ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
63° anno |
Sommario |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2020/C 189/01 |
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2020/C 189/02 |
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2020/C 189/03 |
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2020/C 189/04 |
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2020/C 189/05 |
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2020/C 189/06 |
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2020/C 189/07 |
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2020/C 189/08 |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
5.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/1 |
Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Svezia
Pandemia di Covid‐19
[Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid‐19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]
(2020/C 189/01)
Notifica da parte di: Svezia
Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Svezia ha informato la Commissione in data 2 giugno 2020 di aver deciso di non applicare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698.
Disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 che la Svezia ha deciso di non applicare:
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articolo 4, paragrafo 1, relativo alle ispezioni periodiche dei tachigrafi nel settore dei trasporti su strada a norma del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1); |
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articolo 4, paragrafo 2, relativo al rinnovo delle carte del conducente a norma del regolamento (UE) n. 165/2014; |
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articolo 4, paragrafo 3, relativo alla sostituzione delle carte del conducente a norma del regolamento (UE) n. 165/2014. |
(1) Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).
5.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/2 |
Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte di Cipro
Pandemia di Covid‐19
[Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]
(2020/C 189/02)
Notifica da parte di: Cipro
Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio,Cipro ha informato la Commissione in data 3 giugno 2020 di aver deciso di non applicare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698.
Disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 che Cipro ha deciso di non applicare:
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articolo 4, paragrafo 1, relativo alle ispezioni periodiche dei tachigrafi nel settore dei trasporti su strada a norma del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1); |
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articolo 4, paragrafo 2, relativo al rinnovo delle carte del conducente a norma del regolamento (UE) n. 165/2014; |
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articolo 4, paragrafo 3, relativo alla sostituzione delle carte del conducente a norma del regolamento (UE) n. 165/2014; |
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articolo 7, paragrafo 1, relativo alla validità della licenza comunitaria per il trasporto di merci su strada a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2); |
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articolo 7, paragrafo 2, relativo alla validità della licenza comunitaria per il trasporto di merci su strada a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009 |
— |
articolo 8, paragrafo 1, relativo alla validità della licenza comunitaria per il trasporto di passeggeri a norma del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3); |
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articolo 11, paragrafo 1, relativo al rinnovo delle licenze dei macchinisti a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4); |
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articolo 11, paragrafo 2, relativo all’effettuazione dei controlli periodici cui sono sottoposti i macchinisti a norma della direttiva 2007/59/CE. |
(1) Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).
(3) Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).
(4) Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51).
5.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/3 |
Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Grecia
Pandemia di Covid‐19
[Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]
(2020/C 189/03)
Notifica da parte di: Grecia
Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Grecia ha informato la Commissione in data 3 giugno 2020 di aver deciso di non applicare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698.
Disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 che la Grecia ha deciso di non applicare:
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articolo 5, paragrafo 1, relativo ai termini per i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi a norma della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1); |
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articolo 5, paragrafo 2, relativo alla validità dei certificati di revisione a norma della direttiva 2014/45/UE. |
(1) Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).
5.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/4 |
Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Romania
Pandemia di Covid‐19
[Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]
(2020/C 189/04)
Notifica da parte di: Romania
Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Romania ha informato la Commissione in data 3 giugno 2020 di aver deciso di non applicare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698.
Disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 che la Romania ha deciso di non applicare:
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articolo 4, paragrafo 1, relativo alle ispezioni periodiche dei tachigrafi nel settore dei trasporti su strada a norma del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1); |
— |
articolo 4, paragrafo 2, relativo al rinnovo delle carte del conducente a norma del regolamento (UE) n. 165/2014; |
— |
articolo 4, paragrafo 3, relativo alla sostituzione delle carte del conducente a norma del regolamento (UE) n. 165/2014; |
— |
articolo 5, paragrafo 1, relativo ai termini per i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi a norma della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2); |
— |
articolo 5, paragrafo 2, relativo alla validità dei certificati di revisione a norma della direttiva 2014/45/UE; |
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articolo 7, paragrafo 1, relativo alla validità della licenza comunitaria per il trasporto di merci su strada a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3); |
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articolo 7, paragrafo 2, relativo alla validità dell’attestato di conducente a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009; |
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articolo 8, paragrafo 1, relativo alla validità della licenza comunitaria per il trasporto di passeggeri a norma del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(1) Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).
(2) Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).
(3) Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).
(4) Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).
5.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/5 |
Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte del Lussemburgo
Pandemia di Covid-19
[Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]
(2020/C 189/05)
Notifica da parte di: Lussemburgo
Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Lussemburgo ha informato la Commissione in data 3 giugno 2020 di aver deciso di non applicare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698.
Disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 che il Lussemburgo ha deciso di non applicare:
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articolo 3, paragrafo 1, relativo alla validità delle patenti di guida a norma della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1); |
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articolo 4, paragrafo 1, relativo alle ispezioni periodiche dei tachigrafi nel settore dei trasporti su strada a norma del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2); |
— |
articolo 4, paragrafo 2, relativo al rinnovo delle carte del conducente a norma del regolamento (UE) n. 165/2014; |
— |
articolo 4, paragrafo 3, relativo alla sostituzione delle carte del conducente a norma del regolamento (UE) n. 165/2014; |
— |
articolo 5, paragrafo 1, relativo ai termini per i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi a norma della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3); |
— |
articolo 5, paragrafo 2, relativo alla validità dei certificati di revisione a norma della direttiva 2014/45/UE; |
— |
articolo 7, paragrafo 1, relativo alla validità della licenza comunitaria per il trasporto di merci su strada a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4); |
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articolo 7, paragrafo 2, relativo alla validità dell’attestato di conducente a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009; |
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articolo 8, paragrafo 1, relativo alla validità della licenza comunitaria per il trasporto di passeggeri a norma del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5); |
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articolo 11, paragrafo 1, relativo al rinnovo delle licenze dei macchinisti a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). |
(1) Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).
(2) Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).
(3) Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).
(4) Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).
(5) Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).
(6) Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51).
5.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/6 |
Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte dell’Austria
Pandemia di Covid‐19
[Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]
(2020/C 189/06)
Notifica da parte di: Austria
Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, l’Austria ha informato la Commissione in data 3 giugno 2020 di aver deciso di non applicare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698.
Disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 che l’Austria ha deciso di non applicare:
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articolo 4, paragrafo 1, relativo alle ispezioni periodiche dei tachigrafi nel settore dei trasporti su strada a norma del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1); |
— |
articolo 4, paragrafo 2, relativo al rinnovo delle carte del conducente a norma del regolamento (UE) n. 165/2014; |
— |
articolo 4, paragrafo 3, relativo alla sostituzione delle carte del conducente a norma del regolamento (UE) n. 165/2014; |
— |
articolo 11, paragrafo 1, relativo al rinnovo delle licenze dei macchinisti a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2); |
— |
articolo 11, paragrafo 2, relativo all’effettuazione dei controlli periodici cui sono sottoposti i macchinisti a norma della direttiva 2007/59/CE. |
(1) Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).
(2) Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51).
5.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/7 |
Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Bulgaria
Pandemia di Covid‐19
[Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]
(2020/C 189/07)
Notifica da parte di: Bulgaria
Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Bulgaria ha informato la Commissione in data 3 giugno 2020 di aver deciso di non applicare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698.
Disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 che la Bulgaria ha deciso di non applicare:
— |
articolo 4, paragrafo 2, relativo alle ispezioni periodiche dei tachigrafi nel settore dei trasporti su strada a norma del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1); |
— |
articolo 4, paragrafo 3, relativo alla sostituzione delle carte del conducente a norma del regolamento (UE) n. 165/2014; |
— |
articolo 5, paragrafo 1, relativo ai termini per i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi a norma della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2); |
— |
articolo 5, paragrafo 2, relativo alla validità dei certificati di revisione a norma della direttiva 2014/45/UE; |
— |
articolo 7, paragrafo 1, relativo alla validità della licenza comunitaria per il trasporto di merci su strada a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3); |
— |
articolo 7, paragrafo 2, relativo alla validità dell’attestato di conducente a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009; |
— |
articolo 8, paragrafo 1, relativo alla validità della licenza comunitaria per il trasporto di passeggeri a norma del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4); |
— |
articolo 11, paragrafo 1, relativo al rinnovo delle licenze dei macchinisti a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5); |
— |
articolo 11, paragrafo 2, relativo all’effettuazione dei controlli periodici cui sono sottoposti i macchinisti a norma della direttiva 2007/59/CE. |
(1) Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).
(2) Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).
(3) Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).
(4) Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).
(5) Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51).
5.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/8 |
Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte di Malta
Pandemia di Covid‐19
[Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]
(2020/C 189/08)
Notifica da parte di: Malta
Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, Malta ha informato la Commissione in data 3 giugno 2020 di aver deciso di non applicare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698.
Disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 che Malta ha deciso di non applicare:
— |
articolo 5, paragrafo 1, relativo ai termini per i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi a norma della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1); |
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articolo 5, paragrafo 2, relativo alla validità dei certificati di revisione a norma della direttiva 2014/45/UE; |
— |
articolo 7, paragrafo 1, relativo alla validità della licenza comunitaria per il trasporto di merci su strada a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2); |
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articolo 7, paragrafo 2, relativo alla validità dell’attestato di conducente a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009; |
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articolo 8, paragrafo 1, relativo alla validità della licenza comunitaria per il trasporto di passeggeri a norma del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(1) Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).
(2) Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).
(3) Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).