ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 131

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
22 aprile 2020


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2020/C 131/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9737 — Ageas Portugal/JMRS/SPSI) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2020/C 131/02

Tassi di cambio dell'euro — 21 aprile 2020

2

2020/C 131/03

Decisione della Commissione, del 25 febbraio 2020, sugli orientamenti per la gestione degli attivi del fondo comune di copertura

3

2020/C 131/04

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), [pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 ]  ( 1 )

12

2020/C 131/05

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), [pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006]  ( 1 )

14

2020/C 131/06

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), [pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006]  ( 1 )

16


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2020/C 131/07

Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9780 — BNP Paribas/Bank of Baroda/JV), Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

17

2020/C 131/08

Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9794 — Renault/Ferrovial/Car Sharing Mobility Services), Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

19

2020/C 131/09

Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9809 — Eni Rewind/CDP Equity/CircularIT JV), Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

21

2020/C 131/10

Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9772 — Helvetia/CASER), Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

22

2020/C 131/11

Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9489 — Air Canada/Transat) ( 1 )

23


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

22.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 131/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9737 — Ageas Portugal/JMRS/SPSI)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 131/01)

L’8 aprile 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9737. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

22.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 131/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

21 aprile 2020

(2020/C 131/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0837

JPY

yen giapponesi

116,39

DKK

corone danesi

7,4582

GBP

sterline inglesi

0,88120

SEK

corone svedesi

10,9543

CHF

franchi svizzeri

1,0517

ISK

corone islandesi

157,80

NOK

corone norvegesi

11,4843

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,447

HUF

fiorini ungheresi

355,02

PLN

zloty polacchi

4,5291

RON

leu rumeni

4,8373

TRY

lire turche

7,5658

AUD

dollari australiani

1,7266

CAD

dollari canadesi

1,5393

HKD

dollari di Hong Kong

8,3987

NZD

dollari neozelandesi

1,8181

SGD

dollari di Singapore

1,5510

KRW

won sudcoreani

1 335,34

ZAR

rand sudafricani

20,5853

CNY

renminbi Yuan cinese

7,6888

HRK

kuna croata

7,5700

IDR

rupia indonesiana

17 001,63

MYR

ringgit malese

4,7634

PHP

peso filippino

55,096

RUB

rublo russo

83,2936

THB

baht thailandese

35,269

BRL

real brasiliano

5,7619

MXN

peso messicano

26,3957

INR

rupia indiana

83,3760


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


22.4.2020   

IT

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C 131/3


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2020

sugli orientamenti per la gestione degli attivi del fondo comune di copertura

(2020/C 131/03)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (1), in particolare l’articolo 213, paragrafo 5,

previa consultazione del contabile della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il ricorso a strumenti finanziari, garanzie di bilancio e assistenza finanziaria consente un utilizzo efficace ed efficiente delle risorse di bilancio dell’Unione. Per poter mobilitare, in caso di necessità, un volume considerevole di stanziamenti di pagamento è pertanto necessario alimentare i fondi di garanzia.

(2)

Conformemente al regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e al regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la Commissione gestisce gli attivi del fondo di garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici e del fondo di garanzia del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile. La Banca europea per gli investimenti (BEI) gestisce le attività del fondo di garanzia per le azioni esterne, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (4).

(3)

La Commissione propone di istituire, a decorrere dalla data di applicazione del quadro finanziario pluriennale post 2020, due nuove garanzie globali di bilancio: la garanzia InvestEU nell’intesa comune parziale dei colegislatori sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU (5) e la garanzia per le azioni esterne in una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) (6). Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, dell’intesa comune parziale dei colegislatori sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU, a copertura della garanzia InvestEU possono essere utilizzati, tra l’altro, contributi degli Stati membri. La garanzia per le azioni esterne, che sostiene operazioni coperte da garanzie di bilancio, assistenza macrofinanziaria e prestiti a favore di paesi terzi sulla base della decisione 77/270/Euratom (7) del Consiglio, dovrebbe essere fondata sulla garanzia dell’EFSD e sul fondo di garanzia per le azioni esterne. Il saldo al 31 dicembre 2020 degli attivi netti relativi al Fondo di garanzia dell’EFSD e al fondo di garanzia per le azioni esterne dovrebbe essere trasferito al fondo comune di copertura.

(4)

Gli accantonamenti a copertura delle passività finanziarie derivanti dagli strumenti finanziari, dalle garanzie di bilancio o dall’assistenza finanziaria dovrebbero essere depositati nel fondo comune di copertura. Conformemente all’articolo 211, paragrafo 4, e all’articolo 212, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 («il regolamento finanziario»), il fondo comune di copertura dovrebbe essere costituito dalle seguenti risorse: contributi provenienti dal bilancio generale dell’Unione, in conformità della normativa applicabile, in particolare del regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale, e previo esame delle possibilità di riassegnazione; utili sugli investimenti delle risorse detenute nel fondo comune di copertura; importi recuperati dai debitori inadempienti secondo la procedura di recupero stabilita nell’accordo di garanzia o di prestito; entrate e ogni altro pagamento ricevuto dall’Unione in conformità dell’accordo di garanzia o di prestito; se del caso, contributi in denaro contante degli Stati membri e di terzi a favore di strumenti finanziari, garanzie di bilancio o assistenza finanziaria dell’Unione.

(5)

Le risorse del fondo comune di copertura dovrebbero essere assegnate ai comparti corrispondenti a ciascuno degli strumenti di finanziamento. La gestione dei fondi dei comparti sottostanti come un unico grande portafoglio di attivi presenta diversi vantaggi. Fornisce economie di scala operative nella gestione degli attivi. Consente di ottenere più ampi benefici dalla diversificazione degli attivi e riduce la necessità di detenere denaro contante ed equivalenti di liquidità per rispettare il tasso di copertura effettivo di cui all’articolo 213 del regolamento finanziario.

