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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 132 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
63° anno |
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Sommario |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2020/C 132/01 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9775 — Global Payments/CaixaBank/MoneyToPay) ( 1 ) |
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2020/C 132/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9626 — PKN Orlen/Energa) ( 1 ) |
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2020/C 132/03 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9786 — RIL/BP/RBML JV) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2020/C 132/04 |
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2020/C 132/05 |
Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), [Pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006] ( 1 ) |
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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Autorità de vigilanza EFTA |
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2020/C 132/06 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte EFTA |
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2020/C 132/07 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2020/C 132/08 |
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2020/C 132/09 |
Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9554 — Elanco Animal Health/Bayer Animal Health Division) ( 1 ) |
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2020/C 132/10 |
Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9822 — Bridgepoint/Groupe Financière CEP), Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2020/C 132/11 |
Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9840 — Macquarie/Fresco International), Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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23.4.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 132/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9775 — Global Payments/CaixaBank/MoneyToPay)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 132/01)
Il 17 aprile 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9775. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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23.4.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 132/2 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9626 — PKN Orlen/Energa)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 132/02)
Il 31 marzo 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9626. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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23.4.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 132/3 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9786 — RIL/BP/RBML JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 132/03)
Il 17 aprile 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9786. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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23.4.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 132/4 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
22 aprile 2020
(2020/C 132/04)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,0867 |
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JPY |
yen giapponesi |
117,01 |
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DKK |
corone danesi |
7,4589 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,87920 |
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SEK |
corone svedesi |
10,9423 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,0523 |
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ISK |
corone islandesi |
158,60 |
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NOK |
corone norvegesi |
11,6775 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
27,534 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
355,11 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,5349 |
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RON |
leu rumeni |
4,8391 |
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TRY |
lire turche |
7,6008 |
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AUD |
dollari australiani |
1,7199 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,5375 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
8,4220 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,8200 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,5508 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 339,66 |
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ZAR |
rand sudafricani |
20,4413 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,6964 |
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HRK |
kuna croata |
7,5700 |
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IDR |
rupia indonesiana |
16 935,13 |
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MYR |
ringgit malese |
4,7437 |
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PHP |
peso filippino |
55,096 |
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RUB |
rublo russo |
83,1961 |
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THB |
baht thailandese |
35,176 |
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BRL |
real brasiliano |
5,7866 |
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MXN |
peso messicano |
26,3895 |
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INR |
rupia indiana |
83,1685 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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23.4.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 132/5 |
Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
[Pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1)]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 132/05)
