ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 172 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
63° anno |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2020/C 172/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9809 — Eni Rewind/CDP Equity/CircularIT JV) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2020/C 172/02 |
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2020/C 172/03 |
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V Avvisi |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2020/C 172/04 |
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2020/C 172/05 |
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2020/C 172/06 |
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2020/C 172/07 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
20.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 172/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9809 — Eni Rewind/CDP Equity/CircularIT JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 172/01)
Il 12 maggio 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua italiana e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9809. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
20.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 172/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
19 maggio 2020
(2020/C 172/02)
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,0950 |
JPY |
yen giapponesi |
118,00 |
DKK |
corone danesi |
7,4562 |
GBP |
sterline inglesi |
0,89535 |
SEK |
corone svedesi |
10,5685 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,0633 |
ISK |
corone islandesi |
156,50 |
NOK |
corone norvegesi |
10,9153 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
27,490 |
HUF |
fiorini ungheresi |
350,35 |
PLN |
zloty polacchi |
4,5510 |
RON |
leu rumeni |
4,8428 |
TRY |
lire turche |
7,4448 |
AUD |
dollari australiani |
1,6751 |
CAD |
dollari canadesi |
1,5251 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,4870 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,8004 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5513 |
KRW |
won sudcoreani |
1 341,19 |
ZAR |
rand sudafricani |
19,9649 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,7816 |
HRK |
kuna croata |
7,5713 |
IDR |
rupia indonesiana |
16 177,50 |
MYR |
ringgit malese |
4,7583 |
PHP |
peso filippino |
55,567 |
RUB |
rublo russo |
79,3839 |
THB |
baht thailandese |
34,947 |
BRL |
real brasiliano |
6,2357 |
MXN |
peso messicano |
25,8567 |
INR |
rupia indiana |
82,8535 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
20.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 172/3 |
COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI
Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio
(2020/C 172/03)
Articolo 107, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (CEE) n. 574/72
Periodo di riferimento: Aprile 2020
Periodo di applicazione: Luglio, Agosto e Settembre 2020
apr-20 |
EUR |
BGN |
CZK |
DKK |
HRK |
HUF |
PLN |
1 EUR = |
1 |
1,95580 |
27,2301 |
7,46202 |
7,59505 |
356,512 |
4,54505 |
1 BGN = |
0,511300 |
1 |
13,9228 |
3,81533 |
3,88335 |
182,285 |
2,32388 |
1 CZK = |
0,0367240 |
0,0718248 |
1 |
0,274035 |
0,278921 |
13,0926 |
0,166912 |
1 DKK = |
0,134012 |
0,262101 |
3,64916 |
1 |
1,01783 |
47,7769 |
0,609091 |
1 HRK = |
0,131665 |
0,257510 |
3,58525 |
0,982485 |
1 |
46,9401 |
0,598423 |
1 HUF = |
0,00280495 |
0,00548593 |
0,0763792 |
0,020931 |
0,0213038 |
1 |
0,0127486 |
1 PLN = |
0,220020 |
0,430314 |
5,99116 |
1,64179 |
1,67106 |
78,4397 |
1 |
1 RON = |
0,206750 |
0,404361 |
5,62983 |
1,54277 |
1,57028 |
73,7088 |
0,939688 |
1 SEK = |
0,091827 |
0,179596 |
2,50047 |
0,685217 |
0,697433 |
32,7375 |
0,417359 |
1 GBP = |
1,14222 |
2,23396 |
31,1029 |
8,52330 |
8,6752 |
407,217 |
5,19146 |
1 NOK = |
0,088297 |
0,172691 |
2,40434 |
0,658875 |
0,670621 |
31,4790 |
0,401315 |
1 ISK = |
0,00636943 |
0,0124573 |
0,173440 |
0,0475288 |
0,0483761 |
2,27078 |
0,028949 |
1 CHF = |
0,948239 |
1,85457 |
25,8207 |
7,07578 |
7,20192 |
338,059 |
4,30979 |
apr-20 |
RON |
SEK |
GBP |
NOK |
ISK |
CHF |
1 EUR = |
4,83676 |
10,89001 |
0,875485 |
11,32540 |
157,000 |
1,05459 |
1 BGN = |
2,47304 |
5,56806 |
0,447635 |
5,79067 |
80,2741 |
0,539210 |
1 CZK = |
0,177625 |
0,399925 |
0,032151 |
0,415914 |
5,76567 |
0,0387286 |
1 DKK = |
0,648184 |
1,45939 |
0,117325 |
1,51774 |
21,0399 |
0,141327 |
1 HRK = |
0,636831 |
1,43383 |
0,1152705 |
1,49116 |
20,6714 |
0,138852 |
1 HUF = |
0,0135669 |
0,0305460 |
0,00245570 |
0,0317672 |
0,440378 |
0,00295806 |
1 PLN = |
1,064183 |
2,39602 |
0,192624 |
2,49181 |
34,5431 |
0,232030 |
1 RON = |
1 |
2,25151 |
0,181006 |
2,34152 |
32,4597 |
0,218036 |
1 SEK = |
0,444147 |
1 |
0,0803934 |
1,03998 |
14,4169 |
0,096840 |
1 GBP = |
5,52466 |
12,4388 |
1 |
12,9361 |
179,329 |
1,20457 |
1 NOK = |
0,427072 |
0,961557 |
0,0773028 |
1 |
13,8626 |
0,093117 |
1 ISK = |
0,030807 |
0,069363 |
0,00557634 |
0,0721363 |
1 |
0,00671711 |
1 CHF = |
4,58641 |
10,32634 |
0,830170 |
10,73919 |
148,874 |
1 |
Source: ECB
NB: tutti i tassi incrociati riguardanti l'ISK sono calcolati usando i tassi ISK/EUR della Banca centrale d'Islanda.
reference: apr-20 |
1 EUR in national currency |
1 unit of N.C. in EUR |
BGN |
1,95580 |
0,511300 |
CZK |
27,2301 |
0,0367240 |
DKK |
7,46202 |
0,134012 |
HRK |
7,59505 |
0,131665 |
HUF |
356,512 |
0,00280495 |
PLN |
4,54505 |
0,220020 |
RON |
4,83676 |
0,206750 |
SEK |
10,89001 |
0,091827 |
GBP |
0,875485 |
1,14222 |
NOK |
11,32540 |
0,088297 |
ISK |
157,000 |
0,00636943 |
CHF |
1,05459 |
0,948239 |
Source: ECB
NB: tassi d'ISK/EUR basati sui dati della Banca centrale d'Islanda.
1. |
Il regolamento (CEE) n. 574/72 stabilisce che il tasso di conversione in una valuta di importi fissati in un'altra valuta sarà il tasso calcolato dalla Commissione e basato sulla media mensile, nel corso del periodo di riferimento indicato al paragrafo 2, dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea. |
2. |
Il periodo di riferimento è:
|
I «tassi di conversione delle monete» saranno pubblicati nel secondo numero della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) pubblicato in febbraio, maggio, agosto e novembre.
V Avvisi
ALTRI ATTI
Commissione europea
20.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 172/5 |
Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 (1)
(2020/C 172/04)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda ai sensi dell’articolo 27 del regolamento (UE) n. 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio (2)
DOMANDA DI MODIFICA DELLA SCHEDA TECNICA DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA
«HIERBAS DE MALLORCA»
N. UE: PGI-ES-01869-AM01 – 17.12.2018
Lingua della domanda di modifica: spagnolo
Intermediario
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Ministero dell’Agricoltura, della Pesca e dell’Alimentazione) |
Dirección General de la Industria Alimentaria (direzione generale dell’Industria alimentare) |
Subdirección General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica (Sottodirezione generale della Qualità distintiva e dell’Agricoltura biologica) |
Paseo de la Infanta Isabel, 1 |
28071 MADRID SPAGNA |
Tel. +34 913 47 53 97
E-mail: sgcdae@mapama.es
Nome dell’indicazione geografica
Hierbas de Mallorca
Voce del disciplinare interessata dalla modifica
Nome protetto (la modifica del nome si riflette su altre voci, ad esempio la descrizione del prodotto, il legame, il metodo di produzione, i requisiti e i controlli applicabili, il cui contenuto resta però invariato)
Modifica
Modifica delle specifiche del prodotto che comporta una modifica delle specifiche principali
Spiegazione della modifica
La modifica è finalizzata ad affiancare alla denominazione in spagnolo anche quella in catalano, considerato lo status di doppia ufficialità di entrambe le lingue in Spagna (riconosciuto dall’articolo 4 della legge organica n. 1/2007, del 28 febbraio 2007, sulla riforma dello Statuto di autonomia delle Isole Baleari).
