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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 156 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
63° anno |
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Sommario |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2020/C 156/01 |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2020/C 156/02 |
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2020/C 156/03 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2020/C 156/04 |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2020/C 156/05 |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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8.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 156/1 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Orientamenti sulla libera circolazione degli operatori sanitari e sull’armonizzazione minima della formazione in relazione alle misure di emergenza legate alla Covid-19: raccomandazioni relative alla direttiva 2005/36/CE
(2020/C 156/01)
La crisi dovuta alla Covid-19 richiede misure immediate ed eccezionali nel settore della sanità pubblica. Gli Stati membri faticano a fornire personale medico sufficiente per combattere la crisi e a continuare le attività ordinarie di diagnosi, cura e assistenza dei pazienti. La situazione nelle strutture sanitarie e negli istituti di formazione può incidere sulla possibilità di fornire una formazione completa agli operatori sanitari, in particolare per quanto riguarda la formazione pratica.
Reagire rapidamente alla crisi è fondamentale, ma è necessario anche tenere conto degli effetti più a medio o lungo termine che eventuali misure di emergenza potrebbero comportare e attenuare, per quanto possibile, gli effetti negativi agendo con intraprendenza e flessibilità. La Commissione intende sostenere gli Stati membri fornendo assistenza e informazioni, in particolare mettendo in risalto alcuni aspetti della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) che sono importanti nel valutare le modalità per ridurre al minimo le ripercussioni della crisi sugli operatori sanitari. Ciò include l’impatto sui requisiti di formazione armonizzati e la salvaguardia dei diritti degli operatori sanitari, compresa l’agevolazione del riconoscimento delle qualifiche per la circolazione transfrontaliera e la garanzia di un elevato livello di salute e sicurezza per i pazienti.
Scopo dei presenti orientamenti è garantire la libera circolazione degli operatori sanitari nella misura più ampia possibile, tenuto conto delle circostanze eccezionali che si trovano attualmente ad affrontare. I presenti orientamenti integrano le informazioni fornite nella comunicazione sull’assistenza di emergenza dell’UE per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera nell’ambito dell’assistenza sanitaria legata alla crisi della Covid-19 (2) e nella comunicazione sull’attuazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE, la facilitazione delle modalità di transito per il rimpatrio dei cittadini dell’UE e gli effetti sulla politica in materia di visti (3).
La Commissione desidera rassicurare gli Stati membri sul fatto che sarà a disposizione di ciascuno di essi per discutere i problemi specifici incontrati durante la crisi e per affrontarli in modo adeguato, avvalendosi di tutti i mezzi amministrativi e legislativi a sua disposizione, ove opportuno e necessario.
La direttiva stabilisce norme sul riconoscimento transfrontaliero delle qualifiche professionali. Per alcune professioni settoriali, quali gli infermieri responsabili dell’assistenza generale, i dentisti (compresi gli specialisti), i medici (compresi una serie di specialisti) e i farmacisti, la direttiva stabilisce anche requisiti minimi di formazione a livello dell’UE. A norma dell’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva, gli Stati membri ospitanti devono riconoscere automaticamente i titoli di formazione interessati di cui all’allegato V della direttiva. I titoli di altri operatori sanitari, come gli infermieri specializzati per i quali non esistono requisiti minimi di formazione a livello dell’UE, non sono oggetto di riconoscimento automatico. Gli Stati membri ospitanti sono autorizzati (ma non obbligati) a verificare i titoli di tali professionisti e, se opportuno, possono imporre misure compensative.
I seguenti punti dovrebbero guidare gli Stati membri nel prendere in considerazione misure tese a rimediare a carenze immediate di personale o misure per formare i futuri operatori sanitari.
1. Riconoscimento e autorizzazione a lavorare per gli operatori sanitari in contesto transfrontaliero
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a. |
La direttiva conferisce ai professionisti che richiedono il riconoscimento dei loro titoli in un altro paese dell’UE diritti per garantire che le autorità degli Stati membri valutino correttamente le loro richieste, rispettando determinate garanzie procedurali e scadenze. Tali norme limitano quanto può essere richiesto agli operatori sanitari. Esse non obbligano gli Stati membri a imporre restrizioni nell’ambito delle procedure di riconoscimento. Da ciò deriva quanto segue.
La direttiva dispone un’armonizzazione minima della formazione di alcuni operatori sanitari, come i medici con una formazione medica di base, una serie di specializzazioni mediche quali la pneumologia o l’anestesiologia e gli infermieri responsabili dell’assistenza generale.
Per gli altri operatori sanitari, gli Stati membri possono imporre una verifica preventiva delle qualifiche dei professionisti le cui attività hanno conseguenze sulla salute e sulla sicurezza. Ciò può valere per gli infermieri specializzati (rispetto agli infermieri responsabili dell’assistenza generale), per alcuni medici specialisti, ad esempio se nello Stato membro di destinazione esiste una specialità regolamentata che non esiste nello Stato membro di invio, o per professionisti paramedici quali i fisioterapisti.
