ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 156

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
8 maggio 2020


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2020/C 156/01

Comunicazione della Commissione —, Orientamenti sulla libera circolazione degli operatori sanitari e sull’armonizzazione minima della formazione in relazione alle misure di emergenza legate alla Covid-19: raccomandazioni relative alla direttiva 2005/36/CE

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2020/C 156/02

Tassi di cambio dell'euro — 7 maggio 2020

5

2020/C 156/03

Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 4, paragrafo 17, del protocollo n. 1 dell’accordo di partenariato economico fra l’Unione europea e gli Stati della SADC aderenti all’APE relativamente alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa —, Notifica dell’elenco di materiali originari del Sud Africa che non possono essere importati direttamente nell’UE in esenzione da dazi e contingenti, cui non si applica il cumulo di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo n. 1 dell’APE UE-SADC

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V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2020/C 156/04

Avviso concernente le misure antisovvenzioni in vigore sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia: modifica del nome di una società soggetta all’aliquota del dazio compensativo per le società che hanno collaborato non incluse nel campione

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ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2020/C 156/05

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

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IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

8.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 156/1


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti sulla libera circolazione degli operatori sanitari e sull’armonizzazione minima della formazione in relazione alle misure di emergenza legate alla Covid-19: raccomandazioni relative alla direttiva 2005/36/CE

(2020/C 156/01)

La crisi dovuta alla Covid-19 richiede misure immediate ed eccezionali nel settore della sanità pubblica. Gli Stati membri faticano a fornire personale medico sufficiente per combattere la crisi e a continuare le attività ordinarie di diagnosi, cura e assistenza dei pazienti. La situazione nelle strutture sanitarie e negli istituti di formazione può incidere sulla possibilità di fornire una formazione completa agli operatori sanitari, in particolare per quanto riguarda la formazione pratica.

Reagire rapidamente alla crisi è fondamentale, ma è necessario anche tenere conto degli effetti più a medio o lungo termine che eventuali misure di emergenza potrebbero comportare e attenuare, per quanto possibile, gli effetti negativi agendo con intraprendenza e flessibilità. La Commissione intende sostenere gli Stati membri fornendo assistenza e informazioni, in particolare mettendo in risalto alcuni aspetti della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) che sono importanti nel valutare le modalità per ridurre al minimo le ripercussioni della crisi sugli operatori sanitari. Ciò include l’impatto sui requisiti di formazione armonizzati e la salvaguardia dei diritti degli operatori sanitari, compresa l’agevolazione del riconoscimento delle qualifiche per la circolazione transfrontaliera e la garanzia di un elevato livello di salute e sicurezza per i pazienti.

Scopo dei presenti orientamenti è garantire la libera circolazione degli operatori sanitari nella misura più ampia possibile, tenuto conto delle circostanze eccezionali che si trovano attualmente ad affrontare. I presenti orientamenti integrano le informazioni fornite nella comunicazione sull’assistenza di emergenza dell’UE per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera nell’ambito dell’assistenza sanitaria legata alla crisi della Covid-19 (2) e nella comunicazione sull’attuazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE, la facilitazione delle modalità di transito per il rimpatrio dei cittadini dell’UE e gli effetti sulla politica in materia di visti (3).

La Commissione desidera rassicurare gli Stati membri sul fatto che sarà a disposizione di ciascuno di essi per discutere i problemi specifici incontrati durante la crisi e per affrontarli in modo adeguato, avvalendosi di tutti i mezzi amministrativi e legislativi a sua disposizione, ove opportuno e necessario.

La direttiva stabilisce norme sul riconoscimento transfrontaliero delle qualifiche professionali. Per alcune professioni settoriali, quali gli infermieri responsabili dell’assistenza generale, i dentisti (compresi gli specialisti), i medici (compresi una serie di specialisti) e i farmacisti, la direttiva stabilisce anche requisiti minimi di formazione a livello dell’UE. A norma dell’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva, gli Stati membri ospitanti devono riconoscere automaticamente i titoli di formazione interessati di cui all’allegato V della direttiva. I titoli di altri operatori sanitari, come gli infermieri specializzati per i quali non esistono requisiti minimi di formazione a livello dell’UE, non sono oggetto di riconoscimento automatico. Gli Stati membri ospitanti sono autorizzati (ma non obbligati) a verificare i titoli di tali professionisti e, se opportuno, possono imporre misure compensative.

I seguenti punti dovrebbero guidare gli Stati membri nel prendere in considerazione misure tese a rimediare a carenze immediate di personale o misure per formare i futuri operatori sanitari.

1.   Riconoscimento e autorizzazione a lavorare per gli operatori sanitari in contesto transfrontaliero

a.

