ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
63° anno |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2020/C 175/01 |
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Corte di giustizia |
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2020/C 175/02 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia |
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2020/C 175/03 |
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2020/C 175/04 |
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2020/C 175/05 |
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2020/C 175/06 |
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2020/C 175/07 |
Causa C-125/20: Ricorso proposto il 4 marzo 2020 — Commissione europea / Regno di Spagna |
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Tribunale |
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2020/C 175/08 |
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2020/C 175/09 |
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2020/C 175/10 |
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2020/C 175/11 |
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2020/C 175/12 |
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2020/C 175/13 |
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2020/C 175/14 |
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2020/C 175/15 |
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2020/C 175/16 |
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2020/C 175/17 |
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2020/C 175/18 |
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2020/C 175/19 |
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2020/C 175/20 |
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2020/C 175/21 |
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2020/C 175/22 |
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2020/C 175/23 |
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2020/C 175/24 |
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2020/C 175/25 |
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2020/C 175/26 |
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2020/C 175/27 |
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2020/C 175/28 |
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2020/C 175/29 |
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2020/C 175/30 |
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2020/C 175/31 |
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2020/C 175/32 |
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2020/C 175/33 |
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2020/C 175/34 |
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2020/C 175/35 |
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2020/C 175/36 |
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2020/C 175/37 |
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2020/C 175/38 |
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2020/C 175/39 |
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2020/C 175/40 |
Causa T-148/20: Ricorso proposto il 9 marzo 2020 — FC / EASO |
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2020/C 175/41 |
Causa T-150/20: Ricorso proposto il 24 marzo 2020 — Tartu Agro / Commissione |
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2020/C 175/42 |
Causa T-151/20: Ricorso proposto il 16 marzo 2020 — Repubblica ceca / Commissione |
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2020/C 175/43 |
Causa T-161/20: Ricorso proposto il 27 marzo 2020 — Ighoga Region 10 / Commissione |
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2020/C 175/44 |
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2020/C 175/45 |
Causa T-174/20: Ricorso proposto il 4 aprile 2020 — Comune di Stintino/Commissione |
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2020/C 175/46 |
Causa T-175/20: Ricorso proposto il 31 marzo 2020 — Laboratorios Ern / EUIPO — Sanolie (SANOLIE) |
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2020/C 175/47 |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
25.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2020/C 175/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
Corte di giustizia
25.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/2 |
Prestazione di giuramento di un nuovo membro
(2020/C 175/02)
Il sig. Richard de la Tour, nominato avvocato generale presso la Corte di giustizia con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea dell’11 marzo 2020 (1), per il periodo compreso tra il 23 marzo 2020 e il 6 ottobre 2024, ha prestato giuramento dinanzi alla Corte il 23 marzo 2020.
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
25.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 19 febbraio 2020 — Hauptzollamt B / XY
(Causa C-87/20)
(2020/C 175/03)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente in cassazione: Hauptzollamt B
Resistente in cassazione: XY
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 57, paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 865/2006 (1) debba essere interpretato nel senso che ad una persona che importi un quantitativo complessivo di caviale di specie di storione (Acipenseriformes spp.) superiore a 125 grammi, in contenitori contrassegnati individualmente, senza presentare un documento di (ri)esportazione o una licenza di importazione, debba essere consentito di conservare un quantitativo massimo di 125 grammi di caviale, purché l’importazione non abbia alcuna delle finalità di cui all’articolo 57, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 865/2006. Nel caso di risposta affermativa a tale questione: |
2) |
Se gli esemplari introdotti nel territorio doganale dell’Unione rientrino tra gli oggetti personali e domestici di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 338/97 (2) anche qualora, al momento della loro introduzione, la persona che li importa dichiari che intende offrirli in regalo ad altre persone dopo l’importazione. |
(1) Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU 2006, L 166, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU 1997, L 61, pag. 1).
25.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna (Bulgaria) il 25 febbraio 2020 — «VARCHEV FINANS»EOOD / Komisia za finansov nadzor
(Causa C-95/20)
(2020/C 175/04)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad — Varna
Parti
Ricorrente:«VARCHEV FINANS» EOOD
Resistente: Komisia za finansov nadzor
Questioni pregiudiziali
1. |
Se l'articolo 56, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 72, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/565 (1) DELLA COMMISSIONE, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva, imponga che:
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2. |
Se l'articolo 72, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/565 DELLA COMMISSIONE, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva, imponga che:
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25.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal du travail de Nivelles (Belgio) il 27 febbraio 2020 — UF / Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)
(Causa C-105/20)
(2020/C 175/05)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal du travail de Nivelles
Parti
Ricorrente: UF
Convenuta: Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il regio decreto del 20 luglio 1971, che istituisce un’assicurazione di indennità e un’assicurazione di maternità a favore dei lavoratori autonomi e dei coniugi coadiuvanti, violi gli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali, la direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (1), la direttiva 2006/54/CE del Parlamento e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (2), la direttiva 86/613/CEE, dell’11 dicembre 1986, relativa all’applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità (3) e l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale attuato dalla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa al lavoro a tempo parziale (4), non prevedendo una prestazione adeguata nell’ambito del congedo di maternità per la lavoratrice autonoma che lavora a tempo parziale a titolo integrativo, ma che paga i contributi come una lavoratrice a titolo principale, mentre la lavoratrice autonoma che lavora a tempo parziale a titolo principale percepisce l’intero importo dell’indennità di maternità. |
2) |
Se il regio decreto del 20 luglio 1971, che istituisce un’assicurazione di indennità e un’assicurazione di maternità a favore dei lavoratori autonomi e dei coniugi coadiuvanti, violi gli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali, la direttiva 92/85, la direttiva 2006/54, la direttiva 86/613 e l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale attuato dalla direttiva 97/81, non prevedendo una prestazione adeguata nell’ambito del congedo di maternità per la lavoratrice che coniuga, a tempo pieno, un’attività subordinata e un’attività autonoma, mentre la lavoratrice autonoma che lavora a tempo pieno percepisce l’intero importo dell’indennità di maternità. |
(4) Direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (Gu 1998, L 14, pag. 9).
25.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/6 |
Impugnazione proposta il 21 febbraio 2020 da Bruno Gollnisch avverso l’ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 10 dicembre 2019, causa T-319/19, Bruno Gollnisch / Parlamento europeo
(Causa C-122/20 P)
(2020/C 175/06)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Bruno Gollnisch (rappresentante: B. Bonnefoy-Claudet, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare l'ordinanza emessa dal Tribunale dell'Unione europea il 10 dicembre 2019, nella causa T-319/19; |
— |
rinviare la causa al Tribunale dell'Unione europea per una nuova decisione; |
— |
riconoscere al ricorrente anche la somma di EUR 5 000 a titolo di rimborso delle spese processuali relative alla presente impugnazione; |
— |
condannare il Parlamento europeo alle spese. |
Qualora la Corte di giustizia ritenga di essere sufficientemente edotta, il ricorrente chiede inoltre che la Corte voglia:
— |
esaminare la controversia nel merito; |
— |
annullare la decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 10 dicembre 2018 che modifica le misure di attuazione dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo; |
— |
accogliere le conclusioni formulate dal ricorrente in primo grado, fatte salve le conclusioni avverso l’ordinanza impugnata; |
— |
condannare il Parlamento europeo alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
L’ordinanza è censurata per la parte in cui ha impropriamente considerato che la decisione impugnata non riguardasse individualmente il ricorrente, che, di conseguenza, il suo reclamo del 27 febbraio 2019 non costituiva una procedura precontenziosa e che, in assenza della sua presa in considerazione, i termini per il ricorso contenzioso andavano considerati decaduti.
