ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 137

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
27 aprile 2020


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2020/C 137/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2020/C 137/02

Causa C-156/17: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Köln-Aktienfonds Deka / Staatssecretaris van Financiën [Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti – Restrizioni – Tassazione dei dividendi versati agli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) – Rimborso dell’imposta trattenuta sui dividendi – Presupposti – Criteri di differenziazione obiettivi – Criteri favorevoli, per loro natura o di fatto, ai contribuenti residenti]

2

2020/C 137/03

Cause riunite C-515/17 P e C-561/17 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 febbraio 2020 — Uniwersytet Wrocławski / Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) (C-515/17 P), Repubblica di Polonia / Uniwersytet Wrocławski, Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) (C-561/17 P) (Impugnazione – Ricorso di annullamento – Articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Rappresentanza delle parti nei ricorsi diretti dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione – Avvocato avente la qualità di terzo rispetto al ricorrente – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)

3

2020/C 137/04

Causa C-75/18: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Imposta sul volume d’affari degli operatori di telecomunicazioni – Imposta progressiva che grava maggiormente sulle imprese appartenenti a persone fisiche o giuridiche di altri Stati membri rispetto alle imprese nazionali – Scaglioni dell’imposta progressiva applicabili a tutti i soggetti passivi – Neutralità dell’importo del volume d’affari quale criterio distintivo – Capacità contributiva dei soggetti passivi – Aiuti di Stato – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Imposte sul volume d’affari – Nozione)

4

2020/C 137/05

Causa C-122/18: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 28 gennaio 2020 — Commissione europea / Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2011/7/UE – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione – Obbligo degli Stati membri di assicurare che il termine di pagamento delle pubbliche amministrazioni non ecceda 30 o 60 giorni – Obbligo di risultato)

4

2020/C 137/06

Causa C-298/18: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht Cottbus — Kammern Senftenberg — Germania) — Reiner Grafe, Jürgen Pohle / Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH, OSL Bus GmbH (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/23/CE – Articolo 1, paragrafo 1 – Trasferimento di impresa – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Gestione di servizi di linea con autobus – Riassunzione del personale – Mezzi di esercizio non rilevati – Motivi)

5

2020/C 137/07

Causa C-307/18: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 30 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Competition Appeal Tribunal, Londra — Regno Unito) — Generics (UK) Ltd e a. / Competition and Markets Authority (Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Prodotti farmaceutici – Ostacoli all’ingresso nel mercato dei medicinali generici derivanti da accordi di composizione amichevole di controversie relative a brevetti di processo conclusi tra un produttore di farmaci originari titolare di tali brevetti e fabbricanti di prodotti generici – Articolo 101 TFUE – Concorrenza potenziale – Restrizione per oggetto – Qualificazione – Restrizione per effetto – Valutazione degli effetti – Articolo 102 TFUE – Mercato rilevante – Inclusione dei medicinali generici nel mercato rilevante – Abuso di posizione dominante – Qualificazione – Giustificazioni)

6

2020/C 137/08

Causa C-323/18: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Tesco-Global Áruházak Zrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Imposta sul volume d’affari nel settore del commercio al dettaglio in negozio – Imposta progressiva che grava maggiormente sulle imprese appartenenti a persone fisiche o giuridiche di altri Stati membri che sulle imprese nazionali – Scaglioni dell’imposta progressiva applicabili a tutti i soggetti passivi – Neutralità dell’importo del volume d’affari quale criterio distintivo – Capacità contributiva dei soggetti passivi – Aiuti di Stato)

7

2020/C 137/09

Causa C-341/18: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid / J. e a. (Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) 2016/399 – Codice frontiere Schengen – Controllo alle frontiere esterne – Cittadini di paesi terzi – Articolo 11, paragrafo 1 – Apposizione di timbri sui documenti di viaggio – Timbro di uscita – Determinazione del momento dell’uscita dallo spazio Schengen – Imbarco di marittimi a bordo di navi ormeggiate da lungo tempo in un porto marittimo)

8

2020/C 137/10

Causa C-371/18: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito) — Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited / Skykick UK Limited, Skykick Inc. (Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Articoli 7 e 51 – Prima direttiva 89/104/CEE – Articoli 3 e 13 – Individuazione dei prodotti o servizi oggetto di registrazione – Inosservanza dei requisiti di chiarezza e precisione – Malafede del richiedente – Mancanza di intenzione di utilizzare il marchio per i prodotti o servizi oggetto di registrazione – Nullità totale o parziale del marchio – Normativa nazionale che obbliga il richiedente a dichiarare di avere intenzione di utilizzare il marchio richiesto)

9

2020/C 137/11

Causa C-384/18: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 febbraio 2020 — Commissione europea / Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato – Articolo 49 TFUE – Servizi nel mercato interno – Direttiva 2006/123/CE – Articolo 25, paragrafi 1 e 2 – Restrizioni alle attività multidisciplinari dei contabili)

10

2020/C 137/12

Causa C-394/18: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di appello di Napoli — Italia) — I.G.I. Srl / Maria Grazia Cicenia e a. (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 82/891/CEE – Articoli 12 e 19 – Scissioni delle società a responsabilità limitata – Tutela degli interessi dei creditori della società scissa – Nullità della scissione – Azione pauliana)

10

2020/C 137/13

Causa C-395/18: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Tim SpA — Direzione e coordinamento Vivendi SA / Consip SpA, Ministero dell’Economia e delle Finanze (Rinvio pregiudiziale – Aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di lavori o di servizi – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 18, paragrafo 2 – Articolo 57, paragrafo 4 – Motivi di esclusione facoltativi – Motivo di esclusione riguardante un subappaltatore menzionato nell’offerta dell’operatore economico – Violazione, da parte del subappaltatore, degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro – Normativa nazionale che prevede un’esclusione automatica dell’operatore economico per una violazione siffatta)

11

2020/C 137/14

Causa C-405/18: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — AURES Holdings a.s. / Odvolací finanční ředitelství («Rinvio pregiudiziale – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Normativa tributaria – Imposta sulle società – Trasferimento della sede della direzione effettiva di una società in uno Stato membro diverso da quello in cui la società è stata costituita – Trasferimento di residenza fiscale verso tale altro Stato membro – Normativa nazionale che non consente di far valere la perdita fiscale originatasi nello Stato membro di costituzione prima del trasferimento della sede)

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2020/C 137/15

Causa C-427/18 P: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 26 febbraio 2020 — Service européen pour l'action extérieure / Ruben Alba Aguilera e a. (Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari e agenti – Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) – Retribuzioni – Statuto – Articolo 110 – Personale dell’Unione europea con sede di servizio in un paese terzo – Allegato X – Articolo 1, terzo comma, e articolo 10 – Indennità correlata alle condizioni di vita – Valutazione e revisione annuali – Riduzione per il personale con sede di servizio in Etiopia – Necessità di adottare preventivamente disposizioni generali di esecuzione – Portata)

12

2020/C 137/16

Causa C-457/18: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 31 gennaio 2020 — Repubblica di Slovenia / Repubblica di Croazia (Inadempimento di uno Stato – Articolo 259 TFUE – Competenza della Corte – Determinazione della frontiera comune tra due Stati membri – Disputa sui confini tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica di Slovenia – Convenzione di arbitrato – Procedura arbitrale – Notifica, da parte della Repubblica di Croazia, della propria decisione di porre fine alla convenzione a motivo di un’irregolarità che essa imputa a un membro del tribunale arbitrale di aver commesso – Sentenza arbitrale emessa dal tribunale arbitrale – Presunta violazione, da parte della Repubblica di Croazia, della convenzione di arbitrato e della frontiera fissata dalla sentenza arbitrale – Principio di leale cooperazione – Domanda di stralcio di un documento dal fascicolo – Tutela della consulenza legale)

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2020/C 137/17

Causa C-482/18: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Google Ireland Limited / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága (Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi – Articolo 56 TFUE – Restrizioni – Disposizioni tributarie – Imposta relativa alle attività pubblicitarie e basata sul fatturato – Obblighi inerenti alla registrazione presso l’amministrazione tributaria – Principio di non discriminazione – Sanzioni pecuniarie – Principio di proporzionalità)

14

2020/C 137/18

Causa C-513/18: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo — Italia) — Autoservizi Giordano società cooperativa / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — Ufficio di Palermo (Rinvio pregiudiziale – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Direttiva 2003/96/CE – Articolo 7, paragrafi 2 e 3 – Nozione di gasolio commerciale utilizzato come propellente – Normativa nazionale che prevede un’aliquota di accisa ridotta per il gasolio commerciale utilizzato come propellente per il trasporto regolare di passeggeri, e non per il trasporto occasionale di passeggeri – Principio della parità di trattamento)

15

2020/C 137/19

Causa C-524/18: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.KG / Queisser Pharma GmbH & Co.KG (Rinvio pregiudiziale – Salute – Informazione e tutela dei consumatori – Regolamento (CE) n. 1924/2006 – Decisione di esecuzione 2013/63/UE – Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari – Articolo 10, paragrafo 3 – Riferimento a benefici generali e non specifici – Nozione di accompagnamento di un’indicazione specifica sulla salute – Obbligo di produrre prove scientifiche – Portata)

15

2020/C 137/20

Cause riunite C- 538/18 P e C-539/18 P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 30 gennaio 2020 — České dráhy a.s. / Commissione europea (Impugnazione – Concorrenza – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 20, paragrafo 4 – Decisioni di accertamento – Obbligo di motivazione – Indizi sufficientemente seri riguardo all’esistenza di una violazione alle regole di concorrenza – Elementi di prova legittimamente raccolti – Accertamento disposto in base ad elementi provenienti da un precedente accertamento)

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2020/C 137/21

Causa C-679/18: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresní soud v Ostravě — Repubblica ceca) — OPR-Finance s.r.o. / GK (Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Contratti di credito ai consumatori – Articolo 8 – Obbligo di verifica da parte del creditore del merito creditizio del consumatore – Normativa nazionale – Opponibilità della prescrizione all’eccezione di nullità del contratto sollevata dal consumatore – Articolo 23 – Sanzioni – Carattere efficace, proporzionato e dissuasivo – Giudice nazionale – Esame d’ufficio del rispetto di detto obbligo)

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2020/C 137/22

Causa C-717/18: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hof van Beroep te Gent — Belgio) — Esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di X (Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Articolo 2, paragrafo 2 – Esecuzione di un mandato d’arresto europeo – Soppressione del controllo della doppia incriminazione del fatto – Presupposti – Reato punito dallo Stato membro emittente con una pena privativa della libertà di durata massima non inferiore a tre anni – Modifica della normativa penale dello Stato membro emittente tra la data dei fatti e la data di emissione del mandato d’arresto europeo – Versione della legge da prendere in considerazione al fine di verificare la soglia della durata massima della pena non inferiore a tre anni)

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2020/C 137/23

Causa C-725/18: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof — Belgio) — Anton van Zantbeek VOF / Ministerraad (Rinvio pregiudiziale – Articolo 56 TFUE – Articolo 36 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo – Libera prestazione dei servizi – Imposta sulle operazioni di borsa concluse o eseguite in uno Stato membro – Diversità di trattamento a discapito di destinatari di servizi che si avvalgono di intermediari professionisti non residenti – Restrizione – Giustificazione)

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2020/C 137/24

Cause riunite C-773/18 e C-775/18: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 27 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Halle — Germania) — TK (C 773/18), UL (C 774/18), VM (C 775/18) / Land Sachsen-Anhalt (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articoli 2 e 6 – Divieto di qualsiasi discriminazione fondata sull’età – Retribuzione dei dipendenti pubblici – Regime retributivo discriminatorio – Aumento di retribuzione calcolato sulla base di una classificazione discriminatoria anteriore – Nuova discriminazione – Articolo 9 – Risarcimento a causa di una normativa discriminatoria – Termine di decadenza per presentare una domanda di risarcimento – Principi di equivalenza e di effettività)

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2020/C 137/25

Causa C-785/18: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — GAEC Jeanningros / Institut national de l’origine et de la qualité (INAO), Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Ministre de l'Économie et des Finances (Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari – Denominazione di origine protetta Comté – Modifiche minori del disciplinare di un prodotto – Richiesta di modifica impugnata dinanzi ai giudici nazionali – Giurisprudenza nazionale secondo cui l’impugnazione resta priva d’oggetto in caso di approvazione della modifica da parte della Commissione europea – Tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di pronuncia sull’azione giurisdizionale)

20

2020/C 137/26

Causa C-788/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Parma — Italia) — Stanleyparma Sas di Cantarelli Pietro & C., Stanleybet Malta Ltd / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli UM Emilia Romagna — SOT Parma (Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi – Articolo 56 TFUE – Giochi d’azzardo – Fiscalità – Principio di non discriminazione – Imposta unica sulle scommesse)

20

2020/C 137/27

Causa C-803/18: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — AAS BALTA / UAB GRIFS AG (Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 15, punto 5, e articolo 16, punto 5 – Assicurazione di grandi rischi – Clausola attributiva di competenza stipulata tra il contraente dell’assicurazione e l’assicuratore – Opponibilità di tale clausola all’assicurato)

21

2020/C 137/28

Causa C-836/18: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Spagna) — Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real / RH (Rinvio pregiudiziale – Articolo 20 TFUE – Cittadinanza dell’Unione europea – Cittadino dell’Unione che non ha mai esercitato la propria libertà di circolazione – Domanda di permesso di soggiorno temporaneo del coniuge, cittadino di un paese terzo – Rigetto – Obbligo di far fronte alle esigenze del coniuge – Mancanza di risorse sufficienti del cittadino dell’Unione – Obbligo di convivenza dei coniugi – Normativa e prassi nazionali – Godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti ai cittadini dell’Unione – Privazione)

22

2020/C 137/29

Causa C-25/19: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 27 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Poznaniu — Polonia) — Corporis sp. z o.o. / Gefion Insurance A/S (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2009/138/CE – Rappresentanza di un’impresa di assicurazione non vita – Rappresentante domiciliato nel territorio nazionale – Notificazione o comunicazione degli atti – Ricezione dell’atto introduttivo di un giudizio – Regolamento (CE) n. 1393/2007 – Non applicabilità)

22

2020/C 137/30

Causa C-79/19 P: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 27 febbraio 2020 — Repubblica di Lituania / Commissione europea (Impugnazione – FEAOG, FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea – Spese effettuate dalla Repubblica di Lituania – Sostegno al prepensionamento – Regolamento (CE) n. 1257/1999 – Articolo 33 quaterdecies, paragrafo 1 – Snaturamento degli elementi di prova)

23

2020/C 137/31

Causa C-100/19: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles — Belgio) — Viasat UK Ltd, Viasat Inc. / Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) (Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Utilizzazione armonizzata dello spettro radio nelle bande di frequenze di 2 GHz ai fini della realizzazione di sistemi volti a fornire servizi mobili via satellite – Decisione n. 626/2008/CE – Articolo 4, paragrafo 1, lettera c), articolo 7, paragrafo 1, e articolo 8, paragrafo 1 – Componenti terrestri complementari – Autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri – Obbligo per l’operatore di coprire una determinata percentuale della popolazione e del territorio – Inosservanza – Rilevanza)

24

2020/C 137/32

Causa C-248/19: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 marzo 2020 — Commissione europea / Repubblica di Cipro (Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Articoli 3, 4, 10 e 15 – Allegato I, punti A, B e D – Assenza di rete fognaria per le acque reflue urbane in taluni agglomerati – Assenza di trattamento secondario o di trattamento equivalente delle acque reflue urbane – Costruzione e gestione degli impianti di trattamento – Controllo degli scarichi provenienti da tali impianti)

24

2020/C 137/33

Causa C-258/18: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 13 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — H. Solak / Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv) (Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Accordo di associazione CEE-Turchia – Articolo 59 del Protocollo addizionale – Decisione n. 3/80 – Sicurezza sociale dei lavoratori migranti turchi – Revoca delle clausole di residenza – Articolo 6 – Prestazione integrativa – Sospensione – Rinuncia alla cittadinanza dello Stato membro ospitante – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo – Requisito di residenza)

25

2020/C 137/34

Causa C-183/19 P: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 3 dicembre 2019 — Fruits de Ponent, SCCL / Commissione europea [Impugnazione – Politica agricola comune (PAC) – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Mercati della frutta dolce – Perturbazioni subite durante la campagna 2014 – Misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori – Ricorso per responsabilità extracontrattuale]

