ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 180

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
29 maggio 2020


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2020/C 180/01

Avvio di procedura, (Caso M.9489 — Air Canada/Transat) ( 1 )

1

2020/C 180/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9461 — AbbVie/Allergan) ( 1 )

2

2020/C 180/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9780 — BNP Paribas/Bank of Baroda/JV) ( 1 )

3


 

III   Atti preparatori

 

BANCA CENTRALE EUROPEA

2020/C 180/04

Parere della Banca centrale europea, del 20 maggio 2020, in merito a modifiche al quadro prudenziale dell’Unione in risposta alla pandemia di Covid‐19, (CON/2020/16)

4


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2020/C 180/05

Avviso all’attenzione delle persone ed entità soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2013/255/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

10

2020/C 180/06

Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2013/255/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2020/719 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

11

 

Commissione europea

2020/C 180/07

Tassi di cambio dell'euro — 28 maggio 2020

12

2020/C 180/08

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

13

2020/C 180/09

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

14


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2020/C 180/10

Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9619 — CDC/EDF/ENGIE/La Poste) ( 1 )

15

2020/C 180/11

Notifica preventiva di concentrazione, [Caso M.9759 — Nexi/Intesa Sanpaolo (Merchant acquiring business)] ( 1 )

17

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2020/C 180/12

Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell’approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

18


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

29.5.2020   

IT

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C 180/1


Avvio di procedura

(Caso M.9489 — Air Canada/Transat)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 180/01)

Il 25 maggio 2020 la Commissione ha deciso di avviare la procedura nel sopramenzionato caso avendo constatato che la concentrazione notificata suscita seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune. L’avvio di procedura comporta l’apertura di una seconda fase istruttoria sulla operazione notificata e non pregiudica la decisione finale sul caso. La decisione di avvio di procedura è adottata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Per poter essere prese in considerazione nella procedura le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+ 32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso M.9489 — AIR CANADA/TRANSAT, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


29.5.2020   

IT

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C 180/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9461 — AbbVie/Allergan)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 180/02)

Il 10 gennaio 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9461. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


29.5.2020   

IT

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C 180/3


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9780 — BNP Paribas/Bank of Baroda/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 180/03)

Il 15 maggio 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9780. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


III Atti preparatori

BANCA CENTRALE EUROPEA

29.5.2020   

IT

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C 180/4


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 20 maggio 2020

in merito a modifiche al quadro prudenziale dell’Unione in risposta alla pandemia di Covid‐19

(CON/2020/16)

(2020/C 180/04)

Introduzione e base giuridica

In data 6 e 12 maggio 2020 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, rispettivamente, una richiesta di parere su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda gli adeguamenti in risposta alla pandemia di Covid‐19 (1) (di seguito la «proposta di regolamento»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in quanto la proposta di regolamento contiene disposizioni che incidono 1) sul compito del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) di definire e attuare la politica monetaria in conformità al primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2, del Trattato, 2) sui compiti della BCE riguardanti le politiche relative alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi in conformità all’articolo 127, paragrafo 6, del Trattato e 3) sul contribuito del SEBC alla regolare conduzione delle politiche perseguite dalle autorità competenti in relazione alla stabilità del sistema finanziario di cui all’articolo 127, paragrafo 5, del Trattato. In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

Le implicazioni senza precedenti della crisi mondiale generata dalla pandemia di coronavirus (Covid‐19) hanno indotto le autorità pubbliche di tutto il mondo ad adottare azioni rapide e decise volte ad assicurare che gli enti creditizi possano continuare a svolgere il loro ruolo nel finanziamento dell’economia reale e riescano a sostenere la ripresa economica nonostante il probabile livello crescente delle perdite che affronteranno a causa della crisi.

La BCE ha fatto ricorso alla flessibilità negli oneri di vigilanza consentita dal quadro normativo vigente per aiutare gli enti creditizi a continuare ad erogare credito alle famiglie, alle imprese e alle società di maggiori dimensioni sane maggiormente colpite dalle ripercussioni economiche in atto (2). Al riguardo, la BCE ha accordato misure temporanee di sostegno patrimoniale e operativo (3) e ha annunciato ulteriore flessibilità nel trattamento prudenziale di prestiti garantiti da misure di sostegno pubblico (4). La BCE ha altresì incoraggiato gli enti ad evitare effetti prociclici eccessivi nell’applicazione degli International Accounting Standards (IFRS) 9 (5), ha ridotto temporaneamente il moltiplicatore qualitativo del rischio di mercato per tener conto degli eccezionali livelli di volatilità dei mercati  (6) e ha emanato una raccomandazione sulla distribuzione di dividendi volta a mantenere le risorse di capitale nel sistema bancario per aumentare la sua capacità di supportare l’economia reale (7). Tali misure hanno rappresentato un sostegno estremamente rilevante nell’affrontare la crisi in atto con importanti sinergie tra le misure della BCE, quale autorità di vigilanza bancaria, e i suoi interventi di politica monetaria, quale banca centrale.

Anche altre autorità sono intervenute, in particolare il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) e l’Autorità bancaria europea (ABE), mediante misure prudenziali di natura complementare che hanno beneficiato di un coordinamento internazionale. Inoltre, i governi nazionali hanno lanciato programmi di sostegno estremamente rilevanti tra cui garanzie pubbliche e moratorie ai pagamenti di obbligazioni creditizie.

In tale contesto, la BCE appoggia pienamente l’iniziativa della Commissione di aumentare la capacità degli enti creditizi di erogare prestiti e di assorbire le perdite connesse alla pandemia di Covid‐19, garantendo nel contempo la loro continua capacità di tenuta (8). Si accolgono favorevolmente gli adeguamenti mirati al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) (CRR), in quanto aumentano ulteriormente la capacità del sistema bancario di attenuare l’impatto economico della pandemia e sostenere la ripresa, preservando al contempo gli elementi fondamentali del quadro prudenziale. Inoltre, alcuni elementi della proposta di regolamento sono complementari rispetto alle misure di attenuazione intraprese dalla BCE nell’ambito della vigilanza, e talune misure approvate di recente dal CBVB richiedono delle modifiche al quadro normativo dell’Unione per divenire operative. Qualsiasi ulteriore adeguamento della proposta di regolamento non dovrebbe alterare sostanzialmente il quadro prudenziale che dovrebbe continuare a rispettare le norme di Basilea convenute ed evitare ogni ulteriore frammentazione del corpus unico di norme europeo.

Come ulteriore osservazione di carattere generale riguardo la disponibilità ad erogare prestiti all’economia, la BCE fa rilevare quanto segue. Se il coefficiente di capitale primario di classe 1 (CET1) degli enti creditizi scende al di sotto del requisito combinato di riserva di capitale, gli enti creditizi possono distribuire risorse unicamente nei limiti dell’ammontare massimo distribuibile (10). Se gli utili diventano negativi, le distribuzioni sono annullate, a prescindere dall’entità della violazione. Gli enti creditizi potrebbero non essere inclini a utilizzare le proprie riserve per erogare ulteriori prestiti per via dei timori di essere obbligati ad annullare le cedole sugli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e affrontare possibili reazioni negative dei partecipanti al mercato. Una tale condotta pregiudicherebbe gli effetti positivi perseguiti con la disciplina in materia di riserve.