La direttiva conferisce ai professionisti che richiedono il riconoscimento dei loro titoli in un altro paese dell’UE diritti per garantire che le autorità degli Stati membri valutino correttamente le loro richieste, rispettando determinate garanzie procedurali e scadenze. Tali norme limitano quanto può essere richiesto agli operatori sanitari. Esse non obbligano gli Stati membri a imporre restrizioni nell’ambito delle procedure di riconoscimento. Da ciò deriva quanto segue.

La direttiva non impedisce agli Stati membri di adottare un approccio più liberale nel trattamento degli operatori sanitari in arrivo, sia per la prestazione temporanea di servizi sia per lo stabilimento, ad esempio dispensando dall’obbligo di una dichiarazione preventiva e di una verifica preventiva delle qualifiche, applicando termini più brevi per l’evasione delle domande, richiedendo un numero di documenti inferiore rispetto alla prassi, senza traduzioni certificate, o non esigendo una misura compensativa qualora lo Stato membro ospitante ritenga che non vi sia un rischio grave per la sicurezza dei pazienti. Le misure in vigore dovrebbero essere di natura non discriminatoria.

La direttiva dispone un’armonizzazione minima della formazione di alcuni operatori sanitari, come i medici con una formazione medica di base, una serie di specializzazioni mediche quali la pneumologia o l’anestesiologia e gli infermieri responsabili dell’assistenza generale.

Ai fini della prestazione temporanea e occasionale di servizi, qualora tali operatori sanitari si trasferiscano temporaneamente in un altro Stato membro per potenziarne la forza lavoro per un periodo limitato, può essere richiesta loro solo una semplice dichiarazione preventiva, senza che debbano attendere una decisione delle autorità dello Stato membro ospitante. Lo Stato membro ospitante può revocare unilateralmente gli obblighi di dichiarazione, in generale o per periodi, attività o settori specifici.

Per gli altri operatori sanitari, gli Stati membri possono imporre una verifica preventiva delle qualifiche dei professionisti le cui attività hanno conseguenze sulla salute e sulla sicurezza. Ciò può valere per gli infermieri specializzati (rispetto agli infermieri responsabili dell’assistenza generale), per alcuni medici specialisti, ad esempio se nello Stato membro di destinazione esiste una specialità regolamentata che non esiste nello Stato membro di invio, o per professionisti paramedici quali i fisioterapisti.

Le verifiche preventive non sono obbligatorie a norma della direttiva e gli Stati membri restano liberi di accelerarle, ridurle o eliminarle.

b.

La direttiva non si applica ai richiedenti che non sono ancora pienamente qualificati nello Stato membro di origine. Ciò non impedisce allo Stato membro ospitante di consentire loro di prestare servizi sanitari limitati nel suo territorio o di esservi impiegati a norma del suo diritto nazionale, anche mediante procedure specifiche messe in atto per rispondere alla crisi.

2.   Completamento precoce della formazione per le professioni del settore sanitario o adattamenti temporanei dei programmi di studio a causa della crisi

Alcuni Stati membri possono prendere in considerazione un completamento precoce della formazione per gli studenti in fase avanzata di formazione, al fine di rendere disponibile personale medico o perché gli ultimi mesi di formazione non possono essere portati a termine a causa della crisi (istituti di formazione chiusi, incapacità di fornire una formazione pratica strutturata negli ospedali ecc.). Simili valutazioni devono tenere conto del fatto che le professioni del settore sanitario sono soggette a requisiti minimi di formazione a livello dell’UE.

a.

Se i requisiti minimi stabiliti dalla direttiva sono soddisfatti, il completamento precoce della formazione nell’ambito delle professioni del settore sanitario o l’abbreviamento della formazione sono di competenza degli Stati membri e in linea con la direttiva. I titoli di cui all’allegato V possono essere rilasciati ai professionisti in questione, che avranno diritto al riconoscimento automatico in futuro. Ciò può valere, ad esempio, nel caso dei paesi in cui la formazione va al di là dei requisiti minimi imposti dalla direttiva.

b.

Se i requisiti minimi stabiliti dalla direttiva non possono essere soddisfatti, va richiesta una deroga all’articolo 21, paragrafo 6, della direttiva, affinché gli studenti che completano la formazione nel 2020 possano ottenere, nelle attuali circostanze eccezionali legate alla Covid-19, il diploma di cui all’allegato V.

L’articolo 61 della direttiva prevede la possibilità di permettere una deroga a disposizioni specifiche della direttiva per un periodo limitato, mediante l’adozione di un atto di esecuzione, qualora uno Stato membro incontri forti difficoltà nell’applicare una disposizione specifica della direttiva. L’atto di esecuzione potrebbe assumere la forma di una decisione o di un regolamento.