25.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/6 |
Ricorso proposto il 4 marzo 2020 — Commissione europea / Regno di Spagna
(Causa C-125/20)
(2020/C 175/07)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. C. Becker, M. Jauregui Gomez e M. Noll-Ehlers, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
dichiarare che il Regno di Spagna ha violato l’articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (1), in quanto il valore limite annuale di biossido di azoto NO2 è stato superato in maniera sistematica e continuata a partire dal 2010 nelle zone ES0901 Zona di Barcellona, ES0902 Vallès — Baix Llobregat e ES1301 Madrid; |
— |
dichiarare che il Regno di Spagna ha violato l’articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, in quanto il valore limite orario di biossido di azoto NO2 è stato superato in maniera sistematica e continuata a partire dal 2010 nella zona ES1301 Madrid; |
— |
dichiarare che, dall’11 giugno 2010, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù dell’articolo 23, paragrafo 1, della citata direttiva, in combinato disposto con l’allegato XV della medesima, e, in particolare, all’obbligo stabilito all’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di assicurare che il periodo di superamento sia il più breve possibile, non avendo adottato le misure appropriate per far sì che periodo di superamento dei valori limite nelle zone ES0901 Zona di Barcellona, ES0902 Vallès — Baix Llobregat e ES1301 Madrid fosse il più breve possibile. |
— |
condannare il Regno di Spagna alle spese. |
Motivi e principali argomenti
L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di garantire che, in tutte le sue zone di qualità dell’aria, definite all’articolo 4 della medesima, i livelli di biossido di azoto non superino i valori limite determinati nell’allegato XI della direttiva in parola. Detto allegato fissa due valori limite in relazione al biossido di azoto, entrambi applicabili dal 1o gennaio 2010. Il primo valore limite ha un riferimento annuale: gli Stati membri non possono superare i 40 mg/m3 per anno civile. Il secondo valore è orario: gli Stati membri non possono superare il valore 200 mg/m3 più di 18 volte per ogni anno civile.
Tali valori limite di NO2 erano già stati determinati dalla direttiva 99/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo. Il suo articolo 4 aveva infatti imposto agli Stati membri l’obbligo di adottare le misure necessarie per garantire che le concentrazioni di biossido di azoto non superassero i suddetti valori, stabilendo nel suo allegato II un lasso di tempo progressivo per conformarsi con data limite, segnatamente, al 1o gennaio 2010.
Il Regno di Spagna ha comunicato alla Commissione, mediante le relazioni annuali di cui all’articolo 27 della direttiva 2008/50/CE, i valori medi annuali di NO2 corrispondenti agli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 2015, 2016, 2017 e 2018. Secondo tali dati, il Regno di Spagna avrebbe superato in maniera sistematica e continuata i valori limite annuali nelle zone ES0901 Zona di Barcellona, ES0902 Vallès — Baix Llobregat e ES1301 Madrid.
L’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva in parola prevede l’obbligo per gli Stati membri di adottare piani per la qualità dell’aria in caso di superamento dei valori limite nei quali essi stabiliscano misure appropriate che garantiscano che il periodo di superamento sia il più breve possibile.
Il Regno di Spagna non avrebbe previsto, nei piani per la qualità dell’aria adottati a partire dall’entrata in vigore della direttiva 2008/50/CE, misure appropriate e sufficienti al fine di garantire che il periodo di superamento di detti limiti nelle tre zone interessate fosse il più breve possibile.
Tribunale
25.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/8 |
Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2020 — Valencia Club de Fútbol / Commissione
(Causa T-732/16) (1)
(«Aiuti di Stato - Aiuti concessi dalla Spagna a favore di determinate società calcistiche professionistiche - Garanzia - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno - Vantaggio - Impresa in difficoltà - Criterio dell’investitore privato - Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà - Importo dell’aiuto - Beneficiario dell’aiuto - Principio di non discriminazione - Obbligo di motivazione»)
(2020/C 175/08)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Valencia Club de Fútbol, SAD (Valencia, Spagna) (rappresentanti: J. García-Gallardo Gil-Fournier, G. Cabrera López e D. López Rus, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Luengo, B. Stromsky e P. Němečková, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: J. García-Valdecasas Dorrego e M.J. Ruiz Sánchez, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2017/365 della Commissione, del 4 luglio 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) al quale la Spagna ha dato esecuzione a favore del Valencia Club de Fútbol, SAD, dell’Hércules Club de Fútbol, SAD e dell’Elche Club de Fútbol, SAD (GU 2017, L 55, pag. 12)
Dispositivo
1) |
La decisione (UE) 2017/365 della Commissione, del 4 luglio 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) al quale la Spagna ha dato esecuzione a favore del Valencia Club de Fútbol, SAD, dell’Hércules Club de Fútbol, SAD, e dell’Elche Club de Fútbol, SAD, è annullata nella parte in cui essa riguarda il Valencia Club de Fútbol, SAD. |
2) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Valencia Club de Fútbol, comprese quelle relative al procedimento sommario dinanzi al Tribunale. |
3) |
Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese. |
25.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/9 |
Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2020 — Elche Club de Fútbol / Commissione
(Causa T-901/16) (1)
(«Aiuti di Stato - Aiuti concessi dalla Spagna a favore di determinate società calcistiche professionistiche - Garanzia - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno - Beneficiario indiretto - Imputabilità allo Stato - Vantaggio - Criterio dell’investitore privato»)
(2020/C 175/09)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Elche Club de Fútbol, SAD (Elche, Spagna) (rappresentanti: M. Segura Catalán, M. Clayton e J. Morant Vidal, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Luengo, B. Stromsky e P. Němečková, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. García-Valdecasas Dorrego, agente)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2017/365 della Commissione, del 4 luglio 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) al quale la Spagna ha dato esecuzione a favore del Valencia Club de Fútbol, SAD, dell’Hércules Club de Fútbol, SAD e dell’Elche Club de Fútbol, SAD (GU 2017, L 55, pag. 12).
Dispositivo
1) |
La decisione (UE) 2017/365 della Commissione, del 4 luglio 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) al quale la Spagna ha dato esecuzione a favore del Valencia Club de Fútbol, SAD, dell’Hércules Club de Fútbol, SAD e dell’Elche Club de Fútbol, SAD, è annullata nella parte in cui riguarda l’Elche Club de Fútbol, SAD. |
2) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Elche Club de Fútbol, comprese quelle relative al procedimento sommario. |
3) |
Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese. |
25.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/9 |
Sentenza del Tribunale del 2 aprile 2020 — Hansol Paper / Commissione
(Causa T-383/17) (1)
(«Dumping - Importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Corea del Sud - Dazio antidumping definitivo - Calcolo del margine di dumping - Calcolo del margine di pregiudizio - Determinazione del pregiudizio»)
(2020/C 175/10)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Hansol Paper Co. Ltd (Seul, Corea del Sud) (rappresentanti: J.-F. Bellis e B. Servais, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Demeneix, M. Franca e N. Kuplewatzky, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: European Thermal Paper Association (ETPA) (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: H. Hobbelen, J. Rivas Andrés e B. Vleeshouwers, avvocati)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 della Commissione, del 2 maggio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea (GU 2017, L 114, pag. 3), nella parte in cui riguarda la ricorrente.
