ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 164

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
13 maggio 2020


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2020/C 164/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9774 — Bain Capital Investors/Neuberger Berman/Engineering Ingegneria Informatica) ( 1 )

1

2020/C 164/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9822 — Bridgepoint/Groupe Financière CEP) ( 1 )

2

2020/C 164/03

Comunicazione della Commissione — Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19

3


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2020/C 164/04

Tassi di cambio dell'euro — 12 maggio 2020

16

2020/C 164/05

Comunicazione della Commissione — Pubblicazione del totale delle quote in circolazione nel 2019 ai fini della riserva stabilizzatrice del mercato nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell’UE (ETS) istituito dalla direttiva 2003/87/CE

17

2020/C 164/06

Comunicazione della Commissione, relativa a un piano d’azione per una politica integrata dell’Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo

21

2020/C 164/07

Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale Costi medi delle prestazioni in natura

34


 

V   Avvisi

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2020/C 164/08

Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell’approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

36


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

13.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 164/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9774 — Bain Capital Investors/Neuberger Berman/Engineering Ingegneria Informatica)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 164/01)

Il 30 aprile 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9774. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


13.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 164/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9822 — Bridgepoint/Groupe Financière CEP)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 164/02)

Il 7 maggio 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore;

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9822. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


13.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 164/3


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19

(2020/C 164/03)

1.   INTRODUZIONE

1.

Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato la comunicazione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19» (1) (il «quadro temporaneo»). Il 3 aprile 2020 ha adottato una prima modifica per consentire di accelerare la ricerca, la sperimentazione e la produzione di prodotti connessi alla Covid-19, tutelare posti di lavoro e sostenere ulteriormente l’economia durante la crisi attuale (2).

2.

Un’applicazione mirata e proporzionata del controllo degli aiuti di Stato dell’UE garantisce che le misure di sostegno nazionali aiutino efficacemente le imprese colpite durante la pandemia di Covid-19, limitando nel contempo indebite distorsioni del mercato interno, preservando l’integrità di quest’ultimo e garantendo condizioni di parità. Ciò contribuirà alla continuità dell’attività economica durante la pandemia di Covid-19 e offrirà all’economia una solida piattaforma per superare la crisi, tenendo conto di quanto sia importante conseguire la duplice transizione verde e digitale conformemente agli obiettivi dell’UE.

3.

Obiettivo della presente comunicazione è individuare ulteriori misure temporanee di aiuti di Stato che la Commissione ritiene compatibili a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) alla luce della pandemia di Covid-19.

4.

In primo luogo, la Commissione ritiene che le imprese non finanziarie, altrimenti redditizie, soggette a una crisi temporanea di liquidità a causa della pandemia di Covid-19 possano incontrare problemi di solvibilità a più lungo termine. Per molte di queste imprese, le misure di emergenza adottate per controllare la diffusione della pandemia di Covid-19 hanno determinato una diminuzione o persino una sospensione della produzione di beni e/o della fornitura di servizi nonché un significativo shock della domanda. Le conseguenti perdite si tradurranno in una diminuzione del capitale proprio delle imprese e si ripercuoteranno negativamente sulla loro capacità di contrarre prestiti presso enti finanziari.

5.

La riduzione del capitale proprio delle imprese in mercati caratterizzati da scarsa domanda e perturbazione dell’offerta aumenta il rischio di una grave recessione economica, che potrebbe colpire l’intera economia dell’UE per un periodo più lungo. Interventi pubblici ben mirati volti a fornire strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di capitale alle imprese potrebbero ridurre il rischio che si verifichi un numero significativo di insolvenze nell’economia dell’UE. Tali interventi potrebbero così contribuire a preservare la continuità dell’attività economica durante la pandemia di Covid-19 e a sostenere la successiva ripresa economica.

6.

La presente comunicazione stabilisce pertanto, ai sensi delle norme dell’UE sugli aiuti di Stato, i criteri in base ai quali gli Stati membri possono erogare un sostegno pubblico sotto forma di strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di capitale a favore di imprese che si trovano in difficoltà finanziarie a causa della pandemia di Covid-19. Essa mira a garantire che la perturbazione dell’economia non dia luogo a un’uscita dal mercato non necessaria di imprese che erano redditizie prima della pandemia di Covid-19. Le ricapitalizzazioni devono pertanto non superare il minimo necessario per garantire la redditività del beneficiario e non andare oltre il ripristino della struttura patrimoniale del beneficiario anteriore alla pandemia di Covid-19.

7.

La Commissione sottolinea che la concessione di sostegno pubblico nazionale sotto forma di strumenti di capitale e/o di strumenti ibridi di capitale a imprese che incontrano difficoltà finanziarie dovute alla pandemia di Covid-19, nell’ambito di regimi o di singoli casi, dovrebbe essere presa in considerazione solo se non è possibile trovare nessun’altra soluzione adeguata e dovrebbe essere soggetta a condizioni rigorose. Ciò si deve al fatto che tali strumenti hanno effetti altamente distorsivi per la concorrenza tra le imprese. Pertanto tali interventi devono altresì sottostare a condizioni chiare per quanto riguarda l’entrata dello Stato nelle imprese interessate, la sua remunerazione e l’uscita da esse, a disposizioni in materia di governance e a misure adeguate per limitare le distorsioni della concorrenza.

8.

Se il sostegno dovesse essere concesso a livello dell’UE, tenendo conto dell’interesse comune dell’Unione, il rischio di distorsione del mercato interno potrebbe essere inferiore e potrebbero essere imposte condizioni meno rigorose. La Commissione ritiene che siano necessari ulteriori finanziamenti e sostegno a livello dell’UE per far sì che questa crisi simmetrica globale non si trasformi in uno shock asimmetrico a scapito degli Stati membri che hanno minori possibilità di sostenere la loro economia e della competitività dell’UE nel suo complesso.

9.

La transizione verde e la trasformazione digitale svolgeranno un ruolo centrale e prioritario nel garantire una ripresa positiva. La Commissione accoglie con favore le misure adottate dagli Stati membri per tenere conto di tali sfide nell’elaborazione delle misure di sostegno nazionali e ricorda la loro responsabilità nel garantire che tali misure non ostacolino il conseguimento degli obiettivi climatici e digitali dell’UE. Inoltre, la Commissione osserva che elaborare misure di sostegno nazionali che permettano di conseguire gli obiettivi politici dell’UE relativi alla trasformazione verde e digitale delle economie degli Stati membri consentirà una crescita più sostenibile a lungo termine e promuoverà la trasformazione verso l’obiettivo della neutralità climatica, concordato nell’UE, entro il 2050. In questo contesto di aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia degli Stati membri, spetta in primo luogo agli Stati membri concepire misure di sostegno nazionali tali da conseguire i loro obiettivi politici. Per gli aiuti concessi in applicazione della presente comunicazione, le grandi imprese devono dar conto del modo in cui gli aiuti ricevuti sostengono le loro attività in conformità con gli obiettivi dell’UE e gli obblighi nazionali connessi alla trasformazione verde e digitale.

10.

Inoltre, un certo numero di Stati membri sta valutando la possibilità di acquisire una quota del capitale di società strategiche, al fine di garantire che il contributo dato al corretto funzionamento dell’economia dell’UE non sia messo in pericolo. La Commissione ricorda che il TFUE è neutrale rispetto alla natura pubblica o privata della proprietà (articolo 345 del TFUE). Se gli Stati membri acquisiscono quote esistenti di imprese a prezzi di mercato o investono in condizioni di parità rispetto agli azionisti privati, ciò non costituisce, di norma, un aiuto di Stato (3). Analogamente, se gli Stati membri decidono di acquisire azioni di nuova emissione e/o di concedere alle imprese altri tipi di sostegno al capitale o strumenti ibridi di capitale a condizioni di mercato, ossia a condizioni conformi al principio dell’operatore in economia di mercato, nemmeno ciò costituisce un aiuto di Stato.

11.

La Commissione ricorda inoltre che esiste una serie di strumenti supplementari per gestire le acquisizioni di imprese strategiche. Nella comunicazione del 25 marzo 2020 (4), la Commissione ha invitato gli Stati membri che già dispongono di un meccanismo di controllo degli investimenti diretti esteri a sfruttare appieno gli strumenti a loro disposizione per prevenire i flussi di capitali da paesi terzi che potrebbero compromettere la sicurezza o l’ordine pubblico dell’UE. La Commissione ha inoltre chiesto agli Stati membri che attualmente non dispongono di un meccanismo di controllo, o i cui meccanismi di controllo non coprono tutte le transazioni pertinenti, di istituire un meccanismo di controllo completo, nel pieno rispetto del diritto dell’Unione, compresi il regolamento sul controllo degli investimenti esteri diretti (5) e la libera circolazione dei capitali (articolo 63 del TFUE) e degli obblighi internazionali.

12.

In secondo luogo, la Commissione ritiene che anche il debito subordinato possa essere uno strumento adeguato per sostenere le imprese in difficoltà finanziarie a causa della pandemia di Covid-19. Si tratta, nello specifico, di uno strumento meno distorsivo del capitale o del capitale ibrido, dato che non può essere convertito in capitale quando l’impresa è in attività. La presente comunicazione introduce pertanto la possibilità per gli Stati membri di concedere aiuti anche in questa forma nella sezione 3.3 del quadro temporaneo che riguarda gli strumenti di debito, con riserva di salvaguardie aggiuntive per tutelare la parità di condizioni nel mercato interno. Tuttavia, se il debito subordinato supera i massimali di cui alla sezione 3.3, la misura di debito subordinato in questione dovrebbe essere valutata conformemente alle condizioni previste per le misure di ricapitalizzazione dovute alla pandemia di Covid-19 («misure di ricapitalizzazione Covid-19») di cui alla sezione 3.11 per garantire la parità di trattamento.

13.

In terzo luogo, l’applicazione del quadro temporaneo ha evidenziato la necessità di introdurre modifiche materiali e ulteriori chiarimenti e modifiche per quanto riguarda talune disposizioni nelle sezioni 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 4 e 5.

14.

Infine, la Commissione riconosce che, per assicurare una ripresa positiva, saranno necessari ulteriori investimenti pubblici e privati su vasta scala al fine di rispondere alle sfide e cogliere le opportunità offerte dalla duplice transizione verde e digitale. In tale contesto, la Commissione ricorda che la presente modifica del quadro temporaneo intende integrare e non sostituirsi alle possibilità esistenti ai sensi delle norme dell’UE sugli aiuti di Stato che consentono agli Stati membri di fornire sostegno. Ad esempio, per quanto riguarda il sostegno al capitale, in particolare alle imprese innovative, gli orientamenti della Commissione sul finanziamento del rischio (6) e il regolamento generale di esenzione per categoria (7) offrono ampie possibilità agli Stati membri.

15.

Analogamente, gli Stati membri possono decidere di concedere aiuti di Stato a sostegno dell’innovazione e degli investimenti verdi e digitali e aumentare il livello di protezione dell’ambiente in linea con le norme vigenti in materia di aiuti di Stato (8). Come già annunciato nella comunicazione della Commissione del 14 gennaio 2020, le norme pertinenti in materia di aiuti di Stato, in particolare la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia, saranno rivedute entro il 2021 alla luce degli obiettivi politici del Green Deal europeo e favoriranno una transizione, efficace in termini di costi e socialmente inclusiva, verso la neutralità climatica entro il 2050. Ciò contribuirà a una strategia di ripresa per l’economia europea che terrà conto dell’importante duplice transizione ecologica e digitale, conformemente agli obiettivi nazionali e dell’UE.

2.   MODIFICHE DEL QUADRO TEMPORANEO

16.

Le seguenti modifiche del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19 entrano in vigore a decorrere dall’8 maggio 2020.

17.

Il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7.

Se, a causa della pandemia di Covid-19, le banche dovessero aver bisogno di sostegno finanziario pubblico straordinario [cfr. l’articolo 2, paragrafo 1, punto 28, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e l’articolo 3, paragrafo 1, punto 29, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico] sotto forma di liquidità, ricapitalizzazione o di misure per le attività deteriorate, occorrerà valutare se tale misura soddisfa le condizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 4, lettera d), punti i), ii) o iii), della direttiva 2014/59/UE o dell’articolo 18, paragrafo 4, lettera d), punti i), ii) o iii), del regolamento (UE) n. 806/2014. Qualora queste ultime condizioni fossero soddisfatte, la banca che riceve tale sostegno finanziario pubblico straordinario non sarebbe considerata in condizione di dissesto o a rischio di dissesto. Nella misura in cui si tratta di misure prese per affrontare problemi legati alla pandemia di Covid-19, esse rientrerebbero nel campo di applicazione del punto 45 della comunicazione sul settore bancario del 2013 (9), che prevede un’eccezione all’obbligo della condivisione degli oneri da parte degli azionisti e dei creditori subordinati.»

18.

Il punto 9 è sostituito dal seguente:

«9.

La pandemia di Covid-19 comporta il rischio di una grave recessione che riguarda l’intera economia dell’UE, dal momento che colpisce imprese, posti di lavoro e famiglie. Un sostegno pubblico adeguatamente mirato è necessario per garantire la disponibilità di liquidità sufficiente sui mercati, per contrastare i danni arrecati alle imprese sane e per preservare la continuità dell’attività economica durante e dopo la pandemia di Covid-19. Inoltre, gli Stati membri possono decidere di concedere supporto agli operatori del settore del turismo e dei viaggi per far sì che le domande di rimborso dovute alla pandemia di Covid-19 siano soddisfatte al fine di assicurare la tutela dei diritti dei consumatori e dei passeggeri e il pari trattamento dei viaggiatori e dei passeggeri. In considerazione dell’entità limitata delle risorse di bilancio dell’UE, la principale risposta proverrà dai bilanci nazionali degli Stati membri. Le norme dell’UE in materia di aiuti di Stato consentono agli Stati membri di agire in modo rapido ed efficace per sostenere i cittadini e le imprese, in particolare le PMI, che incontrano difficoltà economiche a causa della pandemia di Covid-19.»

19.

Il punto 13 è sostituito dal seguente:

«13.

Gli Stati membri possono inoltre elaborare misure di sostegno conformemente ai regolamenti di esenzione per categoria (10) senza il coinvolgimento della Commissione.»

20.

Il punto 20 è sostituito dal seguente:

«20.

Le misure temporanee di aiuto di cui alla presente comunicazione possono essere cumulate conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche della stessa. Le misure temporanee di aiuto di cui alla presente comunicazione possono essere cumulate con gli aiuti previsti dai regolamenti «de minimis» (11) o dai regolamenti di esenzione per categoria (12) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.»

21.

È inserito il seguente punto 20 bis:

«20 bis.

Gli aiuti agli enti creditizi e finanziari non devono essere valutati a norma della presente comunicazione, fatta eccezione per: i) i vantaggi indiretti accordati agli enti creditizi o finanziari che convogliano gli aiuti sotto forma di prestiti o garanzie in applicazione delle sezioni da 3.1 a 3.3, conformemente alle garanzie di cui alla sezione 3.4, e ii) gli aiuti di cui alla sezione 3.10 a condizione che il regime non sia destinato esclusivamente ai dipendenti del settore finanziario».

22.

Il titolo della sezione 3.1 è sostituito dal seguente:

«3.1

Aiuti di importo limitato»

23.

Al punto 22, la nota 16 è sostituita dalla seguente:

«Se l’aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 31 dicembre 2020.»

24.

Il punto 23 bis è sostituito dal seguente:

«23 bis.

Nel caso in cui un’impresa sia attiva in diversi settori a cui, conformemente al punto 22, lettera a), e al punto 23, lettera a), si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l’importo massimo complessivo di 800 000 EUR per impresa. Se un’impresa è attiva nei settori di cui al punto 23, lettera a), non dovrebbe essere superato l’importo massimo complessivo di 120 000 EUR per impresa.»

25.

È inserito il seguente punto 24 bis:

«24 bis.

Gli aiuti concessi a norma della sezione 3.2 non sono cumulabili con gli aiuti concessi per lo stesso prestito sottostante a norma della sezione 3.3 e viceversa. Gli aiuti concessi a norma della sezione 3.2 e della sezione 3.3 possono essere cumulati con gli aiuti concessi per prestiti diversi, a condizione che l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali di cui al punto 25, lettera d), o al punto 27, lettera d). Un beneficiario può fruire contemporaneamente delle molteplici misure di cui alla sezione 3.2, a condizione che l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali di cui al punto 25, lettere d) ed e).»

26.

Al punto 25, lettera d), il comma iii) è sostituito dal seguente:

«iii.

sulla base di un’opportuna giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione (ad esempio in relazione con le caratteristiche un determinato tipo di imprese) l’importo del prestito può essere aumentato fino a coprire il fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per i seguenti 18 mesi per le PMI (13) e per i seguenti 12 mesi per le grandi imprese. Il fabbisogno di liquidità dovrebbe essere stabilito mediante autocertificazione da parte del beneficiario (14)

27.

Al punto 25, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e.

Per i prestiti con scadenza entro il 31 dicembre 2020, l’importo del capitale del prestito può essere superiore a quello di cui al punto 25, lettera d), con una giustificazione adeguata dello Stato membro alla Commissione e a condizione che la proporzionalità dell’aiuto resti assicurata e sia dimostrata dallo Stato membro alla Commissione.»

28.

Il punto 26 è sostituito dal seguente:

«26.