Il fatto che il prodotto abbia due nomi, uno in spagnolo («Hierbas de Mallorca») e uno in catalano («Herbes de Mallorca»), è del tutto giustificato. Oggi quasi tutti i produttori della bevanda spiritosa all’anice usano infatti soltanto il nome in catalano e ritengono fondamentale poter utilizzare la denominazione «Herbes de Mallorca» nella presentazione dei loro prodotti.
La bevanda «Hierbas de Mallorca»/«Herbes de Mallorca» è prodotta esclusivamente sull’isola di Maiorca, facente parte della comunità autonoma delle Isole Baleari.
Il catalano è la lingua parlata nella Isole Baleari e in questa comunità autonoma ha, assieme allo spagnolo, lo status di lingua ufficiale, riconosciuto dall’articolo 4 della legge organica n. 1/2007, del 28 febbraio 2007, sulla riforma dello Statuto di autonomia delle Isole Baleari.
L’uso abituale di entrambe le lingue - spagnolo e catalano - nel territorio delle Isole Baleari ha fatto sì che alla bevanda «Hierbas de Mallorca»/«Herbes de Mallorca» si faccia riferimento in modo intercambiabile sia in spagnolo («Hierbas de Mallorca») che in catalano («Herbes de Mallorca») da tempi ormai immemorabili.
In aggiunta, non si può ignorare la realtà del mercato. I due nomi, «Hierbas de Mallorca» e «Herbes de Mallorca», sono stati utilizzati entrambi negli anni e continueranno a esserlo, non soltanto nel commercio nazionale, ma anche a livello internazionale.
La denominazione «Herbes de Mallorca» è talmente radicata da essere utilizzata anche nella commercializzazione e nella promozione del prodotto in altri paesi e in altre lingue dell’UE.
Modifiche pertinenti della scheda tecnica
Punto 1 della scheda tecnica. Designazione
Anche il nome in catalano «Herbes de Mallorca» deve essere incluso nella denominazione assieme a «Hierbas de Mallorca».
Denominazione: «Hierbas de Mallorca»/«Herbes de Mallorca».
La modifica si ripercuote anche su altre voci, ad esempio la descrizione del prodotto, il legame, il metodo di produzione, i requisiti e i controlli applicabili, ma il loro contenuto resta invariato.
PRINCIPALI REQUISITI DELLA SCHEDA TECNICA
«HIERBAS DE MALLORCA»/«HERBES DE MALLORCA»
N. UE: PGI-ES-01869-AM01 – 17.12.2018
1. Denominazione
«Hierbas de Mallorca»/«Herbes de Mallorca»
2. Categoria di bevande spiritose
Categoria 25. Bevande spiritose all’anice
3. Descrizione della bevanda spiritosa
La «Hierbas de Mallorca»/«Herbes de Mallorca» è una bevanda spiritosa all’anice, con un volume di alcole compreso tra il 20 % e il 50 %, aromatizzata con piante aromatiche e facoltativamente dolcificata con saccarosio.
3.1. Caratteristiche chimiche:
— |
Tenore alcolico effettivo:
|
— |
Tenore massimo di metanolo: 20 g/hl di alcole a 100 % vol. |
3.2. Caratteristiche organolettiche:
— |
Aspetto trasparente. |
— |
Colore dall’ambra al verde. |
— |
Aroma intenso e complesso, con una presenza spiccata di anice. L’aroma è fresco, dolce, fruttato (arancia e limone) e floreale. |
— |
Il gusto è dolce, mediamente dolce o non dolce, a seconda della varietà, come spiegato nella sezione «Varietà»: dolce, mista o secca. Presenta un retrogusto deciso di piante aromatiche. |
— |
Al palato le varietà mista e dolce risultano dense. |
3.3. Varietà
Vi sono tre diverse varietà, distinte per contenuto di zuccheri e titolo alcolometrico effettivo.
— |
Secca: tenore alcolico minimo del 35 % e contenuto massimo di zuccheri di 100 g/L, espresso in saccarosio. |
— |
Mista: tenore alcolico minimo del 25 % e contenuto di zuccheri tra 100 g/L e 300 g/L, espresso in saccarosio. |
— |
Dolce: tenore alcolico minimo del 20 % e contenuto minimo di zuccheri di 300 g/L, espresso in saccarosio. |
3.4. Caratteristiche specifiche (rispetto alle bevande della stessa categoria)
Le proprietà organolettiche specifiche sono l’aroma intenso e complesso, con una presenza spiccata di anice. L’aroma è fresco, dolce, fruttato (arancia e limone) e floreale. Il colore va dall’ambra al verde. Il gusto è dolce, mediamente dolce o non dolce a seconda della varietà: dolce, mista o secca. Al palato le varietà mista e dolce risultano dense.
4. Zona geografica interessata
La zona di produzione e di imbottigliamento per l’indicazione geografica è limitata all’isola di Maiorca, situata nella comunità autonoma delle Isole Baleari, in Spagna.
5. Metodo di produzione della bevanda spiritosa
La bevanda è ottenuta dall’assemblaggio di una bevanda spiritosa all’anice con una soluzione idroalcolica, aromatizzata mediante macerazione e/o distillazione di piante aromatiche, con l’aggiunta di acqua, alcole etilico di origine agricola e, facoltativamente, saccarosio.
5.1 Ingredienti:
a)
(1) |
Bevanda spiritosa all’anice |
(2) |
Alcole di origine agricola |
(3) |
Acqua potabile distillata, deionizzata e/o demineralizzata. |
(4) |
Piante aromatiche prodotte sull’isola di Maiorca:
|
b)
(1) |
Saccarosio |
(2) |
Altre piante aromatiche e/o aromi naturali consentiti. |
(3) |
Coloranti autorizzati per bevande spiritose. |
La produzione viene effettuata con pratiche tradizionali in tre fasi distinte.
La prima fase consiste nell’estrazione dell’aroma della pianta. L’esperienza del produttore è fondamentale in questa fase, poiché la proporzione di piante aromatiche essenziali viene decisa a partire da questa base. Le piante selezionate vengono fatte macerare in una soluzione idroalcolica per il tempo necessario a estrarre gli aromi. Questa fase può essere potenziata con la distillazione del macerato.
Nella seconda fase si procede alla produzione di una bevanda spiritosa all’anice, ottenuta a partire da alcole di origine agricola, acqua ed estratti o distillati di anice e, in via facoltativa, saccarosio.
Nella terza e ultima fase, i prodotti delle fasi precedenti vengono assemblati con l’aggiunta facoltativa di acqua, alcole e zucchero, al fine di ottenere il tenore alcolico e il contenuto di zuccheri desiderati, nonché le caratteristiche organolettiche volute. Anche in questa fase l’esperienza del produttore è fondamentale. È proprio grazie a tale esperienza che viene decisa la proporzione dell’estratto aromatico prodotto nella prima fase necessaria per ottenere le caratteristiche distintive della «Hierbas de Mallorca»/«Herbes de Mallorca».
6. Legame con l’ambiente geografico o con l’origine
Questa bevanda spiritosa gode di una vasta notorietà, grazie all’abbondante produzione e alle vendite consistenti nel corso degli anni, attribuibili alle sue qualità organolettiche uniche: aspetto trasparente; colore dall’ambra al verde; aroma intenso, con una presenza spiccata di anice; gusto fresco, dolce e fruttato (arancia e limone), con note floreali. Numerose fonti ne attestano la reputazione nel corso degli anni, dalle origini sino ai giorni nostri.
Il carattere tradizionale del prodotto risale alle origini nei monasteri. I monaci producevano un’ampia gamma di liquori e bevande spiritose a partire da piante e frutti.
È noto che nelle «posesiones», come venivano chiamate le grandi tenute agrarie di Maiorca, i contadini producevano una bevanda spiritosa all’anice con piante aromatiche locali.
La produzione era possibile grazie ai numerosi alambicchi presenti sull’isola. Sappiamo infatti che, alla fine del XVIII secolo, a Maiorca esistevano 177 alambicchi destinati alla sola produzione di liquori, con cui venivano prodotti 780 000 litri di distillati, il 60 % dei quali per il consumo locale. Grazie agli alambicchi era possibile ottenere il distillato utilizzato come base per la produzione di questa bevanda spiritosa unica.
Inoltre, la profonda conoscenza delle caratteristiche delle piante aromatiche dell’isola permetteva ai contadini di selezionare le più adatte per aromatizzare il distillato. Così è nata la bevanda «Hierbas de Mallorca»/«Herbes de Mallorca».
Sono proprio le caratteristiche organolettiche a far guadagnare al prodotto la sua reputazione. Tali caratteristiche rimandano chiaramente agli aromi di varie piante dell’isola di Maiorca, in particolare finocchio, rosmarino, verbena odorosa, camomilla, limone, arancia e melissa. L’uso di queste piante aromatiche non è frutto del caso, bensì il risultato dell’osservazione e della conoscenza delle piante selvatiche da parte dei produttori, associate all’esperienza tramandata di generazione in generazione. I produttori hanno così selezionato le piante più adatte, nelle giuste proporzioni, per dare alla bevanda un aroma e un gusto piacevoli e caratteristici.
