ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 172

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
20 maggio 2020


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2020/C 172/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9809 — Eni Rewind/CDP Equity/CircularIT JV) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2020/C 172/02

Tassi di cambio dell'euro — 19 maggio 2020

2

2020/C 172/03

Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

3


 

V   Avvisi

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2020/C 172/04

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89

5

2020/C 172/05

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

11

2020/C 172/06

Pubblicazione di una domanda di registrazione di una denominazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

22

2020/C 172/07

Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

26


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

20.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 172/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9809 — Eni Rewind/CDP Equity/CircularIT JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 172/01)

Il 12 maggio 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua italiana e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9809. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

20.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 172/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

19 maggio 2020

(2020/C 172/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0950

JPY

yen giapponesi

118,00

DKK

corone danesi

7,4562

GBP

sterline inglesi

0,89535

SEK

corone svedesi

10,5685

CHF

franchi svizzeri

1,0633

ISK

corone islandesi

156,50

NOK

corone norvegesi

10,9153

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,490

HUF

fiorini ungheresi

350,35

PLN

zloty polacchi

4,5510

RON

leu rumeni

4,8428

TRY

lire turche

7,4448

AUD

dollari australiani

1,6751

CAD

dollari canadesi

1,5251

HKD

dollari di Hong Kong

8,4870

NZD

dollari neozelandesi

1,8004

SGD

dollari di Singapore

1,5513

KRW

won sudcoreani

1 341,19

ZAR

rand sudafricani

19,9649

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7816

HRK

kuna croata

7,5713

IDR

rupia indonesiana

16 177,50

MYR

ringgit malese

4,7583

PHP

peso filippino

55,567

RUB

rublo russo

79,3839

THB

baht thailandese

34,947

BRL

real brasiliano

6,2357

MXN

peso messicano

25,8567

INR

rupia indiana

82,8535


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


20.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 172/3


COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

(2020/C 172/03)

Articolo 107, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (CEE) n. 574/72

Periodo di riferimento: Aprile 2020

Periodo di applicazione: Luglio, Agosto e Settembre 2020

apr-20

EUR

BGN

CZK

DKK

HRK

HUF

PLN

1 EUR =

1

1,95580

27,2301

7,46202

7,59505

356,512

4,54505

1 BGN =

0,511300

1

13,9228

3,81533

3,88335

182,285

2,32388

1 CZK =

0,0367240

0,0718248

1

0,274035

0,278921

13,0926

0,166912

1 DKK =

0,134012

0,262101

3,64916

1

1,01783

47,7769

0,609091

1 HRK =

0,131665

0,257510

3,58525

0,982485

1

46,9401

0,598423

1 HUF =

0,00280495

0,00548593

0,0763792

0,020931

0,0213038

1

0,0127486

1 PLN =

0,220020

0,430314

5,99116

1,64179

1,67106

78,4397

1

1 RON =

0,206750

0,404361

5,62983

1,54277

1,57028

73,7088

0,939688

1 SEK =

0,091827

0,179596

2,50047

0,685217

0,697433

32,7375

0,417359

1 GBP =

1,14222

2,23396

31,1029

8,52330

8,6752

407,217

5,19146

1 NOK =

0,088297

0,172691

2,40434

0,658875

0,670621

31,4790

0,401315

1 ISK =

0,00636943

0,0124573

0,173440

0,0475288

0,0483761

2,27078

0,028949

1 CHF =

0,948239

1,85457

25,8207

7,07578

7,20192

338,059

4,30979


apr-20

RON

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

4,83676

10,89001

0,875485

11,32540

157,000

1,05459

1 BGN =

2,47304

5,56806

0,447635

5,79067

80,2741

0,539210

1 CZK =

0,177625

0,399925

0,032151

0,415914

5,76567

0,0387286

1 DKK =

0,648184

1,45939

0,117325

1,51774

21,0399

0,141327

1 HRK =

0,636831

1,43383

0,1152705

1,49116

20,6714

0,138852

1 HUF =

0,0135669

0,0305460

0,00245570

0,0317672

0,440378

0,00295806

1 PLN =

1,064183

2,39602

0,192624

2,49181

34,5431

0,232030

1 RON =

1

2,25151

0,181006

2,34152

32,4597

0,218036

1 SEK =

0,444147

1

0,0803934

1,03998

14,4169

0,096840

1 GBP =

5,52466

12,4388

1

12,9361

179,329

1,20457

1 NOK =

0,427072

0,961557

0,0773028

1

13,8626

0,093117

1 ISK =

0,030807

0,069363

0,00557634

0,0721363

1

0,00671711

1 CHF =

4,58641

10,32634

0,830170

10,73919

148,874

1

Source: ECB

NB: tutti i tassi incrociati riguardanti l'ISK sono calcolati usando i tassi ISK/EUR della Banca centrale d'Islanda.

reference: apr-20

1 EUR in national currency

1 unit of N.C. in EUR

BGN

1,95580

0,511300

CZK

27,2301

0,0367240

DKK

7,46202

0,134012

HRK

7,59505

0,131665

HUF

356,512

0,00280495

PLN

4,54505

0,220020

RON

4,83676

0,206750

SEK

10,89001

0,091827

GBP

0,875485

1,14222

NOK

11,32540

0,088297

ISK

157,000

0,00636943

CHF

1,05459

0,948239

Source: ECB

NB: tassi d'ISK/EUR basati sui dati della Banca centrale d'Islanda.

1.

Il regolamento (CEE) n. 574/72 stabilisce che il tasso di conversione in una valuta di importi fissati in un'altra valuta sarà il tasso calcolato dalla Commissione e basato sulla media mensile, nel corso del periodo di riferimento indicato al paragrafo 2, dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

2.

Il periodo di riferimento è:

il mese di gennaio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o aprile successivo,

il mese di aprile per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o luglio successivo,

il mese di luglio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o ottobre successivo,

il mese di ottobre per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o gennaio successivo.

I «tassi di conversione delle monete» saranno pubblicati nel secondo numero della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) pubblicato in febbraio, maggio, agosto e novembre.


V Avvisi

ALTRI ATTI

Commissione europea

20.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 172/5


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 (1)

(2020/C 172/04)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda ai sensi dell’articolo 27 del regolamento (UE) n. 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio (2)

DOMANDA DI MODIFICA DELLA SCHEDA TECNICA DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA

«HIERBAS DE MALLORCA»

N. UE: PGI-ES-01869-AM01 – 17.12.2018

Lingua della domanda di modifica: spagnolo

Intermediario

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Ministero dell’Agricoltura, della Pesca e dell’Alimentazione)

Dirección General de la Industria Alimentaria (direzione generale dell’Industria alimentare)

Subdirección General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica (Sottodirezione generale della Qualità distintiva e dell’Agricoltura biologica)

Paseo de la Infanta Isabel, 1

28071 MADRID SPAGNA

Tel. +34 913 47 53 97

E-mail: sgcdae@mapama.es

Nome dell’indicazione geografica

Hierbas de Mallorca

Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Nome protetto (la modifica del nome si riflette su altre voci, ad esempio la descrizione del prodotto, il legame, il metodo di produzione, i requisiti e i controlli applicabili, il cui contenuto resta però invariato)

Modifica

Modifica delle specifiche del prodotto che comporta una modifica delle specifiche principali

Spiegazione della modifica

La modifica è finalizzata ad affiancare alla denominazione in spagnolo anche quella in catalano, considerato lo status di doppia ufficialità di entrambe le lingue in Spagna (riconosciuto dall’articolo 4 della legge organica n. 1/2007, del 28 febbraio 2007, sulla riforma dello Statuto di autonomia delle Isole Baleari).

Il fatto che il prodotto abbia due nomi, uno in spagnolo («Hierbas de Mallorca») e uno in catalano («Herbes de Mallorca»), è del tutto giustificato. Oggi quasi tutti i produttori della bevanda spiritosa all’anice usano infatti soltanto il nome in catalano e ritengono fondamentale poter utilizzare la denominazione «Herbes de Mallorca» nella presentazione dei loro prodotti.

La bevanda «Hierbas de Mallorca»/«Herbes de Mallorca» è prodotta esclusivamente sull’isola di Maiorca, facente parte della comunità autonoma delle Isole Baleari.

Il catalano è la lingua parlata nella Isole Baleari e in questa comunità autonoma ha, assieme allo spagnolo, lo status di lingua ufficiale, riconosciuto dall’articolo 4 della legge organica n. 1/2007, del 28 febbraio 2007, sulla riforma dello Statuto di autonomia delle Isole Baleari.

L’uso abituale di entrambe le lingue - spagnolo e catalano - nel territorio delle Isole Baleari ha fatto sì che alla bevanda «Hierbas de Mallorca»/«Herbes de Mallorca» si faccia riferimento in modo intercambiabile sia in spagnolo («Hierbas de Mallorca») che in catalano («Herbes de Mallorca») da tempi ormai immemorabili.

