ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 183

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
3 giugno 2020


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2020/C 183/01

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione di: AL NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, AL-YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, BOUYERI, Mohammed, IZZ-AL-DIN, Hasan, MOHAMMED, Khalid Shaikh, SHAHLAI Abdul Reza, SHAKURI Ali Gholam, PARTITO COMUNISTA DELLE FILIPPINE, incluso NEW PEOPLE’S ARMY — NPA (NUOVO ESERCITO POPOLARE), Filippine, Ala militare di Hezbollah (Hizballah Military Wing), EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL (ESERCITO DI LIBERAZIONE NAZIONALE), FRONTE POPOLARE DI LIBERAZIONE DELLA PALESTINA (PFLP), FRONTE POPOLARE DI LIBERAZIONE DELLA PALESTINA — COMANDO GENERALE, DEVRIMCI HALK KURTULUȘ PARTISI - CEPHESI — DHKP/C, SENDERO LUMINOSO — SL (Sentiero luminoso) e TEYRBAZEN AZADIYA KURDISTAN – TAK – persone e gruppi che figurano nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (v. gli allegati della decisione (PESC) 2020/20 del Consiglio e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/19 del Consiglio

1

 

Commissione europea

2020/C 183/02

Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento:, 0,00 % al 1o giugno 2020 — Tassi di cambio dell'euro

3


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2020/C 183/03

Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9757 — Providence/VOO/Brutélé) ( 1 )

4

2020/C 183/04

Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9850 – EQT Fund management/Schülke & Mayr), Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

6

2020/C 183/05

Notifica preventiva di concentrazione, (Case M.9851 — Naturgy/Sonatrach/BlackRock/Medgaz), Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

7

2020/C 183/06

Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9782 — Experian/Bertelsmann/Informa), Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

9

2020/C 183/07

Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9676 — Lov Group/Banijay/ESG) ( 1 )

11

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2020/C 183/08

Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

12


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

3.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 183/1


Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione di: AL NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, AL-YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, BOUYERI, Mohammed, IZZ-AL-DIN, Hasan, MOHAMMED, Khalid Shaikh, SHAHLAI Abdul Reza, SHAKURI Ali Gholam, PARTITO COMUNISTA DELLE FILIPPINE, incluso NEW PEOPLE’S ARMY — NPA (NUOVO ESERCITO POPOLARE), Filippine, Ala militare di Hezbollah (Hizballah Military Wing), EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL (ESERCITO DI LIBERAZIONE NAZIONALE), FRONTE POPOLARE DI LIBERAZIONE DELLA PALESTINA (PFLP), FRONTE POPOLARE DI LIBERAZIONE DELLA PALESTINA — COMANDO GENERALE, «DEVRIMCI HALK KURTULUȘ PARTISI - CEPHESI» — «DHKP/C», «SENDERO LUMINOSO» — «SL» («Sentiero luminoso») e «TEYRBAZEN AZADIYA KURDISTAN» – «TAK» – persone e gruppi che figurano nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (v. gli allegati della decisione (PESC) 2020/20 del Consiglio e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/19 del Consiglio

(2020/C 183/01)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone e dei gruppi summenzionati, che figurano nella decisione (PESC) 2020/20 del Consiglio (1) e nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/19 del Consiglio (2).

Il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio (3) prevede che siano congelati tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche appartenenti alle persone e ai gruppi in questione e che i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche non siano messi a disposizione degli stessi, direttamente o indirettamente.

Sono state fornite al Consiglio nuove informazioni pertinenti all’inserimento in elenco delle persone e dei gruppi summenzionati. Dopo aver vagliato tali nuove informazioni, il Consiglio intende modificare le sue motivazioni di conseguenza.

Le persone e i gruppi in questione possono presentare una richiesta volta ad ottenere le motivazioni previste riguardo al loro mantenimento nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea (all’attenzione di: gruppo COMET designazioni)

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu

Tale richiesta dovrebbe essere presentata entro il 10 giugno 2020.

Le persone e i gruppi in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all’indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che li include e mantiene nell’elenco. Tali richieste saranno esaminate all’atto del ricevimento. Al riguardo si attira l’attenzione delle persone e dei gruppi in questione sul periodico riesame dell’elenco da parte del Consiglio, conformemente all’articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC (4).

Si attira l’attenzione delle persone e dei gruppi in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencati nell’allegato del regolamento, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici (in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento).


(1)  GU L 8 I del 14.1.2020, pag. 5.

(2)  GU L 8I del 14.1.2020, pag. 1.

(3)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

(4)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.


