ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 191

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
8 giugno 2020


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2020/C 191/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2020/C 191/02

Causa C-935/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polonia) il 23 dicembre 2019 — Grupa Warzywna Sp. z o.o. / Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

2

2020/C 191/03

Causa C-949/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 31 dicembre 2019 — M.A. / Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N.

2

2020/C 191/04

Causa C-19/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Gdańsku (Polonia) il 16 gennaio 2020 — I.W., R.W. / Bank BPH S.A.

3

2020/C 191/05

Causa C-29/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Köln (Germania) il 23 gennaio 2020 — Biofa AG / Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG

4

2020/C 191/06

Causa C-45/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 29 gennaio 2020 — E / Finanzamt N

4

2020/C 191/07

Causa C-46/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 29 gennaio 2020 — Z / Finanzamt G

5

2020/C 191/08

Causa C-48/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 28 gennaio 2020 — UAB P / Dyrektorowi Izby Skarbowej w Białymstoku

6

2020/C 191/09

Causa C-55/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie (Polonia) il 31 gennaio 2020 — Ministerstwo Sprawiedliwości / R.G.

6

2020/C 191/10

Causa C-58/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht (Austria) il 4 febbraio 2020 — K / Finanzamt Linz

8

2020/C 191/11

Causa C-59/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht (Austria) il 4 febbraio 2020 — DBKAG / Finanzamt Linz

8

2020/C 191/12

Causa C-73/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 13 febbraio 2020 — ZM als Verwalter in dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH / E. A. Frerichs

9

2020/C 191/13

Causa C-103/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 27 febbraio 2020 — RC / Autoridade Tributária e Aduaneira

9

2020/C 191/14

Causa C-129/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Lussemburgo) il 9 marzo 2020 — XI / Caisse pour l’avenir des enfants

10

 

Tribunale

2020/C 191/15

Causa T-546/19: Sentenza del Tribunale del 2 aprile 2020 — Isigny — Sainte Mère / EUIPO (Forma di un contenitore dorato con una specie di onda) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale – Forma di un contenitore dorato con una specie di onda – Impedimento alla registrazione assoluto – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Assenza di carattere distintivo]

12

2020/C 191/16

Causa T-31/19: Ordinanza del Tribunale del 26 marzo 2020 — AF / FR (Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Contratto a tempo indeterminato – Funzioni di amministratore in qualità di consulente politico di grado AD 12 – Inquadramento nell’impiego tipo di amministratore – Statuto del 2014 – Assenza dei requisiti per la riclassificazione nel grado superiore – Esercizio di riclassificazione 2017 – Diniego di considerare il ricorrente ai fini della sua riclassificazione nel grado AD 13 – Ricorso manifestamente infondato in diritto)

12

2020/C 191/17

Causa T-60/19: Ordinanza del Tribunale del 9 marzo 2020 — Cipro / EUIPO — Filotas Bellas & Yios (Halloumi Vermion) (Marchio dell’Unione europea – Annullamento del marchio su cui è fondata la domanda di dichiarazione di nullità – Non luogo a statuire)

13

2020/C 191/18

Causa T-155/19: Ordinanza del Tribunale del 31 marzo 2020 — AP / FEI (Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni – Funzione pubblica – Personale del FEI – Presentazione delle dimissioni da parte dell'agente per motivi personali – Congedo per malattia grave iniziato prima della data di risoluzione del contratto di lavoro scelta dall'agente – Domanda di ritiro delle dimissioni dopo la data di risoluzione del contratto di lavoro scelta dall'agente – Rifiuto del FEI di accettare la revoca retroattiva delle dimissioni – Rinvio della data di risoluzione del contratto di lavoro in ragione del congedo per malattia – Applicabilità dell’articolo 33 del regolamento del personale del FEI – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto)

14

2020/C 191/19

Causa T-280/19: Ordinanza del Tribunale del 23 marzo 2020 — Highgate Capital Management/Commissione (Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Denuncia – Atto non impugnabile – Irricevibilità)

14

2020/C 191/20

Causa T-326/19: Ordinanza del Tribunale del 2 aprile 2020 — Gerber / Parlamento e Consiglio [Ricorso di annullamento – Territorio doganale dell’Unione – Regolamento (UE) 2019/474 – Direttiva (UE) 2019/475 – Inclusione del comune di Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità]

15

2020/C 191/21

Causa T-499/19: Ordinanza del Tribunale del 31 marzo 2020 — ZU / SEAE (Ricorso di annullamento – Funzione pubblica – Funzionari – Congedo di malattia – Parere negativo del servizio medico – Modifiche nel sistema informatico di gestione del personale – Atti non impugnabili – Atti non lesivi – Irregolarità del procedimento precontenzioso – Ricorso prematuro – Irricevibilità)

16

2020/C 191/22

Causa T-505/19: Ordinanza del Tribunale del 31 marzo 2020 — Merly/Parlamento (Ricorso di annullamento – Funzione pubblica – Assistente parlamentare accreditato – Congedo speciale per nascita di figli a seguito di maternità surrogata – Risposta a una richiesta di informazioni – Insussistenza di atto lesivo – Irricevibilità)

17

2020/C 191/23

Causa T-597/19 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 13 marzo 2020 — Helsingin kaupunki / Commissione ((Procedimento sommario – Aiuti di Stato – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e che ne dispone il recupero – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza))

17

2020/C 191/24

Causa T-814/19: Ordinanza del Tribunale del 6 marzo 2020 — Nutravita/EUIPO — Pegaso (nutravita Healthy Mind, Body & Soul.) (Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Ritiro dell’opposizione – Non luogo a statuire)

18

2020/C 191/25

Causa T-96/20: Ricorso proposto il 20 febbraio 2020 — Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Types)

18

2020/C 191/26

Causa T-119/20: Ricorso proposto il 24 febbraio 2020 — IN / EASME

19

2020/C 191/27

Causa T-127/20: Ricorso proposto il 27 febbraio 2020 — Francia / ECHA

20

2020/C 191/28

Causa T-152/20: Ricorso proposto il 19 marzo 2020 — BSH Hausgeräte / EUIPO (Home Connect)

21

2020/C 191/29

Causa T-153/20: Ricorso proposto il 19 marzo 2020 — Bachmann / EUIPO (LIGHTYOGA)

22

2020/C 191/30

Causa T-157/20: Ricorso proposto il 19 marzo 2020 — Bachmann / EUIPO (LIGHTYOGA)

22

2020/C 191/31

Causa T-158/20: Ricorso proposto il 20 marzo 2020. — TrekStor/ EUIPO — Yuneec Europe (Breeze)

23

2020/C 191/32

Causa T-163/20: Ricorso proposto il 2 aprile 2020 — Isopix / Parlamento

24

2020/C 191/33

Causa T-168/20: Ricorso proposto il 20 marzo 2020 — Creaton South-East Europe/EUIPO — Henkel (CREATHERM)

25

2020/C 191/34

Causa T-169/20: Ricorso proposto il 23 marzo 2020 — Marina Yachting Brand Management Company/EUIPO — Industries Sportswear Company (MARINA YACHTING)

25

2020/C 191/35

Causa T-170/20: Ricorso proposto il 18 marzo 2020 — Rochefort / Parlamento

26

2020/C 191/36

Causa T-171/20: Ricorso proposto il 18 marzo 2020 — Rochefort / Parlamento

27

2020/C 191/37

Causa T-172/20: Ricorso proposto il 18 marzo 2020 — Rochefort / Parlamento

28

2020/C 191/38

Causa T-173/20: Ricorso proposto il 23 marzo 2020 — Henry Cotton’s Brand Management Company/EUIPO — Industries Sportswear Company (Henry Cotton’s)

28

2020/C 191/39

Causa T-176/20: Ricorso proposto il 30 marzo 2020 — Sam McKnight / EUIPO — Carolina Herrera (COOL GIRL)

29

2020/C 191/40

Causa T-177/20: Ricorso proposto il 30 marzo 2020– Himmel / EUIPO — Ramirez Monfort (Hispano Suiza)

30

2020/C 191/41

Causa T-178/20: Ricorso proposto il 6 aprile 2020 — Bavaria Weed / EUIPO (Bavaria Weed)

30

2020/C 191/42

Causa T-181/20: Ricorso proposto il 31 marzo 2020 — Griba / CPVO (Stark Gugger)

31

2020/C 191/43

Causa T-182/20: Ricorso proposto il 31 marzo 2020 — Griba / CPVO (Gala Perathoner)

32

2020/C 191/44

Causa T-183/20: Ricorso proposto il 7 aprile 2020 — Schneider/EUIPO — Raths (Teslaplatte)

32

2020/C 191/45

Causa T-185/20: Ricorso proposto il 31 marzo 2020 — Tikal Marine Systems / EUIPO — Ultra Safety Systems (Tikal Tef-Gel)