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b. |
La direttiva non si applica ai richiedenti che non sono ancora pienamente qualificati nello Stato membro di origine. Ciò non impedisce allo Stato membro ospitante di consentire loro di prestare servizi sanitari limitati nel suo territorio o di esservi impiegati a norma del suo diritto nazionale, anche mediante procedure specifiche messe in atto per rispondere alla crisi. |
2. Completamento precoce della formazione per le professioni del settore sanitario o adattamenti temporanei dei programmi di studio a causa della crisi
Alcuni Stati membri possono prendere in considerazione un completamento precoce della formazione per gli studenti in fase avanzata di formazione, al fine di rendere disponibile personale medico o perché gli ultimi mesi di formazione non possono essere portati a termine a causa della crisi (istituti di formazione chiusi, incapacità di fornire una formazione pratica strutturata negli ospedali ecc.). Simili valutazioni devono tenere conto del fatto che le professioni del settore sanitario sono soggette a requisiti minimi di formazione a livello dell’UE.
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a. |
Se i requisiti minimi stabiliti dalla direttiva sono soddisfatti, il completamento precoce della formazione nell’ambito delle professioni del settore sanitario o l’abbreviamento della formazione sono di competenza degli Stati membri e in linea con la direttiva. I titoli di cui all’allegato V possono essere rilasciati ai professionisti in questione, che avranno diritto al riconoscimento automatico in futuro. Ciò può valere, ad esempio, nel caso dei paesi in cui la formazione va al di là dei requisiti minimi imposti dalla direttiva. |
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b. |
Se i requisiti minimi stabiliti dalla direttiva non possono essere soddisfatti, va richiesta una deroga all’articolo 21, paragrafo 6, della direttiva, affinché gli studenti che completano la formazione nel 2020 possano ottenere, nelle attuali circostanze eccezionali legate alla Covid-19, il diploma di cui all’allegato V. L’articolo 61 della direttiva prevede la possibilità di permettere una deroga a disposizioni specifiche della direttiva per un periodo limitato, mediante l’adozione di un atto di esecuzione, qualora uno Stato membro incontri forti difficoltà nell’applicare una disposizione specifica della direttiva. L’atto di esecuzione potrebbe assumere la forma di una decisione o di un regolamento. La portata e il contenuto di eventuali deroghe dipenderanno dalle circostanze specifiche nello Stato membro in questione. La necessità di una deroga dovrebbe essere determinata sulla base di informazioni chiare e concrete, fornite dagli Stati membri interessati, in merito alle norme che non sarebbero in grado di rispettare a causa delle circostanze eccezionali e ai beneficiari di tale deroga, se siano tutti i diplomati, singoli individui o determinati istituti, regioni ecc. Lo Stato membro dovrebbe inoltre specificare i mezzi e i tempi con i quali i diplomati potranno completare le parti mancanti dei requisiti minimi di formazione. La deroga, se ritenuta opportuna, sarebbe contenuta in un atto di esecuzione e sarebbe subordinata alla condizione che le conoscenze, le abilità e le competenze indicate nei requisiti minimi di formazione siano acquisite, anche se in parte dopo il rilascio del diploma. Il completamento della formazione in linea con la direttiva potrebbe essere raggiunto in diversi modi, ad esempio grazie all’esperienza professionale acquisita durante la situazione di emergenza o successivamente, a ulteriori programmi di formazione specializzata o a programmi di sviluppo professionale continuo. Non sarebbe pertanto necessario riprendere il programma di formazione o inserire i diplomati del 2020 nel programma dell’anno successivo una volta terminata l’emergenza. I diplomi rilasciati sulla base delle condizioni stabilite in una deroga non sono ammissibili al riconoscimento automatico da parte dello Stato membro ospitante fino a quando non sono soddisfatti i requisiti minimi di formazione. La Commissione ritiene che tali diplomi possano essere identificati mediante il rilascio di un supplemento al diploma che precisi le parti dei requisiti minimi di formazione mancanti. Ciò consentirebbe di individuare eventuali carenze e faciliterebbe il processo di riconoscimento per i diplomati che desiderano avvalersi del diritto alla libera circolazione prima di aver completato le parti mancanti della formazione. Le informazioni contenute nel supplemento al diploma aiuterebbero lo Stato membro ospitante a decidere in merito al riconoscimento e all’applicazione di eventuali misure compensative, avendo la piena conoscenza del contesto e dei motivi eccezionali della non conformità ai requisiti minimi.
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3. Riconoscimento di operatori sanitari con titoli di paesi non appartenenti all’UE/Associazione europea di libero scambio (EFTA)
Il riconoscimento degli operatori sanitari con diplomi di paesi non appartenenti all’UE/EFTA è concesso in base a procedure nazionali negli Stati membri. Tuttavia, per le professioni sanitarie per le quali i requisiti minimi di formazione sono armonizzati a livello dell’UE, compresi i medici e gli infermieri responsabili dell’assistenza generale, devono essere rispettati i requisiti minimi di formazione dell’UE (articolo 2, paragrafo 2, della direttiva). Se i professionisti possiedono un titolo non UE/non EFTA in una di dette professioni che non soddisfa i requisiti armonizzati, lo Stato membro che intende riconoscere tale diploma deve applicare misure compensative. In alternativa, questi professionisti possono essere autorizzati a lavorare nell’assistenza sanitaria, ma senza essere considerati membri della professione per la quale non soddisfano le norme in materia di qualifiche stabilite nella direttiva.