26

2020/C 137/35

Causa C-520/19: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 14 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Ostravě — Repubblica ceca) — Armostav Místek s.r.o. / Odvolací finanční ředitelství (Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Mancanza di precisazioni sufficienti sul contesto di fatto della controversia nel procedimento principale e sui motivi che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali – Irricevibilità manifesta)

26

2020/C 137/36

Causa C-679/19: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Ilfov — Romania) — NL / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti (Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Controllo sul denaro contante in entrata nell’Unione europea o in uscita dalla stessa – Regolamento (CE) n. 1889/2005 – Ambito di applicazione – Articoli 63 e 65 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Trasporto di ingenti somme di denaro contante in entrata o in uscita dal territorio di uno Stato membro – Obbligo di dichiarazione – Sanzioni – Ammenda e confisca a favore dello Stato della somma non dichiarata superiore a EUR 10000 – Proporzionalità)

27

2020/C 137/37

Causa C-943/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) il 27 dicembre 2019 — SIA ONDO / Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

27

2020/C 137/38

Causa C-944/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) il 27 dicembre 2019 — AS 4finance / Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

28

2020/C 137/39

Causa C-945/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) il 27 dicembre 2019 — SIA OC Finance / Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

29

2020/C 137/40

Causa C-1/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 3 gennaio 2020 — B / Finanzamt Wien

29

2020/C 137/41

Causa C-5/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 7 gennaio 2020 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V / Vodafone GmbH

30

2020/C 137/42

Causa C-7/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 9 gennaio 2020 — VS / Hauptzollamt Münster

30

2020/C 137/43

Causa C-9/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 10 gennaio 2020 — Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136 / Finanzamt Hamburg-Oberalster

31

2020/C 137/44

Causa C-12/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Germania) il 13 gennaio 2020 — DB Netz AG / Repubblica federale di Germania

31

2020/C 137/45

Causa C-15/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil no 1 de Badajoz (Spagna) il 15 gennaio 2020 — Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae Consumidores Críticos y Responsables) / Caja Almendralejo Sociedad Cooperativa de Credito

33

2020/C 137/46

Causa C-16/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil no 1 de Badajoz (Spagna) il 15 gennaio 2020 — Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae Consumidores Críticos y Responsables) / Liberbank SA

33

2020/C 137/47

Causa C-34/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln (Germania) il 24 gennaio 2020 — Telekom Deutschland GmbH / Repubblica Federale di Germania

34

2020/C 137/48

Causa C-36/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Instrucción de San Bartolomé de TirajanaJuz (Spagna) il 25 gennaio 2020 — Procedimento contro VL

35

2020/C 137/49

Causa C-38/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (Spagna) il 27 gennaio 2020 — ZP / Delegación del Gobierno en Melilla

36

2020/C 137/50

Causa C-49/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad — Pazardzhik (Bulgaria) il 29 gennaio 2020 — SF / Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite

37

2020/C 137/51

Causa C-71/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca) il 12 febbraio 2020 — Anklagemyndigheden / VAS Shipping ApS

37

2020/C 137/52

Causa C-75/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 13 febbraio 2020 — Lifosa AB / Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

38

2020/C 137/53

Causa C-77/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Irlanda) il 13 febbraio 2020 — K. M. / Director of Public Prosecutions

38

2020/C 137/54

Causa C-78/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovacchia) il 14 febbraio 2020 — Procedimento penale a carico di M.B.

39

2020/C 137/55

Causa C-86/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Brně (Repubblica ceca) il 18 febbraio 2020 — Vinařství U Kapličky s.r.o. / Státní zemědělská a potravinářská inspekce

39

2020/C 137/56

Causa C-98/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obvodní soud pro Prahu 8 (Repubblica ceca) il 26 febbraio 2020 — mBank S.A. / PA

40

2020/C 137/57

Causa C-115/20 P: Impugnazione proposta il 29 febbraio 2020 dalla Vanda Pharmaceuticals Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 19 dicembre 2019, causa T-211/18, Vanda Pharmaceuticals/ Commissione

41

2020/C 137/58

Causa C-682/16: Ordinanza del presidente della Corte del 7 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — BEI ApS / Skatteministeriet

42

2020/C 137/59

Causa C-324/18: Ordinanza del presidente della Nona Sezione della Corte del 21 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Sicilville Srl / Comune di Brescia, nei confronti di: Consorzio Stabile A.L.P.I. s.c.a.r.l.

42

2020/C 137/60

Causa C-668/18: Ordinanza del presidente della Corte del 3 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — BP / Uniparts SARL

42

2020/C 137/61

Causa C-676/18: Ordinanza del presidente della Corte del 3 dicembre 2019 — Commissione europea / Regno del Belgio

43

2020/C 137/62

Causa C-85/19: Ordinanza del presidente della Corte del 17 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Spagna) — Agencia Estatal de la Administración Tributaria / RK

43

2020/C 137/63

Causa C-109/19: Ordinanza del presidente della Corte del 22 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus / Comune di Cisternino, Consorzio per L'Inclusione Sociale dell'Ats Fasano — Ostuni — Cisternino, nei confronti di: La Scintilla Soc. Coop. Soc.

43

2020/C 137/64

Causa C-110/19: Ordinanza del presidente della Corte del 22 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus / Comune di Ostuni, Consorzio per L'Inclusione Sociale dell'Ats Fasano — Ostuni — Cisternino, nei confronti di: La Scintilla Soc. Coop. Soc.

43

2020/C 137/65

Causa C-111/19: Ordinanza del presidente della Corte del 22 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Industria Italiana Autobus SpA / Comune di Palermo, nei confronti di: Irisbus Italia SpA

44

2020/C 137/66

Causa C-491/19: Ordinanza del presidente della Corte del 22 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — Emberi Erőforrások Minisztériuma / Szent Borbála Kórház

44

2020/C 137/67

Causa C-497/19: Ordinanza del presidente della Corte del 6 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Zaragoza — Spagna) — Ibercaja Banco, SA / SO, TP

44

2020/C 137/68

Causa C-541/19: Ordinanza del presidente della Corte del 26 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg — Germania) — XW / Eurowings GmbH

44

2020/C 137/69

Causa C-635/19: Ordinanza del presidente della Corte del 15 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi — Spagna) — Confederación Sindical Comisiones Obreras de Euskadi / Ayuntamiento de Arrigorriaga

45

2020/C 137/70

Causa C-648/19: Ordinanza del presidente della Corte del 26 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Erding — Germania) — EUflight.de GmbH / Eurowings GmbH

45

2020/C 137/71

Causa C-691/19: Ordinanza del presidente della Corte del 6 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Alicante — Spagna) — Banco Santander, SA / VF, WD

45

 

Tribunale

2020/C 137/72

Causa T-251/18: Sentenza del Tribunale del 10 marzo 2020 –IFSUA / Consiglio (Pesca – Conservazione delle risorse biologiche marine – Regolamento (UE) 2018/120 – Misure relative alla pesca della spigola (Dicentrarchus labrax) – Ricorso di annullamento proposto da un’associazione – Articolo 263 TFUE – Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione – Incidenza diretta sui membri dell’associazione – Ricevibilità – Competenza dell’Unione per disciplinare la pesca ricreativa – Certezza del diritto – Tutela del legittimo affidamento – Parità di trattamento – Principio di non discriminazione – Proporzionalità – Principio di precauzione – Libertà di associazione e d’impresa)

46

2020/C 137/73

Causa T-688/18: Sentenza del Tribunale del 5 marzo 2020 — Exploitatiemaatschappij De Berghaaf/EUIPO — Brigade Electronics Group (CORNEREYE) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo CORNEREYE – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore BACKEYE – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore acquisito attraverso l’uso – Prove – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Esame d’ufficio dei fatti – Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001]

47

2020/C 137/74

Causa T-80/19: Sentenza del Tribunale del 5 marzo 2020 — Dekoback/EUIPO — DecoPac (DECOPAC) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea denominativo DECOPAC – Uso effettivo del marchio – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001] – Prove – Articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2017/1001) – Diritto al contraddittorio]

47

2020/C 137/75

Causa T-625/18: Ordinanza del Tribunale 6 febbraio 2020 — FT / AEMF (Funzione pubblica – Ritiro della nota di addebito emessa dall’AEMF – Cessazione dell’oggetto della controversia – Non luogo a statuire)

48

2020/C 137/76

Causa T-180/19: Ordinanza del Tribunale del 4 marzo 2020 — Bibita Group/EUIPO — Benkomers (Bottiglia per bevande) (Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato rappresentante una bottiglia per bevande – Disegno o modello internazionale anteriore – Revoca della decisione impugnata – Scomparsa dell’oggetto della controversia – Non luogo a statuire)

49

2020/C 137/77

Causa T-326/19 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 12 febbraio 2020 — Gerber / Parlamento e Consiglio [Procedimento sommario – Territorio doganale dell’Unione – Regolamento (UE) 2019/474 – Direttiva (UE) 2019/475 – Inclusione del comune di Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano – Domanda di provvedimenti provvisori – Irricevibilità manifesta del ricorso principale – Irricevibilità]

49

2020/C 137/78

Causa T-368/19: Ordinanza del Tribunale del 2 marzo 2020 — Datenlotsen Informationssysteme/Commissione (Aiuti di Stato – Vantaggi fiscali e finanziamento pubblico – Denuncia – Decisione di avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorso per carenza – Presa di posizione della Commissione che mette fine alla carenza – Decisione di concludere il procedimento d’indagine formale – Non luogo a statuire)

50

2020/C 137/79

Causa T-795/19 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 5 marzo 2020 — HB/Commissione (Procedimento sommario – Appalti pubblici di servizi – Irregolarità nella procedura di aggiudicazione dell’appalto – Recupero degli importi già versati – Nota di addebito – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza)

50

2020/C 137/80

Causa T-796/19 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 5 marzo 2020 — HB/Commissione (Procedimento sommario – Appalti pubblici di servizi – Irregolarità nella procedura di aggiudicazione dell’appalto – Recupero degli importi già versati – Nota di addebito – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza)

51

2020/C 137/81

Causa T-797/19 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 7 febbraio 2020 — Anglo Austrian AAB Bank e Belegging-Maatschappij Far-East / BCE [Procedimento sommario – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Decisione di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio – Insussistenza dell’urgenza]

51

2020/C 137/82

Causa T-24/20 R: Ordinanza del vicepresidente del Tribunale del 3 marzo 2020 — Junqueras i Vies/Parlamento (Procedimento sommario – Diritto delle istituzioni – Membri del Parlamento – Decadenza dal mandato – Immunità parlamentare – Domanda di provvedimenti provvisori – Irricevibilità parziale – Assenza di fumus boni iuris)

52

2020/C 137/83

Causa T-94/20: Ricorso proposto il 19 febbraio 2020 — Campine e Campine Recycling / Commissione

52

2020/C 137/84

Causa T-112/20: Ricorso proposto il 20 febbraio 2020 Intis/ EUIPO — Televes (TELEVEND)

54

2020/C 137/85

Causa T-124/20: Ricorso proposto il 25 febbraio 2020 — M/S. Indeutsch International /EUIPO — Crafts Americana Group (Rappresentazione di spine di pesce tra due linee parallele)

54

2020/C 137/86

Causa T-564/18: Ordinanza del Tribunale del 6 febbraio 2020 — Bernis e a./BCE

55

2020/C 137/87

Causa T-582/19: Ordinanza del Tribunale del 13 febbraio 2020 — Victoria’s Secret Stores Brand Management/EUIPO — Lacoste (LOVE PINK)

55


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

27.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 137/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2020/C 137/01)

Ultima pubblicazione

GU C 129 del 20.4.2020

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 114 del 6.4.2020

GU C 103 del 30.3.2020

GU C 95 del 23.3.2020

GU C 87 del 16.3.2020

GU C 77 del 9.3.2020

GU C 68 del 2.3.2020

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

27.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 137/2


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Köln-Aktienfonds Deka / Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-156/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti - Restrizioni - Tassazione dei dividendi versati agli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) - Rimborso dell’imposta trattenuta sui dividendi - Presupposti - Criteri di differenziazione obiettivi - Criteri favorevoli, per loro natura o di fatto, ai contribuenti residenti)

(2020/C 137/02)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Köln-Aktienfonds Deka

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Con l’intervento di: Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, Loyens en Loeff NV

Dispositivo

1)

L’articolo 63 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale a un fondo di investimento non residente non è concesso il rimborso dell’imposta sui dividendi trattenuta su dividendi da esso percepiti da parte di entità stabilite in tale Stato membro, per il motivo che detto fondo non fornisce la prova che i suoi azionisti o detentori di partecipazioni soddisfano i requisiti fissati da tale normativa, a condizione che detti requisiti non svantaggino, di fatto, i fondi di investimento non residenti e che le autorità tributarie richiedano che la prova del rispetto di detti requisiti sia fornita anche da parte di fondi di investimento residenti, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.

2)

L’articolo 63 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale a un fondo di investimento non residente non è concesso il rimborso dell’imposta sui dividendi che esso ha dovuto versare in tale Stato membro, per il motivo che esso non soddisfa i requisiti di legge ai quali è subordinato tale rimborso, vale a dire che esso non distribuisce integralmente ai suoi azionisti o detentori di partecipazioni gli utili derivanti dai suoi investimenti ogni anno, entro otto mesi dalla chiusura del suo esercizio contabile, mentre, nello Stato membro in cui è stabilito, l’utile derivante dai suoi investimenti che non sia stato distribuito è considerato distribuito o rientra nell’imposta che detto Stato membro riscuote dagli azionisti o detentori di partecipazioni come se tale utile fosse stato distribuito e che, tenuto conto dell’obiettivo sotteso a tali requisiti, un simile fondo si trovi in una situazione paragonabile a quella di un fondo residente che beneficia del rimborso di tale imposta, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare.


(1)  GU C 168 del 29.5.2017.


27.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 137/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 febbraio 2020 — Uniwersytet Wrocławski / Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) (C-515/17 P), Repubblica di Polonia / Uniwersytet Wrocławski, Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) (C-561/17 P)

(Cause riunite C-515/17 P e C-561/17 P) (1)

(Impugnazione - Ricorso di annullamento - Articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea - Rappresentanza delle parti nei ricorsi diretti dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione - Avvocato avente la qualità di terzo rispetto al ricorrente - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)

(2020/C 137/03)

Lingua processuale: il polacco

Parti

(Causa C-515/17 P)

Ricorrente: Uniwersytet Wrocławski (rappresentanti: A. Krawczyk-Giehsmann e K. Szarek, adwokaci, K. Słomka, radca prawny)

Altra parte nel procedimento: Agenzia esecutiva per la ricerca (rappresentanti: S. Payan-Lagrou e V. Canetti, agenti, assistite da M. Le Berre, avocat, e da M. G. Materna, radca prawny)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil e A. Kasalická, agenti)

(Causa C-561/17 P)

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, D. Lutostańska e A. Siwek-Slusarek, agenti)

Altre parti nel procedimento: Uniwersytet Wrocławski (rappresentanti: A. Krawczyk-Giehsmann e K. Szarek, adwokaci, e K. Słomka, radca prawny), Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) (rappresentanti: S. Payan-Lagrou e V. Canetti, agenti, assistite da M. Le Berre, avocat, e da M. G. Materna, radca prawny)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil e A. Kasalická, agenti), Krajowa Izba Radców Prawnych (rappresentanti: P. K. Rosiak e S. Patyra, radcowie prawni)

Dispositivo

1)

L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 13 giugno 2017, Uniwersytet Wrocławski/REA (T-137/16, non pubblicata, EU:T:2017:407), è annullata.

2)

La causa T-137/16 è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

3)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 5 dell’8.1.2018.


27.4.2020   

IT

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C 137/4


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-75/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Libertà di stabilimento - Imposta sul volume d’affari degli operatori di telecomunicazioni - Imposta progressiva che grava maggiormente sulle imprese appartenenti a persone fisiche o giuridiche di altri Stati membri rispetto alle imprese nazionali - Scaglioni dell’imposta progressiva applicabili a tutti i soggetti passivi - Neutralità dell’importo del volume d’affari quale criterio distintivo - Capacità contributiva dei soggetti passivi - Aiuti di Stato - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Imposte sul volume d’affari - Nozione)

(2020/C 137/04)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt.

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Dispositivo

1)

Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativa di uno Stato membro che istituisce un’imposta progressiva sul volume d’affari, il cui onere effettivo è principalmente sostenuto da imprese controllate direttamente o indirettamente da cittadini di altri Stati membri o da società aventi sede in un altro Stato membro, in ragione del fatto che tali imprese realizzano i volumi d’affari più consistenti sul mercato di cui trattasi.

