ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 169

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
15 maggio 2020


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2020/C 169/01

Comunicazione della Commissione, Orientamenti dell’UE per il progressivo ripristino dei servizi turistici e la definizione di protocolli sanitari nelle strutture ricettive — Covid-19

1

2020/C 169/02

Comunicazione della Commissione, Orientamenti relativi al ripristino graduale dei servizi di trasporto e della connettività – COVID-19

17

2020/C 169/03

Comunicazione della Commissione, Verso un approccio graduale e coordinato per il ripristino della libera circolazione e la revoca dei controlli alle frontiere interne – COVID-19

30


IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

15.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 169/1


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti dell’UE per il progressivo ripristino dei servizi turistici e la definizione di protocolli sanitari nelle strutture ricettiveCovid-19

(2020/C 169/01)

I.   Introduzione

1.

Il 15 aprile 2020 la Commissione, in collaborazione con la presidenza del Consiglio europeo, ha presentato una tabella di marcia comune europea (1) per la revoca graduale delle misure di contenimento della pandemia di Covid-19 in cui figurano criteri e raccomandazioni per gli Stati membri riguardo alle condizioni per la revoca delle misure e il ripristino della libertà di circolazione. Gli interventi dovrebbero essere graduali e basarsi su elementi fondamentali quali il necessario distanziamento fisico, la prevenzione delle infezioni e le misure di controllo.

2.

Dal momento che la situazione della salute pubblica inizia a migliorare, gli Stati membri stanno prendendo in considerazione la revoca delle «misure restrittive per la popolazione», che a sua volta porrà le basi per l’allentamento in sicurezza delle misure di prevenzione e di protezione, segnatamente le restrizioni di viaggio generalizzate.

3.

Quando verranno infine revocate le restrizioni alle attività connesse ai viaggi, si prevede che i cittadini riprenderanno gradualmente a spostarsi all’interno dell’UE e dei singoli Stati membri.

4.

Una revoca troppo rapida delle restrizioni può determinare un’improvvisa recrudescenza delle infezioni. Finché non sarà disponibile un vaccino, le esigenze e i benefici connessi ai viaggi e al turismo vanno necessariamente ponderati alla luce dei rischi di ricomparsa dei casi di contagio, in seguito ai quali sarebbe necessario reintrodurre misure di confinamento.

5.

Con l’allentarsi delle restrizioni sarà necessario prestare la massima attenzione al rispetto delle misure di distanziamento fisico interpersonale, al fine di riprendere in sicurezza le attività turistiche che, per definizione, attraggono persone provenienti da aree geografiche diverse.

6.

Proteggere la salute dei cittadini, quindi anche degli addetti del settore turistico e dei turisti, continua a costituire la priorità fondamentale.

7.

I presenti orientamenti definiscono un quadro comune obiettivo e non discriminatorio per i cittadini, le autorità pubbliche, le imprese e i portatori di interessi operanti nel settore turistico ai fini del graduale ripristino dei servizi turistici.

8.

Essi indicano criteri e principi per la ripresa graduale e in sicurezza delle attività turistiche e per l’elaborazione di protocolli sanitari destinati alle strutture ricettive.

9.

Si basano sui pareri formulati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) (2) e sulla tabella di marcia comune europea verso la revoca delle misure di contenimento della Covid-19 (3), unitamente alla quale troveranno attuazione. Sono da leggersi in combinato disposto con gli orientamenti emanati dalla Commissione riguardo alle restrizioni relative ai viaggi non essenziali (4), all’esercizio della libera circolazione dei lavoratori (5), alle misure di gestione delle frontiere (6), ai passeggeri e alle altre persone a bordo delle navi (7) come pure al progressivo ripristino dei servizi di trasporto (8), oltre che con la comunicazione dal titolo «Verso un approccio graduale e coordinato per il ripristino della libera di circolazione e la revoca dei controlli alle frontiere interne» (9). Infine, l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) ha pubblicato misure generali di salute e sicurezza sul lavoro relative al ritorno ai luoghi di lavoro (10).

II.   Principi per la ripresa graduale e in sicurezza delle attività turistiche

10.

È opportuno che gli Stati membri esaminino attentamente i criteri di seguito esposti nel decidere l’eventuale allentamento delle rigorose misure in vigore per la popolazione (11) al fine di consentire la ripresa delle attività turistiche.

10.i

L’incidenza della Covid-19 è scesa a livelli bassi

Il presupposto principale per l’allentamento delle misure restrittive per la popolazione volte a contrastare la Covid-19 e per la ripresa delle attività turistiche è l’esistenza di prove epidemiologiche attestanti che la diffusione della malattia è nettamente diminuita, si è stabilizzata per un lungo periodo di tempo e si prevede che rimanga stabile con l’aumento della popolazione turistica.

10.ii

I sistemi sanitari dispongono di capacità sufficienti

Devono essere state predisposte capacità sufficienti dei sistemi sanitari a beneficio della popolazione locale e dei turisti per evitare il collasso dei servizi di assistenza sanitaria di base, di assistenza ospedaliera e di terapia intensiva nell’eventualità di un improvviso aumento dei casi. Ciò è importante soprattutto a livello regionale, per le regioni a vocazione turistica in cui si prevede un maggior numero di visitatori attratti dalla presenza di resort, spiagge, monumenti ecc., non necessariamente situati nelle immediate vicinanze di infrastrutture sanitarie. Nelle zone turistiche remote i servizi sanitari potrebbero essere limitati e, qualora si preveda un numero considerevole di visitatori, potrebbe rendersi necessaria l’attuazione di meccanismi di risposta aggiuntivi, tra cui voli di evacuazione medica. Occorre applicare gli orientamenti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera per i casi di Covid-19 (12). Gli Stati membri dovrebbero inoltre agevolare il rimpatrio dei propri cittadini nazionali o residenti che hanno contratto l’infezione durante un soggiorno in altri Stati membri.

10.iii

Sono in vigore sistemi rigorosi di sorveglianza e monitoraggio

Prima di allentare le misure, consentendo anche la ripresa del turismo, gli Stati membri devono disporre di sistemi atti a monitorare eventuali mutamenti negli indicatori di capacità dei servizi sanitari e a rispondervi adeguatamente.

È necessario rafforzare le capacità di sorveglianza e monitoraggio a livello locale per prevenire l’introduzione del virus attraverso i viaggiatori che si recano nelle regioni turistiche nonché la trasmissione del contagio dalla popolazione locale ai turisti, se del caso in linea con la normativa dell’UE in materia di protezione dei dati.

10.iv

Si dispone di capacità diagnostiche

Un criterio cardine della tabella di marcia comune europea verso la revoca delle misure di contenimento della Covid-19 consiste nel rendere possibili test diagnostici su vasta scala, atti a individuare i casi di contagio e a monitorare la diffusione del virus, combinati con misure di tracciamento dei contatti e di isolamento volte a rallentarne la trasmissione. La carenza di capacità diagnostiche ha inizialmente ostacolato gli screening di massa. Prove e diagnosi rapide sono essenziali per l’individuazione precoce dei casi (13). È importante garantire anche ai visitatori la parità di accesso ai test.

10.v

I contatti vengono tracciati

Il tracciamento dei contatti costituisce una misura di salute pubblica efficace ed essenziale per il controllo della Covid-19, che mira a individuare e gestire tempestivamente i contatti delle persone affette da Covid-19 al fine di ridurne l’ulteriore trasmissione. Deve essere permesso lo scambio di informazioni connesse al tracciamento tra i paesi interessati dal turismo internazionale e deve essere possibile il rimpatrio dei cittadini nel paese di provenienza, qualora necessario. La stretta collaborazione e il coordinamento tra gli Stati membri nell’ambito del tracciamento dei contatti continueranno ad essere importanti alla riapertura delle frontiere. La raccolta e la conservazione dei dati personali devono avvenire in conformità alla pertinente normativa dell’UE, tra cui il regolamento generale sulla protezione dei dati e la direttiva e-privacy.

Gli elementi fondamentali nell’ambito del tracciamento dei contatti sono illustrati in dettaglio negli orientamenti recentemente emanati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo del malattie (ECDC) (14) e, relativamente alla protezione dei dati, negli orientamenti sulle app a sostegno della lotta alla pandemia di Covid-19 (15) e negli orientamenti del comitato europeo per la protezione dei dati (16). La Commissione e gli Stati membri pubblicheranno un protocollo sui principi di interoperabilità per garantire che le app volontarie di tracciamento dei contatti autorizzate funzionino a livello transfrontaliero e siano affidabili in qualunque luogo d’Europa vengano utilizzate.

10.vi

Sono stati posti in essere meccanismi di coordinamento e di comunicazione

È fondamentale che siano stati messi a punto meccanismi per garantire il coordinamento e la comunicazione tra le autorità e gli operatori del settore turistico come pure tra le amministrazioni locali e nazionali/regionali degli Stati membri. Il coordinamento a livello transfrontaliero, la condivisione delle informazioni e la comunicazione attraverso i canali stabiliti sono inoltre essenziali laddove il turismo transfrontaliero sia consentito. Gli Stati membri dovrebbero informarsi a vicenda e informare la Commissione tempestivamente prima di annunciare misure relative al ripristino del traffico turistico transfrontaliero, e tenere conto dei relativi pareri. In aggiunta ai meccanismi indicati nella comunicazione di accompagnamento relativa al ripristino della libertà di circolazione e all’eliminazione dei controlli alle frontiere interne, è opportuno consultare, in linea con i rispettivi mandati, il comitato per la sicurezza sanitaria, il comitato consultivo nel settore del turismo e altri canali di coordinamento nell’ambito dei trasporti e dei viaggi.

Di fondamentale importanza è inoltre la comunicazione dei rischi, anche attraverso mezzi digitali, per i viaggiatori e i turisti, affinché siano informati sul contesto locale, sulle misure da seguire qualora si presentino casi sospetti di Covid-19, sulle modalità di accesso all’assistenza sanitaria ecc.

11.

L’allentamento delle misure di contenimento deve basarsi su prove scientifiche, essere imperniato sulla salute pubblica e attuato all’interno di un quadro coordinato in vigore in ciascuno Stato membro. Tale quadro coordinato costituisce il fondamento per la ripresa delle attività e dei servizi legati al turismo. In vista dell’imminente stagione estiva, è estremamente importante fornire alle imprese e alle destinazioni turistiche una valida consulenza in materia di salute pubblica.

12.

Per valutare il rischio complessivo connesso alla ripresa delle attività turistiche è necessario verificare la situazione epidemiologica locale, al fine di evitare la trasmissione del contagio dai turisti alla popolazione locale e viceversa.

13.

È necessario predisporre piani preparatori con criteri chiari per il caso di un eventuale nuovo inasprimento delle misure restrittive.

14.

Fra le raccomandazioni contenute nella tabella di marcia comune europea verso la revoca delle misure di contenimento della Covid-19 figurano principi particolarmente rilevanti per il settore turistico, che devono essere rispettati in caso di ripresa delle attività turistiche.

15.

La revoca delle misure deve avvenire in modo graduale. Occorre sostituire misure generiche con misure più mirate, che consentano la ripresa graduale delle attività sociali e turistiche, purché siano attuate misure proporzionate ed efficaci per proteggere la salute dei turisti e dei lavoratori.

16.

Il rientro al lavoro deve essere organizzato in linea con gli «orientamenti dell’UE per tornare al lavoro in sicurezza» (17) e in modo che abbiano la priorità i gruppi e i settori meno vulnerabili in grado di agevolare le attività economiche pur nel rispetto delle norme di salute e sicurezza sul lavoro imposte dalla pandemia.

17.

È opportuno che la portata e la durata delle misure di restrizione dei servizi turistici e delle misure di protezione e di prevenzione legate alla salute siano limitate a quanto strettamente necessario per proteggere la salute pubblica. Oltre che obiettive e proporzionate, tutte le misure devono anche essere debitamente motivate, pertinenti, specifiche e non discriminatorie, e garantire condizioni di parità nel mercato unico.

18.

L’ECDC, di concerto con gli Stati membri e il Centro comune di ricerca, sta elaborando e aggiornerà costantemente una mappa (18) del livello di trasmissione della Covid-19 a livello subnazionale. Gli Stati membri sono invitati a fornire i dati necessari affinché la mappa sia completa e aggiornata. La mappa sarà utile per tutti gli aspetti delle strategie di mitigazione della crisi (apertura/chiusura di settori economici specifici, valutazione delle diverse strategie diagnostiche, valutazione dell’efficacia delle misure di protezione personale ecc.). Gli Stati membri sono inoltre invitati a fornire dati aggiornati sulle capacità disponibili per quanto riguarda gli ospedali, la diagnostica, la sorveglianza e il tracciamento dei contatti e a rendere pubblici i criteri per la revoca e l’imposizione di restrizioni. La mappa della trasmissione e le misure di accompagnamento fungono da strumento trasparente per fornire informazioni a livello dell’UE a beneficio delle autorità, degli operatori dei trasporti e dei portatori di interessi nel settore turistico nonché dei cittadini, affinché prendano decisioni responsabili nel pianificare le proprie vacanze.

III.   Orientamenti dell’UE per i protocolli sanitari nelle strutture ricettive

19.

Questa sezione degli orientamenti propone agli Stati membri principi guida per l’elaborazione e l’attuazione di misure di prevenzione e controllo delle infezioni nonché di protocolli per i prestatori di servizi ricettivi, quali alberghi e altre strutture ricettive, al fine di garantire una maggiore sicurezza delle strutture turistiche e la salute di ospiti e lavoratori.

20.

Gli orientamenti relativi ai protocolli sanitari non sono vincolanti. Essi mirano a garantire che le misure di prevenzione e controllo delle infezioni siano sviluppate e attuate in maniera coerente, attraverso un approccio coordinato all’interno delle regioni e degli Stati membri.

21.

Oltre a seguire le raccomandazioni e le considerazioni operative per la gestione dei rischi legati alla Covid-19 emanate dalle autorità sanitarie pertinenti, nello specifico l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) (19) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC, cfr. allegato), gli Stati membri sono invitati a tenere conto dei presenti orientamenti all’ora di elaborare i protocolli del caso in linea con le specifiche condizioni esistenti a livello nazionale, regionale e locale.

22.

Le misure di salute pubblica nel settore del turismo dovranno essere compatibili con le disposizioni di ordine generale adottate dalle autorità competenti e tenere presenti gli orientamenti per i luoghi di lavoro (20). Tali misure dovranno inoltre essere conformi alla normativa dell’UE in materia di protezione dei dati (21).

23.

Gli Stati membri sono invitati a collaborare strettamente con i portatori di interessi nell’elaborazione di misure e protocolli di prevenzione e controllo delle infezioni, garantendo protocolli mirati e proporzionati alle dimensioni e alla natura del servizio prestato dalle strutture ricettive interessate. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di offrire sostegno per la loro attuazione.

24.

Le misure di prevenzione e controllo delle infezioni e i protocolli relativi all’offerta di alloggi per soggiorni brevi nell’ambito dell’economia collaborativa e altre tipologie analoghe devono essere valutati nello specifico. I presenti orientamenti e principi sono pienamente applicabili a questi tipi di servizi ricettivi ed eventuali adeguamenti e alternative non dovranno in nessun modo compromettere la salute dei visitatori né aumentare il rischio di trasmissione del virus.

25.

È opportuno che le misure volte a proteggere la salute degli ospiti e dei lavoratori nelle strutture ricettive siano riesaminate ed adeguate periodicamente alla luce di tutte le valutazioni e competenze pertinenti, per garantire che restino proporzionate alle esigenze di salute pubblica del momento.

26.

Dovrà essere favorita l’adozione di soluzioni nuove e più efficienti man mano che queste emergeranno, abolendo nel contempo le misure meno efficienti o più onerose. È opportuno rispettare il principio dell’efficacia in termini di costi. Di conseguenza, qualora sia possibile ottenere lo stesso effetto in termini di tutela della salute degli ospiti e dei lavoratori in diversi modi, si dovrà preferire l’opzione meno costosa, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI).

27.

Nell’elaborare le misure di controllo e prevenzione delle infezioni e i protocolli applicabili nelle strutture ricettive (di seguito «strutture») al fine di prevenire la trasmissione della Covid-19 e garantire la salute pubblica, è opportuno prendere in considerazione i seguenti principi guida:

a)

situazione epidemiologica

Il ripristino di qualsiasi tipo di attività turistica è subordinato a che l’incidenza della Covid-19 sia scesa fino a raggiungere livelli bassi, come pure a tutti gli altri criteri illustrati in dettaglio nella sezione II. Gli orientamenti dell’UE relativi ai principi per la ripresa graduale e in sicurezza del turismo sono stati oggetto di un’attenta valutazione;

b)

la salute e la sicurezza di ospiti e lavoratori quali priorità fondamentali

Per il ripristino dei servizi ricettivi è essenziale che gli ospiti delle strutture ricettive e i lavoratori addetti alla prestazione del servizio si attengano nella maniera più rigorosa alle misure volte a prevenire le infezioni e la trasmissione del virus. Le misure devono essere comunicate in modo chiaro, ben visibile ed efficace, anche attraverso mezzi digitali, sia agli ospiti che ai lavoratori;

c)

misure a livello locale

È necessario un coordinamento costante tra le autorità sanitarie pubbliche locali e/o nazionali e i prestatori di servizi ricettivi al fine di garantire la diffusione e l’applicazione delle regole e norme più recenti in ogni determinata area geografica, nonché per monitorarne l’attuazione;

d)

piano d’azione in caso di infezione

Le strutture devono disporre di un piano di preparazione che includa le azioni da intraprendere in caso di infezione all’interno delle strutture stesse, dal momento in cui è presa la decisione di riapertura fino a 14 giorni dopo la partenza degli ospiti. Un piano d’azione specifico che illustri nel dettaglio il ruolo e le responsabilità del personale dovrebbe essere presentato a tutto il personale e reso disponibile in qualsiasi momento;

e)

formazione

Tutto il personale che lavora nelle strutture turistiche deve conoscere i sintomi della Covid-19 ed essere informato sulle misure di base per la prevenzione e il controllo delle infezioni. Il personale dovrebbe essere formato sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni e sulle azioni da intraprendere qualora un ospite o un membro del personale presenti sintomi compatibili con la Covid-19;

f)

gestione del personale

È opportuno valutare l’adozione di misure che riducono la presenza del personale nella struttura, prevedendo ad esempio che tutto il personale che svolge mansioni potenzialmente compatibili con il telelavoro lavori da casa.

Lo stesso vale per le misure che riducono la frequenza e durata dei contatti fisici tra le persone presenti nella struttura, compresa ad esempio la turnazione del lavoro e degli orari in cui si consumano i pasti, come pure l’utilizzo del telefono e di mezzi di comunicazione elettronica;

g)

informazioni per gli ospiti

Gli ospiti dovrebbero ricevere tutte le informazioni necessarie in maniera accessibile, anche attraverso mezzi digitali, sia prima dell’arrivo che presso la struttura ricettiva; tali informazioni devono riguardare gli orientamenti delle autorità sanitarie pubbliche locali in vigore al momento, come pure le specifiche misure in atto che riguardano l’arrivo, il soggiorno e la partenza degli ospiti.