In aggiunta, non si può ignorare la realtà del mercato. I due nomi, «Hierbas de Mallorca» e «Herbes de Mallorca», sono stati utilizzati entrambi negli anni e continueranno a esserlo, non soltanto nel commercio nazionale, ma anche a livello internazionale.

La denominazione «Herbes de Mallorca» è talmente radicata da essere utilizzata anche nella commercializzazione e nella promozione del prodotto in altri paesi e in altre lingue dell’UE.

Modifiche pertinenti della scheda tecnica

Punto 1 della scheda tecnica. Designazione

Anche il nome in catalano «Herbes de Mallorca» deve essere incluso nella denominazione assieme a «Hierbas de Mallorca».

Denominazione: «Hierbas de Mallorca»/«Herbes de Mallorca».

La modifica si ripercuote anche su altre voci, ad esempio la descrizione del prodotto, il legame, il metodo di produzione, i requisiti e i controlli applicabili, ma il loro contenuto resta invariato.

PRINCIPALI REQUISITI DELLA SCHEDA TECNICA

«HIERBAS DE MALLORCA»/«HERBES DE MALLORCA»

N. UE: PGI-ES-01869-AM01 – 17.12.2018

1.   Denominazione

«Hierbas de Mallorca»/«Herbes de Mallorca»

2.   Categoria di bevande spiritose

Categoria 25. Bevande spiritose all’anice

3.   Descrizione della bevanda spiritosa

La «Hierbas de Mallorca»/«Herbes de Mallorca» è una bevanda spiritosa all’anice, con un volume di alcole compreso tra il 20 % e il 50 %, aromatizzata con piante aromatiche e facoltativamente dolcificata con saccarosio.

3.1.   Caratteristiche chimiche:

Tenore alcolico effettivo:

minimo: 20 % vol. abs

massimo: 50 % vol. abs

Tenore massimo di metanolo: 20 g/hl di alcole a 100 % vol.

3.2.   Caratteristiche organolettiche:

Aspetto trasparente.

Colore dall’ambra al verde.

Aroma intenso e complesso, con una presenza spiccata di anice. L’aroma è fresco, dolce, fruttato (arancia e limone) e floreale.

Il gusto è dolce, mediamente dolce o non dolce, a seconda della varietà, come spiegato nella sezione «Varietà»: dolce, mista o secca. Presenta un retrogusto deciso di piante aromatiche.

Al palato le varietà mista e dolce risultano dense.

3.3.   Varietà

Vi sono tre diverse varietà, distinte per contenuto di zuccheri e titolo alcolometrico effettivo.

Secca: tenore alcolico minimo del 35 % e contenuto massimo di zuccheri di 100 g/L, espresso in saccarosio.

Mista: tenore alcolico minimo del 25 % e contenuto di zuccheri tra 100 g/L e 300 g/L, espresso in saccarosio.

Dolce: tenore alcolico minimo del 20 % e contenuto minimo di zuccheri di 300 g/L, espresso in saccarosio.

3.4.   Caratteristiche specifiche (rispetto alle bevande della stessa categoria)

Le proprietà organolettiche specifiche sono l’aroma intenso e complesso, con una presenza spiccata di anice. L’aroma è fresco, dolce, fruttato (arancia e limone) e floreale. Il colore va dall’ambra al verde. Il gusto è dolce, mediamente dolce o non dolce a seconda della varietà: dolce, mista o secca. Al palato le varietà mista e dolce risultano dense.

4.   Zona geografica interessata

La zona di produzione e di imbottigliamento per l’indicazione geografica è limitata all’isola di Maiorca, situata nella comunità autonoma delle Isole Baleari, in Spagna.

5.   Metodo di produzione della bevanda spiritosa

La bevanda è ottenuta dall’assemblaggio di una bevanda spiritosa all’anice con una soluzione idroalcolica, aromatizzata mediante macerazione e/o distillazione di piante aromatiche, con l’aggiunta di acqua, alcole etilico di origine agricola e, facoltativamente, saccarosio.

5.1   Ingredienti:

a)   Essenziali

(1)

Bevanda spiritosa all’anice

(2)

Alcole di origine agricola

(3)

Acqua potabile distillata, deionizzata e/o demineralizzata.

(4)

Piante aromatiche prodotte sull’isola di Maiorca:

a)

verbena odorosa (Lippia citriodora);

b)

camomilla (Matricaria spp.);

c)

arancio (Citrus sinensis);

d)

limone (Citrus limon);

e)

rosmarino (Rosmarinus officinalis);

f)

melissa (Melissa oficinallis);

g)

finocchio (Foeniculum vulgare).

b)   Facoltativi

(1)

Saccarosio

(2)

Altre piante aromatiche e/o aromi naturali consentiti.

(3)

Coloranti autorizzati per bevande spiritose.

La produzione viene effettuata con pratiche tradizionali in tre fasi distinte.

La prima fase consiste nell’estrazione dell’aroma della pianta. L’esperienza del produttore è fondamentale in questa fase, poiché la proporzione di piante aromatiche essenziali viene decisa a partire da questa base. Le piante selezionate vengono fatte macerare in una soluzione idroalcolica per il tempo necessario a estrarre gli aromi. Questa fase può essere potenziata con la distillazione del macerato.

Nella seconda fase si procede alla produzione di una bevanda spiritosa all’anice, ottenuta a partire da alcole di origine agricola, acqua ed estratti o distillati di anice e, in via facoltativa, saccarosio.

Nella terza e ultima fase, i prodotti delle fasi precedenti vengono assemblati con l’aggiunta facoltativa di acqua, alcole e zucchero, al fine di ottenere il tenore alcolico e il contenuto di zuccheri desiderati, nonché le caratteristiche organolettiche volute. Anche in questa fase l’esperienza del produttore è fondamentale. È proprio grazie a tale esperienza che viene decisa la proporzione dell’estratto aromatico prodotto nella prima fase necessaria per ottenere le caratteristiche distintive della «Hierbas de Mallorca»/«Herbes de Mallorca».

6.   Legame con l’ambiente geografico o con l’origine

Questa bevanda spiritosa gode di una vasta notorietà, grazie all’abbondante produzione e alle vendite consistenti nel corso degli anni, attribuibili alle sue qualità organolettiche uniche: aspetto trasparente; colore dall’ambra al verde; aroma intenso, con una presenza spiccata di anice; gusto fresco, dolce e fruttato (arancia e limone), con note floreali. Numerose fonti ne attestano la reputazione nel corso degli anni, dalle origini sino ai giorni nostri.

Il carattere tradizionale del prodotto risale alle origini nei monasteri. I monaci producevano un’ampia gamma di liquori e bevande spiritose a partire da piante e frutti.

È noto che nelle «posesiones», come venivano chiamate le grandi tenute agrarie di Maiorca, i contadini producevano una bevanda spiritosa all’anice con piante aromatiche locali.

La produzione era possibile grazie ai numerosi alambicchi presenti sull’isola. Sappiamo infatti che, alla fine del XVIII secolo, a Maiorca esistevano 177 alambicchi destinati alla sola produzione di liquori, con cui venivano prodotti 780 000 litri di distillati, il 60 % dei quali per il consumo locale. Grazie agli alambicchi era possibile ottenere il distillato utilizzato come base per la produzione di questa bevanda spiritosa unica.

Inoltre, la profonda conoscenza delle caratteristiche delle piante aromatiche dell’isola permetteva ai contadini di selezionare le più adatte per aromatizzare il distillato. Così è nata la bevanda «Hierbas de Mallorca»/«Herbes de Mallorca».

Sono proprio le caratteristiche organolettiche a far guadagnare al prodotto la sua reputazione. Tali caratteristiche rimandano chiaramente agli aromi di varie piante dell’isola di Maiorca, in particolare finocchio, rosmarino, verbena odorosa, camomilla, limone, arancia e melissa. L’uso di queste piante aromatiche non è frutto del caso, bensì il risultato dell’osservazione e della conoscenza delle piante selvatiche da parte dei produttori, associate all’esperienza tramandata di generazione in generazione. I produttori hanno così selezionato le piante più adatte, nelle giuste proporzioni, per dare alla bevanda un aroma e un gusto piacevoli e caratteristici.

Alla fine del XIX secolo la produzione e il consumo della bevanda sono aumentati grazie all’apertura di piccoli stabilimenti di produzione tradizionale, alcuni dei quali in funzione ancora oggi.

Fin dal XIX secolo, gli abitanti di Maiorca utilizzano il tradizionale «Hierbas» per ogni festa, riunione familiare ed evento sociale. Recenti studi dimostrano l’attuale popolarità del prodotto. Ad esempio, secondo la pubblicazione «Diagnosis de la producción y comercialización de los productos con denominación de calidad 2010» [Analisi della produzione e dell’immissione sul mercato di prodotti con denominazione di qualità nel 2010], elaborata dall’Istituto di qualità agroalimentare delle Isole Baleari, le vendite sono aumentate dell’11 % tra il 2009 e il 2010, raggiungendo un volume totale di vendite di 1 301 457 litri.