2)

L’articolo 401 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’introduzione di un’imposta che abbia come base imponibile il volume d’affari globale del soggetto passivo e che sia riscossa periodicamente, e non in ciascuna fase del processo di produzione e di distribuzione, senza che sussista un diritto a detrazione dell’imposta versata in occasione della precedente fase del processo stesso.


(1)  GU C 221 del 25.6.2018.


27.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 137/4


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 28 gennaio 2020 — Commissione europea / Repubblica italiana

(Causa C-122/18) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2011/7/UE - Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione - Obbligo degli Stati membri di assicurare che il termine di pagamento delle pubbliche amministrazioni non ecceda 30 o 60 giorni - Obbligo di risultato)

(2020/C 137/05)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e C. Zadra, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da S. Fiorentino e F. De Luca, avvocati dello Stato)

Dispositivo

1)

Non assicurando che le sue pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all’articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali disposizioni.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 123 del 9.4.2018.


27.4.2020   

IT

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C 137/5


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht Cottbus — Kammern Senftenberg — Germania) — Reiner Grafe, Jürgen Pohle / Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH, OSL Bus GmbH

(Causa C-298/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2001/23/CE - Articolo 1, paragrafo 1 - Trasferimento di impresa - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Gestione di servizi di linea con autobus - Riassunzione del personale - Mezzi di esercizio non rilevati - Motivi)

(2020/C 137/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Arbeitsgericht Cottbus — Kammern Senftenberg

Parti

Ricorrenti: Reiner Grafe, Jürgen Pohle

Convenute: Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH, OSL Bus GmbH

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che, allorché un’entità economica rileva un’attività il cui svolgimento richieda importanti mezzi di esercizio, secondo una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico, il fatto che detta entità economica non rilevi tali mezzi, di proprietà dell’entità economica che esercitava precedentemente la suddetta attività, a causa di vincoli giuridici, ambientali e tecnici imposti dall’amministrazione aggiudicatrice, non preclude necessariamente la qualificazione della fattispecie quale trasferimento di impresa, qualora altre circostanze di fatto, come la riassunzione di una parte sostanziale del personale e il proseguimento, senza soluzione di continuità, dell’attività di cui trattasi, consentano di concludere per il mantenimento dell’identità dell’entità economica interessata, circostanza che spetta al giudice nazionale valutare.


(1)  GU C 276 del 6.8.2018.


27.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 137/6


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 30 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Competition Appeal Tribunal, Londra — Regno Unito) — Generics (UK) Ltd e a. / Competition and Markets Authority

(Causa C-307/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Concorrenza - Prodotti farmaceutici - Ostacoli all’ingresso nel mercato dei medicinali generici derivanti da accordi di composizione amichevole di controversie relative a brevetti di processo conclusi tra un produttore di farmaci originari titolare di tali brevetti e fabbricanti di prodotti generici - Articolo 101 TFUE - Concorrenza potenziale - Restrizione per oggetto - Qualificazione - Restrizione per effetto - Valutazione degli effetti - Articolo 102 TFUE - Mercato rilevante - Inclusione dei medicinali generici nel mercato rilevante - Abuso di posizione dominante - Qualificazione - Giustificazioni)

(2020/C 137/07)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Competition Appeal Tribunal, Londra

Parti

Ricorrenti: Generics (UK) Ltd, GlaxoSmithKline plc, Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma, LLC, già Zoetis Products LLC, Actavis UK Ltd, Merck KGaA

Convenuta: Competition and Markets Authority

Dispositivo

1)

L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che sono in situazione di concorrenza potenziale, da un lato, un produttore di farmaci originari titolare di un brevetto di processo di fabbricazione di un principio attivo divenuto di pubblico dominio e, dall’altro, i fabbricanti di medicinali generici che si apprestano a entrare nel mercato del medicinale contenente tale principio attivo, i quali controvertono sulla validità di tale brevetto o sulla natura contraffatta dei medicinali generici di cui trattasi, quando è dimostrato che il produttore di medicinali generici ha effettivamente la determinazione definitiva nonché la capacità propria di accedere al mercato e che non deve affrontare ostacoli di natura insormontabile a tale accesso, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

2)

L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che costituisce un accordo avente ad oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza un accordo di composizione amichevole di un procedimento giurisdizionale pendente tra un produttore di farmaci originari e un produttore di medicinali generici, in situazione di concorrenza potenziale, in merito alla validità di un brevetto di processo di fabbricazione del principio attivo di un farmaco originario divenuto di dominio pubblico di cui è titolare il primo produttore nonché relativamente alla natura contraffatta di una versione generica di tale farmaco, accordo mediante il quale tale produttore di medicinali generici si impegna a non entrare nel mercato del medicinale contenente tale principio attivo e a non proseguire la sua azione di nullità di tale brevetto durante il periodo di validità dell’accordo in cambio di trasferimenti di valori a suo favore da parte del fabbricante di medicinali originari:

se dall’insieme degli elementi disponibili risulta che il saldo positivo dei trasferimenti di valori del produttore di farmaci originari a favore del produttore di medicinali generici trova spiegazione unicamente nell’interesse commerciale delle parti dell’accordo a non esercitare una concorrenza fondata sui meriti,

a meno che l’accordo di composizione amichevole interessato non sia accompagnato da comprovati effetti favorevoli per la concorrenza, tali da far ragionevolmente dubitare del suo carattere sufficientemente dannoso nei confronti della concorrenza.

3)

L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che la dimostrazione dell’esistenza di effetti sensibili potenziali o reali sulla concorrenza di un accordo di composizione amichevole, come quello in esame in via principale e, pertanto, la sua qualificazione di «restrizione per effetto» non presuppone che sia accertato che, in assenza dello stesso, il produttore di medicinali generici costituente parte a tale accordo sarebbe probabilmente risultato vittorioso nel procedimento relativo al brevetto di processo in questione, o le parti di detto accordo avrebbero probabilmente concluso un accordo di composizione amichevole meno restrittivo.

4)

L’articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che, in una situazione nella quale un produttore di farmaci originari contenente un principio attivo divenuto di dominio pubblico, ma il cui processo di fabbricazione è coperto da un brevetto di processo la cui validità è contestata, crea ostacoli, sul fondamento di quest’ultimo, all’ingresso nel mercato di versioni generiche di tali farmaci, occorre prendere in considerazione, ai fini della definizione del mercato di prodotti interessato, non solo la versione originaria di tale farmaco, ma anche le versioni generiche dello stesso, anche se queste ultime potrebbero non essere in condizioni di accedere legalmente al mercato prima della scadenza di detto brevetto di processo, qualora i produttori di medicinali generici interessati siano in grado di fare ingresso nel mercato di cui trattasi in tempi brevi e con forza sufficiente a costituire un serio contrappeso al produttore dei farmaci originari già presente su tale mercato, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

5)

L’articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che la strategia di un’impresa in posizione dominante titolare di un brevetto di processo per la produzione di un principio attivo divenuto di dominio pubblico, che la porta a concludere, vuoi in via preventiva, vuoi a seguito dell’introduzione di procedimenti giudiziari che rimettono in discussione la validità di detto brevetto, una serie di accordi di composizione amichevole aventi, quanto meno, l’effetto di tenere temporaneamente fuori dal mercato i potenziali concorrenti produttori di farmaci generici che utilizzano tale principio attivo, costituisce un abuso di posizione dominante ai sensi di tale articolo, qualora detta strategia abbia la capacità di limitare la concorrenza e, in particolare, di produrre effetti di preclusione che superano gli effetti anticoncorrenziali specifici di ciascuno degli accordi di composizione amichevole che vi contribuiscono, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.


(1)  GU C 240 del 9.7.2018.


27.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 137/7


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Tesco-Global Áruházak Zrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-323/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Libertà di stabilimento - Imposta sul volume d’affari nel settore del commercio al dettaglio in negozio - Imposta progressiva che grava maggiormente sulle imprese appartenenti a persone fisiche o giuridiche di altri Stati membri che sulle imprese nazionali - Scaglioni dell’imposta progressiva applicabili a tutti i soggetti passivi - Neutralità dell’importo del volume d’affari quale criterio distintivo - Capacità contributiva dei soggetti passivi - Aiuti di Stato)

(2020/C 137/08)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Tesco-Global Áruházak Zrt.

Convenuto: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Dispositivo

Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativa di uno Stato membro che istituisce un’imposta fortemente progressiva sul volume d’affari, il cui onere effettivo è principalmente sostenuto da imprese controllate direttamente o indirettamente da cittadini di altri Stati membri o da società aventi sede in un altro Stato membro, in ragione del fatto che tali imprese realizzano i fatturati più consistenti sul mercato di cui trattasi.


(1)  GU C 311 del 3.9.2018.


27.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 137/8


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid / J. e a.

(Causa C-341/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Regolamento (UE) 2016/399 - Codice frontiere Schengen - Controllo alle frontiere esterne - Cittadini di paesi terzi - Articolo 11, paragrafo 1 - Apposizione di timbri sui documenti di viaggio - Timbro di uscita - Determinazione del momento dell’uscita dallo spazio Schengen - Imbarco di marittimi a bordo di navi ormeggiate da lungo tempo in un porto marittimo)

(2020/C 137/09)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Convenuti: J e a.

Con l’intervento di: C. e H. e a.

Dispositivo

L’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), dev’essere interpretato nel senso che, quando un marittimo, cittadino di un paese terzo, si imbarca su una nave ormeggiata da lungo tempo in un porto marittimo di uno Stato che fa parte dello spazio Schengen, al fine di effettuarvi un lavoro a bordo, prima di abbandonare tale porto su detta nave, un timbro di uscita dev’essere apposto sui documenti di viaggio di questo marittimo, quando la sua apposizione è prevista dal citato codice, non al momento dell’imbarco del medesimo, bensì quando il capitano della nave in questione informa le competenti autorità nazionali della partenza imminente di detta nave.


(1)  GU C 294 del 20.8.2018.


27.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 137/9


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito) — Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited / Skykick UK Limited, Skykick Inc.

(Causa C-371/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Articoli 7 e 51 - Prima direttiva 89/104/CEE - Articoli 3 e 13 - Individuazione dei prodotti o servizi oggetto di registrazione - Inosservanza dei requisiti di chiarezza e precisione - Malafede del richiedente - Mancanza di intenzione di utilizzare il marchio per i prodotti o servizi oggetto di registrazione - Nullità totale o parziale del marchio - Normativa nazionale che obbliga il richiedente a dichiarare di avere intenzione di utilizzare il marchio richiesto)

(2020/C 137/10)

Lingua processuale l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrenti: Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited

Convenuti: Skykick UK Limited, Skykick Inc

Dispositivo

1)

Gli articoli 7 e 51 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio, del 18 dicembre 2006, nonché l’articolo 3 della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, devono essere interpretati nel senso che un marchio comunitario o un marchio nazionale non può essere dichiarato totalmente o parzialmente nullo in quanto i termini utilizzati per designare i prodotti e i servizi, per i quali tale marchio è stato registrato, mancano di chiarezza e precisione.

2)

L’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, quale modificato dal regolamento n. 1891/2006 e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della prima direttiva 89/104 devono essere interpretati nel senso che una domanda di marchio senza alcuna intenzione di utilizzarlo per i prodotti e servizi oggetto della registrazione costituisce un atto di malafede, a norma di tali disposizioni, se il richiedente tale marchio aveva l’intenzione o di pregiudicare gli interessi di terzi in modo non conforme alla correttezza professionale o di ottenere, senza neppure mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio. Qualora la mancanza di intenzione di utilizzare il marchio conformemente alle funzioni essenziali di un marchio riguardi soltanto taluni prodotti o servizi oggetto della domanda di marchio, tale domanda costituisce un atto di malafede solo nella parte in cui riguarda i suddetti prodotti o servizi.

3)

La prima direttiva 89/104 deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una disposizione di diritto nazionale, ai sensi della quale il soggetto che richiede un marchio deve dichiarare che quest’ultimo è utilizzato per i prodotti e servizi oggetto della domanda di registrazione o che egli ha, in buona fede, intenzione di utilizzarlo a tal fine, purché la violazione di un siffatto obbligo non costituisca, in quanto tale, un motivo di nullità di un marchio già registrato.


(1)  GU C 276 del 6.8.2018.


27.4.2020   

IT

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C 137/10


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 febbraio 2020 — Commissione europea / Regno del Belgio

(Causa C-384/18) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Articolo 49 TFUE - Servizi nel mercato interno - Direttiva 2006/123/CE - Articolo 25, paragrafi 1 e 2 - Restrizioni alle attività multidisciplinari dei contabili)

(2020/C 137/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe e L. Malferrari, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: L. Van den Broeck, M. Jacobs e C. Pochet, agenti, assistite da C. Smits e D. Grisay, avocats, da M. Vossen, G. Lievens e F. Haemers)

Dispositivo

1)

Il Regno del Belgio, vietando l’esercizio congiunto dell’attività di contabile con quella di intermediario o agente assicurativo, agente immobiliare o qualsiasi attività di servizi bancari o finanziari, e consentendo alle Chambres de l’Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés (Camere dell’Istituto professionale dei commercialisti ed esperti contabili abilitati) di vietare l’esercizio congiunto dell’attività di contabile con qualsiasi attività artigianale, agricola o commerciale, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 25 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno e dell’articolo 49 TFUE.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Il Regno del Belgio è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 285 del 13.08.2018.


27.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 137/10


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di appello di Napoli — Italia) — I.G.I. Srl / Maria Grazia Cicenia e a.

(Causa C-394/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 82/891/CEE - Articoli 12 e 19 - Scissioni delle società a responsabilità limitata - Tutela degli interessi dei creditori della società scissa - Nullità della scissione - Azione pauliana)

(2020/C 137/12)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte di appello di Napoli

Parti

Appellante: I.G.I. Srl

Appellati: Maria Grazia Cicenia, Mario Di Pierro, Salvatore de Vito, Antonio Raffaele

con l’intervento di: Costruzioni Ing. G. Iandolo Srl

Dispositivo

1)

L’articolo 12 della sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni, come modificata dalla direttiva 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, in combinato disposto con gli articoli 21 e 22 della stessa direttiva 82/891, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, dopo la realizzazione di una scissione, i creditori della società scissa, i cui diritti siano anteriori a tale scissione e che non abbiano fatto uso degli strumenti di tutela dei creditori previsti dalla normativa nazionale in applicazione di detto articolo 12, possano intentare un’azione pauliana al fine di far dichiarare la scissione inefficace nei loro confronti e di proporre azioni esecutive o conservative sui beni trasferiti alla società di nuova costituzione.

2)

L’articolo 19 della direttiva 82/891, come modificata dalla direttiva 2007/63, in combinato disposto con gli articoli 21 e 22 della stessa direttiva 82/891, il quale prevede il regime delle nullità della scissione, deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’introduzione, dopo la realizzazione di una scissione, da parte di creditori della società scissa, di un’azione pauliana che non intacchi la validità della scissione, ma soltanto consenta di rendere quest’ultima inopponibile a tali creditori.


(1)  GU C 301 del 27.8.2018.


27.4.2020   

IT

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C 137/11


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Tim SpA — Direzione e coordinamento Vivendi SA / Consip SpA, Ministero dell’Economia e delle Finanze

(Causa C-395/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di lavori o di servizi - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 18, paragrafo 2 - Articolo 57, paragrafo 4 - Motivi di esclusione facoltativi - Motivo di esclusione riguardante un subappaltatore menzionato nell’offerta dell’operatore economico - Violazione, da parte del subappaltatore, degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro - Normativa nazionale che prevede un’esclusione automatica dell’operatore economico per una violazione siffatta)

(2020/C 137/13)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Tim SpA — Direzione e coordinamento Vivendi SA

Convenuti: Consip SpA, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Nei confronti di: E-VIA SpA

Dispositivo

L’articolo 57, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, non osta ad una normativa nazionale, in virtù della quale l’amministrazione aggiudicatrice abbia la facoltà, o addirittura l’obbligo, di escludere l’operatore economico che ha presentato l’offerta dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell’appalto qualora nei confronti di uno dei subappaltatori menzionati nell’offerta di detto operatore venga constatato il motivo di esclusione previsto dalla disposizione sopra citata. Per contro, tale disposizione, letta in combinato disposto con l’articolo 57, paragrafo 6, della medesima direttiva, nonché il principio di proporzionalità, ostano ad una normativa nazionale che stabilisca il carattere automatico di tale esclusione.