Osservazioni specifiche

1.   Disposizioni transitorie per attenuare l’impatto delle disposizioni dell’IFRS 9 sul capitale regolamentare

1.1.

L’articolo 473 bis del CRR contiene disposizioni transitorie che consentono agli enti di reintegrare nel capitale primario di classe 1 (CET1) una parte di eventuali aumenti degli accantonamenti dovuti all’introduzione della contabilità delle perdite attese su crediti (ECL) a norma dell’IFRS 9. Le disposizioni transitorie constano di due elementi: una componente statica e una dinamica. La componente statica consente agli enti creditizi di neutralizzare parzialmente l’«effetto del primo giorno» sul capitale primario di classe 1 (CET1) dell’aumento degli accantonamenti contabili dovuto all’introduzione dell’IFRS 9. La componente dinamica consente agli enti creditizi di neutralizzare parzialmente l’effetto dell’ulteriore aumento (ossia quello successivo al primo giorno) degli accantonamenti per le attività finanziarie che non sono deteriorate. Le vigenti disposizioni transitorie riguardano il periodo 2018-2022 (11).

1.2.

In data 3 aprile 2020 il CBVB ha approvato modifiche (12) alle vigenti disposizioni transitorie in materia di perdite attese su crediti (ECL) a fronte della crisi correlata alla Covid‐19. Il CBVB ha altresì chiarito che le giurisdizioni che hanno già dato attuazione alle disposizioni transitorie (compresa l’Unione europea) possono optare in particolare per reintegrare meno del 100% nel corso del 2020 e del 2021 ovvero adottare altre misure per impedire che la reintegrazione includa gli importi delle perdite attese sui crediti (ECL) stabiliti prima della epidemia di Covid‐19 (13). Per rispecchiare tali considerazioni la proposta di regolamento prevede di ridefinire il periodo transitorio di cinque anni avviato nel 2018 unicamente per la componente dinamica.

1.3.

La BCE appoggia la modifica dell’articolo 473 bis del CRR volta a consentire agli enti creditizi di reintegrare nel capitale primario di classe 1 (CET1) un importo limitato all’aumento attribuibile alla componente dinamica degli accantonamenti per le perdite attese sui crediti (ECL) dopo il 31 dicembre 2019. In primo luogo, tale soluzione consentirebbe di adeguare l’ambito delle misure supplementari per far fronte agli effetti connessi alla Covid‐19, distinguendoli dall’«effetto del primo giorno» che l’aumento degli accantonamenti ha avuto sul capitale primario di classe 1 (CET1) a causa dell’introduzione dell’IFRS 9. In secondo luogo, tale soluzione sarebbe pienamente conforme alla decisione del CBVB del 3 aprile 2020.

2.   Trattamento dei prestiti con garanzia pubblica nell’ambito dei livelli minimi di accantonamento prudenziale per le esposizioni deteriorate

2.1.

Ai sensi dell’articolo 47 quater, paragrafo 4, del CRR le esposizioni deteriorate (NPE) garantite da agenzie ufficiali per il credito all’esportazione (ECA) ricevono un trattamento preferenziale in relazione agli obblighi di deduzione di cui all’articolo 47 quater, paragrafo 3, del CRR (i cosiddetti livelli minimi di accantonamento prudenziale per le NPE). Nel caso di NPE garantite dalle ECA, la parte di esposizione coperta da tale garanzia deve essere dedotta integralmente solo sette anni dopo la classificazione come esposizione deteriorata, mentre non sussiste l’obbligo di deduzione prima di tale momento. Per tutte le altre NPE garantite in tutto o in parte da garanzie qualificanti, i requisiti minimi in materia di deduzioni aumentano gradualmente nel tempo fino a che le relative NPE siano coperte integralmente.

2.2.

La proposta di regolamento prevede un’estensione temporanea del trattamento specifico delle NPE garantite dalle ECA alle NPE garantite da governi nazionali o da altri soggetti pubblici che sono ammissibili come fornitori di protezione del credito in base alle norme di attenuazione del rischio di credito (14), a condizione che le garanzie o le controgaranzie siano prestate nell’ambito di misure di sostegno a favore dei debitori nel contesto della pandemia di Covid‐19 (15).

2.3.

La BCE accoglie con favore la proposta di estendere temporaneamente il trattamento più favorevole di cui all’articolo 47 quater, paragrafo 4, del CRR alle NPE garantite da governi nazionali o da altri soggetti pubblici, che è anche in linea con quanto suggerito dalla BCE (16). La proposta rimuove una distinzione arbitraria tra garanzie fornite da soggetti pubblici diversi con un merito di credito analogo.

3.   Data di applicazione della riserva del coefficiente di leva finanziaria

3.1.

Il Gruppo dei governatori delle banche centrali e dei capi delle autorità di vigilanza [Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision (GHoS)], organo di sorveglianza del CBVB, ha approvato in data 27 marzo 2020 il rinvio di un anno del termine per dare attuazione agli elementi finali della riforma di Basilea III, tra cui la riserva del coefficiente di leva finanziaria imposto alle banche a rilevanza sistemica a livello globale, che diventerà applicabile nell’Unione il 1o gennaio 2022. La proposta di regolamento prevede un allineamento del termine applicabile ai sensi del CRR con il nuovo termine approvato dal GHoS, ossia il 1o gennaio 2023 anziché il 1o gennaio 2022 (17).

3.2.

La BCE appoggia la decisione di utilizzare la proroga del termine concordata a livello internazionale per la finalizzazione delle riforme di Basilea III ai fini del loro recepimento nel diritto dell’Unione. Il rinvio dell’applicazione della riserva del coefficiente di leva finanziaria imposto alle banche a rilevanza sistemica a livello globale, consentirà agli enti creditizi un adeguamento più agevole rimanendo al contempo pienamente in coerenza con la sostanza e la tempistica concordate a livello internazionale. Ciò consentirà agli enti creditizi di concentrare la loro capacità operativa sulle misure necessarie per far fronte alla crisi in atto e sostenere la ripresa economica.

4.   Compensazione dell’impatto dell’esclusione di talune esposizioni dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria

4.1.

La norma definitiva relativa al coefficiente di leva finanziaria pubblicata dal CBVB nel dicembre 2017 (18) dispone che, al fine di agevolare l’attuazione delle politiche monetarie, una giurisdizione possa esentare temporaneamente le riserve della banca centrale dalla misura dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria in circostanze macroeconomiche eccezionali. Qualora tale potere discrezionale sia esercitato, le norme di Basilea richiedono una compensazione (ossia un aumento) del requisito del coefficiente di leva finanziaria per compensare l’esclusione delle riserve della banca centrale. Tale potere discrezionale, che è stato introdotto nel diritto dell’Unione (19), diventerà applicabile il 28 giugno 2021.

4.2.

La BCE osserva che l’esperienza della crisi finanziaria mondiale ha evidenziato in modo chiaro la necessità di un requisito obbligatorio di coefficiente di leva finanziaria nel primo pilastro. È ampiamente riconosciuto come l’accumulo di un eccesso di leva finanziaria nel sistema bancario abbia rappresentato una tra le cause all’origine della crisi finanziaria mondiale. La BCE pertanto ritiene importante preservare pienamente il ruolo del coefficiente di leva finanziaria come meccanismo di protezione credibile non basato sul rischio ed evitare l’esclusione delle sue principali componenti.