Questa bevanda spiritosa è di carattere tradizionale. Vale la pena sottolineare che il suddetto studio segnala un aumento delle vendite nei paesi dell’UE nel 2010 del 64 % rispetto all’anno precedente, a conferma di quanto il prodotto sia apprezzato dai consumatori europei.

Oggi è presente nelle case, nei bar e nei ristoranti. Secondo la tradizione, il prodotto viene consumato prima o dopo il pasto oppure con il dolce. Uno dei migliori abbinamenti è, ad esempio, accompagnare un bicchiere di «Hierbas» con i «buñuelos» (frittelle dolci tonde). Grazie alla sua popolarità, gli usi della bevanda spiritosa si sono evoluti col tempo e oggi è utilizzata anche nella preparazione di cocktail, tra cui i seguenti: «Agua de Mallorca», preparato con la varietà dolce di «Hierbas», kiwi e gassosa; «El viento del Teix de Mallorca», contenente la varietà non dolce di «Hierbas», Cointreau e Aftershock Blu; «Cielo abierto» contenente il tipo misto di «Hierbas», latte di cocco e un goccio di crema di cacao; «Ca Nostra» contenente il tipo non dolce di «Hierbas», Palo de Mallorca e Gin de Mahón.

Va segnalato altresì che la bevanda è utilizzata anche come ingrediente in numerosi impieghi culinari. Ad esempio, viene utilizzata per conservare i fichi secchi e conferire loro un aroma e un sapore caratteristici.

Il prestigio della bevanda è confermato dai riferimenti in diverse pubblicazioni, ad esempio Herbes i Remeis Casolans (Ripoll, Ll. 1985) e Llibre de la Ratafia (Fábrega, J. 2001). Va osservato che la bevanda è citata in diverse pubblicazioni internazionali, aspetto che riveste particolare importanza, poiché la produzione attuale è ancora effettuata secondo la tradizione e soltanto da sette produttori. Tra gli esempi pertinenti si possono citare:

Brandl F., 2003, Brandls Bar Buch, pubblicato dalla Matthaes Verlag GmbH, vincitore della Goldmedalle gastronomische akademie Deutschlands E.V.

Dominé A. et al., 2009, El libro del Bar y de los Cócteles, pubblicato da H.F. Ullmann, che elenca i distillati più rinomati a livello internazionale.

Un altro indice diretto dell’ampia diffusione, della reputazione e del prestigio del prodotto è dato dal numero di riferimenti su Internet. Da una ricerca su Google effettuata il 3 aprile 2012 sono risultate 96 200 occorrenze di «Hierbas de Mallorca» e 95 000 occorrenze con il nome catalano «Herbes de Mallorca». I risultati rimandano a siti web di gastronomia, guide turistiche, ricette e articoli di giornale.

Caratteristiche specifiche attribuibili alla zona geografica

L’influenza a livello geografico è il risultato delle condizioni agricole e climatiche, nonché del fattore umano. Da un lato, le condizioni agricole e climatiche di Maiorca sono ideali per la coltivazione delle piante aromatiche utilizzate, ossia verbena odorosa, camomilla, limone, arancia, rosmarino, melissa e finocchio, che conferiscono alla bevanda le sue caratteristiche organolettiche peculiari. Dall’altro, il fattore umano, in particolare l’esperienza dei produttori, è fondamentale per ottenere le caratteristiche uniche della «Hierbas de Mallorca»/«Herbes de Mallorca». Le proporzioni delle piante per il macerato, così come l’assemblaggio dell’estratto aromatico con la bevanda spiritosa all’anice, sono dettati dall’esperienza del produttore e dall’analisi organolettica del prodotto.

7.   Disposizioni dell’Unione europea o disposizioni nazionali/regionali

Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

Legge 1/1999, del 17 marzo 1999, sullo statuto dei produttori e degli imprenditori agroalimentari delle Isole Baleari.

I produttori che impiegano l’indicazione geografica devono rispettare i seguenti requisiti:

a)

Essere iscritti al registro dei produttori e imbottigliatori di «Hierbas de Mallorca»/«Herbes de Mallorca».

b)

Provvedere all’imbottigliamento nel luogo di origine. La bevanda può infatti essere immessa sul mercato solo se imbottigliata nel luogo di origine. Tale requisito è volto a garantire la tutela dell’indicazione geografica ed è giustificato dalle motivazioni seguenti.

b.1.

Garantire, tutelare e proteggere la qualità del prodotto e, di conseguenza, la reputazione dell’indicazione geografica. Gli operatori si assumono del tutto questa responsabilità in quanto gruppo, per le seguenti ragioni:

Confezionare il prodotto nella zona di produzione è essenziale per contribuire a preservarne le caratteristiche specifiche e la qualità. In sostanza l’applicazione e il controllo delle norme di confezionamento sono affidati ai produttori e all’organismo di controllo, soggetti che oltre a possedere le conoscenze e le competenze professionali necessarie, condividono il profondo interesse per la preservazione della reputazione acquisita, nonché per l’attuazione e il rispetto di tutte le norme in materia di imbottigliamento.

La zona di produzione è situata sull’isola di Maiorca. Il trasporto della bevanda sfusa in altre zone implicherebbe una o più traversate di considerevole durata, il che potrebbe compromettere la qualità finale del prodotto, dal momento che uno dei fattori fondamentali della qualità distintiva della bevanda è proprio il suo aroma caratteristico. È quindi fondamentale preservare l’aroma acquisito durante la produzione ed evitare la presenza di aromi estranei. Per garantire le caratteristiche essenziali del prodotto, l’imbottigliamento deve essere effettuato nel luogo di origine e a cura dei produttori stessi.

Il semplice fatto che vi siano due procedure di imbottigliamento diverse all’interno o all’esterno della zona di produzione, con o senza un controllo sistematico, potrebbe incrinare la fiducia riposta nell’indicazione geografica dai consumatori, che confidano nel fatto che tutte le fasi, dalla produzione all’imbottigliamento, siano svolte sotto il controllo e la responsabilità del gruppo tutelato dalla stessa indicazione geografica.

b.2.

Garantire la tracciabilità e assicurare il controllo.

Autorizzare il confezionamento al di fuori della zona delimitata minerebbe la garanzia dell’origine del prodotto.

c)

Il prodotto è presentato in contenitori trasparenti con una capacità massima di tre litri. In circostanze eccezionali, possono essere utilizzati altri tipi di contenitori, previa autorizzazione dell’autorità competente. È consentita la presenza nel contenitore di piante aromatiche in macerazione.

8.   Richiedente

Consell de Fabricants de Begudes Espirituoses de Mallorca

Carrer Gremi d’Hortolans, 11, planta 3, despacho 3.

Polígon Son Rossinyol

07009 Palma de Mallorca- Illes Balears (Spagna)

9.   NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI ETICHETTATURA

Norme specifiche in materia di etichettatura: L’etichetta del prodotto protetto dall’indicazione geografica deve riportare:

1.

Il nome «Hierbas de Mallorca»/«Herbes de Mallorca» con caratteri di almeno 2 mm di altezza. Facoltativamente, è possibile riportare una delle tre varietà di cui alla sezione 3.3.

2.

Uno dei seguenti due loghi: opzione A, a colori, oppure opzione B, in bianco e nero.

Image 1

Image 2

Opzione A

Opzione B

3.

Un codice di controllo alfanumerico.


(1)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

(2)  GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.


20.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 172/11


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2020/C 172/05)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1)

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Duna-Tisza-közi»

Numero di riferimento: PGI-HU-A1342-AM02

Data della comunicazione: 14.2.2020

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Modifica del titolo alcolometrico effettivo minimo per portarlo a 4,5 % vol

a)

Sezioni interessate del disciplinare di produzione:

II. Descrizione dei vini

VII. Legame con la zona geografica

b)

parti interessate del documento unico:

Descrizione del vino (dei vini)

Legame con la zona geografica

c)

Il mercato chiede vini che abbiano un titolo alcolometrico basso, una struttura leggera e zuccheri residui. Le caratteristiche organolettiche dei prodotti con un titolo alcolometrico effettivo basso e zuccheri residui sono conformi al disciplinare di produzione.

2.   Modifica delle norme generali sulle indicazioni

a)

Sezione interessata del disciplinare di produzione:

VIII. Altre condizioni

b)

parte interessata del documento unico:

Altre condizioni – Norme sulle indicazioni

c)

È importante che l’etichetta dei vini a indicazione geografica protetta «Duna-Tisza Közi» riporti il nome della varietà in modo particolarmente visibile e chiaramente leggibile, senza tuttavia appesantire l’etichetta.

3.   Aumento della resa massima per ettaro a 160 hl/ha

a)

Sezione interessata del disciplinare di produzione:

V. Rese massime

b)

parte interessata del documento unico:

Pratiche enologiche – Rese massime

c)

A seguito del programma di ristrutturazione degli ultimi anni, la struttura dei vigneti della zona di produzione è stata notevolmente modificata. I produttori hanno ora a loro disposizione vigneti molto più efficienti che producono uve della stessa qualità di prima con rese superiori. Tali rese permettono inoltre di elaborare prodotti vitivinicoli che rispettano la reputazione dell’indicazione geografica protetta «Duna-Tisza Közi».