Questi ultimi devono essere informati tramite una segnaletica specifica (infografiche, anche adattate agli ospiti ipovedenti) affissa fuori dall’ingresso della struttura, che illustri quali sono i segnali e i sintomi della Covid-19 e cosa fare nel caso in cui si sviluppino sintomi durante il soggiorno o entro 14 giorni dalla partenza. Le strutture possono anche fornire opuscoli informativi.

Le strutture dovrebbero garantire la disponibilità delle informazioni di contatto degli ospiti, qualora sia necessario ricorrervi a fini del tracciamento dei contatti. Le misure di tracciamento dei contatti devono essere applicate rigorosamente entro i limiti della lotta alla pandemia di Covid-19 ed essere istituite in linea con il pacchetto di strumenti comuni dell’UE della rete di assistenza sanitaria online (eHealth) sulle applicazioni mobili per sostenere il tracciamento dei contatti nell’ambito della lotta dell’UE contro la Covid-19 (22), come pure con gli orientamenti della Commissione sulle app (23), garantendo il massimo livello di tutela della vita privata e di protezione dei dati;

h)

distanziamento fisico e igiene

La struttura deve mettere in atto misure mirate per garantire il mantenimento della distanza fisica negli spazi comuni in cui gli ospiti potrebbero sostare per periodi di tempo prolungati (ossia più di 15 minuti), prevedendo ad esempio un numero massimo di ospiti consentito in ciascuno degli ambienti comuni (ossia ristoranti, caffè, bar, atri). Va valutata l’istituzione di un sistema di accesso alle aree ristorazione o alle piscine e palestre per fasce orarie preassegnate o da prenotare (anche con mezzi digitali).

Qualora non sia possibile mantenere appieno il distanziamento fisico, devono essere valutate misure alternative per proteggere gli ospiti e i lavoratori, come ad esempio l’impiego di separatori in vetro o plastica per gli sportelli, l’utilizzo di mascherine ecc.

In linea di principio dovrebbe essere mantenuta una distanza compresa tra 1,5 e 2 metri negli spazi comuni di tutta la struttura (fatta eccezione per le persone che viaggiano insieme e alloggiano nella stessa camera) e, ove ciò non sia possibile, questa disposizione dovrebbe essere integrata da altre misure (ad esempio portare la mascherina).

Per quanto riguarda gli spazi all’aperto (spiagge, piscine, caffè, bar, ristoranti ecc.) e la somministrazione all’aperto, è opportuno prevedere disposizioni speciali ai fini del distanziamento fisico e l’applicazione di misure igieniche specifiche. Misure igieniche rigorose devono essere rispettate anche negli spazi al chiuso, ad esempio nei centri benessere e nelle piscine. Ciascuna struttura dovrà valutare attentamente se tenere chiusi gli ambienti a destinazione specifica (ad esempio per l’intrattenimento di bambini e adolescenti). È opportuno rinviare gli eventi su vasta scala, ad esempio i concerti.

Occorre attuare misure speciali per i servizi di trasporto forniti dalla struttura, come i bus navetta, in linea con gli orientamenti relativi al ripristino graduale dei servizi di trasporto e della connettività (24);

i)

misure di prevenzione e controllo delle infezioni

Oltre al distanziamento fisico occorre valutare, comunicare al personale e agli ospiti, nonché attuare specifiche misure di protezione individuale e protocolli di pulizia e disinfezione.

Tali misure comprendono:

i)

galateo respiratorio:

gli ospiti e il personale devono conoscere e rispettare un rigoroso galateo respiratorio (tossire o starnutire in un fazzoletto di carta monouso o nella piega del gomito). Le strutture devono garantire la disponibilità di fazzoletti di carta monouso e pattumiere;

ii)

igiene delle mani:

l’igiene delle mani è una misura di controllo fondamentale, che deve essere comunicata agli ospiti e ai lavoratori attraverso infografiche affisse negli spazi/ambienti chiave (ad esempio all’ingresso, nei servizi igienici, alla cassa ecc.). Le strutture devono garantire l’accesso agevole a lavabi per lavarsi le mani dotati di sapone, asciugamani di carta monouso o asciugamani automatici, e soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

iii)

utilizzo di mascherine facciali:

l’utilizzo di mascherine facciali dovrebbe essere considerato solo una misura complementare che non sostituisce le misure preventive principali. La modalità corretta di utilizzo delle mascherine facciali è importante e bisogna comunicarla agli ospiti e al personale.

iv)

ventilazione:

si raccomanda di cambiare più spesso l’aria nell’arco di ogni ora e di far entrare la maggior quantità possibile di aria esterna ricorrendo alla ventilazione naturale o a quella meccanica, a seconda della struttura. Se si sono ricevuti ospiti, si raccomanda di areare i locali per almeno un’ora;

v)

pulizia e disinfezione:

è fondamentale che le superfici che vengono toccate frequentemente siano pulite il più spesso possibile (almeno una volta al giorno, ma possibilmente più spesso). Fra queste, i pomelli e le maniglie delle porte, le sedie e i braccioli, i piani dei tavoli, gli interruttori delle luci, i corrimani, i rubinetti, i pulsanti degli ascensori, i banconi dei bar ecc. È necessario che il personale conosca la procedura di pulizia e la esegua dopo la partenza degli ospiti, anche relativamente al trattamento degli strumenti usati per la pulizia, alla gestione dei rifiuti, alla lavanderia e all’igiene personale dopo la pulizia;

j)

potenziali infezioni tra gli ospiti o i membri del personale

in caso di sospetto contagio da Covid-19 di ospiti o membri del personale in servizio, va attuato il piano d’azione illustrato al punto d) nel rispetto degli orientamenti emanati dall’ECDC (allegato) e dalle autorità sanitarie locali e nazionali, relativamente ai seguenti aspetti:

i)

le misure di isolamento e di distanziamento da applicare per la persona potenzialmente infetta;

ii)

la procedura, basata sulla normativa nazionale, per la notifica ai servizi medici ai fini di un consulto, di un test o dell’eventuale trasferimento presso una struttura medica;

iii)

la procedura, basata sulla normativa nazionale, per la notifica alle autorità sanitarie pubbliche locali e l’avvio delle eventuali attività di tracciamento dei contatti;

iv)

le necessarie procedure di pulizia e disinfezione da espletare;

v)

la necessaria collaborazione e comunicazione di informazioni sui membri del personale o sugli ospiti eventualmente venuti a contatto con il caso nella struttura, a partire da due giorni prima e fino a 14 giorni dopo la comparsa dei sintomi nella persona in questione.

28.

I principi guida di cui sopra devono essere osservati insieme alle raccomandazioni generali del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie figuranti nell’allegato.

IV   Conclusioni

29.

Gli Stati membri sono esortati a condividere i presenti orientamenti con le autorità competenti e di livello regionale/locale.

30.

I portatori di interessi del settore del turismo, quali le pertinenti associazioni professionali e piatteforme online, sono esortate a diffondere i presenti orientamenti e a fare opera di sensibilizzazione in merito.

31.

Gli Stati membri sono invitati a mantenere costante la cooperazione con l’ECDC per garantire che la mappa della trasmissione di cui al punto 18 funga da strumento trasparente per fornire informazioni a livello dell’UE, utilizzabili dalle autorità, dagli operatori dei trasporti e dai portatori di interessi del settore del turismo.

32.

Gli Stati membri sono esortati a esaminare la possibilità di assistere il settore dell’ospitalità e, in un’accezione più ampia, le strutture ove si prestano servizi turistici, nell’attuazione dei presenti orientamenti e delle pertinenti misure di prevenzione e controllo delle infezioni e dei rispettivi protocolli, e di monitorare il rispetto degli stessi. A tal fine gli Stati membri possono avvalersi dei fondi nazionali e dell’UE disponibili.

33.

Sulla scorta dei presenti orientamenti, la Commissione continuerà a coordinarsi con gli Stati membri per un approccio coerente alle misure di prevenzione e controllo delle infezioni e ai protocolli per le strutture ricettive e turistiche nell’UE.

34.

I presenti orientamenti dovrebbero aiutare gli Stati membri e i portatori di interessi del settore turistico a elaborare misure e protocolli più specifici in materia di prevenzione e controllo delle infezioni, coerenti con i presenti orientamenti, e a monitorare il rispetto di tali misure, gettando così basi più solide per la fiducia dei consumatori nei confronti delle imprese.

35.

La Commissione istituirà un sito web dedicato con una mappa interattiva che riunirà le informazioni provenienti dagli Stati membri e dal settore del turismo e dei viaggi, comprese le informazioni sui protocolli nazionali o settoriali e sui sistemi per assicurarne il rispetto.

36.

A supporto degli Stati membri la Commissione agevolerà lo scambio di buone pratiche, anche mediante il Comitato consultivo nel settore del turismo.

37.

La Commissione continuerà a collaborare con le autorità pubbliche degli Stati membri, con i portatori di interessi del settore del turismo e con le organizzazioni internazionali per facilitare l’attuazione dei presenti orientamenti.

(1)  Commissione europea (CE). Tabella di marcia comune europea verso la revoca delle misure di contenimento della Covid-19, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-IT/TXT/?uri=CELEX:52020XC0417(06)&from=EN.

(2)  Clausola di esclusione della responsabilità: i presenti orientamenti contengono considerazioni, espresse dal punto di vista della salute pubblica, in merito alla prevenzione e al controllo della Covid-19 nel settore turistico. Negli orientamenti figurano indicazioni destinate ai clienti e al personale in merito ai comportamenti da adottare prima, durante e dopo il soggiorno nelle strutture ricettive e in luoghi quali ristoranti, caffè e bar situati in località turistiche. Non sono invece contemplati altri settori, quali parchi tematici o di divertimento, musei o crociere. I presenti orientamenti descrivono, a titolo indicativo, l’approccio raccomandato in ambito turistico, pur riconoscendo le specificità delle varie strutture turistiche presenti nell’UE/SEE.

(3)  GU C 126 del 17.4.2020, pag.1.

(4)  COM(2020) 115 final, COM(2020) 148 final e C(2020) 2050 final (GU C 102I del 30.3.2020, pag. 12).

(5)  Comunicazione della Commissione — Orientamenti relativi all’esercizio della libera circolazione dei lavoratori durante la pandemia di Covid-19 (2020/C 102 I/03).

(6)  C(2020) 1753 final (GU C 86I del 16.3.2020, pag. 1).

(7)  C(2020) 3100 final (GU C 119I del 14.4.2020, pag. 1).

(8)  C(2020) 3139.

(9)  C(2020) 3250.

(10)  COVID-19: FARE RITORNO AL LUOGO DI LAVORO — Adeguare i luoghi di lavoro e proteggere i lavoratori, https://osha.europa.eu/it/publications/covid-19-back-workplace-adapting-workplaces-and-protecting-workers/view.

(11)  Come illustrato dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie nella sua valutazione rapida dei rischi del 23 aprile 2020, https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-coronavirus-disease-2019-covid-19-pandemic-ninth-update.

(12)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0403(02)&from=IT

(13)  Al momento non è stato convalidato né raccomandato a fini diagnostici alcun test rapido di rilevamento del SARS-CoV-2.

(14)  https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-contact-tracing-public-health-management

(15)  C(2020) 2523 final del 16.4.2020.

(16)  https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-042020-use-location-data-and-contact-tracing_en

(17)  Coronavirus: orientamenti dell’UE per tornare al lavoro in sicurezza, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_729

(18)  https://covid-statistics.jrc.ec.europa.eu

(19)  http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/publications/2020/operational-considerations-for-covid-19-management-in-the-accommodation-sector-interim-guidance,-31-march-2020

(20)  Coronavirus: orientamenti dell’UE per tornare al lavoro in sicurezza,

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_729

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, COVID-19: guidance for the workplace (Covid-19: orientamenti per i luoghi di lavoro) [internet]. [aggiornato il 20 aprile 2020, citazione del 4 maggio 2020]. Consultabile all’indirizzo: https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace#See

(21)  Cfr. anche la dichiarazione del comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_statement_2020_processingpersonaldataandcovid-19_en.pdf

(22)  https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/covid-19_apps_en.pdf

(23)  Comunicazione della Commissione — Orientamenti sulle app a sostegno della lotta alla pandemia di covid-19 relativamente alla protezione dei dati (GU C 124I del 17.4.2020, pag. 1).

(24)  C(2020) 3139


ALLEGATO

Raccomandazioni generali del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per il settore del turismo e in particolare per le strutture ricettive

Misure a livello locale

Le misure di salute pubblica nel settore del turismo dovranno essere compatibili con le misure di ordine generale adottate dalle autorità locali e nazionali e tenere presenti gli orientamenti per i luoghi di lavoro (1). Le misure applicate nel settore del turismo devono essere almeno altrettanto rigorose quanto le raccomandazioni rivolte al grande pubblico.

È opportuno un dialogo costante tra le autorità sanitarie pubbliche locali e/o nazionali e le strutture ricettive al fine di garantire che siano diffuse e applicate le regole e le norme più recenti di ogni determinata area geografica, che comprendano quanto segue:

la predisposizione di specifiche misure affinché gli ospiti, anche quelli provenienti dall’estero, possano ricevere pareri e trattamenti medici, compreso l’accesso alle cure ambulatoriali e ospedaliere, qualora presentino sintomi associati alla Covid-19;

la necessità che i proprietari delle strutture ricettive raccolgano informazioni di contatto dettagliate, da utilizzare nelle indagini sanitarie qualora si verificasse un caso di infezione all’interno della struttura.

Comunicazione dei rischi e formazione in materia

Piano d’azione

Le strutture devono disporre di un piano di preparazione che comprenda le azioni da intraprendere per ciascuno dei seguenti periodi:

quando sarà presa la decisione di riaprire, prima dell’arrivo degli ospiti. Tale fase comprenderà la comunicazione di informazioni al personale e la formazione dello stesso, oltre all’attuazione delle indispensabili misure di prevenzione delle infezioni nella struttura e alla realizzazione del tipo di informazioni da fornire agli ospiti prima del loro arrivo;

durante il soggiorno degli ospiti nella struttura, a partire dalla prenotazione, compresi l’arrivo nella struttura e la partenza;

fino a 14 giorni dopo la partenza degli ospiti dalla struttura.

È opportuno fornire a tutti i membri del personale un piano d’azione specifico, che indichi dettagliatamente i ruoli e le responsabilità del personale, e tenere tale documento a disposizione in qualsiasi momento.

Formazione e gestione del personale

Formazione

Tutto il personale che lavora nelle strutture turistiche deve conoscere i sintomi della Covid-19 (ad esempio febbre, tosse, mal di gola ecc.) e venire informato sulle misure di base di prevenzione e controllo delle infezioni.

Qualora sia confermato che un membro del personale o un suo familiare convivente ha contratto la Covid-19, il membro del personale non deve entrare nell’ambiente di lavoro durante il periodo di infezione come definito dalle autorità sanitarie locali, di norma fino a otto giorni dalla comparsa dei sintomi per i casi lievi.

I membri del personale che presentano sintomi compatibili con la Covid-19 non devono entrare nell’ambiente di lavoro e devono rimanere in autoisolamento; va loro raccomandato di attenersi agli orientamenti di salute pubblica validi localmente e di chiedere assistenza medica in caso di peggioramento dei sintomi rispettando gli orientamenti validi localmente.

È opportuno prendere in considerazione una formazione specifica per il personale, dedicata alle misure per la prevenzione e il controllo delle infezioni e alle azioni da intraprendere qualora ospiti presentino sintomi compatibili con la Covid-19.

Gestione

I membri del personale anziani e quelli che per le loro condizioni di salute (ad esempio perché presentano patologie cardiache, patologie polmonari, immunodeficienza o hanno ricevuto recenti cure oncologiche) sono, allo stato delle conoscenze, a maggior rischio di decorso grave se affetti da Covid-19, devono essere assegnati nella misura del possibile ad attività a ridotto contatto con gli ospiti.

È opportuno valutare misure tali da ridurre il numero dei membri del personale nella struttura, prevedendo ad esempio che tutto il personale che svolge mansioni potenzialmente compatibili con il telelavoro lavori da casa.

Lo stesso vale per le misure tali da ridurre la frequenza e durata dei contatti fisici tra le persone presenti nella struttura, comprese ad esempio la turnazione del lavoro e degli orari in cui si consumano i pasti, come pure l’utilizzo del telefono e di mezzi di comunicazione elettronica.

Informazioni per gli ospiti

Prima dell’arrivo presso la struttura ricettiva, gli ospiti devono ricevere informazioni sugli orientamenti applicati al momento dalle autorità sanitarie pubbliche locali e sulle misure specifiche poste in essere nella struttura. Gli ospiti devono essere informati del fatto che è necessario rinviare il loro soggiorno se presentano sintomi compatibili con Covid-19 o se sono stati in contatto con una persona affetta dalla malattia o che presentava sintomi riconducibili alla Covid-19 nei 14 giorni precedenti il periodo di soggiorno previsto.

Una segnaletica specifica con infografiche o informazioni accessibili in altra forma, anche adattate agli ospiti ipovedenti, apposte fuori dall’ingresso della struttura, devono informare gli ospiti sugli indizi e sui sintomi della Covid-19 e fornire istruzioni su come comportarsi in caso di comparsa dei sintomi. Le strutture possono anche fornire opuscoli informativi.

Al momento della partenza, agli ospiti è richiesto esplicitamente di notificare immediatamente la struttura ricettiva se sviluppano sintomi associati alla Covid-19 o risultano positivi alla Covid-19 nei 14 giorni successivi alla partenza.

Le strutture devono accertarsi di avere a disposizione le informazioni di contatto degli ospiti, qualora siano necessarie per il tracciamento dei contatti.

Distanziamento fisico

La trasmissione della SARS-CoV-2 avviene principalmente tramite goccioline di secrezioni respiratorie e salivari e contatto diretto con le persone infette, e contatto indiretto con superfici o oggetti contaminati nell’ambiente circostante. Le goccioline di maggiori dimensioni possono percorrere una distanza di circa un metro se emesse quando si respira, di 1,5 metri quando si parla e di due metri quando si tossisce (2).

La struttura deve assicurare che sia mantenuto il distanziamento fisico nel rispetto degli orientamenti più recenti negli spazi comuni in cui è probabile che gli ospiti si trattengano per un certo tempo (ad esempio più di 15 minuti).

Gli ospiti che viaggiano insieme e condividono camere non sono tenuti a mantenere una distanza fisica tra di loro.

Se non è possibile garantire condizioni di distanziamento fisico, vanno valutate misure specifiche per impedire la diffusione delle goccioline, ad esempio il ricorso a separatori di vetro o di plastica per gli sportelli nelle zone della reception.

Le strutture turistiche, compresi alberghi e ristoranti, devono stabilire il numero massimo di ospiti ammessi in ciascun ambiente e spazio per garantire il necessario distanziamento fisico. Non è ammesso il superamento del numero massimo di ospiti.

Le iniziative di intrattenimento devono essere rimandate o annullate qualora non sia possibile garantire il rispetto del distanziamento fisico.

È necessario elaborare misure speciali per i mezzi di trasporto al fine di garantire il distanziamento fisico.