Ad esempio, un infermiere qualificato di un paese terzo la cui formazione non soddisfa i requisiti minimi armonizzati può essere autorizzato a lavorare come assistente sanitario incaricato di mansioni limitate, come specificato per tali attività nel diritto nazionale.
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Gli Stati membri possono impiegare gli operatori sanitari con diplomi di paesi terzi garantendo che le loro qualifiche professionali rispettino i requisiti minimi di formazione a livello dell’UE o accordando loro uno status diverso da quello dei membri a pieno titolo delle professioni per le quali i requisiti minimi di formazione sono armonizzati nell’UE. |
Contatto: grow-regulated-professions@ec.europa.eu
(1) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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8.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 156/5 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
7 maggio 2020
(2020/C 156/02)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,0783 |
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JPY |
yen giapponesi |
114,91 |
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DKK |
corone danesi |
7,4605 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,87478 |
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SEK |
corone svedesi |
10,6200 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,0530 |
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ISK |
corone islandesi |
159,10 |
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NOK |
corone norvegesi |
11,0405 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
27,158 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
349,36 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,5467 |
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RON |
leu rumeni |
4,8235 |
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TRY |
lire turche |
7,7792 |
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AUD |
dollari australiani |
1,6704 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,5177 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
8,3580 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,7820 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,5303 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 320,18 |
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ZAR |
rand sudafricani |
20,0698 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,6427 |
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HRK |
kuna croata |
7,5665 |
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IDR |
rupia indonesiana |
16 223,02 |
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MYR |
ringgit malese |
4,6631 |
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PHP |
peso filippino |
54,497 |
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RUB |
rublo russo |
79,5801 |
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THB |
baht thailandese |
34,969 |
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BRL |
real brasiliano |
6,2271 |
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MXN |
peso messicano |
26,0677 |
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INR |
rupia indiana |
81,7685 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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8.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 156/6 |
Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 4, paragrafo 17, del protocollo n. 1 dell’accordo di partenariato economico fra l’Unione europea e gli Stati della SADC aderenti all’APE relativamente alla definizione della nozione di«prodotti originari»e ai metodi di cooperazione amministrativa
Notifica dell’elenco di materiali originari del Sud Africa che non possono essere importati direttamente nell’UE in esenzione da dazi e contingenti, cui non si applica il cumulo di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo n. 1 dell’APE UE-SADC
(2020/C 156/03)
La Commissione europea pubblica l’elenco di materiali originari del Sud Africa che non possono essere importati direttamente nell’UE in esenzione da dazi e contingenti, cui non si applica il cumulo di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo n. 1 dell’APE UE-SADC. L’elenco è basato sulla versione del 2017 della nomenclatura del sistema armonizzato dell’OMD.
L’UE ha notificato l’elenco al segretariato dell’Unione doganale dell’Africa australe e al ministero dell’industria e del commercio del Mozambico.
Il presente avviso è pubblicato a norma dell’articolo 4, paragrafo 17, del protocollo n. 1 dell’APE UE-SADC e sostituisce l’avviso 2018/C 407/06 pubblicato il 12 novembre 2018.
I materiali corrispondenti a ciascun codice possono essere consultati nella banca dati TARIC dell’UE: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=it
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Nota informativa: sono altresì applicabili a tutti i codici dei livelli inferiori della struttura del codice le misure che incidono sui livelli superiori della struttura della nomenclatura del codice (ossia a livello di 2 (1), 4 (2), 6 (3) o 8 (4) cifre). Ad esempio: Le importazioni nell’UE di prodotti originari del Sud Africa nell’ambito della voce 1704 del sistema armonizzato (SA) sono soggette a dazi e pertanto, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 15, lettera c), del protocollo n. 1, esse non possono essere utilizzate ai fini del cumulo di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo n. 1. Questo interessa tutti i codici di tale voce: 17041010; 17041090; 17049010; 17049030; 17049051; 17049055; 17049061; 17049065; 17049071; 17049075; 17049081; 1704909911; 1704909919; 1704909991 e 1704909999. Le importazioni nell’UE di prodotti originari del Sud Africa nell’ambito della voce 0201 10 del SA sono soggette a dazi e pertanto, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 15, lettera c), del protocollo n. 1, esse non possono essere utilizzate ai fini del cumulo di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo n. 1. Questo interessa tutti i codici di tale sottovoce, ossia: 0201100021; 0201100029; 0201100092; 0201100094; 0201100097 e 0201100098. |