4.   Possibilità di produrre vini bianchi con le varietà Mátrai muskotály e Vértes csillaga

a)

Sezione interessata del disciplinare di produzione:

VI. Vitigni autorizzati

b)

parte interessata del documento unico:

Varietà principale/i di uve da vino

c)

Le uve delle varietà Mátrai muskotály e Vértes csillaga si prestano alla produzione di vini di buona qualità. I viticoltori locali utilizzavano le uve di queste varietà non catalogate principalmente sotto forma di mosto. L’autorizzazione all’utilizzo dell’indicazione geografica protetta «Duna-Tisza Közi» per questi vini rafforzerà ulteriormente la reputazione della denominazione.

5.   Possibilità di produrre vini rossi con la varietà Syrah

a)

Sezione interessata del disciplinare di produzione:

VI. Vitigni autorizzati

b)

parte interessata del documento unico:

Varietà principale/i di uve da vino

c)

Negli ultimi anni la varietà Syrah è stata piantata nella regione tra il Danubio e il Tibisco (regione «Duna-Tisza köze»). Dalle uve di questa varietà si ottengono vini di buona qualità. L’autorizzazione all’utilizzo dell’indicazione geografica protetta «Duna-Tisza Közi» consentirà di commercializzare questi vini con l’indicazione del luogo di origine.

6.   Allargamento della zona di produzione all’esterno della zona di produzione delimitata

a)

Sezione interessata del disciplinare di produzione:

VIII. Altre condizioni

b)

parte interessata del documento unico:

Altre condizioni – Produzione all’esterno della zona di produzione delimitata

c)

Al fine di favorire la competitività e le possibilità di utilizzo delle uve che vi vengono coltivate, è opportuno estendere la produzione a tutte le zone autorizzate dalla legislazione situate al di fuori della zona di produzione delimitata. Tali zone garantiscono le stesse condizioni di elaborazione della zona di produzione attuale dell’indicazione geografica protetta «Duna-Tisza Közi».

7.   Inclusione di altre varietà per la produzione dei vini «Muskotály» (Moscato)

a)

Sezione interessata del disciplinare di produzione:

VIII. Altre condizioni

b)

parte interessata del documento unico:

Altre condizioni – Norme sull’uso di determinate indicazioni

c)

Ai sensi della legislazione nazionale i vitigni Csabagyöngye, Mátrai muskotály e Zefir sono considerati varietà di Moscato; il loro utilizzo viene pertanto precisato.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Duna-Tisza-közi

2.   Tipo di indicazione geografica

IGP – indicazione geografica protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Vini bianchi monovarietali e assemblati

Vini freschi e vivaci, di media persistenza e, per i vini monovarietali, con aromi e sapori fruttati e floreali tipici della varietà. I vini sono secchi, abboccati, amabili o dolci.

*

Il tenore massimo di anidride solforosa totale deve rispettare i limiti fissati dalla normativa europea.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

8

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

4,5

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

16,67

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Vini rosati monovarietali e assemblati

Vini freschi, dotati di un’acidità vivace e leggera, ottenuti da uve a bacca rossa, dai profumi freschi e rinfrescanti, dagli aromi fruttati (lampone, pesca, amarena, ribes, fragola ecc.) ed eventualmente floreali. I vini sono secchi, abboccati, amabili o dolci.

*

Il tenore massimo di anidride solforosa totale deve rispettare i limiti fissati dalla normativa europea.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

8

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

4,5

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

13,33

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Vini Siller (chiaretti) monovarietali e assemblati

I vini monovarietali sviluppano aromi e sapori tipici della varietà utilizzata e un’acidità rotonda; i vini assemblati hanno caratteristiche che rispecchiano le proporzioni delle varietà utilizzate nell’assemblaggio e sono moderatamente tannici e corposi. I vini sono secchi, abboccati, amabili o dolci.

*

Il tenore massimo di anidride solforosa totale deve rispettare i limiti fissati dalla normativa europea.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

8

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

4,5

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

20

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Vini rossi monovarietali e assemblati

I vini monovarietali sviluppano aromi e sapori tipici della varietà utilizzata e un’acidità rotonda; i vini assemblati hanno un tenore di tannino che rispecchia le proporzioni delle varietà utilizzate nell’assemblaggio e sono vellutati al palato e corposi; questi vini esprimono aromi di frutta (amarena, lampone, noce, ribes ecc.), spezie (cannella e vaniglia), cioccolato e tabacco. I vini sono secchi, abboccati, amabili o dolci.

*

Il tenore massimo di anidride solforosa totale deve rispettare i limiti fissati dalla normativa europea.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

8

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

4,5

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

20

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche essenziali

Norme relative all’allevamento delle viti

Pratica colturale

1.

Norme relative all’allevamento delle viti

a)

Vigneti esistenti, piantati anteriormente al 1o gennaio 2012, indipendentemente dalla forma di allevamento e dalla densità dell’impianto: i vini che beneficiano dell’indicazione geografica protetta «Duna-Tisza közi» possono essere ottenuti da uve provenienti da questi vigneti, purché in produzione.

b)

Vigneti impiantati dopo il 1o gennaio 2012: i prodotti che beneficiano dell’indicazione geografica protetta «Duna-Tisza közi» possono essere ottenuti esclusivamente dalle uve provenienti da viti allevate secondo i sistemi seguenti:

i)

alberello basso,

ii)

ventaglio,

iii)

Moser e Moser migliorato,

iv)

cordone semplice,

v)

Sylvoz.

Norme relative alla densità di impianto

Pratica colturale

a)

Vigneti impiantati dopo il 1o gennaio 2012: la densità di impianto deve essere di almeno 3 300 ceppi per ettaro.

b)

Per la determinazione dei sesti d’impianto, è ammesso l’impianto a filari doppi e/o viti doppie, purché la distanza tra i filari e i ceppi sia uniforme. La distanza tra i filari non deve essere inferiore a 1,00 m e superiore a 3,60 m, quella tra i ceppi non deve essere inferiore a 0,60 m e superiore a 1,20 m. Nei vigneti piantati a viti doppie si deve tenere conto della distanza media tra i ceppi.

c)

Le rese finali necessarie per raggiungere gli obiettivi di produzione devono essere adeguate, nella misura necessaria, diradando i grappoli durante il periodo di vegetazione.

Tenore zuccherino minimo delle uve

Pratica colturale

Il tenore naturale minimo di zucchero delle uve (espresso in gradi della scala ungherese per la determinazione dei gradi del mosto (°MM) a 17,5 °C) è di

1.

13,43 per i vini bianchi monovarietali e assemblati

2.

13,43 per i vini rosati monovarietali e assemblati

3.

13,43 per i vini Siller (chiaretti) monovarietali e assemblati

4.

13,43 per i vini rossi monovarietali e assemblati

Il titolo alcolometrico potenziale minimo delle uve (espresso in % vol) a 20 °C è di:

1.

8,00 per i vini bianchi monovarietali e assemblati

2.

8,00 per i vini rosati monovarietali e assemblati

3.

8,00 per i vini Siller (chiaretti) monovarietali e assemblati

4.

8,00 per i vini rossi monovarietali e assemblati

b.   Rese massime

Vino

160 ettolitri per ettaro

Uve da vino

24 000 kg di uve per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

Zone di produzione classificate, secondo il catasto viticolo, nelle classi I e II situate nei distretti di Bács-Kiskun, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok e Pest.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

 

tramini – traminer

 

syrah – serine noir

 

syrah – marsanne noir

 

kadarka – jenei fekete

 

hamburgi muskotály – muscat de hamburg

 

pozsonyi fehér – czétényi fehér

 

kékoportó – portugizer

 

kövidinka – a dinka crvena

 

pinot noir – kék rulandi

 

furmint – zapfner

 

furmint – posipel

 

furmint – som

 

tramini – roter traminer

 

cabernet franc – carbonet

 

zalagyöngye

 

nektár

 

tramini – savagnin rose

 

furmint bianco

 

chardonnay – kereklevelű

 

medina

 

aletta

 

csabagyöngye – perle di csaba

 

olasz rizling – grasevina

 

kékfrankos – blaufränkisch

 

királyleányka – galbena de ardeal

 

szürkebarát – pinot gris

 

kunleány

 

csabagyöngye – pearl of csaba

 

sauvignon – sauvignon blanc

 

rozália

 

ezerfürtű

 

kékoportó – portugais bleu

 

kadarka – kadarka negra

 

tramini – gewürtztraminer

 

pinot noir – kisburgundi kék

 

pátria

 

pinot noir – spätburgunder

 

zöld veltelíni – zöldveltelíni

 

kerner

 

arany sárfehér – huszár szőlő

 

szürkebarát – pinot grigio

 

kövidinka – steinschiller

 

tramini – traminer rosso

 