(6)

Le norme applicabili alla copertura e al fondo comune di copertura dovrebbero fornire un solido quadro di controllo interno al fine di garantire un uso efficiente ed efficace delle risorse del bilancio UE, come pure una gestione e una distribuzione efficienti dei fondi.

(7)

Gli orientamenti per la gestione degli attivi del fondo comune di copertura dovrebbero garantire la liquidità necessaria a coprire integralmente e tempestivamente i flussi in uscita richiesti, come le attivazioni della garanzia, e a garantire la salvaguardia del capitale lungo l’orizzonte di investimento del fondo, con un elevato livello di affidabilità. Gli attivi dovrebbero essere gestiti dal gestore finanziario sulla base di una strategia di investimento espressa in una ripartizione strategica delle attività che rispecchi gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio La strategia di investimento dovrebbe riflettersi in un parametro di riferimento strategico (il «benchmark»). Il benchmark dovrebbe essere fissato in linea con le buone pratiche del settore.

(8)

La deviazione dal benchmark in termini di ripartizione delle attività e/o di caratteristiche di rischio del portafoglio dovrebbe essere consentita, entro certi limiti, al fine di aumentare il rendimento atteso. Resta tuttavia inteso che variazioni significative delle condizioni di mercato o altri fattori che incidono sul contesto degli investimenti possono dare luogo a deviazioni dai valori di portafoglio previsti.

(9)

La gestione degli attivi dovrebbe essere effettuata utilizzando un universo di investimento che garantisca il giusto equilibrio tra rischio e rendimento e la necessaria liquidità del portafoglio. Gli strumenti derivati non dovrebbero essere utilizzati a fini speculativi. I criteri di selezione degli attivi dovrebbero tenere pienamente conto degli obiettivi della Commissione relativi al rafforzamento della sostenibilità del quadro di finanziamento e dell’equità sociale. Le pratiche di investimento attente ai fattori ambientali, sociali e di governance (ESG), con particolare riferimento alla comunicazione della Commissione sul Green Deal europeo (8), stanno diventando sempre più importanti e la Commissione dovrebbe dare l’esempio in questo settore.

(10)

Il gestore finanziario dovrebbe mantenere un importo minimo di risorse del fondo in denaro contante o equivalenti di liquidità («riserva di liquidità») in conformità delle norme prudenziali, tenendo conto delle previsioni di pagamento fornite dai servizi ordinatori degli strumenti finanziari, delle garanzie di bilancio o dell’assistenza finanziaria in conformità dell’articolo 212 del regolamento finanziario e dell’articolo 213, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario.

(11)

L’adozione e l’attuazione della strategia di investimento dovrebbero essere soggette a una struttura di governance che garantisca l’indipendenza della funzione di gestione dei rischi. È necessario definire chiaramente i ruoli del gestore finanziario e del contabile, nonché dei servizi della Commissione che attuano gli strumenti finanziari, le garanzie di bilancio o l’assistenza finanziaria connessi a vari comparti del fondo comune di copertura, il cui personale è stato incaricato di svolgere le mansioni corrispondenti che erano state delegate all’ordinatore (di seguito «servizi ordinatori»).

(12)

Il gestore finanziario dovrebbe sorvegliare l’attuazione della strategia di investimento in conformità delle norme e delle procedure che devono essere definite dal contabile, delle norme prudenziali e della sana gestione finanziaria. A norma dell’articolo 213, paragrafo 3, del regolamento finanziario, il gestore finanziario calcola il tasso di copertura effettivo; è inoltre tenuto a riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al fondo comune di copertura in conformità dell’articolo 214 di tale regolamento.

(13)

La Commissione ha pubblicato una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio (9) sulla base della valutazione indipendente di cui all’articolo 212 del regolamento finanziario. Nella comunicazione è confermato che la gestione finanziaria degli attivi del fondo comune di copertura sarà effettuata dalla Commissione.

(14)

Il gestore finanziario non dovrebbe avere responsabilità incompatibili a norma del regolamento finanziario, ovvero le sue responsabilità dovrebbero essere distinte da quelle dei servizi ordinatori per gli strumenti di finanziamento, o da quelle del contabile.

(15)

La direzione generale del Bilancio ha acquisito esperienza nella gestione di vari portafogli di investimento e dispone di un quadro di governance adeguato e di norme interne atte a garantire una gestione finanziaria efficiente degli attivi del fondo comune di copertura. Le stesse funzioni sono state svolte dalla direzione generale degli Affari economici e finanziari («DG ECFIN») fino al 31 dicembre 2019. Conformemente alla decisione della presidente della Commissione del 1o dicembre 2019 relativa all’organizzazione delle responsabilità dei membri della Commissione [P(2019)1], la direzione L, «Operazioni finanziarie e di tesoreria», della DG ECFIN è stata trasferita dalla DG ECFIN alla direzione generale del Bilancio, ad eccezione del gruppo di lavoro sull’approfondimento dell’Unione economica e monetaria, che rimane alla DG ECFIN. È pertanto necessario fornire una chiara definizione del ruolo del gestore finanziario all’interno della Commissione e delegare al direttore generale della direzione generale del Bilancio le responsabilità e i compiti del gestore finanziario.

(16)

A norma dell’articolo 212, paragrafo 3, del regolamento finanziario, il contabile stabilisce le procedure applicabili alle operazioni in entrate e in spese e, d’accordo con il gestore finanziario, alle attività e alle passività connesse al fondo comune di copertura.