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0201100000 0201200000 0201300000 0202100000 0202200000 0202301000 0202305000 0202309000 0206109500 0206299100 0210200000 0210929900 0210995100 0210995900 0210999000 0302491100 0302540000 0302895000 0303592100 0303661200 0303661300 0303661900 0303669000 0304310000 0304320000 0304330000 0304390000 0304491000 0304610000 0304620000 0304630000 0304690000 0304741100 0304799000 0304839000 0304889000 0304891000 0304899000 0307520000 0402100000 0403105100 0403105300 0403105900 0403109100 0403109300 0403109900 0403907100 0403907300 0403907900 0403909100 0403909300 0403909900 0405100000 0405201000 0405203000 0405209000 0603120000 0702000000 0707000500 0709910000 0709931000 0709996000 0710400000 0711903000 0803901000 0805102200 0805102400 0805102800 0805211000 0805219000 0805220000 0805290000 0805501000 0806101000 0808108000 0808309000 0809100000 0809210000 0809290000 0809300000 0809400500 0811109000 1005109000 1005900000 1006100000 1006200000 1006300000 1006400000 1007101000 1102200000 1102905000 1103130000 1103195000 1103204000 1103205000 1104195000 1104199100 1104234000 1104239800 1104309000 1108110000 1108120000 |
1108130000 1108140000 1108190000 1108200000 1109000000 1302200000 1517101000 1517901000 1602501000 1602906100 1604131900 1604142100 1604142600 1604142800 1604143100 1604143600 1604143800 1604144100 1604144600 1604144800 1604160000 1604204000 1604205000 1604207000 1701120000 1701130000 1701140000 1701910000 1701990000 1702200000 1702300000 1702400000 1702500000 1702600000 1702900000 1704000000 1806000000 1901100000 1901200000 1901901100 1901901900 1901909900 1902110000 1902190000 1902209100 1902209900 1902300000 1902400000 1903000000 1904000000 1905000000 2001903000 2001904000 2002000000 2004901000 2005201000 2005600000 2005800000 2007101000 2007911000 2007913000 2007991000 2007992000 2007993125 2007993199 2007993325 2007993399 2007993525 2007993599 2007993901 2007993902 2007993903 2007993904 2007993905 2007993906 2007993916 2007993917 2007993918 2007993919 2007993922 2007993924 2007993926 2007993927 2007993929 2007993930 2007993932 2007993934 2007993935 2007993937 2007993939 2007993940 2007993943 2007993944 2007993946 2007993947 2007993951 2007993952 2007993954 2007993956 2007993980 2007993985 2007995041 |
2007995042 2007995043 2007995045 2007995047 2007995049 2007995051 2007995052 2007995053 2007995062 2007995064 2007995067 2007999732 2007999733 2007999735 2007999737 2007999738 2007999739 2007999740 2007999741 2007999742 2007999744 2007999746 2007999748 2007999750 2007999752 2007999755 2007999757 2007999760 2007999762 2007999764 2008305500 2008307500 2008405100 2008405900 2008407100 2008407900 2008409000 2008506100 2008506900 2008507100 2008507900 2008509200 2008509800 2008706100 2008706900 2008707100 2008707900 2008709200 2008709800 2008975100 2008975900 2008977200 2008977400 2008977600 2008977800 2008979200 2008979300 2008979400 2008979600 2008979700 2008979800 2008998500 2008999100 2009119900 2009120000 2009419260 2009419290 2009499300 2009610000 2009690000 2009710000 2009790000 2009897100 2009904900 2009907100 2101110000 2101120000 2101209800 2101300000 2102103900 2102109000 2102201100 2103200000 2105000000 2106100000 2106902000 2106903000 2106905500 2106905900 2106909800 2202999100 2202999500 2202999900 2204101100 2204109100 2204211100 2204211200 2204211300 2204211700 2204211800 2204211900 2204212200 |
2204212300 2204212400 2204212600 2204212700 2204212800 2204213100 2204213200 2204213400 2204213600 2204213700 2204213800 2204214200 2204214300 2204214400 2204214600 2204214700 2204214800 2204216100 2204216200 2204216600 2204216700 2204216800 2204216900 2204217100 2204217400 2204217600 2204217700 2204217800 2204217900 2204218000 2204218100 2204218200 2204218300 2204218400 2204218500 2204218600 2204218700 2204218800 2204218900 2204219000 2204219100 2204219311 2204219312 2204219313 2204219319 2204219321 2204219322 2204219323 2204219329 2204219331 2204219412 2204219413 2204219419 2204219421 2204219422 2204219423 2204219429 2204219431 2204219461 2204219471 2204219481 2204219511 2204219521 2204219531 2204219611 2204219621 2204219631 2204219661 2204219671 2204219681 2204219711 2204219721 2204219731 2204219811 2204219821 2204219831 2204219861 2204219871 2204219881 2204222200 2204222300 2204222400 2204222600 2204222700 2204222800 2204223200 2204223300 2204223800 2204227800 2204227900 2204228000 2204228100 2204228200 2204228300 2204228400 2204228500 2204228600 2204228800 2204229000 2204229100 2204229310 2204229320 |
2204229330 2204229421 2204229431 2204229471 2204229481 2204229510 2204229520 2204229530 2204229621 2204229631 2204229671 2204229681 2204229710 2204229720 2204229730 2204229821 2204229831 2204229871 2204229881 2204292200 2204292300 2204292400 2204292600 2204292700 2204292800 2204293200 2204293800 2204297800 2204297900 2204298000 2204298100 2204298200 2204298300 2204298400 2204298500 2204298600 2204298800 2204299000 2204299100 2204299310 2204299320 2204299330 2204299421 2204299431 2204299471 2204299481 2204299510 2204299520 2204299530 2204299621 2204299631 2204299671 2204299681 2204299710 2204299720 2204299730 2204299821 2204299831 2204299871 2204299881 2204309200 2204309400 2204309600 2204309800 2205100000 2205901000 2207000000 2208401100 2208403900 2208405100 2208409900 2208909100 2208909900 2209000000 2302100000 2302400200 2302400800 2303101110 2303101190 2905392600 2905430000 2905440000 3302102900 3505101000 3505109000 3505200000 3809100000 3824600000 7601100000 7601200000 7603000000 |
(1) Capitolo SA
(2) Voce SA
(3) Sottovoce SA
(4) Codice della nomenclatura comune
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
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8.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 156/10 |
Avviso concernente le misure antisovvenzioni in vigore sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia: modifica del nome di una società soggetta all’aliquota del dazio compensativo per le società che hanno collaborato non incluse nel campione
(2020/C 156/04)
Le importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia sono soggette a dazi compensativi definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 della Commissione (1).