Misure di prevenzione e controllo delle infezioni

Le imprese del settore del turismo offrono generalmente prodotti e servizi che causano assembramenti di persone in spazi chiusi (alberghi, ristoranti, bar) e spazi all’aperto (campeggi, spiagge, aree piscina) per lungo tempo, fattore che contribuisce alle possibilità di trasmissione del virus. È necessario studiare misure di distanziamento fisico e misure specifiche di prevenzione e controllo (misure protettive individuali e protocolli di pulizia e disinfezione) e attuarle in tutti i contesti in cui sono prevedibili assembramenti (3). Tra le misure di prevenzione e controllo delle infezioni rientrano:

Galateo respiratorio

È necessario rispettare un rigoroso galateo respiratorio: il naso e la bocca devono essere coperti con un fazzoletto di carta monouso quando si starnutisce o si tossisce. Occorre avere diversi fazzoletti di carta monouso puliti pronti per essere utilizzati.

I fazzoletti di carta monouso devono essere smaltiti immediatamente dopo l’uso, se possibile gettati in pattumiere con coperchio, e le mani vanno lavate o deterse subito dopo applicando il procedimento corretto.

Se non sono disponibili fazzoletti di carta monouso si raccomanda di starnutire o tossire nella piega del gomito.

Igiene delle mani

L’igiene delle mani è una misura protettiva essenziale per ridurre la diffusione della Covid-19.

È necessario rendere agevole l’accesso a servizi igienici per lavare le mani, dotati di sapone, asciugamani di carta monouso o asciugamani automatici e soluzioni igienizzanti per le mani a base alcolica (contenenti almeno il 70 % di alcol).

Le strutture ricettive devono esibire, in aree diverse (ad esempio all’ingresso, nei servizi igienici, presso la cassa ecc.), una segnaletica sotto forma di infografiche che promuova l’igiene delle mani e spieghi come svolgere un’efficace igiene delle mani.

La procedura per l’igiene delle mani deve essere ripetuta frequentemente.

Utilizzo di mascherine facciali

L’utilizzo di mascherine facciali, ad uso medico oppure mascherine non convenzionali ad uso non medico, da parte del personale e degli ospiti delle strutture turistiche può essere considerato uno strumento per la protezione a monte (ad esempio, per impedire la diffusione di goccioline emesse dalle persone infette, sintomatiche o asintomatiche) (4).

L’utilizzo di mascherine facciali dovrebbe essere considerato solo una misura complementare che non sostituisce le misure preventive principali.

La modalità di impiego corretto delle mascherine facciali è importante. La mascherina facciale deve coprire completamente il volto dalla radice del naso fino al mento.

Devono essere disponibili informazioni sull’impiego corretto delle mascherine facciali che mettano in risalto l’importanza della pulizia delle mani con acqua e sapone o con soluzioni igienizzanti per le mani a base alcolica prima di indossare la mascherina e dopo averla rimossa.

Le mascherine ad uso medico e non medico sono ammissibili in contesti sociali in considerazione dei problemi di disponibilità e al fine di garantire che le mascherine ad uso medico siano destinate in via prioritaria all’utilizzo in contesti sanitari.

L’utilizzo di filtranti facciali (FFP) non è raccomandato in contesti sociali, in quanto essi devono essere destinati in via prioritaria all’utilizzo in contesti sanitari.

Ventilazione

Una scarsa ventilazione degli ambienti interni favorisce la trasmissione di infezioni alle vie respiratorie (5). Si ritiene che la trasmissione della Covid-19 avvenga principalmente attraverso le goccioline del respiro. Il ruolo degli aerosol, che possono restare sospesi nell’aria più a lungo, nella trasmissione della Covid-19 rimane poco chiaro, per cui non è ben definibile neanche l’influsso della ventilazione ai fini della prevenzione della trasmissione della Covid-19. Tuttavia, numerosi casi di trasmissione della Covid-19 sono stati messi in relazione con la permanenza in spazi chiusi (6). Cambiando più spesso l’aria nell’arco di ogni ora e facendo entrare la maggior quantità possibile di aria esterna si riduce con ogni probabilità il rischio potenziale di trasmissione degli aerosol. Queste operazioni possono essere effettuate ricorrendo alla ventilazione naturale o a quella meccanica, a seconda della struttura (7).

Nel caso degli impianti di ventilazione meccanici, è fondamentale che venga eseguita la manutenzione degli impianti di ventilazione artificiale conformemente alle istruzioni del produttore, in particolare la pulizia e la sostituzione dei filtri.

Pulizia e disinfezione

Pulizia e disinfezione adeguate sono importanti nel contesto della pandemia di Covid-19 (8).

Le superfici che vengono toccate frequentemente devono essere pulite il più spesso possibile (almeno giornalmente e se possibile più frequentemente). Fra queste, i pomelli, le maniglie e le barre delle porte, le sedie e i braccioli, i piani dei tavoli, gli interruttori delle luci, i corrimani, i rubinetti, i pulsanti degli ascensori ecc.

La sopravvivenza del virus sulle superfici dipende dal materiale di cui sono composte. La sopravvivenza più breve è segnalata sulle superfici in rame (9).

Se si sono ricevuti ospiti, si raccomanda di effettuare una pulizia accurata servendosi di detergenti comuni e di areare i locali per almeno un’ora.

Per la normale pulizia è sufficiente adoperare detergenti di tipo comune.

Dopo il loro utilizzo, gli strumenti usati per la pulizia devono ogni volta essere puliti adeguatamente.

Dopo la pulizia, inoltre, ci si deve occupare dell’igiene delle mani.

Per la gestione dei rifiuti, seguire le procedure standard. I rifiuti prodotti durante la pulizia devono essere smaltiti con i rifiuti indifferenziati.

Per la biancheria da letto, gli asciugamani e la biancheria da tavola, seguire le procedure standard.

In caso di sospetto contagio da Covid-19: test, tracciamento dei contatti, isolamento e quarantena

In caso di sospetto di contagio da Covid-19 di ospiti o personale al lavoro, la struttura interessata deve attivare il proprio piano operativo locale (10).

Al caso sospetto deve essere immediatamente comunicato che è necessario che indossi una mascherina e che si attenga al galateo respiratorio e alle pratiche di igiene delle mani. Il caso sospetto deve mantenere una distanza di almeno due metri dalle altre persone. Ove possibile, è opportuno che sia messa a sua disposizione una camera dove trascorrere l’isolamento dotata di bagno ad uso esclusivo.

Del caso sospetto deve essere data comunicazione ai servizi medici locali, conformemente alla normativa dell’UE in materia di protezione dei dati, che forniranno informazioni sul test e sull’ulteriore gestione e sul trasferimento della persona in questione in un luogo di assistenza (ad esempio un ospedale), qualora ciò sia ritenuto necessario e in conformità ai percorsi di assistenza medica locale.

Se il caso sospetto è ritenuto probabile o viene confermato, saranno informate le autorità sanitarie pubbliche locali, che forniranno istruzioni sulle eventuali attività di tracciamento dei contatti. Il tracciamento dei contatti, che comincia in genere immediatamente dopo la notifica del caso probabile o confermato, spetta di norma alle autorità sanitarie locali. Le strutture turistiche saranno invitate a collaborare e a fornire tutte le informazioni necessarie sul personale o sugli ospiti eventualmente venuti a contatto con il caso nella struttura, a partire da due giorni prima e fino a 14 giorni dopo la comparsa dei sintomi nella persona in questione.

Il personale che sviluppasse sintomi deve essere messo in isolamento domiciliare e deve richiedere assistenza medica.

Se una persona di cui si ha il sospetto o la conferma del contagio da Covid-19 si era trattenuta in un locale interno, tale locale deve essere ventilato per almeno un’ora e poi accuratamente pulito con un detergente neutro, quindi devono essere decontaminate le superfici con un disinfettante efficace contro i virus. Per la decontaminazione, dopo la pulitura con un detersivo neutro è possibile anche fare uso di ipoclorito di sodio allo 0,05-0,1 % o di prodotti a base di etanolo (almeno al 70 %). Tutti i tessuti potenzialmente contaminati (asciugamani, lenzuola, tende, tovaglie ecc.) devono essere lavati con un ciclo di acqua calda (a 90 oC) utilizzando un normale detersivo da lavatrice. Se a causa delle sue caratteristiche non fosse possibile sottoporre il materiale a un ciclo di acqua calda, è necessario aggiungere al ciclo di lavaggio candeggina o prodotti di lavaggio di altro tipo per la decontaminazione dei tessuti.

Raccomandazioni specifiche per gli alberghi

Per ridurre al minimo le probabilità di trasmissione della Covid-19 si raccomandano le seguenti misure:

1.

Amministrazione / gestione

a.

Mettere a punto un piano di preparazione delle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da Covid-19 di concerto con le autorità sanitarie pubbliche locali.

b.

Seguire scrupolosamente le raccomandazioni delle autorità sanitarie pubbliche per sensibilizzare gli ospiti e il personale relativamente alla situazione e alla valutazione del rischio di infezioni.

c.

Far apprendere al personale le procedure relative a tutti gli aspetti connessi alla prevenzione e al controllo delle infezioni, fra cui la gestione dei casi sospetti di Covid-19, la disinfezione e la pulizia, oltre all’uso corretto delle mascherine facciali.

d.

Stabilire un numero limite per gli ospiti che possono trovarsi contemporaneamente negli stessi ambienti, in modo da garantire una determinata distanza fisica in conformità alle istruzioni riguardanti il distanziamento fisico e gli assembramenti. Assicurarsi che il numero di ospiti consentito sia conforme alle raccomandazioni delle autorità sanitarie pubbliche locali in tema di assembramenti.

e.

Mettere a disposizione degli ospiti materiale informativo sui sintomi della Covid-19, istruzioni in caso di malattia e in merito alle procedure locali, istruzioni sull’igiene delle mani e sul corretto utilizzo delle mascherine facciali.

f.

Esporre avvisi (ad esempio cartelli alle pareti in aree e ambienti pubblici) per informare gli ospiti in merito alle procedure per ridurre al minimo il contatto tra loro e il personale.

g.

Considerare l’opportunità di cancellare le attività che si svolgono in ambienti chiusi in cui il distanziamento fisico non può essere garantito, in particolare quando è possibile effettuarle all’aperto.

2.

Reception e servizi di portineria

a.

Assicurare la disponibilità di dispenser di detergente per le mani a base alcolica.

b.

Prendere in considerazione soluzioni come l’effettuazione online o in autonomia delle operazioni di check-in e check-out, per ridurre al minimo il contatto tra gli ospiti e il personale. Se gli ospiti effettuano il check-in da soli per mezzo di uno schermo tattile o di una tastiera, fare in modo che tali dispositivi siano puliti regolarmente, al fine di ridurre al minimo i rischi di trasmissione.

c.

Garantire il distanziamento fisico tra il personale addetto alla reception, il resto del personale e gli ospiti, preferibilmente mediante un pannello di separazione di plastica o di vetro.

d.

Garantire il distanziamento fisico tra gli ospiti, ad esempio utilizzando segni sul pavimento.

3.

Ristoranti, sale da colazione e cena, bar

a.

Assicurare la disponibilità di dispenser di detergente per le mani a base alcolica e la presenza di avvisi all’ingresso che ricordino di attenersi alle pratiche di l’igiene delle mani.

b.

Se possibile, servire gli alimenti ai clienti anziché allestire un servizio a buffet. Qualora non fosse possibile servire al tavolo, occorre migliorare le misure igieniche e ricordare agli ospiti di utilizzare i dispenser di detergente per le mani quando entrano nel ristorante, prima di recarsi al buffet e dopo essersi serviti al buffet.

c.

In caso di self-service, assicurarsi che al buffet sia mantenuto il distanziamento fisico.

d.

Per consentire il distanziamento fisico, limitare il numero di ospiti presenti contemporaneamente nella struttura.

e.

Evitare le code o, se ciò non fosse possibile, fare in modo che le persone in coda mantengano la distanza fra loro, ad esempio facendo ricorso a segni sul pavimento.

f.

Fra i tavoli deve esserci una distanza di due metri.

g.

Garantire una ventilazione sufficiente in conformità alle linee guida per la ventilazione nei ristoranti, sia per quanto riguarda il ricambio dell’aria che relativamente all’immissione di aria esterna nell’arco di ogni ora.

h.

Far pulire regolarmente i filtri dell’impianto di climatizzazione secondo le istruzioni del produttore.

i.

Se per la ventilazione viene utilizzato un impianto di climatizzazione, ridurre al minimo possibile il ricircolo.

j.

Far pulire periodicamente con un detergente di tipo comune le superfici che vengono toccate frequentemente.

4.

Aree fitness

a.

Assicurare la disponibilità di dispenser di detergente per le mani a base alcolica.

b.

Fare in modo che, dopo l’uso da parte di ciascun ospite, gli attrezzi e soprattutto le superfici toccate (come le maniglie) vengano puliti. Fornire a tale scopo strumenti per la pulizia adeguati.

c.

Fare in modo che gli ospiti mantengano la giusta distanza fra loro.

d.

Limitare gli ingressi per fare sì che la distanza sia rispettata.

e.

È opportuno evitare l’uso di spogliatoi comuni. Invitare gli ospiti a cambiarsi nelle loro stanze.

5.

Centri benessere e piscine interne

a.

Assicurare la disponibilità di dispenser di detergente per le mani a base alcolica e l’accesso ai lavabi.

b.

Poiché non è possibile evitare il contatto fisico durante i trattamenti di benessere né distanziare fisicamente dall’ospite la persona che effettua il trattamento, è raccomandato l’uso della mascherina facciale sia per chi esegue il trattamento che per chi lo riceve.

c.

Si raccomanda di servirsi del dispenser di detergente o di lavarsi le mani prima e dopo ogni trattamento.

d.

Far effettuare la manutenzione periodica e la pulizia ambientale dei locali.

6.

Strutture all’aperto (piscine esterne, spiagge, campi giochi)

a.

Assicurare la disponibilità di dispenser di detergente per le mani a base alcolica e l’accesso ai lavabi.

b.

Fare in modo che sia mantenuta una distanza fisica di due metri tra i tavoli e fra le attrezzature da spiaggia, nonché fra gli ospiti durante le varie attività e in piscina.

c.

Gli ospiti che condividono la camera possono condividere anche i tavoli, le attrezzature da spiaggia e così via.

d.

Far effettuare la manutenzione periodica e la pulizia ambientale dei locali.

7.

Aree ricreative interne per i bambini (ad esempio club per bambini negli alberghi)

a.

Dato che il contatto fisico non può essere evitato, né è possibile far mantenere la distanza, occorre valutare se è opportuno tenere aperti tali spazi.

Qualora fossero tenuti aperti:

b.

Considerare l’uso di mascherine facciali da parte del personale addetto all’assistenza dei bambini.

c.

Assicurare la disponibilità di dispenser di detergente per le mani a base alcolica e l’accesso ai lavabi.

d.

Limitare il numero di bambini che possono trovarsi nell’area nello stesso momento.

e.

Far pulire periodicamente con un detergente di tipo comune le superfici che vengono toccate frequentemente, i giocattoli e le attrezzature.

8.

Sale per conferenze e riunioni

a.

Gli organizzatori di conferenze e riunioni devono attenersi alle linee guida locali per quanto riguarda il numero dei partecipanti ammessi.

b.

Assicurare la disponibilità di dispenser di detergente per le mani e l’accesso ai lavabi.

c.

Fare in modo che i partecipanti mantengano la giusta distanza fra loro in conformità alle linee guida dell’ECDC.

9.

Servizi igienici

a.

Assicurare la disponibilità ininterrotta di sapone e acqua, nonché di salviette di carta monouso o asciugatori automatici.

10.

Ascensori

a.

Ai fini del distanziamento fisico, si raccomanda di scoraggiare per quanto possibile l’uso di gruppo degli ascensori da parte di persone che non alloggiano nella stessa camera. Per l’uso degli ascensori è indicato dare la precedenza alle persone con difficoltà fisiche e a quanti trasportano bagagli.

b.

Incoraggiare l’uso delle scale se possibile e pratico (ad esempio negli edifici non molto alti).

c.

Far pulire periodicamente le superfici che vengono toccate frequentemente (pannelli dei pulsanti degli ascensori e corrimani).

d.

Garantire un’adeguata ventilazione degli ascensori conformemente alle istruzioni del produttore e ai regolamenti edilizi.

11.

Ospiti vulnerabili

a.

È opportuno sconsigliare agli ospiti vulnerabili di prendere parte ad attività per le quali non è possibile garantire che sia mantenuta sempre la distanza adeguata fra i partecipanti, specialmente quando tali attività si svolgono in luoghi chiusi. Tali ospiti devono applicare meticolosamente il distanziamento fisico e le pratiche di igiene delle mani. Per tutelare ulteriormente gli ospiti vulnerabili si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di portare loro i pasti in camera.

12.

Eventi

a.

Considerare l’opportunità di cancellare gli eventi con molti partecipanti (come i concerti) e attenersi sempre scrupolosamente alle raccomandazioni nazionali e locali di salute pubblica relativamente al numero di partecipanti consentito.

Ulteriore documentazione informativa

1.

Infection prevention and control during health care when COVID-19 is suspected: interim guidance (Prevenzione e controllo delle infezioni durante l’assistenza sanitaria in caso di sospetto di Covid-19: orientamenti provvisori). Ginevra: Organizzazione mondiale della sanità; 2020

https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125

2.

Water, sanitation, hygiene and waste management for COVID-19: interim guidance (Acqua, impianti sanitari, igiene e gestione dei rifiuti per la Covid-19: orientamenti provvisori) https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19

3.

Global surveillance for COVID-19 caused by human infection with COVID-19 virus: interim guidance (Sorveglianza globale dell’infezione umana da Covid-19 causata dal virus della Covid-19: orientamenti provvisori). Ginevra: Organizzazione mondiale della sanità; 2020 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/surveillance-and-case-definitions

4.

Considerations for quarantine of individuals in the context of containment for coronavirus disease (COVID-19): interim guidance (Considerazioni per la quarantena nell’ambito del contenimento della malattia da coronavirus Covid-19: orientamenti provvisori). Ginevra: Organizzazione mondiale della sanità; 2020 https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-(covid-19)

(1)  Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, COVID-19: guidance for the workplace (Covid-19: orientamenti per i luoghi di lavoro) [internet]. [aggiornato il 20 aprile 2020, citazione del 4 maggio 2020]. Consultabile all’indirizzo: https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace#See

(2)  Bouroiba L., Turbulent Gas Clouds and Respiratory Pathogen Emissions: Potential Implications for Reducing Transmission of COVID-19 (Nebulizzazioni turbolente ed emissioni di patogeni per via respiratoria: potenziali implicazioni sulla riduzione della trasmissione della Covid-19), Jama, 26 marzo 2020.

(3)  Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, Infection prevention and control in the household management of people with suspected or confirmed coronavirus disease (COVID-19) [Prevenzione e controllo delle infezioni nella gestione in ambiente domestico dei casi sospetti o confermati di malattia da coronavirus (Covid-19)][internet]. 31 marzo 2020 [4 maggio 2020]. Consultabile all’indirizzo: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Home-care-of-COVID-19-patients-2020-03-31.pdf.

(4)  Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, Using face masks in the community. Reducing COVID-19 transmission from potentially asymptomatic or pre-symptomatic people through the use of face masks (Utilizzo di mascherine facciali nella comunità. Riduzione della trasmissione della Covid-19 da parte di persone potenzialmente asintomatiche o presintomatiche mediante l’uso di mascherine facciali) [internet]. 8 aprile 2020 [4 maggio 2020]. Consultabile all’indirizzo: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-use-face-masks-community.pdf.

