutti, che intensifica la naturale freschezza e l’aroma di questi spumanti.
Le varietà di uve utilizzate sono tutte autoctone e adattatesi alle particolari condizioni ambientali della regione. Sono il risultato della selezione effettuata negli anni dai produttori della zona. Tra le diverse varietà, riveste particolare importanza la varietà Treixadura, la più coltivata. Tuttavia, anche le varietà Loureiro e Albariño si prestano molto bene alla produzione di questi vini. Le condizioni pedoclimatiche della zona consentono una raccolta anticipata delle varietà, effettuata una volta raggiunto il giusto equilibrio tra zuccheri e acidità. In questo modo, le uve vengono raccolte quando hanno un tenore di zuccheri moderato e un livello di acidità misurata. È così possibile produrre vini di base equilibrati, non eccessivamente alcolici ma altamente aromatici. In altre zone viticole vicine, anticipare la vendemmia per moderare la gradazione alcolica del vino base comporterebbe un aumento dell’acidità, diversamente da quanto avviene in questo territorio, in particolare a causa dell’eccesso di acido malico, che comprometterebbe la qualità del vino prodotto.
Queste varietà rappresentano un patrimonio genetico di grande valore, in grado di conferire una qualità unica alle diverse tipologie di vino della zona, in particolare ai vini spumanti, altamente aromatici e fruttati.
Vino ottenuto da uve appassite («Tostado»)
Il Tostado del Ribeiro è un vino prodotto a partire da uve appassite, che deve le sue caratteristiche particolari alle materie prime utilizzate per la produzione, alle condizioni ambientali naturali e al particolare metodo di produzione, frutto del sapere dei produttori locali.
Le materie prime sono le varietà di uva autoctone della zona, adatte alle particolari condizioni ambientali. Tra queste varietà spicca la Treixadura, la più coltivata e caratteristica.
La zona è caratterizzata da un clima temperato di carattere mediterraneo con influenze atlantiche. Le temperature subiscono notevoli variazioni tra il giorno e la notte e le precipitazioni dopo il periodo di impollinazione sono scarse. I terreni non coltivati hanno una bassa capacità di campo e sono circondati da terreni montuosi. Le viti sono coltivate sui pendii più esposti al sole per consentire un’adeguata maturazione.
La zona è al limite dell’idoneità per la viticoltura. La corretta maturazione delle viti è difficile e possibile soltanto perché le varietà di uve utilizzate si sono adattate al territorio e vengono coltivate in appezzamenti di terreno orientati con cura. Sono questi aspetti a conferire al vino un carattere del tutto speciale. È un vino dolce, prodotto in una zona in cui le condizioni ambientali naturali non ne consentirebbero normalmente la produzione.
Ciò è possibile invece grazie alle tecniche di produzione sviluppate negli anni dai produttori locali. Dopo la raccolta dell’uva, i produttori sottopongono i grappoli a un complesso processo di maturazione in locali coperti e con una ventilazione naturale. La varietà Treixadura è particolarmente adatta all’appassimento, poiché presenta una buccia più spessa e più resistente rispetto a quella di altre varietà, caratteristica che la rende una varietà particolarmente appropriata per resistere al processo di appassimento naturale.
Inoltre, il clima della zona è caratterizzato da autunni più secchi di quanto ci si aspetterebbe per la vicinanza all’Atlantico, dovuti alla barriera protettiva formata dalle montagne che la circondano a ovest. Queste condizioni favoriscono il processo di appassimento. L’uva non è soggetta a livelli di umidità relativa eccessivamente elevati, che rallenterebbero il naturale processo di disidratazione e aumenterebbero il rischio di malattie crittogamiche. Le temperature autunnali sono inoltre tendenzialmente moderate, il che favorisce il processo di appassimento. Le regioni più interne hanno il vantaggio della minore umidità dell’aria, ma al tempo stesso lo svantaggio delle basse temperature, che renderebbero più difficile l’essiccazione naturale.
Il risultato di questo processo è un vino dolce ed equilibrato con un tenore di zuccheri totale di oltre 120 grammi per litro, altamente caratteristico della cultura vitivinicola della zona. È un vino molto pregiato, la cui produzione è costosa e che gode di un’ottima reputazione.
9. Ulteriori condizioni essenziali
Quadro normativo:
Nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare:
Imbottigliamento nella zona geografica delimitata.