33

2020/C 191/46

Causa T-186/20: Ricorso proposto il 3 aprile 2020 — Chatwal/EUIPO — Timehouse Capital (THE TIME)

34

2020/C 191/47

Causa T-187/20: Ricorso proposto il 9 aprile 2020 — Davide Groppi/EUIPO — Viabizzuno (Lampade)

35

2020/C 191/48

Causa T-189/20: Ricorso proposto il 6 aprile 2020 — Chiquita Brands / EUIPO — Fyffes International (HOYA)

35

2020/C 191/49

Causa T-190/20: Ricorso proposto il 7 aprile 2020 — Almea / EUIPO — Sanacorp Pharmahandel (Almea)

36

2020/C 191/50

Causa T-192/20: Ricorso proposto il 9 aprile 2020 — Tikal Marine Systems v EUIPO — Ultra Safety Systems (Ultra Tef-Gel)

37

2020/C 191/51

Causa T-201/20: Ricorso proposto il 6 aprile 2020 — Berebene/EUIPO — Consorzio vino Chianti Classico (GHISU)

38

2020/C 191/52

Causa T-208/20: Ricorso proposto il 9 aprile 2020 — JH/Europol

38

2020/C 191/53

Causa T-212/20: Ricorso proposto il 17 aprile 2020 — Gaz-System / ACER

39


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

8.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 191/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2020/C 191/01)

Ultima pubblicazione

GU C 175 del 25.5.2020

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 162 dell’11.5.2020

GU C 161 dell’11.5.2020

GU C 137 del 27.4.2020

GU C 129 del 20.4.2020

GU C 114 del 6.4.2020

GU C 103 del 30.3.2020

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

8.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 191/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polonia) il 23 dicembre 2019 — Grupa Warzywna Sp. z o.o. / Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

(Causa C-935/19)

(2020/C 191/02)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Parti

Ricorrente: Grupa Warzywna Sp. z o.o.

Resistente: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Questione pregiudiziale

Se un’obbligazione tributaria addizionale, come quella prevista dall’articolo 112b, paragrafo 2, della legge sull’IVA, sia conforme alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1) (segnatamente agli articoli 2, 250 e 273 della medesima), all’articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione Europea, all’articolo 325 del TFUE e al principio di proporzionalità.


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1.


8.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 191/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 31 dicembre 2019 — M.A. / Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N.

(Causa C-949/19)

(2020/C 191/03)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: M.A.

Resistente: Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N.

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 21, paragrafo 2bis, della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (1), in combinato disposto con l’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo deve essere garantito ad un cittadino di un paese terzo al quale è stato negato il rilascio di un visto per soggiorno di lunga durata e che non può esercitare il diritto di circolare liberamente nel territorio di altri Stati membri, riconosciuto dall’articolo 21, paragrafo 1, della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen.


(1)  GU 2000, L 239, pag. 19.


8.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 191/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Gdańsku (Polonia) il 16 gennaio 2020 — I.W., R.W. / Bank BPH S.A.

(Causa C-19/20)

(2020/C 191/04)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Parti

Attori: I.W., R.W.

Convenuta: Bank BPH S.A.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, e con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1), debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale è tenuto a dichiarare abusiva (ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva) la clausola di un contratto concluso con un consumatore anche nel caso in cui, alla data della pronuncia giudiziale, a seguito di una modifica del contenuto del contratto effettuata dalle parti sotto forma di allegato, la clausola risulti modificata in modo da non avere più carattere abusivo, mentre la dichiarazione di abusività della clausola nella sua formulazione originaria può comportare la caducazione (l’annullamento) dell’intero contratto.

2)

Se l’articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, secondo periodo, nonché con l’articolo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debba essere interpretato nel senso che consente al giudice nazionale di dichiarare abusivi solo alcuni elementi di una clausola contrattuale relativa al tasso di cambio — fissato dalla banca — della valuta alla quale è indicizzato il mutuo concesso al consumatore (come nel procedimento principale), ossia eliminando la disposizione concernente il margine della banca, determinato in modo unilaterale e oscuro, il quale costituisce una componente del tasso di cambio, e mantenendo una disposizione univoca che fa riferimento al tasso di cambio medio della banca centrale (Narodowy Bank Polski, Banca nazionale di Polonia), operazione che non richiede la sostituzione del contenuto eliminato con alcuna disposizione di legge, e avrà l’effetto di ripristinare un reale equilibrio tra il consumatore e il professionista, anche se modificherà sostanzialmente la clausola relativa all’esecuzione dell’obbligazione da parte del consumatore a favore di quest’ultimo.

3)

Se l’articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debba essere interpretato nel senso che, anche nell’ipotesi in cui il legislatore nazionale abbia previsto misure volte a far cessare l’inserimento delle clausole abusive, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, introducendo disposizioni che impongono alle banche l’obbligo di specificare in modo dettagliato le modalità ed i termini per la determinazione del tasso di cambio della valuta in base al quale vengono calcolati l’importo del mutuo e delle rate capitale-interessi nonché le regole per la conversione nella valuta in cui è erogato o rimborsato il mutuo, l’interesse pubblico osta alla dichiarazione del carattere abusivo solo di alcuni elementi di una clausola contrattuale, nel modo descritto nella seconda questione.

4)

Se il venir meno del vincolo contrattuale, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, quale effetto dell’eliminazione delle clausole abusive, indicate all’articolo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 3, della direttiva, debba essere interpretato nel senso che si tratta di una sanzione che può conseguire da una decisione costitutiva del giudice, emessa su espressa richiesta del consumatore, con effetti a decorrere dal momento della conclusione del contratto, ossia ex tunc, mentre i diritti alla restituzione del consumatore e del professionista diventano esigibili con il passaggio in giudicato della sentenza.

5)

Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del 30 marzo 2010 (GU C 83, pag. 389), debba essere interpretato nel senso che impone al giudice nazionale l’obbligo di informare il consumatore, che abbia proposto domanda volta ad ottenere l’annullamento del contratto a seguito dell’eliminazione delle clausole abusive, delle conseguenze giuridiche di una siffatta pronuncia, compresi gli eventuali diritti del professionista (della banca) alla restituzione, tra cui quelli che non sono stati fatti valere nel procedimento in questione nonché quelli la cui fondatezza non risulta stabilita in modo inequivocabile, anche qualora il consumatore sia assistito da un rappresentante professionale.


(1)  GU 1993, L 95, pag. 29.


8.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 191/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Köln (Germania) il 23 gennaio 2020 — Biofa AG / Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG

(Causa C-29/20)

(2020/C 191/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Köln

Parti

Ricorrente: Biofa AG

Resistente: Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG

Questione pregiudiziale

Se, con l’approvazione di un principio attivo mediante regolamento di esecuzione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 528/2012 (1), sia stabilito in maniera vincolante, in relazione a un procedimento giudiziario all’interno di uno Stato membro, il fatto che il principio attivo oggetto di approvazione è destinato ad agire con modalità differenti rispetto alla mera azione fisica o meccanica, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 528/2012, oppure se sia compito del giudice dello Stato membro, competente per la decisione, eseguire gli accertamenti fattuali volti a determinare se siano soddisfatti i presupposti dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 528/2012, anche a seguito dell’adozione del regolamento di esecuzione.


(1)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU 2012, L 167, pag. 1).


8.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 191/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 29 gennaio 2020 — E / Finanzamt N

(Causa C-45/20)

(2020/C 191/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrene: E

Resistente: Finanzamt N

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 168, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), osti a una giurisprudenza nazionale ai sensi della quale, nei casi in cui esiste un diritto di scelta di destinazione al momento dell’acquisto di un bene, sia escluso il diritto a detrazione, qualora, alla scadenza del termine previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale dell’IVA, non sia stata presa alcuna decisione sulla destinazione del bene, riconoscibile dalle autorità tributarie.

2)

Se l’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, osti a una giurisprudenza nazionale ai sensi della quale si considera o si presume che esista una destinazione a fini privati, in assenza di indizi (sufficienti) per ravvisare una destinazione all’impresa.


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1.


8.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 191/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 29 gennaio 2020 — Z / Finanzamt G

(Causa C-46/20)

(2020/C 191/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Z

Resistente: Finanzamt G

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 168, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), osti a una giurisprudenza nazionale ai sensi della quale, nei casi in cui esiste un diritto di scelta di destinazione al momento dell’acquisto di un bene, sia escluso il diritto a detrazione, qualora, alla scadenza del termine previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale dell’IVA, non sia stata presa alcuna decisione relativa alla destinazione del bene, riconoscibile dalle autorità tributarie.

2)

Se l’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, osti a una giurisprudenza nazionale ai sensi della quale si considera o si presume che esista una destinazione a fini privati, in assenza di indizi (sufficienti) per ravvisare una destinazione all’impresa.


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1.