(17)

I servizi ordinatori degli strumenti finanziari, delle garanzie di bilancio o dell’assistenza finanziaria dovrebbero monitorare attivamente le passività finanziarie sotto la loro responsabilità e informare il responsabile finanziario in merito agli sviluppi della situazione su base annuale e senza indugio in caso di modifiche sostanziali.

(18)

La Commissione dovrebbe specificare in che modo il responsabile finanziario, il contabile e i servizi ordinatori devono adempiere ai rispettivi ruoli e responsabilità stabiliti nella presente decisione e in che modo dovrebbero stabilire il funzionamento della struttura di gestione del fondo comune di copertura. Le ulteriori regole necessarie per l’applicazione della presente decisione dovrebbero essere stabilite da un atto amministrativo interno e da un accordo sul livello dei servizi.

(19)

Le risorse del Fondo europeo per gli investimenti strategici e del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, per i quali esistevano i rispettivi fondi di garanzia, dovrebbero confluire in due comparti del fondo comune di copertura. È pertanto necessario abrogare i corrispondenti orientamenti per la gestione degli attivi relativi a tali fondi di garanzia.

(20)

Conformemente all’articolo 282, paragrafo 3, lettera g), del regolamento finanziario, le disposizioni che istituiscono il fondo comune di copertura si applicano a decorrere dalla data di applicazione del quadro finanziario pluriennale post 2020. La presente decisione dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data,

DECIDE:

Articolo 1

Attività e strumenti di finanziamento del fondo comune di copertura

1.   Visti l’articolo 211, paragrafo 4, e l’articolo 212, paragrafo 1, del regolamento finanziario, il fondo comune di copertura detiene in particolare le dotazioni dei seguenti strumenti di finanziamento, previsti negli atti legislativi che istituiscono le seguenti garanzie di bilancio e assistenza finanziaria:

(a)

garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici;

(b)

garanzia del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile e fondo di garanzia per le azioni esterne.

2.   Il fondo comune di copertura detiene anche le dotazioni di altri strumenti di finanziamento, con riserva dell’entrata in vigore delle pertinenti disposizioni degli atti giuridici proposti che istituiscono i relativi strumenti finanziari, garanzie di bilancio e assistenza finanziaria.

3.   Inoltre, e visto l’articolo 279, paragrafo 3, del regolamento finanziario, le dotazioni di ulteriori strumenti di finanziamento possono essere trasferite al fondo comune di copertura, in denaro contante o in titoli di proprietà di attività finanziarie ammissibili, in particolare:

a)

gli strumenti finanziari esistenti con un ampio portafoglio in essere di attivi aventi lo stesso universo d’investimento del fondo comune di copertura, come disposto all’articolo 8 del presente regolamento, se ciò è coerente con l’articolo 279, paragrafo 3, del regolamento finanziario;

b)

altri strumenti strategici della Commissione che hanno acquisito ampi portafogli in essere di attivi aventi lo stesso universo d’investimento del fondo comune di copertura, come definito all’articolo 8;

c)

attivi degli Stati membri che richiedono la gestione di un possibile contributo dei Fondi in regime di gestione concorrente, come previsto ai fini della creazione di un comparto per lo Stato membro in questione nell’ambito del programma InvestEU.

4.   Il trasferimento di ulteriori dotazioni al fondo comune di copertura, di cui al paragrafo 3, è notificato in anticipo da un servizio ordinatore al gestore finanziario e concordato in anticipo tra servizio ordinatore e gestore finanziario.

5.   Per gli impegni esistenti non inclusi nel fondo comune di copertura, in virtù dell’articolo 279, paragrafo 3, del regolamento finanziario, restano in vigore gli orientamenti e le istruzioni per la gestione degli attivi già concordati.

Articolo 2

Obiettivo generale della gestione del fondo comune di copertura

1.   Il fondo comune di copertura è gestito in modo da garantire la liquidità necessaria a coprire integralmente e tempestivamente tutti i flussi in uscita e le attivazioni della garanzia richiesti e da preservare il capitale lungo l’orizzonte d’investimento del fondo, con un elevato livello di affidabilità.

2.   Per conseguire l’obiettivo generale di cui al paragrafo 1, il gestore finanziario del fondo comune di copertura gestisce gli attivi nel rispetto delle norme prudenziali e dei principi di sana gestione finanziaria e in conformità delle norme e delle procedure stabilite dal contabile della Commissione.

3.   Il portafoglio del fondo comune di copertura è costituito in modo da garantire un livello elevato di diversificazione tra classi di attivi ammissibili, zone geografiche, emittenti e scadenze al fine di gestire le fluttuazioni del suo valore.

Articolo 3

Struttura e funzionamento del fondo comune di copertura

1.   Le risorse del fondo comune di copertura sono ripartite in comparti corrispondenti a ciascuno degli strumenti di finanziamento, come definito all’articolo 1.

2.   La quota dei comparti è determinata su base proporzionale, tenendo conto dei contributi agli attivi e dei prelievi dagli attivi del fondo comune di copertura da parte di ciascuno degli strumenti di finanziamento.

3.   Le passività sostenute dagli strumenti di finanziamento sottostanti sono soddisfatte attingendo agli attivi del fondo comune di copertura, fino a concorrenza della quota corrispondente al comparto pertinente. Qualsiasi prelievo eccedente deve essere eccezionale, temporaneo e restituito dallo strumento di finanziamento all’importo nominale.

4.   Se gli attivi del fondo comune di copertura corrispondenti alla quota del comparto pertinente sono esauriti, la Commissione chiede all’autorità di bilancio gli stanziamenti necessari per rispettare gli impegni assunti.