Dispositivo
1) |
Il documento riportato nell’allegato A.32 del ricorso è stralciato dal fascicolo. |
2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 della Commissione, del 2 maggio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea, è annullato nella parte in cui riguarda la Hansol Paper Co. Ltd. |
3) |
La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Hansol Paper. |
4) |
La European Thermal Paper Association (ETPA) sopporterà le proprie spese. |
25.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/10 |
Sentenza del Tribunale del 2 aprile 2020 — UG / Commissione
(Causa T-571/17) (1)
(«Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Contratto a tempo indeterminato - Articolo 47, lettera c), i), del RAA - Risoluzione con preavviso - Motivi di risoluzione - Condotta nel servizio e atteggiamento verso il lavoro non compatibili con l’interesse del servizio - Errore manifesto di valutazione - Controllo dell’esattezza materiale degli elementi di fatto - Mancanza di elementi di prova - Responsabilità - Danno materiale - Pagamento delle retribuzioni dovute»)
(2020/C 175/11)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: UG (rappresentanti: M. Richard e P. Junqueira de Oliveira, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid, L. Radu Bouyon e B. Mongin, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione del 17 ottobre 2016, con la quale l’Ufficio «Infrastrutture e logistica a Lussemburgo» (UIL) della Commissione ha risolto il contratto di assunzione della ricorrente sul fondamento dell’articolo 47, lettera c), i), del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea con effetto dal 20 agosto 2017, e, dall’altro, ad ottenere il risarcimento del danno materiale che la ricorrente avrebbe subito a seguito di tale decisione, nonché del danno morale che la stessa avrebbe subito in conseguenza dei trattamenti degradanti cui sarebbe stata sottoposta a causa della sua attività sindacale e della fruizione del suo congedo parentale.
Dispositivo
1) |
La decisione della Commissione europea del 17 ottobre 2016 di risolvere il contratto a tempo indeterminato di UG è annullata. |
2) |
Le parti devono comunicare al Tribunale, entro un termine di tre mesi dalla pronuncia della presente sentenza interlocutoria, l’importo stabilito di comune accordo del risarcimento pecuniario conseguente all’illegittimità della decisione del 17 ottobre 2016, o, in mancanza di accordo, le rispettive proposte relative a tale importo. |
3) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
4) |
Le spese sono riservate. |
25.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/11 |
Sentenza del Tribunale del 26 marzo 2020 — ViaSat / Commissione
(Causa T-734/17) (1)
(«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Operatori di sistemi mobili via satellite - Documenti forniti alla Commissione da un candidato selezionato nell’ambito di un bando di gara - Diniego implicito ed esplicito di accesso - Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo - Interesse pubblico prevalente - Diniego di accesso parziale»)
(2020/C 175/12)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: ViaSat, Inc. (Carlsbad, California, Stati Uniti) (rappresentanti: J. Ruiz Calzado, L. Marco Perpiñà, P. de Bandt e M. Gherghinaru, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: S. Delaude e C. Ehrbar, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Inmarsat Ventures Ltd (Londra, Regno-Unito) (rappresentanti: C. Spontoni, B. Amory, É. Barbier de La Serre, avvocati, e A. Howard, barrister)
Oggetto
Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento della decisione implicita della Commissione di rigetto della richiesta confermativa della ricorrente del 10 luglio 2017 per l’accesso a tutte le informazioni fornite dalla Inmarsat plc, dalla Inmarsat Ventures, o dalle sue controllate in occasione della loro partecipazione al bando di gara dell’Unione europea che ha dato luogo all’adozione della decisione della Commissione, del 13 maggio 2009, relativa alla selezione degli operatori di sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) (GU 2009, L 149, pag. 65) e ad ogni scambio di informazioni a tal riguardo tra la Inmarsat e la Commissione, e all’annullamento della decisione C(2018) 180 final della Commissione, dell’11 gennaio 2018, di diniego di accesso a tali informazioni.
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a statuire sulla legittimità della decisione implicita della Commissione europea di rigetto della richiesta confermativa della ricorrente del 10 luglio 2017 per l’accesso a tutte le informazioni fornite dalla Inmarsat plc, dalla Inmarsat Ventures Ltd, o dalle sue controllate in occasione della loro partecipazione al bando di gara dell’Unione europea che ha dato luogo all’adozione della decisione 2009/449/CE della Commissione, del 13 maggio 2009, relativa alla selezione degli operatori di sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite (MSS), e a tutti gli scambi di informazioni a tal riguardo tra la Inmarsat e la Commissione. |
2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
3) |
La ViaSat, Inc., è condannata a sopportare, oltre a tre quarti delle proprie spese, anche tre quarti delle spese sostenute dalla Commissione e dalla Inmarsat Ventures. |
4) |
La Commissione è condannata a sopportare, oltre ad un quarto delle proprie spese, un quarto delle spese sostenute dalla ViaSat e dalla Inmarsat Ventures. |
25.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/12 |
Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2020 — Eurofer/ Commissione
(Causa T-835/17) (1)
(«Dumping - Importazione di prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell’Iran, della Russia, della Serbia e dell’Ucraina - Chiusura del procedimento relativo alle importazioni originarie della Serbia - Determinazione dell’esistenza di un pregiudizio - Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni provenienti da più di un paese - Articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 - Chiusura del procedimento senza l’istituzione di misure - Articolo 9, paragrafo 2, del regolamento 2016/1036 - Informazioni finali sui principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare l’istituzione di misure definitive oppure la chiusura di un’inchiesta o di un procedimento senza l’istituzione di misure - Articolo 20, paragrafo 2, del regolamento 2016/1036»)
(2020/C 175/13)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Eurofer, Association Européenne de l’Acier, AISBL (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: J. Killick e G. Forwood, avvocati))
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche, N. Kuplewatzky e A. Demeneix, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: HBIS Group Serbia Iron & Steel LLC Belgrade (rappresentante: R. Luff, avvocato)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795 della Commissione, del 5 ottobre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell’Iran, della Russia e dell’Ucraina e che chiude l’inchiesta riguardante le importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Serbia (GU 2017, L 258, pag. 24)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’Eurofer, Association Européenne de l’Acier, AISBL, sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla HBIS Group Serbia Iron & Steel LLC Belgrade. |
25.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/13 |
Sentenza del Tribunale del 2 aprile 2020 — Barata/Parlamento
(Causa T-81/18) (1)
(«Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Procedura di certificazione - Esercizio di promozione 2016 - Esclusione dall'elenco definitivo dei funzionari autorizzati a seguire il programma di formazione - Articolo 45 bis dello Statuto - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Parità di trattamento - Diritti della difesa»)
(2020/C 175/14)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente João Miguel Barata (Evere, Belgio) (rappresentanti: G. Pandey, D. Rovetta e V. Villante, avvocati
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: J. Steele e I. Terwinghe, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, della decisione del 30 ottobre 2017 con la quale il Parlamento ha respinto il reclamo del ricorrente, in secondo luogo, della lettera del 20 marzo 2017 contenente il parere del comitato paritetico per la procedura di certificazione con il quale esso raccomandava all’autorità che ha il potere di nomina di respingere il ricorso del ricorrente, in terzo luogo, della lettera del 14 febbraio 2017 con la quale gli venivano comunicati i suoi risultati e l’informazione che era stato redatto un progetto di elenco di sette funzionari selezionati per partecipare al programma di formazione, in quarto luogo, della lettera dell’8 dicembre 2016 che informava il ricorrente dei suoi risultati all’esito della prima fase della procedura di certificazione del 2016, in quinto luogo, della lettera del 21 dicembre 2016 che informava il ricorrente del seguito dato alla sua domanda di riesame e, in sesto luogo, del bando di concorso interno 2016/014 del 7 ottobre 2016 comunicato al personale il 20 ottobre 2016, nonché dell’intero progetto di elenco di funzionari selezionati per partecipare al programma di formazione che ne è conseguito.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. João Miguel Barata è condannato alle spese. |
25.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/14 |
Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2020 — QB / BCE
(Causa T-215/18) (1)
(«Funzione pubblica - Personale della BCE - Esercizio di valutazione - Rapporto di valutazione 2016 - Autore del rapporto di valutazione - Errore manifesto di valutazione - Congedo di malattia - Riassegnazione - Retribuzione - Decisione che nega il beneficio di un aumento di stipendio - Competenza dell’autore dell’atto che arreca pregiudizio - Responsabilità»)
(2020/C 175/15)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: QB (rappresentante: L. Levi, avvocato)
Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: F. von Lindeiner e M. Rötting, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretta, da un lato, all’annullamento del rapporto di valutazione della ricorrente relativo al periodo 2016 e della decisione della BCE del 23 maggio 2017 che le nega il beneficio di un aumento di stipendio e, ove necessario, all’annullamento della decisione del 18 settembre 2017 della BCE e della decisione implicita di quest’ultima che respinge, rispettivamente, il ricorso amministrativo e il reclamo della ricorrente e, dall’altro, al risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente.