La società Penta Su Ürünleri Üretim ve Sanayi Tic. A.Ș., con il codice aggiuntivo TARIC (2) B985, soggetta all’aliquota del dazio compensativo per le società che hanno collaborato non incluse nel campione, pari al 7,6 %, ha informato la Commissione di aver modificato il proprio nome in Fishark Su Ürünleri Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ș..
In seguito alla modifica del nome (3), la società il 16 gennaio 2020 ha chiesto alla Commissione di confermare che la modifica del nome non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicata sotto il precedente nome.
La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica del nome non pregiudica in alcun modo le risultanze del regolamento di esecuzione (UE) 2015/309.
Pertanto i riferimenti contenuti nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 a:
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Penta Su Ürünleri Üretim ve Sanayi Tic. A.Ş. |
B985 |
si intendono fatti a:
|
Fishark Su Ürünleri Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
B985 |
Il codice aggiuntivo TARIC B985, precedentemente attribuito a Penta Su Ürünleri Üretim ve Sanayi Tic. A.Ş. si applica a Fishark Su Ürünleri Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 della Commissione, del 26 febbraio 2015, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia (GU L 56 del 27.2.2015, pag. 12).
(2) Tariffa integrata dell’Unione europea.
(3) Registro delle imprese turco, Gazzetta n. 9827 del 13.5.2019.
ALTRI ATTI
Commissione europea
|
8.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 156/11 |
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(2020/C 156/05)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Alpes-Maritimes»
PGI-FR-A1148-AM02
Data della comunicazione: 10.2.2020
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Descrizione del vino (dei vini)
Nel capitolo I del disciplinare dell’IGP «Alpes-Maritimes», al punto 3.3 «Descrizione dei vini» e al punto 7.2 «Specificità dei prodotti», la descrizione dei vini è stata completata con precisazioni sul colore dei vini e le loro caratteristiche organolettiche.
Queste precisazioni sono state riportate anche nelle sezioni «Legame con la zona geografica» e «Descrizione del vino (dei vini)» del documento unico.
2. Tipo di vitigni
Nel capitolo I del disciplinare, al punto 5, le varietà Artaban N, Floreal B, Monarch N, Muscaris B, Prior N, Solaris B, Soreli B, Souvignier gris B, Vidoc N e Voltis B sono state aggiunte all’elenco delle varietà selezionate per la produzione dell’IGP «Alpes-Maritimes».
Sono varietà dette resistenti alla siccità e alle malattie crittogamiche. Oltre a corrispondere a quelle utilizzate per la produzione dell’IGP, esse consentono un minore utilizzo di prodotti fitosanitari senza modificare le caratteristiche dei vini dell’IGP.
La sezione «Varietà principali di uve da vino» del documento unico è stata integrata con l’introduzione di queste varietà.
3. Area geografica
Nel capitolo I del disciplinare, al punto 4.1, la descrizione della zona geografica è stata oggetto di aggiornamenti formali.
Si è proceduto alla precisazione del riferimento all’anno del codice geografico, riferimento nazionale che elenca i comuni per dipartimento che rientrano nella composizione dell’IGP. Si tratta del codice geografico dell’anno 2018.
Questa modifica non incide sul documento unico.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Alpes-Maritimes
2. Tipo di indicazione geografica
IGP — Indicazione geografica protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
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1. |
Vino |
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5. |
Vino spumante di qualità |
4. Descrizione del vino (dei vini)
Vini fermi rossi, rosati e bianchi
L’indicazione geografica protetta «Alpes-Maritimes» comprende vini fermi rossi, rosati e bianchi.
I vini fermi che beneficiano dell’indicazione geografica protetta «Alpes-Maritimes» presentano un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore al 9 %.
Per i vini fermi, i valori (soglia o limite) del titolo alcolometrico effettivo (solo per i vini spumanti) e del titolo alcolometrico totale, nonché dei tenori di acidità totale, acidità volatile, anidride solforosa totale e anidride carbonica (solo per i vini spumanti) sono quelli stabiliti dalla normativa dell’Unione.