Al fine di garantire l’accesso alla liquidità alle imprese che si trovano in una situazione di improvvisa carenza di liquidità, nel contesto delle circostanze attuali l’applicazione di tassi di interesse agevolati — per un periodo limitato e per importi di prestito limitati — può risultare una misura adeguata, necessaria e mirata. Inoltre, anche il debito subordinato, che è subordinato ai creditori ordinari di primo rango in caso di procedure di insolvenza, può costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze. Si tratta di uno strumento meno distorsivo degli strumenti di capitale e degli strumenti ibridi di capitale, dal momento che non può essere convertito automaticamente in strumenti di capitale quando l’impresa è in attività. Pertanto, gli aiuti sotto forma di debiti subordinati (15) devono soddisfare le condizioni di cui alla sezione 3.3 relativa agli strumenti di debito. Tuttavia, poiché tali aiuti aumentano la capacità delle imprese di contrarre debiti di primo rango in modo analogo al sostegno al capitale, si applica anche un margine di rischio di credito e un’ulteriore limitazione dell’importo rispetto al debito di primo rango [un terzo per le grandi imprese e metà dell’importo per le PMI, come definito al punto 27, lettera d), comma i) o ii)]. Al fine di assicurare la parità di trattamento, oltre tali massimali il debito subordinato dovrebbe essere valutato in linea con le condizioni previste per le misure di ricapitalizzazione Covid-19 di cui alla sezione 3.11.»

29.

È inserito il seguente nuovo punto 26 bis:

«26 bis.

Gli aiuti concessi a norma della sezione 3.3 non sono cumulabili con gli aiuti concessi per lo stesso prestito sottostante a norma della sezione 3.2 e viceversa. Gli aiuti concessi a norma della sezione 3.2 e della sezione 3.3 possono essere cumulati con gli aiuti concessi per prestiti diversi, a condizione che l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi le soglie di cui al punto 25, lettera d), o al punto 27, lettera d). Un beneficiario può fruire contemporaneamente delle molteplici misure di cui alla sezione 3.3, a condizione che l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali di cui al punto 27, lettere d) ed e).»

30.

Al punto 27, lettera d), il comma iii) è sostituito dal seguente:

«iii.

sulla base di un’opportuna giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione (ad esempio in relazione con le caratteristiche un determinato tipo di imprese) l’importo del prestito può essere aumentato fino a coprire il fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per i seguenti 18 mesi per le PMI (16) e per i seguenti 12 mesi per le grandi imprese. Il fabbisogno di liquidità dovrebbe essere stabilito mediante autocertificazione da parte del beneficiario (17)

31.

Al punto 27, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e.

Per i prestiti con scadenza entro il 31 dicembre 2020, l’importo del capitale del prestito può essere superiore a quello di cui al punto 27, lettera d), con una giustificazione adeguata dello Stato membro alla Commissione e a condizione che la proporzionalità dell’aiuto resti assicurata e sia dimostrata dallo Stato membro alla Commissione;»

32.

È inserito il seguente punto 27 bis:

«27 bis.

Gli strumenti di debito, che sono subordinati ai creditori ordinari di primo rango in caso di procedure di insolvenza, possono essere concessi a tassi di interesse agevolato, pari almeno al tasso di base e ai margini per il rischio di credito di cui alla tabella del punto 27, lettera a), maggiorati di 200 punti base per le grandi imprese e di 150 punti base per le PMI. A tali strumenti di debito si applica la possibilità alternativa di cui al punto 27, lettera b). Occorre inoltre conformarsi al punto 27, lettere c), f) e g). Se l’importo del debito subordinato supera entrambi i massimali seguenti (18), la compatibilità dello strumento con il mercato interno è determinata a norma della sezione 3.11:

i.

due terzi della spesa salariale annua del beneficiario per le grandi imprese e la spesa salariale annua del beneficiario per le PMI, come stabilito al punto 27, lettera d), comma i), e

ii.

l’8,4 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019 per le grandi imprese e il 12,5 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019 per le PMI.»

33.

Il punto 28 è sostituito dal seguente:

«28.

Gli aiuti sotto forma di garanzie e prestiti di cui alla sezione 3.1, alla sezione 3.2 e alla sezione 3.3 della presente comunicazione possono essere forniti a imprese che si trovano ad affrontare un’improvvisa carenza di liquidità in modo diretto o attraverso enti creditizi e altri enti finanziari in qualità di intermediari finanziari. In quest’ultimo caso, devono risultare soddisfatte le seguenti condizioni.»

34.

Il punto 31 è sostituito dal seguente:

«31.

Gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. Gli enti creditizi o altri enti finanziari devono, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L’intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l’esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d’interesse inferiori rispetto a quelli senza garanzie o prestiti pubblici.»

35.

Al punto 37, la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j.

Le infrastrutture di prova e upscaling sono aperte a più utenti e l’accesso è concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10 % dei costi di investimento possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli.»

36.

È inserito il seguente punto 43 bis:

«43 bis.

Nella misura in cui tale sistema comprende anche i dipendenti di enti creditizi o enti finanziari, qualsiasi aiuto a favore di tali enti non ha l’obiettivo di preservare o ripristinare la loro sostenibilità economica, la loro liquidità o la loro solvibilità, dato l’obiettivo prevalentemente sociale di tali aiuti (19). Di conseguenza, la Commissione ritiene che tali aiuti non dovrebbero essere qualificati come sostegno finanziario pubblico straordinario - ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 28, della direttiva che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 29, del regolamento che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico - e che non dovrebbero essere valutati alla luce delle norme sugli aiuti di Stato applicabili al settore bancario (20)

37.

È inserita la sezione seguente:

«3.11.   Misure di ricapitalizzazione

44.

Il presente quadro temporaneo stabilisce, ai sensi delle norme dell’UE sugli aiuti di Stato, i criteri in base ai quali gli Stati membri possono erogare un sostegno pubblico sotto forma di strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di capitale a favore di imprese che si trovano in difficoltà finanziarie a causa della pandemia di Covid-19 (21). Essa mira a garantire che la perturbazione dell’economia non dia luogo a un’uscita dal mercato non necessaria di imprese che erano redditizie prima della pandemia di Covid-19. Le ricapitalizzazioni devono pertanto non superare il minimo necessario per garantire la redditività del beneficiario e non andare oltre il ripristino della struttura patrimoniale del beneficiario anteriore alla pandemia di Covid-19. Le grandi imprese devono illustrare in che modo gli aiuti ricevuti sostengono le loro attività in linea con gli obiettivi dell’UE e gli obblighi nazionali in materia di trasformazione verde e digitale, compreso l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.

45.

Nel contempo la Commissione sottolinea che l’erogazione di un sostegno pubblico nazionale sotto forma di strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di capitale, sia come parte di programmi che in casi individuali, dovrebbe essere presa in considerazione soltanto qualora non sia possibile trovare nessun’altra soluzione adeguata. Inoltre, l’emissione di tali strumenti dovrebbe essere soggetta a condizioni rigorose, dal momento che tali strumenti hanno effetti altamente distorsivi per la concorrenza tra le imprese. Occorre pertanto subordinare tali interventi a chiare condizioni per quanto riguarda l’entrata, la remunerazione e l’uscita dello Stato dal capitale delle imprese interessate, a disposizioni in materia di governance e a misure adeguate per limitare le distorsioni della concorrenza. In tale contesto, la Commissione osserva che elaborare misure di sostegno nazionali che permettano di conseguire gli obiettivi politici dell’UE relativi alla trasformazione verde e digitale delle economie degli Stati membri consentirà una crescita più sostenibile a lungo termine e promuoverà la trasformazione verso l’obiettivo della neutralità climatica, concordato nell’UE, entro il 2050.

3.11.1.   Applicabilità

46.

Ai regimi di ricapitalizzazione e alle misure individuali di ricapitalizzazione degli Stati membri a favore delle imprese non finanziarie (di seguito, collettivamente: misure di «ricapitalizzazione Covid-19») ai sensi della presente comunicazione che non rientrano nell’ambito di applicazione della sezione 3.1 della presente comunicazione, si applicano le seguenti condizioni. Tali condizioni si applicano alle misure di ricapitalizzazione Covid-19 a favore delle grandi imprese e delle PMI (22).

47.

Le seguenti condizioni si applicano anche agli strumenti di debito subordinato che superano entrambi i massimali di cui al punto 27 bis, commi i) e ii), della sezione 3.3 della presente comunicazione.

48.

Le misure di ricapitalizzazione Covid-19 non sono concesse dopo il 30 giugno 2021.

3.11.2.   Condizioni di ammissibilità e di accesso

49.

Una misura di ricapitalizzazione Covid-19 deve soddisfare le seguenti condizioni:

a)

senza l’intervento dello Stato il beneficiario fallirebbe o avrebbe gravi difficoltà a mantenere le sue attività. Tali difficoltà possono essere rivelate dal deterioramento, in particolare, del rapporto tra debito e patrimonio netto del beneficiario o da indicatori analoghi;

b)

è nell’interesse comune intervenire. L’intervento può essere motivato dall’intento di evitare difficoltà di ordine sociale e un fallimento del mercato a causa di considerevoli perdite di posti di lavoro, dall’uscita dal mercato di un’impresa innovativa o di importanza sistemica, dal rischio di perturbazione di un servizio importante o da situazioni analoghe debitamente giustificate dallo Stato membro interessato;

c)

il beneficiario non è in grado di reperire finanziamenti sui mercati a condizioni accessibili e le misure orizzontali esistenti nello Stato membro interessato per coprire il fabbisogno di liquidità sono insufficienti per garantirne la redditività; e

d)

il beneficiario non è un’impresa che era già in difficoltà il 31 dicembre 2019 (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria (23)).

50.

Gli Stati membri concedono le misure di ricapitalizzazione Covid-19 nell’ambito di un regime di aiuti approvato dalla Commissione solo a seguito di una richiesta scritta di tali aiuti da parte delle imprese che ne sono potenziali beneficiarie. Per quanto riguarda gli aiuti soggetti a notifica individuale, gli Stati membri forniscono la prova di tale richiesta scritta nell’ambito della notifica della misura individuale di aiuto alla Commissione.

51.

I requisiti di cui alla presente sezione e di cui alle sezioni 3.11.4, 3.11.5, 3.11.6 e 3.11.7 si applicano sia ai regimi di ricapitalizzazione che alle misure individuali di aiuto legati all’emergenza Covid-19. Al momento dell’approvazione dei regimi, la Commissione chiederà una notifica separata per gli aiuti individuali superiori alla soglia di 250 milioni di EUR. In relazione a tali notifiche, la Commissione valuterà se i finanziamenti reperibili sul mercato o le misure orizzontali per coprire il fabbisogno di liquidità siano insufficienti a garantire la redditività del beneficiario; se gli strumenti di ricapitalizzazione selezionati e le relative condizioni siano adeguati per affrontare le gravi difficoltà del beneficiario; se gli aiuti siano proporzionati; e se siano rispettate le condizioni di cui alla presente sezione e di cui alle sezioni 3.11.4, 3.11.5, 3.11.6 e 3.11.7.

3.11.3.   Tipi di misure di ricapitalizzazione

52.

Gli Stati membri possono predisporre misure di ricapitalizzazione Covid-19 facendo ricorso a due categorie di strumenti di ricapitalizzazione:

a)

strumenti di capitale, in particolare l’emissione di nuove azioni ordinarie o privilegiate; e/o

b)

strumenti con una componente di capitale (denominati «strumenti ibridi di capitale») (24), in particolare i diritti di partecipazione agli utili, le partecipazioni senza diritto di voto e a responsabilità limitata e le obbligazioni convertibili garantite o non garantite.

53.

Lo Stato può fare ricorso a qualsiasi variante degli strumenti di cui sopra o a una combinazione di strumenti di capitale e strumenti ibridi. Gli Stati membri possono anche sottoscrivere gli strumenti di cui sopra nell’ambito di un’offerta di mercato, a patto che qualsiasi conseguente intervento statale nei confronti del beneficiario soddisfi le condizioni di cui alla presente sezione 3.11. Lo Stato membro deve assicurare che gli strumenti di ricapitalizzazione scelti e le relative condizioni siano adatti al fabbisogno di ricapitalizzazione del beneficiario e, nel contempo, i meno distorsivi per la concorrenza.

3.11.4.   Importo della ricapitalizzazione

54.

Affinché l’aiuto sia proporzionale, l’importo della ricapitalizzazione Covid-19 non deve superare il minimo necessario ad assicurare la redditività del beneficiario e non dovrebbe andare al di là del ripristino della struttura patrimoniale del beneficiario alla situazione anteriore alla pandemia di Covid-19, ossia la situazione al 31 dicembre 2019. La valutazione della proporzionalità dell’aiuto tiene conto degli aiuti di Stato ricevuti o previsti nell’ambito della pandemia di Covid-19.

3.11.5.   Remunerazione e uscita dello Stato

Principi generali

55.

Lo Stato riceve una remunerazione congrua per l’investimento. Quanto più la remunerazione è a condizioni di mercato, minore è la distorsione della concorrenza che l’intervento statale potrebbe causare.

56.

La ricapitalizzazione Covid-19 dovrebbe essere rimborsata quando l’economia si stabilizza. La Commissione ritiene opportuno concedere al beneficiario un lasso di tempo sufficiente per rimborsarla. Lo Stato membro deve istituire un meccanismo d’incentivo graduale del rimborso.

57.

La remunerazione della ricapitalizzazione Covid-19 dovrebbe essere aumentata per farla convergere con i prezzi di mercato al fine di incentivare il beneficiario e gli altri azionisti a rimborsare la misura di ricapitalizzazione dello Stato e ridurre al minimo il rischio di distorsioni della concorrenza.

58.

Ne consegue che le misure di ricapitalizzazione Covid-19 devono esigere una remunerazione sufficientemente elevata della ricapitalizzazione, che sia tale da incentivare le imprese a rimborsarla e cercare capitale alternativo non appena le circostanze di mercato lo consentono.

59.

In alternativa ai metodi di remunerazione illustrati di seguito, gli Stati membri possono notificare regimi o misure individuali il cui metodo di remunerazione è stabilito in funzione delle caratteristiche e del rango (seniority) dello strumento di capitale, a condizione che nel complesso ne risultino effetti analoghi d’incentivo sull’uscita dello Stato e un impatto globale analogo sulla remunerazione dello Stato.

Remunerazione degli strumenti di capitale

60.

Il conferimento di capitale da parte dello Stato, o un intervento equivalente, viene effettuato a un prezzo non superiore al prezzo medio delle azioni del beneficiario nei 15 giorni precedenti la richiesta di conferimento di capitale. Se il beneficiario non è una società quotata in borsa, è opportuno che il suo valore di mercato sia stimato da un esperto indipendente o con altri mezzi proporzionati.

61.

Qualsiasi misura di ricapitalizzazione prevede l’aumento della remunerazione dello Stato tramite un meccanismo di incremento progressivo per incentivare il beneficiario a riacquistare i conferimenti statali di capitale. L’aumento della remunerazione può consistere nella concessione allo Stato di azioni supplementari (25) o altri meccanismi, e ciascun incremento dovrebbe corrispondere almeno al 10 % della remunerazione (per la partecipazione dello Stato, derivante dal conferimento di capitale dovuto alla COVID-19, che non è stata rimborsata):

a)

quattro anni dopo il conferimento di capitale dovuto alla Covid-19, se lo Stato non ha venduto almeno il 40 % della risultante partecipazione azionaria, sarà attivato il meccanismo di incremento progressivo della remunerazione;

b)

sei anni dopo il conferimento di capitale dovuto alla Covid-19, se lo Stato non ha venduto integralmente la risultante partecipazione azionaria, sarà attivato nuovamente il meccanismo di incremento progressivo della remunerazione (26).

Se il beneficiario non è una società quotata in borsa, gli Stati membri possono decidere di posticipare di un anno ciascuno dei due aumenti, ossia rispettivamente cinque e sette anni dopo il conferimento di capitale dovuto alla Covid-19.

62.

La Commissione può accettare meccanismi alternativi, a condizione che nel complesso ne risultino effetti analoghi d’incentivo sull’uscita dello Stato e un impatto globale analogo sulla remunerazione dello Stato.

63.

Il beneficiario dovrebbe avere la possibilità di riacquistare in ogni momento la partecipazione azionaria acquistata dallo Stato. Affinché lo Stato riceva una remunerazione congrua per l’investimento, il prezzo di riacquisto dovrebbe corrispondere all’importo più elevato tra i) l’investimento nominale effettuato dallo Stato membro aumentato di una remunerazione annua degli interessi di 200 punti base maggiore di quella di cui alla tabella seguente (27); o ii) il prezzo di mercato al momento del riacquisto.

64.

In alternativa lo Stato può vendere in qualsiasi momento la propria quota azionaria ai prezzi di mercato ad acquirenti diversi dal beneficiario, nel qual caso, in linea di principio, è tenuto a consultare in forma aperta e non discriminatoria i potenziali acquirenti o effettuare una vendita in borsa. Lo Stato può accordare agli azionisti esistenti il diritto di prelazione per l’acquisto al prezzo risultante dalla consultazione pubblica.

Remunerazione degli strumenti ibridi di capitale

65.

La remunerazione complessiva degli strumenti ibridi di capitale deve tenere debitamente conto di:

a)

caratteristiche dello strumento prescelto, ivi compreso il livello di subordinazione, rischio e tutte le modalità di pagamento;

b)

incentivi di uscita previsti (quali le clausole di incremento progressivo della remunerazione e di rimborso); e

c)

un tasso d’interesse di riferimento congruo.

66.

La remunerazione minima degli strumenti ibridi di capitale fino alla loro conversione in strumenti assimilabili a strumenti di capitale è almeno pari al tasso di base (IBOR a 1 anno o equivalente, pubblicato dalla Commissione (28)), più il premio indicato di seguito:

Remunerazione degli strumenti ibridi di capitale: IBOR a 1 anno +

Tipo di destinatario

1o anno

2o e 3o anno

4o e 5o anno

6o e 7o anno

8o anno e successivi

PMI

225 punti base

325 punti base

450 punti base

600 punti base

800 punti base

Grandi imprese

250 punti base

350 punti base

500 punti base

700 punti base

950 punti base

67.

