ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 189

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
5 giugno 2020


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2020/C 189/01

Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Svezia, Pandemia di Covid‐19, [Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid‐19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti ( GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10 )]

1

2020/C 189/02

Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte di Cipro, Pandemia di Covid‐19, [Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti ( GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10 )]

2

2020/C 189/03

Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Grecia, Pandemia di Covid‐19, [Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti ( GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10 )]

3

2020/C 189/04

Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Romania, Pandemia di Covid‐19, [Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti ( GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10 )]

4

2020/C 189/05

Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte del Lussemburgo, Pandemia di Covid-19, [Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti ( GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10 )]

5

2020/C 189/06

Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte dell’Austria, Pandemia di Covid‐19, [Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti ( GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10 )]

6

2020/C 189/07

Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Bulgaria, Pandemia di Covid‐19, [Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti ( GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10 )]

7

2020/C 189/08

Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte di Malta, Pandemia di Covid‐19, [Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti ( GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10 )]

8


IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

5.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 189/1


Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Svezia

Pandemia di Covid‐19

[Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid‐19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]

(2020/C 189/01)

Notifica da parte di: Svezia

Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Svezia ha informato la Commissione in data 2 giugno 2020 di aver deciso di non applicare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698.

Disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 che la Svezia ha deciso di non applicare:

articolo 4, paragrafo 1, relativo alle ispezioni periodiche dei tachigrafi nel settore dei trasporti su strada a norma del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

articolo 4, paragrafo 2, relativo al rinnovo delle carte del conducente a norma del regolamento (UE) n. 165/2014;

articolo 4, paragrafo 3, relativo alla sostituzione delle carte del conducente a norma del regolamento (UE) n. 165/2014.


(1)  Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).


5.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 189/2


Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte di Cipro

Pandemia di Covid‐19

[Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]

(2020/C 189/02)

Notifica da parte di: Cipro

Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio,Cipro ha informato la Commissione in data 3 giugno 2020 di aver deciso di non applicare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698.

Disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 che Cipro ha deciso di non applicare:

articolo 4, paragrafo 1, relativo alle ispezioni periodiche dei tachigrafi nel settore dei trasporti su strada a norma del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

articolo 4, paragrafo 2, relativo al rinnovo delle carte del conducente a norma del regolamento (UE) n. 165/2014;

articolo 4, paragrafo 3, relativo alla sostituzione delle carte del conducente a norma del regolamento (UE) n. 165/2014;

articolo 7, paragrafo 1, relativo alla validità della licenza comunitaria per il trasporto di merci su strada a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

articolo 7, paragrafo 2, relativo alla validità della licenza comunitaria per il trasporto di merci su strada a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009

articolo 8, paragrafo 1, relativo alla validità della licenza comunitaria per il trasporto di passeggeri a norma del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

articolo 11, paragrafo 1, relativo al rinnovo delle licenze dei macchinisti a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

articolo 11, paragrafo 2, relativo all’effettuazione dei controlli periodici cui sono sottoposti i macchinisti a norma della direttiva 2007/59/CE.


(1)  Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).

(3)  Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).

(4)  Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51).


5.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 189/3


Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Grecia

Pandemia di Covid‐19

[Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]

(2020/C 189/03)

Notifica da parte di: Grecia

Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Grecia ha informato la Commissione in data 3 giugno 2020 di aver deciso di non applicare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698.

Disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 che la Grecia ha deciso di non applicare:

articolo 5, paragrafo 1, relativo ai termini per i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi a norma della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

articolo 5, paragrafo 2, relativo alla validità dei certificati di revisione a norma della direttiva 2014/45/UE.


(1)  Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).


5.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 189/4


Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Romania

Pandemia di Covid‐19

[Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]

(2020/C 189/04)

Notifica da parte di: Romania

Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Romania ha informato la Commissione in data 3 giugno 2020 di aver deciso di non applicare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698.

Disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 che la Romania ha deciso di non applicare:

articolo 4, paragrafo 1, relativo alle ispezioni periodiche dei tachigrafi nel settore dei trasporti su strada a norma del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

articolo 4, paragrafo 2, relativo al rinnovo delle carte del conducente a norma del regolamento (UE) n. 165/2014;

articolo 4, paragrafo 3, relativo alla sostituzione delle carte del conducente a norma del regolamento (UE) n. 165/2014;

articolo 5, paragrafo 1, relativo ai termini per i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi a norma della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

articolo 5, paragrafo 2, relativo alla validità dei certificati di revisione a norma della direttiva 2014/45/UE;

articolo 7, paragrafo 1, relativo alla validità della licenza comunitaria per il trasporto di merci su strada a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

articolo 7, paragrafo 2, relativo alla validità dell’attestato di conducente a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009;

articolo 8, paragrafo 1, relativo alla validità della licenza comunitaria per il trasporto di passeggeri a norma del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).


(1)  Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

(2)  Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

(3)  Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).

(4)  Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).