I vini rossi sono in generale tannici, raffinati e potenti e presentano un colore intenso da rosso rubino a rosso granato con riflessi violacei.
I vini rosati sono floreali oppure fruttati e speziati, di grande struttura in bocca a seconda degli assemblaggi ottenuti e con una freschezza apportata principalmente dalle varietà Grenache N e Cinsault N. Si distinguono per il colore rosa luminoso dai riflessi salmone.
I vini bianchi sono complessi ed eleganti, caratterizzati in particolare da aromi floreali e agrumati. Di colore giallo pallido con riflessi verdi o giallo dorato brillante e limpido, questi vini combinano finezza, note fruttate e vivacità.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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Vini spumanti di qualità
L’indicazione geografica protetta «Alpes-Maritimes» comprende vini spumanti di qualità rossi, rosati e bianchi.
I vini spumanti di qualità si distinguono per le bollicine fini ed eleganti, accompagnate da una piacevole freschezza con aromi floreali o fruttati a seconda dei vitigni utilizzati per la costituzione della partita di vino. I vini spumanti di qualità sono ottenuti principalmente da uve di varietà Grenache N e Mourvèdre N per i vini rosati e di varietà Vermentino B e Sémillon B per i vini bianchi. Fruttati e floreali, ricordano le caratteristiche organolettiche dei vini fermi.
Per i vini spumanti di qualità, i valori (soglia o limite) del titolo alcolometrico effettivo (solo per i vini spumanti) e del titolo alcolometrico totale, nonché dei tenori di acidità totale, acidità volatile, anidride solforosa totale e anidride carbonica (solo per i vini spumanti) sono quelli stabiliti dalla normativa dell’Unione.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche essenziali
Pratica enologica specifica
I vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell’Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).
b. Rese massime
120 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La vendemmia, la vinificazione e l’elaborazione dei vini che beneficiano dell’indicazione geografica protetta «Alpes-Maritimes» hanno luogo nel dipartimento delle Alpi Marittime.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Sauvignon gris G — Fié gris
Ugni blanc B
Piquepoul noir N
Cabernet Sauvignon N
Téoulier N
Muscat Ottonel B — Muscat, Moscato
Mauzac B
Gascon N
Mérille N
Mouyssaguès
Saint-Pierre doré B
Gros Manseng B
Gewurztraminer Rs
Voltis B
Solaris B
Colombard B
Plant droit N — Espanenc
Chatus N
Liliorila B
Gamay N
Persan N
Pinot gris G
Terret blanc B
Counoise N
Elbling B
Plant de Brunel N
Carcajolo N
Colombaud B — Bouteillan
Gamay de Bouze N
Muresconu N — Morescono
Gamaret
Sacy B
Muscat cendré B — Muscat, Moscato
Graisse B
Fuella nera N
Baroque B
Sauvignon B — Sauvignon blanc
Bourboulenc B — Doucillon blanc
Tannat N
Montils B
Semillon B
Muscardin N
Riesling B
Soreli B
Valdiguié N
Piquepoul blanc B
Roussette d’Ayze B
Mondeuse blanche B
Meunier N
Lledoner pelut N
Aramon gris G
Mourvèdre N — Monastrell
Lauzet B
Joubertin
Aubin vert B
Carcajolo blanc B
Arinarnoa N
Petit Courbu B
Etraire de la Dui N
Prior N
Corbeau N — Douce noire
Prunelard N
Grenache blanc B
Muscaris B
Riminèse B
Petit Manseng B
Verdesse B
Couderc noir N
Ondenc B
Piquepoul gris G
Clarin B
Clairette B
Noir Fleurien N
Monerac N
Artaban N
Cot N — Malbec
Rivairenc N — Aspiran noir
Chardonnay B
Arbane B
Mollard N
Select B
Souvignier gris Rs
Chenanson N
Gouget N
Viognier B
Blanc Dame B
Brachet N — Braquet
Aramon N
Terret gris G
Syrah N — Shiraz
Béclan N — Petit Béclan
Muscat à petits grains roses Rs — Muscat, Moscato
Courbu B — Gros Courbu
Muscat à petits grains rouges Rg — Muscat, Moscato
Folle blanche B
Aubin B
Folignan B
Carignan blanc B
Bouillet N
Portan N
Négret de Banhars N
Tourbat B
Jurançon noir N — Dame noire
Codivarta B
Pinot noir N
Varousset N
Castets N
Auxerrois B
Tibouren N
Mancin N
Béquignol N
Bachet N
Carignan N
Roublot B
Villard blanc B
Perdea B
Morrastel N — Minustellu, Graciano
Rosé du Var Rs
Muscat à petits grains blancs B — Muscat, Moscato
Ekigaïna N
Duras N
Terret noir N
Seinoir N
Aubun N — Murescola
Grassen N — Grassenc
Durif N
Calitor N
Arrouya N
Molette B
Pascal B
Floreal B
Oberlin noir N
Picardan B — Araignan
Mourvaison N
Marselan N
Arriloba B
Feunate N
Saint-Macaire N
Melon B
Villard noir N
Tressot N
Merlot N
Mondeuse N
Marsanne B
Barbaroux Rs
Segalin N
Muscadelle B
Claverie B
Gramon N
Roussanne B
Furmint B
Macabeu B — Macabeo
Monarch N
Petit Meslier B
Chenin B
Grenache N
Crouchen B — Cruchen
Portugais bleu N
Carmenère N
Caladoc N