La conversione degli strumenti ibridi di capitale in capitale proprio viene effettuata a un tasso inferiore di almeno il 5 per cento al TERP (prezzo teorico ex diritto) applicabile al momento della conversione.

68.

Dopo la conversione in capitale proprio, deve essere incluso un meccanismo di aumento progressivo della remunerazione dello Stato, in modo da incentivare i beneficiari a riacquistare i conferimenti di capitale pubblico. Se il capitale risultante dall’intervento statale connesso alla Covid-19 è ancora di proprietà dello Stato due anni dopo la conversione in capitale proprio, lo Stato riceve un’ulteriore quota del beneficiario che si aggiunge alla sua partecipazione rimanente risultante dalla conversione, da parte dello Stato, degli strumenti ibridi di capitale connessi alla Covid-19. La quota supplementare è pari almeno al 10 per cento della partecipazione rimanente risultante dalla conversione, da parte dello Stato, degli strumenti ibridi di capitale connessi alla Covid-19. La Commissione può accettare meccanismi di aumento progressivo alternativi purché abbiano lo stesso effetto di incentivazione e un impatto globale analogo sulla remunerazione dello Stato

69.

Gli Stati membri possono scegliere una formula di fissazione dei prezzi che comprenda clausole aggiuntive di aumento progressivo o di rimborso. Queste disposizioni devono essere elaborate in modo da favorire una rapida cessazione del sostegno pubblico alla ricapitalizzazione del beneficiario. La Commissione può inoltre accettare metodologie alternative per la fissazione dei prezzi purché determinino remunerazioni superiori o analoghe a quelle risultanti dalla metodologia sopra illustrata.

70.

Data la natura estremamente varia degli strumenti ibridi, la Commissione non fornisce orientamenti per tutti i tipi di strumenti. Gli strumenti ibridi seguono in ogni caso i principi di cui sopra, e la remunerazione rispecchia il rischio degli singoli strumenti.

3.11.6.   Governance e prevenzione delle indebite distorsioni della concorrenza

71.

Per prevenire indebite distorsioni della concorrenza, i beneficiari devono astenersi da espansioni commerciali aggressive finanziate dagli aiuti di Stato o dall’assunzione di rischi eccessivi da parte dei beneficiari stessi. Come principio generale, quanto più limitata è la partecipazione dello Stato membro e quanto più elevata è la remunerazione, tanto minore è la necessità di misure di salvaguardia.

72.

Se il beneficiario di una misura di ricapitalizzazione Covid-19 superiore a 250 milioni di EUR è un’impresa che dispone di un notevole potere di mercato su almeno uno dei mercati rilevanti in cui opera, gli Stati membri devono proporre misure supplementari per preservare una concorrenza effettiva su questi mercati. Nel proporre tali misure, gli Stati membri possono offrire in particolare impegni strutturali o comportamentali ai sensi della comunicazione della Commissione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione.

73.

Ai beneficiari che ricevono una misura di ricapitalizzazione Covid-19 è vietato pubblicizzarla per scopi commerciali.

74.

Fintanto che non è stato riscattato almeno il 75 % delle misure di ricapitalizzazione Covid-19, ai beneficiari diversi dalle PMI viene impedito di acquisire una partecipazione superiore al 10 % in imprese concorrenti o altri operatori dello stesso ramo di attività, comprese le operazioni a monte e a valle.

75.

In circostanze eccezionali, e fatto salvo il controllo delle concentrazioni, detti beneficiari possono acquisire una partecipazione superiore al 10 % in operatori a monte o a valle del loro settore solo se l’acquisizione è necessaria per mantenere la redditività del beneficiario. La Commissione può autorizzare l’acquisizione se necessaria per mantenere la redditività del beneficiario. L’acquisizione non può essere effettuata prima che la Commissione abbia preso una decisione in merito.

76.

Gli aiuti di Stato non vengono utilizzati per fornire sovvenzioni incrociate a favore delle attività economiche di imprese integrate che il 31 dicembre 2019 versavano già in difficoltà economiche. Le imprese integrate assicurano una chiara separazione dei conti per garantire che queste attività non beneficiano della misura di ricapitalizzazione.

77.

Fintanto che le misure di ricapitalizzazione Covid-19 non siano state interamente riscattate, i beneficiari non possono effettuare pagamenti di dividendi o di cedole non obbligatorie né riacquistare azioni se non in relazione allo Stato.

78.

Fintanto che almeno il 75 % delle misure di ricapitalizzazione Covid-19 non sia stato riscattato, la remunerazione di ciascun membro della dirigenza dei beneficiari non deve superare la parte fissa della sua remunerazione al 31 dicembre 2019. Per le persone che diventano membri della dirigenza al momento della ricapitalizzazione o successivamente ad essa, il limite applicabile è la remunerazione fissa più bassa di uno qualsiasi dei membri della dirigenza al 31 dicembre 2019. In nessun caso sono versati bonus o altre componenti variabili o comparabili della remunerazione.

3.11.7.   Strategia di uscita dello Stato dalla partecipazione risultante dalla ricapitalizzazione e obblighi di informazione

79.

I beneficiari diversi dalle PMI che al momento dell’intervento hanno ricevuto una ricapitalizzazione Covid-19 superiore al 25 % del capitale proprio devono dimostrare di avere una strategia di uscita credibile per la partecipazione dello Stato membro, a meno che l’intervento dello Stato non sia ridotto al di sotto del 25 % del capitale proprio entro 12 mesi dalla data di concessione dell’aiuto (29).

80.

La strategia di uscita definisce:

a)

il piano del beneficiario per il proseguimento della sua attività e l’uso dei fondi investiti dallo Stato, compreso un calendario dei pagamenti della remunerazione e del riscatto dell’investimento pubblico (insieme «calendario di rimborso»); e

b)

le misure che il beneficiario e lo Stato adotteranno per rispettare il calendario di rimborso.

81.

La strategia di uscita dovrebbe essere preparata e presentata dallo Stato membro entro 12 mesi dalla concessione dell’aiuto e deve essere approvata dallo Stato membro.

82.

Oltre all’obbligo di cui ai punti da 79 a 81, i beneficiari devono riferire allo Stato membro circa i progressi compiuti nell’attuazione del calendario di rimborso e l’osservanza delle condizioni di cui alla sezione 3.11.6 entro 12 mesi dalla presentazione del calendario e, successivamente, ogni 12 mesi.

83.

Fintanto che le misure di ricapitalizzazione Covid-19 non siano state interamente riscattate, i beneficiari di una ricapitalizzazione Covid-19 diversi dalle PMI pubblicano informazioni sull’uso dell’aiuto ricevuto entro 12 mesi dalla data di concessione dell’aiuto e, successivamente, ogni 12 mesi. Questo comprende, in particolare, informazioni su come tale uso sostiene le loro attività in linea con gli obiettivi UE e gli obblighi nazionali legati alla trasformazione verde e digitale, compreso l’obiettivo UE di conseguire la neutralità climatica entro il 2050.

84.

Lo Stato membro dovrebbe riferire annualmente alla Commissione in merito all’attuazione del calendario di rimborso e all’osservanza delle condizioni di cui alla sezione 3.11.6. Se il beneficiario ha ricevuto una ricapitalizzazione Covid-19 superiore a 250 milioni di EUR, la relazione comprende informazioni sull’osservanza delle condizioni di cui al punto 54.

85.

Qualora sei anni dopo la ricapitalizzazione Covid-19 l’intervento dello Stato non sia stato ridotto al di sotto del 15 % del capitale proprio del beneficiario, deve essere presentato alla Commissione, per approvazione, un piano di ristrutturazione in conformità degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione. La Commissione valuterà se le azioni previste nel piano di ristrutturazione garantiscano la redditività del beneficiario, anche in considerazione degli obiettivi dell’UE e degli obblighi nazionali legati alla trasformazione verde e digitale, e l’uscita dello Stato senza influire negativamente sugli scambi commerciali in misura contraria all’interesse comune. Se il beneficiario non è una società quotata in borsa, o se è una PMI, lo Stato membro può decidere di notificare un piano di ristrutturazione solo se l’intervento dello Stato non è stato ridotto al di sotto del 15 % del capitale proprio sette anni dopo la ricapitalizzazione Covid-19.»

38.

Il punto 44 è rinumerato come punto 86 ed è così modificato:

«86.

Ad eccezione degli aiuti di cui alle sezioni 3.9, 3.10 e 3.11, gli Stati membri devono pubblicare le informazioni pertinenti (30) relative ad ogni singolo aiuto concesso ai sensi della presente comunicazione sul sito web esaustivo sugli aiuti di Stato o attraverso lo strumento informatico della Commissione (31) entro 12 mesi dal momento della concessione. Gli Stati membri devono pubblicare le informazioni pertinenti (32) su ogni singola ricapitalizzazione concessa ai sensi della sezione 3.11 sul sito web esaustivo sugli aiuti di Stato o attraverso lo strumento informatico della Commissione entro 3 mesi dal momento della ricapitalizzazione. Il valore nominale della ricapitalizzazione è incluso per ciascun beneficiario.»

39.

I punti da 45 a 52 sono rinumerati come punti da 87 a 94.

40.

Il punto 49 è rinumerato come punto 91 e sostituito dal testo seguente:

«91.

La Commissione applica la presente comunicazione dal 19 marzo 2020 tenendo conto dell’impatto economico della pandemia di Covid-19, che ha richiesto un’azione immediata. La presente comunicazione è giustificata dalle attuali circostanze eccezionali e cesserà di essere applicabile dopo il 31 dicembre 2020, ad eccezione della sezione 3.11 che sarà applicabile fino al 1o luglio 2021. La Commissione può modificare la presente comunicazione prima del 31 dicembre 2020 sulla base di importanti considerazioni di politica della concorrenza o economiche. Se opportuno, la Commissione può anche fornire ulteriori chiarimenti su particolari aspetti.»


(1)  Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 (GU C 91 I del 20.3.2020, pag. 1).

(2)  Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020, C (2020) 2215 (GU C 112 I del 4.4.2020, pag. 1).

(3)  Cfr. la sezione 4.2.3 della comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea C/2016/2946 (GU C 262, 19.7.2016, pag. 1).

(4)  Orientamenti agli Stati membri per quanto riguarda gli investimenti esteri diretti e la libera circolazione dei capitali provenienti da paesi terzi, nonché la protezione delle attività strategiche europee, in vista dell’applicazione del regolamento (UE) 2019/452 (regolamento sul controllo degli investimenti esteri diretti), C(2020) 1981 final del 25.3.2020.

(5)  Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione (GU L 79 I l del 21.3.2019, pag. 1).

(6)  Comunicazione della Commissione — Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (GU C 19 del 22.1.2014, pag. 4).

(7)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1) come modificato dal regolamento (UE) 2017/1084, del 14 giugno 2017 (GU L 156 del 20.6.2017, pag. 1).

(8)  Ad esempio, la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (GU C 200 del 28.6.2014), gli orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (GU C 25 del 26.1.2013), gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (GU C 209 del 23.7.2013), la disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU C 198 del 27.6.2014) e i criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo (GU C 188 del 20.6.2014).

(9)  Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione, dal 1o agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1).

(10)  Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1), il regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell’1.7.2014, pag. 1) e il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (GU L 369 del 24.12.2014, pag. 37).

(11)  Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1), il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9), il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45) e il regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).

(12)  Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1), il regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell’1.7.2014, pag. 1) e il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (GU L 369 del 24.12.2014, pag. 37).

(13)  In base alla definizione di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

(14)  Il piano di liquidità può comprendere sia i costi del capitale di esercizio che i costi di investimento.

(15)  Tranne i casi in cui tali aiuti sono conformi alle condizioni di cui alla sezione 3.1 della presente comunicazione.

(16)  Come definite nell’allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria.

(17)  Il piano di liquidità può comprendere sia i costi del capitale di esercizio che i costi di investimento.

(18)  Se il pagamento delle cedole è capitalizzato, tale importo deve essere preso in considerazione nel determinare i massimali, a condizione che tale capitalizzazione fosse prevista o prevedibile al momento della notifica della misura. Anche qualsiasi altra misura di aiuto di Stato sotto forma di debito subordinato concessa nel contesto della pandemia di COVID-19, anche al di fuori dell’ambito della presente comunicazione, deve essere conteggiata in tale calcolo. Tuttavia, i debiti subordinati concessi in conformità alla sezione 3.1 della presente comunicazione non sono presi in conto ai fini di tali massimali.

(19)  Cfr. per analogia la decisione della Commissione nel caso SA.49554 - Cipro - Cypriot scheme for non-performing loans collateralized with primary residences (Estia) (regime cipriota per i crediti deteriorati garantiti dalle abitazioni principali), punto 73 e la decisione della Commissione SA.53520 - Grecia - Primary Residence Protection Scheme (regime per la protezione dell’abitazione principale), punto 71.

(20)  Cfr. punto 6 della presente comunicazione.

(21)  La possibilità di erogare aiuti sotto forma di strumenti di capitale e/o di strumenti ibridi di capitale, ma per importi nominali molto inferiori, è già prevista alle condizioni di cui alla sezione 3.1 della presente comunicazione.

(22)  Come previsto al punto 16 della comunicazione, rimane possibile notificare provvedimenti alternativi conformemente all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE.

(23)  In base alla definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(24)  Gli strumenti ibridi di capitale sono strumenti che hanno caratteristiche sia di debito che di capitale. Ad esempio, le obbligazioni convertibili sono remunerate come obbligazioni fino alla conversione in azioni. La valutazione della remunerazione complessiva degli strumenti ibridi di capitale dipende quindi, da un lato, dalla loro remunerazione fintantoché sono assimilabili a strumenti di debito e, dall’altro, dalle condizioni per la conversione in strumenti assimilabili a strumenti di capitale.

(25)  La concessione di azioni supplementari può essere effettuata, ad esempio, mediante l’emissione, alla data della ricapitalizzazione, di obbligazioni convertibili che saranno convertite in capitale alla data di attivazione del meccanismo di incremento progressivo della remunerazione.

(26)  Ad esempio, se il meccanismo di incremento progressivo della remunerazione consiste nella concessione di azioni supplementari allo Stato. La partecipazione statale che in seguito al conferimento di capitale è pari al 40 % del capitale del beneficiario e che lo Stato non vende prima della data prestabilita dovrebbe aumentare di almeno 0,1 × 40 % = 4 %, fino alla concorrenza del 44 % e del 48 % rispettivamente quattro e sei anni dopo il conferimento di capitale dovuto alla Covid-19, con la conseguente diluizione delle quote degli altri azionisti.

(27)  L’ aumento di 200 punti base non si applica a partire dall’8o anno.

(28)  Tassi di base calcolati conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6) e pubblicati sul sito web della DG Concorrenza all’indirizzo:https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

(29)  Ai fini della presente sottosezione 3.11.7, gli strumenti ibridi concessi dallo Stato sono contabilizzati come capitale proprio.

(30)  Con riferimento alle informazioni di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, all’allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e all’allegato III del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014. Per quanto riguarda gli anticipi rimborsabili, le garanzie, i prestiti, i prestiti subordinati e altre forme di aiuto, il valore nominale dello strumento sottostante è inserito per ciascun beneficiario. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e di pagamento, gli importi dei singoli aiuti possono essere indicati sotto forma di fasce di importi.

(31)  La pagina di ricerca pubblica della banca dati per la trasparenza degli aiuti di Stato dà accesso ai dati relativi a ciascuna concessione di aiuti di Stato da parte degli Stati membri in conformità con i requisiti europei di trasparenza sugli aiuti di Stato e può essere consultata al seguente indirizzo: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=en.

(32)  Con riferimento alle informazioni di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, all’allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e all’allegato III del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

13.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 164/16


Tassi di cambio dell'euro (1)

12 maggio 2020

(2020/C 164/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0858

JPY

yen giapponesi

116,56

DKK

corone danesi

7,4577

GBP

sterline inglesi

0,87773

SEK

corone svedesi

10,5968

CHF

franchi svizzeri

1,0520

ISK

corone islandesi

158,70

NOK

corone norvegesi

11,0518

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,423

HUF

fiorini ungheresi

350,75

PLN

zloty polacchi

4,5449

RON

leu rumeni

4,8301

TRY

lire turche

7,5979

AUD

dollari australiani

1,6625

CAD

dollari canadesi

1,5178

HKD

dollari di Hong Kong

8,4154

NZD

dollari neozelandesi

1,7742

SGD

dollari di Singapore

1,5357

KRW

won sudcoreani

1 326,17

ZAR

rand sudafricani

19,7382

CNY

renminbi Yuan cinese

7,6933

HRK

kuna croata

7,5653

IDR

rupia indonesiana

16 073,64

MYR

ringgit malese

4,6977

PHP

peso filippino

54,388

RUB

rublo russo

79,4157

THB

baht thailandese

34,854

BRL

real brasiliano

6,2708

MXN

peso messicano

25,8251

INR

rupia indiana

81,5930


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


13.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 164/17


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Pubblicazione del totale delle quote in circolazione nel 2019 ai fini della riserva stabilizzatrice del mercato nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell’UE (ETS) istituito dalla direttiva 2003/87/CE

(2020/C 164/05)

1.   Introduzione

Nel 2015 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno adottato la decisione relativa all’istituzione di una riserva stabilizzatrice del mercato (1) nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissioni (ETS UE) istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). La riserva stabilizzatrice del mercato è entrata in funzione nel gennaio 2019 e ha l’obiettivo di evitare che il mercato europeo del carbonio operi con un’ampia eccedenza strutturale di quote, con il rischio connesso che ciò impedisca all’ETS UE di dare il necessario segnale di investimento per conseguire l’obiettivo di riduzione delle emissioni dell’UE in modo efficiente sotto il profilo dei costi. Il suo scopo è anche rendere l’ETS UE più resiliente in relazione agli squilibri tra domanda e offerta, in modo da consentire un funzionamento ordinato del mercato ETS dell’UE.