Alla fine del XIX secolo la produzione e il consumo della bevanda sono aumentati grazie all’apertura di piccoli stabilimenti di produzione tradizionale, alcuni dei quali in funzione ancora oggi.
Fin dal XIX secolo, gli abitanti di Maiorca utilizzano il tradizionale «Hierbas» per ogni festa, riunione familiare ed evento sociale. Recenti studi dimostrano l’attuale popolarità del prodotto. Ad esempio, secondo la pubblicazione «Diagnosis de la producción y comercialización de los productos con denominación de calidad 2010» [Analisi della produzione e dell’immissione sul mercato di prodotti con denominazione di qualità nel 2010], elaborata dall’Istituto di qualità agroalimentare delle Isole Baleari, le vendite sono aumentate dell’11 % tra il 2009 e il 2010, raggiungendo un volume totale di vendite di 1 301 457 litri.
Questa bevanda spiritosa è di carattere tradizionale. Vale la pena sottolineare che il suddetto studio segnala un aumento delle vendite nei paesi dell’UE nel 2010 del 64 % rispetto all’anno precedente, a conferma di quanto il prodotto sia apprezzato dai consumatori europei.
Oggi è presente nelle case, nei bar e nei ristoranti. Secondo la tradizione, il prodotto viene consumato prima o dopo il pasto oppure con il dolce. Uno dei migliori abbinamenti è, ad esempio, accompagnare un bicchiere di «Hierbas» con i «buñuelos» (frittelle dolci tonde). Grazie alla sua popolarità, gli usi della bevanda spiritosa si sono evoluti col tempo e oggi è utilizzata anche nella preparazione di cocktail, tra cui i seguenti: «Agua de Mallorca», preparato con la varietà dolce di «Hierbas», kiwi e gassosa; «El viento del Teix de Mallorca», contenente la varietà non dolce di «Hierbas», Cointreau e Aftershock Blu; «Cielo abierto» contenente il tipo misto di «Hierbas», latte di cocco e un goccio di crema di cacao; «Ca Nostra» contenente il tipo non dolce di «Hierbas», Palo de Mallorca e Gin de Mahón.
Va segnalato altresì che la bevanda è utilizzata anche come ingrediente in numerosi impieghi culinari. Ad esempio, viene utilizzata per conservare i fichi secchi e conferire loro un aroma e un sapore caratteristici.
Il prestigio della bevanda è confermato dai riferimenti in diverse pubblicazioni, ad esempio Herbes i Remeis Casolans (Ripoll, Ll. 1985) e Llibre de la Ratafia (Fábrega, J. 2001). Va osservato che la bevanda è citata in diverse pubblicazioni internazionali, aspetto che riveste particolare importanza, poiché la produzione attuale è ancora effettuata secondo la tradizione e soltanto da sette produttori. Tra gli esempi pertinenti si possono citare:
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Brandl F., 2003, Brandls Bar Buch, pubblicato dalla Matthaes Verlag GmbH, vincitore della Goldmedalle gastronomische akademie Deutschlands E.V. |
— |
Dominé A. et al., 2009, El libro del Bar y de los Cócteles, pubblicato da H.F. Ullmann, che elenca i distillati più rinomati a livello internazionale. |
Un altro indice diretto dell’ampia diffusione, della reputazione e del prestigio del prodotto è dato dal numero di riferimenti su Internet. Da una ricerca su Google effettuata il 3 aprile 2012 sono risultate 96 200 occorrenze di «Hierbas de Mallorca» e 95 000 occorrenze con il nome catalano «Herbes de Mallorca». I risultati rimandano a siti web di gastronomia, guide turistiche, ricette e articoli di giornale.
Caratteristiche specifiche attribuibili alla zona geografica
L’influenza a livello geografico è il risultato delle condizioni agricole e climatiche, nonché del fattore umano. Da un lato, le condizioni agricole e climatiche di Maiorca sono ideali per la coltivazione delle piante aromatiche utilizzate, ossia verbena odorosa, camomilla, limone, arancia, rosmarino, melissa e finocchio, che conferiscono alla bevanda le sue caratteristiche organolettiche peculiari. Dall’altro, il fattore umano, in particolare l’esperienza dei produttori, è fondamentale per ottenere le caratteristiche uniche della «Hierbas de Mallorca»/«Herbes de Mallorca». Le proporzioni delle piante per il macerato, così come l’assemblaggio dell’estratto aromatico con la bevanda spiritosa all’anice, sono dettati dall’esperienza del produttore e dall’analisi organolettica del prodotto.
7. Disposizioni dell’Unione europea o disposizioni nazionali/regionali
— |
Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio. |
— |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose |
— |
Legge 1/1999, del 17 marzo 1999, sullo statuto dei produttori e degli imprenditori agroalimentari delle Isole Baleari. |
I produttori che impiegano l’indicazione geografica devono rispettare i seguenti requisiti:
a) |
Essere iscritti al registro dei produttori e imbottigliatori di «Hierbas de Mallorca»/«Herbes de Mallorca». |
b) |
Provvedere all’imbottigliamento nel luogo di origine. La bevanda può infatti essere immessa sul mercato solo se imbottigliata nel luogo di origine. Tale requisito è volto a garantire la tutela dell’indicazione geografica ed è giustificato dalle motivazioni seguenti.
|
c) |
Il prodotto è presentato in contenitori trasparenti con una capacità massima di tre litri. In circostanze eccezionali, possono essere utilizzati altri tipi di contenitori, previa autorizzazione dell’autorità competente. È consentita la presenza nel contenitore di piante aromatiche in macerazione. |
8. Richiedente
Consell de Fabricants de Begudes Espirituoses de Mallorca |
Carrer Gremi d’Hortolans, 11, planta 3, despacho 3. |
Polígon Son Rossinyol |
07009 Palma de Mallorca- Illes Balears (Spagna) |
9. NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI ETICHETTATURA
Norme specifiche in materia di etichettatura: L’etichetta del prodotto protetto dall’indicazione geografica deve riportare:
1. |
Il nome «Hierbas de Mallorca»/«Herbes de Mallorca» con caratteri di almeno 2 mm di altezza. Facoltativamente, è possibile riportare una delle tre varietà di cui alla sezione 3.3. |
2. |
Uno dei seguenti due loghi: opzione A, a colori, oppure opzione B, in bianco e nero.
|
3. |
Un codice di controllo alfanumerico. |
20.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 172/11 |
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(2020/C 172/05)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1)
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Duna-Tisza-közi»
Numero di riferimento: PGI-HU-A1342-AM02
Data della comunicazione: 14.2.2020
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Modifica del titolo alcolometrico effettivo minimo per portarlo a 4,5 % vol
a) |
Sezioni interessate del disciplinare di produzione:
|
b) |
parti interessate del documento unico:
|
c) |
Il mercato chiede vini che abbiano un titolo alcolometrico basso, una struttura leggera e zuccheri residui. Le caratteristiche organolettiche dei prodotti con un titolo alcolometrico effettivo basso e zuccheri residui sono conformi al disciplinare di produzione. |
2. Modifica delle norme generali sulle indicazioni
a) |
Sezione interessata del disciplinare di produzione:
|
b) |
parte interessata del documento unico:
|
c) |
È importante che l’etichetta dei vini a indicazione geografica protetta «Duna-Tisza Közi» riporti il nome della varietà in modo particolarmente visibile e chiaramente leggibile, senza tuttavia appesantire l’etichetta. |
3. Aumento della resa massima per ettaro a 160 hl/ha
a) |
Sezione interessata del disciplinare di produzione:
|
b) |
parte interessata del documento unico:
|
c) |
A seguito del programma di ristrutturazione degli ultimi anni, la struttura dei vigneti della zona di produzione è stata notevolmente modificata. I produttori hanno ora a loro disposizione vigneti molto più efficienti che producono uve della stessa qualità di prima con rese superiori. Tali rese permettono inoltre di elaborare prodotti vitivinicoli che rispettano la reputazione dell’indicazione geografica protetta «Duna-Tisza Közi». |
4. Possibilità di produrre vini bianchi con le varietà Mátrai muskotály e Vértes csillaga
a) |
Sezione interessata del disciplinare di produzione:
|
b) |
parte interessata del documento unico:
|
c) |
Le uve delle varietà Mátrai muskotály e Vértes csillaga si prestano alla produzione di vini di buona qualità. I viticoltori locali utilizzavano le uve di queste varietà non catalogate principalmente sotto forma di mosto. L’autorizzazione all’utilizzo dell’indicazione geografica protetta «Duna-Tisza Közi» per questi vini rafforzerà ulteriormente la reputazione della denominazione. |
5. Possibilità di produrre vini rossi con la varietà Syrah
a) |
Sezione interessata del disciplinare di produzione:
|
b) |
parte interessata del documento unico:
|
c) |
Negli ultimi anni la varietà Syrah è stata piantata nella regione tra il Danubio e il Tibisco (regione «Duna-Tisza köze»). Dalle uve di questa varietà si ottengono vini di buona qualità. L’autorizzazione all’utilizzo dell’indicazione geografica protetta «Duna-Tisza Közi» consentirà di commercializzare questi vini con l’indicazione del luogo di origine. |
6. Allargamento della zona di produzione all’esterno della zona di produzione delimitata
a) |
Sezione interessata del disciplinare di produzione:
|
b) |
parte interessata del documento unico:
|
c) |
Al fine di favorire la competitività e le possibilità di utilizzo delle uve che vi vengono coltivate, è opportuno estendere la produzione a tutte le zone autorizzate dalla legislazione situate al di fuori della zona di produzione delimitata. Tali zone garantiscono le stesse condizioni di elaborazione della zona di produzione attuale dell’indicazione geografica protetta «Duna-Tisza Közi». |
7. Inclusione di altre varietà per la produzione dei vini «Muskotály» (Moscato)
a) |
Sezione interessata del disciplinare di produzione:
|
b) |
parte interessata del documento unico:
|
c) |
Ai sensi della legislazione nazionale i vitigni Csabagyöngye, Mátrai muskotály e Zefir sono considerati varietà di Moscato; il loro utilizzo viene pertanto precisato. |
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Duna-Tisza-közi
2. Tipo di indicazione geografica
IGP – indicazione geografica protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. |
Vino |
4. Descrizione del vino (dei vini)
Vini bianchi monovarietali e assemblati
Vini freschi e vivaci, di media persistenza e, per i vini monovarietali, con aromi e sapori fruttati e floreali tipici della varietà. I vini sono secchi, abboccati, amabili o dolci.