gyöngyrizling

 

pinot noir – pino csernüj

 

rizlingszilváni – rivaner

 

tramini – tramin cervené

 

csabagyöngye – perla di csaba

 

irsai olivér – irsai

 

chardonnay – chardonnay blanc

 

hamburgi muskotály – muszkat gamburgszkij

 

hárslevelű – garszleveljü

 

ezerjó – tausendachtgute

 

királyleányka – erdei sárga

 

kékoportó – portugalske modré

 

rajnai rizling – rheinriesling

 

királyleányka – little princess

 

bíbor kadarka

 

hárslevelű – feuilles de tilleul

 

cabernet franc – gros vidur

 

királyleányka – königstochter

 

hamburgi muskotály – muscat de hambourg

 

ottonel muskotály – muskat ottonel

 

kadarka – törökszőlő

 

rajnai rizling – weisser riesling

 

kövidinka – a ruzsica

 

pinot blanc – pinot beluj

 

zengő

 

hamburgi muskotály – miszket hamburgszki

 

cabernet sauvignon

 

pelso

 

chardonnay – ronci bilé

 

szürkebarát – grauburgunder

 

franc – carmenet

 

kékfrankos – limberger

 

ezerjó – trummertraube

 

hamburgi muskotály – moscato d’Amburgo

 

ezerjó – tausendgute

 

arany sárfehér – német dinka

 

olasz rizling – riesling italien

 

bianca

 

generosa

 

pölöskei muskotály

 

blauburger

 

syrah – sirac

 

chardonnay – morillon blanc

 

zweigelt – blauer zweigeltrebe

 

pinot noir – blauer burgunder

 

olasz rizling – olaszrizling

 

cabernet franc – gros cabernet

 

odysseus

 

irsai olivér – zolotisztüj rannüj

 

kékoportó – modry portugal

 

alicante boushet

 

chasselas – weisser gutedel

 

syrah – blauer syrah

 

királyleányka – feteasca regale

 

sauvignon – sovinjon

 

pinot noir – savagnin noir

 

pinot noir – pinot cernii

 

villard blanc

 

nero

 

olasz rizling – nemes rizling

 

pinot blanc – weissburgunder

 

olasz rizling – taljanska grasevina

 

viktória gyöngye

 

pinot noir – pignula

 

orpheus

 

sauvignon – sauvignon bianco

 

duna gyöngye

 

szürkebarát – auvergans gris

 

irsai olivér – zolotis

 

rizlingszilváni – müller thurgau blanc

 

rizlingszilváni – müller thurgau bijeli

 

zenit

 

csillám

 

ezerjó – korponai

 

rizlingszilváni – rizvanac

 

kadarka – negru moale

 

chasselas – chrupka belia

 

pinot noir – pinot tinto

 

turán

 

irsai olivér – muskat olivér

 

hárslevelű – lipovina

 

chasselas – fendant blanc

 

kadarka – gamza

 

chasselas – saszla belaja

 

vértes csillaga

 

chasselas – fehér gyöngyszőlő

 

furmint – szigeti

 

zöld veltelíni – grüner muskateller

 

zöld veltelíni – grüner veltliner

 

csabagyöngye – zsemcsug szaba

 

arany sárfehér – izsáki sárfehér

 

kékfrankos – moravka

 

kármin

 

kékfrankos – blauer lemberger

 

rajnai rizling – rhine riesling

 

cabernet franc – cabernet

 

pannon frankos

 

kadarka – kadar

 

ezerjó – szadocsina

 

chasselas – chasselas doré

 

cabernet franc – kaberne fran

 

rajnai rizling – riesling

 

zweigelt – zweigeltrebe

 

arany sárfehér – fehér dinka

 

merlot

 

olasz rizling – welschrieslig

 

csabagyöngye – vengerskii muskatnii rannüj

 

kadarka – szkadarka

 

királyleányka – königliche mädchentraube

 

rajnai rizling – johannisberger

 

pinot noir – rulandski modre

 

kövidinka – a dinka rossa

 

syrah – shiraz

 

rubintos

 

olasz rizling – risling vlassky

 

chasselas – fehér fábiánszőlő

 

szürkebarát – ruländer

 

cserszegi fűszeres

 

chasselas – chasselas dorato

 

ottonel muskotály – muscat ottonel

 

kékoportó – blauer portugieser

 

rizlingszilváni – müller thurgau

 

hárslevelű – lindeblättrige

 

sauvignon – sauvignon bijeli

 

zweigelt – rotburger

 

csabagyöngye – perla czabanska

 

kadarka – csetereska

 

pinot blanc – fehér burgundi

 

kövidinka – a dinka mala

 

rózsakő

 

karát

 

pinot noir – pinot nero

 

ottonel muskotály – miszket otonel

 

királyleányka – dánosi leányka

 

kadarka – fekete budai

 

pozsonyi fehér – czétényi

 

kövidinka – a kamena dinka

 

kékfrankos – blauer limberger

 

mátrai muskotály

 

pinot noir – kék burgundi

 

pinot blanc – pinot bianco

 

chasselas – chasselas blanc

 

furmint – moslavac bijeli

 

ezerjó – kolmreifler

 

furmint – mosler

 

rajnai rizling – riesling blanc

 

refrén

 

zöld veltelíni – veltlinské zelené

 

jubileum 75

 

csabagyöngye – perle von csaba

 

szürkebarát – graumönch

 

arany sárfehér – izsáki

 

zefír

8.   Descrizione del legame/dei legami

Vino – Descrizione della zona delimitata (1)

a)   Fattori naturali e culturali

La zona dell’indicazione geografica protetta «Duna-Tisza közi» è situata nell’Ungheria centrale. La maggior parte della zona si estende nella grande pianura ungherese, tra il Danubio e il Tibisco, e prende il nome di «Duna-Tisza köze» (composta dalle regioni di Kiskunság, Bácska del Nord, Jászság e Tápióság). La zona comprende inoltre la regione di «Tiszazug» e il dipartimento di Csongrád, situato nella zona di «Tiszántúl». Essa è unita ad alcune zone di produzione dell’isola Csepel a nord-ovest e delle colline di Gödöllő a nord.

Le peculiarità ambientali della zona di produzione sono dovute principalmente al suo carattere pianeggiante. La maggior parte della zona si trova infatti a meno di 150 m sul livello del mare. Il terreno è pianeggiante, con variazioni di altitudine non superiori a 10-15 m.

La composizione dei suoli della zona di produzione dell’indicazione geografica protetta «Duna-Tisza közi» è poco varia, essendo caratterizzata perlopiù da suoli sabbioso-calcarei. La formazione dei suoli sabbiosi è da ricondurre soprattutto alla presenza del Danubio che, con lo spostamento del suo corso da est a ovest, ha depositato nel corso dei millenni sedimenti sabbiosi nella regione di «Duna-Tisza köze». I suoli sabbiosi si caratterizzano per la capacità di riscaldamento rapido, che favorisce la maturazione delle uve.

Questi suoli apportano meno nutrienti e hanno una scarsa ritenzione idrica e una ridotta presenza di minerali. Le condizioni climatiche della zona di produzione sono determinate dal clima continentale, predominante in Ungheria, che è caratterizzato principalmente da estati calde e inverni freddi. A causa delle condizioni climatiche, del carattere pianeggiante e dell’altitudine relativamente bassa, possono verificarsi gelate invernali, primaverili e autunnali. La temperatura media è di circa 10-11 °C. La zona beneficia mediamente di 2 000 ore di irraggiamento all’anno. Le precipitazioni medie sono di 450-500 mm all’anno.

b)   Fattori umani

Tenuto conto della grande estensione della superficie geografica, la zona di produzione vanta una lunga tradizione nel settore vitivinicolo. Ciò è dovuto in parte allo sviluppo di questo settore nel Medioevo e, successivamente, al recupero dei terreni sabbiosi abbandonati dopo la dominazione ottomana. Poiché i terreni sabbiosi sono immuni alla fillossera, la viticoltura della zona è stata risparmiata da quest’epidemia. Ciò ha dato una notevole spinta alla rivalutazione del suo ruolo.

L’impatto dei fattori umani sulla zona di produzione può essere osservato nei seguenti settori:

sviluppo consapevole di un parco varietale (varietà tradizionali e nuove) adeguato al potenziale delle condizioni ecologiche,

sviluppo di tecniche vitivinicole nel rispetto di criteri ecologici specifici e, in parte, in funzione delle caratteristiche del mercato,

sviluppo di strutture di produzione e di integrazione conformi alle condizioni ecologiche e commerciali.

Vino – Descrizione della zona delimitata (2)

2.

Descrizione dei vini

I vini si evolvono rapidamente e sono in genere leggeri, più morbidi per via di un’acidità più bassa e, in determinate annate, ricchi di alcol.

I vini bianchi e rosati presentano un bouquet intenso e sono ricchi di aromi. I vini Siller (chiaretti) e rossi sono generalmente fruttati, più leggeri e di colore meno intenso. Anche i loro tannini evolvono rapidamente.