La decisione prevede che, a partire dal 2017, entro il 15 maggio di ogni anno la Commissione pubblichi il numero totale di quote in circolazione (TNAC, total number of allowances in circulation). Questa cifra determina se alcune delle quote destinate a essere messe all’asta debbano essere integrate nella riserva oppure svincolate dalla riserva.

Il 14 maggio 2019 la Commissione ha pubblicato il numero totale di quote in circolazione nel 2018, pari a circa 1,65 miliardi (3). Successivamente alla pubblicazione, e in linea con le norme relative alla riserva stabilizzatrice del mercato, occorreva integrare 397 178 358 quote nella riserva nel periodo compreso tra il 1o settembre 2019 e il 31 agosto 2020 (4), mediante la riduzione delle quote messe all’asta.

La presente comunicazione è la quarta pubblicata ai fini della riserva stabilizzatrice del mercato e riguarda il 2019: vi figurano il totale effettivo delle quote in circolazione e le modalità dettagliate di calcolo di tale cifra. La presente pubblicazione stabilisce il numero di quote che saranno integrate nella riserva dal settembre 2020 all’agosto 2021.

2.   Funzionamento della riserva stabilizzatrice del mercato

La riserva stabilizzatrice del mercato entra automaticamente in funzione quando il numero totale di quote in circolazione esce da una forcella prestabilita: sono aggiunte quote alla riserva se il numero totale in circolazione supera la soglia di 833 milioni; le quote sono invece svincolate dalla riserva se il numero totale in circolazione è inferiore a 400 milioni. In pratica le quote sono aggiunte alla riserva mettendone all’asta un numero inferiore e sono svincolate dalla riserva mettendo all’asta 100 milioni di quote in più in futuro.

La pubblicazione del numero totale di quote in circolazione, in base a cui le quote saranno aggiunte alla riserva o svincolate da essa, costituisce pertanto un elemento essenziale del funzionamento della riserva.

Nell’ambito della revisione del sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione europea (UE ETS) (5), il funzionamento della riserva stabilizzatrice del mercato è sensibilmente cambiato. Dal 2019 al 2023 la percentuale del numero totale di quote in circolazione che determina il numero di quote immesse nella riserva se si supera la soglia di 833 milioni è temporaneamente raddoppiata, dal 12 % al 24 %. Inoltre, a decorrere dal 2023 le quote detenute nella riserva stabilizzatrice del mercato che superano il numero totale di quote messe all’asta nel corso dell’anno precedente non sono più valide.

In base alla presente comunicazione il 24 % (6) del numero totale di quote in circolazione è integrato nella riserva in un periodo di 12 mesi a decorrere dal 1° settembre 2020. Un importo corrispondente sarà dedotto dal volume d’asta degli Stati membri e del Regno Unito, secondo le rispettive percentuali di quote d’asta. In questo contesto si rammenta che fino al 31 dicembre 2025 le quote ridistribuite a fini di solidarietà e crescita nell’ambito dell’Unione sono escluse dal calcolo per determinare le percentuali pertinenti.

3.   Numero totale di quote in circolazione

A norma dell’articolo 1, paragrafo 4, della decisione (UE) 2015/1814, il numero totale di quote in circolazione «corrisponde al numero complessivo di quote rilasciate nel periodo a partire dal 1° gennaio 2008, compresi le quote rilasciate nello stesso periodo a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE e i diritti di utilizzare crediti internazionali esercitati da impianti, a titolo dell’ETS dell’UE, sulle emissioni fino al 31 dicembre di tale anno, meno le tonnellate complessive di emissioni verificate utilizzate da impianti, a titolo dell’ETS dell’UE, fra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre di quello stesso anno, le quote cancellate a norma dell’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE e il numero di quote disponibili nella riserva.»

Sostanzialmente il numero totale di quote in circolazione utili ad alimentare la riserva stabilizzatrice del mercato o che possono essere svincolate è calcolato con la seguente formula:

TNAC = offerta – (domanda + quote nella riserva stabilizzatrice del mercato)

Vi sono tre diversi elementi che determinano il numero totale di quote in circolazione: primo, l’offerta di quote dal 1° gennaio 2008; secondo, la domanda di quote (numero di quote restituite e cancellate); terzo, le quote immesse nella riserva.

Come previsto nella decisione (UE) 2015/1814, le quote assegnate al trasporto aereo e le emissioni del trasporto aereo verificate non sono prese in considerazione in questo contesto.

3.1.   Offerta

L’offerta di quote sul mercato è determinata da cinque diversi elementi:

le quote riportate dal periodo 2008-2012 (fase 2),

le quote assegnate a titolo gratuito tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2019 (7), ivi comprese quelle assegnate dalla riserva per i nuovi entranti (New Entrants’ Reserve – NER),

le quote rilasciate per la messa all’asta tra il 1o gennaio 2013 (8) e il 31 dicembre 2019 (9), comprese le quote dedotte dal volume d’asta nel periodo 2014-2016 e quelle dedotte dal volume d’asta nel 2019 a seguito delle comunicazioni della Commissione del 15 maggio 2018 e del 14 maggio 2019,

le quote monetizzate dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) per il programma NER300,

i diritti di utilizzare crediti internazionali sulle emissioni esercitati dagli impianti fino al 31 dicembre 2019.

Il numero di quote riportate dalla fase 2 dell’ETS dell’UE è pari a 1 749 540 826 (10). Questo «totale riportato» rappresenta il numero totale delle quote rilasciate nel corso della fase 2 dell’ETS dell’UE che non sono state né restituite per coprire le emissioni verificate né cancellate. Ai fini della determinazione del numero totale di quote in circolazione, esso rappresenta dunque il numero di quote ETS in circolazione all’inizio del periodo 2013-2020 (fase 3), al 1° gennaio 2013, ed è preso in considerazione in quanto tale nel calcolo.

Il numero di quote gratuite assegnate tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2019, comprese le quote assegnate dalla NER, è pari a 5 850 263 308 (11).

Secondo le relazioni delle aste sulla piattaforma comune e sulle pertinenti piattaforme indipendenti (12), il numero di quote messe all’asta tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2019, compreso nelle cosiddette «aste anticipate», è pari a 5 229 748 000.

In linea con l’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1814, il numero di quote dedotto dal volume d’asta nel periodo 2014-2016 è pari a 900 000 000.

A seguito delle comunicazioni della Commissione del 15 maggio 2018 e del 14 maggio 2019 il numero di quote dedotte dal volume d’asta nel 2019 è, rispettivamente, pari a 264 731 936 e 132 392 786.

Ai fini del programma NER300 la BEI ha monetizzato 300 000 000 quote (13).

I diritti di utilizzare crediti internazionali sulle emissioni esercitati dagli impianti fino al 31 dicembre 2019 corrispondono a 450 221 816 (14).

3.2.   Domanda

La domanda comprende le emissioni totali verificate provenienti dagli impianti tra il 1° gennaio 2013 (15) e il 31 dicembre 2019, pari a 2 193 929 203 (16), e le quote cancellate nel medesimo periodo, pari a 348 581.

3.3.   Quote della riserva stabilizzatrice del mercato

In linea con l’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1814, i 900 milioni di quote dedotte dal volume d’asta nel periodo 2014-2016 sono state integrate nella riserva al momento della sua entrata in funzione il 1o gennaio 2019.

A seguito della comunicazione della Commissione del 15 maggio 2018 (17), nel periodo dal 1o gennaio 2019 al 31 agosto 2019 sono state integrate nella riserva 264 731 936 quote.

A seguito della comunicazione della Commissione del 14 maggio 2019 (18), nel periodo dal 1o settembre 2019 al 31 dicembre 2019 sono state integrate nella riserva 132 392 786 quote.

Per il periodo al 31 dicembre 2019, erano pertanto disponibili 1 297 124 722 quote nella riserva.

3.4.   Numero totale di quote in circolazione

Alla luce di quanto precede, il numero totale di quote in circolazione ammonta a 1 385 496 166.

4.   Conclusione

In linea con le norme in materia di riserva stabilizzatrice del mercato, in un periodo di 12 mesi – dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021 – un totale di 332 519 080 quote sarà integrato nella riserva.

La prossima pubblicazione uscirà nel maggio 2021 per determinare il numero di quote che alimenteranno la riserva dal settembre 2021 all’agosto 2022.

Quadro generale

Offerta

 

(a)

Quote riportate dalla fase 2

1 749 540 826

(b)

Quote a titolo gratuito per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2019, comprese quelle assegnate dalla NER

5 850 263 308

(c)

Numero totale di quote messe all’asta tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2019, incluso nelle aste anticipate

5 229 748 000

(d)

Quote dedotte dal volume d’asta nel periodo 2014-2016

900 000 000

(e)

Quote dedotte dal volume d’asta nel 2019 a seguito delle comunicazioni della Commissione del 15 maggio 2018 e del 14 maggio 2019

397 124 722

(f)

Quote monetizzate dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) per il programma NER300

300 000 000

(g)

Diritti di utilizzare crediti internazionali sulle emissioni esercitati dagli impianti fino al 31 dicembre 2019

450 221 816

Totale (offerta)

14 876 898 672

 

Domanda

 

(a)

Tonnellate di emissioni verificate provenienti da impianti nell’ambito dell’ETS dell’UE tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2019

12 193 929 203

(b)

Quote cancellate a norma dell’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE entro il 31 dicembre 2019

348 581

Totale (domanda)

12 194 277 784

 

Quote immesse nella riserva stabilizzatrice del mercato

 

Numero di quote nella riserva

1 297 124 722

 

Numero totale di quote in circolazione

1 385 496 166


(1)  Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).

(2)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(3)  Cfr. comunicazione della Commissione C(2019) 3288 final, disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/reform/docs/c_2019_3288_it.pdf.

(4)  I contributi di ciascuno Stato membro alla riserva stabilizzatrice del mercato dal 1° settembre al 31 dicembre 2019 e dal 1° gennaio al 31 agosto 2020 sono stati pubblicati nella relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Relazione sul funzionamento del mercato europeo del carbonio, COM(2019) 557 final/2, pubblicata il 31 ottobre 2019.

(5)  Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).

(6)  Corrispondenti al 2 % al mese.

(7)  L’assegnazione gratuita di quote da parte del Regno Unito è stata sospesa a partire dal 1o gennaio 2019. L’assegnazione gratuita per il 2019 è stata svincolata nel febbraio 2020 e non è quindi presa in considerazione ai fini del calcolo dell’offerta di quote di emissioni fino al 31 dicembre 2019 [cfr. la decisione della Commissione, del 17 dicembre 2018, che ordina all’amministratore centrale di sospendere temporaneamente l’accettazione, da parte del catalogo delle operazioni dell’Unione europea, delle procedure pertinenti per il Regno Unito in materia di assegnazione a titolo gratuito, vendita all’asta e scambio di crediti internazionali (C(2018) 8707)]. L’anno prossimo, invece, sarà inclusa nel calcolo.

(8)  Tale cifra comprende le cosiddette «aste anticipate», vale a dire le quote valide per il periodo 2013-2020 che sono state messe all’asta prima del 1o gennaio 2013.

(9)  Anche la messa all’asta di quote da parte del Regno Unito è stata sospesa a partire dal 1o gennaio 2019. La messa all’asta delle quote da parte del Regno Unito è ripresa nel marzo 2020, quindi anch’essa non è presa in considerazione ai fini del calcolo dell’offerta di quote fino al 31 dicembre 2019. L’anno prossimo, invece, sarà inclusa nel calcolo.

(10)  Cfr. relazione sul mercato del carbonio 2015; COM (2015) 576.

(11)  Dato basato su un estratto del catalogo delle operazioni dell’Unione europea (European Union Transaction Log – EUTL) al 1o aprile 2020.

(12)  Disponibili agli indirizzi: http://www.eex.com/en/products/environmental-markets/emissions-auctions/archive e https://www.theice.com/marketdata/reports/148.

(13)  Una prima tranche di 200 milioni di quote — vendute nel 2011 e nel 2012 — e una seconda tranche di 100 milioni di quote - vendute nel 2013 e nel 2014; per ulteriori dettagli cfr. https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/lowcarbon/ner300/docs/summary_report_ner300_monetisation_en.pdf.

(14)  Dato basato su un estratto dell’EUTL al 1° aprile 2020.

(15)  Per quanto riguarda le emissioni verificate nel periodo 2008-2012, si prega di consultare le spiegazioni sul totale riportato (sezione 3.1.).

(16)  Le emissioni totali verificate sono basate su un estratto dell’EUTL al 1o aprile 2020 per tenere conto delle emissioni verificate comunicate entro il 31 marzo 2020. Le emissioni comunicate dopo tale data non sono quindi comprese in questo totale.

(17)  C(2018)2801.

(18)  C(2019)3288.


13.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 164/21


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

relativa a un piano d’azione per una politica integrata dell’Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo

(2020/C 164/06)

I.   Introduzione

La Commissione è fortemente impegnata nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, sia all’interno dell’UE che a livello mondiale. Nell’Unione europea è necessario praticare la tolleranza zero contro il denaro illecito. Il recente aumento delle attività criminose nel contesto della pandemia di Covid-19 (1) ci ricorda che i criminali sfrutteranno tutte le possibilità per perseguire le loro attività illecite a detrimento della società. L’UE deve mostrare altrettanta determinazione per fare in modo che essi non beneficino dei proventi di tali attività criminose.

Nell’arco di trent’anni, l’UE ha elaborato un solido quadro normativo per prevenire e combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, che è stato confermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE (2). Le norme dell’UE sono di ampia portata e vanno oltre le norme internazionali adottate dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) (3). Il numero di imprese e professioni soggette a tali norme è aumentato costantemente.

Recenti sviluppi in ambito legislativo hanno avuto per obiettivo il rafforzamento del quadro dell’UE in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Tra questi si possono citare le modifiche apportate alla 4a direttiva antiriciclaggio dalla 5a direttiva antiriciclaggio (4), il rafforzamento del mandato dell’Autorità bancaria europea (5), le nuove disposizioni che si applicheranno ai controlli sul denaro contante (6) a partire dal giugno 2021, le modifiche apportate alla direttiva sui requisiti patrimoniali (7), le nuove norme in materia di accesso alle informazioni finanziarie da parte delle autorità di contrasto (8) e una definizione armonizzata dei reati e delle sanzioni relativi al riciclaggio di denaro (9).

L’UE ha inoltre istituito un regime completo di protezione degli informatori che dovrà essere recepito entro dicembre 2021 (10), che integra le norme vigenti in materia di protezione degli informatori stabilite dalla 4a direttiva antiriciclaggio. Il nuovo regime rafforzerà la capacità delle autorità nazionali e dell’UE di prevenire, individuare e contrastare le violazioni, tra l’altro, delle norme contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Vi è tuttavia un consenso crescente sul fatto che il quadro debba essere notevolmente migliorato. Occorre affrontare le profonde divergenze nelle sue modalità di applicazione e le gravi carenze riscontrate nell’applicazione delle norme.

Nella sua comunicazione Verso una migliore attuazione del quadro dell’Unione in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (11) e nelle relazioni di accompagnamento del luglio 2019, la Commissione ha stabilito le misure necessarie per garantire una politica organica dell’UE in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Tra esse figurano una migliore applicazione delle norme in vigore, un corpus normativo più dettagliato e armonizzato, una vigilanza coerente e di elevata qualità, anche mediante il conferimento di compiti specifici a un organismo dell’UE, l’interconnessione dei registri centralizzati dei conti bancari e un meccanismo rafforzato per coordinare e sostenere l’operato delle unità di informazione finanziaria.

Questa impostazione ha il sostegno del Parlamento europeo e del Consiglio. Nella sua risoluzione del 19 settembre 2019 (12) il Parlamento europeo ha invitato a dare maggior impulso alle iniziative che potrebbero rafforzare le azioni di prevenzione del riciclaggio di denaro e di lotta al finanziamento del terrorismo a livello dell’UE e ha esortato gli Stati membri a recepire in tempi rapidi le norme dell’UE. Il 5 dicembre 2019 il Consiglio «Economia e finanza» ha adottato le conclusioni sulle priorità strategiche in materia di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo (13), invitando la Commissione a esaminare azioni che potrebbero migliorare il quadro esistente.

La Commissione intende attuare una politica organica in materia di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo adeguata ai rischi, minacce e vulnerabilità specifiche cui è confrontata l’UE (14), definendola in modo tale da renderne possibile un’evoluzione efficace che tenga conto dell’innovazione. Un quadro rafforzato in materia di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo permetterà di favorire ulteriormente l’integrità del sistema finanziario dell’UE, elemento necessario per completare l’attuazione dell’Unione bancaria e dell’Unione economica e monetaria.

Si dovrebbe porre in essere un sistema AML/CFT integrato dell’UE sulla base di una valutazione d’impatto approfondita, anche per quanto riguarda l’incidenza sui diritti fondamentali. Prendendo esempio dalle riforme introdotte nel campo della regolamentazione e della vigilanza bancaria prudenziale, il sistema dovrebbe basarsi su un corpus normativo armonizzato e su un organismo di vigilanza a livello dell’UE che operi in stretta cooperazione con le autorità nazionali competenti allo scopo di garantire una vigilanza di elevata qualità e coerenza all’interno del mercato unico. A ciò dovrebbe aggiungersi l’istituzione di un meccanismo di sostegno e coordinamento dell’UE per le unità di informazione finanziaria, al fine di migliorarne l’efficacia e procedere all’interconnessione dei registri nazionali centralizzati dei conti bancari, consentendo un accesso transfrontaliero più rapido alle informazioni sui conti bancari da parte della autorità di contrasto e delle unità di informazione finanziaria.