(5)  Knibbs LD, Morawska L, Bell SC, Grzybowski P., Room ventilation and the risk of airborne infection transmission in 3 health care settings within a large teaching hospital (Ventilazione degli ambienti e rischio di trasmissione delle infezioni attraverso l’aria in tre strutture sanitarie di una grande clinica universitaria). Am J Infect Control. 2011 Dec; 39(10):866-72.

(6)  Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, Using face masks in the community. Reducing COVID-19 transmission from potentially asymptomatic or pre-symptomatic people through the use of face masks (Utilizzo di mascherine facciali nella comunità. Riduzione della trasmissione della Covid-19 da parte di persone potenzialmente asintomatiche o presintomatiche mediante l’uso di maschere facciali) [in Internet]. 8 aprile 2020 [4 maggio 2020]. Consultabile all’indirizzo: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-use-face-masks-community.pdf

Knibbs LD, Morawska L, Bell SC, Grzybowski P., Room ventilation and the risk of airborne infection transmission in 3 health care settings within a large teaching hospital (Ventilazione degli ambienti e rischio di trasmissione delle infezioni attraverso l’aria in tre strutture sanitarie di una grande clinica universitaria). Am J Infect Control. 2011 Dec; 39(10):866-72.

Lu J, Gu J, Li K, Xu C, Su W, Lai Z, et al., COVID-19 Outbreak Associated with Air Conditioning in Restaurant, Guangzhou, China, 2020 (Diffusione della Covid-19 in connessione con l’impianto di climatizzazione in un ristorante di Guangzhou, Cina, 2020). Emerg Infect Dis. 2020 Apr 2;26(7).

(7)  Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Natural Ventilation for Infection Control in Health-Care Settings (Ventilazione naturale per il controllo delle infezioni nelle strutture sanitarie) [internet]. 2009 [aggiornato al 4 maggio 2020]. Consultabile all’indirizzo: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44167/9789241547857_eng.pdf?sequence=1

Federazione delle associazioni europee del riscaldamento VaACA, How to operate and use building services in order to prevent the spread of the coronavirus disease (COVID-19) virus (SARS-CoV-2) in workplaces [Come gestire e utilizzare gli impianti degli edifici per prevenire la diffusione della malattia Covid-19 da coronavirus SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro] [internet]. [aggiornato al 17 marzo 2020; citato il 4 maggio 2020]. Consultabile all’indirizzo: https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_covid_guidance_document_2020-03-17_final.pdf

(8)  Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), Disinfection of environments in healthcare and nonhealthcare settings potentially contaminated with SARS-CoV-2 (Disinfezione degli ambienti in strutture sanitarie e non sanitarie potenzialmente contaminate con il virus SARS-CoV-2). Stoccolma: ECDC; 2020 [26 aprile 2020]. Consultabile all’indirizzo: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/disinfection-environments-covid-19#no-link

(9)  Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Natural Ventilation for Infection Control in Health-Care Settings (Ventilazione naturale per il controllo delle infezioni nelle strutture sanitarie) [internet]. 2009 [aggiornato al 4 maggio 2020]. Consultabile all’indirizzo: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44167/9789241547857_eng.pdf?sequence=1

(10)  Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), Contact tracing: Public health management of persons, including healthcare workers, having had contact with COVID-19 cases in the European Union (Tracciamento dei contatti: gestione della salute pubblica per le persone, compresi gli operatori sanitari, che hanno avuto contatti con casi di Covid-19 nell’Unione europea) — secondo aggiornamento, Stoccolma: ECDC; [27 aprile 2020]. Consultabile all’indirizzo: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-contact-tracing-public-health-management


15.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 169/17


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti relativi al ripristino graduale dei servizi di trasporto e della connettività – COVID-19

(2020/C 169/02)

I.   Introduzione

1.

La pandemia di Covid-19 sta esercitando un impatto considerevole sui trasporti e sulla connettività nell’UE. Le misure volte a contenere la pandemia hanno determinato una drastica riduzione delle attività di trasporto, in particolare per quanto riguarda il trasporto di passeggeri (1). I flussi di merci sono stati colpiti in minor misura, in parte grazie agli sforzi collettivi dell’UE volti a garantire che le merci continuino a circolare, sebbene sia stata registrata una riduzione del traffico per via del calo dell’attività economica e della perturbazione delle catene di approvvigionamento.

2.

La Commissione ha pubblicato orientamenti in materia di restrizioni dei viaggi non essenziali (2) e ha presentato misure applicabili specificamente al trasporto, compresi orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere (3), all’attuazione di corsie verdi («green lanes») per il trasporto di merci (4), all’agevolazione delle operazioni di trasporto aereo di merci (5) nonché ai marittimi, ai passeggeri e alle altre persone a bordo delle navi (6). La Commissione ha fornito orientamenti sul modo migliore di proteggere i lavoratori del settore dei trasporti e i passeggeri, salvaguardando nel contempo la circolazione delle merci.

3.

Fino a quando rimarranno in vigore restrizioni alla circolazione delle persone, con conseguenze che possono interessare anche i flussi di merci, occorre che tali misure e raccomandazioni relative al flusso di merci, alla libera circolazione dei lavoratori che esercitano professioni critiche (7) nonché al transito e al rimpatrio dei passeggeri e degli equipaggi continuino a essere applicate in modo coerente e coordinato da tutti gli Stati membri. Gli Stati membri dovranno continuare a utilizzare la rete di punti di contatto nazionali per i trasporti ai fini della risposta alla Covid-19, coordinata dalla Commissione.

4.

Dal momento che la situazione della salute pubblica comincia a migliorare, sarà importante che i servizi di trasporto e la connettività siano ripristinati gradualmente entro i limiti consentiti dalle condizioni epidemiologiche, in quanto rappresentano fattori determinanti per l’UE e per l’economia globale e componenti fondamentali della vita quotidiana dei cittadini dell’UE.

5.

Il 15 aprile 2020 la Commissione europea, in cooperazione con il presidente del Consiglio europeo, ha presentato una tabella di marcia comune europea (8) contenente raccomandazioni per la revoca delle misure di contenimento della Covid-19. Nella tabella di marcia comune europea è stato annunciato che la Commissione avrebbe altresì elaborato «orientamenti più dettagliati sul modo in cui ripristinare gradualmente i servizi di trasporto, la connettività e la libera circolazione a un ritmo commisurato alla situazione sanitaria, anche in vista della programmazione delle vacanze estive».

6.

La salute dei cittadini, compresi i lavoratori del settore dei trasporti e i passeggeri, rimane la priorità principale. Deve essere riservata particolare attenzione alle popolazioni vulnerabili, come gli anziani e le persone con patologie pregresse, nel pieno rispetto della vita privata. Occorre pertanto che l’allentamento delle restrizioni di viaggio e operative sia graduale al fine di tutelare la salute e garantire che i sistemi e i servizi di trasporto, come pure gli altri sistemi connessi (ad esempio i controlli alle frontiere esterne), possano essere rimodulati in base all’aumento dei volumi di trasporto di merci e passeggeri. Occorre che questo processo sia accompagnato da campagne di comunicazione costantemente aggiornate volte a garantire che chi viaggia possa pianificare i propri spostamenti e agire nella piena consapevolezza della situazione e, pertanto, anche del fatto che seguire le raccomandazioni sanitarie quando si viaggia è una questione di responsabilità individuale.

7.

Il ripristino graduale dei servizi di trasporto e della connettività sarà pienamente subordinato all’approccio alle restrizioni di viaggio, alle valutazioni epidemiologiche e al parere di medici esperti in merito alle necessarie misure di protezione e precauzione in materia sanitaria e di salute. I presenti orientamenti dell’UE per il ripristino dei servizi di trasporto e della connettività non pregiudicano pertanto le suddette politiche, con le quali devono rimanere pienamente in linea e coerenti, e devono essere attuati nel quadro della tabella di marcia comune europea.

8.

Essi offrono un quadro comune a sostegno delle autorità, delle parti interessate, delle parti sociali e delle imprese operanti nel settore dei trasporti durante il ripristino graduale della connettività. Gli orientamenti consistono in principi generali applicabili a tutti i servizi di trasporto e in raccomandazioni specifiche intese ad affrontare le caratteristiche di ogni modo di trasporto in maniera realistica e pratica. Si propongono di fornire ulteriori indicazioni sul modo in cui ripristinare gradualmente i servizi di trasporto, la connettività e la libera circolazione a un ritmo commisurato alla situazione sanitaria, proteggendo nel contempo la salute dei lavoratori del settore dei trasporti e dei passeggeri. Gli orientamenti devono essere applicati al trasporto all’interno degli Stati membri e tra di essi. Tenuto conto del carattere transfrontaliero dei trasporti, i presenti orientamenti devono essere tuttavia opportunamente applicati ai servizi di trasporto tra gli Stati membri e i paesi terzi, non appena la situazione epidemiologica ne consenta il ripristino.

9.

La pandemia di Covid-19 ha colpito l’intera UE, ma con effetti che variano a seconda degli Stati membri, delle regioni e delle zone. Al fine di ripristinare la connettività in tutta l’UE in modo sicuro per tutte le persone coinvolte, come pure al fine di ristabilire la fiducia del pubblico nei servizi di trasporto, è necessaria una stretta cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni e le agenzie dell’UE. Come nel caso di qualsiasi altra attività, non è possibile garantire un ambiente di viaggio totalmente esente da rischi, ma tali rischi devono essere ridotti al minimo per tutta la durata della pandemia. Finché non sarà sviluppato e reso ampiamente disponibile un vaccino efficace, è ancora possibile il verificarsi di una seconda ondata di infezioni o di cluster di infezione; è pertanto opportuno definire piani adeguati per reintrodurre in ultima istanza le misure, qualora ciò si rendesse necessario.

10.

Tenuto conto della dimensione globale della pandemia di Covid-19 e della natura internazionale dei servizi di trasporto, ai fini di un ripristino graduale, tempestivo e sicuro dei sistemi di trasporto europei, ma anche di quelli a livello globale, è indispensabile stabilire un quadro per il riconoscimento reciproco della situazione della salute pubblica e delle misure in vigore tra paesi, regioni e zone, come pure tra Stati membri e tra l’UE e i paesi terzi. In tale ambito le autorità competenti nell’UE devono cooperare nella maggior misura possibile con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali settoriali (9). Le misure dovranno pertanto essere allineate il più possibile in termini di obiettivi ed effetti, ed essere accettate come equivalenti.

11.

Come indicato nella tabella di marcia comune europea, i presenti orientamenti sono pertinenti anche in vista delle vacanze estive e della programmazione degli spostamenti ad esse associati. Il turismo è un settore importante dell’economia dell’UE; è intrinsecamente legato ai trasporti e ai viaggi e si basa sulla disponibilità di servizi di trasporto di passeggeri, che costituisce un presupposto e un fattore essenziale per il comparto. Il ripristino tempestivo di una connettività adeguata sarà quindi fondamentale per consentire il ripristino graduale del turismo.

II.   Principi per il ripristino sicuro e graduale del trasporto di passeggeri

a)   Principi generali per il ripristino della connettività

12.

Tutti i tipi di servizi di trasporto dovranno riprendere gradualmente in via prioritaria, subordinatamente all’applicazione effettiva di misure proporzionate ed efficaci intese a proteggere la salute dei lavoratori del settore dei trasporti e dei passeggeri. Tali misure devono essere in linea con i criteri, i principi e le raccomandazioni generali stabiliti nella tabella di marcia comune europea, in particolare per quanto riguarda la situazione epidemiologica e le politiche in materia di controlli alle frontiere e di restrizioni della circolazione e di viaggio.

13.

Di conseguenza le misure che potrebbero imporre restrizioni alle operazioni di trasporto, come pure le misure di protezione e prevenzione di carattere sanitario, devono limitarsi, per portata e durata, a quanto necessario per tutelare la salute pubblica. Oltre ad essere proporzionate, tutte le misure devono anche essere adeguatamente motivate, trasparenti, pertinenti, adattate ai singoli modi di trasporto e non discriminatorie, e devono mantenere condizioni di parità nel mercato unico. Gli Stati membri dovranno garantire la conformità di tali misure alle norme in materia di aiuti di Stato e a tutti gli altri elementi del diritto dell’UE.

14.

Le misure dovranno essere oggetto di monitoraggio continuo così da essere, ove opportuno, riesaminate e adeguate alla luce di tutte le valutazioni e competenze pertinenti, per garantire che restino proporzionate alle esigenze di salute pubblica del momento. Dovrà essere data priorità all’adozione di soluzioni nuove e più efficienti man mano che queste emergeranno, così da abolire le misure meno efficienti o più onerose. Dovrà essere rispettato il principio dell’efficacia in termini di costi. Di conseguenza, qualora sia possibile ottenere effetti comparabili in termini di tutela della salute dei lavoratori del settore dei trasporti e dei passeggeri in diversi modi, si deve preferire l’opzione meno costosa.

15.

Al fine di tutelare e ripristinare il pieno funzionamento del mercato unico, la fornitura transfrontaliera di servizi di trasporto, la piena efficacia delle misure di carattere sanitario e la fiducia dei cittadini, gli Stati membri devono intraprendere azioni in modo coordinato e cooperativo. Gli Stati membri devono basare le proprie decisioni relative alla revoca delle restrizioni di viaggio legate alla Covid-19 sugli orientamenti della Commissione in materia di frontiere interne del 13 maggio 2020 (10) e notificarle alla Commissione e a tutti gli Stati membri. La Commissione è pronta a coordinare la revoca delle restrizioni e il ripristino dei servizi di trasporto attraverso la rete di punti di contatto nazionali.

16.

Anche in questo caso è necessario adottare un approccio coordinato con i paesi confinanti con l’UE, ma anche con paesi più lontani. I canali di coordinamento sono già stati ampliati, ad esempio nei Balcani occidentali, per integrarvi le rispettive autorità nazionali, che stanno operando in stretta collaborazione con la rete UE di punti di contatto nazionali per i trasporti. L’obiettivo comune consiste nel garantire la fornitura di servizi di trasporto e la connettività.

17.

In linea con i principi summenzionati, secondo i quali le misure dovranno essere proporzionate e adattate ai singoli modi di trasporto, dovranno essere individuate opzioni di mobilità sicure, anziché imporre misure generali di divieto che determinano la paralisi dei servizi di trasporto all’interno dell’UE Per esempio si potrebbero intensificare la pulizia e la disinfezione periodiche e provvedere a un’adeguata ventilazione dei nodi e dei veicoli di trasporto (11), anziché vietare completamente i servizi di trasporto interessati. Questo approccio dovrebbe permettere di intervenire sulle fonti di rischio, consentendo nel contempo di tornare gradualmente alle necessarie attività economiche e quotidiane. A tale riguardo sarà fondamentale una stretta cooperazione tra le autorità sanitarie e di trasporto e le principali parti interessate.

18.

Occorre continuare ad assicurare il trasporto di merci al fine di garantire la funzionalità delle catene di approvvigionamento. Come indicato nella tabella di marcia comune europea, «nella fase di transizione occorre intensificare gli sforzi per mantenere un flusso ininterrotto di merci e proteggere le catene di approvvigionamento». Partendo dall’attuale limite massimo di 15 minuti per attraversare i valichi di frontiera di tipo «corsia verde», i controlli effettuati devono essere gradualmente allentati in modo coordinato utilizzando canali di coordinamento stabiliti, come i punti di contatto nazionali per i trasporti nel quadro della Covid-19 e i dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi (IPCR), affinché, in ultima istanza, tutti i veicoli adibiti al trasporto di merci e tutti i beni possano attraversare le frontiere interne come prima che fossero introdotte le restrizioni connesse alla Covid–19. Con l’aumento del traffico, merita particolare attenzione il ruolo dei nodi multimodali, come i porti o i terminali per container, nel sostenere le corsie verdi. Al fine di garantire il funzionamento delle catene di approvvigionamento occorre utilizzare al meglio tutti i modi di trasporto, comprese le vie navigabili interne e il trasporto ferroviario di merci. Occorre garantire la circolazione libera e senza ostacoli dei lavoratori essenziali del settore dei trasporti e, in tale ottica, dovrà essere valutata la possibilità di istituire corsie preferenziali presso i nodi di trasporto. Durante la transizione graduale e in funzione delle raccomandazioni delle autorità sanitarie pubbliche, i controlli sanitari dovranno essere ridotti gradualmente, le quarantene sistematiche (vale a dire quelle imposte indipendentemente dai sintomi presentati o dai risultati dei test) dovranno essere revocate, i convogli dovranno essere aboliti, i divieti di circolazione potrebbero essere reintrodotti se la fluidità del traffico lo consente e, dopo la fine di maggio 2020, le ulteriori deroghe ai tempi di guida e di riposo dovranno diventare più armonizzate e limitarsi a quanto strettamente necessario al fine di ripristinare gradualmente norme dell’UE uniformi e di facile applicazione.

19.

Non appena la situazione della salute pubblica lo consenta, le restrizioni applicate ai trasporti individuali (ad esempio automobili, motocicli o biciclette) devono essere revocate. L’allentamento delle restrizioni consente una rapida ripresa della mobilità, soprattutto a livello locale e regionale (ad esempio consentendo alle persone di spostarsi più rapidamente a livello locale o all’interno di uno Stato membro). La revoca di tali restrizioni, intesa ad agevolare i trasporti individuali, deve restare allineata alle misure di distanziamento e alle misure di prevenzione generali prescritte o raccomandate da ciascuno Stato membro.

20.

Al tempo stesso occorrerà aumentare la disponibilità di opzioni di trasporto collettivo sicure, in linea con la graduale revoca delle misure restrittive, al fine di offrire alternative di mobilità a tutti i cittadini. Il modo in cui queste misure saranno realizzate e comunicate dovrà essere tale da contribuire a ristabilire la fiducia dei passeggeri nell’uso sicuro dei trasporti collettivi.

21.

Occorre garantire che gli operatori e i prestatori di servizi del settore dei trasporti che erogano servizi equivalenti per la stessa tratta siano soggetti a misure equivalenti. L’obiettivo dovrà consistere nell’offrire ai passeggeri il medesimo livello di sicurezza, chiarezza e prevedibilità, evitare discriminazioni e mantenere condizioni di parità.

22.

Per garantire che le misure alla partenza e all’arrivo per quanto riguarda qualsiasi modo di trasporto siano comparabili ed evitare quindi che i viaggi diventino eccessivamente complessi o addirittura impossibili, è fondamentale assicurare il riconoscimento reciproco, sia al punto di partenza sia al punto di arrivo, di misure equivalenti basate su principi condivisi e in grado di attenuare adeguatamente i pertinenti rischi sanitari. Questo processo deve essere agevolato dal coordinamento tra gli Stati membri e con i paesi terzi.

23.

Al fine di consentire una programmazione del viaggio più ponderata gli operatori e i prestatori di servizi del settore dei trasporti potrebbero rendere disponibili informazioni sui tassi di occupazione medi per quanto riguarda particolari collegamenti od orari. Questa possibilità sarà particolarmente importante per i servizi per i quali non è richiesta la prenotazione del posto a sedere e per i trasporti pubblici locali. Tali informazioni potrebbero essere rese disponibili online o attraverso specifiche applicazioni per dispositivi mobili.

24.