5.   In casi eccezionali, a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, lettera g), del regolamento finanziario, la Commissione può procedere, all’interno della propria sezione di bilancio, a storni di stanziamenti dalla voce di bilancio di una garanzia di bilancio alla voce di bilancio di un’altra garanzia di bilancio, in casi eccezionali in cui le risorse accantonate nel fondo comune di copertura di quest’ultima siano insufficienti per l’attivazione di una garanzia e fatto salvo il successivo ripristino dell’importo stornato secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettera g), del regolamento finanziario e all’articolo 212, paragrafo 4, del regolamento finanziario.

6.   A norma dell’articolo 211, paragrafo 7, del regolamento finanziario la Commissione, nel più breve tempo possibile, riferisce all’autorità di bilancio se il valore delle quote di un comparto scende al di sotto del 50 % degli importi previsti dopo l’applicazione del tasso di copertura effettivo e, nuovamente, se tale valore scende al di sotto del 30 % degli importi previsti.

Articolo 4

Far fronte alle attivazioni della garanzia

1.   La liquidazione delle attivazioni della garanzia corrispondenti agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio e all’assistenza finanziaria coperte mediante il fondo comune di copertura («attivazioni della garanzia») avviene nel rispetto degli obblighi di tracciabilità e registrazione dei suddetti trasferimenti all’interno del sistema contabile della Commissione.

2.   Le attivazioni della garanzia e altre pertinenti richieste di pagamento possono essere soddisfatte mediante denaro contante e/o mediante la vendita di attività del fondo comune di copertura e/o mediante contratti di vendita con patto di opzione, entro i limiti di rischio applicabili.

3.   Al ricevimento di una richiesta di attivazione della garanzia o di una richiesta di pagamento da parte di un partner esecutivo, oppure al fine di mantenere un importo minimo di risorse in denaro contante o equivalenti di liquidità all’interno della riserva di liquidità, a norma dell’articolo 212 e dell’articolo 213, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario, presso la tesoreria centrale della Commissione, il servizio ordinatore responsabile dello strumento di finanziamento emette un ordine di ricostituzione per ripristinare il valore della linea corrispondente della riserva di liquidità. Sulla base dei suddetti ordini di ricostituzione la tesoreria della Commissione chiede il trasferimento degli importi su un conto appositamente creato per la gestione delle attivazioni della garanzia o delle richieste di pagamento; a partire da tale conto gli importi sono messi a disposizione dei servizi ordinatori, che li possono utilizzare per effettuare i pagamenti ai partner esecutivi.

4.   I servizi ordinatori comunicano in anticipo, non appena disponibili, informazioni su tutte le attivazioni della garanzia o richieste di pagamento pertinenti al fine di consentire al gestore finanziario di prepararsi adeguatamente a soddisfare tali attivazioni della garanzia e richieste di pagamento. I servizi ordinatori degli strumenti di finanziamento controllano attivamente le passività finanziarie sotto la loro responsabilità al fine di fornire, nella misura del possibile, previsioni sulle entrate e informazioni tempestive riguardanti le attivazioni della garanzia previste.

5.   La relazione annuale sul funzionamento del fondo comune di copertura presenta informazioni sulle attivazioni della garanzia e sulle richieste di pagamento pertinenti soddisfatte dal fondo comune di copertura.

Articolo 5

Strategia di investimento

1.   Il gestore finanziario elabora una strategia di investimento per orientare la gestione degli attivi del fondo comune di copertura al fine di conseguire gli obiettivi di investimento di cui all’articolo 2. Tale strategia di investimento è espressa sotto forma di ripartizione strategica delle attività, che stabilisce le ripartizioni mirate indicative tra le diverse categorie di attività finanziarie ammissibili nel portafoglio.

2.   Il gestore finanziario riflette la ripartizione strategica delle attività in un parametro di riferimento strategico («benchmark»), rispetto al quale va confrontato il rendimento del fondo comune di copertura.

3.   La strategia di investimento e il benchmark sono proposti dal responsabile finanziario e approvati dal contabile, previa consultazione e in collegamento con i servizi ordinatori.

4.   La strategia di investimento e il benchmark possono essere modificati in caso di un cambiamento delle condizioni economiche debitamente documentato e motivato, di un cambiamento sostanziale delle esigenze e della situazione degli strumenti di finanziamento, oppure di una variazione significativa delle stime relative ai flussi in entrata e in uscita. In caso di modifica della strategia di investimento è seguita la stessa procedura prevista per l’adozione iniziale. La strategia di investimento è stabilita tenendo conto dell’orizzonte di investimento e della tolleranza al rischio del fondo comune di copertura.

5.   L’orizzonte di investimento del fondo comune di copertura rispecchia gli orizzonti di investimento combinati dei diversi strumenti di finanziamento, tenendo conto del profilo temporale dei contributi di bilancio e delle stime dei flussi in entrata e in uscita fornite dai servizi ordinatori responsabili degli strumenti di finanziamento prima della definizione della strategia di investimento iniziale e su base annua per tutta la durata dello strumento di finanziamento oppure qualora si prevedano cambiamenti significativi.

6.   Il gestore finanziario definisce la tolleranza al rischio del fondo comune di copertura come l’importo massimo delle perdite derivanti dalla gestione degli attivi che il fondo comune di copertura può accettare. La tolleranza al rischio è espressa mediante parametri di rischio come il valore a rischio, stabiliti con un grado di affidabilità molto elevato, in modo che la probabilità che le perdite effettive superino le perdite massime attese sia molto bassa.

Articolo 6

Attuazione della strategia di investimento da parte del gestore finanziario

1.   Il gestore finanziario attua la strategia di investimento tenendo conto degli orientamenti per la gestione degli attivi nonché dei regolamenti e delle procedure pertinenti.