Decisioni di rilascio di un’autorizzazione
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Riferimento della decisione (2) |
Data della decisione |
Denominazione della sostanza |
Titolare dell’autorizzazione |
Numero di autorizzazione |
Uso autorizzato |
Data di scadenza del periodo di revisione |
Motivi della decisione |
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C(2020) 2076 |
16 aprile 2020 |
Cromato di stronzio N. CE: 232-142-6, N. CAS: 7789-06-2 |
Akzo Nobel Car Refinishes B.V.; Rijksstraatweg 31, 2170 AB Sassenheim, Paesi Bassi |
REACH/20/7/0 |
Formulazione di miscele destinate esclusivamente agli usi da REACH/20/7/10 a REACH/20/7/19. |
22 gennaio 2026 |
A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative. |
|
Habich GmbH, Weitenegg 5, A-3652 Leiben, Austria |
REACH/20/7/1 |
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|
Henkel Global Supply Chain B.V., Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA Amsterdam, Paesi Bassi |
REACH/20/7/2 |
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Indestructible Paint Ltd., 16-25 Pentos Drive, B11 3TA Birmingham, West Midlands, Regno Unito |
REACH/20/7/3 |
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Finalin GmbH, Georg-Wilhelm-Straße 189 21107 Amburgo, Germania |
REACH/20/7/4 |
||||||
|
Mapaero, 10 Avenue de la Rijole, 09100 Pamiers, Francia |
REACH/20/7/5 |
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|
PPG Europe B.V., Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn, Paesi Bassi |
REACH/20/7/6 |
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PPG Industries (UK) Ltd., Needham Road, IP14 2AD Stowmarket, Regno Unito |
REACH/20/7/7 |
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PPG Coatings SA, 7, allee de la Plaine 76700, Gonfreville l’Orcher, Francia |
REACH/20/7/8 |
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Aviall Services Inc., Schillingweg 40 2153PL Nieuw-Vennep, Noord-Holland, Paesi Bassi |
REACH/20/7/9 |
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Akzo Nobel Car Refinishes B.V.; Rijksstraatweg 31, 2170 AB Sassenheim, Paesi Bassi |
REACH/20/7/10 |
Applicazione di primer e di rivestimenti speciali nella costruzione di componenti aerospaziali e aeronautici, tra cui velivoli/elicotteri, veicoli spaziali, satelliti, lanciatori e motori, e per la manutenzione di tali componenti per il settore aerospaziale, in cui è necessaria una delle seguenti funzionalità fondamentali: resistenza alla corrosione, aderenza della vernice/compatibilità con il sistema legante, spessore dello strato, resistenza chimica, resistenza alla temperatura (resistenza allo sbalzo termico), compatibilità con il substrato o con le temperature di lavorazione |
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Habich GmbH, Weitenegg 5, A-3652 Leiben, Austria |
REACH/20/7/11 |
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Henkel Global Supply Chain B.V., Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA Amsterdam, Paesi Bassi |
REACH/20/7/12 |
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Indestructible Paint Ltd., 16-25 Pentos Drive, B11 3TA Birmingham, West Midlands, Regno Unito |
REACH/20/7/13 |
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Finalin GmbH, Georg-Wilhelm-Straße 189 21107 Amburgo, Germania |
REACH/20/7/14 |
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Mapaero, 10 Avenue de la Rijole, 09100 Pamiers, Francia |
REACH/20/7/15 |
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PPG Europe B.V., Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn, Paesi Bassi |
REACH/20/7/16 |
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PPG Industries (UK) Ltd., Needham Road, IP14 2AD Stowmarket, Regno Unito |
REACH/20/7/17 |
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PPG Coatings SA, 7, allee de la Plaine 76700, Gonfreville l’Orcher, Francia |
REACH/20/7/18 |
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Aviall Services Inc., Schillingweg 40 2153PL Nieuw-Vennep, Noord-Holland, Paesi Bassi |
REACH/20/7/19 |
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all’indirizzo: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Autorità de vigilanza EFTA
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23.4.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 132/8 |
Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni
(2020/C 132/06)
L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:
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Data di adozione della decisione |
10 febbraio 2020 |
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Numero dell’aiuto |
84717 |
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Numero della decisione |
006/20/COL |
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Stato EFTA |
Norvegia |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Proroga temporanea del regime di sovvenzioni per la produzione di notiziari e programmi di attualità |
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Base giuridica |
Regolamento n. 333 del 25 marzo 2014 sulle sovvenzioni per la produzione di notiziari e programmi di attualità |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Diversità e pluralità dei media |
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Forma dell’aiuto |
Sovvenzione |
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Dotazione di bilancio |
358 milioni di NOK |
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Durata |
31 dicembre 2020 |
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Settore economico |
MEDIA |
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Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto |
L’autorità norvegese per le comunicazioni, Nygata 4, N-1607 Fredrikstad, Norvegia |
Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/.