4.3.

La proposta di regolamento prevede una modifica del meccanismo di compensazione attualmente stabilito dal CRR. In particolare, un ente creditizio sarà tenuto a calcolare il coefficiente di leva finanziaria adeguato solo una volta sulla base del valore delle riserve ammissibili della banca centrale dell’ente e della misura dell’esposizione complessiva il giorno in cui l’autorità competente dell’ente dichiari che sussistono circostanze eccezionali che giustificano l’esercizio del potere discrezionale. Il coefficiente di leva finanziaria adeguato si applicherà per tutto il periodo durante il quale sia esercitato il potere discrezionale e non cambierà, a differenza di quanto stabilito con il vigente meccanismo di compensazione.

4.4.

La BCE accoglie con favore il fatto che la proposta di regolamento attui un’esclusione mirata di un aumento delle riserve della banca centrale che può favorire l’ordinata attuazione e trasmissione delle misure di politica monetaria. La BCE rileva che un aumento di liquidità di banca centrale risultante dalla conduzione della politica monetaria porterà ad un aumento della quantità di riserve detenute dal sistema bancario, come nel caso delle misure di politica monetaria recentemente annunciate in relazione alla crisi correlata alla Covid‐19. Mentre i singoli enti creditizi sono in grado di spostare tali riserve, il sistema bancario non sarà in grado di evitare di mantenere tali riserve aggiuntive né l’aumento della misura dell’esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria che le accompagna. Affinché l’esclusione sia pienamente efficace, la BCE suggerisce le modifiche di seguito esposte.

4.5.

La modifica al meccanismo di compensazione si applica a decorrere dal 28 giugno 2021. Tuttavia, nel momento in cui un’autorità competente esercita il proprio potere discrezionale, che potrebbe essere la data del 28 giugno 2021 o una data successiva, l’importo delle riserve della banca centrale detenute da un ente creditizio potrebbe già essere aumentato significativamente a causa di misure di politica monetaria. Una compensazione basata sulle riserve della banca centrale detenute da un ente creditizio alla data in cui un’autorità competente esercita il proprio potere discrezionale potrebbe non agevolare pienamente l’attuazione e l’efficace trasmissione delle misure di politica monetaria. Ciò in quanto ci si attende che per tale data l’aumento delle riserve della banca centrale che tali misure comportano si sia già ampiamente verificato. Pertanto, l’esclusione delle riserve della banca centrale calcolate a tale data determinerà una minore capacità delle banche di procedere a un potenziale aumento dell’erogazione di prestiti all’economia reale. Inoltre, qualora fosse necessario rinnovare l’esclusione alla fine del periodo durante il quale il potere discrezionale è esercitato (inizialmente un periodo massimo di un anno), la compensazione sarebbe basata sull’importo delle riserve della banca centrale detenute alla data del rinnovo, che nel frattempo potrebbe essere aumentato ulteriormente. Data l’incertezza in merito alla durata delle circostanze eccezionali, il meccanismo di compensazione potrebbe sostanzialmente ostacolare l’efficacia delle misure nel facilitare la corretta attuazione e trasmissione della politica monetaria.

4.6.

Le autorità competenti dovrebbero pertanto essere in grado di fissare una data di riferimento per la compensazione in modo che la compensazione rimanga stabile durante il periodo caratterizzato dalle circostanze eccezionali. Ciò consentirebbe alle autorità competenti, in consultazione con le banche centrali, di scegliere una data che segni l’inizio del periodo caratterizzato da circostanze eccezionali, come evidenziato dalle principali decisioni di politica monetaria (20). Ciò fornirebbe certezza e chiarezza ai partecipanti al mercato e favorirebbe l’ordinata attuazione e trasmissione della politica monetaria.

4.7.

Inoltre, le autorità competenti dovrebbero essere in grado di compensare sulla base di un periodo di riferimento piuttosto che di una data di riferimento. Nella compensazione sarebbe quindi tenuto in considerazione l’importo medio delle riserve della banca centrale ammissibili nel corso del periodo. Ciò consentirebbe alle autorità competenti di ignorare eventuali variazioni giornaliere delle riserve della banca centrale all’atto della fissazione del nuovo requisito minimo per ciascun ente.

5.   Possibili ulteriori modifiche a taluni aspetti dei requisiti relativi al rischio di mercato

5.1.

I livelli di volatilità eccezionali registrati sui mercati finanziari dall’inizio della pandemia di Covid‐19 impattano sui requisiti patrimoniali relativi al rischio di mercato per gli enti che utilizzano un approccio basato sul modello interno di rischio di mercato in due diversi modi: a) gli importi del valore a rischio aumentano in conseguenza della maggiore volatilità osservata, e b) i moltiplicatori quantitativi del rischio di mercato che riflettono il numero di scostamenti dei test retrospettivi aumentano (21). Tali evoluzioni impattano sui coefficienti di capitale primario di classe 1 (CET1) degli enti creditizi e potrebbero anche impattare sulla capacità degli enti creditizi di proseguire attività di market making e di fornire liquidità di mercato, incidendo negativamente sul regolare funzionamento dei mercati. Inoltre, un aumento eccessivo dei requisiti patrimoniali relativi al rischio di mercato ostacolerebbe l’obiettivo di liberare capitale per sostenere l’erogazione di prestiti all’economia reale.

5.2.

La norma elaborata dal CBVB sui modelli interni per il rischio di mercato contiene sufficiente flessibilità per le autorità competenti riguardo al trattamento degli scostamenti dei test retrospettivi in circostanze eccezionali (22). In particolare, la norma elaborata dal CBVB riconosce che anche modelli ben concepiti potrebbero non riuscire a prevedere un’inattesa elevata volatilità dei mercati. In tali circostanze eccezionali, anche un modello accurato potrebbe produrre numerose eccezioni in un periodo di tempo relativamente breve.

5.3.

Mentre il CRR non contiene un riferimento esplicito alle circostanze eccezionali descritte nel testo del CBVB, è consentita all’autorità competente una certa flessibilità nel valutare i risultati dei test retrospettivi. In particolare, l’articolo 366, paragrafo 4, del CRR dispone che l’autorità di vigilanza abbia il potere discrezionale di non calcolare gli scostamenti risultanti dalle perdite reali ove tali scostamenti siano dovuti a fattori diversi dalle carenze del modello interno, quali condizioni di mercato eccezionali. Tuttavia, il CRR non consente alle autorità competenti di applicare un trattamento analogo a scostamenti ipotetici e di prescindere da questi ai fini del calcolo dell’addendo in base ai test retrospettivi. Ci si attende che le perturbazioni dei mercati causate dalla Covid‐19 influenzeranno in modo analogo il numero degli scostamenti ipotetici e il numero degli scostamenti reali.

5.4.