Dispositivo
1) |
La decisione della Banca centrale europea (BCE) del 23 maggio 2017 che nega a QB il beneficio di un aumento di stipendio è annullata. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
QB sopporterà due terzi delle proprie spese. |
4) |
La BCE sopporterà le proprie spese e un terzo delle spese sostenute dalla QB. |
25.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/14 |
Sentenza del Tribunale del 2 aprile 2020 — Veit / BCE
(Causa T-474/18) (1)
(«Funzione pubblica - Personale della BCE - Retribuzione - Concorso - Parità di trattamento tra candidati interni ed esterni - Attribuzione dello scatto»)
(2020/C 175/16)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Sebastian Veit (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: avv. K. Kujath)
Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: F. von Lindeiner e M. Rötting, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)
Oggetto
Demanda fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione della BCE del 3 gennaio 2018 laddove essa attribuisce al ricorrente solo lo scatto 17 della fascia di retribuzione F/G e, dall’altro, della decisione della BCE del 25 maggio 2018, che respinge il reclamo del ricorrente.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Sebastian Veit è condannato alle spese. |
25.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/15 |
Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2020 — XB/BCE
(Causa T-484/18) (1)
(«Funzione pubblica - Personale della BCE - Retribuzione - Assegno di famiglia - Assegno per figlio a carico - Indennità scolastiche e prescolastiche - Ammissibilità - Rigetto delle domande di beneficiare di tali indennità - Condizioni d’impiego dei titolari di contratti di lavoro a breve termine - Condizioni e regole applicabili ai contratti di lavoro di breve durata»)
(2020/C 175/17)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: XB (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: D. Camilleri Podestà e F. von Lindeiner, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretta, da un lato, all’annullamento delle decisioni della BCE del 6 novembre e del 4 dicembre 2017, che rifiutano di concedere talune indennità e, se del caso, delle decisioni della BCE del 2 febbraio 2018, recante rigetto di una domanda di riesame amministrativo, e del 5 giugno 2018, recante rigetto della domanda formulata nell’ambito della procedura di reclamo, e, dall’altro, alla condanna della BCE al versamento delle somme corrispondenti a dette indennità.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
XB è condannato alle spese. |
25.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/16 |
Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2020 — LL-Carpenter / Commissione
(Causa T-531/18) (1)
(«Concorrenza - Intese - Mercato automobilistico della Repubblica ceca - Decisione di rigetto di una denuncia - Articolo 7 del regolamento (CE) n. 773/2004 - Articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 - Obbligo di motivazione»)
(2020/C 175/18)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: LL-CARPENTER s. r. o. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: M. Nedelka, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Dawes, M. Farley e K. Walkerová, agenti)
Oggetto
Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento della decisione C(2018) 4138 final della Commissione, del 26 giugno 2018, che respinge la denuncia presentata dalla ricorrente riguardo a presunte infrazioni agli articoli 101 e 102 TFUE da parte di imprese del gruppo Subaru nel settore della distribuzione di autoveicoli (procedimento AT.40037 — Carpenter/Subaru).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
LL-CARPENTER s. r. o. è condannata alle spese. |
25.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/16 |
Sentenza del Tribunale del 26 marzo 2020 — Teeäär/BCE
(Causa T-547/18) (1)
(«Funzione pubblica - Personale della BCE - Programma di sostegno alla transizione professionale al di fuori della BCE - Rigetto di una domanda di partecipazione - Requisiti di ammissibilità - Requisito di anzianità diverso in base all’appartenenza del membro del personale a una fascia di retribuzione semplice o doppia - Inquadramento in una fascia di retribuzione in funzione del tipo di impiego - Parità di trattamento - Proporzionalità - Errore manifesto di valutazione»)
(2020/C 175/19)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Raivo Teeäär (Tallinn, Estonia) (rappresentante: L. Levi, avvocato)
Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: D. Camilleri Podestà e F. Malfrère, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e volta, da un lato, all’annullamento della decisione della BCE, del 27 febbraio 2018, recante rigetto della candidatura del ricorrente al programma pilota di sostegno alla transizione professionale al di fuori della BCE e, se del caso, della decisione della BCE, del 3 luglio 2018, recante rigetto del ricorso speciale proposto dal ricorrente avverso la suddetta decisione del 27 febbraio 2018 e, dall’altro lato, ad ottenere il risarcimento del danno da egli asseritamente subito a causa di tale decisione.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Raivo Teeäär è condannato alle spese. |
25.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/17 |
Sentenza del Tribunale del 26 marzo 2020 — Bonnafous / Commissione
(Causa T-646/18) (1)
(«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Relazione di revisione sulle risorse umane dell’EACEA - Diniego di accesso - Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile»)
(2020/C 175/20)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Laurence Bonnafous (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: A. Blot e S. Rodrigues, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Ehrbar e K. Herrmann, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2018) 6753 final della Commissione, del 9 ottobre 2018, recante rigetto della domanda di accesso alla relazione finale di revisione del 2018 sulle risorse umane dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA), in data 21 gennaio 2018, presentata dalla ricorrente.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La sig.ra Laurence Bonnafous è condannata alle spese. |
25.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/17 |
Sentenza del Tribunale del 26 marzo 2020 — Alcar Aktiebolag/EUIPO — Alcar Holding (alcar.se)
(Causa T-77/19) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo alcar.se - Marchio dell’Unione europea verbale anteriore ALCAR - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2020/C 175/21)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Alcar Aktiebolag (Bromma, Svezia) (rappresentante: M. Ateva, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Alcar Holding GmbH (Vienna, Austria) (rappresentante: C. Onken, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 novembre 2018 (procedimento R 378/2018-1), relativa a una procedura di opposizione tra la Alcar Holding e la Alcar Aktiebolag.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Alcar Aktiebolag è condannata alle spese. |
25.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/18 |
Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2020 — Gwo Chyang Biotech/EUIPO — Norma (KinGirls)
(Causa T-85/19) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo KinGirls - Marchio tedesco denominativo anteriore King - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2020/C 175/22)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Gwo Chyang Biotech Co. Ltd (Tainan City, Taiwan) (rappresentante: J. Kakoures, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: W. Schramek, A. Söder e D. Hanf, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG (Norimberga, Germania)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 dicembre 2018 (procedimento R 718/2018-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. e la Gwo Chyang Biotech.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Gwo Chyang Biotech Co. Ltd è condannata alle spese. |
25.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/19 |
Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2020 — Sumol + Compal Marcas/EUIPO — Heretat Mont-Rubi (SUM011)
(Causa T-296/19) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo SUM011 - Marchi dell’Unione europea figurativo anteriore Sumol e nazionale denominativo anteriore SUMOL - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di rischio di confusione - Assenza di somiglianza dei prodotti e dei servizi - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2020/C 175/23)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Sumol + Compal Marcas, SA (Carnaxide, Portogallo) (rappresentanti: J. M. Pimenta e A. M. Sebastião, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: L. Lapinskaite, J. Crespo Carrillo e H. O’Neill, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Heretat Mont-Rubi, SA (Font-Rubi, Spagna)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 febbraio 2019 (procedimento R 1662/2018-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Sumol + Compal Marcas e la Heretat Mont-Rubi.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Sumol + Compal Marcas, SA, è condannata alle spese. |
25.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/19 |
Sentenza del Tribunale del 26 marzo 2020 — Wilhelm Sihn jr. / EUIPO — Golden Frog (CHAMELEON)