Commissione europea

3.6.2020   

IT

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C 183/3


Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (1):

0,00 % al 1o giugno 2020

Tassi di cambio dell'euro (2)

2 giugno 2020

(2020/C 183/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1174

JPY

yen giapponesi

120,83

DKK

corone danesi

7,4541

GBP

sterline inglesi

0,89083

SEK

corone svedesi

10,4520

CHF

franchi svizzeri

1,0741

ISK

corone islandesi

151,00

NOK

corone norvegesi

10,6798

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,645

HUF

fiorini ungheresi

345,67

PLN

zloty polacchi

4,3993

RON

leu rumeni

4,8423

TRY

lire turche

7,5698

AUD

dollari australiani

1,6310

CAD

dollari canadesi

1,5106

HKD

dollari di Hong Kong

8,6609

NZD

dollari neozelandesi

1,7680

SGD

dollari di Singapore

1,5668

KRW

won sudcoreani

1 364,42

ZAR

rand sudafricani

19,2755

CNY

renminbi Yuan cinese

7,9413

HRK

kuna croata

7,5848

IDR

rupia indonesiana

16 107,32

MYR

ringgit malese

4,7797

PHP

peso filippino

56,071

RUB

rublo russo

76,8001

THB

baht thailandese

35,271

BRL

real brasiliano

5,9499

MXN

peso messicano

24,4448

INR

rupia indiana

84,0390


(1)  Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.

(2)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

3.6.2020   

IT

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C 183/4


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9757 — Providence/VOO/Brutélé)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 183/03)

1.   

In data 25 maggio 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

il gruppo Providence Equity Partners, («Providence», Stati Uniti), che agirà ai fini della presente operazione attraverso la società OTP Luxco S.à.r.l («OTP Luxco», Lussemburgo), controllata da tre fondi di investimento, vale a dire: 1) Providence Equity Partners VIII L.P (isole Cayman), 2) Providence Equity Partners VIII-A L.P. (isole Cayman) e 3) Providence Equity Partners VIII (Scozia) L.P., appartenenti a loro volta al gruppo;

VOO SA («VOO», Belgio), controllata da Nethys SA («Nethys», Belgio), a sua volta controllata dall’impresa pubblica intercomunale Enodia SCRL («Enodia», Belgio);

la Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision, ossia Brutélé SCRL («Brutélé», Belgio).

Providence, attraverso la controllata OTP Luxco, acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di VOO e di Brutélé.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Providence: società di investimento su scala mondiale specializzata nei settori dei media e della comunicazione, dell’istruzione e dell’industria dell’informazione;

VOO: operatore via cavo principalmente attivo nella Regione vallona che fornisce servizi televisivi, di telefonia fissa e mobile e internet attraverso la sua rete via cavo, sia a clienti al dettaglio che professionali;

Brutélé: operatore via cavo che opera prevalentemente a sud della Regione di Bruxelles Capitale e fornisce sia a clienti al dettaglio che professionali servizi televisivi, di telefonia e Internet attraverso la sua rete via cavo, principalmente nella regione di Bruxelles Capitale e nella città di Charleroi (provincia dell’Hainaut, Vallonia).

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione europea ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9757 — Providence/VOO/Brutélé

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).


3.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 183/6


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9850 – EQT Fund management/Schülke & Mayr)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 183/04)

1.   

In data 25 maggio 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

EQT VIII («EQT», Lussemburgo), controllata da EQT Fund Management S.à r.l.,

Schülke & Mayr GmbH («Schülke», Germania).

EQT acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Schülke.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

EQT. EQT è un fondo di investimento che cerca di investire principalmente in Europa, in particolare in Europa settentrionale.

Schülke. Schülke opera nei settori della prevenzione delle infezioni e dell’igiene. Schülke sviluppa, produce e distribuisce antisettici per il trattamento delle ferite, disinfettanti, prodotti medici e cosmetici per la cura della pelle e sostanze preservanti.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9850 – EQT Fund management/Schülke & Mayr

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 229-64301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


3.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 183/7


Notifica preventiva di concentrazione

(Case M.9851Naturgy/Sonatrach/BlackRock/Medgaz)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 183/05)

1.   

In data 25 maggio 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Naturgy Energy Group S.A. («Naturgy», Spagna),

SONATRACH S.p.A («Sonatrach», Algeria),

Global Energy & Power Infrastructure Fund III L.P. («GEPIF III», Stati Uniti), gestito da BlackRock Alternatives Management («BAM», Stati Uniti) di proprietà di BlackRock Group («BlackRock», Stati Uniti),

Medgaz S.A. («Medgaz», Spagna).