* |
Il tenore massimo di anidride solforosa totale deve rispettare i limiti fissati dalla normativa europea. |
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
8 |
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
4,5 |
Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
16,67 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
Vini rosati monovarietali e assemblati
Vini freschi, dotati di un’acidità vivace e leggera, ottenuti da uve a bacca rossa, dai profumi freschi e rinfrescanti, dagli aromi fruttati (lampone, pesca, amarena, ribes, fragola ecc.) ed eventualmente floreali. I vini sono secchi, abboccati, amabili o dolci.
* |
Il tenore massimo di anidride solforosa totale deve rispettare i limiti fissati dalla normativa europea. |
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
8 |
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
4,5 |
Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,33 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
Vini Siller (chiaretti) monovarietali e assemblati
I vini monovarietali sviluppano aromi e sapori tipici della varietà utilizzata e un’acidità rotonda; i vini assemblati hanno caratteristiche che rispecchiano le proporzioni delle varietà utilizzate nell’assemblaggio e sono moderatamente tannici e corposi. I vini sono secchi, abboccati, amabili o dolci.
* |
Il tenore massimo di anidride solforosa totale deve rispettare i limiti fissati dalla normativa europea. |
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
8 |
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
4,5 |
Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
20 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
Vini rossi monovarietali e assemblati
I vini monovarietali sviluppano aromi e sapori tipici della varietà utilizzata e un’acidità rotonda; i vini assemblati hanno un tenore di tannino che rispecchia le proporzioni delle varietà utilizzate nell’assemblaggio e sono vellutati al palato e corposi; questi vini esprimono aromi di frutta (amarena, lampone, noce, ribes ecc.), spezie (cannella e vaniglia), cioccolato e tabacco. I vini sono secchi, abboccati, amabili o dolci.
* |
Il tenore massimo di anidride solforosa totale deve rispettare i limiti fissati dalla normativa europea. |
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
8 |
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
4,5 |
Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
20 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche essenziali
Norme relative all’allevamento delle viti
Pratica colturale
1. |
Norme relative all’allevamento delle viti
|
Norme relative alla densità di impianto
Pratica colturale
a) |
Vigneti impiantati dopo il 1o gennaio 2012: la densità di impianto deve essere di almeno 3 300 ceppi per ettaro. |
b) |
Per la determinazione dei sesti d’impianto, è ammesso l’impianto a filari doppi e/o viti doppie, purché la distanza tra i filari e i ceppi sia uniforme. La distanza tra i filari non deve essere inferiore a 1,00 m e superiore a 3,60 m, quella tra i ceppi non deve essere inferiore a 0,60 m e superiore a 1,20 m. Nei vigneti piantati a viti doppie si deve tenere conto della distanza media tra i ceppi. |
c) |
Le rese finali necessarie per raggiungere gli obiettivi di produzione devono essere adeguate, nella misura necessaria, diradando i grappoli durante il periodo di vegetazione. |
Tenore zuccherino minimo delle uve
Pratica colturale
Il tenore naturale minimo di zucchero delle uve (espresso in gradi della scala ungherese per la determinazione dei gradi del mosto (°MM) a 17,5 °C) è di
1. |
13,43 per i vini bianchi monovarietali e assemblati |
2. |
13,43 per i vini rosati monovarietali e assemblati |
3. |
13,43 per i vini Siller (chiaretti) monovarietali e assemblati |
4. |
13,43 per i vini rossi monovarietali e assemblati |
Il titolo alcolometrico potenziale minimo delle uve (espresso in % vol) a 20 °C è di:
1. |
8,00 per i vini bianchi monovarietali e assemblati |
2. |
8,00 per i vini rosati monovarietali e assemblati |
3. |
8,00 per i vini Siller (chiaretti) monovarietali e assemblati |
4. |
8,00 per i vini rossi monovarietali e assemblati |
b. Rese massime
Vino
160 ettolitri per ettaro
Uve da vino
24 000 kg di uve per ettaro
6. Zona geografica delimitata
Zone di produzione classificate, secondo il catasto viticolo, nelle classi I e II situate nei distretti di Bács-Kiskun, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok e Pest.
7. Varietà principale/i di uve da vino
|
tramini – traminer |
|
syrah – serine noir |
|
syrah – marsanne noir |
|
kadarka – jenei fekete |
|
hamburgi muskotály – muscat de hamburg |
|
pozsonyi fehér – czétényi fehér |
|
kékoportó – portugizer |
|
kövidinka – a dinka crvena |
|
pinot noir – kék rulandi |
|
furmint – zapfner |
|
furmint – posipel |
|
furmint – som |
|
tramini – roter traminer |
|
cabernet franc – carbonet |
|
zalagyöngye |
|
nektár |
|
tramini – savagnin rose |
|
furmint bianco |
|
chardonnay – kereklevelű |
|
medina |
|
aletta |
|
csabagyöngye – perle di csaba |
|
olasz rizling – grasevina |
|
kékfrankos – blaufränkisch |
|
királyleányka – galbena de ardeal |
|
szürkebarát – pinot gris |
|
kunleány |
|
csabagyöngye – pearl of csaba |
|
sauvignon – sauvignon blanc |
|
rozália |
|
ezerfürtű |
|
kékoportó – portugais bleu |
|
kadarka – kadarka negra |
|
tramini – gewürtztraminer |
|
pinot noir – kisburgundi kék |
|
pátria |
|
pinot noir – spätburgunder |
|
zöld veltelíni – zöldveltelíni |
|
kerner |
|
arany sárfehér – huszár szőlő |
|
szürkebarát – pinot grigio |
|
kövidinka – steinschiller |
|
tramini – traminer rosso |
|
gyöngyrizling |
|
pinot noir – pino csernüj |
|
rizlingszilváni – rivaner |
|
tramini – tramin cervené |
|
csabagyöngye – perla di csaba |
|
irsai olivér – irsai |
|
chardonnay – chardonnay blanc |
|
hamburgi muskotály – muszkat gamburgszkij |
|
hárslevelű – garszleveljü |
|
ezerjó – tausendachtgute |
|
királyleányka – erdei sárga |
|
kékoportó – portugalske modré |
|
rajnai rizling – rheinriesling |
|
királyleányka – little princess |
|
bíbor kadarka |
|
hárslevelű – feuilles de tilleul |
|
cabernet franc – gros vidur |
|
királyleányka – königstochter |
|
hamburgi muskotály – muscat de hambourg |
|
ottonel muskotály – muskat ottonel |
|
kadarka – törökszőlő |
|
rajnai rizling – weisser riesling |
|
kövidinka – a ruzsica |
|
pinot blanc – pinot beluj |
|
zengő |
|
hamburgi muskotály – miszket hamburgszki |
|
cabernet sauvignon |
|
pelso |
|
chardonnay – ronci bilé |
|
szürkebarát – grauburgunder |
|
franc – carmenet |
|