8.6.2020   

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C 191/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 28 gennaio 2020 — UAB «P» / Dyrektorowi Izby Skarbowej w Białymstoku

(Causa C-48/20)

(2020/C 191/08)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: UAB «P»

Resistente: Dyrektorowi Izby Skarbowej w Białymstoku

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 203 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1) nonché il principio di proporzionalità debbano essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ostano all’applicazione di una disposizione nazionale come l’articolo 108, paragrafo 1, della legge 11 marzo 2004, relativa all’imposta sui beni e sui servizi (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) (2) alle fatture con l’IVA indebitamente indicata, emesse da un soggetto passivo che agisce in buona fede, qualora ricorrano le seguenti circostanze:

la condotta del soggetto passivo non si iscrive in una frode fiscale, ma costituisce la conseguenza di un’errata interpretazione delle disposizioni di legge ad opera delle parti coinvolte nell’operazione, basata su un’interpretazione delle disposizioni accolta dall’amministrazione fiscale e su una prassi comune vigente in tale materia al momento dell’operazione, la quale presuppone erroneamente che l’emittente della fattura effettui una cessione di beni, mentre, di fatto, egli presta un servizio di intermediazione finanziaria esente dall’IVA, nonché,

nell’ipotesi della corretta fatturazione dell’operazione da parte del soggetto passivo che effettivamente realizza una cessione di beni, il destinatario della fattura con l’IVA indebitamente indicata avrebbe il diritto a chiederne il rimborso.


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1.

(2)  Dz. U. z 2011, n. 177, pos. 1054 e successive modifiche.


8.6.2020   

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C 191/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie (Polonia) il 31 gennaio 2020 — Ministerstwo Sprawiedliwości / R.G.

(Causa C-55/20)

(2020/C 191/09)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie

Parti

Ricorrente: Ministerstwo Sprawiedliwości

Convenuto: R.G.

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni del capo III della direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (1)(in prosieguo: la «direttiva sui servizi»), compreso il suo articolo 10, paragrafo 6, siano applicabili ad un procedimento relativo alla responsabilità disciplinare degli avvocati e degli avvocati stranieri iscritti nell’albo degli avvocati, responsabilità per la quale un avvocato può, in particolare, essere condannato ad una pena pecuniaria, sospeso dalle attività professionali o radiato dall’ordine degli avvocati, mentre nei confronti di un avvocato straniero stabilito può, in particolare, essere comminata una pena pecuniaria, dichiarata la sospensione del suo diritto a prestare assistenza legale nella Repubblica di Polonia oppure imposto il divieto di prestare assistenza legale nella Repubblica di Polonia,. In caso di risposta affermativa, se le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), compreso il suo articolo 47, siano applicabili al procedimento di cui sopra, svolto dinanzi ai giudici competenti nei procedimenti riguardanti gli avvocati, in cause nelle quali avverso le decisioni di tali giudici non sia esperibile alcun mezzo di ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali statali o nelle quali le decisioni in parola siano impugnabili soltanto con un ricorso straordinario, ossia, con ricorso per cassazione dinanzi al Sąd Najwyższy (Corte suprema; in prosieguo: la «Corte suprema»), anche nelle cause in cui tutti gli elementi rilevanti si collocano all’interno di un solo Stato membro.

2)

Se in una causa in cui, nell’ambito del procedimento menzionato nella prima questione, dell’esame del ricorso per cassazione avverso una decisione o un’ordinanza del giudice disciplinare competente nei procedimenti a carico degli avvocati, o del reclamo avverso la decisione di rifiuto di ammissione di tale ricorso per cassazione ai sensi alle disposizioni nazionali applicabili, sia competente un organo giurisdizionale che, a parere del suddetto giudice, conforme al giudizio espresso dalla Corte suprema nella sentenza del 5 dicembre 2019, n. III PO 7/18, non costituisce un giudice indipendente e imparziale ai sensi dell’articolo 47 della Carta, debbano essere disapplicate le disposizioni nazionali che prevedono la competenza di un siffatto organo ed il giudice competente nei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati debba trasferire tale ricorso per cassazione o reclamo all’organo giurisdizionale che sarebbe competente qualora le disposizioni in questione non vi ostassero.

3)

Se in una causa in cui, nell’ambito del procedimento menzionato nella prima questione, il ricorso per cassazione avverso una decisione o un’ordinanza del giudice disciplinare competente nei procedimenti a carico degli avvocati, non possa essere proposto, a parere di tale giudice, né dal Prokurator Generalny (Procuratore generale), né dal Rzecznik Praw Obywatelskich (Mediatore), e tale punto di vista risulta essere:

a)

contrario alla posizione espressa nell’ordinanza del 27 novembre 2019, n. II DSI 67/18, dall’Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego (Sezione disciplinare della Corte suprema, in prosieguo: la «Sezione disciplinare della Corte suprema»), riunita in un collegio di sette membri, ossia un organo che, ai sensi delle disposizioni nazionali applicabili, è competente a conoscere del reclamo avverso la decisione di rifiuto di ammissione del ricorso per cassazione, ma che, a parere del giudice disciplinare competente nei procedimenti a carico degli avvocati, conforme al giudizio espresso dalla Corte suprema nella sentenza del 5 dicembre 2019, n. III PO 7/18, non costituisce un giudice indipendente ed imparziale ai sensi dell’articolo 47 della Carta,

b)

conforme alla posizione precedentemente espressa dall’Izba Karna Sądu Najwyższego (Sezione penale della Corte suprema; in prosieguo: la «Sezione penale della Corte suprema»), ossia dall’organo giurisdizionale che sarebbe competente a conoscere di tale reclamo, qualora le suddette disposizioni non vi ostassero,

il giudice disciplinare competente nei procedimenti a carico degli avvocati possa (ovvero debba) non tenere conto della posizione espressa dalla Sezione disciplinare della Corte suprema.

4)

Se, nell’ipotesi in cui nella causa menzionata alla terza questione, il giudice disciplinare competente nei procedimenti a carico degli avvocati sia stato adito con ricorso del Ministro della Giustizia, e:

a)

uno degli elementi che, a giudizio della Corte suprema, espresso nella sentenza del 5 dicembre 2019, n. III PO 7/18, nonché ad avviso del giudice disciplinare competente nei procedimenti a carico degli avvocati, giustificano l’assunto, secondo il quale la Sezione disciplinare della Corte suprema, ossia l’organo menzionato alla terza questione, lettera a), non costituisca un giudice indipendente ed imparziale ai sensi dell’articolo 47 della Carta, sia l’influenza del potere esecutivo, compreso, per l’appunto, il Ministro della Giustizia, sulla composizione della suddetta Sezione,

b)

la carica di Procuratore generale, il quale, conformemente alla posizione espressa dalla Sezione disciplinare della Corte suprema, ossia l’organo menzionato alla terza questione, lettera a), avrebbe il diritto di proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza pronunciata a seguito di impugnazione, mentre, conformemente alla posizione della Sezione penale della Corte suprema, ossia l’organo giurisdizionale menzionato alla terza questione, lettera b), nonché alla posizione del giudice disciplinare competente nei procedimenti a carico degli avvocati, tale diritto non gli spetterebbe, sia ricoperta, per legge, proprio dal Ministro della Giustizia,

il giudice disciplinare competente nei procedimenti a carico degli avvocati sia tenuto a non procedere all’esame del ricorso, qualora questo sia l’unico modo per garantire la compatibilità del procedimento con l’articolo 47 della Carta e, in particolare, per evitare l’influenza su tale procedimento da parte di un organo che non costituisce un giudice indipendente ed imparziale ai sensi della citata disposizione.


(1)  GU. 2006, L 376, pag. 36.


8.6.2020   

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C 191/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht (Austria) il 4 febbraio 2020 — K / Finanzamt Linz

(Causa C-58/20)

(2020/C 191/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzgericht

Parti

Ricorrente: K

Resistente: Finanzamt Linz

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE (1) debba essere interpretato nel senso che la nozione di «gestione di fondi comuni d’investimento» ricomprende anche gli adempimenti fiscali affidati dalla società di gestione a un terzo e consistenti nel garantire che i ricavi ottenuti dai fondi dai titolari di quote siano assoggettati ad imposta in conformità della legge.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).


8.6.2020   

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C 191/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht (Austria) il 4 febbraio 2020 — DBKAG / Finanzamt Linz

(Causa C-59/20)

(2020/C 191/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzgericht

Parti

Ricorrente: DBKAG

Resistente: Finanzamt Linz

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE (1) debba essere interpretato nel senso che, ai fini dell’esenzione prevista nella disposizione di cui trattasi, la nozione di «gestione di fondi comuni d’investimento» ricomprende anche la concessione da parte di un licenziante terzo a una società di investimento di capitali (in prosieguo: «SIC») di un diritto d’uso su un software speciale sviluppato specificamente per la gestione di detti fondi comuni quando, come nel procedimento principale, detto software speciale è impiegato unicamente per lo svolgimento di attività specifiche ed essenziali collegate con la gestione dei fondi comuni d’investimento ma è installato sull’infrastruttura tecnica della SIC e può espletare le sue funzioni soltanto grazie alla collaborazione, marginale, della SIC e attraverso il ricorso continuo a dati di mercato messi a disposizione da quest’ultima.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).