Naturgy, Sonatrach e BlackRock acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo congiunto dell’insieme di Medgaz.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Naturgy opera nei mercati dell’energia elettrica e nei mercati intermedio e a valle del gas, nonché nei mercati dello stoccaggio, della distribuzione e della vendita al dettaglio di gas,

Sonatrach è l’azienda nazionale algerina del petrolio e del gas ed è attiva lungo tutta la catena del valore degli idrocarburi,

GEPIF III è un fondo specializzato in investimenti nella catena del valore dell’energia e delle infrastrutture energetiche ed è gestito da BAM,

Medgaz è proprietario e gestore del gasdotto Algeria-Europa che trasporta gas naturale dall’Algeria alla Spagna.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9851 — Naturgy/Sonatrach/BlackRock/Medgaz

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


3.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 183/9


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9782 — Experian/Bertelsmann/Informa)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 183/06)

1.   

In data 20 maggio 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Bertelsmann SE & Co. KGaA («Bertelsmann», Germania),

Experian plc («Experian», Regno Unito),

Informa Solutions GmbH («Informa», Germania).

Experian e Bertelsmann acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo congiunto dell’insieme di Informa.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Experian: impresa di servizi d’informazione di livello mondiale che fornisce alle imprese software e servizi che consentono di gestire il rischio di credito, ridurre al minimo l’incidenza delle frodi e verificare l’identità delle persone.

Bertelsmann: impresa attiva a livello di media, servizi e istruzione con sede in Germania e che opera in circa 50 paesi, in particolare nei settori della televisione, della pubblicazione di riviste, della pubblicazione di musica e dei servizi legati all’istruzione;

Informa: attualmente una controllata indiretta detenuta al 100 % da Bertelsmann. Successivamente all’operazione, essa riunirà le attività di Experian e Bertelsmann riguardanti i servizi di riferimento del credito, i servizi di prevenzione delle frodi e di verifica dell’identità, i dati relativi al merito creditizio, lo sviluppo di soluzioni di valutazione, l’automazione della gestione delle denunce, i software decisionali e i servizi di analisi dei dati.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9782 — Experian/Bertelsmann/Informa

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


3.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 183/11


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9676 — Lov Group/Banijay/ESG)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 183/07)

1.   

In data 25 maggio 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Lov Group Invest («Lov Group», Francia),

Banijay Group («Banijay», Francia), controllato da Lov Group e DeAgostini,

Endemol Shine Group («ESG», Paesi Bassi), controllata da Apollo Management e The Walt Disney Company.

Lov Group acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Banijay e ESG.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Lov Group: produzione di contenuti televisivi (attraverso Banijay) in Europa, attività nei settori del gioco d’azzardo online e degli alberghi di lusso;

Banijay: creazione, produzione e distribuzione di contenuti televisivi di intrattenimento per le emittenti europee e di altri paesi in tutto il mondo;

ESG: produzione e distribuzione di contenuti televisivi e concessione di licenze a terzi, sviluppo di contenuti generali di intrattenimento in Europa e in altri paesi in tutto il mondo.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9676 — LOV Group/Banijay/ESG

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 229 64301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

3.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 183/12


Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2020/C 183/08)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

«Brački varenik»

N. UE: PGI-HR-02454 — 8.4.2019

DOP ( ) IGP (X)

1.   Nome

«Brački varenik»

2.   Stato membro o paese terzo

Croazia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.8. Altri prodotti indicati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

Il «Brački varenik» è un prodotto utilizzato come condimento e ottenuto facendo cuocere il succo pressato di uve fresche o secche fino a quando il suo volume non si riduce a circa un terzo del volume iniziale. Il «Brački varenik» è un liquido dolce e denso con note di miele, un gusto delicato e un aroma di uva e un gusto più pronunciato di caramello. Il colore del «Brački varenik» varia dal rosso scuro al marrone scuro se sono utilizzate varietà a bacca rossa e dal giallo scuro al marrone chiaro se sono utilizzate varietà a bacca bianca. Al momento dell’immissione sul mercato il tenore di sostanza secca solubile (determinato mediante rifrazione) del «Brački varenik» deve essere almeno del 45 % e il valore del suo pH deve essere compreso tra 3 e 5 (diluito in acqua fino ad arrivare al 25 % di sostanza secca). Il «Brački varenik» è commercializzato in bottiglie di vetro con una capacità massima di 0,5 l.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Il «Brački varenik» è prodotto a partire da varietà di uve da vino autoctone ossia le varietà rosse Babić, Brljenak e Plavac mali e la varietà bianca Maraština. Queste varietà devono costituire, singolarmente o combinate, almeno l’80 % del prodotto; il resto può essere composto da altre varietà dell’isola di Brazza.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi della produzione del «Brački varenik», comprese la raccolta, la pressatura e la filtrazione e la cottura dell’uva, devono avvenire all’interno della zona di produzione di cui al punto 4.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Quando è commercializzato, il nome «Brački varenik» deve essere più in vista sull’etichetta delle altre scritte per quanto riguarda le dimensioni, il tipo e il colore delle lettere (tipografia). Le dimensioni del marchio del produttore non devono superare il 70 % delle dimensioni del nome del prodotto.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

