ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 162

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
11 maggio 2020


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2020/C 162/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2020/C 162/02

Causa C-64/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 6 febbraio 2020 — UH / Minister for Agriculture, Food and the Marine, Ireland e Attorney General

2


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

11.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 162/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2020/C 162/01)

Ultima pubblicazione

GU C 137 del 27.4.2020

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 129 del 20.4.2020

GU C 114 del 6.4.2020

GU C 103 del 30.3.2020

GU C 95 del 23.3.2020

GU C 87 del 16.3.2020

GU C 77 del 9.3.2020

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

11.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 162/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 6 febbraio 2020 — UH / Minister for Agriculture, Food and the Marine, Ireland e Attorney General

(Causa C-64/20)

(2020/C 162/02)

Lingua processuale: l’irlandese

Giudice del rinvio

High Court

Parti

Ricorrente: UH

Resistenti: Minister for Agriculture, Food and the Marine, Ireland e Attorney General

Questioni pregiudiziali

1)

Se un giudice nazionale abbia il potere discrezionale di rifiutare la concessione di un provvedimento nonostante la sua decisione secondo la quale il diritto nazionale non ha trasposto un determinato elemento di una direttiva dell'Unione europea e, ove il giudice disponga di tale potere discrezionale, quali siano i fattori da prendere in considerazione in relazione a tale potere discrezionale e/o se il giudice nazionale possa prendere in considerazione i medesimi fattori di cui terrebbe conto nel caso in cui dovesse esaminare una violazione del diritto nazionale.

2)

Se il principio dell’effetto diretto del diritto dell'Unione sia pregiudicato ove il giudice nazionale rifiutasse di concedere il provvedimento richiesto nel presente procedimento in ragione dell’entrata in vigore dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/6 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018 (la cui applicazione è differita al 28 gennaio 2022), nonostante il fatto che detto giudice abbia statuito che il diritto nazionale non aveva dato attuazione all’obbligo di cui all’articolo 61, paragrafo 1, all’articolo 58, paragrafo 4, e all’articolo 59, paragrafo 3, della direttiva 2001/82/CE (2), secondo il quale l’imballaggio e l’etichettatura dei medicinali veterinari devono essere forniti nelle lingue ufficiali dello Stato membro, vale a dire, in Irlanda, in irlandese e in inglese.


(1)  Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU 2019, L 4, pag. 43).

(2)  Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU 2001, L 311, pag. 1).