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte EFTA
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23.4.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 132/9 |
SENTENZA DELLA CORTE
del 4 febbraio 2020
nella causa E-5/19
Procedimento penale a carico di F e G
(Direttiva 2003/6/CE – Manipolazione del mercato – Armonizzazione – Operazioni reali – Informazioni false o fuorvianti – Fissazione del prezzo a un livello anormale o artificiale – Motivazioni legittime – Diffusione di informazioni)
(2020/C 132/07)
Nella causa E-5/19, procedimento penale contro F e G – ISTANZA della Corte d’appello di Borgarting (Borgarting lagmannsrett) ai sensi dell’articolo 34 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia in merito all’interpretazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), Páll Hreinsson, presidente (e giudice relatore), Per Christiansen e Bernd Hammermann, giudici, il 4 febbraio 2020 hanno pronunciato la sentenza, il cui dispositivo è il seguente:
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1. |
Le operazioni che sono eseguite, trasferendo spese e rischi con pieno effetto tra parti indipendenti, e segnalate correttamente al mercato, potrebbero fornire informazioni false ovvero fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo degli strumenti finanziari, ai sensi dell’articolo 1, punto 2, lettera a), primo trattino, della direttiva 2003/6/CE. Una valutazione volta a stabilire se si sia verificata una manipolazione del mercato ai sensi dell’articolo 1, punto 2, lettera a), primo trattino, della direttiva 2003/6/CE deve fondarsi su fattori oggettivi e sull’esame dei risultati dell’operazione e dei loro effetti. Tuttavia, nell’esame volto a stabilire se un’operazione fornisca informazioni false o fuorvianti, il reale interesse all’acquisto e alla vendita del valore mobiliare in questione può sostenere l’accertamento di tali fattori oggettivi. |
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2. |
Non è compatibile con l’articolo 1, punto 2, lettera a), secondo trattino, della direttiva 2003/6/CE il fatto di stabilire se un prezzo sia a un livello «anormale» o «artificiale» sulla base dei prerequisiti individuali dell’investitore che esegue un’operazione. È possibile stabilire se un prezzo sia «anormale» o «artificiale» ai sensi dell’articolo 1, punto 2, lettera a), secondo trattino, della direttiva 2003/6/CE sulla base di una singola operazione. Spetta al giudice del rinvio valutare e stabilire quali informazioni e fattori siano rilevanti ai fini della sua valutazione. Tra tali fattori si possono annoverare i confronti con i prezzi precedentemente rilevati e i cambiamenti delle condizioni degli scambi e del mercato, per quanto riguarda il mercato rilevante, lo strumento finanziario e il suo emittente. Un prezzo può essere fissato ai sensi dell’articolo 1, punto 2, lettera a), secondo trattino, della direttiva 2003/6/CE in un’operazione riguardante un valore mobiliare che non è negoziato in un sistema d’asta, ma che è oggetto di negoziazioni dirette tra due società di intermediazione. Spetta al giudice del rinvio stabilire se il prezzo sia stato fissato, tenendo conto di fattori come la natura e il tipo del mercato in questione, ivi compresi il tipo e la fissazione del prezzo dello strumento finanziario negoziato sul mercato, se il mercato e lo strumento finanziario in questione siano caratterizzati da scarsa liquidità nella negoziazione, nonché le informazioni disponibili ai partecipanti al mercato, ivi compresi i mezzi con cui sono messe a disposizione le informazioni sulle negoziazioni. |
|
3. |
Le motivazioni legate alla rivelazione della situazione di mercato relativa all’offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, o all’avvantaggiarsi dell’incertezza di altri investitori in proposito, possono, in linea di massima, costituire motivazioni legittime ai sensi dell’articolo 1, punto 2, lettera a), secondo trattino, della direttiva 2003/6/CE, purché non siano in contrasto con gli obiettivi della direttiva. Spetta al giudice nazionale valutare questo aspetto, alla luce del comportamento complessivo dell’investitore. Spetta inoltre al giudice nazionale valutare se esista una prassi di mercato ammessa, applicabile al mercato e allo strumento finanziario in questione. Sia la condizione di una motivazione legittima, sia quella della conformità dell’operazione a una prassi di mercato ammessa devono essere soddisfatte affinché un investitore possa beneficiare della deroga di cui all’articolo 1, punto 2, lettera a), secondo trattino. |
|
4. |
Non è compatibile con l’articolo 1, punto 2, lettera c), della direttiva 2003/6/CE considerare che le informazioni sono diffuse quando, in una situazione come quella di cui si tratta nella causa principale, un investitore ha dato a un broker informazioni su una potenziale operazione affinché siano trasmesse a uno o più altri investitori nel mercato, oppure quando il broker ha effettivamente trasmesso tali informazioni. |
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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23.4.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 132/11 |
Avviso agli operatori economici
Nuovo ciclo di richieste di sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali
(2020/C 132/08)
Si informano gli operatori economici che la Commissione ha ricevuto richieste in conformità agli iter amministrativi previsti nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (2011/C 363/02) (1) per il ciclo di gennaio 2021.