Descrizione della condizione
Il trasporto e l’imbottigliamento al di fuori della zona di produzione compromettono la qualità del vino, che viene esposto a fenomeni di ossidoriduzione, sbalzi di temperatura e altro. Il rischio è tanto maggiore quanto più grande è la distanza percorsa. L’imbottigliamento nella zona di origine consente di mantenere inalterate le caratteristiche e le qualità del prodotto. Questi aspetti, associati all’esperienza e profonda conoscenza delle qualità particolari dei vini, maturata negli anni dalle cantine della denominazione di origine «Ribeiro», rendono necessario l’imbottigliamento nella zona di origine, garantendo di conseguenza che tutte le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei vini siano preservate.
Quadro normativo:
Nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare:
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
Le etichette dei vini imbottigliati riportano il logo e il nome della denominazione di origine.
Per i vini a denominazione di origine «Ribeiro» prodotti con le varietà principali possono figurare sulle etichette, sulle confezioni e sul materiale pubblicitario i termini seguenti: «Castes», «Barrica», «Espumoso» e «Tostado», a seconda dei casi.
Per i vini non classificati come «Castes», «Barrica», «Espumoso» o «Tostado», non possono figurare sull’etichetta i termini «casta» e «autóctonas» e neppure il nome di una delle varietà principali. Allo stesso modo, non è consentito l’uso di altri termini che possano indurre in errore il consumatore sulle caratteristiche del vino, in particolare termini che potrebbero creare confusione con i vini delle categorie Ribeiro Castes, Ribeiro Barrica, Ribeiro Espumoso e Ribeiro Tostado.
L’anno di vendemmia deve figurare sull’etichetta dei vini delle categorie Castes e Barrica.
La confezione deve presentare sigilli di qualità numerati o etichette/controetichette, rilasciati dal Consejo Regulador e apposti nell’azienda vinicola.
Link al disciplinare del prodotto
https://mediorural.xunta.gal/fileadmin/arquivos/alimentacion/produtos_calidade/2019/DOP_RIBEIRO_Pliego_Condiciones_octubre_2019_definitivo-C.pdf
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11.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 196/45 |
Avviso concernente una richiesta a norma dell’articolo 35 della direttiva 2014/25/UE
Richiesta presentata da un ente aggiudicatore
(2020/C 196/10)
Il 3 dicembre 2019 la Commissione ha ricevuto una richiesta a norma dell’articolo 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta era il 4 dicembre 2019.
La richiesta, presentata da ENEL Green Power, riguarda le attività relative alla generazione e alla vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia.
L’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE così dispone: «Gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di un’attività di cui agli articoli da 8 a 14 non sono soggetti alla presente direttiva se lo Stato membro o gli enti aggiudicatori che hanno introdotto la domanda ai sensi dell’articolo 35 possono dimostrare che nello Stato membro in cui è esercitata l’attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. Inoltre, alla presente direttiva non sono soggetti i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività nella zona geografica in questione.» La valutazione dell’esposizione diretta alla concorrenza effettuata nel contesto della direttiva 2014/25/UE lascia impregiudicata l’applicazione in toto della normativa in materia di concorrenza.
La Commissione dispone di un termine di 105 giorni lavorativi a decorrere dal giorno lavorativo sopra menzionato per prendere una decisione in merito a tale richiesta. Il termine iniziale scadeva pertanto il 29 aprile 2020.
A norma dell’allegato IV, punto 2, della direttiva 2014/25/UE, la Commissione può chiedere allo Stato membro o all’ente aggiudicatore interessato o all’amministrazione nazionale indipendente competente o ad altre amministrazioni nazionali competenti di fornire tutte le informazioni necessarie o di integrare o chiarire le informazioni fornite entro un termine adeguato. Il 6 febbraio 2020 la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di fornire informazioni supplementari entro il 20 febbraio. La risposta delle autorità italiane è pervenuta il 6 marzo 2020.
Alla luce del contesto attuale e degli effetti della pandemia di Covid19, il richiedente e la Commissione hanno convenuto che la decisione della Commissione debba essere adottata entro il 15 luglio 2020.
Conformemente all’articolo 35, paragrafo 5, della direttiva 2014/25/UE le ulteriori richieste riguardanti la stessa attività in Italia pervenute prima della scadenza del termine previsto per la presente richiesta non sono considerate nuove procedure e sono trattate nel quadro della presente richiesta.
(1) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).