Il presente piano d’azione illustra in che modo la Commissione intenda realizzare questi obiettivi basandosi su sei pilastri:

garantire l’effettiva attuazione del quadro esistente dell’UE in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo;

istituire un corpus normativo unico dell’UE in materia di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo;

realizzare a livello UE la vigilanza in materia di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo;

istituire un meccanismo di sostegno e cooperazione per le unità di informazione finanziaria;

attuare le disposizioni di diritto penale e lo scambio di informazioni a livello unionale;

rafforzare la dimensione internazionale del quadro in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo.

II.   Garantire l’effettiva attuazione del quadro esistente dell’UE in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo

La prima priorità è assicurare che le norme dell’UE in materia di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo siano attuate in modo rigoroso ed efficace dagli Stati membri, dalle autorità competenti e dai soggetti obbligati. Ciò richiede un intervento su più fronti.

Garantire il recepimento e l’attuazione efficaci della direttiva antiriciclaggio

Per quanto riguarda la 4a direttiva antiriciclaggio, la Commissione ha avviato una procedura d’infrazione nei confronti di tutti gli Stati membri per il mancato recepimento integrale della stessa. Diversi Stati membri hanno reagito adottando nuove leggi che hanno determinato la conseguente chiusura delle relative procedure d’infrazione. Sono tuttora in corso procedure di infrazione nei confronti di altri Stati membri. Entro la metà del 2021 sarà completato uno studio sull’effettiva applicazione della 4a direttiva antiriciclaggio, che sarà utilizzato dalla Commissione per la stesura della pertinente relazione che essa è tenuta a presentare (15).

Per quanto riguarda il recepimento della 5a direttiva antiriciclaggio, il cui termine ultimo era il 10 gennaio 2020, la Commissione ha già avviato una serie di procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che non hanno notificato alcuna misura di recepimento. La Commissione effettuerà un attento monitoraggio dell’istituzione, da parte degli Stati membri, dei registri centralizzati dei conti bancari e dei registri sulla titolarità effettiva, per garantire che vi siano immessi dati di elevata qualità.

I lavori sull’interconnessione dei registri sulla titolarità effettiva sono già cominciati e l’interconnessione sarà operativa nel 2021. Nel 2021 la Commissione pubblicherà anche la 3a valutazione sovranazionale del rischio al fine di raccogliere le informazioni necessarie per un approccio basato sul rischio.

Monitoraggio della capacità degli Stati membri di prevenire e combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

Il riciclaggio di denaro è dannoso non solo per la stabilità del sistema finanziario dell’UE, ma anche per l’economia, la buona governance e la fiducia degli investitori. Nel ciclo del semestre europeo la Commissione analizza in che modo le norme in materia di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo siano applicate in pratica negli Stati membri e su tale base il Consiglio adotta quindi raccomandazioni specifiche per paese in materia. La Commissione, tramite il suo programma di assistenza per le riforme strutturali, fornisce inoltre assistenza tecnica agli Stati membri nell’attuazione delle riforme necessarie al fine di colmare alcune delle principali lacune del sistema AML/CFT dell’UE. Tra esse figurano l’organico insufficiente delle autorità competenti, le carenze nell’applicazione dell’approccio basato sul rischio e nell’attenuazione dei rischi di abusi delle società di comodo, dei visti d’oro e dei programmi di cittadinanza.

Autorità bancaria europea (ABE)

Il mandato dell’ABE è stato recentemente rafforzato dal regolamento (UE) 2019/2175 (16), che le ha conferito la responsabilità di guidare, coordinare e monitorare l’operato in materia di AML/CFT di tutti i fornitori di servizi finanziari dell’UE e delle autorità competenti. L’ABE ha inoltre il potere di istituire una banca dati AML/CFT dei rischi e delle azioni di vigilanza a livello dell’UE, effettuare valutazioni del rischio sulle autorità competenti e, se necessario, chiedere alle autorità di indagare e prendere provvedimenti nei confronti dei singoli istituti finanziari. La Commissione si aspetta che l’ABE utilizzi appieno i suoi poteri rafforzati, in particolare per accertare se un’autorità nazionale di vigilanza abbia violato il diritto dell’Unione nello svolgimento dei suoi compiti. L’ABE ha già iniziato a effettuare i riesami dell’attuazione e ha pubblicato una prima relazione nel febbraio 2020 (17), nella quale ha messo in evidenza una serie di problemi, sottolineando che le «metodologie impiegate dalle autorità competenti per quanto riguarda la vigilanza AML/CFT delle banche non sempre si sono rivelate efficaci».

Come indicato nella sezione IV, l’istituzione di un’autorità di vigilanza a livello dell’UE rafforzerà il rispetto delle norme. Si garantirà così che siano adottate misure adeguate per prevenire in primo luogo il riciclaggio di denaro e, laddove ciò non sia possibile, che siano imposte sanzioni efficaci. La nuova autorità di vigilanza a livello dell’UE sarà concepita in modo tale da garantire che disponga delle necessarie competenze, capacità investigative e poteri in materia di AML/CFT, nonché di una struttura decisionale tale da garantire una migliore attuazione delle norme, agendo in modo preventivo in caso di sospetti, così da garantire l’applicazione effettiva del corpus normativo unico. La Commissione ritiene che le ispezioni in loco per valutare l’efficacia del quadro AML/CFT negli Stati membri saranno essenziali per garantire elevati standard di qualità in tutta l’Unione.

La Commissione continuerà a garantire il recepimento completo e corretto delle norme AML/CFT e proporrà raccomandazioni specifiche per paese in questo ambito nel secondo trimestre del 2020.

III.   Creare un corpus normativo rafforzato

Il quadro giuridico dell’UE è di ampia portata e ha progressivamente ampliato il numero dei cosiddetti soggetti obbligati (18) e l’elenco dei reati presupposto, ha dato un’importanza maggiore alla titolarità effettiva e alle metodologie basate sul rischio, eliminando in gran parte gli ostacoli alla comunicazione e cooperazione tra le autorità competenti. Tale quadro fornisce agli Stati membri un contesto normativo organico per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Tuttavia, l’attuale approccio alla legislazione dell’UE si è tradotto in un’applicazione divergente del quadro nei diversi Stati membri e, in parte, nella fissazione di ulteriori requisiti che vanno oltre quanto previsto dal diritto dell’UE. Esempi di tali misure sono l’individuazione di altri soggetti obbligati, quali le piattaforme di crowdfunding, i commercianti di diamanti, i poteri concessi alle unità di informazione finanziaria ai fini del congelamento dei beni e l’introduzione di limitazioni ai pagamenti in contanti (19). Il risultato è un paesaggio legislativo frammentato nell’UE, che determina costi e oneri aggiuntivi per coloro che forniscono servizi transfrontalieri o che determina lo «shopping normativo», con le imprese che si registrano dove le norme sono più flessibili.

La mancanza di dettagli nelle norme applicabili e nell’attribuzione delle responsabilità in relazione ai problemi a livello transfrontaliero si traduce in interpretazioni divergenti della direttiva nei diversi Stati membri. Una cooperazione inadeguata tra le autorità competenti (unità di informazione finanziaria, autorità di vigilanza, autorità di contrasto e autorità fiscali), sia a livello nazionale che transfrontaliero, crea potenziali lacune che possono essere sfruttate dai criminali. Le autorità europee di vigilanza hanno inoltre rilevato (20) che le divergenze nell’approccio normativo alla vigilanza e nell’applicazione dell’approccio basato sul rischio ostacolano la fornitura di servizi transfrontalieri e aumentano i costi per le imprese, compromettendo anche il buon funzionamento del quadro AML/CFT dell’UE. Poiché la questione è particolarmente rilevante nel settore della tecnologia finanziaria, l’ABE ha raccomandato alla Commissione di armonizzare i requisiti da applicare a tali imprese (21), quando sussistono rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

La legislazione dell’UE in materia di AML/CFT deve farsi più articolata, precisa e meno soggetta a un’attuazione divergente. Alcuni requisiti supplementari imposti dagli Stati membri nel recepimento delle direttive antiriciclaggio potrebbero tuttavia contribuire a rafforzare il quadro AML/CFT e potrebbero essere integrati nel futuro corpus normativo dell’UE. Per limitare le divergenze nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme, talune parti della direttiva antiriciclaggio dovrebbero essere trasformate in disposizioni direttamente applicabili stabilite da un regolamento. Come minimo ciò dovrebbe includere le disposizioni che stabiliscono l’elenco dei soggetti obbligati, i requisiti di adeguata verifica della clientela, i controlli interni, gli obblighi di segnalazione, come pure le disposizioni relative ai registri sulla titolarità effettiva e ai registri centralizzati dei conti bancari. Inoltre dovrebbe essere preso in considerazione un approccio più armonizzato all’individuazione delle persone politicamente esposte. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata a garantire l’efficacia del sistema, fornendo maggiori informazioni sulla struttura e i compiti della vigilanza in relazione a tutti i soggetti obbligati e ai compiti delle unità di informazione finanziaria (si vedano le sezioni successive). Un sistema integrato UE di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo richiederà inoltre un corpus normativo sufficientemente dettagliato per facilitare la vigilanza diretta.

Inoltre, per quanto riguarda le norme specifiche, si potrebbe ottenere un’ulteriore armonizzazione conferendo il potere di adottare norme più dettagliate mediante atti delegati o atti di esecuzione, per adeguarsi all’andamento della situazione.

Tenuto conto dell’aumento, in particolare, della criminalità finanziaria e delle frodi informatiche, si potrebbero considerare disposizioni per facilitare il congelamento amministrativo per le unità di informazione finanziaria e obbligare le istituzioni finanziarie a dar seguito ed eseguire le richieste di richiamo. Ulteriori rischi derivano dai programmi di cittadinanza e residenza per investitori. Sarà necessario esaminare le modalità per attenuare tali rischi, tenendo conto, inoltre, dei settori a rischio individuati dalla la valutazione sovranazionale del rischio.

Lavorando all’adozione di queste nuove misure, sarà importante ridurre al minimo gli oneri finanziari e amministrativi aggiuntivi per gli Stati membri e i soggetti obbligati e di seguire un approccio basato sul rischio.

A fronte di un aumento delle sanzioni per le carenze in materia di AML/CFT, i soggetti obbligati hanno esplorato modalità per rafforzare la conformità, dall’assegnazione di risorse supplementari e l’istituzione di ampi programmi di risanamento, al fine di rivedere radicalmente i loro modelli imprenditoriali e di abbandonare alcuni prodotti, clienti o mercati, compresa l’attività bancaria corrispondente. Ciò potrebbe comportare conseguenze indesiderate per la fornitura di servizi finanziari e per il finanziamento dell’economia. Le soluzioni tecnologiche, che potrebbero contribuire a migliorare l’individuazione di transazioni e attività sospette, devono essere conformi alle norme internazionali e dell’UE in materia di AML/CFT e ad altre norme dell’UE, tra cui la protezione dei dati e l’antitrust.

Poiché le norme dell’Unione in materia AML/CFT non hanno l’obiettivo di negare l’accesso ai servizi finanziari legittimi, è necessaria maggiore chiarezza su come tali norme si colleghino ad altre disposizioni legislative nel settore finanziario (22). Si dovrebbe valutare se e in quali circostanze il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo possano portare alla dichiarazione di dissesto o di rischio di dissesto e condurre alla risoluzione di una banca a norma della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (23) o alla liquidazione di una banca e all’obbligo di rimborsare i depositanti. La direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi (24) potrebbe essere migliorata mediante disposizioni più chiare per ridurre ulteriormente il rischio che i depositanti sospettati di attività di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo (ML/TF) siano rimborsati mediante un pagamento erogato da sistemi di garanzia dei depositi, chiarendo al contempo anche il ruolo di tali sistemi e di altre autorità competenti in materia di AML/CFT. Meritano inoltre di essere ulteriormente esaminate le modalità per conciliare l’obbligo previsto dalla direttiva sui conti di pagamento (25) (fornire un conto di pagamento con caratteristiche di base a qualsiasi cliente) con l’obbligo previsto dalle norme in materia di AML/CFT di porre fine al rapporto d’affari se i soggetti obbligati nutrono sospetti sui clienti o non sono in grado di ottenere informazioni aggiornate sugli stessi. Infine, sarà necessario un riesame per valutare l’adeguatezza delle categorie di prestatori di servizi di pagamento attualmente contemplate dalla normativa in materia di AML/CFT.

I quadri in materia di servizi finanziari potrebbero essere ulteriormente elaborati per garantire che le autorità di vigilanza prudenziale siano tenute a condividere le informazioni con le loro controparti competenti in materia di AML/CFT. I requisiti e criteri di idoneità previsti dalla legislazione sui servizi finanziari dovrebbero applicare condizioni più rigorose in materia di AML/CFT.

I soggetti obbligati, quando accedono alle informazioni pertinenti per assolvere l’obbligo di adeguata verifica della clientela, e le autorità pubbliche che scambiano informazioni tra loro, anche al di fuori dell’UE, devono rispettare pienamente la legislazione dell’UE in materia di protezione dei dati. Ad esempio, fornire ai soggetti obbligati l’accesso a determinati registri pubblici potrebbe sollevare preoccupazioni in materia di protezione dei dati. Nel contesto dello scambio di informazioni tra autorità competenti è stata inoltre menzionata la difficoltà di garantire il rispetto della protezione dei dati e della riservatezza. Tali questioni dovrebbero essere debitamente affrontate.

Nel primo trimestre del 2021 la Commissione presenterà proposte legislative con l’obiettivo di proporre un corpus normativo unico in ambito AML/CFT sulla base di un’approfondita valutazione d’impatto.

IV.   Realizzare a livello UE la vigilanza AML/CFT

La vigilanza costituisce il fulcro di un efficace quadro AML/CFT. L’importanza di un’adeguata vigilanza è stata confermata nel pacchetto antiriciclaggio del luglio 2019, in cui l’analisi di diversi casi di riciclaggio ha evidenziato significative carenze per quanto riguarda la gestione del rischio da parte degli enti creditizi e la loro sorveglianza, sia da parte delle autorità di vigilanza AML/CFT sia da parte delle autorità di vigilanza prudenziale. Al tempo stesso, i recenti presunti casi di riciclaggio di denaro portati alla luce da organi di informazione investigativi hanno inoltre indicato lacune nella vigilanza delle entità non finanziarie.

Questi aspetti problematici sono il risultato sia della definizione del quadro di vigilanza, sia della sua attuazione. Attualmente la vigilanza in materia di AML/CFT all’interno dell’UE è esercitata dagli Stati membri. La sua qualità ed efficacia non sono uniformi in tutta l’UE a causa delle notevoli differenze in termini di risorse umane e finanziarie, di competenze e del grado di importanza assegnato a questo compito. L’Unione non dispone di meccanismi sufficientemente efficaci per gestire la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo con implicazioni transfrontaliere. Il quadro AML/CFT dell’UE ha la stessa forza del suo anello più debole e le carenze di un’autorità nazionale competente generano rischi per l’intero mercato unico. Di conseguenza l’UE nel suo insieme ne patisce i danni a livello finanziario, economico e di reputazione.

L’UE non può permettersi di aspettare che emergano altri problemi per creare n efficace sistema di vigilanza AML/CFT che contribuisca al buon funzionamento del mercato unico e dell’Unione bancaria. Una vigilanza AML/CFT di elevata qualità in tutta l’UE è indispensabile per ripristinare la fiducia dei suoi cittadini e della comunità internazionale.

Vi è la chiara e comprovata necessità di dotarsi di un sistema integrato per la vigilanza AML/CFT a livello dell’UE che garantisca un’applicazione coerente e di alta qualità delle norme in materia di AML/CFT in tutta l’UE e promuova una cooperazione efficiente tra tutte le pertinenti autorità competenti. Anche se i settori e le problematiche in gioco possono essere molto diversi, utili indicazioni possono venire dall’esperienza maturata con l’istituzione e il funzionamento dei meccanismi esistenti a livello di UE per i compiti di vigilanza centralizzati, come il meccanismo di vigilanza unico, il Comitato di risoluzione unico e il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria.

La creazione di un sistema di vigilanza AML/CFT a livello dell’UE, a integrazione e completamento di quelli nazionali, permetterà di affrontare il problema della frammentazione della vigilanza, garantirà l’attuazione armonizzata delle norme in materia di AML/CFT nell’UE e la loro effettiva applicazione, offrirà sostegno alle attività di vigilanza in loco e garantirà un flusso costante di informazioni sulle misure in corso e sulle carenze significative individuate. Le autorità di vigilanza nazionali continueranno ad essere un elemento fondamentale di questo sistema e resteranno responsabili della maggior parte della vigilanza quotidiana. La creazione del nucleo centrale UE di questo sistema è una priorità e le sue funzioni, competenze e interazioni con le autorità nazionali di vigilanza dovranno essere chiaramente definite in una proposta legislativa.

Funzioni della vigilanza a livello dell’UE in materia di AML/CFT

L’autorità di vigilanza AML/CFT dell’UE dovrà disporre di poteri molto chiari per esercitare la supervisione sulle autorità nazionali e incaricarle di svolgere diversi compiti in ambito AML/CFT e per migliorare il coordinamento con le autorità di vigilanza al di fuori dell’UE. Per definire le interazioni e i rispettivi poteri delle autorità di vigilanza dell’UE e nazionali sarà necessario un processo formalizzato.