I vini presentano una mineralità più contenuta, tipica dei suoli sabbiosi.

3.

Legame tra la zona di produzione, i fattori umani e il prodotto

L’ambiente ecologico (in particolare il suolo sabbioso) esercita un’influenza profonda sulle caratteristiche del vino. I vini della zona di produzione saranno preferibilmente sottoposti a un breve invecchiamento e consumati giovani. L’ambiente ecologico ha contribuito alla diffusione di numerose varietà capaci di adattarvisi (Bianca, Kövidinka, Cserszegi fűszeres ecc.).

L’indicazione geografica protetta «Duna-Tisza közi» occupa un posto importante nel settore vitivinicolo in seno all’agricoltura ungherese, perché la regione produce circa la metà dell’uva del paese. Al di là del peso economico, l’agricoltura svolge anche un importante ruolo sociale nella regione, in quanto rappresenta un mezzo di sussistenza, consente di integrare il reddito e contribuisce a mantenere la popolazione in questa zona. Le peculiarità ecologiche (in particolare i suoli sabbiosi e l’assenza di precipitazioni) rendono la viticoltura il settore agricolo più redditizio a livello locale. La viticoltura ha inoltre disegnato il paesaggio e anche questo fattore contribuisce allo sviluppo dell’attrattiva della regione.

Le viti sono state e continuano a essere un mezzo efficace per frenare l’avanzare della sabbia portata dal vento e riescono, più facilmente rispetto ad altre colture, a reperire l’acqua in suoli dove essa è relativamente scarsa. I vigneti piantati in questa regione vantano la più elevata percentuale di vitigni autoctoni ungheresi e di vitigni recentemente selezionati del paese (oltre il 60 %). Essi costituiscono la spina dorsale della produzione vitivinicola. La domanda di vitigni (tolleranti e resistenti) ottenuti dalla Vitis vinifera, una specie ben adattata alle condizioni ecologiche locali, o di vitigni ottenuti incrociando la Vitis Vinifera con altre specie del genere Vitis è in continua crescita e consente di garantirne la redditività.

La regione «Duna-Tisza köze» è ben nota ai consumatori, soprattutto grazie ai Moscati leggeri, fruttati e profumati.

Il cambiamento del modo di vita ha modificato le abitudini di consumo del vino, facendo aumentare la domanda di vini profumati, poco alcolici e freschi. La specificità della zona di produzione, le varietà coltivate e le competenze tecnologiche dei viticoltori permettono di soddisfare questa domanda.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Norme sulle indicazioni

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

1.

La dicitura «oltalom alatt álló földrajzi jelzés» (indicazione geografica protetta) può essere sostituita dalla menzione tradizionale «tájbor» (vino regionale)

Norme sull’uso di determinate indicazioni

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

i)

«Muskotály» (Moscato): vino prodotto con almeno l’85 % di uve di uno o più dei seguenti vitigni: Aletta, Csabagyöngye, Cserszegi fűszeres, Generosa, Irsai Olivér, Mátrai muskotály, Muscat ottonel, Nektár, Pölöskei muskotály, Tramini o Zefír.

ii)

«Primőr» (primeur): vino imbottigliato nell’anno di raccolta. La dicitura «újbor» (vino giovane) può essere usata come sinonimo.

Produzione all’esterno della zona di produzione delimitata

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

nelle zone amministrative attigue alla zona delimitata:

 

i territori amministrativi dei comuni dei distretti di Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád e Tolna, nonché il territorio amministrativo della città di Budapest.

Link al disciplinare del prodotto

https://boraszat.kormany.hu/download/6/2d/82000/Duna-Tisza%20k%C3%B6zi%20OFJ_v5.pdf


(1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.


20.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 172/22


Pubblicazione di una domanda di registrazione di una denominazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2020/C 172/06)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

«OLIO LUCANO»

N. UE: PGI-IT-02458 – 26.4.2019

DOP () IGP (X)

1.   Denominazione (denominazioni)

«Olio lucano»

2.   Stato membro o paese terzo

Italy

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.).

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

All’atto del confezionamento il prodotto «Olio lucano» IGP deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

a.

Valutazione chimico-fisica

Acidità (espressa in acido oleico): max 0,6 %;

Numero di perossidi: max 12 meq O2/kg;

b.

Valutazione Organolettica.

Descrittore

Mediana

Fruttato di oliva

2 - 7

Amaro

2 - 7

Piccante

2 - 7

Erba e/o pomodoro e/o carciofo e/o mandorla e/o mela

0 – 6

L’Olio lucano IGP è caratterizzato da: colore compreso tra il verde e il giallo, fruttato medio, amaro medio e piccante medio, con eventuali note aromatiche di erba fresca, carciofo, pomodoro, mandorla, mela. L’armonia tra le note olfattive e gustative è una caratteristica specifica comune di questo olio.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

L’Olio extra vergine di oliva «Olio lucano» deve essere ottenuto dalle varietà di seguito indicate e loro sinonimi, da sole o congiuntamente:

Acerenza, Ogliarola del Vulture (sinonimi: Ripolese o Rapollese, Ogliarola di Melfi, Nostrale), Ogliarola del Bradano (sinonimi: Comune, Ogliarola), Maiatica (sinonimi: oliva di Ferrandina, Pasola), Nociara, Ghiannara, Augellina, Justa, Cornacchiola, Romanella, Carpinegna, Faresana, Sammartinengna, Spinoso, Cannellina, Cima di Melfi, Fasolina, Fasolona, Lardaia, Olivo da mensa, Orazio, Palmarola, Provenzale, Racioppa, Roma, Rotondella, Russulella, Scarpetta, Tarantina, Coratina, Frantoio, Leccino. Possono inoltre concorrere altre varietà fino ad un massimo del 20 %.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi del processo di produzione, coltivazione, raccolta e oleificazione devono avvenire nella zona geografica delimitata.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

È consentito l’uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Il riferimento al confezionamento nell’azienda olivicola o nell’associazione di aziende olivicole o nell’impresa situate nell’area di produzione è consentito solo se il confezionamento è avvenuto nell’azienda medesima.

L’uso di altre indicazioni geografiche è vietato. La denominazione «Olio Lucano» deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili in modo da poter essere distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa.

L’etichetta dovrà contenere il logo dell’IGP Olio lucano sotto riportato, costituito da un’anfora stilizzata con 4 linee curve trasversali oblique. L’anfora è il contenitore in terra cotta utilizzato nell’antichità per il trasporto dell’olio. Le linee curve che ornano l’anfora hanno un andamento a spirale e richiamano la conformazione con le caratteristiche torsioni del tronco degli olivi secolari. Le curve sono 4 come le 4 linee presenti sullo stemma della Basilicata che rappresentano i 4 principali fiumi che solcano la regione: il Bradano, il Basento, l’Agri e il Sinni.

Sotto il segno grafico è riportata la scritta olio lucano in Mockup Bold minuscolo e la scritta Indicazione Geografica Protetta. Il logo potrà anche essere riprodotto in rilievo sulle confezioni.

Image 3

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione dell’Olio lucano IGP coincide con l’intero territorio amministrativo della regione Basilicata.

5.   Legame con la zona geografica

La domanda di riconoscimento si basa sulla reputazione che l’Olio lucano gode per le sue specifiche caratteristiche.

Il legame con l’ambiente dell’Olio lucano si basa su fattori geografici, pedoclimatici, agronomici, tecnologici e storico-sociali, comuni e specifici della zona geografica delimitata, che concorrono a determinare le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche descritte al punto 3.2.

Il nome «Olio lucano» con il quale il prodotto è noto sia nel commercio che nel linguaggio comune deriva dalla storia del nome della zona geografica delimitata. Il territorio dell’attuale regione Basilicata coincide infatti con quello, più vasto, che in epoca pre-romana (V-IV sec. a.C.) era denominato Lucania, terra abitata dai Lucani, uno dei popoli Italici. Oggi nel linguaggio comune le denominazioni Basilicata o Lucania sono utilizzate in modo equivalente e ciò giustifica l’utilizzo dell’aggettivo «lucano» per identificare qualcosa o qualcuno appartenente o proveniente alla regione Basilicata.

Il territorio regionale, su cui l’olivo è presente in maniera diffusa, risulta circoscritto naturalmente dal Massiccio del Pollino, dalle Murge, dal fiume Ofanto, dal mare Ionio e dal mar Tirreno. Caratteristica distintiva di questo ambiente è la presenza di diversi fiumi i cui versanti collinari ospitano la coltura dell’olivo. Nei tanti e piccoli comuni della Basilicata, che per motivi storici si trovano arroccati in cima ai rilievi, gli oliveti sono concentrati prevalentemente nelle immediate vicinanze dei paesi, e i numerosi frantoi (mediamente 150 frantoi attivi su 131 comuni totali della regione) consentono di eseguire rapidamente le operazioni di molitura.