(Causa T-312/19) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo CHAMELEON - Marchi internazionale e nazionale denominativi anteriori CHAMELEON - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2020/C 175/24)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Wilhelm Sihn jr. GmbH & Co. KG (Niefern-Öschelbronn, Germania) (rappresentante: avv. H. Twelmeier)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: P. Sipos, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Golden Frog GmbH (Meggen, Svizzera) (rappresentante: G. Messenger, barrister)
Oggetto
Ricorso presentato contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 marzo 2019 (procedimento R 1551/2018-4), relativa a un’opposizione tra la Wilhelm Sihn jr. e la Golden Frog
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Wilhelm Sihn jr. GmbH & Co. KG è condannata alle spese. |
25.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/20 |
Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2020 — Maternus / EUIPO — adp Gauselmann (Jokers WILD Casino)
(Causa T-321/19) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea figurativo Jokers WILD Casino - Obbligo di motivazione - Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) 2017/1001 - Insussistenza di un uso effettivo del marchio - Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001»)
(2020/C 175/25)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Maternus GmbH (Monaco, Germania) (rappresentanti: M. Zöbisch e R. Drozdz, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Schäfer, A. Söder e D. Walicka, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: adp Gauselmann GmbH (Espelkamp, Germania) (rappresentanti: K. Mandel e K. Guridi Sedlak, avvocate)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 febbraio 2019 (procedimento R 803/2018-1), relativa a un procedimento di opposizione tra l’adp Gauselmann e la Maternus.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Maternus GmbH è condannata alle spese. |
25.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/21 |
Sentenza del Tribunale del 26 marzo 2020 — Conlance / EUIPO — LG Electronics (SONANCE)
(Causa T-343/19) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo SONANCE - Marchio nazionale denominativo anteriore conlance - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2020/C 175/26)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Conlance GmbH (Augusta, Germania) (rappresentante: A. Hayn, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: LG Electronics, Inc. (Seoul, Corea del Sud)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO, del 5 aprile 2019 (procedimento R 1085/2018-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Conlance e la LG Electronics.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Conlance GmbH è condannata alle spese. |
25.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/21 |
Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2020 — Gamma-A/EUIPO — Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss (Imballaggio per alimenti)
(Causa T-352/19) (1)
(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un imballaggio per alimenti - Disegno o modello anteriore - Causa di nullità - Assenza di carattere individuale - Assenza di impressione generale diversa - Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002»)
(2020/C 175/27)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Gamma-A SIA (Riga, Lettonia) (rappresentante: M. Liguts, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale: (rappresentante: S. Hanne, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss SIA (Riga) (rappresentante: J. Alfejeva, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 marzo 2019 (procedimento R 2516/2017-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Piejūra SIA e la Gamma-A.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Gamma-A SIA è condannata alle spese. |
25.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/22 |
Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2020 — Gamma-A/EUIPO — Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss (Imballaggio per alimenti)
(Causa T-353/19) (1)
(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un imballaggio per alimenti - Disegno o modello anteriore - Prova della divulgazione - Articolo 7 del regolamento (CE) n. 6/2002 - Causa di nullità - Assenza di carattere individuale - Assenza di impressione generale diversa - Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002»)
(2020/C 175/28)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Gamma-A SIA (Riga, Lettonia) (rappresentante: M. Liguts, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss SIA (Riga) (rappresentante: J. Alfejeva, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 febbraio 2019 (procedimento R 2543/2017-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Piejūra SIA e la Gamma-A.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Gamma-A SIA è condannata alle spese. |
25.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/23 |
Sentenza del Tribunale del 26 marzo 2020 — Muratbey Gida / EUIPO (Forma di un formaggio intrecciato)
(Causa T-570/19) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale - Forma di un formaggio intrecciato - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2020/C 175/29)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Muratbey Gida Sanayi ve Ticaret AŞ (Istanbul, Turchia) (rappresentante: M. Schork, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Söder, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 giugno 2019 (procedimento R 106/2019-4), concernente una domanda di registrazione come marchio dell’Unione europea di un segno tridimensionale costituito dalla forma di un formaggio intrecciato.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Muratbey Gida Sanayi ve Ticaret AŞ è condannata alle spese. |
25.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/23 |
Sentenza del Tribunale del 26 marzo 2020 — Muratbey Gida / EUIPO (Forma di un formaggio intrecciato)
(Causa T-571/19) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale - Forma di un formaggio intrecciato - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2020/C 175/30)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Muratbey Gida Sanayi ve Ticaret AŞ (Istanbul, Turchia) (rappresentante: M. Schork, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Söder, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 giugno 2019 (procedimento R 107/2019-4), concernente una domanda di registrazione come marchio dell’Unione europea di un segno tridimensionale costituito dalla forma di un formaggio intrecciato.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Muratbey Gida Sanayi ve Ticaret AŞ è condannata alle spese. |
25.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/24 |
Sentenza del Tribunale del 26 marzo 2020 — Muratbey Gida / EUIPO (Forma di un formaggio intrecciato)
(Causa T-572/19) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale - Forma di un formaggio intrecciato - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2020/C 175/31)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Muratbey Gida Sanayi ve Ticaret AŞ (Istanbul, Turchia) (rappresentante: M. Schork, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Söder, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 giugno 2019 (procedimento R 108/2019-4), concernente una domanda di registrazione come marchio dell’Unione europea di un segno tridimensionale costituito dalla forma di un formaggio intrecciato.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Muratbey Gida Sanayi ve Ticaret AŞ è condannata alle spese. |
25.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/24 |
Ordinanza del Tribunale del 25 marzo 2020 — Necci/Commissione
(Causa T-129/19) (1)
(«Ricorso di annullamento - Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Previdenza sociale - RCAM - Rigetto della richiesta di adesione - Tardività - Fatto nuovo e sostanziale - Irricevibilità»)
(2020/C 175/32)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Claudio Necci (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin e T. Bohr, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: J. Van Pottelberge e I. Terwinghe, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: R. Meyer e M. Alver, agenti)
Oggetto
Domanda ai sensi dell’articolo 270 TFUE diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 18 aprile 2018 recante rigetto implicito della richiesta di adesione del ricorrente al regime comune di assicurazione malattia delle istituzioni delle Comunità europee (RCAM) presentata il 18 dicembre 2017.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
Il sig. Claudio Necci sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
3) |
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese. |
25.5.2020 |
IT |
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C 175/25 |
Ordinanza del Tribunale del 13 marzo 2020 — Jalkh / Parlamento
(Causa T-183/19) (1)
(«Ricorso di annullamento - Diritto delle istituzioni - Modifiche del regolamento del Parlamento - Interpellanze principali - Inosservanza dei requisiti di forma - Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura - Legittimazione ad agire - Mancanza di incidenza diretta - Insussistenza di incidenza individuale - Atto regolamentare - Misure di esecuzione - Irricevibilità»)
(2020/C 175/33)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Jean-François Jalkh (Gretz-Armainvilliers, Francia) (rappresentante: F. Wagner, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Alonso de León e T. Lukácsi, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione P8_TA(2019)0046 del Parlamento europeo, del 31 gennaio 2019, sulla modifica del regolamento del Parlamento europeo: titolo I, capitoli 1 e 4, titolo V, capitolo 3, titolo VII, capitoli 4 e 5, titolo VIII, capitolo 1, titolo XII, titolo XIV e allegato II [2018/2170(REG)].