Il ripensamento della mobilità urbana è già in atto in diversi Stati membri, regioni e città e prevede, ad esempio, l’aumento dei marciapiedi e delle piste ciclabili, l’adeguamento degli orari e lo sviluppo di tecnologie innovative per gestire i flussi di passeggeri ed evitare il sovraffollamento. La Commissione incoraggia e sostiene lo sviluppo e l’attuazione di nuove soluzioni e misure per la mobilità urbana volte ad agevolare in modo sicuro una mobilità attiva, collettiva e condivisa e a garantire la fiducia tra i cittadini.

25.

Ove necessario, dovranno essere applicate norme chiare sui diritti e sui doveri degli operatori e dei prestatori di servizi del settore dei trasporti; dovrà essere chiaramente definito il quadro giuridico che autorizza gli operatori a prendere provvedimenti nel caso cui, ad esempio, abbiano il compito di garantire il distanziamento o di rifiutare l’accesso senza mascherina a un nodo o un veicolo di trasporto, o qualora venga superato un determinato numero massimo di passeggeri.

b)   Proteggere i lavoratori del settore dei trasporti

26.

I lavoratori del settore dei trasporti, a prescindere dal modo di trasporto, hanno svolto un ruolo fondamentale garantendo la consegna delle merci, sostenendo il funzionamento delle catene di approvvigionamento, rimpatriando i cittadini UE e consentendo ai lavoratori essenziali di raggiungere il luogo di lavoro, anche affrontando rischi maggiori per la loro salute ed il loro benessere. Nodi di trasporto, prestatori di servizi e operatori devono applicare principi di continuità del servizio al fine di garantire l’operatività in sicurezza e senza interruzioni, in consultazione con le parti sociali. Questo significa inoltre che occorre consultare, equipaggiare, formare e istruire adeguatamente i lavoratori del settore dei trasporti in merito a modalità di svolgimento dei loro compiti che consentano di ridurre al minimo i rischi per la loro salute e quella delle loro famiglie, come pure dei loro colleghi e dei passeggeri. È necessario ad esempio fornire informazioni sull’uso corretto dei dispositivi di protezione, sulla continua applicazione delle norme di igiene, sulla riduzione al minimo dei contatti non necessari e anche, nella misura del possibile, su come rilevare potenziali infezioni.

27.

Ai lavoratori del settore dei trasporti che, data la natura del loro lavoro, sono tenuti ad interagire spesso con altre persone (ad esempio equipaggi di volo, addetti ai controlli di sicurezza negli aeroporti e nei porti, addetti al controllo biglietti, autisti di autobus e autocarri, equipaggi di navi passeggeri, piloti marittimi, personale che fornisce assistenza ai passeggeri, incluse le persone con disabilità e a mobilità ridotta) devono essere messi a disposizione da parte dei datori di lavoro dispositivi di protezione individuale di livello adeguato, come descritto di seguito. Tali dispositivi di protezione devono poter essere sostituiti periodicamente a seconda delle necessità e smaltiti in modo sicuro. L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ha pubblicato orientamenti generali per i datori di lavoro sul ritorno al luogo di lavoro dopo la Covid-19, contenenti informazioni utili su specifici settori, tra cui quello dei trasporti (12).

c)   Proteggere i passeggeri

28.

Per tutte le forme di trasporto collettivo di passeggeri occorre adottare misure ragionevoli per limitare il contatto tra lavoratori del settore e passeggeri, e tra passeggeri. Se possibile, le misure di distanziamento sociale fra passeggeri devono essere applicate finché la situazione sanitaria generale lo richiede. Occorre inoltre applicare altre misure volte a ridurre il rischio di infezioni, quali ad esempio:

a.

obbligo, per i lavoratori del settore dei trasporti, di indossare dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, ecc.);

b.

ridurre, se possibile, la densità di passeggeri nei mezzi di trasporto collettivo e nelle aree d’attesa (la prestazione di tali servizi a capacità ridotta potrebbe essere adeguatamente sostenuta per preservare la redditività, ad esempio attraverso obblighi di servizio pubblico temporanei in linea con la normativa UE applicabile (13));

c.

mantenere o aggiungere barriere protettive nei nodi di trasporto e nei veicoli (ad esempio attorno agli autisti, presso le biglietterie o i punti di controllo);

d.

predisporre corsie separate o separare in altro modo i diversi flussi di passeggeri nei nodi di trasporto (ad esempio porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, fermate d’autobus, punti di approdo di traghetti, nodi di trasporto pubblico urbano, ecc.);

e.

nei nodi di trasporto, le strutture che incoraggiano gli assembramenti (ad esempio panchine, tavoli) devono essere rimosse oppure almeno modificate in modo da garantire il rispetto di un distanziamento adeguato;

f.

devono inoltre essere affisse in modo chiaro e accessibile informazioni sui comportamenti raccomandati (ad esempio lavare o disinfettare le mani in modo frequente, mantenere una distanza adeguata) e sulle misure specifiche in vigore in tale nodo o modo di trasporto;

g.

adottare misure adeguate all’imbarco e ai controlli di sicurezza (ad esempio divieto per i passeggeri di entrare e uscire dalla porta anteriore degli autobus, apertura automatica delle porte, disinfezione delle vaschette portaoggetti) e altre misure che contribuiscono a ridurre al minimo i contatti (ad esempio nei traghetti a breve percorrenza e se la sicurezza generale può essere sufficientemente garantita, consentire ai passeggeri di restare nel veicolo);

h.

occorre dare priorità al trasporto di persone con disabilità o a mobilità ridotta nonché al trasporto di persone anziane. Ai lavoratori del settore dei trasporti che, nel rispetto della normativa UE sui diritti dei passeggeri, prestano assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta o alle persone anziane, devono essere forniti i dispositivi di protezione individuali necessari.

29.

I passeggeri devono indossare una mascherina facciale nei nodi di trasporto e nei veicoli adibiti al trasporto collettivo (14), soprattutto nei casi in cui non è sempre possibile rispettare scrupolosamente le misure di distanziamento fisico. Deve essere esposto in modo chiaramente visibile e accessibile ai passeggeri materiale informativo sui comportamenti sicuri (rispettare le distanze, lavare le mani, ecc.) Occorre elaborare protocolli per la gestione di potenziali infezioni in tali strutture, da comunicare in modo chiaro ai lavoratori del settore dei trasporti e da mettere a disposizione dei passeggeri.

30.

Nei casi in cui è più difficile garantire il distanziamento fisico occorre adottare ulteriori cautele e misure che assicurino livelli di protezione equivalenti. Inoltre, qualora siano disponibili diverse alternative per raggiungere una determinata destinazione, devono essere privilegiate le opzioni che consentono di rispettare adeguatamente il distanziamento fisico, nel rispetto delle raccomandazioni delle autorità sanitarie pubbliche.

31.

Ridurre il rischio di infezioni nei nodi di trasporto e nei veicoli, a prescindere dal modo di trasporto, deve costituire una priorità. Per tutti i modi di trasporto occorre intensificare la pulizia e la disinfezione periodiche dei nodi di trasporto e dei veicoli. Nei nodi di trasporto e nei veicoli deve essere garantita la disponibilità di gel sanitario/disinfettante.

32.

Nei nodi di trasporto devono essere predisposte strutture e attuati protocolli atti a isolare immediatamente i casi sospetti di infezione da Covid-19 finché non possano essere adottati ulteriori provvedimenti adeguati. A tal fine è necessario predisporre zone riservate sicure e garantire la presenza di apposito personale formato e dotato di dispositivi di protezione adeguati. Le strutture mediche e il personale medico presenti (ad esempio in aeroporti, porti o a bordo delle navi) devono essere rafforzati per affrontare l’aumento dei volumi di traffico successivo alla revoca delle misure restrittive.

33.

Deve essere data priorità alla vendita online di biglietti e alla prenotazione anticipata dei posti, al fine di ridurre la formazione di gruppi di viaggiatori in determinate zone (ad esempio biglietterie automatiche e punti vendita) e di controllare meglio il numero consentito di passeggeri, pur garantendo l’accessibilità alla vendita dei biglietti per chi non ha accesso a mezzi elettronici o non è in grado di utilizzarli. Occorre favorire, nella misura del possibile, l’assenza di contatti.

34.

Nei veicoli può essere limitata la vendita di altre merci, tra cui alimenti e bevande. Per attenuare il rischio di infezioni gli operatori di punti vendita integrati di travel retail, quali negozi duty-free, devono adottare misure adeguate, tra cui ad esempio: gestire i flussi di passeggeri per garantire il distanziamento (anche avvalendosi di segnalazioni sui pavimenti, ottimizzando le strutture, se necessario limitando il numero di clienti presenti); pulire e disinfettare regolarmente i locali, le attrezzature e le merci; installare barriere tra i clienti e il personale alle casse; predisporre, in tutti i locali di vendita, un numero sufficiente di stazioni igienizzanti per le mani ed imporne l’uso, soprattutto all’ingresso e all’uscita; fornire ai clienti informazioni chiaramente visibili sui comportamenti sicuri adeguati; garantire che il personale sia adeguatamente formato ed equipaggiato per interagire con i clienti e con i prodotti nel rispetto degli orientamenti forniti dalle autorità sanitarie sui comportamenti sicuri durante la pandemia di Covid-19.

35.

Oltre ad altre misure volte a limitare il rischio di infezioni, i passeggeri potrebbero ad esempio adottare, su base volontaria, misure di tracciamento dei contatti e di allerta, ad esempio basate su applicazioni mobili, al fine di rilevare e interrompere le catene di infezione e ridurre il rischio di trasmissione ulteriore, finché questo persiste. L’accesso ai servizi di trasporto non deve essere subordinato all’utilizzo delle applicazioni di tracciamento dei contatti. Considerato il carattere transfrontaliero dei trasporti, è importante garantire l’interoperabilità e il riconoscimento reciproco di tali misure. Se attuate, le misure di tracciamento dei contatti devono essere applicate strettamente entro i limiti della lotta contro la pandemia di Covid-19 e istituite in linea con il pacchetto di strumenti comuni UE della rete di assistenza sanitaria online (e-Health) sulle applicazioni mobili a sostegno del tracciamento dei contatti nella lotta dell’UE contro la Covid-19 (15), gli orientamenti della Commissione sulle app (16) e gli orientamenti del comitato europeo per la protezione dei dati (17), che garantiscono il massimo livello di riservatezza dei dati.

36.

Gli operatori e i prestatori di servizi nel settore dei trasporti devono disporre di protocolli specifici per i passeggeri che si ammalano o presentano sintomi di Covid–19 durante o immediatamente dopo il viaggio o la permanenza in un nodo di trasporto. Tali protocolli devono prevedere zone sicure chiaramente identificate per i passeggeri sintomatici, misure predisposte per ridurre al minimo la loro esposizione ad altri passeggeri e lavoratori del settore e indicazioni per raccogliere ed esaminare tutte le informazioni pertinenti sui contatti con altri passeggeri e lavoratori del settore, ecc. Per i viaggi prenotati deve essere inclusa la possibilità di identificare e allertare i passeggeri che sono stati nelle loro vicinanze.

d)   Prospettive future

37.

Per ripristinare il normale livello dei servizi di trasporto e della connettività, in assenza di vaccino sarà necessario combinare in modo flessibile un maggiore uso di dispositivi di protezione individuale adatti, una ventilazione adeguata e sicura, se possibile utilizzando l’aria esterna ed evitando la circolazione di sola aria interna, come pure maggiori capacità di tracciamento dei contatti volontario e di decontaminazione.

38.

Nel medio-lungo termine si raccomanda il monitoraggio continuo, la valutazione e il riesame tempestivo di tutte le misure straordinarie attuate durante la pandemia di Covid-19, a meno che la situazione epidemiologica non ne richieda la proroga, oppure qualora tali misure abbiano apportato benefici in termini di miglioramento ed efficacia dei sistemi di trasporto.

39.

L’attuale applicazione di misure di contenimento, nonché il loro allentamento e il ripristino graduale dei servizi di trasporto e della connettività non devono determinare una riduzione, seppur temporanea, dei livelli elevati degli standard UE di sicurezza dei trasporti e di salute e sicurezza dei lavoratori del settore. Occorre evitare di aggiungere problemi di sicurezza dei e nei trasporti ai problemi che stiamo affrontando a causa della pandemia di Covid-19.

III.   Orientamenti pratici su misure specifiche per garantire la sicurezza nel trasporto di passeggeri in tutti i modi di trasporto nel contesto della pandemia di Covid-19

a)   Raccomandazioni trasversali

40.

I suddetti principi devono fungere da guida alla ripresa graduale e all’aumento del trasporto di passeggeri nell’UE per tutti i modi di trasporto durante il processo di uscita dalle restrizioni correlate alla Covid-19 e il successivo recupero. Questi principi comuni devono agevolare il riconoscimento reciproco delle misure attuate all’interno dell’UE, ma anche nei confronti di paesi terzi, per consentire l’effettiva continuità dei servizi di trasporto. Come affermato nella sezione precedente, alcuni principi e misure devono essere applicati ai nodi di trasporto e ai veicoli per tutti i modi di trasporto, con adeguamenti specifici per tenere conto delle circostanze, delle esigenze e della fattibilità specifici dei singoli modi di trasporto.

41.

Fra tali misure trasversali figurano, in particolare:

a.

almeno durante l’allentamento iniziale delle restrizioni, nei veicoli in determinati modi di trasporto può essere necessario ridurre il numero di passeggeri per garantire un adeguato rispetto delle prescrizioni applicabili in materia di distanziamento fisico;

b.

l’uso volontario di applicazioni di tracciamento dei contatti va preso in considerazione come ulteriore strumento di attenuazione dei rischi;

c.

i lavoratori del settore dei trasporti devono essere equipaggiati con DPI e, se possibile, separati dai passeggeri tramite barriere;

d.

i nodi di trasporto e i veicoli devono essere puliti e disinfettati in modo frequente e i rifiuti raccolti con maggiore frequenza;

e.

occorre predisporre sistematicamente stazioni igienizzanti per le mani e imporne l’uso nella misura del possibile;

f.

i sistemi di ventilazione e filtraggio dell’aria devono essere potenziati e, se opportuno, deve essere privilegiata la ventilazione naturale;

g.

l’obbligo per i passeggeri di indossare la mascherina, soprattutto nei casi in cui non sia sempre possibile osservare scrupolosamente le misure di distanziamento;

h.

i biglietti e le informazioni devono essere forniti per via elettronica e automatica; le prevendite online di biglietti devono essere fortemente promosse e privilegiate, come pure le procedure anticipate di check-in, prenotazione e registrazione;

i.

il check-in, il carico e lo scarico dei bagagli devono essere organizzati in modo da evitare gli assembramenti di passeggeri;

j.

se possibile, il preordine di servizi e di pasti a bordo deve essere agevolato al momento della prenotazione, per ridurre il contatto tra il personale e i passeggeri;

k.

informazioni accessibili sulle procedure di comportamento sicuro messe in atto, nonché sui dispositivi di protezione necessari per i passeggeri, devono essere esposte in modo visibile nei nodi di trasporto e nei veicoli e messe a disposizione prima di ogni viaggio.

42.

Le organizzazioni delle parti interessate, gli operatori e i prestatori di servizi attivi nei vari modi di trasporto devono elaborare e attuare misure adeguate che affrontino le circostanze specifiche di ciascuno di tali modi. Tali misure devono essere in linea con i principi e le raccomandazioni generali e specifici dei singoli modi di trasporto illustrati nei presenti orientamenti. Le misure devono essere costantemente riesaminate e, se necessario, adeguate per garantirne l’efficacia ai fini della protezione della salute dei lavoratori del settore e dei passeggeri.

43.

Tenendo conto delle caratteristiche e delle esigenze specifiche di ogni modo di trasporto occorre inoltre attuare e applicare le misure seguenti.

b)   Trasporto aereo

44.

Il trasporto aereo vanta una lunga esperienza nell’ambito della gestione dei rischi di sicurezza ed è abituato ad operare in un contesto altamente controllato. Per uscire dalla presente crisi sarà fondamentale riconquistare la fiducia dei passeggeri nella sicurezza del trasporto aereo. A tal fine sarà essenziale un’ampia comunicazione tra i soggetti interessati nel settore sanitario e del trasporto aereo in merito alle misure adottate e alla modalità con cui esse riescono ad attenuare i rischi. Il settore del trasporto aereo deve garantire che le misure siano estremamente visibili e coordinate e che siano sempre comunicate ai passeggeri.

45.

Per attenuare il rischio di diffusione della Covid-19 occorre seguire gli stessi principi applicati alla gestione dei rischi di sicurezza, tra cui monitoraggio della conformità, riesame periodico dell’efficacia delle misure, adeguamento delle misure al cambiamento delle esigenze e al miglioramento dei metodi e delle tecnologie, tenendo conto tuttavia del fatto che gli aeroporti e le linee aeree non sono qualificati per fornire servizi sanitari, quali ad esempio adottare decisioni in merito allo screening sanitario dei passeggeri, che dovrebbe essere attuato dalle autorità competenti.

46.

Per garantire che le misure alla partenza e all’arrivo siano comparabili e quindi evitare che i viaggi diventino eccessivamente complessi o addirittura impossibili, è fondamentale garantire che misure equivalenti, basate su principi condivisi e in grado di attenuare adeguatamente i pertinenti rischi sanitari, siano reciprocamente riconosciute al punto di partenza e al punto di arrivo. A tal fine è utile definire criteri concreti da tradurre in un approccio internazionalmente riconosciuto. L’utilizzo di norme equivalenti e l’applicazione della reciprocità per quanto riguarda le misure e il loro riconoscimento possono consentire la ripresa del trasporto aereo nell’UE e nel contesto globale. La stretta cooperazione con i paesi terzi e con i partner internazionali, tra cui l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (ICAO) sarà pertanto essenziale.

47.

L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (AESA), in collaborazione con la Commissione, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e le autorità competenti, presenterà nelle prossime settimane orientamenti tecnici operativi per agevolare un approccio coordinato e assistere le autorità aeronautiche nazionali, le linee aeree, gli aeroporti ed altre parti interessate nel settore del trasporto aereo. Tali orientamenti operativi terranno conto dei principi di gestione della sicurezza elaborati per garantire la sicurezza del trasporto aereo europeo e definiranno un protocollo di base per la sicurezza sanitaria del trasporto aereo, di cui sarà proposta l’applicazione in tutta l’UE.

48.

Il protocollo deve contemplare le misure seguenti:

a.

potenziamento della ventilazione, filtrazione dell’aria di grado ospedaliero e flusso d’aria verticale;

b.

contenimento dei rischi di contaminazione durante il viaggio (ad esempio evitando la concentrazione di passeggeri, limitando le interazioni a bordo, valutando l’assegnazione più adeguata dei posti a sedere in base ai vincoli tecnici e privilegiando i documenti e i mezzi di pagamento elettronici);

c.

riduzione degli spostamenti in cabina (ad esempio meno bagaglio in cabina, meno interazioni con l’equipaggio);

d.

gestione adeguata dei flussi di passeggeri (ad esempio consigliando di arrivare per tempo in aeroporto, dando priorità al check-in online o al self check-in, garantendo il distanziamento e riducendo al minimo i contatti alla consegna dei bagagli, ai controlli di sicurezza e di frontiera, all’imbarco e durante la riconsegna dei bagagli); occorre fornire ai passeggeri, prima del viaggio, informazioni accessibili sulle procedure seguite in aeroporto.