(1)  GU C 301 del 27.8.2018.


27.4.2020   

IT

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C 137/12


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — AURES Holdings a.s. / Odvolací finanční ředitelství

(Causa C-405/18) (1)

(«Rinvio pregiudiziale - Articolo 49 TFUE - Libertà di stabilimento - Normativa tributaria - Imposta sulle società - Trasferimento della sede della direzione effettiva di una società in uno Stato membro diverso da quello in cui la società è stata costituita - Trasferimento di residenza fiscale verso tale altro Stato membro - Normativa nazionale che non consente di far valere la perdita fiscale originatasi nello Stato membro di costituzione prima del trasferimento della sede)

(2020/C 137/14)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: AURES Holdings a.s.

Resistente: Odvolací finanční ředitelství

Dispositivo

1)

L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che una società costituita secondo il diritto di uno Stato membro, che trasferisca in un altro Stato membro la sede della propria direzione effettiva senza che tale trasferimento incida sul suo status di società costituita secondo il diritto del primo Stato membro, può fondarsi su tale articolo al fine di contestare il rifiuto del riporto delle perdite anteriori a detto trasferimento oppostole nell’altro Stato membro.

2)

L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro che escluda la possibilità per una società, che ha trasferito la sede della propria direzione effettiva e, quindi, la propria residenza fiscale in tale Stato membro, di far valere una perdita fiscale originatasi, prima di tale trasferimento, in un altro Stato membro, nel quale essa conserva la propria sede sociale.


(1)  GU C 301 del 27.8.2018.


27.4.2020   

IT

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C 137/12


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 26 febbraio 2020 — Service européen pour l'action extérieure / Ruben Alba Aguilera e a.

(Causa C-427/18 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari e agenti - Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) - Retribuzioni - Statuto - Articolo 110 - Personale dell’Unione europea con sede di servizio in un paese terzo - Allegato X - Articolo 1, terzo comma, e articolo 10 - Indennità correlata alle condizioni di vita - Valutazione e revisione annuali - Riduzione per il personale con sede di servizio in Etiopia - Necessità di adottare preventivamente disposizioni generali di esecuzione - Portata)

(2020/C 137/15)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Service européen européen pour l'action extérieure (SEAE) (rappresentanti: S. Marquardt e R. Spac, agenti, M. Troncoso Ferrer e S. Moya Izquierdo, abogados, F. M. Hislaire, avocat))

Altre parti nel procedimento: Ruben Alba Aguilera, Simone Barenghi, Massimo Bonannini, Antonio Capone, Stéphanie Carette, Alejo Carrasco Garcia, Francisco Carreras Sequeros, Carl Daspect, Nathalie Devos, Jean-Baptiste Fauvel, Paula Cristina Fernandes, Stephan Fox, Birgitte Hagelund, Chantal Hebberecht, Karin Kaup-Laponin, Terhi Lehtinen, Sandrine Marot, David Mogollon, Clara Molera Gui, Daniele Morbin, Charlotte Onraet, Augusto Piccagli, Gary Quince, Pierre-Luc Vanhaeverbeke, Tamara Vleminckx, Birgit Vleugels, Robert Wade, Luca Zampetti (rappresentanti: T. Martin e S. Orlandi, avocats)

Dispositivo

a)

I punti 1 e 3 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 aprile 2018, Alba Aguilera e a./SEAE (T 119/17, EU:T:2018:183), sono annullati.

b)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

c)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 341 del 24.9.2018.


27.4.2020   

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C 137/13


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 31 gennaio 2020 — Repubblica di Slovenia / Repubblica di Croazia

(Causa C-457/18) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Articolo 259 TFUE - Competenza della Corte - Determinazione della frontiera comune tra due Stati membri - Disputa sui confini tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica di Slovenia - Convenzione di arbitrato - Procedura arbitrale - Notifica, da parte della Repubblica di Croazia, della propria decisione di porre fine alla convenzione a motivo di un’irregolarità che essa imputa a un membro del tribunale arbitrale di aver commesso - Sentenza arbitrale emessa dal tribunale arbitrale - Presunta violazione, da parte della Repubblica di Croazia, della convenzione di arbitrato e della frontiera fissata dalla sentenza arbitrale - Principio di leale cooperazione - Domanda di stralcio di un documento dal fascicolo - Tutela della consulenza legale)

(2020/C 137/16)

Lingua processuale: il croato

Parti

Ricorrente: Repubblica di Slovenia (rappresentanti: M. Menard, agente, J.-M. Thouvenin, avvocato)

Convenuta: Repubblica di Croazia (rappresentanti: G. Vidović Mesarek, agente, assistita da J. Stratford, QC)

Dispositivo

1)

Il documento di lavoro interno della Commissione europea relativo al parere del suo servizio giuridico, contenuto nelle pagine da 38 a 45 dell’allegato C.2 della risposta della Repubblica di Slovenia all’eccezione di irricevibilità, è stralciato dal fascicolo della causa C-457/18.

2)

La Corte di giustizia dell’Unione europea è incompetente a statuire sul ricorso della Repubblica di Slovenia, proposto sulla base dell’articolo 259 TFUE, nella causa C-457/18.

3)

La Repubblica di Slovenia è condannata alle spese.


(1)  GU C 399 del 5.11.2018.


27.4.2020   

IT

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C 137/14


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Google Ireland Limited / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága

(Causa C-482/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Libera prestazione dei servizi - Articolo 56 TFUE - Restrizioni - Disposizioni tributarie - Imposta relativa alle attività pubblicitarie e basata sul fatturato - Obblighi inerenti alla registrazione presso l’amministrazione tributaria - Principio di non discriminazione - Sanzioni pecuniarie - Principio di proporzionalità)

(2020/C 137/17)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Google Ireland Limited

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága

Dispositivo

1)

L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro che assoggetta i prestatori di servizi pubblicitari stabiliti in un altro Stato membro a un obbligo dichiarativo ai fini del loro assoggettamento a un’imposta sulla pubblicità, mentre i prestatori di siffatti servizi stabiliti nello Stato membro di imposizione ne sono dispensati per il fatto che sono soggetti a obblighi dichiarativi o di registrazione a titolo del loro assoggettamento a qualsiasi altra imposta applicabile nel territorio di detto Stato membro.

2)

L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in base alla quale ai prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro — che non abbiano ottemperato a un obbligo dichiarativo ai fini del loro assoggettamento a un’imposta sulla pubblicità — è inflitta, in pochi giorni, una serie di sanzioni pecuniarie il cui importo, a partire dalla seconda, è triplicato rispetto all’importo della sanzione pecuniaria precedente, ad ogni nuovo accertamento dell’inadempimento di tale obbligo, e raggiunge un importo cumulativo di diversi milioni di euro, senza che l’autorità competente, prima di adottare la decisione che fissa definitivamente l’importo cumulativo di tali sanzioni pecuniarie, conceda a tali prestatori di servizi il tempo necessario per ottemperare ai loro obblighi, offra loro la possibilità di presentare le loro osservazioni ed esamini essa stessa la gravità dell’infrazione, mentre l’importo della sanzione pecuniaria che sarebbe inflitta a un prestatore di servizi stabilito nello Stato membro di imposizione che non abbia ottemperato a un analogo obbligo dichiarativo o di registrazione in violazione delle disposizioni generali del diritto tributario nazionale è notevolmente inferiore e non viene aumentato, in caso di inadempimento continuato di siffatto obbligo, né nella stessa misura né necessariamente entro un periodo di tempo così breve.


(1)  GU C 352 dell’1.10.2018.


27.4.2020   

IT

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C 137/15


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo — Italia) — Autoservizi Giordano società cooperativa / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — Ufficio di Palermo

(Causa C-513/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità - Direttiva 2003/96/CE - Articolo 7, paragrafi 2 e 3 - Nozione di «gasolio commerciale utilizzato come propellente» - Normativa nazionale che prevede un’aliquota di accisa ridotta per il gasolio commerciale utilizzato come propellente per il trasporto regolare di passeggeri, e non per il trasporto occasionale di passeggeri - Principio della parità di trattamento)

(2020/C 137/18)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria Provinciale di Palermo

Parti

Ricorrente: Autoservizi Giordano società cooperativa

Convenuta: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — Ufficio di Palermo

Dispositivo

L’articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, deve essere interpretato nel senso che, da un lato, rientra nel suo ambito di applicazione un’impresa privata che esercita l’attività di trasporto di passeggeri mediante servizi di noleggio autobus con conducente, a condizione che i veicoli noleggiati da tale impresa siano di categoria M2 o M3, quali definite dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e, dall’altro lato, che esso non osta a una normativa nazionale che prevede un’aliquota di accisa ridotta per il gasolio commerciale utilizzato come propellente per il trasporto regolare di passeggeri, senza tuttavia prevedere siffatta aliquota per quello utilizzato per il trasporto occasionale di passeggeri, a condizione che tale normativa rispetti il principio della parità di trattamento, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 436 del 3.12.2018.


27.4.2020   

IT

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C 137/15


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.KG / Queisser Pharma GmbH & Co.KG

(Causa C-524/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Salute - Informazione e tutela dei consumatori - Regolamento (CE) n. 1924/2006 - Decisione di esecuzione 2013/63/UE - Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari - Articolo 10, paragrafo 3 - Riferimento a benefici generali e non specifici - Nozione di «accompagnamento» di un’indicazione specifica sulla salute - Obbligo di produrre prove scientifiche - Portata)

(2020/C 137/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.KG

Convenuta: Queisser Pharma GmbH & Co.KG

Dispositivo

1)

L’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, come modificato dal regolamento (CE) n. 107/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, deve essere interpretato nel senso che il requisito ivi previsto, secondo il quale ogni riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento deve essere accompagnato da un’indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi di cui all’articolo 13 o all’articolo 14 di tale regolamento, non è soddisfatto nel caso in cui la confezione di un integratore alimentare presenti, nella parte frontale, un riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la salute, mentre l’indicazione specifica sulla salute destinata ad accompagnarlo figura solo sul retro di tale confezione e non esiste alcun espresso rinvio, come un asterisco, tra i due.

2)

L’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006, come modificato dal regolamento n. 107/2008, deve essere interpretato nel senso che i riferimenti a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute devono essere giustificati da prove scientifiche, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento. A tal fine, è sufficiente che detti riferimenti siano accompagnati da indicazioni specifiche sulla salute incluse negli elenchi di cui all’articolo 13 o all’articolo 14 di detto regolamento.


(1)  GU C 392 del 29.10.2018.


27.4.2020   

IT

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C 137/16


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 30 gennaio 2020 — České dráhy a.s. / Commissione europea

(Cause riunite C- 538/18 P e C-539/18 P) (1)

(Impugnazione - Concorrenza - Regolamento (CE) n. 1/2003 - Articolo 20, paragrafo 4 - Decisioni di accertamento - Obbligo di motivazione - Indizi sufficientemente seri riguardo all’esistenza di una violazione alle regole di concorrenza - Elementi di prova legittimamente raccolti - Accertamento disposto in base ad elementi provenienti da un precedente accertamento)

(2020/C 137/20)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: České dráhy a.s. (rappresentanti: K. Muzikář e J. Kindl, advokáti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi, G. Meessen, P. Němečková et M. Šimerdová, agenti)

Dispositivo

1)

Le impugnazioni sono respinte.

2)

La České dráhy a.s. è condannata alle spese.


(1)  GU C 392 del 29.10.2018.


27.4.2020   

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C 137/17


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresní soud v Ostravě — Repubblica ceca) — OPR-Finance s.r.o. / GK

(Causa C-679/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 2008/48/CE - Contratti di credito ai consumatori - Articolo 8 - Obbligo di verifica da parte del creditore del merito creditizio del consumatore - Normativa nazionale - Opponibilità della prescrizione all’eccezione di nullità del contratto sollevata dal consumatore - Articolo 23 - Sanzioni - Carattere efficace, proporzionato e dissuasivo - Giudice nazionale - Esame d’ufficio del rispetto di detto obbligo)

(2020/C 137/21)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Okresní soud v Ostravě

Parti

Ricorrente: OPR-Finance s.r.o.

Convenuto: GK

Dispositivo

Gli articoli 8 e 23 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che impongono a un giudice nazionale di esaminare d’ufficio l’esistenza di una violazione dell’obbligo precontrattuale del creditore di valutare il merito creditizio del consumatore, previsto dall’articolo 8 di tale direttiva, e di trarre le conseguenze che, secondo il diritto nazionale, discendono da una violazione di tale obbligo, a condizione che le sanzioni soddisfino i requisiti di detto articolo 23. Gli articoli 8 e 23 della direttiva 2008/48 devono altresì essere interpretati nel senso che essi ostano a una disciplina nazionale in forza della quale la violazione da parte del creditore del suo obbligo precontrattuale di valutare il merito creditizio del consumatore è sanzionata con la nullità del contratto di credito, corredata dall’obbligo per tale consumatore di restituire il capitale al creditore entro un termine commisurato alle proprie possibilità, solo a condizione che detto consumatore eccepisca tale nullità entro un termine di prescrizione triennale.


(1)  GU C 25 del 21.1.2019.


27.4.2020   

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C 137/18


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hof van Beroep te Gent — Belgio) — Esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di X

(Causa C-717/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/GAI - Mandato d’arresto europeo - Articolo 2, paragrafo 2 - Esecuzione di un mandato d’arresto europeo - Soppressione del controllo della doppia incriminazione del fatto - Presupposti - Reato punito dallo Stato membro emittente con una pena privativa della libertà di durata massima non inferiore a tre anni - Modifica della normativa penale dello Stato membro emittente tra la data dei fatti e la data di emissione del mandato d’arresto europeo - Versione della legge da prendere in considerazione al fine di verificare la soglia della durata massima della pena non inferiore a tre anni)

(2020/C 137/22)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van Beroep te Gent

Parte nel procedimento principale

X

Dispositivo

L’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, deve essere interpretato nel senso che, al fine di verificare se il reato per il quale è stato emesso un mandato d’arresto europeo sia punito, nello Stato membro emittente, con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà di durata massima non inferiore a tre anni, come definita dalla legge di tale Stato membro emittente, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve prendere in considerazione la legge dello Stato membro emittente nella versione applicabile ai fatti che hanno dato luogo al procedimento nell’ambito del quale è stato emesso il mandato d’arresto europeo.


(1)  GU C 35 del 28.1.2019.


27.4.2020   

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C 137/18


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof — Belgio) — Anton van Zantbeek VOF / Ministerraad

(Causa C-725/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 56 TFUE - Articolo 36 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo - Libera prestazione dei servizi - Imposta sulle operazioni di borsa concluse o eseguite in uno Stato membro - Diversità di trattamento a discapito di destinatari di servizi che si avvalgono di intermediari professionisti non residenti - Restrizione - Giustificazione)

(2020/C 137/23)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Grondwettelijk Hof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Anton van Zantbeek VOF

Convenuto: Ministerraad

Dispositivo

L’articolo 56 TFUE e l’articolo 36 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa di uno Stato membro che istituisce un’imposta sulle operazioni di borsa concluse o eseguite su ordine di un residente di tale Stato membro da un intermediario professionista non residente, avente come conseguenza una restrizione della libera prestazione dei servizi forniti da intermediari professionisti di questo tipo, purché detta normativa offra al committente e agli intermediari professionisti in parola delle facilitazioni, per quanto riguarda sia gli obblighi di dichiarazione connessi a tale imposta sia il pagamento di quest’ultima, le quali limitino la restrizione in oggetto a quanto è necessario per raggiungere i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa summenzionata.


(1)  GU C 44 del 4.2.2019.


27.4.2020   

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C 137/19


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 27 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Halle — Germania) — TK (C 773/18), UL (C 774/18), VM (C 775/18) / Land Sachsen-Anhalt

(Cause riunite C-773/18 e C-775/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Direttiva 2000/78/CE - Articoli 2 e 6 - Divieto di qualsiasi discriminazione fondata sull’età - Retribuzione dei dipendenti pubblici - Regime retributivo discriminatorio - Aumento di retribuzione calcolato sulla base di una classificazione discriminatoria anteriore - Nuova discriminazione - Articolo 9 - Risarcimento a causa di una normativa discriminatoria - Termine di decadenza per presentare una domanda di risarcimento - Principi di equivalenza e di effettività)

(2020/C 137/24)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Halle

Parti

Ricorrenti: TK (C-773/18), UL (C-774/18), VM (C-775/18)

Convenuto: Land Sachsen-Anhalt

Dispositivo

1)

Gli articoli 2 e 6 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una misura che concede a dipendenti pubblici e a giudici, al fine di garantire loro una retribuzione adeguata, un aumento di retribuzione pari ad una percentuale dello stipendio base che essi hanno percepito in precedenza in virtù, in particolare, di un livello dello stipendio base che era stato determinato, per ciascun grado, all’atto dell’assunzione, in funzione della loro età, a condizione che una siffatta misura risponda all’esigenza di garantire la tutela dei diritti acquisiti in un contesto caratterizzato, in particolare, sia da un elevato numero di dipendenti pubblici e di giudici interessati, sia dall’assenza di un valido sistema di riferimento e non comporti la perpetuazione nel tempo di una disparità di trattamento in funzione dell’età.