La portata e il contenuto di eventuali deroghe dipenderanno dalle circostanze specifiche nello Stato membro in questione. La necessità di una deroga dovrebbe essere determinata sulla base di informazioni chiare e concrete, fornite dagli Stati membri interessati, in merito alle norme che non sarebbero in grado di rispettare a causa delle circostanze eccezionali e ai beneficiari di tale deroga, se siano tutti i diplomati, singoli individui o determinati istituti, regioni ecc. Lo Stato membro dovrebbe inoltre specificare i mezzi e i tempi con i quali i diplomati potranno completare le parti mancanti dei requisiti minimi di formazione.

La deroga, se ritenuta opportuna, sarebbe contenuta in un atto di esecuzione e sarebbe subordinata alla condizione che le conoscenze, le abilità e le competenze indicate nei requisiti minimi di formazione siano acquisite, anche se in parte dopo il rilascio del diploma. Il completamento della formazione in linea con la direttiva potrebbe essere raggiunto in diversi modi, ad esempio grazie all’esperienza professionale acquisita durante la situazione di emergenza o successivamente, a ulteriori programmi di formazione specializzata o a programmi di sviluppo professionale continuo. Non sarebbe pertanto necessario riprendere il programma di formazione o inserire i diplomati del 2020 nel programma dell’anno successivo una volta terminata l’emergenza.

I diplomi rilasciati sulla base delle condizioni stabilite in una deroga non sono ammissibili al riconoscimento automatico da parte dello Stato membro ospitante fino a quando non sono soddisfatti i requisiti minimi di formazione. La Commissione ritiene che tali diplomi possano essere identificati mediante il rilascio di un supplemento al diploma che precisi le parti dei requisiti minimi di formazione mancanti. Ciò consentirebbe di individuare eventuali carenze e faciliterebbe il processo di riconoscimento per i diplomati che desiderano avvalersi del diritto alla libera circolazione prima di aver completato le parti mancanti della formazione. Le informazioni contenute nel supplemento al diploma aiuterebbero lo Stato membro ospitante a decidere in merito al riconoscimento e all’applicazione di eventuali misure compensative, avendo la piena conoscenza del contesto e dei motivi eccezionali della non conformità ai requisiti minimi.

La possibilità di prevedere deroghe ai requisiti minimi di formazione armonizzati di cui all’articolo 61 deve essere valutata sulla base di informazioni chiare e concrete sulle difficoltà specifiche incontrate negli Stati membri interessati.

Spetta agli Stati membri interessati prevedere possibilità affinché i diplomati con una formazione abbreviata possano compensare le parti mancanti rispetto alla formazione regolare. Tali misure potrebbero ad esempio consistere nel tenere conto dell’esperienza professionale acquisita durante l’emergenza o successivamente, valutando caso per caso.

3.   Riconoscimento di operatori sanitari con titoli di paesi non appartenenti all’UE/Associazione europea di libero scambio (EFTA)

Il riconoscimento degli operatori sanitari con diplomi di paesi non appartenenti all’UE/EFTA è concesso in base a procedure nazionali negli Stati membri. Tuttavia, per le professioni sanitarie per le quali i requisiti minimi di formazione sono armonizzati a livello dell’UE, compresi i medici e gli infermieri responsabili dell’assistenza generale, devono essere rispettati i requisiti minimi di formazione dell’UE (articolo 2, paragrafo 2, della direttiva). Se i professionisti possiedono un titolo non UE/non EFTA in una di dette professioni che non soddisfa i requisiti armonizzati, lo Stato membro che intende riconoscere tale diploma deve applicare misure compensative. In alternativa, questi professionisti possono essere autorizzati a lavorare nell’assistenza sanitaria, ma senza essere considerati membri della professione per la quale non soddisfano le norme in materia di qualifiche stabilite nella direttiva.

Ad esempio, un infermiere qualificato di un paese terzo la cui formazione non soddisfa i requisiti minimi armonizzati può essere autorizzato a lavorare come assistente sanitario incaricato di mansioni limitate, come specificato per tali attività nel diritto nazionale.

Gli Stati membri possono impiegare gli operatori sanitari con diplomi di paesi terzi garantendo che le loro qualifiche professionali rispettino i requisiti minimi di formazione a livello dell’UE o accordando loro uno status diverso da quello dei membri a pieno titolo delle professioni per le quali i requisiti minimi di formazione sono armonizzati nell’UE.

Contatto: grow-regulated-professions@ec.europa.eu


(1)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

(2)  GU C 111I del 3.4.2020, pag. 1.