kékfrankos – limberger |
|
ezerjó – trummertraube |
|
hamburgi muskotály – moscato d’Amburgo |
|
ezerjó – tausendgute |
|
arany sárfehér – német dinka |
|
olasz rizling – riesling italien |
|
bianca |
|
generosa |
|
pölöskei muskotály |
|
blauburger |
|
syrah – sirac |
|
chardonnay – morillon blanc |
|
zweigelt – blauer zweigeltrebe |
|
pinot noir – blauer burgunder |
|
olasz rizling – olaszrizling |
|
cabernet franc – gros cabernet |
|
odysseus |
|
irsai olivér – zolotisztüj rannüj |
|
kékoportó – modry portugal |
|
alicante boushet |
|
chasselas – weisser gutedel |
|
syrah – blauer syrah |
|
királyleányka – feteasca regale |
|
sauvignon – sovinjon |
|
pinot noir – savagnin noir |
|
pinot noir – pinot cernii |
|
villard blanc |
|
nero |
|
olasz rizling – nemes rizling |
|
pinot blanc – weissburgunder |
|
olasz rizling – taljanska grasevina |
|
viktória gyöngye |
|
pinot noir – pignula |
|
orpheus |
|
sauvignon – sauvignon bianco |
|
duna gyöngye |
|
szürkebarát – auvergans gris |
|
irsai olivér – zolotis |
|
rizlingszilváni – müller thurgau blanc |
|
rizlingszilváni – müller thurgau bijeli |
|
zenit |
|
csillám |
|
ezerjó – korponai |
|
rizlingszilváni – rizvanac |
|
kadarka – negru moale |
|
chasselas – chrupka belia |
|
pinot noir – pinot tinto |
|
turán |
|
irsai olivér – muskat olivér |
|
hárslevelű – lipovina |
|
chasselas – fendant blanc |
|
kadarka – gamza |
|
chasselas – saszla belaja |
|
vértes csillaga |
|
chasselas – fehér gyöngyszőlő |
|
furmint – szigeti |
|
zöld veltelíni – grüner muskateller |
|
zöld veltelíni – grüner veltliner |
|
csabagyöngye – zsemcsug szaba |
|
arany sárfehér – izsáki sárfehér |
|
kékfrankos – moravka |
|
kármin |
|
kékfrankos – blauer lemberger |
|
rajnai rizling – rhine riesling |
|
cabernet franc – cabernet |
|
pannon frankos |
|
kadarka – kadar |
|
ezerjó – szadocsina |
|
chasselas – chasselas doré |
|
cabernet franc – kaberne fran |
|
rajnai rizling – riesling |
|
zweigelt – zweigeltrebe |
|
arany sárfehér – fehér dinka |
|
merlot |
|
olasz rizling – welschrieslig |
|
csabagyöngye – vengerskii muskatnii rannüj |
|
kadarka – szkadarka |
|
királyleányka – königliche mädchentraube |
|
rajnai rizling – johannisberger |
|
pinot noir – rulandski modre |
|
kövidinka – a dinka rossa |
|
syrah – shiraz |
|
rubintos |
|
olasz rizling – risling vlassky |
|
chasselas – fehér fábiánszőlő |
|
szürkebarát – ruländer |
|
cserszegi fűszeres |
|
chasselas – chasselas dorato |
|
ottonel muskotály – muscat ottonel |
|
kékoportó – blauer portugieser |
|
rizlingszilváni – müller thurgau |
|
hárslevelű – lindeblättrige |
|
sauvignon – sauvignon bijeli |
|
zweigelt – rotburger |
|
csabagyöngye – perla czabanska |
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kadarka – csetereska |
|
pinot blanc – fehér burgundi |
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kövidinka – a dinka mala |
|
rózsakő |
|
karát |
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pinot noir – pinot nero |
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ottonel muskotály – miszket otonel |
|
királyleányka – dánosi leányka |
|
kadarka – fekete budai |
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pozsonyi fehér – czétényi |
|
kövidinka – a kamena dinka |
|
kékfrankos – blauer limberger |
|
mátrai muskotály |
|
pinot noir – kék burgundi |
|
pinot blanc – pinot bianco |
|
chasselas – chasselas blanc |
|
furmint – moslavac bijeli |
|
ezerjó – kolmreifler |
|
furmint – mosler |
|
rajnai rizling – riesling blanc |
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refrén |
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zöld veltelíni – veltlinské zelené |
|
jubileum 75 |
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csabagyöngye – perle von csaba |
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szürkebarát – graumönch |
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arany sárfehér – izsáki |
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zefír |
8. Descrizione del legame/dei legami
Vino – Descrizione della zona delimitata (1)
a) Fattori naturali e culturali
La zona dell’indicazione geografica protetta «Duna-Tisza közi» è situata nell’Ungheria centrale. La maggior parte della zona si estende nella grande pianura ungherese, tra il Danubio e il Tibisco, e prende il nome di «Duna-Tisza köze» (composta dalle regioni di Kiskunság, Bácska del Nord, Jászság e Tápióság). La zona comprende inoltre la regione di «Tiszazug» e il dipartimento di Csongrád, situato nella zona di «Tiszántúl». Essa è unita ad alcune zone di produzione dell’isola Csepel a nord-ovest e delle colline di Gödöllő a nord.
Le peculiarità ambientali della zona di produzione sono dovute principalmente al suo carattere pianeggiante. La maggior parte della zona si trova infatti a meno di 150 m sul livello del mare. Il terreno è pianeggiante, con variazioni di altitudine non superiori a 10-15 m.
La composizione dei suoli della zona di produzione dell’indicazione geografica protetta «Duna-Tisza közi» è poco varia, essendo caratterizzata perlopiù da suoli sabbioso-calcarei. La formazione dei suoli sabbiosi è da ricondurre soprattutto alla presenza del Danubio che, con lo spostamento del suo corso da est a ovest, ha depositato nel corso dei millenni sedimenti sabbiosi nella regione di «Duna-Tisza köze». I suoli sabbiosi si caratterizzano per la capacità di riscaldamento rapido, che favorisce la maturazione delle uve.
Questi suoli apportano meno nutrienti e hanno una scarsa ritenzione idrica e una ridotta presenza di minerali. Le condizioni climatiche della zona di produzione sono determinate dal clima continentale, predominante in Ungheria, che è caratterizzato principalmente da estati calde e inverni freddi. A causa delle condizioni climatiche, del carattere pianeggiante e dell’altitudine relativamente bassa, possono verificarsi gelate invernali, primaverili e autunnali. La temperatura media è di circa 10-11 °C. La zona beneficia mediamente di 2 000 ore di irraggiamento all’anno. Le precipitazioni medie sono di 450-500 mm all’anno.
b) Fattori umani
Tenuto conto della grande estensione della superficie geografica, la zona di produzione vanta una lunga tradizione nel settore vitivinicolo. Ciò è dovuto in parte allo sviluppo di questo settore nel Medioevo e, successivamente, al recupero dei terreni sabbiosi abbandonati dopo la dominazione ottomana. Poiché i terreni sabbiosi sono immuni alla fillossera, la viticoltura della zona è stata risparmiata da quest’epidemia. Ciò ha dato una notevole spinta alla rivalutazione del suo ruolo.