8.6.2020   

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C 191/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 13 febbraio 2020 — ZM als Verwalter in dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH / E. A. Frerichs

(Causa C-73/20)

(2020/C 191/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: ZM als Verwalter in dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH (ZM nella sua qualità di curatore nel procedimento per insolvenza sul patrimonio della Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH)

Resistente: E. A. Frerichs

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (1) e l’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali («regolamento Roma I» (2)), debbano essere interpretati nel senso che la legge applicabile ad un contratto in base allo stesso regolamento n. 593/2008 sia parimenti applicabile al pagamento effettuato da un terzo in adempimento dell’obbligo contrattuale di pagamento di una delle parti del contratto.


(1)  GU 2000, L 160, pag. 1.

(2)  GU 2008, L 177, pag. 6.


8.6.2020   

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C 191/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 27 febbraio 2020 — RC / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-103/20)

(2020/C 191/13)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: RC

Resistente: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 12 CE, 18 CE, 39 CE, 43 CE e 56 CE ostino a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede che le plusvalenze risultanti dalla cessione di un bene immobile situato in uno Stato membro, quando tale cessione è effettuata da un residente in un altro Stato membro, siano automaticamente soggette a un trattamento fiscale differente da quello che si applicherebbe, per lo stesso tipo di operazione, alle plusvalenze realizzate da un residente dello Stato in cui è situato tale immobile, ma con la possibilità che, a scelta del soggetto passivo non residente, si applichi a quest’ultimo il medesimo regime fiscale di un soggetto passivo residente.

2)

Se, in concreto, le summenzionate disposizioni del diritto dell’Unione europea ostino alla coesistenza di:

(i)

una norma che prevede l’applicazione di un’aliquota speciale del 28 % applicabile alle plusvalenze immobiliari realizzate da soggetti non residenti;

(ii)

una norma che prevede che il saldo delle plusvalenze realizzate nel corso di un anno, relative a cessioni effettuate da soggetti residenti, sia considerato solo per il 50 % del proprio valore;

(iii)

e una norma che prevede che i soggetti residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea possono optare per la tassazione secondo le aliquote generali applicabili ai soggetti residenti (in luogo dell’aliquota speciale applicabile ai soggetti non residenti), fatto salvo il cumulo di tutti i redditi, ivi compresi quelli percepiti nel territorio di quello Stato e all’estero, alle medesime condizioni applicabili ai soggetti residenti.

3)

Se, in altri termini, le disposizioni del diritto dell’Unione europea ostino a che un soggetto non residente sia tenuto a scegliere tra

(i)

la tassazione al 100 % secondo l’aliquota speciale o

(ii)

la tassazione al 50 %, come per i soggetti residenti, secondo le aliquote applicabili a tali soggetti e fatto salvo il cumulo di tutti i redditi alle stesse condizioni applicabili ai soggetti residenti.


8.6.2020   

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C 191/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Lussemburgo) il 9 marzo 2020 — XI / Caisse pour l’avenir des enfants

(Causa C-129/20)

(2020/C 191/14)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Parti

Ricorrente: XI

Resistente: Caisse pour l’avenir des enfants

Questione pregiudiziale

Se le clausole 1, punti 1 e 2, e 2, punti 1 e 3, lettera b), dell’accordo quadro sul congedo parentale concluso il 14 dicembre 1995 dalle organizzazioni interprofessionali a carattere generale UNICE, CEEP e CES, attuato dalla direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (1), debbano essere interpretate nel senso che esse ostano all’applicazione di una disposizione di diritto nazionale, quale l’articolo 29 bis della legge del 16 aprile 1979, come modificata, recante lo statuto generale dei funzionari dello Stato, nella versione risultante dalla legge del 22 dicembre 2006 (Mémorial, A, 2006, n. 242, pag. 4838), che subordina la concessione del congedo parentale alla duplice condizione che il lavoratore sia legalmente occupato in un luogo di lavoro e come tale affiliato alla previdenza sociale, da un lato, senza interruzione per almeno dodici mesi consecutivi immediatamente precedenti l’inizio del congedo parentale e, dall’altro, al momento della nascita o dell’affidamento del figlio o dei figli adottivi, essendo richiesto il rispetto della seconda condizione anche qualora la nascita o l’adozione sia avvenuta più di dodici mesi prima dell’inizio del congedo parentale.


(1)  GU 1996, L 145, pag. 4.


Tribunale

8.6.2020   

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C 191/12


Sentenza del Tribunale del 2 aprile 2020 — Isigny — Sainte Mère / EUIPO (Forma di un contenitore dorato con una specie di onda)

(Causa T-546/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale - Forma di un contenitore dorato con una specie di onda - Impedimento alla registrazione assoluto - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Assenza di carattere distintivo»)

(2020/C 191/15)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Isigny — Sainte Mère (Isigny-sur-Mer, Francia) (rappresentante: D. Mallo Saint-Jalmes, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: V. Ruzek, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 maggio 2019 (procedimento R 1513/2018-5), relativa a una domanda di registrazione di un segno tridimensionale costituito dalla forma di un contenitore dorato con una specie di onda come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Isigny-Sainte Mère è condannata alle spese.


(1)  GU C 312 del 16.9.2019.


8.6.2020   

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C 191/12


Ordinanza del Tribunale del 26 marzo 2020 — AF / FR

(Causa T-31/19) (1)

(«Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni - Funzione pubblica - Agenti temporanei - Contratto a tempo indeterminato - Funzioni di amministratore in qualità di consulente politico di grado AD 12 - Inquadramento nell’impiego tipo di “amministratore” - Statuto del 2014 - Assenza dei requisiti per la riclassificazione nel grado superiore - Esercizio di riclassificazione 2017 - Diniego di considerare il ricorrente ai fini della sua riclassificazione nel grado AD 13 - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

(2020/C 191/16)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: AF (rappresentanti: L. Levi e N. Flandin, avvocati)

Convenuta: L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (rappresentanti: M. O’Flaherty, agente, assistito da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione della FRA, del 9 maggio 2018, di non inserire il nome del ricorrente nell’elenco degli agenti temporanei idonei alla riclassificazione nel grado AD 13 nell’ambito dell’esercizio di riclassificazione 2017 e, dall’altro, a ottenere il risarcimento dei danni che egli afferma di aver subìto a causa di tale decisione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare un quarto delle spese sostenute da AF.

3)

AF sopporterà tre quarti delle proprie spese.


(1)  GU C 103 del 18.3.2019.


8.6.2020   

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C 191/13


Ordinanza del Tribunale del 9 marzo 2020 — Cipro / EUIPO — Filotas Bellas & Yios (Halloumi Vermion)

(Causa T-60/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Annullamento del marchio su cui è fondata la domanda di dichiarazione di nullità - Non luogo a statuire»)

(2020/C 191/17)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Repubblica di Cipro (rappresentanti: S. Malynicz, QC, e V. Marsland, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Gája e H. O’Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Filotas Bellas & Yios AE (Alexandreia, Grecia)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 20 novembre 2018 (procedimento R 2296/2017-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Repubblica di Cipro e la Filotas Bellas & Yios

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La Repubblica di Cipro è condannata alle spese.


(1)  GU C 112 del 25.3.2019.


8.6.2020   

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C 191/14


Ordinanza del Tribunale del 31 marzo 2020 — AP / FEI

(Causa T-155/19) (1)

(«Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni - Funzione pubblica - Personale del FEI - Presentazione delle dimissioni da parte dell'agente per motivi personali - Congedo per malattia grave iniziato prima della data di risoluzione del contratto di lavoro scelta dall'agente - Domanda di ritiro delle dimissioni dopo la data di risoluzione del contratto di lavoro scelta dall'agente - Rifiuto del FEI di accettare la revoca retroattiva delle dimissioni - Rinvio della data di risoluzione del contratto di lavoro in ragione del congedo per malattia - Applicabilità dell’articolo 33 del regolamento del personale del FEI - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»)

(2020/C 191/18)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: AP (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuto: Fondo europeo per gli investimenti (rappresentanti: M. Leander, N. Panayotopoulos e F. Dascalescu, agenti, assistiti da P E. Partsch e T. Evans, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e sull'articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e diretta, in primo luogo, all'annullamento delle lettere del FEI del 30 agosto e del 3 ottobre 2018 che respingono la domanda della ricorrente del 20 giugno 2018, in secondo luogo, alla condanna del FEI a corrispondere alla ricorrente i benefici di cui all'articolo 33 del regolamento del personale del FEI e, in terzo luogo, al risarcimento del danno morale che la ricorrente asserisce di aver subito.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto.