Raffiat de Moncade B
Aligoté B
Genovèse B
Knipperlé B
Orbois B
Brun Fourca N
Semebat N
Tempranillo N
Muscat de Hambourg N — Muscat, Moscato
Précoce de Malingre B
Cabernet blanc B
Brun argenté N — Vaccarèse
Listan B — Palomino
Cinsaut N — Cinsault
Sylvaner B
Courbu noir N
Aranel B
Muscat d’Alexandrie B — Muscat, Moscato
Egiodola N
Alicante Henri Bouschet N
Jurançon blanc B
Camaralet B
Pineau d’Aunis N
Meslier Saint-François B — Gros Meslier
Négrette N
Servanin N
Grolleau gris G
Précoce Bousquet B
Nielluccio N — Nielluciu
Saint Côme B
Gringet B
Chasan B
Altesse B
Biancu Gentile B
Müller-Thurgau B
Grenache gris G
Pagadebiti B
Milgranet N
Maréchal Foch N
Rivairenc blanc B — Aspiran blanc
Bouquettraube B
Bouchalès N
Goldriesling B
Aramon blanc B
Rivairenc gris G — Aspiran gris
Cabernet franc N
Mayorquin B
Pinot blanc B
Grolleau N
Mauzac rose Rs
César N
Vermentino B — Rolle
Vidoc N
Petit Verdot N
8. Descrizione del legame/dei legami
Specificità della zona geografica e del prodotto
Situata nel sud-est della Francia, lungo la costa del Mediterraneo, nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, la zona geografica dell’indicazione geografica protetta «Alpes-Maritimes» copre l’intero dipartimento delle Alpi Marittime. La zona geografica è innanzitutto caratterizzata da una grandissima varietà di paesaggi. In realtà, la parte agricola di questo dipartimento è limitata e situata nei pressi della fascia costiera, con una forte competizione per l’occupazione dei terreni, oltre che lungo le valli che risalgono verso le montagne e sulle colline meglio esposte. Queste zone collinari sono tradizionalmente caratterizzate da una convivenza di vite e olivo, mentre le valli sono più orientate all’orticoltura e alle produzioni floreali.
La produzione dell’indicazione geografica protetta «Alpes-Maritimes» proviene da una zona vitivinicola poco estesa (meno di 50 ettari rivendicati), frammentata in isolotti più o meno grandi (comuni di Nizza, Saint Jeannet, Saint-Paul-de-Vence) e suddivisa tra piccole aziende agricole.
Situata nel cuore della Provenza alpina, al confine orientale della Provenza calcarea, questa zona vitivinicola e soprattutto quella di Nizza e dintorni devono il loro sottosuolo alla cosiddetta «rivoluzione pliocenica», che ha dato vita a questo grande mare attraverso uno spostamento verso sud della Provenza. I depositi di materiale sedimentario che ne sono scaturiti sono coronati da conglomerati di notevole spessore, noti come «conglomerati del delta pliocenico del Var». I paesaggi risalgono al Quaternario, con un nuovo spostamento della Provenza, questa volta verso ovest, portando questi conglomerati fino a 600 m di altitudine: sono nati in questo modo pendii ripidi.
I terreni risultanti da queste formazioni sono costituiti da puddinghe silico-calcaree e da ciottoli arrotondati derivanti dall’erosione dei vicini massicci alpini. Un’eccezione degna di nota è costituita dai terreni dolomitici, argilloso-calcarei, ricchi di magnesio, delle isole di Lerino.
I vigneti sono impiantati a un’altitudine che può raggiungere i 400 metri, quasi esclusivamente su pendii orientati a nord-sud, raramente su altipiani collinari, rispettando l’esposizione a est o a ovest in parcelle accuratamente selezionate per la vendemmia. Le viti affondano le loro radici in stretti terrazzamenti realizzati dall’uomo, o «restanques», costituiti da ciottoli arrotondati misti a sabbia grossolana chiarissima (puddinga) con venature argillose.
La pluviometria media annua è di 830 mm e il soleggiamento è elevato, con 2 820 ore di sole all’anno.
La valle del Var svolge un ruolo fondamentale nella caratterizzazione del clima che regna nella zona vitivinicola: permette infatti ai venti di circolare lungo l’asse delle colline, sottoponendo i vigneti ai venti del nord che scendono dalle Alpi durante la notte e parte della mattinata e alla brezza marina che giunge da est a fine giornata. Anche se l’equilibrio economico delle aziende agricole si basa in parte sulla necessità di impiantare tutte le varietà che permettono di produrre assemblaggi originali e di soddisfare i mercati, una delle particolarità di questa indicazione geografica protetta è la volontà dei viticoltori di conservare vitigni locali, come Braquet N, Fuella nera N, Grassen N e Mourvaison N, per la vinificazione dei vini rossi. I vini ottenuti dalle varietà Braquet N e Fuella nera N hanno peraltro un ottimo potenziale di invecchiamento. Esistono poi varietà comuni al resto della Provenza, con Mourvèdre N, Cinsault N, Carignan N, oltre che Grenache N e Alicante N.
