ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 162 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
63° anno |
Sommario |
pagina |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2020/C 162/01 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia |
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2020/C 162/02 |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
11.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 162/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2020/C 162/01)
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
11.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 162/2 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 6 febbraio 2020 — UH / Minister for Agriculture, Food and the Marine, Ireland e Attorney General
(Causa C-64/20)
(2020/C 162/02)
Lingua processuale: l’irlandese
Giudice del rinvio
High Court
Parti
Ricorrente: UH
Resistenti: Minister for Agriculture, Food and the Marine, Ireland e Attorney General
Questioni pregiudiziali
1) |
Se un giudice nazionale abbia il potere discrezionale di rifiutare la concessione di un provvedimento nonostante la sua decisione secondo la quale il diritto nazionale non ha trasposto un determinato elemento di una direttiva dell'Unione europea e, ove il giudice disponga di tale potere discrezionale, quali siano i fattori da prendere in considerazione in relazione a tale potere discrezionale e/o se il giudice nazionale possa prendere in considerazione i medesimi fattori di cui terrebbe conto nel caso in cui dovesse esaminare una violazione del diritto nazionale. |
2) |
Se il principio dell’effetto diretto del diritto dell'Unione sia pregiudicato ove il giudice nazionale rifiutasse di concedere il provvedimento richiesto nel presente procedimento in ragione dell’entrata in vigore dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/6 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018 (la cui applicazione è differita al 28 gennaio 2022), nonostante il fatto che detto giudice abbia statuito che il diritto nazionale non aveva dato attuazione all’obbligo di cui all’articolo 61, paragrafo 1, all’articolo 58, paragrafo 4, e all’articolo 59, paragrafo 3, della direttiva 2001/82/CE (2), secondo il quale l’imballaggio e l’etichettatura dei medicinali veterinari devono essere forniti nelle lingue ufficiali dello Stato membro, vale a dire, in Irlanda, in irlandese e in inglese. |
(1) Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU 2019, L 4, pag. 43).
(2) Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU 2001, L 311, pag. 1).