2)

AP è condannata alle spese


(1)  GU C 155 del 6.5.2019.


8.6.2020   

IT

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C 191/14


Ordinanza del Tribunale del 23 marzo 2020 — Highgate Capital Management/Commissione

(Causa T-280/19) (1)

(«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Denuncia - Atto non impugnabile - Irricevibilità»)

(2020/C 191/19)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Highgate Capital Management LLP (Londra, Regno Unito) (rappresentante: M. Struys, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Blanck, A. Bouchagiar e K.-Ph. Wojcik, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione, recante rigetto di una denuncia relativa ad un presunto aiuto di Stato illegittimo concesso dalla Eurobank Ergasias SA per l’acquisizione della Piraeus Bank Bulgaria (SA.53105), asseritamente contenuta nella lettera dell’8 marzo 2019 della direzione generale «Concorrenza» della Commissione e nella dichiarazione pubblica del 20 marzo 2019 del membro della Commissione responsabile per la concorrenza.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non occorre statuire sulla richiesta di intervento del Fondo ellenico di stabilità finanziaria.

3)

La Highgate Capital Management LLP è condannata alle spese, incluse quelle relative al procedimento sommario, ad eccezione delle spese corrispondenti alla richiesta di intervento.

4)

Il Fondo ellenico di stabilità finanziaria sopporterà le proprie spese relative alla richiesta di intervento.


(1)  GU C 213 del 24.6.2019.


8.6.2020   

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C 191/15


Ordinanza del Tribunale del 2 aprile 2020 — Gerber / Parlamento e Consiglio

(Causa T-326/19) (1)

(«Ricorso di annullamento - Territorio doganale dell’Unione - Regolamento (UE) 2019/474 - Direttiva (UE) 2019/475 - Inclusione del comune di Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano - Insussistenza di incidenza individuale - Irricevibilità»)

(2020/C 191/20)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Tibor Gerber (Campione d’Italia, Italia) (rappresentante: N. Amadei, avvocato)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Visaggio e C. Biz, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Lo Monaco e E. Ambrosini, agenti)

Oggetto

In primo luogo, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento del regolamento (UE) 2019/474 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2019, L 83, pag. 38), nella parte relativa all’inclusione del comune italiano di Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell’Unione, in secondo luogo, una domanda fondata sull’articolo 264 TFUE e volta a che sia dichiarata l’inefficacia della direttiva (UE) 2019/475 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l’inclusione del comune italiano di Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell’Unione e nell’ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE (GU 2019, L 83, pag. 42), e, in terzo luogo, una domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e volta alla concessione di provvedimenti provvisori diretti alla sospensione dell’esecuzione del regolamento 2019/474, della direttiva 2019/475 e di qualsiasi altro provvedimento di esecuzione adottato in applicazione di essi.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento della Commissione europea e della Repubblica italiana.

3)

Il sig. Tibor Gerber sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, incluse quelle relative al procedimento sommario.

4)

La Commissione e la Repubblica italiana sopporteranno le proprie spese relative alle istanze di intervento.


(1)  GU C 238 del 15.7.2019.


8.6.2020   

IT

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C 191/16


Ordinanza del Tribunale del 31 marzo 2020 — ZU / SEAE

(Causa T-499/19) (1)

(«Ricorso di annullamento - Funzione pubblica - Funzionari - Congedo di malattia - Parere negativo del servizio medico - Modifiche nel sistema informatico di gestione del personale - Atti non impugnabili - Atti non lesivi - Irregolarità del procedimento precontenzioso - Ricorso prematuro - Irricevibilità»)

(2020/C 191/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZU (rappresentante: C. Bernard-Glanz, avvocato)

Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna (rappresentanti: R. Spac e S. Marquardt, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento delle presunte decisioni del 31 agosto 2018 e del 10 gennaio 2019 del SEAE, nonché della nota della Commissione europea del 30 agosto 2018, che prevede una riduzione del congedo di malattia del ricorrente, e, se necessario, della decisione della Commissione del 1o aprile 2019 che respinge il suo reclamo del 30 novembre 2018 diretto contro la medesima nota e contro l’eventuale successiva decisione di dedurre dalle sue ferie annuali la sua assenza dal 28 al 31 agosto 2018.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

ZU è condannato alle spese.


(1)  GU C 348 del 14.10.2019.


8.6.2020   

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C 191/17


Ordinanza del Tribunale del 31 marzo 2020 — Merly/Parlamento

(Causa T-505/19) (1)

(«Ricorso di annullamento - Funzione pubblica - Assistente parlamentare accreditato - Congedo speciale per nascita di figli a seguito di maternità surrogata - Risposta a una richiesta di informazioni - Insussistenza di atto lesivo - Irricevibilità»)

(2020/C 191/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Grégory Merly (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: T. Oeyen, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Windisch e C. González Argüelles, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento dell’asserita decisione del Parlamento del 30 ottobre 2018 che rifiuta di concedere al ricorrente un congedo speciale, equivalente al congedo di maternità o al congedo speciale cui hanno diritto i genitori adottivi.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Il sig. Grégory Merly è condannato alle spese.


(1)  GU C 305 del 9.9.2019.


8.6.2020   

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C 191/17


Ordinanza del presidente del Tribunale del 13 marzo 2020 — Helsingin kaupunki / Commissione

(Causa T-597/19 R)

(«(“Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e che ne dispone il recupero - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza”)»)

(2020/C 191/23)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Helsingin kaupunki (Finlandia) (rappresentante: I. Aalto-Setälä, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Huttunen e F. Tomat, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente)

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta a ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione C(2019) 3152 final della Commissione, del 28 giugno 2019, relativa all’aiuto di Stato SA. 33846 (2015/C) (ex 2014/NN) (ex 2011/CP) cui la Repubblica di Finlandia ha dato esecuzione in favore della Helsingin Bussiliikenne Oy.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

L’ordinanza del 19 settembre 2019, Helsingin kaupunki/Commissione (T-597/19 R, non pubblicata) viene riportata.

3)

Non occorre statuire sulla domanda di intervento della Nobina Oy e della Nobina AB, nonché sulla domanda di trattamento riservato della Helsingin kaupunki.

4)

Le spese sono riservate, ad eccezione di quelle sostenute dalla Nobina Oy e dalla Nobina AB, che sosterranno le proprie spese afferenti alla loro domanda d’intervento nel procedimento sommario.


8.6.2020   

IT

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C 191/18


Ordinanza del Tribunale del 6 marzo 2020 — Nutravita/EUIPO — Pegaso (nutravita Healthy Mind, Body & Soul.)

(Causa T-814/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a statuire»)

(2020/C 191/24)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Nutravita Ltd (Maidenhead, Regno Unito) (rappesentanti: H. Dhondt e J. Cassiman, avocats)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Pegaso Srl (Negrar, Italia)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO, dell’11 settembre 2019 (procedimento R 80/2019-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Pegaso Srl e la Nutravita Ltd.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La Nutravita Ltd è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).


(1)  GU C 27 del 27.1.2020.


8.6.2020   

IT

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C 191/18


Ricorso proposto il 20 febbraio 2020 — Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Types)

(Causa T-96/20)

(2020/C 191/25)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Gruppe Nymphenburg Consult AG (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: R. Kunze e G. Würtenberger, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «Limbic® Types»– Domanda di registrazione n. 12 316 469

Decisione impugnata: Decisione della commissione di ricorso allargata dell’EUIPO del 2 dicembre 2019 nel procedimento R 1276/2017-G

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, parargrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 7, parargrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 72, parargrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 94, parargrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 96 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


8.6.2020   

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C 191/19


Ricorso proposto il 24 febbraio 2020 — IN / EASME

(Causa T-119/20)

(2020/C 191/26)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: IN (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuta: Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

annullare la decisione del 15 aprile 2019 adottata dal direttore esecutivo dell’EASME in qualità di autorità abilitata a concludere i contratti («AACC»), recante il non rinnovo del contratto del ricorrente oltre la sua scadenza (il 30 aprile 2019);

annullare il rapporto di valutazione del ricorrente per l’esercizio 2018, completato il 3 giugno 2019;

per quanto necessario, annullare la decisione dell’AACC del 15 novembre 2019 recante rigetto del reclamo del ricorrente;

condannare la convenuta a risarcire il danno da lui subito;

condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, attinente alla violazione del diritto ad essere sentiti nonché della violazione della decisione del 4 febbraio 2019«EASME Policy for Management of employment contracts».

2.

Secondo motivo, attinente alla violazione del dovere di sollecitudine.

3.

Terzo motivo, attinente ad errori manifesti di valutazione.

4.

Quarto motivo, attinente alla violazione del principio certezza del diritto e della legalità, della violazione del termine ragionevole nonché del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine.