L’impatto dei fattori umani sulla zona di produzione può essere osservato nei seguenti settori:
— |
sviluppo consapevole di un parco varietale (varietà tradizionali e nuove) adeguato al potenziale delle condizioni ecologiche, |
— |
sviluppo di tecniche vitivinicole nel rispetto di criteri ecologici specifici e, in parte, in funzione delle caratteristiche del mercato, |
— |
sviluppo di strutture di produzione e di integrazione conformi alle condizioni ecologiche e commerciali. |
Vino – Descrizione della zona delimitata (2)
2. |
Descrizione dei vini I vini si evolvono rapidamente e sono in genere leggeri, più morbidi per via di un’acidità più bassa e, in determinate annate, ricchi di alcol. I vini bianchi e rosati presentano un bouquet intenso e sono ricchi di aromi. I vini Siller (chiaretti) e rossi sono generalmente fruttati, più leggeri e di colore meno intenso. Anche i loro tannini evolvono rapidamente. I vini presentano una mineralità più contenuta, tipica dei suoli sabbiosi. |
3. |
Legame tra la zona di produzione, i fattori umani e il prodotto L’ambiente ecologico (in particolare il suolo sabbioso) esercita un’influenza profonda sulle caratteristiche del vino. I vini della zona di produzione saranno preferibilmente sottoposti a un breve invecchiamento e consumati giovani. L’ambiente ecologico ha contribuito alla diffusione di numerose varietà capaci di adattarvisi (Bianca, Kövidinka, Cserszegi fűszeres ecc.). L’indicazione geografica protetta «Duna-Tisza közi» occupa un posto importante nel settore vitivinicolo in seno all’agricoltura ungherese, perché la regione produce circa la metà dell’uva del paese. Al di là del peso economico, l’agricoltura svolge anche un importante ruolo sociale nella regione, in quanto rappresenta un mezzo di sussistenza, consente di integrare il reddito e contribuisce a mantenere la popolazione in questa zona. Le peculiarità ecologiche (in particolare i suoli sabbiosi e l’assenza di precipitazioni) rendono la viticoltura il settore agricolo più redditizio a livello locale. La viticoltura ha inoltre disegnato il paesaggio e anche questo fattore contribuisce allo sviluppo dell’attrattiva della regione. Le viti sono state e continuano a essere un mezzo efficace per frenare l’avanzare della sabbia portata dal vento e riescono, più facilmente rispetto ad altre colture, a reperire l’acqua in suoli dove essa è relativamente scarsa. I vigneti piantati in questa regione vantano la più elevata percentuale di vitigni autoctoni ungheresi e di vitigni recentemente selezionati del paese (oltre il 60 %). Essi costituiscono la spina dorsale della produzione vitivinicola. La domanda di vitigni (tolleranti e resistenti) ottenuti dalla Vitis vinifera, una specie ben adattata alle condizioni ecologiche locali, o di vitigni ottenuti incrociando la Vitis Vinifera con altre specie del genere Vitis è in continua crescita e consente di garantirne la redditività. La regione «Duna-Tisza köze» è ben nota ai consumatori, soprattutto grazie ai Moscati leggeri, fruttati e profumati. Il cambiamento del modo di vita ha modificato le abitudini di consumo del vino, facendo aumentare la domanda di vini profumati, poco alcolici e freschi. La specificità della zona di produzione, le varietà coltivate e le competenze tecnologiche dei viticoltori permettono di soddisfare questa domanda. |
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Norme sulle indicazioni
Quadro normativo:
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
1. |
La dicitura «oltalom alatt álló földrajzi jelzés» (indicazione geografica protetta) può essere sostituita dalla menzione tradizionale «tájbor» (vino regionale) |
Norme sull’uso di determinate indicazioni
Quadro normativo:
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
i) |
«Muskotály» (Moscato): vino prodotto con almeno l’85 % di uve di uno o più dei seguenti vitigni: Aletta, Csabagyöngye, Cserszegi fűszeres, Generosa, Irsai Olivér, Mátrai muskotály, Muscat ottonel, Nektár, Pölöskei muskotály, Tramini o Zefír. |
ii) |
«Primőr» (primeur): vino imbottigliato nell’anno di raccolta. La dicitura «újbor» (vino giovane) può essere usata come sinonimo. |
Produzione all’esterno della zona di produzione delimitata
Quadro normativo:
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
nelle zone amministrative attigue alla zona delimitata:
|
i territori amministrativi dei comuni dei distretti di Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád e Tolna, nonché il territorio amministrativo della città di Budapest. |
Link al disciplinare del prodotto
https://boraszat.kormany.hu/download/6/2d/82000/Duna-Tisza%20k%C3%B6zi%20OFJ_v5.pdf
20.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 172/22 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione di una denominazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2020/C 172/06)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.
DOCUMENTO UNICO
«OLIO LUCANO»
N. UE: PGI-IT-02458 – 26.4.2019
DOP () IGP (X)
1. Denominazione (denominazioni)
«Olio lucano»
2. Stato membro o paese terzo
Italy
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.).
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
All’atto del confezionamento il prodotto «Olio lucano» IGP deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
a. |
|
b. |
L’Olio lucano IGP è caratterizzato da: colore compreso tra il verde e il giallo, fruttato medio, amaro medio e piccante medio, con eventuali note aromatiche di erba fresca, carciofo, pomodoro, mandorla, mela. L’armonia tra le note olfattive e gustative è una caratteristica specifica comune di questo olio. |
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
L’Olio extra vergine di oliva «Olio lucano» deve essere ottenuto dalle varietà di seguito indicate e loro sinonimi, da sole o congiuntamente:
Acerenza, Ogliarola del Vulture (sinonimi: Ripolese o Rapollese, Ogliarola di Melfi, Nostrale), Ogliarola del Bradano (sinonimi: Comune, Ogliarola), Maiatica (sinonimi: oliva di Ferrandina, Pasola), Nociara, Ghiannara, Augellina, Justa, Cornacchiola, Romanella, Carpinegna, Faresana, Sammartinengna, Spinoso, Cannellina, Cima di Melfi, Fasolina, Fasolona, Lardaia, Olivo da mensa, Orazio, Palmarola, Provenzale, Racioppa, Roma, Rotondella, Russulella, Scarpetta, Tarantina, Coratina, Frantoio, Leccino. Possono inoltre concorrere altre varietà fino ad un massimo del 20 %.
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
Tutte le fasi del processo di produzione, coltivazione, raccolta e oleificazione devono avvenire nella zona geografica delimitata.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
—
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
È consentito l’uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Il riferimento al confezionamento nell’azienda olivicola o nell’associazione di aziende olivicole o nell’impresa situate nell’area di produzione è consentito solo se il confezionamento è avvenuto nell’azienda medesima.
L’uso di altre indicazioni geografiche è vietato. La denominazione «Olio Lucano» deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili in modo da poter essere distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa.
L’etichetta dovrà contenere il logo dell’IGP Olio lucano sotto riportato, costituito da un’anfora stilizzata con 4 linee curve trasversali oblique. L’anfora è il contenitore in terra cotta utilizzato nell’antichità per il trasporto dell’olio. Le linee curve che ornano l’anfora hanno un andamento a spirale e richiamano la conformazione con le caratteristiche torsioni del tronco degli olivi secolari. Le curve sono 4 come le 4 linee presenti sullo stemma della Basilicata che rappresentano i 4 principali fiumi che solcano la regione: il Bradano, il Basento, l’Agri e il Sinni.
Sotto il segno grafico è riportata la scritta olio lucano in Mockup Bold minuscolo e la scritta Indicazione Geografica Protetta. Il logo potrà anche essere riprodotto in rilievo sulle confezioni.
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona di produzione dell’Olio lucano IGP coincide con l’intero territorio amministrativo della regione Basilicata.
5. Legame con la zona geografica
La domanda di riconoscimento si basa sulla reputazione che l’Olio lucano gode per le sue specifiche caratteristiche.
Il legame con l’ambiente dell’Olio lucano si basa su fattori geografici, pedoclimatici, agronomici, tecnologici e storico-sociali, comuni e specifici della zona geografica delimitata, che concorrono a determinare le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche descritte al punto 3.2.
Il nome «Olio lucano» con il quale il prodotto è noto sia nel commercio che nel linguaggio comune deriva dalla storia del nome della zona geografica delimitata. Il territorio dell’attuale regione Basilicata coincide infatti con quello, più vasto, che in epoca pre-romana (V-IV sec. a.C.) era denominato Lucania, terra abitata dai Lucani, uno dei popoli Italici. Oggi nel linguaggio comune le denominazioni Basilicata o Lucania sono utilizzate in modo equivalente e ciò giustifica l’utilizzo dell’aggettivo «lucano» per identificare qualcosa o qualcuno appartenente o proveniente alla regione Basilicata.
Il territorio regionale, su cui l’olivo è presente in maniera diffusa, risulta circoscritto naturalmente dal Massiccio del Pollino, dalle Murge, dal fiume Ofanto, dal mare Ionio e dal mar Tirreno. Caratteristica distintiva di questo ambiente è la presenza di diversi fiumi i cui versanti collinari ospitano la coltura dell’olivo. Nei tanti e piccoli comuni della Basilicata, che per motivi storici si trovano arroccati in cima ai rilievi, gli oliveti sono concentrati prevalentemente nelle immediate vicinanze dei paesi, e i numerosi frantoi (mediamente 150 frantoi attivi su 131 comuni totali della regione) consentono di eseguire rapidamente le operazioni di molitura.
La peculiarità strutturale dell’olivicoltura in Basilicata è la coltivazione in collina, da parte di piccole aziende: l’83 % degli oliveti ricade nelle fasce di collina e montagna con una SAU aziendale olivetata media di poco inferiore all’ettaro. In queste aree interne la coltivazione è condotta in asciutto su terreni in pendenza, soggetti ad erosione. In passato, tradizionalmente in tutte le aree di coltivazione, all’olivo sono stati dedicati i terreni più marginali e meno fertili. In tali ambienti l’olivo è spesso l’unica coltura arborea praticabile e svolge una importantissima funzione sociale, ambientale e paesaggistica.