2.   Il gestore finanziario sovrintende al funzionamento dei processi previsti dalla presente decisione.

3.   Il gestore finanziario riferisce in conformità dell’articolo 11.

4.   Il servizio di gestione dei rischi del gestore finanziario segnala al contabile eventuali preoccupazioni significative in relazione alla sana e prudente gestione finanziaria degli attivi.

5.   Il gestore finanziario sovrintende all’acquisto di tutti i pertinenti servizi di sostegno (contabilità, analisi, soluzioni di negoziazione) necessari a garantire l’efficace attuazione della strategia di investimento.

6.   Per garantire l’attuazione efficace ed efficiente della strategia di investimento, il gestore finanziario ha il potere di delegare funzioni o processi specifici a prestatori di servizi accreditati, che sono in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per svolgere gli incarichi assegnati. Possono essere delegate le attività seguenti:

a)

valutazione e contabilizzazione degli attivi e delle quote dei comparti del fondo comune di copertura;

b)

deposito, custodia e gestione amministrativa degli attivi del fondo comune di copertura;

c)

costruzione, valutazione e mantenimento degli indici dei parametri di riferimento (benchmark) e dei dati di mercato.

Articolo 7

Misurazione e valutazione del rendimento

1.   Il gestore finanziario calcola almeno mensilmente un valore netto d’inventario (NAV) per il fondo comune di copertura. Tutte le operazioni (flussi in entrata/in uscita) sono prese in considerazione ai fini del NAV a fine mese.

2.   I profitti o le perdite globali derivanti dall’investimento degli attivi, rispecchiati dal NAV del fondo comune di copertura, sono distribuiti in proporzione alla quota dei comparti dei rispettivi strumenti finanziari, garanzie di bilancio e assistenza finanziaria.

3.   La valutazione del portafoglio è effettuata utilizzando i metodi e le procedure di valutazione proposti dal gestore finanziario e approvati dal contabile. Tali metodi e procedure possono avvalersi dei prezzi di chiusura del mercato, di prezzi frutto di stime esterne, prezzi quotati a mercato attivo e, se questi non sono disponibili, elaborati da modelli di valutazione interna o esterna. In caso di acquisto o vendita di attivi sono utilizzati i prezzi dell’operazione.

4.   Il rendimento del portafoglio è valutato sulla base del fair value, tenendo conto dei prezzi di mercato degli strumenti. Il rendimento del portafoglio è calcolato sia su base assoluta che relativamente al benchmark, come indicato all’articolo 5.

5.   I costi diretti della gestione degli attivi del fondo comune di copertura sono assorbiti dagli attivi del fondo comune di copertura. Tra i suddetti costi rientrano le spese di custodia, i costi degli audit esterni, i costi di negoziazione e hedging, le commissioni bancarie e i costi relativi alle operazioni di prestito titoli e altre operazioni ammissibili ai sensi dell’articolo 8.

6.   I costi delle infrastrutture di negoziazione, compresi i costi del servizio dati direttamente connessi alla gestione degli attivi del fondo comune di copertura, possono essere detratti dagli attivi del Fondo.

Articolo 8

Universo di investimento ammissibile

1.   Il fondo comune di copertura investe esclusivamente in:

a)

attivi del mercato monetario denominati in euro;

b)

titoli a reddito fisso;

c)

investimenti collettivi regolamentati in capitale di debito e capitale netto.

2.   Il fondo comune di copertura è esposto a tali classi di attivi mediante investimenti nei seguenti strumenti o effettuando le seguenti operazioni:

a)

depositi;

b)

strumenti del mercato monetario e fondi comuni monetari che offrono liquidità giornaliera, disciplinati dal regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio (10);

c)

strumenti di debito quali obbligazioni, buoni e effetti, e strumenti cartolarizzati in linea con i criteri STS (semplice, trasparente e standardizzata) di cui al regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (11);

d)

organismi di investimento collettivo oggetto della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), compresi i fondi indicizzati quotati (ETF) che investono in azioni o strumenti di debito e in cui l’importo massimo delle perdite non può eccedere l’importo investito;

e)

operazioni di vendita con patto di opzione (repo), conformemente all’articolo 212, paragrafo 2, del regolamento finanziario;

f)

operazioni di acquisto con patto di rivendita (reverse repo);

g)

operazioni di prestito titoli presso sistemi di compensazione riconosciuti come Clearstream e Euroclear, o con i principali istituti finanziari specializzati in questo tipo di operazioni.

3.   I derivati, sotto forma di contratti forward e future e di swap, sono utilizzati unicamente ai fini di un’efficiente gestione del portafoglio e non a fini di speculazione o di leva finanziaria sulle posizioni. I derivati possono essere utilizzati per l’adeguamento della durata, l’attenuazione del rischio di credito o di altri rischi pertinenti o variazioni della ripartizione delle attività coerenti con la politica di investimento.

4.   Gli attivi del fondo comune di copertura possono essere investiti in obbligazioni «hedged» ad alta liquidità in dollari statunitensi emesse da enti sovrani e sovranazionali unicamente a fini di diversificazione ed esposizione ad un’altra curva di tassi d’interesse. I rischi di cambio sono coperti attraverso un uso adeguato di swap o altri strumenti di forex hedging (copertura del rischio di cambio), come specificato al paragrafo 3.

5.   Previo accordo del contabile, il gestore finanziario può ampliare l’ambito degli investimenti ammissibili al fine di includervi altre classi di attivi e altre operazioni di investimento coerenti con la strategia e gli obiettivi di investimento, nonché le valute di altre economie avanzate, elencate di volta in volta dal Fondo monetario internazionale e nell’ottica della copertura del rischio di cambio. Qualsiasi decisione volta a includere nuove classi di attivi, operazioni di investimento o valute di economie avanzate è supportata da una giustificazione motivata per classe di attività, operazione o valuta, che illustri in che modo l’estensione delle possibilità di investimento consentirà di migliorare la performance in termini di rischio e rendimento del fondo comune di copertura. La giustificazione comprende una valutazione delle capacità operative necessarie per sostenere queste nuove possibilità di investimento.