Di conseguenza, se paragonate alle norme internazionali, le misure di vigilanza a disposizione delle autorità competenti limitano queste ultime nel conseguimento del loro obiettivo di conservare la capacità degli enti creditizi di fornire liquidità di mercato e di proseguire attività di market making in presenza di circostanze eccezionali, che svolgono un ruolo cruciale nel sostenere l’economia reale. Tale obiettivo sarebbe raggiunto più agevolmente attraverso misure supplementari, come ignorare gli scostamenti (risultanti da perdite sia reali che ipotetiche) in circostanze eccezionali. Pertanto il CRR dovrebbe essere modificato per assicurare che, in circostanze eccezionali, le autorità competenti possano intraprendere le azioni opportune in linea con la norma adottata dal CBVB. A tale scopo, dovrebbe essere accordata alle autorità competenti una maggiore flessibilità che consentirebbe loro di adeguare temporaneamente il numero degli scostamenti (risultanti da perdite sia reali che ipotetiche) ovvero di intraprendere altre azioni opportune. Dato che le condizioni di mercato eccezionali non sono collegate a singoli soggetti specifici ma all’intero mercato, sarebbe anche importante che l’autorità competente esercitasse tale potere nei confronti di tutti i soggetti vigilati riguardo ai loro rispettivi modelli interni piuttosto che su base individuale.

Il presente parere sarà pubblicato sul sito della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 maggio 2020

La Presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  COM (2020) 310 final.

(2)  Cfr. il post di Andrea Enria, Presidente del Consiglio di vigilanza della BCE del 27 marzo 2020, Flexibility in supervision: how ECB Banking Supervision is contributing to fighting the economic fallout from the coronavirus, disponibile sul sito internet della vigilanza bancaria della BCE all’indirizzo www.bankingsupervision.europa.eu.

Cfr. anche FAQs on ECB supervisory measures in reaction to the coronavirus, disponibili sul sito internet della vigilanza bancaria della BCE all’indirizzo www.bankingsupervision.europa.eu.

(3)  Cfr. il comunicato stampa della BCE, del 12 marzo 2020, ECB Banking Supervision provides temporary capital and operational relief in reaction to coronavirus (la vigilanza bancaria della BCE accorda misure temporanee di sostegno patrimoniale e operativo in risposta al coronavirus), disponibile sul sito internet della vigilanza bancaria della BCE all’indirizzo www.bankingsupervision.europa.eu.

(4)  Cfr. il comunicato stampa della BCE, del 20 marzo 2020, ECB Banking Supervision provides further flexibility to banks in reaction to coronavirus (la vigilanza bancaria della BCE accorda maggiore flessibilità alle banche in risposta al coronavirus), disponibile sul sito internet della vigilanza bancaria della BCE all’indirizzo www.bankingsupervision.europa.eu.

(5)  Cfr. il comunicato stampa della BCE, del 20 marzo 2020, ECB Banking Supervision provides further flexibility to banks in reaction to coronavirus (la vigilanza bancaria della BCE accorda maggiore flessibilità alle banche in risposta al coronavirus), disponibile sul sito internet della vigilanza bancaria della BCE all’indirizzo www.bankingsupervision.europa.eu.

(6)  Cfr. il comunicato stampa della BCE, del 16 aprile 2020, ECB Banking Supervision provides temporary relief for capital requirements for market risk (la vigilanza bancaria della BCE accorda misure temporanee di sostegno per i requisiti patrimoniali relativi al rischio di mercato), disponibile sul sito internet della vigilanza bancaria della BCE all’indirizzo www.bankingsupervision.europa.eu.

(7)  Raccomandazione della Banca centrale europea, del 27 marzo 2020, sulla distribuzione di dividendi nel corso della pandemia di Covid‐19 e che abroga la raccomandazione BCE/2020/1 (BCE/2020/19) (GU C 102 I del 30.03.2020, pag. 1).

(8)  Cfr. la sezione 1 della relazione che accompagna la proposta di regolamento.

(9)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(10)  Cfr. l’articolo 141 della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(11)  Cfr. la sezione 5 della relazione che accompagna la proposta di regolamento.

(12)  Cfr. il comunicato stampa della BRI del 3 aprile 2020, Basel Committee sets out additional measures to alleviate the impact of Covid-19 (Il comitato di Basilea stabilisce misure supplementari per attenuare l’incidenza della pandemia di Covid-19), disponibile all’indirizzo https://www.bis.org/press/p200403.htm.

(13)  BCBS, Measures to reflect the impact of Covid-19, disponibile all’indirizzo https://www.bis.org/bcbs/publ/d498.pdf.

(14)  Le lettere da a) ad e) dell’articolo 201, paragrafo 1, del CRR si riferiscono ad a) amministrazioni centrali e banche centrali; b) amministrazioni regionali o autorità locali; c) banche multilaterali di sviluppo; d) organizzazioni internazionali, quando alle esposizioni nei loro confronti è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione dell’articolo 117; e) organismi del settore pubblico quando i crediti nei loro confronti sono trattati conformemente all’articolo 116.

(15)  Cfr. il nuovo articolo 500 bis del CRR proposto.

(16)  Cfr. FAQs on ECB supervisory measures in reaction to the coronavirus.

(17)  Cfr. la proposta di modifica dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).

(18)  CBVB, Basilea III: Finalising post-crisis reforms, pag. 144, disponibile all’indirizzo https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.pdf.

(19)  Cfr. i paragrafi 1, lettera n) e 7 dell’articolo 429 bis del CRR come modificati dal Regolamento (UE) 2019/876.

(20)  Cfr. il comunicato stampa della BCE del 12 marzo 2020, Decisioni di politica monetaria, disponibile sul sito internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu.

(21)  Cfr. anche la dichiarazione dell’ABE in merito all’applicazione del quadro prudenziale su aspetti mirati nell’ambito del rischio di mercato nel corso dell’epidemia di Covid‐19 del 22 aprile 2020, disponibile sul sito internet dell’ABE all’indirizzo www.eba.europa.eu

(22)  Cfr. CBVB, MAR Calculation of RWA for market risk, paragrafi da 99.65 a 99.69, disponibile all’indirizzo https://www.bis.org/basel_framework/standard/MAR.htm.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

29.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 180/10


Avviso all’attenzione delle persone ed entità soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2013/255/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

(2020/C 180/05)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone ed entità designate nell’allegato I della decisione 2013/255/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2020/719 del Consiglio (2), e nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.

Il Consiglio dell’Unione europea, dopo aver riesaminato l’elenco delle persone ed entità designate nei summenzionati allegati, ha stabilito che le misure restrittive di cui alla decisione 2013/255/PESC e al regolamento (UE) n. 36/2012 debbano continuare ad applicarsi a tali persone ed entità.

Si richiama l’attenzione delle persone ed entità interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 36/2012, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 16 del regolamento).

Le persone ed entità interessate possono presentare al Consiglio anteriormente al 1o marzo 2021, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del prossimo riesame, da parte del Consiglio, in conformità dell’articolo 34 della decisione 2013/255/PESC e dell’articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 36/2012, dell’elenco delle persone ed entità designate.


(1)  GU L 147 dell’1.6.2013, pag. 14.

(2)  GU L 168 del 29.5.2020, pag. 66.

(3)  GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.

(4)  GU L 168 del 29.5.2020, pag. 1.


29.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 180/11


Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2013/255/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2020/719 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

(2020/C 180/06)

Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione 2013/255/PESC del Consiglio (2), modificata dalla decisione (PESC) 2020/719 del Consiglio (3), e il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio (4), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 del Consiglio (5).