Il «Brački varenik» è prodotto sull’isola di Brazza, che dal punto di vista amministrativo fa parte della contea di Spalato e della Dalmazia ed è suddivisa in otto amministrazioni territoriali autonome: la città di San Pietro di Brazza e i comuni di Postire, Pucischie, Selza, Bol, Neresi, Milnà e San Giovanni di Brazza. È separata dal territorio continentale dal canale di Brazza a nord, dall’isola di Solta dalla Porta di Spalato a ovest e dall’isola di Lesina dal canale di Lesina a sud.

5.   Legame con la zona geografica

Il legame causale tra il «Brački varenik» e l’isola di Brazza si basa sulla reputazione di cui gode il prodotto e sul metodo di produzione tradizionale specifico e la ricetta conservata fino ai giorni nostri, che sono caratteristici di questa zona geografica.

L’isola di Brazza presenta tre diverse aree geomorfologiche: una fascia costiera pianeggiante (fino a 170 m di altezza), un altopiano centrale (fino a 400 m) e una zona più montuosa. Il substrato geologico più comune sull’isola di Brazza è costituito da calcare cretaceo e dolomite, su cui si sono formati terreni rocciosi, neri, marroni, rossi e suolo antropogenico. Su questi tipi di terreno le colture mediterranee seguenti sono le più adatte alla coltivazione: olive, viti, agrumi, fichi, erbe aromatiche e piante medicinali.

La viticoltura ha una lunga e ricca tradizione e costituisce il settore agricolo più importante dell’isola di Brazza, come dimostra il fatto che è praticata in modo costante nella zona sin dall’antichità. Poiché l’isola di Brazza è dominata da terreni accidentati, per ottenere quante più terre arabili possibili, gli abitanti locali hanno coltivato il suolo antropogenico disboscando, dissodando e fertilizzando il terreno per creare terrazze. Tagliando la terra e costruendo terrazze, il terreno è rimasto fertile, consentendone la coltivazione, principalmente la viticoltura.

L’antica tradizione di coltivare viti sull’isola di Brazza, l’influenza delle conoscenze e delle competenze nel selezionare le varietà di uve più adatte alle condizioni naturali della zona geografica, il metodo di coltivazione e la tecnica di produzione sono solo alcuni dei fattori umani che hanno inciso in modo decisivo sulla qualità delle uve usate per produrre il «Brački varenik».

Le principali varietà di uve coltivate sull’isola di Brazza e utilizzate per produrre il «Brački varenik» sono Babić, Crljenak, Plavac mali e Maraština, i cui vigneti sono situati sui versanti rivolti a sud. L’isola di Brazza gode di un microclima caldo poiché si trova nella Dalmazia meridionale, che è caratterizzata da un clima mediterraneo (sottotipo Csa) mite, con estati calde e secche, inverni miti e temperature medie annue elevate (21,8 °C durante il periodo vegetativo), un abbondante soleggiamento e influenze marittime. Durante il periodo caldo dell’anno i venti (di giorno il maestrale, di notte il burin) soffiano sui versanti rivolti a sud, alleviando il torrido caldo estivo. L’isola di Brazza è situata nella parte più soleggiata dell’Adriatico, con circa 2 600 ore di soleggiamento all’anno, un fattore estremamente importante durante la maturazione delle uve.

Gli abitanti dell’isola di Brazza utilizzano l’uva per produrre non solo il vino, ma anche la specialità «Brački varenik», facendo bollire il succo proveniente dalle uve per utilizzarlo come condimento fondamentale dei piatti tradizionali di Brazza.

L’autore Marco Gavio Apicio, che ha descritto il metodo di produzione del prodotto, testimonia che il «Brački varenik» era usato come condimento già all’epoca degli antichi Romani (V. Vodanović Kukec, 1997, Iz pijata i žmula, Korijeni bračke kuhinje). Nella documentazione storica risalente al 1885 l’autore S. Bulimbašić afferma che «il “Brački varenik” è preparato secondo una ricetta tradizionale di proprietà della famiglia Didolić dell’isola di Brazza, destinata alle migliori cucine di Vienna, dove è particolarmente apprezzata e ricercata» (S. Bulimbašić, Brački varenik, pubblicato il 30 settembre 2011).