Articolo 9

Elenco degli attivi esclusi dagli investimenti per motivi etici o morali

1.   Il gestore finanziario non investe consapevolmente gli attivi del fondo comune di copertura in titoli emessi da imprese delle quali è stata accertata, con sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva, la partecipazione ad attività:

a)

riconosciute illecite o vietate per motivi etici o morali dal quadro normativo dell’Unione e dalle convenzioni e dagli accordi internazionali;

b)

connesse allo sviluppo, alla produzione e al commercio di munizioni o armi vietati dal diritto internazionale applicabile.

2.   Gli attivi del fondo comune di copertura non sono investiti in titoli emessi da imprese che, a conoscenza del gestore finanziario, generano più del 25 % delle loro entrate annuali complessive attraverso le attività elencate di seguito:

a)

attività di gioco d’azzardo (connesse a produzione, concezione, distribuzione, trattamento, commercio o software);

b)

prodotti e attività connessi al tabacco (produzione, distribuzione, lavorazione e commercio);

c)

commercio sessuale e relativi servizi, media e infrastrutture.

Articolo 10

Considerazione dei fattori ambientali, sociali e di governance

1.   La strategia di investimento del fondo comune di copertura è attuata in linea con l’obiettivo strategico dell’Unione di promuovere la finanza sostenibile e l’equità sociale nella massima misura possibile compatibilmente con la salvaguardia del capitale del fondo comune di copertura.

2.   L’attuazione della politica di investimento del fondo comune di copertura è conforme a tutta la normativa pertinente di promozione degli strumenti finanziari attenti ai fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) e rispetta le norme, i sistemi, i criteri e i processi pertinenti stabiliti nel quadro normativo dell’Unione.

3.   Il gestore finanziario consulta il gruppo di esperti tecnici dell’UE sulla finanza sostenibile, o il suo successore, in merito all’attuazione dei fattori ESG nella strategia di investimento per il fondo comune di copertura.

4.   Il gestore finanziario monitora il profilo ESG del fondo comune di copertura e riferisce periodicamente in merito, anche attraverso la relazione annuale di cui all’articolo 11.

Articolo 11

Relazioni e contabilità del fondo comune di copertura

1.   La relazione annuale a norma dell’articolo 214, paragrafo 2, del regolamento finanziario comprende informazioni fondamentali sulla composizione generale del portafoglio, il numero di attivazioni, il numero di operazioni e il rendimento rispetto al benchmark.

2.   La relazione annuale illustra il rendimento globale del fondo comune di copertura e gli eventuali sviluppi salienti relativi ai risultati e alle operazioni del fondo comune di copertura nel corso dell’esercizio.

3.   Il contabile provvede alla tempestiva elaborazione dei conti annuali relativi agli attivi detenuti dal fondo comune di copertura e al loro consolidamento nei conti annuali dell’Unione.

4.   Il gestore finanziario fornisce tutte le informazioni e l’assistenza al contabile, su richiesta, in ottemperanza a tale prescrizione.

5.   Il gestore finanziario elabora relazioni mensili in materia di rischio e rendimento.

6.   Il gestore finanziario fornisce informazioni sulla situazione e sul rendimento del fondo comune di copertura su richiesta del contabile, del Parlamento europeo o del Consiglio e della Corte dei conti europea.

Articolo 12

Abrogazione

La decisione C(2016)165 della Commissione (13) e la decisione C(2017)7693 della Commissione (14) sono abrogate.

Articolo 13

Delega delle responsabilità del gestore finanziario

La Commissione delega le responsabilità e i compiti del gestore finanziario al direttore generale della direzione generale del Bilancio, ad eccezione degli obblighi di rendicontazione di cui all’articolo 214, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

Il direttore generale della direzione generale del Bilancio assume tali responsabilità e svolge tali compiti su base continuativa e presenta al collegio dei commissari tutte le raccomandazioni e le relazioni sul funzionamento del fondo comune di copertura.

Articolo 14

Data di applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dalla data di applicazione del quadro finanziario pluriennale post 2020.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2020

Per la Commissione

Johannes HAHN

Membro della Commissione


(1)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell’1.7.2015, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell’EFSD e il Fondo di garanzia dell’EFSD (GU L 249 del 27.9.2017, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (versione codificata) (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).

(5)  Intesa comune parziale dei colegislatori sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU [COM (2018) 439 final del 6 giugno 2018].

(6)  COM(2018) 460 final del 14 giugno 2018.

(7)  Decisione 77/270/Euratom del Consiglio, del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9).

(8)  COM(2019) 640 final dell’11 dicembre 2019.

(9)  COM(2020) 130.

(10)  Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8).

(11)  Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).

(12)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(13)  Decisione C(2016) 165 della Commissione, del 21 gennaio 2016, che approva gli orientamenti per la gestione delle attività del fondo di garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici.

(14)  Decisione C(2017) 7693 della Commissione, del 22 novembre 2017, che approva gli orientamenti per la gestione delle attività del fondo di garanzia del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile e che modifica la decisione C(2005) 2992 sulla gestione delle operazioni finanziarie fuori bilancio della Comunità europea (CE), della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom), della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) in liquidazione e successivamente del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio).