49.

I prossimi orientamenti tecnici operativi AESA/ECDC specificheranno ulteriori misure di attenuazione, in stretto coordinamento con le autorità nazionali competenti, al fine di introdurre misure per l’esercizio dei voli in modo coerente in tutta l’UE.

c)   Trasporto su strada

50.

Occorre garantire livelli elevati di igiene in tutte le parti di stazioni, aree di sosta (ad esempio lungo le autostrade), parcheggi coperti, stazioni di rifornimento e di ricarica, comprese pulizia e disinfezione periodiche, al fine di limitare il rischio di contagio per gli utenti della strada. Occorre gestire il flusso di passeggeri nelle stazioni e, ove non è possibile garantire livelli adeguati di salute pubblica, valutare l’ipotesi di chiudere talune fermate o stazioni.

51.

Trasporto effettuato con autobus: affinché possano essere gradualmente ripristinati i viaggi effettuati con autobus sarà necessaria l’adozione di misure adeguate, con cui sia operata una distinzione tra i servizi regionali e quelli a lunga distanza. La strategia deve essere coordinata tra gli Stati membri e gli operatori, al fine di garantirne l’efficacia, in particolare per quanto concerne i servizi internazionali effettuati con autobus. Devono essere introdotte pratiche operative sicure, tra cui ad esempio la salita dalla porta posteriore e l’utilizzo, nella misura più ampia possibile, dei finestrini e non dell’aria condizionata per la ventilazione. Occorre inoltre ottimizzare, per quanto possibile, l’utilizzo dei posti a sedere (ad esempio, le famiglie possono sedere insieme, mentre le persone che non viaggiano insieme dovranno essere separate). Nei minibus i passeggeri non possono sedere vicino al conducente, a meno che non sia possibile una separazione fisica. Gli operatori dei servizi di autobus regolari dovranno avere la possibilità di ricostituire progressivamente la rete, a seconda delle restrizioni nazionali. Gli Stati membri devono predisporre a tale scopo procedure semplificate e rapide per consentire agli operatori di adattare prontamente i loro servizi senza compromettere la salute e la sicurezza dei lavoratori del settore dei trasporti. Occorre se possibile limitare i contatti tra i membri del personale e i bagagli dei passeggeri; questi ultimi devono provvedere a caricare e scaricare i propri bagagli.

52.

Trasporto in automobile/furgone su richiesta (taxi, veicoli privati a noleggio con conducente): i servizi di taxi e veicoli privati a noleggio con conducente hanno in larga misura proseguito l’attività adottando misure di protezione specifiche per i conducenti e limitazioni a un unico passeggero o a più persone che vivono nello stesso nucleo familiare. Tali servizi devono proseguire l’attività adottando misure specifiche in materia di igiene e di riduzione del rischio. Le società devono fornire mascherine e disinfettanti ai conducenti. Occorre disinfettare con la maggior frequenza possibile l’interno dei veicoli. I conducenti di taxi e veicoli privati a noleggio devono evitare il contatto fisico con i passeggeri e deve essere sempre data priorità al pagamento elettronico. Le società devono fornire ai conducenti dei separatori fisici per i veicoli (ad esempio tende o barriere di plastica) al fine di limitare il contatto con i passeggeri. Questi ultimi non possono sedere vicino al conducente, a meno che non sia possibile una separazione fisica. Le società devono condividere con il passeggero le informazioni pertinenti prima della corsa.

d)   Trasporto ferroviario

53.

Affinché possa essere ripristinato il trasporto di passeggeri, sarà importante rassicurare questi ultimi quanto alla sicurezza dell’utilizzo dei trasporti collettivi. Sarà necessario comunicare le misure in maniera chiara, visibile ed efficace. È necessario, in particolare con riguardo ai servizi ferroviari internazionali, che le misure siano coordinate tra gli Stati membri e gli operatori al fine di garantirne l’efficacia. Le associazioni del settore ferroviario e le organizzazioni dei lavoratori stanno lavorando all’elaborazione di norme comuni.

54.

Considerando l’elevato numero di passeggeri trasportati quotidianamente, e il numero di stazioni servite, la conformità alle regole generali per comportamenti sicuri a tutela della salute pubblica, in particolare un distanziamento adeguato, dipende anche dalla diligenza e dal senso di responsabilità di ciascun passeggero. Deve essere garantito un buon livello di conformità mediante controlli a campione.

55.

Dato che le ferrovie hanno proseguito l’attività durante la pandemia di Covid-19, sono già in vigore numerose misure che possono essere mantenute e, ove necessario, adeguate:

a.

sui treni devono essere applicati, ove necessario, obblighi di distanziamento, in particolare fin quando il numero di passeggeri rimarrà relativamente basso; per rendere possibile il distanziamento occorre incrementare, ove necessario, la frequenza e la capacità dei treni per ridurre la densità dei passeggeri;

b.

gli operatori ferroviari devono prevedere la prenotazione obbligatoria sui treni regionali e a lunga percorrenza, identificando nome, origine e destinazione dei passeggeri; in alternativa, per i treni a breve percorrenza, i passeggeri sono tenuti a lasciare dei sedili vuoti tra di loro, fatta eccezione per i passeggeri che vivono nello stesso nucleo familiare;

c.

gli operatori ferroviari devono avvalersi, ai fini della gestione della capacità, di sistemi di conteggio dei passeggeri a bordo, disponibili in particolare per i treni suburbani e pendolari (basati sul peso, i passi nelle zone delle porte ed anche gli algoritmi di conteggio delle televisioni a circuito chiuso che non consentono di identificare le persone); gli orari e l’assegnazione delle linee ferroviarie possono necessitare di adeguamenti flessibili, anche mediante un’ottimizzazione coordinata della capacità che rifletta la richiesta e l’esigenza di ridurre la densità dei passeggeri;

d.

il flusso di passeggeri nelle stazioni deve essere gestito e, ove non è possibile garantire livelli adeguati di salute pubblica, occorre valutare l’ipotesi di chiudere talune fermate o stazioni;

e.

gli spostamenti al di fuori dell’ora di punta devono essere promossi tramite incentivi, quali ad esempio un adeguamento dei prezzi oppure, nel caso dei treni pendolari, orari di lavoro flessibili, al fine di evitare sovraffollamento;

f.

le porte devono essere aperte ad ogni fermata in maniera automatica o a distanza dal conducente per evitare che i passeggeri debbano toccarne le maniglie o i pulsanti.

56.

L’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (ERA), che dispone sia delle pertinenti competenze in materia di operazioni ferroviarie e di metodi comuni di sicurezza sia di un’ampia rete di canali di comunicazioni (con le autorità, gli operatori e i produttori), è pronta a svolgere un ruolo fondamentale per garantire la condivisione delle migliori prassi. L’impresa comune Shift2Rail sta già vagliando le opportunità di sostenere lo sviluppo di applicazioni, basate su dati aggregati e anonimizzati (18), che contribuiscano a comprendere le dinamiche del sovraffollamento nelle stazioni e che potrebbero recare benefici anche ai trasporti pubblici.

e)   Trasporto per vie navigabili

57.

Il trasporto di passeggeri per vie navigabili ha subìto una significativa riduzione. Saranno necessarie misure atte a garantire la salute pubblica per recuperare la fiducia sia dei passeggeri sia dei membri dell’equipaggio. Occorre adeguare tali misure al tipo di nave, al carattere e alla lunghezza del viaggio, che possono variare in maniera significativa nel settore del trasporto su vie navigabili. Potrà presentarsi la necessità di incrementare il numero di navi e viaggi, in particolare là dove il trasporto in traghetto è essenziale per ragioni di connettività con zone isolate e isole.

58.

Le misure per i lavoratori del settore del trasporto marittimo sono specificate in dettaglio negli orientamenti relativi alla protezione della salute per le persone a bordo delle navi (19). I lavoratori, compresi quelli a bordo delle navi e nei porti, devono avere accesso in ogni momento durante lo svolgimento del loro lavoro ai dispositivi di protezione individuale (20) e a un’assistenza medica adeguata. Occorre ridurre per quanto possibile le interazioni dirette tra le persone a bordo per evitare il rischio di trasmissione.

59.

L’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) è pronta ad agevolare la condivisione delle migliori prassi e delle informazioni che possono essere utili per le autorità competenti e per le parti interessate (ad esempio riguardo la localizzazione di natanti, la comunicazione di informazioni sanitarie ecc.). Inoltre, data la natura internazionale del trasporto marittimo, la cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, tra cui l’Organizzazione marittima internazionale (IMO), sarà importante per agevolare la cooperazione globale e l’equivalenza e la reciprocità di misure e prassi relative alla Covid-19.

60.

Sulla base dell’esperienza maturata e delle misure già applicate dagli Stati membri, gli operatori e tutti gli altri soggetti coinvolti nel trasporto su vie navigabili (porti, terminali dei traghetti, autorità nazionali competenti) sono tenuti ad applicare le misure seguenti:

a.

garantire che i requisiti in materia di distanziamento possano essere rispettati sulle navi, anche riducendo il numero di passeggeri autorizzati;

b.

limitare l’accesso ai moli di imbarco e di sbarco ai passeggeri muniti di biglietto; assegnare i posti a sedere ai passeggeri;

c.

prevedere corsie apposite nei porti per separare i passeggeri in entrata e in uscita;

d.

spostare quanti più passeggeri possibile, se le condizioni lo consentono, nelle zone scoperte della nave;

e.

applicare misure quali la raccomandazione o la richiesta ai passeggeri di rimanere nei rispettivi veicoli a bordo dei traghetti durante viaggi brevi (ad esempio meno di un’ora) soltanto sui ponti scoperti, a meno che non siano adottate precauzioni supplementari di sicurezza conformemente alle norme applicabili dell’UE; occorre adeguare, ove necessario, la capacità dei ponti per garantire la sicurezza e deve essere presente personale antincendio addestrato;

f.

eseguire la pulizia e la disinfezione delle navi e degli impianti a terra seguendo le procedure indicate (21) dall’azione congiunta EU Healthy Gateways;

g.

elaborare, per le navi da crociera e, ove opportuno, per i traghetti, protocolli specifici per la pulizia e l’igiene che riducano al minimo il rischio di contaminazione incrociata tra le cabine dei passeggeri;

h.

elaborare protocolli concertati tra gli operatori di navi e le strutture a terra per le persone con una sospetta o confermata infezione da Covid-19, in cui siano previste misure da adottare prima, durante e dopo il viaggio; occorre a tal fine garantire la disponibilità di procedure di screening sanitario, fornire stanze per la quarantena e organizzare un’interazione adeguata con la persona in quarantena;

i.

dotare le navi da crociera di un’adeguata capacità di effettuare test per la Covid-19 a bordo, da utilizzarsi quando si sospetta l’infezione di un passeggero o di un membro dell’equipaggio.

61.

I precedenti focolai di Covid-19 sulle navi da crociera hanno posto in evidenza la particolare vulnerabilità degli ambienti chiusi durante i viaggi lunghi. Prima che le navi da crociera riprendano l’attività, gli operatori delle navi devono porre in essere procedure rigide atte a ridurre il rischio di trasmissione a bordo e a fornire un’assistenza medica adeguata in caso di infezioni. Occorre coordinare a livello dell’UE e internazionale il ripristino graduale dei servizi di crociera, tenendo in considerazione la situazione della salute pubblica nei paesi interessati. Prima dell’inizio dei viaggi, gli operatori delle navi da crociera devono assicurarsi con i porti lungo la rotta che sia possibile, se necessario, sia provvedere affinché i passeggeri e i membri dell’equipaggio ricevano cure mediche sia organizzare rimpatri e cambi di equipaggio. Al fine di garantire la continuità e la sicurezza del trasporto marittimo, la Commissione continuerà ad adottare misure per agevolare e coordinare gli sforzi degli Stati membri volti a consentire i cambi di equipaggio nei loro porti.

f)   Mobilità urbana

62.

In molte città e regioni i trasporti pubblici (autobus, metropolitane, tram, treni urbani e suburbani ecc.) hanno continuato a svolgere il proprio servizio durante tutta la pandemia di Covid-19. Per prepararsi in vista del momento in cui il numero di passeggeri tornerà a crescere, occorre porre in essere misure atte a garantire la massima sicurezza per i passeggeri, quali:

a.

richiedere il distanziamento minimo di sicurezza, avvalendosi ad esempio di adesivi o segnalazioni sui pavimenti per indicare ai passeggeri nei veicoli come mantenere una distanza di sicurezza;

b.

ridurre al minimo i contatti tra conducenti e passeggeri, ad esempio utilizzando barriere, chiudendo le porte di entrata anteriori, promuovendo l’uso di biglietti e metodi di pagamento elettronici;

c.

incrementare e adattare la frequenza del servizio, nonché adeguare le linee, per rendere possibile il distanziamento minimo di sicurezza quando aumenta il numero di passeggeri e per migliorare il servizio verso alcune destinazioni, ad esempio in caso di richiesta particolarmente elevata);

d.

fare in modo che le porte siano aperte ad ogni fermata in maniera automatica o a distanza dal conducente per evitare che i passeggeri debbano toccarne le maniglie o i pulsanti;

e.

ottimizzare i flussi di passeggeri presso le stazioni e i nodi di trasporto per evitare il sovraffollamento durante le ore di punta e per ridurre al minimo i contatti, mediante l’uso di tecnologie innovative e applicazioni mobili (ad esempio previsioni relative a densità e sovraffollamento, installazione di contatori di passeggeri alle porte che prevedano un limite massimo, organizzazione di fasce orarie su appuntamento per gli spostamenti) e consentire la flessibilità dell’orario di lavoro.

63.

È essenziale comunicare in maniera chiara tutte le misure adottate per agevolarne un’attuazione priva di problemi, rassicurare i cittadini e mantenere la loro fiducia nei confronti del trasporto pubblico. Anche le campagne di comunicazione (ad esempio gli adesivi di posizionamento) si sono rivelate efficaci. Molte delle misure che potrebbero essere necessarie (ad esempio, tra le altre, la gestione della folla, l’accesso ai nodi di trasporto e ai veicoli, il mantenimento del distanziamento fisico) hanno conseguenze che esulano dalle competenze del trasporto pubblico e devono essere elaborate in collaborazione con le autorità sanitarie e le altre parti interessate, con una definizione chiara dei diritti e dei doveri di ciascun soggetto. I costi aggiuntivi che ne derivano potrebbero essere integrati negli appalti pubblici di servizi.

64.

Soluzioni mediante mobilità condivisa: le società del settore della mobilità condivisa devono adottare una serie di misure volte a proteggere i conducenti e i passeggeri dall’infezione. Occorre disinfettare con cura i veicoli a noleggio dopo ogni utilizzo, mentre i veicoli utilizzati per il car-sharing devono essere disinfettati almeno una volta nei giorni in cui sono utilizzati. Occorre aumentare gli interventi di disinfezione per i servizi basati su stazioni (ad esempio le biciclette condivise). Le società di noleggio di monopattini e biciclette elettrici devono disinfettare i monopattini e le biciclette almeno in corrispondenza di ogni ricambio della batteria.

65.

Mobilità attiva: molte città europee stanno intraprendendo iniziative volte a rendere la mobilità attiva (ad esempio gli spostamenti a piedi e in bicicletta) un’opzione di mobilità sicura e più interessante durante la pandemia di Covid-19. Le aree urbane possono valutare l’ipotesi di allargare provvisoriamente i marciapiedi e destinare spazi più ampi sulla strada alla mobilità attiva per andare incontro alle esigenze della popolazione in termini di spostamenti più sicuri ed efficienti, riducendo inoltre i limiti di velocità per i veicoli nelle aree in cui aumenta la mobilità attiva.

66.

La condivisione di migliori prassi, idee e innovazioni per la mobilità sicura nelle aree urbane e suburbane durante la pandemia di Covid-19 ha avuto inizio mediante apposite piattaforme e reti ed è fondamentale per l’ulteriore sviluppo di tale cooperazione e della condivisione delle conoscenze. La Commissione riunirà inoltre Stati membri, autorità locali e parti interessate operanti nel settore della mobilità urbana al fine di analizzare l’impatto della pandemia, trarre insegnamenti e raccogliere le esperienze maturate finora e individuare le opportunità in vista di una mobilità futura più sostenibile nell’UE, in linea con il Green Deal europeo.

IV.   Conclusioni

67.

La Commissione continuerà a collaborare con le altre istituzioni, le agenzie e gli organismi dell’UE, gli Stati membri, le parti interessate del settore dei trasporti e i partner internazionali per coordinare le azioni e agevolare l’attuazione dei presenti orientamenti in modo trasparente e obiettivo. La Commissione intende in particolare verificare che le misure di contenimento e la loro progressiva revoca non compromettano il mercato unico, non creino effetti discriminatori contrari ai trattati tra gli operatori e i prestatori di servizi del settore dei trasporti dell’UE e non risultino in discriminazioni fondate sulla nazionalità tra cittadini o lavoratori dell’UE.

68.

La situazione è in costante evoluzione e la Commissione continuerà a collaborare con autorità competenti, organizzazioni delle parti interessate, operatori e prestatori di servizi del settore dei trasporti per adeguare e aggiornare la nostra strategia e le nostre misure, tenendo in considerazione i più recenti sviluppi epidemiologici, i riscontri sull’efficacia delle misure vigenti e le esigenze dei cittadini dell’UE e della nostra economia. Fin quando proseguirà la pandemia di Covid-19 le autorità pubbliche, le parti interessate e i cittadini devono rimanere vigili, mantenendo un livello elevato di preparazione in vista di un potenziale aumento delle infezioni. In tale contesto la Commissione attuerà un monitoraggio costante dell’applicazione dei presenti orientamenti e li aggiornerà, ove necessario, per garantirne l’efficacia al mutare delle circostanze.

69.

Nel concentrarsi sul ripristino dei servizi di trasporto e della connettività, è necessario proiettarsi verso un recupero sostenibile e intelligente del settore dei trasporti dell’UE, affinché quest’ultimo possa ritrovare l’efficienza che aveva prima della crisi, restare competitivo a livello globale e continuare a essere una componente fondamentale dell’economia e della vita dei cittadini dell’UE. Gli insegnamenti tratti dalla crisi del coronavirus si rifletteranno nel corso del 2020 nella strategia per la mobilità sostenibile e intelligente di prossima elaborazione.

(1)  Ad esempio, sono state registrate riduzioni di circa il 90 % del traffico aereo rispetto a un anno fa (fonte: Eurocontrol), l’85 % per quanto riguarda i servizi ferroviari a lunga percorrenza per passeggeri, l’80 % per quanto riguarda i servizi ferroviari regionali (compresi quelli suburbani) per passeggeri, e si è assistito a uno stallo quasi totale dei servizi ferroviari internazionali per passeggeri (fonte: CER) nonché a una flessione di oltre il 90 % per quanto riguarda le navi da crociera e passeggeri a metà aprile rispetto a un anno fa (fonte: EMSA).

(2)  COM(2020) 115 final, COM(2020) 148 final e C(2020) 2050 final (GU C 102 I del 30.3.2020, pag. 12).

(3)  C(2020) 1753 final (GU C 86 I del 16.3.2020, pag. 1).

(4)  C(2020) 1897 final (GU C 96 I del 24.3.2020, pag. 1).

(5)  C(2020) 2010 final (GU C 100 I del 27.3.2020, pag. 1).