La peculiarità strutturale dell’olivicoltura in Basilicata è la coltivazione in collina, da parte di piccole aziende: l’83 % degli oliveti ricade nelle fasce di collina e montagna con una SAU aziendale olivetata media di poco inferiore all’ettaro. In queste aree interne la coltivazione è condotta in asciutto su terreni in pendenza, soggetti ad erosione. In passato, tradizionalmente in tutte le aree di coltivazione, all’olivo sono stati dedicati i terreni più marginali e meno fertili. In tali ambienti l’olivo è spesso l’unica coltura arborea praticabile e svolge una importantissima funzione sociale, ambientale e paesaggistica.

La Basilicata rientra nella regione meteorologica del Mediterraneo Centrale e si inserisce tra le isoterme annuali 16°-17 °C, possiede un clima tipicamente mediterraneo, contraddistinto da estati calde e precipitazioni concentrate in inverno. Caratteristica climatica comune a tutto il territorio è l’aridità tardo primaverile-estiva che è sempre presente, anche se con una certa variabilità dell’indice di aridità (Precipitazione annuale/Temperatura media annua) in funzione della quota e della temperatura del periodo.

L’olivo in Basilicata ha origini antichissime. Pezzi di legno, olive, foglie e noccioli, risalenti al VI sec. a. C., sono stati rinvenuti a Pantanello di Metaponto, durante alcuni scavi archeologici coordinati dal prof. Carter dell’Università di Austin (Texas). I coloni greci hanno introdotto nell’antica Lucania varietà che si sono adattate all’ambiente, come nel caso della Maiatica, che non sono presenti altrove. Peraltro il patrimonio varietale si è sempre arricchito, nel corso dei secoli, attraverso l’opera e gli scambi tra le numerose comunità monastiche presenti in tutto il territorio regionale (Matera, Monticchio, Banzi, Acerenza, Montescaglioso); ne è un esempio la vicinanza genetica tra la varietà Frantoio e il gruppo delle Ogliarole descritte in Basilicata. Oggi il panorama varietale nella zona geografica delimitata vede la presenza, uniformemente distribuita in tutti gli areali di coltivazione, di specifiche varietà, quali Coratina, Leccino, Frantoio ed Ogliarole; tale condizione contribuisce, insieme alle numerose cultivar locali, a determinare le caratteristiche specifiche e comuni dell’Olio lucano.

Per l’effetto concomitante dei fattori umani e geografici descritti, in particolare le caratteristiche pedoclimatiche dell’ambiente di coltivazione collinare, la composizione e la distribuzione del patrimonio varietale nella zona geografica delimitata, l’Olio lucano IGP presenta come caratteristica specifica comune e distintiva una intensità media dei parametri organolettici ed una armonia tra le note olfattive e gustative.

L’olio prodotto in Basilicata, con questa peculiarità, gode di reputazione con il nome Olio lucano confermata da numerosi riconoscimenti in concorsi nazionali ed internazionali e dalla presenza in guide di settore di diversi oli lucani con le caratteristiche sopra descritte.

Negli ultimi tre decenni, l’uso del nome Olio lucano è ben documentato a partire dalla fine degli anni ‘80 nel commercio, nel linguaggio comune e in pubblicazioni scientifiche (Lupoli, 1989).

Nel commercio, oltre all’uso del nome «Olio lucano» per identificare direttamente il prodotto (es. etichette azienda Lettieri di Laurenzana – PZ, 1993), diversi sono i casi documentati di uso dell’aggettivo «lucano» o del nome Lucania sia in etichetta (es. «Colli lucani», «Bontà della Lucania», «Dalle colline lucane» ecc.) e sia nelle stesse ragioni sociali di ditte del settore (es. azienda agricola «Podere Lucano» di Ripacandida – PZ, «Oroverde Lucano srl» di Ferrandina - MT, qui con un chiaro riferimento di aggettivazione «lucano» all’olio chiamato oro verde).

Peraltro la normativa europea su Dop e Igp, che vieta la possibilità di utilizzare riferimenti geografici in etichetta, ha frenato l’uso del nome da parte dei produttori in assenza di riconoscimento.

A partire dal 2000 l’attività del Concorso regionale «OLIVARUM» per l’olio extravergine di oliva prodotto in Basilicata ha contribuito a diffondere la cultura dell’olio, stimolando nei produttori un continuo miglioramento della qualità.

La partecipazione degli operatori alle principali manifestazioni nazionali ed internazionali di settore ha richiamato l’attenzione di consumatori e operatori extra-regionali accrescendo la reputazione dell’Olio lucano.

Qui di seguito si riportano i principali premi e riconoscimenti ottenuti in vari concorsi a carattere nazionale ed internazionale fino al 2016:

Concorso nazionale ERCOLE OLIVARIO, 2011, Vincitore - 2° posto

Concorso nazionale ERCOLE OLIVARIO, 2006, 2007, 2011, 2017, Oli Finalisti

Concorso nazionale L’ORCIOLO D’ORO, 2014, Vincitore - 3° posto

Concorso nazionale L’ORCIOLO D’ORO, dal 2006 al 2017, Gran Menzione

Concorso nazionale LEON D’ORO, 2007, 2009, 2013, Gran Menzione

Concorso nazionale MONTIFERRU, 2013, Vincitore - 3° posto

Concorso nazionale MONTIFERRU, 2014, Vincitore - 2° posto

Concorso nazionale MONTIFERRU, 2016, Vincitore - 1° posto

Concorso internazionale SOL D’ORO, 2009, 2013, Gran Menzione

Concorso internazionale SOL D’ORO, 2016, Vincitore - 3° posto

Concorso internazionale BIOL, 2013, 1 Medaglia oro, 3 Medaglie argento

Concorso internazionale BIOL, 2014, 3 Medaglie oro, 3 Medaglie argento

Concorso internazionale BIOL, 2016, 1 Medaglia extra oro, 1 Medaglia oro, 2 Medaglie argento

Concorso internazionale JOOP (Japan Olive Oil Prize), 2014, Vincitore 1° premio category medium

Concorso internazionale JOOP (Japan Olive Oil Prize), 2016, Menzione

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

Oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità» (in alto a destra dello schermo), poi su Prodotti DOP IGP STG (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


20.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 172/26


Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2020/C 172/07)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione

DOCUMENTO UNICO

«Akasztói szikiponty»

N. UE: PDO-HU-02410 – 15.2.2018

DOP (X) IGP ( )

1.   Nome

«Akasztói szikiponty»

2.   Stato membro o paese terzo

Ungheria

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

Il nome «Akasztói szikiponty» si riferisce a pesci appartenenti a una specie di carpe (Cyprinus carpio L.) allevati esclusivamente a partire da una varietà ungherese certificata ufficialmente riconosciuta, che sono venduti da un'età minima di due estati a un'età massima di cinque estati, freschi, refrigerati o congelati.

Determinazione dell'età del pesce: l'età del pesce equivale al numero di estati trascorse tra il periodo della riproduzione primaverile e l'ottobre dell'anno in questione.

L'«Akasztói szikiponty» presenta un colore che va dal giallo dorato al grigio e un corpo allungato, con pinne di colore arancione vivo.

Peso del pesce (peso vivo):

all'età di due estati: 1,5-2 kg;

all'età di tre estati: 2-3,5 kg;

all'età di quattro estati: 3,5-6 kg;

all'età di cinque estati: può raggiungere 6-8 kg.

L'«Akasztói szikiponty» presenta le caratteristiche qualitative seguenti.

Caratteristiche chimiche della carne di «Akasztói szikiponty»: 25-30 % di sostanza secca, 17-23 % di proteine e 5-12 % di materia grassa.

Qualità organolettiche della carne di «Akasztói szikiponty»:

colore: da rosa vivo a rossiccio chiaro

odore: pulito, gradevole, leggermente salato, che ricorda la sabbia limacciosa

gusto e consistenza: carne dal gusto puro, tenera e dalla consistenza fondente, soda e poco grassa.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

L'alimentazione dei pesci comprende alimenti naturali e mangimi.

Gli alimenti naturali sono costituiti da organismi naturali che vivono in stagni ubicati nella zona geografica delimitata e rappresentano tra il 40 % e il 50 % della razione alimentare totale. Gli alimenti naturali presenti negli stagni sono lo zooplancton, le specie di rotiferi (Rotatoria), i copepodi (Copepoda), le pulci d'acqua (Cladocera), i vermi (Tubifex), le larve di chironomidi (Chironomidae) e altre larve d'insetti. Tali organismi soddisfano il fabbisogno proteico dei pesci.

I mangimi provenienti dalla zona geografica, quali il granturco, il granturco frantumato, il frumento, il frumento frantumato, il triticale, la segale, i piselli o il miglio, possono essere somministrati ai pesci interi o frantumati, miscelati o no. I mangimi rappresentano tra il 50 % e il 60 % della razione alimentare totale. Essi forniscono l'energia necessaria al sostentamento dei pesci.