La Basilicata rientra nella regione meteorologica del Mediterraneo Centrale e si inserisce tra le isoterme annuali 16°-17 °C, possiede un clima tipicamente mediterraneo, contraddistinto da estati calde e precipitazioni concentrate in inverno. Caratteristica climatica comune a tutto il territorio è l’aridità tardo primaverile-estiva che è sempre presente, anche se con una certa variabilità dell’indice di aridità (Precipitazione annuale/Temperatura media annua) in funzione della quota e della temperatura del periodo.
L’olivo in Basilicata ha origini antichissime. Pezzi di legno, olive, foglie e noccioli, risalenti al VI sec. a. C., sono stati rinvenuti a Pantanello di Metaponto, durante alcuni scavi archeologici coordinati dal prof. Carter dell’Università di Austin (Texas). I coloni greci hanno introdotto nell’antica Lucania varietà che si sono adattate all’ambiente, come nel caso della Maiatica, che non sono presenti altrove. Peraltro il patrimonio varietale si è sempre arricchito, nel corso dei secoli, attraverso l’opera e gli scambi tra le numerose comunità monastiche presenti in tutto il territorio regionale (Matera, Monticchio, Banzi, Acerenza, Montescaglioso); ne è un esempio la vicinanza genetica tra la varietà Frantoio e il gruppo delle Ogliarole descritte in Basilicata. Oggi il panorama varietale nella zona geografica delimitata vede la presenza, uniformemente distribuita in tutti gli areali di coltivazione, di specifiche varietà, quali Coratina, Leccino, Frantoio ed Ogliarole; tale condizione contribuisce, insieme alle numerose cultivar locali, a determinare le caratteristiche specifiche e comuni dell’Olio lucano.
Per l’effetto concomitante dei fattori umani e geografici descritti, in particolare le caratteristiche pedoclimatiche dell’ambiente di coltivazione collinare, la composizione e la distribuzione del patrimonio varietale nella zona geografica delimitata, l’Olio lucano IGP presenta come caratteristica specifica comune e distintiva una intensità media dei parametri organolettici ed una armonia tra le note olfattive e gustative.
L’olio prodotto in Basilicata, con questa peculiarità, gode di reputazione con il nome Olio lucano confermata da numerosi riconoscimenti in concorsi nazionali ed internazionali e dalla presenza in guide di settore di diversi oli lucani con le caratteristiche sopra descritte.
Negli ultimi tre decenni, l’uso del nome Olio lucano è ben documentato a partire dalla fine degli anni ‘80 nel commercio, nel linguaggio comune e in pubblicazioni scientifiche (Lupoli, 1989).
Nel commercio, oltre all’uso del nome «Olio lucano» per identificare direttamente il prodotto (es. etichette azienda Lettieri di Laurenzana – PZ, 1993), diversi sono i casi documentati di uso dell’aggettivo «lucano» o del nome Lucania sia in etichetta (es. «Colli lucani», «Bontà della Lucania», «Dalle colline lucane» ecc.) e sia nelle stesse ragioni sociali di ditte del settore (es. azienda agricola «Podere Lucano» di Ripacandida – PZ, «Oroverde Lucano srl» di Ferrandina - MT, qui con un chiaro riferimento di aggettivazione «lucano» all’olio chiamato oro verde).
Peraltro la normativa europea su Dop e Igp, che vieta la possibilità di utilizzare riferimenti geografici in etichetta, ha frenato l’uso del nome da parte dei produttori in assenza di riconoscimento.
A partire dal 2000 l’attività del Concorso regionale «OLIVARUM» per l’olio extravergine di oliva prodotto in Basilicata ha contribuito a diffondere la cultura dell’olio, stimolando nei produttori un continuo miglioramento della qualità.
La partecipazione degli operatori alle principali manifestazioni nazionali ed internazionali di settore ha richiamato l’attenzione di consumatori e operatori extra-regionali accrescendo la reputazione dell’Olio lucano.
Qui di seguito si riportano i principali premi e riconoscimenti ottenuti in vari concorsi a carattere nazionale ed internazionale fino al 2016:
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Concorso nazionale ERCOLE OLIVARIO, 2011, Vincitore - 2° posto |
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Concorso nazionale ERCOLE OLIVARIO, 2006, 2007, 2011, 2017, Oli Finalisti |
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Concorso nazionale L’ORCIOLO D’ORO, 2014, Vincitore - 3° posto |
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Concorso nazionale L’ORCIOLO D’ORO, dal 2006 al 2017, Gran Menzione |
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Concorso nazionale LEON D’ORO, 2007, 2009, 2013, Gran Menzione |
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Concorso nazionale MONTIFERRU, 2013, Vincitore - 3° posto |
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Concorso nazionale MONTIFERRU, 2014, Vincitore - 2° posto |
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Concorso nazionale MONTIFERRU, 2016, Vincitore - 1° posto |
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Concorso internazionale SOL D’ORO, 2009, 2013, Gran Menzione |
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Concorso internazionale SOL D’ORO, 2016, Vincitore - 3° posto |
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Concorso internazionale BIOL, 2013, 1 Medaglia oro, 3 Medaglie argento |
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Concorso internazionale BIOL, 2014, 3 Medaglie oro, 3 Medaglie argento |
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Concorso internazionale BIOL, 2016, 1 Medaglia extra oro, 1 Medaglia oro, 2 Medaglie argento |
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Concorso internazionale JOOP (Japan Olive Oil Prize), 2014, Vincitore 1° premio category medium |
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Concorso internazionale JOOP (Japan Olive Oil Prize), 2016, Menzione |
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335
Oppure
accedendo direttamente all’home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità» (in alto a destra dello schermo), poi su Prodotti DOP IGP STG (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».
20.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 172/26 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2020/C 172/07)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione
DOCUMENTO UNICO
«Akasztói szikiponty»
N. UE: PDO-HU-02410 – 15.2.2018
DOP (X) IGP ( )
1. Nome
«Akasztói szikiponty»
2. Stato membro o paese terzo
Ungheria
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1
Il nome «Akasztói szikiponty» si riferisce a pesci appartenenti a una specie di carpe (Cyprinus carpio L.) allevati esclusivamente a partire da una varietà ungherese certificata ufficialmente riconosciuta, che sono venduti da un'età minima di due estati a un'età massima di cinque estati, freschi, refrigerati o congelati.
Determinazione dell'età del pesce: l'età del pesce equivale al numero di estati trascorse tra il periodo della riproduzione primaverile e l'ottobre dell'anno in questione.
L'«Akasztói szikiponty» presenta un colore che va dal giallo dorato al grigio e un corpo allungato, con pinne di colore arancione vivo.
Peso del pesce (peso vivo):
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all'età di due estati: 1,5-2 kg; |
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all'età di tre estati: 2-3,5 kg; |
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all'età di quattro estati: 3,5-6 kg; |
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all'età di cinque estati: può raggiungere 6-8 kg. |
L'«Akasztói szikiponty» presenta le caratteristiche qualitative seguenti.
Caratteristiche chimiche della carne di «Akasztói szikiponty»: 25-30 % di sostanza secca, 17-23 % di proteine e 5-12 % di materia grassa.
Qualità organolettiche della carne di «Akasztói szikiponty»:
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colore: da rosa vivo a rossiccio chiaro |
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odore: pulito, gradevole, leggermente salato, che ricorda la sabbia limacciosa |
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gusto e consistenza: carne dal gusto puro, tenera e dalla consistenza fondente, soda e poco grassa. |
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
L'alimentazione dei pesci comprende alimenti naturali e mangimi.
Gli alimenti naturali sono costituiti da organismi naturali che vivono in stagni ubicati nella zona geografica delimitata e rappresentano tra il 40 % e il 50 % della razione alimentare totale. Gli alimenti naturali presenti negli stagni sono lo zooplancton, le specie di rotiferi (Rotatoria), i copepodi (Copepoda), le pulci d'acqua (Cladocera), i vermi (Tubifex), le larve di chironomidi (Chironomidae) e altre larve d'insetti. Tali organismi soddisfano il fabbisogno proteico dei pesci.
I mangimi provenienti dalla zona geografica, quali il granturco, il granturco frantumato, il frumento, il frumento frantumato, il triticale, la segale, i piselli o il miglio, possono essere somministrati ai pesci interi o frantumati, miscelati o no. I mangimi rappresentano tra il 50 % e il 60 % della razione alimentare totale. Essi forniscono l'energia necessaria al sostentamento dei pesci.
Gli avannotti possono ricevere mangimi complementari completi di origine naturale privi di OGM, unicamente nel periodo che va da maggio a ottobre dopo la schiusa (all'età di un'estate) e fino al 30 % della razione alimentare totale. Questi mangimi complementari specifici somministrati unicamente all'età di un'estate sono destinati a fornire l'intero fabbisogno proteico quando l'apporto proteico fornito dagli organismi naturali non è sufficiente per tale età. Gli ingredienti di questi mangimi complementari completi e specifici non possono essere prodotti interamente nella zona geografica e pertanto i mangimi complementari provengono dall'esterno della zona geografica.