A partire da questa gamma di vitigni a bacca «nera», le case vitivinicole producono vini rossi tannici, eleganti e potenti.
I vini rosati sono ottenuti da assemblaggi che esprimono note floreali o fruttate e speziate, rivelando una grande struttura in bocca, pur mantenendo sempre una bella freschezza.
I vini bianchi, ottenuti essenzialmente da uve di varietà Vermentino B, localmente nota come «rolle», sono complessi ed eleganti, con aromi floreali e agrumati e una buona capacità di invecchiamento. Anche altri vitigni, come Roussanne B, Clairette B, Bourboulenc B e Chardonnay B, possono rientrare nella composizione di questi vini.
I vini spumanti di qualità sono ottenuti principalmente da uve di varietà Grenache N e Mourvèdre N per i vini rosati e di varietà Vermentino B e Sémillon B per i vini bianchi. Fruttati e floreali, ricordano le caratteristiche organolettiche dei vini fermi.
Legame causale
Fortemente segnati dal loro contesto geografico e dai loro paesaggi variegati e contrastanti, che vanno dalla costa mediterranea all’alta montagna, questi vigneti combinano le caratteristiche dei vigneti tipicamente provenzali con alcune influenze settentrionali. La combinazione di mare e montagna, di sole e vento freddo e i forti contrasti tra i versanti a bacio e a solatio influenzano tanto la vite e l’olivo quanto l’uomo.
Sono numerosi i fattori che concorrono allo sviluppo dei vigneti: i pendii ben esposti, i terreni drenanti favorevoli all’impianto e allo sviluppo vegetativo della vite pur proteggendola dai danni dei temporali estivi e il clima soleggiato e ventilato che permette una buona maturazione e protegge dalle malattie crittogamiche. Queste caratteristiche climatiche consentono un lento processo di maturazione, essenziale soprattutto alla freschezza e all’eleganza dei vini bianchi e rosati, oltre che dei vini spumanti, garantendo al contempo la potenza e la tannicità dei vini rossi.
A livello locale, l’impianto della vite è stato favorito anche dalla posizione di questi pendii, abbastanza lontani dalla costa da scoraggiare le invasioni barbariche, ma abbastanza vicini al mare da permettere lo sviluppo degli scambi commerciali.
Malgrado la competizione con altre colture e soprattutto nonostante la coltivazione del garofano di Nizza, molto redditizia nel secondo dopoguerra, i vigneti sono gradualmente riusciti a riconquistare i loro spazi, grazie alla determinazione di alcune famiglie di viticoltori che hanno saputo conservare vitigni antichi e locali, molto caratteristici e adatti a questo territorio.
Ancora oggi una quindicina di aziende agricole a conduzione familiare difende la viticoltura in Costa Azzurra, con una produzione di circa 600-700 hl di vini fermi all’anno — costituiti per il 50 % da vini rossi, per il 35 % da vini bianchi e per il 15 % da vini rosati — la cui qualità è riconosciuta dal 1979 con lo statuto di «Vin de Pays». Ogni anno vengono prodotte dalle 3 000 alle 4 000 bottiglie di vini spumanti.
I vini dell’indicazione geografica protetta hanno saputo dimostrare la loro identità e sviluppare una propria notorietà, come dimostra perfettamente la produzione dei monaci dell’isola di Lerino, con una gamma di vini riconosciuta e perfettamente valorizzata. La reputazione dei vini delle Alpi Marittime è attestata dalla buona salute economica di questa produzione, che viene venduta per il 70 % a livello regionale a una clientela costituita essenzialmente da turisti, in bottiglia a prezzi molto redditizi (da 8 a 10 EUR/bottiglia), per il 20 % a livello nazionale e per il 10 % all’esportazione.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro normativo:
legislazione nazionale.
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura.
Descrizione della condizione:
L’indicazione geografica protetta «Alpes-Maritimes» può essere completata con il nome di uno o più vitigni.
L’indicazione geografica protetta «Alpes-Maritimes» può essere integrata con le menzioni «primeur» o «nouveau» (vino novello). Le menzioni «primeur» o «nouveau» sono riservate ai vini fermi.
Il logo IGP dell’Unione europea è riportato in etichetta quando la dicitura «Indicazione geografica protetta» è sostituita dall’espressione tradizionale «Vin de pays».
Quadro normativo:
legislazione nazionale.
Tipo di condizione ulteriore:
deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata.
Descrizione della condizione:
La zona di prossimità immediata definita in deroga per la vinificazione e l’elaborazione dei vini che beneficiano dell’indicazione geografica protetta «Alpes-Maritimes» è costituita dai circondari limitrofi della zona geografica, ossia:
a sud-ovest, al confine con il dipartimento del Var: il circondario di Draguignan; a ovest, al confine con il dipartimento delle Alpi dell’Alta Provenza: i circondari di Barcelonnette e di Castellane.
Link al disciplinare del prodotto
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-d665acec-e3bc-4cf1-b3b9-2e571e3bf214