Il titolare del trattamento è l’unità RELEX.1.C della direzione generale Affari esteri, allargamento e protezione civile (RELEX) del segretariato generale del Consiglio (SGC), che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il responsabile della protezione dei dati presso l’SGC può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica:

Responsabile della protezione dei dati

data.protection@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione 2013/255/PESC, modificata dalla decisione (PESC) 2020/719, e del regolamento (UE) n. 36/2012, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/716

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati nella decisione 2013/255/PESC e nel regolamento (UE) n. 36/2012.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste relative all’esercizio dei diritti degli interessati, quali i diritti di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, devono ricevere risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l’interessato è stato cancellato dall’elenco delle persone soggette alle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)  GU L 147 dell’1.6.2013, pag. 14.

(3)  GU L 168 del 29.5.2020, pag. 66.

(4)  GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.

(5)  GU L 168 del 29.5.2020, pag. 1.


Commissione europea

29.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 180/12


Tassi di cambio dell'euro (1)

28 maggio 2020

(2020/C 180/07)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1016

JPY

yen giapponesi

118,68

DKK

corone danesi

7,4544

GBP

sterline inglesi

0,89728

SEK

corone svedesi

10,5480

CHF

franchi svizzeri

1,0683

ISK

corone islandesi

150,80

NOK

corone norvegesi

10,8553

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,017

HUF

fiorini ungheresi

349,74

PLN

zloty polacchi

4,4242

RON

leu rumeni

4,8435

TRY

lire turche

7,5072

AUD

dollari australiani

1,6624

CAD

dollari canadesi

1,5155

HKD

dollari di Hong Kong

8,5407

NZD

dollari neozelandesi

1,7776

SGD

dollari di Singapore

1,5621

KRW

won sudcoreani

1 363,76

ZAR

rand sudafricani

19,1981

CNY

renminbi Yuan cinese

7,8804

HRK

kuna croata

7,5900

IDR

rupia indonesiana

16 210,04

MYR

ringgit malese

4,7980

PHP

peso filippino

55,792

RUB

rublo russo

77,9343

THB

baht thailandese

35,108

BRL

real brasiliano

5,8495

MXN

peso messicano

24,5580

INR

rupia indiana

83,4635


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


29.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 180/13


Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

(2020/C 180/08)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1)(1), le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (2) (2) sono così modificate:

A pagina 59, dopo la nota esplicativa della sottovoce NC«0811 20 51 Ribes rosso », è inserito il paragrafo seguente:

«0811 90 95

Altri

In questa sottovoce non rientrano gli spicchi di mandarini congelati le cui membrane sono state rimosse chimicamente (in generale, voce 2008).»

A pagina 93, dopo la nota esplicativa della sottovoce NC«2008 30 51 Segmenti di pompelmi e di pomeli », è inserito il paragrafo seguente:

«2008 30 55 e 2008 30 75

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e altri ibridi simili di agrumi

In queste sottovoci rientrano gli spicchi di mandarini congelati le cui membrane sono state rimosse chimicamente.»

A pagina 93, dopo la nota esplicativa della sottovoce NC«2008 30 71 Segmenti di pompelmi e di pomeli », è inserito il paragrafo seguente:

«2008 30 90

Senza aggiunta di zuccheri

Cfr. la nota esplicativa delle sottovoci 2008 30 55 e 2008 30 75 .»


(1)  (1)Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(2)  (2) GU C 119 del 29.3.2019, pag. 1.


29.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 180/14


Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

(2020/C 180/09)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1)(1), le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (2) sono così modificate:

A pagina 102, tra la nota esplicativa della voce NC«2208 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione»e prima della nota esplicativa delle sottovoci NC da«2208 30 11 a 2208 30 88 Whisky», è inserito il seguente paragrafo:

«2208 20

Acquaviti di vino o di vinacce

Cfr. le note esplicative del SA, voce 2208, terzo comma, punto 1.

Questa sottovoce comprende il «distillato di vino» (o «distillato greggio di vino») ottenuto dalla prima distillazione di vino previa fermentazione alcolica. Esso non presenta le proprietà dell’alcole etilico neutro o di una bevanda spiritosa, ma conserva l’aroma e il gusto della materia prima utilizzata. Il distillato di vino può essere addizionato a un’acquavite per ottenere Brandy o Weinbrand


(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(2)  GU C 119 del 29.3.2019, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

29.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 180/15


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9619 — CDC/EDF/ENGIE/La Poste)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 180/10)

1.   

In data 19 maggio 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Caisse des dépôts et consignations («CDC», Francia),

EDF Pulse Croissance Holding (Francia), appartenente al gruppo Électricité de France («EDF»),

ENGIE (Francia),

La Poste SA (Francia) appartenente al gruppo La Poste, controllata da CDC.

CDC (compresa La Poste), EDF e Engie acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Archipels, una società di nuova costituzione.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

CDC: gruppo pubblico che svolge attività di interesse generale a sostegno delle politiche pubbliche attuate dallo Stato e dagli enti locali;

EDF: opera principalemente in Francia e all’estero sui mercati dell’elettricità. Nel settore della fiducia nel digitale, l’unica attività di EDF consiste nel proporre, gratuitamente, uno strumento EDF che utilizza un blockchain il quale consente di verificare l’autenticità di un comunicato stampa emanato da EDF;

ENGIE è un gruppo industriale e di servizi di dimensione internazionale che opera nel settore del gas, dell’elettricità e dei servizi dell’energia. Il gruppo non svolge attività nel settore della fiducia nel digitale;

La Poste è l’operatore storico dei servizi postali in Francia ed è organizzata in cinque principali settori di attività, tra cui La Banque Postale, che svolge attività bancarie e assicurative, e il ramo Digitale, che sviluppa soluzioni e servizi digitali, in particolare attraverso Docaposte che propone servizi di identificazione del cliente, firma elettronica e certificazione.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione europea ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9619 — CDC/EDF/ENGIE/La Poste

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).


29.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 180/17


Notifica preventiva di concentrazione

[Caso M.9759 — Nexi/Intesa Sanpaolo (Merchant acquiring business)]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 180/11)

1.   

In data 19 maggio 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Nexi SpA («Nexi», Italia), controllata da Advent International Corporation e Bain Capital Investors, L.L.C,

attività di convenzionamento di Intesa Sanpaolo SpA («attività di convenzionamento di ISP», Italia)

Nexi acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme dell’attività di convenzionamento di ISP.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Nexi: Nexi opera in Italia nel settore dei sistemi di pagamento con carta e offre agli esercenti un’ampia gamma di servizi quali servizi di convenzionamento e trattamento, fornitura di terminali POS e prestazione dei relativi servizi;

attività di convenzionamento di ISP: prestazione di servizi di convenzionamento, principalmente in Italia.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9759 — Nexi/Intesa Sanpaolo (Merchant acquiring business)

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

29.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 180/18


Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell’approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

(2020/C 180/12)

La Commissione europea ha approvato la modifica minore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (1)

La domanda di approvazione di questa modifica minore può essere consultata nella banca dati eAmbrosia della Commissione

DOCUMENTO UNICO

«EMMENTAL DE SAVOIE»

N. UE: PGI-FR-0179-AM03 – 10.1.2020

DOP ( )IGP (X)

1.   Nome

«Emmental de Savoie»

2.   Stato membro o paese terzo

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.3: Formaggi

3.2.   Descrizione del prodotto cui si applica il nome di cui al punto 1

L’«Emmental de Savoie» è un formaggio della famiglia dei formaggi a pasta pressata cotta, ottenuto da latte vaccino, lavorato allo stato crudo.