Dato che il varenik è prodotto fin dall’antichità, alla fine del XVIII secolo gli abitanti dell’isola di Brazza hanno cercato di salvare dall’oblio il suo caratteristico aroma di miele e il sapore e il profumo di questo condimento a base di uva secondo una ricetta custodita per secoli dalle famiglie più antiche di Brazza. Il metodo tradizionale per preparare il «Brački varenik» costituiva un evento sociale speciale ed era parte integrante della jematva, o vendemmia, che avveniva nei mesi di settembre e ottobre. L’evento coinvolgeva i produttori locali che si servivano delle loro vaste conoscenze e competenze per selezionare le migliori uve delle varietà autoctone a bacca rossa Babić, Brljenak e Plavac mali o la varietà a bacca bianca Maraština. Le uve venivano poste in ceste separate e, alla fine della vendemmia, pigiate e pressate a mano per produrre un succo d’uva che veniva cotto lentamente (in alcuni casi per più di 10 ore) a fiamma bassa, in un grande pentolone detto «kotlenka». Il «Brački varenik» veniva cotto durante la notte, solitamente fino al mattino successivo, sorvegliato principalmente da donne, fino a che non si formava un liquido denso. Le varietà di uva autoctone a bacca rossa e a bacca bianca (Babić, Crljenak, Plavac mali e Maraština) hanno un elevato tenore di zuccheri e ciò è essenziale per il prodotto finale. L’antica tradizione della preparazione del «Brački varenik» si è conservata fino ad oggi ed è parte integrante dello stile di vita degli abitanti di Brazza.

La fama di cui gode il «Brački varenik» è dimostrata dal fatto che sta tornando in auge nei menù dei ristoranti di Brazza, poiché è utilizzato come condimento essenziale in numerosi piatti tradizionali dell’isola di Brazza (Slobodna Dalmacija, l’articolo intitolato «Tajni recepti bračkih nona», 2014, e Slobodna Dalmacija, l’articolo intitolato «Supetar pjati puni kuharskih čudesa», 2015).

La viticoltura, la produzione di uve e i prodotti da esse derivati hanno costituito il nucleo dell’economia dell’isola per secoli.

Le varietà di uva (Babić, Crljenak, Plavac mali e Maraština) utilizzate per produrre il «Brački varenik», le numerose giornate di sole durante la maturazione dell’uva, il clima adatto, il terreno fertile e il terrazzamento e la posizione dei vigneti aumentano il tenore di zuccheri dell’uva, che è essenziale per il metodo di produzione del «Brački varenik», in quanto riduce i tempi di cottura.

La reputazione del «Brački varenik» e del suo metodo di produzione tradizionale si possono attribuire al fatto che questo prodotto regionale proveniente dall’isola di Brazza ha una lunga storia. La ricetta di questo prodotto si basa sulla consolidata esperienza degli abitanti locali dell’isola di Brazza, che si tramanda da una generazione all’altra ed è strettamente legata alla zona geografica delimitata.

La reputazione del «Brački varenik» è confermata anche dalla sua presenza costante ogni anno in vari festival, dai numerosi premi che ha ricevuto e dai tanti articoli di stampa che ne trattano (Dani varenika na otoku Braču, 2015, associazione dei produttori di San Pietro di Brazza, Brački varenik na Markovom trgu, 2017, e fiera GAST, Izvorni brački varenik otrgnut od zaborava, 2017).

Il legame tra il nome «Brački varenik» e la zona geografica dell’isola d Brazza è evidente anche nella promozione del turismo: l’ufficio del turismo della città di San Pietro di Brazza ha dichiarato il «Brački varenik» un condimento indispensabile delle specialità culinarie dell’isola di Brazza e lo ha inserito nell’elenco dei prodotti da provare assolutamente durante le vacanze sull’isola di Brazza (ufficio del turismo di San Pietro di Brazza, Croatian Hot Spots, marzo 2017).

Per evitare che la tradizione della produzione del «Brački varenik» venga dimenticata, sull’isola di Brazza si tengono seminari per trasmettere alle nuove generazioni le competenze tradizionali necessarie per preparare il prodotto. Uno di questi seminari su come preparare il «Brački varenik» si è svolto nella scuola elementare di San Pietro di Brazza (scuola elementare di San Pietro di Brazza, Eko kutak, 2016).

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/hrana/zoi-zozp-zts/Izmijenjena_Specifikacija_Proizvoda_Bracki_Varenik.pdf


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.