L’elenco dei prodotti per i quali è richiesta la sospensione dei dazi è ora disponibile sul sito tematico della Commissione (Europa) relativo all’unione doganale (2).
Si informano altresì gli operatori economici che il termine entro il quale devono pervenire alla Commissione, tramite le amministrazioni nazionali, le obiezioni nei confronti delle nuove richieste è il 19 giugno 2020, che è la data prevista per la seconda riunione del gruppo «Economia tariffaria».
Gli operatori interessati sono invitati a consultare periodicamente l’elenco per essere informati della situazione delle richieste.
Maggiori informazioni sulla procedura di sospensione tariffaria autonoma sono disponibili sul sito web Europa:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/suspensions/index_en.htm
(1) GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6.
(2) http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/susp/susp_home.jsp?Lang=it&Screen=0
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23.4.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 132/12 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9554 — Elanco Animal Health/Bayer Animal Health Division)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 132/09)
1.
In data 14 aprile 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
Elanco Animal Health Inc. («Elanco», Stati Uniti), |
|
— |
attività di Bayer AG relativa alla salute animale («BAH»), controllata da Bayer AG («Bayer»; Germania). |
Elanco acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di BAH.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
Elanco: Elanco è un’impresa del settore zoosanitario che opera su scala mondiale nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di prodotti per animali da compagnia e da reddito; |
|
— |
BAH: BAH, che comprende l’attività di Bayer AG relativa alla salute animale, opera su scala mondiale nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di prodotti per animali da compagnia e da reddito. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9554 — Elanco Animal Health/Bayer Animal Health Division
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax + 32 22964301
Indirizzo postale:
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Commissione europea |
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Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
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23.4.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 132/13 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9822 — Bridgepoint/Groupe Financière CEP)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 132/10)
1.
In data 14 aprile 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
Bridgepoint SAS («Bridgepoint», Francia), |
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— |
Groupe Financière CEP e relative controllate («CEP», Francia). |
Bridgepoint acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di CEP.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di titoli.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
Bridgepoint: impresa di investimento in private equity che svolge, attraverso le sue controllate, attività di gestione e consulenza per un certo numero di fondi di investimento con partecipazioni dirette o indirette in numerose imprese operanti in tutto il mondo; |
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— |
CEP: gruppo che opera principalmente nell'assicurazione sulla vita connessa all'erogazione di un mutuo e nell'intermediazione creditizia immobiliare. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione europea ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9822 — Bridgepoint/Groupe Financière CEP
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax: +32 22964301
Indirizzo postale:
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Commissione europea |
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Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
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23.4.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 132/14 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9840 — Macquarie/Fresco International)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 132/11)
1.
In data 16 aprile 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
Macquarie European Infrastructure Fund 4 LP («MEIF 4», Regno Unito), controllata in ultima istanza da Macquarie Group Limited («Macquarie», Australia), |
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— |
Fresco International S.à.r.l («Fresco International», Lussemburgo), attualmente sotto il controllo congiunto indiretto di Macquarie e Kuwait Investment Authority («KIA», Kuwait). |
MEIF 4 acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Fresco International.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
Macquarie: Macquarie è una società di investimento con partecipazioni in imprese di vari settori industriali, tra cui imprese di pubblica utilità del settore energetico in Europa; |
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— |
Fresco International: Fresco International è la holding del gruppo Viesgo, un gruppo di diritto spagnolo che detiene partecipazioni in una rete di distribuzione dell’energia elettrica in Spagna e impianti di generazione di energia elettrica in Spagna e in Portogallo. Fresco International è attualmente sotto il controllo congiunto indiretto di Macquarie e KIA. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9840 — Macquarie/Fresco International
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax + 32 22964301
Indirizzo postale:
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Commissione europea |
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Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).