2)

Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro fissi il momento d’inizio della decorrenza di un termine di decadenza di due mesi per proporre un ricorso di risarcimento del danno derivante da una misura che costituisce una discriminazione fondata sull’età al giorno della pronuncia di una sentenza della Corte che ha accertato il carattere discriminatorio di una misura analoga, qualora le persone interessate rischino di non essere in grado di venire a conoscenza, entro tale termine, dell’esistenza o della portata della discriminazione di cui sono state vittime. Ciò può avvenire, in particolare, qualora esista, in tale Stato membro, una controversia in merito alla possibilità di trasporre alla misura in questione i precetti derivanti da tale sentenza.


(1)  GU C 112 del 25.3.2019.


27.4.2020   

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C 137/20


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — GAEC Jeanningros / Institut national de l’origine et de la qualité (INAO), Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Ministre de l'Économie et des Finances

(Causa C-785/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari - Denominazione di origine protetta «Comté» - Modifiche minori del disciplinare di un prodotto - Richiesta di modifica impugnata dinanzi ai giudici nazionali - Giurisprudenza nazionale secondo cui l’impugnazione resta priva d’oggetto in caso di approvazione della modifica da parte della Commissione europea - Tutela giurisdizionale effettiva - Obbligo di pronuncia sull’azione giurisdizionale)

(2020/C 137/25)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: GAEC Jeanningros

Resistenti: Institut national de l’origine et de la qualité (INAO), Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Ministre de l'Économie et des Finances

Con l'intervento di: Comité interprofessionnel du Comté

Dispositivo

L’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, l’articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento n. 1151/2012, nonché l’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1151/2012, nel combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che, laddove la Commissione europea abbia accolto la domanda dell’amministrazione di uno Stato membro volta ad una modifica minore del disciplinare di una denominazione di origine protetta, al giudice nazionale, dinanzi al quale sia stato proposta azione vertente sulla legittimità della decisione dell’amministrazione medesima relativa alla domanda stessa ai fini della sua trasmissione alla Commissione, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 1151/2012, non è consentito dichiarare, per tal sol motivo, che non vi sia più luogo a statuire sulla controversia dinanzi ad esso pendente.


(1)  GU C 72 del 22.5.2019.


27.4.2020   

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C 137/20


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Parma — Italia) — Stanleyparma Sas di Cantarelli Pietro & C., Stanleybet Malta Ltd / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli UM Emilia Romagna — SOT Parma

(Causa C-788/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Libera prestazione dei servizi - Articolo 56 TFUE - Giochi d’azzardo - Fiscalità - Principio di non discriminazione - Imposta unica sulle scommesse)

(2020/C 137/26)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria provinciale di Parma

Parti

Ricorrenti: Stanleyparma Sas di Cantarelli Pietro & C., Stanleybet Malta Ltd

Resistente: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli UM Emilia Romagna — SOT Parma

Dispositivo

L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall’ubicazione della sede di tali operatori e dall’assenza di concessione per l’organizzazione delle scommesse.


(1)  GU C 112 del 25.03.2019.


27.4.2020   

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C 137/21


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — AAS «BALTA» / UAB «GRIFS AG»

(Causa C-803/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Articolo 15, punto 5, e articolo 16, punto 5 - Assicurazione di «grandi rischi» - Clausola attributiva di competenza stipulata tra il contraente dell’assicurazione e l’assicuratore - Opponibilità di tale clausola all’assicurato)

(2020/C 137/27)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti

Ricorrente: AAS «BALTA»

Convenuta: UAB «GRIFS AG»

Dispositivo

L’articolo 15, punto 5, e l’articolo 16, punto 5, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, devono essere interpretati nel senso che la clausola attributiva di competenza prevista in un contratto di assicurazione che copre un «grande rischio», ai sensi di quest’ultima disposizione, stipulato tra il contraente dell’assicurazione e l’assicuratore, non è opponibile alla persona assicurata dal contratto medesimo, che non sia un professionista del settore delle assicurazioni, non abbia sottoscritto questa clausola e sia domiciliata in uno Stato membro diverso da quello del domicilio del contraente dell’assicurazione e dell’assicuratore.


(1)  GU C 82 del 4.3.2019.


27.4.2020   

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C 137/22


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Spagna) — Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real / RH

(Causa C-836/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 20 TFUE - Cittadinanza dell’Unione europea - Cittadino dell’Unione che non ha mai esercitato la propria libertà di circolazione - Domanda di permesso di soggiorno temporaneo del coniuge, cittadino di un paese terzo - Rigetto - Obbligo di far fronte alle esigenze del coniuge - Mancanza di risorse sufficienti del cittadino dell’Unione - Obbligo di convivenza dei coniugi - Normativa e prassi nazionali - Godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti ai cittadini dell’Unione - Privazione)

(2020/C 137/28)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Parti

Ricorrente: Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

Convenuto: RH

Dispositivo

1)

L’articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro respinga una domanda di ricongiungimento familiare introdotta dal cittadino di uno Stato terzo, coniuge di un cittadino dell’Unione europea che possiede la cittadinanza di detto Stato membro e che non ha mai esercitato la sua libertà di circolazione, in base all’unico rilievo secondo cui detto cittadino dell’Unione non dispone, per se stesso e per il coniuge, di risorse sufficienti per non divenire un onere per il sistema nazionale di previdenza sociale, senza che si sia esaminato se sussiste, tra detto cittadino dell’Unione e il coniuge, un rapporto di dipendenza di natura tale che, in caso di diniego della concessione di un diritto di soggiorno derivato a quest’ultimo, lo stesso cittadino dell’Unione sarebbe costretto a lasciare il territorio dell’Unione europea complessivamente considerato e sarebbe in tal modo privato del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti dal suo status.

2)

L’articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che non sussiste un rapporto di dipendenza, tale da giustificare la concessione di un diritto di soggiorno derivato ai sensi di detto articolo, per la sola ragione che il cittadino di uno Stato membro, di maggiore età e che non abbia mai esercitato la propria libertà di circolazione, e il coniuge, di maggiore età e cittadino di un paese terzo, sono tenuti alla convivenza, in forza degli obblighi derivanti dal matrimonio secondo il diritto dello Stato membro di provenienza del cittadino dell’Unione europea.


(1)  GU C 139 del 15.4.2019.


27.4.2020   

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C 137/22


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 27 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Poznaniu — Polonia) — Corporis sp. z o.o. / Gefion Insurance A/S

(Causa C-25/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2009/138/CE - Rappresentanza di un’impresa di assicurazione non vita - Rappresentante domiciliato nel territorio nazionale - Notificazione o comunicazione degli atti - Ricezione dell’atto introduttivo di un giudizio - Regolamento (CE) n. 1393/2007 - Non applicabilità)

(2020/C 137/29)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Parti

Ricorrente: Corporis sp. z o.o.

Convenuta: Gefion Insurance A/S

Dispositivo

L’articolo 152, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), letto in combinato disposto con l’articolo 151 della medesima direttiva e con il considerando 8 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che la designazione, da parte di un’impresa di assicurazione non vita, di un rappresentante nello Stato membro ospitante include altresì la legittimazione di tale rappresentante a ricevere l’atto introduttivo di un giudizio in materia di risarcimento per un incidente stradale.


(1)  GU C 164 del 13.5.2019.


27.4.2020   

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C 137/23


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 27 febbraio 2020 — Repubblica di Lituania / Commissione europea

(Causa C-79/19 P) (1)

(Impugnazione - FEAOG, FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea - Spese effettuate dalla Repubblica di Lituania - Sostegno al prepensionamento - Regolamento (CE) n. 1257/1999 - Articolo 33 quaterdecies, paragrafo 1 - Snaturamento degli elementi di prova)

(2020/C 137/30)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: inizialmente R. Krasuckaitė, successivamente K. Dieninis, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Jokubauskaitė e J. Aquilina, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Repubblica di Lituania è condannata alle spese.


(1)  GU C 131 dell’8.4.2019.


27.4.2020   

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C 137/24


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles — Belgio) — Viasat UK Ltd, Viasat Inc. / Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

(Causa C-100/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Settore delle telecomunicazioni - Utilizzazione armonizzata dello spettro radio nelle bande di frequenze di 2 GHz ai fini della realizzazione di sistemi volti a fornire servizi mobili via satellite - Decisione n. 626/2008/CE - Articolo 4, paragrafo 1, lettera c), articolo 7, paragrafo 1, e articolo 8, paragrafo 1 - Componenti terrestri complementari - Autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri - Obbligo per l’operatore di coprire una determinata percentuale della popolazione e del territorio - Inosservanza - Rilevanza)

(2020/C 137/31)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Viasat UK Ltd, Viasat Inc.

Resistente: Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

Interveniente: Inmarsat Ventures Ltd c.o., Eutelsat SA

Dispositivo

L’articolo 8, paragrafo 1, della decisione n. 626/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2008, sulla selezione e l’autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS), nel combinato disposto con il precedente articolo 7, paragrafo 1, dev’essere interpretato nel senso che, nel caso in cui risulti che un operatore selezionato conformemente al titolo II della decisione medesima ed autorizzato ad utilizzare lo spettro radio ai sensi dello stesso articolo 7 non abbia fornito servizi mobili via satellite per mezzo d’un sistema mobile via satellite entro la scadenza dettata dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), ii), della decisione n. 626/2008, le autorità competenti degli Stati membri non sono legittimate a negare la concessione delle autorizzazioni necessarie alla fornitura di componenti terrestri complementari di sistemi mobili via satellite all’operatore stesso per mancato rispetto dell’impegno da questi assunto nella propria domanda.


(1)  GU C 131 del 8.4.2019.


27.4.2020   

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C 137/24


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 marzo 2020 — Commissione europea / Repubblica di Cipro

(Causa C-248/19) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Articolo 258 TFUE - Direttiva 91/271/CEE - Trattamento delle acque reflue urbane - Articoli 3, 4, 10 e 15 - Allegato I, punti A, B e D - Assenza di rete fognaria per le acque reflue urbane in taluni agglomerati - Assenza di trattamento secondario o di trattamento equivalente delle acque reflue urbane - Costruzione e gestione degli impianti di trattamento - Controllo degli scarichi provenienti da tali impianti)

(2020/C 137/32)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou ed E. Manhaeve, agenti)

Convenuta: Repubblica di Cipro (rappresentanti: E. Zachariadou e M. Chatzigeorgiou, agenti)

Dispositivo

1)

Omettendo:

di dotare di rete fognaria per le acque reflue urbane 31 agglomerati (Aradippou, Ipsonas, Dali, Varoklini, Deryneia, Sotira, Xylofagou, Pervolia, Kolossi, Poli Chrysochous, Leivadia, Dromolaxia, Pera Chorio-Nisou, Liopetri, Avgorou, Paliometocho, Kiti, Frenaros, Ormideia, Kokkinotrimithia, Trachoni, Episkopi, Xylotympou, Pano Polemidia, Pyla, Lympia, Parekklisia, Kakopetria, Achna, Meneou e Pyrgos) e

di provvedere, per questi stessi agglomerati, affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente,

la Repubblica di Cipro è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 3, 4, 10 e 15 e dell’allegato I, punti A, B e D, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008.

2)

La Repubblica di Cipro è condannata alle spese.


(1)  GU C 213 del 24.6.2019.


27.4.2020   

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C 137/25


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 13 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — H. Solak / Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

(Causa C-258/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Accordo di associazione CEE-Turchia - Articolo 59 del Protocollo addizionale - Decisione n. 3/80 - Sicurezza sociale dei lavoratori migranti turchi - Revoca delle clausole di residenza - Articolo 6 - Prestazione integrativa - Sospensione - Rinuncia alla cittadinanza dello Stato membro ospitante - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo - Requisito di residenza)

(2020/C 137/33)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti

Ricorrente: H. Solak

Convenuto: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

Dispositivo

L’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa all’applicazione dei regini di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari, in combinato disposto con l’articolo 59 del Protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato con il regolamento (CEE) n. 2760/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale in forza della quale il versamento di una prestazione diretta ad integrare una pensione di invalidità al fine di garantire un reddito minimo, erogata in base a tale normativa, è sospeso nei confronti di un cittadino turco che appartiene al mercato regolare del lavoro di uno Stato membro e che, dopo aver rinunciato alla cittadinanza di detto Stato membro che aveva acquisito nel corso del suo soggiorno in tale Stato, è rientrato nel suo paese d’origine.


(1)  GU C 276 del 6.8.2018.


27.4.2020   

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C 137/26


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 3 dicembre 2019 — Fruits de Ponent, SCCL / Commissione europea

(Causa C-183/19 P) (1)

(Impugnazione - Politica agricola comune (PAC) - Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Mercati della frutta dolce - Perturbazioni subite durante la campagna 2014 - Misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori - Ricorso per responsabilità extracontrattuale)

(2020/C 137/34)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Fruits de Ponent, SCCL (rappresentanti: M. Roca Junyent, R. Vallina Hoset e A. Sellés Marco, abogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, W. Farrell e A. Sauka, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Fruits de Ponent, SCCL è condannata alle spese.


(1)  GU C 148 del 29.04.2019.


27.4.2020   

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C 137/26


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 14 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Ostravě — Repubblica ceca) — Armostav Místek s.r.o. / Odvolací finanční ředitelství

(Causa C-520/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte - Mancanza di precisazioni sufficienti sul contesto di fatto della controversia nel procedimento principale e sui motivi che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali - Irricevibilità manifesta)

(2020/C 137/35)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Krajský soud v Ostravě

Parti

Ricorrente: Armostav Místek s.r.o.

Convenuto: Odvolací finanční ředitelství

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Ostravě (Corte regionale di Ostrava, Repubblica ceca), con ordinanza del 18 giugno 2019, è manifestamente irricevibile.


(1)  GU C 328 del 30.09.2019.


27.4.2020   

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C 137/27


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Ilfov — Romania) — NL / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

(Causa C-679/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Controllo sul denaro contante in entrata nell’Unione europea o in uscita dalla stessa - Regolamento (CE) n. 1889/2005 - Ambito di applicazione - Articoli 63 e 65 TFUE - Libera circolazione dei capitali - Trasporto di ingenti somme di denaro contante in entrata o in uscita dal territorio di uno Stato membro - Obbligo di dichiarazione - Sanzioni - Ammenda e confisca a favore dello Stato della somma non dichiarata superiore a EUR 10 000 - Proporzionalità)

(2020/C 137/36)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Ilfov

Parti

Ricorrente: NL

Convenuta: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

Dispositivo

Gli articoli 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro che, per sanzionare l’inadempimento dell’obbligo di dichiarare somme ingenti di denaro contante in entrata o in uscita dal territorio di tale Stato prevede, oltre l’irrogazione di un’ammenda amministrativa, la confisca a favore dello Stato della somma non dichiarata superiore a EUR 10 000.


(1)  GU C 423 del 17.12.2019.


27.4.2020   

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C 137/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) il 27 dicembre 2019 — SIA «ONDO» / Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

(Causa C-943/19)

(2020/C 137/37)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa (Senāts)

Parti

Ricorrente in primo grado e ricorrente in cassazione: SIA «ONDO»

Resistente in cassazione: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di «costo totale del credito per il consumatore», come definita all’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (1) del Consiglio costituisca una nozione autonoma del diritto dell’Unione europea.

2)

Se le spese per la proroga del credito rientrino nella nozione di «costo totale del credito per il consumatore», come definita all’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, in una situazione come quella del caso di specie, qualora le clausole di proroga del credito facciano parte delle clausole e delle condizioni del contratto di credito concordate tra il mutuatario e il mutuante.


(1)  GU 2008, L 133, pag. 66.