Ha l’aspetto di una forma dalla forma regolare, con un diametro che misura da 72 a 80 cm. È più o meno bombato, senza vaschetta né «cappellino». La sua altezza varia da 14 cm (altezza minima verticale tramite proiezione distaccata dello scalzo) a 32 cm (altezza massima verticale nel punto più alto). La forma da stagionata deve avere un peso minimo di 60 kg.

Presenta un tenore di materia grassa pari ad almeno il 28 % del prodotto finito. L’estratto secco totale è almeno pari al 62 % a 75 giorni, su una parte senza crosta.

Presenta un tenore massimo di sale pari a 0,4 grammi per 100 grammi di formaggio.

La sua crosta ha un colore che va dal giallo-marrone al giallo, senza macchie né tare. I buchi nella pasta (altrimenti detti «occhiatura») sono netti, regolari, ben distaccati e ben distribuiti. Le loro dimensioni variano dalle dimensioni di una piccola ciliegia a quella di una noce.

L’«Emmental de Savoie» ha un sapore schietto e fruttato. La pasta è di colore uniforme, consistente ed elastica.

L’«Emmental de Savoie» è venduto nelle seguenti forme:

in una forma tonda o a spicchio di forma;

al taglio o come unità di vendita al consumatore (UVC) preconfezionata: a forma di panetto, a fette, a spicchio di forma, grattugiato o tagliato a dadini.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

I diversi tipi di mangimi consentiti sono:

i foraggi grossolani (erba, fieno, secondo fieno, granturco verde, sorgo, paglia, colture intercalari);

le pannocchie di granturco e i semi di granturco umido sono ammessi unicamente nell’ambito del periodo che va dal 1° ottobre al 1° maggio;

i foraggi disidratati, l’erba medica disidratata, le polpe di barbabietola disidratata, le barbabietole da foraggio, che devono essere distribuiti puliti e sani;

i mangimi complementari e gli additivi che seguono:

i semi di cereali e i loro prodotti derivati (crusca, stacciatura, farina, trebbie disidratate);

semi e i panelli di semi oleosi e di colture proteiche;

i coprodotti: concentrato proteico di erba medica, azoto non proteico (coprodotti emessi dalla fabbricazione degli amidi oppure dalla fabbricazione di lieviti), urea <3 % nel mangime complementare;

la melassa e l’olio vegetale, i minerali, le vitamine, gli oligoelementi e gli estratti naturali di piante.

Per le vacche in lattazione:

100 % di foraggi grossolani provenienti dalla zona geografica;

i foraggi disidratati, la pannocchia di granturco, i semi di granturco umido e la barbabietola da foraggio non originari della zona geografica sono limitati a una media giornaliera di 4 kg di materia secca per vacca in lattazione su tutto l’anno.

Tali restrizioni consentono di garantire che la maggior parte della materia secca ingerita dalle vacche da latte provenga dalla zona geografica delimitata. Migliorano inoltre il legame tra il prodotto e la sua origine geografica.

Presso il trasformatore, il latte raccolto, destinato alla produzione di «Emmental de Savoie», proviene da un allevamento complessivo di vacche da latte composto almeno al 75 % da vacche delle razze Abondance, Montbéliarde o Tarentaise.

Mantenere la tradizione dell’allevamento delle razze tradizionali Abondance, Montbéliarde e Tarentaise è giustificato dato che queste hanno saputo dimostrare la loro capacità di adattamento ai vincoli fisici e climatici dell’ambiente: morfologia adeguata al pascolo su terreni in pendenza, tolleranza alle variazioni di temperatura, capacità di valorizzazione del pascolo durante il periodo estivo e dei foraggi secchi nel periodo invernale.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Le operazioni di produzione del latte, di raccolta del latte, di trasformazione e di stagionatura avvengono nella zona geografica.

La produzione del latte destinato alla produzione dell’«Emmental de Savoie» nella zona geografica è giustificata dall’importanza delle risorse foraggere nella regione, che è valorizzata nell’ambito della produzione di formaggi.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

L’etichettatura dei formaggi che beneficiano dell’indicazione geografica protetta «Emmental de Savoie» deve rispettare le seguenti norme:

il nome «Emmental de Savoie» viene specificato su tutte le confezioni, associato al logo IGP dell’Unione europea nello stesso campo visivo;

il produttore, lo stagionatore o il preconfezionatore sono tenuti ad apporre il proprio nome e indirizzo;

viene specificato il nome dell’organismo di certificazione;

la menzione relativa all’origine geografica è presente su una faccia o nello scalzo della forma (ad eccezione delle modalità di presentazione «a dadini» o «grattugiato»).

4.   Delimitazione concisa della delimitazione della zona geografica

L’area geografica dell’«Emmental de Savoie» comprende i seguenti comuni:

Dipartimento dell’Alta Savoia

Alby-sur-Chéran, Alex, Allèves, Allinges, Allonzier-la-Caille, Amancy, Ambilly, Andilly, Annecy, Annemasse, Anthy-sur-Léman, Arbusigny, Archamps, Arenthon, Argonay, Armoy, Arthaz-Pont-Notre-Dame, Ayse, Ballaison, Balme-de-Sillingy (La), Balme-de-Thuy (La), Bassy, Beaumont, Bellevaux, Bernex, Bloye, Bluffy, Boëge, Bogève, Bonne, Bonneville, Bons-en-Chablais, Bossey, Bouchet-Mont-Charvin (Le), Boussy, Brenthonne, Brizon, Burdignin, Cercier, Cernex, Cervens, Chainaz-les-Frasses, Challonges, Champanges, Chapeiry, Chapelle-Rambaud (La), Chapelle-Saint-Maurice (La), Charvonnex, Châtillon-sur-Cluses, Chaumont, Chavannaz, Chavanod, Chêne-en-Semine, Chênex, Chens-sur-Léman, Chessenaz, Chevaline, Chevrier, Chilly, Choisy, Clarafond-Arcine, Clefs (Les), Clermont, Clusaz (La), Cluses, Collonges-sous-Salève, Contamine-Sarzin, Contamine-sur-Arve, Copponex, Cornier, Cranves-Sales, Crempigny-Bonneguête, Cruseilles, Cusy, Cuvat, Desingy, Dingy-en-Vuache, Dingy-Saint-Clair, Doussard, Douvaine, Draillant, Droisy, Duingt, Éloise, Entrevernes, Épagny-Metz-Tessy, Etaux, Étercy, Étrembières, Évian-les-Bains, Excenevex, Faucigny, Faverges-Seythenex, Feigères, Fessy, Féternes, Fillière, Fillinges, Franclens, Frangy, Gaillard, Giez, Glières-Val-de-Borne, Grand-Bornand (Le), Groisy, Gruffy, Habère-Lullin, Habère-Poche, Hauteville-sur-Fier, Héry-sur-Alby, Jonzier-Épagny, Juvigny, Larringes, Lathuile, Leschaux, Loisin, Lornay, Lovagny, Lucinges, Lugrin, Lullin, Lully, Lyaud (Le), Machilly, Magland, Manigod, Marcellaz, Marcellaz-Albanais, Margencel, Marignier, Marigny-Saint-Marcel, Marin, Marlioz, Marnaz, Massingy, Massongy, Maxilly-sur-Léman, Mégevette, Meillerie, Menthon-Saint-Bernard, Menthonnex-en-Bornes, Menthonnex-sous-Clermont, Mésigny, Messery, Mieussy, Minzier, Monnetier-Mornex, Mont-Saxonnex, Montagny-les-Lanches, Moye, Muraz (La), Mûres, Musièges, Nancy-sur-Cluses, Nangy, Nâves-Parmelan, Nernier, Neuvecelle, Neydens, Nonglard, Novel, Onnion, Orcier, Peillonnex, Perrignier, Pers-Jussy, Poisy, Présilly, Publier, Quintal, Reignier-Ésery, Reposoir (Le), Reyvroz, Rivière-Enverse (La), Roche-sur-Foron (La), Rumilly, Saint-André-de-Boëge, Saint-Blaise, Saint-Cergues, Saint-Eusèbe, Saint-Eustache, Saint-Félix, Saint-Ferréol, Saint-Germain-sur-Rhône, Saint-Gingolph, Saint-Jean-de-Sixt, Saint-Jean-de-Tholome, Saint-Jeoire, Saint-Jorioz, Saint-Julien-en-Genevois, Saint-Laurent, Saint-Paul-en-Chablais, Saint-Pierre-en-Faucigny, Saint-Sigismond, Saint-Sixt, Saint-Sylvestre, Sâles, Sallenôves, Sappey (Le), Savigny, Saxel, Scientrier, Sciez, Scionzier, Serraval, Sévrier, Seyssel, Sillingy, Talloires-Montmin, Taninges, Thollon-les-Mémises, Thônes, Thonon-les-Bains, Thusy, Thyez, Tour (La), Usinens, Vailly, Val-de-Chaise, Valleiry, Vallières-sur-Fier, Vanzy, Vaulx, Veigy-Foncenex, Vers, Versonnex, Vétraz-Monthoux, Veyrier-du-Lac, Villard, Villards-sur-Thônes (Les), Villaz, Ville-en-Sallaz, Ville-la-Grand, Villy-le-Bouveret, Villy-le-Pelloux, Vinzier, Viry, Viuz-en-Sallaz, Viuz-la-Chiésaz, Vougy, Vovray-en-Bornes, Vulbens, Yvoire.

Dipartimento della Savoia

Aiguebelette-le-Lac, Aiguebelle, Aillon-le-Jeune, Aillon-le-Vieux, Aiton, Aix-les-Bains, Albens, Albertville, Allondaz, Apremont, Arbin, Argentine, Arith, Arvillard, Attignat-Oncin, Avressieux, Ayn, Balme (La), Barberaz, Barby, Bassens, Bâthie (La), Bauche (La), Bellecombe-en-Bauges, Belmont-Tramonet, Betton-Bettonet, Billième, Biolle (La), Bonvillard, Bonvillaret, Bourdeau, Bourget-du-Lac (Le), Bourget-en-Huile, Bourgneuf, Bridoire (La), Brison-Saint-Innocent, Césarches, Cessens, Cevins, Challes-les-Eaux, Chambéry, Chamousset, Chamoux-sur-Gelon, Champagneux, Champ-Laurent, Chanaz, Chapelle-Blanche (La), Chapelle-du-Mont-du-Chat (La), Chapelle-Saint-Martin (La), Châteauneuf, Châtelard (Le), Chavanne (La), Chignin, Chindrieux, Cléry, Cognin, Cohennoz, Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier, Compôte (La), Conjux, Corbel, Crest-Voland, Croix-de-la-Rochette (La), Cruet, Curienne, Déserts (Les), Détrier, Domessin, Doucy-en-Bauges, Drumettaz-Clarafond, Dullin, Échelles (Les), École, Entremont-le-Vieux, Épersy, Épierre, Esserts-Blay, Étable, Flumet, Francin, Fréterive, Frontenex, Gerbaix, Giettaz (La), Gilly-sur-Isère, Gresin, Grésy-sur-Aix, Grésy-sur-Isère, Grignon, Hauteville, Jacob-Bellecombette, Jarsy, Jongieux, Laissaud, Lépin-le-Lac, Lescheraines, Loisieux, Lucey, Marches (Les), Marcieux, Marthod, Mercury, Méry, Meyrieux-Trouet, Mognard, Mollettes (Les), Montagnole, Montailleur, Montcel (Le), Montendry, Montgilbert, Monthion, Montmélian, Montsapey, Motte-en-Bauges (La), Motte-Servolex (La), Motz, Mouxy, Myans, Nances, Notre-Dame-de-Bellecombe, Notre-Dame-des-Millières, Novalaise, Noyer (Le), Ontex, Pallud, Planaise, Plancherine, Pont-de-Beauvoisin (Le), Pontet (Le), Presle, Pugny-Chatenod, Puygros, Randens, Ravoire (La), Rochefort, Rochette (La), Rognaix, Rotherens, Ruffieux, Saint-Alban-de-Montbel, Saint-Alban-des-Hurtières, Saint-Alban-Leysse, Saint-Baldoph, Saint-Béron, Saint-Cassin, Saint-Christophe, Saint-Franc, Saint-François-de-Sales, Saint-Genix-sur-Guiers, Saint-Georges-des-Hurtières, Saint-Germain-la-Chambotte, Saint-Girod, Sainte-Hélène-du-Lac, Sainte-Hélène-sur-Isère, Saint-Jean-d’Arvey, Saint-Jean-de-Chevelu, Saint-Jean-de-Couz, Saint-Jean-de-la-Porte, Saint-Jeoire-Prieuré, Saint-Léger, Saint-Marcel, Sainte-Marie-d’Alvey, Saint-Maurice-de-Rotherens, Saint-Nicolas-la-Chapelle, Saint-Offenge-Dessous, Saint-Offenge-Dessus, Saint-Ours, Saint-Paul-sur-Isère, Saint-Paul, Saint-Pierre-d’Albigny, Saint-Pierre-d’Alvey, Saint-Pierre-de-Belleville, Saint-Pierre-de-Curtille, Saint-Pierre-d’Entremont, Saint-Pierre-de-Genebroz, Saint-Pierre-de-Soucy, Sainte-Reine, Saint-Sulpice, Saint-Thibaud-de-Couz, Saint-Vital, Serrières-en-Chautagne, Sonnaz, Table (La), Thénésol, Thoiry, Thuile (La), Tournon, Tours-en-Savoie, Traize, Tresserve, Trévignin, Trinité (La), Ugine, Venthon, Verel-de-Montbel, Verel-Pragondran, Verneil (Le), Verrens-Arvey, Verthemex, Villard-d’Héry, Villard-Léger, Villard-Sallet, Villaroux, Vimines, Vions, Viviers-du-Lac, Voglans, Yenne.