(3)  GU C 102I del 30.3.2020, pag. 3.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

8.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 156/5


Tassi di cambio dell'euro (1)

7 maggio 2020

(2020/C 156/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0783

JPY

yen giapponesi

114,91

DKK

corone danesi

7,4605

GBP

sterline inglesi

0,87478

SEK

corone svedesi

10,6200

CHF

franchi svizzeri

1,0530

ISK

corone islandesi

159,10

NOK

corone norvegesi

11,0405

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,158

HUF

fiorini ungheresi

349,36

PLN

zloty polacchi

4,5467

RON

leu rumeni

4,8235

TRY

lire turche

7,7792

AUD

dollari australiani

1,6704

CAD

dollari canadesi

1,5177

HKD

dollari di Hong Kong

8,3580

NZD

dollari neozelandesi

1,7820

SGD

dollari di Singapore

1,5303

KRW

won sudcoreani

1 320,18

ZAR

rand sudafricani

20,0698

CNY

renminbi Yuan cinese

7,6427

HRK

kuna croata

7,5665

IDR

rupia indonesiana

16 223,02

MYR

ringgit malese

4,6631

PHP

peso filippino

54,497

RUB

rublo russo

79,5801

THB

baht thailandese

34,969

BRL

real brasiliano

6,2271

MXN

peso messicano

26,0677

INR

rupia indiana

81,7685


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


8.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 156/6


Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 4, paragrafo 17, del protocollo n. 1 dell’accordo di partenariato economico fra l’Unione europea e gli Stati della SADC aderenti all’APE relativamente alla definizione della nozione di«prodotti originari»e ai metodi di cooperazione amministrativa

Notifica dell’elenco di materiali originari del Sud Africa che non possono essere importati direttamente nell’UE in esenzione da dazi e contingenti, cui non si applica il cumulo di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo n. 1 dell’APE UE-SADC

(2020/C 156/03)

La Commissione europea pubblica l’elenco di materiali originari del Sud Africa che non possono essere importati direttamente nell’UE in esenzione da dazi e contingenti, cui non si applica il cumulo di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo n. 1 dell’APE UE-SADC. L’elenco è basato sulla versione del 2017 della nomenclatura del sistema armonizzato dell’OMD.

L’UE ha notificato l’elenco al segretariato dell’Unione doganale dell’Africa australe e al ministero dell’industria e del commercio del Mozambico.

Il presente avviso è pubblicato a norma dell’articolo 4, paragrafo 17, del protocollo n. 1 dell’APE UE-SADC e sostituisce l’avviso 2018/C 407/06 pubblicato il 12 novembre 2018.

I materiali corrispondenti a ciascun codice possono essere consultati nella banca dati TARIC dell’UE: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=it

Nota informativa: sono altresì applicabili a tutti i codici dei livelli inferiori della struttura del codice le misure che incidono sui livelli superiori della struttura della nomenclatura del codice (ossia a livello di 2 (1), 4 (2), 6 (3) o 8 (4) cifre). Ad esempio:

Le importazioni nell’UE di prodotti originari del Sud Africa nell’ambito della voce 1704 del sistema armonizzato (SA) sono soggette a dazi e pertanto, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 15, lettera c), del protocollo n. 1, esse non possono essere utilizzate ai fini del cumulo di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo n. 1. Questo interessa tutti i codici di tale voce: 17041010; 17041090; 17049010; 17049030; 17049051; 17049055; 17049061; 17049065; 17049071; 17049075; 17049081; 1704909911; 1704909919; 1704909991 e 1704909999.

Le importazioni nell’UE di prodotti originari del Sud Africa nell’ambito della voce 0201 10 del SA sono soggette a dazi e pertanto, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 15, lettera c), del protocollo n. 1, esse non possono essere utilizzate ai fini del cumulo di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo n. 1. Questo interessa tutti i codici di tale sottovoce, ossia: 0201100021; 0201100029; 0201100092; 0201100094; 0201100097 e 0201100098.

0201100000

0201200000

0201300000

0202100000

0202200000

0202301000

0202305000

0202309000

0206109500

0206299100

0210200000

0210929900

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0303661900

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0304899000

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0808309000

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1104199100

1104234000

1104239800

1104309000

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1108120000

1108130000

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1108200000

1109000000

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1901100000

1901200000

1901901100

1901901900

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1902110000

1902190000

1902209100

1902209900

1902300000

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1903000000

1904000000

1905000000

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2001904000

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2004901000

2005201000

2005600000

2005800000

2007101000

2007911000

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2204299710

2204299720

2204299730

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2204299871

2204299881

2204309200

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2204309600

2204309800

2205100000

2205901000

2207000000

2208401100

2208403900

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2208909100

2208909900

2209000000

2302100000

2302400200

2302400800

2303101110

2303101190

2905392600

2905430000

2905440000

3302102900

3505101000

3505109000

3505200000

3809100000

3824600000

7601100000

7601200000

7603000000


(1)  Capitolo SA

(2)  Voce SA

(3)  Sottovoce SA

(4)  Codice della nomenclatura comune


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

8.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 156/10


Avviso concernente le misure antisovvenzioni in vigore sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia: modifica del nome di una società soggetta all’aliquota del dazio compensativo per le società che hanno collaborato non incluse nel campione

(2020/C 156/04)

Le importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia sono soggette a dazi compensativi definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 della Commissione (1).