5.

Quinto motivo, riguardante la domanda di annullamento del rapporto di valutazione, attinente ad errori manifesti di valutazione.

Il ricorrente ritiene inoltre che le illegittimità esposte nei motivi di annullamento costituiscano altrettanti errori commessi dalla convenuta. Di conseguenza, chiede il risarcimento del danno morale derivante dalle decisioni impugnate.


8.6.2020   

IT

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C 191/20


Ricorso proposto il 27 febbraio 2020 — Francia / ECHA

(Causa T-127/20)

(2020/C 191/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: A.-L. Desjonquères ed E. Leclerc, agenti)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della commissione di ricorso dell’ECHA, del 17 dicembre 2019 nelle cause riunite A-003-2018, A-004-2018 e A-005-2018, annullando le tre decisioni dell’ECHA del 21 dicembre 2017 riguardanti la valutazione delle sostanze cloruro di alluminio, cloruro di alluminio basico e solfato di alluminio;

condannare l’ECHA alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi, vertenti sull’errore di diritto.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la ricorrente ritiene che la commissione di ricorso abbiao commesso un errore di diritto giudicando, nella decisione impugnata, che l’ECHA avrebbe dovuto prendere in considerazione lo studio Schönholzer (1997), sebbene tale studio non le fosse stato comunicato nel corso della procedura di valutazione. A tal riguardo, la ricorrente deduce le seguenti censure:

in primo luogo, la violazione dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1);

in secondo luogo, la violazione dell’obbligo per i produttori e gli importatori delle sostanze chimiche di fornire tutte le informazioni pertinenti e disponibili sui pericoli presentati dalle sostanze, che costituisce uno dei perni del sistema di tutela stabilito da tale regolamento;

in terzo luogo, l’esercizio di un livello di controllo inadeguato delle tre decisioni dell’ECHA riguardanti la valutazione delle sostanze di cui trattasi.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la ricorrente ritiene che la commissione di ricorso abbia commesso un errore di diritto fondandosi, nella decisione impugnata, su un’interpretazione errata della giurisprudenza del Tribunale dell’Unione europea secondo cui, per dimostrare che è necessaria una richiesta di informazioni supplementari su una sostanza, l’ECHA deve segnatamente dimostrare che esiste una possibilità realistica che le informazioni richieste consentano di adottare misure migliori di gestione dei rischi.


8.6.2020   

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C 191/21


Ricorso proposto il 19 marzo 2020 — BSH Hausgeräte / EUIPO (Home Connect)

(Causa T-152/20)

(2020/C 191/28)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: BSH Hausgeräte GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: S. Biagosch, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: la domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea figurativo «Home Connect» — Domanda di registrazione n. 18 077 851

Decisione impugnata: la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 10 gennaio 2020, nel procedimento R 1751/2019-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

La violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


8.6.2020   

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C 191/22


Ricorso proposto il 19 marzo 2020 — Bachmann / EUIPO (LIGHTYOGA)

(Causa T-153/20)

(2020/C 191/29)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Gabriele Bachmann (Bad Grönenbach, Germania) (rappresentante: C. Weil, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: la domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo «LIGHTYOGA» — Domanda di registrazione n. 18 054 218

Decisione impugnata: la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO, del 16 dicembre 2019, nel procedimento R 2346/2019-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

accogliere il ricorso;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

La violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


8.6.2020   

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C 191/22


Ricorso proposto il 19 marzo 2020 — Bachmann / EUIPO (LIGHTYOGA)

(Causa T-157/20)

(2020/C 191/30)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Gabriele Bachmann (Bad Grönenbach, Germania) (rappresentante: C. Weil, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: la domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo «LIGHTYOGA» — Domanda di registrazione n. 18 054 208

Decisione impugnata: la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO, del 9 dicembre 2019, nel procedimento R 2317/2019-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

accogliere il ricorso;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

La violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


8.6.2020   

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C 191/23


Ricorso proposto il 20 marzo 2020. — TrekStor/ EUIPO — Yuneec Europe (Breeze)

(Causa T-158/20)

(2020/C 191/31)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: TrekStor Ltd (Hong Kong, Cina) (rappresentanti: O. Spieker, A. Schönfleisch, N. Willich e N. Achilles, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Yuneec Europe GmbH (Kaltenkirchen, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «Breeze» — Domanda di registrazione n. 16 369 613

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 gennaio 2020 nel procedimento R 470/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


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C 191/24


Ricorso proposto il 2 aprile 2020 — Isopix / Parlamento

(Causa T-163/20)

(2020/C 191/32)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Isopix SA (Ixelles, Belgio) (rappresentanti: P. Van den Bulck e J. Fahner, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, in applicazione dell’articolo 263 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la decisione del Parlamento europeo comunicata con lettera del 24 marzo 2020, che informava la ricorrente che la sua offerta per l’appalto COMM/DG/AWD/2019/854 non era stata selezionata e che l’appalto in oggetto era stato aggiudicato ad un altro offerente;

condannare il Parlamento a effettuare un riesame delle offerte; in subordine, condannare il Parlamento a versare alla ricorrente un risarcimento danni per riparare il danno subito a titolo della perdita dell’opportunità di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto nonché gli oneri e le spese sostenuti per la partecipazione a tale gara d’appalto;

ingiungere al Parlamento di produrre la relazione di analisi delle offerte;

condannare il Parlamento a sopportare in toto le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione. La ricorrente sostiene che le comunicazioni inviate dal Parlamento non costituiscono una motivazione conforme ai requisiti del regolamento finanziario generale, in quanto non contengono i vantaggi qualitativi relativi dell’offerta selezionata, né informazioni sul criterio del prezzo, né il punteggio finale ottenuto dall’offerta della ricorrente.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dei principi di trasparenza e di parità di trattamento. La ricorrente sostiene che la sua offerta, preparata in modo specializzato per essere visualizzata su schermo, è stata valutata sulla base di una versione cartacea, contrariamente alle disposizioni del bando di gara. Pertanto, una parte cruciale del fascicolo sarebbe stata esclusa dalla valutazione contrariamente ai requisiti di trasparenza e di parità di trattamento.

3.

Terzo motivo, vertente su una violazione del dovere di diligenza. Ad avviso della ricorrente, il Parlamento sarebbe venuto meno al proprio dovere di diligenza di verificare se i fotografi i cui curriculum vitae erano stati presentati nell’offerta dell’offerente vincitore avevano prestato il proprio consenso a lavorare a Bruxelles e a Strasburgo.

4.

Quarto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione in cui sarebbe incorso il Parlamento non escludendo l’offerta dell’offerente aggiudicatario, benché quest’ultima fosse incompatibile con il criterio di selezione che richiedeva che l’offerente disponesse di un’équipe formata da un minimo di quindici persone per il lotto 1 e di dodici persone per il lotto 2.


8.6.2020   

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C 191/25


Ricorso proposto il 20 marzo 2020 — Creaton South-East Europe/EUIPO — Henkel (CREATHERM)

(Causa T-168/20)

(2020/C 191/33)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Creaton South-East Europe Kft. (Lenti, Ungheria) (rappresentanti: J. Muyldermans e P. Maeyaert, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Henkel AG & Co. KGaA (Düsseldorf, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: la ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: la domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo «CREATHERM» — Domanda di registrazione n. 17 481 011

Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO, del 15 gennaio 2020, nel procedimento R 1090/2019-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e l’interveniente alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


8.6.2020   

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C 191/25


Ricorso proposto il 23 marzo 2020 — Marina Yachting Brand Management Company/EUIPO — Industries Sportswear Company (MARINA YACHTING)

(Causa T-169/20)

(2020/C 191/34)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Marina Yachting Brand Management Company Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: A. von Mühlendahl, C. Eckhartt e P. Böhner, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Industries Sportswear Company SRL (Venezia, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo MARINA YACHTING — Marchio dell’Unione europea n. 11 111 317

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Revoca di un’iscrizione nel registro

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 febbraio 2020 nei procedimenti riuniti R 252/2019-2 e R 253/2019-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, qualora intervenga nel presente procedimento, alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 103, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


8.6.2020   

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C 191/26


Ricorso proposto il 18 marzo 2020 — Rochefort / Parlamento

(Causa T-170/20)

(2020/C 191/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Robert Rochefort (Parigi, Francia) (rappresentanti: M. Stasi, J. Teheux e J. Rikkers, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del segretario generale del Parlamento europeo del 17 dicembre 2019;

annullare la nota di addebito n. 7000000069 del 22 gennaio 2020 che ordina il recupero di EUR 61 423,40;

condannare il Parlamento europeo alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso avverso la decisione del segretario generale del Parlamento europeo del 17 dicembre 2019 di procedere al recupero delle somme indebitamente versate a titolo di assistenza parlamentare nonché della relativa nota di addebito, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’insufficienza di motivazione della decisione impugnata in quanto il ragionamento del segretario generale del Parlamento europeo è equivoco e in quanto non indica in che misura gli atti versati non costituivano prove di lavoro.