22.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 131/12


Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

[pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1) ]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 131/04)

Decisioni di rilascio di un’autorizzazione

Riferimento della decisione  (2)

Data della decisione

Denominazione della sostanza

Titolare dell’autorizzazione

Numero di autorizzazione

Uso autorizzato

Data di scadenza del periodo di revisione

Motivi della decisione

C(2020) 2089

15 aprile 2020

Idrossiottaossodizincatodicromato di potassio

N. CE: 234-329-8, n. CAS: 11103-86-9

PPG Industries (UK) Ltd., Needham Road, IP14 2AD Stowmarket, Suffolk, Regno Unito

REACH/20/6/0

Formulazione di miscele destinate esclusivamente agli usi da REACH/20/6/5 a REACH/20/6/9

22 gennaio 2026

A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative.

Finalin GmbH, Georg-Wilhelm-Straße 189 , 21107 Amburgo, Germania

REACH/20/6/1

PPG Europe B.V., Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn Paesi Bassi

REACH/20/6/2

PPG Coatings SA, 7 allée de la Plaine 76700, Gonfreville l’Orcher, Francia

REACH/20/6/3

Aviall Services Inc., Schillingweg 40 , 2153PL Nieuw-Vennep, Noord-Holland, Paesi Bassi

REACH/20/6/4

PPG Industries (UK) Ltd., Needham Road, IP14 2AD Stowmarket, Suffolk, Regno Unito

REACH/20/6/5

Nel primer e nei rivestimenti (anche come primer di lavaggio) per il settore aerospaziale in cui è necessaria una delle seguenti funzionalità fondamentali: resistenza alla corrosione, aderenza della vernice/compatibilità con il sistema legante, spessore dello strato, resistenza chimica, resistenza alla temperatura (resistenza allo sbalzo termico), compatibilità con il substrato e con le temperature di lavorazione

Finalin GmbH, Georg-Wilhelm-Straße 189 , 21107 Amburgo, Germania

REACH/20/6/6

PPG Europe B.V., Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn, Paesi Bassi

REACH/20/6/7

PPG Coatings SA, 7, allee de la Plaine 76700, Gonfreville l’Orcher, Francia

REACH/20/6/8

Aviall Services Inc., Schillingweg 40, 2153PL Nieuw-Vennep, Noord-Holland, Paesi Bassi

REACH/20/6/9


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it


22.4.2020   

IT

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C 131/14


Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

[pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1) ]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 131/05)

Decisioni di rilascio di un’autorizzazione

Riferimento della decisione  (2)

Data della decisione

Nome della sostanza

Titolare dell’autorizzazione

Numero di autorizzazione

Uso autorizzato

Data di scadenza del periodo di revisione

Motivi della decisione

C(2020) 2090

15 aprile 2020

Tris(cromato) di dicromo

N. CE 246-356-2; N. CAS 24613-89-6

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40191 Düsseldorf, North-Rhine Westfalia, GERMANIA

REACH/20/1/0

Formulazione di miscele destinate esclusivamente agli usi REACH/20/1/2 e REACH/20/1/3 Trattamento superficiale di metalli

22 gennaio 2026

A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative.

Henkel Global Supply Chain B.V., Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA Amsterdam, PAESI BASSI

REACH/20/1/1

 

 

 

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40191 Düsseldorf, North-Rhine Westfalia, GERMANIA

REACH/20/1/2

(quali alluminio, acciaio, zinco, magnesio, titanio, leghe), materiali compositi e sigillanti per rivestimenti anodici per il settore aerospaziale in processi di trattamento superficiale che richiedono una delle funzioni fondamentali elencate nell’allegato

 

 

Henkel Global Supply Chain B.V., Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA Amsterdam, PAESI BASSI

REACH/20/1/3

 

 

 


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all’indirizzo: https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it


22.4.2020   

IT

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C 131/16


Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (1)

[pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (2)]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 131/06)

Decisione di rilascio di un’autorizzazione parziale

Riferimento della decisione  (3)

Data della decisione

Nome della sostanza

Titolare dell’autorizzazione

Numeri di autorizzazione

Usi autorizzati

Data di scadenza del periodo di revisione

Motivi della decisione

C(2020) 1655

19 marzo 2020

Triossido di cromo N. CE 215-607-8;N. CAS: 1333-82-0

HAPOC GmbH & Co KG, S.A, In der Neuen Welt 8, 87700, Memmingen, Germania

REACH/20/8/0

Uso in forma solida e in soluzione acquosa di qualsiasi composizione per modificare le proprietà di superfici in ottone o bronzo per i prodotti di ingegneria medica, esclusivamente per la preparazione finale di tali superfici e la placcatura trasparente dell’alloggiamento interno di vaporizzatori per anestesia destinati ad essere integrati nelle macchine per anestesia utilizzate in ospedali e cliniche

21 settembre 2029

A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.


(1)  La presente versione aggiorna la sintesi pubblicata nella GU C 99 del 26 marzo 2020.

(2)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1

(3)  La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_en.htm


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

22.4.2020   

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C 131/17


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9780 — BNP Paribas/Bank of Baroda/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 131/07)

1.   

In data 14 aprile 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

BNP Paribas Asset Management Asia («BNPP AM Asia», Hong Kong), di proprietà del gruppo BNP Paribas («BNPP», Francia),

BNP Paribas Asset Management India Private Limited («BNPP AMC», India),

BNP Paribas Trustee India Private Limited («BNPP TC», India),

Bank of Baroda («BOB», India),

Baroda Asset Management India Limited («BOB AMC», India),

Baroda Trustee India Private Limited («BOB TC», India, insieme a BNPP AMC, BOB AMC e BNPP TC, la «JV», India).

BNPP AM Asia e BOB acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune della JV.