5.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 189/5


Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte del Lussemburgo

Pandemia di Covid-19

[Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]

(2020/C 189/05)

Notifica da parte di: Lussemburgo

Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Lussemburgo ha informato la Commissione in data 3 giugno 2020 di aver deciso di non applicare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698.

Disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 che il Lussemburgo ha deciso di non applicare:

articolo 3, paragrafo 1, relativo alla validità delle patenti di guida a norma della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

articolo 4, paragrafo 1, relativo alle ispezioni periodiche dei tachigrafi nel settore dei trasporti su strada a norma del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

articolo 4, paragrafo 2, relativo al rinnovo delle carte del conducente a norma del regolamento (UE) n. 165/2014;

articolo 4, paragrafo 3, relativo alla sostituzione delle carte del conducente a norma del regolamento (UE) n. 165/2014;

articolo 5, paragrafo 1, relativo ai termini per i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi a norma della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

articolo 5, paragrafo 2, relativo alla validità dei certificati di revisione a norma della direttiva 2014/45/UE;

articolo 7, paragrafo 1, relativo alla validità della licenza comunitaria per il trasporto di merci su strada a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

articolo 7, paragrafo 2, relativo alla validità dell’attestato di conducente a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009;

articolo 8, paragrafo 1, relativo alla validità della licenza comunitaria per il trasporto di passeggeri a norma del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

articolo 11, paragrafo 1, relativo al rinnovo delle licenze dei macchinisti a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).


(1)  Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).

(2)  Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

(4)  Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).

(5)  Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).

(6)  Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51).


5.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 189/6


Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte dell’Austria

Pandemia di Covid‐19

[Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]

(2020/C 189/06)

Notifica da parte di: Austria

Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, l’Austria ha informato la Commissione in data 3 giugno 2020 di aver deciso di non applicare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698.

Disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 che l’Austria ha deciso di non applicare:

articolo 4, paragrafo 1, relativo alle ispezioni periodiche dei tachigrafi nel settore dei trasporti su strada a norma del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

articolo 4, paragrafo 2, relativo al rinnovo delle carte del conducente a norma del regolamento (UE) n. 165/2014;

articolo 4, paragrafo 3, relativo alla sostituzione delle carte del conducente a norma del regolamento (UE) n. 165/2014;

articolo 11, paragrafo 1, relativo al rinnovo delle licenze dei macchinisti a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

articolo 11, paragrafo 2, relativo all’effettuazione dei controlli periodici cui sono sottoposti i macchinisti a norma della direttiva 2007/59/CE.


(1)  Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

(2)  Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51).


5.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 189/7


Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Bulgaria

Pandemia di Covid‐19

[Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]

(2020/C 189/07)

Notifica da parte di: Bulgaria

Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Bulgaria ha informato la Commissione in data 3 giugno 2020 di aver deciso di non applicare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698.

Disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 che la Bulgaria ha deciso di non applicare:

articolo 4, paragrafo 2, relativo alle ispezioni periodiche dei tachigrafi nel settore dei trasporti su strada a norma del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

articolo 4, paragrafo 3, relativo alla sostituzione delle carte del conducente a norma del regolamento (UE) n. 165/2014;

articolo 5, paragrafo 1, relativo ai termini per i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi a norma della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

articolo 5, paragrafo 2, relativo alla validità dei certificati di revisione a norma della direttiva 2014/45/UE;

articolo 7, paragrafo 1, relativo alla validità della licenza comunitaria per il trasporto di merci su strada a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

articolo 7, paragrafo 2, relativo alla validità dell’attestato di conducente a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009;

articolo 8, paragrafo 1, relativo alla validità della licenza comunitaria per il trasporto di passeggeri a norma del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

articolo 11, paragrafo 1, relativo al rinnovo delle licenze dei macchinisti a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

articolo 11, paragrafo 2, relativo all’effettuazione dei controlli periodici cui sono sottoposti i macchinisti a norma della direttiva 2007/59/CE.


(1)  Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

(2)  Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

(3)  Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).

(4)  Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).

(5)  Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51).


5.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 189/8


Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte di Malta

Pandemia di Covid‐19

[Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]

(2020/C 189/08)

Notifica da parte di: Malta

Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, Malta ha informato la Commissione in data 3 giugno 2020 di aver deciso di non applicare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698.

Disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 che Malta ha deciso di non applicare:

articolo 5, paragrafo 1, relativo ai termini per i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi a norma della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

articolo 5, paragrafo 2, relativo alla validità dei certificati di revisione a norma della direttiva 2014/45/UE;

articolo 7, paragrafo 1, relativo alla validità della licenza comunitaria per il trasporto di merci su strada a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

articolo 7, paragrafo 2, relativo alla validità dell’attestato di conducente a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009;

articolo 8, paragrafo 1, relativo alla validità della licenza comunitaria per il trasporto di passeggeri a norma del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).


(1)  Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

(2)  Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).

(3)  Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).