27.4.2020   

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C 137/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) il 27 dicembre 2019 — AS «4finance» / Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

(Causa C-944/19)

(2020/C 137/38)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa (Senāts)

Parti

Ricorrente in primo grado e ricorrente in cassazione: AS «4finance»

Resistente in cassazione: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di «costo totale del credito per il consumatore», come definita all’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (1) del Consiglio costituisca una nozione autonoma del diritto dell’Unione europea.

2)

Se le spese per la proroga del credito rientrino nella nozione di «costo totale del credito per il consumatore», come definita all’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, in una situazione come quella del caso di specie, qualora le clausole di proroga del credito facciano parte delle clausole e delle condizioni del contratto di credito concordate tra il mutuatario e il mutuante.


(1)  GU 2008, L 133, pag. 66.


27.4.2020   

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C 137/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) il 27 dicembre 2019 — SIA «OC Finance» / Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

(Causa C-945/19)

(2020/C 137/39)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa (Senāts)

Parti

Ricorrente in primo grado e ricorrente in cassazione: SIA «OC Finance»

Resistente in cassazione: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Questioni pregiudiziali

Le questioni pregiudiziali sono identiche a quelle della causa di riferimento (C-944/19).


27.4.2020   

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C 137/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 3 gennaio 2020 — B / Finanzamt Wien

(Causa C-1/20)

(2020/C 137/40)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: B

Convenuta: Finanzamt Wien

Questione pregiudiziale

Se l‘articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta (1) sul valore aggiunto debba essere interpretato nel senso che le prestazioni di servizi fornite da un avvocato in qualità di rappresentante nominato dal tribunale, nei limiti in cui non si tratti di prestazioni tipiche degli avvocati, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto.


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1.


27.4.2020   

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C 137/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 7 gennaio 2020 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V / Vodafone GmbH

(Causa C-5/20)

(2020/C 137/41)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrenti: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V

Resistente: Vodafone GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento TSM (1), debba essere interpretato nel senso che il diritto degli utenti finali di utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta tramite il loro servizio di accesso a Internet comprenda il diritto di utilizzare tale servizio tramite un’apparecchiatura terminale (ad esempio smartphone, tablet) direttamente collegata all’interfaccia della rete pubblica di telecomunicazioni, anche con altre apparecchiature terminali (altro tablet/smartphone) (tethering).

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione,

Se l’articolo 3, punti 1 e 2, di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che esso costituisca una restrizione inammissibile alla facoltà di scelta delle apparecchiature terminali da parte dell’utente finale, qualora il tethering non sia vietato per contratto, né [Or. 3] limitato dal punto di vista tecnico ma, a differenza dei volumi di dati utilizzati senza tethering sulla base di un accordo contrattuale, i volumi di dati utilizzati tramite tethering non siano ricompresi in un’offerta zero rating, ricadendo invece nel calcolo di un volume di base e addebitati separatamente in caso di eccedenza.


(1)  Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (GU 2015, L 310, pag. 1).


27.4.2020   

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C 137/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 9 gennaio 2020 — VS / Hauptzollamt Münster

(Causa C-7/20)

(2020/C 137/42)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: VS

Convenuto: Hauptzollamt Münster

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), debba essere interpretato nel senso che la disposizione di cui all’articolo 87, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (2), deve essere applicata per analogia all’insorgenza dell’obbligazione a titolo di imposta sul valore aggiunto (imposta sul valore aggiunto all’importazione).


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1.

(2)  GU 2013, L 269, pag. 1.


27.4.2020   

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C 137/31


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 10 gennaio 2020 — Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136 / Finanzamt Hamburg-Oberalster

(Causa C-9/20)

(2020/C 137/43)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136

Resistente: Finanzamt Hamburg-Oberalster

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), osti a una normativa nazionale in virtù della quale il diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte sorge già al momento della realizzazione dell’operazione, anche nel caso in cui in forza del diritto nazionale l’imposta diventa esigibile nei confronti del fornitore o del prestatore di servizi solo al momento dell’incasso del corrispettivo e il corrispettivo non è stato ancora versato;

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione: se l’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, osti a una normativa nazionale in virtù della quale il diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte non può essere invocato per il periodo d’imposta per il quale il corrispettivo è stato versato qualora l’imposta diventi esigibile nei confronti del fornitore o del prestatore di servizi solo a seguito dell’incasso del corrispettivo, la prestazione sia già stata eseguita nel corso di un periodo d’imposta precedente e il diritto a detrazione non possa essere esercitato per tale periodo d’imposta per intervenuta prescrizione.


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1.


27.4.2020   

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C 137/31


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Germania) il 13 gennaio 2020 — DB Netz AG / Repubblica federale di Germania

(Causa C-12/20)

(2020/C 137/44)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Parti

Ricorrente: DB Netz AG

Resistente: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

1.

Se il regolamento (UE) n. 913/2010 (1), segnatamente con riguardo alle funzioni attribuite al comitato di gestione di un corridoio merci dagli articoli 13, paragrafo 1, 14, paragrafo 9 e 18, lettera c), di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che il comitato medesimo sia legittimato a stabilire la procedura di presentazione delle richieste di capacità di infrastruttura presso lo sportello unico di cui al menzionato articolo 13, paragrafo 1, e a prescrivere, ad esempio — come nella specie –, l’uso esclusivo di uno strumento elettronico di prenotazione, ovvero se detta procedura sia soggetta alle disposizioni generali previste dall’articolo 27, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con il punto 3, lettera a), dell’allegato IV, della direttiva 2012/34/UE (2), in modo da poter essere disciplinata esclusivamente dai gestori dell’infrastruttura interessati da un corridoio merci nel loro rispettivo prospetto informativo della rete.

2.

Qualora alla prima questione venga fornita una risposta nel senso che la procedura di cui al punto 1 debba essere disciplinata esclusivamente dal prospetto informativo della rete dei gestori dell’infrastruttura interessati da un corridoio merci, se il riesame del prospetto informativo della rete da parte di un organismo nazionale di regolamentazione sia, a tal riguardo, soggetto all’articolo 20 del regolamento (UE) n. 913/2010 ovvero se, del pari esclusivamente, alle disposizioni della direttiva 2012/34/CE e alla relativa normativa nazionale di trasposizione.

a)

Nel caso in cui il riesame sia soggetto all’articolo 20 del regolamento (UE) n. 913/2010, se sia compatibile con le disposizioni di tale articolo il fatto che un organismo nazionale di regolamentazione si opponga ad una disciplina contenuta nel prospetto informativo della rete, come quella menzionata al punto 1, senza procedere a tal riguardo di concerto e in modo sostanzialmente uniforme con gli organismi di regolamentazione degli altri Stati interessati dal corridoio merci o quantomeno senza consultarli preventivamente al fine di stabilire un modus procedendi comune.

b)

Laddove il riesame sia soggetto alle disposizioni della direttiva 2012/34/CE ed alla relativa normativa nazionale di trasposizione, se sia compatibile con dette disposizioni, in particolare con l’obbligo generale di coordinamento di cui all’articolo 57, paragrafo 1, secondo periodo, della direttiva de qua, il fatto che un organismo nazionale di regolamentazione si opponga a una disciplina di tal genere senza procedere al riguardo di concerto e in modo sostanzialmente uniforme con gli organismi di regolamentazione degli altri Stati interessati dal corridoio merci o quantomeno senza consultarli preventivamente al fine di stabilire un modus procedendi comune.

3.

Nel caso in cui la risposta alla prima questione sia nel senso che il comitato di gestione di un corridoio merci sia autorizzato a stabilire la procedura di cui al punto 1, se, in forza dell’articolo 20 del regolamento (UE) n. 913/2010 o delle disposizioni della direttiva 2012/34/UE e della relativa normativa nazionale di trasposizione, un organismo nazionale di regolamentazione possa riesaminare il prospetto informativo della rete di un gestore dell’infrastruttura al di là della sua conformità sostanziale con la procedura stabilita dal comitato di gestione e, se del caso, ad opporvisi qualora contenga disposizioni relative alla procedura medesima. In caso di risposta affermativa, come debba rispondersi alle questioni sollevate al punto 2, lettere a) e b), alla luce di tale potere dell’organismo di regolamentazione.

4.

Se l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 913/2010, laddove agli organismi nazionali di regolamentazione, alla luce delle questioni precedenti, venga riconosciuto il potere di riesame della procedura di cui al punto 1, debba essere interpretato nel senso che il quadro normativo definito dal comitato esecutivo ai sensi della disposizione medesima sia costituito dal diritto dell’Unione che vincola gli organismi nazionali di regolamentazione e i giudici nazionali, prevale sul diritto nazionale ed è soggetto all’interpretazione definitiva vincolante della Corte di giustizia dell’Unione europea.

5.

In caso di risposta affermativa alla quarta questione, se la disposizione adottata dai comitati esecutivi di tutti i corridoi merci ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 913/2010 conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del rispettivo quadro normativo, secondo cui la capacità del corridoio dev’essere resa pubblica e assegnata mediante un sistema internazionale di richieste, da concertare per quanto possibile con gli altri corridoi merci, osti alla decisione di un organismo nazionale di regolamentazione, con cui vengano prescritte a un gestore dell’infrastruttura interessato da un corridoio merci, con riguardo al proprio prospetto informativo della rete, norme sull’organizzazione del sistema stesso, non concertate con gli organismi nazionali di regolamentazione degli altri Stati interessati dai corridoi merci.


(1)  Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010 , relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GU 2010, L 276, pag. 22).

(2)  Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 , che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU 2012, L 343, pag. 32).


27.4.2020   

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C 137/33


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil no 1 de Badajoz (Spagna) il 15 gennaio 2020 — Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae Consumidores Críticos y Responsables) / Caja Almendralejo Sociedad Cooperativa de Credito

(Causa C-15/20)

(2020/C 137/45)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil no 1 de Badajoz

Parti nel procedimento principale

Attrice: Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae Consumidores Críticos y Responsables)

Convenuta: Caja Almendralejo Sociedad Cooperativa de Credito

Questioni pregiudiziali

Le questioni pregiudiziali sono identiche alle questioni pregiudiziali 1, 2, 3, 5 e 6 della causa C-224/19 (1).


(1)  GU 2019, C 246, pag. 4.


27.4.2020   

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C 137/33


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil no 1 de Badajoz (Spagna) il 15 gennaio 2020 — Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae Consumidores Críticos y Responsables) / Liberbank SA

(Causa C-16/20)

(2020/C 137/46)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil no 1 de Badajoz

Parti nel procedimento principale

Attrice: Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae Consumidores Críticos y Responsables)

Convenuta: Liberbank SA

Questioni pregiudiziali

Le questioni pregiudiziali sono identiche alle questioni pregiudiziali 1, 2, 3, 5 e 6 della causa C-224/19 (1).


(1)  GU 2019, C 246, pag. 4.


27.4.2020   

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C 137/34


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln (Germania) il 24 gennaio 2020 — Telekom Deutschland GmbH / Repubblica Federale di Germania

(Causa C-34/20)

(2020/C 137/47)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Köln

Parti

Ricorrente: Telekom Deutschland GmbH

Resistente: Repubblica Federale di Germania

Questioni pregiudiziali

1.

a)

Se l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2120 (1) debba essere interpretato nel senso che gli accordi sulle caratteristiche dei servizi di accesso a Internet di cui alla stessa disposizione devono soddisfare i requisiti posti dall’articolo 3, paragrafo 3, del summenzionato regolamento, qualora una tariffa di telefonia mobile comprendente, per il traffico di dati mobili, un volume mensile di dati, dal cui esaurimento deriva una diminuzione della velocità di trasmissione, possa essere abbinata ad un’opzione tariffaria gratuita, che consenta l’utilizzazione di determinati servizi forniti da cosiddetti «partner di contenuti» della società di telecomunicazioni, senza che il volume di dati consumato mediante l’utilizzo di tali servizi sia detratto dal volume mensile di dati incluso nella tariffa di telefonia mobile di cui trattasi, e il cliente finale acconsenta però ad una limitazione della larghezza di banda ad un massimo di 1,7 Mbit/s per lo streaming video, indipendentemente dal fatto che esso provenga da partner di contenuti o da altri fornitori.

b)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, lettera a): se l’articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2015/2120 debba essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel presente procedimento, la limitazione della larghezza di banda deve considerarsi come un rallentamento di una categoria di servizi.

c)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, lettera b): se la nozione di «imminente congestione della rete» di cui all’articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2015/2120 debba essere interpretata nel senso che essa comprende esclusivamente le (imminenti) congestioni della rete eccezionali o temporanee.

d)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, lettera b): se l’articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2015/2120 debba essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel presente procedimento, il principio della parità di trattamento delle categorie di traffico equivalenti osta ad una limitazione della larghezza di banda che si applichi solo nel caso della sottoscrizione di un’opzione aggiuntiva, ma non nel caso di altre tariffe di telefonia mobile, e, inoltre, esclusivamente riguardo allo streaming video. [Or. 3]

e)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, lettera b): se l’articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2015/2120 debba essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel presente procedimento, una limitazione della larghezza di banda, la cui applicazione dipenda dalla sottoscrizione dell’opzione aggiuntiva e che il cliente finale può inoltre disattivare in qualsiasi momento per un massimo di 24 ore, soddisfi il requisito secondo il quale una categoria di servizi può essere rallentata solo per il tempo necessario a conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2015/2120.

2.

a)

In caso di risposta negativa alla prima questione, lettera b): se l’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, seconda frase, del regolamento (UE) 2015/2120 debba essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel presente procedimento, la limitazione della larghezza di banda esclusivamente per lo streaming video si basa su requisiti di qualità tecnica del servizio obiettivamente diversi di specifiche categorie di traffico.

b)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, lettera a): se l’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, terza frase, del regolamento (UE) 2015/2120 debba essere interpretato nel senso che il fatto di identificare il traffico di dati generato dallo streaming video sulla base di indirizzi IP, protocolli, URL e SNI, nonché mediante il cosiddetto «pattern-matching», con il quale talune informazioni degli header vengono confrontate con i valori tipici dello streaming video, costituisce un controllo del contenuto specifico del traffico.

3.

In caso di risposta negativa alla prima questione, lettera a): se l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120 debba essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel presente procedimento, una limitazione della larghezza di banda per il solo streaming video configura una restrizione del diritto degli utenti finali sancito dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento medesimo.


(1)  Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (GU 2015, L 310, pag. 1).


27.4.2020   

IT

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C 137/35


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Instrucción de San Bartolomé de TirajanaJuz (Spagna) il 25 gennaio 2020 — Procedimento contro VL

(Causa C-36/20)

(2020/C 137/48)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana

Parti

Ricorrente: VL

Resistente: Ministerio Fiscal

Questioni pregiudiziali

1)

L’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2013/32/UE (1) prevede l’ipotesi in cui le domande di protezione internazionale siano presentate ad altre autorità che, in virtù del diritto nazionale, non sono competenti per la loro registrazione, nel qual caso gli Stati membri provvedono affinché la registrazione sia effettuata entro sei giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda.

Se tale disposizione debba essere interpretata nel senso di considerare i giudici istruttori, competenti a pronunciarsi sul trattenimento o meno di cittadini stranieri a norma del diritto nazionale spagnolo, come una delle «altre autorità» che non sono competenti per la registrazione della domanda di protezione internazionale, ma dinanzi alle quali i richiedenti possono dichiarare la loro volontà di introdurre una siffatta domanda.

2)

Se, qualora sia considerata una di tali autorità, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE debba essere interpretato nel senso che il giudice istruttore è tenuto a indicare ai richiedenti i luoghi e le modalità con cui possono presentare le domande di protezione internazionale, e che, nell’ipotesi di introduzione di una siffatta domanda, detto giudice deve trasmettere gli atti all’organo competente a norma del diritto nazionale per la registrazione e il trasferimento della domanda di protezione internazionale, nonché all’autorità amministrativa competente affinché siano concesse al richiedente le misure di accoglienza di cui all’articolo 17 della direttiva 2013/33/UE (2).

3)

Se l’articolo 26 della direttiva 2013/32/UE e l’articolo 8 della direttiva 2013/33/UE debbano essere interpretati nel senso che non occorre disporre il trattenimento del cittadino di un paese terzo, salvo che sussistano i requisiti di cui all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2013/33/UE, in quanto il richiedente è tutelato dal principio di non respingimento dal momento in cui ha manifestato la propria volontà dinanzi al giudice istruttore.


(1)  Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).

(2)  Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 96).