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
Il sig Jean-François Jalkh è condannato alle spese. |
25.5.2020 |
IT |
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C 175/26 |
Ordinanza del Tribunale del 12 marzo 2020 — Le Comité de Douzelage de Houffalize/Commissione e EACEA
(Causa T-236/19) (1)
(«Ricorso di annullamento - Programma “L’Europa per i cittadini” (2014-2020) - Invito a presentare proposte “Gemellaggio di città 2017, seconda scadenza” (EACEA 36/2014) - Decisione dell’EACEA che respinge la candidatura del ricorrente per inosservanza di un criterio di ammissibilità - Decisione della Commissione recante rigetto del ricorso amministrativo concernente la decisione dell’EACEA - Candidatura presentata da un’associazione di fatto - Capacità processuale - Assenza di prova dell’esistenza giuridica - Irricevibilità»)
(2020/C 175/34)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Le Comité de Douzelage de Houffalize (Belgio) (rappresentante: A. Kettels, avvocato)
Convenute: Commissione europea (rappresentanti: G. Wils e A. Kyratsou, agenti), Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (rappresentanti: H. Monet e N. Durand, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento o alla riforma, da un lato, della decisione dell’EACEA, del 25 giugno 2018, che respinge la domanda di sovvenzione del ricorrente nell’ambito dell’invito a presentare candidature «Gemellaggi di città 2017, seconda scadenza» (EACEA 36/2014) e, dall’altro, della decisione di esecuzione C (2019) 572 final della Commissione, del 4 febbraio 2019, recante rigetto del ricorso amministrativo proposto dal ricorrente ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU 2003, L 11, pag. 1).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Non vi è luogo a statuire sull’eccezione di irricevibilità sollevata dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA). |
3) |
Non vi è luogo a statuire sull’istanza di intervento dell’EACEA. |
4) |
Il Comité du Douzelage de Houffalize sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dall’EACEA, ad eccezione di quelle relative all’istanza di intervento. |
5) |
L’EACEA sopporterà le proprie spese relative all’istanza di intervento. |
25.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/26 |
Ordinanza del Tribunale del 25 marzo 2020 — Lucaccioni / Commissione
(Causa T-507/19) (1)
(«Ricorso di annullamento - Funzione pubblica - Atto preparatorio - Ricorso per risarcimento danni - Ricorso strettamente connesso al ricorso di annullamento - Mancato rispetto della procedura precontenziosa - Irricevibilità»)
(2020/C 175/35)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Arnaldo Lucaccioni (San Benedetto del Tronto, Italia) (rappresentante: E. Bonanni, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Bohr e L. Vernier, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)
Oggetto
Domanda proposta ai sensi dell’articolo 270 TFUE e intesa ad ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione della Commissione del 13 settembre 2018 che ha respinto la domanda di destituzione dall’incarico del dottor A, medico designato dalla Commissione nell’ambito della commissione medica insediata nel contesto di una domanda di riconoscimento dell’aggravamento di una malattia professionale, proposta dal ricorrente, e, dall’altro lato, il risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe asseritamente subito
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
Il sig. Arnaldo Lucaccioni è condannato alle spese. |
25.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/27 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 13 marzo 2020 — Helsingin Bussiliikenne / Commissione
(Causa T-603/19 R)
(«Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»)
(2020/C 175/36)
Lingua processuale: il finlandese
Parti
Ricorrente: Helsingin Bussiliikenne Oy (Helsinki, Finlandia) (rappresentanti: O. Hyvönen e N. Rosenlund, avvocati)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: M. Huttunen e F. Tomat, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente)
Oggetto
Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione C(2019) 3152 final della Commissione, del 28 giugno 2019, relativa all’aiuto di Stato SA.33846 (2015/C) (ex 2014/NN) (ex 2011/CP) concesso dalla Repubblica di Finlandia alla ricorrente.
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
Non occorre statuire sulla domanda di intervento della Nobina Oy e della Nobina AB nonché sulla domanda di trattamento riservato della Commisione europea. |
3) |
Le spese sono riservate, ad eccezione di quelle sostenute dalla Nobina Oy e dalla Nobina AB, che sopporteranno le proprie spese relative alle domande di intervento nel procedimento sommario. |
25.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/28 |
Ordinanza del presidente del Tribunale dell’11 marzo 2020 — Aceto Agricultural Chemicals/Commissione
(Causa T-612/19 R)
(«Procedimento sommario - Prodotti fitosanitari - Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva chlorpropham - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Mancanza d'urgenza»)
(2020/C 175/37)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Aceto Agricultural Chemicals Corp. Ltd (Chester, Regno Unito) (rappresentanti: C. Mereu e P. Sellar, avvocati)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: F. Castilla Contreras, A. Dawes e I. Naglis, agenti)
Oggetto
Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e volta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/989 della Commissione, del 17 giugno 2019, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva chlorpropham, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2019, L 160, pag. 11).