Quantità totale annuale di mangimi provenienti dalla zona geografica:
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per i pesci con un'estate di età: min. 70 % |
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per i pesci da due a cinque estati: 100 %. |
Poiché le caratteristiche dell'«Akasztói szikiponty» si sviluppano quando il pesce raggiunge l'età di due estati, gli alimenti utilizzati quando hanno un'estate non incidono sulle caratteristiche del prodotto finale.
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
L'intero ciclo di allevamento dell'«Akasztói szikiponty» si svolge nell'area amministrativa di Akasztó e Dunatetétlen.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato
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3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato
Il logo a colori del prodotto deve figurare sull'imballaggio e avere almeno 3 cm di diametro. Il logo circolare è circondato da un bordo blu che contiene nella parte superiore il nome «Akasztói szikiponty» e nella parte inferiore l'indirizzo Internet del gruppo richiedente. L'elemento dominante al centro del logo è il disegno di un pesce di colore grigiastro e giallo dorato, mentre sullo sfondo si intravedono un sole, dell'acqua e delle canne. I titolari dei diritti possono utilizzare il logo del prodotto senza limitazioni.
4. Delimitazione concisa della zona geografica
L'«Akasztói szikiponty» è prodotta nel distretto amministrativo di Akasztó e Dunatetétlen.
5. Legame con la zona geografica
La selezione, la riproduzione e l'allevamento dell'«Akasztói szikiponty» avvengono in stagni di dimensioni medie e grandi (0,1-45 ha) ad argini circolari che si trovano nelle pianure saline vicino al parco nazionale di Kiskunság, tra il Danubio e il Tibisco. La superficie totale degli stagni è di quasi 400 ettari (ha). Le rocce saline attualmente protette si sono formate principalmente dopo la regolazione del corso del Danubio, a causa della modifica della circolazione delle acque sotterranee. I terreni estremamente salini (di un bianco brillante durante l'estate a causa dell'affioramento del sale) costituiscono il valore geologico e geomorfologico delle zone protette.
Gli stagni sono situati su terreni salini. La maggior parte del trona viene eliminato in forma disciolta durante il primo drenaggio dell'acqua dello stagno, ma lo si percepisce nell'odore leggermente salato del pesce.
Negli stagni formati su terreni salini utilizzati per la piscicoltura, il sottosuolo è costituito da sabbia fine limacciosa ricoperta da uno strato di limo fertile di appena qualche centimetro. La profondità media degli stagni è compresa tra 70 e 80 cm. La durata di soleggiamento annuo nella zona geografica su un periodo di cinquant'anni è in media superiore alle 2 000 ore: ciò significa che gli stagni poco profondi si riscaldano rapidamente e che la produzione biologica inizia prima rispetto agli stagni più profondi.
Il gusto puro della carne di «Akasztói szikiponty» e il suo odore pulito, gradevole, leggermente salato, che ricorda la sabbia limacciosa, nonché il colore delle pinne sono dovuti all'ambiente naturale, mentre la consistenza e il basso tenore di grassi della carne dipendono dal fattore umano, vale a dire dalla maestria dei piscicoltori. L'unione di questi elementi conferisce al prodotto il suo carattere unico.
I pesci degli stagni di allevamento poco profondi hanno accesso agli alimenti naturali più presto e ciò permette loro di rigenerarsi più rapidamente e di svilupparsi in modo più uniforme rispetto alle carpe allevate in stagni più profondi. Le vitamine, gli aminoacidi e le proteine animali naturali che provengono dagli organismi consumati dai pesci (alimenti naturali) hanno un'importanza cruciale per lo sviluppo dell'«Akasztói szikiponty».
I venti dominanti del nord che soffiano abitualmente nella zona geografica rimescolano spesso l'acqua degli stagni poco profondi fino al fondale. Di conseguenza non riesce a formarsi una stratificazione termica e il significativo apporto di ossigeno del fondale dello stagno favorisce l'azione dei bioriduttori. Ciò impedisce lo sviluppo di sostanze in putrefazione nell'acqua e fa sì che la carne dell'«Akasztói szikiponty» sia priva di odori sgradevoli e di sostanze in grado di alterarne il gusto. L'odore della carne ricorda il fondale di sabbia limacciosa e sprigiona una nota leggermente salina che deriva dall'acqua salata.
È altrettanto importante sottolineare il legame tra il colore del pesce «Akasztói szikiponty» e il letto degli stagni di allevamento, poiché i pesci adattano completamente il loro colore al colore del letto o del fondale circostante. Di conseguenza il colore giallo dorato-grigiastro e le pinne arancioni caratteristici dell'«Akasztói szikiponty» si sono sviluppati per adattarsi al colore giallastro chiaro della sabbia limacciosa del fondale dello stagno.
La qualità dell'«Akasztói szikiponty» non è però dovuta solo alle condizioni eccezionali dell'ambiente naturale, ma anche alle tradizioni e alle tecniche di piscicoltura locali.
All'inizio degli anni 2000 le competenze locali già esistenti e il perfezionamento dell'esperienza accumulata nell'arco di parecchi anni hanno consentito di mettere a punto una tecnologia per la produzione di pesci dalla carne magra e con un basso tenore di grassi adattata alla situazione specifica degli stagni locali situati su terreni salini. In base a questa tecnologia, il peso della carpa e la temperatura dell'acqua consentono di determinare la razione di mangimi da somministrare ai pesci in rapporto alla massa al fine di garantire una carne magra con un basso tenore di grassi (fabbisogno metabolico). L'abbondanza di alimenti naturali disponibili per i pesci è garantita da una fertilizzazione organica costante di tutti gli stagni usati per l'allevamento.
Due chili di mangimi sono sufficienti a produrre 1 kg di carne di «Akasztói szikiponty», mentre secondo la letteratura specializzata occorrono dai 4 ai 5 kg per la carpa normale degli stagni di allevamento. Negli stagni situati nella zona geografica i mangimi sono consumati rapidamente in 4-6 ore, di conseguenza lo stomaco dei pesci si allarga. Nel corso delle 18 ore successive essi devono andare a cercarsi alimenti naturali nello stagno per placare la fame e pertanto nuotano molto. Il continuo movimento favorisce lo sviluppo della muscolatura dell'«Akasztói szikiponty» e impedisce la formazione di uno strato adiposo. I mangimi ricchi di amido soddisfano il fabbisogno energetico dovuto al movimento, mentre gli alimenti naturali contengono le proteine necessarie allo sviluppo della muscolatura e alla formazione della carne. Grazie al movimento continuo e intenso e ai mangimi che rispondono al fabbisogno metabolico, i muscoli dell'«Akasztói szikiponty» si rafforzano e la carne avrà un tenore di grassi molto basso (5-12 %) e una consistenza fondente e soda.
La qualità specifica dell'«Akasztói szikiponty» dipende anche dal fatto che gli obiettivi in materia di popolazione generalmente ammessi nella letteratura specializzata sono stati notevolmente ridotti: sono stati adattati alle condizioni della zona geografica e rivisti in base al rendimento naturale degli stagni a fini produttivi. La principale fonte di proteine dei pesci è costituita dalle risorse naturali disponibili negli stagni: è quindi fondamentale assicurarne la presenza costante durante il ciclo di produzione, poiché costituisce la base che consente alla carne del pesce di avere un buon tenore proteico e di svilupparsi in modo ottimale, un fattore essenziale per ottenere un gusto puro e una certa sapidità. Sulla base dell'esame settimanale del plancton e dei risultati delle prove effettuate ogni due settimane, gli esperti locali hanno modificato i parametri tecnologici della produzione, hanno stabilito supplementi nutrizionali, hanno ridotto il numero di individui attraverso la pesca e hanno modificato la razione alimentare al fine di garantire una carne con un basso tenore di grassi compreso tra il 5 e il 12 %.
L'allevamento dell'«Akasztói szikiponty» avviene in condizioni molto simili a quelle naturali, in quanto i dati di ricerca dimostrano che la caratteristica principale della carne, il tenore di grassi, è molto simile a quella della carpa selvatica presente nelle acque naturali. Infatti il tenore di grassi della carpa in condizioni naturali è di circa il 5-10 % e quello delle carpe allevate altrove può raggiungere anche il 15-20 %.
Le proprietà specifiche dell'«Akasztói szikiponty» sono dovute alle sue condizioni di produzione, alla sua alimentazione basata sul suo fabbisogno metabolico e alla tecnica di produzione specifica. Tutto ciò la distingue nettamente dalle carpe prodotte in altre zone geografiche.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
https://gi.kormany.hu/foldrajzi-arujelzok