27.4.2020   

IT

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C 137/36


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (Spagna) il 27 gennaio 2020 — ZP / Delegación del Gobierno en Melilla

(Causa C-38/20)

(2020/C 137/49)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: ZP

Resistente: Delegación del Gobierno en Melilla

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 18, 49, 63 e 65 TFUE debbano essere intesi nel senso che ostano a una normativa nazionale come quella costituita dagli articoli 18, 4 e 29 della Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional (legge n. 8, del 12 marzo 1975, relativa alle zone e alle strutture di interesse per la difesa nazionale), e dall’articolo 37 del Real Decreto 689/1978, del 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional (regio decreto n. 689, del 10 febbraio 1978, recante approvazione del regolamento sulle zone e sulle strutture di interesse per la difesa nazionale, attuativo della legge n. 8, del 12 marzo 1975, relativa alle zone e alle strutture di interesse per la difesa nazionale), nei limiti in cui impongono severe restrizioni all’esercizio del diritto di proprietà da parte di cittadini stranieri, tra cui la necessità di ottenere un’autorizzazione militare per il pieno esercizio di tale diritto, autorizzazione la cui mancanza comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa, dalla cui applicazione sono in ogni caso esclusi i cittadini spagnoli, allorché tali restrizioni sono imposte a cittadini stranieri di Stati terzi quando svolgano le attività soggette a limitazioni insieme a cittadini dell’Unione europea.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se gli articoli 18, 49, 63 e 65 TFUE debbano essere intesi nel senso che ostano a una normativa nazionale come quella costituita dagli articoli 18, 4 e 29 della Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional (legge n. 8, del 12 marzo 1975, relativa alle zone e alle strutture di interesse per la difesa nazionale), e dall’articolo 37 del Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional (regio decreto n. 689, del 10 febbraio 1978, recante approvazione del regolamento sulle zone e sulle strutture di interesse per la difesa nazionale, attuativo della legge n. 8, del 12 marzo 1975, relativa alle zone e alle strutture di interesse per la difesa nazionale), nei limiti in cui impongono severe restrizioni all’esercizio del diritto di proprietà da parte di cittadini stranieri, tra cui la necessità di ottenere un’autorizzazione militare per il pieno esercizio di tale diritto, autorizzazione la cui mancanza comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa, dalla cui applicazione sono in ogni caso esclusi i cittadini spagnoli, qualora tali restrizioni siano giustificate da motivi imperativi di interesse generale connessi alla difesa nazionale, tenuto conto esclusivamente della rilevanza degli interessi pubblici relativi alla difesa nazionale nella salvaguardia di enclave di particolare importanza strategica.


27.4.2020   

IT

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C 137/37


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad — Pazardzhik (Bulgaria) il 29 gennaio 2020 — SF / Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite

(Causa C-49/20)

(2020/C 137/50)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Rayonen sad — Pazardzhik

Parti

Ricorrente: SF

Resistente: Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite — Plovdiv

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 (1), alla luce del considerando 6 nonché degli articoli 4 e 5 di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione nazionale di carattere generale, come quella di cui al procedimento principale, secondo la quale i pagamenti nel territorio nazionale, il cui importo sia pari o superiore a 10 000 Leva (BGN), possono essere effettuati soltanto mediante bonifico bancario o versamento su un conto di pagamento e che non fa distinzioni riguardo alla persona dell’autore e al motivo del pagamento in contanti, ma riguarda tutti i pagamenti in contanti tra persone fisiche e giuridiche.

2)

Se, per conseguire gli obiettivi della direttiva, alla luce del considerando 59, si debba avere riguardo soltanto all’entità dei pagamenti, senza che rilevi il carattere oneroso oppure gratuito dell’operazione.

3)

Quali criteri debbano essere applicati per determinare se le transazioni sono vulnerabili oppure presentano un rischio elevato.


(1)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU 2015, L 141, pag. 73).


27.4.2020   

IT

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C 137/37


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca) il 12 febbraio 2020 — Anklagemyndigheden / VAS Shipping ApS

(Causa C-71/20)

(2020/C 137/51)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Resistente: Anklagemyndigheden

Ricorrente: VAS Shipping ApS

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 49 TFUE osti a una normativa di uno Stato membro che prevede che i cittadini di paesi terzi, membri dell’equipaggio di una nave battente bandiera di tale Stato membro e di proprietà di un armatore cittadino di un altro Stato membro dell’Unione europea, debbano essere muniti di permesso di lavoro, salvo che la nave faccia scalo nei porti dello Stato membro al massimo venticinque volte, calcolate continuativamente nel corso dell’anno precedente.


27.4.2020   

IT

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C 137/38


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 13 febbraio 2020 — «Lifosa» AB / Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Causa C-75/20)

(2020/C 137/52)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrente:«Lifosa» AB

Resistente: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 29, paragrafo 1, e 32, paragrafo 1, lettera e), i), del regolamento (CEE) n. 2913/92 (1) del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario e gli articoli 70, paragrafo 1, e 71, paragrafo 1, lettera e), i) del regolamento (UE) n. 952/2013 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, debbano essere interpretati nel senso che il valore di transazione (in dogana) deve essere rettificato in modo da includere tutte le spese effettivamente sostenute dal venditore (produttore) per il trasporto delle merci al luogo in cui esse sono state introdotte nel territorio doganale dell’Unione (Comunità) europea quando, come nel caso di specie, (1) secondo le condizioni di consegna («Incoterms 2000» — DAF) l’obbligo di coprire tali spese è a carico del venditore (produttore) e (2) tali spese di trasporto superano il prezzo che è stato concordato ed effettivamente pagato (o da pagare) da parte dell’acquirente (importatore), ma (3) il prezzo effettivamente pagato (o da pagare) da parte dell’acquirente (importatore) corrisponde al valore reale delle merci, anche ove tale prezzo non sia sufficiente a coprire tutte le spese di trasporto sostenute dal venditore (produttore).


(1)  GU 1992 L 302, pag. 1.

(2)  GU 2013 L 269, pag. 1


27.4.2020   

IT

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C 137/38


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Irlanda) il 13 febbraio 2020 — K. M. / Director of Public Prosecutions

(Causa C-77/20)

(2020/C 137/53)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal

Parti

Appellante: K. M.

Appellato: Director of Public Prosecutions

Questione pregiudiziale

Se, nell’ambito dell’attuazione della politica comune della pesca e delle disposizioni dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 850/1998 (1) del Consiglio, e nel contesto di un procedimento penale avviato per dare esecuzione a tali disposizioni, sia compatibile con le disposizioni del regolamento (CE) n. 1224/2009 (2) del Consiglio, segnatamente gli articoli 89 e 90 di tale regolamento, e con il principio di proporzionalità di cui ai trattati dell’Unione europea e all’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, una disposizione di diritto nazionale che prevede, in caso di condanna, in aggiunta a una sanzione pecuniaria, il sequestro obbligatorio di tutte le catture e le attrezzature da pesca trovate a bordo dell’imbarcazione utilizzata per commettere l’infrazione.


(1)  Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio del 30 marzo 1998 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU 1998, L 125, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU 2009, L 343, pag. 1).


27.4.2020   

IT

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C 137/39


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovacchia) il 14 febbraio 2020 — Procedimento penale a carico di M.B.

(Causa C-78/20)

(2020/C 137/54)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parti nel procedimento principale

M.B.

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Questione pregiudiziale

Se i requisiti che un mandato d’arresto europeo deve soddisfare, in quanto decisione giudiziaria, ai sensi degli articoli 1, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 (1), valgano anche per le informazioni supplementari fornite ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, della medesima decisione quadro, qualora, ai fini della decisione dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, esse integrino o modifichino in modo sostanziale il tenore del mandato d’arresto europeo originariamente emesso.


(1)  Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).


27.4.2020   

IT

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C 137/39


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Brně (Repubblica ceca) il 18 febbraio 2020 — Vinařství U Kapličky s.r.o. / Státní zemědělská a potravinářská inspekce

(Causa C-86/20)

(2020/C 137/55)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Krajský soud v Brně

Parti

Ricorrente: Vinařství U Kapličky s.r.o.

Resistente: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Questioni pregiudiziali

1)

Se rappresenti una mera condizione amministrativa per l’ingresso del vino nel territorio dell’Unione europea il documento V I 1, rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 555/2008 (1) della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, contenente un attestato dell’organismo autorizzato di un paese terzo certificante che il prodotto è stato ottenuto secondo pratiche enologiche consigliate e pubblicate dall’OIV o approvate dalla Comunità.

2)

Se il diritto dell’Unione europea osti ad una norma nazionale che consente a un commerciante di vino importato dalla Moldavia di non incorrere nella responsabilità per l’illecito amministrativo consistente nell’immissione sul mercato di vino sottoposto a pratiche enologiche non autorizzate nell’Unione europea, qualora dalle autorità nazionali non venga confutata la presunzione, secondo la quale il vino è stato ottenuto mediante l’impiego di pratiche enologiche approvate dall’Unione europea, che egli poteva ricavare dal documento V I 1, rilasciato dalle autorità moldave, ai sensi del regolamento (CE) n. 555/2008.


(1)  GU 2008, L 170, pag. 1.


27.4.2020   

IT

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C 137/40


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obvodní soud pro Prahu 8 (Repubblica ceca) il 26 febbraio 2020 — mBank S.A. / PA

(Causa C-98/20)

(2020/C 137/56)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Obvodní soud pro Prahu 8

Parti

Ricorrente: mBank S.A.

Resistente: PA

Questioni pregiudiziali

1)

Se per nozione di «domicilio del consumatore» ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1215/2012 (1), del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nella sua versione in vigore dal 10 gennaio 2015, si intende il domicilio del consumatore alla data di proposizione del ricorso oppure alla data in cui sorge l’obbligazione tra il consumatore e la sua controparte (quindi, ad esempio, alla data di conclusione del contratto), ossia se si tratti di contratto di consumo ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del citato regolamento anche nel caso in cui il consumatore, alla data della proposizione del ricorso, sia già domiciliato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui la sua controparte esercita un’attività professionale o commerciale.

2)

Se un consumatore domiciliato in un altro Stato membro possa essere convenuto, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. l215/2012, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nella sua versione in vigore dal 10 gennaio 2015, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita (fatti salvi gli articoli 18, paragrafo 2, e 26, paragrafo 2, di tale regolamento) poiché la controparte del consumatore non esercita alcuna attività professionale o commerciale nello Stato in cui si trova il domicilio del consumatore alla data di proposizione del ricorso.


(1)  GU 2012, L 351, pag. 1.


27.4.2020   

IT

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C 137/41


Impugnazione proposta il 29 febbraio 2020 dalla Vanda Pharmaceuticals Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 19 dicembre 2019, causa T-211/18, Vanda Pharmaceuticals/ Commissione

(Causa C-115/20 P)

(2020/C 137/57)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Vanda Pharmaceuticals Ltd (rappresentanti: M. Meulenbelt, S. De Knop, B. Natens, advocaten, C. Muttin, avocate)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede chela Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-211/18;

accogliere il ricorso di primo grado e annullare la decisione di esecuzione C (2018) 252 final della Commissione recante diniego di autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004 (1) per il medicinale per uso umano Fanaptum — iloperidone;

condannare la convenuta alle spese, comprese quelle sostenute dalla ricorrente, sia nel procedimento di primo grado sia nel procedimento di impugnazione.

In subordine, la ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-211/18;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca nuovamente;

riservare le spese di primo grado e di impugnazione fino alla sentenza finale della Corte.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo di impugnazione, vertente sul fatto che il Tribunale ha interpretato ed applicato erroneamente il livello adeguato di controllo giurisdizionale e ha snaturato gli elementi di prova.

Secondo motivo di impugnazione, vertente sul fatto che il Tribunale ha interpretato ed applicato erroneamente gli orientamenti per la valutazione clinica del rischio di prolungamento dell’intervallo QT/QTc e di effetto proaritmico associato ai medicinali non antiaritmici («Note for Guidance CHMP/ICH/2/04 on the Clinical Evaluation of QT/QTc 2 Interval Prolongation and Proarrhythmic Potential for Non Antiarrhythmic Drugs»; gli «orientamenti QT»).

Terzo motivo di impugnazione, vertente sul fatto che il Tribunale non ha valutato integralmente il secondo motivo di ricorso della ricorrente.

Quarto motivo di impugnazione, vertente sul fatto che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova e applicato erroneamente il principio della parità di trattamento.

Quinto motivo di impugnazione, vertente sul fatto che il Tribunale ha erroneamente interpretato l’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e gli articoli 12 e 81, paragrafo 2 del regolamento n. 726/2004.


(1)  Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che stabilisce le procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (GU 2004, L 136, pag. 1).


27.4.2020   

IT

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C 137/42


Ordinanza del presidente della Corte del 7 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — BEI ApS / Skatteministeriet

(Causa C-682/16) (1)

(2020/C 137/58)

Lingua processuale: il danese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 70 del 6.3.2017.


27.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 137/42


Ordinanza del presidente della Nona Sezione della Corte del 21 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Sicilville Srl / Comune di Brescia, nei confronti di: Consorzio Stabile A.L.P.I. s.c.a.r.l.

(Causa C-324/18) (1)

(2020/C 137/59)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 285 del 13.8.2018.


27.4.2020   

IT

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C 137/42


Ordinanza del presidente della Corte del 3 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — BP / Uniparts SARL

(Causa C-668/18) (1)

(2020/C 137/60)

Lingua processuale: il polacco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 44 del 4.2.2019.


27.4.2020   

IT

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C 137/43


Ordinanza del presidente della Corte del 3 dicembre 2019 — Commissione europea / Regno del Belgio

(Causa C-676/18) (1)

(2020/C 137/61)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 16 del 14.1.2019.


27.4.2020   

IT

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C 137/43


Ordinanza del presidente della Corte del 17 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Spagna) — Agencia Estatal de la Administración Tributaria / RK

(Causa C-85/19) (1)

(2020/C 137/62)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 164 del 13.5.2019.


27.4.2020   

IT

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C 137/43


Ordinanza del presidente della Corte del 22 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus / Comune di Cisternino, Consorzio per L'Inclusione Sociale dell'Ats Fasano — Ostuni — Cisternino, nei confronti di: La Scintilla Soc. Coop. Soc.

(Causa C-109/19) (1)

(2020/C 137/63)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 182 del 27.5.2019.


27.4.2020   

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C 137/43


Ordinanza del presidente della Corte del 22 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus / Comune di Ostuni, Consorzio per L'Inclusione Sociale dell'Ats Fasano — Ostuni — Cisternino, nei confronti di: La Scintilla Soc. Coop. Soc.

(Causa C-110/19) (1)

(2020/C 137/64)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 182 del 27.5.2019.


27.4.2020   

IT

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C 137/44


Ordinanza del presidente della Corte del 22 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Industria Italiana Autobus SpA / Comune di Palermo, nei confronti di: Irisbus Italia SpA

(Causa C-111/19) (1)

(2020/C 137/65)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 182 del 27.5.2019.


27.4.2020   

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C 137/44


Ordinanza del presidente della Corte del 22 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — Emberi Erőforrások Minisztériuma / Szent Borbála Kórház

(Causa C-491/19) (1)

(2020/C 137/66)

Lingua processuale: l'ungherese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 348 del 14.10.2019.


27.4.2020   

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C 137/44


Ordinanza del presidente della Corte del 6 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Zaragoza — Spagna) — Ibercaja Banco, SA / SO, TP

(Causa C-497/19) (1)

(2020/C 137/67)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 357 del 21.10.2019.


27.4.2020   

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C 137/44


Ordinanza del presidente della Corte del 26 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg — Germania) — XW / Eurowings GmbH

(Causa C-541/19) (1)

(2020/C 137/68)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 383 dell’11.11.2019.


27.4.2020   

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C 137/45


Ordinanza del presidente della Corte del 15 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi — Spagna) — Confederación Sindical Comisiones Obreras de Euskadi / Ayuntamiento de Arrigorriaga

(Causa C-635/19) (1)

(2020/C 137/69)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 406 del 2.12.2019.


27.4.2020   

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C 137/45


Ordinanza del presidente della Corte del 26 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Erding — Germania) — EUflight.de GmbH / Eurowings GmbH

(Causa C-648/19) (1)

(2020/C 137/70)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 399 del 25.11.2019.


27.4.2020   

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C 137/45


Ordinanza del presidente della Corte del 6 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Alicante — Spagna) — Banco Santander, SA / VF, WD

(Causa C-691/19) (1)

(2020/C 137/71)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 423 del 16.12.2019.