La necessità di garantire una vigilanza di elevata qualità nei casi transfrontalieri e di evitare che vi siano anelli deboli nel quadro di vigilanza dell’UE costituisce un valido motivo per assegnare a un organo dell’UE compiti diretti di vigilanza AML/CFT su determinati soggetti obbligati, in relazione ai quali potrebbe avere responsabilità esclusiva o congiunta. Ciò implica la capacità di riesaminare le politiche, le procedure e i controlli interni, nonché la loro effettiva attuazione da parte dei soggetti sottoposti a vigilanza, nonché la revisione della documentazione relativa alle transazioni e ai clienti. L’autorità di vigilanza dell’Unione potrebbe essere incaricata, da sola o in cooperazione con le autorità di vigilanza nazionali, di esercitare per un determinato periodo di tempo la vigilanza su soggetti obbligati o tipi di attività chiaramente definiti, in funzione del grado di rischio. Un’autorità di vigilanza dell’UE apporterebbe un valore aggiunto, monitorando e valutando i rischi in tutta l’Unione. Ispirandosi all’istituzione di organi dell’UE attivi in altri settori, la vigilanza dell’UE potrebbe essere assicurata da un meccanismo che preveda l’adozione di decisioni a livello dell’UE e la loro applicazione da parte di uffici dell’UE negli Stati membri.

Un’altra opzione potrebbe consistere nella combinazione di poteri di vigilanza diretta per alcuni tipi di soggetti obbligati, da effettuarsi in coordinamento con gli Stati membri, con poteri di coordinamento e sorveglianza per altri soggetti. La Commissione proporrà un meccanismo di vigilanza che tenga conto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà e che rispetti la giurisprudenza esistente in materia di competenze che possono essere conferite alle agenzie dell’Unione.

Ambito di applicazione della vigilanza a livello dell’UE

I rischi di riciclaggio sono presenti sia all’interno che all’esterno del settore finanziario e sono soggetti a cambiamenti sia nel corso del tempo che da uno Stato membro all’altro. Per mettere in atto una vigilanza più efficace sarebbe necessario assegnare a un’autorità di vigilanza dell’UE in materia di AML/CFT un mandato per coprire fin dall’inizio tutte le aree a rischio, riconoscendo la gravità dei rischi incorsi da tutti i settori. Ciò garantirebbe all’autorità di vigilanza dell’UE di disporre fin dall’inizio di tutti gli strumenti necessari per armonizzare le pratiche all’interno dell’UE e garantire un elevato livello di vigilanza in tutti i settori. Data la complessità dei compiti e il numero elevato di soggetti obbligati nell’UE, l’autorità di vigilanza in materia di AML/CFT potrebbe acquisire competenze in modo progressivo, per arrivare a coprire tutti i settori (finanziari e non finanziari) soggetti agli obblighi in materia di AML/CFT, una volta che si sia consolidata e abbia dimostrato la propria efficacia.

In alternativa, l’autorità di vigilanza dell’UE potrebbe essere investita della responsabilità diretta del settore finanziario, come parte di un sistema integrato con l’autorità di vigilanza nazionale, ed esercitare la vigilanza indiretta del settore non finanziario. La vigilanza indiretta del settore non finanziario consentirebbe all’organo dell’UE di intervenire ove ritenuto necessario per garantire una vigilanza di elevata qualità del settore non finanziario dell’Unione.

Altre opzioni, con un ambito di applicazione più limitato, vedrebbero affidato all’autorità di vigilanza dell’UE il solo controllo delle istituzioni finanziarie, responsabili della parte più consistente di tutte le transazioni finanziarie. Una vigilanza centralizzata in questo settore potrebbe essere conseguita più agevolmente, trattandosi di un settore in larga misura già regolamentato e soggetto a vigilanza. Questa opzione, tuttavia, indebolirebbe il quadro di vigilanza nell’UE e non consentirebbe di istituire un sistema efficace di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

In tutti i casi, un approccio alla vigilanza AML/CFT basato sul rischio, sancito sia dal diritto dell’Unione che dalle norme internazionali, impone di identificare tutti i fattori di rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo e di assegnare le risorse per la vigilanza sulla base dei risultati di una specifica valutazione del rischio. La vigilanza a livello dell’UE deve essere concepita in modo da tener conto dei rischi e da sviluppare ulteriormente le competenze acquisite a tale ambito dalle autorità nazionali di vigilanza.

Infine si potrebbe anche valutare se a tale autorità di vigilanza debbano essere conferiti determinati poteri per monitorare e appoggiare l’attuazione di decisioni di congelamento di beni nell’ambito di misure restrittive dell’UE (sanzioni) in tutti gli Stati membri. Benché, da un lato, i compiti e i problemi in questione possano differire per molteplici aspetti tra misure AML/CFT e misure restrittive, vi sono, dall’altro, alcuni problemi e sinergie comuni che meritano di essere valutati.

Quale organo dell’UE?

Il compito di garantire la vigilanza a livello dell’UE può essere assegnato a un’agenzia esistente dell’UE, ovvero l’ABE, o a un nuovo organismo istituito ad hoc.

La legislazione approvata di recente impone all’ABE di guidare, coordinare e monitorare gli interventi per rafforzare le misure AML/CFT all’interno dell’UE in relazione alle istituzioni finanziarie. Assegnare all’ABE responsabilità supplementari di vigilanza in materia di AML/CFT presenterebbe chiari vantaggi per quanto riguarda la continuità e la rapidità di intervento. Questa opzione, tuttavia, richiederebbe anche una riforma profonda dell’ABE, come pure un significativo sviluppo delle conoscenze e competenze in materia di AML/CFT. Dovrebbero esserne rivisti in modo significativo la governance e i processi decisionali per garantire che le decisioni in materia di vigilanza siano sempre adottate in tutta indipendenza e nel solo interesse dell’UE. L’ABE dovrebbe inoltre rafforzare la sua capacità e i suoi poteri di indagine. Dato il suo mandato e le sue capacità, per l’ABE potrebbe rivelarsi difficile effettuare la vigilanza dei soggetti obbligati al di fuori del settore finanziario.

In alternativa, si potrebbe istituire un nuovo organismo ad hoc per la vigilanza antiriciclaggio dell’UE competente per la vigilanza dei soggetti obbligati nel settore sia finanziario che non finanziario. Ciò consentirebbe la massima flessibilità per mettere a punto un sistema su misura in termini di organizzazione e governance, con processi decisionali semplificati e rapidi per reagire velocemente ai rischi, come pure le sinergie con il meccanismo di coordinamento e di sostegno per le unità di informazione finanziaria (si veda la sezione seguente). Tuttavia, per rendere operativo un nuovo organismo potrebbe essere necessari più tempo e costi relativamente più elevati e si dovrebbe tenere conto dei rischi di esecuzione. In funzione dei compiti assegnati a questo organismo, si dovrebbe evitare il rischio di inutili sovrapposizioni e/o di incongruenze con l’operato di altre autorità di vigilanza quali l’ABE.

L’impatto sul bilancio delle diverse opzioni costituirà un criterio fondamentale. In particolare, nell’attuale contesto economico, vi sono ottime ragioni per garantire il finanziamento delle attività di vigilanza tramite contributi dei soggetti del settore privato sottoposti a vigilanza, come già avviene per diversi organismi dell’UE.

La Commissione presenterà proposte per l’istituzione di un’autorità di vigilanza AML/CFT a livello dell’UE nel primo trimestre del 2021, sulla base di un’approfondita valutazione d’impatto delle opzioni relative alle funzioni, l’ambito di attività e la struttura.

V.   Istituire un meccanismo di coordinamento e sostegno per le unità di informazione finanziaria

L’attuale quadro dell’UE impone ai soggetti obbligati di segnalare tutte le operazioni sospette all’unità di informazione finanziaria nazionale. Le segnalazioni dei soggetti obbligati e i dati relativi al contante forniti dalle autorità doganali costituiscono la base utilizzata dalle unità di informazione finanziaria per produrre analisi finanziarie, che sono poi trasmesse alle autorità di contrasto, alle autorità di vigilanza, alle autorità fiscali o ad altre unità di informazione finanziaria e sono utilizzate, ad esempio, dalle autorità di contrasto nel contesto di indagini penali. L’analisi strategica di tendenze e modelli da parte delle unità di informazione finanziaria è inoltre utilizzata per fornire orientamento e riscontro ai soggetti obbligati per aiutarli a individuare modelli di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

Diverse carenze sono state individuate nelle modalità con cui esse applicano le norme e cooperano tra di loro e con altre autorità a livello nazionale e unionale.

A livello nazionale l’uso di modelli per la segnalazione da parte dei soggetti obbligati è ancora limitato e i modelli sono spesso redatti su misura per le esigenze di imprese specifiche (ad esempio, le banche). Diverse unità di informazione finanziaria non dispongono ancora degli strumenti informatici necessari per trattare e analizzare in modo efficace le informazioni.

Le unità di informazione finanziaria sono tenute a dare un riscontro ai soggetti obbligati per quanto riguarda le relazioni trasmesse da questi ultimi. Tale riscontro resta tuttavia limitato, per non dire inesistente quando le relazioni dei soggetti obbligati riguardano un altro Stato membro. Questa mancanza di riscontri priva i soggetti obbligati degli strumenti necessari per adeguare o affinare le loro misure preventive.

Lo scambio limitato di informazioni tra le unità di informazione finanziaria e le altre autorità competenti è estremamente preoccupante dato il carattere transfrontaliero di gran parte delle attività di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Ad esempio, anche se le autorità doganali dell’UE forniscono periodicamente alle unità di informazione finanziaria dati relativi al contante, raramente ricevono un riscontro da quest’ultime, benché ciò sia di fondamentale importanza per un’analisi dei rischi più concreta ed efficace.

Anche i problemi di funzionamento e hosting di FIU.net — il sistema dell’UE per lo scambio di informazioni tra le unità di informazione finanziaria — impongono di intervenire, dal momento che si tratta di un vecchio strumento informatico, che necessità di sostanziali aggiornamenti di software e hardware, come pure dello sviluppo di nuove funzionalità per facilitare la cooperazione.

La maggior parte delle operazioni sospette segnalate alle unità di informazione finanziaria ha una dimensione transfrontaliera, ma l’analisi congiunta resta limitata, determinando lacune nell’individuazione dei casi transfrontalieri. È necessario disporre di capacità avanzate per analizzare tali informazioni in un contesto transfrontaliero, in particolare alla luce della crescente complessità dei casi di riciclaggio di denaro.

Ruolo di un meccanismo di coordinamento e di sostegno a livello dell’UE

Un meccanismo di coordinamento e di sostegno delle unità di informazione finanziaria a livello dell’UE permetterebbe di ovviare alle carenze citate e rivestirebbe un ruolo di primo piano per coordinare l’operato delle unità nazionali di informazione finanziaria. Il meccanismo dovrebbe comprendere l’individuazione di transazioni sospette aventi una dimensione transfrontaliera, l’analisi congiunta dei casi transfrontalieri, l’individuazione delle tendenze e dei fattori pertinenti per valutare i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo a livello nazionale e sovranazionale. Il meccanismo dovrebbe inoltre adottare o proporre misure o norme di esecuzione, come previsto dalle disposizioni più armonizzate delle norme in materia di obblighi di segnalazione delle unità di informazione finanziaria e delle loro caratteristiche, attività, cooperazione, modelli, nonché promuovere la formazione e lo sviluppo di capacità per le stesse unità. Il meccanismo di coordinamento e di sostegno a livello dell’UE dovrebbe inoltre permettere di rafforzare la cooperazione tra le autorità competenti (unità di informazione finanziaria, autorità di vigilanza, autorità di contrasto e doganali e autorità fiscali), sia a livello nazionale che a livello transfrontaliero, e con le unità di informazione finanziaria al di fuori dell’UE.

La creazione di una capacità più centralizzata, basata su strumenti informatici, avrebbe il merito di permettere l’identificazione di transazioni transfrontaliere sospette e l’individuazione delle tendenze.

In questo contesto è inoltre importante la sostenibilità della rete FIU.net, attualmente gestita da Interpol, nel cui sviluppo è urgente investire per superare gli attuali problemi che ostacolano lo scambio di informazioni e la verifica della corrispondenza dei dati. Dato il previsto trasferimento da Europol dell’amministrazione tecnica del sistema, occorre individuare una soluzione adeguata e finanziariamente sostenibile. Nel breve termine la Commissione si farà carico della gestione di FIU.net al fine di garantire il funzionamento continuo e ininterrotto del sistema (26). Nel lungo termine, il meccanismo di coordinamento e sostegno dell’UE potrebbe fungere da host del sistema FIU.net o del suo successore. Ma potrebbero essere valutate altre opzioni adeguate.

Organismo responsabile di un meccanismo di coordinamento e di sostegno a livello dell’UE

Il compito di assicurare un meccanismo di sostegno e coordinamento per le unità di informazione finanziaria dipenderà dal ruolo previsto per tale meccanismo.

In linea con l’obiettivo di assegnare a tale meccanismo di coordinamento e di sostegno un ruolo ampio tale da far fronte a tutti gli elementi sopra analizzati, la sua gestione potrebbe essere assegnata a un’agenzia esistente dell’UE o un nuovo organismo istituito ad hoc. Qualora sia creato un nuovo organismo dell’UE per le questioni della vigilanza, esso potrebbe assumersi anche il compito di gestire il meccanismo in questione. A tale proposito vale la pena di notare che attualmente nell’UE dodici unità di informazione finanziaria svolgono compiti di vigilanza quantomeno per il settore non finanziario, mentre alcune di esse eseguono attività di vigilanza per tutti i settori.

Limitare il ruolo del meccanismo di coordinamento e di sostegno permetterebbe di affrontare alcune delle carenze individuate, ma non garantirebbe un meccanismo efficace a livello dell’UE. In tali circostanze si possono valutare diverse opzioni. Ad esempio, se i suoi compiti si limitano all’elaborazione di progetti di norme e orientamenti normativi, l’obiettivo potrebbe essere conseguito trasformando la piattaforma FIU, attualmente un comitato informale della Commissione, in un comitato di comitatologia, lasciando alla Commissione l’incarico di adottare i risultati dei suoi lavori mediante atti delegati o atti di esecuzione. Un’alternativa potrebbe essere una rete ufficiale di unità di informazione finanziaria dotata di un mandato e di compiti propri.

A prescindere forma che assumerà il meccanismo di coordinamento e di sostegno, i suoi processi decisionali e di governance dovranno essere sufficientemente indipendenti e dovrà operare come rete di unità di informazione finanziaria con un centro UE.

La Commissione presenterà, nel primo trimestre del 2021, proposte per l’istituzione di un meccanismo coordinamento e di sostegno a livello dell’UE, sulla base di un’approfondita valutazione d’impatto delle opzioni relative al suo ruolo e struttura. La Commissione assumerà la gestione di FIU.net nel quarto trimestre del 2020.

VI   Attuare le disposizioni di diritto penale e lo scambio di informazioni a livello unionale

Diversi strumenti legislativi e istituzionali facilitano l’applicazione delle disposizioni di diritto penale e lo scambio di informazioni a livello dell’UE.

Misure di recente adozione hanno permesso di colmare le lacune in materia di definizione e sanzione del riciclaggio di denaro nell’UE e di agevolare la cooperazione giudiziaria e di polizia (27) e la Commissione ne verificherà il recepimento e l’applicazione tempestivi. L’uso di informazioni finanziarie per i reati gravi è stato inoltre potenziato, garantendo alle autorità di contrasto l’accesso diretto al registro centrale dei conti bancari e migliorando al contempo la cooperazione tra le autorità di contrasto, le unità di informazione finanziaria e Europol per tali reati gravi (28). Tali misure permetteranno di accelerare le indagini penali, consentendo alle autorità di combattere più efficacemente la criminalità transfrontaliera. Un’interconnessione a livello dell’UE dei registri centrali dei conti bancari permetterà di accelerare — per le autorità di contrasto e le unità fi informazione finanziaria — l’accesso alle informazioni finanziarie e di agevolare la cooperazione transfrontaliera e dovrebbe in ogni caso coinvolgere le autorità di contrasto. Tale interconnessione dovrebbe essere considerata prioritaria.

Sono state definite norme fondamentali per il recupero dei proventi di reato (29). Nel 2020 la Commissione pubblicherà una relazione per fare il punto sull’attuazione di tali norme e presentare modalità per migliorare il ruolo degli uffici per il recupero dei beni. Le nuove misure, applicabili a partire dal dicembre 2020 (30), faciliteranno il recupero transfrontaliero dei beni e renderanno più rapido e semplice il congelamento e la confisca dei proventi di reato in tutta l’UE.

Al contempo è inoltre fondamentale creare a livello UE la capacità indagare e perseguire i reati finanziari.

Europol ha intensificato gli sforzi per di contrastare la criminalità economica e finanziaria grazie al nuovo Centro europeo per la criminalità finanziaria ed economica (EFCEC), che dovrebbe avviare le operazioni nel corso del 2020. Il centro permetterà di concentrare in un unico organismo tutte le capacità di Europol per il contrasto della criminalità economica e finanziaria e cercherà di rafforzare l’efficacia di intervento, aumentare la visibilità operativa e migliorare la gestione dei portatori di interessi e le opportunità di finanziamento La Commissione sostiene pienamente l’istituzione dell’EFCEC, ritenendo che così venga ribadita l’importanza delle indagini di tipo finanziario in tutti le aree della criminalità per le quali Europol è competente.

La Commissione ritiene che il centro potrebbe fungere da naturale controparte del meccanismo di sostegno e coordinamento dell’UE per le unità di informazione finanziaria e che le due entità potrebbero elaborare soluzioni per promuovere lo scambio di informazioni, in particolare nei casi transfrontalieri.