2.

Secondo motivo, vertente sull’inversione dell’onere della prova. A tal riguardo, il ricorrente ritiene che non gli spetti fornire la prova del lavoro del suo assistente parlamentare, ma che spetti, invece, al Parlamento dimostrare il contrario.

3.

Terzo motivo, vertente sull’errore di valutazione della decisione impugnata in quanto i fatti considerati dal segretario generale del Parlamento europeo sono inesatti.

4.

Quarto motivo, vertente sul principio di proporzionalità nei limiti in cui la somma richiesta al ricorrente presupporrebbe che l’assistente parlamentare non abbia mai lavorato per il ricorrente.


8.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 191/27


Ricorso proposto il 18 marzo 2020 — Rochefort / Parlamento

(Causa T-171/20)

(2020/C 191/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Robert Rochefort (Parigi, Francia) (rappresentanti: M. Stasi, J. Teheux e J. Rikkers, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del segretario generale del Parlamento europeo del 17 dicembre 2019;

annullare la nota di addebito n. 7000000071 del 22 gennaio 2020 che ordina il recupero di EUR 27 241;

condannare il Parlamento europeo alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso avverso la decisione del segretario generale del Parlamento europeo del 17 dicembre 2019 di procedere al recupero delle somme indebitamente versate a titolo di assistenza parlamentare nonché della relativa nota di addebito, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’insufficienza di motivazione della decisione impugnata in quanto il ragionamento del segretario generale del Parlamento europeo è equivoco e in quanto non indica in che misura gli atti versati non costituivano prove di lavoro.

2.

Secondo motivo, vertente sull’inversione dell’onere della prova. A tal riguardo, il ricorrente ritiene che non gli spetti fornire la prova del lavoro del suo assistente parlamentare, ma che spetti, invece, al Parlamento dimostrare il contrario.

3.

Terzo motivo, vertente sull’errore di valutazione della decisione impugnata in quanto i fatti considerati dal segretario generale del Parlamento europeo sono inesatti.

4.

Quarto motivo, vertente sul principio di proporzionalità nei limiti in cui la somma richiesta al ricorrente presupporrebbe che l’assistente parlamentare abbia lavorato per il ricorrente solo alcuni giorni.


8.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 191/28


Ricorso proposto il 18 marzo 2020 — Rochefort / Parlamento

(Causa T-172/20)

(2020/C 191/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Robert Rochefort (Parigi, Francia) (rappresentanti: M. Stasi, J. Teheux e J. Rikkers, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del segretario generale del Parlamento europeo del 17 dicembre 2019;

annullare la nota di addebito n 7000000019 del 22 gennaio 2020 che ordina il recupero di EUR 60 499,38;

condannare il Parlamento europeo alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso avverso la decisione del segretario generale del Parlamento europeo del 17 dicembre 2019 di procedere al recupero delle somme indebitamente versate a titolo di assistenza parlamentare nonché della relativa nota di addebito, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’insufficienza di motivazione della decisione impugnata in quanto il ragionamento del segretario generale del Parlamento europeo è equivoco e in quanto non indica in che misura gli atti versati non costituivano prove di lavoro.

2.

Secondo motivo, vertente sull’inversione dell’onere della prova. A tal riguardo, il ricorrente ritiene che non gli spetti fornire la prova del lavoro del suo assistente parlamentare, ma che spetti, invece, al Parlamento dimostrare il contrario.

3.

Terzo motivo, vertente sull’errore di valutazione della decisione impugnata in quanto i fatti considerati dal segretario generale del Parlamento europeo sono inesatti.

4.

Quarto motivo, vertente sul principio di proporzionalità nei limiti in cui la somma richiesta al ricorrente presupporrebbe che l’assistente parlamentare non abbia mai lavorato per il ricorrente.


8.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 191/28


Ricorso proposto il 23 marzo 2020 — Henry Cotton’s Brand Management Company/EUIPO — Industries Sportswear Company (Henry Cotton’s)

(Causa T-173/20)

(2020/C 191/38)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Henry Cotton’s Brand Management Company Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: A. von Mühlendahl, C. Eckhartt e P. Böhner, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Industries Sportswear Company SRL (Venezia, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo Henry Cotton’s –Marchio dell’Unione europea n. 821 769 e n. 2 580 728

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Revoca di un’iscrizione nel registro

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 febbraio 2020 nei procedimenti riuniti R 254/2019-2 e R 255/2019-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, qualora intervenga nel presente procedimento, alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 103, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


8.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 191/29


Ricorso proposto il 30 marzo 2020 — Sam McKnight / EUIPO — Carolina Herrera (COOL GIRL)

(Causa T-176/20)

(2020/C 191/39)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sam McKnight Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: V. von Bomhard e J. Fuhrmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Carolina Herrera Ltd (New York, New York, Stati Uniti d’America)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo «COOL GIRL» — Domanda di registrazione n. 16 681 975

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 gennaio 2020 nel procedimento R 689/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare alle spese il convenuto e, qualora la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso intervenisse nella presente causa, l’interveniente.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


8.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 191/30


Ricorso proposto il 30 marzo 2020– Himmel / EUIPO — Ramirez Monfort (Hispano Suiza)

(Causa T-177/20)

(2020/C 191/40)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Erwin Leo Himmel (Walchwil, Svizzera) (rappresentante A. Gomoll, lawyer)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Gonzalo Andres Ramirez Monfort (Barcelona, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo «Hispano Suiza» — Domanda di registrazione n. 16 389 397

Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 gennaio 2020 nel procedimento R 67/2019-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo(i) invocato(i)

Violazione dell’articolo 46, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


8.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 191/30


Ricorso proposto il 6 aprile 2020 — Bavaria Weed / EUIPO (Bavaria Weed)

(Causa T-178/20)

(2020/C 191/41)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bavaria Weed GmbH (Herrsching am Ammersee, Germania) (rappresentante: J. Wolhändler, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea figurativo — Domanda di registrazione n. 17 997 323

Decisione impugnata: la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 22 gennaio 2020, nel procedimento R 1458/2019-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

La violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

la violazione di principi di parità di trattamento e di buona amministrazione.


8.6.2020   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 191/31


Ricorso proposto il 31 marzo 2020 — Griba / CPVO (Stark Gugger)

(Causa T-181/20)

(2020/C 191/42)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Griba Baumschulgenossenschaft landwirtschaftliche Gesellschaft (Terlan, Italia) (rappresentante: G. Würtenberger, lawyer)

Convenuto: Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Varietà vegetale interessata: Varietà di mela Stark Gugger — Privativa comunitaria per ritrovati vegetali n. 2011/1918

Decisione impugnata: Decisione della commissione di ricorso del CPVO del 24 gennaio 2020 nel procedimento A 008/2018

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare il CPVO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 76 del regolamento (UE) 2100/94 del Consiglio;

violazione dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2100/94 del Consiglio;

violazione dell’articolo57, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2100/94 del Consiglio;

violazione dell’articolo 75 del regolamento (UE) 2100/94 del Consiglio;

violazione del principio della parità di trattamento.


8.6.2020   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 191/32


Ricorso proposto il 31 marzo 2020 — Griba / CPVO (Gala Perathoner)

(Causa T-182/20)

(2020/C 191/43)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Griba Baumschulgenossenschaft landwirtschaftliche Gesellschaft (Terlan, Italia) (rappresentante: G. Würtenberger, lawyer)

Convenuto: Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Varietà vegetale interessata: Varietà di mela Gala Perathoner — Privativa comunitaria per ritrovati vegetali n. 2009/0353

Decisione impugnata: Decisione della commissione di ricorso del CPVO del 17 gennaio 2020 nel procedimento A 004/2016

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare il CPVO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 76 del regolamento (UE) 2100/94 del Consiglio;

violazione dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2100/94 del Consiglio;

violazione dell’articolo57, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2100/94 del Consiglio;

violazione dell’articolo 75 del regolamento (UE) 2100/94 del Consiglio;

violazione del principio della parità di trattamento.