(6)  C(2020) 3100 final (GU C 119 del 14.4.2020, pag. 1).

(7)  C(2020) 2051 final (GU C 102 I del 30.3.2020, pag. 12).

(8)  Tabella di marcia comune europea verso la revoca delle misure di contenimento della COVID-19 (GU C 126 del 17.4.2020, pag. 1).

(9)  Ad esempio l’Organizzazione marittima internazionale, l’Organizzazione internazionale del lavoro, l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale, il segretariato permanente della Comunità dei trasporti ecc.

(10)  Comunicazione della Commissione – Verso un approccio graduale e coordinato per il ripristino della libera circolazione e la revoca dei controlli alle frontiere interne – COVID-19 del 13 maggio 2020.

(11)  Nella presente comunicazione per «veicolo» si intendono, in funzione del contesto specifico, tutti i tipi di veicoli, tra cui, tra l’altro, le automobili, i camion, gli autobus, i pullman, i treni, gli aeromobili, le navi, i traghetti ecc.

(12)  «Covid-19: risorse per l’ambiente di lavoro» e «Covid-19: fare ritorno al luogo di lavoro - Adeguare i luoghi di lavoro e proteggere i lavoratori», https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace#See.

(13)  Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1); regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3); regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7).

(14)  «Mascherine facciali» è un termine generico che si riferisce sia a quelle di tipo medico, sia a quelle di tipo non medico. L’ECDC segnala che potrebbe essere preso in considerazione l’uso di mascherine facciali non mediche confezionate con tessuti di vario genere soprattutto se, a causa di problemi di approvvigionamento, le mascherine facciali mediche devono essere utilizzate in via prioritaria come dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori sanitari (https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-use-face-masks-community.pdf). Spetterà alle autorità sanitarie/responsabili della sicurezza nazionali fornire ulteriori precisazioni in consultazione con le parti interessate per ciascun modo di trasporto, sulla base del rischio epidemiologico nel paese in questione, della disponibilità e di altre considerazioni. Alcuni lavoratori del settore dei trasporti e alcuni passeggeri possono, rispettivamente, essere esposti a diversi livelli di rischio.

(15)  https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/covid-19_apps_en.pdf.

(16)  Comunicazione della Commissione - Orientamenti sulle app a sostegno della lotta alla pandemia di Covid-19 relativamente alla protezione dei dati (GU C 124I del 17.4.2020, pag. 1).

(17)  https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-042020-use-location-data-and-contact-tracing_en.

(18)  Raccomandazione (UE) 2020/518 della Commissione dell’8 aprile 2020 relativa a un pacchetto di strumenti comuni dell’Unione per l’uso della tecnologia e dei dati al fine di contrastare la crisi Covid-19 e uscirne, in particolare per quanto riguarda le applicazioni mobili e l’uso di dati anonimizzati sulla mobilità (GU L 114 del 14.4.2020, pag. 7).

(19)  Comunicazione della Commissione - Orientamenti relativi alla protezione della salute, al rimpatrio e alle modalità di viaggio per i marittimi, i passeggeri e le altre persone a bordo delle navi (GU C 119 del 14.4.2020, pag. 1).

(20)  Azione congiunta EU Healthy Gateways, Overview of Personal Protective Equipment (PPE) recommended for staff at Points of Entry and crew on board conveyances in the context of COVID-19 [Compendio dei dispositivi di protezione individuali raccomandati per il personale ai punti di entrata e per i membri dell’equipaggio a bordo dei mezzi di trasporto nel contesto della Covid-19].

(21)  Suggested procedures for cleaning and disinfection of ships during the pandemic or when a case of COVID-19 has been identified on board [Procedure indicate per la pulizia e la disinfezione delle navi durante la pandemia o quando è riscontrato un caso di Covid-19 a bordo]; https://www.healthygateways.eu/Portals/0/plcdocs/EU_HEALTHY_GATEWAYS_COVID-19_Cleaning_Disinfection_ships_09_4_2020_F.pdf?ver=2020-04-09-124859-237.


15.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 169/30


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Verso un approccio graduale e coordinato per il ripristino della libera circolazione e la revoca dei controlli alle frontiere interne – COVID-19

(2020/C 169/03)

I.   INTRODUZIONE

La pandemia di Covid-19 ha generato un’emergenza sanitaria senza precedenti in tutti i paesi europei. La mancanza di una cura efficace o di un vaccino in un contesto di crescita esponenziale, a partire dal febbraio 2020, dei contagi in Europa ha indotto molti Stati membri dell’UE e paesi associati Schengen (1) (in appresso «gli Stati membri») ad imporre alle rispettive popolazioni misure di vasta portata, comprendenti l’isolamento e il distanziamento interpersonale. Quasi tutti gli Stati membri hanno introdotto - tra le misure finalizzate alla protezione della salute pubblica - restrizioni alla libera circolazione, compresi i controlli temporanei alle frontiere interne (2). Inoltre, sono state applicate restrizioni dei viaggi non essenziali alle frontiere esterne dell’Unione a seguito delle raccomandazioni della Commissione del 16 marzo (3), dell’8 aprile (4) e dell’8 maggio (5), confermate dalle linee guida del 30 marzo (6).

Nelle scorse settimane la Commissione e gli Stati membri hanno approfondito il coordinamento, l’azione comune e lo scambio di informazioni. Tali forme di collaborazione hanno contribuito a mitigare l’impatto delle restrizioni, consentendo di ripristinare alcuni aspetti del funzionamento del mercato unico, compresa la fornitura di beni e servizi essenziali in tutta Europa e la libera circolazione per i viaggi transfrontalieri essenziali. Queste prime misure erano intese a trovare un equilibrio tra, da un lato, l’obiettivo di ritardare la diffusione della pandemia e ridurre il rischio di eccessiva pressione sui sistemi sanitari e, dall’altro, la necessità di limitare gli effetti negativi sulla libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi.

Con il graduale miglioramento della situazione sanitaria, tale equilibrio dovrebbe orientarsi verso un ritorno alla libera circolazione delle persone senza restrizioni e il ripristino dell’integrità dello spazio Schengen, una delle principali realizzazioni dell’integrazione europea. L’eliminazione delle restrizioni è fondamentale ai fini della ripresa dell’economia. Le restrizioni alla libera circolazione e la reintroduzione delle frontiere interne nuocciono al mercato unico e al regolare funzionamento delle catene di approvvigionamento. Più importante ancora, esse danneggiano il nostro stile di vita europeo in un’Unione in cui i cittadini possono viaggiare liberamente oltre frontiera, in qualità di lavoratori, studenti, familiari o turisti. Dobbiamo adoperarci per ripristinare questa fondamentale conquista dell’integrazione europea.

Scopo della presente comunicazione è invitare gli Stati membri ad avviare un processo di riapertura della piena circolazione transfrontaliera all’interno dell’Unione. Il ripristino della libera circolazione delle persone e la soppressione dei controlli alle frontiere interne devono avvenire progressivamente, con la massima attenzione alla vita e alla salute dei cittadini. Pertanto, la ripresa dei viaggi avrà come condizione principale il miglioramento della situazione epidemiologica e sarà integrata da misure, quali le prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria applicabili alle diverse modalità di viaggio e di alloggio, volte ad attenuare i rischi per la salute. Riaprire la circolazione transfrontaliera è uno dei presupposti indispensabili per il ripristino del turismo e dei trasporti.

Parallelamente alla presente comunicazione, la Commissione ha elaborato un pacchetto di misure volte a ridare slancio all’ecosistema del turismo, che è uno dei volani economici, sociali e culturali dell’Europa. La presente comunicazione illustra in che modo la graduale soppressione delle restrizioni nazionali e transfrontaliere nel rispetto del principio di non discriminazione dovrebbe essere accompagnata dal progressivo ripristino della libera circolazione dei cittadini europei e dall’eliminazione dei controlli alle frontiere interne.

II.   TABELLA DI MARCIA COMUNE EUROPEA

Il 15 aprile 2020 la presidente della Commissione europea, insieme al presidente del Consiglio europeo, ha adottato una tabella di marcia comune europea verso la revoca delle misure di contenimento della Covid-19 (la «tabella di marcia comune»). La tabella presenta agli Stati membri una serie di raccomandazioni per una graduale abolizione delle misure adottate e prevede un approccio graduale al fine di ripristinare la libera circolazione senza restrizioni e di eliminare i controlli temporanei alle frontiere interne applicati dalla maggior parte degli Stati membri. Essa prevede inoltre, in una seconda fase, la revoca delle restrizioni dei viaggi non essenziali verso l’UE attraverso la frontiera esterna, misura sottoposta a costante valutazione da parte della Commissione.

La tabella di marcia comune chiede alla Commissione di continuare 1) ad analizzare la proporzionalità delle misure adottate dagli Stati membri per far fronte alla pandemia di Covid-19 in funzione dell’evolversi della situazione, e 2) di intervenire per richiedere la revoca delle misure ritenute sproporzionate, in particolare laddove incidano sul mercato unico. Sottolinea inoltre l’interesse comune europeo ad allentare in modo coordinato le misure connesse alla Covid-19. Una volta superata l’emergenza della lotta alla pandemia di Covid-19 e le sue conseguenze immediate, le società e le economie europee devono ritornare a uno stato normale di funzionamento. La revoca delle restrizioni di viaggio e dei controlli alle frontiere interne dovrebbe essere riesaminata parallelamente al processo di revoca delle restrizioni all’interno dei territori degli Stati membri. Tutte le fasi devono essere avviate nella piena consapevolezza del rischio che si inneschi una seconda ondata di trasmissione del virus nella collettività, che richiederebbe la reintroduzione di misure di contenimento più severe. La tabella di marcia comune indica inoltre che sarà necessario prestare attenzione alla situazione dei paesi del vicinato dell’UE. In linea con la comunicazione dal titolo «Aiutare i Balcani occidentali ad affrontare la COVID-19 e sostenerne la ripresa nel periodo post-pandemia» (7), la Commissione è disposta e pronta ad associare strettamente la regione all’attuazione della sua tabella di marcia comune.

La tabella di marcia comune menziona tre aspetti da tenere in considerazione nel valutare se sia giunto il momento di eliminare progressivamente le restrizioni dei viaggi e i controlli alle frontiere interne: 1) criteri epidemiologici; 2) capacità del sistema sanitario; 3) capacità di monitoraggio adeguata. In tale contesto, chiarisce che i controlli alle frontiere interne e le restrizioni dei viaggi attualmente applicati dovrebbero essere aboliti quando la situazione epidemiologica converga in misura sufficiente e le regole di distanziamento interpersonale siano applicate su larga scala e in modo responsabile (8). Nella tabella di marcia comune viene ribadito che, nel procedere all’eliminazione graduale delle restrizioni alla libera circolazione e alla riapertura delle frontiere, si dovrebbe dare priorità ai lavoratori stagionali e transfrontalieri, evitando qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei lavoratori mobili dell’UE (9).

III.   ELIMINAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELLA COVID-19 ALLE FRONTIERE INTERNE: CRITERI E FASI

Il processo di revoca delle restrizioni dei viaggi e dei controlli alle frontiere interne richiederà di ponderare e trovare un equilibrio tra criteri diversi, tenendo conto delle specifiche situazioni epidemiologiche in ciascuno Stato membro, che a loro volta possono variare da una zona o da una regione all’altra. Tale base obiettiva è fondamentale per garantire che le restrizioni siano eliminate in modo non discriminatorio. Le fasi proposte nella presente comunicazione dovrebbero essere attuate in modo coordinato, ma anche flessibile, con la possibilità di reintrodurre determinate misure qualora la situazione epidemiologica lo richieda, o al contrario di consentire di revocare le misure con ritmi più accelerati se la situazione lo consente. La tempistica del processo sarà influenzata anche da quanto i cittadini dell’UE si conformeranno alle misure di distanziamento interpersonale. Tutte le fasi dovrebbero essere basate sulla valutazione di una situazione in evoluzione e sul costante monitoraggio dei criteri. A tal fine, il meccanismo di coordinamento definito nella sezione IV sarà determinante per garantire la fiducia reciproca e la coerenza operativa.

III.1.   Criteri

La revoca delle restrizioni dei viaggi e dei controlli alle frontiere interne deve essere basata sull’attenta considerazione della situazione epidemiologica in tutta Europa e nei singoli Stati membri. Le misure da adottare a livello nazionale per eliminare gradualmente le restrizioni dei viaggi dovrebbero tener conto: a) della valutazione della convergenza delle situazioni epidemiologiche negli Stati membri; b) della necessità di applicare misure di contenimento, compreso il distanziamento interpersonale, creando e mantenendo al contempo un clima di fiducia nelle società; c) della proporzionalità, vale a dire il confronto tra i vantaggi derivanti dal mantenimento di restrizioni generalizzate e le considerazioni di ordine economico e sociale, compreso l’impatto sulla mobilità dei lavoratori e degli scambi commerciali a livello transfrontaliero nell’UE (10). Tali criteri consentiranno un approccio graduale, flessibile e coordinato per l’eliminazione dei controlli e delle restrizioni dei viaggi.

Sulla base delle consultazioni del «Gruppo d’informazione Covid-19 — Affari interni» e tenendo conto dei pareri scientifici forniti dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), la Commissione raccomanda agli Stati membri di tener conto degli elementi e delle considerazioni politiche elencati qui di seguito ai fini della revoca delle restrizioni alla libera circolazione e dei controlli alle frontiere interne.

a)   Situazione epidemiologica

All’interno dell’UE, le restrizioni dei viaggi dovrebbero essere revocate dapprima in zone che registrano una situazione epidemiologica comparabile sulla base degli orientamenti forniti dall’ECDC, e in cui esistono sufficienti capacità in termini di ospedali, test, monitoraggio e tracciamento dei contatti. Ciò è necessario per evitare misure discriminatorie e garantire che l’azione sia condotta in modo coordinato in tutta l’UE. Inoltre, l’ECDC sta sviluppando e terrà aggiornata, di concerto con gli Stati membri, una mappa (11) del livello di trasmissione della Covid-19, anche a livello subnazionale (livello NUTS3). La mappa è intesa a fornire informazioni a livello dell’UE che saranno utilizzate dalle autorità, dagli operatori di trasporto e dai prestatori di servizi. È essenziale che gli Stati membri forniscano all’ECDC le necessarie informazioni di monitoraggio affinché la mappa sia costantemente aggiornata e utilizzata come attendibile fonte di riferimento anche dai cittadini. Gli Stati membri dovrebbero comunicare i dati necessari all’ECDC o tramite il Comitato per la sicurezza sanitaria al fine di garantire un monitoraggio regionale dei livelli di trasmissione del virus che sia il più possibile preciso, comparabile ed efficiente, compresi i tassi di trasmissione e di infezione, i tassi di ricovero in terapia intensiva e i tassi di esecuzione dei test.

È necessario che la situazione esistente in ciascun momento in ogni Stato membro o regione o zona subnazionale sia oggetto di intense campagne di comunicazione, costantemente aggiornate, volte a garantire che le persone che attraversano le frontiere possano pianificare e agire sulla base di informazioni trasparenti e con piena consapevolezza della situazione e possano assumersi la responsabilità individuale di seguire le raccomandazioni sanitarie durante gli spostamenti. La Commissione sosterrà questo sforzo di comunicazione continuando a pubblicare sul suo sito web, tra l’altro, l’elenco dei controlli alle frontiere interne in atto in qualsiasi momento (12).

b)   Misure di contenimento, compreso il distanziamento interpersonale

Una condizione preliminare per l’abolizione delle restrizioni dei viaggi (anche a livello transfrontaliero) è la capacità di garantire che le misure di contenimento, compreso il distanziamento interpersonale, possano essere monitorate lungo l’intero itinerario, dal luogo di origine a quello di destinazione, compreso l’attraversamento delle frontiere. Laddove sia più difficile garantire il distanziamento interpersonale dovrebbero essere introdotte salvaguardie e misure supplementari che portino a livelli di protezione equivalenti, conformemente alle raccomandazioni formulate per il settore dei trasporti e il comparto ricettivo (13). Poiché in tale contesto sono utili le app di tracciamento dei contatti, in linea con i recenti orientamenti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) (14) e con gli orientamenti sulle app a sostegno della lotta alla pandemia di Covid-19 relativamente alla protezione dei dati (15), la Commissione e gli Stati membri hanno pubblicato un protocollo sui principi di interoperabilità per fare in modo che app di tracciamento dei contatti approvate su base volontaria possano funzionare oltre frontiera e siano affidabili ovunque si trovino gli utilizzatori in Europa (16).

Sebbene si preveda che le misure di contenimento saranno attenuate nell’ambito di una strategia generale di allentamento delle restrizioni, sarà necessario mantenere alcuni provvedimenti, tra cui le misure di distanziamento interpersonale a livello individuale e quelle di natura organizzativa.

Tutti gli Stati membri dovrebbero mantenere misure individuali mirate per ridurre il rischio di trasmissione del virus (17), Di estrema importanza sono i test, l’incremento della capacità di eseguire test, il tracciamento dei contatti, e il ricorso all’isolamento e alla quarantena qualora siano individuati casi sospetti di Covid-19. Gli Stati membri possono anche considerare, nei confronti dei viaggiatori che hanno fatto rientro al luogo di origine, il ricorso a test - sistematici, casuali o basati sul rischio - come strumento per monitorare il rischio di una rinnovata diffusione del virus.

L’ECDC, sostenuto dalla Commissione e dagli Stati membri, continuerà a raccogliere informazioni pertinenti dagli Stati membri per ottenere una panoramica delle misure di contenimento, comprese le misure di distanziamento interpersonale in vigore negli Stati membri.

Ai cittadini devono essere forniti i mezzi per proteggere se stessi e gli altri adottando comportamenti responsabili. A tal fine, gli Stati membri che hanno iniziato a revocare le restrizioni dei viaggi devono adottare un approccio coordinato per quanto riguarda le misure di distanziamento interpersonale. Va evitata con ogni mezzo una situazione in cui informazioni contraddittorie generino confusione e il mancato rispetto del distanziamento interpersonale. A questo scopo, gli Stati membri potrebbero ad esempio assicurare che un unico sito web sia accessibile per la consultazione preventiva da parte dei viaggiatori e garantire che, all’ingresso sul loro territorio, i cittadini ricevano un SMS automatico, contenente informazioni sul punto d’informazione nazionale o regionale relativo a misure e restrizioni speciali applicate durante la pandemia di Covid-19, nonché indicazioni su chi contattare qualora si manifestino sintomi di Covid-19.

c)   Considerazioni di natura economica e sociale

Il mercato unico è uno spazio comune. Le catene di approvvigionamento e i prestatori di servizi non possono funzionare in presenza di muri invisibili, in particolare nelle regioni frontaliere. Le misure attuate per tutelare la salute pubblica sono chiaramente necessarie, ma hanno un elevato costo economico e sociale, e dovrebbero pertanto essere accompagnate da un attento esame dell’impatto sul mercato unico. In particolare, alla luce dello sforzo congiunto europeo senza precedenti per il rilancio dell’economia, le restrizioni devono essere efficaci e proporzionate e non andare oltre quanto necessario per contenere la pandemia e proteggere la salute pubblica.