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti urgenti è respinta. |
2) |
Le spese sono riservate. |
25.5.2020 |
IT |
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C 175/28 |
Ordinanza del Presidente del Tribunale del 13 marzo 2020 — Intertranslations (Intertransleïsions) Metafraseis / Parlamento
(Causa T-20/20 R)
(«Procedimento sommario - Appalti pubblici di servizi - Domanda di provvedimenti provvisori - Insussistenza dell’urgenza»)
(2020/C 175/38)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Intertranslations (Intertransleïsions) Metafraseis AE (Kallithea, Grecia) (rappresentante: N. Korogiannakis, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Toliušis ed E. Taneva, agenti)
Oggetto
Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e volta alla concessione di misure provvisorie dirette, in primo luogo, alla sospensione dell’esecuzione delle decisioni del 4 dicembre 2019 del Parlamento di classificare l’offerta della ricorrente al secondo posto per l’aggiudicazione del contratto a cascata riguardante il lotto 5 dell’appalto avente ad oggetto servizi di traduzione in inglese, nell’ambito della gara d’appalto TRA/EU19/2019, e di aggiudicare il primo contratto risultante da tale gara d’appalto a un altro offerente, in secondo luogo, alla sospensione del contratto concluso con tale altro offerente e, in terzo luogo, ad ordinare al Parlamento la comunicazione alla ricorrente dei passaggi mancanti della motivazione del comitato di valutazione.
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
Le spese sono riservate. |
25.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/29 |
Ricorso proposto il 27 febbraio 2020 — Philip Morris Products / EUIPO (SIENNA SELECTION)
(Causa T-130/20)
(2020/C 175/39)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Philip Morris Products SA (Neuchâtel, Svizzera) (rappresentante: L. Alonso Domingo, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: la domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «SIENNA SELECTION» — Domanda di registrazione n. 17 954 903
Decisione impugnata: la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 18 dicembre 2019, nel procedimento R 1675/2019-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle proprie spese nonché alle spese della ricorrente. |
Motivi invocati
— |
La violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
25.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/29 |
Ricorso proposto il 9 marzo 2020 — FC / EASO
(Causa T-148/20)
(2020/C 175/40)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: FC (rappresentante: B. Christianós, avvocato)
Convenuto: Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare l’impugnata decisione dell’EASO, del 18 dicembre 2019, n. EASO/ED/2019/509, recante rigetto del reclamo proposto dalla ricorrente il 5 settembre 2019 ex articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), |
— |
annullare la decisione dell’EASO, del 7 giugno 2019, recante rigetto della revoca, datata 23 maggio 2019, da parte della ricorrente, delle sue dimissioni del 1o marzo 2019, |
— |
condannare l’EASO a versare alla ricorrente, come risarcimento maggiorato degli interessi, l’importo corrispondente alla retribuzione che essa avrebbe ricevuto rimanendo nel posto da lei occupato presso l’EASO, ossia, dal 1o giugno 2019 e sino alla riassunzione nelle sue funzioni presso l’EASO, o altrimenti fino alla fine del suo contratto con l’EASO o fino all’assunzione in un altro posto avente una corrispondente retribuzione, importo pari a EUR 7 534,03 al mese (fino al 15 luglio 2019) e pari a EUR 7 777,25 al mese (dal 16 luglio 2019), |
— |
condannare l’EASO a versare alla ricorrente l’importo totale di EUR 250 000 a titolo di riparazione del danno morale e del danno alla salute che essa ha sofferto fino ad oggi, e |
— |
condannare l’EASO a tutte le spese di giudizio sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che l’impugnata decisione n. EASO/ED/2019/509 sarebbe viziata per le seguenti ragioni:
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che l’impugnata decisione n. EASO/ED/2019/509 sarebbe viziata per le seguenti ragioni:
|
25.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/30 |
Ricorso proposto il 24 marzo 2020 — Tartu Agro / Commissione
(Causa T-150/20)
(2020/C 175/41)
Lingua processuale: l’estone
Parti
Ricorrente: AS Tartu Agro (rappresentanti: T. Järviste, T. Kaurov, M. Peetsalu e M. A. R. Valberg, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il presente ricorso ricevibile; |
— |
annullare la decisione della Commissione, del 24 gennaio 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.39182 (2017/C), riguardante la concessione di un presunto aiuto di Stato illegale alla Tartu Agro; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti otto motivi.
1. |
Il presente ricorso è ricevibile.
|
2. |
La Commissione ha fondamentalmente violato disposizioni di diritto sostanziale e processuale allorché ha valutato se l’operazione fosse conforme al mercato sulla base della procedura di gara d’appalto, non ha soddisfatto l’onere della prova a suo carico ed ha interpretato erroneamente i fatti.
|
3. |
La Commissione ha fondamentalmente violato disposizioni di diritto sostanziale e processuale allorché ha verificato se il canone di affitto concordato nel contratto di affitto corrispondesse alle condizioni di mercato, ha violato le regole sull’onere della prova nella verifica dell’esistenza di un aiuto di Stato ed ha interpretato erroneamente i fatti.
|
4. |
La Commissione, nella determinazione dell’entità del vantaggio, ha fondamentalmente violato le norme giuridiche e ha valutato erroneamente i fatti.
|
5. |
La Commissione ha fondamentalmente violato le norme giuridiche e ha valutato erroneamente i fatti, laddove ha qualificato la fattispecie come nuovo aiuto.
|
6. |
La Commissione ha fondamentalmente violato le norme giuridiche e ha valutato erroneamente i fatti, laddove ha considerato l’aiuto solo parzialmente come obsoleto.
|
7. |
La Commissione ha violato le norme giuridiche, laddove ha obbligato la Repubblica di Estonia, in contrasto con i principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, a richiedere alla Tartu Agro la restituzione dell’aiuto.
|
8. |
La Commissione ha fondamentalmente violato le norme giuridiche e ha valutato erroneamente i fatti, laddove ha qualificato l’aiuto come incompatibile con il mercato comune.
|
25.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/32 |
Ricorso proposto il 16 marzo 2020 — Repubblica ceca / Commissione
(Causa T-151/20)
(2020/C 175/42)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil e O. Serdula, agenti)
Convenuta: Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
condannare l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, a rimborsare alla Repubblica ceca l’importo di CZK 40 482 255, costituente ingiustificato arricchimento, versato con riserva il 17 marzo 2015, in assenza di fondamento giuridico, sul conto della Commissione europea; |
— |
condannare l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, a rimborsare alla Repubblica ceca l’importo di CZK 2 698 817, costituente ingiustificato arricchimento, versato con riserva il 22 dicembre 2016, in assenza di fondamento giuridico, sul conto della Commissione europea; |
— |
condannare l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico.
Essa fa valere che l’importo controverso corrisponde a un dazio doganale non riscosso per l’importazione di accendini a pietra focaia provenienti dal Laos pari a CZK 53 976 340, meno le spese di riscossione. Il 17 marzo 2015 è stato versato con riserva sul conto della Commissione l’importo di CZK 40 482 255 (pari al 75 % del dazio non riscosso) a seguito della diffida di quest’ultima del 21 gennaio 2015. Il 22 dicembre 2016 è stato versato con riserva sul conto della Commissione l’importo di CZK 2 698 817 (pari al 5 % del dazio non riscosso) in seguito alla richiesta di quest’ultima che le fosse pagato il saldo della quota di partecipazione al bilancio dell’Unione, portata all’80 %.
Il pagamento di tale importo a favore della Commissione sarebbe del tutto infondato in diritto, poiché il dazio in questione non ha potuto essere riscosso per motivi non imputabili alla Repubblica ceca. Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1150/2000, del 22 maggio 2000 (1), la Repubblica ceca non aveva quindi alcun obbligo di mettere a disposizione della Commissione l’importo controverso.