La società Penta Su Ürünleri Üretim ve Sanayi Tic. A.Ș., con il codice aggiuntivo TARIC (2) B985, soggetta all’aliquota del dazio compensativo per le società che hanno collaborato non incluse nel campione, pari al 7,6 %, ha informato la Commissione di aver modificato il proprio nome in Fishark Su Ürünleri Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ș..

In seguito alla modifica del nome (3), la società il 16 gennaio 2020 ha chiesto alla Commissione di confermare che la modifica del nome non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicata sotto il precedente nome.

La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica del nome non pregiudica in alcun modo le risultanze del regolamento di esecuzione (UE) 2015/309.

Pertanto i riferimenti contenuti nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 a:

Penta Su Ürünleri Üretim ve Sanayi Tic. A.Ş.

B985

si intendono fatti a:

Fishark Su Ürünleri Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

B985

Il codice aggiuntivo TARIC B985, precedentemente attribuito a Penta Su Ürünleri Üretim ve Sanayi Tic. A.Ş. si applica a Fishark Su Ürünleri Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 della Commissione, del 26 febbraio 2015, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia (GU L 56 del 27.2.2015, pag. 12).

(2)  Tariffa integrata dell’Unione europea.

(3)  Registro delle imprese turco, Gazzetta n. 9827 del 13.5.2019.


ALTRI ATTI

Commissione europea

8.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 156/11


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2020/C 156/05)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Alpes-Maritimes»

PGI-FR-A1148-AM02

Data della comunicazione: 10.2.2020

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Descrizione del vino (dei vini)

Nel capitolo I del disciplinare dell’IGP «Alpes-Maritimes», al punto 3.3 «Descrizione dei vini» e al punto 7.2 «Specificità dei prodotti», la descrizione dei vini è stata completata con precisazioni sul colore dei vini e le loro caratteristiche organolettiche.

Queste precisazioni sono state riportate anche nelle sezioni «Legame con la zona geografica» e «Descrizione del vino (dei vini)» del documento unico.

2.   Tipo di vitigni

Nel capitolo I del disciplinare, al punto 5, le varietà Artaban N, Floreal B, Monarch N, Muscaris B, Prior N, Solaris B, Soreli B, Souvignier gris B, Vidoc N e Voltis B sono state aggiunte all’elenco delle varietà selezionate per la produzione dell’IGP «Alpes-Maritimes».

Sono varietà dette resistenti alla siccità e alle malattie crittogamiche. Oltre a corrispondere a quelle utilizzate per la produzione dell’IGP, esse consentono un minore utilizzo di prodotti fitosanitari senza modificare le caratteristiche dei vini dell’IGP.

La sezione «Varietà principali di uve da vino» del documento unico è stata integrata con l’introduzione di queste varietà.

3.   Area geografica

Nel capitolo I del disciplinare, al punto 4.1, la descrizione della zona geografica è stata oggetto di aggiornamenti formali.

Si è proceduto alla precisazione del riferimento all’anno del codice geografico, riferimento nazionale che elenca i comuni per dipartimento che rientrano nella composizione dell’IGP. Si tratta del codice geografico dell’anno 2018.

Questa modifica non incide sul documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Alpes-Maritimes

2.   Tipo di indicazione geografica

IGP — Indicazione geografica protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

5.

Vino spumante di qualità

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Vini fermi rossi, rosati e bianchi

L’indicazione geografica protetta «Alpes-Maritimes» comprende vini fermi rossi, rosati e bianchi.

I vini fermi che beneficiano dell’indicazione geografica protetta «Alpes-Maritimes» presentano un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore al 9 %.

Per i vini fermi, i valori (soglia o limite) del titolo alcolometrico effettivo (solo per i vini spumanti) e del titolo alcolometrico totale, nonché dei tenori di acidità totale, acidità volatile, anidride solforosa totale e anidride carbonica (solo per i vini spumanti) sono quelli stabiliti dalla normativa dell’Unione.

I vini rossi sono in generale tannici, raffinati e potenti e presentano un colore intenso da rosso rubino a rosso granato con riflessi violacei.

I vini rosati sono floreali oppure fruttati e speziati, di grande struttura in bocca a seconda degli assemblaggi ottenuti e con una freschezza apportata principalmente dalle varietà Grenache N e Cinsault N. Si distinguono per il colore rosa luminoso dai riflessi salmone.

I vini bianchi sono complessi ed eleganti, caratterizzati in particolare da aromi floreali e agrumati. Di colore giallo pallido con riflessi verdi o giallo dorato brillante e limpido, questi vini combinano finezza, note fruttate e vivacità.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Vini spumanti di qualità

L’indicazione geografica protetta «Alpes-Maritimes» comprende vini spumanti di qualità rossi, rosati e bianchi.