Dipartimento dell’Ain:

Anglefort, Bellegarde-sur-Valserine, Béon, Billiat, Ceyzérieu, Chanay, Châtillon-en-Michaille, Corbonod, Cressin-Rochefort, Culoz, Flaxieu, Injoux-Génissiat, Lancrans, Lavours, Léaz, Lhôpital, Massignieu-de-Rives, Nattages, Parves, Pollieu, Saint-Martin-de-Bavel, Seyssel, Surjoux, Talissieu, Villes, Virignin, Vongnes.

Dipartimento dell’Isère:

Entre-deux-Guiers, Miribel-les-Échelles, Saint-Christophe-sur-Guiers, Saint-Pierre-de-Chartreuse, Saint-Pierre d’Entremont.

5.   Legame con la zona geografica

Il legame con l’origine dell’«Emmental de Savoie» si basa sulla sua qualità specifica.

Dal punto di vista del suo rilievo e della sua geologia, la zona geografica dell’«Emmental de Savoie» è molto varia. L’altitudine è in gran parte compresa tra i 200 metri e i 1 500 metri, con alcuni picchi che raggiungono i 2 200 metri. Questo insieme costituisce l’avampaese alpino e non si estende all’alta montagna.

I suoli della zona geografica sono situati per lo più su sedimenti risalenti al Quaternario e su molasse del Terziario. Sono solitamente profondi e ben drenati, consentendo la coltivazione di cereali quali il granturco.

Questo territorio presenta la particolarità di avere in media una quantità di precipitazioni annuali superiore a 900 mm d’acqua all’anno. Raramente supera i 2 000 mm l’anno, fatta eccezione per le cime più elevate. Questo territorio presenta generalmente una pluviometria superiore alla media nazionale di 900 mm. Questa caratteristica della zona geografica, associata alla ricchezza dei suoli, è favorevole a una buona crescita delle colture in generale.

La zona geografica, per la composizione del suolo e la pluviometria, costituisce un territorio a vocazione erbacea di qualità. Le superfici prative, siano esse destinate al pascolo o alla fienagione, presentano una flora ricca e diversificata, caratteristica della zona alpina.

L’«Emmental de Savoie» costituisce parte della storia dei formaggi a pasta pressata cotta e il suo sviluppo è proceduto di pari passo a quello delle cooperative casearie artigianali (fruitière). Soltanto queste ultime, raccogliendo grandi quantità di latte, sono state presto in grado di lanciarsi nella produzione dell’«Emmental de Savoie».

Questo formaggio, essendo disponibile in qualsiasi periodo dell’anno, aveva una valorizzazione importante, dalla quale deriva il suo predominio rispetto ad altri formaggi. Fino agli anni Ottanta, rappresentava la principale produzione di formaggio della Savoia. Questo avveniva già nel 1955, come spiegato da H. Tournebise (Les fromages savoyards, in La France à table, Savoie n. 57, pag. 80): «la grande zona di estensione dell’emmenthal, tipo di gruyère prodotto soltanto in questa regione, occupa le valli e l’avampaese».

L’espansione dell’«Emmental de Savoie» è proceduta di pari passo con la padronanza della macchina per mungitura, del raffreddamento del latte e dell’inoculazione con fermenti naturali, considerando che la sua lavorazione è difficile da padroneggiare.

La zona geografica dell’«Emmental de Savoie» include quindi questa zona di avampaese alpino dove oggigiorno si trovano la produzione del latte e i laboratori di lavorazione. I grandi massicci nord-alpini non presentano aziende agricole che forniscono latte per la produzione di «Emmental de Savoie», essendo storicamente associate ad altri formaggi.

La produzione del latte destinato alla produzione dell’«Emmental de Savoie» si basa ancora oggi sulla valorizzazione della grande disponibilità di erba nella zona geografica, ma anche sul mantenimento della tradizione di allevamento delle razze tradizionali: Abondance, Montbéliarde e Tarentaise, che hanno saputo dimostrare capacità di adattamento alle difficoltà fisiche e climatiche dell’ambiente: morfologia adeguata al pascolo su terreni in pendenza, tolleranza alle variazioni di temperatura, capacità di valorizzazione del pascolo durante il periodo estivo e dei foraggi secchi nel periodo invernale. L’alimentazione delle vacche da latte si basa sull’utilizzo di foraggi e di cereali prodotti principalmente nella zona geografica.

L’«Emmental de Savoie» è un formaggio a pasta pressata cotta, ottenuto da latte vaccino, lavorato allo stato crudo.

Ha l’aspetto di una forma regolare, con un diametro che misura da 72 a 80 cm. La forma da stagionata deve avere un peso minimo di 60 kg.

La sua crosta ha un colore che va dal giallo-marrone al giallo.

L’«Emmental de Savoie» è caratterizzato da una pasta soda ed elastica con buchi definiti, regolari e ben distribuiti nell’ambito della forma, aventi dimensioni che vanno da quelle di una piccola ciliegia a quelle di una noce, denominati «occhiatura». Il suo sapore è schietto e fruttato.

La produzione dell’«Emmental de Savoie» avviene esclusivamente a partire da latte crudo, il quale consente di esprimere al meglio la tipicità del latte e, più in generale, del territorio. Questa interazione passa essenzialmente attraverso l’alimentazione delle vacche da latte, nell’ambito della quale i foraggi grossolani provengono esclusivamente dalla zona geografica della IGP.

I sistemi di allevamento delle mandrie da latte privilegiano l’utilizzo delle risorse foraggere locali molto diversificate offerte dall’ambiente della zona geografica. La produzione del latte nella zona geografica consente, oltre all’utilizzo ottimale della risorsa pastorizia rispettando gli usi ancestrali, la valorizzazione del latte ottenuto dalle razze tradizionali. Detto latte, prodotto in grandi quantità grazie a una dieta specifica, è maggiormente adatto alla produzione rispetto a quello di altre razze allevate nelle medesime condizioni, aspetto questo che comporta proprietà particolari: il gel ottenuto in seguito all’aggiunta di caglio è più sodo e la resa casearia più elevata.

Gli usi di produzione hanno consentito di selezionare la flora utile per la produzione stessa. Le attività svolte dagli anni 2000 consentono al gruppo di tenere a disposizione degli operatori i riferimenti dei ceppi di fermenti specifici per la produzione dell’«Emmental de Savoie». Una delle caratteristiche dell’«Emmental de Savoie» è rappresentata infatti dall’elevato livello di proteolisi. Questa importante idrolisi può provenire tanto dall’attività proteasica quanto dalla flora naturale del latte crudo, dai lieviti naturali e dai lattobacilli termofili utilizzati in modo sistematico. Il profilo peptidico dell’«Emmental de Savoie» è di fatto diverso da quello dell’emmental francese termizzato.

Questa particolarità consente in particolare di ottenere, sotto una crosta solida, una pasta elastica dal gusto schietto e fruttato.

La padronanza del passaggio in cantina calda per 21 giorni consente all’«Emmental de Savoie» di presentare un’occhiatura specifica dovuta al rilascio controllato dell’acido propionico.

Il legame dell’«Emmental de Savoie» con la sua origine geografica è fortemente legato allo sviluppo delle cooperative casearie artigianali (fruitière), dal quale deriva la sua grande dimensione caratteristica.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-75d760a0-c997-4572-a852-4b6368fdd761


(1)  GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17.