In generale, le restrizioni adottate per proteggere la salute pubblica nella lotta alla Covid-19 hanno avuto gravi ripercussioni economiche e sociali, compreso il crollo della domanda di prodotti e servizi che ha comportato di fatto un congelamento di alcuni settori economici, specialmente l’ecosistema del turismo in senso lato, interruzioni nelle catene di approvvigionamento e nella libera circolazione transfrontaliera dei lavoratori e dei servizi.

Man mano che gli Stati membri riescono a contenere la circolazione del virus, le restrizioni generalizzate alla libera circolazione da e verso altre regioni o zone di Stati membri con un profilo di rischio generale simile dovrebbero essere sostituite da misure più mirate, ad integrazione delle misure di distanziamento interpersonale, di un’efficace tracciabilità e dell’esecuzione di test per qualsiasi caso sospetto. Allentare le rimanenti restrizioni alla circolazione transfrontaliera nei settori chiave della sanità, dell’attività sociale e dell’attività economica dovrebbe continuare ad essere considerato prioritario fino al completo ripristino della libera circolazione.

Si tratta di un aspetto importante non solo per riportare l’economia sul percorso della piena ripresa, ma anche per considerazioni di ordine sociale e familiare. Molte famiglie hanno sofferto lunghi periodi di separazione per contribuire ad arginare l’ondata virale. In molti casi i cittadini si sono astenuti dal rientrare presso le loro famiglie per dare il loro contributo in questa crisi, che sia negli ospedali, nelle case di cura, nel settore agricolo o nell’industria dei servizi. Non appena la situazione epidemiologica lo consentirà, le persone devono essere in grado di viaggiare in sicurezza per ricongiungersi con le loro famiglie.

Tali questioni sono state discusse con i rappresentanti degli Stati membri e il diagramma seguente riassume i criteri e i principi di un approccio coordinato.

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III.2.   Un approccio graduale

Nella sua valutazione del rischio l’ECDC è giunto alla conclusione che revocare le misure troppo rapidamente o in modo non coordinato, quando non sussistono ancora capacità adeguate in termini di monitoraggio e di sistema sanitario, potrebbe determinare un’improvvisa ripresa di una trasmissione comunitaria prolungata (18). Per questo motivo, come nel caso delle restrizioni nazionali - per le quali è stato disposto un allentamento graduale, è opportuno prevedere un approccio graduale anche alla revoca delle restrizioni dei viaggi e dei controlli di frontiera. Il processo può essere strutturato in tre fasi, tenuto conto dei criteri di cui alla sezione III.1. Il passaggio dalla fase 0, che corrisponde alla situazione attuale, alle fasi successive dovrebbe avvenire in modo flessibile, se necessario facendo un passo indietro in caso di peggioramento della situazione epidemiologica. A tale riguardo è opportuno predisporre piani di preparazione adeguati per consentire che le misure siano rapidamente ripristinate, o che siano revocate prima del previsto, in funzione della situazione epidemiologica.

Nell’eliminare gradualmente le restrizioni dei viaggi, si potrebbe tener conto dei progressi pratici compiuti per garantire il distanziamento interpersonale o misure di contenimento equivalenti nei settori più rilevanti per i viaggi, in particolare nelle varie modalità di trasporto e nei diversi tipi di alloggio. Gli orientamenti relativi al ripristino graduale dei servizi di trasporto e della connettività e quelli per i protocolli sanitari destinati alle strutture ricettive, adottati dalla Commissione parallelamente alla presente comunicazione (19), offrono elementi concreti alle autorità competenti o agli organismi di settore per precisare ulteriormente misure che consentano un livello di protezione equivalente, in particolare nei settori dei trasporti e del turismo, e agli operatori economici per metterle in atto. L’attuazione pratica di tali orientamenti e principi dovrebbe essere presa in considerazione nel processo decisionale sulla revoca delle restrizioni dei viaggi e dei controlli alle frontiere interne.

Per quanto riguarda specificamente il turismo e i trasporti, la revoca graduale delle restrizioni dei viaggi e dei controlli dovrebbe tenere conto anche dell’impatto economico e sociale della pandemia e delle relative misure di prevenzione. I nuovi orientamenti (20) e protocolli e le nuove norme adottati in seguito alla Covid-19 possono garantire che siano predisposte misure praticabili, accessibili e proporzionate volte a ridurre i rischi legati ai viaggi per quanto riguarda: diverse modalità di trasporto passeggeri, l’autonoleggio, la navigazione da diporto, vari tipi di alloggio, servizi alberghieri, attrazioni, mostre ecc. Una volta che tali protocolli saranno effettivamente applicati, le restrizioni dei viaggi potrebbero essere revocate per tali modalità di trasporto e per alcuni tipi di attività turistiche, in vista della programmazione delle vacanze, come indicato nella tabella di marcia comune.

—    Fase 0: situazione attuale

La pandemia di Covid-19 ha indotto molti Stati membri ad imporre alle rispettive popolazioni misure di vasta portata, comprendenti l’isolamento e il distanziamento interpersonale, con conseguenze drammatiche per gli spostamenti a livello sia nazionale che transfrontaliero. Quasi tutti gli Stati membri hanno introdotto controlli temporanei alle frontiere interne per tutelare la salute pubblica. Inoltre, in seguito alla pubblicazione delle linee guida della Commissione del 30 marzo, sono state applicate restrizioni dei viaggi non essenziali alle frontiere esterne dell’Unione.

Per affrontare i gravi problemi causati dal ripristino dei controlli alle frontiere interne e dalle restrizioni dei viaggi e limitarne gli effetti sul funzionamento del mercato interno, la Commissione ha mobilitato tutte le risorse necessarie e ha fornito un coordinamento a livello dell’UE. Ha inoltre presentato orientamenti pratici volti ad assicurare il flusso continuo di beni essenziali in tutta l’UE attraverso le «corsie verdi», agevolare le operazioni di trasporto aereo di merci e garantire l’esercizio della libera circolazione dei lavoratori (21).

In molte parti dell’UE le professioni critiche sono esercitate da persone che vivono in uno Stato membro ma lavorano in un altro. Le restrizioni introdotte dagli Stati membri in relazione all’attraversamento delle frontiere pertanto creano ulteriori difficoltà e possono ostacolare gli sforzi intesi a combattere la crisi legata alla Covid-19. Sebbene la situazione sul campo sia migliorata dall’adozione degli orientamenti relativi all’esercizio della libera circolazione dei lavoratori, permangono ancora problemi significativi per quanto riguarda l’attraversamento di alcune frontiere interne. Gli Stati membri dovrebbero pertanto consentire ai lavoratori, in particolare a quelli del settore dei trasporti e ai lavoratori transfrontalieri, distaccati e stagionali, e ai prestatori di servizi di attraversare le frontiere e avere libero accesso al loro luogo di lavoro (22). Ciò dovrebbe applicarsi anche ai casi in cui tali lavoratori e prestatori di servizi si limitano a transitare attraverso uno Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero inoltre comunicare ai datori di lavoro la necessità di prevedere un’adeguata protezione della salute e della sicurezza.

La Commissione sta collaborando strettamente con il Parlamento europeo e il Consiglio per portare a termine quanto prima la revisione in corso delle norme sul coordinamento della sicurezza sociale (regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009), che dovrebbe concludersi rapidamente per garantire che i lavoratori mobili interessati dalla crisi, in particolare dalla chiusura delle frontiere, possano contare su un sistema di coordinamento della sicurezza sociale ben funzionante, con norme aggiornate che garantiscano ulteriormente i loro diritti.

Gli orientamenti della Commissione di cui sopra hanno notevolmente attenuato l’impatto delle restrizioni sul mercato unico e sulla libera circolazione e dovrebbero essere applicati fino alla revoca dei controlli alle frontiere interne, e più in generale delle restrizioni dei viaggi.

—    Fase 1: verso il ripristino della libertà di circolazione grazie alla revoca parziale delle restrizioni e dei controlli alle frontiere interne

Se gli sviluppi epidemiologici in Europa continuano a seguire l’attuale tendenza positiva, in particolare una volta raggiunta una velocità di trasmissione sufficientemente bassa, le restrizioni dei viaggi e i controlli di frontiera dovrebbero essere gradualmente revocati in tutta l’UE. Se ciò non fosse immediatamente possibile, le restrizioni dei viaggi e i controlli di frontiera dovrebbero essere eliminati nelle regioni, nelle zone e negli Stati membri le cui situazioni epidemiologiche evolvono positivamente e sono sufficientemente analoghe tra loro. Laddove la situazione epidemiologica presenta minori analogie, potrebbero essere applicate garanzie e misure aggiuntive e potrebbe essere disposto il monitoraggio.

Per poter realizzare questo occorre innanzitutto che la situazione epidemiologica nazionale consenta di allentare le restrizioni nazionali alla libera circolazione. Per quanto riguarda i trasporti transfrontalieri, occorre che siano seguiti anche gli orientamenti che stabiliscono le prescrizioni in materia di sicurezza applicabili alle diverse modalità di trasporto, come indicato negli orientamenti relativi al ripristino graduale dei servizi di trasporto e della connettività, e laddove la situazione epidemiologica presenti minori analogie potrebbe essere predisposto un monitoraggio. Qualora uno Stato membro decida di autorizzare i viaggi nel proprio territorio o in regioni e zone specifiche all’interno del suo territorio, dovrebbe farlo in modo non discriminatorio, consentendo i viaggi da tutte le regioni o tutti i paesi dell’UE aventi una situazione epidemiologica analoga.

Se non è ancora stato deciso di revocare completamente i controlli alle frontiere interne, si potrebbero prendere misure per avviare il processo di revoca delle restrizioni, ad esempio sostituendo i controlli di frontiera sistematici con controlli di frontiera basati su una valutazione del rischio o con misure di polizia locali.

La revoca delle restrizioni alla libera circolazione e dei controlli di frontiera richiederà, tra l’altro, uno stretto coordinamento tra gli Stati membri. Tutti gli Stati membri devono essere informati prima che sia introdotta qualsiasi nuova disposizione e deve risultare sempre chiaro che qualsiasi decisione selettiva di porre restrizioni ai viaggi da o verso regioni specifiche di uno Stato membro è presa in modo pienamente oggettivo: eventuali restrizioni rimanenti dovrebbero basarsi unicamente su considerazioni di salute pubblica ed essere concepite in modo proporzionato e non discriminatorio. In particolare, qualora uno Stato membro decida di revocare le proprie restrizioni dei viaggi da e verso un altro Stato membro, o regioni o zone di tale Stato membro, la revoca deve applicarsi senza discriminazioni a tutti i cittadini dell’UE e a tutti coloro che risiedono in tale Stato membro, indipendentemente dalla loro cittadinanza, e dovrebbe applicarsi a tutte le parti dell’Unione aventi una situazione epidemiologica analoga. La revoca dei controlli non dovrebbe essere limitata alla vicinanza geografica degli Stati membri limitrofi, ma dovrebbe basarsi su situazioni epidemiologiche comparabili e sull’attuazione di orientamenti sanitari nelle regioni, indipendentemente dalla loro prossimità. È opportuno agevolare il transito regolare sia per motivi professionali che per motivi personali.

La possibilità di effettuare viaggi regolari e sicuri dovrebbe essere riconosciuta non solo per motivi professionali, ma anche per motivi personali, quali la visita a familiari. La crisi ha imposto lunghi periodi di separazione tra membri di una stessa famiglia in diversi Stati membri, molti dei quali hanno contribuito in misura significativa alla lotta contro il virus. Per rendere omaggio a tale contributo sarà importante consentire il ricongiungimento familiare in condizioni sicure negli Stati membri aventi una situazione epidemiologica analoga.

—    Fase 2: revoca generale delle restrizioni e dei controlli alle frontiere interne

Quest’ultima fase, attuabile quando la situazione epidemiologica nell’UE sarà sufficientemente positiva e convergente, consisterà nel revocare tutte le restrizioni e i controlli alle frontiere interne collegati alla Covid-19, mantenendo nel contempo le misure sanitarie necessarie (igiene personale, distanziamento interpersonale, ecc.) all’interno (di parti) dei territori degli Stati membri e continuando a svolgere ampie campagne d’informazione. Resta il fatto che affinché la libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi possa essere ripristinata pienamente devono essere soddisfatti gli orientamenti che stabiliscono le prescrizioni in materia di sicurezza applicabili alle diverse modalità di trasporto e di alloggio.

IV.   MECCANISMO DI COORDINAMENTO

Sebbene la Commissione possa svolgere un ruolo di sostegno e di coordinamento nella preparazione delle decisioni per la revoca delle restrizioni alla libera circolazione e dei controlli alle frontiere interne, spetta agli Stati membri valutare la situazione nel proprio territorio sulla base dei criteri sopra indicati e adottare la decisione di revocare le restrizioni. Analogamente alle decisioni sul ripristino dei controlli temporanei alle frontiere interne, le decisioni sulla revoca dei controlli dovrebbero essere prese in consultazione con gli altri Stati membri, in particolare con quelli direttamente interessati.

Dall’inizio della pandemia, la Commissione e gli Stati membri si sono impegnati in uno scambio regolare di informazioni e buone pratiche in vari consessi, anche a livello tecnico attraverso il «Gruppo d’informazione Covid-19 - Affari interni» e a livello politico attraverso riunioni periodiche in videoconferenza convocate dalla Commissione. Il mantenimento di uno stretto coordinamento tra gli Stati membri, basato sulla fiducia reciproca e sul perseguimento di obiettivi comuni, è di estrema importanza e dovrebbe continuare a far parte dell’approccio graduale. La Commissione continuerà pertanto a predisporre tali consessi per gli scambi allo scopo di facilitare e preparare il processo decisionale per la revoca coordinata e graduale delle restrizioni alla libera circolazione e dei controlli alle frontiere interne.

Nell’ambito di una strategia di uscita e ai fini dello scambio di informazioni e dell’attività di seguito ai lavori del gruppo d’informazione Covid-19, è opportuno rafforzare il coordinamento per garantire un approccio mirato e coerente alla revoca delle restrizioni alla libera circolazione e dei controlli alle frontiere interne, in linea con le norme e i principi dell’UE, garantendo nel contempo la flessibilità necessaria ai paesi interessati.

Per evitare di creare un nuovo meccanismo o piattaforma di coordinamento, la Commissione suggerisce che le raccomandazioni concrete siano elaborate nell’ambito degli efficaci quadri già esistenti, quali il meccanismo dei dispositivi integrati dell’UE per la risposta politica alle crisi (IPCR), attualmente in modalità «piena attivazione». Il Consiglio potrebbe intensificare il coordinamento informale tra gli Stati membri e la Commissione, anche per l’elaborazione di raccomandazioni mirate. La Commissione continuerà, ben inteso, a svolgere il suo ruolo istituzionale, anche facilitando lo scambio di informazioni e migliori pratiche a livello tecnico.

V.   CONCLUSIONI

La presente comunicazione indica i passi da compiere per sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a revocare le restrizioni alla libera circolazione e i controlli alle frontiere interne. Tenuto conto della situazione dinamica e in costante evoluzione della crisi provocata dalla pandemia di Covid-19, lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri proseguirà a livello tecnico e, ove opportuno, riceverà un seguito a livello politico. Come sottolineato nella tabella di marcia comune, sarà applicato un approccio calibrato attentamente, coordinato e graduale. La Commissione continuerà inoltre ad analizzare la proporzionalità delle misure adottate dagli Stati membri per fronteggiare la pandemia di Covid-19 per quanto riguarda le frontiere interne ed esterne e le restrizioni dei viaggi, e interverrà per chiedere la revoca delle misure ritenute sproporzionate.

Sebbene sia chiaramente molto delicata, la decisione di ripristinare la libertà di circolazione abolendo i controlli di frontiera e le restrizioni dei viaggi è un elemento essenziale della revoca graduale delle restrizioni imposte attualmente ai cittadini e alle imprese. Rinviare questo processo al di là di quanto necessario per motivi di salute pubblica comporterebbe un pesante onere non solo sul funzionamento del mercato unico ma anche sulla vita di milioni di cittadini dell’UE privati dei vantaggi della libera circolazione, che è una conquista fondamentale dell’Unione europea. Il ripristino del buon funzionamento del mercato unico è un requisito essenziale per la ripresa delle economie dell’UE, in particolare per l’importante ecosistema del turismo e i trasporti.

La Commissione è pronta a collaborare con gli Stati membri nel quadro del «Gruppo d’informazione Covid-19 - Affari interni» e dei dispositivi integrati dell’UE per la risposta politica alle crisi al fine di preparare il terreno per il passaggio alle fasi 1 e 2 non appena le condizioni lo consentano, con l’obiettivo generale di ripristinare l’integrità dello spazio Schengen e la libera circolazione delle persone, dei lavoratori, delle merci e dei servizi all’interno dell’UE, senza restrizioni né frontiere.


(1)  I paesi associati Schengen sono Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

(2)  Come indicato al punto 18 delle linee direttrici della Commissione C(2020) 1753 del 16 marzo 2020, gli Stati membri possono ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne se questi sono giustificati da motivi di ordine pubblico o di sicurezza interna. In situazioni estremamente critiche uno Stato membro può ritenere necessario reintrodurre i controlli di frontiera per far fronte al rischio rappresentato da una malattia contagiosa. Gli Stati membri devono notificare il ripristino dei controlli di frontiera in conformità del codice frontiere Schengen.

(3)  COM(2020) 115 final.

(4)  COM(2020) 148 final.

(5)  COM(2020) 222 final.

(6)  Linee guida concernenti l’attuazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE, la facilitazione delle modalità di transito per il rimpatrio dei cittadini dell’UE e gli effetti sulla politica in materia di visti [C(2020)2050 del 30.3.2020].

(7)  COM(2020) 315 final.

(8)  Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) manterrà, in collaborazione con gli Stati membri, una mappa dei dati epidemiologici regolarmente aggiornata a livello regionale.

(9)  Orientamenti relativi all’esercizio della libera circolazione dei lavoratori, adottati dalla Commissione il 30 marzo 2020: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020XC0330(03)

(10)  Ad esempio, accordando priorità ai lavoratori frontalieri e stagionali.

(11)  https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html

(12)  Cfr. https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en

(13)  C(2020) 3139 e C(2020) 3251.

(14)  https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-contact-tracing-public-health-management.

(15)  C(2020) 2523 final del 16.4.2020.

(16)  Protocollo sui principi di interoperabilità per le app volontarie di tracciamento dei contatti, del 13 maggio 2020.

(17)  Tali misure dovrebbero includere: informazioni ripetute alla popolazione, consigli sull’isolamento e sui contatti con i servizi sanitari rivolti alle persone che presentano sintomi; igiene delle mani; igiene respiratoria; distanza fisica tra le persone; l’uso di mascherine, che può essere considerato uno strumento per il controllo delle sorgenti d’infezione (cioè per impedire la diffusione di particelle di aerosol emesse da persone infette con o senza sintomi).

(18)  Valutazione del rischio dell’ECDC

(19)  C(2020) 3139 e C(2020) 3251.

(20)  C(2020) 3139.

(21)  Per una panoramica di tutte le linee guida si rinvia al sito https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation-during-coronavirus-pandemic_en

(22)  Per un elenco non esaustivo di esempi di professioni critiche si rinvia al punto 2 degli «Orientamenti relativi all’esercizio della libera circolazione dei lavoratori durante la pandemia di Covid-19», adottati dalla Commissione il 30 marzo 2020: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020XC0330(03)