La concentrazione è effettuata mediante contratto o altri mezzi.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

BNPP: gruppo bancario quotato su Euronext Parigi, e con sede a Parigi, attivo in un gran numero di paesi. Il gruppo svolge tre attività bancarie fondamentali: servizi bancari al dettaglio, servizi bancari per le imprese e di investimento e servizi di gestione degli attivi; BNPP opera in India tramite la sua controllata BNPP AM Asia,

BNPPAMC: società di gestione del risparmio controllata da BNPP AM Asia, attiva nell’istituzione e gestione di fondi di mutualizzazione e nella fornitura di servizi di gestione di portafoglio in India,

BNPP TC: società fiduciaria costituita ad hoc per i fondi di mutualizzazione gestiti da BNPP AMC,

BOB: banca di proprietà dello Stato, attiva principalmente in India, dove offre una varietà di servizi bancari per privati, medie, piccole e micro imprese e società,

BOB AMC: società interamente controllata da Bank of Baroda, che opera nella gestione di attività in India (creazione e gestione di fondi di mutualizzazione),

BOB TC: società fiduciaria costituita ad hoc per i fondi di mutualizzazione gestiti da BOB AMC.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9780 — BNP Paribas/Bank of Baroda/JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


22.4.2020   

IT

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C 131/19


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9794 — Renault/Ferrovial/Car Sharing Mobility Services)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 131/08)

1.   

In data 14 aprile 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Renault Mobility as an Industry, controllata da Renault, S.A.S. («Renault», Francia);

Ferrovial Mobility, S.L.U., controllata da Ferrovial, SA («Ferrovial», Spagna);

Car Sharing Mobility Services, S.L. («Zity Hub», Spagna), attualmente controllata da Ferrovial.

Renault e Ferrovial acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Zity Hub.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Renault: multinazionale che opera nel settore automobilistico, principalmente nella costruzione e nella fornitura di autovetture. Oltre alla sua attività principale, che consiste nella costruzione e nella fornitura di autovetture con i marchi Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine e LADA, opera anche nella vendita di veicoli usati, di pezzi di ricambio per Renault, Dacia e Renault Samsung Motors e di veicoli ad altri costruttori che li rivendono con il proprio marchio (ad esempio, Fiat, Daimler e GM);

Ferrovial: opera su scala internazionale nella costruzione e gestione di infrastrutture e nella prestazione di servizi in quattro segmenti principali: servizi (attualmente in fase di dismissione), strade a pedaggio, costruzione e aeroporti. Opera inoltre nella costruzione e nella gestione di impianti di trattamento, depurazione e dissalazione delle acque, nonché nella gestione di oltre 400 chilometri di linee elettriche e di un’unità di mobilità creata di recente per promuovere e sviluppare nuove forme di mobilità;

Zity Hub: impresa di diritto spagnolo che presta servizi di car-sharing, attualmente nella zona urbana di Madrid (e dopo l’operazione anche in altre città/in altri paesi), con il marchio Zity.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9794 – Renault/Ferrovial/Car Sharing Mobility Services

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


22.4.2020   

IT

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C 131/21


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9809 — Eni Rewind/CDP Equity/CircularIT JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 131/09)

1.   

In data 15 aprile 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Eni Rewind SpA. («Eni Rewind»), controllata da Eni SpA. (Italia) («ENI»),

CDP Equity SpA. («CDP Equity»), controllata da Cassa Depositi e Prestiti SpA. (Italia) («CDP»).

Eni Rewind e CDP Equity acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di un’impresa comune (JV) di nuova costituzione, CircularIT SpA. («CircularIT»).

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Eni Rewind è interamente controllata da ENI, impresa petrolifera operante nel settore del petrolio e del gas naturale;

CDP Equity è una holding di CDP, che investe in imprese italiane di rilevante interesse nazionale con un orizzonte di lungo periodo;

CircularIT è un’impresa comune di nuova costituzione destinata a operare sul mercato del trattamento di rifiuti differenziati non pericolosi, in particolare nel segmento di mercato del trattamento dei rifiuti solidi urbani organici e sul mercato della fornitura di basi rinnovabili da utilizzare per la produzione di combustibili per autotrazione e di combustibili per uso marittimo.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione dei seguenti riferimenti:

M.9809 — ENI REWIND/CDP EQUITY/CIRCULARIT JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


22.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 131/22


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9772 — Helvetia/CASER)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 131/10)

1.   

In data 14 aprile 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG («Helvetia», Svizzera), controllata in ultima istanza da Helvetia Holding AG,

Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A («CASER», Spagna).

Helvetia acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di CASER.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

CASER: gruppo spagnolo che opera principalmente nei settori delle assicurazioni, dei servizi sanitari, delle cliniche odontoiatriche e delle case di cura;

Helvetia: società svizzera che opera in tutti i rami assicurativi ed è presente anche in certi Stati membri dell’Unione (come la Germania, l’Austria, la Francia, l’Italia e la Spagna). È controllata in ultima istanza da Helvetia Holding AG, una società svizzera quotata alla borsa svizzera.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9772 — Helvetia/CASER

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


22.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 131/23


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9489 — Air Canada/Transat)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 131/11)

1.   

In data 15 aprile 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Air Canada (Canada),

Transat A.T. Inc. («Transat», Canada).

Air Canada acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Transat.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Air Canada: compagnia aerea mondiale che presta servizi aerei di linea per il trasporto di passeggeri in Canada e su scala internazionale, anche tra il Canada e l’Europa. Air Canada effettua voli verso l’Europa attraverso la sua flotta principale e la controllata Air Canada Rouge;

Transat: società madre di Air Transat che presta servizi aerei di linea per il trasporto di passeggeri in Canada e su scala internazionale, anche tra il Canada e l’Europa. Transat opera inoltre su scala internazionale come compagnia di viaggi vacanze, sviluppando e commercializzando questo tipo di servizi in Canada, nelle Americhe e in Europa.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9489 — Air Canada/Transat

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).