Al fine di migliorare le attività investigative e l’azione penale nei casi di riciclaggio di denaro in tutta l’UE, la Commissione finanzia (31) la rete operativa contro il riciclaggio di denaro (AMON) che mette in collegamento le pertinenti autorità di contrasto. La rete, che facilita le indagini finanziarie transfrontaliere, ha portata globale. È necessario rafforzarne e promuovere l’operato della rete e dotarla di un bilancio operativo perché possa intervenire in casi concreti. Tutti gli Stati membri dell’UE dovrebbero aderirvi. Gli Stati membri, inoltre, dovrebbero continuare ad avvalersi del sostegno di Eurojust per agevolare la cooperazione transfrontaliera a sostegno dei procedimenti giudiziari contro il riciclaggio di denaro. Infine, la Procura europea, che dovrebbe entrare in funzione alla fine del 2020, sarà competente per indagare e perseguire i reati di riciclaggio collegati a reati a danno del bilancio dell’UE.

Esistono ancora margini per migliorare e promuovere lo scambio di informazioni tra tutte le autorità competenti (unità di informazione finanziaria, autorità di vigilanza, autorità di contrasto e autorità doganali e fiscali), sia a livello nazionale che transfrontaliero.

Nel contesto di un migliore utilizzo dell’intelligence finanziaria, dovrebbe essere promosso nella misura del possibile il ruolo dei partenariati pubblico-privato, dato che in alcuni casi la natura delle informazioni potrebbe limitarne la condivisione e che tale condivisione deve essere conforme alla normativa in materia di protezione dei dati. I partenariati pubblico-privato prevedono la condivisione delle informazioni tra le autorità di contrasto, le unità di informazione finanziaria e il settore privato. Essi possono assumere forme diverse. Alcuni si limitano alla comunicazione di informazioni sulle tipologie e sulle tendenze da parte delle unità di informazione finanziaria e delle autorità di contrasto ai soggetti obbligati. Altre forme di partenariato comportano la comunicazione — da parte delle autorità di contrasto ai soggetti obbligati — di informazioni operative sui soggetti sospettati, ai fini del controllo delle transazioni di tali soggetti. L’eventuale condivisione di informazioni contenenti dati personali deve essere pienamente conforme alla normativa in materia di protezione dei dati e rispettare il mandato delle autorità interessate.

L’attuale quadro dell’UE in materia di AML/CFT già impone alle unità di informazione finanziaria di condividere con il settore privato informazioni su tipologie e tendenze. Tale obbligo potrebbe essere chiarito e rafforzato per agevolare alcuni tipi di partenariati pubblico-privato e migliorare la condivisione delle informazioni. Allo stesso tempo, date le differenze tra i quadri giuridici e le disposizioni pratiche nei diversi Stati membri, la Commissione ritiene essenziale disporre di orientamenti e condividere buone pratiche per i partenariati pubblico-privato per quanto riguarda, in particolare, le norme antitrust, le garanzie e le limitazioni in materia di protezione dei dati e di garanzie sui diritti fondamentali.

La Commissione pubblicherà orientamenti sui partenariati pubblico-privato entro il primo trimestre del 2021. Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla protezione dei dati dei partenariati pubblico-privato, la Commissione valuterà la possibilità di chiedere il parere del comitato europeo per la protezione dei dati. Saranno valutate opzioni per rafforzare la rete AMON e per migliorare lo scambio di informazioni a livello nazionale e transfrontaliero tra tutte le autorità competenti.

VII.   Rafforzare la dimensione internazionale del quadro in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo

Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sono minacce di portata mondiale, che l’UE è determinata a combattere in cooperazione con i suoi partner internazionali. Il GAFI, in quanto autorità di normazione a livello mondiale, ha guidato la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo a livello globale. La Commissione contribuisce attivamente ai lavori del GAFI e ribadisce il proprio impegno ad attuare le norme da esso adottate e a promuovere la conformità a livello mondiale. Tuttavia, il nuovo approccio globale in materia di AML/CFT, di cui l’UE ha bisogno, impone a quest’ultima di assumere un ruolo più marcato nella definizione di tali norme internazionali.

La Commissione ha approvato, a nome dell’UE, il nuovo mandato del GAFI (32) e intende svolgere un ruolo di primo piano per rafforzare le norme di portata mondiale, portandole al livello di quelle dell’UE in settori fondamentali. A titolo di esempio si può citare la trasparenza della titolarità effettiva, in relazione alla quale l’UE ha adottato un approccio ambizioso per affrontare il rischio posto dalle strutture opache. Analogamente, la Commissione sosterrà attivamente gli interventi mirati ad affrontare i rischi nuovi ed emergenti a livello mondiale. Per avere successo è essenziale che l’UE parli con una sola voce in seno al GAFI. Tale obiettivo potrebbe essere conseguito assegnando alla Commissione il compito di rappresentare l’Unione europea in seno al GAFI, in linea con le disposizioni del trattato. Come primo passo è necessario istituire un meccanismo rafforzato di coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri per disporre in seno al GAFI di rappresentanti dell’UE che esprimano posizioni coordinate.

Le valutazioni reciproche condotte dal GAFI contribuiscono ad aumentare la conformità con le norme internazionali a livello mondiale, in quanto la pressione tra pari resta un fattore determinante per il cambiamento. Finora le valutazioni dei quadri AML/CFT degli Stati membri dell’UE non hanno tenuto adeguatamente conto della natura sovranazionale della normativa dell’UE. Tale problema sarà ancora più acuto, qualora vengano create nuove strutture, quali la vigilanza AML/CFT a livello dell’UE e il meccanismo di coordinamento e di sostegno delle unità di informazione finanziaria. La Commissione ha l’obiettivo di garantire che le norme, quando sono attuate a livello dell’UE, siano valutate in modo uniforme. In tale contesto, si potrebbe inoltre considerare l’ipotesi di far valutare dal GAFI le norme dell’UE a livello UE.

La Commissione deve inoltre poter continuare ad attuare una politica autonoma nei confronti dei paesi terzi per tutelare il sistema finanziario dell’UE. I soggetti obbligati devono adottare misure di mitigazione basate su fattori di rischio geografici ed altri fattori di rischio pertinenti. Sono inoltre tenuti ad applicare una vigilanza rafforzata nel caso di transazioni o rapporti economici che coinvolgono paesi con carenze strategiche nei rispettivi quadri AML/CFT. A norma della 5a direttiva antiriciclaggio, la Commissione è tenuta a creare una capacità autonoma per individuare i paesi che presentano tali carenze strategiche (33).

La Commissione individuerà i paesi che rappresentano una minaccia specifica per il sistema finanziario dell’Unione, utilizzando una metodologia autonoma che tenga debitamente conto della sinergia con il processo GAFI di elaborazione delle liste, un dialogo rafforzato con i paesi terzi condotto in cooperazione con il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e una consultazione costante degli esperti degli Stati membri. Sulla base della metodologia rivista (34), pubblicata contestualmente al presente piano d’azione, in tale processo la Commissione, in cooperazione con il SEAE, interagirà in con i paesi terzi nei quali sono individuate carenze, al fine di elaborare, ove possibile, un piano d’azione per rispondere alle preoccupazioni suesposte. Trascorso un periodo di osservazione la Commissione valuterà i progressi compiuti nell’attuazione di tali impegni per finalizzare le sue valutazioni.

L’elenco UE dei paesi terzi ad alto rischio fornisce uno strumento fondamentale per i soggetti obbligati e le autorità pubbliche, ma potrebbe incidere anche al di fuori del quadro AML/CFT. La Commissione è impegnata a verificare se tale elenco abbia un impatto sulle decisioni di equivalenza (35) e a garantire che siano applicate adeguate misure di salvaguardia in relazione agli strumenti finanziari in linea con l’articolo 155 del regolamento finanziario (36).

L’esperienza acquisita nel processo di inserimento nell’elenco UE e la definizione di nuove funzioni di AML/CFT a livello dell’UE potrebbe determinare una revisione dell’approccio ai rischi presentati dai paesi terzi. In quanto membro del GAFI, la Commissione dovrebbe continuare a tener conto dell’invito del GAFI ad agire per far fronte ai rischi posti dai paesi terzi, mantenendo inoltre la capacità di applicare misure appropriate anche indipendentemente da tale invito, come previsto dalle norme internazionali. In tale contesto, un’autorità di vigilanza a livello dell’UE potrebbe contribuire inoltre a mitigare i rischi posti dai paesi terzi, mettendo a punto misure adeguate di riduzione dei rischi per i soggetti obbligati in funzione del tipo e della gravità delle carenze. A tal fine sarebbero necessarie misure più specifiche e basate sul rischio per far fronte ai rischi determinati dal quadro in materia di AML/CFT di altre giurisdizioni. Un tale processo potrebbe essere integrato da un approccio basato sulle operazioni, dato che nessuna giurisdizione è immune ai nuovi rischi di riciclaggio/finanziamento del terrorismo. Analogamente, una funzione di coordinamento e di sostegno per le unità di informazione finanziaria potrebbe dare un valido contributo all’individuazione dei nuovi rischi e tendenze posti da paesi terzi — come pure di eventuali problemi nella cooperazione internazionale.

Nell’ambito di questa serie di misure per gestire i rischi esterni, la Commissione sta mettendo a punto uno strumento (37) di assistenza tecnica ai paesi terzi per consentire a quest’ultimi di aumentare le loro capacità e ovviare alle carenze dei rispettivi quadri nazionali di AML/CFT. Essendo uno dei principali donatori internazionali in questo ambito, e grazie alla sua estesa rete diplomatica, l’UE potrebbe valorizzare questa capacità per potenziare a livello mondiale le barriere contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La politica commerciale contribuisce inoltre a sviluppare adeguate misure di salvaguardia per quanto riguarda gli investimenti (38) e i flussi commerciali. La Commissione cercherà di fare sì che i partner commerciali dell’UE si impegnino ad attuare le misure in materia di AML/CFT e manterrà un margine di manovra normativo per intervenire qualora il sistema finanziario dell’UE debba far fronte a rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Contestualmente al presente piano d’azione viene pubblicata una nuova metodologia per la valutazione dei paesi terzi ad alto rischio. La Commissione continuerà a collaborare con gli Stati membri e intensificherà la sua partecipazione al GAFI, affinché l’UE possa svolgere un ruolo più incisivo a livello mondiale.

VIII.   La via da seguire: una tabella di marcia

Come specificato nel presente piano d’azione, la Commissione proporrà diverse misure per rafforzare il quadro AML/CFT. Sarà predisposta una valutazione d’impatto — anche per quanto riguarda l’impatto sui diritti fondamentali e in particolare il diritto alla protezione dei dati personali — per valutare le diverse opzioni in termini di modifiche della legislazione:

Azione

Strumenti

Tempistica

Effettiva attuazione del quadro esistente dell’UE in materia di AML/CFT

Infrazioni/procedimenti giudiziari

Studio sull’applicazione della 4a direttiva antiriciclaggio

3a valutazione sovranazionale del rischio

Lavoro sull’interconnessione dei registri sulla titolarità effettiva

Raccomandazioni specifiche per paese/Semestre europeo

Lavoro svolto attualmente dall’ABE

Tutte le misure in corso

Rafforzare e sviluppare il corpus unico di norme AML/CFT dell’UE

Proposta legislativa:

individuare i settori da disciplinare mediante un regolamento unitamente a una direttiva modificata

definire nuovi settori da disciplinare a livello dell’UE

individuare le modifiche necessarie in relazione ad altre normative vigenti

Primo trimestre 2021

Realizzare a livello UE la vigilanza AML/CFT

Proposta legislativa

Primo trimestre 2021

Istituire un meccanismo di sostegno e coordinamento per le unità di informazione finanziaria

Proposta legislativa

Primo trimestre 2021

Trasferire alla Commissione la gestione tecnica di FIU.net

Quarto trimestre 2020

Applicazione delle disposizioni di diritto penale e scambio di informazioni

Istituzione dell’EFCEC

Secondo trimestre 2020

Orientamenti sui partenariati pubblico-privato ed eventuale parere del comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB)

Primo trimestre 2021

Monitoraggio del recepimento e dell’attuazione delle direttive in materia di diritto penale e cooperazione in materia di applicazione della legge

Opzioni per migliorare lo scambio di informazioni transfrontaliere tra tutte le autorità competenti

Rafforzamento della dimensione internazionale

Metodologia perfezionata della Commissione per l’individuazione di paesi terzi ad alto rischio

Primo trimestre 2020

Atti delegati

Se del caso (programmazione di massima per il 2020: primo, terzo e quarto trimestre)

La Commissione accoglie con favore le opinioni dei portatori di interessi sulla via da seguire illustrata nel presente piano d’azione e ne sollecita i contributi da inviare entro il 29 luglio 2020, rispondendo al questionario disponibile su portale «Di’ la tua».


(1)  Europol, «Speculazione pandemica: come i criminali sfruttano la crisi provocata dalla Covid-19», marzo 2020. Anche l’Autorità bancaria europea ha ricordato agli istituti finanziari e creditizi l’importanza di sistemi e controlli efficaci e ha invitato le autorità competenti a sostenerli in questo ambito. Si veda la dichiarazione dell’ABE sulle azioni per attenuare i rischi di criminalità finanziaria nel contesto della pandemia di Covid-19.

(2)  La Corte ha riconosciuto che l’obiettivo della lotta contro il riciclaggio di denaro è una questione di protezione dell’ordine pubblico e può giustificare una restrizione alle libertà fondamentali garantite dal trattato, tra cui la libera circolazione dei capitali. Le restrizioni devono essere proporzionate (cfr. Jyske Bank Gibilterra, C 212/11 e LHU Zeng, C– 190/17).

(3)  Il GAFI è un organismo intergovernativo che fissa norme e promuove un’attuazione efficace delle misure di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. La Commissione, 14 Stati membri dell’UE e due Stati EFTA-SEE sono membri del GAFI, mentre 13 Stati membri sono membri di Moneyval, un’organizzazione regionale.

(4)  Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).

(5)  Regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 600/2014, sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, e il regolamento (UE) 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 334 del 27.12.2019, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 6).

(7)  Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 253).

(8)  Direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (GU L 186 dell’11.7.2019, pag. 122).

(9)  Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22)

(10)  Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (GU L 305, del 26.11.2019, pag. 17).

(11)  COM(2019) 360 final.

(12)  Risoluzione del Parlamento europeo del 19 settembre 2019 sullo stato di attuazione della legislazione antiriciclaggio dell’Unione (2019/2820(RSP))

(13)  Conclusioni del Consiglio, del 5 dicembre 2019, sulle priorità strategiche in materia di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo (14823/19).

(14)  Come illustrato nella più recente valutazione sovranazionale del rischio nell’Unione, la relazione della Commissione sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno e sono connessi ad attività transfrontaliere, COM(2019) 370 final.

(15)  Articolo 65, paragrafo 1, della 4a direttiva antiriciclaggio.

(16)  Cfr. la nota 3.

(17)  Relazione dell’ABE sulle metodologie impiegate dalle autorità competenti alla vigilanza delle banche per quanto riguarda la lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, EBA/Rep/2020/06

(18)  Oltre al settore finanziario, ai professionisti del settore legale e ai contabili, il quadro dell’UE si applica anche agli agenti immobiliari, ai servizi di gioco d’azzardo, alle persone che negoziano beni, ai prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali, ai prestatori di servizi di portafoglio digitale e alle persone che commerciano in opere d’arte.

(19)  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle restrizioni ai pagamenti in contanti, COM(2018) 483 final. Nel corso del 2021 sarà presa in considerazione la possibilità di effettuare un’ulteriore valutazione mirata di tali aspetti.

(20)  Parere congiunto delle autorità europee di vigilanza sui rischi di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo che interessano il settore finanziario dell’Unione europea, 4 ottobre 2019

(21)  Relazione dell’ABE sui potenziali ostacoli alla prestazione transfrontaliera di servizi bancari e di pagamento, 29 ottobre 2019.

(22)  Si veda anche l’annuncio contenuto nel programma di lavoro della Commissione, secondo cui la Commissione presenterà un quadro legislativo sulle cripto-attività.

(23)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(24)  Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

(25)  Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).

(26)  Nel dovuto rispetto della natura delle pertinenti informazioni.

(27)  Cfr. la nota 8.

(28)  Cfr. la nota 7.

(29)  Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).

(30)  Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 1).

(31)  Fondi dello strumento ISF-Polizia.

(32)  Approvato dai ministri e dai rappresentanti del Gruppo di azione finanziaria internazionale il 12 aprile 2019.

(33)  Si veda https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1581497419034&uri=CELEX:02016R1675-20181022

(34)  SWD(2020)99

(35)  Cfr. COM(2019) 349 final del 29.7.2019

(36)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(37)  Strumento globale dell’UE per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

(38)  Cfr. regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione (GU L 79I del 21.3.2019, pag. 1).


13.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 164/34


COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA

(2020/C 164/07)

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA — 2017

Applicazione dell’articolo 64 del regolamento (CE) n. 987/2009 (1)

I.

Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2017 ai familiari che non risiedono nello stesso Stato membro della persona assicurata, di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 883/2004 (2), saranno determinati in base ai seguenti costi medi:

 

Classe d’età

Annui

Mensili netti

x = 0,20

Cipro

meno di 20 anni

335,08 EUR

22,34 EUR

20-64 anni

345,86 EUR

23,06 EUR

65 anni e più

1 457,97 EUR

97,20 EUR

Norvegia

meno di 20 anni

21 366,64 NOK

1 424,44 NOK

20-64 anni

37 207,61 NOK

2 480,51 NOK

65 anni e più

125 089,11 NOK

8 339,27 NOK

II.

Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2017 ai pensionati e ai loro familiari, come disposto all’articolo 24, paragrafo 1, e agli articoli 25 e 26 del regolamento (CE) n. 883/2004, saranno determinati in base ai seguenti costi medi:

 

Classe d’età

Annui

Mensili netti x = 0,20

Mensili netti

x = 0,15  (3)

Cipro

meno di 20 anni

335,08 EUR

22,34 EUR

23,74 EUR

20-64 anni

345,86 EUR

23,06 EUR

24,50 EUR

65 anni e più

1 457,97 EUR

97,20 EUR

103,27 EUR

Norvegia

meno di 20 anni

21 366,64 NOK

1 424,44 NOK

1 513,47 NOK

20-64 anni

37 207,61 NOK

2 480,51 NOK

2 635,54 NOK

65 anni e più

125 089,11 NOK

8 339,27 NOK

8 860,48 NOK

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA — 2018

Applicazione dell’articolo 64 del regolamento (CE) n. 987/2009

I.

Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2018 ai familiari che non risiedono nello stesso Stato membro della persona assicurata, di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 883/2004, saranno determinati in base ai seguenti costi medi:

 

Classe d’età

Annui

Mensili netti

x = 0,20

Spagna

meno di 20 anni

579,45 EUR

38,63 EUR

20-64 anni

844,45 EUR

56,30 EUR

65 anni e più

4 540,59 EUR

302,71 EUR

II.

Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2018 ai pensionati e ai loro familiari, come disposto all’articolo 24, paragrafo 1, e agli articoli 25 e 26 del regolamento (CE) n. 883/2004, saranno determinati in base ai seguenti costi medi:

 

Classe d’età

Annui

Mensili netti x = 0,20

Mensili netti

x = 0,15  (4)

Spagna

meno di 20 anni

579,45 EUR

38,63 EUR

41,04 EUR

20-64 anni

844,45 EUR

56,30 EUR

59,82 EUR

65 anni e più

4 540,59 EUR

302,71 EUR

321,63 EUR


(1)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

(2)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  L’abbattimento applicato all’importo forfettario mensile è pari al 15 % (x = 0,15) per i pensionati e i loro familiari se lo Stato membro competente non è elencato nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 883/2004 [conformemente all’articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009].

(4)  L’abbattimento applicato all’importo forfettario mensile è pari al 15 % (x = 0,15) per i pensionati e i loro familiari se lo Stato membro competente non è elencato nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 883/2004 [conformemente all’articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009].


V Avvisi

ALTRI ATTI

Commissione europea

13.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 164/36


Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell’approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

(2020/C 164/08)

La Commissione europea ha approvato la modifica minore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (1)

La domanda di approvazione di questa modifica minore può essere consultata nella banca dati eAmbrosia della Commissione

DOCUMENTO UNICO

«AIL VIOLET DE CADOURS»

N. UE: PDO-FR-02103-AM01 – 4.2.2020

DOP (X) IGP ()

1.   Denominazione (Denominazioni)

«Ail violet de Cadours»

2.   Stato membro o Paese terzo

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

L’«Ail violet de Cadours» è un aglio commercializzato secco, il suo contenuto di sostanza secca è almeno del 30 %. È prodotto a partire dalle varietà Germidour e Valdour, isolate dalla popolazione locale di aglio viola.

Presenta striature di colore viola «vinaccia» sulle tuniche esterne di colore bianco.

L’«Ail violet de Cadours» è caratterizzato da un calibro superiore o uguale a 45 mm e da una forma regolare e rotonda del bulbo. I bulbi sono presentati interi, adeguatamente puliti, con almeno una tunica completa, non lacerata. Le radici vengono tagliate a filo con il bulbo, la loro lunghezza è inferiore o uguale a 2,5 mm. Il bulbo è compatto al tatto, a livello sia dei bulbilli sia della parte radicale. Per i bulbi commercializzati senza peduncolo, la lunghezza dello stelo rimanente è compresa tra 10 e 30 mm compresi.

La buccia dei bulbilli è di colore beige striato di viola. Al taglio, la polpa del bulbillo è di colore da avorio a crema.

Crudo, presenta un odore tipico di aglio, sostenuto da una pungenza intensa al naso. Cotto, l’«Ail violet de Cadours» è caratterizzato da un aroma agliaceo. Al palato, apporta una leggera sensazione di piccante e ha una buona persistenza aromatica. La sua consistenza è morbida e il sapore delicatamente dolce.

Per ottenere una presentazione armoniosa, il colore, la forma e il calibro dei bulbi sono omogenei. In particolare, il calibro del bulbo più grande non può superare di oltre 20 mm il calibro del bulbo più piccolo.

Le presentazioni per la vendita dell’«Ail violet de Cadours» sono definite come segue:

la treccia composta di almeno 9 bulbi con i peduncoli. Il peso è di 500 g, 1 kg o 2 kg secondo il numero di bulbi presenti nella treccia e il loro calibro;

il mazzo composto da bulbi con i peduncoli, per un peso minimo di 8 kg;

il mazzetto composto di bulbi con i peduncoli, per un peso di 500 g, 1 kg o 2 kg;

il sacco da 5 kg, composto a mano, realizzato con bulbi senza i peduncoli;

il vassoio, preparato a mano, contenente bulbi senza i peduncoli di calibri compresi tra 60 e 70 mm o di oltre 70 mm;

il cestino, preparato a mano, contenente bulbi senza i peduncoli da 60 a 80 mm;

la rete contenente bulbi senza i peduncoli per un peso massimo di 1 kg;

la vaschetta contenente bulbi senza i peduncoli per un peso massimo di 1 kg.

La commercializzazione avviene nella confezione originale. Solo il vassoio e il cestino consentono la vendita dell’aglio a unità.

3.3.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le operazioni della produzione dell’aglio avvengono nella zona geografica.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Il confezionamento dell’«Ail violet de Cadours» ha luogo obbligatoriamente nella zona geografica al fine di preservare la qualità del prodotto.

Infatti, per conservare il buono stato sanitario e almeno una tunica esterna intatta sui bulbi, l’«Ail violet de Cadours» è conservato in condizioni definite e manipolato il meno possibile.

Il confezionamento beneficia inoltre della professionalità locale degli operatori che contribuisce anche a creare le caratteristiche dell’«Ail violet de Cadours» mediante:

la selezione accurata dei bulbi, che consente la preparazione di presentazioni omogenee per colore, calibro e forma;

il posizionamento manuale dei bulbi, che consente la preparazione di confezioni concepite per limitare gli urti tra i bulbi nella fase di commercializzazione, assicurando strettamente i fusti nelle trecce, nei mazzi e nei mazzetti per ottenere un insieme rigido, chiudendo a filo dei bulbi i sacchi, le reti e le vaschette, posizionando ben stretti i bulbi nei vassoi e nei cestini.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Oltre alle diciture obbligatorie previste dalla normativa, l’etichettatura riporta:

il nome del confezionatore;

l’anno della raccolta;

il sistema di identificazione e di tracciabilità specifico per l’«Ail violet de Cadours».

Inoltre, nei confezionamenti che consentono la vendita dell’aglio a unità, ogni bulbo è identificato come «Ail violet de Cadours» mediante l’apposizione di un’etichetta adesiva.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica si colloca alla confluenza dei dipartimenti della Haute-Garonne, del Gers e di Tarn-et-Garonne.

Dipartimento della Haute-Garonne: Bellegarde-Sainte-Marie, Belleserre, Bragayrac, Brignemont, Cabanac-Séguenville, Cadours, Le Castéra, Caubiac, Cox, Drudas, Empeaux, Garac, Le Grès, Lagraulet-Saint-Nicolas, Laréole, Lasserre, Menville, Mérenvielle, Pelleport, Pradère-les-Bourguets, Puysségur, Saint-Thomas, Sainte-Livrade, Thil, Vignaux.

Dipartimento di Tarn-et-Garonne: Auterive, Beaumont-de-Lomagne, Beaupuy, Bouillac, Le Causé, Escazeaux, Faudoas, Gariès, Goas, Marignac, Maubec, Sérignac.

Dipartimento del Gers: Ansan, Ardizas, Aubiet, Augnax, Auradé, Aurimont, Avensac, Bajonnette, Beaupuy, Bédéchan, Bézéril, Blanquefort, Castillon-Savès, Catonvielle, Cazaux-Savès, Clermont-Savès, Cologne, Encausse, Endoufielle, Escorneboeuf, Estramiac, Frégouville, Gimont, Giscaro, Homps, L’Isle-Arné, L’Isle-Jourdain, Juilles, Labastide-Savès, Labrihe, Lahas, Lias, Mansempuy, Maravat, Marestaing, Maurens, Mauvezin, Monbrun, Monferran-Savès, Monfort, Montiron, Noilhan, Pessoulens, Pompiac, Puycasquier, Razengues, Roquelaure-Saint-Aubin, Saint-André, Saint-Antonin, Saint-Brès, Saint-Caprais, Saint-Cricq, Saint-Georges, Saint-Germier, Saint-Orens, Saint-Sauvy, Sainte-Anne, Sainte-Gemme, Sainte-Marie, Sarrant, Ségoufielle, Sérempuy, Seysses-Savès, Sirac, Solomiac, Thoux, Tirent-Pontejac, Touget, Tourrenquets.

5.   Legame con la zona geografica

Il legame tra l’«Ail violet de Cadours» e il suo ambiente dipende dall’utilizzo di varietà a partire da popolazioni locali particolarmente idonee alle condizioni climatiche, pedologiche e topografiche della zona geografica, che conferiscono al prodotto qualità specifiche (in termini di colorazione viola, calibro e regolarità dei bulbi) e che beneficiano di competenze di produzione all’interno della zona geografica. Queste qualità concorrono alla buona reputazione dell’aglio.

Specificità della zona geografica

Fattori naturali

La zona di produzione dell’«Ail violet de Cadours», situata nella regione Midi-Pyrénées, tra Haute-Garonne, Gers e Tarn-et-Garonne, è caratterizzata da un clima particolare, sotto l’influenza oceanica in inverno e primavera e mediterranea in estate e soprattutto in autunno. L’inverno è relativamente breve e mite. La primavera è caratterizzata da temperature in costante aumento e da un’elevata pluviometria, con un picco pluviometrico in maggio. L’estate è calda e secca. L’autunno è relativamente mite con poca pioggia. La zona è soggetta al vento di Autan, un vento da sud-est, caldo e secco, particolarmente presente in estate e in autunno.

Il bacino di produzione offre un paesaggio ondulato moderatamente accidentato. I terreni, sviluppati sulle molasse oligo-mioceniche, sono di natura argilloso-calcarea e argilloso-calcica con un elevato contenuto di argilla (minimo 30 %) che assicura buone riserve idriche. Questi terreni presentano inoltre un buon drenaggio naturale, garantito dalla pendenza e dalla loro struttura.

Fattori umani

L’aglio, originario dell’Oriente, è stato probabilmente introdotto nella regione dalla colonizzazione romana dei primi secoli.

Il commercio dell’aglio è cresciuto costantemente, fino all’istituzione di un mercato settimanale specifico per l’aglio viola, che si tiene tuttora a Cadours ogni mercoledì da metà luglio a metà dicembre.

La professionalità degli operatori dell’«Ail violet de Cadours» si esprime dalle fasi della sua coltivazione a quelle della preparazione.

Le varietà Germidour e Valdour sono state selezionate a partire dalla popolazione locale di aglio viola e iscritte nel catalogo ufficiale delle varietà, rispettivamente nel 1991 e nel 2006. Queste varietà si distinguono, in particolare, per una breve dormienza associata a una germinazione precoce, l’assenza di gambo floreale rigido, un bulbo di grosso calibro, la cui tunica presenta striature viola su fondo bianco.

La messa a dimora si effettua in autunno, da metà ottobre a metà dicembre, in parcelle non coltivate ad allium da tre anni né a mais o sorgo nell’anno precedente. Gli apporti di azoto, fosforo e potassio sono stabiliti in funzione delle esigenze della coltivazione e della disponibilità di questi elementi nel terreno.

Il raccolto si effettua a maturità.

La successiva essiccazione assicura una perdita di acqua pari ad almeno il 20 % della massa del prodotto raccolto.

Le aziende agricole della zona geografica sono caratterizzate da piccole o medie dimensioni. Si tratta di aziende dedite a policoltura prevalentemente cerealicola, in cui la produzione di aglio costituisce un complemento a elevato valore aggiunto. La coltura dell’aglio si è sviluppata grazie alla disponibilità di manodopera familiare.

Molte fasi della lavorazione sono tuttora eseguite manualmente per ottenere un aglio adeguatamente pulito e ben presentato: la pelatura (che consiste nella rimozione delle pellicole esterne danneggiate, conservando almeno una tunica pulita e intatta), il taglio delle radici e la realizzazione delle presentazioni necessarie alla commercializzazione dell’«Ail violet de Cadours». La professionalità degli operatori è particolarmente evidente in queste fasi, alle quali si accompagna una selezione manuale minuziosa dei bulbi a seconda del calibro, della forma e del colore, al fine di elaborare presentazioni armoniose.

Specificità del prodotto

L’«Ail violet de Cadours» è un aglio secco. È caratterizzato principalmente dal colore viola striato sulle tuniche esterne. I bulbi sono di calibro superiore o uguale a 45 millimetri, di forma regolare, integri, vale a dire che i bulbilli non sono visibili (almeno una delle tuniche esterne non è lacerata). La base radicale è tagliata a filo.

L’«Ail violet de Cadours» presenta caratteristiche visive, olfattive e gustative specifiche, che lo differenziano chiaramente da un aglio viola secco di varietà Germidour coltivato al di fuori della zona geografica. Infatti, l’«Ail violet de Cadours» si distingue per le sue caratteristiche visive (bulbo di dimensioni maggiori, dal colore viola più intenso e dalla forma più regolare) e per le sue caratteristiche olfattive (odore tipico di aglio più intenso e odore pungente più sostenuto). Inoltre, l’«Ail violet de Cadours» cotto si distingue al palato per una persistenza aromatica più intensa e una sensazione pungente più forte.

I bulbi sono compatti al tatto, a livello sia dei bulbilli sia della parte radicale. Presentano un buono stato sanitario, dalla raccolta alla commercializzazione.

L’«Ail violet de Cadours» è proposto alla vendita in presentazioni omogenee per calibro, forma e colore.

Quando l’«Ail violet de Cadours» è commercializzato completo dei fusti, questi vengono strettamente legati tra loro in modo da conferire una certa rigidità alla presentazione. Quando l’«Ail violet de Cadours» è commercializzato privo di peduncoli, i bulbi sono ben stretti nella confezione.

Legame causale

L’«Ail violet de Cadours» ha trovato nella sua zona di produzione tutti i fattori favorevoli al suo sviluppo.

Innanzitutto, l’«Ail violet de Cadours» si caratterizza per il suo colore, che si deve all’utilizzo di varietà selezionate a partire dalle popolazioni locali recanti striature viola sulle tuniche esterne, nonché alla coltivazione in terreni ricchi di argilla e al picco pluviometrico del mese di maggio. Infatti, la coltivazione dell’«Ail violet de Cadours» su terreni argillosi, che offrono buone riserve idriche, favorisce la produzione di bulbi di forma regolare. Grazie a una fertilizzazione mirata che consente di evitare la rottura dei bulbi, l’«Ail violet de Cadours» si presenta con almeno una tunica esterna integra.

Dall’altro, la pianta richiede il massimo apporto di acqua durante la fondamentale fase fisiologica di formazione del prodotto, vale a dire dei bulbi. Si tratta di una fase di rapida crescita che ha un impatto diretto sul calibro, sulla conformazione del bulbo e sullo sviluppo del colore viola. Il picco pluviometrico del mese di maggio copre il fabbisogno di acqua e sali minerali della pianta durante questa fase cruciale, permettendo la produzione di bulbi con le caratteristiche dell’«Ail violet de Cadours»: bulbi di calibro superiore o pari a 45 millimetri, con una forma rotonda e regolare e una colorazione viola.

La consistenza dei bulbi di «Ail violet de Cadours» è legata alla sua preparazione, studiata per evitare gli urti tra i bulbi, e alla sua breve campagna di commercializzazione, che termina prima della germinazione precoce.

Il buono stato sanitario dell’«Ail violet de Cadours» è frutto di numerosi fattori:

la limitazione della propagazione delle malattie crittogamiche o batteriche nel terreno, mediante la rotazione delle colture e la messa a dimora in campi naturalmente ben drenati;

la limitazione dello sviluppo di tali malattie durante la coltivazione mediante la regolamentazione delle date di messa a dimora e l’uso razionale dei fertilizzanti;

la raccolta a maturità, l’essiccazione e il vento di Autan che favoriscono la conservazione dell’aglio.

L’utilizzo di varietà di aglio che non presentano un gambo floreale rigido consente di realizzare presentazioni dell’«Ail violet de Cadours» con fusto, legandone i peduncoli in forma di trecce, mazzi e mazzetti.

L’«Ail violet de Cadours» si riconosce infine per la cura con cui avviene la pelatura manuale, che conserva le tuniche intere e permette di ottenere una base radicale tagliata a filo del bulbo. L’insieme delle fasi eseguite manualmente consente l’elaborazione di presentazioni visivamente omogenee per calibro, forma e colore. La professionalità tradizionale degli operatori, che si manifesta fino alla preparazione del prodotto, valorizza e preserva la qualità dell’«Ail violet de Cadours».

In tal modo, tutti i fattori descrittivi della zona di produzione, i fattori naturali e umani contribuiscono alle specificità dell’«Ail violet de Cadours».

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-b9eb2879-fbef-4c10-a287-c0d23d8ef13f


(1)  GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17.