I vini spumanti di qualità si distinguono per le bollicine fini ed eleganti, accompagnate da una piacevole freschezza con aromi floreali o fruttati a seconda dei vitigni utilizzati per la costituzione della partita di vino. I vini spumanti di qualità sono ottenuti principalmente da uve di varietà Grenache N e Mourvèdre N per i vini rosati e di varietà Vermentino B e Sémillon B per i vini bianchi. Fruttati e floreali, ricordano le caratteristiche organolettiche dei vini fermi.

Per i vini spumanti di qualità, i valori (soglia o limite) del titolo alcolometrico effettivo (solo per i vini spumanti) e del titolo alcolometrico totale, nonché dei tenori di acidità totale, acidità volatile, anidride solforosa totale e anidride carbonica (solo per i vini spumanti) sono quelli stabiliti dalla normativa dell’Unione.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche essenziali

Pratica enologica specifica

I vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell’Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

b.   Rese massime

120 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La vendemmia, la vinificazione e l’elaborazione dei vini che beneficiano dell’indicazione geografica protetta «Alpes-Maritimes» hanno luogo nel dipartimento delle Alpi Marittime.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Sauvignon gris G — Fié gris

Ugni blanc B

Piquepoul noir N

Cabernet Sauvignon N

Téoulier N

Muscat Ottonel B — Muscat, Moscato

Mauzac B

Gascon N

Mérille N

Mouyssaguès

Saint-Pierre doré B

Gros Manseng B

Gewurztraminer Rs

Voltis B

Solaris B

Colombard B

Plant droit N — Espanenc

Chatus N

Liliorila B

Gamay N

Persan N

Pinot gris G

Terret blanc B

Counoise N

Elbling B

Plant de Brunel N

Carcajolo N

Colombaud B — Bouteillan

Gamay de Bouze N

Muresconu N — Morescono

Gamaret

Sacy B

Muscat cendré B — Muscat, Moscato

Graisse B

Fuella nera N

Baroque B

Sauvignon B — Sauvignon blanc

Bourboulenc B — Doucillon blanc

Tannat N

Montils B

Semillon B

Muscardin N

Riesling B

Soreli B

Valdiguié N

Piquepoul blanc B

Roussette d’Ayze B

Mondeuse blanche B

Meunier N

Lledoner pelut N

Aramon gris G

Mourvèdre N — Monastrell

Lauzet B

Joubertin

Aubin vert B

Carcajolo blanc B

Arinarnoa N

Petit Courbu B

Etraire de la Dui N

Prior N

Corbeau N — Douce noire

Prunelard N

Grenache blanc B

Muscaris B

Riminèse B

Petit Manseng B

Verdesse B

Couderc noir N

Ondenc B

Piquepoul gris G

Clarin B

Clairette B

Noir Fleurien N

Monerac N

Artaban N

Cot N — Malbec

Rivairenc N — Aspiran noir

Chardonnay B

Arbane B

Mollard N

Select B

Souvignier gris Rs

Chenanson N

Gouget N

Viognier B

Blanc Dame B

Brachet N — Braquet

Aramon N

Terret gris G

Syrah N — Shiraz

Béclan N — Petit Béclan

Muscat à petits grains roses Rs — Muscat, Moscato

Courbu B — Gros Courbu

Muscat à petits grains rouges Rg — Muscat, Moscato

Folle blanche B

Aubin B

Folignan B

Carignan blanc B

Bouillet N

Portan N

Négret de Banhars N

Tourbat B

Jurançon noir N — Dame noire

Codivarta B

Pinot noir N

Varousset N

Castets N

Auxerrois B

Tibouren N

Mancin N

Béquignol N

Bachet N

Carignan N

Roublot B

Villard blanc B

Perdea B

Morrastel N — Minustellu, Graciano

Rosé du Var Rs

Muscat à petits grains blancs B — Muscat, Moscato

Ekigaïna N

Duras N

Terret noir N

Seinoir N

Aubun N — Murescola

Grassen N — Grassenc

Durif N

Calitor N

Arrouya N

Molette B

Pascal B

Floreal B

Oberlin noir N

Picardan B — Araignan

Mourvaison N

Marselan N

Arriloba B

Feunate N

Saint-Macaire N

Melon B

Villard noir N

Tressot N

Merlot N

Mondeuse N

Marsanne B

Barbaroux Rs

Segalin N

Muscadelle B

Claverie B

Gramon N

Roussanne B

Furmint B

Macabeu B — Macabeo

Monarch N

Petit Meslier B

Chenin B

Grenache N

Crouchen B — Cruchen

Portugais bleu N

Carmenère N

Caladoc N

Raffiat de Moncade B

Aligoté B

Genovèse B

Knipperlé B

Orbois B

Brun Fourca N

Semebat N

Tempranillo N

Muscat de Hambourg N — Muscat, Moscato

Précoce de Malingre B

Cabernet blanc B

Brun argenté N — Vaccarèse

Listan B — Palomino

Cinsaut N — Cinsault

Sylvaner B

Courbu noir N

Aranel B

Muscat d’Alexandrie B — Muscat, Moscato

Egiodola N

Alicante Henri Bouschet N

Jurançon blanc B