(1) Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU 2000, L 130, pag. 1).
25.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/33 |
Ricorso proposto il 27 marzo 2020 — Ighoga Region 10 / Commissione
(Causa T-161/20)
(2020/C 175/43)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Ighoga Region 10 eV (Ingolstadt, Germania) (rappresentante: A. Bartosch, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale dichiari che la convenuta ha violato i propri obblighi derivanti dal TFUE in quanto non si è pronunciata sul suo reclamo, anche dopo quasi due anni e ¾ dalla sua presentazione e in seguito alla richiesta di emettere una decisione definitiva per porre fine al procedimento tramite l’adozione di una decisione formale conformemente a una delle possibili alternative di cui all’articolo 4 del cosiddetto regolamento di procedura in materia di aiuti di Stato, ma ha, invece, omesso di agire.
Motivi e principali argomenti
Il ricorso è diretto contro l’inerzia della Commissione in relazione alla decisione sul reclamo in materia di aiuti di Stato dell’Unione europea presentato dalla ricorrente il 4 luglio 2017 nel procedimento SA.48582 — presunti aiuti di Stato a favore del Maritim-Gruppe e della KHI Immobilien GmbH.
25.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/33 |
Ricorso proposto il 20 marzo 2020 — Tornado Boats International / EUIPO — Haygreen (TORNADO)
(Causa T-167/20)
(2020/C 175/44)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Tornado Boats International ApS (Lystrup, Danimarca) (rappresentante: M. Hoffgaard Rasmussen, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: David Haygreen (Colwyn Bay, Regno Unito)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: la ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: il marchio dell’Unione europea figurativo «TORNADO» — Marchio dell’Unione europea n. 10 097 368
Procedimento dinanzi all’EUIPO: dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO, del 17 gennaio 2020, nel procedimento R 1169/2018-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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respingere la dichiarazione di nullità. |
Motivo invocato
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La violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
25.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/34 |
Ricorso proposto il 4 aprile 2020 — Comune di Stintino/Commissione
(Causa T-174/20)
(2020/C 175/45)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Comune di Stintino (rappresentante: G. Machiavelli, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare:
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il provvedimento di cui alla nota Ref. Ares(2020)734033-05/02/2020 della Commissione Europea, Direzione Generale Ambiente, Direzione AENV. A — Politica, Coordinamento, LIFE, Governace e Risorse, ENV. A.4. — Governance di LIFE, Amministrazione, IT e Servizi di Supporto Capo Unità, con cui è stata stabilita la riduzione del finanziamento concesso al Comune di Stintino per il programma «LIFE10 NAT/IT/000244 — ST.e.R.N.A.» e disposto il recupero delle somme già erogate in eccedenza; |
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la nota di addebito della Commissione Europea no3242002652 del 24 febbraio 2020, con cui è stato chiesto al Comune di Stintino di pagare la somma di € 447 078,63, a titolo di restituzione di somme risultate non dovute a seguito del provvedimento di cui sopra; |
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il provvedimento di cui alla nota Ref. Ares(2019)6551262-23/10/2019 della Commissione Europea, Direzione Generale Ambiente, Direzione AENV. A — Politica, Coordinamento, LIFE, Governace e Risorse, ENV. A.4. Governance di LIFE, Amministrazione, IT e Servizi di Supporto Capo Unità, con cui è stata stabilita la quota delle spese non ammissibili in relazione al finanziamento di cui sopra, assegnando al Comune di Stintino il termine di 30 giorni per sollevare le sue obiezioni (doc. noR3); |
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ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguenziale e/o, comunque, connesso. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.
1. |
Piano de azione generale: Violazione di forme sostanziali, Violazione dell’art. 15 e dell’art. 296 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea nonché Violazione dell’art. 41, par. 2, lett. c della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea: Carenza di motivazione, perché non è dato comprendere come sia stata determinata la percentuale di riduzione applicata; |
2. |
Piano di azione generale: Violazione di forme sostanziali, del principio di proporzionalità e dell’art. 5 del Trattato sull’Unione Europea, perché la riduzione non è proporzionale alle azioni eseguite; |
3. |
Piano di azione generale: Violazione di forme sostanziali, del principio di proporzionalità e dell’art. 5 del Trattato sull’Unione Europea, perché è stata eseguita una percentuale del progetto maggiore di quella applicata per la riduzione; |
4. |
Acquisto di Terreno e recupero ambientale della laguna, del canale e delle bocche: Violazione di forme sostanziali, del principio di proporzionalità, dell’art. 5 del Trattato sull’Unione Europea e dell’art. 35.1 delle Disposizioni Comuni che regolano il finanziamento, nonché lesione del legittimo affidamento, perché gli atti impugnati violano le norme sopra richiamate, e perché non si contesta che l’azione è stata integralmente eseguita; |
5. |
Monitoraggio dell’area ed educazione ambientale e Rete ecologica accessibile: Violazione di forme sostanziali, del principio di proporzionalità, dell’art. 5 del Trattato sull’Unione Europea, dell’art. 18 delle Disposizioni Comuni che regolano il finanziamento, nonché lesione del legittimo affidamento, perché l’azione è stata integralmente eseguita ed i ritardi lamentati non pregiudicano lo svolgimento nel lungo periodo dell’attività di divulgazione. Difatti, l’azione sarebbe stata interamente realizzata per la parte in cui era possibile tenendo conto dei vincoli ambientali; |
6. |
Coordinamento del progetto: Lesione del legittimo affidamento, violazione di forme sostanziali, dell’art. 15 e dell’art. 296 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea nonché Violazione dell’art. 41, par. 2, lett. c della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, carenza di motivazione, violazione del principio di proporzionalità, dell’art. 5 del Trattato sull’Unione Europea e dell’art. 18 delle Disposizioni Comuni che regolano il finanziamento, perché non sarebbe comprensibile come è stata determinata la percentuale di decurtazione e, comunque, quella applicata non è proporzionale all’attività svolta. |
25.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/35 |
Ricorso proposto il 31 marzo 2020 — Laboratorios Ern / EUIPO — Sanolie (SANOLIE)
(Causa T-175/20)
(2020/C 175/46)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Laboratorios Ern, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: R. Guerras Mazón, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sanolie (Istanbul, Turchia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: la domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «SANOLIE» — Domanda di registrazione n. 17 042 292
Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione
Decisione impugnata: la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 gennaio 2020 nel procedimento R 2405/2018-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata, in relazione all’accoglimento della domanda per quanto riguarda i prodotti richiesti: «Crema per il corpo; creme per il viso; oli per il corpo; oli per il viso; oli per uso cosmetico» rientranti nella classe 3; |
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respingere la domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 042 292 «SANOLIE» per quanto riguarda i menzionati prodotti «Crema per il corpo; creme per il viso; oli per il corpo; oli per il viso; oli per uso cosmetico» rientranti nella classe 3; |
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condannare il convenuto, e se del caso l’interveniente, alle spese. |
Motivo invocato
La violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
25.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/36 |
Ordinanza del Tribunale del 12 marzo 2020 — Riginos Emporiki kai Mesitiki / EUIPO — Honda Motor (ONDA 1962)
(Causa T-548/19) (1)
(2020/C 175/47)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.