8.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 191/32


Ricorso proposto il 7 aprile 2020 — Schneider/EUIPO — Raths (Teslaplatte)

(Causa T-183/20)

(2020/C 191/44)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Christian Schneider (Leverkusen, Germania) (rappresentante: R. Buttron avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Oliver Raths (Männedorf, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «Teslaplatte» — Marchio dell’Unione europea n. 11 222 155

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 gennaio 2020 nel procedimento R 247/2019-2

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

riformare la decisione impugnata in modo da respingere integralmente il ricorso del controinteressato del 28 gennaio 2019;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


8.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 191/33


Ricorso proposto il 31 marzo 2020 — Tikal Marine Systems / EUIPO — Ultra Safety Systems (Tikal Tef-Gel)

(Causa T-185/20)

(2020/C 191/45)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Tikal Marine Systems GmbH (Norderstedt, Germania) (rappresentante: M. Mahnkopf, lawyer)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ultra Safety Systems Inc. (Mangonia Park, Florida, Stati Uniti d’America)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «Tikal Tef-Gel» — Marchio dell’Unione europea n. 12 971 461

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 gennaio 2020 nel procedimento R 2500/2018-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della divisione di cancellazione del 28 novembre 2018;

annullare la decisione impugnata;

dichiarare che il marchio controverso è valido;

condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


8.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 191/34


Ricorso proposto il 3 aprile 2020 — Chatwal/EUIPO — Timehouse Capital (THE TIME)

(Causa T-186/20)

(2020/C 191/46)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Chatwal Hotels & Resorts LLC (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: N. Hine, Solicitor)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Timehouse Capital GmbH (Grasbrunn, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo THE TIME — Domanda di registrazione n. 16 614 471

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 gennaio 2020 nel procedimento R 2264/2018-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

respingere l’opposizione;

accogliere la domanda di registrazione controversa;

condannare l’EUIPO e/o la controinteressata alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


8.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 191/35


Ricorso proposto il 9 aprile 2020 — Davide Groppi/EUIPO — Viabizzuno (Lampade)

(Causa T-187/20)

(2020/C 191/47)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano

Parti

Ricorrente: Davide Groppi Srl (Piacenza, Italia) (rappresentanti: F. Boscariol de Roberto, D. Capra e V. Malerba, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Viabizzuno Srl (Bentivoglio, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del disegno o modello interessato: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Disegno o modello controverso: Disegno o modello comunitario n. 2 503 680-0001

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 gennaio 2020 nel procedimento R 126/2019-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare la resistente e il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese ed i costi del giudizio.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 6 e dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio.


8.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 191/35


Ricorso proposto il 6 aprile 2020 — Chiquita Brands / EUIPO — Fyffes International (HOYA)

(Causa T-189/20)

(2020/C 191/48)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Chiquita Brands LLC (Fort Lauderdale, Florida, Stati Uniti d’America) (rappresentante: W. Pors, lawyer)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fyffes International Unlimited Company (Dublino, Irlanda)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo HOYA nei colori giallo, blue e nero — Marchio dell’Unione europea n. 10 612 166

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 gennaio 2020 nel procedimento R 962/2019-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

accogliere in toto la richiesta di revoca fatta dal ricorrente;

condannare l’EUIPO e l’interveniente a tutte le spese processuali.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione del divieto di reformatio in peius e dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


8.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 191/36


Ricorso proposto il 7 aprile 2020 — Almea / EUIPO — Sanacorp Pharmahandel (Almea)

(Causa T-190/20)

(2020/C 191/49)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Almea Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: R. Furneaux e E. Humphreys, Solicitors)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sanacorp Pharmahandel GmbH (Planegg, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea figurativo «Almea» — Domanda di registrazione n. 14 030 126

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 gennaio 2020 nel procedimento R 246/2019-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

statuire in merito alle spese dei procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso e al Tribunale.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


8.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 191/37


Ricorso proposto il 9 aprile 2020 — Tikal Marine Systems v EUIPO — Ultra Safety Systems (Ultra Tef-Gel)

(Causa T-192/20)

(2020/C 191/50)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Tikal Marine Systems GmbH (Norderstedt, Germania) (rappresentante: M. Mahnkopf, lawyer)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ultra Safety Systems Inc. (Mangonia Park, Florida, Stati Uniti d’America)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «Ultra Tef-Gel» — Marchio dell’Unione europea n. 15 369 739

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 gennaio 2020 nel procedimento R 2499/2018-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della divisione di cancellazione del 28 novembre 2018;

annullare la decisione impugnata;

dichiarare che il marchio controverso è valido;

condannare il convenuto e l’interveniente alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


8.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 191/38


Ricorso proposto il 6 aprile 2020 — Berebene/EUIPO — Consorzio vino Chianti Classico (GHISU)

(Causa T-201/20)

(2020/C 191/51)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano

Parti

Ricorrente: Berebene Srl (Roma, Italia) (rappresentante: A. Massimiani, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Consorzio vino Chianti Classico (Radda in Chianti, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo a colori GHISU — Domanda di registrazione n. 17 232 571

Procedimento dinanzi all’ EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 gennaio 2020 nel procedimento R 592/2019-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

e, per l’effetto disporre la registrazione del marchio dell’Unione europea figurativo GHISU n. 17 232 571anche per i prodotti della classe n. 33 della Classificazione di Nizza;

condannare l’EUIPO alla rifusione delle spese processuali per i procedimenti di opposizione e di ricorso.

Motivo invocato

Errata comparazione dei marchi in conflitto ed errata valutazione globale della possibilità di confusione e di indebito vantaggio.


8.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 191/38


Ricorso proposto il 9 aprile 2020 — JH/Europol

(Causa T-208/20)

(2020/C 191/52)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: JH (rappresentante: M. Quaas, avvocato)

Convenuta: Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (EUROPOL)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la decisione della direttrice della convenuta, del 2 aprile 2019, di sollevare il ricorrente, con effetto immediato, dalla sua funzione di capo dell'unità protezione delle persone del Dipartimento Governance (GDPT) dell'Ufficio europeo di polizia Europol, era illegittima, e

condannare il convenuto al risarcimento del danno morale, il cui importo è a discrezione del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Violazione dello Statuto del personale Europol

Il ricorrente sostiene che le condizioni per la misura disciplinare controversa non sono soddisfatte conformemente allo Statuto del personale Europol. La convenuta ha violato le disposizioni applicabili dello Statuto e ha cercato di giustificare le misure disciplinari adottate (solo) mesi dopo con una decisione di riassegnazione retroattiva e invocando una riorganizzazione.

2.

Danno alla salute e inabilità al lavoro

Il ricorrente chiede anche il risarcimento del danno morale, poiché ritiene che sia accertato che la misura illegittima ha causato danni alla sua salute che gli hanno impedito di continuare la sua attività professionale.


8.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 191/39


Ricorso proposto il 17 aprile 2020 — Gaz-System / ACER

(Causa T-212/20)

(2020/C 191/53)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Operator Gazociągów Przesylowych Gaz-System S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: E. Buczkowska e M. Trepka, avvocati)

Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della commissione di ricorso dell’ACER del 7 febbraio 2020, procedimento A-006-2019;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul manifesto errore nell’interpretazione dell’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/942 (1), in quanto la commissione di ricorso dell’ACER non ha condotto un riesame integrale della decisione dell’ACER n. 10/2019. Questa auto-limitazione ingiustificata asseritamente operata dalla commissione di ricorso dell’ACER ha avuto un impatto diretto sulla parte operativa della decisione impugnata.

2.

Secondo motivo, vertente sull’errore nel partire dal presupposto che l’ACER non agisse in violazione del principio di trasparenza di cui all’articolo 15 TFUE, all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, all’articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/459 (2) e all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/942, nonostante l’ACER (i) abbia arbitrariamente modificato i requisiti correlati ai criteri di qualità tecnica che devono essere soddisfatti per presentare un’offerta e (ii) abbia optato per la ripetizione della procedura per la designazione della piattaforma fin dall’inizio, senza motivare in alcun modo tale modifica e tale opzione.

3.

Terzo motivo, vertente sull’errore commesso nel partire dal presupposto che l’ACER non abbia violato il principio di parità di trattamento nello stabilire i requisiti per lo studio dei casi nei lavori B (i) e B (ii) in un modo arbitrario, che ha favorito piattaforme che non soddisfacevano i requisiti di base al momento della presentazione delle offerte.

4.

Quarto motivo, vertente sull’errore commesso nel partire dal presupposto che l’ACER non agisse in violazione del principio di trasparenza di cui all’articolo 15 TFUE, e agli articoli 41, paragrafo 1, e 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta, nell’aver agito arbitrariamente e senza fornire una spiegazione dei requisiti dello studio di caso che riguardava la preparazione delle offerte da parte di piattaforme di prenotazione della capacità, prima che tali offerte fossero presentate.

5.

Quinto motivo, vertente sull’errore commesso nel partire dal presupposto che la decisione dell’ACER 10/2019 fosse debitamente motivata e pertanto non violasse manifestamente l’articolo 296 TFUE e gli articoli 41, paragrafo 2, lettera c), e 47 della Carta, mentre la motivazione in essa sviluppata non consente di ricostruire il ragionamento seguito dall’ACER per giungere alla scelta della piattaforma RBP e ostacola in modo significativo la possibilità per la ricorrente di impugnare tale decisione.


(1)  Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU 2019, L 158, pag. 22).

(2)  Regolamento (UE) 2017/459 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che abroga il regolamento (UE) n. 984/2013 (GU L 72, 17.3.2017, pag. 1).