Camaralet B

Pineau d’Aunis N

Meslier Saint-François B — Gros Meslier

Négrette N

Servanin N

Grolleau gris G

Précoce Bousquet B

Nielluccio N — Nielluciu

Saint Côme B

Gringet B

Chasan B

Altesse B

Biancu Gentile B

Müller-Thurgau B

Grenache gris G

Pagadebiti B

Milgranet N

Maréchal Foch N

Rivairenc blanc B — Aspiran blanc

Bouquettraube B

Bouchalès N

Goldriesling B

Aramon blanc B

Rivairenc gris G — Aspiran gris

Cabernet franc N

Mayorquin B

Pinot blanc B

Grolleau N

Mauzac rose Rs

César N

Vermentino B — Rolle

Vidoc N

Petit Verdot N

8.   Descrizione del legame/dei legami

Specificità della zona geografica e del prodotto

Situata nel sud-est della Francia, lungo la costa del Mediterraneo, nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, la zona geografica dell’indicazione geografica protetta «Alpes-Maritimes» copre l’intero dipartimento delle Alpi Marittime. La zona geografica è innanzitutto caratterizzata da una grandissima varietà di paesaggi. In realtà, la parte agricola di questo dipartimento è limitata e situata nei pressi della fascia costiera, con una forte competizione per l’occupazione dei terreni, oltre che lungo le valli che risalgono verso le montagne e sulle colline meglio esposte. Queste zone collinari sono tradizionalmente caratterizzate da una convivenza di vite e olivo, mentre le valli sono più orientate all’orticoltura e alle produzioni floreali.

La produzione dell’indicazione geografica protetta «Alpes-Maritimes» proviene da una zona vitivinicola poco estesa (meno di 50 ettari rivendicati), frammentata in isolotti più o meno grandi (comuni di Nizza, Saint Jeannet, Saint-Paul-de-Vence) e suddivisa tra piccole aziende agricole.

Situata nel cuore della Provenza alpina, al confine orientale della Provenza calcarea, questa zona vitivinicola e soprattutto quella di Nizza e dintorni devono il loro sottosuolo alla cosiddetta «rivoluzione pliocenica», che ha dato vita a questo grande mare attraverso uno spostamento verso sud della Provenza. I depositi di materiale sedimentario che ne sono scaturiti sono coronati da conglomerati di notevole spessore, noti come «conglomerati del delta pliocenico del Var». I paesaggi risalgono al Quaternario, con un nuovo spostamento della Provenza, questa volta verso ovest, portando questi conglomerati fino a 600 m di altitudine: sono nati in questo modo pendii ripidi.

I terreni risultanti da queste formazioni sono costituiti da puddinghe silico-calcaree e da ciottoli arrotondati derivanti dall’erosione dei vicini massicci alpini. Un’eccezione degna di nota è costituita dai terreni dolomitici, argilloso-calcarei, ricchi di magnesio, delle isole di Lerino.

I vigneti sono impiantati a un’altitudine che può raggiungere i 400 metri, quasi esclusivamente su pendii orientati a nord-sud, raramente su altipiani collinari, rispettando l’esposizione a est o a ovest in parcelle accuratamente selezionate per la vendemmia. Le viti affondano le loro radici in stretti terrazzamenti realizzati dall’uomo, o «restanques», costituiti da ciottoli arrotondati misti a sabbia grossolana chiarissima (puddinga) con venature argillose.

La pluviometria media annua è di 830 mm e il soleggiamento è elevato, con 2 820 ore di sole all’anno.

La valle del Var svolge un ruolo fondamentale nella caratterizzazione del clima che regna nella zona vitivinicola: permette infatti ai venti di circolare lungo l’asse delle colline, sottoponendo i vigneti ai venti del nord che scendono dalle Alpi durante la notte e parte della mattinata e alla brezza marina che giunge da est a fine giornata. Anche se l’equilibrio economico delle aziende agricole si basa in parte sulla necessità di impiantare tutte le varietà che permettono di produrre assemblaggi originali e di soddisfare i mercati, una delle particolarità di questa indicazione geografica protetta è la volontà dei viticoltori di conservare vitigni locali, come Braquet N, Fuella nera N, Grassen N e Mourvaison N, per la vinificazione dei vini rossi. I vini ottenuti dalle varietà Braquet N e Fuella nera N hanno peraltro un ottimo potenziale di invecchiamento. Esistono poi varietà comuni al resto della Provenza, con Mourvèdre N, Cinsault N, Carignan N, oltre che Grenache N e Alicante N.