Gli avannotti possono ricevere mangimi complementari completi di origine naturale privi di OGM, unicamente nel periodo che va da maggio a ottobre dopo la schiusa (all'età di un'estate) e fino al 30 % della razione alimentare totale. Questi mangimi complementari specifici somministrati unicamente all'età di un'estate sono destinati a fornire l'intero fabbisogno proteico quando l'apporto proteico fornito dagli organismi naturali non è sufficiente per tale età. Gli ingredienti di questi mangimi complementari completi e specifici non possono essere prodotti interamente nella zona geografica e pertanto i mangimi complementari provengono dall'esterno della zona geografica.

Quantità totale annuale di mangimi provenienti dalla zona geografica:

per i pesci con un'estate di età: min. 70 %

per i pesci da due a cinque estati: 100 %.

Poiché le caratteristiche dell'«Akasztói szikiponty» si sviluppano quando il pesce raggiunge l'età di due estati, gli alimenti utilizzati quando hanno un'estate non incidono sulle caratteristiche del prodotto finale.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

L'intero ciclo di allevamento dell'«Akasztói szikiponty» si svolge nell'area amministrativa di Akasztó e Dunatetétlen.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Il logo a colori del prodotto deve figurare sull'imballaggio e avere almeno 3 cm di diametro. Il logo circolare è circondato da un bordo blu che contiene nella parte superiore il nome «Akasztói szikiponty» e nella parte inferiore l'indirizzo Internet del gruppo richiedente. L'elemento dominante al centro del logo è il disegno di un pesce di colore grigiastro e giallo dorato, mentre sullo sfondo si intravedono un sole, dell'acqua e delle canne. I titolari dei diritti possono utilizzare il logo del prodotto senza limitazioni.

Image 4

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

L'«Akasztói szikiponty» è prodotta nel distretto amministrativo di Akasztó e Dunatetétlen.

5.   Legame con la zona geografica

La selezione, la riproduzione e l'allevamento dell'«Akasztói szikiponty» avvengono in stagni di dimensioni medie e grandi (0,1-45 ha) ad argini circolari che si trovano nelle pianure saline vicino al parco nazionale di Kiskunság, tra il Danubio e il Tibisco. La superficie totale degli stagni è di quasi 400 ettari (ha). Le rocce saline attualmente protette si sono formate principalmente dopo la regolazione del corso del Danubio, a causa della modifica della circolazione delle acque sotterranee. I terreni estremamente salini (di un bianco brillante durante l'estate a causa dell'affioramento del sale) costituiscono il valore geologico e geomorfologico delle zone protette.

Gli stagni sono situati su terreni salini. La maggior parte del trona viene eliminato in forma disciolta durante il primo drenaggio dell'acqua dello stagno, ma lo si percepisce nell'odore leggermente salato del pesce.

Negli stagni formati su terreni salini utilizzati per la piscicoltura, il sottosuolo è costituito da sabbia fine limacciosa ricoperta da uno strato di limo fertile di appena qualche centimetro. La profondità media degli stagni è compresa tra 70 e 80 cm. La durata di soleggiamento annuo nella zona geografica su un periodo di cinquant'anni è in media superiore alle 2 000 ore: ciò significa che gli stagni poco profondi si riscaldano rapidamente e che la produzione biologica inizia prima rispetto agli stagni più profondi.

Il gusto puro della carne di «Akasztói szikiponty» e il suo odore pulito, gradevole, leggermente salato, che ricorda la sabbia limacciosa, nonché il colore delle pinne sono dovuti all'ambiente naturale, mentre la consistenza e il basso tenore di grassi della carne dipendono dal fattore umano, vale a dire dalla maestria dei piscicoltori. L'unione di questi elementi conferisce al prodotto il suo carattere unico.

I pesci degli stagni di allevamento poco profondi hanno accesso agli alimenti naturali più presto e ciò permette loro di rigenerarsi più rapidamente e di svilupparsi in modo più uniforme rispetto alle carpe allevate in stagni più profondi. Le vitamine, gli aminoacidi e le proteine animali naturali che provengono dagli organismi consumati dai pesci (alimenti naturali) hanno un'importanza cruciale per lo sviluppo dell'«Akasztói szikiponty».

I venti dominanti del nord che soffiano abitualmente nella zona geografica rimescolano spesso l'acqua degli stagni poco profondi fino al fondale. Di conseguenza non riesce a formarsi una stratificazione termica e il significativo apporto di ossigeno del fondale dello stagno favorisce l'azione dei bioriduttori. Ciò impedisce lo sviluppo di sostanze in putrefazione nell'acqua e fa sì che la carne dell'«Akasztói szikiponty» sia priva di odori sgradevoli e di sostanze in grado di alterarne il gusto. L'odore della carne ricorda il fondale di sabbia limacciosa e sprigiona una nota leggermente salina che deriva dall'acqua salata.

È altrettanto importante sottolineare il legame tra il colore del pesce «Akasztói szikiponty» e il letto degli stagni di allevamento, poiché i pesci adattano completamente il loro colore al colore del letto o del fondale circostante. Di conseguenza il colore giallo dorato-grigiastro e le pinne arancioni caratteristici dell'«Akasztói szikiponty» si sono sviluppati per adattarsi al colore giallastro chiaro della sabbia limacciosa del fondale dello stagno.

La qualità dell'«Akasztói szikiponty» non è però dovuta solo alle condizioni eccezionali dell'ambiente naturale, ma anche alle tradizioni e alle tecniche di piscicoltura locali.

All'inizio degli anni 2000 le competenze locali già esistenti e il perfezionamento dell'esperienza accumulata nell'arco di parecchi anni hanno consentito di mettere a punto una tecnologia per la produzione di pesci dalla carne magra e con un basso tenore di grassi adattata alla situazione specifica degli stagni locali situati su terreni salini. In base a questa tecnologia, il peso della carpa e la temperatura dell'acqua consentono di determinare la razione di mangimi da somministrare ai pesci in rapporto alla massa al fine di garantire una carne magra con un basso tenore di grassi (fabbisogno metabolico). L'abbondanza di alimenti naturali disponibili per i pesci è garantita da una fertilizzazione organica costante di tutti gli stagni usati per l'allevamento.

Due chili di mangimi sono sufficienti a produrre 1 kg di carne di «Akasztói szikiponty», mentre secondo la letteratura specializzata occorrono dai 4 ai 5 kg per la carpa normale degli stagni di allevamento. Negli stagni situati nella zona geografica i mangimi sono consumati rapidamente in 4-6 ore, di conseguenza lo stomaco dei pesci si allarga. Nel corso delle 18 ore successive essi devono andare a cercarsi alimenti naturali nello stagno per placare la fame e pertanto nuotano molto. Il continuo movimento favorisce lo sviluppo della muscolatura dell'«Akasztói szikiponty» e impedisce la formazione di uno strato adiposo. I mangimi ricchi di amido soddisfano il fabbisogno energetico dovuto al movimento, mentre gli alimenti naturali contengono le proteine necessarie allo sviluppo della muscolatura e alla formazione della carne. Grazie al movimento continuo e intenso e ai mangimi che rispondono al fabbisogno metabolico, i muscoli dell'«Akasztói szikiponty» si rafforzano e la carne avrà un tenore di grassi molto basso (5-12 %) e una consistenza fondente e soda.

La qualità specifica dell'«Akasztói szikiponty» dipende anche dal fatto che gli obiettivi in materia di popolazione generalmente ammessi nella letteratura specializzata sono stati notevolmente ridotti: sono stati adattati alle condizioni della zona geografica e rivisti in base al rendimento naturale degli stagni a fini produttivi. La principale fonte di proteine dei pesci è costituita dalle risorse naturali disponibili negli stagni: è quindi fondamentale assicurarne la presenza costante durante il ciclo di produzione, poiché costituisce la base che consente alla carne del pesce di avere un buon tenore proteico e di svilupparsi in modo ottimale, un fattore essenziale per ottenere un gusto puro e una certa sapidità. Sulla base dell'esame settimanale del plancton e dei risultati delle prove effettuate ogni due settimane, gli esperti locali hanno modificato i parametri tecnologici della produzione, hanno stabilito supplementi nutrizionali, hanno ridotto il numero di individui attraverso la pesca e hanno modificato la razione alimentare al fine di garantire una carne con un basso tenore di grassi compreso tra il 5 e il 12 %.

L'allevamento dell'«Akasztói szikiponty» avviene in condizioni molto simili a quelle naturali, in quanto i dati di ricerca dimostrano che la caratteristica principale della carne, il tenore di grassi, è molto simile a quella della carpa selvatica presente nelle acque naturali. Infatti il tenore di grassi della carpa in condizioni naturali è di circa il 5-10 % e quello delle carpe allevate altrove può raggiungere anche il 15-20 %.

Le proprietà specifiche dell'«Akasztói szikiponty» sono dovute alle sue condizioni di produzione, alla sua alimentazione basata sul suo fabbisogno metabolico e alla tecnica di produzione specifica. Tutto ciò la distingue nettamente dalle carpe prodotte in altre zone geografiche.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

https://gi.kormany.hu/foldrajzi-arujelzok


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.