Tribunale

27.4.2020   

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C 137/46


Sentenza del Tribunale del 10 marzo 2020 –IFSUA / Consiglio

(Causa T-251/18) (1)

(«Pesca - Conservazione delle risorse biologiche marine - Regolamento (UE) 2018/120 - Misure relative alla pesca della spigola (Dicentrarchus labrax) - Ricorso di annullamento proposto da un’associazione - Articolo 263 TFUE - Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione - Incidenza diretta sui membri dell’associazione - Ricevibilità - Competenza dell’Unione per disciplinare la pesca ricreativa - Certezza del diritto - Tutela del legittimo affidamento - Parità di trattamento - Principio di non discriminazione - Proporzionalità - Principio di precauzione - Libertà di associazione e d’impresa»)

(2020/C 137/72)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: International Forum for Sustainable Underwater Activities (IFSUA) (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: T. Gui Mori e R. Agut Jubert, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: F. Naert e P. Plaza García, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: M. Morales Puerta, F. Moro e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale del regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU 2018, L 27, pag. 1)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’International Forum for Sustainable Underwater Activities (IFSUA) è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 221 del 25.6.2018.


27.4.2020   

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C 137/47


Sentenza del Tribunale del 5 marzo 2020 — Exploitatiemaatschappij De Berghaaf/EUIPO — Brigade Electronics Group (CORNEREYE)

(Causa T-688/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo CORNEREYE - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore BACKEYE - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore acquisito attraverso l’uso - Prove - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Esame d’ufficio dei fatti - Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001»)

(2020/C 137/73)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Exploitatiemaatschappij De Berghaaf BV (Barneveld, Paesi Bassi) (rappresentanti: R. Pansch, S. Klopschinski e M. von Rospatt, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Lukošiūtė e H. O’Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Brigade Electronics Group plc (Kent, Regno Unito) (rappresentante: M. Hicks, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 luglio 2018 (procedimento R 1966/2017-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Brigade Electronics Group e la Exploitatiemaatschappij De Berghaaf.

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 24 luglio 2018 (procedimento R 1966/2017-1) è annullata.

2)

L’EUIPO sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Exploitatiemaatschappij De Berghaaf BV, comprese le spese indispensabili sostenute dalla Exploitatiemaatschappij De Berghaaf nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO.

3)

La Brigade Electronics Group plc sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 24 del 21.1.2019.


27.4.2020   

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C 137/47


Sentenza del Tribunale del 5 marzo 2020 — Dekoback/EUIPO — DecoPac (DECOPAC)

(Causa T-80/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea denominativo DECOPAC - Uso effettivo del marchio - Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001] - Prove - Articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2017/1001) - Diritto al contraddittorio»)

(2020/C 137/74)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Dekoback GmbH (Helmstadt-Bargen, Germania) (rappresentante: V. von Moers, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: P. Sipos, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: DecoPac, Inc. (Anoka, Minnesota, Stati Uniti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 novembre 2018 (procedimento R 1795/2017-5), relativa a un procedimento di decadenza tra la Dekoback e la DecoPac.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Dekoback GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 122 del 1.4.2019.


27.4.2020   

IT

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C 137/48


Ordinanza del Tribunale 6 febbraio 2020 — FT / AEMF

(Causa T-625/18) (1)

(«Funzione pubblica - Ritiro della nota di addebito emessa dall’AEMF - Cessazione dell’oggetto della controversia - Non luogo a statuire»)

(2020/C 137/75)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: FT (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuta: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (rappresentanti: G. Filippa e F. Barzanti, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato della lettera dell’AEMF del 9 agosto 2018, notificata al ricorrente il 10 agosto 2018, con la quale tale autorità ha chiesto il rimborso di un importo di EUR 12 000 a titolo delle spese nella causa che ha dato luogo alla sentenza dell’8 ottobre 2015, FT/AEMF (F-39/14, EU:F:2015:117), e, dall’altro lato, della nota di addebito n. 4440180170, emessa dall’AEMF il 10 agosto 2018, per il rimborso di detta somma.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 16 del 14.1.2019.


27.4.2020   

IT

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C 137/49


Ordinanza del Tribunale del 4 marzo 2020 — Bibita Group/EUIPO — Benkomers (Bottiglia per bevande)

(Causa T-180/19) (1)

(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato rappresentante una bottiglia per bevande - Disegno o modello internazionale anteriore - Revoca della decisione impugnata - Scomparsa dell’oggetto della controversia - Non luogo a statuire»)

(2020/C 137/76)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bibita Group SHPK (Tirana, Albania) (rappresentante: C. Seyfert, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Benkomers OOD (Sofia, Bulgaria)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 gennaio 2019 (procedimento R 1070/2018-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Bibita Group e la Benkomers.

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul ricorso.

2)

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Bibita Group SHPK.


(1)  GU C 164 del 13.5.2019.


27.4.2020   

IT

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C 137/49


Ordinanza del presidente del Tribunale del 12 febbraio 2020 — Gerber / Parlamento e Consiglio

(Causa T-326/19 R)

(«Procedimento sommario - Territorio doganale dell’Unione - Regolamento (UE) 2019/474 - Direttiva (UE) 2019/475 - Inclusione del comune di Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano - Domanda di provvedimenti provvisori - Irricevibilità manifesta del ricorso principale - Irricevibilità»)

(2020/C 137/77)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Tibor Gerber (Campione d’Italia, Italia) (rappresentante: N. Amadei, avvocato)

Resistento: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Visaggio e C. Biz, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Lo Monaco e E. Ambrosini, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 278 TFUE e volta alla sospensione dell’esecuzione, da un lato, del regolamento (UE) 2019/474 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2019, L 83, pag. 38), e, dall’altro lato, della direttiva (UE) 2019/475 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l’inclusione del comune italiano di Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell’Unione e nell’ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE (GU 2019, L 83, pag. 42).

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


27.4.2020   

IT

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C 137/50


Ordinanza del Tribunale del 2 marzo 2020 — Datenlotsen Informationssysteme/Commissione

(Causa T-368/19) (1)

(«Aiuti di Stato - Vantaggi fiscali e finanziamento pubblico - Denuncia - Decisione di avviare il procedimento d’indagine formale - Ricorso per carenza - Presa di posizione della Commissione che mette fine alla carenza - Decisione di concludere il procedimento d’indagine formale - Non luogo a statuire»)

(2020/C 137/78)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Datenlotsen Informationssysteme GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentante: T. Lübbig, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann e K. Blanck, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 265 TFUE e diretta a far dichiarare che la Commissione, in seguito a una denuncia depositata il 15 marzo 2012, si è illegittimamente astenuta dal concludere entro un termine ragionevole il procedimento d’indagine formale adottando una decisione in forza dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE o dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9).

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Datenlotsen Informationssysteme GmbH.


(1)  GU C 270 del 12.8.2019.


27.4.2020   

IT

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C 137/50


Ordinanza del presidente del Tribunale del 5 marzo 2020 — HB/Commissione

(Causa T-795/19 R)

(«Procedimento sommario - Appalti pubblici di servizi - Irregolarità nella procedura di aggiudicazione dell’appalto - Recupero degli importi già versati - Nota di addebito - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»)

(2020/C 137/79)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: HB (rappresentanti: M. Vandenbussche e L. Levi, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz, J. Estrada de Solà e A. Katsimerou, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione C(2019) 7319 final della Commissione, del 15 ottobre 2019, relativa alla riduzione degli importi dovuti per l’appalto CARDS/2008/166-429 e al recupero degli importi indebitamente versati.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


27.4.2020   

IT

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C 137/51


Ordinanza del presidente del Tribunale del 5 marzo 2020 — HB/Commissione

(Causa T-796/19 R)

(«Procedimento sommario - Appalti pubblici di servizi - Irregolarità nella procedura di aggiudicazione dell’appalto - Recupero degli importi già versati - Nota di addebito - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»)

(2020/C 137/80)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: HB (rappresentanti: M. Vandenbussche e L. Levi, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz, J. Estrada de Solà e A. Katsimerou, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione C(2019) 7318 final de la Commission, del 15 ottobre 2019, relativa alla riduzione degli importi dovuti per l’appalto TACIS/2006/101-510 e al recupero degli importi indebitamente versati.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


27.4.2020   

IT

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C 137/51


Ordinanza del presidente del Tribunale del 7 febbraio 2020 — Anglo Austrian AAB Bank e Belegging-Maatschappij «Far-East» / BCE

(Causa T-797/19 R)

(«Procedimento sommario - Regolamento (UE) n. 1024/2013 - Vigilanza prudenziale degli enti creditizi - Decisione di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio - Insussistenza dell’urgenza»)

(2020/C 137/81)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Anglo Austrian AAB Bank AG (Vienna, Austria), Belegging-Maatschappij «Far-East BV» (Velp, Paesi Bassi) (rappresentanti: M. Fischer, J. Willheim e M. Ketzer, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: C. Hernández Saseta, E. Yoo e V. Hümpfner, agenti)

Oggetto

Sospensione dell’esecuzione della decisione del 14 novembre 2019, rif.: ECB-SSM-2019-AT-8, WHD-2019-0009, con la quale Banca centrale europea ha revocato all’Anglo Austrian AAB Bank AG l’autorizzazione come ente creditizio a decorrere dalla data di notifica della decisione

Dispositivo

1)

La domanda è respinta.

2)

L’ordinanza del 20 novembre 2019, Anglo Austrian AAB Bank e Belegging-Maatschappij «Far-East»/BCE (T-797/19 R, non pubblicata, EU:T:2019:801), è revocata.

3)

Le spese sono riservate.


27.4.2020   

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C 137/52


Ordinanza del vicepresidente del Tribunale del 3 marzo 2020 — Junqueras i Vies/Parlamento

(Causa T-24/20 R)

(«Procedimento sommario - Diritto delle istituzioni - Membri del Parlamento - Decadenza dal mandato - Immunità parlamentare - Domanda di provvedimenti provvisori - Irricevibilità parziale - Assenza di fumus boni iuris»)

(2020/C 137/82)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Oriol Junqueras i Vies (Sant Joan de Vilatorrada, Spagna) (rappresentante: A. Van den Eynde, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Lorenz e C. Burgos, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta, in particolare, alla sospensione dell’esecuzione della decisione del Parlamento, del 13 gennaio 2020, che constata la vacanza del seggio del ricorrente a decorrere dal 3 gennaio 2020, e del rigetto della domanda di provvedimenti urgenti volta a tutelare la sua immunità parlamentare presentata il 20 dicembre 2019.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


27.4.2020   

IT

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C 137/52


Ricorso proposto il 19 febbraio 2020 — Campine e Campine Recycling / Commissione

(Causa T-94/20)

(2020/C 137/83)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Campine (Beerse, Belgio) e Campine Recycling (Beerse) (rappresentanti: C. Verdonck, B. Gielen e Q. Silvestre, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

condannare la Commissione al risarcimento del danno corrispondente agli interessi moratori, al fine di ottemperare alla sentenza del Tribunale nella causa Campine (1), per il periodo compreso tra la data del pagamento a titolo provvisorio dell’ammenda da parte della Campine e l’11 dicembre 2019. Tali interessi moratori dovrebbero essere calcolati al tasso corrispondente al tasso di rifinanziamento della BCE applicabile, maggiorato di 3,5 punti percentuali — vale a dire per un importo di EUR 300 637,32 — oppure, in alternativa, al tasso d’interesse che il Tribunale ritenga appropriato;

condannare la Commissione al pagamento degli interessi moratori sull’importo di cui al punto precedente, vale a dire sul risarcimento del danno corrispondente agli interessi moratori sulla parte di ammenda che è stata annullata. Tali interessi moratori dovrebbero essere calcolati al tasso corrispondente al tasso di rifinanziamento della BCE applicabile, maggiorato di 3,5 punti percentuali (calcolati sul risarcimento del danno di EUR 300 637,32, pari a EUR 28,83 al giorno) oppure, in alternativa, al tasso d’interesse che il Tribunale ritenga appropriato. Detti interessi moratori dovrebbero essere calcolati per il periodo decorrente dalla data del rimborso dell’importo capitale effettuato dalla Commissione in data 11 dicembre 2019, oppure, in alternativa, a partire dalla data di deposito della sentenza del Tribunale nella presente causa, oppure, in via ulteriormente alternativa, per il periodo decorrente dalla data che il Tribunale ritenga appropriata;

in subordine, annullare la lettera della Commissione del 13 gennaio 2020 oppure, in alternativa, il messaggio di posta elettronica della Commissione del 10 dicembre 2019, nei quali la Commissione ha rifiutato di pagare gli interessi moratori alle ricorrenti a seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-240/17, e condannare la Commissione al pagamento del risarcimento ai sensi dell’articolo 340 TFUE, oppure, in alternativa, ad adottare misure appropriate al fine di assicurare la piena osservanza della sentenza del Tribunale del 7 novembre 2019, alla luce delle prescrizioni dell’articolo 266, paragrafo 1, TFUE;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea è tenuta al risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 266, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 340, paragrafo 2, TFUE. Le ricorrenti sostengono che, a seguito della sentenza del Tribunale nella causa Campine, la Commissione era tenuta, ai sensi dell’articolo 266, paragrafo 1, TFUE come interpretato dalla giurisprudenza, a titolo di misure per conformarsi a tale sentenza, non soltanto a rimborsare l’importo capitale dell’ammenda, ma anche a pagare gli interessi moratori a titolo di risarcimento a un tasso forfettario, per l’indisponibilità di tale importo nel periodo di riferimento (ossia il periodo compreso tra il pagamento a titolo provvisorio da parte delle ricorrenti e il rimborso da parte della Commissione), e che la Commissione non godeva di alcun potere discrezionale in proposito. Considerato l’effetto retroattivo della sentenza di annullamento, la Commissione dovrebbe pagare un risarcimento corrispondente agli interessi moratori, al fine di conformarsi alla sentenza del Tribunale nella causa Campine.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea è tenuta al pagamento degli interessi moratori sul risarcimento dovuto. Le ricorrenti sostengono che il principio della restitutio in integrum esige che la Commissione paghi gli interessi moratori sul risarcimento, corrispondenti agli interessi moratori sulla parte dell’ammenda che è stata annullata.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la lettera della Commissione del 13 gennaio 2020 oppure, in alternativa, il messaggio di posta elettronica della Commissione del 10 dicembre 2019, nei quali la Commissione ha rifiutato di pagare gli interessi moratori, sono illegittimi e devono, pertanto, essere annullati. Le ricorrenti sostengono che tali atti sono illegittimi per violazione degli articoli 266, paragrafo 1, e 296, paragrafo 1, TFUE.


(1)  Sentenza del 7 novembre 2019, Campine e Campine Recycling / Commissione, T-240/17 (ECLI:EU:T:2019:778).


27.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 137/54


Ricorso proposto il 20 febbraio 2020 Intis/ EUIPO — Televes (TELEVEND)

(Causa T-112/20)

(2020/C 137/84)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Intis d.o.o. (Zagabria, Croatia) (rappresentante: T. Nagy, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Televes, SA (Santiago de Compostela, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «TELEVEND» — Marchio dell’Unione europea n. 15 547 871

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 dicembre 2019, nel procedimento R 1923/2019-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


27.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 137/54


Ricorso proposto il 25 febbraio 2020 — M/S. Indeutsch International /EUIPO — Crafts Americana Group (Rappresentazione di spine di pesce tra due linee parallele)

(Causa T-124/20)

(2020/C 137/85)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: M/S. Indeutsch International (Noida, India) (rappresentanti: D. Stone, A. Dykes, A. Leonelli, K. Hughes, Solicitors e S. Malynicz, QC)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Crafts Americana Group, Inc. (Vancouver, Washington, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo (Rappresentazione di spine di pesce tra due linee parallele) –Marchio dell’Unione europea n. 8 884 264

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 dicembre 2019 nel procedimento R 2672/2017-G

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la controinteressata alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento euopeo e del Consiglio;

Erronea applicazione dell’esame del carattere distintivo per marchi tridimesionali e simili.


27.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 137/55


Ordinanza del Tribunale del 6 febbraio 2020 — Bernis e a./BCE

(Causa T-564/18) (1)

(2020/C 137/86)

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Decima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 436 del 3.12.2018.


27.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 137/55


Ordinanza del Tribunale del 13 febbraio 2020 — Victoria’s Secret Stores Brand Management/EUIPO — Lacoste (LOVE PINK)

(Causa T-582/19) (1)

(2020/C 137/87)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 348 del 14.10.2019.