A partire da questa gamma di vitigni a bacca «nera», le case vitivinicole producono vini rossi tannici, eleganti e potenti.

I vini rosati sono ottenuti da assemblaggi che esprimono note floreali o fruttate e speziate, rivelando una grande struttura in bocca, pur mantenendo sempre una bella freschezza.

I vini bianchi, ottenuti essenzialmente da uve di varietà Vermentino B, localmente nota come «rolle», sono complessi ed eleganti, con aromi floreali e agrumati e una buona capacità di invecchiamento. Anche altri vitigni, come Roussanne B, Clairette B, Bourboulenc B e Chardonnay B, possono rientrare nella composizione di questi vini.

I vini spumanti di qualità sono ottenuti principalmente da uve di varietà Grenache N e Mourvèdre N per i vini rosati e di varietà Vermentino B e Sémillon B per i vini bianchi. Fruttati e floreali, ricordano le caratteristiche organolettiche dei vini fermi.

Legame causale

Fortemente segnati dal loro contesto geografico e dai loro paesaggi variegati e contrastanti, che vanno dalla costa mediterranea all’alta montagna, questi vigneti combinano le caratteristiche dei vigneti tipicamente provenzali con alcune influenze settentrionali. La combinazione di mare e montagna, di sole e vento freddo e i forti contrasti tra i versanti a bacio e a solatio influenzano tanto la vite e l’olivo quanto l’uomo.

Sono numerosi i fattori che concorrono allo sviluppo dei vigneti: i pendii ben esposti, i terreni drenanti favorevoli all’impianto e allo sviluppo vegetativo della vite pur proteggendola dai danni dei temporali estivi e il clima soleggiato e ventilato che permette una buona maturazione e protegge dalle malattie crittogamiche. Queste caratteristiche climatiche consentono un lento processo di maturazione, essenziale soprattutto alla freschezza e all’eleganza dei vini bianchi e rosati, oltre che dei vini spumanti, garantendo al contempo la potenza e la tannicità dei vini rossi.

A livello locale, l’impianto della vite è stato favorito anche dalla posizione di questi pendii, abbastanza lontani dalla costa da scoraggiare le invasioni barbariche, ma abbastanza vicini al mare da permettere lo sviluppo degli scambi commerciali.

Malgrado la competizione con altre colture e soprattutto nonostante la coltivazione del garofano di Nizza, molto redditizia nel secondo dopoguerra, i vigneti sono gradualmente riusciti a riconquistare i loro spazi, grazie alla determinazione di alcune famiglie di viticoltori che hanno saputo conservare vitigni antichi e locali, molto caratteristici e adatti a questo territorio.

Ancora oggi una quindicina di aziende agricole a conduzione familiare difende la viticoltura in Costa Azzurra, con una produzione di circa 600-700 hl di vini fermi all’anno — costituiti per il 50 % da vini rossi, per il 35 % da vini bianchi e per il 15 % da vini rosati — la cui qualità è riconosciuta dal 1979 con lo statuto di «Vin de Pays». Ogni anno vengono prodotte dalle 3 000 alle 4 000 bottiglie di vini spumanti.

I vini dell’indicazione geografica protetta hanno saputo dimostrare la loro identità e sviluppare una propria notorietà, come dimostra perfettamente la produzione dei monaci dell’isola di Lerino, con una gamma di vini riconosciuta e perfettamente valorizzata. La reputazione dei vini delle Alpi Marittime è attestata dalla buona salute economica di questa produzione, che viene venduta per il 70 % a livello regionale a una clientela costituita essenzialmente da turisti, in bottiglia a prezzi molto redditizi (da 8 a 10 EUR/bottiglia), per il 20 % a livello nazionale e per il 10 % all’esportazione.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro normativo:

legislazione nazionale.

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione della condizione:

L’indicazione geografica protetta «Alpes-Maritimes» può essere completata con il nome di uno o più vitigni.

L’indicazione geografica protetta «Alpes-Maritimes» può essere integrata con le menzioni «primeur» o «nouveau» (vino novello). Le menzioni «primeur» o «nouveau» sono riservate ai vini fermi.

Il logo IGP dell’Unione europea è riportato in etichetta quando la dicitura «Indicazione geografica protetta» è sostituita dall’espressione tradizionale «Vin de pays».

Quadro normativo:

legislazione nazionale.

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata.

Descrizione della condizione:

La zona di prossimità immediata definita in deroga per la vinificazione e l’elaborazione dei vini che beneficiano dell’indicazione geografica protetta «Alpes-Maritimes» è costituita dai circondari limitrofi della zona geografica, ossia:

a sud-ovest, al confine con il dipartimento del Var: il circondario di Draguignan; a ovest, al confine con il dipartimento delle Alpi dell’Alta Provenza: i circondari di Barcelonnette e di Castellane.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-d665acec-e3bc-4cf1-b3b9-2e571e3bf214


(1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.